Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||||
Titolo: | Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di deroghe per l'accesso al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato - A.C. 4196 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 527 | ||||
Data: | 31/01/2017 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato |
Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di deroghe per l'accesso al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato
26 gennaio 2017
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Indice |
Contenuto|La normativa vigente|Testo a fronte| |
ContenutoLa proposta di legge C. 4196 (Gnecchi ed altri) interviene sulla disciplina previdenziale agevolativa prevista dall'articolo 24, comma 15-bis, del D.L. 201/2011 (cd. riforma Fornero), il quale ha disposto la possibilità di un pensionamento anticipato (in deroga alle norme introdotte con la medesima riforma pensionistica) all'età di 64 anni (età alla quale va aggiunto l'incremento di speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 78/2010, pari nel 2017 a 7 mesi) per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato (a prescindere dalla gestione a carico della quale venga liquidato il trattamento pensionistico) in possesso di specifici requisiti contributivi ed anagrafici (vedi oltre: "La normativa vigente"). Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la proposta di legge in esame ha lo scopo di risolvere alcune problematiche emerse in sede di interpretazione della norma da parte dell'I.N.P.S., concernenti soprattutto l'individuazione della platea dei soggetti aventi diritto al beneficio in esame.
La proposta di legge in esame, che consta di un unico articolo, nel modificare il richiamato comma 15-bis:
Si segnala che la proposta di legge non quantifica gli oneri derivanti dall'ampliamento della platea dei potenziali beneficiari e non contiene alcuna disposizione di copertura finanziaria. |
La normativa vigenteL'articolo 24, comma 15-bis, del D.L. 201/2011, ha previsto un regime agevolato di accesso al sistema pensionistico per i lavoratori dipendenti del settore privato con pensioni liquidate a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima (cioè gestite da Fondi o Casse pensioni, quali i Fondi telefonici o elettrici – attualmente ricompresi nella gestione INPS, ed altre forme previdenziali quali l'INPGI), in possesso di specifici requisiti.
In particolare, tale regime opera nei confronti:
Si ricorda, in proposito, che la richiamata tabella B, così come modificata dall'articolo 1, commi 1 e 2 della L. 247/2007, ha modificato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità e al trattamento pensionistico di vecchiaia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, a decorrere dal 1° gennaio 2008, previsti appunto dalla L. 243/2004. A tal fine, la Tabella A allegata alla L. 243 è stata sostituita dalle Tabelle A e B di cui all'Allegato n. 1 della L. 247. In particolare, la Tabella B, di seguito riportata (la quale è attinente ai soli lavoratori dipendenti, in quanto non sono stati evidenziati i lavoratori autonomi), ha previsto una maggiore gradualità nell'innalzamento del requisito dell'età anagrafica per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, introducendo, a decorrere dal 1° luglio 2009, il sistema delle "quote", date dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva.
Al riguardo, la circolare INPS n. 35/2012 ha affermato (punto 6) che le richiamate disposizioni trovassero applicazione nei confronti dei lavoratori e lavoratrici che al 28 dicembre 2011, data di entrata in vigore della L. 214/2012 (legge di conversione del D.L. 201/2011 , entrata in vigore il 28 dicembre 2011, svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale era liquidato il trattamento pensionistico. La circolare, inoltre, ha specificato che al requisito anagrafico di 64 anni si applicasse l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita (di cui all'articolo 12 del D.L. 78/2010). Infine, la stessa circolare ha chiarito la non applicazione della disciplina delle cd. decorrenze mobili (di cui all'articolo 12 del D.L. 78/2010) alla pensione anticipata e a quella di vecchiaia (che quindi decorrono, rispettivamente, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti). Con la successiva circolare 16/2013, l'INPS si è espresso sulla validità della disciplina delle deroghe (ex articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 503/1992), in materia di requisito contributivo, nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto. L'articolo 2, comma 3, del richiamato D.Lgs. 503/1992 aveva individuato particolari categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi che potevano accedere, in deroga all'elevazione del requisito minimo contributivo, alla pensione di vecchiaia in presenza di un'anzianità contributiva minima di 15 anni (anziché 20) ed al perfezionamento dell'età pensionabile prevista per la generalità dei lavoratori. Al riguardo, la circolare in oggetto ha specificato, confermando quanto disposto dal richiamato comma 3 (nonché ribadendo quanto evidenziato al punto 2.1 della circolare INPS 65/1995) che potevano accedere alla pensione di vecchiaia con un'anzianità contributiva minima di 15 anni, le seguenti categorie di lavoratori:
Al riguardo, l'Istituto ha chiarito che le deroghe richiamate operassero anche a seguito dell'entrata in vigore della L. 214/2011 (di conversione del D.L. 201/2011), in quanto dette norme non risultavano espressamente abrogate dall'articolo 24 della legge. La medesima circolare ha inoltre precisato che nei confronti delle suddette categorie di lavoratori trovassero applicazione i nuovi requisiti anagrafici previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto (di cui dall'articolo 24, comma 6, della L. 214/2011), nonché la disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici prevista dal D.L. 201/2011 (disapplicazione della c.d. finestra mobile).
Da ultimo, la circolare INPS 196/2016, ampliando l'ambito soggettivo di riferimento, ha incluso tra i soggetti destinatari del regime agevolativo anche i lavoratori dipendenti del settore privato che al 28 dicembre 2011 risultassero privi di occupazione, avessero avviato attività di lavoro autonomo o, ancora, fossero passati alle dipendenze di una amministrazione pubblica. In quest'ultimo caso, la fruizione del beneficio è possibile a condizione che i requisiti contributivi richiesti (vedi supra) siano stati perfezionati utilizzando la sola contribuzione maturata in qualità di lavoratore dipendente del settore privato, escludendo quindi dal computo i periodi di contribuzione volontaria, i periodi di contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa.
Si ricorda, inoltre, che con l'interrogazione in commissione 5/09441 (Gnecchi ed altri) del 12 settembre 2016 è stato richiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di conoscere (sulla base della stima effettuata dalla relazione tecnica allegata al D.L. 201/2011 che ha individuato 55.000 potenziali soggetti interessati alla normativa in esame) il numero delle pensioni liquidate (al 31 agosto 2016) per i lavoratori occupati al 28 dicembre 2011 nel settore privato che avrebbero maturato i requisiti per il pensionamento nel 2012. Il 22 settembre 2016, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha quantificato in 5.694 le pensioni liquidate ai soggetti richiamati (5.403 pensioni anticipate e 291 pensioni di vecchiaia), con oneri complessivi pari a 229,3 milioni di euro. Più specificamente, sono stati liquidati 220 trattamenti nel 2012 (con oneri pari a 1,5 mln di euro); 577 trattamenti nel 2013 (con oneri pari a 12,5 mln di euro); 771 trattamenti nel 2014 (con oneri pari a 29,5 mln di euro) 1.982 trattamenti nel 2015 (con oneri pari a 61,4 mln di euro) e 2.144 trattamenti nel 2016 (con oneri pari a 124,4 mln di euro). |
Testo a fronteArticolo 24, comma 15-bis, del D.L. 201/2011 RAFFRONTO TRA IL TESTO VIGENTE e L'A.C. 4196
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