Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Lavoro
Titolo: Modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori
Serie: Progetti di legge   Numero: 522/1
Data: 13/11/2017
Organi della Camera: Assemblea


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Modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori

13 novembre 2017
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


Contenuto

La proposta di legge C. 1041-A (Di Salvo) introduce l'obbligo per i datori di lavoro e committenti di effettuare il pagamento delle retribuzioni attraverso gli istituti bancari o gli uffici postali, con specifici mezzi.

 

Obiettivo della proposta di legge, come specificato nella relazione illustrativa, è quello di contrastare la pratica diffusa tra alcuni datori di lavoro di corrispondere ai lavoratori, "sotto il ricatto del licenziamento o della non assunzione […], una retribuzione inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva, pur facendo firmare […] una busta paga dalla quale risulta una retribuzione regolare".

La proposta di legge in esame, in più parti modificata nel corso dell'esame in sede referente in XI Commissione, si compone di 4 articoli.

 

L'articolo 1 disciplina le modalità di pagamento della retribuzione ai lavoratori, nonché l'ambito soggettivo di applicazione del suddetto obbligo.

La retribuzione ai lavoratori (e ogni anticipo di essa) può essere corrisposta dal datore di lavoro solo attraverso un istituto bancario o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi (comma 1):

  • bonifico sul conto corrente indicato dal lavoratore;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro;
  • emissione di un assegno  consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di comprovato impedimento, che si intende comprovato quando il delegato è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

 

La retribuzione non può essere corrisposta dai datori di lavoro o committenti per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato (comma 2).

Ai fini dell'applicabilità dell'obbligo di cui al comma 1, per rapporto di lavoro si intendono (comma 3):

  • tutti i rapporti di lavoro subordinato svolti alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore (articolo 2094 c.c.), indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto;

 

Ai sensi dell' articolo 2094 del codice civile è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

 

  • i rapporti di lavoro originati da contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

 

Si ricorda che l' articolo 52 del D.Lgs. 81/2015 (attuativo della legge delega in materia di lavoro n.183/2014, cd. Jobs act) ha previsto il superamento del contratto di lavoro a progetto, disponendo l'abrogazione delle disposizioni che regolavano tale fattispecie contrattuale (e quindi anche degli articoli 61 e ss. del D.Lgs. 276/2003, richiamati nel testo del progetto di legge), le quali continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. 81/2015 (ossia il 25 giugno 2015).
  • I contratti di lavoro instaurati, in qualsiasi forma, dalle cooperative con i propri soci (ai sensi della L. 142/2001);

 

In base a quanto disposto dall' art. 1, c. 3, della L. 142/2001 (richiamata nel disegno di legge), il socio lavoratore di cooperativa stabilisce, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale (con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali), la cui disciplina presenta alcune differenze rispetto a quella generale in considerazione della specificità del rapporto stesso.

 

La firma della busta paga da parte del lavoratore non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione (comma 4).

Al riguardo si fa presente che tale disposizione si muoverebbe nel solco di un indirizzo giurisprudenziale già consolidato (cfr. Cassazione sentenze nn . 1150/1994 6267/1998, 9588/2001, 24186/2008, 14411/2011   e ordinanza 11 maggio 2015, n. 9503). La Cassazione, peraltro, se da un lato esclude l'esistenza di una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga, dall'altro afferma che in presenza di una regolare dichiarazione di quietanza del lavoratore, l'onere della prova della non corrispondenza è attribuito al dipendente (v. anche la recente sentenza 4754 del 12 ottobre 2016 del Tribunale di Bari).
Per quanto concerne, invece, la normativa vigente sul prospetto di paga, la legge n. 4/1953 ha stabilito l'obbligo, per il datore di lavoro, di consegnarlo (anche in via telematica) ai lavoratori dipendenti (ad esclusione dei dirigenti) nel momento stesso in cui viene consegnata la retribuzione (articolo 3). Il prospetto di paga deve indicare specifici elementi (quali, ad esempio, nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, periodo della retribuzione, gli assegni familiari, nonché, distintamente, le singole trattenute), nonché la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci. Allo stesso tempo, è disposto l'obbligo di esatta corrispondenza tra le singole annotazioni sul prospetto di paga e le registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo.
Il richiamato obbligo non si applica (articolo 4) alle Amministrazioni dello Stato ed alle relative Aziende autonome; alle Regioni e agli enti locali; alle aziende agricole che impiegano nell'annata agraria mano d'opera salariata per un numero di giornate lavorative non superiori a 3000; ai privati datori di lavoro per il personale addetto esclusivamente ai servizi familiari.
Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga (o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto), si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro. Tali sanzioni non si applicano nell'ipotesi in cui il datore di lavoro adempia i suddetti obblighi attraverso la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro; in tal caso il datore di lavoro è sanzionabile esclusivamente ai sensi dell' articolo 39, comma 7, del D.L. 112/2008, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro (elevata da 500 a 3.000 euro se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi e da 1.000 a 6.000 euro se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi).

 

L'articolo 2 stabilisce che le disposizioni della legge non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni, ai rapporti di lavoro domestico e a quelli rientranti nell'ambito dei contratti collettivi nazionali per gli addetti ai servizi familiari e domestici.

L'articolo 3 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro in caso di violazione dell'obbligo di provvedere al pagamento della retribuzione attraverso un istituto bancario o un ufficio postale attraverso uno dei mezzi previsti dall'articolo 1, comma 1.

L'articolo 4 prevede la stipula, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di una convenzione tra il Governo, le confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, l'Associazione bancaria italiana (ABI) e la società Poste italiane Spa, per l'individuazione degli strumenti di comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione della legge.

 Dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il provvedimento in esame diventa efficace decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche in assenza della stipula della suddetta convenzione.


Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

L'esame in sede referente si è svolto nella XI Commissione (Lavoro) dal 19 gennaio 2017 al 15 giugno 2017.

Non è stata svolta specifica attività istruttoria.


I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

In sede consultiva hanno espresso pareri le Commissioni I, II, V, VI, IX, X e la Commissione permanente per le questioni regionali.

Le Commissioni I, II e IX hanno espresso parere favorevole.

La Commissione V ha espresso parere favorevole con quattro condizioni, tutte recepite nel testo.

In particolare le condizioni erano volte a:

  • sopprimere l'articolo 2, che introduceva una serie di nuovi obblighi a carico dei datori di lavoro e dei committenti, nonchè le relative sanzioni (previste all'articolo 5, commi 2 e 3);
  • prevedere che dall'attuazione dell'articolo 3, ove si prevede la stipula di una covenzione tra Governo, ABI, Poste italiane Spa e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,  non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
  • escludere (espressamente) le pubbliche amministrazioni dall'ambito applicativo della legge.

La VI Commissione ha espresso parere favorevole con una osservazione, non recepita (volta a prevedere altre forme di pagamento che assicurino comunque la piena tracciabilità dei pagamenti, come ad esempio le carte di pagamento).

La X Commissione ha espresso parere favorevole con una osservazione, recepita. L'osservazione, finalizzata ad evitare ulteriori appesantimenti burocratici per le imprese, chiedeva di eliminare alcuni dei nuovi obblighi previsti a carico dei datori di lavoro e dei committenti dall'articolo 2, che è stato interamente soppresso.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso parere favorevole con una osservazione, recante l'invito a valutare l'impatto delle nuove disposizioni sulla funzionalità dei Centri per l'impiego, al fine di evitare eccessivi aggravi procedurali e burocratici (l'osservazione può ritenersi recepita, in quanto i nuovi compiti per i Centri per l'impiego erano contenuti all'articolo 2, che è stato soppresso).