Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di deroghe per l'accesso al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato - A.C. 4196
Riferimenti:
AC N. 4196/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 527
Data: 31/01/2017
Descrittori:
DECRETO LEGGE 2011 0201   L 2011 0214
LAVORATORI DIPENDENTI   TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato


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Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di deroghe per l'accesso al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato

26 gennaio 2017
Schede di lettura


Indice

Contenuto|La normativa vigente|Testo a fronte|


Contenuto

La proposta di legge C. 4196 (Gnecchi ed altri) interviene sulla disciplina previdenziale agevolativa prevista dall'articolo 24, comma 15-bis, del D.L. 201/2011 (cd. riforma Fornero), il quale ha disposto la possibilità di un pensionamento anticipato (in deroga alle norme introdotte con la medesima riforma pensionistica) all'età di 64 anni (età alla quale va aggiunto l'incremento di speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 78/2010, pari nel 2017 a 7 mesi) per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti del settore privato (a prescindere dalla gestione a carico della quale venga liquidato il trattamento pensionistico) in possesso di specifici requisiti contributivi ed anagrafici (vedi oltre: "La normativa vigente").

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, la proposta di legge in esame ha lo scopo di risolvere alcune problematiche emerse in sede di interpretazione della norma da parte dell'I.N.P.S., concernenti soprattutto l'individuazione della platea dei soggetti aventi diritto al beneficio in esame.

 

La proposta di legge in esame, che consta di un unico articolo, nel modificare il richiamato comma 15-bis:

  • prevede che la deroga riguardi tutti gli assicurati le cui pensioni siano liquidate a carico dell'A.G.O. e delle forme sostitutive di essa (la norma vigente attualmente riguarda i soli i lavoratori dipendenti del settore privato, non considerando, quindi, i soggetti privi di occupazione, i titolari di attività di lavoro autonome, i transitati nelle pubbliche amministrazioni) (articolo 1, comma 1, alinea del comma 15-bis);
  • prevede che ai fini del calcolo dell'anzianità contributiva da possedere si debbano comprendere i contributi da riscatto e figurativi (articolo 1, comma 1, lettere a) e b), n. 1);
  • sopprime, ai fini della disciplina dell'accesso delle lavoratrici al pensionamento a 64 anni (con 20 anni di contributi), il requisito dell'età anagrafica 60 anni alla data del 31 dicembre 2012 (articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1);
  • specifica che il requisito di "quota 96" per poter accedere al beneficio alla data del 31 dicembre 2012 debba essere raggiunto senza l'applicazione delle modifiche al regime di accesso al trattamento pensionistico introdotte dallo stesso D.L. 201/2011 (articolo 1, comma 1, lettera a));
  • prevede che siano sufficienti 15 anni di contributi nel caso in cui si tratti di lavoratrici rientranti nelle deroghe previste dall'articolo 2, comma 3 del D.Lgs. 503/1992 (vedi oltre: "La normativa vigente"), a condizione che alla data del 31 dicembre 2012 abbiano compiuto un'età non inferiore a 60 anni (articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2);
  • dispone che in presenza dei requisiti sopra indicati, il trattamento pensionistico decorra dal mese successivo al compimento di 64 anni anche qualora la domanda di pensione sia stata presentata successivamente (articolo 1, comma 1, lettera c)).

Si segnala che la proposta di legge non quantifica gli oneri derivanti dall'ampliamento della platea dei potenziali beneficiari e non contiene alcuna disposizione di copertura finanziaria.


La normativa vigente

L'articolo 24, comma 15-bis, del D.L. 201/2011, ha previsto un regime agevolato di accesso al sistema pensionistico per i lavoratori dipendenti del settore privato con pensioni liquidate a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima (cioè gestite da Fondi o Casse pensioni, quali i Fondi telefonici o elettrici – attualmente ricompresi nella gestione INPS, ed altre forme previdenziali quali l'INPGI), in possesso di specifici requisiti.

 

In particolare, tale regime opera nei confronti:

  • dei lavoratori con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012, a condizione che abbiano maturato, prima dell'entrata in vigore del D.L. 201/2011, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ("quota 96", quale somma tra età anagrafica e contributiva in presenza di un'età anagrafica minima di 60 anni) ai sensi della Tabella B allegata alla L. 243/2004 (lettera a)). Tali lavoratori possono conseguire la pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;
  • delle lavoratrici che potevano conseguire il trattamento di vecchiaia (in aggiunta, se più favorevole, ai casi individuati ai sensi del precedente comma 6, lettera a), del medesimo articolo 24) con anzianità anagrafica non inferiore a 64 anni, a condizione che avessero maturato entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e avessero conseguito (alla stessa data) un'età anagrafica di almeno 60 anni (lettera b)).

 

Si ricorda, in proposito, che la richiamata tabella B, così come modificata dall'articolo 1, commi 1 e 2 della L. 247/2007, ha modificato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità e al trattamento pensionistico di vecchiaia liquidato esclusivamente con il sistema contributivo, a decorrere dal 1° gennaio 2008, previsti appunto dalla L. 243/2004. A tal fine, la Tabella A allegata alla L. 243 è stata sostituita dalle Tabelle A e B di cui all'Allegato n. 1 della L. 247. In particolare, la Tabella B, di seguito riportata (la quale è attinente ai soli lavoratori dipendenti, in quanto non sono stati evidenziati i lavoratori autonomi), ha previsto una maggiore gradualità nell'innalzamento del requisito dell'età anagrafica per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, introducendo, a decorrere dal 1° luglio 2009, il sistema delle "quote", date dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva.

 

 

Lavoratori dipendenti pubblici e privati

 

Somma di età anagrafica e anzianità contributiva

Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1

dal 01/07/2009 al 01/12/2009

95

59

2010

95

59

2011

96

60

2012

96

60

dal 2013

97

61

 

 

Al riguardo, la circolare INPS n. 35/2012 ha affermato (punto 6) che le richiamate disposizioni trovassero applicazione nei confronti dei lavoratori e lavoratrici che al 28 dicembre 2011, data di entrata in vigore della L. 214/2012 (legge di conversione del D.L. 201/2011 , entrata in vigore il 28 dicembre 2011, svolgevano attività di lavoro dipendente nel settore privato, a prescindere dalla gestione a carico della quale era liquidato il trattamento pensionistico.

La circolare, inoltre, ha specificato che al requisito anagrafico di 64 anni si applicasse l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita (di cui all'articolo 12 del D.L. 78/2010). Infine, la stessa circolare ha chiarito la non applicazione della disciplina delle cd. decorrenze mobili (di cui all'articolo 12 del D.L. 78/2010) alla pensione anticipata e a quella di vecchiaia (che quindi decorrono, rispettivamente, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti).

Con la successiva circolare 16/2013, l'INPS si è espresso sulla validità della disciplina delle deroghe (ex articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 503/1992), in materia di requisito contributivo, nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo e misto. L'articolo 2, comma 3, del richiamato D.Lgs. 503/1992 aveva individuato particolari categorie di lavoratori dipendenti ed autonomi che potevano accedere, in deroga all'elevazione del requisito minimo contributivo, alla pensione di vecchiaia in presenza di un'anzianità contributiva minima di 15 anni (anziché 20) ed al perfezionamento dell'età pensionabile prevista per la generalità dei lavoratori.

Al riguardo, la circolare in oggetto ha specificato, confermando quanto disposto dal richiamato comma 3 (nonché ribadendo quanto evidenziato al punto 2.1 della circolare INPS 65/1995) che potevano accedere alla pensione di vecchiaia con un'anzianità contributiva minima di 15 anni, le seguenti categorie di lavoratori:

  • lavoratori che al 31 dicembre 1992 avessero maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente (15 anni di contribuzione);
  • lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992;
  • lavoratori dipendenti che potessero far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultassero occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare;
  • lavoratori dipendenti che potessero far valere al 31 dicembre 1992 un periodo di assicurazione e di contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla previgente normativa, pur incrementando la propria situazione contributiva dei periodi corrispondenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile (cd. requisito personalizzato).

 

Al riguardo, l'Istituto ha chiarito che le deroghe richiamate operassero anche a seguito dell'entrata in vigore della L. 214/2011 (di conversione del D.L. 201/2011), in quanto dette norme non risultavano espressamente abrogate dall'articolo 24 della legge.

La medesima circolare ha inoltre precisato che nei confronti delle suddette categorie di lavoratori trovassero applicazione i nuovi requisiti anagrafici previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto (di cui dall'articolo 24, comma 6, della L. 214/2011), nonché la disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici prevista dal D.L. 201/2011 (disapplicazione della c.d. finestra mobile).

 

Da ultimo, la circolare INPS 196/2016, ampliando l'ambito soggettivo di riferimento, ha incluso tra i soggetti destinatari del regime agevolativo anche i lavoratori dipendenti del settore privato che al 28 dicembre 2011 risultassero privi di occupazione, avessero avviato attività di lavoro autonomo o, ancora, fossero passati alle dipendenze di una amministrazione pubblica. In quest'ultimo caso, la fruizione del beneficio è possibile a condizione che i requisiti contributivi richiesti (vedi supra) siano stati perfezionati utilizzando la sola contribuzione maturata in qualità di lavoratore dipendente del settore privato, escludendo quindi dal computo i periodi di contribuzione volontaria, i periodi di contribuzione figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, da riscatto non correlato ad attività lavorativa.

 

Si ricorda, inoltre, che con l'interrogazione in commissione 5/09441 (Gnecchi ed altri) del 12 settembre 2016 è stato richiesto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di conoscere (sulla base della stima effettuata dalla relazione tecnica allegata al D.L. 201/2011 che ha individuato 55.000 potenziali soggetti interessati alla normativa in esame) il numero delle pensioni liquidate (al 31 agosto 2016) per i lavoratori occupati al 28 dicembre 2011 nel settore privato che avrebbero maturato i requisiti per il pensionamento nel 2012.

Il 22 settembre 2016, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha quantificato in 5.694 le pensioni liquidate ai soggetti richiamati (5.403 pensioni anticipate e 291 pensioni di vecchiaia), con oneri complessivi pari a 229,3 milioni di euro.

Più specificamente, sono stati liquidati 220 trattamenti nel 2012 (con oneri pari a 1,5 mln di euro); 577 trattamenti nel 2013 (con oneri pari a 12,5 mln di euro); 771 trattamenti nel 2014 (con oneri pari a 29,5 mln di euro) 1.982 trattamenti nel 2015 (con oneri pari a 61,4 mln di euro) e 2.144 trattamenti nel 2016 (con oneri pari a 124,4 mln di euro).


Testo a fronte

Articolo 24, comma 15-bis, del D.L. 201/2011

RAFFRONTO TRA IL TESTO VIGENTE e L'A.C. 4196

 

D.L. 201/2011

A.C. 4196

 

 

 

 

Art. 24

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

Art. 24

Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici

 

 

(Omissis)

(Omissis)

15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

«15-bis. In via eccezionale, per gli assicurati le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima:

a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 i quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, i requisiti per il trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2012 ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età anagrafica non inferiore a 64 anni;

a) i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva, comprensiva di contributi da riscatto e figurativi, di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 e che, senza l'applicazione delle modifiche al regime di accesso al trattamento pensionistico introdotte dal presente decreto, avrebbero maturato entro la medesima data i requisiti per il trattamento pensionistico ai sensi della tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, possono conseguire il trattamento della pensione anticipata al compimento di un'età non inferiore a 64 anni;

b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a), con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni.

b) le lavoratrici possono conseguire il trattamento di vecchiaia, oltre che, se più favorevole, ai sensi del comma 6, lettera a):

1) con un'età non inferiore a 64 anni, qualora abbiano maturato entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni, comprensiva di contributi da riscatto e figurativi;

 

2) con 15 anni di contributi, qualora si tratti di lavoratrici rientranti nelle deroghe previste dall'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che alla medesima data del 31 dicembre 2012 abbiano compiuto un'età non inferiore a 60 anni;

 

c) nei casi di cui alle lettere a) e b), il trattamento pensionistico decorre dal mese successivo al compimento del sessantaquattresimo anno di età anche qualora la domanda di pensione sia stata presentata successivamente».