Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (AC 2215) - DL 36/2014 - Disciplina degli stupefacenti e impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale - Nuovo testo
Riferimenti:
AC N. 2215/XVII     
Serie: Verifica delle quantificazioni    Numero: 93
Data: 22/04/2014
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2014 0036   DROGHE E SOSTANZE ALLUCINOGENE
MEDICINALI   SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
SPESA SANITARIA     
Organi della Camera: II-Giustizia
XII-Affari sociali

 


Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2215

 

Disciplina degli stupefacenti e impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale

 

(Conversione del decreto-legge 36/2014)

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 93 – 22 aprile 2014

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Estremi del provvedimento

 

 

A.C.

 

2215

Titolo breve:

 

Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, nonché impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale

Iniziativa:

 

 

 

 

Commissione di merito:

 

 

Relatore per la Commissione di merito:

 

II: Ferranti

XII: Vargiu

Gruppo:

 

Relazione tecnica:

 

 

 

 

 

 

Parere richiesto

 

Destinatario:

 

 

Oggetto:

 

 

 


INDICE

 

 

 

 

 

 

ARTICOLI 1 e 2. 3

Disposizioni in materia di stupefacenti e di riabilitazione e cura dei tossicodipendenti 3

ARTICOLO 3. 6

Impiego di medicinali meno onerosi da parte del SSN.. 6



PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante norme urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale.

Il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

È oggetto della presente Nota il testo del decreto-legge come risultante dalle modifiche approvate dalle Commissioni di merito nelle sedute del 16 e del 17 aprile 2014.

Tali modifiche non risultano corredate di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica riferita al testo originario del decreto legge, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1 e 2

Disposizioni in materia di stupefacenti e di riabilitazione e cura dei tossicodipendenti

Normativa previgente. Con la sentenza n. 32/2014, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272[[1]], con i quali era stato modificato il Testo unico sugli stupefacenti[2] (TU).

In particolare, l’articolo 4-bis aveva modificato l’articolo 73 del TU, unificando il trattamento sanzionatorio previsto per le violazioni concernenti tutte le sostanze stupefacenti, trattamento che in precedenza era differenziato a seconda che i reati avessero per oggetto le sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nelle tabelle II e IV (cosiddette “droghe leggere”) ovvero quelle incluse nelle tabelle I e III (cosiddette “droghe pesanti”).

L’articolo 4-vicies ter ha parallelamente modificato il precedente sistema tabellare stabilito dagli articoli 13 e 14 del TU, includendo nella nuova tabella I gli stupefacenti che prima erano distinti in differenti gruppi. Peraltro, l’art. 4-vicies ter è stato dichiarato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014 costituzionalmente illegittimo nella sua interezza. Il contenuto dell’art. 4-vicies ter è molto più ampio e comprende numerose modifiche agli articoli del TU. Tutte le modifiche operate sono state dichiarate costituzionalmente illegittime.

Successivamente, gli articoli del TU sono stati ulteriormente modificati ad opera della legge n. 38/2010[3] sulle cure palliative, che ha semplificato[4] le regole che disciplinano la prescrizione e la dispensazione dei farmaci per la terapia del dolore severo, farmaci elencati nell’allegato III-bis del TU.

Poiché la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter ha determinato – per espressa affermazione della Consulta – il ritorno al TU stupefacenti in vigore prima dell’emanazione del decreto legge n. 272/2005, è venuta di conseguenza a decadere, come precisato anche dalle relazioni allegate al testo in esame, parte della disciplina applicativa e attuativa preordinata alla tutela della salute, ovvero:

-          vari decreti ministeriali finalizzati a completare ed aggiornare le tabelle;

-          l’allegato III-bis contenente l’elenco dei medicinali impiegati nella terapia del dolore;

-          ulteriori decreti su: consegna di medicinali per il trattamento delle tossicodipendenze; registrazione con sistemi informatici; detenzione e trasporto di medicinali da parte dei viaggiatori; approvazione dei ricettari per la prescrizione dei medicinali stupefacenti;

-          decreti autorizzativi rilasciati ai sensi dell’articolo 17 del T.U., per la produzione, fabbricazione, impiego e commercializzazione delle sostanze stupefacenti;

-          decreto del Ministro della salute e del Ministro della giustizia che individua i limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad uso personale.

Le norme recano le misure conseguenti alla declaratoria di illegittimità (sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014) che ha interessato gli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272.

Come evidenziato nella premessa al decreto-legge, la richiamata pronuncia di incostituzionalità “è fondata sul ravvisato vizio procedurale dovuto all’assenza dell’omogeneità e del necessario legame logico-giuridico tra le originarie disposizioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 e quelle introdotte dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, in carenza dei presupposti di cui all’articolo 77, secondo comma, della Costituzione, e non già sulla illegittimità sostanziale delle norme oggetto della pronuncia”.

Le norme abrogate avevano unificato il trattamento sanzionatorio previsto per le violazioni concernenti tutte le sostanze stupefacenti e previsto le modalità per l’aggiornamento in via amministrativa della normativa secondaria relativa alle medesime sostanze. Le disposizioni in esame sono, pertanto, finalizzate a salvaguardare la disciplina contenuta in atti normativi di rango secondario, adottati sulla base di norme dichiarate illegittime e a renderla coerente con il nuovo contesto normativo derivante dalla sentenza che ripristina il quadro legislativo previgente l’emanazione del decreto legge n. 272/2005.

Le norme in esame non apportano modifiche sostanziali all’ordinamento, ma conferiscono coerenza all’insieme delle disposizioni attualmente vigenti, salvaguardando tutte le attività svolte nel corso degli anni finalizzate ad integrare l’elenco delle sostanze stupefacenti e la intervenuta disciplina relativa alle cure palliative e alla terapia del dolore introdotta con la legge n. 38/2010.

 

Le modifiche approvate dalle Commissioni di merito non presentano profili di carattere finanziario, con esclusione della modifica all’articolo 1 del testo, riferita all’articolo 122 del DPR 309/1990 (Testo unico tossicodipendenze)[5]. Quest’ultima prevede che vengano affidati al servizio pubblico per le dipendenze non più i controlli sull’attuazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo da parte del tossicodipendente (come previsto dal testo originario del decreto-legge), bensì le verifiche sull’efficacia del trattamento e sulla risposta del paziente al programma. Tale modifica non è corredata di RT.

 

La relazione tecnica, riferita al testo iniziale, afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  

Con particolare riferimento all’articolo 1, la RT afferma che la norma  modifica il Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, di cui al DPR 309/1990, nel testo risultante dalla caducazione delle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. Le modifiche ripristinano la disciplina vigente alla data di pubblicazione della citata sentenza, con l’esclusione delle disposizioni relative all'apparato sanzionatorio e fatta salva la reintroduzione di quattro tabelle contenenti le sostanze sottoposte al controllo del Ministero della salute, resasi necessaria per non intaccare la cornice edittale risultante a seguito della citata sentenza, nonché l'introduzione di una nuova tabella contenente i medicinali a base di sostanze attive stupefacenti o psicotrope, incluse le sostanze attive ad uso farmaceutico, di corrente impiego terapeutico ad uso umano o veterinario.

La relazione tecnica afferma che sono state, altresì, apportate le modifiche necessarie per assicurare il corretto richiamo delle tabelle introdotte con il presente decreto, tenuto conto che il testo previgente faceva, invece, riferimento alle vecchie tabelle. Infine, sono state previste alcune disposizioni di coordinamento con le modifiche normative apportate al medesimo Testo unico dalla legge n. 38/2010.

La RT chiarisce infine che, in base all’articolo 2 del testo in esame, gli atti amministrativi adottati ai sensi del citato Testo unico sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014 continuano a produrre i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare sul testo iniziale delle norme in esame, dal momento che esse non apportano innovazioni sostanziali, per i profili finanziari, al quadro normativo vigente anteriormente all’emanazione della citata sentenza della Corte costituzionale 32/2014.

Con riferimento alle modifiche apportate dalle Commissioni di merito, si osserva che il nuovo testo dell’articolo 122 del DPR 309/1990 proposto dalle Commissioni[6] prevede adempimenti di controllo dei quali non appare del tutto chiaro il possibile impatto amministrativo.

Come in precedenza segnalato, il testo proposto dalle Commissioni affida al servizio pubblico per le dipendenze non più il controllo sull’attuazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo da parte del tossicodipendente, bensì la verifica dell’efficacia del trattamento e della risposta del paziente al programma.

Andrebbe quindi acquisita una conferma circa l’effettiva possibilità, da parte del servizio pubblico per le dipendenze, di realizzare le verifiche previste dall’emendamento nell’ambito delle risorse già disponibili a normativa vigente.

Riguardo alle restanti modifiche approvate dalle Commissioni di merito, si osserva che esse non sembrano presentare profili di carattere finanziario. Si segnala in particolare che gli identici emendamenti[7], con i quali è stato inserito un comma aggiuntivo (Applicazione del lavoro di pubblica utilità anziché delle pene detentive e pecuniarie) all’articolo 73 del Testo unico stupefacenti, si limitano a riprodurre la disciplina vigente prima della pronuncia di incostituzionalità intervenuta con la citata sentenza 32/2014.

 

ARTICOLO 3  

Impiego di medicinali meno onerosi da parte del SSN

Normativa vigente. In base all’articolo 1, comma 4, del DL 536/1996, qualora non esista valida alternativa terapeutica, sono erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale:

-          i medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale;

-          i medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica;

-          i medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata.

Tali medicinali sono inseriti in apposito elenco predisposto e periodicamente aggiornato dalla Commissione unica del farmaco.

L'onere, quantificato in lire 30 miliardi per anno (circa 15,5 milioni di euro), resta a carico del SSN nell'ambito del tetto di spesa programmato per l'assistenza farmaceutica[8].

Le norme, nel testo iniziale, integrano con tre commi aggiuntivi l’articolo 1 del DL 536/1996.

In particolare, il nuovo comma 4-bis introdotto prevede che, nel caso in cui l'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) di un medicinale non comprenda un'indicazione terapeutica per la quale si ravvisi un motivato interesse pubblico all'utilizzo, l'Agenzia italiana del farmaco può procedere, nei limiti delle risorse del fondo costituito presso l’AIFA (articolo 48, comma 18, del  DL 269/2003)[9], alla registrazione della medesima, previa cessione a titolo gratuito al Ministero della salute dei diritti su tale indicazione da parte del titolare dell'AIC o altro avente causa. Qualora il titolare dell'AIC (o altro avente causa) dichiari di voler procedere direttamente alla registrazione dell'indicazione di interesse, sono definiti con l’AIFA i termini e le modalità di avvio degli studi registrativi.

Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (o altro avente causa) si opponga immotivatamente alla registrazione dell'indicazione terapeutica di interesse pubblico, ne viene data adeguata informativa nel sito istituzionale dell'AIFA.

Il successivo comma 4-ter stabilisce che, nelle more della definizione dell’iter di registrazione di cui al comma 4-bis, è ammesso l’inserimento, nell’apposito elenco previsto dal comma 4[[10]], del medicinale non autorizzato. Ciò anche se è disponibile un’alternativa terapeutica nell'ambito dei farmaci autorizzati. Da tale inserimento nell’elenco - per l’indicazione terapeutica per cui si ravvisa un superiore interesse pubblico all'impiego – consegue l’erogazione del medicinale a carico del Servizio sanitario nazionale. Ciò avviene  nel caso in cui, secondo la Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, tenuto conto dei risultati delle eventuali sperimentazioni e ricerche, il farmaco sia sicuro ed efficace con riferimento all'impiego proposto rispetto a quello già autorizzato, e risulti meno oneroso rispetto a questo. L’inserimento nell’elenco è oggetto di monitoraggio da parte dell’AIFA a tutela della sicurezza dei pazienti.

Il comma 4-quater introdotto stabilisce che – una volta disponibili i risultati delle sperimentazioni cliniche - l’inserimento provvisorio nell’elenco diventa definitivo previa valutazione positiva della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA.

 

A seguito dell’esame presso le Commissioni di merito l’articolo 3 risulta così riformulato:

         il comma 2 interviene sulla medesima disciplina di cui all’art. 1 del DL 536/1996 riproponendo con alcune modifiche la procedura sopra richiamata (prevista dal testo iniziale) per l’ammissione dei medicinali con indicazioni terapeutiche di interesse pubblico nell’elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

Dei tre commi sopra descritti, viene mantenuto il solo comma 4-ter (divenuto 4-bis), con alcune integrazioni di carattere procedurale, fra le quali si segnala quella che prevede di considerare – ai fini dell’inserimento nell’elenco - non più (come nel testo iniziale) “l’onerosità del farmaco autorizzato”, bensì i “parametri di economicità e appropriatezza”;

         il comma 1 reca invece un’integrazione dell’articolo 48 del DL 269/2003, nella parte in cui tale norma disciplina l’utilizzo del fondo alimentato dalle aziende farmaceutiche (in una misura percentuale calcolata sulle spese sostenute da tali aziende per le attività di promozione dei farmaci)[11].

In particolare, l’articolo 48, comma 19, del DL 269/2003 prevede che le risorse del fondo siano destinate:

a)       per il 50 per cento, alla costituzione di un fondo nazionale per l'impiego, a carico del SSN, di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura;

b)      per il rimanente 50 per cento:

1)      all'istituzione di un Centro di informazione indipendente sul farmaco;

2)      alla realizzazione di un programma di farmacovigilanza tramite strutture individuate dalle regioni;

3)      alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci ed in particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonché sui farmaci orfani e salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle università ed alle regioni;

4)      ad altre attività di informazione sui farmaci.

   Le Commissioni di merito hanno integrato l’articolo 48, comma 19, lettera b), numero 3), del DL 269/2003 prevedendo che la predetta quota del fondo possa essere utilizzata anche per la sperimentazione clinica su medicinali per un impiego non compreso nell’autorizzazione all’immissione in commercio.

 

La relazione tecnica, riferita al testo iniziale del decreto-legge, rileva che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il finanziamento della sperimentazione di cui al comma 4-bis avviene nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Nel loro complesso, inoltre, le norme sono finalizzate a consentire risparmi per il Servizio sanitario nazionale, correlati all'introduzione della possibilità dell'impiego, da parte di quest'ultimo, di farmaci a più basso costo.

 

La relazione illustrativa, sempre riferita al testo iniziale, rileva che le norme, favorendo l’impiego di farmaci meno onerosi e lasciando al contempo impregiudicata l’efficacia e la sicurezza degli stessi, garantiscono da un lato un più ampio accesso alle cure, dall'altro una ulteriore razionalizzazione della spesa farmaceutica con effetti positivi in termini di risparmi per il Servizio sanitario nazionale.

Le modifiche apportate dalla Commissione, come già rilevato, non sono corredate di relazione tecnica.

 

Al riguardo, con riferimento al comma 1, come modificato dalle Commissioni di merito, si osserva che l’integrazione apportata all’articolo 48 del DL 269/2003 non incide sull’entità del fondo alimentato dalle aziende farmaceutiche, ma ne consente un utilizzo ulteriore, in precedenza non previsto dalla legislazione vigente. Andrebbe quindi confermato che tale nuova finalizzazione risulti compatibile con l’entità dei mezzi disponibili e, quindi, non pregiudichi interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

Non si formulano osservazioni con riferimento al comma 2, alla luce di quanto affermato nella relazione tecnica e considerato che le Commissioni di merito hanno apportato al testo modifiche che non sembrano suscettibili di determinare effetti finanziari.

 



[1] Per violazione dell’art. 77 della Costituzione, per difetto di omogeneità, e quindi di nesso funzionale, tra le disposizioni originarie del decreto-legge e quelle introdotte nella legge di conversione e poi impugnate.

[3] La Legge 15 marzo 2010, n.38 che reca disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.

[4] Articolo 10.

[5] Emendamento Lenzi 1.14, approvato dalle Commissioni riunite II e XII nella seduta del 17 aprile 2014.

[6] V. nota precedente.

[7] Emendamenti dei Relatori 1.500 e Farina 1.511 (nuova formulazione), approvati dalle Commissioni riunite II e XII nella seduta del 16 aprile 2014

[8] A decorrere dal 2013, il tetto alla spesa farmaceutica territoriale (comprendente oltre alla convenzionata anche la distribuzione diretta dei farmaci e la c.d. distribuzione per conto) e ospedaliera sono stati fissati in misura pari, rispettivamente, all’11,35 e al 3,5 per cento del livello di finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato (articolo 15, commi 3 e 4, del DL 95/2012.). Il tetto alla spesa farmaceutica territoriale è calcolato al lordo dei ticket e al netto del pay back;  non è inoltre ricompresa la quota differenziale a carico del cittadino per l’acquisto di farmaci a prezzo superiore a quello rimborsato dal SSN.

[9] L’articolo 48, comma 18, del DL 269/2003 prevede che,entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende farmaceutiche versino, su apposito fondo istituito presso l'AIFA, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate (decurtate delle spese per il personale addetto). Le disponibilità del fondo sono destinate alla realizzazione di ricerche sull’uso compassionevole dei farmaci, di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, di farmaci orfani e salvavita.

[10]  Richiamato nella parte iniziale della presente scheda (v. “Normativa vigente”).

[11] Contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate decurtate delle spese per il personale addetto.