Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera | ||||||
Titolo: | A.C. 1682 (art. 11) La disciplina della tracciabilità dei rifiuti in Francia, Germania e Spagna | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note informative sintetiche Numero: 6 | ||||||
Data: | 15/10/2013 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici |
A.C. 1682 (art. 11) La disciplina della tracciabilità dei rifiuti in Francia, Germania e Spagna
15 ottobre 2013
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Indice |
Francia|Germania|Spagna| |
FranciaIn Francia il riciclaggio dei rifiuti è attualmente disciplinato sulla base della normativa dell'Unione europea (in particolare: Direttiva n. 2008/98/CE (direttiva-quadro sui rifiuti), e Regolamento (CE) n. 1013/2006 sul trasferimento di rifiuti (versione consolidata al 10 aprile 2013) ) e delle relative leggi e decreti di recepimento e attuazione, codificati in gran parte nel Code de l'Environnement. La tracciabilità dei circuiti dei rifiuti, regolata dal Code de l'Environnement (articoli da R. 541-42 a R541-48), è assicurata dalla tenuta di registri (registres de suivi) che consentono la tracciabilità dei rifiuti lungo tutta la filiera del loro trattamento. Sono obbligati alla tenuta dei registri i produttori o detentori di rifiuti, tra i quali pertanto rientrano non solo le imprese che producono o spediscono rifiuti, ma anche le imprese di raccolta al dettaglio, i trasportatori, i negozianti e i dirigenti delle postazioni di transito, raccolta o trattamento rifiuti, in quanto responsabili della gestione dei rifiuti fino alla loro eliminazione totale o rivalorizzazione (art. L541-2). Il Codice dell'ambiente, infatti, impone in linea generale ai responsabili summenzionati (art. R541-43) l'obbligo di tenere aggiornato un registro cronologico della produzione, spedizione, ricevimento e trattamento di tali rifiuti che deve essere conservato per almeno tre anni. Inoltre, ai titolari di imprese rientranti nelle installations classées (come ad esempio, in agricoltura, gli allevamenti di bestiame) soggette a autorizzazione, a registrazione, ovvero soggette - come le imprese di riciclaggio, eliminazione o valorizzazione di rifiuti – ad un'autocertificazione che dichiari l'oggetto della propria attività , è fatto obbligo di tenere un registro cronologico della natura, del trattamento e della spedizione delle sostanze o degli oggetti trattati (art. R541-46). I registri devono essere conservati per almeno cinque anni. Il contenuto dei registri, che possono essere in formato cartaceo o elettronico, è stato recentemente ridefinito per tutti i tipi di rifiuti (pericolosi o non) con l'Arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du Code de l'environnement ulteriormente modificato dall'Arrêté du 27 juillet 2012. L'inadempienza ai doveri di tenuta dei registri è punita penalmente con un'ammenda (art. R541-78) o, in talune circostanze, con le pene più severe della reclusione di 2 anni e di un ammenda di 75.000 euro (art.L541-46). Sono esentate dall'obbligo di tenuta di un registro de suivi dei rifiuti, oltre alle famiglie che godono di un esonero generale e sistematico per i rifiuti domestici, alcune tipologie di imprese, tra le quali: -        le imprese, soggette alle disposizioni sulle installations classées, che trasportano rifiuti non pericolosi da esse stesse prodotti ; -        le imprese che raccolgono e trasportano terreni non contaminati, calcinacci e materiali da demolizione; -        le imprese autorizzate che si occupano della raccolta di oli usati; -        le imprese di raccolta dei soli rifiuti domestici per conto delle collettività pubbliche; -        le imprese che, nell'ambito della loro attività di distribuzione, rilasciano prodotti e apparecchi/impianti nuovi, ritirando dai consumatori finali gli analoghi prodotti o apparecchi/impianti vecchi, compresi i relativi imballaggi; -        le discariche (rubrica 2710 della nomenclatura delle installations classées) che abbiano presenti al loro interno rifiuti entro una determinata soglia: per le discariche di rifiuti pericolosi, una quantità inferiore o pari ad 1 tonnellata; per quelle di rifiuti non pericolosi, un volume non superiore a 100 metri cubi (Décret n. 2012-384 du 20 mars 2012). Per quel che riguarda in particolare il trasporto dei rifiuti, quello relativo ai rifiuti non pericolosi o anche ad alcuni materiali pericolosi ma in piccole quantità , effettuato direttamente dal produttore, non è soggetto a particolari obblighi di tracciabilità , ma se il trasporto dei rifiuti è affidato ad un'impresa terza, quest'ultima è tenuta a presentare una dichiarazione presso la Prefettura per ogni trasporto di quantità superiori a 500 kg di rifiuti non pericolosi o a 100 kg di rifiuti pericolosi (Codice dell'Ambiente, art. R541-50). Infine per ogni carico di rifiuti pericolosi superiore a 100 kg affidati a terzi, un Bordereau de Suivi des Déchets (BSD), documento regolamentare obbligatorio con informazioni relative alla provenienza, la destinazione e le caratteristiche dei rifiuti pericolosi,deveaccompagnare tali rifiuti fino al centro di trattamento finale, al fine di assicurarne la tracciabilità e costituire una prova della loro eliminazione. Il BSD deve essere conservato per 5 anni ed essere presentato a richiesta alle autorità di controllo. Più in generale il trasporto nazionale o internazionale di materiali pericolosi su strada, ferrovia, vie navigabili interne effettuato su territorio francese, comprese le operazioni di carico e scarico, i trasferimenti da una modalità di trasporto ad un'altra e le fermate dovute alle esigenze del trasporto, è disciplinato in Francia dall'Arrêté TMD du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (Texte consolidé au 30 mai 2013 ). La pianificazione complessiva e il finanziamento del circuito della gestione dei rifiuti è affidata a livello locale alla responsabilità dei Dipartimenti e delle Regioni, aiutati dall'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME), ente pubblico industriale e commerciale posto sotto la tutela congiunta del Ministero Ecologia, Sviluppo sostenibile e Energia e del Ministero Insegnamento superiore e Ricerca, anche se la Francia ha favorito, per quanto possibile, la «privatizzazione» del settore dei rifiuti. |
GermaniaIn Germania, la disciplina relativa alla tracciabilità dei rifiuti è contenuta nella Legge sulla promozione dell'economia del ciclo dei rifiuti e per la salvaguardia dello smaltimento ecologicamente corretto dei rifiuti (Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - KrW-/AbfG) del 27 settembre 1994. La parte III del KrW-/AbfG riguarda, in particolare, la gestione responsabile del prodotto (Produktverantwortung), vale a dire la responsabilità del produttore o del commerciante di un prodotto. In particolare, il § 23, comma 2, punto 3, stabilisce che la responsabilità del produttore comprende la marcatura (Kennezeichnung) dei prodotti contenenti sostanze nocive, al fine di garantire che i rifiuti vengano riciclati o eliminati nel totale rispetto dell'ambiente. La responsabilità comprende altresì l'indicazione delle opzioni o degli obblighi di restituzione, reimpiego e riciclaggio dei prodotti, nonché le modalità di deposito attraverso la marcatura del prodotto. Il § 24, comma 5, stabilisce, infine, che per la definizione degli impegni, ai sensi del § 23, il Governo federale è autorizzato a provvedere che determinati prodotti, a causa del loro contenuto nocivo, possano essere messi in commercio solo con la relativa etichetta che indica la necessità di un ritorno del prodotto al produttore o al commerciante. |
SpagnaIn Spagna la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados ha recepito nell'ordinamento la direttiva comunitaria 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, con la quale è stato stabilito un quadro giuridico organico, a livello europeo, in tema di gestione dei rifiuti. La legge 22/2011 ha orientato la politica dei rifiuti verso i principi della massimizzazione nello sfruttamento delle risorse, da un lato, e della minimizzazione dell'impatto ambientale, dall'altro lato, attraverso l'introduzione di misure di prevenzione, riutilizzazione e riciclo dei rifiuti e la promozione dell'innovazione scientifica e tecnologica che permetta di ridurre l'emissione di gas nocivi nell'atmosfera. In particolare, nel titolo VI della legge ("Información sobre residuos"), è disciplinato il Registro di produzione e gestione dei rifiuti (Registro de producción y gestión de residuos). Le comunicazioni e le autorizzazioni in materia di rifiuti devono essere iscritte dalle Comunità autonome nei loro rispettivi registri; tali informazioni sono inoltre inserite nel Registro di produzione e gestione dei rifiuti, che è condiviso e unico in tutto il territorio nazionale. Le imprese iscritte nel Registro sono qualificate come enti o imprese registrati. Tali informazioni possono inoltre essere utilizzate da altre amministrazioni pubbliche al fine di ridurre gli oneri amministrativi. Al fine di facilitare le funzioni di vigilanza e di ispezione attribuite alle amministrazioni pubbliche, si stabilisce, per gli enti ed imprese registrati, l'obbligo di tenere un registro cronologico nel quale annotare le informazioni relative alle operazioni di produzione e gestione di rifiuti facilitando la tracciabilità (trazabilidad) dei rifiuti dalla loro produzione fino al trattamento finale. Le persone fisiche o giuridiche registrate devono pertanto avere un archivio fisico o telematico nel quale vengono raccolti in ordine cronologico la quantità , la natura, l'origine, la destinazione e il metodo di trattamento dei rifiuti, nonché il mezzo di trasporto e la frequenza della raccolta. L'archivio cronologico deve dare conto delle informazioni contenute nei documenti delle operazioni di produzione e gestione di rifiuti; le informazioni archiviate devono essere conservate per un periodo minimo di tre anni. È previsto l'invio annuale di informazioni alle Comunità autonome da parte degli enti o imprese di trattamento di rifiuti mediante la presentazione di un modulo che riassume il contenuto dell'archivio cronologico, allo scopo di migliorare le informazioni relative alla produzione e gestione degli stessi e disporre in tal modo di informazioni precise ed affidabili. Per i rifiuti di competenza comunale, le informazioni devono essere inviate anche alle autorità comunali. Le Comunità autonome, in collaborazione con gli enti locali, devono curare l'aggiornamento delle informazioni sulla gestione dei rifiuti, per quanto di loro competenza. Tali informazioni devono includere le infrastrutture disponibili e, per ognuna di esse, la quantificazione e caratterizzazione dei rifiuti entranti e uscenti, le destinazioni effettive di recupero o smaltimenti dei rifiuti uscenti. Le Comunità autonome devono scambiarsi reciprocamente le informazioni necessarie per soddisfare gli obblighi previsti nella legislazione statale, comunitaria e internazionale, nonché comunicarle al Ministero dell'ambiente. |