Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici - A.G. 406 - Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 406/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 401
Data: 03/04/2017
Descrittori:
CASE EDITRICI   DICHIARAZIONE DI STATO DI CRISI DI AZIENDE
GIORNALISTI   PENSIONE DI VECCHIAIA
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato

marzo 2017


 

 

 

 

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Dossier n. 474

 

 

 

 

 

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Atti del Governo n. 401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Scheda di lettura dello

Schema di decreto legislativo



Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici (A.G. n. 406)

 

Lo schema di decreto legislativo in esame è inteso all'attuazione della disciplina di delega di cui all'art. 2, commi 4, 5, lettera a)[1], 6, 7 e 8, della L. 26 ottobre 2016, n. 198, concernente i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati per i giornalisti professionisti, dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, e la revisione della disciplina sul riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici, ai fini dell’accesso agli ammortizzatori sociali e ai suddetti prepensionamenti.

 

La procedura per l'esercizio della delega è disciplinata dai citati commi 6 e 8 dell'art. 2 della L. n. 198. Essa prevede, tra l'altro, che il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, trasmetta nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni (insieme con i "necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione"), ai fini dell'espressione di un secondo parere da parte delle Commissioni parlamentari.

Il termine per l'esercizio della delega scade il 15 maggio 2017.

I princìpi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega (di cui ai commi 4 e 5, lettera a), dell'art. 2 della L. n. 198) prevedono:

·       la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai prepensionamenti;

·       l'incremento - "nella direzione di un allineamento con la disciplina generale del sistema pensionistico" ed "al fine di rendere l’accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale del sistema pensionistico" - dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l’accesso ai medesimi trattamenti anticipati;

·       il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia conseguito il trattamento anticipato;

·       la revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici, ai fini dell’accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti.

Dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 7 dell'art. 2 della L. n. 198).

 

Gli articoli 1 e 3 dello schema di decreto in esame concernono il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese editrici o stampatrici, mentre l'articolo 2 riguarda i suddetti prepensionamenti.

Più in dettaglio, l'articolo 1 riformula la disciplina del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti (ivi compresi i giornalisti professionisti, i pubblicisti ed i praticanti) delle imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. La novella - specificando che trova applicazione, per i vari profili del trattamento, la disciplina generale in materia (disciplina di recente ridefinita con il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148) - conserva o stabilisce alcune norme speciali. In base a queste ultime:

·       si conserva (comma 1, capoverso 3, lettera b)) la fattispecie specifica della possibilità del riconoscimento del trattamento anche per i casi di cessazione dell'attività aziendale o di un ramo di essa (anche in costanza di fallimento). Si ricorda che la suddetta nuova disciplina generale[2] sul trattamento straordinario di integrazione salariale ha soppresso - a decorrere dal 1° gennaio 2016 - il riconoscimento dell'istituto per i casi in cui la crisi aziendale abbia determinato la cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa, mentre, per le imprese in oggetto, il riconoscimento è possibile ai sensi dell'art. 35 della L. 5 agosto 1981, n. 416 - quest'ultimo articolo viene ora assorbito dal presente articolo 1 ed abrogato esplicitamente dal successivo articolo 3 -;

·       la durata del trattamento per i casi di crisi aziendale viene stabilita in 24 mesi (lettera b) citata del comma 1, capoverso 3), mentre la norma generale[3] prevede (per le ipotesi di trattamento riconosciuto in base a questa causale) un limite di 12 mesi. Si ricorda che, nella disciplina finora vigente per le imprese in esame - disciplina che viene ora abrogata, come detto, dal successivo articolo 3 -, è possibile il riconoscimento per tutti i casi di crisi aziendale nei quali si renda necessaria una riduzione del personale ai fini del risanamento dell'impresa;

·       si demanda (comma 1, capoverso 10) ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, la definizione: dei criteri per il riconoscimento del trattamento, in relazione alle causali della riorganizzazione aziendale (in presenza di crisi) e della crisi aziendale, con particolare riferimento all'andamento negativo o involutivo dei dati economico-finanziari di bilancio, riferiti al biennio precedente la domanda di trattamento; delle modalità di applicazione del presente articolo 1; della durata minima del periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro ai fini dell'opzione (in luogo del trattamento straordinario di integrazione salariale) per l'anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia (sempre che sussistano le altre condizioni per il ricorso a tale istituto, riguardo al quale cfr. sub il successivo articolo 2).

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano (ai sensi del comma 2) ai trattamenti la cui domanda sia stata presentata decorsi tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Ai fini dell'applicazione della norma generale (richiamata nel comma 1, capoverso 4) sul limite di durata complessivo (nel quinquennio mobile) dei trattamenti, si tiene conto, per quelli richiesti prima del suddetto termine di decorrenza, esclusivamente del periodo di attribuzione successivo al termine medesimo.

Si segnala che, almeno in base alla formulazione letterale del comma 1, capoverso 1, l'àmbito di applicazione dell'articolo 1 non riguarda, per le imprese editrici o stampatrici di periodici, i dipendenti diversi dai giornalisti, mentre la disciplina vigente (di cui al citato art. 35 della L. n. 416, come integrato dall'art. 24, comma 2, della L. 25 febbraio 1987, n. 67) concerne anche tale categoria di lavoratori.

Potrebbe inoltre essere opportuno valutare se l'intervento di cui al presente articolo 1 rientri integralmente nell'àmbito della disciplina di delega, la quale, in materia di ammortizzatori sociali per le imprese editrici, prevede testualmente "la revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi".

L'articolo 3 reca una norma di abrogazione ed una novella di mero coordinamento, in conseguenza dell'intervento normativo di cui all'articolo 1. L'abrogazione concerne, come detto, l'attuale disciplina specifica sul trattamento straordinario per le imprese editrici, la quale viene abrogata decorsi tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 2 concerne, come detto, i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati nelle imprese editrici. Mentre i numeri 1) e 2) del comma 1, lettera a), recano norme di mero coordinamento con la novella di cui al precedente articolo 1, comma 1 - e come tali riguardano sia i lavoratori poligrafici sia i giornalisti -, le restanti disposizioni del presente articolo 2 concernono specificamente i giornalisti.

Riguardo a questi ultimi, si ricorda che, nella normativa vigente, i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati possono riguardare[4] i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI, dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in base ad accordi recepiti presso il medesimo Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, nell'àmbito dei soggetti ammessi al trattamento straordinario di integrazione salariale. Ai fini in esame, i piani di ristrutturazione o riorganizzazione devono prevedere[5] la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali coerenti con l'attuazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre prepensionamenti; tale condizione non si applica alle imprese i cui accordi prevedano un massimo di cinque prepensionamenti.

La pensione anticipata può essere liquidata ai soggetti che abbiano almeno 58 anni di età e 18 anni di anzianità contributiva. Per quelli che abbiano compiuto i 60 anni di età, inoltre, l'anzianità contributiva è maggiorata, ai fini del calcolo della misura del trattamento, di un periodo non superiore alla differenza fra i 65 anni di età e l'età anagrafica raggiunta[6].

 

Il trattamento in esame decorre dal mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Non sono ammessi a fruire del trattamento anticipato i giornalisti che risultino già titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della medesima.

In base al protocollo d'intesa tra le parti sociali del 26 marzo 2009 - stipulato in occasione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e recepito, sul punto, dalla delibera dell'INPGI n. 82 del 25 giugno 2009 -, ogni azienda che sia ammessa ai pensionamenti anticipati deve versare all'INPGI, in un'unica soluzione, un contributo pari al 30% del costo complessivo (quantificato dall'INPGI) di ogni prepensionamento[7].

L'instaurazione, da parte dell'impresa editrice, di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti (già dipendenti dalla medesima impresa) che abbiano optato per i trattamenti in esame comporta la revoca del finanziamento concesso per questi ultimi[8]; la revoca ha luogo anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa, facente capo al medesimo gruppo editoriale.

 

La novella di cui al comma 1, lettera a), numero 3), e lettera b), del presente articolo 2 eleva i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato, aumentando il limite minimo contributivo da 18 a 25 anni e sostituendo il requisito anagrafico di 58 anni con la condizione di un'età inferiore al massimo di 5 anni rispetto al requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell'INPGI (relativo ai giornalisti professionisti dipendenti)[9].

La novella conferma la maggiorazione, ai fini del calcolo della misura del trattamento, dell'anzianità contributiva, nella misura pari alla differenza tra l'età anagrafica posseduta ed il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia nel suddetto regime INPGI. In merito, la novella (comma 1, lettera b)) sopprime la condizione - posta dalla disciplina vigente ai fini del beneficio della maggiorazione - del possesso di un'età pari ad almeno 60 anni. Si segnala che per le donne il trattamento anticipato, in base al requisito anagrafico mobile di cui alla presente novella, resta liquidabile, in via transitoria, anche ad un'età inferiore a 60 anni.

La novella prevede, inoltre, che il suddetto requisito contributivo di 25 anni sia progressivamente adeguato, in base agli incrementi della speranza di vita, secondo il meccanismo generale di adeguamento dei requisiti pensionistici (di cui all'art. 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni[10]).

Il comma 2 del presente articolo 2 fa salve le norme summenzionate sui piani di assunzione di personale giornalistico (ai fini della concessione dei prepensionamenti) e sul divieto di instaurazione di rapporti di lavoro, da parte del gruppo editoriale, con i giornalisti (già dipendenti dal medesimo) che abbiano optato per il prepensionamento.

Si ricorda, inoltre, che il comma 1, capoverso 10, del precedente articolo 1 demanda al decreto ministeriale ivi previsto anche la definizione della durata minima del periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, ai fini dell'opzione (in luogo del trattamento straordinario di integrazione salariale e in presenza degli altri relativi presupposti) per la pensione anticipata di vecchiaia.

 

 

 

 

 



[1] Si ricorda che la successiva lettera b) del citato comma 5 (insieme con le norme generali di cui ai commi 4, 6, 7 e 8) reca una disciplina di delega sulla revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (per l'attuazione di tale delega è stato presentato alle Camere un autonomo schema di decreto - Atto del Governo n. 400 -).

[2] Cfr. l'art. 21, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 148 del 2015.

[3] Di cui all'art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 148 del 2015.

[4] In base alla disciplina di cui all'art. 37 della L. n. 416 del 1981, e successive modificazioni.

[5] Ai sensi dell'art. 1-bis, comma 2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

[6] I contributi assicurativi relativi a periodi lavorativi successivi alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata sono riassorbiti dall'INPGI, fino a concorrenza della suddetta maggiorazione contributiva (ovvero della maggiorazione eventualmente riconosciuta ai fini del conseguimento del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia).

[7] Cfr. la circolare INPGI 2 settembre 2009, n. 9.

[8] Ai sensi del comma 3 del citato art. 1-bis del D.L. n. 90 del 2014.

[9] Si ricorda che una recente riforma (entrata in vigore il 21 febbraio 2017) di tale regime previdenziale prevede una modifica dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, incrementando  progressivamente, nel triennio 2017-2019, il requisito anagrafico, fino ad elevarlo a regime a 66 e 7 mesi.

Possono continuare ad accedere alla pensione di vecchiaia con le vecchie regole tutti coloro i quali avessero maturato entro il 31 dicembre 2016 i requisiti previsti dalla disciplina precedente, e cioè: per gli uomini 65 anni d’età (nati entro il 1951), con almeno 20 anni di contribuzione; per le donne - pensione intera - 62 anni (nate entro il 1954), con almeno 20 anni di contribuzione; per le donne - pensione con abbattimenti - 60 anni d'età (nate entro il 1956), con almeno 20 anni di contribuzione.

[10] Cfr., in merito, anche l'art. 24, commi 12 e 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.