Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||||
Titolo: | Legge di bilancio - A.C. 4127-bis - Profili di interesse della XI commissione | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 510 | ||||
Data: | 02/11/2016 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato |
Servizio
Studi
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Dossier n. 395
Servizio del
Bilancio
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Servizio
Studi
Dipartimento Lavoro
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Progetti di legge n. 510/0/XI
Il presente
dossier è articolato in due parti:
§ la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza di ciascuna Commissione, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;
§ la seconda parte contiene l’analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2017-2019 di competenza di ciascuna Commissione.
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di
documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale
utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali
possono essere riprodotti, nel rispetto della
legge, a condizione che sia citata la fonte.
Il nuovo disegno di legge di bilancio
§ 1. La disciplina
contabile della prima sezione
§ 2. Profili di
competenza della XI Commissione
§ Articolo 17 (Investimenti in start up da parte dell'INAIL)
§ Articolo 18, commi 1-10
(Agevolazioni
per investimenti a lungo termine)
§ Articolo 23 (Premio di produttività e welfare aziendale)
§ Articolo 24 (Riduzione aliquota contributiva iscritti
gestione separata I.N.P.S.)
§ Articolo 25 (APE - Assegno pensionistico a garanzia
pensionistica e APE sociale)
§ Anticipo finanziario a
garanzia pensionistica (cd. APE) (co. 1-13)
§ Articolo 26 (Quattordicesima)
§ Articolo 27
(Rendita integrativa temporanea anticipata - RITA)
§ Articolo 28 (Abolizione penalizzazioni)
§ Articolo 29 (Cumulo dei periodi assicurativi)
§ Articolo 30 (Lavoratori precoci)
§ Articolo 31 (Lavori usuranti)
§ Articolo 32 (No tax area pensionati)
§ Articolo 33 (Soggetti salvaguardati dall’incremento dei
requisiti pensionistici)
§ Articolo 34 (Trasformazione a tempo parziale dei
rapporti di lavoro)
§ Articolo 35 (Fondi di solidarietà bilaterali)
§ Articolo 42 (Esonero contributivo alternanza
scuola-lavoro)
§ Articolo 48,
comma 2 (Congedo obbligatorio per
il padre lavoratore)
§ Articolo 49 (Buono nido e rifinanziamento voucher asili
nido)
§ Articolo 50 (Pari opportunità)
§ Articolo 52, commi 1-2
e 4-5 (Fondo per il pubblico impiego)
§ Articolo 61,
comma 5 (Riduzione sgravio
contributivo per le imprese armatrici)
§ 1. La disciplina
contabile della seconda sezione
§ 2 Le previsioni di
spesa di competenza della XI Commissione nel “nuovo” disegno di legge di
bilancio
§ 3 Analisi della spesa
per missioni e programmi
§ 4. Analisi per capitoli
di spesa
La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.
Nella riallocazione tra le due Sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, va considerato che la seconda sezione, pur ricalcando il contenuto del bilancio di previsione finora vigente, viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo ora incidere direttamente - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.
L’integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull’insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell’intervento pubblico, considerato nella sua interezza.
La prima sezione - disciplinata dai nuovi commi da 1‑bis a 1‑quinquies dell’articolo 21 della legge n. 196/2009 - contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Essa riprende sostanzialmente, con alcune modifiche e adattamenti, i contenuti del soppresso articolo 11 della legge n. 196/2009, riguardante la disciplina della legge di stabilità.
Per quanto concerne il contenuto della sezione in esame, tra le novità più rilevanti rispetto all’ex disegno di legge di stabilità va in primo luogo segnalato come essa potrà contenere anche norme di carattere espansivo, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non è stata riproposta la disposizione che recava l’articolo 11, comma 3, lettera i), della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.
Altra significativa novità può ravvisarsi nella circostanza che alla conferma del divieto già previsto in passato di inserire norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si accompagna ora all’ulteriore divieto (commi 1-ter ed 1-quinquies dell’articolo 21) di inserire norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione. Le disposizioni contenute nella prima sezione – sottolinea la norma – devono determinare variazioni delle previsioni di bilancio indicate nella seconda sezione soltanto attraverso la modifica delle autorizzazioni legislative sottostanti o dei parametri previsti dalla normativa vigente che determinano l’evoluzione delle entrate e della spesa, ovvero attraverso nuovi interventi. Le disposizioni della prima sezione non possono, cioè, apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una modifica diretta dell’ammontare degli stanziamenti iscritti nella seconda sezione. Tale modifica è possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l’evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.
Da segnalare inoltre come non sono riproposte, quale contenuto della prima sezione, le disposizioni (di cui all’ex articolo 11, comma 3, lettere d), e), f) ed h) della legge n. 196) che prevedevano la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui rispettivamente alle tabelle C, D ed E della legge di stabilità. La mancata riproposizione va ricondotta al fatto che nell’impianto organico della nuova legge di bilancio tali determinazioni sono trasferite nell’ambito della seconda sezione. La nuova disciplina prevede però, contestualmente, che i contenuti delle tabelle devono essere esposti – a fini conoscitivi – in appositi allegati del disegno di legge di bilancio, da aggiornare al passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
Un diverso contenuto caratterizza infine la relazione tecnica, finora prevista per la sola ex legge di stabilità, che viene adesso estesa alla legge di bilancio nel suo complesso. Ciò in quanto l’unificazione dei due disegni di legge in un unico provvedimento e, all’interno di questo, il carattere sostanziale che caratterizza anche la seconda sezione, impone l’obbligo di presentazione della relazione in questione non solo con riferimento alla prima sezione ma anche con riguardo alla seconda sezione, in modo da consentire di valutare l’attendibilità dei criteri utilizzati per l’elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra.
I
contenuti della prima sezione sono inoltre interessati, oltre che dalla
relazione tecnica, da un ulteriore documento riferito alle grandezze economiche
del provvedimento, costituito dalla Nota tecnico-illustrativa, già
prevista dalla legge n.196 del 2009 ma che viene arricchita di contenuti. Essa
deve ora essere allegata al disegno di legge di bilancio con funzione di raccordo,
a fini conoscitivi, tra il provvedimento di bilancio e il conto
economico delle pubbliche amministrazioni. A tal fine la Nota espone i
contenuti e gli effetti sui saldi da parte della manovra, nonché i criteri
utilizzati per la quantificazione degli effetti dei vari interventi, e dovrà
essere aggiornata in relazione alle modifiche apportate dalle Camere al disegno
di legge di bilancio nel corso dell’esame parlamentare.
Articolo 17
(Investimenti in start up da parte dell'INAIL)
L’articolo 17 prevede forme di investimento da parte dell'INAIL in favore del settore delle imprese start up innovative.
In particolare, si prevede che l'INAIL, previa adozione di un apposito regolamento, da sottoporre all’approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, possa sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso[1], dedicati all’attivazione di start up innovative (come disciplinate dagli artt. da 25 a 32 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni), ovvero costituire e partecipare - anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri - a start up di tipo societario, intese all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca ed aventi quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici. I singoli atti di sottoscrizione di quote dei fondi suddetti o di costituzione e partecipazione alle società summenzionate sono subordinati ad autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Per lo svolgimento delle attività in esame, l'INAIL opera nell'àmbito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 18, commi 1-10
(Agevolazioni
per investimenti a lungo termine)
L’articolo 18, commi 1-10, prevede la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5 per cento dei loro asset. Contestualmente è soppressa per gli stessi soggetti la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti infrastrutturali.
Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono assoggettate alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro.
I commi 1 e 2 consentono agli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) di effettuare investimenti, fino al 5 per cento del loro attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, in:
a) azioni o quote di imprese residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo;
b) azioni o quote di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio: ovvero Fondi comuni di investimento, Società di investimento a capitale variabile - Sicav, Società di investimento a capitale fisso - Sicaf, Fondi di investimento alternativi - FIA) residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo che investono prevalentemente negli strumenti finanziati indicati dalla lettera a).
La relazione governativa precisa che il predetto limite del 5 per cento ha valore limitatamente all’applicabilità delle disposizioni in commento, non ponendo alcun vincolo quantitativo alle attività di investimento che le casse previdenziali possono effettuare.
Si osserva al riguardo che la precisazione che il limite del 5 per cento ha valore limitatamente all’applicabilità dell’agevolazione in esame dovrebbe essere resa esplicita nel testo della norma.
Si evidenzia, inoltre, che a differenza di quanto affermato nella relazione, non è precisato nella norma il requisito della stabile organizzazione nel territorio italiano delle imprese residenti nella Ue o nel See
Il comma 3 stabilisce che i redditi generati dai suddetti investimenti sono esenti da imposizione, sempre che non si tratti di plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate (ovvero quelle che rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni – articolo 67, comma 1, lett. c) del TUIR).
Il comma 4 prevede che gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 1 siano detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, ed il relativo versamento va effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o scadenza dei titoli oggetto di investimento prima dei cinque anni, le somme conseguite vanno reinvestite negli strumenti finanziari individuati dal comma 2 entro 90 giorni.
Il comma 5 consente alle forme di previdenza complementare (fondi pensione) di destinare somme, fino al 5 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, negli investimenti qualificati indicati nel comma 2. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno cinque anni (comma 6).
Il comma 7 prevede che i redditi generati dai suddetti investimenti sono esenti e pertanto non sono soggetti all’imposta sostitutiva del 20 per cento (prevista dall’articolo 17 del D.Lgs. n. 252 del 2005) sempre che non si tratti di plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate dai fondi pensione, i redditi derivanti dai predetti investimenti incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli che non hanno concorso alla formazione della predetta base imponibile ai sensi del periodo precedente durante il periodo minimo di investimento, sono soggetti ad imposta sostitutiva del 20 per cento, senza applicazione di sanzioni, ed il relativo versamento, unitamente agli interessi, va effettuato entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o scadenza degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari individuati dal comma 2 entro 90 giorni dal rimborso.
Il comma 8 prevede che la ritenuta sui dividendi (articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973) e l’imposta sostitutiva sugli utili derivanti da azioni in deposito accentrato preso la Monte Titoli S.p.A. (27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973) non si applicano agli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo derivanti dagli investimenti qualificati di cui al comma 2 fino al 5 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente detenuti per cinque anni.
A tal fine il soggetto non residente beneficiario effettivo degli utili deve produrre una dichiarazione dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo e la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l’agevolazione in esame, nonché l’impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell’investimento qualificato per il periodo di tempo richiesto dalla legge. Il predetto soggetto non residente deve fornire, altresì, copia dei prospetti contabili che consentano di verificare l’osservanza delle predette condizioni. I soggetti indicati ai predetti articoli 27 e 27-ter che corrispondono utili ai fondi pensione sono obbligati a comunicare annualmente all’Amministrazione finanziaria i dati relativi alle operazioni compiute nell’anno precedente.
Il comma 9 dispone la soppressione del credito d’imposta per le casse previdenziali e i fondi pensione per investimenti infrastrutturali, introdotto dalla legge di stabilità per il 2015 (articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, commi da 91 a 94).
La legge di stabilità per il 2015 ha introdotto, a decorrere dal 2015, due crediti d’imposta a favore degli enti di previdenza obbligatoria e dei fondi pensione, rispettivamente nella misura del 6 e del 9 per cento, a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi 91-95).
Tali agevolazioni hanno inteso compensare l'incremento dell’aliquota impositiva sui redditi di natura finanziaria, dall'11,5 al 20 per cento per gli investimenti dei fondi pensione (commi 621 e 622) e dal 20 al 26 per le casse di previdenza private (D.L. n. 66 del 2014).
Il D.M. 19 giugno 2015 ha regolamentato le condizioni, i termini e le modalità di applicazione della medesima, individuando in particolare le tipologie di “attività di carattere finanziario a medio o lungo termine” per le quali è possibile beneficiare dell’agevolazione:
- azioni o quote di società ed enti, residenti fiscalmente, in Italia o in uno degli Stati membri UE o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, operanti prevalentemente nella elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, compresi quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia;
- azioni o quote di OICR di durata non inferiore ai cinque anni che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da società non quotate nei mercati regolamentati che svolgono attività diverse da quella bancaria, finanziaria o assicurativa e in crediti a medio e lungo termine a favore di tali società, residenti, fiscalmente, in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.
Con risoluzione n. 92/E del 2016, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai criteri per l’individuazione degli investimenti che danno diritto ai crediti d’imposta previsti a favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare.
Il comma 10 stabilisce che le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro (nuovo comma 9-bis, dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 252 del 2005).
Articolo 23
(Premio di produttività e welfare
aziendale)
L’articolo 23, al comma 1 reca, in primo luogo, alcune modifiche alla disciplina tributaria specifica per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. In secondo luogo, il comma 1 reca norme su alcuni valori, somme o servizi, percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione, totale o parziale, delle somme oggetto del suddetto regime tributario agevolato - cosiddetto welfare aziendale -. Sempre in tema di welfare aziendale, i commi 2 e 3 concernono l'esclusione di alcune fattispecie dalla base imponibile IRPEF del lavoratore dipendente.
Il comma 1 reca alcune novelle alla disciplina tributaria specifica - attualmente stabilita dall'art. 1, commi da 182 a 189, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e dal D.M. 25 marzo 2016 - per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Si ricorda che tale regime tributario (fatta in ogni caso salva l'ipotesi di espressa rinunzia al medesimo da parte del lavoratore) consiste in un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, pari al 10%, e concerne esclusivamente le somme ed i valori suddetti corrisposti in esecuzione di contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali delle suddette associazioni ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
Le novelle di cui alla lettere a) ed e) del comma 1 elevano i limiti di importo complessivo dell'imponibile ammesso al regime tributario in oggetto. Gli attuali limiti - pari a 2.000 euro lordi, ovvero a 2.500 euro lordi per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro - sono elevati, rispettivamente, a 3.000 ed a 4.000 euro (lordi).
La novella di cui alla lettera d) amplia l'àmbito soggettivo dei lavoratori dipendenti privati ammessi al regime in esame. Secondo la norma vigente, vi rientrano i titolari di reddito da lavoro dipendente privato di importo non superiore, nell’anno precedente quello di percezione, a 50.000 euro; la novella eleva quest'ultimo parametro a 80.000 euro.
La novella di cui alla lettera b) specifica che i valori e servizi percepiti o goduti dal dipendente - relativi a uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario - e considerati, in base alle norme fiscali ivi richiamate, come reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF rientrano nell'imposizione IRPEF ordinaria anche qualora il dipendente fruisca dei medesimi valori o servizi in sostituzione (totale o parziale) delle somme oggetto del suddetto regime tributario agevolato.
La novella di cui alla lettera c) prevede che alcuni valori, somme o servizi, qualora siano percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione, totale o parziale, delle somme oggetto del suddetto regime tributario agevolato, siano esclusi da ogni forma di imposizione tributaria (sia ordinaria sia agevolata). Tali fattispecie sono le seguenti: i contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di deducibilità (ai fini IRPEF) dal reddito da lavoro dipendente (tali contributi eccedenti, inoltre, non concorrono a formare la parte imponibile della prestazione complementare, in deroga alle norme generali ivi richiamate[2]); i contributi di assistenza sanitaria (destinati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale), anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di esenzione dall'IRPEF; il valore di azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche se ricevute per un importo complessivo superiore (nel periodo d'imposta) a quello escluso (in base alla relativa norma generale) dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF[3].
Il successivo comma 2 esclude dalla base imponibile IRPEF i contributi ed i premi versati dal datore di lavoro, in favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie.
Riguardo alla prima tipologia di rischio, con il richiamo
normativo posto dal comma 2, si fa
riferimento alle seguenti prestazioni: prestazioni sociali a rilevanza
sanitaria, da garantire alle persone non autosufficienti, al fine di favorire
l'autonomia e la permanenza a domicilio, con particolare riguardo
all'assistenza tutelare, all'aiuto personale nello svolgimento delle attività
quotidiane, all'aiuto domestico familiare, alla promozione di attività di
socializzazione volta a favorire stili di vita attivi, nonché prestazioni della
medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e
semi-residenziali per le persone non autosufficienti non assistibili a
domicilio, incluse quelle di ospitalità alberghiera; prestazioni sanitarie a
rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone
non autosufficienti in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale,
articolate in base all'intensità, complessità e durata dell'assistenza.
Il comma 3 pone una norma di interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo - relativa alla nozione, ai fini dell'esenzione dall'IRPEF, delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti ed ai familiari[4] per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Si chiarisce che rientrano in tale nozione anche le opere ed i servizi riconosciuti dal datore in conformità a disposizioni di contratti di lavoro nazionali o territoriali (oltre che di contratti aziendali) ovvero di accordo interconfederale.
L’articolo 24 riduce a regime l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi (titolari di posizione fiscale ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto) iscritti alla gestione separata INPS (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995) in misura pari al 25%. Per effetto di tale riduzione, l’aliquota risulta essere minore di quattro punti percentuali (25% in luogo del 29%), per il 2017, e di otto punti percentuali (25% in luogo del 33%) a decorrere dal 2018[5].
Attualmente la disciplina in materia per il quadriennio 2014-2017 (prevista dall’articolo 10-bis del D.L. 192/2014) prevede che l’aliquota contributiva (di cui all'articolo 1, comma 79, della L. 247/2007) per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, non iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati, sia pari al 27% per il biennio 2014-2015, al 28% per il 2016 e al 29% per il 2017. A decorrere dal 2018, l’articolo 2, comma 57, della L. 92/2012, ha stabilito un’aliquota pari al 33%.
L’articolo 25 introduce, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, l’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cd. APE) e una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (cd. APE sociale).
L’APE consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.
L’APE è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione.
Possono accedere all’APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti (comma 2) :
§ soggetti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n.335/1995);
§ età anagrafica minima di 63 anni;
§ maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
§ anzianità contributiva di 20 anni;
§ pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell’APE);
§ non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.
Il soggetto richiedente presenta[6] domanda all’INPS di certificazione del diritto all’Ape[7]. L’INPS verifica il possesso dei requisiti, certifica il diritto e comunica al soggetto richiedente l’importo minimo e massimo dell’Ape ottenibile (comma 3).
Una volta ottenuta dall’INPS la certificazione del diritto, il soggetto presenta, utilizzando appositi modelli, domanda di Ape e di pensione (da liquidarsi al raggiungimento dei requisiti di legge), indicando il finanziatore e l’impresa assicurativa (per la copertura del rischio di premorienza).
La domanda di Ape e di pensione non sono revocabili (fatto salvo il diritto di recesso)[8].
I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipularsi tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l’Associazione Bancaria Italiana e l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ed altre imprese assicurative primarie.
Con gli accordi-quadro sono definiti anche il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo (comma 9)
Le informazioni precontrattuali e contrattuali (previste dalla legislazione vigente) sono fornite ai soggetti richiedenti dall’INPS per conto del finanziatore e dell’impresa assicurativa (sulla base della documentazione da questi fornita).
L’attività svolta dall’INPS non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia, né di intermediazione assicurativa (comma 4).
L’entità minima e massima dell’Ape richiedibile sono determinate con successivo DPCM, mentre la durata minima è di 6 mesi.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del titolo VI del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia[9] (relative alla trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti), il prestito costituisce credito ai consumatori se di importo non superiore ai 75.000 euro.
Ai fini della normativa antiriciclaggio[10], l'operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela (definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria), tenuto conto della natura del prodotto e di ogni altra circostanza riferibile al profilo di rischio connesso all'operazione di finanziamento.
Le comunicazioni periodiche al soggetto finanziato e assicurato, anche in deroga a quanto previsto dalla legge, sono definite con successivo DPCM (comma 5).
L’istituto finanziatore trasmette all’INPS e al soggetto richiedente il contratto di prestito o l’eventuale comunicazione di reiezione dello stesso.
Per il perfezionamento del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa del rischio di premorienza l’identificazione del soggetto richiedente è effettuata dall’INPS (anche avvalendosi di collaboratori esterni in convenzione[11]) con il sistema SPID[12].
In caso di concessione del prestito, dalla data di perfezionamento del contratto decorre il termine per l’esercizio del diritto di recesso[13], a condizione che il richiedente abbia ricevuto dall’INPS tutte le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge.
In caso di reiezione della richiesta (o di recesso da parte del soggetto richiedente), la domanda di pensione è priva di effetti.
Il prestito decorre entro 30 giorni lavorativi dal predetto perfezionamento.
Le somme erogate dall’INPS nell’ambito del prestito non concorrono a formare il reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito di imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell’importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.
All’APE si applica la disciplina dell’imposta sostitutiva sulle operazioni di finanziamento, di cui gli articoli da 15 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (comma 12) [14].
L'INPS trattiene a partire dalla prima pensione mensile l'importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore tempestivamente (e comunque non oltre 180 giorni dalla data di scadenza della medesima rata) (comma 6).
Gli effetti della trattenuta non rilevano ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi (comma 13).
I datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà possono, con il consenso del richiedente, incrementare il montante contributivo individuale maturato, versando all’INPS, in unica soluzione al momento della richiesta dell’APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno (o sua frazione) di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all’importo determinato dalla normativa in materia di prosecuzione volontaria[15]
Il comma 8 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito Fondo di garanzia per l’accesso all’APE, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per il 2017.
Esso è alimentato dalle disponibilità del Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti che non intendano erogare immediatamente in busta paga le quote di TFR maturando con risorse proprie, istituito dall’articolo 1, comma 32 della legge 29 dicembre 2014, n. 190[16]. Dette disponibilità sono pertanto versate all’entrata del bilancio dello Stato per il corrispondente importo di 70 milioni di euro nell’anno 2017 ed, a tale scopo, viene istituito un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato.
Il fondo è ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso al fondo che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato – sul conto corrente sopradetto - per la successiva riassegnazione al Fondo.
La garanzia del Fondo copre l’80 per cento del finanziamento dell’anticipo finanziario di cui al comma 1 e dei relativi interessi e, precisa la norma , è “a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa”. Essa è a sua volta assistita, con riguardo agli interventi da effettuare, dalla ulteriore garanzia dello Stato, che ne ha le medesime caratteristiche, quale “garanzia di ultima istanza”[17]. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all’articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile[18], ed il Fondo di garanzia è surrogato di diritto alla banca, per l’importo pagato, nel privilegio medesimo.
Il comma 8 in esame dispone altresì che:
· la garanzia dello Stato è elencata nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui all’articolo 31 della legge n.196/2009;
· il finanziamento e le formalità a esso connesse nell’intero svolgimento del rapporto sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo, e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.
La gestione del Fondo è affidata all’INPS sulla base di apposita convenzione (comma 11).
Si prevede che con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, (di concerto con il Ministro
dell’economia delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali), da adottare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge, vengano definite le ulteriori modalità di attuazione della
disciplina del’Ape.
In particolare, la disciplina attuativa dovrà definire:
§ ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l’accesso al finanziamento;
§ criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e di garanzia di ultima istanza dello Stato;
§ i modelli per la presentazione della domanda di Ape;
§ le modalità di estinzione anticipata dell’Ape;
§ la misura minima e massima dell’Ape;
§ le comunicazioni periodiche da inviare al soggetto finanziato e assicurato, anche in deroga alla normativa vigente.
L’APE sociale consiste in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.
L’APE sociale è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione.
Soggetti beneficiari e requisiti
Possono accedere all’APE sociale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti (comma 14):
§ età anagrafica minima di 63 anni;
§ soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale[19], che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni;
§ soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave[20] in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio1992, n. 104 e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni;
§ soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile) e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni;
§ lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell’APE sociale, che svolgono specifiche professioni[21] da almeno sei anni in via continuativa, per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni.
L’erogazione dell’APE sociale è esclusa nei seguenti casi (commi 15, 17 e 18):
§ mancata cessazione dell’attività lavorativa;
§ titolarità di un trattamento pensionistico diretto;
§ soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;
§ soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI)[22];
§ soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale[23];
§ raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato;
L’indennità
è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui.
Si evidenzia la necessità di coordinare le disposizioni che, allo stesso tempo, subordinano la concessione dell’indennità alla “cessazione dell’attività lavorativa” (comma 15) e ne prevedono la compatibilità con la percezione di redditi da lavoro entro il limite di 8.000 euro annui (comma 18).
L’indennità è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione.
L’indennità
non può in ogni caso superare l’importo
massimo mensile di 1.500 euro.
L’importo dell’indennità non è soggetto a rivalutazione.
L’indennità è erogata mensilmente su dodici mensilità all’anno.
Per i dipendenti pubblici[24] che cessano l’attività lavorativa e richiedono l’APE sociale si prevede che i termini di pagamento delle indennità di fine servizio (comunque denominate)[25] iniziano a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia[26] (comma 19).
Il beneficio dell’indennità è riconosciuto, a domanda, entro i seguenti limiti annuali di spesa (comma 21):
§ 300 milioni di euro per l'anno 2017;
§ 609 milioni di euro per l'anno 2018;
§ 647 milioni di euro per l'anno 2019;
§ 462 milioni di euro per l’anno 2020;
§ 280 milioni di euro per l’anno 2021;
§ 83 milioni di euro per l’anno 2022;
§ 8 milioni di euro per l’anno 2023.
Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle risorse finanziarie disponibili, la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità (da definire con successivo DPCM) in ragione della maturazione dei requisiti (e, a parità di requisiti, in ragione della data di presentazione della domanda), al fine di garantire un numero di accessi all’indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
Si prevede che con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, (di concerto con il Ministro
dell’economia delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali), da adottare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge, vengano definite le modalità di attuazione della disciplina dell’Ape
sociale (comma 20).
In particolare, la disciplina attuativa dovrà definire:
§ la determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 14 lettera d);
§ le procedure accertative delle condizioni per l’accesso al beneficio e la documentazione da presentare;
§ le disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da 14 a 21, con particolare riferimento:
- all’attività di monitoraggio ai fini del contenimento della spesa entro i limiti annualmente previsti e alla individuazione dei criteri di priorità per la selezione delle domande;
- e alla procedura di cui al comma 21, da effettuarsi con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- alla disciplina del procedimento accertativo anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere all’indennità;
- alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell’indennità fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;
- alla predisposizione di criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
- alle modalità di utilizzo, da parte dell'ente previdenziale, delle informazioni relative alla dimensione e all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;
- alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.
Principali modalità di pensionamento anticipato nella
normativa vigente
TIPOLOGIA |
DESTINATARI |
FONTE
NORMATIVA |
Pensione
anticipata |
L'accesso al trattamento pensionistico è consentito con un'anzianità contributiva,
attualmente, di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le
donne. Eventuali pensionamenti prima dei 62 anni sono soggetti a
penalizzazioni (escluse fino al 2017) |
Art. 24, c. 10. D.L. 201/2011 Art. 6, c. 2-quater, D.L. 216/2011 Art. 1, c. 113, L. 190/2014 |
Pensione anticipata contributiva |
Ai lavoratori con riferimento ai quali il primo
accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, l'accesso
al trattamento pensionistico è consentito a 63 anni e 7 mesi, con almeno 20
anni di contribuzione effettiva, a condizione che l'ammontare mensile della
prima rata di pensione risulti non inferiore a 2,8 volte l'importo mensile
dell'assegno sociale (circa 1.255 euro al mese per il 2016) |
Art. 24, c.
11, D.L.
201/2011 |
Part time
agevolato |
Nel settore privato è possibile concordare la
trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro
subordinato, con una riduzione dell’orario di lavoro compresa tra il 40 e il
60 per cento, per i dipendenti che maturino il diritto alla pensione entro il
31 dicembre 2018, con copertura pensionistica figurativa per la quota di
retribuzione perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del
datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che
sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa
non effettuata) |
Art. 1, c. 284, L. 208/2015 |
Opzione
donna |
Misura sperimentale (fino a tutto il 2016) che
prevede la possibilità per le lavoratrici dipendenti che hanno maturato,
entro il 31 dicembre 2015 (anche qualora la decorrenza del trattamento così
liquidato non sia possibile entro il 31 dicembre 2015), 35 anni di contributi
e 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi per le lavoratrici autonome) di accedere anticipatamente al trattamento
pensionistico, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo
integrale. |
Art. 1, c. 9, L.
234/2004 Art. 1, c. 281, L. 208/2015 |
Regime agevolato dipendenti settore privato |
Nel settore privato, possono accedere al trattamento
pensionistico, ad importo pieno: -
all’età di 64
anni e 7 mesi entro luglio 2017 i lavoratori con almeno 35 anni di
contributi, maturati entro il 31 dicembre 2012 (purché abbiano perfezionato
“quota 96” quale somma tra età anagrafica e contributiva in presenza di
un’età anagrafica minima di 60 anni); -
all’età di 64
anni e 7 mesi entro luglio 2017 le lavoratrici con almeno 20 anni di
contributi e 60 anni di età entro il 31 dicembre 2012 |
Art. 24, c. 15-bis,
D.L. 201/2011 |
Lavori
usuranti |
I lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente
faticose e pesanti (c.d. lavori usuranti), con almeno 35 anni di anzianità
contributiva, ferma restando la possibilità di accedere alla pensione
anticipata, possono accedere (a determinate condizioni) al pensionamento
attraverso il sistema delle “quote” (“quota 97”, quale somma tra età
anagrafica e contributiva, dal 2013, requisito soggetto all’adeguamento alla
speranza di vita) |
Art. 1, D.Lgs.
67/2011 Art. 24, c. 17, D.L. 201/2011 |
Lavoratori
esposti all’amianto |
Ai lavoratori esposti all’amianto si applica: -
una
maggiorazione dell’1,5% ai periodi di prestazione lavorativa nelle miniere e
nelle cave di amianto; -
una
maggiorazione dell’1,5% al periodo di esposizione all’amianto, nel caso di
contrazione di malattia professionale; -
una
maggiorazione dell’1,25% (dell’1,5% fino a tutto il 2016 per i lavoratori
collocati in mobilità e con esposizione oltre 10 anni in presenza di
determinate condizioni) all’intero periodo di esposizione all’amianto, purché
di durata superiore a 10 anni, ai soli fini della determinazione dell'importo
(e non della maturazione del diritto di accesso) delle prestazioni
pensionistiche. Inoltre, con almeno 30 anni di contribuzione, è
riconosciuta, a determinate condizioni, una maggiorazione dell'anzianità
assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del
requisito dei 35 anni e, in ogni caso, non superiore al periodo compreso tra
la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di 60 anni, se
uomini, o 55 anni, se donne. La disposizione è stata prorogata per il triennio
2016-2018 a favore dei lavoratori ammalati con patologia asbesto-correlata
accertata e riconosciuta |
Art. 13, c. 2, 6,
7 e 8, L. 257/1992 Art. 47, c. 1, D.L. 269/2003 Art. 1, c.
115-117, L. 190/2014 Art. 10, c. 12-viciesbis, D.L. 192/2014 Art. 1, c. 274-279, L. 208/2015 |
Isopensione |
Nei casi di eccedenza di personale (con accordi tra
datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative), il lavoratore può
ricevere, a condizione che raggiunga i requisiti minimi per il pensionamento
(di vecchiaia o anticipato) nei 4 anni successivi, una prestazione (a carico
del datore di lavoro) di importo pari al trattamento di pensione che
spetterebbe in base alle regole vigenti. |
Art. 4, c. 1, L. 92/2012 |
Fondi di solidarietà |
Nei casi di riduzione o sospensione dell'attività
lavorativa i fondi di solidarietà bilaterali possono prevedere un assegno
straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei
processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti
previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni
(7 anni limitatamente a biennio 2016-17); |
Art. 26, c. 9,
lett. b), D.Lgs. 148/2015; Art. 12, c. 1, D.L. 59/2016 |
Contratti solidarietà espansivi (cd. staffetta generazionale) |
Ai lavoratori delle imprese nelle quali siano stati
stipulati contratti di solidarietà espansivi, che abbiano una età inferiore
(di non più di 24 mesi) a quella prevista per la pensione di vecchiaia e
abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di
vecchiaia, spetta, a determinate condizioni, il trattamento di pensione nel
caso in cui abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata
non superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato prima della riduzione
convenuta nel contratto di solidarietà. |
Art. 41, c. 5-6, D.Lgs. 148/2015 |
L’articolo 26 ridetermina, dal 2017, l’importo e le modalità di fruizione della cd. “quattordicesima”, cioè della somma aggiuntiva introdotta (dal 2007) al fine di incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso.
La norma interviene sulla disciplina della cd. “quattordicesima”, somma introdotta dal
2007 per incrementare i trattamenti pensionistici di importo più basso (articolo
5, commi 1-4, del D.L. 81/2007). In particolare, vengono rideterminati (dal 2017)
l’importo della somma ed i requisiti reddituali richiesti per la fruizione della stessa, la quale viene
erogata non più solamente se il soggetto interessato possieda un reddito
complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo
I.N.P.S. (pari, per il 2016, a 501,89 euro), ma anche, con importi diversi, nei
casi in cui il soggetto possieda redditi superiori a 1,5 volte - e fino al
limite di 2 volte - il trattamento minimo INPS.
A tal fine:
§ viene
sostituita la Tabella A (allegata al medesimo D.L. 81/2007) che determina le
modalità di fruizione della somma in base ai requisiti richiesti (comma 1, lettera a));
§ si precisa (comma 1, lettera b)) che
la somma spetti, nel caso in cui si possieda un reddito complessivo individuale
non superiore a 1,5 volte il
richiamato trattamento minimo annuo, in misura pari:
-
a 437 euro annui per i pensionati ex lavoratori dipendenti con anzianità
contributiva fino a 15 anni e per gli ex
autonomi che abbiano versato i contributi fino a 18 anni;
- a 546 euro annui per i pensionati ex lavoratori dipendenti con anzianità contributiva tra i 15 e i 25 anni e per gli ex lavoratori autonomi dai 18 ai 28 anni di contributi versati;
-
a 655
euro annui per i pensionati ex
lavoratori dipendenti con più di 25 anni di contributi e i pensionati ex lavoratori autonomi con più di 28
anni di contributi versati;
§ si precisa (comma 1, lettera b)) che
la somma, nel caso in cui si possieda un reddito complessivo individuale annuo
INPS compreso tra 1,5 volte e 2 volte
il trattamento minimo annuo, spetti (ferma restando la cd. clausola di
salvaguardia, vedi infra) in misura
pari a quanto attualmente previsto per il 2016 (a parità di requisiti), e cioè:
-
a 336 euro annui per i pensionati ex lavoratori dipendenti con anzianità
contributiva fino a 15 anni e per gli ex
autonomi che abbiano versato i contributi fino a 18 anni;
- a 420 euro annui per i pensionati ex lavoratori dipendenti con anzianità contributiva tra i 15 e i 25 anni e per gli ex lavoratori autonomi dai 18 ai 28 anni di contributi versati;
-
a 504
euro annui per i pensionati ex
lavoratori dipendenti con più di 25 anni di contributi e i pensionati ex lavoratori autonomi con più di 28
anni di contributi versati;
§ si ridefinisce la cd. clausola di
salvaguardia (comma 1, lettera c)), cioè il limite reddituale (al
netto dei trattamenti di famiglia) entro il quale la somma viene concessa
interamente e oltre il quale l'aumento viene corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra
eccedente il limite stesso. Più specificamente, nel confermare che il beneficio
venga concesso interamente fino ad un limite di reddito pari a 1,5 volte il richiamato
trattamento minimo, si dispone che lo stesso beneficio sia corrisposto (sia nel
caso che il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5
volte, sia nel caso in cui sia compreso tra 1, 5 e 2 volte) in misura pari alla
differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso
maggiorato.
La cd. “quattordicesima” è una somma aggiuntiva introdotta a decorrere dal 2007, al fine di incrementare i trattamenti pensionistici più bassi, dall'articolo 5, commi da 1 a 4, del D.L. 81/2007, e collegata a determinate condizioni reddituali personali, ed erogata ai pensionati ultrasessantaquattrenni, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.) e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione medesima.
La fruizione è determinata con le modalità indicate nella Tabella A allegata al medesimo D.L. 81/2007, in funzione dell'anzianità contributiva complessiva accreditata nella gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale, ed è condizionata da specifici requisiti reddituali, diversi per ciascun anno. La “quattordicesima” viene erogata sulla base del solo reddito personale, che per il 2016 deve essere inferiore a quanto viene riportato nei requisiti reddituali richiesti. Più specificamente, si considerano nel computo i redditi assoggettabili all'IRPEF, nonché i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali. Sono invece, per espressa previsione normativa, esclusi: i trattamenti di famiglia comunque denominati; le indennità di accompagnamento; il reddito della casa di abitazione; i trattamenti di fine rapporto comunque denominati; le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Sono altresì da non considerare i redditi: delle pensioni di guerra; delle indennità per i ciechi parziali e dell'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali; dell'indennizzo previsto dalla L. 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati; della somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla L. 388/2000 per espressa previsione normativa; dei sussidi economici che i comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità
I requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla prestazione e gli importi della prestazione sono stati illustrati con circolare I.N.P.S. n. 119 dell'8 ottobre 2007 (e con successive circolari e messaggi). Con il messaggio INPS 27 giugno 2016, n. 2831, sono stati individuati i requisiti anagrafici e contributivi, nonché i limiti reddituali per il 2016 ai quali rapportare il reddito personale (che ovviamente deve essere inferiore a questi) valevoli ai fini dell’erogazione della “quattordicesima”.
Più specificamente:
§ per i pensionati ex lavoratori dipendenti con anzianità contributiva fino a 15 anni e per gli ex autonomi che abbiano versato i contributi fino a 18 anni, l’importo della “quattordicesima” è pari ai 336 euro (limite massimo reddituale pari a 10.122,86 euro);
§ per i pensionati ex lavoratori dipendenti con anzianità contributiva tra i 15 e i 25 anni e per i pensionati ex lavoratori autonomi con anzianità contributiva dai 18 ai 28 anni di contributi versati, l’importo della “quattordicesima” è pari a 420 euro (limite massimo reddituale pari a 10.206,86 euro);
§ per i pensionati lavoratori ex dipendenti con più di 25 anni di contributi e i pensionati ex lavoratori autonomi con più di 28 anni di contributi versati, l’importo della “quattordicesima” è pari a 504 euro (limite massimo reddituale pari a 10.290,86 euro).
Il beneficio è concesso interamente fino ad un limite di reddito pari a 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; oltre tale importo l'aumento è corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso (cd. clausola di salvaguardia).
Per il 2016, l’importo minimo mensile è pari 501,89 euro, quindi il totale del reddito da non superare per la fruizione della “quattordicesima” è di 9.786,86 euro (cioè 752,83 euro mensili per 13 mensilità).
L’articolo 27 introduce, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (c.d. RITA), in relazione al montante richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici previsti nel regime obbligatorio, in favore dei soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l’accesso all’APE.
L’articolo introduce la possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio.
La possibilità di richiedere la rendita integrativa temporanea anticipata (cd. RITA) è riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l’accesso all’APE, certificati dall’INPS.
Ai sensi dell’articolo
25 (v. retro) possono accedere
all’APE i soggetti in possesso dei
seguenti requisiti:
§ soggetti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata (di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n.335/1995);
§ età anagrafica minima di 63 anni;
§ maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;
§ anzianità contributiva di 20 anni;
§ pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell’APE);
§ non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.
Il soggetto richiedente
presenta domanda all’INPS, il quale verifica il possesso dei requisiti per
l’accesso all’APE e ne certifica il diritto.
La prestazione consiste nell’erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto.
La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.
Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.
Per i dipendenti pubblici che cessano l’attività lavorativa e richiedono la RITA si prevede che i termini di pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio iniziano a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia.
L’articolo 28 esclude a regime la riduzione percentuale (cd. penalizzazione) per i trattamenti pensionistici anticipati decorrenti dal 1º gennaio 2018.
La disposizione prevede
l’esclusione, a regime,
dell’applicazione della riduzione percentuale (cd. penalizzazione) prevista
dalla “riforma Fornero” (di cui all’articolo 24, comma 10, del D.L. n.
201/2011) sui trattamenti pensionistici anticipati decorrenti dal 1º gennaio
2018.
L’articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011 (c.d. riforma Fornero), ha stabilito che l’accesso alla pensione anticipata (ossia in assenza dei nuovi requisiti anagrafici introdotti dalla riforma per il pensionamento di vecchiaia), a decorrere dal 1° gennaio 2012, è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva (con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2015) di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne[27]. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni fino a 60 anni, elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 60 anni.
Dopo la riforma del 2011, sulla materia è intervenuta, dapprima, la legge di Stabilità 2015 (art. 1, c. 113, L. 190/2014) che ha escluso l’applicazione della penalizzazione per i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. Successivamente, la legge di Stabilità 2016 (art. 1, c. 229, L. 208/2015) ha specificato che la suddetta deroga si applica - con effetto sui ratei di pensione decorrenti dal 1° gennaio 2016 - anche per i trattamenti pensionistici liquidati prima del 1° gennaio 2015 (data di entrata in vigore della deroga base suddetta).
Articolo 29
(Cumulo dei periodi assicurativi)
L’articolo 29, al comma 1 modifica i requisiti per l'accesso al cosiddetto cumulo dei periodi assicurativi (ai fini pensionistici). Il comma 2 concerne i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, dei dipendenti pubblici che si avvalgano del medesimo istituto del cumulo. I commi 3 e 4 recano norme transitorie - in considerazione delle novelle di cui al comma 1 - per i soggetti che avessero presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione.
Il comma 1 opera una revisione dei requisiti per l'accesso al cosiddetto cumulo dei periodi assicurativi (ai fini pensionistici)[28].
In base a tale istituto, i soggetti che abbiano contributi (relativi a periodi non coincidenti) in diverse forme pensionistiche obbligatorie di base (inerenti ai lavoratori dipendenti o ai lavoratori autonomi e parasubordinati iscritti in regimi INPS) possono cumulare gratuitamente i medesimi, in alternativa agli istituti della ricongiunzione (eventualmente onerosa) o della totalizzazione; si ricorda che nella totalizzazione (anch'essa gratuita) i periodi contributivi dànno luogo a quote di trattamento pensionistico calcolate secondo il sistema contributivo, mentre nell'istituto del cumulo ogni quota di trattamento è determinata mediante i criteri di calcolo inerenti (secondo la rispettiva disciplina) alla corrispondente quota di anzianità contributiva.
La novella di cui alla lettera a) del comma 1 sopprime la condizione (ai fini dell'accesso al cumulo) che il soggetto non sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico.
La novella di cui alla lettera b) introduce la possibilità di accesso al cumulo in favore dei soggetti che abbiano conseguito il requisito di anzianità contributiva (per la pensione) indipendente dall'età anagrafica, requisito attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne. Restano ferme le altre fattispecie di accesso all'istituto del cumulo (costituite dal possesso del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e del relativo requisito contributivo ovvero dal possesso dei requisiti dei trattamenti per inabilità o per i superstiti di assicurato deceduto).
Il comma 2 disciplina i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, dei dipendenti pubblici che si avvalgano del medesimo istituto del cumulo. Si prevede che i termini di pagamento previsti dalla disciplina generale in materia (ivi richiamata) inizino a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Appare opportuno chiarire se la norma di cui al comma 2 abbia effetto retroattivo, considerato che anche la disciplina attuale[29] consente alcuni casi (trattamenti per inabilità o per i superstiti di assicurato) di ricorso al cumulo prima del compimento dei requisiti anagrafici suddetti. Potrebbe inoltre essere ritenuto opportuno valutare, ai fini in esame, il caso in cui, pur non computando gli effetti del cumulo, il soggetto maturi egualmente, prima del compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, il requisito di anzianità contributiva (per la pensione) indipendente dall'età anagrafica.
I commi 3 e 4 recano norme transitorie - in considerazione delle novelle di cui al comma 1 - per i soggetti che avessero presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione e i cui procedimenti non si siano ancora perfezionati, al fine di consentire l'accesso alternativo all'istituto del cumulo (sempre che sussistano i relativi requisiti) e di garantire il recupero delle somme eventualmente versate dal soggetto (nel caso di domanda di ricongiunzione).
Si segnala che, al
contrario che nel comma 4 (relativo
alle domande di totalizzazione), nel comma
3, concernente le domande di ricongiunzione, non si esplicita se la norma
transitoria riguardi esclusivamente le domande presentate prima dell'entrata in
vigore della presente legge.
Nel settore pubblico, fino all’emanazione del DPCM 20 dicembre 1999, che ha introdotto per i nuovi assunti il trattamento di fine rapporto, veniva liquidata l’indennità premio di fine servizio ai dipendenti degli enti locali e l’indennità di buonuscita ai dipendenti statali. I trattamenti di fine servizio si differenziano dal TFR sia per le modalità di calcolo della prestazione (calcolata sull’ultima retribuzione), sia per il suo finanziamento che è caratterizzato anche da una contribuzione del lavoratore alla quale si aggiunge quella dell’amministrazione statale o dell’ente locale.
L’articolo 12, commi 7 e 8, del D.L. 78/2010, ha disposto che dal 31 maggio 2010, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche specificamente individuate, il riconoscimento dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità di buonuscita, del TFR e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata, spettante in seguito a cessazione di servizio, venga erogata:
• in un unico importo annuale, qualora l'ammontare complessivo, al lordo delle trattenute fiscali, sia complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro;
• in due importi annuali, qualora l'ammontare sia complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato sarà pari a 50.000 euro, il secondo sarà pari all'ammontare residuo;
• in tre importi annuali, qualora l'ammontare sia pari o superiore a 100.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato rata sarà pari a 50.000 euro, il secondo a 50.000 euro ed il terzo all'ammontare residuo.
Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alla determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio di cui al precedente comma, ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo dopo, rispettivamente, 12 e 24 mesi dal riconoscimento del primo importo.
Merita inoltre ricordare che l’articolo 3, comma 2, del D.L. 79/1997, ha stabilito che alla liquidazione dei TFS, comunque denominati per i dipendenti pubblici, loro superstiti o aventi causa, che ne abbiano titolo, l'ente erogatore provvede decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi 3 mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
Articolo 30
(Lavoratori precoci)
L'articolo 30 introduce, in favore di alcune categorie di soggetti, una riduzione del requisito di anzianità contributiva (per la pensione) indipendente dall'età anagrafica. I beneficiari sono costituiti dai soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996 e si trovino in una delle fattispecie ivi individuate.
Il comma 1 prevede, in favore di alcune categorie di soggetti, una riduzione a 41 anni del requisito di anzianità contributiva (per la pensione) indipendente dall'età anagrafica, requisito attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne.
La riduzione opera a decorrere dal 1° maggio 2017.
I beneficiari sono costituiti dai soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, si trovino in specifiche fattispecie e siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996 (quest'ultima condizione deriva dal richiamo ai soli soggetti di cui all'art. 1, commi 12 e 13, della L. 8 agosto 1995, n. 335[30]). Le suddette fattispecie specifiche sono le seguenti (individuate dalle lettere da a) a d) del comma 1):
§ stato di disoccupazione, a séguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o (nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della L. 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni) risoluzione consensuale, sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi;
§ svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità[31];
§ riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, pari o superiore al 74 per cento;
§ svolgimento, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, nell'àmbito delle professioni indicate nell’allegato E, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo (la determinazione delle caratteristiche specifiche di tali attività lavorative è demandata al decreto di cui al comma 4);
§ soddisfacimento delle nozioni di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, poste, ai fini pensionistici, dall’art. 1, commi da 1 a 3, del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dal successivo articolo 31 del presente disegno di legge (cfr., in materia di trattamenti pensionistici per tali lavoratori, la scheda relativa a tale articolo).
Il requisito ridotto in esame - pari, come detto, a 41 anni - è soggetto ad adeguamento in base agli incrementi della speranza di vita, secondo il meccanismo generale di adeguamento dei requisiti anagrafici per i trattamenti pensionistici (comma 2). Di conseguenza[32], il requisito è soggetto ad adeguamento - con decorrenza dal 2019 e, successivamente, con cadenza biennale - mediante decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (mentre l'adeguamento per il triennio 2016-2018 e quelli ancora precedenti sono esclusi, ai sensi dell'alinea del comma 1).
Il comma 3 disciplina i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, dei dipendenti pubblici che si avvalgano del requisito ridotto in esame. Si prevede che i termini di pagamento previsti dalla disciplina generale in materia (ivi richiamata) inizino a decorrere solo al compimento dei precedenti requisiti per il trattamento pensionistico.
Il comma
4 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione delle
disposizioni in esame, tra cui l'individuazione di criteri di priorità; questi
ultimi rilevano, ai sensi del comma 5,
qualora dal monitoraggio delle domande emerga uno scostamento, anche in via
prospettica, rispetto ai limiti di spesa ivi stabiliti - pari a 360 milioni di
euro per il 2017, 550 milioni per il 2018, 570 milioni per il 2019 e 590
milioni annui a decorrere dal 2020 -. In quest'ultimo caso, la decorrenza dei
trattamenti in oggetto è differita, in base ai suddetti criteri di priorità e,
a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda,
secondo la procedura della conferenza di servizi[33] (alla
quale fa riferimento il comma 4, lettera
c)).
Il trattamento pensionistico liquidato in base al requisito ridotto in esame non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra il requisito ordinario (per il conseguimento del trattamento a prescindere dall'età anagrafica) e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento (comma 6).
Appare
opportuno valutare la congruità (rispetto alle norme generali in materia) della
permanenza del divieto di svolgere attività lavorativa per i casi in cui, prima
del conseguimento del suddetto requisito ordinario, il soggetto abbia maturato
il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Il presente beneficio del requisito ridotto non è cumulabile con altre maggiorazioni contributive previste per le attività di lavoro in oggetto, ad esclusione della maggiorazione stabilita in favore degli invalidi[34] e dei sordomuti dall'art. 80, comma 3, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.
L’articolo 31 contiene
alcune misure volte ad agevolare
ulteriormente l'accesso al pensionamento
anticipato dei lavoratori che
svolgono lavori usuranti.
Più nel dettaglio, a partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nei confronti dei richiamati lavoratori, si prevede (comma 1):
§ che non vengano più applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (c.d. finestre)[35] (lett. a));
§ una attenuazione delle condizioni legislativamente previste per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, anticipando al 2017 (in luogo del 2018) la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti che devono essere presenti nel corso della carriera lavorativa. Infatti, per l’accesso al suddetto trattamento pensionistico anticipato, si richiede che le attività usuranti siano state svolte per un periodo di tempo pari, alternativamente (lett. b)):
- ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni (rispetto alla normativa vigente si prevede che ai fini della suddetta durata non venga più compreso l'anno di maturazione dei requisiti e che il limite non venga più riferito solamente alle pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017) (n. 1);
- ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva (rispetto alla normativa vigente tale limite non viene più riferito solamente alle pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018) (n. 2).
§ in via transitoria, che per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 non si proceda all’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata (vedi infra, box di approfondimento) (adeguamento che proprio dal 2019 si avrà ogni biennio anziché ogni triennio) (lett. c)).
In conseguenza di quanto sopra esposto, si prevede un incremento sia del fondo per il pensionamento anticipato in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (84,5 milioni di euro per il 2017, 86,3 per il 2018, 124,5 per il 2019, 126,6 per il 2020, 123,8 per il 2021, 144,4 per il 2022, 145,2 per il 2023, 151,8 per il 2024, 155,4 per il 2025 e 170,5 annui a decorrere dal 2026) sia, in misura corrispondente, degli oneri previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 67/2011 per l’attuazione delle misure per l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni usuranti (comma 2).
Per una corretta applicazione di quanto previsto dall’articolo in esame, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento sono apportate le necessarie modifiche al D.M. 20 settembre 2011, che disciplina le modalità di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (comma 3).
Per completezza, si segnala che altre disposizioni in materia di pensionamento dei lavoratori che svolgono attività usuranti sono contenute nell’articolo 30 (vedi relativa scheda di lettura).
La normativa che disciplina l’accesso al trattamento pensionistico dei soggetti che hanno svolto attività lavorative usuranti è contenuta nel D.Lgs. 67/2011, così come sostanzialmente modificato dall’art. 24, c. 17, del D.L. 201/2011 (cd. riforma Fornero).
Per quanto riguarda, innanzitutto, la platea dei soggetti beneficiari, il decreto dispone che possano usufruire del pensionamento anticipato quattro diverse categorie di soggetti, ossia: i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (di cui all’articolo 2 del D.M. 19 maggio 1999); i lavoratori subordinati notturni (come definiti dal D.Lgs. n. 66/2003); i lavoratori addetti alla cd. “linea catena” che, nell’ambito di un processo produttivo in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale; i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.
Le condizioni per l’accesso al beneficio pensionistico sono che le attività usuranti vengano svolte al momento dell’accesso al pensionamento e che siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa, ossia, nella fase transitoria, fino al 2017, per un minimo di 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, mentre a regime, dal 2018, per un arco di tempo almeno pari alla metà dell’intera vita lavorativa.
Dal 2013 i suddetti lavoratori che hanno almeno 35 anni di anzianità contributiva possono accedere (a determinate condizioni) al pensionamento anticipato attraverso il sistema delle quote, più precisamente a quota 97 quale somma tra età anagrafica e contributiva (e non più con il riconoscimento dell’anticipo di 3 anni come previsto prima della “riforma Fornero”), requisito soggetto all’adeguamento alla speranza di vita.
Per quanto concerne i profili finanziari, l’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 67/2011 aveva (inizialmente) coperto gli oneri finanziari con le risorse del Fondo per il pensionamento anticipato in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (istituito con l’articolo 1, comma 3, lettera f), della L.247/2007), per somme pari a 312 milioni di euro per il 2011, 350 milioni di euro per il 2012 , 383 milioni di euro per il 2013 e 2014 e 233 milioni di euro a decorrere dal 2015.
Successivamente, il Fondo è stato rideterminato da una serie di interventi, e cioè:
§ l’articolo 1, comma 721, della L. 190/2014 ha ridotto di 150 milioni di euro (passando così da una dotazione, nel 2014, pari a 383 milioni di euro ad una dotazioni pari a 233 milioni di euro annui), lo stanziamento del Fondo;
§ l’articolo 1, comma 289, della L. 208/2015 ha previsto (ai fini del concorso alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'elevamento della cosiddetta no tax area per i pensionati ha disposto) una riduzione del Fondo in misura pari a 140 milioni di euro per il 2017, 110 milioni per il 2018, 76 milioni per il 2019 e 30 milioni per il 2020;
§ l’articolo 1, comma 300, della L. 208/2015, che (per la copertura degli oneri finanziari derivanti dai precedenti commi 298 e 299 (relativi, rispettivamente, alla soppressione del divieto di cumulo di riscatto, ai fini pensionistici, dei periodi - non coincidenti - del corso legale di laurea e di quelli corrispondenti al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, e l’estensione della deroga all'applicazione di alcune riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici liquidati prima del 1° gennaio 2015) ha ridotto il Fondo di 15,1 milioni di euro per il 2016, 15,4 milioni di euro per il 2017, 15,8 milioni di euro per il 2018, 16,2 milioni di euro per il 2019, 16,5 milioni di euro per il 2020, 16,9 milioni di euro per il 2021, 17,2 milioni di euro per il 2022, 17,7 milioni di euro per il 2023, 18 milioni di euro per il 2024 e 18,4 milioni di euro a decorrere dal 2025;
§ l’articolo 1, comma 304, della L. 208/2015, che (per incrementare il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, per il 2016, di 250 milioni di euro, da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga), ha ridotto il Fondo per una somma pari a 150 milioni di euro.
Articolo 32
(No tax area pensionati)
L’articolo 32 stabilisce una disciplina uniforme per le detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cosiddetta no tax area per i pensionati), estendendo ai soggetti di età inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni già prevista per gli altri soggetti.
Quest'ultima misura è pari a[36]:
§ 1.880 euro, se il reddito complessivo non
supera 8.000 euro (l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non
può essere inferiore a 713 euro);
§ 1.297 euro, aumentata del prodotto tra 583
euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del
reddito complessivo, e 7.000 euro, qualora l’ammontare del reddito complessivo
sia superiore a 8.000 euro e pari o inferiore a 15.000 euro;
§ una quota proporzionale - rispetto ad una
base di calcolo pari a 1.297 euro - corrispondente al rapporto tra l'importo di
55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro,
qualora l’ammontare del reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro e pari
o inferiore a 55.000 euro.
Resta fermo che per i casi di reddito
complessivo superiore a 55.000 euro non spettano le detrazioni in esame.
Nella disciplina attualmente
vigente, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, la misura della detrazione
è pari a:
§ 1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750
euro (l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere
inferiore a 690 euro);
§ 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 528 euro e
l’importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 7.250 euro, qualora l’ammontare del reddito complessivo sia
superiore a 7.750 euro e pari o inferiore a 15.000 euro;
§ una quota proporzionale - rispetto ad una base di
calcolo pari a 1.255 euro - corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro, qualora
l’ammontare del reddito complessivo sia superiore a 15.000 euro e pari o
inferiore a 55.000 euro.
L’articolo 33 reca l’ottavo intervento di salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica del 2011 (c.d. Riforma Fornero), con il quale si garantisce l’accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti ad un massimo di ulteriori 27.700 soggetti. Per effetto di tali disposizioni il limite massimo numerico di soggetti salvaguardati viene stabilito a poco più di 200.000.
La disposizione reca l’ottavo intervento di salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica (articolo 24 del D.L. 201/2011- c.d. Riforma Fornero), con il quale si garantisce l’accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti ad un massimo di ulteriori 27.700 soggetti, incrementando i contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie (che vengono considerate concluse), attraverso il prolungamento del termine - da 36 a 84 mesi successivi all’entrata in vigore della riforma pensionistica - entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti.
Per effetto di tali disposizioni il limite massimo numerico di
soggetti salvaguardati viene stabilito a poco
più di 200.000.
Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, tale intervento ha lo scopo “di portare a conclusione tale programma di gradualità nel processo di innalzamento dei requisiti di accesso al pensionamento implementato nel limite di risorse programmate”.
È inoltre previsto che le eventuali risorse che dovessero residuare dall’apposita autorizzazione di spesa della salvaguardia in esame concorrono alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure pensionistiche contenute nel disegno di legge in esame, con conseguente soppressione dell’apposito Fondo istituito (dall’articolo 1, comma 235, della L. 228/2012) per finanziare gli interventi in favore delle categorie di lavoratori salvaguardati. Qualora, a seguito del monitoraggio effettuato, dovessero essere accertate, anche in via prospettica, economie rispetto ai limiti di spesa indicati, gli importi confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 9).
Più specificamente, viene previsto che i requisiti per l’accesso al sistema previdenziale vigenti prima della riforma pensionistica continuino ad applicarsi a specifiche categorie di lavoratori, nei limiti di determinati contingenti (comma 3):
§ nel limite di 8.000 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione, precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali (quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’amministrazione straordinaria speciale, a condizione di esibire la documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale), anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro 36 mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore della riforma pensionistica. Per quanto concerne, specificamente, i versamenti volontari, questi possono riguardare (anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, D.Lgs. 184/1997) anche periodi eccedenti i 6 mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa; il versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai 36 mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile (in tal caso, ai sensi del successivo comma 4, per i lavoratori già autorizzati ai versamenti volontari antecedentemente al 1° gennaio 2017 e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, è prevista la riapertura, a domanda, dei termini per i versamenti relativi ai 36 mesi successivi alla fine della fruizione dell’indennità di mobilità). Eventuali periodi di sospensione dell’indennità di mobilità (intervenuti entro il 1° gennaio 2017) per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato, mantenendo l’iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità stessa e non comportano l’esclusione dall’accesso alle salvaguardie (lettera a));
§ nel limite di 9.200 soggetti, ai lavoratori prosecutori volontari con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, anche se abbiano svolto, successivamente al 4 dicembre 2011, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato, che maturino i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 84 mesi dalla sua entrata in vigore (lettera b));
§ nel limite di 1.200 soggetti, ai lavoratori prosecutori volontari non in possesso al 6 dicembre 2011 di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile, e a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, che maturino i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 84 mesi dalla sua entrata in vigore (lettera c));
§ nel limite di 7.800 soggetti, ai lavoratori titolari di accordi individuali o collettivi e i lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro che maturano i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 84 mesi dalla sua entrata in vigore (lettera d));
§ nel limite di 700 soggetti, ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave nel corso del 2011, i quali maturino i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 84 mesi dalla sua entrata in vigore (lettera e));
§ nel limite di 800 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato (con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori stagionali), cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali maturino i requisiti previdenziali secondo la disciplina vigente prima della riforma pensionistica entro 72 mesi dalla sua entrata in vigore (lettera f)).
Si prevede che i soggetti interessati presentino le istanze, a pena di decadenza, entro il 1° marzo 2017, secondo le
procedure previste, per ciascuna categoria di soggetti, dai precedenti
provvedimenti di salvaguardia[37]. Si
dispone, inoltre, che l’I.N.P.S. provveda al monitoraggio delle domande
(pubblicando, sul proprio sito internet, i dati raccolti), non prendendo in
considerazione ulteriori domande di pensionamento nel caso di raggiungimento
dei limiti numerici e dei limiti di spesa stabiliti. E’ altresì prevista una relazione annuale al Parlamento, da
presentare entro il 30 settembre di ogni anno, sulla base dei dati rilevati dall’I.N.P.S.
nell’ambito della propria attività di monitoraggio (commi 5 e 6). Nel caso in cui l’attività di monitoraggio accertasse
economie rispetto ai limiti di spesa indicati (vedi infra), le risorse confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e
formazione (comma 9).
Per quanto concerne i profili finanziari dell’intervento (definiti dai commi 1, 2, 7 e 8), gli oneri programmati per le prime sette salvaguardie, secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, pari (in termini cumulati) a 11,42 miliardi di euro, per un limite massimo di 172.466 soggetti, passerebbero quindi (in termini cumulati, considerando anche l’ottava salvaguardia) a 10,79 miliardi, per un limite massimo di 164.795 soggetti.
In particolare, ai fini della quantificazione degli oneri dell’intervento e della relativa copertura finanziaria, considerando il carattere conclusivo dell’intervento, sono rideterminati sia gli importi delle risorse destinate alle salvaguardie, sia il limite numerico massimo di soggetti salvaguardati, pari a 137.095 soggetti (rispetto ai 146.166 attualmente previsti); in relazione a ciò, si incrementa l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della L. 228/2012 (comma 1).
Inoltre, in considerazione del limitato utilizzo della cd. seconda salvaguardia (articolo 22, comma 1, lettera a), del D.L. 95/2012, vedi infra), nonché della scadenza dei termini decadenziali di comunicazione degli elenchi nominativi dei lavoratori da licenziare (anche sulla base delle eccedenze)[38], viene rideterminato il limite numerico massimo di soggetti interessati dalla medesima salvaguardia, che quindi passa da 35.000 a 19.741 soggetti (comma 2)
Inoltre, prevedendo che i nuovi benefici siano riconosciuti nel limite di 27.700 soggetti e nel limite massimo di 134 milioni per il 2017, 295 milioni per il 2018, 346 milioni per il 2019, 303 milioni per il 2020, 230 milioni per il 2021, 143 milioni per il 2022, 54 milioni per il 2023, 11 milioni per il 2024 e 3 milioni per il 2025, si provvede al corrispondente incremento degli importi previsti all’articolo 1, comma 235, quarto periodo, della L. 228/2012 (ossia delle economie aventi carattere pluriennale destinate ad alimentare l’apposito fondo), rideterminando il limite numerico massimo dei contingenti di lavoratori interessati a 164.795 soggetti, nonché alla copertura degli oneri a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della L. 228/2012 (ossia riducendo la dotazione dell’apposito fondo) (commi 7 e 8).
La questione degli “esodati” trae origine dalla riforma pensionistica realizzata del Governo Monti (articolo 24 del D.L. 201/2011, c.d. riforma Fornero), che a decorrere dal 2012 ha sensibilmente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al pensionamento. La riforma, in particolare, ha portato a 66 anni il limite anagrafico per il pensionamento di vecchiaia; velocizzato il processo di adeguamento dell'età pensionabile delle donne nel settore privato (66 anni dal 2018); per quanto concerne il pensionamento anticipato, abolito il previgente sistema delle quote, con un considerevole aumento dei requisiti contributivi (42 anni per gli uomini e 41 anni per le donne) e l'introduzione di penalizzazioni economiche per chi comunque accede alla pensione prima dei 62 anni.
Al fine di salvaguardare le aspettative dei soggetti prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici, la riforma ha dettato una disciplina transitoria, individuando alcune categorie di lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente, preordinando allo scopo specifiche risorse finanziarie. Tale platea comprende, in particolare, i lavoratori che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011; i lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 (data di entrata in vigore della riforma) e che maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; i lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore alla data del 4 dicembre 2011, nonché lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la data del 4 dicembre 2011 il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; i lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; i lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 si trovino in esonero dal servizio; i lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 sono in congedo per assistere figli con disabilità grave, a condizione che maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito di anzianità contributiva di 40 anni.
L'insufficienza delle norme transitorie contenute nella legge di riforma, resasi evidente nei mesi successivi alla sua entrata in vigore (mesi che hanno visto crescere la protesta dei lavoratori che si sarebbero venuti a trovare senza stipendio e senza pensione), ha indotto il Governo e il Parlamento a rivedere la platea dei soggetti ammessi al pensionamento secondo la normativa previgente, estendendola a più riprese.
Sono stati fin qui effettuati sette interventi di salvaguardia:
§ prima salvaguardia: l'articolo 6, comma 2-ter, del D.L. 216/2011 ha ricompreso anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro si fosse risolto, in base ad accordi individuali, sottoscritti in data antecedente a quella di entrata in vigore della legge di riforma o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, purché in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro un periodo non superiore a 24 mesi dalla data di entrata in vigore della riforma. l'articolo 6, comma 2-septies, dello stesso provvedimento, ha disposto che la normativa previgente continuasse ad applicarsi anche ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultassero essere in congedo per assistere figli con disabilità grave, a condizione che maturassero, entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni;
§ seconda salvaguardia: l'articolo 22 del D.L. 95/2012 (c.d. "spending review") ha ulteriormente incrementato la platea dei soggetti salvaguardati, rientranti in alcune categorie (lavoratori collocati in mobilità o in mobilità lunga, sulla base di appositi accordi stipulati dalle imprese in sede governativa anteriormente al 31 dicembre 2011; lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore; prosecutori volontari autorizzati antecedentemente il 4 dicembre 2011; lavoratori con accordi individuali o collettivi di incentivazione all’esodo il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011 e che siano in possesso di specifici requisiti) ricomprendendovi altri 55.000 lavoratori (successivamente ridotto a 35.000 e ulteriormente ridotto dal provvedimento in esame 19.741);
§ terza salvaguardia: l'articolo 1, commi 231-237, della L. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013), ha stabilito che le disposizioni previgenti alla legge di riforma continuino a trovare applicazione anche nei confronti di ulteriori categorie di lavoratori (lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità - ordinaria o in deroga - a seguito di accordi, governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che avessero perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014; lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, a condizione che perfezionassero i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 36° mese dalla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 e in possesso di specifici requisiti contributivi; lavoratori che avessero risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché avessero svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato purché non superassero specifici limiti reddituali; lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali, in quanto fruitori della relativa indennità, dovessero attendere il termine della fruizione stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionassero specifici requisiti. Le modalità di attuazione sono contenute nel DM 22 aprile, e le relative istruzioni operative sono contenute nella C.M. 5 giugno 2013, n. 19;
§ quarta salvaguardia: gli articoli 11 e 11-bis del D.L. 102/2013 hanno recato nuove disposizioni. In particolare, l'articolo 11 ha stabilito che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima dell'entrata in vigore della cd. riforma Fornero, trovassero applicazione anche nei confronti dei lavoratori il cui rapporto di lavoro fosse cessato entro il 31 dicembre 2011 a seguito di risoluzione unilaterale. Il beneficio è stato riconosciuto nel limite di 6.500 soggetti. Il successivo articolo 11-bis ampliato ulteriormente la platea dei cd. esodati, ricomprendendovi anche 2.500 lavoratori i quali nel 2011 erano in congedo per assistere a familiari con handicap grave o fruivano di permessi giornalieri retribuiti per assistenza a coniuge parente o affine con handicap grave, i quali maturino i requisiti pensionistici entro 36 mesi dall'entrata in vigore del D.L. 201/2011;
§ quinta salvaguardia: l'articolo 1, comma 191, della L. 147/2013 ha previsto un ulteriore contingente di soggetti, pari a 6.000 unità (già interessato da provvedimenti precedenti), per i quali trova applicazione la disciplina pensionistica previgente il D.L. 201/2011 (lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 36° mese dalla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011 con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del D.L. 201/2011, ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, attività lavorativa retribuita, comunque non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro il limite di 7.500 euro annui) Il successivo comma 194 ha ulteriormente esteso la platea di tali lavoratori, includendovi un massimo di ulteriori 17.000 lavoratori, esclusi dai precedenti interventi di salvaguardia, a condizione che perfezionino i requisiti pensionistici entro il 7 dicembre 2014, appartenenti alle seguenti categorie: prosecutori volontari autorizzati al 4 dicembre 2011 con un contributo accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011 e che, dopo il 4 dicembre 2011, abbiano svolto attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; lavoratori con accordi individuali o collettivi cessati dall'attività lavorativa entro il 30 giugno 2012 e che abbiano svolto, dopo tale data, attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; lavoratori con accordi individuali o collettivi cessati dall'attività lavorativa dopo il 30 giugno 2012 e fino al 31 dicembre 2012 e che abbiano svolto, dopo la data di cessazione, attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2008 che abbiano svolto dopo la cessazione attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (si includono anche i lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro di lavoro tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011 che abbiano svolto dopo la cessazione attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con un reddito annuo lordo complessivo superiore a euro 7.500); lavoratori in mobilità ordinaria che maturino il requisito pensionistico ante L. 214/2011 dopo la data di fine mobilità e entro sei mesi dalla stessa; soggetti autorizzati al versamento dei contributi volontari entro il 4 dicembre 2011 senza accreditamento di contributi effettivi alla stessa data;
§ sesta salvaguardia: la L. 147/2014 ha assicurato l'accesso al sistema previdenziale, secondo la disciplina antecedente alla riforma, ad un contingente di 32.100 lavoratori, prolungando di un anno (da 36 a 48 mesi successivi all'entrata in vigore delle riforma ) il termine entro il quale le categorie di lavoratori già individuate nelle precedenti salvaguardie (prosecutori volontari; lavoratori cessati sulla base di accordi individuali o collettivi; lavoratori in mobilità; lavoratori il cui rapporto di lavoro sia stato risolto unilateralmente) dovevano maturare i requisiti pensionistici al fine di accedere al sistema previdenziale con i requisiti antecedenti alla legge Fornero. A tali categorie si aggiunge, inoltre, quella dei lavoratori cessati che erano titolari di un contratto a tempo determinato. Per la copertura degli oneri il provvedimento attinge, in buona misura, alle risorse stanziate per le precedenti salvaguardie e in parte non utilizzate (in quanto le effettive richieste di pensionamento si sono rivelate inferiori alle attese), con conseguente riduzione delle platee ivi previste. In particolare, la riduzione delle precedenti platee è pari a 24.000 lavoratori, con un saldo attivo di 8.100 lavoratori (32.100 previsti complessivamente a cui vanno sottratti 24.000 lavoratori derivanti dalla riduzione delle platee previste da precedenti salvaguardie);
§ settima salvaguardia: la L. 208/2015 ha garantito l'accesso al trattamento previdenziale con i vecchi requisiti a un massimo di ulteriori 26.300 soggetti, sia individuando nuove categorie di soggetti beneficiari, sia incrementando i contingenti di categorie già oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 60 mesi successivi all'entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti. Più specificamente, si prevede che i requisiti per l'accesso al sistema previdenziale vigenti prima della riforma pensionistica continuino ad applicarsi a specifiche categorie di lavoratori (lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile; lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali; prosecutori volontari; lavoratori titolari di accordi individuali o collettivi; lavoratori con risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro; lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave; lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato -con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori stagionali) nei limiti di determinati contingenti.
Per effetto dei ripetuti interventi di salvaguardia adottati fin qui del legislatore la copertura previdenziale riguarda una platea complessiva di 172.466 lavoratori.
Articolo 34
(Trasformazione a tempo parziale dei
rapporti di lavoro)
L’articolo 34 riduce il limite massimo di spesa previsto per la specifica disciplina transitoria[39], relativa ad una fattispecie di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato, pubblico o privato, con copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta e con la corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata).
Si ricorda che l'istituto è subordinato al possesso, da parte del dipendente, di determinati requisiti anagrafici e contributivi e ad ulteriori condizioni, relative al contenuto dell'accordo, e che il summenzionato importo, corrisposto dal datore di lavoro, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. L'accoglimento della domanda di trasformazione, da parte dell'INPS, è altresì subordinato al rispetto di limiti complessivi di spesa.
Nella disciplina finora vigente, questi ultimi sono pari a 60 milioni di euro per il 2016, 120 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018. La presente novella riduce a 20 milioni per il 2017 ed a 10 milioni per il 2018 tali limiti. Le conseguenti economie di spesa restano acquisite al bilancio dello Stato; si ricorda che la copertura degli stanziamenti in oggetto è reperita mediante ricorso alle entrate contributive dell'INPS destinate in via ordinaria, per il 50 per cento, al finanziamento delle attività dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e, per il restante 50 per cento, al finanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione[40] - ricorso che resta attivato secondo le misure integrali originarie, in quanto le economie di spesa restano acquisite al bilancio dello Stato.
Secondo la relazione tecnica, allegata al disegno di legge in esame, il ridimensionamento dell’autorizzazione di spesa "è effettuato coerentemente con gli elementi di monitoraggio disponibili per la misura in esame e garantendo al contempo elementi di prudenzialità".
Più in dettaglio, ai fini
dell'applicazione dell'istituto in esame:
§ il dipendente, pubblico o privato, titolare di un
rapporto a tempo pieno e indeterminato, deve maturare entro il 31 dicembre 2018
il requisito anagrafico per il diritto al trattamento pensionistico di
vecchiaia ed aver già maturato (al momento della trasformazione del rapporto) i
requisiti minimi di contribuzione per il diritto al medesimo trattamento;
§ l'accordo per la trasformazione del rapporto deve
riguardare un periodo di tempo non superiore a quello intercorrente tra la data
di accesso al beneficio in esame e la data di maturazione del suddetto
requisito anagrafico;
§ la riduzione dell'orario di lavoro deve essere pari ad
una misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento[41].
Articolo 35
(Fondi di solidarietà bilaterali)
L’articolo 35 reca alcune norme in materia di fondi di solidarietà bilaterali. In tale àmbito, i commi 1 e 4 concernono specificamente i fondi relativi al personale del credito e a quello del credito cooperativo, mentre i commi 2 e 3 fanno riferimento ai settori interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o di riforma.
Il comma 1 prevede, in via transitoria, la possibilità che, mediante modifiche dei relativi atti istitutivi, i fondi di solidarietà bilaterali relativi al personale del credito e a quello del credito cooperativo contemplino l'assegno straordinario per il sostegno al reddito (riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo) in favore di lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anziché nei successivi cinque anni (come consentito dalla norma generale sui fondi bilaterali). La possibilità in oggetto è ammessa per il periodo 2016-2019 - per il fondo relativo al personale del credito, essa è già ammessa per gli anni 2016 e 2017, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 -. Le modifiche in oggetto della disciplina dei due fondi devono essere adottate secondo la procedura di cui al presente comma 1.
Il comma 4, sempre con riferimento ai due suddetti fondi di solidarietà bilaterali, consente che, per il periodo 2017-2019, essi corrispondano ai lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni l'importo relativo al riscatto o alla ricongiunzione di periodi contributivi precedenti l'accesso al fondo di solidarietà. Tale beneficio è subordinato al previo versamento, a carico del datore di lavoro ed in favore del fondo, delle relative somme nonché all'adozione (secondo la procedura di cui al medesimo comma 4) delle conseguenti modifiche della disciplina dei due fondi.
I commi 2 e 3 consentono una riduzione del contributo straordinario relativo ai citati assegni straordinari per il sostegno al reddito (nell'àmbito dei fondi di solidarietà bilaterali che contemplino tale istituto), con riferimento ai settori che siano interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o di riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione, limitatamente alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione e fino al 31 dicembre 2019.
Si ricorda che, in base alla norma generale, il contributo straordinario in oggetto (a carico del datore di lavoro) è pari al fabbisogno di copertura dell'assegno straordinario e della contribuzione correlata. Ai sensi dei commi 2 e 3, il contributo, su domanda, è ridotto di un importo pari, per gli assegni aventi decorrenza iniziale nel 2017, all'85% della somma costituita dall'applicazione ipotetica della misura del trattamento generale di disoccupazione (NASpI) e della relativa contribuzione figurativa, calcolate (con riferimento al singolo lavoratore) secondo le relative norme generali, e, per gli assegni aventi decorrenza iniziale nel 2018 o nel 2019, al 50% della medesima base di calcolo. La riduzione è ammessa entro un limite massimo complessivo di 25.000 accessi, nel triennio in oggetto, all'assegno straordinario e, in ogni caso, nel limite di 174 milioni di euro per il 2017, 224 milioni per il 2018, 139 milioni per il 2019, 87 milioni per il 2020 e 24 milioni per il 2021. La copertura finanziaria delle conseguenti minori risorse viene posta a carico dell'INPS, il quale provvede altresì al monitoraggio delle domande presentate al fine di garantire il rispetto dei limiti annuali di spesa e del limite numerico suddetti.
L’articolo 42 introduce un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro.
Il presente articolo prevede, per il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove
assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche
in apprendistato[42],
decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31
dicembre 2018.
Lo sgravio contributivo consiste (comma 1) nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi.
Il suddetto beneficio contributivo spetta, a domanda e nei
limiti di spesa di cui al comma 2 (vedi infra),
entro 6 mesi dall’acquisizione del
titolo di studio, per l’assunzione di studenti che abbiano svolto presso il
medesimo datore di lavoro:
§ attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al:
- 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’art. 1, c. 33, L. 107/2015 (secondo cui i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio);
- 30 per cento del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale (per i quali, ai sensi dell’art. 17 del Capo III del D.Lgs. 226/2005, viene richiesto un orario complessivo obbligatorio di almeno 990 ore annue);
- 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori che, ai sensi dell’art. 7 del Capo II del DPCM del 25 gennaio 2008, in generale, hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore;
- 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
§ periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
È previsto il monitoraggio da parte dell’INPS (con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente) del
numero di contratti incentivati e delle conseguenti minori entrate
contributive, attraverso l’invio di relazioni mensili al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 1). Inoltre, si prevede che il
Governo, entro il 31 dicembre 2018, proceda alla verifica dei risultati
conseguenti all’introduzione dell’esonero contributivo, al fine di una sua
eventuale prosecuzione (comma 3).
Sono previsti dei limiti massimi di spesa per il riconoscimento del suddetto
beneficio contributivo (di 7,4 milioni di euro per il 2017, 40,8 per il 2018,
di 86,9 per il 2019, di 84,0 per il 2020, di 50,7 per il 2021 e di 4,3 per il
2022). Se dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, risultino
scostamenti (anche in via prospettica) del numero di domande rispetto alle risorse
finanziarie così determinate, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per
l’accesso al beneficio (comma 2).
Relativamente al programma operativo nazionale "Per la Scuola -
competenze e ambienti per l'apprendimento" del periodo di programmazione 2014/2020, al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, viene riconosciuta la possibilità di condurre i controlli
previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 (che disciplina l’utilizzo dei Fondi
strutturali europei) avvalendosi dei propri revisori dei conti (ossia, ex art. 1, c. 616, della L. 296/2006, due revisori
chiamati a riscontrare la regolarità amministrativa e contabile presso le
istituzioni scolastiche statali)[43]. Tale
facoltà deve essere esercitata nel rispetto del principio della separazione
delle funzioni previsto dalla normativa comunitaria che disciplina l'intervento
dei Fondi strutturali (di cui al
richiamato Regolamento (UE) 1303/2013
(comma 4).
Si
segnala che il contenuto del comma 4 non appare riconducibile alla rubrica
dell’articolo, che sarebbe opportuno quindi integrare.
La legge n.107/2015 (c.d. Buona scuola)
ha previsto il rafforzamento del collegamento fra scuola e lavoro, attraverso
l'introduzione di una durata minima dei percorsi di alternanza negli ultimi 3
anni di scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli istituti tecnici
e professionali e almeno 200 ore nei licei) e l'adozione della Carta dei
diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, riconoscendo
allo studente, tra l'altro, la possibilità di esprimere una valutazione
sull'efficacia e sulla coerenza dell'esperienza in azienda con il proprio
indirizzo di studio. Ha, altresì, previsto la costituzione presso le Camere di
commercio, del registro nazionale per l'alternanza scuola- lavoro (art. 1, co.
33-44).
Inoltre, è stata prevista la
possibilità, per le scuole, di dotarsi di laboratori territoriali per
l'occupabilità (art. 1, co. 60)
Il 7 settembre 2015 il MIUR ha comunicato la firma del decreto che stanzia 45 milioni per l'attivazione dei laboratori territoriali per l'occupabilità. Si tratta del DM 4 settembre 2015, n. 657. Qui l'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche. Il 1° luglio 2016 ha comunicato che sono stati finanziati 58 laboratori territoriali - che saranno operativi entro dicembre - su 151 ammessi alla valutazione (rispetto agli oltre 500 progetti presentati alla scadenza del bando). Qui la graduatoria. Fra le proposte presentate, ristoranti "digitali" nei quali studiare come ottimizzare il servizio utilizzando strumenti innovativi, officine tecnologiche, poli per la robotica e la meccanica aperti agli studenti e anche ai giovani NEET.
L'8 ottobre 2015, invece, il MIUR ha inviato alle scuole la Guida
operativa per l'attivazione dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro.
In precedenza, il D.L. 104/2013 ha
previsto che i percorsi di orientamento - che, dall'a.s. 2013/2014, sono
avviati a partire dal quarto anno nelle scuole secondarie di secondo grado, nonché
nell'ultimo anno delle scuole secondarie di primo grado (art. 8) - comprendono,
fra l'altro, misure per far conoscere il valore educativo e formativo del
lavoro, anche attraverso giornate di formazione in azienda, agli studenti della
scuola secondaria di secondo grado, con particolare riferimento agli istituti
tecnici e professionali (art. 8-bis, co. 1). Inoltre, aveva previsto un
programma sperimentale per il triennio 2014-2016, per lo svolgimento di periodi
di formazione in azienda degli studenti degli ultimi due anni della scuola
secondaria di secondo grado, che contemplava la conclusione di contratti di
apprendistato (art. 8-bis, co. 2). Era stato conseguentemente emanato il DI 473 del
17 giugno 2014 e l'8
settembre 2014 sul sito del MIUR era stata data notizia dell'avvio della fase
di sperimentazione del programma di formazione in alternanza scuola-lavoro per
studenti del quarto e quinto anno degli Istituti tecnici ad indirizzo
Tecnologico messo a punto da MIUR, Ministero del Lavoro, regioni,
organizzazioni sindacali ed Enel.
Successivamente, il d.lgs. 81/2015,
dettando una disciplina organica dell'apprendistato, ha abrogato l'art. 8-bis,
co. 2, del D.L. 104/2013, facendo salvi, fino alla loro conclusione, i
programmi sperimentali per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda
già attivati.
Ancora in precedenza, l'art. 2, co. 14,
del D.L. 76/2013 (L. 99/2013) aveva previsto tirocini formativi da destinare
agli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado, con
priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali. Tale
previsione è stata abrogata dall'art. 2, co.1, e dall'all. 1 del D.Lgs.
10/2016.
Si ricorda, infine, che l’art. 43, c.
5, del D.Lgs. 81/2015 (attuativo della legge delega in materia di lavoro
183/2014, cd. Jobs act) dispone che possono essere, altresì, stipulati
contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai
giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione
secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione
secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico professionali rispetto a
quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del
conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. Possono
essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore
a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si
conclude con l'esame di Stato. Per quanto concerne altri strumenti volti a
rafforzare il collegamento fra scuola e lavoro, si rimanda al sito http://www.sistemaduale.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
Si ricorda che vi sono altri sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente per il settore privato, i quali però non sono riconosciuti per i contratti di apprendistato (così come per il lavoro domestico).
Infatti, per il 2015, l'articolo 1, comma 118, della L. 190/2014 (Stabilità 2015) ha introdotto uno sgravio per i contratti a tempo indeterminato relativi a nuove assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015 e consistente nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi. Il beneficio si applica con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche nel settore agricolo, ai sensi dei commi 119 e 120 del citato art. 1 della L. n. 190.
Per il 2016, l'articolo 1, commi da 178 a 181, della L. 208/2015 (Stabilità 2016) prevede, per il settore privato, la proroga dello sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato relativi alle assunzioni effettuate nel corso del 2016 consistente nell'esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi. Anche in questo caso, particolari disposizioni concernono il settore agricolo (commi 179 e 180).
Per entrambi i richiamati esoneri contributivi, per il 2015 e per il 2016, sono previsti specifici casi di esclusione e di incumulabilità con altri benefici.
Nell'ambito delle misure riferite al Mezzogiorno, l’art. 1, c. 109 e 110, della L. 208/2015 estende il suddetto esonero contributivo previsto per il 2016 dalla medesima L. 208/2015 alle assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 realizzate dai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L'estensione dell'incentivo è tuttavia condizionata alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati, da effettuarsi entro il 31 marzo 2016 e all’emanazione, all’esito della ricognizione, di un D.P.C.M. che stabilisce l’ammontare delle risorse disponibili e l’utilizzo delle stesse per l’estensione del suddetto beneficio (che non risulta ancora adottato). È prevista una maggiorazione della percentuale di decontribuzione per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
L’articolo 46 riconosce un esonero contributivo triennale (da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis) per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017.
L’articolo riconosce (al comma 1) un esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017.
L’esonero (che consiste nella dispensa dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, e che non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente) è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo[44] delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (per la precisione nel limite del 66% per i successivi 12 mesi e nel limite del 50% per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi).
Sono escluse dall’esonero le nuove iscrizioni relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che nell’anno 2016 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola.
Si prevede, infine, il monitoraggio dell’I.N.P.S. del numero delle nuove iscrizioni e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Per coltivatore diretto s’intende il piccolo imprenditore agricolo che si dedica direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione dei terreni, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta, e/o all’allevamento del bestiame ed attività connesse (articoli 1 e 2 della L. 1047/57). Le attività devono essere svolte con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato. Il requisito della abitualità sussiste quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente (cioè quella che, ai sensi dell’articolo 2 della L. 9/63, occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito).
È imprenditore agricolo professionale (IAP) colui che (ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. 99/2004), in possesso di specifiche conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole di cui all' articolo 2135 c.c. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse), direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro[45].
Si ricorda, inoltre, che possono acquisire la qualifica di imprenditore agricolo professionale i soci delle società di persone e cooperative (comprese quelle di lavoro) e gli amministratori delle società di capitali nel caso in cui l'attività svolta sia contraddistinta dalla presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito richiamati.
Inoltre, le società di persone, cooperative e di capitali (anche a scopo consortile) sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle richiamate attività agricole e siano in possesso di specifici requisiti.
Sono infine riconosciute all'imprenditore agricolo professionale persona fisica (se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale) le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
Il successivo comma 2 prevede che le richiamate disposizioni si applichino nei limiti previsti dai regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013, concernenti i cosiddetti aiuti de minimis da parte degli Stati membri.
Gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo sono regolati, in particolare, dal reg. (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013.
Si tratta di quegli aiuti di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari che per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive ed oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e dunque non suscettibili di provocare un'alterazione dalla concorrenza tra gli operatori economici. Tale importo è di gran lunga inferiore a quello fissato (200.000 euro) nel regolamento UE n. 1407/2013, sugli aiuti de minimis (nel periodo di programmazione 2014-2020) alla generalità delle imprese esercenti attività diverse da:
a) pesca e acquacoltura;
b) produzione primaria dei prodotti agricoli;
c) trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
d) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
e) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
f) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
g) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.
L’articolo 48, comma 2, proroga per il 2017 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente.
La disposizione proroga per il 2017 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (già previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2015 e prorogato sperimentalmente per il 2016). Il congedo deve essere goduto entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e la sua durata è elevata da 1 a 2 giorni (analogamente a quanto già disposto per il 2016) fruibili anche in via non continuativa.
Al suddetto congedo si applica la disciplina dettata dal DM 22 dicembre 2012 che ha definito i criteri di accesso e le modalità di utilizzo delle misure sperimentali operanti per gli anni 2013-2015[46].
Gli oneri derivanti dalla proroga contenuta nella disposizione in esame sono valutati in 20 milioni di euro a cui si provvede mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno 2017 del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è stato introdotto, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, dall’art. 4, c. 24, lett. a), della L. 92/2012. Tale disposizione prevede che il padre, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di un giorno, in aggiunta al periodo di astensione obbligatoria della madre. Successivamente, tale misura è stata prorogata sperimentalmente per il 2016 dall’art. 1, c. 205, della L. 208/2015 (Stabilità 2016) che ha elevato la sua durata a 2 giorni, fruibili anche in via non continuativa.
L’articolo 49 istituisce,
a partire dal 2017, un buono per
l’iscrizione in asili nido pubblici o privati, di 1.000 euro annui per i nuovi nati dal 2016 e proroga
per gli anni 2017 e 2018 del contributo economico (cd. voucher asili nido)
riconosciuto alla madre lavoratrice, anche autonoma, in sostituzione (anche
parziale) del congedo parentale.
Il comma 1 stabilisce a regime, a decorrere dal 2017, l’erogazione di un buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pari a 1.000 euro su base annua, corrisposti in 11 mensilità – perciò circa 90,9 euro mensili-, effettuata da parte dell’INPS al genitore che ne faccia richiesta presentando documentazione idonea a dimostrare l’iscrizione in strutture pubbliche o private.
Il buono è riferito ai nuovi nati dal 2016 e potrà essere percepito per un massimo di un triennio, visto che si riferisce alla platea dei bambini da 0 a 3 anni.
La norma si configura come tetto massimo di spesa per lo Stato, pari a 144 milioni di euro per il 2017, 250 milioni per il 2018 e 300 milioni per il 2019, per poi proseguire a regime con l’autorizzazione di complessivi 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
Le modalità di attuazione
di questa previsione saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Il decreto dovrà essere emanato entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore (a far data, quindi, dal 1° gennaio 2017) della presente
legge di bilancio.
L’Istituto nazionale
per la previdenza sociale è tenuto a provvedere al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalla misura mediante
invio di relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Pertanto, se in sede di attuazione della misura, si verifichino
o stiano per verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al
limite di spesa programmato, l'Istituto è tenuto a non prendere in considerazione
ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio.
Viene peraltro esclusa la cumulabilità del beneficio con un’altra misura agevolativa già prevista dalla normativa vigente, vale a dire la detrazione fiscale per le spese documentate di iscrizione in asili nido sostenute dai genitori.
Si tratta di una detrazione fiscale del 19% sul totale delle spese annue documentate, sostenute fino ad un massimo di 632 euro; pertanto, la detrazione massima è pari a 120 euro per ciascuna dichiarazione dei redditi nel triennio di usufruibilità del beneficio. La detrazione è stata inizialmente disposta dall’art. 1, co. 335 della legge finanziaria 2006, successivamente prorogata con riferimento ai successivi periodi di imposta 2007 e 2008, rispettivamente, dall’art. 1, co. 400 della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) e dall’art. 1, co. 201 della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007), e da ultimo prorogata per i periodi d’imposta successivi al 2008 dall’art. 2, co. 6, della legge finanziaria 2009 (L. 203/2008).
Infine, si dispone che il
buono in esame non può essere fruito contestualmente al beneficio di cui ai
successivi commi 2 e 3 (v. infra) che contengono misure specificamente
dirette al sostegno della genitorialità.
Per una ricostruzione delle misure vigenti a sostegno della genitorialità con particolare riferimento all’art. 4, co. 24, della L. 92/2012 si fa rinvio al box successivo.
I commi 2 e 3 dispongono
la proroga per il 2017 e 2018 della facoltà riconosciuta alla madre
lavoratrice, anche autonoma, di richiedere un contributo economico (cd. voucher asili nido o baby-sitting) in sostituzione, anche
parziale, del congedo parentale.
Più nel dettaglio, il comma 2 dispone la proroga per il 2017 e
2018 delle norme (già stabilite, in via sperimentale, per gli anni 2013-2015 e
prorogate, in via sperimentale, per il 2016) relative alla possibilità, per la madre
lavoratrice dipendente (pubblica o privata), o iscritta alla gestione separata,
di richiedere (al termine del periodo di congedo di maternità, per gli 11 mesi
successivi e in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale) un
contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia (erogati da soggetti
pubblici o da soggetti privati accreditati). Tale beneficio è riconosciuto nel
limite di spesa di 40 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme
restando le relative disposizioni attuative (vedi infra box di approfondimento).
La medesima proroga, per i medesimi anni, è disposta dal comma 3
anche nei confronti delle lavoratrici autonome o imprenditrici, alle quali la
suddetta facoltà di richiedere il cd. voucher
baby-sitting o l’utilizzo di servizi per l’infanzia è stata riconosciuta,
per la prima volta e sperimentalmente per il 2016, dalla legge di Stabilità
2016 (vedi infra box di
approfondimento). Tale beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 10
milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative
disposizioni attuative.
L'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 92/2012 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi. La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia usufruito in parte del congedo parentale.
I criteri di accesso e le modalità di utilizzo del contributo, per quanto riguarda le madri lavoratrici (pubbliche o private) o iscritte alla gestione separata, sono disciplinati dal D.M. 28 ottobre 2014 il quale riconosce un contributo, pari ad un importo massimo di 600 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a sei mesi (tre mesi se iscritta alla gestione separata e in misura riproporzionata se part-time); il contributo per il servizio di baby-sitting viene erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro, mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consiste in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo massimo di 600 euro mensili (dietro esibizione da parte della struttura della richiesta di pagamento corredata della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio). La fruizione del beneficio comporta una corrispondente riduzione del periodo di congedo parentale.
La legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), al comma 282, ha prorogato per il 2016 le norme sopra illustrate. Anche per il 2016, il contributo è corrisposto nell'ambito di un limite di spesa, pari a 20 milioni di euro. Il comma 283 estende l'applicazione sperimentale di cui al precedente comma 282 alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici, nel limite di spesa di 2 milioni di euro (per l'anno 2016), demandando ad un decreto (di natura non regolamentare) la definizione dei criteri di accesso e delle modalità di utilizzo del beneficio per le nuove categorie interessate (sul punto si veda il D.M. 1° settembre 2016 ).
L’articolo 50 prevede la possibilità di destinare ulteriori risorse per il 2017, nel limite
massimo di 20 milioni di euro, al finanziamento delle iniziative per l’attuazione
delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi
operativi cofinanziati dai fondi
strutturali 2014/2020.
Le risorse si aggiungono a quelle già stanziate nella sezione II del bilancio destinate alle medesime iniziative.
Si segnala, in proposito, che rispetto agli stanziamenti di competenza a legislazione vigente nel 2017, la sezione II del bilancio opera un rifinanziamento di 39,6 milioni di euro del capitolo 2108, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (tabella 2), relativo alle somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità (c.d. Fondo pari opportunità).
Il predetto capitolo è al contempo definanziato di circa 580 mila euro per il 2018 e di circa 503 mila euro nel 2019.
Nel complesso, le previsioni del bilancio integrato per la promozione e la garanzia delle pari opportunità sono pari a 60,1 milioni di euro per il 2017, 19,7 milioni per il 2018 e di 17,1 milioni di euro per il 2019.
Articolo 52, commi 1-2 e 4-5
(Fondo per il pubblico impiego)
L'articolo 52, commi 1-2 e 4-5 reca un duplice ordine di previsioni.
Un primo ordine di disposizioni concerne l'istituzione di un Fondo per finanziare in particolare (comma 2): la contrattazione collettiva entro la pubblica amministrazione; nuove assunzioni presso le amministrazioni dello Stato; l'attribuzione di risorse al personale dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate.
Un secondo ordine di disposizioni (comma 3) concerne l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per l'incremento dell'organico dell'autonomia, di cui alla legge n. 107 del 2015 (su cui si veda infra la scheda riferita all'articolo 53 – Organico di fatto).
Per tale duplice finalità, è complessivamente stanziata la somma di 1,92 miliardi di euro per il 2017 e 2,63 miliardi di euro a decorrere dal 2018. In tale ambito, la dotazione del Fondo per le finalità di cui al citato comma 2 è pari a 1,48 miliardi per il 2017 e a 1,93 miliardi a decorrere dal 2018, da ripartire con dPCm.
Il comma 1 dispone lo
stanziamento complessivo destinato alle finalità indicate ai commi 2,3, 4 e 5, di 1,92 miliardi di euro per il 2017 e
di 2,63 miliardi di euro a decorrere
dal 2018.
Il comma 2 prevede
l'istituzione di un Fondo (presso lo stato di previsione del ministero
dell'economia e finanze) per finanziare vicende contrattuali e nuove assunzioni
presso talune amministrazioni pubbliche.
La dotazione del Fondo è pari a:
§ 1,48
miliardi per il 2017;
§ 1,93
miliardi a decorrere dal 2018.
Il Fondo è ripartito con uno (o più) decreti del Presidente del
Consiglio (su proposta del ministero per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze).
Il Fondo è istituito con una triplice finalità (ai sensi del
comma 2, lettere a), b) e c)):
a)
la copertura (ma
la disposizione recita: "la determinazione") degli "oneri
aggiuntivi" (rispetto ai 300 milioni di euro già stanziati dall’ultima
legge di stabilità[47]) per
la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 nonché per "i
miglioramenti economici" del personale dipendente dalle amministrazioni
statali in regime di diritto pubblico.
Il 'blocco' della contrattazione collettiva (nonché il 'congelamento' dei trattamenti retributivi), disposti dal decreto-legge n. 78 del 2010 ed in seguito prorogati, sono stati caducati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015, per illegittimità sopravvenuta, con effetto dalla pubblicazione della sentenza (dunque non retroattivo, rimanendo così salvi gli effetti economici fino a quel momento della normativa travolta).
Oggetto della censura della Corte costituzionale è stata non la misura in sé di contenimento della spesa pubblica bensì il suo protrarsi "così prolungato nel tempo da rendere evidente la violazione della libertà sindacale" sancita dall'articolo 39, primo comma della Costituzione.
Secondo la Corte "la
contrattazione deve potersi esprimere nella sua pienezza su ogni aspetto
riguardante la determinazione delle condizioni di lavoro, che attengono
immancabilmente anche alla parte qualificante dei profili economici". Ebbene,
"in ragione di una vocazione [per effetto del concatenarsi di proroghe] che
mira a rendere strutturale il regime del 'blocco', si fa sempre più evidente
che lo stesso si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà
sindacale sancito dall’art. 39, primo comma, Cost.". "Il reiterato
protrarsi della sospensione delle procedure di contrattazione economica altera
la dinamica negoziale in un settore che al contratto collettivo assegna un ruolo
centrale", coinvolgente "una complessa trama di valori costituzionali
(artt. 2, 3, 36, 39 e 97 Cost.)". Non la sospensione in sé ma il suo
tramutarsi in misura strutturale ha segnato lo sconfinamento "in un
bilanciamento irragionevole tra libertà sindacale (art. 39, primo comma,
Cost.), indissolubilmente connessa con altri valori di rilievo costituzionale e
già vincolata da limiti normativi e da controlli contabili penetranti (artt. 47
e 48 del d.lgs. n. 165 del 2001), ed esigenze di razionale distribuzione delle
risorse e controllo della spesa, all’interno di una coerente programmazione
finanziaria (art. 81, primo comma, Cost.)".
La sentenza della Corte costituzionale ha dato impulso allo 'sblocco' della contrattazione collettiva. La legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ha indi previsto per il triennio 2016-2018 che gli oneri a valere sul bilancio statale per la contrattazione collettiva ammontassero a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Così il suo articolo 1, comma 466.
La disposizione in esame del disegno di legge fa menzione di "oneri aggiuntivi", appunto rispetto a quelli così quantificati dalla legge di stabilità 2016. In breve, si amplia la capienza delle risorse disponibili per la contrattazione collettiva.
E tali maggiori risorse si prevede (mediante apposita novella alla citata disposizione della legge di stabilità 2016) siano altresì destinate ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.
Com’è noto, la cd. privatizzazione del pubblico impiego (disposta dal decreto legislativo n. 29 del 1993, indi da quello oggi vigente n. 165 del 2001, secondo cui la disciplina del rapporto di lavoro ed impiego presso le pubbliche amministrazione è ormai 'attratto' all'ambito privatistico, con un contratto di lavoro disciplinato dalle norme del codice civile) non ha investito alcune categorie di pubblici dipendenti. Sono (ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001): "magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia" nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività in materia di risparmio, funzione creditizia e valutaria, tutela del risparmio, valore immobiliare e tutela della concorrenza e del mercato. È inoltre disciplinato dai rispettivi ordinamenti il personale del Corpo dei Vigili del fuoco (con esclusione del personale volontario), il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, i professori e i ricercatori universitari (nelle more della specifica disciplina organica ed in conformità ai principi della autonomia universitaria). Queste le amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.
b) “definizione” del finanziamento - per il
2017 e dal 2018 - di assunzioni a tempo indeterminato presso le amministrazioni
dello Stato (inclusi i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, le agenzie, anche fiscali, gli enti pubblici non economici e gli enti
pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del
2001)[48]. Per
siffatte assunzioni sono tenute in conto le specifiche richieste volte a
fronteggiare "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza
ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni". Le assunzioni sono
autorizzate (dal ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
di concerto con il ministro dell'economia) entro le vacanze di organico, al
netto della copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto
di personale appartenente ad altra amministrazione, e nel rispetto delle
previsioni poste dal decreto-legge n. 101 del 2013 ("Disposizioni urgenti
per il perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione nelle amministrazioni
pubbliche) all'articolo 4.
Tra le previsioni poste dall'articolo 4 del
decreto-legge n. 101 del 2013, può valere ricordare quella secondo cui per tali
amministrazioni l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali è
subordinata: all'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione,
di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve
comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; all'assenza,
nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie
vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità
necessarie anche secondo un criterio di equivalenza; al previo svolgimento di
una ricognizione circa situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di
personale.
c) “definizione” dell’incremento - dal 2017
- del finanziamento previsto a legislazione vigente, per dare attuazione alle
previsioni della legge-delega n. 124 del
2015 di revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato
giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di
ottimizzazione dell’efficacia delle funzioni
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché della legge n. 244 del 2012 per il riordino dei
ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. Ovvero -
alternativamente - finanziamento della proroga (per il solo anno 2017) del contributo straordinario previsto dalla
legge n. 208 del 2015 all'articolo 1, comma 972. I destinatari sono le Forze di
polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le Forze armate.
Per intendere il contenuto della previsione normativa,
si rende necessario sciogliere i riferimenti normativi in essa contenuti. La
disposizione prevede infatti che una parte del neo istituito Fondo sia
destinata a dare attuazione all'articolo 8, comma 1, lettera a), punti 1) e 4) della legge n. 124 del
2015 nonché all'articolo 1, comma 5 della legge n. 244 del 2012; oppure a
finanziare la proroga (per il 2017) del contributo straordinario previsto
dall'articolo di cui all'articolo 1, comma 972 della legge n. 208 del 2015
(legge di stabilità 2016). Quest'ultima disposizione, cui quella in esame
rinvia, prevede che "nelle more dell'attuazione della delega sulla
revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e delle Forze armate e per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine
di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, per l'anno 2016
al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale
è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da
corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile
e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2016. Il
contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito
complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a
contribuzione previdenziale e assistenziale [...]. Per le finalità di cui al
presente comma è autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno 2016".
In base alla disposizione in commento, tale contributo
straordinario di 960 euro annui per il personale testè richiamato potrà essere
dunque prorogato al 2017, in alternativa (la ripartizione dei contributi del
Fondo è, come previsto al comma 2, operata con uno o più DPCM ) all’attuazione
degli interventi prevista dalla legge di riorganizzazione della p.a. n. 124 del
2015 (delega al Governo per la riorganizzazione degli ordinamenti delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) e dalla legge n. 244 del
2012 (riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze
armate).
Si ricorda, a tal fine, che il termine per l’attuazione della
delega di cui all’articolo 8 della legge n. 124 del 2015, originariamente
fissato al 28 agosto 2016 è stato prorogato al 18 febbraio 2017 dall’art. 1 del
DL 67/2016 (conv. L. 131/2016).
In
particolare, è richiamato, della legge n. 124 del 2015, l'articolo 8, comma 1,
lettera a), nei suoi punti 1 e 4.
Tale
previsione delega il Governo alla
riorganizzazione complessiva degli ordinamenti del personale di tutte le Forze
di polizia (ossia Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo
forestale, a ordinamento civile, e Carabinieri e Guardia di finanza, a
ordinamento militare), secondo i criteri indicati. Ed è investito anche il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Il punto
n. 1 della legge delega – richiamato espressamente dalla norma in commento
- indica (quale criterio) la revisione generale della disciplina in materia di
reclutamento, di stato giuridico e di progressione di carriera, prevedendo
l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e
qualifiche di ruoli così come la rideterminazione delle relative dotazioni
organiche, comprese quelle complessive di ciascuna
Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della
consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge,
ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché
assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale
delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione
alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità
ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia.
Il punto n. 4, oltre a prevedere che il personale tecnico del Corpo forestale dello Stato svolga altresì le funzioni di ispettore fitosanitario (di cui all'articolo 34 del decreto legislativo n. 214 del 2005), pone come criteri il riordino dei corpi di polizia provinciale, in linea con la legge n. 56 del 2014 (escludendo in ogni caso la confluenza nelle Forze di polizia); l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006 (recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge n. 229 del 2003), in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo (e conseguente revisione del decreto legislativo n. 217 del 2005, recante ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge n. 252 del 2004), anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo (previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della delega).
Si ricorda
che della delega di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) è stata finora data
parziale attuazione con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante Disposizioni
in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del
Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a)
della legge 124/2015.
Unitamente a queste disposizioni della legge
n. 124 del 2015, è richiamata la legge
n. 244 del 2012 (di delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale), all'articolo 1, comma 5.
Tale
richiamata disposizione - nella parte inserita dalla legge di conversione n. 9
del 2016 del DL 185/2015 recante Misure urgenti per interventi nel territorio
- prevede che una quota parte (non
superiore al 50 per cento) dei risparmi di spesa di parte corrente di natura
permanente, conseguenti alla revisione dello strumento militare nazionale, sia
utilizzata per adottare, entro il 1º luglio 2017, ulteriori disposizioni
integrative al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione di Forze di
polizia e Forze armate quanto a carriere, attribuzioni e trattamenti
economici (con esclusione dei dirigenti civili e militari e del personale di
leva), secondo
quanto previsto dalla legge n. 216 del 1992 (articolo 2, comma 1 ed articolo 3,
comma 3) e nel rispetto dei criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge
n. 124 del 2014, già sopra ricordato.
Il comma 4 demanda al decreto del Presidente del Consiglio sopra richiamato
(comma 2) l'aggiornamento dei criteri di determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva
nazionale per il triennio 2016-2018 del personale dipendente da
amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione
statale da porre a carico dei rispettivi bilanci - criteri già posti dal D.P.C.M. 18 aprile
2016.
Il D.P.C.M.18 aprile 2016 era tenuto (ai sensi dall'articolo 1, comma 469 della legge n. 208 del 2015) a muovere in coerenza con quanto stabilito, per il personale delle amministrazione dello Stato, dal comma 466 della medesima legge, che ha previsto, per il triennio 2016-2018, un onere a carico del bilancio statale pari a 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, a fronte di un 'monte salari' al netto dell’indennità di vacanza contrattuale nelle misure vigenti a decorrere dal 2010 (nell'importo a regime dal 1° luglio 2010) di circa 75 miliardi di euro complessivi, per tutto il personale delle amministrazioni interessate).
Pertanto il D.P.C.M. 18 aprile 2016 ha determinato gli oneri, a decorrere dal 2016, per l’intero triennio 2016-2018, per ciascuna delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici interessati, nella misura dello 0,4 per cento del 'monte salari' utile ai fini contrattuali e costituito dalle voci retributive a titolo di trattamento economico principale e accessorio rilevate dai più recenti dati inviati in sede di conto annuale al ministero dell’economia e delle finanze, al netto della spesa per l’indennità di vacanza contrattuale nei valori vigenti a decorrere dall’anno 2010. Gli importi come sopra quantificati maggiorati degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), si aggiungono, a decorrere dall’anno 2016, a quelli già determinati per il pagamento della predetta indennità di vacanza contrattuale.
Per il
personale 'non contrattualizzato' ossia in regime di diritto pubblico, resta
fermo (mediante rinvio all'articolo 24, commi 1 e 4 della legge n. 448 del
1998) che gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e
continuativi sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi
medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di
pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa
l'indennità integrativa speciale, e che siffatta previsione si applica anche al
personale di magistratura ed agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini
del calcolo dell'adeguamento triennale, tenendo conto degli incrementi medi pro
capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello
accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego.
Il comma 5 infine
novella la disposizione vigente della legge di stabilità 2016 (il citato
articolo 1, comma 466 della legge n. 208 del 2015) relativa al finanziamento
della contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2016-2018 a
carico del bilancio dello Stato.
La novella è duplice.
Inserisce tra gli oneri
oggetto della copertura finanziaria "i miglioramenti economici del
personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto
pubblico".
E sopprime la
quantificazione (entro i 300 milioni previsti da quell'altra disposizione) circoscritta
a 74 milioni di
euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia e 7 milioni di
euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico.
L'articolo 55 prevede la soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco.
La disposizione, al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, sopprime, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’addizionale comunale sui diritti di imbarco. Tale addizionale era stata prevista dall'articolo 13, comma 23, del decreto-legge n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014. Le relative risorse erano destinate al cosiddetto Fondo volo.
Si ricorda
che, a partire dal 1965, è stato istituito presso l'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS) il Fondo di previdenza per il personale di volo
dipendente dalle aziende di navigazione aerea (cosiddetto Fondo volo).
È iscritto al
Fondo:
§ il personale addetto al comando, alla guida e al
pilotaggio di aeromobili (comandanti e piloti);
§ il personale addetto al controllo degli apparati e
degli impianti di bordo (tecnici di volo);
§ il personale addetto ai servizi complementari di bordo
(assistenti di volo).
Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali dovrà provvedere a compensare la
riduzione di entrate che deriveranno all’INPS dalla predetta soppressione. A
tal fine l’articolo in questione prevede l’iscrizione, nello stato di
previsione del Ministero stesso, di risorse
pari a 184 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018.
L’articolo 61, comma 5, prevede la riduzione dal 2017 dello sgravio contributivo per le imprese armatrici con riferimento al personale componente gli equipaggi.
Il comma 5 prevede una riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato (di cui all’articolo 6 del D.L. 457/1997), che, a decorrere dal 2017, viene corrisposto nel limite del 48,7%.
L’articolo 6 del D.L. 457/1997 ha stabilito (al comma 1) la concessione, alle imprese armatoriali, per le navi iscritte al Registro internazionale, di un esonero totale dagli oneri contributivi (sia gli oneri previdenziali ed assistenziali direttamente a carico dell'impresa, sia la parte che le stesse imprese versano per conto del lavoratore dipendente) per il personale italiano o comunitario imbarcato a decorrere dal 1° gennaio 1998. L’esonero opera anche nei confronti del richiamato personale. Allo stesso tempo, è stata disposta la concessione (sotto determinate condizioni), alle stesse imprese, di un contributo pari all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nel 1997 nei confronti della gente di mare, nel rispetto di specifici limiti (comma 2).
Dal momento che lo sgravio in esame è disciplinato dal solo comma 1 del richiamato articolo 6 del D.L. 457/1997, si valuti l’opportunità di riferire espressamente la disposizione unicamente a tale comma.
La riforma ha apportato significative innovazioni alla normativa che disciplina i contenuti della seconda sezione del nuovo disegno di legge di bilancio, concernente la parte contabile del provvedimento.
Rispetto alla passata concezione del bilancio come legge meramente formale (o comunque funzionalmente limitata), che si limitava ad esporre i fattori legislativi di spesa senza poterli modificare[49], la seconda sezione viene ora ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente - attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.
Sulla base di quanto detto, nella seconda sezione le previsioni di spesa del bilancio, formate sulla base della legislazione vigente, tengono conto:
§ dell'aggiornamento delle dotazioni finanziarie relative alle spese per oneri inderogabili e di fabbisogno;
§ delle rimodulazioni compensative tra fattori legislativi (o tra fattori legislativi e fabbisogno) disposte ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera a);
§ dei rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie di spesa previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lettera b).
Alle previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione, così determinate, si aggiungono, infine, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, formandosi in tal modo il dato di bilancio “integrato”, che costituirà l’unità di voto.
L’unificazione in un unico documento dei contenuti della legge di bilancio e della legge di stabilità comporta, dunque, che le previsioni di entrata e di spesa della seconda sezione ricomprendano in sé, fin dalla presentazione del disegno di legge di bilancio, anche le variazioni riconducibili agli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione.
Le unità di voto, per le spese, sono individuate con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al conseguimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.
Con il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90 – attuativo della delega contenuta all’articolo 40, comma 1, della legge di contabilità, finalizzata al completamento delle riforma della struttura del bilancio dello Stato – si è provveduto all’introduzione delle azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, destinate a costituire, in prospettiva[50], le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli di bilancio.
Fino all’introduzione delle azioni, le unità elementari di bilancio continueranno ad essere rappresentati dai capitoli, secondo l’oggetto della spesa; i programmi di spesa manterranno la suddivisione in macroaggregati per spese di funzionamento (interventi, trattamenti di quiescenza, oneri del debito pubblico, oneri comuni di parte corrente o in conto capitale). Durante tale periodo, i programmi di spesa saranno comunque presentati suddivisi in "azioni"; tale suddivisione riveste carattere meramente conoscitivo, ad integrazione di quella per capitoli.
La dotazione finanziaria dei programmi di spesa si presenta distinta in spese correnti e spese d’investimento.
Con la riforma, è stata superata la ripartizione delle spese del bilancio dello Stato in "rimodulabili" e "non rimodulabili", in favore di una più puntuale classificazione che distingue direttamente le spese a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa.
La spesa di ciascun programma è ora articolata nelle seguenti tre categorie: oneri inderogabili (ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie), fattori legislativi (ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio) e spese di adeguamento al fabbisogno (ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni).
La distinzione della spesa
nelle tre categorie consente di individuare il livello di manovrabilità della
spesa stessa, ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio.
La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.
Innovazioni rilevanti sono state apportate alle disposizioni che disciplinano la formazione e la variazione delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa del bilancio di previsione.
Si ricorda innanzitutto che gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero, riferiti al triennio, vengono ora definiti con apposito D.P.C.M., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro il 31 maggio di ciascun anno, ai sensi del nuovo articolo 22-bis, comma 1 (introdotto nella legge di contabilità dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 90/2016)[51].
I Ministri, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione della seconda sezione, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi triennali anche mediante proposte di rimodulazione delle stesse risorse.
Ai fini della formazione delle previsioni di competenza e di cassa, il D.Lgs. n. 93/2016 ha inoltre introdotto l'obbligo per le Amministrazioni di predisporre un piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento.
Ai
fini del raggiungimento degli obiettivi di spesa, è stato ampliato l’ambito
applicativo della c.d. flessibilità
di bilancio sulle dotazioni
finanziarie di spesa relative ai fattori
legislativi, con l’obiettivo di dotare le amministrazioni di
strumenti più idonei ad una migliore programmazione delle risorse, attraverso:
§ la possibilità di effettuare rimodulazioni in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi all’interno di ciascuno stato di previsione, senza più il vincolo della compensatività all'interno di uno stesso programma o di una stessa missione (c.d. rimodulazione verticale);
§ la previsione di una ulteriore fattispecie di rimodulazione delle leggi di spesa (c.d. rimodulazione orizzontale) che consente l’adeguamento delle relative dotazioni finanziarie di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma);
§ l’introduzione
della possibilità di apportare
variazioni, con la seconda sezione, alle dotazioni finanziarie di spesa
previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale,
con operazioni che precedentemente erano riservate alla legge di stabilità,
attraverso le tabelle C, D e E[52].
Per un’analisi più dettagliata della disciplina, si rinvia al dossier generale sull’AC 4127 –II Sezione, redatto dal Servizio Studi – Dipartimento del Bilancio.
Le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione Lavoro si rinvengono, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella 4). Nell’analisi per missioni e programmi, peraltro, si segnala che, a seguito dell’adeguamento dell’organizzazione del Ministero (resosi necessario in seguito all’istituzione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) e dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) ad opera dei decreti legislativi 149/2015 e 150/2015, attuativi del cd. Jobs act[53]) l’assetto della missione 26 “Politiche per il lavoro” ha subito importanti modifiche.
In primo luogo, il programma 26.11 “Servizi territoriali per il lavoro” è stato soppresso e confluisce interamente nel preesistente programma 26.9 “Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro”. Quest’ultimo è stato completamente ridefinito per comprendere le risorse finanziarie da trasferire all’INL, mentre le risorse finanziarie da trasferire all’ANPAL sono collocate nel programma 26.10 “Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e formazione”.
Si osserva poi una consistente ricollocazione di risorse finanziarie in precedenza gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze, che determina un forte impatto nel programma 25.3 “Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali”.
Infine, il contenuto del programma 33.1 “Fondi da assegnare” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si ricolloca nel programma 32.3 “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”.
Lo
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella
4)
Lo stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, (A.C.
4127 - Tab. 4) si articola in 5
missioni e 12 programmi, che,
intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti
nell'ambito delle missioni, rappresentano le unità di voto parlamentare.
Nella Nota integrativa che
accompagna lo stato di previsione, sono evidenziate le priorità dell’azione amministrativa del Ministero, come stabilite
dall’Atto di indirizzo del Ministro, e i Centri
di responsabilità amministrativa coinvolti nella definizione degli
obiettivi del Ministero.
Il Piano degli obiettivi del Ministero è riportato nella Sezione I
della Nota integrativa, in una apposita Tabella, in cui sono indicate, per il
triennio 2017-2019, le risorse
attribuite - in termini sia di stanziamenti in c/competenza, sia di costi
totali (budget) - ai predetti obiettivi iscritti in ciascuna missione
e in ciascun programma, facenti capo
ai diversi Centri di responsabilità amministrativa. Sono, inoltre, riportate le
singole schede obiettivo che rendono conto della natura dell’obiettivo stesso e
dei corrispondenti indicatori di
risultato.
Si rammenta che tali indicatori –
previsti dagli articolo 21, 35 e 39 della legge di contabilità n. 196 del 2009
- costituiscono lo strumento di misurazione
del grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano, necessari sia per la
trasparenza che per la valutazione delle politiche di bilancio di ciascuna
amministrazione. Per essi si rinvia a quanto più dettagliatamente illustrato
nel dossier relativo al ddl di bilancio (A.C. 4127).
Nella Sezione II della Nota
integrativa sono riportate le schede
illustrative dei programmi in cui si dà conto delle attività sottostanti i
programmi stessi e degli stanziamenti ad essi afferenti, ripartiti tra le
diverse categorie economiche di spesa, con specifica indicazione delle spese
rimodulabili o non rimodulabili del programma medesimo.
Rispetto al 2016, si
segnala un aumento di circa un punto percentuale delle spese correnti in conto competenza rispetto al bilancio
assestato 2016 ed un aumento di poco meno del 3% in termini di conto capitale;
tale aumento viene confermato, in linea generale, anche per il successivo
biennio 2018-2019. Il Bilancio di previsione 2017 del ministero del lavoro e
delle politiche sociali prevede una percentuale della spesa riferita al
ministero pari al 20,4% di quella finale dello Stato (20,6% per il 2018 e 20,9%
per il 2019).
(dati
di competenza, valori in milioni di euro)
|
Bilancio
2016 |
Assestato |
ddl
bilancio integrato 2017 |
Diff. |
ddl
bilancio integrato 2018 |
ddl
bilancio integrato 2019 |
Spese correnti |
118.011,9 |
118.204,8 |
123.244,2 |
1,04 |
126.501,1 |
126.525,2 |
Spese in c/capitale |
9,5 |
9,9 |
29,5 |
2,98 |
29,4 |
29,3 |
SPESE FINALI |
118.021,4 |
118.214,6 |
123.283,7 |
1,04 |
126.530,5 |
126.554,5 |
Spese MLPS in % spese
finali STATO |
19,5% |
19,5% |
20,4% |
1% |
20,6% |
20,9% |
Con riferimento specifico alle
previsioni di spesa per il 2017, la tabella seguente riporta, in termini di
competenza, gli stanziamenti per il 2017 del bilancio a legislazione vigente,
le modifiche apportate dalla sezione II, le previsioni della sezione II, gli
effetti modificativi della sezione I ed i risultati integrati.
(dati
di competenza, valori in milioni di euro)
|
2016 |
2017 |
||||
Assestato |
BLV |
Modifiche
sez. II |
DDL
bilancio Sez. II |
Effetti Sez.
I |
Dlb
integrato sezI+SezII |
|
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
(E) |
||
Spese correnti |
118.204,7 |
121.713,5 |
-456 |
121.257,5 |
1.996,7 |
123.254,2 |
Spese in c/capitale |
9,9 |
29,5 |
== |
29,5 |
== |
29,5 |
SPESE FINALI |
118.214,6 |
121.743,1 |
-456 |
121.287,1 |
1996,7 |
123.283,7 |
- La colonna (B) sulle
modifiche derivanti dalla sezione II contiene sia le rimodulazioni che i rifinanziamenti,
definanziamenti e riprogrammazioni ai sensi dell’art 23, comma 3 della legge di
contabilità;
- La colonna (E) corrisponde
alla somma delle colonne (C) e (D);
Rispetto al 2016, si
segnala un aumento di circa un punto percentuale delle spese correnti in termini di cassa ed un aumento di
poco meno del 3% in termini di conto capitale; tale aumento viene confermato,
in linea generale, anche per il successivo biennio 2018-2019. Il Bilancio di
previsione 2017 del ministero del lavoro e delle politiche sociali prevede una
percentuale della spesa riferita al ministero pari al 20,3% di quella finale
dello Stato (20,5% per il 2018 e 20,8% per il 2019).
(dati
di cassa, valori in milioni di euro)
|
Bilancio
2016 |
Assestato |
ddl
bilancio integrato 2017 |
Diff. |
ddl
bilancio integrato 2018 |
ddl
bilancio integrato 2019 |
Spese correnti |
119.040,4 |
120.366,6 |
126.707,8 |
1,05 |
126.720,8 |
126.995,8 |
Spese in c/capitale |
9,5 |
10 |
29,6 |
2,96 |
29,5 |
29,4 |
SPESE FINALI |
119.050 |
120.376,6 |
126.737,3 |
1,05 |
126.750,3 |
127.025,1 |
Spese MLPS in % spese
finali STATO |
19,1% |
19,1% |
20,3% |
0,99 |
20,5% |
20,8% |
Con riferimento specifico alle
previsioni di spesa per il 2017, la tabella seguente riporta, in termini di cassa, gli stanziamenti del
bilancio a legislazione vigente, le modifiche apportate dalla sezione II, le
previsioni della sezione II, gli effetti modificativi della sezione I ed i
risultati integrati.
(dati di cassa, valori in milioni di euro)
|
2016 |
2017 |
||||
Assestato |
BLV |
Modifiche
sez. II |
DDL
bilancio Sez. II |
Effetti Sez.
I |
Dlb
integrato sezI+SezII |
|
(A) |
(B) |
(C) |
(D) |
(E) |
||
Spese correnti |
120.366,6 |
121.713,5 |
-456 |
124.711,1 |
1.996,7 |
126.707,8 |
Spese in c/capitale |
10 |
29,6 |
== |
29,6 |
== |
29,6 |
SPESE FINALI |
120.376,6 |
125.196,7 |
-456 |
124.740,7 |
1.996,7 |
126.737,3 |
- La colonna (B) sulle
modifiche derivanti dalla sezione II contiene sia le rimodulazioni che i
rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni ai sensi dell’art 23, comma
3 della legge di contabilità;
- La colonna (E) corrisponde
alla somma delle colonne (C) e (D);
Infine, si segnala che la Tabella A (recante
le voci da includere nel fondo speciale di parte corrente) stanzia per il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 5 milioni di euro annui per il
triennio 2017-2019, mentre la Tabella B (recante le voci da includere nel fondo
speciale di parte in conto capitale) stanzia per il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali 32,75 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019.
Come espone la struttura della tabella,
questa evidenzia le modifiche che il
disegno di legge di bilancio ha apportato alla legislazione vigente 2017, con interventi sia di prima che di
seconda sezione, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa c.d. integrate del nuovo disegno di legge di
bilancio.
Sulla base delle nuove norme di contabilità, infatti, le previsioni di spesa della seconda sezione, formulate sulla base della legislazione vigente, possono essere modificate attraverso rimodulazioni, rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni disposte dalla seconda sezione; a questo dato si aggiungono poi gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, pervenendosi, in tal modo, per ciascuna unità di voto ad un dato di bilancio integrato.
La tabella seguente indica le previsioni di bilancio per ciascuna
missione e per ciascun programma di spesa del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali (per la parte riferibile ai settori del lavoro e della
previdenza), per il 2017, a raffronto con
i dati dell’assestamento dell’esercizio 2016.
La tabella evidenzia altresì le modifiche
che il disegno di legge di bilancio apporta alla legislazione vigente 2017, con interventi sia di prima che di
seconda sezione, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa c.d. integrate del nuovo disegno di legge di
bilancio.
(dati
di competenza, valori in milioni di euro)
|
MPLS |
|||||||
Missione/Programma |
2016 |
2017 |
||||||
Assest. |
BLV |
Modifiche sez. II |
DDL
bilancio Sez. II |
Effetti Sez. I |
Dlb
integrato sez I+Sez II |
|||
Rimodul. |
Variazioni |
|||||||
1 |
Politiche per il lavoro (26) |
14.135,1 |
9.750,9 |
== |
-64 |
9.506,9 |
338 |
9.844,9 |
1.1 |
Politiche
passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6) |
13.647,7 |
9.063,1 |
== |
-292 |
8.771,1 |
338 |
9.109,1 |
1.2 |
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle
politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7) |
64,9 |
92,9 |
== |
== |
92,9 |
== |
92,9 |
1.3 |
Politiche di
regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8) |
12 |
12,4 |
== |
== |
12,4 |
== |
12,4 |
1.4 |
Contrasto al lavoro
nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione
sociale e del lavoro (26.9) |
308,8 |
303,3 |
== |
== |
303,3 |
== |
303,3 |
1.5 |
Politiche attive del lavoro, rete dei
servizi per il lavoro e la formazione (26.10) |
89,4 |
87,2 |
== |
228 |
315,2 |
== |
315,2 |
1.6 |
Sistemi
informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro
e servizi di comunicazione istituzionale (26.12) |
12,4 |
12 |
=0 |
== |
12 |
== |
12 |
2 |
Politiche previdenziali (25) |
74.742,2 |
81581,2 |
== |
-440 |
81.141,2 |
1.052,7 |
82.193,9 |
2.1 |
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) |
74.742,2 |
81581,2 |
== |
-440 |
81.141,2 |
1.052,7 |
82.193,9 |
3 |
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) |
29.279,3 |
30.535,7 |
== |
48 |
30.583,7 |
606 |
31.189,7 |
3.2 |
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento
nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche
sociali e di inclusione attiva (24.12) |
29.275,9 |
30.508,5 |
== |
48 |
30.556,5 |
606 |
31.162,5 |
4 |
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) |
2,5 |
1,7 |
== |
== |
1,7 |
== |
1,7 |
4.1 |
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione
sociale delle persone immigrate (27.6) |
2,5 |
1,7 |
== |
== |
1,7 |
== |
1,7 |
5 |
Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche (32) |
55,7 |
53,5 |
=0 |
== |
53,5 |
== |
53,5 |
5.1 |
Indirizzo politico (32.2) |
11 |
9,9 |
== |
== |
9,9 |
== |
9,9 |
5.2 |
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) |
44,7 |
43,6 |
=0 |
== |
43,6 |
== |
43,6 |
|
SPESE FINALI MINISTERO |
118.214,6 |
121.923 |
== |
-456 |
121.287 |
1.996,7 |
123.283,7 |
- si riporta tra parentesi la numerazione che
la Missione/programma di spesa assume nello stato di previsione in cui è
iscritto (Mipaaf o Mef).
Si ricorda che sul processo di formazione delle dotazioni finanziarie per l’esercizio 2017 hanno inciso, sotto il profilo quantitativo, le rimodulazioni proposte dalle Amministrazioni sulla base dei criteri di flessibilità previsti dalla normativa vigente. Laddove le rimodulazioni riguardano dotazioni finanziarie riconducibili al fattore legislativo, la normativa vigente in tema di flessibilità ne prevede apposita evidenza contabile.
L’articolo 23, comma 3, lettera a), della legge n. 196/2009 ha previsto un ampliamento dei margini di flessibilità sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi di un medesimo stato di previsione, attraverso:
· la possibilità di effettuare rimodulazioni in via compensativa dei fattori legislativi anche tra missioni diverse;
· la previsione di una ulteriore fattispecie di rimodulazione delle leggi di spesa che consente l’adeguamento delle relative dotazioni finanziarie di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma).
In entrambi i casi è precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
Per quanto attiene al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, non sono presenti variazioni determinate dalla seconda sezione che hanno inciso sulla legislazione vigente 2017 e derivanti da modifiche da rimodulazione (ex art.23, comma 3, lett. a)).
Per quanto attiene le modifiche
derivanti da variazioni ex art.23 lett. b), si segnalano i
seguenti rifinanziamenti, definanziamenti
e riprogrammazioni rilevanti (per un’analisi più disaggregata si rimanda al
paragrafo contenente l’analisi per capitoli):
§ Programma 26.6 - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione: -292 mln di euro per il 2017;
§ Programma 26.10 - Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione: 228 mln di euro;
§ Programma 25.3 - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali: -440 mln di euro;
§
Programma 24.12 - Trasferimenti assistenziali a
enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione,
monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva: 48 mln di
euro, nonché 548 mln annui per il biennio 2018-2019, comunque ascrivibili per
un importo annuo di 500 mln di euro all’azione “Lotta contro la povertà”).
La seconda sezione può incidere
- attraverso rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli
stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a
legislazione vigente.
In particolare, l’articolo 23, comma 3, lettera b) della legge n. 196/2009, ha previsto che con la seconda sezione possano essere rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi.
Tale disposizione, in sostanza, è finalizzata a spostare nell’ambito della
seconda sezione del disegno di legge di bilancio le variazioni di
autorizzazioni legislative di spesa prima effettuate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilità[54].
Il comma 3-ter dell’articolo 23 prevede esplicita evidenza contabile delle variazioni
relative alle autorizzazioni
legislative di spesa, in apposito allegato conoscitivo, da aggiornare all'atto del passaggio
dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
Sono di seguito illustrate le autorizzazioni di spesa (dati in milioni) del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali modificate dalla seconda Sezione
del disegno di legge di bilancio 2017 ai sensi del richiamato art. 23, co. 3,
lett. b).
L. n. 144 del 1999, art. 66, co. 1 - Misure in
materia di investimento, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione
e della normativa e disciplina INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni in materia
previdenziale |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
57,63 |
56,60 |
55,57 |
54,54 |
Riduzione /
Rifinanziamento |
-50 |
== |
== |
== |
Totale
esposto in Allegato |
7,63 |
56,60 |
55,57 |
54,54 |
L. n. 144 del 1999, art. 68 - Misure in materia di
investimento, delega al governo per il riordino degli incentivi all'occupazione
e della normativa e disciplina INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni in materia
previdenziale |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
30,57 |
132,17 |
149,17 |
4.478,13 |
Riduzione /
Rifinanziamento |
-20 |
== |
== |
== |
Totale
esposto in Allegato |
10,57 |
132,17 |
149,17 |
4.478,13 |
L. n. 247 del 2007, art. 1, co. 61 - Norme in
attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività
per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia
di lavoro e previdenza sociale |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
13,51 |
13,51 |
13,51 |
689,11 |
Riduzione /
Rifinanziamento |
-10 |
== |
== |
== |
Totale
esposto in Allegato |
3,51 |
13,51 |
13,51 |
689,11 |
L. n. 448 del 1998, art. 3, co. 8 - Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
23,29 |
23,29 |
23,29 |
489,12 |
Riduzione /
Rifinanziamento |
-20 |
== |
== |
== |
Totale
esposto in Allegato |
3,29 |
23,29 |
23,29 |
489,12 |
D.L. n. 68 del 2006, art. 1, co. 10 - Misure urgenti
per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di
solidarietà, nonché disposizioni finanziarie |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
15,60 |
15,60 |
15,60 |
483,60 |
Riduzione /
Rifinanziamento |
-10 |
== |
== |
== |
Totale
esposto in Allegato |
5,60 |
15,60 |
15,60 |
483,60 |
D.L. n. 299 del 1994, art. 12, co. 4 - Disposizioni
urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
5,52 |
5,72 |
5,72 |
261,07 |
Riduzione /
Rifinanziamento |
-5 |
== |
== |
== |
Totale
esposto in Allegato |
0,52 |
5,72 |
5,72 |
261,07 |
D.Lgs. n. 148 del 2015, art. 42, co. 5 - Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza
di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
90 |
100 |
== |
== |
Riduzione /
Rifinanziamento |
-50 |
== |
== |
== |
Totale esposto
in Allegato |
40 |
100 |
== |
== |
L. n. 244 del 2007, art. 2, co. 550 - Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria
2007) |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
55 |
55 |
55 |
1.705 |
Riduzione /
Rifinanziamento |
-45 |
== |
== |
== |
Totale
esposto in Allegato |
10 |
55 |
55 |
1.705 |
L. n. 296 del 2006, art. 1, co. 1156 g/bis - Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria
2007) |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
50 |
50 |
50 |
1.448,41 |
Riduzione /
Rifinanziamento |
-32 |
== |
== |
== |
Totale
esposto in Allegato |
18 |
50 |
50 |
1448,41 |
L. n. 208 del 2015, art. 1, co. 291 - Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità
2016) |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
89 |
== |
== |
== |
Riduzione /
Rifinanziamento |
-50 |
== |
== |
== |
Totale
esposto in Allegato |
39 |
== |
== |
== |
D.L. n. 185 del 2008, art. 19, co. 16 p. 1 - Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
== |
== |
== |
== |
Riduzione /
Rifinanziamento |
10 |
10 |
== |
== |
Totale
esposto in Allegato |
10 |
10 |
== |
== |
D.Lgs. n. 148 del 2015, art. 43, co. 6 - Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza
di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
82 |
80,70 |
82 |
1.229 |
Riduzione /
Rifinanziamento |
-2 |
-3 |
-3 |
-291 |
Totale
esposto in Allegato |
80 |
77,70 |
79 |
938 |
D.Lgs. n. 185 del 2016, art. 4, co. 2 - Disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre
2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge
10 dicembre 2014, n. 183 |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
== |
== |
== |
== |
Riduzione /
Rifinanziamento |
220 |
== |
== |
== |
Totale
esposto in Allegato |
220 |
== |
== |
== |
L. n. 88 del 1989, art. 37 - Ristrutturazione
dell'istituto nazionale della previdenza sociale e dell'istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
1.242,27 |
4.707,34 |
8.917,29 |
737.383,51 |
Riduzione /
Rifinanziamento |
-400 |
-80 |
-60 |
== |
Totale
esposto in Allegato |
842,27 |
4.627,34 |
8.857,29 |
737.383,51 |
L. n. 147 del 2013, art. 1, co. 138 - Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità
2014) |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
700 |
700 |
700 |
21.700 |
Riduzione /
Rifinanziamento |
-40 |
-8 |
-6 |
== |
Totale
esposto in Allegato |
660 |
692 |
694 |
21.700 |
L. n. 208 del 2015, art. 1, co. 296 - Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità
2016) |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
3 |
3 |
== |
== |
Riduzione /
Rifinanziamento |
== |
== |
2,70 |
3,50 |
Totale
esposto in Allegato |
3 |
3 |
2,70 |
3,50 |
D.Lgs. n. 148 del 2015, art. 43, co. 5 – Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza
di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Missione: diritti sociali,
politiche sociali e famiglia - Programma: Trasferimenti assistenziali ea enti
previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione,
monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (cap. 2401/1) |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
270 |
167,30 |
200 |
21.600 |
Riduzione / Rifinanziamento |
-2 |
-2 |
-2 |
-194 |
Totale
esposto in Allegato |
268 |
165,26 |
198 |
21.406 |
L. n. 296 del 2006, art. 1, co. 1264 - Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria
2007) Missione: diritti sociali,
politiche sociali e famiglia - Programma: Trasferimenti assistenziali ea enti
previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione,
monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (cap. 3538/1) |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
== |
== |
== |
== |
Riduzione / Rifinanziamento |
50 |
50 |
50 |
4.000 |
Totale
esposto in Allegato |
50 |
50 |
50 |
4.000 |
L. n. 208 del 2015, art. 1, co. 386 - Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità
2016) |
||||
(in euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 e ss |
BLV |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
108.000 |
Riduzione /
Rifinanziamento |
= |
500 |
500 |
54.000 |
Totale
esposto in Allegato |
1.000 |
1.500 |
1.500 |
162.000 |
Nella tabella successiva sono riportati gli effetti derivanti
dalle disposizioni normative della sezione I sulle Azioni più rilevanti contenute
nei Programmi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
(valori in milioni euro)
MISSIONE:POLITICHE
PER IL LAVORO Programma:
Politiche
passive del lavoro e incentivi all'occupazione Azione: Trattamenti
di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità
collegate alla cessazione del rapporto di lavoro |
|||
(in milioni di euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
Bilancio Sez. II |
8.363,6 |
8.868,9 |
8.873,2 |
Effetti
Sez. I |
358 |
408 |
139 |
Totale
esposto in Allegato |
8.721,6 |
9.276,9 |
9.012,2 |
MISSIONE:POLITICHE
PER IL LAVORO Programma:
Politiche
passive del lavoro e incentivi all'occupazione Azione: Sostegno
e promozione dell'occupazione e del reddito |
|||
(in milioni di euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
Bilancio Sez. II |
403,69 |
652,46 |
576.73 |
Effetti
Sez. I |
-20 |
== |
== |
Totale
esposto in Allegato |
383,69 |
652,46 |
576,73 |
MISSIONE: POLITICHE
PREVIDENZIALI Programma:
Previdenza
obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali Azione: Sostegno
alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato |
|||
(in milioni di euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
Bilancio Sez. II |
41.357,84 |
44.363,80 |
48.251,36 |
Effetti
Sez. I |
86,45 |
326,02 |
523,10 |
Totale
esposto in Allegato |
41.444,29 |
44.689,82 |
48.774,46 |
MISSIONE: POLITICHE
PREVIDENZIALI Programma:
Previdenza
obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali Azione: Sostegno
alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore pubblico |
|||
(in milioni di euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
Bilancio Sez. II |
10.850,86 |
11.134,49 |
11.031,53 |
Effetti Sez.
I |
102 |
162 |
194 |
Totale
esposto in Allegato |
10.952,86 |
11.296,49 |
11.225,53 |
MISSIONE: POLITICHE
PREVIDENZIALI Programma:
Previdenza
obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali Azione:
Prepensionamenti |
|||
(in milioni di euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
Bilancio Sez. II |
1.971,93 |
2.556,93 |
2.449,83 |
Effetti
Sez. I |
744,5 |
1.245,3 |
1.341,5 |
Totale
esposto in Allegato |
2.716,43 |
3.802,23 |
3.791,33 |
MISSIONE: POLITICHE
PREVIDENZIALI Programma:
Previdenza
obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali Azione:
Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare
l’occupazione |
|||
(in milioni di euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
Bilancio Sez. II |
19.065,04 |
15.642,94 |
11.727,44 |
Effetti
Sez. I |
119,7 |
349 |
475 |
Totale
esposto in Allegato |
19.184,74 |
15.991,94 |
12.202,44 |
MISSIONE: DIRITTI
SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA Programma:
Trasferimenti
assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale,
programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione
attiva Azione: Politiche
per l'infanzia e la famiglia |
|||
(in milioni di euro) |
2017 |
2018 |
2019 |
Bilancio Sez. II |
4.276,12 |
4.284,45 |
3.881,70 |
Effetti
Sez. I |
606 |
692 |
692 |
Totale
esposto in Allegato |
4.882,12 |
4.976,45 |
4.573,70 |
Di seguito si dà conto dello stanziamento risultante dal ddl di bilancio integrato per il 2017 dei principali capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, restringendo l’analisi ai capitoli dei programmi aventi una dotazione di competenza rilevante relativamente ai programmi 26.6, 26.7, 26.9 e 26.10 della missione 26 (Politiche per il lavoro), del programma 25.3 della missione 25 (Politiche previdenziali) e del programma 24.12 della missione 24.
Più specificamente:
§ nel programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione) si segnala:
- il capitolo 2400 (Oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e connessi trattamenti di fine rapporto), facente parte dell’Azione “Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro”, con importo pari a 1.500 mln di euro (stesso importo annuo per il biennio 2018-2019), che confermano lo stanziamento del BLV (derivanti totalmente da stanziamenti assegnati dalla Sezione II);
- il capitolo 2402 (Oneri relativi ai trattamenti di mobilità dei lavoratori e di disoccupazione), facente parte dell’Azione “Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro”, con 6.769,52 mln di euro per il 2017 (7.277,02 mln di euro per il 2018 e 7.289,12 mln di euro per il 2019), che confermano il BLV (derivanti totalmente da stanziamenti assegnati dalla Sezione II). In particolare, si segnala il cap. 2402/2 (interventi a sostegno dell'occupazione), con stanziamenti pari a 1.093,49 mln di euro annui per il triennio 2017-2019; il cap. 2402/4 (indennità di mobilità) con stanziamenti pari a 351,55 mln di euro annui per il triennio 2017-2019; il cap. 2402/6 (trattamenti di disoccupazione) con stanziamenti pari a 992,05 mln di euro annui per il triennio 2017-2019; il cap. 2402/7 (ammortizzatori sociali) con stanziamenti pari a 283,64 mln di euro annui per il triennio 2017-2019; il cap. 2402/8 (revisione ammortizzatori sociali in attuazione della legge sulla riforma del mercato del lavoro) con stanziamenti pari a 935,74 mln di euro per il 2017, 1.383,74 mln di euro per il 2018 e 1.185,74 mln di euro per il 2019; il cap. 2402/9 (NASpI[55]) con stanziamenti pari a 935,74 mln di euro2.980,60 mln di euro per il 2017, 3.064,10 mln di euro per il 2018 e 3.274,20 mln di euro per il 2019;
- il cap. 2405 (concorso dello stato alla riduzione del contributo straordinario a carico del datore di lavoro destinato al fondo di solidarietà per la riconversione e la riqualificazione professionale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del personale del credito cooperativo), facente parte dell’Azione “Trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro e indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro”, con 174 mln di euro per il 2017 (224 mln di euro per il 2018 e 139 mln di euro per il 2019), totalmente ascrivibili agli effetti finanziari della Sezione I del ddl di bilancio;
- il cap. 2230 (fondo sociale per occupazione e formazione), facente parte dell’Azione “Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito”, con stanziamenti del DLB integrato (a fronte di 695,49 mln del BLV) pari a 383,49 mln di euro per il 2017[56] (risultanti dalla somma così determinata dal definanziamento di 292 mln di euro ex art. 23, c. 3, lett. b), dall’incremento di 403,49 mln di euro della Sezione II e dal decremento di 20 mln di euro derivante dagli effetti finanziari della Sezione I). Per il 2018 lo stanziamento del DLB integrato (a fronte dei 652,26 mln del BLV) prevede un importo di 652,26 mln di euro, totalmente ascrivibile alla Sezione II, mentre per il 2019 presenta (a fronte di 576,53 mln del BLV) un importo di 576,26 mln di euro, totalmente ascrivibile all’incremento della Sezione II;
§ nel programma 26.7 (Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo) si segnala:
- il cap. 1250 (fondo per il finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive), facente parte dell’Azione “Integrazione e monitoraggio delle politiche del lavoro e delle politiche sociali e coordinamento amministrativo”, con 64,70 mln di euro per il 2017 totalmente ascrivibili alla Sezione II (121,63 mln di euro per il 2018 e 137,90 per il 2019, anche in questo caso totalmente ascrivibili alla Sezione II)
§ nel programma 26.9 (Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro) si segnala:
- il cap. 1231 (somme da trasferire all'ispettorato nazionale del lavoro), facente parte dell’Azione “Contrasto all'illegalità del lavoro, prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante l'attività ispettiva svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro”, con conferma degli stanziamenti previsti dal BLV pari a 302, 99 mln di euro per il 2017 (298,73 mln di euro per il 2018 e 296,39 mln di euro per il 2019), totalmente ascrivibili alla Sezione II;
§ nel programma 26.10 (Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione) si segnala:
- il cap. 1230 (somme da trasferire all'agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), facente parte dell’Azione “Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro”, con stanziamenti del DLB integrato (a fronte dei 87,23 mln del BLV) pari a 85,23 mln di euro per il 2017 (risultanti dalla somma così determinata dal definanziamento di 2 mln di euro ex art. 23, c. 3, lett. b) e dall’incremento di 85,23 mln di euro della Sezione II). Per il 2018 lo stanziamento del DLB integrato prevede (a fronte di 85,93 mln del BLV) un importo di 82,93 mln di euro (risultante dalla somma determinata dal definanziamento di 3 mln di euro ex art. 23, c. 3, lett. b) e dall’incremento di 82,93 mln di euro della Sezione II), mentre per il 2019 lo stanziamento del DLB integrato prevede (a fronte di 87,23 mln del BLV) un importo di 84,23 mln di euro (risultante dalla somma determinata dal definanziamento di 3 mln di euro ex art. 23, c. 3, lett. b) e dall’incremento di 84,23 mln di euro della Sezione II);
- il cap. 1232 (contributo alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego), facente parte dell’Azione “Promozione e realizzazione di interventi a favore dell'inserimento lavorativo e della formazione professionale dei lavoratori svolta dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro”, con stanziamenti del DLB integrato pari a 220 mln di euro per il 2017 (risultanti dalla somma così determinata dal rifinanziamento di 220 mln di euro ex art. 23, c. 3, lett. b));
§ nel programma 25.3 (Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali) si segnala:
- il cap. 4236 (somme da destinare alla tutela dei lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica), facente parte dell’Azione “Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato”, con stanziamenti del DLB integrato (a fronte di 1.408,10 mln del BLV) pari a 900,25 mln di euro per il 2017 (risultanti dalla somma così determinata dal rifinanziamento di 1.408,10 mln della Sezione II e dal decremento di 507,85 mln di euro della Sezione I). Per il 2018 lo stanziamento del DLB integrato prevede (a fronte di 1.066,30 mln del BLV) un importo di 955,60 mln di euro (risultante dalla somma determinata dall’incremento 1.066,30 mln di euro della Sezione II e dal decremento di 100,70 mln di euro della Sezione I), mentre per il 2019 lo stanziamento del DLB integrato prevede (a fronte di 541,30 mln del BLV) un importo di 780,76 mln di euro (risultante dalla somma determinata dal rifinanziamento di 541,30 mln di euro della Sezione II e dall’incremento di 239,46 mln di euro della Sezione I).
Contestualmente, gli stanziamenti previsti per il cap 4362 (fondo da ripartire per il finanziamento degli interventi in favore di particolari categorie di lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica del 2012), facente parte dell’Azione “Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato”, vengono annullati per gli effetti finanziari della Sezione I;
- il cap. 4300 (contributo da corrispondere al fondo di previdenza costituito presso l'I.N.P.S. in relazione agli squilibri gestionali derivanti dall'erogazione dei trattamenti previdenziali spettanti agli ex dipendenti degli enti portuali di Genova e Trieste), facente parte dell’Azione “Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato”, con stanziamenti che confermano il BLV pari a 17 mln di euro per il 2017(derivanti dalla Sezione II), 1,2 per il 2018 e 0,36 per il 2019;
- il cap. 4304 (contributo per la copertura del disavanzo del fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello stato spa), facente parte dell’Azione “Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato”, con stanziamenti del DLB integrato pari a 4.100 mln di euro per il 2017, che confermano lo stanziamento del BLV (totalmente ascrivibili alla della Sezione II). Identici incrementi sono presenti per il biennio 2018-2019;
- il cap. 4324 (fondo per lavoratori autonomi), facente parte dell’Azione “Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato”, con stanziamenti del DLB integrato (che confermano gli importi del BLV) pari a 50 mln di euro per il 2017, totalmente ascrivibili il medesimo incremento della Sezione II. Identici incrementi sono presenti per il biennio 2018-2019;
- il cap. 4325 (somme da trasferire all'INPS per il beneficio concesso ai lavoratori part time nel settore privato che maturano entro il 31/12/2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia), facente parte dell’Azione “Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato”, con stanziamenti del DLB integrato pari a 20 mln di euro per il 2017 in luogo dei 120 del BLV (risultanti dalla somma così determinata dall’incremento di 120 mln della Sezione II e dal decremento di 100 mln di euro della Sezione I). Per il 2018 lo stanziamento del DLB integrato prevede un importo di 10 mln di euro a fronte dei 60 del BLV (risultante dalla somma determinata dall’incremento 60 mln di euro della Sezione II e dal decremento di 50 mln di euro della Sezione I), non sono previsti stanziamenti per il 2019;
- il cap. 4333 (somma da assegnare all'ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) quale quota parte di mensilità di pensione da finanziarsi dallo stato) facente parte dell’Azione “Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato”, con stanziamenti del DLB integrato pari a 74,48 mln di euro annui per il triennio 2017-2019, interamente ascrivibili alla Sezione II[57];
- il cap. 4339 (somme da trasferire all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso) facente parte dell’Azione “Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato”, con stanziamenti del DLB integrato pari a 962, 27 mln di euro per il 2017 ( afronte dei 1.466,27 mln del BLV) risultanti dalla somma così determinata dal definanziamento di 400 mln di euro ex art. 23, c. 3, lett. b), dall’incremento di 1.066,27 mln di euro della Sezione II e dal decremento di 104 mln della Sezione I). Per il 2018 lo stanziamento del DLB integrato è pari (a fronte 5.053,34 mln del BLV) a 4.627,34 mln di euro (risultante dalla somma determinata dall’incremento 1.066,30 mln di euro della Sezione II e dal decremento di 100,70 mln di euro della Sezione I), mentre per il 2019 lo stanziamento del DLB integrato prevede (a fronte di 9.571,29 mln del BLV) un importo di 780,76 mln di euro (risultante dalla somma determinata dal definanziamento di 80 mln di euro ex art. 23, c. 3, lett. b), dall’incremento di 4.973.34 mln di euro della Sezione II e dal decremento di 346 mln di euro della Sezione I)[58];
- il cap. 4340 (oneri pensionistici derivanti da abrogazione del sistema di penalizzazione dei soggetti la cui prestazione viene liquidata con decorrenza dal 1° gennaio 2015 e che maturano i requisiti fino al 31.12.2017), facente parte dell’Azione “Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato”, con stanziamenti del DLB integrato pari a 50 mln di euro per il 2017 (pari al BLV, interamente ascrivibili alla Sezione II). Per il 2018 l’importo (a fronte di 72 mln del BLV) è pari a 108 mln di euro (derivanti dagli incrementi di 72 e 34 mln di euro derivanti, rispettivamente, dalla Sezione II e dalla Sezione I), mentre per il 2019 l’importo (a fronte di 72 mln del BLV) è pari a 156 mln di euro derivanti dagli incrementi di 72 e 84 mln di euro derivanti, rispettivamente, dalla Sezione II e dalla Sezione I);
- il cap. 4341 (somme da trasferire all’INPS per il finanziamento degli oneri derivanti dalla confluenza dell'INPDAI al fondo pensioni lavoratori dipendenti), facente parte dell’Azione “Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato”, con stanziamenti del DLB integrato pari a 1.307 mln di euro per il 2017 (a conferma del BLV, interamente ascrivibili alla Sezione II). Per il 2018 e 2019 l’importo è pari a 1.327 mln di euro annui (interamente ascrivibili alla Sezione II);
- il cap. 4351 (quote di mensilità di pensione a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali da finanziarsi dallo stato), facente parte dell’Azione “Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato”, con stanziamenti del DLB integrato pari a 20.442,97 mln di euro per il 2017 (a conferma del BLV, interamente ascrivibili alla Sezione II). Identici stanziamenti sono previsti per il biennio 2018-2019[59];
- il cap. 4352 (partecipazione dello stato all'onere delle pensioni di invalidità liquidate prima della revisione della disciplina dell'invalidità pensionabile), facente parte dell’Azione “Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato”, con stanziamenti del DLB integrato pari a 5.217,44 mln di euro per il 2017 (a conferma del BLV, interamente ascrivibili alla Sezione II). Identici stanziamenti sono previsti per il biennio 2018-2019[60];
- il cap. 4353 (oneri delle pensioni liquidate nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989), facente parte dell’Azione “Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato”, con stanziamenti del DLB integrato pari a 2.632,73 mln di euro per il 2017 (a conferma del BLV, interamente ascrivibili alla Sezione II). Identici stanziamenti sono previsti per il biennio 2018-2019[61];
- il cap. 4356 (rivalutazione delle pensioni ed altri oneri pensionistici), facente parte dell’Azione “Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato”, con stanziamenti del DLB integrato pari a 2.516,66 mln di euro per il 2017 (a conferma del BLV, interamente ascrivibili alla Sezione II). Per il 2018 è previsto uno stanziamento di 1.933,02 mln di euro e per il 2019 di 1.921,58 (entrambi ascrivibili interamente alla Sezione II);
- il cap. 4359 (oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di cumulo tra pensioni e redditi di lavoro), facente parte dell’Azione “Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato”, con stanziamenti del DLB integrato pari a 132,49 mln di euro per il 2017 (a conferma del BLV, interamente ascrivibili alla Sezione II). Identici stanziamenti sono previsti per il biennio 2018-2019;
- il cap. 4367 (altri interventi in materia previdenziale), facente parte dell'Azione "Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato", con stanziamenti del DLB integrato pari a 668,23 mln di euro per il 2017 (a conferma del BLV, interamente ascrivibili alla Sezione II). Per il 2018 è previsto uno stanziamento di 640,43 mln di euro e per il 2019 di 640,63 (entrambi ascrivibili interamente alla Sezione II);
- il cap. 4371 (somme da trasferire agli enti previdenziali, per oneri pensionistici a favore di particolari soggetti), facente parte dell’Azione “Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato”, con stanziamenti del DLB integrato pari a 2.041,75 mln di euro per il 2017 (a conferma del BLV, derivanti dagli incrementi di 1.241,75 e 800 mln di euro di cui, rispettivamente, dalla Sezione II e dalla Sezione I). Per il 2018 e il 2019 lo stanziamento del DLB integrato è pari a 2.111,75 mln di euro annui (derivante dagli incrementi di 1.311,75 e 800 mln di euro di cui, rispettivamente, dalla Sezione II e dalla Sezione I);
- il cap. 4376 (fondo per il finanziamento di interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici del corso legale di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici), facente parte dell’Azione “Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore privato”, con stanziamenti del DLB integrato pari a 200 mln di euro per il triennio 2017-2019 (a conferma del BLV, interamente ascrivibili alla Sezione II);
- il cap. 2539 (somme da trasferire all'INPS (ex INPDAP) a titolo di anticipazioni di bilancio sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso), facente parte dell’Azione “Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore pubblico”, con stanziamenti del DLB integrato pari a 1.328,73 mln di euro per il 2017, 1.241,66 per il 2018 e 977,71 per il 2019 (a conferma del BLV, tutti totalmente ascrivibili alla Sezione II);
- il cap. 4302 (contributi da corrispondere alle gestioni previdenziali per mettere in condizione le stesse di provvedere alla erogazione delle prestazioni agli aventi diritto), facente parte dell’Azione “Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore pubblico”, con stanziamenti del DLB integrato pari a 169,03 mln di euro annui per il triennio 2017-2019 (a conferma del BLV, tutti totalmente ascrivibili alla Sezione II)[62];
- il cap. 4305 (somma da rimborsare all’INPS per il trattamento di quiescenza del personale dipendente dalle poste italiane s.p.a.), facente parte dell’Azione “Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore pubblico”, con stanziamenti del DLB integrato pari a 827 mln di euro annui per il triennio 2017-2019 (a conferma del BLV, tutti totalmente ascrivibili alla Sezione II)[63];
- il cap. 4306 (onere a carico del bilancio dello stato relativo alla corresponsione dell'indennità di buonuscita spettante al personale delle poste italiane spa maturata fino al 27 febbraio 1998), facente parte dell’Azione “Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore pubblico”, con stanziamenti del DLB integrato pari a 70 mln di euro annui per il triennio 2017-2019 (a conferma del BLV, tutti totalmente ascrivibili alla Sezione II)[64];
- il cap. 4329 (finanziamento di interventi e misure agevolative per la costituzione di posizioni assicurative relative ai periodi maturati in diversi regimi pensionistici), facente parte dell’Azione “Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore pubblico”, con stanziamenti del DLB integrato pari (a fronte di 102 mln del BLV) a 204 mln di euro per il 2017 (derivanti dagli identici stanziamenti di 102 e 102 mln di euro di cui, rispettivamente, dalla Sezione II e dalla Sezione I). Per il 2018 il DLB integrato prevede (a fronte di 110 mln del BLV) stanziamenti di 272 mln di euro (derivanti dagli incrementi di 110 e 162 mln di euro di cui, rispettivamente, dalla Sezione II e dalla Sezione I), mentre per il 2019 si ha un importo di 319 mln di euro a fronte di 125 mln del BLV (derivanti dagli incrementi di 125 e 194 mln di euro di cui, rispettivamente, dalla Sezione II e dalla Sezione I);
- il cap. 4382 (somme da trasferire all'INPS, gestione ex INPDAP, per la gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale (GIAS)), facente parte dell’Azione “Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore pubblico”, con stanziamenti del DLB integrato pari a 2.387,25 mln di euro annui per il triennio 2017-2019 (a conferma del BLV, tutti totalmente ascrivibili alla Sezione II)[65];
- il cap. 4383 (somme da trasferire all'INPS, gestione ex INPDAP, a titolo di apporto dello stato a favore della cassa trattamento pensionistico per i dipendenti dello stato (CTPS)), facente parte dell’Azione “Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore pubblico”, con stanziamenti del DLB integrato pari a 5.664,70 mln di euro per il 2017 (a conferma del BLV, totalmente ascrivibile alla Sezione II). Per il 2018 lo stanziamento del DLB integrato è pari a 5.977,40 mln di euro annui e per il 2019 a 6.123,40 (a conferma del BLV, totalmente ascrivibili alla Sezione II);
- il cap. 4503 (trasferimenti all'INPS, ex gestione INPDAP, in relazione al rimborso delle prestazioni erogate in applicazione di specifiche disposizioni legislative), facente parte dell’Azione “Sostegno alle gestioni previdenziali - lavoratori del settore pubblico”, con stanziamenti del DLB integrato pari a 213,10 mln di euro annui per il 2017 (a conferma del BLV, totalmente ascrivibili alla Sezione II), mentre per il biennio 2018-2019 gli stanziamenti sono pari a 263,10 mln di euro (a conferma del BLV, totalmente ascrivibili alla Sezione II);
- il cap. 4354 (oneri derivanti da pensionamenti anticipati), facente parte dell’Azione “Prepensionamenti”, con stanziamenti del DLB integrato pari (a fronte di 1696,23 mln del BLV) a 2.414,43 mln di euro annui per il 2017 (derivanti dagli stanziamenti di 1.969,93 della Sezione II e 440,50 mln di euro della Sezione I). Per il 2018 lo stanziamento del DLB integrato presenta un importo (a fronte di 2.554,93 mln del BLV) pari a 3.191,23 mln di euro (derivante dagli stanziamenti di 2.554,93 mln della Sezione II e 636,30 mln di euro di della Sezione I), mentre per il 2019 gli stanziamenti sono pari (a fronte di 2.449,63 mln del BLV) a 3.144,33 mln di euro (derivanti dagli stanziamenti di 2.449,83 della sezione II dai 694,50 mln di euro della Sezione I)[66];
- il cap. 4355 (partecipazione dello stato all'onere per le pensioni d'annata), facente parte dell’Azione “Pensioni d'annata (Sostegno ai trattamenti pensionistici anteriori al 1988)”, con stanziamenti del DLB integrato (a conferma del BLV) pari a 1.077,50 mln di euro annui per il 2017 (totalmente ascrivibili alla Sezione II), mentre per il biennio 2018-2019 gli stanziamenti sono pari a 1.247,50 mln di euro (totalmente ascrivibili alla Sezione II);
- il cap. 4369 (esonero dal versamento contributivo da parte dei datori di lavoro al fondo di garanzia per le quote di trattamento fine rapporto conferite alla previdenza complementare), facente parte dell’Azione “Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare”, con stanziamenti del DLB integrato (a conferma del BLV) pari a 484 mln di euro annui per il triennio 2017-2019 (totalmente ascrivibili alla Sezione II);
- il cap. 4370 (esonero del versamento dei contributi sociali da parte dei datori di lavoro in relazione al conferimento del trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare), facente parte dell’Azione “Potenziamento e promozione del ruolo sistemico della previdenza complementare”, con stanziamenti del DLB integrato pari (a conferma del BLV) a 711 mln di euro annui per il triennio 2017-2019 (totalmente ascrivibili alla Sezione II);
- il cap. 2567 (altri interventi in materia previdenziale), facente parte dell’Azione “Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione”, con stanziamenti del DLB integrato pari (a fronte di 590,26 mln del BLV) a 705,66 mln di euro annui per il 2017 (derivanti dagli stanziamenti di 590,26 mln della Sezione II e 115,40 mln della Sezione I). Per il 2018 lo stanziamento del DLB integrato presenta un importo pari (a fronte di 624,76 mln del BLV) a 957,56 mln di euro (derivante dagli stanziamenti di 624,76 mln della Sezione II e 332,80 mln della Sezione I), mentre per il 2019 gli stanziamenti sono pari (a fronte di 632,46 mln del BLV) a 1.089,36 mln di euro (derivanti dagli stanziamenti di 632,46 e 456,90 mln di euro di cui, rispettivamente, dalla Sezione II e dalla Sezione I);
- il cap 2569 (esonero dal versamento contributivo da parte dei datori di lavoro al fondo di garanzia per le quote di trattamento fine rapporto conferite alla previdenza complementare), facente parte dell’Azione “Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione”, con stanziamenti del DLB integrato pari (a conferma del BLV) a 35 mln di euro annui per il 2017 e 21 mln per il 2018 (interamente ascrivibili alla Sezione II);
- il cap. 2570 (esonero del versamento dei contributi sociali da parte dei datori di lavoro in relazione al conferimento del trattamento di fine rapporto alla previdenza complementare), facente parte dell’Azione “Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione”, con stanziamenti del DLB integrato pari (a conferma del BLV) a 81 mln di euro annui per il 2017 e 47 mln per il 2018 (interamente ascrivibili alla Sezione II);
- il cap. 4330 (fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello), facente parte dell’Azione “Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione”, con stanziamenti del DLB integrato pari (a conferma del BLV) a 36,2 mln di euro annui per il 2017 e 35,6 mln per il 2018 (interamente ascrivibili alla Sezione II);
- il cap. 4336 (rimborsi e contributi da erogare all'INAIL), facente parte dell’Azione “Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione”, con stanziamenti del DLB integrato pari a 660 mln di euro annui per il 2017 (a fronte dei 700 mln di euro del BLV e a seguito del definanziamento di 40 mln di euro ai sensi dell’art. 23, co. 3, lett. b), e dello stanziamento di 660 mln in Sezione II). Per il 2018 il DLB integrato presenta 692 mln di euro (a fronte dei 700 del BLV, e a seguito del definanziamento di 8 mln ai sensi dell’art. 23, co. 3, lett. b), e dello stanziamento di 692 mln in Sezione II), per il 2019 il DLB integrato presenta 694 mln di euro (a fronte dei 700 del BLV, e a seguito del definanziamento di 6 mln ai sensi dell’art. 23, co. 3, lett. b), e dello stanziamento di 694 mln in Sezione II). Identica situazione degli stanziamenti si ha per il cap 4336/6 (somme da versare all’INAIL a titolo di contributo dello stato a fronte della riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)[67];
- il cap. 4363 (sgravi contributivi), facente parte dell’Azione “Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione”, con stanziamenti del DLB integrato pari a 87,86 mln di euro annui per il triennio 2017-2019 che confermano gli importi del BLV (e totalmente ascrivibili alla Sezione II);
- il cap. 4364 (agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri), facente parte dell’Azione “Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per incentivare l'occupazione”, con stanziamenti del DLB integrato pari (a fronte di 17.574,71 mln del BLV) a 17.579,01 mln per il 2017 (derivanti dagli stanziamenti di 17.574,71 mln della Sezione II e 4,3 mln della Sezione I). Per il 2018, il DLB prevede uno stanziamento pari ( a fronte di 14.734,71 mln di euro del BLV) 14.150,91 mln (derivanti dagli stanziamenti di 14.734,71 mln della Sezione II e 16,20 mln della Sezione I). Per il 2019 a fronte di 10.313,11 mln del BLV, il DLB integrato prevede 10.331,21 mln (10.313,11 della Sezione II e 18,10 della Sezione I);
- il cap. 2564 (agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri), facente parte dell’Azione “Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati”, il DLB integrato prevede (a conferma del BLV) 3.574,90 mln per il 2017, 3.565,15 mln per il 2018 e 3.482,55 mln per il 2019;
- il cap. 4508 (sgravi contributivi a favore delle imprese armatoriali), facente parte dell’Azione “Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri per il sostegno allo sviluppo di particolari settori o territori svantaggiati”, il DLB integrato prevede (a conferma del BLV) 300 mln per il triennio 2017-2019;
- il cap. 4361 (quota parte delle prestazioni derivanti dalla tutela previdenziale obbligatoria della maternità), facente parte dell’Azione “Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia”, il DLB integrato prevede (a conferma del BLV) 619 mln per il triennio 2017-2019;
- il cap. 4331 (finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale), facente parte dell’Azione “Finanziamento e vigilanza degli istituti di patronato”, facente parte dell’Azione “Tutela previdenziale obbligatoria della maternità e della famiglia”, il DLB integrato prevede (a conferma del BLV) 266,24 mln per il triennio 2017-2019;
- il cap. 2536 (rimborsi e contributi da erogare all'INAIL), facente parte dell’Azione “Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali”, il DLB integrato prevede (a conferma del BLV) 420,09 mln per il triennio 2017-2019;
- il cap. 4365 (fondo per i lavoratori che hanno subito l'esposizione alle polveri di amianto), facente parte dell’Azione “Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali”, il DLB integrato prevede (a conferma del BLV) 7 mln per il triennio 2017-2019;
- il cap. 4368 (fondo per gli eredi dei lavoratori vittime dell'amianto), facente parte dell’Azione “Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali”, il DLB integrato prevede (a conferma del BLV) 10 mln per il triennio 2017-2019;
- il cap. 4378 (somme da trasferire all'INAIL per il finanziamento del fondo per le vittime dell'amianto) facente parte dell’Azione “Indennizzi e incentivi in materia di infortuni e malattie professionali”, il DLB integrato prevede (a conferma del BLV) 22 mln per il triennio 2017-2019;
- il cap. 4358 (somme da trasferire all'INPS per le spese di funzionamento della GIAS) facente parte dell’Azione “Contributo dello Stato al funzionamento della GIAS per le politiche previdenziali”, il DLB integrato prevede (a conferma del BLV) 389,10 mln per il triennio 2017-2019;
§ nel programma 24.12 (Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva) si segnala:
- il cap. 3528 (somma da corrispondere all'INPS per il pagamento di pensioni, assegni vari e relativi oneri accessori agli invalidi civili, ai sordomuti ed ai ciechi civili), facente parte dell’Azione “Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità”, il DLB integrato prevede (a conferma del BLV) 18.600 mln per il triennio 2017-2019;
- il cap. 3892 (fondo per il diritto al lavoro dei disabili) facente parte dell’Azione “Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità”, il DLB integrato prevede (a conferma del BLV) 21,91 mln per il 2017, 21,57 per il 2018 e 21,92 per il 2019;
- il cap. 4500 (somme da erogare all'INPS in relazione al trasferimento di risorse finanziarie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità già di competenza del ministero dell'economia e delle finanze) facente parte dell’Azione “Invalidi civili, non autosufficienti, persone con disabilità”, il DLB integrato prevede (a conferma del BLV) 25,10 mln per il triennio 2017-2019;
- il cap. 3530 (somma da erogare per la copertura degli oneri relativi alla famiglia), nel quale si segnala il cap. 3530/1 (somma da erogare per oneri derivanti da disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità) facente parte dell’Azione “Politiche per l’infanzia e la famiglia” integrato prevede (a fronte di 234,16 mln del BLV) 448,16 mln di euro per il 2017 (derivanti dagli stanziamenti di 234,16 mln di euro della Sezione II e 214 mln della Sezione I),. Per il 2018 il DLB integravo prevede (a fronte di 236,86 mln del BLV) 536,86 mln di euro (derivanti dagli stanziamenti di 236,86 mln della Sezione II e 300 della Sezione I), mentre per il 2019 il DLB integravo prevede (a fronte di 238,55 mln del BLV) 538,55 mln di euro (derivanti dagli stanziamenti di 238,55 mln della Sezione II e 300 della Sezione I), ed il cap. 3530/6 (assegni per nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore ai 26 anni compiuti), il DLB integrato prevede (a conferma del BLV) 36 mln per il triennio 2017-2019;
- il cap. 3532 (somma da erogare per la copertura degli oneri derivanti dalla contribuzione figurativa a favore dei genitori e familiari di persone handicappate) facente parte dell’Azione “Politiche per l’infanzia e la famiglia”, il DLB integrato prevede (a conferma del BLV) 536,38 mln per il triennio 2017-2019;
- il cap. 3534 (somma da erogare per la corresponsione di assegni di maternità) facente parte dell’Azione “Politiche per l’infanzia e la famiglia”, il DLB integrato pari a (a fronte di 232,96 mln del BLV) 624,96 mln per il triennio 2017-2019 (derivanti dagli stanziamenti di 232,96 mln della Sezione II e 392 mln della Sezione I);
- il cap. 2401 (fondo per il finanziamento dell'assegno di disoccupazione (ASDI)) facente parte dell’Azione “Assegni e pensioni sociali”, il DLB integrato prevede (a fronte di 270 mln del BLV) 268 mln per il 2017 (derivanti dal definanziamento di 2 mln ex art. 23, co. 3, lett. b), e dallo stanziamento di 268 mln della Sezione II). Per il 2018 a fronte di 167,30 mln del BLV il DLB integrato prevede 165,23 mln per il 2017 (derivanti dal definanziamento di 2 mln ex art. 23, co. 3, lett. b), e dallo stanziamento di 165,30 mln della Sezione II), mentre per il 2019 a fronte di 200 mln del BLV il DLB integrato prevede 198 mln (derivanti dal definanziamento di 2 mln ex art. 23, co. 3, lett. b), e dallo stanziamento di 198 mln della Sezione II);
- il cap. 4312 (somme da corrispondere ad enti, fondi e casse previdenziali per la maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti) facente parte dell’Azione “Assegni e pensioni sociali”, il DLB integrato prevede (a conferma del BLV) 177,93 mln per il triennio 2017-2019[68];
- il cap. 4348 (pensioni sociali, assegni sociali ed assegni vitalizi) facente parte dell’Azione “Assegni e pensioni sociali”, il DLB integrato prevede (a conferma del BLV) 4.522,94 mln per il triennio 2017-2019;
- il cap. 4349 (maggiorazione sociale dei trattamenti minimi di pensione ed integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità) facente parte dell’Azione “Assegni e pensioni sociali”, il DLB integrato prevede (a conferma del BLV) 760,91 mln per il triennio 2017-2019
Per quanto attiene
allo stanziamento risultante dal ddl di bilancio integrato per il 2017 dei
capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Tabella 2) di interesse
dell’XI Commissione, si segnala (nell’ambito del Programma 33.1 – Fondi da
assegnare) il cap. 3054 (fondo da ripartire per il finanziamento del
pubblico impiego) facente parte dell’Azione “Fondi da assegnare per il
personale”, il DLB integrato per il 2017 prevede uno stanziamento di 1.480 mln
(totalmente ascrivibile alla Sezione II), e 1.930 mln per il biennio 2018-2019
(totalmente ascrivibile alla Sezione II).
[1] Nei fondi comuni di investimento di tipo chiuso il rimborso delle quote è ammesso solo in periodi predeterminati (cfr. l'art. 1, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni).
[2] Secondo queste ultime, non concorrono a formare la parte imponibile i redditi già assoggettati ad imposta.
[3] Si ricorda che, ai fini di quest'esenzione, le azioni non devono essere riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro né comunque essere cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione.
[4] Per la nozione di familiari, cfr. l'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
[5] Secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, la valutazione è stata effettuata (sulla base di elementi amministrativi forniti dall’I.N.P.S.) sulla base di una stima di 277.000 iscritti per il 2017 con reddito medio annuo pari a 16.300 euro.
[6] La domanda può essere presentata direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge n.152/2001, ossia istituti di patronato e di assistenza sociale.
[7] La domanda deve essere presentata attraverso l’uso dell’identità digitale SPID di secondo livello, ai sensi del DPCM 24 ottobre 2014 (recante “Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”).
[8] Sul diritto di recesso v.oltre (comma 6).
[9] Decreto legislativo n.385/1993.
[10] Decreto legislativo n.231/2007, recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.
[11] Ai sensi dell’articolo 30, comma 8, del decreto legislativo n.231/2007, il quale prevede che “Nel caso di rapporti continuativi relativi all'erogazione di credito al consumo, di leasing, di emissione di moneta elettronica o di altre tipologie operative indicate dalla Banca d'Italia, l'identificazione può essere effettuata da collaboratori esterni legati all'intermediario da apposita convenzione, nella quale siano specificati gli obblighi previsti dal presente decreto e ne siano conformemente regolate le modalità di adempimento”.
[12] Il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale è disciplinato dal DPCM 24 ottobre 2014 (recante “Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”).
[13] Il diritto di recesso è disciplinato dall’articolo 125-ter del decreto legislativo n.385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e dall’articolo 67-duodecies del decreto legislativo n.206/2005 (Codice del consumo). Il primo prevede che “Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni (previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma )”. Il secondo prevede che “Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. […] Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente: a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso; b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 67-undecies, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera a).
[14] In estrema
sintesi, l’esercizio dell’opzione per l’imposta sostitutiva sui finanziamenti –
che si applica ordinariamente nella misura ordinaria dello 0.25% dell’importo del
finanziamento - consente, alle condizioni di legge, l’esenzione dagli altri
tributi indiretti (imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria,
etc.) che sarebbero altrimenti applicabili ai singoli atti posti in essere per
effettuare le medesime operazioni di finanziamento, ivi comprese le garanzie.
[15] La disposizione richiama l’articolo 7 del decreto legislativo n.184/1997, il quale prevede che l'importo del contributo volontario è pari all'aliquota di finanziamento, prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica, applicata all'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda. L'importo minimo di retribuzione sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore alla retribuzione settimanale (determinata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n.463/1983). L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari non può essere inferiore a quello stabilito per i lavoratori dipendenti comuni. Per le categorie tenute al versamento di contributi volontari mensili, tale importo è ragguagliato a mese.
[16] L’individuazione dei criteri, delle condizioni e delle modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti e della Garanzia dello Stato come prestatore di ultima istanza è contenuta nel DPCM 20 febbraio 2015, n. 29.
[17] La garanzia di ultima istanza costituisce una fattispecie già prevista anche in altre norme, quale ad esempio quella relativa al fondo di garanzia per le PMI di cui all’articolo 11, co.4 del D.L. n.185/2008.
[18] Si tratta del privilegio generale sulle retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori.
[19] Risoluzione consensuale avvenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della L. 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni
[20] L’handicap in situazione di gravità è definito dall’articolo 3, comma 3, della legge n.104/199, ove si prevede che “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”.
[21] Le professioni (indicate nell’apposito Allegato cui la norma rinvia) sono le seguenti:
A. Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici
B. Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
C. Conciatori di pelli e di pellicce
D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
F. Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni.
G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
H. Professori di scuola pre–primaria
I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati
J. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
K. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
Il comma 20 prevede, poi, che con successivo DPCM si proceda alla determinazione delle caratteristiche specifiche di tali attività lavorative.
[22] L’ASDI è disciplinato dall’articolo 16 del decreto legislativo n.22/2015.
[23] L’indennizzo per cessazione di attività commerciale è stato istituito dal decreto legislativo n.207/1996. L’indennizzo spetta in caso di cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche
[24] I dipendenti cui la disposizione fa riferimento sono quelli di tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300/1999 (di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001), nonché i dipendenti degli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 (ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; ENEA; Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; CNEL; E.N.A.C.) e il personale degli enti pubblici di ricerca.
[25] Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), disciplinato dall’art. 2120 c.c., è un elemento della retribuzione la cui erogazione è differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro, riconosciuto ai dipendenti del settore privato e, ai sensi del D.P.C.M.20 dicembre 1999, anche ai dipendenti pubblici assunti dopo il 31 dicembre 2000 (ad eccezione delle categorie cosiddette “non contrattualizzate”). Si ricorda, in proposito, che fino all’emanazione del DPCM 20 dicembre 1999, che ha introdotto per i nuovi assunti il TFR, veniva liquidata l’indennità premio di fine servizio ai dipendenti degli enti locali e l’indennità di buonuscita ai dipendenti statali. I dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000 possono optare per il TFR aderendo, contestualmente, ad un fondo di previdenza complementare. I Trattamenti di Fine Servizio si differenziano dal TFR sia per le modalità di calcolo della prestazione (calcolata sull’ultima retribuzione), sia per il loro finanziamento, caratterizzato anche da una contribuzione del lavoratore alla quale si aggiunge quella dell’amministrazione statale o dell’ente locale. Questi versano la somma totale dovuta, per poi riprendere (rivalendosi) la parte obbligatoria dovuta dal dipendente. Merita infine ricordare che l’articolo 1, commi 484 e 485, della L. 147/2013 ha modificato la disciplina sui termini temporali della rateizzazione dell’erogazione dei trattamenti di fine servizio (TFS) o di fine rapporto (TFR), comunque denominati, dei dipendenti pubblici, con effetto sui soggetti che maturino i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2014, riducendo, in particolare, l’importo oggetto della rateizzazione.
[26] L’articolo 24, comma 6, del D.L. 201/2011 ha ridefinito i requisiti anagrafici per il pensionamento di vecchiaia a decorrere dal 1° gennaio 2012, disponendo l'innalzamento a 66 anni (al quale vanno aggiunti gli indici di speranza di vita, pari, nel 2016, a 7 mesi) del limite minimo per accedere alla pensione di vecchiaia (sia per i lavoratori dipendenti sia per quelli autonomi), nonché l'anticipazione della disciplina a regime dell'innalzamento progressivo dell'età anagrafica delle lavoratrici dipendenti private al 2018 (in luogo del 2026).
[27] Si fa presente che anche su tali requisiti opera la norma di cui all’art. 12 del D.L. 78/2010 che prevede l’adeguamento all’incremento della speranza di vita; tali adeguamenti saranno aggiornati con cadenza biennale (non più triennale) dal 1° gennaio 2019, per effetto di quanto disposto dall’art. 24, c. 13, del D.L. 201/2011:
[28] La disciplina finora vigente è posta dall'art. 1, commi da 239 a 248, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.
[29] Cfr. il citato comma 239 dell'art. 1 della L. n. 228 del 2012.
[30] Si ricorda che, per i soggetti il cui primo accredito contributivo decorra successivamente al 1° gennaio 1996, il trattamento pensionistico può essere conseguito al compimento di un requisito anagrafico (attualmente pari a 63 anni e 7 mesi) meno elevato rispetto a quello generale, purché sussistano le condizioni di cui all'art. 24, comma 11, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.
[31] La disposizione fa rinvio alla nozione di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104.
[32] Cfr. il comma 13 del citato art. 24 del D.L. n. 201 del 2011.
[33] Procedura di cui all'art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
[34] Invalidi ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
[35] Attraverso la soppressione dell’art. 24, c. 17-bis, del D.L. 201/2011 ove si prevede l’applicazione ai lavoratori che svolgono lavori usuranti, i quali maturano i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012, delle cd. finestre mobili, secondo cui la prima decorrenza utile per godere del trattamento pensionistico è fissata (art. 12, c. 2, D.L. 78/2010:
- trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, per coloro per i quali le pensioni sono liquidate a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, per coloro per i quali le pensioni sono a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché della gestione separata.
[36] Il beneficio non è cumulabile con le detrazioni spettanti per i redditi da lavoro dipendente e per alcune delle categorie di redditi assimilati al lavoro dipendente.
[37] Procedure stabilite, da ultimo, dal D.M. 14 febbraio 2014 (G.U. n.89 del 16 aprile 2014).
[38] Di cui all’articolo 3 del D.M. 8 ottobre 2012 ( pubblicato nella G.U. n. 17 del 21 gennaio 2013) e al medesimo articolo 22, comma 1, lettera a), del D.L. 95/2012.
[39] Di cui all'art. 1, comma 284, della L. 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, ed al D.M. 7 aprile 2016.
[40] Riguardo alle entrate contributive in oggetto, cfr. l'art. 5 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, e successive modificazioni.
[41] Si ricorda, inoltre, che il citato comma 284 dell'art. 1 della L. n. 208, e successive modificazioni, mediante il richiamo dell'art. 41, comma 6, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, esclude che la trasformazione a tempo parziale possa determinare un incremento della base di calcolo della quota di trattamento pensionistico liquidata secondo il cosiddetto metodo retributivo.
[42] Con esclusione dei contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo.
[43] I controlli in questione sono quelli previsti dall’art. 125, par. 5, del richiamato Regolamento (UE) 1303/2013, secondo cui, nell’ambito delle funzioni dell'autorità di gestione (responsabile della gestione del programma operativo nazionale conformemente al principio della sana gestione finanziaria), la stessa procede, tra l’altro, alle verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e alle verifiche sul posto delle operazioni.
[44] Nel sistema contributivo di calcolo della pensione è la quota della retribuzione pensionabile che è considerata accantonata ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione. In generale, per i lavoratori dipendenti è stata fissata al 33%, per i lavoratori autonomi al 27%.
[45] Sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo.
[46] In base a quanto disposto dal D.M. 22 dicembre 2012, il congedo obbligatorio è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso (mentre la fruizione del congedo facoltativo di uno o due giorni, che può avvenire anche contemporaneamente all'astensione della madre, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità). Inoltre, l’istituto del congedo obbligatorio (come quello facoltativo) si applica anche in caso di adozione o affidamento ed è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità
[47] Articolo 1, comma 466, legge n.208/2015.
[48] Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).
[49] Compito spettante alla legge di stabilità, che poi si ripercuoteva sul bilancio attraverso la nota di variazioni.
[50] Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base alle Relazioni relative all'efficacia dell'introduzione delle azioni che saranno predisposte dal MEF - Ragioneria generale dello Stato, d’intesa con la Corte dei conti, a partire dall'esercizio 2017 in sede di rendiconto 2017.
[51] In questo contesto, sono state ridefinite le procedure per il monitoraggio del grado di effettivo raggiungimento degli obiettivi prefissati, con la previsione, dopo l'approvazione della legge di bilancio, di appositi accordi triennali tra il Ministro dell’economia e ciascun Ministro di spesa, da definirsi entro il 1° marzo di ciascun anno. Il Ministro dell'economia informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli accordi, sulla base di apposite schede trasmesse da ciascun Ministro entro il 15 luglio. Entro il 1° marzo dell’anno successivo, ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una relazione – che verrà allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente. In relazione alla nuova procedura di programmazione finanziaria, è stato soppresso il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, previsto dall'articolo 41 della legge di contabilità n. 196 del 2009, da considerarsi sostituito dalle Relazioni sull'esito degli accordi.
[52] Tali tabelle prevedevano, rispettivamente, la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale.
[53] Al riguardo, si ricorda che attualmente è all’esame delle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell’espressione del parere lo schema di D.P.R. AG 348, recante la suddetta riorganizzazione.
[54] Tali tabelle prevedevano, rispettivamente, la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale.
[55] Lo stanziamento sul capitolo tiene conto dell'incremento, pari ad euro 78,6 mln di euro, operato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 4-ter, del D.Lgs. 185/2016.
[56] Lo stanziamento sul capitolo tiene conto della riduzione, pari ad 78,6 mln di euro, operata in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), punto 4-ter, del D.Lgs. 185/2016.
[57] Lo stanziamento del capitolo 4333 include un incremento di euro 660.000 per effetto dell'adeguamento per l'anno 2017 dei trasferimenti a favore della gestione ex-ENPALS ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c) della L. 88/1989.Ll'adeguamento previsto dal citato articolo 37, complessivamente pari a euro 188.380.000, ha interessato, oltre al suddetto capitolo 4333, anche il capitolo 4351 per euro 187.720.000. in particolare, l'importo complessivamente dovuto dallo stato a favore della gestione ex-ENPALS e' pari a euro 73.480.000.
[58] La variazione proposta include il definanziamento ai sensi dell'articolo 6 del D.L. 193/2016.
[59] Lo stanziamento del capitolo 4351 include un incremento di euro 187.720.000 euro per effetto dell'adeguamento per l'anno 2017 dei trasferimenti a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi e della gestione speciale minatori presso l'INPS, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c) della L. 88/1989. L'adeguamento previsto dal citato articolo 37, complessivamente pari a euro 188.380.000 euro, ha interessato, oltre al suddetto capitolo 4351, anche il capitolo 4333 per euro 660.000 euro per l'adeguamento dei trasferimenti inerenti la gestione ex-ENPALS. In particolare, l'importo complessivamente dovuto dallo stato a favore della gestione speciale minatori è pari a euro 3.170.000 euro.
[60] Lo stanziamento del capitolo 4352 include un incremento di euro 46.550.000 per effetto dell'adeguamento per l'anno 2017 dei trasferimenti a favore del fondo pensioni lavoratori dipendenti, della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani presso l'INPS, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della L. 449/1997.
[61] Lo stanziamento del capitolo 4353 tiene conto di una riduzione di euro 47.700.000 per effetto dell'adeguamento per l'anno 2017 dei trasferimenti all'INPS destinati alla copertura degli oneri sulle pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1° gennaio 1989 ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera c) della L. 88/1989. L'importo complessivamente dovuto dallo stato ai sensi del citato articolo 2, comma 4, della L. 183/2011 è stabilito pari a euro 503.700.000.
[62] Capitolo che si istituisce, con l'indicato stanziamento, per trasporto del quadro contabile del capitolo 1583 dello stato di previsione della spesa del ministero dell'economia e delle finanze, al fine di una pertinente collocazione della spesa ai sensi dell'articolo 25-bis della L. 196/2009, così come introdotto dall'articolo 2, comma 2 del D.Lgs. 90/2016.
[63] Capitolo che si istituisce, con l'indicato stanziamento, per trasporto del quadro contabile del capitolo 1620 dello stato di previsione della spesa del ministero dell'economia e delle finanze, al fine di una pertinente collocazione della spesa ai sensi dell'articolo 25-bis della L. 196/2009, così come introdotto dall'articolo 2, comma 2 del D.Lgs. 90/2016.
[64] Capitolo che si istituisce, con l'indicato stanziamento, per trasporto del quadro contabile del capitolo 1688 dello stato di previsione della spesa del ministero dell'economia e delle finanze, al fine di una pertinente collocazione della spesa ai sensi dell'articolo 25-bis della L. 196/2009, così come introdotto dall'articolo 2, comma 2 del D.Lgs. 90/2016.
[65] Lo stanziamento del capitolo 4382 include un incremento di euro 21.300.000 per effetto dell'adeguamento per l'anno 2017 dei trasferimenti alla gestione ex-INPDAP, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della L. 183/2011. L'importo complessivamente dovuto dallo stato ai sensi del citato articolo 2, comma 4, della L. 183/2011 è stabilito pari a euro 2.387.650.000.
[66] Variazione che si apporta per il rifinanziamento dell'articolo 1, comma 296, della L. 208/2015, inerente il prepensionamento dei lavoratori dipendenti dell'istituto poligrafico zecca dello stato
[67] La variazione proposta include il definanziamento ai sensi dell'articolo 6 del d.l. 193/2016.
[68] Capitolo che si istituisce, con l'indicato stanziamento, per trasporto del quadro contabile del capitolo 1570 dello stato di previsione della spesa del ministero dell'economia e delle finanze, al fine di una pertinente collocazione della spesa ai sensi dell'articolo 25-bis della L. 196/2009, così come introdotto dall'articolo 2, comma 2 del D.Lgs. 90/2016.