Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza, contrasto della violenza in genere, protezione civile e commissariamento delle province - D.L. 93/2013 ' A.C. 1540 - Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea
Riferimenti:
AC N. 1540/XVII   DL N. 93 DEL 16-AGO-13
Serie: Note per la compatibilità comunitaria    Numero: 13
Data: 10/09/2013
Descrittori:
COMMISSARIO STRAORDINARIO   DECRETO LEGGE 2013 0093
DONNE   LESIONI PERSONALI
PROTEZIONE CIVILE   PROVINCE
REATI SESSUALI     
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea


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Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in materia di protezione civile e di commissariamento delle province

10 settembre 2013
Elementi di valutazione per la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea



Indice

Contenuto|Esame del provvedimento in relazione alla normativa europea|Documenti all'esame delle istituzioni europee|



Contenuto

Il decreto-legge è composto da 13 articoli divisi in quattro capi, dedicati, rispettivamente, alla prevenzione e contrasto della violenza di genere (articoli 1-5), alla sicurezza dello sviluppo, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di allarme sociale (articoli 6-9), alla protezione civile (articoli 10 e 11), nonché alla gestione commissariale delle province (art. 12), capo in cui è compreso l'articolo sull'entrata in vigore (art. 13).

In particolare, l'articolo 1 interviene sul codice penale modificando la disciplina dei maltrattamenti in famiglia, della violenza sessuale e degli atti persecutori. A tal fine:

  • introduce nuove aggravanti. Specificamente, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è aggravato se commesso in danno di minorenne ovvero in presenza di minorenne (prima del decreto-legge l'aggravante era limitata al fatto commesso in danno di minore degli anni 14). La violenza sessuale è aggravata se commessa nei confronti di donna in stato di gravidanza ovvero dal coniuge (anche separato o divorziato) o da persona che sia o sia stata legata alla vittima da una relazione affettiva, anche priva del requisito della convivenza. Il delitto di atti persecutori (stalking) è aggravato se gli atti sono commessi dal coniuge o da altra persona legata alla vittima da una relazione affettiva (l'aggravante non è più limitata al fatto commesso dal coniuge separato o divorziato) ovvero se gli atti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici;
  • prevede l'irrevocabilità della querela presentata per stalking;
  • prevede l'obbligo del divieto di detenzione di armi in caso di ammonimento del questore per il medesimo reato.

 

L'articolo 2 prevede una serie di interventi di adeguamento del codice di procedura penale alle esigenze di maggiore protezione delle vittime di stalking e maltrattamenti in famiglia.

Una prima serie di modifiche è volta ad ampliare le ipotesi di adozione delle misure a tutela delle vittime di tali reati e, più in generale, di violenza domestica. E' pertanto incrementata la lista dei reati per i quali si applica l'allontanamento dalla casa familiare, l'arresto obbligatorio in flagranza. E' introdotto l'allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, disposto dalla polizia giudiziaria su autorizzazione del pubblico ministero.

Un ulteriore gruppo di disposizioni del codice di procedura penale sono modificate per introdurre obblighi di costante comunicazione alla persona offesa dai reati di stalking e maltrattamenti in ambito familiare (avviso di richiesta di archiviazione, adozione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e domanda di revoca delle stesse, avviso di conclusione delle indagini).

Ulteriori misure processuali di favore sono dettate in relazione ai procedimenti per maltrattamenti in famiglia (modalità protette di assunzione della prova e, in particolare, della testimonianza di minori e di adulti particolarmente vulnerabili). I reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking sono inoltre inseriti tra quelli che hanno priorità assoluta nella formazione dei ruoli d'udienza.

In attuazione della Convenzione di Istanbul è estesa alle vittime dei reati di stalking, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili l'ammissione al gratuito patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito.

 

L'articolo 3 dà attuazione alla Convenzione di Istanbul introducendo una misura di prevenzione - l'ammonimento del questore - per condotte di violenza domestica, sulla falsariga di quanto già previsto dal legislatore per il reato di stalking.

La relazione annuale al Parlamento sull'attività delle forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale dovrà contenere, in un'autonoma sezione, un'analisi criminologica della violenza di genere.

Le misure già previste a sostegno delle vittime di atti persecutori dovranno essere applicate anche nei casi di maltrattamenti in famiglia o di violenza sessuale.

 

L'articolo 4 tutela gli stranieri vittime di violenza domestica, cui potrà essere rilasciato un permesso di soggiorno, proprio per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza.

 

L'articolo 5 attribuisce al Ministro per le pari opportunità l'elaborazione del Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere, in sinergia con la programmazione comunitaria 2014-2020. Le finalità del piano sono: la prevenzione, la promozione a livello educativo, di formazione scolastica e di formazione delle professionalità a contatto con i fenomeni di violenza di genere e di atti persecutori, il potenziamento dell'assistenza alle vittime, la collaborazione tra istituzioni, la raccolta dati, la realizzazione di azioni positive, la configurazione di un sistema di governance del fenomeno tra livelli di governo sul territorio nazionale.

 

L'articolo 6 contiene differenti disposizioni di carattere finanziario relative al comparto sicurezza e ordine pubblico.

Il comma 1 autorizza l'anticipazione, su richiesta del Ministero dell'interno, delle quote di contributi comunitari e statali previste per il periodo 2007-2013, al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007-2013».

I commi 2-3 sospendono l'efficacia della disposizione che prevede la riduzione delle risorsedestinate annualmente al trattamento accessorio del personale in favore delle Forze armate e delle Forze di polizia relativamente all'anno 2013.

Il comma 4 interviene in materia di indennità per il personale della polizia stradale impiegato nei servizi autostradali, sostituendo l'attuale limite massimo giornaliero fissato per legge con la piena libertà di contrattazione in sede di convenzioni tra Ministero e società autostradali concessionarie.

Il comma 5 prevede l'assegnazione al Ministero dell'interno e al Fondo nazionale di protezione civile delle risorse già stanziate per gli interventi connessi al superamento dell'emergenza umanitaria legata all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa ed ormai dichiarata conclusa.

 

L'articolo 7 reca una serie di disposizioni in materia di sicurezza dei cittadini:

  • proroga al 30 giugno 2016 l'efficacia della disciplina sull'arresto in flagranza differita e sull'applicazione delle misure coercitive nei confronti degli imputati di reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Tale disciplina aveva cessato di avere efficacia il 30 giugno 2013;
  • introduce nuove aggravanti speciali del delitto di rapina (quando il reato è commesso in luoghi tali da ostacolare la pubblica e privata difesa; quando il reato è commesso in danno di persona maggiore di 65 anni);
  • permette di destinare le forze armate impegnate nel controllo del territorio (1.250 unità) anche a compiti diversi da quello di perlustrazione e pattuglia;
  • introduce il reato contravvenzionale di accesso vietato per ragioni di sicurezza pubblica in immobili adibiti a sedi di ufficio, di reparto o a deposito di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, equiparandolo sul piano sanzionatorio all'ingresso arbitrario in luoghi ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato.

 

L'articolo 8 interviene sul codice penale e sul codice di procedura penale per inasprire la repressione del reato di furto di materiali da impianti e infrastrutture destinate all'erogazione di servizi pubblici. A tal fine, novella le fattispecie penali di furto e di ricettazione, prevedendo specifiche aggravanti, e 2 interviene sul codice di procedura penale per prevedere, nelle medesime ipotesi, l'arresto obbligatorio in flagranza di reato.

 

L'articolo 9 detta una serie di disposizioni volte a contrastare il c.d. furto di identità, modificando:

  • la fattispecie di frode informatica, prevista dall'art. 640-ter c.p., introducendovi una aggravante per il fatto commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. In questa ipotesi aggravata il delitto sarà perseguibile d'ufficio;
  • l'art. 24-bis del decreto legislativo n. 231 del 2001, in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, per aggiungere al catalogo dei delitti ivi previsti tre ulteriori tipologie di reati, che determinano l'applicazione all'ente della sanzione pecuniaria da 100 a 500 quote. Si tratta della frode informatica aggravata dalla sostituzione dell'identità digitale; dell'indebita utilizzazione di carte di credito e dei  delitti previsti dal Codice della privacy;
  • il decreto legislativo n. 141 del 2010, per gli aspetti concernenti il sistema di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo.

 

L' articolo 10 novella l'art. 5 della legge n. 225/1992, che contiene le norme concernenti lo stato di emergenza e il potere di ordinanza ad esso connesso, recentemente riformato con il decreto-legge n. 59 del 2012. Le modifiche introdotte riguardano la previa individuazione delle risorse finanziarie in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, l'allungamento della durata dello stato di emergenza, la tipizzazione delle misure che possono essere previste dalle ordinanze di protezione civile, nonchè   l'istituzione del Fondo per le emergenze nazionali.

Inoltre, con una novella al D.Lgs. 33/2013 sono attribuite ai commissari delegati per la protezione civile le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Il medesimo articolo abroga la disposizione che aveva istituito un nucleo interforze a disposizione del Dipartimento della protezione civile (art. 1, comma 8, D.L. 245/2005).

 

L'articolo 11 reca disposizioni che riguardano il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per diversi profili: da un lato, in materia di risorse finanziarie per garantire la funzionalità del Corpo al verificarsi di emergenze di protezione civile (co. 1-4) e, dall'altro, interventi in materia di sicurezza sul lavoro (co. 5).

 

L' articolo 12, con i commi 1 e 2, dispone la salvezza, rispettivamente, degli atti di nomina dei commissari delle province e degli atti da questi posti in essere, adottati sulla base del comma 20 dell'art. 23 del decreto-legge 201/2011, dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale 220/2013 e che prevedeva l'applicazione sino al 31 marzo 2013, agli organi provinciali venuti a scadenza successivamente alla sua entrata in vigore e a tutti quelli da rinnovare entro il 31 dicembre 2012, della disposizione del Testo unico per gli enti locali (TUEL) in tema di commissariamento.

Inoltre, è prorogata l'efficacia delle gestioni commissariali in essere fino al 30 giugno 2014 (comma 3) ed autorizzato il commissariamento fino alla medesima data delle amministrazioni provinciali che vengano a cessare, per scadenza naturale o altri fattori, dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014 (comma 4).

Il comma 5 sospende l'applicazione delle misure di riduzione delle dotazioni organiche del Ministero dell'interno e il comma 6 dispone l'invarianza finanziaria delle disposizioni introdotte.

 

L' articolo 13 dispone l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel D.L. il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 


 

Modifiche al codice penale
Modifiche al codice di procedura penale
L'ammonimento
Permesso di soggiorno
Piano straordinario contro la violenza di genere
Misure finanziarie
Altre misure in materia di sicurezza pubblica
Il furto di rame
Il furto d'identità
Interventi correttivi protezione civile
Vigili del fuoco
Gestioni commissariali delle province
Gestioni commissariali delle province


Esame del provvedimento in relazione alla normativa europea

Il Trattato di Lisbona ha riaffermato il principio di uguaglianza tra donne e uomini (già enunciato agli articoli 2, 3 e 13 del previgente Trattato istitutivo della Comunità europea - TCE), inserendolo tra i valori (art. 2 Trattato sull'Unione europea - TUE) e tra gli obiettivi dell'Unione (art. 3, par. 3 TUE). La dichiarazione n. 19 annessa ai Trattati afferma che l'Unione mirerà a lottare contro tutte le forme di violenza domestica. La stessa dichiarazione impegna gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire tali atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime. L'eradicazione di tutte le forme di violenza fondate sul genere costituisce una priorità della Strategia 2010-2015 per la promozione della parità fra uomini e donne nell'Unione europea, nonché del Programma di Stoccolma per lo Spazio di libertà sicurezza e giustizia, 2010- 2014.

In questo quadro, tra i recenti interventi legislativi volti a dotare l'Unione europea di strumenti condivisi nella tutela delle vittime di reato, con particolare riguardo alla protezione delle donne vittime di violenza domestica in tutto il territorio dell'UE, si segnala l'adozione della direttiva 2011/99/UE che istituisce l'"Ordine di protezione europeo", inteso quale strumento basato sul principio del reciproco riconoscimento nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale. Emesso su richiesta della persona interessata qualora essa stia per lasciare o abbia lasciato il territorio dello Stato membro che aveva originariamente emesso una misura di protezione in suo favore, l'Ordine di protezione europeo (OPE) sarà riconosciuto nello Stato membro di destinazione che ne darà esecuzione in base alla sua legislazione nazionale.

In particolare, la direttiva stabilisce che l'ordine di protezione europeo potrà essere emesso solo se nello Stato di emissione sia stata precedentemente adottata una misura di protezione che imponga alla persona che determina il pericolo uno o più dei seguenti divieti o delle seguenti restrizioni:

a) divieto di frequentare determinate località, determinati luoghi o determinate zone definite in cui la persona protetta risiede o che frequenta;

b) divieto o regolamentazione dei contatti, in qualsiasi forma, con la persona protetta, anche per telefono, posta elettronica o ordinaria, fax o altro; o

c) divieto o regolamentazione dell'avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito.

La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro l'11 gennaio 2015. Per quanto riguarda l'Italia, essa figura nell'allegato B della Legge di delegazione europea 2013 (Legge 6 agosto 2013, n 96).

La disciplina citata è stata recentemente completata, per i profili attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile, con l'adozione del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013. Parallelamente al citato Ordine di protezione europeo in materia penale, in forza del nuovo regolamento le vittime di stalking, di molestie, o di violenza di genere, e le vittime di violenza domestica in generale (nella maggior parte dei casi, donne o bambini) che abbiano ottenuto dal proprio Stato membro misure di protezione nell'ambito di procedimenti in materia civile potranno spostarsi in altro Stato dell'UE senza che ciò determini la perdita di tale protezione.

In particolare, secondo il regolamento la misura di protezione disposta in uno Stato membro nell'ambito di un procedimento in materia civile è immediatamente riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare ed è esecutiva senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività.

Un aggiornamento del quadro normativo generale è stato realizzato con l'adozione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

La direttiva, che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI sulla stessa materia, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 16 novembre 2015. Anche in questo caso, per quanto riguarda l'Italia, la direttiva figura nell'allegato B della Legge di delegazione europea 2013 (Legge 6 agosto 2013, n 96).

La direttiva contiene un particolare riferimento alla necessità di protezione specifica per le donne vittime di violenza di genere e di violenza domestica e per i loro figli, a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni, connesso a tale violenza. La direttiva dedica inoltre una particolare attenzione alle vittime di varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, i cd. "reati d'onore" e la mutilazione genitale femminile. La direttiva sancisce diritti minimi ovunque esse si trovino nell'UE,al fine di garantire, in particolare, che le vittime di reato siano informate dei loro diritti e delle cause che li riguardano in un modo a loro comprensibile,  siano protette durante la fase delle indagini e quella del procedimento penale; possano prendere parte al procedimento se lo desiderano e siano aiutate ad assistere al processo. La direttiva reca inoltre disposizioni affinché le vittime vulnerabili come minori, vittime di stupro o persone disabili siano identificate e siano adeguatamente tutelate e prevede l'introduzione di percorsi di formazione specifica per le autorità di contrasto e per gli operatori nel settore.  

L'appello ad una sollecita attuazione dei citati atti normativi nelle legislazioni nazionali è contenuto nelle conclusioni adottate dal Consiglio Affari sociali il 6 dicembre 2012 dal titolo "Lotta alla violenza contro le donne e servizi di sostegno a favore delle vittime di violenza domestica". Il documento impegna peraltro gli Stati membri a:

  • migliorare la raccolta e la diffusione di dati amministrativi e statistici comparabili, affidabili e regolarmente aggiornati, disaggregati per genere, età e relazione vittima-autore della violenza, riguardanti le vittime e gli autori di tutte le forme di violenza contro le donne, collaborando con gli istituti di statistica nazionali ed europei e avvalendosi pienamente, laddove opportuno, dell'operato dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, e sostenere la ricerca e lo scambio di buone pratiche in questo settore;
  • migliorare la registrazione e il trattamento delle denunce, ricevute a livello di Stati membri, da parte delle autorità di polizia, giudiziarie, sanitarie e sociali e delle altre autorità, agenzie, istituzioni e ONG competenti, che operano nel campo della violenza contro le donne, nonché l'individuazione di casi legati a tutte le forme di violenza contro le donne mediante l'uso, ad esempio, del manuale dell'Unione europea sulle migliori pratiche di polizia per superare il logoramento dovuto a situazioni di violenza domestica;
  • fornire adeguata formazione, o intensificarla, per il personale specializzato del settore che si occupa delle vittime e degli autori di tutti gli atti di violenza contro le donne e, se del caso, e conformemente alla normativa e alle prassi nazionali, rafforzare le unità speciali e/o le unità di polizia e le task force speciali che si occupano delle donne vittime di tali atti.

Merita da ultimo segnalare l'insieme di raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo nella risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne. Oltre a proporre un nuovo approccio politico globale contro la violenza di genere che comprenda uno strumento di diritto penale sotto forma di una direttiva contro la violenza di genere, la risoluzione:

  • esorta gli Stati membri a riconoscere come reati la violenza sessuale e lo stupro a danno di donne, in particolare all'interno del matrimonio e di relazioni intime non ufficializzate e/o se commessi da parenti maschi, nei casi in cui la vittima non era consenziente, e ad assicurare che detti reati siano perseguiti d'ufficio, nonché a respingere ogni riferimento a pratiche culturali, tradizionali o religiose come circostanze attenuanti in casi di violenza contro le donne, compresi i cosiddetti «delitti d'onore» e le mutilazioni genitali femminili;
  • invita gli Stati membri, per quanto riguarda i bambini testimoni di qualsiasi forma di violenza, a sviluppare una consulenza psicosociale appropriata in funzione dell'età specificamente mirata per i bambini in modo che possano far fronte alle loro esperienze traumatiche, e a tenere debitamente conto dell'interesse superiore del bambino;
  • sottolinea che le donne migranti, comprese le donne migranti senza documenti, e le donne che chiedono l'asilo costituiscono due sottocategorie di donne particolarmente vulnerabili alla violenza basata sul genere;
  • invita l'Unione europea e gli Stati membri a predisporre un quadro giuridico che accordi alle donne migranti il diritto di possedere personalmente il proprio passaporto e il proprio permesso di soggiorno e che consenta di ritenere penalmente responsabile chiunque s'impadronisca di tali documenti;

Si ricorda infine che l'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione europea sta svolgendo una ricerca sull'entità dei fenomeni di violenza di genere nei 28 Stati membri UE, i cui risultati definitivi dovrebbero essere presentati nel corso del primo trimestre 2014.



Documenti all'esame delle istituzioni europee

Con riferimento al Capo I, recante norme in materia di contrasto e prevenzione della violenza di genere, si segnala che nelle conclusioni in materia di "Lotta alla violenza contro le donne e servizi di sostegno a favore delle vittime di violenza domestica", adottate il 6 dicembre 2012 il Consiglio Affari sociali ha invitato gli Stati membri e la Commissione europea, nell'ambito delle rispettive competenze, a definire, attuare e migliorare, se già esistenti, piani d'azione, programmi o strategie coordinati, di carattere globale, multidisciplinare e multi-agenzia, per combattere tutte le forme di violenza contro donne e ragazze tramite il coinvolgimento di tutte le parti interessate pertinenti e l'abbinamento di misure legislative e non legislative finalizzate alla prevenzione e all'eliminazione della violenza, alla fornitura di protezione e sostegno alle vittime, all'azione penale contro gli autori di violenze; e garantire finanziamenti adeguati e sostenibili per l'attuazione delle suddette politiche e per il funzionamento dei servizi.

In proposito si ricorda che l'Unione europea sostiene le iniziative degli Stati membri volte al contrasto alla violenza di genere attraverso il programma finanziario Daphne III, con una dotazione pari 116,85 milioni di euro per il periodo 2007-2013. Adottato con decisione 2007/779/CE, esso integra i programmi esistenti negli Stati membri e si basa sulle politiche e sugli obiettivi definiti nei due programmi precedenti (Daphne e Daphne II).

Il programma mira, in particolare, a:

  • assistere e incoraggiare le organizzazioni non governative (ONG) e le altre organizzazioni impegnate contro la violenza;
  • costituire reti multidisciplinari, al fine di rafforzare la cooperazione tra le ONG;
  • sviluppare e attuare azioni di sensibilizzazione destinate a pubblici specifici;
  • diffondere i risultati ottenuti nell'ambito dei due programmi Daphne precedenti;
  • assicurare lo scambio di informazioni e di buone pratiche, per esempio tramite visite studio e scambi di personale;
  • studiare i fenomeni collegati alla violenza e il relativo impatto sia sulle vittime che sulla società (costi sociali, economici e relativi all'assistenza sanitaria);
  • sviluppare programmi di sostegno per le vittime e le persone a rischio e programmi d'intervento per gli autori delle violenze.

Per quanto riguarda il nuovo quadro finanziario 2014-2020, è attualmente all'esame delle istituzioni UE, la proposta di regolamento che istituisce il programma Diritti e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (COM(2011)758). Il nuovo programma si pone, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione, come successore di tre programmi esistenti: Diritti fondamentali e cittadinanza, Daphne III, le sezioni "diversità e lotta contro la discriminazione" e "parità fra uomini e donne" del programma per l'occupazione e la solidarietà sociale (PROGRESS).

In base all'accordo interistituzionale raggiunto nel giugno 2013, la dotazione complessiva del nuovo programma per il periodo 2014-2020 risulta essere pari a 382,2 milioni di euro.

 

Con riferimento all'art. 9 sulla frode informatica si segnala che la necessità di intensificare le azioni di contrasto ai cosiddetti "reati tradizionali" su reti elettroniche, tra cui il furto di identità, è un  tema di particolare rilevanza a livello dell'Unione europea, come risulta già dalla Comunicazione della Commissione europea "Verso una politica generale di lotta contro la cibercriminalità" (COM(2007)267) nonché, da ultimo, nell'Agenda digitale europea, (COM(2010)245), iniziativa faro della Strategia UE 2020 per la crescita e l'occupazione.

In particolare nella Comunicazione "Verso una politica generale di lotta contro la cibercriminalità", la Commissione europea aveva sottolineato la necessità di un intervento legislativo a livello dell'Unione europea in materia di furto di identità, sulla base delle seguenti considerazioni:

  • il furto di identità in quanto tale non costituirebbe fattispecie di reato in tutti gli Stati membri;
  • nella maggior parte degli Stati membri l'autore sarebbe più probabilmente perseguito per frode;
  • poiché apparirebbe spesso più facile provare il reato di furto di identità che quello di frode, la cooperazione fra le autorità di contrasto dell'UE sarebbe agevolata se tutti gli Stati membri considerassero reato il furto di identità.

Nel Piano di azione per l'attuazione del programma di Stoccolma per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (2010-2014) (COM(2010)171), la Commissione europea si è impegnata a presentare una Strategia europea sulla gestione dell'identità, comprendente proposte legislative sulla qualifica come reato del furto di identità, nonché sull'identità elettronica (eID) e su sistemi di autenticazione sicuri.

In tale quadro è in corso di esame da parte delle istituzioni europee una proposta di regolamento in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni nel mercato interno (COM(2012)238) presentata dalla Commissione europea nel giugno 2012. La proposta, che abroga la direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche, è volta a:

  • fissare le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono e accettano i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro Stato membro;
  • istituire un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, la validazione temporale elettronica, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito e l'autenticazione dei siti web.
  • garantire che i servizi e prodotti fiduciari ad esso conformi sono autorizzati a circolare liberamente nel mercato interno.

La proposta di regolamento, oggetto di dibattito in seno al Consiglio dell'Unione europea trasporti, telecomunicazioni e energia del 20 dicembre 2012, è tuttora all'esame delle Istituzioni europee; il voto in prima lettura del Parlamento europeo è indicativamente previsto per il 10 dicembre 2013.

 

Circa la sicurezza delle reti e dell'informazione si segnala che il 7 febbraio scorso la Commissione europea ha presentato una Comunicazione JOIN(2013)1 "Strategia dell'Unione europea per la cibersicurezza: un ciberspazio aperto e sicuro" (adottata insieme all''Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza), congiuntamente ad una proposta di direttiva (COM(2013)48) recante misure volte a garantire un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dell'informazione nell'Unione. Si tratta di un pacchetto di iniziative per costituire un ambiente digitale sicuro e affidabile, nel quale siano in ogni caso promossi e protetti i diritti fondamentali e gli altri valori costitutivi dell'UE.

La comunicazione, oltre a riferirsi alla proposta di direttiva quale strumento principale della strategia, individua un complesso di misure concernenti la sensibilizzazione sul tema della sicurezza, lo sviluppo di un mercato interno di prodotti e servizi attinenti alla cibersicurezza, la promozione di investimenti, l'attività di contrasto alla criminalità informatica, e l'elaborazione di una politica internazionale dell'UE nel settore.

La proposta di direttiva, in sintesi, prevede:

  • un insieme di obblighi indirizzati agli Stati membri in materia di prevenzione, trattamento e risposta nei confronti dei rischi e degli incidenti a carico delle reti e dei sistemi informativi;
  • un meccanismo di collaborazione tra gli Stati membri volta ad un'applicazione  uniforme della nuova disciplina, che assicuri - se necessario – risposte e trattamenti coordinati ed efficienti dei rischi di incidenti a carico delle reti e dei sistemi informativi;
  • una serie di obblighi di sicurezza a carico degli operatori del mercato e delle amministrazioni pubbliche: si tratta, in particolare, di generalizzare l'obbligo di dichiarazione degli incidenti informatici (già previsto dalla legislazione Ue per prestatori di servizi di telecomunicazioni tradizionali), estendendone l'applicazione ad operatori di infrastrutture critiche (ad esempio nel settore dell'energia e dei trasporti), a fornitori di servizi dell'informazione (soggetti che utilizzano piattaforme di commercio informatico, reti sociali, etc.), nonché alle amministrazione pubbliche.

La proposta direttiva è all'esame delle Istituzioni europee; il voto in prima lettura del Parlamento europeo è indicativamente previsto per il 4 febbraio 2014.

 

Si segnala, inoltre, che dall'inizio del 2013, presso l'Agenzia dell'Unione europea Europol, è operativo l'EC3 - Centro europeo per la lotta alla criminalità informatica allo scopo di contribuire a proteggere i cittadini e le imprese europei dalla criminalità informatica. L'EC3 si concentra sulle attività illegali online compiute dalla criminalità organizzata, in particolare gli attacchi diretti contro l'e-banking e altre attività finanziarie online, lo sfruttamento sessuale dei minori online e i reati che colpiscono i sistemi di informazione e delle infrastrutture critiche dell'UE. In particolare, l'EC3 ha il compito di raccogliere e trattare dati relativi alla criminalità informatica, nonché di fungere da help desk per le unità di contrasto dei paesi dell'UE. Il Centro offre, inoltre, sostegno operativo ai paesi dell'UE e fornisce competenze tecniche, analitiche e forensi di alto livello nelle indagini congiunte dell'UE.