Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||||||
Titolo: | Schema di D.M. recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro - Atto del Governo n. 98 - Schede di lettura | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 104 | ||||||
Data: | 23/06/2014 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
XII-Affari sociali
XI-Lavoro pubblico e privato |
Schema D.M. recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
23 giugno 2014
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Indice |
Presupposti normativi|Contenuto|Osservazioni|Normativa vigente| |
Presupposti normativiLo schema di regolamento ministeriale in esame concerne i profili della sicurezza e salute dei lavoratori nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie; esso è stato predisposto ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del D.Lgs. 81/2008, che prevede l'adozione di normative regolamentari per l'applicazione della disciplina generale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (di cui al medesimo D.Lgs. 81/2008) in alcuni settori, tra cui le strutture giudiziarie e penitenziarie, "tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative". Si ricorda che, in base al citato art. 3, comma 3, del D.Lgs. 81/2008, fino all'entrata in vigore delle suddette discipline regolamentari, sono fatte salve le corrispondenti norme attuative di settore, emanate (sempre con riferimento a particolari esigenze) in base al precedente regime legislativo generale in materia di sicurezza sul lavoro. Riguardo alle strutture giudiziarie e penitenziarie, il regolamento attuale è contenuto nel D.M. 29 agosto 1997, n. 338. L'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n.81/2008, prevede che le discipline speciali devono essere definite "entro e non oltre ventiquattro mesi" dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo (il termine risulterebbe, pertanto, scaduto), con decreti emanati (ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il comma 3, infine, dispone che gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione (10 luglio 2014). |
ContenutoL'articolo 1 dello schema definisce il campo di applicazione del provvedimento, evidenziando allo stesso tempo come le disposizioni in esame costituiscano l'attuazione del T.U. in materia di sicurezza sul lavoro ai fini dell'organizzazione e delle attività volte a garantire la sicurezza sul lavoro per il personale operante nell'Amministrazione della giustizia (di seguito Amministrazione). L'articolo 2 definisce le modalità di applicazione del provvedimento. ln particolare, il comma 1 specifica che le misure strutturali ed organizzative, relative all'attività giudiziaria e penitenziaria, sono applicate con modalità in ogni caso compatibili con la normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Ai sensi del comma 2, la disciplina generale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro è applicata tenendo conto delle particolari esigenze che contraddistinguono le attività e gli interventi svolti per:
Il comma 3 specifica che le "particolari esigenze" nelle strutture in esame sono volte ad assicurare:
In base al comma 4, il datore di lavoro ha l'obbligo in ogni caso di assicurare, per i casi di pericolo antropico o di eventi calamitosi, idonei piani di evacuazione degli ambienti (nelle strutture penitenziarie, le aree di sicurezza - come già previsto dall'attuale disciplina regolamentare - devono essere comunque situate all'aperto ed all'interno della cinta di protezione perimetrale). Si specifica, inoltre, che le prove di evacuazione possano essere eseguite anche per aree omogenee (anziché con riferimento all'intero edificio), fermo restando che le prove debbano riguardare tutti i lavoratori interessati, nel rispetto delle norme di sicurezza. Il successivo comma 5 dispone la disapplicazione, con riferimento ai detenuti (o internati) lavoratori, delle norme in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (come peraltro già stabilito dal vigente D.M. 338/1997). Il comma 6 prevede (si ricorda che norme analoghe sono poste dal vigene D.M. 338/1997) che siano adottate le misure organizzative e funzionali idonee ad assicurare:
Il comma 7, infine, specifica che l'applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro non può determinare la rimozione o la riduzionedei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi al pubblico, e dei sistemi di difesa ritenuti necessari. In ogni caso, l'Amministrazione deve assicurare idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, e verificare preventivamente l'innocuità dei sistemi di controllo. Si ricorda che disposizioni analoghe a quelle di cui al comma 7 sono stabilite anche nella regolamentazione vigente (nella quale, tuttavia, le norme sui percorsi per l'esodo e sulla verifica dell'innocuità sono poste solo con riferimento alle sedi di uffici giudiziari e non anche per le strutture penitenziarie). L'articolo 3 prevede l'obbligo, per il personale dipendente dell'amministrazione della giustizia in possesso di specifici requisiti professionali (si tratta dei requisiti richiesti agli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 81/2008) di espletare il servizio di prevenzione e protezione (comma 1); è inoltre prevista la possibilità di istituire un unico servizio di prevenzione e protezione (con l'individuazione di un dirigente responsabile per le aree, impianti e servizi comuni) nelle strutture che comprendano più uffici dell'Amministrazione (ferme restando le responsabilità del datore di lavoro per la propria area e del dirigente individuato quale datore di lavoro individuato per le aree, impianti e servizi comuni) (comma 2). Si ricorda che, anche in base all'attuale disciplina regolamentare (relativa all'Amministrazione della giustizia, di cui al D.M. 338/1997), il servizio di prevenzione e protezione è organizzato all'interno, ma dall'ambito di tale norma sono escluse le strutture penitenziarie per minorenni.
L'articolo 4 individua i soggetti operanti negli uffici dell'Amministrazione aventi autonomia agestionale, che sono i rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale dell'Amministrazione. Riguardo ai primi, il comma 3 fa rinvio, sia per l'elezione o designazione, sia per la disciplina del tempo di lavoro retribuito e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni, agli accordi sindacali stipulati con le forze di polizia ad ordinamento civile, mentre per i secondi il comma 2 rinvia agli eletti o designati secondo la procedura istitutiva dei rappresentanti dei lavoratori di cui all'articolo 47 e ss. del D.Lgs. 81/2008 e nel rispetto degli accordi collettivi. Si fa inoltre presente che il comma 1 prevede che il rappresentante sia unico (anziché articolato in due differenti tipologie a seconda del personale interessato) presso le sedi degli uffici con autonomia gestionale collocati presso infrastrutture comuni. Infine, il comma 4 dispone, in considerazione delle peculiarità organizzative istituzionali dell'Amministrazione, la facoltà, per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del personale dell'Amministrazione, qualora ritengano inadeguate le misure di prevenzione adottate, di formulare osservazioni al servizio di vigilanza (di cui al successivo articolo 7). Per quanto attiene al documento di valutazione dei rischida interferenze tra le attività dell'Amministrazione e quelle delle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture, l'articolo 5 contiene specifiche disposizioni al fine dei parametri da osservare per garantire la riservatezza delle informazioni (di cui sia "vietata la divulgazione nell'interesse della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica") e per "evitare pregiudizio" all'attività istituzionale dell'Amministrazione stessa. In particolare è previsto:
Infine, il comma 3 prevede che, nell'ambito dell'Amministrazione della giustizia, gli obblighi e gli adempimenti stabiliti dalla normativa generale in materia di sicurezza sul lavoro e relativi al personale impiegato dalle imprese appaltatrici di servizi, lavori, opere o forniture, siano a carico dei datori di lavoro del medesimo personale. In tema di sorveglianza sanitaria dispone l’articolo 6, che la attribuisce al medico competente in possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 del Testo unico n. 81/2008 (tra i quali si ricorda il possesso di specifiche specializzazioni e docenze in medicina del lavoro e discipline affini, nonché l’avvenuta frequenza di appositi percorsi formativi universitari e la partecipazione a programmi di educazione continua in medicina). Viene richiamato il rispetto dei principi della medicina del lavoro e del codice etico predisposto dalla Commissione internazionale di salute occupazionale (società operante nel settore della tutela della salute sui luoghi di lavoro). Qualora ai fini della sorveglianza sanitaria siano richiesti dal medico competente accertamenti clinici e strumentali che non possono effettuarsi con personale e mezzi dell’Amministrazione, questi vengono eseguiti anche mediante convenzioni con enti esterni, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro. L'articolo 7 prevede che per le funzioni di vigilanza preventiva, tecnico-amministrativa ed ispettiva sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro sia competente, nelle strutture giudiziarie e penitenziarie indicate nel precedente articolo 2, comma 6, lettere a) e b) (vedi supra), in via esclusiva, il servizio istituito con riferimento alle strutture penitenziarie (comma 1). Il richiamato servizio, inoltre, può intervenire nelle altre strutture in cui abbiano sede uffici del Ministero della giustizia, previo coordinamento con gli organi aventi (ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 81/2008) competenza generale in materia di vigilanza sull'applicazione della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro (comma 2). L'articolo 8, infine, dispone che dalle disposizioni in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
OsservazioniIn via preliminare, si osserva che lo schema di decreto in esame, pur dettando una nuova ed organica disciplina della materia, non dispone l'abrogazione della normativa vigente (recata dal D.M. 338/1997). All'articolo 2, si valuti l'opportunità di far riferimento, al comma 2 e ai successivi commi 5 e 6, lettera b), oltre che ai detenuti (o "popolazione detenuta") anche agli internati (distinzione d'altronde adottata dal vigente D.M. 338/1997). Sotto il profilo della tecnica legislativa, la lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 richiama alcune norme del regolamento di cui al D.P.R. 459/1996, abrogate dall'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 17/2010 (attuazione della direttiva 2006/42/UE, relativa alle macchine). Si valuti, al riguardo, l'opportunità di richiamare le corrispondenti norme di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) e g), del medesimo D.Lgs. 17/2010, che (analogamente a quelle citate nello schema e già abrogate) escludono dal campo di applicazione della disciplina sulle "macchine", le armi e le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine. All'articolo 2,comma 6, con riguardo alla lettera b), si segnala che nel D.M. 338/1997 si fa riferimento anche ai luoghi diversi in cui siano ristrette persone assoggettate ad una misura cautelare privativa della libertà. Riguardo all'articolo 2, comma 7, si segnala che nell'attuale regolamento si fanno salve le normative vigenti in materia di verifica periodica dell'innocuità dei sistemi di controllo, mentre il richiamato comma fa riferimento soltanto alla verifica iniziale. Con riferimento all'articolo 4, comma 4, sarebbe opportuno chiarire se la facoltà di formulare osservazioni si intenda attribuita anche ai rappresentanti per la sicurezza del personale di Polizia penitenziaria e, più in generale, se ai RLS si intenda conferita soltanto tale facoltà (oltre a quella di cui al comma 2, lettera b) e al successivo articolo 5, nonchè a quelle eventualmente contemplate dagli accordi sindacali), con esclusione delle altre attribuzioni previste per i RLS dalla disciplina generale (recata, in merito, dall'articolo 50 del D.L. 81/2008). All'articolo 5, comma 3, sarebbe opportuno chiarire se sussistano, in ogni caso, gli obblighi di cooperazione e di coordinamento posti dalla disciplina generale a carico di tutti i datori di lavoro in questione (dal datore di lavoro committente fino ai subappaltatori), ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. |
Normativa vigenteAttualmente, le norme concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro nelle strutture giudiziarie e penitenziarie sono contenute nel D.M. 338/1997.
Tale regolamento dispone l'applicazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro negli edifici sedi di uffici giudiziari, ivi comprese le strutture adibite ad aule per grandi udienze, nel rispetto delle caratteristiche strutturali ed organizzative preordinate a realizzare il massimo della tutela contro i pericoli di attentati, aggressioni, introduzioni di armi ed esplosivi, sabotaggi di sistemi, impianti ed apparecchiature nonché a prevenire la fuga dei detenuti od internati ivi tradotti. In particolare, l'applicazione delle richiamate norme non può comportare, in relazione alle particolari esigenze indicate in precedenza, l'eliminazione o la riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini di selezione dell'accesso del pubblico, e dei sistemi di difesa ritenuti necessari. Inoltre, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di verifica periodica dell'innocuità dei sistemi di controllo previsti, il datore di lavoro deve comunque assicurare idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati (articolo 1).
Le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro sono applicate nel rispetto delle specifiche esigenze strutturali ed organizzative preordinate ad evitare pericoli di fuga, aggressioni, anche al fine della liberazione di persone detenute o internate, attentati all'incolumità del personale o dei detenuti o internati, sabotaggi di sistemi, apparecchiature ed impianti, pericoli di atti di auto od eteroaggressività, autolesionismo o autosoppressione, nonché il conferimento di posizioni di preminenza ad alcuni detenuti o internati, per mantenere l'ordine e la disciplina. L'applicazione di tali norme non può comportare, in relazione alle specifiche esigenze individuate, l'eliminazione o la riduzione delle fortificazioni e di ogni altra infrastruttura finalizzata a favorire la vigilanza preventiva (articolo 2).
Negli edifici e nelle strutture in precedenza indicate, il datore di lavoroha l'obbligo di tener conto, nell'elaborazione del documento di valutazione dei rischi, delle esigenze particolari in precedenza evidenziate (articolo 3).
In caso di pericolo derivante da incendio, sisma od altro evento calamitoso, l'evacuazione degli ambienti detentivi deve avvenire in direzione delle aree all'aperto, all'interno della cinta di protezione perimetrale. In questi casi, il personale del Corpo di polizia penitenziario adotta ogni iniziativa tendente a salvaguardare l'altrui incolumità, agevolando le persone detenute e internate nell'abbandono delle camere e di ogni altro luogo di riunione chiuso o comunque esposto ad immediato pericolo. I luoghi all'aperto, nei quali devono essere guidate le persone detenute e internate, ed i percorsi da seguire nello spostamento sono individuati mediante appositi piani di evacuazione predisposti dalle direzioni degli istituti (articolo 4).
Restano comunque ferme le disposizioni dell'ordinamento penitenziario in merito all'assoggettamento delle persone detenute e internate al controllo ed alle ispezioni, anche attraverso postazioni fisse e l'uso di mezzi fisici o elettronici, i quali devono assicurare la massima efficacia nell'attività finalizzata al soddisfacimento delle esigenze individuate all'articolo 2. Resta inoltre fermo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di verifica periodica dell'innocuità dei sistemi di controllo previsti in precedenza (articolo 5).
Infine, negli edifici e nelle strutture penitenziarie per adulti il servizio di prevenzione e protezione è organizzato all'interno e viene svolto da personale dipendente, appositamente formato (articolo 6), infine, nei confronti dei detenuti e internati lavoratori non trovano applicazione le disposizioni concernenti le modalità di designazione e le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza (articolo 7).
Riguardo al documento unico per la valutazione rischi da interferenze (cd. DUVRI) esso deve essere elaborato qualora un'impresa esterna intervenga nell'unità produttiva per effettuare lavori di manutenzione o impiantare cantieri temporanei non soggetti all'obbligo di stesura del Piano di sicurezza e coordinamento, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008. L’onere della redazione spetta all’azienda committente, sia pubblica sia privata. Il DUVRI, che deve essere allegato al contratto d'appalto o d'opera, ha lo scopo di:
- valutare i rischi derivanti dalle interferenze reciproche dovuti alle due diverse attività;
- indicare le misure adottate per eliminare i rischi da interferenza;
- indicare le misure adottate per ridurre al minimo i rischi non eliminabili;
- verificare che le maestranze incaricate dei lavori siano in possesso dei requisiti tecnici adeguati;
- accertare che le maestranze incaricate dei lavori siano in regola con le posizioni assicurative INAIL;
- individuare i costi della sicurezza.
In particolare, i commi 3 e 3-bis dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 prevedono che il datore di lavoro committente promuova la cooperazione ed il coordinamento (comma 3) con appaltatori e subappaltatori elaborando appunto il DUVRI (e che limitatamente ai settori di attività con basso rischio di infortuni e anche di malattie professionali, venga atali fini individuato un incaricato, sia per quanto attiene alle attività del committente stesso, sia a quelle dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, in possesso dei requisiti adeguati e specifici in relazione all’incarico conseguito), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non fosse stato possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Le richiamate disposizioni non trovano applicazione per i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/2006, il documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
Il successivo comma 3-bis prevede che l’obbligo richiamato non si applichi ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non fosse superiore ai atura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a 5 uomini-giorno (dove per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori), sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’ allegato XI (come, ad esempio, lavori con esposizione a sostanze chimiche, biologiche, radiazioni ionizzanti, ecc.).
Per quanto attiene, in particolare, alle norme del D.Lgs. 81/2008 espressamente richiamate nel provvedimento in esame:
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