Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo su "EUROPOL e il controllo parlamentare nel quadro delle politiche di sicurezza interna dell'UE" Bruxelles, 28 novembre 2016
Serie: Documentazione per le Commissioni - Riunioni interparlamentari    Numero: 75
Data: 22/11/2016
Descrittori:
PARLAMENTO EUROPEO   POLIZIA INTERNAZIONALE
PUBBLICA SICUREZZA   UNIONE EUROPEA
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Documentazione per le Commissioni

RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

 

 

 

Riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo su "EUROPOL e il controllo parlamentare nel quadro delle politiche di sicurezza interna dell'UE"

 

Bruxelles, 28 novembre 2016

 

 

 

 

 

 

Senato della Repubblica

Servizio Studi                  Dossier europei

n. 41

Camera dei deputati

Ufficio Rapporti con l’Unione europea

n. 75

 


 

 

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Dossier europei n. 41

 

 

 

 

 

 

 

 

Ufficio rapporti con l’Unione europea

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Dossier n. 75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

 

 

Ordine del giorno

Schede di lettura. 1

I. L'Agenda europea sulla sicurezza interna. 3

L’Unione della sicurezza. 4

II. Europol. 13

Obiettivi e compiti di Europol. 14

Attività operative di Europol. 18

Funzionamento di Europol: Cooperazione tra gli Stati membri ed Europol. 22

Organizzazione di Europol. 23

Trattamento delle informazioni. 24

Relazioni con i partner. 27

Unità addetta alle segnalazioni su Internet (IRU). 28

Garanzie in materia di protezione dei dati. 30

Il controllo parlamentare congiunto delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali. 33

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schede di lettura

 

 

 

 



I. L'Agenda europea sulla sicurezza interna

Il 28 aprile 2015 la Commissione ha presentato l'Agenda europea sulla sicurezza per il periodo 2015-2020 (COM(2015)185), che include la lotta al terrorismo come priorità e sostiene alcuni degli orientamenti individuati dai capi di Stato e di governo nella loro dichiarazione del 12 febbraio 2015 sulla lotta al terrorismo.

L'Agenda prende atto delle nuove e complesse minacce che negli ultimi anni l'Unione europea si trova ad affrontare, molte delle quali derivano dall'instabilità nell'immediato vicinato dell'UE e dai cambiamenti delle forme di radicalizzazione, violenza e terrorismo. Essa si pone come agenda condivisa fra l'Unione e gli Stati membri, sollecitando tutti gli attori coinvolti a collaborare per contrastare, nel rispetto delle responsabilità nazionali di difesa della legge e salvaguardia della sicurezza interna, le sfide che richiedono di essere affrontate con la massima urgenza e individuate nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica, in quanto settori interconnessi con una forte dimensione trasfrontaliera.

Le azioni fondamentali stabilite dall'Agenda sono le seguenti:

-      l'istituzione di un centro di eccellenza per la lotta alla radicalizzazione;

-      l'aggiornamento della decisione quadro sulla lotta al terrorismo, anche per poter disporre di un quadro efficace a partire dal quale affrontare il fenomeno dei combattenti stranieri;

-      il taglio delle reti di finanziamento alla criminalità e al terrorismo e il rafforzamento dell'istituto della confisca dei beni;

-      l'intensificazione del dialogo con il settore delle tecnologie dell'informazione (TIC);

-      il rafforzamento del quadro giuridico sul traffico illegale di armi;

-      il rafforzamento degli strumenti di lotta alla criminalità informatica, con particolare riferimento all'accesso alle prove e alle informazioni ricavate da Internet;

-      il miglioramento delle capacità di Europol, anche attraverso la creazione di un centro europeo antiterrorismo - ECTC (il cui lancio ufficiale è avvenuto a gennaio 2016 a margine della riunione informale dei ministri della Giustizia e degli affari interni dell'UE).

 

 

 

Il coordinatore antiterrorismo

L'Unione ha istituito la figura del coordinatore antiterrorismo, dando seguito a quanto previsto nella Dichiarazione sulla lotta al terrorismo adottata dal Consiglio europeo in seguito agli attentati terroristici dell'11 marzo 2004 a Madrid.

Il 19 settembre 2007, Gilles de Kerchove è stato quindi nominato coordinatore antiterrorismo dell'UE da Javier Solana, all'epoca Alto rappresentante dell'UE per la politica estera e di sicurezza comune.

I principali compiti del coordinatore antiterrorismo consistono nel:

- coordinare i lavori del Consiglio nella lotta al terrorismo;

- presentare raccomandazioni politiche e proporre al Consiglio settori prioritari d'azione, basandosi sull'analisi della minaccia e sui rapporti stilati dal Centro dell'UE di analisi dell'intelligence e da Europol;

- monitorare da vicino l'attuazione della strategia antiterrorismo dell'UE;

- mantenere una visione d'insieme di tutti gli strumenti a disposizione dell'Unione europea per riferire periodicamente al Consiglio e assicurare l'efficace follow-up delle decisioni del Consiglio;

- coordinarsi con i competenti organi preparatori del Consiglio, la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e metterli al corrente delle sue attività;

- assicurare che l'UE svolga un ruolo attivo nella lotta al terrorismo;

- migliorare la comunicazione tra l'UE e i Paesi terzi in questo ambito.

 

L’Unione della sicurezza

Con la comunicazione “Attuare l’Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l’Unione della sicurezza, del 20 aprile 2016, la Commissione europea ha fatto il punto sui progressi compiuti per quanto riguarda l’attuazione dell’Agenda, con particolare riferimento al contributo dell'UE alla lotta contro il terrorismo.

Il documento individua una serie di obiettivi, rispetto ai quali sono indicate le iniziative già completate e quelle da avviare a livello europeo, nonché gli impegni a carico degli Stati membri. Alla comunicazione è allegata una tabella cronologicamente ordinata recante le principali future iniziative dell’UE in materia di terrorismo e sicurezza.

La Commissione europea individua le seguenti priorità:

Ø contrastare la minaccia rappresentata dai terroristi combattenti stranieri che ritornano in patria;

Ø prevenire e combattere la radicalizzazione;

Ø punire i terroristi e i loro sostenitori;

Ø migliorare lo scambio di informazioni;

Ø rafforzare il Centro europeo antiterrorismo;

Ø bloccare l'accesso dei terroristi ad armi da fuoco ed esplosivi;

Ø impedire ai terroristi di accedere alle fonti di finanziamento;

Ø proteggere i cittadini e le infrastrutture critiche;

Ø dimensione esterna.

Il monitoraggio efficace degli spostamenti dei foreign fighters e la condivisione di informazioni, in particolare mediante il Sistema di informazione Schengen[1] e il Centro europeo antiterrorismo, tra le autorità nazionali e le Agenzie europee sono - secondo la comunicazione - gli strumenti chiave per contrastare la minaccia dei combattenti stranieri.

La comunicazione contiene altresì indicazioni al fine di prevenire la radicalizzazione e il reclutamento di cittadini europei da parte delle organizzazioni terroristiche, con particolare riferimento a programmi di deradicalizzazione e allo scambio di informazioni sui soggetti a rischio radicalizzazione

Dal punto di vista degli sviluppi del quadro giuridico UE la predetta tabella prevede, tra l’altro, che entro la fine del 2016 siano presentate dalla Commissione:

·       una proposta legislativa per armonizzare i reati e le sanzioni in materia di riciclaggio di denaro;

·       una proposta legislativa contro i movimenti illeciti di denaro contante;

·       una proposta legislativa sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca dei proventi di reato;

·       la revisione del sistema d'informazione Schengen;

·       una proposta legislativa sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;

·       la revisione del regolamento sui precursori di esplosivi.

La Commissione prevede, infine, di presentare nel primo trimestre del 2017 una proposta legislativa per rafforzare le prerogative e la cooperazione delle dogane e affrontare il finanziamento del terrorismo connesso agli scambi di merci e una proposta legislativa contro il commercio illegale di beni culturali.

Le relazioni della Commissione sull’attuazione dell’Unione della sicurezza

Di recente la Commissione europea ha iniziato a pubblicare relazioni mensili sui progressi compiuti per quanta riguarda la realizzazione dell’ Unione della sicurezza.

Mediante tali documenti la Commissione illustra lo stato dell’arte per quanto riguarda la lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e la cibercriminalità, comprese le iniziative volte a rendere l'Unione più resiliente, indicando altresì i settori prioritari rispetto a quali sono necessari ulteriori interventi.

La prima relazione mensile sui progressi verso l'Unione della sicurezza è stata presentata il 12 ottobre per il periodo aprile-ottobre 2016; la seconda relazione, presentata il 16 novembre 2016, illustra i progressi compiuti da allora e le prospettive fino a dicembre 2016.

La Commissione ha scelto di articolare le relazioni in due parti: rafforzamento della lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata e i relativi mezzi di sostegno; rafforzamento di difese e resilienza.

La relazione prende anzitutto in considerazione gli sviluppi relativi al quadro giuridico europeo in materia di terrorismo, con particolare riferimento a:

•    la proposta di direttiva sulla lotta al terrorismo;

•    le ultime modifiche alla direttiva antiriciclaggio;

•    la proposta di revisione della direttiva sulle armi da fuoco.

In particolare, secondo la relazione di novembre, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero raggiungere, entro la fine di novembre, un accordo sulla proposta di direttiva sulla lotta contro il terrorismo. La Commissione ritiene inoltre necessario che i colegislatori giungano entro la fine del 2016 a un accordo sulla revisione della direttiva sulle armi da fuoco.

Infine la Commissione annuncia che presenterà nel dicembre 2016 un ulteriore pacchetto di proposte nell’ambito del piano di azione contro il finanziamento del terrorismo, che comprende misure sulla penalizzazione del riciclaggio di denaro. 

Parte delle relazioni è dedicata alla questione della prevenzione e del contrasto alla radicalizzazione. In particolare, la Commissione europea sta monitorando l’attuazione degli impegni presi da alcune società dell’information technology con il codice di condotta del maggio 2016[2]  per contrastare la radicalizzazione su internet.

Inoltre, nella più recente relazione la Commissione riferisce sulle più recenti attività svolte nell’ambito della RAN (Rete di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione[3])e del Forum dell’UE su internet[4].

La Commissione riferisce altresì sulle risorse finanziarie nell’ambito del programma Erasmus + dedicate a progetti volti a promuovere la non discriminazione, l’inclusione sociale, il pensiero critico e lo scambio interculturale, nonché sul finanziamento nell’ambito di Horizon 2020 di programmi di ricerca sui meccanismi che conducono alla radicalizzazione

 

In materia di difesa e resilienza dell’UE, l’ultima relazione della Commissione dedica particolare attenzione al rafforzamento dei sistemi informatici, con riferimento specifico alla recentissima proposta di istituire un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) per rafforzare le verifiche di sicurezza sui passeggeri esenti dall'obbligo del visto.

Il sistema dovrebbe raccogliere informazioni sulle persone che si recano nell'Unione europea in esenzione dal visto, per consentire verifiche preventive in materia di migrazione irregolare e sicurezza (sulla falsariga di quanto avviene mediante il sistema ESTA per gli stranieri che intendono entrare negli USA).

La Commissione auspica che Parlamento e Consiglio inizino rapidamente l'esame della proposta come richiesto dalla tabella di marcia di Bratislava.

 

Il tema del miglioramento dello scambio delle informazioni tra gli Stati membri è presente in entrambe le relazioni, con particolare riferimento all’attuazione della recente direttiva in materia di codice di prenotazione (PNR). A tal proposito, secondo la Commissione pochi Stati membri hanno già predisposto le Unità di informazione passeggeri che dovrebbero costituire la principale infrastruttura per la raccolta ed il trattamento dei dati PNR.

La scadenza per l’attuazione della direttiva è fissata a maggio 2018. Per accelerare la realizzazione del sistema del PNR la Commissione ha intenzione di presentare entro novembre 2017 un “piano di attuazione della direttiva”, nel quale siano definiti gli elementi chiave del sistema PNR nonché il supporto legale, tecnico e finanziario prestato dalla Commissione al fine di consentire agli Stati membri di rispettare la predetta.

Per quanto riguarda il potenziamento della sicurezza alle frontiere esterne UE, la Commissione si sofferma in particolare sul seguito dato alla recente istituzione della Guardia costiera e di frontiera europea, auspicando che gli Stati membri rispettino i loro impegni in termini di dispiegamento di personale e attrezzature per raggiungere (entro la fine dell’anno) la piena capacità della nuova Agenzia di reagire rapidamente alle situazioni di crisi nella gestione delle frontiere. 

Nella seconda relazione la Commissione auspica altresì la rapida adozione della proposta di modifica del Codice Schengen che consentirebbe controlli più approfonditi alle frontiere esterne UE (anche sui cittadini europei), anche al fine di intercettare i cosiddetti  oreign fighters. Inoltre, la Commissione annuncia che nel dicembre 2016 presenterà una prima serie di proposte volte a migliorare le funzionalità del sistema d'informazione Schengen (SIS), nonché un piano d'azione per migliorare le caratteristiche di sicurezza dei documenti di viaggio.

La Commissione sta inoltre lavorando alla creazione di un'interfaccia unica di ricerca a uso delle autorità degli Stati membri competenti in materia di contrasto, frontiere e immigrazione. Dovrebbe trattarsi di un unico portale per le banche dati utilizzate alle frontiere esterne creato dalla ‘Agenzia EU LISA l’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Infine la Commissione ha intenzione di presentare nel dicembre 2016 un piano d'azione per migliorare le caratteristiche di sicurezza dei documenti di viaggio.

 

La Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (COM(2015)750).

Il 18 novembre 2015, la Commissione ha presentato una proposta di modifica della direttiva 91/477/CE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

La vigente normativa dell'Unione europea sulle armi da fuoco deriva in ampia misura dal Protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco (UNFP), negoziato e firmato dalla Commissione nel 2002 a nome dell'Unione europea[5]. Tuttavia, come evidenziato dalla Commissione nella Relazione introduttiva alla proposta, gli attentati terroristici compiuti il 13 novembre 2015 a Parigi sono stati una "chiara prova della minaccia pluridimensionale" costituita dalla criminalità organizzata e hanno dimostrato la necessità di adottare "un approccio coordinato e coerente" per rafforzare ulteriormente la lotta contro il traffico di armi da fuoco.

Principale obiettivo della proposta della Commissione è dunque quello di limitare la disponibilità di alcune armi semiautomatiche fra le più potenti e di quelle che potrebbero essere facilmente convertite in armi pienamente automatiche, nonché migliorare lo scambio di informazioni fra Stati membri, la tracciabilità e le norme di marcatura[6].

 

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo[7] (COM(2015) 625).

La proposta è stata presentata il 2 dicembre 2015 con l'obiettivo di fornire una risposta all'evoluzione della minaccia terroristica e di attuare regole e obblighi nuovi assunti dall'Unione europea a livello internazionale.

La proposta intende rafforzare il quadro normativo vigente introducendo i reati connessi ai viaggi dei terroristi, alla formazione passiva, al finanziamento, alla fornitura di sostegno materiale di qualsiasi tipo e al favoreggiamento di attività terroristiche. In particolare, la Commissione evidenzia che le disposizioni nazionali di diritto penale dovrebbero essere "più coerenti, globali e allineate" in tutta l'Unione per consentire di prevenire e perseguire efficacemente i reati relativi ai "combattenti terroristi stranieri", senza tuttavia sottovalutare la minaccia posta dal terrorismo endogeno e dagli attentatori isolati radicalizzati.

La proposta contiene inoltre norme riguardanti le vittime del terrorismo, per quanto concerne in particolare le loro specifiche esigenze di protezione, sostegno e assistenza (la direttiva 2012/29/UE[8] stabilisce, infatti, una serie di diritti vincolanti per tutte le vittime di reato, ma non prevede alcuna misura specifica per le vittime del terrorismo).

Nuove disposizioni sono infine volte ad assolvere agli obblighi internazionali derivanti, in particolare, dalla Risoluzione 2178(2014) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) sulle minacce alla pace e alla sicurezza internazionali causate da atti terroristici, dal Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e dalle Raccomandazioni della task force "Azione finanziaria" sul finanziamento del terrorismo[9].

 


 

II. Europol

L'Ufficio europeo di polizia (Europol) è stato istituito nel 1992, con sede all'Aja, nei Paesi Bassi ed è entrato in funzione il 1° ottobre 1998 sulla base della Convenzione Europol del 1995. La decisione del Consiglio del 6 aprile 2009 (2009/371/GAI) ha istituito Europol come entità dell'Unione, finanziata dal bilancio generale dell'Unione, diretta a sostenere e potenziare l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca per prevenire e combattere la criminalità organizzata, il terrorismo e altre forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri.

La decisione è stata da ultimo abrogata e sostituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che ha istituito l'Europol quale Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto.

Il regolamento istitutivo di Europol adottato di recente intende offrire un sostegno più efficiente agli Stati membri per lottare contro il terrorismo e altre forme gravi di criminalità. Suoi principali obiettivi sono:

1.   allineare la decisione del Consiglio che istituisce Europol alle prescrizioni del trattato di Lisbona[10], istituendo il quadro normativo di Europol e introducendo un meccanismo di controllo delle sue attività da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali;

2.   garantire un solido regime di protezione dei dati applicabile a Europol, per assicurare in particolare che il Garante della protezione dei dati di Europol sia pienamente indipendente, possa agire in modo efficace e disponga di poteri di intervento sufficienti;

3.   fornire a Europol un regime di gestione dei dati flessibile e moderno, allineandone la governance agli orientamenti generali applicabili alle agenzie[11].

Base giuridica del regolamento è l'articolo 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale prevede che Europol sia disciplinato mediante regolamento da adottarsi secondo la procedura legislativa ordinaria. Tale articolo dispone altresì che i colegislatori fissino le modalità di controllo delle sue attività da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali[12].

 

Obiettivi e compiti di Europol.

Europol ha personalità giuridica. Suo obiettivo principale è sostenere e potenziare l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione.

Tali forme di criminalità, indicate all'allegato 1 del regolamento, comprendono: il terrorismo; la criminalità organizzata; il traffico di stupefacenti; le attività di riciclaggio del denaro; la criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive; l'organizzazione del traffico di migranti; la tratta di esseri umani; la criminalità connessa al traffico di veicoli rubati; l'omicidio volontario e le lesioni personali gravi; il traffico illecito di organi e tessuti umani; il rapimento, il sequestro e la presa d’ostaggi; il razzismo e la xenofobia; la rapina e il furto aggravato; il traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte; le truffe e le frodi; i reati contro gli interessi finanziari dell'Unione; l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato finanziario; il racket e le estorsioni; la contraffazione e la pirateria in materia di prodotti; la falsificazione di atti amministrativi e il traffico di documenti falsi; la falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento; la criminalità informatica; la corruzione; il traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; il traffico illecito di specie animali protette; il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette; la criminalità ambientale, compreso l'inquinamento provocato dalle navi; il traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita; l'abuso e lo sfruttamento sessuale, compresi il materiale pedopornografico e l'adescamento di minori per scopi sessuali; il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra.

I compiti di Europol includono:

-      la raccolta, il trattamento e lo scambio di informazioni;

-      la comunicazione agli Stati membri, attraverso le unità nazionali, di ogni informazione e dei collegamenti fra reati che li riguardino;

-      il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e azioni operative condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre investigative comuni e, se del caso, in collegamento con Eurojust;

-      la partecipazione a squadre investigative comuni, anche proponendone la costituzione;

-      la fornitura di informazioni e supporto analitico in relazione a grandi eventi internazionali;

-      valutazioni delle minacce, analisi strategiche e operative e rapporti generali sulla situazione;

-      l'approfondimento e la condivisione delle conoscenze specialistiche sui metodi di prevenzione della criminalità, sulle procedure investigative e sui metodi di polizia tecnica e scientifica, offrendo consulenza agli Stati membri;

-      il sostegno alle attività di scambio di informazioni, operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri, nonché alle squadre investigative comuni, anche mediante supporto operativo, tecnico e finanziario;

-      formazione specializzata e assistenza agli Stati membri, anche garantendo un sostegno finanziario, in coordinamento con l'Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL);

-      la cooperazione con gli organismi dell'Unione istituiti in base al titolo V del TFUE e con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in particolare attraverso scambi di informazioni e fornendo supporto analitico nei settori di loro competenza;

-      informazioni e sostegno alle strutture e alle missioni dell'UE di gestione delle crisi istituite in base al Trattato sull'Unione europea (TUE);

-      lo sviluppo di centri specializzati dell'Unione per la lotta a forme specifiche di criminalità rientranti nell'ambito degli obiettivi di Europol, in particolare il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica;

-      il sostegno alle azioni degli Stati membri volte a prevenire e combattere le forme di criminalità che sono agevolate, promosse o commesse tramite Internet, compresa la segnalazione ai fornitori di servizi on-line interessati.

Dal 1° gennaio 2010, Europol è finanziato dal bilancio dell'Unione europea. In base al nuovo regolamento, dispone di un bilancio autonomo alimentato essenzialmente da un contributo del bilancio dell'Unione, sottoposto al controllo finanziario del Parlamento europeo e del Consiglio (che si basano sulle proposte della Commissione europea e del Consiglio di amministrazione di Europol). Lo stanziamento di bilancio per il 2016 ammonta a 100.242.000 euro (2016/C 113/30). Il 14 aprile 2016 è stato inoltre adottato il bilancio rettificativo n. 1/2016 (2016/C 230/04) attraverso il quale si è deciso lo stanziamento di altri 2 milioni di euro, da riassegnare a partire dal Fondo sicurezza interna (FSI), per l'assunzione di nuovo personale nel Centro europeo antiterrorismo di Europol (ECTC).

L'attività principale di Europol si incentra sul miglioramento dello scambio di informazioni fra autorità di polizia. A tal fine, Europol effettua una valutazione della minaccia rappresentata dalla criminalità grave e organizzata (SOCTA), che serve da base per le decisioni del Consiglio (vd. da ultimo "EU Serious and Organised Crime Threat Assessment 2013"), ed elabora una relazione sulla situazione e sulle tendenze del terrorismo nell'Unione europea (TE-SAT) (vd. "The European Union Terrorism Situation and Trend Report 2016"). Pubblica inoltre annualmente una valutazione della minaccia rappresentata dal crimine organizzato per mezzo di Internet (vd. "The Internet Organised Crime Threat Assessment - IOCTA 2016").

La relazione annuale sulle attività di Europol informa le parti interessate in merito alle attività e ai risultati dell'Agenzia, come, per esempio, il supporto agli Stati membri e alle istituzioni dell'UE nel raggiungimento degli obiettivi politici, l'evoluzione dell'organizzazione e, soprattutto, lo smantellamento delle attività della criminalità organizzata e dei terroristi (vd. "Europol Review 2015" e, da ultimo, il "Programma di lavoro di Europol per il 2016").

Il personale Europol può partecipare alle squadre investigative comuni che si occupano di forme di criminalità rientranti nei suoi obiettivi, prestando assistenza in tutte le loro attività e in tutti gli scambi di informazioni con tutti i loro membri, anche fornendo le informazioni trattate da Europol. In base al nuovo regolamento, qualora Europol abbia motivo di ritenere che la costituzione di una squadra investigativa comune apporti valore aggiunto a un'indagine, può proporla agli Stati membri interessati e adottare le misure per aiutarli a costituirla[13].

Il personale può inoltre chiedere agli Stati membri di avviare indagini penali. Il nuovo regolamento specifica in proposito che Europol può chiedere alle autorità competenti degli Stati membri interessati, tramite le unità nazionali, di avviare, svolgere o coordinare un'indagine penale su un reato rientrante nell'ambito dei suoi obiettivi. Eurojust dovrà essere immediatamente informato da Europol delle richieste e delle decisioni prese al riguardo dalle autorità competenti degli Stati membri.

In base alla decisione 2005/511/GAI sulla protezione dell’euro contro la falsificazione[14], Europol è inoltre designato quale Ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell’euro. Tale decisione prevede che Europol corrisponda direttamente con i Paesi terzi in quanto punto di contatto centrale per le informazioni relative agli euro falsificati[15].

Europol dispone attualmente di oltre 1.000 unità (compresi 200 ufficiali di collegamento) e tratta circa 40.000 casi all'anno, operando 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana. Direttore è il britannico Rob Wainwright.

 

Attività operative di Europol.

Negli ultimi anni Europol ha incrementato la sua collaborazione con le autorità di contrasto dell'UE[16] e dei Paesi terzi, sottoscrivendo fra l'altro accordi bilaterali con Stati non appartenenti all’Unione europea[17] e con organizzazioni internazionali[18] (vd. la decisione del Consiglio, del 27 marzo 2000, che autorizza il direttore dell'Europol ad avviare negoziati per la conclusione di accordi con Stati terzi e organismi non connessi all'Unione europea). Ha inoltre aperto un ufficio di collegamento negli Stati Uniti, con sede a Washington.

In particolare:

-      nel gennaio 2013, presso la sede di Europol all'Aja è stato istituito il Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica (EC3) che è responsabile, fra l'altro, per la valutazione della minaccia della criminalità organizzata su Internet;

-      a seguito degli attacchi terroristici di Parigi e Copenaghen nei primi mesi del 2015, su sollecitazione del Consiglio giustizia e affari interni, è stata istituita un'unità addetta alle segnalazioni su Internet, volta a combattere la propaganda terroristica online e altre attività estremistiche. La nuova unità ha iniziato la sua attività il 1o luglio 2015;

-      a seguito degli attacchi verificatisi nel novembre 2015 a Parigi, il Consiglio ha ulteriormente esteso il mandato antiterrorismo di Europol con il lancio, il 1o gennaio 2016, del nuovo Centro europeo antiterrorismo, presso il quale sono distaccati gli esperti antiterrorismo degli Stati membri al fine di incrementare la capacità di indagine transfrontaliera;

-      nel marzo 2015 è stata lanciata l'operazione congiunta MARE (squadra operativa congiunta per l'informazione marittima), con l'obiettivo di intensificare gli sforzi per contrastare il traffico di migranti;

-      come previsto nell'Agenda europea sulla migrazione, presentata dalla Commissione europea nel maggio 2015[19], a Europol è stato affidato il compito di lavorare sul terreno con gli Stati membri in prima linea e con altre agenzie dell'UE (l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo - EASO, Frontex ed Eurojust) per condurre con rapidità le operazioni di identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte digitali dei migranti in arrivo nei cd. "punti di crisi" (hotspots), ossia sezioni della frontiera esterna dell'Unione europea o regioni sottoposte a una pressione migratoria eccezionale[20]. In particolare, Europol ed Eurojust sono tenute ad assistere lo Stato membro ospitante con indagini volte a smantellare le reti della tratta e del traffico di migranti;

-      il 7 aprile 2016, il Federal Bureau of Investigation (FBI) ed Europol hanno firmato un accordo finalizzato a intensificare le azioni congiunte di lotta contro i combattenti terroristi stranieri. In base a tale accordo, l'FBI potrà essere coinvolto nello scambio di informazioni coordinato dalla rete di esperti del punto focale di Europol Travellers. Il punto focale Travellers è, con il gruppo di lavoro Dumas, fra i principali strumenti di Europol nella lotta contro i terroristi combattenti stranieri e le reti terroristiche connesse.

A Europol è stata inoltre riconosciuta la possibilità di accedere al Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[21].

Il Sistema d’informazione Schengen (SIS) è un sistema automatizzato per la gestione e lo scambio di informazioni tra i Paesi aderenti alla Convenzione di Schengen. Il SIS II è entrato in funzione il 9 aprile 2013 ed è un sistema IT all'avanguardia che consta di un sistema centrale, un sistema nazionale in ciascuno Stato Schengen e un'infrastruttura di comunicazione fra il sistema centrale e i sistemi nazionali (vd. la decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione).

Europol ha avviato i lavori per l'attuazione delle conclusioni del Consiglio GAI del 20 novembre 2015 (sul terrorismo e sul rafforzamento della risposta di giustizia penale alla radicalizzazione che porta al terrorismo e all'estremismo violento) al fine di "procedere sistematicamente a controlli incrociati tra le banche dati di Europol e il SIS II", introducendo ricerche a blocchi nel SIS. Attualmente Europol effettua controlli manuali nel SIS II e l'utilizzo del sistema si è limitato, secondo quanto riferito dal coordinatore antiterrorismo, a 741 ricerche nel corso del 2015 (il primo anno in cui Europol è stato collegato al SIS II). Nel programma di lavoro per il 2016, Europol ha previsto di sviluppare la capacità di effettuare regolari ricerche a blocchi, possibilità che il coordinatore sottolinea essere particolarmente importante per effettuare controlli incrociati sulle informazioni ricevute da Paesi non Schengen.

In casi specifici, a Europol è consentito di richiedere l’accesso anche ai dati conservati nel sistema d'informazione visti (VIS) ai fini della prevenzione, individuazione e investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. Tali consultazioni devono essere effettuate attraverso punti di accesso centrali nei Paesi partecipanti e da Europol, garantendo una verifica delle domande e assicurando la conformità alla decisione 2008/633/GAI del Consiglio[22].

Il VIS è un sistema di scambio di dati relativi ai visti d’ingresso nello Spazio Schengen tra gli Stati che ne fanno parte. Per consentire il funzionamento del VIS, gli uffici consolari e i valichi di frontiera esterni degli Stati Schengen sono connessi alla banca dati centrale del sistema. Nel VIS sono inseriti i dati anagrafici e biometrici di tutte le persone richiedenti un visto. Principali obiettivi del sistema sono: agevolare le procedure relative alle domande di visto, facilitare i controlli ai valichi di frontiera esterni e rafforzare la sicurezza. Il VIS è finalizzato altresì a prevenire il cd. "visa shopping" e ad assistere gli Stati membri nella lotta contro le frodi.

Il 15 aprile 2016 è stata adottata una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, ai sensi della quale i vettori aerei dovranno fornire alle autorità degli Stati membri i dati PNR per i voli in arrivo o in partenza dall’Unione europea (la direttiva consente inoltre agli Stati membri, senza obbligarli, di raccogliere i dati PNR in relazione a voli intra UE selezionati). La direttiva stabilisce che gli Stati membri scambino i dati PNR che ricevono, tra di loro e con Europol, quando ciò è ritenuto necessario a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo o dei reati gravi. La sicurezza dello scambio reciproco di informazioni relative ai dati PNR dovrà essere garantita tramite uno dei canali di cooperazione esistenti tra le autorità competenti degli Stati membri e, in particolare, con Europol tramite l'applicazione di rete per lo scambio di informazioni protetta (SIENA) (su cui vd. infra).

Lo scambio di dati PNR dovrà essere soggetto alle norme in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria e non dovrebbe nuocere all'elevato grado di tutela della vita privata e dei dati personali previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, dalla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (convenzione n. 108) e dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).

 

Funzionamento di Europol: Cooperazione tra gli Stati membri ed Europol.

Come già previsto nella decisione quadro del 2009, ciascuno Stato membro è tenuto a designare un'unità nazionale affinché agisca come unico organo di collegamento fra le autorità competenti degli Stati membri ed Europol. Gli Stati membri possono tuttavia consentire contatti diretti fra le autorità competenti designate ed Europol, purché siano rispettate le condizioni stabilite dallo Stato membro in questione. Ogni unità nazionale distacca presso Europol almeno un ufficiale di collegamento. Gli ufficiali di collegamento costituiscono gli uffici nazionali di collegamento presso Europol e sono incaricati di difendere gli interessi delle unità nazionali e di agevolare gli scambi di informazioni fra il loro Stato membro ed Europol.

In Italia l'Unità Nazionale Europol (UNE) è stata istituita con decreto ministeriale del 21 febbraio 1996. Tale unità è inserita nel Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale e gestisce i collegamenti con i Servizi nazionali di Polizia competenti per la prevenzione e la lotta contro la criminalità, ossia gli Uffici di destinazione o di origine ("referenti nazionali"), per conto delle rispettive strutture territoriali, di informazioni raccolte e diffuse attraverso il canale Europol. Questi sono: il II Reparto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; il II Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza; la direzione Centrale per i Servizi Antidroga; la Direzione Investigativa Antimafia; il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato.

 

Organizzazione di Europol.

Organi di Europol sono il Consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, nonché, se del caso, altri organi consultivi (istituiti dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore esecutivo e tenuto conto delle esigenze sia operative che finanziarie)[23].

Il Consiglio di amministrazione è l'organo decisionale di Europol, formato da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione, con diritto di un voto ciascuno. Il direttore esecutivo, rappresentante legale di Europol e responsabile della gestione corrente dell'organizzazione, è nominato dal Consiglio per un mandato di quattro anni, rinnovabile una volta.

Nel corso dei negoziati è stato raggiunto un compromesso sui seguenti punti:

-        per quanto riguarda la composizione del Consiglio di amministrazione, il numero di rappresentanti della Commissione viene limitato a uno in luogo dei due previsti nell'approccio comune sulle agenzie decentrate (articolo 10);

-        la possibilità di istituire un comitato esecutivo, incaricato di fornire supporto amministrativo al Consiglio di amministrazione e al direttore esecutivo, prevista nella proposta della Commissione, è stata fortemente osteggiata dai colegislatori e dunque espunta. In base all'articolo 68, la Commissione potrà tuttavia valutare in futuro la necessità di costituire un comitato esecutivo;

-        la procedura per la nomina del direttore esecutivo stabilisce che questa deve essere effettuata dal Consiglio sulla base di un elenco ristretto di candidati elaborato da un comitato misto, composto da un rappresentante della Commissione e da rappresentanti degli Stati membri[24].

 

Trattamento delle informazioni.

Per quanto necessario al raggiungimento dei suoi obiettivi, Europol può trattare informazioni, inclusi i dati personali.

La decisione quadro conteneva disposizioni tassative, che consentivano a Europol di analizzare informazioni solo nell'ambito dei singoli archivi di lavoro per fini di analisi. Il nuovo sistema dovrebbe, al contrario, rappresentare un ambiente di trattamento dei dati concettualmente diverso per una gestione integrata dei dati da una prospettiva Europol (Integrated Data Management Concept - IDMC). L'articolo 18 ("finalità delle attività di trattamento delle informazioni") stabilisce al riguardo che spetta al Consiglio di amministrazione, previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), adottare orientamenti volti a specificare ulteriormente le procedure per il trattamento di informazioni da parte di Europol.

Il Capo IV (trattamento delle informazioni) stabilisce pertanto che, ai fini della prevenzione e della lotta contro le forme di criminalità rientranti nell'ambito dei suoi obiettivi, Europol può trattare i dati fornitile da Stati membri, organismi dell'Unione, Paesi terzi, organizzazioni internazionali e parti private, nonché i dati provenienti da fonti accessibili al pubblico (compresi Internet e i dati pubblici). I dati personali possono essere trattati solo ai fini di controlli incrociati diretti a identificare collegamenti o altri nessi pertinenti fra informazioni concernenti persone sospettate o condannate per un reato di competenza di Europol (o anche persone sulle quali vi siano indicazioni concrete o ragionevoli motivi per ritenere che possano commettere tali reati), di analisi strategiche o tematiche, di analisi operative o di una facilitazione dello scambio di informazioni fra Stati membri, Europol, altri organismi dell'Unione, Paesi terzi e organizzazioni internazionali. L'accesso è concesso solo al personale Europol debitamente autorizzato e nella misura necessaria e proporzionata allo svolgimento delle sue funzioni.

In particolare, il trattamento dei dati a fini di analisi operative deve essere effettuato per mezzo di progetti ai quali vengano applicate salvaguardie specifiche, quali la definizione della finalità del trattamento, delle categorie di dati personali e degli interessati, della durata della conservazione e delle condizioni di accesso e trasferimento. L'ulteriore trattamento dei dati personali è consentito solo nella misura in cui questo sia necessario e proporzionato. 

Al considerando 24 viene specificato che, per aumentare l'efficacia di Europol nel fornire alle autorità competenti degli Stati membri analisi precise della criminalità, è opportuno che Europol si avvalga delle nuove tecnologie per il trattamento dei dati: le banche dati di Europol devono pertanto essere strutturate in modo tale da consentire a Europol di scegliere la struttura informatica più efficace; Europol deve inoltre poter agire in qualità di fornitore di servizi, in particolare mettendo a disposizione una rete protetta per lo scambio di dati, come l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (Secure Information Exchange Network Application - SIENA)[25].

Gli Stati membri, gli organismi dell'Unione, i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali sono tenuti a determinare la finalità o le finalità per le quali Europol può trattare i dati che essi le forniscono e indicare eventuali limitazioni di accesso o uso[26].

L'articolo 20 fissa norme precise sui vari gradi di accesso degli Stati membri e del personale Europol alle informazioni conservate da Europol, facendo salvo il diritto di indicare eventuali limitazioni:

-      gli Stati membri possono accedere a tali informazioni, e procedere al loro ulteriore trattamento in conformità del diritto nazionale, esclusivamente al fine di prevenire e combattere le forme di criminalità di competenza di Europol e altre forme gravi di criminalità di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri;

-      il personale Europol, debitamente autorizzato dal direttore esecutivo, ha accesso alle informazioni trattate da Europol nella misura necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni, fatti salvi gli obblighi di segreto e riservatezza delle informazioni sensibili (su cui vd. infra).

L'articolo 21 prescrive che Europol adotti tutte le misure opportune affinché Eurojust e l'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) abbiano accesso indiretto ai dati a sua disposizione, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo (hit/no hit). Europol ed Eurojust possono concludere un accordo di lavoro che garantisca, in modo reciproco e nell'ambito dei rispettivi mandati, l'accesso a tutte le informazioni che sono state fornite per i controlli incrociati nonché la possibilità di effettuare interrogazioni sui dati, in conformità delle salvaguardie specifiche e delle garanzie di protezione dei dati previste dal regolamento. L'accesso ai dati disponibili presso Europol deve limitarsi, mediante dispositivi tecnici, alle informazioni rientranti nei rispettivi mandati di tali organismi dell'Unione. Al fine di prevenire e combattere più efficacemente le forme di criminalità rientranti nell'ambito dei propri obiettivi, Europol deve inoltre comunicare agli Stati membri tutte le informazioni che li riguardano.

 

Relazioni con i partner.

Europol può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con gli organismi dell'Unione europea, conformemente ai loro obiettivi, con le autorità di Paesi terzi, con le organizzazioni internazionali, inclusa l'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) e le parti private[27]. In materia di relazioni di Europol con i partner, il regolamento rende inoltre più incisivo sia il ruolo della Commissione (nella valutazione degli accordi di cooperazione) che del Parlamento europeo.

In particolare, l'articolo 24 consente a Europol di trasferire direttamente i dati personali a un organismo dell'Unione, nella misura in cui tale trasferimento sia necessario allo svolgimento dei suoi compiti o dei compiti dell'organismo dell'Unione destinatario.

L'articolo 25 prevede che Europol possa trasferire dati personali ad autorità di Paesi terzi o a organizzazioni internazionali sulla base di una decisione della Commissione che sancisca l'adeguatezza del livello di protezione dei dati nel Paese terzo o nell'organizzazione internazionale in questione ("decisione di adeguatezza") oppure, in mancanza di una decisione di adeguatezza, sulla base di un accordo internazionale concluso dall'Unione ai sensi dell'articolo 218 del TFUE[28] o di un accordo di cooperazione che consenta lo scambio di dati personali concluso tra Europol e il Paese terzo prima dell'entrata in vigore del regolamento. Qualora il trasferimento di dati personali non possa basarsi su una decisione di adeguatezza, un accordo internazionale concluso dall'Unione o un accordo di cooperazione in vigore, il Consiglio di amministrazione, d'intesa con il GEPD, può autorizzare un complesso di trasferimenti, se richiesto da particolari condizioni e purché siano assicurate garanzie adeguate. Il direttore esecutivo può inoltre autorizzare il trasferimento dei dati in via eccezionale, caso per caso, ove tale trasferimento sia necessario per: salvaguardare gli interessi vitali dell'interessato o di un terzo; salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato qualora lo preveda il diritto dello Stato membro che trasferisce i dati personali; prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un Paese terzo; prevenire, indagare, accertare o perseguire reati o eseguire sanzioni penali; accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alla prevenzione, all'indagine, all'accertamento o al perseguimento di uno specifico reato o all'esecuzione di una specifica sanzione penale.

Tenuto conto dell'eccezionale e specifica minaccia per la sicurezza interna dell'Unione rappresentata dal terrorismo e da altre forme gravi di criminalità, soprattutto se agevolate, promosse o commesse tramite Internet, entro il 1° maggio 2019, la Commissione dovrà valutare la prassi dello scambio diretto dei dati personali con le parti private.

 

Unità addetta alle segnalazioni su Internet (IRU).

Il regolamento ha introdotto le disposizioni relative al funzionamento dell'Unità addetta alle segnalazioni su Internet (Internet Referral Unit - IRU) e assegna a Europol il compito di sostenere le azioni degli Stati membri volte a prevenire e combattere le forme di criminalità che siano agevolate, promosse o commesse tramite Internet (articolo 4).

In particolare:

-      l'articolo 4, paragrafo 1, lettera m), prevede una base giuridica esplicita per le segnalazioni di contenuti Internet (a Europol è assegnato il compito di "sostenere le azioni degli Stati membri volte a prevenire e combattere le forme di criminalità di cui all'allegato 1 che sono agevolate, promosse o commesse tramite Internet, compresa, in cooperazione con gli Stati membri, la segnalazione ai fornitori di servizi on-line interessati dei contenuti Internet con cui tali forme di criminalità sono agevolate, promosse o commesse, ai fini dell'esame volontario della compatibilità di tali contenuti Internet con i loro termini e condizioni");

-      l'articolo 26, paragrafo 5, lettera c), consente a Europol di trasferire dati personali accessibili al pubblico a parti private, se il trasferimento è ritenuto strettamente necessario per l'assolvimento di tale compito e se riguardi casi singoli e specifici. Inoltre, i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato non devono prevalere sull'interesse pubblico che rende necessario il trasferimento;

-      l'articolo 26, paragrafo 3, stabilisce che Europol può ricevere dati personali direttamente da parti private in seguito ai suddetti trasferimenti.

 

L'introduzione dell'IRU è stata sollecitata dall'Agenda europea sulla sicurezza anche in conseguenza degli attentati terroristici di Parigi e Copenaghen nei primi mesi del 2015. Il Consiglio Giustizia e affari interni ha quindi incaricato Europol di trasformare il cd. "Focal Point Check the web" e istituire un'unità addetta alle segnalazioni su Internet, volta a combattere la propaganda terroristica online e altre attività estremistiche. La nuova unità ha iniziato la sua attività il 1° luglio 2015. La stessa Commissione ritiene l'IRU di vitale importanza nell'attuale contesto di sicurezza.

 

Garanzie in materia di protezione dei dati.

Il regolamento intende istituire un regime caratterizzato da un livello elevato di protezione dei dati, in linea con il pacchetto legislativo sulla protezione dei dati[29]. Contiene inoltre norme che rafforzano la cooperazione fra il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) e le autorità di controllo nazionali, con l'obiettivo di assicurare al tempo stesso l'efficacia e l'indipendenza del GEPD.

L'articolo 28 prescrive che il trattamento di dati personali da parte di Europol sia lecito e corretto nei confronti degli interessati. In particolare, Europol deve assicurare che i dati siano:

-      raccolti e trattati per finalità determinate;

-      adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

-      conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento di tale finalità;

-      esatti e aggiornati;

-      conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle loro specifiche finalità;

-      trattati in modo tale da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali.

Ai fini della trasparenza, Europol deve rendere accessibile al pubblico un documento che delinei in modo comprensibile le disposizioni relative al trattamento dei dati personali e ai mezzi a disposizione degli interessati per l'esercizio dei loro diritti. Gli interessati hanno d'altra parte il diritto, a intervalli regolari, di ottenere informazioni circa il trattamento dei propri dati personali da parte di Europol (l'interessato può presentare, senza incorrere in costi eccessivi, un'apposita domanda all'autorità designata a tal fine nello Stato membro di sua scelta). E' tuttavia possibile negare o limitare l'accesso ai loro dati personali se, tenuto conto dei diritti fondamentali e degli interessi dell'interessato, tale diniego o limitazione costituisce una misura necessaria per consentire il corretto svolgimento dei compiti di Europol, per tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico o prevenire attività criminali, per garantire che nessuna indagine nazionale sia compromessa o proteggere i diritti e le libertà di terzi.

Al fine di aumentare la trasparenza e la responsabilità di Europol di fronte ai cittadini dell'Unione, Europol è tenuto a pubblicare sul suo sito web un elenco delle decisioni di adeguatezza, degli accordi e delle intese amministrative riguardanti il trasferimento di dati personali a Paesi terzi e organizzazioni internazionali (articolo 24), nonché l'elenco dei membri del Consiglio di amministrazione e, se del caso, le sintesi dei risultati delle riunioni di quest'ultimo, nel rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati (articolo 65).

Per quanto possibile, i dati personali devono essere distinti in base al grado di affidabilità della fonte e dell'esattezza delle informazioni, sulla base di specifici codici di valutazione definiti all'articolo 29. Tale valutazione deve essere effettuata con particolare diligenza nel caso di informazioni ottenute da fonti accessibili al pubblico (fra cui le fonti Internet).

E' consentito il trattamento di dati personali relativi a diverse categorie di interessati, ossia vittime di reato, testimoni o altre persone che possono fornire informazioni riguardanti reati, nonché persone di età inferiore agli anni diciotto se strettamente necessario e proporzionato per prevenire o combattere forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol. I dati sensibili (dati personali che rivelino la razza, l'origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale e il trattamento di dati genetici o dati relativi alla salute e alla vita sessuale di un individuo) possono essere trattati solo se strettamente necessario e proporzionato per prevenire o combattere forme di criminalità rientranti negli obiettivi di Europol o se integrano altri dati personali trattati da Europol.

I dati personali trattati da Europol possono essere conservati solo per il tempo necessario e proporzionato ai fini per i quali i dati sono trattati. La necessità di un'ulteriore conservazione di tali dati deve essere esaminata entro tre anni dall'avvio del trattamento iniziale degli stessi.

Per garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, Europol e gli Stati membri sono tenuti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate. L'interessato che abbia avuto il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano ha il diritto alla rettifica qualora tali dati siano inesatti e il diritto alla cancellazione o alla limitazione dell'accesso qualora tali dati non siano più necessari. Sono comunque fatti salvi gli obblighi incombenti a Europol e la possibilità per quest'ultimo di rifiutare la rettifica, la cancellazione o la limitazione dell'accesso.

Le responsabilità in materia di protezione dei dati sono definite all'articolo 38: spetta agli Stati membri garantire l'esattezza e l'aggiornamento dei dati trasferiti a Europol e la liceità di tali trasferimenti, mentre spetta a Europol garantire l'esattezza e l'aggiornamento dei dati ricevuti da altri fornitori o risultanti da analisi di Europol stessa.

Per quanto concerne la cooperazione fra il GEPD e le autorità di controllo nazionali (articoli 44 e 45), il nuovo sistema prevede:

-      un rafforzamento della cooperazione fra il GEPD e le autorità di controllo nazionali (in particolare, il regolamento stabilisce che: il GEPD deve avvalersi delle competenze e dell'esperienza delle autorità di controllo nazionali nell'espletamento delle sue funzioni; si svolgano ispezioni congiunte del GEPD e delle autorità di controllo nazionali; il GEPD consulti le autorità di controllo nazionali interessate nei casi riguardanti i dati provenienti da uno o più Stati membri);

-      l'istituzione di un Consiglio di cooperazione (composto da un rappresentante di un'autorità di controllo nazionale di ciascuno Stato membro e dal GEPD) che funge da piattaforma di discussione formale per il GEPD e le autorità nazionali di controllo della protezione dei dati. Rientra fra i suoi compiti discutere la politica e la strategia generali in materia di protezione dei dati, esaminare le difficoltà di interpretazione o applicazione del regolamento Europol, studiare i problemi generali inerenti all'esercizio di un controllo indipendente o all'esercizio dei diritti degli interessati, elaborare proposte armonizzate per soluzioni comuni delle questioni che richiedono un contributo nazionale[30], discutere i casi sottoposti dal GEPD e dalle autorità di controllo nazionali e promuovere la sensibilizzazione del pubblico in materia di diritti di protezione dei dati. Il nuovo Consiglio di cooperazione non è tuttavia un organo decisionale ma consultivo[31].

 

Il controllo parlamentare congiunto delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo in associazione con i parlamenti nazionali.

Il regolamento prevede l'istituzione di un gruppo di controllo parlamentare congiunto (articolo 51). La disposizione tiene conto dell'esigenza espressa nel corso dei negoziati dal Parlamento europeo per una definizione più dettagliata delle modalità del controllo parlamentare, come richiesto dall'articolo 88 del TFUE, rispetto alla disposizione di carattere generale che era stata proposta dalla Commissione.

Il regolamento prevede pertanto che il Parlamento europeo effettui, in associazione con i parlamenti nazionali, il controllo delle attività di Europol e che, insieme, questi costituiscano "un gruppo specializzato di controllo parlamentare congiunto istituito insieme dai parlamenti nazionali e dalla Commissione competente del Parlamento europeo". Tale gruppo è incaricato del monitoraggio politico delle attività di Europol, anche per quanto riguarda l'impatto di tali attività sui diritti e sulle libertà fondamentali delle persone fisiche.

Tenuto conto degli obblighi di segreto e riservatezza, Europol deve pertanto trasmettere al gruppo di controllo parlamentare congiunto, a titolo informativo, i seguenti documenti:

-      le valutazioni delle minacce, le analisi strategiche e i rapporti di situazione, nonché i risultati degli studi e delle valutazioni commissionate da Europol;

-      le intese amministrative concluse da Europol per il trasferimento dei dati personali a Paesi terzi e a organizzazioni internazionali;

-      le informazioni sul documento contenente la programmazione pluriennale e il programma di lavoro annuale di Europol;

-      la relazione annuale di attività consolidata sulle attività di Europol;

-      la relazione di valutazione redatta dalla Commissione[32].

Il gruppo di controllo parlamentare congiunto può altresì chiedere documenti pertinenti che ritenga necessari allo svolgimento dei suoi compiti riguardanti il monitoraggio politico delle attività di Europol, fatti salvi gli articoli 52 (sull'accesso del Parlamento europeo alle informazioni trattate da Europol o mediante esso) e 67 (in materia di protezione delle informazioni sensibili non classificate e classificate), nonché il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

L'articolo 51 specifica che le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del gruppo di controllo parlamentare congiunto sono definite insieme dal Parlamento europeo e dai parlamenti nazionali, conformemente all'articolo 9 del protocollo n. 1 "sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea" annesso ai trattati (il quale stabilisce che "il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali definiscono insieme l'organizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all'Unione"[33]).

Tali modalità dovrebbero altresì essere soggette a quanto previsto all'articolo 12, lettera c), del Trattato sull'Unione europea (TUE), in base al quale i parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione partecipando, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore, in conformità dell'articolo 70 del TFUE[34], ed essendo associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, in conformità, rispettivamente, degli articoli 88 e 85 del TFUE[35].

Il considerando 58 del regolamento Europol specifica, tuttavia, che benché le modalità per il controllo delle attività di Europol dovrebbero tener conto dell'esigenza di assicurare che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali siano posti su un piano di parità nonché tutelare la riservatezza delle informazioni operative, il modo in cui i parlamenti nazionali effettuano il controllo sui rispettivi governi relativamente alle attività dell'Unione è questione che deve essere disciplinata dall'ordinamento e dalla prassi costituzionali propri di ciascuno Stato membro.

Affinché Europol renda pienamente conto del suo operato, tenendo comunque conto degli obblighi di segreto e riservatezza:

-      il presidente del Consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo o i loro supplenti sono tenuti a discutere con il gruppo di controllo parlamentare congiunto, su richiesta di quest'ultimo (che può, se del caso, decidere di invitare altre persone interessate) delle questioni inerenti a Europol, compresi gli aspetti di bilancio, l'organizzazione strutturale e l'eventuale istituzione di nuove unità e centri specializzati;

-      il GEPD è tenuto a discutere, su richiesta del gruppo di controllo parlamentare congiunto e a cadenza almeno annuale, delle questioni generali relative alla protezione dei dati e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare la protezione dei dati personali, nelle attività di Europol;

-      il gruppo di controllo parlamentare congiunto deve essere consultato sul programma di lavoro pluriennale di Europol.

Il gruppo di controllo parlamentare congiunto può, infine, redigere conclusioni sintetiche sul monitoraggio politico delle attività di Europol e presentarle al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali. Tali conclusioni saranno quindi trasmesse, a titolo informativo, dal Parlamento europeo al Consiglio, alla Commissione e allo stesso Europol.

Il regolamento contiene inoltre disposizioni specifiche per quanto concerne l'accesso del Parlamento europeo alle informazioni trattate da Europol o mediante esso (articolo 52).

L'accesso del Parlamento europeo, su sua richiesta, alle informazioni sensibili non classificate trattate da o mediante Europol deve essere conforme alle norme in materia di protezione delle informazioni sensibili non classificate di cui all'articolo 67, paragrafo 1, e quindi sarà lo stesso Europol a stabilire le norme relative agli obblighi di segreto e riservatezza e alla protezione delle informazioni sensibili non classificate.

L'accesso del Parlamento europeo alle informazioni classificate UE trattate da o mediante Europol deve essere d'altra parte conforme all'articolo 67, paragrafo 2, ossia le norme in materia di protezione delle informazioni classificate dell'Unione devono assicurare un livello di protezione equivalente a quello previsto dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE.

Tale accesso deve inoltre essere conforme a quanto stabilito nell'accordo interistituzionale, del 12 marzo 2014, tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo alla trasmissione al Parlamento europeo e al trattamento da parte di quest'ultimo delle informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune (2014/C 95/01).

Le modalità di accesso di cui sopra sono disciplinate da un accordo di lavoro stipulato da Europol e il Parlamento europeo.

 



[1] Il Sistema di informazione Schengen (SIS II) è un sistema informativo su larga scala contenente segnalazioni su persone e oggetti, utilizzato in particolare dai responsabili di frontiera, doganali, di polizia e dalle autorità competenti per il rilascio dei visti in tutta l’area Schengen.

[2] L'adesione al codice comporta, tra l’altro, l'elaborazione permanente di procedure interne e l'offerta di formazione al personale in modo che sia possibile esaminare entro 24 ore la maggior parte delle richieste giustificate di rimozione di contenuti che incitano all’odio, e se del caso cancellare tali contenuti o renderli inaccessibili. Le aziende informatiche si sono impegnate,  inoltre, a  rafforzare l'attuale partenariato con le organizzazioni della società civile, le quali  contribuiranno a segnalare i contenuti istiganti alla violenza e a comportamenti improntati all'odio. Le aziende informatiche e la Commissione europea si prefiggono inoltre di proseguire l'opera di elaborazione e promozione di narrazioni alternative indipendenti, e di nuove iniziative di sostegno a programmi educativi che incoraggino il pensiero critico

[3] Istituita nel 2011 la RAN – Rete per la sensibilizzazione alla radicalizzazione - sostiene gli operatori locali in prima linea per prevenire la radicalizzazione e l’estremismo violento, e ne facilita lo scambio di esperienze e di buone pratiche. Essa riunisce gli esperti e gli operatori in questo settore, suddivisi in 8 gruppi di lavoro: polizia e forze dell’ordine;  vittime del terrorismo; Internet e media sociali, prevenzione; deradicalizzazione; istituti penitenziari e di libertà vigilata, sanità, dimensione interna ed esterna.

[4] Nel dicembre 2015 l'UE ha istituito il Forum dell'UE su internet che riunisce rappresentanti dell'industria, degli Stati membri, delle autorità di pubblica sicurezza e partner della società civile per esaminare come affrontare le sfide poste dalla propaganda terroristica ed estremistica online attraverso una cooperazione volontaria rafforzata pur nella salvaguardia dei diritti fondamentali come la libertà di espressione.

[5] Il processo di recepimento del Protocollo è stato completato attraverso: la direttiva 2008/51/CE, che integra le disposizioni appropriate richieste dal protocollo sulle armi da fuoco per quanto riguarda il trasferimento intracomunitario delle armi; il regolamento (UE) n. 258/2012, che disciplina gli scambi e i trasferimenti con paesi al di fuori dell'UE e attua quindi le disposizioni dell'articolo 10 dell'UNFP. Vd. inoltre la decisione del Consiglio, dell'11 febbraio 2014, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (2014/164/UE).

[6] Per approfondimenti sulla proposta della Commissione, vedi la Nota su Atti dell'Unione europea n. 35, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

Il Senato si è espresso con risoluzione favorevole nella seduta del 12 gennaio 2016 (Doc. XVIII, n. 103).

[7] Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (2002/475/GAI).

[8] Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.

[9] Per approfondimenti sulla proposta della Commissione, vedi la Nota su Atti dell'Unione europea n. 37, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

Il Senato si è espresso con risoluzione favorevole, con osservazioni, nella seduta del 17 marzo 2016 (Doc. XVIII, n. 117), così come la Camera dei deputati che, nella seduta del 21 giugno 2016, ha approvato un documento conclusivo (Doc. XVIII, n. 43), esprimendo una valutazione positiva con alcune condizioni.

[10] Il trattato di Lisbona ha soppresso la struttura a pilastri dell’Unione europea e ha allineato il settore della cooperazione di polizia all’acquis dell'Unione.

[11] Vd. la "Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'UE e della Commissione europea sulle agenzie decentrate dell'Unione europea", approvata il 19 luglio 2012.

[12] Articolo 88 del TFUE: "1. Europol ha il compito di sostenere e potenziare l'azione delle autorità di polizia e degli altri servizi incaricati dell'applicazione della legge degli Stati membri e la reciproca collaborazione nella prevenzione e lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell'Unione. 2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol. Tali compiti possono comprendere: a) la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle informazioni trasmesse, in particolare dalle autorità degli Stati membri o di Paesi o organismi terzi; b) il coordinamento, l'organizzazione e lo svolgimento di indagini e di azioni operative, condotte congiuntamente con le autorità competenti degli Stati membri o nel quadro di squadre investigative comuni, eventualmente in collegamento con Eurojust. Tali regolamenti fissano inoltre le modalità di controllo delle attività di Europol da parte del Parlamento europeo, controllo cui sono associati i parlamenti nazionali. 3. Qualsiasi azione operativa di Europol deve essere condotta in collegamento e d'intesa con le autorità dello Stato membro o degli Stati membri di cui interessa il territorio. L'applicazione di misure coercitive è di competenza esclusiva delle pertinenti autorità nazionali."

L'articolo 87 recita, inoltre, che "1. L'Unione sviluppa una cooperazione di polizia che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell'applicazione della legge specializzati nel settore della prevenzione o dell'individuazione dei reati e delle relative indagini. 2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire misure riguardanti: (...) b) un sostegno alla formazione del personale e la cooperazione relativa allo scambio di personale, alle attrezzature e alla ricerca in campo criminologico."

[13] La possibilità di costituire una squadra investigativa comune da parte di due o più Stati membri, al fine di condurre indagini penali che esigono un'azione coordinata e concertata, è stata introdotta dalla decisione quadro del Consiglio 2002/465/GAI, del 13 giugno 2002. L'Italia ha recepito la decisione quadro 2002/465/GAI con il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 34..

[14] Decisione 2005/511/GAI del Consiglio, del 12 luglio 2005, relativa alla protezione dell’euro contro la falsificazione attraverso la designazione dell’Europol quale ufficio centrale competente per la lotta contro la falsificazione dell’euro.

[15] Alla luce della decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all’introduzione dell’euro, il Consiglio ha ritenuto opportuno che tutti gli Stati membri divengano parti contraenti della convenzione internazionale per la repressione del falso nummario, adottata a Ginevra il 20 aprile 1929 ("convenzione di Ginevra"), istituendo uffici centrali, ai sensi dell’articolo 12 di detta convenzione.

[16] Europol collabora con organismi e agenzie dell'UE, quali Eurojust, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), la Banca centrale europea (BCE), il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), la Commissione europea, l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), il Centro comune di situazione dell'Unione europea (SitCen), l'Accademia europea di polizia (CEPOL), Frontex (con cui, il 4 dicembre 2015, ha firmato un accordo operativo per incrementare la cooperazione nella lotta alle attività criminali transfrontaliere), il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI).

[17] Albania, Australia, Bosnia-Erzegovina, Canada, Colombia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Islanda, Liechtenstein, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Serbia, Russia, Stati Uniti d'America (USA), Svizzera, Turchia, Ucraina.

[18] Interpol, l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (UNODC) e l'Organizzazione mondiale delle dogane.

[19] Per approfondimenti vd. il Dossier n. 370 "La politica migratoria dell'Unione europea (aggiornamento al 15 settembre 2016)", a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

[20] L'accordo sulla creazione dei punti di crisi è stato raggiunto in occasione del Consiglio europeo del 25 e 26 giugno 2015, che ha fra l'altro invitato la Commissione a redigere, in stretta cooperazione con gli Stati membri ospitanti, una tabella di marcia sugli aspetti giuridici, finanziari e operativi di tali strutture. La tabella è stata trasmessa agli Stati membri il 15 luglio 2015. Vd la Nota su Atti dell'Unione europea n. 18, "Punti di crisi e ricollocazione: il ruolo delle Agenzie europee", a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

[21] La connessione di Europol al SIS II è stata avviata il 10 dicembre 2014.

[22] Vd. la decisione 2008/633/GAI, del 23 giugno 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi.

[23] La decisione quadro annoverava quali organi di Europol il Consiglio di amministrazione e il direttore.

[24] La proposta dalla Commissione, in linea con l'approccio comune sulle agenzie decentrate, prevedeva una preselezione dei candidati da parte della Commissione e la nomina da parte del Consiglio di amministrazione. La Commissione ha deciso pertanto di formulare una dichiarazione politica in cui viene sottolineato che il testo concordato non è pienamente in linea con i principi dell'approccio comune sulle agenzie decentrate dell'UE.

[25] La rete protetta per lo scambio di informazioni (SIENA) è uno strumento di nuova generazione ideato per consentire una comunicazione e uno scambio rapidi, sicuri e pratici di informazioni e di intelligence operative e strategiche riguardanti la criminalità fra Europol, gli Stati membri e i Paesi terzi con cui Europol ha concluso accordi di cooperazione.

[26] Al considerando 26 viene evidenziato che "la limitazione delle finalità è un principio fondamentale del trattamento di dati personali; in particolare, contribuisce alla trasparenza, alla certezza e alla prevedibilità giuridiche ed è particolarmente importante nel settore della cooperazione nell'attività di contrasto, in cui gli interessati non sanno di norma quando i loro dati personali sono raccolti e trattati e l'uso dei dati personali può avere un impatto molto significativo sulla vita e sulla libertà delle persone".

[27] La decisione quadro specificava che Europol poteva instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con altre istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione europea, in particolare Eurojust, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex), l'Accademia europea di polizia (CEPOL), la Banca centrale europea (BCE) e l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT).

[28] L'articolo stabilisce la procedura relativa alla negoziazione e alla conclusione degli accordi tra l'Unione e i Paesi terzi o le organizzazioni internazionali.

[29] La riforma della protezione dei dati è un pacchetto legislativo proposto dalla Commissione nel gennaio 2012 per aggiornare e modernizzare i principi contenuti nella direttiva 95/46/CE relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e nella decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Il pacchetto si compone di un regolamento generale sulla protezione dei dati e di una direttiva sulla protezione dei dati personali trattati a fini di contrasto. L'iter legislativo si è concluso il 14 aprile 2016 con l'adozione da parte del Parlamento europeo in seconda lettura di entrambi i testi. Vd. il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

[30] In base all'articolo 44, il GEPD agisce in stretta cooperazione con le autorità di controllo nazionali riguardo a temi che richiedono un contributo nazionale, in particolare nel caso in cui il GEPD o un'autorità di controllo nazionale constati notevoli differenze tra le prassi degli Stati membri o trasferimenti potenzialmente illeciti nell'uso dei canali Europol per lo scambio di informazioni, o in relazione a questioni sollevate da una o più autorità di controllo nazionali sull'attuazione e sull'interpretazione del regolamento stesso.

[31] La Commissione, pur accettando l'istituzione del Consiglio di cooperazione, ha dichiarato che, al fine di garantire l'efficacia ed evitare inutili doppioni, le funzioni da questo esercitate dovranno essere svolte dal Comitato europeo per la protezione dei dati istituito nel contesto della riforma sulla protezione dei dati.

[32] L'articolo 68 prevede che, entro il 1° maggio 2022, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione garantisca la redazione di una valutazione per stabilire, in particolare, l'impatto, l'efficacia e l'efficienza di Europol e delle sue prassi di lavoro (tale valutazione potrà riguardare l'eventuale necessità di modificare la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Europol nonché le implicazioni finanziarie delle modifiche apportate con l'introduzione del regolamento).

[33] E' attualmente in fase di discussione l'ipotesi di un regolamento interno per il gruppo di controllo parlamentare congiunto. 

[34] L'articolo 70 del TFUE stabilisce che il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure che definiscono le modalità secondo le quali gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, procedono a una valutazione oggettiva e imparziale dell'attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell'Unione di cui al titolo V sullo Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare al fine di favorire la piena applicazione del principio del riconoscimento reciproco. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali devono essere informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione.

[35] Il trattato prevede, inoltre, che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali siano tenuti informati dei lavori del Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna, istituito ai sensi dell'articolo 71 del TFUE e inteso a favorire il coordinamento dell'azione delle autorità competenti degli Stati membri.