Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||
Titolo: | Servizi per il lavoro e politiche attive - Schema di D.Lgs. n. 177 - (art. 1, commi 3, 4 e 11, L. 183/2014) - Schede di lettura | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 191 | ||
Data: | 10/07/2015 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Servizi per il
lavoro e politiche attive Schema di D.Lgs. n. 177 (art. 1, commi 3, 4 e 11, L. 183/2014) |
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Schede di
lettura |
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n. 191 |
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10 luglio 2015 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Lavoro ( 066760-4884 – * st_lavoro@camera.it |
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La
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INDICE
§ Contenuto del provvedimento e principi di delega
§ Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro
(Articolo 1)
-
Indirizzi generali (Articolo 2)
-
Competenze del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali (Articolo 3)
§ Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
(A.N.P.A.L.)
-
Istituzione dell’Agenzia (Articolo
4)
-
Risorse finanziarie dell’Agenzia
(Articolo 5)
-
Organi e funzionamento dell’Agenzia
(Articoli 6-11)
-
Albo nazionale dei servizi per
l’impiego privati (Articolo 12)
-
Sistema informativo unico delle
politiche del lavoro (Articolo 13)
-
Coordinamento dei sistemi
informativi e fascicolo elettronico del lavoratore (Articolo 14)
-
Albo nazionale degli enti
accreditati a svolgere attività di formazione professionale (Articolo 15)
-
Monitoraggio e valutazione delle
politiche (Articolo 16)
-
Vigilanza sui fondi
interprofessionali per la formazione continua (Articolo 17)
§ Istituto per lo sviluppo della formazione professionale
dei lavoratori (I.S.F.O.L.) (Articolo 10)
§ Principi generali e comuni in materia di politiche attive
del lavoro
§ Servizi e misure di politica attiva del lavoro (Articolo
18)
-
I Centri per l’impiego: quadro
generale della normativa
§ Stato di disoccupazione, anche parziale, e Patto di
servizio personalizzato (Articoli 19 e 20)
-
Dichiarazione di immediata
disponibilità (Articolo 21)
-
Convocazione per la stipulazione
del Patto di servizio personalizzato (Articolo 21)
-
Obblighi del richiedente (Articolo
21)
§ Sanzioni per inosservanza degli obblighi in capo al
richiedente
-
Beneficiari di strumenti di
sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria (Articolo 21)
-
Provvedimenti di sospensione,
riduzione e decadenza (Articolo 21)
§ Assegno di ricollocazione (Articoli 23 e 24)
§ Offerta di lavoro congrua (Articolo 25)
§ Collocamento della gente di mare (Articolo 27)
-
Collocamento della gente di mare:
quadro generale della normativa
§ Livelli essenziali delle prestazioni (Articolo 28)
§ Riordino degli incentivi all’occupazione (Articoli 29-32)
§ Disposizioni urgenti e finali
-
Entrata in vigore (Articolo 34)
Lo schema di decreto legislativo n. 177 contiene disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e politiche attive, ed è stato predisposto in attuazione della normativa di delega di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, della L. 10 dicembre 2014, n. 183. Inoltre, l'articolo 26 dello schema si fonda, (come confermato dalla relazione illustrativa allegata) sul principio di delega di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), della citata L. 183/2014, concernente l’utilizzo diretto dei lavoratori titolari di strumenti di sostegno del reddito.
I principi e criteri direttivi della delega di cui
all’articolo 1, comma 4, della L. 183/2014 prevedono:
a)
la
razionalizzazione degli incentivi all'assunzione esistenti, da collegare alle
caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenzi una
minore probabilità di trovare occupazione, nonché a criteri di valutazione e di
verifica dell'efficacia e dell'impatto;
b)
la
razionalizzazione degli incentivi per l'autoimpiego e l'autoimprenditorialità,
anche nella forma dell'acquisizione delle imprese in crisi da parte dei
dipendenti, con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a
costituire il punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da
regioni e province autonome;
c)
l'istituzione di
un'Agenzia nazionale per l'occupazione, partecipata da Stato, regioni e
province autonome e vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
d)
il coinvolgimento
delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali
dell'azione della suddetta Agenzia;
e)
l'attribuzione
alla medesima Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per
l'impiego, politiche attive e trattamenti di disoccupazione;
f)
la
razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, "allo scopo di aumentare l'efficienza e
l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse
umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente”;
g)
la razionalizzazione
e la revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di inserimento
mirato delle persone con disabilità e degli altri soggetti aventi diritto al
collocamento obbligatorio, "al fine di favorirne l'inclusione sociale,
l'inserimento e l'integrazione nel mercato del lavoro, avendo cura di
valorizzare le competenze delle persone";
h)
la possibilità di
far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti o
della suddetta Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici
soppressi o riorganizzati in attuazione della precedente lettera f) nonché di
altre amministrazioni;
i)
l'individuazione
del comparto contrattuale del personale dell'Agenzia, con modalità tali da
garantire l'invarianza di oneri per la finanza pubblica;
l)
la determinazione
della dotazione organica di fatto dell'Agenzia attraverso la corrispondente
riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di fatto delle
amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso l'Agenzia
medesima;
m)
il rafforzamento
delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;
n)
la valorizzazione
delle sinergie tra servizi pubblici e privati nonché operatori del terzo
settore, dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria, anche
mediante lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti
inoccupati o disoccupati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra
domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri
per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato
del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei
servizi pubblici per l'impiego;
o)
la valorizzazione
della bilateralità attraverso il riordino della disciplina vigente in materia,
nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, flessibilità e prossimità anche al
fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui risultati dei
servizi di welfare erogati;
p)
l'introduzione di
principii di "politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un
collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o
disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche
attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come
parte le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di
presa in carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di
remunerazione, proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte
dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi
regionali a ciò destinati;
q)
l'introduzione di
modelli sperimentali, che contemplino l'impiego di strumenti per incentivare il
collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle
buone pratiche realizzate a livello regionale;
r)
la definizione di
meccanismi di raccordo e di coordinamento delle funzioni tra l'Agenzia e
l'INPS, sia a livello centrale sia a livello territoriale, al fine di tendere
ad una maggiore integrazione delle politiche attive e delle politiche di
sostegno del reddito;
s)
la definizione di
meccanismi di raccordo tra l'Agenzia e gli enti che, a livello centrale e
territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all'autoimpiego e
all'autoimprenditorialità;
t)
l'attribuzione al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di
verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che
devono essere garantite su tutto il territorio nazionale;
u)
il mantenimento
in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di
programmazione di politiche attive del lavoro;
v)
l'attivazione del
soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del
lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la
ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati di
istruzione, formazione professionale e lavoro, anche mediante l'adozione di
strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica;
z)
la valorizzazione
del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il
monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del
fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi
educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze
pubbliche ed ai versamenti contributivi;
aa)
l'integrazione
del sistema informativo di cui alla precedente lettera z) con la raccolta
sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato nonché di dati
relativi alle buone pratiche di inclusione lavorativa delle persone con
disabilità ed agli ausili ed adattamenti impiegati sui luoghi di lavoro;
bb)
la
semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con
l'impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia
di interoperabilità e scambio dei dati definite dal codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo scopo di rafforzare l'azione dei servizi
pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i
servizi privati, anche mediante la previsione di strumenti atti a favorire il
conferimento al sistema nazionale per l'impiego delle informazioni relative ai
posti di lavoro vacanti.
Si segnala, inoltre, che il principio di delega di cui al richiamato comma 2, lettera d), dell'articolo 1 della L. 183/2014 prevede che il coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario di trattamenti di integrazione salariale o di disoccupazione "possa consistere anche nello svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali, con modalità che non determinino aspettative di accesso agevolato alla pubblica amministrazione".
Si ricorda, inoltre, che i principi ed i criteri direttivi relativi alle persone con disabilità ed agli altri soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio[1] sono oggetto di un altro schema di decreto legislativo, attualmente all'esame delle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell’espressione del parere[2].
Il Titolo I (articoli 1-17) disciplina la Rete dei servizi per le politiche del lavoro (di seguito “Rete”).
In particolare:
· si prevede che titolari dell’indirizzo politico in materia di politiche attive del lavoro (comprese le attività legate al collocamento dei disabili) sono il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le Regioni e Province autonome (per le parti di rispettiva competenza) (articolo 1, comma 1);
· si identificano i soggetti che costituiscono la Rete, nonché i compiti affidati a quest’ultima, stabilendo altresì un ruolo di coordinamento per l’istituenda Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (A.N.P.A.L.) (articolo 1, commi 2-4);
· si demanda ad uno specifico decreto l’individuazione delle linee di indirizzo in materia e dei livelli minimi delle prestazioni da erogare (articolo 2);
· si individuano le competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia (articolo 3);
· si definiscono istituzione e funzionamento dell’A.N.P.A.L., in relazione soprattutto alle risorse finanziarie e umane (con contestuale soppressione della Direzione centrale per le politiche attive del Ministero del lavoro[3]), nonché agli organi e alle loro attribuzioni (articoli 4-9);
· si delineano le funzioni e i compiti dell’ISFOL (articolo 10);
· si istituisce una specifica convenzione (tra Ministero regioni e province autonome) finalizzata alla regolamentazione degli obblighi e dei rapporti per la gestione dei servizi per l’impiego e delle politiche attive sul territorio (articolo 11);
· si istituisce l’Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere finzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro (articolo 12), è gestito dall’A.N.P.A.L. (articolo 15);
· si prevede la realizzazione (tramite l’A.N.P.A.L.) del Sistema informativo unico delle politiche del lavoro (di seguito Sistema) (articolo 13), precisando altresì che le informazioni del Sistema costituiscono la base informativa per la formazione ed il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore (articolo 14);
· si prevede che l’A.N.P.A.L. effettui il monitoraggio e la valutazione sulla gestione delle politiche attive e dei servizi per l’impiego (articolo 16);
· si demanda all’A.N.P.A.L. la vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua (articolo 17).
Il Titolo II, costituito dagli articoli da 18 a 28, contiene principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro (che, per espressa previsione dell’articolo 18, comma 3, non si applicano al collocamento dei disabili). In particolare:
· si prevede la costituzione da parte delle regioni e delle province autonome di uffici territoriali (Centri per l’impiego), con specifici compiti di formazione e avviamento al lavoro (articolo 18);
· viene ridefinita la nozione di stato di disoccupazione e introdotte le nozioni di disoccupato parziale, e di lavoratore a rischio di disoccupazione, disponendo che i soggetti rientranti in tali categorie stipulino con i Centri per l’impiego un Patto di servizio personalizzato (articoli 19 e 20);
· si dispone il rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e si fissano i livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito (sia in caso di disoccupazione involontaria, sia in costanza di rapporto di lavoro), prevedendo la stipulazione con i Centri per l’impiego di un Patto di servizio personalizzato, il cui mancato rispetto viene sanzionato con la decadenza dalla prestazione o la sua decurtazione (articoli 21 e 22);
· si riconosce un assegno di ricollocazione in favore dei soggetti disoccupati da più di sei mesi (articoli 23 e 24);
· si affida al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la definizione dell’offerta di lavoro congrua, su proposta dell’A.N.P.A.L. e sulla base di determinati principi (articolo 25);
· si prevede la possibilità che i lavoratori che godono di strumenti di sostegno al reddito in costanza di lavoro vangano chiamati a svolgere attività di pubblica utilità a favore della comunità territoriale di appartenenza, in cambio della corresponsione di un importo mensile pari all’assegno sociale, eventualmente riproporzionato (articolo 26);
· si dispone che quanto disposto dal provvedimento in esame si applichi anche al collocamento della gente di mare e si riconosce alle Capitanerie di porto la possibilità di svolgere attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro (articolo 27);
· si definiscono i livelli essenziali delle prestazioni (articolo 28).
Il Titolo III (articolo 29-32), nell’ambito di un riordino degli incentivi all'occupazione, prevede:
· l'abrogazione, per fini di coordinamento legislativo, dell’incentivo sperimentale per i datori di lavoro che entro il 30 giugno 2015 avessero assunto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni (articolo 29);
· l’istituzione, presso l’A.N.P.A.L., del Repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro (articolo 30);
· si definiscono i principi generali di fruizione degli incentivi, al fine di garantire un'omogenea applicazione degli stessi (articolo 31);
· l’applicazione, a titolo sperimentale, di specifici benefici (a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e fino al 31 dicembre 2016) per le assunzioni effettuate con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (articolo 32).
Infine, con il Titolo IV (articoli 33-34) si abrogano le disposizioni non in linea con la disciplina delineata dal provvedimento in esame e si dispone l’entrata in vigore del medesimo provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla G.U..
Il Titolo I (articoli da 1 a 17) disciplina la Rete dei servizi per le politiche del lavoro.
La Rete Nazionale dei servizi per le politiche del lavoro (di seguito Rete), secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al provvedimento, rappresenta uno “strumento di governance per garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale e assicurare l'esercizio unitario delle relative funzioni amministrative”.
La Rete è costituita dai seguenti soggetti (articolo 1, comma 2):
a) l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del lavoro (A.N.P.A.L.), che esercita il ruolo di coordinamento gestionale della Rete (articolo 1, comma 4);
b) le strutture regionali per le Politiche Attive del Lavoro a livello regionale e delle province autonome;
c) l'I.N.P.S., in relazione alle competenze in materia di strumenti a sostegno del reddito;
d) l'l.N.A.I.L., in relazione alle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro;
e) le Agenzie per il lavoro[4] e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione;
f) i fondi interprofessionali per la formazione continua[5];
g) i fondi bilaterali fondi per il lavoro in somministrazione[6];
h) l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.)[7] e, in via provvisoria fino al suo programmato scioglimento, la Società Italia lavoro S.p.A.[8].
Compito della Rete (articolo 1, comma 3) è quello di promuovere l’effettività dei diritti al lavoro, alla formazione e all’elevazione professionale, così come sancito dalla Costituzione, ed il diritto di accesso per ogni individuo ai servizi di collocamento gratuito[9]. A tal fine, la rete pone in essere interventi e servizi volti “a migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, assicurando, tramite l'attività posta in essere dalle strutture pubbliche e private, accreditate o autorizzate, ai datori di lavoro il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze ed ai lavoratori il sostegno nell'inserimento o nel reinserimento al lavoro”.
L’articolo 2 demanda ad uno specifico D.M. l’individuazione delle linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali In materia di politiche attive (con particolare riguardo alla riduzione della durata media della disoccupazione, ai tempi di servizio e alla quota di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro), nonché l’indicazione dei livelli minimi delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale (comma 1).
Si segnala, al riguardo, che il testo non prevede un termine entro il
quale il richiamato decreto debba essere emanato.
Allo stesso decreto, inoltre, è demandata la determinazione dei tempi entro cui convocare le diverse categorie di utenti (compresi i disoccupati[10] che non siano beneficiari di prestazioni a sostegno del reddito collegate allo stato di disoccupazione), nonché i tempi e le modalità di definizione del relativo percorso di inserimento o di reinserimento lavorativo (con la previsione di margini di adeguamento da parte delle Regioni e Province autonome) (comma 2).
Il Ministero, oltre alle funzioni di indirizzo politico, ha potere di indirizzo e vigilanza sull’A.N.P.A.L.[11], nonché competenze per la verifica e il controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale[12], e per il monitoraggio delle politiche attive e del lavoro (articolo 3, comma 1).
Inoltre, il Ministero esprime parere preventivo su specifici atti posti in essere dall’A.N.P.A.L., e precisamente (articolo 3, comma 2):
· circolari e altri atti interpretativi di norme di legge o regolamento;
· modalità operative e ammontare dell'assegno di ricollocazione[13];
· atti di programmazione e riprogrammazione in relazione al programmi comunitari gestiti dall'A.N.P.A.L. in qualità di autorità di gestione.
In proposito, si valuti l’opportunità di chiarire se tali pareri
abbiano effetto vincolante o meno sugli atti dell’Agenzia.
AI Ministero compete, inoltre (anche su proposta dell’A.N.P.A.L.), l'adozione degli atti relativi (articolo 3, comma 3):
· alla definizione del concetto di congrua offerta di lavoro[14], in relazione al grado di vicinanza rispetto alla specifica professionalità, alla distanza dal domicilio e ai tempi di trasporto con mezzi pubblici, tenuto conto della durata della disoccupazione;
· alla definizione dei criteri per l'accreditamento degli enti di formazione;
· alla definizione delle linee di Indirizzo per l'attuazione della normativa nazionale in materia di politiche attive del lavoro, servizi pubblici per l'impiego (compreso il collocamento della gente di mare), inserimento lavorativo dei lavoratori stranieri e collocamento dei disabili;
· all’indirizzo sui fondi interprofessionali per la formazione continua e dei fondi bilaterali per il lavoro in somministrazione.
Si segnala, in proposito, che il testo non individua espressamente la
tipologia di atti che il Ministero è chiamato ad adottare in attuazione della
disposizione.
L’articolo 4 istituisce l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (di seguito Agenzia), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, vigilata dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente (comma 1).
Si segnala, al riguardo, che la relazione illustrativa al provvedimento
indica come data di istituzione dell’Agenzia il 1° gennaio 2016, mentre tale
data non è espressamente indicata nel testo normativo (occorre, inoltre,
considerare che l’attribuzione delle risorse all’Agenzia, ai sensi
dell’articolo 5, comma 1, è prevista a decorrere dal 2016),mentre
l’approvazione dello Statuto dell’Agenzia è prevista entro 45 giorni dalla data
di entrata in vigore del provvedimento (quindi, verosimilmente, ben prima che l’Agenzia
sia operativa)
Per quanto non specificamente previsto dal provvedimento in esame, all’Agenzia si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 300/1999[15].
L'Agenzia, che è sottoposta al controllo della Corte dei conti[16] (comma 3), ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie (comma 2).
Lo statuto dell’Agenzia è adottato con specifico D.P.R.[17], entro 45 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 18).
L’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell’Agenzia (da trasferire dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall’I.S.F.O.L., compresa la cessione dei contratti ancora in corso), nonché delle modalità e delle procedure di trasferimento, è demandata ad appositi D.P.C.M.[18] di organizzazione, da emanare entro 45 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 9). In ogni caso, ai dipendenti transitati nei ruoli dell'Agenzia è riconosciuto il diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di provenienza, ed i dipendenti trasferiti da enti che applicano un differente contratto collettivo nazionale sono inseriti in ruoli ad esaurimento con applicazione del contratto collettivo nazionale di provenienza.
Per quanto attiene all’organico dell’Agenzia (comma 4) esso si sostanzia in una dotazione massima di 395 unità, ripartite tra le diverse qualifiche (incluse le qualifiche dirigenziali), ed è definito con i D.P.C.M. di organizzazione in precedenza richiamati. Nell'ambito della dotazione organica è prevista una posizione dirigenziale di livello generale, con funzioni di direttore generale, e 7 posizioni dirigenziali di livello non generale, corrispondenti a quelle trasferite dalla Direzione generale per le politiche attive del ministero del lavoro e delle politiche sociali (vedi infra). AI personale dirigenziale e non dirigenziale di ruolo dell'Agenzia si applica, rispettivamente, la contrattazione collettiva dell'Area I e la contrattazione collettiva del comparto Ministeri.
In seguito al passaggio di funzioni in materia di politiche attive del lavoro all’Agenzia, viene soppressa la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per Il lavoro e la formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 5), con contestuale trasferimento all’Agenzia dei relativi posti di un dirigente di livello generale e 5 dirigenti di livello non generale. Sono altresì trasferiti all'Agenzia 2 ulteriori uffici dirigenziali di livello non generale da altre 2 Direzioni centrali del Ministero (Direzione generale dei sistemi informativi, innovazione tecnologica e comunicazione, e Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio-ufficio procedimenti disciplinari).
All’Agenzia, che ha sede in Roma e che utilizza, fino alla definizione di un piano logistico generale, le sedi già in uso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’I.S.F.O.L. (comma 8), sono trasferite, con i D.P.C.M. di organizzazione di cui al comma 9, le somme relative alla copertura degli oneri di funzionamento e di personali (inclusa le componenti accessorie della retribuzione), in relazione ai trasferimenti di personale dal Ministero stesso e daIl'I.S.F.O.L. (comma 7).
Fatte salve le previsioni relative alla razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva (di cui all'articolo 1, comma 7 lettera I), della L. 183/2014[19]), entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono apportate le conseguenti modifiche al decreto di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in relazione all’individuazione della nuova struttura dello stesso Ministero del lavoro con compiti di vigilanza sull’Agenzia (comma 11). Per gli stessi fini si prevede un’analoga procedura per l’I.S.F.O.L.. I provvedimenti richiamati sono adottati in maniera tale da garantire l’invarianza di spesa della finanza pubblica.
Inoltre, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con specifici D.P.R. sono nominati il presidente e il direttore generale dell'Agenzia (comma 12).
Il presidente dell'Agenzia assume il ruolo di commissario straordinario di Italia lavoro S.p.A., con contestuale decadenza del Consiglio di amministrazione della società, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, c.c.[20], le cui funzioni sono svolte dal commissario straordinario (comma 13). La definizione del compenso e la durata dell'incarico del commissario straordinario (così come le iniziative che lo stesso, nell'ambito dell'incarico, dovrà attuare in un'ottica di convergenza, anche societario, con le finalità e le funzioni dell'Agenzia) sono demandate ad uno specifico D.M., da emanare entro 30 giorni dalla decadenza del consiglio di amministrazione.
Si segnala, al riguardo, che il comma in esame (nonché la previsione di
cui al precedente articolo 1, comma 2, lettera h)), non definisce il periodo di
commissariamento di Italia Lavoro S.p.A.
L'Agenzia (per il promovimento di possibili sinergie logistiche) stipula apposite convenzioni a titolo gratuito con (comma 17):
· l'Ispettorato nazionale del lavoro, per lo svolgimento di funzioni e compiti di vigilanza e controllo (lettera a));
· l'l.N.P.S., per realizzare le necessarie sinergie con l'Istituto stesso, in relazione allo svolgimento di funzioni e compiti di gestione coordinata dei sistemi informativi (lettera b));
· I'l.N.A.I.L., per raccordare le attività in materia di collocamento e reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro (lettera c));
· l’I.S.F.O.L., per il coordinamento delle attività istituzionali tra i 2 enti e il ministero vigilante (lettera d));
· Italia Lavoro S.p.A., per favorire l’integrazione ed il coordinamento delle attività rivolte al rafforzamento delle politiche attive (lettera e)).
L’Agenzia, inoltre, per specifiche attività connesse al controllo interno, si avvale dell’Organismo indipendente di valutazione della performance[21] (comma 16).
Si prevede, infine, che nella fase di commissariamento Italia lavoro S.p.A. fornisca all’Agenzia (mediante convenzione) assistenza tecnica sui progetti di rafforzamento delle politiche attive. E’ altresì previsto che l’Agenzia (sulla base di specifiche direttive del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali) possa avocare a sé la gestione dei progetti di rafforzamento delle politiche attive gestiti da Italia lavoro S.p.A.; in tal caso, l'Agenzia subentra nei rapporti attivi e passivi relativi al progetto, limitatamente, per quanto riguarda il personale, ai soli rapporti di lavoro non a tempo indeterminato (comma 14).
Si prevede, infine, che una quota non inferiore al 50% dei posti messi a concorso dall'Agenzia sono riservati a personale in possesso di specifici requisiti di professionalità e competenza, acquisiti presso enti di ricerca sui temi della formazione e delle politiche sociali e del lavoro, ovvero enti per la formazione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione, per un periodo non inferiore a un anno (comma 15).
Si fa presente che nella relazione illustrativa al provvedimento si afferma che “agli oneri derivanti dalle posizioni dirigenziali non trasferite, si fa fronte mediante blocco delle assunzioni in relazione alle posizioni rimaste vacanti a seguito di cessazione del personale delle aree funzionali intervenute nella soppressa Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione nell'anno 2015 e nell'ISFOL negli anni 2015 e 2016. In altri termini, cosi come previsto dalla norma, l'ANPAL, nell'anno 2016, non può procedere ad assunzioni in relazione alle cessazioni, avvenute nell'anno 2015, del personale delle aree funzionali già in servizio presso la Direzione generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, soppressa ai sensi del comma 5. L'ISFOL, negli anni 2016 e 2017, non può procedere ad assunzioni in relazione alle cessazioni, avvenute negli anni 2015 e 2016, del personale delle aree funzionali in servizio presso il medesimo Istituto. I risparmi derivanti da tali mancate assunzioni affluiscono al bilancio dell'ANPAL, a copertura degli oneri di funzionamento”.
L'articolo 5 individua le risorse finanziarie dell'Agenzia, che, a decorrere dal 2016, sono costituite (comma 1):
a) dal finanziamento annuale, per il funzionamento dell'Agenzia, iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
b) dal Fondo per le Politiche attive del lavoro[22];
c) dal fondo di rotazione per la formazione professionale[23];
d) dalle risorse finanziarie trasferite da altre amministrazioni per la costituzione delle Agenzie[24].
Dal 2016, le entrate del contributo integrativo[25], relativo ai datori di lavoro non aderenti al fondi interprofessionali per la formazione continua, sono versate per il 50% al fondo di rotazione per la formazione professionale e per il restante 50% al fondo sociale per l'occupazione e la formazione[26] (comma 2).
Inoltre, si prevede che con specifico decreto interministeriale, da emanarsi il 31 dicembre di ogni anno:
· si possa individuare una quota (non superiore al 20% delle entrate annue del fondo di rotazione per la formazione professionale) per le esigenze gestionali e operative dell’Agenzia (incluso l’incremento della dotazione organica) (comma 3);
· si possano assegnare all’Agenzia quote di risorse, relative agli anni decorrenti dal 2016 (comma 4):
· alla quota parte del Fondo per l’occupazione alimentata con i criteri di cui al precedente comma 2;
· all'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età nel sistema di istruzione scolastica[27];
· alle somme già destinate al piano gestionale per il finanziamento di politiche attive del lavoro[28].
Gli articoli da 6 a 8 individuano gli organi dell’Agenzia e le loro attribuzioni.
All'onere per il funzionamento degli organi dell'Agenzia si fa fronte (articolo 6, comma 6) mediante i risparmi di spesa derivanti dal blocco alle assunzioni all’I.S.F.O.L. e dalle cessazioni di personale già in servizio nella direzione generale per le politiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali[29], e dalle risorse derivanti dalla riduzione dei membri degli organi dell’I.S.F.O.L. (con relativa riduzione del contributo istituzionale)[30].
Sono organi dell’Agenzia, e restano in carica per 3 anni, rinnovabili una sola volta (articolo 6, comma 1):
· il presidente (articolo 6, comma 1, lettera a)): scelto tra personalità di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, è nominato per un triennio con specifico D.P.R., il suo trattamento economico è determinato con specifico decreto interministeriale (articolo 6, comma 2). Egli ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, presiede Il consiglio di amministrazione, di cui convoca e presiede le riunioni e ne definisce l'ordine del giorno, può assistere alle sedute del consiglio di sorveglianza. Inoltre, è interlocutore unico del Governo, dei ministeri, degli altri enti e istituzioni (articolo 7, commi 1 e 2);
· il consiglio di amministrazione (articolo 6, comma 1, lettera b)): composto dal Presidente e da 2 membri, di cui uno nominato su proposta della Conferenza Stato-Regioni, e uno su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nominati per 3 anni con specifico D.P.C.M.. I membri sono scelti tra personalità di comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro e cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Il loro trattamento economico è determinato con apposito decreto interministeriale, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell’Agenzia e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 6, comma 3). Il Consiglio di amministrazione approva i piani annuali dell'azione in materia di politiche attive (da adottarsi con lo stesso D.M. con il quale ai sensi del precedente articolo 2 sono individuate le linee di indirizzo in materia di politiche attive del lavoro e la specificazione dei livelli minimi delle prestazioni erogate), delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e adotta, su proposta del direttore generale, i regolamenti di contabilità e di organizzazione, oltre ad esercitare ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'Agenzia (articolo 7, comma 3);
· il consiglio di vigilanza (articolo 6, comma 1, lettera c)): composto da 10 membri (il cui Presidente viene eletto al proprio interno) scelti tra esperti con comprovata esperienza e professionalità nel campo delle politiche e delle istituzioni del mercato del lavoro, designati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti e nominati per 3 anni con specifico D.P.C.M.. I membri del Consiglio cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Essi non percepiscono emolumenti e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza. (articolo 6, comma 4). Il Consiglio di vigilanza formula proposte sulle linee di indirizzo generale e gli obiettivi strategici, vigila sul perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi strategici adottati dal consiglio di amministrazione (articolo 7, comma 4);
· il collegio dei revisori (articolo 6, comma 1, lettera d)): nominato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, è composto da 3 membri effettivi (di cui 2 in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 1 in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze). Lo stesso decreto nomina i membri supplenti (in rappresentanza dei richiamati Ministeri). I componenti del collegio sono scelti tra dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni pubbliche[31], iscritti al Registro dei revisori legali[32] o tra persone in possesso di specifica professionalità. Ai componenti del Collegio dei revisori compete, per lo svolgimento della loro attività, un compenso determinato con specifico decreto interministeriale, a valere sugli ordinari stanziamenti dì bilancio dell'Agenzia e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Viene inoltre disciplinata la figura del Direttore generale (articolo 8), la cui carica dura 3 anni ed è rinnovabile una sola volta (articolo 8, comma 3).
In particolare, il Direttore generale è scelto tra esperti, ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche[33] o di altro personale di diritto pubblico[34], in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Agenzia, ed è nominato con specifico D.P.R. e, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Al fine di garantire l’invarianza finanziaria, inoltre, il posto equivalente nell’amministrazione di provenienza è reso indisponibile nella dotazione organica di riferimento, e nel caso in cui il soggetto designato si collochi fuori ruolo, si prevede l’indisponibilità di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 21 del D.Lgs. 165/2001, il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione, ovvero l'inosservanza delle direttive, comportano, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale, nonché, in relazione alla gravità dei casi, la revoca dell'incarico da parte del Consiglio di amministrazione (articolo 8, comma 1).
In proposito, si valuti l’opportunità di chiarire che gli “esperti” tra
i quali viene scelto il direttore generale debbano esserlo in materie di
competenza dell’Agenzia stessa.
Sotto il profilo della tecnica legislativa, si richiama l’opportunità
di sostituire la locuzione “di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15” con
la locuzione “27 ottobre 2009, n. 150”[35].
Sono compiti del Direttore generale la predisposizione del bilancio, il coordinamento dell'organizzazione interna del personale, degli uffici e dei servizi (assicurandone l'unità operativa e di indirizzo); la possibilità di assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione su invito dello stesso; la formulazione di proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'Istituto, consistenza degli organici e promozione del dirigenti, nonché l’esercizio di ogni altro potere attribuitogli dal presidente e dal Consiglio di Amministrazione (articolo 8, comma 2).
Si osserva, al riguardo, che il testo non individua espressamente, come
in casi analoghi di costituzione di agenzie (come ad esempio l’articolo 67,
comma 5, del D.Lgs. 300/1999 per quanto concerne l’Agenzia delle entrate e
l’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 128/2003 per quanto attiene all’Agenzia
Spaziale italiana), i casi di incompatibilità per tutti o alcuni dei componenti
degli organi dell’Agenzia.
Inoltre, per quanto attiene l’individuazione delle risorse da erogare
ai fini del trattamento economico del Presidente e dei componenti del consiglio
di amministrazione, si segnala che l’articolo 6, oltre a non menzionare
espressamente l’importo di tali trattamenti (che però la relazione tecnica
allegata quantifica in 200.000 euro complessivi), indica in maniera diversa la
copertura degli oneri relativi ai richiamati trattamenti (in particolare nulla
si dice relativamente al Presidente; per i compensi inerenti al consiglio di
amministrazione e al collegio dei revisori, invece, si precisa che si provvede
nell’ambito degli ordinari stanziamenti del bilancio).
L’articolo 9 definisce i compiti e le funzioni dell’Agenzia (in relazione ai criteri di delega di cui all'articolo 1, comma 4, lettere e), r) e z) della L. 183/2014), e cioè (comma 1):
a) coordinamento della gestione dell'A.S.p.I., dei servizi pubblici per l'impiego, del collocamento dei disabili, nonché delle politiche di attivazione dei lavoratori disoccupati, con particolare riferimento ai beneficiari di prestazioni di sostegno del reddito collegate alla cessazione del rapporto di lavoro;
Si segnala, al riguardo, l’opportunità di
coordinare la disposizione con l’articolo 1 del D.Lgs. 22/2015, che ha
istituito, a decorrere dal 1° maggio 2015, una nuova indennità mensile di
disoccupazione, denominata nuova prestazione di assicurazione sociale per
l’impiego (NASpI), sostitutiva delle prestazioni di ASpI e mini-ASpI, previste
dalla normativa previgente.
b) definizione degli standard di servizio in relazione alle misure di cui all'articolo 18 del provvedimento in esame;
c) determinazione delle modalità operative e dell'ammontare dell'assegno individuale di ricollocazione e di altre forme di coinvolgimento dei privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del provvedimento in esame;
d) coordinamento dell'attività della rete Eures, di cui alla decisione di esecuzione della Commissione del 26 novembre 2012 n. 733. che attua il Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011;
e) definizione delle metodologie di profilazione degli utenti, allo scopo di determinarne il profilo personale di occupabilità, nonché dei costi standard applicabili ai servizi ed alle misure di politica attiva del lavoro;
f) promozione e coordinamento, in raccordo con l'Agenzia per la coesione territoriale, dei programmi co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo, nonché di programmi co-finanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo;
g) sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unico delle politiche del lavoro, di cui all'articolo 13 del provvedimento in esame, compresa la predisposizione di strumenti tecnologici per il supporto all'attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro e l'interconnessione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti in materia;
h) accreditamento degli organismi privati che possono essere chiamati a svolgere funzioni di servizio per l'impiego e gestione degli albi nazionali dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro e attività di formazione professionale, nonché di intermediazione;
i) gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché di progetti cofinanziati dal Fondi comunitari;
l) definizione e gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali e supporto alle regioni nel caso in cui non siano stati assicurati i livelli essenziali delle prestazioni, mediante interventi di gestione diretta dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro;
m) definizione di metodologie di incentivazione alla mobilità territoriale;
n) controllo e vigilanza sui fondi interprofessionali per la formazione continua nonché dei fondi bilaterali per il lavoro in somministrazione;
o) assistenza e consulenza nella gestione delle crisi di aziende aventi unità produttive ubicate In diverse province della stessa regione o in più regioni e, a richiesta del gruppo di coordinamento e controllo del progetto di riconversione e riqualificazione industriale, assistenza e consulenza nella gestione delle crisi aziendali complesse[36];
p) gestione di programmi di reimpiego e ricollocazione in relazione a crisi di aziende aventi unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, di programmi per l'adeguamento alla globalizzazione cofinanziati con il Fondo Europeo dì adeguamento alla globalizzazione (FEG), nonché di programmi sperimentali di politica attiva del lavoro;
q) gestione del Repertorio nazionale degli incentivi all'occupazione, di cui all’articolo 30 del provvedimento in esame.
Oltre a ciò, all’Agenzia possono essere attribuiti ulteriori compiti e funzioni, mediante la stipula di apposite convenzioni con le regioni, in materia di gestione diretta dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro (comma 2).
L’Agenzia, ai sensi dell’articolo 12, istituisce l'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro (comma 1).
Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa al provvedimento, la disposizione attua il criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 4, lettera n), della L. 183/2014, il quale prevede “la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati nonché operatori del terzo settore, dell'istruzione secondaria, professionale e universitaria, anche mediante lo scambio di informazioni sul profilo curriculare dei soggetti inoccupati o disoccupati, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo, a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego”.
La definizione del regolamento per l’accreditamento è demandata ad un apposito D.M., sulla base dei seguenti principi e criteri (comma 2):
a) coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale[37];
b) definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di esperienza professionale degli operatori, in relazione ai compiti da svolgere;
c) obbligo di Interconnessione con il sistema Informativo unico delle politiche del lavoro, nonché l'invio all'Agenzia di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro;
d) raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione;
e) definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione[38].
Si segnala, al riguardo, che il testo non prevede un termine per
l’emanazione del richiamato decreto.
In fase di prima applicazione, e fino alla definizione del richiamato albo nazionale, restano valide le procedure di accreditamento predisposte dalle regioni e dalle province autonome, inoltre le normative regionali possono definire specifici regimi di accreditamento su base regionale (commi 3 e 4).
Infine, per esigenze di coordinamento normativo, si prevede (aggiungendo il comma 5-bis all’articolo 6 del D.Lgs. 276/2003) l’iscrizione automatica dei soggetti autorizzati all'intermediazione nella sezione delle agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale (comma 5).
L’Agenzia realizza sia il sistema informativo unico delle politiche del lavoro (in cooperazione con l’I.N.P.S: e l’I.N.A.I.L. e anche valorizzando e riutilizzando le componenti informatizzate realizzate dalle regioni e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali), sia un portale unico per la registrazione della Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro (articolo 13, comma 1).
Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al provvedimento, la disposizione attua il criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 4, lettera z), della L. 183/2014, che ha previsto "la valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l'istituzione del fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed ai versamenti contributivi”, nonché l’articolo 1, comma 4, lettera m), che ha previsto “il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi”.
Costituiscono elementi del sistema informativo unico dei servizi per l'impiego (comma 2):
a) il sistema informativo del percettori di ammortizzatori sociali[39];
b) l'archivio informatizzato delle comunicazioni obbligatorie[40];
c) i dati relativi alla gestione dei servizi per l'impiego e della politiche attive del lavoro, ivi incluse la scheda anagrafica e professionale[41];
d) il sistema informativo della formazione professionale.
L’Agenzia definisce altresì il modello di scheda anagrafica e professionale dei lavoratori, unitamente alle modalità di interconnessione tra ì centri per !'impiego ed il sistema informativo unico delle politiche del lavoro (comma 3).
A fini di semplificazione degli adempimenti dei datori di lavoro, è inoltre previsto che le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro[42] vengano comunicate per via telematica all’Agenzia , che le mette dei centri per l'impiego, del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L. e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza (comma 4).
L’Agenzia, inoltre (allo scopo di certificare i percorsi formativi seguiti e le esperienze lavorative effettuate), definisce apposite modalità di lettura delle informazioni in esso contenute ad altri soggetti interessati, nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali (comma 5), allo stesso tempo (allo scopo di monitorare gli esiti occupazionali dei giovani in uscita da percorsi di istruzione e formazione), stipula una convenzione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca scientifica per lo scambio reciproco dei dati individuali e dei relativi risultati statistici (comma 6).
Infine, si precisa (comma 7) che il sistema così impostato venga sviluppato nell'ambito del programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali, nel rispetto dei regolamenti e degli atti di programmazione approvati dalla Commissione Europea.
Sotto il profilo della tecnica legislativa, si segnala che il testo fa
riferimento sia al “sistema informativo della formazione professionale”
(articolo 13, comma 2, lettera d) e articolo 15, comma 4) sia alla “base
informativa della formazione” (articolo 14, comma 1), senza peraltro dare una
precisa definizione del sistema informativo stesso.
Ai sensi dell’articolo 14, le informazioni del sistema informativo unico delle politiche del lavoro costituiscono il patrimonio informativo comune del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L., dell'I.S.F.O.L., delle Regioni e Province autonome, nonché dei centri per l'impiego, per lo svolgimento del rispettivi compiti istituzionali. Tali informazioni, inoltre, costituiscono la base informativa per la formazione ed il rilascio del fascicolo elettronico del lavoratore, contenente le informazioni relative ai percorsi educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze pubbliche ed al versamenti contributivi ai fini della fruizione di ammortizzatori sociali. Il richiamato fascicolo è liberamente accessibile, a titolo gratuito, mediante metodi di lettura telematica, da parte dei singoli soggetti interessati (comma 1).
L'Agenzia, inoltre, partecipa al Sistema Statistico Nazionale (SISTAN)[43] (comma 2).
Si prevede, inoltre, che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali acceda alla banca dati istituita presso l’Agenzia (vedi supra), al fine dello svolgimento dei compiti istituzionali, nonché ai fini statistici e del monitoraggio sulle politiche attive e passive del lavoro e sulle attività svolte dall’Agenzia stessa (comma 3).
Il successivo comma 4 istituisce un comitato (presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) al fine di garantire l’interconnessione sistematica delle banche dati in tema di lavoro e la piena accessibilità reciproca delle stesse. Il comitato è costituito:
a) dal Ministro del lavoro e delle politiche sodali (o un suo delegato), che lo presiede;
b) dal Direttore generale dell'Agenzia (o un suo delegato);
c) dal Direttore generale dell'I.N.P.S. (o un suo delegato);
d) dal Direttore generale dell'I.N.A.I.L. (o un suo delegato);
e) dal Presidente dell'I.S.F.O.L.;
f) da un rappresentante dell’Agenzia per l’Italia Digitale.
Ai richiamati componenti non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati (comma 5).
Infine, su indicazione del richiamato comitato gli enti partecipanti stipulano convenzioni con altri soggetti del sistema statistico nazionale al fine di integrare le banche dati (comma 6).
Tra i compiti dell’Agenzia rientra anche la gestione dell'albo nazionale degli enti di formazione accreditati dalle regioni e province Autonome (articolo 15, comma 1), definendo altresì le procedure per il conferimento dei dati da parte delle regioni e province autonome.
In particolare, si dispone l’obbligo, per i soggetti che, a qualsiasi titolo, beneficino di contributi pubblici per lo svolgimento di attività di formazione, ivi compresi i finanziamenti da parte degli fondi interprofessionali per la formazione e i fondi bilaterali per il lavoro in somministrazione, con le modalità definite dall'Agenzia e sentita la Conferenza Stato-Regioni, di conferire i dati (comma 2):
a) con riferimento ai corsi di formazione aperti ad una pluralità di soggetti ed esclusione di quelli destinati ad una platea predeterminata di soggetti, le informazioni relative ai corsi di formazione con un anticipo di almeno un mese dalla data di chiusura delle Iscrizioni;
b) con cadenza mensile i dati individuali relativi alle attività formative avviate e realizzate ed ai soggetti coinvolti.
E’ inoltre vietato alle amministrazioni pubbliche, ai fondi interprofessionali per la formazione continua ed ai fondi bilaterali per il lavoro in somministrazione (a decorrere dalla messa a disposizione del sistema) conferire attività, ovvero effettuare pagamenti o finanziamenti di alcun tipo in relazione alle attività formative effettuate da soggetti non iscritti all'albo nazionale degli enti di formazione accreditati, ovvero in mancanza del conferimento del dati richiesti (comma 4). I funzionari ed amministratori responsabili che violino tale divieto sono responsabili individualmente del danno arrecato ai sensi della L. 20/1994.
Inoltre, le informazioni contenute nel sistema informativo della formazione professionale sono messe a disposizione delle regioni e delle province autonome (comma 5).
Infine, a fini di coordinamento normativo, si precisa che le disposizioni della legislazione vigente che si riferiscono alla registrazione dei dati all'Interno del libretto formativo del lavoro[44], sono da intendersi riferite ai fascicolo elettronico del lavoratore in precedenza disciplinato (comma 6).
Sotto il profilo della tecnica legislativa, si valuti l’opportunità di
posizionare tale comma nell’ambito del precedente articolo 14, che interviene
sul fascicolo elettronico del lavoratore.
L’Agenzia svolge il monitoraggio e valutazione sulla gestione delle politiche attive e i servizi per l'impiego, nonché sui risultati conseguiti dai soggetti pubblici o privati accreditati a svolgere tali funzioni, utilizzando il richiamato sistema informativo (articolo 16, comma 1).
Con l’articolo in esame, secondo quanto sottolineato dalla relazione illustrativa al provvedimento, si attuano le disposizioni di delega di cui all’articolo 1, comma 4, lettere m), r) e z) della L. 184/2014.
Per tali fini, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha accesso a tutti i dati gestionali trattati dall’Agenzia e, per le medesime finalità, l'Agenzia ha l’obbligo di mettere i citati dati, nonché l’intero Sistema informativo, a disposizione dell'I.S.F.O.L. (comma 2).
Allo stesso tempo, l’Agenzia assicura (comma 3), con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione sono desunti elementi per l'implementazione (ovvero per eventuali correzioni) delle misure e degli interventi posti in essere, anche alla luce dell'evoluzione del quadro macroeconomico, degli andamenti produttivi, delle dinamiche del mercato del lavoro e, più in generale, di quelle sociali.
L’Agenzia, inoltre, allo scopo di assicurare la valutazione indipendente delle politiche del lavoro, organizza banche dati informatizzate anonime, rendendole disponibili, a scopo di ricerca scientifica, a gruppi di ricerca collegati a università, enti di ricerca o enti che hanno anche finalità di ricerca italiani ed esteri. I risultati delle ricerche condotte mediante l'utilizzo di tali banche dati sono resi pubblici e comunicati all'Agenzia ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 4).
L'attuazione delle richiamate disposizioni non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ed è effettuata con le risorse.
L'articolo 17 modifica la disciplina dei fondi interprofessionali per la formazione continua. Più specificamente (riformulando i primi due periodi dell'articolo 118, comma 2, della L. 388/2000) si prevede che l'attivazione dei fondi sia subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità (richiamate dall’articolo 118, comma 1, della L. 388/2000) dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento (e non più anche degli organi, come attualmente disposto) dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori. Inoltre, la vigilanza sulla gestione del fondi non viene più esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, bensì dall'Agenzia, che ne riferisce gli esiti al Ministero.
Rispetto al testo attuale del comma 2 dell’articolo 118, della L.
388/2000, si segnala la soppressione dell’inciso in base al quale “in caso di
irregolarità o di inadempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali può disporne la sospensione dell'operatività o il commissariamento”.
L’articolo 10 ridetermina le funzioni ed i compiti dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (I.S.F.O.L.)[45] (di seguito Istituto).
L’articolo in esame attua, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa al provvedimento, il criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 4, lettera f), della L. 183/2014, che ha previsto la razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, "allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente”.
Più specificamente, si prevede:
· che entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali provveda al rinnovo degli organi dell’Istituto, con riduzione del Consiglio di amministrazione a 3 membri[46], di cui due designati dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (tra cui il Presidente), ed uno dalla Conferenza del Presidenti delle regioni, provenienti dagli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto. In ragione di tale riduzione, il contributo istituzionale per l'Istituto è ridotto di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2016 e contestualmente viene trasferito all’Agenzia (comma 1);
· che entro i successivi 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, si modifichi lo statuto[47] ed il regolamento dell'Istituto, al quale vengono assegnate le seguenti funzioni (comma 2):
a) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli esiti delle politiche statali e regionali in materia di istruzione e formazione professionale, formazione In apprendistato e percorsi formativi in alternanza, formazione continua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che presentano maggiori difficoltà e misure di contrasto alla povertà, servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro;
b) studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per l'impiego, ivi inclusa la verifica del raggiungimento degli obiettivi, nonché delle spese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione; studio, monitoraggio e valutazione delle altre politiche pubbliche che direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato del lavoro;
c) gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione, con enti, istituzioni pubbliche, università o soggetti privati operanti nel campo della istruzione, formazione e della ricerca.
Al riguardo, si segnala che il testo non
appare chiaro laddove indica il termine di “successivi sessanta giorni” dalla
data di entrata in vigore del provvedimento in esame ai fini della modifica
dello statuto e dei regolamenti dell’Istituto. Si valuti quindi l’opportunità
di chiarire se il termine indicato decorra dall’entrata in vigore del
provvedimento in esame o dall’atto (peraltro non indicato espressamente) di
rinnovo degli organi statutari dell’Istituto.
Infine, si stabilisce che l'I.N.P.S. garantisca al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'Agenzia ed all'Istituto l'accesso ai dati dei propri archivi utili per l'attività di monitoraggio di rispettiva competenza (comma 3).
L'articolo 11 definisce l'organizzazione del servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro a livello regionale e delle province autonome.
In particolare (con una formulazione sostanzialmente analoga a quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, del D.L. 78/2015[48] ), si prevede (comma 1) la stipula, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa), di una convenzione, con ogni regione e con le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di regolare rapporti ed obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro del territorio regionale o della provincia autonoma, nel rispetto dei seguenti principi:
a) attribuzione delle funzioni e del compiti amministrativi in materia di politiche attive del lavoro alle regioni e alle Province autonome, che garantiscono l'esistenza e funzionalità di uffici territoriali aperti al pubblico, denominati centri per l'impiego;
b) individuazione, da parte delle strutture regionali, di misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della Regione o Provincia autonoma, secondo quanto previsto nel decreto;
c) disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza;
d) attribuzione alle strutture amministrative regionali delle funzioni e dei compiti in materia di politica attiva del lavoro, nonché in materia di servizi per il collocamento dei disabili e avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione nei casi di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego[49];
e) possibilità di attribuire all’Agenzia, sulla base della convenzione, una o più delle funzioni di cui alla lettera d).
Sulla base di quanto disposto dal criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 4, lettera u), della L. 183/2014[50], alle regioni e province autonome restano assegnate le competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro, ed in particolare, l’identificazione della strategia regionale per l'occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali definiti dal precedente articolo 2, nonché l’accreditamento degli enti di formazione, nell'ambito dei criteri stabiliti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 2).
E’ infine previsto che le regioni e le province autonome, nel definire l'offerta formativa, riservino una congrua quota di accesso alle persone in cerca di occupazione identificate e selezionate dai centri per l'impiego (comma 3).
Il Titolo II, costituito dagli articoli da 18 a 28, contiene principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro (che, per espressa previsione dell’articolo 18, comma 3, non si applicano al collocamento dei disabili).
Tali disposizioni sono volte a dare attuazione ai
criteri di delega di cui all’articolo 1,
comma 2, lett. d), della legge delega
183/2014, che prevede che “il coinvolgimento attivo del soggetto
beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione
involontaria o in costanza di rapporto di lavoro possa consistere anche nello
svolgimento di attività a beneficio delle comunità locali, con modalità che non
determinino aspettative di accesso agevolato alla pubblica amministrazione”, comma 4, lett. p), ove si prevede “l’introduzione di principi di politica
attiva del lavoro che prevedano la promozione di un collegamento tra misure di
sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al
suo inserimento nel tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi
per la ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri
operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la previsione di
adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla difficoltà di
collocamento, a fronte dell'effettivo inserimento almeno per un congruo
periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale”, comma 4 lett. u), che prevede “il mantenimento in capo alle regioni e alle
province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche
attive del lavoro”, e comma 4 lett. v), ove si dispone “l’attivazione
del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del
lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la
ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati di
istruzione, formazione professionale e lavoro, anche mediante l'adozione di
strumenti di segmentazione dell'utenza basati sull'osservazione statistica”.
Al fine di agevolare l’inserimento ed il reinserimento nel mercato del lavoro, l’articolo 18, comma 1, dispone che le regioni e le province autonome costituiscono propri uffici territoriali denominati centri per l’impiego (sul punto si veda anche l’articolo 11, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame), per lo svolgimento delle seguenti attività nei confronti di soggetti disoccupati, anche parziali, e a rischio di disoccupazione[51]:
· orientamento, analisi delle competenze, profilazione e ausilio alla ricerca di un’attività lavorativa entro tre mesi dalla registrazione (lettere a) e b));
· orientamento specialistico ed individualizzato, anche all’autoimpiego, e tutoraggio successivo all’avvio dell’impresa (lettere c) e d));
· avviamento ad attività di formazione ai fini della qualificazione e riqualificazione professionale, dell'autoimpiego e dell'immediato inserimento lavorativo (lettera e));
· accompagnamento al lavoro, anche attraverso l’assegno di ricollocazione (lettera f));
· promozione di esperienze lavorative, anche mediante il ricorso al tirocinio (lettera g));
· gestione di incentivi all’attività di lavoro autonomo e alla mobilità territoriale, di strumenti volti alla conciliazione dei tempi di lavoro e di cura di minori o soggetti non autosufficienti (lettere h), i) e l));
· promozione di prestazioni di lavoro socialmente utile (a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, ai sensi dell’articolo 26 del provvedimento in esame) (lettera m)).
Sembrerebbe opportuno un coordinamento con quanto disposto
dall’articolo 15 del D.L. 78/2015
(attualmente in fase di conversione, in prima lettura, presso il Senato) che
interviene sul funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse
funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro; il
richiamato articolo dispone la conclusione di un accordo tra il Governo, le
regioni e le province autonome relativo ad un piano di rafforzamento dei
servizi per l'impiego, ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante
l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di
programmi operativi cofinanziati da fondi europei.
Le suddette attività possono essere svolte dalle regioni e dalle province autonome direttamente o mediante soggetti privati accreditati, mediante meccanismi di quasi mercato[52], sulla base di costi standard definiti dall’ANPAL (comma 2).
Le disposizioni contenute nel Titolo II in esame non si applicano al collocamento dei disabili[53] (comma 3).
Le politiche attive del lavoro rappresentano il complesso di misure volte a favorire e promuovere l’inserimento del lavoratore nel tessuto produttivo.
Titolari di competenze in materia sono in primo luogo i Centri per l’impiego, che si rivolgono a lavoratori e datori di lavoro con lo scopo di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e l’inserimento nel mercato del lavoro.
I Centri per l’impiego operano a livello provinciale, nel quadro dell’attività di programmazione definita dalle Regioni (art. 4 del D.Lgs. 469/1997).
La legge (D.Lgs. 181/2000, come modificato dalla L. 92/2012) fissa i livelli minimi delle prestazioni che devono essere assicurati dai Centri per l'impiego nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali per i quali lo stato di disoccupazione o di inoccupazione costituisca requisito. In particolare si prevede:
· un colloquio di orientamento entro i tre mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione;
· azioni di orientamento collettive fra i tre e i sei mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione;
· una formazione della durata complessiva di almeno due settimane tra i sei e i dodici mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione;
· una proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo entro il termine del periodo del trattamento di sostegno del reddito.
A partire dal D.Lgs. 276/2003 (adottato in attuazione della legge delega 30/2003 - cd. legge Biagi), il sistema del collocamento è stato liberalizzato, consentendo non solo a soggetti pubblici, ma anche a soggetti privati accreditati (Agenzie per il lavoro) in possesso dei requisiti legislativamente previsti. Più precisamente, la tipologia delle agenzie per il lavoro è diversa (così come anche i requisiti richiesti per ottenere l’autorizzazione) a seconda del tipo di attività che svolgono: attività di somministrazione di lavoro; attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; attività di ricerca e selezione del personale; attività di supporto alla ricollocazione professionale. L’autorizzazione all’esercizio delle suddette attività viene rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in presenza di determinati requisiti legislativamente previsti, che possono essere generali, validi cioè per tutte le tipologie delle agenzie per il lavoro, o aggiuntivi, ossia relativi alla specifica attività svolta.
La platea dei soggetti operanti nel mercato del lavoro è stata ulteriormente ampliata dall’articolo 29, comma 1, del D.L. 98/2011, che ha autorizzato altri soggetti allo svolgimento dell’attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro. Questi sono:
· gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;
· i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio;
· le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate;
· i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità;
· i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante;
· l'ordine nazionale dei consulenti del lavoro, che può chiedere l'iscrizione all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle agenzie per il lavoro[54] di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. L’iscrizione è subordinata al possesso di determinati requisiti[55] (disponibilità di uffici in locali idonei e di adeguate competenze professionali; assenza di condanne penali, anche non definitive, per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza e i soci accomandatari; nel caso di soggetti polifunzionali, presenza di distinte divisioni operative, gestite con strumenti di contabilità analitica; l’interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro; diffusione dei dati relativi al lavoratore nel rispetto delle norme di legge a tutela della privacy).
In relazione alla disciplina dei Centri per l’impiego, particolare rilievo assume la soppressione delle province operata dalla L. 56/2014; nell’ambito del passaggio delle funzioni delle soppresse province ad altri organismi rientrano anche le funzioni in materia di politiche attive, delle quali sono appunto titolari i Centri per l'impiego. Con l’Accordo di conferenza unificata sottoscritto l’11 settembre 2014 (ai sensi dell’articolo 1, comma 91, della L. 56/2014) sono state individuate le funzioni degli enti di area vasta (diverse da quelle cd. fondamentali) ai fini del loro riordino. In particolare, il punto 11 del richiamato Accordo, disponendo una sospensione dell’adozione dei provvedimenti regionali di riordino per le funzioni rientranti nell’ambito delle leggi delega di riforma settoriale, in primo luogo della L. 183/2014 di riforma del mercato del lavoro, prevede che tali funzioni continuino ad essere esercitate (fino all’entrata in vigore delle riforme) dagli enti di area vesta o dalle città metropolitane. In relazione a ciò, le regioni devono attendere l’entrata in vigore del decreto legislativo (in esame) inerente il riordino dei servizi per il lavoro (ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della stessa L. 183/2014). Infine, si segnala che da una ricognizione effettuata dalla Conferenza delle regioni è emerso che tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015, 13 regioni a statuto ordinario hanno adottato progetti di legge per il riordino delle funzioni provinciali, o prevedendo il trasferimento alle regioni delle funzioni dei servizi per l’impiego (con contestuale trasferimento di personale) o prevedendo un periodo transitorio in cui le funzioni restino a capo alle province (come enti di area vasta), in attesa che si completi la riforma prevista dalla L. 183/2014.
Da ultimo, si ricorda che l’articolo 15 del D.L.
78/2015 (attualmente in fase di conversione, in prima lettura, presso il
Senato) interviene sul funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse
funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro. Più nel
dettaglio, il richiamato articolo 15 dispone la conclusione di un accordo tra
il Governo, le regioni e le province autonome relativo ad un piano di
rafforzamento dei servizi per l'impiego, ai fini dell'erogazione delle
politiche attive, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali,
nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei. Si
introduce anche l'istituto della convenzione tra ogni regione o provincia
autonoma ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intesa a
garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per
l'impiego e di politiche attive del lavoro. per il solo 2015, si prevede un
meccanismo di anticipazione delle risorse finanziarie che sarebbero erogabili a
seguito della stipulazione della convenzione, a valere sul Fondo di rotazione
per il finanziamento della formazione professionale. Da ultimo, l’articolo in
oggetto sopprime un'ipotesi di anticipazione di risorse alle regioni per il
temporaneo funzionamento dei servizi per l'impiego.
L’articolo 19 ridefinisce la
nozione di stato di disoccupazione e
introduce quelle di disoccupato parziale,
e di lavoratore a rischio di
disoccupazione.
Più nel dettaglio, dispone che per soggetto disoccupato si intende il
lavoratore privo di impiego che dichiari al portale nazionale delle politiche
del lavoro di cui all’articolo 13 del provvedimento in esame (alla cui scheda si rinvia), in forma
telematica, la propria immediata disponibilità non solo, come attualmente
previsto, allo svolgimento di un’attività lavorativa, ma anche alla
partecipazione alle misure di politica attiva concordate con il servizio per
l’impiego (comma 1)[56]. Conseguentemente, i riferimenti normativi allo stato di
disoccupazione presenti nella legislazione vigente si intenderanno riferiti a
tale definizione e non più a quella contenuta all’articolo 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 181/2000[57] (comma 2). Lo stato di
disoccupazione è sospeso in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a
sei mesi (comma 3)[58].
Sono considerati disoccupati parziali (comma 4):
·
i lavoratori dipendenti o
autonomi il cui reddito annuo (prevedibile in relazione all'attività esercitata)
corrisponda ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ex
articolo 13 del D.P.R. 917/1986, ossia quelle per redditi di lavoro dipendente
(ad eccezione delle pensioni e degli assegni ad esse equiparati) e redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente (In sostanza, si tratta dei soggetti
che rientrano nella cd. "no tax area",
ovvero la cui imposta lorda viene azzerata per effetto delle detrazioni per
lavoro dipendente stabilite ex lege),
nonché i lavoratori a tempo parziale,
con orario di lavoro inferiore ai 70 per cento dell'orario normale di lavoro, che dichiarino, anche in forma telematica, la propria immediata disponibilità allo
svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di
politica attiva concordate con il servizio per l'impiego (lettere a) e b));
·
i lavoratori dipendenti per i quali la riduzione di orario connessa
all'attivazione di una procedura di sospensione o riduzione dell'attività
lavorativa per integrazione salariale, contratto di solidarietà, o intervento
dei fondi di solidarietà, sia superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro,
calcolata in un periodo di dodici mesi (per questa categoria di disoccupati
parziali la lettera in esame non pone la condizione della dichiarazione di
immediata disponibilità) (lettera c)).
Si segnala che il testo
rimanda ai commi da 4 a 19 dell’articolo 3 della L. 92/2012, che disciplinano i
fondi di solidarietà bilaterali, abrogati dall’articolo 44, lettera o), dell’AG
179, che ridisegna la disciplina in materia di ammortizzatori sociali in
costanza di rapporto di lavoro, quindi anche dei richiamati fondi di
solidarietà.
Il dipendente che riceve la comunicazione di licenziamento può effettuare la suddetta registrazione dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso; in questo caso il lavoratore è considerato a rischio di disoccupazione (comma 5).
Gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, per valutarne il livello di occupabilità (secondo una procedura automatizzata di elaborazione del dati) (commi 6 e 7).
Al fine di evitare che si registrino come disoccupati soggetti in realtà non disponibili allo svolgimento di attività lavorativa, a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, le norme nazionali e regionali e le disposizioni dei regolamenti comunali che subordinino prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione, si intendono riferite alla condizione di non occupazione, che può essere verificata in via telematica dalle pubbliche amministrazioni interessate (sulla base di specifiche convenzioni con l’ANPAL) (comma 8).
L’articolo 20 dispone, entro sessanta giorni dalla registrazione (o entro trenta giorni dalla decorrenza di uno dei trattamenti di disoccupazione di cui all'articolo 21, comma 1), la convocazione del lavoratore disoccupato, anche parziale, presso il centro per l’impiego per la stipulazione di un Patto di servizio personalizzato (di seguito Patto). La mancata comparizione senza giustificato motivo del lavoratore preclude il godimento delle prestazioni di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria indicate dal successivo articolo 21, comma 1 (ASpI, NASpI e DIS-COLL), nonché dell’assegno di ricollocazione di cui al successivo articolo 23 (comma 1).
Sembrerebbe opportuno definire esplicitamente se la mancata
comparizione senza giustificato motivo comporti anche la perdita del
trattamento di mobilità
(istituto che resta operante in via transitoria, ai sensi dell’articolo 2,
commi 46 e 46-bis, della L. 92/2012).
Scaduto il suddetto termine di sessanta giorni, il disoccupato può chiedere all’ANPAL (tramite posta elettronica) le credenziali per l’accesso diretto alla procedura telematica di profilazione per ottenere l’assegno di ricollocazione (comma 4).
Sembrerebbe
opportuno il riconoscimento esplicito della suddetta possibilità anche per i
disoccupati parziali che, per la stipulazione del Patto di servizio, devono
essere convocati entro il termine di trenta giorni dalla data di decorrenza
della prestazione, ai sensi dell’articolo 21, comma 2.
Il Patto deve contenere (commi 2 e 3):
· l’individuazione di un responsabile delle attività (comma 2, lettera a));
· il profilo personale di occupabilità secondo le modalità tecniche predisposte dall’ANPAL (comma 2, lettera b));
· la definizione e la tempistica degli atti di ricerca attiva da compiersi, nonché le modalità con cui la stessa è dimostrata al responsabile (comma 2, lettere c) ed e));
· la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività (comma 2, lettera d));
· la disponibilità del richiedente a partecipare ad iniziative per il rafforzamento delle competenze, ad iniziative di carattere formativo o altra iniziativa di politica attiva (comma 3, lettere a) e b));
· la disponibilità del richiedente ad accettare congrue offerte di lavoro (vedi infra, articolo 25) (comma 3, lettere c)).
Gli articoli 21 e 22 recano disposizioni volte al rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito (sia in caso di disoccupazione involontaria, sia in costanza di rapporto di lavoro), prevedendo che gli stessi stipulino con i Centri per l’impiego il Patto di servizio personalizzato (di seguito Patto) (vedi supra), il cui mancato rispetto viene sanzionato con la decadenza o la sospensione dalla prestazione o la sua decurtazione.
Per i soggetti richiedenti strumenti di tutela per la disoccupazione involontaria, la domanda di ASpI[59] (Assicurazione sociale per l’impiego), NASpI[60] (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) o di DIS-COLL[61] (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata), resa all’INPS e da questo trasmessa all’ANPAL, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa (articolo 21, comma 1).
Sembrerebbe
opportuno specificare se anche tale dichiarazione debba considerarsi sostitutiva della registrazione di cui
all'articolo 19 per il riconoscimento dello stato di disoccupazione.
I beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria (ASpI, NASpI, DIS-COLL), ancora privi di occupazione, devono essere convocati dalla sede competente, entro trenta giorni dalla data di decorrenza della prestazione, per la stipulazione del Patto. Anche per la concessione dell’ASDI[62] (Assegno di disoccupazione) è necessario che il richiedente abbia sottoscritto il Patto, a seguito di uno o più colloqui individuali (articolo 21, commi 2 e 3).
Per quanto concerne i beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, per la stipulazione del Patto i disoccupati parziali di cui all’art. 19, comma 4, lett. c), ossia i titolari di un trattamento di integrazione salariale (anche contratto di solidarietà o intervento dei fondi di solidarietà) con riduzione dell'orario di lavoro superiore al 50 per cento (vedi supra) devono essere convocati dalla sede competente in orario compatibile con la prestazione lavorativa, con le modalità ed i termini stabiliti con il DM di cui all’articolo 2, comma 1 (contenente le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi annuali dell’azione in materia di politiche attive, nonché la specificazione dei livelli minimi delle prestazioni erogate sul territorio nazionale) (articolo 22, comma 1).
Dalla
lettura del combinato disposto degli articoli 20, comma 1, 21, comma 2, e 22,
comma 1, sembrerebbero esclusi dalla stipulazione del Patto di servizio i
disoccupati parziali di cui all’articolo 19, comma 4, lettere a) e b).
Inoltre, potrebbe essere opportuno
definire i relativi profili transitori, con riferimento sia al periodo
precedente l'emanazione del decreto sia al periodo precedente la stipulazione
del patto individuale, dal momento che l'articolo
33 del provvedimento in esame abroga in via immediata l'attuale normativa
(di cui all'art. 4, commi 40 e da 42 a 45, della L. 92/2012[63]) sulla decadenza dai
trattamenti di integrazione salariale.
Il beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria:
· è tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti nel Piano, nei tempi ivi previsti (fermi restando gli obblighi e le sanzioni previste dall’articolo 21) e soggiace agli obblighi di cui al medesimo articolo 21 (articolo 21, commi 4 e 5);
· può essere convocato (oltre che per gli appuntamenti previsti nel progetto personalizzato) dai competenti servizi per l'impiego nei giorni feriali, con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore, secondo modalità concordate nel medesimo progetto personalizzato (articolo 21, comma 6).
Il disoccupato
parziale, beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in costanza di
rapporto di lavoro può essere avviato alla partecipazione ad iniziative volte
al rafforzamento delle proprie competenze, di carattere formativo o di
riqualificazione, ad altre iniziative di politica attiva (ex art. 20, c. 3 - vedi supra) o alle attività socialmente
utili a favore della comunità territoriale di appartenenza (ex art. 26, c. 1 –
vedi infra) (articolo 22, comma 2).
Con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria si applicano le sanzioni previste dall’articolo 21, commi 7 e 8:
· in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, alle convocazioni (anche quelle oltre gli appuntamenti previsti nel progetto personalizzato) si applica (commi 7 e 8, lettere a)):
con riferimento all’ASpI, alla NASpI e alla DIS-COLL:
- la decurtazione di un quarto di una mensilità per la prima mancata presentazione (comma 7, lettera a), numero 1);
- la sospensione per una mensilità, per la seconda mancata presentazione (comma 7, lettera a), numero 2);
- la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione (comma 7, lettera a), numero 3).
con
riferimento all’ASDI:
- la decurtazione di un quarto di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione (comma 8, lettera a), numero 1);
- la sospensione per una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, alla seconda mancata presentazione (comma 8, lettera a), numero 2);
- la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione (comma 8, lettera a), numero 3);
· in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle iniziative di orientamento, volte al rafforzamento delle competenze (ex art. 20, c. 3, lett. a)) si applica (commi 7 e 8, lettere b));
con riferimento all’ASpI, alla NASpI e alla DIS-COLL:
- decurtazione di un quarto di una mensilità (comma 7, lettera b));
con riferimento all’ASDI:
- la decurtazione di una mensilità e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari, in caso di prima mancata presentazione (comma 8, lettera b), numero 1);
- la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione (comma 8, lettera b), numero 2);
· in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o di altra iniziativa di politica attiva (ex art. 20, c. 3, lett. b)), si applica (commi 7 e 8, lettere c)):
con riferimento all’ASpI, alla NASpI e alla DIS-COLL:
- la sospensione per una mensilità, alla prima mancata partecipazione (comma 7, lettera c), numero 1);
- la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione (comma 7, lettera c), numero 2).
con riferimento all’ASDI:
- la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione (comma 8, lettera c)).
· la mancata accettazione, senza giustificato motivo, di un’offerta di lavoro congrua (come definita dal successivo articolo 25 - vedi infra) comporta, con riferimento all’ASpI, alla NASpI e alla DIS-COLL, la decadenza dalla prestazione (comma 7, lettera d)), con riferimento all’ASDI, la decadenza dalla prestazione e anche dallo stato di disoccupazione (comma 8, lettera d)).
Con riferimento ai disoccupati parziali di cui all’art. 19, comma 4, lett. c), ossia titolari di un trattamento di integrazione salariale (anche contratto di solidarietà o intervento dei fondi di solidarietà) con riduzione dell'orario di lavoro superiore al 50 per cento, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 22, comma 3:
· in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, alle convocazioni e alle iniziative di orientamento volte al rafforzamento delle competenze (ex art. 20, c. 3, lett. a)) si applica (lettera a)):
- la decurtazione di un quarto di una mensilità per la prima mancata presentazione (numero 1);
- la sospensione per una mensilità, per la seconda mancata presentazione (numero 2);
- la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata presentazione (numero 3).
· in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, di altra iniziativa di politica attiva (ex art. 20, c. 3, lett. b)), o alle iniziative di cui all’articolo 18 (vedi supra), si applica (lettera b)):
- la sospensione per una mensilità per la prima mancata partecipazione (numero 1);
- la decadenza dalla prestazione per la ulteriore mancata partecipazione (numero 2).
· la mancata accettazione, senza giustificato motivo, di un’offerta di lavoro congrua (come definita dal successivo articolo 25 - vedi infra) comporta la decadenza dalla prestazione
In caso di decadenza dallo stato di
disoccupazione una nuova registrazione è possibile solo decorsi due mesi (articolo 21, comma 9).
Sotto il
profilo letterale, nel medesimo comma 9, il richiamo dei precedenti commi 3 e 4
dovrebbe intendersi riferito ai commi 7 e 8.
I provvedimenti di riduzione, sospensione o decadenza dalla prestazione, comminati per la violazione di determinati obblighi da parte dei beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, sono disposti dalla regione o dalla provincia autonoma competente, che ne invia comunicazione (attraverso il sistema informativo di cui all’articolo 13) all’INPS che provvede ad emettere il provvedimento di decadenza, recuperando le somme eventualmente erogate per periodi di non spettanza del trattamento (articolo 21, comma 10), contro cui è ammesso ricorso all’ANPAL (articolo 21, comma 12). La mancata emanazione dei suddetti provvedimenti comporta responsabilità disciplinare e contabile del funzionario responsabile (ex articolo 1 della L. 20/1994[64]) (articolo 21, comma 11).
Per quanto concerne le prestazioni erogate sia con riferimento agli strumenti di tutela in caso di disoccupazione involontaria, sia a quelli in costanza di rapporto di lavoro, l’INPS provvede annualmente a versare le risorse non erogate in relazione a prestazioni oggetto di provvedimenti di sospensione o decadenza (sembrerebbe opportuno un riferimento anche alla ipotesi di riduzione del trattamento) per il 50 per cento al fondo per le politiche attive[65] e per il restante 50 per cento alle strutture regionali e delle province autonome che hanno emesso i relativi provvedimenti, per essere impiegate in strumenti di incentivazione del personale connessi ai raggiungimento di particolari obiettivi (articolo 21, comma 13, e articolo 22, comma 4).
L’articolo 23 istituisce l'assegno individuale di ricollocazione (di seguito “assegno”), definendone l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, nonché, al successivo articolo 24, le modalità di finanziamento.
Si ricorda che il riferimento all’assegno di
ricollocazione è già contenuto nell’art. 17, c. 2, del D.Lgs. 22/2015 (i cui
commi da 2 a 7 vengono abrogati dal successivo art. 33 del provvedimento in
esame), il quale, per l’operatività dell’istituto del contratto di
ricollocazione[66], rinvia al
provvedimento in esame.
Più nel dettaglio, ai soggetti in stato di
disoccupazione (ex articolo 19, comma 1) la cui durata sia superiore a sei mesi
viene riconosciuta (nei limiti delle disponibilità accordate per tale scopo
alla regione o provincia autonoma di residenza) un assegno di ricollocazione (che
non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione
previdenziale e assistenziale) il cui ammontare è graduato in funzione del
profilo personale di occupabilità, rilasciata dai centri per l’impiego al
termine della procedura di profilazione (effettuata, in caso di scadenza dei
termini previsti, con attivazione dell’interessato previa richiesta all’ANPAL, secondo
le modalità stabilite dall’articolo 20, comma 4 – vedi supra), spendibile presso i centri per l'impiego o presso i
soggetti accreditati al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva
nella ricerca di un lavoro. Il servizio può essere richiesto dal disoccupato
entro due mesi dal riconoscimento dell’assegno e ha una durata di sei mesi
(prorogabili per altri sei se non è stato consumato l’intero ammontare
dell’assegno). La scelta del centro o del soggetto accreditato spetta al
disoccupato (articolo 23, commi 1, 2, 3
e 4).
Il servizio per il quale è utilizzato l’assegno deve prevedere (articolo 23, comma 5):
· un tutoraggio nei confronti del soggetto disoccupato, con l’onere per quest’ultimo di svolgere le attività individuate dal tutor e di accettare una proposta di lavoro congrua e l’obbligo per il tutor di comunicare l’eventuale rifiuto ingiustificato al centro per l’impiego competente, che provvede ad attivare i meccanismi di condizionalità previsti dall’articolo 21 per i soggetti beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria (lettere a), c), d) ed e));
· il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa area (lettera b));
· la sospensione del servizio in caso di assunzione in prova o a termine, con eventuale ripresa dopo la conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi (lettera f)).
Se
l’assegno viene utilizzato presso un soggetto accreditato, questo deve comunicarlo
immediatamente al centro per l’impiego presso cui il soggetto disoccupato ha
sottoscritto il Patto di servizio, che deve quindi essere aggiornato dal
medesimo centro per l’impiego (articolo
23, comma 6).
Il consiglio di amministrazione dell’ANPAL (previa approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) definisce le modalità operative e l’ammontare dell’assegno sulla base di determinati principi (articolo 23, comma 7):
riconoscimento dell'assegno prevalentemente a risultato occupazionale conseguito (lettera a));
definizione dell’ammontare dell’assegno in modo da mantenere l’economicità dell’attività (lettera b));
graduazione dell'ammontare dell'assegno in relazione al profilo personale di occupabilità (lettera c));
obbligo, per il soggetto erogatore del servizio, di fornire
un'assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata,
strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, di comunicare le
offerte di lavoro effettuate nei confronti degli aventi diritto, di comunicare
all'ANPAL, il mancato rispetto degli obblighi da parte dei beneficiari di ASpI,
NASpI, DIS-COLL e ASDI (di cui all'articolo 21, commi 7 e 8), ai fini
dell'emanazione del relativi provvedimenti (lettere
d), e) ed f)).
L’ANPAL realizza le attività di monitoraggio e valutazione relative all'assegno in esame, i cui esiti sono pubblici, segnala agli operatori gli elementi di criticità riscontrati nella fase di valutazione e, decorso un anno dalla segnalazione, se le criticità permangono, valuta la revoca dalla facoltà di operare con Io strumento dell'assegno di ricollocazione (articolo 23, comma 8).
Al finanziamento dell’assegno concorrono il Fondo per le politiche attive del lavoro (vedi supra) e le risorse dei programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali. La misura di queste ultime è da determinarsi in base ad un piano di utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali (nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo), definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni e province autonome (previa verifica delle compatibilità finanziaria e dell'assenza dì nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica da parte dei Ministero dell'economia e delle finanze) (articolo 24, commi 1 e 2).
La misura del contributo mensile, attribuito in favore del datore di lavoro in caso di assunzione a tempo pieno ed indeterminato di lavoratori che fruiscono di ASpI viene ridotta da 50 a 20 punti percentuali dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Conseguentemente, si prevede che la corrispondente quota di 30 punti percentuali (derivanti dalla suddetta riduzione) sia versata dall'INPS all'ANPAL e destinata al finanziamento del Fondo per le politiche attive del lavoro (articolo 24, comma 3).
L’articolo 25, al comma 1, attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell’ANPAL, il compito di definire l’offerta di lavoro congrua, secondo determinati principi:
· coerenza con le esperienze e le competenze maturate (lettera a));
· distanza dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico (lettera b));
· durata della disoccupazione (lettera c));
· retribuzione superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla indennità percepita nell'ultimo mese precedente, da computare senza considerare l'eventuale integrazione a carico dei fondi di solidarietà aventi la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (ex articolo 3, comma 11, lettera a), della L. 92/2012 (lettera d)).
Le prestazioni integrative previste dai
richiamati fondi di solidarietà possono continuare ad applicarsi in caso di accettazione
di una congrua offerta di lavoro, se
previsto dai fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 3 della L.
92/2012[67], nella misura massima della differenza tra
l'indennità complessiva inizialmente prevista, aumentata dei 20 per cento, e la
nuova retribuzione (comma 2).
Sembrerebbe
opportuno chiarire i profili transitori, relativi al periodo precedente l'emanazione
di tale atto, in quanto il successivo articolo 33 dello schema di decreto abroga in via immediata le
norme (di cui all'art. 4, commi da 41 a 45, della L. 92/2012[68]) sulla decadenza dai trattamenti di disoccupazione.
L’articolo 26 disciplina l'utilizzo diretto dei lavoratori titolari strumenti di sostegno dei reddito per lo svolgimento di attività di pubblica utilità.
Più nel dettaglio, i lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio delta comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione ed il coordinamento di amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs.165/2001), nel territorio del comune di residenza (comma 1)[69]. A tale scopo, le regioni e province autonome stipulano, con le medesime amministrazioni, specifiche convenzioni, sulla base della convenzione quadro predisposta dall’ANPAL (comma 2). Tali convenzioni possono prevedere che le suddette attività siano svolte da lavoratori disoccupati con più dì sessanta anni, che non abbiano ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato. L’orario di lavoro per tali soggetti non può eccedere le 20 ore settimanali. Ad essi spetta un importo mensile, erogato dall'iNPS, pari all'assegno sociale (eventualmente riproporzionato in caso di orario di lavoro inferiore alle 20 ore settimanali) e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di NASpI. I relativi oneri restano a carico delle amministrazioni regionali e delle province autonome stipulanti (comma 5). Sono compatibili con il suddetto trattamento gli assegni e le pensioni di Invalidità civile nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva (comma 7, ultimo periodo).
L’utilizzo
previsto dal comma 1 non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro e
deve avvenire in modo da non incidere sul corretto svolgimento del rapporto di
lavoro in corso (comma 3)
I
soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito sono impegnati nei
limiti massimi di orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il
trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle
ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono
attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento (comma 4).
In merito ai rapporti tra l'assegno e l'eventuale trattamento di disoccupazione spettante, si rinvia a quanto disposto dagli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 22/2015 in materia di compatibilità della fruizione di strumenti di sostegno al reddito con lo svolgimento di attività lavorativa (comma 6)[70].
L'assegno per i lavori socialmente utili è incompatibile con trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e con í trattamenti di pensionamento anticipato, In caso di avvio alle attività di lavori socialmente utili i titolari di assegno o di pensione di invalidità possono optare per il trattamento dl cui al precedente comma 5 (vedi supra) (comma 7, primo periodo).
I soggetti utilizzatori attivano idonee coperture assicurative presso l’INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso terzi (comma 8).
Le attività di pubblica utilità sono organizzate in modo che il lavoratore possa godere di un adeguato periodo di riposo, entro i termini di durata dell'impegno, durante il quale è corrisposto l'assegno (comma 9). Anche le assenze per malattia non comportano la sospensione dell’assegno, ma i soggetti utilizzatori stabiliscono il periodo massimo di assenze per malattia compatibile con il buon andamento del progetto (le assenze dovute a motivi personali, anche se giustificate, comportano la sospensione dell'assegno). Il soggetto utilizzatore può concordare l'eventuale recupero delle ore non prestate; in questo caso non opera la suddetta sospensione. Il soggetto utilizzatore può chiedere la sostituzione del lavoratore in caso di assenze protratte. Infine, nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale, al lavoratore viene corrisposto l'assegno per le giornate non coperte dall'indennità erogata dall'INAIL e viene riconosciuto il diritto a partecipare alle attività progettuali al termine del periodo di inabilità (comma 10).
I periodi di svolgimento di attività
socialmente utili (per i quali è corrisposto l’assegno previsto dal comma 5 per l’utilizzo
di lavoratori disoccupati con più di sessanta anni che non abbiano ancora
maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata) sono riconosciuti
d'ufficio (ex art. 7, c. 9, della L. 223/1991) ai soli fini dell'acquisizione
dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento[71].
È comunque consentito il riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori
socialmente utili ai flni pensionistici, ai sensi della normativa vigente in
material (con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del D.Lgs.
184/1997 in materia di prosecuzione volontaria dei contributi) (comma 11)[72].
Gli
articoli 7 e 8 del D.Lgs. 468/1997, che consentono alle pubbliche
amministrazioni, per lo svolgimento di attività socialmente utili nel settore agricolo,
l’impiego di lavoratori titolari di trattamento straordinario di integrazione
salariale, trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale
di disoccupazione continuano ad applicarsi ai soli progetti in corso alla data di entrata in
vigore del provvedimento in esame (comma
12).
L’articolo 27 dispone l’applicazione delle norme previste dal provvedimento in esame anche al collocamento della gente di mare (comma 1) e riconosce alle Capitanerie di porto la facoltà di svolgere attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 276/2003[73], in raccordo con le strutture regionali e con l’ANPAL (comma 2). Le Capitanerie di porto autorizzate a svolgere la suddetta attività di intermediazione (nonché le modalità di accesso al sistema informativo unico delle politiche del lavoro, di cui al precedente articolo 14) sono individuate sulla base di apposite convenzioni tra l’ANPAL e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 3).
La disciplina in materia di collocamento della gente di mare[74] è contenuta nel D.P.R. 231/2006, finalizzato ad una razionalizzazione delle procedure per un miglioramento dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. In particolare, il citato D.P.R. disciplina l'arruolamento dei lavoratori marittimi appartenenti alla gente di mare disponibili a prestare servizio a bordo di navi italiane per conto di un armatore o società di armamento e non si applica al personale delle imprese di appalto che non fa parte dell'equipaggio (art. 1). Il collocamento della gente di mare è esercitato dagli uffici di collocamento della gente di mare, ma a determinate condizioni possono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di intermediazione a favore dei propri associati gli enti bilaterali del lavoro marittimo (art. 5). I cittadini italiani o comunitari, di età non inferiore ai sedici anni, che abbiano adempiuto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione secondo la normativa vigente e in possesso dei requisiti per l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, qualora intendono avvalersi dei servizi di collocamento per l'arruolamento della gente di mare, sono inseriti in una sezione speciale dell'elenco anagrafico dei lavoratori (c.d. anagrafe della gente di mare) (art. 7, c. 1). È demandata ad apposito decreto la definizione del modello di comunicazione, del formato di trasmissione e del sistema di classificazione dei dati contenuti nell'elenco anagrafico della gente di mare e di quelli relativi ai lavoratori marittimi da inserire nella scheda professionale di cui all’articolo 5 del D.P.R. 442/2000, contenente le informazioni sulle esperienze formative e professionali e sulla disponibilità del lavoratore, nonché le modalità di collegamento con le matricole della gente di mare (artt. 7, c. 4, e 8, c. 1). Nell'ambito della Borsa continua del lavoro viene costituita una sezione speciale per il lavoro marittimo, con lo scopo di realizzare un sistema aperto per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore marittimo su tutto il territorio nazionale (art. 10). Anche per il collocamento della gente di mare viene introdotto il principio dell'assunzione diretta con obbligo di comunicazione al servizio di collocamento marittimo (art. 11)[75]. Per quanto concerne le sanzioni applicabili in caso di violazione delle citate disposizioni, resta ferma l’applicabilità di quanto previsto dagli articoli 18, comma 1, e 19, comma 3, del D.Lgs. 276/2003 (art. 12).
L'articolo 28 specifica che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni:
· lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive per il lavoro, ai sensi degli articoli 11, comma 1, e 18 del provvedimento in esame che definiscono, rispettivamente, l'organizzazione del servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro a livello regionale e delle province autonome e i servizi e le misure di politica attiva, attraverso la costituzione di uffici territoriali delle regioni e province autonome denominati centri per l’impiego (lettere a) e b));
· il patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 20 (lettera c));
· l’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23 (lettera d));
· lo svolgimento delle attività di pubblica utilità di cui all'articolo 26, commi 1 e 2 (lettera e)).
Il Titolo III (articolo 29-32) disciplina il riordino degli incentivi all'occupazione.
Le disposizioni in esame attuano, secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa al provvedimento, il criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 4, lettera a), della L. 183/2014, che ha previsto la "razionalizzazione degli incentivi all’assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l'analisi statistica evidenti una minore probabilità di trovare occupazione, e a criteri di valutazione e di verifica dell'efficacia e dell'impatto".
Più specificamente, l'articolo 29, comma 1, prevede l'abrogazione, per fini di coordinamento legislativo, dell’incentivo sperimentale[76] per i datori di lavoro che entro il 30 giugno 2015 avessero assunto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, a condizione che fossero stati privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e che fossero stati privi di un diploma di scuola media superiore o professionale (cd. bonus Giovannini).
Sono comunque fatti salvi gli effetti relativi alle assunzioni e trasformazioni avvenute prima dell’entrata in vigore del provvedimento in esame, fino a completa fruizione degli incentivi spettanti.
Contestualmente, presso il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione viene istituito un apposito piano gestionale per il finanziamento di politiche attive del lavoro, dove afferiscono le risorse destinate al finanziamento dell’incentivo sperimentale (relative al 2015 – si suppone per la quota parte non utilizzata - e al 2016) e le risorse volte a finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori[77] (commi 2 e 3). Si segnala che contestualmente il successivo articolo 32, comma 5, abroga la disciplina dei richiamati progetti di formazione.
Il successivo articolo 30 istituisce, presso l’Agenzia, il Repertorio nazionale degli incentivi occupazionali e del lavoro, contenente, in relazione a ciascuno schema incentivante, almeno le seguenti informazioni (comma 1):
a) categorie di lavoratori interessati;
b) categorie di datori di lavoro interessati;
c) modalità di corresponsione dell'incentivo;
d) importo e durata dell'incentivo;
e) ambito territoriale interessato;
f) conformità alla normativa in materia di aiuti di stato.
Ai fini del provvedimento in esame, costituiscono incentivi all'occupazione i benefici normativi o economici riconosciuti ai datori di lavoro in relazione all'assunzione di specifiche categorie di lavoratori (comma 2).
Al riguardo, si segnala che il testo non appare chiaro laddove indica,
ai fini della fruizione degli incentivi, specifiche categorie di lavoratori.
Le Regioni e Province autonome che intendano introdurre un incentivo all'occupazione ne danno comunicazione all'Agenzia (comma 3).
Infine, allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la riduzione degli oneri amministrativi, i benefici economici connessi ad un incentivo all'occupazione sono riconosciuti, di regola, mediante conguaglio sul versamento dei contributi previdenziali (comma 4).
L'articolo 31 definisce i principi generali di fruizione degli incentivi, al fine di garantire un'omogenea applicazione degli stessi (in linea con il principio di delega indicato all'art. 1, comma 4, lett. a) della L. 183/2014).
In particolare:
a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
c) gli incentivi non spettano se Il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest`ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.
e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore; in caso di incentivo soggetto al regime de minimis il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore;
f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguarda alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013; dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo dì riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
L'articolo 32 prevede il riordino e la razionalizzazione degli incentivi per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
In particolare, si prevede, a titolo sperimentale, l’applicazione di specifici benefici a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e fino al 31 dicembre 2016 per le assunzioni effettuate con il richiamato contratto (comma 1)[78].
I benefici sono:
a) disapplicazione del contributo di licenziamento[79];
b) riduzione della specifica aliquota contributiva[80] dal 10% al 5%;
c) sgravio totale dei contributi a carico dei datore di lavoro, inclusi il contributo di finanziamento dell'ASpI[81] ed il contributo integrativo dello 0,30% delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo, dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria[82].
Ai richiamati incentivi non si applica la previsione di cui all'articolo 7, comma 9, del D.Lgs. 167/2011 (comma 2).
Tale comma prevede che in attesa della riforma degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica dell'apprendistato. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori in mobilità.
Si fa presente che il D.Lgs. 167/2011 è stato abrogato dall’articolo
55, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 81/2015, che ha contestualmente riscritto
la disciplina del contratto di apprendistato (articoli 41-47).
Inoltre, a titolo sperimentale, per gli anni 2015 e 2016 vengono incrementate le risorse destinate all’l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età[83] per un importo pari a 27 milioni di curo per ciascuna annualità da destinare al finanziamento dei percorsi formativi degli anni 2015/2016 e 2016/2017 rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (comma 3).
Si fa presente, al riguardo, che il testo fa espressamente riferimento
alle disposizioni di cui all’articolo 41, comma 3, e 43, comma 1, del D.Lgs.
81/2015 (concernenti, rispettivamente, l’attivazione dell’istituto
dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica
superiore in assenza di regolamentazione regionale, al ministero del lavoro e
delle politiche sociali; e la possibilità che possano essere assunti in tutti i
settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato di alta
formazione e ricerca, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in
possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma
professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale,
integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore); si
segnala però che il testo in esame nulla dice in relazione a quest’ultima
fattispecie contrattuale.
Sotto il profilo della tecnica legislativa, si segnala l’opportunità di
sostituire alla dizione ”attuativo di cui alla legge delega 10 dicembre 2014,
n. 183 in materia di disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione
della normativa in tema di mansioni” la dizione “15 giugno 2015, n. 81”.
Inoltre, si abroga la destinazione prioritaria all’apprendistato professionalizzate del 50% delle risorse (per una quota non superiore a 200 milioni di euro) che vengono riservate annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche social alle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato (nell'ambito delle risorse del Fondo per l’occupazione (comma 4).
Viene inoltre abrogato il comma 4 dell’articolo 6 della L. 53/2000, che prevede la facoltà per le regioni di finanziare progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché progetti di formazione presentati direttamente dai lavoratori. Le relative risorse, pari a € 14.993.706,97 annui, sono mantenute in capo al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione ed affluiscono al piano gestionale di cui all'articolo 29 (comma 5).
Per la copertura degli oneri finanziari
derivanti dai commi 1 e 3, pari a 27
milioni di euro per ciascuno degli 2015 e 2016 per quanto attiene al comma 3 (comma 6, lettera a)), e valutati in 0,5 milioni dl euro per l'anno 2015, 6,2
milioni dì euro per l'anno 2016, 10, 7 milioni di euro per l'anno 2017 , 10,7
milioni di euro per il 2018, 5,4milioni di euro per il 2019, 0,1 milioni di
euro per il 2020 per quanto attiene ai commi 1 e 2 (comma
6, lettera b)), si provvede:
· quanto a 20 milioni di euro per il 2015 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
· quanto a 20 milioni di euro per il 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
· quanto a 7,5 milioni di euro per il 2015, 13,2 milioni di euro per il 2016, 10,7 milioni di euro per il 2017, 10,7 milioni di euro per il 2018, 5,4 milioni di euro per il 2019 e 0,1 milioni di euro per il 2020 mediante riduzione corrispondente riduzione delle risorse destinate al piano gestionale per il finanziamento delle politiche attive del lavoro.
Infine, si prevede l’obbligo (ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della L. 196/2009), per il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione (istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della L. 92/2012), di provvedere al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo in esame (comma 7). Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni delle minori relative entrate, il Ministro dell'Economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione dei benefici contributivi di cui al precedente comma 1. (comma 7).
Il Titolo IV, composto dagli articoli 33 e 34 reca disposizioni urgenti e finali, e in particolare concerne:
· le abrogazioni (articolo 33);
· l’entrata in vigore (articolo 34).
Dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, per esigenze di coordinamento normativo, sono abrogate:
· gli articoli 2, comma 1, e 7 del D.Lgs. 276/2003 che concernono, rispettivamente, la definizione del libretto formativo del cittadino e le modalità di accreditamento degli operatori pubblici e privati che svolgono attività di intermediazione nel mercato del lavoro (lettera a));
· l’articolo 1, comma 4, del D.L. 317/1987 che prevede l’iscrizione ad una apposita lista di collocamento dei lavoratori italiani disponibili a svolgere attività all'estero (lettera b));
· l’articolo 17, comma 1, lettera d), della L. 196/1997 che inserisce tra i principi volti ad assicurare ai lavoratori adeguate opportunità di formazione la destinazione progressiva delle risorse derivanti dalle maggiori entrate costituite dall'aumento (pari allo 0,30% delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo) dell’aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (ex art. 9, c. 5, del D.L. 148/1993) agli interventi di formazione dei lavoratori, anche autonomi, nonché degli imprenditori e dei soci di cooperative (lettera c)) e, conseguentemente, l’articolo 66, comma 2, della L. 144/1999 che stabiliva, a decorrere dal 1999, in lire 200 miliardi la quota di gettito dei contributi di cui al richiamato articolo 9, comma 5, del D.L. 148/1993 e autorizzava una spesa di pari importo a decorrere dal medesimo anno (lettera f));
· il D.Lgs. 468/1997, recante norme in materia di lavori socialmente utili (lettera d));
· il D.Lgs. 469/1997, recante norme circa il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro (lettera e));
· il
D.Lgs. 181/2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, ad eccezione degli articoli 1-bis e 4-bis, che disciplinano,
rispettivamente, i modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella
scheda professionale dei lavoratori e la soppressione delle liste di
collocamento e le modalità di assunzione (lettera
g));
· l’articolo 4, commi da 40 a 45, della L. 92/2012 che regolano alcune ipotesi di decadenza dai trattamenti di integrazione salariale legate al rifiuto di un’offerta di lavoro congrua o di partecipazione ad attività formative (lettera h));
· l’articolo 17, commi da 2 a 7, del D.Lgs. 22/2015, che disciplinano la dote individuale di ricollocazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa, nonché l’eventuale rifinanziamento successivo al 2015 del Fondo per le politiche attive del lavoro, e individuano gli elementi che devono essere contenuti nel contratto di ricollocazione e (lettera i)).
L’articolo 34 dispone che il provvedimento in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale[84].
[1] Di cui all’articolo 1, comma 4, lettere g) ed aa), della L. 183/2014.
[2] Atto del Governo n. 176, articoli 1-11.
[3] Ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del provvedimento in esame.
[4] Si tratta delle Agenzie per il lavoro presenti nell’apposito Albo istituito ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 276/2003, articolato in 5 sezioni: agenzie di somministrazione di lavoro di tipo c.d. generalista, abilitate allo svolgimento di tutte le attività sia a tempo determinato che indeterminato; agenzie di somministrazione di lavoro di tipo c.d. specialista, abilitate allo svolgimento di specifiche attività; agenzie di intermediazione; agenzie di ricerca e selezione del personale; agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
[5] Istituiti dall’articolo 118 della L. 388/2000, tali fondi sono costituiti, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori e dei lavoratori “maggiormente rappresentative sul piano nazionale”, per ciascuno dei seguenti settori economici (salva la possibilità che gli stessi accordi prevedano la costituzione di fondi anche per settori diversi): industria; agricoltura; terziario; artigianato (mentre i fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori e dei dirigenti comparativamente più rappresentative oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali ). I fondi finanziano, in tutto o in parte, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, concordati tra le parti sociali, "nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti". I fondi - che, previo accordo tra le parti, si possono articolare su scala regionale o, in ogni caso, territoriale - sono attivati previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale esercita altresì la vigilanza sulla gestione. L'autorizzazione è subordinata alla verifica della conformità dei criteri di gestione, degli organi, delle strutture di funzionamento e della professionalità dei gestori rispetto alle finalità dei fondi. Merita ricordare, inoltre, che i richiamati Fondi sono organismi associativi di diritto privato, che vengono istituiti in base ad accordi interconfederali stipulati "dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale" e si alimentano con il contributo dello 0,30% in base alle adesioni delle imprese. La natura privatistica dei fondi in oggetto è stata di recente ribadita dalla sentenza del TAR del Lazio n. 13111/2014, il quale, richiamando il parere del Consiglio di Stato n. 386/2012, ha sentenziato che i Fondi hanno natura privatistica perché sono soggetti alla contribuzione solo le imprese che vi aderiscono di fatto e gli importi versati non possono essere considerati contributi a carico delle finanze pubbliche, perché non incidono nella variazione dei saldi strutturali dei conti pubblici. Infatti, l’aliquota dello 0,30% è già compresa nell’aliquota dell’1,61% versata per l’ASpI (NASpI a partire dal maggio 2015), ed inoltre è l’azienda ha decidere se una parte di tale importo sia da destinare al Fondo. Oltre a ciò, la maggior parte degli importi, continua la sentenza, ritornano ai soggetti contribuenti, tranne una parte (necessaria al funzionamento della struttura) e un’altra piccola parte viene redistribuita. Per questi mortivi, secondo i giudici, i Fondi non amministrano importi pubblici e non esercitano poteri pubblicistici, e per quanto attiene il loro controllo, pur essendoci l’autorizzazione alla costituzione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché la nomina del presidente del collegio sindacale, non vi è una partecipazione di soggetti pubblici all’amministrazione del Fondo tale da connotarlo come organismo di diritto pubblico.
[6] Sono i fondi previsti dall’articolo 12, comma 4 del D.Lgs. 276/2003, che prevede appunto la costituzione, di fondi bilaterali appositamente costituiti dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro, intesi come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'articolo 36 c.c. e come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 12 c.c.. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai richiamati fondi un contributo pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione (tali risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione), nonché un contributo pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato (con risorse sono destinate a iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori; iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti; iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni; per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale).
[7] L’ISFOL è stato istituito con il D.P.R. 478/1973, ed è un ente nazionale di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L’Istituto opera nel campo della formazione, del lavoro e delle politiche sociali, al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione, al miglioramento delle risorse umane, all’inclusione sociale e allo sviluppo locale. Allo stesso tempo, svolge e promuove attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e valutazione.
[8] Istituita con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 1997 per la promozione, la progettazione, la realizzazione e la gestione di attività ed interventi finalizzati allo sviluppo dell'occupazione sull'intero territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree territoriali depresse ed ai soggetti svantaggiati del mercato del lavoro, Italia Lavoro viene successivamente configurata come Agenzia di Promozione di Lavoro e di Impresa a seguito dell’attuazione del D.Lgs. 468/1997 e del D.M. 24 febbraio 1998. Alla società viene poi attribuito, con il D.I. 21 maggio 1998, il ruolo di organo tecnico specifico per fornire supporto agli enti locali al fine di attuare interventi di politiche attive per il Lavoro ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del D.Lgs 468/97. Le azioni che deve svolgere Italia Lavoro, secondo quanto stabilito dalla Direttiva del Ministro del Lavoro del 20 luglio 2000, riguardano la disoccupazione di lunga durata nei suoi vari aspetti ed in modo particolare riferita all’esperienza dei LSU, fasce deboli del mercato del lavoro, territori ad elevata disoccupazione, processi di riorganizzazione della gestione del mercato del lavoro.
[9] Il testo fa riferimento espresso all’articolo 29 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
[10] Al riguardo, si segnala che la relazione illustrativa al provvedimento include tra tali soggetti anche gli inoccupati, anche se il testo non ricomprende espressamente tale categoria tra i soggetti interessati.
[11] Ai sensi del criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 4, lettera c), della L. 183/2014.
[12] Ai sensi del criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 4, lettera t), della L. 183/2014.
[13] Di cui all’articolo 23 del provvedimento in esame.
[14] Ai sensi dell’articolo 25 del provvedimento in esame.
[15] Il D.Lgs. 300/1999 di riforma dell’organizzazione del Governo ha istituito diverse agenzie (tra cui le agenzie fiscali) provvedendo a definire alcune norme generali di disciplina in materia (articoli 8-10). Le agenzie svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, attività in precedenza esercitate da amministrazioni ed enti pubblici. Il ricorso all'agenzia si rende opportuno in presenza di funzioni che richiedano particolari professionalità, conoscenze specialistiche e specifiche modalità di organizzazione del lavoro. Le agenzie operano in condizioni di autonomia, nei limiti stabiliti dalla legge: dispongono di un proprio statuto; sono sottoposte al controllo della Corte dei conti ed al potere di indirizzo e vigilanza di un ministro; hanno autonomia di bilancio ed agiscono sulla base di convenzioni stipulate con le amministrazioni.
Organo apicale di ciascuna agenzia è il direttore generale nominato con le stesse modalità del capo dipartimento di un Ministero. L’incarico di capo dipartimento è conferito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali prestabilite, art. 19, D.Lgs. /1652001). Le agenzie sono disciplinate da statuti adottati con regolamenti di delegificazione (ex art. 17, co. 2 della L. 400/1988) emanati su proposta del Presidente del Consiglio e del ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
I regolamenti sono addottati nel rispetto di una serie dettagliata di principi e criteri direttivi. Lo statuto deve prevedere, oltre al direttore generale, un comitato direttivo che lo coadiuva, un collegio dei revisori e un organo di controllo della gestione, e deve definire compiti e attribuzioni di tali organi. Inoltre, esso definisce le forme dell’autonomia di bilancio e di autorganizzazione, nel rispetto dei principi di efficienza e efficacia dell’amministrazione. Alla dotazione di personale delle agenzie si provvede in primo luogo attraverso l’inquadramento del personale trasferito dai ministeri e dagli enti pubblici ai quali erano attribuite in precedenza le competenze conferite alle agenzie. In subordine si procede mediante le procedure di mobilità e, a regime, attraverso procedure concorsuali.
Dal punto di vista dello status giuridico, il personale delle agenzie ha un trattamento differenziato. Il personale delle Agenzie fiscali ha un comparto di contrattazione apposito, mentre il personale delle altre agenzie istituite dal D.Lgs. 300 rientra nel comparto del personale dei Ministeri, ad eccezione dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente che fa parte del Comparto del personale delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione (CCNQ definizione comparti 2006 – 2009,
Le fonti di finanziamento delle autorità sono sostanzialmente di tre tipi:
• risorse trasferite dalle amministrazioni precedentemente investite dei compiti trasferiti alle agenzie;
• introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni a vario titolo (consulenza, collaborazione ecc.);
• finanziamenti annuali disposti nella legge di bilancio.
Le agenzie previste dal D.Lgs. 300/1999 sono le seguenti:
- Agenzia Industrie Difesa (art. 22);
- Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (artt. 38 e 39);
- Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture (art. 44);
- Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale (art. 88);
- Agenzie fiscali (art. 57):
- Agenzia delle entrate;
- Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- Agenzia del demanio.
[16] Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della L. 20/1994. Tale comma stabilisce che la Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Inoltre, accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa e definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.
[17] Ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della L. 400/1988, in conformità ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 300/1999.
[18] Ai sensi dei criteri di delega di cui all’articolo 1, comma 4, lettere c), f), h), i) ed I) della L. 183/2014.
[19] Per una disamina più approfondita della razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, di cui allo schema di decreto n. 178, si rimanda al relativo dossier n. 184 redatto dal Servizio Studi.
[20] Tale comma stabilisce che gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
[21] Tale organismo è istituito, ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. 150/2009, in ogni amministrazione (anche in forma associata tra varie amministrazioni) ed ha sostituito i servizi di controllo interno (SECIN). L’organismo svolge – in piena autonomia – attività inerenti alla misurazione e alla valutazione della performance, garantendo dall’interno la definizione e l’implementazione dei sistemi di valutazione, nel rispetto dei modelli definiti dalla Commissione, ed esercita, inoltre, le attività di controllo strategico svolte precedentemente dai servizi di controllo interno, su cui riferisce direttamente all’organo di indirizzo politico-amministrativo. In particolare, l’articolo 14, comma 4, del D.Lgs. 150/2009, ha individuato una serie di compiti dell’Organismo (monitoraggio de funzionamento complessivo del sistema della valutazione, elaborazione di una relazione annuale sullo stato dello stesso; comunicazione delle criticità riscontrate; validazione della Relazione sulla performance; garanzia della correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi; valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi; corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione centrale di coordinamento dell’attività di vigilanza; assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità; verifica dei risultati e delle buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
[22] Di cui all’articolo 1, comma 215, della L. 147/2013. Tale comma ha istituito (con l’obiettivo favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, e di lavoratori in stato di disoccupazione involontaria), presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il richiamato Fondo (con dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2014, e 20 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016), per la realizzazione di iniziative, anche sperimentali, volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione. Le iniziative, anche sperimentali, sono stabilite con apposito decreto di natura non regolamentare, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 147/2013. Successivamente, l’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 22/2015 ha istituito, presso l’INPS, il Fondo per le politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione involontaria, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2015 e di 20 milioni per il 2016. Tali risorse derivano dal trasferimento di quelle già in dotazione al vigente Fondo per le politiche attive del lavoro (peraltro non ancora attuato), nonché, per il 2015, dall’ulteriore somma di 32 milioni di euro, a valere sulle entrate derivanti dal contributo di licenziamento a carico dei datori di lavoro (si tratta del contributo di licenziamento di cui all’art. 2, comma 31, della L. 92/2012, che il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato).
[23] Di cui all’articolo 9, comma 5, del D.L. 148/1993.
[24] Di cui all’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 300/1999.
[25] Si tratta dell’incremento del contributo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (in misura pari allo 0,30% delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo), ai sensi dell’articolo 25, quarto comma, della L. 845/1978. In particolare, i due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo richiamato affluiscono al Fondo di rotazione per la formazione professionale, istituito per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo di particolari progetti in materia.
[26] Tale Fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro dall’articolo 18 comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008, con quota parte delle risorse nazionali disponibili sul Fondo aree sottoutilizzate (ora Fondo sviluppo e coesione), le quali sono state destinate alle attività di apprendimento, nonché di sostegno al reddito. In tale Fondo confluiscono ora le risorse del Fondo per l'occupazione nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.
[27] Di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della L. 144/1999.
[28] Di cui all’articolo 29, comma 2, del provvedimento in esame.
[29] Di cui all’articolo 4, comma 6, del provvedimento in esame.
[30] Di cui all’articolo 10, comma 1, del provvedimento in esame.
[31] Di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.
[32] Di cui al D.Lgs. 39/2010.
[33] Di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.
[34] Di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 1656/2001.
[35] Con il D.Lgs. 150/2009 è stata infatti data attuazione alla delega sull’ottimizzazione del lavoro pubblico contenuta nella L. 15/2009. In particolare, il Titolo II (articoli 2-16) disciplina la gestione della performance, la sua trasparenza e rendicontazione, nonché i soggetti del processo di misurazione e valutazione della performance.
[36] Sono situazioni di crisi industriale complessa, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del D.L. 83/2012, quelle riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico anche a seguito di istanza della regione interessata, che, riguardano specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da: una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto; una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.
[37] Di cui agli articoli 4 e 6 del D.Lgs. 276/2003.
[38] Di cui al successivo articolo 23 del provvedimento in esame.
[39] Di cui all’articolo 4, comma 35, della L. 92/2012. Tale comma ha stabilito l’obbligo per l’INPS, entro il 30 giugno 2013, di allestire e mettere a disposizione dei Centri per l’impiego (e degli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le medesime funzioni, in conformità delle norme regionali), una banca dati telematica, contenente i dati individuali dei beneficiari di ammortizzatori sociali, con indicazione dei dati anagrafici, di residenza e domicilio, e dei dati essenziali relativi al tipo di ammortizzatore sociale di cui beneficia.
[40] Di cui all’articolo 6 del provvedimento in esame.
[41]
La scheda anagrafica e professionale del
lavoratore, che ha sostituito il libretto del lavoro, viene rilasciata dai
servizi decentrati per l’impiego e contiene i dati relativi alle esperienze
formative e lavorative del soggetto in cerca di occupazione, alla sua effettiva
disponibilità ed alla certificazione delle sue competenze professionali.
Si ricorda, inoltre, che il D.Lsg 276/2003 ha istituito il libretto formativo del cittadino in cui devono essere registrate le competenze acquisite durante la formazione e l’apprendimento permanente. Sulla base di questi dati è stato costituito il cosiddetto S.I.L (Sistema Informativo Lavoro), dove vengono inseriti i dati anagrafici dei soggetti inoccupati, disoccupati o di coloro che pur avendo una occupazione sono in cerca di altra opportunità lavorativa. Sono inseriti, inoltre, i dati relativi alla residenza, al nucleo familiare, ai titoli di studio e le informazioni relative allo stato di occupazione ed eventuale appartenenza alle categorie protette.
[42] Il sistema delle comunicazioni obbligatorie è informatizzato, ed è gestito con modalità di cooperazione applicativa da un soggetto centrale (il Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e da altri soggetti (le Regioni, l'INPS, l'INAIL, le Prefetture) che con questo collaborano fornendo dati o scambiandoli, in relazione alle assunzioni di lavoratori o altri soggetti obbligati. Le comunicazioni obbligatorie on line per l'assunzione dei lavoratori sono state istituite dall’articolo 1, commi 1180-1185, della L. 296/2006, e con il Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007 sono state disposte le disposizioni tecniche per l'effettuazione di tale attività.
[43] Di cui al D.Lgs. 322/1989.
[44] Di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 276/2003.
[45] L’ISFOL, istituito con il D.P.R. 30 giugno 1973, n. 478, è un ente nazionale di ricerca sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L’Istituto opera nel campo della formazione, del lavoro e delle politiche sociali, al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione, al miglioramento delle risorse umane, all’inclusione sociale e allo sviluppo locale. Sono organi dell’ISFOL il presidente; il consiglio di amministrazione; il comitato di consulenza scientifica; il collegio dei revisori dei conti. L'ISFOL ha le seguenti funzioni e compiti: svolgimento e promovimento di attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e valutazione, consulenza ed assistenza tecnica; supporto tecnico-scientifico allo Stato, alle regioni e province autonome, alla Conferenza Stato-Regioni e alla Conferenza unificata; attività di consulenza tecnico-scientifica per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e per altri anti ed istituzioni; collaborazione con gli Istituti di ricerca e con le regioni e le province autonome nell'ambito delle politiche sociali; promovimento di attività previste nel Programma nazionale per la ricerca; collaborazione con organismi internazionali e istituzioni comunitarie; realizzazione di specifici progetti ed iniziative sperimentali nazionali; valorizzazione, diffusione e trasferimento dei risultati delle proprie attività; attività di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca, attività di ricerca statistica.
[46] Attualmente il consiglio di amministrazione è formato dal presidente e da 4 membri (articolo 7 del D.P.C.M. 11 gennaio 2011).
[47] L’attuale statuto dell’I.S.F.O.L. è stato approvato con il D.P.C.M. 11 gennaio 2011.
[48] Il D.L. 78/2015, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, è attualmente in fase di conversione (in prima lettura presso il Senato della Repubblica).
[49] Di cui all’articolo 16 della L. 56/1987.
[50] Che appunto prevede il "mantenimento in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in materia di programmazione di politiche attive del lavoro".
[51] Si ricorda che, in base a quanto disposto dall’art. 4 del D.Lgs. 469/1997 (decreto abrogato interamente dall’art. 33 del provvedimento in esame), fino al riordino degli enti locali, di cui alla L. 7 aprile 2014, n. 56, la gestione dei centri per l'impiego competeva alle province, nell'ambito della normativa stabilita in materia dalla regione.
[52] Con il termine quasi mercato (o concorrenza regolamentata) si indica l’organizzazione di un settore produttivo sottoposta ad un intervento pubblico di regolamentazione, diretto a stabilire ex ante quali soggetti possono entrare nel mercato in oggetto.
[53] In materia di diritto al lavoro dei disabili, la L. 68/1999 ha introdotto una nuova disciplina per il diritto al lavoro dei disabili. I lavoratori disabili, considerata la comprovata difficoltà di ingresso nel mercato del lavoro, usufruiscono di uno speciale regime di collocamento obbligatorio, in base al quale ai datori di lavoro viene imposto di assumere un certo numero di lavoratori disabili, i quali devono tuttavia possedere una (anche solo minima) capacità lavorativa residua. Le principali categorie di lavoratori disabili coinvolti dal collocamento obbligatorio sono:
- gli invalidi civili in età lavorativa affetti da minorazioni fisiche o psichiche che comportino una riduzione della capacità lavorativa sopra il 45%;
- gli invalidi del lavoro che abbiano una riduzione della capacità lavorativa sopra il 33%;
- le persone non vedenti o sordomute;
- persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria.
Le condizioni di disabilità vengono accertate attraverso apposita visita medica effettuata da commissioni mediche istituite presso le ASL. I datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l’obbligo di impiegare un certo numero o una certa quota di lavoratori disabili (quote di riserva):
- per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti, il 7% della forza lavoro deve essere costituita da disabili;
- i datori che occupano da 36 a 50 dipendenti devono assumere almeno 2 disabili;
- i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti devono assumere almeno un disabile;
- i datori di lavoro che occupano meno di 16 dipendenti sono invece esentati dal collocamento obbligatorio.
I lavoratori disabili disoccupati devono iscriversi negli speciali elenchi presso i centri per l’impiego, i quali provvedono a predisporre una graduatoria; per l’avviamento al lavoro i datori di lavoro inoltrano la relativa richiesta ai suddetti centri per l’impiego, oppure procedono alla stipula di una convenzione avente ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali fissati dalla legge. Sono comunque previste cause di esclusione o di esonero parziale dall’obbligo di assunzione per i datori di lavoro la cui attività presenti determinate caratteristiche.
Al lavoratore disabile si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi; il datore di lavoro non può chiedere al disabile stesso una prestazione non compatibile con le sue minorazioni. Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile – come anche il datore di lavoro nelle stesse ipotesi - può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Inoltre, è prevista la concessione al datore di lavoro di un contributo per l’assunzione di persone disabili, attraverso il Fondo per il diritto al lavoro delle persone disabili, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai fini del finanziamento dei suddetti incentivi.
[54] Ex art. 4, c. 1, del D.Lgs. 276/2003
[55] Ex art. 5, c. 1, lettere c), d), e), f), g) del D.Lgs. 276/2003 in tema di requisiti generali richiesti alle Agenzie per il lavoro per la concessione dell’autorizzazione allo svolgimento della loro attività.
[56] Al riguardo, si segnala che il successivo articolo 21, comma 1, dispone che tale dichiarazione di disponibilità si intende implicitamente resa in caso di presentazione della domanda all'INPS per uno dei trattamenti di disoccupazione ivi previsti.
[57] Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 181/2000 (decreto abrogato, ad eccezione degli articoli 1-bis e 4-bis, dall’articolo 33 del provvedimento in esame), per stato di disoccupazione si intende la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti.
[58] Attualmente, l’art. 4, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 181/2000, dispone la perdita dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
[59] Si ricorda che la L. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, nell’ambito di una generale revisione degli strumenti di tutela del reddito, ha istituito (articolo 2) l’ASpI come unico ammortizzatore sociale in cui (a decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla medesima data) sono confluite l'indennità di mobilità e l'indennità di disoccupazione (indennità di disoccupazione ordinaria e con requisiti ridotti, indennità di disoccupazione speciale edile). Con tale strumento è stato ampliato sia l’ambito di applicazione soggettivo (beneficiari), sia quello oggettivo (trattamenti).
[60] La nuova indennità mensile di disoccupazione, (NASpI), istituita dall’art. 1 del D.Lgs. 22/2015, che, a decorrere dal 1° maggio 2015, sostituisce le precedenti prestazioni di ASpI e mini-ASpI. Essa è riconosciuta ai lavoratori dipendenti (con esclusione dei lavoratori a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli) che abbiano perso la propria occupazione involontariamente, i quali presentino congiuntamente i seguenti requisiti: siano in stato di disoccupazione; possano far valere, nei quattro anni precedenti, almeno 13 settimane di contribuzione; possano far valere 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. La NASpI è riconosciuta, inoltre, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale. La NASpI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Essa è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia inferiore nel 2015 all’importo di 1195 euro, l’indennità è pari al 75 per cento della retribuzione. L’indennità non può in ogni caso superare nelle 2015 l’importo massimo mensile di € 1300 mensili. L’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Si ricorda che lo schema di decreto in materia di riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (AG 179), attualmente all’esame delle Camere per il parere, porta il limite massimo della NASpI, a regime, a 24 mesi, in luogo del limite massimo di 78 settimane, attualmente previsto dall’art. 5 del citato D.Lgs. 22/2015 a decorrere dal 1° gennaio 2017. Infine, in linea generale, il medesimo articolo 5 del D.Lgs. 22/2015 dispone che i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione non siano computati ai fini del calcolo della durata (al riguardo, in deroga a quanto previsto dalla legislazione vigente, il citato AG 179 dispone che esclusivamente per gli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori stagionali operanti nel settore del turismo, se la durata della NASpI è inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata vengono computati anche i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione; in ogni caso la durata della NASpI non può essere superiore a 6 mesi)
[61] Istituita dall’art. 15 del D.Lgs. 22/2015, che prevede, in via sperimentale per il 2015 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione involontaria verificatisi nel corso del 2015, il riconoscimento ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’Inps, che non siano pensionati o titolari di partita IVA, di una nuova indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL (di seguito “indennità”). I requisiti che i lavoratori debbono possedere per il riconoscimento delle indennità sono: stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda; almeno tre mesi di contribuzione nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente la cessazione dell’attività lavorativa e la cessazione dell’attività stessa; almeno un mese di contribuzione, oppure un rapporto di collaborazione di durata almeno pari a un mese dal quale sia derivato un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione, nell’anno solare in cui si verifica la cessazione dell’attività lavorativa. L’indennità (che spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, nel caso in cui la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda) è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali derivante da rapporti di collaborazione dell’anno in cui si è verificata la cessazione dell’attività lavorativa e dell’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione (o frazioni di essi) ed è pari al 75% del reddito medio mensile così calcolato. L’indennità non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015. A decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione dell’indennità è ridotta progressivamente nella misura del 3% al mese. L’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione versata nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente la cessazione dell’attività lavorativa e la cessazione dell’attività stessa; in ogni caso, la durata massima dell’indennità non può superare i sei mesi. Per i periodi di fruizione dell’indennità non sono riconosciuti i contributi figurativi.
[62] L’articolo 16 del D.Lgs. 22/2015 ha istituito, a decorrere dal 1° maggio 2015 e in via sperimentale per l’anno 2015, l’assegno di disoccupazione (ASDI), destinato ai soggetti che abbiano fruito della NASpI per l’intera sua durata entro il 31 dicembre 2015 i quali, privi di occupazione, si trovino in una condizione economica di bisogno (lavoratori appartenenti a gruppi familiari in cui sono presenti minori o con un’età prossima al raggiungimento dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico). L’assegno è in ogni caso erogato entro il limite delle risorse assegnate al fondo appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pari a 200 milioni di euro nel 2015 e a 200 milioni di euro nel 2016. L’assegno è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi e il suo importo è pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita e, comunque, non superiore all’assegno sociale, incrementato per gli eventuali carichi familiari.
[63] L’abrogazione dei suddetti commi è prevista anche nello schema di decreto, attualmente all’esame del Parlamento per il parere, relativo al riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (AG 179).
[64] Ai sensi dell’art. 1 della L. 20/1994, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o con colpa grave, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. In ogni caso è esclusa la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.
[65] L’art. 1, c. 215, della L. 147/2013 ha istituito (con l’obiettivo di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, e di lavoratori in stato di disoccupazione involontaria), presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per le politiche attive del lavoro, per la realizzazione di iniziative, anche sperimentali, volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione. Le iniziative, anche sperimentali, sono definite con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (decreto che non risulta fin qui emanato). Successivamente, l’articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 22/2015 ha incrementato il suddetto Fondo, per il 2015, nella misura di 32 milioni di euro provenienti dalle entrate derivanti dal contributo di licenziamento a carico dei datori di lavoro (contributo, di cui all’art. 2, c. 31, della L. 92/2012, che il datore di lavoro è tenuto a versare all’INPS in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
[66] L’art. 17 del D.Lgs. 22/2015 dispone l’incremento di 32 milioni di euro per il 2015 del Fondo per le politiche attive (di cui all’art. 1, c. 215, della L. 147/2013) per la realizzazione di iniziative, anche sperimentali, volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione. Il soggetto in stato di disoccupazione ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione. A seguito della definizione del profilo personale di occupabilità, al soggetto è riconosciuta una somma denominata «dote individuale di ricollocazione» spendibile presso i soggetti accreditati. Il contratto di ricollocazione prevede: il diritto del soggetto ad una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato; il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato; il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato.
[67] Si ricorda che l’articolo 3, comma 4, della L. 92/2012, al fine di assicurare la definizione di un sistema inteso ad assicurare adeguate forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, prevede l’obbligo, per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Tali fondi hanno lo scopo di assicurare ai lavoratori una tutela, in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
[68] L’abrogazione dei suddetti commi è prevista anche nello schema di decreto, attualmente all’esame del Parlamento per il parere, relativo al riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (AG 179).
[69]
Analoga disposizione, per il settore agricolo, è prevista
dalla normativa sui lavori socialmente utili, ai sensi degli artt. 7 e 8 del
D.Lgs. 468/1997 (articoli che, in base al comma 12 del presente articolo 26,
continuano a trovare applicazione solo per i progetti già in corso alla data di
entrata in vigore del provvedimento in esame, visto che il successivo articolo
33 abroga nella sua interezza il medesimo D.Lgs. 468/1997).
[70] L’articolo 10 del D.Lgs. 22/2015 disciplina la compatibilità e la cumulabilità della NASpI con un rapporto di lavoro autonomo o di impresa individuale. A tal fine si prevede che nel caso in cui il lavoratore intraprenda, mentre sta beneficiando della NASpI, un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale da cui derivi un reddito annuale inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, l’indennità è ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto. La contribuzione relativa all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti versate in relazione all’attività di lavoro autonomo non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell’INPS.
L’articolo 11 del citato D.Lgs. 22/2015 elenca le cause di decadenza dalla NASpI, così individuate: perdita dello stato di disoccupazione; inizio di un’attività lavorativa subordinata, autonoma o di impresa individuale, senza provvedere alle comunicazioni richieste; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità (salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI).
[71] In base al citato art. 7, c. 9, della L. 223/1991, i periodi di godimento dell'indennità di mobilità sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferito il trattamento straordinario di integrazione salariale. Le somme occorrenti per la copertura della contribuzione figurativa sono versate, dalla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, alle gestioni pensionistiche competenti.
[72] Si segnala che la disposizione conferma la disciplina già posta dall’articolo 8, comma 19, del D.Lgs. 468/1997.
[73] Il richiamato art. 6 del D.Lgs. 276/2003 (così come modificato da ultimo dalla L. 183/2011) autorizza allo svolgimento dell’attività di intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro: gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio; i comuni, singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, e le camere di commercio; le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate; i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità; i gestori di siti internet a condizione che svolgano la predetta attività senza finalità di lucro e che rendano pubblici sul sito medesimo i dati identificativi del legale rappresentante; l'ordine nazionale dei consulenti del lavoro, che può chiedere l'iscrizione all'albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle agenzie per il lavoro di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione; l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico, con esclusivo riferimento ai lavoratori dello spettacolo.
[74] Ai sensi dell’art. 115 del Codice di navigazione, la gente di mare comprende: il personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina ed in genere ai servizi tecnici di bordo; il personale addetto ai servizi complementari di bordo; il personale addetto al traffico locale ed alla costiera.
[75] Sul punto, DM 24 gennaio 2008 e DM 31 marzo 2008
[76] Di cui all’articolo 1 del D.L. 76/2013. L’incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, copre un periodo di 18 mesi e non può comunque superare l’importo di 650 euro per ogni lavoratore assunto. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. Il medesimo incentivo è riconosciuto, per un periodo di 12 mesi, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato. Alla trasformazione deve corrispondere l’assunzione, entro un mese, di un ulteriore lavoratore. Per il finanziamento dell’incentivo sono previste risorse statali pari a 500 milioni per le regioni del Mezzogiorno (fino al 2016) e a 294 milioni per le restanti regioni (sempre fino al 2016), nonché eventuali ulteriori finanziamenti a carico delle singole Regioni.
[77] Di cui all’articolo 6, comma 4, della L. 53/2000.
[78] Il principio di delega di riferimento è l'art. 1, comma 4, lett. a), nonché comma 7 lett, a), d) della legge 183/2014.
[79] Di cui agli articolo 2, commi 31 e32, della L. 92/2012.
[80] Di cui all’articolo 1, comma 773, della L. 296/2006.
[81] Di cui all'articolo 42, comma 6, lettera f), del D.Lgs. 81/2015, in relazione alla quale, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2013, è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
[82] Di cui all’articolo 25 della L. 845/1978.
[83] Di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della L. 144/1999.
[84] Al riguardo, si segnala che già l’articolo 1, comma 15, della legge delega 183/2014 dispone che i decreti legislativi di attuazione entrino in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.