| Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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| Autore: | Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare | ||
| Titolo: | Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia - A.G. 395 | ||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Nota breve - Commissione per la semplificazione Numero: 18 | ||
| Data: | 03/05/2017 | ||
| Organi della Camera: | Commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione | ||
Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia
3 maggio 2017
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Presupposti normativiLo schema di decreto legislativo è stato adottato in base alla delega contenuta nell'articolo 8, commi 1, lettera a), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Il comma 1, lettera a) delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti, tra l'altro, alla razionalizzazione e al potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali. Criteri specifici sono dettati per il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza agroalimentare. È prevista la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche, assicurando comunque il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i princìpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il quale riconosce la specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad esse appartenente.
L'articolo 16, comma 4, disciplina le procedure per l'esercizio della delega:
L'articolo 16, comma 7, delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive di ciascuno dei decreti legislativi adottati a norma del comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega principale, entro dodici mesi dalla loro entrata in vigore. Lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alle Camere l'ultimo giorno utile per potersi avvalere dello scorrimento di 90 giorni del termine di esercizio della delega (il 28 febbraio 2017), pur in assenza dei pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. |
ContenutoLo schema di decreto legislativo, in coerenza con le previsioni di delega, è finalizzato a modificare gli ordinamenti del personale delle Forze di polizia, prevedendo un nuovo assetto funzionale ed organizzativo. Lo schema di decreto è suddiviso in 5 capi, che comprendono 48 articoli. I primi 4 capi sono distintamente dedicati alle 4 forze di polizia, il capo V contiene le disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento. Il capo I (Revisione del ruolo del personale della Polizia di Stato) comprende gli articoli da 1 a 3 ed è suddiviso in 2 sezioni; la sezione I (Disciplina dei ruoli) consta dell'articolo 1. L'articolo 1, comma 1 interviene sui ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, attraverso alcune modifiche puntuali al DPR 24 aprile 1982, n. 335. In particolare, viene semplificata l'articolazione dei ruoli della Polizia di Stato che vengono ridotti dai sei attuali a quattro: vengono mantenuti i primi tre ruoli (agenti e assistenti; sovrintendenti; ispettori) e vengono abrogati i tre ruoli dirigenziali: il ruolo direttivo speciale (mai istituito), il ruolo dei commissari e il ruolo dei dirigenti che confluiscono nella carriera dei funzionari (lettere a), b) e c), che modificano gli articoli 1, 2 e 3 del DPR n. 335/1982. Viene quindi modificato il regime di accesso ai ruoli della Polizia di Stato e vengono semplificate le procedure concorsuali, rinviando ad un decreto del Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza – anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno, come attualmente previsto, per le modalità di svolgimento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione delle graduatorie finali. Il comma 2 modifica la disciplina dei ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni attività tecnico-scientifica o tecnica, di cui al DPR 10 giugno 1982, n. 337. Molte delle modifiche sono analoghe a quelle operate al comma precedente nei confronti del personale che espleta funzioni di polizia. In particolare, sono aboliti i profili professionali previsti attualmente per gli appartenenti a tutti i ruoli tecnici ad eccezione dei dirigenti. Il comma 3 modifica la disciplina dei ruoli del personale della banda musicale della Polizia di Stato attraverso novelle puntuali al DPR 30 aprile 1987, n. 240. Il comma 4 apporta una serie di modifiche al DPR 24 aprile 1982, n. 338, recante l'ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato. Si ricorda in proposito che i ruoli dei sanitari della Polizia di Stato sono costituiti interamente da personale direttivo e dirigente e che la relativa disciplina è ora recata principalmente dal decreto legislativo n.. 334/2000, il quale ha accorpato in un unico provvedimento le norme riguardanti i ruoli direttivi e dirigenti di tutto il personale della Polizia, sia quello che espleta funzioni di polizia, sia il personale tecnico, sia quello sanitario, mentre nel DPR n. 338/1982, che originariamente ospitava integralmente la disciplina dei ruoli sanitari, sono rimaste soltanto alcune disposizioni di carattere generale, oggetto di novella del comma in esame, la cui portata deve essere valutata alla luce delle norme contenute nel successivo comma 5, il quale modifica ampiamente e integra il citato decreto legislativo n. 334/2000, anche nella parte relativa ai ruoli sanitari, in quanto interviene sulla disciplina dei ruoli direttivi e dirigenti della Polizia di Stato; in dettaglio, le lettere dalla a) alla r) riguardano il personale che espleta funzioni di polizia; le lettere dalla s) alla gg) il personale dei ruoli che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica; le lettere dalla hh) alla bbb) il personale dei ruoli professionali dei sanitari. La sezione II (Disposizioni transitorie e comuni per la Polizia di Stato) comprende gli articoli 2 e 3. L'articolo 2 reca una serie di disposizioni (dalla lettera a) alla lettera bbbb) relative alla fase di prima applicazione del decreto; sono dettate, tra le altre, norme riguardanti copertura di vacanza organiche, progressioni di carriera, misure compensative, disposizioni di deroga, incrementi della consistenza organica. Norme transitorie di tenore analogo sono disposte anche per le altre Forze di polizia nei rispettivi capi. In particolare, si provvede, per la Polizia di Stato, entro i termini ivi indicati, alla copertura dei posti per l'accesso a diverse qualifiche nell'ambito delle risorse disponibili. Le previsioni sono finalizzate, secondo quanto riportato nella relazione, ad assicurare la funzionalità attraverso un'applicazione graduale della nuova disciplina dei ruoli. Viene disposta, in primo luogo, (lettere a), b), c), e d)) la copertura delle vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori, attraverso concorsi riservati a specifiche categorie di personale da espletare fino al 2022; è previsto (lettera e)) il mantenimento della sede di servizio per gli assistenti capo e i sovrintendenti capo che accedono ai ruoli superiori. L'articolo 3 reca disposizioni comuni a tutti i ruoli della Polizia di Stato. Il comma 1 ridetermina le dotazioni organiche con il rinvio alle Tabelle 1, 2, 3 e 4, allegate allo schema di decreto, che sostituiscono le Tabelle A, allegate ai DPR 24 aprile 1982, numeri 335, 337 e 338, nonché la Tabella F, allegata al DPR 30 aprile 1987, n. 240. Il comma 2 prevede la possibilità di procedere all'assunzione, nell'ambito della disciplina delle facoltà assunzionali, di agenti anche in sovrannumero rispetto alla relativa dotazione organica, in relazione alle vacanze organiche dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori e senza oneri aggiuntivi. Il comma 3 detta una disciplina transitoria, dal 2017 al 2021, con la finalità di incrementare, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da 21.562 a 24.000 unità la dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A, allegata al DPR 24 aprile 1982, n. 335, anche attraverso la riduzione della dotazione organica dei ruoli degli agenti e assistenti tecnici, assicurando l'invarianza di spesa attraverso la disciplina delle facoltà assunzionali. Il comma 4 demanda ad un decreto attuativo, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, l'individuazione delle classi di laurea triennale per l'accesso alla carriera dei funzionari attraverso concorso interno, nonché all'adeguamento del regolamento sull'organizzazione delle articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, in relazione alla rimodulazione delle funzioni e dei ruoli e delle carriere. Il comma 5 una disposizione transitoria che stabilisce che, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ivi menzionati, continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti ("vigenti alla data di entrata in vigore dello schema di decreto in esame"). Il comma 6 stabilisce che per la partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli della Polizia di Stato il prescritto titolo di studio può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare. Il comma 7 prevede che il titolo per l'accesso al ruolo degli agenti e degli assistenti non sia richiesto per i volontari delle Forze armate, in servizio al 31 dicembre 2020, ovvero congedati entro la stessa data. Il comma 13 stabilisce che i candidati che partecipano ai concorsi pubblici e interni nella Polizia di Stato debbano mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dai relativi bandi sino al termine delle procedure concorsuali. I commi da 9 a 11 danno la facoltà di istituire anche nella Polizia di Stato la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi Polizia di Stato-Fiamme oro, anche attraverso il contestuale adeguamento dell'iscrizione al ruolo d'onore, attualmente previsto per i soli funzionari, che viene esteso al restante personale. E' demandata ad un decreto di attuazione la disciplina per l'applicazione dello stesso ruolo d'onore e ad un regolamento quella per le modalità d'impiego del personale della medesima Sezione paralimpica; il personale non più idoneo alle attività della Sezione paraolimpica può essere impiegato in altre attività istituzionali dei ruoli tecnico-scientifici e tecnici della Polizia di Stato. Il capo II (Revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei Carabinieri) reca una serie di novelle al Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66/2010, comprende gli articoli da 4 a 32 ed è suddiviso in 7 sezioni. Nello specifico, la prima sezione reca disposizioni generali concernenti le dotazioni e i ruoli dell'Arma dei carabinieri, mentre le successive sezioni II, III, IV e V, dispongono, rispettivamente, in merito ai ruoli degli Ufficiali, degli Ispettori, dei Sovrintendenti, degli Appuntati e dei Carabinieri. Da ultimo, la sezione VI prevede norme concernenti l'ordinamento dell'Arma dei carabinieri e la VII norme di coordinamento e finali. La sezione I (Dotazione e ruoli) è costituita dagli articoli 4 e 5. L'articolo 4 novella gli articoli 800, 826, 828 e 829 del Codice dell'ordinamento militare: vengono aumentate le consistenze organiche degli ufficiali e dei sovrintendenti, mentre diminuisce quella degli ispettori, degli appuntati e dei carabinieri. Vengono anche rimodulate le dotazioni extra organiche dell'Arma dedicate alle esigenze specifiche dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali; per i beni e le attività culturali ed il turismo; dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; della salute e della Banca d'Italia. L'articolo 5 interviene sulla normativa del Codice concernente i ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri, al fine di unificare il ruolo normale ed il ruolo speciale, il quale viene posto ad esaurimento, e di ridefinire i comparti del ruolo tecnico-logistico, conseguentemente ridenominato "ruolo tecnico". La sezione II (Ruoli degli ufficiali) comprende gli articoli da 6 a 10. L'articolo 6 regola l'accesso nei ruoli degli ufficiali, modificando l'articolo 651 del Codice ed inserendo il nuovo articolo 651-bis, al fine di distinguere l'alimentazione ordinaria dei ruoli normali delle altre Forze armate da quella specifica prevista per l'Arma dei carabinieri. L'articolo 7 reca disposizioni concernenti la formazione e l'addestramento degli ufficiali, modificando l'articolo 722 e sostituendo l'articolo 734 del Codice, rispettivamente in materia di corsi di formazione per gli ufficiali a nomina diretta, la durata dei quali viene raddoppiata, e di corsi di applicazione e perfezionamento per gli ufficiali provenienti dall'Accademia militare. Vengono, inoltre, modificati anche gli articoli 735, 737 e 740 e sostituito l'articolo 736, sempre in materia di corsi, mentre l'articolo 738 è in materia di obblighi di servizio per i vari ruoli degli ufficiali. L'articolo 8 reca disposizioni concernenti la formazione e l'addestramento degli ufficiali. L'articolo 9 disposizioni concernenti il giudizio di avanzamento degli ufficiali. L'articolo 10 modifica l'articolo 1512 del Codice al fine di inquadrare il maestro direttore e il maestro vice direttore della banda musicale nel ruolo normale e non più nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, in conseguenza della citata unificazione dei ruoli normale e speciale. La sezione III (Ruolo degli ispettori) comprende gli articoli da 11 a 16. L'articolo 11 in particolare novella l'articolo 679 del Codice, in materia di reclutamento dei marescialli e degli ispettori, riservando il 20% dei posti banditi nel concorso interno al ruolo sovrintendenti e il restante 10% dei posti banditi nel concorso interno al ruolo appuntati e carabinieri; inoltre viene sostituito l'articolo 685 del Codice, in relazione all'ammissione al nuovo corso superiore di qualificazione, sostitutivo del precedente corso annuale. L'articolo 12 reca disposizioni in materia di formazione e addestramento del personale del ruolo degli ispettori. L'articolo 13 interviene sui compiti del personale appartenente al ruolo degli ispettori, modificando l'articolo 848 del Codice. L'articolo 14 novella l'articolo 1004 del Codice che attualmente disciplina la nomina nel complemento del personale dell'Arma dei carabinieri. La modifica proposta è volta a consentire ai luogotenenti (quale grado apicale del ruolo degli ispettori) la possibilità, all'atto della loro cessazione dal servizio, di conseguire, a domanda, la nomina a ufficiale di complemento dell'Arma dei carabinieri. L'articolo 15 prevede la qualifica di luogotenente e la qualifica di carica speciale, quale grado apicale del ruolo, in sostituzione dei marescialli aiutanti. L'articolo 16 sostituisce l'articolo 1522 del Codice, concernente il personale delle bande musicali. La nuova disposizione è volta a prevedere anche per il personale dei ruoli dei musicisti la possibilità della promozione al grado di luogotenente, quale grado apicale del ruolo e l'attribuzione della qualifica di "carica speciale". La sezione IV (Ruolo dei sovrintendenti) comprende gli articoli da 17 a 21. L'articolo 17 novella in più parti l'articolo 692 del Codice, concernente l'alimentazione del ruolo dei sovrintendenti. L'articolo 18 interviene sull'articolo 775 del Codice, concernente la formazione e l'addestramento dei sovrintendenti. L'articolo 19 novella l'articolo 849 del Codice che disciplina i compiti del personale appartenente al ruolo sovrintendenti. In particolare le modifiche sono volte a specificare le mansioni della nuova figura del brigadiere capo "qualifica speciale", contemplata dall'articolo 1297 del Codice, come modificato dall'articolo 21 dello schema di decreto legislativo in esame. L'articolo 20 novella l'articolo 979 del Codice al fine di estendere l'impiego biennale presso i comandi di stazione anche ai vice brigadieri promossi a conclusione del corso accessibile ai ruoli di base. L'articolo 21 interviene sugli articoli 1298 e 1299 del Codice ed introduce il nuovo articolo 1325-ter, riducendo la permanenza minima nei gradi di vice brigadiere e brigadiere, prevedendo l'avanzamento "ad anzianità" in luogo di quello "a scelta", attualmente disposto dall'articolo 1300 del Codice, del quale si propone la soppressione; infine, introduce l'articolo 1325-ter, che disciplina l'attribuzione della qualifica di "qualifica speciale" ai brigadieri con almeno 8 anni di permanenza nel grado che non si trovino nelle condizioni che determinerebbero la sospensione in una forma di avanzamento, che non siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero e che abbiano una valutazione almeno di superiore alla media nell'ultimo triennio. La sezione V (Ruolo degli appuntati e dei carabinieri) comprende gli articoli da 22 a 24. L'articolo 22 dispone in merito alla formazione e all'addestramento del personale appartenente ai ruoli degli appuntati e dei carabinieri. L'articolo 23 interviene sulle mansioni degli appartenenti ai richiamati ruoli. L'articolo 24 modifica la disciplina dell'avanzamento, riducendo i tempi attualmente previsti per le promozioni, ed introduce l'articolo 1325-quater, al fine di disciplinare la "qualifica speciale" per gli appuntati scelti con 8 anni di permanenza nel grado che non si che non si trovino nelle condizioni che determinerebbero la sospensione in una forma di avanzamento, che non siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero e che abbiano una valutazione almeno di superiore alla media nell'ultimo triennio. La sezione VI (Ordinamento dell'Arma dei carabinieri) comprende gli articoli 25 e 26. L'articolo 25 sostituisce l'articolo 173 del Codice, concernente l'organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri, per adeguare le denominazioni dei gradi ai livelli ordinativi dei reparti, secondo quanto previsto nello schema in esame. L'articolo 26 novella l'articolo 179 del Codice al fine di stabilire il principio generale in forza del quale i luogotenenti – nuova carica apicale del ruolo degli ispettori - sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. La sezione VII (Norme di coordinamento, transitorie e finali) comprende gli articoli da 27 a 32. L'articolo 27 regola le disposizioni transitorie in materia di reclutamento nei ruoli dell'Arma dei carabinieri, introducendo nel Codice gli articoli: 2196-ter, il quale dispone un regime transitorio fino al 2022 per l'alimentazione del ruolo normale, limitatamente alla categoria dei luogotenenti e limitas al 2027 la partecipazione del personale non direttivo e non dirigente dei ruoli forestali a esaurimento al concorso per l'ammissione al ruolo normale; 2196-quater, che innalza in via transitoria, dal 2017 al 2022, il limite di età (da 40 a 50 anni) per l'accesso al ruolo forestale degli ufficiali per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo Forestale dello Stato (CFS) transitato nei rispettivi ruoli dell'Arma; 2196-quinquies, che dal 2017 al 2021 prevede misure straordinarie di progressione verticale e volte a ridurre le carenze organiche nei ruoli di ispettore e di sovrintendente; infine, introduce l'articolo 2199-bis, in forza del quale i volontari delle Forze armate in servizio alla data del 31 dicembre 2020 potranno transitare nell'Arma dei carabinieri anche se non in possesso del diploma di scuola secondaria superiore. L'articolo 28 regola il regime transitorio in materia di formazione, introducendo nel Codice l'articolo 2206-ter, che consente al personale già appartenente al ruolo sovrintendenti alla data del l° gennaio 2017 di partecipare al concorso per l'accesso al ruolo ispettori anche senza il requisito dei 4 anni nel ruolo. L'articolo 29 disciplina il regime transitorio in materia di ruoli e organici, inserendo nuovi articoli e apportando modificazioni alla disciplina vigente, in relazione sia agli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento, sia al personale dei ruoli forestali dell'Arma; disciplina, inoltre, il transito dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale. L'articolo 30 in merito al regime transitorio dell'avanzamento del personale dell'Arma dei carabinieri reca una serie di nuovi articoli aggiuntivi al Codice, i quali disciplinano il regime transitorio per la frequenza del corso d'istituto per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri; dispongono riguardo al regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale, degli ufficiali del ruolo forestale, degli ufficiali del ruolo speciale ad esaurimento, degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri; dettano disposizioni in merito all'avanzamento a scelta al grado di luogotenente del ruolo forestale degli ispettori (articolo 2247-decies), al grado di perito superiore scelto (articolo 2247-undecies), al grado di perito superiore (articolo 2247-duodecies) e per il progressivo assestamento dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. Una specifica disposizione reca, poi il regime transitorio del collocamento in aspettativa per riduzioni quadri per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (art.2250-quater). L'articolo 31 disciplina le progressioni di carriera dei ruoli forestali direttivi e non dirigenti dell' Arma (posti a esaurimento), novellando a tal fine i quadri da VI a XI della Tabella 4 allegata al Codice. L'articolo 32 disciplina il passaggio ai nuovi parametri stipendiali per i brigadieri, brigadieri capo, revisori capo e appuntati scelti. Il capo III (Revisione dei ruoli del personale del Corpo della Guardia di finanza) comprende gli articoli da 33 a 36. L'articolo 33 integra e corregge il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il quale reca norme di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza. Tra le modifiche principali si segnalano: la rideterminazione della consistenza organica del ruolo degli appuntati, dei finanzieri, dei sovrintendenti e degli ispettori; Viene novellata la disciplina dei concorsi per l'arruolamento, al fine – tra l'altro – di renderla più omogenea con quanto previsto dalle disposizioni generali in tema di concorsi pubblici; viene ricondotta a organicità anche la disciplina degli avanzamenti e dei giudizi. L'articolo 34 integra e corregge il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, che disciplina il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. Le linee guida della riforma degli ufficiali sono simili a quelle previste per il personale non direttivo: riordino dei ruoli, disciplina del reclutamento con uniformazione alle norme valide per i concorsi pubblici, valutazione al grado superiore. L'articolo 35 reca ulteriori modifiche normative di coordinamento. L'articolo 36 reca disposizioni transitorie; sono in particolare disciplinate alcune forme di avanzamento, operanti a decorrere dal 1° gennaio 2017, di appuntati, vice brigadieri e brigadieri, in ragione della modifica delle permanenze a regime nei citati gradi. Sono poi previste disposizioni in deroga in materia di graduatorie, avanzamenti, promozioni, requisiti di accesso ai concorsi, riserve di posti, stato giuridico, ivi inclusa la possibilità per alcune categorie di chiedere l'applicazione dei limiti di età per il collocamento in congedo previsti dalla previgente normativa. Il capo IV (Revisione dei ruoli del personale del Corpo di Polizia penitenziaria) comprende gli articoli da 37 a 44. L'articolo 37 modifica in più punti il decreto legislativo n. 443/1992, in relazione all'ordinamento del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria. L'articolo 38 dello schema in esame interviene sulla disciplina del decreto legislativo n. 449 del 1992 relativa alla materia disciplinare. L'articolo 39 modifica il decreto legislativo n. 162 del 2010, il quale, in attuazione del Trattato di Prüm per l'istituzione della banca dati del DNA, ha istituito i ruoli tecnici della polizia penitenziaria. L'articolo 40 modifica il decreto legislativo n. 146 del 2000, il quale attualmente disciplina il ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria. In particolare, per quanto concerne la dirigenza si è adottato, come per la Polizia di Stato, un nuovo modello strutturale con l'introduzione della carriera dei funzionari a sviluppo dirigenziale del Corpo di polizia penitenziaria; a tale intervento fa riscontro la soppressione della disciplina del ruolo direttivo speciale contenuta nel Capo III del citato decreto legislativo. L'articolo 41 modifica il DPR 276 del 2006, il regolamento relativo alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, al fine di allineare tale disciplina a quella del personale delle bande musicali degli altri Corpi di polizia, coordinando, nel contempo, le attuali qualifiche con quelle corrispondenti in altri settori del Corpo di polizia penitenziaria. L'articolo 42 mira al riallineamento delle qualifiche e della carriera del personale dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato come determinati dal citato decreto legislativo n. 334/2000 nel testo attualmente vigente. L'articolo 43 detta disposizioni volte al raccordo con il nuovo assetto ordinamentale del Corpo, al fine di armonizzare la disciplina del personale della carriera dirigenziale penitenziaria con quella dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, in considerazione della disciplina prevista dal regolamento di riorganizzazione di cui al DPCM 15 giugno 2015. L'articolo 44 detta una disciplina transitoria complessa e articolata in ben 32 commi, in base alla quale vengono, tra l'altro, sostituite le tabelle allegate, relative alle dotazioni organiche dei diversi ruoli e qualifiche del Corpo della Polizia penitenziaria e quelle relative alla equiparazione e corrispondenza delle qualifiche del personale dei ruoli tecnici con quelle del personale con funzioni di polizia. Il capo V (Disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento) comprende gli articoli da 45 a 48. L'articolo 45 sostituisce dal 1° ottobre 2017 la tabella dei parametri, allegata al decreto legislativo n. 193/2003, con la Tabella AA, allegata al decreto in esame; vengono definiti gli importi orari del compenso per lavoro straordinario; si prevede, dal 2018, la defiscalizzazione del trattamento economico accessorio per il personale con reddito non superiore a 28.000 euro annui; è determinato il nuovo trattamento economico del personale dirigente; sono previste clausole di salvaguardia per il personale che percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore del decreto; sono attributi assegni personali di riordino o assegni funzionali in casi specifici; viene istituito un Fondo, dal 2018, per il personale dirigente delle Forze di polizia; viene introdotta la Tabella DD di corrispondenza tra qualifiche, gradi e ruoli; si rinvia ad un decreto interdirettoriale per la definizione dei segni distintivi delle qualifiche e denominazioni previste dallo schema in esame; il comma 26 introduce una clausola di copertura finanziaria attraverso il rinvio ad un monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dallo schema di revisione dei ruoli, da effettuarsi con un DPCM da adottare su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo 46 introduce una nuova disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, con la contestuale istituzione di un'area di negoziazione dirigenziale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, ed il rinvio a quota parte dello stanziamento relativo al trattamento accessorio, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. L'articolo 47 dispone l'abrogazione – a seguito delle modifiche apportate dal provvedimento – di una serie di previsioni normative a decorrere dal 1° gennaio 2017, le quali si aggiungono alle abrogazioni disposte nei singoli articoli del testo. L'articolo 48 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente schema di decreto legislativo. |
Tipologia del provvedimentoLo schema di decreto legislativo è stato adottato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia. È corredato delle seguenti relazioni: illustrativa; tecnica; analisi tecnico-normativa; analisi d'impatto della regolamentazione. Sullo schema sono chiamate a pronunciarsi anche le Commissioni Affari costituzionali e Difesa della Camera dei deputati, le Commissioni Bilancio dei due rami, le Commissioni Affari costituzionali e Difesa del Senato. |
Il parere del Consiglio di StatoLo schema è stato esaminato dalla Commissione speciale istituita in seno al Consiglio di Stato per seguire i procedimenti legislativi delegati previsti dalla legge n. 124 del 2015, che comprende magistrati provenienti sia dalle sezioni consultive sia dalle sezioni giurisdizionali. In linea generale, la Commissione Speciale ha rilevato:
La Commissione ha quindi formulato alcune osservazioni volte a migliorare il testo (ad es., in tema di accesso dei sovrintendenti, di accelerazione dell'accesso alla dirigenza e di disallineamento nella progressione di carriera degli Ispettori PS/CC) e sull'ampiezza delle disposizioni transitorie. |
Il parere della Conferenza unificataLa conferenza unificata, nella seduta del 6 aprile 2017, ha espresso parere favorevole. |
Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazioneL'articolo 37, comma 3, lettera c) abroga l'articolo 17 del decreto legislativo n. 443/1992, che risulta già abrogato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 200/1995. |
Formulazione del testoPer i profili di competenza della Commissione parlamentare per la semplificazione, si segnala quanto segue.
Struttura del testo e necessità di un riordino normativo Lo schema sottoposto all'esame della Commissione presenta una struttura molto complessa: si sviluppa su oltre 150 pagine; è composto da articoli spesso molto lunghi, che si dividono al loro interno in numerosi commi e lettere recanti novelle alla legislazione vigente. A titolo esemplificativo: l'articolo 1 è costituito da cinque commi, a loro volta divisi in così tante lettere che il comma 3 arriva alla lettera mmm) e si sviluppa per circa 30 pagine; l'articolo 2 si compone di un solo comma articolato in 62 lettere. La struttura stessa dello schema ha indotto il Consiglio di Stato a segnalare con forza la necessità di un riordino normativo "per un triplice ordine di ragioni quali in particolare:
Disciplina transitoria L'ampiezza e "l'eccessiva rilevanza" della disciplina transitoria, talora in deroga alla normativa vigente, sono state sottolineate dal Consiglio di Stato, che, pur comprendendone le ragioni, ne ha evidenziato "il profilo di criticità" e la necessità di darne motivazione.
Coordinamento interno del testo L'articolo 1, comma 5, lettera nn), al capoverso "Art. 45", comma 2, fa rinvio, in relazione alle funzioni dei medici capo, all'articolo 5 del DPR n. 338/1982, abrogato dal comma 4, lettera a) dell'articolo in esame. |