Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: A.C. 831, 892, 1053 La disciplina del divorzio in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna
Riferimenti:
AC N. 831/XVII   AC N. 892/XVII
AC N. 1053/XVII     
Serie: Note informative sintetiche    Numero: 3
Data: 05/07/2013
Descrittori:
DIVORZIO   FRANCIA
GERMANIA   GRAN BRETAGNA
SPAGNA     


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A.C. 831, 892, 1053 La disciplina del divorzio in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna

5 luglio 2013
Note informative sintetiche


Indice

Francia|Germania|Regno Unito|Spagna|


Francia

In Francia gli istituti della separazione legale (séparation de corps) e del divorzio sono regolati dal Codice civile (rispettivamente, artt. 296-309 e 229-286) e dal Codice di procedura civile (artt. 1075-1136). Tuttavia il legislatore francese, in via generale, non ha prescritto l'obbligo di una successione temporale tra separazione e divorzio ai fini dello scioglimento del vincolo matrimoniale, soprattutto in presenza dell'accordo consensuale dei coniugi.

Il Codice civile prevede (art. 229) quattro tipi di divorzio: consensuale; per accettazione del divorzio; per alterazione del legame coniugale per almeno due anni; per colpa.

Il divorzio consensuale (Codice civile, artt. 230-232)) presuppone l'accordo di entrambi i coniugi sia sulla rottura del vincolo matrimoniale che sulle conseguenze pratiche che questa comporta per loro e gli eventuali figli minori. Nessuna durata minima del matrimonio è richiesta. La procedura prevede una sola udienza davanti al giudice per gli affari familiari (Juge aux affaires familiales), al quale i coniugi, assistiti da un unico avvocato, presentano congiuntamente una convenzione che regola le conseguenze del divorzio (patria potestà e affidamento dei figli, liquidazione degli interessi patrimoniali e divisione dei beni, alimenti, prestazione compensatoria) e deve sufficientemente tutelare gli interessi dei figli e degli stessi coniugi. Il giudice omologa la convenzione e pronuncia la sentenza di divorzio se riconosce la volontà reale ed il libero consenso dei due coniugi a sciogliere il matrimonio. Nel caso il giudice rifiuti l'omologazione, può essere presentata una nuova convenzione entro i successivi sei mesi.

Il divorzio per accettazione del principio della rottura del matrimonio (artt. 233-234) presuppone l'accordo sullo scioglimento del vincolo matrimoniale da parte dei due coniugi, che però rimettono al giudice la disciplina delle conseguenze della separazione. L'accettazione non può essere ritrattata, neanche in sede di appello. La procedura prevede che ciascun coniuge sia assistito da un avvocato. Dopo un tentativo di conciliazione, volto al raggiungimento di un accordo sulle conseguenze del divorzio, e dopo aver accertato il libero consenso delle parti, il giudice pronuncia la sentenza di divorzio disciplinando gli effetti da essa prodotti.

Il divorzio per alterazione definitiva del legame coniugale per almeno due anni (artt. 237-238) si fonda sulla causa oggettiva della cessazione della comunità di vita, sia affettiva che materiale. E' pertanto possibile il divorzio dopo due anni di separazione legale (pronunciata dal giudice) e può essere richiesto anche unilateralmente da uno solo dei coniugi. In mancanza di un regolamento convenzionale tra le parti, è il giudice a regolare le conseguenze economiche e familiari dello scioglimento del vincolo matrimoniale e non è previsto alcun effetto patrimoniale automatico a carico del coniuge che ha chiesto il divorzio. Se invece la separazione legale è stata consensuale, può essere convertita in divorzio solo su domanda congiunta dei coniugi e senza dover attendere il trascorrere dei due anni.

Infine, il divorzio per colpa (artt. 242-246) ricorre solo nei casi di violazione grave dei doveri e degli obblighi matrimoniali, tale da rendere intollerabile il mantenimento della vita comune. Un rilievo particolare è stato dato ai casi di violenza esercitata da uno dei coniugi nei confronti dell'altro o dei figli: la vittima, anche prima dell'avvio della procedura di divorzio, può chiedere al giudice per gli affari familiari di deliberare sulla separazione delle residenze e sull'assegnazione dell'abitazione coniugale.

La legge francese favorisce in ogni modo l'accordo tra le parti e consente il passaggio da una forma di divorzio contenzioso a quello consensuale.

Nei casi di divorzio contenzioso la domanda iniziale è presentata con l'intervento di un avvocato, senza la necessità di indicare le cause della rottura del matrimonio, e il giudice deve sempre procedere a un tentativo di conciliazione sull'accettazione del divorzio oltre che sulla definizione dei relativi effetti, al fine di regolare definitivamente con il giudizio le conseguenze familiari e patrimoniali del divorzio. Dopo l'udienza di conciliazione, il giudice può assumere misure provvisorieper regolare i rapporti tra i coniugi che producono effetto fino al passaggio in giudicato della sentenza.

Per quel che riguarda la liquidazione dei beni comuni e il regolamento dei rispettivi interessi economici, gli ex coniugi, in caso di mancato accordo nel corso del giudizio, hanno ancora un anno di tempo dalla pronuncia del divorzio per raggiungere un regolamento consensuale, in mancanza del quale decide il giudice sulla base di un progetto di liquidazione predisposto da un notaio.


Germania

In Germania la normativa concernente la separazione e il divorzio è contenuta nel Codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB), sezione Diritto di famiglia, in particolare ai §§ 1564-1587.

In base al § 1564 del Codice civile, un matrimonio può essere sciolto per divorzio solo con sentenza del giudice su domanda di uno o di entrambi i coniugi. Il matrimonio è sciolto con il passaggio in giudicato della sentenza. Il § 1565, comma 1, del Codice civile stabilisce che "un matrimonio può essere sciolto per divorzio se è in stato di disfacimento", vale a dire "quando non esiste più la comunione di vita dei coniugi e non può attendersi che essi la ricostruiscano". Oltre allo stato di disfacimento, presupposti per il divorzio sono:

  • la separazione da un anno: "si presume inconfutabilmente che il matrimonio sia in stato di disfacimento se i coniugi vivono separati da un anno ed entrambi i coniugi chiedono il divorzio o se la parte che non ha presentato la domanda dà la sua approvazione" (§ 1566, comma 1);
  • la separazione da tre anni: "si presume inconfutabilmente che il matrimonio sia in stato di disfacimento se i coniugi vivono separati da tre anni" (§ 1566, comma 2); in questo caso il divorzio èpossibile anche senza il consenso del coniuge e senza la dichiarazione dei motivi.

Il § 1567 stabilisce che "una convivenza di breve periodo allo scopo di favorire la riconciliazione dei coniugi non interrompe o sospende i termini fissati nel § 1566".

Per quanto riguarda il regime coniugale dei beni, l'ordinamento tedesco, in mancanza di diversa convenzione stipulata, prevede la cosiddetta "comunione degli incrementi patrimoniali" (Zugewinngemeinschaft): "il patrimonio dell'uomo e il patrimonio della donna non diventano patrimonio comune dei coniugi" (§ 1363, comma 2). Tuttavia, al momento della cessazione del vincolo matrimoniale, "se l'incremento patrimoniale di uno dei coniugi supera l'incremento patrimoniale dell'altro, all'altro coniuge spetta la metà dell'eccedenza quale credito di conguaglio" (§ 1378, comma 1). I coniugi possono accordarsi per la comunione dei beni (Gütergemeinschaft)(§ 1415) mediante contratto matrimoniale. In caso di divorzio, "la comunione dei beni è sciolta con il passaggio in giudicato della decisione del giudice" (§ 1449, comma 1).


Regno Unito

Nel Regno Unito, il divorzio è disciplinato dal Matrimonial Causes Act 1973, in parte modificato dal Matrimonial and Family Proceedings Act 1984. Nuove regole sono state successivamente adottate con il Family Law Act 1996, dirette ad introdurre il cosiddetto no-fault divorce e a prevedere l'esperimento preliminare di procedure di conciliazione tra i coniugi (information meetings); tali disposizioni, contenute nella parte seconda della legge del 1996, non sono però mai entrate in vigore, e di esse il legislatore ha prospettato l'abrogazione con il Children and Families Bill attualmente all'esame della Camera dei Comuni.

Secondo la disciplina vigente, l'azione di divorzio è esperibile, trascorso almeno un anno dal matrimonio, da ciascun coniuge in caso di definitiva rottura (irretrievable breakdown) della relazione coniugale.

Affinché tale condizione possa considerarsi sussistente, nell'atto introduttivo del giudizio (petition for divorce) il ricorrente deve addurre elementi fattuali corrispondenti a quelli individuati nel testo normativo quali manifestazioni tipiche della crisi irreversibile della relazione. Di questa condizione sono indici presuntivi, in base all'art. 1 della legge del 1973:

  • l'adulterio dell'altro coniuge o comunque il comportamento da questi assunto, a seguito del quale il ricorrente ritenga insostenibile la prosecuzione del rapporto;
  • l'abbandono da parte dell'altro coniuge da almeno due anni;
  • la separazione di fatto, per durata continuativa di due anni precedenti il ricorso se l'altro coniuge consente al divorzio, oppure di cinque anni in mancanza di tale consenso.

Nella prassi, l'adulterio o il comportamento irragionevole dell'altro coniuge sono gli elementi di fatto più frequentemente addotti dal petitioner, per evitare di dover altrimenti attendere il termine minimo biennale (o quinquennale, in assenza di consenso) previsto dalla legge per la diversa ipotesi dell'intervenuta separazione tra i coniugi. Il ricorso è di norma corredato da uno specifico atto concernente la composizione delle conseguenze patrimoniali oppure la cura dei figli.

Ad esito dell'esame e della valutazione in contraddittorio degli elementi di prova, il giudice si pronuncia emanando un decreto di divorzio qualora ritenga soddisfatto il requisito della irrimediabile compromissione del rapporto coniugale. Tale decreto (decree nisi) attesta la sussistenza di almeno una delle previste cause di divorzio e vale ad incardinare il relativo procedimento. Decorso il termine obbligatorio di sei settimane (o il più breve termine stabilito dal giudice in casi eccezionali), su istanza del petitioner è emanato un secondo decreto (decree absolute) che determina l'effetto di scioglimento del matrimonio e dispone per le questioni di natura patrimoniale o concernenti l'affidamento e il mantenimento dei figli, nel caso in cui esse non siano state già definite dalle parti. Qualora il petitioner non si attivi nei termini con propria istanza, l'emanazione del suddetto decreto può essere richiesta dall'altro coniuge (respondent) entro i successivi tre mesi.

Nelle more del procedimento di divorzio (la cui durata complessiva è, normalmente, di circa cinque o sei mesi), o anche indipendentemente da esso, è comunque nella disponibilità delle parti la stipula di un accordo di separazione, i cui termini sono vincolanti e possono essere fatti valere in giudizio (deed of separation). Istituto meno frequente, la cui applicazione normalmente si correla a preclusioni di ordine religioso da parte dei coniugi verso lo scioglimento del vincolo matrimoniale, è quello della separazione giudiziale (judicial separation), che se consente di perseguire effetti pratici analoghi a quelli del divorzio per gli aspetti patrimoniali e relativi all'affidamento e alla cura dei figli, impedisce però ai coniugi separati di risposarsi.


Spagna

In Spagna l'istituto del divorzio, disciplinato inizialmente con la Ley 30/1981 (tre anni dopo l'approvazione dell'attuale testo costituzionale), è stato profondamente modificato con la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. Il provvedimento ha modificato gli articoli del Codice civile concernenti la separazione e il divorzio. La legge 15/2005, a differenza della precedente normativa, considera separazione e divorzio come due opzioni, alle quali i coniugi possono fare ricorso indifferentemente per far fronte alle vicissitudini matrimoniali[1]. Il vero elemento di novità è il rafforzamento del principio della libertà dei coniugi, che si realizza limitando il più possibile l'intervento giudiziale e lasciando il più ampio spazio alla libera volontà delle parti. La relazione di accompagnamento della legge chiarisce che il diritto allo sviluppo della personalità, sancito dall'art. 10, comma 1, della Costituzione, va garantito anche nell'ambito del matrimonio e pertanto la volontà di interrompere il vincolo coniugale non deve necessariamente essere subordinata all'esistenza di cause specifiche.

La domanda di separazione o di divorzio può, quindi, essere presentata anche da uno solo dei coniugi, a condizione che siano trascorsi tre mesi dalla celebrazione del matrimonio, senza che l'altro possa opporsi per motivi materiali e senza che il giudice possa respingere la richiesta, fatti salvi i motivi processuali. In tal modo il coniuge convenuto può contestare le misure richieste dall'altro coniuge ed ha l'opportunità di proporne altre. Il termine di tre mesi dalla celebrazione del matrimonio non è richiesto nel caso in cui sia in pericolo la vita, l'integrità fisica, la libertà e l'integrità morale o sessuale del coniuge richiedente o dei figli conviventi.

Tuttavia l'intervento del giudice deve configurarsi come una estrema ratio, limitata al caso in cui i coniugi non siano pervenuti a un accordo o quando il contenuto dell'accordo possa essere lesivo degli interessi dei figli minori o di quelli portatori di handicap. La legge, infatti, prevede che se i coniugi presentano congiuntamente istanza di separazione o di divorzio, i requisiti che devono concorrere sono quelli previsti dalla legge vigente, con l'unica novità della riduzione a tre mesi del tempo che deve trascorrere tra la celebrazione del matrimonio e la richiesta di divorzio. I coniugi devono accompagnare la richiesta con una proposta di accordo (convenio regulador) conformemente a quanto disposto dal Codice civile.

Per quanto concerne le conseguenze sulla divisione dei beni tra i coniugi, il divorzio comporta lo scioglimento del regime patrimoniale dei coniugi e la liquidazione degli averi comuni eventualmente acquisiti. Si procede pertanto alla ripartizione dei beni comuni, che è determinata dal regime patrimoniale che ha disciplinato il matrimonio[2].

Nel caso di regime di comunione degli acquisti tra coniugi, con il divorzio o con la separazione la comunione è sciolta, con conseguente scioglimento e liquidazione del patrimonio comune (artt. 1392 e ss. del Codice civile). I beni personali dei coniugi (di cui all'art. 1346 del Codice civile) sono esclusi dalla divisione.

 

 

[1] Si ricorda che con la Ley 13/2005 la Spagna ha esteso la possibilità di contrarre matrimonio civile anche alle coppie formate da persone dello stesso sesso, modificando l'art. 44 del Codice civile, secondo cui il matrimonio richiede gli stessi requisiti e produce gli stessi effetti quando a contrarlo sono due persone dello stesso sesso o di sesso diverso.
[2] Il regime patrimoniale legale dei coniugi è quello di comunione degli acquisti (sociedad de gananciales), se essi non hanno optato, mediante una convenzione matrimoniale, per un regime diverso (artt. 1315-1316 del codice civile). In alternativa la legge prevede un regime di partecipazione degli acquisti (régimen de participación) e un regime di separazione dei beni (régimen de separación de bienes). Nel regime di partecipazione (artt. 1411-1434 del Codice civile), ciascun coniuge mantiene i beni di cui era titolare prima del matrimonio e diviene unico proprietario dei beni acquisiti durante il matrimonio, ma ciascun coniuge ha diritto di partecipare agli acquisti dell'altro coniuge. Nella separazione dei beni (artt. 1435-1436 del Codice civile), ciascun coniuge conserva la titolarità dei beni che aveva prima del matrimonio e diviene unico proprietario dei beni acquistati durante il matrimonio.