Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||
Titolo: | Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica - A.CC. 225 e 929 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 105 | ||
Data: | 17/12/2013 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato |
Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica
17 dicembre 2013
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ContenutoLe proposte di legge C. 225 (Fedriga) e C. 929 ( Gnecchi) intervengono sulla disciplina della ricongiunzione dei contributi pensionistici.
La proposta di legge C. 225 dispone (articolo 1, comma 1) l'abrogazione dei commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articolo 12 del D.L. 78/2010, con i quali è stato previsto, a decorrere dal 1° luglio 2010, un onere aggiuntivo a carico dei lavoratori che richiedono la ricongiunzione dei contributi pensionistici. Per quanto concerne gli effetti dell'abrogazione viene altresì specificato che le disposizioni previgenti riacquistano efficacia nel testo vigente alla data di entrata in vigore della L. 122/2010 (di conversione del DL n.78 del 2010), e cioè dal 31 luglio 2010.
Per quanto attiene alla disciplina delle somme già versate nel periodo dal 30 luglio 2010 alla data di entrata in vigore della proposta de legge, se ne prevede (articolo 1, comma 2) la restituzione da parte del'INPS.
L'articolo 2, infine, prevede una clausola di copertura degli oneri derivanti dall'abrogazione della disciplina sulla ricongiunzioni onerose (oneri quantificati in 475 milioni di euro annui a decorrere dal 2013), a cui si provvede mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione (ex Fondo per le aree sottoutilizzate).
La proposta di legge C. 929, nel prevedere anch'essa l'abrogazione dei commi da 12-septies a 12-novies e del comma 12-undecies del D.L. 78/2010, con contestuale ripristino, con efficacia dal 31 luglio 2010, delle norme da essi abrogate a modificate (articolo 1, commi 1 e 4), detta ulteriori norme in materia previdenziale, volte a prevedere che i requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità siano gli stessi per gli iscritti all'INPS e all'ex INPDAP; a disciplinare l'istituto della pensione supplementare; a prevedere la possibilità di restituzione dei contributi versati o la riliquidazione della pensione per i soggetti interessati. Più specificamente si dispone:
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Necessità dell'intervento con leggeL'intervento con legge si rende necessario in quanto le proposte di legge intervengono su materie attualmente disciplinate da norme di rango primario. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteLe norme contenute nelle proposte di legge in esame sono riconducibili alle materie di legislazione esclusiva statale "previdenza sociale", di cui all'articolo 117, comma 2, lettera o), Cost..
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Incidenza sull'ordinamento giuridicoAttribuzione di poteri normativi Non è prevista l'attribuzione di poteri normativi. |
Formulazione del testoPer quanto concerne la proposta di legge C. 225 (Fedriga), che prevede un onere di 475 milioni annui a decorrere dal 2013, ponendolo a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge n. 289 del 2002 (ex Fondo per le aree sottoutilizzate - FAS), ora denominato "Fondo per lo sviluppo e la coesione" ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011 (attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale), si segnala che la clausola di copertura proposta comporterebbe una c.d. "dequalificazione" della spesa, in quanto verrebbero utilizzate risorse di conto capitale a copertura di oneri di parte corrente. Inoltre la copertura dell'onere sarebbe "temporalmente" insufficiente, in quanto l'onere viene posto a regine (a decorrere dall'anno 2013), mentre le disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione risultano attualmente limitate all'esercizio 2015, risultando, peraltro, già formalmente destinate dal CIPE nell'ambito della programmazione degli interventi di settore.
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Quadro della normativa vigente1. La ricongiunzione dei contributi pensionistici La ricongiunzione è l'unificazione dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore in diversi settori di attività. Lo scopo è quello di ottenere un'unica pensione (generalmente di importo più elevato di quella che risulterebbe dalla somma delle pensioni nelle singole gestioni) calcolata su tutti i contributi versati. La ricongiunzione può essere chiesta dai lavoratori dipendenti pubblici e privati e dai lavoratori autonomi, che hanno contributi in diversi settori di attività, o dai loro superstiti. L'articolo 12, commi da 12-septies a 12-undecies, del D.L. 78/2010 ha modificato sostanzialmente la disciplina della ricongiunzione dei contributi pensionistici (di cui alla L. 7 febbraio 1979, n. 29) al fine di armonizzare le norme previste nei diversi regimi pensionistici. In particolare, il comma 12-septies ha disposto, a decorrere dal 1° luglio 2010, l'applicazione alle ricongiunzioni effettuate da lavoratori dipendenti, pubblici o privati, che siano o siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive, esclusive od esonerative dell'A.G.O., delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della stessa L. 29/1979. L'onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184. Tali commi recano disposizioni in materia di riscatto dei corsi universitari di studi, disponendo che il relativo onere sia determinato con le norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto. Inoltre, si prevede l'applicazione di specifici coefficienti ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo, nonché particolari modalità di versamento per gli oneri per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo. Per il calcolo dell'onere da valutare con il sistema contributivo, infine, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda.
In base alle richiamate disposizioni della L. 29/1979, è stato quindi posto a carico del richiedente la ricongiunzione il 50% della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base a specifici criteri e tabelle, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione assicurativa. Il pagamento della richiamata somma può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di interesse annuo composto pari al 4,50%. Infine, il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato in precedenza. È comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'INPS. Le disposizioni di cui al comma 12-septies trovano applicazione, a decorrere dal 1° luglio 2010, anche nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (comma 12-nonies).
Il successivo comma 12-octies ha previsto l'applicazione delle stesse modalità di cui al precedente comma, dalla medesima decorrenza, nei casi di trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di previdenza per i dipendenti dell'E.N.E.L. e delle aziende elettriche private al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
In relazione all'applicazione del criterio della riserva matematica, il comma 12-decies ha modificato (intervenendo sulle disposizioni di cui all'articolo 4, primo comma della L. 7 luglio 1980, n. 299) i parametri di calcolo previsti per determinate categorie di dipendenti pubblici, che chiedano la ricongiunzione di periodi assicurativi presso gli ordinamenti stessi. Sulla base di quanto disposto dallo stesso comma 12-decies, i coefficienti da prendere in considerazione sono quelli adeguati in base alla normativa vigente.
Infine, il comma 12-undecies, per fini di coordinamento della normativa, ha provveduto ad abrogare alcune norme in materia (che di fatto, aggiungendosi a quelle abrogate dai commi precedenti, disciplinavano il trasferimento della contribuzione all'INPS gratuitamente).
Da ultimo, in materia è intervenuta la L. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013). In particolare, l'articolo 1, comma 238, ha previsto che per i soggetti iscritti a specifiche casse pensionistiche, cessati dall'iscrizione senza il diritto a pensione entro il 30 luglio 2010, la domanda finalizzata all'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) venga ammessa anche successivamente a tale data. L'importo dei contributi versati è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'eventuale trattamento in luogo di pensione spettante all'avente diritto (l'esercizio di tale facoltà non dà comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione). Il successivo comma 239 ha introdotto (ferma restando la disciplina vigente in materia di ricongiunzione e totalizzazione dei periodi assicurativi) la facoltà di conseguire un'unica pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti da soggetti iscritti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (compresa le Gestione separata INPS) che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle suddette gestioni, qualora non siano in possesso dei requisiti per il trattamento pensionistico. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa vigente (rispettivamente 66 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione), nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione. Infine, il comma 247 ha tutelato i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione (onerosa) a decorrere dal 1° luglio 2010, nonché altri soggetti iscritti a specifiche casse pensionistiche, attraverso la possibilità di accedere al nuovo regime di cumulo che contestualmente viene introdotto (ferme restando la disciplina vigente in materia di ricongiunzione e totalizzazione dei periodi assicurativi). Più specificamente, è stata prevista la facoltà (esercitabile esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 24, commi 6 e 7, del D.L. 201/2011) di conseguire un'unica pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (compresa le Gestione separata INPS) che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle suddette gestioni, qualora non siano in possesso dei requisiti per il trattamento pensionistico. A tal fine – sempre che la domanda non abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico – tali soggetti possono recedere (entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa e cioè entro il 1° gennaio 2014) e chiedere la restituzione di quanto già versato.
2. La totalizzazione dei periodi assicurativi La totalizzazione è l'istituto in base al quale il soggetto iscritto a due, o più, forme di assicurazione obbligatoria IVS, ha la facoltà di utilizzare, sommandoli, i periodi assicurativi maturati, al fine di perfezionare i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed indiretta. In seguito alla nuova disciplina della totalizzazione, introdotta dal D.Lgs. 42/2006, dal 1° gennaio 2006 è stata estesa a tutti i lavoratori la totalizzazione gratuita dei periodi assicurativi, cioè la possibilità di cumulare tutta la contribuzione versata in diverse gestioni pensionistiche (precedentemente riservata ai soli soggetti con pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo). Tale riforma è volta ad estendere, per gli assicurati ai quali si applichi, almeno pro-quota, il sistema di calcolo retributivo della pensione, la possibilità di cumulare gratuitamente le varie quote di pensione maturate presso differenti gestioni pensionistiche, senza doversi avvalere dell'istituto oneroso della ricongiunzione (consistente nell'unificazione delle posizioni assicurative e nel conseguente trasferimento di contributi da una forma all'altra). La totalizzazione, al fine del conseguimento di un'unica pensione, permette il cumulo di tutti i periodi di contribuzione, con esclusione dei periodi assicurativi la cui durata sia inferiore a tre anni: in tal caso, per i soggetti interessati può operare l'istituto della ricongiunzione (articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 42/2006). Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano la misura del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati anche se coincidenti. Ai fini del trattamento pensionistico, quindi, ciascuna gestione interessata conteggerà interamente tutti i periodi contributivi ad essa relativi.
L'esercizio del diritto alla totalizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:
La riforma ha previsto la possibilità di totalizzazione anche per le pensioni di inabilità e per quelle in favore dei superstiti (ma non per le pensioni di anzianità) Per quanto attiene alle modalità di liquidazione delle quote a carico degli enti previdenziali, l'articolo 4 del D.Lgs. 42/2006 prevede che queste ultime per gli enti previdenziali pubblici siano calcolate secondo il metodo contributivo, ai sensi del D.Lgs. 180/1997 con rivalutazione delle retribuzioni fino al momento della presentazione della domanda di totalizzazione.
Per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. 509/1994, la nuova disciplina prevede l'applicazione del sistema di calcolo contributivo in base ai seguenti parametri:
3. Età pensionabile delle donne nel pubblico impiego Con la sentenza del 13 novembre 2008, emessa a seguito della procedura di infrazione avviata nel luglio 2005 dalla Commissione europea, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha condannato l'Italia per aver mantenuto in vigore una normativa in forza della quale i dipendenti pubblici hanno diritto a percepire la pensione di vecchiaia a età diverse a seconda che siano uomini o donne. In relazione a tale sentenza, la Commissione di studio sulla parificazione dell'età pensionabile, istituita nell'ambito del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ha prodotto, il 23 febbraio 2009, una relazione in ordine al recepimento della pronuncia della Corte di giustizia. Con l'articolo 22-ter del D.L. 78/2009, il legislatore ha inteso dare attuazione alla richiamata sentenza, modificando la disciplina relativa ai requisiti anagrafici richiesti ai fini del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti iscritte alle forme esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria. In sostanza, la norma ha disposto l'incremento di un anno dell'età anagrafica richiesta (quindi 61 anni) ai fini della pensione di vecchiaia a decorrere dal 2010, prevedendo altresì ulteriori incrementi di un anno per ogni biennio successivo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, fino al raggiungimento dei 65 anni, a regime, nel 2018. Successivamente, l'articolo 12, comma 12-sexies, del D.L. 78/2010, modificando in parte l'articolo 22-ter, ha disposto (in attuazione di una sentenza della Corte di giustizia europea) che il raggiungimento del requisito anagrafico dei 65 anni (attualmente 66 anni, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del D.L. 201/2011), ai fini del riconoscimento della pensione di vecchiaia operi a regime a decorrere dal 1° gennaio 2012, quindi con un incremento anagrafico pari a quattro anni, in luogo del sistema di incrementi progressivi previsti in precedenza dallo stesso articolo 22-ter.
4. La pensione supplementare La pensione supplementare è una prestazione economica liquidata, a domanda, al lavoratore che può far valere una contribuzione versata all'INPS non sufficiente a perfezionare il diritto ad un'altra pensione (vecchiaia o assegno ordinario di invalidità) con i requisiti contributivi normalmente richiesti. In altre parole, l'assicurato iscritto all'AGO ed i suoi superstiti possono conseguire un trattamento pensionistico anche in mancanza dei requisiti di assicurazione e contribuzione ordinari, purché siano titolari a carico di una delle forme di previdenza alternative (sostitutive, esclusive od esonerative dell'AGO). Tale pensione, che si distingue in diretta ed ai superstiti con riferimento al percettore del trattamento, è definita supplementare stante la sua natura accessoria, cioè a supplemento di un'altra pensione e per differenziarla da quella liquidata in base al requisito autonomo. I requisiti per ottenere la pensione sono i seguenti:
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