Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica - A.CC. 225 e 929 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 225/XVII   AC N. 929/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 105
Data: 17/12/2013
Descrittori:
RICONGIUNZIONE A FINI ASSICURATIVI O PREVIDENZIALI     
Organi della Camera: XI-Lavoro pubblico e privato


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Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica

17 dicembre 2013
Elementi per l'istruttoria legislativa



Indice

Contenuto|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Incidenza sull'ordinamento giuridico|Formulazione del testo|Quadro della normativa vigente|



Contenuto

Le proposte di legge C. 225 (Fedriga) e C. 929 ( Gnecchi) intervengono sulla disciplina della ricongiunzione dei contributi pensionistici.

La proposta di legge C. 225 dispone (articolo 1, comma 1) l'abrogazione dei commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del D.L. 78/2010, con i quali è stato previsto, a decorrere dal 1° luglio 2010, un onere aggiuntivo a carico dei lavoratori che richiedono la ricongiunzione dei contributi pensionistici. Per quanto concerne gli effetti dell'abrogazione viene altresì specificato che le disposizioni previgenti riacquistano efficacia nel testo vigente alla data di entrata in vigore della L. 122/2010 (di conversione del DL n.78 del 2010), e cioè dal 31 luglio 2010.

Per quanto attiene alla disciplina delle somme già versate nel periodo dal 30 luglio 2010 alla data di entrata in vigore della proposta de legge, se ne prevede (articolo 1, comma 2) la restituzione da parte del'INPS.

L'articolo 2, infine, prevede una clausola di copertura degli oneri derivanti dall'abrogazione della disciplina sulla ricongiunzioni onerose (oneri quantificati in 475 milioni di euro annui a decorrere dal 2013), a cui si provvede mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex Fondo per le aree sottoutilizzate).

La proposta di legge C. 929, nel prevedere anch'essa l'abrogazione dei commi da 12-septies a 12-novies e del comma 12-undecies del D.L. 78/2010, con contestuale ripristino, con efficacia dal 31 luglio 2010, delle norme da essi abrogate a modificate (articolo 1, commi 1 e 4), detta ulteriori norme in materia previdenziale, volte a prevedere che i requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità siano gli stessi per gli iscritti all'INPS e all'ex INPDAP; a disciplinare l'istituto della pensione supplementare; a prevedere la possibilità di restituzione dei contributi versati o la riliquidazione della pensione per i soggetti interessati.

Più specificamente si dispone:

  • il rimborso da parte dell'INPS, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, degli oneri già versati dai soggetti (iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi e agli ex fondi speciali di previdenza) che dal 1° luglio 2010 abbiano avviato o completato procedure di ricongiunzione o trasferimento oneroso verso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, anche se titolari di trattamento pensionistico (articolo 1, comma 2);
  • la riliquidazione della pensione, se richiesta entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, da parte di soggetti (iscritti a specifici fondi speciali gestiti dall'INPS) che abbiano richiesto, con decorrenza dal 1° luglio 2010, un trattamento pensionistico a carico degli stessi fondi. La riliquidazione opera dalla decorrenza del trattamento a carico del FPLD (se più favorevole), previa istanza di trasferimento gratuito della posizione assicurativa verso quest'ultima gestione (articolo 1, comma 3);
  • la riliquidazione della pensione per specifici soggetti (iscritti a due o più forme di assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o autonomi e degli iscritti alla gestione separata INPS dei cd. "parasubordinati", e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima) che, con effetto dal 1° luglio 2010, abbiano presentato domanda di totalizzazione (ex D.Lgs. 42/2006) anche se già titolari di trattamento pensionistico. La riliquidazione opera (dietro presentazione di domanda entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge), previa rinuncia alla domanda o alla totalizzazione, con la decorrenza originaria, previo trasferimento o ricongiunzione gratuiti dei periodi, qualora riammessi, verso il regime generale dell'AGO (articolo 1, comma 5);
  • che l'importo della pensione maturata ed erogata dall'INPS per gli iscritti a fondi sostitutivi, esonerativi od esclusivi (fatti salvi la gratuità della ricongiunzione dei contributi e il trasferimento della posizione assicurativa da fondi sostitutivi, esonerativi od esclusivi verso l'INPS) secondo le regole dei medesimi fondi, non possa comunque essere superiore all'importo di pensione che l'interessato avrebbe maturato versando tutti i contributi al FPLD (articolo 1, comma 6);
  • l'equiparazione tra i requisiti contributivi pensionistici INPS e ex INPDAP ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità. Si prevede, poi, con una norma transitoria, l'accesso al pensionamento (a decorrere dalla data di entrata in vigore della pdl in esame) per specifiche categorie di lavoratrici (autonome iscritte all'AGO, dipendenti iscritte ai fondi esclusivi, iscritte alla gestione separata INPS "parasubordinati") con i requisiti anagrafici richiesti per le lavoratrici dipendenti private (ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lett. a), del D.L. 201/2011, e cioè 63 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2014, 65 anni dal 1° gennaio 2016 e 66 anni dal 1° gennaio 2018);
  • che tutti i contributi non utilizzati per il calcolo della pensione possano costituire, a domanda, una pensione supplementare calcolata con il sistema contributivo ed erogata dal fondo in cui siano stati versati (in pratica da qualsiasi cassa previdenziale), indipendentemente dal fondo che ha provveduto alla liquidazione della pensione (articolo 3);
  • il divieto, ai fini di quanto disposto dal precedente articolo 1, comma 2, per ciascun fondo sostitutivo (cioè il fondo gestito dall'INPS che riguarda particolari categorie di lavoratori in sostituzione dell'AGO) od esclusivo (concernente i pubblici dipendenti), di erogare trattamenti superiori a quelli che sarebbero stati erogati a carico dell'AGO, nonché l'obbligo di pagare l'importo della pensione derivante dai contributi già versati nella propria gestione (senza nuovi o maggiori oneri a carico dei fondi) (articolo 4).



Necessità dell'intervento con legge

L'intervento con legge si rende necessario in quanto le proposte di legge intervengono su materie attualmente disciplinate da norme di rango primario.



Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le norme contenute nelle proposte di legge in esame sono riconducibili alle materie di legislazione esclusiva statale "previdenza sociale", di cui all'articolo 117, comma 2, lettera o), Cost..



Incidenza sull'ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Non è prevista l'attribuzione di poteri normativi.



Formulazione del testo

Per quanto concerne la proposta di legge C. 225 (Fedriga), che prevede un onere di 475 milioni annui a decorrere dal 2013, ponendolo a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002 (ex Fondo per le aree sottoutilizzate - FAS), ora denominato "Fondo per lo sviluppo e la coesione" ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 (attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale), si segnala che la clausola di copertura proposta comporterebbe una c.d. "dequalificazione" della spesa, in quanto verrebbero utilizzate risorse di conto capitale a copertura di oneri di parte corrente. Inoltre la copertura dell'onere sarebbe "temporalmente" insufficiente, in quanto l'onere viene posto a regine (a decorrere dall'anno 2013), mentre le disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione risultano attualmente limitate all'esercizio 2015, risultando, peraltro, già formalmente destinate dal CIPE nell'ambito della programmazione degli interventi di settore.



Quadro della normativa vigente

1. La ricongiunzione dei contributi pensionistici

La ricongiunzione è l'unificazione dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore in diversi settori di attività. Lo scopo è quello di ottenere un'unica pensione (generalmente di importo più elevato di quella che risulterebbe dalla somma delle pensioni nelle singole gestioni) calcolata su tutti i contributi versati. La ricongiunzione può essere chiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati e dai lavoratori autonomi, che hanno contributi in diversi settori di attività, o dai loro superstiti.

L'articolo 12, commi da 12-septies a 12-undecies, del D.L. 78/2010 ha modificato sostanzialmente la disciplina della ricongiunzione dei contributi pensionistici (di cui alla L. 7 febbraio 1979, n. 29) al fine di armonizzare le norme previste nei diversi regimi pensionistici.

In particolare, il comma 12-septies ha disposto, a decorrere dal 1° luglio 2010, l'applicazione alle ricongiunzioni effettuate da lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che siano o siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell'A.G.O., delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della stessa L. 29/1979. L'onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184.

Tali commi recano disposizioni in materia di riscatto dei corsi universitari di studi, disponendo che il relativo onere sia determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto. Inoltre, si prevede l'applicazione di specifici coefficienti ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, nonché particolari modalità di versamento per gli oneri per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo. Per il calcolo dell'onere da valutare con il sistema contributivo, infine, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda.

In base alle richiamate disposizioni della L. 29/1979, è stato quindi posto a carico del richiedente la ricongiunzione il 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base a specifici criteri e tabelle, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione assicurativa. Il pagamento della richiamata somma può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di interesse annuo composto pari al 4,50%. Infine, il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato in precedenza. È comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'INPS. Le disposizioni di cui al comma 12-septies trovano applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2010, anche nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (comma 12-nonies).

Il successivo comma 12-octies ha previsto l'applicazione delle stesse modalità di cui al precedente comma, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell'E.N.E.L. e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

In relazione all'applicazione del criterio della riserva matematica, il comma 12-decies ha modificato (intervenendo sulle disposizioni di cui all'articolo 4, primo comma della L. 7 luglio 1980, n. 299) i parametri di calcolo previsti per determinate categorie di dipendenti pubblici, che chiedano la ricongiunzione di periodi assicurativi presso gli ordinamenti stessi. Sulla base di quanto disposto dallo stesso comma 12-decies, i coefficienti da prendere in considerazione sono quelli adeguati in base alla normativa vigente.

Infine, il comma 12-undecies, per fini di coordinamento della normativa, ha provveduto ad abrogare alcune norme in materia (che di fatto, aggiungendosi a quelle abrogate dai commi precedenti, disciplinavano il trasferimento della contribuzione all'INPS gratuitamente).

Da ultimo, in materia è intervenuta la L. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013). In particolare, l'articolo 1, comma 238, ha previsto che per i soggetti iscritti a specifiche casse pensionistiche, cessati dall'iscrizione senza il diritto a pensione entro il 30 luglio 2010, la domanda finalizzata all'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) venga ammessa anche successivamente a tale data. L'importo dei contributi versati è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto (l'esercizio di tale facoltà non dà comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione). Il successivo comma 239 ha introdotto (ferma restando la disciplina vigente in materia di ricongiunzione e totalizzazione dei periodi assicurativi) la facoltà di conseguire un'unica pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti da soggetti iscritti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (compresa le Gestione separata INPS) che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle suddette gestioni, qualora non siano in possesso dei requisiti per il trattamento pensionistico. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa vigente (rispettivamente 66 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione), nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione. Infine, il comma 247 ha tutelato i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione (onerosa) a decorrere dal 1° luglio 2010, nonché altri soggetti iscritti a specifiche casse pensionistiche, attraverso la possibilità di accedere al nuovo regime di cumulo che contestualmente viene introdotto (ferme restando la disciplina vigente in materia di ricongiunzione e totalizzazione dei periodi assicurativi). Più specificamente, è stata prevista la facoltà (esercitabile esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 24, commi 6 e 7, del D.L. 201/2011) di conseguire un'unica pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (compresa le Gestione separata INPS) che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle suddette gestioni, qualora non siano in possesso dei requisiti per il trattamento pensionistico. A tal fine – sempre che la domanda non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico – tali soggetti possono recedere (entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa e cioè entro il 1° gennaio 2014) e chiedere la restituzione di quanto già versato.

2. La totalizzazione dei periodi assicurativi

La totalizzazione è l'istituto in base al quale il soggetto iscritto a due, o più, forme di assicurazione obbligatoria IVS, ha la facoltà di utilizzare, sommandoli, i periodi assicurativi maturati, al fine di perfezionare i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed indiretta.

In seguito alla nuova disciplina della totalizzazione, introdotta dal D.Lgs. 42/2006, dal 1° gennaio 2006 è stata estesa a tutti i lavoratori la totalizzazione gratuita dei periodi assicurativi, cioè la possibilità di cumulare tutta la contribuzione versata in diverse gestioni pensionistiche (precedentemente riservata ai soli soggetti con pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo).

Tale riforma è volta ad estendere, per gli assicurati ai quali si applichi, almeno pro-quota, il sistema di calcolo retributivo della pensione, la possibilità di cumulare gratuitamente le varie quote di pensione maturate presso differenti gestioni pensionistiche, senza doversi avvalere dell'istituto oneroso della ricongiunzione (consistente nell'unificazione delle posizioni assicurative e nel conseguente trasferimento di contributi da una forma all'altra).

La totalizzazione, al fine del conseguimento di un'unica pensione, permette il cumulo di tutti i periodi di contribuzione, con esclusione dei periodi assicurativi la cui durata sia inferiore a tre anni: in tal caso, per i soggetti interessati può operare l'istituto della ricongiunzione (articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 42/2006). Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati anche se coincidenti. Ai fini del trattamento pensionistico, quindi, ciascuna gestione interessata conteggerà interamente tutti i periodi contributivi ad essa relativi.

L'esercizio del diritto alla totalizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:

  • 20 anni di anzianità contributiva e 65 anni anagrafici (per uomini e donne), ovvero 40 anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall'età anagrafica;
  • possesso degli altri requisiti richiesti dagli enti previdenziali di appartenenza per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
  • totalizzazione di tutti i periodi assicurativi per intero.

La riforma ha previsto la possibilità di totalizzazione anche per le pensioni di inabilità e per quelle in favore dei superstiti (ma non per le pensioni di anzianità)

Per quanto attiene alle modalità di liquidazione delle quote a carico degli enti previdenziali, l'articolo 4 del D.Lgs. 42/2006 prevede che queste ultime per gli enti previdenziali pubblici siano calcolate secondo il metodo contributivo, ai sensi del D.Lgs. 180/1997 con rivalutazione delle retribuzioni fino al momento della presentazione della domanda di totalizzazione.

Per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. 509/1994, la nuova disciplina prevede l'applicazione del sistema di calcolo contributivo in base ai seguenti parametri:

  • ai fini della determinazione del montante contributivo si considerano i contributi soggettivi versati, compresi quelli versati a titolo di riscatto; sono esclusi i contributi versati a titolo integrativo e di solidarietà;
  • sui contributi è calcolato un tasso annuo di capitalizzazione, pari al 90% della media quinquennale del tasso di rendimento del patrimonio netto investito con riferimento al quinquennio precedente. Viene in ogni caso garantito un tasso minimo di capitalizzazione pari all'1,50% annuo;
  • il montante individuale così ottenuto viene poi moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del soggetto al momento del pensionamento;
  • l'ammontare della pensione viene poi maggiorato in relazione all'anzianità contributiva maturata presso l'ente previdenziale.

3. Età pensionabile delle donne nel pubblico impiego

Con la sentenza del 13 novembre 2008, emessa a seguito della procedura di infrazione avviata nel luglio 2005 dalla Commissione europea, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha condannato l'Italia per aver mantenuto in vigore una normativa in forza della quale i dipendenti pubblici hanno diritto a percepire la pensione di vecchiaia a età diverse a seconda che siano uomini o donne.

In relazione a tale sentenza, la Commissione di studio sulla parificazione dell'età pensionabile, istituita nell'ambito del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ha prodotto, il 23 febbraio 2009, una relazione in ordine al recepimento della pronuncia della Corte di giustizia.

Con l'articolo 22-ter del D.L. 78/2009, il legislatore ha inteso dare attuazione alla richiamata sentenza, modificando la disciplina relativa ai requisiti anagrafici richiesti ai fini del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria. In sostanza, la norma ha disposto l'incremento di un anno dell'età anagrafica richiesta (quindi 61 anni) ai fini della pensione di vecchiaia a decorrere dal 2010, prevedendo altresì ulteriori incrementi di un anno per ogni biennio successivo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, fino al raggiungimento dei 65 anni, a regime, nel 2018.

Successivamente, l'articolo 12, comma 12-sexies, del D.L. 78/2010, modificando in parte l'articolo 22-ter, ha disposto (in attuazione di una sentenza della Corte di giustizia europea) che il raggiungimento del requisito anagrafico dei 65 anni (attualmente 66 anni, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del D.L. 201/2011), ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia operi a regime a decorrere dal 1° gennaio 2012, quindi con un incremento anagrafico pari a quattro anni, in luogo del sistema di incrementi progressivi previsti in precedenza dallo stesso articolo 22-ter.

4. La pensione supplementare

La pensione supplementare è una prestazione economica liquidata, a domanda, al lavoratore che può far valere una contribuzione versata all'INPS non sufficiente a perfezionare il diritto ad un'altra pensione (vecchiaia o assegno ordinario di invalidità) con i requisiti contributivi normalmente richiesti.

In altre parole, l'assicurato iscritto all'AGO ed i suoi superstiti possono conseguire un trattamento pensionistico anche in mancanza dei requisiti di assicurazione e contribuzione ordinari, purché siano titolari a carico di una delle forme di previdenza alternative (sostitutive, esclusive od esonerative dell'AGO). Tale pensione, che si distingue in diretta ed ai superstiti con riferimento al percettore del trattamento, è definita supplementare stante la sua natura accessoria, cioè a supplemento di un'altra pensione e per differenziarla da quella liquidata in base al requisito autonomo.

I requisiti per ottenere la pensione sono i seguenti:

  • essere già titolare o avere in corso di liquidazione una pensione principale a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'AGO;
  • avere almeno 1 contributo settimanale o mensile versato nell'AGO;
  • non possedere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per ottenere la pensione autonoma.