Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera | ||||
Titolo: | La prescrizione del reato e della pena nei principali paesi europei | ||||
Serie: | Note informative sintetiche Numero: 16 | ||||
Data: | 10/03/2015 | ||||
Descrittori: |
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N. 16 – 10 marzo 2015
La
prescrizione del reato e della pena nei principali paesi europei[1]
In Francia i termini di prescrizione del
reato variano in base alla qualificazione giuridica dell’illecito. Il codice di
procedura penale (cpp) stabilisce un termine di 10 anni per i crimini (art. 7), 3 anni per i delitti (art. 8) e 1 anno per le
contravvenzioni (art. 9). Occorre precisare che nell’ordinamento francese i crimini corrispondono
alle infrazioni più gravi di competenza della Corte d’assise, i delitti alle
infrazioni di media gravità di competenza del tribunale correzionale (tribunal correctionnel)
e le contravvenzioni alle infrazioni minori, la cui competenza è attribuita al
giudice di prossimità o al tribunale di polizia (tribunal de police).
Molte sono le eccezioni al diritto comune: alcuni
reati per la loro estrema gravità sono considerati imprescrittibili, come i
crimini contro l’umanità (art. 213-5 del codice penale) e, tradizionalmente, alcune delle infrazioni
militari più gravi (ad esempio, la diserzione o l’insubordinazione in tempo di
guerra).
In materia di traffico di stupefacenti e di terrorismo, la Legge n. 95-125, dell’8
febbraio 1995, ha portato la prescrizione dell’azione penale a 30 anni per i
crimini e 20 per i delitti (art. 706-25-1 e art. 706-31 cpp, rispettivamente per i reati di
terrorismo ed i reati legati al traffico di stupefacenti). Anche per i crimini
contro la specie umana (eugenismo o clonazione a scopo riproduttivo, art. 214-1 e art. 215-4 cp) è previsto lo stesso termine di 30 anni.
In materia di reati sessuali su minori, la Legge n.
2004-204, del 9 marzo 2004, ha innalzato il termine a 20 anni per i crimini ed alcuni delitti aggravati e a 10 anni per gli altri delitti (artt. 7
e 8 cpp).
Per alcune tipologie
di reato esistono anche termini più
brevi rispetto a quelli di diritto comune, come nel caso dei reati commessi
a mezzo stampa (la diffamazione, ad esempio) che si prescrivono in 3 mesi (Legge del 29 luglio 1881 sulla
libertà di stampa, art. 65), ad eccezione dei delitti di provocazione alla discriminazione e
all’odio razziale, di diffamazione e ingiuria razziale e di contestazione di un
crimine contro l’umanità per i quali è previsto il termine di 1 anno (Legge 29 luglio 1881, art. 65-3). Per alcuni illeciti elettorali, quali, ad esempio, la sottrazione o
alterazione di schede e la frode nello scrutinio, il termine di prescrizione
previsto è di 6 mesi (Codice
elettorale, art. 114).
In linea generale la prescrizione decorre dal giorno del
compimento del reato per le infrazioni caratterizzate dall’istantaneità e dal
giorno in cui è cessato il comportamento delittuoso per le infrazioni che si
prolungano nel tempo. Il legislatore ha inoltre stabilito che, per i reati contro i minori, la prescrizione
(variabile, come detto, da un minimo di 10 a un massimo di 20 anni a seconda
della gravità del reato commesso) decorra dal giorno in cui la vittima abbia
raggiunto la maggiore età dell’azione (artt. 7 e 8 cpp).
I termini della
prescrizione possono essere interrotti da qualsiasi atto di istruzione o di
azione giudiziaria (artt. 7, 8 e 9 cpp.), non
specificati tuttavia dal legislatore. La sospensione
deriva dal principio generale secondo il quale la prescrizione non decorre nel
periodo in cui vi siano ostacoli, di diritto o di fatto, all’esercizio.
Infine, la prescrizione della pena interviene dopo
20 anni per i crimini (art. 133-2 cp), 5
anni per i delitti (art. 133-3 cp) e 3
anni per le contravvenzioni (art. 133-4 cp). Nel 2012 è tuttavia intervenuta un’importante modifica legislativa che,
pur senza mutare i termini temporali, ha ampliato
i casi di interruzione della prescrizione, rendendo di fatto quasi
imprescrittibili le pene. L’art. 18 della Legge n. 2012-409 del 27 marzo 2012,
innovando l’art. 707-1 cpp, stabilisce infatti, al quinto
capoverso, che “la prescrizione della pena è interrotta dagli atti o dalle
decisioni del Pubblico Ministero, dei tribunali dell’applicazione delle pene e,
limitatamente alle sanzioni pecuniarie o di confisca, del Tesoro o dell’Agenzia
di gestione e recupero dei beni sequestrati e confiscati, riferiti
all’esecuzione della pena medesima”.
In Germania la prescrizione è regolata dal
codice penale (Strafgesetzbuch),
che distingue tra prescrizione della perseguibilità (Verfolgungsvrjährung, §§ 78-78c) e
prescrizione dell’esecuzione (Vollstreckungsverjährung, §§ 79-79b).
I termini di prescrizione della perseguibilità del reato,
esclusa nei casi di genocidio e di omicidio, sono di 30 anni per i reati puniti con l’ergastolo, 20 anni per i reati puniti con una pena detentiva massima superiore
a 10 anni, 10 anni per i reati
puniti con una pena detentiva tra i 5 e i 10 anni, 5 anni per i reati con pene detentive tra 1 e 5 anni, 3 anni per gli altri reati (§ 78).
La prescrizione
viene sospesa fino al compimento del
trentesimo anno di vita della vittima, nel caso di abusi sessuali nei confronti
di minori o commessi a seguito dello sfruttamento di una posizione gerarchica o
di una situazione di svantaggio della vittima. Nel caso di reati compiuti da
membri del parlamento federale o di un organo legislativo di un Land, la prescrizione viene computata a
partire dal momento in cui viene avviato (per denuncia o d’ufficio) un
procedimento a carico del parlamentare (§ 78b).
La prescrizione
viene interrotta nei casi elencati
dal § 78c, corrispondenti agli atti tipici dell’autorità giudiziaria:
interrogatori, incarichi a periti, sequestri e perquisizioni, ordini di
arresto, fissazione di udienza, ecc. Dopo ciascuna interruzione, la
prescrizione riprende a decorrere dall’inizio; la perseguibilità è però al più
tardi prescritta quando sia trascorso il doppio del termine legale di
prescrizione.
I termini di prescrizione dell’esecuzione della pena,
esclusa nei casi di pene per il reato di genocidio e dell’ergastolo, sono di 25 anni nel caso di pene detentive
superiori a 10 anni, 20 anni per
pene tra 5 e 10 anni, 10 anni per
pene tra 1 e 5 anni, 5 anni per pene
inferiori a 1 anno e pene pecuniarie superiori a 30 tassi giornalieri (Tagessätzen, calcolati in base al guadagno netto
che l’autore del reato realizza mediamente in un giorno e variabili tra 1 e
5000 euro, art. 40), 3 anni per le
pene pecuniarie inferiori a 30 tassi giornalieri (art. 79).
La prescrizione
della perseguibilità per atti che comportano sanzioni amministrative viene regolata in linea generale dal § 31 della Legge sulle infrazioni (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten – GWiG).
I termini di prescrizione della perseguibilità sono di 3 anni per le infrazioni che comportano sanzioni superiori a 50.000
euro, 2 anni per sanzioni tra 2500 e
50.000 euro, 1 anno per sanzioni tra
1000 e 2500 euro, 6 mesi per
sanzioni inferiori. I termini per la prescrizione dell’esecuzione sono di 5
anni per sanzioni superiori a 1000 euro e 3 anni per tutte le altre (§ 34).
Per le sanzioni
previste dal Codice della strada (Straßenverkehrsgesetz-
StVG), il termine di prescrizione è di 3 mesi, che sale a 6 mesi nei casi in cui sia stata emanata una notifica di sanzione
amministrativa o sia stata intrapresa un’azione pubblica (§ 26).
L’ordinamento del Regno Unito, com’è tipico della
tradizione giuridica di common law,
non contempla l’istituto della prescrizione nella forma nota ai Paesi di
diritto continentale, ma un limite temporale riferito all’estinzione
dell’azione, e non del reato.
I time limits
posti dalla legislazione penale per il perseguimento dei reati si applicano,
infatti, all’esercizio del potere di proporre l’azione in giudizio; essi
rispondono all’esigenza processuale di assicurare, entro un termine
ragionevole, l’acquisizione di prove genuine e di garantire all’accusato un
“giusto processo” (due process of law) a non eccessiva distanza di tempo
rispetto ai fatti contestati.
I limiti temporali, così intesi, si
articolano diversamente a seconda della categoria di reato e dei correlati
criteri di competenza processuale (dettati dal Magistrates’ Court Act del 1980). La qualificazione
legislativa di un determinato reato come summary offence o indictable offence comporta infatti la cognizione,
rispettivamente, della Magistrate’s Courts oppure
della Crown Court (integrate dal jury).
Scriminanti tra i due tipi di reato sono, per un verso, la minore entità del
primo e la previsione, per il secondo, di pene detentive non inferiori a tre
mesi; per altro verso, la competenza di un giudice monocratico oppure, per il
reato più grave, di una corte integrata dal jury.
Nel caso della summary offence,
l’azione penale deve essere avviata entro
6 mesi dalla perpetrazione del reato,
a meno che la legge non stabilisca termini diversi per specifici reati (un
esempio è costituito dall’estensione dei limiti per il perseguimento di
determinati reati urbanistici dal Climate Change and Sustainable Energy Act 2006, s. 13).
Nel caso della indictable offence
(giudicata dalla Crown Court oppure,
ove il reato sia “triable either way”,
alternativamente dall’una o dall’altra corte), non sussistono limiti temporali alla prosecution. Inoltre, il
tempo trascorso senza che il reato sia stato perseguito (staleness) è soltanto uno dei
criteri sulla cui base viene valutata la sussistenza dell’interesse pubblico
all’esercizio dell’azione penale, anche a distanza di tempo e specie in
relazione ai reati più gravi (public interest criteria).
In Spagna la prescrizione del reato[2]
può essere vista come un diritto all’applicazione della legge penale in
relazione con l’atto illecito commesso da un soggetto. Questo principio
comporta un limite temporale al carattere effettivo dello ius puniendi statale, che non può essere
esercitato in maniera integrale ed illimitata per tutti i delitti commessi in
tempi anche molto remoti.
La prescrizione del reato è segnatamente
disciplinata dagli artt. 131-132 del codice penale, contenuti all’interno del
capitolo I del titolo VII del libro I del codice (De las causas que extinguen la responsabilidad criminal,
artt. 130-135).
In particolare, l’art. 131, comma 1, come modificato dalle leggi organiche n. 15/2003, 5/2010 e
3/2011, prevede che i delitti si
prescrivano in:
· 20
anni, quando la pena massima
prevista dalla legge è di 15 o più anni;
· 15
anni, quando la pena massima
prevista dalla legge è l’inabilitazione per più di 10 anni o la reclusione da
10 a 15 anni;
· 10
anni, quando la pena massima
prevista dalla legge è la reclusione o l’inabilitazione da 5 a 10 anni;
· 5
anni negli altri casi,
tranne i delitti di ingiuria e calunnia che si prescrivono in 1 anno.
Sono dichiarati imprescrittibili i delitti contro
l’umanità, di genocidio, quelli commessi contro persone e beni protetti in caso
di conflitto armato, nonché i delitti di
terrorismo qualora abbiano causato la morte di una persona (art. 131, comma
4, come modificato dalla legge organica n. 5/2010).
Nei casi di concorso
di reati o di reati connessi, il termine di prescrizione è quello previsto per
il delitto più grave (art. 131, comma 5, come inserito dalla legge organica n.
5/2010).
Le contravvenzioni, invece, si prescrivono
nel periodo di sei mesi (art. 131,
comma 2).
Ai sensi dell’art. 132, comma 1 (come modificato dalla legge organica n. 15/2003), i termini
previsti per la prescrizione si computano a partire dal giorno in cui è stata
commessa l’infrazione punibile. In caso di delitto continuato, delitto
permanente e infrazioni abituali, tali termini si computano, rispettivamente, a
partire dal giorno in cui è stata commessa l’ultima infrazione, dal giorno in
cui è venuta meno la situazione illecita e dal giorno in cui è cessata la
condotta. Nei casi di alcuni delitti commessi contro un minore (elencati nella
medesima norma), i termini si computano a partire dal giorno in cui la vittima
ha compiuto la maggiore età o, in caso di morte, da tale data.
Il secondo comma
dell’art. 132 (come modificato dalla legge organica n. 5/2010) disciplina i
casi in cui ha luogo un’interruzione
della prescrizione e le relative
modalità di computo.
La prescrizione
delle pene trova invece disciplina nei successivi artt. 133-135.
I termini di prescrizione dell’esecuzione della pena sono
i seguenti:
· 30
anni nel caso di reclusione
superiore a 20 anni;
· 25
anni per reclusione da 15 a
20 anni;
· 20
anni per inabilitazione
superiore ai 10 anni e reclusione da 10 a 15 anni;
· 15
anni per inabilitazione da 6
a 10 anni e reclusione da 5 a 10 anni;
· 10
anni per le restanti pene
gravi;
· 5
anni per le pene meno gravi;
· 1
anno per le pene lievi.
(art. 133, comma 1, come modificato dalla legge organica n. 15/2003).
Analogamente a quanto disposto per la prescrizione del
reato, sono dichiarate imprescrittibili
le pene previste per i delitti contro l’umanità, di genocidio, quelli commessi contro
persone e beni protetti in caso di conflitto armato, nonché i delitti di terrorismo qualora abbiano
causato la morte di una persona (art. 133, comma 2, come modificato dalla legge
organica n. 5/2010).
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