Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||||
Titolo: | Schema di Decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE relativa alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 - Atto del Governo 104 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 109 | ||||
Data: | 09/09/2014 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato |
Schema di Decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE relativa alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006
9 settembre 2014
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Indice |
Contenuto|Quadro normativo vigente|Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea| |
ContenutoLo schema di decreto legislativo in esame ha lo scopo di completare il recepimento della direttiva 2009/13/UE, concernente l'attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, nonché la modifica della direttiva 1999/63/UE (che nel nostro ordinamento è stata attuata con il D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 108). La L. 96/2010 (comunitaria 2009) all'articolo 1, comma 1, ha inserito la richiamata direttiva nell'elenco di cui all'allegato B (recante le direttive da recepire previo parere parlamentare). In particolare, lo schema di decreto, che si compone di 3 articoli, interviene sulla normativa vigente modificando la nozione di armatore (articolo 1), individuando i lavori vietati ai minori (articolo 2), nonché introducendo una clausola di invarianza degli oneri di finanza pubblica (articolo 3). Più specificamente, l'articolo 1 modifica l'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 108/2005, relativo alla definizione di armatore (posta ai fini della disciplina sull'orario di lavoro dei lavoratori marittimi che prestino servizio a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana ed adibite a navigazione marittima). Il nuovo testo riprende quanto contenuto nell'articolo 2, punto 2), lettera d), della Direttiva 2009/14/UE (vedi infra), e, pur confermando (secondo quanto previsto dalla normativa vigente) che è armatore il proprietario "dell'unità o nave od ogni altro organismo o persona (…) che hanno rilevato dal proprietario la responsabilità per l'esercizio della nave e, di conseguenza, hanno accettato di assumersi i relativi obblighi e responsabilità", ne integra la definizione, facendo riferimento non più all'imprenditore od al noleggiatore dell'unità o nave, bensì al gestore, all'agente od al noleggiatore a scafo nudo (si ricorda che per noleggiatore a scafo nudo si intende colui che noleggia una nave non equipaggiata, cioè priva di equipaggio e di quanto altro risulta necessario per la navigazione). Allo stesso tempo, viene specificato che i richiamati soggetti (i quali ad ogni modo rivestono tutti la qualifica di armatore) conservano la responsabilità legata all'esercizio della nave e all'assolvimento dei connessi obblighi e compiti indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni degli obblighi e compiti dell'armatore. Si segnala, al riguardo, che lo schema in esame non modifica la nozione di lavoratore marittimo in relazione alla definizione recata dalla Direttiva 2009/13/UE (vedi infra, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 108/2005, è lavoratore marittimo "qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave adibita alla navigazione marittima": al riguardo, la relazione illustrativa allegata precisa che a parte le modifiche contenute nello schema in esame, "l'ordinamento interno risulta, infatti, per ogni ulteriore aspetto, già conforme all'ordinamento comunitario").
Inoltre, lo schema non modifica la nozione di armatore contenuta nell'articolo 3, comma 1, lettera l), del D.Lgs. 271/1999 (concernente la sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali), ai sensi della quale è armatore "il responsabile dell'esercizio dell'impresa di navigazione, sia o meno proprietario della nave, ovvero il titolare del rapporto di lavoro con l'equipaggio".
Il successivo articolo 2, attuando l'articolo 2, punto 3), sub. 3, della Direttiva 2009/13/UE (vedi infra), introduce l'articolo 5-bis al D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, il quale demanda ad un decreto interministeriale (sentite le organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi interessate), l'individuazione delle attività lavorative - da svolgersi a bordo di una nave o unità mercantile o di una nave da pesca - alle quali sia vietato adibire i minori di 18 anni, in considerazione della pericolosità per la salute e sicurezza degli stessi. Si segnala, inoltre, che tra le modifiche introdotte in materia di sicurezza a bordo delle navi dalla Direttiva 2009/13/UE risulta il divieto del lavoro notturno per i minori di 18 anni e la possibilità per i lavoratori marittimi di lavorare a bordo delle navi solamente se in possesso di un apposito certificato medico, valido per un periodo massimo di 2 anni (1 anno per i minori di 18 anni) rilasciato da un medico qualificato (vedi infra). Al riguardo, si ricorda che il divieto di lavoro notturno per i minori di 18 anni è già contenuto nell'articolo 11, comma 8, del D.Lgs. 271/1999 (così come sostituito dall'articolo 3 del D.Lgs. 108/2005). L'obbligo di possesso del certificato medico è attualmente regolamentato dal combinato disposto dal D.Lgs. 136/2011 - nelle parti in cui viene espressamente richiamato l'obbligo, per i lavoratori marittimi, di possedere un certificato conforme a specifici requisiti contenuti nella Convenzione STCW 1978 (Convenzione internazionale sui requisiti minimi di addestramento, certificazione e tenuta della guardia) -, dall'articolo 5 della L. 113/2013 e dall'articolo 4 della L. 1062/1962 (sull'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare).
Si segnala, al riguardo, che il nuovo articolo 5-bis non fissa un termine per l'emanazione del richiamato decreto interministeriale, né prevede esplicitamente sanzioni per le violazioni dei divieti che saranno da esso definiti. L'articolo 3, infine, dispone che dall'attuazione del provvedimento in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Spetta alle amministrazioni interessate provvedere alle disposizioni in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
Quadro normativo vigenteLa normativa su cui interviene il provvedimento in esame si presenta piuttosto articolata. In particolare, oltre al D.Lgs. 108/2005, attuativo della Direttiva 1999/63/UE (modificata dalla richiamata Direttiva 2009/13/UE), occorre infatti far riferimento anche al D.Lgs. 271/1999, recante l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, attuativo della L. 485/1998. Ulteriori norme di interesse sono contenute nella L. 113/2013 (di ratifica della convenzione OIL n. 186 sul lavoro marittimo), nel D.Lgs. 136/2011 (che recepisce la Direttiva 2008/106/UE sui requisiti minimi di formazione della gente di mare), nella L. 485/1998 (delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo) e nella L. 1062/1962 (recante modifiche ed integrazioni del R.D.L. 1773/1933, concernente l'accertamento della idoneità fisica della gente di mare). La Direttiva 2009/13/UE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, attua l'accordo sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 concluso il 19 maggio 2008 tra le organizzazioni che rappresentano le parti sociali nel settore del trasporto marittimo (Associazioni armatori della Comunità europea, ECSA, e Federazione europea dei lavoratori dei trasporti, ETF). Ai sensi dell'articolo 7, la direttiva in esame entra in vigore lo stesso giorno dell'entrata in vigore della richiamata convenzione del 2006 (ratificata con la L. 23 settembre 2013, n. 113, in vigore dal 24 ottobre 2013). Si ricorda che il 23 febbraio 2006 l'O.I.L. (Organizzazione internazionale del lavoro) ha adottato la citata convenzione sul lavoro marittimo al fine di creare uno strumento idoneo ad incorporare tutte le norme attuali di convenzioni e raccomandazioni internazionali sul lavoro marittimo, nonché i principi fondamentali contenuti in altre convenzioni internazionali sul lavoro. In relazione a ciò, la Commissione europea ("considerando n. 3") ha evidenziato, insieme alle parti sociali, l'opportunità di sviluppare la normativa comunitaria alla luce della convenzione sul lavoro marittimo del 2006. Tale proponimento ha portato all'Accordo del 2008 ("considerando n. 5"). Tale Accordo ("considerando n. 6") è applicabile ai lavoratori marittimi a bordo di navi registrate in uno Stato membro e/o battente la bandiera di uno Stato membro, e modifica ("considerando n. 7") l'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare del 30 settembre 1998 dall'ECSA e dalla FST. L'accordo entra in vigore contemporaneamente alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 ("considerando n. 9"); per i termini non specificamente definiti dall'accordo stesso la direttiva ("considerando n. 10") prevede la facoltà, per gli Stati membri, di definire questi ultimi conformemente alle legislazioni e pratiche nazionali (come accade per altre direttive in materia di politica sociale che utilizzano termini simili) a condizione che le suddette definizioni siano conformi al contenuto dell'accordo. Sulla base di tale considerazioni, il "considerando n. 21" rileva l'opportunità di modificare la direttiva 1999/63/UE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST), che in allegato contiene appunto l'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare. In particolare, l'articolo 2 della direttiva in esame modifica il richiamato allegato della direttiva 1999/63/UE. Tra le modifiche più rilevanti, si segnalano:
Infine, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più favorevoli di quelle previste nella direttiva. Il successivo paragrafo 2 dispone che l'attuazione della direttiva in esame non giustifica in alcun modo una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori negli ambiti da essa trattati. Ciò non osta a che gli Stati membri e/o le parti sociali stabiliscano, alla luce dell'evolversi della situazione, disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse da quelle vigenti al momento dell'adozione della direttiva stessa, a condizione del rispetto delle prescrizioni minime previste da quest'ultima. E' prevista, in ogni caso (paragrafo 3), la salvaguardia di disposizioni, usi o prassi comunitarie o nazionali che prevedono un trattamento più favorevole dei lavoratori marittimi. Un importante limite a tali disposizioni è contenuto nel paragrafo 4, il quale, sulla base anche di quanto affermato dal "considerando n. 14", garantisce la conformità della direttiva al principio generale di responsabilità del datore di lavoro stabilito dall'articolo 5 della Direttiva 1989/391/UE, del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (cd. "direttiva madre" in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), per quanto attiene alla responsabilità dell'armatoredi cui alla norma A 4.2, paragrafo 5, lettera b), dell'allegato alla direttiva in esame. La norma 4.2 disciplina la responsabilità dell'armatore. In particolare, il paragrafo 5 stabilisce che le disposizioni legislative o regolamentari nazionali possono escludere la responsabilità dell'armatore per quanto riguarda:
L'articolo 5 della direttiva 1989/391/UE dispone che il datore di lavoro è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi con il lavoro. Tale responsabilità opera anche nel caso in cui in cui il datore di lavoro ricorra, in particolari casi, a competenze (persone o servizi) esterne all'impresa e/o allo stabilimento. Gli obblighi dei lavoratori nel settore della sicurezza e della salute durante il lavoro, inoltre, non intaccano il principio della responsabilità del datore di lavoro.
Infine, si prevede che la direttiva 1989/391/UE non esclude la facoltà degli Stati membri di prevedere l'esclusione o la diminuzione della responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata. In ogni caso, gli Stati membri non sono tenuti ad esercitare la facoltà richiamata in precedenza.
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Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europeaSi segnala che, con riferimento al lavoro marittimo, nel novembre 2013 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva (COM(2013)798) per l'estensione ai lavoratori marittimi dell'applicazione delle seguenti direttive:
L'obiettivo della proposta è il rafforzamento della protezione dei diritti dei lavoratori marittimi che, per il particolare regime che ad essi si applica, risultano esclusi da una serie di tutele previste nelle direttive sopra menzionate. Tali direttive, applicabili a gran parte dei settori e delle categorie di lavoratori, prevedono, infatti, una clausola di esclusione per la "gente di mare". Nonostante tale clausola di esclusione sia stata scarsamente o per nulla utilizzata dai diversi Stati Membri, la Commissione ritiene opportuno proporre una direttiva che modifichi la normativa esistente e, di fatto, l'attuale status giuridico di questa categoria di lavoratori. Infine, con riferimento al lavoro marittimo, si ricorda che lo scorso giugno si è tenuta a Ginevra la 103ª Conferenza internazionale del lavoro. In tale sede, sono stati adottati un nuovo protocollo e una nuova raccomandazione che integrano la Convenzione sul lavoro forzato nonché modifiche alla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006. A tale proposito, La Commissione ha appoggiato l'introduzione di queste nuove disposizioni, con un'apposita proposta di decisione (COM(2014)161), sostenuta dal Consiglio europeo del 26 maggio 2014. |