Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Legge di bilancio 2018 - I Sezione Interventi - Tomo 1
Riferimenti: AC N.4768/XVII
Serie: Progetti di legge   Numero: 642/3 Sezione I
Data: 04/12/2017
Organi della Camera: V Bilancio

I N D I C E

(Tomo 1)

 

 

Tavola di raffronto

La I Sezione della Legge di Bilancio

Schede di lettura

Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato). 35

Articolo 1, comma 2 (Sterilizzazione incremento IVA e accise). 38

Articolo 1, comma 3 (Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili). 41

Articolo 1, commi 4-7 (Detrazione per sistemazione a verde). 52

Articolo 1, comma 8 (Cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato)  54

Articolo 1, comma 9 (Iva su interventi di recupero del patrimonio edilizio). 56

Articolo 1, commi 10-12 (Misure per il contenimento dei canoni delle locazioni abitative e di sostegno e incentivo all’affitto). 59

Articolo 1, comma 13 (Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico)  60

Articolo 1, commi 14-20 (Proroga dell’iperammortamento). 62

Articolo 1, comma 21 (Proroga del blocco aumenti aliquote 2018). 68

Articolo 1, commi 22-24 (Sostegno agli investimenti delle PMI - Nuova Sabatini)  71

Articolo 1, commi 25-35 (Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0). 77

Articolo 1, commi 36-38 (Interventi relativi agli Istituti tecnici superiori). 79

Articolo 1, comma 39 (Sperimentazione della mobilità sostenibile). 85

Articolo 1, comma 40 (PIR e società immobiliari). 88

Articolo 1, commi 41-43 (Esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall'applicazione dell'addizionale all'IRES). 92

Articolo 1, comma 44 (Imposta di registro). 94

Articolo 1, comma 45 (Trattamento tributario degli atti di trasformazione del territorio)  97

Articolo 1, commi 46-49 (Credito di imposta per spese consulenze relative a quotazione PMI)  99

Articolo 1, commi 50-58 e 62-64 (Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile)  102

Articolo 1, commi 59-61 (Finanziamenti per la formazione e l’apprendistato)  106

Articolo 1, comma 65 (Deducibilità IRAP lavoratori stagionali). 108

Articolo 1, commi 66 e 67 (Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali). 109

Articolo 1, commi 68 e 69 (Affiancamento in agricoltura). 112

Articolo 1, commi 70 e 71 (Sostegno al reddito lavoratori settore pesca). 116

Articolo 1, commi 72-74 (Misure in favore dei territori danneggiati dal batterio Xylella fastidiosa). 118

Articolo 1, comma 75 (Incremento soglie reddituali bonus 80 euro). 120

Articolo 1, comma 76 (Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale)  123

Articolo 1, comma 77 (Indennità giornaliera settore pesca per periodi di fermo non obbligatorio). 125

Articolo 1, commi 78-79 (Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi)  126

Articolo 1, comma 80 (Finanziamento all'ANPAL Servizi S.p.A. per l'assegno di ricollocazione)  130

Articolo 1, comma 81 (Prosecuzione CIGS e mobilità in deroga nell'anno 2018 nelle aree di crisi complessa). 131

Articolo 1, commi 82-89 (Modifica del meccanismo dell'adeguamento all’incremento della speranza di vita per l’accesso al pensionamento ed esclusione dall’adeguamento di specifiche categorie di lavoratori). 132

Articolo 1, comma 90 (Commissione tecnica occupazioni gravose). 142

Articolo 1, commi 91 e 92 (Previdenza complementare dipendenti pubblici)  143

Articolo 1, comma 93 (Commissione tecnica di studio sulla comparazione della spesa previdenziale e assistenziale). 146

Articolo 1, comma 94 (Fondo di integrazione salariale). 147

Articolo 1, comma 95 (Esodo anticipato per lavoratori anziani - Isopensione)  149

Articolo 1, comma 96 (Plusvalenze derivanti da vendita di azioni in sostituzione di premi di produttività). 150

Articolo 1, comma 97 (APE). 152

Articolo 1, commi 98 e 99 (Stabilizzazione e semplificazione della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)). 155

Articolo 1, commi 100 e 101 (Adesioni alle forme di previdenza complementare)  159

Articolo 1, comma 102 (Adesioni a fondi integrativi sanitari nelle Province di Trento e di Bolzano). 161

Articolo 1, commi 103 e 104 (Rapporti finanziari tra Stato e I.N.P.S.). 162

Articolo 1, comma 105 e 106 (Erogazione della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma). 163

Articolo 1, commi 107-114 (Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà)  165

Articolo 1, comma 115-118 (Promozione del welfare di comunità). 175

Articolo 1, comma 119 (Finanziamenti all’Istituto degli Innocenti di Firenze)  178

Articolo 1, comma 120 (Estensione alle lavoratrici domestiche del congedo per le donne vittime di violenza di genere). 180

Articolo 1, comma 121 (Cofinanziamento del Programma Erasmus+). 181

Articolo 1, commi 122 e 123 (Spese di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative). 182

Articolo 1, commi 124-133 (Censimenti permanenti ISTAT). 184

Articolo 1, commi 134-139 (Prestito sociale). 188

Articolo 1, comma 140 (Attribuzione della qualifica di SIN all’Officina grande riparazione ETR di Bologna). 194

Articolo 1, commi 141 e 142 (Stabilizzazione e rideterminazione dell’assegno di natalità di cui all’art. 1, co. 125, della L. 23 dicembre 2014, n. 190). 196

Articolo 1, commi 143 e 144 (Fondo per la crescita e l'assistenza dei giovani fuori famiglia)  199

Articolo 1, commi 145-147 (Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare). 200

Articolo 1, comma 148 (Presidenza italiana dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa). 202

Articolo 1, comma 149 (Partecipazione ad Expo Dubai 2020). 204

Articolo 1, comma 150 (Fondo per gli immobili demaniali assegnati ad organismi internazionali)  205

Articolo 1, commi 151-157 (Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana). 206

Articolo 1, commi 158 e 159 (Misure per l’efficientamento del Fondo di cui all’art. 3 della L. n. 295/1973 per il sostegno all’export e all’internazionalizzazione). 213

Articolo 1, commi 160-164 (Personale a contratto degli uffici all’estero del MAECI e altre misure per potenziare i servizi per i cittadini e le imprese all’estero). 219

Articolo 1, comma 165 (Disposizioni a favore degli italiani all’estero). 225

Articolo 1, commi 166 e 167 (Misure a favore degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose). 231

Articolo 1, commi 168-170 (Misure in favore degli orfani per crimini domestici e femminicidio)  233

Articolo 1, commi 171, 172, 174, 176 e 177 (Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco). 235

Articolo 1, comma 173 (Incremento del contingente dell’Arma dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale). 240

Articolo 1, comma 175 (Trasferimento di sede del personale della Polizia di Stato)  242

Articolo 1, comma 178 (Invio all’estero di personale appartenente alla carriera prefettizia)  243

Articolo 1, comma 179 (Assunzioni presso il Ministero dell'interno). 245

Articolo 1, comma 180 (Proroga di contratti a tempo determinato stipulati dall'Agenzia industrie difesa). 247

Articolo 1, comma 181 (Modifiche al Codice dell'ambiente in materia di poligoni di tiro)  249

Articolo 1, commi 182 e 183 (Assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato da parte del MIBACT). 252

Articolo 1, comma 184 (Incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa in alcuni istituti e luoghi della cultura). 255

Articolo 1, comma 185 (Disposizioni per il sito archeologico di Pompei e per le aree limitrofe)  257

Articolo 1, comma 186 (Facoltà di trasferimento degli utili conseguiti da Ales Spa all’entrata del bilancio dello Stato). 265

Articolo 1, commi 187 e 188 (Ulteriori disposizioni in favore delle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici). 268

Articolo 1, commi 189 e 190 (Prestazioni accessorie svolte dal personale del MIBACT)  272

Articolo 1, comma 191 (Soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT)  274

Articolo 1, comma 192 (Fondo per la promozione del libro e della lettura). 277

Articolo 1, commi 193-195 (Credito di imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio)  280

Articolo 1, comma 196 (Anno europeo del patrimonio culturale). 282

Articolo 1, comma 197 (Ente nazionale sordi). 283

Articolo 1, comma 198 (Capitale italiana della cultura). 284

Articolo 1, comma 199 (Esenzione fiscale per l’Accademia dei Lincei). 285

Articolo 1, comma 200 (Manifestazioni carnevalesche). 287

Articolo 1, comma 201 (Contributo per il cimitero delle vittime del Vajont). 289

Articolo 1, comma 202 (Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 2011 - Aulla). 290

Articolo 1, comma 203 (Contributo in favore dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL)  291

Articolo 1, comma 204 (Contributi a favore dell'Istituto Luigi Sturzo). 292

Articolo 1, comma 205 (Contributo in favore dell'Accademia Vivarium Novum)  293

Articolo 1, comma 206 (Libro parlato di Feltre). 294

Articolo 1, comma 207 (Contributo alla Lega del Filo d’oro). 295

Articolo 1, commi 208 (Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 2011 - Villafranca in Lunigiana). 296

Articolo 1, comma 209 (IVA sugli spettacoli teatrali). 297

Articolo 1, comma 210 (Contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza). 299

Articolo 1, comma 211 (Fondo per la conservazione e l'informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori). 300

Articolo 1, commi 212 e 213 (Contributi ad istituti culturali - Festival "Donizetti Opera" di Bergamo e Museo di San Caprasio in Aulla). 301

Articolo 1, commi 214 e 215 (Trieste capitale europea della scienza 2020). 302

Articolo 1, comma 216, lett. a) (Ammodernamento impianti di calcio). 303

Articolo 1, comma 216, lettera b) (Commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse). 305

Articolo 1, commi 217-219 (Società sportive dilettantistiche). 309

Articolo 1, comma 220 (Rapporti di collaborazione con società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro). 311

Articolo 1, commi 221 e 222 (Iva società sportive dilettantistiche lucrative)  312

Articolo 1, comma 223 (Fondo sport e periferie). 313

Articolo 1, commi 224-227 (Sport bonus). 316

Articolo 1, comma 228 (Aumento esenzione compensi per attività musicali e attività sportive dilettantistiche). 318

Articolo 1, comma 229 (Assunzioni assistenti stadio). 320

Articolo 1, comma 230 (Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano). 322

Articolo 1, comma 231 (Agevolazioni per le società di Lega Pro). 325

Articolo 1, comma 232 (Contributo italiano all’Agenzia mondiale antidoping)  330

Articolo 1, comma 233 (Finanziamento delle attività svolte dal Comitato italiano paralimpico per la pratica sportiva delle persone con disabilità da lavoro). 334

Articolo 1, comma 234 (Registro nazionale degli agenti sportivi). 336

Articolo 1, commi 235-248 (Misure urgenti per la realizzazione dell'Universiade 2019)  341

Articolo 1, commi 249-251 (Pay back nel settore farmaceutico). 357

Articolo 1, commi 252-253 (Monitoraggio degli effetti sulla spesa sanitaria dell’utilizzo dei farmaci innovativi). 361

Articolo 1, comma 254 (Finanziamento dell'ISMETT). 363

Articolo 1, commi 255-259 (Informatizzazione del ciclo passivo degli acquisti delle pubbliche amministrazioni e del SSN). 364

Articolo 1, comma 260 (Adozione delle tariffe massime di remunerazione nel settore sanitario)  366

Articolo 1, comma 261 (Fabbisogno delle prestazioni degli IRCCS). 369

Articolo 1, comma 262 (Edilizia sanitaria). 371

Articolo 1, commi 263 e 264 (Istituzione della Rete nazionale delle talassemie e emoglobinopatie). 373

Articolo 1, comma 265 (Disposizioni in materia di società titolari di farmacie)  374

Articolo 1, commi 266-270 (Assunzioni e funzionamento dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). 375

Articolo 1, comma 271 (Stanziamento in favore della Fondazione Italiana per la ricerca sulle Malattie del Pancreas). 378

Articolo 1, commi 272 e 273 (Funzionalità dell’amministrazione giudiziaria)  380

Articolo 1, comma 274 (Servizio di notificazioni a mezzo posta). 381

Articolo 1, comma 275 (Proroga di termini in materia di manutenzione degli uffici giudiziari)  387

Articolo 1, comma 276 (Indennità dei Consiglieri di Stato di lingua tedesca)  389

Articolo 1, commi 277 e 278 (Giacenze nelle procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo). 391

Articolo 1, comma 279 (Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario). 394

Articolo 1, commi 280 e 281 (Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute)  396

Articolo 1, comma 282 e 283 (Assunzione di magistrati ordinari). 397

Articolo 1, comma 284 e 285 (Disposizioni in materia di  avvocati e procuratori dello Stato)  398

Articolo 1, commi 286-288 (Personale dell'amministrazione giudiziaria). 400

Articolo 1, comma 289 (Determinazione del numero dei notai e misure di semplificazione per la trasmissione degli atti agli archivi notarili). 402

Articolo 1, comma 290 (Misure per la riqualificazione dei contabili e degli assistenti informatici e linguistici). 405

Articolo 1, comma 291 (Distretti del cibo). 408

Articolo 1, commi 292-295 (Disciplina dell'attività di enoturismo). 413

Articolo 1, comma 296 (IVA agevolata carne). 415

Articolo 1, commi 297-300 (Interventi per il settore avicolo). 417

Articolo 1, comma 301 (Apicoltura in aree montane). 419

Articolo 1, commi 302-304 (Piano invasi). 420

Articolo 1, commi 305-308 (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA)  423

Articolo 1, commi 309-312 (Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuali)  429

Articolo 1, comma 313 (Fondo rotativo per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi)  432

Articolo 1, commi 314-324 (Rafforzamento e razionalizzazione dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e climatologia - Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia e ItaliaMeteo). 436

Articolo 1, commi 325-327 (Assunzioni nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)  443

Articolo 1, comma 328 (Misure a sostegno dell'occupazione e della formazione del personale addetto ai servizi portuali). 447

Articolo 1, comma 329 (Contributo per l’attuazione del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica). 450

Articolo 1, comma 330 (Fondazione Gran Sasso d'Italia - Disposizioni per la tutela ambientale e la valorizzazione del territorio). 452

Articolo 1, comma 331 (Disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinnovabili)  453

Articolo 1, comma 332 (Oneri per volontari Capitanerie di porto - Guardia costiera)  455

Articolo 1, comma 333 (Retribuzione dei dirigenti scolastici). 457

Articolo 1, comma 334 (Supplenze brevi di personale ATA nelle scuole). 460

Articolo 1, comma 335 (Concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole )  462

Articolo 1, comma 336 (Comandi di docenti e dirigenti scolastici). 464

Articolo 1, comma 337 (Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle di assistenti amministrativi e tecnici)  466

Articolo 1, commi 338-343 (Proroga di termini e avvio di una procedura di stabilizzazione dei lavoratori che svolgono funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico in provincia di Palermo). 468

 

 


I N D I C E

(Tomo 2)

 

 

Schede di lettura

Articolo 1, commi 344-346 (Scatti stipendiali dei professori universitari e del personale di ricerca non contrattualizzato dell’Istituto nazionale di astrofisica)...... 473

Articolo 1, comma 347 (Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli enti di ricerca)          477

Articolo 1, comma 348-352 (Incremento delle risorse per il diritto allo studio universitario e per le borse di dottorato di ricerca).................................................................... 480

Articolo 1, comma 353 e 354 (Finanziamento premiale degli enti di ricerca vigilati dal MIUR per gli anni 2016 e 2017)...................................................................................... 486

Articolo 1, comma 355 (Industria aerospaziale dei piccoli satelliti)..... 489

Articolo 1, comma 356 (Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica)..................................................................................... 492

Articolo 1, comma 357-359 (Statizzazione Istituti superiori di studi musicali e Accademie di belle arti non statali)................................................................................................. 493

Articolo 1, comma 360 (Disposizioni in favore della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica nelle università)......................................................................... 496

Articolo 1, commi 361-363 (Agevolazioni fiscali a sostegno spese per studenti con disturbo specifico di apprendimento DSA).................................................................. 497

Articolo 1, commi 364-367 e 455 (Stabilizzazione del personale degli enti pubblici di ricerca, del CREA e dell’INAPP).................................................................................. 500

Articolo 1, commi 368 e 369 (Contributo straordinario per le università di Padova e di Napoli Federico II)....................................................................................................... 504

Articolo 1, commi 370-374 (Pubblico impiego: risorse per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici)................................................................... 505

Articolo 1, comma 375 (Servizi di pulizia e di mantenimento del decoro nelle scuole)  508

Articolo 1, comma 376 (Proroga dell’impiego del personale militare appartenente alle Forze armate)............................................................................................................... 515

Articolo 1, comma 377 (Proroga della convenzione con Radio radicale) 517


 

Articolo 1, comma 378 (Lavoratori socialmente utili).............................. 519

Articolo 1, comma 379 (Spending review dei Ministeri)........................... 521

Articolo 1, comma 380 (Destinazione delle risorse derivanti dagli incrementi tariffari relativi ad alcune operazioni di motorizzazione civile)................................................ 525

Articolo 1, comma 381 (Riduzione sgravio contributivo per le imprese armatrici)    528

Articolo 1, commi 382 e 383 (Limiti alla riassegnazione di fondi alimentati dalle imprese)  530

Articolo 1, comma 384 (Immobili a uso governativo)............................... 532

Articolo 1, comma 385 (Riduzione del numero dei giudici ausiliari in Corte d’appello)    533

Articolo 1, comma 386 (Copertura assicurativa per il personale del Corpo di polizia penitenziaria)................................................................................................... 534

Articolo 1, commi 387 e 388 (Buoni pasto per il personale della Polizia di Stato e della Guardia di finanza)......................................................................................................... 536

Articolo 1, commi 389-392 (Indennità e rimborsi per i componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro)........................................................................... 538

Articolo 1, commi 393 e 394 (Contributo straordinario in favore del Comune de L’Aquila)  541

Articolo 1, comma 395 (Scuola di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute)    545

Articolo 1, comma 396 (Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione)    548

Articolo 1, commi 397-399 (Proroga Zona franca urbana nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012)......................................................................... 551

Articolo 1, commi 400-402 (Proroga esenzione IMU su immobili inagibili) 553

Articolo 1, comma 403 (Rigassificatori)...................................................... 555

Articolo 1, commi 404-407 (Mutui degli enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012)    558

Articolo 1, commi 408 e 409 (Mutui dei comuni dell'Isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017)..................................................................................................... 560

Articolo 1, commi 410-412 (Interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016).................................................................................................................. 562

Articolo 1, commi 413 e 414 (Ulteriori interventi a favore dei territori colpiti dal sisma del maggio 2012).................................................................................................... 565


 

Articolo 1, commi 415 e 416 (Misure in favore dei territori dell’Isola di Ischia interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017)...................................................... 568

Articolo 1, comma 417 (Ente parco nazionale del Vesuvio)..................... 572

Articolo 1, commi 418-420 (Regime fiscale dei premi per polizze assicurative sulle calamità naturali)............................................................................................................. 575

Articolo 1, comma 421-424 (Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994).................................................................................................................. 577

Articolo 1, commi 425-427 (Rapporti finanziari Stato-regioni a statuto ordinario)  579

Articolo 1, comma 428 (Proroga termini in materia di federalismo fiscale) 586

Articolo 1, commi 429-432 (Ripiano disavanzo 2014 Regioni)............... 589

Articolo 1, commi 433 e 434 (Semplificazione prospetto di verifica del saldo di bilancio)    592

Articolo 1, commi 435-439 (Effetti sul pareggio chiusura contabilità speciali protezione civile)          594

Articolo 1, comma 440 (Spese connesse ad eventi calamitosi)................ 598

Articolo 1, comma 441-448 e 451-452 (Personale dei centri per l'impiego e dell'ANPAL e norme in materia di mercato del lavoro).................................................................. 601

Articolo 1, commi 449 e 450 (Fondo per la riduzione del superticket).. 604

Articolo 1, comma 453 (Compensazioni minor gettito IRAP)................... 607

Articolo 1, comma 454 (Soppressione del Fondo per esigenze in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno)................................................................................. 609

Articolo 1, commi 456-459 (Rapporti finanziari Stato-Regioni a statuto speciale)   610

Articolo 1, commi 460-462 (Disciplina delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico nelle province autonome di Trento e Bolzano).................... 613

Articolo 1, comma 463 (Insularità della Sardegna).................................. 622

Articolo 1, commi 464-466 (Risorse per province e città metropolitane) 625

Articolo 1, comma 467 (Contributo alla Regione Sardegna)................... 631

Articolo 1, commi 468-477 (Interventi a favore dei comuni)................... 636

Articolo 1, commi 478 e 479 (Risorse per la gestione liquidatoria degli enti locali in dissesto)          645

Articolo 1, commi 480 e 481 (Incentivi per fusione dei Comuni)............ 646

Articolo 1, commi 482 e 483 (Rimborso minor gettito comuni)............... 649

Articolo 1, comma 484 (Incremento spazi finanziari degli enti locali per investimenti))   651

Articolo 1, comma 485 (Semplificazione dei limiti al ricorso al debito da parte degli enti locali)          658

Articolo 1, comma 486 (Finali di coppa del mondo e campionati mondiali di sci alpino)  660

Articolo 1, comma 487 (Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista)          665

Articolo 1, comma 488 (Proroga del termine di ratifica degli Accordi di programma per la rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale)    667

Articolo 1, comma 489 (Fondo crediti dubbia esigibilità-FCDE)........... 669

Articolo 1, comma 490 (Relazione biennale sullo stato di attuazione del federalismo fiscale)          671

Articolo 1, comma 491 (Revisione quota perequativa fondo di solidarietà comunale anni 2018 e 2019).................................................................................................................. 673

Articolo 1, comma 492 (Finalizzazione accantonamenti sul fondo di solidarietà comunale non utilizzati)............................................................................................................ 675

Articolo 1, comma 493 (Priorità nell’assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali per investimenti)...................................................................................................... 677

Articolo 1, comma 494 (Semplificazione DUP).......................................... 679

Articolo 1, comma 495 (Credito di imposta per il Sud)............................. 681

Articolo 1, commi 496 e 497 (Proroga delle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno)................................................................... 684

Articolo 1, commi 498 e 499 (Integrazione finanziamento aree interne) 688

Articolo 1, commi 500-506 (Fondo imprese Sud)...................................... 691

Articolo 1, commi 507 e 508 (Gestione delle risorse idriche nel Mezzogiorno)     698

Articolo 1, commi 509-513 (Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale – Fatturazione elettronica)........................................................................................................ 702

Articolo 1, commi 514-518 (Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali)          713

Articolo 1, commi 519-533 (Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi)............................................................................................................... 716

Articolo 1, commi 534-554 (Smaltimento contenzioso tributario in Cassazione.) 720

Articolo 1, commi 555 e 556 (Assunzioni Agenzia delle entrate)............ 723

Articolo 1, commi 557-560 (Pagamenti delle pubbliche amministrazioni) 725

Articolo 1, comma 561 (Sospensione deleghe di pagamento).................. 727

Articolo 1, commi 562 e 563 (Imposta sulle assicurazioni)..................... 729

Articolo 1, comma 564 (Agenti immobiliari)............................................... 730

Articolo 1, commi 565 e 566 (Interessi passivi)......................................... 731

Articolo 1, comma 567 (Esenzione imposta di bollo copie assegni in forma elettronica)   732

Articolo 1, commi 568 e 569 (Proroga della rivalutazione di terreni e partecipazioni)     734

Articolo 1, commi 570-577 (Regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa)......................................................................................................... 736

Articolo 1, commi 578-597 (Misure fiscali per l'economia digitale)...... 741

Articolo 1, commi 598-617 (Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5 G)  752

Articolo 1, comma 618 (Disposizioni in materia di attività svolte da call center)  767

Articolo 1, commi 619-621 (Disposizioni in materia di giochi).............. 769

Articolo 1, comma 622 (Ristrutturazione ippodromo di Merano)........... 772

Articolo 1, comma 623 (Differimento disciplina IRI)................................ 773

Articolo 1, comma 624 (Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione) 775

Articolo 1, commi 625-628 (Riduzione di Fondi a copertura degli oneri recati dalle misure previdenziali previste ai commi 82-95)........................................................ 776

Articolo 1, commi 629 e 630 (Entrate derivanti dall’attività di contrasto all’evasione fiscale)          779

Articolo 1, comma 631 (Tabelle A e B)......................................................... 781

Articolo 1, commi 632 e 633 (Fondo investimenti).................................... 793

Articolo 1, commi 634-639 (Fondo progettazione degli enti locali)...... 796

Articolo 1, comma 640 (Tutela e valorizzazione del Made in Italy)........ 800

Articolo 1, commi 641-643 (Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività)          801

Articolo 1, comma 644 (Disciplina finanziaria e contabile della RAI)... 803

Articolo 1, comma 645 (Agibilità teatrale, cinematografica e circense) 806

Articolo 1, commi 646-648 (Liquidazione patrimoni da parte del Gruppo Fintecna)    808

Articolo 1, commi 649-651 (Strumenti di debito chirografario di secondo livello)   813

Articolo 1, commi 652-655 (Fondo di ristoro finanziario)....................... 815

Articolo 1, commi 656 e 657 (Istituto vulcanologia)................................. 819

Articolo 1, commi 658-661 (Modifiche alla legge n. 394 del 1991- Istituzione Parco del Delta del Po - Aree marine di reperimento).................................................................. 820

Articolo 1, commi 662-664 (Modifiche alla legge n. 394 del 1991- Parchi nazionali del Matese e di Portofino)...................................................................................................... 823

Articolo 1, comma 665, lett. a) (Proroga dei termini per l’esercizio obbligatorio in forma associata di funzioni comunali)..................................................................... 825

Articolo 1, comma 665, lett. b) (Proroga della durata in carica della Consulta per il servizio civile)................................................................................................................. 828

Articolo 1, comma 665, lett. c) (Colloqui investigativi con i detenuti)... 831

Articolo 1, comma 665, lett. d) (Proroga di termini di misure per la tutela funzionale e processuale del personale dei servizi di informazione e sicurezza)....... 832

Articolo 1, comma 665, lettera e) (Proroga unità tecnica gestione rifiuti in Campania)    834

Articolo 1, comma 666, lett. a) (Proroga di termini per l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri)..................................................................... 836

Articolo 1, comma 666, lett. b) (Proroga di termini per l’impiego di guardie private nel contrasto alla pirateria)................................................................................................... 838

Articolo 1, comma 666, lett. c) (Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli enti locali)......................................................................... 841

Articolo 1, comma 666, lett. d) (Utilizzo risorse disponibili sulle contabilità speciali delle province di Monza-Brianza, Fermo e Barletta-Andria-Trani)................. 843

Articolo 1, comma 666, lett. e) (Banca dati del DNA)................................ 845

Articolo 1, comma 666, lett. f) (Proroga graduatorie del personale dei Corpi di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)........................................................... 847

Articolo 1, comma 666, lett. g) (Proroga della graduatoria di uno specifico concorso nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)....................................................................... 848

Articolo 1, comma 666, lett. h) (Proroghe in materia di adeguamento alla normativa antincendio delle attività ricettive turistico alberghiere)............................................... 849


 

Articolo 1, comma 667 (Proroga termini in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico)........................................................................................................... 851

Articolo 1, comma 668 (Proroga convenzione Sogei)............................... 853

Articolo 1, comma 669, lett. a) (Proroghe in materia di anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti)................................................................................................. 856

Articolo 1, comma 669, lett. b) (Proroga termine partecipazioni incrociate TV editoria)  858

Articolo 1, comma 670 (Proroga termini in materia di gestione commissariale stabilimento Stoppani nel Comune di Cogoleto)............................................................... 861

Articolo 1, comma 671 (Differimento dell’applicazione del regolamento per gli addetti al salvamento acquatico).................................................................................... 864

Articolo 1, comma 672 (Proroga della durata del Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari)............................................... 866

Articolo 1, comma 673, lett. a) (Proroghe per soggetti danneggiati da emotrasfusioni)    868

Articolo 1, comma 673, lett. b) (Proroga filiera distributiva del farmaco) 870

Articolo 1, comma 674 (Informazione antimafia per i terreni agricoli). 871

Articolo 1, comma 675 (Proroghe di termini in materia di edilizia scolastica) 873

Articolo 1, comma 676, lettere a)–e) e g) (Proroga di graduatorie concorsuali e termine per assunzioni presso pubbliche amministrazioni)........................................... 878

Articolo 1, comma 676, lett. f) (Proroga della sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia)................................................................................ 884

Articolo 1, comma 677 (Proroga termini nel processo amministrativo telematico)   887

Articolo 1, comma 678 (Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006) 888

Articolo 1, comma 679 (Contabilità speciale per il cd. "fondo casa")... 889

Articolo 1, comma 680 (Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)  891

Articolo 1, comma 681 (Istituto Nazionale di Biologia e Biotecnologie marine-Stazione Zoologica Anton Dohrn)................................................................................. 893

Articolo 1, comma 682 (Funzionamento dell’ufficio del Garante della privacy)   894

Articolo 1, comma 683 (Integrazione dello stanziamento per l’attuazione della risoluzione Onu 1325 su donne, pace e sicurezza).................................................................. 896

Articolo 1, comma 684 (Contributo ad ANAS per Quadrilatero Umbria Marche) 899

 

 


Tavola di raffronto della numerazione degli articoli e dei commi tra il disegno di legge presentato al Senato a seguito dello stralcio (A.S. 2960-bis), il testo
approvato dalla 5a Commissione Bilancio
del Senato (A.S. 2960-bis-A) e il testo
approvato dall’Aula del Senato
(A.C. 4768
)

 

 

 

Oggetto

A.S.
2960-bis

A.S.
2960-bis-A

A.C.
4768

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

1

1

Co. 1

Sterilizzazione incremento IVA e accise

2

2

Co. 2

Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili

3, co. 1

3, co. 1

Co. 3

Detrazione per sistemazione a verde

3, co. 2-5

3, co. 2-5

Co. 4-7

Cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato

3, co. 6

3, co. 6

Co. 8

IVA interventi di recupero del patrimonio edilizio

 

3, co. 6-bis

Co. 9

Misure per il contenimento dei canoni delle locazioni abitative e di sostegno e incentivo all'affitto

 

3-bis

Co. 10-12

Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico

4

4

Co. 13

Proroga dell’iperammortamento

5

5

Co. 14-20

Proroga del blocco aumenti aliquote 2018

6

6

Co. 21

Sostegno agli investimenti delle PMI - Nuova Sabatini

7

7

Co. 22-24

Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0

8

8

Co. 25-35

Interventi relativi agli Istituti tecnici superiori

9

9

Co. 36-37

Istituti tecnici superiori - offerta formativa competenze industria 4.0

 

9, co. 2-bis

Co. 38

Sperimentazione della mobilità sostenibile

10

10

Co. 39

PIR e società immobiliari

11

11

Co. 40

Esclusione delle società di intermediazione mobiliare dall'applicazione dell'addizionale all'IRES

12

12

Co. 41-43

Imposta di registro

13

13

Co. 44

Trattamento Tributario convenzioni edificabilità dei suoli

 

13, co. 1-bis

Co. 45

Credito di imposta per spese consulenze relative a quotazione PMI

14

14

Co. 46-49

Velocizzazione procedure esecutive e limitazione dei motivi di opposizione al decreto ingiuntivo

15
STRALCIATO

 

 

Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile

16, co. 1-12

16, co. 1-9, 10-12

Co. 50-58, 62-64

Finanziamento a regime del sistema di “formazione duale”

 

16, co. 9-bis-9-quater

Co. 59-61

Deducibilità lavoratori stagionali

 

16, co. 12-bis

Co. 65

Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

17

17

Co. 66-67

Affiancamento in agricoltura

 

47-bis

Co. 68-69

Sostegno al reddito in favore dei lavoratori del settore della pesca

 

17-ter

Co. 70-71

Misure in favore dei territori danneggiati dal batterio Xylella fastidiosa

 

17-bis

Co. 72-74

Incremento soglie reddituali bonus 80 euro

18

18

Co. 75

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale

19, co. 1

19, co. 1

Co. 76

Indennità giornaliera sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio

 

19, co. 1-bis

Co. 77

Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori di imprese in crisi

20

20

Co. 78-79

Imlementazione dell’assegno di ricollocazione

 

20-bis

Co. 80

Prosecuzione CIGS e mobilità in deroga nell'anno 2018 nelle aree di crisi complessa

21

21

Co. 81

Misure previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori addetti ad attività gravose e di incentivo allo sviluppo della previdenza compementare

 

21-bis

Co. 82-95

Plusvalenze derivanti da vendita di azioni in sostituzione di premi di produttività

 

22, co. 01

Co. 96

APE

22, co. 1

22, co. 1

Co. 97

Stabilizzazione e semplificazione della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

23

23

Co. 98-99

Disposizioni in materia di previdenza complementare

 

23-bis

Co. 100-101

Disposizioni in materia di fondi integrativi territoriali del servizio sanitario

 

23-ter

Co. 102

Rapporti finanziari tra Stato e I.N.P.S.

24

24

Co. 103-104

Prestazione assistenziali per i malati di mesotelioma

 

24-bis

Co. 105-106

Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà

25

25

Co. 107-114

Promozione del welfare di comunità

26

26

Co. 115-118

Disposizioni in favore del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e l’adolescenza

 

26-bis

Co. 119

Estensione del congedo per le donne vittime di violenza di genere

 

26-ter

Co. 120

Cofinanziamento del Programma Erasmus+

27

27

Co. 121

Spese di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative

28

28

Co. 122-123

Censimenti permanenti

29

29

Co. 124-133

Disposizioni in materia di prestito sociale nelle società cooperative

 

29-bis

Co. 134-139

Benefici pensionistici per l'esposizione all'amianto

 

29-ter

140

Fondo politiche per la famiglia

30

soppresso

 

Stabilizzazione e rideterminazione dell'assegno di natalità

 

30-quater

Co. 141-142

Risorse per la crescita e l'assistenza dei giovani fuori famiglia

 

30-bis

Co. 143-144

Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare

 

30-ter

Co. 145-147

Presidenza italiana dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa

31

31

Co. 148

Partecipazione italiana all’Expo 2020 Dubai

 

31-bis

Co. 149

Fondo per gli immobili demaniali assegnati ad organismi internazionali

 

31-ter

Co. 150

Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana

32

32

Co. 151-157

Misure per l'efficientamento del Fondo per il sostegno all'export e all'internazionalizzazione del sistema produttivo

 

32-bis

Co. 158-159

Personale a contratto degli uffici all’estero e altre misure per potenziare i servizi per i cittadini e le imprese all’estero

33, co. 1-4

33, co. 1-3, 4

Co. 160-162 e 164

Assunzioni a tempo indeterminato dipendenti della terza area funzionale

 

33, co. 3-bis

Co. 163

Interventi per gli italiani all’estero

 

33-bis

Co. 165

Misure a favore degli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose

34

34

Co. 166-167

Misure in favore degli orfani per crimini domestici e femminicidio

 

34-bis

Co. 168-170

Misure nel campo della protezione cibernetica e della sicurezza

35
STRALCIATO

 

 

Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco

36, co 1-4

36, co. 1-4

Co. 171, 174, 176-177

Riserva posti messi a concorso polizia per bilinguismo

 

36, co. 1-bis

Co. 172

Sicurezza patrimonio culturale

 

36, co. 1-ter

Co. 173

Periodo permanenza obbligatoria Polizia di Stato

 

36, co. 2-bis

Co. 175

Invio all’estero di personale appartenente alla carriera prefettizia

37

37

Co. 178

Assunzioni presso il Ministero dell'interno

38, co. 1

38, co. 1

Co. 179

Piano industriale industrie della difesa

 

38, co. 1-bis

Co. 180

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 

38-bis

Co. 181

Assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato da parte del MIBACT

39, co. 1-2

39, co. 1-2

Co. 182-183

Luoghi della cultura - Contratti di lavoro autonomo

 

39, co. 2-bis

Co. 184

Progetto Pompei

 

39, co. 2-ter

Co. 185

Facoltà di trasferimento degli utili conseguiti da Ales Spa all’entrata del bilancio dello Stato

39, co. 3

39, co. 3

Co. 186

Ulteriori disposizioni in favore delle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici

39, co. 4-5

39, co.4 - 5

Co. 187-188

Prestazioni accessorie svolte dal personale del MIBACT

39, co. 6-7

39, co. 6-7

Co. 189-190

Soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT (Biblioteca di archeologia e storia dell’arte di Roma)

39, co. 8

39, co. 8

Co. 191

Fondo per la promozione del libro e della lettura

39, co. 9

39, co. 9

Co. 192

Vendita libri al dettaglio- Credito d’imposta

 

39, co. 9-bis-quater

Co. 193-195

Anno europeo del patrimonio culturale

39, co. 10

39, co. 10

Co. 196

Ente Nazionale Sordi

 

39, co. 11-bis

Co. 197

Capitale italiana della cultura

39, co. 11

39, co. 11

Co. 198

Esenzione fiscale per l’Accademia dei Lincei

39, co. 12

39, co. 12

Co. 199

Manifestazioni carnevalesche

 

39, co. 13-bis

Co. 200

Cimitero monumentale delle vittime del Vajont

 

39, co. 13-ter

Co. 201

Tutela patrimonio culturale aree colpite da eventi alluvuonali del 2011 (Aulla)

 

39, co. 13-octies

Co. 202

Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL

 

39, co. 13-septies

Co. 203

Istituto Luigi Sturzo

 

39, co. 13-sexies

Co. 204

Accademia Vivarium novum

 

39, co. 13-quinquies

Co. 205

Centro internazionale del libro parlato di Feltre

 

39, co. 13-undecies

Co. 206

Lega del Filo d'oro

 

39, co. 13-quater

Co. 207

Tutela patrimonio culturale aree colpite da eventi alluvuonali del 2011 (Villafranca in Lunigiana)

 

39, co. 13- novies

Co. 208

IVA sugli spettacoli teatrali

39, co. 13

39, co. 13

Co. 209

Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza

 

39, co. 13-decies

Co. 210

Informatizzazione degli archivi dei movimenti politici

 

39-bis

Co. 211

Contributi ad istituti culturali (Festival "Donizetti Opera" di Bergamo e Museo di San Caprasio in Aulla)

 

39-ter

Co. 212-213

Trieste capitale europea della scienza 2020

 

39-quater

Co. 214-215

Ammodernamento impianti di calcio

40, co.1 lett. a)

40, co.1 lett. a)

Co. 216, lett a)

Commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse

40, co.1 lett. b)

40, co.1 lett. b)

Co. 216, lett b)

Società sportive dilettantistiche

40, co. 2-4

40, co. 2-4

Co. 217-219

Rapporti di collaborazione con società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro

40, co 5

40, co 5

Co. 220

Società sportive dilettantistiche

 

40, co. 5-bis 5-ter

Co. 221-222

Fondo sport e periferie

40, co. 6

40, co. 6

Co. 223

Sport bonus

40, co. 7-10

40, co. 7-10

Co. 224-227

Aumento esenzione compensi per alcune attività musicali e per attività sportive dilettantistiche

40, co. 11

40, co. 11

Co. 228

Servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori e alla verifica dei regolamenti d'uso degli impianti per svolgimento delle competizioni sportive

 

40, co. 11-bis

Co. 229

Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano

40, co. 12

40, co. 12

Co. 230

Agevolazioni per le società di Lega Pro

40, co. 13

40, co. 13

Co. 231

Contributo italiano all’Agenzia mondiale antidoping

40 co. 14

40 co. 14

Co. 232

Finanziamento delle attività svolte dal Comitato italiano paralimpico per la pratica sportiva delle persone con disabilità da lavoro

40, co. 15

40, co. 15

Co. 233

Registro Nazionale Agenti Sportivi

 

40, co. 15-bis

Co. 234

Misure urgenti per la realizzazione dell’Universiade 2019

 

40-bis

Co. 235-248

Payback nel settore farmaceutico

41, co. 1-3

41, co. 1-3

Co. 249-251

Monitoraggio degli effetti sulla spesa sanitaria dell’utilizzo dei farmaci innovativi

41, co. 4-5

41, co. 4-5

Co. 252-253

Finanziamento dell'ISMETT

41, co. 6

41, co. 6

Co. 254

Informatizzazione del ciclo passivo degli acquisti delle pubbliche amministrazioni e del SSN

41, co. 7-11

41, co. 7-11

Co. 255-259

Tariffe strutture che erogano assistenza ospedaliera

 

41, co. 11-bis

Co. 260

Rivalutazione del fabbisogno di prestazioni assicurate dagli IRCCS

 

41, co. 11-ter

Co. 261

Edilizia sanitaria

 

41-bis

Co. 262

Istituzione della Rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie

 

41-ter

Co. 263-264

Disposizioni in materia di società titolari di farmacie

 

41-quater

Co. 265

Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

 

41-quinquies

Co. 266-270

Contributo in favore della ricerca (Fondazione per la ricerca sulle malattie del Pancreas)

 

41-sexies

Co. 271

Funzionalità dell’amministrazione giudiziaria

42, co. 1-2

42, co. 1-2

Co. 272-273

Servizio di notificazioni a mezzo posta

 

42, co. 2-bis

Co. 274

Proroga di termine in materia di spese di funzionamento degli uffici giudiziari

 

42-bis

Co. 275

Consiglio di Stato della Provincia di Bolzano

 

42-ter

Co. 276

Giacenze nelle procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo

43

43

Co. 277-278

Fondo per l’attuazione della riforma del processo penale e dell’ordinamento penitenziario

44

44

Co. 279

Personale alle dipendenze del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

 

44-bis

Co. 280-281

Assunzione di magistrati ordinari e di avvocati e procuratori dello Stato

45, co. 1-2

45, co. 1-2

Co. 282-284

Onorari dell'Avvocatura generale dello Stato

 

45, co. 2-bis

Co. 285

Personale dell’amministrazione giudiziaria

46

46

Co. 286-288

Determinazione del numero dei notai e misure di semplificazione per la trasmissione degli atti agli archivi notarili

 

46-bis

Co. 289

Misure per la riqualificazione dei contabili e degli assistenti informatici e linguistici

 

46-ter

Co. 290

Distretti del cibo

47

47

Co. 291

Disciplina dell'attività di enoturismo

 

47-bis

Co. 292-295

IVA agevolata carne

48

48

Co. 296

Interventi per il settore avicolo

 

48-bis

Co. 297-300

Apicoltura in aree montane

 

48-ter

Co. 301

Piano invasi

49

49

Co. 302-304

Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente - ARERA

 

49-bis

Co. 305-308

Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuali

 

49-ter

Co. 309-312

Fondo rotativo per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi

50

50

Co. 313

Rafforzamento e razionalizzazione dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e climatologia - Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia e ItaliaMeteo

51

51

Co. 314-324

Assunzioni nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

52

52

Co. 325-327

Disposizioni in materia di lavoro portuale temporaneo

 

52-bis

Co. 328

Contributo per l’attuazione del Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica

 

52-quater

Co. 329

Disposizioni per la tutela ambientale e la valorizzazione del territorio

 

52-quinquies

Co. 330

Disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinnovabili

 

52-sexies

Co. 331

Risorse per le esigenze operative del Corpo delle Capitanerie di porto

 

52-ter

Co. 332

Retribuzione dei dirigenti scolastici

53

53

Co. 333

Supplenze brevi di personale ATA nelle scuole

54, co. 1

54, co. 1

Co. 334

Concorso per Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole

54, co. 2

54, co. 2

Co. 335

Comandi di docenti e dirigenti scolastici

54, co. 3

54, co. 3

Co. 336

Assistenti amministrativi e tecnici nelle segreterie scolastiche

 

54-bis

Co. 337

Concorso riservato per i collaboratori-scolastici nelle scuole della provincia di Palermo

 

54-ter

Co. 338-343

Scatti stipendiali dei professori universitari

55, co. 1

55, co. 1

Co. 344-345

Personale di ricerca non contrattualizzato in servizio presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)

 

55, co. 1-bis

Co. 346

Assunzione di nuovi ricercatori nelle università e negli enti di ricerca

56

56

Co. 347

Incremento delle risorse per il diritto allo studio universitario e per le borse di dottorato di ricerca

57

57

Co. 348-352

Sblocco delle risorse degli anni 2016-2017 accantonate per il finanziamento premiale degli enti di ricerca vigilati dal MIUR

 

57-bis

Co. 353-354

Norma in materia di aerospazio

 

Art. 57-ter

Co. 355

Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica

 

Art. 57-quater

Co. 356

Disposizioni in materia di statizzazione e di razionalizzazione degli istituti superiori musicali non statali e delle accademie non statali di belle arti nonché di riorganizzazione e di razionalizzazione dell’AFAM

 

Art. 57-quinquies

Co. 357-359

Disposizioni in favore della cooperazione culturale, sxcientifica e tecnologica nelle università

 

Art. 57-sexies

Co. 360

Agevolazioni fiscali a sostegno delle spese per studenti con disturbo specifico di apprendimento - DSA

 

Art. 57-septies

Co. 361-363

Disposizioni per la stabilizzazione di ricercatori e tecnologi

 

Art. 57-novies

Co. 364-367

Misure in favore dell’Università degli studi di Padova e dell’Università degli studi di Napoli "Federico II”

 

Art. 57-octies

Co. 368-369

Pubblico impiego: risorse per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici

58, co. 1-5

58, co. 1-5

Co. 370-374

Servizi nelle scuole (Scuole belle)

58, co. 6

58, co. 6

Co. 375

Proroga dell’impiego del personale militare appartenente alle Forze armate (Strade sicure)

58, co. 7

58, co. 7

Co. 376

Proroga della convenzione con Radio radicale

58, co. 8

58, co. 8

Co. 377

Lavori Socialmente Utili

58, co. 9

58, co. 9

Co. 378

Spending review dei Ministeri

59, co. 1

59, co. 1

Co. 379

Autotrazione nelle aree di confine

59, co. 2

soppresso

 

Destinazione delle risorse derivanti dagli incrementi tariffari relativi ad alcune operazioni di motorizzazione civile

59, co. 3

59, co. 3

Co. 380

Riduzione sgravio contributivo per le imprese armatrici

59, co. 4

59, co. 4

Co. 381

Limiti alla riassegnazione di fondi alimentati dalle imprese

59, co. 5-6

59, co. 5-6

Co. 382-383

Immobili a uso governativo

59, co. 7

59, co. 7

Co. 384

Rideterminazione dei giudici ausiliari

59, co. 8

59, co. 8

Co. 385

Copertura assicurativa per il personale del Corpo di polizia penitenziaria

59, co. 9

59, co. 9

Co. 386

Buoni pasto per il personale della Polizia di Stato

59, co. 10-11

59, co. 10-11

Co. 387-388

CNEL

 

59, co. 11-bis-quinquies

C389-392

Contributo straordinario in favore del Comune de L’Aquila

60

60

Co. 393-394

Contributo a favore della Scuola internazionale Gran Sasso Science Institute

 

60-bis

Co. 395

Finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione

61

61

Co. 396

Proroga Zona franca urbana nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012

62

62

Co. 397-399

Proroga esenzione IMU su immobili inagibili

63, co. 1-3

63, co. 1-3

Co. 400-402

Rigassificatori

 

63, co. 3-bis

Co. 403

Mutui degli enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012

64

64

Co. 404-407

Mutui dei comuni di Ischia colpiti dal sisma

 

64-bis

Co. 408-409

Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016

65

65

Co. 410-412

Ulteriori interventi a favore dei territori colpiti  dal sisma del maggio 2012

 

65-bis

Co. 413-414

Misure in favore dei territori dell’Isola di Ischia interessati dall’evento sismico del 21 agosto 2017

66, co. 1-2

66, co. 1-2

Co. 415-416

Eventi calamitosi Area vesuviana

 

66, co. 2-bis

Co. 417

Regime fiscale dei premi per polizze assicurative sulle calamità naturali

67

67

Co. 418-420

Rimborso alle imprese danneggiate dall'alluvione del Piemonte del 1994

 

67-bis

Co. 421-424

Rapporti finanziari Stato-regioni a statuto ordinario

68, co. 1-3

68, co. 1-3

Co. 425-427

Proroga termini in materia di federalismo fiscale

68, co. 4

68, co. 4

Co. 428

Ripiano disavanzo 2014 regioni

68, co. 5-8

68, Co. 5-8

Co. 429-432

Semplificazione prospetto di verifica del saldo di bilancio

68, co. 9-10

68, Co. 9-10

Co.433-434

Effetti sul pareggio chiusura contabilità speciali protezione civile

68, co. 11-15

68, Co. 11-15

Co. 435-439

Spese connesse ad eventi calamitosi

68, co. 16

68, Co. 16

Co. 440

Personale dei centri per l'impiego e dell'ANPAL

68, co. 17-23

68, co. 17-23

Co. 441-448, 451-452

Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta

 

68, co. 21—quinquies-21-sexies

Co. 449-450

Compensazioni minor gettito IRAP

68, co. 24

68, co. 24

Co. 453

Soppressione del Fondo per esigenze in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno

68, co. 25

68, co. 25

Co. 454

Personale INAPP

 

68, co. 25-bis

Co. 455

Rapporti finanziari Stato-Regioni a statuto speciale

69

69

Co. 456-459

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (concessioni idroelettriche Trentino)

 

69-bis

Co. 460-462

Insularità della Sardegna

 

69-ter

Co. 463

Risorse per province e città metropolitane

70

70

Co. 464-466

Contributo alla regione Sardegna

 

70-bis

Co. 467

Interventi a favore dei comuni

71, co. 1-10

71, co. 1-10

Co. 468-477

Risorse per la gestione liquidatoria degli enti locali in dissesto

71, co. -12

71, co. 11-12

Co. 478-479

Incentivi per fusione dei Comuni

71, co. 13-14

71, co. 13-14

Co. 480-481

Rimborso minor gettito TASI ai comuni

71, co. 15-16

71, co. 15-16

Co.. 482-483

Incremento spazi finanziari degli enti locali per investimenti

72, co. 1

72, co. 1

Co. 484

Semplificazione dei limiti al ricorso al debito da parte degli enti locali

72, co. 2

72, co. 2

Co. 485

Campionati mondiali di sci alpino

 

72, co. 2-bis

Co. 486

Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista

72, co. 3

72, co. 3

Co. 487

Proroga del termine per la ratifica degli Accordi di programma per edilizia residenziale

 

72, co. 3-bis

Co. 488

Fondo crediti dubbia esigibilità: quote accantonamento in bilancio di previsione

 

72-bis

Co. 489

Relazione biennale sullo stato di attuazione del federalismo fiscale della Commissione tecnica per i fabbidìsogni standard

 

72-ter

Co. 490

Revisione della quota perequativa del fondo di solidarietà comunale per gli anni 2018 e 2019

 

72-quater

Co. 491

Finalizzazione degli accantonamenti del fondo di solidarietà comunale non utilizzati

 

72-quinquies

Co. 492

Priorità nell’attribuzione degli spazi finanziari agli investimenti comunali per ripristino e messa in sicurezza del territorio a seguito di stato di emergenza

 

72-sexies

Co. 493

Semplificazione del DUP per i piccoli comuni

 

72-septies

Co. 494

Credito di imposta per il Sud

73

73

Co. 495

Proroga delle agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno

74

74

Co. 496-497

Integrazione finanziamento aree interne

75

75

Co. 498-499

Fondo imprese Sud

76

76

Co. 500-506

Disposizioni per l'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche nel Mezzogiorno

 

76-bis

Co. 507-508

Disposizioni per il contrasto all’evasione fiscale – Fatturazione elettronica

77

77

Co. 509-513

Disposizioni di contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali

78

78

Co. 514-518

Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi

79

79

Co. 519-533

Smaltimento del contenzioso tributario di legittimità

80

80

Co. 534-554

Procedure amichevoli nella fiscalità internazionale (Mutual Agreement Procedures - MAP

81

81

Co. 555-556

Pagamenti delle pubbliche amministrazioni

82

82

Co. 557-560

Sospensione deleghe di pagamento

83

83

Co. 561

Imposta sulle assicurazioni

84

84

Co. 562-563

Disposizioni in materia di garanzia assicurativa per l’attività di mediazione

 

84-bis

Co. 564

Interessi passivi

85

85

Co. 565-566

Esenzione imposta di bollo copie assegni in forma elettronica

86

86

Co. 567

Proroga della rivalutazione di terreni e partecipazioni

87

87

Co. 568-569

Regime fiscale dei redditi di capitale e dei redditi diversi derivanti da partecipazioni qualificate realizzati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa

88

88

Co. 570-577

Misure fiscali per l’economia digitale (Web-tax)

 

88-bis

Co. 578-597

Uso efficiente dello spettro e transizione alla tecnologia 5G

89, co. 1-19
STRALCIATO COMMA 11

89, co. 1-19

Co. 598-617

Disposizioni in materia di call center

 

89-bis

Co. 618

Disposizioni in materia di giochi

90, co. 1-3

90, co. 1-3

Co. 619-621

Contributo Ippodromo di Merano

 

90, co. 3-bis

Co. 622

Differimento disciplina IRI

91

91

Co. 623

Fondo esigenze indifferibili in corso di gestione

92

92, co. 1

Co. 624

FISPE

 

92, co. 1-bis

Co. 625

Fondo per la compensazione degli effetti finanziari

 

92, co. 1-ter

Co. 626

Fondo riforma riforma degli ammortizzatori sociali

 

92, co. 2-quater

Co. 627

Previdenza complementare dei dipendenti pubblici

 

92, co. 2-quinquies

Co. 628

Entrate derivanti dall’attività di contrasto all’evasione fiscale

93

93

Co. 629-630

Fondi speciali (Tabelle A e B)

94

94

Co. 631

Fondo investimenti

95

95

Co. 632-633

Fondo per la progettazione degli enti locali

 

95-bis

Co. 634-639

Tutela e valorizzazione del Made in Italy

 

95-ter

Co. 640

Fondo per il capitale immateriale, la competitività e la produttività

96

96

Co. 641-643

Disciplina finanziaria e contabile della RAI

97

97

Co. 644

Disposizioni in materia di certificato di agibilità per attività di spettacolo

 

97-bis

Co. 645

Liquidazione patrimoni (FINTECNA)

98

98

Co. 646-648

Equo compenso degli avvocati

99
STRALCIATO

 

 

Strumenti di debito chirografario di secondo livello

100

100

Co. 649-651

Fondo di ristoro finanziario

 

100-bis

Co. 652-655

Istituto di vulcanologia

101

101

Co. 656-657

Modifica all'articolo 34 della legge n. 394 del 1991 (Parco Delta del Po)

 

101-quinquies

Co. 658-661

Modifica all'articolo 34 della legge n. 394 del 1991 (parco del Matese e parco di Portofino)

 

101-octies

Co. 662-664

Proroga gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli Comuni

 

101-ter, co. 1, lett. a)

Co. 665,lett. a)

Proroga  servizio civile

 

101-ter, co. 1, lett. b)

Co. 665,lett. b)

Proroga colloqui investigativi con detenuti

 

101-ter, co. 1, lett. c)

Co. 665,lett. c)

Proroga servizi informazione sicurezza

 

101-ter, co. 1, lett. d)

Co. 665,lett. d).

Proroga unità tecnica gestione rifiuti Campania

 

101-ter, co. 1, lett. e)

Co. 665,lett. e)

Documentazione cittadini extraUE

 

101-ter, co. 2, lett. a)

Co. 666, lett. a)

Contrasto pirateria

 

101-ter, co. 2, lett. b)

Co. 666, lett. b)

Proroga procedura scioglimento consigli enti locali per mancata approvazione del bilancio

 

101-ter, co. 2, lett. c)

Co. 666, lett. c)

Prorga utilizzo disponibilità contabilità speciali Monza, Brianza

 

101-ter, co. 2, lett. d)

Co. 666, lett. d)

Banca dati DNA

 

101-ter, co. 2, lett. e)

Co. 666, lett. e)

Proroga graduatorie personale dei  Corpi di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

101-ter, co. 2, lett. e)-bis

Co. 666, lett. f)

Proroga graduatorie dei concorsi pubblici

 

101-ter, co. 2, lett. e)-ter

Co. 666, lett. g)

Proroga adeguamento prevenzione antincendi attività, ricettive turistico-alberghiere

 

101-ter, co. 2, lett. e)-quater

Co. 666, lett. h)

Locazioni passive

 

101-ter, co. 3

Co. 667

Proroga rapporto di servizio tra il Ministero dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali

 

101-ter, co. 3-bis

Co. 668

Carburanti

 

101-ter, co. 4, lett. a)

Co. 669, lett. a)

Divieto di partecipazioni incrociate tra televisioni e quotidiani

 

101-ter, co. 4, lett. b)

Co. 669, lett. b)

Stabilimento Stoppani

 

101-ter, co. 5

Co. 670

Addetti al salvamento acquatico

 

101-ter, co. 6

Co. 671

Commissario per la tratta ferroviaria Napoli-Bari

 

101-ter, co. 6-bis

Co. 672

Soggetti danneggiati da trasfusioni

 

101-ter, co. 7, lett. a)

Co. 673, lett. a)

Filiera del farmaco

 

101-ter, co. 7, lett. b)

Co. 673, lett. b)

Acquisizione dell'informazione antimafia per i terreni agricoli

 

101-ter, co. 7-bis

Co. 674

Edilizia Scolastica Termine pagamenti

 

101-ter, co. 8

Co. 675

Graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni

 

101-ter, co. 8-bis, lett a)-d) e) g)

Co. 676, lett a)-d) e) g)

Graduatorie dirigenti

 

101-ter, co. 8-bis, lett. f)

Co. 676, lett. f)

Contenzioso amministrativo ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche

 

101-ter, co. 8-ter

Co. 677

Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006

 

101-ter, co. 8-quater

Co. 678

Fondo casa

 

101-quater

Co. 679

Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano

 

101-bis

Co. 680

Istituto Nazionale di Biologia e Biotecnologie marine-Stazione Zoologica Anton Dohrn

 

101-septies

Co. 681

Attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali

 

101-sexies

Co. 682

Piano di azione in ottemperanza alla Risoluzione ONU sulle donne, la pace e la sicurezza

 

102-bis

Co. 683

Completamento opere inerenti la società Quadrilatero Umbria Marche

 

119, co 33-bis

Co. 684

Modifica della Tabella A di cui alla legge n. 93/1994 – Associazioni combattentistiche

102 STRALCIATO

 

 

SEZIONE II - STATI DI PREVISIONE

 

 

 

Stato di previsione dell’entrata (TABELLA 1)

103

103

2

Stato di previsione del Ministero dell’economia (TABELLA 2)

104

104

3

Stato di previsione del Ministero dello svilupo economico (TABELLA 3)

105

105

4

Stato di previsione del Ministero del lavoro (TABELLA 4)

106

106

5

Stato di previsione del Ministero della giustizia(TABELLA 5)

107

107

6

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri (TABELLA 6)

108

108

7

Stato di previsione del Ministero dell’istruzione (TABELLA 7)

109

109

8

Stato di previsione del Ministero dell’interno (TABELLA 8)

110

110

9

Stato di previsione del Ministero dell’ambiente (TABELLA 9)

111

111

10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti (TABELLA 10)

112

112

11

Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative (TABELLA 11)

113

113

12

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole (TABELLA 12)

114

114

13

Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attvità cultutrali e del turismo (TABELLA 13)

115

115

14

Stato di previsione del Ministero della salute (TABELLA 14)e

116

116

15

Totale generale della spesa

117

117

16

Quadro generale riassuntivo

118

118

17

Disposizioni diverse

119

119

18

Entrata in vigore

120

120

19

 

 

 

 

 


La I Sezione della legge di Bilancio

 

Con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, a decorrere dalla scorsa legge di bilancio (legge 11 dicembre 2016, n.232) i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

L’integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull’insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell’intervento pubblico, considerato nella sua interezza.

La prima sezione - disciplinata dai nuovi commi da 1-bis a 1-quinquies dell’articolo 21 della legge n. 196/2009 - contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio considerato dal bilancio. Tra le novità più rilevanti rispetto all’ex disegno di legge di stabilità va in primo luogo segnalato come tale sezione potrà contenere anche norme di carattere espansivo, ossia di minore entrata o di maggiore spesa, in quanto non è stata riproposta la disposizione della legge n. 196 del 2009, in cui si prevedeva che la legge di stabilità dovesse indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.

La mancata indicazione di un vincolo di carattere restrittivo in termini di effetto della prima parte della legge di bilancio deriva dalla circostanza che ai sensi dell’articolo 14 delle legge di attuazione del pareggio di bilancio n. 243 del 2012, il nuovo disegno di legge di bilancio soggiace ora ad una regola di “equilibrio” del bilancio dello Stato che consiste in un valore del saldo netto da finanziare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica: obiettivi che com’è noto possono ricomprendere anche situazioni di disavanzo nell’ambito del percorso di raggiungimento dell’ obiettivo di medio termine (Medium Term Objective, MTO). Di conseguenza il disegno di legge di bilancio ora non reca più (a differenza della ex ddl. di stabilità) un autonomo prospetto di copertura.

Altra significativa novità può ravvisarsi nella circostanza che alla conferma del divieto già previsto in passato di inserire norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio o interventi di natura localistica o microsettoriale, si accompagna ora all’ulteriore divieto di inserire norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione. Le disposizioni della prima sezione non possono, cioè, apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una modifica diretta dell’ammontare degli stanziamenti iscritti nella seconda sezione: tale modifica è possibile solo incidendo sulle norme o sui parametri stabiliti per legge che determinano l’evoluzione dei suddetti stanziamenti di bilancio.

Nel contenuto proprio della prima sezione sono poi previste:

§  la determinazione del livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare;

§  la determinazione degli importi dei fondi speciali;

§  la previsione di norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva;

§  la determinazione dell'importo complessivo massimo destinato, in ciascun anno del triennio di riferimento, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego;

§  la previsione di eventuali norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi;

§  la previsione delle norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

Da segnalare inoltre come non sono riproposte, quale contenuto della prima sezione, le disposizioni che prevedevano la determinazione degli importi delle leggi di spesa permanente, la riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente nonché le variazioni delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, di cui rispettivamente alle tabelle C, D ed E della legge di stabilità: ciò in quanto tali determinazioni sono trasferite nell’ambito della seconda sezione.

Nella riallocazione tra le due sezioni delle informazioni prima recate dai due distinti disegni di legge di stabilità e di bilancio, va infine tenuto presente che la seconda sezione, nel riportare il contenuto del bilancio di previsione dello stato -vale a dire gli stati di previsione dei Ministeri ed il quadro generale riassuntivo, come meglio si precisa più avanti, nella parte del dossier dedicato alla sezione medesima- viene ad assumere un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente (a differenza dell’ex legge di bilancio) attraverso rimodulazioni ovvero rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni - sugli stanziamenti sia di parte corrente che di parte capitale previsti a legislazione vigente, ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.

 

 


Schede di lettura

 


Articolo 1, comma 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

 

 

Il comma 1, fissa, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza e cassa.

 

Il comma 1 fissa, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza e, per il saldo netto da finanziare, anche in termini di cassa.

 

Si fa presente che, diversamente da quanto desumibile dall'articolato, in realtà l'allegato 1 reca per il ricorso al mercato anche i livelli massimi in termini di cassa.

Secondo quanto disposto dall’articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tali livelli sono indicati nell'allegato n. 1 annesso al disegno di legge, e sono determinati in coerenza con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Rispetto al dettato dell’ex articolo 11, comma 3, lett. a), della legge di contabilità - che prevedeva la determinazione dei livelli massimi dei suddetti saldi solo in termini di competenza, con specifica indicazione delle eventuali regolazioni pregresse - viene eliminato il riferimento alle regolazioni contabili e debitorie pregresse, incluse nel valore del saldo ma delle quali viene ora data separata evidenza nel prospetto di raccordo tra il bilancio dello Stato e il conto della P.A. contenuto nella nota tecnico-illustrativa, di cui al nuovo comma 12-quater dell’articolo 21 della legge n. 196.

 

I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

(importi in milioni di euro)

 

2018

2019

2020

Livello massimo del saldo netto da finanziare in termini di competenza

-45.470

-25.600

-13.600

Livello massimo del saldo netto da finanziare in termini di cassa

-103.850

-73.500

-59.500

Livello massimo del ricorso al mercato in termini di competenza

274.000

267.000

247.000

Livello massimo del ricorso al mercato in termini di cassa

332.000

314.500

293.000

Si rammenta che il saldo netto da finanziare è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti. Quanto al ricorso al mercato, questo rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che si prevede effettuare nell’anno e che non sono coperte dalle entrate finali: tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

 

Come espone la tabella, il valore del saldo netto da finanziare di cassa è consistentemente superiore a quello di competenza. Tale circostanza, riscontrabile di norma in sede di bilancio previsionale, deriva dalla diversa composizione dei due livelli, in quanto il saldo di competenza fa riferimento alla differenza tra entrate finali e spese finali di competenza – vale a dire impegni ed accertamenti – mentre le componenti del saldo di cassa vengono quantificate tenendo conto delle relative masse acquisibili (incassi) e spendibili (pagamenti): nella cassa, in altri termini, unitamente agli stanziamenti di competenza si valuta anche l’ammontare dei residui attivi e, soprattutto, passivi. Il maggior livello del saldo di cassa determina un analogo differenziale sul risultato del ricorso al mercato in termini di cassa rispetto a quello di competenza, atteso che il ricorso al mercato corrisponde alla somma del saldo netto da finanziare e del rimborso dei prestiti.

 

Come si evince dall’Allegato 1 all’articolo in esame, gli importi del saldo netto da finanziare sono leggermente inferiori ai livelli programmatici di tale saldo indicati nella Nota di aggiornamento, - come poi previsti nelle risoluzioni parlamentari di approvazione della Nota medesima - nella quale gli stessi, riferiti per il 2018 ad un livello di indebitamento netto dell'1,6 per cento di Pil, risultavano cifrati, in termini di competenza, in 46 miliardi nel 2018 e poi in 26 e 14 miliardi per il 2019 ed il 2020.

Per il 2018 il limite massimo del saldo netto da finanziare è previsto pari a circa 45,5 miliardi in termini di competenza ed a circa 103,8 miliardi in termini di cassa. Tali limiti sono poi indicati, rispettivamente in competenza ed in cassa, in circa 25,6 miliardi e 73,5 miliardi nel 2019 ed in circa 13,6 e 59,5 miliardi nel 2020. Tutti i suddetti valori corrispondono a quanto risultante dal disegno di legge di bilancio in esame per il triennio considerato, nel quale gli importi iscritti nel bilancio “integrato” per ciascun anno sono egualmente costruiti ricomprendendovi i risultati derivanti dalla manovra di bilancio e dal decreto fiscale.

 

Per quanto riguarda il ricorso al mercato, per l’anno 2018 è fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 274 miliardi, e pari a 332 miliardi in termini di cassa.

I suddetti livelli sono poi determinati rispettivamente in competenza ed in cassa in circa 267 miliardi e 314,5 miliardi nel 2019 ed in circa 247 e 293 miliardi nel 2020.

 


 

Articolo 1, comma 2
(Sterilizzazione incremento IVA e accise)

 

 

Il comma 2 completa la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l’anno 2018 e delle accise per l’anno 2019 già parzialmente introdotti con il decreto-legge n. 148 del 2017 (collegato alla legge di bilancio 2018). Sono poi rimodulati gli aumenti IVA per il 2019, mentre restano invariati gli aumenti IVA e accise per gli anni successivi.

 

L’impegno a disattivare le clausole di salvaguardia per l’anno 2018 era stato assunto dal Governo nella Nota di aggiornamento al DEF.

 

In relazione alle aliquote IVA, occorre preliminarmente ricordare che a decorrere dal 1° ottobre 2013, l'aliquota ordinaria è rideterminata nella misura del 22 per cento. L’ordinamento prevede inoltre due aliquote ridotte: una aliquota al 10 per cento e una al 5 per cento, quest’ultima istituita con la legge di stabilità 2016 (commi 960-963). Resta in vigore fino all'introduzione del regime definitivo previsto dalla direttiva IVA, infine, l'aliquota super–ridotta al 4 per cento, a condizione che l’aliquota fosse in vigore al 1° gennaio 1991 e che la sua applicazione risponda a ben definite ragioni di interesse sociale (articolo 110, direttiva IVA).

 

I commi 718 e 719 della legge di stabilità 2015 hanno introdotto una clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 3,5 e 3 punti percentuali e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro a decorrere dal 2018. I predetti aumenti IVA erano in origine previsti a partire dall’anno 2016.

La legge di stabilità 2016 e la legge di bilancio 2017 hanno rinviato la decorrenza degli aumenti IVA, rispettivamente, al 2017 ed al 2018; in particolare, l’aumento dell’IVA ordinaria è stato dapprima ridotto di 0,5 punti percentuali (dal 25,5 al 25%) e poi incrementato di 0,9 punti percentuali (dal 25 al 25,9%). Sono stati inoltre ridotti gli aumenti dell’accisa a 350 milioni di euro.

La legge di stabilità 2016 ha inoltre disattivato la precedente clausola di salvaguardia prevista dalla legge di stabilità 2014, volta a introdurre variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle agevolazioni e detrazioni vigenti (cd. tax expenditures) tali da assicurare maggiori entrate pari a 3 miliardi di euro per il 2015, 7 miliardi per il 2016 e 10 miliardi a decorrere dal 2017.

 

Successivamente, l’articolo 9 del decreto-legge n. 50 del 2017 ha rimodulato gli aumenti di imposta previsti, posticipandoli in parte agli anni successivi.

Il previsto aumento di 3 punti percentuali dell’aliquota agevolata Iva del 10% è stato diluito in tre anni: pertanto, l’aliquota viene incrementata di 1,5 punti percentuali dal 1° gennaio 2018 (fino all’11,5%), di ulteriori 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2019 (fino al 12%), e di un altro punto percentuale a decorrere dal 1° gennaio 2020 (fino al 13%).

Rimane invariato l’aumento dell’aliquota ordinaria dal 22 al 25% nel 2018 e viene ridotto da 0,9 punti percentuali a 0,4 punti percentuali l’aumento previsto dal 1° gennaio 2019 (fino al 25,4%). L’aliquota viene quindi ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1° gennaio 2020 (fino al 24,9%) per risalire al 25% a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il medesimo provvedimento ha rinviato al 2019 l’aumento dell’aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante per maggiori entrate pari a 350 milioni di euro.

In sostanza, rispetto alla legge di bilancio 2017, il decreto-legge n. 50 del 2017 ha ridotto le predette clausole di circa 3,8 miliardi nel 2018, di 4,4 miliardi nel 2019 e 4,1 nel 2020.

 

Effetti finanziari clausola di salvaguardia a seguito del D.L. n. 50 del 2017

 

 

2018

2019

2020

2021

Aliquota Iva 10% al 13%

(11,5%)

3.479

(12%)

4.638

(13%)

6.957

(13%)

6.957

Aliquota Iva 22% al 25 %

(25%)

12.264

(25,4%)

13.899

(24,9%)

11.855

(25%)

12.263,80

Incremento

accise

0

350

350

350

TOTALE CLAUSOLE

15.742,5

18.887

19.162

19.570,80

 

Da ultimo, l’articolo 5 del decreto-legge n. 148 del 2017 (collegato alla legge di bilancio in commento) ha modifica, al comma 1, il richiamato comma 718 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), rimodulando gli aumenti dell’aliquota ridotta del 10% dall’1,5% all’1,14% per il 2018 e dallo 0,5 allo 0,86 a decorrere dal 2019, sostanzialmente rinviando di un anno l’aumento dello 0,36% (punto 1), che modifica la lettera a) del comma 718).

È stato inoltre ridotto da 350 a 10 milioni di euro l’aumento delle accise su benzina e gasolio per l’anno 2019, mentre resta invariato l’importo di 350 milioni di euro per gli anni successivi (punto 2), che modifica la lettera c) del comma 718).

 

Effetti finanziari della clausola di salvaguardia introdotti dall’articolo 5 del decreto-legge n. 148 del 2017

 

 

2018

2019

2020

2021

Aliquota Iva 10% al 13%

(11,14%)

2.639

(12%)

4.638

(13%)

6.957

(13%)

6.957

Aliquota Iva 22% al 25 %

(25%)

12.264

(25,4%)

13.899

(24,9%)

11.855

(25%)

12.263,80

Incremento

accise

0

10

350

350

TOTALE CLAUSOLE

14.902,50

18.547

19.162

19.570,80

 

In particolare, il comma 2, lettera a), elimina l’aumento di 1,14 punti percentuali dell’aliquota IVA ridotta al 10% previsto per il 2018, riduce da 2 a 1,5 punti percentuali l’aumento per il 2019 (dal 10 all’11,5%), differendo l’aumento di 0,5 punti percentuali al 2020, anno in cui l’aliquota ridotta è incrementata di un ulteriore 1,5 per cento (dall’11,5 al 13%), per un totale di 3 punti percentuali rispetto all’aliquota vigente.

 

Il comma 2, lettera b), elimina l’aumento di 3 punti percentuali dell’aliquota IVA ordinaria previsto per il 2018, che rimane quindi fissata al 22%, riduce da 3,4 a 2,2 punti percentuali l’aumento per il 2019 (che passa dal 22 al 24,2%), lasciando invariati i previsti aumenti al 24,9 e al 25% rispettivamente per l’anno 2020 e a decorrere dall’anno 2021, anche in tal caso determinando un aumento complessivo di 3 punti percentuali rispetto all’aliquota vigente.

 

Infine, il comma 2, lettera c) elimina l’aumento di 10 milioni di euro delle accise su benzina e gasolio per l’anno 2019, lasciando invariato l’aumento di 350 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.

 

Effetti finanziari della clausola di salvaguardia introdotti dall’articolo 2 in commento

 

 

2018

2019

2020

2021

Aliquota Iva 10% al 13%

0

(11,5%)

3.478,5

(13%)

6.957

(13%)

6.957

Aliquota Iva 22% al 25 %

0

(25,4%)

8.993,4

(24,9%)

11.855

(25%)

12.263,80

Incremento

accise

0

0

350

350

TOTALE CLAUSOLE

0

12471,9

19.162

19.570,80

 

Si determinano quindi minori effetti finanziari pari a 14.902,40 milioni di euro per il 2018 e 6.075, 1 milioni di euro per l’anno 2019.

Articolo 1, comma 3
(Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili)

 

 

Il comma 3, modificato al Senato, dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus). La detrazione è ridotta al 50 per cento per i seguenti interventi: acquisto e installazione di finestre e infissi, di schermature solari, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

È possibile cedere la detrazione anche nel caso di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulla singola unità immobiliare.

Nell’ambito del Fondo nazionale per l’efficienza energetica è istituita una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento di interventi di riqualificazione energetica, con una dotazione di 50 milioni di euro.

Si dispone inoltre la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 50 per cento per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

È prorogata per l’anno 2018 anche la detrazione al 50 per cento per l’acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, limitatamente a quelli connessi a ristrutturazioni iniziate a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Si prevede l’utilizzabilità di tutte le detrazioni (riqualificazione energetica, ristrutturazione edilizia, sisma bonus) da parte degli IACP e assimilati. Le detrazioni maggiorate previste per gli interventi antisismici (c.d. sisma bonus) possono essere utilizzate anche dagli IACP e assimilati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

Nel corso dell’esame parlamentare è stata introdotta un nuovo tipo di spesa agevolabile con la detrazione al 65 per cento: l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, a condizione che gli interventi producano un risparmio di energia primaria pari almeno al 20 per cento.

 

Si segnala in questa sede il dossier del Servizio Studi della Camera, redatto in collaborazione con il CRESME, dal titolo “Il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio: una stima dell’impatto delle misure di incentivazione”. Dalle stime, aggiornate sulla base delle rilevazioni dei primi sette mesi dell’anno in corso,  emerge che gli incentivi fiscali per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica hanno interessato dal 1998 al  2017 16 milioni di interventi, ossia il 62% del numero di famiglie italiane stimato dall’ISTAT pari a 25,9 milioni. Nello stesso periodo le misure di incentivazione fiscale hanno attivato investimenti pari a 264 miliardi di euro, di cui 229,4 miliardi hanno riguardato il recupero edilizio e 34,6 miliardi la riqualificazione energetica.

Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica

La lettera a) del comma 3, modificando l’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Per gli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione la detrazione è ridotta al 50 per cento delle spese (commi 1 e 2, nuovo ultimo periodo, dell’articolo 14).

Si prevede, inoltre, un nuovo tipo di spesa agevolabile con la detrazione al 65 per cento: l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Le spese per tali interventi devono essere sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi in esame devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del D.M. 4 agosto 2011, pari almeno al 20 per cento. Tale disposizione (numero 3 della lettera a), comma 3), è stato inserita nel corso dell’esame parlamentare.

Anche per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili la detrazione è ridotta al 50 per cento (modifica al comma 2-bis, dell’articolo 14).

La possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati  con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile, è estesa a tutti gli interventi di riqualificazione energetica, quindi anche a quelli fatti sulle singole unità immobiliari, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali (modifica al comma 2-sexies dell’articolo 14). Per i soggetti incapienti opera la medesima estensione (modifica al comma 2-ter dell’articolo 14), rimanendo ferma la possibilità di cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari, essendo venuto meno il precedente divieto ad opera dell’articolo 4-bis, comma 1, lett. a) del decreto-legge n. 50 del 2017.

Con una modifica introdotta nel corso dell’esame parlamentare è stato corretto un refuso presente al comma 2-quater dell’articolo 14, relativo alle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali aumentata al 70 per cento nel caso di interventi che interessano più del 25% della superficie disperdente dell'edificio e al 75 per cento in caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard. Con la modifica apportata si precisa che le detrazioni di cui al “presente comma” (e non “articolo”) sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

I controlli dell’ENEA non si limitano alla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni in quota maggiorata per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ma possono essere effettuati per tutti gli interventi per i quali sono utilizzate le detrazioni per la riqualificazione energetica. Il regolamento ministeriale che disciplina le relative procedure e modalità deve essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge (novellato comma 2-quinquies dell’articolo 14).

Le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica possono essere utilizzate dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) non solo per quelli sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70 e del 75 per cento (come attualmente previsto) ma anche per gli altri tipi di intervento. Le stesse detrazioni possono essere utilizzate dagli enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (comma 2-septies dell’articolo 14).

Il nuovo comma 3-ter dell’articolo 14 stabilisce che con uno o più decreti interministeriali, da adottare entro sessanta giorni, devono essere definiti i requisiti tecnici per gli interventi che beneficiano delle agevolazioni per riqualificazione energetica, ivi compresi i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che sul posto, eseguiti da ENEA e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio. In attesa dell’emanazione dei previsti decreti, si continuano ad applicare il D.M. 19 febbraio 2007 e successive modificazioni e il D.M. 11 marzo 2008 e successive modificazioni. L’ENEA ai fini di assicurare coerenza con la legislazione e la normativa vigente in materia di efficienza energetica e, limitatamente ai relativi contenuti tecnici, adegua il portale attualmente in essere e la relativa modulistica per la trasmissione dei dati a cura dei soggetti beneficiari delle detrazioni in esame.

Si segnala che appare opportuno che i massimali di costo per singola tipologia di intervento siano definiti con norma di legge, come previsto a legislazione vigente (cfr. infra), piuttosto che demandarne l’individuazione alla normativa secondaria.

Il nuovo comma 3-quater dell’articolo 14 istituisce nell’ambito del Fondo nazionale per l’efficienza energetica una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento di interventi di riqualificazione energetica. A tal fine la dotazione del Fondo può essere integrata per il periodo 2018-2020 fino a 25 milioni euro annui a carico del Ministero dello sviluppo economico e fino a 25 milioni di euro annui a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sono previsti decreti interministeriali per l’individuazione di priorità, criteri, condizioni e modalità di funzionamento, di gestione e di intervento della sezione del Fondo, e le relative prime dotazioni della sezione stessa.

La relazione governativa stima che con i 50 milioni messi a disposizione ogni anno per le garanzie sarà possibile stimolare investimenti per oltre 600 milioni di euro.

 

L’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta (originariamente del 55 per cento, attualmente del 65 per cento fino al 31 dicembre 2017) delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali di pari importo, entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni dell’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell’Ires (Imposta sul reddito delle società) concesse per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

§  la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento: detrazione massima 100.000 euro;

§  il miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti): detrazione massima 60.000 euro;

§  l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda: detrazione massima 60.000 euro;

§  la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione: detrazione massima 30.000 euro.

Le norme che hanno introdotto l’agevolazione sono previste nella legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006, articolo 1, commi da 344 a 349). Successivamente la normativa è stata più volte modificata con riguardo, in particolare, alle procedure da seguire per avvalersi correttamente delle agevolazioni. Il novero delle spese agevolabili è stato inoltre ampliato ad altre tipologie di interventi.

Dal 1° gennaio 2018 l’agevolazione avrebbe dovuto essere sostituita con la detrazione prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie (del 36 per cento, a regime). La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio è stata invece prorogata fino al 31 dicembre 2021.

L’articolo 4, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011, nel prorogare fino al 31 dicembre 2012 la detrazione Irpef del 55 per cento delle spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, ha incluso tra le spese agevolabili anche quelle per:

§  interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, nel limite massimo di 30.000 euro.

Il decreto-legge n. 63 del 2013 (articolo 14) nel prorogare le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica fino al 31 dicembre 2013 ha elevato la misura al 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento). Con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari del singolo condominio, la norma prevedeva l'applicazione della detrazione d'imposta del 65 per cento per le spese sostenute dall'entrata in vigore del decreto (6 giugno 2013) sino al 30 giugno 2014. Il D.L. 63 del 2013 ha, inoltre, previsto che l’ENEA effettui il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica di edifici e degli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali (articolo 14, comma 3-bis). L’attività di monitoraggio si basa sull’elaborazione delle informazioni contenute nelle richieste di detrazione per via telematica, sulla trasmissione di una relazione sui risultati degli interventi e sul costante aggiornamento del sistema di reportistica multi-anno delle dichiarazioni ai fini delle detrazioni medesime. E’ istituita, poi, presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) una banca dati nazionale (articolo 15-bis) in cui far confluire i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari di incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell’efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili.

La legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 139,  lettera b)) ha previsto la proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica, nella misura del 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2014. La norma prevedeva la riduzione della detrazione al 50 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (abrogata dalla legge di stabilità per il 2015).

La legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 47, lettera a)), nel prorogare fino al 31 dicembre 2015 la misura della detrazione del 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, ha inoltre previsto due ulteriori tipi di spese agevolabili:

§  l'acquisto e posa in opera delle schermature solari, nel limite massimo di detrazione di 60.000 euro;

§  l'acquisto e posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro.

La legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 74, lettera a)) ha prorogato fino al 31 dicembre 2016 la misura della detrazione del 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, ed ha inoltre previsto un ulteriore tipo di spese agevolabili:

§  l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative che garantiscano un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche (comma 88).

Inoltre è stata prevista per il 2016 la possibilità di usufruire delle detrazioni anche agli istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

La legge di stabilità per il 2016 ha inoltre previsto per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, le cui spese sono state sostenute nel 2016, la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (ovvero pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi incapienti) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori. Le relative modalità attuative sono state definite con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 22 marzo 2016: la scelta di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori. I fornitori, a loro volta, devono comunicare al condominio l'avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate; il credito potrà essere utilizzato dal soggetto cessionario, in dieci rate annuali, esclusivamente in compensazione di debiti fiscali. Per rendere efficace l'operazione, il condominio è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 2017 un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate con il canale Entratel o Fisconline.

La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, articolo 1, comma 2) ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la detrazione al 65 per cento per gli interventi sulle singole unità immobiliari. Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio la detrazione del 65 per cento è stata prorogata per cinque anni, fino al 31 dicembre 2021. Per tali interventi, inoltre, fino al 31 dicembre 2021 la misura è stata ulteriormente aumentata al 70 per cento nel caso di interventi che interessano più del 25% della superficie disperdente dell'edificio e al 75 per cento in caso di interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva e che conseguano determinati standard. Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio. Per tali interventi i condomini possono cedere la detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tali detrazioni sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Il decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 4-bis) ha esteso fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali per l'incremento dell'efficienza energetica. La detrazione può essere ceduta anche ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Per tali soggetti viene quindi eliminato il divieto di cedere il credito ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, sono state definite le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, in conseguenza delle ulteriori innovazioni normative, nonché per gli interventi di riqualificazione energetica che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.

Si segnala infine la guida dell’Agenzia delle entrate sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico (aggiornata a settembre 2017).

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia

La lettera b) del comma 3, modificando l’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018, della misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR.

All’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 è inoltre inserito il nuovo comma 1-sexies.1 con il quale si dispone che le detrazioni maggiorate previste al fine di agevolare interventi antisismici fino al 31 dicembre 2021 (commi 1-bis – 1-sexies) possono essere utilizzate anche dagli IACP, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

È inoltre aggiunto il comma 2-bis all’articolo 16 con il quale si dispone che, al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all’ENEA, la quale elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.

 

La detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è stata introdotta dall'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che aveva previsto, per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo, una detrazione pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001, una detrazione pari al 36 per cento. La detrazione al 41 per cento è stata successivamente ripristinata per il solo anno 2006.

La norma è stata successivamente modificata e prorogata e, infine, resa stabile dal decreto-legge n. 201 del 2011 (art. 4, comma 1, lett. c)), che ha inserito nel D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) il nuovo articolo 16-bis. Tale disposizione ha confermato non solo l’ambito, soggettivo ed oggettivo, di applicazione delle detrazioni, ma anche le condizioni di spettanza del beneficio fiscale consolidando l’orientamento di prassi formatosi in materia. A regime, la misura della detrazione IRPEF sarà del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013, l’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 ha aumentato la misura della detrazione dal 36 per cento al 50 per cento ed ha innalzato il limite di spesa massima agevolabile da 48.000 a 96.000 euro per unità immobiliare.

Con l’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2013 il termine di scadenza dell’innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia è stato prorogato al 31 dicembre 2013. Nel corso della conversione del D.L. n. 63 del 2013, inoltre, sono state introdotte due rilevanti novità:

§  una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) al 31 dicembre 2013 (termine successivamente prorogato) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (per i forni la classe A), nonché per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali;

§  una detrazione del 65 per cento delle spese effettuate dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) al 31 dicembre 2013 per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) individuate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Si tratta degli interventi, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del D.P.R. n. 917 del 1986 - TUIR, che riguardano l'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Le leggi di stabilità degli anni 2014, 2015 e 2016 hanno prorogato per i rispettivi anni la misura della detrazione al 50 per cento e il limite di spesa massima agevolabile a 96.000 euro per unità immobiliare. Sono state, inoltre, prorogate la misura della detrazione al 65 per cento per le misure antisismiche e la detrazione nella misura del 50 per cento per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 139, lett. d); legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 47; legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 74).

Si segnala che la legge di stabilità per il 2015 ha elevato dal 4 all'8 per cento la misura della ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 657).

La legge di bilancio 2017 ha poi introdotto importanti novità con riferimento agli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche. Infatti oltre a prorogare la misura maggiorata del 50 per cento fino al 31 dicembre 2021, è stato stabilito che la detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Tale beneficio si applica non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). Qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione di imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Con D.M. n. 58 del 28 febbraio 2017 (modificato dal D.M. 07 marzo 2017 n. 65) sono state stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

Qualora gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta fino al 31 dicembre 2021 spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento (passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell'85 per cento (passaggio di due classi). Le detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, analogamente a quanto previsto per gli interventi per le riqualificazioni energetiche di parti comuni degli edifici condominiali, a decorrere al 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché a soggetti privati, con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile. Anche in questo caso, è esclusa la cessione ad istituti di credito ed intermediari finanziari. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili. L'Agenzia delle entrate ha disciplinato le modalità attuative della cessione del credito con un provvedimento dell'8 giugno 2017.

Con il decreto-legge n. 50 del 2017 (che ha inserito il nuovo comma 1-septies nell’articolo 16-bis del TUIR) è stato previsto che qualora nei comuni ricadenti nella zona sismica a più alta pericolosità (zona 1) siano realizzati interventi di demolizione e di ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti lo consentano, tali da determinare il passaggio di una o di due classi inferiori di rischio sismico, le detrazioni fiscali sono applicate nella misura rispettivamente del 75 e dell'85 per cento (in relazione al passaggio di una ovvero due classi di rischio inferiore), se gli interventi sono eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. Le detrazioni spettano all'acquirente delle unità immobiliari, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. I soggetti beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

Si segnala, infine, la guida dell’Agenzia delle entrate sulle ristrutturazioni edilizie (aggiornata al mese di giugno 2017).

Detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici

Si dispone la proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2018 della detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni).

Tale detrazione spetta solo in connessione agli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Si ricorda che per avere l’agevolazione è indispensabile realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione), sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.

Per gli interventi effettuati nel 2017, ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2018, l’ammontare complessivo massimo di 10.000 euro deve essere calcolato al netto delle spese sostenute nell’anno 2017 per le quali si è fruito della detrazione (articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, come modificato dal comma 3, lettera b), n. 3).

 

Il decreto-legge n. 63 del 2013 ha previsto una detrazione del 50 per cento per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) al 31 dicembre 2013 (termine successivamente prorogato) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (per i forni la classe A), nonché per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali;

Da ultimo la legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, commi 2 e 3 della legge n. 232 del 2016) ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la detrazione del 50 per cento per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016, nel limite di spesa di 10.000 euro al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione: pertanto dal 2017 la detrazione è consentita solo se l’intervento di ristrutturazione edilizia è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2016.

 

Si segnala la guida dell’Agenzia delle entrate sul bonus mobili ed elettrodomestici (aggiornata a gennaio 2017).

 


 

Articolo 1, commi 4-7
(Detrazione per sistemazione a verde)

 

 

I commi da 4 a 7 dell’articolo 1 introducono, limitatamente all’anno 2018, una detrazione del 36 per cento dall’IRPEF delle spese sostenute (nel limite massimo di 5.000 euro) per interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni. Si usufruisce della detrazione anche per le spese relative alla realizzazione di impianti di irrigazione, pozzi, coperture a verde e di giardini pensili.

 

In particolare il comma 4 prevede che la detrazione spetti ai contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati i suddetti interventi. Il limite massimo di spesa di 5.000 euro si riferisce alla singola unità immobiliare.

Si evidenzia che, a differenza del c.d. bonus mobili, tale agevolazione non è legata ad una ristrutturazione edilizia in corso.

Il comma 5 prevede che la detrazione spetta anche per gli interventi sulle parti comuni esterne dei condomìni (articoli 1117 e 1117-bis c.c.). In tal caso l’importo massimo complessivo agevolabile corrisponde a 5.000 euro per unità immobiliare. La detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Andrebbe chiarito se le agevolazioni di cui ai commi 4 e 5 sono cumulabili da parte dello stesso soggetto.

Il comma 6 include tra le spese detraibili quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi indicati nei commi 4 e 5.

Il comma 7 subordina la fruibilità delle detrazioni alla condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Sono infine richiamate alcune disposizioni della disciplina del bonus sulle ristrutturazioni edilizie previste dall’articolo 16-bis del TUIR. In particolare si richiama la norma che prevede che se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento (comma 5). La detrazione è cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo da parte del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 2004) ridotte nella misura del 50 per cento (comma 6). In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (comma 8).

 


 

Articolo 1, comma 8
(Cedolare secca ridotta per alloggi a canone concordato)

 

 

Il comma 8 proroga di ulteriori due anni (2018 e 2019) la "cedolare secca" al 10% per i contratti a canone concordato.

 

Il comma 8 modifica il comma 1 dell’articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 al fine di prorogare per ulteriori due anni di imposta (2018 e 2019) l’aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi di locazione ridotta al 10% (in luogo del 15%) cd. “cedolare secca” per i contratti:

§  a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani (e nei comuni confinanti), negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica);

§  relativi agli immobili locati nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II, del cod. civ. (in materia di persone giuridiche), purché sublocate a studenti universitari se dati a disposizione dei Comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione;

§  di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi.

La riduzione vigente era infatti riconosciuta in via transitoria per il periodo 2014-2017, dal 2018 l'aliquota dell’imposta sostitutiva sarebbe tornata al 15%.

 

Riguardo alla disciplina della cosiddetta “cedolare secca sugli affitti”, istituita dall’articolo 3 del D.Lgs. 23/2011, si ricorda che essa prevede una specifica modalità di tassazione dei redditi derivanti dalla locazione di immobili adibiti ad uso abitativo: a partire dal 2011 si consente ai proprietari dei predetti immobili, in luogo dell’ordinaria tassazione Irpef sui redditi derivanti dalla locazione, di optare per un regime sostitutivo (che assorbe anche le imposte di registro e bollo sui contratti). Il locatore che opta per la cedolare secca non può richiedere aggiornamenti del canone.

Si ricorda infine che, prima dell’introduzione della “cedolare secca”, già l’art. 8 della L. 431/1998 aveva introdotto agevolazioni fiscali per i proprietari di alloggi dati in locazione a canone concordato ubicati nei comuni ad alta densità abitativa (di cui all'art. 1 del D.L. 551/1988).

Erano, inoltre, previste severe sanzioni in caso di omessa od irregolare registrazione: la conversione automatica del contratto a quattro anni rinnovabili e l’applicazione di un canone ridotto (triplo della rendita catastale più adeguamento Istat). Tuttavia la Corte Costituzionale con la sentenza n. 50 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tali norme (articolo 3, commi 8 e 9, del D.L. 23/2011) per eccesso di delega.

 


 

Articolo 1, comma 9
(Iva su interventi di recupero del patrimonio edilizio)

 

 

Il comma 9, inserito al Senato, fornisce una interpretazione autentica della norma che disciplina l’aliquota Iva agevolata al 10 per cento per i beni significativi nell’ambito dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. La determinazione del valore dei ‘beni significativi’ deve essere effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale. La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo.

 

Il comma 9 fornisce una interpretazione autentica (ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dello Statuto del contribuente, legge n. 212 del 2000) dell’articolo 7, comma 1, lett. b), della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000) e del D.M. 29 dicembre 1999. Tali norme prevedono che sono soggette all’aliquota IVA del 10 per cento le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.

Si tratta degli interventi di: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia (articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457).

Per quanto riguarda i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, le cessioni di beni sono assoggettate all’aliquota Iva ridotta se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.

Infatti, l’articolo 7, comma 1, lett. b) della legge n. 488 del 1999 demanda ad un D.M. l’individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle suddette prestazioni, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni. In sostanza, tale limite di valore si ricava sottraendo dall’importo complessivo della prestazione, rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, il valore dei beni significativi.

Il D.M. 29 dicembre 1999 ha individuato i beni significativi:

§  ascensori e montacarichi,

§  infissi esterni e interni,

§  caldaie,

§  video citofoni,

§  apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria,

§  sanitari e rubinetteria da bagni,

§  impianti di sicurezza.

 

Su questi beni significativi, quindi, l’aliquota agevolata del 10 per cento si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

L’Agenzia delle entrate, nella Guida sulle agevolazioni fiscali nelle ristrutturazioni edilizie, fornisce il seguente esempio di funzionamento del meccanismo. Costo totale dell’intervento 10.000 euro: 4.000 euro è il costo per la prestazione lavorativa; 6.000 euro è il costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari). L’Iva al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi: 10.000 - 6.000 = 4.000. Sul valore residuo degli stessi beni (pari a 2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.

Si ricorda che per quanto riguarda, invece, i lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, si applica l’aliquota Iva del 10 per cento alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). Sono escluse, invece, le materie prime e semilavorate (n. 127-terdecies, della tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633 del 1972). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

 

Con la norma in commento si prevede che la determinazione del valore dei ‘beni significativi’ deve essere effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale come individuato nel decreto ministeriale. Il valore dei predetti beni, risultante dal contratto, deve tener conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi, materie prime e manodopera, che comunque non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni.

Non è chiaro quale sia l’elemento il cui valore non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni.

In sostanza la disposizione riprende una parte della Circolare n. 12/E del 2016 con la quale l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le parti staccate che non sono connotate da un’autonomia funzionale rispetto al bene significativo rientrano nel calcolo dei limiti di valore previsti per i beni significativi.

Il chiarimento dell’Agenzia risponde alla domanda se le componenti e le parti staccate dall’infisso, come ad esempio le tapparelle e i materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio, possano essere considerati come non facenti parte dell’infisso e – ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 10 per cento – possano essere trattati al pari della prestazione di servizio.

L’Agenzia ritiene che, ove nel quadro dell’intervento di installazione degli infissi siano forniti anche componenti e parti staccate degli stessi, sia necessario verificare se tali parti siano connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale. In presenza di detta autonomia il componente, o la parte staccata, non deve essere ricompresa nel valore dell’infisso, ai fini della verifica della quota di valore eventualmente non agevolabile. Se il componente o la parte staccata concorre alla normale funzionalità dell’infisso, invece, deve ritenersi costituisca parte integrante dell’infisso stesso. In tale ipotesi, il valore del componente o della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l’agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore della prestazione.

La norma in esame prevede inoltre che la fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche il valore dei beni di valore significativo (individuati dal D.M. 29 dicembre 1999).

Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della legge. Non si fa luogo al rimborso dell’Iva applicata sulle operazioni effettuate.

 

 


 

Articolo 1, commi 10-12
(Misure per il contenimento dei canoni delle locazioni abitative
e di sostegno e incentivo all’affitto)

 

 

I commi da 10 a 12, inseriti nel corso dell’esame al Senato, assegnano risorse al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

 

In particolare, il comma 10 destina risorse pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 al predetto Fondo.

Il Fondo, istituito dall'art. 11 della legge n. 431/1998, è destinato alla concessione di contributi integrativi a favore dei conduttori appartenenti alle fasce di reddito più basse per il pagamento dei canoni di locazione. L’articolo 6, comma 4, ha destinato al Fondo 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, che sono stati incrementati a 100 milioni dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 47/2014.

 

Il comma 11 prevede, inoltre, che al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione possano essere destinate ulteriori risorse, da parte delle regioni, a valere sulle somme non spese del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. La norma precisa che il Fondo è ulteriormente incrementato in attuazione di quanto prevede l’articolo 11, comma 6, della legge n. 431/1998, che consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di concorrere al finanziamento degli interventi del Fondo con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci e definire, sentiti i comuni, la finalità di utilizzo del Fondo ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli.

Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli è stato istituito dall’articolo 6, comma 5, del D.L. 102/2013 con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. L’articolo 1, comma 2, del D.L. 47/2014 ha incrementato di 225,92 milioni di euro le risorse del Fondo (15,73 milioni di euro per l'anno 2014, 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, 59,73 milioni di euro per l'anno 2016, 36,03 milioni di euro per l'anno 2017, 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2020).

 

Il comma 12 demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture, che deve essere adottato entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2019 e 2020, la definizione delle modalità di trasferimento delle risorse tra i due fondi in relazione alle annualità pregresse.


 

Articolo 1, comma 13
(Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico)

 

 

Il comma 13 reintroduce la detraibilità al 19%, prevista in passato per i soli anni 2008 e 2009, delle spese, fino a un massimo di 250 euro, sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Si introducono invece, per la prima volta, le agevolazioni fiscali per i "buoni TPL": le somme rimborsate o sostenute dal datore di lavoro per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale del dipendente e dei familiari non concorrono a formare reddito di lavoro.

 

Il comma 13 lettera a) punto 1) introduce la nuova lettera i-decies) al comma 1 dell'articolo 15, in materia di detrazioni per oneri, del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) per prevedere una nuova fattispecie di detraibilità dall'imposta lorda relativa alle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 250 euro annui.

 

L'articolo 1, comma 309 della legge n. 244 del 27 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008) aveva introdotto per le spese sostenute, entro il 31 dicembre 2008 (termine prorogato al 31/12/2009, dal comma 7 dell'art. 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203), per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19% per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro.

 

Come già precisato in passato dall'Agenzia dell'entrate (Agenzia delle entrate, (2008). "Nuove agevolazioni fiscali per la famiglia") per “abbonamento” si intende il titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato.

 

Il comma 13 lettera a) punto 2) stabilisce che la detrazione spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari a carico, a tal fine nel comma 2 dell'articolo 15 le parole "e i-sexies" sono sostituite dalle seguenti: ", i-sexies e i-decies". La disposizione prevede inoltre che il limite massimo di detrazione di 250 euro deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico, a tal fine le parole "per gli oneri di cui alla lettera f) (del citato articolo 15 [NdA] il limite complessivo ivi stabilito" sono sostituite dalle seguenti: "per gli oneri di cui alle lettere f) e i-decies) i limiti complessivi ivi stabiliti".

 

Il comma 13 lettera b) introduce, per la prima volta, agevolazioni fiscali per i "buoni TPL", stabilendo che le somme rimborsate dal datore di lavoro o le spese direttamente sostenute da quest'ultimo per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente, analogamente a quanto già oggi avviene per i "buoni pasto".

A tal fine all'articolo 51 in materia di "Determinazione del reddito di lavoro dipendente", comma 2 (somme che non concorrono a formare reddito imponibile), dopo la lettera d) viene inserita una nuova lettera d-bis) prevedendo che non concorrono a formare il reddito le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari.

 

 


 

Articolo 1, commi 14-20
(Proroga dell’iperammortamento)

 

 

I commi da 14 a 20, prorogano per l’anno 2018 le cd. misure di superammortamento e di iperammortamento, che consentono alle imprese ed ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati. In particolare:

§  il comma 14 proroga al 2018, in misura diversa e con alcune eccezioni rispetto agli anni precedenti, il cd. superammortamento, e cioè l’agevolazione fiscale relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, introdotta dalla legge di stabilità 2016 e già prorogata dalla legge di bilancio 2017. Per il 2018 l’aumento del costo di acquisizione è pari al 30 per cento e sono esclusi dalla misura gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto;

§  il comma 15 proroga al 2018 il cd. iperammortamento, disposto dalla legge di bilancio 2017, che consente di maggiorare del 150 per cento il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0;

§  il comma 16 proroga al 2018 la maggiorazione, nella misura del 40 per cento, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0, che si applica ai soggetti che usufruiscono dell’iperammortamento 2018.

Il comma 17, riprendendo le norme già operative negli anni precedenti, stabilisce gli obblighi documentali a carico dei beneficiari delle predette agevolazioni. Il comma 18 conferma le esclusioni dalla disciplina di favore, già disposte negli anni precedenti. I commi 19 e 20 consentono, a specifiche condizioni, che le misure agevolative si applichino anche qualora le imprese pongano in essere investimenti sostitutivi, nel periodo di fruizione della maggiorazione degli ammortamenti.

 

Il comma 14 proroga, in misura diversa e con alcune eccezioni, il cd. superammortamento, e cioè l’agevolazione fiscale relativa agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi introdotta dalla legge di stabilità 2016 e già prorogata dalla legge di bilancio 2017 (in termini parzialmente coincidenti).

 

La legge di stabilità per il 2016 (art. 1, commi 91-97 della legge n. 208 del 2015) ha introdotto un innalzamento del 40 per cento delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali, a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli in veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività dell'impresa. Tale agevolazione, disposta in origine per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, è stata prorogata dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 8 della legge n. 232 del 2016) con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2017 ovvero sino al 30 giugno 2018, a condizione che detti investimenti si riferiscano a ordini accettati dal venditore entro la data del 31 dicembre 2017 e che, entro la medesima data, sia anche avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento. Con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, il beneficio è riconosciuto a condizione che essi rivestano un utilizzo strumentale all'attività di impresa (in pratica sono esclusi gli autoveicoli a deduzione limitata). L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con le circolari  26/E del 26 maggio 2016 e 4/E del 30 marzo 2017.

 

Più precisamente il comma in esame, ai fini delle imposte sui redditi, per i titolari di redditi d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018, ovvero fino al 30 giugno 2019 - a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2018, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione - prevede l’aumento del 30 per cento del costo di acquisizione dei predetti beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

La misura è dunque prorogata, ma nella misura del 30 per cento in luogo del 40 per cento disposto dalla disciplina previgente.

Si chiarisce inoltre che sono esclusi da tale previsione gli investimenti in veicoli e gli altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali: si tratta dei beni di cui all’art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR).

La legge di bilancio 2017, con particolare riferimento ai veicoli e agli altri mezzi di trasporto, riconosceva il beneficio del super ammortamento a condizione che detti beni rivestissero un utilizzo strumentale all'attività di impresa; erano dunque esclusi dall’agevolazione gli autoveicoli a deduzione limitata, di cui all’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis) del TUIR (rispettivamente, veicoli deducibili al 20 per cento in quanto non usati per l’esercizio dell’impresa, e veicoli deducibili al 70 per cento in quanto concessi in uso promiscuo ai dipendenti ).

Con una disposizione di coordinamento, la norma esclude dall’agevolazione gli investimenti che si avvalgono della proroga del citato articolo 1, comma 8, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il comma 15 proroga inoltre il cd. iperammortamento, disposto dalla legge di bilancio 2017. Esso consente di maggiorare, nella misura del 150 per cento, il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0.

 

Com’è noto, l'espressione Industria 4.0 indica un processo generato da trasformazioni tecnologiche nella progettazione, nella produzione e nella distribuzione di sistemi e prodotti manifatturieri e finalizzato alla produzione industriale automatizzata e interconnessa.

L’articolo 1, comma 9 della legge di bilancio 2017 ha introdotto il beneficio dell’iperammortamento per gli investimenti, effettuati fino al 31 dicembre 2017 (ovvero entro il 30 settembre 2018 a specifiche condizioni), in beni materiali strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello Industria 4.0 (inclusi nell'allegato A della legge di bilancio). Come anticipato, esso consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento, consentendo così di ammortizzare un valore pari al 250 per cento del costo di acquisto.

 

Viene dunque prorogata la maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0, ricompresi nell’Allegato A annesso alla legge di bilancio 2017.

Tale agevolazione viene riconosciuta anche per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018 ovvero fino al 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione 2018, l’iperammortamento 2017 si applica anche agli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2018, ovvero fino al 31 dicembre 2019 a specifiche condizioni: e cioè che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

 

Il comma 16 proroga la maggiorazione, nella misura del 40 per cento, del costo di acquisizione dei beni immateriali (software) funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0 (beni ricompresi nell’Allegato B alla citata legge n. 232 del 2016), che si applica ai soggetti che usufruiscono dell’iperammortamento 2018 (di cui al comma precedente), con riferimento gli investimenti effettuati nel medesimo periodo previsto dal comma 2, ovvero fino al 31 dicembre 2018 e, a certe condizioni, al 31 dicembre 2019.

Tale maggiorazione è stata introdotta in origine dall’articolo 1, comma 10 della legge di bilancio 2017.

Il richiamato comma 10 ha concesso ai soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento e che investono, nel periodo di riferimento, in beni immateriali strumentali (inclusi nell'allegato B della legge, ossia software funzionali a favorire una transizione verso i sopra citati processi tecnologici) la possibilità di procedere a un ammortamento di tali beni con una maggiorazione del 40 per cento.

 

Dunque, per quanto riguarda l’estensione del periodo di agevolazione al 31 dicembre 2019, anche per i beni immateriali devono essere soddisfatte, entro il 31 dicembre 2018, le condizioni sopra indicate: accettazione dell’ordine da parte del venditore e pagamento di acconti pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

 

Il comma 17, nel confermare la documentazione già richiesta dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 11, della legge 16 dicembre 2016, n. 232), dispone che, ai fini dell’applicazione della maggiorazione del costo dei beni materiali e immateriali di cui agli allegati A) e B) alla legge di bilancio, l’impresa è tenuta ad acquisire una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene: (i) possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui all’allegato A e/o all’allegato B, e (ii) è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La dichiarazione del legale rappresentante, l’eventuale perizia e l’attestato di conformità devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

 

Il comma 18 conferma i casi di esclusione dalle predette agevolazioni già previsti dall’articolo 1, commi 93 e 97 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

In particolare, sono esclusi dalla possibilità di maggiorare il valore del bene da ammortizzare i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi), nonché i fabbricati e le costruzioni e i beni di cui all'allegato 3 annesso alla predetta legge di stabilità 2016; inoltre, le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

L'allegato 3 citato riguarda a titolo di esempio le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento.

 

Al riguardo si rammenta che l'articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 ha disciplinato l'introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefìci, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore. Tale disposizione era stata già inizialmente introdotta dal decreto-legge n. 193 del 2016.

 

Le disposizioni previste dai commi 19 e 20 intendono evitare che il beneficio dell’iperammortamento interferisca, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa possa aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto: la norma contempla l’ipotesi che si il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso, (ad esempio, per la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti, pur sempre nella prospettiva di accrescere il livello di competitività tecnologica perseguito e raggiunto secondo il modello Industria 4.0, come chiarito dalla Relazione illustrativa).

In tali casi si prevede che il beneficio non venga meno per le residue quote, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d’imposta del realizzo l’impresa:

§  sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato a alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;

§  attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione, secondo le regole previste dal citato articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Di conseguenza, la sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario (dichiarazione resa dal legale rappresentante, perizia tecnica giurata o attestato di conformità).

Il comma 20 contempla anche l’ipotesi in cui l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario; in tal caso, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, si prevede che il beneficio calcolato in origine debba essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.


 

Articolo 1, comma 21
(Proroga del blocco aumenti aliquote 2018)

 

 

Il comma 21 proroga al 2018 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti.

Si consente ai comuni di confermare, sempre per l’anno 2018, la maggiorazione della TASI già disposta per il 2017 con delibera del consiglio comunale.

 

Il comma 21 proroga al 2018 la sospensione dell’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali.

A tal fine viene modificato il comma 26 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), come successivamente novellato dall’articolo 1, comma 42 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016), che ha prorogato detta misura al 2017 (comma 21, lettera a)).

 

Si ricorda che il predetto comma 26 consente di fare salve dalla sospensione alcune fattispecie specifiche.

In particolare sono escluse dalla sospensione, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all’articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le norme citate si riferiscono alle regioni in situazione di disavanzo sanitario, nelle quali viene applicata la maggiorazione dell’aliquota dell’IRAP, nella misura di 0,15 punti percentuali, e dell’addizionale regionale all’IRPEF, nella misura di 0,30 punti percentuali, quando gli organi preposti al monitoraggio dell’attuazione dei piani di rientro dei deficit sanitari verificano che la regione in disavanzo non ha raggiunto gli obiettivi previsti. Più in particolare, l’art. 2, comma 86, della legge finanziaria per il 2010 (legge 191/2009) prevede che l’accertamento, in sede di verifica annuale da parte del Tavolo per la verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, del mancato raggiungimento da parte della Regione degli obiettivi del piano di rientro, comporta l’incremento nelle misure fisse dello 0,15% dell’aliquota IRAP e dello 0,30% dell’addizionale all’IRPEF. La maggiorazione viene applicata, con le procedure previste dall’articolo 1, comma 174, della legge finanziaria per il 2005 (legge 311/2004).

In merito all’applicazione dell’incremento all’addizionale regionale all’IRPEF su tutti gli scaglioni di reddito, si rinvia ai chiarimenti forniti dal MEF con la Risoluzione n. 5/DF del 15 giugno 2015. Con il comunicato n. 235 del 16 ottobre 2014, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha confermato, per l’anno d’imposta 2014, l’applicazione delle maggiorazioni delle aliquote di IRAP e di addizionale regionale IRPEF nel solo Molise. Per l’anno d’imposta 2013, la maggiorazione era stata applicata anche alla Calabria.

È inoltre salva la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative, ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35. In mancanza di ulteriori precisazioni sul punto, è da presumersi che le manovre fiscali suddette siano da riferire a quanto prevedono, rispettivamente per le regioni e per gli enti del servizio sanitario nazionale, l’articolo 2 comma 3 e l’articolo 3 comma 5 del menzionato D.L. n. 35/2013, nei quali si dispone, con formulazione pressoché identica, che alla erogazione delle somme, nei limiti delle anticipazioni di liquidità assegnate, si provvede, tra l’altro, anche a seguito della predisposizione, da parte regionale, di misure, anche legislative, idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità (misure che per gli enti del SSN – viene precisato- dovrebbero essere prioritariamente volte alla riduzione della spesa corrente).

Viene esclusa dal blocco degli aumenti la tassa sui rifiuti (TARI) che, si ricorda, è stata istituita dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013) per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

La misura non si applica neppure agli enti locali in predissesto e dissesto, come deliberati ai sensi, rispettivamente, dell’art. 243-bis e degli artt. 246 e seguenti del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Infine, come chiarito dalla relazione illustrativa che accompagnava il ddl stabilità 2015, non rientrano nell’ambito della norma le tariffe di natura patrimoniale (tariffa puntuale, sostitutiva della TARI, di cui al comma 667 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013; canone alternativo alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP, ossia il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche COSAP). Per quanto riguarda il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), seppure alternativo all'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni (ICP DPA), si chiarisce che esso ha natura tributaria e quindi rientra nel blocco delle maggiorazioni.

 

La lettera b) consente ai comuni di confermare, anche per l’anno 2018, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per il 2016 e il 2017 con delibera del consiglio comunale.

A tal fine si aggiunge un periodo al comma 28 della richiamata legge di stabilità 2016, anch’esso novellato dalla citata legge di bilancio 2017.

 

Si ricorda che il comma 28 aveva tenuto ferma per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati da imposta (tra cui le abitazioni principali di lusso), la possibilità per i comuni di adottare la maggiorazione dell’aliquota TASI fino allo 0,8 per mille (di cui al comma 677 della legge di stabilità 2014), nella stessa misura prevista per il 2015, con delibera del consiglio comunale.

Il comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (come modificato nel tempo) consente al comune di determinare l'aliquota TASI rispettando in ogni caso uno specifico vincolo: la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille (e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile). Inoltre lo stesso comma aveva fissato per il 2014 ed il 2015 il livello massimo di imposizione della TASI al 2,5 per mille.

Negli anni 2014-2015 i comuni sono stati autorizzati a superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni, ovvero a patto di finanziare detrazioni d'imposta sulle abitazioni principali che generino effetti equivalenti alle detrazioni IMU. 

L’articolo 1, comma 42 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) ha modificato il comma 28 al fine di consentire ai comuni di confermare, anche per l’anno 2017, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per il 2016, con delibera del consiglio comunale.


 

Articolo 1, commi 22-24
(Sostegno agli investimenti delle PMI - Nuova Sabatini)

 

 

I commi 22-24 dispongono un rifinanziamento della cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti “Industria 4.0”: big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti.

Il comma 22 rifinanzia la misura per complessivi 330 milioni di euro nel periodo 2018-2023, così modulandoli negli anni: 33 milioni di euro per il 2018, 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019-2022 e di 33 milioni di euro per il 2023.

Il comma 23 mantiene il meccanismo preferenziale introdotto lo scorso anno, con la legge di bilancio 2017, per gli investimenti “Industria 4.0”. Ad essi viene ora riservata una quota pari al trenta per cento (anziché il 20 percento) delle risorse stanziate dal comma 1. Il relativo contributo statale in conto impianti rimane maggiorato del 30% rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di investimento ammissibili. Il comma dispone inoltre che le risorse risultanti non utilizzate per la predetta riserva alla data del 30 settembre 2018, rientrano nella disponibilità complessive della misura.

Il comma 24 proroga i termini per la concessione dei finanziamenti dal 31 dicembre 2018 fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili da comunicarsi con avviso in Gazzetta Ufficiale.

 

In particolare, il comma 22 rifinanzia l’autorizzazione di spesa prevista per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi statali in conto impianti per l’acquisto, con finanziamento a tasso agevolato, da parte delle PMI, di macchinari, impianti e attrezzature (articolo 2, articolo 2, comma 4 D.L. n. 69/2013 come integrato da ultimo dalla legge di bilancio per il 2017).

Il comma 22 autorizza la spesa di 33 milioni di euro per il 2018, di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019-2022 e di 33 milioni di euro per il 2023.

 

Il comma 23 dispone che una quota pari al trenta per cento delle risorse stanziate dal comma 1 sia riservata alla concessione dei contributi statali in conto impianti in forma maggiorata per i cd. investimenti “Industria 4.0” (big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID), tracciamento e pesatura di rifiuti) di cui al comma 56 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2016. Ai sensi di tale disposizione, per gli investimenti “Industria 4.0”, la maggiorazione è del 30 percento rispetto alla misura massima concessa per le altre tipologie di investimento ammissibili alla misura.

Le risorse che, alla data del 30 settembre 2018, non risultano utilizzate per la riserva, rientrano – secondo quanto dispone il comma 23 qui in commento - nella disponibilità complessive della misura.

Ai sensi del comma 24, il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati è prorogato dal 31 dicembre 2018 fino alla data dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, da comunicarsi con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

 

Lo strumento agevolativo cd. "Nuova Sabatini" – istituito dall'articolo 2 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (legge n. 98/2013) – è finalizzato a migliorare l'accesso al credito per investimenti produttivi e tecnologici delle piccole e medie imprese. La misura, successivamente rifinanziata ed estesa, da ultimo con la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232/2016, art. 1, commi 52-57), è iscritta nell'ambito degli interventi cardine del Piano Industria 4.0 presentato lo scorso anno con Nota di Aggiornamento al DEF 2016, successivamente attuato nelle sue misure principali con la legge di bilancio per il 2017 e oggetto di prosecuzione con taluni degli interventi contenuti nel disegno di legge in esame.

La misura agevolativa “Nuova Sabatini” è rivolta alle micro, piccole e medie imprese operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca, e prevede l'accesso ai finanziamenti agevolati per investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in beni strumentali e a contributi statali in conto impianti per gli investimenti in questione.

La tipologia degli investimenti in beni strumentali ammissibili: macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali (comma 1, art. 2 del D.L. n. 69/2013) è stata estesa dalla legge di bilancio per il 2017 ai cd. investimenti “Industria 4.0”: macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti (articolo 1, comma 55 della legge di bilancio 2017). Per tali investimenti, per i quali è stata costituita apposita riserva di risorse pari al 20 percento di quelle stanziate dalla stessa legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 54 della legge di bilancio 2017) ed una maggiorazione del 30 percento dell’entità del contributo statale in conto impianti concedibile a valere su di esse (articolo 1, comma 56 della legge di bilancio 2017) (cfr. infra).

La normativa originaria del 2013 ha inoltre previsto la concessione dei finanziamenti agevolati da parte di banche e società di leasing finanziario, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti CDP S.p.A..

Con il D.L. n. 3/2015 (Legge n. 33/2015), è stata prevista la possibilità di riconoscere i contributi statali alle PMI anche a fronte di un finanziamento, (compreso il leasing finanziario) non più necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista CDP (articolo 8, comma 1)[1].

L'importo massimo dei finanziamenti a valere sul plafond costituito, per la misura in esame, presso Cassa depositi e prestiti S.p.A. è stato comunque esteso dalla legge di stabilità 2017 (articolo 1, comma 57) fino a 7 miliardi di euro, dai 5 miliardi precedentemente stabiliti con la legge di stabilità 2015.

Ai sensi della normativa vigente, i finanziamenti, a fronte degli investimenti sopra descritti, sono concessi alle MPMI (micro, piccole e medie imprese) per un importo non superiore a 2 milioni di euro, anche frazionato in più iniziative di acquisto, possono coprire fino al cento per cento dei costi ammissibili ed hanno una durata massima di cinque anni dalla stipula del contratto (commi 2 e 3 del D.L. n. 69/2013). Il termine per la concessione dei finanziamenti, originariamente fissato al 31 dicembre 2016, con la legge di bilancio 2017 è stato portato al 31 dicembre 2018 (articolo 1, comma 52).

Alle PMI beneficiarie è concesso dal MISE, sui finanziamenti ottenuti e in relazione agli investimenti realizzati, un contributo statale in conto impianti[2] pari all'ammontare degli interessi calcolati con le modalità stabilite dalla normativa secondaria attuativa della misura. Ai sensi di tale normativa, il contributo è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento quinquennale di importo pari all'investimento al tasso del 2,75% (commi 4 e 5 del D.L. n. 69/2013, DD.MM. attuativi 27 novembre 2013 e 25 gennaio 2016 e Circolare 23 marzo 2016, n. 26673).

Si consideri che la legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, comma 55), per favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale, ha ammesso alla misura agevolativa gli investimenti “Industria 4.0”, stabilendo (articolo 1, comma 56) per tali tipologie di investimenti in tecnologie, che il contributo statale in conto impianti sia maggiorato del 30 per cento rispetto alla misura massima stabilita dalla disciplina vigente . Dunque, il tasso convenzionale su cui calcolare il beneficio ai sensi di tale previsione è elevato, per gli “Investimenti 4.0” al 3,575% annuo rispetto al 2,75% annuo riservato ai beni ordinari (Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036).

La legge di bilancio per il 2017, ai contributi maggiorati ha anche riservato il 20 per cento delle risorse da essa stanziate per la misura qui in esame (cfr. infra), disponendo che quelle non utilizzate alla data del 30 giugno 2018 nell'ambito della riserva, rientrino nella disponibilità della misura (articolo 1, comma 54).

Ciascun finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese fino al massimo previsto dalla normativa vigente (80% dell'ammontare del finanziamento), con priorità di accesso ai sensi del D.M. attuativo 29 settembre 2015. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia PMI, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle (pre)vigenti[3] disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con il citato D.M. (comma 6 del D.L. n. 69/2013).

La misura in esame è cumulabile con altri incentivi pubblici concesse per le medesime spese a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime di aiuto stabilite dalla disciplina europea di riferimento (art. 7, D.M. 25 gennaio 2016).

Con riferimento alle risorse statali appostate per la misura in questione, si ricorda che il D.L. n. 69/2013 ha inizialmente previsto uno stanziamento iniziale pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015, a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, a 17 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021.

Al fine di snellire le procedure connesse alla concessione ed erogazione del contributo, con D.L. n. 91/2014 (articolo 18, comma 9 bis, lett. b)) è stata costituita nell’ambito del Fondo Crescita Sostenibile, un’apposita contabilità speciale n. 5850 denominata “Contributi per investimenti in beni strumentali” nella quale affluiscono le risorse che anno per anno sono impegnate sul capitolo 7489, pg.1 per poi essere erogate alle imprese beneficiarie.

Le risorse stanziate dal D.L. n. 69/2013 sono state successivamente incrementate dalla legge di stabilità 2015 (art.1, comma 243), che ha disposto, un incremento di 12 milioni di euro dello stanziamento per il 2015, un incremento di 31,6 milioni di euro di quello per l'anno 2016, di 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1 milioni di euro per l’anno 2019, di 31,3 milioni di euro per l’anno 2020 e di 9,9 milioni di euro per l’anno 2021.

Si evidenzia che le risorse in questione, appostate sul capitolo di Bilancio 7489, pg. 1/MISE sono state oggetto, nel corso del tempo, anche di riduzioni lineari a copertura di norme sul contenimento della spesa.

La tabella E della legge di stabilità 2016, che non ha apportato variazioni alla legislazione vigente, espone uno stanziamento di 61,8 milioni per il 2016, di 76,7 milioni per ciascuno degli anni 2017-2018 e un importo complessivo di 130,2 milioni per il periodo 2019-2021.

Conseguentemente alla proroga della fruibilità dei finanziamenti, la legge di bilancio 2017 ha stanziato ulteriori 28 milioni di euro per l’anno 2017, di 84 milioni di euro per l’anno 2018, di 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 84 milioni di euro per l’anno 2022 e di 28 milioni di euro per l’anno 2023 per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi statali in conto impianti rapportati agli interessi sui finanziamenti concessi ai sensi dello strumento agevolativo in questione (articolo 2, comma 4 del D.L. n. 69/2013).

La relazione illustrativa al disegno di legge fornisce dei dati aggiornati circa l’operatività della misura: al 17 luglio 2017 l’ammontare complessivo dei finanziamenti concessi alle piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari a valere sulla misura è pari a circa 6,88 miliardi di euro, per un numero di domande pari a 27.713 e un importo totale del contributo richiesto pari a 539.726.710.

Le imprese richiedenti sono operanti in netta prevalenza (oltre il 70%) nel settore manifatturiero. Il 73% delle imprese è di micro e piccola dimensione; il restante 27% è costituito da medie imprese.

La relazione evidenzia che, in virtù delle modifiche e dell’estensione della misura operata con la legge di bilancio per il 2018, alla riapertura dello sportello del gennaio 2017, si è verificato un forte incremento del numero di domande presentate dalle imprese e dei contributi richiesti rispetto alle precedenti operatività della misura.

Rispetto al periodo 31 marzo 2014 – 2 settembre 2016 che ha visto la presentazione complessivamente di 19.716 domande (media mensile di 679 domande), nel periodo gennaio - maggio 2017 sono state presentate 7.586 domande, per una media mensile – più che raddoppiata - di 1.517 domande.

I dati sono ancora più significativi considerando il periodo aprile - maggio 2017, nel quale sono state trasmesse dagli istituti di credito le domande riferite anche agli investimenti “Industria 4.0”[4]: sono state presentate 4.534 domande con una media mensile pari a quasi 2.300 domande.

L’incremento dei volumi ha determinato il passaggio da una media di assorbimento mensile delle risorse pubbliche da circa 14 milioni di € della prima fase (2014 – 2016) della Nuova Sabatini a una media di oltre 40 milioni di € nel periodo aprile – maggio 2017 (con l’introduzione degli investimenti “Industria 4.0”).

Sulla base del trend registrato, tenuto conto delle disponibilità residue e del tasso di conversione delle risorse prenotate in impegni effettivi (82%), la Relazione illustrativa al provvedimento – che a sua volta ripropone le considerazioni contenute nella Relazione sulle spese di investimento allegata alla Nota di aggiornamento al DEF - dichiara come si preveda il completo esaurimento delle risorse entro marzo 2018 (in luogo del dicembre 2018 previsto con il rifinanziamento disposto dalla legge 232/2016).

 

Infine, la relazione osserva come il meccanismo virtuoso della Nuova Sabatini fa sì che per ogni euro di contributo in conto impianti vengano generati non meno di 12 euro di finanziamenti e ancora di più di investimenti. Pertanto, il rifinanziamento proposto dall’articolo in esame di 330 milioni di euro in sei anni (2018-2023) potrà generare, – secondo la Relazione - nel periodo, oltre 4 miliardi di € di investimenti in macchine e impianti (in gran parte innovativi e riferiti a “Industria 4.0”; sono esclusi dalla misura terreni e fabbricati). A seguito del rifinanziamento, tenuto della copertura, con le attuali risorse, delle richieste che verranno presentate nei mesi di gennaio e febbraio 2018, e di ulteriori disponibilità derivanti da revoche o rinunce, potranno essere accolte le richieste di contributo per tutto l’anno 2018.


 

Articolo 1, commi 25-35
(Credito d'imposta per le spese di formazione
nel settore delle tecnologie 4.0)

 

 

I commi 25-35 introducono, per il 2018, un credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Il credito è ammesso fino ad un importo massimo annuo pari a 300.000 euro per ciascun beneficiario. Entro tale limite, la misura del beneficio è pari al 40 per cento delle spese effettuate nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e relative al costo aziendale dei lavoratori dipendenti, per il periodo in cui essi siano occupati nelle attività di formazione suddette. Ai fini del beneficio in esame, è posta un'autorizzazione di spesa pari a 250 milioni di euro per il 2019 (l'effetto finanziario è ritardato di un anno rispetto alla maturazione del credito).

 

Il credito di imposta è riconosciuto - in favore di ogni tipo e forma di impresa (comma 25) - qualora le attività di formazione siano pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali (comma 26) e siano svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, tecnologie delle quali il comma 27 fa un'esemplificazione; queste ultime devono, ai fini in oggetto, essere applicate negli àmbiti di cui all'allegato A.

Sono in ogni caso escluse dal beneficio le attività di formazione, ordinaria o periodica, organizzata dall’impresa per conformarsi alle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e di protezione dell’ambiente o ad altre norme obbligatorie in materia di formazione (comma 28).

Il credito di imposta (comma 29) deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di spettanza e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito sia impiegato, e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni). Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

Al beneficio in esame non si applicano (comma 30) né il limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti di imposta (di cui all'art. 1, comma 53, della L. 24 dicembre 2007, n. 244) né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro (di cui all'art. 34 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni).

Il beneficio è concesso (comma 31) nel rispetto delle norme europee ivi richiamate sulla compatibilità degli aiuti con il mercato interno. Agli adempimenti in àmbito europeo, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dello sviluppo economico.

 

Si ricorda, in particolare, che l'art. 31 del regolamento n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni, consente gli aiuti alla formazione a determinate condizioni, tra cui quella che l'intensità di aiuto non superi il 50% dei costi ammissibili (percentuale che può essere più elevata in determinate ipotesi); nell'àmbito di questi ultimi rientrano le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione, per le ore durante le quali i lavoratori siano stati impegnati nell'attività in oggetto.

 

Il comma 32 disciplina i requisiti di certificazione dei costi ai fini del beneficio in esame, anche con riferimento alle imprese non soggette alla revisione legale dei conti. Per queste ultime, le spese sostenute per l'apposita attività di certificazione contabile sono ammesse al credito d'imposta in oggetto entro il limite massimo di 5.000 euro.

Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli siano richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 32 si applicano le sanzioni penali richiamate dal comma 33 (sanzioni relative al consulente tecnico nel processo civile).

Il comma 34 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione delle disposizioni applicative, con particolare riguardo all'individuazione delle procedure di concessione e di impiego del beneficio nonché alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza e revoca del beneficio.

Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio degli effetti finanziari, anche ai fini dell'adozione delle iniziative legislative eventualmente necessarie (comma 35).


 

Articolo 1, commi 36-38
(Interventi relativi agli Istituti tecnici superiori)

 

 

I commi 36-38 dispongono, a decorrere dal 2018, un incremento delle risorse destinate al Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, da erogare agli Istituti tecnici superiori (ITS) al fine di aumentare il numero di soggetti in possesso di competenze abilitanti all’utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0.

Prevedono, altresì, l’integrazione degli standard organizzativi e di percorso degli stessi ITS, al fine di adeguare l’offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento, correlato anche al processo indicato, nonché la (ri)definizione dei requisiti che gli stessi ITS devono possedere ai fini del rilascio del diploma di tecnico superiore e delle modalità per il relativo rilascio.

 

Preliminarmente, si ricorda che a seguito della riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) – istituito con l’art. 69 della L. 144/1999 e costituente un sistema di “formazione terziaria non universitaria[5] – operata, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, co. 631, della L. 296/2006, con il D.P.C.M. 25 gennaio 2008 sono state previste tre differenti tipologie di intervento: percorsi di IFTS, poli tecnico-professionali e Istituti tecnici superiori (ITS).

In particolare, il D.P.C.M. 25 gennaio 2008 ha previsto che gli ITS – istituiti dall’art. 13 del D.L. 7/2007 (L. 40/2007) – possono essere costituiti se previsti nei piani territoriali adottati ogni triennio dalle regioni nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa di loro competenza.

Gli ITS sono realizzati secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione, alla quale possono partecipare: un istituto tecnico o professionale, statale o paritario, che risulti ubicato nella provincia sede della fondazione; una struttura formativa accreditata dalla regione per l’alta formazione, anch’essa ubicata nella provincia; un’impresa del settore produttivo cui si riferisce l’ITS; un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica; un ente locale. Gli istituti tecnici e professionali ne costituiscono gli enti di riferimento, pur conservando, ai sensi dell’allegato A del DPCM 25 gennaio 2008, la distinta e autonoma soggettività giuridica rispetto all’ITS.

Ai percorsi si accede con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, nonché, a seguito, dell’art. 1, co. 46, della L. 107/2015, di un diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore, la cui struttura e i cui contenuti sono stati definiti con Decreto interministeriale (MIUR-Lavoro) 27 aprile 2016, n. 272.

In particolare, gli ITS realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore con riferimento alle seguenti aree tecnologiche:

§  efficienza energetica;

§  mobilità sostenibile;

§  nuove tecnologie della vita;

§  nuove tecnologie per il made in Italy;

§  tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;

§  tecnologie della informazione e della comunicazione[6].

Gli indirizzi in cui le aree tecnologiche si articolano sono deliberati dalle regioni, nell'ambito delle priorità della loro programmazione territoriale.

I percorsi rispondono a standard minimi riferiti, tra gli altri, ai seguenti criteri:

§  hanno durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore; per particolari figure, i percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri;

§  ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio;

§  i docenti provengono per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni;

§  la conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata ad un comitato di progetto[7].

 

In particolare, il comma 36 dispone che il Fondo per l’istruzione e la formazione tecnica superiore, istituito nello stato di previsione del MIUR dall’art. 1, co. 875, della L. 296/2006, è incrementato – tenuto conto del vigente sistema di finanziamento, di cui all’art. 12 del già citato DPCM 25 gennaio 2008 (v. infra) –, di € 10 mln nell’anno 2018, € 20 mln nell’anno 2019 ed € 35 mln a decorrere dal 2020, per consentire agli ITS – denominati per la prima volta in un testo legislativo “scuole per le tecnologie applicate” del “sistema di istruzione nazionale” – di incrementare la propria offerta formativa e, conseguentemente, di incrementare i soggetti in possesso di competenze abilitanti all’utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0.

La relazione tecnica all’A.S. 2960 – che prevedeva originariamente un incremento pari a € 5 mln nel 2018, € 15 mln nel 2019 ed € 30 mln dal 2020 – stimava un incremento del numero di studenti – rispetto ai circa 9.000 attualmente iscritti – pari a 1.000 nel 2018, 3.000 nel 2019 e 6.000 nel 2020, per stabilizzarsi a circa 15.000 a decorrere dall’a.s. 2020/2021[8].

 

Al riguardo, si ricorda che il Piano Industria 4.0 prevede che le competenze I4.0 devono essere sviluppate, fra l’altro, attraverso Istituti Tecnici Superiori dedicati.

Si ricorda, inoltre, che nel documento elaborato dalla Cabina di regia per l’armonizzazione e il coordinamento dell’offerta formativa del sistema di Istruzione tecnica superiore e delle lauree professionalizzanti[9], istituita con DM 115 del 23 febbraio 2017, si fa presente, fra l’altro, che la sperimentazione in atto, promossa dal MIUR in alcuni ITS, proprio sulle competenze declinabili dal paradigma Industria 4.0, qualifica gli ITS come ecosistemi che favoriscono l’innovazione e li connota sempre più come “Scuole speciali per le tecnologie applicate[10].

 

Con riguardo alla definizione degli ITS quali “scuole per le tecnologie applicate del sistema di istruzione nazionale”, appare opportuno un chiarimento, in considerazione del fatto che il sistema educativo di istruzione e formazione attualmente non comprende l’istruzione successiva a quella secondaria superiore.

 

Infatti, in base all’art. 2, co. 1, lett. d), della L. 53/2003 il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo costituito - ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. 226/2005, come modificato dall’art. 13 del D.L. 7/2007 (L. 40/2007) - dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale (che, si ricorda, è di competenza regionale, spettando allo Stato solo la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni).

In particolare, l’art. 13 citato ha disposto che del sistema dell’istruzione secondaria superiore fanno parte i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali.

 

I programmi di sviluppo a livello nazionale che beneficiano delle risorse indicate devono essere definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Con riguardo al sistema di finanziamento, si ricorda che l’art. 1, co. 875, della L. 296/2006 ha istituito il citato Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore, finalizzandolo all’attuazione del riordino e del potenziamento dell'alta formazione professionale.

In base alla disposizione istitutiva, al Fondo confluiscono, tra l’altro, le somme stanziate a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, co. 634, della stessa L. 296/2006 (contenente diverse finalità, tra cui la riorganizzazione dell’Istruzione e formazione tecnica superiore)[11].

Successivamente, l’art. 12 del DPCM 25 gennaio 2008 ha destinato il 70% del Fondo agli ITS e il 30% ai percorsi IFTS. Inoltre, ha disposto che, ai fini dell’ammissibilità alle risorse del Fondo, resta fermo l’obbligo del cofinanziamento da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per almeno il 30% dello stanziamento ad esse destinato sul Fondo medesimo e che per la realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione, è riservata una quota non superiore al 5% delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo.

Ancora in seguito, l’art. 7, co. 37-ter, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), modificando l’art. 1, co. 875, della L. 296/2006, ha disposto che al Fondo confluisce una quota parte dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, co. 634, della L. 296/2006, pari a € 14 mln, e che tali somme sono specificatamente destinate agli ITS[12].

Successivamente, a seguito dell’art. 52 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) – che ha previsto l’emanazione di linee guida volte, fra l’altro, al coordinamento, a livello nazionale, dell’offerta dei percorsi degli ITS con la costituzione, al massimo, di un ITS in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti, nonché volte alla semplificazione degli organi di indirizzo, gestione e partecipazione previsti dagli statuti delle fondazioni ITS – è stato emanato il D.I. 7 febbraio 2013 che, per quanto qui interessa, ha stabilito che le risorse del Fondo sono assegnate agli ITS sulla base di:

a) criteri e requisiti minimi di avvio e riconoscimento del titolo, ai fini dell'accesso iniziale al Fondo;

b) indicatori di realizzazione e di risultato, ai fini del mantenimento della autorizzazione al riconoscimento del titolo e di accesso al finanziamento del Fondo.

Sulla base del D.I. 7 febbraio 2013, nonché dell’art. 14 del DPCM 25 gennaio 2008, il 5 agosto 2014 in Conferenza unificata è stato raggiunto l’accordo per la realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi degli ITS.

 

Successivamente, l’art. 1, co. 45, della L. 107/2015 ha disposto che, dal 2016, le risorse del Fondo destinate ai percorsi degli ITS sono assegnate alle singole fondazioni, in misura non inferiore al 30%, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a dodici mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli ITS da parte delle fondazioni esistenti.

Modifiche e integrazioni al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi ITS, nonché per la ripartizione del finanziamento nazionale a seguito delle novità introdotte dalla L. 107/2015, sono dunque state apportate con l’Accordo in Conferenza unificata del 17 dicembre 2015.

Da ultimo, con Nota MIUR n. 3924 del 12 aprile 2017 sono state ripartite, per il 2017, le risorse del Fondo destinate agli ITS, pari ad € 12.821.219,00, al netto della quota (4%) destinata alle misure nazionali di sistema. In particolare:

il 70% è stato ripartito a livello regionale con riferimento al numero degli studenti ammessi al secondo anno/terzo anno e al numero degli studenti ammessi all’esame, nell’anno 2016, al netto del numero del valore soglia dei diplomati dei percorsi valutati nell’anno 2017 (corsi conclusi da almeno un anno alla data del 31 dicembre 2016) che hanno avuto un risultato inferiore a 50 punti;

il 30% è stato assegnato a titolo di premialità in relazione ai corsi conclusi da almeno un anno alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento anche ai risultati delle azioni di monitoraggio e valutazione.

Successivamente, peraltro, con Nota MIUR n. 5634 del 23 maggio 2017 – intervenuta a seguito delle riduzioni delle missioni e dei programmi di spesa dei Ministeri disposte dall’art. 13 del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) - la dotazione finanziaria del Fondo è stata ridotta di un importo pari a € 549.586,00 e, conseguentemente, sono state trasmesse le nuove tabelle di ripartizione. Da ultimo, sul sito del MIUR è stata data notizia che con nota Prot. n. 10791 dell'8 settembre 2017 è stata effettuata l'ulteriore ripartizione del finanziamento nazionale ITS e.f. 2017[13]

 

Il comma 37 prevede che con altro decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare sempre entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono (ri)definiti i requisiti che gli ITS devono possedere al fine del rilascio del diploma di tecnico superiore e le modalità di rilascio del predetto diploma.

Le norme generali concernenti i diplomi degli ITS e le relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze sono state definite con D.I. 7 settembre 2011.

In particolare, in base all’art. 5, co. 1, i diplomi di tecnico superiore sono rilasciati dagli istituti tecnici e professionali, enti di riferimento delle fondazioni ITS, sulla base del modello di cui all’all. 2 dello stesso D.I.

I diplomi sono corredati da un supplemento predisposto secondo il modello Europass diploma supplement, di cui all’all. 3[14].

 

Infine, il comma 38 prevede che con DPCM, adottato su proposta del MIUR, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – per la cui adozione non è indicato un termine – sono integrati gli standard organizzativi e di percorso degli ITS al fine di adeguare l’offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento correlato anche al processo Industria 4.0.

 

Occorrerebbe coordinare la previsione in base alla quale gli standard organizzativi e di percorso degli ITS sono integrati con DPCM – evidentemente modificativo del DPCM 25 gennaio 2008 –, con quella in base alla quale i requisiti che gli ITS devono possedere al fine del rilascio del diploma di tecnico superiore sono definiti con DM.

Inoltre, ai fini dell’adozione del DPCM, il riferimento dovrebbe essere ai Ministri, e non ai Ministeri indicati.

 


 

Articolo 1, comma 39
(Sperimentazione della mobilità sostenibile)

 

 

Il comma 39, interviene sulla disciplina dell’utilizzo delle risorse del Fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, prevedendo la possibilità di destinare fino a 100 milioni di euro delle risorse già disponibili per ciascuno degli anni 2019-2033 ai progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile finalizzati all’introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto, che siano presentati dai comuni e dalle città metropolitane. Alle stesse finalità possono essere destinate anche le risorse già stanziate per la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto.

 

Il comma 39 specifica pertanto la destinazione di una parte delle somme che sono già stanziate sul Fondo per il rinnovamento del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale, in base alla legge di bilancio 2017, e ne definisce le modalità di utilizzo. Il comma si configura infatti come una novella all’art. 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che a sua volta è intervenuto al fine di modificare la disciplina e la dotazione finanziaria del Fondo istituito dal comma 866 dell’articolo 1 della legge 208/2015, la cui operatività era stata differita 1° gennaio 2017 dall’articolo 7, comma 11-quater, del DL n. 201 del 2015.

Il comma 39 prevede, in dettaglio, la possibilità che le risorse del Fondo per l’adeguamento del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, che è finalizzato anche all’accessibilità per persone a mobilità ridotta, possano essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile per un importo sino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033. La norma richiede che tali progetti siano:

§  coerenti con i Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS) ove previsti dalla normativa vigente;

§  finalizzati all’introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture di supporto;

§  presentati dai comuni e dalle città metropolitane.

 

Il comma 39 rinvia infine all’emanazione di un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e finanze, la definizione delle modalità di utilizzo di queste risorse.

Si ricorda che il Fondo finalizzato all'acquisto diretto, anche per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica e al miglioramento dell'efficienza energetica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, è stato istituito, presso il MIT, dal comma 866 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), onde garantire il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta. Sul Fondo sono affluite, previa intesa con le regioni, le risorse disponibili di cui all'art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti (in Tabella E della legge 190/21014), pari a 50 milioni € per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e che sono state ripartite tra le regioni, per quanto riguarda le annualità 2015-2016, con DM infrastrutture e trasporti n. 209 del 10 giugno 2016; tali risorse sono state finalizzate al rinnovo dei parchi automobilistici destinati al trasporto pubblico locale regionale e interregionale.

Al Fondo sono altresì stati assegnati, sempre in base al comma 866, per le medesime finalità, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022.

In attuazione del comma 866 sono stati quindi emanati due decreti ministeriali di riparto dei fondi (a valere sul cap. 7251/MIT): il citato D.M. 10 giugno 2016, n. 209, poi annullato (ne sono stati fatti salvi gli effetti)  in seguito a sentenza della Corte Costituzionale per il mancato rispetto dell’obbligato di conseguire l’Intesa con le regioni sul medesimo e quindi sostituito dal D.M. 28 ottobre 2016, n. 345.

È stato infine emanato il D.M. 23 gennaio 2017, n. 25, che ha stabilito le procedure di utilizzo di parte delle risorse del Fondo, pari a 50 milioni € per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

 

L'articolo 1, comma 613, della L. 232/2016 ha poi incrementato le risorse attribuite al Fondo, istituito dal citato comma 866, di altri 200 milioni di euro per il 2019 e di 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, ne ha esteso le finalità ed ha previsto la redazione del Piano strategico della mobilità sostenibile (PUMS), destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa comunitaria. Nell'ambito del piano si prevede un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, per il quale è stata autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

A valere su tali fondi ultimi si applica quindi il comma 39 in commento, destinando all’introduzione di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa e relative infrastrutture, 100 mln € su 250 milioni €, a partire dal 2019 e fino al 2033.

 

Sul Fondo per il rinnovo del parco mezzi è di recente intervenuto anche il D.L. n. 50 del 2017, che all’art. 27, comma 12-ter, ha previsto che il Fondo sia finalizzato all’acquisto diretto “anche” (anziché “ovvero”) tramite società specializzate dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale; è stata poi aggiunta alle finalità del Fondo (acquisto, noleggio e riqualificazione elettrica dei mezzi) la riqualificazione energetica degli stessi mezzi e si è corretta la previsione che il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di attuazione del comma 866 individui modalità “anche” sperimentali e innovative per l’attuazione delle stesse (nella formulazione originaria  le modalità sperimentali ed innovative erano contenuto essenziale e non meramente possibile del decreto).

Si ricorda altresì che il comma 615 della legge di Bilancio 2017 ha previsto l’approvazione entro il 30 giugno 2017, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente), del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile. Tale Piano non risulta essere stato ancora adottato.

 

Relativamente ai Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS), si ricorda che essi sono stati introdotti, per le città e le aree metropolitane, con la Comunicazione della Commissione europea siul Piano d’azione sulla mobilità urbana (COM 2009/490). Nel corso del 2013 la Commissione ha poi pubblicato le “Linee Guida - Sviluppare e attuare un piano urbano della mobilità sostenibile” che tracciano analiticamente le caratteristiche, le modalità, i criteri e le fasi del processo di formazione e approvazione del PUMS, definito come “Piano strategico volto a soddisfare la domanda di mobilità delle persone e delle imprese in ambito urbano e periurbano per migliorare la qualità della vita”.

A livello nazionale, ove da anni la normativa ha previsto l’adozione di Piani Urbani del Traffico (PUT, v. art. 36 del D.Lgs. 285/1992) e Piani Urbani di Mobilità (PUM, v. art. 22 della L. 340/2000), si segnala la recente emanazione (in attuazione del D.Lgs. 257/2016, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) del D.M. infrastrutture e trasporti 4 agosto 2017 (pubblicato nella G.U. n. 233 del 5 ottobre 2017) recante “Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile”.

Pur in assenza di una specifica disciplina nazionale, diverse regioni ed enti locali si sono comunque attivati per promuovere l’elaborazione di PUMS. È il caso, ad esempio, dell’Emilia-Romagna (dove, in seguito all’adozione delle delibere nn. 1082/2015 e 275/2016, è stato approvato il PUMS di Parma) e del Comune di Prato.

 


 

Articolo 1, comma 40
(PIR e società immobiliari)

 

 

Il comma 40 modifica la disciplina dei PIR ammettendo tra le imprese nelle quali deve essere investito almeno il 70 per cento dei piani individuali di risparmio anche le imprese che svolgono un’attività immobiliare. Conseguentemente è eliminata la definizione di impresa che svolge attività immobiliare ai fini della disciplina dei PIR.

 

La norma, a tal fine, modifica l’articolo 1, comma 102, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017).

 

La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi 88-114) ha introdotto agevolazioni fiscali volte a incoraggiare investimenti a lungo termine (per almeno cinque anni) nelle imprese e in particolar modo nelle PMI, nonché per le persone fisiche attraverso i piani individuali di risparmio.

In particolare, per quanto riguarda i PIR – Piani individuali di risparmio a lungo termine, i commi 100-114 della legge n. 232 del 2016 prevedono un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti da investimenti detenuti per almeno 5 anni nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le PMI, nei limiti di 30mila euro all’anno e, comunque di complessivi 150mila euro. I piani di risparmio devono essere gestiti dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione i quali devono investire le somme assicurando la diversificazione del portafoglio. A seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 50 del 2017 (articolo 57, comma 2, lett. e)), anche fondi pensione e casse di previdenza possono accedere a tali strumenti ed alla relativa detassazione.

Il PIR si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazione. I limiti di 30.000 e 150.000 euro non si applicano agli investimenti delle casse previdenziali e dei fondi pensione in PIR (comma 101).

In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell’anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare (limitazione soppressa dalla norma in esame), fiscalmente residenti in Italia o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia. La predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (comma 102).

Al fine di individuare le società che svolgono attività diversa da quella immobiliare, senza possibilità di prova contraria, si considera impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio di impresa, e che si considerano direttamente utilizzati nell’esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l’impresa svolge l’attività agricola (disposizione soppressa dalla norma in esame).

Non più del 10 per cento delle somme o valori destinati nel piano può essere investito in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso soggetto, o con altra società appartenente al medesimo gruppo, oppure in depositi e conti correnti (comma 103). Le somme conferite nel piano possano essere investite anche in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo che investono per almeno il 70 per cento dell’attivo in strumenti finanziari qualificati e che rispettano le condizioni per l’accesso al beneficio (comma 104). Inoltre, le somme o valori destinati nel piano non possono essere investite in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni (comma 105).

Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano siano detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione prima dei cinque anni i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni: il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti gestori entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. I soggetti gestori recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito negli strumenti finanziari ammessi entro novanta giorni dal rimborso (comma 106).

Il mancato rispetto dei limiti di investimento comporta la decadenza dal beneficio fiscale relativamente ai redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano stesso, diversi da quelli investiti nel medesimo piano nel rispetto delle condizioni fissate, e l’obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni (comma 107).

Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive eventualmente applicate e non dovute, fanno sorgere in capo al titolare del piano il diritto a ricevere una somma corrispondente. I soggetti gestori provvedono al pagamento della predetta somma, computandola in diminuzione dal versamento delle ritenute e delle imposte dovute dai medesimi soggetti. Non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti di imposta (articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi pari a 700.000 euro (articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) (comma 108).

Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante la cessione o il rimborso degli strumenti finanziari detenuti nel piano sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle operazioni successive poste in essere nell’ambito del piano stesso, sottoposte a tassazione a partire dal medesimo periodo d’imposta e non oltre il quarto. Alla chiusura del piano le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi possono essere portati in deduzione non oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello del realizzo nell’ambito di un altro rapporto, di cui sia titolare la medesima persona fisica, con opzione per il regime del risparmio amministrato, ovvero possono essere portati in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate (articolo 68, comma 5, del TUIR) (comma 109).

In caso di strumenti finanziari appartenenti alla stessa categoria, si considerano ceduti prima gli strumenti acquistati per primi, e che si considera come costo d’acquisto il costo medio ponderato dell’anno di acquisto (comma 110).

Il trasferimento di un piano di risparmio a lungo termine da un intermediario ad un altro non rileva ai fini del computo del periodo minimo di detenzione (comma 111).

Ciascuna persona fisica non può aprire più di un piano di risparmio a lungo termine e che ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L’intermediario o l’impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano, all’atto dell’incarico, devono acquisire un’autocertificazione, da parte del titolare, con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine (comma 112). Inoltre, l’intermediario o l’impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano di risparmio deve tenere separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti nonché degli investimenti qualificati effettuati (comma 113).

Si prevede, infine, l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per il trasferimento mortis causa degli strumenti finanziari detenuti nel piano (comma 114).


 

Articolo 1, commi 41-43
(
Esclusione delle società di intermediazione mobiliare
dall'applicazione dell'addizionale all'IRES)

 

 

I commi 41- 43 dell’articolo 1 escludono le società di intermediazione mobiliare (SIM) dall’applicazione dell’addizionale IRES del 3,5 per cento, introdotta per gli enti creditizi e finanziari dalla legge di stabilità 2016. Per gli stessi soggetti è ripristinata la deducibilità degli interessi passivi, ai fini IRES, nella misura del 96 per cento del loro ammontare. Gli interessi passivi sono deducibili nella stessa misura anche ai fini IRAP. Tali modifiche si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2017.

 

Il comma 41 modifica le norme della legge di stabilità 2016 che hanno istituito un’addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari e che, nel contempo, hanno concesso l’integrale deducibilità degli interessi passivi, sia ai fini IRES sia ai fini IRAP, precedentemente riconosciuti fiscalmente nella misura del 96 per cento.

In particolare, la lettera a) esclude le società di intermediazione mobiliare (SIM), dall’applicazione dell’addizionale IRES del 3,5 per cento disposta dalla legge di stabilità 2016 (comma 65 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015).

La lettera b) ricomprende anche le SIM tra i soggetti per i quali si applica la deducibilità ai fini IRES nei limiti del 96 per cento degli interessi passivi sostenuti (comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015).

 

Le norme che hanno introdotto l’addizionale IRES (commi 65-68 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015) hanno inteso evitare la svalutazione delle attività per imposte anticipate (Deferred Tax Asset – “DTA”) iscritte in bilancio, che in base ai principi contabili avrebbe dovuto effettuarsi per effetto della riduzione dell’aliquota dell’IRES dal 27,5 al 24 per cento operata con la stessa legge a decorrere dal 2017, con effetti positivi ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza computato in base alle regole di Basilea 3.

Si segnala che la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 49, della legge n. 232 del 2016) ha previsto una prima esclusione per le società di gestione dei fondi comuni di investimento (SGR) dall’applicazione dell’addizionale (analogamente alla norma in esame), in considerazione del fatto che per esse l’addizionale IRES non produce alcun effetto positivo, in quanto, non costituendo i crediti verso la clientela una voce rilevante nel bilancio di tali società, le stesse non hanno quella massa di DTA che hanno giustificato l’introduzione dell’addizionale.

Si ricorda che il TUF (D.Lgs. n. 58 del 1998) disciplina la società di intermediazione mobiliare definendola come l’impresa di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento.

 

Il comma 42, modificando l’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. n. 446 del 1997, stabilisce che per le SIM gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare. Nei predetti limiti sono pertanto deducibili ai fini IRAP.

 

Il comma 43 stabilisce che le misure previste dalle norme in esame si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.


 

Articolo 1, comma 44
(
Imposta di registro)

 

 

Il comma 44 modifica la norma sulla interpretazione degli atti nell’applicazione dell’imposta di registro, al fine di chiarire che per individuare la tassazione da applicare all’atto presentato per la registrazione non devono essere considerati elementi interpretativi esterni all’atto stesso ovvero contenuti in altri negozi giuridici collegati a quello da registrare. Viene fatta salva la disciplina dell’abuso del diritto contenuta nello statuto dei diritti del contribuente, nell’ambito delle attribuzioni e poteri degli uffici nella determinazione della base imponibile.

 

In particolare il comma 44, lettera a), modifica la norma che dispone che l'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente (articolo 20 del D.P.R. n. 131 del 1986). In primo luogo si fa riferimento all’atto presentato, in luogo che agli atti. In secondo luogo si chiarisce che l’interpretazione avviene sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati.

 

Tale norma è considerata dalla recente giurisprudenza della Cassazione non come una disposizione antielusiva: pertanto viene riconosciuta all’amministrazione finanziaria la possibilità di riqualificare come cessione d’azienda il conferimento di beni in una società e la successiva cessione di quote della stessa, a prescindere dall’intento elusivo (Cass. n. 22492/2014 e da ultimo Cass. civ. Sez. V, 12 maggio 2017, n. 11873). Nella sentenza n. 2054/2017, invece, la Cassazione ha ammesso la riqualificazione delle operazioni poste in essere dai contribuenti solo qualora il Fisco dimostri l’intento elusivo.

 

In sostanza, la norma limita l’attività riqualificatoria dell’amministrazione finanziaria posta in essere sulla base dell’articolo 20 del Testo unico dell’imposta di registro, poiché essa può essere svolta unicamente sulla base degli elementi desumibili dall'atto sottoposto a registrazione, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati. Tuttavia viene fatto salvo quanto disposto dagli articoli successivi. Il riferimento è all’articolo 53-bis, come modificato dalla successiva lettera b).

La lettera b) premette all’articolo 53-bis dello stesso testo unico, in materia di attribuzioni e poteri degli uffici nella determinazione della base imponibile dell’imposta di registro, che resta ferma la disciplina dell’abuso del diritto introdotta all’articolo 10-bis dello statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) ad opera del D.Lgs. n. 128 del 2015.

Al riguardo la relazione illustrativa afferma che l’abusivo ricorso ad una pluralità di contratti di trasferimento di singoli asset al fine di realizzare una cessione di azienda potrà quindi essere contestato con le modalità previste dall’articolo 10-bis dello statuto dei diritti del contribuente e non con l’articolo 20 del TUR.

 

Si ricorda che il Decreto Legislativo n. 128 del 5 agosto 2015, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione della delega fiscale (articolo 5 della legge n. 23 del 2014) e in ottemperanza alla raccomandazione 2012/772/UE sulla pianificazione fiscale aggressiva, disciplina il principio generale del divieto dell'abuso del diritto, dandone una nuova definizione, unificata a quella dell'elusione, estesa a tutti i tributi, non limitata a fattispecie particolari e corredata dalla previsione di adeguate garanzie procedimentali. La disciplina è prevista dal nuovo articolo 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000). In base alle nuove disposizioni, si è in presenza dell'abuso del diritto allorché una o più operazioni prive di sostanza economica, pur rispettando le norme tributarie, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. La norma chiarisce che un'operazione è priva di sostanza economica se i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, sono inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato. Si considerano indebitamente conseguiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

Tali operazioni non sono opponibili al fisco: quando l'Agenzia delle entrate accerta la condotta abusiva, le operazioni elusive effettuate dal contribuente diventano inefficaci ai fini tributari e, quindi, non sono ottenibili i relativi vantaggi fiscali.

Non si considerano invece abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa o dell'attività professionale del contribuente. Viene esplicitata la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.

Il contribuente può proporre interpello per conoscere se le operazioni che intende realizzare costituiscano fattispecie di abuso del diritto. L'istanza di interpello preventivo deve essere presentata prima che siano scaduti i termini per la presentazione della dichiarazione e per l'assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie per la quale si presenta l'istanza.

Sono previste specifiche regole procedimentali al fine di garantire un efficace contraddittorio con l'amministrazione finanziaria e il diritto di difesa in ogni fase del procedimento di accertamento tributario. In particolare, l'abuso del diritto è accertato con apposito atto, preceduto a pena di nullità da una richiesta di chiarimenti al contribuente da fornire entro sessanta giorni. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti (ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta) e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto del fatto che siano effettivamente intercorsi sessanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.

L'atto impositivo deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione: alla condotta abusiva; alle norme o principi elusi; agli indebiti vantaggi fiscali realizzati; ai chiarimenti forniti dal contribuente.

Nel procedimento di accertamento dell'abuso del diritto l'onere della prova della condotta abusiva grava sull'amministrazione finanziaria, mentre il contribuente è tenuto a dimostrare la sussistenza delle valide ragioni extrafiscali che stanno alla base delle operazioni effettuate. L'abuso del diritto non può essere rilevato d'ufficio da parte del giudice tributario.

In caso di ricorso contro l'atto impositivo, i tributi o i maggiori tributi accertati in applicazione della disciplina dell'abuso del diritto, unitamente ai relativi interessi, sono iscritti a ruolo dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.

L'accertamento per abuso del diritto può scattare solo se non si può invocare, ai fini dell'accertamento, la violazione di specifiche norme tributarie. L'abuso del diritto non è penalmente punibile. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie, ove ne ricorrano i presupposti.

Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. A tal fine il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, (cosiddetto interpello disapplicativo). Resta ferma la possibilità del contribuente di fornire tale dimostrazione anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

L'efficacia delle disposizioni dell'articolo 10-bis decorre dal 1° ottobre 2015. Esse si applicano retroattivamente anche alle operazioni poste in essere anteriormente, per le quali non sia stato notificato l'atto impositivo.

L'articolo 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 è abrogato: si tratta della previgente norma antielusiva applicabile solo per l'accertamento delle imposte sui redditi ad un numero chiuso di operazioni.


 

Articolo 1, comma 45
(Trattamento tributario degli atti di trasformazione del territorio)

 

 

Il comma 45, inserito al Senato, aggiunge due commi all'articolo 20 della legge n. 10 del 1977, relativo alle norme tributarie per la edificabilità dei suoli. In particolare, si dispone che gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni fra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali, così come previsto dall'articolo 32, secondo comma, del D.P.R. n. 601 del 1973. Il medesimo trattamento si applica, a date condizioni, anche alle convenzioni urbanistiche e agli atti previsti dall'articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano n. 13 del 1997.

 

In particolare, il nuovo comma inserito dopo il primo comma dell'articolo 20 della legge n. 10 del 1977 stabilisce che il trattamento tributario di favore consistente nell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e nell'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali, previsto dall'articolo 32, secondo comma, del D.P.R. n. 601 del 1973, si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni fra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

Si ricorda che l'articolo 32, secondo comma, del D.P.R. n. 601 del 1973 prevede che gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge n. 865 del 1971 in materia di edilizia residenziale pubblica e gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali. Le stesse agevolazioni si applicano agli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi nonché agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della medesima legge.

 

Il successivo nuovo comma dell'articolo 20 della legge n. 10 del 1977 estende il medesimo trattamento tributario anche alle convenzioni urbanistiche e atti di cui all'articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato.

Si rammenta che l'articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13, stabilisce tra l'altro, che il comune può stipulare convenzioni urbanistiche con privati o enti pubblici al fine di facilitare, nel pubblico interesse, l'attuazione di interventi previsti nel piano urbanistico comunale oppure in un piano attuativo. Tali convenzioni urbanistiche possono prevedere l'acquisto di immobili e di diritti reali oppure l'assunzione dei costi di realizzazione, gestione o costi successivi nonché l'esecuzione di misure compensative di risanamento o di compensazione di danni all'ambiente o al paesaggio.

 

 


 

Articolo 1, commi 46-49
(Credito di imposta per spese consulenze relative a quotazione PMI)

 

 

I commi da 46 a 49, concedono un credito d’imposta alle PMI in relazione ai costi per la consulenza per l’ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione europei, in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020. Il credito d’imposta è concesso nei limiti previsti dalla disciplina UE degli aiuti alle PMI compatibili con il mercato interno.

 

Si rammenta in questa sede che, a causa della crisi economico-finanziaria internazionale, che ha provocato una contrazione del tradizionale canale bancario per la concessione di credito alle imprese il legislatore negli ultimi anni ha perseguito lo scopo di introdurre, ovvero di potenziare, strumenti alternativi per la concessione di finanziamenti al settore produttivo. A seguito delle risultanze dell’indagine conoscitiva sugli strumenti fiscali e finanziari a sostegno della crescita svolta nel 2013 dalla Commissione Finanze della Camera, sono emerse alcune proposte per il potenziamento dell'erogazione del credito alle imprese e il rafforzamento del capitale di rischio, in parte trasfuse nel decreto-legge n. 145 del 2013: tali  misure sono volte, nel loro complesso, a immettere liquidità nel sistema imprenditoriale e, in particolare, ad alimentare i canali di finanziamento delle piccole e medie imprese. Già i decreto-legge "sviluppo" (D.L. 83 del 2012) e "sviluppo-bis" (D.L. n. 179 del 2012) avevano consentito anche alle società non quotate - in particolare le piccole e medie imprese - di accedere alla raccolta del capitale di debito, attraverso l'emissione di strumenti di debito destinati ai mercati domestici ed internazionali (cd. minibond, ovvero bond di PMI).

Con il citato decreto-legge n. 145 del 2013 l'utilizzo dei predetti strumenti è stato rafforzato, incentivando l'investimento di fondi pensione e compagnie assicurative in tali titoli. Le norme consentono infatti di computare tra gli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione i titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione e l'acquisto di obbligazioni e titoli similari. Inoltre, le obbligazioni e i titoli similari ed altre tipologie di attivi creditizi (in particolare i crediti alle PMI) sono qualificati come idonea garanzia di obbligazioni bancarie collateralizzate.

Successivamente, il decreto-legge n. 91 del 2014 ha modificato il regime fiscale dei proventi derivanti dai predetti strumenti, consentendo l’applicazione dell'imposta sostitutiva al 26 per cento a specifiche condizioni.

Conseguentemente alle predette innovazioni, nel febbraio 2013 è nato il mercato ExtraMOT PRO, come segmento professionale del mercato ExtraMOT di Borsa Italiana in cui possono essere quotati project bond, obbligazioni, cambiali finanziarie e strumenti partecipativi, dunque anche mini-bond. Si tratta di un ‘sistema di scambi organizzato’ (multilateral trading facility) accessibile solo agli investitori istituzionali. ExtraMOT PRO è aperto alle emissioni di società di capitali, cooperative, assicurazioni, enti pubblici e loro controllate; ad esse viene data la possibilità di comunicare periodicamente con gli investitori, in modo trasparente e standardizzato, con costi di ammissione contenuti.

 

Più in dettaglio, il comma 46 concede un credito d’imposta alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, che dopo l’entrata in vigore del provvedimento in esame iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, nel caso in cui vengano ammesse alla quotazione. Esso è riconosciuto fino ad un importo massimo di 500.000 euro ed ammonta al 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020 per l’ammissione alla quotazione.

 

La raccomandazione 2003/361/CE chiarisce che la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

 

Ai sensi del comma 47, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2019 e 30 milioni di euro per il 2020 e il 2021, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione.

Esso è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

 

L'agevolazione non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF / IRES / IRAP; non rileva, inoltre, ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917 del 1986, né rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR. Al credito d'imposta non si applicano il limite annuale di utilizzazione di 250.000 euro, previsto dall'articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007, e il limite massimo per la compensazione di 700.000 euro, previsto dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000.

Il comma 48 affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame della presente legge, il compito di stabilire modalità e criteri di attuazione delle norme in esame, con particolare riguardo: all’individuazione delle procedure che danno accesso al beneficio; ai casi di esclusione; alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio; alla documentazione richiesta; all'effettuazione dei controlli e delle revoche nonché alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa sopra indicati.

 

Il comma 49 chiarisce che l'incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che disciplina le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno UE, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza.

 

Più in dettaglio, le richiamate norme UE stabiliscono che gli aiuti alle PMI, per essere compatibili con il mercato interno, devono rispettare alcuni limiti generali (di cui al capo I del citato regolamento) oltre agli specifici limiti di cui all’articolo 18. In sintesi, si reputano compatibili con il mercato interno gli aiuti alle PMI la cui intensità non superi il 50 per cento dei costi ammissibili, che corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni. Essi non sono continuativi o periodici ed esulano dai costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

 

Il medesimo comma 49 affida gli adempimenti europei, nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, al Ministero dello sviluppo economico.


 

Articolo 1, commi 50-58 e 62-64
(Incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile)

 

 

I commi da 50 a 58 e da 60 a 62 introducono una riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati, con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di soggetti aventi i requisiti anagrafici ivi stabiliti e che non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi; la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua. Per la fattispecie di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto dopo il periodo di apprendistato professionalizzante, lo sgravio è disciplinato in termini specifici dal comma 56.

 

I commi da 50 a 52 prevedono una riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, dovuti con riferimento alle assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di soggetti aventi meno di 35 anni di età, ovvero meno di 30 anni di età per le assunzioni effettuate dal 2019. Lo sgravio è subordinato alla condizione che i soggetti assunti non abbiano avuto (neanche con altri datori) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo comma 53; i periodi di apprendistato svolti presso altri datori di lavoro - qualora non siano proseguiti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - non costituiscono una causa ostativa.

Il beneficio concerne tutti i datori di lavoro privati, ad eccezione di quelli domestici (comma 63). Dall'àmbito di applicazione sono escluse le assunzioni di dirigenti, in base al richiamo del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, operato dal comma 50.

L'applicazione dello sgravio non modifica l'aliquota di computo dei trattamenti pensionistici dei lavoratori interessati (comma 50).

La riduzione è pari al 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per il medesimo rapporto, con esclusione dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero al 100 per cento della medesima base contributiva nelle fattispecie di cui al successivo comma 58. La riduzione è applicata su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi; la misura massima della riduzione è pari a 3.000 euro su base annua. Qualora la riduzione relativa ad un determinato lavoratore sia stata applicata per un periodo inferiore a 36 mesi, un altro datore può usufruire dello sgravio per il periodo residuo, nell'ipotesi di assunzione a tempo indeterminato del medesimo soggetto, indipendentemente dall'età anagrafica di quest'ultimo al momento della nuova assunzione (comma 53).

Lo sgravio trova applicazione per i contratti di apprendistato professionalizzante solo con riferimento all'eventuale fase (successiva all'apprendistato) di prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto, sempre che quest'ultima inizi dopo il 31 dicembre 2017 e a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data di inizio della prosecuzione (commi 56 e 61). In tale fattispecie, la riduzione è riconosciuta per un periodo massimo di 12 mesi, a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza degli sgravi contributivi previsti, per il primo anno di prosecuzione del rapporto dopo il periodo di apprendistato, dall'art. 47, comma 7, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e non si applicano i criteri e le esclusioni di cui ai precedenti commi 53-55.

Si segnala che il comma 56 non reca un'esplicita limitazione del proprio àmbito di applicazione all'apprendistato professionalizzante, ma che essa sembra desumersi in base alla circostanza che le altre tipologie di apprendistato sono compiutamente disciplinate, ai fini in esame, dal successivo comma 58.

 

Nei casi in cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato derivi dalla conversione di un contratto a termine, il requisito anagrafico, ai fini del beneficio in esame, deve essere posseduto al momento della conversione (comma 57). Quest'ultima non deve essere anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge; restano ferme le altre condizioni ai fini dello sgravio in oggetto.

Dal beneficio sono esclusi (comma 54) i datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto, nella medesima unità produttiva, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi[15] nonché i datori che rientrino nelle fattispecie di esclusione dagli incentivi in materia di lavoro contemplate, in via generale, dall'art. 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. Ai fini in oggetto, in base a tale richiamo sono esclusi i casi in cui l'assunzione: costituisca attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; violi il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore, licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; riguardi un'unità produttiva in cui vi siano in atto sospensioni dal lavoro, connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale e relative a lavoratori inquadrati nel medesimo livello (del lavoratore assunto); concerna un lavoratore che sia stato licenziato nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del nuovo datore di lavoro, ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Si prevedono, inoltre, la revoca del beneficio ed il recupero delle relative somme (comma 55) per: i casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato, effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione; i casi in cui, nella stessa unità produttiva, nei sei mesi successivi all'assunzione in oggetto, vi sia un licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un dipendente inquadrato con la stessa qualifica del lavoratore assunto; sembrerebbe opportuno valutare se sussista l'esigenza di un'estensione di tale fattispecie ai licenziamenti collettivi. Le suddette revoche del beneficio non rilevano ai fini del computo dell'eventuale residuo periodo utile di applicazione del beneficio per altri datori (periodo di cui al citato comma 53).

Sembrerebbe opportuno chiarire se, in base al suddetto richiamo (di cui al comma 54) alle norme di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 150 del 2015, il beneficio si applichi, nell'àmbito della somministrazione di lavoro e per i periodi di utilizzo del lavoratore, in favore dei soggetti utilizzatori, anziché in favore del somministratore[16].

 

La riduzione della contribuzione nella suddetta misura più elevata del 100 per cento spetta, ai sensi del comma 58, per le medesime fattispecie di assunzione per le quali una norma transitoria - oggetto di abrogazione da parte del comma 60 per le assunzioni successive al 31 dicembre 2017 - prevede un analogo sgravio per le assunzioni intervenute entro il 31 dicembre 2018; le differenze rispetto alla norma transitoria oggetto di abrogazione consistono: nella riduzione del limite annuo del beneficio da 3.250 a 3.000 euro; nell'introduzione, per i contratti di apprendistato, della condizione della previa prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto, successiva al periodo di apprendistato medesimo (cfr. altresì il comma 61); nell'introduzione dei requisiti anagrafici (che sono richiamati nell'alinea del comma 58 e che consistono nell'aver meno di 30 anni, ovvero, per le assunzioni effettuate nel 2018, meno di 35 anni); nella soppressione dei limiti di spesa annua ai fini del riconoscimento del beneficio[17]. Le fattispecie interessate dalla percentuale specifica di riduzione in esame sono costituite dai casi di assunzione a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo: di studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per il periodo minimo di ore ivi stabilito; di studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Sembrerebbe opportuno chiarire se per tali fattispecie si applichino i criteri e le esclusioni di cui ai commi 53-55.

 

In particolare, per le attività di alternanza scuola-lavoro, si richiede un monte ore corrispondente ad una delle seguenti fattispecie: almeno il 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’art. 1, comma 33, della L. 13 luglio 2015, n. 107 (secondo cui i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio); almeno il 30 per cento del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale; almeno il 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza nell’àmbito dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori; almeno il 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.

 

Le riduzioni contributive non sono cumulabili con altri sgravi contributivi nello stesso periodo di applicazione (comma 61).

L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 62).

 

Per un quadro dei recenti interventi normativi volti a incentivare assunzioni a tempo indeterminato si rinvia alla scheda relativa ai commi 496-497 del disegno di legge in esame.

 


 

Articolo 1, commi 59-61
(Finanziamenti per la formazione e l’apprendistato)

 

 

I commi da 59 a 61, introdotti al Senato, prevedono finanziamenti nel settore della formazione e dell'apprendistato.

 

In particolare, si prevedono stanziamenti, a decorrere dal 2018, nelle seguenti misure annue, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione:

 

a)   189.109.570,46 euro per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP);

b)  75 milioni (incrementati a 125 milioni per il solo anno 2018) per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi formativi relativi all'alternanza tra scuola e lavoro[18]. Tale somma è comprensiva dello stanziamento di 25 milioni di euro a decorrere dal 2018 già previsto dalla normativa vigente (articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n.61/2017, che viene conseguentemente abrogato);

c)   15 milioni per il finanziamento delle attività di formazione relative ai contratti di apprendistato professionalizzante (di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n.81/2015);

d)  5 milioni per l'estensione degli incentivi (già previsti fino al 31 dicembre 2017) per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

 

Si tratta degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n.150 del 2015, che in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, ha introdotto, a titolo sperimentale, specifici incentivi fino al 31 dicembre 2016[19]. Gli incentivi consistono in:

a) disapplicazione del contributo di licenziamento[20];

b) riduzione della specifica aliquota contributiva[21] dal 10% al 5%;

c) sgravio totale dei contributi a carico dei datore di lavoro, inclusi il contributo di finanziamento dell'ASpI[22] ed il contributo integrativo dello 0,30% delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo, dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria[23].

Gli incentivi, inizialmente previsti fino al 31 dicembre 2016, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2017 dall'articolo 1, comma 240, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017).

 

e)   5 milioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni per l'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (di cui all’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n.150 del 2015).


 

Articolo 1, comma 65
(Deducibilità IRAP lavoratori stagionali)

 

 

Il comma 65, introdotto al Senato, innalza per il 2018 la quota deducibile da IRAP del costo dei lavoratori stagionali, che viene resa nel medesimo anno integralmente deducibile, in luogo della ordinaria deducibilità del 70 per cento.

 

Il comma 65 - inserito al Senato - modifica, limitatamente all'anno 2018, la disciplina sulla deducibilità dall'imponibile IRAP del costo dei lavoratori stagionali, consentendone per il 2018 la deduzione integrale, in luogo del 70 per cento.

Si ricorda che la norma generale consente la deduzione, nel limite del 70 per cento del costo dei lavoratori stagionali, limitatamente a quelli impiegati per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto. Il comma 65 in esame consente, per l'anno 2018, per la medesima fattispecie, la deduzione integrale, anziché limitata al 70 per cento.

 

Si rammenta che, in via generale, l'art. 11, comma 4-octies, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, consente di dedurre integralmente dall’IRAP il costo sostenuto dall’impresa in relazione al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.

 

 


 

Articolo 1, commi 66 e 67
(Esonero contributivo per coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali)

 

 

I commi 66 e 67 dettano norme volte a promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, riconoscendo anche per il 2018 un esonero contributivo triennale, nonché una riduzione contributiva per un ulteriore biennio (nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis), per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni  nella previdenza agricola effettuate nel 2018.

 

In particolare, si riconosce un esonero contributivo complessivamente quinquennale (nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis) per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, di età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni[24] nella previdenza agricola effettuate nel 2018[25].

La norma ripropone, pur con significative differenze, l’analogo sgravio contributivo introdotto, per il 2017, dall’articolo 1, commi 344-345, della L. 232/2016 (legge di stabilità per il 2017).

L’esonero (che consiste nella dispensa dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo[26] delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (per la precisione nel limite del 66% per i successivi 12 mesi e nel limite del 50% per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi) (comma 66).

 

Si ricorda, in proposito, che l’analogo sgravio contributivo previsto dal richiamato articolo 1, commi 344-345, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) opera nei confronti di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, di età inferiore a 40 anni, che abbiano effettuato una nuova iscrizione nella previdenza agricola nel 2017 o nel 2016 (in quest’ultimo caso solo se iscritti con aziende ubicate nei territori montani o nelle aree agricole svantaggiate)

Le indicazioni operative e le istruzioni contabili relative a tale esonero contributivo sono state fornite con la circolare INPS n. 85 dell’11 maggio 2017.

 

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Si prevede, inoltre, il monitoraggio dell’I.N.P.S. del numero delle nuove iscrizioni e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Per coltivatore diretto s’intende il piccolo imprenditore agricolo che si dedica direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione dei terreni, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta, e/o all’allevamento del bestiame ed attività connesse (articoli 1 e 2 della L. 1047/57). Le attività devono essere svolte con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato. Il requisito della abitualità sussiste quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente (cioè quella che, ai sensi dell’articolo 2 della L. 9/63, occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito).

È imprenditore agricolo professionale (IAP) colui che (ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. 99/2004), in possesso di specifiche conoscenze e competenze professionali, dedichi alle attività agricole di cui all' articolo 2135 c.c. (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse), direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro[27].

Si ricorda, inoltre, che possono acquisire la qualifica di imprenditore agricolo professionale i soci delle società di persone e cooperative (comprese quelle di lavoro) e gli amministratori delle società di capitali nel caso in cui l'attività svolta sia contraddistinta dalla presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito richiamati.

Inoltre, le società di persone, cooperative e di capitali (anche a scopo consortile) sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle richiamate attività agricole e siano in possesso di specifici requisiti.

Sono infine riconosciute all'imprenditore agricolo professionale, persona fisica (se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale), le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

 

Il comma 67 prevede che le richiamate disposizioni si applichino nei limiti previsti dai regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013, concernenti i cosiddetti aiuti de minimis da parte degli Stati membri.

 

Gli aiuti cd. de minimis nel settore agricolo sono regolati, in particolare, dal reg. (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408.

Si tratta di quegli aiuti di importo complessivo non superiore a 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari che, per la loro esiguità e nel rispetto di date condizioni soggettive ed oggettive non devono essere notificati alla Commissione, in quanto non ritenuti tali da incidere sugli scambi tra gli Stati membri e, dunque, non suscettibili di provocare un'alterazione della concorrenza tra gli operatori economici. Tale importo è di gran lunga inferiore a quello fissato (200.000 euro) nel regolamento UE n. 1407/2013, sugli aiuti de minimis (nel periodo di programmazione 2014-2020) alla generalità delle imprese esercenti attività diverse da:

§  pesca e acquacoltura;

§  produzione primaria dei prodotti agricoli;

§  trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

§  qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

§  qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

§  aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

§  aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.


 

Articolo 1, commi 68 e 69
(
Affiancamento in agricoltura)

 

 

I commi 68 e 69, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attività d'impresa per il triennio 2018-2020, prevedono il contratto di affiancamento, collegandovi l'accesso ai mutui agevolati di cui al decreto legislativo n. 185/2000.

 

Le norme in commento, introdotte al Senato, prevedono un contratto di affiancamento per i giovani di età compresa tra i diciotto e i quarant'anni, anche organizzati in forma associata, che non siano titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento su terreni agricoli, da stipularsi con imprenditori agricoli o coltivatori diretti, di età superiore a sessantacinque anni o pensionati: dalla stipula discenderà l'accesso prioritario alle agevolazioni di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo n. 185 del 2000 (si tratta degli articoli da 9 a 10-ter, che recano misure in favore dello sviluppo dell’imprenditoria in agricoltura e del ricambio generazionale e che, in particolare, prevedono mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile).

 

Il contratto di affiancamento, da allegare al piano aziendale presentato all’ISMEA che può prevedere un regime di miglioramenti fondiari anche in deroga alla legislazione vigente, impegna da un lato l'imprenditore agricolo o il coltivatore diretto a trasferire al giovane affiancato le proprie competenze nell'ambito delle attività agricole, così come descritte dall’art. 2135 del codice civile; dall'altro lato, il giovane imprenditore agricolo si impegna a contribuire direttamente alla gestione, anche manuale, dell'impresa, d'intesa con il titolare, e ad apportare le innovazioni tecniche e gestionali necessarie alla crescita d'impresa. L'affiancamento non può avere durata superiore ai tre anni e comporta in ogni caso la ripartizione degli utili di impresa tra giovane e imprenditore agricolo, in percentuali comprese tra il 30 ed il 50 per cento a favore del giovane imprenditore. Il contratto può stabilire il subentro del giovane imprenditore agricolo nella gestione dell'azienda, e in ogni caso prevede le forme di compensazione del giovane imprenditore in caso di conclusione anticipata del contratto.

 

 

Si osserva che la disposizione non prevede alcuna conseguenza – quale ad esempio la nullità – della mancata previsione nel contratto delle “forme di compensazione” né precisa se tali forme abbiano natura risarcitoria. Si valuti infine se la “conclusione anticipata del contratto” coincida con le diverse ipotesi contenute nel codice civile (nullità, annullabilità, rescissione, risoluzione).

 

Al giovane imprenditore è garantito in caso di vendita, per i sei mesi successivi alla conclusione del contratto, il diritto di prelazione con le modalità di cui all'articolo 8 della legge n. 590 del 1965 (purché, quindi, in particolare – ai sensi del primo comma del predetto art. 8 - coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici per un valore imponibile fondiario specificamente determinato, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della, sua famiglia).

Nel periodo di affiancamento il giovane imprenditore è equiparato all'imprenditore agricolo professionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura”.

 

Si ricorda che l’art. 6 della legge n. 154 del 2016 (cosiddetto collegato agricolo), aveva conferito al Governo una delega (non esercitata) ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge (avvenuta il 25 agosto 2016), nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un decreto legislativo per la disciplina delle forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni;

b) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore agricolo;

c) definire le modalità di conclusione dell'attività di affiancamento, prevedendo le seguenti alternative:

1) la trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro;

2) la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo;

3) le forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi diversi da quelli contemplati ai numeri 1) e 2);

d) definire le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi;

e) stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola;

f) definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato;

g) prevedere forme di garanzia per l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche;

h) stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento;

i) prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi di recesso anticipato dal rapporto di affiancamento;

l) definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore agricolo per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli.

 

 

Di seguito, alcuni dati storici sul numero delle imprese agricole condotte da giovani imprenditori e quelli relativi ai conduttori di imprese agricole per classi di età.

 

http://www.freshplaza.it/images/2016/0229/tabella_Giovani_Confagricoltura.GIF


 

Articolo 1, commi 70 e 71
(Sostegno al reddito lavoratori settore pesca)

 

 

I commi 70 e 71, introdotti nel corso dell’esame al Senato, riconoscono, anche per il 2018, l’indennità giornaliera per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo obbligatorio e prevede un incremento della dotazione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019.

 

Il comma 70 riconosce anche per il 2018, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un’indennità giornaliera onnicomprensiva di 30 euro (già riconosciuta per il 2017 dall’art. 1, c. 346, della L. 232/2016) per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci delle cooperative della piccola pesca (di cui alla legge n. 250/1958[28]), quale forma di sostegno al reddito nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.

La disciplina delle modalità di pagamento dell’indennità è rimessa a un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze).

Il comma 71 integra di 12 milioni di euro la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019[29][30].

Agli oneri derivanti dalle disposizioni suddette (rispettivamente 11 e 12 milioni di euro) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (istituito dall’art. 1, c. 200, della L. 190/2014), come rifinanziato dal comma 624 del provvedimento in esame (alla cui scheda di lettura si rimanda).

 

Quanto all’arresto obbligatorio dell’attività di pesca, si ricorda che il regolamento (UE) n. 1380 del 2013, relativo alla politica comune della pesca, ha ribadito che, tra i principali obiettivi di tale politica, rientra la conservazione delle risorse biologiche marine; a tal fine viene adottato un approccio precauzionale volto a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

Tra le misure utili per il raggiungimento di tali scopi, l’articolo 7 del suddetto regolamento annovera le misure tecniche consistenti nell’interruzione delle attività di pesca dei pescherecci in una zona determinata per un periodo minimo definito al fine di proteggere aggregazioni temporanee di specie in via di estinzione, stock ittici in riproduzione, pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione ed altre risorse marine vulnerabili.

Il regolamento (UE) n. 508/2014 ha disciplinato il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca prevedendo, all’articolo 17, che ciascuno Stato membro elabori un programma operativo unico per l'attuazione di tali priorità da cofinanziare tramite il FEAMP. Il programma operativo italiano è stato approvato con decisione della Commissione europea del 25 novembre 2015.

Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 7 luglio 2016 si è ritenuto necessario, in considerazione dei dati inerenti lo sfruttamento ittico, autorizzare il fermo obbligatorio dell’attività di pesca per le unità autorizzate allo strascico, attraverso la previsione di un periodo di arresto temporaneo, diversamente articolato per aree, in conformità con quanto previsto dai piani di gestione.

Da ultimo, si ricorda che l’art. 1, comma 307, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e l’art. 13, c. 6-undecies, del D.L. 244/2016 (cd. proroga termini), nell'ambito delle risorse del Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione finalizzate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, hanno destinato, rispettivamente, fino a 18 milioni di euro per il 2016 e fino a 17 milioni di euro per il 2017 per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.


 

Articolo 1, commi 72-74
(Misure in favore dei territori danneggiati
dal batterio
Xylella fastidiosa)

 

 

Le norme in commento destinano, al comma 72, due milioni di euro per l’anno 2019 e due milioni di euro per l’anno 2020 per finanziare i contratti di distretto per i territori danneggiati dal batterio Xylella fastidiosa. Rifinanziano, poi, al comma 73, il Fondo si solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, da destinare a interventi in favore delle imprese agricole danneggiate dal medesimo batterio negli anni 2016 e 2017. Estendono inoltre, al comma 74, la destinazione delle risorse del Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari a talune misure di contenimento della Xylella fastidiosa, rifinanziando, a tal fine, il predetto Fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

 

Nello specifico, si prevede, al comma 72, che, al fine di realizzare un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio Xylella fastidiosa, anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità, siano stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare al finanziamento di contratti di distretto per i territori danneggiati dal batterio.

Il comma 73, poi, dispone che, al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei territori colpiti da Xytella fastidiosa, il Fondo di solidarietà nazionale di cui di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, sia rifinanziato, per un importo pari ad 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, da destinare al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004 (si tratta di interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni da eventi eccezionali e avverse condizioni atmosferiche nei limiti previsti dalla normativa comunitaria). Quanto sopra, in favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio Xylella fastidiosa negli anni 2016 e 2017: a tal fine, si prevede, che la Regione Puglia, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004 (ossia - di regola - entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso), possa deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018.

Il comma 74, infine, novella l’art. 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016 (convertito dalla legge n. 160 del 2016), che ha istituito il Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari, apportandovi le seguenti integrazioni:

§  il suddetto Fondo è esteso al settore olivicolo nelle aree colpite dal  batterio Xylella fastidiosa, al fine di superare l'emergenza derivata dallo stesso;

§  conseguentemente, il medesimo Fondo è incrementato di 1 milione di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti a Xylella fastidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento del batterio, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789, ad eccezione dell'area di 20 km adiacente alla zona cuscinetto.

Conseguentemente, la rubrica del citato art. 23-ter è sostituita dalla seguente: «Misure per la competitività delle filiere agricole strategiche e per il rilancio del settore olivicolo nelle aree colpite da Xylella fastidiosa».

Si ricorda che l'articolo 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016 (legge n. 160 del 2016) ha istituito un Fondo per il miglioramento della qualità e della competitività delle imprese appartenenti al comparto cerealico, obiettivi che si prevede di realizzare con il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, con il trasferimento alle imprese delle nuove conoscenze legate alla ricerca e alle nuove tecnologie applicate, nonché con interventi volti a migliorare la struttura del comparto. La dotazione iniziale del Fondo è stata di 3 milioni di euro per il 2016 e di 7 milioni di euro per il 2017. La legge di bilancio per il 2017 ha poi aumentato lo stanziamento del programma 1.3 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinandolo al rifinanziamento del suddetto Fondo. Ciò ha comportato l’iscrizione in bilancio, a tal fine, di un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 2020 (cap. 7825). Con decreto MIPAAF 2 novembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2016) sono stati definiti i criteri e le modalità di ripartizione del suddetto Fondo.


 

Articolo 1, comma 75
(Incremento soglie reddituali bonus 80 euro)

 

 

Il comma 75 eleva le soglie reddituali per l’accesso al cd. bonus 80 euro, allargando così la platea dei destinatari. Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui. A fronte della vigente soglia di 24.000 euro, con le modifiche in esame il bonus spetta per un reddito complessivo non superiore a 24.600 euro. Analogamente, le norme in commento dispongono che il bonus decresca, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro (a fronte dei vigenti 26.000 euro).

 

Le disposizioni in esame intervengono sull’istituto del cd. bonus 80 euro, originariamente introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 per il solo anno 2014 e poi reso permanente dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 12-15 della legge n. 190 del 2014).

Più in dettaglio, si apportano modifiche all’articolo 13, comma 1-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, che disciplina tale agevolazione.

Il predetto bonus fiscale spetta ai lavoratori dipendenti e taluni assimilati. Esso ammonta a 960 euro e viene attribuito, a legislazione vigente, ai possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro. Le disposizioni in commento elevano tale soglia da 24.000 a 24.600 euro e aumentano così il numero dei beneficiari dell’agevolazione.

In caso di superamento del predetto limite le disposizioni in vigore prevedono che il credito decresce progressivamente, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro. Coerentemente alla modifica già commentata, per effetto delle norme in esame l’azzeramento avviene al raggiungimento di un livello di reddito pari o superiore a 26.600 euro.

 

Il credito è riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d'imposta, senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari.

 

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sull'applicazione del citato credito con le circolari n. 8/E del 24 aprile 2014 (individuando, tra l'altro, con precisione i soggetti beneficiari dell'agevolazione) e n. 9/E del 14 maggio 2014 (che ha affrontato questioni concernenti gli ulteriori soggetti beneficiari). Anche l'INPS con la circolare 67 del 29 maggio 2014 ha chiarito l'applicazione del bonus per il 2014 ai titolari di prestazioni a sostegno del reddito legate al verificarsi di eventi, temporanei e imprevedibili nella durata, che possono insorgere durante il rapporto di lavoro oppure alla cessazione dello stesso.

 

Le norme attribuiscono tale credito ai titolari di redditi da lavoro dipendente (articolo 49 del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR di cui al D.P.R. n. 917 del 1986) escluso il reddito da pensione e gli assegni equiparati (indicati al comma 2, lettera a) dell'articolo 49 TUIR), nonché ai titolari delle seguenti tipologie di somme, assimilate ai redditi da lavoro dipendente (redditi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) Tuir):

§  compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lettera a));

§  indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lettera b));

§  somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lettera c));

§  redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lettera c-bis));

§  remunerazioni dei sacerdoti (lettera d));

§  prestazioni pensionistiche complementari, di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lettera h-bis));

§  compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lettera l)).

 

Come rilevato dall'Agenzia delle entrate, il bonus è stato attribuito anche ai soggetti non residenti, al ricorrere dei presupposti di legge; non è spettato, comunque, nell'ipotesi in cui il reddito di lavoro non fosse imponibile in Italia per effetto dell'applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali. Inoltre, il credito è stato attribuito anche ai percettori di somme a titolo di cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione, in quanto essi costituiscono proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente e, in base al comma 2 dell'articolo 6 del TUIR, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti.

Di conseguenza l'Agenzia delle entrate ha chiarito che sono esclusi dal credito:

§  i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi sopra indicati;

§  i contribuenti "incapienti";

§  i contribuenti che, pur avendo un'imposta lorda "capiente", sono titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000.

 

Soggetti che ne hanno usufruito; ricalcolo e restituzione

 

Il Dipartimento delle Finanze del MEF, con una nota esplicativa del 28 febbraio 2017 (che accompagna la pubblicazione delle statistiche relative alle dichiarazioni dei redditi 2016, relative ai redditi percepiti nel 2015), ha fornito chiarimenti sul numero dei beneficiari del bonus 80 euro e sul relativo ricalcolo delle quote non spettanti.

Dalle dichiarazioni 2016 (relative al 2015) risulta che il numero dei soggetti aventi diritto al bonus è stato di circa 11,2 milioni, per un ammontare totale di circa 9 miliardi di euro e una cifra media di 800 euro.

Il MEF ha rammentato che il credito, come è noto, viene attribuito dal datore di lavoro in busta paga esclusivamente sulla base del reddito da egli stesso erogato. In sede di dichiarazione, invece, è necessario procedere al ricalcolo del credito spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati, non solo del reddito erogato dal datore di lavoro: se il bonus spettante risulta maggiore di quello calcolato dal sostituto d'imposta, è possibile far valere in dichiarazione la quota non ancora erogata. Al contrario, se la quota spettante del bonus risulta inferiore all'importo già erogato, l'eccedenza deve essere recuperata in dichiarazione.

Dall'analisi delle dichiarazioni fiscali, i soggetti che hanno fruito del bonus in sede di dichiarazione per l'intero ammontare risultano 514.000, mentre 1.009.000 soggetti ne hanno recuperato in dichiarazione una quota, a integrazione dell'importo già in parte erogato dal sostituto d'imposta.

Di converso, tra gli 11,9 milioni di soggetti che avevano ottenuto il bonus dal datore di lavoro, circa 966.000 hanno dovuto restituire integralmente il bonus in sede di dichiarazione, mentre 765.000 soggetti hanno dovuto restituire solo una parte del bonus ricevuto.

Si tratta di contribuenti titolari di ulteriori redditi rispetto a quelli presi in considerazione dal sostituto d'imposta, che li hanno portati a superare la soglia fissata per avere diritto al beneficio, oppure di contribuenti non aventi diritto al bonus, in quanto l'imposta dovuta è risultata inferiore alle detrazioni per lavoro dipendente. In quest'ultimo caso, i soggetti hanno ottenuto la restituzione delle ritenute Irpef indebitamente versate (pari complessivamente a 697 milioni di euro rispetto ai 508 milioni di euro di bonus restituito).


 

Articolo 1, comma 76
(Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale)

 

 

Il comma 76 consente, per gli anni 2018 e 2019, con riferimento alle imprese con organico superiore a 100 unità lavorative, una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale.

La deroga è ammessa per le imprese suddette che presentino una rilevanza economica strategica anche a livello regionale e notevoli problematiche occupazionali, con esuberi significativi nel contesto territoriale.

In tale àmbito, la deroga è subordinata (capoversi 1 e 2) sia alla stipulazione in sede governativa di un accordo - presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza della regione o delle regioni interessate -, sia alla presentazione, da parte dell'impresa, di piani di gestione intesi alla salvaguardia occupazionale - che contemplino specifiche azioni di politiche attive - concordati con la regione o le regioni interessate, sia alla sussistenza di una delle seguenti ipotesi: il programma di riorganizzazione aziendale comprenda investimenti complessi, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento straordinario; il medesimo programma contenga piani di recupero occupazionale (mediante la ricollocazione delle risorse umane) e azioni di riqualificazione non attuabili nel suddetto limite temporale; il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi, intesi a garantire la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento.

Per le prime due ipotesi, il capoverso 1 prevede che la proroga possa essere concessa fino ad un limite di 12 mesi, mentre per la terza ipotesi si ammette un limite massimo di 6 mesi. Per il complesso delle proroghe in esame è fissato un limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo onere finanziario si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione (capoverso 3).

Si ricorda che i limiti di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale (in base alla disciplina dell'istituto ridefinita dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148[31]) sono, per ogni unità produttiva, pari a: 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la fattispecie di programma di riorganizzazione aziendale; 12 mesi, anche continuativi, per la fattispecie di crisi aziendale (e connesso piano di risanamento), con divieto di nuova concessione prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione e fatto salvo il rispetto del limite di 24 mesi in un quinquennio mobile (ovvero di 30 mesi per le imprese - industriali o artigiane - dell'edilizia e del settore lapideo)[32]. Ai fini del computo dei limiti relativi al quinquennio mobile, non si tiene conto dei ratei di trattamenti di integrazione salariale inerenti al periodo precedente il 24 settembre 2015[33].

 


 

Articolo 1, comma 77
(Indennità giornaliera settore pesca per periodi
di fermo non obbligatorio)

 

 

Il comma 77, introdotto nel corso dell’esame al Senato, rende permanente l’indennità giornaliera onnicomprensiva riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo non obbligatorio.

 

La suddetta indennità giornaliera onnicomprensiva è riconosciuta, a decorrere dal 2018 e nel limite di 5 milioni di euro annui, ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in relazione ai periodi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, fino ad un massimo di 30 euro e per un periodo non superiore a 40 giorni in corso d’anno.

 

Sul tema si ricorda che l’art. 10, c. 1-bis, del D.L. 91/2017 ha esteso ai periodi interessati da misure di arresto temporaneo non obbligatorio l'indennità giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 euro, già prevista per i suddetti lavoratori in relazione ai periodi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio (cfr. scheda di lettura relativa ai commi 70 e 71); l'estensione è disposta per il 2017 e fino ad un periodo complessivo (per ciascun lavoratore) di 40 giorni (di sospensione per arresto temporaneo non obbligatorio), nonché nel rispetto di un limite di spesa pari a 7 milioni di euro.


 

Articolo 1, commi 78-79
(Misure a sostegno della ricollocazione dei lavoratori
di imprese in crisi)

 

 

Il comma 78 estende l'istituto dell'assegno individuale di ricollocazione ai lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale, prevedendo, in merito, particolari criteri e benefìci. Il comma 79 incrementa, per alcune fattispecie, l'aliquota della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il caso di ricorso a licenziamenti.

 

Il comma 78 opera un'estensione dell'àmbito di applicazione dell'assegno individuale di ricollocazione ai lavoratori titolari di un trattamento straordinario di integrazione salariale; l'estensione è prevista con esclusivo riferimento ai casi di conclusione (al termine della procedura di consultazione sindacale, successiva alla richiesta di accesso al trattamento straordinario suddetto) di accordi contenenti un piano di ricollocazione, con l'indicazione degli àmbiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero.

Si ricorda che, nella normativa fino ad ora vigente, l'istituto dell'assegno individuale di ricollocazione - introdotto dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 - può essere richiesto dai soggetti disoccupati da almeno 4 mesi e beneficiari di trattamento di disoccupazione. L'assegno consiste in un importo che può essere "speso" dal soggetto presso un centro per l'impiego o un soggetto accreditato, al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro. L'assegno non viene erogato all’utente, ma all'operatore suddetto.

 

Le modalità operative dell'istituto e la misura dell'assegno sono definite con delibera del consiglio di amministrazione dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), secondo i princìpi di cui all'art. 23 del citato D.Lgs. n. 150, e successive modificazioni. Questi ultimi prevedono, tra l'altro, che la parte prevalente dell'importo sia attribuita solo qualora venga firmato un contratto di lavoro e che l'importo sia graduato in funzione della maggiore o minore difficoltà - derivante dal profilo personale di occupabilità - del reinserimento lavorativo del disoccupato.

Sul tema, si ricorda che il 27 febbraio 2017 l’ANPAL ha pubblicato l’avviso pubblico per l’avvio della relativa sperimentazione, in seguito all’accordo raggiunto tra il Ministero del lavoro e le politiche sociali, l’ANPAL stessa e le regioni. La suddetta sperimentazione è stata inizialmente avviata su un campione di soggetti (circa 29.000) disoccupati aventi le caratteristiche richieste dalla normativa (percettori di NASpI la cui durata di disoccupazione eccede i 4 mesi), selezionato mediante procedura di estrazione casuale dallo stock di potenziali destinatari individuato dall’INPS. A tal fine, sono stati destinati 32 milioni di euro a valere sul “Fondo per le politiche attive del lavoro”.

La fase di sperimentazione è ora conclusa e si è aperta una fase di consultazione con regioni e parti sociali per l’implementazione su scala nazionale dell’assegno di ricollocazione

 

Secondo la novella di cui al capoverso 1, entro trenta giorni dalla sottoscrizione degli accordi, i lavoratori rientranti nei suddetti àmbiti o profili possono richiedere all'ANPAL l'attribuzione dell'assegno di ricollocazione; in ogni caso, il numero delle richieste non può superare i limiti di contingente, contemplati, per ciascun àmbito o profilo, dal programma di riorganizzazione  ovvero di crisi aziendale, predisposto ai fini della richiesta di accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale.

Il suddetto servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro ha, per i lavoratori in esame, ai sensi del capoverso 2, una durata pari a quella del trattamento straordinario di integrazione salariale e, in ogni caso, non inferiore a 6 mesi; il servizio è prorogabile di ulteriori 12 mesi (sempre che non sia stato consumato l'intero importo dell'assegno). Ai lavoratori in oggetto non si applica l'obbligo di accettazione di un'offerta di lavoro congrua[34].

I centri per l'impiego e i soggetti privati accreditati possono partecipare, qualora sia previsto dagli accordi summenzionati, alle attività di mantenimento e sviluppo delle competenze, da svolgersi con l’eventuale concorso dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua (capoverso 3).

Ai sensi dei capoversi 4 e 5, al lavoratore titolare di trattamento straordinario di integrazione salariale che sia in carico al servizio di assistenza intensiva in esame, nel caso di stipulazione di un contratto di lavoro dipendente con un altro datore, sono riconosciuti i seguenti benefìci: l'esclusione dal reddito imponibile ai fini IRPEF delle somme corrisposte in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, entro il limite massimo di 9 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto; il riconoscimento di un contributo mensile pari al 50 per cento del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. I benefìci suddetti sono esclusi qualora l'impresa del nuovo datore presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa precedente. Sembrerebbe opportuno chiarire se i benefìci siano riconosciuti solo nell'ipotesi in cui il nuovo contratto di lavoro sia stipulato tramite il servizio di assistenza intensiva e se il limite delle 9 mensilità sia da calcolare in base all'ultima retribuzione di riferimento che sarebbe spettata al dipendente. Occorrerebbe valutare se sussista l'esigenza, al fine di evitare comportamenti elusivi (sotto il profilo fiscale), del requisito di un livello minimo di orario di lavoro o di durata minima del nuovo rapporto, con particolare riferimento ai casi in cui il trattamento straordinario sia terminato o stia per terminare.

Il capoverso 6 attribuisce, in favore del datore di lavoro che assuma un soggetto titolare di trattamento straordinario di integrazione salariale ed in carico al servizio di assistenza intensiva in esame, il benefìcio di una riduzione temporanea, nella misura del 50 per cento, dei contributi previdenziali a carico del datore per il medesimo rapporto, con esclusione dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La misura della riduzione non può superare un determinato limite, stabilito dal capoverso 6 in 4.030 euro su base annua e annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La durata massima della riduzione è pari a 18 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato e a 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato; qualora, nel corso del suo svolgimento, il contratto a termine venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi. L'applicazione dello sgravio non modifica l'aliquota di computo dei trattamenti pensionistici dei lavoratori interessati.

Il comma 79 eleva, per alcune fattispecie, dal 41 per cento all'82 per cento l'aliquota della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il caso di ricorso a licenziamenti[35]. L'elevamento concerne i casi di licenziamenti collettivi[36], effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dai datori di lavoro rientranti nell'àmbito di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Sono escluse dall'elevamento le procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017 da datori di lavoro ai sensi dell'art. 4 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni (procedura relativa ad unità produttive già ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale e con riferimento alle quali il datore di lavoro ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi né di ricorrere a misure alternative).

Si ricorda che l'aliquota in esame si commisura su una base di calcolo costituita dal massimale mensile dell'indennità di disoccupazione NASpI[37] per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni[38].

 


 

Articolo 1, comma 80
(Finanziamento all'ANPAL Servizi S.p.A.
per l'assegno di ricollocazione)

 

 

Il comma 80, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca uno stanziamento in favore dell'ANPAL Servizi Spa (ex società Italia Lavoro Spa), ai fini del concorso al finanziamento delle spese per l'implementazione dell'assegno individuale di ricollocazione.

 

Il suddetto stanziamento è pari a 5 milioni di euro per il 2018 e a 15 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (escluse le spese per il personale). Ai fini della copertura finanziaria dello stanziamento, si dispone una corrispondente riduzione del Fondo per le politiche attive del lavoro.

Riguardo alla normativa vigente sull'assegno individuale di ricollocazione, cfr. i precedenti commi 78 e 79.


 

Articolo 1, comma 81
(Prosecuzione CIGS e mobilità in deroga nell'anno 2018
nelle aree di crisi complessa)

 

 

Il comma 81 consente l'impiego nel 2018, per la concessione, in alcune aree, di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga, delle residue risorse finanziarie, stanziate per i medesimi fini per il 2016 ed il 2017.

Le aree interessate sono quelle di crisi industriale complessa, come riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico[39].

I trattamenti di integrazione salariale straordinaria in esame possono essere concessi fino al limite di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, in deroga ai limiti di durata generali stabiliti per la suddetta tipologia di intervento. Tali trattamenti sono subordinati: alla conclusione di un accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione interessata; alla presentazione da parte dell'impresa (oltre che della dichiarazione di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria in base alla normativa vigente) di un piano di recupero occupazionale, che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la regione ed intesi alla rioccupazione dei lavoratori.

Riguardo ai trattamenti di mobilità in esame, essi riguardano i lavoratori (operanti nelle suddette aree) titolari al 1° gennaio 2017 di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. La corresponsione - ammessa fino ad un massimo di 12 mesi e senza soluzione di continuità con il trattamento precedente - è subordinata alla condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale (da comunicare all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Si segnala che, per il trattamento di mobilità in oggetto, il limite di 12 mesi appare stabilito in via complessiva e non per ciascun anno di riferimento (come invece consentito per il trattamento suddetto di integrazione salariale straordinaria in deroga).

L'impiego delle risorse finanziarie residue per il 2018 è ammesso dal presente comma nel rispetto del riparto tra le regioni già operato dai decreti ivi richiamati.


 

Articolo 1, commi 82-89
(Modifica del meccanismo dell'adeguamento all’incremento della speranza di vita per l’accesso al pensionamento ed esclusione dall’adeguamento di specifiche categorie di lavoratori)

 

 

I commi da 82 a 89, introdotti nel corso dell’esame al Senato, intervengono sull’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita rilevati dall’ISTAT.

In primo luogo si modifica il meccanismo di adeguamento, prevedendo che si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente; che gli adeguamenti (a decorrere da quello operante dal 2021) non possono essere superiori a 3 mesi (con recupero dell'eventuale misura eccedente in occasione dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi); e, infine, che eventuali variazioni negative devono essere recuperate in occasione degli adeguamenti successivi (mediante compensazione con gli incrementi che deriverebbero da tali adeguamenti).

In secondo luogo si dispone l’esclusione dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita (pari a 5 mesi e decorrere dal 2019) per specifiche categorie di lavoratori (individuate dall’allegato B) e per i lavoratori impegnati nelle cd. attività usuranti. A tali categorie di lavoratori non si applica, inoltre, l'elevamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia a 67 anni (che la normativa vigente prevede, comunque, dal 2021). Anche per tali categorie di lavoratori, tuttavia, l’adeguamento opera in relazione al requisito contributivo ridotto per la pensione anticipata per i cd. lavoratori precoci e per i soggetti che godano, al momento del pensionamento, dell’APE sociale.

Infine, si prevede che per i dipendenti pubblici contrattualizzati e per il personale degli enti pubblici di ricerca in possesso dei requisiti per l’esclusione dall’adeguamento dei requisiti pensionistici, i trattamenti di fine servizio vengano comunque erogati al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla loro corresponsione.

 

Il comma 82 modifica, in primo luogo, il criterio di calcolo della variazione della speranza di vita, per la quale si fa attualmente riferimento alla differenza di valore tra l'ultimo anno del biennio (o del triennio di riferimento) e l'ultimo anno del periodo precedente. Tale criterio continua ad operare per l'adeguamento decorrente dal 2019. Per l’adeguamento successivo (decorrente dal 2021 e per il quale, quindi, il biennio di riferimento è costituito dagli anni 2017-2018) si dovrà fare riferimento alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del suddetto biennio 2017-2018 ed il valore registrato nell'anno 2016. Per gli adeguamenti ancora successivi, si dovrà fare riferimento alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio di riferimento rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente.

In secondo luogo, si dispone che gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, a decorrere da quello operante dal 2021, non possono essere superiori a 3 mesi, con recupero dell'eventuale misura eccedente in occasione dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi. Si specifica, altresì, che gli adeguamenti non avranno luogo qualora la variazione risulti di segno negativo, salvo, anche in tal caso, il recupero della variazione negativa in sede degli adeguamenti successivi (mediante compensazione con gli incrementi che deriverebbero da tali adeguamenti).

 

I commi 83 e 84 prevedono l’esclusione dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita (pari a 5 mesi e decorrere dal 2019) dei requisiti generali di accesso al pensionato di vecchiaia e al pensionamento anticipato per specifiche categorie di lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), alle forme sostitutive ed esclusive[40] della medesima e alla Gestione separata INPS ex articolo 2, comma 26, della L. 335/1995, e precisamente:

§  ai lavoratori dipendenti che svolgano da almeno 7 anni - nell'ambito dei 10 anni precedenti il pensionamento - le professioni di cui al relativo allegato B[41] e che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni[42] (lettera a));

§  ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (cosiddette “usuranti”), di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 67/2011, a condizione che le attività usuranti vengano svolte al momento dell'accesso al pensionamento, che siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa e che i lavoratori siano in possesso di un'anzianità contributiva pari a 30 anni[43] (lettera b)).

 

Ai sensi del comma 88, a tali categorie di lavoratori  non si applica (si suppone in maniera permanente) l'elevamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia a 67 anni - elevamento previsto, come norma di chiusura, in via generale (a prescindere dagli effetti del meccanismo degli adeguamenti automatici), a decorrere dal 2021, ai sensi dell’articolo 24, comma 9, secondo periodo, del D.L. 201/2011[44].

 

 

In attuazione della delega legislativa conferita dell'articolo 1 della L. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro), con il D.Lgs. 67/2011 è stata introdotta una disciplina normativa relativa al pensionamento dei soggetti che hanno svolto attività lavorative usuranti.

Il D.Lgs. 67/2011 era volto, in particolare, a consentire ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività connotati da un particolare indice di stress psico-fisico, di maturare il diritto al trattamento pensionistico con un anticipo di 3 anni, mentre dal 1° gennaio 2013 il pensionamento sarebbe dovuto avvenire secondo il sistema delle "quote".

Per quanto riguarda la platea dei soggetti beneficiari, il decreto dispone che possano usufruire del pensionamento anticipato quattro diverse categorie di soggetti, ossia:

§  i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (di cui all'articolo 2 del D.M. 19 maggio 1999);

§  i lavoratori subordinati notturni (come definiti dal D.Lgs. 66/2003);

§  i lavoratori addetti alla cd. "linea catena" che, nell'ambito di un processo produttivo in serie, svolgano lavori caratterizzati dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale;

§  i conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Le condizioni per l'accesso al beneficio pensionistico sono che le attività usuranti vengano svolte al momento dell'accesso al pensionamento e che siano state svolte per una certa durata nel corso della carriera lavorativa (secondo il testo originario del decreto legislativo, nella fase transitoria, ossia fino al 2017, per un minimo di 7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa; a regime, ossia dal 2018, per un arco di tempo almeno pari alla metà dell'intera vita lavorativa).

Specifiche norme concernono gli obblighi dei datori di lavoro in ordine alla produzione della documentazione volta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio pensionistico.

Una apposita clausola di salvaguardia è volta a garantire il rispetto dei limiti di spesa fissati, prevedendo il differimento della decorrenza dei trattamenti (con criteri di priorità basati sulla data di maturazione dei requisiti) qualora emergano scostamenti tra il numero delle domande presentate e la copertura finanziaria a disposizione.

L'articolo 24, comma 17, del D.L. 201/2011 è intervenuto sul D.Lgs. 67/2011, operando una significativa modifica delle condizioni di accesso al pensionamento anticipato, con l'effetto di attenuare la portata dei benefici previdenziali in precedenza previsti.

La nuova disciplina pensionistica ha, in particolare, previsto:

§  la limitazione agli anni 2008-2011 (anziché 2008-2012) del periodo transitorio;

§  per quanto concerne la disciplina a regime (che decorre dal 1° gennaio 2012, e non più dal 1° gennaio 2013), la previsione che il pensionamento per i lavoratori che svolgono attività usuranti, che abbiano almeno 35 anni di anzianità contributiva, avvenga non più con il riconoscimento dell'anticipo di 3 anni, ma secondo il sistema delle "quote" previste dalla Tabella B di cui all'Allegato 1 della L. 247/2007 ("quota 97", quale somma tra età anagrafica e contributiva, dal 2013 requisito soggetto all'adeguamento alla speranza di vita), con almeno 35 anni di anzianità contributiva, ferma restando, comunque, la possibilità di pensionamento anticipato secondo i nuovi criteri previsti dallo stesso D.L. 201/2011);

§  per quanto concerne, specificamente, i lavoratori turnisti che hanno prestato lavoro notturno, la disciplina previgente (sulla riduzione massima dell'età anagrafica di uno o due anni, rispettivamente per i lavoratori che abbiano svolto turni da 64 a 71 giorni all'anno, ovvero da 72 a 78 giorni all'anno) viene limitata al periodo 2009-2011; a regime, ossia dal 1° gennaio 2012, per questi lavoratori il pensionamento avviene secondo il sistema delle "quote" previste dalla Tabella B di cui all'Allegato 1 della L. 247/2007 (incrementate di due anni e due unità per i lavoratori che abbiano svolto turni notturni da 64 a 71 giorni all'anno, e di un anno ed una unità per i lavoratori che abbiano svolto turni da 72 a 78 giorni all'anno).

In ogni caso, tali modifiche non scontavano il fatto che per i lavoratori in questione si sarebbe dovuto continuare ad applicare il regime delle decorrenze (c.d. finestre), introdotto dall'articolo 12, comma 2 del D.L. 78/2010.

Da ultimo, l'articolo 1, commi da 206 a 208, della L. 232/2016) contiene alcune misure volte ad agevolare ulteriormente l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono lavori usuranti.

In particolare si prevede:

§  che non vengano più applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (c.d. finestre);

§  una attenuazione delle condizioni legislativamente previste per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, anticipando al 2017 (in luogo del 2018) la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti che devono essere presenti nel corso della carriera lavorativa. Infatti, per l'accesso al suddetto trattamento pensionistico anticipato, si richiede che le attività usuranti siano state svolte per un periodo di tempo pari, alternativamente:

-       ad almeno 7 anni negli ultimi 10 anni (rispetto alla normativa vigente si prevede che ai fini della suddetta durata non venga più compreso l'anno di maturazione dei requisiti e che il limite non venga più riferito solamente alle pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017);

-       ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva (rispetto alla normativa vigente tale limite non viene più riferito solamente alle pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018);

§  che in via transitoria, per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025, non si proceda all'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti richiesti per l'accesso alla pensione anticipata (adeguamento che proprio dal 2019 si avrà ogni biennio anziché ogni triennio);

§  una modifica dei termini attualmente previsti per la trasmissione, da parte del lavoratore che svolge attività usuranti, della domanda e della relativa documentazione per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato previsto per tali lavoratori. Si dispone che la domanda e la relativa documentazione devono essere trasmesse:

-       entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2016 (non a decorrere dal 1° gennaio 2012, come attualmente previsto);

-       entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel corso del 2017;

-       entro il 1° maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

In attuazione delle richiamate disposizioni è stato emanato il D.M. 20 settembre 2017, che ha modificato il D.M. 20 settembre 2011 (concernente l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti).

 

 

Ai sensi dei commi 85 e 86, l’esclusione dell’adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento della speranza di vita non si applica:

§  al requisito contributivo ridotto per la pensione anticipata, previsto dall'articolo 1, commi 199-205, della L. 232/2016, per i cd. lavoratori precoci (ai quali continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti dal successivo comma 200) (comma 85);

§  ai soggetti che godano, al momento del pensionamento, dell’APE sociale (comma 86).

Si ricorda che ulteriori disposizioni in materia di APE sociale sono contenute nel successivo comma 97, alla cui scheda si rimanda.

 

L’articolo 1, comma 199, della L. 232/2016 ha previsto, in favore di alcune categorie di soggetti, una riduzione (a decorrere dal 1° maggio 2017) a 41 anni del requisito di anzianità contributiva (per la pensione) indipendente dall'età anagrafica (requisito attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini ed a 41 anni e 10 mesi per le donne).

I beneficiari sono costituiti dai soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, si trovino in specifiche fattispecie e siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996[45]. Le richiamate fattispecie sono:

§  stato di disoccupazione, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o (nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'articolo 7 della L. 604/1966) risoluzione consensuale, sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi;

§  svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravità;

§  riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, pari o superiore al 74%;

§  svolgimento, al momento del pensionamento, da almeno 6 anni in via continuativa, in qualità di lavoratore dipendente, nell'àmbito delle professioni indicate nell’allegato E, di attività lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo (la determinazione delle caratteristiche specifiche di tali attività lavorative è demandata al decreto di cui al comma 202);

§  soddisfacimento delle nozioni di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, poste, ai fini pensionistici, dall’articolo 1, commi da 1 a 3, del D.Lgs. 67/2011.

Il requisito ridotto è soggetto ad adeguamento in base agli incrementi della speranza di vita, secondo il meccanismo generale di adeguamento dei requisiti anagrafici per i trattamenti pensionistici (comma 200). Di conseguenza, il requisito è soggetto ad adeguamento - con decorrenza dal 2019 e, successivamente, con cadenza biennale - mediante decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (mentre l'adeguamento per il triennio 2016-2018 e quelli ancora precedenti sono esclusi).

 

L’APE sociale (introdotta dall’articolo 1, commi 179-186 della L. 232/2016) consiste in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. L’APE sociale è prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro il 10 settembre 2018 il Governo verifica i risultati della sperimentazione e formula proposte ai fini di una sua eventuale prosecuzione

Possono accedere all'APE sociale i soggetti in possesso di un'età anagrafica minima di 63 anni e in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti: stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sei anni in via continuativa, specifiche professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni.

L'erogazione dell'APE sociale è esclusa nei casi di mancata cessazione dell'attività lavorativa; titolarità di un trattamento pensionistico diretto; soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria; soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI); soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui.

L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro, non è soggetta a rivalutazione ed è erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno.

Il beneficio dell'indennità è riconosciuto, a domanda, entro limiti annuali di spesa (300 milioni di euro per l'anno 2017; 609 milioni di euro per l'anno 2018; 647 milioni di euro per l'anno 2019; 462 milioni di euro per l'anno 2020; 280 milioni di euro per l'anno 2021; 83 milioni di euro per l'anno 2022; 8 milioni di euro per l'anno 2023). Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle risorse finanziarie disponibili, la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità (da definire con successivo DPCM) in ragione della maturazione dei requisiti (e, a parità di requisiti, in ragione della data di presentazione della domanda), al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. Infine, con il D.P.C.M. 88/2017 sono stati definiti i requisiti e le modalità per accedere all'APE sociale.

 

Per i dipendenti pubblici contrattualizzati[46] e per il personale degli enti pubblici di ricerca aventi i requisiti indicati nei precedenti commi 2 e 3 ai fini dell’esclusione dall’adeguamento all’incremento della speranza di vita, si prevede che la corresponsione dei trattamenti di fine servizio e delle indennità di servizio comunque denominate inizi a decorrere al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse, secondo la normativa vigente in materia (comma 87).

 

Nel settore pubblico, fino all’emanazione del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, che ha introdotto per i nuovi assunti il trattamento di fine rapporto, veniva liquidata l’indennità premio di fine servizio ai dipendenti degli enti locali e l’indennità di buonuscita ai dipendenti statali. I trattamenti di fine servizio si differenziano dal TFR sia per le modalità di calcolo della prestazione (calcolata sull’ultima retribuzione), sia per il suo finanziamento che è caratterizzato anche da una contribuzione del lavoratore alla quale si aggiunge quella dell’amministrazione statale o dell’ente locale.

L’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 79/1997, ha stabilito che alla liquidazione dei TFS, comunque denominati per i dipendenti pubblici, loro superstiti o aventi causa, che ne abbiano titolo, l'ente erogatore provvede decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi 3 mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi. Il successivo comma 5 del richiamato articolo 3 ha inoltre disposto la liquidazione del TFS entro il termine di 105 giorni in caso di cessazione dal servizio per decesso o sopravvenuta inabilità del dipendente.

Inoltre, l’articolo 12, commi 7 e 8, del D.L. 78/2010, ha disposto che dal 31 maggio 2010, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche specificamente individuate, il riconoscimento dell’indennità premio di fine servizio, dell’indennità di buonuscita, del TFR e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata, spettante in seguito a cessazione di servizio, venga erogata:

§  in un unico importo annuale, qualora l'ammontare complessivo, al lordo delle trattenute fiscali, sia complessivamente pari o inferiore a 50.000 euro;

§  in due importi annuali, qualora l'ammontare sia complessivamente superiore a 50.000 euro ma inferiore a 100.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato sarà pari a 50.000 euro, il secondo sarà pari all'ammontare residuo;

§  in tre importi annuali, qualora l'ammontare sia pari o superiore a 100.000 euro. In tal caso, il primo importo erogato rata sarà pari a 50.000 euro, il secondo a 50.000 euro ed il terzo all'ammontare residuo.

Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alla determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio di cui al precedente comma, ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo dopo, rispettivamente, 12 e 24 mesi dal riconoscimento del primo importo.

Infine, l’articolo 24, comma 31, del D.L. 201/2011 ha sottratto allo speciale regime di tassazione separata parte dell’indennità di fine rapporto (TFR) e delle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per l’importo eccedente 1.000.000 di euro. L’importo eccedente tale soglia concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile secondo le regole ordinarie (applicando dunque a tali somme l’aliquota relativa all’anno di percezione dell’indennità). Inoltre, le richiamate disposizioni si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. Infine, in deroga al principio di irretroattività delle norme che impongono un prelievo fiscale (articolo 3 della L. 23 luglio 2000, n. 212 - statuto del contribuente), tali disposizioni si applicano con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

 

Il comma 89, infine, demanda ad un decreto interministeriale, da emanarsi entro il 31 gennaio 2018, la definizione delle modalità attuative delle nuove norme, con particolare riguardo alle ulteriori specificazioni delle professioni di cui al suddetto allegato B ed alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale.

 

Si segnala che parte della copertura degli oneri finanziari derivanti dalle disposizioni in esame è contenuta nel fondo per il finanziamento degli ammortizzatori sociali e nell’autorizzazione di spesa per la copertura degli oneri derivanti dalla costituzione di fondi pensione per i pubblici dipendenti, di cui, rispettivamente, ai successivi commi 627 e 628, alle cui schede si rimanda.


 

Articolo 1, comma 90
(Commissione tecnica occupazioni gravose)

 

 

Il comma 90, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede l'istituzione di una Commissione tecnica, incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, ai fini della valutazione delle politiche in materia previdenziale ed assistenziale.

 

Il comma 90 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi (su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute) entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istituzione di una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica ed alle condizioni soggettive dei lavoratori, al fine di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale ed assistenziale. Il medesimo DPCM definisce anche le modalità di funzionamento della Commissione, nonché la possibilità di richiedere contributi ad esperti e ad accademici appartenenti a Istituzioni nazionali, europee ed internazionali competenti nelle materie oggetto di studio

La Commissione:

§  è presieduta dal Presidente dell'ISTAT;

§  è composta:

-       da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, del Consiglio superiore degli attuari;

-       da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali (designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori).

§  conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 (ed entro i 10 giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori)

Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Infine, all'attuazione delle suddette disposizioni si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 1, commi 91 e 92
(Previdenza complementare dipendenti pubblici)

 

 

I commi 91 e 92, introdotti nel corso dell’esame al Senato, dettano norme volte ad ampliare l’accesso dei dipendenti pubblici alla previdenza complementare.

 

Più nel dettaglio, il comma 91 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’applicazione ai dipendenti pubblici del regime tributario vigente per i lavoratori dipendenti privati, con riferimento alla deducibilità dei premi e contributi versati in forme di previdenza complementare e alle relative prestazioni. Tale equiparazione opera, con la medesima decorrenza, anche nei confronti dei dipendenti pubblici già iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in vigore della presente legge.

Dalla suddetta equiparazione sono esclusi i premi ed i contributi inerenti gli anni precedenti il 2018 e i montanti delle prestazioni accumulate fino al 31 dicembre 2017; per tali fattispecie continua ad operare la disciplina fino ad ora vigente.

Il D.Lgs. n. 252 del 2005 reca la disciplina delle forme pensionistiche complementari. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili annualmente dal reddito complessivo del lavoratore nella misura massima di 5.164,57 euro (articolo 8). Tale norma è richiamata dall’articolo 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR (oneri deducibili).

Per i fondi pensione di natura negoziale che hanno come destinatari dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001), l’articolo 23, comma 6, del D.Lgs. n. 252 del 2005 dispone l’applicazione della previgente disciplina (D.Lgs. n. 124 del 1993 e D.Lgs. n. 47 del 2000). I lavoratori pubblici godono pertanto di un diverso e meno favorevole regime fiscale dei contributi versati al fondo pensione. Per tali soggetti l’importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo (compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e comunque nel limite di 5.164,57 euro. Inoltre, con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può essere superiore al doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione.

La legge n. 190 del 2014 (articolo 1, comma 621) ha aumentato dall’11,50 al 20 per cento la misura dell’imposta sostitutiva da applicare sul risultato di gestione maturato nel periodo di imposta dalle forme di previdenza complementare con effetto dal 1° gennaio 2014.

Come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 2/E del 2015, l’aumento della tassazione riguarda tutte le tipologie di forme di previdenza complementare, inclusi i fondi pensione di natura negoziale che hanno come destinatari dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche complementari, quelle dei dipendenti del settore privato sono assoggettate a tassazione a titolo di imposta del 15 per cento. È riconosciuta una riduzione del 0,30% dell’aliquota base per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6 per cento.

Il regime fiscale delle prestazioni previdenziali derivanti da fondi pensione di natura negoziale che hanno come destinatari dipendenti delle pubbliche amministrazioni prevede invece la tassazione progressiva: la prestazione pensionistica erogata in forma di rendita concorre a formare il reddito imponibile complessivo e sarà quindi assoggettata alla tassazione ordinaria Irpef; la prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a tassazione separata con aliquota media degli ultimi 5 anni.

 

Il comma 92 demanda alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione delle modalità di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, da parte dei dipendenti pubblici assunti dal 1° gennaio 2019 (nonché la relativa disciplina di recesso).

Le predette modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive COVIP.

 

Preliminarmente, si ricorda che, in seguito all’emanazione del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 (così come modificato dal D.P.C.M. 2 marzo 2001), i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2001 (o a tempo determinato dal 30 maggio 2000) sono in regime di TFR, per cui agli stessi si applica, con alcune limitazioni, la disciplina prevista in materia per il settore privato (ex art. 2120 c.c.).

Ai dipendenti pubblici assunti entro il 31 dicembre 2000 (nonché al personale non contrattualizzato, a prescindere dalla data di assunzione) continua invece ad applicarsi la disciplina relativa al Trattamento di fine servizio[47], a meno che essi non esercitino il diritto di opzione previsto dall’art.59, c. 56, della L. 449/1997, per il TFR presso Fondi di previdenza integrativa o complementare.

Per quanto concerne la previdenza complementare, attualmente le modalità di adesione e di conferimento del TFR a forme di previdenza complementare sono disciplinate dal D.Lgs. 252/2005 che però, per espressa previsione (art. 23, c. 6), non si applica al settore pubblico, nei confronti del quale (come chiarito anche dalla nota INPDAP del 1° febbraio 2006, n. 123/M) opera ancora quanto previsto dalla previgente disciplina, ossia il D.Lgs. 124/1993, secondo cui il lavoratore non può aderire ad una forma pensionistica complementare individuale se è operante un fondo pensione negoziale di categoria (con la possibilità, una volta costituito il fondo negoziale di categoria, di trasferirvi la posizione di previdenza complementare maturata). Inoltre, l’adesione ad una forma pensionistica complementare è libera e può avvenire solo in modo esplicito.

Sulla base di quanto previsto dal richiamato art. 2 del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, per i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2000 la quota di TFR destinata ai fondi pensione non può superare il 2% della retribuzione utile ai fini dello stesso TFR, mentre per i dipendenti assunti dopo la suddetta data è prevista la integrale destinazione al fondo stesso degli accantonamenti al trattamento di fine rapporto.

Il riparto tra i vari fondi delle risorse complessivamente disponibili è operato dall’INPDAP, tenendo conto di criteri proporzionali.

A favore del personale che ha transitato dal pregresso regime di trattamento di fine servizio (comunque denominato) al regime di trattamento di fine rapporto viene destinata una quota pari all'1,5% della base contributiva di riferimento ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio. Questa contribuzione, avente carattere figurativo, viene considerata neutra rispetto ai conferimenti dei lavoratori e a quelli di pertinenza delle amministrazioni e riguarda solo i lavoratori optanti nei confronti dei quali è necessaria una sterilizzazione della trattenuta del 2,5% in busta paga che essi sono tenuti a versare. Quindi, l'accantonamento aggiuntivo dell'1,5%, è previsto per i lavoratori pubblici di enti che non sono iscritti alle gestioni del TFR dell'ex INPDAP in quanto provvedono direttamente all'erogazione delle indennità di fine servizio.

 


 

Articolo 1, comma 93
(Commissione tecnica di studio sulla comparazione della spesa previdenziale e assistenziale)

 

 

Il comma 93, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede l'istituzione di una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali.

 

Il comma 93 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi (su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istituzione di una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo ed internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali, la definizione delle modalità di funzionamento, nonché della possibile richiesta di contributi ad esperti e ad accademici appartenenti a Istituzioni nazionali, europee ed internazionali competenti nelle materie oggetto di studio

La Commissione:

§  è presieduta dal Presidente dell'ISTAT;

§  è composta:

-       da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS) e dell'INAIL;

-       da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali (designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori).

§  conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 (ed entro i 10 giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori).

 

Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Infine, all'attuazione delle suddette disposizioni si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 


 

Articolo 1, comma 94
(Fondo di integrazione salariale)

 

 

Il comma 94, introdotto nel corso dell’esame al Senato, innalza il limite massimo delle prestazioni a carico del FIS (Fondo di integrazione salariale).

 

Più nel dettaglio, modificando l’art. 29, c. 4, del D.Lgs. 148/2015, viene aumentato il limite massimo delle prestazioni erogabili dal Fondo di integrazione salariale (FIS) (gestito dall'INPS), relativo agli ammortizzatori sociali in favore di lavoratori dipendenti da datori di lavoro non rientranti nella disciplina generale in materia di trattamenti di integrazione salariale né in fondi bilaterali, portandolo (da quattro) a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro.

Resta fermo che le prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse finanziarie del fondo.

Conseguentemente, il comma in esame dispone l’abrogazione dell’art. 44, c. 5, del richiamato D.Lgs. 148/2015, il quale attualmente fissa il suddetto limite, in via transitoria, a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro nel 2017, otto volte nel 2018, sette volte nel 2019, sei volte nel 2020 e cinque volte nel 2021.

Il Fondo di integrazione salariale (F.I.S.) è disciplinato dall’art. 29 del D.Lgs. 148/2015 (che ha previsto anche l’attuale denominazione al posto della precedente “Fondo di solidarietà residuale).

Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni, per i quali non siano stati stipulati accordi volti all'attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale[48] o di fondi di solidarietà bilaterali alternativi[49].

.Per quanto riguarda le prestazioni erogate dal fondo, è previsto:

§  l'assegno di solidarietà per i datori di lavoro che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti;

§  l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti; in tal caso l’assegno ordinario è garantito per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (ad esclusione delle intemperie stagionali) e straordinarie (limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale).

Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di finanziamento del fondo è fissata:

§  allo 0,65 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti;

§  allo 0,45 per cento, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti.

Il datore di lavoro deve un contributo addizionale, pari al 4 per cento della retribuzione persa, per l’accesso alle prestazioni di assegno ordinario o di solidarietà.

Inoltre, si prevede che l'INPS proceda all'analisi dell'utilizzo delle prestazioni del fondo da parte dei datori di lavoro distinti per classi dimensionali e settori produttivi e che sulla base di tali analisi e del bilancio di previsione il comitato amministratore del fondo possa proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura delle aliquote di contribuzione.

Infine, si ricorda che l’art. 44, c. 5, del richiamato D.Lgs. 148/2015, il quale fissa il suddetto limite, in via transitoria, a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro nel 2017, otto volte nel 2018, sette volte nel 2019, sei volte nel 2020 e cinque volte nel 2021.


 

Articolo 1, comma 95
(Esodo anticipato per lavoratori anziani - Isopensione)

 

 

Il comma 95, introdotto nel corso dell’esame al Senato, modifica la disciplina dell’istituto dell’esodo anticipato per i lavoratori maggiormente anziani (cd. isopensione), al fine di ampliarne le possibilità di accesso.

 

Il comma 95 modifica la disciplina dell’istituto dell’esodo anticipato per i lavoratori maggiormente anziani (cd. isopensione), di cui all’articolo 4, commi 1-7, della L. 92/2012 (fruibile per i lavoratori interessati da eccedenze di personale i quali raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro) elevando il limite temporale richiesto, limitatamente al triennio 2018-2020, da 4 a 7 anni.

 

L’articolo 4, commi 1-7, della L. 92/2012, ha introdotto l’esodo anticipato per i lavoratori maggiormente anziani (cd. isopensione), utilizzato nei casi di eccedenza di personale, con specifici accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. In base a tali accordi, che devono essere validati dall’INPS, il lavoratore può ricevere, a condizione che raggiunga i requisiti minimi per il pensionamento (di vecchiaia o anticipato) entro i 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, una prestazione, a carico del datore di lavoro, di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti, fino a che non si siano perfezionati i requisiti per il pensionamento.


 

Articolo 1, comma 96
(Plusvalenze derivanti da vendita di azioni
in sostituzione di premi di produttività)

 

 

Il comma 96, introdotto al Senato, specifica la disciplina tributaria applicabile alle plusvalenze derivanti dalla vendita delle azioni conferite ai dipendenti in luogo, in tutto o in parte, della retribuzione di risultato.

 

Più in dettaglio, il comma 96 reca una specifica disciplina tributaria delle plusvalenze derivanti dalla vendita delle azioni conferite ai dipendenti  in luogo, in tutto o in parte, di premi di risultato di ammontare variabile.

In particolare le norme dispongono l’applicazione dell’aliquota del 26 per cento, anziché sull'intero importo del prezzo della vendita, solo sulla differenza tra il prezzo della vendita e l'importo delle somme (premi di risultato) oggetto della sostituzione con le azioni.

Si ricorda che l'importo delle azioni conferite nell'àmbito della fattispecie in oggetto è escluso dall'imponibile IRPEF del dipendente.

 

A tal fine è modificato l’articolo 1, comma 184-bis, lettera c) della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), introdotto dall’articolo 1, comma 160 della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016).

La predetta norma esclude da imposizione il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, anche in deroga ai limiti di legge, se tali azioni sono state percepite dal dipendente privato - per sua scelta - in sostituzione, totale o parziale, degli emolumenti variabili la cui corresponsione è legata ad incrementi di produttività ed ipotesi affini, nonché delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa (sottoposti a imposta sostitutiva con aliquota agevolata al 10 per cento).

L’esclusione da imposizione opera anche se le azioni sono state offerte per un importo complessivo superiore (nel periodo d'imposta) a quello escluso dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF (lire 4 milioni, 2.066 euro).

Si ricorda che l’esclusione da IRPEF di tali somme opera a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione.

 

La disposizione in commento, aggiungendo un periodo al comma 184-bis, lettera c), chiarisce il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di tali azioni e, in particolare, le modalità di calcolo del quantum imponibile.

L’articolo 68, comma 6 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986) stabilisce che le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero la somma od il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione e con esclusione degli interessi passivi.

In particolare, per determinare l’importo tassabile delle plusvalenze derivanti, al lavoratore, dalla vendita delle azioni assegnate dal datore di lavoro in luogo dei premi di produttività (ai fini dunque dell’articolo 68, comma 6 del TUIR), il “costo o valore di acquisto” è pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, degli emolumenti di produttività o degli utili di impresa.

In tal modo, la tassazione al 26 per cento si applica - anziché sull'intero importo del prezzo della vendita - esclusivamente sulla differenza tra il prezzo della vendita e l'importo delle somme oggetto di sostituzione con le azioni.

 


 

Articolo 1, comma 97
(APE)

 

 

Il comma 97 proroga di una anno la disciplina dell’APE volontaria e modifica i requisiti per l’accesso all’APE sociale, al fine di ampliarne la possibilità di accesso.

 

La disposizione, in particolare:

§  proroga di un anno (dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019) l’istituto sperimentale dell’APE volontaria (lettera a));

§  interviene sul requisito dello “stato di disoccupazione” richiesto per l’accesso all’APE sociale, prevedendo che esso si configuri (oltre che nel caso di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, come attualmente previsto) anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi (lettera b));

§  interviene sui requisiti contributivi richiesti per l’accesso all’APE sociale, prevedendo una riduzione per le donne di 6 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna) (lettera c));

§  rimodula le risorse per la copertura finanziaria (modificata nel corso dell’esame al Senato) derivante dalle disposizioni in esame che ampliano le possibilità di accesso all’APE sociale, che risultano quindi essere pari a 300 milioni di euro per il 2017, 609 milioni di euro per il 2018, 647 milioni di euro per il 2019, 462 milioni di euro per il 2020, 336,6 milioni di euro per il 2021, 103,9 milioni di euro per il 2022 e 9,4 milioni di euro per il 2023 (lettera d)).

 

Si ricorda che ulteriori disposizioni in materia di APE sociale sono contenute nel precedente comma 86, alla cui scheda si rimanda.

 

L'APE sociale è un istituto sperimentale (fino al 31 dicembre 2018) introdotto dall’articolo 1, commi 179-186, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), consistente in una indennità corrisposta, fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

Possono accedere all'APE sociale i soggetti in possesso di un'età anagrafica minima di 63 anni e in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti: stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni; lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sei anni in via continuativa, specifiche professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni.

L'erogazione dell'APE sociale è esclusa nei casi di mancata cessazione dell'attività lavorativa; titolarità di un trattamento pensionistico diretto; soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria; soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI); soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui.

L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro, non è soggetta a rivalutazione ed è erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno.

Il beneficio dell'indennità è riconosciuto, a domanda, entro limiti annuali di spesa (300 milioni di euro per l'anno 2017; 609 milioni di euro per l'anno 2018; 647 milioni di euro per l'anno 2019; 462 milioni di euro per l'anno 2020; 280 milioni di euro per l'anno 2021; 83 milioni di euro per l'anno 2022; 8 milioni di euro per l'anno 2023). Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle risorse finanziarie disponibili, la decorrenza della indennità è differita, con criteri di priorità (da definire con DPCM) in ragione della maturazione dei requisiti (e, a parità di requisiti, in ragione della data di presentazione della domanda), al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Con il D.P.C.M. 88/2017 sono stati definiti i requisiti e le modalità per accedere all'APE sociale.

 

 

L'APE volontaria è un istituto sperimentale (fino al 31 dicembre 2018) introdotto dall’articolo 1, commi 166-178, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017), consistente in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilità, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.

Possono accedere all'APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata; età anagrafica minima di 63 anni; maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; anzianità contributiva di 20 anni; pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell'APE); non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto.

L'entità minima e massima dell'Ape richiedibile sono demandate a un successivo D.P.C.M., mentre la durata minima è di 6 mesi.

È prevista l'istituzione di un Fondo di garanzia, a copertura dell'80% del finanziamento e degli interessi erogati, la cui gestione è affidata all'INPS sulla base di apposita convenzione. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.

Con D.P.C.M. 150/2017 sono state definite le modalità di attuazione della disciplina dell'Ape volontaria.


 

Articolo 1, commi 98 e 99
(Stabilizzazione e semplificazione della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA))

 

 

I commi 98-99 introducono una disciplina a regime della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (di seguito RITA), prevista in via sperimentale per il periodo 1° maggio 2017 - 31 dicembre 2018, dalla L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017).

Contestualmente, si provvede a coordinare la nuova disciplina con le disposizioni attualmente in vigore, intervenendo sullo stesso D.Lgs. 252/2005 e sulle disposizioni contenute nella L. 232/2016.

 

I commi 98-99 introducono una disciplina a regime della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (di seguito RITA), prevista dalla L. 232/2016 in via sperimentale per il periodo 1° maggio 2017 - 31 dicembre 2018. La nuova disciplina a regime della RITA viene introdotta all’interno del D.Lgs. 252/2005, che regola le forme pensionistiche complementari. In particolare, all’articolo 11 vengono modificati il comma 4 e inseriti altri 4 commi (dal 4-bis al 4-quinquies); inoltre, si sopprime l’ultimo periodo della lettera c) del comma 2 dell’articolo 14 del medesimo D.Lgs. 252/2005, che attualmente vieta di richiedere la capitalizzazione della rendita in particolari situazioni. Infine, si interviene sulle disposizioni della L. 232/2016, per esigenze di coordinamento con la nuova disciplina a regime.

 

La RITA, introdotta in via sperimentale dall’articolo 1, commi 188-192, della L. 232/2016 per il periodo 1° maggio 2017 – 31 dicembre 2018, consiste nella possibilità di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio.

La possibilità di richiedere la RITA è riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE, certificati dall'INPS. La prestazione consiste nell'erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto (comma 188).

La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15 (comma 189).

Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007 (comma 190).

Le disposizioni richiamate trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti pubblici che hanno aderito alla forme pensionistiche complementari loro destinate (comma 191). Al riguardo, per i lavoratori pubblici (ad esclusione di quelli in regime di diritto pubblico) e per il personale degli enti di ricerca, che cessano l’attività lavorativa e richiedono la RITA, si prevede che i termini di pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio iniziano a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia (comma 192)

 

L’articolo 11 del D.Lgs. 252/2005 contiene disposizioni in merito alle prestazioni delle forme pensionistiche complementari. In particolare, oltre a precisare che spetta alle forme pensionistiche complementari definire i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni, la norma dispone che il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, fermo restando il possesso di almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. In particolare, il comma 4 ha disposto che le forme pensionistiche complementari debbano consentire, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, l’anticipo delle prestazioni pensionistiche (o parti di esse), su richiesta dell'aderente, per un periodo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza. In tal caso, le richiamate prestazioni possono essere erogate, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio. E’ altresì previsto che gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari possano innalzare i richiamato anticipo fino a un massimo di 10 anni

 

Più specificamente, modificando ed integrando il richiamato articolo 11 del D.Lgs. 252/2005 (in particolare modificandone il comma 4 ed introducendo 4 nuovi commi, dal 4-bis al 4-quinquies), la lettera a) del comma in esame:

§  prevede la possibilità che le prestazioni delle forme pensionistiche (ad esclusione di quelle a prestazione definita[50]) siano erogate (totalmente o parzialmente) sotto forma di RITA ai lavoratori che cessino l’attività lavorativa e maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi, nonché abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA un requisito contributivo complessivo di almeno 20 anni nei regimi obbligatori di appartenenza. L’erogazione avviene, su richiesta dell'aderente, dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia. La RITA consiste nell’erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto (nuova formulazione del comma 4);

§  riconosce la RITA anche ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e che maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi (nuovo comma 4-bis);

§  prevede (ribadendo quanto già previsto dalla L. 232/2016) che la parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, venga assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l’aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Inoltre, è riconosciuta la facoltà, al percettore della rendita, di non avvalersi della tassazione sostitutiva richiamata in precedenza, mediante evidenziazione di tale scelta nella dichiarazione dei redditi, nel qual caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria (nuovo comma 4-ter);

§  stabilisce che le somme erogate a titolo di RITA siano imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007 (nuovo comma 4-quater);

§  dispone che le precedenti disposizioni trovino applicazione (anche in questo caso ribadendo quanto già previsto dalla L. 232/2016) anche nei confronti dei dipendenti pubblici che aderiscano alle forme pensionistiche complementari loro destinate (nuovo comma 4-quinquies).

 

La successiva lettera b) provvede a sopprimere (in virtù delle modifiche apportate all’articolo 11 del D.Lgs. 252/2005, di cui si è detto) l’ultimo periodo della lettera c) del comma 2 dell’articolo 14 del medesimo D.Lgs. 252/2005 che, nel testo attualmente vigente, vieta di richiedere il riscatto totale nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari per coloro che rimangono inoccupati per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

 

L’articolo 14, comma 2, del D.Lgs. 252/2005, prevede che gli statuti ed i regolamenti delle forme pensionistiche complementari, stabiliscano quali scelta abbia l’iscritto nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare in specifici casi (nuova attività del lavoratore, riscatto parziale in caso di cessazione dell’attività lavorativa, riscatto totale in caso di invalidità permanente).

In particolare, la lettera c) del richiamato comma 2 dispone la possibilità di riscattare totalmente la posizione individuale maturata:

per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;

a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

In particolare, l’ultimo periodo della richiamata lettera c) (di cui si propone l’abrogazione) stabilisce che tale facoltà non possa essere esercitata nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nel maggior periodo eventualmente fissato dalle forme pensionistiche complementari ai sensi del secondo periodo del comma 4 dell'articolo 11. In tali casi, in ogni modo, si applicano le previsioni del medesimo comma 4 dell'articolo 11.

 

Infine, per esigenze di coordinamento normativo, il comma 99, interviene sulle disposizioni della L. 232/2016, che attualmente disciplinano l’istituto sperimentale della RITA (abrogando i commi da 188 a 191 e integrando il comma 192).

 

 


 

Articolo 1, commi 100 e 101
(Adesioni alle forme di previdenza complementare)

 

 

I commi 100 e 101, introdotti al Senato, disciplina la destinazione di eventuali contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento della previdenza complementare, previsti da specifiche disposizioni normative o da contratti collettivi.

 

Il comma 100 prevede, in primo luogo, che salva diversa volontà del lavoratore, quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento a fondi pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi alle ordinarie modalità di finanziamento (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252), tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento (ove esistenti alla data di entrata in vigore della legge) anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio trattamento di fine rapporto (TFR) alla previdenza complementare.

Inoltre si prevede che qualora il lavoratore sia chiamato, dalla disposizione normativa o contrattuale, ad esprimere una scelta sulla destinazione del contributo aggiuntivo e non manifesti alcuna volontà, per l'individuazione del fondo si applicano i criteri sulle modalità tacite di adesione alle forme di previdenza complementare (di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252[51]), salvo che il lavoratore sia già iscritto ad un fondo pensione negoziale (sia esso nazionale o territoriale), nel qual caso il contributo aggiuntivo affluisce automaticamente alla posizione già in essere.

Il comma 101 stabilisce che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, i fondi pensione negoziali territoriali devono adeguare il proprio ordinamento per dare attuazione alle disposizioni stabilite dal comma 1. Dopo tale data, i versamenti aggiuntivi sono in ogni caso effettuati secondo quanto stabilito dal medesimo comma 1. Entro la predetta data, i fondi pensione negoziali nazionali assicurano la portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati, con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a fondi pensione negoziali territoriali gli accantonamenti corrispondenti al trattamento di fine rapporto o i contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro.


 

Articolo 1, comma 102
(Adesioni a fondi integrativi sanitari nelle
Province di Trento e di Bolzano
)

 

 

Il comma 102, introdotto al Senato, disciplina l'adesione a fondi integrativi sanitari nelle Province di Trento e di Bolzano.

 

La disposizione, in particolare, ammette che, qualora i contratti e gli accordi collettivi di livello nazionale prevedano l'adesione dei lavoratori ad uno specifico fondo integrativo nazionale del Servizio sanitario nazionale, nelle Province di Trento e di Bolzano possa essere prevista, con accordi territoriali o aziendali, la possibilità per i lavoratori di aderire ad un altro fondo integrativo, individuato dagli accordi medesimi, purché avente prestazioni non inferiori a quelle contemplate dal fondo integrativo nazionale suddetto.

Si fa presente che attualmente risultano costituiti 3 Fondi pensione territoriali, uno in Trentino Alto-Adige (Laborfonds)[52], uno in Valle d’Aosta (Fopadiva)[53] e uno in Veneto (Solidarietà Veneto)[54].

Articolo 1, commi 103 e 104
(Rapporti finanziari tra Stato e I.N.P.S.)

 

 

I commi 103 e 104 intervengono sui rapporti finanziari tra Stato e INPS, disponendo la compensazione dei debiti verso lo Stato per le anticipazioni di bilancio con i crediti verso lo Stato risultanti dal bilancio consultivo dell’I.N.P.S. per il 2015.

 

Il comma 103 dispone che le anticipazioni di bilancio concesse all’I.N.P.S. ai sensi dell’articolo 35, comma 3, della L. 448/1998 (che prevede l’autorizzazione, con effetto dall'esercizio finanziario 1999, dei trasferimenti pubblici in favore dell'I.N.P.S. e dell'I.N.P.D.A.P.[55] a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso) negli esercizi antecedenti al 1° gennaio 2018 ed iscritte quali debiti verso lo Stato nel rendiconto 2015 dell’Istituto (per un totale di 88.878 milioni di euro), vengano compensate con i crediti verso lo Stato, risultanti dal medesimo rendiconto, fino a concorrenza dell’importo di 29.423 milioni di euro, e per l’eccedenza si intendano effettuate a titolo definitivo.

Ai sensi del successivo comma 104, con la procedura di cui all’articolo 14 della L. 241/1990 (conferenza dei servizi) sono definiti i capitoli del bilancio dell’I.N.P.S. per i quali viene effettuata la compensazione, nonché i criteri e le gestioni previdenziali a cui attribuire i trasferimenti definitivi.

 

La relazione tecnica afferma che “L’intervento non produce effetti negativi per la finanza pubblica poiché le anticipazioni in argomento sono annualmente iscritte tra le uscite correnti del bilancio dello Stato e risultano scontate per pari importo nei saldi di finanza pubblica degli esercizi in cui sono state concesse”.


 

Articolo 1, comma 105 e 106
(Erogazione della
prestazione una tantum
a favore dei malati di mesotelioma
)

 

 

I commi 105 e 106 prevedono l’erogazione, anche per l’anno 2018, della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma, già prevista fino al 2017 dalla legge di stabilità per il 2015, a valere sulle disponibilità residue di cui al decreto MLPS-MEF del 4 settembre 2015 che ha determinato la somma da erogare in 5.600 euro per ciascun malato. La prestazione è prevista anche in favore degli eredi. Un decreto MLPS-MEF, su proposta dell’INAIL, dovrà definire la nuova misura - e modalità di erogazione della stessa - in base alle disponibilità accertate.

 

La legge di stabilità per il 2015 (L. n. 190/2014, art. 1, comma 116) ha previsto l’estensione, in via sperimentale per il triennio 2015-2017, delle prestazioni assistenziali erogate dal Fondo per le vittime dell’amianto di cui all’articolo 1, comma 241, della legge finanziaria 2008 (L. 244/2007)[56], nel limite delle risorse disponibili nel Fondo stesso, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o, per esposizione familiare, ai lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale. Il decreto interministeriale MLPS-MEF del 4 settembre 2015, che ha attuato la disposizione, riporta la Nota tecnica INAIL prot. 2174 del 30 aprile 2015 che stima in n. 5.140 unità i beneficiari complessivi nel triennio di sperimentazione 2015-2017, di cui, rispettivamente, n. 3.200 per il 2015 e n. 970 per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Peraltro, la stessa Nota ha individuato, nell’ambito delle economie del Fondo per le vittime dell’amianto che si sono costituite nel triennio 2008-2010, risorse complessivamente pari a circa 28,8 milioni di euro, a copertura dell’estensione del beneficio per i malati di mesotelioma.

La cifra una tantum è stata conseguentemente individuata in 5.600 euro da erogare, su richiesta, a ciascun malato di mesotelioma, a valere sulle predette risorse, ripartite, complessivamente, in circa 17,9 milioni di euro per il 2015, 5,4 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

 

L’erogazione della prestazione è prevista anche a beneficio degli eredi, ripartita fra loro.

È demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi su proposta dell'Inail, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio 2018, la definizione della misura pro-capite dei diretti beneficiari delle disponibilità del Fondo che non sono state ancora utilizzate; tale misura, comunque, non deve essere superiore a 5.600 euro (prestazione per l’appunto indicata dal citato decreto interministeriale MLPS-MEF). Il decreto definisce inoltre le modalità di erogazione della misura, al fine di garantirne la tempestività (comma 105).

 

La copertura degli effetti onerosi della disposizione (comma 106), pari a 5,5 milioni di euro per il 2018, è posta a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all’articolo 6, comma 2, del DL. n. 154/2008 (L. n.189/ 2008).


 

Articolo 1, commi 107-114
(Disposizioni in materia di potenziamento del contrasto alla povertà)

 

 

I commi 107-114 estendono la platea dei beneficiari e incrementano il beneficio economico collegato al Reddito di inclusione – ReI, la misura nazionale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, recentemente introdotta dal D.Lgs. 147/2017.

Dal 1° gennaio 2018, termine fissato per l’avvio della misura, sono resi meno stringenti i requisiti del nucleo familiare, necessari, in sede di prima applicazione, per accedere al ReI.

Dal 1° luglio 2018, la platea dei beneficiari del ReI viene estesa ulteriormente: decadono infatti i requisiti collegati alla composizione del nucleo familiare richiedente, di cui vengono considerate esclusivamente le condizioni economiche.

Inoltre, il massimale annuo riferito alla componente economica del ReI è incrementato del dieci per cento (esclusivamente per i nuclei familiari con 5 o più componenti il beneficio passa da 485 a circa 534 euro mensili).

L’estensione della platea dei beneficiari e l’incremento del beneficio sono resi possibili da un maggiore impegno finanziario.

Le risorse dedicate al contrasto della povertà sono state incrementate di: 300 milioni nel 2018, di 700 nel 2019 e di 900 milioni nel 2020. Tali somme non hanno subito incrementi in sede referente; al Senato infatti sono stati definiti diversamente solo gli importi riferiti alle varie componenti e finalizzazioni del finanziamento Più precisamente sono stati ulteriormente incrementati lo stanziamento del Fondo povertà per il 2020 e quello a regime dal 2021, portati rispettivamente a 783 milioni (precedentemente 665 milioni) e 755 milioni annui a decorrere dal 2021 (precedentemente 637 milioni). In ragione di quest’ultimo incremento, al Senato è stata prevista una conseguente riduzione, dal 2020, delle risorse del Fondo da utilizzare per finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale: 117 milioni di euro nel 2020 (erano 235); 145 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 (erano 263).

Infine, al Senato, è stato previsto un aumento, dal 2020, della percentuale (dal quindici al venti per cento), delle risorse del Fondo Povertà vincolata al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali necessari per la messa a regime del ReI; risorse che passano dal 2020, da 352 a 470 milioni annui.

 


 

La legge 33/2017 sul contrasto della povertà, il riordino delle prestazioni di natura assistenziale e il rafforzamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegata alla stabilità 2016) ha delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dal 25 marzo 2017, uno o più decreti legislativi recanti:

a)   l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà e dell'esclusione sociale, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire uniformemente in tutto il territorio nazionale. La misura nazionale, denominata Reddito di inclusione (REI), si articola in un beneficio economico e in una componente di servizi alla persona. Il ReI, inteso come rafforzamento, estensione e consolidamento della Carta acquisti sperimentale (SIA), è condizionato alla prova dei mezzi, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenendo conto dell'effettivo reddito disponibile e di indicatori della capacità di spesa;

b)   il riordino delle prestazioni di natura assistenziale sottoposte alla prova dei mezzi finalizzate al contrasto della povertà, fatta eccezione per le prestazioni rivolte alla fascia di popolazione anziana non più in età di attivazione lavorativa, per le prestazioni a sostegno della genitorialità e per quelle legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;

c)   il rafforzamento del coordinamento degli interventi in materia di servizi sociali, al fine di garantire, su tutto il territorio nazionale, i livelli essenziali delle prestazioni, nell'ambito dei princìpi di cui alla legge n. 328/2000.

 

Il Consiglio dei Ministri n. 33 del 9 giugno 2017, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della legge 33/2017 (qui dossier dei Servizi Studi Camera/Senato e sintesi della misura del Ministero). Il 14 ottobre 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.

Il D.Lgs. 147/2017 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (ReI), quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale (il ReI potrà essere richiesto dal 1° dicembre 2017). Il ReI non è in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Il ReI è concesso a: cittadini italiani e comunitari; familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro; titolari di diritto di soggiorno o di diritto di soggiorno permanente; cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il richiedente deve essere residente in Italia per via continuativa da almeno due anni. Il ReI è erogato per un periodo non superiore a 18 mesi e sarà necessario che trascorrano almeno 6 mesi dall'ultima erogazione prima di poterlo richiedere nuovamente.

Il ReI, misura condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, è articolato in due componenti:

1)   un beneficio economico erogato su dodici mensilità, con un importo che andrà da circa 190 euro mensili per una persona sola fino a quasi 490 euro per un nucleo con 5 o più componenti;

2)   una componente di servizi alla persona identificata, in esito ad una valutazione del bisogno del nucleo familiare che terrà conto, tra l'altro, della situazione lavorativa e del profilo di occupabilità, dell'educazione, istruzione e formazione, della condizione abitativa e delle reti familiari, di prossimità e sociali della persona e servirà a dar vita a un "progetto personalizzato" volto al superamento della condizione di povertà.

Per quanto riguarda i requisiti di accesso, con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente dovrà essere in possesso congiuntamente di:

§  un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;

§  •un valore dell'ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza) non superiore ad euro 3.000;

§  un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;

§  un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo componente, fino ad un massimo di euro 10.000; Con riferimento al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita, il nucleo familiare dovrà trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:

§  nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati per la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli ed i motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità;

§  nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.

Oltre ai requisiti sopra elencati, sono richiesti una serie di requisiti transitori riferiti alla composizione del nucleo familiare, da tenere in considerazione in sede di prima applicazione:

§  presenza di un componente di età minore di anni 18;

§  presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;

§  in assenza di figli minori, presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;

§  presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione.

La transitorietà di tale requisiti risponde al criterio di delega che prevede un graduale incremento del beneficio e una graduale estensione dei beneficiari da attuarsi mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e grazie alle risorse attese dal riordino delle prestazioni di natura assistenziale finalizzate al contrasto della povertà e da eventuali ulteriori risorse da definire mediante specifici provvedimenti legislativi.

 

Estensione platea beneficiari: alleggerimento dei requisiti familiari (comma 1)

 

Il comma 107 modifica l’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 147/2017, il quale enumera una serie di requisiti transitori riferiti alla composizione del nucleo familiare, necessari per l’accesso al ReI (nuclei familiari con figli minori o con disabilità o con donna in stato di gravidanza o con disoccupati ultracinquantacinquenni per specifiche circostanze).

Più precisamente viene modificata la lettera d) con la finalità di estendere la platea dei beneficiari. A tal fine, la norma in commento sopprime il riferimento alle specifiche circostanze legate allo stato di disoccupazione (per licenziamento, anche collettivo; dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale; aver cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione) del componente di età pari o superiore a 55 anni.

 

Norme di coordinamento (comma 108)

 

Il comma 108 modifica l’articolo 8 del D.Lgs. 147/2017, sopprimendo i riferimenti in questo contenuti a persone di età superiore o pari a 55 anni in stato di disoccupazione a seguito di determinate circostanze. In tal modo, l’estensione della platea dei beneficiari della misura viene operata rispondendo proprio alla previsione contenuta nel secondo periodo dell’articolo 8, comma 3, del D.Lgs. 147/2017 (soppresso dalla norma in esame), che aveva indicato che la stessa estensione fosse “individuata prioritariamente tra i nuclei familiari con persone di età pari o superiore a 55 anni non già inclusi all'articolo 3, comma 2” (disoccupati di età pari o superiore a 55 anni a seguito di determinate circostanze).

Pertanto, quali requisiti transitori per accedere al ReI in fase di prima attuazione rimangono: minore, disabile, donna in stato di gravidanza, componente di età pari o superiore ai 55 anni in stato di disoccupazione.

L’intervento legislativo è attuato intervenendo sui commi 1, lettera c) e 3 dell’articolo 8.

 

Più in particolare, l’articolo 8 del D.Lgs. 147/2017, è dedicato al Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, individuato quale strumento per estendere progressivamente la platea dei beneficiari ed incrementare gradualmente l’entità della componente economica del ReI. A tal fine, il D.Lgs. 147/2017 prevede che, con cadenza triennale ed eventuali aggiornamenti annuali, il Piano possa modificare:

a)    le soglie degli indicatori della condizione economica, incrementando i valori dell’ISEE, dell’ISRE, del patrimonio mobiliare ed immobiliare nonché i valori ISEE e ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata;

b)   gli indicatori del tenore di vita con riferimento al godimento dei beni durevoli quali autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da diporto;

c)    l’estensione della platea dei beneficiari oltre i nuclei familiari in possesso dei requisiti richiesti in sede di prima applicazione a partire da quelli con persone di età pari o superiore a 55 anni, prive dei requisiti di cui al medesimo articolo 3, comma 2, eventualmente mediante l'utilizzo di una scala di valutazione del bisogno;

d)   il valore della soglia di riferimento per l'individuazione della condizione di povertà, pari ad euro 3.000, nonché il parametro per cui tale valore è moltiplicato, pari, in sede di prima applicazione, al settantacinque per cento, fino all’unità;

e)    la previsione di incremento delle soglie di accesso e del beneficio secondo la misura percentuale prevista per la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;

f)    il massimale della componente economica del ReI, assicurando comunque che il beneficio non sia superiore a due volte l’ammontare, su base annua, dell’assegno sociale per i nuclei familiari con cinque o più componenti;

g)   l’elenco degli interventi e dei servizi sociali territoriali di contrasto alla povertà, e la quota, comunque non inferiore al quindici per cento, delle risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà, vincolata al finanziamento dei medesimi interventi e dei servizi sociali;

h)   la possibilità e le modalità di rinnovo del beneficio;

i)     i termini temporali per la definizione della valutazione multidimensionale, della progettazione personalizzata, per lo scambio dei dati, la verifica dei requisiti e il riconoscimento del beneficio.

 

Estensione platea beneficiari: eliminazione, dal 1° luglio 2018, dei requisiti familiari transitori (comma 109)

 

Il comma 109 estende ulteriormente la platea dei beneficiari del ReI, in quanto dispone che, dal 1° luglio 2018, siano eliminati i requisiti transitori relativi alla composizione del nucleo familiare necessari, in sede di prima applicazione, per accedere al ReI.

Da tale data, i nuclei familiari richiedenti dovranno essere in possesso dei requisiti di: cittadinanza e soggiorno, di quelli riferiti alla condizione economica e al godimento di beni durevoli e ad altri indicatori del tenore di vita elencati dall’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 147/2017.

L’intervento legislativo è attuato sopprimendo nel corpo del D.Lgs. 147/2017: il comma 2 dell’articolo 3, il comma 1, lettera c), e il comma 2 dell’articolo 8 del medesimo decreto legislativo.

Incremento del massimale annuo della componente economica del ReI (comma 110)

 

Il comma 110 incrementa il massimale annuo della componente economica del ReI del dieci per cento.

Si ricorda che l’articolo 4 del D.Lgs. 147/2017 fissa la soglia di riferimento per l'individuazione della condizione di povertà, per un singolo, a 3.000 euro, riparametrandola sulla base della numerosità familiare per mezzo della scala di equivalenza dell’ISEE. In sede di prima applicazione, la soglia è considerata al 75%. Il secondo periodo dell’articolo 4 specifica che beneficio economico collegato al ReI non può eccedere, in sede di prima applicazione, il limite dell’ammontare su base annua dell’assegno sociale[57], il cui valore annuo, aggiornato al 2017, è pari a 5.824 euro (485 euro mensili per 12 mensilità).

L’intervento legislativo è attuato aggiungendo all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, le seguenti parole: “incrementato del dieci per cento,” in tal modo viene aumentato del dieci per cento l’ammontare su base annua dell'assegno sociale; conseguentemente il massimale annuo della componente economica del ReI diviene pari a 6.406,4 euro.

La Relazione tecnica al provvedimento chiarisce che l’incremento della componente economica del ReI favorisce esclusivamente i nuclei familiari con 5 o più componenti: “In termini sostanziali, poiché l’unica tipologia familiare con beneficio potenziale sopra il massimale è a legislazione vigente quella dei nuclei con 5 o più componenti, la misura prevista accresce il beneficio massimo del ReI solo per tali nuclei dagli attuali 485,41 euro mensili fino a circa 534 euro”. Sempre la Relazione tecnica sottolinea che “l’incremento del massimale comporta anche un leggero incremento della platea di beneficiari che, per questa tipologia, passano da un numero di 100,1 mila a 106 mila, mentre nel complesso i beneficiari potenziali del ReI si attestano a 499,8 mila”.

 

Incremento della quota del Fondo povertà dedicata al rafforzamento degli interventi e servizi sociali (comma 111)

 

Il comma 111 incrementa la quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali. Le risorse così finalizzate sono le seguenti:

§  297 milioni di euro nel 2018 (precedentemente 262 milioni);

§  347 milioni di euro nel 2019 (precedentemente 277 milioni a decorrere dal 2019);

§  470 milioni annui a decorrere dal 2020, come previsto nel corso dell’esame referente al Senato (nel testo originario erano infatti previsti 352 milioni di euro).

L’intervento legislativo è attuato modificando l’articolo 7, comma 3, del D.Lgs. 147/2017

 

Il D.Lgs. 147/2017 finalizza una quota del Fondo Povertà al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali territoriali. Più nello specifico, tale quota è attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento dei servizi necessari per l’attuazione del ReI.

Tale quota è pertanto finalizzata a garantire l’attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni fornite dai servizi sociali per:

§  l’informazione e l’accesso al ReI;

§  la valutazione multidimensionale;

§  il progetto personalizzato;

§  i sostegni (gli interventi e servizi di contrasto alla povertà, erogati anche dai Centri per l’impiego).

 

Si ricorda infine che, nell’ambito delle quote del Fondo Povertà destinate al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, è riservato, dal 2018, un ammontare pari a 20 milioni di euro annui per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora.

 

Incremento dello stanziamento del Fondo povertà (comma 112)

 

Il comma 112 incrementa, per le finalità di cui ai commi da 1 a 5, lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Nel corso dell’esame referente sono stati ulteriormente incrementati gli stanziamenti previsti per il 2020 e quello a regime dal 2021. Pertanto, gli importi previsti sono i seguenti:

§  300 milioni di euro nel 2018;

§  700 nel 2019;

§  783 milioni (nel testo originario 665 milioni di euro) nel 2020;

§  755 milioni (nel testo originario 637 milioni di euro) annui a decorrere dal 2021.

 

Incremento, dal 2020, dello stanziamento del Fondo povertà per finalità da individuare con il Piano nazionale (comma 116)

 

In sede referente, in ragione dell’ulteriore incremento apportato agli stanziamenti del Fondo povertà del 2020 e a quello a decorrere dal 2021, è stata operata una corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo povertà per finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Pertanto tale finalizzazione corrisponde a:

§  117 milioni di euro nel 2020 (precedentemente 235 milioni);

§  145 milioni di annui a decorrere dal 2021 euro (precedentemente 263 milioni).

 

Il comma 113 definisce la dotazione del Fondo Povertà e i limiti di spesa per l’erogazione della componente economica del ReI.

L’intervento legislativo è attuato sostituendo il comma 1 dell’articolo 20 del D.Lgs. 147/2017.

 

Dotazione del Fondo Povertà

 

2018

2019

a decorrere dal 2020

2.059 milioni

di cui 15 milioni di euro accantonati per erogazione dell’ASDI

2.545 milioni

2.745 milioni annui

 

Limiti di spesa per erogazione componente economica ReI

 

Si ricorda che i limiti di spesa per l’erogazione del beneficio economico collegato al Rei sono calcolati sottraendo dalla dotazione del Fondo la quota in esso allocata per il rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali per l’attuazione del ReI (297 milioni nel 2018; 347 milioni nel 2019; 470 milioni dal 2021).

 

2018

2019

2020

a decorrere dal 2021

1.747 milioni
fatto salvo l’eventuale disaccantonamento dei 15 milioni di euro per erogazione dell’ASDI

2.198 milioni

2.158 milioni

2.130 milioni annui

 

Inoltre, il comma 113 precisa che, a decorrere dal 2020, i limiti di spesa per l’erogazione del beneficio economico collegato al ReI sono incrementati sulla base delle determinazioni del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, nei limiti delle ulteriori risorse eventualmente disponibili a valere sul Fondo Povertà (di cui all’articolo 8. Per maggiore chiarezza sarebbe opportuno rinviare, nel testo in esame, all’articolo 8, comma 1), tenuto conto della quota del Fondo Povertà attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi e dei servizi sociali necessari all’attuazione del ReI (di cui all’articolo 7, comma 2).”

 

Attualmente, le disponibilità del Fondo Povertà sono le seguenti:

§  le risorse di cui all'articolo 1, comma 386, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), pari ad 1 miliardo di euro a decorrere dal 2017;

§  le risorse di cui all'articolo 1, comma 389, della legge di stabilità 2016, pari ad 54 milioni di euro a decorrere dal 2018;

§  le risorse di cui all'articolo 1, comma 238, della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016), pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2017;

§  le risorse di cui alla sezione II della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016), pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2018;

 

Complessivamente pertanto la dotazione del Fondo è pari a 1.704 milioni di euro a decorrere dal 2018. Su tale dotazione insistono accantonamenti (per 65 milioni nel 2018 e 32 milioni a decorrere dal 2019) disposti dal decreto ministeriale 16 marzo 2017 Allargamento del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), per il 2017 nell’ipotesi della prosecuzione della sperimentazione dell’ASDI. Inoltre, nel Fondo confluiscono i risparmi per la finanza pubblica conseguenti al ripristino delle prestazioni assistenziali dell’ASDI e della Carta acquisti. Pertanto attualmente, sommati accantonamenti e risparmi, la dotazione del Fondo è pari a: 1.759 milioni di euro per il 2018; 1.845 milioni di euro dal 2019. Se a tali risorse si sottraggono quelle finalizzate al rafforzamento dei servizi e degli interventi sociali (262 milioni nel 2018 e 277 milioni di euro dal 2019), la quota del Fondo povertà disponibile per erogazioni del beneficio economico ReI e conseguenti limiti di spesa è pari a 1.482 milioni di euro nel 2018 e a 1.568 milioni di euro dal 2019 (sul punto si rinvia alla Relazione Tecnica dell’A.G. 430 Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto della povertà).

 

Per quanto riguarda l’ASDI, l’articolo 18 del D.Lgs. 147/2017 prevede, dal 1° gennaio 2018, il blocco dell’erogazione dell’ASDI per tutti i soggetti, tranne che per coloro che hanno concluso la NASpI nel 2017. Contestualmente, viene prevista, dal 2019, la confluenza integrale delle risorse stanziate per l’ASDI nel Fondo Povertà (comma 2), e viene stanziata una somma (pari a 15 milioni di euro) a valere sul Fondo Povertà per consentire l’erogazione del beneficio nel 2018 (comma 3). La citata Relazione Tecnica dell’A.G. 430 specifica che la dotazione presente a bilancio per l’ASDI nel 2018 è pari a 15,3 milioni di euro e di 48  milioni di euro a decorrere dal 2019.

 

Infine, il comma 114, inserito al Senato, aumenta dal 2020 la percentuale (dal quindici al venti per cento), delle risorse del Fondo Povertà vincolata al finanziamento degli interventi e dei servizi sociali necessari per la messa a regime del ReI. L’intervento legislativo viene attuato modificando l’art. 8, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 147/2017.

Articolo 1, comma 115-118
(
Promozione del welfare di comunità)

 

 

I commi 115-118, modificati nel corso dell’esame referente in prima lettura, dispongono l’introduzione di un contributo complessivo di 100 milioni di euro per ciascun anno fiscale del triennio 2018-2020, in favore delle fondazioni bancarie, sotto forma di credito di imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate dalle stesse in specifici àmbiti dei servizi sanitari e socio assistenziali, che rientrino negli scopi statutari finalizzati alla promozione del welfare di comunità, purchè in relazione ad attività non commerciali. Il contributo è assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili secondo l’ordine cronologico di comunicazione all’ACRI (Associazione di fondazioni e Casse di Risparmio) in base ad una procedura prevista dalle medesime disposizioni in esame che coinvolge anche l’Agenzia delle entrate, da attuare con decreto MLPS-MEF.

 

Le erogazioni agevolate, che possono essere richieste solo dagli enti territoriali (di cui all’art. 114 Cost.), dagli enti tenuti all’erogazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali e, tramite selezione pubblica, dagli enti del Terzo settore di cui al relativo Codice[58], devono essere dirette a specifiche finalità statutarie che, nel corso dell’esame al Senato, sono state ampliate rispetto alla definizione data dalla norma nel testo originario del ddl, e, in particolare (comma 115):

§  interventi e misure di contrasto alla povertà e delle fragilità sociali e del disagio giovanile;

§  tutela dell'infanzia;

§  cura e assistenza per gli anziani ed i disabili;

§  Il testo originario, in proposito, faceva esplicito riferimento alla domicialiarità delle cure. Su questa materia v. anche la nuova disposizione introdotta all’articolo 1, commi 145-147, del presente provvedimento (riconoscimento ruolo del caregiver familiare).

§  inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati;

§  dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie.

Si ricorda che le fondazioni di origine bancaria (FOB), la cui disciplina attualmente è contenuta nel D.Lgs. n. 153 del 1999, sono nate a seguito del processo di privatizzazione avviato con la c.d. “legge Amato-Carli” (L. n. 218 del 1990) che ha trasformato in soggetti non profit, privati e autonomi, in particolare, le Casse di Risparmio e altre banche a controllo pubblico, in grado di perseguire azioni di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico caratterizzate da flessibilità. Le 88 fondazioni presenti attualmente aderiscono tutte all’Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a – ACRI possiedono competenze, strutture organizzative e disponibilità finanziarie adeguate ad integrare le misure di welfare garantite dal settore pubblico, ma non necessariamente soggette ad esigenze di stabilizzazione e prestazioni generalizzate degli interventi[59].

Il 23 aprile 2015 è stato firmato un Protocollo d'intesa[60] tra ACRI e MEF (che rappresenta peraltro l’autorità di vigilanza sulle fondazioni di origine bancaria, allo scopo di  definire in modo dettagliato le pratiche operative e la governance.

La norma puntualizza che le erogazioni devono essere utilizzate dai soggetti richiedenti nell’ambito di attività non commerciali.

In proposito si ricorda che l’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 153/1999 in ogni caso non consente alle fondazioni l'esercizio di funzioni creditizie ed esclude inoltre qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali.

 

Essendo finanziato fino ad esaurimento delle risorse disponibili in base al criterio dell'ordine cronologico con cui le fondazioni comunicano all’ACRI S.p.A l’impegno ad effettuare le erogazioni di cui al precedente comma, il contributo sotto forma di credito d’imposta è da intendersi come un limite di spesa per il bilancio dello Stato, con effetti finanziari di complessivi 100 milioni in ciascun anno del triennio 2019-2021. Per la fruizione del credito da parte delle fondazioni finanziatrici, l’ACRI è chiamata a trasmettere all’Agenzia delle entrate l’elenco di ciascuna di esse con il riscontro della corretta delibera d’impegno in ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento del credito d’imposta deve essere comunicato dall’Agenzia delle entrate ad ogni fondazione finanziatrice e, per conoscenza, all’ACRI  (comma 116).

Ai sensi del comma 117, il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativo al periodo d’imposta in cui spetta la detrazione (quadro RU dei modelli di dichiarazione dei redditi) e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi in cui il credito viene utilizzato. E’ ammesso esclusivamente l’utilizzo in compensazione in base alla normativa fiscale vigente di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione e per esso non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti di imposta (articolo 1, comma 53, L. n. 244/2007), né il limite massimo di compensabilità dei fiscali pari a 700.000 euro (articolo 34, L. n. 388/2000).

Peraltro si ricorda che la legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 578-581, L. n. 232/2016) ha previsto la concessione per il 2017 di un credito di imposta pari al 100 per cento delle risorse aggiuntive che le fondazioni di origine bancaria destinano a favore del sistema dei Centri di servizio per il volontariato (ex artt. 61-66 del D.Lgs. n. 117/2017), sino a un massimo complessivo di 10 milioni di euro.

La definizione delle disposizioni applicative, ed in particolare le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito, è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF (comma 118).


 

Articolo 1, comma 119
(Finanziamenti all’Istituto degli Innocenti di Firenze)

 

 

Il comma 119, inserito durante l’esame al Senato, prevede che al fine di garantire le attività istituzionali del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, istituito presso l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, possono essere previsti appositi finanziamenti – non predeterminati nell’importo - all’Istituto degli Innocenti di Firenze.

Viene poi previsto che per lo svolgimento dei relativi piani di attività, i ministeri membri dell'Osservatorio, possono stipulare convenzioni, di norma di durata pluriennale, con il suddetto Istituto.

 

La relazione tecnica evidenzia che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l’eventuale stipula delle convenzioni avverrà nell’ambito dei profili finanziari della legislazione vigente, in particolare del regolamento di cui al D.P.R. n. 103/2007.

 

Il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia, istituito dalla legge n. 451 del 1997, è disciplinato dal. D.P.R. n. 103 del 2007. Di esso si avvale l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, per lo svolgimento di una serie di compiti - di documentazione; di realizzazione di una mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale; di analisi delle condizioni dell'infanzia (compresi i provenienti da altri Paesi); di predisposizione dello schema della relazione biennale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza predisposta dall'Osservatorio, nonché del rapporto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989; di formulazione di proposte per la elaborazione di progetti-pilota).

 

Inoltre il Centro nazionale collabora con Presidenza del Consiglio e Ministero del lavoro per quanto concerne la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, ai sensi della legge n. 285 del 1997.

 

La gestione delle attività connesse allo svolgimento delle funzioni del Centro nazionale risulta affidata, in rapporto convenzionale, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del consiglio dei ministri, all’Istituto degli Innocenti di Firenze.

 

Quest'ultimo - un ente di istituzione risalente al XV secolo, quando fu edificato lo Spedale degli Innocenti, su progetto iniziale di Filippo Brunelleschi - è stato istituto pubblico di assistenza, secondo la disciplina che pose la legge n. 6972 del 1890.  A seguito della trasformazione delle I.P.A.B (i cui principi sono stati dettati dall'articolo 10 della legge n. 328 del 2000), è stato trasformato in azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) ai sensi dell’art. 32 della legge regionale 3 agosto 2004 n. 43 ed è disciplinato da uno Statuto la cui ultima versione è stata approvata con DPG Toscana n.152 del 18 ottobre 2016.


 

Articolo 1, comma 120
(Estensione alle lavoratrici domestiche del congedo
per le donne vittime di violenza di genere)

 

 

Il comma 120, introdotto nel corso dell’esame al Senato, estende alle lavoratrici domestiche il diritto al congedo per motivi connessi al percorso di protezione (debitamente certificato) relativo alla violenza di genere.

 

Il decreto legislativo 80/2015 (attuativo del D.Lgs. 183/2014, cd. Jobs act) ha introdotto il congedo per le donne vittime di violenza di genere, riconoscendo alle lavoratrici dipendenti, pubbliche e private (con esclusione del lavoro domestico) e alle lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inserite in percorsi certificati di protezione relativi alla violenza di genere, la possibilità di astenersi dal lavoro (per motivi legati al suddetto percorso) per un periodo massimo di tre mesi (coperto da contribuzione figurativa), con diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione (con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento). Il suddetto congedo può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni.

Successivamente, l'articolo 1, commi 241 e 242, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha esteso il diritto di usufruire del predetto congedo anche alle lavoratrici autonome vittime di violenza di genere, sempre per un periodo massimo di tre mesi, con diritto a percepire una indennità giornaliera dell'80 per cento del salario minimo giornaliero (stabilito dall’art. 1 del D.L. 402/1981).

La lavoratrice che usufruisce del predetto congedo ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Si ricorda, infine, che l’art. 30, c. 1-ter, del D.Lgs. 165/2001 (introdotto dall’art. 14, c. 6, della L. 124/2015 (legge delega di riforma della P.A.) ha disposto che la dipendente vittima di violenza di genere, inserita in specifici percorsi di protezione debitamente certificati, può chiedere il trasferimento ad altra amministrazione pubblica presente in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza che, entro quindici giorni, dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.


 

Articolo 1, comma 121
(Cofinanziamento del Programma Erasmus+)

 

 

Il comma 121 incrementa il Fondo sociale per occupazione e formazione[61] di 2 milioni di euro dal 2018 per la promozione e coordinamento delle politiche per la formazione, nonché per il cofinanziamento del Programma Erasmus+ per l’ambito di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 9, del Regolamento (UE) 1288/2013.

 

L’articolo 27 del Regolamento (UE) 1288/2013 che ha istituito il Programma Erasmus+, dispone in merito alle prerogative dell’Autorità nazionale deputata a gestire il Programma. In particolare, il comma 9 prevede che l'Autorità nazionale fornisca adeguati cofinanziamenti per le operazioni della rispettiva Agenzia nazionale al fine di garantire una gestione del Programma conforme alle norme dell'Unione europea applicabili.

Al riguardo si fa presente che le funzioni di Autorità nazionale competente per il Programma sono attualmente assegnate all’Agenzia nazionale per le politiche attive e passive del lavoro (ANPAL), istituita dal decreto legislativo n.150 del 2017 (attuativo del cd. Jobs act)[62]


 

Articolo 1, commi 122 e 123
(Spese di amministrazione degli enti privati gestori
di attività formative)

 

 

I commi 122-123 modificano le modalità di copertura degli oneri a carico del bilancio statale per le spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative, di cui alla legge n.40/1987.

 

La legge n. 40/1987 ha previsto la concessione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, agli enti privati gestori di attività formative che svolgono specifiche attività, di specifici contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale[63].

 

In particolare, attraverso l’introduzione di un nuovo articolo 4-bis alla richiamata legge n.40/1987, si prevede che agli oneri derivanti dal suo finanziamento, pari a 13 milioni di euro annui dal 2018, si provveda a valere sulle risorse finanziarie del Fondo sociale occupazione e formazione, mediante una corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, commi da 1 a 10, del D.L. 68/2006[64], iscritta sul medesimo Fondo (comma 122).

Conseguentemente, si abroga l’articolo 2, comma 511, della L. 244/2007, il quale attualmente garantisce la copertura dei suddetti oneri a valere sulle risorse (preordinate allo scopo) del Fondo di rotazione per la formazione professionale[65] per le finalità di cui alla L. 40/1987, mediante un’autorizzazione di spesa pari a 13 milioni di euro a decorrere dal 2009 (comma 123)[66].

 

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica al provvedimento in esame, “con la disposizione proposta, si intende promuovere, senza maggiori oneri per le finanze dello Stato, un utilizzo di risorse già iscritte in bilancio, più rispondente alle effettive necessità”.


 

Articolo 1, commi 124-133
(Censimenti permanenti ISTAT)

 

 

I commi da 124 a 133 disciplinano i censimenti permanenti da realizzare annualmente da parte dell'ISTAT, con le correlate risorse finanziarie, e individua i censimenti da effettuare dai prossimi anni. I censimenti saranno basati sull’utilizzo di fonti amministrative, oltre che sulle rilevazioni dirette periodiche, e saranno realizzati con le modalità definite dall’ISTAT con l’adozione dei Piani generali di censimento e di altri provvedimenti. Inoltre, l’ISTAT dovrà definire le modalità di restituzione ai comuni delle informazioni raccolte nell’ambito dei censimenti per la revisione delle anagrafi della popolazione residente. Si stabilisce, infine, che la popolazione legale sia determinata con DPR sulla base dei risultati dei censimento permanente della popolazione secondo la cadenza temporale indicata nel Piano generale.

 

Il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni è stato introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 179/2012 che ha segnato il passaggio dal censimento decennale al censimento permanente, tale cioè da produrre dati con cadenza annuale.

 

Negli ultimi anni l'ISTAT ha condotto una sperimentazione in più riprese secondo le indicazioni contenute nel Programma Statistico Nazionale 2014-2016, aggiornamento 2016, prorogato dal decreto legge n. 244 del 2016, nonché nel Programma Statistico Nazionale 2017-2019.

 

Il comma 124 stabilisce i censimenti permanenti da realizzare nei prossimi anni:

§  censimento della popolazione e delle abitazioni (dal 2018);

§  censimento delle imprese, delle istituzioni non-profit e delle istituzioni pubbliche (dal 2018);

§  censimento dell'agricoltura (dal 2021).

 

Per l'agricoltura, si prevede al contempo che venga ultimato il 7° censimento generale, riferito al 2020 (facendo seguito al 6° censimento generale 2010).

 

Il censimento permanente è basato sulla integrazione di due fonti: le fonti amministrative e altre basi di dati utili ai fini censuari, e le rilevazioni periodiche.

 

Per consentire all'ISTAT di acquisire i dati già disponibili utili a fini censuari, i commi 125 e 126 pongono uno specifico obbligo di messa a disposizione dei dati, in capo ad alcuni enti titolari di banche dati (obbligo vigente per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 322/1989 recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'ISTAT).

La disponibilità dei dati deve essere assicurata (secondo tempi e modi stabiliti nei Piani generali di censimento) da:

§  archivio sui lavoratori e pensionati dell'INPS;

§  archivio delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

§  anagrafe nazionale degli studenti e anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati, del Ministero dell'istruzione università e ricerca scientifica;

§  archivio sui flussi migratori, del Ministero dell'interno;

§  sistema informativo integrato di Acquirente unico S.p.A. sui consumi di energia e gas;

§  archivi amministrativi sulle aziende agricole e dati geografici, dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

§  anagrafe tributaria, archivi dei modelli fiscali, catasto edilizio e catasto dei terreni e immobili (comprensivi della componente geografica), archivi sui contratti di locazione e compravendita dei terreni e immobili, dell'Agenzia delle entrate.

 

Il comma 127 dispone la proroga dell'efficacia del Programma statistico nazionale triennale (art. 13, D.Lgs. 322/1989) e degli atti collegati (in particolare di aggiornamento annuale) - fino all'adozione dei nuovi atti corrispondenti, qualora questi ultimi intervengano successivamente al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

 

Il comma 128 individua gli strumenti che l’ISTAT utilizza per l’effettuazione dei censimenti: ossia i Piani generali di censimento, circolari e istruzioni tecniche, e le specifiche intese con le province autonome di Trento e Bolzano. Tali strumenti saranno utilizzati altresì per:

§  definire l’indirizzo e il coordinamento delle attività statistiche degli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;

§  individuare le modalità di utilizzo dei dati forniti dagli archivi amministrativi e dalle altre fonti;

§  indicare i soggetti tenuti a fornire i dati richiesti; le misure di protezione dei dati personali; la tutela del segreto statistico (secondo le disposizioni recate dall'articolo 9 del D.Lgs. 322/1989); le modalità di diffusione dei dati in forma disaggregata; la comunicazione dei dati elementari (privi di identificativi) ai soggetti coinvolti nelle operazioni censuarie (anche se non appartenenti al Sistema statistico nazionale).

 

Per quanto riguarda il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (comma 129) l'ISTAT definisce, d'intesa con il Ministero dell'interno, le modalità di restituzione ai comuni delle informazioni raccolte, ai fini della revisione (della quale l'ISTAT determina altresì le modalità tecniche e la periodicità) delle anagrafi della popolazione residente.

Qualora non sia stato adottato il correlativo Piano generale di censimento, l'ISTAT assume, attraverso l’adozione di circolari e istruzioni, le iniziative necessarie e urgenti per l'aggiornamento delle basi territoriali e dell'ordinamento ecografico, ossia degli strumenti “geografici” per la realizzazione delle toponomastica stradale, alla base dei censimenti (comma 130).

 

Il Piano generale per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni indica altresì gli enti e gli organismi pubblici che possano procedere all'eventuale utilizzo di risorse esterne (nei limiti delle risorse finanziarie proprie e del contributo onnicomprensivo e forfettario erogato dall'ISTAT), onde far fronte alle esigenze censuarie (comma 131).

 

Sulla base dei risultati del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - secondo la metodologia e la cadenza temporale indicate nel Piano generale di censimento -, è determinata la popolazione legale adottata con un decreto del Presidente della Repubblica (comma 132).

 

Il comma 133 reca l'autorizzazione di spesa per i censimenti sopra ricordati, nel modo che segue:

§  5.000.000 euro per l'anno 2018;

§  46.881.600 per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

§  51.881.600 per l'anno 2021;

§  26.881.600 annui a decorrere dall'anno 2022.

 

Alla restante spesa (di euro 74.707.968 per il 2018; 35.742.291 per il 2019; 20.768.941 per il 2020) si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dal processo di riaccertamento straordinario dei residui passivi da parte dell'ISTAT, delle risorse vincolate agli obblighi comunitari disponibili, nonché a valere sugli stanziamenti già autorizzati da:

§  l’articolo 50 del decreto-legge 78/2010 che ha autorizzato la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 150 milioni per l'anno 2013 per il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni e per il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi ed per il censimento delle istituzioni non-profit;

§  l’articolo 17 del decreto-legge 135/2009, che autorizza la spesa di euro 128.580.000 per l'anno 2010 in favore dell'ISTAT per l'esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura.

 

Nella relazione tecnica del maxiemendamento presentato dal Governo al Senato, si evidenzia il risparmio di spesa, in termini di stanziamenti, che i censimenti permanenti determinano rispetto ai censimenti generali decennali, i quali, nell’ultima tornata, sono stati finanziati complessivamente per 755,5 milioni di euro.


 

Articolo 1, commi 134-139
(Prestito sociale)

 

 

I commi 134-139, introdotti al Senato, contengono disposizioni in materia di prestito sociale, demandando al CICR la definizione dei limiti di raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, sulla base di dati criteri (commi 134 e 136). Si chiarisce inoltre che la regola della postergazione dei rimborsi dei finanziamenti dei soci, di cui all’art. 2467 c.c., non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative, a titolo di prestito sociale (comma 135). Sono infine dettate disposizioni in tema di controlli e monitoraggi sulla disciplina così introdotta (commi 137-139).

 

Il comma 134 impone alle società cooperative che ricorrono al prestito sociale di impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o dello scopo sociale.

 

Le società cooperative ed i loro consorzi hanno la possibilità di farsi finanziare dai loro soci cooperatori persone fisiche, attraverso “prestiti sociali”. Il “prestito sociale”, consiste, come evidenzia la Banca d’Italia, nella raccolta del risparmio che le società cooperative possono effettuare presso i propri soci e rappresenta una forma di finanziamento tipica delle società cooperative e dei loro consorzi. Si tratta di somme che soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci, a titolo di finanziamento di capitali rimborsabili, solitamente a medio e lungo termine, a fronte della corresponsione di interessi.

La disciplina del prestito sociale è oggetto delle Disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche, pubblicate dalla Banca d’Italia nel novembre 2016 in ottemperanza al Testo Unico Bancario ed alle delibere CICR che demandano la disciplina di dettaglio all’istituto.

Relativamente al “prestito sociale”, si dispone che le società cooperative possono effettuare raccolta di risparmio presso i propri soci, purché l'ammontare complessivo dei prestiti non ecceda il limite del triplo del patrimonio.

Tale limite viene elevato fino al quintuplo del patrimonio qualora: il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30 per cento, da garanzia personale o garanzia reale finanziaria rilasciata da soggetti vigilati; oppure la società cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali con le caratteristiche indicate nella Delibera stessa.

In proposito, vengono rafforzate le garanzie patrimoniali richieste alle società cooperative che ricevono prestiti sociali per un ammontare complessivo superiore a tre volte il proprio patrimonio (e comunque mai superiore, come detto, a cinque volte). Sono inoltre precisati i criteri per determinare l’ammontare del patrimonio a tale fine e introdotti obblighi di trasparenza sulle caratteristiche e sui rischi del prestito sociale (cfr. paragrafo 3 della Delibera).

Le nuove disposizioni ribadiscono il divieto per i soggetti diversi dalle banche di effettuare “raccolta a vista”, attività che rimane riservata solo alle banche; Viene considerata “a vista” non solo la raccolta rimborsabile su richiesta del depositante immediatamente o con preavviso inferiore a 24 ore, ma anche quella per la quale è previsto un termine di preavviso più lungo se il soggetto che ha raccolto i fondi si riserva la facoltà di rimborsare il depositante contestualmente alla richiesta o prima della scadenza del termine di preavviso.

Inoltre le disposizioni introducono un divieto per le cooperative di prestare, a loro volta, controgaranzie o altre forme di collateralizzazione a fronte delle garanzie ricevute. La nuova normativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2017.

 

Le norme in commento, come si vedrà infra, sostanzialmente recepiscono gli orientamenti espressi dal Governo in occasione della risposta all’interpellanza urgente 2-01950 (Pesco) presentata il 26 settembre 2017, con la quale il Governo ha esplicitato il proprio intento di tradurre in norme di legge la vigente regolamentazione del prestito sociale, secondo i seguenti criteri:

§  introdurre, con forza di legge, limiti più severi alla possibilità di raccolta del prestito sociale in rapporto al patrimonio netto di ogni singola cooperativa;

§  introdurre un obbligo di mantenimento di una parte del prestito raccolto in forma liquida, almeno il 30 per cento;

§  introdurre forme di garanzia per i soci prestatori e la stabilità delle stesse cooperative, che non finiscano con l'assimilare il prestito sociale al deposito bancario. Il prestito sociale non viene così qualificato come raccolta di risparmio sul modello bancario, bensì come strumento che consente di meglio tutelare sia i prestatori sia la stabilità della cooperativa;

§  fissare obblighi – anche mediante le relative sanzioni - di informazione, trasparenza e responsabilità in capo sia agli organismi dirigenti delle singole cooperative, sia in capo ai rispettivi organi di revisione.

Parallelamente, il Governo riferisce di aver proceduto ad elaborare le linee guida di un intervento normativo volto anche a rafforzare i poteri e l'effettiva capacità di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico sia sulle cooperative in generale, sia su quelle che raccolgono il prestito sociale.

 

Il comma 135 chiarisce che non si applica la regola della postergazione dei rimborsi dei finanziamenti dei soci, di cui all’art. 2467 del codice civile, con riferimento alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale.

 

L’art. 2467 c.c. prevede al riguardo, al primo comma,  che “il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito”.

La postergazione non si applica a qualsiasi finanziamento concesso dal socio a favore della società ma, ai sensi del secondo comma dell’articolo 2467, solo a quelli “in qualsiasi forma effettuati che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.

Si ricorda che l’art. 2467 c.c. è collocato nella disciplina della s.r.l. e non è direttamente richiamato nella normativa che regola le altre società di capitali.

Purtuttavia, ai sensi dell’ articolo 2519 comma 2 c.c., alle società cooperative, “per quanto non previsto” si applicano “in quanto compatibili” le disposizioni sulla società per azioni; e, in caso di cooperativa “con numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro” l’atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, “in quanto compatibili”, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Inoltre, l’art. 2522 comma 2 c.c. ammette la costituzione di una società cooperativa di almeno tre soci solo quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.

 

La norma in commento sembra dirimere, dunque, la questione dell’estensibilità della regola della postergazione dei finanziamenti ex art. 2467, c.c. anche ai prestiti sociali delle cooperative, questione che si è posta in giurisprudenza e in dottrina.

In particolare con la sentenza 20 maggio 2016, n. 10509, la Cassazione ha affermato che, in difetto di espresse disposizioni normative e di qualunque affinità di tipo sociale, la regola della postergazione dei finanziamenti dei soci di s.r.l. di cui all’art. 2467 c.c. non può essere applicata estensivamente tout cout alle società cooperative, i cui principi cardine sono estranei se non contrapposti a quelli delle società lucrative.

 

Il comma 136 è volto ad introdurre una disciplina legislativa del prestito sociale, demandando al CICR, con delibera da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, la definizione dei limiti di raccolta del prestito sociale nelle società cooperative e le relative forme di garanzia, sulla base dei seguenti criteri:

a)   l'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato. Si prevede inoltre l’adozione di un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative a tale limite, entro tre anni, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell'interesse dei soci prestatori;

b)  durante il periodo transitorio, il rispetto del limite di cui sopra costituisce condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all'ammontare risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di entrata in vigore della legge in esame;

c)   se l'indebitamento nei confronti dei soci eccede i 300 mila euro e risulta superiore all'ammontare del patrimonio netto della società stessa, il complesso dei prestiti sociali è coperto fino al 30 per cento, da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con deliberazione (iscritta nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2436 cc.), oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30 per cento del prestito, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle cooperative alle nuove prescrizioni nei due esercizi successivi alla data di adozione della delibera;

d)  maggiori obblighi di informazione e di pubblicità a cui sono tenute le società cooperative che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente i limiti sopra indicati, per assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi;

e)   modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio da adottarsi da parte delle società cooperative nei casi in cui il ricorso all'indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

 

Molti dei criteri sopra descritti ripropongono i dei contenuti della citata Delibera n. 584/2016 della Banca d’Italia.

 

Il comma 137 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, entro 60 giorni dalla adozione della delibera del CICR, le forme e modalità del controllo e monitoraggio circa l'adeguamento e il rispetto delle prescrizioni in materia di prestito sociale da parte delle società cooperative il cui indebitamento nei confronti dei soci eccede i 300 mila euro e risulta superiore all'ammontare del patrimonio netto delle società stesse.

Conseguentemente, il comma 138 modifica la normativa sull’oggetto dell’attività di revisione sugli enti cooperativi, di cui all'articolo 4, comma 1 del D.Lgs. n. 220/2002, inserendovi l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale (nuova lettera c) aggiunta nel citato comma 1 dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 220).

 

Il Decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, disciplina la vigilanza sugli enti cooperativi, attribuendo tale forma di controllo al Ministero dello Sviluppo Economico-Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, o alle Associazioni Nazionali di rappresentanza giuridicamente riconosciute (LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE, A.G.C.I., U.N.C.I., UNICOOP e UECOOP). La vigilanza si concretizza in particolare in una attività ispettiva svolta in sede di revisione periodica.

In particolare, ai sensi del citato D.Lgs., articolo 2, gli enti cooperativi sono sottoposti a revisione secondo cadenze e modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Le revisioni cooperative devono avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale. Le revisioni cooperative sono effettuate dal Ministero a mezzo di revisori da esso incaricati. Nel caso di enti cooperativi aderenti alle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, le revisioni cooperative sono effettuate dalle associazioni stesse a mezzo di revisori da esse incaricati.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.Lgs., la revisione cooperativa è finalizzata a:

a)    fornire agli organi di direzione e di amministrazione degli enti suggerimenti e consigli per migliorare la gestione ed il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale;

b)   accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell'ente, verificando l'effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l'ente, la qualità di tale partecipazione, l'assenza di scopi di lucro dell'ente, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell'ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.

Ai sensi del comma 2, il revisore accerta la consistenza dello stato patrimoniale, attraverso l'acquisizione del bilancio d'esercizio, delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio. Il revisore verifica inoltre, ai sensi del comma 3, l'eventuale esistenza del regolamento interno adottato dall'ente cooperativo e accerta la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori con quanto previsto nel regolamento stesso.

Al termine dell'attività, la revisione si chiude con la richiesta di rilascio del certificato di revisione oppure con la richiesta di provvedimenti sanzionatori a carico della cooperativa.

Infine, il comma 139 dispone che il Comitato costituito in seno alla Commissione Centrale per le Cooperative presso il MISE –di cui all'articolo 4, comma 4 del D.P.R. n. 78/2007 - è integrato da un rappresentante della Banca d'Italia con riferimento ai temi concernenti il prestito sociale nelle cooperative.

 

L’articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 78/2007 dispone che la Commissione Centrale per le Cooperative  è composta da:

a)    il Ministro dello sviluppo economico che la presiede, salvo delega ad altro componente;

b)   il Direttore generale della Direzione generale per gli enti cooperativi del MISE, il quale ne è componente di diritto;

c)    un rappresentante del MISE;

d)   un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

e)    un rappresentante del Ministero delle infrastrutture;

f)    un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

g)   un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle politiche fiscali;

h)   un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute, limitatamente al primo rinnovo successivo all'emanazione della presente disciplina.

Ai sensi del comma 3, la Commissione Centrale esprime parere: a) sui progetti di legge o regolamenti interessanti la cooperazione; b) su tutte le questioni sulle quali il parere della Commissione sia prescritto da legge o regolamenti o richiesto dal Ministro per lo sviluppo economico o dal Direttore generale per gli enti cooperativi; c) sulle domande di riconoscimento delle Associazioni nazionali di categoria; d) in tema di devoluzione dei patrimoni residui degli enti cooperativi iscritti nell'Albo delle Cooperative; e) in tema di adempimenti relativi all'Albo delle Cooperative.

Ai sensi del comma 4, per lo svolgimento dei compiti di cui al predetto comma 3, a fini istruttori o decisori in caso di urgenza, la Commissione Centrale per le Cooperative può costituire nel proprio seno un Comitato composto:

a)    dal Presidente della Commissione;

b)   da tre membri scelti tra quelli designati dalle Amministrazioni pubbliche rappresentate nella Commissione Centrale, eletti dalla Commissione stessa;

c)    da un rappresentante designato da ciascuna delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo.


 

Articolo 1, comma 140
(Attribuzione della qualifica di SIN
all’Officina grande riparazione ETR di Bologna)

 

 

Il comma 140, inserito nel corso dell’esame al Senato, attribuisce all’Officina Grande Riparazione ETR di Bologna la qualifica di Sito di interesse nazionale (SIN) ai fini della bonifica, in considerazione della rilevanza del rischio sanitario e ambientale derivante dalla presenza di amianto, confermata anche da evidenze epidemiologiche, prevedendo l’emanazione di un decreto del Ministero dell’ambiente per la perimetrazione del sito, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

 

La norma provvede ad attribuire la qualifica di SIN ex lege, mentre la disciplina vigente demanda l’individuazione di tali siti a un decreto del Ministro dell’ambiente sulla base di taluni criteri.

Andrebbe valutata l’opportunità di prevedere espressamente un coinvolgimento degli enti territoriali interessati nella adozione del decreto ministeriale di perimetrazione del sito, sulla scorta di quanto prevede l’articolo 252 del d.lgs. 152/2006 richiamato nella norma in esame relativamente alla qualificazione ex lege del SIN.

L’art. 252 del cd. Codice dell’Ambiente disciplina l’individuazione dei siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali.  All'individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a)  gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale; b)  la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; c)  il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata; l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante; la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale; gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni; l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie.

Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili.

Si rammenta inoltre che la legge 426/98 ed il D.M. 468/01 hanno individuato taluni siti da bonificare di interesse nazionale in cui l'amianto è presente sia come fonte di contaminazione principale che come fonte secondaria. Per approfondire si rinvia alla Piano nazionale amianto del Ministero dell’ambiente.

 

La norma destina 1 milione di euro per il 2018, per gli interventi urgenti di competenza pubblica di messa in sicurezza dell'area, a valere sull'autorizzazione di spesa prevista dall’art. 1, comma 476, della legge di stabilità 2016 (L. 208/15).

L’art. 1, comma 476 della L. 208/15 prevede, al fine di contribuire all'attuazione dei necessari interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale, l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, di cui 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 destinati agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco e i restanti 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 10 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare con priorità ai siti di interesse nazionale per i quali è necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei.

La norma in esame interviene inoltre sulla finalizzazione delle risorse di cui al citato art. 1, comma 476, della L. 208/15, al fine di specificare che gli stanziamenti ivi previsti sono destinati ad interventi urgenti di bonifica e messa in sicurezza, per garantire la maggior tutela dell’ambiente e della salute pubblica.


 

Articolo 1, commi 141 e 142
(Stabilizzazione e rideterminazione dell’assegno di natalità di cui all’art. 1, co. 125, della L. 23 dicembre 2014, n. 190)

 

 

I commi 141 e 142, introdotti durante l’esame referente in prima lettura, dispongono la stabilizzazione in via permanente dell’assegno di natalità (cd. bonus bebè) già previsto a legislazione vigente fino al 2020, riducendone la durata di erogazione solo fino al compimento del 1° anno d’età (invece che fino a tre anni) e, dal 2019, anche l’importo annuo (480 euro per ISEE familiari fino a 25.000 euro, invece che 960 euro). Per il 2018 pertanto la misura dell’assegno rimane a 960 euro annui. Si conferma inoltre il raddoppio della misura per ISEE familiari fino a 7.000 euro anni.

 

Il nuovo assegno di natalità è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 (comma 141) e fino al primo anno di età o nel primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione (lett. a)) con un importo annuo pari a 480 euro, erogato su base mensile a decorrere dal mese di nascita o adozione. Il nucleo familiare di appartenenza del genitore che richiede l’assegno deve essere in una condizione economica corrispondente ad un valore dell’indicatore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) fino a 25.000 euro. Si conferma il raddoppio della misura (960 euro annui) per ISEE familiari fino a 7.000 euro (lett. b)). Limitatamente alle mensilità spettanti nel 2018, l’importo dell’assegno è confermato nella misura di 80 euro/mese in tale anno.

 

La legge di stabilità 2015 (commi 125-129, art. 1, L. 190/2014), si ricorda, ha previsto, per ogni figlio di cittadini italiani o dell'Unione europea ovvero di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro per ISEE familiari fino a 25.000 euro. L’assegno è raddoppiato (1.920 euro annui) nel caso che l’ISEE familiare non superi 7.000 euro.

L’assegno, in base alla normativa vigente della legge di stabilità 2015, è erogato mensilmente dall'INPS (e pertanto ammonta a 80 ovvero a 160 euro al mese per ISEE familiari fino a 7.000€), su domanda del genitore, a decorrere dal mese di nascita o di adozione del figlio; peraltro, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Per tale motivo, il finanziamento della misura è stato previsto fino al 2020.

 

Con riferimento alla normativa riguardante l’ISEE, si segnala che essa è stata riformata con il D.P.C.M. n. 159 del 2013 ed è stata resa pienamente operativa a decorrere dal 1° gennaio 2015, a seguito dell’approvazione del Decreto del 7 novembre 2014 riguardante il modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE (qui l’approfondimento su Riforma ISEE).

 

Il comma 142 conferma inoltre la procedura di monitoraggio dei maggiori oneri (eventuali) derivanti dalle modifiche alla normativa vigente da parte dell’INPS, nel limite delle risorse già disponibili, mediante l’invio di relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al MEF. In caso di effettivi o imminenti scostamenti rispetto alla previsione del limite massimo di spesa, quantificata in 185 milioni di euro per il 2018, 235 milioni di euro per l'anno 2019 e a 201,5 milioni di euro dal 2020, con decreto del Ministro dell’economia, di concerto con i Ministri del lavoro e della salute, si provvede a rideterminare l’importo annuo dell’assegno ed i valori soglia ISEE oltre i quali non potrà essere erogato l’assegno.

Si ricorda che il D.P.C.M. 27 febbraio 2015 ha dettato le modalità di attuazione della misura, prevedendo anche un monitoraggio mensile dell’onere per determinare il limite del numero delle nuove domande che è possibile acquisire.

 

L’onere, quantificato dalla norma come limite di spesa, trova copertura mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come rideterminato dal comma 624 del presente provvedimento e dalle risorse generate dalla soppressione della norma che istituiva un nuovo Fondo finalizzato agli interventi per le politiche della famiglia con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, ai sensi dell’articolo 30 del ddl di bilancio originario (AS. 2960).

 

In proposito si segnala che le risorse previste per il finanziamento dell’assegno di natalità in base alla legislazione vigente presentano i seguenti importi: 202 milioni di euro per il 2015, 607 milioni per il 2016, 1.012 milioni per ciascun anno del biennio 2017-2018, 607 milioni per il 2019 e 202 milioni per il 2020.

 

In base agli ultimi dati disponibili (v. interrogazione parlamentare n. 5-07825 del 17 febbraio 2016) il numero complessivo delle domande accolte all’inizio del 2016 è pari a 216.344, di cui 108.477 relative al limite ISEE fino a 7.000 euro e le restanti domande (107.867) relative al limite fino a 25.000 euro. A fine 2016, come da rendiconto, risulta impegnata l’intera somma di 607 milioni di euro prevista per il medesimo anno, mentre al 27 luglio 2017 sono stati impegnati circa 759 milioni di euro sui 1.012 milioni stanziati.

 

Si sottolinea, infine, che tra gli interventi di sostegno alla natalità, vi è anche il cd.  Bonus mamma domani, con risorse stanziate dalla legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 353, L. 232/2016), a decorrere dal 1° gennaio 2017. Il premio alla nascita o all'adozione di minore, è pari ad 800 euro, con uno stanziamento a regime di 625 milioni di euro per ciascun anno dal 2017. Il beneficio, divenuto operativo dal 4 maggio 2017, è corrisposto in un’unica soluzione dall’INPS, a domanda della futura madre, a partire dal compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione e comunque in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato. Il diritto è pertanto conseguente all’evento (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e slegato da vincoli di reddito, con la condizione della residenza in Italia o della cittadinanza italiana o comunitaria[67].


 

Articolo 1, commi 143 e 144
(Fondo per la crescita e l'assistenza dei giovani fuori famiglia)

 

 

I commi 143 e 144, inseriti durante l’esame al Senato, introducono, in via sperimentale per un triennio a partire dal 2018, una misura finanziata per 5 milioni di euro da destinare ad interventi per il sostegno dei giovani che, al compimento dei 18 anni, vivano fuori dalla propria famiglia di origine in base ad un provvedimento dell’autorità giudiziaria, allo scopo di garantire la continuità dell’assistenza riferita al loro percorso di crescita verso l’autonomia, fino al 21° anno di età.

 

La misura, denominata Fondo per la crescita e l’assistenza dei giovani fuori famiglia per provvedimenti dell’autorità giudiziaria, sarà finanziata mediante quote riservate a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale per l’importo di 5 milioni in ciascun anno del triennio 2018-2020. Non determinerà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di finalizzazione di somme già programmate. Gli interventi possono essere anche limitati sul piano territoriale (comma 143).

 

Riguardo al funzionamento ed alle risorse del Fondo per la povertà di cui all’articolo 7, co. 2, del D.Lgs. n. 147/2017 si rinvia alla scheda di lettura di cui ai commi 107-114 del presente provvedimento.

Il comma 144 demanda la definizione delle modalità di attuazione della misura ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il MIUR, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni ed autonomie locali.

 


 

Articolo 1, commi 145-147
(Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza
del
caregiver familiare)

 

 

I commi 145-147 definiscono l’istituzione di un Fondo per il sostegno del titolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020, finalizzato a sostenere gli interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del prestatore di cure familiare.

 

La norma, istituendo il predetto Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 (comma 145), detta la definizione dei soggetti interessati (comma 146).

Il caregiver familiare viene definito come la persona che assiste e si prende cura dei seguenti soggetti:

§  coniuge;

§  una delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, ai sensi della L. n. 76/2016;

La legge n. 76 del 2016, che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, che possono riguardare sia coppie omosessuali che coppie eterosessuali. Si ricorda che l'unione civile tra persone dello stesso sesso, considerata "formazione sociale" ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione, è costituita da due persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. Quanto alla convivenza di fatto, in base alla legge n. 76 del 2016 questa può riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali. Sono considerati conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Sono estesi ai conviventi di fatto alcune prerogative spettanti ai coniugi (in buona parte sono così codificati alcuni orientamenti giurisprudenziali).

§  familiare o affine entro il secondo grado;

§  anche di un familiare entro il terzo grado, nei casi individuati dall’art. 33, comma 3, della L. 104/1992[68], che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative:

-     sia non autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé;

-     sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata continuativa ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 104/1992;

Quest’ultimo riferimento normativo individua l’handicap grave, in termini di riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.

-     sia titolare di indennità di accompagnamento.

La legge n. 18/1980 disciplina l’indennità di accompagnamento quale sostegno economico a carico di risorse statali erogate dall’Inps in 12 mensilità, indipendentemente dal reddito del beneficiario e in regime di esenzione fiscale. Esso è corrisposto a persone per le quali viene accertato uno stato di totale invalidità o incapacità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore. L’accertamento mediante certificazione dell’invalidità del 100% non occorre per i minorenni e per gli ultrasessantacinquenni per i quali basta anche la sola difficoltà nel deambulare da soli e la necessità di assistenza continua in quanto incapaci di svolgere da soli i comuni atti della vita quotidiana.

 

In proposito si sottolinea che, nel corso della XVII legislatura, è stato proposto un testo unificato sui progetti di legge già all’esame parlamentare, volti a dettare la regolamentazione della materia e a riconoscere l’attività di cura non professionale e gratuita del caregiver (v. Schema di testo unificato sui disegni di legge AS. 2048 – 2128 e 2266).

 

Si segnala che l’onere quantificato dalla norma in 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 è stato coperto a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui al comma 624 del presente provvedimento.

 

Il comma 147 dispone infine che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per dare attuazione alle precedenti disposizioni.


 

Articolo 1, comma 148
(
Presidenza italiana dell’Organizzazione per la sicurezza
e la cooperazione in Europa)

 

 

Il comma 148 autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2018 per fare fronte agli oneri derivanti dalla presidenza italiana dell’OSCE.

 

La norma autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2018 per fare fronte agli oneri correlati alla presidenza in esercizio italiana dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, che il nostro Paese assumerà dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

 

La Presidenza in esercizio (CiO - Chairman in Office) dell’OSCE è affidata su base annuale ad uno dei 57 Paesi membri dell’Organizzazione. Il Presidente in esercizio, ovvero il Ministro degli Affari esteri del paese che detiene la presidenza, ha la responsabilità generale dell'attività esecutiva e può nominare Rappresentanti Speciali o Personali per trattare specifiche situazioni o questioni. Il Presidente in esercizio è assistito dal precedente e dal successivo presidente designato, con i quali costituisce la Troika.

La scelta della Presidenza italiana per il 2018 è avvenuta con voto unanime il 28 luglio 2016. Nella Troika l’Italia sarà affiancata dall’Austria (presidente 2017) e dalla Slovacchia (designata alla Presidenza per il 2019).

L’Italia permarrà nella Troika OSCE, dove siede dal 2017 in qualità di Presidente designato 2018, fino al 2019.

 

La relazione tecnica precisa che la spesa è da intendersi suddivisa in tre parti:

1.   la somma di 2 milioni di euro è destinata ad eventi da organizzare in Italia. Si tratta, oltre che del Secondo Incontro Preparatorio del XXVI Foro economico ambientale, già calendarizzato per maggio 2018, della Conferenza annuale dell’OSCE sul contrasto al terrorismo; della Conferenza OSCE sulla droga; della Conferenza OSCE sullo sviluppo sostenibile; della Conferenza sul contrasto al traffico illecito di beni culturali; delle Celebrazioni del 10mo anniversario delle Raccomandazioni di Bolzano sulle Minoranze Nazionali. Il calcolo della previsione di spesa è stato effettuato per un numero massimo di 5 eventi;

2.   la somma di 500.000 euro è destinata all’organizzazione di eventi ed attività spettanti alla Presidenza o per contributi all’organizzazione di eventi da parte dell’OSCE, nonché per le spese a carico della Presidenza a copertura dei mandati dei Rappresentanti Speciali (RS) o Personali (RP). Per entrambe le tipologie di Rappresentanti la Presidenza italiana è tenuta alla copertura delle sole spese di viaggio e di rappresentanza; nel caso di RS ed RP italiani andranno previsti anche i costi per le retribuzioni;

3.   500.000 euro sono destinati alle spese di funzionamento della Task-Force OSCE comprensive di oneri per acquisto di materiale di cancelleria, spese per missioni e viaggi di servizio.

 

La Task Force per la Presidenza italiana dell’OSCE è stata istituita il 26 maggio scorso con il compito di preparare ed organizzare gli eventi connessi allo svolgimento della Presidenza italiana dell’Organizzazione.

 

L’onere – precisa la relazione tecnica - pari a 3 milioni di euro per il 2018 è compensato, nella misura di 2 milioni di euro mediante riduzione del capitolo 1613 dello stato di previsione del MAECI, relativo al funzionamento delle sedi estere.


 

Articolo 1, comma 149
(Partecipazione ad Expo Dubai 2020)

 

 

Il comma 149 autorizza la spesa di 3 milioni per l’anno 2018 per l’avvio della preparazione della partecipazione italiana ad Expo Dubai 2020.

 

 

La disposizione, inserita nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio del Senato, autorizza la spesa di 3 milioni per l’anno 2018 destinati ad avviare la preparazione della partecipazione italiana ad Expo Dubai 2020.

 

La copertura è posta a valere sulla riduzione, per un importo di 3 milioni per il 2018, delle risorse del Fondo speciale di parte corrente - di cui all’articolo 94, tabella A, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Si rammenta che tali risorse, come riportato nella relazione illustrativa al ddl di bilancio presentato al Senato (AS 2960), sono finalizzate, alle ratifiche di accordi internazionali.

 

In programma dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021, in concomitanza con il Giubileo d'oro degli Emirati Arabi Uniti, l’Esposizione Universale di Dubai, intitolata “Unire le menti, creare il futuro”, si articolerà in tre sotto-temi: sostenibilità, ossia progresso e prosperità senza compromettere i bisogni delle generazioni future; mobilità di persone, beni, idee; opportunità come condizione imprescindibile dello sviluppo individuale e collettivo.

Si stima che l'EXPO 2020 Dubai accoglierà 25 milioni di visitatori, di cui il 70% provenienti dall'estero. Come si legge nella relazione tecnica, la partecipazione italiana costituisce un impegno internazionale già assunto dal nostro paese.

 


 

Articolo 1, comma 150
(Fondo per gli immobili demaniali assegnati
ad organismi internazionali)

 

 

Il comma 150, inserito nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio del Senato, istituisce nello stato di previsione del MAECI un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2018, 10 milioni per il 2019 e 20 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la partecipazione italiana al finanziamento delle spese di costruzione e manutenzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle organizzazioni internazionali aventi sede in Italia.

 

La disposizione, inserita nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio del Senato, istituisce nello stato di previsione del MAECI un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2018, 10 milioni per il 2019 e 20 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 destinato a finanziare la partecipazione italiana alle spese di costruzione e manutenzione di immobili di proprietà pubblica in uso alle organizzazioni internazionali site in Italia. La norma è volta ad assicurare il tempestivo adempimento degli impegni internazionali derivanti dagli accordi di sede con tali organizzazioni.

 

La copertura degli oneri è posta a valere sulla riduzione, per un importo di 5 milioni per il 2018, 10 milioni per il 2019 e 20 milioni per il 2020 delle risorse del Fondo speciale di conto capitale - di cui all’articolo 94, tabella B, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Si segnala che tali importi costituiscono l’intera capienza del Fondo.

 


 

Articolo 1, commi 151-157
(Erogazione di servizi finanziari e assicurativi a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana)

 

 

Il comma 151 prevede che, per promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), Invitalia possa operare quale istituzione finanziaria, anche  mediante la costituzione di una nuova società autorizzata a effettuare finanziamenti, al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato a cui sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi.

Il comma 152 disciplina le modalità di individuazione delle operazioni e delle categorie di rischi assicurabili.

Si stabilisce (commi 153-155) che i crediti vantati da Invitalia a seguito dell’esercizio di tali attività siano garantiti dallo Stato: la garanzia è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Invitalia, è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato. A copertura della garanzia è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un apposito Fondo con una dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l'anno 2018.

Per le iniziative conseguenti all’eventuale attivazione della garanzia dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze può avvalersi di SACE S.p.A., come mero agente, sulla base di quanto stabilito in apposita convenzione (comma 156). Infine si affida a un DPCM il compito di definire l'ambito di applicazione della normativa così introdotta (comma 157).

 

Più in dettaglio il comma 151 prevede che, per promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. possa operare, quale istituzione finanziaria, effettuando finanziamenti, rilasciando garanzie ed assumendo, in assicurazione, rischi non di mercato ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi.

Tale attività può essere svolta da Invitalia anche mediante la costituzione di una nuova società da essa interamente controllata o attraverso una sua società già esistente, il cui capitale potrà essere sottoscritto ovvero incrementato con eventuale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili in virtù della legge 24 giugno 1997, n. 196, articolo 25 comma 2: si tratta di risorse già disponibili ad Invitalia, secondo quanto riferito dalla Relazione tecnica che accompagna il disegno di legge in esame.

 

L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Invitalia (ex Sviluppo Italia) S.p.A., è una società per azioni interamente posseduta dal Ministero dell’economia e delle finanze. Ad essa è attribuito il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti. Si ricorda che la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006, articolo 1, commi 460-464), oltre a mutarne la denominazione, ha operato un riassetto complessivo della società, attribuendo al Ministro dello sviluppo economico i seguenti poteri in riferimento al suo operato: definire, con apposite direttive, le priorità e gli obiettivi della società e approvare le linee generali di organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con il D.M. 18 settembre 2007 sono stati individuati degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale. Le funzioni di INVITALIA risultano poi implementate nel tempo da vari interventi legislativi afferenti specifici ambiti operativi.

 

Il richiamato articolo 25, comma 2 della legge n. 196 del 1997 consentiva alla Società per l'imprenditorialità giovanile S.p.A. (costituita ai sensi del D.L. n. 26 del 1995) di istituire fondi di garanzia a favore dei beneficiari degli interventi da essa effettuati, autorizzando la spesa di 20 miliardi di lire per l'anno 1997. La medesima società, per le stesse finalità, era ammessa a costituire società in ambito regionale aventi identica ragione sociale.

Allo stato, in virtù dei successivi interventi normativi, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - Invitalia è la società alla quale è stato affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 185/2000, concernente gli incentivi all'autoimprenditorialità giovanile (cfr. art. 23 del medesimo decreto legislativo n. 185/2000, come modificato dall’art. 2, co. 1, lett. e) del D.L. n. 145/2013).

 

Al riguardo si ricorda che la Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine, pubblicata in GU C 392 del 19 dicembre 2012, definisce, al punto 9), i “rischi assicurabili sul mercato” come i “rischi commerciali e politici con durata massima inferiore a due anni, inerenti ad acquirenti pubblici e non pubblici nei paesi elencati nell'allegato della comunicazione medesima. L’Allegato della Comunicazione elenca infatti i Paesi con rischi assicurabili sul mercato, ricomprendendovi tutti gli Stati membri, l’Australia, il Canada, l’Islanda, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Norvegia, la Svizzera, gli Stati Uniti d’America. La successiva Comunicazione della Commissione 2017/C 206/01, pubblicata in GU 206/1 del 30 giugno 2017, modifica l’allegato della predetta comunicazione della Commissione, escludendo la Grecia dal novero dei Paesi con rischi assicurabili sul mercato.

 

Come illustrato dalla Banca d’Italia, il GAFI Il Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale–GAFI è un organismo globale intergovernativo creato in ambito OCSE per ideare e promuovere strategie di contrasto del riciclaggio, a livello nazionale e internazionale. La denominazione inglese del GAFI è FATF (Financial Action Task Force). Le decisioni assunte vengono approvate in sede OCSE. In linea con il proprio mandato iniziale  il GAFI ha emanato 40 Raccomandazioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, alle quali si sono aggiunte 9 Raccomandazioni Speciali relative al contrasto finanziario del terrorismo internazionale. La materia è stata interamente rivista nel 2012 con l’emanazione di 40 nuove Raccomandazioni, che rappresentano gli standard di riferimento per gli altri organismi internazionali, il diritto dell’Unione Europea e le politiche legislative dei singoli Stati.

Il GAFI promuove inoltre la diffusione delle misure antiriciclaggio al di fuori dell’ambito dei paesi membri collaborando con gli organismi regionali creati su suo modello e con gli altri organismi internazionali.

Il Gruppo approfondisce anche nuove tendenze e tipologie di riciclaggio, elaborando e diffondendo specifiche linee-guida e analisi su determinati settori o fattori di rischio. Tra i documenti più recenti si segnalano quelli sui rischi di finanziamento del terrorismo connessi con l’attività delle organizzazioni no profit (27/6/2014); sui rischi derivati dalle monete virtuali (31/1/2014); sul riciclaggio e sul finanziamento del terrorismo realizzati attraverso il traffico di diamanti (3/12/2013); sull’uso delle Raccomandazioni a fini di contrasto della corruzione (27/6/2014); sulle linee guida in tema di persone politicamente esposte (26/6/2013); sul National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment (5/3/2013).

 

Le garanzie e le assicurazioni possono essere rilasciate anche in favore di banche, per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera, destinati al finanziamento delle suddette attività.

A tale fine Invitalia viene autorizzata ad avvalersi del supporto tecnico di SACE S.p.A., sulla base di apposita convenzione.

 

La Sace S.p.A. – già Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero – è la società che, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, svolge le funzioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143: in particolare, essa è autorizzata a rilasciare garanzie e ad assumere rischi di carattere politico, economico, commerciale e di cambio ai quali sono esposti gli operatori nazionali nelle loro attività con l’estero e di internazionalizzazione dell’economia italiana.

Nel 2012, ai sensi dell’articolo 23-bis del D.L. 7 luglio 2012, n. 95, nell’ambito di un più ampio piano di valorizzazione e dismissione di partecipazioni societarie pubbliche, Sace S.p.A. è stata interamente ceduta dallo Stato a Cassa depositi e prestiti S.p.A.

In data 9 novembre 2012, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha acquistato l’intero capitale sociale di SACE dal Ministero dell'economia e delle finanze, avendo esercitato l’opzione di acquisto di cui all’art. 23-bis del D.L. n. 95/2012.

Come detto, SACE è autorizzata a rilasciare garanzie e coperture assicurative in relazione ai rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio cui sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero e a rilasciare garanzie e coperture assicurative in relazione a operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia, nonché in relazione ai rischi di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Si ricorda che, a seguito dell’approvazione della Legge finanziaria 2007, SACE può intervenire a garanzia di finanziamenti concessi a imprese italiane nell’ambito di operazioni volte alla loro internazionalizzazione, ovvero finanziamenti concessi a imprese italiane o estere per operazioni di rilievo strategico per il sistema economico italiano. In questo contesto si inserisce l’intervento di SACE nei settori delle infrastrutture strategiche (ad es. energetiche, di trasporto, telecomunicazioni e idriche) e delle energie rinnovabili (eolico, fotovoltaico, biomassa etc).

L’articolo 32 del decreto-legge n. 91 del 2014 ha consentito che la garanzia dello Stato per rischi non di mercato possa operare in favore della società Sace S.p.A. relativamente ad operazioni da essa effettuate nei settori strategici ovvero in società di rilevante interesse nazionale, laddove esse, pur costituendo in termini di livelli occupazionali o di fatturato un rilancio per il sistema economico produttivo del Paese, possano tuttavia determinare, in capo a Sace medesima, elevati rischi di concentrazione verso controparti o paesi di destinazione.

Si rammenta infine che l’articolo 3 del decreto-legge n. 3 del 2015 ha disposto che CDP, direttamente o tramite la società SACE S.p.A.,  può esercitare il credito diretto.

 

Il comma 152 dispone in ordine al procedimento di definizione delle operazioni e delle categorie di rischi assicurabili. Si prevede, in particolare, che esse siano definite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali.

La norma fa riferimento, in particolare:

1.   alle sanzioni imposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite;

Si ricorda, al riguardo, che il Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite del 1945 definisce il sistema di sicurezza collettiva, ossia un sistema istituzionalizzato di coercizione, diretto contro gli Stati responsabili di minacce alla pace, violazione della pace e atti d’aggressione. Tale sistema si fonda sul Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, al quale la Carta attribuisce la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. La Carta prevede che il Consiglio, dopo aver accertato la presenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, decida le misure da adottare per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionali (art. 39). A seconda del caso, esse consistono in misure provvisorie (art. 40), misure che non prevedono l’uso della forza (art. 41) e misure implicanti l’uso della forza (art. 42 e ss.). Tali misure, la cui scelta è rimessa all’apprezzamento del Consiglio di sicurezza, sono applicabili a ogni situazione obiettivamente conforme a una o più di quelle indicate dall’art. 39 e anche nei confronti di Stati non membri dell’ONU. L’art. 41 definisce misure quali l’embargo o l’interruzione delle relazioni economiche. Se queste misure risultano o appaiono al Consiglio inadeguate, esso può intraprendere quelle azioni militari con forze aeree, navali e terrestri che ritenga necessarie per ristabilire la pace e la sicurezza internazionali, previste dall’art. 42 della Carta. Assieme alla legittima difesa, le misure ex art. 42 costituiscono un’eccezione al divieto dell’uso e della minaccia della forza nelle relazioni internazionali stabilito dall’art. 2, par. 4, della Carta.

2.   alle misure restrittive adottate dall’Unione Europea, sulla base dell’art. 75 del Trattato sull’Unione Europea e dell’articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;

Si ricorda in proposito che: l’art. 215 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (ex art. 301 Trattato CE) attribuisce al Consiglio europeo la competenza in materia di sanzioni economiche e commerciali nei confronti di Stati terzi; l’art. 75 del Trattato (ex art. 60 Trattato CE) affida al Parlamento europeo e al Consiglio, per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo e alle attività connesse, il compito di definire un insieme di misure amministrative concernenti i movimenti di capitali e i pagamenti, quali il congelamento dei capitali, dei beni finanziari o dei proventi economici appartenenti, posseduti o detenuti da persone fisiche o giuridiche, da gruppi o da entità non statali.

3.   alle indicazioni fornite a livello internazionale dal Gruppo d’Azione Finanziaria (GAFI-FATF);

4.   alla normativa e agli indirizzi dell’Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all’esportazione gestiti con il sostegno dello Stato.

Al riguardo si rammenta che il Consiglio UE ha istituito il Gruppo "Crediti all'esportazione" per coordinare il finanziamento, le garanzie, le assicurazioni e le riassicurazioni delle operazioni di esportazione (di beni e servizi) sostenute dai bilanci degli Stati membri. Il gruppo assicura che nell'ambito della politica commerciale comune dell'UE gli Stati membri non si danneggino l'un l'altro a livello internazionale dando luogo a fenomeni di concorrenza sleale. Il gruppo opera nei seguenti ambiti:

-       attività a livello di UE riguardanti misure armonizzate sui crediti all’esportazione oltre i cinque anni (decisione del Consiglio del 1973), sotto i due anni (comunicazione della Commissione del 1997) e sopra i due anni (direttiva del Consiglio del 1998, n. 98/29/CE);

-       coordinamento della posizione dell'UE in seno all'OCSE nel quadro dell'accordo OCSE del 1978 sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico;

-       coordinamento della posizione dell'UE in seno al gruppo di lavoro internazionale sui crediti all'esportazione in cui i paesi dell'OCSE e paesi non appartenenti all'OCSE (come Cina e Brasile) lavorano per mettere a punto norme orizzontali a livello mondiale sui crediti all'esportazione;

-       recepimento degli aggiornamenti dell'accordo dell'OCSE nella normativa UE (applicabile a tutti e 28 gli Stati membri dell'UE).

 

Ai sensi del comma 153, i crediti vantati e gli impegni assunti da Invitalia a seguito dell’esercizio delle attività di cui al comma 1 sono garantiti dallo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su Invitalia; essa è onerosa e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea in materia di assicurazione e garanzia per rischi non di mercato.

Su istanza di Invitalia, la garanzia è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) con riferimento, tra l'altro, alla sussistenza di un elevato rischio di concentrazione e alla congruità del premio riconosciuto allo Stato; il parere dell’Ivass è espresso entro 15 giorni dalla relativa richiesta.

Ai sensi del comma 154, entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delibera il piano previsionale degli impegni finanziari e assicurativi assumibili da Invitalia ai sensi delle norme in esame, nonché i limiti globali degli impegni assumibili in garanzia dallo Stato, tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione, della rischiosità dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato nel limite delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente.

Il comma 155 dispone che è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo, a copertura della garanzia dello Stato, concessa ai sensi della presente disposizione, con una dotazione iniziale di 120 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale. Al relativo onere si provvede mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme delle somme giacenti sul conto di tesoreria costituito ai sensi del decreto legge 23 giugno 1995 n. 244, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, che secondo la Relazione tecnica allegata al DDL in esame presenta una disponibilità al 30 settembre 2017 di 157.234.501 euro.

Le risorse del costituendo Fondo confluiscono in un apposito conto corrente infruttifero di Tesoreria sul quale sono, altresì, riversati i premi corrisposti da INVITALIA, ovvero dalla società controllata, a fronte del rilascio della garanzia.

 

Il comma 156 dispone che per le iniziative conseguenti all’eventuale attivazione della garanzia dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze potrà avvalersi di SACE S.p.A., come mero agente, sulla base di quanto stabilito in apposita convenzione ed a fronte del riconoscimento dei soli costi vivi documentati, a valere sul predetto fondo di cui al comma 5.

 

Con il comma 157 si affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro degli affari esteri e d ella cooperazione internazionale, il compito di definire l'ambito di applicazione della disposizione in esame, con particolare riferimento al funzionamento della garanzia di cui al comma 155, nonché all’operatività di Invitalia quale istituzione finanziaria, tenuto anche conto delle funzioni e delle operatività svolte da SACE S.p.A..


 

Articolo 1, commi 158 e 159
(Misure per l’efficientamento del Fondo di cui all’art. 3 della
L. n. 295/1973 per il sostegno all’export e all’internazionalizzazione)

 

 

I commi 158-159, introdotti al Senato, recano misure finalizzate all’efficientamento del Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi per il finanziamento di crediti all'esportazione e per il finanziamento parziale della quota di capitale di rischio di imprese italiane in imprese all’estero. Il Fondo, istituito dall'art. 3 della legge n. 295 del 1973 è gestito da SIMEST, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 143/1998. A tal fine, i commi in esame apportano integrazioni e modifiche alla disciplina concernente le attività del soggetto gestore del Fondo di cui agli articoli 16 e 17 del citato D.Lgs. n. 143.

 

Con D.Lgs. n. 143/1998, a decorrere dal 1° gennaio 1999, è stata attribuita alla SIMEST S.p.A. - Società italiana per le imprese all'estero[69] - la gestione di diversi interventi di sostegno finanziario alle esportazioni ed alla internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, in precedenza affidati al Mediocredito Centrale.

L'attività – come evidenziato dalla Corte dei Conti nella Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per l’anno 2016, di giugno 2017 (pag. 356 e ss.) - riguarda la concessione di contributi per operazioni di credito all'esportazione di cui al D.lgs. n. 143 del 1998, Capo II (artt.14-19) e per investimenti in imprese all'estero (legge n. 100 del 1990, art. 4 e legge n. 317 del 1991, art. 14), a valere sul Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi previsto dall'art. 3 della legge n. 295 del 1973, nonché a valere sul Fondo di rotazione di cui all’articolo 2, del D.L. n. 251 del 1981 (legge n. 394/1981), anch’esso già istituito presso il Mediocredito centrale.

 

Il Fondo istituito dall'art. 3 della legge n. 295 del 1973 ha carattere rotativo[70]. Si tratta, come evidenzia la stessa Corte, di un Fondo fuori bilancio nella titolarità del MEF, destinato al sostegno alle esportazioni[71]. Tale Fondo, in virtù del d.lgs. n. 143 del 1998, è dunque gestito dalla SIMEST e amministrato da un Comitato agevolazioni, che approva le operazioni, istituito presso la SIMEST ai sensi della Convenzione stipulata tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la SIMEST stessa il 16 ottobre 1998. Il Comitato è stato rinnovato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 28 novembre 2014[72].

Il Comitato agevolazioni è attualmente composto da tre rappresentanti del MISE, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del MEF, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante designato dalle Regioni e da un rappresentante designato dall'ABI.

Anche se il Fondo è nella titolarità del MEF, l'Amministrazione vigilante è il MISE.

Il Fondo è alimentato sia da assegnazioni a carico del bilancio dello Stato che dagli introiti dei cd. "contributi negativi" (differenziali di interessi pagati dalle banche al Fondo, cfr. infra) ed è destinato alla corresponsione di contributi agli interessi:

§  per il finanziamento di crediti all'esportazione riguardanti forniture di origine italiana di macchinari, impianti, progettazioni, lavori e relativi servizi (d.lgs. n. 143 del 1998);

§  concessi alle imprese italiane a fronte di crediti ottenuti per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.A. e aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione europea (art. 4,della legge n. 100 del 1990);

§  concessi alle imprese con stabile e prevalente organizzazione nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto a fronte di crediti ottenuti per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese all’ estero partecipate da FINEST[73] (legge n. 19 del 1991);

§  riconosciuti alle piccole e medie imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese all'estero (art. 14 della legge n. 317 del 1991 )[74].

 

In particolare, quanto alle modalità di gestione del Fondo rotativo per la concessione di contributi agli interessi previsto dall'art. 3 della legge n. 295 del 1973, l’articolo 16 del D.Lgs. n. 143/1998– al fine esclusivo di ottimizzare la gestione degli oneri a carico dello Stato connessi ai rischi sui tassi di interesse o di cambio nella gestione del Fondo stesso – autorizza, al comma 1, il soggetto gestore del Fondo ad effettuare, su direttive del Ministero dell’economia e finanze, operazioni di copertura, totale o parziale, di rischi sui tassi di interesse o di cambio, anche per importi o durate globali non coincidenti con gli importi o le durate delle operazioni sottostanti.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, il soggetto gestore del Fondo, per le necessità operative connesse alla gestione può essere autorizzato a contrarre mutui e prestiti, anche obbligazionari sul mercato nazionale o estero, nei limiti stabiliti dal Ministro dell’economia e finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Il netto ricavo è versato in apposito conto di Tesoreria intestato al soggetto gestore. Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, dei mutui e prestiti, sono rimborsate dal MEF.

 

Per ciò che concerne i rifinanziamenti statali, il Fondo è stato rifinanziato con la legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 371) per 300 milioni di euro per il 2016, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività a fronte dell'afflusso di nuove richieste. Nella Relazione della Corte dei conti si evidenzia come sia oggetto di esame da parte del MEF e del CIPE, l'assegnazione di 251 milioni per il 2017.

A tale riguardo, l’articolo 17 del D.Lgs. n. 143/1998, relativo al piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo, dispone che entro il 30 giugno di ciascun anno il CIPE, su proposta del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo, per l'anno successivo, relativamente alle operazioni di concessione di contributi agli interessi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. stesso. L'importo delle assegnazioni finanziarie da destinare al Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 , per la corresponsione di contributi agli interessi per le operazioni di cui all'articolo 14 citato, viene stabilito annualmente con la legge di bilancio.

 

La Corte dei Conti, nella Relazione sul giudizio di parificazione per il 2016, di giugno 2017, fa il punto degli interventi realizzati nel 2016 a valere sulle disponibilità del Fondo[75].

Nel 2016, il Comitato ha approvato 96 nuove operazioni per il credito all'esportazione credito capitale dilazionato - "c.c.d.", riguardanti interventi di concessione di contributi agli interessi per un importo di 5. 931 milioni e un impegno di spesa per contributi agli interessi di 241 milioni.

Di tali 96 operazioni, 64 per un importo, in termini di "c.c.d.", pari a 5.808 milioni e un impegno di spesa pari a 235 milioni, si riferiscono alla concessione di agevolazioni in conto interessi su operazioni di credito all'esportazione e 32 operazioni, per un importo in termini di "c.c.d." di 123 milioni e un impegno di spesa pari a 6 milioni, riguardano la concessione di agevolazioni in conto interessi su finanziamenti destinati alla realizzazione di investimenti di società italiane in imprese estere.

Tra le uscite del Fondo, preponderanti risultano le operazioni per la copertura dei rischi, relativi ai differenziali sui tassi di interesse pagati a fronte dei contratti Interest Rate Swap (IRS), per 49,78 milioni.

Nelle spese di gestione, rientra la commissione corrisposta al Gestore pari a 5,07 milioni relativi al saldo 2015 e al primo semestre 2016.

 

Il comma 158, lettera a), introduce (con un nuovo comma 1-bis) all’articolo 16 del citato D.Lgs. n. 143/1998 la previsione per cui il soggetto gestore del Fondo provvede ad effettuare, con riferimento agli impegni assunti e a quelli da assumere annualmente, accantonamenti pari al costo atteso di mercato per la copertura dei rischi di variazione dei tassi di interesse e di cambio, nonché gli ulteriori accantonamenti necessari ai fini della copertura dei rischi di maggiori uscite di cassa almeno nel biennio successivo, connessi ad eventuali ulteriori variazioni dei predetti tassi, quantificati applicando la metodologia adottata dall'organo competente all'amministrazione del Fondo su proposta del soggetto gestore e approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Ai fini della definizione e della verifica della metodologia, il soggetto gestore del Fondo può conferire, con oneri a carico del Fondo, incarichi a soggetti dì provata esperienza e capacità operativa.

 

Il comma 158, lettera b) sostituisce la disciplina del Piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo contenuta nell’articolo 17 del D.Lgs. n. 143/1998, apportandovi talune modifiche ed integrazioni. In particolare, la nuova disciplina:

§  mantiene la attuale procedura di adozione del Piano: questo è deliberato dal CIPE, entro il 30 giugno di ogni anno, su proposta del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ma;

§  ne estende l’ambito oggettivo. Il Piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo non è più relativo alle sole operazioni di concessione di contributi agli interessi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 143 stesso. Infatti, la nuova formulazione dell’articolo 17 qui proposta dispone che il CIPE – con le modalità procedurali concertative sopra delineate - stabilisca la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di concessione di contributi agli interessi di cui all’articolo 14, i criteri di priorità nell’utilizzo delle risorse del Fondo e la misura massima del contributo da destinare alle diverse tipologie di operazioni, tenendo conto:

-     delle risorse disponibili in base alla metodologia adottata dall'organo competente all'amministrazione del Fondo e approvata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

-     nonché delle caratteristiche dell’esportazione, del settore, del Paese di destinazione, della durata dell’intervento, degli impatti economici ed occupazionali in Italia

Il CIPE delibera il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo per l’anno successivo, comprensivi degli accantonamenti volti ad assicurare la copertura dei rischi di ulteriori uscite di cassa, quantificati sulla base della predetta metodologia.

§  viene confermato che con la legge di approvazione del bilancio dello Stato si provvede al rifinanziamento del Fondo, specificandosi che il rifinanziamento è quantificato tenuto conto del piano previsionale dei fabbisogni finanziari formulato come sopra descritto.

 

Il comma 158, lettera c) sopprime il primo periodo del comma 3 dell’articolo 14, del D.Lgs. n. 143/1998, il quale dispone che la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di concessione di contributi agli interessi sono stabilite con delibera del CIPE, in quanto tale previsione trova ora collocazione nella nuova formulazione dell’articolo 17 del D.Lgs, 143, come proposta dalla lettera b) comma 2 in esame.

 

Infine, il comma 159 dispone che l’organo competente ad amministrare il Fondo, nonché competente ad amministrare l’ulteriore Fondo rotativo per l’internazionalizzazione di cui all’articolo 2, del D.L. n. 251/1981 (convertito con modificazioni in legge n. 394/1981), è il “Comitato agevolazioni”, composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione  internazionale e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma demanda ad un decreto di natura non regolamentare del  Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la disciplina delle competenze e del funzionamento del predetto Comitato.

 

Il comma 159 in esame, in sostanza, istituzionalizza composizione e funzioni del Comitato agevolazioni, già costituito e operante presso la SIMEST (cfr. supra, ricostruzione normativa relativa al Fondo di cui all’art. 3 della legge n. 295 del 1973 e infra ricostruzione normativa relativa al Fondo di cui all’articolo 2 del D.L. n. 251/1981).

 

Quanto al Fondo di cui all'art. 2 del D.L. n. 251/1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394/1981, esso è stato istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri.

L'art. 6 del D.L. n. 112/2008 (convertito in legge n.133/2008), ha riformato i finanziamenti a tasso agevolato di cui alla legge n. 394/1981 rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1407 del 2013, relativo agli aiuti di importanza minore "de minimis".

Successivamente, l'art. 42, comma 1, del D.L. n. 83/2012 (convertito con modificazioni in legge n. 134/2012), ha apportato lievi modifiche all'art. 6 della legge n. 133/2008, con l 'introduzione di una riserva di destinazione alle piccole e medie imprese (PMI) pari al 70 per cento annuo delle risorse del Fondo in questione, e con l'indicazione che i termini, le modalità e le condizioni delle iniziative, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonché la composizione e i compiti del Comitato agevolazioni, sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, in luogo delle precedenti delibere del CIPE.

Pertanto, in attuazione della suddetta normativa, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, ha dottato il decreto interministeriale del 7 settembre 2016, fissando le condizioni degli interventi agevolativi a carico del Fondo. Il decreto in questione ha abrogato e sostituito il precedente decreto ministeriale del 21 dicembre 2012 sulla materia.

 

Per quanto concerne i risultati della gestione la Corte dei Conti (Relazione della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato relativa all’anno 2016, pubblicata a giugno 2017, pag. 359 e ss.) rileva che nel 2016 il Comitato agevolazioni ha approvato complessivamente 188 nuove operazioni relative alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato per un importo di finanziamenti pari a 93,18 milioni (151 per un importo di finanziamenti di 86,8 milioni nel 2015).

 


 

Articolo 1, commi 160-164
(Personale a contratto degli uffici all’estero del MAECI e altre misure per potenziare i servizi per i cittadini e le imprese all’estero)

 

 

I commi da 160 a 162 sono intesi ad uniformare la base imponibile e contributiva dei redditi percepiti dal personale assunto in loco dalle rappresentanze diplomatiche, dai consolati, dagli istituti di cultura e dalle scuole statali all’estero.

A decorrere dall’esercizio finanziario 2018, i contributi previdenziali di detto personale (sia per quelli a contratto secondo la legge italiana, si per quelli a legge locale) saranno pagati sull’intera retribuzione corrisposta.

Il comma 163, inserito nel corso dell’esame presso il Senato, autorizza il MAECI ad assumere 75 dipendenti a tempo indeterminato per ciascuno degli anni 2018 e 2019.

Il comma 164 contiene la relativa norma di copertura.

 

Il comma 160 interpreta il primo periodo del comma 8 dell’articolo 51 del D.P.R. n. 917 del 1986 nel senso che le retribuzioni del personale di cui all’articolo 152 del D.P.R. n. 18 del 1967, nonché del personale di cui agli articoli 31-33 del decreto legislativo n. 64 del 2017 costituiscano reddito per il 50 per cento, e ciò anche ai fini della determinazione dei contributi e premi previdenziali dovuti in base al primo e secondo comma dell’articolo 158 del citato D.P.R. n. 18 del 1967 - fermo restando inoltre quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 103 del 2000.

È stabilito inoltre che a decorrere dal 1° aprile 2018 i contributi e premi previdenziali dovuti in base all’articolo 158, primo e secondo comma del D.P.R. 18 del 1967, sono determinati sulla base dell’intera retribuzione.

La medesima impostazione guida la sostituzione parziale, al comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 103 del 2000, ove si inserisce alla fine del comma 3 in oggetto la locuzione “all’intera retribuzione” a quella attualmente vigente “ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'ente assicuratore interessato”.

Quest’ultimo intervento normativo riguarda in particolare i rapporti d’impiego del personale di nazionalità italiana in servizio con contratto a tempo indeterminato regolato dalla legge italiana, in riferimento al quale i contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all'INPS verranno appunto commisurati all’intera retribuzione.

 

Si rileva al proposito che la relazione introduttiva al provvedimento rileva come attualmente il calcolo in rapporto all’intera retribuzione possa scattare solo in caso di superamento della retribuzione convenzionale da parte di quella effettiva.

 

Più in generale, rispetto all’intero comma 160, la relazione introduttiva al disegno di legge AS 2960 evidenzia come l’intervento normativo sia finalizzato ad uniformare la base imponibile e contributiva per i redditi da lavoro dipendente percepiti dal personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, dagli istituti di cultura e dalle scuole statali italiane all’estero.

Per quanto riguarda in particolare la seconda parte del comma 160, l’intervento normativo parte da una situazione in cui attualmente gli impiegati con contratto regolato dalla legge italiana e soggetti a previdenza italiana trovano nel comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 103 del 2000 la regolamentazione della base contributiva, laddove gli impiegati a legge locale, siano essi sottoposti al fisco italiano o al fisco locale, si vedono calcolare i contributi previdenziali sul 50 per cento della retribuzione.

L’intervento perequativo, a partire dall’esercizio finanziario 2018, prevede il pagamento dei contributi previdenziali sull’intera retribuzione corrisposta tanto per gli impiegati a contratto a legge italiana quanto per quelli sottoposti a legge locale.

La perequazione comporta comunque che, mentre per gli impiegati sottoposti a legge locale vi è un aumento del 100 per cento, ovvero il raddoppio, della base imponibile; per i contrattisti a legge italiana l’aumento della base imponibile avviene solamente per coloro che attualmente hanno una retribuzione che non supera quella convenzionale individuata ai sensi del richiamato articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 103 del 2000 - quando invece la retribuzione percepita eccede quella convenzionale, come in precedenza ricordato, già a normativa vigente l’imponibile viene calcolato sul 100 per cento della retribuzione.

Per i contrattisti a legge italiana, dunque, l’aumento della base imponibile sarà percentualmente variabile in rapporto alla retribuzione corrisposta: la relazione introduttiva riporta una stima complessiva attorno al 60 per cento.

 

Il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, all’art. 152 prevede la possibilità per le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura di assumere personale a contratto, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità. I contratti sono a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi.

In base all’art. 158, la tutela previdenziale è assicurata nelle forme previste dalla normativa locale, ma, se questa “statuisca in modo manifestamente insufficiente, gli impiegati a contratto possono, su richiesta, essere assicurati presso enti assicurativi italiani o stranieri.” Peraltro gli “impiegati a contratto di cittadinanza italiana possono optare per l'applicazione della legislazione previdenziale italiana.” In senso analogo si prevede in riferimento alla tutela sanitaria.

 

Il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, all’art. 51, comma 8 stabilisce appunto che gli “assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento”. Il comma 1 dell’art. 33 in commento esplicita pertanto l’estensione del comma 8 alle retribuzioni delle figure professionali a contratto in servizio all’estero nelle rappresentanze diplomatico-consolari e nelle scuole italiane (v. infra). Il comma 8 specifica poi che se “per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento nonché il 50 per cento delle maggiorazioni percepite fino alla concorrenza di due volte l'indennità base.”

 

Il comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103 – recante disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, a norma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266 – prevede che  i “contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all'INPS … sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'ente assicuratore interessato”.

 

Inoltre il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64 - che reca disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107 – agli articoli 31 e 32 prevede rispettivamente le figure dei docenti e del personale non docente assunti localmente, mentre l’art. 33 riguarda le disposizioni regolatrici dei contratti.

Per quanto specificamente concerne i docenti a contratto locale di cui all’art. 31, questi possono essere italiani o stranieri, comunque residenti nel paese ospitante da almeno un anno e in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni locali: ad essi possono essere affidati gli insegnamenti obbligatori in base alla normativa locale e non previsti nell'ordinamento scolastico italiano, nonché anche altre attività di potenziamento dell'offerta formativa. In base al comma 5 dell’art. 31 il “trattamento economico, commisurato alle ore di servizio effettivamente prestate, è pari alla retribuzione dell'analogo personale delle scuole locali, o, se più favorevole, ai tre quarti della posizione stipendiale iniziale spettante al personale delle scuole in Italia con le medesime funzioni”.

 

La relazione tecnica che correda il provvedimento (e il cui contenuto è ribadito dalla RT all’emendamento del Governo 1.700) riporta in apposita tabella l’impatto finanziario dell’applicazione del comma 160: la norma riguarda un totale di 1.077 dipendenti, dei quali 445 sottoposti alla normativa italiana e 632 alla legge locale.

I maggiori oneri complessivi annuali a carico dei dipendenti ammontano a 1.837.002 euro, mentre i maggiori oneri a carico dell’Amministrazione ammontano a 4.689.453 euro annui: la relazione tecnica rileva come solo a copertura di questo secondo onere, con decorrenza dal 2018, sia necessaria un’integrazione dello stanziamento sul piano di gestione 1 del capitolo 1278/Esteri. Peraltro per il 2018 l’impatto della disposizione è soggetto a riduzione del 25%, poiché la rideterminazione della base contributiva avrà effetto a partire dal secondo trimestre dell’anno, quindi il maggior stanziamento necessario sul capitolo 1278 scenderà a 3.517.090 euro.

 

Il comma 161 prevede che a decorrere dal 2018 vengano apportate, al già richiamato articolo 152 del D.P.R. 18 del 1967, modificazioni a seguito delle quali (lett. a) si dispone l’incremento del contingente di cui al primo periodo fino al limite di 2.820 unità, nelle quali ultime è ricompreso (lett. b) il contingente previsto dall’articolo 14, comma 1 del D.L. n. 13 del 2017.

 

Il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge n. 46 del 2017, reca disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. L’art. 14 - disposizioni urgenti per la sicurezza e l'operatività della rete diplomatica e consolare – al comma 1 ha previsto l’incremento di venti unità del contingente di cui all’art. 152 del D.P.R. n. 18 del 1967, al fine di potenziare la rete diplomatico-consolare del nostro Paese in Africa. Il comma 1 in commento autorizza altresì le spese necessarie per ciascuna annualità dal 2017 al 2025, nonché uno stanziamento costante a decorrere dal 2026.

 

Per quanto concerne l’entità del contingente di cui al primo periodo dell’articolo 152 del D.P.R. 18 del 1967, si ricorda che il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 – “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 -, all’art. 16-bis ha dettato norme in materia di personale del Ministero degli affari esteri: il comma 3, in particolare, ha rideterminato il contingente in questione, a partire dal 2017, in 2.700 unità - comprensive dei contingenti di cui all'articolo 1, comma 1317, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 14, comma 2, della legge 27 dicembre 2007, n. 246, e all'articolo 41-bis, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012.

Il comma in oggetto ha pertanto riassorbito nella norma capostipite, ovvero nell’articolo 152 del D.P.R. n. 18 del 1967, i più recenti interventi normativi riguardanti il contingente degli impiegati a contratto. Alla luce di tutto ciò è spiegato il riferimento della relazione tecnica che accompagna il provvedimento, nella quale si prospetta un incremento di 100 unità di personale a contratto.

La stessa relazione tecnica quantifica il costo delle nuove assunzioni facendo base sul costo medio del personale a contratto a legge locale, accertato in 38.616 euro lordi pro capite, al quale importo è stato applicato un tasso medio annuo di aumento del 2%. In tal modo si giunge alla quantificazione degli oneri oggetto di autorizzazione di spesa ai sensi del successivo comma 3 dell’articolo 33 in commento.

 

Il comma 162 autorizza spese per ciascuna delle annualità dal 2018 al 2026, nonché uno stanziamento costante a decorrere dall’anno 2027, in connessione all’elevamento del contingente operato al comma 166 precedente.

Le autorizzazioni di spesa riguardano i seguenti importi (in euro):

2018     3.870.000

2019     3.947.400

2020     4.026.348

2021     4.106.875

2022     4.189.012

2023     4.272.793

2024     4.358.249

2025     4.445.414

2026     4.534.322

nonché 4.625.008 a decorrere dal 2027.

 

Il comma 163, inserito durante l’esame in sede referente presso il Senato, autorizza il MAECI a bandire concorsi per titoli ed esami e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato un numero massimo di dipendenti pari a 75 appartenenti alla terza area funzionale, posizione economica F1, inclusa l’area della promozione culturale, per ciascuno degli anni 2018 e 2019. A tale scopo è autorizzata la spesa di euro 1.462.500 per il 2018 ed euro 5.850.000 a decorrere dal 2019.

 

Nella relazione tecnica che accompagna l’emendamento 1.700 si precisa che la quantificazione si fonda sull’ipotesi che le prime 75 unità di personale, in considerazione dei tempi necessari all’espletamento delle relative procedure, saranno assunte nel secondo semestre 2018 e le altre 75 unità (per un totale di 150) saranno assunte nel gennaio 2019.

 

Il comma 164 contiene la norma di copertura delle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti commi 162 e 163, alle quali si farà fronte mediante riduzione delle dotazioni destinate alle indennità previste dall’articolo 171 del citato D.P.R. 18 del 1967 nella misura - per ciascun anno determinata dalla somma delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 162 e 163 - di euro 5.332.500 per il 2018, euro 9.797.400 per il 2019, euro 9.876.348 per il 2020, euro 9.956.875 per il 2021, euro 10.039.012 per il 2022, euro 10.122.973 per il 2023, euro 10.208.249 per il 2024, euro 10.295.414 per il 2025, euro 10.384.322 per il 2026 ed euro 10.475.008 a decorrere dall’anno 2027.

 

Si rammenta che l’art. 170 dell’ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri, di cui al richiamato D.P.R. n. 18 del 1967, stabilisce che il personale dei ruoli organici di quell’Amministrazione, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l’interno – compresa, nella misura minima, l’eventuale indennità o retribuzione di posizione - percepisce, quando è in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l’indennità di servizio all’estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonché le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del medesimo provvedimento. Nessun’altra indennità ordinaria e straordinaria può essere concessa al personale suddetto in relazione al servizio prestato all’estero in aggiunta al trattamento previsto da quel provvedimento.

L’indennità di servizio all’estero è dettagliatamente regolata dal successivo art. 171 del D.P.R. n. 18/1967: la novella allo stesso apportata dal Decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, ha comportato una ristrutturazione dell’istituto, ora consistente in un’indennità di base (rideterminata per ciascun posto-funzione secondo una tabella allegata al provvedimento), cui si applicano i coefficienti attribuiti ad ogni sede con apposito decreto del ministro degli esteri di concerto con il ministro del tesoro.

Rispetto alla normativa previgente, l’elemento del disagio della sede è stato espunto dai parametri per la formazione dei coefficienti di sede e dà luogo invece ad un’apposita maggiorazione dell’ISE; analogamente, è stata scorporata dall’ISE la componente relativa alle spese di rappresentanza, istituendo – va infatti ricordato che il decreto legislativo n. 62/1998 ha inciso su numerosi altri articoli del D.P.R. n. 18/1967 - un apposito assegno di rappresentanza e dettando i criteri per la determinazione dello stesso. È stata altresì modificata la normativa sia su altri istituti direttamente incidenti sul trattamento economico (quali le indennità di prima sistemazione e per carichi di famiglia, i contributi per spese di abitazione e per trasporto mobili, le provvidenze scolastiche, i rimborsi delle spese di viaggio), sia su istituti che solo indirettamente hanno riflessi sul trattamento economico (congedi, assenze dal servizio per ragioni di salute, maternità o altre cause).


 

Articolo 1, comma 165
(Disposizioni a favore degli italiani all’estero)

 

 

Il comma 165, inserito durante l’esame al Senato, autorizza i seguenti interventi a favore degli italiani nel mondo:

§  1 milione di euro per l’anno 2018 e 1,5 milioni a decorrere dal 2019 per la promozione della lingua e cultura italiana all’estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all’estero;

§  400.000 euro per l’anno 2018 a favore del Consiglio generale degli italiani all’estero;

§  100.000 euro per l’anno 2018 a favore dei Comitati degli Italiani all’estero;

§  600.000 euro a decorrere dal 2018 per adeguare le retribuzioni del personale a contratto assunto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari di prima categoria e dagli istituti italiani di cultura;

§  400.000 euro a decorrere dal 2018 a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all’estero che abbiano svolto tale servizio per il MAECI da almeno 5 anni;

§  500.000 euro per l’anno 2018 a integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all’estero;

§  1 milione di euro per il 2018 a favore delle Camere di Commercio italiane all’estero.

 

 

La norma, inserita durante l’esame presso il Senato, autorizza una serie di interventi a favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all’estero. Sono autorizzate le seguenti spese:

 

a)  1 milione di euro per l’anno 2018 e 1,5 milioni a decorrere dal 2019 per la promozione della lingua e cultura italiana all’estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all’estero;

 

Nella relazione tecnica si precisa le risorse aggiuntive saranno appostate sul capitolo 3153 (contributi ad enti, associazioni e comitati  per l’assistenza culturale, scolastica e ricreativa dee lavoratori italiani all’estero e loro famiglie) dello stato di previsione del MAECI.

 

Con riferimento alle risorse a sostegno della promozione della lingua e cultura italiana all’estero, si rammenta che l’art. 1, comma 587 della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha previsto l’istituzione di un fondo ad hoc per la  promozione della cultura e della lingua italiana all’estero, allocato nello stato di previsione del MAECI, con una dotazione finanziaria di  20 milioni di euro per l’anno 2017, di 30 milioni di euro per l’anno 2018 e di 50 milioni per ciascuno degli anni  2019 e 2020. Il successivo comma 588 ha demandato l’individuazione degli interventi da finanziare a valere su tale fondo ad un successivo DPCM, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell'economia e  delle finanze e con il Ministro dei Beni Culturali e del Turismo. Il 6 luglio 2017 è stato emanato il D.P.C.M. n. 388 concernente "Individuazione degli interventi da finanziare con il fondo per il potenziamento della cultura e della lingua italiana all'estero, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)" che ripartisce gli stanziamenti del fondo. Quanto alle quote assegnate al MAECI, esse ammontano a 16.426.985 (sul totale di 19.176.985) per il 2017, 21.750.000 per il 2018 (quando lo stanziamento complessivo è di 30 milioni) e 36.250.000 per ciascun esercizio finanziario 2019 e 2020 (50 milioni ogni anno il totale). All’interno di tali stanziamenti annuali del MAECI, nell’ambito della quota riservata all’iniziativa “Italiano Lingua Viva” una parte è destinata a sostegno delle attività dagli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana all’estero, enti ai quali il DPCM assegna 2.160.000 euro per il 2017, 2.250.000 euro per il 2018 e 2.160.000 euro per ciascuna annualità 2019 e 2020.

 

Le funzioni ed il ruolo degli enti gestori nella diffusione della lingua e cultura italiana all’estero sono state da ultimo delineate dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 64 (Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107). In particolare, i corsi promossi dagli enti gestori, come le altre iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero, sono ricompresi nel sistema della formazione italiana nel mondo e il MAECI può sostenerne le attività di diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo, concedendo contributi, fornendo libri e materiale didattico o destinandovi docenti (articolo 3); gli enti gestori possono collaborare con le scuole statali, con le scuole paritarie e con le altre scuole italiane all'estero e sezioni italiane all'estero (articolo 9); l’articolo 11 stabilisce che enti gestori non aventi fine di lucro attivi nella diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, costituiti e organizzati secondo le forme giuridiche prescritte dalla normativa locale, possono realizzare le iniziative del MAECI in ordine alla promozione dell'apprendimento della lingua e cultura italiana, che comprendono interventi a favore del bilinguismo, corsi e moduli nelle scuole locali, offerta di corsi con modalità telematiche in collaborazione con istituti universitari del nostro Paese.

 

Nell'ottica di promuovere anche il potenziale economico della lingua italiana e di farne un volano per l’occupazione, l’export e la creazione di valore, il MAECI ha promosso gli Stati Generali della lingua italiana, la cui seconda edizione si è svolta il 17 e 18 ottobre 2016 a Firenze. Nell’occasione particolare attenzione è stata rivolta alle sinergia tra diffusione della lingua e l'economia per alcuni settori, come i marchi, la moda e il design. Nel corso degli Stati Generali  è stato anche lanciato il nuovo Portale della Lingua Italiana ospitato sul sito del MAECI.

 

b)  400.000 euro per l’anno 2018 a favore del Consiglio generale degli italiani all’estero, finalizzati – come si legge nella RT – ad assicurare la tenuta delle riunioni annuali prevista dalla legge. Con l’abrogazione, all’articolo 19-bis, comma 1 del DL 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014, della lettera e) viene ripristinata la corresponsione dei rimborsi forfettari per la partecipazione alle riunioni del CGIE dei componenti di nomina governativa.

 

Nella RT, con riferimento alle disposizioni del primo periodo della lett. b) si precisa che il capitolo interessato allo stanziamento aggiuntivo, nello stato di previsione del MAECI, è il cap. 3131 (contributo alle spese di funzionamento del CGIE).

Quanto al ripristino dei rimborsi forfettari (secondo periodo), la relazione precisa che la disposizione riguarda i 20 membri di nomina governativa (di cui all’art. 4, co. 5 della legge 368/1989). Tali rimborsi, predeterminati per legge, ammontano a 1.549,37 euro annui per i due membri del Consiglio di presidenza individuati tra i membri di nomina governativa, e ad euro 1.032,91 annui per i restanti 18 membri di nomina governativa, per un totale di euro 21.691,12 euro annui. La relazione precisa che rispetto a tale onere aggiuntivo lo stanziamento già presente sul capitolo 3131, euro 607.500 annui a decorrere dal 2018, offre sufficiente copertura.

 

Si rammenta che, con l’obiettivo del contenimento della spesa, l’articolo 19-bis del D.L. 66/2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), ha disposto una serie di modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE). In particolare la lettera e) del comma 1 dell’art. 19-bis, abrogata dalla disposizione in commento, modificava l’articolo 12 della richiamata legge n. 368 escludendo dalla corresponsione dei rimborsi forfettari per la partecipazione alle riunioni del CGIE, oltre ai membri eventualmente appartenenti al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo, anche i componenti del CGIE di nomina governativa.

 

c)   100.000 euro per l’anno 2018 a favore dei Comitati degli Italiani all’estero;

 

Il capitolo interessato allo stanziamento aggiuntivo, nello stato di previsione del MAECI, è il cap. 3103 (contributi in denaro ai Comites e per le loro riunioni annuali).

 

d)  600.000 euro a decorrere dal 2018 per adeguare le retribuzioni del personale a contratto che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere per le proprie esigenze di servizio, di cui all’art. 152 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) ai parametri di riferimento contenuti nell’art. 157 del medesimo D.P.R..

 

Nella RT viene precisato che la concessione di tali incrementi retributivi al personale assunto localmente nelle rappresentanze diplomatiche è effettuata dai competenti uffici ministeriali mediante decreti soggetti al controllo preventivo dell’Ufficio centrale del bilancio e subordinati all’effettiva disponibilità finanziaria delle risorse nei pertinenti stanziamenti.

 

L’articolo 152 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 stabilisce che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.277 unità. Gli impiegati a contratto svolgono le mansioni previste nei contratti individuali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro esistente negli uffici all'estero. Il contratto di assunzione è stipulato a tempo indeterminato, con un periodo di prova di nove mesi, alla scadenza del quale, sulla base di una relazione del capo dell'ufficio, si provvede a disporne la conferma o la risoluzione. Il successivo articolo 157 dispone che la retribuzione annua base è fissata dal contratto individuale tenendo conto delle condizioni del mercato del lavoro locale, del costo della vita e, principalmente, delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni culturali di altri Paesi in primo luogo di quelli dell'Unione europea, nonché da organizzazioni internazionali, tenendo altresì conto delle eventuali indicazioni di massima fornite annualmente dalle organizzazioni sindacali. La norma precisa che la retribuzione deve comunque essere congrua ed adeguata a garantire l'assunzione degli elementi più qualificati. La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle variazioni dei termini di riferimento di cui al precedente comma e all'andamento del costo della vita.  La retribuzione annua base, inoltre, è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee; può tuttavia essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita.

 

e)   400.000 euro a decorrere dal 2018 a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all’estero che abbiano svolto tale servizio per il MAECI da almeno 5 anni;

 

Il capitolo interessato allo stanziamento aggiuntivo, nello stato di previsione del MAECI, è il cap. 3122 (spese per attività culturali dei connazionali all’estero).

 

f)    500.000 euro per l’anno 2018 a integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all’estero di cui all’art. 1-bis del DL 63/2012, convertito con modificazioni dalla legge 103/2012.

 

Fino al 31 dicembre 2018 i contributi diretti in favore della stampa italiana all’estero sono regolati dall’articolo 1-bis del DL n. 63 del 18 maggio 2012 (Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale), convertito con modificazioni dalla legge n. 103 del 16 luglio 2012; la disposizione, infatti, è abrogata a far data dal 1° gennaio 2019 ai sensi dell’art. 32, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 70/2017 (Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198).

 

L’articolo 1-bis del D.L. 63/2012  disciplina la concessione dei contributi ai periodici italiani pubblicati all’estero, nonché alle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all’estero. In particolare, il comma 1 dispone che, nell’ambito delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, a decorrere dai contributi relativi al 2012, la corresponsione di complessivi 2 milioni di euro annui ai periodici italiani pubblicati all’estero da almeno 3 anni e alle pubblicazioni con periodicità almeno trimestrale edite in Italia e diffuse prevalentemente all’estero da almeno 3 anni, anche tramite abbonamenti a titolo oneroso per le pubblicazioni on line. Il comma 2 stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione della misura dei contributi, che consistono nella diffusione delle pubblicazioni presso le comunità italiane all’estero, nell’apporto alla diffusione della lingua e della cultura italiane, nel contributo alla promozione del “sistema Italia” all’estero, nella consistenza informativa. Il comma 3 affida ad un DPR la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi e il comma 4 dispone l’istituzione di una commissione incaricata di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissione ai contributi e di deliberarne la liquidazione.

 

g)  1 milione di euro per il 2018 a favore delle Camere di Commercio italiane all’estero.

 

Quanto al finanziamento delle Camere di commercio all’estero, l’articolo 42, comma 2 del D.L. n. 83/2012 prevede la concessione di contributi in favore di queste, ai sensi della Legge 1° luglio 1970, n. 518[76], disponendo a tal fine che il riparto delle risorse iscritte nel capitolo di spesa del bilancio statale 2501somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi” iscritto nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico (MISE) sia effettuato con decreto del MISE con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il capitolo 2501/MISE reca a BLV 2018-2020 uno stanziamento di 7,8 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2018-2019 e di 6,3 milioni per il 2020 e ss.

La Sez. II del Disegno di legge di bilancio in esame opera, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, lett. b) della legge di contabilità, una riduzione di 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2018.

 

Si ricorda inoltre, che le Camere di commercio all’estero ricevono finanziamenti ad hoc, da specifiche disposizioni legislative, per specifiche attività. La legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208/2015), all’articolo 1, comma 370, ha previsto 51 milioni di euro per l’anno 2016, per il potenziamento delle azioni dell’ICE relative al Piano straordinario per la promozione del made in Italy, di cui 1 milione di euro è stato destinato al finanziamento dell’Associazione delle Camere di commercio italiane all'estero per sostenere le piccole e medie imprese nei mercati esteri, al fine di contrastare il fenomeno dell'Italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani.


 

Articolo 1, commi 166 e 167
(
Misure a favore degli enti locali commissariati
per infiltrazioni mafiose)

 

 

I commi 166 e 167 istituiscono un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018 per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso (comma 166).

 

L’articolo 143 del TUEL prevede che i consigli comunali e provinciali siano sciolti quando emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

Lo scioglimento del consiglio, disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti. Il decreto di scioglimento esplica i suoi effetti per un periodo da dodici a diciotto mesi, prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel rispetto dei princìpi di imparzialità e di buon andamento dell’azione amministrativa. L’articolo 144 dispone inoltre che con il decreto di scioglimento sia nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, che resta in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.

 

Quanto ai criteri di riparto del fondo, il comma ne rinvia la definizione  ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti.

Agli oneri derivanti dalla costituzione del fondo si provvede mediante riduzione, per importo corrispondente, delle risorse del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali (iscritto sul cap. 1316/Ministero dell’interno), allo scopo utilizzando le risorse da destinare ai rimborsi agli enti locali degli oneri sostenuti per il personale in distacco sindacale, stanziate dall’articolo dell’articolo 1-bis del D.L. n. 599/1996.

Si ricorda che ai sensi del citato articolo 1-bis del D.L.25 novembre 1996, n. 599, è assegnato un contributo annuo a comuni, province, comunità montane, nonché alle IPAB corrispondente alla spesa sostenuta, dal 1993 e per gli anni seguenti, dagli enti medesimi per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali.

Come precisato nella Relazione tecnica, il Fondo ordinario (cap. 1316/Interno) presenta le sufficienti disponibilità a seguito delle economie derivanti dall’attuazione dell’articolo 7 del D.L. n. 90/2014, che ha ridotto del 50 per cento, per ciascuna associazione sindacale, i contingenti complessivi dei distacchi e delle aspettative.

 

Il comma 167 stabilisce che la dotazione del fondo è annualmente incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno per il rimborso degli oneri sostenuti per il personale in distacco sindacale, di cui sopra, rinvenienti dal medesimo Fondo ordinario, le quali sono a tal fine versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 166.


 

Articolo 1, commi 168-170
(Misure in favore degli orfani per crimini domestici e femminicidio)

 

 

I commi da 168 a 170 aumentano di 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti.

Tali risorse sono destinate alla erogazione di borse di studio, spese mediche e iniziative assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici, orfani di madre a seguito di omicidio commesso dall’autore di stalking nei confronti della medesima vittima, di omicidio a seguito di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo; le stesse somme andranno a finanziare l’inserimento lavorativo degli orfani.

Lo stesso Fondo di rotazione è ridenominato (comma 170) per ricomprendervi gli interventi in favore degli orfani per crimini domestici e per femminicidio.

 

Il comma 168 incrementa di 2,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 la dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti.

La somma è destinata all’erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici, orfani di madre a seguito di omicidio commesso dall’autore di stalking (art. 576, comma 1, n. 5.1, c.p.) nei confronti della medesima vittima, di omicidio a seguito di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo (artt. 609-bis e 609-octies c.p.); le stesse risorse sono destinate a finanziare iniziative volte all’inserimento lavorativo degli orfani. Viene precisato che almeno il 70% della somma è impiegata per interventi in favore di minori; la restante parte è, invece, destinata agli interventi per maggiorenni economicamente non autosufficienti (comma 1).

 

Si ricorda che l’indennizzo in favore dei figli delle vittime di omicidio commesso dal coniuge o dal convivente è stato determinato nell’importo fisso di 8.200 euro dal recente DM Interni 31 agosto 2017 (Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti). Il decreto costituisce attuazione della legge europea 2015-2016 (artt. 11 e ss.) che, sancendo il diritto a un indennizzo per le vittime di specifici reati intenzionali violenti, ha esteso, a tale scopo, la finalizzazione delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura (all’uopo ridenominato), aumentandone le risorse con un contributo annuale dello Stato pari a 2.600.000 euro a decorrere dall'anno 2016.

 

Si osserva, anche in relazione a possibili profili di incostituzionalità, che la destinazione delle indicate risorse riguarda interventi in favore dei soli orfani di madre  - e non degli orfani di un genitore - a seguito di omicidio commesso dall’autore di stalking nei confronti della medesima vittima. Si ricorda che il riferimento agli orfani di un genitor3e è utilizzato dal disegno di legge A.S. 2719, approvato dalla Camera (v. ultra), relativo a misure di diversa natura in favore degli orfani di crimini domestici.

 

Si ricorda che è in stato di relazione per l’Assemblea del Senato un disegno di legge che mira a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani a seguito di un crimine domestico (A.S. 2719, Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici), già approvato dalla Camera dei deputati il 1° marzo 2017.

Tra le disposizioni del provvedimento (cui la Commissione Giustizia del Senato non ha apportato modifiche) vi è anche un incremento di 2 mln di euro annui a decorrere dal 2017 della dotazione del Fondo di rotazione che viene destinato anche agli orfani per crimini domestici. Anche tali risorse sono destinate all'erogazione di borse di studio per gli orfani, al finanziamento del loro reinserimento lavorativo e alla copertura delle spese per l'assistenza psicologica e sanitaria.

Il disegno di legge riconosce tutele processuali ed economiche ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso da: il coniuge, anche legalmente separato o divorziato; l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata; una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima.

 

Il comma 169 prevede che i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse e per l’accesso agli interventi da destinare agli orfani dei citati crimini sono dettati da un regolamento del Ministro dell’economia (con il concerto dei Ministri dell’istruzione, dell’interno, del lavoro e della salute), da emanare entro tre mesi; sullo schema di regolamento è previsto il parere parlamentare.

 

Il comma 170 modifica la denominazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, per ricomprendervi gli interventi in favore degli “orfani per crimini domestici e per femminicidio”.


 

Articolo 1, commi 171, 172, 174, 176 e 177
(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia
e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

 

I commi 171, 172, 174, 176 e 177, autorizzano assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fino a complessive 7.394 unità nel quinquennio 2018-2022. A tal fine è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. È previsto che l’1 per cento dei posti messi a concorso per Forze di polizia sia riservato a personale dotato di adeguata conoscenza sia della lingua italiana, sia di quella tedesca.

Per le assunzioni straordinarie relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilita una riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo. È altresì elevato a 40 anni il limite di età per l'assunzione del personale volontario ai fini delle suddette assunzioni straordinarie nonché per le assunzioni delle unità cinofile dei vigili del fuoco disposte dal decreto-legge 8/2017.

 

 

Il comma 171 autorizza l'assunzione straordinaria (in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente) di un contingente massimo fino a 7.394 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell’arco del quinquennio 2018-2022 e comunque entro il limite della dotazione organica.

 

Le assunzioni sono finalizzate, come indicato nella disposizione in esame, all’incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica (connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale) e dei servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta agli incendi.

 

La tabella che segue illustra in dettaglio le unità di personale di cui è autorizzata l’assunzione.

 


 

 

2018

2019

2020

2021

2022

Totale

Polizia di stato

100

200

550

551

552

1.953

Arma dei carabinieri

100

200

618

618

619

2.155

Guardia di finanza

50

100

325

325

325

1.125

Polizia penitenziaria

50

100

236

237

238

861

Vigili del fuoco

50

100

383

383

384

1.300

Totale per anno

350

700

2.112

2.114

2.118

7.394

 

La relazione tecnica del d.d.l. originario (A.S. 2960) riporta un riepilogo degli stanziamenti necessari per la copertura degli oneri a regime come illustrati nella tabella che segue (valori in euro, con arrotondamenti):

 


 

2018

2019

2020

2021

2022

Polizia di stato

4.266.393

8.532.786

23.465.161

23.507.825

23.550.489

Arma dei carabinieri

4.173.848

8.347.695

25.794.380

25.794.380

25.836.119

Guardia di finanza

2.158.374

4.316.749

14.029.434

14.029.434

14.029.434

Polizia penitenziaria

2.060.642

4.121.285

9.726.232

9.767.445

9.808.658

Vigili del fuoco

2.007.865

4.015.731

15.380.249

15.380.249

15.420.407

TOTALE PER ANNO

14.667.123

29.334.247

88.395.458

88.395.458

88.645.106

 

Le unità di personale così assunte entrano nei ruoli iniziali, dal 1° ottobre di ciascun anno.

Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri oppure con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (in tal caso con la procedura di copertura dei posti per turn-over, secondo il procedimento previsto dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 112/2008).

La disposizione fa espressamente salva la riserva dei posti in favore dei volontari delle Forze armate per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i volontari, come previsto dal Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010, articoli 703 e 2199).

 

L’art. 703 del codice militare riserva una determinata percentuale di posti nei concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i volontari in ferma prefissata cosi determinata:

§  Arma dei carabinieri: 70 per cento;

§  Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;

§  Polizia di Stato: 45 per cento;

§  Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento.

L’art. 2199 del codice militare prevede che, in deroga alle percentuali fissate dall’art. 703, fino al 31 dicembre 2015per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, i posti messi annualmente a concorso sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere.

 

Il comma 172 riserva l'1 per cento (con arrotondamento all'unità superiore) del totale dei posti messi a concorso (per ciascun ruolo) ai sensi del comma 1, a personale bilingue, dotato di adeguata conoscenza sia della lingua italiana sia di quella tedesca.

 

L'articolo 33 del D.P.R. 574/1988, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino Alto-Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari, prevede il principio - nel reclutamento del personale delle Forze di polizia - della riserva di posti per i candidati che abbiano una adeguata conoscenza dell'italiano e del tedesco (certificata dall'attestato di conoscenza delle due lingue, di livello almeno corrispondente al titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica o profilo professione cui si aspira).

Gli aspiranti ad assunzioni ad uffici situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale hanno facoltà di sostenere le prove di esame sia nella lingua italiana sia nella lingua tedesca (secondo l'indicazione resa nella domanda di ammissione). Non è richiesto loro il requisito prescritto dall'articolo 2199 del codice militare per l'ordinario reclutamento nelle carriere delle Forze di polizia (vedi sopra). Gli arruolati vengono destinati ai comandi e uffici situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale, e non possono essere trasferiti ad altra sede se non a domanda o per motivate esigenza di servizio.

 

Ai sensi del comma 174, per le assunzioni straordinarie relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è prevista una riserva, fino al 30 per cento dei contingenti annuali, in favore del personale volontario con almeno 120 giorni di servizio iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo.

Si tratta di uno dei due elenchi (l'altro è l'elenco per le necessità dei distaccamenti volontari) in cui è iscritto il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi del decreto legislativo 139/2006, recante il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 6).

 

L’articolo 6 del D.Lgs.139/2006 (come modificato dal D.lgs. 97/2017) distingue il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in personale di ruolo e personale volontario. Solo il rapporto d'impiego del personale di ruolo è disciplinato in regime di diritto pubblico. Il personale volontario è iscritto in due elenchi: il primo per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo e il secondo per le necessità delle strutture centrali e periferiche. Il solo personale volontario iscritto nel secondo elenco può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione.

 

Inoltre, il medesimo comma eleva a 40 anni il limite di età per l'assunzione del personale volontario ai fini delle assunzioni straordinarie di cui sopra.

 

In via ordinaria, per ammissione del personale volontario ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso al ruolo iniziale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è previsto il limite massimo di 30 anni di età (decreto del Ministro dell’interno 8 ottobre 2012, n. 197). Tale limite massimo è elevato a 37 anni per i vigili volontari discontinui con una anzianità di servizio di almeno un anno (L. 246/2000, art. 12).

 

La disposizione eleva a 40 anni anche il limite massimo per le assunzioni delle unità cinofile dei vigili del fuoco disposte dal decreto-legge 8/2017.

 

L’articolo 19-bis del D.L. 8/2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, ha autorizzato il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unità cinofile mediante avvio di procedure speciali di reclutamento. Le nuove assunzioni sono effettuate nel limite massimo del 50% delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Le procedure di reclutamento sono riservate al personale volontario già utilizzato nella Sezione cinofila del Corpo che risponda ai seguenti requisiti: iscrizione da almeno 3 anni, negli appositi elenchi del personale volontario istituiti presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco (art. 6, D.Lgs. 139/2006); effettuazione di almeno 120 giorni di servizio; conseguimento, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, della prescritta certificazione operativa.

 

Viene demandato ad un decreto del Ministro dell'interno la definizione dei criteri di verifica dell'idoneità per le assunzioni straordinarie di cui sopra, nonché modalità abbreviate per l'eventuale corso di formazione.

 

Il comma 176 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini delle assunzioni straordinarie sopra indicate. La dotazione così prevista costituisce limite di spesa complessiva per le medesime assunzioni.

Gli stanziamenti del fondo sono allocati al capitolo 3057 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

La tabella che segue illustra la ripartizione del Fondo nelle diverse annualità (valori in euro):

 

Anno

Stanziamenti (in euro)

2018

1.729.659

2019

16.165.500

2020

50.622.455

2021

130.399.030

2022

216.151.028

2023

291.118.527

2024

300.599.231

2025

301.977.895

2026

304.717.770

2027

307.461.018

2028

309.524.488

2029

309.540.559

a regime

309.855.555

 

Infine, il comma 177 autorizza il Ministro dell’economia ad apportare, con decreto, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.

 


 

Articolo 1, comma 173
(Incremento del contingente dell’Arma dei carabinieri
per la tutela del patrimonio culturale)

 

 

Il comma 173 apporta talune novelle al Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 conseguenti all’incremento del contingente di personale dell’Arma dei Carabinieri preposto alla tutela del patrimonio culturale del Paese.

 

Nello specifico il comma in esame, al fine di rafforzare la sicurezza nei musei e negli altri istituti e luoghi di cultura dello Stato, incrementa il  richiamato contingente, attualmente costituito da 88 unità di personale dell’Arma, di ulteriori 40 unità collocate in soprannumero rispetto all’organico.

 

Il Comando Carabinieri per la Tutela Patrimonio Culturale opera sul territorio nazionale d'intesa con tutte le componenti dell'Arma dei Carabinieri, con le altre Forze dell'Ordine ed in sinergia con le Soprintendenze e svolge la propria attività in campo internazionale tramite INTERPOL secondo le convenzioni.

La sua costituzione  risale al 1969 allorché presso il Ministero della Pubblica Istruzione è stato istituito il Nucleo Tutela Patrimonio Artistico. L’Italia è stata la prima Nazione al mondo a dotarsi di un organismo di polizia specializzato nello specifico settore, anticipando peraltro di un anno la raccomandazione della Conferenza Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), che, da Parigi, indicava agli Stati aderenti l’opportunità di adottare varie misure volte a impedire l’acquisizione di beni illecitamente esportati e favorire il recupero di quelli trafugati, tra cui la costituzione di servizi a ciò preposti. Il 20 settembre 1971 il Comando Generale dell’Arma ha disposto l’elevazione del reparto al rango di Comando di Corpo, retto da Colonnello, con alle dipendenze il preesistente Nucleo Tutela Patrimonio Artistico.  Quest’ultimo, negli anni successivi, è stato riconfigurato in Reparto Operativo, articolato nelle Sezioni Archeologia, Antiquariato, Falsificazione ed Arte Contemporanea. Il Comando Carabinieri per la Tutela Patrimonio Culturale, in quanto struttura specializzata dell’Arma dei Carabinieri, anche attraverso i 15 Nuclei ed 1 Sezione TPC distribuiti sul territorio nazionale, alla quale è affidata in via prevalente e prioritaria la competenza nello specifico comparto di specialità svolge, altresì, la funzione di polo di gravitazione informativa e di analisi a favore di tutte le Forze di Polizia, con particolare riferimento all’alimentazione della banca dati specializzata
(http://www.carabinieri.it/cittadino/tutela/patrimonio-culturale/introduzione)

 

Il testo a fronte di seguito riportato pone in evidenza le proposte di modifica all’articolo 827, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previste dal comma 178 in esame.

 

 

D.Lgs. n. 66 del 2010

 

 

Art. 1, comma 173

 

Articolo  827

Contingente per la tutela del patrimonio culturale

Identico

1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 88 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Il predetto contingente è così determinato:

1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 128 unità, da collocare in soprannumero rispetto all'organico per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. Il predetto contingente è così determinato:

a) generali di brigata: 1;

 

Identico

b) colonnelli: 1;

 

Identico

c) tenenti colonnelli: 2;

 

Identico

d) ufficiali inferiori: 21;

 

Identico

e) ispettori: 18;

 

e) ispettori: 22;

 

f) sovrintendenti: 24;

 

f) sovrintendenti: 28;

 

g) appuntati e carabinieri: 21.

 

g) appuntati e carabinieri: 53.

 

2. Le disponibilità di bilancio destinate al potenziamento di personale e mezzi del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale sono allocate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali.

Identico


 

Articolo 1, comma 175
(Trasferimento di sede del personale della Polizia di Stato)

 

 

Il comma 175 riduce il periodo di permanenza obbligatoria nella sede di assegnazione del personale della Polizia di Stato da 4 a 2 anni e, per le sedi disagiate, da 2 a 1 anno.

 

Le modalità relative ai trasferimenti di sede del personale della Polizia di Stato sono contenute nel DPR 335/1982 recante l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.

A sensi dell’articolo 55 di tale provvedimento, oggetto della novella operata dalla disposizione in esame, i trasferimenti di sede del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia possono essere disposti, a domanda dell'interessato, solamente dopo 4 anni di servizio prestato ininterrottamente nella stessa sede. Ogni 6 mesi sono pubblicate, per ogni sede, il numero delle domande presentate dal personale distinte per ruoli e qualifiche, e l'elenco delle sedi disagiate (1° comma).

A seguito della modifica disposta dal comma in esame, pertanto, tali trasferimenti possono essere disposti dopo 2 anni anzichè dopo 4 anni.

Più ridotto (2 anni) il periodo di permanenza obbligatoria nelle sedi disagiate, individuate con decreto ministeriale (2° comma), termine che, in base alla modifica in esame, si riduce a 1 anno.

 

Il suddetto art. 55 prevede altresì che il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'ufficio o reparto quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell’amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.

La destinazione del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato è disposta dal capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

Prevede infine che, nel disporre il trasferimento d'ufficio, l'amministrazione deve tener conto delle esigenze di servizio e anche delle situazioni di famiglia e del servizio già prestato in sedi disagiate.

 

Una deroga alla disciplina vigente è stata disposta in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia del 2015-2016, quando, per le contingenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse all'imminente svolgimento del Giubileo, è stata introdotta la possibilità di disporre i trasferimenti del personale del ruolo degli assistenti e agenti della Polizia di Stato anche in assenza del requisito della permanenza per 4 anni nella stessa sede di servizio (D.L.185/2015, n. 185, art. 7, comma 3).


 

Articolo 1, comma 178
(Invio all’estero di personale appartenente alla carriera prefettizia)

 

 

Il comma 178 autorizza la spesa massima di un milione di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 per l’invio di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e per rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo.

 

La norma autorizza una spesa massima di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020 per l’invio, da parte del Ministero dell’interno, di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, al fine di dare attuazione agli accordi internazionali in materia di immigrazione e di rafforzare le iniziative internazionali di contrasto al terrorismo.

A tale personale, che presta servizio all’estero per un periodo superiore a sei mesi presso rappresentanze diplomatiche o consolari, delegazioni italiane dell’Ue o organismi internazionali, si applicano, in luogo del trattamento di missione attualmente previsto, le indennità di lungo servizio all’estero disciplinate dall’articolo 1808 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. 10 marzo 2010, n. 66), salvi i casi in cui si tratti di esperti, per i quali è previsto un diverso trattamento economico, corrispondente a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere (D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18, articolo 168).

 

L’art. 1808 del decreto legislativo 10 marzo 2010 n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) dispone (comma 1) che al personale dell’Esercito, della Marina militare e dell’Aeronautica militare destinato isolatamente a prestare servizio per un periodo superiore a sei mesi presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali all’estero, o presso enti, comandi od organismi internazionali, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe, competono, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno:

a)    un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione;

b)   una indennità speciale eventualmente riconosciuta se l’assegno di lungo servizio all’estero non è ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, da fissarsi con decreto interministeriale di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la commissione permanente di finanziamento (di cui all’articolo 172 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18);

c)    il rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i mezzi più usuali ed economici, per il trasporto del bagaglio e per la spedizione di mobili e masserizie.

L'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale hanno natura accessoria.

 

L’art. 168 del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri) prevede che l’Amministrazione degli affari esteri possa utilizzare, negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici. In via eccezionale, quando per speciali esigenze anche di carattere tecnico o linguistico non si possa ricorrere a tali figure,  l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare, fino ad un massimo di trenta unità, persone estranee alla pubblica Amministrazione, purché di notoria qualificazione nelle materie connesse con le funzioni del posto che sono destinate a ricoprire, comprovata da adeguata esperienza professionale.


 

Articolo 1, comma 179
(Assunzioni presso il Ministero dell'interno)

 

 

Il comma 179 reca autorizzazione ad alcune nuove assunzioni di personale non dirigenziale da parte del Ministero dell'interno.

 

L'autorizzazione qui posta ha ad oggetto l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, che sia già in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, e che insieme sia in possesso di alcuni requisiti.

Tali requisiti (determinati nell'articolo 20, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 75 del 2017) sono:

a)  risultare in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;

b)  essere stati reclutati a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c)   aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione.

 

Le assunzioni sono per un numero di unità nel limite del 50 per cento del totale delle unità in servizio per ciascuna annualità del 2018 e 2019.

La relazione tecnica specifica il contingente di personale da stabilizzare è, per ciascun anno considerato, di 220 unità (per un totale di 440 unità).

La più gran parte di tali unità (420) sono in servizio presso gli sportelli unici per l'immigrazione, costituiti presso le Prefetture, o presso gli uffici immigrazioni delle Questure. Le rimanenti unità (20) provengono dall'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e provinciali (AGES) e dall'ex Scuola superiore pubblica amministrazione locale (SSPAL).

Gli oneri sono quantificati in: 7.244.662 euro nel 2018; 7.396.214 a decorrere dal 2019.

Vi si fa fronte a valere sulla facoltà assunzionali del Ministero - salvo che per una quota per il 2018 (pari a 5.444.662 euro), per la quale si attinge alle risorse del Fondo costituito presso il Ministero a seguito della re-iscrizione nel suo stato di previsione dell'ammontare dei residui passivi eliminati (secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 93 del 2016: è l'atto primario recante riordino della disciplina per la gestione del bilancio ed il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, con novellazione della legge n. 196 del 2009 circa la conservazione dei residui passivi).

 


 

Articolo 1, comma 180
(Proroga di contratti a tempo determinato stipulati
dall'Agenzia industrie difesa)

 

 

Il comma 180 – introdotto nel corso dell’esame al Senato - autorizza l'Agenzia industrie difesa alla proroga - fino al 31 dicembre 2018 - di contratti da essa conclusi ai sensi articolo 143, comma 3, del D.P.R. n. 90 del 2010.

In base a quest'ultima disposizione l'Agenzia può, infatti, assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze cui non si possa far fronte con il personale in servizio, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici e analitici curricula culturali e professionali.

La proroga in esame (che si 'aggiunge' a quella prevista a tutto il 2017 dall'articolo 8, comma 3 del decreto-legge n. 244 del 2016) è autorizzata entro il limite stabilito dall'articolo 1, comma 379 della legge n. 190 del 2014 (il quale autorizzava una proroga per non oltre un terzo dei contratti stipulati).

L'onere di spesa è quantificato in 540.000 euro, sono coperti mediante corrispettiva riduzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare (istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 616 del Codice dell'ordinamento militare.

 

L'Agenzia Industrie Difesa è un ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Difesa ai sensi dell'articolo 20 (Enti vigilati) del Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010). È istituito con il compito di coordinare e gestire gli stabilimenti industriali appositamente assegnati all'Agenzia.

In particolare, ai sensi dell'articolo 48 del Codice, scopo dell'Agenzia è quello di gestire unitariamente le attività delle unità produttive e industriali della difesa indicate con uno o più decreti del Ministro della difesa. L'Agenzia utilizza le risorse finanziarie, materiali e umane delle unità dalla stessa amministrate nella misura stabilita da un apposito regolamento. Ai sensi dell'articolo 133 del d.P.R. n. 90 del 2010, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, l'Agenzia deve operare secondo criteri di imprenditorialità, efficienza ed economicità. Le unità produttive e industriali in esame sono operative nel settore manifatturiero, del munizionamento e della cantieristica navale.

Per quanto concerne gli interventi normativi che hanno riguardato l'Agenzia, si ricorda che il decreto-legge n. 215 del 2011 (recante proroga delle missioni internazionali) novellando il comma 1 dell'articolo 2190 del Codice ha previsto una graduale riduzione dei contributi diretti, erogati dal Ministero della difesa in favore dell'Agenzia industrie difesa (AID) - con la loro eliminazione a partire dall'anno 2015 (termine successivamente prorogato al 2016, dall'articolo 4, comma 6-quater del decreto-legge n. 210 del 2015).

 

 

 


 

Articolo 1, comma 181
(Modifiche al Codice dell'ambiente in materia di poligoni di tiro)

 

 

Il comma 181, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, reca una serie di novelle al Codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, in materia di poligoni di tiro.

 

Con la lettera a) del comma 181, si introducono all'articolo 184 del Codice, dopo il comma 5-bis, i nuovi commi 5-bis.1, 5-bis.2 e 5-bis.3.

 

 Il nuovo comma 5-bis.1 prevede che sia tenuto presso ciascun poligono militare delle Forze armate, sotto la responsabilità del comandante, il registro delle attività a fuoco. Nel registro sono annotati, immediatamente dopo la conclusione di ciascuna attività:

a) l'arma o il sistema d'arma utilizzato;

b) il munizionamento utilizzato;

c) la data dello sparo e luoghi di partenza e di arrivo dei proiettili;

 

Il nuovo comma 5-bis.2 prevede poi che il registro sia conservato per almeno dieci anni dalla data dell'ultima annotazione, nonché esibito agli organi di Vigilanza e di controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, su richiesta degli stessi, per gli accertamenti di rispettiva competenza.

Il nuovo comma 5-bis.3 prevede che entro 30 giorni dal termine del periodo esercitativo il direttore del poligono avvia le attività finalizzate al recupero dei residuati del munizionamento impiegato. Tali attività dovranno concludersi entro 180 giorni al fine di assicurare i successivi adempimenti previsti.

 

La lettera b) novella poi l'articolo 241-bis del Codice, inserendovi nuove disposizioni.

 

Il nuovo comma 4-bis prevede che il comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate adotti un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono, assumendo altresì le iniziative necessarie per l'estensione del monitoraggio, a cura degli organi competenti, anche alle aree limitrofe al poligono. Si specifica che relativamente ai poligoni temporanei o semi permanenti il predetto piano sia limitato al periodo di utilizzo da parte delle Forze armate.

Il nuovo comma 4-ter prevede che il comandante del poligono predisponga un documento semestrale, ove, per ciascuna tipologia di esercitazione o sperimentazione da eseguire nell'area del poligono militare delle Forze armate, siano indicate:

§  le attività previste

§  le modalità operative di tempo e di luogo

§  gli altri elementi rilevanti ai fini della tutela dell'ambiente e della salute.

 

In base al nuovo comma 4-quater, il comandante del poligono militare delle Forze armate trasmette il documento in parola alla Regione in cui ha sede il poligono, mettendolo altresì a disposizione dell'ARPA e dei Comuni competenti per territorio.

 

Si stabilisce, al nuovo comma 4-quinquies, che le Regioni in cui hanno sede poligoni militari delle Forze armate istituiscano un Osservatorio ambientale regionale sui poligoni militari, nell'ambito dei sistemi informativi ambientali regionali afferenti alla rete informativa nazionale ambientale (SINANET) del poligono militare, entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, trasmette le risultanze del piano di monitoraggio ambientale previsto. L'Osservatorio è incardinato presso i sistemi informativi regionali ambientali afferenti alla rete SINANET in collegamento con il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, mentre si rinvia a successivi protocolli la definizione delle forme di collaborazione tra il predetto Osservatorio e il Ministero della Difesa saranno disciplinate da appositi.

 

Si ricorda che la legge 28 giugno 2016 n.132 ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplinato l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. In particolare, l'art. 11 ha recato norme per il Sistema informativo nazionale ambientale stabilendo che l'ISPRA provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione è affidata alle agenzie territorialmente competenti. Il SINA, i PFR e i SIRA costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET.

 

Il nuovo comma 4-sexies prevede con le modalità previste dall'articolo 184, comma 5-bis del Codice, introdotto dall'emendamento in esame (v. supra) sono disciplinate, nel rispetto dei principi di cui alla parte VI, Titolo II, del Codice stesso, le procedure applicabili al verificarsi, nei poligoni militari delle Forze armate, di un evento in relazione al quale esiste il pericolo imminente di un danno ambientale.

Il nuovo comma 4-septies demanda a un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della salute, di stabilire il periodo massimo di utilizzo annuale dei poligoni militari delle Forze armate per le esercitazioni e le sperimentazioni.

Il nuovo comma 4-octies, pur facendo ferme le competenze di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 22 ottobre 2009, affida all'ISPRA le attività di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti avvalendosi delle ARPA secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

Ai sensi del successivo nuovo comma 4-nonies, un decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati annualmente gli oneri a carico del Ministero della difesa in relazione alle attività in oggetto.

 

Infine, la lettera c) novella l'articolo 258 del Codice, inserendo un nuovo comma 5-quater, che reca le sanzioni per le violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del Codice, prevedendo che il comandante del poligono militare delle Forze armate sia punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a dieci mila euro e, in caso di violazione reiterata dei predetti obblighi, la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

 


 

Articolo 1, commi 182 e 183
(Assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato
da parte del MIBACT)

 

 

I commi 182 e 183 autorizzano, rispettivamente, assunzioni a tempo indeterminato e il mantenimento in servizio per il 2018 di personale già assunto a tempo determinato, da parte del MIBACT.

 

 

Assunzioni a tempo indeterminato

 

Il comma 182 autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad alcune nuove assunzioni a tempo indeterminato, fino ad un massimo di 200 unità.

Tali assunzioni sono previste avvenire mediante scorrimento delle graduatorie del concorso espletato - ai sensi dell'articolo 1, commi 328-330 della legge n. 208 del 2015, legge di stabilità 2016 - per l'assunzione a tempo indeterminato (originariamente) di 500 funzionari, da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale (nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte).

Può annotarsi come con le nuove assunzioni previste, si perverrà, complessivamente, a 1000 assunzioni derivanti dalle procedure concorsuali autorizzate dalla legge di stabilità 2016.

 

Si ricorda, infatti, che il 28 settembre 2017, rispondendo nella VII Commissione della Camera all’interrogazione a risposta immediata 5-12301, il rappresentante del Governo ha fatto presente che con D.P.C.M. 4 aprile 2017 il Mibact era stato autorizzato allo scorrimento delle graduatorie degli idonei per 200 unità e che il 28 aprile 2017 era stato richiesto un ulteriore scorrimento per 100 unità.

 

La disciplina della procedura di selezione pubblica è stata adottata con D.I. 15 aprile 2016 che, per quanto qui più interessa, ha disposto che siano dichiarati vincitori, i candidati utilmente collocati in graduatoria nel limite dei posti messi a concorso per ciascun concorso, come previsto nei rispettivi bandi e che ciascuna graduatoria degli idonei è valida per un numero di posizioni pari al 100% dei posti messi a concorso per il rispettivo profilo professionale. Ha, altresì, disposto che la validità delle graduatorie si esaurisca entro tre anni dalla data di pubblicazione di ognuna.

Nella Gazzetta ufficiale, IV serie speciale, del 24 maggio 2016 è stato dato avviso della pubblicazione dei 9 bandi sul sito http://ripam.formez.it, nei seguenti profili professionali: funzionario antropologo: 5 posti; funzionario archeologo: 90 posti; funzionario architetto: 130 posti; funzionario archivista: 95 posti; funzionario bibliotecario: 25 posti; funzionario demoetnoantropologo: 5 posti; funzionario della promozione e comunicazione: 30 posti; funzionario restauratore: 80 posti; funzionario storico dell'arte: 40 posti.

Qui la pagina dedicata sul sito del Mibact, che riporta anche le informazioni sulle graduatorie approvate con riferimento ai vari profili professionali.

 

Tanto le assunzioni di allora quanto quelle autorizzate dalla disposizione in esame debbono avvenire all'interno della dotazione organica recata dalla tabella B allegata al d.P.C.m. n. 171 del 2014 (recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo). Tale tabella riporta5.457 unità per la III area (oltre che 700 unità di personale per la I area; 12.893 unità per la II area; per un totale di 19.050 unità).

Delle nuove assunzioni or previste, il Ministero deve comunicare l'effettuazione e gli oneri, al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio nonché al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Per la copertura degli oneri, il Ministero provvede a valere sulle facoltà assunzionali disponibili.

 

 

Mantenimento in servizio a tempo determinato

 

Il comma 183 autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al mantenimento in servizio anche per l'anno 2018 del personale già assunto a tempo determinato dal medesimo Ministero in attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 83 del 2014.

Quest'ultimo ha autorizzato gli istituti e i luoghi della cultura (secondo la definizione recata dall'articolo 101 del codice dei beni culturali e paesaggistici) dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali (al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione) ad impiegare, mediante contratti di lavoro a tempo determinato (anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente per siffatti rapporti di lavoro) professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali, di età non superiore a quaranta anni, individuati mediante apposita procedura selettiva. Nonché ha previsto che in nessun caso i rapporti così instaurati possano costituire titolo idoneo a instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato con l'amministrazione.

 

La procedura selettiva per titoli e colloquio è stata avviata, per 60 esperti con contratti di lavoro a tempo determinato della durata di 9 mesi, con bando del 22 dicembre 2015, rettificato con avviso del 18 gennaio 2016 e con avviso dell’8 febbraio 2016.

Come ricapitolato nella nota Mibact Rep. 205 del 16 marzo 2017, le graduatorie di merito sono state approvate il 23 novembre 2016. Con decreto direttoriale 2 dicembre 2016 sono stati dichiarati i vincitori. Sono, poi, seguite alcune rinunce e sostituzioni.

 

Per il mantenimento in servizio nell'anno 2018, è ora autorizzata una spesa nel limite di 1 milione di euro (per quel medesimo anno).

Insieme è posta la condizione che la proroga per il 2018 non debba comportare uno 'sforamento' della durata complessiva del rapporto di lavoro di 36 mesi - anche discontinui.

Tale limite triennale è sancito in via generale per il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato dal decreto legislativo n. 81 del 2015 (articolo 19, comma 1); vale anche per il pubblico impiego, per effetto del rinvio disposto dal decreto legislativo n. 75 del 2017 (articolo 9, comma 1, lettera b)) - adottato nell'esercizio della delega recata dagli articoli 16, comma 1 e 17, comma 1 della legge n. 124 del 2015, con conseguenti plurime modificazioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, cd. Testo unico del pubblico impiego. 

 


 

Articolo 1, comma 184
(Incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa
in alcuni istituti e luoghi della cultura)

 

 

Il comma 184 rende permanente la possibilità per gli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale di conferire ad esperti incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, estendendone inoltre la durata massima a 24 mesi, ma confermando il limite di spesa di € 200.000 annui.

 

In base all’all. 1 del DM 23 dicembre 2014, recante organizzazione e funzionamento dei musei statali – come modificato dall’art. 2, co. 1, del DM 14 ottobre 2015, dall’art. 1, co. 1, lett. f), del DM 23 gennaio 2016, dall’art. 10, co. 1, del DM 9 aprile 2016 e, da ultimo, dagli artt. 3, co. 2, lett. a) e 4, co. 1, lett. a), n. 1), del DM 12 gennaio 2017 i musei e parchi archeologici di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale sono 32.

Si tratta dei seguenti: Galleria Borghese; Gallerie degli Uffizi; Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma; Gallerie dell'Accademia di Venezia; Museo di Capodimonte; Museo Nazionale Romano; Parco archeologico del Colosseo; Parco archeologico di Pompei; Pinacoteca di Brera; Reggia di Caserta; Complesso monumentale della Pilotta; Galleria dell'Accademia di Firenze; Galleria Nazionale delle Marche; Galleria Nazionale dell'Umbria; Gallerie Estensi di Modena; Gallerie azionali d'arte antica di Roma; Musei reali di Torino; Museo delle Civiltà; Museo archeologico Nazionale di Napoli; Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria; Museo Archeologico Nazionale di Taranto; Museo Nazionale del Bargello; Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia; Museo storico e Parco del Castello di Miramare; Parco archeologico dei Campi Flegrei; Parco archeologico dell'Appia antica; Parco archeologico di Ercolano; Parco archeologico di Ostia antica; Parco archeologico di Paestum; Palazzo Ducale di Mantova; Palazzo Reale di Genova; Villa Adriana e Villa d'Este.

 

A tal fine, novella l’art. 22, co. 6, primo periodo, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017), che, al fine di sostenere il buon andamento degli stessi istituti o luoghi della cultura, ha consentito tale possibilità fino al 31 dicembre 2018, per una durata non superiore a 9 mesi, entro i limiti di spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Gli incarichi continuano ad essere conferiti ai sensi dell’art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001[77] e l’istituto o luogo della cultura che li conferisce vi provvede con le risorse disponibili nei propri bilanci, assicurando il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza nelle diverse fasi della procedura.

 

La relazione illustrativa al ddl di conversione del D.L. 50/2017 precisava che la previsione era finalizzata alla costituzione di segreterie tecniche che consentano di far fronte alla specifica carenza di personale, specialmente quello con competenze amministrative e gestionali, che non permette di sviluppare appieno l’offerta culturale e di servizi al pubblico.

Al riguardo, richiamava il precedente costituito dalla segreteria tecnica di progettazione costituita, ai sensi dell’art. 2, co. 5, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), presso la (allora) Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, al fine di accelerare la progettazione degli interventi previsti nell'ambito del Grande Progetto Pompei.

 

La disposizione in commento non apporta invece modifiche al terzo periodo del medesimo co. 6 dell’art. 22 del D.L. 50/2017, che, pertanto, continua a prevedere la compensazione degli effetti finanziari derivanti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto per il periodo 2017-2019 (€ 0,7 mln nel 2017, € 1,5 mln nel 2018 e € 0,75 mln nel 2019), mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (art. 6, co. 2, del D.L. 154/2008-L. 189/2008).


 

Articolo 1, comma 185
(Disposizioni per il sito archeologico di Pompei
e per le aree limitrofe)

 

 

Il comma 185 prevede l’attivazione da parte del Direttore generale di progetto del Grande Progetto Pompei di un Contratto istituzionale di sviluppo per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi previsti nel piano strategico relativo ai comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata".

Inoltre, ai medesimi fini, proroga (dal 31 gennaio 2019) al 31 dicembre 2019 lo svolgimento delle funzioni dello stesso Direttore generale di progetto, nonché le attività dell'Unità “Grande Pompei”, del Vice Direttore generale vicario e della struttura di supporto, stabilendo che, successivamente, le funzioni del Direttore generale di progetto rientrano nella competenza ordinaria del Parco archeologico di Pompei.

 

 

Le previsioni generali

 

L’art. 2 del D.L. 34/2011 (L. 75/2011) ha disposto l'adozione, da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, di un programma straordinario ed urgente di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nell'area archeologica di Pompei e nei luoghi ricadenti nella competenza territoriale della (allora) Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e di Pompei, al fine di rafforzare l’efficacia delle azioni e degli interventi di tutela nelle suddette aree. Per il finanziamento del programma straordinario è stata prevista la possibilità di utilizzo delle risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) destinate alla regione Campania e di una quota dei fondi disponibili nel bilancio della Soprintendenza speciale, determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Inoltre, è stato previsto che la quota di risorse da destinare al programma straordinario di manutenzione da parte della regione Campania sarebbe stata individuata dalla Regione medesima nell’ambito del Programma di interesse strategico regionale (PAR) da sottoporre al CIPE per l’approvazione.

Il programma straordinario è stato approvato dal Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici l'8 giugno 2011[78].

Con comunicato stampa del 9 giugno 2011 il Mibac ha, poi, reso noto che “il piano, articolato in cinque fasi, prevede un investimento complessivo di 105 milioni di euro, così suddivisi: 8,2 milioni di euro per il piano della conoscenza, 85 milioni di euro per il piano delle opere, 7 milioni di euro per il piano della fruizione e della comunicazione, 2 milioni di euro per il piano della sicurezza e 2,8 milioni di euro per il piano di rafforzamento e di capacity building”.

Nel febbraio 2012 il progetto per Pompei è stato inserito nella riprogrammazione del Piano di azione Coesione.

A seguire, il 29 marzo 2012, la Commissione europea, con decisione n. C(2012) 2154, lo ha finanziato quale Grande Progetto Comunitario a valere su risorse del Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” FESR 2007-2013 (POIn)”.

In particolare, il progetto è stato finanziato con 74,2 milioni di fondi UE e 29,8 di fondi nazionali.

Successivamente, con decisione C(2016) 1497 final del 10 marzo 2016 - che ha modificato la decisione C(2012) 2154 -, accedendo alla richiesta presentata dall'Italia il 28 dicembre 2015 di dividere il Grande Progetto Pompei tra i due periodi di programmazione 2007-2013 e 2014-2020, la Commissione europea ha deciso che lo stesso Grande Progetto è articolato in due fasi:

§  la fase I, a valere sulle risorse del Programma operativo interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" -FESR 2007-2013;

§  la fase II, a valere sulle risorse del PON "Cultura e sviluppo" - FESR 2014-2020.

La data prevista per il completamento è il 31 dicembre 2018.

 

Le misure organizzative

 

Per accelerare la realizzazione del Grande Progetto Pompei, l’art. 1, co. 1-7, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) – come modificato dall’art. 2 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) – ha previsto la nomina di un Direttore generale di progetto, coadiuvato da una struttura di supporto composta da non più di 20 unità[79], e di un Vice Direttore generale vicario.

Al Direttore generale di progetto sono stati affidati specifici compiti, prevedendo che gli stessi dovessero essere svolti in stretto raccordo con la Soprintendenza, della quale rimanevano fermi compiti e attribuzioni in ordine alla gestione ordinaria del sito.

In particolare, il Direttore generale di progetto deve:

definire e approvare i progetti degli interventi di messa in sicurezza, restauro e valorizzazione previsti nel “Grande Progetto Pompei”, assicurare l’efficace e tempestivo svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori e l’appalto dei servizi e delle forniture necessari, nonché seguire la fase di attuazione ed esecuzione dei relativi contratti. Fra l’altro, il Direttore generale di progetto ha assunto le funzioni di stazione appaltante;

assicurare supporto organizzativo e amministrativo alle attività di tutela e valorizzazione di competenza della Soprintendenza;

informare ogni sei mesi il Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori e su eventuali aggiornamenti del crono programma;

collaborare per assicurare la trasparenza, la regolarità e l’economicità della gestione dei contratti pubblici, anche al fine di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, nel quadro del Protocollo di legalità stipulato con la Prefettura.

Inoltre, il Direttore generale di progetto è stato preposto all’Unità “Grande Pompei” – della quale il co. 4 ha previsto la costituzione per consentire il rilancio economico sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione Unesco “Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata” (c.d. “Buffer Zone), dotandola di autonomia amministrativa e contabile –, e ne ha assunto la rappresentanza legale.

È  stato, inoltre istituito il Comitato di gestione – composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Campania, dal Presidente della provincia di Napoli, dai Sindaci dei comuni interessati e dai legali rappresentanti degli enti pubblici e privati coinvolti –, con il compito di approvare un Piano strategico congruente con il Grande Progetto Pompei, completo di analisi di fattibilità, crono-programma, indicazione degli adempimenti di ciascun soggetto partecipante, nonché fonti di finanziamento attivabili.

In particolare, in base al co. 6 dell’art. 1 del D.L. 91/2013, il piano strategico deve prevedere il miglioramento delle vie di accesso e interconnessione ai siti archeologici, il recupero ambientale dei paesaggi degradati e compromessi,  prioritariamente mediante il risanamento e il riuso di aree industriali dismesse, la riqualificazione e rigenerazione urbana, la promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni e la creazione di forme di partenariato pubblico-privato.

Inoltre, l'Unità Grande Pompei predispone un accordo di valorizzazione, ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. 42/2004, con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati interessati, articolato in un piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata", promuovendo l'integrazione, nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. All'accordo partecipano, altresì, i Prefetti delle province di Napoli e di Caserta, nonché l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

 

Con DPCM 27 dicembre 2013 il Generale di Corpo D’Armata Giovanni Nistri è stato nominato Direttore generale di progetto, mentre il ruolo di Vice Direttore generale vicario è stato affidato al dott. Fabrizio Magani, direttore regionale dei beni culturali e paesaggistici d'Abruzzo e responsabile del progetto l'Aquila.

La nomina del Vice Direttore generale vicario è stata poi revocata, con decorrenza dalla medesima data di nomina, con DPCM 17 ottobre 2014 (v. allegato 14 alla seconda Relazione semestrale al Parlamento)[80].

In seguito, l’art. 2, co. 5, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) – come modificato dall’art. 16, co. 1-bis, del D.L. 78/2015 (L. 125/2015) – al fine di rispettare i termini per l’attuazione del Grande Progetto Pompei e di accelerare la progettazione degli interventi ivi previsti, ha disposto la costituzione, presso la Soprintendenza Speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, di una segreteria tecnica di progettazione, composta da non più di 20 unità di personale, prevedendo che ad esse possono essere conferiti incarichi di collaborazione ai sensi dell’art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001, per non più di 24 mesi, nel limite di spesa di € 900.000 annui. Ha, altresì, disposto che gli incarichi sono conferiti per la partecipazione alle attività progettuali “e di supporto” al Grande Progetto Pompei, sulla base delle esigenze e dei criteri stabiliti dal Direttore generale di progetto, d’intesa con il Soprintendente Speciale.

Lo stesso art. 16, co. 1-bis), lett. b), del D.L. 78/2015 (L. 125/2015) ha aggiunto il co. 5-ter nell’art. 2 del D.L. 83/2014, stabilendo, tra l’altro, che lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto è assicurato fino al 31 gennaio 2019 nel limite massimo di spesa pari a € 100.000 lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale. Aveva, altresì, previsto che dal 1° gennaio 2016 il Direttore generale e le competenze ad esso attribuite sarebbero confluiti nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assumeva la denominazione di ‘Soprintendenza Pompei’.

Ancora in seguito, l’art. 5, co. 1-bis, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016), novellando la disposizione sopra indicata, aveva differito al 1° gennaio 2017 la confluenza delle funzioni del Direttore generale nella Soprintendenza e ha previsto che è assicurato fino al 31 gennaio 2019 anche lo svolgimento delle funzioni della struttura di supporto, conseguentemente incrementando a € 500.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, il limite massimo di spesa, sempre a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza.

Da ultimo, l’art. 11, co. 1, del D.L. 244/2016 (L. 19/2017) ha prorogato, per quanto qui interessa, al 1° gennaio 2018 il termine per il trasferimento delle funzioni del Direttore generale del Grande Progetto Pompei alla Soprintendenza Pompei e al 31 gennaio 2019 le funzioni relative all’Unità Grande Pompei e al Vice Direttore generale vicario, conseguentemente aumentando (da € 500.000) a € 900.000 lordi il limite massimo di spesa previsto per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza.

 

Con DPCM 16 febbraio 2016 è stato nominato Direttore generale di progetto, fino al 31 dicembre 2016, il Generale di Divisione Luigi Curatoli. L’incarico è stato poi prorogato fino al 31 dicembre 2017 con DPCM 8 giugno 2017.

 

In particolare, la proroga delle funzioni sopra indicate è finalizzata alla realizzazione degli interventi inclusi nel piano strategico previsto dall’art. 1 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) per il rilancio economico-sociale e la riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco “Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata” [81].

La relazione illustrativa all’emendamento presentato al Senato[82] evidenziava che la proroga è finalizzata a favorire il completamento degli interventi del Grande Progetto Pompei sia nell’area archeologica, sia nelle zone contermini.

 

Si prevede, inoltre, che il Direttore generale del Grande Progetto Pompei attivi, su deliberazione del Comitato di gestione, un Contratto istituzionale di sviluppo, per la progettazione, la realizzazione e la gestione dei medesimi interventi, nonché per l’ulteriore sviluppo del piano strategico.

 

Quest’ultima era una soluzione auspicata nella settima relazione semestrale al Parlamento del medesimo Direttore generale, aggiornata al 30 giugno 2017.

In particolare, la relazione evidenziava che il piano strategico elaborato dall’Unità Grande Pompei, che non aveva ancora concluso il suo iter, si muoveva in sintonia anche con il Piano strategico di sviluppo del turismo 2017–2022, condividendone i tre principi ispiratori:

§  sostenibilità, nelle tre componenti ambientale, sociale ed economica;

§  innovazione, strutturando il processo organizzativo del settore turistico, ed il prodotto ad esso collegato, attraverso gli  strumenti informatici, alla luce del crescente utilizzo della rete per la scelta sia della destinazione turistica, che dei servizi durante il soggiorno;

§  accessibilità, intesa in senso fisico e culturale, per garantire idonee modalità di accesso e fruizione ai luoghi, anche meno visitati, da parte di tutte le categorie di utenza. 

Era previsto un cronoprogramma e individuati tre periodi (breve/medio/lungo) entro i quali portare a compimento le iniziative individuate.

La relazione evidenziava che, peraltro, alle risorse regionali ed a quelle che alcuni privati stavano valutando di impegnare, si sarebbero dovuti affiancare anche stanziamenti pubblici che potessero accelerare le fasi realizzative del piano.

“La sottoscrizione di uno o più Contratti Istituzionali di Sviluppo, dunque, è ritenuta idonea soluzione per il perseguimento di questi obiettivi”.

“Tale soluzione consentirebbe di:

§  definire, sul piano operativo, la predisposizione, l’avvio e la realizzazione di programmi di interventi previsti dal Piano inclusi quelli infrastrutturali, di sviluppo dei servizi e delle attività correlate alla fruizione dei beni culturali nonché di sostegno delle imprese della filiera culturale, per lo sviluppo socio-economico dell’area vesuviana e/o delle altre aree limitrofe così come perimetrate dal contratto di sviluppo stesso; 

§  sostenere lo sforzo economico per la realizzazione delle opere contenute nel Piano;

§  poter estendere all’attuazione del Piano Strategico l’applicazione del protocollo di legalità e, di conseguenza, l’attività del Gruppo di lavoro per la sicurezza e la legalità, che siede presso la Prefettura di Napoli, al fine di permettere un migliore controllo, sia del rispetto della legislazione antimafia, che dei profili inerenti l’ordine e la sicurezza pubblica;

§  promuovere la predisposizione e l’attuazione di un Protocollo Operativo dedicato –  come già avviene per gli interventi di restauro dell’area archeologica di Pompei –  al fine di consentire il monitoraggio finanziario delle opere previste nel Piano; 

§  accelerare la realizzazione di tutte le opere a favore della citata buffer zone, incluse quelle già sovvenzionate con fondi regionali;

§  finanziare, quale primo passo, uno studio di fattibilità di tutto il Piano Strategico da affidare con gara europea;

§  individuare eventuali nuovi interventi”.

 

La proroga del termine e la previsione relativa all’attivazione del Contratto istituzionale di sviluppo sono inseriti, come novella, nel co. 5-ter dell’art. 2 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), introdotto dall’art. 16, co. 1-bis, lett. b), del D.L. 78/2015 (L. 125/2015) al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei.

 

Conseguentemente, sembrerebbe opportuno inserire nel co. 5-ter dell’art. 2 del D.L. 83/2014, dopo le parole “29 marzo 2012” le parole “, nonché la realizzazione degli interventi inclusi nel piano strategico di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112”.

Si segnala, inoltre, che, a seguito della istituzione, ai sensi del DM 12 gennaio 2017, del Parco archeologico di Pompei, in sostituzione della Soprintendenza Pompei, la lett. d) del comma 185 deve essere così sostituita:

d) le parole “confluiscono nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione di ‘Soprintendenza Pompei’” sono sostituite dalle seguenti: “rientrano nella competenza del Parco archeologico di Pompei”.

Infine, nella lett. e) del comma 185 occorre eliminare il riferimento al co. 4 dell’art. 1 del D.L. 91/2013, poiché lo stesso riguarda la costituzione dell’Unità Grande Pompei (e non prevede, dunque, interventi).

 

Per completezza, si evidenzia che la previsione relativa all’attivazione di un Contratto istituzionale di sviluppo sostituisce quella, recata dall’ultimo periodo dell’art. 2, co. 5-ter, del D.L. 83/2014, in base alla quale le misure di carattere organizzativo necessarie all’attuazione dello stesso comma, nonché le modalità del progressivo trasferimento alla Soprintendenza Pompei di cui si è detto ante, dovevano essere definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

 

 

Il Contratto istituzionale di sviluppo (CIS),  previsto dall’art. 6 del D.lgs. 88/2011, (in sostituzione del previgente istituto dell’intesa istituzionale di programma), costituisce un accordo che le amministrazioni competenti possono stipulare per accelerare l’utilizzo dei fondi strutturali europei, ovvero per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici di rilievo nazionale, interregionale e regionale tra loro funzionalmente connessi in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'UE e del Fondo sviluppo e coesione.

I CIS – sottoscritti dal Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri, e da regioni e altre amministrazioni competenti di volta in volta interessate – costituiscono uno strumento con cui Governo, Regioni, FS, RFI, ANAS si impegnano a eseguire interventi prioritari di sviluppo, soprattutto nelle aree svantaggiate e nel Mezzogiorno, nonché a collaborare e coordinarsi, ad eseguire un monitoraggio periodico degli impegni assunti ed a rimuovere gli ostacoli che dovessero sorgere nel corso della realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertate, le misure sanzionatorie previste dal Contratto stesso. In particolare, i CIS sono finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali, funzionali alla coesione territoriale e allo sviluppo equilibrato del Paese, favorendo la concentrazione delle risorse verso la realizzazione di un'unica grande infrastruttura a valenza nazionale o interregionale (salve eccezioni dettate da specificità territoriali), superando i tradizionali limiti regionali.

Nel contratto vengono definiti i tempi di attuazione (cronoprogramma), le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempimenti.

L’art. 9-bis del D.L. 69/2013 (L. 99/2013) ha integrato la disciplina del CIS prevedendo che le Amministrazioni responsabili degli interventi possano avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. per tutte le attività economiche, finanziarie e tecniche, nonché in qualità di Centrale di committenza, ad esclusione di quanto demandato all’attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici.

L’art. 1, co. 703, lett. g), della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha, poi, previsto che spetta all’Autorità politica per la coesione[83], in sede di coordinamento dell’attuazione dei piani operativi a livello nazionale e regionale del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, individuare i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità, si debba procedere alla stipulazione del CIS.

Tale previsione è stata, da ultimo, ribadita dall’art. 7 del D.L. 91/2017 (L. 123/2017) che, proprio ai fini della valorizzazione dei CIS, per accelerare l'attuazione di interventi complessi definiti come “aventi natura di grandi progetti” ovvero di “investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, che richiedano un approccio integrato e l'impiego di fondi strutturali di investimento europei e di fondi nazionali inseriti in piani e programmi operativi finanziati a valere sulle risorse nazionali e europee”, ha disposto che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la coesione territoriale e il Mezzogiorno individua gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi CIS, su richiesta delle amministrazioni interessate.

In relazione a ciò, il medesimo art. 7 ha stabilito che per la realizzazione di interventi urgenti previsti per la città di Matera designata ''Capitale europea della cultura 2019'', su richiesta del comune di Matera, si proceda alla sottoscrizione di un apposito CIS, che prevede come soggetto attuatore l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. Tale contratto è stato sottoscritto il 26 settembre 2017.

 


 

Articolo 1, comma 186
(Facoltà di trasferimento degli utili conseguiti da Ales Spa all’entrata del bilancio dello Stato)

 

 

Il comma 186 estende anche agli utili conseguiti dalla società in house Ales S.p.A. – al netto della quota destinata alla riserva legale – la facoltà per il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di disporne il versamento all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Mibact, per l’attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

 

A tal fine, novella l’art. 2, co. 8, del D.L. 34/2011 (L. 75/2011) che ha previsto tale possibilità con riguardo alle risorse disponibili nei conti di tesoreria delle Soprintendenze speciali ed autonome.

 

Più nello specifico, il citato art. 2, co. 8, del D.L. 34/2011 – come modificato dall’art. 40, co. 1, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) – ha disposto che, in deroga al regime ordinario (di cui all’art. 4, co. 3, del DPR 240/2003[84]), il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle Soprintendenze speciali ed autonome, nonché il reintegro degli stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero, può trasferire risorse tra le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria delle Soprintendenze medesime[85], al fine di assicurarne l'equilibrio finanziario, in relazione alle rispettive necessità, comunque assicurando l’assolvimento degli impegni già presi sulle disponibilità suddette, ovvero all’entrata del bilancio dello Stato. Per i versamenti all’entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, affinché gli stessi introiti siano riassegnati, a fini di reintegro e in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, allo stato di previsione della spesa del Mibact per l’attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

 

La relazione illustrativa all’A.S. 2960 precisava che il riferimento alle Soprintendenze dotate di autonomia speciale, presente nel D.L. 34/2011, deve ora leggersi (alla luce delle sopravvenute novità normative) anche con riferimento a musei e parchi archeologici dotati di autonomia speciale (v. ante, scheda comma 184).

 

Evidenziava, inoltre, che la disposizione, riproducendo quanto già avviene per altre società in house, quali SOGEI o Italia Lavoro, consentirebbe una maggiore flessibilità nell’utilizzo di tali risorse in base alla diverse esigenze che potranno manifestarsi in corso di gestione.

 

A.L.E.S. S.p.A Arte Lavoro e Servizi S.p.A. è stata costituita, come evidenzia l’art. 1 dello statuto, ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. a), 2 e 3, del d.lgs. 468/1997 e dell'art. 20, co. 3 e 4, della L. 196/1997, ed è sottoposta alla vigilanza esclusiva del Mibact, che esercita i diritti dell’azionista[86] in conformità al modello comunitario di in house providing.

In base all’art. 27 dello Statuto, dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

 

La Società svolge, anzitutto, attività e realizza iniziative, prevalentemente per il Mibact e secondo le direttive e gli indirizzi vincolanti forniti dallo stesso, volte alla gestione, valorizzazione e tutela dei beni culturali in ambito nazionale e internazionale. Fra l’altro, si occupa: della gestione di musei, aree archeologiche e monumentali, biblioteche, archivi, compresa la conduzione dei servizi al pubblico, la guardiania, le visite guidate, la biglietteria, il bookshop, la gestione di centri di ristoro; dell'esercizio di attività di merchandising; della gestione del marchio e dei diritti d'immagini, nonché del supporto tecnico/operativo per le attività di prestiti, a titolo oneroso, di opere di competenza del Mibact; dell’esercizio di attività di pubblicità e promozione; di servizi di manutenzione di edifici storici, di manutenzione e ripristino del verde nei parchi archeologici e nei giardini storici, di riqualificazione paesaggistica, di gestione, revisione e manutenzione della segnaletica interna ed esterna ai luoghi della cultura; di servizi di supporto all'organizzazione delle attività di formazione del personale interno al Mibact, prioritariamente nei settori della fruizione e della valorizzazione del patrimonio culturale.

Inoltre, con riferimento alle attività in precedenza svolte dalla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A., ai sensi dell'art. 10 della L. 352/1997[87] (volte a promuovere e fornire sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo a progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero di beni culturali e ad altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo) si occupa, fra l’altro, della promozione e gestione di specifiche attività di crowdfunding e fundraising, incluse quelle relative all’Art Bonus (art. 1 del D.L. 83/2014 – L. 106/2014) e del monitoraggio dell'uso e della destinazione delle somme elargite.

 

 


 

Articolo 1, commi 187 e 188
(Ulteriori disposizioni in favore delle aree del centro Italia
colpite dagli eventi sismici)

 

 

Il comma 187 apporta modifiche al D.L. 189/2016 (L. 229/2016), in materia di interventi in favore delle aree del centro Italia colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016.

In particolare, include le diocesi tra i soggetti attuatori, per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali e prevede la stabilizzazione del personale di supporto reclutato per il potenziamento dell’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree citate.

Il comma 188 prevede le modalità di copertura degli oneri relativi alla stabilizzazione del personale indicato.

 

 

Modifiche relative ai soggetti attuatori degli interventi su opere pubbliche e beni culturali

 

Il comma 187, lett. a), include le diocesi tra i soggetti attuatori, per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

La norma integra il co. 1 dell’art. 15 del D.L. 189/2016 attraverso l’inserimento della lett. c-bis) in cui viene specificato che le diocesi sono soggetti attuatori dei predetti interventi secondo le modalità definite con apposita ordinanza del Commissario straordinario e nei termini di cui al comma 2 del medesimo art. 15 del D.L. 189/2016, che viene anch’esso modificato dalla disposizione in esame. In conseguenza di tale modifica, le diocesi possono svolgere la funzione di soggetti attuatori, non solo qualora gli interventi siano integralmente finanziati con risorse proprie, come già prevede la norma vigente, ma anche nel caso di interventi, finanziati con fondi pubblici, relativi a chiese di loro proprietà o degli enti ecclesiastici ad essi direttamente riconducibili, di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea stabilita dall’art. 35 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), pari a 5.225.000 euro per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni. Nei rimanenti casi di utilizzo di fondi pubblici (la parola “rimanenti”, inserita dalla norma in esame, è conseguente alla modifica in quanto la norma vigente fa riferimento a tutti i finanziamenti pubblici), la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Si segnala che l’articolo 15 del D.L. 189/16, che individua i soggetti attuatori per gli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, è stato sostanzialmente modificato da parte dell’articolo 2-bis, comma 11, del D.L. 148/2017, approvato in via definitiva dall’Assemblea della Camera dei deputati in data 30 novembre 2017. In conseguenza di tale novella, viene precisato, tra l’altro, che le Diocesi svolgono le funzioni di  soggetto attuatore: nel caso di interventi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, stabilita dall’art. 35 del Codice dei contratti pubblici; per gli interventi relativi agli immobili in loro proprietà, indicati nelle lettere a) e c) dell’articolo 14 del D.L. 189/16 - cioè immobili di proprietà degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico ai sensi del Codice dei beni culturali, utilizzati per esigenze di culto, e chiese. Nel caso di interventi sopra soglia, la funzione di soggetto attuatore è svolta dal Ministero dei beni ? delle attività culturali ? del turismo.

 

Si segnala che la novella in esame non risulta più riferibile al testo dell’articolo 15 del D.L. 189/2016 come novellato dall’articolo 2-bis, comma 11, del D.L. 148/2017, che ha integralmente sostituito il medesimo articolo 15. Andrebbe, pertanto, valutata l’opportunità di una soppressione della norma in esame, anche tenuto conto che la novella inserita dal D.L. 148/2017 disciplina in modo analogo l’inclusione delle Diocesi tra i soggetti attuatori.

 

Con l’ordinanza 8 settembre 2017 n. 38 del Commissario straordinario del Governo per la  ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, è stato approvato e disciplinato il primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come indicati nell'allegato n. 1 alla medesima ordinanza, per oneri stimati in complessivi euro 170,6 milioni.

Si ricorda inoltre che le diocesi sono state individuate come soggetti attuatori anche nell’ambito degli interventi di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2012. Nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato della regione Emilia Romagna, sono state, infatti, individuate tra i diversi soggetti attuatori anche le diocesi in relazione alla ricostruzione degli edifici di culto di proprietà degli enti ecclesiastici dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In merito si è espressa anche l’ANAC nella delibera n. 116 del 3 febbraio 2016.

 

 

Stabilizzazione del personale di supporto all’Ufficio del Soprintendente speciale

 

Il comma 187, lett. b), prevede la stabilizzazione del personale di supporto reclutato – per un periodo di 5 anni, a decorrere dal 2017 – per il potenziamento dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma.

Nello specifico, ne dispone l’assunzione a tempo indeterminato da parte del Mibact, prevedendo altresì che, decorsi 5 anni dal 2017, lo stesso può essere assegnato ad altro ufficio.

A tal fine, novella l’art. 15-bis, co. 6, lett. b), del D.L. 189/2016.

Si intenderebbe, dunque, che il rapporto di lavoro sarà trasformato a tempo indeterminato già prima della scadenza del periodo di assunzione a tempo determinato.

 

Il comma 188 stabilisce che alla copertura dei relativi oneri – nel limite massimo di € 1 mln annui – il Mibact provvede a valere sulle proprie facoltà assunzionali.

 

L’art. 15-bis, co. 6, del D.L. 189/2016 – come modificato dall’art. 18 del D.L. 8/2017 – ha dettato disposizioni finalizzate a supportare, fino al 2022, l’attività dell'Ufficio del Soprintendente speciale per le aree del centro Italia colpite dal sisma a far data dal 24 agosto 2016 (Ufficio costituito con il DM n. 483 del 24 ottobre 2016), al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale nei medesimi territori.

In particolare, per quanto qui più direttamente interessa, ha previsto la possibilità, per l’Ufficio in questione, di reclutare fino a un massimo di 20 unità di personale di supporto (mediante le modalità previste dagli artt. 50, co. 3, e 50-bis, co. 3, del medesimo D.L.), entro il limite di spesa di € 800.000 annui (lett. b))[88].

In attuazione di tale previsione, con D.D.G. n. 106 del 17 febbraio 2017 è stata disposta l’assunzione a tempo determinato di 12 unità i cui nominativi, sulla base di una richiesta dell’Ufficio del Soprintendente speciale, erano stati richiesti alla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Ripam). Si tratta di personale reclutato, a seguito dell’art. 1, co. 18, della L. 147/2013, per lo svolgimento, con contratto a tempo indeterminato, di funzioni di carattere specialistico, appartenente all'area terza.

Successivamente, con D.D.G. n. 453 dell’11 aprile 2017 – dalla cui premessa si ricava che le unità effettivamente assunte in base al precedente D.D.G. sono state 3 – è stata disposta l’assunzione a tempo determinato di (ulteriori) 15 unità, sempre provenienti dai concorsi Ripam.

 

La relazione illustrativa all’A.S. 2960 faceva presente, al riguardo, che nel corso del 2017, in numerose occasioni, le unità di personale individuate hanno poi risposto alla chiamata in servizio di altre Amministrazioni, con conseguenti disfunzioni per le operazioni di ricostruzione.

 


 

Articolo 1, commi 189 e 190
(Prestazioni accessorie svolte dal personale del MIBACT)

 

 

I commi 189 e 190 dispongono circa il carattere non di straordinario, di alcune prestazioni accessorie del personale del MIBACT.

 

Il comma 189 prevede che si considerino prestazioni accessorie non riconducibili allo straordinario le prestazioni svolte dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti, in occasione di manifestazioni culturali o altri eventi gestiti o attuati da terzi concessionari o autorizzati, nei luoghi della cultura appartenenti allo Stato.

Siffatta gestione o attuazione di iniziative da parte di terzi trova la sua disciplina nell’articolo 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), per il quale si veda infra la scheda relativa all'articolo. 39, comma 8.

I terzi concessionari o autorizzati - ancor prevede la disposizione ora introdotta dal comma in esame - sono tenuti a versare per ciascuna attività di valorizzazione, manifestazione o evento e prima del loro inizio, le somme destinate alle retribuzioni del personale.

Tali somme sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con imputazione ad apposito piano gestionale del pertinente capitolo e assegnazione ai soggetti interessati secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa.

In sintesi, queste previsioni mirano a rendere omogenea (mediante il sistema del cedolino unico) una retribuzione per siffatte prestazioni lavorative, per l'innanzi affidata a trattative 'caso per caso'; e tengono fuori tale retribuzione dalla disciplina del lavoro straordinario (la quale è improntata a misure di contenimento), in tal modo agevolando la realizzazione di progetti intesi ad una maggiore e più flessibile fruizione del patrimonio culturale.

 

Il comma 190 prevede che - nel limite di spesa di 5 milioni annui - si considerino prestazioni accessorie non riconducibili allo straordinario altresì le operazioni e i servizi svolti dal personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in attuazione del "piano nazionale straordinario di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura". Al riguardo, si segnala che non si rinvengono disposizioni istitutive di un piano così denominato né nel disegno di legge in esame, né nella legislazione vigente.

Il limite di spesa qui previsto è di 5 milioni annui, a decorrere dal 2018.

Quanto ai criteri di utilizzo di tali risorse, essi sono stabiliti annualmente - prevede il comma in esame - mediante contrattazione collettiva integrativa.

Le risorse cui si attinge sono quelle previste a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 1142, della legge n. 296 del 2006 e dall'articolo 1, comma 321, della legge n. 208 del 2015.

La disposizione del 2006 citata pose un'autorizzazione di spesa perché il Ministero facesse fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che potessero pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e procedesse alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici.

La disposizione del 2015 citata ha posto un'autorizzazione di spesa integrativa (con un incremento di 5 milioni a decorrere dal 2017) per quelle medesime finalità[89].

 

 


 

Articolo 1, comma 191
(Soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT)

 

 

Il comma 191 autorizza la spesa di € 1 mln per il 2018 ed € 0,5 mln annui dal 2019 per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo al fine di rafforzare l’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

Inoltre, autorizza lo stesso Ministero a costituire una fondazione per la gestione della Biblioteca di archeologia e storia dell’arte di Roma.

 

In base alla relazione illustrativa all’A.S. 2960, l’autorizzazione di spesa riguarda fondazioni, consorzi o altri enti, quali la Venaria Reale, Aquileia e Carditello.

 

Il complesso della Venaria Reale è gestito dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, composto dal Mibact, dalla regione Piemonte, dalla città di Venaria Reale, dalla Compagnia di San Paolo, dalla Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura.

 

Come si evince dall’atto costitutivo, la Fondazione Aquileia è stata costituita da Mibact, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Udine e Comune di Aquileia, con finalità di valorizzazione delle aree di interesse archeologico della città di Aquileia e degli spazi urbani ad esse correlati, nonché di sviluppo turistico culturale del sito e di raccordo con le infrastrutture e i settori produttivi collegati.

 

Il Real Sito di Carditello è una residenza borbonica dedicata alla caccia, all’allevamento dei cavalli di razza reale e alla produzione agricola sperimentale. Dal 2016 il complesso monumentale è gestito dalla Fondazione Real Sito di Carditello, costituita dal Mibact, dalla regione Campania e dal Comune di San Tammaro per promuoverne la conoscenza, la protezione, il recupero e la valorizzazione.

Da ultimo, l’art. 22, co. 8-bis, del D.L. 50/2017 (L. 96/2017) ha autorizzato, a decorrere dal 2018, la spesa annua di € 300.000 quale contributo del MIBACT alle spese di gestione e di funzionamento della Fondazione Real Sito di Carditello.

 

La medesima relazione illustrativa evidenziava che la norma si rende necessaria perché in più occasioni la Corte dei conti ha mosso rilievo nei confronti di finanziamenti riferiti a soggetti costituiti o partecipati dal MIBACT, in assenza di un apposito capitolo di bilancio.

 

In materia, si ricorda che, in base all’art. 112, co. 4, del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente, ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.

Il co. 5 dello stesso art. 112 dispone che lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani.

Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici o vi partecipa (co. 7)[90].

Ai citati soggetti giuridici possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto (co. 8).

Ai sensi dell’art. 115 del Codice, le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.

In particolare, la gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'art. 112, co. 5, qualora siano conferitari dei beni, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti.

 

Nello specifico, si prevede che la ripartizione delle risorse è effettuata annualmente con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Si intenderebbe, dunque, che si tratterà di un decreto direttoriale (e non del Ministro).

 

Inoltre, la disposizione in esame autorizza il Mibact a costituire una fondazione per la gestione della Biblioteca di archeologia e storia dell’arte di Roma, che, in base all’art. 1 del DPR 417/1995, è una delle biblioteche pubbliche statali dipendenti dal Mibact.

 

La Biblioteca di archeologia e storia dell’arte di Roma dal 2015 è parte del Polo Museale del Lazio e dal 1998 fa parte del Servizio Bibliotecario Nazionale nel polo della Biblioteca nazionale centrale di Roma.

In base alle informazioni disponibili nel sito del Polo museale del Lazio, la Biblioteca ha sede principale nel quattrocentesco Palazzo Venezia a Roma e ha una sede distaccata presso la Sala della Crociera all'interno del Palazzo del Collegio Romano.

Al riguardo, si ricorda che con D.M. 2 dicembre 2016, n. 556, recante il Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali[91]” per il biennio 2017/2018, alla Biblioteca sono stati destinati € 10 mln (di cui, € 5 mln nel 2017 ed € 5 mln nel 2018), ai fini del restauro e dell’allestimento della nuova sede.

 

La relazione illustrativa all’A.S. 2960 faceva presente che la previsione recata dal testo si rende necessaria in quanto l’inserimento di tale Biblioteca fra le Biblioteche pubbliche statali dipendenti dal Mibact preclude la possibilità per lo stesso Ministero di ricorrere a modelli di gestione più snelli ed efficienti, quali la fondazione.

La relazione tecnica al medesimo A.S. 2960 precisava che per le eventuali spese relative alla costituzione della nuova fondazione si ricorrerà alla autorizzazione di spesa prevista per i soggetti giuridici creati o partecipati dal Mibact.


 

Articolo 1, comma 192
(Fondo per la promozione del libro e della lettura)

 

 

Il comma 192 istituisce, a decorrere dal 2018, nello stato di previsione del Mibact, un Fondo per la promozione del libro e della lettura con dotazione.

 

Il comma 192 istituisce, a decorrere dal 2018, nello stato di previsione del Mibact, un Fondo per la promozione del libro e della lettura con dotazione annua pari a € 3 mln.

Il Fondo, gestito dal Centro per il libro e la lettura (CLL), è ripartito annualmente secondo le modalità stabilite con apposito decreto interministeriale (Mibact-MEF), da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il Fondo è allocato sul cap. 3655 dello stato di previsione del Mibact (Tabella n. 13).

 

Nell'Annuario statistico italiano 2016, cap. 10, p. 361, l'ISTAT rileva che la popolazione di 6 anni e più che, nel 2016, si è dedicata alla lettura di libri (per motivi non strettamente scolastici o professionali) nell’arco dell’ultimi 12 mesi è stata pari al 40,5 per cento. Sono i giovani tra gli 11 e 19 anni ad avere le quote di lettori più elevate: il 51,1 per cento degli 11-14enni, il 47,1 dei 15-17enni e il 48,2 per cento dei giovani di 18-19 anni. La quota di lettori di libri diminuisce al crescere dell’età e le donne, in tutte le fasce di età, mostrano un interesse maggiore degli uomini per la lettura (il 47,1 per cento contro il 33,5 per cento dei maschi). Tra chi si dedica alla lettura, quasi la metà (il 45,1 per cento) legge al massimo 3 libri nell’anno – in particolare i giovani – mentre solo il 14,1 per cento legge più di un libro al mese. Tra i lettori forti si distinguono gli adulti dai 55 anni in poi (18,4 per cento) e le donne (15,0 per cento contro il 12,6 per cento dei maschi) di tutte le età. La distanza tra Nord e Sud nell’abitudine alla lettura si am­plifica quando si considerano i libri: se ne dichiarano lettori nel tempo libero il 27,5 e il 30,7 per cento dei residenti, rispettivamente, nel Sud e nelle Isole, mentre la quota sale a 42,7 per cento nel Centro, a 48,5 nel Nord-ovest e a 48,7 nel Nord-est. I libri vengono letti più frequen­temente nei comuni centro delle aree metropolitane (48,6 per cento) e con una frequenza maggiore (il 16,7 per cento dei lettori residenti in città leggono 12 e più libri nell’anno).

Nel 2016 riprende a diminuire la quota di lettori di libri (nel 2015 era pari al 42,0 per cento), mentre, tra chi legge, rimane stabile la ripartizione tra lettori forti (12 libri e più) e deboli (da 1 a 3 libri).

Si veda anche la pubblicazione sulla lettura in Italia relativa al 2015.

 

 

Si ricorda che l’art. 15, co. 3, lett. l), del D.P.R. 233/2007 (regolamento di riorganizzazione del MIBAC) ha previsto l’istituzione del Centro per il libro e la lettura quale Istituto dotato di autonomia speciale. L’art. 2, co. 1, del D.P.R. 91/2009 ha, poi, disposto che il Centro gode di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile e ha rimesso ad un regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, co. 1, della L. 400/1988, la disciplina relativa alla sua organizzazione e al suo funzionamento.

In base all’art. 1 del regolamento attuativo, emanato con D.P.R. 34/2010, il CCL afferisce alla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore mentre, ai sensi dell’art. 2, il suo compito è quello di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, nonché di promozione del libro italiano, della cultura e degli autori italiani all'estero, collaborando con le amministrazioni pubbliche, le istituzioni territoriali e con i soggetti privati che operano nella filiera del libro. Il CLL, tra l’altro, incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici; promuove presso le scuole la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il MIUR; supporta le iniziative necessarie a potenziare l'attività delle biblioteche scolastiche, favorendone il raccordo sul territorio con le altre Istituzioni interessate alla promozione della lettura tra i più giovani; incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi; promuove e realizza, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, campagne informative attraverso televisione, radio, cinema, stampa quotidiana e periodica, internet, per sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei prodotti editoriali e della lettura; promuove e realizza, in collaborazione con il Ministero degli affari esteri, politiche di diffusione del libro, della cultura e degli autori italiani all'estero; promuove e organizza manifestazioni ed eventi in Italia e all’estero e, in particolare, organizza ogni anno una campagna nazionale di promozione della lettura; implementa le politiche inerenti alla diffusione del libro e della lettura, anche attraverso l'incentivazione all'apertura di nuove librerie e biblioteche di pubblica lettura, con particolare attenzione alle zone che ne risultino sprovviste.

In base all’art. 4, sono organi del CCL il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico, l'osservatorio del libro e della lettura, il collegio dei revisori dei conti.

 

La VII Commissione della Camera ha avviato, nella seduta dell'11 febbraio 2014, l'esame in sede referente dell'A.C. 1504 (Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura), al quale è stato poi abbinato (nella seduta del 7 ottobre 2014) l'esame dell'A.C.?2267 (Norme per la promozione della lettura nell'infanzia e nell'adolescenza e istituzione della Giornata nazionale della promozione della lettura e della Settimana nazionale del libro nelle scuole).

Dal 27 marzo 2014 al 2 luglio 2014, la Commissione ha svolto un ciclo di audizioni sull'A.C. 1504.

Nella seduta dell'8 luglio 2015, il testo unificato elaborato dal comitato ristretto – pubblicato come allegato 2 al resoconto sommario della seduta del 7 luglio 2015 – è stato adottato quale testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente.

A tale testo sono stati presentati e approvati alcuni emendamenti, nelle sedute, rispettivamente, del 13 gennaio 2016 e del 6 aprile 2016.

Dopo l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti in sede consultiva, si è convenuto - il 19 settembre 2017 - di fissare un nuovo termine per gli emendamenti al testo risultante dalla seduta del 6 aprile 2016. Quindi la Presidente della VII Commissione ha comunicato, nella seduta del 4 ottobre 2017, che a tale testo erano stati presentati più di 50 emendamenti e che la Presidenza si riservava di esaminarli, rinviando quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

L'art. 9 del testo unificato, come modificato, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Mibact, del Fondo per la promozione del libro e della lettura, finalizzato all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura (di cui all'art. 2) e dei Patti locali per la lettura (di cui all'art. 3).

La gestione del Fondo è affidata al Centro per il libro e la lettura, sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano d'azione nazionale, ed è autorizzata la spesa di € 1 mln all'anno (l'ammontare inizialmente previsto era di € 2 mln).

 


 

Articolo 1, commi 193-195
(Credito di imposta nel settore della vendita di libri al dettaglio)

 

 

I commi da 193 a 195, inseriti al Senato, istituiscono un credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio.

 

Viene in particolare istituito un credito di imposta, a decorrere dall'anno 2018, in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita di libri al dettaglio in esercizi specializzati con codice ATECO principale 4761

Il credito di imposta è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, ed è parametrato agli importi pagati quali IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione.

Il credito di imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

È previsto che gli esercizi destinatari possano accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis". 

 

Il Reg. (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» determina le categorie di aiuti di Stato che sono dispensate dall'obbligo di notifica in conformità dell'articolo 108, paragrafo 4, del TFUE. Gli aiuti «de minimis», sono gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo. In particolare, ai sensi dell'articolo 3 del Reg. 1407/2013 citato, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato. Ai fini dei massimali, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lordo.

 

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

È infine previsto che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano stabilite le disposizioni applicative della misura anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.


 

Articolo 1, comma 196
(Anno europeo del patrimonio culturale)

 

 

Il comma 196 dispone un'autorizzazione di spesa in occasione dell’Anno europeo del patrimonio culturale.

 

Il comma 196 autorizza la spesa di € 1 mln per il 2018, per la realizzazione di uno specifico programma di attività in occasione dell’Anno europeo del patrimonio culturale, in attuazione della Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017.

Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono individuati le azioni e gli interventi del programma.

 

 

La Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio ha designato il 2018 quale "Anno europeo del  patrimonio culturale", la cui finalità è di incoraggiare la condivisione e la valorizzazione del patrimonio culturale dell’Europa quale risorsa condivisa, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo.

Obiettivi principali dell'Anno europeo sono: promuovere la diversità culturale, il dialogo interculturale e la coesione sociale; rafforzare il contributo del patrimonio culturale dell'Europa alla società e all'economia; promuovere il patrimonio culturale quale elemento importante nelle relazioni tra l'Unione e i paesi terzi. Tra gli obiettivi specifici: promuovere modelli innovativi di governance partecipativa e di gestione del patrimonio culturale; rendere il patrimonio culturale accessibile a tutti; incoraggiare sinergie tra patrimonio culturale e politiche in materia di ambiente; promuovere la ricerca e l'innovazione; dare risalto nel 2018 agli eventi significativi che hanno un'importanza simbolica per la storia e il patrimonio culturale dell'Europa.

Allo scopo sono previste una serie di attività - da svolgere a livello di unione, a livello nazionale, regionale o locale - che includono; iniziative ed eventi; esposizioni, campagne di istruzione e sensibilizzazione; condivisioni di esperienze e di buone pratiche; svolgimento di studi e attività di ricerca e innovazione.

La dotazione finanziaria prevista per l'Anno europeo è pari a € 8 mln per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.

Qui il comunicato sul sito della DG Musei.


 

Articolo 1, comma 197
(Ente nazionale sordi)

 

 

Il comma 197, inserito durante l’esame al Senato, attribuisce all'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS) uno stanziamento pari ad un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

 

L’ENS, fondato su base associativa nel 1932 con la denominazione di Ente Nazionale Sordomuti ed eretto ad ente morale con la legge 889/1942, ha acquisito la personalità giuridica di diritto pubblico con la legge 698/1950; con il D.P.R. 31 marzo 1979 l’ENS è stato trasformato in Ente morale di diritto privato, conservando i compiti di rappresentanza e tutela dei minorati dell'udito e della parola. La vigilanza sull’Ente è assicurata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


 

Articolo 1, comma 198
(Capitale italiana della cultura)

 

 

Il comma 198 prevede il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura anche per il 2021 e per gli anni successivi.

 

Il comma 198 prevede il conferimento del titolo di Capitale italiana della cultura anche per l'anno 2021 e "per i successivi" (occorrerebbe precisare la cornice temporale di riferimento della disposizione), novellando a tal fine l’art. 7, co. 3-quater, D.L. 83/2014 (L. 106/2014).

È quindi autorizzata la spesa di € 1 mln all'anno a decorrere dal 2021.

 

Per quanto qui interessa, l’art. 7, co. 3-quater, periodi dal quinto all'ottavo, D.L. 83/2014, ha previsto che annualmente il Consiglio dei ministri conferisca a una città italiana il titolo di Capitale italiana della cultura, sulla base di una procedura di selezione definita con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d’intesa con la Conferenza unificata. Ciò al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, anche attraverso forme di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti.

 

Al riguardo si ricorda che sono stati pubblicati il Bando e le Linee Guida Bando per il titolo di Capitale italiana della cultura 2018.

Con il DM 16 febbraio 2016 è stata modificata la disciplina della procedura di selezione per il conferimento del titolo di Capitale italiana della Cultura per gli anni successivi al 2017.

Con due DPCM 26 febbraio 2016, il titolo di Capitale italiana della cultura per gli anni 2016 e 2017 è stato conferito, rispettivamente, alle città di Mantova e di Pistoia.

Qui il Bando per il titolo Capitale italiana della cultura 2016-2017.

 

I progetti presentati dalla città designata Capitale italiana della cultura hanno natura strategica di rilievo nazionale ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 88/2011 e sono finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 e 2020.

A tal fine, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo propone al CIPE i progetti da finanziare. Gli investimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati dalla città designata Capitale italiana della cultura finanziati a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione sono esclusi dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità.

Articolo 1, comma 199
(Esenzione fiscale per l’Accademia dei Lincei)

 

 

Il comma 199 conferma l’esenzione fiscale disposta in favore dell’Accademia dei Lincei dall’articolo 3 del decreto luogotenenziale n. 359 del 1944 per tutti i tributi erariali, regionali e locali vigenti, nonché per ogni altro tributo di nuova istituzione, fatta salva espressa deroga legislativa, nell’ambito delle attività istituzionali svolte dalla medesima Accademia non in regime di impresa.

 

In base allo statuto, l’Accademia Nazionale dei Lincei è istituzione di alta cultura, che, ai sensi dell’art. 33 della Costituzione si dà i propri ordinamenti e assolve i compiti istituzionali nell’osservanza delle leggi dello Stato e nei limiti da queste stabiliti. Essa ha lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche e, in particolare, si compone di due Classi:

§  Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali;

§  Scienze Morali, Storiche e Filologiche.

 

Ai fini indicati, l’Accademia, in particolare, tiene assemblee e adunanze delle Classi riunite o delle singole Classi, organizza congressi, conferenze, convegni e seminari nazionali e internazionali; partecipa con i propri soci ad analoghe manifestazioni italiane e straniere e può assumere la rappresentanza anche internazionale di consimili istituzioni culturali; promuove e realizza attività e missioni di ricerca; conferisce premi e borse di studio; pubblica i resoconti delle proprie tornate e le note e memorie in esse presentate nonché gli atti dei congressi, convegni e seminari e di altre iniziative da essa promosse. Fornisce - su richiesta e anche di sua iniziativa - pareri ai pubblici poteri nei campi di propria competenza; eventualmente formula proposte. Per  l’attuazione delle proprie finalità, può accogliere lasciti e donazioni e istituire fondazioni.

È sottoposta alla vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che si esplica attraverso la nomina, da parte dello stesso Ministero e del Ministero dell’economia e delle finanze, di alcuni componenti dell’organo di controllo contabile, nonché attraverso la approvazione, da parte del Mibact, dei regolamenti interni, dei bilanci preventivi e consuntivi annuali, nonché dei documenti di programmazione pluriennale, il cui contenuto viene valutato dallo stesso Mibact al solo fine di accertare la congruità tra le risorse utilizzate ed i programmi di attività autonomamente elaborati.

 

Il richiamato articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 359/1944 al comma 1, dispone che l'Accademia è esente da ogni imposta o tassa generale o locale, presente o futura, salvo espressa deroga legislativa.

Il comma 2 dispone, ai fini dell’imposta di registro, l’applicazione agli atti dell'Accademia del medesimo trattamento tributario agevolato stabilito per gli atti stipulati dallo Stato.

 

Si ricorda che con la risoluzione del 13 giugno 2007, n. 2/DPF, l’allora dipartimento per le politiche fiscali del MEF ha ricordato che la Corte di Cassazione in alcune sentenze (tra cui Sent. n. 7166 del 16 maggio 2002, n. 10490 del 3 luglio 2003, e n. 18964 del 20 novembre 2003) ha ravvisato l'avvenuta abrogazione della disposizione, limitatamente alle sole imposte di registro ed ipotecarie e catastali: riferisce il MEF che le argomentazioni della Corte di Cassazione sono sostanzialmente fondate sulla circostanza che il legislatore della riforma tributaria del 1972 ha voluto dettare una nuova disciplina delle esenzioni in materia di imposte indirette, con la preventiva abrogazione di ogni norma che prevedesse esenzioni o agevolazioni di qualsiasi natura. L’articolo 78 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e l'art. 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635, hanno stabilito espressamente che le esenzioni e le agevolazioni relative ai tributi erariali in questione “previste da leggi vigenti alla data del 31 dicembre 1972” si applicassero fino alla data che sarebbe stata indicata da disposizioni successive, e comunque non oltre il 31 dicembre 1974 (Cass. Sent. n. 7166 del 2002).

 


 

Articolo 1, comma 200
(Manifestazioni carnevalesche)

 

 

Il comma 200 - inserito durante l'esame al Senato - reca un'autorizzazione di spesa per il sostegno di manifestazioni carnevalesche.

 

Il comma 200 - inserito durante l'esame al Senato- autorizza, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, la spesa di € 2 mln per il sostegno di manifestazioni carnevalesche, in coerenza con quanto previsto dall'art. 4-ter del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), il quale ha riconosciuto il valore storico e culturale nella tradizione italiana del carnevale e delle attività e manifestazioni ad esso collegate, nonché delle altre antiche tradizioni popolari e di ingegno italiane, stabilendo che ne siano favorite la tutela e lo sviluppo in accordo con gli enti locali.

 

 

In attuazione dell'art. 4-ter del D.L. 91/2013, con decreto del Direttore Generale della Direzione generale Turismo del 30 luglio 2015 sono state definite condizioni e modalità per la concessione di contribuiti per la promozione dei carnevali storici nei territori per l’anno 2016. Le risorse, pari ad € 1.000.000,00, sono state appostate sul cap. 6823/pg1 dello stato di previsione del Mibact (Missione Turismo, Programma Sviluppo e competitività del turismo). Il bando è stato emanato l’8 ottobre 2015.

Con D.D. 1° febbraio 2016 è stata istituita la commissione per l'esame e la valutazione delle istanze di contributo presentate dagli enti, la cui composizione è stata poi modificata, per una sostituzione, con D.D. 18 maggio 2016.

La graduatoria, con relativi punteggi, è stata approvata con D.D. 3 febbraio 2017.

Come riportato nella risposta del 28 aprile 2017 all’interrogazione a risposta scritta 4-15117, la commissione ha, infine, provveduto a calcolare l'importo attribuito a ciascuna manifestazione ammessa al contributo, dandone comunicazione alla Direzione generale che ha provveduto a darne pubblicità sul sito web del Mibact, con avviso del 20 febbraio 2017.

 

Il comma in esame prevede inoltre che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono apportate le necessarie modificazioni al D.M. 332 del 27 luglio 2017, adottato in base all'art. 9, co. 1, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013).

 

L'art. 9, co. 1, del D.L. 91/2013, aveva demandato a un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la rideterminazione, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014, dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo. I criteri di assegnazione avrebbero dovuto tener conto dell'importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale degli organismi. Il decreto doveva stabilire, inoltre, che i pagamenti a saldo sono disposti a chiusura di esercizio a fronte di attività già svolte e rendicontate.

 

L'art. 1, co. 2, del disegno di legge recante Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia (A.C. 4652, già A.S. 2287-bis), approvato definitivamente ma non ancora pubblicato, prevede che la Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professionalità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non riproducibile, e in particolare  carnevali storici e rievocazioni storiche (lett. g)). L’art. 2, co. 1, ha quindi delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti alla riforma della disciplina vigente anche nel settore dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, prevedendo, ai fini del riparto del Fondo unico per lo spettacolo, tra i princìpi e i criteri direttivi specifici, la definizione di categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda (art. 2, co. 4, lett. e), n. 3).

 

 

Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (L. 163/1985).

 


 

Articolo 1, comma 201
(Contributo per il cimitero delle vittime del Vajont)

 

 

Il comma  201 - inserito durante l'esame al Senato - assegna un contributo pari a € 50.000 per la gestione e la manutenzione del cimitero delle vittime del Vajont.

 

Il comma  201 - inserito durante l'esame al Senato - assegna, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, un contributo pari a € 50.000 per assicurare la gestione e la manutenzione del cimitero delle vittime del Vajont, sito in Longarone (BL), dichiarato monumento nazionale con D.P.R. 2 ottobre 2003.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L. 282/2004 - L. 307/2004).

 


 

Articolo 1, comma 202
(Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite
dagli eventi alluvionali del 2011 - Aulla)

 

 

Il comma 202, inserito durante l'esame al Senato, dispone un'autorizzazione di spesa per la ristrutturazione della Chiesa di San Tommaso Becket, sita in Aulla (MS).

 

Il comma 202, inserito durante l'esame al Senato, al fine di tutelare e rivalutare il patrimonio culturale delle aree colpite dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, autorizza, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, la spesa di € 400.000 per la ristrutturazione della Chiesa di San Tommaso Becket, sita in Aulla (MS).


 

Articolo 1, comma 203
(Contributo in favore dell'Accademia nazionale
delle scienze detta dei XL)

 

 

Il comma 203 - inserito durante l'esame al Senato - riconosce un contributo in favore dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL.

 

Il comma 203 - inserito durante l'esame al Senato - riconosce un contributo pari a € 200.000 annui, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, in favore dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL, allo scopo di sostenere il perseguimento dei fini istituzionali dell'Accademia stessa e al fine di favorire la diffusione della cultura storico-scientifica e di promuovere la conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico e archivistico di particolare interesse storico.

 


 

Articolo 1, comma 204
(Contributi a favore dell'Istituto Luigi Sturzo)

 

 

Il comma 204 - inserito durante l'esame al Senato - reca un'autorizzazione di spesa a favore dell'Istituto Luigi Sturzo.

 

In occasione del sessantesimo anno dalla scomparsa di don Luigi Sturzo e del centenario della fondazione del Partito popolare italiano, il comma 204  - inserito durante l'esame al Senato - autorizza, per ciascuno degli anni 2018 e 2019, la spesa di € 300.000 a favore dell'Istituto Luigi Sturzo ai fini del programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione degli archivi librari, nonché della promozione di ricerche e convegni da svolgere nei luoghi più significativi della storia della tradizione cattolico-popolare.

 


 

Articolo 1, comma 205
(Contributo in favore dell'Accademia Vivarium Novum)

 

 

Il comma 205 - inserito durante l'esame al Senato - contiene un'autorizzazione di spesa in favore dell'istituzione culturale denominata Accademia Vivarium Novum.

 

Il comma 205 - inserito durante l'esame al Senato - autorizza la spesa di € 350.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il finanziamento dell'istituzione culturale denominata Accademia Vivarium Novum, con sede in Frascati.

Il contributo è finalizzato a garantire il funzionamento e a sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche dell'istituzione, di rilevante interesse pubblico.

L'Accademia trasmette al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti, con specifico riferimento ai contributi statali e al perseguimento delle predette finalità.

Entro il 15 febbraio di ciascun anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono la relazione alle Camere.

 


 

Articolo 1, comma 206
(Libro parlato di Feltre)

 

 

Il comma 206 autorizza, per il 2019 e il 2020, la spesa di 250mila euro per anno a favore del Centro internazionale del libro parlato Adriano Sernagiotto – Onlus di Feltre.

 

Il comma 206, inserito in sede referente al Senato, al fine di sostenere ed incentivare le attività e i servizi per non vedenti, ipovedenti e dislessici, assegna al Centro internazionale del libro parlato Adriano Sernagiotto – Onlus di Feltre un contributo straordinario di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

 

Il Centro Internazionale del Libro Parlato nasce a Feltre nel 1983, con lo scopo di aiutare i non vedenti ad accostarsi alla lettura ed allo studio, ma al Centro si rivolgono anche ipovedenti, dislessici, distrofici, anziani, malati terminali e tutti coloro per i quali la lettura in modo tradizionale non è possibile; così pure vari enti, come scuole di ogni ordine e grado, biblioteche, case di riposo, A.S.L., amministrazioni comunali, istituti specializzati all'assistenza dei disabili.


 

Articolo 1, comma 207
(Contributo alla Lega del Filo d’oro)

 

 

Il comma 207, inserito durante l’esame al Senato, dispone la concessione, per l’anno 2019, di un contributo di 1 milione di euro in favore della Lega del Filo d’oro.

L’associazione nazionale Lega del Filo d’Oro è un’organizzazione senza scopo di lucro che ha tra gli scopi statutari l’assistenza, l’educazione, la riabilitazione, il recupero ed il reinserimento dei non vedenti privi di udito (sordociechi) e dei pluriminorati psicosensoriali, mediante l’istituzione di apposite strutture, la promozione di rapporti con altri enti, anche esteri, di attività di ricerca e di sperimentazione nel campo specifico, l’attività di prevenzione e sensibilizzazione, la formazione di operatori qualificati.

Si segnala che la copertura della norma è stata definita a valere, per l’anno 2019, sul Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili, di cui al comma 624 del presente provvedimento.

 


 

Articolo 1, commi 208
(Tutela del patrimonio culturale nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del 2011 - Villafranca in Lunigiana)

 

 

Il comma 208, inserito durante l'esame al Senato, prevede un'autorizzazione di spesa per la ristrutturazione della Chiesa di San Michele Arcangelo, sita in Villafranca in Lunigiana (MS).

 

Il comma 208, inserito durante l'esame al Senato, al fine di tutelare e rivalutare il patrimonio culturale delle aree colpite dagli eventi alluvionali del 25 ottobre 2011, autorizza, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, la spesa di € 250.000 per la ristrutturazione della Chiesa di San Michele Arcangelo, sita in Villafranca in Lunigiana (MS).

 


 

Articolo 1, comma 209
(IVA sugli spettacoli teatrali)

 

 

Il comma 209 modifica la disciplina IVA applicabile ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli, per estendere l’aliquota ridotta al 10 per cento ai contratti di scrittura connessi a tutti gli spettacoli teatrali, ai concerti, alle attività circensi e di spettacolo viaggiante, anche nei casi in cui le relative prestazioni siano condotte da intermediari.

 

Le norme in esame intervengono sulla Tabella A, parte III del D.P.R. n. 633 del 1972 - che istituisce e disciplina l’IVA – allo scopo di modificare la disciplina dei beni e dei servizi assoggettati ad aliquota IVA ridotta del 10 per cento.

 

In relazione alle aliquote IVA, occorre ricordare che a decorrere dal 1° ottobre 2013, l'aliquota ordinaria è rideterminata nella misura del 22 per cento. L’ordinamento prevede inoltre due aliquote ridotte: una aliquota al 10 per cento e una al 5 per cento, quest’ultima istituita con la legge di stabilità 2016 (commi 960-963). Resta in vigore fino all'introduzione del regime definitivo previsto dalla direttiva IVA, infine, l'aliquota super–ridotta al 4 per cento, a condizione che l’aliquota fosse in vigore al 1° gennaio 1991 e che la sua applicazione risponda a ben definite ragioni di interesse sociale (articolo 110, direttiva IVA).

 

Si ricorda in questa sede che la legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 300 della legge n. 296 del 2006) aveva precisato che per “contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali”, cui si applica l’aliquota ridotta (numero 119 della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, modificato dalla norma in esame) devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al numero 123 della medesima Tabella, ossia i concerti vocali e strumentali, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante, gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti.

Di conseguenza, con le modifiche apportate al citato n. 119 si esplicita in norma quanto già disposto dalla predetta norma interpretativa della finanziaria 2007 e si estende l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10 per cento anche nei casi in cui le operazioni di cui ai numeri 119) e 123) siano prestate attraverso un intermediario.

 

La Relazione illustrativa al riguardo chiarisce che tale ultima modifica intende rendere la disciplina IVA sull’intermediazione negli spettacoli coerente a quanto disposto dall’articolo 28 della direttiva 2006/112/CE in tema di imposta sul valore aggiunto. Detto articolo stabilisce infatti che, ove un soggetto passivo che agisca in nome proprio ma per conto terzi partecipi ad una prestazione di servizi, si ritiene che egli abbia ricevuto o fornito tali servizi a titolo personale.


 

Articolo 1, comma 210
(Contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi
«Regina Margherita» di Monza)

 

 

Il comma 210 - inserito durante l'esame al Senato - prevede un 'incremento per il 2019 del contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza.

 

Il comma 210 - inserito durante l'esame al Senato - incrementa di € 1 mln per il 2019 il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza.

A tal fine novella l'art. 1, co. 420, della L. 208/2015.

 

Si ricorda che il citato art. 1, co. 420, L. 208/2015, aveva incrementato il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza, dell'importo di € 2 mln per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

La Biblioteca Italiana per Ciechi "Regina Margherita" - ONLUS, fondata nel 1928 dall’Unione Italiana Ciechi, ha la finalità di soddisfare le diverse esigenze culturali e di apprendimento dei minorati della vista.

Il patrimonio librario – che consiste in oltre 50 mila titoli, tra opere in braille, su audiocassetta, su supporto informatico e opere in caratteri ingranditi – copre diversi settori disciplinari e si indirizza a differenti fasce di lettori. La sua produzione varia da opere di letteratura, ad opere scientifiche o di carattere informativo, a spartiti e manuali didattici per la musica.

I volumi sono disponibili per il prestito sul territorio nazionale ed estero.

Il Centro di Documentazione Tiflologica di Roma della Biblioteca Italiana per Ciechi – creato con l'intento di promuovere lo studio delle problematiche inerenti l'handicap visivo – raccoglie la produzione scientifica di argomento tiflologico ed offre ai suoi utenti l'accesso ai documenti e all'informazione, attraverso l'utilizzo di cataloghi, bollettini, bibliografie.

Il Centro coordina anche i 16 Centri di Consulenza Tiflodidattica che la Biblioteca Italiana per Ciechi e la Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi hanno istituito sul territorio nazionale. I Centri garantiscono consulenze specifiche, attività di informazione e formazione, di ricerca e di affiancamento alle famiglie, al fine di individuare le necessità educative, culturali e ludico-ricreative.


 

Articolo 1, comma 211
(Fondo per la conservazione e l'informatizzazione degli archivi
dei movimenti politici e degli organismi di
rappresentanza dei lavoratori)

 

 

Il comma 211 - inserito durante l'esame al Senato - istituisce, a decorrere dal 2018, presso il Mibact un apposito Fondo per la conservazione e la informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori.

 

Il comma 211 - inserito durante l'esame al Senato - istituisce presso il Mibact un apposito Fondo con dotazione di € 1 mln annui a decorrere dal 2018, al fine della conservazione e della informatizzazione degli archivi dei movimenti politici e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori.

Ai relativi oneri si provvede:

§  quanto a € 500.000 annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall’art. 1, co. 349, della L. 208/2015, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale del Mibact, pari a € 30 mln a decorrere dal 2016;

§  quanto a € 500.000 annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall’art. 1, co. 354, della L. 208/2015, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, pari, a decorrere dal 2016, a € 10 mln annui.

 


 

Articolo 1, commi 212 e 213
(Contributi ad istituti culturali - Festival "Donizetti Opera" di Bergamo e Museo di San Caprasio in Aulla)

 

 

I commi 212 e 213 - inseriti durante l'esame al Senato - assegnano, rispettivamente, contributi a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo e dell'Abbazia di San Caprasio di Aulla (MS).

 

Il comma 212 - inserito durante l'esame al Senato - assegna un contributo di € 500.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a favore della Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo per la realizzazione del Festival Donizetti Opera.

A tal fine aggiunge il comma 1-bis all'art. 2 della L. 238/2012, il quale ha previsto la concessione di un contributo straordinario ad alcune fondazioni culturali al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani di assoluto prestigio internazionale.

 

Il comma 213 - inserito durante l'esame al Senato - assegna un contributo di € 100.000 per il 2018 e di € 400.000 per il 2019, a favore dell'Abbazia di San Caprasio di Aulla (MS), sede di un'esposizione museale, al fine di tutelarne il valore culturale ed artistico.

 


 

Articolo 1, commi 214 e 215
(Trieste capitale europea della scienza 2020)

 

 

I commi 214 e 215 - inseriti durante l'esame al Senato - attribuiscono alla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze (FIT) un finanziamento per la realizzazione del progetto ESOF 2020 Trieste.

 

Il comma 214 attribuisce alla Fondazione Internazionale Trieste per il progresso e la libertà delle scienze (FIT) un finanziamento, pari a € 400.000 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la realizzazione del progetto ESOF 2020 Trieste.

In base al comma 215, ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo integrativo speciale per la ricerca.

 

Si segnalano i comunicati stampa del 9 luglio 2017  e del 29 novembre 2017 sul sito del MIUR.


 

Articolo 1, comma 216, lett. a)
(Ammodernamento impianti di calcio)

 

 

Il comma 216, lettera a), dell'articolo 1, al fine di incentivare l’ammodernamento degli impianti sportivi delle società di calcio, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, riconosce un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 12 per cento dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro. Si demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l'individuazione delle modalità di attuazione dell’incentivo anche al fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

 

Il comma 216, lettera a), dell'articolo 1 novella il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, in materia di Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse, in particolare l’articolo 22 dello stesso, inserendovi, dopo il comma 3, un nuovo comma 3-bis. Esso prevede che, al fine di incentivare l’ammodernamento degli impianti calcistici, in regime di proprietà o di concessione amministrativa, in favore delle società appartenenti alla Lega Nazionale professionisti serie B], alla Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro e alla Lega Nazionale Dilettanti che hanno beneficiato della mutualità prevista dalla normativa è riconosciuto un contributo in forma di credito d’imposta.

 

Si ricorda che l'art. 22 qui oggetto di novella, recante norme in tema di Mutualità generale, nel testo oggetto di successive modificazioni ed in vigore dal 3 dicembre 2016, prevede al comma 1 che l'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A destini una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti indicati, esclusivamente per lo sviluppo dei settori giovanili delle società, per la formazione e per l'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, per il sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e per lo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio.

In base al comma 2 della disposizione, tale quota è destinata alla Federazione italiana giuoco calcio, che determina i criteri e le modalità di erogazione secondo le finalità previste, previa rendicontazione certificata da parte dei destinatari. Tali fondi sono destinati: nella misura del 6 per cento alla Lega di serie B; nella misura del 2 per cento alla Lega Pro; nella misura dell'1 per cento alla Lega nazionale dilettanti; nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio. La Federazione italiana giuoco calcio presenta al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominato, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno sportivo precedente (comma 3 dell'art. 22).

Per ulteriori approfondimenti, si vedano, il dossier sull'A. S. 2595, Disposizioni in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili - D.L. 193/2016, nonché il dossier sull'A.C. 4303sul D.L. 244 del 2016, relativi agli interventi inerenti l'art. 22 d.lgs.  9/2008.

 

La norma in esame stabilisce il contributo del credito di imposta nella misura del 12 per cento dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti medesimi, sino a un massimo di 25.000 euro, che siano realizzati mediante l’impiego delle somme di cui al comma 1 della norma novellata, entro il terzo periodo di imposta successivo alla loro attribuzione.

Il contributo è riconosciuto nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.

Gli articoli 107-109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea proibiscono gli aiuti di Stato a favore di determinate imprese o prodotti che provocano distorsioni della concorrenza. Per quanto riguarda gli 'accordi d'importanza minore', si considera che quando questi non soddisfino le condizioni previste all'articolo 101, paragrafo 3, TFUE, non devono essere considerati come infrazioni se sono di minore importanza e hanno un impatto appena percepibile sul mercato (principio del c.d. «de minimis»). A livello europeo, tali accordi sono solitamente considerati utili per la collaborazione tra piccole e medie imprese. In materia, a seguito della modifica di alcuni regolamenti di esenzione per categoria e della recente giurisprudenza, la comunicazione «de minimis» è stata riveduta nel 2014 (2014/C-291/01). Vi si precisa che gli accordi che «abbiano per oggetto» la restrizione della concorrenza non possono essere considerati di importanza minore. Per maggiori dettagli, si rinvia alla nota illustrativa del Parlamento europeo sulla politica della concorrenza.

                                                                                   

Si demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge in esame, l'individuazione delle modalità di attuazione dell’incentivo 'anche al fine del rispetto del limite di spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2018'.


 

Articolo 1, comma 216, lettera b)
(
Commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi
e relativa ripartizione delle risorse)

 

 

Il comma 216, lettera b) reca una nuova disciplina concernente ripartizione delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi della Lega Seria A, prevedendo, in particolare:

a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A;

b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti;

c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale.

 

Il comma 216, lettera b) sostituisce l'art. 26 del d.lgs. n. 9 del 2008, recante "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse".

Le risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, sono ripartite dopo aver dedotto le quote di mutualità di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo. Si tratta delle risorse (pari al 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti) che l'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A destina allo sviluppo dei settori giovanili delle società, alla formazione e all'utilizzo di calciatori convocabili per le squadre nazionali giovanili italiane maschili e femminili, al sostegno degli investimenti per gli impianti sportivi e allo sviluppo dei centri federali territoriali e delle attività giovanili della Federazione italiana giuoco calcio.

 

Il nuovo testo non fa menzione della deduzione delle quote ex articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 9 del 2008, abrogato dall'art. 14, comma 1-bis, lettera c) del D.L. 193/2016.

 

La novella propone nuovi criteri di ripartizione stabilendo:

a)   una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A (in luogo della quota del 40 per cento attualmente prevista);

b)  una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti (come nel testo vigente):

c)   una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale (laddove il testo vigente prevede una quota del 30 per cento in "base al bacino di utenza").

Riguardo alla lettera b), la novella introduce nuovi criteri prevedendo di che la quota sia determinata:

§  nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati (nel testo vigente è previsto il 15 per cento sulla base delle ultime cinque "stagioni sportive");

§  nella misura del 5 per cento (in luogo del 10 per cento previsto nel testo vigente) sulla base dei risultati conseguiti "a livello internazionale" (tale menzione non è presente nel testo vigente) e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947;

§  nella misura del 15 per cento (in luogo del 5 per cento) sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell’ultimo campionato (nel testo vigente ci si riferisce all'ultima competizione sportiva).

 

Riguardo alla lettera c), la novella prevede che la quota sia determinata sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, con particolare riferimento al numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati. Nel testo vigente tale quota è determinata in base ad un criterio misto che tiene conto (per il 25 per cento) del numero dei sostenitori come risultante da indagini demoscopiche e per il restante 5 per cento sulla base della popolazione del comune di riferimento.

 

La novella demanda, infine, ad un DPCM - da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame - l'individuazione dei criteri di ponderazione delle quote di cui alla lettera b), nonché dei criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui alla lettera c).

 

Si riporta qui di seguito un testo a fronte delle modifiche proposte:

 

Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, art. 26

TESTO VIGENTE

MODIFICHE PROPOSTE

Prima ripartizione delle risorse del Campionato di calcio di serie A

Ripartizione delle risorse del Campionato di Seria A

1. In sede di prima applicazione del presente decreto e tenuto conto delle regole determinate dall'organizzatore dei campionati di calcio di serie A e B, la ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di mutualità di cui agli articoli 22 e 24, è effettuata, a partire dalla stagione sportiva 2010-2011, con le seguenti modalità: una quota del 40 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A, una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti e una quota del 30 per cento secondo il bacino di utenza.

1. La ripartizione delle risorse assicurate dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi al Campionato italiano di calcio di serie A, dedotte le quote di cui all’articolo 22, è effettuata con le seguenti modalità: a) una quota del 50 per cento in parti uguali tra tutti i soggetti partecipanti al campionato di serie A; b) una quota del 30 per cento sulla base dei risultati sportivi conseguiti; c) una quota del 20 per cento sulla base del radicamento sociale.

2. La quota relativa al risultato sportivo, come individuata ai sensi del comma 1, è determinata nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti da ciascuno dei partecipanti alla competizione a partire della stagione sportiva 1946/1947, nella misura del 15 per cento sulla base dei risultati conseguiti nelle ultime cinque stagioni sportive  e nella misura del 5 per cento sulla base del risultato conseguito nell'ultima competizione sportiva.

2. La quota di cui al primo comma, lettera b), è determinata nella misura del 15 per cento sulla base della classifica e dei punti conseguiti nell’ultimo campionato, nella misura del 10 per cento sulla base dei risultati conseguiti negli ultimi cinque campionati e nella misura del 5 per cento sulla base dei risultati conseguiti a livello internazionale e nazionale a partire dalla stagione sportiva 1946/1947.

3. La quota relativa al bacino di utenza, come individuata ai sensi del comma 1, è determinata nella misura del 25 per cento sulla base del numero di sostenitori di ciascuno dei partecipanti alla competizione, così come individuati da una o più società di indagini demoscopiche incaricate dall'organizzatore del campionato di calcio di serie A secondo i criteri dallo stesso fissati, e nella misura del 5 per cento sulla base della popolazione del comune di riferimento della squadra.

 

3. La quota di cui al primo comma, lettera c), è determinata sulla base del pubblico di riferimento di ciascuna squadra, tenendo principalmente in considerazione il numero di spettatori paganti che hanno assistito dal vivo alle gare casalinghe disputate negli ultimi tre campionati.

 

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di ponderazione delle quote di cui al comma 1, lettera b), nonché i criteri di determinazione del pubblico di riferimento di ciascuna squadra di cui comma 1, lettera c).

 

 


 

Articolo 1, commi 217-219
(Società sportive dilettantistiche)

 

 

I commi da 217 a 219 modificati al Senato, dispongono che le attività del settore sportivo dilettantistico possano essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile. Si vincola quindi il contenuto dello statuto delle citate imprese al fine di garantire che venga svolta effettivamente attività sportiva dilettantistica e si attribuiscono agevolazioni fiscali a favore delle stesse società.

 

Il comma 217 dispone che le attività sportive dilettantistiche possano essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile.

Le forme societarie contemplate dal titolo quinto del libro quinto del codice civile sono: la società semplice che non può avere per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale, la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice, la società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata.

 

Il comma 218 vincola lo statuto delle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro ad avere un contenuto prestabilito. In particolare, lo statuto deve contenere: a) nella denominazione o ragione sociale, la dicitura “società sportiva dilettantistica lucrativa”; b) nell’oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l’organizzazione di attività sportive dilettantistiche; c) il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell’ambito della stessa disciplina; d) l’obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell’apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e le Attività Motorie (LM47) o in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM67) o in Scienze e Tecniche dello Sport (LM68), ovvero in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

Si segnala che, per effetto delle modifiche apportate al Senato, il requisito del possesso della laurea triennale in scienze motorie è stato reso alternativo al possesso degli altri titoli sopra indicati, in luogo essere condizione necessaria per l’applicazione delle norme in esame, a parità di possesso degli altri requisiti (la dicitura originaria della lettera d) chiudeva il paragrafo con “purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie”).

 

Il comma 219 stabilisce che per tali soggetti riconosciuti dal CONI, l’imposta sul reddito delle società (IRES) è ridotta alla metà. L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti de minimis.

 

Si segnala infine che i commi 221 e 222 del provvedimento in esame assoggettano, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative, riconosciute dal Coni, nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

 


 

Articolo 1, comma 220
(Rapporti di collaborazione con società sportive dilettantistiche aventi scopo di lucro)

 

 

Il comma 220 specifica che i contratti di collaborazione lavorativa, resa, a fini istituzionali, con società sportive dilettantistiche, sono ammessi anche per le società suddette che, secondo la categoria introdotta dai precedenti commi da 217 a 219, abbiano scopo di lucro.

 

Si ricorda che le fattispecie di collaborazioni con tali società rientrano tra quelle per le quali la disciplina generale (di cui all'art. 2 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni) consente - anche qualora le collaborazioni consistano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e con modalità di esecuzione organizzate dal committente - la stipulazione di contratti di lavoro diversi dalla tipologia del lavoro subordinato.

 


 

Articolo 1, commi 221 e 222
(Iva società sportive dilettantistiche lucrative)

 

 

I commi 221 e 222, introdotti al Senato, assoggettano, a decorrere dal 1° gennaio 2019, ad aliquota IVA ridotta al 10 per cento i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative, riconosciute dal Coni, nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

 

A tal fine viene modificata la Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), che reca il novero dei beni e dei servizi assoggettati ad aliquota al 10 per cento, inserendovi il numero 123-bis), che dunque sottopone ad aliquota agevolata i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l’attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

 

Si ricorda che la possibilità di esercitare le attività del settore sportivo dilettantistico con scopo di lucro in una forma societarie di cui al titolo quinto del libro quinto del codice civile è stata inserita dai commi da 217 a 219 del provvedimento in esame. Per tali soggetti riconosciuti dal CONI, l’imposta sul reddito delle società (IRES) è ridotta alla metà. L’agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regime de minimis.

 


 

Articolo 1, comma 223
(Fondo sport e periferie)

 

 

Il comma 223 autorizza la spesa di € 10 mln annui dal 2018 da destinare al Fondo sport e periferie – istituito dal D.L. 185/2015 (L. 9/2016) con una dotazione economica riferita al triennio 2015-2017 – al fine dichiarato di attribuire natura strutturale allo stesso.

 

L’art. 15 del D.L. 185/2015 (L. 9/2016), istituendo il Fondo “Sport e periferie” nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per essere poi trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, da qui, al CONI, lo ha dotato di € 20 mln nel 2015, € 50 mln nel 2016, ed € 30 mln nel 2017.

Il Fondo è attualmente allocato sul cap. 7457 dello stato di previsione del MEF e sul cap. 846 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio.

Per la realizzazione degli interventi – per cui è possibile utilizzare le procedure semplificate previste dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, co. 304, L. 147/2013, come modificato dall’art. 62 del D.L. 50/2017-L. 96/2017) – lo stesso art. 15 del D.L. 185/2015 ha previsto la presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, da parte del CONI, entro 15 giorni dalla data della sua entrata in vigore, di un piano relativo ai primi interventi urgenti e, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di un piano pluriennale degli interventi, rimodulabile entro il 28 febbraio di ogni anno, disponendone l’approvazione con DPCM.

Infine, ha disposto che il CONI presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione annuale sull’utilizzo dei fondi assegnati e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con il Fondo. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a sua volta, trasmette la relazione alle Camere.

Il piano degli interventi urgenti è stato approvato con DPCM 1 febbraio 2016.

Il piano pluriennale degli interventi è stato approvato con DPCM 5 dicembre 2016.

 

Successivamente, l’art. 1, co. 147, della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017), novellando l’art. 15 del D.L. 185/2015, ha disposto l’esclusione dal piano pluriennale degli interventi già finanziati con altre risorse pubbliche.

È stata fatta salva la possibilità, in sede di rimodulazione annuale del piano, di destinare le relative risorse al finanziamento di altri interventi relativi a proposte presentate dal medesimo soggetto, nei termini e nei modi già previsti dal CONI, purché risultino di analogo o inferiore importo e posseggano i requisiti richiesti. A tal fine, sono necessari la richiesta del proponente, la previa valutazione del CONI e il previo accordo con l’ente proprietario.

 

Le risorse relative alla nuova autorizzazione di spesa – pari, come detto, a € 10 mln annui dal 2018 – sono iscritte in apposita sezione del capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento (come a legislazione vigente) al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ma – a differenza di quanto finora previsto – sono assegnate all’Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (e non trasferite al CONI).

 

I criteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all’Ufficio per lo sport devono essere individuati, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con D.P.C.M., emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

A tal fine, devono essere rispettate le finalità, già previste dal D.L. 185/2015, relative a:

§  ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale;

§  realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;

§  completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale.

 

Sono fatte salve le procedure in corso.

 

Al riguardo si evidenzia, preliminarmente, che, da quanto si evince dalla seconda sezione del disegno di legge, le risorse autorizzate dalla disposizione in commento sono allocate sul già citato cap. 7457 dello stato di previsione del MEF e vanno ad incrementare le risorse già destinate al Fondo Sport e periferie a seguito del riparto del Fondo investimenti istituito dall’art. 1, co. 140, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017), pari a € 40 mln per il 2018, a € 30 mln per il 2019 e a € 15 mln per il 2020.

In particolare, il D.P.C.M. 21 luglio 2017 di riparto del Fondo investimenti ha destinato al MEF, per il settore “investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”, complessivi € 161,5 mln, di cui € 15,5 mln per il 2017, € 41 mln per il 2018, € 31,5 mln per il 2019 e € 73,5 mln per il periodo 2020-2023.

Lo stanziamento del Fondo sport e periferie risulta, dunque, complessivamente pari a € 50 mln per il 2018, a € 40 mln per il 2019 e a € 25 mln per il 2020.

 

Poiché, peraltro, letteralmente, l’assegnazione all’Ufficio per lo sport riguarda esclusivamente i 10 milioni di euro annui, sembrerebbe intendersi che, a decorrere dal 2018, vi saranno due differenti soggetti chiamati a gestire le risorse del Fondo, ovvero, oltre all’Ufficio per lo sport, il CONI, che - ex art. 15 del D.L. 185/2015, non novellato dalla disposizione in commento - continuerebbe a gestire le ulteriori risorse del Fondo.

Al riguardo, sembrerebbe necessario un chiarimento.

 

Per completezza, si ricorda che il 13 novembre 2017 sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata pubblicata la notizia relativa ad un nuovo stanziamento per il Fondo sport e periferie, con ulteriori € 100 mln.

La notizia rimanda, a sua volta alla comunicazione pubblicata sul sito del CONI l’8 novembre 2017, in base alla quale "In considerazione del rifinanziamento del sopracitato Fondo “Sport e Periferie”, con il Decreto Ministeriale in corso di perfezionamento e l’avvenuta iscrizione nella previsione triennale di bilancio delle relative somme, il CONI si accinge a presentare un nuovo piano pluriennale per il triennio 2018-2020, per la successiva approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal fine, ad integrazione del proprio patrimonio di competenze e di conoscenze sull’impiantistica sportiva con destinazione agonistica in Italia, il CONI ritiene utile effettuare una nuova indagine con le medesime modalità di quella già svolta nel 2016, acquisendo proposte d’intervento da inserire nel nuovo piano pluriennale.”

In base alla medesima comunicazione, le proposte devono essere inviate dal 15 novembre al 15 dicembre 2017.

Si precisa, tuttavia, che “ Resta inteso che la pubblicazione della presente comunicazione e la ricezione delle proposte non comportano per il CONI alcun obbligo o impegno, nei confronti dei soggetti interessati, di dar corso all’intervento proposto, ne?, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte del CONI, a qualsiasi titolo, e che presupposto essenziale per la realizzazione degli interventi con risorse a valere sul Fondo è che le risorse del Fondo siano effettivamente erogate in favore del CONI”.


 

Articolo 1, commi 224-227
(Sport bonus)

 

 

I commi da 224 a 227 istituiscono e regolano il contributo, sotto forma di credito d’imposta (sport bonus), erogato in relazione ad erogazioni liberali per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se destinati ai soggetti concessionari.

 

Il comma 224 riconosce a tutte le imprese un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 per cento delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell’anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

 

Il comma 225 riconosce il beneficio nel limite complessivo di spesa di 10 milioni di euro ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 in tre quote annuali di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

In base all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 i contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

 

Il comma 226 prevede che i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunichino immediatamente all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori di restauro o ristrutturazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate. L’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede agli adempimenti connessi alla disciplina in esame nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Il comma 227 prevede che le disposizioni applicative necessarie, anche al fine del rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro, siano individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.


 

Articolo 1, comma 228
(Aumento esenzione compensi per attività musicali
e attività sportive dilettantistiche)

 

 

Il comma 228 eleva da 7.500 a 10.000 euro l’importo che non concorre a formare il reddito imponibile delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale, nonché di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

 

In particolare, le norme in esame (lettera b) del comma 228) innalzano da 7.500 a 10.000 euro l’ammontare che non concorre a formare il reddito imponibile a fini IRPEF delle indennità, dei rimborsi forfettari, dei premi e dei compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale (da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche aventi finalità dilettantistiche) nonché dei compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, individuati dall’articolo 67, comma 1, lettera m) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (DPR n. 917 de 1986).

A tal fine viene modificato l’articolo 69, comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (DPR n. 917 de 1986).

 

Viene poi sostituito (lettera a) del comma 228), per ragioni di coordinamento con la nuova numerazione del TUIR, il riferimento contenuto nel comma 2 dell’articolo 69 del TUIR.

 

Si ricorda che l'articolo 69, comma 2 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) stabilisce che le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi sopra illustrati non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro.

La legislazione vigente dispone che, per tali indennità, la parte eccedente tale franchigia sia assoggettata:

•   fino a 28.158 euro, ad una ritenuta a titolo di imposta pari all’aliquota del primo scaglione (attualmente il 23%);

•   per la parte eccedente i 28.158 euro ad una ritenuta a titolo di acconto pari all’aliquota del primo scaglione (attualmente il 23%), per poi essere assoggetta ad IRPEF in sede dichiarativa.

L'articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR qualifica come redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

 


 

Articolo 1, comma 229
(Assunzioni assistenti stadio)

 

 

Il comma 229, introdotto nel corso dell’esame al Senato, autorizza, per lo svolgimento di determinati servizi, l’assunzione di assistenti di stadio (cd steward) con contratti di lavoro intermittente stipulati in deroga a specifiche disposizioni della normativa vigente.

 

Il comma 229 riconosce alle società organizzatrici di competizioni sportive la possibilità di assumere assistenti di stadio (in possesso dei prescritti requisiti[92]) - per lo svolgimento di servizi finalizzati al controllo dei titoli di accesso, all'instradamento degli spettatori e alla verifica dei regolamenti d'uso degli impianti - con contratti di lavoro intermittente stipulati in deroga:

§  ai limiti di età previsti dalla normativa vigente (meno di 25 anni o più di 55 anni);

§  alla disposizione che, in assenza di contratto collettivo, demanda ad apposito decreto ministeriale l’individuazione dei casi in cui si può ricorrere al lavoro intermittente (art. 13, comma 1, secondo periodo, e comma 2, del D.Lgs. 81/2015 - vedi infra).

 

Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di personale addetto agli impianti sportivi, viene demandato ad un decreto del Ministro dell’interno (da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame) la definizione delle modalità semplificate di comunicazione alle prefetture dei dati identificativi del personale addetto alle suddette attività.

Con il contratto di lavoro intermittente (disciplinato dagli artt. 13-18 del D.Lgs. 81/2015), che può essere stipulato anche a tempo determinato, un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro (privato, in quanto le disposizioni in materia non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni) che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.

Caratteristica principale del lavoro intermittente è l'alternarsi di fasi in cui vi è effettiva prestazione di lavoro e fasi in cui questa attività manca ed è sostituita dall’attesa della chiamata da parte del datore di lavoro (la c.d. disponibilità, che può essere espressamente pattuita o meno). Il datore di lavoro, nel richiedere la prestazione lavorativa, dovrà rispettare comunque il preavviso formalizzato nel contratto di lavoro, il quale, in ogni caso, non può essere inferiore ad un giorno. Nei periodi in cui non ne viene utilizzata la prestazione, il lavoratore intermittente non matura alcun trattamento economico e normativo, salvo che abbia garantito al datore di lavoro la propria disponibilità a rispondere alle chiamate, nel qual caso gli spetta l'indennità di disponibilità.

Il richiamato art. 13, c. 1, secondo periodo dispone che, in mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con apposito D.M.[93].

Per quanto concerne i limiti di età, il richiamato comma 2 del medesimo articolo 13 dispone che il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età (purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno) e con più di 55 anni.

 

 


 

Articolo 1, comma 230
(Fondo unico a sostegno del potenziamento
del movimento sportivo italiano)

 

 

Il comma 230 istituisce presso l'Ufficio per lo Sport il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.

 

Il comma 230 istituisce presso l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.

 

L'Ufficio per lo sport è stato istituito come Ufficio autonomo dall'art. 1 del D.P.C.M. 7 giugno 2016 (che ha modificato il D.P.C.M. 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri). In precedenza esso era costituito come ufficio interno al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport (ora Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie).

L'Ufficio per lo sport è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'esercizio delle funzioni in materia di sport. Provvede agli adempimenti giuridici e amministrativi, allo studio, all'istruttoria degli atti concernenti l'assolvimento delle predette funzioni; propone, coordina e attua iniziative normative, amministrative e culturali relative allo sport; cura i rapporti internazionali con enti e istituzioni che hanno competenza in materia di sport, con particolare riguardo all'Unione europea, al Consiglio d'Europa, all'UNESCO e all'Agenzia mondiale antidoping (WADA) e con gli organismi sportivi e gli altri soggetti operanti nel settore dello sport; esercita le funzioni di competenza in tema di prevenzione del doping e della violenza nello sport; esercita compiti di vigilanza sul Comitato olimpico nazionale (CONI) e, unitamente al Mibact in relazione alle rispettive competenze, di vigilanza e di indirizzo sull'Istituto per il credito sportivo; realizza iniziative di comunicazione per il settore sportivo anche tramite la gestione dell'apposito sito web; cura l'istruttoria per la concessione dei patrocini a manifestazioni sportive.

L'organizzazione interna dell'Ufficio per lo sport è stata disciplinata dal decreto 1° settembre 2016 del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'Ufficio si articola in due servizi: il Servizio I per i rapporti istituzionali, internazionali e per la governance nello sport e il Servizio II per la vigilanza, i contributi e per l'impiantistica sportiva.

 

La dotazione del Fondo è pari a:

§  € 12 mln per il 2018;

§  € 7 mln per il 2019;

§  € 8,2 mln per il 2020;

§  € 10,5 mln a decorrere dal 2021.

Le risorse sono destinate al finanziamento di progetti aventi una delle seguenti finalità:

§  incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport (lett. a));

§  sostenere la realizzazione di eventi calcistici e di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale (lett. b) e c));

§  sostenere la maternità delle atlete non professioniste (lett. d));

§  garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione (lett. e)).

L'utilizzo del Fondo è disposto con uno o più D.P.C.M., da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

Inoltre, al fine di consentire il pieno ed effettivo esercizio del diritto all'esercizio della pratica sportiva da parte dei minori, di cui alla lett. e), la disposizione consente il tesseramento - senza alcun aggravio rispetto a quanto è previsto per i cittadini italiani - presso società o associazioni affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate o agli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, per i minori cittadini di paesi terzi, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano.

 

Si veda la Nota Breve n. 185 dell'ottobre 2017, predisposta in occasione dell'esame dell'A.S. n. 361-B.

 

Al riguardo si ricorda che la L. 12/2016 (A.S. 1871) ha previsto che i minori di anni 18 che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.

Il tesseramento resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla L. 91/1992, hanno presentato tale richiesta.

 

Si veda la Nota Breve n. 68 dell'aprile 2015, predisposta in occasione dell'esame dell'A.S. n. 1871.


 

Articolo 1, comma 231
(Agevolazioni per le società di Lega Pro)

 

 

Il comma 231 prevede la concessione di agevolazioni alle società appartenenti alla Lega Calcio Professionistico.

 

Il comma 231 prevede la concessione, nel limite di € 1 mln all'anno, di agevolazioni alle società appartenenti alla Lega Calcio Professionistico che ne facciano richiesta, a valere sulla quota disponibile al 1° gennaio 2018 della somma da destinare allo sport sociale e giovanile nell'ambito del contributo straordinario concesso al CONI (ai sensi dell'art. 145, co. 13, L. 388/2000 - legge finanziaria 2001), per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva.

 

L'art. 145, co. 13, L. 388/2000 (legge finanziaria 2001), modificato dall'art. 52, co. 86, L. 448/2001, e, successivamente, dall'art. 4, co. 196, L. 350/2003, aveva autorizzato la concessione al CONI - al fine di consentirgli lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attività sportiva - di un contributo straordinario di lire 195 mld per il 2001 di cui 20 da destinare a sport sociale e giovanile.

A tal fine, nei limiti della quota del suddetto contributo, per agevolare e promuovere l'addestramento e la preparazione di giovani calciatori di età compresa tra i 14 ed i 19 anni compiuti, definiti giovani di serie ai sensi dell'articolo 33 del regolamento interno della Federazione italiana gioco calcio, alle società sportive, militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, che stipulano un contratto di lavoro avente le predette finalità sono riconosciuti, per ogni giovane assunto:

§  uno sgravio contributivo in forma capitaria pari ad un milione di lire, nonché un credito di imposta pari al 30% del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di lire dieci milioni per dipendente;

§  per ogni preparatore atletico una riduzione del 3% sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza.

È possibile la proroga del limite di età fino al compimento del ventiduesimo anno nel caso in cui la società sportiva abbia provveduto o provveda a stipulare con il giovane di serie il primo contratto professionistico.

Le modalità di applicazione delle predette agevolazioni sono state stabilite con D.M. 98/2003.

 

In base alla relazione tecnica, la disposizione non reca nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Secondo il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2018-2020, la disposizione comporta un miglioramento del fabbisogno e dell'indebitamento netto.

 

In base allo Statuto, la Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro (denominata Lega Professionisti Serie C fino al 2009), ente di diritto privato senza fine di lucro, associa in forma privatistica le società affiliate alla FIGC che partecipano al campionato di calcio di Lega Pro (Campionato di Lega Pro) e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti.

Gli organi della Lega Pro sono l’Assemblea; il Presidente; il Consiglio Direttivo; il Comitato Esecutivo, se nominato; il Collegio dei Revisori dei Conti; il Comitato Etico.

Per la stagione sportiva 2017/2018, le società appartenenti alla Lega Pro sono 57.

 

Le agevolazioni, aventi la finalità di promuovere l'addestramento e la preparazione di giovani calciatori di età compresa tra i 14 ed i 19 anni compiuti (come previsto dal richiamato art. 145, co. 13, L. 388/2000), consistono in:

§  un contributo annuo in forma capitaria pari a € 5.000 e in un contributo annuo pari al 50% della retribuzione minima pattuita tra le associazioni di categoria per ogni giovane di serie in addestramento tecnico e ogni giovane professionista di età inferiore a 21 anni, come rispettivamente regolamentati dalla FIGC (lett. a);

 

L'AIC (Associazione Italiana Calciatori) è l'associazione di categoria per i calciatori professionisti.

 

Con Comunicato ufficiale n. 8/L – 11 LUGLIO 2017 della Lega Pro, sono stati stabiliti gli importi retributivi minimi da corrispondere ai calciatori professionisti tesserati all'AIC per la stagione sportiva 2017/2018.

In particolare, i calciatori professionisti tesserati per le società di Lega Pro hanno diritto a percepire dalla società di appartenenza un compenso globale lordo, che – se riferito all’intera stagione sportiva – non potrà essere inferiore alle misure contenute nel predetto Comunicato o a quota parte delle stesse, in ragione dell’eventuale periodo contrattuale inferiore ai dodici mesi.

Per i calciatori in addestramento tecnico, tale importo risulta pari a € 10.434 lordi.

Il minimo retributivo dal 19° anno di età (per il periodo che decorre dalla stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 23° anno di età) è pari a € 19.825 lordi.

In base all'art. 33 delle NOIF, i calciatori giovani (art. 31 NOIF) dal 14° anno di età assumono la qualifica di giovani di serie quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche (Lega Naz. Professionisti Serie A, Lega Naz. Professionisti Serie B, Lega Pro). I calciatori con la qualifica di giovani di serie assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all’impiego nei campionati disputati dalla stessa, fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell’anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° anno di età. Nell’ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore giovane di serie, entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l’acquisizione dello status di professionista, ad un’indennità determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società. La società per la quale è tesserato il giovane di serie ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di calciatore professionista di durata massima triennale. Tale diritto va esercitato esclusivamente nell’ultimo mese di pendenza del tesseramento quale giovane di serie, con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale. I calciatori con la qualifica di giovani di serie, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il giovane di serie ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di professionista e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando: abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A; abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B; abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Divisione Unica – Lega Pro. In tali casi, è ammessa una durata del rapporto contrattuale non superiore alle cinque stagioni sportive e alle tre stagioni sportive, compresa quella in cui avviene la stipulazione del contratto, rispettivamente per i calciatori maggiorenni e per i calciatori minorenni. Tale durata, in ogni caso, non può superare quella che sarebbe conseguita alla stipulazione del primo contratto di calciatore professionista di durata massima triennale. Nel caso di giovane di serie, il diritto alla stipula di un contratto da professionista, anche in presenza di tesseramento a titolo temporaneo, è fatto valere nei confronti della società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo di confermarlo quale professionista con l’osservanza dei termini e delle modalità previste dal presente articolo. La mancata conferma da parte di quest’ultima società comporta la decadenza del tesseramento a favore della stessa, indipendentemente dall’età del calciatore. Il giovane di serie in rapporto di addestramento tecnico può stipulare contratto professionistico con la società che ne utilizza le prestazioni temporanee, fermo restando il diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo di confermarlo quale professionista In tale ipotesi si applicano le disposizioni del precedente comma per quanto attiene al diritto della società per la quale il calciatore è tesserato a titolo definitivo.

Secondo l'art. 28 delle NOIF, sono qualificati professionisti i calciatori che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti Serie C. Il rapporto di prestazione da professionista, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori minorenni. Il primo contratto da professionista può essere stipulato dai calciatori che abbiano compiuto almeno il 19° anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva, fermo restando che i calciatori con la qualifica di giovani di serie, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare un contratto professionistico.

In base all'art. 31 delle NOIF, sono qualificati giovani i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno. I calciatori giovani possono essere tesserati per società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il calciatore giovane, è vincolato alla società per la quale è tesserato per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale è libero di diritto.

 

§  un contributo annuo pari al 30% dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza per ogni preparatore atletico (lett. b).

 

I lavoratori sportivi sono iscritti alla gestione INPS (in precedenza ENPALS) - Fondo Pensione Sportivi Professionisti (FPSP).

Il regime pensionistico degli sportivi professionisti è disciplinato dalla L. 366/1973 e dal d.lgs. 166/1997. Si ricorda altresì che i preparatori atletici delle società sportive professionistiche sono compresi, ai fini pensionistici, nella nozione di sportivi professionisti ai sensi degli artt. 2 e 9 della L. 91/1981.

In particolare, in base all'art. 2, L. 91/1981, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

 

L'AIPAC (Associazione Italiana Preparatori Atletici di Calcio) è l'associazione di categoria per i preparatori atletici.

 

Con D.P.C.M. (per la cui emanazione non è previsto un termine), adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il CONI, la FIGC e la Lega Calcio Professionistico, sono definite le modalità di applicazione delle predette agevolazioni.


 

Articolo 1, comma 232
(Contributo italiano all’Agenzia mondiale antidoping)

 

 

Il comma 232 ridetermina - a decorrere dal 2019 - il contributo italiano all’Agenzia mondiale antidoping (World Anti-doping Agency - WADA).

 

Il comma 232 autorizza la spesa di € 1,2 mln per il 2018 ed € 850.000 a decorrere dal 2019, al fine di corrispondere il contributo italiano all’Agenzia mondiale antidoping (World Anti-doping Agency - WADA).

 

Si ricorda che il contributo annuale dell'Italia all'Agenzia mondiale antidoping è stato previsto dall'art. 1, L. 281/2003, che ha autorizzato il Mibac al relativo versamento. L'ammontare è stato stabilito in € 1.102.000 per il 2003 ed € 597.000 annui a decorrere dal 2004.

 

Occorrerebbe quindi prevedere un coordinamento tra le due disposizioni.

 

Con la L. 230/2007 (che ha ratificato la Convenzione internazionale contro il doping nello sport), si è introdotto il principio del finanziamento paritario dell'Agenzia mondiale antidoping, in virtù del quale gli Stati parte sostengono il bilancio annuale di base approvato dall'Agenzia, a carico per metà dei poteri pubblici e per metà del Movimento olimpico (art. 15).

La somma corrispondente al contributo annuale all'Agenzia mondiale antidoping è allocata sul cap. 2155 dello stato di previsione del MEF (Tabella n. 2). Lo stanziamento a legislazione vigente del predetto capitolo è azzerato.

 

Nel dettaglio, in base alla Dichiarazione di Copenaghen sulla lotta al doping sportivo (2003), il cofinanziamento della WADA da parte delle autorità pubbliche e del movimento olimpico avviene secondo le seguenti modalità: le autorità pubbliche contribuiscono complessivamente nella misura del 50% del bilancio annuo della WADA; le somme versate dalle autorità pubbliche vengono ripartite in base alle regioni olimpiche nel modo seguente: Africa: 0,50%; Americhe: 29%; Asia: 20,46%; Europa: 47,5%; Oceania: 2,54%. Nell'ambito delle singole regioni il contributo è suddiviso per quote in base agli accordi tra autorità pubbliche.

Secondo i Contributi al bilancio della WADA 2017, l'Italia ha corrisposto un importo di 640,730 USD rispetto a una richiesta di 815,630 USD.

Al riguardo la relazione illustrativa fa presente che, a causa di un costante incremento del fabbisogno finanziario della WADA, la somma corrispondente alla quota a carico dei governi è cresciuta negli anni, passando dai 4.037.500 USD del 2002 ai 7.059.650 USD del 2017, con un conseguente incremento proporzionale del contributo spettante all'Italia. La predetta somma di 597.000 euro fu stabilita tenendo conto dell'ammontare della quota che a quell'epoca spettava all'Italia e del tasso di cambio tra euro e dollaro allora vigente. Sennonché, tale stanziamento si è dimostrato insufficiente a partire dall'anno 2015, quando, a causa dell'incremento delle contribuzioni spettanti ai Governi e della variazione del tasso di cambio tra le due valute, l'Italia ha cominciato a versare alla WADA somme di importo inferiore a quelle richieste, accumulando un debito residuo di 176.025 USD per gli anni 2015 e 2016.

 

Preliminarmente si ricorda che in sede di Consiglio d'Europa il 16 novembre 1989 è stata conclusa a Strasburgo la Convenzione contro il doping (ratificata dalla L. 522/1995), la quale ha enunciato l'obiettivo di ridurre e, in seguito, eliminare la pratica del doping nello sport. La Convenzione chiarisce che l’espressione «doping nello sport» significa la somministrazione agli sportivi o l’uso da parte di questi ultimi delle classi farmacologiche di agenti dopanti o di metodi di doping.

La Prima Conferenza mondiale sul doping nello sport convocata dal CIO a Losanna, dal 2 al 4 febbraio 1999, ha elaborato la Dichiarazione di Losanna sul doping nello sport, che ha previsto la creazione di un organismo internazionale anti-doping da rendere operativo per i XXVII Giochi Olimpici di Sydney nel 2000.

L'Agenzia mondiale antidoping (WADA) è stata quindi costituita, per iniziativa del CIO, il 10 novembre 1999, per promuovere e coordinare la lotta al doping nello sport a livello internazionale. È una fondazione non governativa con sede a Montreal (Canada) e in essa sono rappresentati Comitati Olimpici Nazionali e Governi.

Successivamente è intervenuta la Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005 (ratificata dalla L. 230/2007 ed entrata in vigore il 1° aprile 2008).

 

A livello nazionale si ricorda la L. 376/2000 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), la quale prevede all'art. 1 che l'attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei princìpi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti. Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati in precedenza. In presenza di condizioni patologiche dell'atleta documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purché sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.

In base all'art. 2, i farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della Convenzione di Strasburgo  e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

 

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 26 luglio 2011.

 

La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive è determinata sulla base delle rispettive caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche mediche è determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con cadenza non superiore a sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le stesse modalità prima indicate.

L'art. 3 ha istituito presso il Ministero della sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive. Essa predispone le classi delle sostanze dopanti e procede alla revisione delle stesse; determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping ed individua le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato dai laboratori per il controllo sanitario sull'attività sportiva, tenuto conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attività sportive stesse; effettua, tramite i predetti laboratori, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive; individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale; mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping; può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il CONI, le federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attività dei medici specialisti di medicina dello sport.

Con D.M. 440/2001 è stato adottato il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive e con il D.M. 14 febbraio 2012 (che ha sostituito il DM 30 dicembre 2004) sono state introdotte norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping di competenza della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la salute nelle attività sportive.

Si veda la Relazione sullo stato di attuazione della legge recante disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping e sull'attività svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (anno 2016), comunicata alla Presidenza il 4 luglio 2017 (Doc. CXXXV, n. 5).

 

Si ricorda che NADO Italia fa parte delle National Anti-Doping Organizations con competenza in materia di adozione ed applicazione delle norme in conformità al Codice mondiale antidoping.

 


 

Articolo 1, comma 233
(Finanziamento delle attività svolte dal Comitato italiano paralimpico per la pratica sportiva delle persone
con disabilità da lavoro)

 

 

Il comma 233 prevede che, per sostenere la promozione e l’esercizio della pratica sportiva in funzione del recupero dell’integrità psico-fisica e del reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) trasferisce ogni anno al Comitato italiano paralimpico (CIP) l’importo di € 3 mln.

Le risorse devono essere utilizzate per realizzare le attività ricomprese in piani quadriennali elaborati dall’INAIL, sentito il CIP.

 

Si stabilizza così, a livello legislativo, quanto finora avvenuto sulla base di una convenzione quadro fra INAIL e CIP, stipulata per la prima volta – come ricordato nella relazione illustrativa all’A.S. 2960 - nel 2000 e rinnovata, da ultimo, fino al 31 dicembre 2017.

In particolare, la convenzione per il quadriennio 2013-2016, poi prorogata fino al 31 dicembre 2017, inserisce fra gli obiettivi l’orientamento e l’avviamento allo sport degli invalidi da lavoro, anche attraverso la fornitura, da parte dell’INAIL, di protesi e ausili sportivi, nonché collaborazione e consulenze specifiche, da parte dei tecnici del CIP, per fornire maggiori occasioni riabilitative agli assistiti INAIL attraverso la pratica sportiva.

In base all’art. 10 della convenzione, per ciascun anno di vigenza l’INAIL corrisponde al CIP € 3 mln.

 

La relazione illustrativa all’A.S. 2960 evidenziava, al riguardo, che la necessità di rendere strutturale il contributo versato finora dall’INAIL al CIP su base convenzionale – in considerazione del comune interesse, avente rilevanza pubblica, perseguito dai due enti - deriva dalla trasformazione del CIP da associazione con personalità giuridica di diritto privato a ente autonomo di diritto pubblico (avvenuta, sulla base della delega conferita dall'art. 8, co. 1, lett. f), della L. 124/2015, con il D.Lgs. 43/2017).

 

Il trasferimento delle risorse è effettuato in due rate semestralievidentemente, posticipate –, previa approvazione da parte dell’INAIL di una relazione predisposta dal CIP che attesta la realizzazione delle attività previste nel periodo di riferimento nel piano predisposto dallo stesso INAIL.

 

Anche in base all’art. 11 della vigente convenzione, il corrispettivo è corrisposto in due rate semestrali posticipate, previa presentazione di fatture corredate da apposite relazioni, sottoscritte dal Segretario generale del CIP, contenenti l’indicazione dettagliata delle attività svolte nel periodo di riferimento.

 

Agli oneri derivanti dall’attuazione di quanto illustrato si provvede a carico del bilancio dell’INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 


 

Articolo 1, comma 234
(Registro nazionale degli agenti sportivi)

 

 

Il comma 234 - inserito durante l'esame al Senato - istituisce il Registro nazionale degli agenti sportivi.

 

Il comma 234 - inserito durante l'esame al Senato - istituisce presso il CONI, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi.

L'iscrizione è obbligatoria, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di € 250, per i soggetti che, in forza di un incarico in forma scritta, mettono in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini:

§  della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica,

§  del trasferimento di siffatta prestazione,

§  del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.

 

Per quanto riguarda il riconoscimento delle discipline sportive, il Consiglio nazionale del CONI - in base all'art. 5, co. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 242/1999, e all'art. 6, co. 4, lett. b) e c), dello statuto - stabilisce i principi fondamentali ai quali devono uniformarsi, allo scopo del riconoscimento ai fini sportivi, gli statuti delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive; esso delibera inoltre in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle federazioni sportive nazionali, delle società ed associazioni sportive, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite e di altre discipline sportive associate al CONI e alle federazioni, sulla base dei requisiti fissati dallo statuto, tenendo conto a tal fine anche della rappresentanza e del carattere olimpico dello sport, dell'eventuale riconoscimento del CIO e della tradizione sportiva della disciplina. Secondo l'art. 29, co. 2 e 4-bis dello statuto, le società ed associazioni sportive aventi la sede sportiva nel territorio italiano sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale o, per delega, dalle Federazioni sportive nazionali, ovvero dalle Discipline sportive associate, ovvero dagli Enti di promozione sportiva. Il riconoscimento delle società polisportive è fatto per le singole discipline sportive praticate; le società e le associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal CONI, sono iscritte nell'apposito registro delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi: in base all’art. 7, co. 2, del D.L. 136/2004 (L. 186/2004) il CONI trasmette annualmente al MEF - Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi.

Con deliberazione del Consiglio nazionale del CONI n. 1568 del 14 febbraio 2017, è stato approvato l'elenco delle discipline sportive ammissibili.

 

 

Con riguardo alla natura professionistica della prestazione sportiva, l'art. 2, L. 91/1981, qualifica come sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

A sua volta l'art. 5, co. 2, lett. d), del d.lgs. 242/1999, attribuisce al Consiglio nazionale del CONI il compito di stabilire, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale e nell'ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale o della disciplina sportiva associata, criteri per la distinzione dell'attività sportiva dilettantistica da quella professionistica.

Lo statuto del CONI prevede - all'art. 22, co. 1 - che gli statuti delle Federazioni sportive nazionali devono rispettare i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale e devono in particolare ispirarsi al costante equilibrio di diritti e di doveri tra i settori professionistici e non professionistici, nonché tra le diverse categorie nell’ambito del medesimo settore.

I principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate - approvati con deliberazione del Consiglio nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014 - comprendono tra gli altri il principio di distinzione tra attività professionistiche e attività non professionistiche, in base al quale, per quanto qui rileva, in considerazione delle specifiche esigenze delle singole discipline afferenti alle Federazioni e alle Discipline Sportive Associate, anche connesse alle normative delle Federazioni Internazionali, i criteri per la distinzione tra attività professionistica e non professionistica sono rimessi alla autonomia statutaria nel rispetto dei principi posti dalla L. 91/1981. Inoltre, l’istituzione del settore professionistico da parte di una Federazione Sportiva Nazionale è possibile, mediante specifica previsione statutaria, in presenza di una notevole rilevanza economica del fenomeno e a condizione che l’attività in questione sia ammessa dalla rispettiva Federazione Internazionale.

 

Lo statuto della FIGC prevede (art. 2, co. 4) che la FIGC concilia la dimensione professionistica ed economica del giuoco del calcio con la sua dimensione dilettantistica e sociale; i calciatori sono qualificati in professionisti, dilettanti e giovani; le società che stipulano contratti con atleti professionisti devono avere la forma giuridica di società di capitali a norma della legislazione vigente; la FIGC disciplina i requisiti, i criteri e le condizioni per il passaggio delle società dal settore dilettantistico a quello professionistico e viceversa; le società del settore professionistico hanno l’obbligo di istituire centri di formazione per giovani calciatori rispondenti a parametri di qualità fissati e controllati dalla FIGC d’intesa con le Leghe competenti e di formare squadre per la partecipazione a tutta l’attività agonistica giovanile di livello nazionale (art. 7). L'art. 9 stabilisce che le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali professionistici formano una o più associazioni, la cui denominazione sociale, in qualunque modo espressa, deve contenere l’indicazione di “Lega” e un esplicito riferimento al professionismo. Le società che si avvalgono esclusivamente delle prestazioni di atleti dilettanti e che disputano campionati dilettantistici formano un’associazione denominata “Lega nazionale dilettanti”. In base alla II delle norme transitorie e finali le Leghe professionistiche sono di diritto la Lega Nazionale Professionisti Serie A, nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie A (LNP Serie A), la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP Serie B), nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti e che disputano i campionati nazionali di serie B e la “Lega Italiana Calcio Professionistico” (Lega Pro), nella quale sono associate le società che si avvalgono delle prestazioni di atleti professionisti.

In base alle NOIF, i calciatori tesserati per la F.I.G.C. sono qualificati nelle seguenti categorie: "professionisti"; "non professionisti"; "giovani". Sono qualificati “professionisti” i calciatori che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Professionisti Serie C. Il rapporto di prestazione da “professionista”, con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori minorenni, con le forme e modalità previste dalle NOIF e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia. Il primo contratto da “professionista” può essere stipulato dai calciatori che abbiano compiuto almeno il 19° anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva, fermo restando che i calciatori con la qualifica di “giovani di serie”, al compimento anagrafico del 16° anno d’età e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico. Il calciatore "giovane di serie" ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di “professionista” e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando: a) abbia preso parte ad almeno dieci gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie A; b) abbia preso parte ad almeno dodici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Serie B; c) abbia preso parte ad almeno quindici gare di campionato o di Coppa Italia, se in Divisione Unica – Lega Pro.

 

In base allo statuto della Federazione ciclistica italiana (FCI), approvato con deliberazione della Giunta nazionale del CONI n. 416 del 23 settembre 2016, possono affiliarsi alla FCI società e associazioni sportive, sia professionistiche che dilettantistiche (art. 2, co. 1); sono tesserati alla FCI: gli atleti, italiani e stranieri, che svolgano attività sia dilettantistica che professionistica per un soggetto affiliato (art. 4, co. 1); l'attività ciclistica in seno alla FCI si articola in attività dilettantistica e professionistica; nell'attività dilettantistica è inclusa l'attività amatoriale e quella giovanile (art. 6, co. 2); è atleta dilettante colui che sceglie liberamente di praticare il ciclismo nell'ambito della FCI con il vincolo a tempo determinato di natura sportiva (art. 6, co. 3); è atleta professionista colui che, tesserato per una società sportiva professionistica affiliata, intrattiene con il proprio gruppo sportivo un rapporto di lavoro regolato dalle norme UCI e stipulato in conformità alle leggi dello Stato italiano (art. 6, co. 4); le Leghe, una per l'attività dilettantistica e l'altra per l'attività professionistica, sono associazioni

riconosciute dalla FCI ai fini sportivi con il compito di promuovere, organizzare, regolamentare e sviluppare l'attività ciclistica dilettantistica o professionistica in conformità delle leggi dello Stato e nel rispetto dei limiti fissati dalle norme approvate dall'UCI, dal CONI e dalle norme dello Statuto federale (art. 53, co. 1).

 

L'art. 2, co. 3, dello statuto della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP),  stabilisce che l'attività sportiva si articola attraverso settori professionistici e dilettantistici, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio federale, in armonia con le leggi dello Stato, con le norme e direttive del CONI e con gli ordinamenti sportivi internazionali garantendo un costante equilibrio di diritti e doveri tra i settori professionistici e dilettantistici, nonché tra le diverse categorie nell’ambito del medesimo settore.

 

Lo statuto della Federazione Italiana Golf (FIG) prevede che possono essere aggregate alla FIG Associazioni fra professionisti di golf (art. 13) oppure Associazioni i cui componenti-giocatori dilettanti di golf tesserati FIG siano caratterizzati dalla medesima categoria professionale, carica o qualifica (art. 15). Il titolo IV concerne quindi lo status e il tesseramento di dilettanti e professionisti.

 

In base all'art. 1, co. 3, dello statuto, la Federazione Pugilistica Italiana (FPI) è autorizzata in via esclusiva a svolgere in Italia l'attività sportiva del pugilato agonistico e amatoriale; è in particolare responsabile del settore AIBA (International Boxing Association) Open Boxing (AOB) e del settore AIBA Pro Boxing (APB); ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare, regolamentare, propagandare, sviluppare e attuare programmi di formazione di atleti e tecnici, nonché di svolgere lo sport del pugilato nei settori AOB, Pro, APB Italia, Amatoriale e Giovanile.

La Lega Pro Boxe è composta dalle società affiliate alla F.P.I. e ha il compito di coordinare, secondo le direttive federali, il sostegno, la promozione e l'organizzazione delle manifestazioni agonistiche, ferme restando le competenze federali in materia di affiliazione e tesseramento, di assegnazione dei titoli, di funzioni arbitrali, medico-sanitarie e di giustizia sportiva (art. 3-bis).

 

Può iscriversi al Registro nazionale degli agenti sportivi il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di scuola media superiore o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità.

È fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015.

 

Nel 2015 la FIFA ha adottato un nuovo regolamento relativo all'assunzione un intermediario da parte di calciatori e società per perfezionare l'ingaggio di un calciatore da parte di una società o per concludere un accordo di trasferimento tra due società.

Qui il regolamento per i servizi di procuratore sportivo adottato dalla FIGC nel 2015.

Qui il regolamento per l’esercizio dell’attività di procuratore di atleti di pallacanestro approvato dal Consiglio federale della FIP del 19 e 20 novembre 2010 (aggiornato al Consiglio federale del 29 aprile 2016).

 

Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti, fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge.

Con uno o più D.P.C.M., sentito il CONI, sono definiti:

§  le modalità di svolgimento delle prove abilitative;

§  la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici;

§  le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro;

§  i parametri per la determinazione dei compensi.

Il CONI, con regolamento da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il consequenziale regime sanzionatorio sportivo.


 

Articolo 1, commi 235-248
(Misure urgenti per la realizzazione dell'Universiade 2019)

 

 

Il comma 235, introdotto durante l'esame al Senato, al fine di assicurare la realizzazione delle Universiadi di Napoli 2019, prevede la nomina di un Commissario straordinario a cui è affidato il compito di provvedere all’attuazione del piano degli interventi necessari. Sono, altresì, disciplinate le procedure per la predisposizione e l’approvazione del piano, i compiti e i poteri attribuiti al Commissario (tra cui le funzioni di stazione appaltante), nonché i termini di consegna delle opere e della chiusura della gestione commissariale (commi 236-242). Ulteriori norme sono volte al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata (commi 243-247). Per le finalità perseguite dalle norme in esame viene autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (comma 248).

Nomina, compito e compensi del Commissario (comma 235)

Il comma 235, al fine di assicurare la realizzazione delle Universiadi di Napoli 2019, prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d’intesa con il Presidente della regione Campania, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge – di un Commissario straordinario.

Si ricorda che la Regione Campania - che a suo tempo presentò la candidatura con il sostegno del Governo e la collaborazione delle Università italiane e campane, del CUSI (Centro Universitario Sportivo Italiano) e del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) - lo scorso 5 marzo 2016 ha ottenuto dalla FISU (Federazione Internazionale Sport Universitari) la designazione di Napoli quale sede delle Universiadi del 2019.

Le Universiadi (Olimpiadi Universitarie), sono una manifestazione sportiva multidisciplinare rivolta ad atleti universitari provenienti da ogni parte del mondo.

Le Universiadi del 2019 si svolgeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio 2019.

 

Il commissario deve essere scelto tra i prefetti da collocare fuori ruolo.

Lo stesso comma dispone che il Commissario opera in via esclusiva con il compito di provvedere all’attuazione del piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione di lavori e all’acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva.

Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominati.

Gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico delle somme già stanziate per il finanziamento della manifestazione.

Predisposizione e approvazione del Piano degli interventi (comma 236, periodi successivi al primo)

Predisposizione del piano e trasmissione ai soggetti interessati (secondo periodo del comma 236)

Il secondo periodo del comma 236 dispone che il commissario predispone il piano degli interventi, tenendo conto dei progetti e degli interventi già approvati dagli enti interessati e dalla Federazione internazionale dello sport universitario (FISU) e lo trasmette alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo sport, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla Regione Campania e al Presidente dell’ANAC.

La stessa norma precisa che nello svolgere tali compiti il Commissario deve operare nei termini e con le modalità previsti dal comma 2 dell’art. 61 del D.L. 50/2017 per la predisposizione e la trasmissione del piano degli interventi relativi alle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020-2021.

L’art. 61 del D.L. 50/2017 prevede una articolata disciplina finalizzata ad assicurare la realizzazione di un piano di interventi necessari per consentire lo svolgimento delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d'Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021. In particolare il comma 2 prevede che, entro sessanta giorni dalla data della sua nomina, il commissario, nel limite delle risorse finanziarie a disposizione, predispone, sentito il comitato organizzatore locale, il piano degli interventi, tenendo conto dei progetti già approvati dagli enti territoriali interessati, e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti. Salva la possibilità di rimodulazione e integrazione nei limiti delle risorse disponibili, il piano contiene la descrizione di ogni singolo intervento, indicandone la durata e le stime di costo.

 

Conferenza di servizi (periodi terzo e quarto del comma 236)

Per l’approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, entro 30 giorni dalla sua trasmissione il commissario convoca una o più conferenze di servizi.

La norma precisa che ciò deve avvenire nei termini e con le modalità di cui al comma 3 dell’art. 61 del D.L. 50/2017.

Tale comma 3 prevede che il Commissario per gli eventi di sci alpino di Cortina 2020-2021 convoca, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della L. 241/1990, una o più conferenze di servizi, alle quali partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti tenuti ad adottare atti di intesa o di concerto, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni, concessioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Ogni conferenza si svolge in forma simultanea, in modalità sincrona e se del caso in sede unificata a quella avente a oggetto la valutazione di impatto ambientale. I termini sono dimezzati e il commissario è il soggetto competente ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della L. 241/1990. Eventuali modifiche e integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi vengono trasmesse dal commissario senza indugio al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per lo sport e al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonché alle Camere per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti e sottoposte entro dieci giorni da detta trasmissione alla medesima conferenza di servizi.

Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 ha interamente riscritto la disciplina gli articoli da 14 a 14-quinquies della L. n. 241/1990 concernenti la conferenza di servizi. La nuova disciplina distingue due modelli di conferenza decisoria, caratterizzati da diverse modalità di svolgimento: la conferenza cd. semplificata, in modalità "asincrona", che rappresenta la modalità ordinaria di conferenza; la conferenza cd. simultanea ed in modalità sincrona (con riunione), secondo il procedimento delineato dall'art. 14-ter della L. n. 241/1990. Tale modalità si svolge nei soli casi indicati dalla legge. In particolare, l'amministrazione procedente può convocare direttamente la conferenza simultanea ove necessario, nei casi di particolare complessità della decisione da assumere, ovvero può procedere su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato (art. 14-bis, comma 7). Fuori da tali ipotesi, la conferenza si svolge in modalità simultanea qualora, in sede di conferenza semplificata, l'amministrazione procedente ha acquisito atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali alla decisione finale (art. 14-bis, comma 6).

L’art. 14, comma 4 (come riscritto dal D.Lgs. 104/2017, di attuazione della direttiva 2014/52/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), dispone che qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona (ai sensi dell'art. 14-ter).

In particolare, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 4, in caso di partecipazione alla conferenza di amministrazioni non statali, le amministrazioni statali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, le singole amministrazioni statali potendo comunque intervenire ai lavori in funzione di supporto. Ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 1, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, prima della conclusione dei lavori della conferenza, possono esprimere (entro 10 giorni dalla comunicazione relativa alla determinazione motivata di conclusione della conferenza) al suddetto rappresentante il proprio dissenso al fine di proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri.

Le disposizioni richiamate dell’art. 61 del D.L. 50/2017 prevedono obblighi di trasmissione a soggetti diversi per le eventuali modifiche e integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi: è in particolare previsto il coinvolgimento delle Camere “per l’invio alle Commissioni parlamentari competenti”. Il richiamo al rispetto dei termini e delle modalità previsti dall’art. 61, commi 2 e 3, del DL 50/2017 sembrerebbe dunque determinare l’obbligo di trasmissione alle Camere, per l'invio alle Commissioni parlamentari competenti, anche per i progetti contemplati dall'articolo in esame.

 

La norma in esame dispone inoltre che eventuali modifiche e integrazioni del piano successive alla convocazione della conferenza di servizi sono trasmesse, senza indugio, dal commissario agli stessi soggetti e sottoposte entro 10 giorni dalla trasmissione alla medesima conferenza di servizi.

 

Approvazione del piano degli interventi (quinto periodo del comma 236)

L’approvazione del piano degli interventi deve avvenire, da parte del Commissario, nei modi stabiliti dal comma 4 dell’art. 61 del D.L. 50/2017.

Il citato comma 4 dell’art. 61 del D.L. 50/2017 stabilisce che, all’esito della conferenza di servizi, il commissario approva il piano degli interventi con proprio decreto. Il decreto commissariale di approvazione del piano degli interventi e di ogni sua modificazione o integrazione:

§  è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sui siti internet istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per lo sport, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Comitato organizzatore;

§  sostituisce ogni parere, valutazione, autorizzazione o permesso comunque denominati necessari alla realizzazione dell'intervento;

§  può costituire adozione di variante allo strumento urbanistico comunale. In quest'ultima ipotesi, ove sussista l'assenso della Regione espresso in sede di conferenza, il decreto commissariale è trasmesso al sindaco che lo sottopone all'approvazione del consiglio comunale nella prima seduta utile.

Consegna delle opere (comma 238)

Il comma 238 prevede che la consegna delle opere previste nel piano degli interventi deve avvenire entro il 30 aprile 2019.

Viene altresì disposta l’applicazione dei commi 6 e 7 dell’art. 61 del D.L. 50/2017.

Il comma 6, oltre al termine di consegna, stabilisce che il piano deve indicare altresì quelle opere che, pur connesse sotto il profilo materiale o economico alla realizzazione degli interventi del progetto sportivo, in quanto non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi potranno essere ultimate oltre il previsto termine di consegna.

Il successivo comma 7 dispone che gli interventi previsti nel piano approvato sono:

§  dichiarati di pubblica utilità e di urgenza;

§  qualificati come di preminente interesse nazionale e automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro, ai fini della individuazione delle priorità e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative già incluse nelle intese e negli accordi stessi.

Norme in materia di contratti pubblici (commi 239 e 240)

Il comma 239 (primo e secondo periodo) dispone che, per la realizzazione degli interventi di propria competenza, il commissario straordinario svolge le funzioni di stazione appaltante, anche avvalendosi della centrale acquisti interna della regione Campania e del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata.

In tal caso i rapporti saranno regolati da una apposita convenzione che sarà stipulata dal commissario straordinario con la centrale acquisti e il Provveditorato alle opere pubbliche.

 

Il comma 240 prevede una serie di attribuzioni al Commissario straordinario in materia di contratti pubblici (disciplinata dal Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, d’ora in poi “Codice”). Nel dettaglio, viene consentito al Commissario di:

§  dare applicazione alle norme del comma 8 dell’art. 61 del D.L. 50/2017, con elevazione del limite delle risorse disponibili ivi previsto, fino a 800.000 euro;

Il comma 8 consente al commissario di:

-     affidare ad altri soggetti, mediante convenzione, le funzioni di stazione appaltante, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 37, 38 e 39 del Codice;

Gli articoli 37 e 38 del Codice dettano disposizioni finalizzate alla centralizzazione delle committenze e alla qualificazione delle stazioni appaltanti. Essi prevedono l’istituzione, presso l'ANAC, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate (in rapporto alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo) di cui fanno parte anche le centrali di committenza (art. 38) e modalità di acquisizione di forniture e servizi differenziate, in particolare per classi di importo e per possesso o meno della qualificazione (art. 37). L'articolo 39 dispone che le attività di committenza ausiliarie possono essere affidate a centrali di committenza di cui all'art. 38.

-     fare ricorso alle procedure di scelta del contraente, anche semplificate, previste dagli artt. 59 e seguenti del Codice;

Gli articoli da 59 a 65 del Codice recano le procedure di scelta del contraente nei settori ordinari. Tali norme disciplinano la scelta delle procedure e l’oggetto del contratto (articolo 59), la procedura aperta (articolo 60), la procedura ristretta (articolo 61), la procedura competitiva con negoziazione (articolo 62), l’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (articolo 63), la disciplina del dialogo competitivo (articolo 64) e del partenariato per l'innovazione (articolo 65).

-     fare ricorso alle forme di partenariato pubblico-privato previste dagli artt. 180 e seguenti del Codice;

In base alla definizione recata dalla lettera eee) dell’art. 3 del Codice, un contratto di PPP è un “contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell'operatore …”.

L'articolo 180 del Codice reca la disciplina del PPP; in particolare, il comma 8 provvede a identificare le tipologie di contratti che rientrano nell’ambito del PPP. Si rammenta solamente che l’articolo 181 prevede che la scelta dell’operatore economico nei contratti di PPP avviene con procedure ad evidenza pubblica, anche mediante dialogo competitivo, e che le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all'affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino l'allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico.

-     individuare il responsabile del procedimento tra persone in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti e dotate di adeguata professionalità;

-     affidare (nel limite delle risorse disponibili e comunque non oltre 200.000 euro annui complessivi) specifiche funzioni a soggetti di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche e ingegneristiche. Il conferimento delle funzioni è operato con atto motivato e nel rispetto della disciplina prevista dal Codice per l'affidamento di appalti di servizi.

Il limite indicato viene elevato, dalla norma in esame, ad 800.000 euro.

 

§  operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 50, 60, 61, 62, 74 e 79 del Codice;

Si fa notare che l’art. 50 richiamato (relativo alle clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) non sembra contemplare riduzioni di termini.

Gli articoli 60, 61 e 62, recependo gli articoli 27, 28 e 29 della direttiva 2014/24/UE, disciplinano i termini per l’effettuazione degli adempimenti previsti (ad esempio per la ricezione delle offerte) nell’ambito delle procedure aperta, ristretta e competitiva con negoziazione fissando una serie di termini minimi ovvero consentendo l’adozione di termini inferiori al verificarsi di talune circostanze. L’art. 74 disciplina i termini per la disponibilità elettronica dei documenti di gara, mentre l’art. 79 detta ulteriori criteri per la fissazione dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte.

Considerato che già il codice fissa una serie di termini minimi per la ricezione delle offerte mutuati dalla normativa europea e ne consente una riduzione, non appare chiaro il contenuto della disposizione a meno che la norma non miri a consentire ulteriori riduzioni di tali termini, che andrebbero valutate alla luce di quanto prevede la normativa europea.

 

 

§  ridurre fino ad un terzo i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del medesimo Codice;

Nel merito di questa facoltà di riduzione, si rileva che l'art. 97 del Codice si occupa delle offerte anormalmente basse, vale a dire quelle che appaiono tali ad un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. In questi casi, se la stazione appaltante lo richiede, gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle loro offerte (comma 1) e, ai sensi del comma 5, per farlo hanno un termine non inferiore a quindici giorni. L'art. 183 del Codice, che disciplina la finanza di progetto, al comma 10 dispone che l'amministrazione aggiudicatrice prenda in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando, e al comma 15 che l'amministrazione medesima valuti entro il termine perentorio di tre mesi la fattibilità della proposta presentata da un operatore economico. L'art. 188 del Codice disciplina i contratti di disponibilità e, in tal caso, l'eventuale riduzione ei termini sembra applicarsi ai trenta giorni entro i quali l'amministrazione aggiudicatrice può motivatamente opporsi al progetto definitivo, al progetto esecutivo e alle varianti in corso d'opera dall'affidatario, qualora non rispettino il capitolato prestazionale. L'art. 189 del Codice disciplina gli interventi di sussidiarietà orizzontale e, al comma 3, dispone che, decorso un termine di due mesi, si considerino respinte le proposte operative di pronta realizzabilità presentate da gruppi di cittadini organizzati all'ente locale territoriale competente nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l'ente medesimo. Entro il medesimo termine di due mesi, l'ente locale può, con motivata delibera, disporre invece l'approvazione delle proposte formulate, regolando altresì le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione.

 

§  ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, il termine di cui all’art. 32 del Codice;

Considerato che l’art. 32 del Codice, relativo alle fasi delle procedure di affidamento, fissa diversi termini, andrebbe valutata l’opportunità di esplicitare il richiamo al termine.

L’art. 32 reca, al comma 8 un termine di 60 giorni entro cui, divenuta efficace l'aggiudicazione, ha luogo la stipulazione del contratto, che comunque, ai sensi del comma 9, non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; al comma 11 si stabilisce inoltre che il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi 20 giorni, se proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare.

Si ricorda altresì che la Direttiva 2007/66/UE (c.d. direttiva ricorsi) è stata recepita dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 53/2010, poi abrogato perché superato dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016). Il riferimento a un termine di almeno dieci giorni è contenuto, tra l’altro, relativamente alla disciplina del termine sospensivo e del termine per la proposizione del ricorso.

 

§  fare ricorso - per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture relativi agli interventi attuativi del piano - alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, disciplinata dall’art. 63 del Codice. In questo caso, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l’invito contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione è rivolto ad almeno cinque operatori economici. Nel caso degli appalti pubblici di lavori l’invito è rivolto, anche sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, iscritti negli elenchi delle prefetture - uffici territoriali del Governo di cui ai commi 52 e seguenti dell’art. 1 della L. 190/2012, se istituiti (si tratta degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa).

L’art. 63 prevede che, nei casi e nelle circostanze indicati nei commi dell’articolo 63, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti. Il comma 2 del citato articolo 63, per gli appalti di lavori, forniture e servizi, consente l’utilizzo di tale procedura:

a)  qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta;

b)  quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni: 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici; 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

c)  nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati.

I tre precedenti casi riproducono le lettere a), b) e c) del paragrafo 2 dell’articolo 32 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, che è stata recepita dal Codice dei contratti pubblici.

Le ulteriori circostanze disciplinate nei commi da 3 a 5 dell’articolo 63 del Codice, che riprendono i corrispondenti paragrafi dell’articolo 32 della direttiva, riguardano: gli appalti pubblici di forniture (qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime, per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali); negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso; per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale

In base al comma 6, le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

La disposizione in esame, che consente il ricorso alla procedura negoziata senza bando per gli appalti relativi agli interventi attuativi del piano, andrebbe valutata alla luce dei presupposti per l’utilizzo di tale procedura disciplinati dalla normativa nazionale (art. 63, commi 2-5, d.lgs. 50/2016 precedentemente richiamati) e mutuati dalla normativa europea (articolo 32 della direttiva 2014/24/UE).

 

Si segnala, infine, che analoghe riduzioni di termini e il ricorso alla procedura negoziata senza bando sono disposti nell’ambito delle misure per la realizzazione del piano di interventi riguardanti le finali di coppa del mondo e i campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo (marzo 2020-febbraio 2021), che sono disciplinate nel comma 486 del disegno di legge in esame.

 

Il comma 240 prevede inoltre che l’affidamento di lavori, servizi e forniture avvenga sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall’art. 216, comma 12, del Codice.

La disposizione richiamata prescrive, tra l’altro, che, fino alla adozione di una disciplina in materia di iscrizione ad un apposito Albo, la commissione giudicatrice è nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

Ulteriori poteri e attribuzioni del Commissario (commi 236,237, 242)

Subentro del Commissario ai soggetti istituiti e stipula di accordi con altri soggetti (comma 236, primo periodo)

Il comma 236, primo periodo, prevede che il commissario straordinario subentra ai soggetti istituiti, ivi compresa l’Agenzia regionale Universiadi 2019 (ARU), che può previa intesa svolgere attività di supporto tecnico per definire, coordinare e realizzare le attività necessarie per l'Universiade 2019.

L'ARU, istituita per mezzo dell'art. 18 della legge regionale della Campania 5 aprile 2016, n. 6, in base a tale norma è ente di scopo della Regione Campania, dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa e contabile. Secondo lo Statuto, ARU è competente a porre in essere tutte le attività gestionali, operative ed organizzative, anche in attuazione del contratto di assegnazione per lo svolgimento della manifestazione Universiadi 2019, fatte salve le competenze esclusive del CUSI nei rapporti con la FISU e la gestione tecnica degli eventi sportivi.

 

Viene inoltre previsto che il Commissario può stipulare accordi e convenzioni anche con società a partecipazione interamente pubblica, nonché con il Centro universitario sportivo italiano (CUSI).

 

Poteri sostitutivi (comma 237)

In base al comma 237, il commissario, sentito il Presidente della regione Campania, può esercitare i poteri sostitutivi previsti dal comma 5 dell’art. 61 del D.L. 50/2017 per risolvere, con apposite ordinanze contingibili e urgenti, eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano approvato.

Tale comma 5 prevede che, nel rispetto della normativa dell'UE, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei principi generali dell'ordinamento nazionale, nonché nei limiti delle risorse stanziate, il commissario esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano approvato, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. Il potere è esercitato nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci.

 

Risorse umane e strumentali per lo svolgimento dell’attività del Commissario (comma 242, primo periodo)

I locali e le risorse umane e strumentali occorrenti per lo svolgimento dell’attività commissariale sono messi a disposizione dagli enti territoriali coinvolti nella realizzazione del progetto.

Ciò avviene previa intesa e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Tale disposizione discende dal richiamo, operato dal primo periodo del comma 242 all’applicazione del comma 11 dell’art. 61 del D.L. 50/2017, che così dispone.

 

Relazioni sull’attività svolta e rendicontazioni contabili del Commissario (comma 242, primi due periodi)

Il Commissario è tenuto a provvedere all’invio, con cadenza semestrale e al termine dell'incarico, di una relazione sulle attività svolte, insieme alla rendicontazione contabile delle spese sostenute.

Tali documenti dovranno essere inviati:

§  alle Camere, per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari;

§  al Presidente del Consiglio dei ministri;

§  ai Ministri interessati (vale a dire quelli dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, per lo sport, dei beni e delle attività culturali e del turismo);

§  nonché, per quanto previsto dal secondo periodo del comma 247, alla Regione Campania.

Tale disposizione discende dal richiamo, operato dal primo periodo del comma 242 all’applicazione del comma 10 dell’art. 61 del D.L. 50/2017, nonché dal disposto del secondo periodo del medesimo comma 247.

 

Poteri espropriativi e di occupazione (comma 242, terzo periodo)

Il commissario straordinario, nella sua veste di stazione appaltante:

§  è competente per le procedure espropriative e di occupazione d'urgenza degli immobili di proprietà privata nel territorio della regione;

§  ha la facoltà di procedere all’occupazione temporanea e, sussistendone i presupposti, d'urgenza degli immobili di proprietà privata attigui a quelli essenziali per la realizzazione degli interventi. Tale facoltà è prevista anche nel caso in cui l'occupazione sia necessaria per la realizzazione di infrastrutture temporanee e l'allestimento di impianti funzionali allo svolgimento delle attività sportive.

Tale disposizione discende dal richiamo, operato dal terzo periodo del comma 242 all’applicazione del comma 24 dell’art. 61 del D.L. 50/2017.

Cessazione del Commissario straordinario dalle sue funzioni (comma 242, primo periodo)

La cessazione del Commissario straordinario dalle sue funzioni avverrà alla consegna delle opere previste nel piano degli interventi.

Tale disposizione discende dal richiamo operato dal comma 247 all’applicazione del comma 9 dell’art. 61 del D.L. 50/2017.

Organismi di coordinamento e controllo (commi 239, quarto periodo, 240, ultimi tre periodi, e 241)

Cabina di coordinamento (comma 239, quarto periodo)

Allo scopo di assicurare la realizzazione degli interventi del piano è costituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte:

§  il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, su sua delega, il Ministro per lo sport, che la presiede;

§  il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

§  il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno;

§  il Commissario straordinario;

§  il Presidente della Regione Campania;

§  il sindaco del comune di Napoli;

§  il presidente della FISU;

§  il presidente del CUSI;

§  il presidente del CONI;

§  il presidente dell’ANAC.

 

Unità Operativa Speciale presso l’ANAC (comma 240, ultimi tre periodi, e comma 241)

Lo stesso comma dispone che, per gli interventi ricompresi nel piano, si applica l’art. 30 del D.L. 90/2014.

Ciò significa che le finalità di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure di realizzazione delle opere delle Universiadi saranno perseguite prendendo a modello il sistema adottato per l'Expo di Milano 2015 ed imperniato su una Unità Operativa Speciale guidata dal Presidente dell'ANAC, composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza, operante fino alla completa esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento dell’evento.

Il comma 240 prevede altresì la stipula di un accordo tra il Presidente dell'ANAC e il Commissario straordinario volto a disciplinare:

§  le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche da parte del Presidente dell’ANAC e dell’Unità Operativa Speciale;

§  le modalità di comunicazione preventiva delle deroghe attivate.

 

Per le finalità dell’articolo in esame, in base al disposto del comma 241, l’Unità Operativa Speciale opera fino alla completa esecuzione dei contratti e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2019 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Destinazione finale delle opere al termine delle Universiadi (comma 242, quarto periodo)

Al termine delle Universiadi, le opere realizzate in attuazione del piano degli interventi restano acquisite al patrimonio della regione Campania o degli altri enti locali territorialmente competenti.

Le opere relative alla viabilità statale restano invece acquisite al patrimonio dell’ANAS S.p.A.

Tale disposizione discende dal richiamo (operato dal quarto periodo del comma 242) all’applicazione del comma 25 dell’art. 61 del D.L. 50/2017.

Controversie (comma 242, quarto periodo)

Le controversie relative all’approvazione del piano degli interventi, alle procedure di espropriazione (escluse quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative), alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nello stesso piano, sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma.

Per le medesime controversie si applicano le disposizioni processuali previste (dall’art. 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 104/2010) per le controversie relative alle infrastrutture strategiche.

Tale disposizione discende dal richiamo (operato dal quarto periodo del comma 242) all’applicazione del comma 27 dell’art. 61 del D.L. 50/2017, che così dispone.

Si fa notare che nel citato comma 27 si fa riferimento a “piani”, poiché l’art. 61 prevede sia un piano di interventi (comma 1) che un piano degli interventi di adeguamento della rete viaria statale e delle relative connessioni con la viabilità locale (comma 15). Tale riferimento sembra doversi riferire, nell’ambito dell'articolo in esame, al piano degli interventi previsto dal comma 235.

Norme per il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata (commi 243-247)

Il comma 243 prevede che il prefetto di Napoli assicuri lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni dì provvidenze pubbliche comunque connessi allo svolgimento della Universiade 2019.

 

In particolare, l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, è svolto dal prefetto mediante accessi ed accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze (di cui all'articolo 5, comma 3, del DM Interni 14 marzo 2003), che operano in collegamento con la Direzione investigativa antimafia (art. 93, Codice antimafia).

Si ricorda che l’informazione antimafia (art. 84, D.Lgs. 159/2011) attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011) anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia sono desunte:

a)    dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per associazione mafiosa e un nutrito catalogo di delitti di grave allarme sociale;

b)   dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione;

c)    dall'omessa denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di concussione e estorsione aggravata;

d)   dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno;

e)    dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d);

f)    dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.

 

In particolare, si prevede che il prefetto possa derogare alle disposizioni del Libro II (relativo alla documentazione antimafia) del decreto legislativo n. 159 del 2011 (cd. Codice antimafia).

Il prefetto svolge, infatti, le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia, per qualunque valore dei contratti e per qualunque importo delle erogazioni o provvidenze.

Diversamente, l’informazione antimafia non è attualmente richiesta dal D.Lgs. 159/2011 Codice (art. 83) per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

 

Peraltro, il prefetto si conforma alle linee guida adottate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari (il quale è stato istituito con decreto del Ministro dell'interno 21 marzo 2017, ai sensi dell'articolo 203 del Codice dei contratti pubblici ossia il decreto legislativo n. 50 del 2016), che svolge funzioni di impulso e di indirizzo delle attività di ciascuno dei soggetti che costituiscono la Rete di monitoraggio antimafia.

Il comma 244 prevede che il prefetto, per le attività connesse alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose, si avvale della sezione specializzata del citato Comitato, istituita presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo quale forma di raccordo operativo tra gli uffici già esistenti (e tale da non potersi configurare quale articolazione organizzativa di livello dirigenziale né quale ufficio di carattere stabile e permanente), ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 136 del 2013. Tale ultima disposizione individuava nel prefetto di Napoli l’organo di coordinamento delle attività volte ad evitare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’esecuzione dei contratti pubblici e nell’erogazione di provvidenze, in quel caso connesse all’attività di monitoraggio e bonifica delle aree inquinate nella regione Campania.

I commi 245 e 246 concernono l'istituzione di un Gruppo interforze centrale, a carattere permanente, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Esso è istituito per le attività di monitoraggio, raccolta e analisi delle informazioni antimafia nonché per il supporto specialistico all'attività di prevenzione amministrativa dei prefetti, anche in relazione alla realizzazione di opere di massimo rilievo e al verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne giustifichi l'intervento.

Tale Gruppo interforze si articola in una o più sezioni specializzate, una delle quali dedicata alle attività connesse all'organizzazione delle Universiadi 2019. Esse operano in raccordo con le corrispettive sezioni specializzate del sopra citato Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari.

La composizione del Gruppo è demandata a un decreto del Ministro dell'interno (di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e della difesa).

Un decreto del Capo della Polizia definirà funzioni e composizione delle singole sezioni specializzate (entro le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente).

 

Il comma 247 attribuisce al Gruppo interforze centrale le funzioni attribuite a specifici Gruppi interforze da una serie di disposizioni che vengono contestualmente abrogate.

Le abrogazioni qui disposte hanno ad oggetto:

§  l'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 2009, relativo al Gruppo interforze centrale per l'emergenza e ricostruzione, nell'ambito della prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo dopo il terremoto del 2009;

§  l'articolo 3-quinquies, comma 3, del decreto-legge n. 135 del 2009, relativo al Gruppo interforze centrale per l'Expo Milano 2015;

§  l'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 136 del 2013, relativo al Gruppo interforze centrale per il monitoraggio e le bonifiche delle aree inquinate nella regione Campania;

§  l'articolo 30, comma 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, relativo al Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale dopo gli eventi sismici del 2016.

Autorizzazione di spesa (comma 248)

Per le finalità poste dal presente articolo, il comma 248 autorizza la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.


 

Articolo 1, commi 249-251
(Pay back nel settore farmaceutico)

 

 

Il comma 249 concerne i termini temporali sia per l'adozione delle determinazioni sul ripiano dell'eventuale superamento, nel 2016, del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e del limite per la spesa farmaceutica ospedaliera sia per il pagamento dei corrispondenti importi da parte delle aziende farmaceutiche. Il comma 250 riguarda i termini di chiusura di procedure di transazione relative ai contenziosi sul ripiano del superamento dei suddetti limiti per gli anni 2013, 2014 e 2015. Il comma 251 concerne le procedure successive alla conclusione delle medesime transazioni.

 

Il comma 249 prevede che l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) adotti, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le determinazioni sulle quote di ripiano a carico di ogni azienda farmaceutica per l'eventuale superamento, nel 2016, del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e del limite per la spesa farmaceutica ospedaliera e che, nei successivi 30 giorni, le aziende suddette provvedano alla corresponsione dell'importo dovuto. La norma stabilisce, quindi, nuovi termini, in sostituzione di quelli, già spirati, previsti, per il medesimo 2016, dalla normativa fino ad ora vigente[94] (termini fissati, rispettivamente, al 31 marzo 2017 ed al 30 aprile 2017).

 

Si ricorda che per i casi di superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale il ripiano è ripartito tra aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti, secondo la disciplina di cui all'art. 5, comma 3, del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. Per i casi di superamento dell'altro limite, una quota pari al 50 per cento (del valore eccedente a livello nazionale) è a carico delle aziende farmaceutiche (secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 15, comma 8, del citato D.L. n. 95 del 2012, e successive modificazioni) ed il restante 50 per cento è a carico delle sole regioni nelle quali si sia superato il limite, in proporzione ai rispettivi valori eccedenti[95].

Riguardo alla misura dei due limiti e ai relativi criteri di computo, essi sono stati rideterminati, per gli anni successivi al 2016, dall'art. 1, commi 398 e 399, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

 

Il comma 250 dispone che l'AIFA, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, concluda le transazioni con le aziende farmaceutiche relative ai contenziosi sull'applicazione delle norme sui criteri e le procedure per il ripiano del superamento, negli anni 2013, 2014 e 2015, del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale e di quello per la spesa farmaceutica ospedaliera. Il termine per la conclusione delle transazioni è riferito a quelle ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2017 e la conclusione stessa viene subordinata alla condizione che l'azienda sia in regola con l'eventuale adempimento di cui al precedente comma 249.

Le relazioni illustrativa e tecnica allegate al disegno di legge di bilancio osservano che la soluzione transattiva appare giustificata anche dalle prospettive sfavorevoli dei contenziosi in questione, relativi al calcolo delle singole quote di ripiano.

Il comma 251 prevede che l’AIFA, entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle transazioni di cui al comma 250, adotti una determina riepilogativa degli importi in esame a carico di ogni azienda farmaceutica per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e comunichi al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero della salute, "a mezzo PEC e in forma tabellare aperta", per ciascuno dei suddetti anni, gli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica spettanti alle singole regioni e province autonome. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede entro i successivi 30 giorni ad adottare il decreto di attribuzione delle corrispondenti somme alle regioni e province autonome.

 

Si ricorda che l'art. 21, commi da 2 a 9, da 13 a 15 e 23, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, ha definito una specifica disciplina sulla determinazione delle quote a carico delle aziende farmaceutiche per il superamento di entrambi i limiti in esame nell'anno 2013 e nell'anno 2015 e del solo limite per la spesa farmaceutica ospedaliera per il 2014 (anno in cui non si è verificato un superamento dell'altro limite).

In particolare, il comma 2 prevede che, entro 15 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 113, l’AIFA pubblichi sul proprio sito internet l’elenco provvisorio contenente gli importi dovuti a titolo di ripiano da parte delle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Entro i successivi 15 giorni, le predette aziende farmaceutiche corrispondono provvisoriamente la quota di ripiano a proprio carico nella misura del 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 e dell’80 per cento per l’anno 2015.

Entro 15 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 113, l’AIFA provvede a dare accesso completo alle aziende farmaceutiche, alle aziende della filiera distributiva e alle relative associazioni di categoria, ai dati relativi alla spesa farmaceutica aggregati per singola AIC, per mese, per regione e con riferimento ai dati della distribuzione diretta e per conto di fascia “A” aggregati per azienda sanitaria (comma 4). Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, le aziende interessate, fermo l’obbligo di versamento in via provvisoria di cui al comma 2, possono chiedere la rettifica dei dati previa trasmissione all’AIFA di adeguata documentazione giustificativa. L'istanza di rettifica è pubblicata sui siti istituzionali della regione interessata e dell'AIFA (comma 5). Nel caso di mancata istanza di rettifica, i dati diventano definitivi sia per l'azienda sia per le regioni e province autonome (comma 9). Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, dopo aver effettuato le opportune verifiche, l'AIFA approva e pubblica, con determina del direttore generale, tenuto conto delle istanze di rettifica formulate dalle aziende, il documento recante il monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, che accerti il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera (comma 6).

Ai sensi del comma 8, il conguaglio è determinato dall'AIFA entro il 15 settembre 2016 ed è versato dalle aziende farmaceutiche entro il 15 ottobre 2016 (termine che è posto anche per la corresponsione all'azienda dell'importo eccedente, qualora la misura dell'acconto sia risultata superiore a quella delle quote a carico dell'azienda). La determinazione della quota annua definitiva (a carico di ciascuna azienda farmaceutica) è operata, secondo i commi 7 e 8, in proporzione all'entità del superamento del budget attribuito dall'AIFA all'azienda sulla base dei seguenti criteri. Si prende in considerazione il fatturato (dell'azienda) dell'anno precedente quello di riferimento[96] (accertato mediante la procedura suddetta), fatturato che viene aumentato o diminuito applicando la variazione percentuale corrispondente al rapporto tra il valore assoluto della somma dei due limiti di spesa farmaceutica dell'anno di riferimento e la spesa medesima verificatasi nell'anno precedente, e tenendo conto delle risorse incrementali rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto di tutte le aziende che avvengono nell'anno di riferimento. L'importo del budget annuo aziendale così determinato è ridotto (in proporzione allo stesso importo) in base alle risorse complessivamente attribuite dall'AIFA (ai sensi delle norme richiamate nel quarto periodo del comma 7) per i farmaci innovativi[97] e per i fondi di garanzia.

Inoltre, ai sensi del comma 15, la quota percentuale annua di ripiano a carico di ciascuna azienda è eventualmente incrementata, in relazione alle seguenti fattispecie:

§  per coprire il superamento, per i farmaci innovativi, delle risorse preordinate dall'AIFA in favore dei medesimi (tale incremento è ripartito tra le aziende secondo i criteri di cui al primo e al secondo periodo del comma 15);

§  ai fini di un riparto tra tutte le aziende della quota di superamento del budget assegnato (ai sensi del precedente comma 7) dall'AIFA ad un'azienda e che sia imputabile alla spesa ospedaliera per un farmaco orfano[98] (i criteri di tale riparto sono posti dal terzo periodo del comma 15).

Il quarto periodo del comma 15 pone una norma di chiusura per le nuove aziende farmaceutiche, rappresentate da quelle che abbiano distribuito in commercio per la prima volta (nell'anno oggetto del ripiano) uno o più farmaci - ad esclusione di quelli orfani o innovativi (e sempre che siano coperti da brevetto) -, per i quali non sia disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente. Tali aziende farmaceutiche partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.

I commi 13 e 23 pongono, con riferimento ai ripiani in esame, norme contabili, mentre il comma 14 dispone l'applicazione, per il caso di mancata corresponsione, da parte delle aziende farmaceutiche, delle somme dovute a titolo di acconto o di conguaglio ai sensi dei commi in oggetto, della norma sanzionatoria vigente per il mancato versamento delle quote di ripiano (a carico delle medesime aziende) per il superamento del limite di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale. In base ad essa, i prezzi dei farmaci ancora coperti da brevetto sono ridotti in misura tale da coprire l'importo dovuto, incrementato del 20 per cento, nei successivi sei mesi.


 

Articolo 1, commi 252-253
(
Monitoraggio degli effetti sulla spesa sanitaria
dell’utilizzo dei farmaci innovativi)

 

 

I commi 252-253 prevedono, in via sperimentale per il triennio 2018-2020 e ad invarianza di spesa, l’avvio, da parte del Ministero della salute, di concerto con il MEF, di un monitoraggio degli effetti dell’utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo. La finalità della norma è quella di un più efficiente utilizzo delle risorse e di una conseguente migliore organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, grazie agli effetti di risparmio derivanti dall’utilizzo di farmaci innovativi.

 

Il predetto monitoraggio, ai sensi del comma 252, deve essere svolto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per il tramite del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, di cui all’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, in particolare allo scopo di verificare gli effetti di risparmio della spesa sanitaria, dovuti all'introduzione dei farmaci innovativi, nelle varie fasi del percorso di cura (dalla riduzione del numero dei ricoveri e della loro complessiva all’aumento della sopravvivenza dei malati oncologici o del tempo necessario prima dell’effettuazione di trapianti).

Si ricorda che la predetta intesa (n° rep. atti n. 2271) ha previsto, all’articolo 9, l’istituzione, presso il Ministero della Salute, del Comitato permanente (v. D.M salute 21 novembre 2005) per la verifica dell’erogazione dei LEA in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse, oltre che per la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale (v. qui approfondimento sul Comitato)[99].

 

Il monitoraggio degli effetti dell’utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici deve essere effettuato su una o più aree terapeutiche, sulla base dei dati di real world evidence e delle informazioni ricavate dai Registri dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sottoposti al monitoraggio dell’Agenzia italiana del farmaco.

Quest’ultimo monitoraggio, svolto al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d’uso dei farmaci, è previsto ai sensi dell’articolo 15, comma 10, del DL. n. 95/2012 (L. 135/2012), mediante la verifica annuale, da parte del Comitato e de Tavolo di verifica degli adempimenti di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 (v. ante) dell'attivazione, da parte delle Regioni, e del funzionamento dei registri (come parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale) dei farmaci sottoposti a registro; la verifica riguarda inoltre l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate.

Si ricorda, inoltre, che i dati di real world evidence (RWE) sono dati utili alla valutazione dei farmaci dopo la loro immissione in commercio, per la sorveglianza cd. post-marketing e post-autorizzativa, al fine di integrare le informazioni sul profilo beneficio-rischio ricavate dall’utilizzo corrente dei medesimi. Infatti, gli studi effettuati sui farmaci in attesa di AIC si basano su dati cd. RCT (randomized controlled trial) condotti su popolazioni di pazienti selezionate, di dimensioni ridotte e per periodi brevi, con capacità di dimostare l’efficacia in condizioni ideali, ma non in grado di evidenziare effettive differenze di efficacia come nella pratica osservativa corrente, ad esempio di carattere clinico.

 

Il comma 253, inoltre, attribuisce all’esito del predetto monitoraggio, un carattere funzionale alla migliore allocazione delle risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale, ferma restando quanto finanziariamente previsto per il SSN dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla valutazione della congruità dei fondi per i farmaci innovativi e per i farmaci innovativi oncologici di cui all’articolo 1, commi 400 e 401, della 232/2016 (legge di bilancio 2017).

In proposito si ricorda che i predetti commi 400 e 401 hanno previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2017, rispettivamente, l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi e di un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, ciascuno dotato di somme pari a 500 milioni di euro annui.

Per la definizione di innovatività terapeutica si rinvia allo specifico approfondimento. Qui un ulteriore approfondimento sui farmaci innovativi.

 


 

Articolo 1, comma 254
(Finanziamento dell'ISMETT)

 

 

Il comma 254 dispone la proroga per il 2018 di alcune deroghe alle norme sui rapporti finanziari con le strutture sanitarie accreditate, deroghe già ammesse per gli anni 2013-2017 e concernenti l'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo (ISMETT).

Le deroghe riguardano:

§  le tariffe massime[100] che le regioni e le province autonome possono corrispondere alle strutture accreditate per l'erogazione di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale;

§  il principio[101] in base al quale, per una struttura che eroga assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale, il valore complessivo della remunerazione delle funzioni assistenziali per le quali gli accordi di remunerazione devono prevedere un importo forfettario non può superare il 30 per cento del limite complessivo di remunerazione assegnato (limite che comprende anche le attività remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione)[102].

 

Le deroghe, oggetto della presente proroga, sono stabilite ai fini della prosecuzione dell'investimento straniero e in considerazione dell'elevata specializzazione maturata dall'ISMETT nelle attività di trapianto e cura delle insufficienze terminali di organi vitali e del rilievo assunto in àmbito nazionale, così come attestato dal riconoscimento come Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

Resta fermo che, in relazione alle suddette deroghe, la Regione Sicilia deve assicurare in altre aree della spesa sanitaria il conseguimento degli obiettivi finanziari inerenti al settore sanitario.

 


 

Articolo 1, commi 255-259
(Informatizzazione del ciclo passivo degli acquisti
delle pubbliche amministrazioni e del SSN)

 

 

Il comma 255 disciplina l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di effettuare in forma elettronica l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti di beni e servizi. I commi da 256 a 259 recano specifiche norme in materia, con riferimento al settore sanitario.

 

Il comma 255 pone il principio, per le pubbliche amministrazioni, che - al fine di incentivare l’efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento - l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l’ordinazione e l’esecuzione degli acquisti di beni e servizi siano effettuate in forma elettronica e demanda a regolamenti la definizione delle procedure tecniche e dei termini temporali di entrata in vigore delle modalità obbligatorie di invio in forma elettronica della predetta documentazione. I regolamenti sono adottati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale e d’intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali.

Il comma 256 specifica che - ai fini del potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria -, per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (nonché, ove esistente, per la gestione sanitaria accentrata presso la regione di una quota del finanziamento del Servizio sanitario regionale), la trasmissione in formato elettronico di cui al comma 255 deve essere eseguita tramite un Sistema di gestione messo a disposizione dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale sistema può essere gestito anche avvalendosi di strutture societarie del Dicastero.

Nella gestione del sistema deve essere assicurata l’integrazione con le seguenti infrastrutture, indicate nel comma 257: banca dati nazionale dei contratti pubblici, gestita dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); sistema di interscambio delle fatture elettroniche (facente capo al Ministero dell'economia e delle finanze ed inerente all'obbligo di emissione di fatture in formato elettronico, da parte di privati, nei confronti di pubbliche amministrazioni); infrastruttura della banca dati SIOPE (gestita dalla Banca d'Italia e nel cui àmbito transitano gli ordini emessi dalle pubbliche amministrazioni, nei confronti dei propri tesorieri, di incasso e di pagamento).

Le modalità ed i tempi di attuazione degli obblighi e del sistema di gestione di cui ai commi 256 e 257 sono definiti con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (comma 258).

Il sistema di gestione di cui al comma 256 rientra tra gli strumenti per il monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie di cui all’art. 50 del decreto legge 269/2003 relativo al Sistema Tessera sanitaria (comma 259).

 


 

Articolo 1, comma 260
(Adozione delle tariffe massime di remunerazione
nel settore sanitario)

 

 

Il comma 260, introdotto nel corso dell’esame in Senato, prevede che, entro il 28 febbraio 2018, siano adottati i decreti di fissazione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di assistenza specialistica ambulatoriale nonché le tariffe delle prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura.

 

La norma in esame dispone che, entro il 28 febbraio 2018, siano adottati i decreti di fissazione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza ospedaliera (per acuti, di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie), di specialistica ambulatoriale nonché le tariffe massime delle prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura. Tali decreti, in base all'art. 64, commi 2 e 3, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 - D.P.C.M. che ha operato una revisione complessiva dei livelli essenziali di assistenza (LEA) -, dovranno essere emanati dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. Ai sensi del citato articolo 64, dalla data di pubblicazione dei decreti trovano applicazione, rispettivamente, le nuove disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale e in materia di erogazione di dispositivi protesici, disposizioni richiamate dai medesimi commi 2 e 3 dell'art. 64 e stabilite dal suddetto D.P.C.M. di revisione dei LEA.

Si segnala che il presente comma 260 richiama esclusivamente il comma 2 del citato art. 64, dedicato alle tariffe massime delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, e non anche, come appare necessario, il comma 3, dedicato alle prestazioni di assistenza protesica.

Infine, si rileva che rimangono escluse dalla trattazione del citato art. 64 le tariffe massime delle prestazioni di assistenza ospedaliera tuttora regolate dal decreto ministeriale 18 ottobre 2012 (la cui validità era stata fissata al 31 dicembre 2016 dall’art. 15, co.16, del decreto legge 95/2012).

 

Il SSN garantisce l'erogazione delle prestazioni sanitarie incluse nei LEA attraverso l'attività di soggetti erogatori pubblici (Aziende sanitarie e ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie, IRCCS pubblici), privati equiparati (IRCCS privati, Ospedali classificati) e privati accreditati, con i quali le regioni e le aziende stipulano degli accordi o dei contratti. Tutti gli erogatori del SSN sono remunerati secondo regole stabilite a livello regionale. Le regole di base del sistema di remunerazione vigente sono state inizialmente stabilite dal D.Lgs. 502/1992 (articolo 8-sexies), che ha introdotto nel SSN un sistema di tipo prospettico, basato su tariffe per prestazione fissate preventivamente. Elemento fondamentale del sistema sono le tariffe predeterminate per singola prestazione.

Le prestazioni sanitarie per le quali sono determinate le tariffe sono definite in maniera univoca, a livello nazionale, per ciascuna categoria di attività assistenziale, al fine di garantirne l'omogeneità tra regioni e la connessa portabilità dei diritti di assistenza.

Questi i decreti che a legislazione vigente determinano i tariffari delle prestazioni:

§  Decreto del Ministero della Salute 18 ottobre 2012 che, in deroga alla procedura prevista dall’art. 8-sexies del D.Lgs. 502/1992, determina le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti (all.1), di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie (all. 2) e di assistenza specialistica ambulatoriale (all. 3). Nell'intento di razionalizzare l'acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza ambulatoriale ed ospedaliera da soggetti privati accreditati, l'articolo 15, commi da 15 a 18, del decreto legge 95/2012, ha disposto la determinazione di una tariffa massima per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale. Le tariffe massime costituiscono l'importo massimo rimborsabile a carico del SSN. Pertanto, gli importi tariffari superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali delle regioni che li hanno determinati. Per quanto riguarda la specialistica ambulatoriale, il Decreto 18 ottobre 2012 ha confermato l'erogabilità delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale già contenute nel Decreto del Ministro della sanità del 22 luglio 1996 (Nomenclatore Tariffario). L’articolo 6, co. 3, del decreto legge Proroga termini 2015 (D.L. 210/2015), modificando l’art. 15, co. 16, del decreto legge 95/2012, ha prorogato al 30 settembre 2016 il termine di validità delle tariffe massime di riferimento per le prestazioni di assistenza ambulatoriale e protesica, fissando invece al 31 dicembre 2016 il termine di validità delle tariffe massime di riferimento per le prestazioni di assistenza ospedaliera indicate dal decreto dell’ottobre 2012;

§  Nomenclatore tariffario protesi e dispositivi (Decreto del Ministero della sanità 27 agosto 1999, n. 332). Le prestazioni relative all’assistenza protesica indicate dall'articolo 2, comma 380, della legge 244/2007 (finanziaria 2008 si riferiscono esclusivamente alla fornitura dei dispositivi su misura indicati nell’allegato 1 del decreto 332/1999, vale a dire i dispositivi per i quali è fissata la remunerazione a tariffa. Non devono pertanto essere considerati i dispositivi standard o di serie, indicati nell'allegato 2 del decreto ministeriale ora citato, il cui prezzo è individuato  tramite l’espletamento di procedure pubbliche di acquisto.

Successivamente, l’articolo 64, commi 2 e 3, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (c.d. Nuovi Lea) ha previsto che l’efficacia delle disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale nonché di alcune disposizioni in materia di assistenza protesica (e dei relativi nuovi Nomenclatori) contenute nello stesso D.P.C.M. di aggiornamento dei Lea, fossero subordinate alla preventiva entrata in vigore dei provvedimenti di fissazione delle tariffe massime per le corrispondenti prestazioni.

Più in particolare, come disposto dall’articolo 64, comma 2, del D.P.C.M. di aggiornamento dei Lea, le disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui agli articoli 15 e 16 e relativi allegati (allegati 4, 4A, 4B, 4C e 4D) del D.P.C.M. medesimo, entreranno in vigore alla data di pubblicazione del decreto di cui all’art. 8-sexies, comma 5, del D.Lgs. 502/1992 di determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, ospedaliera e riabilitativa. All’entrata in vigore di tale decreto, saranno abrogati:

§  il decreto ministeriale 22 luglio 1996 recante Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del SSN e relative tariffe;

§  il decreto ministeriale 9 dicembre 2015 recante condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del SSN.

Per quanto riguarda l’assistenza protesica, lo stesso articolo 64, ma al comma 3, stabilisce che le disposizioni in materia di ausili su misura (allegato 5 – Elenco 1 di cui all’art. 17, comma 3, lett. a, del D.P.C.M. 12 gennaio 2017) entreranno in vigore alla data di pubblicazione del decreto interministeriale Salute/Economia sulle modalità di erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, da adottarsi previa Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell’articolo 8-sexies, comma 7, del D.Lgs. 502/.

Per quanto riguarda l’assistenza ospedaliera, si ricorda che il D.P.C.M. di aggiornamento dei Lea, dedica una particolare attenzione al tema dell’appropriatezza organizzativa e ai criteri di appropriatezza per tutti i regimi di ricovero ospedaliero. Sul tema ha previsto che:

§  le regioni e le province autonome avrebbero dovuto adottare, entro il 15 marzo 2017, misure di incentivo per assicurare il raggiungimento di una percentuale-obiettivo di interventi chirurgici in regime ambulatoriale in luogo di quelli in day surgery e in day hospital. Il trasferimento delle prestazioni sarebbe dovuto avvenire, ad opera della Commissione nazionale LEA, entro il 28 febbraio 2017 in una percentuale fissata, per ciascuna classe, sul totale dei ricoveri;

§  criteri di appropriatezza del ricorso al day hospital e al day surgery e ai ricoveri ordinari di lungodegenza e riabilitazione. Tale processo si dovrà completare con l’emanazione del decreto in materia di criteri di appropriatezza dei ricoveri di riabilitazione ospedaliera, attuativo dell’articolo 9-quater, comma 8, del decreto legge 78/2015;

§  misure per ridurre il parto cesareo, attraverso la fissazione di soglie al di sopra delle quali le regioni sono tenute ad adottare misure disincentivanti.

 


 

Articolo 1, comma 261
(Fabbisogno delle prestazioni degli IRCCS)

 

 

Il comma 261, inserito durante l’esame al Senato, prevede che le regioni procedano alla rivalutazione del fabbisogno di prestazioni assicurate dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico e privato (accreditati nell'àmbito del Servizio sanitario regionale), al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni di tali Istituti, anche con riferimento alle prestazioni rese in favore di cittadini residenti in regioni diverse da quella di appartenenza della struttura dell'Istituto (nell'àmbito della mobilità sanitaria interregionale). Resta fermo il rispetto della normativa vigente relativa ai rapporti della regione con le strutture pubbliche e private accreditate nonché dei vincoli finanziari vigenti (anche in materia di tetti di spesa).

 

 

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l’eventuale incremento di prestazioni erogate dai predetti istituti deve necessariamente essere compensato su altre strutture sanitarie regionali.

 

La disposizione richiama, in particolare, l’articolo 1, comma 574 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) che prevede, tra l’altro, che al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialità all'interno del territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale. La norma prevede anche che al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga di cui al periodo precedente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati. 

 

Va ricordato che gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) sono ospedali di eccellenza che perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale[103], nel campo biomedico ed in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità o svolgono altre attività aventi i caratteri di eccellenza di cui all’art. 13, comma 3, lett. d) del Decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e s.m.i., il quale ha disposto il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici. Tale riordino prevede come aspetto prioritario la condivisione tra Ministero della Salute e Regioni, sia della trasformazione degli istituti pubblici in fondazioni, sia della definizione dei loro organi di gestione. Il decreto stabilisce, inoltre, che gli istituti che non verranno trasformati saranno organizzati sulla base di criteri che garantiscano le esigenze di ricerca e la partecipazione a reti nazionali di centri di eccellenza. Il "riconoscimento del carattere scientifico" è la procedura attraverso cui queste realtà ospedaliere emergenti, che trattano particolari patologie di rilievo nazionale, vengono qualificate come IRCCS: ciò conferisce il diritto alla fruizione di un finanziamento statale (che va ad aggiungersi a quello regionale) finalizzato esclusivamente allo svolgimento della attività di ricerca relativa alle materie riconosciute. Attualmente, gli Istituti che hanno ottenuto tale riconoscimento scientifico sono in totale 49, di cui 21 pubblici e 28 privati. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico hanno natura giuridica diversa, pubblica o privata.
Gli IRCCS pubblici sono enti pubblici a rilevanza nazionale sottoposti al controllo regionale e alla vigilanza del Ministero della salute. Gli IRCCS privati invece hanno una maggiore libertà di azione ed il controllo su di essi viene effettuato soltanto sulla valenza delle ricerche effettuate.


 

Articolo 1, comma 262
(Edilizia sanitaria)

 

 

Il comma 262 estende alcuni termini previsti dalla normativa vigente in materia di interventi di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, già definiti per razionalizzare l'utilizzo delle risorse per il finanziamento degli accordi di programma sottoscritti da regioni e province autonome.

 

In particolare, viene esteso (da 18) a 36 mesi il periodo a decorrere dalla sottoscrizione dei predetti accordi oltre il quale gli stessi si intendono risolti, per la parte che non risulti presentata al Ministero della salute, con la conseguente revoca dei corrispondenti impegni di spesa (lett. a)).

La disposizione (lett. b)) estende inoltre due periodi oltre i quali gli accordi di programma devono intendersi risolti:

§  viene esteso (da 24) a 36 mesi dalla sottoscrizione degli accordi medesimi, il periodo per la valutazione di non ammissibilità al finanziamento;

§  (da 9) a 18 mesi dalla relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, il periodo entro il quale gli enti attuatori devono procedere all’aggiudicazione dei lavori per gli interventi ammessi al finanziamento, salvo proroga autorizzata dal Ministero della salute.

 

Si ricorda che questa tipologia di accordi è stata introdotta dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 229/1999 di razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, allo scopo novellando con l’articolo 5-bis il D.Lgs. n. 502/1992 di riordino della disciplina in materia sanitaria, nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio dello Stato, e, a partire dal 2003, anche di quelle dei bilanci regionali.

In proposito si deve ricordare che la procedura già prevede che, in caso di mancata attivazione dell'accordo entro i termini previsti dal medesimo programma, debba essere riprogrammata e riassegnata la copertura finanziaria assicurata dal Ministero della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in favore di altre regioni o enti pubblici interessati al programma di investimenti, tenuto conto della capacità di spesa e di immediato utilizzo delle risorse da parte dei medesimi.

Si sottolinea che per gli accordi aventi sviluppo pluriennale, i termini si intendono decorrenti dalla data di inizio dell'annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi per i singoli interventi.

Gli interventi di edilizia sanitaria autorizzati sono quelli di cui all’articolo 20 della L. n. 67/1988 (legge finanziaria per il 1989), vale a dire ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti, mediante operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e aziende di credito abilitate.


 

Articolo 1, commi 263 e 264
(Istituzione della Rete nazionale delle talassemie
e emoglobinopatie)

 

 

I commi 263-264, inseriti nel corso dell’esame al Senato, demandano ad un  decreto del Ministro della salute l’istituzione della rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie, di cui fanno parte i centri di cura e le reti regionali già esistenti, e la definizione di linee guida specifiche per la corretta applicazione dei protocolli terapeutici e dei percorsi di assistenza.

 

Il decreto ministeriale citato deve essere emanato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per la finalità in oggetto il comma 264 reca uno stanziamento annuo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2018-2020.

 

 

Va ricordato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2017, è stato introdotto il registro nazionale della talassemia e delle altre emoglobinopatie[104], con il quale monitorare tale fenomeno al fine di proporre adeguati modelli assistenziali e livelli essenziali di assistenza (LEA) aderenti ai fabbisogni;

Va inoltre ricordato che la Sicilia (la regione più colpita da tale fenomeno con circa 2.500 malati e circa 300.000 portatori sani) si è dotata dal 1990 di un registro regionale per lo studio della talassemia e delle emoglobinopatie (Reste) ed è l'unica regione che registra un dato epidemiologico certo. Inoltre, nel marzo 2017 è stata avviata la neonata rete europea degli European references network (Ern) per le malattie ematologiche rare, denominata Euroblood-Net, che individua i criteri minimi necessari per il riconoscimento e, di conseguenza, il funzionamento dei centri di riferimento.

 


 

Articolo 1, comma 265
(
Disposizioni in materia di società titolari di farmacie)

 

 

Il comma 265, introdotto durante l’esame al Senato, determina un contributo, a carico di alcune società di gestione di farmacie, in favore dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti (ENPAF).

 

Le società di capitali con capitale maggioritario di soci non farmacisti, le società cooperative a responsabilità limitata e le società di persone con maggioranza di soci non farmacisti - in base al presente comma introdotto  in sede referente – sono tenute a versare all'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti (ENPAF) un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo, al netto dell'IVA. Il contributo è versato all'ENPAF entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

La disposizione intende rendere neutrale il prelievo contributivo rispetto allo status giuridico del titolare della farmacia privata, persona fisica o società.

 


 

Articolo 1, commi 266-270
(Assunzioni e funzionamento dell’Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali)

 

 

I commi da 266 a 270, introdotti nel corso dell’esame presso il Senato, detta disposizioni in merito alla dotazione organica dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), autorizzando, per il biennio 2018-2019, lo svolgimento di procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale.

 

Più nel dettaglio, il comma 266 eleva la dotazione organica dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (da 46) a 146 unità di personale, di cui 17 con qualifica dirigenziale, allo scopo di consentire il corretto svolgimento delle funzioni che la normativa vigente attribuisce all'Agenzia stessa[105].

Per il biennio 2018-2019 e nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, il comma 267 riconosce all'Agenzia la facoltà di bandire procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale (di cui 10 dirigenti di Area III, 80 categoria D a posizione economica base, 7 categoria C posizione economica base e 3 categoria B posizione economica base).

Le suddette procedure concorsuali avvengono:

§  in deroga alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente[106], nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche;

§  nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica;

§  con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio, con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di lavoro flessibile, ivi compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa da almeno tre anni, presso l'Agenzia stessa.

 

Il comma 268 riconosce all’Agenzia la possibilità di prorogare (senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e fino al completamento delle suddette procedure concorsuali), in relazione al proprio effettivo fabbisogno, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente comma 267 in essere alla data di entrata in vigore della legge in esame.

Ai sensi dell’articolo 52 del D.Lgs. 81/2015, dal 25 giugno 2015 non è più possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto e i contratti di tale fattispecie già stipulati a tale data, continueranno ad essere normati in base alla disciplina previgente. Inoltre, dal 1° gennaio 2016, le collaborazioni di tipo parasubordinato o nella forma del lavoro autonomo sono considerate (tranne determinati casi) come lavoro subordinato, qualora si concretizzino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative ed organizzate dal committente rispetto al luogo ed all’orario di lavoro.

Nelle pubbliche amministrazioni il divieto di stipulare collaborazioni coordinate e continuative con le caratteristiche suddette scatterà il 1° gennaio 2018, come previsto dall’art. 22, c. 8, del D.Lgs. 75/2017, secondo cui da tale data troverà applicazione il divieto[107] per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Si ricorda, infine, che non trova applicazione, per le pubbliche amministrazioni, la disposizione che prevede l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato in caso di collaborazioni che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro .

 

Il comma 269 dispone che all'onere derivante dall’espletamento delle procedure concorsuali (pari a euro 2.372.168 per il 2018 e a euro 4.740.379 a decorrere dal 2019), si provvede utilizzando l'integrazione al finanziamento relativo alle spese di funzionamento dell'Agenzia, a cui si fa fronte con un contributo annuo a carico dello Stato (ex art. 5, c. 5, del D.Lgs. 266/1993.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo (pari a euro 1.186.000 per il 2018 e 2.370.000 a decorrere dal 2019) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

 

Il comma 270 prevede l'adeguamento alle norme in esame dello statuto  e del regolamento amministrativo interno dell'Agenzia (regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile).


 

Articolo 1, comma 271
(Stanziamento in favore della Fondazione Italiana
per la ricerca sulle Malattie del Pancreas)

 

 

Il comma 271, inserito nel corso dell’esame al Senato, reca uno stanziamento per il 2019, pari a 500.000 euro, in favore della Fondazione Italiana per la ricerca sulle Malattie del Pancreas-Onlus, al fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas.

 

 

La Fondazione Italiana per la Ricerca sulle Malattie del Pancreas (FIMP) nasce nel 2005 traendo origine da una quarantennale esperienza di ricerca scientifica e di qualificata attività clinica nel campo della malattie pancreatiche sviluppatasi a Verona fin dagli anni ’70 dello scorso secolo, e che ha collocato il gruppo di ricercatori e docenti dell’Università degli Studi di Verona a livelli di eccellenza scientifica e clinica nel panorama nazionale ed internazionale, facendo di Verona un riferimento solido e concreto per le malattie del pancreas.

Essa ha la missione primaria di incoraggiare, promuovere, sviluppare e sostenere la ricerca di base, traslazionale e clinica-applicata sulle malattie del pancreas.

L’interesse della FIMP si esprime attraverso la promozione ed il sostegno di progetti di ricerca innovativa e di iniziative che integrino in modo produttivo competenze biologiche, mediche, chirurgiche, specialistiche, oncologiche, radiologiche, anatomo-patologiche, farmacologiche e comportamentali nei confronti di tutta la patologia pancreatica, dai tumori alle malattie infiammatorie, dalle malattie geneticamente determinate a quelle più rare.

Compito della FIMP è anche di promuovere e sostenere lo sviluppo dell’alta tecnologia sia nella ricerca di base che in quella clinica, diagnostica e terapeutica.

Inoltre, la FIMP promuove interazioni tra gruppi di ricerca nazionali ed internazionali, sostiene la formazione nelle malattie del pancreas e l’informazione per i pazienti.

La missione della FIMP si traduce in una serie di azioni che hanno come obbiettivo primario quello di promuovere l’avanzamento della conoscenze nella malattie del pancreas, e quindi di favorire l’acquisizione di strumenti operativi per la prevenzione, la diagnosi, la terapia e la riabilitazione delle malattie del pancreas, per migliorare l’aspettativa e la qualità di vita dei pazienti.

Pertanto, la missione della FIMP si articola nel:

§  Favorire la ricerca di base, traslazionale ed applicata;

§  Favorire i progetti interdisciplinari;

§  Sostenere i ricercatori nelle loro attività istituzionali;

§  Favorire rapporti e relazioni tra esperti del settore, gruppi di ricerca, società ed associazioni scientifiche nel campo della pancreatologia;

§  Favorire la formazione degli operatori sanitari nelle malattie del pancreas;

§  Favorire lo sviluppo di un’assistenza più qualificata, specialmente ove essa abbia carattere interdisciplinare e poliprofessionale;

§  Offrire informazioni nell’ambito delle malattie del pancreas;

§  Sostenere ogni iniziativa utile alla prevenzione, diagnosi e cura delle malattie del pancreas.

 


 

Articolo 1, commi 272 e 273
(Funzionalità dell’amministrazione giudiziaria)

 

 

I commi 272 e 273 istituiscono nello stato di previsione 2018 del Ministero della giustizia un fondo di 20 milioni di euro, destinato:

§  al finanziamento di interventi urgenti per la funzionalità degli uffici giudiziari, con particolare riferimento a quelli colpiti da eventi sismici;

§  al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari.

 

Per assicurare l’invarianza di spesa, nel solo anno 2018 viene prevista la riduzione di 20 mln di euro della dotazione finanziaria in favore del Consiglio superiore della magistratura. Lo stesso CSM è, a compensazione, autorizzato a integrare di 20 mln la dotazione annuale derivante dall’avanzo di amministrazione.

 

La relazione tecnica al disegno di legge di bilancio afferma, sul punto, che tale riduzione non comprometterà la funzionalità del Consiglio, attesa la possibilità di utilizzare per il 2018, nel limite indicato, il proprio avanzo di amministrazione accertato nel 2017 e relativo all’anno finanziario 2016.


 

Articolo 1, comma 274
(Servizio di notificazioni a mezzo posta)

 

 

Il comma 274, introdotto dal Senato, modifica la disciplina delle notificazioni a mezzo posta (legge n. 890 del 1982), per dare completa attuazione al processo di liberalizzazione della comunicazione a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada, previsto dall’ultima legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge n. 124 del 2017).

 

Il comma 274 interviene sulla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), aggiungendovi i commi da 97-bis a 97-quinquies, al fine assicurare l’efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta nel contesto della liberalizzazione delle comunicazioni e di assicurare, a decorrere dall'anno 2018, gli attesi risparmi di spesa.

 

La disposizione in commento richiama i commi 57 e 58 dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), che disciplinano l'apertura al mercato della comunicazione, a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada.

In particolare, le disposizioni richiamate sopprimono, a decorrere dal 10 settembre 2017, l’attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane Spa (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari (ai sensi della legge 890/1982) nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada ai sensi dell’art. 201 del Nuovo Codice della strada (D.lgs. n. 285/1992), introducendo nel decreto legislativo 261/1999 le necessarie disposizioni di coordinamento.

A seguito di tale intervento le notificazioni e le comunicazioni sopra indicate potranno essere fornite oltre che dal fornitore del servizio postale universale (Poste italiane Spa, ai sensi della legge n. 261 del 1999, fino al 2026) ma anche dagli altri operatori postali che, secondo la legislazione vigente, possono fornire singole prestazioni rientranti nel servizio universale, a condizione che siano dotati dell’apposita licenza individuale rilasciata da parte del Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 58 assegna specifici compiti di regolazione con riferimento a queste licenze individuali all'Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, che ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 è l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

 

Il comma 97-bis modifica la legge n. 890 del 1982, recante Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari .

In particolare, inserendo due ulteriori commi all’articolo 1 - relativo alla possibilità per l'ufficiale giudiziario di avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti – la riforma (lett. a)) precisa:

§  che il servizio deve essere erogato da operatori postali in possesso della licenza individuale (di cui all'art. 5, co. 2, secondo periodo, del D. Lgs. n. 261 del 1999) e deve rispettare gli obblighi di qualità minimi stabiliti dalla legge n. 124/2017;

 

Il comma 2 dell’articolo 5 della legge n. 261 del 1999, come modificato dal citato comma 57 della legge n. 124 del 2017, prevede in particolare che il rilascio della licenza individuale per i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e di comunicazioni a mezzo della posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, nonché per i servizi riguardanti le notificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201 del codice della strada, deve essere subordinato a specifici obblighi del servizio universale con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi.

 

§  che la gestione dei pieghi, degli avvisi di ricevimento e delle comunicazioni connesse (di cui agli artt. 7 e 8 della legge n,. 890 del 1982) deve essere effettuata da un unico operatore.

 

Viene inoltre modificato l’articolo 2 della legge n. 890/1982 (lett. b),  per sostituire all’attuale modello prestabilito dall'Amministrazione postale, in base al quale vengono effettuate le notificazioni, il modello approvato dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale, sentito il Ministero della Giustizia.

All’articolo 3 della legge n. 890 del 1982 vengono apportate (lett. c) le seguenti modificazioni:

§  ogni riferimento all’ufficio postale o all’Amministrazione postale è sostituito con il riferimento al punto di accettazione dell’operatore postale;

§  per le notificazioni in materia penale, civile e amministrativa, effettuate in corso di procedimento, è previsto che sull'avviso di ricevimento e sul piego debbano essere indicati come mittenti la parte istante o il suo procuratore o l'ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario. Dovrà inoltre essere indicato l’indirizzo del mittente, ivi compreso quello di posta elettronica certificata se si tratta di un soggetto obbligato a dotarsene;

§  l’operatore postale potrà richiedere una nuova compilazione dell'avviso o il riconfezionamento del piego che siano stati effettuati in violazione della prescritta modulistica, potendo altrimenti rifiutare l’esecuzione del servizio.

La lett. d) modifica l’articolo 4 della legge n. 890/1982, relativo all’avviso di ricevimento, per precisare che lo stesso costituisce prova dell'eseguita notificazione, fermi restando gli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge al notificante. La riforma, inoltre, sopprime il riferimento al bollo dell’ufficio postale, che attualmente dà prova della data di consegna del plico, con una più generica attestazione.

L’articolo 6 della legge n. 890 - oggi relativo all’obbligo per l’Amministrazione postale rilasciare un duplicato in caso di smarrimento dell'avviso di ricevimento e all’indennizzo dovuto in caso di smarrimento del plico da consegnare - è sostituito (lett. e) con una disciplina che impone all’operatore postale, entro due giorni dalla consegna del piego al destinatario, di inviare in formato elettronico la copia dell'avviso al mittente e di conservarne l’originale. Quanto allo smarrimento del plico, l'operatore postale dovrà corrispondere un indennizzo pari a dieci volte il prezzo corrisposto.

Anche l’articolo 7 della legge n. 890, relativo alla consegna del plico, è oggetto di sostituzione (lett. f). Senza modificare le disposizioni sulla consegna nelle mani del destinatario, a persona di famiglia o al portiere, la riforma interviene sull’ipotesi di rifiuto di firmare l’avviso di ricevimento stabilendo che:

§  se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, ciò equivale a rifiuto del piego;

§  in tal caso l'operatore postale deve farne menzione sull'avviso di ricevimento indicando le generalità del soggetto che si rifiuta di firmare;

§  l’avviso di ricevimento, sottoscritto dal solo operatore postale, sarà allora restituito al mittente, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo;

§  la prova della consegna è fornita dall'addetto alla notifica nel caso di impossibilità o impedimento determinati da analfabetismo, incapacità fisica alla sottoscrizione.

Con la sostituzione dell’articolo 8 (lett. g), è invece disciplinata l’ipotesi in cui non sia possibile consegnare il plico perché le persone abilitate a riceverlo, lo rifiutano, o per assenza dei destinatari. In tal caso il plico è depositato presso un punto di deposito più vicino al destinatario; a tal fine, l’operatore postale dovrà assicurare un numero congruo di uffici o centri secondo criteri e tipologie definite dall'Autorità di Regolamentazione del settore postale. Anche a seguito del deposito la responsabilità della custodia resta in capo all’operatore postale.

Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito dovrà essere data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale (avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ulteriori specifiche sul luogo di deposito). Il deposito si protrae per 6 mesi ma la notifica si dà per eseguita trascorsi 10 giorni dal ricevimento della raccomandata.

La riforma, inoltre:

§  sostituisce l’articolo 9 della legge n. 890, prevedendo che (lett. h) vengano restituiti al mittente – con raccomandata e con indicazione del motivo del mancato recapito - gli invii che non possono essere consegnati per destinatario sconosciuto/trasferito/irreperibile/deceduto o indirizzo: inesatto/insufficiente/inesistente;

§  abroga (lett. i) l'ormai superato articolo 11 della legge n. 890/82, relativo alla notificazione di atti giudiziari a mezzo della posta nei procedimenti davanti ai giudici conciliatori;

§  modifica (lett. l) l’articolo 12 della legge, relativo alla notificazione degli atti delle pubbliche amministrazioni, per aggiornare il riferimento normativo al vecchio D.Lgs. n. 29 del 1993[108], con quello al vigente testo unico del pubblico impiego (D.Lgs. n. 165 del 2001[109]) e abrogare altre previsioni ormai superate;

§  inserisce nella legge n. 890 del 1982 un nuovo articolo 16-bis (lett. m), al fine di sancire, per quanto non disciplinato dalla medesima legge, l'applicabilità delle disposizioni internazionali vigenti tra gli Stati.

 

Inoltre, il comma 274 interviene anche sulla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) per inserirvi i seguenti commi:

§  il comma 97-ter, che precisa che, ai fini delle notificazioni a mezzo posta, qualunque riferimento della legislazione vigente all'ufficio postale per mezzo del quale è effettuata la spedizione, si intende riferito al “punto di accettazione” e qualsiasi riferimento all'ufficio postale preposto alla consegna, si intende riferito al “punto di deposito”;

§  il comma 97-quater, che modifica l’art. 18 del D.Lgs. n. 261 del 1999, al fine di prevedere che le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta siano considerate pubblici ufficiali. Resta in vigore la disposizione dello stesso art. 18 che qualifica invece, in generale, gli addetti ai servizi postali come “incaricati di un pubblico servizio”;

§  il comma 97-quinquies, che reca una disciplina transitoria, ai sensi della quale le disposizioni dei commi da 97-bis a 97-quater acquistano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento dell’Autorità di regolamentazione che disciplina le procedure per il rilascio delle licenze individuali (di cui all'art. 5, co. 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 261 del 1999).

 

In relazione a tale ultima disposizione, come già indicato nella delibera 129/15/CONS, che disciplina i titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali[110], anche per le notifiche di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada, come precisato dalla recente delibera 348/17/CONS[111] dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), si prevede l’adozione in stretta successione, di due distinti provvedimenti:

- la regolamentazione della materia, sotto il profilo del regime per il conseguimento della licenza individuale, dei requisiti, degli obblighi, dei controlli e delle procedure di diffida, sospensione o revoca (interdizione) dei titoli che sarà emanata dall’AGCOM;

- la definizione, consequenziale alla regolamentazione, della procedura per il rilascio dei titoli abilitativi e delle connesse vicende estintive e modificative: durata, modalità di rinnovo, variazioni della domanda di rilascio e cessione a terzi, decadenza che sarà emanata con un apposito regolamento dal Ministero dello Sviluppo Economico (citato dal comma 97 –quinquies).

Le disposizioni che attualmente regolamentano i titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali infatti sono precedenti alle norme della legge n. 124 del 2017 e non contemplano quindi esplicitamente i requisiti per il rilascio delle licenze per i servizi di notificazione di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada (che, come detto, erano assoggettate al regime di monopolio di Poste italiane spa).

La licenza individuale per la fornitura di tali servizi, alla luce delle sopra descritte disposizioni, è infatti una nuova tipologia di licenza (in tal senso anche la delibera 348/17/CONS) che presenta caratteristiche peculiari e richiede ulteriori requisiti rispetto a quelli disciplinati, in via generale dalla delibera 129/15/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dai relativi atti attuativi.

Essa è infatti subordinata a specifici obblighi con riguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi (art. 5, comma 2, secondo periodo del decreto legislativo 261/1999) e, con riguardo alla stessa, l'Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale deve determinare, sentito il Ministero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari e i requisiti relativi all'affidabilità, alla professionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono la licenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi (comma 58 della citata legge n. 124 del 2017).

In relazione a tale adempimento l’AGCOM ha emanato il 13 settembre 2017 la sopra citata delibera 348/17/CONS con la quale l’Autorità ha avviato una consultazione pubblica al fine di raccogliere da parte dei soggetti interessati orientamenti ed elementi informativi in ordine alla valutazione della possibile disciplina regolamentare in esito alla emanazione della legge 4 agosto 2017, n. 124, che ha definitivamente liberalizzato il regime della comunicazione a mezzo posta, delle notificazioni di atti giudiziari e di violazioni del Codice della strada.

 


 

Articolo 1, comma 275
(Proroga di termini in materia di manutenzione
degli uffici giudiziari)

 

 

Il comma 275, in relazione al passaggio dai comuni allo Stato degli oneri di manutenzione degli uffici giudiziari (previsto dalla legge di stabilità 2015), proroga di un anno – ovvero fino al 31 dicembre 2018 – la possibilità di continuare ad avvalersi del personale comunale, sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria.

 

L’articolo 1, comma 275, modificando il comma 1 dell’art. 25-quinquies, del DL n. 83/2015 (L. 132/2015), proroga di un anno (fino al 31 dicembre 2018) la possibilità, per gli uffici giudiziari, di continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal personale comunale ivi distaccato o comandato per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria

 

Tale disciplina si inquadra nell’ambito del trasferimento dai comuni allo Stato, dal 1° settembre 2015, dell’obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari, trasferimento disposto dalla legge di stabilità 2015, (L. 190/2014, art. 1, commi da 526 a 530). Il passaggio delle indicate competenze è previsto sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani. In particolare, il comma 526 ha precisato come il trasferimento non sciogliesse i rapporti giuridici in corso di cui fosse parte il comune (in cui subentra il Ministero) e che a questi ultimi non fossero più dovuti canoni per la locazione degli immobili sedi di uffici giudiziari. Infatti, poiché l’art. 1 della legge 392 del 1941 stabiliva che le spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari (per le pigioni, riparazioni, manutenzione, pulizia, illuminazione, riscaldamento e custodia dei locali, per le provviste di acqua, il servizio telefonico, la fornitura e le riparazioni dei mobili e degli impianti, per i registri e gli oggetti di cancelleria) costituissero spese obbligatorie dei comuni che ospitano detti uffici, a titolo di parziale rimborso, lo Stato erogava ai comuni un contributo annuo alle spese medesime nella misura stabilita nella tabella allegata alla stessa legge 392. Per lo svolgimento dei compiti correlati a tali nuovi oneri, è stata prevista l’assegnazione prioritaria al Ministero della giustizia del personale delle province che, a seguito dell’attuazione della legge 56/2014, dovesse risultare in esubero. Un regolamento, adottato con D.P.R. 18 agosto 2015, n. 133, ha dettato le misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle nuova disciplina che trasferisce allo Stato l’onere delle spese per gli uffici giudiziari.

 

Il comma 275, inoltre, modifica il comma 3 dello stesso art. 25-quinquies, prevedendo - per l’anno 2018 - che le autorizzazioni agli accordi locali, tra comuni e uffici giudiziari, per le manutenzioni siano rilasciate dal Ministero della giustizia, secondo i criteri fissati nella convenzione quadro, nel limite massimo del 10% delle risorse del nuovo capitolo di bilancio del Ministero della giustizia (cap. 1550) appositamente istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge di stabilità 2015.

Il citato comma 3 prevede attualmente che le citate autorizzazioni siano rilasciate nei limiti massimi complessivi del 15% per l'anno 2015, del 20% per l'anno 2016 e del 15% per l’anno 2017, della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione

 


 

Articolo 1, comma 276
(Indennità dei
Consiglieri di Stato di lingua tedesca)

 

 

Il comma 276 assegna ai Consiglieri di Stato di lingua tedesca una indennità a titolo risarcitorio, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della provincia di Bolzano, sotto forma di rimborso spese o di indennità di trasferta, a scelta dell’interessato, nel limite di spesa di 50 mila euro annui.

 

In attuazione dell’articolo 93 dello Statuto speciale della provincia autonoma di Bolzano, del Consiglio di Stato devono far parte due Consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia.

Ai sensi dell’art. 14 DPR 426/1984 la nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con l'assenso del Consiglio provinciale di Bolzano. Per la nomina è richiesto altresì il parere del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

Costituisce requisito per la nomina la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca; la relativa attestazione comporta l'estensione ai predetti Consiglieri di Stato della norma di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 454, recante la corresponsione di un’indennità speciale di seconda lingua ai magistrati e ai dipendenti civili dello Stato ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici aventi sede a Trento ed aventi competenza regionale, e concessione di un assegno speciale di studio.

 

Ai consiglieri di Stato di lingua tedesca che risiedono nella provincia di Bolzano non si applica l’obbligo - previsto per gli altri magistrati amministrativi - di risiedere stabilmente in un comune della regione dove ha sede l'ufficio presso il quale esercitano le loro funzioni (DPR 427/1984, 7° comma).

 

Con la disposizione in esame, ai Consiglieri di Stato di lingua tedesca che hanno mantenuto la residenza nella provincia di Bolzano è attribuita una indennità a titolo risarcitorio.

Tale indennità è attribuita o sotto forma di rimborso spese con le modalità del trattamento economico di missione vigente per i dipendenti statali (L. 836/1973) oppure, a scelta dell’interessato, sotto forma di indennità di trasferta dei consiglieri di Stato residenti fuori Roma (L. 350/2003, art. 3, comma 79).

Secondo la disposizione in commento, dunque, le modalità per la corresponsione sono le medesime di quelle previste per il trattamento economico di missione dei dipendenti statali o per l’indennità di trasferta dei Consiglieri di Stato residenti fuori Roma (disciplinato, insieme a quello di trasferimento, dalla legge 836/1973) mentre sono differenti i presupposti.

 

Le disposizioni vigenti in materia prevedono, infatti, che ai dipendenti civili dello Stato comandati in una sede diversa da quella ordinaria di servizio, purché distante almeno 30 chilometri da quest’ultima, spetti l’indennità di trasferta individuata dalla legge (quella per i consiglieri di Stato è indicata nella Tabella A, n. 2) per ogni 24 ore (compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede.

Ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale, nonché a quelli in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti centrale e la relativa Procura generale compete l'indennità di trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove residenti fuori dal distretto della corte d'appello di Roma (L. 350/2003, art. 3, comma 79).

 

La disposizione pone un limite di spesa pari a 50 mila euro annui a decorrere dal 2018.


 

Articolo 1, commi 277 e 278
(
Giacenze nelle procedure concorsuali, esecutive
ed in sequestro conservativo)

 

 

I commi 277 e 278 prevedono l'iscrizione ad apposite gestioni separate del Fondo unico giustizia le somme giacenti derivanti da procedure concorsuali, esecutive ed in sequestro conservativo, nonché di somme depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi. Gli utili della gestione finanziaria di tali somme sono versati all'entrata - al netto degli interessi spettanti ai creditori del fallimento o all’assegnatario - per una successiva riassegnazione al Ministero della giustizia nella misura del 50%. La definizione delle modalità attuative delle presenti norme sono demandate ad un decreto ministeriale.

 

 

Il comma 277 novella il decreto-legge n. 143 del 2008, articolo 2, dedicato al Fondo unico giustizia. Tale articolo ha così denominato il fondo già istituito dall’articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, ha attribuito la gestione del Fondo a Equitalia Giustizia S.p.A. e ampliato la tipologia delle risorse che vi affluiscono.

Una prima novella (lettera a)) introduce due nuovi commi 2-bis e 2-ter. Il nuovo comma 2-bis dispone l'allocazione in apposite gestioni separate del Fondo delle risorse previste dalle seguenti lettere del comma:

 

§  lettera a) del comma 2-bis: somme giacenti in conti correnti accesi a norma dell’articolo 34, primo comma, delle Legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942).

 

Si tratta delle somme riscosse a qualunque titolo dal curatore fallimentare e dallo stesso depositate - entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione - sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare. Suddetta disposizione si applica fino al riparto finale dell'attivo fallimentare. Non si applica, invece, nei casi di esercizio provvisorio dell'impresa disciplinato dall'articolo 104, primo e secondo comma della Legge fallimentare. Vi si prevede che il tribunale possa disporre - con la sentenza dichiarativa del fallimento - l'esercizio provvisorio dell'impresa o di specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché ciò non arrechi pregiudizio ai creditori. Successivamente, il giudice delegato, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori, può autorizzare con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, fissandone la durata.

A tale riguardo occorre rilevare che il comma 2 dell'articolo in epigrafe modifica l'articolo 34 della Legge fallimentare, al fine di armonizzarlo con la nuova disciplina qui proposta, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto di attuazione delle disposizioni in esame (cfr. infra).

In particolare, si sopprime, al primo comma, la possibilità - da parte del comitato dei creditori su proposta del curatore - di investire, in tutto o in parte, le somme riscosse a qualsiasi titolo dal curatore con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, comunque garantendo l'integrità del capitale. Viene inoltre novellato il quarto comma del medesimo articolo 34: esso prevede che il prelievo delle somme sia eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato; con la novella si stabilisce che, nel periodo di intestazione “Fondo unico giustizia” del conto corrente, il prelievo delle somme sia eseguito su disposizione di Equitalia Giustizia SpA (gestore del Fondo, come sopra accennato, ai sensi del comma 1, articolo 2, D.L. n. 143 del 2008).

 

§  lettera b) del comma 2-bis: le somme giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio ricavate nel corso di procedure esecutive per espropriazione immobiliare, fino al momento della distribuzione.

§  lettera c) del comma 2-bis: le somme, giacenti in conti correnti e in depositi a risparmio, oggetto di sequestro conservativo ai sensi dell’articolo 671 del codice di procedura civile.

 

L'art. 671 c.p.c. qui richiamato prevede che il giudice, su istanza del creditore può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento, quando vi sia fondato timore, da parte del creditore, di perdere la garanzia del proprio credito.

 

§  lettera d) del comma 2-bis: le somme a qualunque titolo depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari in relazione a procedimenti civili contenziosi.

 

Il nuovo comma 2-ter dispone il versamento all'entrata dello Stato degli utili delle gestioni finanziarie relative alle somme versate nelle suddette contabilità speciali. Gli utili sono poi riassegnati, nella misura del 50%, al Ministero della giustizia, al netto degli interessi spettanti ai creditori del fallimento e all’assegnatario. Si applica il tasso convenuto con l’operatore finanziario al momento dell’apertura del rapporto. Tali utili (lo specifica il medesimo comma) sono "costituiti dal differenziale rispetto al rendimento finanziario ordinario di cui al comma 6-ter".

Il citato comma 6-ter è inserito dalla lettera c) della norma in esame. Esso demanda la definizione delle modalità di attuazione dei commi 2-bis e 2-ter ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (per la cui emanazione non è previsto un termine), di concerto con il Ministro della giustizia. Si prevede, inoltre, che per i procedimenti e le procedure elencati al comma 2-bis e sorti dopo l'entrata in vigore del decreto di attuazione con il medesimo decreto sia individuato il tasso di interesse attivo di riferimento scelto tra quelli disponibili sul mercato interbancario per operazioni analoghe, continuativamente rilevati e pubblicati. La banca o l’ufficio postale scelto dal curatore ai sensi dell’articolo 34 della Legge fallimentare dovrà riconoscere tale tasso di interesse, al fine di garantire l’ordinario rendimento finanziario delle somme riscosse a qualsiasi titolo e successivamente depositate dal medesimo curatore. Per gli stessi procedimenti e le stesse procedure il differenziale di cui al comma 2-ter è determinato in relazione al tasso di interesse attivo già riconosciuto.

 

La novella di cui alla lettera b) reca il comma aggiuntivo 3.1 (sempre al medesimo articolo 2, D.L. n. 148 del 2008). La nuova disposizione stabilisce che Poste Italiane S.p.A., le banche e gli altri operatori finanziari, depositari delle somme di denaro, dei proventi, dei crediti, nonché dei beni di cui al comma 2-bis, intestino al «Fondo unico giustizia» i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione. Tale disciplina è dettata mediante il rinvio al comma 3 dell'articolo 2, D.L. n. 148 del 2008. La novella al comma 7 (prevista dalla lettera d)) mantiene fermo quanto previsto in materia di riassegnazione dalla novella in esame: 50% delle somme al Ministero della giustizia, mentre il comma 7 dispone diversamente in relazione alle somme elencate dal comma 2, articolo 2, D.L. n. 148 del 2008.

 

Per il comma 278, recante novella all'articolo 34 della Legge fallimentare, vedi supra.

 


 

Articolo 1, comma 279
(Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale
e dell'ordinamento penitenziario)

 

 

Il comma 279 istituisce presso il Ministero della giustizia il Fondo per l’attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2018, 20 milioni di euro per l’anno 2019 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.

 

Il comma in esame, istituisce presso il Ministero della giustizia un Fondo da destinare, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, all’attuazione delle disposizioni di cui alla Legge n. 103 del 2017[112]. Il fondo viene istituito con la seguente dotazione:

-   10 milioni di euro per l’anno 2018;

-   20 milioni di euro per l’anno 2019;

-   30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.

 

La richiamata Legge n. 103 del 2017 modifica l'ordinamento penale, sia sostanziale sia processuale, nonché l'ordinamento penitenziario. Il provvedimento consta di un unico articolo, suddiviso in 95 commi. In particolare, sul piano del diritto sostanziale, oltre all'introduzione di una nuova causa di estinzione dei reati perseguibili a querela, a seguito di condotte riparatorie, la legge interviene sulla disciplina di alcuni reati, in particolare contro il patrimonio, inasprendone il quadro sanzionatorio. Particolarmente significativa è la modifica alla disciplina della prescrizione. Ulteriori modifiche, attraverso un'ampia e dettagliata delega al Governo, sono proposte con riguardo al regime di procedibilità di alcuni reati, alla disciplina delle misure di sicurezza, anche attraverso la rivisitazione del regime del cosiddetto doppio binario, e del casellario giudiziario. Il testo contiene poi modifiche di natura processuale. Si segnalano, in particolare, gli interventi concernenti: l'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo; la disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione; la disciplina dei riti speciali, dell'udienza preliminare, dell'istruzione dibattimentale e della struttura della sentenza di merito; la semplificazione delle impugnazioni e la revisione della disciplina dei procedimenti a distanza. Da ultimo, la legge conferisce al Governo deleghe per la riforma del processo penale, in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – individuando, fra gli altri, anche puntuali criteri direttivi con riguardo alle operazioni effettuate mediante immissione di captatori informatici (c.d. Trojan), e per la riforma dell'ordinamento penitenziario attraverso, fra le altre, la revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, l'incremento del lavoro carcerario, la previsione di specifici interventi in favore dei detenuti stranieri, delle donne recluse e delle detenute madri.

 

Dallo stato di previsione del Ministero della Giustizia per il triennio (tabella n. 5) si evince che il Fondo è destinato agli interventi di riforma dell’ordinamento penitenziario. Il fondo è infatti collocato al capitolo 1773, all’interno del programma Amministrazione penitenziaria.

 

 


 

Articolo 1, commi 280 e 281
(Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute)

 

 

Il comma 280 interviene sulla disciplina dell’Ufficio del Garante per i detenuti, fissando in 25 unità l’organico del relativo personale. Il comma 281 demanda a un D.P.C.M. per la struttura e la composizione dell'Ufficio.

 

Il comma 280, modificando l’articolo 7, comma 4 del decreto-legge n. 146 del 2013, che ha istituito l’ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute, individua nel numero massimo di 25 unità il personale dell’ufficio. Tale contingente di personale era stato determinato in via amministrativa dal decreto del Ministero della giustizia 11 marzo 205, n. 36.

 

Attualmente, infatti, il personale è messo a disposizione dal Ministero della giustizia. La modifica in esame precisa che, dei 25 posti in organico:

§  almeno 20 debbano essere coperti da dipendenti del Ministero della giustizia;

§  massimo 2 unità possano essere comandate dal Ministero dell’Interno;

§  massimo 3 unità possano essere comandate dagli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il personale comandato conserva il trattamento economico in godimento mentre gli oneri accessori sono a carico del Ministero della giustizia.

 

L'autorizzazione di spesa per il funzionamento del Garante (pari a 200 mila euro annui) è incrementata di 100 mila euro (sale dunque a 300 mila euro) a decorrere dal 2018.

 

Struttura e composizione dell'Ufficio sono demandati a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che sostituisce l’attuale decreto del Ministro della giustizia, e che – in base al comma 281 - dovrà essere emanato entro 3 mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio (entro il 31 marzo 2018).

Per la copertura finanziaria, si attinge al Fondo per esigenze indifferibili dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze.


 

Articolo 1, comma 282 e 283
(Assunzione di magistrati ordinari)

 

 

Il commi 282-283 autorizzano il Ministero della giustizia ad assumere nell'anno 2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

 

Il comma 282 autorizza il Ministero della giustizia ad assumere nell'anno 2018 magistrati ordinari vincitori di concorso già bandito alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente.

 

A tal fine, il comma 283 autorizza la seguente spesa, nei limiti di:

-   euro 10.646.068 per l’anno 2018;

-   euro 25.461.095 per l’anno 2019;

-   euro 27.843.664 per l’anno 2020;

-   euro 28.391.450 per l’anno 2021;

-   euro 36.014.275 per l’anno 2022;

-   euro 36.226.732 per l’anno 2023;

-   euro 36.878.367 per l’anno 2024;

-   euro 37.638.610 per l’anno 2025;

-   euro 38.290.249 per l’anno 2026;

-   euro 39.050.492 a decorrere dall’anno 2027.


 

Articolo 1, comma 284 e 285
(Disposizioni in materia di  avvocati e procuratori dello Stato)

 

 

Il commi 284-285 incrementano le dotazioni organiche degli avvocati e dei procuratori dello Stato, nella misura di 20 unità per ciascuna qualifica, e aumentano gli onorari degli avvocati dello Stato in conseguenza di sentenze favorevoli alle pubbliche amministrazioni.

 

Con l'obiettivo di assicurare all’Avvocatura dello Stato l’espletamento dei compiti ad essa assegnati per legge, il comma 284 incrementa - rispettivamente - di 20 unità ciascuna, le dotazioni organiche degli avvocati e dei procuratori dello Stato, disponendo - per conseguente coordinamento - la modifica della Tabella A di cui alla Legge n. 103 del 1979[113].

 

La citata Tabella A, più volte modificata, reca il Ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato, stabilendo il numero dei posti per ciascuna qualifica prevista. In particolare, la vigente tabella prevede, per la qualifica di 'Avvocato generale dello Stato', 1 posto; per la qualifica di 'Avvocati dello Stato', 299 posti; per la qualifica di 'Procuratori dello Stato', 70 posti, per un totale di 370 posti.

 

La disposizione precisa, inoltre, che le procedure concorsuali per le conseguenti assunzioni - da disciplinarsi con decreto dell'Avvocato generale dello Stato - sono disposte anche in deroga ai vincoli in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, nonché ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, e autorizza la relativa spesa.

In particolare, per il triennio 2018-2020 sono previste le seguenti spese:

§  euro 2.744.515 per l'anno 2018;

§  euro 4.048.015 per l'anno 2019;

§  euro 4.444.391 per l'anno 2020.

 

Il comma 285, novellando il comma 4 dell’art. 9 del DL n. 90 del 2014, nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, aumenta dal 50% al 75% la quota delle somme recuperate da ripartire tra gli avvocati e procuratori dello Stato secondo le previsioni regolamentari dell’Avvocatura dello Stato.

L’aumento del 25% della quota spettante a questi ultimi è compensato dalla soppressione, a opera dello stesso comma 285, del secondo periodo del vigente comma 4 dell’art. 9 che destina il 25% delle somme recuperate a borse di studio per lo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, da attribuire previa procedura di valutazione comparativa.

Rimane ferma, invece, la destinazione del rimanente 25 % delle stesse somme al Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell’art. 1, comma 431, della legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147).


 

Articolo 1, commi 286-288
(Personale dell'amministrazione giudiziaria)

 

 

I commi 286-288 autorizzano il Ministero della giustizia ad assumere 1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.

 

 

Con l'obiettivo di favorire la piena funzionalità degli uffici giudiziari, il comma 286 autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2018-2020, un ulteriore contingente massimo di 1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria.

Alle assunzioni si provvede ai sensi dell’articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. n. 117 del 2016[114].

 

Tale disposizione ha autorizzato il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge o mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della giustizia. Ciò, fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilità già avviate e in corso e al fine di dare compiuta attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, oltre che per assicurare la piena attuazione del trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari.

Si ricorda che in attuazione del decreto-legge del 2016, il Ministero della giustizia ha emanato il D.M. 20 ottobre 2016[115], che disciplina le procedure di assunzione.

 

Per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie all'attuazione del comma 1, il comma 287 autorizza la spera di euro 2.000.000 per l'anno 2018.

 

Infine, il comma 288 autorizza la spesa nel limite di euro 26.704.640 per l'anno 2018 e di euro 49.409.280 annui a decorrere dal 2019, provvedendo mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico, istituito dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. 96 della L. n. 190 del 2014).

 

 


 

Articolo 1, comma 289
(Determinazione del numero dei notai e misure di semplificazione per la trasmissione degli atti agli archivi notarili)

 

 

Il comma 289 interviene sulla Legge n. 89 del 1913, concernente l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, al fine di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli Archivi notarili, contenere le spese, nonché mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato.

 

Il comma in esame reca una serie di modifiche alla Legge n. 89 del 1913[116], concernente l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, con l'obiettivo di migliorare la gestione dell'Amministrazione degli Archivi notarili, contenere le spese, nonché mantenere l'equilibrio previdenziale dell'ente Cassa del Notariato.

 

Il comma è articolato nelle lettere a) e b).

 

La lettera a), interviene sul comma 2 dell'articolo 4 della citata Legge n. 89 del 1913.

Il vigente articolo 4 si compone di 2 commi: il comma 1 stabilisce che il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto siano determinati con decreto del Ministro della giustizia emanato, uditi i Consigli notarili e le Corti d'appello, tenendo conto della popolazione, dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione, e procurando che di regola ad ogni posto notarile corrisponda una popolazione di almeno 5.000 abitanti.

Il vigente comma 2 precisa che la tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà, udite le Corti d'appello e i Consigli notarili, essere rivista ogni sette anni, e potrà essere modificata parzialmente anche entro un termine più breve, quando ne sia dimostrata l'opportunità.

La lettera in esame, pur mantenendo inalterata l'attuale formulazione del comma 2, vi aggiunge la previsione che la revisione della tabella che determina il numero e la residenza dei notai dovrà essere rivista sulla base dei criteri indicati al comma 1 e tenuto anche conto della variazione statistica tendenziale del numero e della tipologia degli atti ricevuti o autenticati dai notai.

 

La lettera b), aggiunge 6 nuovi commi (dopo l'ultimo) all'articolo 65 della citata Legge n. 89 del 1913.

 

Si ricorda che il vigente articolo 65 della legge del 1913 si compone di 3 commi e dispone quanto segue:

Il notaro ha l'obbligo di trasmettere all'archivio notarile distrettuale, ogni mese, una copia dei repertori limitatamente alle annotazioni degli atti ricevuti nel mese precedente, con l'importo delle tasse dovute all'archivio, compresa la parte del diritto di iscrizione a repertorio di che all'art. 24 dell'annessa tariffa.

Tale copia sarà scritta in carta libera, sottoscritta dal notaro, e munita dell'impronta del suo sigillo.

Qualora nel mese il notaro non abbia ricevuto alcun atto, trasmetterà, sempre nel termine suindicato, un certificato negativo.

 

La lettera in esame aggiunge 6 nuovi commi al predetto articolo 65.

Il nuovo comma 4 prevede che, a decorrere dalla data stabilita con il decreto di cui all'introducendo comma 9 (cfr. oltre), il notaio trasmetta in via telematica all'Ufficio centrale degli archivi notarili, in formato digitale, ai fini dell'inserimento nell'archivio centrale informatico, la copia mensile dei repertori, di cui al comma 1, nonché la copia trimestrale del registro somme e valori, ovvero la certificazione negativa, ed ogni altra documentazione connessa ed esegue i versamenti ai quali è tenuto, a mezzo degli archivi notarili distrettuali, su conto corrente postale gestito dall'Ufficio Centrale.

Il nuovo comma 5 stabilisce in capo all'Amministrazione degli archivi notarili, l'obbligo di versare, nei termini previsti per gli archivi notarili distrettuali dalla normativa vigente, le somme riscosse per conto del Consiglio nazionale del notariato e della Cassa nazionale del notariato, trattenendo un aggio nella misura del 2%.

Il nuovo comma 6 assegna all'archivio notarile distrettuale il controllo della liquidazione delle tasse e dei contributi e degli importi versati dai notai e l'applicazione e la riscossione delle sanzioni previste per tardivo o mancato pagamento.

Il nuovo comma 7 stabilisce che i dati estratti dalle copie dei repertori tenuti nell'archivio centrale informatico, sostituiscano l'indice delle parti intervenute negli atti, di cui all'articolo 114.

Il nuovo comma 8 prevede che l'Amministrazione degli archivi notarili provveda alla dematerializzazione delle copie mensili di cui al presente articolo conservate su supporto cartaceo dagli archivi notatili.

Infine il nuovo comma 9 precisa che, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per Digitale, sono determinate, nel rispetto del D. Lgs. n. 82 del 2005[117], le norme di attuazione delle disposizioni riguardanti le modalità di formazione e trasmissione telematica delle copie di cui al comma 4, i versamenti di cui ai commi 4 e 5, la conservazione, la ricerca e la consultazione dei documenti e dei dati inseriti nell'archivio centrale informatico. Sono, altresì, stabilite le date di entrata in vigore delle predette disposizioni e le date della cessazione dell'obbligo di eseguire i corrispondenti adempimenti presso gli archivi notarili distrettuali.


 

Articolo 1, comma 290
(Misure per la riqualificazione dei contabili e
degli assistenti informatici e linguistici)

 

 

Il comma 290 modifica il comma 1 dell'articolo 21-quater del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria, come convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, al fine di estendere ad altre figure - oltre quelle di ufficiale giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti - le misure ivi contemplate per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria.

 

 

Il comma 290 apporta modifiche all'articolo 21-quater, comma 1, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, come convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria.

 

Il citato articolo 21-quater, comma 1, sulle "misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria", autorizza il Ministero della giustizia, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità agli articoli 14 e 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001. Prevede altresì che ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al medesimo articolo decorra dalla completa definizione delle relative procedure selettive.

Fine della disposizione è quello di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso.

 

L'articolo 15 del Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia - Quadriennio 2006/2009 definisce il sistema di classificazione del personale articolandolo per aree, individuate attraverso declaratorie di mansioni, corrispondenti a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità, utili per l’espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative in funzione del servizio da svolgere. Prescrive che all’interno di ogni singola area funzionale i nuovi profili professionali siano individuati mediante declaratorie che descrivono l’insieme dei contenuti tecnici della prestazione lavorativa e le attribuzioni proprie del dipendente, attraverso una descrizione sintetica delle mansioni svolte e del livello di professionalità richiesto, nonché l’insieme dei requisiti indispensabili per l’inquadramento e per l’acceso al profilo medesimo. Per ciascun profilo la posizione giuridica è quella di accesso, cui viene riferita la dotazione organica (dotazione organica di area per ciascun profilo). Ogni profilo è articolato in fasce retributive.

L'articolo 16 definisce i profili professionali dell’Amministrazione Giudiziaria: nella prima area è previsto un solo profilo professionale (Ausiliario); nella seconda area sono previsti nove profili professionali diversificati per specifiche professionali, fasce economiche di accesso e titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno (Conducente di automezzi, Operatore giudiziario, Assistente alla vigilanza dei locali e al servizio automezzi, Assistente giudiziario, Cancelliere, Contabile, Assistente informatico, Assistente linguistico, Ufficiale Giudiziario); nella terza area sono previsti nove profili professionali diversificati per specifiche professionali, fasce economiche di accesso e titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno (Funzionario giudiziario, Funzionario contabile, Funzionario informatico, Funzionario linguistico, Funzionario UNEP, Funzionario statistico, Funzionario dell’organizzazione, Funzionario bibliotecario, Direttore amministrativo).

 

La disposizione in esame sostituisce:

§  le parole "e di ufficiale giudiziario" con "di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico";

§  le parole "di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)" con "di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico".

Il comma 290 prevede quindi che, al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia sia autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere, di ufficiale giudiziario, di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario, di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP), di funzionario contabile, di funzionario informatico e di funzionario linguistico dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.

 


 

Articolo 1, comma 291
(
Distretti del cibo)

 

 

Il comma 291 è volto a conseguire le finalità di promozione dello sviluppo territoriale, della coesione e dell'inclusione sociale, di favorire l'integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, di garantire la sicurezza alimentare, di diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, di ridurre lo spreco alimentare e di salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari. A tale scopo vengono istituiti i distretti del cibo, riformando la previsione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (cd. "legge orientamento").

 

La norma del comma 291 nasce dall'esigenza di rafforzare il sostegno alle forme organizzative locali e, per questo motivo, sostituisce la disciplina vigente dei distretti rurali e agroalimentari di qualità, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, istituendo invece i "distretti del cibo". Essi assorbono i distretti già istituiti dalla disciplina previgente e, per i nuovi, devono soddisfare ulteriori requisiti; il fine, enunciato nel capoverso 1 della disposizione novellata, è di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, favorire l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l’impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attività agricole e agroalimentari.

 

Nell'avvicinare la produzione dei prodotti al consumo - con riduzione dei tempi di trasporto delle merci e con benefici di integrazione della filiera alimentare - il decreto n. 228/2001 già oggi riconosce, nella prossimità territoriale, un interesse pubblico rilevante, da conseguire mediante il "distretto rurale" e il "distretto agroalimentare di qualità", che le Regioni devono applicare nel programmare le loro politiche di sviluppo; in tale ambito, si individuano forme innovative di collaborazione dell'azienda agricola con le pubbliche amministrazioni[118] al fine di salvaguardare e valorizzare il territorio, promuovendo i processi di tracciabilità finalizzati alla tutela della sicurezza alimentare.

Il decreto incentiva anche le iniziative collettive delle aziende agricole che si prefiggono lo scopo di promuovere la vendita diretta di prodotti di fattoria, di soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all’acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione, di far conoscere la cultura rurale e di promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita. Ne deriva la possibilità di individuare la tracciabilità del prodotto a garanzia della sua provenienza dal territorio, favorendo la vendita dei prodotti con un riferimento alla stagionalità, la tipicità e le qualità organolettiche, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo. Attraverso l’eliminazione dei vari intermediari, si consegue anche il contenimento del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore ed un risparmio per il consumatore; oltre a garantire l’acquisto di merce fresca e di stagione, si favorisce la conoscenza della cultura rurale e delle piccole produzioni tipiche del territorio.

 

Con il capoverso 2 vengono definite le fattispecie dei distretti del cibo. Sono compresi:

a) i distretti rurali quali sistemi produttivi locali, di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali, già vigenti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina;

b) i distretti agroalimentari di qualità quali i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche già riconosciute;

c) i sistemi produttivi locali caratterizzati da un'elevata concentrazione di PMI agricole o agroalimentari, secondo il citato articolo 36 comma 1;

d) i sistemi produttivi locali anche a carattere interregionale, purché caratterizzati da interrelazione ed interdipendenza produttiva delle imprese agricole ed agroalimentari, nonché da almeno una produzione certificata tutelata dalla normativa europea, nazionale e regionale;

e) i sistemi produttivi localizzati in aree urbane o periurbane caratterizzati dalla significativa presenza di attività agricole volte alla riqualificazione ambientale e sociale delle aree;

e) i sistemi produttivi locali caratterizzati dall’interrelazione e dall'integrazione fra attività agricole, in particolare quella di vendita diretta dei prodotti agricoli[119], e le attività di prossimità di commercializzazione e ristorazione esercitate sul medesimo territorio, delle reti di economia solidale e dei gruppi di acquisto solidale;

f) i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla presenza di attività di coltivazione, allevamento, trasformazione, preparazione alimentare e agroindustriale svolte con il metodo biologico o nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale vigente.

 

Il capoverso 3 stabilisce che sono le Regioni, attraverso propri provvedimenti, ad individuare i distretti del cibo, secondo le forme giuridiche previste dalla normativa regionale; sulla base dei dati attualmente disponibili esistono oltre 60 distretti già riconosciuti dalle Regioni. Viene quindi istituito - presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - il Registro nazionale dei distretti del cibo che raccoglie i distretti riconosciuti dalle Regioni. Secondo la relazione governativa, "l''istituzione e la tenuta del registro non comporta particolari attività, sia sotto il profilo strumentale che sotto quello finanziario, anche in considerazione della consistenza del registro. Il Ministero vi provvede con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e facendo ricorso, per le eventuali attività di natura informatica legate al Registro nazionale e alla sua pubblicazione, alle risorse finanziarie ordinarie già stanziate in bilancio sui pertinenti capitoli dell'informatica di servizio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".

Il capoverso 4 prevede che al fine di sostenere gli interventi per la creazione e il consolidamento dei distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto. In proposito, opera già il D.M. n. 1192 dell'8 gennaio 2016 recante i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera e di distretto con le relative misure agevolative per la realizzazione dei programmi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 66, comma 2, della L. n. 289/02.

 

Gli interventi ivi previsti - che sono attuati con appositi bandi - sono rivolti a imprese, reti di imprese, organismi di produzione, rappresentanze di distretti rurali e agro-alimentari e agevolano programmi con un ammontare delle spese ammissibili compreso tra 4 milioni e 50 milioni di euro, aventi ad oggetto: investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria; investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e per la commercializzazione di prodotti agricoli; investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli; costi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli; progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo.

 

Le modalità per i nuovi interventi saranno fissate - secondo il capoverso 5 - con decreto del MiPAAF, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge proposta.

 

Il capoverso 6 prevede uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse stanziate sono finalizzate ad attivare investimenti privati nei territori coinvolti dai distretti del cibo coerentemente con le finalità e gli obiettivi previsti: esse saranno erogate direttamente dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, come peraltro già avviene per i distretti di filiera secondo tipologie di intervento già fissate dall'art. 13 del citato decreto legislativo n. 228 del 2001 (contributo in conto capitale e finanziamento agevolato, tenuto conto della localizzazione, della tipologia di interventi e della dimensione dell’impresa).

 

Infine, per consentire il pieno sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa agricola, il capoverso 7 chiarisce l'ambito oggettivo di applicabilità del comma 8-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001: si prevede, nell'ambito della vendita diretta, la possibilità di vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private.

 

Le numerose iniziative collettive di vendita gestite direttamente dai produttori agricoli - sorte per ridurre il divario fra la crescita dei prezzi al consumo a fronte della riduzione dei prezzi alla produzione - hanno infatti trovato un riconoscimento, in deroga alla disciplina generale del commercio, che ha consentito agli imprenditori agricoli di vendere direttamente al dettaglio i propri prodotti. La possibilità di vendita - anche nella forma itinerante - si estende peraltro ai prodotti derivati, ottenuti con la manipolazione o trasformazione dei prodotti sia agricoli che zootecnici. Oltre il tetto di legge alle entrate derivanti dalla vendita diretta, comunque, la vendita dei prodotti rientra nella normale attività commerciale, e non gode più dei benefici previsti per i prodotti agricoli (ad esempio della ridotta aliquota IVA).


 

Articolo 1, commi 292-295
(Disciplina dell'attività di enoturismo)

 

 

I commi 292-295, inserite nel corso dell’esame presso il Senato, estendono a coloro che svolgono attività di enoturismo la determinazione forfetaria del reddito imponibile con un coefficiente di redditività del 25 per cento.

 

In particolare, il comma 292 ricomprende nella disciplina relativa all’“enoturismo” tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

Il comma 293 prevede che allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, che reca una pluralità di norme in materia tributaria.

Tra queste si segnala, in particolare, l’articolo 5, comma 1, che prevede per i soggetti (non società di capitali) che esercitano attività di agriturismo la determinazione forfetaria del reddito imponibile con un coefficiente di redditività del 25 per cento. L’articolo 5, comma 2, dispone che i soggetti che esercitano l’attività di agriturismo determinano l’IVA riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni.

Il regime forfetario di determinazione del reddito e dell’IVA ammessa in detrazione è applicato automaticamente per i soggetti che esercitano attività agrituristica. Tuttavia essi possono optare per l’applicazione del regime ordinario con una comunicazione nella dichiarazione IVA: l’opzione, vincolante per un triennio, è valida anche agli effetti delle imposte sul reddito (art. 5, comma 3).

Occorrerebbe pertanto precisare quali disposizioni fiscali della legge n 413 del 1991 si applicano all'attività enoturistica.

Il secondo periodo del comma 293 precisa che il regime forfettario dell’IVA, previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991, si applica solo per i produttori agricoli che svolgono la loro attività all’interno di un’azienda agricola, silvicola o ittica (ai sensi dell’art. 295 della direttiva 2006/112/CE).

Gli articoli 295-305 della direttiva 2006/112/CE disciplinano il regime IVA forfettario per i produttori agricoli. Ai sensi della citata normativa per «produttore agricolo», si intende il soggetto passivo che svolge la sua attività nell'ambito di un'azienda agricola, silvicola o ittica.

Il comma 294 demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, il compito di definire le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per esercizio dell'attività enoturistica.

Il comma 295 dispone che l'attività enoturistica è esercitata previa presentazione al Comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A), in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati come sopra.

 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 41, comma 11 della legge n. 238 del 2016 (cosiddetto testo unico sul vino), i consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche, anche in collaborazione con enti e organismi pubblici e privati, possono favorire e promuovere attività di promozione dell'enoturismo. Inoltre, l’art. 87 del medesimo testo unico sul vino ha novellato l’articolo 1 della legge n. 268 del 1999, relativa alla disciplina delle «strade del vino», introducendovi tre commi aggiuntivi che prevedono quanto di seguito riportato.

La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) delle regioni cui appartengono le “strade del vino”, non preparate o cucinate contestualmente alla somministrazione del vino, può essere esercitata dalle aziende agricole vitivinicole che insistono lungo le “strade del vino”, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a DOP o IGP suddette deve comunque rimanere secondaria rispetto all'attività prevalente e caratterizzante le aziende agricole vitivinicole aderenti alle “strade del vino”. Alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a DOP o IGP di cui sopra non si applicano le norme sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

 


 

Articolo 1, comma 296
(IVA agevolata carne)

 

 

Il comma 296 prevede l’innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all’8% per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020.

 

La misura sarà concretamente disposta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale dovrà essere adottato entro il 31 gennaio di ciascuna delle suddette annualità 2018, 2019 e 2020. L’attuazione della misura non potrà comportare un onere (minori entrate) superiore a  20 milioni di euro annui.

 

Tale misura ripropone quanto già previsto, per l’anno 2017, dall’art. 1, comma 45 della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), che ha disposto le medesime percentuali di compensazione IVA, nel limite di minori entrate per 20 milioni di euro.

 

In attuazione del suddetto art. 1, comma 45 della legge di bilancio 2017 è stato emanato il decreto ministeriale 27 gennaio 2017 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 17 marzo 2017), il quale ha esteso all’anno 2017 le percentuali di compensazione – di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 - già indicate nel decreto ministeriale 26 gennaio 2016, attuativo della legge di stabilità 2016.

 

L’articolo 1, comma 908, della legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) aveva infatti previsto, limitatamente al 2016, l’innalzamento delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all’8%, e il D.M. 26 gennaio 2016 aveva quindi fissato, per l'anno 2016, le seguenti percentuali (prorogate poi - come visto - anche per l’anno 2017):

a)    animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo: 7,65 per cento;

b)   animali vivi della specie suina: 7,95 per cento.

 

Prima di tale intervento la percentuale di compensazione IVA era stabilita nel limite massimo del 7% per gli animali bovini e del 7,3% per gli animali suini.

 

Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 34, comma 1, del D.P.R. 633/1972, sull’istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, istituisce, per le cessioni dei prodotti agricoli e ittici compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto, un regime di detrazione forfettizzata dell'imposta sul valore aggiunto, basato sull'applicazione di percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

L'imposta si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, salva l'applicazione delle aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione per i passaggi di prodotti alle cooperative e loro consorzi (di cui al comma 2, lettera c) del medesimo art. 34) che applicano il regime speciale e per le cessioni effettuate dagli imprenditori agricoli con volume d’affari al di sotto di 7000 euro annui e i cessionari e committenti (comma 6, primo e secondo periodo dello stesso art. 34).


 

Articolo 1, commi 297-300
(Interventi per il settore avicolo)

 

 

I commi 297-300 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'emergenza avicola, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2018 e 5 milioni di euro per il 2019. La disposizione rimanda all'adozione della normazione secondaria in ordine all'utilizzo del predetto Fondo. Infine, si estende la portata dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole.

 

Le disposizioni in commento, introdotte al Senato, prevedono che, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sia istituito il Fondo per l'emergenza avicola, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019. Il Fondo verrà impiegato per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva, mediante interventi a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione dell'influenza aviaria. Tali interventi sono previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 (che prevede per le imprese agricole che abbiano subito danni di una certa entità taluni benefici, quali contributi in conto capitale fino all’80 per cento del danno accertato, prestiti ad ammortamento quinquennale, proroga delle operazioni di credito agrario e agevolazioni previdenziali) nonché per il rafforzamento del relativo sistema di sorveglianza e prevenzione.

Il suddetto Fondo è finalizzato, per 5 milioni di euro per il 2018 e 5 milioni di euro per il 2019, a realizzare gli interventi compensativi di cui sopra, e per 10 milioni di euro per il 2018 a rafforzare il sistema di sorveglianza e prevenzione dell’influenza aviaria. La relativa copertura finanziaria viene rinvenuta in parte (5 milioni di euro per l’anno 2018) tramite riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 4 della legge n. 499 del 1999 (relativa al finanziamento delle attività di competenza del MIPAAF); in parte – come rileva la relazione tecnica - (5 milioni di euro per l’anno 2019) per mezzo della riduzione del fondo speciale di parte corrente di pertinenza del MIPAAF e, in ultima parte (10 milioni di euro per l’anno 2018), mediante riduzione delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge di bilancio, saranno definiti i criteri di attuazione, le modalità di accesso al Fondo, nonché le priorità di intervento che devono tener conto della densità degli allevamenti avicoli sul territorio.

Infine, con una novella all’art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 9 del 2010, è modificata la disposizione secondo cui i servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali registrano nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche istituita dal Ministero della salute presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise, le informazioni relative a tutte le aziende avicole a carattere commerciale e talune a carattere non commerciale: l'oggetto dell'anagrafe in questione non saranno più – oltre a tutte le aziende avicole a carattere commerciale - le aziende avicole a carattere non commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi, bensì le aziende avicole a carattere non commerciale che allevano un numero di capi superiore a 50.


 

Articolo 1, comma 301
(Apicoltura in aree montane)

 

 

Il comma 301 esclude dalla base imponibile IRPEF i proventi di determinate attività apicolturali.

 

La disposizione in esame, introdotta al Senato, prevede che, al fine di promuovere l’apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e di integrazione del reddito nelle aree montane, non concorrano alla formazione della base imponibile, ai fini IRPEF, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di venti alveari e ricadenti nei comuni classificati come montani.

 


 

Articolo 1, commi 302-304
(Piano invasi)

 

 

I commi 302-304, modificati nel corso dell’esame al Senato, prevedono  l’adozione di un Piano nazionale per la realizzazione di invasi multiobiettivo, la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili, nonché per interventi volti a contrastare le perdite delle reti acquedottistiche. Nelle more della sua adozione, viene prevista l’approvazione, con apposito decreto ministeriale, di un Piano straordinario per la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione. Per il finanziamento di tale piano è autorizzata la spesa complessiva di 250 milioni di euro (50 milioni per ciascuno degli anni 2018-2022).

 

Il comma 302 prevede, per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità, l’adozione di un Piano nazionale (da attuare nel limite delle risorse allo scopo finalizzate) per:

§  la realizzazione di invasi multiobiettivo;

§  la diffusione di strumenti mirati al risparmio di acqua negli usi agricoli e civili;

§  nonché per interventi volti a contrastare le perdite delle reti acquedottistiche.

 

Relativamente alle modalità di adozione, la norma prevede che essa avvenga con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Nel corso dell’esame al Senato, è stato previsto, da una parte,  che il decreto deve essere adottato entro un anno dall'entrata in vigore della legge e, dall’altra, che il decreto deve essere adottato anche di concerto con il  Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare sulla scorta di quanto già si prevede relativamente all’adozione del Piano straordinario.

 

Il comma 303 detta disposizioni atte a consentire, nelle more della definizione del Piano Nazionale, la realizzazione degli interventi urgenti in stato di progettazione.

Viene infatti disposta l’adozione di un Piano straordinario (che confluisce nel Piano Nazionale, di cui rappresenta quindi uno stralcio), con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Si osserva che in questo caso non è fissato un termine per l’emanazione del decreto.

 

La realizzazione del “piano stralcio” è affidata ai concessionari o richiedenti la concessione di derivazione o ai gestori delle opere, mediante apposite convenzioni con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Viene altresì consentito ai soggetti realizzatori di avvalersi di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica.

Il monitoraggio degli interventi è effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP)” ai sensi del D.Lgs. 229/2011.

Ogni intervento dovrà essere identificato dal Codice Unico di Progetto (CUP).

Si ricorda che il citato decreto legislativo ha dato attuazione all’art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della L. n. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle procedure di spesa relative ai finanziamenti in conto capitale destinati alla realizzazione di opere pubbliche.

Il decreto legislativo si applica a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 196/2009, e ai soggetti destinatari di finanziamenti a carico del bilancio dello Stato finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche (art. 1, comma 1). Il decreto introduce nuovi obblighi informativi, e opera anche un coordinamento con gli adempimenti previsti dal Codice dei contratti pubblici in merito alla trasmissione dei dati all’autorità di vigilanza. E' prevista l’istituzione, presso ciascuna amministrazione, di un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l’intero processo realizzativo dell’opera, con obbligo, tra l’altro, di subordinare l’erogazione dei finanziamenti pubblici all’effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti. La definizione dei contenuti informativi minimi del sistema informativo in argomento è demandata ad un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 5), che è stato emanato in data 26 febbraio 2013 e pubblicato nella G.U. 5 marzo 2013, n. 54.

Il decreto prevede che le amministrazioni provvedano a comunicare i dati, con cadenza almeno trimestrale, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 196/2009, denominata «Banca dati delle amministrazioni pubbliche» (BDAP). L’art. 4 del D.Lgs. n. 229/2011 disciplina poi il definanziamento per mancato avvio dell'opera.

Relativamente al CUP (introdotto dall’art. 11 della L. 3/2003), si ricorda che esso è il codice che identifica un progetto d’investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.

 

Il comma 304 autorizza, per la realizzazione del Piano straordinario, la spesa complessiva di 250 milioni di euro (50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2022).

Viene altresì precisato che le risorse del Piano straordinario rappresentano un’anticipazione delle risorse previste dal Piano Nazionale.

 

Il tema dell’emergenza idrica e delle misure necessarie per affrontarla è oggetto di una apposita indagine conoscitiva, deliberata dalla Commissione VIII (Ambiente) della Camera nella riunione del 12 luglio scorso. L'indagine, che dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2017, è stata avviata nella seduta del 18 luglio 2017 ed è proseguita nelle sedute del 19 e del 26 luglio, del 1° e 2 agosto, del 6, 13 e 14 settembre, nonché del 18 e del 26 ottobre 2017.

Nel corso dell’audizione del 18 luglio 2017, il Direttore generale dell'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari (ANBI) ha ricordato che “l'ANBI ha presentato, tramite i suoi Consorzi, un Piano ventennale per le opere pubbliche che richiede per l'intero periodo 20 miliardi di euro” e che, per l'immediato, sono stati presentati “218 progetti, diffusi in tutto il Paese – manca soltanto la Valle d'Aosta – che valgono 3 miliardi e 30 milioni di euro, sostanzialmente pari ai danni di quest'anno”.

Nella stessa audizione è stato consegnato un documento di presentazione del Piano nazionale degli invasi.

 


 

Articolo 1, commi 305-308
(
Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente – ARERA)

 

 

I commi 305-308, introdotti nel corso dell’esame al Senato, attribuiscono all’Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, espressamente incluso tra i servizi a rete. In conseguenza dell’ampliamento delle competenze, l’Autorità assume la denominazione di Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente” (ARERA).

 

Le disposizioni in esame riprendono il contenuto dell’art. 16 dello schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 308), recante il testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, in attuazione della delega conferita al Governo dagli articoli 16 e 19 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ("Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche").

Il decreto legislativo non ha completato il suo iter in quanto dopo l'espressione dei pareri parlamentari è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione di delega nella parte in cui, incidendo su materie di competenza sia statale sia regionale, prevedeva che i decreti attuativi fossero adottati sulla base del parere della Conferenza Stato-regioni, anziché dell'intesa.

 

Funzioni attribuite all’ARERA (comma 305)

 

L'attribuzione all'ARERA di ampi poteri di regolazione e controllo in materia di rifiuti è volto, secondo quanto esplicitato dalla norma, al perseguimento dei seguenti obiettivi: migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei servizi di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati; garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee, sull’intero territorio nazionale, nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione; armonizzare gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse.

Rispetto a quanto prevedeva il citato articolo 16 dell’A.G. 308, inoltre, è esplicitata l’ulteriore finalità volta a garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi europei e superare le procedure di infrazione avviate nell’ambito dei rifiuti.

Si ricorda che il 17 maggio 2017 la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Ue per la mancata bonifica o chiusura di 44 discariche che costituiscono un grave rischio per la salute umana e per l'ambiente. La decisione si riferisce alla procedura di infrazione motivata dalla violazione della direttiva europea sulle discariche (Direttiva 1999/31/CE), che imponeva agli Stati membri di bonificare entro il 16 luglio 2009 le discariche già autorizzate o in funzione prima del 16 luglio 2001 o di chiuderle. Per approfondimenti, si rinvia alla nota n. 110.

 

Sono attribuite all'ARERA le funzioni in materia di:

§  emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, valutazione dei costi delle prestazioni per area geografica e per categorie di utenti, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza ed economicità delle gestioni;

§  definizione dei livelli di qualità dei servizi e vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi medesimi;

§  diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza;

§  tutela dei diritti degli utenti anche tramite la valutazione di reclami e segnalazioni presentati dagli stessi (come singoli o attraverso associazioni di consumatori);

§  definizione di schemi tipo dei contratti di servizio che regolano (ai sensi dell’art 203 del decreto-legislativo n.152 del 2006) i rapporti tra le Autorità d’ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato dei rifiuti;

§  definizione e aggiornamento della metodologia per la determinazione delle tariffe volte alla determinazione del corrispettivo del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi, che deve tener conto dell’esigenza di assicurare la copertura dei costi efficienti (sia quelli gestionali, sia quelli fissi collegati agli investimenti, anche in termini di remunerazione del capitale), nel rispetto del principio secondo cui “chi inquina paga”;

§  fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

§  approvazione delle tariffe proposte dall’ente di governo d’ambito per il servizio integrato e dai singoli gestori degli impianti di trattamento;

§  verifica della corretta redazione dei piani di ambito;

§  formulazione di proposte relative alle attività che devono essere assoggettate a concessione o autorizzazione;

§  formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalando altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;

§  predisposizione di una relazione annuale al Parlamento.

 

La norma precisa che le predette funzioni sono attribuite con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge n. 481 del 1995 con la quale è stata prevista l’istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

 

Le funzioni di vigilanza sulla gestione dei rifiuti sono state, in origine, affidate all'Osservatorio nazionale sui rifiuti dall'art. 2, comma 29-bis, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. Quest’ultimo ha inserito nel decreto legislativo n. 152 del 2006 un apposito articolo 206-bis, con il quale si attribuivano all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, tra l'altro, i seguenti compiti: vigilare sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; verificare i costi di gestione e i livelli di qualità dei servizi erogati; predisporre criteri di azione per migliorare efficienza e qualità nella gestione dei rifiuti. L'istituzione dell'Osservatorio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare era finalizzata a garantire l'attuazione delle norme di cui alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia di gestione dei rifiuti), con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e all'efficacia, all'efficienza e all'economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Il citato art. 206-bis è stato recentemente modificato dall'art. 29 della legge n. 221 del 2015 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), il quale ha, tra l'altro, trasferito le funzioni dell'Osservatorio al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tali funzioni sono state contestualmente ampliate, includendovi le seguenti attività:

§  l'elaborazione di parametri per l'individuazione dei costi standard, comunque nel rispetto del procedimento di determinazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio dell'ordinamento dell'Unione europea "chi inquina paga" e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento;

§  l'elaborazione di uno o più schemi tipo di contratto di servizio tra le autorità d'ambito e i soggetti affidatari del servizio integrato dei rifiuti;

§  la verifica del raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti.

Il richiamato art. 206-bis era oggetto di abrogazione da parte dell'art. 38 del citato schema di decreto legislativo (Atto del Governo n. 308), in conseguenza dell'attribuzione all'ARERA delle nuove funzioni.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art.1, comma 667, della legge 147/13 (legge di stabilità 2014), come modificato dall’art. 42, co. 1, della legge 221/15, è stato  emanato dal Ministero dell’ambiente il D.M. 20 aprile 2017, che disciplina i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. 

 

L’Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) è stata istituita ai sensi della legge n. 481 del 1995, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità".

Con l’art. 21, comma 19, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono state trasferite all'AEEGSI le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, già attribuite alla soppressa Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, istituita dall'art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, al fine di garantire l'osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo n. 152 del 2006 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico (all'Agenzia erano state trasferite le funzioni della Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, prevista dall'art. 161 dello stesso decreto legislativo n. 152). L’individuazione delle funzioni trasferite all'AEEGSI è stata successivamente operata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, in conformità a quanto previsto, dallo stesso art. 21, comma 19, il quale specifica, altresì, che l'Autorità avrebbe esercitato le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici con i medesimi poteri ad essa attribuiti dalla legge n. 481 del 1995.

Circa le attuali funzioni dell’AEEGSI, si rinvia all’apposito tema dell’attività parlamentare.

 

Andrebbe valutata l’opportunità di prevedere l’abrogazione dell’articolo 206-bis del d.lgs. 152/2006, che disciplina attualmente le funzioni in materia di vigilanza sul settore dei rifiuti. 

 

Composizione dell’ARERA (comma 306)

 

La composizione dell’Autorità risulta stabilita in cinque membri, compreso il Presidente, nominati, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, la norma prevede la soppressione della lettera c), del comma 1, dell'articolo 23 del D.L. 201/2011, che ha ridotto i membri da cinque a tre, compreso il Presidente. Il numero di cinque membri era stato previsto dall’art. 1, comma 15 della legge 239/04.

L’articolo 16 dell’A.G. 308 non recava disposizioni in ordine alla composizione dell’Autorità.

Si segnala che i commi 7 e 8 della legge 481/95 prevedono che ciascuna Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità sia organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente, con il parere delle competenti Commissioni parlamentari, disponendo inoltre in merito ai criteri per il conferimento di tali incarichi e alla loro durata; successivamente, con l’art. 22, commi 1, 4, 5, 6 e 7, del D.L. 90/14, sono state previste ulteriori disposizioni in merito alla razionalizzazione delle Autorità indipendenti.

Andrebbe valutata l’opportunità di abrogare anche l’articolo 1, comma 15, della legge n. 239/2004. 

 

Oneri derivanti dall’attribuzione delle nuove funzioni
(commi 307 e 308)

 

Si prevede che agli oneri derivanti dallo svolgimento delle nuove attribuzioni di regolazione e controllo in materia di gestione dei rifiuti si provveda mediante l’assegnazione all'ARERA di un contributo di importo non superiore all'1 per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, che è versato dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti.

Un’analoga disposizione è stata prevista dal comma 19-bis dell’art. 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale - a copertura finanziaria delle nuove competenze regolatorie e di controllo dei servizi idrici attribuite all'AEEGSI dal comma 19 - ha disposto l'assegnazione, all'Autorità stessa, di un contributo di importo non superiore all'1 per mille dei  ricavi dell'ultimo esercizio, a carico dei soggetti esercenti i servizi idrici, ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (che hanno fissato l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nei settori dei servizi di pubblica utilità in una misura non superiore all'1 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato).

 

La norma in esame prevede, rispetto all’art. 16 dell’A.G. 308, un incremento della pianta organica, in ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

In particolare, la pianta organica dell'Autorità viene incrementata di 25 unità di ruolo, di cui almeno il 50 per cento delle unità è individuato utilizzando le graduatorie in essere alla data di entrata in vigore della disposizione relative a selezioni pubbliche indette dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico[120].

Sulle procedure per il reclutamento del personale necessario, rileva quanto espressamente osservato dall’Autorità per le l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico nel documento del 14 luglio 2016, per cui risulta opportuno “un adeguato contingente di personale stabile, con idonea professionalità e specifiche esperienze in questo settore, ovviamente da reclutarsi secondo collaudate procedure selettive pubbliche, peraltro da gestirsi, come quelle attuali, con il coinvolgimento delle altre Autorità amministrative indipendenti, come previsto dall’articolo 22, comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90”.

Il comma 307 in esame prevede che il reclutamento delle venticinque unità è coerente con quanto dispone con il comma 4 dell’art. 22 del D.L. 90/14, che  prevede che le procedure concorsuali per il reclutamento di personale sono gestite unitariamente, previa stipula di apposite convenzioni tra le previste Autorità, che assicurino la trasparenza e l'imparzialità delle procedure e la specificità delle professionalità di ciascun organismo. Sono nulle le procedure concorsuali avviate dopo il 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge) e prima della stipula delle convenzioni o poste in essere, successivamente alla predetta stipula, in violazione degli obblighi di cui al comma in esame e le successive eventuali assunzioni. Restano valide le procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

 

Da ultimo, il comma 308 prevede che dall'attuazione dell’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.


 

Articolo 1, commi 309-312
(Disposizioni in materia di Autorità di bacino distrettuali)

 

 

I commi da 309 a 312, inseriti nel corso dell’esame al Senato, destinano risorse per lo svolgimento delle funzioni delle Autorità di bacino distrettuali e per l’adeguamento della struttura organizzativa dell’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, nonché autorizzano l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale ad assumere personale e prorogano l’applicazione del contratto collettivo nazionale regioni enti locali a favore del personale delle autorità di bacino distrettuali.

In particolare, il comma 309 prevede un incremento di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018 delle risorse assegnate a valere sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni assegnate alle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e il corretto funzionamento dei loro organi.

Nello stato di previsione del MATTM, contenuto nel disegno di legge inizialmente presentato al Senato, nel programma 18.12 “Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche”, sono presenti finanziamenti in conto competenza per le Autorità di bacino, pari a 18,7 milioni di euro annui per il triennio 2018-2020.

Gli articoli 63 e 64 del cd. Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/06), sostituiti integralmente dall’art. 51 della legge 221/15 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), disciplinano l’istituzione e le funzioni delle sette Autorità di bacino distrettuale: Po, Alpi Orientali, Appennino Settentrionale, Appennino Centrale, Appennino Meridionale, Sicilia e Sardegna, con competenze relative alla pianificazione. Il Ministero dell'ambiente, anche avvalendosi dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuale. Il D.M. 25 ottobre 2016 ha disciplinato l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino distrettuale, del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, con esclusione dei distretti della Sardegna e della Sicilia; tuttavia, fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato art. 63, comma 4, le attività di pianificazione di bacino, ivi compresi il rilascio dei pareri afferenti ai piani di bacino e le attività di aggiornamento e modifica dei medesimi piani, facenti capo alle soppresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali e alle strutture regionali comprese nei singoli distretti che svolgono, alla data di entrata in vigore del D.M. 25 ottobre 2016, funzioni di autorità di bacino, sono esercitate dai segretari generali delle Autorità di bacino, che si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel proprio distretto che svolgono, alla data di entrata in vigore del D.M. 25 ottobre 2016, funzioni di Autorità di bacino. Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei Piani di bacino e relativi stralci funzionali e territoriali, d'intesa con le regioni e le Autorità di bacino ricadenti nei singoli distretti.

Il comma 310 autorizza, per l’anno 2018, l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di unità di personale nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui, al fine di supportare Roma Capitale nelle funzioni di valorizzazione dei beni ambientali e fluviali di cui al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (l’art. 7 disciplina le funzioni assegnate a Roma capitale in materia di beni ambientali e fluviali), con particolare riferimento alla riduzione del rischio idrologico nel bacino del fiume Tevere. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

L’art. 9, comma 36 del D.L. 78/10 prevede, per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 311 prevede l’assegnazione di uno stanziamento di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, al fine di consentire all’ Autorità di bacino distrettuale del fiume Po di adeguare la propria struttura organizzativa per far fronte ai compiti straordinari previsti dall'articolo 63, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'implementazione e l'estensione all'intero distretto dei servizi modulistici per il monitoraggio ambientale, per la previsione e la gestione delle piene e delle magre, nonché per l'adeguamento della sede di Parma alla nuova dotazione organica prevista e l'allestimento di adeguate sedi attrezzate (Milano, Torino, Bologna, Rovigo, Pesaro) sul territorio del distretto idrografico.

L’art. 63, comma 11, stabilisce, salvaguardando le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62, che le Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di bonifica integrale (regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), nonché del Consorzio del Ticino - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago Maggiore, del Consorzio dell'Oglio - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda - Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, con particolare riguardo all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione.

Il comma 312 proroga l’applicazione - nelle more della sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Comparto delle Funzioni Centrali[121] - del trattamento giuridico ed economico del Contratto Collettivo Nazionale Regioni ''Enti locali', a favore del personale delle Autorità di bacino distrettuali, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 152/2006 (vedi supra), a far data dall'inquadramento nelle dotazioni organiche approvate con il D.P.C.M., previsto dall'articolo 63, comma 4 del medesimo decreto legislativo.

L’attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino del personale necessario al loro funzionamento è stato disciplinato dal DM del Ministero dell ambiente 25 ottobre 2016. In particolare, l’articolo 8 dispone che il personale del ruolo delle Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali di cui alla legge 183/1989 è inquadrato nel ruolo dell'Autorità di bacino territorialmente corrispondente, la quale subentra nella titolarità dei relativi rapporti di lavoro. Il personale mantiene l'inquadramento previdenziale di provenienza e il proprio stato giuridico ed economico sulla base dei criteri di equiparazione fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015. Al personale dell'Autorità di bacino si applica il C.C.N.L. relativo al comparto degli enti pubblici non economici nazionali.


 

Articolo 1, comma 313
(Fondo rotativo per la bonifica dei siti con rifiuti radioattivi)

 

 

Il comma 313 prevede l’istituzione di un fondo rotativo, presso il Ministero dell’ambiente, per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane. La dotazione del fondo è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

 

 

Il comma 313 prevede l’istituzione di un fondo rotativo, presso il Ministero dell’ambiente, volto a finanziare, nelle situazioni che comportano pericoli rilevanti per la pubblica incolumità, interventi per la messa in sicurezza e il risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane.

La norma, nel qualificare gli interventi finanziabili dal fondo in questione, fa riferimento all’art. 126-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, vale a dire agli interventi che le autorità competenti devono adottare nelle situazioni che comportino un'esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica oppure di una pratica non più in atto o di un'attività lavorativa che non sia più in atto.

In tali casi l’art. 126-bis prevede che l’autorità competente adotti i provvedimenti opportuni e, in particolare, quelli concernenti:

a)    la delimitazione dell'area interessata;

b)   l'istituzione di un dispositivo di sorveglianza delle esposizioni;

c)    l'attuazione di interventi adeguati, tenuto conto delle caratteristiche reali della situazione;

d)   la regolamentazione dell'accesso ai terreni o agli edifici ubicati nell'area delimitata, o della loro utilizzazione.

 

La definizione di “sorgente orfana” è contenuta nell’art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che viene richiamato dal comma in esame. In base a tale definizione è orfana una sorgente sigillata la cui attività è superiore, al momento della sua scoperta, alla soglia stabilita nella tabella VII-I dell'allegato VII del D.Lgs. 230/1995, e che non è sottoposta a controlli da parte delle autorità o perché non lo è mai stata o perché è stata abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, sottratta illecitamente al detentore o trasferita ad un nuovo detentore non autorizzato o senza che il destinatario sia stato informato.

La dotazione del fondo, sempre in base al comma 1, è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

 

Lo stesso comma stabilisce che è comunque fatto obbligo di esercitare il diritto di rivalsa verso il responsabile, cioè nei confronti di chi abbia causato o comunque concorso a causare le spese per l’attuazione degli interventi. Viene altresì disposto che gli importi derivanti dall’esercizio del diritto di rivalsa sono versati su un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati a favore del fondo.

Si richiama, in proposito, quanto argomentato dal TAR Lombardia nella recente sentenza 13 giugno 2017, n. 1326, ove si legge che le norme di cui agli artt. 242 e segg. del d.lgs. n. 152/2006 (ove è contenuta la disciplina della bonifica dei siti contaminati) “vanno interpretate nel senso che l'obbligo di adottare le misure dirette a fronteggiare la situazione di inquinamento incombe su colui che di tale situazione sia responsabile per avervi dato causa (cfr. Corte di Giustizia sentenza 4 marzo 2015, n. C-534/15, Fipa Group). La fonte dell'obbligo di procedere alla messa in sicurezza e all'eventuale bonifica del sito inquinato si identifica, cioè, nella responsabilità dell'autore dell'inquinamento, che quindi va puntualmente e precisamente individuato da parte dell’Autorità amministrativa, sulla base di un rigoroso accertamento (Tar Milano sez. IV 13 ottobre 2016, n. 1860; Consiglio di Stato, sez. V, 14 aprile 2016, n. 1509). Nell'ipotesi di mancata individuazione del responsabile … le opere di recupero ambientale devono essere eseguite dall'Amministrazione competente (art. 250), che potrà poi rivalersi sul proprietario del sito, nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (art. 253) (cfr. Cons. Stato sez. V 9 luglio 2015 n. 3449; Ad. Plen. n. 21/2013)”.

Si ricorda che l’art. 253, comma 3, del d.lgs. 152/2006 dispone che il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.

 

Ai fini di una valutazione della portata della norma, appare opportuno dare conto della recente evoluzione normativa in materia di rifiuti radioattivi.

Con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, si è provveduto al recepimento della direttiva 2011/70/Euratom, istitutiva di un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Tra le principali novità introdotte dal testo vi è la previsione di un Programma nazionale, che avrebbe dovuto essere definito entro il 31 dicembre 2014, per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, dalla generazione allo smaltimento. La mancata approvazione del Programma e la sua mancata trasmissione all'UE ha comportato l'avvio della procedura d'infrazione n. 2016/2027.

Nel giugno scorso i Ministeri dell’ambiente e dello sviluppo economico hanno predisposto una bozza di programma nazionale e, con un avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2017, è stato comunicato l’avvio della consultazione per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del programma nazionale medesimo.

Nella bozza di tale programma viene ricordato che tra gli obiettivi perseguiti vi è il conferimento, presso il Deposito Nazionale previsto dal Titolo III del D.Lgs. n. 31/2010 (a tutt’oggi non ancora localizzato), dei rifiuti radioattivi generati nel territorio nazionale, provenienti da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari, quando derivano da attività civili.

Nella medesima bozza viene fornito, nel capitolo 4, un inventario del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e le stime delle quantità future da smaltire. In particolare, nel paragrafo 4.3 viene evidenziato che “sul territorio nazionale sono presenti, inoltre, rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali (ad esempio acciaierie per la produzione di acciaio da rottami metallici) contaminate accidentalmente da sostanze radioattive a seguito di fusione di sorgenti radioattive” e sono riportate (in un’apposita tabella a pag. 39) le quantità dei suddetti rifiuti radioattivi, derivanti da “stime di massima, eseguite dal Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione dell’ISPRA, sulla base di dati preliminari riferiti al dicembre 2015 forniti da ARPA/APPA, e sono pertanto da considerarsi provvisori. Per la maggior parte dei casi tali rifiuti radioattivi potranno essere meglio definiti, e conseguentemente classificati, solo a valle delle attività di caratterizzazione che saranno effettuate al momento dell’allontanamento dall’installazione industriale e alla successiva bonifica finale. Conseguentemente, ad oggi non possono essere previste particolari azioni specifiche fino al completamento della suddetta caratterizzazione, fermo restando che ai sensi dell’articolo 1, comma 104, della legge 239/2004, i soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi sono obbligati” a conferirli “per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio, al Deposito Nazionale”.

Le risultanze della tabella citata sono state ricordate anche dal Ministro dello sviluppo economico nel corso dell’audizione, svolta nella seduta del 27 giugno 2017 della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, durante la quale ha ricordato che “è emersa una stima preliminare dei rifiuti radioattivi provenienti da attività di bonifica di installazioni industriali contaminate accidentalmente di circa 58.000 metri cubi” e che “ISPRA sta raccogliendo e analizzando ulteriori informazioni di dettaglio per ciascun sito di stoccaggio al fine di definire le specifiche azioni da implementare per la gestione di questi rifiuti. È un processo in corso ed è ovviamente molto complesso, perché si tratta di una sorta di caratterizzazione di modalità di gestione, molto più rilevante di quello che si riteneva”.

La norma sembrerebbe quindi finalizzata a finanziare le citate “azioni da implementare” e che risultano allo studio dell’ISPRA.

Con riferimento alle sorgenti orfane, nella citata bozza di programma viene ricordato che “nell’ambito dei rifiuti non energetici occorre citare la problematica delle sorgenti radioattive orfane che con una certa frequenza vengono rinvenute all’interno di rottami metallici importati dall’estero”.


 

Articolo 1, commi 314-324
(Rafforzamento e razionalizzazione dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e climatologia - Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia e ItaliaMeteo)

 

 

Le disposizioni di cui ai commi 314-324 dell'articolo 1 recano l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, quale organo di indirizzo nazionale delle politiche di settore, di cui si definisce la composizione.

Si istituisce inoltre l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia "Italia Meteo". Tale organo, sottoposto a poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato, ha sede a Bologna e svolge funzioni e compiti conoscitivi, tecnici ed operativi. Si definisce quindi la dotazione organica e le modalità di reclutamento del personale di Italia Meteo recando disposizioni circa il suo Statuto e il suo regolamento di organizzazione.

Infine, definisce l'autorizzazione di spesa per i compiti connessi ad "Italia Meteo" e si provvede a modificare alcune norme nazionali alla luce dell'istituzione della suddetta Agenzia.

 

 

I commi 314-324 recano disposizioni relative all'istituzione e alla composizione del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, organo la cui finalità è quella di rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale in tali settori e assicurare una rappresentanza unitaria nelle organizzazioni internazionali.

Il Comitato è istituito mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge in esame. È composto da 13 esperti di settore, così designati:

§  1 dal Capo dipartimento della Protezione Civile

§  6 da Ministeri (1 dal Ministero della difesa, 1 dal Ministero dell'Istruzione; 1 dal Ministero dell'Ambiente, 1 dal Ministero delle politiche agricole; 1 dal Ministero dello sviluppo economico; 1 dal Ministero dei beni e delle attività culturali);

§  6 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano;

§  I componenti designati dal Ministero della difesa e dal Ministero dell'istruzione rappresentano l'Italia al Consiglio del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine.

 

Il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) è un'organizzazione intergovernativa, istituita nel 1975, che opera sia come centro di ricerca, sia come ente operativo produttore di previsioni meteo globali cedute agli Stati per finalità nazionali, sia strategico-militari che civili. Il centro è composto da 22 Stati membri (Italia, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Greecia, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Regno Unito), coadiuvati da 12 Stati cooperanti (Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, FYROM, Ungheria, Israele, Lettonia, Lituania, Montenegro, Marocco, Romania e Slovacchia). L'organo di governo è il Consiglio, composto da rappresentanti degli Stati membri, che si riunisce due volte l'anno ed agisce attraverso il direttore generale, assistito da 6 comitati consultivi tematici. Lo staff è composto da 350 unità provenienti da 30 Paesi.

Si ricorda che alla Camera è in corso d'esame il progetto di legge recante la "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017" (A.C. 4686), già approvato dal Senato il 5 ottobre 2017[122]. L'Accordo prevede il trasferimento del Data center del Centro meteo (attualmente con sede a Reading) in Italia, nelle aree ed edifici messi a disposizione della Regione Emilia-Romagna, nell'ambito del Tecnopolo di Bologna.

 

In base al comma 315 il Comitato opera presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne assicura il funzionamento, avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dispone di un coordinatore designato dal decreto istitutivo di cui al comma 1. Non sono previste, né per il coordinatore, né per i membri del Comitato, forme di compenso, gettoni di presenza o emolumenti.

Il comma 316 istituisce l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia "Italia Meteo", organo con sede centrale a Bologna, che, fatte salve le competenze delle Forze armate per ciò che attiene la difesa e la sicurezza nazionale, svolge funzioni e compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e operativi nel settore della meteorologia e della climatologia. I compiti dell'Agenzia prevedono:

a)   elaborazione, sviluppo e realizzazione di prodotti e servizi per la previsione, valutazione monitoraggio e sorveglianza meteorologica e meteo-marina, omogeneizzazione dei linguaggi e dei contenuti, con attenzione ad un'efficace informazione alla popolazione;

b)  attività di ricerca e sviluppo nelle previsioni globali e ad area limitata del sistema terra;

c)   realizzazione, sviluppo e gestione di reti, sistemi e piattaforme per l'osservazione, la raccolta dei dati, per le telecomunicazioni e per la condivisione, l'interoperabilità e lo scambio dei dati e delle informazioni;

d)  elaborazione, sviluppo e distribuzione di prodotti e servizi climatici;

e)   comunicazione, informazione, divulgazione e formazione, anche post-universitaria;

f)    partecipazione in ambito europeo e internazionale a organismi, progetti e programmi in materia di meteorologia e climatologia;

g)   promozione di attività di partenariato con soggetti privati.

 

Il comma 317 prevede per l'Agenzia una dotazione organica dell'Agenzia e di un massimo di 52 unità, comprensive di 4 dirigenti. Tale dotazione è definita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 321.

Il comma 318 definisce le modalità di reclutamento per il personale dell'Agenzia, che può avvenire mediante:

a)   le procedure di mobilità previste dal Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro nelle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento al Titolo II (organizzazione), Capo III (Uffici, piante organiche, mobilità e accessi).

In particolare, in materia di mobilità le procedure prevedono: il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, mediante domanda di trasferimento soggetta ad assenso dell'amministrazione di appartenenza (art. 30); esperienze temporanee presso istituzioni internazionali, dell'Unione europea e di altri Stati (art. 32); forme di mobilità collettiva per personale in soprannumero attraverso ricollocazione anche presso altre amministrazioni (art. 33) nonché di gestione del personale in esubero che non è possibile ricollocare (personale in disponibilità) (art. 34).

b)  le procedure selettive, contemplate dal suddetto decreto legislativo all'articolo 35, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.

L'articolo 35, recante disposizioni per il reclutamento del personale, prevede che l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avvenga con contratto collettivo di lavoro mediante procedure selettive che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno o mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.

Le procedure di reclutamento devono essere conformi ad una serie di principi tra cui: pubblicità della selezione, imparzialità delle modalità di svolgimento, trasparenza, competenza dei membri delle commissioni di concorso nell'ambito delle materie oggetto dello stesso. E' prevista la possibilità per le amministrazioni pubbliche di riservare un massimo di 40 per cento dei posti banditi per il personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato rispondente a precisi requisiti (tre anni di servizio presso l'amministrazione che bandisce il concorso). Possono inoltre essere banditi concorsi per titoli od esami, al fine di valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale del personale di cui sopra.

L'articolo disciplina quindi le procedure per l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni statali. L'articolo reca inoltre disposizioni per le assunzioni obbligatorie di soggetti disabili iscritti nelle apposite liste (secondo quanto previsto dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68).

 

L'Agenzia può inoltre dotarsi, nei limiti delle risorse disponibili, di un massimo di 30 unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia, mediante incarichi individuali di lavoro autonomo, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6 del Decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'articolo 7, relativo alla gestione delle risorse umane, al comma 6 prevede che qualora le amministrazioni pubbliche non possano far fronte a specifiche esigenze con il personale in servizio, possono conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo ad esperti con comprovata specializzazione, anche universitaria. Ciò è subordinato al rispetto di alcuni requisiti di legittimità, tra cui: corrispondenza dell'oggetto delle prestazione con le competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente; coerenza dell'incarico con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; impossibilità oggettiva per l'amministrazione di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; natura temporanea della prestazione, determinazione preventiva della durata e del compenso della prestazione. Il comma prevede, tra l'altro, che il ricorso a tali contratti per lo svolgimento di funzioni ordinarie o per l'utilizzo dei soggetti incaricati come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

In base al comma 319 al personale dell'Agenzia si applichino le disposizioni del citato Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed il contratto collettivo delle funzioni centrali.

Il comma 320 stabilisce poi la possibilità per l'Agenzia, nei limiti delle di sponibilità di organico, di avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo. Il suddetto personale non può includere personale scolastico.

L'articolo 17, comma 14 citato prevede che qualora per disposizioni di legge o tramite disposizioni regolamentari sia previsto il collocamento in posizione di fuori ruolo o di comando di un contingente di personale, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

Si ricorda che il regime dei comandi è disciplinato dall'articolo 56 del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Esso prevede la possibilità per un impiegato di essere comandato a prestare servizio presso un'altra amministrazione statale o presso enti pubblici. Tale comando, che ha natura temporanea ed eccezionale, è disposto per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. È vietata l'assegnazione anche temporanea di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono istituiti i ruoli cui essi appartengono.

Il comma 321 reca disposizioni relative allo Statuto dell'Agenzia. In particolare, stabilisce che esso sia predisposto dal Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome. Lo statuto deve rispettare la norme di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo.

I suddetti articoli contengono disposizioni in materia di organizzazione delle Agenzie (articolo 8), della loro copertura organica e della loro dotazione finanziaria (articolo 9). In particolare, l'articolo 8, al comma 4 stabilisce i principi e i criteri direttivi per gli statuti delle Agenzie. Essi includono, tra l'altro: definizione delle attribuzioni del direttore generale; attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità di gestione; previsione di un comitato direttivo, composto da non più di quattro membri; definizione dei poteri ministeriali di vigilanza; definizione degli obiettivi dell'Agenzia; attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio; regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione e di altri rapporti con altre amministrazioni; previsione di un collegio dei revisori; istituzione di un organismo preposto al controllo di gestione; organizzazione dell'Agenzia in base alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Circa le modalità di adozione degli statuti, l'articolo 8 prevede che essi siano emanati con regolamenti adottati ai sensi all'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I regolamenti sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri competenti, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

L'articolo 17, comma 2 prevede che, con decreto del presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo il parere delle Commissioni competenti per materia che si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie non coperte dalla riserva assoluta prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica autorizzano l'esercizio della potestà regolamentare del Governo.

 

Il comma 321 prevede poi che l'Agenzia sia sottoposta a poteri di indirizzo e di vigilanza del Comitato, che stabilisce le linee guida strategiche. Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre allo statuto, definisce:

§  i compiti di vigilanza che il Comitato può delegare a una o più amministrazioni statali, anche congiuntamente;

§  gli organi dell'Agenzia e la dotazione organica di cui al comma 4;

§  le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza.

§   

Infine, prevede che la presidenza del Collegio dei revisori sia affidata ad un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Il comma 322 reca disposizioni relative all'organizzazione dell'Agenzia. In particolare stabilisce che essa sia disciplinata da un regolamento da adottarsi con Decreto del Presidente della Repubblica ai sensi del già richiamato articolo 17, comma 2 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome. Con medesimo decreto sono definite altresì le misure atte a facilitare la gestione della materia facendo confluire presso l'Agenzia le risorse umane, finanziarie e strumentali al momento utilizzate per la meteorologia e climatologia e stipulando apposite convenzioni per la definizione delle attività che l'Agenzia può svolgere a favore dei soggetti interessati. Il comma prevede che finché non saranno stipulate le suddette convenzioni restano ferme le attività svolte da tutti i soggetti istituzionalmente competenti.

 

Il comma 323 disciplina l'autorizzazione di spesa per fare fronte agli oneri derivanti dai commi da 3 a 8.

La spesa è così ripartita:

§  2 milioni di euro per il 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per investimenti tecnologici;

§  1 milione di euro per il 2018, 5 milioni di euro per il 2019 e 7 milioni di euro a decorrere dal 2020 per il funzionamento e il personale dell'Agenzia, da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

 

Infine, il comma 324 modifica l'articolo 3-bis della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile. In particolare, al suddetto articolo, che disciplina il sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, viene soppresso il riferimento al Servizio meteorologico nazionale previsto al comma 2 e al comma 4, che viene abrogato. E' inoltre abrogato l'articolo 111 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali. Tale articolo disciplina l'istituzione di un Servizio meteorologico nazionale distribuito per lo svolgimento di compiti conoscitivi, tecnico-scientifici ed operativi nel settore della meteorologia, che di fatto ora sono assolti dall'Agenzia "Italia Meteo".

In materia di protezione civile si ricorda la Legge 16 marzo 2017, n. 30  che ha delegato il Governo ad adottare entro 9 mesi dalla sua entrata in vigore uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti in materia.


 

Articolo 1, commi 325-327
(Assunzioni nel Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

 

 

I commi 325-327 autorizzano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere a tempo indeterminato, in deroga alla normativa vigente, 100 unità di personale nel triennio 2018-2020 (40 unità nel 2018, 30 nel 2019 e 30 nel 2020) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rimodulando contestualmente la dotazione organica delle aree.

 

In particolare, al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attività in materia di sicurezza stradale di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, e di fornire adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese, autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in deroga alla normativa vigente, ad assumere a tempo indeterminato 100 unità di personale (precisamente 40 unità nel 2018, 30 nel 2019 e 30 nel 2020) da inquadrare nel livello iniziale della Terza Area, nel triennio 2018-2020, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 325).

 

In relazione alle richiamate assunzioni, si dispone altresì la rimodulazione della dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione, con apposito D.P.C.M. (di cui peraltro non viene individuato un termine di emanazione) (comma 326).

 

Per l’attuazione delle richiamate disposizioni, si autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad avviare appositi concorsi pubblici (comma 327), a condizione che gli stessi tengano conto di quanto previsto all’articolo 4, comma 3, del D.L. 101/2013 (che condiziona la possibilità da parte delle pubbliche amministrazioni di bandire concorsi a determinate condizioni).

Allo stesso tempo, i richiamati concorsi sono effettuati in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 (in materia di mobilità volontaria) e all’articolo 4, comma 3-quinquies del D.L.101/2013 (che disciplina il concorso pubblico unico per dirigenti e figure professionali comuni a tutte le amministrazioni).

 

Resta, infine, ferma la facoltà di avvalersi della previsione di cui all’articolo 3, comma 61, terzo periodo, della L. 350/2003, che prevede che le amministrazioni pubbliche possano effettuare assunzioni (nel rispetto di specifiche limitazioni e procedure), anche utilizzando le graduatorie di concorsi pubblici approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate.

 

L’articolo 4, comma 3, del D.L. 101/2013 ha disposto che l'autorizzazione all'avvio di nuovi concorsi, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (nonché per le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca), sia subordinata alla verifica[123]:

§  dell'avvenuta immissione in servizio (nella stessa amministrazione) di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;

§  dell'assenza (nella stessa amministrazione) di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.

 

Il successivo comma 3-quinquies disciplina il concorso pubblico unico per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche (ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 165/2001). Al fine di consentire una programmazione complessiva degli accessi alla pubblica amministrazione coerente con le politiche di contenimento delle assunzioni e delle spese di personale, infatti, l’articolo 4, commi da 3-quater a 3-septies, ha introdotto, a decorrere dal 1o gennaio 2014, l'istituto del concorso pubblico unico per il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche (con esclusione di regioni ed enti locali), la cui organizzazione spetta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri. Il Dipartimento, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione; ove le vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale. Le amministrazioni pubbliche possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni e possono essere autorizzate a svolgere direttamente i concorsi pubblici solo per specifiche professionalità.

Può essere utile ricordare, altresì, che, a seguito della modifica introdotta dal D.Lgs. 75/2017, le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base non più della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata dal Consiglio dei ministri (ai sensi dell’articolo 39 della L. 449/1997), ma del piano triennale dei fabbisogni adottato annualmente dall'organo di vertice e approvato con decreto del Presidente del consiglio dei ministri (su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze). In sostanza, non è più la dotazione organica a definire il fabbisogno di personale, ma è quest’ultimo a determinare la dotazione organica.

 

L’articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 (come modificato dal D.L. 90/2014) prevede che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza (cd. mobilità volontaria).

Si prevede, inoltre, in via sperimentale, la possibilità di dar luogo a trasferimenti anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza. Oltre a ciò, le sedi delle pubbliche amministrazioni ubicate nel territorio dello stesso comune (o a una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede di prima assegnazione) sono considerate come medesima unità produttiva, con la conseguenza che all'interno di tale area i dipendenti sono comunque tenuti a prestare la loro attività lavorativa, previo accordo tra le amministrazioni interessate o anche in assenza di accordo, quando sia necessario sopperire a carenze di organico. Tale previsione si applica anche ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti che usufruiscono dei permessi per assistere un familiare con handicap, ma con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un'altra sede.

Si ricorda che è stato anche istituito il portale per l'incontro tra domanda e offerta di mobilità, nonché l'obbligo, per le amministrazioni che intendano avvalersi della mobilità, della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, per un periodo minimo di 30 giorni, del bando che indica i posti che si intendano coprire.

Inoltre, il medesimo articolo 30, come modificato dal D.Lgs. 75/2017, dispone che, ferma restando la nullità di accordi o clausole contrattuali in contrasto con la disciplina legislativa, i contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l’attuazione della disciplina legislativa medesima.

Infine, si prevede che la dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.


 

Articolo 1, comma 328
(Misure a sostegno dell'occupazione e della formazione del personale addetto ai servizi portuali)

 

 

Il comma 328 è diretto a consentire alle Autorità di Sistema portuali di destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, a sostegno dell'occupazione e dell'aggiornamento professionale degli organici delle imprese o dell’agenzia che somministrano manodopera per prestazioni di lavoro portuale temporaneo. La disposizione prevede inoltre la possibilità che le Autorità di sistema portuale possano finanziare interventi finalizzati a ristabilire gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'agenzia fornitrice di manodopera. A tal fine viene sostituito il comma 15-bis dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sul "Riordino della legislazione in materia portuale"

 

La norma ha l’obiettivo di sostenere l'occupazione, il rinnovamento e l'aggiornamento professionale degli organici dell'impresa o Agenzia fornitrice di manodopera, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 84 del 1994, che disciplina la fornitura del lavoro portuale temporaneo.

Stabilisce pertanto che l'Autorità di Sistema possa destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, al finanziamento della formazione e del ricollocamento del personale, incluso il personale inidoneo totalmente o parzialmente allo svolgimento di operazioni e servizi portuali, nonché delle misure di incentivazione al pensionamento dei lavoratori di tale impresa o agenzia.

Rispetto al testo vigente, viene espunto il riferimento alla circostanza che ciò avvenga "senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato".

Oltre a ciò si consente alle Autorità di Sistema portuale di finanziare interventi volti a ristabilire, nell'ambito di Piani di risanamento, gli equilibri patrimoniali dell'impresa o dell'Agenzia fornitrice di manodopera.

Il testo oggi vigente del comma 15-bis dell’articolo 17 contempla alcune limitazioni, che non vengono riprodotte nella nuova formulazione del medesimo comma, per l'erogazione di contributi: il limite di cinque anni (o quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo); la riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno; nonché, per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno, il divieto di procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori.

Si ricorda che l'attuale disposizione vigente prevede infatti che qualora un'impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo versi in stato di grave crisi economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi di riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza del porto, l'ente di gestione del porto può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell'occupazione, nonché al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori.

 

Si segnala che nel parere approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 novembre 2017 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 27 novembre 2017 sull’atto del Governo n. 455, avente ad oggetto lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n.169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, si prevede una condizione diretta a modificare il medesimo comma 15-bis che viene così riformulato: “Per il finanziamento dei piani operativi di intervento per il lavoro portuale di cui all'articolo 8, comma 3-bis, l'Autorità di Sistema Portuale può destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. L'impresa di cui al comma 2, ovvero l'agenzia di cui al comma 5, sono autorizzate a computare nei limiti previsti per il collocamento obbligatorio dei disabili il personale operativo riconosciuto invalido civile ovvero titolare di rendita INAIL permanente o inidoneo permanente alla propria mansione”.

 

Il testo dello schema di decreto legislativo integrativo e correttivo delle norme in materia di riforma delle autorità portuali introduce infatti al comma 2, una lettera s-bis che disciplina il piano dell’organico del porto dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18. Il comma 3-bis stabilisce, tra l’altro, che sulla base di tale piano siano adottati dal presidente dell’Autorità di sistema portuale, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, piani di intervento per il lavoro portuale finalizzati alla formazione professionale o per la riqualificazione o la riconversione del personale interessato.

 

Proprio con riguardo a questo ultimo inciso sempre nel medesimo parere, si richiede la sostituzione del riferimento alla “riconversione del personale” con il seguente inciso:riconversione e la ricollocazione del personale interessato in altre mansioni o attività sempre in ambito portuale, ad agevolare l’esodo pensionistico volontario di lavoratori inabili o anticipato nei successivi cinque anni o che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia”.

 

Andrebbe pertanto valutata l’opportunità di coordinare le modifiche introdotte dalla presente disposizione con quelle già previste nello schema di decreto legislativo, con specifico riferimento al nuovo strumento del piano dell’organico del porto, tenendo altresì conto degli orientamenti delle Commissioni parlamentari in relazione allo schema di decreto legislativo A.G. 455, che non appaiono integralmente recepiti dalla disposizione all’esame.


 

Articolo 1, comma 329
(Contributo per l’attuazione del
Piano strategico nazionale
della portualità e della logistica
)

 

 

Il comma 329, inserito nel corso dell’esame al Senato incrementa di 0,5 milioni di euro per l’anno 2018 e 1 milione di euro per l’anno 2019 il contributo per il completamento e l’implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale a copertura dei costi per la concessione gratuita alle Autorità di sistema portuale dell’uso della piattaforma logistica nazionale.

La norma precisa infatti che il nuovo contributo è destinato ad implementare l’azione 6.4 del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica che individua appunto come obiettivo la diffusione della Piattaforma Logistica Nazionale, che è data in concessione gratuita per 2 anni alle Autorità di Sistema Portuale. In considerazione di tale gratuità il Ministero provvede al reperimento di fonti di finanziamento alternative (ordinarie e/o comunitarie) per tale biennio, anche al fine di assicurare la sostenibilità del Piano Economico e Finanziario del Gestore della PLN.

Come usualmente è avvenuto per altri analoghi interventi normativi (su cui vedi infra), il contributo è assegnato senza obbligo di cofinanziamento a carico del soggetto attuatore unico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il citato soggetto attuatore unico un’apposita convenzione per disciplinare l’utilizzo dei fondi assegnati.

Il soggetto attuatore unico è la società UIRNet S.p.A., ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto-legge n. 1 del 2012. UIRNet è una società per azioni costituita in data 9 settembre 2005, per la realizzazione del sistema di gestione della logistica nazionale, definito nel decreto ministeriale infrastrutture 18T del 20 giugno 2005. La Piattaforma è stata estesa ai centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche.

Il contributo oggetto di rifinanziamento dalla presente disposizione era stato istituito dalla legge n. 244 del 2007 (articolo 2, comma 244) per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti per potenziare il livello di servizio sulla rete logistica nazionale.

In seguito il contributo era stato ripristinato, per il triennio 2012-2014, ai sensi dell’articolo 61-bis del decreto-legge n. 1 del 2012 con specifica destinazione al miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Successivamente il comma 12-terdecies del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 ha previsto un ulteriore ripristino del contributo, nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2013, senza l'obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico, con specifica destinazione al completamento della Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale. Quindi la legge n. 147 del 2013, all’articolo 1, comma 90, ha incrementato il medesimo contributo, sempre senza obbligo di cofinanziamento, di 4 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Da ultimo il decreto-legge n. 243 del 2016 ha incrementato il contributo citato, per il completamento e l’implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, ai fini del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno, riducendo il divario digitale, anche in relazione a quanto previsto dal Piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Tali fondi sono altresì destinati per il definitivo completamento della piattaforma logistica nazionale digitale e per la sua gestione, anche attraverso la concessione di servizi in finanza di progetto.

La copertura finanziaria dell’intervento è effettuata riducendo di 500 mila euro per il 2018 e un milione per il 2019 del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, il cui importo è rideterminato ai sensi dell’articolo 92 del presente disegno di legge.

 

 


 

Articolo 1, comma 330
(Fondazione Gran Sasso d'Italia - Disposizioni per la tutela ambientale e la valorizzazione del territorio)

 

 

Il comma 330 dell'articolo 1, inserito dal Senato, assegna alla "Fondazione Gran Sasso d'Italia" un contributo di 1 milione di euro per il 2019 per la realizzazione del Parco faunistico presso Casale San Nicola, in provincia di Teramo. Si indica la finalità di contribuire al recupero del paesaggio pedemontano del Gran sasso a seguito degli eventi sismici del 2009 e del 2016 e al rilancio dell'economia dei Comuni da essi colpiti.

 

La disposizione in esame, inserita dal Senato, riconosce alla "Fondazione Gran Sasso d'Italia" un contributo pari ad 1 milione di euro per l'anno 2019 per la realizzazione del Parco faunistico presso Casale San Nicola, frazione del Comune di isola del Gran Sasso (Teramo).

Tale misura è volta a favorire la diffusione della cultura scientifica, a promuovere il turismo ecosostenibile, la conservazione e il recupero del paesaggio pedemontano del Gran Sasso a seguito degli eventi sismici del 2009 e del 2016, nonché a contribuire al rilancio dell'economia dei Comuni colpiti da tali eventi.

La formulazione potrebbe essere chiarita, laddove si fa riferimento ai Comuni 'attribuiti al cratere sismico', posto che i crateri sismici sono diversamente individuati a seconda dei simi indicati.

Inoltre, si segnala, in relazione al riferimento nel teso agli eventi sismici del 2016, che ulteriori eventi si sono verificati nell'anno 2017.

 

La norma indica si tenga conto degli studi di fattibilità condotti dalla Fondazione Gran Sasso d'Italia.

 

La "Fondazione Gran Sasso d'Italia" è stata istituita con delibera 31/2013 del Presidente dell'Ente Parco nazionale del Gran sasso d'Italia e dei Monti della Laga. In base al proprio Statuto, la Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, di tutela ambientale e valorizzazione del territorio anche mediante la promozione di tutte le attività correlate al territorio del Parco. Tra gli scopi specifici prevede la realizzazione di uno più parchi faunistici, centri visite, aree attrezzate e percorsi guidati. Il progetto per la realizzazione del Parco faunistico presso Casale San Nicola è stato presentato nel 2013.

 


 

Articolo 1, comma 331
(
Disposizioni in materia di incentivi per le fonti rinnovabili)

 

 

Il comma 331, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, modifica i commi 149 e 151 della legge di stabilità 2016 prorogando dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale gli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili cessano di beneficiare di incentivi sull’energia prodotta. Inoltre, si proroga al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale i produttori di biomasse, interessati dal regime di incentivi, devono fornire al MISE gli elementi per la notifica alla Commissione UE del relativo regime di aiuto.

 

 

Più in dettaglio, il comma 331, lett. a), differisce al 31 dicembre 2018 il termine previsto dall’art. 1, co. 149, della L. n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) per la cessazione del beneficio degli incentivi sull’energia prodotta da parte degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, ai fini della fruizione dell’incentivo sull’energia prodotta.

 

A tale proposito, si ricorda che l’art. 1, co. 149, della L. n. 208/2015 aveva concesso agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili – che avessero cessato, al 1° gennaio 2016 o entro il 31 dicembre 2016, di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, co. 8, del D.Lgs. n. 28/2011 a favore degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili eserciti in assenza di incentivi – il diritto di fruire, fino al 31 dicembre 2020 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2021 ad opera dell’art. 3-quater, co. 1, lett. a), del D.L n. 243/2016), di un incentivo sull’energia prodotta. Ciò era stato previsto al fine di assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2020 in materia di fonti rinnovabili. Come già accennato, su tale disposizione è poi intervenuto il D.L. n. 243/2016, recante Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (L. n. 18/2017), che, all’art. 3-quater, co. 1, lett. a), ha previsto una proroga al 31 dicembre 2021 degli incentivi in favore degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse.

Si rileva altresì che le modalità e le condizioni della fruizione dell’incentivo sono state poi stabilite dall’art. 1, co. 150 e 151, della citata L. n. 208/2015[124].

Il comma 331, alla lett. b), interviene sul co. 151 della citata L. n. 208/2015 – in materia di procedura per l’erogazione dell’incentivo ai produttori interessati – prorogando dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale i produttori di biomasse, interessati dal regime di incentivi disposto dalla legge di stabilità per il 2016, sono tenuti a fornire al MISE gli elementi per la notifica alla Commissione UE del relativo regime di aiuto, ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020.

Si ricorda in proposito che l’art. 1, co. 151, della L. n. 208/2015 aveva previsto che entro il 31 dicembre 2016 i produttori interessati dovessero fornire al MISE le autorizzazioni di legge possedute per l'esercizio dell'impianto, la perizia asseverata di un tecnico attestante il buono stato di uso e di produttività dell'impianto e il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonché gli altri elementi necessari per la notifica alla Commissione europea del regime di aiuto di cui agli stessi commi, ai fini della verifica con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (Comunicazione 2014/C 200/01) (commi 149-151 dell’articolo 1). Su tale termine è poi intervenuto l’art. 57-ter, co. 1, del D.L. n. 50/2017 (L. n. 96/2017), che ne ha disposto la proroga al 31 dicembre 2017.

La Relazione tecnica specifica che la disposizione in esame non comporta oneri a carico della finanza pubblica, posto che l’onere che discende dalla norma “è ristorato dalla componente A3 della bolletta elettrica a carico degli utilizzatori finali”.


 

Articolo 1, comma 332
(Oneri per volontari Capitanerie di porto - Guardia costiera)

 

 

Il comma 332 riguarda il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera e, più precisamente, gli oneri finanziari per i volontari del Corpo stesso. L'articolo in oggetto prevede un rialzo degli importi di tali oneri, a partire dal 2018, al fine di garantire la migliore efficienza ed efficacia dell'azione del Corpo, mentre esclude variazioni delle dotazioni organiche del Corpo stesso.

 

Il comma in esame, novellando l'articolo 585, lettera h) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), reca un aumento degli oneri finanziari per le consistenze dei volontari del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera. Restano ferme, invece, le dotazioni organiche del Corpo.

Il Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, fondato con Regio Decreto n. 2458 del 20 luglio 1865, è Autorità marittima ai sensi del codice della navigazione e svolge funzioni relative agli usi civili del mare: sicurezza della navigazione, sicurezza marittima, polizia marittima, ricerca e soccorso in mare, tutela dell'ambiente marino e delle coste, sorveglianza della pesca e molto altro ancora. In anni recenti il Corpo ha avuto un ruolo significativo in merito al fenomeno migratorio, e infatti il primo periodo del comma 332 individua tra le finalità dell’intervento quello di “consentire prontamente l’avvio di urgenti misure organizzative per fronteggiare il fenomeno migratorio attraverso la programmazione delle attività di soccorso in mare e le connesse generali misure di controllo”.

Il Corpo fa parte della Marina Militare ed è in rapporto di dipendenza funzionale con vari Ministeri (Infrastrutture e Trasporti, Ambiente e Tutela del territorio e del Mare, Politiche Agricole e Forestali). Attualmente l'organico del Corpo, composto da ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa, consta di circa 11.000 unità (stando al sito istituzionale delle Capitanerie di porto, http://www.guardiacostiera.gov.it/). Il numero dei volontari del Corpo, di cui agli articoli 585 e 815 del decreto legislativo 66/2010 ai quali si fa riferimento nel comma 332 secondo le previsioni del suddetto articolo 815 deve essere pari a 3.500 per coloro che sono volontari in servizio permanente e 1.775 per i volontari in ferma ovvero in rafferma.

L’articolo 112 della legge di bilancio prevede inoltre che il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2018 è stabilito pari a 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma e 70 ufficiali piloti di complemento e che il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2018, è fissato in 136 unità.

La ragione dell'incremento degli oneri finanziari, secondo la relazione illustrativa, risiede nella necessità di adeguare gli stanziamenti per le risorse umane e impedire così che le riduzioni effettuate negli scorsi anni -da ultimo, per mezzo dell'articolo 1, comma 373, della legge 190/2014, ovvero la legge di stabilità per il 2015-, abbiano ripercussioni negative sull'efficacia del Corpo nel futuro prossimo.

In dettaglio, dapprima la legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), con il suo articolo 4, comma 57, aveva disposto che a decorrere dall'anno 2012 gli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, fossero ridotti di euro 7.053.093; poi, la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2015), all'articolo 1, comma 66, aveva imposto riduzioni di euro 10.249.763 per l'anno 2013 e di euro 7.053.093 a decorrere dall'anno 2014; infine, come indicato dalla relazione illustrativa, la legge 190/2014, articolo 1, comma 373, aveva disposto l'ulteriore riduzione degli oneri previsti dall'articolo 585 del codice dell'ordinamento militare, nella misura di euro 4.000.000 a decorrere dall'anno 2018.

Il testo vigente della lettera h) dell'articolo 585 del decreto legislativo 66/2010 stabilisce che gli importi degli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa siano pari a 67.650.788,29 euro per anno a decorrere dall'anno 2016. Tale importo, ai sensi del comma 332, è confermato per l’anno 2016 e 2017, mentre per gli anni successivi la presente disposizione intende invertire la precedente tendenza al ribasso elevando la suddetta cifra a 69.597.638,29 euro a partire dall'anno 2018. La differenza tra l'importo vigente l'importo indicato del comma in esame a decorrere dal 2018 è quindi di 1.946.850 euro annui.

 


 

Articolo 1, comma 333
(Retribuzione dei dirigenti scolastici)

 

 

Il comma 333 prevede l’istituzione di una specifica sezione del fondo per l’attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali – iscritto nello stato di previsione del MEF –, le cui risorse sono finalizzate alla progressiva armonizzazione della retribuzione di posizione, per la parte fissa, dei dirigenti scolastici con quella prevista per le altre figure dirigenziali del comparto Istruzione e ricerca[125].

 

Il Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia e delle università, è stato istituito dall’art. 1, co. 365, della L. 232/2016, ed è allocato sul cap. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

La relazione tecnica all’A.S. 2960 evidenziava, in particolare che la nuova sezione è istituita allo scopo di tener conto delle nuove competenze  attribuite ai dirigenti scolastici dalla L. 107/2015 ed eliminare in sede contrattuale le differenze esistenti ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali tra la retribuzione di posizione di parte fissa dei dirigenti scolastici e quella dei restanti dirigenti di seconda fascia del medesimo comparto Istruzione e Ricerca.

 

La dotazione della nuova sezione è di € 37 mln per il 2018, € 41 mln per il 2019, ed € 96 mln annui dal 2020, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell’art. 48, co. 1, primo periodo, del d.lgs. 165/2001[126].

 

Si tratta di uno degli obiettivi indicati nell’Atto di indirizzo per il comparto Istruzione e Ricerca e per la relativa area dirigenziale, adottato il 19 ottobre 2017 dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che indica all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) le linee generali e gli obiettivi prioritari cui dovrà conformarsi il rinnovo contrattuale relativo al triennio 2016-2018.

In particolare, l’Atto di indirizzo citato ha previsto tra gli obiettivi una armonizzazione progressiva dell’indennità di posizione di parte fissa dei dirigenti scolastici con il valore della corrispondente voce retributiva prevista per gli altri dirigenti dell’area.

 

Si stabilisce, infine, che le risorse ante indicate sono integrate da quelle previste dall’art. 1, co. 86, della L. 107/2015, prevedendo, al contempo, che queste ultime sono destinate prioritariamente alla progressiva armonizzazione di cui al comma in esame.

 

L’art. 1, co. 86, della L. 107/2015 ha disposto, a decorrere dall'a.s. 2015/2016, un incremento del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato (v. infra) in misura pari a € 12 mln per l'anno 2015 e a € 35 mln annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato[127].

 

La relazione tecnica all’A.S. 2960 faceva presente che le risorse complessivamente disponibili consentono di armonizzare interamente, dal 2020, le retribuzioni di parte fissa dei dirigenti scolastici con quelle dei restanti dirigenti del medesimo comparto.

Al riguardo, ricordava che la retribuzione di posizione parte fissa dei dirigenti scolastici ammonta a € 3.556,68 annui lordi[128], comprensivi del rateo di tredicesima mensilità, a fronte di € 12.155,61 annui lordi previsti per i dirigenti di seconda fascia dell’ex Area VII, relativa a Ricerca e Università[129].

 

Il trattamento economico dei dirigenti scolastici è formato da tre componenti: lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato. In particolare, la retribuzione di posizione e quella di risultato vengono erogate a carico del Fondo unico nazionale costituito ai sensi dell’art. 25 del CCNL relativo al personale dell’Area V della Dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010.

Ai sensi dell’art. 25, co. 3, del citato CCNL, entro il 31 luglio di ciascun anno il MIUR ripartisce tra gli USR le risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato in relazione al numero dei posti dei dirigenti scolastici. Tale ripartizione è oggetto di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali[130].

Con nota MIUR prot. n. 9936 del 10 maggio 2017 si è dato conto della ripartizione fra gli Uffici scolastici regionali del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e risultato per l'a.s. 2016-2017 (€ 150.749.560,10), adottata con Decreto del direttore generale delle risorse umane e finanziarie 31 gennaio 2017, n. 106.

 

 


 

Articolo 1, comma 334
(Supplenze brevi di personale ATA nelle scuole)

 

 

Il comma 334 reintroduce la possibilità di sostituire gli assistenti amministrativi e gli assistenti tecnici nelle scuole, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, incrementando, a tal fine, dal 2018, il limite di spesa vigente.

 

La disposizione opera in deroga all’art. 1, co. 332, lett. a) e b), della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ha disposto, a decorrere dal 1° settembre 2015, il divieto di conferimento di supplenze brevi[131] a:

§  personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti;

§  personale appartenente al profilo di assistente tecnico (in ogni caso).

 

Rimane, invece, fermo il divieto di conferimento di supplenze brevi al personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi 7 giorni di assenza (art. 1, co. 332, lett. c), L. 190/2014).

 

Dal punto di vista della formulazione del testo, dopo la locuzione “in deroga all’articolo 1, comma 332”, occorrerebbe aggiungere la locuzione “, lettere a) e b)”.

 

La possibilità è consentita nell’ambito del limite di spesa previsto per le supplenze brevi del personale docente e ATA dall’art. 1, co. 129, della L. 311/2004[132], a tal fine incrementato di € 19,65 mln annui a decorrere dal 2018.

 

In materia, rispondendo, nella VII Commissione della Camera, il 6 aprile 2017, all’interrogazione 5-08143, il rappresentante del Governo – ricordato che il regolamento relativo alle supplenze del personale ATA[133] definisce come supplenze temporanee le sostituzioni di personale temporaneamente assente su posti che per qualsiasi causa si rendano disponibili dopo il 31 dicembre, per i quali le supplenze sono conferite dal dirigente scolastico utilizzando le graduatorie di istituto – ha evidenziato che l’eliminazione della possibilità di sostituzione degli assistenti amministrativi, tranne che per le piccole scuole, ha esteso al personale amministrativo della scuola il regime in essere per i restanti comparti del pubblico impiego, in materia di sostituzioni per assenza.

Con riferimento agli assistenti tecnici, ha evidenziato che gli stessi “saranno sostituiti nelle loro funzioni, per il periodo dell'assenza, dai colleghi rimasti in servizio. In caso di effettiva indisponibilità di colleghi che possano supplire all'assenza, le funzioni potranno essere, per il periodo strettamente necessario, assicurate dall'insegnante tecnico-pratico o, in assenza anche di questi, dal docente di teoria”[134].

Ha, poi, ricordato che il MIUR è tuttavia intervenuto al fine di mitigare gli effetti restrittivi di tali misure. In particolare, dopo una prima nota (Prot. 2116 del 30 settembre 2015) riferita, per il personale ATA, (solo) ai collaboratori scolastici, è intervenuta la nota dirigenziale prot. n. 10073 del 14 aprile 2016, con la quale è stato previsto il superamento del divieto di nominare supplenti ATA per i casi di pensionamento in corso d'anno del titolare. “Anche in questa fattispecie i dirigenti scolastici devono valutare caso per caso la possibilità di ricorrere alla nomina del supplente, motivando dettagliatamente le cause oggettive dell'impossibilità di garantire il pubblico servizio”.

 


 

Articolo 1, comma 335
(Concorso per Direttore dei servizi generali e
amministrativi nelle scuole )

 

 

Il comma 335 prevede che entro il 2018 è bandito un concorso per l’assunzione di Direttori dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA), al quale possono partecipare anche gli assistenti amministrativi che, pur in mancanza dello specifico titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo professionale di DSGA, hanno maturato, alla data di entrata in vigore della legge, almeno 3 interi anni di servizio negli ultimi 8 anni, esercitando le mansioni di DSGA.

 

Si declina così, con maggiori specifiche, uno degli obiettivi indicati nell’Atto di indirizzo per il comparto Istruzione e Ricerca e per la relativa area dirigenziale, adottato il 19 ottobre 2017 dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che indica all’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) le linee generali e gli obiettivi prioritari cui dovrà conformarsi il rinnovo contrattuale relativo al triennio 2016-2018 (più ampiamente, v. scheda relativa al comma 333).

 

Al riguardo, si ricorda che l’art. 14 dell’ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2017/18 ha stabilito che i posti del profilo professionale di DSGA non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, a causa dell'esaurimento della graduatoria permanente di cui all'art. 7 del DM 146/2000, sono ricoperti, a determinate condizioni, dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica.

 

Il concorso è bandito, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate annualmente, ai sensi dell’art. 39, co. 3 e 3-bis, della L. 449/1997, dal Consiglio dei Ministri.

 

In materia, si ricorda che l’art. 16 del DPR 275/1999 – che ha disciplinato l’autonomia delle istituzioni scolastiche – aveva disposto, per quanto qui interessa, che il responsabile amministrativo assumeva funzioni di direzione dei servizi di segreteria, nel quadro dell'unità di conduzione affidata al Dirigente scolastico.

Il CCNL 3 maggio 1999 ha dunque definito, contestualmente con la piena attuazione dell’autonomia scolastica e con la ridefinizione delle funzioni dei dirigenti scolastici, dal 1 settembre 2000, il profilo professionale di Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, disponendo che per l’accesso allo stesso, in base alla tabella B, è richiesto il possesso di un diploma di laurea (vecchio ordinamento) in giurisprudenza, scienze politiche sociali e amministrative, economia e commercio.

Ha, altresì, previsto che, in prima applicazione, era consentito l’accesso di personale con contratto a tempo indeterminato del profilo professionale di responsabile amministrativo in servizio nell'a.s.1999-2000, previa frequenza di apposito corso modulare di formazione con valutazione finale. Il percorso formativo poteva essere abbreviato per il personale in possesso di esperienza professionale almeno decennale in particolari realtà e per determinate funzioni.

Successivamente, la tabella B del CCNL 29 novembre 2007 ha adeguato il titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo di DSGA alle novità relative all’assetto dei titoli di studio derivanti dal DM 509/1999 (ma non anche a quelle derivanti dal DM 270/2004), facendo riferimento a laurea specialistica in giurisprudenza, scienze politiche, sociali e amministrative, economia e commercio, o titoli equipollenti.

Per l’accesso al profilo di assistente amministrativo la medesima tabella ha previsto il possesso del diploma di maturità.

Le previsioni della tabella B del CCNL 29 novembre 2007 non sono state modificate successivamente.

Tuttavia, come ricapitolato sul sito del MIUR, attualmente per l’accesso al profilo di DSGA si fa riferimento alla tabella di equiparazione tra lauree del vecchio ordinamento, lauree specialistiche (di cui al DM 509/1999) e lauree magistrali  (di cui al DM 270/2004) allegata al DI 9 luglio 2009.

 

Dunque, occorre sopprimere le parole “e successive modificazioni”, perché l’adeguamento alle modifiche relative ai titoli di studio non è stato operato con modifiche contrattuali.

 

Per completezza si ricorda, infine, che l’art. 4, co. 70, della L. 183/2011 (legge di stabilità 2012), aggiungendo il co. 5-bis nell’art. 19 del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), ha disposto che, a decorrere dall'a.s. 2012-2013, alle istituzioni scolastiche con meno di 600 alunni – ridotti a 400 per le istituzioni site in piccole isole, comuni montani, aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche – non può essere assegnato, in via esclusiva, un posto di DSGA e che con decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.

Al riguardo, l’Atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale 2016-2018, di cui prima si è detto, include fra gli obiettivi la ricerca di una soluzione organica per la disciplina del rapporto di lavoro dei DSGA su posti assegnati in comune ad una seconda istituzione scolastica, ferma restando la determinazione dei posti coerente con gli specifici interventi normativi in materia di dimensionamento della rete scolastica.


 

Articolo 1, comma 336
(Comandi di docenti e dirigenti scolastici)

 

 

Il comma 336 posticipa ulteriormente (dall’a.s. 2019/2020) all’a.s. 2020/2021 la soppressione delle disposizioni (art. 26, co. 8, secondo e terzo periodo, L. 448/1998) che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi.

 

A tal fine, novella l’art. 1, co. 330, della L. 190/2014.

 

L’art. 1, co. 330, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) aveva originariamente previsto la soppressione, a decorrere dall’a.s. 2016/2017, del secondo e del terzo periodo dell’art. 26, co. 8, della L. 448/1998, i quali – in base alle modifiche apportate, da ultimo, dall’art. 1, co. 57, lett. a) e b), della L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) – dispongono che possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici:

§  fino a 100 unità presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, iscritti negli albi regionali e provinciali di cui all’art. 116 del D.P.R. 309/1990;

§  fino a 50 unità presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

 

Successivamente, l’art. 1, co. 223, della L. 208/2015, e in seguito l’art. 1, co. 618, della L. 232/2016, – novellando l’art. 1, co. 330, della L. 190/2014 – hanno posticipato, da ultimo all’a.s.  2019/2020, la soppressione delle disposizioni citate.

 

Per completezza, si ricorda che le assegnazioni in questione comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il periodo trascorso in tale posizione è valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta posizione non è durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore, essi sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.

 

Si rammenta, altresì, che il co. 9 dello stesso art. 26 dispone che le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato, nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse. Le modalità attuative di tale disposto sono state definite con D.M. 100 del 31 marzo 2000.

 


 

Articolo 1, comma 337
(Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle
di assistenti amministrativi e tecnici)

 

 

Il comma 337 consente la prosecuzione fino al 31 agosto 2018 dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici (personale ATA).

 

La relazione tecnica al maxiemendamento presentato dal Governo al Senato evidenziava che si tratta di 772 unità ex LSU (addetti a lavori socialmente utili) – titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati all’inizio dell’a.s. 2017/2018 ai sensi del D.I. 20 aprile 2001, n. 66 – che operano presso le segreterie didattiche e amministrative delle scuole a fronte di 465,5 posti di personale ATA attualmente accantonati in organico di diritto[135].

Sottolineava, inoltre, che la disposizione si rende necessaria tenuto conto che, a seguito dell’art. 5, co. 1, lett. a), del d.lgs. 75/2017 – che ha introdotto il co. 5-bis nell’art. 7 del d.lgs. 165/2001 – è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Ai sensi dell’art. 22, co. 8, del medesimo d.lgs. 75/2017, tale divieto si applica dal 1° gennaio 2018.

In base al medesimo art. 5, co. 1, lett. a), del d.lgs. 75/2017, i contratti posti in essere in violazione del divieto sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione dello stesso sono, altresì, responsabili ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 165/2001 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato.

 

Con riferimento ai lavoratori considerati dalla disposizione in commento, si ricorda che l’art. 78, co. 31, della L. 388/2000 (legge finanziaria 2001) aveva previsto che, ai fini della stabilizzazione dell’occupazione dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dovevano essere definite procedure di terziarizzazione.

È pertanto, intervenuto il citato D.I. 20 aprile 2001, n. 66 che – visto anche quanto disposto dall’art. 8 della L. 124/1999 e dal D.I. 23 luglio 1999 (v. infra, scheda commi 338-343) – ha disposto che dal 1° luglio 2001 i Dirigenti scolastici che utilizzavano soggetti impegnati in attività socialmente utili riconducibili in parte a funzioni di assistente amministrativo o tecnico avrebbero affidato agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito delle medesime funzioni, secondo le modalità indicate dall’art. 6, co. 2, del d.lgs. 81/2000 che, in particolare, prevede – rinviando al co. 3 dell'art. 10, del d.lgs. 468/1997 – il termine massimo di durata di 60 mesi.


 

Articolo 1, commi 338-343
(Proroga di termini e avvio di una procedura di stabilizzazione dei lavoratori che svolgono funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico in provincia di Palermo)

 

 

I commi 338-343 prevedono l’avvio di una procedura di stabilizzazione per i lavoratori in servizio titolari di contratti attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (ex art. 8 della L. 124/1999), e prorogati ininterrottamente, per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico.

Nelle more dell’espletamento della procedura, i rapporti convenzionali in essere sono prorogati (dal 31 dicembre 2017) al 30 agosto 2018.

 

Preliminarmente, si ricorda che l’art. 8 della L. 124/1999 ha disposto il trasferimento alle dipendenze dello Stato del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) già dipendente degli enti locali in servizio negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado.

Alla disposizione è stata data attuazione con il D.I. 23 luglio 1999.

In particolare, la premessa del D.I considerava:

§  che gli enti locali provvedevano al reclutamento di personale a tempo determinato (supplenti) che, pur non transitando nei ruoli statali, costituiva uno degli elementi necessari ad assicurare il servizio, il cui onere andava dunque assunto dallo Stato per effetto dell’art. 8 della L. 124/1999;

§  che in alcune realtà gli enti locali avevano assunto l'onere di fornitura di personale ATA alle scuole mediante la stipula di contratti di appalto;

§  che, conseguentemente, lo Stato, al fine di assicurare il servizio nelle scuole, doveva subentrare anche nelle funzioni precedentemente indicate (supplenti e contratti).

Per quanto qui maggiormente interessa, l’art. 9 del D.I. ha disposto il subentro dello Stato nei contratti stipulati dagli enti locali alla data del 24 maggio 1999, ed eventualmente rinnovati in data successiva, per la parte con la quale erano state assicurate le funzioni ATA per le scuole statali, in luogo dell'assunzione di personale dipendente.

Ha, altresì, disposto che, ferma restando la prosecuzione delle attività da parte di soggetti esterni impegnati in progetti LSU e LPU in corso ai sensi delle leggi vigenti, lo Stato subentrava nelle convenzioni stipulate dagli enti locali con i soggetti imprenditoriali, comprese le cooperative, per la stabilizzazione di quei progetti per lavori socialmente utili e/o lavori di pubblica utilità che erano in atto nelle istituzioni scolastiche statali prima del 25 maggio 1999, anche se rinnovati successivamente, per lo svolgimento di funzioni ATA demandate per legge all'ente locale in sostituzione dello Stato.

 

Con riferimento ai lavoratori operanti nelle scuole della provincia di Palermo, l’art. 1, co. 745, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha, poi, autorizzato il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a prorogare per l’anno 2014 i rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo. Ulteriori proroghe sono state previste dall’art. 6, co. 6-bis, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015 - fino al 31 dicembre 2015), dall’art. 1, co. 215, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016 - fino al 31 dicembre 2016) e, da ultimo, dall’art. 4, co. 5, del D.L. 244/2016  (L. 19/2017 - fino al 31 dicembre 2017). Quest’ultimo aveva, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2017 anche il termine, previsto dall’art. 6, co. 6-ter, del D.L. 192/2014, per l’individuazione di soluzioni (solo) normative[136] ai problemi occupazionali connessi ai medesimi rapporti.

 

In particolare, si prevede ora che, per la stabilizzazione del personale attualmente in servizio nelle scuole a seguito dell’art. 8 della L. 124/1999 e dell’art. 9 del D.I. 23 luglio 1999, titolare di contratti di lavoro attivati dall’Ufficio scolastico di Palermo e prorogati ininterrottamente per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca avvia una apposita procedura selettiva per titoli e colloquio.

A tal fine, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è pubblicato un bando – emanato con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo assenso del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministero dell’economia e delle finanze –, che definisce il numero di posti, nonché le modalità e i termini per la partecipazione alla selezione.

All’esito  della procedura selettiva, le assunzioni avvengono – anche a tempo parziale –, nel limite di spesa di € 3,5 mln per il 2018 e di € 8,7 mln annui dal 2019, e comunque nei limiti corrispondenti ai posti di organico di diritto accantonati[137].

 

I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore, se non ove sussistano “risorse certe e stabili”.

 

Conseguentemente, si prevede che il personale incluso negli elenchi allegati alla convenzione tra l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia e le cooperative sociali alla data del 24 febbraio 2014 che non rientri nelle assunzioni è iscritto in un apposito Albo dal quale gli enti locali possono attingere per nuove assunzioni di personale, nel rispetto dell’analisi del fabbisogno e della sostenibilità finanziaria.

 

Nelle more dell’espletamento della procedura di selezione, i rapporti convenzionali in essere sono prorogati (dal 31 dicembre 2017) al 30 agosto 2018. A tal fine, è autorizzata la spesa di € 12 mln per il 2018.

 

Si segnala che al comma 343 la locuzione corretta è “è prorogato” (e non “è differito”), in quanto presumibilmente il termine sul quale si interviene non sarà scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

 

 

 

 

 

 

 



[1]     Con decreto interministeriale 25 gennaio 2016 è stata conseguentemente ridefinita la disciplina per la concessione ed erogazione del contributo statale in relazione ai predetti finanziamenti, già contenuta nel D.M. 27 novembre 2013.

[2]     La Nuova Sabatini è un aiuto di stato configurabile come “contributo in conto impianti” comunicato in esenzione a valere sui regolamenti comunitari relativi al settore di riferimento e, pertanto, non è in regime “de minimis”. Le agevolazioni sono concesse nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti previste dai seguenti regolamenti comunitari:

§  regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (GBER) per il settore "altro" con intensità agevolative massime del 10% per le medie imprese e 20% per le piccole imprese;

§  regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, per il settore della produzione dei prodotti agricoli con intensità agevolativa massima del 40% e del 50% nelle regioni meno sviluppate;

§  regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura con intensità agevolativa massima del 50%. (P.to 8 Circolare 23 marzo 2016, n. 26673).

[3]     Le modalità operative del Fondo di garanzia sono state recentemente oggetto di riforma, non ancora entrata in operatività. In particolare, il Decreto interministeriale 6 marzo 2017, pubblicato in G.U. del 7 luglio 2017, disciplina le condizioni e i termini per l’estensione del modello di valutazione delle imprese– già applicato alle richieste di garanzia relative ai finanziamenti agevolati ai sensi della “Nuova Sabatini” – a tutte le operazioni finanziarie ammissibili all’intervento del Fondo.

      Si tratta di un modello più fine di valutazione del merito creditizio delle imprese, simile ai modelli di rating utilizzati dalle banche, che sostituirà l’attuale sistema di credit scoring.

      Il decreto stabilisce altresì l’articolazione delle misure massime di garanzia sulle operazioni finanziarie in funzione della probabilità di inadempimento del soggetto beneficiario e della durata e della tipologia dell’operazione finanziaria.

      Il decreto non è di immediata applicazione. Al fine di assicurare un congruo periodo di sperimentazione del nuovo modello di valutazione sulle operazioni ex Nuova Sabatini, le disposizioni in esso contenute diverranno operative solo a decorrere dalla data di pubblicazione del successivo decreto ministeriale con il quale saranno approvate le nuove “condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo”, necessarie a definire il quadro normativo di dettaglio per la completa attuazione del decreto 6 marzo 2017. Per espressa previsione del decreto 6 marzo 2017, il predetto decreto di approvazione delle nuove “condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo” non potrà essere emanato prima del 31 dicembre 2017.

[4]     Il 2 gennaio 2017; a partire dal 1 marzo 2017 è diventato operativo lo sportello per la presentazione delle domande per gli investimenti Industria 4.0.

[5]     Si veda, a titolo di esempio, la Nota MIUR n. 5634 del 23 maggio 2017.

[6]     A seguito dell’art. 1, co. 47, lett. f), della L. 107/2015 è stato, poi, previsto che gli ITS esistenti alla data della sua entrata in vigore possono attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso, gli ITS devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a € 100.000.

[7]     In base al monitoraggio 2017, gli ITS sono 93, così suddivisi nelle 6 aree tecnologiche: Efficienza energetica (13), Mobilità sostenibile (17), Nuove tecnologie della vita (7), Nuove tecnologie per il Made in Italy (34), Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (10), Tecnologie innovative per i beni e  le attività culturali  – Turismo (12).

[8]     La medesima relazione tecnica evidenziava che la stima è stata effettuata sulla base del numero di studenti diplomati degli istituti tecnici e degli istituti professionali che dopo essersi iscritti a percorsi universitari abbandonano gli studi tra il primo e il secondo anno.

[9]     Il DM 12 dicembre 2016, n. 987, recante nuove disposizioni in materia di Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari, ha previsto l’introduzione delle c.d. “lauree sperimentali con orientamento professionale”. In particolare, è stata prevista la sperimentazione di 1 corso di laurea ad orientamento professionale in ciascun Ateneo, subordinandolo ai seguenti criteri: esistenza di convenzioni con imprese o ordini professionali; 50-60 CFU destinati a tirocini curriculari presso le imprese o gli ordini; programmazione degli accessi a livello locale ai sensi dell'art. 2 della L. 264/1999, entro il limite massimo di 50 studenti e adeguato numero di tutor; verifica al termine del I ciclo degli effettivi sbocchi occupazionali (80% dei laureati occupati ad un anno dal conseguimento del titolo).

[10]    In base al comunicato stampa del MIUR, il documento è stato sottoposto a consultazione pubblica dal 4 agosto all’8 settembre 2017.

[11]    Vi confluivano anche le risorse previste sul Fondo per l’offerta formativa di cui alla L. 440/1997 (in parte finalizzate anche alla formazione post-secondaria non universitaria), nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell’istruzione e formazione tecnica superiore, con l’obiettivo di migliorare l’occupabilità dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione.

[12]    Continuano a confluire le risorse assegnate dal CIPE, mentre non confluiscono più le risorse previste sul Fondo per l’offerta formativa di cui alla L. 440/1997.

[13]    Alla pagina http://www.miur.gov.it/web/guest/criteri-e-modalita, il link alla nota Prot. n. 10791 non corrisponde, però, all’oggetto indicato.

[14]    Il decreto interministeriale (MIUR-MLPS-MISE-MEF) 16 settembre 2016, adottato sulla base dell’art. 1, co. 47, della L. 107/2015, ha introdotto alcune novità relative alla prova di verifica finale, ma non ha modificato le previsioni sopra riportate.

[15]    Per la nozione di licenziamenti collettivi, cfr. gli artt. 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

[16]    Riguardo all'applicazione degli incentivi alla fattispecie della somministrazione di lavoro, cfr. altresì il citato 31 del D.Lgs. n. 150 del 2015.

[17]    Limiti di cui all'art. 1, comma 309, della L. 11 dicembre 2016, n. 232.

[18]    La legge n.107/2015 (c.d. Buona scuola) ha previsto il rafforzamento del collegamento fra scuola e lavoro, attraverso l'introduzione di una durata minima dei percorsi di alternanza negli ultimi 3 anni di scuola secondaria di secondo grado (almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei) e l'adozione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, riconoscendo allo studente, tra l'altro, la possibilità di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dell'esperienza in azienda con il proprio indirizzo di studio. Ha, altresì, previsto la costituzione presso le Camere di commercio, del registro nazionale per l'alternanza scuola- lavoro (art. 1, co. 33-44). Inoltre, è stata prevista la possibilità, per le scuole, di dotarsi di laboratori territoriali per l'occupabilità (art. 1, co. 60). L’alternanza si attua sulla base di convezioni stipulate dalle scuole con le imprese e può svolgersi sia all’interno della scuola (con corsi di orientamento, incontri formativi) sia fuori (stage presso le strutture ospitanti). Al termine del percorso di alternanza vengono rilasciati attestati di frequenza, certificati di competenze e crediti formativi, questi ultimi utili sia per la prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per l'eventuale passaggio nei percorsi di apprendistato.

[19]    Si ricorda che per gli incentivi in oggetto non si applica la norma in base alla quale i benefici contributivi relativi all’apprendistato sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.

[20]    Di cui agli articolo 2, commi 31 e32, della L. 92/2012.

[21]    Di cui all’articolo 1, comma 773, della L. 296/2006.

[22]    Di cui all'articolo 42, comma 6, lettera f), del D.Lgs. 81/2015, in relazione alla quale, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2013, è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

[23]    Di cui all’articolo 25 della L. 845/1978.

[24]    Restano pertanto escluse dall’esonero (in quanto non “nuove”) le iscrizioni alla previdenza agricola relative a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali che nell’anno 2017 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola.

[25]    Si ricorda, come anche evidenziato nella relazione tecnica al provvedimento, che la contribuzione dovuta dai soggetti richiamati si determina applicando l’aliquota contributiva vigente (dal 2018 pari al 24%) al prodotto tra numero di giornate corrispondenti alla fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda e reddito medio convenzionale (pari, ai sensi del Decreto Direttoriale 18 maggio 2017, a 56,83 euro), stabilito annualmente con specifico D.M., sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli. E’ inoltre dovuto, ai sensi della L. 160/1975, un contributo IVS addizionale giornaliero nel limite massimo di 1456 giornate lavorate annue (con importo per il 2017 pari a 0,66 euro). La stessa relazione tecnica ha stimato per il 2018 una platea di 9.000 neo iscritti, di cui 7.200 coltivatori diretti e 1.800 imprenditori agricoli professionali.

[26]    Nel sistema contributivo di calcolo della pensione l’aliquota di computo è la quota della retribuzione pensionabile che è considerata accantonata ai fini della determinazione dell'ammontare della pensione. In generale, per i lavoratori dipendenti è stata fissata al 33%, per i lavoratori autonomi al 27%.

[27]    Sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo.

[28]    Per quanto concerne il trattamento previdenziale dei lavoratori della pesca, l’inquadramento dei marittimi imbarcati quali membri dell’equipaggio, sulle navi adibite alla pesca marittima, nei regimi previdenziali vigenti nel settore, è determinato, prevalentemente, dalle caratteristiche della nave a bordo della quale i marittimi stessi operano. Di conseguenza, nel nostro ordinamento, per i marittimi esistono i seguenti regimi previdenziali: quello dei pescatori della piccola pesca marittima, di cui alla legge n. 250/1958 e il regime previdenziale marittimo, di cui alla legge n. 413/1984.

      Il primo trova applicazione nell’ambito dell’attività lavorativa della pesca esclusiva o prevalente, sia in via autonoma sia in forma associata (cooperativa o compagnia di pesca) ed esercitata, quale attività professionale, con “natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda”. L’inquadramento in tale regime dà diritto al lavoratore alla pensione di vecchiaia, invalidità e anzianità, nonché all’indennità contro gli infortuni. Ai lavoratori inquadrati nel predetto regime non compete l’indennità di disoccupazione, malattia, maternità e assegno per il nucleo familiare.

      I marittimi inquadrati ai sensi della L. 413/1984 attualmente sono iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) dell’Inps e possono accedere a tutte le prestazioni dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).

[29]    Adottato con decreto MiPAAF 28 dicembre 2016.

[30]    Si tratta di una misura che fu già richiesta, al fine di sostenere il settore, con l'ordine del giorno n. 162 approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa sessione di bilancio.

[31]    Cfr. l'art. 4 e l'art. 22, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 148.

[32]    Per i casi in cui il trattamento straordinario di integrazione salariale sia invece riconosciuto sulla base di un contratto di solidarietà, i limiti di durata sono disciplinati in termini diversi dall'art. 22, commi 3, 5 e 6, del citato D.Lgs. n. 148.

[33]    Ai sensi dell'art. 44, comma 2, del citato D.Lgs. n. 148.

[34]    Cfr., al riguardo, l'art. 23, comma 5, lettera d), e l'art. 25 del citato D.Lgs. n. 150, e successive modificazioni.

[35]    Si ricorda che la contribuzione in esame è dovuta anche nei casi di dimissioni per giusta causa del dipendente o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'àmbito della procedura di cui all'art. 7 della L. 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.

[36]    Per la nozione di licenziamenti collettivi, cfr. gli artt. 4 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

[37]    Ai fini in oggetto, si fa riferimento al limite mensile più basso, pari, nel 2017, a 1.195 euro.

[38]    Riguardo ai criteri di computo dell'anzianità aziendale, cfr. l'art. 2, comma 31, della L. 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.

[39]    Ai sensi dell'art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni. La crisi può riguardare anche una sola impresa, se di grande o media dimensione e con effetti sull'indotto.

[40]    Le forme sostitutive sono gestite da alcuni Fondi operanti nell'ambito dell'INPS e da altri con propria autonomia gestionale (Es. Fondo per il personale della telefonia e delle aziende elettriche private); le Forme sostitutive sono riferite essenzialmente al trattamento di quiescenza dei pubblici dipendenti e dei dipendenti di alcuni Enti pubblici che hanno optato per esso.

[41]    Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; Conciatori di pelli e di pellicce; Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; Conduttori di mezzi pesanti e camion; Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche-ospedaliere con lavoro organizzato in turni; Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; Insegnanti della scuola dell'infanzia e educato' i degli asili nido; Facchini, addetti allo-spostamento merci e assimilati; Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; Operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca; Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricomprese nella normativa del D.Lgs. 67/2011

[42]    Riguardo alla categoria degli educatori degli asili nido, presente nel suddetto Allegato A, si ricorda che il regolamento di attuazione dell'APE sociale, di cui al D.P.C.M. 23 maggio 2017, n. 88, ha interpretato tale categoria come relativa a tutti i tipi di servizi educativi per l'infanzia, come articolati dall'articolo 2 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 (nidi e micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi).

[43]    Si segnala, al riguardo, che i lavoratori impegnati nei cd. lavori usuranti già beneficiano (ai sensi dell’articolo 1, comma 206, lettera c), della L. 232/2016), dell'esclusione dagli adeguamenti automatici decorrenti dagli anni 2019, 2021, 2023 e 2025, a condizione della sussistenza di un'anzianità contributiva pari ad almeno 35 anni. La norma in esame, quindi, modifica, per i richiamati lavoratori e  con esclusivo riferimento all'adeguamento decorrente dal 2019, la misura di anzianità contributiva necessaria per il beneficio.

[44]    Il richiamato comma 9 ha stabilito, infatti, un limite anagrafico minimo per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata INPS. In particolare (primo periodo), i requisiti anagrafici devono essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturino il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 78/2010, la richiamata età minima di accesso non fosse assicurata, è disposto (secondo periodo) un ulteriore incremento degli stessi, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, del D.L. 78/2010, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i richiamati soggetti in possesso dei predetti requisiti, che maturino il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'età minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.

[45]    Quest'ultima condizione deriva dal richiamo ai soli soggetti di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della L. 335/1995.

[46]    Cioè quelli di cui all’articolo 1, comma 2, e 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001.

[47]    Che si differenzia dal TFR sia per le modalità di calcolo della prestazione (calcolata sull’ultima retribuzione), sia per il loro finanziamento, caratterizzato anche da una contribuzione del lavoratore alla quale si aggiunge quella dell’amministrazione statale o dell’ente locale.

[48]    La cui costituzione è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti.

[49]    Ossia i fondi operanti nell’ambito di consolidati sistemi di bilateralità (in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro) che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015 hanno adeguato le proprie fonti istitutive e normative alla previsione di misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa

[50]    I fondi pensione a prestazione definiti sono caratterizzati dal fatto che i versamenti dei lavoratori vengono periodicamente adeguati, tenendo conto anche del rendimento del fondo, al fine di costituire una rendita di ammontare predeterminato.

[51]    L’articolo 8, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n.252/2005 disciplina le modalità tacite per il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari, prevedendo che nel caso in cui il lavoratore non esprima la propria scelta entro 6 mesi dalla prima assunzione:

1.     il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una diversa forma collettiva (tra quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243); tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;

2.     in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;

3.     qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;

[52]    Laborfonds è il Fondo pensione complementare negoziale a capitalizzazione individuale e contribuzione definita  per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che operano nel territorio del Trentino-Alto Adige. Possono aderire al Fondo anche i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti. Il Fondo, istituito dalle parti sociali sotto forma di associazione senza scopo di lucro, è operativo dal 2000, avendo ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività con deliberazione COVIP del 19 aprile 2000. Successivamente, è stata riconosciuta personalità giuridica con D.M. 1 4 giugno 2000. Dal 10 dicembre 2001 il Fondo è pienamente operativo, a seguito dell’affidamento del patrimonio ai gestori finanziari prescelti. Il Fondo è di proprietà dei suoi aderenti e viene governato da rappresentanti eletti dagli stessi soci lavoratori e datori di lavoro.

[53]    Fopadiva è il Fondo pensione complementare per tutti i lavoratori dipendenti della Valle d’Aosta. Possono iscriversi al Fondo anche i soggetti fiscalmente a carico dei lavoratori dipendenti aderenti, nonché - purché svolgano attività nel territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta - i lavoratori parasubordinati e i liberi professionisti titolari di Partita IVA sprovvisti di specifica cassa previdenziale iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS. È un Fondo pensione negoziale di natura territoriale ed intercategoriale, sotto forma di associazione senza scopo di lucro. La contribuzione a Fopadiva prevede il versamento periodico di alcune somme, rappresentate dal Tfr, dalla contribuzione individuale da parte del lavoratore e del datore di lavoro. Più precisamente, l’adesione di un lavoratore dipendente privato comporta obbligatoriamente il versamento del TFR e, in via opzionale, quello della contribuzione a carico del lavoratore, mentre l’adesione di un lavoratore dipendente pubblico comporta obbligatoriamente sia il versamento del TFR che quello della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro.

[54]    Costituito nel 1990 ed autorizzato dalla COVIP nel 1999, Solidarietà Veneto è il Fondo di previdenza complementare del Veneto, a cui posso aderire (a condizione che svolgano attività nel territorio del Veneto) i lavoratori dipendenti di tutti i settori del mondo industriale ed artigianale, i lavoratori in somministrazione, i lavoratori autonomi (li imprenditori artigiani, i liberi professionisti senza cassa previdenziale, gli associati in partecipazione, i coltivatori diretti e i lavoratori che operano con contratti di collaborazione), i lavoratori agricoli e forestali nonché i soggetti fiscalmente a carico dei richiamati soggetti. Sono elementi del versamento al Fondo il TFR, il versamento volontario da parte del lavoratore e la quota a carico del datore di lavoro. Gli aderenti partecipano direttamente al governo del fondo; i delegati sono eletti direttamente dai lavoratori e dalle aziende associate al Fondo.

[55]    Si ricorda che ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del D.L. 201/2011, l’I.N.P.D.A.P. e l’E.N.P.A.L.S. sono stati soppressi dal 1° gennaio 2012e le relative funzioni sono state attribuite all’I.N.P.S. dal 1° gennaio 2012.

[56]    La citata norma della legge finanziaria 2008 aveva istituito presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell’amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all’amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte in favore degli eredi, regolato successivamente dal DM 12.1.2011 n. 30. Gli oneri per il finanziamento del Fondo sono stati determinati in 10 milioni di euro annui per il 2008 e per il 2009 ed in 7,3 milioni a decorrere dal 2010. Si sottolinea che a legislazione vigente, nel ddl bilancio 2018, il corrispondente cap. 4365 Fondo per i lavoratori che hanno subito l’esposizione alle polveri di amianto iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro ammonta, per il 2018 a 7,5 milioni di euro. Le somme da trasferire all’INAIL per il finanziamento del Fondo per le vittime dell’amianto iscritte nel bilancio a legislazione vigente 2018 (cap. 4378 MLPS) sono pari a 22 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2019.

[57]    Si ricorda che l’assegno sociale, istituito dall’art. 3, c. 6, della L. 335/1995 (e che ha sostituito dal 1° gennaio 1996 la pensione sociale) è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge.

[58]    Si tratta del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, di recente approvazione, che delimita il perimetro del terzo settore enumerando gli enti che ne fanno parte, individuati in: organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative e società di mutuo soccorso. L’ente del terzo settore può essere costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

[59]    In base al rapporto ACRI 2017 riferito all’anno 2016 (qui il link), tra i 21 settori ammessi dal D.Lgs. n. 153/1999 che regola le FOB (art. 1, comma 1 lettera c-bis), al primo posto si conferma il settore Arte, a   ttività e beni culturali, con 260,9 milioni di euro erogati, pari al 25,3% del totale (29,9% nel 2015); secondo è il settore dell’Assistenza sociale con 127,4 milioni di euro, il 12,4% delle erogazioni (14,8% nel 2015); terzo è il Volontariato, filantropia e beneficenza, che ha ricevuto un importo complessivo di erogazioni pari a 124,9 milioni di euro, il 12,1% del totale delle risorse erogate (13,6% nel 2015); quarto il settore Ricerca e Sviluppo, a cui vanno 124,2 milioni di euro, pari al 12,1% degli importi erogati (12,6% nel 2015); quinto Sviluppo locale, che ha ricevuto 101,4 milioni di euro, ovvero il 9,8% del totale erogazioni (6,1% nel 2015); al sesto posto ci sono le erogazioni al settore Educazione, istruzione e formazione con 97,2 milioni di euro, il 9,4% degli importi totali erogati (12,1 nel 2015); al settimo posto c’è il settore Salute pubblica, con 40,7 milioni di euro, pari al 4% delle risorse erogate (6,7% nel 2015). Infine, i settori: Protezione e qualità ambientale, con una quota di risorse pari a 14,3 milioni di euro (1,4% del totale erogazioni; era circa il 2% nel 2015); Sport e ricreazione, con 10,8 milioni di euro (1,1% delle erogazioni; 1,2% nel 2015); Famiglia e valori connessi, con 6,5 milioni di euro (0,6%; 1,1% nel 2015); e poi Diritti civili, Religione e sviluppo spirituale, Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica, a cui vanno complessivamente 2 milioni di euro con 48 interventi. Pertanto, il welfare, che raccoglie i settori di Assistenza sociale, Salute pubblica e Volontariato, nel 2016 ha ricevuto in totale 293 milioni di euro, a cui vanno sommati 120 milioni di euro specificatamente indirizzati nel 2016 da 72 Fondazioni associate ad Acri al Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile. La quota complessiva per il welfare tocca così i 413 milioni di euro, vale a dire oltre il 40% del totale erogazioni.

[60]    Tra i principi base sanciti nel protocollo vi è la diversificazione degli investimenti (ciascuna fondazione non può concentrare più del 33% dell'attivo patrimoniale su un singolo soggetto beneficiario); il divieto generale di indebitamento (salvo in caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità) e di esposizione debitoria (che complessivamente non può superare il 10% della consistenza patrimoniale); il divieto di utilizzo di derivati (se non per finalità di copertura o in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali). In merito alla governance, si sottolinea che l'organo di amministrazione, il presidente e l'organo di controllo durano in carica per un periodo massimo di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Con il protocollo, in particolare, le fondazioni si impegnano a garantire trasparenza nelle loro attività attraverso la pubblicazione sui rispettivi siti web di bilanci, informazioni sugli appalti, bandi per le erogazioni, procedure per avanzare richieste di sostegno finanziario e criteri di selezione delle iniziative.

[61]    L’articolo 18, comma 1, del D.L. 185/2008, ha disposto che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nonché di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene le risorse destinate alle infrastrutture – provveda ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate ad una serie di fondi. Alla lettera a) del comma 1 viene indicato il Fondo sociale per occupazione e formazione, che viene appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In tale Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione. Attualmente, le risorse del richiamato Fondo sono destinate a specifici interventi di polita attiva del lavoro, o (nel caso di risorse non destinate a determinati interventi previsti dalla normativa) al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

[62]    In precedenza le competenze in questione facevano capo alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mentre  il cofinanziamento nazionale del Programma veniva garantito attraverso un impegno di spesa sul Fondo di rotazione per la formazione professionale (di cui all’articolo 25 della legge n.845 del 1978), mediante uno specifico decreto adottato a seguito della sottoscrizione di una Convenzione tra Autorità nazionale (nella persona del Direttore generale competente del Ministero del lavoro) e Agenzia nazionale (nella persona del direttore generale dell’ISFOL/INAPP).

[63]    I criteri e le modalità per la determinazione dei contributi sono stati fissati dal D.M. 125/1987. Con il D.M. 24 marzo 2003 è stata disciplinata l'applicazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio come documentazione probatoria dell'attività formativa svolta dagli enti di formazione professionale ai fini del calcolo del contributo da erogare.

[64]    L’articolo 1 della L. 68/2006 ha disposto un Programma sperimentale per il sostegno al reddito, promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l’agenzia strumentale Italia Lavoro, finalizzato a garantire l’occupabilità dei lavoratori che compivano 50 anni entro il 31 dicembre 2006.

      In particolare, il Programma sperimentale è indirizzato al reimpiego di un contingente di 3.000 lavoratori, individuati con specifici accordi sottoscritti entro il 31 maggio 2006 tra le imprese (ove non avessero cessato l’attività) e le organizzazioni comparativamente più rappresentative dei lavoratori e lo stesso Ministero. Il Programma si articolava in specifici periodi (che decorrevano dalla fine del periodo di mobilità); inoltre, i richiamati accordi individuavano i lavoratori che, previa cessazione del rapporto di lavoro, passavano al Programma di reimpiego e le modalità di partecipazione al Programma stesso delle aziende interessate, nonché gli obiettivi di reimpiego da conseguire. Il piano di riparto tra le imprese interessate del contingente numerico doveva essere approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 15 giugno 2006.

      Le attività finalizzate al reimpiego dei soggetti richiamati dovevano essere svolte dai soggetti autorizzati o accreditati in intermediazione di lavoro.

      La misura del sostegno al reddito per i lavoratori interessati dal Programma era pari, per il triennio successivo ai periodi di erogazione, all’ultima mensilità di mobilità erogata al lavoratore interessato, fino al perfezionamento dei processi di fuoriuscita dal Programma, e comunque non oltre il raggiungimento dei limiti del collocamento a riposo stabiliti dalla L. 243/2003.

      Gli oneri relativi al sostegno al reddito dei lavoratori interessati, ricomprendenti anche la contribuzione figurativa, erano posti a carico delle imprese (alle quali erano riservati 1.300 posti), ad esclusione delle imprese sottoposte a procedure concorsuali di cui all’articolo 3 della L. 223/1991 e alle grandi imprese commerciali in stato di insolvenza sottoposte ad amministrazione straordinaria, ai sensi del D.Lgs. 270/1999 e del D.L. 347/2003.

      Era inoltre possibile, per i lavoratori partecipanti al Programma, cumulare il trattamento di sostegno al reddito con la retribuzione o il compenso percepito per “attività lavorativa temporanea ed occasionale”.

      Infine, a copertura    dell’onere derivante dalle misure richiamate, si provvedeva a valere sulle somme a carico del Fondo per l’occupazione per l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione. Tali risorse affluivano al bilancio dell’INPS, in un’apposita evidenza contabile.     

[65]    Istituito dall’articolo 25 della L. 845/1978.

[66]    Le modalità, i termini e le condizioni per il finanziamento dei richiamati enti sono state definite dai D.M. 22 gennaio 2010, 22 ottobre 2010 e 28 giugno 2011.

[67]    Le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane, mentre le cittadine non comunitarie devono essere in possesso del permesso di soggiorno UE per lunghi periodi.

[68]    Per quanto qui interessa, pertanto, si tratta dell’assistenza consentita al lavoratore dipendente, pubblico o privato, per parenti o affini entro il terzo grado con handicap grave, purché non ricoverati a tempo pieno, qualora i genitori o il coniuge di questi abbiano compiuto i 65 anni d’età oppure siano a loro volta affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti; in tali casi è consentito al lavoratore un permesso di tre giorni al mese retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.

[69]    SIMEST è società per azioni attualmente controllata da Cassa depositi e prestiti S.p.A. attraverso SACE (76%).

[70]    Il Fondo si avvale del conto di Tesoreria n. 22039 sul quale sono giacenti al 31 dicembre 2016 risorse per 2,191 miliardi nonché si avvale di altri conti correnti sui quali alla stessa data, secondo le informazioni fornite dalla Corte dei Conti, nel sopra citato giudizio di parificazione, sono giacenti 20,13 milioni.

[71]    Il Fondo è elencato nel D.P.C.M. 25 novembre 2003, che individua le gestioni fuori bilancio per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione del MEF.

[72]    Tale Comitato, è stato rinnovato per la durata di un triennio e, comunque, non oltre la data di adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico istitutivo del Comitato agevolazioni previsto dalle attuali Convenzioni per la gestione dei Fondi in questione.

      Quanto alle Convenzioni per la gestione dei Fondi, come ricorda la Corte dei Conti, il 28 marzo 2014 sono state sottoscritte le nuove convenzioni con il Ministero dello sviluppo economico (MISE), che prevedono una diversa metodologia di quantificazione delle commissioni spettanti al Gestore rispetto al passato.

[73]    FINEST S.p.A. è una società indirettamente partecipata dalla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, ed è – tra l'altro - partecipata direttamente (con quota minoritaria) dalla REGIONE VENETO e dalla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. Al fine del perseguimento della massima trasparenza, FINEST S.p.A. adempie agli obblighi di cui alla Legge Regione FVG n. 10/2012, così come modificata dalla Legge Regionale FVG n. 21/2013 – cfr. art. 12 “Trasparenza”.

[74]    Tale intervento è assorbito da quello ai sensi della legge n. 100 del 1990.

[75]    A tale riguardo, specifica che il Comitato agevolazioni ha approvato la circolare n. 1 del 5 febbraio 2016 recante modifiche ai criteri di intervento a sostegno delle operazioni di credito fornitore, e la circolare n. 3 del 24 giugno 2016 relativa all'aumento dei limiti massimi di importo dei finanziamenti agevolabili per la partecipazione di imprese italiane in società o imprese all’estero ai sensi dell'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100.

[76]    Si ricorda che l’articolo 9 della legge n. 518/1970 ha disposto che il Ministro dello sviluppo economico possa concedere alle associazioni riconosciute come camere di commercio all’estero contributi alle spese di funzionamento. Le richieste di contributo devono essere inoltrate al Ministero per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana competente, che esprimerà il proprio motivato parere.  Nel determinare la misura dei contributi da erogare nei limiti delle disponibilità annuali dell'apposito capitolo del proprio stato di previsione della spesa, il Ministero valuta, in particolare, l'opera svolta e da svolgere in favore dello sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia e l'interesse che al riguardo presenta il mercato locale.

[77]    L’art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001 dispone che le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono conferire incarichi individuali, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

      Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica, nonché a supporto dell’attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

[78]    Così il Ministro, rispondendo il 20 luglio 2011 all’interrogazione a risposta immediata alla Camera 3-01761.

[79]    La citata VII relazione semestrale al Parlamento evidenziava che, al 30 giugno 2017, il personale presente nella struttura di supporto era di 11 unità.

[80]    La citata VII relazione semestrale al Parlamento evidenziava che, al 30 giugno 2017, il Vice Direttore generale vicario non era stato ancora designato.

[81]    La settima relazione semestrale al Parlamento del Direttore generale del Grande Progetto Pompei, aggiornata al 30 giugno 2017, ricorda che nel 2011 il Comitato del Patrimonio Mondiale, a seguito delle ispezioni UNESCO ICOMOS, conseguenti al crollo della Schola Armaturarum, dispose di procedere, oltre che ad una serie di interventi volti alla salvaguardia del sito archeologico di Pompei, anche ad una revisione ed implementazione del Piano di gestione del sito UNESCO “Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata” e ad un ampliamento della “zona cuscinetto”, c.d. buffer zone, dei siti archeologici, al fine di garantire la conservazione del paesaggio, soprattutto in relazione al rapporto visivo tra le città antiche ed il Vesuvio. Con la sottoscrizione dei Protocolli d’intesa del 25 novembre 2013 e del 23 dicembre 2013, finalizzati alla revisione del Piano di gestione ed all’ampliamento della perimetrazione della relativa buffer zone, uno specifico “Tavolo di concertazione”, costituito dai competenti organi del MIBACT, dalla regione Campania, dalla provincia di Napoli e dai comuni territorialmente interessati, è pervenuto alla condivisione del nuovo Piano di gestione ed alla perimetrazione di una nuova buffer zone, che ora comprende quasi integralmente i  territori comunali di Portici, Ercolano, Torre del Greco, Trecase, Boscotrecase, Boscoreale, Torre Annunziata, Pompei e Castellammare di Stabia. Le risultanze di tale lavoro sono state trasmesse dal Mibact all’UNESCO nel gennaio 2014 per l’approvazione. L’iter non è ancora concluso, in considerazione di alcune integrazioni richieste, in più fasi, dall’UNESCO.

[82]    Emendamento del Governo 39.1000.

[83]    Costituita dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, ai sensi di quanto dispone l’art. 12 del D.L. 133/2014 (L. 164/2014).

[84]    L’art. 4, co. 3, del DPR 240/2003, recante il regolamento sul funzionamento amministrativo-contabile e sulla disciplina del servizio di cassa delle Soprintendenze dotate di autonomia gestionale, prevede che il Ministro, al fine di consentire il riequilibrio finanziario nell’ambito delle Soprintendenze medesime, può disporre con proprio decreto, annualmente, che una quota non superiore al 30% delle risorse derivanti dalle entrate da proventi diversi sia versata all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze allo stato di previsione del Mibact, per la ripartizione tra le Soprintendenze interessate in relazione alle rispettive esigenze finanziarie.

[85]    Attualmente, a seguito del DM 12 gennaio 2017, recante Adeguamento delle Soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, l’unica Soprintendenza speciale è la Soprintendenza speciale archeologia, belle arti e paesaggio di Roma.

[86]    Inizialmente era partecipata al 30% dal MIBAC e al 70% da Italia Lavoro S.p.a. In seguito, l’art. 26 della L. 69/2009, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato, ha trasferito la partecipazione azionaria detenuta in Ales da Italia Lavoro S.p.a. al Mibact.

[87]    L’art. 1, co. 322-324, della L. 208/2015 ha disposto la fusione per incorporazione di ARCUS in ALES.

[88]    Ulteriori previsioni riguardano:

·       l’istituzione presso il Segretariato generale del Mibact di una segreteria tecnica di progettazione, di cui si avvale l’Ufficio del Soprintendente speciale, composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione per la durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di € 500.000 annui, e alle quali possono essere affidate le funzioni di responsabile unico del procedimento (RUP) (lett. a)).
Successivamente, l’art. 18, co. 2, del D.L. 8/2017 (L. 45/2017), senza novellare l’art. 15-bis, co. 6, lett. a), del D.L. 189/2016, ha disposto che le unità di personale della segreteria tecnica di progettazione erano incrementate fino a ulteriori 20 unità, nel limite dell'ulteriore importo di € 1 mln annui per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021;

·       l’autorizzazione all'Ufficio in questione ad operare, per le attività connesse alla messa in sicurezza, al recupero e alla ricostruzione del patrimonio culturale, attraverso apposita contabilità speciale dedicata alla gestione dei fondi relativi alla realizzazione di interventi in conto capitale (lett. b-bis)).

[89]    Un ulteriore incremento dell’autorizzazione di spesa citata, pari a 1,5 milioni di euro, è stato previsto, per il 2017, dall’articolo 22, comma 7-ter, del decreto-legge n. 50 del 2017 (legge n. 96 del 2017).

[90]    Il decreto non è stato adottato. Si considera ancora vigente il DM 27 novembre 2001, n. 491, Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 10 del d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni.

[91]    Previsto dall’ art. 7, co. 1, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), come modificato dall'art. 1, co. 337, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

[92]    Di cui alla Tabella A del DM 8 agosto 2007, che elenca i requisiti personali e professionali degli steward

[93]    Come specificato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’interpello n. 10 del 21 marzo 2016, “il Decreto in questione, emanato in forza della previgente normativa, è il D.M. 23 ottobre 2004, ai sensi del quale “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657””.

[94]    Cfr. l'art. 21, comma 20, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2016, n. 160.

[95]    Non è tenuta al ripiano la regione che abbia fatto registrare un equilibrio economico complessivo.

[96]    Per il calcolo del fatturato, si fa riferimento ai prezzi individuati dal terzo periodo del presente comma 7.

[97]    Riguardo alla nozione, ai fini in esame, di farmaco innovativo, cfr. l'art. 5, comma 2, lettera a), del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni.

[98]    Ai fini in oggetto, la nozione di farmaco orfano è costituita da tutte le fattispecie di cui alle lettere i) ed i-bis) dell'art. 15, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

[99]    La garanzia dell'effettiva erogazione sul territorio e dell'uniformità delle prestazioni rese ai cittadini è disciplinata dal DM 12 dicembre 2001 (emanato ai sensi del D. Lgs. 56/2000) attraverso l’utilizzo di un definito set di indicatori ripartiti tra l’attività di assistenza negli ambienti di vita e di lavoro, l’assistenza distrettuale e l’assistenza ospedaliera, raccolti in una griglia (cd. Griglia Lea) che consente di conoscere e cogliere nell’insieme le diversità ed il disomogeneo livello di erogazione dei livelli di assistenza, in relazione alla definizione dei costi standard, in attuazione del federalismo fiscale.

[100]  Riguardo ad esse, cfr. il D.M. 18 ottobre 2012.

[101]  Di cui all'art. 8-sexies, comma 1-bis, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

[102]  Riguardo all'individuazione delle tipologie di prestazioni rientranti nella remunerazione forfettaria oppure in quella analitica, cfr. l'art. 8-sexies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

[103]  Cfr. www.salute.gov.it

[104]  Cfr. l'allegato A2 del suddetto D.P.C.M.

[105]  Tra le funzioni esplicitamente richiamate vi sono il supporto tecnico-operativo offerto dall’Agenzia al Ministero della salute (art. 1, c. 573 e 587, della L. 190/2014 e art. 1, c. 579, della L. 208/2015), nonché quelle derivanti dall’istituzione dell'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità istituito presso l’Agenzia stessa (art. 3, L. 24/2017).

[106]  Il richiamato art. 30 del D.Lgs. 165/2001 disciplina la mobilità volontaria tramite passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche, istituto che permette di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, dietro domanda di trasferimento e con assenso dell'amministrazione di appartenenza. In seguito alle modifiche introdotte dal D.L. 90/2014 è stata prevista  la possibilità (in via sperimentale) di trasferimenti anche in mancanza dell’assenso dell’amministrazione di appartenenza, a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell’amministrazione di provenienza. Oltre a ciò, le sedi delle pubbliche amministrazione ubicate nel territorio dello stesso comune o a una distanza inferiore a 50 chilometri dalla sede di prima assegnazione sono considerate come medesima unità produttiva, con la conseguenza che all’interno di tale area i dipendenti sono tenuti a prestare la loro attività lavorativa, previo accordo tra le amministrazioni interessate o anche in assenza di accordo, quando sia necessario sopperire a carenze di organico. E’ stato inoltre istituito il portale per l’incontro tra domanda e offerta di mobilità, nonché l’obbligo, per le amministrazioni che intendano avvalersi della mobilità, della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, per un periodo minimo di 30 giorni, del bando che indica i posti che si intendano coprire.

[107]  Di cui all’art. 7, c. 5-bis, del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 5 del D.Lgs. 75/2017.

[108]  Recante Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421.

[109]  Recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[110]  Tale delibera ha altresì rimesso al Ministero dello sviluppo economico il compito di emanare un disciplinare avente ad oggetto le procedure per il rilascio delle licenze individuali e per il conseguimento delle autorizzazioni generali nonché il periodo (non superiore a sei anni) di validità della licenza individuale o autorizzazione generale, le modalità di rinnovo e di comunicazione delle variazioni degli elementi forniti al momento della presentazione delle richieste di rilascio dei titoli, la procedura di cessione a terzi e le ipotesi di decadenza. Tale disciplinare è stato emanato con il decreto ministeriale 29 luglio 2015 (che ha abrogato il precedente decreto ministeriale 4 febbraio 2000 n. 73).

[111]  Con la quale l’Autorità ha avviato una consultazione pubblica al fine di raccogliere da parte dei soggetti interessati orientamenti ed elementi informativi in ordine alla valutazione della possibile disciplina regolamentare in esito alla emanazione della legge 4 agosto 2017, n. 124, e contenente, in allegato, il documento sulla regolamentazione del rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari, e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada.

[112]  Recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario.

[113]  Recante Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

[114]  Recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.

[115]  Recante Individuazione dei criteri e le priorità delle procedure di assunzione di un contingente massimo di 1000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante scorrimento di altre graduatorie in corso di validità o per concorso pubblico ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, nonché recante la definizione dei criteri per lo svolgimento delle ulteriori procedure assunzionali previste dall'articolo 1, comma 2-quater, del medesimo decreto-legge.

[116]  Legge 16 febbraio 1913, n. 89, Sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili.

[117]  Recante Codice dell'amministrazione digitale.

[118]  Si segnalano, a tal fine:

      i contratti di collaborazione con le amministrazioni locali per la promozione delle vocazioni produttive del territorio, la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali; essi vanno sempre più concretizzandosi in un rapporto continuativo con i Comuni per la gestione di visite guidate ai siti di interesse naturalistico, la presenza alle sagre e alle fiere delle produzioni tipiche locali, delle attività tradizionali, degli usi e costumi legati alla civiltà rurale;

      i contratti di promozione che prevedono l'impegno ad assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale. Essi permettono alle amministrazioni locali di affidare ai produttori agricoli la gestione e manutenzione di aree a verde pubblico, di siti naturalistici, emergenze storiche e architettoniche, zone attrezzate per la sosta, per l'osservazione e lo studio della fauna, i sentieri ed i percorsi attrezzati, la segnaletica e la tabellazione, le recinzioni di aree protette, realizzare o conservare le opere di regimazione idraulica, di bonifica, di consolidamento di versanti instabili, di rimboschimento;

      le convenzioni che prevedono lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico, alla tutela delle vocazioni produttive del territorio. Si tratta di iniziative finalizzate a concedere alle aziende agricole l'uso di terreni di proprietà pubblica sui quali realizzare interventi previsti dal relativo Piano di sviluppo rurale (interventi selvicolturali, impianti boschivi, conservazione e ripristino degli elementi naturali del paesaggio agrario, tutela della biodiversità) ed ottenere i relativi aiuti europei.

[119]  Il decreto legislativo n. 228 del 2001 ha recepito anche tale possibilità, all'interno della definizione giuridica dell'imprenditore agricolo: l'elemento preponderante e qualificante non è più il fondo, ma viene attribuita importanza fondamentale all'elemento dinamico dell’agricoltura multifunzionale, che ha permesso alle aziende agricole di essere connotate non solo per la produzione alimentare, ma anche come erogatori di servizi alla comunità o trasformazione di prodotti ottenuti direttamente. Il testo - in vigore dal 2001 - rafforza la posizione imprenditoriale dell'operatore agricolo, soprattutto per le attività connesse: esso presuppone che l'attività economica ruoti attorno al "fattore terra", ma non esclude la vendita diretta. Questa rappresenta per l’agricoltore un modo per incrementare i margini di guadagno derivanti dalla sua attività, perché elimina i numerosi passaggi che si verificano lungo la filiera prima che il prodotto giunga al consumatore finale. La lunghezza della filiera è infatti la prima causa del forte incremento dei prezzi, senza che ne derivi alcun beneficio al produttore iniziale.

[120]  Il Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema di decreto legislativo A.G. 308, ha osservato in merito all’art. 16: "a fronte del considerevole aumento delle competenze dell’Autorità in questione, che si occuperebbe ex novo della regolazione di un settore così delicato come quello dei rifiuti, non può che condividersi quanto contenuto nelle osservazioni presentate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, circa la necessità che allo svolgimento delle suddette funzioni possa provvedersi mediante il reclutamento di nuovo personale dotato di specifiche competenze tecniche, il cui costo in ogni caso non graverebbe sulla finanza pubblica in forza del previsto meccanismo di autofinanziamento (la cui previsione risulterebbe altrimenti priva di effettive finalità). Peraltro, analoga integrazione organica è stata prevista in occasione dell’attribuzione, alla stessa Autorità per l’energia, delle competenze di regolazione del sistema idrico integrato (cfr. l. n. 214 del 2011 e successive modificazioni). Come già rilevato in quella occasione, tale reclutamento non potrebbe in alcun modo considerarsi come un onere a carico del bilancio dello Stato, in coerenza, peraltro, con un consolidato orientamento di questo Consiglio (cfr. il parere di Commissione Speciale n. 1186 del 14 dicembre 2011) e delle raccomandazioni delle principali Organizzazioni Internazionali, che considerano l’autonomia finanziaria e organizzativa come componenti essenziali dell’indipendenza delle Autorità di Regolazione (cfr., ad esempio, il Rapporto dell’OCSE The Governance of Regulators del 2014). Inoltre, in mancanza dell’attuazione del suddetto reclutamento, si pone in concreto il rischio che le nuove competenze assegnate all’Autorità non possano essere svolte efficacemente, con grave pregiudizio per la qualità del servizio, per i cittadini che ne fruiscono e, in ultima analisi, anche per l’ambiente… Pertanto, si raccomanda di accogliere la suddetta osservazione anche in ragione del fatto che una simile previsione non si tradurrebbe in alcun costo per lo Stato”.

[121]  Si ricorda che il 13 luglio 2016 Aran e sindacati hanno firmato ieri in via definitiva l’accordo quadro nazionale che ridefinisce i nuovi comparti e le nuove aree di contrattazione del pubblico impiego. Si scende da undici a quattro: «Funzioni centrali», nel quale confluiscono ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici e altri enti; «Funzioni locali», che conserva il perimetro dell’attuale comparto Regioni-autonomie locali; «Istruzione e ricerca», che quindi si uniscono assieme all’università, e «Sanità», che non muta sostanzialmente la sua fisionomia. Il comparto «Funzioni centrali» conterà circa 247mila occupati; «Funzioni locali», 457mila, «Sanità», 531mila, «Istruzione e ricerca», sarà il più numeroso con oltre 1,1 milioni di lavoratori.

[122]  Per maggiori dettagli si veda la Scheda di lettura a cura del Servizio Studi della Camera dei deputati.

[123]  Specifiche deroghe sono previste da parte di determinate norme (ad es. per i funzionari del Ministero dei beni e delle attività culturali ai sensi dell’articolo 1, comma 329, della L. 208/2015; per il personale amministrativo non dirigenziale del Ministero della giustizia ai sensi dell’articolo 1, comma 2-septies, del D.L. 117/2016).

[124]  In particolare, il comma 150, anch’esso modificato dall’art. 3-quater, co. 1, lett. a), del D.L n. 243/201,  prevede che l’incentivo sia  pari all’80% di quello riconosciuto dal D.M. 6 luglio 2012 agli impianti di nuova costruzione e di pari potenza, e sia erogato dal GSE secondo le modalità fissate dallo stesso D.M., a partire dal giorno successivo alla cessazione del precedente incentivo, qualora tale data sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1° gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo è antecedente al 1 gennaio stesso. L’erogazione è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto di cui al successivo comma 151, sul quale pure è intervenuta la norma in commento (v. infra).

[125]  Il Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale relativo al periodo 2016-2018, sottoscritto il 13 luglio 2016, modificando profondamente l'impianto dei precedenti comparti ed aree di contrattazione, ha istituito il Comparto dell'istruzione e della ricerca che, con riferimento ai dirigenti, comprende, ai sensi dell’art. 7, quelli di scuole statali ed istituzioni educative, Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), università ed Aziende ospedaliero-universitarie, enti di ricerca (inclusi INDIRE e INVALSI).

L’art. 8 del Contratto ha fatto salva la finalità di armonizzare ed integrare le discipline contrattuali all'interno di ciascun comparto.

[126]  La disposizione citata prevede che il MEF quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge (ora) di bilancio.

[127]  Il Fondo è stato altresì incrementato di ulteriori € 46 mln per l'anno 2016 e di € 14 mln per l'anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.

[128]  V. art. 2 del CCNL biennio economico 2008 – 2009, sottoscritto il 15 luglio 2010.

[129]  V. art. 5 del corrispondente CCNL biennio economico 2008-2009.

[130]  In base ad un ulteriore obiettivo dell’Atto di indirizzo citato nel testo, devono essere chiariti i criteri di riparto del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato, anche con riguardo alle indennità di reggenza.

[131]  La disposizione citata richiama il primo periodo del co. 78 dell’art. 1 della L. 662/1996 che – riferendosi alle assenze dei docenti (e non del personale ATA) – dispone, in particolare, che i capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica.

[132]  Pari a € 565 mln a decorrere dall'anno 2006.

[133]  DM 430/2000.

[134]  Ha, altresì, evidenziato che i collaboratori scolastici devono essere sostituiti mediante ore straordinarie in capo ai colleghi rimasti in servizio, da remunerare a carico del fondo del miglioramento dell'offerta formativa assegnato alla relativa istituzione scolastica.

[135]  L’art. 4, co. 5, del DPR 119/2009 dispone che, nel caso di utilizzo del personale già addetto ai lavori socialmente utili, attualmente impegnato nelle istituzioni scolastiche in compiti di carattere amministrativo e tecnico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si accantona un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al 50% degli stessi soggetti.

[136]  A fronte del riferimento, presente nel co. 6-ter citato, anche a soluzioni amministrative.

[137]  La relazione illustrativa riferita all’emendamento del Governo 58.1100 (poi ritirato), riguardante, in termini diversi, la questione, evidenziava che attualmente operano 459 dipendenti da cooperative attive nella provincia di Palermo (a fronte dei 479 di cui alla relazione illustrativa riferita al D.L. 244/2016), che sostituiscono 350 collaboratori scolastici.  Evidenziava, inoltre, che i 459 lavoratori sono parte delle circa 16.000 unità di lavoratori di ditte esterne che si occupano dei servizi di pulizie nelle scuole in tutto il territorio nazionale.