Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||||
Titolo: | Modifiche al decreto legislativo 81/2015, in materia di lavoro accessorio (voucher) - AA.C. 3601, 584 e 1681 - Schede di lettura | ||||
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Serie: | Progetti di legge Numero: 429 | ||||
Data: | 27/04/2016 | ||||
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato |
Modifiche al decreto legislativo 81/2015, in materia di lavoro accessorio (voucher)
27 aprile 2016
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ContenutoLa proposta di legge C. 3601 (Damiano ed altri) reca alcune modifiche alla disciplina del lavoro accessorio, attualmente contenuta negli articoli 48-50 del D.Lgs. 81/2015. Secondo la relazione illustrativa allegata, la proposta di legge ha lo scopo di "ripristinare sostanzialmente l'originario impianto normativo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per quanto attiene alla definizione di tale forma contrattuale e al suo campo di applicazione, nonché alla puntuale individuazione delle tipologie di lavoratori ammessi allo svolgimento delle prestazioni di lavoro accessorio". Tale necessità deriva (sempre secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa), dalla fenomenologia acquisita ultimamente dai voucher con cui vengono pagate le prestazioni accessorie, il cui utilizzo continua ad aumentare, non configurandosi più, quindi, uno strumento per contrastare il lavoro sommerso, dal momento che tale tipologia lavorativa entra in settori e lavori che dovrebbero essere altrimenti regolamentati .
Al riguardo, si segnala che la banca dati dell'I.N.P.S. sul lavoro accessorio ha rilevato come nel 2015 siano stati venduti 115.079.713 voucher (di cui 78.139.845 presso i tabaccai, 11.366.442 presso gli uffici postali, 10.529.842 attraverso la procedura telematica, 8.237.617 presso le banche e 6.805.967 mediante le sedi INPS), rispetto ai 69.181.075 del 2014 (+66,35%) e ai 40.787.817 del 2013 (+182,14%), e ne siano stai riscossi 87.981.801 (63.878.306 nel 2014 e 36.337.978 nel 2013). Allo stesso tempo, i lavoratori che hanno effettuato prestazioni di lavoro accessorio nel 2015 sono risultati pari a 1.380.030 (1.017.220 nel 2014 e 617.615 nel 2013), con una media annua di 303.210 (218.726 nel 2014 e 120.275 nel 2013). Per un quadro aggiornato sull'utilizzo dei voucher si rimanda al Report del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 marzo 2016.
Per un puntuale raffronto tra il testo vigente degli articoli 48-50 del D.Lgs. 81/2015 e il testo che risulterebbe dalle modifiche previste dalla proposta di legge C. 3601 si rinvia all'apposito testo a fronte.
La proposta di legge in esame, composta di un solo articolo, modifica gli articoli 48-50 del D.Lgs. 81/2015 con la finalità di circoscrivere l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione dell'istituto, sostanzialmente ripristinando l'impianto normativo del D.Lgs. n.276/2003, con cui il lavoro accessorio era stato introdotto nel nostro ordinamento. Il nuovo testo dell'articolo 48 del D.Lgs. 81/2015 prevede che possano effettuare prestazioni occasionali di lavoro accessorio i soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito (che si deve supporre tassativo) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; dell'insegnamento privato supplementare; dei piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli e della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza o di solidarietà. Tali attività, anche se svolte a favore di più beneficiari, non possono dare luogo a compensi complessivi annui non superiori a 5.000 e, fermo restando tale limite, possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro. Il nuovo testo dell'articolo 49 del D.Lgs. 81/2015 identifica i prestatori di lavoro accessorio (anche in questo caso l'elenco dovrebbe intendersi tassativo), e cioè: disoccupati da oltre un anno; casalinghe, studenti e pensionati; disabili e soggetti in comunità di recupero; lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei 6 mesi successivi alla perdita del lavoro. I richiamati soggetti hanno l'obbligo di comunicare la loro disponibilità a fornire prestazioni di lavoro accessorio ai servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di riferimento, o alle agenzie del lavoro accreditate, ricevendo (a proprie spese) una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione. Infine, il nuovo testo dell'articolo 50 del D.Lgs. 81/2015 riproduce sostanzialmente gli aspetti procedurali delle prestazioni di lavoro accessorio contenute attualmente nell'articolo 49 del D.Lgs. 81/2015, apportando alcune modifiche: in particolare, si prevede che nel caso di mancata emanazione del decreto ministeriale volto a fissare il valore nominale del voucher, l'importo dello stesso sia comunque annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'I.S.T.A.T.
Merita ricordare, inoltre, che unitamente alla proposta di legge C. 3601, presso l'XI Commissione Lavoro della Camera dei deputati risultano assegnate altre proposte di legge in materia di lavoro accessorio.
In particolare, risultano assegnate le proposte di legge C. 584 (Palmizio) e C. 1681 (Vitelli ed altri), le quali, in quanto depositate prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina recata dal D.Lgs. 81/2015, intervengono sul precedente impianto normativo, recato al tempo dagli articoli 70-72 del D.Lgs. 276/2003 (prevedendo, in gran parte, interventi successivamente introdotti dalla nuova disciplina).
Tali proposte di legge, diversamente dalla proposta di legge C. 3601, sono contrassegnate dalla finalità di ampliare l'ambito applicativo del lavoro accessorio (rispetto alla disciplina vigente al tempo della loro presentazione).
La proposta di legge C.584 prevede che attività di lavoro accessorio possano essere rese da tutti i soggetti che vogliono svolgere attività lavorative a favore di terzi, in maniera saltuaria e senza vincoli contrattuali, individuando, contestualmente, specifici limiti per determinati soggetti. Inoltre, si prevede che per accedere allo svolgimento delle richiamate attività sia sufficiente un semplice accordo tra le parti, anche verbale, e che il pagamento della prestazione avvenga tramite voucher, di importo predeterminato e acquistabili presso tutti gli Uffici postali (con tagli di valore nominale lordo da 10, 25 e 50 euro). Il valore netto del buono percepito non è cumulabile con emolumenti o redditi di qualsiasi altra natura, ed il 5% del valore lordo del buono percepito si cumula automaticamente nella posizione previdenziale del prestatore d'opera. Infine, l'importo massimo che un prestatore d'opera può incassare è di 10.000 euro annui, come sommatoria di tutti i valori netti dei voucher incassati, mentre gli importi incassati che eccedono la soglia dei 10.000 euro annui sono assoggettati a tassazione ordinaria. Il committente può dedurre dal proprio imponibile, IRPEF o IRES, l'importo netto del voucher.
La proposta di legge C.1681 , anch'essa modificando il D.Lgs. 276/2003, prevede principalmente che il limite di reddito complessivo percepibile per le attività in oggetto sia di 7.000 euro, con possibilità, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, di esercitare tali attività lavorative a favore di ciascun committente per compensi non superiori a 3.000 euro (con specifica deroga, fino al 31 dicembre 2016, per i giovani da 18 a 29 anni di età e per i soggetti svantaggiati, di percepire compensi fino al limite massimo di 7.000 per anno solare a favore anche di un singolo committente). Inoltre: si uniformano, ai fini dei soggetti che ricevono prestazioni di lavoro accessorio, tutti i settori produttivi, sopprimendo i limiti previsti per il settore agricolo; si prevede che il compenso per lo svolgimento di un'attività di lavoro non dipendente (come il lavoro accessorio) sia legato al valore dell'opera o del servizio che viene eseguito e non alla durata della prestazione; si agevola l'acquisto del voucher direttamente presso gli sportelli dell'INPS o per via telematica. Infine, nell'ambito delle modalità gestionali dell'erogazione dei voucher e del versamento dei relativi contributi, si prevede la possibilità di coniugare strumenti informativi atti a rendere più snello il flusso di dati necessari alla gestione dei diversi rapporti di lavoro.
Infine, si segnala la proposta di legge C. 3363 (Patrizia Maestri ed altri, assegnata alla VI Commissione Finanze), recante disposizioni in materia di deducibilità e detraibilità degli oneri e delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale e familiare, nonché in materia di lavoro accessorio, la quale, modificando l'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 81/2015, estende (articolo 2) a tutte le categorie di lavoratori (e non solamente ai committenti imprenditori o professionisti, il limite di compenso di 2.000 euro annui per ognuna delle attività lavorative che possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente. |
Relazioni allegate o richiesteAlle proposte di legge, tutte di iniziativa parlamentare, sono allegate le relazioni illustrative. |
Necessità dell'intervento con leggeL'intervento con legge si rende necessario in quanto la materia oggetto di intervento è attualmente disciplinata da fonti normatve primarie. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLa disciplina recata dalle proposte di legge in esame è riconducibile alla materia di potestà esclusiva statale "ordiamento civile", ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione. |
Quadro della normativa vigente ed evoluzione normativa1. La normativa vigente
La disciplina del lavoro accessorio, introdotta dal D.Lgs. 276/2003 (articoli 70-73), ha subito nel tempo sostanziali modifiche da parte di una serie di norme (v. paragrafo successivo), aventi soprattutto lo scopo di ampliare la possibilità di ricorrere a tale forma contrattuale, intervenendo sui requisiti per l'accesso, sulla previsione di nuove tipologie contrattuali, sulla possibilità del ricorso a tale tipologia di lavoro per coloro che percepiscono prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito e sul ricorso al lavoro accessorio da parte di pubbliche amministrazioni.
Attualmente l'istituto è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 (articoli 48-50), che ha abrogato e sostituito integralmente i corrispondenti articoli del D.Lgs. 276/2003, nell'ottica di consentire il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio per le attività lavorative in tutti i settori produttivi, garantendo, nel contempo, la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati.
In base a tali norme, le prestazioni di lavoro accessorio non possono dar luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile (annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente) (articolo 48).
L'occasionalità delle prestazioni non assume alcuna valenza ai fini dell'attivazione dell'istituto ed è dunque possibile attivare sempre e comunque lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico. Tale limite, pari a 7.000 euro, originariamente quantificato in relazione all'attività prestata nei confronti del singolo committente, va riferito al compenso massimo che il lavoratore accessorio può percepire, nel corso dell'anno civile, indipendentemente dal numero dei committenti. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, il legislatore stabilisce tuttavia che, nei confronti dei "committenti imprenditori commerciali o professionisti", le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente. L'espressione "imprenditore commerciale" vuole in realtà intendere qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato, senza che l'aggettivo "commerciale" possa in qualche modo circoscrivere l'attività di impresa (MLPS circ. n. 4/2013; INPS circ. n. 49/2013).
I percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, per un limite massimo di 3.000 euro (lordo 4.000 euro) di corrispettivo per anno civile (annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT), senza che ciò pregiudichi il diritto e la misura della prestazione integrativa del salario. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
Le richiamate disposizioni trovano applicazione in agricoltura per le attività lavorative occasionali rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni (se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università), nonché per le attività agricole svolte a favore dei produttori agricoli (che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli).
Il committente pubblico può ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
I compensi percepiti dal lavoratore sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Inoltre, è vietato ricorrere al lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve specifiche ipotesi individuate con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (tale decreto, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015, non risulta essere stato emanato).
E' interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio, nel limite complessivo di 3.000 per anno civile, l'indennità NASpI. Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile, la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all'80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.
Il beneficiario dell'indennità NASpI è tenuto a comunicare all'INPS, entro un mese (rispettivamente dall'inizio dell'attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI) il compenso derivante dalla predetta attività.
Per il pagamento del corrispettivo è prevista una particolare procedura (articolo 49 del D.Lgs. 81/2015), attraverso l'acquisto, da parte dei beneficiari, esclusivamente attraverso modalità telematiche, di uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato con decreto ministeriale. Il valore nominale del buono in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui sopra è fissato in 10 euro (fissato inizialmente con D.M. 30 settembre 2005 e confermato dal D.M. 12 marzo 2008, e non è ricollegato ad una retribuzione minima oraria) e nel settore agricolo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. I committenti non imprenditori o professionisti possono invece acquistare i buoni anche presso le rivendite autorizzate. Per i committenti imprenditori o professionisti è previsto l'obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente (sempre attraverso modalità telematiche) i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore indicando altresì il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 giorni successivi.
Spetta al concessionario provvedere al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, nonché effettuare il versamento per suo conto dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS (in misura pari al 13% del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL (in misura pari al 7% del valore nominale del buono), trattenendo l'importo autorizzato dal decreto a titolo di rimborso spese.
La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali è rideterminata con decreto ministeriale in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata dell'INPS.
Si ricorda che (nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5425 del 2011) al lavoro accessorio non è applicabile il criterio generale di ripartizione del carico previdenziale tra committente e prestatore di lavoro, previsto dall'articolo 2, comma 30, della L. 335/1995, con la conseguenza che i contributi previdenziali, compresi nel valore nominale del voucher, sono a totale carico del committente.
Inoltre, si prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto, possa stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari, in "considerazione delle particolari e oggettive condizioni sociali di specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell'ambito di progetti promossi da amministrazioni pubbliche (articolo 72, comma 4-bis).
Come specificato nella circolare INPS n. 88/2009 (e successivamente confermato dalla circolare INPS n. 17/2010 e dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4 del 18 gennaio 2013), le prestazioni accessorie devono essere svolte direttamente a favore dell'utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari. Pertanto, è da ritenersi escluso che un'impresa possa utilizzare lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell'appalto o della somministrazione di lavoro.
Il compenso del lavoratore che ha svolto attività occasionale accessoria è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione del lavoratore. Lo stesso compenso è invece computato ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
2. Evoluzione normativa
Può essere utile, infine, ricordare i vari interventi del legislatore che si sono succeduti dall'introduzione di tale istituto nel nostro ordinamento.
L'impianto originario del D.Lgs. 276/2003 disciplinava le prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti. In particolare, l'articolo 70 del D.Lgs. 276/2003 definiva come prestazioni di lavoro accessorio le attività lavorative di natura occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne. Erano considerati tali, ai sensi del successivo articolo 71, comma 1, i disoccupati da oltre un anno; le casalinghe, gli studenti e i pensionati; i disabili e i soggetti in comunità di recupero; i lavoratori extracomunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. Rientravano nell'applicazione di tale istituto, inoltre, i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l'assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate con handicap, l'insegnamento privato supplementare, i piccoli lavori di giardinaggio, di pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, la realizzazione di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli, la collaborazione con associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza (quali quelli dovuti in occasione di calamità) o di solidarietà.
Tali attività configuravano, anche se svolte a favore di più beneficiari, rapporti di natura occasionale e accessoria, a condizione che avessero una durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare e che, in ogni caso, la retribuzione complessivamente percepita dal singolo committente non superasse i 3.000 euro nell'arco di un anno solare. Oltre tale limite l'eventuale attività ulteriore avrebbe dovuto rispettare la disciplina civilistica, fiscale e previdenziale prevista per il lavoro subordinato, per il lavoro autonomo o il lavoro a progetto, a seconda dei casi.
Successivamente, l'istituto è stato interessato dai seguenti provvedimenti, che ne hanno progressivamente ampliato (almeno fino al 2012) l'ambito applicativo:
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