Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||||
Titolo: | Centralinisti telefonici e operatori della comunicazione minorati della vista - A.C. 435, A.C. 1708, A.C. 1779 - Schede di lettura - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 123 | ||||
Data: | 10/03/2014 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato |
Centralinisti telefonici e operatori della comunicazione minorati della vista
10 marzo 2014
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Indice |
Contenuto|Necessità dell'intervento con legge|Compatibilità comunitaria|Incidenza sull'ordinamento giuridico|Formulazione del testo|Quadro normativo vigente| |
ContenutoLe proposte di legge C.435 (Mongiello ed altri), C.1708 (Di Gioia) e C.1779 (Gribaudo ed altri) intervengono sulla disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti, recata dalla legge 29 marzo 1985, n. 113. Tutte le proposte di legge propongono modifiche espresse della L. 113/1985, anche se in maniera diversa. Più specificamente, la proposta di legge C.435, di contenuto più ampio, propone una serie più articolata di modifiche mentre la proposta di legge C.1779 interviene solamente su alcuni articoli della legge. Infine, la proposta di legge C.1708 si limita ad inserire un nuovo articolo alla L. 113/1985 (il 3-bis), concernente l’assunzione dei centralinisti telefonici privi della vista e abilitati nei call center. Più specificamente, i provvedimenti in esame intervengono:
La pdl 1708, come accennato in precedenza, inserisce I’articolo 3-bis alla L. 113/1985. La norma dispone l’obbligo, per le aziende private e gli uffici o enti pubblici che gestiscono call center, di assumere, con contratto a tempo indeterminato, centralinisti telefonici privi della vista abilitati iscritti all'albo professionale nella misura di un privo della vista abilitato ogni 5 posti operatore. Si prevede, inoltre, l’applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro pubblici o privati, e l’obbligo per i datori di lavoro di organizzare per i nuovi assunti corsi di riqualificazione di durata non inferiore a 3 mesi. |
Necessità dell'intervento con leggeL'intervento con legge si rende necessario in quanto la materia su cui si interviene è regolate da fonti normative di rango primario (legge n.113/1985). |
Compatibilità comunitaria |
Procedure di contenzioso (a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)In materia di collocamento al lavoro di disabili, si segnala che, nel luglio 2013, la Corte di giustizia europea, nell’ambito della causa C-312/11, ha dichiarato che l’Italiaè venuta meno all’obbligo di recepire correttamente e completamente l’articolo 5 della direttiva 2000/78/UE, condannandola al pagamento delle spese. Il ricorso alla Corte era stato promosso dalla Commissione europea che, con la procedura di infrazione n. 2006/2441, aveva contestato all’Italia il mancato corretto recepimento dell’articolo 5 della direttiva 2000/78/UEche istituisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro dei disabili, recepita nell’ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 216/2003. Sulla base dell'articolo 5 della direttiva, in combinato disposto con i considerando 20 e 21, la Corte ha afferma che gli Stati membri devono stabilire un obbligo per tutti i datori di lavoro di adottare provvedimenti efficaci e pratici in funzione delle esigenze delle situazioni concrete (senza tuttavia imporre ai medesimi un onere sproporzionato), non essendo sufficiente la previsione di misure di incentivo e di sostegno. La legislazione italiana (L. 104/1992, L. 381/1999, D.Lgs. 81/2008), ad avviso della Corte, non garantisce che tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, siano tenuti ad adottare provvedimenti efficaci e pratici, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, non assicurando, pertanto, una trasposizione corretta e completa dell’articolo 5 della direttiva 2000/78. |
Incidenza sull'ordinamento giuridico |
Coordinamento con la normativa vigenteIl coordinamento con la normativa vigente è efficacemente assicurato dal ricorso alla modifica testuale della legge n.113/1985. Per un quadro delle modificha alla legge n.113/1985 previste dalle proposte di legge in esame si rinvia all'apposito testo a fronte. |
Collegamento con lavori legislativi in corsoNon vi sono lavori legislativi in corso sulla materia. |
Formulazione del testoPer quanto riguarda la pdl 435 si osserva quanto segue. All’articolo 5 della L. 113/1985, così come riformulato, il comma 2 andrebbe meglio coordinato con il comma precedente, dal momento che i prospetti di cui all’articolo 9, comma 6 della L. 68/1999 (nell’ambito dei quali devono essere effettuate le comunicazioni relative al numero e alle caratteristiche dei centralini telefonici) sono inviati periodicamente. All’articolo 6, della L. 113/ 1985, così come riformulato, il rinvio di cui al comma 1 all’articolo 7 della L. 68/1999 sembrerebbe doversi interpretare nel senso che, a differenza della vigente disciplina, i datori di lavoro potrebbero presentare richiesta nominativa solamente per una parte dei soggetti minorati della vista. Al medesimo articolo 6, la disposizione di cui al comma 6 sembrerebbe far riferimento agli elenchi dei disabili che risultano disoccupati, di cui all’articolo 8, comma 2 della L. 68/1999; in tal caso occorrerebbe far riferimento ai servizi per l’impiego, che sono gli uffici competenti alla tenuta dei medesimi elenchi. All’articolo 1, comma 6 della L. 113/1985, così come riformulato, non appare chiara la disposizione di cui all’ultimo periodo, secondo cui la deroga relativa all’iscrizione all’albo professionale risulta essere condizionata al superamento dell’esame di abilitazione. All’articolo 7, comma 2-bis, della L. 113/1985, così come riformulato, si osserva che la disposizione non fa riferimento ai centralinisti telefonici e che non è precisato il limite massimo delle ore di permesso retribuito di cui i lavoratori in questione possono usufruire. Per quanto riguarda la pdl 435 e la pdl 1779 in merito alla riformulazione dell’articolo 9 della L. 113/1985, volta al riconoscimento delle prestazioni effettuate come particolarmente usuranti, si osserva che viene introdotta una disciplina speciale rispetto a quella generale in materia, la quale (articolo 2, primo comma, del D.Lgs. 374/1993) ha disposto che ai lavoratori prevalentemente occupati, a decorrere dall’8 ottobre 1993, in attività particolarmente usuranti sia consentito anticipare il pensionamento, mediante abbassamento del limite di età pensionabile nella misura di 2 mesi per ogni anno di attività, e comunque per un massimo di 60 mesi. Allo stesso tempo è prevista, esclusivamente per i lavoratori impegnati in attività caratterizzate da una maggiore gravità dell'usura (articolo 2 del D.M. 19 maggio 1999), la riduzione del limite di anzianità contributiva, ai fini del pensionamento di anzianità, di un anno ogni 10 di occupazione nelle medesime attività, fino ad un massimo di 24 mesi complessivamente considerati. |
Quadro normativo vigenteLa disciplina sul collocamento dei centralinisti non vedenti è stata introdotta dalla L. 594/1957, la quale ha altresì istituito l’albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista. Modificata da successive norme (L. 778/1960, L. 155/1965, L. 231/1967, L. 397/1971), la disciplina è attualmente contenuta nella L. 113/1985, la quale in primo luogo (articolo 1) ha disposto l’articolazione a livello regionale del richiamato albo. La stessa norma ha precisato che per soggetti privi della vista si intendono coloro che siano colpiti da cecità assoluta ovvero abbiano un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti. All'albo professionale vengono iscritti i privi della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico secondo le norme previste dalla stessa legge. In particolare, si subordina l’iscrizione all'albo professionale alla presentazione di specifica documentazione (diploma, certificati, ecc.). L’articolo 2 abilita all'iscrizione nell'albo professionale nazionale i soggetti privi della vista in possesso del diploma di centralinista telefonico, rilasciato da scuole statali o autorizzate per ciechi. Conseguono inoltre l'abilitazione professionale i soggetti privi della vista che frequentino corsi professionali per centralinisti telefonici ciechi, istituiti secondo la disciplina di cui alla L. 845/1978. Le regioni, nell'ambito dei piani regionali di istruzione professionale, stabiliscono specifici programmi dei corsi per centralinisti telefonici non vedenti nonché periodici corsi di aggiornamento in rapporto allo sviluppo tecnologico nel settore della telefonia. L’articolo 3 prevede che i centralinisti telefonici in relazione ai quali si applicano le disposizioni del provvedimento stesso, siano quelli per i quali le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o più posti-operatore o che comunque siano dotati di uno o più posti-operatore. Tale obbligo sussiste, per i datori di lavoro pubblici, anche in deroga a disposizioni che limitino le assunzioni. Per quanto concerne i datori di lavoro privati, questi sono tenuti ad assumere, per ogni centralino telefonico con almeno cinque linee urbane, un privo della vista iscritto all'albo. Nel caso in cui il centralino telefonico, in funzione presso datori di lavoro pubblici o privati, abbia più di un posto di lavoro, il 51% dei posti è riservato ai centralinisti telefonici privi della vista. L’articolo 4 dispone che i lavoratori individuati siano computati a copertura dell'aliquota d'obbligo, prevista dalla disciplina generale del collocamento obbligatorio, secondo la causa che ha determinato la cecità. L’articolo 5 regolamenta la procedura per l’assolvimento dei vari obblighi di comunicazione agli uffici competenti a carico dei datori di lavoro in relazione alle caratteristiche dei centralini, nonché alla loro installazione e trasformazione. L’articolo 6 disciplina le modalità del collocamento, evidenziando, in particolare, l’obbligo, per i datori di lavoro privati, di richiesta nominativa dei centralinisti disoccupati iscritti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione entro 60 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo di assunzione. È ammesso il passaggio diretto del centralinista non vedente dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra, previo nulla osta dell’ufficio competente. L’assunzione presso i datori di lavoro pubblici avviene tramite concorso riservato con richiesta numerica presentata agli uffici competenti. L’articolo 7 applica ai lavoratori non vedenti occupati ai sensi della L. 113/1985 il normale trattamento economico e normativo previsto a livello legislativo e pattizio, disponendo altresì l’obbligo, per i datori di lavoro, mantenere in servizio i centralinisti non vedenti assunti in maniera obbligatoria per il periodo di due anni nel caso di trasformazione del centralino che comporti la riduzione dei posti di lavoro e qualora non sia possibile una diversa e permanente utilizzazione. L’articolo 8 prevede che sono a carico della regione competente territorialmente le trasformazioni tecniche dei centralini per rendere possibile l’impiego dei non vedenti nonché la fornitura di strumenti adeguati all’espletamento delle mansioni di centralinista. La regione provvede a tali spese direttamente o tramite rimborso al datore di lavoro. In particolare, è riconosciuta ai centralinisti non vedenti un’indennità di mansione (articolo 9) “agganciata” a quella dei dipendenti dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici e il beneficio di 4 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva. Infine, l’articolo 10 stabilisce un sistema sanzionatorio volto alla tutela dei lavoratori minorati della vista e all’adempimento della normativa da parte dei datori di lavoro. La legge 12 marzo 1999, n. 68, ha introdotto una nuova disciplina per il diritto al lavoro dei disabili. I lavoratori disabili, considerata la comprovata difficoltà di rendersi “appetibili” sul mercato del lavoro, usufruiscono di uno speciale regime di collocamento obbligatorio, in base al quale ai datori di lavoro viene imposto di assumere un certo numero di lavoratori disabili, i quali devono tuttavia possedere una (anche solo minima) capacità lavorativa residua. Si segnala, in proposito, che l’articolo 1, comma 3, nell’ambito del collocamento, ha espressamente salvaguardato le norme per i centralinisti non vedenti, di cui alla L. 113/1985. Le principali categorie di lavoratoridisabili coinvolti dal collocamento obbligatorio sono:
Le condizioni di disabilità vengono accertate attraverso apposita visita medica effettuata da commissioni mediche istituite presso le ASL. I datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l’obbligo di impiegare un certo numero o una certa quota di lavoratori disabili (quote di riserva):
Riguardo ai criteri di computo, l’articolo 4 definisce i criteri di computo. In particolare, agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Non sono computabili invece altre categorie (lavoratori occupati ai sensi della L. 68/1999, lavoratori con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi, soci di cooperative di produzione e lavoro, dirigenti, lavoratori con contratto di inserimento, lavoratori con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore, lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero per la durata di tale attività, lavoratori socialmente utili, lavoratori a domicilio, lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore). Per quanto concerne, in particolare, l’avviamento al lavoro, l’articolo 7 prevede che i datori di lavoro inoltrino la richiesta di avviamento ai centri per l’impiego, oppure procedano alla stipula di una convenzione avente ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali fissati dalla legge. L’articolo 8 prescrive che i lavoratori disabili disoccupati devono iscriversi agli speciali elenchi presso i centri per l’impiego, i quali provvedono a predisporre una graduatoria sulla base di criteri che tengano conto dell’anzianità, dei carichi di famiglia, delle condizioni economiche. Ai sensi dell’articolo 9 i datori di lavoro devono presentare la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili. La richiesta si intende presentata anche attraverso l'invio da parte dei datori di lavoro agli uffici competenti dei prospetti informativi (comma 6). I centri per l’impiego determinano procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; tale chiamata può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori. Nella norma si precisa che in caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, gli uffici competenti avviano lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di graduatoria e previo addestramento o tirocinio (da svolgere anche attraverso le convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative). I disabili psichici sono avviati su richiesta nominativa mediante le convenzioni con il datore di lavoro, il quale beneficia di un contributo per l’assunzione. I datori di lavoro sono inoltre tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili. Ove l'inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento mirato agli uffici competenti, sempre che non sia stata stipulata un’apposita convenzione d'integrazione lavorativa. Nel caso di rifiuto all'assunzione del lavoratore invalido da parte del datore di lavoro, la direzione provinciale del lavoro redige un verbale che trasmette agli uffici competenti ed all'autorità giudiziaria. Ai sensi dell’articolo 10, al lavoratore disabile si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi; il datore di lavoro non può chiedere al disabile stesso una prestazione non compatibile con le sue minorazioni (articolo 10). Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile – come anche il datore di lavoro nelle stesse ipotesi - può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Ulteriori disposizioni di interesse concernono:
Si ricorda, infine, che l’articolo 45, comma 12, della L. 144/1999 ha stabilito, ai fini dell'applicazione della L. 113/1985, l’obbligo per il Ministro del lavoro di individuare, con proprio decreto, qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico, idonee al collocamento dei lavoratori non vedenti. Con il D.M. 10 gennaio 2000 sono state individuate le richiamate qualifiche (operatore telefonico addetto alle informazioni alla clientela e agli uffici relazioni col pubblico; operatore telefonico addetto alla gestione e all'utilizzazione di banche dati; operatore telefonico addetto ai servizi di telemarketing e telesoccorso). |