Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea - Anno 2016 Doc. LXXXVII, n. 5
Riferimenti:
DOC LXXXVII, N. 5     
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 304
Data: 13/06/2017
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea

Anno 2016

 

Doc. LXXXVII, n. 5

 

giugno 2017


 

 

Servizio Studi

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Dossier n. 503

 

 

 

 

 

 

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Documentazione e ricerche n. 304

 

 

 

 

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I N D I C E

 

La Relazione consuntiva. 7

Il contenuto del dossier. 11

Istruzione, gioventù e sport 75

Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione (1ª Commissione) 127

Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione (1ª Commissione) e Giustizia (2a Commissione) 147

Giustizia (2a Commissione) 149

Affari esteri, emigrazione (3a Commissione) 153

Affari esteri, emigrazione (3a Commissione) e Difesa (4a Commissione) 155

Programmazione economica, bilancio (5a Commissione) 157

Finanze e tesoro (6a Commissione) 159

Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport (7a Commissione) 163

Lavori pubblici, comunicazioni (8a Commissione) 165

Agricoltura e produzione agroalimentare (9a Commissione) 179

Industria, commercio, turismo (10a Commissione) 183

Industria, commercio, turismo (10a Commissione) e Territorio, ambiente, beni ambientali (13a Commissione) 191

Lavoro e previdenza sociale (11a Commissione) 193

Igiene e sanità (12a Commissione) 199

Territorio, ambiente, beni ambientali (13a Commissione) 201

Politiche dell’Unione europea (14a Commissione) 209

Affari costituzionali (I Commissione) 217

Giustizia (II Commissione) 225

Finanze (VI Commissione) 229

Ambiente (VIII Commissione) 231

Ambiente (VIII Commissione) e Attività produttive (X Commissione) 243

Trasporti e Telecomunicazioni (IX Commissione) 253

Trasporti (IX Commissione) e Attività produttive (X Commissione) 257

Attività produttive (X Commissione) 277

Lavoro (XI Commissione) 291

Lavoro (XI Commissione) ed Affari sociali (XII Commissione) 295

Politiche dell’Unione europea (XIV Commissione) 297

CAMERA DEI DEPUTATI e SENATO DELLA REPUBBLICA. 303

 


 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

Introduzione


 

 


La Relazione consuntiva

 

La Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2016) [1] è stata trasmessa alle Camere in data 5 aprile 2017, in adempimento degli obblighi fissati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234.

 

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea

 

La Relazione consuntiva viene presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. In base a tale disposizione, la relazione dovrebbe essere trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, «al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea» nell'anno precedente.

A questo scopo, il documento deve indicare:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riguardo

alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, ai settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'UE e in generale alle

attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali, con particolare riferimento alle linee negoziali che hanno caratterizzato

l'azione italiana;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti europea, accompagnati da una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti;

d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni

e agli atti di indirizzo delle Camere.

Si tratta dunque, secondo l'impianto della legge n. 234 del 2012, del principale

strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

In particolare, la Relazione dovrebbe consentire al Parlamento di verificare se

ed in quale misura il Governo si è attenuto all'obbligo, previsto dall'articolo 7 della medesima legge, di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti; la medesima disposizione impone al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee di riferire regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi parlamentari e, nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi in questione, di riferire tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

A differenza della Relazione programmatica - che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento - la Relazione consuntiva dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di fornire alle Camere un quadro approfondito della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione delle politiche dell’Unione europea e consentire, in tal modo, alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari.

 

Il documento in esame è articolato in quattro  parti.

 

La parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale e consta, a sua volta di tre capitoli aventi contenuto eterogeneo.

Il primo capitolo illustra brevemente le priorità generali delle Presidenze del Consiglio dell’UE nel 2016 (Paesi Bassi e Slovacchia) accomunate dall’esigenza di affrontare le sfide interne ed esterne per l’Unione europea e di rilanciare il rapporto tra i cittadini e il governo dell’UE.

Il secondo capitolo, concernente le questioni istituzionali, delinea i rapporti con le Istituzioni europee, richiamando l’obiettivo di rafforzamento della coesione interna dell’Unione perseguito dai Paesi fondatori. Il tema della Brexit è affrontato con riguardo ai seguiti del referendum britannico e al processo di uscita del Regno unito dall’Unione europea, alla luce degli interessi nazionali ed europei. Con riferimento all’attuazione dell’Accordo interistituzionale “Legiferare meglio”, entrato in vigore nel 2016, si dà conto dei progressi raggiunti sotto il profilo attuativo, in termini di programmazione annuale condivisa tra le Istituzioni europee, di impulso alla competitività e di adozione del principio di innovazione quale parametro per sviluppare e revisionare la regolamentazione in tutti i settori. Brevi cenni sono dedicati alla proposta di riforma della legge elettorale europea, nell’ottica del rafforzamento della legittimità democratica delle Istituzioni dell’Unione. Infine, viene ricordato l’impegno italiano per la tutela e la promozione dei valori fondamentali dell’UE, nel quadro del rispetto dello Stato di diritto nell’Unione.

Nel terzo capitolo, avente ad oggetto il coordinamento delle politiche macroeconomiche, vengono presi in esame i temi del rafforzamento e dell’integrazione delle economie dell’area dell’euro e dell’Unione Economica e Monetaria, nonché il meccanismo di sorveglianza macroeconomica e di bilancio “Semestre europeo” e la fiscalità.

 

Nella parte seconda la Relazione illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione. Si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.

 

La parte terza della relazione è rivolta al tema delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, con particolare riguardo al valore europeo della politica di coesione.

 

Infine, la parte quarta concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE), alle misure poste in essere dal Parlamento e dal Governo per dare attuazione al diritto dell'UE nell'ordinamento italiano e per risolvere il contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Di particolare interesse sono i dati relativi ai flussi di atti e documenti trasmessi dal Governo alle Camere, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nell’ambito del c.d. meccanismo di informazione qualificata.

Su oltre 7.300 atti e documenti dell'UE presi in esame dal Dipartimento per le Politiche Europee, 131 progetti di atti legislativi (direttive, regolamenti e decisioni) e 213 atti di natura non legislativa (libri verdi, libri bianchi, comunicazioni) sono stati segnalati dal Governo alle Camere in ragione della loro particolare rilevanza e del potenziale interesse per il Parlamento; inoltre, con riferimento ai progetti di atti legislativi sono state trasmesse 94 relazioni tecniche predisposte dalle amministrazioni competenti.

 

La Relazione è accompagnata da cinque allegati, che presentano, oltre all’elenco degli acronimi (all. V), dettagliate informazioni riguardanti:

- i Consigli dell’Unione europea e i Consigli europei svolti nel corso del 2016, con indicazione dei temi trattati e delle deliberazioni assunte (all. I);

- i flussi finanziari dall’Unione europea all’Italia nel 2016, con relative tabelle riepilogative (all. II);

- le direttive recepite dall’Italia nel medesimo anno (all. III);

- i seguiti dati agli atti di indirizzo (o documenti conclusivi) approvati dalla Camera e dal Senato (all. IV).

 

Con riguardo alla rispondenza della struttura e dei contenuti della Relazione consuntiva per il 2016 alla previsione di cui alle citate disposizioni della legge n. 234 del 2012, si può osservare che, se per un verso la Relazione evidenzia lo sforzo e l’impegno profusi dal Governo per dare attuazione alla legge e fornire alcune informazioni sull’andamento dei negoziati in sede europea, per altro verso si confermano taluni elementi di criticità già emersi con riferimento alla precedente Relazione.

Si tratta in particolare di:

-          una certa carenza di omogeneità di impostazione per il fatto che le parti curate dalle diverse amministrazioni interessate non sono riconducibili ad un modello univoco e consolidato;

-          insufficienza nei dettagli con riferimento sia alle condizioni inserite nei documenti adottati dagli organi parlamentari sia alla posizione assunta dal Governo per quanto riguarda l’andamento dei negoziati.

Nella Relazione sono richiamati gli atti di indirizzo (o documenti conclusivi) approvati dalla Camera e dal Senato, tuttavia raramente viene specificato in quale misura essi siano stati assunti dal Governo nella definizione della sua posizione negoziale, né si precisano le ragioni per cui talune condizioni e osservazioni non sono state assunte in quanto non condivise dal Governo.

Tutti questi elementi inducono a ritenere che, affinché la Relazione possa pienamente assolvere la funzione di controllo ex post, essa dovrebbe essere corredata di elementi più puntuali di riscontro tra gli orientamenti espressi dagli organi parlamentari e le posizioni adottate dal Governo.

 

 

 


Il contenuto del dossier

 

Il dossier offre una sintesi dei principali contenuti della Relazione consuntiva per il 2016.

 

In particolare, nella prima parte (di tipo descrittivo) vengono illustrate le principali politiche dell’Unione europea per l’anno 2016, come presentate dal Governo nella parte prima e nella parte seconda della Relazione.

 

Si tratta, precisamente, del coordinamento delle politiche macroeconomiche, nonché delle politiche orizzontali, quali le politiche per il mercato unico e la competitività, in linea con le Strategie della Commissione europea in materia di beni e servizi, mercato unico digitale, energia e mercato dei capitali, e delle politiche settoriali, come le politiche di natura sociale o volte al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa ed oltre i suoi confini.

 

Il dossier intende inoltre fornire elementi di raffronto tra l’attività svolta dalle Camere nell’ambito del dialogo politico avviato dalla Commissione europea (vale a dire l’approvazione di atti di indirizzo e di documenti finali sui progetti di atti normativi e su altri documenti dell’Unione europea, da parte delle Commissioni parlamentari) e le posizioni poi sostenute dall’Italia nel corso del negoziato, nonché gli esiti dello stesso, come si evincono dalla Relazione.

 

Al fine di dare conto dell’impatto della partecipazione parlamentare alla fase ascendente della formazione del diritto dell’Unione europea, nella seconda parte del dossier vengono presentati, in forma tabellare, i documenti approvati nel 2016[2] dalle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato in sede di esame di atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea. Le tabelle, distinte per ramo parlamentare, contengono i seguenti elementi informativi:

- estremi dell’atto dell’Unione europea esaminato dalla Commissione;

- sintesi del documento finale (Camera) o della risoluzione (Senato) approvati dalla Commissione permanente;

- posizione assunta dal Governo italiano nel seguito dell’esame dell’atto dell’Unione europea presso le Istituzioni dell’Unione, come riportato dalla Relazione;

- esito dell’esame delle Istituzioni dell’Unione europea, ed eventuale adozione di un regolamento o di una direttiva ovvero altre determinazioni assunte dall’Unione e, ove presente, misure nazionali di attuazione, alla luce di quanto riportato dalla Relazione e delle informazioni disponibili.

 

Infine, un’ulteriore tabella dedicata ai Consigli europei svolti nel 2016 presenta gli atti di indirizzo adottati dalle Camere, nell’ambito dei dibattiti sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio in occasione dei Consigli europei, dando altresì conto dei relativi esiti, ove comunicati dal Governo alle Camere.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principali politiche orizzontali e settoriali

 

 

 



 

Coordinamento delle politiche macroeconomiche

 

In tema di governo dell'economia e di Unione economica e monetaria, la relazione si sofferma in primo luogo sulle misure volte al rafforzamento dell'integrazione delle economie dell'area euro, in linea con il quadro e con la tabella di marcia tracciata nel Rapporto dei cinque Presidenti, del giugno 2015.

Ricordato l'impegno del Consiglio europeo in formato eurogruppo, volto a individuare principi comuni in due aree rilevanti per l'armonizzazione economica europea quali i sistemi di insolvenza e fallimento e la tassazione sul lavoro, e sottolineato come, nella visione della Commissione europea, il processo di integrazione e convergenza delle economie europee non dovrebbe limitarsi agli aspetti prettamente economico-monetari, ma rivolgersi anche gli aspetti sociali, il Governo sottolinea i propri sforzi volti a rimarcare l'importanza di focalizzare l'attenzione sulle questioni relative all'area dell'euro e di rafforzare la loro coerenza con le raccomandazioni specifiche rivolte ai singoli Stati membri, con l'obiettivo di "massimizzare gli effetti di contagio positivi tra Stati membri, dimostrando il valore aggiunto di un'azione coordinata".

Il Governo sottolinea altresì di aver dato seguito, in sede europea, ad alcuni atti parlamentari di particolare rilievo, tra cui segnatamente la relazione della V Commissione permanente della Camera e la risoluzione della 14° commissione permanente del Senato, relative entrambe al programma di lavoro della Commissione per il 2016 e contenenti un ampio ventaglio di raccomandazioni connesse, tra l'altro, al tema della flessibilità nell'applicazione delle regole riguardanti il saldo dei bilanci pubblici, al potenziamento e l'accelerazione degli investimenti del Piano Juncker, al completamento dell'Unione bancaria, attraverso la messa in atto di una forma di garanzia europea dei depositi, al sostegno all'evoluzione della sorveglianza europea delle politiche macroeconomiche e di bilancio e al monitoraggio dell'organizzazione e del funzionamento del Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche.[3]

La relazione si sofferma quindi sul "Semestre europeo" e sulla sorveglianza macroeconomica e di bilancio, dando particolare rilievo, oltre che alle modifiche nel calendario del Semestre (con particolare riferimento all'anticipazione delle raccomandazioni sulla zona euro), al giudizio positivo espresso dalla Commissione europea sul Programma nazionale di riforma (PNR) presentato dall'Italia; giudizio poi riflesso nelle raccomandazioni adottate dal Consiglio europeo del 28 giugno, che hanno riguardato, tra l'altro, il rilancio degli investimenti, l'attuazione di riforme strutturali e il perseguimento di una politica di bilancio equilibrata.

Particolare rilievo è inoltre conferito alla proposta di regolamento che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per gli anni 2017-2020 (COM(2015)701), con l'obiettivo di contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali degli Stati membri, "anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei Fondi dell'Unione". Sulla proposta, in sede negoziale, il Governo ha assunto posizioni coerenti con gli orientamenti - nel complesso positivi - espressi dalla 14a Commissione del Senato, nella sua risoluzione del 13 aprile 2016, con particolare riguardo a uno stretto raccordo con gli Stati membri al fine di garantire una piena ownership sul processo, e alla coerenza con gli altri strumenti già messi in campo, in particolare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali.

Per quanto concerne il processo di completamento dell'Unione bancaria, la relazione si concentra soprattutto, oltre che sui contenuti della comunicazione "Verso il completamento dell'Unione bancaria" (COM(2015)587) sul difficile iter della proposta di regolamento volta a istituire uno schema europeo di assicurazione dei depositi (COM(2015)586), i cui negoziati sono sostanzialmente bloccati per la ferma opposizione della Germania. Il Governo sottolinea di aver comunque più volte ribadito, in linea con gli indirizzi indicati dal Senato (nelle risoluzioni delle Commissioni 6 e 14° dell'11 maggio 2016, la necessità che l'EDIS (schema di garanzia) sia utilizzato "non solo per i rimborsi dei depositanti protetti, ma anche per l'attuazione delle cosiddette misure alternative in liquidazione, intervenendo a coprire lo sbilancio della cessione di attività e passività della banca avviata alla liquidazione a una banca diversa.

La relazione ricorda altresì come:

-        a fine 2016 si sia concluso l'iter della proposta di regolamento sui Fondi comuni monetari (Money Market Fund, MMF), sulla quale molto si era spesa l'Italia nel corso del suo Semestre di Presidenza;

-        sempre a fine 2016, la Commissione abbia presentato una proposta di regolamento che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione per le controparti centrali (CCP), che "si interpongono tra le due parti di un'operazione avente ad oggetto strumenti finanziari e hanno un ruolo precipuo nella riduzione dei rischi e nelle interconnessioni interne al sistema finanziario";

-        nel mese di aprile del 2016 sia stata altresì presentata una proposta di modifica alla direttiva 2013/34/UE in materia di comunicazione di informazioni sulle imposte dei redditi da parte di talune società, con la finalità specifica di aumentare la trasparenza fiscale dei gruppi multinazionali che operano nell'UE e contrastare l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.

Il Governo sottolinea inoltre il proprio impegno nei negoziati relativi alla proposta di regolamento del 15 giugno 2016, volta a istituire un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel campo dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020 (COM(2016)388).

Infine, un ampio sottoparagrafo della relazione è dedicato al regolamento UE 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. >I termini di applicazione delle norme in esso contenute è stato posposto al 1° gennaio 2018 con proposta di regolamento (COM(2016)709), del 9 novembre 2016, il cui iter si è concluso con l'adozione del regolamento 2016/2340. Il Governo ricorda che la normativa nazionale è comunque già conforme alle previsioni europee grazie a quanto riportato all'art. 3 del decreto legislativo n. 224/2016.


Fiscalità

 

Nell’ambito della fiscalità diretta, la relazione ricorda in primo luogo la presentazione, da parte della Commissione europea di un pacchetto di misure contro la pianificazione fiscale aggressiva e l’elusione fiscale, con la finalità di assicurare l’attuazione coordinata dei risultati del progetto OCSE/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) in ambito UE. Il pacchetto è mirato all'azione di contrasto all'elusione fiscale internazionale e comprende, fra l’altro, una proposta di direttiva anti-elusione che riprende i temi del progetto BEPS e una Comunicazione sulla strategia esterna per la tassazione effettiva per l’estensione dei criteri di good governance fiscale ai Paesi terzi (in particolare trasparenza e concorrenza fiscale non dannosa).

La relazione dà conto dell’approvazione della Direttiva 2016/1164 UE (cosiddetta ATAD, Anti Tax Avoidance Directive), recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, con l’obiettivo di introdurre un “livello minimo” di protezione per gli ordinamenti degli Stati membri, senza pregiudicare l'applicazione delle disposizioni nazionali o convenzionali che garantiscono un livello di protezione più elevato.

Si segnala che il recepimento della direttiva è previsto nel disegno di legge di delegazione europea 2016, all’esame del Parlamento.

Nel corso del primo semestre 2016 è stata inoltre approvata la Direttiva (UE) 2016/881 cd. DAC4 in materia di comunicazione e scambio automatico dei dati del Country by Country Reporting facente sempre parte del pacchetto di misure antielusione varato dalla Commissione europea il 28 gennaio 2016. La Direttiva DAC4, in linea con i lavori sull’azione BEPS 13 dell’OCSE, impone requisiti di trasparenza, prevedendo che i gruppi di imprese multinazionali forniscano annualmente, per ogni giurisdizione fiscale in cui operano, alcune informazioni rilevanti, tra cui l’ammontare dei ricavi, gli utili lordi o le perdite, le imposte sul reddito pagate e maturate, il numero di addetti, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti e le immobilizzazioni materiali.

Anche il recepimento di tale direttiva è previsto nel disegno di legge di delegazione europea 2016.

Nel secondo semestre del 2016 la Commissione ha presentato un nuovo pacchetto sulla fiscalità societaria, con il quale è stata rilanciata, tra l’altro, la proposta di Direttiva per una base imponibile comune consolidata per l’imposta sulle società (CCCTB, ovvero Common Consolidated Corporate Tax Base). La proposta originaria sulla CCCTB, risalente al marzo 2011, è stata ritirata a causa dell’impossibilità di raggiungere un accordo in Consiglio. L’obiettivo principale della nuova proposta resta quello di rimuovere gli ostacoli fiscali alla realizzazione del mercato interno, derivanti soprattutto dall’esistenza di 28 sistemi fiscali differenti, dall’applicazione dei prezzi di trasferimento nelle operazioni intra-gruppo, dall’impossibilità di compensare le perdite transfrontaliere e dai rischi di doppia imposizione.

Infine, nel secondo semestre del 2016 è stata discussa la proposta di Direttiva “ATAD 2”, che estende le previsioni della citata Direttiva ATAD n. 2016/1164 UE ai disallineamenti nel trattamento fiscale per pagamenti intercorrenti con entità di Paesi terzi.

È proseguito l’esame delle misure fiscali introdotte per l’incentivazione dei redditi da bene immateriali (cd Patent box) al fine di verificarne l’adeguamento allo standard nexus approach concordato all’OCSE e recepito in ambito UE dall’Ecofin di dicembre 2014. Sono stati avviati anche i lavori relativi all’interpretazione e al chiarimento dei criteri 3 e 4 del Codice di Condotta per la tassazione di impresa.

Da ultimo la Relazione segnala che la posizione tenuta nelle sedi internazionali è stata coerente con l’Atto di Indirizzo del Senato n. 18 del 13 luglio 2016 relativo alla proposta di Direttiva COM(2016)198 sulla comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.

 

In merito alla fiscalità indiretta, il 7 aprile 2016, la Commissione europea ha presentato il Piano d'azione di riforma dell’attuale sistema dell’IVA comunitaria, che si articola in diversi interventi:

- la riforma dei principi fondamentali di applicazione dell’IVA agli scambi intracomunitari;

- la previsione di misure a breve termine per combattere le frodi IVA;

- la revisione delle aliquote IVA ridotte;

- la semplificazione in materia di commercio elettronico.

L’1 dicembre 2016, la Commissione ha formulato il primo pacchetto di proposte, concernenti gli e-book e altre pubblicazioni digitali; le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni; il luogo di stabilimento del destinatario di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e elettronici; la cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode.

Anche in tale caso, il Governo si impegna a tenere conto della risoluzione del Parlamento n. 37 del 18 maggio 2016.

Nel 2016 si sono, inoltre, conclusi i lavori tecnici presso il Gruppo Questioni Fiscali del Consiglio dell’Unione europea (4 riunioni) sulla proposta di direttiva sul trattamento dei voucher. La direttiva n. 2016/1065/UE mira a colmare un vuoto giuridico mediante la fissazione di regole armonizzate, allo scopo di evitare fenomeni di doppia imposizione o non imposizione.

Anche il recepimento di tale direttiva è previsto nel disegno di legge di delegazione europea 2016.

 

Nell'ambito dell'EU VAT Forum, si è conclusa la prima fase di sperimentazione di un ruling IVA transnazionale, cui ha dato adesione anche l’Italia, ed è stato aperto il dibattito sull'istituto della mediazione fiscale nonché su un modello di memorandum d’intesa tra amministrazioni e operatori, oltre che sugli strumenti cooperativi di lotta alla frode.

In materia di accise, si è conclusa la consultazione pubblica avviata dalla Commissione Europea sulle bevande alcoliche, cui hanno partecipato 42 operatori o stakeholders italiani. Nelle conclusioni (deliberate dall’Ecofin nella sessione del 6 dicembre 2016) la rappresentanza italiana ha evidenziato la delicatezza del settore merceologico in esame. Ferma la posizione italiana, è comunque emerso nel corso dell’Ecofin un generalizzato consenso di tutti gli altri Stati membri per un possibile aggiornamento della direttiva 92/83/CEE (inerente la sola “struttura” della tassazione sugli alcolici), senza però coinvolgimento della direttiva 92/84/CEE (relativa alle aliquote).

Nel corso del 2016 sono continuati i lavori finalizzati all’attuazione, all’interno dell’UE, del Protocollo per eliminare il commercio illecito dei prodotti del tabacco.  

Nel corso dell’anno sono proseguite le discussioni inerenti la proposta di direttiva COM(2013)71 che attua una cooperazione rafforzata tra dieci Stati membri UE (Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna), in seguito all’uscita dell’Estonia, nel settore dell’imposta sulle transazioni finanziarie. I Paesi cooperanti hanno raggiunto un accordo di massima sui principi generali che regolano la futura imposta, il cosiddetto core engine, presentato all’Ecofin dell’11 ottobre 2016.

In particolare, sotto il profilo della territorialità delle transazioni, l’orientamento degli Stati è la combinazione del principio di residenza dell’ente finanziario con quello di emissione per le transazioni con azioni emesse da enti operanti nei Paesi cooperanti (è previsto un secondo step in cui potranno essere incluse anche le azioni emesse in Paesi non cooperanti). Per le transazioni con i derivati, l’accordo prevede l’applicazione del criterio stabilito nella proposta originaria di direttiva della Commissione COM(2013) 71 (prevalenza del principio della residenza su quello di emissione).

Per quanto concerne le azioni, c’è convergenza nel far rientrare nell’ambito dell’imposta ogni tipologia di prodotto e tassare le chain transactions. Per tali ultime operazioni sarebbe esentato solo l’agente che agisce da intermediario tra il venditore e il compratore. Con riferimento ai prodotti derivati si registra un accordo sul fatto che l’imposta debba avere un’ampia base imponibile con aliquote basse, in modo da rendere minimo l’effetto delocalizzante, mentre nessuna esenzione dovrebbe essere prevista per il market making. In particolare, sarebbe preferibile una tassazione bassa, con aliquota molto ridotta (80% dell’aliquota ordinaria) o un’esenzione sui mercati azionari a bassissima liquidità, in modo da non disincentivare i servizi effettuati dal market making. È prevista inoltre un’esenzione degli strumenti finanziari che abbiano titoli del debito pubblico come diretto sottostante.

La Relazione ricorda che l’Ecofin del 6 dicembre 2016 ha confermato tale accordo sui pilastri fondamentali.

 

In tema di cooperazione amministrativa, la Relazione segnala l’attività di collaborazione e impulso alla prevenzione, all’accertamento e alla repressione delle violazioni doganali comunitarie e nazionali, attraverso gli strumenti previsti dalla Convenzione c.d. “Napoli II”.

Il Governo ha partecipato alla redazione della normativa di esecuzione e delegata finalizzata a rendere operativo il Regolamento (UE) 2015/1525 sulla mutua assistenza tra le autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

 

Per quanto concerne l’Unione doganale, la Relazione ricorda le linee guida per l’attuazione degli atti di delega ed applicazione del Codice Doganale dell’Unione europea (Reg. UE 952/2013, c.d. CDU), entrato in vigore il 1° maggio 2016.

Nel mese di giugno 2016 la Commissione Europea ha costituito un proprio gruppo di esperti doganali finalizzato alla corretta messa in opera degli atti di delega ed applicazione del CDU. Tale gruppo risulta distribuito in 16 sezioni che si occupano dei differenti aspetti della materia.

La Relazione riferisce inoltre le attività messe in campo dal Governo per promuovere l’approvazione della Proposta di Direttiva (COM(2013) 884 final del 13/12/2013) recante il quadro giuridico dell’Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali.


Strategie per il mercato unico

 

Strategia per il Mercato unico dei Beni e Servizi

 

Il 28 ottobre 2015 la Commissione europea ha adottato la Comunicazione “Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per le persone e le imprese”, mirata a rafforzare la libera circolazione dei beni e dei servizi: rivolgendo particolare attenzione alle piccole e medie imprese (PMI) e alle start-up innovative, la Commissione punta a rafforzare gli strumenti per garantire la conformità alla legislazione europea in materia di mercato unico, anche attraverso una più ambiziosa applicazione della Direttiva Servizi 2006/123/CE.

Nel corso del 2016, il Governo italiano ha fornito, nell’ambito della Strategia, informazioni e contributi – utilizzati dalla Commissione europea per analizzare il contesto e valutare possibili azioni e misure di intervento – per l’elaborazione delle seguenti proposte: proposta di Regolamento volta ad impedire i blocchi geografici ingiustificati; revisione del regolamento sulla cooperazione per la tutela del consumatore; iniziativa legislativa riguardante la revisione della procedura di notifica prevista dalla Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva servizi); proposta per introdurre un passaporto per i servizi (rinominata Carta europea per i servizi) e per affrontare il problema degli ostacoli normativi nei settori delle costruzioni e dei servizi alle imprese; proposta per introdurre uno Strumento di Informazione per il Mercato Unico (SMIT - Single Market Information Tool) volto a raccogliere direttamente dai principali operatori del mercato informazioni sulla conformità alla legislazione europea in materia di mercato interno, sul contesto economico di impresa e di mercato.

Il 2 giugno 2016 la Commissione europea ha adottato una Comunicazione in materia di economia collaborativa, mirata a evidenziare le opportunità per i consumatori e le imprese offerte da tale modello economico. Il Governo italiano ha effettuato un’azione di coordinamento con le amministrazioni e gli stakeholder ai fini di un’attuazione coerente e uniforme della Comunicazione in questione.

 

Strategia per il Mercato unico Digitale

 

Nel 2016, il Governo ha partecipato alla redazione di una serie di documenti sul Mercato unico digitale, tra cui in particolare :

- Comunicazione della Commissione europea su “Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale” (COM(2016)176 final);

- Comunicazione della Commissione europea su “Iniziativa europea per il cloud computing” (COM(2016)178 final) -;

- Comunicazione della Commissione europea su “Digitalizzazione dell’industria europea” (COM(2016)180 final) .

Tali sono state oggetto degli atti di indirizzo parlamentari delle Commissioni riunite IX e X della Camera (rispettivamente il Documento finale n. 48, il Documento finale n. 49 e il Documento finale n. 50, approvati il 28 settembre 2016).

Il Governo italiano ha inoltre sostenuto l’opportunità di una realizzazione rapida del Mercato unico digitale, in linea con le osservazioni della parlamento formulate nella risoluzione n. 37 del 18 maggio 2016 sulla Comunicazione COM(2015) 192 ed ha fornito il proprio contributo sulle seguenti iniziative:

-        il negoziato relativo alla proposta di Regolamento portabilità transfrontaliera dei contenuti digitali, che permette all’utente di continuare ad accedere, quando risulta in viaggio all’interno dell’UE, ai contenuti digitali legalmente acquistati o affittati online nel proprio Paese di residenza;

-        il negoziato quello relativo alla proposta di Regolamento per impedire i blocchi geografi ingiustificati (c.d. Geoblocking) che si inserisce nel più ampio progetto di riforma sul commercio elettronico ed  introduce, tra l’altro, il divieto del blocco dell’accesso ai siti web e altre interfacce online e il reindirizzamento dei clienti dalla versione di un paese a quella di un altro; sono state inoltre formulate osservazioni ed emendamenti allo schema di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi;

-        la proposta per introdurre un Single Digital Gateway un punto unico di accesso online a disposizione di cittadini e imprese per reperire informazioni e ricevere assistenza nel mercato unico europeo .

Sono state inoltre discusse in sede di Comitato Comunicazioni le proposte della Commissione Europea per l’implementazione del cosiddetto Roam Like at Home, ossia le misure per l’abolizione dei costi del roaming a partire da giugno 2017.

A fine 2016 la Commissione ha anche presentato la proposta di riforma del quadro normativo delle telecomunicazioni.

Il Governo riferisce quindi anche sul piano d'azione per l'Unione dei mercati di capitali.

 


Mercato e competitività

 

Sul fronte dello Sportello Unico Attività Produttive quale Punto singolo di contatto, gestito da Unioncamere attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, le attività di implementazione e monitoraggio sono state oggetto di riunioni presso la Commissione europea nell’ambito del tavolo EUGO, rete che riunisce tutti i punti di contatto nazionali.

 

Proseguono i lavori della piattaforma Multi-Stakeholder Platform on ICT Standardization (MSP) coordinata dalla DG CONNECT e dalla DG GROWTH, che dovrà nel futuro rinnovo rispettare le nuove regole sui gruppi di esperti della Commissione UE, e che ha consentito di produrre 4 atti implementativi che elencano alcuni standard utilizzabili per gli appalti pubblici (public procurement).

In particolare le aree di interesse attualmente esplorate sono:

- Cloud Computing (Interoperability & Portability, Privacy & Security, Service Level Agreements);

- e-government (EESSI – Electronic Exchange of social Security Information);

- ITS (European Electronic Tolling Systems).

 

In tema di appalti pubblici, nel primo quadrimestre 2016, con l’approvazione della legge delega n. 11 del 2016 e con la successiva adozione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, si è conclusa l’attività di recepimento delle direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e di riordino della disciplina in materia di appalti pubblici e concessioni.

L’articolo 212 del decreto legislativo 50/16 istituisce in particolare una Cabina di regìa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che è la struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione europea per quanto riguarda l’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni, e per l’adempimento degli obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tra gli Stati membri, onde assicurare lo scambio di informazioni sull’applicazione delle norme contenute nel citato decreto. Il decreto 50/16 prevede, inoltre, il superamento della cd. “legge obiettivo” e della relativa disciplina speciale in materia di programmazione, progettazione e realizzazione delle infrastrutture strategiche, nonché reca una disciplina unitaria per le concessioni di lavori e di servizi e in materia di partenariato pubblico privato (PPP). A decorrere dal secondo semestre del 2016, è stata, poi, avviata l’attività finalizzata all’emanazione dei provvedimenti attuativi, quali decreti ministeriali e linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) a cui la nuova disciplina affida rilevanti funzioni concernenti la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l’attività di regolazione degli stessi.

Si ricorda, infine, che è stato approvato il decreto legislativo n. 56 del 2017, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge delega n. 11 del 2016, recante disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e della procedura disciplinata dalla medesima legge. Il decreto legislativo consta di 131 articoli, formulati come novelle al citato decreto n. 50, che intervengono sulla normativa vigente con modifiche di carattere formale e sostanziale.

La relazione riferisce inoltre in tema di servizi professionali, proprietà intellettuale e industriale, diritto societario, mutuo riconoscimento e del sistema di informazione del mercato interno (Internal market information, IMI e SOLVIT).

 


Concorrenza, aiuti di Stato, tutela consumatori

 

ANTITRUST

La relazione evidenzia la partecipazione del Governo (con l’invio di considerazioni scritte) alla consultazione pubblica lanciata dalla DG Concorrenza della Commissione UE (il 4/11/2015, con termine di chiusura al 12/2/2016) in merito al ravvicinamento dei poteri e della posizione istituzionale, sotto il profilo delle risorse e dell’indipendenza, delle Autorità Antitrust degli Stati membri.

 

AIUTI DI STATO

La Relazione evidenzia che il processo di modernizzazione degli aiuti di Stato ha esteso fortemente le responsabilità dello Stato membro.

In tal senso, costituisce un fondamentale strumento operativo la nuova Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato adottata nel 2016, la quale fornisce un aggiornamento della prassi della Commissione e della giurisprudenza UE in materia.

La Comunicazione, afferma la relazione, risultato di un processo di negoziato avviato dal 2014, recepisce importanti posizioni espresse dal Governo italiano, in particolare in materia di aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio culturale.

Inoltre, nel corso del 2016, in materia di aiuti di Stato, il Governo ha: conseguito il rafforzamento della partnership con la Commissione europea, attraverso:

·     la sigla del documento di Common Understanding. Il documento - che ha visto il coordinamento ed il coinvolgimento di tutte le Amministrazioni centrali e regionali, anche in sede di Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE) - prevede una serie di misure che le Amministrazioni centrali e regionali concedenti aiuti di Stato dovranno attuare

·     azioni volte ad assicurare che istanze nazionali in materia di aiuti di Stato e infrastrutture fossero tenute in conto dalla Commissione europea

·     nell’ambito del Piano di investimenti per l’Europa (c.d. Piano Juncker) e dei progetti che beneficiano del fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) che possono configurare aiuti di Stato, compimento di azioni per la corretta attivazione della procedura semplificata per le valutazioni di compatibilità da parte della Commissione UE.

·     per ciò che concerne gli aiuti di Stato nei servizi pubblici di carattere economico (Servizi di Interesse Economico Generale – SIEG), il 14 ottobre 2016, ai sensi della nuova disciplina UE, il Governo ha trasmesso alla Commissione europea la seconda Relazione biennale, riferita al periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, elaborata con i dati forniti dalle Amministrazioni interessate;

·     azioni per la trasparenza in materia di aiuti di Stato, con l’aggiornamento della Sezione aiuti di Stato del sito del Dipartimento per le Politiche europee e realizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di competenza del MISE;

·     rafforzamento del controllo preventivo sulle misure di aiuti di Stato soggette a notifica alla Commissione UE (D.P.C.M. 24 gennaio 2017, che stabilisce i termini e le modalità di svolgimento della verifica della completezza della documentazione contenuta nelle notifiche di aiuti di Stato);

·     nell’ambito della proposta della Commissione di revisione del Regolamento generale di esenzione Reg. UE n. 651/2014, per estendere l’esenzione dall’obbligo di notifica anche alle categorie di aiuti all’investimento agli aeroporti e porti, il Governo ha definito e presentato la posizione italiana nell’ambito di due consultazioni, a maggio 2016 e a ottobre 2016. La Relazione segnala che la modifica del regolamento è ancora in corso, tuttavia molte delle proposte avanzate dal Governo sono state recepite nella seconda versione di modifica della Commissione UE, grazie anche ad un’intensa attività di negoziazione.

 

 

TUTELA DEI CONSUMATORI

 

Riguardo al settore Consumatori, nel 2016 sono stati forniti contributi ai negoziati di diverse proposte normative: la proposta di regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno (COM 2015/627), la proposta di direttiva su determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM 2015/634), la proposta di direttiva su determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM 2015/635), il Pacchetto E-commerce.

È inoltre proseguita la realizzazione dell’attività di cooperazione amministrativa per la protezione dei diritti dei consumatori in attuazione del Regolamento CE 2006/2004, con l’applicazione della legislazione – c.d. “enforcement”, attraverso la gestione e l’utilizzo del sistema CPCS - Consumer Protection Cooperation System (Sistema di Cooperazione per la Protezione dei Consumatori)

E’ iniziato, a maggio 2016, il negoziato del processo di revisione del Regolamento CE 2006/2004 sulla cooperazione amministrativa (c.d. Regolamento CPC), tuttora in avanzata fase d’esame.

Nel contesto dell’ EU Policy Cycle, il Governo ha promosso l’adesione ad iniziative di cooperazione internazionale.


Politiche per l'impresa

 

Il Governo dà conto, per quanto riguarda i servizi di comunicazione elettronica a banda larga, della posizione assunta nell'ambito del negoziato sulla proposta di decisione relativa all'uso della banda di frequenza 470-790Mhz (COM(2016)43). Tale posizione, che ha tenuto conto delle osservazioni formulate dal Parlamento[4] soprattutto per quanto riguarda la necessità di ritardare i termini previsti affinché tali frequenze siano disponibili, è confluita nel testo di compromesso approvato dal Consiglio UE, confermato anche dall'accordo raggiunto nel negoziato di trilogo  (tra Commissione europea, Parlamento europeo, Consiglio).  Una volta adottata la proposta[5], il Governo dovrà procedere alla sua attuazione che prevede, tra le principali scadenze, la presentazione, entro il 30 giugno 2018, della roadmap nazionale. Inoltre, il Governo dovrà rendere disponibili le frequenze 700MHz entro il 2020 con possibilità di proroga fino al 30 giugno 2022.

Il Governo riferisce inoltre circa la propria partecipazione ai lavori del Comitato Comunicazioni (Cocom)[6] e dei suoi sottogruppi di lavoro. Tra i temi affrontati nelle varie sedi: l'abolizione dei costi del roaming, l'implementazione della Direttiva 2014/61/CE sulle misure per la riduzione dei costi di implementazione delle reti ad alta velocità, la sicurezza e l'integrità delle reti, i servizi mobili satellitari (MSS). In particolare, per quanto riguarda questi ultimi riferisce dell'attività svolta dal relativo gruppo di lavoro.

In materia di servizi postali il Governo ha preso parte ad attività di natura regolamentare, amministrativa e legislativa collegate all'adozione di normative o di nuove procedure in sede comunitaria. Ha partecipato infatti alle sessioni del Consiglio di amministrazione dell'UPU (Unione Postale Universale) e ad alcuni progetti tra cui "Reform of the Union" e "Postal macroeconomics".  Ha inoltre preso parte al Congresso di Istanbul dove l'Italia è stata rieletta Paese membro del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio degli operatori postali dell'UPU[7], partecipando poi alla prima riunione del Consiglio di amministrazione tenutasi a Berna nel dicembre 2016.  Inoltre, ha presentato emendamenti alla proposta di regolamento relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (COM(2016)285). La proposta, che si inserisce nel contesto del "mercato unico digitale", mira a sviluppare e integrare le norme relative a tali servizi ai fini dello sviluppo del commercio elettronico per le piccole e medie imprese e le aree rurali e remote dell'Unione europea. Il Governo riferisce inoltre circa i pareri tecnici e di competenza emessi in base alla Direttiva 1999/05/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione (TLC) e il reciproco riconoscimento della loro conformità.

Per quanto riguarda la partecipazione alle politiche internazionali per la governance di Internet, l'Italia ha svolto un ruolo attivo nel processo di riforma della governance lanciato dalla società americana ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), partecipando sia dal vivo che in forma remota ai contesti incaricati della sua implementazione. Il Governo è intervenuto inoltre alle riunioni del Gruppo di lavoro intergovernativo incardinato presso il Consiglio dell'International Telecomunication Union (ITU), in ambito ONU, nonché all'Internet Governance Forum (IGF) nazionale svoltosi a Venezia.

In tema di sicurezza delle reti il  Governo ha partecipato attivamente all'adozione della Direttiva (UE) 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dell'Unione (Direttiva NIS) presentando una serie di contributi, basati anche sulla posizione espressa dal Parlamento[8]. Ha preso parte inoltre alle riunioni dell'"Expert group" istituito ai sensi della direttiva allo scopo di elaborare alcuni atti di esecuzione per l'implementazione di aspetti specifici della stessa, nonché alle riunioni informali del Gruppo di cooperazione delle Autorità nazionali, istituito al fine di assicurarne un'applicazione armonizzata.

Nell'ambito delle politiche di carattere industriale il Governo cita il "Piano nazionale Industria 4.0 2017-2020", alla cui definizione ha partecipato in prima persona il Ministero dello sviluppo economico.

Il Piano si inserisce nell'ambito più generale tracciato a livello europeo dal Gruppo di Alto livello di supporto al Consiglio Competitività, istituito su impulso della Presidenza italiana nel 2014, nel quale è emersa la necessità per i singoli Paesi di favorire l'innovazione e la modernizzazione della base industriale. Conformemente a ciò il Piano industria 4.0 intende stimolare la trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese italiane al fine di rilanciarne gli investimenti e migliorarne la competitività internazionale. Il Governo illustra quindi i punti salienti del Piano, che si articola attorno a tre principali linee guida (operare in una logica di neutralità tecnologica, intervenire con azioni orizzontali e non settoriali, agire su fattori abilitanti quali investimenti, ricerca e sviluppo) e a quattro direttrici strategiche (Investimenti innovativi, Infrastrutture abilitanti, Competenze, Awareness e Governance). Riporta inoltre le principali misure contenute nel Piano e adottate con la Legge di bilancio 2017 che prevedono: una serie di agevolazioni per i beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione in chiave Industria 4.0; la proroga fino al 2020, il potenziamento e la semplificazione del credito di imposta alle spese in ricerca e sviluppo; il potenziamento delle detrazioni fiscali per investimenti in startup e PMI innovative; lo stanziamento pubblico per la costituzione di centri di competenza ad alta specializzazione per progetti di ricerca nel quadro degli interventi previsti dal Piano Industria 4.0. Tali misure danno attuazione ad alcune raccomandazioni espresse dalla Camera dei deputati[9] sulla Comunicazione della Commissione europea "Cogliere appieno i vantaggi del mercato unico digitale" (COM(2016)180).

Il Governo riferisce poi circa il difficile negoziato in materia di "Made in", che ruota attorno all'articolo 7 della proposta di regolamento per la sicurezza dei prodotti di consumo (COM(2013)78), che  prevede l'obbligo dell'indicazione di origine sui prodotti.

Nel marzo 2016 l'Italia, assieme ad altri 10 Stati membri, ha inviato alla Commissione europea una lettera invitandola a rinnovare gli sforzi per trovare in sede di Consiglio un compromesso su questo tema che vede forti contrapposizioni tra gli Stati membri. La soluzione di cui l'Italia si è fatta promotrice prevede l'inserimento, all'interno della proposta, dell'obbligatorietà del "Made in" nelle normative di settore in materia di calzature, tessile, legno e arredo. Su richiesta italiana tale nota è stata discussa nell'ambito del Consiglio Competitività del 26 maggio 2016, dove tuttavia è stata confermata la presenza di due blocchi contrapposti tra favorevoli e contrari, che ha determinato una situazione di stallo di cui la Commissione europea ha preso atto. Di fronte al rischio di stralcio dell'articolo 7 il Governo ha elaborato una proposta di norma di "Marchio Made in Italy", sottoposta al vaglio della Commissione europea, che, per superare  i rischi di contraffazione, prevede l'individuazione di un segno descrittivo standard del "Made in Italy" non registrabile. Tale segno non potrà essere utilizzato sui prodotti che non rispondano al Codice Doganale comunitario. Potrà invece essere utilizzato solo da chi sarà in grado di dimostrare di rispondere ai requisiti definiti dalle norme comunitarie. Nel frattempo la Commissione europea ha annunciato di non procedere allo stralcio dell'articolo 7 ma al contempo ha preannunciato una nuova iniziativa sulla vigilanza del mercato (la proposta di regolamento COM(2013)78 fa infatti parte di un pacchetto che include anche una proposta specifica in materia (COM(2013)74). Ciò potrebbe testimoniare la volontà di superare l'attuale pacchetto procedendo separatamente sulle due proposte, ipotesi alla quale gli 11 Ministri si sono opposti nella citata lettera del marzo 2016.

 

Il Governo illustra poi le attività svolte a favore delle PMI, delle Start-up innovative e delle reti d'impresa, citando in primo luogo la predisposizione del Rapporto annuale di monitoraggio delle principali misure rivolte alle PMI, in attuazione dello Small Business Act (SBA) della Commissione europea (COM(2008)394) e della relativa direttiva di recepimento del Consiglio dei ministri[10]. Tale rapporto è citato dalla Commissione europea quale esempio di "buona pratica" per tutti coloro che si occupano di politiche a favore delle micro, piccole e medie imprese. L'Italia ha poi partecipato al Consorzio incaricato di osservare l'implementazione dello SBA a livello europeo nonché ad un gruppo di lavoro sulla ricerca presso la Commissione europea. Il Governo è stato inoltre attivo nell'ambito delle azioni a favore delle start-up, accogliendo le raccomandazioni formulate dalla Commissione europea nel 2013[11]. In particolare, il Ministero dello sviluppo economico, intensificando la propria azione a favore di queste tipologie aziendali, con Decreto del 17 febbraio 2016 ha introdotto una nuova modalità semplificata, digitale e gratuita per la redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata per start-up innovative, in attuazione del principio "one-stop shop" (unico procedimento) per la costituzione delle nuove imprese, caldeggiato dalla Commissione europea. Inoltre, con Decreto del 25 febbraio 2016 emanato di concerto con il Ministero delle finanze, ha provveduto all'estensione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative anche all'esercizio 2016 nonché ad una forte semplificazione regolamentare. Lo sforzo profuso dal Ministero dello sviluppo economico ha fatto sì che la normativa italiana sia annoverata oggi tra le politiche pubbliche di sostegno all'imprenditoria innovativa più avanzate a livello internazionale. L'Italia inoltre si posiziona al secondo posto tra i Paesi membri dell'UE per tasso di adozione delle raccomandazioni dello Start-up Manifesto della Commissione europea.

Nell'ambito della normativa tecnica il Governo cita il Regolamento (UE) n. 2016/1628 relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione per gli inquinanti gassosi e di omologazione per  motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, che mira a ridurre i limiti di emissione a partire dal 2019. Tale dossier, a cui l'Italia ha conferito il proprio sostegno, è di particolare interesse per le industrie di settore che dovranno adottare adeguate soluzioni tecnologiche. Il Governo illustra poi le attività nell'ambito delle politiche attuative del principio di mutuo riconoscimento, tra cui la firma da parte del Sottosegretario Gozi a nome del Governo italiano, dell'"Iniziativa Congiunta sulla Normazione (JIS)" nell'ambito del Consiglio Competitività del 29 settembre 2016. Tale iniziativa segna il percorso di iniziative volte a modernizzare, accelerare e semplificare la definizione delle norme entro la fine del 2019  promuovendo la conoscenza e la maggiore integrazione del sistema europeo di normazione a favore della competitività e della dimensione internazionale del mercato europeo.

Il Governo ha inoltre profuso un notevole impegno a favore delle PMI chiamate ad adempiere gli obblighi di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006 sulla sostanze chimiche (Regolamento REACH ).

In particolare ha realizzato una vasta campagna informativa e di sensibilizzazione per comunicare l'obbligo di registrazione di tali sostanze entro il 31 maggio 2018, secondo quanto previsto dall'articolo 23 (a) del Regolamento e a tale scopo ha anche partecipato ad una serie di eventi organizzati da varie associazioni. Si è inoltre fortemente impegnato al fine di ridurre gli oneri burocratici e amministrativi per le PMI previsti dal Regolamento e ha sensibilizzato le associazioni e le istituzioni a partecipare alla consultazione pubblica sul Regolamento Reach condotta nell'ambito del Programma REFIT della Commissione europea.

Per quanto riguarda poi il legame tra il Regolamento REACH e l'economia circolare il Governo, in linea con la posizione del Senato[12], nel dibattito in ambito europeo ha  sostenuto la necessità di meglio raccordare le imprescindibili esigenze di sicurezza delle sostanze chimiche con la necessità di favorire il riutilizzo di tali sostanze nell'ottica di salvaguardare le risorse naturali e di cogliere le opportunità dell'economia circolare. Il Ministero dello sviluppo economico in occasione del Consiglio Competitività del 29 febbraio 2016 ha rappresentato l'esigenza di rimuovere gli ostacoli alla conversione dei rifiuti in risorse, tra cui la poca chiarezza del concetto di "end of waste", e la presenza di frizioni tra la normativa REACH e la normativa sui rifiuti. Su questo ultimo punto il Governo ha presentato un Documento ("Chemicals legislation and circular economy) nell'ambito del gruppo consultivo dei ministeri dell'Industria istituito presso la Direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI della Commissione europea.

Infine, il Governo ha partecipato all'approvazione della Direttiva (Ue) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa che dovrà essere recepita entro il 23 febbraio 2018. Al riguardo ha proposto specifici criteri di delega nell'ambito del ddl sulla delegazione europea 2016 ed ha avviato una serie di tavoli tecnici di confronto con l'Istituto di vigilanza IVASS.


Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio

 

L'inizio dell'attuazione del Programma Nazionale della Ricerca 2015-2020 (PNR) è al cuore del paragrafo su ricerca e sviluppo tecnologico. Si riferisce, in particolare, sull'avvio di azioni per garantire una governance delle funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e valutazione di impatto delle politiche, ma anche dell'elaborazione della Strategia italiana per la realizzazione dello spazio europeo della ricerca, in attuazione della European Research Area Roadmap.

La cooperazione pubblico-privata nella ricerca industriale è stata perseguita attraverso i cluster tecnologici nazionali, infrastrutture intangibili su cui si regge l'intero impianto della ricerca rivolta alle imprese.

E' iniziato lo studio per garantire il co-finanziamento delle infrastrutture di ricerca, in grado di offrire servizi qualificati, attrarre talenti e creare attività di networking internazionale.

La relazione elenca quindi le azioni specifiche intraprese dal Governo nel corso dell'anno, all'interno delle quali particolare attenzione è stata dedicata alla realizzazione di una sinergia tra Fondi strutturali e di investimento europei ed il Programma "Orizzonte 2020". Contestualmente, si è curato il coordinamento con i Programmi operativi regionali dei territori del Mezzogiorno per garantire un coordinamento delle azioni rivolte ai diversi territori.

Un utilizzo più efficiente dei Fondi strutturali ed un incremento delle sinergie tra politiche comunitarie, nazionali e regionali è perseguito tramite l'attuazione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, che tra l'altro costituisce una condizione ex ante per l'utilizzo delle risorse comunitarie.

Le attività volte a sviluppare il CERT[13] nazionale  rientrano nel vasto programma avviato dalla Commissione europea al fine di uniformare le dotazioni infrastrutturali degli Stati membri ed armonizzare gli strumenti per affrontare efficacemente le minacce cyber. In quest'ottica rientrano gli sforzi in corso per assicurare la cooperazione tra i CERT operativi in ambito UE. Nella medesima direzione si rivolgono le collaborazioni con ENISA (Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione), su cui vengono forniti dettagli in un apposito paragrafo.

Per quanto concerne le politiche italiane nel settore aerospaziale, nel corso del 2016 il Governo ha perseguito la realizzazione di programmi ed infrastrutture che sostengano la crescita intellettuale ed industriale del Paese anche attraverso la collaborazione con organismi internazionali quali l'Agenzia spaziale europea. La relazione si concentra, in particolare, sulle seguenti attività:

1)    la promozione dell'attuazione di grandi programmi strategici in ambito satellitare, quali "Cosmo_SkyMed" e il lanciatore Vega;

2)    la prosecuzione della partecipazione ai progetti più significativi UE, quali il programma di navigazione satellitare "Galileo" e quello di osservazione della terra "Copernicus";

3)    la candidatura dell'Italia quale sede per il centro dati del Centro europeo per le previsioni atmosferiche di medio termine (ECMWF);

4)    telecomunicazioni, con una politica concentrata su nuovi sistemi satellitari e sulle applicazioni integrate che dovrebbero offrire servizi per la difesa dell'ambiente, il controllo del territorio e la protezione civile;

5)    lo sviluppo, mediante l'ASI, di applicazioni integrate, con un interesse specifico sui temi dell'ambiente, della sicurezza, dell'emergenza e della valorizzazione delle infrastrutture nazionali qualificanti.


L’Agenda digitale europea e l’Italia

 

Il Governo riferisce in merito al progresso delle iniziative ed azioni intraprese nel corso del 2016 per il perseguimento degli obiettivi dell’Agenda digitale europea. I pilastri della politica per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni (Agenda digitale italiana) sono rappresentati da:

-      la Strategia per la Crescita digitale 2014-2020, attraverso la quale si prevede il coordinamento di tutti gli interventi di trasformazione digitale e l'avvio di un percorso di centralizzazione della programmazione e della spesa pubblica in materia;

-      il Piano nazionale Banda Ultra Larga, che definisce i principi base delle iniziative pubbliche a sostegno dello sviluppo della banda ultralarga dal 2014 al 2020.

 

Nel corso del 2016, il Governo italiano ha predisposto una nuova versione della Strategia per la crescita digitale, aggiornata al 21 giugno 2016, modificata e integrata a seguito delle richieste formulate dalla Commissione europea nel corso della valutazione. La Commissione ha approvato il documento strategico, confermando la soddisfazione delle condizioni inserite come pre-requisito per la spesa dei fondi ed ha aperto la strada all’utilizzo di circa 1 ml e 200 milioni di fondi strutturali destinati da amministrazioni centrali al raggiungimento dell’obiettivo Agenda Digitale.

In attuazione della Strategia, ad ottobre 2016 sono iniziati lavori di progettazione e definizione di Italia Login, un progetto che mira a realizzare un punto di accesso centrale ai servizi online della pubblica amministrazione per i cittadini, attraverso il coordinamento di tutti i servizi digitali offerti dalle singole amministrazioni con le infrastrutture immateriali (SPID, ANPR, PagoPA, ecc.) e fisiche nazionali.

Contemporaneamente, il Governo riferisce dell’imminente rilascio del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione (2017-2019), che ha l’obiettivo di indirizzare gli investimenti in ICT del settore pubblico secondo le linee guida del Governo e in coerenza con gli obiettivi e i programmi europei, accompagnando la trasformazione digitale delle amministrazioni pubbliche.

Tra le azioni realizzate nell’ambito dei temi di rilevanza per la crescita dei servizi digitali alle imprese e al cittadino, il Governo segnala, nella relazione, la diffusione del Sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché il sistema di fatturazione elettronica e per i pagamenti telematici a favore delle istituzioni scolastiche.


Riforma delle pubbliche amministrazioni e semplificazione

 

Il Governo riferisce la propria intenzione di accelerare il processo digitale per la costituzione del sistema HR, un sistema informativo di gestione delle risorse umane, con riferimento al personale pubblico italiano, con l’obiettivo di:

§  rendere operativo un servizio condiviso (“il più grande shared service di servizi di gestione del personale al mondo”) per la gestione del personale, centralizzando le infrastrutture attualmente utilizzate per erogare servizi analoghi;

§  accompagnare il processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione italiana;

§  fornire ai decisori politici, alla governance amministrativa e dei cittadini e alle imprese informazioni certe, tempestive e strutturate riguardanti i dipendenti pubblici.

Per il perseguimento e la realizzazione dei predetti obiettivi il Governo ha elaborato un piano d’azione articolato nelle seguenti tre linee:

§  realizzazione di un nuovo sistema di gestione del personale pubblico in grado di coprire tutti i processi amministrativi di gestione del personale;

§  realizzazione di una banca dati del personale della PA (a supporto delle azioni di definizione delle politiche, cd. policy making);

§  adozione di modelli organizzativi innovativi in grado di rispondere al meglio alle richieste delle pubbliche amministrazioni (community, erogazione multi-level, digital by-default, co-creation e self provisioning)

 

Il Governo riferisce la propria partecipazione alle principali iniziative europee nel campo della modernizzazione del settore pubblico nel corso del 2016, sottolineando:

§  il contributo dell’Italia alle attività della rete EUPAN (European Public Administration Network/ Rete europea della pubblica amministrazione);

§  il sostegno, anche finanziario, dell’Italia all’Istituto europeo di pubblica amministrazione (EIPA – European Institute of Public Administration), che eroga formazione per le amministrazioni degli Stati membri e organizza un premio biennale per le amministrazioni;

§  la partecipazione, tramite il Dipartimento della funzione pubblica, all’EUPAE – European Public Administration Employers, l’organizzazione europea dei datori di lavori delle pubbliche amministrazioni. Nel corso del 2016 è stato approvato il nuovo programma di lavoro, che prevede attività, in particolare, sui temi della qualità dei servizi, della conciliazione vita/lavoro e dei diritti di informazione e consultazione dei lavoratori pubblici.

 

Il Governo è stato inoltre impegnato nel sostegno alla mobilità internazionale ed europea dei funzionari pubblici italiani, assicurando, in particolare, il rilascio delle autorizzazioni al collocamento fuori ruolo dei dipendenti pubblici ai sensi della L. 1114/62 (al 31 dicembre 2016 risultavano collocati fuori ruolo in base a tale disciplina 360 unità circa, suddivise tra istituzioni europee ed organizzazioni internazionali). Inoltre, in seguito all’entrata in vigore del D.P.C.M. 184/2014 (relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri) sono state definite le strategie di migliore distribuzione dei funzionari pubblici italiani presso le Istituzioni UE, anche mediante l’attivazione dei una banca dati alla quale le Amministrazioni hanno accesso per acquisire informazioni e avvalersi del personale. Da tale banca dati risulta che ci sono 165 unità di personale distaccate presso istituzioni UE e poche unità presso stati esteri o altri organismi internazionali.

 

In relazione alle politiche europee di semplificazione normativa ed amministrativa, il Governo ha operato secondo le indicazioni dell’Accordo interistituzionale “Legiferare meglio”, entrato in vigore il 13 aprile 2016 e teso a garantire che gli atti legislativi dell’UE siano più semplici e chiari, garantendo maggiore trasparenza e consultazione pubblica nel processo legislativo. Inoltre, il Governo italiano ha sostenuto l’adozione di un documento che valorizzasse alcuni punti del cd. “pacchetto better regulation”, ponendo enfasi: sul ruolo del miglioramento della qualità della regolazione attraverso il rafforzamento delle tecniche di quantificazione sia dell’impatto delle norme sia dei risultati delle iniziative di semplificazione e riduzione oneri; sulla proporzionalità degli adempimenti rispetto alle dimensioni e al rischio di impresa, al fine di ridurre il carico per le PMI; sull’importanza del principio per cui le norme dovrebbe essere “a prova di futuro”.

In particolare, il Governo riferisce di aver sostenuto l’accelerazione dell’introduzione di obiettivi di riduzione degli oneri regolatori in settori specifici nell’ambito del programma REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme/Programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione), istituito al fine di verificare che la legislazione europea risponda allo scopo per la quale è stata introdotta e produca i risultati attesi. In questa direzione si pongono le conclusioni del Consiglio Competitività del 26 maggio 2016, che hanno sollecitato la Commissione UE a completare la valutazione di fattibilità circa l’introduzione di obiettivi di riduzione nei settori più onerosi, in modo da iniziare nel 2017.

Il Governo ha partecipato ai lavori della Piattaforma REFIT, che nel 2016 ha adottato 22 pareri sulle proposte di semplificazione avanzate da cittadini, associazioni e imprese alla Commissione UE.

 

 


Energia

 

Il Governo italiano ha conferito grande importanza al tema dell'Unione dell'energia, il progetto lanciato dalla Commissione europea nel febbraio 2015[14] al fine di superare l'insicurezza del contesto energetico europeo  e di garantire energia sicura, sostenibile e competitiva a prezzi accessibili. Tale progetto si basa sull'integrazione di cinque dimensioni: sicurezza energetica, solidarietà e fiducia; mercato interno pienamente funzionante; efficienza energetica e moderazione della domanda; decarbonizzazione dell'economia; ricerca, innovazione e competitività. In tale contesto, il Governo italiano, oltre a sostenere tutto l'insieme delle politiche europee previste, ha posto grande attenzione alla Strategia dell'Ue sul gas naturale e liquefatto (GNL) e stoccaggio del gas (COM(2016)49). Tale strategia mira a sviluppare le potenzialità del GNL e a rendere il sistema del gas dell'Ue più diversificato e flessibile, contribuendo ad assicurare un approvvigionamento sicuro, resiliente e competitivo, in linea con l'obiettivo primario dell'Unione dell'energia.

In futuro, anche sulla base degli indirizzi forniti dal Parlamento[15], il Governo si impegnerà a garantire la realizzazione di tutti i punti d'azione della Strategia, con particolare riferimento alla piena attuazione della Direttiva 2014/94/Ue sui combustibili alternativi, in base alla quale entro il 31 dicembre 2025 gli Stati membri dovranno assicurare un numero adeguato di punti di rifornimento per il GNL nei porti marittimi ed entro il 31 dicembre 2020 nei principali porti della navigazione interna.

Nel 2016 il Governo ha partecipato inoltre al dibattito orientativo tra gli Stati membri sui temi della governance dell'Unione dell'energia, della revisione del mercato elettrico, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, sui quali la Commissione europea lo scorso 30 novembre ha presentato il  pacchetto di proposte "Energia pulita per tutti gli europei"[16] a completamento del progetto politico dell'Unione dell'energia[17].

Alcune proposte del pacchetto sono al momento al vaglio della 10a Commissione Industria, commercio e turismo del Senato. Si tratta della proposta di direttiva in materia di prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016)765) e della proposta di regolamento sulla preparazione dei rischi nel settore dell'energia elettrica (COM(2016)862). La 10a Commissione ha invece concluso l'esame della proposta di direttiva in materia di efficienza energetica (COM(2016)761) approvando, il 17 maggio scorso, la risoluzione DOC XVIII, n. 203. E' terminato anche l'esame congiunto da parte della 10a Commissione e della 13a Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della proposta di regolamento in materia di governance dell'Unione dell'energia (COM(2016)759), sulla quale le due commissioni hanno approvato, lo scorso 19 aprile, la risoluzione DOC XVIII, n. 198.

In tema di governance, il Governo ha salutato con favore un'altra iniziativa della Commissione europea, ovvero il c.d. "new deal per i consumatori di energia", il "patto" lanciato nel luglio 2015 (COM(2015)339) con l'intento di conferire ai consumatori di energia un ruolo sempre più attivo nella transizione energetica. Questa iniziativa è stata apprezzata anche dal Parlamento[18].

Il Governo è stato impegnato nei negoziati sulla proposta di decisione riguardante lo scambio di informazioni sugli accordi intergovernativi (IGA) (COM(2016)53). La proposta mira a modificare la Decisione 994/2012/Ue relativa al meccanismo vigente per lo scambio di informazioni tra Stati membri e Paesi terzi nel settore dell'energia, in particolare quelle riguardanti le infrastrutture di interconnessione delle reti di trasporto dei gas e di trasmissione di elettricità. Tale meccanismo prevede una valutazione ex post di conformità alla legislazione Ue, condotta dalla Commissione europea sugli IGA sottoscritti. La proposta mira invece ad istituire un controllo di conformità ex ante, in base al quale gli IGA da sottoscrivere saranno inviati all'Esecutivo europeo che dovrà concedere il proprio via libera.  Il Governo italiano, anche sulla scorta degli indirizzi forniti dalla 10a Commissione del Senato[19], ha giudicato accettabile il compromesso raggiunto in sede di Consiglio che prevede una valutazione ex ante limitata ai soli IGA relativi al mercato del gas[20].  

Un altro tema sul quale il Governo è stato particolarmente attivo è quello della sicurezza degli approvvigionamenti del gas. La relativa proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea (COM(2016)52), genera dalla necessità di superare la ancora forte dipendenza energetica dell'Ue esclusivamente da un unico fornitore (Russia), la vulnerabilità in caso di interruzioni dell'approvvigionamento di gas emersa dagli stress test regionali eseguiti nel 2014 ed infine la mancanza di cooperazione tra Stati. La proposta della Commissione mira a: introdurre il passaggio da un approccio nazionale ad un approccio regionale nel predisporre le misure di sicurezza degli approvvigionamenti; introdurre un principio di solidarietà in base al quale, come ultima soluzione, i paesi confinanti contribuiranno ad assicurare le forniture di gas alle abitazioni e ai servizi sociali essenziali; definire obblighi più dettagliati per garantire la disponibilità dell'infrastruttura necessaria; rafforzare la cooperazione con i paesi vicini; proporre un miglior accesso all'informazione e misure in materia di trasparenza per alcuni contratti rilevanti per la sicurezza degli approvvigionamenti. Il Governo riferisce quindi sull'andamento dei negoziati in sede Ue e sulla propria posizione.

I lavori in seno al Consiglio TTE-energia dell'Ue sono stati caratterizzati da divergenze su alcuni punti particolarmente controversi (cooperazione regionale, trasparenza e solidarietà). Il Governo italiano, assieme a Germania, Francia, Belgio e Austria, ha presentato un documento informale (non paper) sui principali punti negoziali e, anche sulla base degli indirizzi forniti dal Parlamento[21], ha proseguito il negoziato nell'ambito di un gruppo di esperti, mantenendo sempre il contatto con gli altri paesi firmatari del non paper. Ciò ha consentito di mettere in campo una solida minoranza di blocco che ha impedito la conclusione del negoziato sulla proposta originaria della Commissione europea. Nel mese di dicembre, in seno al Consiglio TTE-energia è stato approvato quindi un testo di compromesso[22] che ha accolto tutte le richieste del Governo italiano.

Il Governo ha partecipato attivamente anche ai negoziati relativi alla proposta di regolamento in materia di etichettatura dell'efficienza energetica (COM(2015)341), sulla quale il Consiglio dell'Ue nel novembre  2015 aveva raggiunto una posizione comune. Nell'ambito dei negoziati con il Parlamento europeo svoltisi nel 2016 il Governo, anche sulla scorta delle posizioni espresse dal Parlamento[23], ha sostenuto il compromesso raggiunto in sede di posizione comune. Il Governo, riferendo poi sull'andamento dei negoziati di trilogo, informa sulle difficoltà  dovute alle divergenti posizioni del Consiglio e del Parlamento europeo in materia di tempistiche del riscalaggio e di atti delegati[24].


Ambiente

 

Il Governo è stato impegnato, sia a livello interministeriale che nell'ambito di un confronto con le associazioni imprenditoriali, in un lavoro di analisi delle proposte di direttive previste nel pacchetto sull'economia circolare presentato dalla Commissione europea nel 2015[25]. A livello dell'Ue si è fortemente impegnato a facilitare l'adozione, il 20 giugno 2016, delle Conclusioni del Consiglio Ambiente sul Piano d'azione per l'economia circolare (COM(2015)614)[26], sulla base delle posizioni espresse dal Parlamento italiano[27]. In particolare, ha appoggiato le osservazioni della Camera in merito alla necessità di adeguate allocazioni economiche e finanziarie e quelle del Senato riguardo alla necessità di un maggiore raccordo tra la legislazione su sostanze chimiche, rifiuti e prodotti, di un  uso efficiente delle risorse nonché di un crono programma più chiaro. Per quanto riguarda le quattro proposte di modifica delle direttive sui rifiuti (COM(2015) 593, COM(2015) 594, COM(2015) 595, COM(2015) 596) l'attuale testo di compromesso elaborato dal Consiglio accoglie le richieste avanzate dal Governo italiano, in parte basate sulle osservazioni formulate dal Senato.

Il Governo riferisce inoltre di come abbia continuato a ribadire in tutte le sedi di confronto con la Commissione europea che i principi dell'uso efficiente delle risorse e dell'economia circolare debbano essere compresi anche nel ciclo di programmazione economica europeo.

Sempre sul tema dell'economia circolare, particolare attenzione è stata conferita al settore della bioeconomia, con la definizione del "Piano di attuazione settore biobased economy" e del "Piano di attuazione settore Agrifood" collegati alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente. I due piani individuano linee di ricerca e progetti in grado di presentare soluzioni innovative che attirino investimenti pubblici e privati in modo da garantire maggiori sinergie tra i settori economici al fine di favorire la transizione verso l'economia circolare. In linea con la Strategia europea sulla bioeconomy è stata redatta la Strategia nazionale per la bioeconomia, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il coinvolgimento di diversi ministeri e di cluster tecnologici. Un gruppo tecnico ha redatto il testo e sottoposto la bozza ad una consultazione pubblica conclusasi lo scorso mese dicembre[28].

In tema di inquinamento atmosferico il Governo è stato impegnato nell'ultima fase dei negoziati sulla revisione della direttiva riguardante i limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici  (COM(2013)920), il cui iter si è ormai concluso con l'approvazione della Direttiva (ue) 2016/2284, che per l'Italia prevede obiettivi di riduzione al 2030 ambiziosi ma sostenibili. Il Governo sarà ora impegnato nelle procedure di recepimento della direttiva, che dovrà essere trasposta negli ordinamenti nazionali entro 18 mesi dalla sua adozione. Non è stato concluso invece il negoziato sulla proposta di regolamento in materia di riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli (COM(2014)0028). Il Governo riferisce circa la fase di stallo dovuta alle divergenti posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di conferimento dei poteri di delega alla Commissione europea per la modifica di alcune parti particolarmente delicate della legislazione Ue vigente.

In tema di sostanze chimiche il Governo ha fornito il proprio contributo alla stesura delle Conclusioni del Consiglio Ambiente del dicembre 2016[29]. 

In materia di politiche per il clima l'azione del Governo si è concentrata sull'esame delle valutazioni di impatto che accompagnano due proposte presentate dalla Commissione europea nel luglio del 2016 relative ai settori non-ETS (agricoltura, trasporti, processi industriali, uso dei prodotti e rifiuti). Si tratta delle proposte di regolamento in materia di riduzioni annuali vincolanti di gas a effetto serra (condivisione degli sforzi - Effort sharing, ESD) (COM(2016)482) e di inclusione delle emissioni di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo e dalla silvicultura (LUFUCF) (COM(2016)479). Per il suddetto esame è stato avviato un coordinamento interministeriale, istituzionale e tecnico, coerentemente agli indirizzi formulati dal Senato, e in particolare al parere espresso dalla 14a Commissione politiche dell'Unione europea[30]. Il Governo ha provveduto a chiedere in sede Ue una serie di chiarimenti volti a definire la propria posizione negoziale. Quest'ultima, dettagliatamente illustrata, tiene conto anche degli indirizzi forniti dal Parlamento[31].

Il Governo informa poi sulla posizione assunta riguardo alla proposta di direttiva recante la modifica del sistema di scambio delle quote di emissione di C02 (ETS) (COM(2015)337), sulla quale sono ancora in corso i negoziati. La posizione italiana, concordata a livello interministeriale, tiene conto degli indirizzi forniti dalla Camera dei deputati[32] in tema di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (carbon leakage), di costi indiretti del sistema ETS derivanti dal trasferimento del costo della C02 nei prezzi dell'energia termica. Tra essi, inoltre, la necessità di sistema più dinamico di assegnazione delle quote e l'istituzione di un fondo per l'innovazione e di un fondo per la modernizzazione[33].

Per quanto riguarda i cambiamenti climatici il Governo, insieme all'Unione europea e agli Stati membri, è stato impegnato nella sottoscrizione dell'Accordo di Parigi sul clima adottato nel dicembre 2015. L'Accordo è entrato in vigore in via anticipata nel novembre 2016 grazie ad una procedura accelerata di ratifica concordata, in via del tutto eccezionale, dalla Commissione europea e dagli Stati membri. Tale procedura ha consentito all'Ue di procedere alla ratifica in modo disgiunto senza attendere quindi che fossero completati i singoli processi a livello nazionale[34]. Tuttavia, al momento dell'adozione dell'Accordo da parte dell'Unione, è stato espressamente specificato che tale procedura non costituisce un precedente, come sottolineato anche negli orientamenti adottati dal Senato[35]. L'Italia, che ha firmando e ratificato l'Accordo rispettivamente il 22 aprile e l'11 novembre 2016, continua a fornire il suo contributo al livello internazionale al processo di definizione delle regole necessarie ai fini dell'implementazione dell'Accordo stesso. Nel luglio 2016 ha inoltre ratificato l'emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto, definendo gli strumenti da applicare ai fini del raggiungimento degli obiettivi vincolanti per il secondo periodo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (2021-2030).

Nell'ambito delle politiche per lo sviluppo sostenibile il Governo ha rafforzato il proprio impegno per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dalle Nazioni unite nel settembre 2015, sostenendo l'importanza di elaborare una strategia a livello Ue. L'Italia, assieme ai paesi più virtuosi, ha avviato un processo interistituzionale di aggiornamento della Strategia nazionale di sviluppo sostenibile e ha partecipato ad un Foro politico di alto livello tenutosi nel giugno 2016.

In materia di biodiversità l'attività del Governo è stata caratterizzata dalla partecipazione ai negoziati internazionali nell'ambito di varie Convenzioni, tra cui la Convenzione sulla biodiversità biologica. Sul fronte europeo, invece, il Governo, accogliendo con favore la decisione della Commissione europea di non procedere alla revisione delle due direttive Natura[36], è pronto a fornire il proprio contributo alla predisposizione del piano d'azione dell'Ue volto a migliorarne l'attuazione. Nel 2016 il Governo ha inoltre partecipato al negoziato sulla proposta di regolamento sul mercurio (COM(2016)39), nel corso del quale sono stati affrontati i temi dell'amalgama dentale, del mercurio contenuto nei medicinali omeopatici, dei rifiuti  di mercurio, delle modalità di stoccaggio temporaneo, nonché della produzione e immissione sul mercato di nuovi prodotti con aggiunta di mercurio. Il negoziato ha portato all'adozione da parte del Consiglio di un testo di compromesso che risponde alla linee di indirizzo espresse dal Senato[37]. Parallelamente il Governo ha curato la stesura del disegno di legge di ratifica della Convenzione di Minamata sul mercurio, conformemente agli indirizzi espressi dal Senato[38].

 


Trasporti

 

Il Governo riferisce sulle proprie attività nel corso del 2016, nei vari settori del trasporto aereo, del trasporto stradale, del trasporto ferroviario e del trasporto marittimo, sottolineando in particolare l’impegno per la continuità ed il monitoraggio aggiornato, con la conclusione delle rendicontazioni finali nel termine prescritto di fine 2016, di tutti i progetti che hanno beneficiano di contributi europei e che ricadono nella politica delle reti di trasporto transeuropee TEN-T. L’Italia ha inoltre partecipato ai bandi CEF - Connecting Europe Facility, della programmazione 2014-2020. La Commissione europea ha approvato 12 progetti (di cui due progetti ferroviari rientrano negli interventi proposti per la clausola di flessibilità per circa 1,7 milioni di quota nazionale riferibile all’anno 2016) su 41 presentati dall’Italia, con un contributo accordato pari a 91,4 milioni di euro; 8 proposte prevedono un partenariato europeo mentre 4 sono esclusivamente nazionali.

Il Governo è stato parte attiva nei negoziati avviati dalla Commissione europea per la revisione della rete trans-europea globale, secondo quanto previsto nel Regolamento UE n.1315/2013 ed ha collaborato alla revisione dei piani di lavoro relativi ai 4 corridoi multimodali TEN-T che interessano l’Italia, approvati nel mese di dicembre 2016 e costituiranno la base del lavoro nel 2017.

 

 

Trasporto stradale:

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei lavori relativi allo scavo della Galleria di base del Brennero, considerata obiettivo strategico, si sono conclusi i lavori delle opere propedeutiche – ambito “Sotto-attraversamento Isarco-spostamento strada statale SS 12” e delle opere relative al “Sotto-attraversamento dell’Isarco – area di carico-scarico A22 .

Nell’ambito del processo di revisione della normativa europea in materia di trasporto stradale, ancora in corso , l’Italia è particolarmente interessata al trasporto di cabotaggio merci sul quale il Governo ha continuato a sostenere la propria contrarietà ad ipotesi di maggiore liberalizzazione, richiedendo interventi di chiarificazione della disciplina vigente per renderne più semplici l’applicazione ed il controllo. Sui registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada (nuovo regolamento della Commissione ERRU 2 European Registers of Road Transport Undertakings) relativo allo scambio fra Stati membri delle informazioni sull’onorabilità e le infrazioni delle imprese di autotrasporto, sono state ottenute modifiche di garanzia.

Sulla proposta relativa all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, il Governo, in linea con l’atto di indirizzo parlamentare formulato dall’8^ Commissione del Senato il 9 marzo 2016 (Risoluzione Doc. XVIII n. 110), ha espresso una valutazione complessivamente positiva della finalità della proposta tesa a rafforzare i controlli sulle procedure e sui soggetti preposti sia nella fase di verifica ex ante (omologazione) sia nella fase di controllo ex post (vigilanza del mercato). A tutela della competitività del settore industriale, il Governo ha peraltro proposto di: a) non porre alcun limite temporale di validità al certificato di omologazione; b) tenere conto, nelle procedure di omologazione delle piccole serie, delle specificità della produzione in piccole serie; c) prevedere, nelle procedure di immatricolazione per i veicoli di fine serie, un sistema che si basi sia su limiti temporali che quantitativi e che permetta la produzione dei veicoli fino all'ultimo giorno di validità del certificato dl omologazione (e non tre mesi prima la scadenza). Il Governo ha inoltre manifestato dubbi sulle nuove competenze assegnate alla Commissione europea per la valutazione dei servizi tecnici di omologazione, rappresentando la specificità della situazione italiana, in cui i servizi tecnici sono svolti da organismi statali: i centri prova autoveicoli (CPA) del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti: il Governo ha auspicato l'individuazione di forme di sostegno agli Stati membri per implementare efficacemente i compiti di sorveglianza del mercato.

L’attività internazionale ha riguardato:

- l’Accordo Unione europea - Svizzera in materia di trasporto stradale e l’Italia ha dato parere contrario sulla modifica della tassa svizzera sui veicoli pesanti per l’uso delle infrastrutture (TTPCP), che grava in particolare sulle imprese italiane in transito;

- il negoziato per un Trattato tra Unione europea e Balcani occidentali in materia di trasporto (l’Italia ritiene che le relazioni tra Stati membri UE e Paesi terzi, in materia di trasporto stradale, debbano continuare ad essere regolati da accordi bilaterali);

- l’Accordo AETR sui tempi di guida e risposo dei conducenti (Accordo Europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada).

 

 

Trasporto ferroviario:

L’Italia ha partecipato ai Triloghi sul cosiddetto “quarto pacchetto ferroviario”, il sistema integrato di norme che intende migliorare i servizi ferroviari dell’UE (accessibilità, efficienza, trasparenza, equità, non discriminazione, competitività, ma anche interoperabilità, sicurezza, certificazioni e procedure conformi etc.), realizzando il mercato unico sotto il profilo tecnico (interoperabilità, sicurezza ferroviaria e regolamento agenzia europea)  e politico (separazione contabile e trasparenza finanziaria del gestore, oltre obblighi di servizio pubblico e liberalizzazione).  L’Italia ha partecipato ai lavori, avviati l’11 febbraio 2016 da un Gruppo di Esperti istituito dalla Commissione, per la definizione degli atti di implementazione previsti dalla direttiva Interoperabilità (messa sul mercato di nuovi componenti, sottosistemi e veicoli interoperabili, nonché le norme relative alla messa in servizio dei sottosistemi infrastrutturali), della direttiva Sicurezza (certificazione di sicurezza delle imprese ferroviarie che circolano nell’unione e per l’autorizzazione di sicurezza dei Gestori dell’infrastruttura) e del regolamento dell’Agenzia Ferroviaria Europea ERA.

 

 

Trasporto marittimo

Il Governo è stato coinvolto nella revisione delle direttive 2009/45/CE, 2003/25/CE, 1999/35/CE e 98/41/CE sulla sicurezza delle navi passeggeri. Per la proposta di modifica della direttiva 2009/45/CE, che semplifica la regolamentazione sulla sicurezza della navigazione per le navi da passeggeri, è stata tra l’altro ottenuta l’esclusione dal campo di applicazione delle imbarcazioni di lunghezza inferiore ai ventiquattro metri, delle unità a vela e di quelle destinate agli impianti di estrazione in alto mare, mentre si è estesa l’applicazione della direttiva alle unità da passeggeri costruite in alluminio. Il periodo di transitorio di adeguamento per le unità in esercizio è stato esteso da cinque a sette anni a seguito della richiesta del Governo, in base all’indirizzo parlamentare della  risoluzione n. 139 della 8^ Commissione del Senato, del 20 luglio 2016.

Per la proposta di modifica della Direttiva 98/41/CE, che intende semplificare gli attuali requisiti per il conteggio e la registrazione dell’equipaggio e dei dati dei passeggeri delle navi, in linea con la risoluzione n. 140 della 8^ Commissione del Senato, del 20 luglio 2016, è stato previsto l’inserimento dei dati numerici nell’interfaccia unica prevista dalla direttiva 2010/65/CE in luogo della trasmissione dei dati da parte della nave all’armatore (company). Tra i dati da trasmettere obbligatoriamente (nome, sesso, anno di nascita, necessità specifiche) è stato inserito quello della nazionalità del passeggero come già applicato dall’Italia, in modo da consentire ai centri di ricerca e soccorso (SAR) di accedere immediatamente, in caso di emergenza, alle informazioni relative alle persone presenti a bordo.  

Sulla proposta di direttiva COM (2016)371 relativa alle ispezioni sui traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea che abroga la direttiva 1999/35/CE e modifica la direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, il Governo ha sostenuto la semplificazione tra le procedure di visita della direttiva 99/35/CE, le ispezioni eseguite dallo Stato di approdo (direttiva 2009/16/CE) e le visite annuali condotte dallo Stato di bandiera della nave (direttiva 2009/21/CE) , in coerenza con le osservazioni formulate dalla 8^ Commissione del Senato nella risoluzione n. 140 del 20 luglio 2016. Sarà possibile combinare l’ispezione prevista dalla nuova direttiva con la certificazione statuale della nave (direttiva 2009/21/CE) e l’armonizzazione al regime di Port State Control (direttiva 2009/16/CE), per quanto attiene i rapporti di visita, l’uso del database ed il fermo nave, da attuarsi in caso di gravi deficienze.

Per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali nella navigazione interna, il Governo, come richiesto dal Senato con la risoluzione n. 124 dell’8^ Commissione del 27 aprile 2016, ha sostenuto la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2016) 82 per agevolare la mobilità dei lavoratori nel settore, garantendo che le qualifiche dei lavoratori qualificati siano riconosciute in tutta l'UE. La proposta istituisce standard di valutazione delle competenze, quali approvazione di programmi di formazione e monitoraggio e valutazione della certificazione e della formazione – che necessita di una regia a livello nazionale per evitare conflitti di attribuzione tra Stato, Regioni e Enti Locali. Poiché in Italia la competenza sulla materia della navigazione interna è stata conferita alla regioni e agli enti locali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 105, comma 2, lett. d), è previsto un passaggio in Conferenza Stato-Regioni,  in caso di adozione di normative di settore.

La proposta di Regolamento COM(2015) 667, relativa all’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) incrementa la cooperazione delle funzioni di guardia costiera e potenzia le sinergie tra le varie Agenzie dell’Unione europea. La risoluzione n. 109 del 23 febbraio 2016 dell’8^ Commissione del Senato ne auspicava un’attuazione rapida a livello nazionale ma non risultando variato l’assetto nazionale relativo alla sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo e della tutela del mare dall’inquinamento, non si rende necessaria l’elaborazione di interventi normativi o amministrativi di adeguamento.

 

 

Trasporto aereo:

 

La proposta COM(2016) 491, crea un sistema comune di certificazione dell’UE, disciplinando le procedure di omologazione per le apparecchiature di controllo di sicurezza negli aeroporti per il controllo delle persone, dei bagagli, sia a mano che da stiva, delle forniture e delle merci trasportate in aereo (per esempio rilevatori di metalli, scanner di sicurezza e sistemi di rilevamento di esplosivi). Oggi queste sono affidate a centri di verifica europei approvati dalla Conferenza Europea dell'Aviazione Civile (ECAC). In materia l’8^ Commissione del Senato, in data 26 ottobre 2016, ha formulato una risoluzione (Doc. XVIII n. 170) sostanzialmente favorevole. Il Governo peraltro ha evidenziato alcune criticità legate al fatto che tali procedure potrebbero ora anche essere affidate a servizi tecnici di Paesi Terzi, che dovrebbero effettuare i test sulla base di protocolli riservati contenuti in documenti riservati della UE. Si ritiene pertanto che il mantenimento dell'attuale sistema di certificazione degli apparati di sicurezza, fornisca migliori garanzie di tutela dell'intero sistema di security aeroportuale europeo.

La Proposta di regolamento COM (2015) 613, definisce regole comuni nel settore dell’Aviazione Civile e istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e abroga il Regolamento (CE) n. 216/2008, considerando la sicurezza, sia in termini di safety che di security, e la protezione ambientale condizioni indispensabili per un settore dell'aviazione competitivo. La proposta introduce un quadro regolamentare modulabile a seconda delle differenze esistenti tra i vari settori dell'aviazione civile e i relativi rischi, in particolare per le esigenze delle piccole e medie imprese (PMI) L’iniziativa introduce per la regolamentazione della safety un approccio basato sui rischi e sulle prestazioni, nel tentativo di rimediare alle attuali carenze in materia di safety e di prendere maggiormente in considerazione i legami tra safety e security e protezione ambientale. Introduce anche, per la prima volta, un quadro Ue per integrare gli aeromobili senza equipaggio, senza limiti di massa massima al decollo, nello spazio aereo europeo in condizioni di sicurezza. La delegazione italiana ha tenuto conto delle indicazioni contenute nell’atto di indirizzo parlamentare che l’8a e la 14a Commissione del Senato hanno adottato (Doc. XVIII n.105) in data 16 febbraio 2016.

L’attività internazionale ha riguardato:

-        la partecipazione all’evento annuale ICAN proposto dall’ICAO (International Civil Aviation Organisation - Organizzazione internazionale dell’Aviazione Civile), con cui si intende agevolare lo svolgimento di negoziati di intese aeronautiche bilaterali e nel corso del quale L’Italia ha definito intese aeronautiche bilaterali con numerosi Paesi terzi;

-        sono stati seguiti i lavori della 39^ Assemblea Generale dell’ICAO, che si riunisce ogni tre anni con l’obiettivo di eleggere il Consiglio, approvare il bilancio di previsione, fornire agli Stati Membri una visione dello stato dell’arte del Sistema Aviazione ed assegnare al Consiglio la missione di governo per il successivo triennio. L’Italia è stata eletta nel Consiglio dell’ICAO e un italiano è stato nominato Presidente della Commissione Legale dell’Assemblea ICAO.


Agricoltura e pesca

 

Con riferimento specifico all’agricoltura - rileva il documento in esame - il 2016 è stato caratterizzato dall’implementazione a livello nazionale della PAC 2014-2020 e da incisive situazioni di crisi in molti settori agricoli nazionali ed internazionali, in particolare quello lattiero-caseario, aggravate negli ultimi mesi dell’anno 2016 dagli eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale.

 

A livello internazionale viene evidenziato il lavoro svolto nelle riunioni preparatorie del G20 dei deputies agricoli afferenti la riunione Ministeriale svoltasi a Berlino il 22 gennaio 2017; continuativo è stato anche l’impegno per importanti negoziati multilaterali condotti a livello dell’Unione europea, tra cui TTIP, Mercosur e CETA.

 

A livello europeo è stato assicurato il coordinamento dei negoziati per la riforma di medio termine del corrente Quadro finanziario e pluriennale 2014-2020 e del cosiddetto regolamento omnibus (COM (2016) 605) final), ad esso correlato, nel quale sono previste, tra l’altro, anche talune modifiche ai regolamenti base della PAC.

 

Il Governo - afferma la relazione - per fronteggiare la crisi di mercato di taluni settori, è stato autorizzato ad adottare misure straordinarie, attuate attraverso un pacchetto di provvedimenti per un valore di diverse centinaia di milioni di euro, messi a disposizione degli Stati membri. Il massimo impegno è stato anche assicurato per fare in modo che gli agricoltori colpiti dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 beneficiassero, quanto prima, degli anticipi dei premi PAC nonché della liquidazione dei premi dello sviluppo rurale, al fine di contrastare l’abbandono delle attività agricole. Il Governo ha inoltre partecipato ai negoziati per la semplificazione di alcuni strumenti di intervento sui mercati agricoli, in particolare:

a)            nel settore ortofrutticolo, per la riforma delle norme sulle organizzazioni di produttori e loro associazioni, nell’ambito della relativa OCM con salvaguardia delle peculiarità nazionali, nonché per gli aspetti legati alla commercializzazione;

b)             nel settore vitivinicolo, per la modifica della disciplina relativa ai piani nazionali di sostegno e per l’attuazione della riforma sempre in ambito OCM;

c)             per i programmi “Frutta, verdura e latte nelle scuole” (la cui disciplina è stata unificata);

d)             per il settore bieticolo-saccarifero (regolamentazione nel periodo post-quote);

e)             nel settore oleicolo, con la partecipazione ai lavori per l’aggiornamento sui metodi di analisi per la definizione dei parametri per la qualità e la genuinità degli oli, in sede UE e COI (Consiglio oleicolo internazionale).

 

Per quanto concerne, poi, il comparto zootecnico, con apposito provvedimento è stato confermato il sostegno accoppiato della PAC per le vacche delle 5 razze italiane da carne, iscritte ai libri genealogici e facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus IBR, estendendo tale misura alla razza Piemontese.

Sempre in ambito europeo, per gli aspetti fitosanitari, è proseguita l’attività per la revisione della proposta del regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante che ha portato alla pubblicazione del regolamento (UE) n. 2016/2031, recante nuovo regime fitosanitario che si applicherà a decorrere dal 14 dicembre 2019, nonché per la proposta di nuovo regolamento relativo ai controlli ufficiali[39].

Nel settore dei fertilizzanti, è iniziata la discussione presso il Consiglio dell’Unione europea della proposta di regolamento UE COM(2016) 157, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE[40].

 

In ordine all’avvio della procedura d’infrazione, concernente le misure di protezione contro la diffusione del batterio Xylella fastidiosa, per presunta violazione del dovere di leale cooperazione, con particolare riferimento alla mancata eradicazione degli alberi infetti nei 20 km nella zona di contenimento e i ritardi nell’effettuazione del monitoraggio nelle aree interessate, la relazione ci riferisce che la regione Puglia ha provveduto a incrementare le attività di monitoraggio delle aree demarcate.

 

Il rafforzamento delle indagini ha consentito il ritrovamento di nuove piante di olivo infette, per le quali sono state prontamente adottate misure di eradicazione. Le azioni messe in atto da tale regione sono state considerate soddisfacenti e in linea con le disposizioni dell’Unione dalla Commissione europea a conclusione di un audit condotto nel mese di novembre 2016.

 

Per i programmi relativi all’internazionalizzazione dei progetti nazionali di ricerca e sperimentazione nei settori agricolo, agroalimentare e forestale, nell’anno 2016 è proseguita la partecipazione allo SCAR (Standing Committee on Agricultural Research), principale organismo di supporto alla Commissione europea nella predisposizione delle strategie e di coordinamento per la ricerca agricola europea nell’ambito di Horizon 2020.

 

Con riferimento alla semplificazione dei pagamenti diretti, richiesta dal Consiglio dei ministri agricoli, anche su sollecitazione del Governo italiano, nel 2016 l’attività si è concentrata sulle modifiche ai regolamenti delegati e di esecuzione.

 

Sul piano nazionale, le principali azioni hanno riguardato, oltre alla citata implementazione delle misure di sostegno decise a livello europeo (in particolare per il settore lattiero, ovicaprino e suinicolo), l’attuazione dei programmi di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nonché l’applicazione, a regime, della nuova regolamentazione relativa alla certificazione dei conti degli organismi pagatori. E’ stato, inoltre, valutato l’impatto della riforma PAC a livello nazionale, proponendo alcune modifiche per il regime di aiuto accoppiato, anche a seguito di criticità segnalate dalla Commissione europea, mediante una analisi di impatto sui vari settori, aumentando le risorse finanziarie per particolari comparti in difficoltà e semplificando i requisiti di accesso.

 

In tema di aspetti finanziari della PAC, il Governo ha garantito la supervisione degli Organismi Pagatori, con una particolare attenzione rivolta all’Organismo Pagatore AGEA, (oggetto di un importante piano d’interventi correttivi disposto nell’aprile 2014). Sono state monitorate le fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti FEAGA e FEASR e, con particolare riguardo alle procedure di conciliazione, sono state poste in essere misure idonee a limitare le procedure di rettifica finanziaria della Commissione dell’Unione europea.

 

Inoltre:

a)    nel settore vitivinicolo, si è proceduto al completamento delle norme attuative della riforma dell’OCM vino e dell’iter di riconoscimento delle indicazioni geografiche nazionali delle bevande spiritose nonché all’analisi del sistema autorizzativo dei nuovi impianti di vite;

b)    nel settore oleicolo, si è data applicazione alle disposizioni europee relative ai Programmi di sostegno per il miglioramento della qualità e della tracciabilità degli oli di oliva per il triennio 2015-2018 e alla tutela della qualità e della corretta informazione ai consumatori;

c)     nel settore zootecnico, si è proceduto alla definizione del programma apistico nazionale 2017-2019 nell’ambito della relativa OCM e all’applicazione del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario;

d)    per il settore risicolo, si è costituito un Tavolo nazionale per la gestione delle problematiche di mercato;

e)     in ambito OGM, è stato adottato il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, recante attuazione della direttiva 2015/412/UE, che modifica la direttiva 2001/18/CE, per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) nel loro territorio.

 

Nell’ambito dello sviluppo rurale, l’attività si è concentrata sul supporto alle autorità di gestione regionali nella fase di avvio dei Programmi di sviluppo rurale della nuova programmazione 2014-2020 nonché sulla attuazione dei programmi gestiti a livello centrale.

E’ stata seguita, inoltre, l’evoluzione del processo di modifica del quadro regolamentare dell’Unione europea, intervenendo sulla citata proposta “omnibus” sugli aspetti relativi allo sviluppo rurale ((COM (2016) 605) final), con proposte tese a facilitare l’uso della consulenza aziendale e delle risorse per catastrofi naturali. E’ stato supportato l’avvio dei Gruppi Operativi, quali strumenti per l’innovazione in agricoltura previsti nei PSR (Programmi di sviluppo rurale) per la realizzazione del Partenariato Europeo per l’innovazione “Produttività e sostenibilità dell’agricoltura” (PEI AGRI).

 

Sempre nell’ambito dello sviluppo rurale, è stata supportata l’autorità di gestione nell’attuazione del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014–2020, con particolare riguardo alle assicurazioni agricole agevolate e alla biodiversità animale, con misure relative alla caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico, al sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, a pratiche, processi e tecnologie.

 

Il Governo, anche sulla base delle indicazioni del Senato della Repubblica (con la risoluzione XXIV, n. 59 del 20 aprile 2016 della 14ͣ Commissione permanente, a conclusione dell’esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2015), ha svolto attività di tutela e protezione delle indicazioni geografiche associate a prodotti agroalimentari, ai vini e agli spiriti sia a livello nazionale che internazionale.

 

Ai fini della tutela dei prodotti agroalimentari italiani, il Governo ha, inoltre, garantito la partecipazione ai negoziati commerciali internazionali già avviati (come il TTIP e il negoziato con il Giappone) o da avviare (come i negoziati con il Messico e con il Cile); nonché, alle Organizzazioni internazionali, sia orizzontali (OMC, OMPI, Codex Alimentarius Commission) che di settore (Organizzazione internazionale della vigna e del vino OIV).

 

Sono proseguite, anche nel 2016, le trattative relative alla revisione del regolamento di base in materia di agricoltura biologica, sul quale non è ancora stato possibile raggiungere un accordo definitivo tra Consiglio e Parlamento europeo. In tale contesto, l’Italia ha mantenuto ferma la propria posizione incentrata sulla difesa dei principi fondamentali dell’agricoltura biologica e sulla tutela dei consumatori, opponendosi, tra l’altro, all’introduzione della produzione fuori suolo e di nuove deroghe per i prodotti importati da paesi terzi.

 

Per quanto riguarda i regimi di qualità nazionale dei prodotti agricoli e alimentari, previsti all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013, si è provveduto ad emanare le modalità attuative per l’applicazione del disciplinare “Vitellone e/o Scottona ai cereali”. È stato, inoltre, approvato il disciplinare “Fassona di razza Piemontese” per il quale saranno a breve definiti i criteri applicativi. Sono stati, infine, predisposti i disciplinari “Bovino podolico al pascolo” e “Uovo qualità ai cereali”.

L’Italia ha partecipato anche ai lavori in tema di informazione ed educazione alimentare. Con il regolamento (UE) n. 2016/791 sono stati unificati i programmi di educazione alimentare “Frutta e verdura nelle scuole” e “Latte nelle scuole” e sono stati licenziati sia il Regolamento di esecuzione che il Regolamento delegato della Commissione, attuativi del programma unificato.

 

Con riferimento al regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, è stato adottato il decreto interministeriale concernente l’indicazione in etichetta dell’origine della materia prima per il latte ed i prodotti lattiero-caseari[41]: si tratta di una disciplina sperimentale dell’etichettatura del latte e dei prodotti lattiero caseari, applicabile solo sul territorio nazionale ed in via temporanea (fino al 31 marzo 2019), con la quale il Governo ha recepito le richieste dei consumatori italiani a fornire loro un quadro informativo più completo sugli alimenti.

Con un altro decreto[42] si è provveduto a definire i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al decreto legge n. 113/2016 (articolo 23-bis), istituito al fine di superare l’emergenza del mercato del frumento e di migliorare la qualità dei prodotti lattiero-caseari, attraverso un’alimentazione del bestiame basata su cereali - volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell’intero comparto cerealicolo.

 

In materia di agro-energie, è proseguito l’impegno del Governo per l’incremento dell’efficienza energetica nel settore primario e per la diffusione e razionalizzazione delle fonti agricole rinnovabili, teso alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, secondo gli obiettivi stabiliti dalla direttiva sulle fonti rinnovabili 2009/28/CE e dal “Pacchetto clima - energia 2030”. In tale contesto è stato emanato il decreto interministeriale 23 giugno 2016, recante “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”, che aggiorna i meccanismi d’incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili, diversi dal fotovoltaico sino al 31 dicembre 2016.

 

Sul fronte dei controlli ufficiali, nel 2016, è proseguita la verifica della conformità dei prodotti alimentari e dei mezzi tecnici di produzione. Notevoli risultati – prosegue il documento in esame - sono stati raggiunti nell’ambito della tutela ex-officio, affidata a livello nazionale all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi, e sul mercato elettronico.

 

Nel corso del 2016 è stata raggiunta la quota di 1539 segnalazioni di abusi di indicazioni geografiche protette. Ciò anche grazie al Memorandum di intesa (MoU) sottoscritto con il gruppo Alibaba nel 2016 con il Governo italiano. L’accordo di cooperazione con la piattaforma cinese consente all’ICQRF di segnalare inserzioni in danno delle indicazioni geografiche italiane tramite il sistema online di tutela dei diritti di proprietà intellettuale chiamato “Aliprotect”.

 

L’anno scorso è stato anche approvato il decreto legislativo n. 103 del 2016 contenente disposizioni sanzionatorie relative all’olio d’oliva e all’olio di sansa d’oliva. Il decreto introduce sanzioni per coloro che violano le norme previste dal regolamento (UE) n. 29 del 2012, sulla commercializzazione dell’olio d’oliva, a cominciare da quelle sull’indicazione dell’origine degli oli vergini e sulle indicazioni facoltative.

 

Sul fronte della semplificazione, si segnala l’entrata in funzione dei registri informatizzati del settore vitivinicolo.

 

Nel corso del 2016 la Commissione ha rappresentato l’esigenza di far slittare la revisione della normativa unionale in materia di restituzioni all’esportazione FEAGA (regolamento (CE) 612/2009): essa si sostanzierà nell’emanazione di un atto delegato e un atto di esecuzione che sostituiranno la precedente normativa. Con l’occasione la Commissione semplificherà le disposizioni vigenti per rendere più rapida l’erogazione dei fondi ai beneficiari e più snello l’iter procedurale a carico delle amministrazioni nazionali coinvolte.

 

Con riferimento specifico alla pesca, la relazione consuntiva in esame rileva che l’azione del Governo nel corso dell’anno 2016 si è svolta coerentemente con le priorità indicate nella relazione programmatica.

Sono state implementate le azioni tese a rispettare gli impegni prefissati nell’ambito della politica comune della pesca, di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e, per quanto riguarda, nello specifico, l’obbligo di dichiarazione e sbarco delle catture di specie ittiche soggette a limiti di cattura, ovvero soggette a taglie minime (si veda l’allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006) si è contribuito all’elaborazione delle Raccomandazioni congiunte sui piani di gestione degli scarti per le specie che definiscono le tipologie di pesca, in collaborazione con i Paesi dell’Unione europea con i quali la risorsa ittica è condivisa, nei vari contesti internazionali tra i quali, in primis, il MEDAC (Mediterranean Advisory Council).

 

Per quanto riguarda, invece, il regolamento (UE) n. 1379/2013, relativo alle OCM nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, con specifico riferimento alle organizzazioni di produttori, sono stati esaminati, a fine anno, i piani di produzione e commercializzazione ad esse riferibili, finanziati sulla base dell’articolo 66 del regolamento (UE) n. 508/2014, relativo al FEAMP.

 

Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Senato della Repubblica (con la citata risoluzione XXIV, n. 59 della 14ͣ Commissione permanente) a proposito delle specificità della pesca nel Mediterraneo, durante la quarantesima sessione plenaria della Commissione generale della pesca nel Mediterraneo (CGPM o GFCM), tenutasi a Malta dal 30 maggio al 3 giugno 2016, sono state adottate sette nuove raccomandazioni vincolanti, che individuano misure di gestione delle risorse della pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero. Di particolare rilevanza, per l’Italia, risulta la Raccomandazione (GFCM/40/2016/3) che stabilisce ulteriori misure di emergenza, per le annualità 2017-2018, per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Adriatico (GSA 17 e GSA 18), con l’obiettivo generale di garantire che i livelli di sfruttamento dei piccoli pelagici nel Mare Adriatico raggiungano il rendimento massimo sostenibile entro il 2020, nonché la Raccomandazione (GFCM 40/2016/4) che istituisce un piano di gestione pluriennale per la pesca del nasello e del gambero rosa nel Canale di Sicilia (GSA 12 e GSA 16).

 

Per quanto riguarda il settore dell’acquacoltura, la medesima Commissione generale della pesca nel Mediterraneo ha riconosciuto i primi risultati della Task force istituita al fine di stabilire una strategia per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura nel Mediterraneo e nel Mar Nero. È proseguita l’attività di esame della proposta di regolamento che istituisce un quadro comune dell’Unione europea per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca. Il Governo ha, altresì, seguito le fasi di proposta e approvazione del programma pluriennale dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nei settori della pesca e dell’acquacoltura per il periodo 2017-2019 e delle norme relative al formato per la presentazione dei piani di lavoro per la raccolta dei dati nei medesimi settori (decisione di esecuzione n. 2016/1251 della Commissione e decisione di esecuzione n. 2016/1701 della Commissione). In base a quanto previsto dall’articolo 21 del citato regolamento (UE) n. 508/2014, relativo al FEAMP, l’Italia ha presentato il piano di lavoro per la raccolta dei dati nel settore della pesca e dell’acquacoltura per il periodo 2017-2019. Tale piano di lavoro – prosegue la relazione in esame - è stato approvato con la decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 8906 final del 19 dicembre 2016.

 

Per quanto concerne il Programma operativo (PO) del FEAMP 2014–2020, sono stati predisposti gli strumenti propedeutici alla sua attuazione: è stato istituito il Comitato di sorveglianza del programma; a seguito di intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, è stato approvato l’Accordo multiregionale che ha permesso la declinazione delle competenze tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sulle azioni da intraprendere attraverso le Misure del Programma operativo FEAMP e la relativa ripartizione finanziaria; è stato istituito un Tavolo, quale sede privilegiata della concertazione tra l’Autorità di gestione e gli Organismi intermedi, durante le riunioni del quale sono stati condivisi ed approvati diversi documenti di attuazione.

 

Nel quadro dell’attuazione delle priorità individuate dal PO del FEAMP, per quanto concerne, in particolare, la promozione della pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, è stata attivata la misura di arresto definitivo, che prevede la possibilità di una riduzione dello sforzo di pesca entro il 2018, concentrando le risorse finanziarie laddove risulti più evidente lo squilibrio tra capacità e sforzo di pesca. È stata attivata anche la misura relativa all’arresto temporaneo delle attività di pesca di cui all’articolo 33 del citato regolamento (UE) n. 508/2014, per le annualità 2015 e 2016. Inoltre, in relazione alle misure di innovazione e servizi di consulenza di cui agli articoli 26 e 27 del medesimo regolamento e, relativamente al sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca di cui all’articolo 36, sono state stipulate convenzioni con università e centri di ricerca. Per quanto concerne, poi, la priorità di promuovere l’attuazione della Politica comune della pesca, con riferimento all’articolo 76 del predetto regolamento, relativo al ‘controllo ed esecuzione’, è stata stipulata la convenzione per lo svolgimento delle attività del Comando generale delle Capitanerie di porto. In relazione alla misura di cui all’articolo 77, relativo alla raccolta di dati, è stato attuato il Programma nazionale italiano per la raccolta dei dati primari di tipo biologico, tecnico ambientale e socio-economico 2014-2016, al fine di dare seguito a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 199/2008. Inoltre, in linea con gli obiettivi della priorità tesa ad aumentare l’occupazione e la coesione territoriale del PO del FEAMP, particolare attenzione è stata riservata all’attuazione dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD-Community-led local development), ovvero al finanziamento di progetti attuati mediante un approccio partecipativo, messi in campo da partenariati locali composti da rappresentanti dei settori pubblico, privato e della società civile che riflettono correttamente la società locale (gruppi di azione locale nel settore della pesca - FLAG). Infine, con riferimento alla priorità tesa a favorire la commercializzazione e la trasformazione, in relazione all’articolo 68 del suddetto regolamento (UE) n. 508/2014 del FEAMP, si evidenziano, in particolare, le iniziative realizzate a sostegno della promozione e valorizzazione del settore ittico nazionale e della qualità e del valore aggiunto dei prodotti ittici.

 

Nel corso del 2016, inoltre, sono state poste in essere attività strumentali all’ottimale gestione degli adempimenti di chiusura della programmazione relativa al Fondo europeo per la pesca (FEP) per il periodo 2007-2013.

Si è provveduto, altresì, a definire la proroga annuale, al 31 dicembre 2016, del precedente Programma triennale della pesca e dell’acquacoltura 2013-2015, come stabilito dall’articolo 1, comma 490 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), anche al fine di garantire la continuità delle misure attivate e di realizzare le azioni previste a sostegno del settore. Al contempo, è stata ultimata la predisposizione del nuovo documento programmatico nazionale per il settore pesca ed acquacoltura 2017-2019.

 

Nel quadro del contrasto alla pesca illegale, con la legge n. 154/2016 (articolo 39), cosiddetto collegato agricolo, sono state introdotte importanti modifiche al regime sanzionatorio in materia di violazioni della normativa vigente che disciplina la pesca marittima: oltre ad introdurre le sanzioni per il mancato rispetto delle nuove regole della politica comune della pesca, tra le quali il sopra menzionato obbligo di sbarco, si è inteso modulare alcune sanzioni per determinate infrazioni gravi, secondo criteri di efficacia, proporzionalità e dissuasività, richiesti dalla normativa europea e, in particolare, dai regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (UE) n. 404/2011.

 

Si tratta di infrazioni che riguardano la detenzione ed il commercio di specie ittiche di taglia inferiore a quella commercializzabile, ovvero di illeciti che riguardano determinate specie ittiche soggette a piani di gestione quali il tonno rosso ed il pesce spada. Il Governo, inoltre – prosegue il documento in esame - si è attivamente impegnato nell’implementazione delle vigenti normative nazionali al fine di recepire quanto indicato nel regolamento (CE) n. 1005/2008, in materia di contrasto alle pratiche di pesca illegale, non registrata e non regolamentata (INN).

 

Infine, il Governo italiano ha istituito un regime di qualità nazionale (RQN), definito “Acquacoltura sostenibile di alta qualità”, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, per offrire al consumatore ampie garanzie sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto e del processo di produzione[43].

 


Occupazione e affari sociali

 

In tema di politiche attive per l'occupazione, la relazione segnala innanzitutto la prosecuzione delle attività di attuazione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Si ricorda poi la significativa adesione, in Italia, alle attività avviate grazie alla "Garanzia per i giovani". Si esprime l'auspicio che l'avvenuto refinanziamento dell'iniziativa occupazione giovanile permetterà ad una platea ancora più ampia di beneficiare delle misure offerte.

Si citano la partecipazione del Governo alle fasi di consultazione e negoziato sulla nuova agenda per le competenze in Europa (COM(2016) 381) ed al processo di rafforzamento della rete Eures, anche a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 2016/589[44]. Il Governo fa quindi diretto riferimento alle risoluzioni, approvate dall'11a Commissione permanente del Senato della Repubblica, Doc. XVIII, n. 150 e XVIII, n. 173[45].

La relazione dà quindi conto dei seguiti adottati sulle due risoluzioni della 1a Commissione permanente del Senato (Doc XVIII, n. 152 e XVIII, n. 163) su altrettante proposte di regolamento sulle statistiche sociali (COM(2016) 551 e COM(2016) 557).

Per quel che concerne la salute e sicurezza sul lavoro, il Governo evidenzia il contributo fornito per il rafforzamento della cooperazione transnazionale a seguito dell'istituzione della piattaforma europea per la prevenzione e il contrasto del lavoro non dichiarato (decisione (UE) 2016/344[46]). Al livello nazionale, peraltro, il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con l'obiettivo di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva attraverso forme più incisive di coordinamento con le autorità preposte alla vigilanza.

Il Governo segnala inoltre:

1)    l'attiva partecipazione ai lavori per l'approvazione della direttiva del Consiglio per l'attuazione dell'accordo concluso dalle parti sociali (COGECA, ETF, Europèche) per l'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (COM(2016) 235);

2)    il recepimento della direttiva 2014/67/UE[47] con il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136. Con il successivo decreto ministeriale del 10 agosto 2016 sono stati definiti standard operativi e regole di trasmissione per la comunicazione preventiva di distacco a carico del datore di lavoro straniero. In tema di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, il Governo dà quindi conto del travagliato iter di approvazione della proposta di direttiva che modifica la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2016) 128)[48], su cui hanno approvato risoluzioni sia l'11a Commissione permanente del Senato (Doc XVIII, n. 125) sia l'omologa Commissione della Camera dei deputati (Doc XVIII, n. 41).

 

Un breve resoconto delle attività della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è contenuta nel paragrafo sulla sicurezza sociale dei lavoratori.

In tema di politiche di integrazione, invece, si elencano i principali progetti in corso per l'integrazione socio-lavorativa nella società italiana dei migranti, con particolare attenzione alle fasce vulnerabili (tra questi i progetti INSIDE e "Percorsi per la formazione, il lavoro e l'integrazione dei giovani migranti"). Con riferimento alla migrazione legale, si riferisce della proposta di modifica della direttiva cd. "carta blu"[49] (COM(2016) 378), sulla quale la 1a Commissione permanente del Senato ha adottato una risoluzione favorevole (Doc XVIII, n. 145).

In tema di politiche sociali, lotta alla povertà e all'esclusione sociale, il Governo riporta i passi intrapresi al fine di raggiungere l'obiettivo di ridurre entro dieci anni il numero delle persone in condizione o a rischio di povertà o esclusione sociale posto dalla Strategia Europa 2020:

1)    la previsione, con la legge di stabilità 2016, di un Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione, al quale sono assegnati 600 milioni di euro per l'anno 2016 e un miliardo di euro a decorrere dall'anno 2017. Tali risorse sono finalizzate a garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

2)    la distribuzione di prodotti alimentari tramite il Programma operativo FEAD. L'Italia ha scelto di integrare la componente obbligatoria di finanziamento con un'ulteriore componente volontaria, più che raddoppiando in tal modo le risorse disponibili.

Si riferisce quindi sull'iter delle seguenti proposte della Commissione, che si prevede proseguirà nel corso dell'anno:

1)    COM(2015) 615[50], cd. "accessibility act". Mira a migliorare il funzionamento del mercato interno per i prodotti accessibili rimuovendo le barriere create da legislazioni divergenti. Il negoziato è nelle fasi iniziali. La Presidenza slovacca ha pubblicato una prima relazione riassuntiva dello stato dei lavori nel dicembre 2016;

2)    COM(2008) 426[51] per stabilire un livello minimo uniforme di tutela contro la discriminazione per motivi di religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. La posizione del Parlamento europeo risale all'aprile 2009. Prosegue il dibattito in Consiglio, durante il quale sono state espresse riserve sulla base legale e sul rispetto del principio di sussidiarietà. Il testo consolidato più recente risale al dicembre 2016.

La 14a Commissione permanente del Senato della Repubblica ha approvato, il 29 luglio 2008, un parere favorevole con osservazioni relative, tra l'altro, a possibili differenze di trattamento per i servizi finanziari; possibili incentivi per PMI che garantiscano a disabili l'accesso ai propri servizi.

Segue una panoramica dei progetti, gruppi di lavoro e programmi seguiti nel corso dell'anno in tema di economia sociale, con particolare riferimento ad inclusione sociale, terzo settore ed imprenditoria sociale.

Dopo avere ricordato la partecipazione del Governo italiano alla consultazione pubblica lanciata dalla Commissione sulla proposta di "pilastro dei diritti sociali" (COM(2016) 127)[52], la relazione dettaglia gli impegni sostenuti in tema di parità di genere, con particolare riferimento al tema "donne e povertà"; alla tratta di esseri umani; alla promozione di pari opportunità per le carriere nei settori della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM); alla promozione di nuove forme di lavoro flessibile e dell'imprenditoria femminile.

Sul COM(2016) 127 le Commissioni riunite XI e XII della Camera dei deputati hanno adottato una risoluzione (Doc XVIII, n. 55).

La relazione affronta infine le attività sviluppate per promuovere l'integrazione delle popolazioni di rom, sinti e camminanti,in attuazione della Comunicazione della Commissione europea, risalente al 2011, COM(2011) 173. Riferisce delle iniziative intraprese "a seguito dell'apertura da parte della Commissione europea di una procedura di infrazione, nei confronti dell'Italia, sul tema del mancato superamento del 'sistema campi' ".

Di tale procedura di infrazione non si rinviene, peraltro, traccia nella banca dati "Eurinfra", curata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che elenca le procedure di infrazione pendenti a carico dell'Italia. 


Tutela della salute

 

La relazione evidenzia preliminarmente l'impegno sostenuto in termini di comunicazione. Un'attività di promozione e prevenzione è stata infatti posta in essere, in conformità con il terzo programma dell'UE per la salute 2014-2020 (di cui al regolamento 282/2014[53]), per la prevenzione e la lotta al tabagismo, la prevenzione dell'abuso di alcool, il contrasto alle cattive abitudini alimentari e la promozione dell'attività fisica.

Tra i risultati più rilevanti dei rapporti internazionali intessuti in questo periodo vengono segnalate l'intensificazione delle attività di promozione della salute e di politica sanitaria nella regione mediterranea e la conclusione del "progetto mattone internazionale", che ha contribuito ad agevolare il processo di internazionalizzazione delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Il Governo si sofferma inoltre sull'avvenuta archiviazione del procedimento di infrazione n. 2014/287: la Commissione europea ha accertato che non vi è stata violazione della disciplina in materia di procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati a trapianto (direttiva 2012/25/UE[54]).

Con riferimento alla prevenzione e programmazione sanitaria, la relazione indica le seguenti azioni, poste in essere per prevenire le malattie croniche non trasmissibili:

1)    il contributo dell'Italia alle attività del gruppo di esperti in materia di politiche del tabacco ed il recepimento della direttiva 40/2014/UE[55] con il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, il quale ha introdotto nuove misure a tutela dei minori nel medesimo settore;

2)    il ruolo di partner nell'azione comune su nutrizione ed attività fisica, finalizzata ad arrestare "l'epidemia di sovrappreso e obesità nei bambini e negli adolescenti".

Nella lotta alla diffusione delle malattie trasmissibili, il Governo riferisce sulla sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all'assistenza sanitaria e del fenomeno della resistenza antimicrobica nonché sui gruppi di lavoro operanti in materia di AIDS. Per quanto concerne la profilassi internazionale, l'anno 2016 ha visto, da un lato, la dichiarazione di cessata emergenza per il virus Ebola in Africa occidentale e, dall'altro, l'emergenza del virus Zika, che si aggiunge a quella relativa al polio virus selvaggio. Il Governo riferisce in merito a compiti e strategie di profilassi internazionale e sanità transfrontaliera e indica, infine, il proprio impegno in favore della diffusione delle vaccinazioni, intese come "strumento efficace di prevenzione lungo tutto il corso della vita".

In tema di salute dei migranti, la relazione sottolinea che il Servizio sanitario nazionale fornisce assistenza sanitaria a tutti coloro che giungono in Italia, soddisfacendone i bisogni sanitari in ogni fase del loro percorso, dagli interventi di primo soccorso sino all'integrazione nella comunità. In particolare, a beneficio dei migranti che sbarcano sulle coste italiane viene eseguita la profilassi prevista dal regolamento sanitario internazionale[56] e vengono effettuati i controlli sanitari necessari al momento dell'arrivo in porto. A partire dal 2016, è stato inoltre avviato il progetto PASSIM (Primissima assistenza sanitaria nel soccorso in mare), finanziato con fondi europei, che permette di fornire una primissima assistenza psico-sanitaria a bordo delle unità navali della Marina militare, della Guardia costiera e della Guardia di finanza. È in corso di sperimentazione un modello di carta sanitaria del migrante, realizzata anche su supporto informatico ed affidata al titolare, che lo accompagni nei suoi successivi spostamenti.

Nel paragrafo sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, il Governo riferisce del seguito dato alla risoluzione Doc XVIII, n. 135[57], approvata dalla 11a Commissione permanente del Senato della Repubblica il 22 giugno 2016.

Accanto al rafforzamento delle strategie in tema di miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza delle cure, in tema di programmazione sanitaria si è lavorato sull'attuazione della direttiva 2011/24/UE[58]. Si è, tra l'altro, tentato di migliorare il sistema di monitoraggio delle attività dei punti di contatto nazionale per l'assistenza sanitaria transfrontaliera, previsti nell'articolo 6 della direttiva medesima[59].

Nel paragrafo relativo ai farmaci, dispositivi medici e diagnostici in vitro si dà conto degli sforzi profusi per l'approvazione delle seguenti proposte di regolamento:

1)    sui dispositivi medici (COM(2012) 542) e dispositivi medico-diagnostici in vitro (COM(2012) 541). Già nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - che dovrebbe essere imminente - la Commissione europea sta lavorando agli atti di legislazione secondaria previsti.

Si ricorda che la 12a Commissione permanente del Senato ha approvato, il 29 ottobre 2014, un'unica risoluzione su entrambi i documenti (doc XVIII, n. 74 della XVI legislatura), con osservazioni sulla necessità che: i dispositivi medici fossero tracciabili in ogni momento e luogo del loro percorso; fossero disponibili tempestive comunicazioni su segnali di nocività o malfunzionamento; fosse garantita una maggiore omogeneizzazione delle procedure riguardanti gli organismi notificati. Si auspicava inoltre che la competenza sulla vigilanza fosse delle regioni e si segnalava l'opportunità di prevedere un congruo periodo di transizione;

2)    sul mercurio, attualmente in attesa della firma.

Sulla relativa proposta (COM(2016) 39) la 13a Commissione permanente del Senato ha approvato una risoluzione (Doc XVIII, n. 114).

Dopo un elenco analitico dei gruppi di lavoro, delle azioni comuni e delle task force in cui il Governo è stato impegnato (nelle materie di cui al suddetto paragrafo), si riferisce dell'attività di controllo condotta sui cosmetici e soprattutto sui prodotti per le unghie.

In tema di professioni sanitarie, la relazione segnala l'adesione del Governo italiano al progetto "azione comune UE sulla pianificazione e previsione del personale sanitario", mentre per quanto concerne la sanità elettronica viene ricordata la conclusione, nel luglio 2016, del Patto per la sanità digitale. Si tratta di un piano strategico, unitario e condiviso, per il conseguimento degli obiettivi di efficienza, trasparenza e sostenibilità del Servizio sanitario nazionale attraverso l'impiego sistematico dell'innovazione digitale in sanità.

Nel settore della sicurezza alimentare e della nutrizione, la relazione ricorda:

1)    la discussione sulle questioni ancora in fase di definizione inerenti al regolamento (UE) n. 1169/2011[60]: Paese di origine e luogo di provenienza, allergeni, linee guida sul QUID (quantità di ingrediente determinante) nei prodotti alimentari;

2)    gli adempimenti connessi al regolamento CE 1924/2006[61], quali l'istituzione del punto di contatto nazionale per le nuove autorizzazioni di indicazioni nutrizionali e di salute;

3)    l'inizio di applicazione del regolamento (UE) 609/2013[62], che ha comportato l'abrogazione del concetto normativo di "prodotto dietetico". Nel suo campo di applicazione confluiscono la disciplina delle formule per lattanti e degli alimenti a fini medici speciali, mentre ne vengono sottratti gli alimenti per celiaci[63].

Per quanto concerne l'igiene degli alimenti di origine animale, si riferisce sull'attività di collaborazione con la Commissione europea e gli altri Stati membri per pervenire al mutuo riconoscimento dell'equivalenza delle legislazioni vigenti. Vengono inoltre indicate le attività condotte dalle regioni o in collaborazione con le medesime. Si riferisce, quindi, sulle attività svolte in materia di additivi alimentari, aromi, enzimi, contaminanti, materiali destinati al contatto con gli alimenti ed alimenti OGM.

Si fa quindi riferimento al lavoro in corso per l'individuazione dei criteri scientifici per identificare e definire le sostanze con proprietà di interferenza endocrina nei prodotti fitosanitari. In questo settore il Governo afferma di procedere "in accordo con quanto stabilito dalla risoluzione della 12a Commissione permanente del Senato n. 162 del 18 ottobre 2016" (Doc XVIII, n. 162).

Il paragrafo sulla sanità veterinaria indica gli interventi posti in essere per "poter garantire sul territorio nazionale il controllo sistematico e l'eradicazione di alcune malattie infettive animali con particolare attenzione alle zoonosi". Si riferisce inoltre sulla discussione, presso i gruppi di esperti, sulla proposta di regolamento relativo ai medicinali veterinari (COM(2014) 558), in relazione alla quale il Governo appoggia la proposta di riconoscere la figura del veterinario come unica figura professionale abilitata a prescrivere medicinali per animali sul proprio territorio.

Il 25 novembre 2014 la 12a Commissione permanente del Senato ha approvato sul merito del pacchetto normativo costituito dai COM(2014) 557 e 558 un parere favorevole condizionato (Doc XVIII, n. 82): all'eliminazione della previsione della vendita diretta dei farmaci da parte del veterinario; al chiarimento, nell'atto COM(2014) 558, che la prescrizione dei medicinali veterinari può essere effettuata solo dai medici veterinari; alla revisione della possibilità di vendita dei medicinali veterinari on line; all'estensione agli Stati nazionali delle attività di controllo sull'insorgenza delle resistenze; alla revisione di alcuni tempi di attesa; all'approfondimento della valutazione dell'impatto finanziario derivante dalle nuove procedure di farmacovigilanza; alla semplificazione dell'uso dell'omeopatia anche in campo veterinario. Inoltre, con specifico riferimento ai profili di sussidiarietà e proporzionalità, la medesima 12a Commissione ha espresso parere favorevole sui due atti, rilevando, tuttavia, profili di illegittimità nell'atto COM(2014) 558, relativamente alle deleghe di potere ivi contenute, nonché la mancanza, nell'atto COM(2014) 557, della motivazione in merito ai suddetti princìpi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il Governo sottolinea inoltre l'atteso impatto positivo, per il settore zootecnico e mangimistico nazionale, della proposta di regolamento sulla fabbricazione, immissione sul mercato e utilizzo di mangimi medicati (COM(2014) 556). Ci si attende infatti il miglioramento della qualità dei mangimi, con un vantaggio per la salute pubblica e per gli animali; l'intervento normativo dovrebbe, inoltre, avere un ruolo importante nella lotta all'antibiotico-resistenza, attraverso la definizione di standard appropriati di produzione, di trasporto e di distribuzione nonché mediante disposizioni per un uso razionale e responsabile dei mangimi medicati.

Il 29 ottobre 2014 la 12a Commissione permanente del Senato ha approvato un parere favorevole, rilevando l'opportunità di specificare e garantire che l'utilizzo dei mangimi medicati avvenga non in via generalizzata e preventiva, bensì per finalità curative e nell'ambito dei soli casi e dosaggi necessari per la tutela della salute e della qualità dell'alimentazione (Doc XVIII, n. 78).


 

Istruzione, gioventù e sport

 

Secondo il Governo italiano la principale priorità connessa agli obiettivi della Strategia Europa 2020, come ribadita nella Risoluzione del Consiglio dell’UE del 24 febbraio 2016 sulla promozione dello sviluppo socio-economico e dell'inclusività nell’Unione europea, e tradotta nell’impegno assunto dal Governo alla luce della Risoluzione del Senato della Repubblica[64], è espressa innanzitutto dal benchmark europeo sull’abbandono scolastico. I dati statistici annuali (Education and Training Monitor) pubblicati nel novembre 2016 indicano, per l’Italia, una riduzione della percentuale dell’abbandono scolastico (14,7 per cento dal 17,7 per cento dell’anno scorso), con un ulteriore avvicinamento delle statistiche nazionali alla media e agli obiettivi europei.

 

Coerentemente con quanto indicato nella sopra menzionata Risoluzione sulla promozione dello sviluppo socio-economico e dell'inclusività nell’UE del 24 febbraio 2016, nonché con i principi espressi nella Risoluzione del Consiglio su una nuova agenda per le competenze per un’Europa inclusiva e competitiva, adottata il 21 novembre 2016, sono proseguite le iniziative e la collaborazione interistituzionale per il sostegno alle politiche di integrazione linguistica e sociale di immigrati e adulti detenuti. Particolare cura è stata rivolta all’attuazione dei due Accordi Quadro siglati l’11 novembre 2010 e il 7 agosto 2012 e alla nuova programmazione dei fondi comunitari 2014-2020 previsti dal FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione). Questo tipo di attività si colloca nel contesto della Raccomandazione del Consiglio sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti, approvata il 21 novembre 2016 a maggioranza qualificata e adottata dal Consiglio UE il 13 dicembre 2016. In linea con obiettivi e principi delineati in tale documento, è, inoltre, proseguita la realizzazione di azioni e misure per il sostegno e lo sviluppo dell’istruzione degli adulti e per l’integrazione linguistica e sociale degli immigrati.

 

Parallelamente alle Conclusioni del Consiglio dell’UE del 21 novembre 2016 sul ruolo dell’istruzione nella prevenzione delle radicalizzazioni violente, e nel più ampio contesto politico della Dichiarazione di Parigi del 17 marzo 2015, il Governo ha sviluppato attività mirate alla promozione, attraverso l’istruzione, dei valori fondamentali e delle competenze civiche e sociali, per lo sviluppo di una cittadinanza attiva nelle società democratiche e pluralistiche.

 

L’Accordo di Programma dal titolo “La dimensione europea nell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione”, del 2015, per avviare un intervento di formazione dei docenti italiani sul tema della cittadinanza europea, ha, poi, permesso di porre l’accento in maniera specifica sulla conoscenza dell’UE e del funzionamento delle sue istituzioni – come peraltro richiamato dalla Risoluzione della Camera dei Deputati[65] – e di promuovere i valori fondanti dell’Unione.

Come auspicato nelle Conclusioni del Consiglio UE del 30 maggio 2016 sullo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e del pensiero critico per mezzo dell'istruzione e della formazione, particolare attenzione è stata posta al contrasto del bullismo e del cyber-bullismo, anche in relazione ai social media e all’uso dei social network. Il Governo ha lanciato il “Piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo a scuola”, dando impulso a una serie di partenariati e collaborazioni, per favorire la formazione di studenti, docenti e di tutto il personale della scuola sui contenuti della Dichiarazione dei diritti e dei doveri in Internet del 28 luglio 2015.

 

Con riguardo ai Fondi strutturali per le scuole dell’Area Convergenza, nell’anno 2016 le azioni e gli interventi del Governo sono proseguiti in continuità con il passato incidendo sui fattori di criticità che caratterizzano il sistema scolastico e sono stati focalizzati sul contrasto alla dispersione scolastica, sull’innalzamento delle competenze chiave, sull’edilizia e i laboratori per gli ambienti scolastici e sullo sviluppo della professionalità degli insegnanti.

 

Si segnala in particolare la conclusione delle operazioni relative al PON “Competenze per lo Sviluppo”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e al PON “Ambienti per l’Apprendimento” finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2007/2013 destinate agli istituti scolastici delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza, ovvero Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

 

Nonostante gli importanti traguardi raggiunti attraverso il coinvolgimento del 95 per cento delle scuole delle Regioni dell’area Convergenza coinvolte, il Governo italiano ritiene che il processo debba essere completato sia per il raggiungimento dell’obiettivo target del tasso di dispersione scolastica sia per il miglioramento delle competenze chiave degli studenti. In tal senso, il Governo ha proseguito le azioni intraprese, in continuità con il passato ed in armonia con la Strategia europea, dando avvio al nuovo Programma “PON per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Il citato Programma affronta la sfida di migliorare le condizioni per la partecipazione al mercato del lavoro, promuovere l’inclusione sociale e migliorare la qualità del capitale umano anche attraverso il miglioramento dell’efficienza e della qualità degli edifici scolastici delle dotazioni tecnologiche e digitali (laboratori, digitalizzazione, smart school).

Il nuovo PON 2014/2020 si colloca nella cornice del Position Paper della Commissione europea e dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 focalizzandosi in via prioritaria nell’“Investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente” (Obiettivo tematico 10) e nel favorire la qualità, l'efficacia e l'efficienza della Pubblica amministrazione migliorando il sistema di governance del sistema scolastico inclusa la valutazione dello stesso – in coerenza con il “Rafforzamento la capacità istituzionale e promuovere un’amministrazione pubblica efficiente” (Obiettivo tematico 11).

 

Anche nel 2016 l'Italia si è distinta per essere stata uno dei Paesi che ha garantito maggiore partecipazione alle iniziative comunitarie nel settore dell'istruzione, con particolare riferimento al programma per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport “Erasmus+” 2014-2020. Come per il precedente anno, infatti, la risposta del sistema scolastico, accademico e dell’educazione per gli adulti ai bandi connessi al Programma è stata molto elevata tanto che i fondi comunitari sono stati sufficienti a finanziare esclusivamente le proposte di alta qualità pervenute all’Agenzia nazionale.

Tra le azioni di maggior rilievo, si pone l’attenzione sull’impegno profuso per sostenere l’International Credit Mobility (ICM) del settore universitario - misura orientata alla mobilità da e per i Paesi extraeuropei inserita nel programma solo a partire dal 2015 - che ha condotto all’approvazione nel 2016 di un numero di progetti superiore all’anno precedente.

 

Con riferimento alla formazione superiore, il Governo si è impegnato in azioni volte a:

- monitorare il raggiungimento degli obiettivi europei e attuare il programma Erasmus plus;

- allineare il fabbisogno dell’offerta formativa al mondo del lavoro;

- rafforzare la partecipazione alla formazione superiore, sia in termini di iscrizioni sia in termini di riduzione dei tempi di laurea;

- incentivare il rientro di alte professionalità scientifiche e tecnologiche dall’estero;

- completare la riforma del sistema AFAM.

 

Nell’ambito della formazione superiore, l’Italia si è assunta, in sede europea, quali impegni prioritari: l’innalzamento, in attuazione della strategia “Istruzione e Formazione 2020”, ad almeno il 26-27 per cento dei giovani tra i 30 e i 34 anni con un titolo di formazione superiore, l’incremento, per la realizzazione dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore, al 20 per cento dei laureati con un’esperienza significativa, ossia di almeno 3 mesi, di mobilità internazionale nel 2020, il supporto all’attuazione degli obiettivi e delle azioni incluse nel programma comunitario “Erasmus+” e nell’agenda di modernizzazione delle università.

 

Con riferimento alle politiche giovanili, nel primo semestre del 2016 il Governo italiano ha partecipato ai lavori del Consiglio dei Ministri dell’Istruzione, della Gioventù, della Cultura e dello Sport dell’Unione europea (EYCS), contribuendo all’elaborazione delle Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati Membri, riuniti in sede di Consiglio, sul ruolo del settore della gioventù in un approccio integrato e intersettoriale per prevenire e combattere la radicalizzazione violenta dei giovani, le Conclusioni sono state approvate nella sessione del 30 maggio 2016.

 

Il documento invita gli Stati membri ad adoperarsi a favore di un approccio integrato e intersettoriale a livello nazionale, regionale e locale al fine di raggiungere tutti i giovani a rischio di radicalizzazione violenta; a promuovere una cooperazione efficace e ben sintonizzata tra il settore della gioventù, il settore dell'istruzione ed altri settori pertinenti e sviluppando strumenti comuni, misure e lo scambio di buone pratiche per il trattamento di casi di radicalizzazione violenta; ad esplorare e promuovere il ruolo che l'animazione socio-educativa può svolgere in quanto partner di coalizioni e reti a livello nazionale, regionale e locale per costituire una solida base di sostegno per lo sviluppo dei giovani.

 

Nel medesimo semestre il Governo italiano ha preso parte anche agli eventi promossi dalla Presidenza olandese, quali la Conferenza europea della gioventù tenutasi ad Amsterdam dal 4 al 7 aprile 2016.

 

In tale contesto di “Dialogo strutturato“ l‘Italia ha partecipato all’elaborazione del documento sul tema “Consentire a tutti i giovani di impegnarsi in un'Europa diversa, connessa e inclusiva - Pronti per la vita, pronti per la società“, approvato nel corso della Conferenza di Amsterdam.

 

Nel secondo semestre del 2016, il Governo italiano ha partecipato ai lavori del Consiglio EYCS, contribuendo all’elaborazione delle Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati Membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla promozione di nuovi approcci nell’animazione socio-educativa per scoprire e sviluppare le potenzialità dei giovani;  le Conclusioni sono state approvate nella sessione del 21 novembre 2016.

 

Il documento invita gli Stati membri a promuovere, sostenere e valutare l'utilizzo, la progettazione, l'elaborazione, la sperimentazione e la diffusione di nuovi strumenti e approcci da utilizzare nell'animazione socio-educativa attraverso la cooperazione intersettoriale, al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni attuali e alle sfide, agli interessi e alle aspettative futuri dei giovani e della società; a potenziare le capacità degli animatori socio-educativi in relazione all'innovazione e allo sviluppo delle potenzialità e dei talenti dei giovani, fornendo maggiori opportunità di istruzione e formazione.

 

Si segnala altresì che nel corso del Consiglio EYCS si è svolto un dibattito orientativo sul tema “I giovani al centro di una moderna Unione europea”.

 

In tale ambito, l’Italia ha evidenziato come il vertice informale di Bratislava del 14 settembre 2016 abbia messo i giovani al centro delle azioni prioritarie dell’Europa e che lo strumento dell’animazione socio-educativa dovrebbe essere sviluppato ulteriormente per ridurre il numero di giovani che rimangono inattivi e ai margini della società. Da parte italiana è stato espresso anche l’auspicio che maggiori risorse siano dedicate ai giovani per consentire loro di fare impresa, cultura e per essere davvero protagonisti del proprio futuro.

 

Nel secondo semestre del 2016 il Governo italiano ha altresì preso parte alla Conferenza europea della gioventù tenutasi a Kosice dal 3 al 6 ottobre sul tema “Consentire a tutti i giovani di impegnarsi in un'Europa diversa, connessa e inclusiva - Pronti per la vita, pronti per la società“, già trattato nella conferenza di Amsterdam nel quadro del “Dialogo strutturato“. L‘Italia ha contribuito alla definizione di una serie di raccomandazioni agli Stati membri e alla Commissione europea che sono state oggetto di discussione nel Consiglio EYCS del 21 novembre 2016.

 

Nel corso del 2016 l‘Italia ha contribuito all’attuazione del nuovo programma “Erasmus+”, in quanto membro nazionale del Comitato di programma per la parte Gioventù e Autorità nazionale di vigilanza dell’Agenzia Nazionale per i Giovani. L‘Agenzia ha proceduto all’attuazione delle diverse azioni del programma, ha svolto attività di supervisione e monitoraggio e ha designato l’Indipendent Audit Body (IAB) che svolge la verifica integrata, a livello nazionale, del corretto utilizzo delle risorse finanziarie e delle attività gestite. Inoltre, ha contribuito alla predisposizione della prima stesura del Rapporto nazionale sull’implementazione e l’impatto del programma Erasmus+ in Italia per la parte Gioventù, in collaborazione con le altre Autorità nazionali e Agenzie nazionali competenti.

 

Il Governo italiano, attraverso il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, nel corso del 2016 ha partecipato, quale organismo intermedio, all’attività relativa all’attuazione del programma europeo “Youth Garantee” (Garanzia Giovani), previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Ue del 22 aprile 2013, per la lotta alla disoccupazione giovanile finalizzato a prevenire l’esclusione e la marginalità sociale a sostegno dei giovani NEET (Not in Education, Employment or Training). Lo strumento utilizzato per l’attuazione del programma è il servizio civile nazionale.

 

Il Programma europeo Garanzia giovani è un programma diretto ad assicurare ai giovani fino a 25 anni di età (entro 4 mesi dal termine di un ciclo di istruzione formale o dall'inizio della disoccupazione) un'offerta di lavoro, di prosecuzione degli studi, di apprendistato, di tirocinio o di altra misura di formazione. Sulla base delle indicazioni del Consiglio, gli Stati membri hanno recepito all'interno dei propri ordinamenti la richiamata Raccomandazione istitutiva del programma e introdotto una serie di iniziative a favore dei giovani finanziate sia dal progetto europeo Youth Employment Initiative, sia dal Fondo Sociale Europeo (FSE 2014-2020).

Per quanto concerne l’Italia, questa ha predisposto un apposito Piano per l’attuazione della Garanzia giovani (approvato dalla Commissione europea e avviato il 1° maggio 2014) che prevede una dotazione finanziaria complessiva di 1.513 milioni di Euro (di cui 1.135 milioni di euro finanziati a livello europeo e i rimanenti 378 milioni di cofinanziamento nazionale) e che coinvolge l'intero territorio nazionale, ad eccezione della Provincia di Bolzano (l'unica con un tasso di disoccupazione giovanile inferiore al 25%).

Il Governo italiano ha, inoltre, deciso di estendere la Garanzia ai giovani fino ai 29 anni.

Si ricorda, infine, che in materia di NEET l’Italia ha recentemente introdotto, per il 2017, un incentivo (cd Bonus NEET) per i datori di lavoro privati che assumono  giovani registrati al "Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani”, tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni) e a condizione che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione e che risultino disoccupati. L'incentivo (del quale bisogna fruire, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2019 e che non è cumulabile con altri incentivi economici o contributivi) consiste in uno sgravio contributivo totale o nella misura del 50 per cento (a seconda del contratto di assunzione).

 

Un’ulteriore iniziativa cui il Governo italiano ha preso parte in ambito europeo unitamente ad altri Paesi è il progetto International Volunteering Opportunities for All (IVO4ALL) finanziato dal Programma ERASMUS PLUS Azione chiave 3. Il progetto in generale ha la finalità di sviluppare l'internazionalizzazione dei sistemi nazionali di volontariato, individuando misure per garantire parità di accesso a tutti i giovani con minori opportunità (tra cui i NEET). A tal fine il progetto prevede una sperimentazione da effettuare in tre Paesi partner (Italia, Francia, Regno Unito), ognuno nell’ambito delle modalità e della propria normativa nazionale, con la quale esaminare un gruppo di 500 giovani volontari di cui 250 selezionati e avviati al servizio con i vigenti criteri (gruppo di controllo) e 250 selezionati con nuovi criteri e misure destinati alla sperimentazione prevista dal progetto, atti a coinvolgere giovani con minori opportunità.

 

Per l’Italia il gruppo di controllo è estratto dai volontari avviati al servizio civile nazionale all’estero selezionati con il bando ordinario 2015. Le misure sperimentali nei tre Paesi riguardano: la durata del servizio; i criteri di reclutamento e di selezione; la formazione pre-partenza e il tutoraggio dei giovani volontari nei Paesi di realizzazione del progetto. La sperimentazione in Italia ha riguardato 50 giovani che hanno svolto il servizio civile nazionale per la durata complessiva di 6 mesi (precisamente dal 18 aprile al 14 ottobre 2016). Il periodo di servizio all’estero, della durata di 4 mesi, è stato preceduto da circa 6 settimane di formazione pre-partenza durante le quali è stata prevista una formazione generale sul servizio civile di circa 30 ore, un corso di lingua straniera della durata di tre settimane e un periodo di formazione specifica inerente le attività previste nel progetto. Terminato il periodo di servizio civile all’estero è stato effettuato un debriefing dell’esperienza svolta (dal 10 al 14 ottobre 2016).

 

Nel corso del 2016, il Governo italiano ha partecipato ai lavori presso il Consiglio dell’Unione europea in coerenza con le proprie politiche in materia di sport, tenendo conto degli impegni assunti ed in linea con quanto previsto dal Piano di lavoro dello sport dell’UE per il 2014-2017.

 

Nel primo semestre è stata dedicata particolare attenzione alla stesura del testo delle Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento dell'integrità, della trasparenza e della gestione sana nei grandi eventi sportivi.

In merito al tema dell’integrità dello sport, con particolare riferimento al contrasto della manipolazione dei risultati sportivi (match fixing), l’Italia ha proseguito nell’azione di supporto alla Commissione europea per contribuire alla ratifica da parte dell'UE della Convenzione internazionale del Consiglio d’Europa contro il match-fixing.

Lo scorso aprile l’Italia ha ufficialmente firmato la Convenzione del Consiglio d’Europa, la cui procedura di ratifica è tuttora in corso.

 

 


Cultura e turismo

 

Il Governo italiano sottolinea di aver continuato a perseguire la promozione della cultura quale fattore di sviluppo sociale, di crescita economica e di integrazione comunitaria nonché il rafforzamento delle sinergie tra cultura e turismo.

 

Sulla base di quanto indicato nella Risoluzione della 7ª Commissione del Senato del 5 ottobre 2016[66], con la quale si esprimeva pieno sostegno all’iniziativa comunitaria mirante alla crescita economica e alla coesione sociale attraverso la massima valorizzazione del patrimonio culturale italiano, ivi incluso il patrimonio culturale immateriale, il Governo italiano ha condiviso la Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo del patrimonio culturaleCOM(2016) 543.

 

Tale proposta mira a valorizzare il patrimonio culturale europeo in un momento storico in cui questo si trova ad affrontare numerose sfide, tra cui la diminuzione dei bilanci pubblici e della partecipazione alle attività culturali tradizionali, i problemi della fruizione sostenibile del patrimonio culturale, la trasformazione delle catene di valore e delle aspettative a seguito del passaggio al digitale e il traffico illecito di opere d'arte.

 

In conformità con la Risoluzione della 7ª Commissione del Senato del 26 luglio 2016[67], in cui si riteneva che il rafforzamento dei legami con i paesi EFTA/SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) oltre che con quelli dei Paesi candidati e potenziali candidati, fosse un obiettivo strategico dell’Unione, il Governo italiano ha condiviso la proposta di modifica della Decisione n. 445/2014/UE, riguardante le “Capitali europee della cultura 2020-2033”, COM(2016)400, al fine di includere nel programma anche i paesi dell’Associazione europea di libero scambio, ossia i sopracitati paesi EFTA/SEE .

 

Tale iniziativa mira a rafforzare i rapporti culturali e sociali con tali paesi, a condizione che gli stessi partecipino al Programma a finanziamento diretto “Europa Creativa”, di cui Capitali Europa della Cultura è una Azione speciale, e agli altri Programmi Europei concernenti la Cultura.

 

Ai sensi dell’art. 40 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il Governo italiano, nell’ambito dello European Archives Group - EAG (gruppo di esperti coordinato dalla Commissione europea), ha collaborato all’elaborazione di un codice di attuazione operativo.

 

Il Governo italiano ha inoltre specificato che analogo impegno è stato profuso nella partecipazione al Portale europeo degli archivi, che funge da aggregatore per il settore archivistico ed è gestito da una Fondazione.  Il Portale europeo degli archivi permette di accedere, al momento attuale, alla descrizione del patrimonio conservato in più di 6.800 archivi di 32 paesi europei, nonché a milioni di copie digitali di documenti, ed è in continua crescita.

 

Il Governo italiano segnala di essersi fatto carico di promuovere ed alimentare il dibattito europeo legato alla crescita del settore cinematografico e audiovisivo nelle varie sedi, tra le quali l’Audiovisual Working Party del Consiglio UE, il Comitato Media, Eurimages, Efad, Comitato di contatto.

L’obiettivo è stato quello di razionalizzare e potenziare gli incentivi pubblici per favorire lo sviluppo delle imprese dell’intera filiera audiovisiva favorendo una maggiore complementarità dei livelli di intervento (regionali, nazionali e comunitari) nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà. Un’altra priorità strategica perseguita è stata quelle di incoraggiare politiche volte a una maggiore competitività e a una più elevata redditività del settore cinematografico e audiovisivo tenendo conto della rilevanza di tutti i segmenti che compongono la filiera a partire dalla componente creativa ed autoriale fino al segmento delle piattaforme legali di distribuzione on line.

Tali attività sono state inquadrate all’interno della Strategia per la creazione di un mercato unico digitale della Commissione europea che prevede un articolato pacchetto di interventi per abbattere gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi digitali, accrescere la fruizione crossborder dei contenuti da parte degli utenti e potenziare le competenze tecnologiche.

 

Si segnala in particolare che il Governo italiano ha partecipato alla negoziazione delle proposte di revisione del quadro normativo comunitario che hanno un impatto diretto sul settore cinematografico e audiovisivo (revisione della Direttiva Servizi Media Audiovisivi (COM(2016(287) e  revisione del pacchetto Copyright (COM(2016)593, COM(2016)594, COM(2016)595, COM(2016)596).

 

Sulla scorta della Risoluzione della 14a Commissione del Senato[68] che “invita il Governo a dare attuazione al PON Cultura e sviluppo per valorizzare i territori più svantaggiati, utilizzando il patrimonio culturale come volano di sviluppo”, il Governo italiano ha riconosciuto un ruolo di particolare rilievo al settore culturale nell’ambito della programmazione di livello sia regionale sia nazionale della politica di coesione 2014-2020 cofinanziata dall’UE, dando così parimenti attuazione alla Strategia Europa 2020.

Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Cultura e Sviluppo”, primo programma a titolarità nazionale interamente dedicato allo sviluppo del patrimonio culturale, esprime un livello di attuazione tra i più avanzati nell’ambito degli 11 Programmi Operativi Nazionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) o dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Il Governo italiano ha altresì assicurato rafforzamento e complementarità nelle strategie e negli interventi della politica di coesione europea attraverso l’approvazione di Programmi dedicati al settore culturale a valere sulle risorse nazionali. In particolare è stato approvato il Programma di azione e coesione, complementare al PON “Cultura e Sviluppo”, che assume le medesime strategie del programma cofinanziato dai fondi strutturali ed è concepito come uno strumento a salvaguardia della piena utilizzazione delle risorse comunitarie. Inoltre, una strategia ampia e complessa, sostenuta da risorse finanziarie pari a un milione di euro, è attuata, attraverso il Piano stralcio “Cultura e turismo” a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.

 

Nel corso dell’anno il Governo, ispirandosi alla Relazione Programmatica del 2016, ha perseguito il rafforzamento delle sinergie tra cultura e turismo. L'UE mira infatti a mantenere la posizione dell'Europa quale destinazione leader nel mondo, massimizzando il contributo del settore turismo alla crescita e all'occupazione e a promuovere la cooperazione tra i Paesi membri. In tale contesto è stato elaborato il “Piano Strategico di sviluppo del Turismo 2017-2022”, ispirato ai princìpi della concertazione e adottato con metodo partecipativo, a seguito dell’intesa con i principali attori del turismo italiano: esso, infatti, promuove un processo continuo di condivisione per la realizzazione di obiettivi linee di intervento delineati nelle politiche della Commissione. Tale metodo risulta inoltre allineato alla Risoluzione del Consiglio del 21 maggio 2002 (2002/C 135/01) sul futuro del turismo europeo, che invitava gli Stati membri a partecipare all'attuazione dell'approccio di cooperazione tra gli operatori del turismo tramite il metodo aperto di coordinamento. Il PST, in tal senso, rappresenta il frutto di un inedito processo di partecipazione e condivisione, costruito con l’utilizzo di strumenti digitali, grazie al quale l’Italia si è dotata, in materia di turismo, di una visione unitaria, in cui istituzioni e operatori possono agire condividendo strategie e obiettivi, in una prospettiva di evoluzione continua.

La struttura e i contenuti strategici del PST sono coerenti e fortemente connessi con le azioni previste dalla Comunicazione COM(2010)352 final del 30 giugno 2010 “L'Europa prima destinazione turistica mondiale - Un nuovo quadro politico per il turismo europeo”, i cui elementi strategici sono lo stimolo alla competitività del settore e la promozione di un turismo sostenibile, responsabile e di qualità. Analoghe interconnessioni con il PST si riscontrano con la relazione votata il 15 settembre 2015 presso la Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento europeo sulle “Nuove sfide e strategie per promuovere il turismo in Europa”.

Il primo obiettivo fondamentale del Piano è l’ampliamento e l’arricchimento delle destinazioni e dei prodotti e la distribuzione dei flussi. Nella visione del Piano, infatti, il patrimonio dell’Italia sarà pienamente valorizzato a fini di turismo integrato e le componenti tradizionali dell’offerta turistica saranno integrate da nuovi prodotti e nuove destinazioni, per aumentare l’attrattività del nostro Paese come meta di eccellenza. Questa strategia viene perseguita attraverso la creazione di forme di percorrenza alternative (vie e cammini); la crescita di attrattività del sistema dei Siti Unesco e delle città della cultura; la fruizione responsabile di contesti paesaggistici diffusi quali i parchi naturali e marini, la montagna e le aree rurali.

Il secondo obiettivo portante del PST 2017-2022 è individuato nell’aumento della competitività del settore, con la creazione di condizioni favorevoli per il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo, quali: l’adeguamento della rete infrastrutturale per migliorare l’accessibilità e l’intermodalità, con la collaborazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; la promozione dell’innovazione e della digitalizzazione; la diffusione di nuova imprenditorialità; la semplificazione e armonizzazione del sistema normativo; la riduzione degli oneri burocratici e fiscali; la razionalizzazione e semplificazione dei regimi di aiuto; la creazione e al rafforzamento delle reti di imprese e delle filiere allargate legate al turismo.

Il terzo obiettivo portante del Piano, individuato nello sviluppo di un marketing efficace e innovativo, consiste nella creazione di condizioni favorevoli per il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo quale settore chiave per lo sviluppo sostenibile del sistema Paese e per la sua proiezione internazionale, anche in un’ottica di co-sviluppo con i principali partner dell’area euro-mediterranea.

Il quarto obiettivo del Piano riguarda la realizzazione di una governance efficiente e partecipata nel processo di elaborazione e definizione del Piano e delle politiche turistiche. Il modello di governance del PST si basa, infatti, su un processo dinamico e multi-livello, i cui elementi chiave sono: il Comitato Permanente per la Promozione del Turismo in Italia; la piattaforma partecipativa; i Tavoli inter-istituzionali. In particolare, il PST affronta il tema dell’innovazione con riferimento a tutte le aree strategicamente rilevanti (diffusione della banda larga, trattamenti dei dati, formazione, ricerca, organizzazione, marketing, individuazione di nuovi sistemi di pricing).

In sintesi, il processo di definizione del PST 2017-2022 è stato accompagnato dall’avvio e dalla realizzazione di azioni che, in coerenza con le misure europee a sostegno dello sviluppo del turismo, sono state ritenute funzionali ad accrescerne la sostenibilità economica e sociale. Tali azioni promuovono, inoltre, la valorizzazione dei concetti di cultura e patrimonio culturale in linea con le conclusioni del Consiglio Europeo “Favorire il turismo facendo leva sul patrimonio culturale, naturale e marittimo europeo” del 4.12.2014, quali elementi determinanti per una strategia d’eccellenza anche coerente con gli obiettivi di “Europa 2020”.


Affari interni

 

Il Governo dichiara di aver dedicato, nel corso del 2016, "la massima attenzione" ai temi della gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento all’attuazione delle decisioni sulla ricollocazione dei richiedenti asilo, alla riforma del Sistema comune europeo d’asilo, alla creazione della Guardia costiera e di frontiera europea e allo sviluppo dei partenariati con i Paesi africani (cosiddetti compact).

Riferisce inoltre che, nel quadro della Strategia di sicurezza interna dell’Unione europea, è stata data priorità alla lotta al terrorismo soprattutto con riguardo al contrasto dei foreign fighters, alla lotta alla radicalizzazione e al miglioramento dello scambio di informazioni.

 

Controllo delle frontiere e immigrazione irregolare

La relazione evidenzia che, nel corso del 2016, l’Italia ha ribadito l’esigenza di un maggiore impegno da parte dell’Unione europea nella gestione dei flussi migratori irregolari e delle frontiere esterne, anche in considerazione dell’incessante pressione registrata negli ultimi anni.

In particolare, il Governo ha condiviso la necessità di rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell’Unione europea, sottolineando come tale responsabilità non possa essere attribuita solo agli Stati membri più esposti dal punto di vista geografico, e ha altresì ribadito la peculiarità delle frontiere esterne marittime.

La relazione evidenzia quindi che:

·       tenuto conto dei relativi atti di indirizzo parlamentare (doc. XVIII n.112, della 1a Commissione Senato, del 9 marzo 2016; doc. XVIII n. 42, della I Commissione Camera, del 19 maggio 2016), l’Italia ha sostenuto la proposta della Commissione per l’istituzione della Guardia costiera e di frontiera europea[69], approvata in occasione del Consiglio Giustizia Affari Interni (GAI) del 21 aprile 2016 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 16 settembre 2016;

·       il Governo "ha costantemente segnalato l’importanza di prevedere concrete iniziative per lo sviluppo di una politica dell’Unione europea in materia di rimpatri", chiedendo di tener conto di questa esigenza nel quadro della nuova Guardia costiera e di frontiera europea, nonché di proseguire gli sforzi per la conclusione di accordi di riammissione tra l’Unione europea e i Paesi terzi. L’Italia ha inoltre fornito il proprio contributo nell’ambito della piattaforma elettronica IRMA (Integrated Return Management Application), realizzata dalla Commissione europea per supportare le politiche di rimpatrio degli Stati membri;

·       per quanto riguarda la collaborazione dell'Italia con l'Unione europea nel controllo delle frontiere esterne, dal 1° febbraio 2016 al 31 gennaio 2017 è stata portata avanti l’operazione Triton 2016 (operazione finalizzata al controllo dei flussi migratori irregolari nel Mediterraneo centrale e alla lotta contro il crimine transfrontaliero);

·       è stato oggetto di specifica attenzione il percorso che ha portato il Consiglio dell’Unione europea ad autorizzare alcuni Stati membri (Danimarca, Germania, Norvegia, Svezia e Austria) a reintrodurre temporaneamente i controlli ad alcune frontiere interne, in considerazione delle dinamiche migratorie sviluppatesi nell’area di libera circolazione, con particolare riferimento ai flussi provenienti dai Balcani[70]. L’Italia ha in proposito sottolineato come tali misure debbano avere natura eccezionale e limitata nel tempo e che l’obiettivo primario per l’Unione europea deve rimanere la tutela del principio della libera circolazione e della sicurezza nell’area Schengen.

 

Azione esterna in materia migratoria

Il Governo sottolinea in primo luogo come, nell'aprile 2016, l'Italia si sia fatta promotrice di una proposta, denominata Migration Compact, e volta a migliorare l'efficacia delle politiche migratorie esterne dell'Unione: iniziativa "che ha influenzato e orientato la Comunicazione della Commissione europea del 7 giugno 2016 per un Nuovo partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione".

Il Nuovo quadro prevede in particolare l'adozione di pacchetti/Paese di brevissimo o breve periodo con un numero limitato di Paesi-pilota (Etiopia, Mali, Niger, Nigeria e Senegal), fondati su chiari impegni reciproci e coperti da un ulteriore stanziamento al Fondo fiduciario per l'Africa per 500 milioni di euro. Tali prime misure saranno accompagnate nel medio-lungo periodo dallo sviluppo delle iniziative finanziate da un Piano europeo per gli investimenti esterni, i cui strumenti legislativi istitutivi sono attualmente oggetto di negoziato.

A giudizio della relazione, già alla fine del 2016 i primi cinque compact avevano mostrato alcuni segnali e risultati incoraggianti, che il Governo ha contribuito a rafforzare tramite una serie di missioni di livello politico in Nigeria (estesa alla Costa d'Avorio), nell'agosto 2016, e successivamente in Niger, Mali e Senegal nel novembre del 2016.

L'Italia inoltre è capofila di un Consorzio di quindici Stati membri e associati per la realizzazione di un Programma regionale di sviluppo e protezione per il Nordafrica; continua a partecipare attivamente all'attuazione del Piano d'azione adottato nel novembre del 2015 alla Conferenza di La Valletta[71] e allo svolgimento dei Processi di Rabat e di Khartoum.

Per quanto concerne l'attività legislativa, il Governo, seguendo le linee di indirizzo contenute nella risoluzione della 1a Commissione del Senato sul COM(2016)290 (Doc. XVIII n. 133), ha assunto una posizione favorevole al rafforzamento del meccanismo di sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto, di cui all'art. 1-bis del Regolamento che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

La relazione si sofferma infine sul parere sostanzialmente favorevole delle Commissioni 3a e 14a del Senato sulla Proposta di regolamento (COM(2016)582) relativa al Fondo di garanzia per le azioni esterne, che, unitamente alla proposta (COM(2016) 583) di modifica della normativa che concede una garanzia alla BEI in caso di perdite su finanziamenti per investimenti effettuati al di fuori del territorio dell'Unione (cd. "mandati esterni"), è parte integrante del piano per gli investimenti esterni annunciato dalla Commissione a sostegno del Nuovo quadro di partenariato con l'Africa.

 

Asilo e migrazione legale

Per quanto riguarda l'asilo, la Relazione evidenzia che, nel corso del 2016:

·       L’Italia "ha sostenuto con forza la necessità di una puntuale attuazione" delle decisioni sulla ricollocazione, adottate dal Consiglio nel settembre 2015 in risposta alla situazione di pressione migratoria sostenuta da Italia e Grecia[72].

La decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, ha istituito un meccanismo di ricollocazione temporanea ed eccezionale, su un periodo di due anni, di 40.000 richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale, di cui 24.000 dall'Italia e 16.000 dalla Grecia.

La decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, ha istituito misure temporanee, per un periodo di due anni, nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, e non anche dell'Ungheria come nella proposta originaria, prevedendo che 120.000 richiedenti vengano ricollocati negli altri Stati membri, di cui 15.600 richiedenti dall'Italia, 50.400 richiedenti dalla Grecia e, a decorrere dal 26 settembre 2016, 54.000 richiedenti proporzionalmente dall'Italia e dalla Grecia.

La decisione (UE) 2016/1754 del Consiglio, del 29 settembre 2016, ha modificato la decisione (UE) 2015/1601 per quanto riguarda la ricollocazione dei 54.000 richiedenti di cui sopra, consentendo agli Stati membri di adempiere ai loro obblighi ammettendo nel proprio territorio cittadini siriani presenti in Turchia, a titolo di programmi nazionali o multilaterali di ammissione legale di persone in evidente bisogno di protezione internazionale diversi dal programma di reinsediamento oggetto delle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 20 luglio 2015.

Il Governo ha in proposito sottolineato come gli altri Stati membri non abbiano garantito l’effettiva attuazione di tali decisioni, che sono atti giuridicamente vincolanti.

Come risulta dalla "Dodicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento" (COM(2017)260), pubblicata dalla Commissione europea il 16 maggio 2017, sono state ricollocate da Italia e Grecia negli altri Stati membri più di 18.000 richiedenti asilo (di cui 12.707 dalla Grecia e 5.711 dall'Italia).

·       L’azione in tema di ricollocazioni si inserisce "nel quadro della costante richiesta italiana, reiterata nel corso degli ultimi anni", di una riforma complessiva del Sistema europeo comune di asilo, con particolare riferimento alla revisione del regolamento Dublino. Il Governo riferisce che, "anche a seguito di quest’azione di pressione italiana", la Commissione europea ha presentato due pacchetti di proposte legislative[73].

Come preannunciato nell'Agenda europea sulla migrazione (COM(2015)240), adottata dalla Commissione il 13 maggio 2015, e in linea con le priorità individuate nella comunicazione "Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa" (COM(2016)197), del 6 aprile 2016, il 4 maggio 2016 la Commissione europea ha presentato una prima serie di proposte di riforma del sistema europeo comune di asilo: una proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (COM(2016)271)[74]; una proposta di regolamento che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione) (COM(2016)270)[75], la quale intende riformare il regolamento (UE) n. 604/2013 (cd. regolamento Dublino III) istituendo un nuovo sistema di distribuzione delle domande di asilo fra gli Stati membri che si dimostri "più equo, più efficiente e più sostenibile"; una proposta di regolamento che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013, per l’identificazione di cittadini di Paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) (COM(2016)272)[76].

Il 13 luglio 2016, la Commissione ha adottato un secondo pacchetto di proposte legislative: una proposta che sostituisce la direttiva qualifiche (direttiva 2011/95/UE) con un regolamento che fissi norme uniformi per il riconoscimento delle persone bisognose di protezione e i diritti concessi ai beneficiari di protezione internazionale (COM(2016)466)[77]; una proposta che sostituisce la direttiva procedure (direttiva 2013/32/UE) con un regolamento che armonizzi i diversi regimi procedurali degli Stati membri e crei una vera e propria procedura comune (COM(2016)467)[78]; una proposta di revisione della direttiva accoglienza (direttiva 2013/33/UE) volta ad armonizzare ulteriormente le condizioni di accoglienza nell'UE (COM(2016)465)[79]; una proposta di quadro strutturato dell'Unione in materia di reinsediamento (COM(2016)468)[80].

1)    Il Governo ritiene che la riforma del regolamento Dublino sia di particolare rilievo per l’Italia e riafferma la necessità di un superamento del principio della responsabilità dello Stato di primo ingresso nella trattazione delle richieste di asilo, in favore di una più equa ripartizione degli oneri.

Pur evidenziando come la proposta della Commissione rappresenti un elemento di novità rispetto al testo vigente, pone in luce diversi fattori di criticità. Tra questi: l’introduzione di un esame preliminare all’avvio del procedimento “Dublino”; la previsione di una responsabilità permanente dello Stato membro di primo arrivo; i costi di prima accoglienza, che gravano sugli Stati membri di confine; il meccanismo di distribuzione permanente che si basa su una soglia di attivazione troppo alta (+150% rispetto alla soglia massima, stabilita per ciascuno Stato), calcolata sulla base dei parametri ricavati dalla popolazione nazionale e dal PIL, senza tener conto anche di altri indicatori.

Il Governo ha quindi manifestato l’esigenza di modificare la proposta al fine di garantire un’effettiva applicazione del principio di solidarietà nei confronti degli Stati membri più esposti, in linea con i pareri motivati adottati sul tema sia dalla I Commissione della Camera dei deputati (doc. XVIII n. 52, del 16 novembre 2016) sia dalla 1a Commissione del Senato (doc. XVIII n. 156, del 5 ottobre 2016).

2)    Per quanto riguarda il progetto di riforma dell'Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO- European Asylum Support Office), l’Italia ha sostenuto un rafforzamento dell’Agenzia finalizzata a dare maggiore sostegno agli Stati membri sottoposti a pressione migratoria, in linea con gli atti di indirizzo parlamentari (doc. XVIII n. 53 della I Commissione della Camera, approvato il 16 novembre 2016, e doc. XVIII n. 146 della 1ª Commissione del Senato, approvato il 3 agosto 2016).

3)    In merito alla proposta relativa al sistema Eurodac, in vista di un suo rafforzamento e ampliamento delle funzioni, anche al fine di agevolare i rimpatri e contrastare irregolarità, la Relazione evidenzia che la posizione della delegazione italiana è stata conforme alle osservazioni formulate dalle Camere, rispettivamente con la risoluzione della 1ª Commissione del Senato (doc. XVIII n. 157, del 5 ottobre 2016) e con il documento finale della I Commissione della Camera (doc. XVIII n. 54).

4)    Per quanto riguarda gli altri progetti di riforma del CEAS, nella Relazione si sottolinea che l’Italia ha rilevato "la presenza di diversi elementi di aggravio per i Paesi di primo ingresso, sia sul piano degli adempimenti procedimentali che di alcuni termini", e che il Governo è pertanto impegnato nei negoziati, ancora in corso, per ottenere le necessarie modifiche ai diversi testi.  Con particolare riferimento alla proposta di regolamento "procedure", dichiara che la posizione del Governo è in linea con la risoluzione della 1a Commissione del Senato della Repubblica (doc. XVIII n. 166, del 19 ottobre 2016).

5)    La Relazione evidenzia che il Governo ha seguito con particolare attenzione la proposta di regolamento su un sistema europeo di reinsediamento dai Paesi terzi e che, coerentemente alla risoluzione della 1a Commissione del Senato (doc. XVIII n. 158, del 5 ottobre 2016), ha dato "adeguato rilievo", nella propria posizione, alle questioni connesse all’indicazione dei criteri in base ai quali individuare la partecipazione numerica di ciascuno Stato membro e a una migliore definizione della disciplina della procedura accelerata.

6)    Per quanto riguarda la proposta per la riforma della direttiva "accoglienza", si afferma che la posizione espressa dalla delegazione italiana in sede negoziale è stata critica, in linea con le indicazioni contenute nella risoluzione della 1ª Commissione, e parere della 14ª Commissione, del Senato (doc. XVIII n. 165, del 19 ottobre 2016).

7)    Anche in merito alla proposta per la riforma della direttiva "qualifiche" la Relazione evidenzia che la posizione espressa dalla delegazione italiana in sede negoziale è stata in linea con l’indirizzo parlamentare (doc. XVIII n. 167 della 1ª Commissione del Senato, del 19 ottobre), ossia favorevole con alcuni rilievi critici.

 

Per quanto riguarda i canali di immigrazione legale, la Relazione riferisce che l’Italia ha sostenuto attivamente il negoziato sulla proposta di direttiva relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati, finalizzata a riformare la direttiva del 2009 sulla cosiddetta Carta blu UE (direttiva 2009/50/CE)[81].

 

Sicurezza interna e misure di contrasto alla criminalità

Il Governo evidenzia che l’Italia è "pienamente impegnata" per l’attuazione della rinnovata Strategia di sicurezza interna dell’Unione europea.

La Strategia è stata adottata dal Consiglio Giustizia e Affari interni (GAI) del 16 giugno 2015 e, come evidenziato nella Relazione, unitamente alla comunicazione della Commissione "Agenda europea sulla sicurezza" (COM(2015)185), indica le linee programmatiche di quella che dovrebbe essere l’azione dell’UE nel settore della sicurezza per il periodo 2015 – 2020.

La Relazione riferisce che, in linea con gli atti di indirizzo parlamentari (doc. XVIII n. 106 della 1a Commissione del Senato, del 16 febbraio 2016, e doc. XVIII n. 32 delle Commissioni I e XIV della Camera, del 17 febbraio 2016), il Governo ha confermato quali priorità il contrasto al terrorismo, la lotta alla criminalità organizzata e al traffico di esseri umani, nonché il rafforzamento della cosiddetta cyber security.

Le risoluzioni sopra citate si riferiscono invero all'Agenda europea sulla migrazione (COM(2015)240) e agli atti ad essa correlati, mentre riferimenti all'Agenda europea sulla sicurezza e alla lotta contro il terrorismo sono contenuti nel doc. XVIII n. 137, adottato dalla 1a Commissione del Senato (su cui vd. infra). 

Alla Strategia hanno fatto seguito le comunicazioni della Commissione europea denominate "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza" (COM(2016)205), del 6 aprile 2016, e "Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza" (COM(2016)230), del 20 aprile 2016, sulle quali il Senato, con risoluzione della 1a Commissione (doc. XVIII n. 137, del 6 luglio 2016), ha fra l'altro impegnato il Governo a individuare il canale europeo per lo sviluppo di una strategia di cybersicurezza adeguata e ad adottare misure volte a facilitare l’immediata rimozione di pagine e account recanti contenuti di propaganda terroristica. La Relazione riferisce che, sulla base di tali comunicazioni, è stato istituito un Gruppo di esperti ad alto livello al quale l’Italia ha garantito la propria partecipazione e il proprio sostegno.

La Relazione evidenzia inoltre che:

·       L’Italia ha seguito con particolare attenzione i negoziati relativi alle proposte legislative della Commissione per l'istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES).

Il 6 aprile 2016 la Commissione ha presentato una "proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011" (COM(2016)194).

In linea con le risoluzioni della 1ª Commissione del Senato (doc. XVIII n. 131 e doc. XVIII n. 132, dell’8 giugno 2016), il Governo ha accolto con favore il sistema ingressi/uscite (EES) in quanto ritiene che tale sistema, raccogliendo informazioni (identità, documento di viaggio e dati biometrici) sui cittadini di Paesi terzi ammessi nell’Unione europea e registrando al contempo i dati d’ingresso e uscita presso i valichi di frontiera dell’Unione europea, permetterà di rendere più efficiente la gestione delle frontiere esterne e di migliorare la qualità e l'efficacia dei controlli.

·       Il Governo ha accolto con interesse la proposta della Commissione europea, presentata nel novembre 2016, per la creazione di un Sistema europeo di informazione e autorizzazione relativo ai viaggi (ETIAS - European Travel Information and Authorisation System).

Il 16 novembre 2016 la Commissione ha presentato una "proposta di regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)" (COM(2016)731), al fine di consentire la registrazione di data, luogo e motivazione degli ingressi e delle uscite dall’Unione europea dei cittadini di Paesi terzi che non necessitano di visto, con un sistema per certi versi comparabile al sistema ESTA vigente negli Stati Uniti[82].

·       L’Italia ha riservato particolare attenzione all’evoluzione del cosiddetto SIS (Sistema di informazione Schengen), il sistema centralizzato utilizzato da 25 Stati membri dell’UE[83] e 4 Paesi associati a Schengen[84], che contiene segnalazioni immesse e consultate dalle autorità di polizia e di controllo delle frontiere e dell’immigrazione.

·       Il Governo ha sostenuto, conformemente alla risoluzione della 1ª Commissione del Senato (doc. XVIII n. 103, del 12 gennaio 2016), il negoziato per la definizione della proposta di riforma della direttiva 91/477/CE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (COM(2015)750), i cui obiettivi principali sono: un maggiore controllo del traffico di armi da fuoco e una loro più efficace tracciabilità; una disciplina più severa riguardo all’acquisizione e alla detenzione di armi da fuoco; il divieto dell’uso civile delle armi da fuoco più pericolose; un migliore scambio di informazioni pertinenti tra Stati membri[85].

·       E' stato raggiunto l’accordo, "anche grazie al contributo italiano", sulla proposta di regolamento per il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen (COM(2015)670), presentata dalla Commissione nel dicembre 2015 per modificare l’art. 8 del Codice frontiere Schengen (regolamento (CE) n. 562/2006).

La modifica è, in particolare, finalizzata all’introduzione di verifiche sistematiche (anche attraverso la consultazione delle pertinenti banche dati sui documenti smarriti o rubati) in tutte le frontiere esterne e ad estendere la loro applicabilità anche ai beneficiari del diritto di libera circolazione (per es. cittadini dell’Unione europea e loro familiari che non sono cittadini dell’Unione europea) e ai cittadini di Paesi terzi in uscita, al fine di accertare, tra l’altro, che tali persone non rappresentino una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna[86].

·       E' stata adottata, "con il sostegno italiano", la direttiva sull’uso dei dati del Codice di prenotazione (PNRPassenger name record) (direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi), che dovrà essere recepita nei diversi ordinamenti nazionali entro il 25 maggio 2018.

Ai sensi della direttiva, i vettori aerei dovranno fornire alle autorità degli Stati membri i dati PNR per i voli in arrivo o in partenza dall’UE. La direttiva consentirà inoltre agli Stati membri, senza obbligarli, di raccogliere i dati PNR in relazione a voli intra UE selezionati.

·       L’Italia ha ribadito l’importanza di mantenere al centro dell’agenda dell’Unione europea il tema del contrasto alla radicalizzazione ed ai cosiddetti foreign fighters. Tra le iniziative UE volte a contrastare l’aggravarsi della minaccia terroristica in Europa, in linea con l’indirizzo parlamentare formulato dalla 1ª Commissione del Senato, con parere della 14ª Commissione (doc. XVIII n. 111, del 9 marzo 2016), la Relazione riferisce che il Governo ha accolto con favore la sopra citata proposta di modifica al Codice frontiere Schengen per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne.

·       Nel settore della polizia economico-finanziaria, il Governo ha intensificato l'applicazione dei provvedimenti internazionali (regolamenti, direttive nonché accordi e convenzioni bi/multilaterali), di polizia (Europol, Schengen e Interpol), giudiziari (Convenzione di Strasburgo ed Eurojust) e di cooperazione spontanea, anche con l'apporto fornito tramite il network degli Ufficiali esperti e di collegamento della Guardia di Finanza (ex Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68).

E' stato inoltre rafforzato il contrasto all'immissione e al reimpiego dei proventi illeciti nei circuiti legali dell'economia attraverso la rete degli Asset Recovery Office (ARO), canale dedicato all'individuazione di patrimoni da sequestrare o confiscare. Sono state inoltre adottate norme di adeguamento dell’ordinamento nazionale alle misure dell'Unione europea volte a implementare l’interscambio informativo di polizia tra gli Stati membri nonché a rendere più efficaci gli strumenti di cooperazione giudiziaria (vd. il Decreto Legislativo 23 aprile 2015, n. 54, con il quale è stata recepita la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge; il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, con il quale è stata recepita la decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio relativa alle squadre investigative comuni; il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, attuativo della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; il Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 202, attuativo della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea).

·       In materia di riciclaggio e di tutela dei mercati finanziari, sono state incentivate le attività volte a ricostruire i flussi finanziari connessi ad attività illegali, con particolare riferimento agli investimenti e alle movimentazioni di capitali verso i Paesi e territori off-shore. Sono state fornite a Europol le informazioni in merito ai sequestri di valuta effettuati dal Governo ex Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 195 ed è stato incrementato l'interscambio, tramite l’Unità di informazione Finanziaria, con le Financial Intelligence Unit estere (ai sensi dell’art. 9, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

Con riguardo all’azione di contrasto al terrorismo e al suo finanziamento, è stato implementato l’interscambio informativo con i Focal Point “Hydra”, “Travellers” e il “Terrorist Financing Tracking Program”.

·       È proseguita l’azione di contrasto al traffico internazionale di stupefacenti, anche mediante la collaborazione con l'organizzazione Maritime Analysis and Operations Centre-Narcotics (MAOC-N), con il Gruppo MAR-INFO/YACHT-INFO e con Europol.

 

 

Modello uniforme per i permessi di soggiorno

La Relazione riferisce che, in linea con la risoluzione della 1a Commissione del Senato (doc. XVIII n. 148, del 13 settembre 2016), il Governo ha sostenuto la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi (COM(2016)434), volta a modificare l’allegato al regolamento (CE) n. 1030/2002 contenente le specifiche del modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.

 

Rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

La Relazione ricorda infine che nel 2016 si è concluso l’iter legislativo della proposta di regolamento relativo a un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2015)668)[87], con l'adozione del regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all’istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17 novembre 2016).

Evidenzia in proposito che l’obiettivo della nuova normativa è istituire un documento di viaggio europeo specifico per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio, che presenti un formato uniforme e caratteristiche tecniche e di sicurezza accresciute, in modo da essere più ampiamente accettato dai Paesi terzi e più largamente utilizzato ai fini della riammissione. Riferisce quindi che tale obiettivo è stato sostenuto dal Governo in sede negoziale, in conformità all’indirizzo formulato dal Senato (doc. XVIII n. 116, del 18 marzo 2016, della 1a Commissione).

 

 

 

 


Giustizia

 

La Relazione evidenzia che l'anno 2016 ha visto il Governo impegnato nella conservazione e nello sviluppo dei "risultati positivi" ottenuti durante il Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea.

Segnala in particolare gli obiettivi raggiunti per quanto riguarda la conclusione, o lo stato di avanzamento, delle seguenti proposte di strumenti normativi in materia civile e, soprattutto, in materia penale:

ü  la direttiva in materia di lotta al terrorismo internazionale, destinata a sostituire la decisione quadro 2002/475/GAI (su cui vedi infra);

ü  la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

ü  la direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali;

ü  la direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo;

ü  la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

 

Settore civile

Per quanto riguarda la giustizia civile, la Relazione si sofferma sulle iniziative di seguito illustrate.

Nel corso del 2016 sono stati avviati i negoziati relativi alla creazione di un Mercato unico digitale e sono stati costituiti due tavoli di lavoro aventi ad oggetto:

-      la proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2016)634) e la comunicazione "Contratti nel settore digitale per l'Europa - Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico" (COM(2015)633).

La proposta intende integrare la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico"), in un’ottica di uniformità europea in tema di commercio di contenuti digitali.

Tenuto conto della risoluzione parlamentare delle Commissioni 10a e 14a del Senato (doc. XVIII n. 107, del 17 febbraio), nonché del documento finale delle Commissioni IX e X della Camera (doc. XVIII n. 39, del 18 giugno), il Governo ha manifestato una posizione di generale favore all’adozione della direttiva, pur indicando diverse criticità[88];

-      la proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635).

La proposta mira a disciplinare alcuni istituti relativi ai contratti di vendita online e a distanza di beni tangibili, al fine di eliminare le barriere che ancora ostacolano lo sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero. La Presidenza olandese, sentiti i delegati degli Stati membri, ha ritenuto opportuno sospendere provvisoriamente la discussione, in attesa del completamento del REFIT della direttiva 99/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, anche nella prospettiva di una revisione della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. L’esame della proposta dovrebbe riprendere nel corso del

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 2017.

Tenuto conto della risoluzione parlamentare delle Commissioni 10a e 14a del Senato (doc. XVIII n. 108 del 17 febbraio), nonché del documento finale delle Commissioni IX e X della Camera (doc. XVIII n. 40, del 18 giugno), il Governo ha manifestato una posizione di generale favore all’adozione della direttiva che, come evidenziato, va a integrare la direttiva 2000/31CE sul commercio elettronico nel mercato interno (cui è stata data esecuzione in Italia con il Decreto Legislativo n. 70/2003).

   

    La Relazione fa quindi riferimento alle seguenti proposte legislative:

-      la proposta di regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2016)106);

-      la proposta di regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia degli effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2016)107);

-      la proposta di decisione che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2016)108).

Entrambe le proposte di regolamento riprendono sostanzialmente quanto già proposto dalla Commissione europea nel 2011[89] con l’obiettivo di creare una disciplina uniforme dei regimi patrimoniali dei matrimoni e delle unioni registrate transfrontaliere, al fine di completare il quadro offerto dal regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (cd. Bruxelles II-bis), e dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (cd. Roma III).

Il Consiglio Giustizia e affari interni (GAI) del dicembre 2015 ha formalmente constatato l'impossibilità di raggiungere l'unanimità richiesta dai Trattati[90]. Facendo seguito a tale constatazione formale, 17 Stati membri (Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria e Finlandia), ai quali si è poi aggiunto Cipro, hanno rivolto alla Commissione la richiesta di istituire una cooperazione rafforzata.

Il 20 aprile 2016, il COREPER ha confermato l’accordo politico sulla proposta di decisione di cooperazione rafforzata che il Consiglio ha trasmesso al Parlamento europeo per l'approvazione, a norma dell'art. 329 del TFUE[91] (vd. la decisione (UE) 2016/954 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate).

La Relazione riferisce che la posizione rappresentata dall'Italia presso le Istituzioni dell’Unione europea è stata coerente agli atti di indirizzo parlamentare formulati da Camera e Senato (doc. XVIII n. 127, n. 128 e n. 129 della 2a Commissione del Senato, del 10 maggio, e doc. XVIII n. 35 e n. 36 della II Commissione della Camera dei Deputati, del 3 maggio). Il Governo ha valutato positivamente le finalità generali perseguite dalle proposte in oggetto, in quanto ritiene che queste non interferiscano in alcun modo con le prospettive degli Stati membri in tema di qualificazione giuridica dell'istituto del matrimonio.

Le due proposte sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, come regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. L'entrata in vigore di entrambi gli atti è fissata al 29 gennaio 2019.

La Relazione evidenzia in particolare che il regolamento (UE) 2016/1104 "è perfettamente in linea con la normativa italiana", considerata l’entrata in vigore della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e dei Decreti Legislativi del 19 gennaio 2017, n. 5, n. 6 e n. 7, di attuazione dell'articolo 1, comma 28, della Legge 20 maggio 2016, n. 76, entrati in vigore l'11 febbraio 2017.

Il Governo ha inoltre avviato una consultazione, con la costituzione di un Gruppo di esperti, in merito alla

-      proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione) (COM(2016)411), che si propone di riformare il regolamento (CE) n. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II-bis) in materia di responsabilità genitoriale, e abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.

Il Governo ritiene che la proposta costituisca "una importante opera di revisione della normativa in questione" al fine di stabilire norme uniformi per la risoluzione dei conflitti di competenza tra Stati membri in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di sottrazione di minori, nonché in tema di circolazione di decisioni, accordi e atti pubblici nell’Unione, anche ai fini del loro riconoscimento ed esecuzione negli altri Stati membri.

Il Governo ha portato avanti l'impegno all'interno del Tavolo permanente di diritto civile presso il Consiglio dell'UE (tavolo permanente che tratta questioni relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile, con l'intento di assicurare la coerenza degli appositi strumenti, e in particolare i rapporti fra l'Unione europea e gli Stati terzi). Segnala inoltre che è attualmente al vaglio degli Stati membri una proposta di decisione del Consiglio che autorizza l’apertura del negoziato sulla Convenzione per il riconoscimento e l’esecutività delle sentenze in materia civile e commerciale[92].

La Relazione rileva infine come "significativa" la partecipazione dell’Italia alla Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, organismo creato con la decisione n. 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, poi modificata dalla decisione n. 568/2009/CE.

 

 

Settore penale

Per quanto riguarda il settore penale, il Governo sottolinea che si è "registrata una intensa e significativa partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea". Riferisce quindi sulle seguenti proposte normative:

 

-      Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo (COM(2015)625)[93].

La Relazione riferisce che la partecipazione dell’Italia ai negoziati sulla proposta di direttiva in materia di lotta al terrorismo internazionale, volta a sostituire la decisione quadro 2002/475/GAI, è stata intensa e indirizzata soprattutto a rafforzare la cooperazione internazionale e tra gli Stati membri.

Evidenzia inoltre che "la condotta tenuta dal Governo sia durante i negoziati, che nell'esprimere parere negativo all'adozione dell'orientamento generale in sede di Consiglio GAI in data 11 marzo 2016, appare totalmente in linea con l'atto di indirizzo adottato dalle Commissioni del Senato 1a e 2a riunite", con le condizioni per un parere favorevole ivi previste (vd. il doc. XVIII n. 117, del 17 marzo 2016; vd. anche il doc. XVIII n. 43 approvato dalla II Commissione della Camera dei Deputati il 21 giugno 2016).

La proposta era stata presentata dalla Commissione il 2 dicembre 2015 con l'obiettivo di fornire una risposta all'evoluzione della minaccia terroristica e di attuare regole e obblighi nuovi assunti dall'Unione europea a livello internazionale. La direttiva poi adottata tiene conto di tale approccio e contiene norme tese a rafforzare il quadro normativo vigente introducendo i reati connessi ai viaggi dei terroristi, alla formazione passiva, al finanziamento, alla fornitura di sostegno materiale di qualsiasi tipo e al favoreggiamento di attività terroristiche: vd. la direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI[94] del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI[95] del Consiglio.

 

-      Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di Paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (COM(2016)7)

Il 19 gennaio 2016, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno presentato una proposta di direttiva che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, al fine di rendere più efficace il funzionamento di ECRIS come strumento per la lotta al terrorismo internazionale.

La Relazione riferisce che il Governo ha espresso pieno sostegno alla proposta e ne ha auspicato una rapida approvazione, come richiesto dalla 14a Commissione del Senato, con la risoluzione doc. XVIII-bis, n. 17, del 13 luglio.

ECRIS è un sistema elettronico per lo scambio di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di una determinata persona dagli organi giurisdizionali penali all’interno dell’Unione europea, ai fini di un procedimento penale contro l’interessato o, se consentito dal diritto nazionale, a fini diversi. Obiettivo principale della proposta è quello di aumentare l'efficienza degli scambi di informazioni circa i precedenti penali relativi ai cittadini di Paesi terzi per combattere la criminalità transfrontaliera e il terrorismo. La proposta intende pertanto modificare le norme vigenti affinché ECRIS venga utilizzato per le informazioni sui precedenti penali sia di cittadini dell’Unione sia di cittadini di Paesi terzi e ipotizza la costruzione, su base centrale, di un indice dei condannati in ambito UE, appartenenti a Stati terzi.

Nel giugno 2016 si è pervenuti a una bozza della proposta di direttiva, ma nel secondo semestre dello stesso anno si è registrata un'interruzione dei lavori.

 

-      Proposte di decisione del Consiglio relative alla firma e alla conclusione da parte dell'Unione europea della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("Convenzione di Istanbul")

Il Governo riferisce che è stata "intensa la partecipazione dell’Italia ai negoziati sulle due proposte presentate a marzo 2016 dalla Commissione e aventi ad oggetto rispettivamente la firma (COM(2016)111) e la conclusione (COM(2016)109) da parte dell'Unione europea della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica". Evidenzia in proposito che l'Italia ha sostenuto la più ampia adesione dell’Unione europea a tutte le disposizioni della Convenzione relative ai settori di competenza dell’Unione europea. Il negoziato è attualmente in corso[96].

 

-      Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)534)

La Relazione rende conto della fine dei lavori concernenti la proposta di regolamento sulla Procura europea (EPPO), evidenziando tuttavia che il testo licenziato non è "apparso soddisfacente per l’Italia", in quanto non garantisce "appieno l’indipendenza, efficacia ed effettività dell’azione del futuro Procuratore europeo".

La proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea era stata presentata dalla Commissione il 17 luglio 2013 con l'intento di istituire un organismo a livello europeo in grado di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione[97]. La proposta è stata oggetto di esame della 2a Commissione Giustizia del Senato la quale si è espressa con la Risoluzione Doc. XVIII n. 30, rilevando numerosi elementi di criticità (la Risoluzione ha ricevuto risposta dalla Commissione europea il 13 marzo 2014 - C(2014)1600).

La Presidenza slovacca del Consiglio ha presentato un testo di compromesso al Consiglio GAI nella sessione dell'8 dicembre 2016, nel corso della quale una delegazione (Svezia) ha annunciato che non avrebbe preso parte all'adozione del regolamento. Il Consiglio Affari generali del 7 febbraio 2017 ha formalmente preso atto dell'assenza di unanimità sul progetto di regolamento. Il Consiglio europeo del 9 e 10 marzo 2017 ha quindi dato avvio a una cooperazione rafforzata[98]. Il 3 aprile 2017 16 Stati membri (Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Lituania, Lussemburgo, Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia) hanno notificato l'intenzione di avviare una cooperazione rafforzata.

 

-      Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (P.I.F) (COM(2012)363)

A seguito della sentenza dell'8 settembre 2015 della Corte di Giustizia nella causa C-105/14 (sentenza "Taricco"), dopo una lunga fase di stallo durante il 2015, è ripresa la procedura di trilogo sulla proposta di direttiva per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea anche attraverso il diritto penale (la pronuncia ha ribadito l’obbligo per gli Stati membri di adottare tutte le misure legislative e amministrative necessarie al fine di garantire la riscossione dell’IVA dovuta nei loro rispettivi territori, ma anche di permettere un efficace contrasto dei comportamenti fraudolenti idonei a ledere gli interessi finanziari dell’Unione). Il Governo segnala inoltre che il Ministero della Giustizia ha avviato una collaborazione con il Ministero dell'Economia e Finanze per il coordinamento interministeriale delle posizioni espresse nel corso dei negoziati.

 

-      Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda la definizione di "stupefacenti", la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (COM(2013)618)

Sono in corso i lavori sulla proposta di direttiva, la quale intende modificare la decisione quadro 2004/757/GAI, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti".

 

-      Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il sistema di allarme rapido e la procedura di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive (COM(2016)547)

La Relazione sottolinea che la posizione rappresentata dal Governo nelle sedi europee è "completamente coerente" con l'atto d’indirizzo (doc. XVIII. n. 159, dell’11 ottobre 2016) definito dalla 12a e 14a Commissione del Senato della Repubblica.

 

-      Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (COM(2013)534)

Non ha avuto sviluppi il negoziato sulla proposta di regolamento relativo all'istituzione dell’Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), quale successore legale dell'Eurojust istituito con decisione 2002/187/GAI. La Relazione evidenzia che i punti residui da discutere sono relativi ai rapporti con la futura Procura europea.



 

Dimensione esterna dell’Unione

 

In riferimento alla politica estera e di sicurezza comune (8.1) la Relazione riporta le principali azioni del Governo sottolineando come esse abbiano continuato ad essere orientate alla stabilizzazione ed alla democratizzazione del vicinato strategico, Mediterraneo e Sahel in primis, anche al fine di contrastare il fenomeno migratorio irregolare. Inoltre, il tema del contrasto al terrorismo ed all’estremismo violento ha costituito anche nel 2016 una priorità del Governo, con particolare attenzione al costante coordinamento dei servizi di intelligence.

 

In tale contesto si inserisce l’intensa azione di rinforzo delle istituzioni e dell’economia della Libia che vede l’Italia in posizione di capofila dell’azione internazionale di stabilizzazione del paese, anche attraverso il sostegno alla piena efficacia delle missioni PSDC EUBAM Libia ed EUNAVFORMED Sophia.

 

EUNAVFOR MED è una delle 6 missioni militari dell’UE attualmente operative. Si tratta di una missione navale istituita nel giugno 2015 a fini di lotta contro i trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo, con una prima fase orientata alla raccolta di informazioni di intelligence e due successive che riguardano la caccia attiva ai trafficanti, prima in acque internazionali, poi nelle acque territoriali e interne della Libia, previo mandato delle Nazioni Unite e approvazione del paese interessato.

EUBAM LIBIA, una delle 10 missioni civili UE attualmente operative, è stata istituita nel 2013 con l’obiettivo di fornire alle autorità libiche sostegno per sviluppare la capacità di accrescere la sicurezza delle frontiere terrestri, marine e aeree, a breve termine, e per implementare una strategia più ampia di gestione integrata delle frontiere a più lungo termine. Per l’evolversi della situazione politica e di sicurezza interna alla Libia, a partire dall’agosto del 2014 la missione ha la sua base operativa in Tunisia.

 

Quanto ai flussi migratori irregolari attraverso il Mediterraneo, è proseguita l’azione di contrasto alle cause del fenomeno in Corno d’Africa, nel Sahel – qui anche con l’apertura delle nuove ambasciate in Niger (Niamey) e Guinea (Conakry) – e in Nord Africa (dove si sono valorizzati i dialoghi regionali e posti in opera specifici interventi di assistenza), nonché favorendo una gestione del fenomeno migratorio condivisa da tutti i Paesi coinvolti.

Quanto al conflitto in Siria, l’azione del Governo, d’intesa con l’UE e anche attraverso la partecipazione al Gruppo Internazionale di Sostegno, si è connotata per l’appoggio all’inviato speciale Onu, Staffan de Mistura finalizzata ad un cessate il fuoco ed alla facilitazione della transizione politica conforme alle aspirazioni democratiche. Il Governo, inoltre, ha operato per il ristabilimento dell’unità e integrità territoriale in Iraq e per il pieno dispiegamento in questo Paese di un processo politico inclusivo. Nella convinzione del ruolo potenzialmente costruttivo dell’Iran nella regione, il Governo si è adoperato, anche in ambito UE, per favorire più strette relazioni politiche, economiche e culturali con Teheran.

Non è mancato il sostegno italiano all’azione europea per rafforzare le relazioni con i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) e per sostenere gli sforzi delle Nazioni unite per la soluzione, in Yemen, del conflitto tra le forze armate lealiste, che sostengono il presidente Abd Rabbo Mansur Hadi e i ribelli houthi, gruppo armato sciita, attraverso un accordo tra le parti che consenta il riavvio del processo di transizione.

Quanto alla crisi israelo-palestinese il Governo sostenuto le azioni dell’Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, finalizzate a propiziare la ripresa del processo di pace ispirato alla soluzione dei due Stati.

In relazione alla crisi ucraina, il Governo ha svolto un’azione improntata al rispetto della unitarietà e coerenza in ambito UE, al fine di favorire la piena attuazione delle intese di Minsk a cui è legata la durata delle sanzioni europee, sostenendo altresì l’azione di mediazione dell’OSCE. Nel contempo è stata sottolineata l’opportunità del mantenimento dei canali di dialogo con Mosca attraverso  la promozione, anche in ambito UE, di un approccio “dual track” che coniuga fermezza sui principi e disponibilità all’interlocuzione su temi di interesse europeo.

È proseguita l’azione volta a rafforzare i rapporti fra la UE e i Paesi dell’Asia e del Pacifico nonché il sostegno ai forum asiatici di cooperazione (in particolare l’ASEAN). Particolare impulso è stato conferito all’ulteriore sviluppo dei partenariati della UE con Giappone e Cina, con particolare attenzione, nel caso della Cina, anche al tema dei diritti umani.

Quanto all’elevata attenzione della UE per la stabilità, la sicurezza e la non proliferazione nucleare nella penisola coreana, il Governo italiano ha

sia manifestato il proprio sostegno alla ferma condanna UE dei test nucleari e missilistici eseguiti nel 2016 dal regime di Pyongyang, sia sostenuto l’adozione da parte UE nel maggio 2016 di un proprio pacchetto di sanzioni unilaterali aggiuntive rispetto a quelle ONU.

Sul versante delle relazioni UE-Africa, il Governo ha confermato l’impegno verso il Corno d’Africa ed il Sahel, anche con la nomina di due Inviati speciali del MAECI nelle due regioni, e ha sostenuto i Rappresentanti speciali dell’UE così come ogni iniziativa comunitaria mirante alla soluzione alle situazioni di instabilità (Sudan, Sud Sudan, Mali, Repubblica Centroafricana).

Il Governo ha sostenuto il processo di aggiornamento della Strategia di sicurezza UE del 2003 confluita nella c.d. nuova “Strategia globale UE (Eugs) presentata al Consiglio europeo del 28 giugno 2016 dall’Alto rappresentante dell’UE Federica Mogherini. La nuova strategia affronta il mutato contesto internazionale , caratterizzato da maggiore complessità, conflittualità ed interconnessione attraverso un approccio definito “principled pragmatism” basato sul rispetto dei valori democratici da parte dell’UE e dei suoi Stati membri prima ancora che sulla loro promozione; su una più flessibile interazione coi partner internazionali a seconda dei diversi contesti; e su un rilancio attivo del multilateralismo che consenta all’Europa di dispiegare appieno il suo ruolo sulla scena internazionale. Uno dei temi centrali della Eugs la maggior integrazione dei paesi europei nel settore della sicurezza e della difesa.

 

Quanto alla politica di sicurezza e difesa comune (8.2) nel documento viene evidenziato il ruolo guida svolto dal Governo, in continuità con quanto precedentemente operato, nell’opera di coordinamento con il Servizio Europeo di Azione Esterna (SEAE) e con la European Defence Agency (EDA).

Con riferimento all’attività del SEAE, in particolare, l’Italia ha continuato, come già accennato, a sostenere l’azione di approfondimento della dimensione europea della sicurezza e della difesa, sostenendo l’Alto Rappresentante e le altre Istituzioni europee al riguardo fino all’adozione della già ricordata Strategia globale UE, come richiesto anche dalla risoluzione[99] approvata dalle Commissioni riunite esteri e difesa del Senato sulla Comunicazione “Elementi di un quadro strategico dell’UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza (Doc. XVIII n. 161 del 12 ottobre 2016 sulla Comunicazione JOIN(2016) 31). Nella fase successiva alla presentazione della Strategia il nostro Paese ha contribuito in maniera fattiva all’elaborazione ed adozione dei tre pilastri del rafforzamento della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC): il Piano di implementazione (Implementation Plan on Security and Defence, IPSD), il Piano d’azione della difesa europea (European Defence Action Plan, EDAP) e la serie comune di proposte (Common Set of Proposals) per l’implementazione della Dichiarazione congiunta (Joint Declaration) NATO-UE.

Per quanto attiene al contributo nazionale all’EDA (European Defence Agency) nel corso del 2016 l’Italia ha partecipato alle principali attività svolte nei tre seguenti macro-settori del supporto allo sviluppo capacitivo e cooperazione militare; stimolo della ricerca tecnologica e sostegno dell’industria europea; promozione degli interessi della difesa nel contesto dell’UE.

 

Per quanto attiene l’allargamento dell’UE (8.3), l’Italia ha continuato a sostenere con decisione tale strategia che rappresenta sia orientamento politico prioritario per il nostro Paese, sia nonché strumento chiave per la promozione di pace, stabilità, prosperità e sicurezza nel continente europeo tanto più alla luce dell'attuale contesto, caratterizzato da una crisi migratoria senza precedenti, dalla difficile ripresa dalla crisi economica e da perduranti situazioni di instabilità ai confini dell'Unione. Pertanto, da parte italiana è proseguito l’impegno per far progredire il processo di adesione all’Unione

europea dei Paesi dei Balcani occidentali incoraggiando i Paesi candidati (Albania, es Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia, Turchia) e potenziali tali (Bosnia Erzegovina, Kosovo) a proseguire con convinzione sul cammino delle riforme. Caposaldo della posizione italiana è il principio secondo cui, da un lato, l’avanzamento del percorso europeo dei Paesi candidati e potenziali candidati debba basarsi sul criterio degli own merits (meriti di ciascuno), e dall’altro lato, i risultati conseguiti e l’impegno dimostrato da ciascun Paese candidato debbano essere riconosciuti adeguatamente, e in tempo utile, dall’UE. Sebbene tale impostazione sia condivisa dalle Istituzioni dell’Unione e dalla maggioranza degli Stati membri, nel 2016 non è stato possibile adottare Conclusioni del Consiglio sulla politica dell’allargamento a causa della riserva posta da Vienna, che chiedeva un riferimento alla sospensione formale dei negoziati con Ankara.

   In relazione ai singoli paesi candidati o potenziali candidati, la Relazione - quanto alle attività del Governo italiano - sottolinea:

-      il sostegno alla normalizzazione dei rapporti fra Serbia e Kosovo e all’avanzamento del negoziato di adesione con la Serbia, il buon andamento del quale ha consentito nel 2016 l’apertura dei capitoli 23 (sistema giudiziario e diritti fondamentali) e 24 (giustizia, libertà e sicurezza) relativi allo stato di diritto, nonché dei capitoli 5 (appalti pubblici) e 25 (scienza e ricerca), che si aggiungono ai capitoli già aperti nel 2015;

-      il sostegno del percorso europeo del Montenegro, anche attraverso il rafforzamento dell’assistenza tecnica bilaterale. La performance di Podgorica nel settore dello Stato di diritto è stata ritenuta sufficiente, nonostante criticità rilevate nella costruzione di una convincente prassi applicativa nella lotta alla corruzione ed al crimine organizzato. Ciò ha consentito l’apertura di quattro nuovi capitoli negoziali: 11 (agricoltura e sviluppo rurale), 12 (sicurezza alimentare e politica veterinaria e fitosanitaria), 13 (pesca) e 19 (lavoro e politiche sociali);

-      il forte sostegno alla prospettiva europea dell’Albania, incoraggiata a conseguire nei cinque settori prioritari di riforma (sistema giudiziario, pubblica amministrazione, politiche anti-corruzione, lotta al crimine organizzato, diritti fondamentali) i progressi necessari per l’apertura dei negoziati di adesione;

-      il sostegno e la disponibilità a fornire il necessario sostegno tecnico alla Bosnia Erzegovina, la cui a domanda di concessione dello status di Paese candidato, presentata nel mese di febbraio 2016, è stata considerata favorevolmente dal nostro Paese;

-      impegno a favore del rilancio del processo di integrazione europea della

-      Repubblica ex-Jugoslava di Macedonia, per riattivare il processo di riforme che, unitamente all’auspicata soluzione del contenzioso sul nome con la Grecia, possa permettere al Paese di ritrovare la stabilità politica necessaria per consentire il superamento degli ostacoli all’avvio del negoziato di adesione all’UE;

-      sostegno alla via del dialogo e della cooperazione con la Turchia, nella consapevolezza che il negoziato di adesione sia la leva più efficace per mantenere l’ancoraggio europeo del Paese e promuovere i valori e gli standard dell’UE, pur senza sottacere la forte preoccupazione per il rispetto dei diritti fondamentali e della libertà di stampa e monitorando con attenzione l’evolversi della situazione politica interna. L’Italia ha sostenuto l’apertura (giugno 2016) del capitolo 33 (disposizioni finanziarie e di bilancio) e l’accelerazione dei lavori preparatori su una serie di altri capitoli.

 

In relazione alla politica di vicinato (8.4) il documento riferisce che l’attività si è concentrata sul monitoraggio e l’implementazione della “nuova” PEV varata nel novembre 2015 in esito ad un processo di revisione processo di revisione che la Commissione europea ha condotto come priorità sin dal suo insediamento, con l’obiettivo di rendere l’azione esterna dell’UE più efficace e rispondente ai nuovi scenari geopolitici ed alle esigenze espresse dai nostri vicini ed alla quale l’Italia ha partecipato attivamente. Si tratta di un indirizzo innovativo e coerente con le sfide provenienti dalle diverse regioni del Vicinato, improntato ai principi di differenziazione, inclusività ed appropriazione delle politiche da parte dei destinatari (“ownership”), seguendo l’impostazione del dialogo con i singoli partner a Sud e ad Est, per definizione congiunta delle priorità strategiche della collaborazione con l’UE. In tale senso il Governo, anche a seguito degli orientamenti espressi in sede parlamentare[100] si è speso per l’introduzione di tali elementi di differenziazione e appropriazione nella PEV in quanto suscettibili di trasformare le future relazioni UE-partner in una partnership tra eguali. Nel corso del 2016, il Governo ha sostenuto l’azione dell’UE nella dimensione meridionale della PEV, ritenendo che attraverso il massimo impegno nel consolidamento di democrazie “sane” ai confini meridionali dell’Europa, la cooperazione alla crescita economica sostenibile e il contributo alla gestione ordinata della mobilità nella regione si possano mitigare i principali rischi economici, politici e di sicurezza provenienti dalla sponda Sud del Mediterraneo. In tale contesto costante è stato l’appoggio italiano all’avvio e/o il prosieguo dei negoziati per Accordi di libero scambio completo ed approfondito (Deep and Comprehensive Free Trade Agreements -DCFTA) con Giordania, Marocco e Tunisia.

La criticità del contesto derivante dalla perdurante crisi ucraina ha richiesto un accresciuto impegno nel corso del 2016 per il Partenariato orientale, anche in vista del vertice UE-Ucraina programmato per novembre 2017. L’assistenza ai partner orientali è proseguita con determinazione attraverso la proposta di adozione di misure commerciali autonome per l’Ucraina e il convinto impegno alla finalizzazione dei processi di liberalizzazione dei visti per Georgia e Ucraina. Inoltre, l’Italia si è spesa a favore dell’Ucraina negli ultimi mesi del 2016 sostenendo la dichiarazione dei 28 leader al Consiglio europeo del 15 dicembre, finalizzata a superare lo stallo ingeneratosi a seguito della mancata ratifica dell’Accordo di Associazione/DCFTA da parte del governo olandese sulla base del referendum nazionale di aprile.

 

Si rammenta che con alcuni paesi del Partenariato orientale (Georgia, Moldova ed Ucraina) sono stati firmati nel 2014 Accordi di associazione comprensivi di aree di libero scambio ampie e approfondite (Association Agreements / Deep and Comprehensive Free Trade Areas -AA/DCFTA). Gli Accordi con Georgia (ratificato dall’Italia con legge 218/2015) e Moldova (legge 217/2015) sono entrati in vigore il 1° luglio 2016, mentre quello con l’Ucraina (legge 169/2015) la cui parte commerciale è in applicazione provvisoria dal 1° gennaio 2016, è in attesa delle determinazioni del governo olandese, l’unico Stato membro a non aver ancora ratificato l’intesa a seguito degli esiti del referendum tenutosi ad aprile 2016. Nel 2016 sono stati avviati i negoziati per un Accordo quadro con l’Armenia e il mandato per un analogo accordo con l’Azerbaigian è stato approvato con il convinto sostegno italiano.

 

Nella relazione si segnala, altresì, che a seguito dell’approvazione da parte della Commissione esteri del Senato della risoluzione[101] Doc. XVIII n. 151 del 28 settembre 2016, si è sostenuta la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania per sostenerne lo sforzo e il disagio economico e sociale derivante dalla ormai permanente presenza di profughi siriani sul suo territorio.

Con riferimento alle strategie macroregionali dell’UE, la relazione richiama la Strategia UE adriatico ionica, promossa dall’Italia nel 2010 e che, nell’Iniziativa Adriatico Ionica  (IAI), ancoraggio intergovernativo della strategia, riunisce 8 Paesi, 4 appartenenti all’UE (Italia, Slovenia, Grecia, Croazia) e 4 non UE (Albania, Serbia, Bosnia-Erzegovina e Montenegro). I settori prioritari della Strategia, pesca e blue economy, infrastrutture ed energia, ambiente, turismo e cultura, ricerca e innovazione e capacity building, sono oggetto di progetti di attuazione, con particolare riferimento ai trasporti sia marittimi sia terrestri.

E’ in fase di prima attuazione la Strategia UE per la regione alpina, promossa da Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Slovenia e Svizzera ed adottata dal Consiglio affari generali il 27 novembre 2015. I settori prioritari della Strategia sono competitività e crescita, trasporti e connettività, ambiente ed energia, nei quali sarà sviluppata una collaborazione tra i livelli statuale, regionale e transfrontaliero.

 

Nel paragrafo dedicato alla collaborazione con Paesi terzi, accordi internazionali e politica commerciale comune (8.5) la relazione sottolinea, in particolare:

-      l’importanza annessa dal nostro Paese, alla stipula di accordi che garantiscano accesso al mercato, effettiva rimozione delle barriere non tariffarie, tutela degli investimenti, salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale – con particolare riferimento alle indicazioni geografiche - e apertura dei mercati degli appalti pubblici;

-      il continuo sostegno italiano al potenziamento del ruolo dell’UE quale attore globale, con l’obiettivo sia di mantenere il rapporto centrale con gli USA ed il Canada, sia di attribuire crescente attenzione ai principali Paesi asiatici (Cina, Giappone, ASEAN) ed all’America Latina;

-      il contribuito, anche nel 2016, all’avanzamento del negoziato per il Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP -Transatlantic Trade and Investment Partnership) con gli Stati Uniti, in pausa dopo l’elezione del nuovo Presidente;

-       il sostegno italiano al processo che ha portato alla firma di due importanti accordi con il Canada, l’Accordo di partenariato strategico e l’Accordo globale economico e commerciale (CETA -Comprehensive Economic and Trade Agreement), quest’ultimo firmato il 30 ottobre 2016 nel corso del Vertice bilaterale UE-Canada.

Si rammenta in proposito che presso l’Assemblea della Camera il 1° luglio 2016 sono state discusse due interpellanze urgenti, 2-01398 e 2-01411, in materia di intendimenti del Governo circa la partecipazione dei Parlamenti nazionali al processo di adesione e ratifica dell'accordo di libero scambio e investimento fra il Canada e l'Unione europea (CETA);

-      l’impegno italiano per il proseguimento dei negoziati relativi all’Accordo di associazione UE-MERCOSUR e di una serie di altri accordi commerciali (Colombia, Perù ed Equador), nonché del PDCA - Political Dialogue and Cooperation Agreement con Cuba parafato in occasione della visita dell’Alto Rappresentante Mogherini a Cuba lo scorso marzo 2016 e firmato il 12 dicembre a margine del Consiglio affari esteri;

-      il sostegno all’azione europea volta a consolidare le relazioni politiche ed economiche con l’ASEAN, non solo in prospettiva bi-regionale, ma anche promuovendo la strategia UE volta alla conclusione di Accordi di partenariato e cooperazione (APC) e di Accordi di libero scambio (ALS) con i Paesi del Sud-Est asiatico; inoltre il Governo ha seguito la finalizzazione dell’Accordo di partenariato e cooperazione UE-Malesia ed avviato il processo interno di ratifica degli accordi quadro con il Vietnam, le Filippine e la Mongolia (ratifica intervenuta, rispettivamente, con legge 56/2016,  legge 186/ 2016 e legge 107/2016);

-      il contributo italiano all’elaborazione della nuova strategia dell’UE con la Cina adottata dal Consiglio affari esteri il 18 luglio 2016 ed il sostegno all’attuazione dell’Agenda strategica per la cooperazione UE-Cina 2020;

-      il sostegno all’approfondimento dei dossier negoziali con Giappone, Sud Corea, India ed Afghanistan;

-      il contributo alla riflessione sul futuro delle relazioni UE-ACP (Paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico) dopo la scadenza dell’Accordo di Cotonou prevista nel 2020;

-      il sostegno al proseguimento del dialogo trilaterale UE-Ucraina-Russia volto a valutare le presunte conseguenze economiche per Mosca derivanti dalla creazione - prevista dall’Accordo di Associazione UE-Ucraina - di un’area di libero scambio ampia ed approfondita tra Bruxelles e Kiev, ritenuta da Mosca potenzialmente dannosa per la propria economia. In tale contesto è valutata anche un’interazione UE-Unione economica eurasiatica, come possibile strumento capace di favorire il superamento dell’attuale fase di crisi;

-      la partecipazione alla strategia UE per l’Asia Centrale;

-      il sostegno agli sforzi dell’UE per il superamento delle questioni in materia migratoria con la Svizzera, attraverso soluzioni conformi e compatibili con i principi fondamentali dell'UE.

 

Quanto alle Politiche e iniziative di sviluppo e cooperazione umanitaria in ambito UE (8.6) la relazione evidenzia che l’attenzione al nesso migrazioni-sviluppo è stata la prioritaria nell’azione italiana nel settore della cooperazione allo sviluppo. Quanto alle direttrici dell’azione europea esse sono consistite nell’azione del Fondo fiduciario di emergenza dell’Unione europea istituito a seguito del Vertice della Valletta dell’11-12 novembre 2015, per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa e nell’utilizzo  di strumenti finanziari di cooperazione allo sviluppo applicati alla dimensione esterna della politica migratoria.

 

La Commissione europea ha lanciato un "Fondo fiduciario d'emergenza dell'Unione europea per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa", con una dotazione di 1,8 miliardi di euro provenienti dal bilancio dell'UE e dal Fondo europeo di sviluppo (FES), da integrarsi con contributi degli Stati membri dell'UE e di altri donatori. Beneficiari del Fondo saranno i Paesi africani interessati dalle principali rotte migratorie dall'Africa all'Europa:

·        per la regione del Sahel e l'area del lago Ciad: Burkina Faso, Camerun, Ciad, Gambia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria e Senegal;

·        per il Corno d'Africa: Gibuti, Eritrea, Etiopia, Kenya, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania e Uganda;

·        per l'Africa del nord: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia ed Egitto.

·        I paesi vicini ai paesi ammissibili possono beneficiare, caso per caso, dei progetti a dimensione regionale del Fondo fiduciario per far fronte ai flussi migratori regionali e alle sfide transfrontaliere collegate.

Il fondo è destinato al finanziamento di progetti volti a creare opportunità di lavoro, a creare sicurezza alimentare e nutrizionale, a migliorare la gestione della migrazione, a promuovere la prevenzione dei conflitti.

 

Fondo fiduciario della Valletta, al momento della redazione del documento in esame, ha allocato fondi per circa 1,5 miliardi di euro degli oltre 2,4 disponibili (provenienti in prevalenza dal FES), ripartiti su 105 programmi tra le tre finestre geografiche (in proporzione decrescente tra Sahel e Lago Ciad, Corno d'Africa e Nord Africa) e tra i cinque settori di intervento, con una chiara prevalenza iniziale per gli interventi di sviluppo classico ed una più recente tendenza al riequilibrio, attraverso la presentazione di azioni più focalizzate sulla gestione delle migrazioni e sulla sicurezza).

Quanto al contributo italiano al Fondo, l’Italia ha annunciato un contributo addizionale di 22 milioni destinato a sostenere il nuovo Partenariato UE-Organizzazione internazionale per le migrazioni, Il contributo italiano comprende 7 milioni di euro del Ministero dell'Interno e 15 milioni di euro dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e si aggiunge ai 10 milioni forniti dal MAECI nella fase istitutiva del Fondo.

 

Quanto all’attuazione dell’Agenda europea sulla migrazione, la relazione evidenzia la centralità del contributo italiano nell’impostazione adottata dalla Commissione nella Comunicazione del 7 giugno 2016 sul “Nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell’ambito dell’Agenda europea sulla migrazione” approvato e reso operativo dal Consiglio europeo del 28 giugno e confluito nel Piano presentato il 14 settembre in occasione del discorso sullo stato dell’Unione del Presidente della Commissione Juncker quale parte di un articolato pacchetto di misure di stimolo agli investimenti sia all’interno della UE, sia all’esterno.

 

In relazione, infine, alla presenza italiana nel  SEAE - Servizio europeo di azione esterna (8.7) il documento sottolinea che nel 2016 è proseguita l’azione acquisizione di posizioni nei gradi apicali del Servizio, ove l’Italia - che conta peraltro anche su alcune ulteriori posizioni di senior management - conta 12 Capi Delegazione, laddove la Francia ne ha 15, la Spagna 14 e la Germania 11. Per contro, l’Italia risulta sotto rappresentata nelle posizioni di middle-management.

 

 

 

 

 



 

Attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale

 

Per quanto concerne i risultati raggiunti dalla politica di coesione nel 2016, la relazione rileva in primo luogo come, nel corso dell'anno, sia stato completato il percorso di riorganizzazione della governance nazionale, avviato con la legge 125/2013 con l'obiettivo di garantire l'avvio tempestivo dei progetti del ciclo di programmazione 2014-2020 e di rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno.

Sempre nel 2016, in attuazione dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2015, è entrato a regime il Comitato di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi ed è stato istituito il Sottocomitato per il Mezzogiorno, con l'obiettivo di "favorire il confronto partenariale sullo stato di attuazione dei programmi operativi nazionali e regionali coordinandosi, nell'ambito della Programmazione unitaria, con i Comitati di indirizzo per l'attuazione dei Patti per il Sud". È stato infine istituito il Sottocomitato per il monitoraggio e controllo, con il compito di coordinare le attività connesse al monitoraggio dei programmi operativi 2014-2020, e garantire il rafforzamento del presidio centrale sul corretto ed efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo.

La relazione si sofferma quindi, più nel dettaglio:

-        Sul dibattito europeo intorno al futuro della politica di coesione, culminato con la riunione del Consiglio affari generali del 16 novembre 2016 e con l'approvazione, in quella sede, di conclusioni "sui risultati e sui nuovi elementi della politica di coesione e dei fondi strutturali e di investimento europei". Nel proprio contributo alla discussione tematica, l'Italia ha sempre sostenuto la necessità di semplificare, di rendere più chiare e comprensibili le regole, di snellire i controlli, di passare "da un sistema fondato sulla verifica del rispetto formale delle regole ad uno fondato sull'effettivo raggiungimento dei risultati attesi";

-        Sul rafforzamento, in linea con i regolamenti sui fondi strutturali e di investimento europei nel periodo 2014-2020, che pongono un rinnovato accento sulla valutazione quale strumento principale per comprendere il contributo dei programmi finanziati all'ottenimento di risultati, del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione che coordina il Sistema nazionale di valutazione (Snv) e i suoi nuclei di valutazione istituiti presso le amministrazioni regionali e centrali, e che contribuisce all'orientamento delle attività della Rete dei Nuclei di valutazione;

-        Sull'avvio dei progetti del ciclo di programmazione 2014-2020. Il Governo ricorda, in proposito, che nel 2015 era stato completato il processo di definizione e approvazione in sede europea della programmazione dei fondi strutturali e di investimento (SIE), che si articola, in linea con quanto previsto nell'Accordo di Partenariato, in 51 programmi operativi FESR e FSE (12 nazionali e 39 regionali), per un valore complessivo di 51,77 miliardi di euro, di cui 31,68 a carico del bilancio UE. A questi vanno aggiunti i fondi collegati allo sviluppo rurale e che in Italia si articolano a loro volta in 23 programmi operativi del FEASR e in un programma operativo del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca, per un totale di risorse UE pari a 42 miliardi, cui va aggiunta la quota di cofinanziamento nazionale. Per quanto concerne più nel dettaglio i 51 programmi operativi del FESR e del FSE, le Autorità di gestione italiane hanno attestato, all'interno del sistema informativo della Commissione europea, di aver selezionato al 31 ottobre 2016 progetti per un valore complessivo pari a 6,7 miliardi di euro, corrispondenti al 13% del totale delle risorse a disposizione, con differenze significative per categoria di regioni: 15,4% nelle regioni "più sviluppate"; 11,2% nelle regioni "meno sviluppate"; 7,3% nelle regioni "in transizione". Il valore del 13%, ancorché inferiore rispetto alla media europea di livello di attuazione, che si attesta attorno al 16%, pone l'Italia in una posizione di vantaggio rispetto agli altri due maggiori beneficiari dei fondi FESR, vale a dire Polonia e Spagna.

-        Sugli esiti dell'esercizio di riesame del Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2016. La relazione evidenzia come la Commissione europea abbia attribuito all'Italia ulteriori risorse aggiuntive per 1, 645 miliardi di euro, da destinare all'Iniziativa occupazione giovani, alla specializzazione intelligente, a misure per l'inserimento dei migranti e per la lotta contro la marginalità sociale e al rafforzamento della competitività delle PMI;

-        Sul soddisfacimento delle condizionalità ex-ante e sulle attività di monitoraggio dei piani di rafforzamento amministrativo (PRA). Si tratta delle due novità forse più rilevanti incluse nell'Accordo di partenariato. Le condizionalità, che consistono essenzialmente in misure specifiche da soddisfare prima dell'avvio della programmazione, per anticipare la soluzione di possibili problemi durante la fase di implementazione dei Programmi Operativi e coinvolgere attivamente gli attori che ne sono responsabili direttamente o indirettamente, erano considerate, a fine 2016, soddisfatte in ampia misura dalla stessa Commissione europea. Quanto ai cd. PRA, nel corso del 2016 tutte le 29 amministrazioni titolari di programmi operativi ne hanno approvato e formalizzato uno, avviando così "un preciso percorso di supporto alla definizione e monitoraggio" che ha consentito alle amministrazioni stesse di "effettuare risk assessment specifici e migliorare la conoscenza interna e la consapevolezza delle criticità e dei fabbisogni migliorativi;

-        Sul monitoraggio del perseguimento degli obiettivi di spesa relativi alla clausola di flessibilità degli investimenti, richiesta alla Commissione europea con la Legge di stabilità per il 2016. Si ricorda in proposito che, in base alla comunicazione della Commissione del 13 gennaio 2015, le tipologie di investimento cofinanziate dall'Unione e considerate equivalenti a riforme strutturali - giustificando pertanto una deviazione temporanea dall'Obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento a esso - sono quelle con un impatto di lungo periodo diretto e verificabile sul bilancio, e che insistono in particolare sui seguenti ambiti: politica di interventi socio-strutturali e di coesione, "realizzata nel 2014-2020 attraverso i Fondi strutturali e di investimento europei, inclusi i progetti cofinanziati attraverso la Youth employment initiative, il Meccanismo per collegare l'Europa e gli investimenti nelle reti transeuropee; progetti di investimento anche cofinanziati dal FEIS in attuazione del Piano Juncker. In risposta alla richiesta italiana, la Commissione ha autorizzato una quota di spesa pari allo 0,25% del PIL 2016, ammontante a 4,18 miliardi di euro (a fronte di una richiesta iniziale di una deviazione temporanea pari allo 0,3% del PIL).

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

L'impatto della partecipazione delle Camere alla fase ascendente dell'Unione europea

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senato della Repubblica

 

 



 

Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione (1ª Commissione)

 

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE SENATO

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi - COM(2015) 750 def.

Il 12 gennaio 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha approvato un parere favorevole, segnalando che la normativa nazionale in materia rimane frammentata e che pertanto, per raggiungere il risultato auspicato dalla direttiva, occorrerà procedere all'adeguamento del diritto interno attraverso un intervento articolato, avendo cura di definire una fase di transizione che tuteli l'utilizzo di alcune categorie di armi (in particolare la B7 semiautomatica per uso civile) in campo venatorio, sportivo e collezionistico - XVIII n. 103

Il Governo ha sostenuto, conformemente alla risoluzione della 1ª Commissione del Senato, il negoziato per la definizione della proposta.

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Agenda europea sulla migrazione - COM(2015) 240 def.

 

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Settima relazione semestrale sul funzionamento dello spazio Schengen 1° novembre 2014 – 30 aprile 2015 - COM(2015) 236 def.

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015 - 2020) - COM(2015) 285 def.

 

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia - COM(2015) 286 def.

 

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per le misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia - COM(2015) 238 def.

 

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria - COM(2015) 451 def.

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio COM(2015) 453 def.

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici in relazione all'attuale crisi nel settore dell'asilo - COM(2015) 454 def.

 

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio - Affrontare la crisi dei rifugiati in Europa: il ruolo dell’azione esterna dell’UE - JOIN(2015) 40 def.

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio - Gestire la crisi dei rifugiati: misure operative, finanziarie e giuridiche immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione - COM(2015) 490 def.

Nella seduta pomeridiana del 16 febbraio 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) si è pronunciata formulando indirizzi per il Governo - XVIII n. 106.

Premesso che l'Agenda europea sulla migrazione è stata presentata dalla Commissione europea con l'intento sia di fornire una risposta immediata alla situazione di crisi nel Mediterraneo, che di indicare le iniziative a medio e lungo termine per giungere a soluzioni strutturali che consentano di gestire meglio la migrazione in tutti i suoi aspetti, la risoluzione impegna il Governo a offrire pieno sostegno alle iniziative e alle proposte adottate dalla Commissione europea nell’ambito dell’Agenda. In particolare:

1.      accogliere con favore l’adozione della decisione (UE) 2015/1523 e della decisione (UE) 2015/1601, che hanno consentito l’avvio del meccanismo di ricollocazione;

2.      esprimere parere favorevole sulla proposta della Commissione europea per un meccanismo permanente di ricollocazione;

3.      appoggiare l’intenzione della Commissione europea di provvedere a una valutazione del "sistema Dublino", al fine di procedere a un’eventuale ulteriore revisione del sistema volta a ottenere una più equa distribuzione dei richiedenti asilo in Europa;

4.      compiere ogni iniziativa utile per valorizzare il ruolo e le funzioni delle Agenzie europee competenti in materia di asilo e migrazione, con l'auspicio che l’EASO diventi il perno della politica di asilo europea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne - COM (2015) 670 def.

Nella seduta del 9 marzo 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha approvato un parere favorevole - XVIII n. 111

In linea con l’indirizzo parlamentare, è stato raggiunto l’accordo sulla proposta di regolamento "anche grazie al contributo italiano".

 

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla Guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio - COM (2015) 671 def.

Il 9 marzo 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha approvato un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1)     con riferimento al principio di sussidiarietà, si afferma la necessità di considerare che la responsabilità della frontiera esterna di uno Stato membro rappresenta uno degli aspetti costitutivi della sovranità nazionale. Ne deriva l'opportunità di fissare, in sede negoziale, i limiti delle competenze e responsabilità dello Stato membro e dell'istituenda Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera. Si ritiene opportuno distinguere tra gestione ordinaria e in situazioni di eccezionalità e precisare la portata delle norme, evitando il rischio che formule non adeguatamente definite possano determinare sovrapposizioni o frammentazioni di compiti;

2)     con riferimento al principio di proporzionalità, sono espresse perplessità sul meccanismo di imposizione o di forzata sostituzione (art. 18) nella gestione delle frontiere dello Stato membro. Si ritiene che tale previsione mal risponda all'obiettivo della proposta, ovvero di istituire un sistema di condivisione dell'onere di gestione delle frontiere esterne nelle zone di maggiore pressione migratoria. Si evidenzia la necessità di assicurare - in base al principio solidaristico - il necessario sostegno agli Stati membri in cui la pressione migratoria è maggiore;

3)     la necessità di sviluppare supporti europei specifici per la gestione interna dei migranti, ai fini dell'accoglienza e integrazione nel tessuto sociale degli Stati membri;

4)     l'opportunità di un maggiore coordinamento con la politica di sicurezza e difesa comune;

5)     l'opportunità di valutare gli aspetti connessi con la determinazione dell'indirizzo politico dell'operato dell'Agenzia, considerate le posizioni molto diversificate che sussistono tra gli Stati membri in materia di gestione dei flussi migratori nell'Unione europea, anche in relazione agli aspetti di cessione di sovranità previsti dalla proposta - XVIII n. 112

L'’Italia ha sostenuto la proposta della Commissione. In sede negoziale ha pertanto sottolineato come la nuova Agenzia europea della Guardia costiera e di frontiera, costituita per garantire una gestione europea integrata delle frontiere esterne, dovrà contribuire a rafforzare la fiducia e la leale collaborazione tra gli Stati membri e tra questi e le Istituzioni europee, sostenendo, in particolare, i Paesi dell’Unione europea maggiormente esposti ai flussi migratori, anche con riferimento alla cosiddetta valutazione di vulnerabilità cui saranno soggetti gli Stati membri. Tra gli emendamenti apportati al testo, la delegazione italiana ha promosso quello volto a prevedere un maggiore coinvolgimento degli Stati membri interessati, secondo le linee di indirizzo di cui alla Risoluzione della 1a Commissione permanente del Senato della Repubblica, in particolare favorendo la cancellazione del diritto di intervento dell’Agenzia nel territorio di uno Stato membro anche senza richiesta di quest’ultimo e nel caso di una sua non collaborazione.

 

La proposta è stata approvata in occasione del Consiglio Giustizia Affari Interni del 21 aprile 2016 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 16 settembre 2016, dopo l’adozione da parte del Parlamento europeo: vd. il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla Guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - COM(2015) 668 def.

Il 16 marzo 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha approvato un parere favorevole - XVIII n. 116

La Relazione afferma che gli obiettivi della proposta sono stati sostenuti dal Governo in sede negoziale, in conformità all’indirizzo formulato dal Senato. Gli obiettivi evidenziati sono i seguenti: istituire un documento di viaggio europeo specifico per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio, che presenti un formato uniforme e caratteristiche tecniche e di sicurezza accresciute, in modo da essere più ampiamente accettato dai Paesi terzi e più largamente utilizzato ai fini della riammissione; porre in atto l'intenzione, enunciata nel Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio, di analizzare le modalità per rafforzare l'accettazione da parte dei Paesi di origine del "lasciapassare" rilasciato dall'UE; come enunciato nell'Agenda sulla migrazione, rendere più efficace il sistema dell'UE per rimpatriare i migranti irregolari, soprattutto coloro che non hanno documenti di viaggio validi, e aumentare il tasso dei rimpatri, garantendo che i Paesi terzi rispettino il loro obbligo internazionale di riammettere i propri cittadini che soggiornano irregolarmente in Europa.

 

Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all’istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17 novembre 2016)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011 - COM(2016) 194 def.

Nella seduta dell’8 giugno 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha approvato un parere favorevole - XVIII n. 131

Il Governo ha seguito con particolare attenzione i negoziati e, in linea con la risoluzione adottata dal Senato, ha accolto con favore la proposta.

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite - COM(2016) 196 def.

Nella seduta dell’8 giugno 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha approvato un parere favorevole - XVIII n. 132

Il Governo ha seguito con particolare attenzione i negoziati e, in linea con la risoluzione adottata dal Senato, ha accolto con favore la proposta.

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione) - COM(2016) 290 def.

Il 9 giugno 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha espresso un parere favorevole, ponendo in luce l'opportunità che, nell'ipotesi in cui la Commissione attivi di propria iniziativa il meccanismo di sospensione, la relativa procedura si applichi a tutta la frontiera esterna dell'Unione europea - XVIII n. 133

 

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio - Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza - COM(2016) 230 def.

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza - COM(2016) 205 def.

 

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio - Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride - La risposta dell'Unione europea - JOIN(2016) 18 def.

Il 6 luglio 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha adottato una risoluzione in cui ha impegnato il Governo a:

1)        sostenere il ruolo dell'Alto rappresentante in materia di politica estera e di sicurezza comune e del Servizio europeo di azione esterna nell'attuazione del Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride;

2)        individuare il canale europeo come quello naturale per lo sviluppo di una strategia di cybersicurezza adeguata, nel quadro della politica di sicurezza e difesa comune e con l'intervento dell'Agenzia europea per la difesa;

3)        prevedere controlli più stringenti sui social media, facilitando l'immediata rimozione di pagine e account recanti contenuti di propaganda terroristica;

4)        diversificare quanto più possibile le fonti di energia dell'Unione europea, i fornitori e le rotte per garantire approvvigionamenti energetici più sicuri;

5)        sostenere il mercato unico digitale per prevenire attacchi digitali;

6)        intensificare gli sforzi contro il finanziamento della criminalità e del terrorismo per individuare e bloccare trasferimenti di denaro sospetti;

7)        velocizzare l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del contrasto dell'Unione alle minacce ibride - XVIII n. 137

Il Governo dichiara che l'Italia è "pienamente impegnata per l'attuazione della rinnovata Strategia di sicurezza interna dell'Unione europea" e ha confermato quali "proprie priorità", anche a livello di Unione europea, il contrasto al terrorismo, la lotta alla criminalità organizzata e al traffico di esseri umani, nonché il rafforzamento della cosiddetta cyber security.

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati - COM(2016) 378 def.

Nella seduta del 3 agosto 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha approvato un parere favorevole - XVIII n. 145

Il Governo ha rappresentato una posizione "conforme con l'atto di indirizzo parlamentare".

Il Governo promuove inoltre processi di mobilità circolare del lavoro e della qualificazione della manodopera anche attraverso la promozione di tirocini formativi in Italia dedicati a lavoratori di Paesi terzi, già dipendenti di imprese italiane o miste che operano in tali Paesi.

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 - COM(2016) 271 def.

Nella seduta del 3 agosto 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha approvato un parere favorevole - XVIII n. 146

Il Governo ha ribadito l’esigenza che il meccanismo di monitoraggio e valutazione da parte dell’EASO sui sistemi nazionali d’asilo, previsto nella proposta della Commissione, "non dovrà costituire un mero controllo unilaterale, ma svilupparsi con la collaborazione e la partecipazione degli Stati membri interessati".

Il negoziato in sede tecnica si è concluso nel dicembre 2016 sotto la Presidenza slovacca. In occasione della riunione del 19 dicembre il COREPER si è accordato sulla proposta di compromesso della Presidenza e ha raggiunto un orientamento generale parziale, conferendo alla Presidenza il mandato di avviare i negoziati con il Parlamento europeo.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi - COM(2016) 434 def.

Nella seduta del 13 settembre 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha approvato un parere favorevole - XVIII n. 148

La Relazione evidenzia che la proposta, oltre a individuare il disegno e gli elementi di sicurezza comuni, prevede un elenco degli elementi di sicurezza complementari che potranno essere aggiunti al modello uniforme comune: tale elenco è frutto di un compromesso raggiunto tra gli Stati membri al fine di "scongiurare i costi più elevati derivanti da un’impostazione completamente armonizzata".

 

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022 - COM(2016) 442 def.

Il 14 settembre 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha adottato una risoluzione favorevole con le seguenti osservazioni:

1)     la necessità di compiere ulteriori progressi nell'accesso alla giustizia e le vittime di reati;

2)     l'importanza di consolidare la fiducia e la sicurezza on-line;

3)     l'opportunità che l'Agenzia prosegua la raccolta di dati nel settore dell'immigrazione, delle frontiere e dell'asilo, lavorando a stretto contatto con Frontex e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo;

4)     l'invito a valutare l'opportunità di una collaborazione con gli Stati membri al fine di compiere progressi nel campo della lotta al razzismo, la xenofobia e l'intolleranza ad essi associata;

5)     la necessità che l'Agenzia possa effettuare un monitoraggio sull'effettivo rispetto dei diritti fondamentali in ciascuno degli Stati membri;

6)     l'invito a valutare l'opportunità che i compiti di protezione dei diritti fondamentali attribuiti all'Agenzia non siano limitati dalla volontà dei Governi degli Stati membri e che la scelta dei temi sui quali impegnare risorse sia rispondente alle violazioni dei diritti che il cittadino comunitario avverte maggiormente - XVIII n. 149

 

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ricavati da campioni - COM(2016) 551 def.

Nella seduta del 4 ottobre 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha approvato un parere favorevole - XVIII n. 152

Il Governo ha sempre espresso, nel Gruppo statistiche del Consiglio, parere favorevole alla proposta. Tale posizione - afferma la relazione - è stata mantenuta "coerentemente con l'indirizzo dato dal Senato"

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) - COM(2016) 270 def.

Nella seduta del 5 ottobre 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha approvato un parere motivato - XVIII n. 156

 

La 1a Commissione Affari costituzionali ha rilevato numerosi elementi di criticità, anche sotto il profilo del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. In particolare, viene rilevato che "le misure e i meccanismi previsti non rispondono all'esigenza di affrontare l'attuale fenomeno migratorio epocale come Europa nel suo insieme" e che "gli effetti complessivi delle modifiche proposte non si pongono nella direzione del raggiungimento dei principali obiettivi della proposta, ossia ottenere un'equa ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, soprattutto nei momenti di crisi, e  frenare i movimenti secondari dei cittadini di Paesi terzi fra gli Stati membri".

Il Governo ha manifestato l’esigenza di modificare la proposta al fine di garantire un’effettiva applicazione del principio di solidarietà nei confronti degli Stati membri più esposti, in linea con i pareri motivati adottati sul tema sia dalla I Commissione della Camera dei deputati (doc. XVIII n. 52, del 16 novembre 2016) sia dalla 1a Commissione del Senato. Dichiara in proposito che l’azione italiana ha consentito di bloccare il tentativo, sviluppatosi sotto la Presidenza slovacca, di ridurre ancora di più la portata della proposta della Commissione attraverso l’utilizzo del principio della cosiddetta “solidarietà flessibile”.

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide , per l’identificazione di cittadini di Paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) - COM(2016) 272 def.

Nella seduta del 5 ottobre 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha approvato un parere favorevole - XVIII n. 157

Conformemente alle osservazioni formulate dalle Camere (la risoluzione della 1ª Commissione del Senato e il documento finale della I Commissione della Camera, doc. XVIII n. 54), il Governo si è attivato affinché nel negoziato consiliare non prevalessero le posizioni di quei Paesi che, essendo contrari all’obiettivo di una riforma della politica di asilo nel senso di una maggiore uniformità, intendevano mettere in discussione la portata innovativa della proposta.

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio - COM(2016) 468 def.

Il 5 ottobre 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha adottato una risoluzione favorevole con osservazioni che mettono in luce la mancanza di criteri di riferimento per l'adozione, da parte della Commissione europea, degli atti di esecuzione relativi a:

1)     la partecipazione numerica di ciascuno Stato ai programmi mirati di reinsediamento (art. 8, par. 1). Si afferma la necessità di definire parametri relativi ad esempio alla popolazione, al PIL, agli stranieri già reinsediati;

2)     il ricorso alla procedura accelerata di cui all'art. 11. In merito la Commissione rileva la necessità di introdurre condizioni o parametri da porre a fondamento della decisione di riconoscimento della protezione internazionale, anche attraverso un ruolo dalla valutazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) o di altre organizzazioni umanitarie abilitate - XVIII n. 158

Il Governo afferma di aver seguito con particolare attenzione la proposta e, in linea con la risoluzione della 1a Commissione del Senato, di aver dato "adeguato rilievo", nella propria posizione, alle questioni connesse all’indicazione dei criteri in base ai quali individuare la partecipazione numerica di ciascuno Stato membro e alla migliore definizione della disciplina della procedura accelerata. Segnala tuttavia che le trattative condotte in seno ai gruppi consiliari sono procedute non senza difficoltà, a causa delle preoccupazioni espresse dalle delegazioni degli Stati membri in merito alla definizione di reinsediamento, soprattutto in relazione ad alcune categorie di beneficiari (ad es. sfollati interni) e alla distribuzione delle competenze tra le istituzioni europee nel procedimento di adozione dei programmi europei di reinsediamento. In particolare, segnala che le procedure per l’attuazione dei programmi da parte degli Stati membri, come previste dalla Commissione nella proposta, sono state oggetto di opposizione da parte della generalità degli Stati membri, tra cui anche l’Italia.

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al periodo 2018-2020 - COM(2016) 557 def.

Nella seduta del 18 ottobre 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha approvato un parere favorevole - XVIII n. 163

Il Governo ha sempre espresso parere favorevole alla proposta. Tale posizione - afferma la relazione - è stata mantenuta "coerentemente con l'indirizzo dato dal Senato".

In particolare, si è espresso "pieno consenso alla produzione di statistiche europee sugli indicatori sociali, utili alla maggiore comprensione degli effetti delle politiche economiche sulle popolazioni degli Stati membri".

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) - COM(2016) 465 def.

Nella seduta del 19 ottobre 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha approvato un parere motivato - XVIII n. 165

 

La 1a Commissione Affari costituzionali ha rilevato che il principio di sussidiarietà non è sostanzialmente rispettato. Osserva inoltre che l'obiettivo di ottenere una maggiore armonizzazione delle condizioni di accoglienza nell'Unione europea, al fine di aumentare le prospettive di integrazione dei richiedenti, "non si raggiunge attraverso un ulteriore giro di vite sui movimenti secondari" e che il combinato disposto di direttive, regolamenti e rifusioni vigenti "dimostra l'assoluta impotenza della Commissione a far rispettare i princìpi cardine sulla gestione dei flussi migratori, e cioè accoglienza solidale, redistribuzione dei richiedenti asilo e rimpatri".

 

Le trattative in seno al competente Gruppo di lavoro del Consiglio sono andate avanti non senza difficoltà, in particolare con riferimento alla sospensione delle condizioni materiali di accoglienza (che riguarda anche i minori). Sono state, inoltre, espresse riserve di merito su taluni articoli, soprattutto quelli connessi con la riforma del regolamento di Dublino e con le altre proposte del pacchetto.

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE - COM(2016) 467 def.

Il 19 ottobre 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha adottato una risoluzione favorevole, rilevando tuttavia che l'impianto della riforma del sistema europeo d'asilo prevede una serie di aggravi per gli Stati di primo ingresso come l'Italia, che non vanno nella direzione dell'obiettivo, posto dalla riforma stessa, di una più equa redistribuzione degli oneri connessi con il flusso di arrivo dei richiedenti asilo - XVIII n. 166

Il Governo ha rilevato la presenza di diversi elementi di aggravio per i Paesi di primo ingresso, sia sul piano degli adempimenti procedimentali che di alcuni termini. Afferma pertanto di essere impegnato nei negoziati per ottenere le "necessarie modifiche" ai testi. In particolare, in linea con la risoluzione del Senato, ha evidenziato fra i vari profili problematici la previsione di una procedura di ammissibilità delle domande di asilo per valutare se il richiedente proviene da un Paese d’origine sicuro o se già godeva della protezione internazionale in un altro Paese terzo, poiché, nei casi di riscontro positivo, gli Stati di primo ingresso dovrebbero farsi carico del rimpatrio verso il Paese del richiedente.

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo - COM(2016) 466 def.

Il 19 ottobre 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha adottato una risoluzione favorevole, rilevando che:

1.      è indispensabile una valutazione dell'impatto della proposta di regolamento sul delicato contesto europeo delle politiche migratorie;

2.      visto che gli Stati membri dovranno effettuare il riesame sistematico e regolare dello status di rifugiato e di persona ammessa alla protezione sussidiaria, è opportuno prolungare il periodo di durata del permesso di soggiorno indicato nell'art. 26 della proposta;

3.      la necessità di effettuare una profonda revisione del cosiddetto "sistema Dublino" - XVIII n. 167

La Relazione segnala che il negoziato consiliare non verte più sulla proposta originaria della Commissione UE, bensì sulla proposta di compromesso presentata dalla Presidenza maltese, in cui è stato eliminato il riesame periodico e sistematico dello status (che rimarrebbe solo in caso di mutamenti rilevanti nella situazione del Paese di origine) ed è stata equiparata la durata dei permessi di soggiorno per rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria. Sottolinea in proposito che entrambe le modifiche sono state richieste dall’Italia.

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo - COM(2015) 625 def.

Il 17 marzo 2016 le Commissioni riunite 1a (Affari costituzionali) e 2a (Giustizia) hanno approvato un parere favorevole con le seguenti condizioni:

1)     prevedere meccanismi rafforzati di collaborazione e coordinamento tra le autorità giudiziarie dei diversi Paesi per l'accertamento dei reati di terrorismo;

2)     estendere la competenza della Procura europea anche ai reati di terrorismo mediante una cooperazione rafforzata ai sensi del Trattato di Lisbona e realizzare una struttura destinata al coordinamento delle indagini e alla raccolta delle informazioni. Si suggerisce, nell'immediato, di utilizzare più efficacemente il Sistema Informativo Schengen;

3)     armonizzazione a livello europeo della punibilità del traffico illecito di beni culturali dai Paesi in cui operano organizzazioni terroristiche;

4)     assicurare la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti investigativi di ricerca e prova;

5)     adottare misure di oscuramento dei siti Internet e rimuovere i contenuti di sostegno e propaganda con finalità di terrorismo;

6)     specificare, con riferimento all'art. 21 relativo alla giurisdizione e l'esercizio dell'azione penale, le modalità procedurali per risolvere un eventuale conflitto di giurisdizione tra i singoli Stati - XVIII n. 117

La Relazione riferisce che, nel corso del negoziato, il Governo ha promosso e sostenuto il potenziamento dello scambio di informazioni tra gli Stati membri, al fine di rafforzare la cooperazione internazionale e rendere più efficace la lotta al terrorismo. In particolare, l’Italia ha sostenuto la necessità di adottare "tutte le misure idonee ad assicurare un'efficace e tempestiva trasmissione delle informazioni" ad Europol ed Eurojust, ai sensi della decisione quadro n. 671 del 2005, nonché le misure necessarie affinché le competenti autorità di uno Stato membro trasferiscano alle omologhe autorità di un altro Stato membro ogni informazione rilevante nei casi in cui vi sia ragione di ritenere che la stessa potrebbe essere di ausilio alla prevenzione e repressione di reati terroristici da parte del Paese ricevente.

Nella Relazione si osserva che la condotta tenuta dal Governo, sia durante i negoziati, che nell'esprimere parere negativo all'adozione dell'orientamento generale in sede di Consiglio GAI in data 11 marzo 2016, "appare totalmente in linea con l'atto di indirizzo adottato dalle Commissioni del Senato 1a e 2a riunite e con le condizioni per un parere favorevole ivi previste, le quali non hanno trovato attuazione nel testo di compromesso presentato dalla Presidenza olandese". Riferisce inoltre che il Parlamento europeo, nel luglio 2016, ha votato una serie di emendamenti "in gran parte corrispondenti alle istanze formulate dall’Italia nel corso del negoziato, così conferendo un importante riconoscimento agli atti di indirizzo del Parlamento italiano". Conclude sottolineando come l’Italia abbia sostenuto con determinazione "un testo ambizioso, in grado davvero di innalzare l’efficacia dell’azione di contrasto alle nuove minacce". Ritiene quindi che il nostro Paese abbia ottenuto, a seguito dei negoziati con il Parlamento europeo, "un buon compromesso su questioni nodali, quali: la criminalizzazione del viaggio con finalità di terrorismo anche all’interno dell’UE; la rimozione o il blocco dei contenuti on-line che costituiscono una pubblica provocazione a commettere un reato terroristico; l’obbligo degli Stati membri di dotarsi delle misure necessarie a garantire un efficace e rapido scambio di informazioni raccolte nel quadro di procedimenti penali collegati a reati terroristici o a fatti comunque rivelatori di fenomeni di radicalizzazione violenta".

 

 

 

 

 

 


Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione (1ª Commissione) e Giustizia (2a Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE SENATO

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo - COM (2015) 625 def.

Il 17 marzo 2016 le Commissioni riunite 1a e 2a hanno approvato un parere favorevole con le seguenti condizioni:

1)              prevedere meccanismi rafforzati di collaborazione e coordinamento tra le autorità giudiziarie dei diversi Paesi per l'accertamento dei reati di terrorismo;

2)              estendere la competenza della Procura europea anche ai reati di terrorismo mediante una cooperazione rafforzata ai sensi del Trattato di Lisbona e realizzare una struttura destinata al coordinamento delle indagini e alla raccolta delle informazioni. Si suggerisce, nell'immediato, di utilizzare più efficacemente il Sistema Informativo Schengen;

3)              armonizzazione a livello europeo della punibilità del traffico illecito di beni culturali dai Paesi in cui operano organizzazioni terroristiche;

4)              assicurare la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti investigativi di ricerca e prova;

5)              adottare misure di oscuramento dei siti Internet e rimuovere i contenuti di sostegno e propaganda con finalità di terrorismo;

6)              specificare, con riferimento all'art. 21 relativo alla giurisdizione e l'esercizio dell'azione penale, le modalità procedurali per risolvere un eventuale conflitto di giurisdizione tra i singoli Stati - XVIII n. 117

La Relazione riferisce che, nel corso del negoziato, il Governo ha promosso e sostenuto il potenziamento dello scambio di informazioni tra gli Stati membri, al fine di rafforzare la cooperazione internazionale e rendere più efficace la lotta al terrorismo. In particolare, l’Italia ha sostenuto la necessità di adottare "tutte le misure idonee ad assicurare un'efficace e tempestiva trasmissione delle informazioni" ad Europol ed Eurojust, ai sensi della decisione quadro n. 671 del 2005, nonché le misure necessarie affinché le competenti autorità di uno Stato membro trasferiscano alle omologhe autorità di un altro Stato membro ogni informazione rilevante nei casi in cui vi sia ragione di ritenere che la stessa potrebbe essere di ausilio alla prevenzione e repressione di reati terroristici da parte del Paese ricevente.

Nella Relazione si osserva che la condotta tenuta dal Governo, sia durante i negoziati, che nell'esprimere parere negativo all'adozione dell'orientamento generale in sede di Consiglio GAI in data 11 marzo 2016, "appare totalmente in linea con l'atto di indirizzo adottato dalle Commissioni del Senato 1a e 2a riunite e con le condizioni per un parere favorevole ivi previste, le quali non hanno trovato attuazione nel testo di compromesso presentato dalla Presidenza olandese". Riferisce inoltre che il Parlamento europeo, nel luglio 2016, ha votato una serie di emendamenti "in gran parte corrispondenti alle istanze formulate dall’Italia nel corso del negoziato, così conferendo un importante riconoscimento agli atti di indirizzo del Parlamento italiano". Conclude sottolineando come l’Italia abbia sostenuto con determinazione "un testo ambizioso, in grado davvero di innalzare l’efficacia dell’azione di contrasto alle nuove minacce". Ritiene quindi che il nostro Paese abbia ottenuto, a seguito dei negoziati con il Parlamento europeo, "un buon compromesso su questioni nodali, quali: la criminalizzazione del viaggio con finalità di terrorismo anche all’interno dell’UE; la rimozione o il blocco dei contenuti on-line che costituiscono una pubblica provocazione a commettere un reato terroristico; l’obbligo degli Stati membri di dotarsi delle misure necessarie a garantire un efficace e rapido scambio di informazioni raccolte nel quadro di procedimenti penali collegati a reati terroristici o a fatti comunque rivelatori di fenomeni di radicalizzazione violenta".

 

 

 


Giustizia (2a Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE SENATO

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi - COM(2016) 106 def.

Nella seduta del 10 maggio 2016 la 2a Commissione permanente ha espresso una valutazione positiva - XVIII n. 127

Il Governo riferisce che la posizione rappresentata dall'Italia presso le Istituzioni dell’Unione europea è stata coerente agli atti di indirizzo parlamentari formulati da Camera e Senato. Segnala in particolare che, come rilevato dalle Commissioni parlamentari, le finalità generali perseguite dalle proposte in discussione sono state valutate positivamente, in quanto queste "non interferiscono in alcun modo con le prospettive degli Stati membri in tema di qualificazione giuridica dell'istituto del matrimonio".

Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (la cui entrata in vigore è fissata al 29 gennaio 2019).

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di gli effetti patrimoniali delle unioni registrate - COM(2016) 107 def.

Nella seduta del 10 maggio 2016 la 2a Commissione permanente ha espresso una valutazione positiva - XVIII n. 128

Il Governo riferisce che la posizione rappresentata dall'Italia presso le Istituzioni dell’Unione europea è stata coerente agli atti di indirizzo parlamentari formulati da Camera e Senato. Segnala in particolare che, come rilevato dalle Commissioni parlamentari, le finalità generali perseguite dalle proposte in discussione sono state valutate positivamente, in quanto queste "non interferiscono in alcun modo con le prospettive degli Stati membri in tema di qualificazione giuridica dell'istituto del matrimonio".

Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (la cui entrata in vigore è fissata al 29 gennaio 2019).

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate - COM(2016) 108 def.

Nella seduta del 10 maggio 2016 la 2a Commissione permanente ha espresso una valutazione positiva - XVIII n. 129

L'Italia è uno dei Paesi che avevano richiesto la cooperazione rafforzata.

Il 20 aprile 2016, il COREPER ha confermato l’accordo politico sulla proposta di decisione di cooperazione rafforzata che, quindi, il Consiglio ha trasmesso al Parlamento europeo per l'approvazione a norma dell'art. 329 del TFUE (vd. la decisione (UE) 2016/954 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate).

 

 


Affari esteri, emigrazione (3a Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE SENATO

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia - COM (2016) 67 def.

Nella seduta del 5 aprile 2016 la 3a Commissione permanente ha approvato un parere favorevole - XVIII n. 118

 

 

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania - COM (2016) 431 def.

Nella seduta del 28 settembre 2016 la 3a Commissione permanente ha approvato un parere favorevole - XVIII n. 151

 

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne - COM (2016) 582 def.

Nella seduta del 22 novembre 2016 la 3a Commissione permanente ha approvato un parere favorevole - XVIII n. 174

 

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (European Fund for Sustainable Development, EFSD) e che istituisce la garanzia dell'EFSD e il fondo di garanzia EFSD - COM (2016) 586 def.

Nella seduta del 20 dicembre 2016 la 3a Commissione permanente ha approvato un parere favorevole - XVIII n. 176

 

 

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri - COM (2016) 662 def.

Nella seduta del 20 dicembre 2016 la 3a Commissione permanente ha approvato un parere favorevole - XVIII n. 177

 

 

 


Affari esteri, emigrazione (3a Commissione) e Difesa (4a Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE SENATO

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace - COM (2016) 447 def.

Il 12 ottobre 2016 le Commissioni riunite 3a e 4a hanno adottato una risoluzione favorevole mettendo in luce:

1)              l'incoraggiamento alla Commissione europea ad utilizzare tutti gli strumenti attualmente previsti dai Trattati al fine di sostenere efficacemente la PSDC;

2)              l'auspicio di un efficace coordinamento tra le misure di cooperazione in materia militare previste dalla proposta in esame e eventuali missioni militari dell'Unione nell'area - XVIII n. 160

Le indicazioni contenute in questo e in altri atti di indirizzo su temi di politica estera e di sicurezza hanno fornito al Governo elementi utili per contribuire alla finalizzazione della nuova Strategia globale dell'UE

 

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio - Elementi di un quadro strategico dell'UE per sostenere la riforma del settore della Sicurezza - JOIN(2016) 31 def.

Il 12 ottobre 2016 le Commissioni riunite 3a e 4a hanno adottato una risoluzione favorevole, impegnando il Governo a sostenere gli sforzi dell'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, così come delle altre istituzioni europee, nella messa in atto del quadro strategico per la riforma del settore della sicurezza e ad adoperarsi per il recepimento delle misure indicate - XVIII n. 161

Le indicazioni contenute in questo e in altri atti di indirizzo su temi di politica estera e di sicurezza hanno fornito al Governo elementi utili per contribuire alla finalizzazione della nuova Strategia globale dell'UE

 

 


Programmazione economica, bilancio (5a Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE SENATO

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunità di sviluppare una valutazione europea del merito di credito per il debito sovrano - COM (2015) 515 def.

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea sulle tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria - COM (2015) 600 def.

 

Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di comitati nazionali per la competitività nella zona euro - COM (2015) 601 def.

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea -  Una tabella di marcia verso una rappresentanza esterna più coerente della zona euro nei consessi internazionali -  COM (2015) 602 def.

 

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce talune misure volte alla progressiva introduzione di una rappresentanza unificata della zona euro nel Fondo monetario internazionale - COM (2015) 603 def.

Sul processo di approfondimento dell'Unione economica e monetaria, il 13 luglio 2016 la 5a Commissione permanente ha espresso un parere favorevole, con osservazioni articolate relative, tra l'altro:

1)              all'azione dei Comitati nazionali per la competitività, che dovrebbe essere orientata, oltre che al monitoraggio degli andamenti dei cosiddetti «fattori di costo» (salari e prezzi), anche alle tendenze dei cosiddetti «fattori strutturali» della competitività degli stessi Paesi;

2)              alla necessità di riforme nei singoli Paesi ovvero interventi di tipo strutturale per realizzare una forza lavoro più istruita e competente, infrastrutture materiali e immateriali più efficienti, contesti produttivi più favorevoli all’innovazione tecnologica e alle energie rinnovabili;

3)              all’istituzione di un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche deve contribuire ad assicurare la conduzione di efficaci politiche fiscali complessive, garantendo risultati in termini di saldi di bilancio a livello di sistema euro nel suo complesso;

4)              alla necessità, piu a medio termine, di ribadire per la politica fiscale della zona euro l’esigenza di passare da un sistema di decisioni nazionali ad un sistema comunitario attraverso la costruzione di una nuova capacità fiscale dell’Eurozona;

5)              al rilancio degli investimenti quale contributo per la crescita;

6)              alla proposta di istituzione di un meccanismo comune europeo di assicurazione dei depositi, che non è riuscita a vincere le resistenze dei Paesi creditori;

7)              all'auspicabile, più attivo coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nella governance della zona euro. - XVIII n. 138

La risoluzione viene espressamente citata tra gli atti cui il Governo, in sede europea, ha dato puntualmente seguito, con particolare riferimento all'importanza di progressi verso un'unione fiscale ai fini della futura sopravvivenza dell'eurozona e al ruolo positivo di un consistente volume di investimenti pubblici ai fini della crescita economica dell'area euro.

 

 


Finanze e tesoro (6a Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE SENATO

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune date - COM (2016) 56 def.

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli, per quanto riguarda talune date - COM (2016) 57 def.

Il 21 aprile 2016 la 6a Commissione permanente ha approvato un parere favorevole, rilevando peraltro che le proposte in esame non hanno previsto la proroga del termine imposto agli Stati membri per il recepimento della direttiva 2014/65/UE e della direttiva 2014/57/UE. Si rivolge quindi l'invito al a valutare l'opportunità di richiedere una proroga anche di tale ultimo termine - XVIII n. 123

 

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi - COM (2015) 586 def.

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Verso il completamento dell'Unione bancaria" - COM (2015) 587 def.

L'11 maggio 2016 la 6a Commissione permanente ha espresso un parere favorevole con condizioni e osservazioni.

In particolare, sono state formulate le seguenti condizioni:

1)              che siano definite con certezza le risorse necessarie a carico di ciascun soggetto aderente per la fase di avvio del sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS) e per garantirne l'immediata operatività secondo le modalità e i tempi previsti dal regolamento;

2)              realizzare nei tempi previsti la costituzione delle risorse dell'EDIS, definendo anno per anno gli oneri a carico degli aderenti, nella consapevolezza, comunque, che il sistema bancario italiano è già impegnato a reperire risorse a sostegno delle banche in risoluzione, nonché a definire un processo di cessione dei crediti deteriorati;

3)              non vincolare la realizzazione dell'EDIS ad interventi di modifica dei criteri di calcolo del rischio dei titoli pubblici detenuti dalle banche ovvero fissare limiti alla loro detenzione, poiché un intervento su tale materia, costringendo le banche a ridurre in maniera disordinata e brusca l'esposizione in titoli di Stato, determinerebbe turbolenze e instabilità nei mercati.

Sono state, inoltre, espresse le seguenti osservazioni di carattere generale:

1)              valutare la possibilità, in presenza di significative crisi sistemiche anche a carattere locale, di poter attivare il sistema europeo di assicurazione dei depositi per contribuire alla soluzione delle crisi bancarie;

2)              che si tenda conto, in ambito europeo, qualora emerga la necessità di contribuire ad eventuali situazioni di criticità che possano determinarsi in altri Paesi, degli impegni già assunti e sostenuti dall'Italia nel partecipare al risanamento dei sistemi bancari di altri Paesi europei. - XVIII n. 130

Il Governo specifica preliminarmente che il negoziato è fermo in virtù dell'opposizione della Germania al completamento dell'Unione bancaria.

Si riferisce comunque che - in conformità agli indirizzi del Senato - è stato in più occasioni ribadito che l'EDIS dovrebbe essere utilizzato non solo per i rimborsi dei depositanti protetti ma anche per l'attuazione delle cosiddette "misure alternative in liquidazione", intervenendo a coprire lo sbilancio della cessione di attività e passività della banca avviata alla liquidazione a una banca diversa.

Si è concordato di proseguire il negoziato EDIS solo su aspetti tecnici, rinviando qualsiasi esame nel merito all'avanzamento adeguato delle misure di riduzione del rischio.

Qualsiasi revisione del trattamento prudenziale dell'esposizione verso il sovrano è stata posticipata all'esito dei negoziati in corso a Basilea.

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli - COM (2015) 583 def.

Il 22 giugno 2016 la 6a Commissione permanente ha espresso un parere favorevole con i seguenti rilievi:

1)              il suggerimento di ridurre ulteriormente le dimensioni della sintesi del prospetto;

2)              l'opportunità di inserire nella sintesi del prospetto una specifica indicazione delle tipologie di rischio indicate e del grado di rischiosità dei titoli offerti, evidenziata anche con precisi criteri cromatici, seguita da una legenda nella quale le tipologie di rischio siano spiegate. - XVIII n. 136

Il Governo ha tenuto conto dei rilievi della Commissione nella fase del trilogo con il Parlamento UE. La posizione italiana si è concentrata, in particolare, sugli elementi informativi contenuti nel prospetto "al fine di ottenere il miglior bilanciamento tra la tutela dell'investitore e gli obblighi gravanti sugli emittenti dei titoli".

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati per quanto riguarda la data di applicazione - COM (2016) 709 def.

Nella seduta del 22 novembre 2016 la 6a Commissione permanente ha approvato un parere favorevole - XVIII n. 175

Il Governo si è pronunciato in senso favorevole, come da orientamenti espressi dal Senato.

Regolamento (UE) 2016/2340

 


Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport (7a Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE SENATO

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 - COM (2016) 400 def.

Il 26 luglio 2016 la 7a Commissione permanente ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha adottato una risoluzione favorevole, in cui è stata affermata l'opportunità di estendere l'azione "Capitali europee della cultura" anche ai cosiddetti "Microstati d'Europa". - XVIII n. 143

Il Governo italiano ha condiviso la proposta della Commissione europea in conformità con quanto indicato nel DOC XVIII n. 143.

 

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale - COM (2016) 543 def.

Nella seduta del 5 ottobre 2016 la 7a Commissione permanente ha approvato un parere favorevole. - XVIII n. 155

Il Governo italiano ha condiviso la proposta della Commissione seguendo quanto indicato nel DOC XVIII n. 155. 

 

 


Lavori pubblici, comunicazioni (8a Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE SENATO

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno - COM (2015) 627 def.

Il 28 gennaio 2016 la 8a Commissione permanente ha approvato un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1)               l'invito a valutare la possibilità di accelerare l'entrata in vigore del nuovo regolamento;

2)               l'auspicio che anche gli ulteriori interventi finalizzati alla realizzazione della Strategia per il mercato unico digitale siano adottati attraverso proposte normative che garantiscano la massima uniformità e parità di condizioni tra i vari Stati membri. - XVIII n. 104

Il Governo - in linea con l’atto di indirizzo del Senato, nonché con il doc. XVIII n. 38, approvato dalle Commissioni riunite IX (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) e X (Attività produttive, Commercio e Turismo) della Camera, in data 18 maggio 2016 - ha sostenuto la proposta, con l'obiettivo duplice di garantire certezza giuridica e parità di condizioni tra gli operatori e di assicurare un’applicazione uniforme ed efficace del principio di portabilità su tutto il territorio dell’Unione.

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - COM (2015) 613 def.

Il 16 gennaio 2016 la 8a Commissione permanente ha approvato un parere motivato.

In particolare, ha espresso:

avviso parzialmente contrario in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, che non appare pienamente rispettato con riferimento ad alcune delle attività regolate:

– innanzitutto, per quanto riguarda i servizi di assistenza a terra e quelli di gestione dei piazzali richiamati dall’articolo 32 della proposta, si riconosce la necessità di un’azione a livello dell’Unione per introdurre norme di sicurezza comuni per i fornitori, allo scopo di prevenire in modo più efficace gli incidenti legati a questi servizi;

– appare condivisibile l’intervento a livello europeo per regolare gli aeromobili senza equipaggio, i cosiddetti «droni» (articoli 45-47 della proposta di regolamento), in quanto, pur avendo la maggior parte delle operazioni di volo una dimensione locale, il settore ha una dimensione transfrontaliera in riferimento ai requisiti operativi degli aeromobili e alla fissazione di regole comuni per la prestazione di servizi. Ritiene però che la proposta presenti una grave criticità, poiché, diversamente da quanto contemplato dal vigente ordinamento italiano, non prevede nulla in materia di attestati o licenze per i piloti di questa tipologia di mezzi;

- il principio di sussidiarietà non appare inoltre pienamente rispettato in quanto l’articolo 117 della proposta attribuisce alla Commissione europea il potere di adottare un numero rilevante di atti delegati in varie materie.

XVIII n. 105

In sede di discussione della proposta di regolamento, la delegazione italiana ha tenuto conto delle indicazioni contenute negli atti di indirizzo parlamentare che l’8a e la 14a Commissione del Senato hanno adottato.

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima - COM (2015) 667 def.

Il 23 febbraio 2016 la 8a Commissione permanente ha approvato un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1)              l'opportunità che, una volta approvata la proposta di regolamento in esame, la sua attuazione abbia luogo in tempi rapidi anche in Italia e con modalità tali da assicurare un sempre migliore esercizio delle funzioni di guardia costiera;

2)              la raccomandazione di assicurare una costante disponibilità di risorse strumentali, umane e finanziarie adeguate a favore degli organismi che espletano tali funzioni. - XVIII n. 109

Con particolare riferimento alla risoluzione con la quale l’8a Commissione del Senato, nell’esprimere avviso favorevole per i profili di merito della proposta, ne auspicava un’attuazione rapida a livello nazionale, la Relazione sottolinea che le disposizioni del Regolamento non hanno in alcun modo variato l’assetto nazionale preposto alle materie della sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo e della tutela del mare dall’inquinamento.

Regolamento (UE) 2016/1625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli - COM (2016) 31 def.

Il 9 marzo 2016 la 8a Commissione permanente ha approvato un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1)              la raccomandazione di adottare ogni iniziativa utile a ridurre ulteriormente le emissioni inquinanti dei veicoli e ad accrescere l'utilizzo delle fonti di alimentazione più pulite;

2)              l'esigenza di coordinare tra loro gli articoli 72, par. 2, e 71, par. 4, tra loro contradditori.

 

Si richiama inoltre l'attenzione sui Centri prova autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, organismi statali su cui andrebbero ad incidere nuove competenze, in riferimento alle quali dovrebbe essere tenuta in considerazione l'ipotesi della definizione di una struttura tariffaria adeguata, che consenta la copertura dei costi ulteriori. - XVIII n. 110

Il Governo, in linea con l’atto di indirizzo parlamentare formulato dall’8a Commissione, ha espresso una valutazione complessivamente positiva della finalità della proposta, tesa a colmare le lacune della disciplina vigente e ad assicurare un più elevato livello di protezione della salute dei cittadini e dell’ambiente, rafforzando i controlli sulle procedure e sui soggetti preposti sia nella fase di verifica ex ante (omologazione) sia nella fase di controllo ex post (vigilanza del mercato). Ha tuttavia evidenziato talune criticità da risolvere sia per garantire la competitività dell'industria di settore sia per evitare probabili inadempienze statali a causa "delle esigue risorse disponibili a fronte di nuovi adempimenti". Con particolare riferimento all’obiettivo della tutela della competitività del settore industriale, il Governo ha proposto di: a) non porre alcun limite temporale di validità al certificato di omologazione; b) tenere conto, nelle procedure di omologazione delle piccole serie, delle specificità della produzione in piccole serie; c) prevedere, nelle procedure di immatricolazione per i veicoli di fine serie, un sistema che si basi sia su limiti temporali che quantitativi e che permetta la produzione dei veicoli fino all'ultimo giorno di validità del certificato dl omologazione (e non tre mesi prima la scadenza).

Il Governo ha inoltre manifestato dubbi sulle nuove competenze assegnate alla Commissione europea in materia di valutazione dei servizi tecnici di omologazione, rappresentando la specificità della situazione italiana, in cui i servizi tecnici sono svolti da centri prova autoveicoli (CPA) del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, ossia da organismi statali.

Infine, dichiara di aver posto particolare attenzione all'introduzione del sistema tariffario nazionale per i costi di omologazione e di vigilanza del mercato e in particolare alla previsione che tali tariffe andranno a coprire altresì i costi delle ispezioni e delle prove di verifica della conformità svolte dalla Commissione: in tale contesto, il Governo ha auspicato l'individuazione di forme di sostegno finanziario - diretto o indiretto- agli Stati membri per implementare efficacemente i compiti di sorveglianza del mercato.

 

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione - COM (2016) 43 def.

Il 10 marzo 2016 la 8a Commissione permanente ha approvato un parere contrario sul rispetto del principio di proporzionalità in quanto il vincolo della realizzazione del cambio di destinazione entro il termine inderogabile del 2020 appare eccessivamente stringente, nella misura in cui non consente di tenere adeguatamente conto della situazione specifica del settore televisivo dei singoli Stati membri, imponendo quindi oneri eccessivi e sproporzionati per l'adeguamento, che potrebbero essere evitati consentendo un più ampio margine di flessibilità per raggiungere gli obiettivi indicati.

Sul merito dell'atto viene espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1)              l'opportunità di inserire, all'art. 1, la possibilità per gli Stati membri di ritardare il processo di transizione di un massimo di due anni per giustificati motivi, fermo restando che tale scelta non dovrebbe creare problemi ai servizi di comunicazione elettronica nei Paesi vicini entro il 2020;

2)              la raccomandazione alle istituzioni UE di adottare ogni misura utile a facilitare la rapida definizione dei necessari accordi di coordinamento transfrontaliero per la risoluzione dei problemi interferenziali;

3)              l'opportunità che gli Stati membri possano valutare caso per caso la possibilità di utilizzare la banda di frequenza 470-694 MHz anche per servizi di downlink, in base alle esigenze di mercato e alla porzione di spettro effettivamente disponibile;

4)              la possibilità di prendere in considerazione, in relazione alla riallocazione di trasmissioni televisive nella banda sotto i 700 MHz, forme di compensazione per i costi di acquisto dei nuovi apparecchi televisivi da parte delle persone economicamente svantaggiate e per le spese di investimento sostenute dalle emittenti per i necessari adeguamenti tecnologici, in conformità con le norme sugli aiuti di Stato dell'Unione europea;

5)              la raccomandazione al Governo di avviare da subito ogni iniziativa necessaria al coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, per definire entro il 30 giugno 2017 il Piano nazionale per la riassegnazione delle frequenze. - XVIII n. 113

Il Governo ha tenuto conto delle osservazioni di cui al doc. XVIII n. 113 nell'elaborazione della posizione negoziale sostenuta in sede UE, riuscendo a ottenere nel testo approvato dal Consiglio il 13 maggio 2016 le modifiche richieste rispetto alla questione del termine per il cambio di destinazione.

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga la direttiva 96/50/CE del Consiglio e la direttiva 91/672/CEE del Consiglio - COM (2016) 82 def.

Nella seduta del 27 aprile 2016 la 8a Commissione permanente ha approvato un parere favorevole. - XVIII n. 124

Il Governo dichiara di aver sostenuto le finalità della proposta di direttiva, come peraltro richiesto dal Senato con la risoluzione n. 124 dell’8a Commissione. Sottolinea che lo scopo della proposta è, infatti, quello di agevolare la mobilità dei lavoratori nel settore del trasporto per vie navigabili interne, garantendo che le qualifiche dei lavoratori qualificati siano riconosciute in tutta l'Unione.

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/45/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri - COM (2016) 369 def.

Il 20 luglio 2016 la 8a Commissione permanente ha adottato un parere favorevole rilevando, con riferimento al merito dell'atto, l'opportunità di:

1)              prevedere che gli Stati membri possano mantenere i più rigorosi sistemi e dispositivi di prevenzione degli incidenti eventualmente stabiliti dalle normative nazionali;

2)              non estendere l'obbligo di adeguamento alla normativa in via di adozione alle navi costruite in alluminio prima dell'entrata in vigore del testo in esame o prevedere un periodo più ampio per l'adeguamento. - XVIII n. 139

La Relazione evidenzia che la proposta si pone l’obiettivo di chiarire e semplificare la regolamentazione in materia di sicurezza della navigazione per le navi da passeggeri, verificarne i contenuti al fine di allinearla agli standard di sicurezza attuali e determinare, al contempo, se la stessa sia ancora coerente con gli obiettivi all’epoca fissati. Ricorda quindi che, nell’ottica di cui sopra, come miglioramento e armonizzazione degli standard di sicurezza, si è fra l'altro estesa l’applicazione della direttiva alle unità da passeggeri costruite in alluminio, considerato materiale di costruzione equivalente all’acciaio. Tale armonizzata interpretazione ricomprende sia le unità di nuova costruzione che quelle già in esercizio, il che comporterebbe che queste ultime dovranno conformarsi alle nuove disposizioni attraverso un periodo di transitorio di adeguamento. Tale periodo - inizialmente fissato in cinque anni - è stato esteso, in corso di negoziato, a sette a seguito della richiesta avanzata dal Governo, "in pieno accoglimento dell’indirizzo parlamentare contenuto nella risoluzione n. 139 della 8a Commissione del Senato". La Relazione sottolinea che tale previsione di un periodo più ampio per l’adeguamento è stata confermata in sede di Consiglio Trasporti tenutosi il 1° dicembre 2016..

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri - COM (2016) 370 def.

Il 20 luglio 2016 la 8a Commissione permanente ha adottato un parere favorevole rilevando, con riferimento al merito dell'atto, l'opportunità di:

1)              precisare che le informazioni relative alle persone a bordo delle navi passeggeri siano utilizzate anche per adottare misure di prevenzione degli atti di sabotaggio e di pirateria,

2)              assicurare che le obbligazioni in materia di registrazione dei passeggeri imposte alle società di navigazione si concentrino tanto sul mezzo (il mantenimento di specifici sistemi di registrazione) quanto sul risultato (l'esattezza e la tempestività della raccolta dati nei sistemi elettronici esistenti);

3)              coordinare in maniera più precisa gli adempimenti disposti dalla direttiva 98/41/CE e dalla direttiva 2010/65/UE, in particolare per quanto riguarda la gestione delle liste passeggeri previste da ciascuna direttiva. - XVIII n. 140

Il Governo, in linea con l’indirizzo parlamentare, "ha pienamente condiviso le finalità dell’atto", ossia aggiornare, chiarire e semplificare gli attuali requisiti per il conteggio e la registrazione delle persone (equipaggio e passeggeri) a bordo delle navi da passeggeri rafforzando, nel contempo, il livello complessivo di sicurezza dell’attività di trasporto.

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro-ro e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo da parte dello Stato di approdo e abroga la direttiva 1999/35/CE - COM (2016) 371 def.

Nella seduta del 20 luglio 2016 la 8a Commissione permanente ha adottato un parere favorevole. - XVIII n. 141

La semplificazione prevista è stata sostenuta dal Governo "coerentemente con le osservazioni formulate dalla 8a Commissione del Senato". Tale semplificazione dovrebbe avere l’effetto di razionalizzare gli sforzi ispettivi degli Stati membri e di ottimizzare l’impatto sui tempi commerciali delle navi soggette ai regimi ispettivi, con la possibilità di combinare l’ispezione prevista dalla nuova direttiva con quella relativa alla certificazione statuale della nave (direttiva 2009/21/CE) e un'armonizzazione al regime di Port State Control (direttiva 2009/16/CE) per quanto attiene i rapporti di visita, l’uso del database e il fermo nave, da attuarsi in caso di gravi deficienze.

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato - COM (2016) 287 def.

Il 27 luglio 2016 la 8a Commissione permanente ha adottato una risoluzione favorevole con le seguenti osservazioni:

1)              la necessità di garantire condizioni di omogeneità normativa per tutti i soggetti che forniscono servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento alle piattaforme di condivisione video;

2)              la necessità di adottare le misure più efficaci per assicurare la tutela dei minori da contenuti nocivi e dei cittadini da forme di incitamento all'odio e alla violenza;

3)              l'opportunità di effettuare una riflessione più ampia circa gli effetti, in termini di parità delle condizioni competitive, derivanti dall'esclusione delle piattaforme di condivisione video dalla tutela del diritto d'autore e dalla possibilità di richiedere loro un contributo finanziario per il sostegno alle opere europee;

4)              l'opportunità che la maggiore frequenza dell'interruzione pubblicitaria dei film per la televisione non comprometta l'integrità e la continuità delle opere stesse;

5)              l'invito a valutare il rischio di possibili disagi per gli utenti in relazione alla nuova formulazione del limite giornaliero di pubblicità;

6)              l'opportunità di valutare un'azione più efficace ed equilibrata sulla pubblicità televisiva con riferimento alle potenzialità complessive del mercato pubblicitario;

7)              l'invito a prevedere criteri più rigorosi per evitare che possano derivare fenomeni di elusione fiscale dalla norma che consentirebbe ai fornitori di piattaforme di condivisione di scegliere liberamente lo Stato membro a cui spetta la giurisdizione nel caso in cui la casa madre non sia stabilita nell'Unione europea ed operi in più Stati membri. - XVIII n. 144

Il Governo dichiara di aver attivamente partecipato alla negoziazione delle proposte di revisione del quadro normativo dell'UE, rese pubbliche nel 2016, che hanno un impatto diretto sul settore cinematografico e audiovisivo. Ha in particolare sostenuto la necessità di una revisione e non di un semplice REFIT – come fortemente richiesto dal nostro Paese nel corso del Semestre di presidenza - con l’obiettivo di sostenere la crescita economica e culturale del settore audiovisivo e di definire un corretto e più efficace regime giuridico dei servizi audiovisivi nel nuovo contesto di mercato, "in cui garantire una chiara simmetria normativa tra tutti i soggetti che forniscono servizi media audiovisivi in condizioni di concorrenza leale". Ritiene che per il nostro Paese sia "di cruciale importanza che il quadro normativo europeo che regolerà il settore nei prossimi 10 anni preveda misure a 'prova di futuro' in grado di rafforzare la competitività delle imprese europee, accrescere la diversità culturale e la circolazione delle opere a livello transazionale garantendo un adeguato livello di protezione dei consumatori con particolare riferimento ai minori". Riferisce inoltre di aver presentato presso il Gruppo di lavoro audiovisivo (Audio-visual Working Group) del Consiglio UE, un position paper i cui punti salienti sono: "- una maggiore tutela della promozione delle opere europee e una nuova disciplina relativa alle quote di programmazione a carico dei fornitori di servizi on demand al fine di accrescere le risorse a sostegno di opere nazionali ed europee e aumentarne la visibilità nei cataloghi delle offerte disponibili on line; - l'introduzione di misure a garanzia dell’indipendenza dei regolatori e a favore di un ruolo rafforzato dell’ERGA; - una maggiore tutela dei minori e dei consumatori anche attraverso una serie di obblighi a carico delle piattaforme video-sharing, il cui ruolo di aggregatori e distributori di contenuti audiovisivi è aumentato in misura esponenziale negli ultimi anni; - previsione di un pacchetto di misure in materia di comunicazioni commerciali per favorire una maggiore flessibilità degli investimenti da parte dei broadcaster".

 

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di certificazione dell’Unione per le apparecchiature di controllo di sicurezza dell’aviazione - COM (2016) 491 def.

Nella seduta del 26 ottobre 2016 la 8a Commissione permanente ha adottato un parere favorevole con rilievo - XVIII n. 170

Pur avendo l’8a Commissione del Senato formulato una risoluzione sostanzialmente favorevole, il Governo dichiara di aver sottolineato, in sede negoziale, come la proposta presenti varie criticità che rischiano di rendere meno efficace - anziché migliorare - il vigente sistema di certificazione europeo delle apparecchiature di controllo di security da impiegare negli aeroporti. In particolare, è stato evidenziato come le attuali procedure di controllo delle apparecchiature, che sono oggi affidate a centri di verifica europei approvati in seno alla Conferenza Europea dell'Aviazione Civile (ECAC), potrebbero essere affidate, in base al nuovo assetto, anche a servizi tecnici di Paesi terzi, che dovrebbero effettuare i test prescritti sulla base di protocolli riservati contenuti in documenti "confidential" della UE. Riferisce in proposito che, nell'ambito delle riunioni tecniche, in Consiglio a novembre 2016 numerosi Stati membri hanno manifestato analoghe perplessità circa la futura adozione del regolamento nella forma proposta. Ritenendo si tratti di una problematica diretta a incidere sulla integrità del sistema di sicurezza in materia di apparati di security, segnala peraltro la necessità di evidenziare, nell'ambito dei Gruppi/Comitati chiamati ad esaminare la proposta, l'interesse dell'Italia al mantenimento in vigore dell'attuale sistema di certificazione degli apparati di sicurezza, il quale "fornisce migliori garanzie di tutela dell'intero sistema di security aeroportuale europeo".

 

 


Agricoltura e produzione agroalimentare (9a Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE SENATO

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2016 - COM (2016) 159 def.

Il 4 maggio 2016 la 9a Commissione permanente ha approvato un parere favorevole, richiamando l'attenzione sulla necessità di impiegare il fondo finanziato a sostegno dei settori italiani maggiormente interessati da fenomeni naturali dannosi e, segnatamente, il comparto olivicolo, agrumicolo, dell’orto-frutta e lattiero-caseario. - XVIII n. 126

 

Il Governo sottolinea come la Commissione europea, "a motivo della mancata adozione della proposta" da parte degli organi preposti, sia intervenuta fissando il tasso di adattamento tramite un apposito regolamento di esecuzione, e provvedendo successivamente al suo adeguamento.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 - COM (2016) 157 def.

Il 26 luglio 2016 la 9a Commissione permanente ha adottato un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1)              l'eccessiva semplificazione di alcuni parametri ritenuti caratterizzanti la qualità del concime rispetto a quanto previsto dalla legislazione italiana;

2)              l'opportunità che gli Stati membri possano attuare regole più restrittive di accoglienza di alcuni prodotti ritenuti non congrui alla salvaguardia ambientale del paese di recezione.

La Commissione ha inoltre messo in luce la necessità di:

1)              mantenere l'attuale legislazione europea in materia di fanghi di depurazione delle acque reflue o trattamento e utilizzo degli effluenti zootecnici quale punto di riferimento per l'uso in agricoltura;

2)              rivedere il limite massimo (da fissare a 80 mg/kg) e la tempistica di riduzione del contenuto in cadmio sia per i concimi organo-minerali che per quelli inorganici;

3)              prevedere adeguate politiche di sostegno agli investimenti in innovazione e ricerca nel settore della tutela ambientale per rendere sostenibili i processi di rimozione del cadmio e dei residui chimici dai suoli;

4)              eliminare le limitazioni relative alla possibilità di utilizzo di importanti matrici organiche di origine fossile (torba, lignite, ecc);

5)              introdurre una lista più esaustiva e circostanziata della categoria dei biostimolanti microbici;

6)              chiarire il rapporto tra la disciplina in materia di fertilizzanti e quella in materia di rifiuti;

7)              adottare un meccanismo transitorio che assicuri sufficienti garanzie per la verifica dei nuovi tipi di fertilizzanti immessi sul mercato con marcatura CE senza che siano disponibili i relativi metodi di analisi;

8)              inserire un riferimento al regolamento CE n. 889/2008, della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

9)              inserire nel testo una disciplina apposita per gli additivi tecnologici, come ad esempio gli anti impaccanti e i coloranti;

10)           uniformare ed elevare da 50 a 100 mg/kg il limite del nichel per gli ammendanti organici;

11)           predisporre linee guida sulle procedure da utilizzare per la valutazione di conformità;

12)           garantire la tracciabilità mediante una dettagliata etichettatura delle materie impiegate per la produzione dei fertilizzanti organici. - XVIII n. 142

Il Governo rileva come, nel corso delle riunioni in sede di Consiglio, siano state evidenziate delle criticità in merito alla proposta di regolamento: "criticità riprese anche dalla 9a Commissione permanente del Senato", e attinenti, tra l'altro, alla tempistica di riduzione del contenuto in Cd nei fertilizzanti; all'introduzione del limite del cromo totale, quando, come è noto, solo il Cr(VI) è tossico; alla definizione del "punto finale" dei sottoprodotti di origine animale utilizzati nella catena di produzione di prodotti fertilizzanti organici.

 

 


Industria, commercio, turismo (10a Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE SENATO

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE - COM (2015) 341 def.

L'8 ottobre 2015 la 10a Commissione permanente si è espressa in senso favorevole con rilievi, segnalando l'opportunità di escludere i prodotti da costruzione dall'ambito di applicazione. Si è rivolto l'invito a non penalizzare, nel processo di ridefinizione dell'etichettatura, i prodotti che non si trovino attualmente nelle classi più elevate. Si è, inoltre, rilevata criticamente l'attribuzione alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati con un ambito di intervento ampio e per un periodo indeterminato. - XVIII n. 97.

Sulla scorta degli indirizzi del Senato il Governo ha sostenuto il compromesso raggiunto in in sede di Consiglio Ue nel novembre 2015 che garantisce un buon equilibrio tra la necessità di aggiornare le classi di prodotto e la necessità dei produttori di contare su un ragionevole periodo di tempo durante il quale i loro prodotti sono stabilmente sul mercato, nonché la necessità di garantire che il riscalaggio delle etichette avvenga secondo scadenze ragionevoli che assicurino una corretta stabilità degli investimenti.

 

 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale - COM (2015) 634 def.

Il 17 febbraio 2016 la 10a Commissione permanente ha adottato un parere favorevole in cui ha espresso i seguenti rilievi:

1)              l'invito ad assicurare la coerenza della proposta in esame con la direttiva 2011/83/UE, sia per quanto concerne la definizione di "contenuto digitale" sia per il carattere imperativo delle norme a tutela del consumatore;

2)              l'invito a chiarire se il diritto al risarcimento del danno di cui all'art. 14 sia limitato al "danno emergente", ovvero alla perdita subita dal consumatore, oppure comprenda anche il "lucro cessante", ovvero il mancato guadagno. - XVIII n. 107

Tenuto conto della risoluzione parlamentare del Senato, nonché del documento finale delle Commissioni IX e X della Camera (doc. XVIII n. 39, del 18 giugno), il Governo ha manifestato una posizione di generale favore all’adozione della direttiva, pur indicando diverse criticità, di cui auspica il superamento (difficoltà derivanti dall’individuare con esattezza ciò che rientra nel contenuto digitale e frammentazione della disciplina, non chiaro il rapporto con la normativa sulla tutela dei dati personali, previsione di una presunzione sine die di non conformità del contenuto digitale, mancanza di un onere di denuncia dei vizi a carico del consumatore, diritto al risarcimento limitato alle perdite economiche all’ambiente digitale).

 

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni - COM (2015) 635 def.

Il 17 febbraio 2016 la 10a Commissione permanente ha adottato un parere favorevole in cui ha espresso rilievi riguardo l'opportunità di:

1)              valutare un intervento normativo dell'Unione volto all'adozione di misure di armonizzazione dei diritti dei consumatori anche in materia di vendite dirette;

2)              uniformare l'art. 1, che menziona come oggetto della direttiva i contratti di vendita a distanza conclusi tra venditori e consumatori, con il titolo, che menziona invece i contratti di vendita on-line e altri tipi di vendita a distanza dei beni;

3)              prevedere un termine massimo per il rimborso di parte del corrispettivo in caso di riduzione del prezzo (art. 12);

4)              con riferimento al termine biennale di prescrizione (art. 14), effettuare un richiamo espresso all'art. 8, che definisce i casi di "momento rilevante per la conformità". - XVIII n. 108

In linea con la risoluzione parlamentare delle Commissioni 10a e 14a del Senato, nonché del documento finale delle Commissioni IX e X della Camera (doc. XVIII n. 40, del 18 giugno), il Governo ha manifestato una posizione di generale favore all’adozione della direttiva che, come evidenziato, va a integrare la direttiva 2000/31 (CE) sul commercio elettronico nel mercato interno (cui è stata data esecuzione in Italia con il Decr. Lgs. n. 70/2003), e riguarda un settore che necessita di ulteriore normazione, tenuto conto del rapido progresso della tecnologia e dei vantaggi che derivano dal prevenire i singoli Stati Membri dall’adottare diverse specifiche discipline in tema di commercio elettronico di beni o contenuti digitali. Il Governo ha inoltre manifestato come la proposta si ponga su un piano di parziale, e tendenzialmente opportuno, superamento delle scelte adottate con la direttiva 99/44, mentre pare integrare quasi totalmente la direttiva 2011/83. Ha infine accolto con favore la scelta della Presidenza olandese di procedere all’esame dettagliato della proposta sui contenuti digitali, sospendendo provvisoriamente la discussione su quella relativa alla vendita a distanza di beni tangibili, in attesa del completamento del REFIT della direttiva 99/44 e nella prospettiva di una revisione della direttiva 2011/83.

 

 

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi

intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE - COM (2016) 53 def.

Il 13 aprile 2016 la 10a Commissione permanente si è espressa in senso favorevole formulando i seguenti rilievi:

1)        la problematicità - e comunque l'incompatibilità con le esigenze proprie della negoziazione di accordi nel settore dell'approvvigionamento energetico - dei termini indicati dall'art. 5 per la valutazione da parte della Commissione europea dei progetti di accordi intergovernativi per l'acquisto di energia, stipulati con i paesi terzi;

2)        l'invito a considerare se i limiti alla segretezza delle proposte di accordo di cui all'art. 8 siano compatibili con le esigenze strategiche, private e pubbliche, proprie del settore. - XVIII n. 121.

Il Governo ha giudicato accettabile il compromesso raggiunto il 6 giugno 2016 in sede di Consiglio Ue che limita il controllo di compatibilità ex ante ai soli IGA relativi al mercato del gas ed elimina dall'ambito di applicazione gli strumenti non vincolanti, quali i memorandum d'intesa.

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Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull’applicazione della decisione n. 994/2012/UE che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell’energia - COM (2016) 54 def.

Nella seduta del 13 aprile 2016 la 10a Commissione permanente si è espressa in senso favorevole. - XVIII n. 122.

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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio - COM (2016) 52 def.

Il 26 ottobre 2016 la 10a Commissione permanente si è espressa in senso non ostativo formulando con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

non si condivide la scelta operata dalla Commissione europea a favore di ambiti regionali su base geografica rigida;

si ritiene essenziale la collaborazione con i gestori di rete nazionali e con la loro associazione a livello europeo al fine di individuare i rischi possibili su ciascuna infrastruttura e le misure per farvi fronte;

si ritiene che il principio di solidarietà tra Stati membri in caso di emergenza vada accompagnato dal principio che la responsabilità delle azioni deve far capo ai Governi nazionali con i piani di emergenza concordati al livello regionale. Si ritiene comunque opportuno prevedere criteri per definire un giusto corrispettivo finanziario da parte del Paese che abbia richiesto la misura di solidarietà a favore dello Stato membro che interviene;

le misure di incremento dell'offerta sono considerate prioritarie;

l'opportunità di considerare tra i clienti protetti gli impianti di produzione dell'energia elettrica alimentati a gas necessari per garantire la funzionalità minima della rete elettrica di trasmissione;

non si condivide la proposta di aumentare le prerogative di controllo della Commissione europea sui Piani nazionali;

occorre garantire l'equilibrio tra la necessità di trasparenza e la confidenzialità dei dati commerciali;

si propone richiedere agli importatori di gas i valori della flessibilità dei contratti, che mostrano la possibilità o meno di aumentare, e di quanto, l'import giornaliero o mensile in caso di necessità.

 

Il 27 aprile 2016 la 14a Commissione permanente ha adottato osservazioni in cui segnala il mancato pieno rispetto del principio di proporzionalità in virtù dell'introduzione di una serie di obblighi che lasciano pochi margini di discrezionalità agli Stati membri, che pure risultano responsabili, insieme alle imprese di gas naturale e alla Commissione europea, della sicurezza degli approvvigionamenti di gas - XVIII n. 168.

 

In sede negoziale il Governo ha sostenuto le seguenti posizioni sui punti maggiormente controversi (cooperazione regionale, trasparenza e solidarietà): 

Cooperazione regionale: occorre abbandonare il sistema di cooperazione su base regionale predefinita e sviluppare un sistema di cooperazione regionale flessibile basato su una valutazione dei rischi con un approccio in due fasi: uno a livello nazionale e uno regionale "per corridoi di approvvigionamento" (Il Governo ha presentato un non paper assieme a Germania, Francia, Belgio e Austria).

Principio di solidarietà: occorre considerare come "clienti protetti" anche gli impianti di generazione elettrica a gas naturale essenziali per il mantenimento in sicurezza del sistema elettrico nazionale. Occorre una riflessione approfondita sui meccanismi di intervento, con particolare attenzione alle compensazioni finanziarie. Per dettagli operativi si rinvia ad accordi bilaterali tra Stati membri.

Trasparenza e scambio di informazioni: i dati richiesti sui contratti devono essere funzionali ad incrementare la sicurezza di approvvigionamento. A tal fine è stato chiesto lo stralcio dall'elenco dei dati commercialmente sensibili relativi ai volumi minimi contrattuali di ritiro (dati "prendere o pagare").

 

 

 

Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas - COM (2016) 49 def.

Il 26 ottobre 2016 la 10a Commissione permanente si è espressa in senso favorevole formulando le seguenti osservazioni:

la necessità di assicurare ampia flessibilità alla Strategia dell'Unione europea in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas;

l'opportunità di avviare negoziati a livello di Unione europea con nuovi fornitori;

il carattere prioritario del miglioramento dell'acceso ai terminal esistenti e dell'uso più efficiente delle infrastrutture esistenti;

la necessità di promuovere la crescita del settore ed uno sviluppo omogeneo del GNL;

l'opportunità di adottare iniziative che consentano di sfruttare le potenzialità del GNL nel settore dei trasporti marittimi e terrestri;

la necessità di misure volte a rendere omogenei a livello europeo i limiti ambientali relativi al contenuto di zolfo nei carburanti marittimi;

l'opportunità di promuovere attività di divulgazione per informare i potenziali utenti dei vantaggi del GNL - XVIII n. 169.

Il Governo conferisce grande attenzione ai temi richiamati nella Strategia, con particolare riferimento all'attuazione dei punti d'azione previsti, tra cui l'attuazione della direttiva 2014/94/Ue sui combustibili alternativi

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Industria, commercio, turismo (10a Commissione) e Territorio, ambiente, beni ambientali (13a Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE SENATO

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio che abroga il Regolamento (CE n. 1102/2008 - COM (2016) 39 def.

Il 15 marzo 2016 le Commissioni riunite 10a e 13a si sono espresse in senso favorevole, sostenendo il divieto di esportazione e importazione del mercurio e dei suoi composti, l'obbligo di uso dell'amalgama dentale contenente mercurio solo in forma incapsulata nonché l'uso di separatori per assicurare la raccolta differenziata e la corretta gestione dei rifiuti contenenti mercurio. Infine, circa l'uso del mercurio nell'estrazione dell'oro a livello artigianale, ritengono opportuno prevedere dei piani di bonifica al termine delle predette operazioni, oltre ai relativi obblighi di smaltimento e stoccaggio del mercurio. - XVIII n. 114.

La Relazione del Governo riporta che il testo di compromesso adottato in sede di Consiglio risponde alle linee di indirizzo espresse nel DOC XVIII n. 114.

 

 

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione di Minamata sul mercurio - COM (2016) 42 def.

Il 15 marzo 2016 le Commissioni riunite 10a e 13a si sono espresse in senso favorevole ritenendo che il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione della Convenzione di Minamata da parte dell’Unione europea e dei suoi Stati membri deve avvenire in modo coordinato per consentire la sua entrata in vigore contemporaneamente per l’Unione europea e i suoi Stati membri. - XVIII n. 115.

Conformemente a quanto evidenziato dal DOC XVIII 115 circa la necessità di un coordinamento nel deposito degli strumenti di ratifica, il Governo ha ultimato la stesura del ddl di ratifica della Convenzione.

 

 


Lavoro e previdenza sociale (11a Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE SENATO

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi - COM (2016) 128 def.

 

Il 3 maggio 2016 la 11a Commissione permanente ha espresso un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) l'eccessiva ampiezza del termine di 24 mesi introdotto dall'art. 1 come discrimine perché lo Stato membro in cui il lavoratore è distaccato sia considerato quello in cui il lavoro è effettivamente svolto. Si suggerisce dunque di ridurre tale durata a 12 mesi;

2) le difficoltà derivanti dall'introduzione del concetto di "retribuzione";

3) il suggerimento di meglio specificare il riferimento ai contratti collettivi;

4) la non agevole applicazione in Italia del requisito della pubblicazione su sito web ufficiale degli elementi costitutivi della retribuzione applicabile ai lavori distaccati;

5) l'opportunità che, in caso di somministrazione transnazionale da parte di agenzie comunitarie, vi sia un obbligo di comunicazione preventiva alle autorità nazionali del Paese in cui si svolga l'attività di somministrazione e si preveda una "anagrafe" dei lavoratori somministrati inviati in Italia;

6) che una particolare attenzione sia riservata al settore dell'autotrasporto.

La risoluzione mette in luce, inoltre, alcune criticità che già attualmente caratterizzano l'applicazione della direttiva 96/71/CE. - XVIII n. 125

Nessun accordo è stato sinora possibile a causa della discussione politica dell'argomento; l'Italia sostiene un dibattito costruttivo ed operativo.

Sulla "remunerazione" si è mantenuta una posizione aperta e di sostegno al testo, pur con riserve dovute ad alcune definizioni.

Sulla difficoltà di individuare tutti gli elementi della retribuzione, l'Italia ha appoggiato un emendamento della Finlandia, il quale fa riferimento ai contratti collettivi.

Sulla durata del distacco, i termini sono stati considerati ragionevoli.

In merito alla disciplina dei somministrati, la proposta è dichiarata in linea con la legislazione italiana.

Si è ritenuto che la disciplina proposta copra anche il settore dell'autotrasporto, in quanto applicabile a tutti i settori industriali.

 

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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro - COM (2016) 248 def.

Il 22 giugno 2016 la 11a Commissione permanente ha espresso un parere favorevole, raccomandando al contempo un approfondimento sulla reale necessità di conservare la documentazione sanitaria per un periodo di almeno 40 anni, così come indicato dall'art. 15 della direttiva 2004/37/CE, su cui la proposta stessa incide.

Il 9 maggio 2016 la 12a Commissione permanente (Igiene e sanità) ha approvato osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1) la necessità di inserire nella direttiva il divieto di utilizzo degli agenti cancerogeni e mutageni sul posto di lavoro entro un determinato periodo di tempo o comunque quando le condizioni tecnico-scientifiche consentiranno di ridurre ulteriormente o eliminare il rischio per i lavoratori;

2) la valutazione dell'opportunità di definire limiti di esposizione professionale specifici per settore, industria o utilizzo. - XVIII n. 135

Il Governo ha sostenuto la necessità di conservare la documentazione, in quanto la direttiva disciplina l'esposizione a sostanze che provocano malattie "a lunga latenza", cioè che si manifestano dopo molti anni rispetto all'esposizione.

Ha sostenuto l'introduzione di una indicazione temporale per il divieto / limite di utilizzo delle sostanze.

Ha ritenuto però che la  definizione dei limiti di esposizione professionale specifici per settore o industria snaturerebbe l'intento della direttiva. Quest'ultima fissa l'attenzione sulle sostanze cancerogene, ponendo rispetto ad esse dei limiti di esposizione, uguali per qualunque ambiente lavorativo. Il Governo afferma che "è la sostanza in sé che è nociva e reputata cancerogena / mutagena. Quello che può cambiare è il numero di ore a cui il lavoratore può essere esposto alla sostanza".

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 - COM (2016) 532 def.

 

Il 28 settembre 2016 la 11a Commissione permanente ha adottato una risoluzione favorevole con le seguenti osservazioni:

1) la proposta risulta più incentrata sull'organizzazione dell'Agenzia che sulle finalità e compiti della stessa;

2) sarebbe opportuno proseguire nel lavoro del gruppo interistituzionale sulle Agenzie decentrate dell'Unione europea, pervenendo ad una riduzione del loro organico e adottando misure strutturali per evitare sovrapposizioni di competenze;

3) l'Agenzia Cedefop dovrebbe poter interagire anche con le informazioni della rete Eudyce, rete europea di informazione sull'istruzione.

Il 27 settembre 2016 la 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) ha adottato osservazioni favorevoli con rilievi, tra cui una specifica proposta emendativa relativa all'art. 2 della proposta, che specifichi che l'esternalizzazione delle attività di studi e ricerche dovrebbe essere una mera opzione secondaria. - XVIII n. 150

Il Governo evidenzia che la Cedefop:

1) deve svolgere attività di sostegno non solo per la Commissione europea, ma anche per Stati membri, parti sociali ed altri organismi e istituzioni europee per politiche di istruzione e formazione professionale, competenze e qualifiche;

2) può esternalizzare attività di studio e ricerca solo qualora sia impossibile provvedere internamente;

3) supporta l'attuazione di riforme e politiche a livello nazionale sulla base di strumenti conoscitivi basati sull'evidenza;

4) assicura la cooperazione con altre agenzie o reti europee.

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio - COM (2016) 528 def.

Nella seduta del 5 ottobre 2016 la 11a Commissione permanente ha adottato una risoluzione favorevole. - XVIII n. 153

Il Governo non ha osservazioni da formulare.

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (EUROFOUND) e che abroga il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio - COM (2016) 531 def.

Il 5 ottobre 2016 la 11a Commissione permanente ha adottato una risoluzione favorevole, osservando al contempo che sarebbe opportuno proseguire nel lavoro del gruppo interistituzionale sulle Agenzie decentrate dell'Unione europea, pervenendo ad una riduzione del loro organico e adottando misure strutturali per evitare sovrapposizioni di competenze. - XVIII n. 154

Il Governo non ha osservazioni da formulare.

 

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (EUROPASS) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE - COM (2016) 625 def.

Il 16 novembre 2016 la 11a Commissione permanente ha adottato un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) la piattaforma Europass e la sua governance potrebbero avere elementi di debolezza, considerate le diverse posizioni degli Stati membri in materia di istruzione;

2) il sistema si presenta come poco flessibile e non sempre adeguato ad adattarsi alle esigenze degli Stati membri;

3) l'ampiezza degli strumenti messi a disposizione dalla proposta potrebbe portare nel lungo termine a rallentamenti (dovuti alle possibili diverse velocità dei vari Stati membri nell’applicazione del provvedimento);

4) si ritiene opportuno che la proposta preveda un termine temporale entro il quale gli Stati membri debbano provvedere per darvi attuazione. - XVIII n. 173

Il Governo riporta che la linea negoziale che l'Italia sta conducendo è "assolutamente in linea" con la risoluzione approvata dal Senato.

 

 


Igiene e sanità (12a Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE SENATO

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il sistema di allarme rapido e la procedura di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive - COM (2016) 547 def.

L'11 ottobre 2016 la 12a Commissione permanente ha adottato una risoluzione favorevole, mettendo in luce l'opportunità di mantenere la facoltà, per gli Stati membri, di:

1)        comunicare all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze informazioni relative ad emergenti tendenze o modalità di consumo delle sostanze psicoattive tradizionali, ovvero alla comparsa sul mercato clandestino locale di nuove, pericolose presentazioni di sostanze stupefacenti già note e classificate;

2)        vietare o sottoporre a controllo sostanze psicoattive eventualmente oggetto di fenomeni di abuso localmente rilevanti o connessi strettamente al mercato clandestino interno, sia d'iniziativa che di fronte a eventuale inerzia degli organi europei. - XVIII n. 159

La Relazione sottolinea che la posizione rappresentata dal Governo nelle sedi europee è "completamente coerente" con l'atto d’indirizzo definito dalla 12a e 14a Commissione del Senato della Repubblica. Nello specifico, relativamente alle osservazioni della 12a Commissione, si evidenzia che tali proposte sono state avanzate e inserite nel testo del Regolamento, così come le ulteriori osservazioni della 14a Commissione, "il cui parere è stato condiviso e acquisito da tutti gli Stati membri".

 

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa agli interferenti endocrini e ai progetti di atti della Commissione che definiscono i criteri scientifici per la loro determinazione nel contesto della normativa dell’UE sui prodotti fitosanitari e sui biocidi - COM (2016) 350 def.

Il 18 ottobre 2016 la 12a Commissione permanente ha adottato una risoluzione favorevole alle seguenti condizioni:

1)   modifica della definizione di interferente endocrino, al fine di individuare ed includere anche gli interferenti endocrini potenziali e di assicurare in tal modo un livello di tutela della salute umana effettivamente elevato;

2)   mantenimento del criterio attualmente vigente per le deroghe al divieto di utilizzo degli interferenti endocrini nel settore dei prodotti fitosanitari, criterio basato sul concetto di «esposizione trascurabile», evitando di mutuare il criterio valevole nel settore dei biocidi, costituito dal «rischio trascurabile».

Si è inoltre osservato che potrebbe essere oggetto di una considerazione specifica l’effetto sommatoria causato dall’esposizione multipla e contemporanea a più interferenti endocrini - XVIII n. 162

Il Governo sta collaborando alla definizione dei criteri scientifici per identificare e definire le sostanze con proprietà di interferenza endocrina nei prodotti fitosanitari, "in accordo con quanto stabilito dalla risoluzione della 12a Commissione del Senato n. 162 del 18 ottobre 2016".

In proposito - si legge altresì nella relazione - "è interesse del Governo consentire l'avanzare delle conoscenze scientifiche, assicurando le esigenze prioritarie di tutela della salute e dell'ambiente".

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Territorio, ambiente, beni ambientali (13a Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE SENATO

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici - COM (2016) 62 def.

Nella seduta del 7 aprile 2016 la 13a Commissione permanente ha approvato un parere favorevole. - XVIII n. 119

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Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Dopo Parigi: valutazione delle implicazioni dell'accordo di Parigi a corredo della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici - COM(2016) 110 def.

Nella seduta del 7 aprile 2016 la 13a Commissione permanente ha approvato un parere favorevole. - XVIII n. 120

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Pacchetto sull'economia circolare:

 

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare - COM (2015) 614 def.

 

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - COM (2015) 593 def.

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti - COM (2015) 594 def.

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti - COM (2015) 595 def.

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio - COM (2015) 596 def.

 

Il 14 giugno 2016 la 13a Commissione si è espressa in senso favorevole formulando precise ipotesi emendative relative ai singoli atti che compongono il pacchetto.

Esse riguardano, tra l'altro:

-           COM(2015)614: necessità di un raccordo tra la legislazione in materia di rifiuti, di prodotti e di sostanze chimiche e di un crono programma più chiaro e coerente; contrarietà sulle deroghe temporali previste per alcuni Stati membri;

-          COM(2015)593): necessità di specificare le modalità di trattamento di alcuni tipi di rifiuti; di inserire la tracciabilità per i rifiuti provenienti dai veicoli fuori uso; di considerare i rifiuti organici quali rifiuti urbani e di scoraggiarne lo smaltimento in discarica; di definire norme minime per il trattamento, il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche); di prevedere sistemi di incentivazione della raccolta "porta a porta";

-           COM(2015)594: necessità di prevedere agevolazioni per la chiusura delle discariche, di ridefinire in modo più ambizioso (al 5%)  l'obiettivo di conferimento in discarica per il 2030;

-           COM(2015)595: necessità di chiarire alcune  definizioni ("sottoprodotto", "end of waste", "rifiuto urbano", "preparazione per il riutilizzo", "processo di riciclaggio finale"); di rafforzare la responsabilità estesa del produttore; di incentivare il riutilizzo delle plastiche povere e miste; di inserire un sistema di etichettatura dei prodotti; di innalzare gli obiettivi di preparazione al riutilizzo e di riciclaggio al 2030.

-          COM(2015)596: necessità di maggiore coerenza su alcune definizioni ("rifiuti da imballaggio") e di prevedere obiettivi al 2030 relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio degli imballaggi in plastica. - XVIII n. 134.

Il Governo ha rappresentato le priorità del sistema produttivo italiano in materia di riduzione, riciclo dei rifiuti e uso più efficiente delle risorse mirando a far convergere le finalità di un modello economico circolare con il miglioramento della competitività delle imprese e la creazione di posti di lavoro a maggior specializzazione.

Ha sostenuto l'inclusione, nelle conclusioni del Consiglio ambiente del 20 giugno 2016 sul COM(2015)614, delle osservazioni di cui al DOC XVIII n. 134, relative alla necessità di un raccordo tra la legislazione in materia di rifiuti, di prodotti e di sostanze chimiche, volto a promuovere lo sviluppo del mercato delle materie prime secondarie e alla necessità di un crono programma più chiaro e coerente.

Sulle singole proposte, in convergenza con il DOC XVIII n. 134, il Governo ha sostenuto la necessità di armonizzare le definizioni, di introdurre requisiti minimi della responsabilità estesa del produttore e ha manifestato la propria contrarietà all'ampia delega di poteri conferita alla Commissione europea. Inoltre, ha rappresentato la necessità di non confondere i concetti di "riutilizzo" con "preparazione al riutilizzo", di regolare in modo opportuno lo "end of waste", di introdurre misure più ambiziose per i rifiuti non pericolosi da demolizione. Ha inoltre appoggiato la posizione del Senato sui rifiuti organici mentre si è discostato dalle osservazioni riguardanti le deroghe temporali, ritenendo ragionevole consentire ai Paesi entrati da poco nell'Ue più tempo per il raggiungimento degli obiettivi. Il Governo ha sostenuto una posizione ambiziosa sull'obiettivo di conferimento in discarica dei rifiuti urbani, chiedendo di ampliarne la portata attraverso la richiesta di inclusione della totalità dei rifiuti prodotti (e non solo per i rifiuti urbani). Ha ritenuto che rispetto all'opportunità di prevedere un'innalzamento dell'obiettivo di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani, tale eventualità debba essere valutata dopo la definizione di una nuova metodologia di calcolo. In merito all'introduzione di specifici obiettivi di prevenzione per i rifiuti alimentari, ha sostenuto che la stessa possa avvenire solo a seguito della definizione di un'opportuna metodologia di misurazione degli stessi.

 

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali dell'UE grazie ad un regolare riesame della loro attuazione - COM (2016) 316 def.

Nella seduta del 4 agosto 2016 la 13a Commissione permanente ha adottato una risoluzione favorevole. XVIII n. 147

 

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030

per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e

comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici - COM (2016) 479 def.

 

Il 26 ottobre 2016 la 13a Commissione si è espressa in senso favorevole formulando le seguenti osservazioni:

1) le prime tre relazioni sul saldo delle emissioni e degli assorbimenti totali dei gas ad effetto serra dovrebbero essere presentate alla Commissione europea dagli Stati membri con cadenza biennale;

2) occorre scoraggiare per il futuro una procedura inedita quale quella seguita per la ratifica del trattato di Parigi, con il raggiungimento dell'accordo politico sul testo della relativa proposta di decisione nell'ambito di una riunione straordinaria del Consiglio ambiente e modificando la proposta della Commissione europea al fine di consentire all'Unione europea la ratifica in modo disgiunto dagli Stati membri;

3)  sarebbe auspicabile che siano fissati dei target nazionali su cui i singoli Stati membri siano chiamati a rispondere per l'intero ammontare delle emissioni, ETS e non ETS;

4)  si suggerisce di ampliare a tutti gli Stati membri l'applicazione dell'articolo 6 della proposta, consentendo la compensazione tra i sistemi ETS e non ETS;

5)  si auspica una revisione dell'impostazione del meccanismo ETS nell'ottica di promuovere a livello europeo uno strumento di carbon pricing efficace e universale. -.

 

Il Governo, al fine di definire la posizione nazionale, ha chiesto chiarimenti circa le flessibilità aggiuntive proposte e la ridistribuzione del cap previsto.

 

Nella Relazione consuntiva si legge inoltre che in linea con la risoluzione DOC XVIII n. 171 del Senato, nella decisione di adozione dell'accordo di Parigi da parte dell'Ue, è stato specificamente indicato che tale procedura è assolutamente eccezionale e non costituisce un precedente.

 

Infine, per quanto concerne la fase negoziale del 2017 l'azione del Governo sarà tesa a garantire un giusto equilibrio tra la necessità di continuare nel percorso di decarbonizzazione intrapreso e affrontare in maniera efficace il tema del cambiamento climatico, l'opportunità di promuovere a livello europeo uno strumento di carbon pricing efficace e la necessità di tutelare le istanze nazionali in considerazione degli indirizzi del Parlamento di cui ai documenti DOC XVIII n. 171 e 172.

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici - COM (2016) 482 def.

Il 26 ottobre 2016 la 13a Commissione si è espressa in senso favorevole raccomandando di:

1)  valutare, con riferimento al livello di diminuzione di gas serra richiesta ai vari Paesi, la possibilità di utilizzare un indicatore meno grezzo rispetto al PIL pro capite, ad esempio tenendo conto di quanta parte del PIL venga prodotta mediante tecnologie green ed energie rinnovabili.

2)  considerare che i settori non ETS, quali il residenziale ed i trasporti, sono quelli che offrono un margine d'azione superiore in termini di potenziale di riduzione dei consumi energetici.

 

Con specifico riferimento alla situazione italiana, sono state inoltre espresse le seguenti raccomandazioni al Governo:

1)  di dare inizio, assieme al Parlamento e alle filiere dei settori non ETS, ad una trasformazione verso l'economia circolare, l'efficienza energetica spinta e il risparmio;

2)  di monitorare, dopo avere adeguato la normativa per favorire il raggiungimento degli obiettivi, le conseguenze del cambiamento;

3)  di mantenere una stretta interlocuzione con le aziende protagoniste dei settori produttivi non ETS, in modo da proporre politiche che ne esaltino le capacità competitive;

4)  di spingere affinché l'Europa colga le opportunità legate alla progressiva e necessaria de-carbonizzazione, spingendo affinché i livelli emissivi delle altre aree geografiche del mondo diminuiscano rapidamente e sensibilmente.

La 14a Commissione politiche dell'Unione europea il 28 settembre 2016 ha emesso parere non ostativo e ha ritenuto necessario un ulteriore approfondimento da parte del Governo, da svolgersi sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. - XVIII n. 172.

Nella Relazione si legge che il Governo, ai fini della definizione della posizione negoziale, ha chiesto chiarimenti sulle modalità di determinazione del target proposto, sulle assunzioni fatte per la definizione degli scenari emissivi al 2030, sulle politiche prese in considerazione rispetto all'efficienza energetica e alle rinnovabili.

Per la fase negoziale del 2017 si veda quanto riportato circa la precedente proposta COM(2016)479.

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Politiche dell’Unione europea (14a Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE SENATO

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Relazione della Commissione - Relazione annuale 2015 in materia di sussidiarietà e proporzionalità - COM (2016) 469 def.

 

Relazione della Commissione - Relazione annuale 2015 sui rapporti tra la commissione e i parlamenti nazionali - COM (2016) 471 def.

Il 19 ottobre 2016 la 14a Commissione permanente ha adottato una risoluzione favorevole con le seguenti osservazioni:

1)              la necessità di continuare nel dialogo costruttivo tra Parlamenti nazionali e istituzioni europee;

2)              la necessità di analizzare i risultati ottenuti in passato prima di considerare eventuali modifiche legislative;

3)              apprezzamento per la migliore qualità e tempestività delle risposte della Commissione europea;

4)              l'opportunità che i Parlamenti nazionali trasmettano i propri pareri non solo alla Commissione europea ma anche al Parlamento europeo;

5)              la necessità che i rapporti con il Parlamento europeo siano improntati alla proficua cooperazione, mettendo a disposizione delle Commissioni competenti e dei relatore del PE i pareri resi dalle Camere europee nella fase ascendente.

Ulteriori osservazioni sono state espresse con specifico riferimento all'assetto istituzionale italiano. - XVIII n. 164

 

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 - COM (2015) 701 def.

Il 13 luglio 2016 la 14a Commissione permanente ha approvato osservazioni favorevoli con rilievi, in cui si evidenzia l'opportunità di:

1)              specificare maggiormente il funzionamento del meccanismo di coordinamento e la modalità operativa di raccordo anche con le autorità responsabili della programmazione ed attuazione dei diversi Fondi, nonché per la predisposizione del reporting strategico e ordinario della Commissione al Consiglio e al Parlamento e degli Stati membri sui fondi SIE e sul relativo contributo alla strategia Europa 2020;

2)              coordinare il supporto al miglioramento della "capacità amministrativa" che deriverebbe dall'adozione dei programmi previsti dalla proposta in esame con i Piani di rafforzamento della capacità amministrativa, previsti dai programmi operativi per la programmazione dei fondi strutturali 2017-2020;

3)              indicare in che modo la proposta in oggetto si inquadra nell'ambito dell'iniziativa "Legiferare meglio";

4)             prevedere un atto di indirizzo delle Camere prima che l'Italia richieda di attivare il Programma di sostegno di cui alla proposta in esame. - XVIII-bis n. 16

Il Governo sottolinea come la posizione assunta nelle sedi negoziali abbia recepito gli orientamenti espressi nella risoluzione, in particolare per quanto attiene all'importanza "di uno stretto raccordo con gli Stati membri e i vari livelli di governo coinvolti per la definizione dello specifico contenuto dell'assistenza in questione al fine di garantire piena ownership sul processo", e la necessità "di garantire tramite opportune verifiche di complementarità e coerenza, un efficace raccordo con gli altri strumenti già messi in campo, in particolare nell'abito della programmazione dei fondi strutturali".

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio - COM (2016) 7 def.

Nella seduta antimeridiana del 13 luglio 2016 la 14a Commissione permanente ha approvato osservazioni favorevoli con rilievi. - XVIII-bis n. 17

La Relazione riferisce che il Governo ha espresso pieno sostegno alla proposta e ne ha auspicato una rapida approvazione, come richiesto nella risoluzione adottata dalla 14a Commissione del Senato. Evidenzia inoltre che, nel corso del primo semestre del 2016, sia il Consiglio sia la Commissione europea hanno organizzato, sotto la Presidenza olandese, numerosi incontri ai quali l'Italia ha sempre "proficuamente partecipato, fornendo informazioni di rilievo e assicurando ampia disponibilità per il prosieguo dei lavori".

 

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali - COM (2016) 198 def.

Nella seduta antimeridiana del 13 luglio 2016 la 14a Commissione permanente ha approvato osservazioni favorevoli con rilievi. - XVIII-bis n. 18

Il Governo "rappresenta che la posizione tenuta nelle sedi internazionali è stata coerente con l'indirizzo definito dal Senato".

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 258/2014 che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 - COM (2016) 202 def.

Nella seduta antimeridiana del 13 luglio 2016 la 14a Commissione permanente ha approvato osservazioni favorevoli con rilievi. - XVIII-bis n. 19

Il Governo riferisce di essersi pronunciato in senso favorevole, così come da orientamenti espressi dal Senato.

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma di lavoro della Commissione per il 2016 È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione - COM (2015) 610 def.;

Doc LXXXVII-bis, n. 3

Nelle sedute del 17 febbraio e 2 maggio 2016 la 14a Commissione permanente ha approvato -  XXIV n. 56 (e XXIV n. 56-A)

Nella sezione della relazione dedicata al coordinamento delle politiche macroeconomiche, il Governo rileva come i contenuti degli atti di indirizzo approvati dalla Commissione 14a  siano stati tenuti ampiamente in considerazione nei vari contesti europei, contribuendo a rafforzare una posizione negoziale decisamente favorevole a un rilancio del processo di integrazione.

 

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2015 - Doc LXXXVII n. 4

Il 20 aprile 2016, al termine dell'affare assegnato n. 742, la 14a Commissione ha approvato una risoluzione nella quale "invita il Governo a dare attuazione al PON Cultura e sviluppo per valorizzare i territori più svantaggiati, utilizzando il patrimonio culturale come volano di sviluppo".  XXIV n. 59

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Camera dei deputati

 

 


 


 

Affari costituzionali (I Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE CAMERA

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione (COM(2015) 240 final)

 

 

Documento finale approvato dalla Commissione affari costituzionali il 17 febbraio 2016 (Doc. XVII, n. 32).

Il Documento esprime una valutazione positiva con alcune osservazioni, concernenti:

a) la necessità di rivedere il regolamento Dublino, prevedendo un sistema vincolante di ripartizione delle quote quale criterio base per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame delle domande di protezione internazionale;

b) l'opportunità di sollecitare con maggiore urgenza la notifica da parte di tutti gli Stati membri delle capacità di accoglienza rese disponibili per ospitare le persone ricollocate, anche attraverso la designazione, se del caso, di funzionari di collegamento per la ricollocazione da inviare in Italia e in Grecia;

c) l’esigenza di ampliare le competenze dell'EASO (Ufficio europeo per l'asilo), incrementandone le risorse;

d) l’opportunità di realizzare un sistema europeo di guardie di frontiera, che tragga origine dal potenziamento e dall’evoluzione dell'Agenzia Frontex, nei termini indicati dalla Commissione europea con la proposta del 15 dicembre 2015.

Parere favorevole con osservazioni adottato dalla XIV Commissione Politiche dell’UE il 28 luglio 2015

Il Governo riferisce che, in linea con gli atti di indirizzo parlamentari (Doc. XVIII n. 106 della 1 commissione del Senato, del 16 febbraio, e Doc. XVIII n. 32 della I e XIV della Camera del 17 febbraio), ha confermato quali proprie priorità, anche a livello di Unione europea, il contrasto al terrorismo, la lotta alla criminalità organizzata ed al traffico di esseri umani, nonché il rafforzamento della cosiddetta cyber security.

 

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n.863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (COM(2015) 671)

Documento finale approvato dalla Commissione affari costituzionali il 19 maggio 2016 (Doc. XVIII, n. 42).

Il Documento esprime una valutazione positiva con alcune osservazioni. In particolare, la Commissione ha invitato a valutare l’opportunità di:

a) garantire il massimo coinvolgimento degli Stati membri nel processo di valutazione di vulnerabilità, in modo che le decisioni assunte siano condivise e non vengano adottate unilateralmente dalla Commissione europea e dall’Agenzia a prescindere dagli Stati membri interessati;

b) rimodulare l’entità delle risorse che, secondo la disciplina proposta, ciascuno Stato membro dovrebbe conferire su base annuale alla riserva rapida di intervento a disposizione della nuova Agenzia, tenendo conto del maggiore impegno che grava sui Paesi dell’UE più esposti ai flussi migratori a causa della più estesa porzione di frontiere esterne che devono gestire;

c) modificare in parte, rispetto all'ipotesi prospettata dalla Commissione europea, la denominazione della Agenzia di nuova costituzione, nel senso di escludere l’esplicito riferimento alle funzioni di guardia costiera, allo scopo di evitare equivoci e incertezze rispetto alle funzioni attualmente svolte dalle competenti strutture nazionali che non dovrebbero costituire oggetto della riforma, nonché assicurare che vengano coordinate le funzioni delle guardie di frontiera con le specifiche funzioni e con i ruoli delle strutture nazionali;

d) assicurare una costante disponibilità di risorse finanziarie adeguate a favore dell'Agenzia e un maggior supporto alle Autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere.

Il Governo riferisce di aver sostenuto la proposta di istituzione della nuova Agenzia europea della Guardia costiera e di frontiera (nuova denominazione dell’Agenzia Frontex) in linea con i relativi atti d’indirizzo parlamentare. Tra gli emendamenti apportati al testo, il Governo ricorda che la delegazione italiana ha promosso quello volto a prevedere un maggiore coinvolgimento degli Stati membri interessati, secondo le linee di indirizzo di cui alla Risoluzione della 1a Commissione Permanente del Senato della Repubblica del 9 marzo (Doc. XVIII, n. 112), in particolare favorendo la cancellazione del diritto di intervento dell’Agenzia nel territorio di uno Stato membro anche senza richiesta di quest’ultimo e nel caso di una sua non collaborazione.

Il Governo non fa invece riferimento, nella Relazione, alle osservazioni espresse dalla Camera nel citato doc. XVIII, n. 42.

Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio. Pubblicato sulla GUUE il 16 settembre 2016. Il regolamento è entrato in vigore in tutte le sue parti.

 

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) (COM(2016) 270 final).

Documento finale approvato dalla Commissione affari costituzionali il 16 novembre 2016 (Doc. XVIII, n. 52).

Il Documento esprime una valutazione negativa della proposta, determinata, in particolare, dalla contrarietà alle disposizioni secondo le quali lo Stato membro in cui sia stata presentata la domanda di asilo sarebbe tenuto in via preliminare a valutarne l'ammissibilità. La Commissione ritiene tale previsione suscettibile di attribuire un ulteriore onere amministrativo eccessivamente gravoso per gli Stati di primo approdo, tra cui l’Italia. Per gli stessi motivi, la Commissione ha espresso perplessità anche sulla disposizione per cui lo Stato membro manterrebbe la sua competenza anche nel caso di ulteriori dichiarazioni o domande dello stesso soggetto ovvero ne caso in cui il richiedente abbia lasciato il territorio degli Stati membri o se ne sia allontanato, nonché sulle disposizioni concernenti le domande di asilo dei minori, in base alla quale la competenza sarebbe attribuita allo Stato membro in cui il minore ha presentato per la prima volta la domanda. Ulteriori criticità attengono al meccanismo di distribuzione permanente che si basa su una soglia di attivazione troppo alta (+150% rispetto alla soglia massima, stabilita per ciascuno Stato), così come appare inoltre necessario rivedere i meccanismi di redistribuzione, includendo tra i criteri di riferimento altri elementi quali il tasso di disoccupazione, la complessiva pressione migratoria, le spese sostenute dallo Stato membro dal 2013 a oggi e la situazione delle finanze pubbliche del paese di riferimento. Ad avviso della Commissione, inoltre, non appare accettabile, in quanto palesemente contraddittoria con i principi di solidarietà e corresponsabilizzazione stabiliti nei Trattati, la previsione in base alla quale uno Stato membro può sottrarsi totalmente dall'obbligo di partecipare al meccanismo di redistribuzione previa corresponsione del contributo di 250 mila euro per richiedente asilo non preso in carico.

Il Governo riferisce che, in linea con i pareri motivati adottati sul tema tanto dalla Camera (Doc. XVIII n. 52 della I Commissione permanente, del 16 novembre 2016) quanto dal Senato (Doc. XVIII n. 156 della 1ª Commissione permanente del 5 ottobre 2016) ha manifestato in sede negoziale l’esigenza di modificare la proposta della Commissione al fine di garantire un’effettiva applicazione del principio di solidarietà nei confronti degli Stati Membri più esposti.

La proposta è tuttora all’esame delle istituzioni legislative europee. -

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (COM(2016) 271 final).

Documento finale approvato dalla Commissione affari costituzionali il 16 novembre 2016 (Doc. XVIII, n. 53).

Il Documento esprime una valutazione positiva,  evidenziando come l’ampliamento dell’attuale mandato di EASO (European asylum support office) – che diventerebbe vera e propria agenzia – sia necessario per intensificare la cooperazione e lo scambio di informazioni in materia di asilo; garantire un alto grado di uniformità nell’applicazione del quadro giuridico relativo all'asilo e fornire una maggiore assistenza agli Stati membri per la gestione dei sistemi di asilo e di accoglienza. Al contempo, con un’osservazione, la Commissione ha invitato a valutare se non sia più opportuno prevedere che le norme operative sull’attuazione degli strumenti di diritto dell’Unione in materia di asilo e gli indicatori ai fini del monitoraggio sul rispetto di tali misure, ancorché predisposte dalla Agenzia per l’asilo, debbano essere approvate e rese esecutive con decisione della Commissione europea.

Il Governo riferisce che, in linea con gli atti di indirizzo parlamentari (Documento finale n. 53 della I Commissione della Camera, approvato il 16 novembre 2016 e Risoluzione n. 146 della 1ª Commissione del Senato, approvato il 3 agosto 2016), ha sostenuto un rafforzamento dell’Agenzia. In quest’ottica, in sede negoziale, il Governo ha ribadito l’esigenza che il meccanismo di monitoraggio e valutazione da parte dell’EASO sui sistemi nazionali d’asilo, previsto nella proposta della Commissione, non dovrà costituire un mero controllo unilaterale, ma svilupparsi con la collaborazione e la partecipazione degli Stati membri interessati.

Il negoziato in sede tecnica si è concluso nel dicembre 2016 sotto la presidenza slovacca. In occasione della riunione del 19 dicembre il COREPER si è accordato sulla proposta di compromesso della Presidenza e ha raggiunto un orientamento generale parziale, con ciò conferendo alla presidenza il mandato di avviare i negoziati con il Parlamento europeo. L’orientamento generale è parziale in quanto sarà necessario rivedere alcune parti del testo del Regolamento in esito alle discussioni in corso sulle altre proposte del CEAS. Gli stati membri a larga maggioranza hanno accolto con favore l’obiettivo generale della proposta.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione). (COM(2016) 272 final)

Documento finale approvato dalla Commissione affari costituzionali il 16 novembre 2016 (Doc. XVIII, n. 54).

Il Documento esprime una valutazione positiva, invitando il Governo ad attivarsi affinché nel prosieguo del negoziato sulla proposta di regolamento, in sede di Consiglio, non prevalgano le posizioni dei Paesi che, essendo contrari all’obiettivo di una riforma della politica di asilo nel senso di una maggiore uniformità, intendono mettere in discussione la portata innovativa delle proposte.

Il Governo riferisce che nel corso dei negoziati in seno al competente Gruppo di lavoro del Consiglio, la posizione della delegazione italiana è stata conforme alle osservazioni formulate dalle Camere, rispettivamente con la risoluzione n. 157 della 1ª Commissione del Senato del 5 ottobre 2016 e con il Documento finale n. 54 della I Commissione della Camera; con particolare riferimento a quest’ultima, il Governo riferisce di essersi attivato affinché nel negoziato consiliare non prevalessero le posizioni di quei Paesi che, essendo contrari all’obiettivo di una riforma della politica di asilo nel senso di una maggiore uniformità, intendessero mettere in discussione la portata innovativa della proposta.

La proposta è tuttora all’esame delle istituzioni legislative europee.

 


Giustizia (II Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE CAMERA

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM (2016) 106)

Documento finale approvato dalla Commissione giustizia il 3 maggio 2016 (Doc. XVIII, n. 35).

Il Documento esprime una valutazione positiva

Il Governo ricorda che l’Italia è tra gli Stati che nel 2015 hanno promosso, ai fini dell’approvazione di questi atti, una cooperazione rafforzata dopo che, sulle medesime proposte avanzate nel 2011 non era stato possibile raggiungere l’unanimità in Consiglio.

Il Governo sottolinea dunque la coerenza della propria posizione rispetto agli indirizzi parlamentari evidenziando che le proposte in discussione non interferiscono con le prospettive degli Stati membri in tema di qualificazione giuridica dell'istituto del matrimonio.

Regolamento UE 2016/1103 del Consiglio. Entrata in vigore: 29 gennaio 2019.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia degli effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM (2016) 107)

Documento finale approvato dalla Commissione giustizia il 3 maggio 2016 (Doc. XVIII, n. 36)

Il Documento esprime una valutazione positiva.

Regolamento UE 2016/1104 del Consiglio. Entrata in vigore: 29 gennaio 2019

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo COM(2015)625

Documento finale approvato dalla Commissione giustizia il 21 giugno 2016 (Doc. XVIII, n. 43)

Il Documento esprime una valutazione positiva accompagnata da una serie di condizioni. In particolare, la Commissione qualifica il testo sottopostole come un compromesso al ribasso nella lotta al terrorismo, che non tiene conto dei più elevati standard di sicurezza previsti dalle Nazioni Unite. In particolare, la Commissione avanza le seguenti condizioni:

- in relazione all’incriminazione dei viaggi con finalità di terrorismo, occorre sanzionare non solo i viaggi verso paesi terzi ma anche i viaggi intra UE;

- sul fronte della prevenzione degli attentati, occorre rafforzare lo scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie dei diversi Paesi, estendere le competenze della Procura europea, promuovere un coordinamento europeo delle indagini, assicurare tutti gli strumenti investigativi di ricerca della prova;

- armonizzare le norme sulla punibilità del traffico di beni culturali provenienti da Paesi ove operano le associazioni terroristiche;

- adottare misure europee di oscuramento dei siti che propagandano il terrorismo;

- specificare le modalità procedurali mediante le quali può essere risolto un eventuale conflitto di giurisdizione tra i singoli Stati, ove un reato rientri nella competenza di più Stati membri.

Il Governo riferisce che, in linea con gli indirizzi parlamentari, ha manifestato in sede negoziale l’esigenza di rendere più efficace la lotta al terrorismo ed ha promosso e sostenuto il potenziamento dello scambio di informazioni tra gli Stati membri.

La piena coerenza dell’azione dell’esecutivo rispetto ai documenti approvati dalle Commissioni è dimostrata anche dal parere negativo all'adozione dell'orientamento generale in sede di Consiglio GAI in data 11 marzo 2016. A seguito dell’approvazione dell’orientamento è però il Parlamento europeo ad aver approvato una serie di emendamenti in gran parte corrispondenti alle istanze formulate dall’Italia: si pensi agli approdi in tema di criminalizzazione del viaggio con finalità di terrorismo anche all’interno dell’UE; rimozione o blocco dei contenuti on-line che costituiscono una pubblica provocazione a commettere un reato terroristico; obbligo degli Stati Membri di dotarsi delle misure necessarie a garantire un efficace e rapido scambio di informazioni raccolte nel quadro di procedimenti penali collegati a reati terroristici o a fatti comunque rivelatori di fenomeni di radicalizzazione violenta.

Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consigli. Pubblicata nella GUUE il 31 marzo 2017, la direttiva prevede l’obbligo degli Stati membri di recepirla entro l’8 settembre 2018.

 

 


Finanze (VI Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE CAMERA

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria

sociale (COM(2016)461)

Nel Documento finale, (DOC. XVIII, n. 51) approvato il 19 ottobre 2016, la Commissione Finanze ha espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno accompagnare, alle disposizioni previste dalla Proposta di regolamento in oggetto, una serie di misure modificative della disciplina nazionale, allo scopo di semplificare le procedure e ridurre gli oneri previsti per l'avvio delle attività di venture capital, in modo da allinearli a quelli dei Paesi più evoluti in materia, fermo restando comunque il più rigoroso rispetto dei principi di trasparenza e di tutela dei risparmiatori e degli investitori;

b) appare opportuno valutare se, contestualmente all'entrata in vigore del regolamento, non sia utile apportare alcune semplificazioni alla disciplina nazionale, in particolare al fine di evitare la duplicazione degli adempimenti nei confronti delle diverse autorità competenti in materia.

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-

 


Ambiente (VIII Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE CAMERA

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Comunicazione “L'anello mancante - piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare” (COM(2015)614)

 

Nel documento finale approvato il 20 dicembre 2016 (Doc. XVIII; n. 60), la VIII Commissione (Ambiente) esprime una valutazione positiva con le seguenti osservazioni:

a) prevedere un complesso organico di azioni e interventi per l'attuazione concreta del Piano;

b) orientare gli strumenti e le politiche europee sulla base dei criteri e degli obiettivi prioritari previsti;

c) attivare un sistema di monitoraggio europeo e nazionale sulle politiche adottate;

d) prevedere un piano europeo per la formazione e lo sviluppo delle competenze umane necessarie;

e) informare il pubblico sui vantaggi e  sulle potenzialità delle politiche proposte;

f) ridefinire il sistema sanzionatorio in linea con gli obiettivi indicati;

g) attuare e promuovere gli obiettivi indicati nell'economia circolare nei Piani nazionali di riforma nell'ambito del ciclo annuale di bilancio;

h) individuare misure per le PMI, con particolare riguardo all'accesso al credito;

i) incentivare  il green public procurement (GPP)  negli appalti della PA;

j) promuovere prodotti di lunga durata, penalizzando il ricorso a prodotti di rapida obsolescenza;

k) prevedere misure di sostegno alla ricerca e alla eco-innovazione al fine di sviluppare tecnologie del riciclo;

l) fissare target più ambiziosi sul riciclo dei rifiuti urbani e degli imballaggi e sulla riduzione dei conferimenti in discarica;

m) introdurre una definizione unica di rifiuto urbano e adottare un metodo di calcolo delle quantità avviate a riciclo, unico ed armonizzato in per gli Stati membri dell'Unione;

n) prevedere, con scadenze ravvicinate, opportuni target di riciclo per i rifiuti prodotti nel commercio e nell’industria;

o) sviluppare la raccolta differenziata di qualità, eliminando le eccezioni previste e introducendo eventuali deroghe solo per le aree scarsamente popolate.

Parere favorevole adottato dalla XIV Commissione Politiche dell’Unione europea il 19 ottobre 2016

 

Nella Relazione il Governo afferma di essersi fortemente impegnato a facilitare l’adozione delle conclusioni del Consiglio Ambiente del 20 giugno 2016, tenendo conto delle risoluzioni di Camera e Senato adottate nel corso del 2016. In particolare, per quanto riguarda le osservazioni espresse della Camera nella risoluzione XVIII n. 30 del 20 Gennaio 2016, il Governo ha sostenuto come il processo di transizione verso un modello economico circolare richiederà importanti investimenti in infrastrutture strategiche e sia pertanto necessario prevedere adeguate allocazioni economiche e finanziarie.

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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche COM(2015)593

 

Nel documento finale approvato il 20 dicembre 2016 (Doc. XVIII, n. 56), la VIII Commissione (Ambiente) esprime una valutazione positiva con le seguenti osservazioni:

a) adottare un approccio integrato esteso all'intero ciclo di vita del veicolo;

b) ridurre i veicoli fuori uso esportati illegalmente;

c) ridefinire la tracciabilità dei veicoli fuori uso e dei materiali derivati, introducendo l'obbligo di sistemi di pesatura del veicolo prima e durante il trattamento;

d) intervenire sulla qualificazione della filiera per il trattamento dei veicoli fuori;

e) prevedere il recupero energetico dei materiali derivanti  dalla frantumazione dei veicoli (fluff);

f) prevedere l'obbligo di rendicontazione dei dati su base almeno biennale;

g) eliminare nella direttiva 2000/53/ CE il termine «tranciatura» dalla definizione di «trattamento»;

h) prevedere il recupero di determinati rifiuti non pericolosi (codici CER 16.01.06, 16.01.22 e 16.01.17) esclusivamente presso impianti di frantumazione dotati di Best Available Technology Reference Documents (BREF);

i) modificare l'articolo 6 della direttiva 2000/53/CE, al fine di precisare che le operazioni di trattamento per la depurazione dei veicoli fuori uso siano effettuate entro un termine certo e definito;

j) prevedere criteri e modalità per garantire la tracciabilità dei rifiuti provenienti dal trattamento dei veicoli fuori uso;

k) inserire, nell'ambito delle prescrizioni tecniche minime per il trattamento, la previsione che il sito di trattamento sia dotato di un adeguato sistema di pesatura;

l) aumentare la quantità del materiale riciclato da pile e accumulatori, assicurare da parte dei produttori la qualità del materiale riciclato e adottare politiche per favorire scelte più sostenibili;

m) incentivare per alcuni materiali presenti nei rifiuti di pile e accumulatori,  il recupero e il riutilizzo commerciale e industriale;

n) incoraggiare la sostituzione delle batterie tradizionali con pile maggiormente performanti;

o) semplificare gli adempimenti amministrativi per la raccolta di pile portatili nel circuito della GDO (Grande Distribuzione Organizzata).

Parere favorevole adottato dalla XIV Commissione Politiche dell’Unione europea il 19 ottobre 2016

 

 

 

 

Nella Relazione il Governo afferma di aver fortemente sostenuto l’inclusione nelle conclusioni del Consiglio Ambiente del 20 giugno 2016 delle osservazioni del Senato contenute nella risoluzione XVIII n. 134, in merito alla necessità di un raccordo tra la legislazione in materia di rifiuti, di prodotti e di sostanze chimiche volto a promuovere lo sviluppo del mercato delle materie prime secondarie e alla necessità di un crono programma più chiaro e coerente.

La proposta è tuttora all’esame delle istituzioni legislative europee.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti COM(2015)594

 

Nel documento finale approvato il 20 dicembre  2016 (Doc. XVIII, n. 57), la VIII Commissione (Ambiente) esprime una valutazione positiva con le seguenti osservazioni:

 a) reintrodurre un divieto di conferimento in discarica dei rifiuti riciclabili e recuperabili;

b) introdurre una disposizione per disincentivare la realizzazione di nuove discariche;

c) incentivare la disponibilità di risorse finanziarie per un sistema efficace di raccolta differenziata, per gli impianti necessari al trattamento dei rifiuti raccolti e  di valorizzazione energetica dei rifiuti residui;

d) promuovere l'utilizzo di sistemi di monitoraggio e   uniformare le modalità di tracciabilità, per il controllo della movimentazione nazionale e transnazionale dei rifiuti;

e) valutare gli effetti della moratoria relativa all’obbligo di riduzione di rifiuti urbani in favore di taluni Stati membri;

f) precisare in termini chiari e inequivoci alcune definizioni;

g) modificare la periodicità del sistema di rendicontazione;

h) prevedere interventi di maggiore tutela per gli enti beneficiari delle fideiussioni trentennali presentate dai gestori per le attività successive alla chiusura di una discarica;

i) modificare la rubrica di una tabella della direttiva 1999/31.  

Parere favorevole adottato dalla XIV Commissione Politiche dell’Unione europea il 19 ottobre 2016

Nella Relazione il Governo segnala che in merito alle proposte normative di revisione delle diverse direttive sui rifiuti (direttiva quadro sui rifiuti e direttive imballaggi, discariche, RAEE, pile e accumulatori e veicoli a fine vita) l’attuale proposta di compromesso della Presidenza, caratterizzata da un minor livello di ambizione rispetto alla proposta originale della Commissione, vede accolte diverse osservazioni e richieste avanzate dal Governo. Nello specifico rispetto a queste ultime, il Governo, in convergenza con quanto riportato dalla risoluzione del 14 giugno 2016 della XIII Commissione permanente del Senato (territorio, ambiente, beni ambientali) ha sostenuto la necessità di un’armonizzazione delle definizioni, di introdurre requisiti minimi della responsabilità estesa del produttore e manifestato la propria contrarietà all’ampia delega che le proposte di direttiva conferiscono alla Commissione europea nell’adottare atti delegati. Il Governo ha inoltre sostenuto in particolare: la necessità di non confondere i concetti di «riutilizzo» e «preparazione per il riutilizzo»; la necessità di regolare opportunamente l’“end of waste”; la posizione del Senato in merito ai rifiuti organici; l’introduzione di misure più ambiziose per i rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione. Il Governo ha inoltre sostenuto una posizione ambiziosa sull’obiettivo di conferimento in discarica dei rifiuti urbani, chiedendo di ampliarne la portata attraverso la richiesta di inclusione della totalità dei rifiuti prodotti (e non solo per i rifiuti urbani) e per la totalità delle operazioni di smaltimento e non solo per il conferimento in discarica.

Inoltre, rispetto all’opportunità di sostenere l’innalzamento dell’obiettivo di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani e degli obiettivi di imballaggio, il Governo ha ritenuto che tale eventualità potrà essere valutata a seguito della definizione della nuova metodologia di calcolo, mentre per quanto riguarda l’introduzione di specifici obiettivi di prevenzione dei rifiuti urbani, di riutilizzo dei beni e di riduzione dei rifiuti alimentari, il Governo, in considerazione che i rifiuti speciali rappresentano una quota molto più significativa, ha ritenuto più opportuno ragionare su obiettivi generali di prevenzione. Rispetto all’introduzione di specifici obiettivi di prevenzione per i rifiuti alimentari, invece, il Governo ha sostenuto che occorre definire antecedentemente un’opportuna metodologia di misurazione degli obiettivi.

La proposta è tuttora all’esame delle istituzioni legislative europee.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti COM(2015)595

 

Nel documento finale approvato il 20 dicembre  2016 (Doc. XVIII, n. 58), la VIII Commissione (Ambiente) esprime una valutazione positiva con le seguenti osservazioni:

a) ripristinare, anche parzialmente, gli obiettivi del pacchetto originario in materia di trattamento dei rifiuti,  attraverso un sistema di incentivi/disincentivi;

b) sviluppare cicli produttivi corti, multipli e a cascata dei prodotti;

c) destinare risorse necessarie al fine di promuovere comportamenti virtuosi nella produzione e gestione dei rifiuti;

d) configurare un sistema, anche fiscale, che responsabilizzi pienamente cittadini e imprese in base al principio del «chi inquina paga»;

e) istituire un regime di IVA agevolata per i manufatti riutilizzabili realizzati con una percentuale significativa di materiale riciclato;

f) favorire la condivisione delle best practices relative alle diverse attività connesse sia alla produzione di beni e servizi sia alla gestione dei rifiuti;

g) rendere obbligatoria, entro il 2025, la raccolta separata di tutte le frazioni, e non soltanto dell'organico, come previsto nella proposta originaria;

h) introdurre misure specifiche per valorizzare i rifiuti organici e il loro riciclaggio;

i) definire il concetto di riuso e inquadrarlo quale operazione di trattamento;  

j) precisare che l'esclusione dalla nuova definizione di «rifiuto urbano», che non include i «rifiuti da costruzione e demolizione», è circoscritta a quelli «di origine non domestica»;

k) armonizzare la definizione di rifiuti urbani con quella elaborata da Eurostat e dall'OCSE;

l) consentire le deroghe previste per gli Stati membri, che nel 2013 hanno riciclato meno del 20 per cento dei rifiuti, solo previa presentazione di Piani di attuazione;

m) modificare la definizione di «Municipal waste»;

n) modificare la formulazione di «Preparation for re-use»;

o)-p) definire in modo più puntuale la definizione di «Final recycling process» e la definizione di «Backfilling»;

q)- t) intervenire sulle definizioni di sottoprodotti, cessazione della qualifica di rifiuto e responsabilità estesa del produttore;

u) intervenire sull’articolo 11 della direttiva 2008/98/CE uniformando gli obiettivi di riciclaggio ivi previsti;

v) rendere obbligatoria  la raccolta della frazione organica;

w) operare un raccordo tra il Regolamento CE 1907/2006 (REACH) e le sostanze chimiche da recuperare nella gestione dei rifiuti;

x) introdurre l'obbligo di rendicontazione dei dati ad un arco temporale triennale;

y) introdurre ulteriori misure specificamente volte ad incentivare il riciclo della carta.

Parere favorevole adottato dalla XIV Commissione Politiche dell’Unione europea il 19 ottobre 2016

Vedi proposta COM(2015)594

La proposta è tuttora all’esame delle istituzioni legislative europee.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio COM(2015)596

 

Nel documento finale approvato il 20 dicembre  2016 (Doc. XVIII, n. 59) , la VIII Commissione (Ambiente) esprime una valutazione positiva con le seguenti osservazioni:

a) migliorare il metodo di calcolo dell'obiettivo di riciclaggio e portare l'obbligo di rendicontazione dei dati almeno su base biennale;

b) sviluppare il mercato di materiali e polimeri compostabili (cellulosa, PLA, materbi e altri derivati di amido) da avviarsi a riciclo unitamente alla frazione organica;

c) valutare le ricadute economiche derivanti dalle modifiche all’articolo 6 della direttiva 94/62 che innalzano gli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti.

Parere favorevole adottato dalla XIV Commissione Politiche dell’Unione europea il 19 ottobre 2016

 

Vedi proposta COM(2015)594

La proposta è tuttora all’esame delle istituzioni legislative europee.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti (COM(2014)398 final/2)

 

 

La Comunicazione è stata ritirata dalla Commissione europea e sostituita dalla Comunicazione COM(2015)614.

 


Ambiente (VIII Commissione) e Attività produttive (X Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE CAMERA

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di direttiva che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio. (COM(2015)337).

L’atto è stato esaminato dalle Commissioni VIII e X a partire dalla seduta del 17 novembre 2015; il documento finale è stato approvato il 2 febbraio 2016 (Doc. XVIII, n. 31). Nel Documento, le Commissioni hanno espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:
a) tenuto conto, per un verso, del carattere strategico che il sistema EU ETS già riveste e ancor più nel prossimo futuro può assumere ai fini della lotta ai cambiamenti climatici e, per altro verso, del suo impatto sul sistema produttivo anche in termini di orientamento positivo verso attività e tecnologie a bassissimo impatto di carbonio, occorre operare affinché le modifiche da apportare al regime vigente corrispondano pienamente al duplice obiettivo di assicurare la piena efficacia del sistema stesso sia nel senso di attribuire un prezzo adeguato al carbonio sia nel senso di indirizzare in modo efficace gli investimenti delle imprese verso la decarbonizzazione evitando alle imprese stesse oneri di adeguamento sproporzionati;
b) per quanto riguarda l'aggiornamento periodico dei parametri di riferimento (benchmark) per la determinazione dell'assegnazione gratuita all'industria, volto ad evitare profitti eccezionali e a tenere conto dei progressi tecnologici, occorre valutare se non siano preferibili, anziché una percentuale standard e un fattore di correzione unico, regimi parzialmente differenziati che tengano conto di fattori quali l'obsolescenza dei macchinari e il diverso potenziale tecnologico dei vari settori;
c) occorre garantire che la nuova metodologia prevista per l'individuazione dei settori esposti a rischio di delocalizzazione non comporti una riduzione dei settori inclusi tale da determinare un pregiudizio per la competitività delle aziende europee più esposte alla concorrenza;
d) sarebbe opportuno un approccio armonizzato a livello europeo per le misure finanziarie a favore dei settori a rischio di rilocalizzazione a causa dei costi indiretti trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, evitando così possibili distorsioni nella concorrenza fra singole imprese;
e) con riferimento alla validità delle quote, occorre intervenire al fine di evitare che le norme di cui all'articolo 13 della direttiva, come modificate dall'articolo 1 della proposta in esame, possano essere interpretate nel senso di consentire un borrowing illimitato dei permessi di emissione, che potrebbe costituire un incentivo a ritardare le azioni di mitigazione delle emissioni, inficiando il raggiungimento degli obiettivi futuri;
f) considerato che il paragrafo 3 dell'articolo 10 della direttiva amplia il campo dei settori che possono beneficiare dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote, introducendo il sostegno per i settori esposti al rischio delle emissioni di carbonio, per le attività a favore del clima nei Paesi terzi vulnerabili e per la creazione di competenze e ricollocamento della forza lavoro in una economia in via di decarbonizzazione, occorre valutare la praticabilità di elevare la quota destinata al complesso delle nuove misure, oggi fissata almeno al 50 per cento dei proventi derivanti dalle aste, nel quadro degli obiettivi di decarbonizzazione assunti in sede europea e internazionale;
g) occorre, infine, valutare l'opportunità di utilizzare strumenti fiscali volti a disincentivare le emissioni maggiormente inquinanti, anche attraverso la possibilità di introdurre meccanismi a sostegno dei prezzi dei titoli CO2 e, al contempo, togliere facilitazioni e sussidi per le fonti maggiormente inquinanti nei diversi Paesi appartenenti all'Unione europea.

Il negoziato si è incentrato sulla discussione di alcuni aspetti specifici presenti nella proposta, tra i quali: rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (carbon leakage), costi indiretti dell’ETS derivanti dal trasferimento del costo della CO2 nei prezzi dell’energia elettrica e termica, sviluppo di un processo di assegnazione di quote più dinamico, fondo per l’Innovazione e fondo per la modernizzazione. Il Governo italiano ha condotto un’analisi approfondita della proposta legislativa e ha fornito una posizione nazionale, concordata a livello interministeriale, attraverso proposte di emendamenti per gli aspetti specifici sopra elencati, tenendo conto, in linea con la risoluzione dell’VIII e X Commissione della Camera dei Deputati, la sostenibilità economica, finanziaria e anche ambientale della proposta; in particolare, tra gli elementi condivisi e già rappresentati in sede comunitaria, ha espresso la necessità di un sistema di scambio delle quote di emissione CO2 EU ETS: più robusto, dove le regole di assegnazione gratuita riflettano, per quanto possibile, i valori reali del progresso tecnologico e degli impianti coperti dalla Direttiva; più armonizzato nelle regole per la gestione del “carbon leakage indiretto” (rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio), mirando ad evitare le distorsioni nella competizione tra aziende che producono lo stesso prodotto in Stati membri diversi; più semplice, con regole più lineari, procedure meno laboriose, semplificazioni amministrative e una maggiore attenzione alla valutazione dei costi-benefici per ogni adempimento. Il negoziato è ancora in corso. Si punta dunque anche a garantire il conseguimento dell'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 mantenendo nel contempo le salvaguardie necessarie per proteggere la competitività industriale in Europa e tutelare i 1100 impianti italiani coinvolti nell’EU ETS dall’incremento dei costi dell’elettricità dovuti al costo delle quote di emissione.

Il Governo, in sede europea, ha proposto che le compensazioni finanziarie attualmente erogate direttamente dagli Stati membri previa notifica alla Commissione siano centralizzate dal 2021 a livello europeo, in modo da annullare lo svantaggio competitivo intra UE fra Paesi che concedono alti livelli di compensazione e Paesi che non ne concedono. Si ricorda che il Governo italiano ha negoziato, in sede di Consiglio dell’Unione europea, proposte in tema di ripartizione cap aste/gratuito, ricalcolo dei benchmark, compensazione dei costi indiretti, carbon leakage diretto, allineamento dell’assegnazione gratuita ai dati di produzione e semplificazione. Le negoziazioni, iniziate nel 2015, sono proseguite nel 2016 sotto le Presidenze olandese e Slovacca e continueranno nel 2017 sotto Presidenza Maltese.

Il 15 febbraio 2017 il Parlamento europeo ha votato gli emendamenti in plenaria e ha dato mandato al relatore di avviare i negoziati con il Consiglio. Il Consiglio "Ambiente", nella sessione del 28 febbraio 2017, ha raggiunto un orientamento generale in merito alla proposta in oggetto in preparazione dell’avvio del trilogo.

Comunicazione – Una strategia dell'Unione europea in materia di riscaldamento e raffreddamento (COM(2016)51)

L’atto è stato esaminato dalle Commissioni VIII e X a partire dalla seduta del 12 aprile 2016; il documento finale è stato approvato il 19 luglio 2016 (Doc. XVIII, n. 46). Nel Documento, le Commissioni hanno espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:
a) occorre dare seguito sul piano concreto alle intenzioni manifestate dalla Commissione europea di favorire la ristrutturazione degli edifici esistenti, puntando, piuttosto che su interventi relativi a singole unità abitative, ad interventi che interessino interi edifici, sia pubblici che privati, che potrebbero assicurare risultati assai più consistenti per le economie di scala. In particolare, appare necessario prevedere misure specifiche volte a facilitare l'adeguamento degli impianti dei condomini, considerato che il 41 per cento della popolazione UE vive in appartamenti e che in Italia la metà delle abitazioni residenziali sono in condominio;
b) una efficace politica a livello europeo implica anche che sia garantita la coerenza delle politiche adottate a livello nazionale, in modo da massimizzare i risultati che possono essere conseguiti. A tal fine, misure quali il cosiddetto ecobonus, che nel nostro Paese ha dato buoni risultati, pur essendo utilizzato prevalentemente per interventi su singoli appartamenti, potrebbero essere integrate in modo da renderle comparativamente più vantaggiose per i condomini rispetto alle singole unità immobiliari e per interventi che migliorino la classe energetica di un edificio, attraverso anche una maggiore dotazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014;
c) occorre anche individuare soluzioni flessibili ed innovative per affrontare il problema dei consumatori incapienti, affiancando alle detrazioni fiscali uno strumento finanziario dedicato all'efficienza energetica nell'edilizia privata, che consenta di coprire anche la gran parte dei costi necessari per gli interventi di riqualificazione;
d) oltre che sugli interventi di riqualificazione, occorre puntare sull’energy intelligence per una migliore gestione dell'energia nonché sul risparmio energetico. A tal fine, è indispensabile consentire ai consumatori di avere accesso in tempo reale ai propri dati sul consumo energetico, in modo da poter modificare le proprie abitudini;
e) occorre promuovere la consapevolezza dei consumatori sulle opportunità dell'efficientamento energetico delle abitazioni, nonché la qualificazione degli operatori del settore, compresi i tecnici;
f) appare altresì opportuno che le eventuali misure premiali siano indirizzate verso le tecnologie più avanzate e che presentano minor impatto ambientale non solo in termini di riduzione delle emissioni di CO2 ma anche di altre sostanze che hanno impatto sulla qualità dell'aria;
g) appare opportuno migliorare l'affidabilità e soprattutto l'utilità concreta delle certificazioni energetiche degli edifici, che possono tra l'altro diventare un'importante fonte di dati sullo stato del patrimonio edilizio nazionale;
h) occorre sostenere l'autoproduzione e lo stoccaggio di energia da fonte rinnovabile, anche con le opportune misure per favorire lo scambio sul posto pur nel rispetto della giusta condivisione degli oneri di sistema, così da ridurre i costi del sistema dell'energia e contribuire a sostenere ad esempio la domanda di energia per raffrescamento oltre a ridurre le perdite del sistema e rafforzarne la resilienza;
i) al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza energetica, di contribuire al miglioramento ambientale e della qualità dell'aria e di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 nei grandi centri urbani attraverso la riduzione del numero di centrali termiche individuali e condominiali, appare necessario adottare politiche che favoriscano una penetrazione del teleriscaldamento in linea con i paesi più avanzati, incentivando, con gli strumenti di promozione dell'efficienza energetica già operanti quali i Titoli di Efficienza Energetica, lo sviluppo efficiente delle reti che consentono il risparmio energetico, l'utilizzo del calore di recupero e quello prodotto da fonti rinnovabili;
j) occorre promuovere gli interventi di efficientamento e di risparmio energetico nel sistema delle imprese e in particolare delle piccole e medie imprese, anche sostenendole con le opportune informazioni sui vantaggi nell'investire in efficienza energetica, nell'impiego dei combustibili efficienti e puliti, e negli edifici di servizio quali banche, uffici e negozi che hanno in media un consumo di energia per metro quadrato del 40 per cento superiore a quello registrato nell'edilizia abitativa;
k) appare necessario colmare il disallineamento con le esperienze dei paesi più avanzati, adottare politiche che favoriscano una penetrazione del teleriscaldamento in linea con i paesi più avanzati, mediante strumenti di incentivazione (anche di natura fiscale) per lo sviluppo delle reti, modulati in funzione del risparmio energetico e delle minori emissioni di CO2 ottenibili dall'eliminazione di centrali singole e condominiali, e altresì promuovendo lo sviluppo del teleriscaldamento da calore di recupero e da fonti rinnovabili;
l) posto che gli interventi necessari per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica che l'UE si è prefissa richiedono – secondo le previsioni della stessa Commissione europea – di raddoppiare il livello attuale degli investimenti, appare necessario stanziare risorse aggiuntive oltre a quelle cui si fa riferimento (i fondi di investimento e strutturali nonché il programma per la ricerca Horizon 2020) e prevedere un più intenso utilizzo delle potenzialità della BEI.

 

 

 


Trasporti e Telecomunicazioni (IX Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE CAMERA

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (COM(2016)43)

 

Nel Documento finale (DOC. XVIII, n.33) approvato il 27 aprile 2016, la Commissione Trasporti ha espresso una valutazione positiva, con le seguenti condizioni:

a) per garantire la traduzione concreta del piano d'azione è indispensabile definire un cronoprogramma puntuale che stabilisca le scadenze e i relativi passaggi; individui le risorse finanziarie immediatamente attivabili – anche a valere sugli stanziamenti già disponibili, ivi compreso Horizon 2020 – e quelle che potranno essere reperite successivamente, anche mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato; preveda la definizione di standard comuni e l'attivazione di iniziative che garantiscano un'introduzione sincronizzata e contestuale del 5G in tutti gli Stati membri, senza creare discriminazioni e disallineamenti a scapito dei Paesi che possano avvalersi di minori disponibilità finanziarie;
b) con riferimento specifico alle esigenze finanziarie, si segnala l'opportunità di individuare tutte le soluzioni che potranno risultare utili allo scopo, ivi compreso un maggiore coinvolgimento della Banca europea per gli investimenti (BEI), la quale potrebbe attivare consistenti disponibilità finanziarie, essendo il 5G un programma suscettibile di assicurare considerevoli ritorni economici;
c) è peraltro indispensabile che alla previsione di risorse e iniziative volte a favorire il potenziamento e l'aggiornamento delle infrastrutture si accompagnino anche interventi coordinati e coerenti per incentivare la domanda attraverso, in particolare, la concessione di voucher rivolti ai potenziali utenti in modo da indurli ad accedere a servizi più avanzati, al fine di incrementare il numero dei sottoscrittori di servizi ad almeno 100 Mbps;
d) occorre verificare se il quadro normativo vigente, anche in tema di aiuti di Stato e di incentivi agli investimenti, sia adeguato alla necessità di creare le condizioni ottimali per la realizzazione entro tempi più rapidi possibili di reti ad altissima capacità in tutto il territorio dell'Unione europea;
e) per non ritardare l'introduzione del 5G a livello europeo, come è avvenuto in passato per il 4G (nel 2015, oltre il 75 per cento della popolazione degli USA aveva accesso al 4G, a fronte di un 28 per cento della popolazione dell'UE), sono necessari un coordinamento e una pianificazione a livello transfrontaliero, al fine di evitare il rischio di una frammentazione tra Stati membri in termini di disponibilità dello spettro, di continuità del servizio attraverso le frontiere e di applicazione delle norme;
f) è indispensabile completare il processo di liberazione delle frequenze a favore dei servizi di banda larga mobile e del 5G, destinando al 5G  adeguati spettri di banda e attuare le misure di gestione dello spettro per affrontare gli attuali problemi di interferenze con gli Stati vicini;

g) occorre valutare attentamente le proposte contenute nel Manifesto per l'impiego nel 5G in Europa, sottoscritto nel 2016 dalle aziende leader nel settore delle telecomunicazioni, di stanziare più risorse per progetti pilota che abbiano anche una funzione dimostrativa su larga scala e di creare un fondo (5G Venture Fund) a sostegno delle start-up e delle imprese che investono nelle tecnologie 5G, nonché di semplificare, ridurre e armonizzare le norme sulle telecomunicazioni al fine di incentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo sulle reti 5G;
h) è necessario aggiornare il piano nazionale «Strategia italiana per la banda ultralarga» tenendo in considerazione la nuova tecnologia del 5G;
i) occorre valutare la possibilità di misure specifiche che riducano i costi di impiego delle strutture di accesso al 5G, come permessi di costruire e servitù di passaggio (in linea con altri progetti infrastrutturali, come i tralicci dell'elettricità e il loro regime di affitti a canone ridotto).

Il Governo ha ottenuto, nel testo approvato dal Consiglio il 13 maggio 2016 le modifiche richieste rispetto alla questione del termine (inizialmente fissato al 30/6/2020) per il cambio di destinazione delle frequenze dal digitale terrestre alla banda larga senza fili: la possibilità per gli Stati membri di ritardare per un massimo di due anni, per giustificati motivi, il cambio di destinazione.

La proposta è stata approvata da Parlamento e Consiglio il 17/05/2017 ed è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’UE.

 


Trasporti (IX Commissione) e Attività produttive (X Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE CAMERA

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Pacchetto sul mercato unico digitale composto da 5 atti: comunicazione Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192);

L’atto è stato esaminato dalle Commissioni IX e X a partire dalla seduta del 17 febbraio 2016; il documento finale (DOC. XVIII, n. 37) è stato approvato il 18 maggio 2016. Nel Documento, le Commissioni hanno espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:

a) al fine di migliorare la connettività, è necessario che l'Unione favorisca gli investimenti pubblici e privati nelle infrastrutture digitali per sviluppare la banda ultra-larga o ultra-veloce; a tal fine appare opportuno garantire un quadro regolamentare che incentivi la competizione tra operatori e destinare tutti i fondi disponibili per migliorare gli investimenti digitali;

b) è necessario che la circolazione dei dati avvenga in un ambiente che garantisca la massima sicurezza, con particolare riferimento ai cosiddetti big data (dati anagrafici, di reddito, finanziari, dati di marketing), e che siano adeguatamente tutelate sia le informazioni e i soggetti che, con maggiore o minore consapevolezza, le forniscono, sia le imprese che su tali informazioni costruiscono le proprie strategie aziendali (campagne social, di marketing, di profilazione, di direct e-mail marketing, ecc.); in particolare, appare assolutamente indispensabile garantire una adeguata tutela dei minori, i cui dati non possono essere oggetto di trasferimento o cessione, in coerenza con gli standard della normativa nazionale;
c) per sbloccare il potenziale del mercato unico europeo occorre preservare la sicurezza e l'integrità delle reti ed aumentare la fiducia dei cittadini nell'utilizzo dei servizi digitali, facilitando la cooperazione e lo scambio di informazioni e la più ampia collaborazione e condivisione tra gli Stati membri, al fine di garantire livelli elevati ed omogenei di sicurezza su tutto il territorio europeo;
d) al fine di migliorare l'interoperabilità e valorizzare l’e-commerce, appare necessario definire programmi di sostegno per gli investimenti, soprattutto per le PMI, superando i vincoli nazionali e ottimizzando sia le infrastrutture sia le modalità operative, come le attività di spedizione e consegna; in tale ottica, è fondamentale che venga definito un quadro normativo armonizzato per la costituzione e la registrazione online delle imprese, anche transfrontaliere;
e) è opportuno promuovere e sostenere i programmi europei e nazionali, già avviati ovvero da avviare quanto prima, anche sulla base delle più efficaci esperienze maturate negli scorsi anni, avvalendosi degli strumenti offerti dalla linguistica computazionale, per rimuovere le barriere linguistiche che rischiano di pregiudicare le potenzialità di crescita del mercato digitale. Ciò vale essenzialmente per due ordini di motivi: 1) per facilitare gli operatori economici nella predisposizione dei contratti nelle diverse lingue dei Paesi in cui operano o intendono operare e per partecipare agli appalti pubblici la cui documentazione deve essere predisposta nella lingua del Paese che li bandisce. Tali considerazioni valgono in particolare per le imprese di minori dimensioni, le quali incontrano maggiori difficoltà per la carenza di risorse finanziarie e umane a disposizione, e che dovranno essere supportate in questo ambito in coerenza con le indicazioni contenute nello Small Business Act; 2) per agevolare il flusso di dati e informazioni (in particolare i big data) al di là dei confini nazionali, favorendo la riconoscibilità e la più rapida traduzione dei concetti e dei contenuti in termini tendenzialmente inequivoci;
f) per prodotti quali, ad esempio, l’e-book, è necessaria una parificazione con il regime previsto per i prodotti materiali, per quanto riguarda le condizioni contrattuali relative alla disponibilità dei diritti sui contenuti in capo al titolare e la possibilità di trasmetterli agli eredi legittimi ovvero di poterli prestare, in presenza di servizi disponibili su più piattaforme. Tali considerazioni valgono anche con riferimento ad un'armonizzazione del trattamento fiscale che allinei le aliquote IVA dei prodotti digitali a quelle dei loro corrispettivi materiali;
g) analogamente è auspicabile che vengano adottate, in materia di consegna transfrontaliera dei pacchi, le misure preannunciate volte ad allineare tendenzialmente i costi a carico dei consumatori sulla base delle prassi più vantaggiose;
h) appare necessario favorire l'avvio di nuove iniziative e attività imprenditoriali e agevolarne la crescita attraverso tutti i vantaggi sul piano delle procedure burocratiche e degli adempimenti legali, fiscali e amministrativi, che può assicurare l'intenso ricorso alle tecnologie digitali;
i) in tema di diritto d'autore, per un'efficace tutela dello stesso nel mondo digitale occorre bilanciare l'accesso alla conoscenza e all'informazione con la necessità per gli autori e gli altri titolari di diritti sulle opere dell'ingegno di ottenere tutela giuridica e un'adeguata remunerazione da parte degli utilizzatori, nel rispetto delle diversità culturali e favorendo la crescita economica, chiamando ad un ruolo più deciso, anche in termini di responsabilità, gli intermediari/operatori delle reti elettroniche; l'armonizzazione delle disposizioni sul diritto d'autore dovrebbe realizzarsi anche valutando il ricorso a soluzioni contrattuali, promuovendo l'innovazione tecnologica anche in questo ambito, analogamente a quanto già previsto con le licenze multiterritoriali nel settore musicale. È auspicabile, pertanto, che al più presto la Commissione europea provveda a presentare le preannunciate proposte legislative volte a rivedere la normativa vigente in materia;
j) occorre adottare tutte le iniziative necessarie per superare il considerevole value gap tra le remunerazioni dei fornitori di servizi (provider, motori di ricerca, aggregatori, social network) e i fornitori di contenuti, con l'obiettivo di assicurare una adeguata remunerazione a tutti gli operatori dell'industria della cultura. 

 

Nel corso del 2016, il Governo italiano ha sostenuto fortemente l’opportunità di una realizzazione rapida del Mercato unico digitale, in linea con le osservazioni del Parlamento formulate nella risoluzione n. 37 del 18 maggio 2016 sulla Comunicazione COM(2015) 192. Ha in particolare fornito il proprio contributo all’elaborazione di proposte nell’ambito della Strategia, rispondendo alle consultazioni relative alle seguenti iniziative:

- proposta per introdurre un Single Digital Gateway, ossia un punto unico di accesso online a disposizione di cittadini e imprese per reperire informazioni e ricevere assistenza nel mercato unico in europeo. La finalità è quella aiutare i cittadini e le imprese a trovare informazioni chiare, complete e disponibili in più lingue, nel caso in cui decidano di recarsi in un altro Stato membro per lavoro, per piacere o per studio, in linea con quanto auspicato dal Parlamento con la Risoluzione n. 37 del 18 maggio 2016;

- negoziato relativo alla proposta di Regolamento portabilità transfrontaliera dei contenuti digitali, che permette all’utente di continuare ad accedere, quando risulta in viaggio all’interno dell’UE, ai contenuti digitali legalmente acquistati o affittati online nel proprio Paese di residenza (vedi paragrafo 5.1.3);

- negoziato relativo alla proposta di Regolamento per impedire i blocchi geografi ingiustificati (c.d. Geoblocking), finalizzata a combattere sotto ogni aspetto “le discriminazioni basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza o stabilimento”.

Quest’ultima proposta è l’applicazione, con specifico riferimento al mercato unico digitale, del principio di non discriminazione contenuto all’art. 20 par. 2 della Direttiva sui servizi (2006/123/CE). Si è ritenuto dunque opportuno intervenire nel senso di introdurre sia per i venditori sia per i clienti maggiore chiarezza circa le situazioni in cui una disparità di trattamento in base alla residenza non è giustificabile.

Tra gli elementi qualificanti ed innovativi della proposta, si evidenziano:

- il divieto del blocco dell’accesso ai siti web e altre interfacce online e il reindirizzamento dei clienti dalla versione di un paese a quella di un altro;

- il divieto di discriminazione dei clienti in tre casi specifici in cui il cliente intende acquistare un bene e un servizio e l’impossibilità di eludere tale divieto di discriminazione attraverso accordi sulle vendite passive;

- l’esclusione di transazioni in cui beni o servizi vengono acquistati da un’impresa per essere rivenduti, dovrebbero essere escluse per consentire agli imprenditori di organizzare i loro sistemi distributivi in conformità con il diritto europeo della concorrenza.

 

Il Governo italiano ha portato avanti le attività per l’elaborazione e il consolidamento della posizione italiana rispetto al negoziato che si è svolto presso il Gruppo Competitività e Crescita del Consiglio UE e il testo di compromesso è stato sottoposto per approvazione al Consiglio Competitività del 28 novembre 2016 come orientamento generale.

Queste due proposte legislative sono considerate dal Governo prioritarie ai fini della creazione di un reale mercato unico digitale.

 

- Comunicazione Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633);

- Proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634);

Gli atti sono stati esaminati dalle Commissioni IX e X a partire dalla seduta del 17 febbraio 2016; il documento finale (DOC. XVIII, n. 39) è stato approvato il 18 maggio 2016. Nel Documento, le Commissioni hanno espresso una valutazione positiva sulla Comunicazione (COM(2015)633).

Le Commissioni hanno altresì espresso una valutazione positiva sulla Comunicazione (COM(2015)634) con la seguente condizione:
relativamente alla previsione che i contenuti digitali possono essere forniti anche in cambio di una controprestazione non pecuniaria consistente nel consenso all'accesso a dati personali, occorre garantire l'esclusione della configurabilità della pratica del cosiddetto profiling commerciale, ossia dell'insieme delle attività che, attraverso l'elaborazione dei dati conferiti, consentono all'azienda di «etichettare» il cliente, mediante operazioni di classificazione basate sulla selezione dei suoi gusti e preferenze. In tema di profiling, il nuovo Regolamento in materia di dati personali ha rafforzato la tutela dell'utente, con particolare riferimento al diritto di opposizione e ha ribadito la necessità – anche nel mondo online – di chiedere un consenso informato e libero. Allo scopo di evitare che tali garanzie possano essere compromesse dalla previsione di cui all'articolo 3, comma 1, concernente l'ambito di applicazione della direttiva, nella parte in cui prevede anche una controprestazione «non pecuniaria sotto forma di dati personali o qualsiasi altro dato», potrebbe risultare opportuna una riformulazione che si limiti ad evidenziare la gratuità o meno del contenuto digitale fornito. In particolare, appare essenziale garantire una adeguata tutela dei minori, i cui dati, in ogni caso, non dovranno essere oggetto di trasferimento o cessione, a prescindere dalla titolarità del contratto;
e con le seguenti osservazioni:
a) è opportuno garantire che la piena armonizzazione delle norme, che esclude la possibilità che uno Stato membro possa adottare disposizioni di maggior tutela del consumatore, non comporti un arretramento rispetto agli standard di tutela attualmente assicurati;
b) è opportuno chiarire l'estensione del sistema risarcitorio, affinché non sia limitato alla sola perdita economica, ma esteso anche alle componenti non patrimoniali del danno.

- Il Governo italiano ha manifestato una posizione di generale favore all’adozione della direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634); pur indicando diverse criticità di cui si auspica il superamento (difficoltà derivanti dall’individuare con esattezza ciò che rientra nel contenuto digitale e frammentazione della disciplina, non chiaro il rapporto con la normativa sulla tutela dei dati personali, previsione di una presunzione sine die di non conformità del contenuto digitale, mancanza di un onere di denuncia dei vizi a carico del consumatore, diritto al risarcimento limitato alle perdite economiche all’ambiente digitale).

 

 A tale riguardo, è stato costituito un tavolo di lavoro avente ad oggetto l’esame del testo relativo alla “Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale - COM(2015) 634.

La proposta di direttiva è tuttora all’esame delle istituzioni legislative europee.

Proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635)

 

L’atto è stato esaminato dalle Commissioni IX e X a partire dalla seduta del 17 febbraio 2016; il documento finale (DOC. XVIII, n. 40) è stato approvato il 18 maggio 2016. Nel Documento, le Commissioni hanno espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:
a) è opportuno valutare se le modifiche prospettate, che spostano pressoché interamente sul venditore l'onere della prova, siano suscettibili di ingenerare una condizione di incertezza quanto agli obblighi a carico del venditore stesso, tale da disincentivare le vendite a distanza, compromettendo in tal modo l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del commercio transfrontaliero e alimentando, nel contempo, la crescita del contenzioso giudiziario;
b) con riferimento alla norma che prevede che il bene debba essere libero da qualsiasi diritto di terzi, inclusi quelli basati sulla proprietà intellettuale, non è chiaro come tale disposizione si possa applicare ai beni per i quali vigono regimi a tutela della proprietà intellettuale (ad esempio libri o dischi soggetti al diritto d'autore, oppure oggetti di design, protetti da brevetti o marchi), per cui è auspicabile che al più presto la Commissione europea provveda a presentare le preannunciate proposte legislative volte a rivedere la normativa vigente in materia;
c) va valutata l'opportunità di stabilire un termine di decadenza entro il quale il compratore deve denunciare il difetto di conformità del bene, che dovrebbe essere uniforme in tutti gli Stati membri;
d) allo scopo di evitare situazioni d'incertezza, va valutata l'opportunità di prevedere un termine massimo entro il quale il venditore debba procedere alla riparazione o sostituzione del bene, per consentire al consumatore l'esercizio del diritto alla risoluzione;
e) al fine di superare le barriere linguistiche che ostacolano lo sviluppo del commercio elettronico, è auspicabile che siano promosse tutte le iniziative utili affinché i cittadini e le imprese possano usufruire di servizi elettronici plurilingue, avvalendosi degli strumenti offerti dalla linguistica computazionale, per facilitare la comparazione semantica e la più tempestiva traduzione di concetti e contenuti in termini tendenzialmente inequivoci;
f) è auspicabile che siano adottate quanto prima le misure, preannunciate nella Strategia per il mercato unico digitale, in materia di consegna transfrontaliera dei pacchi, in modo da allineare tendenzialmente i costi a carico dei consumatori sulla base delle prassi più vantaggiose;
g) al fine di garantire il grado massimo di trasparenza dell'offerta e consentire al consumatore la formazione di una scelta quanto più informata, va valutata l'opportunità di prevedere misure che escludano la possibilità per i venditori di utilizzare meccanismi di occultamento dei prezzi dei beni in vendita dall'indicizzazione (crawling) da parte dei motori di ricerca o dei comparatori di prezzi, nonché l'obbligo di pubblicare le informazioni sui beni e servizi e i loro prezzi secondo formati e ontologie standardizzate e uniformi per tutto il mercato unico digitale.

Nel corso del 2016 sono stati avviati i negoziati relativi alla creazione di un Mercato Unico Digitale per innescare una nuova dinamica nell’intera economia europea, così da promuovere l’occupazione, la crescita, l’innovazione e il progresso sociale.

A tale riguardo, è stato costituito un tavolo di lavoro avente ad oggetto l’esame del testo relativo all’esame della proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni - COM(2015) 635. Il nostro Paese ha manifestato una posizione di generale favore all’adozione di questa direttiva e ha accolto con favore la scelta della Presidenza olandese di procedere all’esame dettagliato della proposta sui contenuti digitali, sospendendo provvisoriamente la discussione su quella relativa alla vendita a distanza di beni tangibili, in attesa del completamento del refit della direttiva 99/44 e nella prospettiva di una revisione della direttiva 2011/83.

La proposta di direttiva è tuttora all’esame delle istituzioni legislative europee.

- Proposta di regolamento che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno (COM(2015)627)

 

L’atto è stato esaminato dalle Commissioni IX e X a partire dalla seduta del 17 febbraio 2016; il documento finale (DOC. XVIII, n. 38) è stato approvato il 18 maggio 2016. Nel Documento, le Commissioni hanno espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:
a) è opportuno definire il concetto di presenza «temporanea» dell'utente in uno Stato membro diverso da quello di residenza sulla base di criteri inequivoci, al fine di evitare incertezze in sede di applicazione della norma, la quale potrebbe prestarsi a interpretazioni differenti tra diversi Stati membri, in tal modo inficiando l'obiettivo di un approccio comune;
b) in materia di qualità del servizio, è opportuno prevedere che il fornitore debba comunque garantire criteri di qualità minimi della portabilità transfrontaliera, anche se inferiori a quelli offerti nel Paese di residenza;
c) considerato che il Regolamento si applicherà anche ai contratti e ai diritti acquisiti prima della data della sua entrata in vigore, è opportuno prevedere, limitatamente ai contratti e ai diritti già in essere, un periodo transitorio, non inferiore ai dodici mesi, nel corso del quale i fornitori possano adeguarsi alle novità prospettate;
d) occorre valutare l'opportunità di chiarire se l'inapplicabilità delle clausole contrattuali in contrasto con le disposizioni previste comporti la nullità delle clausole stesse;
e) in ogni caso, occorre intervenire al fine di evitare che i costi che i fornitori dei servizi dovranno sostenere per adeguare l'infrastruttura tecnica vengano posti in larga parte a carico degli utenti.

Nel 2016 sono stati forniti contributi ai negoziati relativi a tale proposta di Regolamento. Il Governo italiano ha sostenuto fortemente a Bruxelles l’opportunità di una realizzazione rapida del Mercato unico digitale, fornendo in particolare il proprio contributo all’elaborazione di proposte nell’ambito della Strategia, rispondendo alle consultazioni relative al negoziato relativo alla proposta di Regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei contenuti digitali, che permette all’utente di continuare ad accedere, quando risulta in viaggio all’interno dell’UE, ai contenuti digitali legalmente acquistati o affittati online nel proprio Paese di residenza.

 

La proposta è stata approvata dal Parlamento europeo il 18 maggio 2017 a seguito dell’accordo raggiunto con il Consiglio.

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Digitalizzazione dell'industria europea – Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale. (COM(2016)180)

 

L’atto è stato esaminato dalle Commissioni IX e X a partire dalla seduta del 29 giugno 2016; il documento finale (DOC. XVIII, n. 50) è stato approvato il 28 settembre 2016. Nel Documento, le Commissioni hanno espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:

a) presupposto indispensabile perché l'Unione europea nel suo complesso possa cogliere appieno tutte le opportunità che può assicurare la digitalizzazione dell'industria è la disponibilità di un'adeguata dotazione infrastrutturale di reti di nuova generazione, che facciano ricorso a tutte le tecnologie disponibili privilegiando, ove possibile sotto il profilo finanziario, la rete fissa in fibra ottica;
b) la dotazione infrastrutturale deve assicurare la massima velocità dei dati non solo in downloading ma anche in uploading e riguardare l'intero territorio nazionale;
c) a tal fine, pur essendo pienamente apprezzabili le iniziative recentemente assunte per rafforzare la dotazione infrastrutturale nelle cosiddette aree a fallimento di mercato, con particolare riguardo alle aree interne del Mezzogiorno, occorre prestare la massima attenzione anche alle aree più industrializzate del Paese, ai distretti industriali e ai centri urbani, che rappresentano il volano della crescita e dell'innovazione;
d) appare conseguentemente indispensabile promuovere gli investimenti pubblici e privati diretti allo scopo di potenziare le infrastrutture, mettendo in campo una combinazione di misure e attivando tutti gli strumenti utili, sia a livello europeo sia a livello nazionale (quali il Fondo europeo per gli investimenti strategici, i fondi strutturali e il più intenso ricorso ai finanziamenti attivabili dalla BEI), in modo tale che questa diventi una reale priorità;
e) allo scopo di superare le incertezze che sino ad ora hanno rallentato la modernizzazione della dotazione infrastrutturale, occorre definire una serie di misure coerenti e coordinate che operino tanto sul versante dell'offerta, in modo da indurre gli operatori a realizzare gli investimenti, puntando anche su incentivi fiscali per assicurare una adeguata redditività degli interventi realizzati, quanto sul versante della domanda, per indurre i consumatori e i potenziali utenti a preferire prodotti ad elevato contenuto tecnologico digitale;
f) occorre garantire tanto a livello europeo quanto a livello nazionale un sistema efficace di governo del processo di digitalizzazione dell'industria, anche in considerazione dell'eterogeneità dell'industria manifatturiera europea e del diverso livello di preparazione degli Stati membri. Occorre assicurare la chiarezza degli obiettivi, in modo che successi e fallimenti possano essere valutati in modo non discrezionale, ed effettuare valutazioni costanti (ex ante, interim ed ex post) sui risultati prodotti in modo da apportare le eventuali correzioni e modifiche che consentano di massimizzare i risultati ottenibili con le risorse a disposizione. A tal fine, può risultare estremamente utile mettere a disposizione degli Stati membri, oltre che delle istituzioni europee, una analisi comparata dei diversi interventi adottati con i relativi esiti che consenta di evidenziare le migliori pratiche;
g) sul piano interno, occorre che l'Italia si doti al più presto di un piano organico e trasversale, che si fondi su una visione strategica e garantisca la coerenza delle diverse misure, analogamente a quanto avvenuto negli scorsi anni in alcuni Paesi europei, portando a realizzazione i 5 pilastri individuati dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva su «Industria 4.0», di cui in premessa, che deve essere considerato parte integrante del presente parere;
h) il piano organico dovrà altresì mirare a porre le condizioni tecniche per fare in modo che la pervasività dei dati che possono essere acquisiti e raccolti si traduca, attraverso la cosiddetta data analytics, anche nel potenziamento della capacità di valutarne il contenuto informativo per estrapolarne e valorizzarne le potenzialità come elemento decisivo per l'innovazione dei processi produttivi e la crescita del valore aggiunto generato;
i) ai fini della accelerazione del processo evolutivo è opportuno inserire già nella prossima legge di stabilità misure volte a promuovere l'innovazione, favorendo gli investimenti nel settore digitale e tecnologico, attraverso la previsione di adeguati incentivi e agevolazioni fiscali e il potenziamento del cosiddetto superammortamento;
j) occorre individuare specifici strumento di intervento a sostegno delle PMI allo scopo di assicurare loro la possibilità di partecipare a pieno titolo ai processi della digitalizzazione dell'industria e di integrarsi nelle catene di valore. Ciò include la sensibilizzazione al tema, il miglioramento dell'accesso ai finanziamenti, il sostegno a cluster e partenariati regionali, in modo da offrire loro l'opportunità di sviluppare nuovi prodotti, allargando di conseguenza la propria clientela, soprattutto con riferimento ai mercati in più rapido sviluppo e con maggiori potenzialità di crescita della domanda;
k) occorre intervenire, a livello europeo e nazionale, per migliorare le competenze digitali ai diversi livelli: negli ambienti produttivi, sia tra i dirigenti, per rafforzare le capacità di gestire processi di innovazione, sia tra i lavoratori; nel sistema di istruzione e formazione, per accelerare l'inserimento delle nuove competenze e capacità nei programmi scolastici ed accademici e lo sviluppo delle professionalità necessarie, nonché per strutturare adeguati sistemi di monitoraggio e certificazione delle competenze acquisite. Si tratta di promuovere in tali ambiti lo sviluppo, oltre che di competenze specifiche, anche e soprattutto di capacità atte ad affrontare e gestire situazioni complesse, puntando su creatività, flessibilità, spirito di collaborazione. A livello nazionale, occorre che l'impegno sia massimo, se si considera il ritardo registrato dal nostro sistema di istruzione e formazione rispetto alle esperienze dei principali Stati membri; in particolare occorre assumere tutte le iniziative necessarie per incrementare il numero dei laureati in materie scientifiche e tecniche;
l) occorre canalizzare sempre di più il public procurement verso l'acquisto di prodotti ad alta intensità tecnologica digitale e sostenere, mediante efficaci misure incentivanti, l'aumento della spesa dei soggetti privati, oltre che di quella pubblica, per la ricerca e lo sviluppo digitali.

 

Le misure previste dalla legge di bilancio 2017 danno concreta attuazione, in particolare, alle raccomandazioni sub lettere g) ed i) del citato atto di indirizzo, che prevedono, rispettivamente, la necessità che l’Italia si doti di un piano organico e trasversale portando a realizzazione i 5 pilastri individuati dal documento dell’indagine conoscitiva su Industria 4.0 (lett. g) e l’opportunità di inserire nella legge di stabilità misure volte a promuovere l’innovazione, favorendo gli investimenti nel settore digitale e tecnologico, attraverso la previsione di incentivi e agevolazioni fiscali e il potenziamento del c.d. superammortamento (lett. i).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale. (COM(2016)176)

Nel Documento finale, (DOC. XVIII, n. 48) approvato il 28 settembre 2016, le Commissioni riunite  Trasporti e Attività produttive hanno espresso una valutazione positiva,   con le seguenti osservazioni:

a) in linea generale, si può rilevare che la comunicazione prefigura un complesso di iniziative a largo spettro che, rispetto alla disciplina vigente – il regolamento (UE) n.1025/2012 – non si limitano a definire il quadro giuridico generale dell'attività di normazione, ma individuano specifici settori di intervento prioritario e specifici obiettivi riferiti a ciascuno dei medesimi settori. In tal senso, risulta opportuno valutare se la materia possa essere interamente demandata alle norme tecniche cui la comunicazione rinvia ovvero se si debba, almeno per taluni aspetti, ipotizzare in via cautelativa l'individuazione di una disciplina di rango legislativo che fissi parametri e obiettivi e disponga le opportune risorse da assegnare, anche al fine di garantire maggiore trasparenza nei processi di definizione delle regole e di consentire agli Stati membri di monitorare e valutare il dettaglio delle regole che si prefigura di adottare;
b) in particolare, occorre evitare che a livello europeo vengano definiti standard che riproducano o privilegino alcuni sistemi nazionali, con il rischio di non tener conto delle peculiarità dei tessuti produttivi dei diversi Stati membri e di precostituire situazioni potenzialmente distorsive della concorrenza, che avvantaggino alcuni a scapito di altri;
c) a tale scopo, è necessario che il Governo italiano non trascuri il tema della standardizzazione, che può rappresentare un'opportunità importante per le nostre imprese, per l'industria 4.0 e per la crescita dell'intero Paese, e che nelle diverse sedi in cui si definirà il contenuto della normazione vengano sempre rappresentate con la necessaria efficacia le esigenze prioritarie del sistema produttivo nazionale;
d) considerate le implicazioni che alcuni aspetti, soltanto apparentemente tecnici della normazione, potrebbero avere sui diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali, nonché sulla libertà d'impresa e sul diritto di proprietà, è necessario garantire un'adeguata ed efficace tutela di tali diritti.

Il Governo è stato coinvolto nella redazione del documento ed ha sostenuto l’opportunità di una realizzazione rapida del Mercato unico digitale

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Iniziativa europea per il cloud computing – Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa. (COM(2016)178)

Nel Documento finale (DOC. XVIII, n. 49), approvato il 28 settembre 2016, le Commissioni riunite  Trasporti e Attività produttive hanno espresso una valutazione positiva,   con le seguenti osservazioni:

a) tenuto conto degli ingenti costi che l'iniziativa in esame comporta sia a carico del bilancio UE sia dei singoli Stati membri, nonché di soggetti privati, appare opportuno disporre di un'accurata e puntuale valutazione comparata degli oneri non irrilevanti e dei vantaggi potenziali che gli investimenti prospettati potrebbero comportare, da una parte, in termini d'impatto concreto sulla ricerca scientifica, oltre che sugli altri utenti potenzialmente interessati (consumatori, imprese e pubbliche amministrazioni), e, dall'altra, sul piano dell'innovazione e dell'avanzamento tecnologico dell'economia europea;
b) allo stesso tempo, occorre effettuare una valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto sia per quanto riguarda l'impiego di risorse di Horizon 2020 (considerato che non viene precisato a valere su quali programmi specifici si realizzerebbero gli investimenti necessari al finanziamento dell’European open science cloud) sia relativamente alle altre fonti di finanziamento individuate: il meccanismo per collegare l'Europa (CEF); i Fondi strutturali e d'investimento europei; il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), verificando che non si tratti di risorse già destinate ad altri progetti, che altrimenti correrebbero il rischio di essere definanziati; nel contempo, per la realizzazione del progetto in esame sarebbe opportuno un maggiore utilizzo delle competenze e delle potenzialità della BEI;
c) l'iniziativa propone di modificare le strutture degli incentivi per il mondo accademico, l'industria e i servizi pubblici, affinché condividano i propri dati, senza però fornire elementi puntuali sulle modifiche che si intendono apportare né sulla natura e le fonti di finanziamento degli incentivi; in merito, sarebbe pertanto utile disporre di un'analisi comparata completa che consenta anche di individuare e valorizzare le best practices.

 

 

 


Attività produttive (X Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE CAMERA

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di regolamento relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (COM(2015)496)

L’atto è stato esaminato dalla X Commissione a partire dalla seduta del 24 febbraio 2016; il documento finale (DOC. XVIII, n. 34) è stato approvato il 20 aprile 2016. Nel Documento, la Commissione ha espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di aumentare la soglia dell'uno per cento del consumo di gas al di sotto della quale si deroga all'obbligo di rilevazione dei prezzi;

b) si valuti l'opportunità di procedere all'attuazione delle proposte in termini graduali prevedendo una articolazione temporale più dettagliata rispetto alla attuale per l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 9 della proposta sulla base di chiare e motivate ragioni;

c) si valuti l'opportunità di procedere con un regime misto, temporalmente limitato, fornendo i dati in entrambe le modalità al fine di ottimizzare al meglio e rapidamente i dati forniti;

d) si valuti, in considerazione del livello particolarmente accentuato della disaggregazione dei prezzi (9 componenti di prezzo per ciascuna delle 21 fasce di consumo), l'opportunità di una diversa e più semplice disaggregazione;

e) si valuti la necessità di garantire, in ogni caso, che gli oneri amministrativi e strumentali che presumibilmente saranno derivanti dall'attuazione delle nuove regole non ricadano sull'utenza.

-

Regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE. Pubblicato sulla GUUE il 17 novembre 2016. Il regolamento è entrato in vigore in tutte le sue parti.

Proposta di regolamento concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016)26)-COM(2016)52 e allegati)

L’atto è stato esaminato dalla X Commissione a partire dalla seduta del 4 maggio 2016.

Il Documento finale (DOC. XVIII, n. 44) è stato approvato il 29 giugno 2016.

La X Commissione, nel Documento approvato, ha espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di stabilire esplicitamente che, una volta compiutamente realizzate tutte le opere infrastrutturali necessarie per garantire la piena interconnessione delle reti in Europa, la suddivisione in regioni risulterà superata e il principio di solidarietà dovrà trovare attuazione a livello continentale e non esclusivamente nell'ambito di specifici ambiti regionali;

b) nella definizione delle regioni si tenga conto sia della situazione infrastrutturale già in essere e dei progetti in corso di realizzazione, ai sensi della normativa sulle reti energetiche TEN-E, sia delle interconnessioni per il tramite di un Paese terzo (es. Svizzera);

c) nel periodo transitorio, si definisca in termini più realistici l'articolazione in regioni introducendo un maggior grado di flessibilità in modo da consentire agli Stati membri, per i quali risulti opportuno, di far parte anche di più regioni contemporaneamente, al fine di applicare in modo concreto il concetto di solidarietà;

d) si valuti, sempre al fine di evitare la frammentazione del mercato interno del gas e di essere realmente efficaci in termini di solidarietà, di non limitare rigidamente la cooperazione tra regioni così come l'istituzione di fornitori di ultima istanza, l'utilizzo condiviso degli stoccaggi di mercato e di quelli strategici e l'uso coordinato a livello regionale delle capacità dei terminali di rigassificazione di GNL, mentre potrebbero essere individuati «corridoi di fornitura di emergenza» interregionali;

e) in ogni caso, il meccanismo di cooperazione dovrebbe essere corretto attraverso la previsione di un approccio a due livelli, uno nazionale e uno regionale: pertanto, ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare propri piani di azione, preventivi e di emergenza, includendo anche l'analisi dei rischi regionali che lo coinvolgono, mentre a livello regionale si dovrebbe assicurare la coerenza e la comparabilità tra i piani predisposti dagli Stati membri;

f) i contenuti degli accordi per la concreta applicazione del principio di solidarietà, da concordare tra gli Stati membri interessati, dovranno comprendere anche i criteri per la determinazione delle eventuali compensazioni finanziarie;

g) in merito alla composizione della regione di cui fa parte l'Italia, comprendente Austria, Croazia, Ungheria e Slovenia, pur risultando evidente l'interesse strategico per il nostro Paese di una stretta cooperazione con questi partner, occorre in ogni caso estendere il principio di solidarietà anche agli Stati membri tra loro interconnessi per il tramite di un Paese terzo; è questo il caso della Svizzera attraverso la quale passano importanti rotte di approvvigionamento, come il Transitgas;

h) occorre riconoscere agli Stati membri la facoltà di includere nella categoria dei clienti protetti anche gli impianti di generazione termoelettrica alimentati a gas naturale, posto che un eventuale blocco della loro attività in relazione alla discontinuità della fornitura potrebbe comportare danni molto gravi per la collettività;

i) in materia di garanzia della capacità bidirezionale, è necessario assicurare la coerenza tra le procedure previste dalla proposta in esame e quelle di cui alla disciplina relativa alle reti TEN-E, al fine di evitare comportamenti opportunistici da parte delle imprese interessate, le quali potrebbero essere indotte a scegliere la procedura più aderente ai propri interessi;

j) al fine di evitare il rischio di aggravare le imprese di eccessivi obblighi di informazione, è necessario escludere dalle comunicazioni le informazioni contrattuali che le imprese hanno già fornito, a livello nazionale o europeo, ai sensi di altre disposizioni normative e, in ogni caso, preservare da un eccesso di trasparenza informazioni che potrebbero risultare strategicamente decisive per la sicurezza e gli interessi prioritari degli Stati membri;

k) con riferimento al rafforzamento dei poteri della Commissione europea, in particolare in merito alla dichiarazione delle emergenze regionali, occorre trovare un punto di equilibrio che lasci maggiori margini di autonomia ai singoli Stati nel porre in essere, in prima battuta, le misure di contrasto ritenute più opportune, anche al fine di garantire risposte più rapide e direttamente operative.

 

Parere favorevole adottato dalla XIV Commissione Politiche dell’Unione europea il 29 giugno 2016

 

Anche sulla scorta degli atti di indirizzo parlamentari (10^ e 14^ Commissione Senato in data 26 ottobre 2016, n. 168, nonché X Commissione Camera in data 29 giugno 2016, n.44) il Governo italiano ha proseguito il negoziato in gruppo esperti mantenendo costantemente il contatto con gli altri Paesi cofirmatari del non paper; ciò ha consentito di di riaprire il dibattito politico al Consiglio dei Ministri energia del 5 dicembre 2016. In quella sede è stato trovato l’accordo che segue sulle tematiche rimaste aperte:

- cooperazione regionale: basata su gruppi di SM individuati a seguito di un’analisi dei rischi di approvvigionamento di gas;

- solidarietà: il funzionamento del meccanismo e i principi della compensazione saranno definiti nel testo del Regolamento, rinviando, invece, per i dettagli ad accordi bilaterali tra SM;

- scambio di informazioni: i contratti a lungo termine che coprono almeno il 40% del consumo annuale di gas in uno SM devono essere notificati all’autorità nazionale competente, la quale li valuta con riferimento ai possibili impatti sulla sicurezza nello SM e nella regione e, se opportuno, ne trasmette le informazioni alla Commissione.

Sono state pertanto accolte tutte le richieste del Governo italiano che erano condivise con i Paesi cofirmatari del non paper, nonché quella, molto importante per l’Italia la cui generazione elettrica è alimentata in parte consistente a gas, di includere, tra le utenze da proteggere in caso di crisi, le centrali elettriche necessarie a sostenere il corretto bilanciamento della rete ad alta tensione.

Il gruppo energia proseguirà la messa a punto del testo nel corso del primo semestre 2017.

Lo scorso 13 ottobre, la Commissione ITRE del Parlamento Europeo ha votato la relazione del Relatore Jerzey Buzek (PPE, PL) affidando allo stesso mandato per negoziare un accordo con il Consiglio.

Il dossier si concluderà presumibilmente nel primo semestre 2017.

La proposta è tuttora all’esame delle istituzioni legislative europee.

Comunicazione “Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa” (COM(2016)155)

L’atto è stato esaminato dalla X Commissione a partire dalla seduta del 4 maggio 2016; il documento finale (DOC. XVIII, n. 45) approvato dalla Commissione X il 19 luglio 2016.

Nel documento finale è stata espressa una valutazione positiva con le seguenti osservazioni:

a) per quanto concerne le politiche commerciali, appare necessario che l'Unione europea assuma un atteggiamento più deciso e incisivo per reagire alla concorrenza sleale e dannosa praticata da alcuni Paesi. L'attuazione delle misure di difesa commerciale deve diventare – oltre che più efficace – anche più rapida, considerando che attualmente si richiedono in Europa tempi molto più lunghi di quelli necessari, per l'adozione di misure analoghe, negli Stati Uniti d'America. A tale proposito, occorre superare la fase di stallo che in sede di Consiglio impedisce l'approvazione della proposta di regolamento sulla modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale che la Commissione europea ha presentato nel 2013 e che prevede, tra l'altro, l'imposizione di dazi più elevati sulle importazioni in caso di distorsioni strutturali a livello di materie prime e nei casi di sovvenzioni. Si tratta di eliminare la «regola del dazio inferiore» che le disposizioni OMC non impongono e che altre regioni, quali gli USA, non applicano;

b) più in generale, si rileva la necessità di una riforma complessiva degli strumenti di difesa commerciale dell'Unione europea per garantire all'industria dell'UE condizioni di effettiva parità con la Cina e con gli altri partner commerciali, in conformità con le norme dell'OMC;

c) si concorda con l'obiettivo di istituire gruppi di contatto sull'acciaio con tutti i maggiori paesi produttori, al fine di affrontare sistematicamente le questioni della sovraccapacità globale, delle sue cause e degli interventi strutturali necessari nonché le strategie per superare la concorrenza sleale;

d) per le medesime ragioni, anche con riferimento al comparto dell'acciaio, occorre soprassedere sull'attribuzione alla Cina dello status di economia di mercato finché il paese non dimostri di rispettare le regole del commercio internazionale, in linea con la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 12 maggio scorso;

e) per favorire la modernizzazione dell'industria siderurgica europea, sembra necessario il ricorso ad incentivi, cui potrebbe eventualmente accompagnarsi la revisione della disciplina sugli aiuti di Stato, per interventi di ristrutturazione finalizzati all'adeguamento e non alla chiusura di impianti produttivi

f) per fare fronte ai considerevoli oneri che possono derivare dai progetti di adeguamento e messa in sicurezza degli impianti esistenti occorre utilizzare tutte le risorse a disposizione – ivi compreso un auspicabile maggiore contributo della BEI – e la riconfigurazione degli aiuti di Stato per promuovere: l'innovazione tecnologica,;

l'adozione di tecniche di produzione a minor impatto ambientale, in particolare negli impianti a ciclo integrale (altiforni), molti dei quali risalgono a diversi anni fa; la conversione ovvero la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di acciaio;

g) per gli stessi motivi, devono al più presto trovare soluzione i problemi emersi in relazione ai rilievi che la Commissione europea ha avanzato in merito al programma di risanamento e messa in sicurezza ambientale dello stabilimento dell'ILVA di Taranto;

h) occorre inoltre che la riforma del sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE, attualmente all'esame delle istituzioni europee, non imponga oneri aggiuntivi per il settore siderurgico, che i concorrenti negli Stati senza scambio di quote di emissione non devono sostenere;

i) l'esigenza di puntare sull'innovazione tecnologica e sul miglioramento dei processi produttivi comporta anche una particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse umane, per riconvertire gli occupati e per utilizzare al meglio, attraverso l'aggiornamento e la formazione dei dipendenti, il patrimonio costituito dalla elevata qualità professionale del personale del settore. A tal fine occorre potenziare gli strumenti e gli aiuti ammessi per il settore, con particolare riguardo al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione semplificandone nel contempo l'accesso

 

Parere favorevole approvato  dalla XIV Commissione Politiche dell’Unione europea il 29 giugno 2016

 

Nell’ambito dell’esame del nuovo metodo di calcolo per il margine di dumping delle esportazioni cinesi, l’Italia ha sostenuto un approccio volto a mantenere inalterata l’efficacia degli strumenti di difesa commerciale dell’Unione europea a difesa dei comparti produttivi europei ed italiani che mantengono produzioni in competizione con le importazioni cinesi, anche in considerazione della particolare criticità dovuta alla sovraccapacità produttiva cinese, in primo luogo nel settore dell’acciaio.

Facendo seguito alla comunicazione, il 18 ottobre 2016 la Commissione europea ha presentato la comunicazione “Verso una politica commerciale solida per l’UE nell’interesse della crescita e dell’occupazione” COM(2016)690, alla quale ha fatto seguito, lo scorso 9 novembre, la proposta di regolamento COM(2016)721, con cui viene introdotto un nuovo metodo di calcolo del dumping nei confronti di Paesi terzi che adottano pratiche commerciali sleali.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia (COM(2016)49)

 

 

L’atto è stato esaminato dalla X Commissione a partire dalla seduta del 4 maggio 2017; il Documento finale (DOC. XVIII, n. 47) è stato approvato il 27 luglio 2016.

Nel Documento la Commissione ha espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:

a) in linea generale, appare irrinunciabile sviluppare la Strategia in termini flessibili prevendendo la possibilità di ricorrere a diverse opzioni alternative, sia dal punto di vista delle fonti che dei fornitori, in funzione dell'evoluzione del mercato e delle variazioni dell'offerta e della domanda, dei prezzi, dei costi di trasporto e di stoccaggio, in modo da evitare l'adozione di scelte impegnative sotto il profilo finanziario e di impatto che potrebbero rivelarsi antieconomiche o superate sul piano tecnologico;

b) occorre approfittare dell'occasione offerta dalla attesa riduzione prezzi del GNL, per l'aumento dell'offerta esterna causata dell'ingresso di nuovi fornitori, e avviare al più presto con questi ultimi negoziati anche a livello di Unione europea, valutando comparativamente le condizioni praticabili con contratti di natura flessibile;

c) per quanto concerne le infrastrutture, occorre, in primo luogo, garantire l'uso più efficiente di quelle esistenti, in particolare lavorando per consentire la bidirezionalità dei flussi. Se per un verso, infatti, gli attuali terminal di GNL garantiscono una sufficiente capacità di rigassificazione, per altro verso, la loro distribuzione non è ottimale, in quanto localizzati prevalentemente in pochi Stati membri e non sono adeguatamente supportati da interconnessioni, con la conseguenza che alcuni Stati membri non hanno accesso al GNL;

d) valutare, più ancora che con la costruzione di nuovi terminal – che in ogni caso dovrebbero essere realizzati e localizzati minimizzando i rischi ambientali – gli effetti di un miglioramento dell'accesso agli stessi;

e) creare le condizioni per velocizzare la crescita del settore e consentire che il GNL abbia uno sviluppo omogeneo su tutto il territorio e per tutti gli impieghi possibili, un ruolo fondamentale potrebbe essere rappresentato dalla realizzazione di strutture di stoccaggio del GNL a terra valutando anche le iniziative utili ad incoraggiare lo sviluppo del mercato di piccola taglia, finanziabile in buona parte con fondi privati;

f) porre in atto azioni volte a sfruttare le potenzialità offerte dall'impiego del GNL nel settore dei trasporti, nel quale esso verrebbe utilizzato in alternativa ai combustibili marittimi nel trasporto per nave e al diesel nei veicoli pesanti. A tale fine, è necessario promuovere il rinnovo ovvero l'adeguamento delle flotte con mezzi alimentati a GNL ovvero a doppia alimentazione (dual fuel) e la diffusione di veicoli pesanti alimentati a GNL;

g) adottare le misure necessarie al fine di uniformare a livello europeo i limiti ambientali relativi al contenuto di zolfo nei carburanti marittimi, superando le forti differenze tra i livelli ammessi nei diversi Paesi membri;

h) ai fini della pianificazione degli investimenti, risulta comunque necessario assicurare la stabilità del quadro normativo, sia per quanto concerne il trattamento fiscale sia relativamente agli aspetti autorizzativi, dal punto di vista amministrativo e tecnico;

i) appare inoltre necessario dedicare particolare attenzione all'attività di divulgazione e consenso, informando i potenziali utenti dei vantaggi, sia ambientali che di sicurezza e di riduzione dei costi, che il GNL può assicurare;

j) premesso che la capacità totale di stoccaggio del gas naturale nell'UE è aumentata fortemente negli ultimi anni, appare auspicabile un miglioramento nella distribuzione territoriale degli impianti di stoccaggio, la cui localizzazione non omogenea ha prodotto un eccesso di capacità in alcune zone, evitando in ogni caso l'adozione di misure che potrebbero ostacolare gli Stati membri nella adozione di misure preventive non di mercato – tra cui lo stoccaggio strategico – finalizzate a sopperire alla mancanza o riduzione degli approvvigionamenti da importazioni extra UE o da condizioni climatiche eccezionali.

 

Parere favorevole adottato dalla XIV Commissione Politiche dell’Unione europea il 29 giugno 2016

 

La Relazione afferma che l’attenzione del Governo sui temi richiamati nella Strategia è alta, e lo sarà ancora di più in futuro quando si tratterà di garantire l’attuazione dei punti d’azione proposti dalla Commissione, anche alla luce degli indirizzi parlamentari sostanzialmente favorevoli resi tanto dalla Camera, con il Doc. n. 47 della X Commissione del 27 luglio, quanto dal Senato, con la risoluzione n. 169 della 10^ Commissione del 26 ottobre.

 

 


Lavoro (XI Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE CAMERA

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2016)128 final)

 

L’atto è stato esaminato dalla XI Commissione a partire dalla seduta del 28 aprile 2016, con l’adozione di un documento finale (DOC. XVIII, n. 41) nella seduta del 12 maggio 2016.

Nel documento finale la XI Commissione esprimeva una valutazione positiva sulla proposta, con talune osservazioni, tra le quali

in ambito europeo:

-     si esprima apprezzamento per l’affermazione del principio che lo stesso lavoro nello stesso posto debba essere retribuito allo stesso modo e per la conseguente scelta di operare una revisione mirata della direttiva sul distacco dei lavoratori per contrastare le pratiche sleali;

-     si segnali l'esigenza di prevedere una più ridotta durata temporale per i distacchi cui applicare la disciplina di cui all'articolo 1, punto 1, della proposta di direttiva, in quanto la fissazione di un limite di ventiquattro mesi non appare idonea ad arginare fenomeni elusivi della normativa dell'Unione europea e, in ogni caso, l'opportunità di precisare che, anche al di sotto del limite previsto dal nuovo articolo 2-bis della direttiva 96/71/CE, sia possibile verificare la genuinità della temporaneità del distacco sulla base degli indici indicati dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2014/67/UE;

-     si valuti l’esigenza di ridurre il termine di sei mesi indicato dal paragrafo 2 del medesimo articolo 2-bis, al fine di assicurare l'efficacia di tale norma antielusiva;

-     si segnali l’esigenza di individuare un percorso che porti, in tempi certi e ragionevolmente contenuti, all'adozione di disposizioni specifiche per il settore dell'autotrasporto;

in ambito nazionale:

-      si rileva che l’applicazione della direttiva impone l'individuazione, in ambito nazionale, delle voci retributive da considerare obbligatorie, assumendo come riferimento i contratti collettivi come individuati dall'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

-      si ravvisa l'esigenza di porre in essere tutte le misure utili ad assicurare il corretto ricorso all'istituto del distacco, rafforzando l'efficacia delle disposizioni già vigenti nell'ordinamento interno attraverso opportune previsioni di carattere amministrativo tese a favorire i controlli di carattere ispettivo, anche mediante la predisposizione di una copia in lingua italiana delle buste paga dei lavoratori stranieri distaccati in Italia;

-      si invita a valutare l'opportunità di introdurre ulteriori previsioni di rango primario volte, in particolare a rivedere le disposizioni del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, relative al regime autorizzatorio delle agenzie per il lavoro, al fine di richiedere che, in caso di somministrazione transnazionale di lavoro da parte di agenzie autorizzate allo svolgimento di tale attività in altri Stati membri dell'Unione europea, vi sia una preventiva comunicazione dell'avvio della somministrazione alle autorità competenti.

 

Parere favorevole approvato dalla XIV Commissione politiche dell’Unione europea l’11 maggio 2016

L’Italia ha valutato positivamente la proposta con alcune osservazioni.

per quanto attiene alla “remunerazione” l’Italia ha mantenuto una posizione aperta e di sostegno al testo anche se con qualche riserva dovuta alla difficoltà circa le definizioni proposte. Proprio in ordine alla difficoltà di individuare tutti gli elementi della retribuzione derivanti dalla contrattazione (anche aziendale o di secondo livello) si è appoggiata una proposta emendativa della Finlandia diretta a chiarire l’applicazione dei CCL alla definizione di retribuzione. Per quanto riguarda la “durata” del distacco i termini sono stati considerati ragionevoli e idonei a contrastare il fenomeno elusivo di reiterati rinnovi e deroghe. La proposta di Direttiva è in linea con la legislazione italiana.

L’Italia ha partecipato alla negoziazione condividendo in linea generale gli obiettivi sottesi alla citata proposta

La negoziazione è tuttora in corso, al fine di raggiungere un consenso più ampio da parte degli Stati membri. L’8 dicembre 2016 si è svolto a Bruxelles il Consiglio “Occupazione e Affari Sociali” durante il quale la Presidenza, nell'illustrare il documento di lavoro con le proposte di compromesso dibattute in Gruppo di lavoro questioni sociali, ha evidenziato come nessun accordo sia stato possibile in ragione della forte valenza politica dell'argomento, che ha largamente influenzato i lavori. È stato rivolto l’invito alla Presidenza maltese a proseguire il lavoro, a partire dalle proposte di compromesso della Presidenza e dalle aperture della Commissione.

 


Lavoro (XI Commissione) ed Affari sociali (XII Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE CAMERA

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali (COM(2016)127)

L’esame dell’atto, assegnato alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali), è iniziato il 22 giugno 2016 e si è concluso con l‘adozione di una risoluzione finale in data 21 dicembre 2016 (Doc XVIII, n. 55).

Nel documento finale le Commissioni riunite hanno espresso una valutazione favorevole, con talune condizioni, tra le quali:

-      occorre configurare i principi affermati nel pilastro come obiettivi da raggiungere, anche  mediante meccanismi correttivi in caso di scostamenti significativi; è pertanto indispensabile definire un cronoprogramma delle iniziative, specificando misure e risorse finanziarie a disposizione;

-      è necessario riconoscere il valore vincolante degli indicatori sociali (tra cui riduzione della popolazione a rischio di povertà o del tasso di disoccupazione) al pari degli obiettivi di finanza pubblica, individuando indicatori per misurare l’adempimento dei principi del pilastro sociale;

-      si deve riservare attenzione agli investimenti di carattere sociale, in sede di applicazione dei parametri del patto di stabilità e crescita, dati i loro positivi effetti sulla crescita economica. L’agenda sociale per la crescita deve essere pertanto rilanciata, individuando ambiti di investimento in cui far valere una golden rule per la mobilitazione della spesa (specialmente per l’occupazione femminile e per i settori dell’infanzia, della non autosufficienza e dell’integrazione socio-sanitaria);

-      è necessario il rafforzamento degli strumenti di promozione della qualificazione del capitale umano e di incremento delle risorse per l’istruzione e la formazione;

-      è necessario un maggior coordinamento delle politiche nazionali con quelle europee per il contrasto della povertà e l’inserimento attivo nel mercato del lavoro, da associare, in particolare a politiche per l’abitazione e l’accesso dei beneficiari alle cure sociali e sanitarie.

-      a livello europeo, infine, si rileva la necessità di rendere permanente, con conseguente rifinanziamento da parte dell’Unione europea, l’Iniziativa per l’occupazione dei giovani, valutando contestualmente le eventuali integrazioni e correzioni da apportare anche sulla base delle migliori pratiche registrate nei diversi Stati membri.

-       

In merito all’obiettivo di individuare una serie di principi comuni tra gli Stati membri dell'area dell'euro in materia di politiche sociali e mercato del lavoro, l’Italia ha accolto positivamente le proposte del maggior coordinamento economico richiesto in ambito europeo. Inoltre, ha proseguito l’intento di attuare l’impegno di collaborazione con la Commissione nel contribuire ad individuare priorità urgenti e linee di tendenza della consul-tazione già avviata sul pilastro europeo dei diritti sociali, che tende ad riformare l’acquis europeo in materia.  

 

In esito alla consultazione, la Commissione europea ha presentato in data 26 aprile 2017 una comunicazione relativa all’istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali che stabilisce venti principi e diritti fondamentali (articolati in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione e inclusione sociali) per sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale.

 

 


Politiche dell’Unione europea (XIV Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE CAMERA

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Relazione annuale 2014 della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità (COM(2015)315 final

L’atto è stato esaminato dalla XIV Commissione a partire dalla seduta del 13 ottobre 2015. Il Documento finale (Doc. XVIII, n. 28) è stato approvato il 20 gennaio 2016.

Il documento esprime una valutazione positiva dell’atto con alcune osservazioni.

In particolare si ritiene che la Commissione europea debba affrontare le grandi questioni con carattere prioritario in maniera organica, evitando l'adozione di provvedimenti legislativi che aggravino i carichi amministrativi o aprano la strada a contenziosi con evidenti ricadute negative sul piano normativo. Il documento valuta inoltre opportuno che la Commissione europea e le altre Istituzioni competenti garantiscano una motivazione più analitica della conformità delle proprie proposte legislative sotto il profilo della sussidiarietà e della proporzionalità, fornendo indicatori qualitativi e quantitativi. Infine, in considerazione di quanto evidenziato nel pacchetto better regulation, le metodologie per condurre le valutazioni di impatto condotte dalla Commissione, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dovrebbero essere confrontabili e compatibili, anche al fine di agevolare la verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte dei Parlamenti nazionali.

 

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Relazione annuale 2014 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM(2015)316 final

L’atto è stato esaminato dalla XIV Commissione a partire dalla seduta del 30 settembre 2015. Il Documento finale Doc. XVIII, n. 29 è stato approvato il 20 gennaio 2016.

Il documento finale esprime una valutazione positiva con alcune osservazioni. Il documento ritiene auspicabile, al fine di garantire una maggiore effettività del dialogo politico, che il canale che la Commissione ha inteso attivare fattivamente dall'inizio del suo insediamento – attraverso gli interventi dei commissari europei presso i Parlamenti nazionali in occasione dell'esame delle iniziative legislative più importanti – diventi una prassi costante nel prosieguo della legislatura.

Il documento auspica il coinvolgimento diretto dei Commissari competenti e non solo delle strutture amministrative della Commissione, in modo da fornire utili elementi di risposta ai rilievi politici, e che il rafforzamento del dialogo politico tenga conto dell'esigenza di evitare la formalizzazione di nuove procedure, preferibilmente utilizzando gli strumenti esistenti;

La XIV Commissione auspica infine che le prossime Relazioni annuali indichino sempre più sulla base di esempi concreti come i pareri dei Parlamenti nazionali sono stati tenuti in considerazione dalla Commissione europea ed eventualmente dalle altre Istituzioni dell'Unione nell'ambito del processo decisionale.

 

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Consigli europei


 


 

CAMERA DEI DEPUTATI e SENATO DELLA REPUBBLICA

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PRIMA DEI CONSIGLI EUROPEI

ATTI DI INDIRIZZO APPROVATI DALLE ASSEMBLEE

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SUGLI ESITI DEI CONSIGLI EUROPEI

 

CAMERA

SENATO

 

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri svolte il 17 febbraio 2016 in vista del Consiglio europeo del 18-19 febbraio 2016

(Camera dei deputati)

(Senato della Repubblica)

 

Durante la riunione del 18-19 febbraio 2016 il Consiglio europeo ha discusso la questione della permanenza del Regno Unito nell’UE (cosiddetta Brexit), le misure per gestire i flussi migratori, nonché le questioni relative alla situazione in Siria e in Libia.

 

La Camera ha approvato la risoluzione Rosato, Lupi, Monchiero, Dellai, Pisicchio, Alfreider e Locatelli n. 6-00201; ha respinto le risoluzioni Fedriga ed altri n. 6-00202 e Rampelli ed altri n. 6-00203; ha approvato il dispositivo riformulato e respinto le premesse della risoluzione Palese ed altri n. 6-00204; ha approvato la risoluzione Francesco Saverio Romano ed altri n. 6-00205, nel testo riformulato; ha respinto la risoluzione Scotto ed altri n. 6-00206; ha approvato la risoluzione Artini ed altri n. 6-00207, nel testo riformulato, ed ha respinto le risoluzioni Brunetta ed altri n. 6-00208 e Battelli ed altri n. 6-00209; ha infine approvato il dispositivo riformulato e respinto le premesse della risoluzione Pili n. 6-00210.

Il Senato ha approvato in toto le risoluzioni: 6-00158 (Zanda ed altri); 6-00161 (Candiani ed altri); 6-00163, testo 2 (Barani ed altri). Sono state approvate in parte le risoluzioni: 6-00159, testo 2 (De Petris ed altri); 6-00162, testo 2 (Catalfo ed altri). Sono state invece respinte le risoluzioni: 6-00157 (Calderoli, Centinaio); 6-00160 (Centinaio ed altri); 6-00164 (Bonfrisco ed altri); 6-00165 (Paolo Romani ed altri).

 

Il 2 marzo 2016 presso le Commissioni riunite e congiunte, 3°-14a Senato e III -XIV Camera, il Governo ha reso le Comunicazioni sugli esiti del Consiglio europeo. Il Governo ha riferito in merito all'accordo con il Primo ministro, Cameron relativo ad una nuova intesa per il Regno Unito nell’UE. E’ stato poi affrontato il tema della immigrazione, con riferimento da un lato alle proposte sulla guardia costiera e di frontiera europea, e,  dall'altro, alle prospettive di revisione del sistema Dublino. Infine, sono stati fatti cenni alla valutazione del piano d'azione UE - Turchia. Nel corso del dibattito sono state affrontate ulteriori questioni, relative alla revisione dei Trattati UE, alla possibile integrazione della zona Euro e al ruolo dei Parlamenti nazionali.

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri svolte il 16 marzo 2016, in vista del Consiglio europeo del 17-18 marzo 2016 (Camera dei deputati)

(Senato della Repubblica)

 

Il Consiglio europeo ha discusso delle ulteriori misure da adottare per affrontare la crisi migratoria e della cooperazione UE-Turchia. Il dibattito ha avuto ad oggetto, inoltre, la situazione economica, con particolare riferimento ai temi dell'occupazione, della crescita e della competitività, nonché le tematiche connesse al clima e all’energia.

La Camera ha approvato la risoluzione Rosato, Lupi, Monchiero, Dellai, Pisicchio, Alfreider e Locatelli n. 6-00214; ha respinto le risoluzioni Fedriga ed altri n. 6-00215, Scotto ed altri n. 6-00216 e Brunetta ed altri n. 6-00217: ha approvato i capoversi terzo, quarto, quinto, nono,  e decimo del dispositivo della risoluzione Baldassarre ed altri n. 6-00218, nel testo riformulato, dopo averne respinte le restanti parti; ha approvato il dispositivo ed ha respinto la premessa della risoluzione Palese ed altri n. 6-00219; ha approvato la risoluzione Abrignani ed altri n. 6-00220, nel testo riformulato, ed ha respinto la risoluzione Battelli ed altri n. 6-00221; ha approvato il dispositivo riformulato ed ha respinto la premessa della risoluzione Cirielli ed altri n. 6-00222.

 

 

 

 

 

 

Le seguenti risoluzioni sono state approvate in toto: 6-00166, testo 3 (Calderoli), 6-00167, testo 2 (Zanda ed altri), 6-00169 (Stefano e Uras); 6-00170, testo 2 (Compagna ed altri), 6-00173, testo 2 (Barani ed altri). Sono state invece respinte le risoluzioni: 6-00168 (Centinaio ed altri); 6-00171 (De Cristofaro ed altri); 6-00172 (Catalfo ed altri); 6-00174 (Paolo Romani ed altri).

Non si sono tenute sedute delle Commissioni parlamentari sui seguiti del Consiglio europeo del 17-18 marzo 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri svolte il 27 giugno 2016, in vista del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2016

(Camera dei deputati)

(Senato della Repubblica)

 

Il Consiglio europeo ha discusso le conseguenze politiche dell’esito del referendum britannico sulla permanenza del Regno Unito nella UE (Brexit), svoltosi il 23 giugno. Sono stati trattati, inoltre, i seguenti temi inseriti all’ordine del giorno: migrazione, occupazione, crescita e investimenti e relazioni esterne dell’UE.

La Camera ha approvato la risoluzione Rosato, Lupi, Monchiero, Dellai, Pisicchio, Alfreider, Formisano, Di Lello e Abrigani n. 6-00248; ha respinto le risoluzioni Palese e Capezzone n. 6-00249 e Giancarlo Giorgetti ed altri n. 6-00250; ha approvato il dispositivo riformulato della risoluzione Brunetta ed altri n. 6-00251, della quale ha respinto la premessa; ha respinto le risoluzioni: Scotto ed altri n. 6-00252, Battelli ed altri n. 6-00253 e Rampelli ed altri n. 6-00254; ha inoltre approvato la risoluzione Artini ed altri n. 6-00255, nel testo riformulato.

 

Sono state approvate in toto le seguenti risoluzioni: 6-00188, testo 4 (Calderoli), 6-00190 (Barani ed altri), 6-00191 (Zanda ed altri) e 6-00197, testo 2 (Paolo Romani ed altri).

Sono state invece respinte le risoluzioni: 6-00189 (Tosato ed altri), 6-00192 (De Petris ed altri), 6-00193 (Centinaio ed altri), 6-00194 (Bonfrisco ed altri), 6-00195 (Candiani e Arrigoni) e 6-00196 (Lucidi ed altri).

Non si sono tenute sedute delle Commissioni parlamentari sui seguiti del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri svolte il 12 ottobre 2016, in vista del Consiglio europeo del 20-21 ottobre 2016

(Camera dei deputati)

(Senato della Repubblica)

 

I leader dell’UE hanno discusso degli sviluppi in tema di migrazione, di politica commerciale europea e, per quanto attiene alle relazioni esterne dell'Unione,  dei rapporti Unione Europea-Russia, in relazione al ruolo svolto in Siria.

La Camera ha approvato la risoluzione Rosato, Lupi, Monchiero, Dellai, Pisicchio, Alfreider, Formisano, Locatelli, Bueno, Parisi, Sottanelli e Tabacci n. 6-00264; ha respinto le risoluzioni Fedriga ed altri n. 6-00265, Scotto ed altri n. 6-00266, Battelli ed altri n. 6-00267 e Brunetta ed altri n. 6-00268; ha approvato la risoluzione Artini ed altri n. 6-00269 nel testo riformulato, e ha respinto la risoluzione Rampelli ed altri n. 6-00270.

Approvazione in toto delle risoluzioni: 6-00200 (Zanda ed altri); 6-00201, testo 2 (Compagna ed altri); 6-00205, testo 2 (Barani ed altri). Approvazione in parte delle risoluzioni: 6-00204, testo 2 (Paolo Romani ed altri). Sono state invece respinte le risoluzioni: 6-00198 (Calderoli);

6-00199 (Centinaio ed altri); 6-00202 (Bertorotta ed altri); 6-00203 (De Petris ed altri);

Non si sono tenute sedute delle Commissioni parlamentari sui seguiti del Consiglio europeo del 20-21 ottobre 2016.

 

 



[1] XVII legislatura, Doc. LXXXVII, n. 5

[2]    XVII legislatura - DOC. XVIII - Documenti adottati dalle Commissioni in sede di esame di atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea (Camera dei deputati; Senato della Repubblica).

[3] Per maggiori dettagli sul contenuto degli atti di indirizzo parlamentare, e sulla relativa posizione negoziale del Governo, si rimanda alle tabelle riepilogative alla fine del presente Dossier.

[4] Si vedano al riguardo le risoluzioni DOC XVIII n. 113 adottata dall'8a Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, e DOC XVIII n. 33 adottata dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati. Per maggiori dettagli su queste risoluzioni, sulla posizione negoziale del Governo e sulle risoluzioni e posizioni citate nel capitolo si veda la tabella riepilogativa alla fine del presente Dossier.

[5] Il testo è stato approvato dal Parlamento europeo nel marzo 2017 e adottato dal Consiglio nell'aprile 2017. L'iter è quindi concluso e al momento della redazione del presente Dossier si attendeva la firma ufficiale dell'atto e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

[6] Istituito nel 2002, il Comitato Comunicazioni (COCOM) è composto da rappresentanti degli Stati membri ed assiste la Commissione europea nell'esercizio dei propri poteri esecutivi. In particolare, fornisce opinioni sulle misure che la Commissione intende adottare nell'ambito dell'Agenda digitale, riferite in particolare all'attuazione delle norme in materia di roaming, di violazione dei dati personali, di numero di emergenza unico europeo (112).

[7] Unione Postale Universale, agenzia specializzata dell'Onu per il settore postale, con sede a Berna.

[8] Si veda la risoluzione DOC XVIII n. 37 approvata dalle Commissioni riunite IX (Trasporti, poste e telecomuncazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati.

[9] Si veda la Risoluzione DOC XVIII n. 37 adottata dalle Commissioni riunite IX e X della Camera.

[10] Direttiva del 4 maggio 2010.

[11] Si veda lo Smart-up Manifesto.

[12] Si veda la risoluzione DOC XVIII n. 134 approvata dalla 13a Commissione (territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato.

[13] L'acronimo "CERT" indica una "Computer  Emergency Response Team", squadre preposte a rispondere in caso di incidenti informatici.

[14] Il Pacchetto "Unione dell'energia" si compone delle seguenti tre comunicazioni: Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici"COM(2015)80 final; Il Protocollo di  Parigi - Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 COM(2015)81 final; Raggiungere l'obiettivo del 10% di interconnessione elettrica. Una rete elettrica europea pronta per il 2020 COM(2015)82 final.

[15] DOC XVIII n. 47 della X Commissione della Camera e DOC XVIII n. 169 della 10a Commissione Industria, Commercio e turismo del Senato. Per maggiori dettagli su tutte le risoluzioni e sulle posizioni negoziali richiamate nel capitolo si veda la tabella riepilogativa alla fine del presente Dossier.

[16] Il pacchetto si compone di una Comunicazione (COM(2016)860) e di otto proposte legislative (COM(2016)861, COM(2016)864 (COM(2016)862 e COM(2016)863) COM(2016)767, COM(2016)761, COM(2016)765, COM(2016)759), nonché di una serie di altri documenti. Si veda al riguardo il Comunicato stampa della Commissione europea.

[17] In sede Ue un primo dibattito orientativo sul pacchetto si è tenuto nella riunione del Consiglio TTE-energia svoltasi il 21 febbraio 2017.

[18] Si veda al riguardo la risoluzione DOC XVIII n. 27 approvata dalla X Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati. La relazione attribuisce erroneamente questa risoluzione al Senato.   

[19] Si vedano le risoluzioni DOC XVIII, n. 121  e n. 122.

[20] Nel corso dell'ultimo trilogo informale tenutosi all'inizio di dicembre, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo su un testo che è stato successivamente approvato in prima lettura del Parlamento europeo il 2 marzo 2017 ed adottato dal Consiglio il 21 marzo 2017 (Decisione(Ue) 2017/684).

[21] Si vedano le risoluzioni DOC XVIII n. 168 approvata dalla 10a Commissione e del Senato e DOC XVIII n. 44 approvato dalla X Commissione della Camera dei deputati.

[22] Sulla proposta sono attualmente in corso i negoziati di trilogo con il Parlamento europeo e la Commissione europea.

[23] Si veda la risoluzione DOC XVIII n. 97 approvata dalla 10a Commissione del Senato.

[24] A seguito del trilogo svoltosi il 21 marzo 2017 è stato definito un testo di compromesso finale, che dovrà essere approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

[25] COM(2015) 614, COM(2015) 593, COM(2015) 594, COM(2015) 595, COM(2015) 596. Si tratta di una Comunicazione e quattro proposte di direttiva che intervengono sui rifiuti, sugli imballaggi, sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e sulle discariche.

[26] Le Conclusioni sono disponibili in lingua inglese.

[27] Si vedano le risoluzioni DOC XVIII n. 30 adottata dalla VIII Commissione ambiente, territorio e e lavori pubblici della Camera dei deputati e DOC XVIII n. 134 adottata dalla 13a Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato che sul tema dell'economia circolare aveva lanciato una consultazione pubblica nazionale . Per maggior dettagli sulle risoluzioni, sulla posizione negoziale del Governo e sulle altre risoluzioni e posizioni citate nel capitolo si veda la tabella riepilogativa alla fine del presente Dossier.

[28] La Strategia  è stata ufficialmente lanciata il 20 aprile 2017.

[29] DOC 15046/16

[30] Si veda la risoluzione DOC XVIII n. 172 approvata dalla 13a Commissione del Senato comprensiva del parere della 14a Commissione.

[31] Si veda, oltre alla già citata risoluzione DOC XVIII n. 172, la risoluzione DOC XVIII n. 171 approvata dalla 13a Commissione permanente del Senato.

[32] Si veda la risoluzione DOC. XVIII n. 31 adottato dalle Commissioni riunite VIII e X della Camera dei deputati. Per maggiori dettagli sulla posizione negoziale si rimanda alla tabella  riepilogativa alla fine del presente Dossier. Per la posizione del Senato, che si è espresso nell'ottobre 2015 si veda invece il Dossier relativo alla Relazione consuntiva del 2015.

[33] Nella riunione del Consiglio Ambiente del 28 febbraio 2017 è stato raggiunto un orientamento generale che accoglie  numerose istanze italiane.

[34] L'iter di ratifica prevedeva che l'Accordo entrasse in vigore trenta giorni dopo la ratifica da parte di almeno 55 parti firmatarie responsabili di almeno  il  55%  delle  emissioni  mondiali  di  gas  a  effetto  serra. La ratifica da parte dell'Ue e di alcuni Stati membri, nell'ottobre 2016, ha reso possibile l'entrata in vigore dell'Accordo il 4 novembre 2016.

[35] Si veda la risoluzione DOC XVIII n. 171 approvata dalla 13a Commissione del Senato.

[36] Direttiva 92/43/CEE, che ha istituito la rete Natura 2000 che rappresenta il principale strumento dell'UE per la conservazione della biodiversità (Direttiva "Habitat", e  Direttiva 2009/147/CEE (Direttiva "Uccelli").

[37] Si veda la risoluzione DOC XVIII n. 114 adottata dalle Commissioni riunite 10a e 13a del Senato. Si segnala che il testo di compromesso è stato approvato dal Parlamento europeo nel marzo 2017 ed adottato dal Consiglio nell'aprile 2017. L'iter negoziale è quindi concluso e al momento della pubblicazione del presente dossier si attendeva la firma ufficiale e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

[38] Si veda la risoluzione DOC XVIII n. 115 adottata dalle Commissioni riunite 10a e 13a del Senato.

 

[39] Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 7 aprile 2017 è stato quindi pubblicato il regolamento (UE) 2017/625, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali sugli alimenti e sui mangimi, sulle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, nonchè sui prodotti fitosanitari.

[40] Nel corso delle riunioni cui ha partecipato il Governo per la valutazione della proposta di riordino sono state evidenziate delle criticità in merito alla predetta proposta di regolamento, criticità riprese anche dalla 9ᵃ Commissione permanente del Senato, con la risoluzione Doc. XVIII n. 142 del 26 luglio 2016.

[41] Decreto 9 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2017.

[42] Decreto ministeriale 2 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2016.

[43] Con riferimento alle somme accreditate dall'Unione europea all'Italia, la relazione in esame ci riferisce che, alla data del 31 dicembre 2016, gli accrediti registrati a favore del nostro Paese, a titolo di cofinanziamento degli interventi strutturali e come sostegno alla Politica agricola comune, sono stati pari a 9.685,66 milioni di euro.

Nella Tabella n. 1 annessa all’allegato II della relazione, che prospetta gli accrediti complessivamente pervenuti distinti per fonte di finanziamento, si evidenzia l’ammontare di risorse destinate dal fondo FEAGA all’attuazione della Politica agricola comune, pari a 4.306,12 milioni di euro (circa il 44 per cento del totale).

Tra i Fondi strutturali – prosegue la relazione - è rilevante l’ammontare delle risorse pervenute per il FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale), pari a 3.491,40 milioni di euro (circa il 36 per cento del totale).

Per il FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) risultano da tale Tabella accreditate somme per 15.150.804,15 euro e per il FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) somme per 860.247.632,89 euro.

[44] Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016 relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro.

[45] Si ricorda che dettagli su tutte le risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica durante l'anno 2016 sono riportate in coda al presente Dossier.

[46] Decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato.

[47] Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»). La direttiva vuole garantire ai lavoratori distaccati le medesime condizioni di lavoro ed occupazione di cui godono i lavoratori che effettuano le medesime prestazioni nel luogo in cui si svolge il distacco.

[48] La ratio di questa proposta consiste nel combattere il dumping sociale, arginando ulteriormente le possibilità di disparità di retribuzione tra i lavoratori distaccati e quelli del luogo in cui si svolge la prestazione.

[49] Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

[50] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

[51] Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

[52] Si ricorda che a fine aprile 2017 la Commissione europea ha presentato le prime proposte, legislative e non, sul pilastro dei diritti sociali: la Comunicazione "Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali" (COM(2017) 250), la Proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europei dei diritti sociali (COM(2017) 251), la Comunicazione "Un'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano" (COM(2017) 252), la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (COM(2017) 253).

[53] Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020).

[54] Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012 che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti.

[55] Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.

[56] Il Regolamento Sanitario Internazionale (RSI) (International Health Regulations, IHR) è uno strumento giuridico internazionale che si prefigge di “garantire la massima sicurezza contro la diffusione internazionale delle malattie, con la minima interferenza possibile sul commercio e sui movimenti internazionali, attraverso il rafforzamento della sorveglianza delle malattie infettive mirante ad identificare, ridurre o eliminare le loro fonti di infezione o fonti di contaminazione, il miglioramento dell’igiene aeroportuale e la prevenzione della disseminazione di vettori”. Per maggiori dettagli, si rinvia al sito Internet del Ministero della salute.

[57] Si ricorda che maggiori dettagli sulle risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica durante l'anno 2016 sono disponibili alla fine del presente Dossier.

[58] Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera.

[59] L'articolo 6 della direttiva 2011/24/UE recita " Ogni Stato membro designa uno o più punti di contatto nazionali per l’assistenza sanitaria transfrontaliera e ne comunica il nome e le coordinate alla Commissione. La Commissione e gli Stati membri mettono tali informazioni a disposizione del pubblico. Gli Stati membri garantiscono che i punti di contatto nazionali consultino le organizzazioni dei pazienti, i prestatori di assistenza sanitaria e le assicurazioni sanitarie". I punti di contatto nazionali hanno il compito di facilitare lo scambio di informazioni e cooperano strettamente tra di loro e con la Commissione europea.

[60] Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

[61] Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

[62] Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.

[63] Si evidenzia che al livello nazionale il decreto ministeriale 16 maggio 2016 ha confermato l'erogabilità a carico del Servizio Sanitario Nazionale, tra gli altri, delle formule per lattanti destinate a nati da donne HIV positive e degli alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci.

[64] DOC XXIV n. 59 approvato dalla 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato sull'affare assegnato n. 742 relativo "Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4)". Per maggiori dettagli su questa risoluzione e sulle altre citate nel presente capitolo si veda la tabella riepilogativa alla fine del presente Dossier.

[65] Risoluzione n. 6-00232.

[66] DOC XVIII n. 155. Per maggiori dettagli sulla risoluzione e sulle altre che sono citate nel presente capitolo si veda la tabella riepilogativa alla fine del presente Dossier.

[67] DOC XVIII n. 143.

 

[68] DOC XXIV n. 59 sull'affare assegnato n. 742 sulla "Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4)".

[69] Vedi il Dossier n. 23, Guardia costiera e di frontiera europea - Proposta di regolamento COM(2015)671, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica e dell'Ufficio rapporti con l'Unione europea della Camera dei deputati.

Per maggiori dettagli sul contenuto degli atti di indirizzo parlamentare, e sulla relativa posizione negoziale del Governo, si rimanda alle tabelle riepilogative alla fine del presente Dossier.

[70] Il 12 maggio 2016 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una decisione di esecuzione recante una raccomandazione per il controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen, a favore di cinque Stati Schengen (Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia), per un periodo di sei mesi, al fine di rispondere alla grave minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna in tali Stati determinata dalla combinazione di carenze nei controlli della frontiera esterna in Grecia e dei movimenti secondari di migranti irregolari entrati dalla Grecia. L'11 novembre 2016 il periodo è stato prorogato dal Consiglio, su proposta della Commissione, per altri tre mesi.

[71] Sul Vertice di La Valletta, si rimanda alla Nota su Atti dell'Unione europea n. 31, del Servizio Studi del Senato.

[72] Per approfondimenti, si rimanda al Dossier europeo n. 54, Riunione interparlamentare LIBE "La riforma del sistema europeo comune di asilo" Bruxelles, 28 febbraio 2017, e al Dossier n. 47/DE, La politica migratoria dell'Unione europea, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

[73] Nella "Relazione programmatica 2017" il Governo dichiara di aver sempre sostenuto la necessità di una complessiva riforma del CEAS che sia "in grado di superare i limiti presenti nella vigente normativa, soprattutto per quanto riguarda l’onere sostenuto dai Paesi di primo ingresso".

[74] Vd. la Nota su Atti dell'Unione europea n. 63, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

[75] Vd. la Nota su Atti dell'Unione europea n. 65, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

[76] La banca dati Eurodac è una banca dati dell'Unione europea per le impronte digitali dei richiedenti asilo intesa a fornire elementi di prova relativi alle impronte digitali per agevolare l'applicazione del regolamento Dublino. Vd. la Nota su Atti dell'Unione europea n. 67, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

[77] Vd. la Nota su Atti dell'Unione europea n. 75, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

[78] Vd. la Nota su Atti dell'Unione europea n. 92, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

[79] Vd. la Nota su Atti dell'Unione europea n. 76, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

[80] Vd. la Nota su Atti dell'Unione europea n. 72, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

[81] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati (cd. direttiva sulla "Carta blu") (COM(2016)378). Per approfondimenti in merito alla proposta vedi la Nota su Atti dell'Unione europea n. 44, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

[82] Per approfondimenti in merito alla proposta vedi la Nota su Atti dell'Unione europea n. 95, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

[83] Tutti gli Stati UE, ad eccezione di Cipro, Irlanda e Croazia.

[84] Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda.

[85] Per approfondimenti sulla proposta della Commissione, vedi la Nota su Atti dell'Unione europea n. 35, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica. La direttiva è stata adottata dal Consiglio il 25 aprile 2017.

[86] Per approfondimenti sulla proposta della Commissione, vedi la Nota su Atti dell'Unione europea n. 44, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

A seguire la proposta della Commissione europea, il 7 marzo 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne.

[87] Per approfondimenti sulla proposta della Commissione, vedi la Nota su Atti dell'Unione europea n. 46, a cura del Servizio Studi del senato della Repubblica.

[88] Per maggiori dettagli sul contenuto degli atti di indirizzo parlamentare, e sulla relativa posizione negoziale del Governo, si rimanda alle tabelle riepilogative alla fine del presente Dossier.

[89] La proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2011)126) e la proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2011)127).

[90] La base giuridica delle proposte era l'art. 81, paragrafo 3, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) il quale stabilisce che, nelle materie che rientrano nel diritto di famiglia e che hanno implicazioni transnazionali, la competenza a legiferare ricade sul Consiglio che delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

[91] L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.

[92] La Convenzione sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano dalle Parti contraenti il 30 ottobre 2007, è stata conclusa fra l'allora Comunità Europea (CE), il Regno di Danimarca, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera. Sostituisce la Convenzione di Lugano sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 16 settembre 1988, conclusa tra gli Stati membri della CE e alcuni Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA).

[93] Per approfondimenti sulla proposta della Commissione, vedi la Nota su Atti dell'Unione europea n. 37, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

[94] Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (2002/475/GAI).

[95] Decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici.

[96] Per lo stato delle ratifiche, si rimanda al sito del Consiglio d'Europa.

[97] Per approfondimenti, vedi il Capitolo sulla Procura europea contenuto nel Dossier n. 331, Europol ed Eurojust: l'Unione europea e la lotta al terrorismo, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

[98] L'articolo 86 del TFUE prescrive che, per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale (all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo), può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di regolamento e la procedura in sede di Consiglio sarà sospesa.

[99] DOC. XVIII n. 161. Per maggiori dettagli sulla risoluzione e sulle altre che sono citate nel presente capitolo si veda la tabella riepilogativa alla fine del presente Dossier.

[100] Si rammenta che la Commissione esteri della Camera, nella seduta del 5 agosto 2015, ha approvato un documento finale sul  Documento di consultazione congiunto della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza - Verso una nuova politica europea di vicinato. (JOIN(2015) 6 final).

[101] DOC. XVIII n. 151

STUD - Dossier - 503

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea

Anno 2016

 

Doc. LXXXVII, n. 5

 

giugno 2017


 

 

Servizio Studi

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Dossier n. 503

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimento Affari comunitari

Tel. 06 6760-9148 -st_affari_comunitari@camera.it-  @CD_europa

Documentazione e ricerche n. 304

 

 

 

 

Ufficio Rapporti con l’Unione Europea

TEL. 06 6760-2145 - cdrue@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

id0030

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I N D I C E

 

La Relazione consuntiva. 7

Il contenuto del dossier. 11

Istruzione, gioventù e sport 75

Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione (1ª Commissione) 127

Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione (1ª Commissione) e Giustizia (2a Commissione) 147

Giustizia (2a Commissione) 149

Affari esteri, emigrazione (3a Commissione) 153

Affari esteri, emigrazione (3a Commissione) e Difesa (4a Commissione) 155

Programmazione economica, bilancio (5a Commissione) 157

Finanze e tesoro (6a Commissione) 159

Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport (7a Commissione) 163

Lavori pubblici, comunicazioni (8a Commissione) 165

Agricoltura e produzione agroalimentare (9a Commissione) 179

Industria, commercio, turismo (10a Commissione) 183

Industria, commercio, turismo (10a Commissione) e Territorio, ambiente, beni ambientali (13a Commissione) 191

Lavoro e previdenza sociale (11a Commissione) 193

Igiene e sanità (12a Commissione) 199

Territorio, ambiente, beni ambientali (13a Commissione) 201

Politiche dell’Unione europea (14a Commissione) 209

Affari costituzionali (I Commissione) 217

Giustizia (II Commissione) 225

Finanze (VI Commissione) 229

Ambiente (VIII Commissione) 231

Ambiente (VIII Commissione) e Attività produttive (X Commissione) 243

Trasporti e Telecomunicazioni (IX Commissione) 253

Trasporti (IX Commissione) e Attività produttive (X Commissione) 257

Attività produttive (X Commissione) 277

Lavoro (XI Commissione) 291

Lavoro (XI Commissione) ed Affari sociali (XII Commissione) 295

Politiche dell’Unione europea (XIV Commissione) 297

CAMERA DEI DEPUTATI e SENATO DELLA REPUBBLICA. 303

 


 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

Introduzione


 

 


La Relazione consuntiva

 

La Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (anno 2016) [1] è stata trasmessa alle Camere in data 5 aprile 2017, in adempimento degli obblighi fissati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234.

 

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea

 

La Relazione consuntiva viene presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. In base a tale disposizione, la relazione dovrebbe essere trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, «al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea» nell'anno precedente.

A questo scopo, il documento deve indicare:

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riguardo

alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, ai settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'UE e in generale alle

attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali, con particolare riferimento alle linee negoziali che hanno caratterizzato

l'azione italiana;

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti europea, accompagnati da una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti;

d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni

e agli atti di indirizzo delle Camere.

Si tratta dunque, secondo l'impianto della legge n. 234 del 2012, del principale

strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

In particolare, la Relazione dovrebbe consentire al Parlamento di verificare se

ed in quale misura il Governo si è attenuto all'obbligo, previsto dall'articolo 7 della medesima legge, di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti; la medesima disposizione impone al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee di riferire regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi parlamentari e, nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi in questione, di riferire tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

A differenza della Relazione programmatica - che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento - la Relazione consuntiva dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di fornire alle Camere un quadro approfondito della partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione delle politiche dell’Unione europea e consentire, in tal modo, alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari.

 

Il documento in esame è articolato in quattro  parti.

 

La parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale e consta, a sua volta di tre capitoli aventi contenuto eterogeneo.

Il primo capitolo illustra brevemente le priorità generali delle Presidenze del Consiglio dell’UE nel 2016 (Paesi Bassi e Slovacchia) accomunate dall’esigenza di affrontare le sfide interne ed esterne per l’Unione europea e di rilanciare il rapporto tra i cittadini e il governo dell’UE.

Il secondo capitolo, concernente le questioni istituzionali, delinea i rapporti con le Istituzioni europee, richiamando l’obiettivo di rafforzamento della coesione interna dell’Unione perseguito dai Paesi fondatori. Il tema della Brexit è affrontato con riguardo ai seguiti del referendum britannico e al processo di uscita del Regno unito dall’Unione europea, alla luce degli interessi nazionali ed europei. Con riferimento all’attuazione dell’Accordo interistituzionale “Legiferare meglio”, entrato in vigore nel 2016, si dà conto dei progressi raggiunti sotto il profilo attuativo, in termini di programmazione annuale condivisa tra le Istituzioni europee, di impulso alla competitività e di adozione del principio di innovazione quale parametro per sviluppare e revisionare la regolamentazione in tutti i settori. Brevi cenni sono dedicati alla proposta di riforma della legge elettorale europea, nell’ottica del rafforzamento della legittimità democratica delle Istituzioni dell’Unione. Infine, viene ricordato l’impegno italiano per la tutela e la promozione dei valori fondamentali dell’UE, nel quadro del rispetto dello Stato di diritto nell’Unione.

Nel terzo capitolo, avente ad oggetto il coordinamento delle politiche macroeconomiche, vengono presi in esame i temi del rafforzamento e dell’integrazione delle economie dell’area dell’euro e dell’Unione Economica e Monetaria, nonché il meccanismo di sorveglianza macroeconomica e di bilancio “Semestre europeo” e la fiscalità.

 

Nella parte seconda la Relazione illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione. Si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.

 

La parte terza della relazione è rivolta al tema delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, con particolare riguardo al valore europeo della politica di coesione.

 

Infine, la parte quarta concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE), alle misure poste in essere dal Parlamento e dal Governo per dare attuazione al diritto dell'UE nell'ordinamento italiano e per risolvere il contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea. Di particolare interesse sono i dati relativi ai flussi di atti e documenti trasmessi dal Governo alle Camere, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nell’ambito del c.d. meccanismo di informazione qualificata.

Su oltre 7.300 atti e documenti dell'UE presi in esame dal Dipartimento per le Politiche Europee, 131 progetti di atti legislativi (direttive, regolamenti e decisioni) e 213 atti di natura non legislativa (libri verdi, libri bianchi, comunicazioni) sono stati segnalati dal Governo alle Camere in ragione della loro particolare rilevanza e del potenziale interesse per il Parlamento; inoltre, con riferimento ai progetti di atti legislativi sono state trasmesse 94 relazioni tecniche predisposte dalle amministrazioni competenti.

 

La Relazione è accompagnata da cinque allegati, che presentano, oltre all’elenco degli acronimi (all. V), dettagliate informazioni riguardanti:

- i Consigli dell’Unione europea e i Consigli europei svolti nel corso del 2016, con indicazione dei temi trattati e delle deliberazioni assunte (all. I);

- i flussi finanziari dall’Unione europea all’Italia nel 2016, con relative tabelle riepilogative (all. II);

- le direttive recepite dall’Italia nel medesimo anno (all. III);

- i seguiti dati agli atti di indirizzo (o documenti conclusivi) approvati dalla Camera e dal Senato (all. IV).

 

Con riguardo alla rispondenza della struttura e dei contenuti della Relazione consuntiva per il 2016 alla previsione di cui alle citate disposizioni della legge n. 234 del 2012, si può osservare che, se per un verso la Relazione evidenzia lo sforzo e l’impegno profusi dal Governo per dare attuazione alla legge e fornire alcune informazioni sull’andamento dei negoziati in sede europea, per altro verso si confermano taluni elementi di criticità già emersi con riferimento alla precedente Relazione.

Si tratta in particolare di:

-          una certa carenza di omogeneità di impostazione per il fatto che le parti curate dalle diverse amministrazioni interessate non sono riconducibili ad un modello univoco e consolidato;

-          insufficienza nei dettagli con riferimento sia alle condizioni inserite nei documenti adottati dagli organi parlamentari sia alla posizione assunta dal Governo per quanto riguarda l’andamento dei negoziati.

Nella Relazione sono richiamati gli atti di indirizzo (o documenti conclusivi) approvati dalla Camera e dal Senato, tuttavia raramente viene specificato in quale misura essi siano stati assunti dal Governo nella definizione della sua posizione negoziale, né si precisano le ragioni per cui talune condizioni e osservazioni non sono state assunte in quanto non condivise dal Governo.

Tutti questi elementi inducono a ritenere che, affinché la Relazione possa pienamente assolvere la funzione di controllo ex post, essa dovrebbe essere corredata di elementi più puntuali di riscontro tra gli orientamenti espressi dagli organi parlamentari e le posizioni adottate dal Governo.

 

 

 


Il contenuto del dossier

 

Il dossier offre una sintesi dei principali contenuti della Relazione consuntiva per il 2016.

 

In particolare, nella prima parte (di tipo descrittivo) vengono illustrate le principali politiche dell’Unione europea per l’anno 2016, come presentate dal Governo nella parte prima e nella parte seconda della Relazione.

 

Si tratta, precisamente, del coordinamento delle politiche macroeconomiche, nonché delle politiche orizzontali, quali le politiche per il mercato unico e la competitività, in linea con le Strategie della Commissione europea in materia di beni e servizi, mercato unico digitale, energia e mercato dei capitali, e delle politiche settoriali, come le politiche di natura sociale o volte al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa ed oltre i suoi confini.

 

Il dossier intende inoltre fornire elementi di raffronto tra l’attività svolta dalle Camere nell’ambito del dialogo politico avviato dalla Commissione europea (vale a dire l’approvazione di atti di indirizzo e di documenti finali sui progetti di atti normativi e su altri documenti dell’Unione europea, da parte delle Commissioni parlamentari) e le posizioni poi sostenute dall’Italia nel corso del negoziato, nonché gli esiti dello stesso, come si evincono dalla Relazione.

 

Al fine di dare conto dell’impatto della partecipazione parlamentare alla fase ascendente della formazione del diritto dell’Unione europea, nella seconda parte del dossier vengono presentati, in forma tabellare, i documenti approvati nel 2016[2] dalle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato in sede di esame di atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea. Le tabelle, distinte per ramo parlamentare, contengono i seguenti elementi informativi:

- estremi dell’atto dell’Unione europea esaminato dalla Commissione;

- sintesi del documento finale (Camera) o della risoluzione (Senato) approvati dalla Commissione permanente;

- posizione assunta dal Governo italiano nel seguito dell’esame dell’atto dell’Unione europea presso le Istituzioni dell’Unione, come riportato dalla Relazione;

- esito dell’esame delle Istituzioni dell’Unione europea, ed eventuale adozione di un regolamento o di una direttiva ovvero altre determinazioni assunte dall’Unione e, ove presente, misure nazionali di attuazione, alla luce di quanto riportato dalla Relazione e delle informazioni disponibili.

 

Infine, un’ulteriore tabella dedicata ai Consigli europei svolti nel 2016 presenta gli atti di indirizzo adottati dalle Camere, nell’ambito dei dibattiti sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio in occasione dei Consigli europei, dando altresì conto dei relativi esiti, ove comunicati dal Governo alle Camere.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principali politiche orizzontali e settoriali

 

 

 



 

Coordinamento delle politiche macroeconomiche

 

In tema di governo dell'economia e di Unione economica e monetaria, la relazione si sofferma in primo luogo sulle misure volte al rafforzamento dell'integrazione delle economie dell'area euro, in linea con il quadro e con la tabella di marcia tracciata nel Rapporto dei cinque Presidenti, del giugno 2015.

Ricordato l'impegno del Consiglio europeo in formato eurogruppo, volto a individuare principi comuni in due aree rilevanti per l'armonizzazione economica europea quali i sistemi di insolvenza e fallimento e la tassazione sul lavoro, e sottolineato come, nella visione della Commissione europea, il processo di integrazione e convergenza delle economie europee non dovrebbe limitarsi agli aspetti prettamente economico-monetari, ma rivolgersi anche gli aspetti sociali, il Governo sottolinea i propri sforzi volti a rimarcare l'importanza di focalizzare l'attenzione sulle questioni relative all'area dell'euro e di rafforzare la loro coerenza con le raccomandazioni specifiche rivolte ai singoli Stati membri, con l'obiettivo di "massimizzare gli effetti di contagio positivi tra Stati membri, dimostrando il valore aggiunto di un'azione coordinata".

Il Governo sottolinea altresì di aver dato seguito, in sede europea, ad alcuni atti parlamentari di particolare rilievo, tra cui segnatamente la relazione della V Commissione permanente della Camera e la risoluzione della 14° commissione permanente del Senato, relative entrambe al programma di lavoro della Commissione per il 2016 e contenenti un ampio ventaglio di raccomandazioni connesse, tra l'altro, al tema della flessibilità nell'applicazione delle regole riguardanti il saldo dei bilanci pubblici, al potenziamento e l'accelerazione degli investimenti del Piano Juncker, al completamento dell'Unione bancaria, attraverso la messa in atto di una forma di garanzia europea dei depositi, al sostegno all'evoluzione della sorveglianza europea delle politiche macroeconomiche e di bilancio e al monitoraggio dell'organizzazione e del funzionamento del Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche.[3]

La relazione si sofferma quindi sul "Semestre europeo" e sulla sorveglianza macroeconomica e di bilancio, dando particolare rilievo, oltre che alle modifiche nel calendario del Semestre (con particolare riferimento all'anticipazione delle raccomandazioni sulla zona euro), al giudizio positivo espresso dalla Commissione europea sul Programma nazionale di riforma (PNR) presentato dall'Italia; giudizio poi riflesso nelle raccomandazioni adottate dal Consiglio europeo del 28 giugno, che hanno riguardato, tra l'altro, il rilancio degli investimenti, l'attuazione di riforme strutturali e il perseguimento di una politica di bilancio equilibrata.

Particolare rilievo è inoltre conferito alla proposta di regolamento che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per gli anni 2017-2020 (COM(2015)701), con l'obiettivo di contribuire alle riforme istituzionali, amministrative e strutturali degli Stati membri, "anche attraverso un'assistenza per l'uso efficiente ed efficace dei Fondi dell'Unione". Sulla proposta, in sede negoziale, il Governo ha assunto posizioni coerenti con gli orientamenti - nel complesso positivi - espressi dalla 14a Commissione del Senato, nella sua risoluzione del 13 aprile 2016, con particolare riguardo a uno stretto raccordo con gli Stati membri al fine di garantire una piena ownership sul processo, e alla coerenza con gli altri strumenti già messi in campo, in particolare nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali.

Per quanto concerne il processo di completamento dell'Unione bancaria, la relazione si concentra soprattutto, oltre che sui contenuti della comunicazione "Verso il completamento dell'Unione bancaria" (COM(2015)587) sul difficile iter della proposta di regolamento volta a istituire uno schema europeo di assicurazione dei depositi (COM(2015)586), i cui negoziati sono sostanzialmente bloccati per la ferma opposizione della Germania. Il Governo sottolinea di aver comunque più volte ribadito, in linea con gli indirizzi indicati dal Senato (nelle risoluzioni delle Commissioni 6 e 14° dell'11 maggio 2016, la necessità che l'EDIS (schema di garanzia) sia utilizzato "non solo per i rimborsi dei depositanti protetti, ma anche per l'attuazione delle cosiddette misure alternative in liquidazione, intervenendo a coprire lo sbilancio della cessione di attività e passività della banca avviata alla liquidazione a una banca diversa.

La relazione ricorda altresì come:

-        a fine 2016 si sia concluso l'iter della proposta di regolamento sui Fondi comuni monetari (Money Market Fund, MMF), sulla quale molto si era spesa l'Italia nel corso del suo Semestre di Presidenza;

-        sempre a fine 2016, la Commissione abbia presentato una proposta di regolamento che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione per le controparti centrali (CCP), che "si interpongono tra le due parti di un'operazione avente ad oggetto strumenti finanziari e hanno un ruolo precipuo nella riduzione dei rischi e nelle interconnessioni interne al sistema finanziario";

-        nel mese di aprile del 2016 sia stata altresì presentata una proposta di modifica alla direttiva 2013/34/UE in materia di comunicazione di informazioni sulle imposte dei redditi da parte di talune società, con la finalità specifica di aumentare la trasparenza fiscale dei gruppi multinazionali che operano nell'UE e contrastare l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva.

Il Governo sottolinea inoltre il proprio impegno nei negoziati relativi alla proposta di regolamento del 15 giugno 2016, volta a istituire un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento dei consumatori e degli altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel campo dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020 (COM(2016)388).

Infine, un ampio sottoparagrafo della relazione è dedicato al regolamento UE 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. >I termini di applicazione delle norme in esso contenute è stato posposto al 1° gennaio 2018 con proposta di regolamento (COM(2016)709), del 9 novembre 2016, il cui iter si è concluso con l'adozione del regolamento 2016/2340. Il Governo ricorda che la normativa nazionale è comunque già conforme alle previsioni europee grazie a quanto riportato all'art. 3 del decreto legislativo n. 224/2016.


Fiscalità

 

Nell’ambito della fiscalità diretta, la relazione ricorda in primo luogo la presentazione, da parte della Commissione europea di un pacchetto di misure contro la pianificazione fiscale aggressiva e l’elusione fiscale, con la finalità di assicurare l’attuazione coordinata dei risultati del progetto OCSE/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) in ambito UE. Il pacchetto è mirato all'azione di contrasto all'elusione fiscale internazionale e comprende, fra l’altro, una proposta di direttiva anti-elusione che riprende i temi del progetto BEPS e una Comunicazione sulla strategia esterna per la tassazione effettiva per l’estensione dei criteri di good governance fiscale ai Paesi terzi (in particolare trasparenza e concorrenza fiscale non dannosa).

La relazione dà conto dell’approvazione della Direttiva 2016/1164 UE (cosiddetta ATAD, Anti Tax Avoidance Directive), recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, con l’obiettivo di introdurre un “livello minimo” di protezione per gli ordinamenti degli Stati membri, senza pregiudicare l'applicazione delle disposizioni nazionali o convenzionali che garantiscono un livello di protezione più elevato.

Si segnala che il recepimento della direttiva è previsto nel disegno di legge di delegazione europea 2016, all’esame del Parlamento.

Nel corso del primo semestre 2016 è stata inoltre approvata la Direttiva (UE) 2016/881 cd. DAC4 in materia di comunicazione e scambio automatico dei dati del Country by Country Reporting facente sempre parte del pacchetto di misure antielusione varato dalla Commissione europea il 28 gennaio 2016. La Direttiva DAC4, in linea con i lavori sull’azione BEPS 13 dell’OCSE, impone requisiti di trasparenza, prevedendo che i gruppi di imprese multinazionali forniscano annualmente, per ogni giurisdizione fiscale in cui operano, alcune informazioni rilevanti, tra cui l’ammontare dei ricavi, gli utili lordi o le perdite, le imposte sul reddito pagate e maturate, il numero di addetti, il capitale dichiarato, gli utili non distribuiti e le immobilizzazioni materiali.

Anche il recepimento di tale direttiva è previsto nel disegno di legge di delegazione europea 2016.

Nel secondo semestre del 2016 la Commissione ha presentato un nuovo pacchetto sulla fiscalità societaria, con il quale è stata rilanciata, tra l’altro, la proposta di Direttiva per una base imponibile comune consolidata per l’imposta sulle società (CCCTB, ovvero Common Consolidated Corporate Tax Base). La proposta originaria sulla CCCTB, risalente al marzo 2011, è stata ritirata a causa dell’impossibilità di raggiungere un accordo in Consiglio. L’obiettivo principale della nuova proposta resta quello di rimuovere gli ostacoli fiscali alla realizzazione del mercato interno, derivanti soprattutto dall’esistenza di 28 sistemi fiscali differenti, dall’applicazione dei prezzi di trasferimento nelle operazioni intra-gruppo, dall’impossibilità di compensare le perdite transfrontaliere e dai rischi di doppia imposizione.

Infine, nel secondo semestre del 2016 è stata discussa la proposta di Direttiva “ATAD 2”, che estende le previsioni della citata Direttiva ATAD n. 2016/1164 UE ai disallineamenti nel trattamento fiscale per pagamenti intercorrenti con entità di Paesi terzi.

È proseguito l’esame delle misure fiscali introdotte per l’incentivazione dei redditi da bene immateriali (cd Patent box) al fine di verificarne l’adeguamento allo standard nexus approach concordato all’OCSE e recepito in ambito UE dall’Ecofin di dicembre 2014. Sono stati avviati anche i lavori relativi all’interpretazione e al chiarimento dei criteri 3 e 4 del Codice di Condotta per la tassazione di impresa.

Da ultimo la Relazione segnala che la posizione tenuta nelle sedi internazionali è stata coerente con l’Atto di Indirizzo del Senato n. 18 del 13 luglio 2016 relativo alla proposta di Direttiva COM(2016)198 sulla comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali.

 

In merito alla fiscalità indiretta, il 7 aprile 2016, la Commissione europea ha presentato il Piano d'azione di riforma dell’attuale sistema dell’IVA comunitaria, che si articola in diversi interventi:

- la riforma dei principi fondamentali di applicazione dell’IVA agli scambi intracomunitari;

- la previsione di misure a breve termine per combattere le frodi IVA;

- la revisione delle aliquote IVA ridotte;

- la semplificazione in materia di commercio elettronico.

L’1 dicembre 2016, la Commissione ha formulato il primo pacchetto di proposte, concernenti gli e-book e altre pubblicazioni digitali; le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni; il luogo di stabilimento del destinatario di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e elettronici; la cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode.

Anche in tale caso, il Governo si impegna a tenere conto della risoluzione del Parlamento n. 37 del 18 maggio 2016.

Nel 2016 si sono, inoltre, conclusi i lavori tecnici presso il Gruppo Questioni Fiscali del Consiglio dell’Unione europea (4 riunioni) sulla proposta di direttiva sul trattamento dei voucher. La direttiva n. 2016/1065/UE mira a colmare un vuoto giuridico mediante la fissazione di regole armonizzate, allo scopo di evitare fenomeni di doppia imposizione o non imposizione.

Anche il recepimento di tale direttiva è previsto nel disegno di legge di delegazione europea 2016.

 

Nell'ambito dell'EU VAT Forum, si è conclusa la prima fase di sperimentazione di un ruling IVA transnazionale, cui ha dato adesione anche l’Italia, ed è stato aperto il dibattito sull'istituto della mediazione fiscale nonché su un modello di memorandum d’intesa tra amministrazioni e operatori, oltre che sugli strumenti cooperativi di lotta alla frode.

In materia di accise, si è conclusa la consultazione pubblica avviata dalla Commissione Europea sulle bevande alcoliche, cui hanno partecipato 42 operatori o stakeholders italiani. Nelle conclusioni (deliberate dall’Ecofin nella sessione del 6 dicembre 2016) la rappresentanza italiana ha evidenziato la delicatezza del settore merceologico in esame. Ferma la posizione italiana, è comunque emerso nel corso dell’Ecofin un generalizzato consenso di tutti gli altri Stati membri per un possibile aggiornamento della direttiva 92/83/CEE (inerente la sola “struttura” della tassazione sugli alcolici), senza però coinvolgimento della direttiva 92/84/CEE (relativa alle aliquote).

Nel corso del 2016 sono continuati i lavori finalizzati all’attuazione, all’interno dell’UE, del Protocollo per eliminare il commercio illecito dei prodotti del tabacco.  

Nel corso dell’anno sono proseguite le discussioni inerenti la proposta di direttiva COM(2013)71 che attua una cooperazione rafforzata tra dieci Stati membri UE (Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna), in seguito all’uscita dell’Estonia, nel settore dell’imposta sulle transazioni finanziarie. I Paesi cooperanti hanno raggiunto un accordo di massima sui principi generali che regolano la futura imposta, il cosiddetto core engine, presentato all’Ecofin dell’11 ottobre 2016.

In particolare, sotto il profilo della territorialità delle transazioni, l’orientamento degli Stati è la combinazione del principio di residenza dell’ente finanziario con quello di emissione per le transazioni con azioni emesse da enti operanti nei Paesi cooperanti (è previsto un secondo step in cui potranno essere incluse anche le azioni emesse in Paesi non cooperanti). Per le transazioni con i derivati, l’accordo prevede l’applicazione del criterio stabilito nella proposta originaria di direttiva della Commissione COM(2013) 71 (prevalenza del principio della residenza su quello di emissione).

Per quanto concerne le azioni, c’è convergenza nel far rientrare nell’ambito dell’imposta ogni tipologia di prodotto e tassare le chain transactions. Per tali ultime operazioni sarebbe esentato solo l’agente che agisce da intermediario tra il venditore e il compratore. Con riferimento ai prodotti derivati si registra un accordo sul fatto che l’imposta debba avere un’ampia base imponibile con aliquote basse, in modo da rendere minimo l’effetto delocalizzante, mentre nessuna esenzione dovrebbe essere prevista per il market making. In particolare, sarebbe preferibile una tassazione bassa, con aliquota molto ridotta (80% dell’aliquota ordinaria) o un’esenzione sui mercati azionari a bassissima liquidità, in modo da non disincentivare i servizi effettuati dal market making. È prevista inoltre un’esenzione degli strumenti finanziari che abbiano titoli del debito pubblico come diretto sottostante.

La Relazione ricorda che l’Ecofin del 6 dicembre 2016 ha confermato tale accordo sui pilastri fondamentali.

 

In tema di cooperazione amministrativa, la Relazione segnala l’attività di collaborazione e impulso alla prevenzione, all’accertamento e alla repressione delle violazioni doganali comunitarie e nazionali, attraverso gli strumenti previsti dalla Convenzione c.d. “Napoli II”.

Il Governo ha partecipato alla redazione della normativa di esecuzione e delegata finalizzata a rendere operativo il Regolamento (UE) 2015/1525 sulla mutua assistenza tra le autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

 

Per quanto concerne l’Unione doganale, la Relazione ricorda le linee guida per l’attuazione degli atti di delega ed applicazione del Codice Doganale dell’Unione europea (Reg. UE 952/2013, c.d. CDU), entrato in vigore il 1° maggio 2016.

Nel mese di giugno 2016 la Commissione Europea ha costituito un proprio gruppo di esperti doganali finalizzato alla corretta messa in opera degli atti di delega ed applicazione del CDU. Tale gruppo risulta distribuito in 16 sezioni che si occupano dei differenti aspetti della materia.

La Relazione riferisce inoltre le attività messe in campo dal Governo per promuovere l’approvazione della Proposta di Direttiva (COM(2013) 884 final del 13/12/2013) recante il quadro giuridico dell’Unione relativo alle infrazioni e alle sanzioni doganali.


Strategie per il mercato unico

 

Strategia per il Mercato unico dei Beni e Servizi

 

Il 28 ottobre 2015 la Commissione europea ha adottato la Comunicazione “Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per le persone e le imprese”, mirata a rafforzare la libera circolazione dei beni e dei servizi: rivolgendo particolare attenzione alle piccole e medie imprese (PMI) e alle start-up innovative, la Commissione punta a rafforzare gli strumenti per garantire la conformità alla legislazione europea in materia di mercato unico, anche attraverso una più ambiziosa applicazione della Direttiva Servizi 2006/123/CE.

Nel corso del 2016, il Governo italiano ha fornito, nell’ambito della Strategia, informazioni e contributi – utilizzati dalla Commissione europea per analizzare il contesto e valutare possibili azioni e misure di intervento – per l’elaborazione delle seguenti proposte: proposta di Regolamento volta ad impedire i blocchi geografici ingiustificati; revisione del regolamento sulla cooperazione per la tutela del consumatore; iniziativa legislativa riguardante la revisione della procedura di notifica prevista dalla Direttiva 2006/123/CE (c.d. Direttiva servizi); proposta per introdurre un passaporto per i servizi (rinominata Carta europea per i servizi) e per affrontare il problema degli ostacoli normativi nei settori delle costruzioni e dei servizi alle imprese; proposta per introdurre uno Strumento di Informazione per il Mercato Unico (SMIT - Single Market Information Tool) volto a raccogliere direttamente dai principali operatori del mercato informazioni sulla conformità alla legislazione europea in materia di mercato interno, sul contesto economico di impresa e di mercato.

Il 2 giugno 2016 la Commissione europea ha adottato una Comunicazione in materia di economia collaborativa, mirata a evidenziare le opportunità per i consumatori e le imprese offerte da tale modello economico. Il Governo italiano ha effettuato un’azione di coordinamento con le amministrazioni e gli stakeholder ai fini di un’attuazione coerente e uniforme della Comunicazione in questione.

 

Strategia per il Mercato unico Digitale

 

Nel 2016, il Governo ha partecipato alla redazione di una serie di documenti sul Mercato unico digitale, tra cui in particolare :

- Comunicazione della Commissione europea su “Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale” (COM(2016)176 final);

- Comunicazione della Commissione europea su “Iniziativa europea per il cloud computing” (COM(2016)178 final) -;

- Comunicazione della Commissione europea su “Digitalizzazione dell’industria europea” (COM(2016)180 final) .

Tali sono state oggetto degli atti di indirizzo parlamentari delle Commissioni riunite IX e X della Camera (rispettivamente il Documento finale n. 48, il Documento finale n. 49 e il Documento finale n. 50, approvati il 28 settembre 2016).

Il Governo italiano ha inoltre sostenuto l’opportunità di una realizzazione rapida del Mercato unico digitale, in linea con le osservazioni della parlamento formulate nella risoluzione n. 37 del 18 maggio 2016 sulla Comunicazione COM(2015) 192 ed ha fornito il proprio contributo sulle seguenti iniziative:

-        il negoziato relativo alla proposta di Regolamento portabilità transfrontaliera dei contenuti digitali, che permette all’utente di continuare ad accedere, quando risulta in viaggio all’interno dell’UE, ai contenuti digitali legalmente acquistati o affittati online nel proprio Paese di residenza;

-        il negoziato quello relativo alla proposta di Regolamento per impedire i blocchi geografi ingiustificati (c.d. Geoblocking) che si inserisce nel più ampio progetto di riforma sul commercio elettronico ed  introduce, tra l’altro, il divieto del blocco dell’accesso ai siti web e altre interfacce online e il reindirizzamento dei clienti dalla versione di un paese a quella di un altro; sono state inoltre formulate osservazioni ed emendamenti allo schema di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi;

-        la proposta per introdurre un Single Digital Gateway un punto unico di accesso online a disposizione di cittadini e imprese per reperire informazioni e ricevere assistenza nel mercato unico europeo .

Sono state inoltre discusse in sede di Comitato Comunicazioni le proposte della Commissione Europea per l’implementazione del cosiddetto Roam Like at Home, ossia le misure per l’abolizione dei costi del roaming a partire da giugno 2017.

A fine 2016 la Commissione ha anche presentato la proposta di riforma del quadro normativo delle telecomunicazioni.

Il Governo riferisce quindi anche sul piano d'azione per l'Unione dei mercati di capitali.

 


Mercato e competitività

 

Sul fronte dello Sportello Unico Attività Produttive quale Punto singolo di contatto, gestito da Unioncamere attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, le attività di implementazione e monitoraggio sono state oggetto di riunioni presso la Commissione europea nell’ambito del tavolo EUGO, rete che riunisce tutti i punti di contatto nazionali.

 

Proseguono i lavori della piattaforma Multi-Stakeholder Platform on ICT Standardization (MSP) coordinata dalla DG CONNECT e dalla DG GROWTH, che dovrà nel futuro rinnovo rispettare le nuove regole sui gruppi di esperti della Commissione UE, e che ha consentito di produrre 4 atti implementativi che elencano alcuni standard utilizzabili per gli appalti pubblici (public procurement).

In particolare le aree di interesse attualmente esplorate sono:

- Cloud Computing (Interoperability & Portability, Privacy & Security, Service Level Agreements);

- e-government (EESSI – Electronic Exchange of social Security Information);

- ITS (European Electronic Tolling Systems).

 

In tema di appalti pubblici, nel primo quadrimestre 2016, con l’approvazione della legge delega n. 11 del 2016 e con la successiva adozione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, si è conclusa l’attività di recepimento delle direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e di riordino della disciplina in materia di appalti pubblici e concessioni.

L’articolo 212 del decreto legislativo 50/16 istituisce in particolare una Cabina di regìa presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che è la struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione europea per quanto riguarda l’applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni, e per l’adempimento degli obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tra gli Stati membri, onde assicurare lo scambio di informazioni sull’applicazione delle norme contenute nel citato decreto. Il decreto 50/16 prevede, inoltre, il superamento della cd. “legge obiettivo” e della relativa disciplina speciale in materia di programmazione, progettazione e realizzazione delle infrastrutture strategiche, nonché reca una disciplina unitaria per le concessioni di lavori e di servizi e in materia di partenariato pubblico privato (PPP). A decorrere dal secondo semestre del 2016, è stata, poi, avviata l’attività finalizzata all’emanazione dei provvedimenti attuativi, quali decreti ministeriali e linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) a cui la nuova disciplina affida rilevanti funzioni concernenti la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l’attività di regolazione degli stessi.

Si ricorda, infine, che è stato approvato il decreto legislativo n. 56 del 2017, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge delega n. 11 del 2016, recante disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi e della procedura disciplinata dalla medesima legge. Il decreto legislativo consta di 131 articoli, formulati come novelle al citato decreto n. 50, che intervengono sulla normativa vigente con modifiche di carattere formale e sostanziale.

La relazione riferisce inoltre in tema di servizi professionali, proprietà intellettuale e industriale, diritto societario, mutuo riconoscimento e del sistema di informazione del mercato interno (Internal market information, IMI e SOLVIT).

 


Concorrenza, aiuti di Stato, tutela consumatori

 

ANTITRUST

La relazione evidenzia la partecipazione del Governo (con l’invio di considerazioni scritte) alla consultazione pubblica lanciata dalla DG Concorrenza della Commissione UE (il 4/11/2015, con termine di chiusura al 12/2/2016) in merito al ravvicinamento dei poteri e della posizione istituzionale, sotto il profilo delle risorse e dell’indipendenza, delle Autorità Antitrust degli Stati membri.

 

AIUTI DI STATO

La Relazione evidenzia che il processo di modernizzazione degli aiuti di Stato ha esteso fortemente le responsabilità dello Stato membro.

In tal senso, costituisce un fondamentale strumento operativo la nuova Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato adottata nel 2016, la quale fornisce un aggiornamento della prassi della Commissione e della giurisprudenza UE in materia.

La Comunicazione, afferma la relazione, risultato di un processo di negoziato avviato dal 2014, recepisce importanti posizioni espresse dal Governo italiano, in particolare in materia di aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio culturale.

Inoltre, nel corso del 2016, in materia di aiuti di Stato, il Governo ha: conseguito il rafforzamento della partnership con la Commissione europea, attraverso:

·     la sigla del documento di Common Understanding. Il documento - che ha visto il coordinamento ed il coinvolgimento di tutte le Amministrazioni centrali e regionali, anche in sede di Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE) - prevede una serie di misure che le Amministrazioni centrali e regionali concedenti aiuti di Stato dovranno attuare

·     azioni volte ad assicurare che istanze nazionali in materia di aiuti di Stato e infrastrutture fossero tenute in conto dalla Commissione europea

·     nell’ambito del Piano di investimenti per l’Europa (c.d. Piano Juncker) e dei progetti che beneficiano del fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) che possono configurare aiuti di Stato, compimento di azioni per la corretta attivazione della procedura semplificata per le valutazioni di compatibilità da parte della Commissione UE.

·     per ciò che concerne gli aiuti di Stato nei servizi pubblici di carattere economico (Servizi di Interesse Economico Generale – SIEG), il 14 ottobre 2016, ai sensi della nuova disciplina UE, il Governo ha trasmesso alla Commissione europea la seconda Relazione biennale, riferita al periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, elaborata con i dati forniti dalle Amministrazioni interessate;

·     azioni per la trasparenza in materia di aiuti di Stato, con l’aggiornamento della Sezione aiuti di Stato del sito del Dipartimento per le Politiche europee e realizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di competenza del MISE;

·     rafforzamento del controllo preventivo sulle misure di aiuti di Stato soggette a notifica alla Commissione UE (D.P.C.M. 24 gennaio 2017, che stabilisce i termini e le modalità di svolgimento della verifica della completezza della documentazione contenuta nelle notifiche di aiuti di Stato);

·     nell’ambito della proposta della Commissione di revisione del Regolamento generale di esenzione Reg. UE n. 651/2014, per estendere l’esenzione dall’obbligo di notifica anche alle categorie di aiuti all’investimento agli aeroporti e porti, il Governo ha definito e presentato la posizione italiana nell’ambito di due consultazioni, a maggio 2016 e a ottobre 2016. La Relazione segnala che la modifica del regolamento è ancora in corso, tuttavia molte delle proposte avanzate dal Governo sono state recepite nella seconda versione di modifica della Commissione UE, grazie anche ad un’intensa attività di negoziazione.

 

 

TUTELA DEI CONSUMATORI

 

Riguardo al settore Consumatori, nel 2016 sono stati forniti contributi ai negoziati di diverse proposte normative: la proposta di regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno (COM 2015/627), la proposta di direttiva su determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM 2015/634), la proposta di direttiva su determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM 2015/635), il Pacchetto E-commerce.

È inoltre proseguita la realizzazione dell’attività di cooperazione amministrativa per la protezione dei diritti dei consumatori in attuazione del Regolamento CE 2006/2004, con l’applicazione della legislazione – c.d. “enforcement”, attraverso la gestione e l’utilizzo del sistema CPCS - Consumer Protection Cooperation System (Sistema di Cooperazione per la Protezione dei Consumatori)

E’ iniziato, a maggio 2016, il negoziato del processo di revisione del Regolamento CE 2006/2004 sulla cooperazione amministrativa (c.d. Regolamento CPC), tuttora in avanzata fase d’esame.

Nel contesto dell’ EU Policy Cycle, il Governo ha promosso l’adesione ad iniziative di cooperazione internazionale.


Politiche per l'impresa

 

Il Governo dà conto, per quanto riguarda i servizi di comunicazione elettronica a banda larga, della posizione assunta nell'ambito del negoziato sulla proposta di decisione relativa all'uso della banda di frequenza 470-790Mhz (COM(2016)43). Tale posizione, che ha tenuto conto delle osservazioni formulate dal Parlamento[4] soprattutto per quanto riguarda la necessità di ritardare i termini previsti affinché tali frequenze siano disponibili, è confluita nel testo di compromesso approvato dal Consiglio UE, confermato anche dall'accordo raggiunto nel negoziato di trilogo  (tra Commissione europea, Parlamento europeo, Consiglio).  Una volta adottata la proposta[5], il Governo dovrà procedere alla sua attuazione che prevede, tra le principali scadenze, la presentazione, entro il 30 giugno 2018, della roadmap nazionale. Inoltre, il Governo dovrà rendere disponibili le frequenze 700MHz entro il 2020 con possibilità di proroga fino al 30 giugno 2022.

Il Governo riferisce inoltre circa la propria partecipazione ai lavori del Comitato Comunicazioni (Cocom)[6] e dei suoi sottogruppi di lavoro. Tra i temi affrontati nelle varie sedi: l'abolizione dei costi del roaming, l'implementazione della Direttiva 2014/61/CE sulle misure per la riduzione dei costi di implementazione delle reti ad alta velocità, la sicurezza e l'integrità delle reti, i servizi mobili satellitari (MSS). In particolare, per quanto riguarda questi ultimi riferisce dell'attività svolta dal relativo gruppo di lavoro.

In materia di servizi postali il Governo ha preso parte ad attività di natura regolamentare, amministrativa e legislativa collegate all'adozione di normative o di nuove procedure in sede comunitaria. Ha partecipato infatti alle sessioni del Consiglio di amministrazione dell'UPU (Unione Postale Universale) e ad alcuni progetti tra cui "Reform of the Union" e "Postal macroeconomics".  Ha inoltre preso parte al Congresso di Istanbul dove l'Italia è stata rieletta Paese membro del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio degli operatori postali dell'UPU[7], partecipando poi alla prima riunione del Consiglio di amministrazione tenutasi a Berna nel dicembre 2016.  Inoltre, ha presentato emendamenti alla proposta di regolamento relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (COM(2016)285). La proposta, che si inserisce nel contesto del "mercato unico digitale", mira a sviluppare e integrare le norme relative a tali servizi ai fini dello sviluppo del commercio elettronico per le piccole e medie imprese e le aree rurali e remote dell'Unione europea. Il Governo riferisce inoltre circa i pareri tecnici e di competenza emessi in base alla Direttiva 1999/05/CE riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione (TLC) e il reciproco riconoscimento della loro conformità.

Per quanto riguarda la partecipazione alle politiche internazionali per la governance di Internet, l'Italia ha svolto un ruolo attivo nel processo di riforma della governance lanciato dalla società americana ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), partecipando sia dal vivo che in forma remota ai contesti incaricati della sua implementazione. Il Governo è intervenuto inoltre alle riunioni del Gruppo di lavoro intergovernativo incardinato presso il Consiglio dell'International Telecomunication Union (ITU), in ambito ONU, nonché all'Internet Governance Forum (IGF) nazionale svoltosi a Venezia.

In tema di sicurezza delle reti il  Governo ha partecipato attivamente all'adozione della Direttiva (UE) 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dell'Unione (Direttiva NIS) presentando una serie di contributi, basati anche sulla posizione espressa dal Parlamento[8]. Ha preso parte inoltre alle riunioni dell'"Expert group" istituito ai sensi della direttiva allo scopo di elaborare alcuni atti di esecuzione per l'implementazione di aspetti specifici della stessa, nonché alle riunioni informali del Gruppo di cooperazione delle Autorità nazionali, istituito al fine di assicurarne un'applicazione armonizzata.

Nell'ambito delle politiche di carattere industriale il Governo cita il "Piano nazionale Industria 4.0 2017-2020", alla cui definizione ha partecipato in prima persona il Ministero dello sviluppo economico.

Il Piano si inserisce nell'ambito più generale tracciato a livello europeo dal Gruppo di Alto livello di supporto al Consiglio Competitività, istituito su impulso della Presidenza italiana nel 2014, nel quale è emersa la necessità per i singoli Paesi di favorire l'innovazione e la modernizzazione della base industriale. Conformemente a ciò il Piano industria 4.0 intende stimolare la trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese italiane al fine di rilanciarne gli investimenti e migliorarne la competitività internazionale. Il Governo illustra quindi i punti salienti del Piano, che si articola attorno a tre principali linee guida (operare in una logica di neutralità tecnologica, intervenire con azioni orizzontali e non settoriali, agire su fattori abilitanti quali investimenti, ricerca e sviluppo) e a quattro direttrici strategiche (Investimenti innovativi, Infrastrutture abilitanti, Competenze, Awareness e Governance). Riporta inoltre le principali misure contenute nel Piano e adottate con la Legge di bilancio 2017 che prevedono: una serie di agevolazioni per i beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione in chiave Industria 4.0; la proroga fino al 2020, il potenziamento e la semplificazione del credito di imposta alle spese in ricerca e sviluppo; il potenziamento delle detrazioni fiscali per investimenti in startup e PMI innovative; lo stanziamento pubblico per la costituzione di centri di competenza ad alta specializzazione per progetti di ricerca nel quadro degli interventi previsti dal Piano Industria 4.0. Tali misure danno attuazione ad alcune raccomandazioni espresse dalla Camera dei deputati[9] sulla Comunicazione della Commissione europea "Cogliere appieno i vantaggi del mercato unico digitale" (COM(2016)180).

Il Governo riferisce poi circa il difficile negoziato in materia di "Made in", che ruota attorno all'articolo 7 della proposta di regolamento per la sicurezza dei prodotti di consumo (COM(2013)78), che  prevede l'obbligo dell'indicazione di origine sui prodotti.

Nel marzo 2016 l'Italia, assieme ad altri 10 Stati membri, ha inviato alla Commissione europea una lettera invitandola a rinnovare gli sforzi per trovare in sede di Consiglio un compromesso su questo tema che vede forti contrapposizioni tra gli Stati membri. La soluzione di cui l'Italia si è fatta promotrice prevede l'inserimento, all'interno della proposta, dell'obbligatorietà del "Made in" nelle normative di settore in materia di calzature, tessile, legno e arredo. Su richiesta italiana tale nota è stata discussa nell'ambito del Consiglio Competitività del 26 maggio 2016, dove tuttavia è stata confermata la presenza di due blocchi contrapposti tra favorevoli e contrari, che ha determinato una situazione di stallo di cui la Commissione europea ha preso atto. Di fronte al rischio di stralcio dell'articolo 7 il Governo ha elaborato una proposta di norma di "Marchio Made in Italy", sottoposta al vaglio della Commissione europea, che, per superare  i rischi di contraffazione, prevede l'individuazione di un segno descrittivo standard del "Made in Italy" non registrabile. Tale segno non potrà essere utilizzato sui prodotti che non rispondano al Codice Doganale comunitario. Potrà invece essere utilizzato solo da chi sarà in grado di dimostrare di rispondere ai requisiti definiti dalle norme comunitarie. Nel frattempo la Commissione europea ha annunciato di non procedere allo stralcio dell'articolo 7 ma al contempo ha preannunciato una nuova iniziativa sulla vigilanza del mercato (la proposta di regolamento COM(2013)78 fa infatti parte di un pacchetto che include anche una proposta specifica in materia (COM(2013)74). Ciò potrebbe testimoniare la volontà di superare l'attuale pacchetto procedendo separatamente sulle due proposte, ipotesi alla quale gli 11 Ministri si sono opposti nella citata lettera del marzo 2016.

 

Il Governo illustra poi le attività svolte a favore delle PMI, delle Start-up innovative e delle reti d'impresa, citando in primo luogo la predisposizione del Rapporto annuale di monitoraggio delle principali misure rivolte alle PMI, in attuazione dello Small Business Act (SBA) della Commissione europea (COM(2008)394) e della relativa direttiva di recepimento del Consiglio dei ministri[10]. Tale rapporto è citato dalla Commissione europea quale esempio di "buona pratica" per tutti coloro che si occupano di politiche a favore delle micro, piccole e medie imprese. L'Italia ha poi partecipato al Consorzio incaricato di osservare l'implementazione dello SBA a livello europeo nonché ad un gruppo di lavoro sulla ricerca presso la Commissione europea. Il Governo è stato inoltre attivo nell'ambito delle azioni a favore delle start-up, accogliendo le raccomandazioni formulate dalla Commissione europea nel 2013[11]. In particolare, il Ministero dello sviluppo economico, intensificando la propria azione a favore di queste tipologie aziendali, con Decreto del 17 febbraio 2016 ha introdotto una nuova modalità semplificata, digitale e gratuita per la redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata per start-up innovative, in attuazione del principio "one-stop shop" (unico procedimento) per la costituzione delle nuove imprese, caldeggiato dalla Commissione europea. Inoltre, con Decreto del 25 febbraio 2016 emanato di concerto con il Ministero delle finanze, ha provveduto all'estensione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative anche all'esercizio 2016 nonché ad una forte semplificazione regolamentare. Lo sforzo profuso dal Ministero dello sviluppo economico ha fatto sì che la normativa italiana sia annoverata oggi tra le politiche pubbliche di sostegno all'imprenditoria innovativa più avanzate a livello internazionale. L'Italia inoltre si posiziona al secondo posto tra i Paesi membri dell'UE per tasso di adozione delle raccomandazioni dello Start-up Manifesto della Commissione europea.

Nell'ambito della normativa tecnica il Governo cita il Regolamento (UE) n. 2016/1628 relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione per gli inquinanti gassosi e di omologazione per  motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, che mira a ridurre i limiti di emissione a partire dal 2019. Tale dossier, a cui l'Italia ha conferito il proprio sostegno, è di particolare interesse per le industrie di settore che dovranno adottare adeguate soluzioni tecnologiche. Il Governo illustra poi le attività nell'ambito delle politiche attuative del principio di mutuo riconoscimento, tra cui la firma da parte del Sottosegretario Gozi a nome del Governo italiano, dell'"Iniziativa Congiunta sulla Normazione (JIS)" nell'ambito del Consiglio Competitività del 29 settembre 2016. Tale iniziativa segna il percorso di iniziative volte a modernizzare, accelerare e semplificare la definizione delle norme entro la fine del 2019  promuovendo la conoscenza e la maggiore integrazione del sistema europeo di normazione a favore della competitività e della dimensione internazionale del mercato europeo.

Il Governo ha inoltre profuso un notevole impegno a favore delle PMI chiamate ad adempiere gli obblighi di cui al Regolamento (CE) n. 1907/2006 sulla sostanze chimiche (Regolamento REACH ).

In particolare ha realizzato una vasta campagna informativa e di sensibilizzazione per comunicare l'obbligo di registrazione di tali sostanze entro il 31 maggio 2018, secondo quanto previsto dall'articolo 23 (a) del Regolamento e a tale scopo ha anche partecipato ad una serie di eventi organizzati da varie associazioni. Si è inoltre fortemente impegnato al fine di ridurre gli oneri burocratici e amministrativi per le PMI previsti dal Regolamento e ha sensibilizzato le associazioni e le istituzioni a partecipare alla consultazione pubblica sul Regolamento Reach condotta nell'ambito del Programma REFIT della Commissione europea.

Per quanto riguarda poi il legame tra il Regolamento REACH e l'economia circolare il Governo, in linea con la posizione del Senato[12], nel dibattito in ambito europeo ha  sostenuto la necessità di meglio raccordare le imprescindibili esigenze di sicurezza delle sostanze chimiche con la necessità di favorire il riutilizzo di tali sostanze nell'ottica di salvaguardare le risorse naturali e di cogliere le opportunità dell'economia circolare. Il Ministero dello sviluppo economico in occasione del Consiglio Competitività del 29 febbraio 2016 ha rappresentato l'esigenza di rimuovere gli ostacoli alla conversione dei rifiuti in risorse, tra cui la poca chiarezza del concetto di "end of waste", e la presenza di frizioni tra la normativa REACH e la normativa sui rifiuti. Su questo ultimo punto il Governo ha presentato un Documento ("Chemicals legislation and circular economy) nell'ambito del gruppo consultivo dei ministeri dell'Industria istituito presso la Direzione generale Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI della Commissione europea.

Infine, il Governo ha partecipato all'approvazione della Direttiva (Ue) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa che dovrà essere recepita entro il 23 febbraio 2018. Al riguardo ha proposto specifici criteri di delega nell'ambito del ddl sulla delegazione europea 2016 ed ha avviato una serie di tavoli tecnici di confronto con l'Istituto di vigilanza IVASS.


Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio

 

L'inizio dell'attuazione del Programma Nazionale della Ricerca 2015-2020 (PNR) è al cuore del paragrafo su ricerca e sviluppo tecnologico. Si riferisce, in particolare, sull'avvio di azioni per garantire una governance delle funzioni di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e valutazione di impatto delle politiche, ma anche dell'elaborazione della Strategia italiana per la realizzazione dello spazio europeo della ricerca, in attuazione della European Research Area Roadmap.

La cooperazione pubblico-privata nella ricerca industriale è stata perseguita attraverso i cluster tecnologici nazionali, infrastrutture intangibili su cui si regge l'intero impianto della ricerca rivolta alle imprese.

E' iniziato lo studio per garantire il co-finanziamento delle infrastrutture di ricerca, in grado di offrire servizi qualificati, attrarre talenti e creare attività di networking internazionale.

La relazione elenca quindi le azioni specifiche intraprese dal Governo nel corso dell'anno, all'interno delle quali particolare attenzione è stata dedicata alla realizzazione di una sinergia tra Fondi strutturali e di investimento europei ed il Programma "Orizzonte 2020". Contestualmente, si è curato il coordinamento con i Programmi operativi regionali dei territori del Mezzogiorno per garantire un coordinamento delle azioni rivolte ai diversi territori.

Un utilizzo più efficiente dei Fondi strutturali ed un incremento delle sinergie tra politiche comunitarie, nazionali e regionali è perseguito tramite l'attuazione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, che tra l'altro costituisce una condizione ex ante per l'utilizzo delle risorse comunitarie.

Le attività volte a sviluppare il CERT[13] nazionale  rientrano nel vasto programma avviato dalla Commissione europea al fine di uniformare le dotazioni infrastrutturali degli Stati membri ed armonizzare gli strumenti per affrontare efficacemente le minacce cyber. In quest'ottica rientrano gli sforzi in corso per assicurare la cooperazione tra i CERT operativi in ambito UE. Nella medesima direzione si rivolgono le collaborazioni con ENISA (Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione), su cui vengono forniti dettagli in un apposito paragrafo.

Per quanto concerne le politiche italiane nel settore aerospaziale, nel corso del 2016 il Governo ha perseguito la realizzazione di programmi ed infrastrutture che sostengano la crescita intellettuale ed industriale del Paese anche attraverso la collaborazione con organismi internazionali quali l'Agenzia spaziale europea. La relazione si concentra, in particolare, sulle seguenti attività:

1)    la promozione dell'attuazione di grandi programmi strategici in ambito satellitare, quali "Cosmo_SkyMed" e il lanciatore Vega;

2)    la prosecuzione della partecipazione ai progetti più significativi UE, quali il programma di navigazione satellitare "Galileo" e quello di osservazione della terra "Copernicus";

3)    la candidatura dell'Italia quale sede per il centro dati del Centro europeo per le previsioni atmosferiche di medio termine (ECMWF);

4)    telecomunicazioni, con una politica concentrata su nuovi sistemi satellitari e sulle applicazioni integrate che dovrebbero offrire servizi per la difesa dell'ambiente, il controllo del territorio e la protezione civile;

5)    lo sviluppo, mediante l'ASI, di applicazioni integrate, con un interesse specifico sui temi dell'ambiente, della sicurezza, dell'emergenza e della valorizzazione delle infrastrutture nazionali qualificanti.


L’Agenda digitale europea e l’Italia

 

Il Governo riferisce in merito al progresso delle iniziative ed azioni intraprese nel corso del 2016 per il perseguimento degli obiettivi dell’Agenda digitale europea. I pilastri della politica per la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni (Agenda digitale italiana) sono rappresentati da:

-      la Strategia per la Crescita digitale 2014-2020, attraverso la quale si prevede il coordinamento di tutti gli interventi di trasformazione digitale e l'avvio di un percorso di centralizzazione della programmazione e della spesa pubblica in materia;

-      il Piano nazionale Banda Ultra Larga, che definisce i principi base delle iniziative pubbliche a sostegno dello sviluppo della banda ultralarga dal 2014 al 2020.

 

Nel corso del 2016, il Governo italiano ha predisposto una nuova versione della Strategia per la crescita digitale, aggiornata al 21 giugno 2016, modificata e integrata a seguito delle richieste formulate dalla Commissione europea nel corso della valutazione. La Commissione ha approvato il documento strategico, confermando la soddisfazione delle condizioni inserite come pre-requisito per la spesa dei fondi ed ha aperto la strada all’utilizzo di circa 1 ml e 200 milioni di fondi strutturali destinati da amministrazioni centrali al raggiungimento dell’obiettivo Agenda Digitale.

In attuazione della Strategia, ad ottobre 2016 sono iniziati lavori di progettazione e definizione di Italia Login, un progetto che mira a realizzare un punto di accesso centrale ai servizi online della pubblica amministrazione per i cittadini, attraverso il coordinamento di tutti i servizi digitali offerti dalle singole amministrazioni con le infrastrutture immateriali (SPID, ANPR, PagoPA, ecc.) e fisiche nazionali.

Contemporaneamente, il Governo riferisce dell’imminente rilascio del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione (2017-2019), che ha l’obiettivo di indirizzare gli investimenti in ICT del settore pubblico secondo le linee guida del Governo e in coerenza con gli obiettivi e i programmi europei, accompagnando la trasformazione digitale delle amministrazioni pubbliche.

Tra le azioni realizzate nell’ambito dei temi di rilevanza per la crescita dei servizi digitali alle imprese e al cittadino, il Governo segnala, nella relazione, la diffusione del Sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché il sistema di fatturazione elettronica e per i pagamenti telematici a favore delle istituzioni scolastiche.


Riforma delle pubbliche amministrazioni e semplificazione

 

Il Governo riferisce la propria intenzione di accelerare il processo digitale per la costituzione del sistema HR, un sistema informativo di gestione delle risorse umane, con riferimento al personale pubblico italiano, con l’obiettivo di:

§  rendere operativo un servizio condiviso (“il più grande shared service di servizi di gestione del personale al mondo”) per la gestione del personale, centralizzando le infrastrutture attualmente utilizzate per erogare servizi analoghi;

§  accompagnare il processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione italiana;

§  fornire ai decisori politici, alla governance amministrativa e dei cittadini e alle imprese informazioni certe, tempestive e strutturate riguardanti i dipendenti pubblici.

Per il perseguimento e la realizzazione dei predetti obiettivi il Governo ha elaborato un piano d’azione articolato nelle seguenti tre linee:

§  realizzazione di un nuovo sistema di gestione del personale pubblico in grado di coprire tutti i processi amministrativi di gestione del personale;

§  realizzazione di una banca dati del personale della PA (a supporto delle azioni di definizione delle politiche, cd. policy making);

§  adozione di modelli organizzativi innovativi in grado di rispondere al meglio alle richieste delle pubbliche amministrazioni (community, erogazione multi-level, digital by-default, co-creation e self provisioning)

 

Il Governo riferisce la propria partecipazione alle principali iniziative europee nel campo della modernizzazione del settore pubblico nel corso del 2016, sottolineando:

§  il contributo dell’Italia alle attività della rete EUPAN (European Public Administration Network/ Rete europea della pubblica amministrazione);

§  il sostegno, anche finanziario, dell’Italia all’Istituto europeo di pubblica amministrazione (EIPA – European Institute of Public Administration), che eroga formazione per le amministrazioni degli Stati membri e organizza un premio biennale per le amministrazioni;

§  la partecipazione, tramite il Dipartimento della funzione pubblica, all’EUPAE – European Public Administration Employers, l’organizzazione europea dei datori di lavori delle pubbliche amministrazioni. Nel corso del 2016 è stato approvato il nuovo programma di lavoro, che prevede attività, in particolare, sui temi della qualità dei servizi, della conciliazione vita/lavoro e dei diritti di informazione e consultazione dei lavoratori pubblici.

 

Il Governo è stato inoltre impegnato nel sostegno alla mobilità internazionale ed europea dei funzionari pubblici italiani, assicurando, in particolare, il rilascio delle autorizzazioni al collocamento fuori ruolo dei dipendenti pubblici ai sensi della L. 1114/62 (al 31 dicembre 2016 risultavano collocati fuori ruolo in base a tale disciplina 360 unità circa, suddivise tra istituzioni europee ed organizzazioni internazionali). Inoltre, in seguito all’entrata in vigore del D.P.C.M. 184/2014 (relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri) sono state definite le strategie di migliore distribuzione dei funzionari pubblici italiani presso le Istituzioni UE, anche mediante l’attivazione dei una banca dati alla quale le Amministrazioni hanno accesso per acquisire informazioni e avvalersi del personale. Da tale banca dati risulta che ci sono 165 unità di personale distaccate presso istituzioni UE e poche unità presso stati esteri o altri organismi internazionali.

 

In relazione alle politiche europee di semplificazione normativa ed amministrativa, il Governo ha operato secondo le indicazioni dell’Accordo interistituzionale “Legiferare meglio”, entrato in vigore il 13 aprile 2016 e teso a garantire che gli atti legislativi dell’UE siano più semplici e chiari, garantendo maggiore trasparenza e consultazione pubblica nel processo legislativo. Inoltre, il Governo italiano ha sostenuto l’adozione di un documento che valorizzasse alcuni punti del cd. “pacchetto better regulation”, ponendo enfasi: sul ruolo del miglioramento della qualità della regolazione attraverso il rafforzamento delle tecniche di quantificazione sia dell’impatto delle norme sia dei risultati delle iniziative di semplificazione e riduzione oneri; sulla proporzionalità degli adempimenti rispetto alle dimensioni e al rischio di impresa, al fine di ridurre il carico per le PMI; sull’importanza del principio per cui le norme dovrebbe essere “a prova di futuro”.

In particolare, il Governo riferisce di aver sostenuto l’accelerazione dell’introduzione di obiettivi di riduzione degli oneri regolatori in settori specifici nell’ambito del programma REFIT (Regulatory Fitness and Performance Programme/Programma di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della regolamentazione), istituito al fine di verificare che la legislazione europea risponda allo scopo per la quale è stata introdotta e produca i risultati attesi. In questa direzione si pongono le conclusioni del Consiglio Competitività del 26 maggio 2016, che hanno sollecitato la Commissione UE a completare la valutazione di fattibilità circa l’introduzione di obiettivi di riduzione nei settori più onerosi, in modo da iniziare nel 2017.

Il Governo ha partecipato ai lavori della Piattaforma REFIT, che nel 2016 ha adottato 22 pareri sulle proposte di semplificazione avanzate da cittadini, associazioni e imprese alla Commissione UE.

 

 


Energia

 

Il Governo italiano ha conferito grande importanza al tema dell'Unione dell'energia, il progetto lanciato dalla Commissione europea nel febbraio 2015[14] al fine di superare l'insicurezza del contesto energetico europeo  e di garantire energia sicura, sostenibile e competitiva a prezzi accessibili. Tale progetto si basa sull'integrazione di cinque dimensioni: sicurezza energetica, solidarietà e fiducia; mercato interno pienamente funzionante; efficienza energetica e moderazione della domanda; decarbonizzazione dell'economia; ricerca, innovazione e competitività. In tale contesto, il Governo italiano, oltre a sostenere tutto l'insieme delle politiche europee previste, ha posto grande attenzione alla Strategia dell'Ue sul gas naturale e liquefatto (GNL) e stoccaggio del gas (COM(2016)49). Tale strategia mira a sviluppare le potenzialità del GNL e a rendere il sistema del gas dell'Ue più diversificato e flessibile, contribuendo ad assicurare un approvvigionamento sicuro, resiliente e competitivo, in linea con l'obiettivo primario dell'Unione dell'energia.

In futuro, anche sulla base degli indirizzi forniti dal Parlamento[15], il Governo si impegnerà a garantire la realizzazione di tutti i punti d'azione della Strategia, con particolare riferimento alla piena attuazione della Direttiva 2014/94/Ue sui combustibili alternativi, in base alla quale entro il 31 dicembre 2025 gli Stati membri dovranno assicurare un numero adeguato di punti di rifornimento per il GNL nei porti marittimi ed entro il 31 dicembre 2020 nei principali porti della navigazione interna.

Nel 2016 il Governo ha partecipato inoltre al dibattito orientativo tra gli Stati membri sui temi della governance dell'Unione dell'energia, della revisione del mercato elettrico, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, sui quali la Commissione europea lo scorso 30 novembre ha presentato il  pacchetto di proposte "Energia pulita per tutti gli europei"[16] a completamento del progetto politico dell'Unione dell'energia[17].

Alcune proposte del pacchetto sono al momento al vaglio della 10a Commissione Industria, commercio e turismo del Senato. Si tratta della proposta di direttiva in materia di prestazione energetica nell'edilizia (COM(2016)765) e della proposta di regolamento sulla preparazione dei rischi nel settore dell'energia elettrica (COM(2016)862). La 10a Commissione ha invece concluso l'esame della proposta di direttiva in materia di efficienza energetica (COM(2016)761) approvando, il 17 maggio scorso, la risoluzione DOC XVIII, n. 203. E' terminato anche l'esame congiunto da parte della 10a Commissione e della 13a Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della proposta di regolamento in materia di governance dell'Unione dell'energia (COM(2016)759), sulla quale le due commissioni hanno approvato, lo scorso 19 aprile, la risoluzione DOC XVIII, n. 198.

In tema di governance, il Governo ha salutato con favore un'altra iniziativa della Commissione europea, ovvero il c.d. "new deal per i consumatori di energia", il "patto" lanciato nel luglio 2015 (COM(2015)339) con l'intento di conferire ai consumatori di energia un ruolo sempre più attivo nella transizione energetica. Questa iniziativa è stata apprezzata anche dal Parlamento[18].

Il Governo è stato impegnato nei negoziati sulla proposta di decisione riguardante lo scambio di informazioni sugli accordi intergovernativi (IGA) (COM(2016)53). La proposta mira a modificare la Decisione 994/2012/Ue relativa al meccanismo vigente per lo scambio di informazioni tra Stati membri e Paesi terzi nel settore dell'energia, in particolare quelle riguardanti le infrastrutture di interconnessione delle reti di trasporto dei gas e di trasmissione di elettricità. Tale meccanismo prevede una valutazione ex post di conformità alla legislazione Ue, condotta dalla Commissione europea sugli IGA sottoscritti. La proposta mira invece ad istituire un controllo di conformità ex ante, in base al quale gli IGA da sottoscrivere saranno inviati all'Esecutivo europeo che dovrà concedere il proprio via libera.  Il Governo italiano, anche sulla scorta degli indirizzi forniti dalla 10a Commissione del Senato[19], ha giudicato accettabile il compromesso raggiunto in sede di Consiglio che prevede una valutazione ex ante limitata ai soli IGA relativi al mercato del gas[20].  

Un altro tema sul quale il Governo è stato particolarmente attivo è quello della sicurezza degli approvvigionamenti del gas. La relativa proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea (COM(2016)52), genera dalla necessità di superare la ancora forte dipendenza energetica dell'Ue esclusivamente da un unico fornitore (Russia), la vulnerabilità in caso di interruzioni dell'approvvigionamento di gas emersa dagli stress test regionali eseguiti nel 2014 ed infine la mancanza di cooperazione tra Stati. La proposta della Commissione mira a: introdurre il passaggio da un approccio nazionale ad un approccio regionale nel predisporre le misure di sicurezza degli approvvigionamenti; introdurre un principio di solidarietà in base al quale, come ultima soluzione, i paesi confinanti contribuiranno ad assicurare le forniture di gas alle abitazioni e ai servizi sociali essenziali; definire obblighi più dettagliati per garantire la disponibilità dell'infrastruttura necessaria; rafforzare la cooperazione con i paesi vicini; proporre un miglior accesso all'informazione e misure in materia di trasparenza per alcuni contratti rilevanti per la sicurezza degli approvvigionamenti. Il Governo riferisce quindi sull'andamento dei negoziati in sede Ue e sulla propria posizione.

I lavori in seno al Consiglio TTE-energia dell'Ue sono stati caratterizzati da divergenze su alcuni punti particolarmente controversi (cooperazione regionale, trasparenza e solidarietà). Il Governo italiano, assieme a Germania, Francia, Belgio e Austria, ha presentato un documento informale (non paper) sui principali punti negoziali e, anche sulla base degli indirizzi forniti dal Parlamento[21], ha proseguito il negoziato nell'ambito di un gruppo di esperti, mantenendo sempre il contatto con gli altri paesi firmatari del non paper. Ciò ha consentito di mettere in campo una solida minoranza di blocco che ha impedito la conclusione del negoziato sulla proposta originaria della Commissione europea. Nel mese di dicembre, in seno al Consiglio TTE-energia è stato approvato quindi un testo di compromesso[22] che ha accolto tutte le richieste del Governo italiano.

Il Governo ha partecipato attivamente anche ai negoziati relativi alla proposta di regolamento in materia di etichettatura dell'efficienza energetica (COM(2015)341), sulla quale il Consiglio dell'Ue nel novembre  2015 aveva raggiunto una posizione comune. Nell'ambito dei negoziati con il Parlamento europeo svoltisi nel 2016 il Governo, anche sulla scorta delle posizioni espresse dal Parlamento[23], ha sostenuto il compromesso raggiunto in sede di posizione comune. Il Governo, riferendo poi sull'andamento dei negoziati di trilogo, informa sulle difficoltà  dovute alle divergenti posizioni del Consiglio e del Parlamento europeo in materia di tempistiche del riscalaggio e di atti delegati[24].


Ambiente

 

Il Governo è stato impegnato, sia a livello interministeriale che nell'ambito di un confronto con le associazioni imprenditoriali, in un lavoro di analisi delle proposte di direttive previste nel pacchetto sull'economia circolare presentato dalla Commissione europea nel 2015[25]. A livello dell'Ue si è fortemente impegnato a facilitare l'adozione, il 20 giugno 2016, delle Conclusioni del Consiglio Ambiente sul Piano d'azione per l'economia circolare (COM(2015)614)[26], sulla base delle posizioni espresse dal Parlamento italiano[27]. In particolare, ha appoggiato le osservazioni della Camera in merito alla necessità di adeguate allocazioni economiche e finanziarie e quelle del Senato riguardo alla necessità di un maggiore raccordo tra la legislazione su sostanze chimiche, rifiuti e prodotti, di un  uso efficiente delle risorse nonché di un crono programma più chiaro. Per quanto riguarda le quattro proposte di modifica delle direttive sui rifiuti (COM(2015) 593, COM(2015) 594, COM(2015) 595, COM(2015) 596) l'attuale testo di compromesso elaborato dal Consiglio accoglie le richieste avanzate dal Governo italiano, in parte basate sulle osservazioni formulate dal Senato.

Il Governo riferisce inoltre di come abbia continuato a ribadire in tutte le sedi di confronto con la Commissione europea che i principi dell'uso efficiente delle risorse e dell'economia circolare debbano essere compresi anche nel ciclo di programmazione economica europeo.

Sempre sul tema dell'economia circolare, particolare attenzione è stata conferita al settore della bioeconomia, con la definizione del "Piano di attuazione settore biobased economy" e del "Piano di attuazione settore Agrifood" collegati alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente. I due piani individuano linee di ricerca e progetti in grado di presentare soluzioni innovative che attirino investimenti pubblici e privati in modo da garantire maggiori sinergie tra i settori economici al fine di favorire la transizione verso l'economia circolare. In linea con la Strategia europea sulla bioeconomy è stata redatta la Strategia nazionale per la bioeconomia, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il coinvolgimento di diversi ministeri e di cluster tecnologici. Un gruppo tecnico ha redatto il testo e sottoposto la bozza ad una consultazione pubblica conclusasi lo scorso mese dicembre[28].

In tema di inquinamento atmosferico il Governo è stato impegnato nell'ultima fase dei negoziati sulla revisione della direttiva riguardante i limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici  (COM(2013)920), il cui iter si è ormai concluso con l'approvazione della Direttiva (ue) 2016/2284, che per l'Italia prevede obiettivi di riduzione al 2030 ambiziosi ma sostenibili. Il Governo sarà ora impegnato nelle procedure di recepimento della direttiva, che dovrà essere trasposta negli ordinamenti nazionali entro 18 mesi dalla sua adozione. Non è stato concluso invece il negoziato sulla proposta di regolamento in materia di riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli (COM(2014)0028). Il Governo riferisce circa la fase di stallo dovuta alle divergenti posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di conferimento dei poteri di delega alla Commissione europea per la modifica di alcune parti particolarmente delicate della legislazione Ue vigente.

In tema di sostanze chimiche il Governo ha fornito il proprio contributo alla stesura delle Conclusioni del Consiglio Ambiente del dicembre 2016[29]. 

In materia di politiche per il clima l'azione del Governo si è concentrata sull'esame delle valutazioni di impatto che accompagnano due proposte presentate dalla Commissione europea nel luglio del 2016 relative ai settori non-ETS (agricoltura, trasporti, processi industriali, uso dei prodotti e rifiuti). Si tratta delle proposte di regolamento in materia di riduzioni annuali vincolanti di gas a effetto serra (condivisione degli sforzi - Effort sharing, ESD) (COM(2016)482) e di inclusione delle emissioni di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo e dalla silvicultura (LUFUCF) (COM(2016)479). Per il suddetto esame è stato avviato un coordinamento interministeriale, istituzionale e tecnico, coerentemente agli indirizzi formulati dal Senato, e in particolare al parere espresso dalla 14a Commissione politiche dell'Unione europea[30]. Il Governo ha provveduto a chiedere in sede Ue una serie di chiarimenti volti a definire la propria posizione negoziale. Quest'ultima, dettagliatamente illustrata, tiene conto anche degli indirizzi forniti dal Parlamento[31].

Il Governo informa poi sulla posizione assunta riguardo alla proposta di direttiva recante la modifica del sistema di scambio delle quote di emissione di C02 (ETS) (COM(2015)337), sulla quale sono ancora in corso i negoziati. La posizione italiana, concordata a livello interministeriale, tiene conto degli indirizzi forniti dalla Camera dei deputati[32] in tema di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (carbon leakage), di costi indiretti del sistema ETS derivanti dal trasferimento del costo della C02 nei prezzi dell'energia termica. Tra essi, inoltre, la necessità di sistema più dinamico di assegnazione delle quote e l'istituzione di un fondo per l'innovazione e di un fondo per la modernizzazione[33].

Per quanto riguarda i cambiamenti climatici il Governo, insieme all'Unione europea e agli Stati membri, è stato impegnato nella sottoscrizione dell'Accordo di Parigi sul clima adottato nel dicembre 2015. L'Accordo è entrato in vigore in via anticipata nel novembre 2016 grazie ad una procedura accelerata di ratifica concordata, in via del tutto eccezionale, dalla Commissione europea e dagli Stati membri. Tale procedura ha consentito all'Ue di procedere alla ratifica in modo disgiunto senza attendere quindi che fossero completati i singoli processi a livello nazionale[34]. Tuttavia, al momento dell'adozione dell'Accordo da parte dell'Unione, è stato espressamente specificato che tale procedura non costituisce un precedente, come sottolineato anche negli orientamenti adottati dal Senato[35]. L'Italia, che ha firmando e ratificato l'Accordo rispettivamente il 22 aprile e l'11 novembre 2016, continua a fornire il suo contributo al livello internazionale al processo di definizione delle regole necessarie ai fini dell'implementazione dell'Accordo stesso. Nel luglio 2016 ha inoltre ratificato l'emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto, definendo gli strumenti da applicare ai fini del raggiungimento degli obiettivi vincolanti per il secondo periodo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (2021-2030).

Nell'ambito delle politiche per lo sviluppo sostenibile il Governo ha rafforzato il proprio impegno per l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dalle Nazioni unite nel settembre 2015, sostenendo l'importanza di elaborare una strategia a livello Ue. L'Italia, assieme ai paesi più virtuosi, ha avviato un processo interistituzionale di aggiornamento della Strategia nazionale di sviluppo sostenibile e ha partecipato ad un Foro politico di alto livello tenutosi nel giugno 2016.

In materia di biodiversità l'attività del Governo è stata caratterizzata dalla partecipazione ai negoziati internazionali nell'ambito di varie Convenzioni, tra cui la Convenzione sulla biodiversità biologica. Sul fronte europeo, invece, il Governo, accogliendo con favore la decisione della Commissione europea di non procedere alla revisione delle due direttive Natura[36], è pronto a fornire il proprio contributo alla predisposizione del piano d'azione dell'Ue volto a migliorarne l'attuazione. Nel 2016 il Governo ha inoltre partecipato al negoziato sulla proposta di regolamento sul mercurio (COM(2016)39), nel corso del quale sono stati affrontati i temi dell'amalgama dentale, del mercurio contenuto nei medicinali omeopatici, dei rifiuti  di mercurio, delle modalità di stoccaggio temporaneo, nonché della produzione e immissione sul mercato di nuovi prodotti con aggiunta di mercurio. Il negoziato ha portato all'adozione da parte del Consiglio di un testo di compromesso che risponde alla linee di indirizzo espresse dal Senato[37]. Parallelamente il Governo ha curato la stesura del disegno di legge di ratifica della Convenzione di Minamata sul mercurio, conformemente agli indirizzi espressi dal Senato[38].

 


Trasporti

 

Il Governo riferisce sulle proprie attività nel corso del 2016, nei vari settori del trasporto aereo, del trasporto stradale, del trasporto ferroviario e del trasporto marittimo, sottolineando in particolare l’impegno per la continuità ed il monitoraggio aggiornato, con la conclusione delle rendicontazioni finali nel termine prescritto di fine 2016, di tutti i progetti che hanno beneficiano di contributi europei e che ricadono nella politica delle reti di trasporto transeuropee TEN-T. L’Italia ha inoltre partecipato ai bandi CEF - Connecting Europe Facility, della programmazione 2014-2020. La Commissione europea ha approvato 12 progetti (di cui due progetti ferroviari rientrano negli interventi proposti per la clausola di flessibilità per circa 1,7 milioni di quota nazionale riferibile all’anno 2016) su 41 presentati dall’Italia, con un contributo accordato pari a 91,4 milioni di euro; 8 proposte prevedono un partenariato europeo mentre 4 sono esclusivamente nazionali.

Il Governo è stato parte attiva nei negoziati avviati dalla Commissione europea per la revisione della rete trans-europea globale, secondo quanto previsto nel Regolamento UE n.1315/2013 ed ha collaborato alla revisione dei piani di lavoro relativi ai 4 corridoi multimodali TEN-T che interessano l’Italia, approvati nel mese di dicembre 2016 e costituiranno la base del lavoro nel 2017.

 

 

Trasporto stradale:

Per quanto riguarda lo stato di avanzamento dei lavori relativi allo scavo della Galleria di base del Brennero, considerata obiettivo strategico, si sono conclusi i lavori delle opere propedeutiche – ambito “Sotto-attraversamento Isarco-spostamento strada statale SS 12” e delle opere relative al “Sotto-attraversamento dell’Isarco – area di carico-scarico A22 .

Nell’ambito del processo di revisione della normativa europea in materia di trasporto stradale, ancora in corso , l’Italia è particolarmente interessata al trasporto di cabotaggio merci sul quale il Governo ha continuato a sostenere la propria contrarietà ad ipotesi di maggiore liberalizzazione, richiedendo interventi di chiarificazione della disciplina vigente per renderne più semplici l’applicazione ed il controllo. Sui registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada (nuovo regolamento della Commissione ERRU 2 European Registers of Road Transport Undertakings) relativo allo scambio fra Stati membri delle informazioni sull’onorabilità e le infrazioni delle imprese di autotrasporto, sono state ottenute modifiche di garanzia.

Sulla proposta relativa all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, il Governo, in linea con l’atto di indirizzo parlamentare formulato dall’8^ Commissione del Senato il 9 marzo 2016 (Risoluzione Doc. XVIII n. 110), ha espresso una valutazione complessivamente positiva della finalità della proposta tesa a rafforzare i controlli sulle procedure e sui soggetti preposti sia nella fase di verifica ex ante (omologazione) sia nella fase di controllo ex post (vigilanza del mercato). A tutela della competitività del settore industriale, il Governo ha peraltro proposto di: a) non porre alcun limite temporale di validità al certificato di omologazione; b) tenere conto, nelle procedure di omologazione delle piccole serie, delle specificità della produzione in piccole serie; c) prevedere, nelle procedure di immatricolazione per i veicoli di fine serie, un sistema che si basi sia su limiti temporali che quantitativi e che permetta la produzione dei veicoli fino all'ultimo giorno di validità del certificato dl omologazione (e non tre mesi prima la scadenza). Il Governo ha inoltre manifestato dubbi sulle nuove competenze assegnate alla Commissione europea per la valutazione dei servizi tecnici di omologazione, rappresentando la specificità della situazione italiana, in cui i servizi tecnici sono svolti da organismi statali: i centri prova autoveicoli (CPA) del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti: il Governo ha auspicato l'individuazione di forme di sostegno agli Stati membri per implementare efficacemente i compiti di sorveglianza del mercato.

L’attività internazionale ha riguardato:

- l’Accordo Unione europea - Svizzera in materia di trasporto stradale e l’Italia ha dato parere contrario sulla modifica della tassa svizzera sui veicoli pesanti per l’uso delle infrastrutture (TTPCP), che grava in particolare sulle imprese italiane in transito;

- il negoziato per un Trattato tra Unione europea e Balcani occidentali in materia di trasporto (l’Italia ritiene che le relazioni tra Stati membri UE e Paesi terzi, in materia di trasporto stradale, debbano continuare ad essere regolati da accordi bilaterali);

- l’Accordo AETR sui tempi di guida e risposo dei conducenti (Accordo Europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada).

 

 

Trasporto ferroviario:

L’Italia ha partecipato ai Triloghi sul cosiddetto “quarto pacchetto ferroviario”, il sistema integrato di norme che intende migliorare i servizi ferroviari dell’UE (accessibilità, efficienza, trasparenza, equità, non discriminazione, competitività, ma anche interoperabilità, sicurezza, certificazioni e procedure conformi etc.), realizzando il mercato unico sotto il profilo tecnico (interoperabilità, sicurezza ferroviaria e regolamento agenzia europea)  e politico (separazione contabile e trasparenza finanziaria del gestore, oltre obblighi di servizio pubblico e liberalizzazione).  L’Italia ha partecipato ai lavori, avviati l’11 febbraio 2016 da un Gruppo di Esperti istituito dalla Commissione, per la definizione degli atti di implementazione previsti dalla direttiva Interoperabilità (messa sul mercato di nuovi componenti, sottosistemi e veicoli interoperabili, nonché le norme relative alla messa in servizio dei sottosistemi infrastrutturali), della direttiva Sicurezza (certificazione di sicurezza delle imprese ferroviarie che circolano nell’unione e per l’autorizzazione di sicurezza dei Gestori dell’infrastruttura) e del regolamento dell’Agenzia Ferroviaria Europea ERA.

 

 

Trasporto marittimo

Il Governo è stato coinvolto nella revisione delle direttive 2009/45/CE, 2003/25/CE, 1999/35/CE e 98/41/CE sulla sicurezza delle navi passeggeri. Per la proposta di modifica della direttiva 2009/45/CE, che semplifica la regolamentazione sulla sicurezza della navigazione per le navi da passeggeri, è stata tra l’altro ottenuta l’esclusione dal campo di applicazione delle imbarcazioni di lunghezza inferiore ai ventiquattro metri, delle unità a vela e di quelle destinate agli impianti di estrazione in alto mare, mentre si è estesa l’applicazione della direttiva alle unità da passeggeri costruite in alluminio. Il periodo di transitorio di adeguamento per le unità in esercizio è stato esteso da cinque a sette anni a seguito della richiesta del Governo, in base all’indirizzo parlamentare della  risoluzione n. 139 della 8^ Commissione del Senato, del 20 luglio 2016.

Per la proposta di modifica della Direttiva 98/41/CE, che intende semplificare gli attuali requisiti per il conteggio e la registrazione dell’equipaggio e dei dati dei passeggeri delle navi, in linea con la risoluzione n. 140 della 8^ Commissione del Senato, del 20 luglio 2016, è stato previsto l’inserimento dei dati numerici nell’interfaccia unica prevista dalla direttiva 2010/65/CE in luogo della trasmissione dei dati da parte della nave all’armatore (company). Tra i dati da trasmettere obbligatoriamente (nome, sesso, anno di nascita, necessità specifiche) è stato inserito quello della nazionalità del passeggero come già applicato dall’Italia, in modo da consentire ai centri di ricerca e soccorso (SAR) di accedere immediatamente, in caso di emergenza, alle informazioni relative alle persone presenti a bordo.  

Sulla proposta di direttiva COM (2016)371 relativa alle ispezioni sui traghetti ro-ro e le unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea che abroga la direttiva 1999/35/CE e modifica la direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, il Governo ha sostenuto la semplificazione tra le procedure di visita della direttiva 99/35/CE, le ispezioni eseguite dallo Stato di approdo (direttiva 2009/16/CE) e le visite annuali condotte dallo Stato di bandiera della nave (direttiva 2009/21/CE) , in coerenza con le osservazioni formulate dalla 8^ Commissione del Senato nella risoluzione n. 140 del 20 luglio 2016. Sarà possibile combinare l’ispezione prevista dalla nuova direttiva con la certificazione statuale della nave (direttiva 2009/21/CE) e l’armonizzazione al regime di Port State Control (direttiva 2009/16/CE), per quanto attiene i rapporti di visita, l’uso del database ed il fermo nave, da attuarsi in caso di gravi deficienze.

Per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali nella navigazione interna, il Governo, come richiesto dal Senato con la risoluzione n. 124 dell’8^ Commissione del 27 aprile 2016, ha sostenuto la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio COM (2016) 82 per agevolare la mobilità dei lavoratori nel settore, garantendo che le qualifiche dei lavoratori qualificati siano riconosciute in tutta l'UE. La proposta istituisce standard di valutazione delle competenze, quali approvazione di programmi di formazione e monitoraggio e valutazione della certificazione e della formazione – che necessita di una regia a livello nazionale per evitare conflitti di attribuzione tra Stato, Regioni e Enti Locali. Poiché in Italia la competenza sulla materia della navigazione interna è stata conferita alla regioni e agli enti locali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 105, comma 2, lett. d), è previsto un passaggio in Conferenza Stato-Regioni,  in caso di adozione di normative di settore.

La proposta di Regolamento COM(2015) 667, relativa all’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) incrementa la cooperazione delle funzioni di guardia costiera e potenzia le sinergie tra le varie Agenzie dell’Unione europea. La risoluzione n. 109 del 23 febbraio 2016 dell’8^ Commissione del Senato ne auspicava un’attuazione rapida a livello nazionale ma non risultando variato l’assetto nazionale relativo alla sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo e della tutela del mare dall’inquinamento, non si rende necessaria l’elaborazione di interventi normativi o amministrativi di adeguamento.

 

 

Trasporto aereo:

 

La proposta COM(2016) 491, crea un sistema comune di certificazione dell’UE, disciplinando le procedure di omologazione per le apparecchiature di controllo di sicurezza negli aeroporti per il controllo delle persone, dei bagagli, sia a mano che da stiva, delle forniture e delle merci trasportate in aereo (per esempio rilevatori di metalli, scanner di sicurezza e sistemi di rilevamento di esplosivi). Oggi queste sono affidate a centri di verifica europei approvati dalla Conferenza Europea dell'Aviazione Civile (ECAC). In materia l’8^ Commissione del Senato, in data 26 ottobre 2016, ha formulato una risoluzione (Doc. XVIII n. 170) sostanzialmente favorevole. Il Governo peraltro ha evidenziato alcune criticità legate al fatto che tali procedure potrebbero ora anche essere affidate a servizi tecnici di Paesi Terzi, che dovrebbero effettuare i test sulla base di protocolli riservati contenuti in documenti riservati della UE. Si ritiene pertanto che il mantenimento dell'attuale sistema di certificazione degli apparati di sicurezza, fornisca migliori garanzie di tutela dell'intero sistema di security aeroportuale europeo.

La Proposta di regolamento COM (2015) 613, definisce regole comuni nel settore dell’Aviazione Civile e istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e abroga il Regolamento (CE) n. 216/2008, considerando la sicurezza, sia in termini di safety che di security, e la protezione ambientale condizioni indispensabili per un settore dell'aviazione competitivo. La proposta introduce un quadro regolamentare modulabile a seconda delle differenze esistenti tra i vari settori dell'aviazione civile e i relativi rischi, in particolare per le esigenze delle piccole e medie imprese (PMI) L’iniziativa introduce per la regolamentazione della safety un approccio basato sui rischi e sulle prestazioni, nel tentativo di rimediare alle attuali carenze in materia di safety e di prendere maggiormente in considerazione i legami tra safety e security e protezione ambientale. Introduce anche, per la prima volta, un quadro Ue per integrare gli aeromobili senza equipaggio, senza limiti di massa massima al decollo, nello spazio aereo europeo in condizioni di sicurezza. La delegazione italiana ha tenuto conto delle indicazioni contenute nell’atto di indirizzo parlamentare che l’8a e la 14a Commissione del Senato hanno adottato (Doc. XVIII n.105) in data 16 febbraio 2016.

L’attività internazionale ha riguardato:

-        la partecipazione all’evento annuale ICAN proposto dall’ICAO (International Civil Aviation Organisation - Organizzazione internazionale dell’Aviazione Civile), con cui si intende agevolare lo svolgimento di negoziati di intese aeronautiche bilaterali e nel corso del quale L’Italia ha definito intese aeronautiche bilaterali con numerosi Paesi terzi;

-        sono stati seguiti i lavori della 39^ Assemblea Generale dell’ICAO, che si riunisce ogni tre anni con l’obiettivo di eleggere il Consiglio, approvare il bilancio di previsione, fornire agli Stati Membri una visione dello stato dell’arte del Sistema Aviazione ed assegnare al Consiglio la missione di governo per il successivo triennio. L’Italia è stata eletta nel Consiglio dell’ICAO e un italiano è stato nominato Presidente della Commissione Legale dell’Assemblea ICAO.


Agricoltura e pesca

 

Con riferimento specifico all’agricoltura - rileva il documento in esame - il 2016 è stato caratterizzato dall’implementazione a livello nazionale della PAC 2014-2020 e da incisive situazioni di crisi in molti settori agricoli nazionali ed internazionali, in particolare quello lattiero-caseario, aggravate negli ultimi mesi dell’anno 2016 dagli eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale.

 

A livello internazionale viene evidenziato il lavoro svolto nelle riunioni preparatorie del G20 dei deputies agricoli afferenti la riunione Ministeriale svoltasi a Berlino il 22 gennaio 2017; continuativo è stato anche l’impegno per importanti negoziati multilaterali condotti a livello dell’Unione europea, tra cui TTIP, Mercosur e CETA.

 

A livello europeo è stato assicurato il coordinamento dei negoziati per la riforma di medio termine del corrente Quadro finanziario e pluriennale 2014-2020 e del cosiddetto regolamento omnibus (COM (2016) 605) final), ad esso correlato, nel quale sono previste, tra l’altro, anche talune modifiche ai regolamenti base della PAC.

 

Il Governo - afferma la relazione - per fronteggiare la crisi di mercato di taluni settori, è stato autorizzato ad adottare misure straordinarie, attuate attraverso un pacchetto di provvedimenti per un valore di diverse centinaia di milioni di euro, messi a disposizione degli Stati membri. Il massimo impegno è stato anche assicurato per fare in modo che gli agricoltori colpiti dagli eventi sismici di agosto e ottobre 2016 beneficiassero, quanto prima, degli anticipi dei premi PAC nonché della liquidazione dei premi dello sviluppo rurale, al fine di contrastare l’abbandono delle attività agricole. Il Governo ha inoltre partecipato ai negoziati per la semplificazione di alcuni strumenti di intervento sui mercati agricoli, in particolare:

a)            nel settore ortofrutticolo, per la riforma delle norme sulle organizzazioni di produttori e loro associazioni, nell’ambito della relativa OCM con salvaguardia delle peculiarità nazionali, nonché per gli aspetti legati alla commercializzazione;

b)             nel settore vitivinicolo, per la modifica della disciplina relativa ai piani nazionali di sostegno e per l’attuazione della riforma sempre in ambito OCM;

c)             per i programmi “Frutta, verdura e latte nelle scuole” (la cui disciplina è stata unificata);

d)             per il settore bieticolo-saccarifero (regolamentazione nel periodo post-quote);

e)             nel settore oleicolo, con la partecipazione ai lavori per l’aggiornamento sui metodi di analisi per la definizione dei parametri per la qualità e la genuinità degli oli, in sede UE e COI (Consiglio oleicolo internazionale).

 

Per quanto concerne, poi, il comparto zootecnico, con apposito provvedimento è stato confermato il sostegno accoppiato della PAC per le vacche delle 5 razze italiane da carne, iscritte ai libri genealogici e facenti parte di allevamenti che aderiscono a piani di gestione della razza finalizzati al risanamento dal virus IBR, estendendo tale misura alla razza Piemontese.

Sempre in ambito europeo, per gli aspetti fitosanitari, è proseguita l’attività per la revisione della proposta del regolamento relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante che ha portato alla pubblicazione del regolamento (UE) n. 2016/2031, recante nuovo regime fitosanitario che si applicherà a decorrere dal 14 dicembre 2019, nonché per la proposta di nuovo regolamento relativo ai controlli ufficiali[39].

Nel settore dei fertilizzanti, è iniziata la discussione presso il Consiglio dell’Unione europea della proposta di regolamento UE COM(2016) 157, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE[40].

 

In ordine all’avvio della procedura d’infrazione, concernente le misure di protezione contro la diffusione del batterio Xylella fastidiosa, per presunta violazione del dovere di leale cooperazione, con particolare riferimento alla mancata eradicazione degli alberi infetti nei 20 km nella zona di contenimento e i ritardi nell’effettuazione del monitoraggio nelle aree interessate, la relazione ci riferisce che la regione Puglia ha provveduto a incrementare le attività di monitoraggio delle aree demarcate.

 

Il rafforzamento delle indagini ha consentito il ritrovamento di nuove piante di olivo infette, per le quali sono state prontamente adottate misure di eradicazione. Le azioni messe in atto da tale regione sono state considerate soddisfacenti e in linea con le disposizioni dell’Unione dalla Commissione europea a conclusione di un audit condotto nel mese di novembre 2016.

 

Per i programmi relativi all’internazionalizzazione dei progetti nazionali di ricerca e sperimentazione nei settori agricolo, agroalimentare e forestale, nell’anno 2016 è proseguita la partecipazione allo SCAR (Standing Committee on Agricultural Research), principale organismo di supporto alla Commissione europea nella predisposizione delle strategie e di coordinamento per la ricerca agricola europea nell’ambito di Horizon 2020.

 

Con riferimento alla semplificazione dei pagamenti diretti, richiesta dal Consiglio dei ministri agricoli, anche su sollecitazione del Governo italiano, nel 2016 l’attività si è concentrata sulle modifiche ai regolamenti delegati e di esecuzione.

 

Sul piano nazionale, le principali azioni hanno riguardato, oltre alla citata implementazione delle misure di sostegno decise a livello europeo (in particolare per il settore lattiero, ovicaprino e suinicolo), l’attuazione dei programmi di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nonché l’applicazione, a regime, della nuova regolamentazione relativa alla certificazione dei conti degli organismi pagatori. E’ stato, inoltre, valutato l’impatto della riforma PAC a livello nazionale, proponendo alcune modifiche per il regime di aiuto accoppiato, anche a seguito di criticità segnalate dalla Commissione europea, mediante una analisi di impatto sui vari settori, aumentando le risorse finanziarie per particolari comparti in difficoltà e semplificando i requisiti di accesso.

 

In tema di aspetti finanziari della PAC, il Governo ha garantito la supervisione degli Organismi Pagatori, con una particolare attenzione rivolta all’Organismo Pagatore AGEA, (oggetto di un importante piano d’interventi correttivi disposto nell’aprile 2014). Sono state monitorate le fasi successive alla decisione di liquidazione dei conti FEAGA e FEASR e, con particolare riguardo alle procedure di conciliazione, sono state poste in essere misure idonee a limitare le procedure di rettifica finanziaria della Commissione dell’Unione europea.

 

Inoltre:

a)    nel settore vitivinicolo, si è proceduto al completamento delle norme attuative della riforma dell’OCM vino e dell’iter di riconoscimento delle indicazioni geografiche nazionali delle bevande spiritose nonché all’analisi del sistema autorizzativo dei nuovi impianti di vite;

b)    nel settore oleicolo, si è data applicazione alle disposizioni europee relative ai Programmi di sostegno per il miglioramento della qualità e della tracciabilità degli oli di oliva per il triennio 2015-2018 e alla tutela della qualità e della corretta informazione ai consumatori;

c)     nel settore zootecnico, si è proceduto alla definizione del programma apistico nazionale 2017-2019 nell’ambito della relativa OCM e all’applicazione del Fondo per gli investimenti nel settore lattiero-caseario;

d)    per il settore risicolo, si è costituito un Tavolo nazionale per la gestione delle problematiche di mercato;

e)     in ambito OGM, è stato adottato il decreto legislativo 14 novembre 2016, n. 227, recante attuazione della direttiva 2015/412/UE, che modifica la direttiva 2001/18/CE, per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) nel loro territorio.

 

Nell’ambito dello sviluppo rurale, l’attività si è concentrata sul supporto alle autorità di gestione regionali nella fase di avvio dei Programmi di sviluppo rurale della nuova programmazione 2014-2020 nonché sulla attuazione dei programmi gestiti a livello centrale.

E’ stata seguita, inoltre, l’evoluzione del processo di modifica del quadro regolamentare dell’Unione europea, intervenendo sulla citata proposta “omnibus” sugli aspetti relativi allo sviluppo rurale ((COM (2016) 605) final), con proposte tese a facilitare l’uso della consulenza aziendale e delle risorse per catastrofi naturali. E’ stato supportato l’avvio dei Gruppi Operativi, quali strumenti per l’innovazione in agricoltura previsti nei PSR (Programmi di sviluppo rurale) per la realizzazione del Partenariato Europeo per l’innovazione “Produttività e sostenibilità dell’agricoltura” (PEI AGRI).

 

Sempre nell’ambito dello sviluppo rurale, è stata supportata l’autorità di gestione nell’attuazione del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014–2020, con particolare riguardo alle assicurazioni agricole agevolate e alla biodiversità animale, con misure relative alla caratterizzazione delle risorse genetiche animali di interesse zootecnico, al sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, a pratiche, processi e tecnologie.

 

Il Governo, anche sulla base delle indicazioni del Senato della Repubblica (con la risoluzione XXIV, n. 59 del 20 aprile 2016 della 14ͣ Commissione permanente, a conclusione dell’esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2015), ha svolto attività di tutela e protezione delle indicazioni geografiche associate a prodotti agroalimentari, ai vini e agli spiriti sia a livello nazionale che internazionale.

 

Ai fini della tutela dei prodotti agroalimentari italiani, il Governo ha, inoltre, garantito la partecipazione ai negoziati commerciali internazionali già avviati (come il TTIP e il negoziato con il Giappone) o da avviare (come i negoziati con il Messico e con il Cile); nonché, alle Organizzazioni internazionali, sia orizzontali (OMC, OMPI, Codex Alimentarius Commission) che di settore (Organizzazione internazionale della vigna e del vino OIV).

 

Sono proseguite, anche nel 2016, le trattative relative alla revisione del regolamento di base in materia di agricoltura biologica, sul quale non è ancora stato possibile raggiungere un accordo definitivo tra Consiglio e Parlamento europeo. In tale contesto, l’Italia ha mantenuto ferma la propria posizione incentrata sulla difesa dei principi fondamentali dell’agricoltura biologica e sulla tutela dei consumatori, opponendosi, tra l’altro, all’introduzione della produzione fuori suolo e di nuove deroghe per i prodotti importati da paesi terzi.

 

Per quanto riguarda i regimi di qualità nazionale dei prodotti agricoli e alimentari, previsti all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013, si è provveduto ad emanare le modalità attuative per l’applicazione del disciplinare “Vitellone e/o Scottona ai cereali”. È stato, inoltre, approvato il disciplinare “Fassona di razza Piemontese” per il quale saranno a breve definiti i criteri applicativi. Sono stati, infine, predisposti i disciplinari “Bovino podolico al pascolo” e “Uovo qualità ai cereali”.

L’Italia ha partecipato anche ai lavori in tema di informazione ed educazione alimentare. Con il regolamento (UE) n. 2016/791 sono stati unificati i programmi di educazione alimentare “Frutta e verdura nelle scuole” e “Latte nelle scuole” e sono stati licenziati sia il Regolamento di esecuzione che il Regolamento delegato della Commissione, attuativi del programma unificato.

 

Con riferimento al regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, è stato adottato il decreto interministeriale concernente l’indicazione in etichetta dell’origine della materia prima per il latte ed i prodotti lattiero-caseari[41]: si tratta di una disciplina sperimentale dell’etichettatura del latte e dei prodotti lattiero caseari, applicabile solo sul territorio nazionale ed in via temporanea (fino al 31 marzo 2019), con la quale il Governo ha recepito le richieste dei consumatori italiani a fornire loro un quadro informativo più completo sugli alimenti.

Con un altro decreto[42] si è provveduto a definire i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al decreto legge n. 113/2016 (articolo 23-bis), istituito al fine di superare l’emergenza del mercato del frumento e di migliorare la qualità dei prodotti lattiero-caseari, attraverso un’alimentazione del bestiame basata su cereali - volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell’intero comparto cerealicolo.

 

In materia di agro-energie, è proseguito l’impegno del Governo per l’incremento dell’efficienza energetica nel settore primario e per la diffusione e razionalizzazione delle fonti agricole rinnovabili, teso alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, secondo gli obiettivi stabiliti dalla direttiva sulle fonti rinnovabili 2009/28/CE e dal “Pacchetto clima - energia 2030”. In tale contesto è stato emanato il decreto interministeriale 23 giugno 2016, recante “Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico”, che aggiorna i meccanismi d’incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili, diversi dal fotovoltaico sino al 31 dicembre 2016.

 

Sul fronte dei controlli ufficiali, nel 2016, è proseguita la verifica della conformità dei prodotti alimentari e dei mezzi tecnici di produzione. Notevoli risultati – prosegue il documento in esame - sono stati raggiunti nell’ambito della tutela ex-officio, affidata a livello nazionale all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi, e sul mercato elettronico.

 

Nel corso del 2016 è stata raggiunta la quota di 1539 segnalazioni di abusi di indicazioni geografiche protette. Ciò anche grazie al Memorandum di intesa (MoU) sottoscritto con il gruppo Alibaba nel 2016 con il Governo italiano. L’accordo di cooperazione con la piattaforma cinese consente all’ICQRF di segnalare inserzioni in danno delle indicazioni geografiche italiane tramite il sistema online di tutela dei diritti di proprietà intellettuale chiamato “Aliprotect”.

 

L’anno scorso è stato anche approvato il decreto legislativo n. 103 del 2016 contenente disposizioni sanzionatorie relative all’olio d’oliva e all’olio di sansa d’oliva. Il decreto introduce sanzioni per coloro che violano le norme previste dal regolamento (UE) n. 29 del 2012, sulla commercializzazione dell’olio d’oliva, a cominciare da quelle sull’indicazione dell’origine degli oli vergini e sulle indicazioni facoltative.

 

Sul fronte della semplificazione, si segnala l’entrata in funzione dei registri informatizzati del settore vitivinicolo.

 

Nel corso del 2016 la Commissione ha rappresentato l’esigenza di far slittare la revisione della normativa unionale in materia di restituzioni all’esportazione FEAGA (regolamento (CE) 612/2009): essa si sostanzierà nell’emanazione di un atto delegato e un atto di esecuzione che sostituiranno la precedente normativa. Con l’occasione la Commissione semplificherà le disposizioni vigenti per rendere più rapida l’erogazione dei fondi ai beneficiari e più snello l’iter procedurale a carico delle amministrazioni nazionali coinvolte.

 

Con riferimento specifico alla pesca, la relazione consuntiva in esame rileva che l’azione del Governo nel corso dell’anno 2016 si è svolta coerentemente con le priorità indicate nella relazione programmatica.

Sono state implementate le azioni tese a rispettare gli impegni prefissati nell’ambito della politica comune della pesca, di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 e, per quanto riguarda, nello specifico, l’obbligo di dichiarazione e sbarco delle catture di specie ittiche soggette a limiti di cattura, ovvero soggette a taglie minime (si veda l’allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006) si è contribuito all’elaborazione delle Raccomandazioni congiunte sui piani di gestione degli scarti per le specie che definiscono le tipologie di pesca, in collaborazione con i Paesi dell’Unione europea con i quali la risorsa ittica è condivisa, nei vari contesti internazionali tra i quali, in primis, il MEDAC (Mediterranean Advisory Council).

 

Per quanto riguarda, invece, il regolamento (UE) n. 1379/2013, relativo alle OCM nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, con specifico riferimento alle organizzazioni di produttori, sono stati esaminati, a fine anno, i piani di produzione e commercializzazione ad esse riferibili, finanziati sulla base dell’articolo 66 del regolamento (UE) n. 508/2014, relativo al FEAMP.

 

Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Senato della Repubblica (con la citata risoluzione XXIV, n. 59 della 14ͣ Commissione permanente) a proposito delle specificità della pesca nel Mediterraneo, durante la quarantesima sessione plenaria della Commissione generale della pesca nel Mediterraneo (CGPM o GFCM), tenutasi a Malta dal 30 maggio al 3 giugno 2016, sono state adottate sette nuove raccomandazioni vincolanti, che individuano misure di gestione delle risorse della pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero. Di particolare rilevanza, per l’Italia, risulta la Raccomandazione (GFCM/40/2016/3) che stabilisce ulteriori misure di emergenza, per le annualità 2017-2018, per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Adriatico (GSA 17 e GSA 18), con l’obiettivo generale di garantire che i livelli di sfruttamento dei piccoli pelagici nel Mare Adriatico raggiungano il rendimento massimo sostenibile entro il 2020, nonché la Raccomandazione (GFCM 40/2016/4) che istituisce un piano di gestione pluriennale per la pesca del nasello e del gambero rosa nel Canale di Sicilia (GSA 12 e GSA 16).

 

Per quanto riguarda il settore dell’acquacoltura, la medesima Commissione generale della pesca nel Mediterraneo ha riconosciuto i primi risultati della Task force istituita al fine di stabilire una strategia per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura nel Mediterraneo e nel Mar Nero. È proseguita l’attività di esame della proposta di regolamento che istituisce un quadro comune dell’Unione europea per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca. Il Governo ha, altresì, seguito le fasi di proposta e approvazione del programma pluriennale dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nei settori della pesca e dell’acquacoltura per il periodo 2017-2019 e delle norme relative al formato per la presentazione dei piani di lavoro per la raccolta dei dati nei medesimi settori (decisione di esecuzione n. 2016/1251 della Commissione e decisione di esecuzione n. 2016/1701 della Commissione). In base a quanto previsto dall’articolo 21 del citato regolamento (UE) n. 508/2014, relativo al FEAMP, l’Italia ha presentato il piano di lavoro per la raccolta dei dati nel settore della pesca e dell’acquacoltura per il periodo 2017-2019. Tale piano di lavoro – prosegue la relazione in esame - è stato approvato con la decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 8906 final del 19 dicembre 2016.

 

Per quanto concerne il Programma operativo (PO) del FEAMP 2014–2020, sono stati predisposti gli strumenti propedeutici alla sua attuazione: è stato istituito il Comitato di sorveglianza del programma; a seguito di intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni, è stato approvato l’Accordo multiregionale che ha permesso la declinazione delle competenze tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sulle azioni da intraprendere attraverso le Misure del Programma operativo FEAMP e la relativa ripartizione finanziaria; è stato istituito un Tavolo, quale sede privilegiata della concertazione tra l’Autorità di gestione e gli Organismi intermedi, durante le riunioni del quale sono stati condivisi ed approvati diversi documenti di attuazione.

 

Nel quadro dell’attuazione delle priorità individuate dal PO del FEAMP, per quanto concerne, in particolare, la promozione della pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, è stata attivata la misura di arresto definitivo, che prevede la possibilità di una riduzione dello sforzo di pesca entro il 2018, concentrando le risorse finanziarie laddove risulti più evidente lo squilibrio tra capacità e sforzo di pesca. È stata attivata anche la misura relativa all’arresto temporaneo delle attività di pesca di cui all’articolo 33 del citato regolamento (UE) n. 508/2014, per le annualità 2015 e 2016. Inoltre, in relazione alle misure di innovazione e servizi di consulenza di cui agli articoli 26 e 27 del medesimo regolamento e, relativamente al sostegno ai sistemi di assegnazione delle possibilità di pesca di cui all’articolo 36, sono state stipulate convenzioni con università e centri di ricerca. Per quanto concerne, poi, la priorità di promuovere l’attuazione della Politica comune della pesca, con riferimento all’articolo 76 del predetto regolamento, relativo al ‘controllo ed esecuzione’, è stata stipulata la convenzione per lo svolgimento delle attività del Comando generale delle Capitanerie di porto. In relazione alla misura di cui all’articolo 77, relativo alla raccolta di dati, è stato attuato il Programma nazionale italiano per la raccolta dei dati primari di tipo biologico, tecnico ambientale e socio-economico 2014-2016, al fine di dare seguito a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 199/2008. Inoltre, in linea con gli obiettivi della priorità tesa ad aumentare l’occupazione e la coesione territoriale del PO del FEAMP, particolare attenzione è stata riservata all’attuazione dello sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD-Community-led local development), ovvero al finanziamento di progetti attuati mediante un approccio partecipativo, messi in campo da partenariati locali composti da rappresentanti dei settori pubblico, privato e della società civile che riflettono correttamente la società locale (gruppi di azione locale nel settore della pesca - FLAG). Infine, con riferimento alla priorità tesa a favorire la commercializzazione e la trasformazione, in relazione all’articolo 68 del suddetto regolamento (UE) n. 508/2014 del FEAMP, si evidenziano, in particolare, le iniziative realizzate a sostegno della promozione e valorizzazione del settore ittico nazionale e della qualità e del valore aggiunto dei prodotti ittici.

 

Nel corso del 2016, inoltre, sono state poste in essere attività strumentali all’ottimale gestione degli adempimenti di chiusura della programmazione relativa al Fondo europeo per la pesca (FEP) per il periodo 2007-2013.

Si è provveduto, altresì, a definire la proroga annuale, al 31 dicembre 2016, del precedente Programma triennale della pesca e dell’acquacoltura 2013-2015, come stabilito dall’articolo 1, comma 490 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), anche al fine di garantire la continuità delle misure attivate e di realizzare le azioni previste a sostegno del settore. Al contempo, è stata ultimata la predisposizione del nuovo documento programmatico nazionale per il settore pesca ed acquacoltura 2017-2019.

 

Nel quadro del contrasto alla pesca illegale, con la legge n. 154/2016 (articolo 39), cosiddetto collegato agricolo, sono state introdotte importanti modifiche al regime sanzionatorio in materia di violazioni della normativa vigente che disciplina la pesca marittima: oltre ad introdurre le sanzioni per il mancato rispetto delle nuove regole della politica comune della pesca, tra le quali il sopra menzionato obbligo di sbarco, si è inteso modulare alcune sanzioni per determinate infrazioni gravi, secondo criteri di efficacia, proporzionalità e dissuasività, richiesti dalla normativa europea e, in particolare, dai regolamenti (CE) n. 1224/2009 e (UE) n. 404/2011.

 

Si tratta di infrazioni che riguardano la detenzione ed il commercio di specie ittiche di taglia inferiore a quella commercializzabile, ovvero di illeciti che riguardano determinate specie ittiche soggette a piani di gestione quali il tonno rosso ed il pesce spada. Il Governo, inoltre – prosegue il documento in esame - si è attivamente impegnato nell’implementazione delle vigenti normative nazionali al fine di recepire quanto indicato nel regolamento (CE) n. 1005/2008, in materia di contrasto alle pratiche di pesca illegale, non registrata e non regolamentata (INN).

 

Infine, il Governo italiano ha istituito un regime di qualità nazionale (RQN), definito “Acquacoltura sostenibile di alta qualità”, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, per offrire al consumatore ampie garanzie sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto e del processo di produzione[43].

 


Occupazione e affari sociali

 

In tema di politiche attive per l'occupazione, la relazione segnala innanzitutto la prosecuzione delle attività di attuazione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Si ricorda poi la significativa adesione, in Italia, alle attività avviate grazie alla "Garanzia per i giovani". Si esprime l'auspicio che l'avvenuto refinanziamento dell'iniziativa occupazione giovanile permetterà ad una platea ancora più ampia di beneficiare delle misure offerte.

Si citano la partecipazione del Governo alle fasi di consultazione e negoziato sulla nuova agenda per le competenze in Europa (COM(2016) 381) ed al processo di rafforzamento della rete Eures, anche a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 2016/589[44]. Il Governo fa quindi diretto riferimento alle risoluzioni, approvate dall'11a Commissione permanente del Senato della Repubblica, Doc. XVIII, n. 150 e XVIII, n. 173[45].

La relazione dà quindi conto dei seguiti adottati sulle due risoluzioni della 1a Commissione permanente del Senato (Doc XVIII, n. 152 e XVIII, n. 163) su altrettante proposte di regolamento sulle statistiche sociali (COM(2016) 551 e COM(2016) 557).

Per quel che concerne la salute e sicurezza sul lavoro, il Governo evidenzia il contributo fornito per il rafforzamento della cooperazione transnazionale a seguito dell'istituzione della piattaforma europea per la prevenzione e il contrasto del lavoro non dichiarato (decisione (UE) 2016/344[46]). Al livello nazionale, peraltro, il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) con l'obiettivo di razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva attraverso forme più incisive di coordinamento con le autorità preposte alla vigilanza.

Il Governo segnala inoltre:

1)    l'attiva partecipazione ai lavori per l'approvazione della direttiva del Consiglio per l'attuazione dell'accordo concluso dalle parti sociali (COGECA, ETF, Europèche) per l'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (COM(2016) 235);

2)    il recepimento della direttiva 2014/67/UE[47] con il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136. Con il successivo decreto ministeriale del 10 agosto 2016 sono stati definiti standard operativi e regole di trasmissione per la comunicazione preventiva di distacco a carico del datore di lavoro straniero. In tema di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, il Governo dà quindi conto del travagliato iter di approvazione della proposta di direttiva che modifica la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2016) 128)[48], su cui hanno approvato risoluzioni sia l'11a Commissione permanente del Senato (Doc XVIII, n. 125) sia l'omologa Commissione della Camera dei deputati (Doc XVIII, n. 41).

 

Un breve resoconto delle attività della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è contenuta nel paragrafo sulla sicurezza sociale dei lavoratori.

In tema di politiche di integrazione, invece, si elencano i principali progetti in corso per l'integrazione socio-lavorativa nella società italiana dei migranti, con particolare attenzione alle fasce vulnerabili (tra questi i progetti INSIDE e "Percorsi per la formazione, il lavoro e l'integrazione dei giovani migranti"). Con riferimento alla migrazione legale, si riferisce della proposta di modifica della direttiva cd. "carta blu"[49] (COM(2016) 378), sulla quale la 1a Commissione permanente del Senato ha adottato una risoluzione favorevole (Doc XVIII, n. 145).

In tema di politiche sociali, lotta alla povertà e all'esclusione sociale, il Governo riporta i passi intrapresi al fine di raggiungere l'obiettivo di ridurre entro dieci anni il numero delle persone in condizione o a rischio di povertà o esclusione sociale posto dalla Strategia Europa 2020:

1)    la previsione, con la legge di stabilità 2016, di un Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione, al quale sono assegnati 600 milioni di euro per l'anno 2016 e un miliardo di euro a decorrere dall'anno 2017. Tali risorse sono finalizzate a garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

2)    la distribuzione di prodotti alimentari tramite il Programma operativo FEAD. L'Italia ha scelto di integrare la componente obbligatoria di finanziamento con un'ulteriore componente volontaria, più che raddoppiando in tal modo le risorse disponibili.

Si riferisce quindi sull'iter delle seguenti proposte della Commissione, che si prevede proseguirà nel corso dell'anno:

1)    COM(2015) 615[50], cd. "accessibility act". Mira a migliorare il funzionamento del mercato interno per i prodotti accessibili rimuovendo le barriere create da legislazioni divergenti. Il negoziato è nelle fasi iniziali. La Presidenza slovacca ha pubblicato una prima relazione riassuntiva dello stato dei lavori nel dicembre 2016;

2)    COM(2008) 426[51] per stabilire un livello minimo uniforme di tutela contro la discriminazione per motivi di religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. La posizione del Parlamento europeo risale all'aprile 2009. Prosegue il dibattito in Consiglio, durante il quale sono state espresse riserve sulla base legale e sul rispetto del principio di sussidiarietà. Il testo consolidato più recente risale al dicembre 2016.

La 14a Commissione permanente del Senato della Repubblica ha approvato, il 29 luglio 2008, un parere favorevole con osservazioni relative, tra l'altro, a possibili differenze di trattamento per i servizi finanziari; possibili incentivi per PMI che garantiscano a disabili l'accesso ai propri servizi.

Segue una panoramica dei progetti, gruppi di lavoro e programmi seguiti nel corso dell'anno in tema di economia sociale, con particolare riferimento ad inclusione sociale, terzo settore ed imprenditoria sociale.

Dopo avere ricordato la partecipazione del Governo italiano alla consultazione pubblica lanciata dalla Commissione sulla proposta di "pilastro dei diritti sociali" (COM(2016) 127)[52], la relazione dettaglia gli impegni sostenuti in tema di parità di genere, con particolare riferimento al tema "donne e povertà"; alla tratta di esseri umani; alla promozione di pari opportunità per le carriere nei settori della scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM); alla promozione di nuove forme di lavoro flessibile e dell'imprenditoria femminile.

Sul COM(2016) 127 le Commissioni riunite XI e XII della Camera dei deputati hanno adottato una risoluzione (Doc XVIII, n. 55).

La relazione affronta infine le attività sviluppate per promuovere l'integrazione delle popolazioni di rom, sinti e camminanti,in attuazione della Comunicazione della Commissione europea, risalente al 2011, COM(2011) 173. Riferisce delle iniziative intraprese "a seguito dell'apertura da parte della Commissione europea di una procedura di infrazione, nei confronti dell'Italia, sul tema del mancato superamento del 'sistema campi' ".

Di tale procedura di infrazione non si rinviene, peraltro, traccia nella banca dati "Eurinfra", curata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, che elenca le procedure di infrazione pendenti a carico dell'Italia. 


Tutela della salute

 

La relazione evidenzia preliminarmente l'impegno sostenuto in termini di comunicazione. Un'attività di promozione e prevenzione è stata infatti posta in essere, in conformità con il terzo programma dell'UE per la salute 2014-2020 (di cui al regolamento 282/2014[53]), per la prevenzione e la lotta al tabagismo, la prevenzione dell'abuso di alcool, il contrasto alle cattive abitudini alimentari e la promozione dell'attività fisica.

Tra i risultati più rilevanti dei rapporti internazionali intessuti in questo periodo vengono segnalate l'intensificazione delle attività di promozione della salute e di politica sanitaria nella regione mediterranea e la conclusione del "progetto mattone internazionale", che ha contribuito ad agevolare il processo di internazionalizzazione delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Il Governo si sofferma inoltre sull'avvenuta archiviazione del procedimento di infrazione n. 2014/287: la Commissione europea ha accertato che non vi è stata violazione della disciplina in materia di procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati a trapianto (direttiva 2012/25/UE[54]).

Con riferimento alla prevenzione e programmazione sanitaria, la relazione indica le seguenti azioni, poste in essere per prevenire le malattie croniche non trasmissibili:

1)    il contributo dell'Italia alle attività del gruppo di esperti in materia di politiche del tabacco ed il recepimento della direttiva 40/2014/UE[55] con il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, il quale ha introdotto nuove misure a tutela dei minori nel medesimo settore;

2)    il ruolo di partner nell'azione comune su nutrizione ed attività fisica, finalizzata ad arrestare "l'epidemia di sovrappreso e obesità nei bambini e negli adolescenti".

Nella lotta alla diffusione delle malattie trasmissibili, il Governo riferisce sulla sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all'assistenza sanitaria e del fenomeno della resistenza antimicrobica nonché sui gruppi di lavoro operanti in materia di AIDS. Per quanto concerne la profilassi internazionale, l'anno 2016 ha visto, da un lato, la dichiarazione di cessata emergenza per il virus Ebola in Africa occidentale e, dall'altro, l'emergenza del virus Zika, che si aggiunge a quella relativa al polio virus selvaggio. Il Governo riferisce in merito a compiti e strategie di profilassi internazionale e sanità transfrontaliera e indica, infine, il proprio impegno in favore della diffusione delle vaccinazioni, intese come "strumento efficace di prevenzione lungo tutto il corso della vita".

In tema di salute dei migranti, la relazione sottolinea che il Servizio sanitario nazionale fornisce assistenza sanitaria a tutti coloro che giungono in Italia, soddisfacendone i bisogni sanitari in ogni fase del loro percorso, dagli interventi di primo soccorso sino all'integrazione nella comunità. In particolare, a beneficio dei migranti che sbarcano sulle coste italiane viene eseguita la profilassi prevista dal regolamento sanitario internazionale[56] e vengono effettuati i controlli sanitari necessari al momento dell'arrivo in porto. A partire dal 2016, è stato inoltre avviato il progetto PASSIM (Primissima assistenza sanitaria nel soccorso in mare), finanziato con fondi europei, che permette di fornire una primissima assistenza psico-sanitaria a bordo delle unità navali della Marina militare, della Guardia costiera e della Guardia di finanza. È in corso di sperimentazione un modello di carta sanitaria del migrante, realizzata anche su supporto informatico ed affidata al titolare, che lo accompagni nei suoi successivi spostamenti.

Nel paragrafo sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, il Governo riferisce del seguito dato alla risoluzione Doc XVIII, n. 135[57], approvata dalla 11a Commissione permanente del Senato della Repubblica il 22 giugno 2016.

Accanto al rafforzamento delle strategie in tema di miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza delle cure, in tema di programmazione sanitaria si è lavorato sull'attuazione della direttiva 2011/24/UE[58]. Si è, tra l'altro, tentato di migliorare il sistema di monitoraggio delle attività dei punti di contatto nazionale per l'assistenza sanitaria transfrontaliera, previsti nell'articolo 6 della direttiva medesima[59].

Nel paragrafo relativo ai farmaci, dispositivi medici e diagnostici in vitro si dà conto degli sforzi profusi per l'approvazione delle seguenti proposte di regolamento:

1)    sui dispositivi medici (COM(2012) 542) e dispositivi medico-diagnostici in vitro (COM(2012) 541). Già nelle more della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - che dovrebbe essere imminente - la Commissione europea sta lavorando agli atti di legislazione secondaria previsti.

Si ricorda che la 12a Commissione permanente del Senato ha approvato, il 29 ottobre 2014, un'unica risoluzione su entrambi i documenti (doc XVIII, n. 74 della XVI legislatura), con osservazioni sulla necessità che: i dispositivi medici fossero tracciabili in ogni momento e luogo del loro percorso; fossero disponibili tempestive comunicazioni su segnali di nocività o malfunzionamento; fosse garantita una maggiore omogeneizzazione delle procedure riguardanti gli organismi notificati. Si auspicava inoltre che la competenza sulla vigilanza fosse delle regioni e si segnalava l'opportunità di prevedere un congruo periodo di transizione;

2)    sul mercurio, attualmente in attesa della firma.

Sulla relativa proposta (COM(2016) 39) la 13a Commissione permanente del Senato ha approvato una risoluzione (Doc XVIII, n. 114).

Dopo un elenco analitico dei gruppi di lavoro, delle azioni comuni e delle task force in cui il Governo è stato impegnato (nelle materie di cui al suddetto paragrafo), si riferisce dell'attività di controllo condotta sui cosmetici e soprattutto sui prodotti per le unghie.

In tema di professioni sanitarie, la relazione segnala l'adesione del Governo italiano al progetto "azione comune UE sulla pianificazione e previsione del personale sanitario", mentre per quanto concerne la sanità elettronica viene ricordata la conclusione, nel luglio 2016, del Patto per la sanità digitale. Si tratta di un piano strategico, unitario e condiviso, per il conseguimento degli obiettivi di efficienza, trasparenza e sostenibilità del Servizio sanitario nazionale attraverso l'impiego sistematico dell'innovazione digitale in sanità.

Nel settore della sicurezza alimentare e della nutrizione, la relazione ricorda:

1)    la discussione sulle questioni ancora in fase di definizione inerenti al regolamento (UE) n. 1169/2011[60]: Paese di origine e luogo di provenienza, allergeni, linee guida sul QUID (quantità di ingrediente determinante) nei prodotti alimentari;

2)    gli adempimenti connessi al regolamento CE 1924/2006[61], quali l'istituzione del punto di contatto nazionale per le nuove autorizzazioni di indicazioni nutrizionali e di salute;

3)    l'inizio di applicazione del regolamento (UE) 609/2013[62], che ha comportato l'abrogazione del concetto normativo di "prodotto dietetico". Nel suo campo di applicazione confluiscono la disciplina delle formule per lattanti e degli alimenti a fini medici speciali, mentre ne vengono sottratti gli alimenti per celiaci[63].

Per quanto concerne l'igiene degli alimenti di origine animale, si riferisce sull'attività di collaborazione con la Commissione europea e gli altri Stati membri per pervenire al mutuo riconoscimento dell'equivalenza delle legislazioni vigenti. Vengono inoltre indicate le attività condotte dalle regioni o in collaborazione con le medesime. Si riferisce, quindi, sulle attività svolte in materia di additivi alimentari, aromi, enzimi, contaminanti, materiali destinati al contatto con gli alimenti ed alimenti OGM.

Si fa quindi riferimento al lavoro in corso per l'individuazione dei criteri scientifici per identificare e definire le sostanze con proprietà di interferenza endocrina nei prodotti fitosanitari. In questo settore il Governo afferma di procedere "in accordo con quanto stabilito dalla risoluzione della 12a Commissione permanente del Senato n. 162 del 18 ottobre 2016" (Doc XVIII, n. 162).

Il paragrafo sulla sanità veterinaria indica gli interventi posti in essere per "poter garantire sul territorio nazionale il controllo sistematico e l'eradicazione di alcune malattie infettive animali con particolare attenzione alle zoonosi". Si riferisce inoltre sulla discussione, presso i gruppi di esperti, sulla proposta di regolamento relativo ai medicinali veterinari (COM(2014) 558), in relazione alla quale il Governo appoggia la proposta di riconoscere la figura del veterinario come unica figura professionale abilitata a prescrivere medicinali per animali sul proprio territorio.

Il 25 novembre 2014 la 12a Commissione permanente del Senato ha approvato sul merito del pacchetto normativo costituito dai COM(2014) 557 e 558 un parere favorevole condizionato (Doc XVIII, n. 82): all'eliminazione della previsione della vendita diretta dei farmaci da parte del veterinario; al chiarimento, nell'atto COM(2014) 558, che la prescrizione dei medicinali veterinari può essere effettuata solo dai medici veterinari; alla revisione della possibilità di vendita dei medicinali veterinari on line; all'estensione agli Stati nazionali delle attività di controllo sull'insorgenza delle resistenze; alla revisione di alcuni tempi di attesa; all'approfondimento della valutazione dell'impatto finanziario derivante dalle nuove procedure di farmacovigilanza; alla semplificazione dell'uso dell'omeopatia anche in campo veterinario. Inoltre, con specifico riferimento ai profili di sussidiarietà e proporzionalità, la medesima 12a Commissione ha espresso parere favorevole sui due atti, rilevando, tuttavia, profili di illegittimità nell'atto COM(2014) 558, relativamente alle deleghe di potere ivi contenute, nonché la mancanza, nell'atto COM(2014) 557, della motivazione in merito ai suddetti princìpi di sussidiarietà e proporzionalità.

Il Governo sottolinea inoltre l'atteso impatto positivo, per il settore zootecnico e mangimistico nazionale, della proposta di regolamento sulla fabbricazione, immissione sul mercato e utilizzo di mangimi medicati (COM(2014) 556). Ci si attende infatti il miglioramento della qualità dei mangimi, con un vantaggio per la salute pubblica e per gli animali; l'intervento normativo dovrebbe, inoltre, avere un ruolo importante nella lotta all'antibiotico-resistenza, attraverso la definizione di standard appropriati di produzione, di trasporto e di distribuzione nonché mediante disposizioni per un uso razionale e responsabile dei mangimi medicati.

Il 29 ottobre 2014 la 12a Commissione permanente del Senato ha approvato un parere favorevole, rilevando l'opportunità di specificare e garantire che l'utilizzo dei mangimi medicati avvenga non in via generalizzata e preventiva, bensì per finalità curative e nell'ambito dei soli casi e dosaggi necessari per la tutela della salute e della qualità dell'alimentazione (Doc XVIII, n. 78).


 

Istruzione, gioventù e sport

 

Secondo il Governo italiano la principale priorità connessa agli obiettivi della Strategia Europa 2020, come ribadita nella Risoluzione del Consiglio dell’UE del 24 febbraio 2016 sulla promozione dello sviluppo socio-economico e dell'inclusività nell’Unione europea, e tradotta nell’impegno assunto dal Governo alla luce della Risoluzione del Senato della Repubblica[64], è espressa innanzitutto dal benchmark europeo sull’abbandono scolastico. I dati statistici annuali (Education and Training Monitor) pubblicati nel novembre 2016 indicano, per l’Italia, una riduzione della percentuale dell’abbandono scolastico (14,7 per cento dal 17,7 per cento dell’anno scorso), con un ulteriore avvicinamento delle statistiche nazionali alla media e agli obiettivi europei.

 

Coerentemente con quanto indicato nella sopra menzionata Risoluzione sulla promozione dello sviluppo socio-economico e dell'inclusività nell’UE del 24 febbraio 2016, nonché con i principi espressi nella Risoluzione del Consiglio su una nuova agenda per le competenze per un’Europa inclusiva e competitiva, adottata il 21 novembre 2016, sono proseguite le iniziative e la collaborazione interistituzionale per il sostegno alle politiche di integrazione linguistica e sociale di immigrati e adulti detenuti. Particolare cura è stata rivolta all’attuazione dei due Accordi Quadro siglati l’11 novembre 2010 e il 7 agosto 2012 e alla nuova programmazione dei fondi comunitari 2014-2020 previsti dal FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione). Questo tipo di attività si colloca nel contesto della Raccomandazione del Consiglio sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti, approvata il 21 novembre 2016 a maggioranza qualificata e adottata dal Consiglio UE il 13 dicembre 2016. In linea con obiettivi e principi delineati in tale documento, è, inoltre, proseguita la realizzazione di azioni e misure per il sostegno e lo sviluppo dell’istruzione degli adulti e per l’integrazione linguistica e sociale degli immigrati.

 

Parallelamente alle Conclusioni del Consiglio dell’UE del 21 novembre 2016 sul ruolo dell’istruzione nella prevenzione delle radicalizzazioni violente, e nel più ampio contesto politico della Dichiarazione di Parigi del 17 marzo 2015, il Governo ha sviluppato attività mirate alla promozione, attraverso l’istruzione, dei valori fondamentali e delle competenze civiche e sociali, per lo sviluppo di una cittadinanza attiva nelle società democratiche e pluralistiche.

 

L’Accordo di Programma dal titolo “La dimensione europea nell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione”, del 2015, per avviare un intervento di formazione dei docenti italiani sul tema della cittadinanza europea, ha, poi, permesso di porre l’accento in maniera specifica sulla conoscenza dell’UE e del funzionamento delle sue istituzioni – come peraltro richiamato dalla Risoluzione della Camera dei Deputati[65] – e di promuovere i valori fondanti dell’Unione.

Come auspicato nelle Conclusioni del Consiglio UE del 30 maggio 2016 sullo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e del pensiero critico per mezzo dell'istruzione e della formazione, particolare attenzione è stata posta al contrasto del bullismo e del cyber-bullismo, anche in relazione ai social media e all’uso dei social network. Il Governo ha lanciato il “Piano nazionale per la prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo a scuola”, dando impulso a una serie di partenariati e collaborazioni, per favorire la formazione di studenti, docenti e di tutto il personale della scuola sui contenuti della Dichiarazione dei diritti e dei doveri in Internet del 28 luglio 2015.

 

Con riguardo ai Fondi strutturali per le scuole dell’Area Convergenza, nell’anno 2016 le azioni e gli interventi del Governo sono proseguiti in continuità con il passato incidendo sui fattori di criticità che caratterizzano il sistema scolastico e sono stati focalizzati sul contrasto alla dispersione scolastica, sull’innalzamento delle competenze chiave, sull’edilizia e i laboratori per gli ambienti scolastici e sullo sviluppo della professionalità degli insegnanti.

 

Si segnala in particolare la conclusione delle operazioni relative al PON “Competenze per lo Sviluppo”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e al PON “Ambienti per l’Apprendimento” finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2007/2013 destinate agli istituti scolastici delle Regioni dell’Obiettivo Convergenza, ovvero Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

 

Nonostante gli importanti traguardi raggiunti attraverso il coinvolgimento del 95 per cento delle scuole delle Regioni dell’area Convergenza coinvolte, il Governo italiano ritiene che il processo debba essere completato sia per il raggiungimento dell’obiettivo target del tasso di dispersione scolastica sia per il miglioramento delle competenze chiave degli studenti. In tal senso, il Governo ha proseguito le azioni intraprese, in continuità con il passato ed in armonia con la Strategia europea, dando avvio al nuovo Programma “PON per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Il citato Programma affronta la sfida di migliorare le condizioni per la partecipazione al mercato del lavoro, promuovere l’inclusione sociale e migliorare la qualità del capitale umano anche attraverso il miglioramento dell’efficienza e della qualità degli edifici scolastici delle dotazioni tecnologiche e digitali (laboratori, digitalizzazione, smart school).

Il nuovo PON 2014/2020 si colloca nella cornice del Position Paper della Commissione europea e dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 focalizzandosi in via prioritaria nell’“Investire nelle competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente” (Obiettivo tematico 10) e nel favorire la qualità, l'efficacia e l'efficienza della Pubblica amministrazione migliorando il sistema di governance del sistema scolastico inclusa la valutazione dello stesso – in coerenza con il “Rafforzamento la capacità istituzionale e promuovere un’amministrazione pubblica efficiente” (Obiettivo tematico 11).

 

Anche nel 2016 l'Italia si è distinta per essere stata uno dei Paesi che ha garantito maggiore partecipazione alle iniziative comunitarie nel settore dell'istruzione, con particolare riferimento al programma per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport “Erasmus+” 2014-2020. Come per il precedente anno, infatti, la risposta del sistema scolastico, accademico e dell’educazione per gli adulti ai bandi connessi al Programma è stata molto elevata tanto che i fondi comunitari sono stati sufficienti a finanziare esclusivamente le proposte di alta qualità pervenute all’Agenzia nazionale.

Tra le azioni di maggior rilievo, si pone l’attenzione sull’impegno profuso per sostenere l’International Credit Mobility (ICM) del settore universitario - misura orientata alla mobilità da e per i Paesi extraeuropei inserita nel programma solo a partire dal 2015 - che ha condotto all’approvazione nel 2016 di un numero di progetti superiore all’anno precedente.

 

Con riferimento alla formazione superiore, il Governo si è impegnato in azioni volte a:

- monitorare il raggiungimento degli obiettivi europei e attuare il programma Erasmus plus;

- allineare il fabbisogno dell’offerta formativa al mondo del lavoro;

- rafforzare la partecipazione alla formazione superiore, sia in termini di iscrizioni sia in termini di riduzione dei tempi di laurea;

- incentivare il rientro di alte professionalità scientifiche e tecnologiche dall’estero;

- completare la riforma del sistema AFAM.

 

Nell’ambito della formazione superiore, l’Italia si è assunta, in sede europea, quali impegni prioritari: l’innalzamento, in attuazione della strategia “Istruzione e Formazione 2020”, ad almeno il 26-27 per cento dei giovani tra i 30 e i 34 anni con un titolo di formazione superiore, l’incremento, per la realizzazione dello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore, al 20 per cento dei laureati con un’esperienza significativa, ossia di almeno 3 mesi, di mobilità internazionale nel 2020, il supporto all’attuazione degli obiettivi e delle azioni incluse nel programma comunitario “Erasmus+” e nell’agenda di modernizzazione delle università.

 

Con riferimento alle politiche giovanili, nel primo semestre del 2016 il Governo italiano ha partecipato ai lavori del Consiglio dei Ministri dell’Istruzione, della Gioventù, della Cultura e dello Sport dell’Unione europea (EYCS), contribuendo all’elaborazione delle Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati Membri, riuniti in sede di Consiglio, sul ruolo del settore della gioventù in un approccio integrato e intersettoriale per prevenire e combattere la radicalizzazione violenta dei giovani, le Conclusioni sono state approvate nella sessione del 30 maggio 2016.

 

Il documento invita gli Stati membri ad adoperarsi a favore di un approccio integrato e intersettoriale a livello nazionale, regionale e locale al fine di raggiungere tutti i giovani a rischio di radicalizzazione violenta; a promuovere una cooperazione efficace e ben sintonizzata tra il settore della gioventù, il settore dell'istruzione ed altri settori pertinenti e sviluppando strumenti comuni, misure e lo scambio di buone pratiche per il trattamento di casi di radicalizzazione violenta; ad esplorare e promuovere il ruolo che l'animazione socio-educativa può svolgere in quanto partner di coalizioni e reti a livello nazionale, regionale e locale per costituire una solida base di sostegno per lo sviluppo dei giovani.

 

Nel medesimo semestre il Governo italiano ha preso parte anche agli eventi promossi dalla Presidenza olandese, quali la Conferenza europea della gioventù tenutasi ad Amsterdam dal 4 al 7 aprile 2016.

 

In tale contesto di “Dialogo strutturato“ l‘Italia ha partecipato all’elaborazione del documento sul tema “Consentire a tutti i giovani di impegnarsi in un'Europa diversa, connessa e inclusiva - Pronti per la vita, pronti per la società“, approvato nel corso della Conferenza di Amsterdam.

 

Nel secondo semestre del 2016, il Governo italiano ha partecipato ai lavori del Consiglio EYCS, contribuendo all’elaborazione delle Conclusioni del Consiglio e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati Membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla promozione di nuovi approcci nell’animazione socio-educativa per scoprire e sviluppare le potenzialità dei giovani;  le Conclusioni sono state approvate nella sessione del 21 novembre 2016.

 

Il documento invita gli Stati membri a promuovere, sostenere e valutare l'utilizzo, la progettazione, l'elaborazione, la sperimentazione e la diffusione di nuovi strumenti e approcci da utilizzare nell'animazione socio-educativa attraverso la cooperazione intersettoriale, al fine di rispondere adeguatamente ai bisogni attuali e alle sfide, agli interessi e alle aspettative futuri dei giovani e della società; a potenziare le capacità degli animatori socio-educativi in relazione all'innovazione e allo sviluppo delle potenzialità e dei talenti dei giovani, fornendo maggiori opportunità di istruzione e formazione.

 

Si segnala altresì che nel corso del Consiglio EYCS si è svolto un dibattito orientativo sul tema “I giovani al centro di una moderna Unione europea”.

 

In tale ambito, l’Italia ha evidenziato come il vertice informale di Bratislava del 14 settembre 2016 abbia messo i giovani al centro delle azioni prioritarie dell’Europa e che lo strumento dell’animazione socio-educativa dovrebbe essere sviluppato ulteriormente per ridurre il numero di giovani che rimangono inattivi e ai margini della società. Da parte italiana è stato espresso anche l’auspicio che maggiori risorse siano dedicate ai giovani per consentire loro di fare impresa, cultura e per essere davvero protagonisti del proprio futuro.

 

Nel secondo semestre del 2016 il Governo italiano ha altresì preso parte alla Conferenza europea della gioventù tenutasi a Kosice dal 3 al 6 ottobre sul tema “Consentire a tutti i giovani di impegnarsi in un'Europa diversa, connessa e inclusiva - Pronti per la vita, pronti per la società“, già trattato nella conferenza di Amsterdam nel quadro del “Dialogo strutturato“. L‘Italia ha contribuito alla definizione di una serie di raccomandazioni agli Stati membri e alla Commissione europea che sono state oggetto di discussione nel Consiglio EYCS del 21 novembre 2016.

 

Nel corso del 2016 l‘Italia ha contribuito all’attuazione del nuovo programma “Erasmus+”, in quanto membro nazionale del Comitato di programma per la parte Gioventù e Autorità nazionale di vigilanza dell’Agenzia Nazionale per i Giovani. L‘Agenzia ha proceduto all’attuazione delle diverse azioni del programma, ha svolto attività di supervisione e monitoraggio e ha designato l’Indipendent Audit Body (IAB) che svolge la verifica integrata, a livello nazionale, del corretto utilizzo delle risorse finanziarie e delle attività gestite. Inoltre, ha contribuito alla predisposizione della prima stesura del Rapporto nazionale sull’implementazione e l’impatto del programma Erasmus+ in Italia per la parte Gioventù, in collaborazione con le altre Autorità nazionali e Agenzie nazionali competenti.

 

Il Governo italiano, attraverso il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, nel corso del 2016 ha partecipato, quale organismo intermedio, all’attività relativa all’attuazione del programma europeo “Youth Garantee” (Garanzia Giovani), previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Ue del 22 aprile 2013, per la lotta alla disoccupazione giovanile finalizzato a prevenire l’esclusione e la marginalità sociale a sostegno dei giovani NEET (Not in Education, Employment or Training). Lo strumento utilizzato per l’attuazione del programma è il servizio civile nazionale.

 

Il Programma europeo Garanzia giovani è un programma diretto ad assicurare ai giovani fino a 25 anni di età (entro 4 mesi dal termine di un ciclo di istruzione formale o dall'inizio della disoccupazione) un'offerta di lavoro, di prosecuzione degli studi, di apprendistato, di tirocinio o di altra misura di formazione. Sulla base delle indicazioni del Consiglio, gli Stati membri hanno recepito all'interno dei propri ordinamenti la richiamata Raccomandazione istitutiva del programma e introdotto una serie di iniziative a favore dei giovani finanziate sia dal progetto europeo Youth Employment Initiative, sia dal Fondo Sociale Europeo (FSE 2014-2020).

Per quanto concerne l’Italia, questa ha predisposto un apposito Piano per l’attuazione della Garanzia giovani (approvato dalla Commissione europea e avviato il 1° maggio 2014) che prevede una dotazione finanziaria complessiva di 1.513 milioni di Euro (di cui 1.135 milioni di euro finanziati a livello europeo e i rimanenti 378 milioni di cofinanziamento nazionale) e che coinvolge l'intero territorio nazionale, ad eccezione della Provincia di Bolzano (l'unica con un tasso di disoccupazione giovanile inferiore al 25%).

Il Governo italiano ha, inoltre, deciso di estendere la Garanzia ai giovani fino ai 29 anni.

Si ricorda, infine, che in materia di NEET l’Italia ha recentemente introdotto, per il 2017, un incentivo (cd Bonus NEET) per i datori di lavoro privati che assumono  giovani registrati al "Programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani”, tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni) e a condizione che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione e che risultino disoccupati. L'incentivo (del quale bisogna fruire, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2019 e che non è cumulabile con altri incentivi economici o contributivi) consiste in uno sgravio contributivo totale o nella misura del 50 per cento (a seconda del contratto di assunzione).

 

Un’ulteriore iniziativa cui il Governo italiano ha preso parte in ambito europeo unitamente ad altri Paesi è il progetto International Volunteering Opportunities for All (IVO4ALL) finanziato dal Programma ERASMUS PLUS Azione chiave 3. Il progetto in generale ha la finalità di sviluppare l'internazionalizzazione dei sistemi nazionali di volontariato, individuando misure per garantire parità di accesso a tutti i giovani con minori opportunità (tra cui i NEET). A tal fine il progetto prevede una sperimentazione da effettuare in tre Paesi partner (Italia, Francia, Regno Unito), ognuno nell’ambito delle modalità e della propria normativa nazionale, con la quale esaminare un gruppo di 500 giovani volontari di cui 250 selezionati e avviati al servizio con i vigenti criteri (gruppo di controllo) e 250 selezionati con nuovi criteri e misure destinati alla sperimentazione prevista dal progetto, atti a coinvolgere giovani con minori opportunità.

 

Per l’Italia il gruppo di controllo è estratto dai volontari avviati al servizio civile nazionale all’estero selezionati con il bando ordinario 2015. Le misure sperimentali nei tre Paesi riguardano: la durata del servizio; i criteri di reclutamento e di selezione; la formazione pre-partenza e il tutoraggio dei giovani volontari nei Paesi di realizzazione del progetto. La sperimentazione in Italia ha riguardato 50 giovani che hanno svolto il servizio civile nazionale per la durata complessiva di 6 mesi (precisamente dal 18 aprile al 14 ottobre 2016). Il periodo di servizio all’estero, della durata di 4 mesi, è stato preceduto da circa 6 settimane di formazione pre-partenza durante le quali è stata prevista una formazione generale sul servizio civile di circa 30 ore, un corso di lingua straniera della durata di tre settimane e un periodo di formazione specifica inerente le attività previste nel progetto. Terminato il periodo di servizio civile all’estero è stato effettuato un debriefing dell’esperienza svolta (dal 10 al 14 ottobre 2016).

 

Nel corso del 2016, il Governo italiano ha partecipato ai lavori presso il Consiglio dell’Unione europea in coerenza con le proprie politiche in materia di sport, tenendo conto degli impegni assunti ed in linea con quanto previsto dal Piano di lavoro dello sport dell’UE per il 2014-2017.

 

Nel primo semestre è stata dedicata particolare attenzione alla stesura del testo delle Conclusioni del Consiglio sul rafforzamento dell'integrità, della trasparenza e della gestione sana nei grandi eventi sportivi.

In merito al tema dell’integrità dello sport, con particolare riferimento al contrasto della manipolazione dei risultati sportivi (match fixing), l’Italia ha proseguito nell’azione di supporto alla Commissione europea per contribuire alla ratifica da parte dell'UE della Convenzione internazionale del Consiglio d’Europa contro il match-fixing.

Lo scorso aprile l’Italia ha ufficialmente firmato la Convenzione del Consiglio d’Europa, la cui procedura di ratifica è tuttora in corso.

 

 


Cultura e turismo

 

Il Governo italiano sottolinea di aver continuato a perseguire la promozione della cultura quale fattore di sviluppo sociale, di crescita economica e di integrazione comunitaria nonché il rafforzamento delle sinergie tra cultura e turismo.

 

Sulla base di quanto indicato nella Risoluzione della 7ª Commissione del Senato del 5 ottobre 2016[66], con la quale si esprimeva pieno sostegno all’iniziativa comunitaria mirante alla crescita economica e alla coesione sociale attraverso la massima valorizzazione del patrimonio culturale italiano, ivi incluso il patrimonio culturale immateriale, il Governo italiano ha condiviso la Proposta di Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo del patrimonio culturaleCOM(2016) 543.

 

Tale proposta mira a valorizzare il patrimonio culturale europeo in un momento storico in cui questo si trova ad affrontare numerose sfide, tra cui la diminuzione dei bilanci pubblici e della partecipazione alle attività culturali tradizionali, i problemi della fruizione sostenibile del patrimonio culturale, la trasformazione delle catene di valore e delle aspettative a seguito del passaggio al digitale e il traffico illecito di opere d'arte.

 

In conformità con la Risoluzione della 7ª Commissione del Senato del 26 luglio 2016[67], in cui si riteneva che il rafforzamento dei legami con i paesi EFTA/SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) oltre che con quelli dei Paesi candidati e potenziali candidati, fosse un obiettivo strategico dell’Unione, il Governo italiano ha condiviso la proposta di modifica della Decisione n. 445/2014/UE, riguardante le “Capitali europee della cultura 2020-2033”, COM(2016)400, al fine di includere nel programma anche i paesi dell’Associazione europea di libero scambio, ossia i sopracitati paesi EFTA/SEE .

 

Tale iniziativa mira a rafforzare i rapporti culturali e sociali con tali paesi, a condizione che gli stessi partecipino al Programma a finanziamento diretto “Europa Creativa”, di cui Capitali Europa della Cultura è una Azione speciale, e agli altri Programmi Europei concernenti la Cultura.

 

Ai sensi dell’art. 40 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il Governo italiano, nell’ambito dello European Archives Group - EAG (gruppo di esperti coordinato dalla Commissione europea), ha collaborato all’elaborazione di un codice di attuazione operativo.

 

Il Governo italiano ha inoltre specificato che analogo impegno è stato profuso nella partecipazione al Portale europeo degli archivi, che funge da aggregatore per il settore archivistico ed è gestito da una Fondazione.  Il Portale europeo degli archivi permette di accedere, al momento attuale, alla descrizione del patrimonio conservato in più di 6.800 archivi di 32 paesi europei, nonché a milioni di copie digitali di documenti, ed è in continua crescita.

 

Il Governo italiano segnala di essersi fatto carico di promuovere ed alimentare il dibattito europeo legato alla crescita del settore cinematografico e audiovisivo nelle varie sedi, tra le quali l’Audiovisual Working Party del Consiglio UE, il Comitato Media, Eurimages, Efad, Comitato di contatto.

L’obiettivo è stato quello di razionalizzare e potenziare gli incentivi pubblici per favorire lo sviluppo delle imprese dell’intera filiera audiovisiva favorendo una maggiore complementarità dei livelli di intervento (regionali, nazionali e comunitari) nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà. Un’altra priorità strategica perseguita è stata quelle di incoraggiare politiche volte a una maggiore competitività e a una più elevata redditività del settore cinematografico e audiovisivo tenendo conto della rilevanza di tutti i segmenti che compongono la filiera a partire dalla componente creativa ed autoriale fino al segmento delle piattaforme legali di distribuzione on line.

Tali attività sono state inquadrate all’interno della Strategia per la creazione di un mercato unico digitale della Commissione europea che prevede un articolato pacchetto di interventi per abbattere gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi digitali, accrescere la fruizione crossborder dei contenuti da parte degli utenti e potenziare le competenze tecnologiche.

 

Si segnala in particolare che il Governo italiano ha partecipato alla negoziazione delle proposte di revisione del quadro normativo comunitario che hanno un impatto diretto sul settore cinematografico e audiovisivo (revisione della Direttiva Servizi Media Audiovisivi (COM(2016(287) e  revisione del pacchetto Copyright (COM(2016)593, COM(2016)594, COM(2016)595, COM(2016)596).

 

Sulla scorta della Risoluzione della 14a Commissione del Senato[68] che “invita il Governo a dare attuazione al PON Cultura e sviluppo per valorizzare i territori più svantaggiati, utilizzando il patrimonio culturale come volano di sviluppo”, il Governo italiano ha riconosciuto un ruolo di particolare rilievo al settore culturale nell’ambito della programmazione di livello sia regionale sia nazionale della politica di coesione 2014-2020 cofinanziata dall’UE, dando così parimenti attuazione alla Strategia Europa 2020.

Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Cultura e Sviluppo”, primo programma a titolarità nazionale interamente dedicato allo sviluppo del patrimonio culturale, esprime un livello di attuazione tra i più avanzati nell’ambito degli 11 Programmi Operativi Nazionali cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) o dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).

Il Governo italiano ha altresì assicurato rafforzamento e complementarità nelle strategie e negli interventi della politica di coesione europea attraverso l’approvazione di Programmi dedicati al settore culturale a valere sulle risorse nazionali. In particolare è stato approvato il Programma di azione e coesione, complementare al PON “Cultura e Sviluppo”, che assume le medesime strategie del programma cofinanziato dai fondi strutturali ed è concepito come uno strumento a salvaguardia della piena utilizzazione delle risorse comunitarie. Inoltre, una strategia ampia e complessa, sostenuta da risorse finanziarie pari a un milione di euro, è attuata, attraverso il Piano stralcio “Cultura e turismo” a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.

 

Nel corso dell’anno il Governo, ispirandosi alla Relazione Programmatica del 2016, ha perseguito il rafforzamento delle sinergie tra cultura e turismo. L'UE mira infatti a mantenere la posizione dell'Europa quale destinazione leader nel mondo, massimizzando il contributo del settore turismo alla crescita e all'occupazione e a promuovere la cooperazione tra i Paesi membri. In tale contesto è stato elaborato il “Piano Strategico di sviluppo del Turismo 2017-2022”, ispirato ai princìpi della concertazione e adottato con metodo partecipativo, a seguito dell’intesa con i principali attori del turismo italiano: esso, infatti, promuove un processo continuo di condivisione per la realizzazione di obiettivi linee di intervento delineati nelle politiche della Commissione. Tale metodo risulta inoltre allineato alla Risoluzione del Consiglio del 21 maggio 2002 (2002/C 135/01) sul futuro del turismo europeo, che invitava gli Stati membri a partecipare all'attuazione dell'approccio di cooperazione tra gli operatori del turismo tramite il metodo aperto di coordinamento. Il PST, in tal senso, rappresenta il frutto di un inedito processo di partecipazione e condivisione, costruito con l’utilizzo di strumenti digitali, grazie al quale l’Italia si è dotata, in materia di turismo, di una visione unitaria, in cui istituzioni e operatori possono agire condividendo strategie e obiettivi, in una prospettiva di evoluzione continua.

La struttura e i contenuti strategici del PST sono coerenti e fortemente connessi con le azioni previste dalla Comunicazione COM(2010)352 final del 30 giugno 2010 “L'Europa prima destinazione turistica mondiale - Un nuovo quadro politico per il turismo europeo”, i cui elementi strategici sono lo stimolo alla competitività del settore e la promozione di un turismo sostenibile, responsabile e di qualità. Analoghe interconnessioni con il PST si riscontrano con la relazione votata il 15 settembre 2015 presso la Commissione Trasporti e Turismo del Parlamento europeo sulle “Nuove sfide e strategie per promuovere il turismo in Europa”.

Il primo obiettivo fondamentale del Piano è l’ampliamento e l’arricchimento delle destinazioni e dei prodotti e la distribuzione dei flussi. Nella visione del Piano, infatti, il patrimonio dell’Italia sarà pienamente valorizzato a fini di turismo integrato e le componenti tradizionali dell’offerta turistica saranno integrate da nuovi prodotti e nuove destinazioni, per aumentare l’attrattività del nostro Paese come meta di eccellenza. Questa strategia viene perseguita attraverso la creazione di forme di percorrenza alternative (vie e cammini); la crescita di attrattività del sistema dei Siti Unesco e delle città della cultura; la fruizione responsabile di contesti paesaggistici diffusi quali i parchi naturali e marini, la montagna e le aree rurali.

Il secondo obiettivo portante del PST 2017-2022 è individuato nell’aumento della competitività del settore, con la creazione di condizioni favorevoli per il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo, quali: l’adeguamento della rete infrastrutturale per migliorare l’accessibilità e l’intermodalità, con la collaborazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; la promozione dell’innovazione e della digitalizzazione; la diffusione di nuova imprenditorialità; la semplificazione e armonizzazione del sistema normativo; la riduzione degli oneri burocratici e fiscali; la razionalizzazione e semplificazione dei regimi di aiuto; la creazione e al rafforzamento delle reti di imprese e delle filiere allargate legate al turismo.

Il terzo obiettivo portante del Piano, individuato nello sviluppo di un marketing efficace e innovativo, consiste nella creazione di condizioni favorevoli per il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo quale settore chiave per lo sviluppo sostenibile del sistema Paese e per la sua proiezione internazionale, anche in un’ottica di co-sviluppo con i principali partner dell’area euro-mediterranea.

Il quarto obiettivo del Piano riguarda la realizzazione di una governance efficiente e partecipata nel processo di elaborazione e definizione del Piano e delle politiche turistiche. Il modello di governance del PST si basa, infatti, su un processo dinamico e multi-livello, i cui elementi chiave sono: il Comitato Permanente per la Promozione del Turismo in Italia; la piattaforma partecipativa; i Tavoli inter-istituzionali. In particolare, il PST affronta il tema dell’innovazione con riferimento a tutte le aree strategicamente rilevanti (diffusione della banda larga, trattamenti dei dati, formazione, ricerca, organizzazione, marketing, individuazione di nuovi sistemi di pricing).

In sintesi, il processo di definizione del PST 2017-2022 è stato accompagnato dall’avvio e dalla realizzazione di azioni che, in coerenza con le misure europee a sostegno dello sviluppo del turismo, sono state ritenute funzionali ad accrescerne la sostenibilità economica e sociale. Tali azioni promuovono, inoltre, la valorizzazione dei concetti di cultura e patrimonio culturale in linea con le conclusioni del Consiglio Europeo “Favorire il turismo facendo leva sul patrimonio culturale, naturale e marittimo europeo” del 4.12.2014, quali elementi determinanti per una strategia d’eccellenza anche coerente con gli obiettivi di “Europa 2020”.


Affari interni

 

Il Governo dichiara di aver dedicato, nel corso del 2016, "la massima attenzione" ai temi della gestione dei flussi migratori, con particolare riferimento all’attuazione delle decisioni sulla ricollocazione dei richiedenti asilo, alla riforma del Sistema comune europeo d’asilo, alla creazione della Guardia costiera e di frontiera europea e allo sviluppo dei partenariati con i Paesi africani (cosiddetti compact).

Riferisce inoltre che, nel quadro della Strategia di sicurezza interna dell’Unione europea, è stata data priorità alla lotta al terrorismo soprattutto con riguardo al contrasto dei foreign fighters, alla lotta alla radicalizzazione e al miglioramento dello scambio di informazioni.

 

Controllo delle frontiere e immigrazione irregolare

La relazione evidenzia che, nel corso del 2016, l’Italia ha ribadito l’esigenza di un maggiore impegno da parte dell’Unione europea nella gestione dei flussi migratori irregolari e delle frontiere esterne, anche in considerazione dell’incessante pressione registrata negli ultimi anni.

In particolare, il Governo ha condiviso la necessità di rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell’Unione europea, sottolineando come tale responsabilità non possa essere attribuita solo agli Stati membri più esposti dal punto di vista geografico, e ha altresì ribadito la peculiarità delle frontiere esterne marittime.

La relazione evidenzia quindi che:

·       tenuto conto dei relativi atti di indirizzo parlamentare (doc. XVIII n.112, della 1a Commissione Senato, del 9 marzo 2016; doc. XVIII n. 42, della I Commissione Camera, del 19 maggio 2016), l’Italia ha sostenuto la proposta della Commissione per l’istituzione della Guardia costiera e di frontiera europea[69], approvata in occasione del Consiglio Giustizia Affari Interni (GAI) del 21 aprile 2016 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 16 settembre 2016;

·       il Governo "ha costantemente segnalato l’importanza di prevedere concrete iniziative per lo sviluppo di una politica dell’Unione europea in materia di rimpatri", chiedendo di tener conto di questa esigenza nel quadro della nuova Guardia costiera e di frontiera europea, nonché di proseguire gli sforzi per la conclusione di accordi di riammissione tra l’Unione europea e i Paesi terzi. L’Italia ha inoltre fornito il proprio contributo nell’ambito della piattaforma elettronica IRMA (Integrated Return Management Application), realizzata dalla Commissione europea per supportare le politiche di rimpatrio degli Stati membri;

·       per quanto riguarda la collaborazione dell'Italia con l'Unione europea nel controllo delle frontiere esterne, dal 1° febbraio 2016 al 31 gennaio 2017 è stata portata avanti l’operazione Triton 2016 (operazione finalizzata al controllo dei flussi migratori irregolari nel Mediterraneo centrale e alla lotta contro il crimine transfrontaliero);

·       è stato oggetto di specifica attenzione il percorso che ha portato il Consiglio dell’Unione europea ad autorizzare alcuni Stati membri (Danimarca, Germania, Norvegia, Svezia e Austria) a reintrodurre temporaneamente i controlli ad alcune frontiere interne, in considerazione delle dinamiche migratorie sviluppatesi nell’area di libera circolazione, con particolare riferimento ai flussi provenienti dai Balcani[70]. L’Italia ha in proposito sottolineato come tali misure debbano avere natura eccezionale e limitata nel tempo e che l’obiettivo primario per l’Unione europea deve rimanere la tutela del principio della libera circolazione e della sicurezza nell’area Schengen.

 

Azione esterna in materia migratoria

Il Governo sottolinea in primo luogo come, nell'aprile 2016, l'Italia si sia fatta promotrice di una proposta, denominata Migration Compact, e volta a migliorare l'efficacia delle politiche migratorie esterne dell'Unione: iniziativa "che ha influenzato e orientato la Comunicazione della Commissione europea del 7 giugno 2016 per un Nuovo partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione".

Il Nuovo quadro prevede in particolare l'adozione di pacchetti/Paese di brevissimo o breve periodo con un numero limitato di Paesi-pilota (Etiopia, Mali, Niger, Nigeria e Senegal), fondati su chiari impegni reciproci e coperti da un ulteriore stanziamento al Fondo fiduciario per l'Africa per 500 milioni di euro. Tali prime misure saranno accompagnate nel medio-lungo periodo dallo sviluppo delle iniziative finanziate da un Piano europeo per gli investimenti esterni, i cui strumenti legislativi istitutivi sono attualmente oggetto di negoziato.

A giudizio della relazione, già alla fine del 2016 i primi cinque compact avevano mostrato alcuni segnali e risultati incoraggianti, che il Governo ha contribuito a rafforzare tramite una serie di missioni di livello politico in Nigeria (estesa alla Costa d'Avorio), nell'agosto 2016, e successivamente in Niger, Mali e Senegal nel novembre del 2016.

L'Italia inoltre è capofila di un Consorzio di quindici Stati membri e associati per la realizzazione di un Programma regionale di sviluppo e protezione per il Nordafrica; continua a partecipare attivamente all'attuazione del Piano d'azione adottato nel novembre del 2015 alla Conferenza di La Valletta[71] e allo svolgimento dei Processi di Rabat e di Khartoum.

Per quanto concerne l'attività legislativa, il Governo, seguendo le linee di indirizzo contenute nella risoluzione della 1a Commissione del Senato sul COM(2016)290 (Doc. XVIII n. 133), ha assunto una posizione favorevole al rafforzamento del meccanismo di sospensione dell'esenzione dall'obbligo del visto, di cui all'art. 1-bis del Regolamento che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

La relazione si sofferma infine sul parere sostanzialmente favorevole delle Commissioni 3a e 14a del Senato sulla Proposta di regolamento (COM(2016)582) relativa al Fondo di garanzia per le azioni esterne, che, unitamente alla proposta (COM(2016) 583) di modifica della normativa che concede una garanzia alla BEI in caso di perdite su finanziamenti per investimenti effettuati al di fuori del territorio dell'Unione (cd. "mandati esterni"), è parte integrante del piano per gli investimenti esterni annunciato dalla Commissione a sostegno del Nuovo quadro di partenariato con l'Africa.

 

Asilo e migrazione legale

Per quanto riguarda l'asilo, la Relazione evidenzia che, nel corso del 2016:

·       L’Italia "ha sostenuto con forza la necessità di una puntuale attuazione" delle decisioni sulla ricollocazione, adottate dal Consiglio nel settembre 2015 in risposta alla situazione di pressione migratoria sostenuta da Italia e Grecia[72].

La decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio, del 14 settembre 2015, ha istituito un meccanismo di ricollocazione temporanea ed eccezionale, su un periodo di due anni, di 40.000 richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale, di cui 24.000 dall'Italia e 16.000 dalla Grecia.

La decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, ha istituito misure temporanee, per un periodo di due anni, nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, e non anche dell'Ungheria come nella proposta originaria, prevedendo che 120.000 richiedenti vengano ricollocati negli altri Stati membri, di cui 15.600 richiedenti dall'Italia, 50.400 richiedenti dalla Grecia e, a decorrere dal 26 settembre 2016, 54.000 richiedenti proporzionalmente dall'Italia e dalla Grecia.

La decisione (UE) 2016/1754 del Consiglio, del 29 settembre 2016, ha modificato la decisione (UE) 2015/1601 per quanto riguarda la ricollocazione dei 54.000 richiedenti di cui sopra, consentendo agli Stati membri di adempiere ai loro obblighi ammettendo nel proprio territorio cittadini siriani presenti in Turchia, a titolo di programmi nazionali o multilaterali di ammissione legale di persone in evidente bisogno di protezione internazionale diversi dal programma di reinsediamento oggetto delle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 20 luglio 2015.

Il Governo ha in proposito sottolineato come gli altri Stati membri non abbiano garantito l’effettiva attuazione di tali decisioni, che sono atti giuridicamente vincolanti.

Come risulta dalla "Dodicesima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento" (COM(2017)260), pubblicata dalla Commissione europea il 16 maggio 2017, sono state ricollocate da Italia e Grecia negli altri Stati membri più di 18.000 richiedenti asilo (di cui 12.707 dalla Grecia e 5.711 dall'Italia).

·       L’azione in tema di ricollocazioni si inserisce "nel quadro della costante richiesta italiana, reiterata nel corso degli ultimi anni", di una riforma complessiva del Sistema europeo comune di asilo, con particolare riferimento alla revisione del regolamento Dublino. Il Governo riferisce che, "anche a seguito di quest’azione di pressione italiana", la Commissione europea ha presentato due pacchetti di proposte legislative[73].

Come preannunciato nell'Agenda europea sulla migrazione (COM(2015)240), adottata dalla Commissione il 13 maggio 2015, e in linea con le priorità individuate nella comunicazione "Riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all'Europa" (COM(2016)197), del 6 aprile 2016, il 4 maggio 2016 la Commissione europea ha presentato una prima serie di proposte di riforma del sistema europeo comune di asilo: una proposta di regolamento che istituisce l'Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (COM(2016)271)[74]; una proposta di regolamento che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione) (COM(2016)270)[75], la quale intende riformare il regolamento (UE) n. 604/2013 (cd. regolamento Dublino III) istituendo un nuovo sistema di distribuzione delle domande di asilo fra gli Stati membri che si dimostri "più equo, più efficiente e più sostenibile"; una proposta di regolamento che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013, per l’identificazione di cittadini di Paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) (COM(2016)272)[76].

Il 13 luglio 2016, la Commissione ha adottato un secondo pacchetto di proposte legislative: una proposta che sostituisce la direttiva qualifiche (direttiva 2011/95/UE) con un regolamento che fissi norme uniformi per il riconoscimento delle persone bisognose di protezione e i diritti concessi ai beneficiari di protezione internazionale (COM(2016)466)[77]; una proposta che sostituisce la direttiva procedure (direttiva 2013/32/UE) con un regolamento che armonizzi i diversi regimi procedurali degli Stati membri e crei una vera e propria procedura comune (COM(2016)467)[78]; una proposta di revisione della direttiva accoglienza (direttiva 2013/33/UE) volta ad armonizzare ulteriormente le condizioni di accoglienza nell'UE (COM(2016)465)[79]; una proposta di quadro strutturato dell'Unione in materia di reinsediamento (COM(2016)468)[80].

1)    Il Governo ritiene che la riforma del regolamento Dublino sia di particolare rilievo per l’Italia e riafferma la necessità di un superamento del principio della responsabilità dello Stato di primo ingresso nella trattazione delle richieste di asilo, in favore di una più equa ripartizione degli oneri.

Pur evidenziando come la proposta della Commissione rappresenti un elemento di novità rispetto al testo vigente, pone in luce diversi fattori di criticità. Tra questi: l’introduzione di un esame preliminare all’avvio del procedimento “Dublino”; la previsione di una responsabilità permanente dello Stato membro di primo arrivo; i costi di prima accoglienza, che gravano sugli Stati membri di confine; il meccanismo di distribuzione permanente che si basa su una soglia di attivazione troppo alta (+150% rispetto alla soglia massima, stabilita per ciascuno Stato), calcolata sulla base dei parametri ricavati dalla popolazione nazionale e dal PIL, senza tener conto anche di altri indicatori.

Il Governo ha quindi manifestato l’esigenza di modificare la proposta al fine di garantire un’effettiva applicazione del principio di solidarietà nei confronti degli Stati membri più esposti, in linea con i pareri motivati adottati sul tema sia dalla I Commissione della Camera dei deputati (doc. XVIII n. 52, del 16 novembre 2016) sia dalla 1a Commissione del Senato (doc. XVIII n. 156, del 5 ottobre 2016).

2)    Per quanto riguarda il progetto di riforma dell'Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO- European Asylum Support Office), l’Italia ha sostenuto un rafforzamento dell’Agenzia finalizzata a dare maggiore sostegno agli Stati membri sottoposti a pressione migratoria, in linea con gli atti di indirizzo parlamentari (doc. XVIII n. 53 della I Commissione della Camera, approvato il 16 novembre 2016, e doc. XVIII n. 146 della 1ª Commissione del Senato, approvato il 3 agosto 2016).

3)    In merito alla proposta relativa al sistema Eurodac, in vista di un suo rafforzamento e ampliamento delle funzioni, anche al fine di agevolare i rimpatri e contrastare irregolarità, la Relazione evidenzia che la posizione della delegazione italiana è stata conforme alle osservazioni formulate dalle Camere, rispettivamente con la risoluzione della 1ª Commissione del Senato (doc. XVIII n. 157, del 5 ottobre 2016) e con il documento finale della I Commissione della Camera (doc. XVIII n. 54).

4)    Per quanto riguarda gli altri progetti di riforma del CEAS, nella Relazione si sottolinea che l’Italia ha rilevato "la presenza di diversi elementi di aggravio per i Paesi di primo ingresso, sia sul piano degli adempimenti procedimentali che di alcuni termini", e che il Governo è pertanto impegnato nei negoziati, ancora in corso, per ottenere le necessarie modifiche ai diversi testi.  Con particolare riferimento alla proposta di regolamento "procedure", dichiara che la posizione del Governo è in linea con la risoluzione della 1a Commissione del Senato della Repubblica (doc. XVIII n. 166, del 19 ottobre 2016).

5)    La Relazione evidenzia che il Governo ha seguito con particolare attenzione la proposta di regolamento su un sistema europeo di reinsediamento dai Paesi terzi e che, coerentemente alla risoluzione della 1a Commissione del Senato (doc. XVIII n. 158, del 5 ottobre 2016), ha dato "adeguato rilievo", nella propria posizione, alle questioni connesse all’indicazione dei criteri in base ai quali individuare la partecipazione numerica di ciascuno Stato membro e a una migliore definizione della disciplina della procedura accelerata.

6)    Per quanto riguarda la proposta per la riforma della direttiva "accoglienza", si afferma che la posizione espressa dalla delegazione italiana in sede negoziale è stata critica, in linea con le indicazioni contenute nella risoluzione della 1ª Commissione, e parere della 14ª Commissione, del Senato (doc. XVIII n. 165, del 19 ottobre 2016).

7)    Anche in merito alla proposta per la riforma della direttiva "qualifiche" la Relazione evidenzia che la posizione espressa dalla delegazione italiana in sede negoziale è stata in linea con l’indirizzo parlamentare (doc. XVIII n. 167 della 1ª Commissione del Senato, del 19 ottobre), ossia favorevole con alcuni rilievi critici.

 

Per quanto riguarda i canali di immigrazione legale, la Relazione riferisce che l’Italia ha sostenuto attivamente il negoziato sulla proposta di direttiva relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati, finalizzata a riformare la direttiva del 2009 sulla cosiddetta Carta blu UE (direttiva 2009/50/CE)[81].

 

Sicurezza interna e misure di contrasto alla criminalità

Il Governo evidenzia che l’Italia è "pienamente impegnata" per l’attuazione della rinnovata Strategia di sicurezza interna dell’Unione europea.

La Strategia è stata adottata dal Consiglio Giustizia e Affari interni (GAI) del 16 giugno 2015 e, come evidenziato nella Relazione, unitamente alla comunicazione della Commissione "Agenda europea sulla sicurezza" (COM(2015)185), indica le linee programmatiche di quella che dovrebbe essere l’azione dell’UE nel settore della sicurezza per il periodo 2015 – 2020.

La Relazione riferisce che, in linea con gli atti di indirizzo parlamentari (doc. XVIII n. 106 della 1a Commissione del Senato, del 16 febbraio 2016, e doc. XVIII n. 32 delle Commissioni I e XIV della Camera, del 17 febbraio 2016), il Governo ha confermato quali priorità il contrasto al terrorismo, la lotta alla criminalità organizzata e al traffico di esseri umani, nonché il rafforzamento della cosiddetta cyber security.

Le risoluzioni sopra citate si riferiscono invero all'Agenda europea sulla migrazione (COM(2015)240) e agli atti ad essa correlati, mentre riferimenti all'Agenda europea sulla sicurezza e alla lotta contro il terrorismo sono contenuti nel doc. XVIII n. 137, adottato dalla 1a Commissione del Senato (su cui vd. infra). 

Alla Strategia hanno fatto seguito le comunicazioni della Commissione europea denominate "Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza" (COM(2016)205), del 6 aprile 2016, e "Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza" (COM(2016)230), del 20 aprile 2016, sulle quali il Senato, con risoluzione della 1a Commissione (doc. XVIII n. 137, del 6 luglio 2016), ha fra l'altro impegnato il Governo a individuare il canale europeo per lo sviluppo di una strategia di cybersicurezza adeguata e ad adottare misure volte a facilitare l’immediata rimozione di pagine e account recanti contenuti di propaganda terroristica. La Relazione riferisce che, sulla base di tali comunicazioni, è stato istituito un Gruppo di esperti ad alto livello al quale l’Italia ha garantito la propria partecipazione e il proprio sostegno.

La Relazione evidenzia inoltre che:

·       L’Italia ha seguito con particolare attenzione i negoziati relativi alle proposte legislative della Commissione per l'istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES).

Il 6 aprile 2016 la Commissione ha presentato una "proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011" (COM(2016)194).

In linea con le risoluzioni della 1ª Commissione del Senato (doc. XVIII n. 131 e doc. XVIII n. 132, dell’8 giugno 2016), il Governo ha accolto con favore il sistema ingressi/uscite (EES) in quanto ritiene che tale sistema, raccogliendo informazioni (identità, documento di viaggio e dati biometrici) sui cittadini di Paesi terzi ammessi nell’Unione europea e registrando al contempo i dati d’ingresso e uscita presso i valichi di frontiera dell’Unione europea, permetterà di rendere più efficiente la gestione delle frontiere esterne e di migliorare la qualità e l'efficacia dei controlli.

·       Il Governo ha accolto con interesse la proposta della Commissione europea, presentata nel novembre 2016, per la creazione di un Sistema europeo di informazione e autorizzazione relativo ai viaggi (ETIAS - European Travel Information and Authorisation System).

Il 16 novembre 2016 la Commissione ha presentato una "proposta di regolamento che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)" (COM(2016)731), al fine di consentire la registrazione di data, luogo e motivazione degli ingressi e delle uscite dall’Unione europea dei cittadini di Paesi terzi che non necessitano di visto, con un sistema per certi versi comparabile al sistema ESTA vigente negli Stati Uniti[82].

·       L’Italia ha riservato particolare attenzione all’evoluzione del cosiddetto SIS (Sistema di informazione Schengen), il sistema centralizzato utilizzato da 25 Stati membri dell’UE[83] e 4 Paesi associati a Schengen[84], che contiene segnalazioni immesse e consultate dalle autorità di polizia e di controllo delle frontiere e dell’immigrazione.

·       Il Governo ha sostenuto, conformemente alla risoluzione della 1ª Commissione del Senato (doc. XVIII n. 103, del 12 gennaio 2016), il negoziato per la definizione della proposta di riforma della direttiva 91/477/CE relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi (COM(2015)750), i cui obiettivi principali sono: un maggiore controllo del traffico di armi da fuoco e una loro più efficace tracciabilità; una disciplina più severa riguardo all’acquisizione e alla detenzione di armi da fuoco; il divieto dell’uso civile delle armi da fuoco più pericolose; un migliore scambio di informazioni pertinenti tra Stati membri[85].

·       E' stato raggiunto l’accordo, "anche grazie al contributo italiano", sulla proposta di regolamento per il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen (COM(2015)670), presentata dalla Commissione nel dicembre 2015 per modificare l’art. 8 del Codice frontiere Schengen (regolamento (CE) n. 562/2006).

La modifica è, in particolare, finalizzata all’introduzione di verifiche sistematiche (anche attraverso la consultazione delle pertinenti banche dati sui documenti smarriti o rubati) in tutte le frontiere esterne e ad estendere la loro applicabilità anche ai beneficiari del diritto di libera circolazione (per es. cittadini dell’Unione europea e loro familiari che non sono cittadini dell’Unione europea) e ai cittadini di Paesi terzi in uscita, al fine di accertare, tra l’altro, che tali persone non rappresentino una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna[86].

·       E' stata adottata, "con il sostegno italiano", la direttiva sull’uso dei dati del Codice di prenotazione (PNRPassenger name record) (direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi), che dovrà essere recepita nei diversi ordinamenti nazionali entro il 25 maggio 2018.

Ai sensi della direttiva, i vettori aerei dovranno fornire alle autorità degli Stati membri i dati PNR per i voli in arrivo o in partenza dall’UE. La direttiva consentirà inoltre agli Stati membri, senza obbligarli, di raccogliere i dati PNR in relazione a voli intra UE selezionati.

·       L’Italia ha ribadito l’importanza di mantenere al centro dell’agenda dell’Unione europea il tema del contrasto alla radicalizzazione ed ai cosiddetti foreign fighters. Tra le iniziative UE volte a contrastare l’aggravarsi della minaccia terroristica in Europa, in linea con l’indirizzo parlamentare formulato dalla 1ª Commissione del Senato, con parere della 14ª Commissione (doc. XVIII n. 111, del 9 marzo 2016), la Relazione riferisce che il Governo ha accolto con favore la sopra citata proposta di modifica al Codice frontiere Schengen per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne.

·       Nel settore della polizia economico-finanziaria, il Governo ha intensificato l'applicazione dei provvedimenti internazionali (regolamenti, direttive nonché accordi e convenzioni bi/multilaterali), di polizia (Europol, Schengen e Interpol), giudiziari (Convenzione di Strasburgo ed Eurojust) e di cooperazione spontanea, anche con l'apporto fornito tramite il network degli Ufficiali esperti e di collegamento della Guardia di Finanza (ex Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68).

E' stato inoltre rafforzato il contrasto all'immissione e al reimpiego dei proventi illeciti nei circuiti legali dell'economia attraverso la rete degli Asset Recovery Office (ARO), canale dedicato all'individuazione di patrimoni da sequestrare o confiscare. Sono state inoltre adottate norme di adeguamento dell’ordinamento nazionale alle misure dell'Unione europea volte a implementare l’interscambio informativo di polizia tra gli Stati membri nonché a rendere più efficaci gli strumenti di cooperazione giudiziaria (vd. il Decreto Legislativo 23 aprile 2015, n. 54, con il quale è stata recepita la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge; il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 34, con il quale è stata recepita la decisione quadro n. 2002/465/GAI del Consiglio relativa alle squadre investigative comuni; il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, attuativo della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio; il Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 202, attuativo della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea).

·       In materia di riciclaggio e di tutela dei mercati finanziari, sono state incentivate le attività volte a ricostruire i flussi finanziari connessi ad attività illegali, con particolare riferimento agli investimenti e alle movimentazioni di capitali verso i Paesi e territori off-shore. Sono state fornite a Europol le informazioni in merito ai sequestri di valuta effettuati dal Governo ex Decreto Legislativo 19 novembre 2008, n. 195 ed è stato incrementato l'interscambio, tramite l’Unità di informazione Finanziaria, con le Financial Intelligence Unit estere (ai sensi dell’art. 9, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

Con riguardo all’azione di contrasto al terrorismo e al suo finanziamento, è stato implementato l’interscambio informativo con i Focal Point “Hydra”, “Travellers” e il “Terrorist Financing Tracking Program”.

·       È proseguita l’azione di contrasto al traffico internazionale di stupefacenti, anche mediante la collaborazione con l'organizzazione Maritime Analysis and Operations Centre-Narcotics (MAOC-N), con il Gruppo MAR-INFO/YACHT-INFO e con Europol.

 

 

Modello uniforme per i permessi di soggiorno

La Relazione riferisce che, in linea con la risoluzione della 1a Commissione del Senato (doc. XVIII n. 148, del 13 settembre 2016), il Governo ha sostenuto la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi (COM(2016)434), volta a modificare l’allegato al regolamento (CE) n. 1030/2002 contenente le specifiche del modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.

 

Rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

La Relazione ricorda infine che nel 2016 si è concluso l’iter legislativo della proposta di regolamento relativo a un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (COM(2015)668)[87], con l'adozione del regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all’istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17 novembre 2016).

Evidenzia in proposito che l’obiettivo della nuova normativa è istituire un documento di viaggio europeo specifico per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio, che presenti un formato uniforme e caratteristiche tecniche e di sicurezza accresciute, in modo da essere più ampiamente accettato dai Paesi terzi e più largamente utilizzato ai fini della riammissione. Riferisce quindi che tale obiettivo è stato sostenuto dal Governo in sede negoziale, in conformità all’indirizzo formulato dal Senato (doc. XVIII n. 116, del 18 marzo 2016, della 1a Commissione).

 

 

 

 


Giustizia

 

La Relazione evidenzia che l'anno 2016 ha visto il Governo impegnato nella conservazione e nello sviluppo dei "risultati positivi" ottenuti durante il Semestre di Presidenza italiana del Consiglio dell’Unione europea.

Segnala in particolare gli obiettivi raggiunti per quanto riguarda la conclusione, o lo stato di avanzamento, delle seguenti proposte di strumenti normativi in materia civile e, soprattutto, in materia penale:

ü  la direttiva in materia di lotta al terrorismo internazionale, destinata a sostituire la decisione quadro 2002/475/GAI (su cui vedi infra);

ü  la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;

ü  la direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali;

ü  la direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo;

ü  la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

 

Settore civile

Per quanto riguarda la giustizia civile, la Relazione si sofferma sulle iniziative di seguito illustrate.

Nel corso del 2016 sono stati avviati i negoziati relativi alla creazione di un Mercato unico digitale e sono stati costituiti due tavoli di lavoro aventi ad oggetto:

-      la proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2016)634) e la comunicazione "Contratti nel settore digitale per l'Europa - Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico" (COM(2015)633).

La proposta intende integrare la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico"), in un’ottica di uniformità europea in tema di commercio di contenuti digitali.

Tenuto conto della risoluzione parlamentare delle Commissioni 10a e 14a del Senato (doc. XVIII n. 107, del 17 febbraio), nonché del documento finale delle Commissioni IX e X della Camera (doc. XVIII n. 39, del 18 giugno), il Governo ha manifestato una posizione di generale favore all’adozione della direttiva, pur indicando diverse criticità[88];

-      la proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635).

La proposta mira a disciplinare alcuni istituti relativi ai contratti di vendita online e a distanza di beni tangibili, al fine di eliminare le barriere che ancora ostacolano lo sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero. La Presidenza olandese, sentiti i delegati degli Stati membri, ha ritenuto opportuno sospendere provvisoriamente la discussione, in attesa del completamento del REFIT della direttiva 99/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, anche nella prospettiva di una revisione della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. L’esame della proposta dovrebbe riprendere nel corso del

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 2017.

Tenuto conto della risoluzione parlamentare delle Commissioni 10a e 14a del Senato (doc. XVIII n. 108 del 17 febbraio), nonché del documento finale delle Commissioni IX e X della Camera (doc. XVIII n. 40, del 18 giugno), il Governo ha manifestato una posizione di generale favore all’adozione della direttiva che, come evidenziato, va a integrare la direttiva 2000/31CE sul commercio elettronico nel mercato interno (cui è stata data esecuzione in Italia con il Decreto Legislativo n. 70/2003).

   

    La Relazione fa quindi riferimento alle seguenti proposte legislative:

-      la proposta di regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2016)106);

-      la proposta di regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia degli effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2016)107);

-      la proposta di decisione che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2016)108).

Entrambe le proposte di regolamento riprendono sostanzialmente quanto già proposto dalla Commissione europea nel 2011[89] con l’obiettivo di creare una disciplina uniforme dei regimi patrimoniali dei matrimoni e delle unioni registrate transfrontaliere, al fine di completare il quadro offerto dal regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (cd. Bruxelles II-bis), e dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (cd. Roma III).

Il Consiglio Giustizia e affari interni (GAI) del dicembre 2015 ha formalmente constatato l'impossibilità di raggiungere l'unanimità richiesta dai Trattati[90]. Facendo seguito a tale constatazione formale, 17 Stati membri (Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria e Finlandia), ai quali si è poi aggiunto Cipro, hanno rivolto alla Commissione la richiesta di istituire una cooperazione rafforzata.

Il 20 aprile 2016, il COREPER ha confermato l’accordo politico sulla proposta di decisione di cooperazione rafforzata che il Consiglio ha trasmesso al Parlamento europeo per l'approvazione, a norma dell'art. 329 del TFUE[91] (vd. la decisione (UE) 2016/954 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate).

La Relazione riferisce che la posizione rappresentata dall'Italia presso le Istituzioni dell’Unione europea è stata coerente agli atti di indirizzo parlamentare formulati da Camera e Senato (doc. XVIII n. 127, n. 128 e n. 129 della 2a Commissione del Senato, del 10 maggio, e doc. XVIII n. 35 e n. 36 della II Commissione della Camera dei Deputati, del 3 maggio). Il Governo ha valutato positivamente le finalità generali perseguite dalle proposte in oggetto, in quanto ritiene che queste non interferiscano in alcun modo con le prospettive degli Stati membri in tema di qualificazione giuridica dell'istituto del matrimonio.

Le due proposte sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale, rispettivamente, come regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. L'entrata in vigore di entrambi gli atti è fissata al 29 gennaio 2019.

La Relazione evidenzia in particolare che il regolamento (UE) 2016/1104 "è perfettamente in linea con la normativa italiana", considerata l’entrata in vigore della Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e dei Decreti Legislativi del 19 gennaio 2017, n. 5, n. 6 e n. 7, di attuazione dell'articolo 1, comma 28, della Legge 20 maggio 2016, n. 76, entrati in vigore l'11 febbraio 2017.

Il Governo ha inoltre avviato una consultazione, con la costituzione di un Gruppo di esperti, in merito alla

-      proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e la sottrazione internazionale di minori (rifusione) (COM(2016)411), che si propone di riformare il regolamento (CE) n. 2201/2003 (c.d. Bruxelles II-bis) in materia di responsabilità genitoriale, e abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.

Il Governo ritiene che la proposta costituisca "una importante opera di revisione della normativa in questione" al fine di stabilire norme uniformi per la risoluzione dei conflitti di competenza tra Stati membri in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale, di responsabilità genitoriale e di sottrazione di minori, nonché in tema di circolazione di decisioni, accordi e atti pubblici nell’Unione, anche ai fini del loro riconoscimento ed esecuzione negli altri Stati membri.

Il Governo ha portato avanti l'impegno all'interno del Tavolo permanente di diritto civile presso il Consiglio dell'UE (tavolo permanente che tratta questioni relative alla cooperazione giudiziaria in materia civile, con l'intento di assicurare la coerenza degli appositi strumenti, e in particolare i rapporti fra l'Unione europea e gli Stati terzi). Segnala inoltre che è attualmente al vaglio degli Stati membri una proposta di decisione del Consiglio che autorizza l’apertura del negoziato sulla Convenzione per il riconoscimento e l’esecutività delle sentenze in materia civile e commerciale[92].

La Relazione rileva infine come "significativa" la partecipazione dell’Italia alla Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, organismo creato con la decisione n. 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, poi modificata dalla decisione n. 568/2009/CE.

 

 

Settore penale

Per quanto riguarda il settore penale, il Governo sottolinea che si è "registrata una intensa e significativa partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea". Riferisce quindi sulle seguenti proposte normative:

 

-      Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo (COM(2015)625)[93].

La Relazione riferisce che la partecipazione dell’Italia ai negoziati sulla proposta di direttiva in materia di lotta al terrorismo internazionale, volta a sostituire la decisione quadro 2002/475/GAI, è stata intensa e indirizzata soprattutto a rafforzare la cooperazione internazionale e tra gli Stati membri.

Evidenzia inoltre che "la condotta tenuta dal Governo sia durante i negoziati, che nell'esprimere parere negativo all'adozione dell'orientamento generale in sede di Consiglio GAI in data 11 marzo 2016, appare totalmente in linea con l'atto di indirizzo adottato dalle Commissioni del Senato 1a e 2a riunite", con le condizioni per un parere favorevole ivi previste (vd. il doc. XVIII n. 117, del 17 marzo 2016; vd. anche il doc. XVIII n. 43 approvato dalla II Commissione della Camera dei Deputati il 21 giugno 2016).

La proposta era stata presentata dalla Commissione il 2 dicembre 2015 con l'obiettivo di fornire una risposta all'evoluzione della minaccia terroristica e di attuare regole e obblighi nuovi assunti dall'Unione europea a livello internazionale. La direttiva poi adottata tiene conto di tale approccio e contiene norme tese a rafforzare il quadro normativo vigente introducendo i reati connessi ai viaggi dei terroristi, alla formazione passiva, al finanziamento, alla fornitura di sostegno materiale di qualsiasi tipo e al favoreggiamento di attività terroristiche: vd. la direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI[94] del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI[95] del Consiglio.

 

-      Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di Paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (COM(2016)7)

Il 19 gennaio 2016, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno presentato una proposta di direttiva che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, al fine di rendere più efficace il funzionamento di ECRIS come strumento per la lotta al terrorismo internazionale.

La Relazione riferisce che il Governo ha espresso pieno sostegno alla proposta e ne ha auspicato una rapida approvazione, come richiesto dalla 14a Commissione del Senato, con la risoluzione doc. XVIII-bis, n. 17, del 13 luglio.

ECRIS è un sistema elettronico per lo scambio di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di una determinata persona dagli organi giurisdizionali penali all’interno dell’Unione europea, ai fini di un procedimento penale contro l’interessato o, se consentito dal diritto nazionale, a fini diversi. Obiettivo principale della proposta è quello di aumentare l'efficienza degli scambi di informazioni circa i precedenti penali relativi ai cittadini di Paesi terzi per combattere la criminalità transfrontaliera e il terrorismo. La proposta intende pertanto modificare le norme vigenti affinché ECRIS venga utilizzato per le informazioni sui precedenti penali sia di cittadini dell’Unione sia di cittadini di Paesi terzi e ipotizza la costruzione, su base centrale, di un indice dei condannati in ambito UE, appartenenti a Stati terzi.

Nel giugno 2016 si è pervenuti a una bozza della proposta di direttiva, ma nel secondo semestre dello stesso anno si è registrata un'interruzione dei lavori.

 

-      Proposte di decisione del Consiglio relative alla firma e alla conclusione da parte dell'Unione europea della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("Convenzione di Istanbul")

Il Governo riferisce che è stata "intensa la partecipazione dell’Italia ai negoziati sulle due proposte presentate a marzo 2016 dalla Commissione e aventi ad oggetto rispettivamente la firma (COM(2016)111) e la conclusione (COM(2016)109) da parte dell'Unione europea della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica". Evidenzia in proposito che l'Italia ha sostenuto la più ampia adesione dell’Unione europea a tutte le disposizioni della Convenzione relative ai settori di competenza dell’Unione europea. Il negoziato è attualmente in corso[96].

 

-      Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea (COM(2013)534)

La Relazione rende conto della fine dei lavori concernenti la proposta di regolamento sulla Procura europea (EPPO), evidenziando tuttavia che il testo licenziato non è "apparso soddisfacente per l’Italia", in quanto non garantisce "appieno l’indipendenza, efficacia ed effettività dell’azione del futuro Procuratore europeo".

La proposta di regolamento del Consiglio che istituisce la Procura europea era stata presentata dalla Commissione il 17 luglio 2013 con l'intento di istituire un organismo a livello europeo in grado di indagare, perseguire e portare in giudizio gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione[97]. La proposta è stata oggetto di esame della 2a Commissione Giustizia del Senato la quale si è espressa con la Risoluzione Doc. XVIII n. 30, rilevando numerosi elementi di criticità (la Risoluzione ha ricevuto risposta dalla Commissione europea il 13 marzo 2014 - C(2014)1600).

La Presidenza slovacca del Consiglio ha presentato un testo di compromesso al Consiglio GAI nella sessione dell'8 dicembre 2016, nel corso della quale una delegazione (Svezia) ha annunciato che non avrebbe preso parte all'adozione del regolamento. Il Consiglio Affari generali del 7 febbraio 2017 ha formalmente preso atto dell'assenza di unanimità sul progetto di regolamento. Il Consiglio europeo del 9 e 10 marzo 2017 ha quindi dato avvio a una cooperazione rafforzata[98]. Il 3 aprile 2017 16 Stati membri (Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Lituania, Lussemburgo, Portogallo, Romania, Slovenia e Slovacchia) hanno notificato l'intenzione di avviare una cooperazione rafforzata.

 

-      Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (P.I.F) (COM(2012)363)

A seguito della sentenza dell'8 settembre 2015 della Corte di Giustizia nella causa C-105/14 (sentenza "Taricco"), dopo una lunga fase di stallo durante il 2015, è ripresa la procedura di trilogo sulla proposta di direttiva per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea anche attraverso il diritto penale (la pronuncia ha ribadito l’obbligo per gli Stati membri di adottare tutte le misure legislative e amministrative necessarie al fine di garantire la riscossione dell’IVA dovuta nei loro rispettivi territori, ma anche di permettere un efficace contrasto dei comportamenti fraudolenti idonei a ledere gli interessi finanziari dell’Unione). Il Governo segnala inoltre che il Ministero della Giustizia ha avviato una collaborazione con il Ministero dell'Economia e Finanze per il coordinamento interministeriale delle posizioni espresse nel corso dei negoziati.

 

-      Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica, per quanto riguarda la definizione di "stupefacenti", la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (COM(2013)618)

Sono in corso i lavori sulla proposta di direttiva, la quale intende modificare la decisione quadro 2004/757/GAI, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di "stupefacenti".

 

-      Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il sistema di allarme rapido e la procedura di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive (COM(2016)547)

La Relazione sottolinea che la posizione rappresentata dal Governo nelle sedi europee è "completamente coerente" con l'atto d’indirizzo (doc. XVIII. n. 159, dell’11 ottobre 2016) definito dalla 12a e 14a Commissione del Senato della Repubblica.

 

-      Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (COM(2013)534)

Non ha avuto sviluppi il negoziato sulla proposta di regolamento relativo all'istituzione dell’Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), quale successore legale dell'Eurojust istituito con decisione 2002/187/GAI. La Relazione evidenzia che i punti residui da discutere sono relativi ai rapporti con la futura Procura europea.



 

Dimensione esterna dell’Unione

 

In riferimento alla politica estera e di sicurezza comune (8.1) la Relazione riporta le principali azioni del Governo sottolineando come esse abbiano continuato ad essere orientate alla stabilizzazione ed alla democratizzazione del vicinato strategico, Mediterraneo e Sahel in primis, anche al fine di contrastare il fenomeno migratorio irregolare. Inoltre, il tema del contrasto al terrorismo ed all’estremismo violento ha costituito anche nel 2016 una priorità del Governo, con particolare attenzione al costante coordinamento dei servizi di intelligence.

 

In tale contesto si inserisce l’intensa azione di rinforzo delle istituzioni e dell’economia della Libia che vede l’Italia in posizione di capofila dell’azione internazionale di stabilizzazione del paese, anche attraverso il sostegno alla piena efficacia delle missioni PSDC EUBAM Libia ed EUNAVFORMED Sophia.

 

EUNAVFOR MED è una delle 6 missioni militari dell’UE attualmente operative. Si tratta di una missione navale istituita nel giugno 2015 a fini di lotta contro i trafficanti di esseri umani nel Mediterraneo, con una prima fase orientata alla raccolta di informazioni di intelligence e due successive che riguardano la caccia attiva ai trafficanti, prima in acque internazionali, poi nelle acque territoriali e interne della Libia, previo mandato delle Nazioni Unite e approvazione del paese interessato.

EUBAM LIBIA, una delle 10 missioni civili UE attualmente operative, è stata istituita nel 2013 con l’obiettivo di fornire alle autorità libiche sostegno per sviluppare la capacità di accrescere la sicurezza delle frontiere terrestri, marine e aeree, a breve termine, e per implementare una strategia più ampia di gestione integrata delle frontiere a più lungo termine. Per l’evolversi della situazione politica e di sicurezza interna alla Libia, a partire dall’agosto del 2014 la missione ha la sua base operativa in Tunisia.

 

Quanto ai flussi migratori irregolari attraverso il Mediterraneo, è proseguita l’azione di contrasto alle cause del fenomeno in Corno d’Africa, nel Sahel – qui anche con l’apertura delle nuove ambasciate in Niger (Niamey) e Guinea (Conakry) – e in Nord Africa (dove si sono valorizzati i dialoghi regionali e posti in opera specifici interventi di assistenza), nonché favorendo una gestione del fenomeno migratorio condivisa da tutti i Paesi coinvolti.

Quanto al conflitto in Siria, l’azione del Governo, d’intesa con l’UE e anche attraverso la partecipazione al Gruppo Internazionale di Sostegno, si è connotata per l’appoggio all’inviato speciale Onu, Staffan de Mistura finalizzata ad un cessate il fuoco ed alla facilitazione della transizione politica conforme alle aspirazioni democratiche. Il Governo, inoltre, ha operato per il ristabilimento dell’unità e integrità territoriale in Iraq e per il pieno dispiegamento in questo Paese di un processo politico inclusivo. Nella convinzione del ruolo potenzialmente costruttivo dell’Iran nella regione, il Governo si è adoperato, anche in ambito UE, per favorire più strette relazioni politiche, economiche e culturali con Teheran.

Non è mancato il sostegno italiano all’azione europea per rafforzare le relazioni con i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) e per sostenere gli sforzi delle Nazioni unite per la soluzione, in Yemen, del conflitto tra le forze armate lealiste, che sostengono il presidente Abd Rabbo Mansur Hadi e i ribelli houthi, gruppo armato sciita, attraverso un accordo tra le parti che consenta il riavvio del processo di transizione.

Quanto alla crisi israelo-palestinese il Governo sostenuto le azioni dell’Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, finalizzate a propiziare la ripresa del processo di pace ispirato alla soluzione dei due Stati.

In relazione alla crisi ucraina, il Governo ha svolto un’azione improntata al rispetto della unitarietà e coerenza in ambito UE, al fine di favorire la piena attuazione delle intese di Minsk a cui è legata la durata delle sanzioni europee, sostenendo altresì l’azione di mediazione dell’OSCE. Nel contempo è stata sottolineata l’opportunità del mantenimento dei canali di dialogo con Mosca attraverso  la promozione, anche in ambito UE, di un approccio “dual track” che coniuga fermezza sui principi e disponibilità all’interlocuzione su temi di interesse europeo.

È proseguita l’azione volta a rafforzare i rapporti fra la UE e i Paesi dell’Asia e del Pacifico nonché il sostegno ai forum asiatici di cooperazione (in particolare l’ASEAN). Particolare impulso è stato conferito all’ulteriore sviluppo dei partenariati della UE con Giappone e Cina, con particolare attenzione, nel caso della Cina, anche al tema dei diritti umani.

Quanto all’elevata attenzione della UE per la stabilità, la sicurezza e la non proliferazione nucleare nella penisola coreana, il Governo italiano ha

sia manifestato il proprio sostegno alla ferma condanna UE dei test nucleari e missilistici eseguiti nel 2016 dal regime di Pyongyang, sia sostenuto l’adozione da parte UE nel maggio 2016 di un proprio pacchetto di sanzioni unilaterali aggiuntive rispetto a quelle ONU.

Sul versante delle relazioni UE-Africa, il Governo ha confermato l’impegno verso il Corno d’Africa ed il Sahel, anche con la nomina di due Inviati speciali del MAECI nelle due regioni, e ha sostenuto i Rappresentanti speciali dell’UE così come ogni iniziativa comunitaria mirante alla soluzione alle situazioni di instabilità (Sudan, Sud Sudan, Mali, Repubblica Centroafricana).

Il Governo ha sostenuto il processo di aggiornamento della Strategia di sicurezza UE del 2003 confluita nella c.d. nuova “Strategia globale UE (Eugs) presentata al Consiglio europeo del 28 giugno 2016 dall’Alto rappresentante dell’UE Federica Mogherini. La nuova strategia affronta il mutato contesto internazionale , caratterizzato da maggiore complessità, conflittualità ed interconnessione attraverso un approccio definito “principled pragmatism” basato sul rispetto dei valori democratici da parte dell’UE e dei suoi Stati membri prima ancora che sulla loro promozione; su una più flessibile interazione coi partner internazionali a seconda dei diversi contesti; e su un rilancio attivo del multilateralismo che consenta all’Europa di dispiegare appieno il suo ruolo sulla scena internazionale. Uno dei temi centrali della Eugs la maggior integrazione dei paesi europei nel settore della sicurezza e della difesa.

 

Quanto alla politica di sicurezza e difesa comune (8.2) nel documento viene evidenziato il ruolo guida svolto dal Governo, in continuità con quanto precedentemente operato, nell’opera di coordinamento con il Servizio Europeo di Azione Esterna (SEAE) e con la European Defence Agency (EDA).

Con riferimento all’attività del SEAE, in particolare, l’Italia ha continuato, come già accennato, a sostenere l’azione di approfondimento della dimensione europea della sicurezza e della difesa, sostenendo l’Alto Rappresentante e le altre Istituzioni europee al riguardo fino all’adozione della già ricordata Strategia globale UE, come richiesto anche dalla risoluzione[99] approvata dalle Commissioni riunite esteri e difesa del Senato sulla Comunicazione “Elementi di un quadro strategico dell’UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza (Doc. XVIII n. 161 del 12 ottobre 2016 sulla Comunicazione JOIN(2016) 31). Nella fase successiva alla presentazione della Strategia il nostro Paese ha contribuito in maniera fattiva all’elaborazione ed adozione dei tre pilastri del rafforzamento della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC): il Piano di implementazione (Implementation Plan on Security and Defence, IPSD), il Piano d’azione della difesa europea (European Defence Action Plan, EDAP) e la serie comune di proposte (Common Set of Proposals) per l’implementazione della Dichiarazione congiunta (Joint Declaration) NATO-UE.

Per quanto attiene al contributo nazionale all’EDA (European Defence Agency) nel corso del 2016 l’Italia ha partecipato alle principali attività svolte nei tre seguenti macro-settori del supporto allo sviluppo capacitivo e cooperazione militare; stimolo della ricerca tecnologica e sostegno dell’industria europea; promozione degli interessi della difesa nel contesto dell’UE.

 

Per quanto attiene l’allargamento dell’UE (8.3), l’Italia ha continuato a sostenere con decisione tale strategia che rappresenta sia orientamento politico prioritario per il nostro Paese, sia nonché strumento chiave per la promozione di pace, stabilità, prosperità e sicurezza nel continente europeo tanto più alla luce dell'attuale contesto, caratterizzato da una crisi migratoria senza precedenti, dalla difficile ripresa dalla crisi economica e da perduranti situazioni di instabilità ai confini dell'Unione. Pertanto, da parte italiana è proseguito l’impegno per far progredire il processo di adesione all’Unione

europea dei Paesi dei Balcani occidentali incoraggiando i Paesi candidati (Albania, es Repubblica jugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia, Turchia) e potenziali tali (Bosnia Erzegovina, Kosovo) a proseguire con convinzione sul cammino delle riforme. Caposaldo della posizione italiana è il principio secondo cui, da un lato, l’avanzamento del percorso europeo dei Paesi candidati e potenziali candidati debba basarsi sul criterio degli own merits (meriti di ciascuno), e dall’altro lato, i risultati conseguiti e l’impegno dimostrato da ciascun Paese candidato debbano essere riconosciuti adeguatamente, e in tempo utile, dall’UE. Sebbene tale impostazione sia condivisa dalle Istituzioni dell’Unione e dalla maggioranza degli Stati membri, nel 2016 non è stato possibile adottare Conclusioni del Consiglio sulla politica dell’allargamento a causa della riserva posta da Vienna, che chiedeva un riferimento alla sospensione formale dei negoziati con Ankara.

   In relazione ai singoli paesi candidati o potenziali candidati, la Relazione - quanto alle attività del Governo italiano - sottolinea:

-      il sostegno alla normalizzazione dei rapporti fra Serbia e Kosovo e all’avanzamento del negoziato di adesione con la Serbia, il buon andamento del quale ha consentito nel 2016 l’apertura dei capitoli 23 (sistema giudiziario e diritti fondamentali) e 24 (giustizia, libertà e sicurezza) relativi allo stato di diritto, nonché dei capitoli 5 (appalti pubblici) e 25 (scienza e ricerca), che si aggiungono ai capitoli già aperti nel 2015;

-      il sostegno del percorso europeo del Montenegro, anche attraverso il rafforzamento dell’assistenza tecnica bilaterale. La performance di Podgorica nel settore dello Stato di diritto è stata ritenuta sufficiente, nonostante criticità rilevate nella costruzione di una convincente prassi applicativa nella lotta alla corruzione ed al crimine organizzato. Ciò ha consentito l’apertura di quattro nuovi capitoli negoziali: 11 (agricoltura e sviluppo rurale), 12 (sicurezza alimentare e politica veterinaria e fitosanitaria), 13 (pesca) e 19 (lavoro e politiche sociali);

-      il forte sostegno alla prospettiva europea dell’Albania, incoraggiata a conseguire nei cinque settori prioritari di riforma (sistema giudiziario, pubblica amministrazione, politiche anti-corruzione, lotta al crimine organizzato, diritti fondamentali) i progressi necessari per l’apertura dei negoziati di adesione;

-      il sostegno e la disponibilità a fornire il necessario sostegno tecnico alla Bosnia Erzegovina, la cui a domanda di concessione dello status di Paese candidato, presentata nel mese di febbraio 2016, è stata considerata favorevolmente dal nostro Paese;

-      impegno a favore del rilancio del processo di integrazione europea della

-      Repubblica ex-Jugoslava di Macedonia, per riattivare il processo di riforme che, unitamente all’auspicata soluzione del contenzioso sul nome con la Grecia, possa permettere al Paese di ritrovare la stabilità politica necessaria per consentire il superamento degli ostacoli all’avvio del negoziato di adesione all’UE;

-      sostegno alla via del dialogo e della cooperazione con la Turchia, nella consapevolezza che il negoziato di adesione sia la leva più efficace per mantenere l’ancoraggio europeo del Paese e promuovere i valori e gli standard dell’UE, pur senza sottacere la forte preoccupazione per il rispetto dei diritti fondamentali e della libertà di stampa e monitorando con attenzione l’evolversi della situazione politica interna. L’Italia ha sostenuto l’apertura (giugno 2016) del capitolo 33 (disposizioni finanziarie e di bilancio) e l’accelerazione dei lavori preparatori su una serie di altri capitoli.

 

In relazione alla politica di vicinato (8.4) il documento riferisce che l’attività si è concentrata sul monitoraggio e l’implementazione della “nuova” PEV varata nel novembre 2015 in esito ad un processo di revisione processo di revisione che la Commissione europea ha condotto come priorità sin dal suo insediamento, con l’obiettivo di rendere l’azione esterna dell’UE più efficace e rispondente ai nuovi scenari geopolitici ed alle esigenze espresse dai nostri vicini ed alla quale l’Italia ha partecipato attivamente. Si tratta di un indirizzo innovativo e coerente con le sfide provenienti dalle diverse regioni del Vicinato, improntato ai principi di differenziazione, inclusività ed appropriazione delle politiche da parte dei destinatari (“ownership”), seguendo l’impostazione del dialogo con i singoli partner a Sud e ad Est, per definizione congiunta delle priorità strategiche della collaborazione con l’UE. In tale senso il Governo, anche a seguito degli orientamenti espressi in sede parlamentare[100] si è speso per l’introduzione di tali elementi di differenziazione e appropriazione nella PEV in quanto suscettibili di trasformare le future relazioni UE-partner in una partnership tra eguali. Nel corso del 2016, il Governo ha sostenuto l’azione dell’UE nella dimensione meridionale della PEV, ritenendo che attraverso il massimo impegno nel consolidamento di democrazie “sane” ai confini meridionali dell’Europa, la cooperazione alla crescita economica sostenibile e il contributo alla gestione ordinata della mobilità nella regione si possano mitigare i principali rischi economici, politici e di sicurezza provenienti dalla sponda Sud del Mediterraneo. In tale contesto costante è stato l’appoggio italiano all’avvio e/o il prosieguo dei negoziati per Accordi di libero scambio completo ed approfondito (Deep and Comprehensive Free Trade Agreements -DCFTA) con Giordania, Marocco e Tunisia.

La criticità del contesto derivante dalla perdurante crisi ucraina ha richiesto un accresciuto impegno nel corso del 2016 per il Partenariato orientale, anche in vista del vertice UE-Ucraina programmato per novembre 2017. L’assistenza ai partner orientali è proseguita con determinazione attraverso la proposta di adozione di misure commerciali autonome per l’Ucraina e il convinto impegno alla finalizzazione dei processi di liberalizzazione dei visti per Georgia e Ucraina. Inoltre, l’Italia si è spesa a favore dell’Ucraina negli ultimi mesi del 2016 sostenendo la dichiarazione dei 28 leader al Consiglio europeo del 15 dicembre, finalizzata a superare lo stallo ingeneratosi a seguito della mancata ratifica dell’Accordo di Associazione/DCFTA da parte del governo olandese sulla base del referendum nazionale di aprile.

 

Si rammenta che con alcuni paesi del Partenariato orientale (Georgia, Moldova ed Ucraina) sono stati firmati nel 2014 Accordi di associazione comprensivi di aree di libero scambio ampie e approfondite (Association Agreements / Deep and Comprehensive Free Trade Areas -AA/DCFTA). Gli Accordi con Georgia (ratificato dall’Italia con legge 218/2015) e Moldova (legge 217/2015) sono entrati in vigore il 1° luglio 2016, mentre quello con l’Ucraina (legge 169/2015) la cui parte commerciale è in applicazione provvisoria dal 1° gennaio 2016, è in attesa delle determinazioni del governo olandese, l’unico Stato membro a non aver ancora ratificato l’intesa a seguito degli esiti del referendum tenutosi ad aprile 2016. Nel 2016 sono stati avviati i negoziati per un Accordo quadro con l’Armenia e il mandato per un analogo accordo con l’Azerbaigian è stato approvato con il convinto sostegno italiano.

 

Nella relazione si segnala, altresì, che a seguito dell’approvazione da parte della Commissione esteri del Senato della risoluzione[101] Doc. XVIII n. 151 del 28 settembre 2016, si è sostenuta la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania per sostenerne lo sforzo e il disagio economico e sociale derivante dalla ormai permanente presenza di profughi siriani sul suo territorio.

Con riferimento alle strategie macroregionali dell’UE, la relazione richiama la Strategia UE adriatico ionica, promossa dall’Italia nel 2010 e che, nell’Iniziativa Adriatico Ionica  (IAI), ancoraggio intergovernativo della strategia, riunisce 8 Paesi, 4 appartenenti all’UE (Italia, Slovenia, Grecia, Croazia) e 4 non UE (Albania, Serbia, Bosnia-Erzegovina e Montenegro). I settori prioritari della Strategia, pesca e blue economy, infrastrutture ed energia, ambiente, turismo e cultura, ricerca e innovazione e capacity building, sono oggetto di progetti di attuazione, con particolare riferimento ai trasporti sia marittimi sia terrestri.

E’ in fase di prima attuazione la Strategia UE per la regione alpina, promossa da Austria, Francia, Germania, Italia, Liechtenstein, Slovenia e Svizzera ed adottata dal Consiglio affari generali il 27 novembre 2015. I settori prioritari della Strategia sono competitività e crescita, trasporti e connettività, ambiente ed energia, nei quali sarà sviluppata una collaborazione tra i livelli statuale, regionale e transfrontaliero.

 

Nel paragrafo dedicato alla collaborazione con Paesi terzi, accordi internazionali e politica commerciale comune (8.5) la relazione sottolinea, in particolare:

-      l’importanza annessa dal nostro Paese, alla stipula di accordi che garantiscano accesso al mercato, effettiva rimozione delle barriere non tariffarie, tutela degli investimenti, salvaguardia dei diritti di proprietà intellettuale – con particolare riferimento alle indicazioni geografiche - e apertura dei mercati degli appalti pubblici;

-      il continuo sostegno italiano al potenziamento del ruolo dell’UE quale attore globale, con l’obiettivo sia di mantenere il rapporto centrale con gli USA ed il Canada, sia di attribuire crescente attenzione ai principali Paesi asiatici (Cina, Giappone, ASEAN) ed all’America Latina;

-      il contribuito, anche nel 2016, all’avanzamento del negoziato per il Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP -Transatlantic Trade and Investment Partnership) con gli Stati Uniti, in pausa dopo l’elezione del nuovo Presidente;

-       il sostegno italiano al processo che ha portato alla firma di due importanti accordi con il Canada, l’Accordo di partenariato strategico e l’Accordo globale economico e commerciale (CETA -Comprehensive Economic and Trade Agreement), quest’ultimo firmato il 30 ottobre 2016 nel corso del Vertice bilaterale UE-Canada.

Si rammenta in proposito che presso l’Assemblea della Camera il 1° luglio 2016 sono state discusse due interpellanze urgenti, 2-01398 e 2-01411, in materia di intendimenti del Governo circa la partecipazione dei Parlamenti nazionali al processo di adesione e ratifica dell'accordo di libero scambio e investimento fra il Canada e l'Unione europea (CETA);

-      l’impegno italiano per il proseguimento dei negoziati relativi all’Accordo di associazione UE-MERCOSUR e di una serie di altri accordi commerciali (Colombia, Perù ed Equador), nonché del PDCA - Political Dialogue and Cooperation Agreement con Cuba parafato in occasione della visita dell’Alto Rappresentante Mogherini a Cuba lo scorso marzo 2016 e firmato il 12 dicembre a margine del Consiglio affari esteri;

-      il sostegno all’azione europea volta a consolidare le relazioni politiche ed economiche con l’ASEAN, non solo in prospettiva bi-regionale, ma anche promuovendo la strategia UE volta alla conclusione di Accordi di partenariato e cooperazione (APC) e di Accordi di libero scambio (ALS) con i Paesi del Sud-Est asiatico; inoltre il Governo ha seguito la finalizzazione dell’Accordo di partenariato e cooperazione UE-Malesia ed avviato il processo interno di ratifica degli accordi quadro con il Vietnam, le Filippine e la Mongolia (ratifica intervenuta, rispettivamente, con legge 56/2016,  legge 186/ 2016 e legge 107/2016);

-      il contributo italiano all’elaborazione della nuova strategia dell’UE con la Cina adottata dal Consiglio affari esteri il 18 luglio 2016 ed il sostegno all’attuazione dell’Agenda strategica per la cooperazione UE-Cina 2020;

-      il sostegno all’approfondimento dei dossier negoziali con Giappone, Sud Corea, India ed Afghanistan;

-      il contributo alla riflessione sul futuro delle relazioni UE-ACP (Paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico) dopo la scadenza dell’Accordo di Cotonou prevista nel 2020;

-      il sostegno al proseguimento del dialogo trilaterale UE-Ucraina-Russia volto a valutare le presunte conseguenze economiche per Mosca derivanti dalla creazione - prevista dall’Accordo di Associazione UE-Ucraina - di un’area di libero scambio ampia ed approfondita tra Bruxelles e Kiev, ritenuta da Mosca potenzialmente dannosa per la propria economia. In tale contesto è valutata anche un’interazione UE-Unione economica eurasiatica, come possibile strumento capace di favorire il superamento dell’attuale fase di crisi;

-      la partecipazione alla strategia UE per l’Asia Centrale;

-      il sostegno agli sforzi dell’UE per il superamento delle questioni in materia migratoria con la Svizzera, attraverso soluzioni conformi e compatibili con i principi fondamentali dell'UE.

 

Quanto alle Politiche e iniziative di sviluppo e cooperazione umanitaria in ambito UE (8.6) la relazione evidenzia che l’attenzione al nesso migrazioni-sviluppo è stata la prioritaria nell’azione italiana nel settore della cooperazione allo sviluppo. Quanto alle direttrici dell’azione europea esse sono consistite nell’azione del Fondo fiduciario di emergenza dell’Unione europea istituito a seguito del Vertice della Valletta dell’11-12 novembre 2015, per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa e nell’utilizzo  di strumenti finanziari di cooperazione allo sviluppo applicati alla dimensione esterna della politica migratoria.

 

La Commissione europea ha lanciato un "Fondo fiduciario d'emergenza dell'Unione europea per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa", con una dotazione di 1,8 miliardi di euro provenienti dal bilancio dell'UE e dal Fondo europeo di sviluppo (FES), da integrarsi con contributi degli Stati membri dell'UE e di altri donatori. Beneficiari del Fondo saranno i Paesi africani interessati dalle principali rotte migratorie dall'Africa all'Europa:

·        per la regione del Sahel e l'area del lago Ciad: Burkina Faso, Camerun, Ciad, Gambia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria e Senegal;

·        per il Corno d'Africa: Gibuti, Eritrea, Etiopia, Kenya, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Tanzania e Uganda;

·        per l'Africa del nord: Marocco, Algeria, Tunisia, Libia ed Egitto.

·        I paesi vicini ai paesi ammissibili possono beneficiare, caso per caso, dei progetti a dimensione regionale del Fondo fiduciario per far fronte ai flussi migratori regionali e alle sfide transfrontaliere collegate.

Il fondo è destinato al finanziamento di progetti volti a creare opportunità di lavoro, a creare sicurezza alimentare e nutrizionale, a migliorare la gestione della migrazione, a promuovere la prevenzione dei conflitti.

 

Fondo fiduciario della Valletta, al momento della redazione del documento in esame, ha allocato fondi per circa 1,5 miliardi di euro degli oltre 2,4 disponibili (provenienti in prevalenza dal FES), ripartiti su 105 programmi tra le tre finestre geografiche (in proporzione decrescente tra Sahel e Lago Ciad, Corno d'Africa e Nord Africa) e tra i cinque settori di intervento, con una chiara prevalenza iniziale per gli interventi di sviluppo classico ed una più recente tendenza al riequilibrio, attraverso la presentazione di azioni più focalizzate sulla gestione delle migrazioni e sulla sicurezza).

Quanto al contributo italiano al Fondo, l’Italia ha annunciato un contributo addizionale di 22 milioni destinato a sostenere il nuovo Partenariato UE-Organizzazione internazionale per le migrazioni, Il contributo italiano comprende 7 milioni di euro del Ministero dell'Interno e 15 milioni di euro dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e si aggiunge ai 10 milioni forniti dal MAECI nella fase istitutiva del Fondo.

 

Quanto all’attuazione dell’Agenda europea sulla migrazione, la relazione evidenzia la centralità del contributo italiano nell’impostazione adottata dalla Commissione nella Comunicazione del 7 giugno 2016 sul “Nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nell’ambito dell’Agenda europea sulla migrazione” approvato e reso operativo dal Consiglio europeo del 28 giugno e confluito nel Piano presentato il 14 settembre in occasione del discorso sullo stato dell’Unione del Presidente della Commissione Juncker quale parte di un articolato pacchetto di misure di stimolo agli investimenti sia all’interno della UE, sia all’esterno.

 

In relazione, infine, alla presenza italiana nel  SEAE - Servizio europeo di azione esterna (8.7) il documento sottolinea che nel 2016 è proseguita l’azione acquisizione di posizioni nei gradi apicali del Servizio, ove l’Italia - che conta peraltro anche su alcune ulteriori posizioni di senior management - conta 12 Capi Delegazione, laddove la Francia ne ha 15, la Spagna 14 e la Germania 11. Per contro, l’Italia risulta sotto rappresentata nelle posizioni di middle-management.

 

 

 

 

 



 

Attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale

 

Per quanto concerne i risultati raggiunti dalla politica di coesione nel 2016, la relazione rileva in primo luogo come, nel corso dell'anno, sia stato completato il percorso di riorganizzazione della governance nazionale, avviato con la legge 125/2013 con l'obiettivo di garantire l'avvio tempestivo dei progetti del ciclo di programmazione 2014-2020 e di rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno.

Sempre nel 2016, in attuazione dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2015, è entrato a regime il Comitato di sorveglianza e accompagnamento dell'attuazione dei programmi ed è stato istituito il Sottocomitato per il Mezzogiorno, con l'obiettivo di "favorire il confronto partenariale sullo stato di attuazione dei programmi operativi nazionali e regionali coordinandosi, nell'ambito della Programmazione unitaria, con i Comitati di indirizzo per l'attuazione dei Patti per il Sud". È stato infine istituito il Sottocomitato per il monitoraggio e controllo, con il compito di coordinare le attività connesse al monitoraggio dei programmi operativi 2014-2020, e garantire il rafforzamento del presidio centrale sul corretto ed efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo.

La relazione si sofferma quindi, più nel dettaglio:

-        Sul dibattito europeo intorno al futuro della politica di coesione, culminato con la riunione del Consiglio affari generali del 16 novembre 2016 e con l'approvazione, in quella sede, di conclusioni "sui risultati e sui nuovi elementi della politica di coesione e dei fondi strutturali e di investimento europei". Nel proprio contributo alla discussione tematica, l'Italia ha sempre sostenuto la necessità di semplificare, di rendere più chiare e comprensibili le regole, di snellire i controlli, di passare "da un sistema fondato sulla verifica del rispetto formale delle regole ad uno fondato sull'effettivo raggiungimento dei risultati attesi";

-        Sul rafforzamento, in linea con i regolamenti sui fondi strutturali e di investimento europei nel periodo 2014-2020, che pongono un rinnovato accento sulla valutazione quale strumento principale per comprendere il contributo dei programmi finanziati all'ottenimento di risultati, del Nucleo di valutazione e analisi per la programmazione che coordina il Sistema nazionale di valutazione (Snv) e i suoi nuclei di valutazione istituiti presso le amministrazioni regionali e centrali, e che contribuisce all'orientamento delle attività della Rete dei Nuclei di valutazione;

-        Sull'avvio dei progetti del ciclo di programmazione 2014-2020. Il Governo ricorda, in proposito, che nel 2015 era stato completato il processo di definizione e approvazione in sede europea della programmazione dei fondi strutturali e di investimento (SIE), che si articola, in linea con quanto previsto nell'Accordo di Partenariato, in 51 programmi operativi FESR e FSE (12 nazionali e 39 regionali), per un valore complessivo di 51,77 miliardi di euro, di cui 31,68 a carico del bilancio UE. A questi vanno aggiunti i fondi collegati allo sviluppo rurale e che in Italia si articolano a loro volta in 23 programmi operativi del FEASR e in un programma operativo del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca, per un totale di risorse UE pari a 42 miliardi, cui va aggiunta la quota di cofinanziamento nazionale. Per quanto concerne più nel dettaglio i 51 programmi operativi del FESR e del FSE, le Autorità di gestione italiane hanno attestato, all'interno del sistema informativo della Commissione europea, di aver selezionato al 31 ottobre 2016 progetti per un valore complessivo pari a 6,7 miliardi di euro, corrispondenti al 13% del totale delle risorse a disposizione, con differenze significative per categoria di regioni: 15,4% nelle regioni "più sviluppate"; 11,2% nelle regioni "meno sviluppate"; 7,3% nelle regioni "in transizione". Il valore del 13%, ancorché inferiore rispetto alla media europea di livello di attuazione, che si attesta attorno al 16%, pone l'Italia in una posizione di vantaggio rispetto agli altri due maggiori beneficiari dei fondi FESR, vale a dire Polonia e Spagna.

-        Sugli esiti dell'esercizio di riesame del Quadro finanziario pluriennale (QFP) per il 2016. La relazione evidenzia come la Commissione europea abbia attribuito all'Italia ulteriori risorse aggiuntive per 1, 645 miliardi di euro, da destinare all'Iniziativa occupazione giovani, alla specializzazione intelligente, a misure per l'inserimento dei migranti e per la lotta contro la marginalità sociale e al rafforzamento della competitività delle PMI;

-        Sul soddisfacimento delle condizionalità ex-ante e sulle attività di monitoraggio dei piani di rafforzamento amministrativo (PRA). Si tratta delle due novità forse più rilevanti incluse nell'Accordo di partenariato. Le condizionalità, che consistono essenzialmente in misure specifiche da soddisfare prima dell'avvio della programmazione, per anticipare la soluzione di possibili problemi durante la fase di implementazione dei Programmi Operativi e coinvolgere attivamente gli attori che ne sono responsabili direttamente o indirettamente, erano considerate, a fine 2016, soddisfatte in ampia misura dalla stessa Commissione europea. Quanto ai cd. PRA, nel corso del 2016 tutte le 29 amministrazioni titolari di programmi operativi ne hanno approvato e formalizzato uno, avviando così "un preciso percorso di supporto alla definizione e monitoraggio" che ha consentito alle amministrazioni stesse di "effettuare risk assessment specifici e migliorare la conoscenza interna e la consapevolezza delle criticità e dei fabbisogni migliorativi;

-        Sul monitoraggio del perseguimento degli obiettivi di spesa relativi alla clausola di flessibilità degli investimenti, richiesta alla Commissione europea con la Legge di stabilità per il 2016. Si ricorda in proposito che, in base alla comunicazione della Commissione del 13 gennaio 2015, le tipologie di investimento cofinanziate dall'Unione e considerate equivalenti a riforme strutturali - giustificando pertanto una deviazione temporanea dall'Obiettivo a medio termine o dal percorso di avvicinamento a esso - sono quelle con un impatto di lungo periodo diretto e verificabile sul bilancio, e che insistono in particolare sui seguenti ambiti: politica di interventi socio-strutturali e di coesione, "realizzata nel 2014-2020 attraverso i Fondi strutturali e di investimento europei, inclusi i progetti cofinanziati attraverso la Youth employment initiative, il Meccanismo per collegare l'Europa e gli investimenti nelle reti transeuropee; progetti di investimento anche cofinanziati dal FEIS in attuazione del Piano Juncker. In risposta alla richiesta italiana, la Commissione ha autorizzato una quota di spesa pari allo 0,25% del PIL 2016, ammontante a 4,18 miliardi di euro (a fronte di una richiesta iniziale di una deviazione temporanea pari allo 0,3% del PIL).

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

L'impatto della partecipazione delle Camere alla fase ascendente dell'Unione europea

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senato della Repubblica

 

 



 

Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione (1ª Commissione)

 

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE SENATO

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi - COM(2015) 750 def.

Il 12 gennaio 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha approvato un parere favorevole, segnalando che la normativa nazionale in materia rimane frammentata e che pertanto, per raggiungere il risultato auspicato dalla direttiva, occorrerà procedere all'adeguamento del diritto interno attraverso un intervento articolato, avendo cura di definire una fase di transizione che tuteli l'utilizzo di alcune categorie di armi (in particolare la B7 semiautomatica per uso civile) in campo venatorio, sportivo e collezionistico - XVIII n. 103

Il Governo ha sostenuto, conformemente alla risoluzione della 1ª Commissione del Senato, il negoziato per la definizione della proposta.

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Agenda europea sulla migrazione - COM(2015) 240 def.

 

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Settima relazione semestrale sul funzionamento dello spazio Schengen 1° novembre 2014 – 30 aprile 2015 - COM(2015) 236 def.

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano d'azione dell'UE contro il traffico di migranti (2015 - 2020) - COM(2015) 285 def.

 

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia - COM(2015) 286 def.

 

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per le misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia - COM(2015) 238 def.

 

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia, della Grecia e dell'Ungheria - COM(2015) 451 def.

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio COM(2015) 453 def.

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici in relazione all'attuale crisi nel settore dell'asilo - COM(2015) 454 def.

 

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio - Affrontare la crisi dei rifugiati in Europa: il ruolo dell’azione esterna dell’UE - JOIN(2015) 40 def.

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio - Gestire la crisi dei rifugiati: misure operative, finanziarie e giuridiche immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione - COM(2015) 490 def.

Nella seduta pomeridiana del 16 febbraio 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) si è pronunciata formulando indirizzi per il Governo - XVIII n. 106.

Premesso che l'Agenda europea sulla migrazione è stata presentata dalla Commissione europea con l'intento sia di fornire una risposta immediata alla situazione di crisi nel Mediterraneo, che di indicare le iniziative a medio e lungo termine per giungere a soluzioni strutturali che consentano di gestire meglio la migrazione in tutti i suoi aspetti, la risoluzione impegna il Governo a offrire pieno sostegno alle iniziative e alle proposte adottate dalla Commissione europea nell’ambito dell’Agenda. In particolare:

1.      accogliere con favore l’adozione della decisione (UE) 2015/1523 e della decisione (UE) 2015/1601, che hanno consentito l’avvio del meccanismo di ricollocazione;

2.      esprimere parere favorevole sulla proposta della Commissione europea per un meccanismo permanente di ricollocazione;

3.      appoggiare l’intenzione della Commissione europea di provvedere a una valutazione del "sistema Dublino", al fine di procedere a un’eventuale ulteriore revisione del sistema volta a ottenere una più equa distribuzione dei richiedenti asilo in Europa;

4.      compiere ogni iniziativa utile per valorizzare il ruolo e le funzioni delle Agenzie europee competenti in materia di asilo e migrazione, con l'auspicio che l’EASO diventi il perno della politica di asilo europea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne - COM (2015) 670 def.

Nella seduta del 9 marzo 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha approvato un parere favorevole - XVIII n. 111

In linea con l’indirizzo parlamentare, è stato raggiunto l’accordo sulla proposta di regolamento "anche grazie al contributo italiano".

 

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla Guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio - COM (2015) 671 def.

Il 9 marzo 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha approvato un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1)     con riferimento al principio di sussidiarietà, si afferma la necessità di considerare che la responsabilità della frontiera esterna di uno Stato membro rappresenta uno degli aspetti costitutivi della sovranità nazionale. Ne deriva l'opportunità di fissare, in sede negoziale, i limiti delle competenze e responsabilità dello Stato membro e dell'istituenda Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera. Si ritiene opportuno distinguere tra gestione ordinaria e in situazioni di eccezionalità e precisare la portata delle norme, evitando il rischio che formule non adeguatamente definite possano determinare sovrapposizioni o frammentazioni di compiti;

2)     con riferimento al principio di proporzionalità, sono espresse perplessità sul meccanismo di imposizione o di forzata sostituzione (art. 18) nella gestione delle frontiere dello Stato membro. Si ritiene che tale previsione mal risponda all'obiettivo della proposta, ovvero di istituire un sistema di condivisione dell'onere di gestione delle frontiere esterne nelle zone di maggiore pressione migratoria. Si evidenzia la necessità di assicurare - in base al principio solidaristico - il necessario sostegno agli Stati membri in cui la pressione migratoria è maggiore;

3)     la necessità di sviluppare supporti europei specifici per la gestione interna dei migranti, ai fini dell'accoglienza e integrazione nel tessuto sociale degli Stati membri;

4)     l'opportunità di un maggiore coordinamento con la politica di sicurezza e difesa comune;

5)     l'opportunità di valutare gli aspetti connessi con la determinazione dell'indirizzo politico dell'operato dell'Agenzia, considerate le posizioni molto diversificate che sussistono tra gli Stati membri in materia di gestione dei flussi migratori nell'Unione europea, anche in relazione agli aspetti di cessione di sovranità previsti dalla proposta - XVIII n. 112

L'’Italia ha sostenuto la proposta della Commissione. In sede negoziale ha pertanto sottolineato come la nuova Agenzia europea della Guardia costiera e di frontiera, costituita per garantire una gestione europea integrata delle frontiere esterne, dovrà contribuire a rafforzare la fiducia e la leale collaborazione tra gli Stati membri e tra questi e le Istituzioni europee, sostenendo, in particolare, i Paesi dell’Unione europea maggiormente esposti ai flussi migratori, anche con riferimento alla cosiddetta valutazione di vulnerabilità cui saranno soggetti gli Stati membri. Tra gli emendamenti apportati al testo, la delegazione italiana ha promosso quello volto a prevedere un maggiore coinvolgimento degli Stati membri interessati, secondo le linee di indirizzo di cui alla Risoluzione della 1a Commissione permanente del Senato della Repubblica, in particolare favorendo la cancellazione del diritto di intervento dell’Agenzia nel territorio di uno Stato membro anche senza richiesta di quest’ultimo e nel caso di una sua non collaborazione.

 

La proposta è stata approvata in occasione del Consiglio Giustizia Affari Interni del 21 aprile 2016 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 16 settembre 2016, dopo l’adozione da parte del Parlamento europeo: vd. il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla Guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - COM(2015) 668 def.

Il 16 marzo 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha approvato un parere favorevole - XVIII n. 116

La Relazione afferma che gli obiettivi della proposta sono stati sostenuti dal Governo in sede negoziale, in conformità all’indirizzo formulato dal Senato. Gli obiettivi evidenziati sono i seguenti: istituire un documento di viaggio europeo specifico per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio, che presenti un formato uniforme e caratteristiche tecniche e di sicurezza accresciute, in modo da essere più ampiamente accettato dai Paesi terzi e più largamente utilizzato ai fini della riammissione; porre in atto l'intenzione, enunciata nel Piano d'azione dell'UE sul rimpatrio, di analizzare le modalità per rafforzare l'accettazione da parte dei Paesi di origine del "lasciapassare" rilasciato dall'UE; come enunciato nell'Agenda sulla migrazione, rendere più efficace il sistema dell'UE per rimpatriare i migranti irregolari, soprattutto coloro che non hanno documenti di viaggio validi, e aumentare il tasso dei rimpatri, garantendo che i Paesi terzi rispettino il loro obbligo internazionale di riammettere i propri cittadini che soggiornano irregolarmente in Europa.

 

Regolamento (UE) 2016/1953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo all’istituzione di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, e recante abrogazione della raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 17 novembre 2016)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di Paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008 e il regolamento (UE) n. 1077/2011 - COM(2016) 194 def.

Nella seduta dell’8 giugno 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha approvato un parere favorevole - XVIII n. 131

Il Governo ha seguito con particolare attenzione i negoziati e, in linea con la risoluzione adottata dal Senato, ha accolto con favore la proposta.

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda l'uso del sistema di ingressi/uscite - COM(2016) 196 def.

Nella seduta dell’8 giugno 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha approvato un parere favorevole - XVIII n. 132

Il Governo ha seguito con particolare attenzione i negoziati e, in linea con la risoluzione adottata dal Senato, ha accolto con favore la proposta.

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione) - COM(2016) 290 def.

Il 9 giugno 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha espresso un parere favorevole, ponendo in luce l'opportunità che, nell'ipotesi in cui la Commissione attivi di propria iniziativa il meccanismo di sospensione, la relativa procedura si applichi a tutta la frontiera esterna dell'Unione europea - XVIII n. 133

 

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio - Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza - COM(2016) 230 def.

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza - COM(2016) 205 def.

 

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio - Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride - La risposta dell'Unione europea - JOIN(2016) 18 def.

Il 6 luglio 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha adottato una risoluzione in cui ha impegnato il Governo a:

1)        sostenere il ruolo dell'Alto rappresentante in materia di politica estera e di sicurezza comune e del Servizio europeo di azione esterna nell'attuazione del Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride;

2)        individuare il canale europeo come quello naturale per lo sviluppo di una strategia di cybersicurezza adeguata, nel quadro della politica di sicurezza e difesa comune e con l'intervento dell'Agenzia europea per la difesa;

3)        prevedere controlli più stringenti sui social media, facilitando l'immediata rimozione di pagine e account recanti contenuti di propaganda terroristica;

4)        diversificare quanto più possibile le fonti di energia dell'Unione europea, i fornitori e le rotte per garantire approvvigionamenti energetici più sicuri;

5)        sostenere il mercato unico digitale per prevenire attacchi digitali;

6)        intensificare gli sforzi contro il finanziamento della criminalità e del terrorismo per individuare e bloccare trasferimenti di denaro sospetti;

7)        velocizzare l'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del contrasto dell'Unione alle minacce ibride - XVIII n. 137

Il Governo dichiara che l'Italia è "pienamente impegnata per l'attuazione della rinnovata Strategia di sicurezza interna dell'Unione europea" e ha confermato quali "proprie priorità", anche a livello di Unione europea, il contrasto al terrorismo, la lotta alla criminalità organizzata e al traffico di esseri umani, nonché il rafforzamento della cosiddetta cyber security.

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati - COM(2016) 378 def.

Nella seduta del 3 agosto 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha approvato un parere favorevole - XVIII n. 145

Il Governo ha rappresentato una posizione "conforme con l'atto di indirizzo parlamentare".

Il Governo promuove inoltre processi di mobilità circolare del lavoro e della qualificazione della manodopera anche attraverso la promozione di tirocini formativi in Italia dedicati a lavoratori di Paesi terzi, già dipendenti di imprese italiane o miste che operano in tali Paesi.

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 - COM(2016) 271 def.

Nella seduta del 3 agosto 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha approvato un parere favorevole - XVIII n. 146

Il Governo ha ribadito l’esigenza che il meccanismo di monitoraggio e valutazione da parte dell’EASO sui sistemi nazionali d’asilo, previsto nella proposta della Commissione, "non dovrà costituire un mero controllo unilaterale, ma svilupparsi con la collaborazione e la partecipazione degli Stati membri interessati".

Il negoziato in sede tecnica si è concluso nel dicembre 2016 sotto la Presidenza slovacca. In occasione della riunione del 19 dicembre il COREPER si è accordato sulla proposta di compromesso della Presidenza e ha raggiunto un orientamento generale parziale, conferendo alla Presidenza il mandato di avviare i negoziati con il Parlamento europeo.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi - COM(2016) 434 def.

Nella seduta del 13 settembre 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha approvato un parere favorevole - XVIII n. 148

La Relazione evidenzia che la proposta, oltre a individuare il disegno e gli elementi di sicurezza comuni, prevede un elenco degli elementi di sicurezza complementari che potranno essere aggiunti al modello uniforme comune: tale elenco è frutto di un compromesso raggiunto tra gli Stati membri al fine di "scongiurare i costi più elevati derivanti da un’impostazione completamente armonizzata".

 

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022 - COM(2016) 442 def.

Il 14 settembre 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha adottato una risoluzione favorevole con le seguenti osservazioni:

1)     la necessità di compiere ulteriori progressi nell'accesso alla giustizia e le vittime di reati;

2)     l'importanza di consolidare la fiducia e la sicurezza on-line;

3)     l'opportunità che l'Agenzia prosegua la raccolta di dati nel settore dell'immigrazione, delle frontiere e dell'asilo, lavorando a stretto contatto con Frontex e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo;

4)     l'invito a valutare l'opportunità di una collaborazione con gli Stati membri al fine di compiere progressi nel campo della lotta al razzismo, la xenofobia e l'intolleranza ad essi associata;

5)     la necessità che l'Agenzia possa effettuare un monitoraggio sull'effettivo rispetto dei diritti fondamentali in ciascuno degli Stati membri;

6)     l'invito a valutare l'opportunità che i compiti di protezione dei diritti fondamentali attribuiti all'Agenzia non siano limitati dalla volontà dei Governi degli Stati membri e che la scelta dei temi sui quali impegnare risorse sia rispondente alle violazioni dei diritti che il cittadino comunitario avverte maggiormente - XVIII n. 149

 

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ricavati da campioni - COM(2016) 551 def.

Nella seduta del 4 ottobre 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha approvato un parere favorevole - XVIII n. 152

Il Governo ha sempre espresso, nel Gruppo statistiche del Consiglio, parere favorevole alla proposta. Tale posizione - afferma la relazione - è stata mantenuta "coerentemente con l'indirizzo dato dal Senato"

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) - COM(2016) 270 def.

Nella seduta del 5 ottobre 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha approvato un parere motivato - XVIII n. 156

 

La 1a Commissione Affari costituzionali ha rilevato numerosi elementi di criticità, anche sotto il profilo del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. In particolare, viene rilevato che "le misure e i meccanismi previsti non rispondono all'esigenza di affrontare l'attuale fenomeno migratorio epocale come Europa nel suo insieme" e che "gli effetti complessivi delle modifiche proposte non si pongono nella direzione del raggiungimento dei principali obiettivi della proposta, ossia ottenere un'equa ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, soprattutto nei momenti di crisi, e  frenare i movimenti secondari dei cittadini di Paesi terzi fra gli Stati membri".

Il Governo ha manifestato l’esigenza di modificare la proposta al fine di garantire un’effettiva applicazione del principio di solidarietà nei confronti degli Stati membri più esposti, in linea con i pareri motivati adottati sul tema sia dalla I Commissione della Camera dei deputati (doc. XVIII n. 52, del 16 novembre 2016) sia dalla 1a Commissione del Senato. Dichiara in proposito che l’azione italiana ha consentito di bloccare il tentativo, sviluppatosi sotto la Presidenza slovacca, di ridurre ancora di più la portata della proposta della Commissione attraverso l’utilizzo del principio della cosiddetta “solidarietà flessibile”.

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’“Eurodac” per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide , per l’identificazione di cittadini di Paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) - COM(2016) 272 def.

Nella seduta del 5 ottobre 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha approvato un parere favorevole - XVIII n. 157

Conformemente alle osservazioni formulate dalle Camere (la risoluzione della 1ª Commissione del Senato e il documento finale della I Commissione della Camera, doc. XVIII n. 54), il Governo si è attivato affinché nel negoziato consiliare non prevalessero le posizioni di quei Paesi che, essendo contrari all’obiettivo di una riforma della politica di asilo nel senso di una maggiore uniformità, intendevano mettere in discussione la portata innovativa della proposta.

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro dell'Unione per il reinsediamento e modifica il regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio - COM(2016) 468 def.

Il 5 ottobre 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha adottato una risoluzione favorevole con osservazioni che mettono in luce la mancanza di criteri di riferimento per l'adozione, da parte della Commissione europea, degli atti di esecuzione relativi a:

1)     la partecipazione numerica di ciascuno Stato ai programmi mirati di reinsediamento (art. 8, par. 1). Si afferma la necessità di definire parametri relativi ad esempio alla popolazione, al PIL, agli stranieri già reinsediati;

2)     il ricorso alla procedura accelerata di cui all'art. 11. In merito la Commissione rileva la necessità di introdurre condizioni o parametri da porre a fondamento della decisione di riconoscimento della protezione internazionale, anche attraverso un ruolo dalla valutazione dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) o di altre organizzazioni umanitarie abilitate - XVIII n. 158

Il Governo afferma di aver seguito con particolare attenzione la proposta e, in linea con la risoluzione della 1a Commissione del Senato, di aver dato "adeguato rilievo", nella propria posizione, alle questioni connesse all’indicazione dei criteri in base ai quali individuare la partecipazione numerica di ciascuno Stato membro e alla migliore definizione della disciplina della procedura accelerata. Segnala tuttavia che le trattative condotte in seno ai gruppi consiliari sono procedute non senza difficoltà, a causa delle preoccupazioni espresse dalle delegazioni degli Stati membri in merito alla definizione di reinsediamento, soprattutto in relazione ad alcune categorie di beneficiari (ad es. sfollati interni) e alla distribuzione delle competenze tra le istituzioni europee nel procedimento di adozione dei programmi europei di reinsediamento. In particolare, segnala che le procedure per l’attuazione dei programmi da parte degli Stati membri, come previste dalla Commissione nella proposta, sono state oggetto di opposizione da parte della generalità degli Stati membri, tra cui anche l’Italia.

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al periodo 2018-2020 - COM(2016) 557 def.

Nella seduta del 18 ottobre 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha approvato un parere favorevole - XVIII n. 163

Il Governo ha sempre espresso parere favorevole alla proposta. Tale posizione - afferma la relazione - è stata mantenuta "coerentemente con l'indirizzo dato dal Senato".

In particolare, si è espresso "pieno consenso alla produzione di statistiche europee sugli indicatori sociali, utili alla maggiore comprensione degli effetti delle politiche economiche sulle popolazioni degli Stati membri".

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) - COM(2016) 465 def.

Nella seduta del 19 ottobre 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha approvato un parere motivato - XVIII n. 165

 

La 1a Commissione Affari costituzionali ha rilevato che il principio di sussidiarietà non è sostanzialmente rispettato. Osserva inoltre che l'obiettivo di ottenere una maggiore armonizzazione delle condizioni di accoglienza nell'Unione europea, al fine di aumentare le prospettive di integrazione dei richiedenti, "non si raggiunge attraverso un ulteriore giro di vite sui movimenti secondari" e che il combinato disposto di direttive, regolamenti e rifusioni vigenti "dimostra l'assoluta impotenza della Commissione a far rispettare i princìpi cardine sulla gestione dei flussi migratori, e cioè accoglienza solidale, redistribuzione dei richiedenti asilo e rimpatri".

 

Le trattative in seno al competente Gruppo di lavoro del Consiglio sono andate avanti non senza difficoltà, in particolare con riferimento alla sospensione delle condizioni materiali di accoglienza (che riguarda anche i minori). Sono state, inoltre, espresse riserve di merito su taluni articoli, soprattutto quelli connessi con la riforma del regolamento di Dublino e con le altre proposte del pacchetto.

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE - COM(2016) 467 def.

Il 19 ottobre 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha adottato una risoluzione favorevole, rilevando tuttavia che l'impianto della riforma del sistema europeo d'asilo prevede una serie di aggravi per gli Stati di primo ingresso come l'Italia, che non vanno nella direzione dell'obiettivo, posto dalla riforma stessa, di una più equa redistribuzione degli oneri connessi con il flusso di arrivo dei richiedenti asilo - XVIII n. 166

Il Governo ha rilevato la presenza di diversi elementi di aggravio per i Paesi di primo ingresso, sia sul piano degli adempimenti procedimentali che di alcuni termini. Afferma pertanto di essere impegnato nei negoziati per ottenere le "necessarie modifiche" ai testi. In particolare, in linea con la risoluzione del Senato, ha evidenziato fra i vari profili problematici la previsione di una procedura di ammissibilità delle domande di asilo per valutare se il richiedente proviene da un Paese d’origine sicuro o se già godeva della protezione internazionale in un altro Paese terzo, poiché, nei casi di riscontro positivo, gli Stati di primo ingresso dovrebbero farsi carico del rimpatrio verso il Paese del richiedente.

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo - COM(2016) 466 def.

Il 19 ottobre 2016 la 1a Commissione permanente (Affari costituzionali) ha adottato una risoluzione favorevole, rilevando che:

1.      è indispensabile una valutazione dell'impatto della proposta di regolamento sul delicato contesto europeo delle politiche migratorie;

2.      visto che gli Stati membri dovranno effettuare il riesame sistematico e regolare dello status di rifugiato e di persona ammessa alla protezione sussidiaria, è opportuno prolungare il periodo di durata del permesso di soggiorno indicato nell'art. 26 della proposta;

3.      la necessità di effettuare una profonda revisione del cosiddetto "sistema Dublino" - XVIII n. 167

La Relazione segnala che il negoziato consiliare non verte più sulla proposta originaria della Commissione UE, bensì sulla proposta di compromesso presentata dalla Presidenza maltese, in cui è stato eliminato il riesame periodico e sistematico dello status (che rimarrebbe solo in caso di mutamenti rilevanti nella situazione del Paese di origine) ed è stata equiparata la durata dei permessi di soggiorno per rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria. Sottolinea in proposito che entrambe le modifiche sono state richieste dall’Italia.

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo - COM(2015) 625 def.

Il 17 marzo 2016 le Commissioni riunite 1a (Affari costituzionali) e 2a (Giustizia) hanno approvato un parere favorevole con le seguenti condizioni:

1)     prevedere meccanismi rafforzati di collaborazione e coordinamento tra le autorità giudiziarie dei diversi Paesi per l'accertamento dei reati di terrorismo;

2)     estendere la competenza della Procura europea anche ai reati di terrorismo mediante una cooperazione rafforzata ai sensi del Trattato di Lisbona e realizzare una struttura destinata al coordinamento delle indagini e alla raccolta delle informazioni. Si suggerisce, nell'immediato, di utilizzare più efficacemente il Sistema Informativo Schengen;

3)     armonizzazione a livello europeo della punibilità del traffico illecito di beni culturali dai Paesi in cui operano organizzazioni terroristiche;

4)     assicurare la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti investigativi di ricerca e prova;

5)     adottare misure di oscuramento dei siti Internet e rimuovere i contenuti di sostegno e propaganda con finalità di terrorismo;

6)     specificare, con riferimento all'art. 21 relativo alla giurisdizione e l'esercizio dell'azione penale, le modalità procedurali per risolvere un eventuale conflitto di giurisdizione tra i singoli Stati - XVIII n. 117

La Relazione riferisce che, nel corso del negoziato, il Governo ha promosso e sostenuto il potenziamento dello scambio di informazioni tra gli Stati membri, al fine di rafforzare la cooperazione internazionale e rendere più efficace la lotta al terrorismo. In particolare, l’Italia ha sostenuto la necessità di adottare "tutte le misure idonee ad assicurare un'efficace e tempestiva trasmissione delle informazioni" ad Europol ed Eurojust, ai sensi della decisione quadro n. 671 del 2005, nonché le misure necessarie affinché le competenti autorità di uno Stato membro trasferiscano alle omologhe autorità di un altro Stato membro ogni informazione rilevante nei casi in cui vi sia ragione di ritenere che la stessa potrebbe essere di ausilio alla prevenzione e repressione di reati terroristici da parte del Paese ricevente.

Nella Relazione si osserva che la condotta tenuta dal Governo, sia durante i negoziati, che nell'esprimere parere negativo all'adozione dell'orientamento generale in sede di Consiglio GAI in data 11 marzo 2016, "appare totalmente in linea con l'atto di indirizzo adottato dalle Commissioni del Senato 1a e 2a riunite e con le condizioni per un parere favorevole ivi previste, le quali non hanno trovato attuazione nel testo di compromesso presentato dalla Presidenza olandese". Riferisce inoltre che il Parlamento europeo, nel luglio 2016, ha votato una serie di emendamenti "in gran parte corrispondenti alle istanze formulate dall’Italia nel corso del negoziato, così conferendo un importante riconoscimento agli atti di indirizzo del Parlamento italiano". Conclude sottolineando come l’Italia abbia sostenuto con determinazione "un testo ambizioso, in grado davvero di innalzare l’efficacia dell’azione di contrasto alle nuove minacce". Ritiene quindi che il nostro Paese abbia ottenuto, a seguito dei negoziati con il Parlamento europeo, "un buon compromesso su questioni nodali, quali: la criminalizzazione del viaggio con finalità di terrorismo anche all’interno dell’UE; la rimozione o il blocco dei contenuti on-line che costituiscono una pubblica provocazione a commettere un reato terroristico; l’obbligo degli Stati membri di dotarsi delle misure necessarie a garantire un efficace e rapido scambio di informazioni raccolte nel quadro di procedimenti penali collegati a reati terroristici o a fatti comunque rivelatori di fenomeni di radicalizzazione violenta".

 

 

 

 

 

 


Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione (1ª Commissione) e Giustizia (2a Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE SENATO

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo - COM (2015) 625 def.

Il 17 marzo 2016 le Commissioni riunite 1a e 2a hanno approvato un parere favorevole con le seguenti condizioni:

1)              prevedere meccanismi rafforzati di collaborazione e coordinamento tra le autorità giudiziarie dei diversi Paesi per l'accertamento dei reati di terrorismo;

2)              estendere la competenza della Procura europea anche ai reati di terrorismo mediante una cooperazione rafforzata ai sensi del Trattato di Lisbona e realizzare una struttura destinata al coordinamento delle indagini e alla raccolta delle informazioni. Si suggerisce, nell'immediato, di utilizzare più efficacemente il Sistema Informativo Schengen;

3)              armonizzazione a livello europeo della punibilità del traffico illecito di beni culturali dai Paesi in cui operano organizzazioni terroristiche;

4)              assicurare la possibilità di utilizzare tutti gli strumenti investigativi di ricerca e prova;

5)              adottare misure di oscuramento dei siti Internet e rimuovere i contenuti di sostegno e propaganda con finalità di terrorismo;

6)              specificare, con riferimento all'art. 21 relativo alla giurisdizione e l'esercizio dell'azione penale, le modalità procedurali per risolvere un eventuale conflitto di giurisdizione tra i singoli Stati - XVIII n. 117

La Relazione riferisce che, nel corso del negoziato, il Governo ha promosso e sostenuto il potenziamento dello scambio di informazioni tra gli Stati membri, al fine di rafforzare la cooperazione internazionale e rendere più efficace la lotta al terrorismo. In particolare, l’Italia ha sostenuto la necessità di adottare "tutte le misure idonee ad assicurare un'efficace e tempestiva trasmissione delle informazioni" ad Europol ed Eurojust, ai sensi della decisione quadro n. 671 del 2005, nonché le misure necessarie affinché le competenti autorità di uno Stato membro trasferiscano alle omologhe autorità di un altro Stato membro ogni informazione rilevante nei casi in cui vi sia ragione di ritenere che la stessa potrebbe essere di ausilio alla prevenzione e repressione di reati terroristici da parte del Paese ricevente.

Nella Relazione si osserva che la condotta tenuta dal Governo, sia durante i negoziati, che nell'esprimere parere negativo all'adozione dell'orientamento generale in sede di Consiglio GAI in data 11 marzo 2016, "appare totalmente in linea con l'atto di indirizzo adottato dalle Commissioni del Senato 1a e 2a riunite e con le condizioni per un parere favorevole ivi previste, le quali non hanno trovato attuazione nel testo di compromesso presentato dalla Presidenza olandese". Riferisce inoltre che il Parlamento europeo, nel luglio 2016, ha votato una serie di emendamenti "in gran parte corrispondenti alle istanze formulate dall’Italia nel corso del negoziato, così conferendo un importante riconoscimento agli atti di indirizzo del Parlamento italiano". Conclude sottolineando come l’Italia abbia sostenuto con determinazione "un testo ambizioso, in grado davvero di innalzare l’efficacia dell’azione di contrasto alle nuove minacce". Ritiene quindi che il nostro Paese abbia ottenuto, a seguito dei negoziati con il Parlamento europeo, "un buon compromesso su questioni nodali, quali: la criminalizzazione del viaggio con finalità di terrorismo anche all’interno dell’UE; la rimozione o il blocco dei contenuti on-line che costituiscono una pubblica provocazione a commettere un reato terroristico; l’obbligo degli Stati membri di dotarsi delle misure necessarie a garantire un efficace e rapido scambio di informazioni raccolte nel quadro di procedimenti penali collegati a reati terroristici o a fatti comunque rivelatori di fenomeni di radicalizzazione violenta".

 

 

 


Giustizia (2a Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE SENATO

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi - COM(2016) 106 def.

Nella seduta del 10 maggio 2016 la 2a Commissione permanente ha espresso una valutazione positiva - XVIII n. 127

Il Governo riferisce che la posizione rappresentata dall'Italia presso le Istituzioni dell’Unione europea è stata coerente agli atti di indirizzo parlamentari formulati da Camera e Senato. Segnala in particolare che, come rilevato dalle Commissioni parlamentari, le finalità generali perseguite dalle proposte in discussione sono state valutate positivamente, in quanto queste "non interferiscono in alcun modo con le prospettive degli Stati membri in tema di qualificazione giuridica dell'istituto del matrimonio".

Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (la cui entrata in vigore è fissata al 29 gennaio 2019).

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di gli effetti patrimoniali delle unioni registrate - COM(2016) 107 def.

Nella seduta del 10 maggio 2016 la 2a Commissione permanente ha espresso una valutazione positiva - XVIII n. 128

Il Governo riferisce che la posizione rappresentata dall'Italia presso le Istituzioni dell’Unione europea è stata coerente agli atti di indirizzo parlamentari formulati da Camera e Senato. Segnala in particolare che, come rilevato dalle Commissioni parlamentari, le finalità generali perseguite dalle proposte in discussione sono state valutate positivamente, in quanto queste "non interferiscono in alcun modo con le prospettive degli Stati membri in tema di qualificazione giuridica dell'istituto del matrimonio".

Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (la cui entrata in vigore è fissata al 29 gennaio 2019).

Proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate - COM(2016) 108 def.

Nella seduta del 10 maggio 2016 la 2a Commissione permanente ha espresso una valutazione positiva - XVIII n. 129

L'Italia è uno dei Paesi che avevano richiesto la cooperazione rafforzata.

Il 20 aprile 2016, il COREPER ha confermato l’accordo politico sulla proposta di decisione di cooperazione rafforzata che, quindi, il Consiglio ha trasmesso al Parlamento europeo per l'approvazione a norma dell'art. 329 del TFUE (vd. la decisione (UE) 2016/954 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate).

 

 


Affari esteri, emigrazione (3a Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE SENATO

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia - COM (2016) 67 def.

Nella seduta del 5 aprile 2016 la 3a Commissione permanente ha approvato un parere favorevole - XVIII n. 118

 

 

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore del Regno hascemita di Giordania - COM (2016) 431 def.

Nella seduta del 28 settembre 2016 la 3a Commissione permanente ha approvato un parere favorevole - XVIII n. 151

 

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne - COM (2016) 582 def.

Nella seduta del 22 novembre 2016 la 3a Commissione permanente ha approvato un parere favorevole - XVIII n. 174

 

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (European Fund for Sustainable Development, EFSD) e che istituisce la garanzia dell'EFSD e il fondo di garanzia EFSD - COM (2016) 586 def.

Nella seduta del 20 dicembre 2016 la 3a Commissione permanente ha approvato un parere favorevole - XVIII n. 176

 

 

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri - COM (2016) 662 def.

Nella seduta del 20 dicembre 2016 la 3a Commissione permanente ha approvato un parere favorevole - XVIII n. 177

 

 

 


Affari esteri, emigrazione (3a Commissione) e Difesa (4a Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE SENATO

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace - COM (2016) 447 def.

Il 12 ottobre 2016 le Commissioni riunite 3a e 4a hanno adottato una risoluzione favorevole mettendo in luce:

1)              l'incoraggiamento alla Commissione europea ad utilizzare tutti gli strumenti attualmente previsti dai Trattati al fine di sostenere efficacemente la PSDC;

2)              l'auspicio di un efficace coordinamento tra le misure di cooperazione in materia militare previste dalla proposta in esame e eventuali missioni militari dell'Unione nell'area - XVIII n. 160

Le indicazioni contenute in questo e in altri atti di indirizzo su temi di politica estera e di sicurezza hanno fornito al Governo elementi utili per contribuire alla finalizzazione della nuova Strategia globale dell'UE

 

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio - Elementi di un quadro strategico dell'UE per sostenere la riforma del settore della Sicurezza - JOIN(2016) 31 def.

Il 12 ottobre 2016 le Commissioni riunite 3a e 4a hanno adottato una risoluzione favorevole, impegnando il Governo a sostenere gli sforzi dell'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, così come delle altre istituzioni europee, nella messa in atto del quadro strategico per la riforma del settore della sicurezza e ad adoperarsi per il recepimento delle misure indicate - XVIII n. 161

Le indicazioni contenute in questo e in altri atti di indirizzo su temi di politica estera e di sicurezza hanno fornito al Governo elementi utili per contribuire alla finalizzazione della nuova Strategia globale dell'UE

 

 


Programmazione economica, bilancio (5a Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE SENATO

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunità di sviluppare una valutazione europea del merito di credito per il debito sovrano - COM (2015) 515 def.

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea sulle tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria - COM (2015) 600 def.

 

Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di comitati nazionali per la competitività nella zona euro - COM (2015) 601 def.

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea -  Una tabella di marcia verso una rappresentanza esterna più coerente della zona euro nei consessi internazionali -  COM (2015) 602 def.

 

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce talune misure volte alla progressiva introduzione di una rappresentanza unificata della zona euro nel Fondo monetario internazionale - COM (2015) 603 def.

Sul processo di approfondimento dell'Unione economica e monetaria, il 13 luglio 2016 la 5a Commissione permanente ha espresso un parere favorevole, con osservazioni articolate relative, tra l'altro:

1)              all'azione dei Comitati nazionali per la competitività, che dovrebbe essere orientata, oltre che al monitoraggio degli andamenti dei cosiddetti «fattori di costo» (salari e prezzi), anche alle tendenze dei cosiddetti «fattori strutturali» della competitività degli stessi Paesi;

2)              alla necessità di riforme nei singoli Paesi ovvero interventi di tipo strutturale per realizzare una forza lavoro più istruita e competente, infrastrutture materiali e immateriali più efficienti, contesti produttivi più favorevoli all’innovazione tecnologica e alle energie rinnovabili;

3)              all’istituzione di un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche deve contribuire ad assicurare la conduzione di efficaci politiche fiscali complessive, garantendo risultati in termini di saldi di bilancio a livello di sistema euro nel suo complesso;

4)              alla necessità, piu a medio termine, di ribadire per la politica fiscale della zona euro l’esigenza di passare da un sistema di decisioni nazionali ad un sistema comunitario attraverso la costruzione di una nuova capacità fiscale dell’Eurozona;

5)              al rilancio degli investimenti quale contributo per la crescita;

6)              alla proposta di istituzione di un meccanismo comune europeo di assicurazione dei depositi, che non è riuscita a vincere le resistenze dei Paesi creditori;

7)              all'auspicabile, più attivo coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nella governance della zona euro. - XVIII n. 138

La risoluzione viene espressamente citata tra gli atti cui il Governo, in sede europea, ha dato puntualmente seguito, con particolare riferimento all'importanza di progressi verso un'unione fiscale ai fini della futura sopravvivenza dell'eurozona e al ruolo positivo di un consistente volume di investimenti pubblici ai fini della crescita economica dell'area euro.

 

 


Finanze e tesoro (6a Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE SENATO

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune date - COM (2016) 56 def.

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli, per quanto riguarda talune date - COM (2016) 57 def.

Il 21 aprile 2016 la 6a Commissione permanente ha approvato un parere favorevole, rilevando peraltro che le proposte in esame non hanno previsto la proroga del termine imposto agli Stati membri per il recepimento della direttiva 2014/65/UE e della direttiva 2014/57/UE. Si rivolge quindi l'invito al a valutare l'opportunità di richiedere una proroga anche di tale ultimo termine - XVIII n. 123

 

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 al fine di istituire un sistema europeo di assicurazione dei depositi - COM (2015) 586 def.

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Verso il completamento dell'Unione bancaria" - COM (2015) 587 def.

L'11 maggio 2016 la 6a Commissione permanente ha espresso un parere favorevole con condizioni e osservazioni.

In particolare, sono state formulate le seguenti condizioni:

1)              che siano definite con certezza le risorse necessarie a carico di ciascun soggetto aderente per la fase di avvio del sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS) e per garantirne l'immediata operatività secondo le modalità e i tempi previsti dal regolamento;

2)              realizzare nei tempi previsti la costituzione delle risorse dell'EDIS, definendo anno per anno gli oneri a carico degli aderenti, nella consapevolezza, comunque, che il sistema bancario italiano è già impegnato a reperire risorse a sostegno delle banche in risoluzione, nonché a definire un processo di cessione dei crediti deteriorati;

3)              non vincolare la realizzazione dell'EDIS ad interventi di modifica dei criteri di calcolo del rischio dei titoli pubblici detenuti dalle banche ovvero fissare limiti alla loro detenzione, poiché un intervento su tale materia, costringendo le banche a ridurre in maniera disordinata e brusca l'esposizione in titoli di Stato, determinerebbe turbolenze e instabilità nei mercati.

Sono state, inoltre, espresse le seguenti osservazioni di carattere generale:

1)              valutare la possibilità, in presenza di significative crisi sistemiche anche a carattere locale, di poter attivare il sistema europeo di assicurazione dei depositi per contribuire alla soluzione delle crisi bancarie;

2)              che si tenda conto, in ambito europeo, qualora emerga la necessità di contribuire ad eventuali situazioni di criticità che possano determinarsi in altri Paesi, degli impegni già assunti e sostenuti dall'Italia nel partecipare al risanamento dei sistemi bancari di altri Paesi europei. - XVIII n. 130

Il Governo specifica preliminarmente che il negoziato è fermo in virtù dell'opposizione della Germania al completamento dell'Unione bancaria.

Si riferisce comunque che - in conformità agli indirizzi del Senato - è stato in più occasioni ribadito che l'EDIS dovrebbe essere utilizzato non solo per i rimborsi dei depositanti protetti ma anche per l'attuazione delle cosiddette "misure alternative in liquidazione", intervenendo a coprire lo sbilancio della cessione di attività e passività della banca avviata alla liquidazione a una banca diversa.

Si è concordato di proseguire il negoziato EDIS solo su aspetti tecnici, rinviando qualsiasi esame nel merito all'avanzamento adeguato delle misure di riduzione del rischio.

Qualsiasi revisione del trattamento prudenziale dell'esposizione verso il sovrano è stata posticipata all'esito dei negoziati in corso a Basilea.

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione di titoli - COM (2015) 583 def.

Il 22 giugno 2016 la 6a Commissione permanente ha espresso un parere favorevole con i seguenti rilievi:

1)              il suggerimento di ridurre ulteriormente le dimensioni della sintesi del prospetto;

2)              l'opportunità di inserire nella sintesi del prospetto una specifica indicazione delle tipologie di rischio indicate e del grado di rischiosità dei titoli offerti, evidenziata anche con precisi criteri cromatici, seguita da una legenda nella quale le tipologie di rischio siano spiegate. - XVIII n. 136

Il Governo ha tenuto conto dei rilievi della Commissione nella fase del trilogo con il Parlamento UE. La posizione italiana si è concentrata, in particolare, sugli elementi informativi contenuti nel prospetto "al fine di ottenere il miglior bilanciamento tra la tutela dell'investitore e gli obblighi gravanti sugli emittenti dei titoli".

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati per quanto riguarda la data di applicazione - COM (2016) 709 def.

Nella seduta del 22 novembre 2016 la 6a Commissione permanente ha approvato un parere favorevole - XVIII n. 175

Il Governo si è pronunciato in senso favorevole, come da orientamenti espressi dal Senato.

Regolamento (UE) 2016/2340

 


Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport (7a Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE SENATO

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 445/2014/UE che istituisce un'azione dell'Unione "Capitali europee della cultura" per gli anni dal 2020 al 2033 - COM (2016) 400 def.

Il 26 luglio 2016 la 7a Commissione permanente ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha adottato una risoluzione favorevole, in cui è stata affermata l'opportunità di estendere l'azione "Capitali europee della cultura" anche ai cosiddetti "Microstati d'Europa". - XVIII n. 143

Il Governo italiano ha condiviso la proposta della Commissione europea in conformità con quanto indicato nel DOC XVIII n. 143.

 

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale - COM (2016) 543 def.

Nella seduta del 5 ottobre 2016 la 7a Commissione permanente ha approvato un parere favorevole. - XVIII n. 155

Il Governo italiano ha condiviso la proposta della Commissione seguendo quanto indicato nel DOC XVIII n. 155. 

 

 


Lavori pubblici, comunicazioni (8a Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE SENATO

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno - COM (2015) 627 def.

Il 28 gennaio 2016 la 8a Commissione permanente ha approvato un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1)               l'invito a valutare la possibilità di accelerare l'entrata in vigore del nuovo regolamento;

2)               l'auspicio che anche gli ulteriori interventi finalizzati alla realizzazione della Strategia per il mercato unico digitale siano adottati attraverso proposte normative che garantiscano la massima uniformità e parità di condizioni tra i vari Stati membri. - XVIII n. 104

Il Governo - in linea con l’atto di indirizzo del Senato, nonché con il doc. XVIII n. 38, approvato dalle Commissioni riunite IX (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) e X (Attività produttive, Commercio e Turismo) della Camera, in data 18 maggio 2016 - ha sostenuto la proposta, con l'obiettivo duplice di garantire certezza giuridica e parità di condizioni tra gli operatori e di assicurare un’applicazione uniforme ed efficace del principio di portabilità su tutto il territorio dell’Unione.

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - COM (2015) 613 def.

Il 16 gennaio 2016 la 8a Commissione permanente ha approvato un parere motivato.

In particolare, ha espresso:

avviso parzialmente contrario in ordine al rispetto del principio di sussidiarietà, che non appare pienamente rispettato con riferimento ad alcune delle attività regolate:

– innanzitutto, per quanto riguarda i servizi di assistenza a terra e quelli di gestione dei piazzali richiamati dall’articolo 32 della proposta, si riconosce la necessità di un’azione a livello dell’Unione per introdurre norme di sicurezza comuni per i fornitori, allo scopo di prevenire in modo più efficace gli incidenti legati a questi servizi;

– appare condivisibile l’intervento a livello europeo per regolare gli aeromobili senza equipaggio, i cosiddetti «droni» (articoli 45-47 della proposta di regolamento), in quanto, pur avendo la maggior parte delle operazioni di volo una dimensione locale, il settore ha una dimensione transfrontaliera in riferimento ai requisiti operativi degli aeromobili e alla fissazione di regole comuni per la prestazione di servizi. Ritiene però che la proposta presenti una grave criticità, poiché, diversamente da quanto contemplato dal vigente ordinamento italiano, non prevede nulla in materia di attestati o licenze per i piloti di questa tipologia di mezzi;

- il principio di sussidiarietà non appare inoltre pienamente rispettato in quanto l’articolo 117 della proposta attribuisce alla Commissione europea il potere di adottare un numero rilevante di atti delegati in varie materie.

XVIII n. 105

In sede di discussione della proposta di regolamento, la delegazione italiana ha tenuto conto delle indicazioni contenute negli atti di indirizzo parlamentare che l’8a e la 14a Commissione del Senato hanno adottato.

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima - COM (2015) 667 def.

Il 23 febbraio 2016 la 8a Commissione permanente ha approvato un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1)              l'opportunità che, una volta approvata la proposta di regolamento in esame, la sua attuazione abbia luogo in tempi rapidi anche in Italia e con modalità tali da assicurare un sempre migliore esercizio delle funzioni di guardia costiera;

2)              la raccomandazione di assicurare una costante disponibilità di risorse strumentali, umane e finanziarie adeguate a favore degli organismi che espletano tali funzioni. - XVIII n. 109

Con particolare riferimento alla risoluzione con la quale l’8a Commissione del Senato, nell’esprimere avviso favorevole per i profili di merito della proposta, ne auspicava un’attuazione rapida a livello nazionale, la Relazione sottolinea che le disposizioni del Regolamento non hanno in alcun modo variato l’assetto nazionale preposto alle materie della sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo e della tutela del mare dall’inquinamento.

Regolamento (UE) 2016/1625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli - COM (2016) 31 def.

Il 9 marzo 2016 la 8a Commissione permanente ha approvato un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1)              la raccomandazione di adottare ogni iniziativa utile a ridurre ulteriormente le emissioni inquinanti dei veicoli e ad accrescere l'utilizzo delle fonti di alimentazione più pulite;

2)              l'esigenza di coordinare tra loro gli articoli 72, par. 2, e 71, par. 4, tra loro contradditori.

 

Si richiama inoltre l'attenzione sui Centri prova autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, organismi statali su cui andrebbero ad incidere nuove competenze, in riferimento alle quali dovrebbe essere tenuta in considerazione l'ipotesi della definizione di una struttura tariffaria adeguata, che consenta la copertura dei costi ulteriori. - XVIII n. 110

Il Governo, in linea con l’atto di indirizzo parlamentare formulato dall’8a Commissione, ha espresso una valutazione complessivamente positiva della finalità della proposta, tesa a colmare le lacune della disciplina vigente e ad assicurare un più elevato livello di protezione della salute dei cittadini e dell’ambiente, rafforzando i controlli sulle procedure e sui soggetti preposti sia nella fase di verifica ex ante (omologazione) sia nella fase di controllo ex post (vigilanza del mercato). Ha tuttavia evidenziato talune criticità da risolvere sia per garantire la competitività dell'industria di settore sia per evitare probabili inadempienze statali a causa "delle esigue risorse disponibili a fronte di nuovi adempimenti". Con particolare riferimento all’obiettivo della tutela della competitività del settore industriale, il Governo ha proposto di: a) non porre alcun limite temporale di validità al certificato di omologazione; b) tenere conto, nelle procedure di omologazione delle piccole serie, delle specificità della produzione in piccole serie; c) prevedere, nelle procedure di immatricolazione per i veicoli di fine serie, un sistema che si basi sia su limiti temporali che quantitativi e che permetta la produzione dei veicoli fino all'ultimo giorno di validità del certificato dl omologazione (e non tre mesi prima la scadenza).

Il Governo ha inoltre manifestato dubbi sulle nuove competenze assegnate alla Commissione europea in materia di valutazione dei servizi tecnici di omologazione, rappresentando la specificità della situazione italiana, in cui i servizi tecnici sono svolti da centri prova autoveicoli (CPA) del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, ossia da organismi statali.

Infine, dichiara di aver posto particolare attenzione all'introduzione del sistema tariffario nazionale per i costi di omologazione e di vigilanza del mercato e in particolare alla previsione che tali tariffe andranno a coprire altresì i costi delle ispezioni e delle prove di verifica della conformità svolte dalla Commissione: in tale contesto, il Governo ha auspicato l'individuazione di forme di sostegno finanziario - diretto o indiretto- agli Stati membri per implementare efficacemente i compiti di sorveglianza del mercato.

 

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione - COM (2016) 43 def.

Il 10 marzo 2016 la 8a Commissione permanente ha approvato un parere contrario sul rispetto del principio di proporzionalità in quanto il vincolo della realizzazione del cambio di destinazione entro il termine inderogabile del 2020 appare eccessivamente stringente, nella misura in cui non consente di tenere adeguatamente conto della situazione specifica del settore televisivo dei singoli Stati membri, imponendo quindi oneri eccessivi e sproporzionati per l'adeguamento, che potrebbero essere evitati consentendo un più ampio margine di flessibilità per raggiungere gli obiettivi indicati.

Sul merito dell'atto viene espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1)              l'opportunità di inserire, all'art. 1, la possibilità per gli Stati membri di ritardare il processo di transizione di un massimo di due anni per giustificati motivi, fermo restando che tale scelta non dovrebbe creare problemi ai servizi di comunicazione elettronica nei Paesi vicini entro il 2020;

2)              la raccomandazione alle istituzioni UE di adottare ogni misura utile a facilitare la rapida definizione dei necessari accordi di coordinamento transfrontaliero per la risoluzione dei problemi interferenziali;

3)              l'opportunità che gli Stati membri possano valutare caso per caso la possibilità di utilizzare la banda di frequenza 470-694 MHz anche per servizi di downlink, in base alle esigenze di mercato e alla porzione di spettro effettivamente disponibile;

4)              la possibilità di prendere in considerazione, in relazione alla riallocazione di trasmissioni televisive nella banda sotto i 700 MHz, forme di compensazione per i costi di acquisto dei nuovi apparecchi televisivi da parte delle persone economicamente svantaggiate e per le spese di investimento sostenute dalle emittenti per i necessari adeguamenti tecnologici, in conformità con le norme sugli aiuti di Stato dell'Unione europea;

5)              la raccomandazione al Governo di avviare da subito ogni iniziativa necessaria al coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, per definire entro il 30 giugno 2017 il Piano nazionale per la riassegnazione delle frequenze. - XVIII n. 113

Il Governo ha tenuto conto delle osservazioni di cui al doc. XVIII n. 113 nell'elaborazione della posizione negoziale sostenuta in sede UE, riuscendo a ottenere nel testo approvato dal Consiglio il 13 maggio 2016 le modifiche richieste rispetto alla questione del termine per il cambio di destinazione.

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga la direttiva 96/50/CE del Consiglio e la direttiva 91/672/CEE del Consiglio - COM (2016) 82 def.

Nella seduta del 27 aprile 2016 la 8a Commissione permanente ha approvato un parere favorevole. - XVIII n. 124

Il Governo dichiara di aver sostenuto le finalità della proposta di direttiva, come peraltro richiesto dal Senato con la risoluzione n. 124 dell’8a Commissione. Sottolinea che lo scopo della proposta è, infatti, quello di agevolare la mobilità dei lavoratori nel settore del trasporto per vie navigabili interne, garantendo che le qualifiche dei lavoratori qualificati siano riconosciute in tutta l'Unione.

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/45/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri - COM (2016) 369 def.

Il 20 luglio 2016 la 8a Commissione permanente ha adottato un parere favorevole rilevando, con riferimento al merito dell'atto, l'opportunità di:

1)              prevedere che gli Stati membri possano mantenere i più rigorosi sistemi e dispositivi di prevenzione degli incidenti eventualmente stabiliti dalle normative nazionali;

2)              non estendere l'obbligo di adeguamento alla normativa in via di adozione alle navi costruite in alluminio prima dell'entrata in vigore del testo in esame o prevedere un periodo più ampio per l'adeguamento. - XVIII n. 139

La Relazione evidenzia che la proposta si pone l’obiettivo di chiarire e semplificare la regolamentazione in materia di sicurezza della navigazione per le navi da passeggeri, verificarne i contenuti al fine di allinearla agli standard di sicurezza attuali e determinare, al contempo, se la stessa sia ancora coerente con gli obiettivi all’epoca fissati. Ricorda quindi che, nell’ottica di cui sopra, come miglioramento e armonizzazione degli standard di sicurezza, si è fra l'altro estesa l’applicazione della direttiva alle unità da passeggeri costruite in alluminio, considerato materiale di costruzione equivalente all’acciaio. Tale armonizzata interpretazione ricomprende sia le unità di nuova costruzione che quelle già in esercizio, il che comporterebbe che queste ultime dovranno conformarsi alle nuove disposizioni attraverso un periodo di transitorio di adeguamento. Tale periodo - inizialmente fissato in cinque anni - è stato esteso, in corso di negoziato, a sette a seguito della richiesta avanzata dal Governo, "in pieno accoglimento dell’indirizzo parlamentare contenuto nella risoluzione n. 139 della 8a Commissione del Senato". La Relazione sottolinea che tale previsione di un periodo più ampio per l’adeguamento è stata confermata in sede di Consiglio Trasporti tenutosi il 1° dicembre 2016..

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri - COM (2016) 370 def.

Il 20 luglio 2016 la 8a Commissione permanente ha adottato un parere favorevole rilevando, con riferimento al merito dell'atto, l'opportunità di:

1)              precisare che le informazioni relative alle persone a bordo delle navi passeggeri siano utilizzate anche per adottare misure di prevenzione degli atti di sabotaggio e di pirateria,

2)              assicurare che le obbligazioni in materia di registrazione dei passeggeri imposte alle società di navigazione si concentrino tanto sul mezzo (il mantenimento di specifici sistemi di registrazione) quanto sul risultato (l'esattezza e la tempestività della raccolta dati nei sistemi elettronici esistenti);

3)              coordinare in maniera più precisa gli adempimenti disposti dalla direttiva 98/41/CE e dalla direttiva 2010/65/UE, in particolare per quanto riguarda la gestione delle liste passeggeri previste da ciascuna direttiva. - XVIII n. 140

Il Governo, in linea con l’indirizzo parlamentare, "ha pienamente condiviso le finalità dell’atto", ossia aggiornare, chiarire e semplificare gli attuali requisiti per il conteggio e la registrazione delle persone (equipaggio e passeggeri) a bordo delle navi da passeggeri rafforzando, nel contempo, il livello complessivo di sicurezza dell’attività di trasporto.

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro-ro e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo da parte dello Stato di approdo e abroga la direttiva 1999/35/CE - COM (2016) 371 def.

Nella seduta del 20 luglio 2016 la 8a Commissione permanente ha adottato un parere favorevole. - XVIII n. 141

La semplificazione prevista è stata sostenuta dal Governo "coerentemente con le osservazioni formulate dalla 8a Commissione del Senato". Tale semplificazione dovrebbe avere l’effetto di razionalizzare gli sforzi ispettivi degli Stati membri e di ottimizzare l’impatto sui tempi commerciali delle navi soggette ai regimi ispettivi, con la possibilità di combinare l’ispezione prevista dalla nuova direttiva con quella relativa alla certificazione statuale della nave (direttiva 2009/21/CE) e un'armonizzazione al regime di Port State Control (direttiva 2009/16/CE) per quanto attiene i rapporti di visita, l’uso del database e il fermo nave, da attuarsi in caso di gravi deficienze.

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato - COM (2016) 287 def.

Il 27 luglio 2016 la 8a Commissione permanente ha adottato una risoluzione favorevole con le seguenti osservazioni:

1)              la necessità di garantire condizioni di omogeneità normativa per tutti i soggetti che forniscono servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento alle piattaforme di condivisione video;

2)              la necessità di adottare le misure più efficaci per assicurare la tutela dei minori da contenuti nocivi e dei cittadini da forme di incitamento all'odio e alla violenza;

3)              l'opportunità di effettuare una riflessione più ampia circa gli effetti, in termini di parità delle condizioni competitive, derivanti dall'esclusione delle piattaforme di condivisione video dalla tutela del diritto d'autore e dalla possibilità di richiedere loro un contributo finanziario per il sostegno alle opere europee;

4)              l'opportunità che la maggiore frequenza dell'interruzione pubblicitaria dei film per la televisione non comprometta l'integrità e la continuità delle opere stesse;

5)              l'invito a valutare il rischio di possibili disagi per gli utenti in relazione alla nuova formulazione del limite giornaliero di pubblicità;

6)              l'opportunità di valutare un'azione più efficace ed equilibrata sulla pubblicità televisiva con riferimento alle potenzialità complessive del mercato pubblicitario;

7)              l'invito a prevedere criteri più rigorosi per evitare che possano derivare fenomeni di elusione fiscale dalla norma che consentirebbe ai fornitori di piattaforme di condivisione di scegliere liberamente lo Stato membro a cui spetta la giurisdizione nel caso in cui la casa madre non sia stabilita nell'Unione europea ed operi in più Stati membri. - XVIII n. 144

Il Governo dichiara di aver attivamente partecipato alla negoziazione delle proposte di revisione del quadro normativo dell'UE, rese pubbliche nel 2016, che hanno un impatto diretto sul settore cinematografico e audiovisivo. Ha in particolare sostenuto la necessità di una revisione e non di un semplice REFIT – come fortemente richiesto dal nostro Paese nel corso del Semestre di presidenza - con l’obiettivo di sostenere la crescita economica e culturale del settore audiovisivo e di definire un corretto e più efficace regime giuridico dei servizi audiovisivi nel nuovo contesto di mercato, "in cui garantire una chiara simmetria normativa tra tutti i soggetti che forniscono servizi media audiovisivi in condizioni di concorrenza leale". Ritiene che per il nostro Paese sia "di cruciale importanza che il quadro normativo europeo che regolerà il settore nei prossimi 10 anni preveda misure a 'prova di futuro' in grado di rafforzare la competitività delle imprese europee, accrescere la diversità culturale e la circolazione delle opere a livello transazionale garantendo un adeguato livello di protezione dei consumatori con particolare riferimento ai minori". Riferisce inoltre di aver presentato presso il Gruppo di lavoro audiovisivo (Audio-visual Working Group) del Consiglio UE, un position paper i cui punti salienti sono: "- una maggiore tutela della promozione delle opere europee e una nuova disciplina relativa alle quote di programmazione a carico dei fornitori di servizi on demand al fine di accrescere le risorse a sostegno di opere nazionali ed europee e aumentarne la visibilità nei cataloghi delle offerte disponibili on line; - l'introduzione di misure a garanzia dell’indipendenza dei regolatori e a favore di un ruolo rafforzato dell’ERGA; - una maggiore tutela dei minori e dei consumatori anche attraverso una serie di obblighi a carico delle piattaforme video-sharing, il cui ruolo di aggregatori e distributori di contenuti audiovisivi è aumentato in misura esponenziale negli ultimi anni; - previsione di un pacchetto di misure in materia di comunicazioni commerciali per favorire una maggiore flessibilità degli investimenti da parte dei broadcaster".

 

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di certificazione dell’Unione per le apparecchiature di controllo di sicurezza dell’aviazione - COM (2016) 491 def.

Nella seduta del 26 ottobre 2016 la 8a Commissione permanente ha adottato un parere favorevole con rilievo - XVIII n. 170

Pur avendo l’8a Commissione del Senato formulato una risoluzione sostanzialmente favorevole, il Governo dichiara di aver sottolineato, in sede negoziale, come la proposta presenti varie criticità che rischiano di rendere meno efficace - anziché migliorare - il vigente sistema di certificazione europeo delle apparecchiature di controllo di security da impiegare negli aeroporti. In particolare, è stato evidenziato come le attuali procedure di controllo delle apparecchiature, che sono oggi affidate a centri di verifica europei approvati in seno alla Conferenza Europea dell'Aviazione Civile (ECAC), potrebbero essere affidate, in base al nuovo assetto, anche a servizi tecnici di Paesi terzi, che dovrebbero effettuare i test prescritti sulla base di protocolli riservati contenuti in documenti "confidential" della UE. Riferisce in proposito che, nell'ambito delle riunioni tecniche, in Consiglio a novembre 2016 numerosi Stati membri hanno manifestato analoghe perplessità circa la futura adozione del regolamento nella forma proposta. Ritenendo si tratti di una problematica diretta a incidere sulla integrità del sistema di sicurezza in materia di apparati di security, segnala peraltro la necessità di evidenziare, nell'ambito dei Gruppi/Comitati chiamati ad esaminare la proposta, l'interesse dell'Italia al mantenimento in vigore dell'attuale sistema di certificazione degli apparati di sicurezza, il quale "fornisce migliori garanzie di tutela dell'intero sistema di security aeroportuale europeo".

 

 


Agricoltura e produzione agroalimentare (9a Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE SENATO

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2016 - COM (2016) 159 def.

Il 4 maggio 2016 la 9a Commissione permanente ha approvato un parere favorevole, richiamando l'attenzione sulla necessità di impiegare il fondo finanziato a sostegno dei settori italiani maggiormente interessati da fenomeni naturali dannosi e, segnatamente, il comparto olivicolo, agrumicolo, dell’orto-frutta e lattiero-caseario. - XVIII n. 126

 

Il Governo sottolinea come la Commissione europea, "a motivo della mancata adozione della proposta" da parte degli organi preposti, sia intervenuta fissando il tasso di adattamento tramite un apposito regolamento di esecuzione, e provvedendo successivamente al suo adeguamento.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 - COM (2016) 157 def.

Il 26 luglio 2016 la 9a Commissione permanente ha adottato un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1)              l'eccessiva semplificazione di alcuni parametri ritenuti caratterizzanti la qualità del concime rispetto a quanto previsto dalla legislazione italiana;

2)              l'opportunità che gli Stati membri possano attuare regole più restrittive di accoglienza di alcuni prodotti ritenuti non congrui alla salvaguardia ambientale del paese di recezione.

La Commissione ha inoltre messo in luce la necessità di:

1)              mantenere l'attuale legislazione europea in materia di fanghi di depurazione delle acque reflue o trattamento e utilizzo degli effluenti zootecnici quale punto di riferimento per l'uso in agricoltura;

2)              rivedere il limite massimo (da fissare a 80 mg/kg) e la tempistica di riduzione del contenuto in cadmio sia per i concimi organo-minerali che per quelli inorganici;

3)              prevedere adeguate politiche di sostegno agli investimenti in innovazione e ricerca nel settore della tutela ambientale per rendere sostenibili i processi di rimozione del cadmio e dei residui chimici dai suoli;

4)              eliminare le limitazioni relative alla possibilità di utilizzo di importanti matrici organiche di origine fossile (torba, lignite, ecc);

5)              introdurre una lista più esaustiva e circostanziata della categoria dei biostimolanti microbici;

6)              chiarire il rapporto tra la disciplina in materia di fertilizzanti e quella in materia di rifiuti;

7)              adottare un meccanismo transitorio che assicuri sufficienti garanzie per la verifica dei nuovi tipi di fertilizzanti immessi sul mercato con marcatura CE senza che siano disponibili i relativi metodi di analisi;

8)              inserire un riferimento al regolamento CE n. 889/2008, della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

9)              inserire nel testo una disciplina apposita per gli additivi tecnologici, come ad esempio gli anti impaccanti e i coloranti;

10)           uniformare ed elevare da 50 a 100 mg/kg il limite del nichel per gli ammendanti organici;

11)           predisporre linee guida sulle procedure da utilizzare per la valutazione di conformità;

12)           garantire la tracciabilità mediante una dettagliata etichettatura delle materie impiegate per la produzione dei fertilizzanti organici. - XVIII n. 142

Il Governo rileva come, nel corso delle riunioni in sede di Consiglio, siano state evidenziate delle criticità in merito alla proposta di regolamento: "criticità riprese anche dalla 9a Commissione permanente del Senato", e attinenti, tra l'altro, alla tempistica di riduzione del contenuto in Cd nei fertilizzanti; all'introduzione del limite del cromo totale, quando, come è noto, solo il Cr(VI) è tossico; alla definizione del "punto finale" dei sottoprodotti di origine animale utilizzati nella catena di produzione di prodotti fertilizzanti organici.

 

 


Industria, commercio, turismo (10a Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE SENATO

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE - COM (2015) 341 def.

L'8 ottobre 2015 la 10a Commissione permanente si è espressa in senso favorevole con rilievi, segnalando l'opportunità di escludere i prodotti da costruzione dall'ambito di applicazione. Si è rivolto l'invito a non penalizzare, nel processo di ridefinizione dell'etichettatura, i prodotti che non si trovino attualmente nelle classi più elevate. Si è, inoltre, rilevata criticamente l'attribuzione alla Commissione europea del potere di adottare atti delegati con un ambito di intervento ampio e per un periodo indeterminato. - XVIII n. 97.

Sulla scorta degli indirizzi del Senato il Governo ha sostenuto il compromesso raggiunto in in sede di Consiglio Ue nel novembre 2015 che garantisce un buon equilibrio tra la necessità di aggiornare le classi di prodotto e la necessità dei produttori di contare su un ragionevole periodo di tempo durante il quale i loro prodotti sono stabilmente sul mercato, nonché la necessità di garantire che il riscalaggio delle etichette avvenga secondo scadenze ragionevoli che assicurino una corretta stabilità degli investimenti.

 

 Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale - COM (2015) 634 def.

Il 17 febbraio 2016 la 10a Commissione permanente ha adottato un parere favorevole in cui ha espresso i seguenti rilievi:

1)              l'invito ad assicurare la coerenza della proposta in esame con la direttiva 2011/83/UE, sia per quanto concerne la definizione di "contenuto digitale" sia per il carattere imperativo delle norme a tutela del consumatore;

2)              l'invito a chiarire se il diritto al risarcimento del danno di cui all'art. 14 sia limitato al "danno emergente", ovvero alla perdita subita dal consumatore, oppure comprenda anche il "lucro cessante", ovvero il mancato guadagno. - XVIII n. 107

Tenuto conto della risoluzione parlamentare del Senato, nonché del documento finale delle Commissioni IX e X della Camera (doc. XVIII n. 39, del 18 giugno), il Governo ha manifestato una posizione di generale favore all’adozione della direttiva, pur indicando diverse criticità, di cui auspica il superamento (difficoltà derivanti dall’individuare con esattezza ciò che rientra nel contenuto digitale e frammentazione della disciplina, non chiaro il rapporto con la normativa sulla tutela dei dati personali, previsione di una presunzione sine die di non conformità del contenuto digitale, mancanza di un onere di denuncia dei vizi a carico del consumatore, diritto al risarcimento limitato alle perdite economiche all’ambiente digitale).

 

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni - COM (2015) 635 def.

Il 17 febbraio 2016 la 10a Commissione permanente ha adottato un parere favorevole in cui ha espresso rilievi riguardo l'opportunità di:

1)              valutare un intervento normativo dell'Unione volto all'adozione di misure di armonizzazione dei diritti dei consumatori anche in materia di vendite dirette;

2)              uniformare l'art. 1, che menziona come oggetto della direttiva i contratti di vendita a distanza conclusi tra venditori e consumatori, con il titolo, che menziona invece i contratti di vendita on-line e altri tipi di vendita a distanza dei beni;

3)              prevedere un termine massimo per il rimborso di parte del corrispettivo in caso di riduzione del prezzo (art. 12);

4)              con riferimento al termine biennale di prescrizione (art. 14), effettuare un richiamo espresso all'art. 8, che definisce i casi di "momento rilevante per la conformità". - XVIII n. 108

In linea con la risoluzione parlamentare delle Commissioni 10a e 14a del Senato, nonché del documento finale delle Commissioni IX e X della Camera (doc. XVIII n. 40, del 18 giugno), il Governo ha manifestato una posizione di generale favore all’adozione della direttiva che, come evidenziato, va a integrare la direttiva 2000/31 (CE) sul commercio elettronico nel mercato interno (cui è stata data esecuzione in Italia con il Decr. Lgs. n. 70/2003), e riguarda un settore che necessita di ulteriore normazione, tenuto conto del rapido progresso della tecnologia e dei vantaggi che derivano dal prevenire i singoli Stati Membri dall’adottare diverse specifiche discipline in tema di commercio elettronico di beni o contenuti digitali. Il Governo ha inoltre manifestato come la proposta si ponga su un piano di parziale, e tendenzialmente opportuno, superamento delle scelte adottate con la direttiva 99/44, mentre pare integrare quasi totalmente la direttiva 2011/83. Ha infine accolto con favore la scelta della Presidenza olandese di procedere all’esame dettagliato della proposta sui contenuti digitali, sospendendo provvisoriamente la discussione su quella relativa alla vendita a distanza di beni tangibili, in attesa del completamento del REFIT della direttiva 99/44 e nella prospettiva di una revisione della direttiva 2011/83.

 

 

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi

intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE - COM (2016) 53 def.

Il 13 aprile 2016 la 10a Commissione permanente si è espressa in senso favorevole formulando i seguenti rilievi:

1)        la problematicità - e comunque l'incompatibilità con le esigenze proprie della negoziazione di accordi nel settore dell'approvvigionamento energetico - dei termini indicati dall'art. 5 per la valutazione da parte della Commissione europea dei progetti di accordi intergovernativi per l'acquisto di energia, stipulati con i paesi terzi;

2)        l'invito a considerare se i limiti alla segretezza delle proposte di accordo di cui all'art. 8 siano compatibili con le esigenze strategiche, private e pubbliche, proprie del settore. - XVIII n. 121.

Il Governo ha giudicato accettabile il compromesso raggiunto il 6 giugno 2016 in sede di Consiglio Ue che limita il controllo di compatibilità ex ante ai soli IGA relativi al mercato del gas ed elimina dall'ambito di applicazione gli strumenti non vincolanti, quali i memorandum d'intesa.

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Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull’applicazione della decisione n. 994/2012/UE che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell’energia - COM (2016) 54 def.

Nella seduta del 13 aprile 2016 la 10a Commissione permanente si è espressa in senso favorevole. - XVIII n. 122.

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Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio - COM (2016) 52 def.

Il 26 ottobre 2016 la 10a Commissione permanente si è espressa in senso non ostativo formulando con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

non si condivide la scelta operata dalla Commissione europea a favore di ambiti regionali su base geografica rigida;

si ritiene essenziale la collaborazione con i gestori di rete nazionali e con la loro associazione a livello europeo al fine di individuare i rischi possibili su ciascuna infrastruttura e le misure per farvi fronte;

si ritiene che il principio di solidarietà tra Stati membri in caso di emergenza vada accompagnato dal principio che la responsabilità delle azioni deve far capo ai Governi nazionali con i piani di emergenza concordati al livello regionale. Si ritiene comunque opportuno prevedere criteri per definire un giusto corrispettivo finanziario da parte del Paese che abbia richiesto la misura di solidarietà a favore dello Stato membro che interviene;

le misure di incremento dell'offerta sono considerate prioritarie;

l'opportunità di considerare tra i clienti protetti gli impianti di produzione dell'energia elettrica alimentati a gas necessari per garantire la funzionalità minima della rete elettrica di trasmissione;

non si condivide la proposta di aumentare le prerogative di controllo della Commissione europea sui Piani nazionali;

occorre garantire l'equilibrio tra la necessità di trasparenza e la confidenzialità dei dati commerciali;

si propone richiedere agli importatori di gas i valori della flessibilità dei contratti, che mostrano la possibilità o meno di aumentare, e di quanto, l'import giornaliero o mensile in caso di necessità.

 

Il 27 aprile 2016 la 14a Commissione permanente ha adottato osservazioni in cui segnala il mancato pieno rispetto del principio di proporzionalità in virtù dell'introduzione di una serie di obblighi che lasciano pochi margini di discrezionalità agli Stati membri, che pure risultano responsabili, insieme alle imprese di gas naturale e alla Commissione europea, della sicurezza degli approvvigionamenti di gas - XVIII n. 168.

 

In sede negoziale il Governo ha sostenuto le seguenti posizioni sui punti maggiormente controversi (cooperazione regionale, trasparenza e solidarietà): 

Cooperazione regionale: occorre abbandonare il sistema di cooperazione su base regionale predefinita e sviluppare un sistema di cooperazione regionale flessibile basato su una valutazione dei rischi con un approccio in due fasi: uno a livello nazionale e uno regionale "per corridoi di approvvigionamento" (Il Governo ha presentato un non paper assieme a Germania, Francia, Belgio e Austria).

Principio di solidarietà: occorre considerare come "clienti protetti" anche gli impianti di generazione elettrica a gas naturale essenziali per il mantenimento in sicurezza del sistema elettrico nazionale. Occorre una riflessione approfondita sui meccanismi di intervento, con particolare attenzione alle compensazioni finanziarie. Per dettagli operativi si rinvia ad accordi bilaterali tra Stati membri.

Trasparenza e scambio di informazioni: i dati richiesti sui contratti devono essere funzionali ad incrementare la sicurezza di approvvigionamento. A tal fine è stato chiesto lo stralcio dall'elenco dei dati commercialmente sensibili relativi ai volumi minimi contrattuali di ritiro (dati "prendere o pagare").

 

 

 

Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas - COM (2016) 49 def.

Il 26 ottobre 2016 la 10a Commissione permanente si è espressa in senso favorevole formulando le seguenti osservazioni:

la necessità di assicurare ampia flessibilità alla Strategia dell'Unione europea in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas;

l'opportunità di avviare negoziati a livello di Unione europea con nuovi fornitori;

il carattere prioritario del miglioramento dell'acceso ai terminal esistenti e dell'uso più efficiente delle infrastrutture esistenti;

la necessità di promuovere la crescita del settore ed uno sviluppo omogeneo del GNL;

l'opportunità di adottare iniziative che consentano di sfruttare le potenzialità del GNL nel settore dei trasporti marittimi e terrestri;

la necessità di misure volte a rendere omogenei a livello europeo i limiti ambientali relativi al contenuto di zolfo nei carburanti marittimi;

l'opportunità di promuovere attività di divulgazione per informare i potenziali utenti dei vantaggi del GNL - XVIII n. 169.

Il Governo conferisce grande attenzione ai temi richiamati nella Strategia, con particolare riferimento all'attuazione dei punti d'azione previsti, tra cui l'attuazione della direttiva 2014/94/Ue sui combustibili alternativi

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Industria, commercio, turismo (10a Commissione) e Territorio, ambiente, beni ambientali (13a Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE SENATO

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercurio che abroga il Regolamento (CE n. 1102/2008 - COM (2016) 39 def.

Il 15 marzo 2016 le Commissioni riunite 10a e 13a si sono espresse in senso favorevole, sostenendo il divieto di esportazione e importazione del mercurio e dei suoi composti, l'obbligo di uso dell'amalgama dentale contenente mercurio solo in forma incapsulata nonché l'uso di separatori per assicurare la raccolta differenziata e la corretta gestione dei rifiuti contenenti mercurio. Infine, circa l'uso del mercurio nell'estrazione dell'oro a livello artigianale, ritengono opportuno prevedere dei piani di bonifica al termine delle predette operazioni, oltre ai relativi obblighi di smaltimento e stoccaggio del mercurio. - XVIII n. 114.

La Relazione del Governo riporta che il testo di compromesso adottato in sede di Consiglio risponde alle linee di indirizzo espresse nel DOC XVIII n. 114.

 

 

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della Convenzione di Minamata sul mercurio - COM (2016) 42 def.

Il 15 marzo 2016 le Commissioni riunite 10a e 13a si sono espresse in senso favorevole ritenendo che il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione della Convenzione di Minamata da parte dell’Unione europea e dei suoi Stati membri deve avvenire in modo coordinato per consentire la sua entrata in vigore contemporaneamente per l’Unione europea e i suoi Stati membri. - XVIII n. 115.

Conformemente a quanto evidenziato dal DOC XVIII 115 circa la necessità di un coordinamento nel deposito degli strumenti di ratifica, il Governo ha ultimato la stesura del ddl di ratifica della Convenzione.

 

 


Lavoro e previdenza sociale (11a Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE SENATO

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi - COM (2016) 128 def.

 

Il 3 maggio 2016 la 11a Commissione permanente ha espresso un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) l'eccessiva ampiezza del termine di 24 mesi introdotto dall'art. 1 come discrimine perché lo Stato membro in cui il lavoratore è distaccato sia considerato quello in cui il lavoro è effettivamente svolto. Si suggerisce dunque di ridurre tale durata a 12 mesi;

2) le difficoltà derivanti dall'introduzione del concetto di "retribuzione";

3) il suggerimento di meglio specificare il riferimento ai contratti collettivi;

4) la non agevole applicazione in Italia del requisito della pubblicazione su sito web ufficiale degli elementi costitutivi della retribuzione applicabile ai lavori distaccati;

5) l'opportunità che, in caso di somministrazione transnazionale da parte di agenzie comunitarie, vi sia un obbligo di comunicazione preventiva alle autorità nazionali del Paese in cui si svolga l'attività di somministrazione e si preveda una "anagrafe" dei lavoratori somministrati inviati in Italia;

6) che una particolare attenzione sia riservata al settore dell'autotrasporto.

La risoluzione mette in luce, inoltre, alcune criticità che già attualmente caratterizzano l'applicazione della direttiva 96/71/CE. - XVIII n. 125

Nessun accordo è stato sinora possibile a causa della discussione politica dell'argomento; l'Italia sostiene un dibattito costruttivo ed operativo.

Sulla "remunerazione" si è mantenuta una posizione aperta e di sostegno al testo, pur con riserve dovute ad alcune definizioni.

Sulla difficoltà di individuare tutti gli elementi della retribuzione, l'Italia ha appoggiato un emendamento della Finlandia, il quale fa riferimento ai contratti collettivi.

Sulla durata del distacco, i termini sono stati considerati ragionevoli.

In merito alla disciplina dei somministrati, la proposta è dichiarata in linea con la legislazione italiana.

Si è ritenuto che la disciplina proposta copra anche il settore dell'autotrasporto, in quanto applicabile a tutti i settori industriali.

 

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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro - COM (2016) 248 def.

Il 22 giugno 2016 la 11a Commissione permanente ha espresso un parere favorevole, raccomandando al contempo un approfondimento sulla reale necessità di conservare la documentazione sanitaria per un periodo di almeno 40 anni, così come indicato dall'art. 15 della direttiva 2004/37/CE, su cui la proposta stessa incide.

Il 9 maggio 2016 la 12a Commissione permanente (Igiene e sanità) ha approvato osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1) la necessità di inserire nella direttiva il divieto di utilizzo degli agenti cancerogeni e mutageni sul posto di lavoro entro un determinato periodo di tempo o comunque quando le condizioni tecnico-scientifiche consentiranno di ridurre ulteriormente o eliminare il rischio per i lavoratori;

2) la valutazione dell'opportunità di definire limiti di esposizione professionale specifici per settore, industria o utilizzo. - XVIII n. 135

Il Governo ha sostenuto la necessità di conservare la documentazione, in quanto la direttiva disciplina l'esposizione a sostanze che provocano malattie "a lunga latenza", cioè che si manifestano dopo molti anni rispetto all'esposizione.

Ha sostenuto l'introduzione di una indicazione temporale per il divieto / limite di utilizzo delle sostanze.

Ha ritenuto però che la  definizione dei limiti di esposizione professionale specifici per settore o industria snaturerebbe l'intento della direttiva. Quest'ultima fissa l'attenzione sulle sostanze cancerogene, ponendo rispetto ad esse dei limiti di esposizione, uguali per qualunque ambiente lavorativo. Il Governo afferma che "è la sostanza in sé che è nociva e reputata cancerogena / mutagena. Quello che può cambiare è il numero di ore a cui il lavoratore può essere esposto alla sostanza".

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 - COM (2016) 532 def.

 

Il 28 settembre 2016 la 11a Commissione permanente ha adottato una risoluzione favorevole con le seguenti osservazioni:

1) la proposta risulta più incentrata sull'organizzazione dell'Agenzia che sulle finalità e compiti della stessa;

2) sarebbe opportuno proseguire nel lavoro del gruppo interistituzionale sulle Agenzie decentrate dell'Unione europea, pervenendo ad una riduzione del loro organico e adottando misure strutturali per evitare sovrapposizioni di competenze;

3) l'Agenzia Cedefop dovrebbe poter interagire anche con le informazioni della rete Eudyce, rete europea di informazione sull'istruzione.

Il 27 settembre 2016 la 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) ha adottato osservazioni favorevoli con rilievi, tra cui una specifica proposta emendativa relativa all'art. 2 della proposta, che specifichi che l'esternalizzazione delle attività di studi e ricerche dovrebbe essere una mera opzione secondaria. - XVIII n. 150

Il Governo evidenzia che la Cedefop:

1) deve svolgere attività di sostegno non solo per la Commissione europea, ma anche per Stati membri, parti sociali ed altri organismi e istituzioni europee per politiche di istruzione e formazione professionale, competenze e qualifiche;

2) può esternalizzare attività di studio e ricerca solo qualora sia impossibile provvedere internamente;

3) supporta l'attuazione di riforme e politiche a livello nazionale sulla base di strumenti conoscitivi basati sull'evidenza;

4) assicura la cooperazione con altre agenzie o reti europee.

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio - COM (2016) 528 def.

Nella seduta del 5 ottobre 2016 la 11a Commissione permanente ha adottato una risoluzione favorevole. - XVIII n. 153

Il Governo non ha osservazioni da formulare.

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (EUROFOUND) e che abroga il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio - COM (2016) 531 def.

Il 5 ottobre 2016 la 11a Commissione permanente ha adottato una risoluzione favorevole, osservando al contempo che sarebbe opportuno proseguire nel lavoro del gruppo interistituzionale sulle Agenzie decentrate dell'Unione europea, pervenendo ad una riduzione del loro organico e adottando misure strutturali per evitare sovrapposizioni di competenze. - XVIII n. 154

Il Governo non ha osservazioni da formulare.

 

Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (EUROPASS) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE - COM (2016) 625 def.

Il 16 novembre 2016 la 11a Commissione permanente ha adottato un parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) la piattaforma Europass e la sua governance potrebbero avere elementi di debolezza, considerate le diverse posizioni degli Stati membri in materia di istruzione;

2) il sistema si presenta come poco flessibile e non sempre adeguato ad adattarsi alle esigenze degli Stati membri;

3) l'ampiezza degli strumenti messi a disposizione dalla proposta potrebbe portare nel lungo termine a rallentamenti (dovuti alle possibili diverse velocità dei vari Stati membri nell’applicazione del provvedimento);

4) si ritiene opportuno che la proposta preveda un termine temporale entro il quale gli Stati membri debbano provvedere per darvi attuazione. - XVIII n. 173

Il Governo riporta che la linea negoziale che l'Italia sta conducendo è "assolutamente in linea" con la risoluzione approvata dal Senato.

 

 


Igiene e sanità (12a Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE SENATO

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il sistema di allarme rapido e la procedura di valutazione dei rischi sulle nuove sostanze psicoattive - COM (2016) 547 def.

L'11 ottobre 2016 la 12a Commissione permanente ha adottato una risoluzione favorevole, mettendo in luce l'opportunità di mantenere la facoltà, per gli Stati membri, di:

1)        comunicare all'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze informazioni relative ad emergenti tendenze o modalità di consumo delle sostanze psicoattive tradizionali, ovvero alla comparsa sul mercato clandestino locale di nuove, pericolose presentazioni di sostanze stupefacenti già note e classificate;

2)        vietare o sottoporre a controllo sostanze psicoattive eventualmente oggetto di fenomeni di abuso localmente rilevanti o connessi strettamente al mercato clandestino interno, sia d'iniziativa che di fronte a eventuale inerzia degli organi europei. - XVIII n. 159

La Relazione sottolinea che la posizione rappresentata dal Governo nelle sedi europee è "completamente coerente" con l'atto d’indirizzo definito dalla 12a e 14a Commissione del Senato della Repubblica. Nello specifico, relativamente alle osservazioni della 12a Commissione, si evidenzia che tali proposte sono state avanzate e inserite nel testo del Regolamento, così come le ulteriori osservazioni della 14a Commissione, "il cui parere è stato condiviso e acquisito da tutti gli Stati membri".

 

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa agli interferenti endocrini e ai progetti di atti della Commissione che definiscono i criteri scientifici per la loro determinazione nel contesto della normativa dell’UE sui prodotti fitosanitari e sui biocidi - COM (2016) 350 def.

Il 18 ottobre 2016 la 12a Commissione permanente ha adottato una risoluzione favorevole alle seguenti condizioni:

1)   modifica della definizione di interferente endocrino, al fine di individuare ed includere anche gli interferenti endocrini potenziali e di assicurare in tal modo un livello di tutela della salute umana effettivamente elevato;

2)   mantenimento del criterio attualmente vigente per le deroghe al divieto di utilizzo degli interferenti endocrini nel settore dei prodotti fitosanitari, criterio basato sul concetto di «esposizione trascurabile», evitando di mutuare il criterio valevole nel settore dei biocidi, costituito dal «rischio trascurabile».

Si è inoltre osservato che potrebbe essere oggetto di una considerazione specifica l’effetto sommatoria causato dall’esposizione multipla e contemporanea a più interferenti endocrini - XVIII n. 162

Il Governo sta collaborando alla definizione dei criteri scientifici per identificare e definire le sostanze con proprietà di interferenza endocrina nei prodotti fitosanitari, "in accordo con quanto stabilito dalla risoluzione della 12a Commissione del Senato n. 162 del 18 ottobre 2016".

In proposito - si legge altresì nella relazione - "è interesse del Governo consentire l'avanzare delle conoscenze scientifiche, assicurando le esigenze prioritarie di tutela della salute e dell'ambiente".

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Territorio, ambiente, beni ambientali (13a Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE SENATO

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici - COM (2016) 62 def.

Nella seduta del 7 aprile 2016 la 13a Commissione permanente ha approvato un parere favorevole. - XVIII n. 119

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Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Dopo Parigi: valutazione delle implicazioni dell'accordo di Parigi a corredo della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici - COM(2016) 110 def.

Nella seduta del 7 aprile 2016 la 13a Commissione permanente ha approvato un parere favorevole. - XVIII n. 120

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Pacchetto sull'economia circolare:

 

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare - COM (2015) 614 def.

 

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - COM (2015) 593 def.

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti - COM (2015) 594 def.

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti - COM (2015) 595 def.

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio - COM (2015) 596 def.

 

Il 14 giugno 2016 la 13a Commissione si è espressa in senso favorevole formulando precise ipotesi emendative relative ai singoli atti che compongono il pacchetto.

Esse riguardano, tra l'altro:

-           COM(2015)614: necessità di un raccordo tra la legislazione in materia di rifiuti, di prodotti e di sostanze chimiche e di un crono programma più chiaro e coerente; contrarietà sulle deroghe temporali previste per alcuni Stati membri;

-          COM(2015)593): necessità di specificare le modalità di trattamento di alcuni tipi di rifiuti; di inserire la tracciabilità per i rifiuti provenienti dai veicoli fuori uso; di considerare i rifiuti organici quali rifiuti urbani e di scoraggiarne lo smaltimento in discarica; di definire norme minime per il trattamento, il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche); di prevedere sistemi di incentivazione della raccolta "porta a porta";

-           COM(2015)594: necessità di prevedere agevolazioni per la chiusura delle discariche, di ridefinire in modo più ambizioso (al 5%)  l'obiettivo di conferimento in discarica per il 2030;

-           COM(2015)595: necessità di chiarire alcune  definizioni ("sottoprodotto", "end of waste", "rifiuto urbano", "preparazione per il riutilizzo", "processo di riciclaggio finale"); di rafforzare la responsabilità estesa del produttore; di incentivare il riutilizzo delle plastiche povere e miste; di inserire un sistema di etichettatura dei prodotti; di innalzare gli obiettivi di preparazione al riutilizzo e di riciclaggio al 2030.

-          COM(2015)596: necessità di maggiore coerenza su alcune definizioni ("rifiuti da imballaggio") e di prevedere obiettivi al 2030 relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio degli imballaggi in plastica. - XVIII n. 134.

Il Governo ha rappresentato le priorità del sistema produttivo italiano in materia di riduzione, riciclo dei rifiuti e uso più efficiente delle risorse mirando a far convergere le finalità di un modello economico circolare con il miglioramento della competitività delle imprese e la creazione di posti di lavoro a maggior specializzazione.

Ha sostenuto l'inclusione, nelle conclusioni del Consiglio ambiente del 20 giugno 2016 sul COM(2015)614, delle osservazioni di cui al DOC XVIII n. 134, relative alla necessità di un raccordo tra la legislazione in materia di rifiuti, di prodotti e di sostanze chimiche, volto a promuovere lo sviluppo del mercato delle materie prime secondarie e alla necessità di un crono programma più chiaro e coerente.

Sulle singole proposte, in convergenza con il DOC XVIII n. 134, il Governo ha sostenuto la necessità di armonizzare le definizioni, di introdurre requisiti minimi della responsabilità estesa del produttore e ha manifestato la propria contrarietà all'ampia delega di poteri conferita alla Commissione europea. Inoltre, ha rappresentato la necessità di non confondere i concetti di "riutilizzo" con "preparazione al riutilizzo", di regolare in modo opportuno lo "end of waste", di introdurre misure più ambiziose per i rifiuti non pericolosi da demolizione. Ha inoltre appoggiato la posizione del Senato sui rifiuti organici mentre si è discostato dalle osservazioni riguardanti le deroghe temporali, ritenendo ragionevole consentire ai Paesi entrati da poco nell'Ue più tempo per il raggiungimento degli obiettivi. Il Governo ha sostenuto una posizione ambiziosa sull'obiettivo di conferimento in discarica dei rifiuti urbani, chiedendo di ampliarne la portata attraverso la richiesta di inclusione della totalità dei rifiuti prodotti (e non solo per i rifiuti urbani). Ha ritenuto che rispetto all'opportunità di prevedere un'innalzamento dell'obiettivo di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani, tale eventualità debba essere valutata dopo la definizione di una nuova metodologia di calcolo. In merito all'introduzione di specifici obiettivi di prevenzione per i rifiuti alimentari, ha sostenuto che la stessa possa avvenire solo a seguito della definizione di un'opportuna metodologia di misurazione degli stessi.

 

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali dell'UE grazie ad un regolare riesame della loro attuazione - COM (2016) 316 def.

Nella seduta del 4 agosto 2016 la 13a Commissione permanente ha adottato una risoluzione favorevole. XVIII n. 147

 

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030

per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e

comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici - COM (2016) 479 def.

 

Il 26 ottobre 2016 la 13a Commissione si è espressa in senso favorevole formulando le seguenti osservazioni:

1) le prime tre relazioni sul saldo delle emissioni e degli assorbimenti totali dei gas ad effetto serra dovrebbero essere presentate alla Commissione europea dagli Stati membri con cadenza biennale;

2) occorre scoraggiare per il futuro una procedura inedita quale quella seguita per la ratifica del trattato di Parigi, con il raggiungimento dell'accordo politico sul testo della relativa proposta di decisione nell'ambito di una riunione straordinaria del Consiglio ambiente e modificando la proposta della Commissione europea al fine di consentire all'Unione europea la ratifica in modo disgiunto dagli Stati membri;

3)  sarebbe auspicabile che siano fissati dei target nazionali su cui i singoli Stati membri siano chiamati a rispondere per l'intero ammontare delle emissioni, ETS e non ETS;

4)  si suggerisce di ampliare a tutti gli Stati membri l'applicazione dell'articolo 6 della proposta, consentendo la compensazione tra i sistemi ETS e non ETS;

5)  si auspica una revisione dell'impostazione del meccanismo ETS nell'ottica di promuovere a livello europeo uno strumento di carbon pricing efficace e universale. -.

 

Il Governo, al fine di definire la posizione nazionale, ha chiesto chiarimenti circa le flessibilità aggiuntive proposte e la ridistribuzione del cap previsto.

 

Nella Relazione consuntiva si legge inoltre che in linea con la risoluzione DOC XVIII n. 171 del Senato, nella decisione di adozione dell'accordo di Parigi da parte dell'Ue, è stato specificamente indicato che tale procedura è assolutamente eccezionale e non costituisce un precedente.

 

Infine, per quanto concerne la fase negoziale del 2017 l'azione del Governo sarà tesa a garantire un giusto equilibrio tra la necessità di continuare nel percorso di decarbonizzazione intrapreso e affrontare in maniera efficace il tema del cambiamento climatico, l'opportunità di promuovere a livello europeo uno strumento di carbon pricing efficace e la necessità di tutelare le istanze nazionali in considerazione degli indirizzi del Parlamento di cui ai documenti DOC XVIII n. 171 e 172.

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici - COM (2016) 482 def.

Il 26 ottobre 2016 la 13a Commissione si è espressa in senso favorevole raccomandando di:

1)  valutare, con riferimento al livello di diminuzione di gas serra richiesta ai vari Paesi, la possibilità di utilizzare un indicatore meno grezzo rispetto al PIL pro capite, ad esempio tenendo conto di quanta parte del PIL venga prodotta mediante tecnologie green ed energie rinnovabili.

2)  considerare che i settori non ETS, quali il residenziale ed i trasporti, sono quelli che offrono un margine d'azione superiore in termini di potenziale di riduzione dei consumi energetici.

 

Con specifico riferimento alla situazione italiana, sono state inoltre espresse le seguenti raccomandazioni al Governo:

1)  di dare inizio, assieme al Parlamento e alle filiere dei settori non ETS, ad una trasformazione verso l'economia circolare, l'efficienza energetica spinta e il risparmio;

2)  di monitorare, dopo avere adeguato la normativa per favorire il raggiungimento degli obiettivi, le conseguenze del cambiamento;

3)  di mantenere una stretta interlocuzione con le aziende protagoniste dei settori produttivi non ETS, in modo da proporre politiche che ne esaltino le capacità competitive;

4)  di spingere affinché l'Europa colga le opportunità legate alla progressiva e necessaria de-carbonizzazione, spingendo affinché i livelli emissivi delle altre aree geografiche del mondo diminuiscano rapidamente e sensibilmente.

La 14a Commissione politiche dell'Unione europea il 28 settembre 2016 ha emesso parere non ostativo e ha ritenuto necessario un ulteriore approfondimento da parte del Governo, da svolgersi sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. - XVIII n. 172.

Nella Relazione si legge che il Governo, ai fini della definizione della posizione negoziale, ha chiesto chiarimenti sulle modalità di determinazione del target proposto, sulle assunzioni fatte per la definizione degli scenari emissivi al 2030, sulle politiche prese in considerazione rispetto all'efficienza energetica e alle rinnovabili.

Per la fase negoziale del 2017 si veda quanto riportato circa la precedente proposta COM(2016)479.

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Politiche dell’Unione europea (14a Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE SENATO

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Relazione della Commissione - Relazione annuale 2015 in materia di sussidiarietà e proporzionalità - COM (2016) 469 def.

 

Relazione della Commissione - Relazione annuale 2015 sui rapporti tra la commissione e i parlamenti nazionali - COM (2016) 471 def.

Il 19 ottobre 2016 la 14a Commissione permanente ha adottato una risoluzione favorevole con le seguenti osservazioni:

1)              la necessità di continuare nel dialogo costruttivo tra Parlamenti nazionali e istituzioni europee;

2)              la necessità di analizzare i risultati ottenuti in passato prima di considerare eventuali modifiche legislative;

3)              apprezzamento per la migliore qualità e tempestività delle risposte della Commissione europea;

4)              l'opportunità che i Parlamenti nazionali trasmettano i propri pareri non solo alla Commissione europea ma anche al Parlamento europeo;

5)              la necessità che i rapporti con il Parlamento europeo siano improntati alla proficua cooperazione, mettendo a disposizione delle Commissioni competenti e dei relatore del PE i pareri resi dalle Camere europee nella fase ascendente.

Ulteriori osservazioni sono state espresse con specifico riferimento all'assetto istituzionale italiano. - XVIII n. 164

 

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 - COM (2015) 701 def.

Il 13 luglio 2016 la 14a Commissione permanente ha approvato osservazioni favorevoli con rilievi, in cui si evidenzia l'opportunità di:

1)              specificare maggiormente il funzionamento del meccanismo di coordinamento e la modalità operativa di raccordo anche con le autorità responsabili della programmazione ed attuazione dei diversi Fondi, nonché per la predisposizione del reporting strategico e ordinario della Commissione al Consiglio e al Parlamento e degli Stati membri sui fondi SIE e sul relativo contributo alla strategia Europa 2020;

2)              coordinare il supporto al miglioramento della "capacità amministrativa" che deriverebbe dall'adozione dei programmi previsti dalla proposta in esame con i Piani di rafforzamento della capacità amministrativa, previsti dai programmi operativi per la programmazione dei fondi strutturali 2017-2020;

3)              indicare in che modo la proposta in oggetto si inquadra nell'ambito dell'iniziativa "Legiferare meglio";

4)             prevedere un atto di indirizzo delle Camere prima che l'Italia richieda di attivare il Programma di sostegno di cui alla proposta in esame. - XVIII-bis n. 16

Il Governo sottolinea come la posizione assunta nelle sedi negoziali abbia recepito gli orientamenti espressi nella risoluzione, in particolare per quanto attiene all'importanza "di uno stretto raccordo con gli Stati membri e i vari livelli di governo coinvolti per la definizione dello specifico contenuto dell'assistenza in questione al fine di garantire piena ownership sul processo", e la necessità "di garantire tramite opportune verifiche di complementarità e coerenza, un efficace raccordo con gli altri strumenti già messi in campo, in particolare nell'abito della programmazione dei fondi strutturali".

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio - COM (2016) 7 def.

Nella seduta antimeridiana del 13 luglio 2016 la 14a Commissione permanente ha approvato osservazioni favorevoli con rilievi. - XVIII-bis n. 17

La Relazione riferisce che il Governo ha espresso pieno sostegno alla proposta e ne ha auspicato una rapida approvazione, come richiesto nella risoluzione adottata dalla 14a Commissione del Senato. Evidenzia inoltre che, nel corso del primo semestre del 2016, sia il Consiglio sia la Commissione europea hanno organizzato, sotto la Presidenza olandese, numerosi incontri ai quali l'Italia ha sempre "proficuamente partecipato, fornendo informazioni di rilievo e assicurando ampia disponibilità per il prosieguo dei lavori".

 

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali - COM (2016) 198 def.

Nella seduta antimeridiana del 13 luglio 2016 la 14a Commissione permanente ha approvato osservazioni favorevoli con rilievi. - XVIII-bis n. 18

Il Governo "rappresenta che la posizione tenuta nelle sedi internazionali è stata coerente con l'indirizzo definito dal Senato".

 

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 258/2014 che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 - COM (2016) 202 def.

Nella seduta antimeridiana del 13 luglio 2016 la 14a Commissione permanente ha approvato osservazioni favorevoli con rilievi. - XVIII-bis n. 19

Il Governo riferisce di essersi pronunciato in senso favorevole, così come da orientamenti espressi dal Senato.

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Programma di lavoro della Commissione per il 2016 È il momento di andare oltre l'ordinaria amministrazione - COM (2015) 610 def.;

Doc LXXXVII-bis, n. 3

Nelle sedute del 17 febbraio e 2 maggio 2016 la 14a Commissione permanente ha approvato -  XXIV n. 56 (e XXIV n. 56-A)

Nella sezione della relazione dedicata al coordinamento delle politiche macroeconomiche, il Governo rileva come i contenuti degli atti di indirizzo approvati dalla Commissione 14a  siano stati tenuti ampiamente in considerazione nei vari contesti europei, contribuendo a rafforzare una posizione negoziale decisamente favorevole a un rilancio del processo di integrazione.

 

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2015 - Doc LXXXVII n. 4

Il 20 aprile 2016, al termine dell'affare assegnato n. 742, la 14a Commissione ha approvato una risoluzione nella quale "invita il Governo a dare attuazione al PON Cultura e sviluppo per valorizzare i territori più svantaggiati, utilizzando il patrimonio culturale come volano di sviluppo".  XXIV n. 59

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Camera dei deputati

 

 


 


 

Affari costituzionali (I Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE CAMERA

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione (COM(2015) 240 final)

 

 

Documento finale approvato dalla Commissione affari costituzionali il 17 febbraio 2016 (Doc. XVII, n. 32).

Il Documento esprime una valutazione positiva con alcune osservazioni, concernenti:

a) la necessità di rivedere il regolamento Dublino, prevedendo un sistema vincolante di ripartizione delle quote quale criterio base per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame delle domande di protezione internazionale;

b) l'opportunità di sollecitare con maggiore urgenza la notifica da parte di tutti gli Stati membri delle capacità di accoglienza rese disponibili per ospitare le persone ricollocate, anche attraverso la designazione, se del caso, di funzionari di collegamento per la ricollocazione da inviare in Italia e in Grecia;

c) l’esigenza di ampliare le competenze dell'EASO (Ufficio europeo per l'asilo), incrementandone le risorse;

d) l’opportunità di realizzare un sistema europeo di guardie di frontiera, che tragga origine dal potenziamento e dall’evoluzione dell'Agenzia Frontex, nei termini indicati dalla Commissione europea con la proposta del 15 dicembre 2015.

Parere favorevole con osservazioni adottato dalla XIV Commissione Politiche dell’UE il 28 luglio 2015

Il Governo riferisce che, in linea con gli atti di indirizzo parlamentari (Doc. XVIII n. 106 della 1 commissione del Senato, del 16 febbraio, e Doc. XVIII n. 32 della I e XIV della Camera del 17 febbraio), ha confermato quali proprie priorità, anche a livello di Unione europea, il contrasto al terrorismo, la lotta alla criminalità organizzata ed al traffico di esseri umani, nonché il rafforzamento della cosiddetta cyber security.

 

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n.863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (COM(2015) 671)

Documento finale approvato dalla Commissione affari costituzionali il 19 maggio 2016 (Doc. XVIII, n. 42).

Il Documento esprime una valutazione positiva con alcune osservazioni. In particolare, la Commissione ha invitato a valutare l’opportunità di:

a) garantire il massimo coinvolgimento degli Stati membri nel processo di valutazione di vulnerabilità, in modo che le decisioni assunte siano condivise e non vengano adottate unilateralmente dalla Commissione europea e dall’Agenzia a prescindere dagli Stati membri interessati;

b) rimodulare l’entità delle risorse che, secondo la disciplina proposta, ciascuno Stato membro dovrebbe conferire su base annuale alla riserva rapida di intervento a disposizione della nuova Agenzia, tenendo conto del maggiore impegno che grava sui Paesi dell’UE più esposti ai flussi migratori a causa della più estesa porzione di frontiere esterne che devono gestire;

c) modificare in parte, rispetto all'ipotesi prospettata dalla Commissione europea, la denominazione della Agenzia di nuova costituzione, nel senso di escludere l’esplicito riferimento alle funzioni di guardia costiera, allo scopo di evitare equivoci e incertezze rispetto alle funzioni attualmente svolte dalle competenti strutture nazionali che non dovrebbero costituire oggetto della riforma, nonché assicurare che vengano coordinate le funzioni delle guardie di frontiera con le specifiche funzioni e con i ruoli delle strutture nazionali;

d) assicurare una costante disponibilità di risorse finanziarie adeguate a favore dell'Agenzia e un maggior supporto alle Autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere.

Il Governo riferisce di aver sostenuto la proposta di istituzione della nuova Agenzia europea della Guardia costiera e di frontiera (nuova denominazione dell’Agenzia Frontex) in linea con i relativi atti d’indirizzo parlamentare. Tra gli emendamenti apportati al testo, il Governo ricorda che la delegazione italiana ha promosso quello volto a prevedere un maggiore coinvolgimento degli Stati membri interessati, secondo le linee di indirizzo di cui alla Risoluzione della 1a Commissione Permanente del Senato della Repubblica del 9 marzo (Doc. XVIII, n. 112), in particolare favorendo la cancellazione del diritto di intervento dell’Agenzia nel territorio di uno Stato membro anche senza richiesta di quest’ultimo e nel caso di una sua non collaborazione.

Il Governo non fa invece riferimento, nella Relazione, alle osservazioni espresse dalla Camera nel citato doc. XVIII, n. 42.

Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio. Pubblicato sulla GUUE il 16 settembre 2016. Il regolamento è entrato in vigore in tutte le sue parti.

 

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) (COM(2016) 270 final).

Documento finale approvato dalla Commissione affari costituzionali il 16 novembre 2016 (Doc. XVIII, n. 52).

Il Documento esprime una valutazione negativa della proposta, determinata, in particolare, dalla contrarietà alle disposizioni secondo le quali lo Stato membro in cui sia stata presentata la domanda di asilo sarebbe tenuto in via preliminare a valutarne l'ammissibilità. La Commissione ritiene tale previsione suscettibile di attribuire un ulteriore onere amministrativo eccessivamente gravoso per gli Stati di primo approdo, tra cui l’Italia. Per gli stessi motivi, la Commissione ha espresso perplessità anche sulla disposizione per cui lo Stato membro manterrebbe la sua competenza anche nel caso di ulteriori dichiarazioni o domande dello stesso soggetto ovvero ne caso in cui il richiedente abbia lasciato il territorio degli Stati membri o se ne sia allontanato, nonché sulle disposizioni concernenti le domande di asilo dei minori, in base alla quale la competenza sarebbe attribuita allo Stato membro in cui il minore ha presentato per la prima volta la domanda. Ulteriori criticità attengono al meccanismo di distribuzione permanente che si basa su una soglia di attivazione troppo alta (+150% rispetto alla soglia massima, stabilita per ciascuno Stato), così come appare inoltre necessario rivedere i meccanismi di redistribuzione, includendo tra i criteri di riferimento altri elementi quali il tasso di disoccupazione, la complessiva pressione migratoria, le spese sostenute dallo Stato membro dal 2013 a oggi e la situazione delle finanze pubbliche del paese di riferimento. Ad avviso della Commissione, inoltre, non appare accettabile, in quanto palesemente contraddittoria con i principi di solidarietà e corresponsabilizzazione stabiliti nei Trattati, la previsione in base alla quale uno Stato membro può sottrarsi totalmente dall'obbligo di partecipare al meccanismo di redistribuzione previa corresponsione del contributo di 250 mila euro per richiedente asilo non preso in carico.

Il Governo riferisce che, in linea con i pareri motivati adottati sul tema tanto dalla Camera (Doc. XVIII n. 52 della I Commissione permanente, del 16 novembre 2016) quanto dal Senato (Doc. XVIII n. 156 della 1ª Commissione permanente del 5 ottobre 2016) ha manifestato in sede negoziale l’esigenza di modificare la proposta della Commissione al fine di garantire un’effettiva applicazione del principio di solidarietà nei confronti degli Stati Membri più esposti.

La proposta è tuttora all’esame delle istituzioni legislative europee. -

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (COM(2016) 271 final).

Documento finale approvato dalla Commissione affari costituzionali il 16 novembre 2016 (Doc. XVIII, n. 53).

Il Documento esprime una valutazione positiva,  evidenziando come l’ampliamento dell’attuale mandato di EASO (European asylum support office) – che diventerebbe vera e propria agenzia – sia necessario per intensificare la cooperazione e lo scambio di informazioni in materia di asilo; garantire un alto grado di uniformità nell’applicazione del quadro giuridico relativo all'asilo e fornire una maggiore assistenza agli Stati membri per la gestione dei sistemi di asilo e di accoglienza. Al contempo, con un’osservazione, la Commissione ha invitato a valutare se non sia più opportuno prevedere che le norme operative sull’attuazione degli strumenti di diritto dell’Unione in materia di asilo e gli indicatori ai fini del monitoraggio sul rispetto di tali misure, ancorché predisposte dalla Agenzia per l’asilo, debbano essere approvate e rese esecutive con decisione della Commissione europea.

Il Governo riferisce che, in linea con gli atti di indirizzo parlamentari (Documento finale n. 53 della I Commissione della Camera, approvato il 16 novembre 2016 e Risoluzione n. 146 della 1ª Commissione del Senato, approvato il 3 agosto 2016), ha sostenuto un rafforzamento dell’Agenzia. In quest’ottica, in sede negoziale, il Governo ha ribadito l’esigenza che il meccanismo di monitoraggio e valutazione da parte dell’EASO sui sistemi nazionali d’asilo, previsto nella proposta della Commissione, non dovrà costituire un mero controllo unilaterale, ma svilupparsi con la collaborazione e la partecipazione degli Stati membri interessati.

Il negoziato in sede tecnica si è concluso nel dicembre 2016 sotto la presidenza slovacca. In occasione della riunione del 19 dicembre il COREPER si è accordato sulla proposta di compromesso della Presidenza e ha raggiunto un orientamento generale parziale, con ciò conferendo alla presidenza il mandato di avviare i negoziati con il Parlamento europeo. L’orientamento generale è parziale in quanto sarà necessario rivedere alcune parti del testo del Regolamento in esito alle discussioni in corso sulle altre proposte del CEAS. Gli stati membri a larga maggioranza hanno accolto con favore l’obiettivo generale della proposta.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione). (COM(2016) 272 final)

Documento finale approvato dalla Commissione affari costituzionali il 16 novembre 2016 (Doc. XVIII, n. 54).

Il Documento esprime una valutazione positiva, invitando il Governo ad attivarsi affinché nel prosieguo del negoziato sulla proposta di regolamento, in sede di Consiglio, non prevalgano le posizioni dei Paesi che, essendo contrari all’obiettivo di una riforma della politica di asilo nel senso di una maggiore uniformità, intendono mettere in discussione la portata innovativa delle proposte.

Il Governo riferisce che nel corso dei negoziati in seno al competente Gruppo di lavoro del Consiglio, la posizione della delegazione italiana è stata conforme alle osservazioni formulate dalle Camere, rispettivamente con la risoluzione n. 157 della 1ª Commissione del Senato del 5 ottobre 2016 e con il Documento finale n. 54 della I Commissione della Camera; con particolare riferimento a quest’ultima, il Governo riferisce di essersi attivato affinché nel negoziato consiliare non prevalessero le posizioni di quei Paesi che, essendo contrari all’obiettivo di una riforma della politica di asilo nel senso di una maggiore uniformità, intendessero mettere in discussione la portata innovativa della proposta.

La proposta è tuttora all’esame delle istituzioni legislative europee.

 


Giustizia (II Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE CAMERA

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM (2016) 106)

Documento finale approvato dalla Commissione giustizia il 3 maggio 2016 (Doc. XVIII, n. 35).

Il Documento esprime una valutazione positiva

Il Governo ricorda che l’Italia è tra gli Stati che nel 2015 hanno promosso, ai fini dell’approvazione di questi atti, una cooperazione rafforzata dopo che, sulle medesime proposte avanzate nel 2011 non era stato possibile raggiungere l’unanimità in Consiglio.

Il Governo sottolinea dunque la coerenza della propria posizione rispetto agli indirizzi parlamentari evidenziando che le proposte in discussione non interferiscono con le prospettive degli Stati membri in tema di qualificazione giuridica dell'istituto del matrimonio.

Regolamento UE 2016/1103 del Consiglio. Entrata in vigore: 29 gennaio 2019.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia degli effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM (2016) 107)

Documento finale approvato dalla Commissione giustizia il 3 maggio 2016 (Doc. XVIII, n. 36)

Il Documento esprime una valutazione positiva.

Regolamento UE 2016/1104 del Consiglio. Entrata in vigore: 29 gennaio 2019

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo COM(2015)625

Documento finale approvato dalla Commissione giustizia il 21 giugno 2016 (Doc. XVIII, n. 43)

Il Documento esprime una valutazione positiva accompagnata da una serie di condizioni. In particolare, la Commissione qualifica il testo sottopostole come un compromesso al ribasso nella lotta al terrorismo, che non tiene conto dei più elevati standard di sicurezza previsti dalle Nazioni Unite. In particolare, la Commissione avanza le seguenti condizioni:

- in relazione all’incriminazione dei viaggi con finalità di terrorismo, occorre sanzionare non solo i viaggi verso paesi terzi ma anche i viaggi intra UE;

- sul fronte della prevenzione degli attentati, occorre rafforzare lo scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie dei diversi Paesi, estendere le competenze della Procura europea, promuovere un coordinamento europeo delle indagini, assicurare tutti gli strumenti investigativi di ricerca della prova;

- armonizzare le norme sulla punibilità del traffico di beni culturali provenienti da Paesi ove operano le associazioni terroristiche;

- adottare misure europee di oscuramento dei siti che propagandano il terrorismo;

- specificare le modalità procedurali mediante le quali può essere risolto un eventuale conflitto di giurisdizione tra i singoli Stati, ove un reato rientri nella competenza di più Stati membri.

Il Governo riferisce che, in linea con gli indirizzi parlamentari, ha manifestato in sede negoziale l’esigenza di rendere più efficace la lotta al terrorismo ed ha promosso e sostenuto il potenziamento dello scambio di informazioni tra gli Stati membri.

La piena coerenza dell’azione dell’esecutivo rispetto ai documenti approvati dalle Commissioni è dimostrata anche dal parere negativo all'adozione dell'orientamento generale in sede di Consiglio GAI in data 11 marzo 2016. A seguito dell’approvazione dell’orientamento è però il Parlamento europeo ad aver approvato una serie di emendamenti in gran parte corrispondenti alle istanze formulate dall’Italia: si pensi agli approdi in tema di criminalizzazione del viaggio con finalità di terrorismo anche all’interno dell’UE; rimozione o blocco dei contenuti on-line che costituiscono una pubblica provocazione a commettere un reato terroristico; obbligo degli Stati Membri di dotarsi delle misure necessarie a garantire un efficace e rapido scambio di informazioni raccolte nel quadro di procedimenti penali collegati a reati terroristici o a fatti comunque rivelatori di fenomeni di radicalizzazione violenta.

Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consigli. Pubblicata nella GUUE il 31 marzo 2017, la direttiva prevede l’obbligo degli Stati membri di recepirla entro l’8 settembre 2018.

 

 


Finanze (VI Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE CAMERA

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l’imprenditoria

sociale (COM(2016)461)

Nel Documento finale, (DOC. XVIII, n. 51) approvato il 19 ottobre 2016, la Commissione Finanze ha espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:

a) appare opportuno accompagnare, alle disposizioni previste dalla Proposta di regolamento in oggetto, una serie di misure modificative della disciplina nazionale, allo scopo di semplificare le procedure e ridurre gli oneri previsti per l'avvio delle attività di venture capital, in modo da allinearli a quelli dei Paesi più evoluti in materia, fermo restando comunque il più rigoroso rispetto dei principi di trasparenza e di tutela dei risparmiatori e degli investitori;

b) appare opportuno valutare se, contestualmente all'entrata in vigore del regolamento, non sia utile apportare alcune semplificazioni alla disciplina nazionale, in particolare al fine di evitare la duplicazione degli adempimenti nei confronti delle diverse autorità competenti in materia.

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Ambiente (VIII Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE CAMERA

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Comunicazione “L'anello mancante - piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare” (COM(2015)614)

 

Nel documento finale approvato il 20 dicembre 2016 (Doc. XVIII; n. 60), la VIII Commissione (Ambiente) esprime una valutazione positiva con le seguenti osservazioni:

a) prevedere un complesso organico di azioni e interventi per l'attuazione concreta del Piano;

b) orientare gli strumenti e le politiche europee sulla base dei criteri e degli obiettivi prioritari previsti;

c) attivare un sistema di monitoraggio europeo e nazionale sulle politiche adottate;

d) prevedere un piano europeo per la formazione e lo sviluppo delle competenze umane necessarie;

e) informare il pubblico sui vantaggi e  sulle potenzialità delle politiche proposte;

f) ridefinire il sistema sanzionatorio in linea con gli obiettivi indicati;

g) attuare e promuovere gli obiettivi indicati nell'economia circolare nei Piani nazionali di riforma nell'ambito del ciclo annuale di bilancio;

h) individuare misure per le PMI, con particolare riguardo all'accesso al credito;

i) incentivare  il green public procurement (GPP)  negli appalti della PA;

j) promuovere prodotti di lunga durata, penalizzando il ricorso a prodotti di rapida obsolescenza;

k) prevedere misure di sostegno alla ricerca e alla eco-innovazione al fine di sviluppare tecnologie del riciclo;

l) fissare target più ambiziosi sul riciclo dei rifiuti urbani e degli imballaggi e sulla riduzione dei conferimenti in discarica;

m) introdurre una definizione unica di rifiuto urbano e adottare un metodo di calcolo delle quantità avviate a riciclo, unico ed armonizzato in per gli Stati membri dell'Unione;

n) prevedere, con scadenze ravvicinate, opportuni target di riciclo per i rifiuti prodotti nel commercio e nell’industria;

o) sviluppare la raccolta differenziata di qualità, eliminando le eccezioni previste e introducendo eventuali deroghe solo per le aree scarsamente popolate.

Parere favorevole adottato dalla XIV Commissione Politiche dell’Unione europea il 19 ottobre 2016

 

Nella Relazione il Governo afferma di essersi fortemente impegnato a facilitare l’adozione delle conclusioni del Consiglio Ambiente del 20 giugno 2016, tenendo conto delle risoluzioni di Camera e Senato adottate nel corso del 2016. In particolare, per quanto riguarda le osservazioni espresse della Camera nella risoluzione XVIII n. 30 del 20 Gennaio 2016, il Governo ha sostenuto come il processo di transizione verso un modello economico circolare richiederà importanti investimenti in infrastrutture strategiche e sia pertanto necessario prevedere adeguate allocazioni economiche e finanziarie.

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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche COM(2015)593

 

Nel documento finale approvato il 20 dicembre 2016 (Doc. XVIII, n. 56), la VIII Commissione (Ambiente) esprime una valutazione positiva con le seguenti osservazioni:

a) adottare un approccio integrato esteso all'intero ciclo di vita del veicolo;

b) ridurre i veicoli fuori uso esportati illegalmente;

c) ridefinire la tracciabilità dei veicoli fuori uso e dei materiali derivati, introducendo l'obbligo di sistemi di pesatura del veicolo prima e durante il trattamento;

d) intervenire sulla qualificazione della filiera per il trattamento dei veicoli fuori;

e) prevedere il recupero energetico dei materiali derivanti  dalla frantumazione dei veicoli (fluff);

f) prevedere l'obbligo di rendicontazione dei dati su base almeno biennale;

g) eliminare nella direttiva 2000/53/ CE il termine «tranciatura» dalla definizione di «trattamento»;

h) prevedere il recupero di determinati rifiuti non pericolosi (codici CER 16.01.06, 16.01.22 e 16.01.17) esclusivamente presso impianti di frantumazione dotati di Best Available Technology Reference Documents (BREF);

i) modificare l'articolo 6 della direttiva 2000/53/CE, al fine di precisare che le operazioni di trattamento per la depurazione dei veicoli fuori uso siano effettuate entro un termine certo e definito;

j) prevedere criteri e modalità per garantire la tracciabilità dei rifiuti provenienti dal trattamento dei veicoli fuori uso;

k) inserire, nell'ambito delle prescrizioni tecniche minime per il trattamento, la previsione che il sito di trattamento sia dotato di un adeguato sistema di pesatura;

l) aumentare la quantità del materiale riciclato da pile e accumulatori, assicurare da parte dei produttori la qualità del materiale riciclato e adottare politiche per favorire scelte più sostenibili;

m) incentivare per alcuni materiali presenti nei rifiuti di pile e accumulatori,  il recupero e il riutilizzo commerciale e industriale;

n) incoraggiare la sostituzione delle batterie tradizionali con pile maggiormente performanti;

o) semplificare gli adempimenti amministrativi per la raccolta di pile portatili nel circuito della GDO (Grande Distribuzione Organizzata).

Parere favorevole adottato dalla XIV Commissione Politiche dell’Unione europea il 19 ottobre 2016

 

 

 

 

Nella Relazione il Governo afferma di aver fortemente sostenuto l’inclusione nelle conclusioni del Consiglio Ambiente del 20 giugno 2016 delle osservazioni del Senato contenute nella risoluzione XVIII n. 134, in merito alla necessità di un raccordo tra la legislazione in materia di rifiuti, di prodotti e di sostanze chimiche volto a promuovere lo sviluppo del mercato delle materie prime secondarie e alla necessità di un crono programma più chiaro e coerente.

La proposta è tuttora all’esame delle istituzioni legislative europee.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti COM(2015)594

 

Nel documento finale approvato il 20 dicembre  2016 (Doc. XVIII, n. 57), la VIII Commissione (Ambiente) esprime una valutazione positiva con le seguenti osservazioni:

 a) reintrodurre un divieto di conferimento in discarica dei rifiuti riciclabili e recuperabili;

b) introdurre una disposizione per disincentivare la realizzazione di nuove discariche;

c) incentivare la disponibilità di risorse finanziarie per un sistema efficace di raccolta differenziata, per gli impianti necessari al trattamento dei rifiuti raccolti e  di valorizzazione energetica dei rifiuti residui;

d) promuovere l'utilizzo di sistemi di monitoraggio e   uniformare le modalità di tracciabilità, per il controllo della movimentazione nazionale e transnazionale dei rifiuti;

e) valutare gli effetti della moratoria relativa all’obbligo di riduzione di rifiuti urbani in favore di taluni Stati membri;

f) precisare in termini chiari e inequivoci alcune definizioni;

g) modificare la periodicità del sistema di rendicontazione;

h) prevedere interventi di maggiore tutela per gli enti beneficiari delle fideiussioni trentennali presentate dai gestori per le attività successive alla chiusura di una discarica;

i) modificare la rubrica di una tabella della direttiva 1999/31.  

Parere favorevole adottato dalla XIV Commissione Politiche dell’Unione europea il 19 ottobre 2016

Nella Relazione il Governo segnala che in merito alle proposte normative di revisione delle diverse direttive sui rifiuti (direttiva quadro sui rifiuti e direttive imballaggi, discariche, RAEE, pile e accumulatori e veicoli a fine vita) l’attuale proposta di compromesso della Presidenza, caratterizzata da un minor livello di ambizione rispetto alla proposta originale della Commissione, vede accolte diverse osservazioni e richieste avanzate dal Governo. Nello specifico rispetto a queste ultime, il Governo, in convergenza con quanto riportato dalla risoluzione del 14 giugno 2016 della XIII Commissione permanente del Senato (territorio, ambiente, beni ambientali) ha sostenuto la necessità di un’armonizzazione delle definizioni, di introdurre requisiti minimi della responsabilità estesa del produttore e manifestato la propria contrarietà all’ampia delega che le proposte di direttiva conferiscono alla Commissione europea nell’adottare atti delegati. Il Governo ha inoltre sostenuto in particolare: la necessità di non confondere i concetti di «riutilizzo» e «preparazione per il riutilizzo»; la necessità di regolare opportunamente l’“end of waste”; la posizione del Senato in merito ai rifiuti organici; l’introduzione di misure più ambiziose per i rifiuti non pericolosi da costruzione e demolizione. Il Governo ha inoltre sostenuto una posizione ambiziosa sull’obiettivo di conferimento in discarica dei rifiuti urbani, chiedendo di ampliarne la portata attraverso la richiesta di inclusione della totalità dei rifiuti prodotti (e non solo per i rifiuti urbani) e per la totalità delle operazioni di smaltimento e non solo per il conferimento in discarica.

Inoltre, rispetto all’opportunità di sostenere l’innalzamento dell’obiettivo di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani e degli obiettivi di imballaggio, il Governo ha ritenuto che tale eventualità potrà essere valutata a seguito della definizione della nuova metodologia di calcolo, mentre per quanto riguarda l’introduzione di specifici obiettivi di prevenzione dei rifiuti urbani, di riutilizzo dei beni e di riduzione dei rifiuti alimentari, il Governo, in considerazione che i rifiuti speciali rappresentano una quota molto più significativa, ha ritenuto più opportuno ragionare su obiettivi generali di prevenzione. Rispetto all’introduzione di specifici obiettivi di prevenzione per i rifiuti alimentari, invece, il Governo ha sostenuto che occorre definire antecedentemente un’opportuna metodologia di misurazione degli obiettivi.

La proposta è tuttora all’esame delle istituzioni legislative europee.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98 relativa ai rifiuti COM(2015)595

 

Nel documento finale approvato il 20 dicembre  2016 (Doc. XVIII, n. 58), la VIII Commissione (Ambiente) esprime una valutazione positiva con le seguenti osservazioni:

a) ripristinare, anche parzialmente, gli obiettivi del pacchetto originario in materia di trattamento dei rifiuti,  attraverso un sistema di incentivi/disincentivi;

b) sviluppare cicli produttivi corti, multipli e a cascata dei prodotti;

c) destinare risorse necessarie al fine di promuovere comportamenti virtuosi nella produzione e gestione dei rifiuti;

d) configurare un sistema, anche fiscale, che responsabilizzi pienamente cittadini e imprese in base al principio del «chi inquina paga»;

e) istituire un regime di IVA agevolata per i manufatti riutilizzabili realizzati con una percentuale significativa di materiale riciclato;

f) favorire la condivisione delle best practices relative alle diverse attività connesse sia alla produzione di beni e servizi sia alla gestione dei rifiuti;

g) rendere obbligatoria, entro il 2025, la raccolta separata di tutte le frazioni, e non soltanto dell'organico, come previsto nella proposta originaria;

h) introdurre misure specifiche per valorizzare i rifiuti organici e il loro riciclaggio;

i) definire il concetto di riuso e inquadrarlo quale operazione di trattamento;  

j) precisare che l'esclusione dalla nuova definizione di «rifiuto urbano», che non include i «rifiuti da costruzione e demolizione», è circoscritta a quelli «di origine non domestica»;

k) armonizzare la definizione di rifiuti urbani con quella elaborata da Eurostat e dall'OCSE;

l) consentire le deroghe previste per gli Stati membri, che nel 2013 hanno riciclato meno del 20 per cento dei rifiuti, solo previa presentazione di Piani di attuazione;

m) modificare la definizione di «Municipal waste»;

n) modificare la formulazione di «Preparation for re-use»;

o)-p) definire in modo più puntuale la definizione di «Final recycling process» e la definizione di «Backfilling»;

q)- t) intervenire sulle definizioni di sottoprodotti, cessazione della qualifica di rifiuto e responsabilità estesa del produttore;

u) intervenire sull’articolo 11 della direttiva 2008/98/CE uniformando gli obiettivi di riciclaggio ivi previsti;

v) rendere obbligatoria  la raccolta della frazione organica;

w) operare un raccordo tra il Regolamento CE 1907/2006 (REACH) e le sostanze chimiche da recuperare nella gestione dei rifiuti;

x) introdurre l'obbligo di rendicontazione dei dati ad un arco temporale triennale;

y) introdurre ulteriori misure specificamente volte ad incentivare il riciclo della carta.

Parere favorevole adottato dalla XIV Commissione Politiche dell’Unione europea il 19 ottobre 2016

Vedi proposta COM(2015)594

La proposta è tuttora all’esame delle istituzioni legislative europee.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio COM(2015)596

 

Nel documento finale approvato il 20 dicembre  2016 (Doc. XVIII, n. 59) , la VIII Commissione (Ambiente) esprime una valutazione positiva con le seguenti osservazioni:

a) migliorare il metodo di calcolo dell'obiettivo di riciclaggio e portare l'obbligo di rendicontazione dei dati almeno su base biennale;

b) sviluppare il mercato di materiali e polimeri compostabili (cellulosa, PLA, materbi e altri derivati di amido) da avviarsi a riciclo unitamente alla frazione organica;

c) valutare le ricadute economiche derivanti dalle modifiche all’articolo 6 della direttiva 94/62 che innalzano gli obiettivi di recupero e riciclaggio previsti.

Parere favorevole adottato dalla XIV Commissione Politiche dell’Unione europea il 19 ottobre 2016

 

Vedi proposta COM(2015)594

La proposta è tuttora all’esame delle istituzioni legislative europee.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti (COM(2014)398 final/2)

 

 

La Comunicazione è stata ritirata dalla Commissione europea e sostituita dalla Comunicazione COM(2015)614.

 


Ambiente (VIII Commissione) e Attività produttive (X Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE CAMERA

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di direttiva che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio. (COM(2015)337).

L’atto è stato esaminato dalle Commissioni VIII e X a partire dalla seduta del 17 novembre 2015; il documento finale è stato approvato il 2 febbraio 2016 (Doc. XVIII, n. 31). Nel Documento, le Commissioni hanno espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:
a) tenuto conto, per un verso, del carattere strategico che il sistema EU ETS già riveste e ancor più nel prossimo futuro può assumere ai fini della lotta ai cambiamenti climatici e, per altro verso, del suo impatto sul sistema produttivo anche in termini di orientamento positivo verso attività e tecnologie a bassissimo impatto di carbonio, occorre operare affinché le modifiche da apportare al regime vigente corrispondano pienamente al duplice obiettivo di assicurare la piena efficacia del sistema stesso sia nel senso di attribuire un prezzo adeguato al carbonio sia nel senso di indirizzare in modo efficace gli investimenti delle imprese verso la decarbonizzazione evitando alle imprese stesse oneri di adeguamento sproporzionati;
b) per quanto riguarda l'aggiornamento periodico dei parametri di riferimento (benchmark) per la determinazione dell'assegnazione gratuita all'industria, volto ad evitare profitti eccezionali e a tenere conto dei progressi tecnologici, occorre valutare se non siano preferibili, anziché una percentuale standard e un fattore di correzione unico, regimi parzialmente differenziati che tengano conto di fattori quali l'obsolescenza dei macchinari e il diverso potenziale tecnologico dei vari settori;
c) occorre garantire che la nuova metodologia prevista per l'individuazione dei settori esposti a rischio di delocalizzazione non comporti una riduzione dei settori inclusi tale da determinare un pregiudizio per la competitività delle aziende europee più esposte alla concorrenza;
d) sarebbe opportuno un approccio armonizzato a livello europeo per le misure finanziarie a favore dei settori a rischio di rilocalizzazione a causa dei costi indiretti trasferiti sui prezzi dell'energia elettrica, evitando così possibili distorsioni nella concorrenza fra singole imprese;
e) con riferimento alla validità delle quote, occorre intervenire al fine di evitare che le norme di cui all'articolo 13 della direttiva, come modificate dall'articolo 1 della proposta in esame, possano essere interpretate nel senso di consentire un borrowing illimitato dei permessi di emissione, che potrebbe costituire un incentivo a ritardare le azioni di mitigazione delle emissioni, inficiando il raggiungimento degli obiettivi futuri;
f) considerato che il paragrafo 3 dell'articolo 10 della direttiva amplia il campo dei settori che possono beneficiare dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote, introducendo il sostegno per i settori esposti al rischio delle emissioni di carbonio, per le attività a favore del clima nei Paesi terzi vulnerabili e per la creazione di competenze e ricollocamento della forza lavoro in una economia in via di decarbonizzazione, occorre valutare la praticabilità di elevare la quota destinata al complesso delle nuove misure, oggi fissata almeno al 50 per cento dei proventi derivanti dalle aste, nel quadro degli obiettivi di decarbonizzazione assunti in sede europea e internazionale;
g) occorre, infine, valutare l'opportunità di utilizzare strumenti fiscali volti a disincentivare le emissioni maggiormente inquinanti, anche attraverso la possibilità di introdurre meccanismi a sostegno dei prezzi dei titoli CO2 e, al contempo, togliere facilitazioni e sussidi per le fonti maggiormente inquinanti nei diversi Paesi appartenenti all'Unione europea.

Il negoziato si è incentrato sulla discussione di alcuni aspetti specifici presenti nella proposta, tra i quali: rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (carbon leakage), costi indiretti dell’ETS derivanti dal trasferimento del costo della CO2 nei prezzi dell’energia elettrica e termica, sviluppo di un processo di assegnazione di quote più dinamico, fondo per l’Innovazione e fondo per la modernizzazione. Il Governo italiano ha condotto un’analisi approfondita della proposta legislativa e ha fornito una posizione nazionale, concordata a livello interministeriale, attraverso proposte di emendamenti per gli aspetti specifici sopra elencati, tenendo conto, in linea con la risoluzione dell’VIII e X Commissione della Camera dei Deputati, la sostenibilità economica, finanziaria e anche ambientale della proposta; in particolare, tra gli elementi condivisi e già rappresentati in sede comunitaria, ha espresso la necessità di un sistema di scambio delle quote di emissione CO2 EU ETS: più robusto, dove le regole di assegnazione gratuita riflettano, per quanto possibile, i valori reali del progresso tecnologico e degli impianti coperti dalla Direttiva; più armonizzato nelle regole per la gestione del “carbon leakage indiretto” (rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio), mirando ad evitare le distorsioni nella competizione tra aziende che producono lo stesso prodotto in Stati membri diversi; più semplice, con regole più lineari, procedure meno laboriose, semplificazioni amministrative e una maggiore attenzione alla valutazione dei costi-benefici per ogni adempimento. Il negoziato è ancora in corso. Si punta dunque anche a garantire il conseguimento dell'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 mantenendo nel contempo le salvaguardie necessarie per proteggere la competitività industriale in Europa e tutelare i 1100 impianti italiani coinvolti nell’EU ETS dall’incremento dei costi dell’elettricità dovuti al costo delle quote di emissione.

Il Governo, in sede europea, ha proposto che le compensazioni finanziarie attualmente erogate direttamente dagli Stati membri previa notifica alla Commissione siano centralizzate dal 2021 a livello europeo, in modo da annullare lo svantaggio competitivo intra UE fra Paesi che concedono alti livelli di compensazione e Paesi che non ne concedono. Si ricorda che il Governo italiano ha negoziato, in sede di Consiglio dell’Unione europea, proposte in tema di ripartizione cap aste/gratuito, ricalcolo dei benchmark, compensazione dei costi indiretti, carbon leakage diretto, allineamento dell’assegnazione gratuita ai dati di produzione e semplificazione. Le negoziazioni, iniziate nel 2015, sono proseguite nel 2016 sotto le Presidenze olandese e Slovacca e continueranno nel 2017 sotto Presidenza Maltese.

Il 15 febbraio 2017 il Parlamento europeo ha votato gli emendamenti in plenaria e ha dato mandato al relatore di avviare i negoziati con il Consiglio. Il Consiglio "Ambiente", nella sessione del 28 febbraio 2017, ha raggiunto un orientamento generale in merito alla proposta in oggetto in preparazione dell’avvio del trilogo.

Comunicazione – Una strategia dell'Unione europea in materia di riscaldamento e raffreddamento (COM(2016)51)

L’atto è stato esaminato dalle Commissioni VIII e X a partire dalla seduta del 12 aprile 2016; il documento finale è stato approvato il 19 luglio 2016 (Doc. XVIII, n. 46). Nel Documento, le Commissioni hanno espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:
a) occorre dare seguito sul piano concreto alle intenzioni manifestate dalla Commissione europea di favorire la ristrutturazione degli edifici esistenti, puntando, piuttosto che su interventi relativi a singole unità abitative, ad interventi che interessino interi edifici, sia pubblici che privati, che potrebbero assicurare risultati assai più consistenti per le economie di scala. In particolare, appare necessario prevedere misure specifiche volte a facilitare l'adeguamento degli impianti dei condomini, considerato che il 41 per cento della popolazione UE vive in appartamenti e che in Italia la metà delle abitazioni residenziali sono in condominio;
b) una efficace politica a livello europeo implica anche che sia garantita la coerenza delle politiche adottate a livello nazionale, in modo da massimizzare i risultati che possono essere conseguiti. A tal fine, misure quali il cosiddetto ecobonus, che nel nostro Paese ha dato buoni risultati, pur essendo utilizzato prevalentemente per interventi su singoli appartamenti, potrebbero essere integrate in modo da renderle comparativamente più vantaggiose per i condomini rispetto alle singole unità immobiliari e per interventi che migliorino la classe energetica di un edificio, attraverso anche una maggiore dotazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014;
c) occorre anche individuare soluzioni flessibili ed innovative per affrontare il problema dei consumatori incapienti, affiancando alle detrazioni fiscali uno strumento finanziario dedicato all'efficienza energetica nell'edilizia privata, che consenta di coprire anche la gran parte dei costi necessari per gli interventi di riqualificazione;
d) oltre che sugli interventi di riqualificazione, occorre puntare sull’energy intelligence per una migliore gestione dell'energia nonché sul risparmio energetico. A tal fine, è indispensabile consentire ai consumatori di avere accesso in tempo reale ai propri dati sul consumo energetico, in modo da poter modificare le proprie abitudini;
e) occorre promuovere la consapevolezza dei consumatori sulle opportunità dell'efficientamento energetico delle abitazioni, nonché la qualificazione degli operatori del settore, compresi i tecnici;
f) appare altresì opportuno che le eventuali misure premiali siano indirizzate verso le tecnologie più avanzate e che presentano minor impatto ambientale non solo in termini di riduzione delle emissioni di CO2 ma anche di altre sostanze che hanno impatto sulla qualità dell'aria;
g) appare opportuno migliorare l'affidabilità e soprattutto l'utilità concreta delle certificazioni energetiche degli edifici, che possono tra l'altro diventare un'importante fonte di dati sullo stato del patrimonio edilizio nazionale;
h) occorre sostenere l'autoproduzione e lo stoccaggio di energia da fonte rinnovabile, anche con le opportune misure per favorire lo scambio sul posto pur nel rispetto della giusta condivisione degli oneri di sistema, così da ridurre i costi del sistema dell'energia e contribuire a sostenere ad esempio la domanda di energia per raffrescamento oltre a ridurre le perdite del sistema e rafforzarne la resilienza;
i) al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza energetica, di contribuire al miglioramento ambientale e della qualità dell'aria e di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 nei grandi centri urbani attraverso la riduzione del numero di centrali termiche individuali e condominiali, appare necessario adottare politiche che favoriscano una penetrazione del teleriscaldamento in linea con i paesi più avanzati, incentivando, con gli strumenti di promozione dell'efficienza energetica già operanti quali i Titoli di Efficienza Energetica, lo sviluppo efficiente delle reti che consentono il risparmio energetico, l'utilizzo del calore di recupero e quello prodotto da fonti rinnovabili;
j) occorre promuovere gli interventi di efficientamento e di risparmio energetico nel sistema delle imprese e in particolare delle piccole e medie imprese, anche sostenendole con le opportune informazioni sui vantaggi nell'investire in efficienza energetica, nell'impiego dei combustibili efficienti e puliti, e negli edifici di servizio quali banche, uffici e negozi che hanno in media un consumo di energia per metro quadrato del 40 per cento superiore a quello registrato nell'edilizia abitativa;
k) appare necessario colmare il disallineamento con le esperienze dei paesi più avanzati, adottare politiche che favoriscano una penetrazione del teleriscaldamento in linea con i paesi più avanzati, mediante strumenti di incentivazione (anche di natura fiscale) per lo sviluppo delle reti, modulati in funzione del risparmio energetico e delle minori emissioni di CO2 ottenibili dall'eliminazione di centrali singole e condominiali, e altresì promuovendo lo sviluppo del teleriscaldamento da calore di recupero e da fonti rinnovabili;
l) posto che gli interventi necessari per raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica che l'UE si è prefissa richiedono – secondo le previsioni della stessa Commissione europea – di raddoppiare il livello attuale degli investimenti, appare necessario stanziare risorse aggiuntive oltre a quelle cui si fa riferimento (i fondi di investimento e strutturali nonché il programma per la ricerca Horizon 2020) e prevedere un più intenso utilizzo delle potenzialità della BEI.

 

 

 


Trasporti e Telecomunicazioni (IX Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE CAMERA

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione (COM(2016)43)

 

Nel Documento finale (DOC. XVIII, n.33) approvato il 27 aprile 2016, la Commissione Trasporti ha espresso una valutazione positiva, con le seguenti condizioni:

a) per garantire la traduzione concreta del piano d'azione è indispensabile definire un cronoprogramma puntuale che stabilisca le scadenze e i relativi passaggi; individui le risorse finanziarie immediatamente attivabili – anche a valere sugli stanziamenti già disponibili, ivi compreso Horizon 2020 – e quelle che potranno essere reperite successivamente, anche mediante il ricorso al partenariato pubblico-privato; preveda la definizione di standard comuni e l'attivazione di iniziative che garantiscano un'introduzione sincronizzata e contestuale del 5G in tutti gli Stati membri, senza creare discriminazioni e disallineamenti a scapito dei Paesi che possano avvalersi di minori disponibilità finanziarie;
b) con riferimento specifico alle esigenze finanziarie, si segnala l'opportunità di individuare tutte le soluzioni che potranno risultare utili allo scopo, ivi compreso un maggiore coinvolgimento della Banca europea per gli investimenti (BEI), la quale potrebbe attivare consistenti disponibilità finanziarie, essendo il 5G un programma suscettibile di assicurare considerevoli ritorni economici;
c) è peraltro indispensabile che alla previsione di risorse e iniziative volte a favorire il potenziamento e l'aggiornamento delle infrastrutture si accompagnino anche interventi coordinati e coerenti per incentivare la domanda attraverso, in particolare, la concessione di voucher rivolti ai potenziali utenti in modo da indurli ad accedere a servizi più avanzati, al fine di incrementare il numero dei sottoscrittori di servizi ad almeno 100 Mbps;
d) occorre verificare se il quadro normativo vigente, anche in tema di aiuti di Stato e di incentivi agli investimenti, sia adeguato alla necessità di creare le condizioni ottimali per la realizzazione entro tempi più rapidi possibili di reti ad altissima capacità in tutto il territorio dell'Unione europea;
e) per non ritardare l'introduzione del 5G a livello europeo, come è avvenuto in passato per il 4G (nel 2015, oltre il 75 per cento della popolazione degli USA aveva accesso al 4G, a fronte di un 28 per cento della popolazione dell'UE), sono necessari un coordinamento e una pianificazione a livello transfrontaliero, al fine di evitare il rischio di una frammentazione tra Stati membri in termini di disponibilità dello spettro, di continuità del servizio attraverso le frontiere e di applicazione delle norme;
f) è indispensabile completare il processo di liberazione delle frequenze a favore dei servizi di banda larga mobile e del 5G, destinando al 5G  adeguati spettri di banda e attuare le misure di gestione dello spettro per affrontare gli attuali problemi di interferenze con gli Stati vicini;

g) occorre valutare attentamente le proposte contenute nel Manifesto per l'impiego nel 5G in Europa, sottoscritto nel 2016 dalle aziende leader nel settore delle telecomunicazioni, di stanziare più risorse per progetti pilota che abbiano anche una funzione dimostrativa su larga scala e di creare un fondo (5G Venture Fund) a sostegno delle start-up e delle imprese che investono nelle tecnologie 5G, nonché di semplificare, ridurre e armonizzare le norme sulle telecomunicazioni al fine di incentivare gli investimenti in ricerca e sviluppo sulle reti 5G;
h) è necessario aggiornare il piano nazionale «Strategia italiana per la banda ultralarga» tenendo in considerazione la nuova tecnologia del 5G;
i) occorre valutare la possibilità di misure specifiche che riducano i costi di impiego delle strutture di accesso al 5G, come permessi di costruire e servitù di passaggio (in linea con altri progetti infrastrutturali, come i tralicci dell'elettricità e il loro regime di affitti a canone ridotto).

Il Governo ha ottenuto, nel testo approvato dal Consiglio il 13 maggio 2016 le modifiche richieste rispetto alla questione del termine (inizialmente fissato al 30/6/2020) per il cambio di destinazione delle frequenze dal digitale terrestre alla banda larga senza fili: la possibilità per gli Stati membri di ritardare per un massimo di due anni, per giustificati motivi, il cambio di destinazione.

La proposta è stata approvata da Parlamento e Consiglio il 17/05/2017 ed è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’UE.

 


Trasporti (IX Commissione) e Attività produttive (X Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE CAMERA

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Pacchetto sul mercato unico digitale composto da 5 atti: comunicazione Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015)192);

L’atto è stato esaminato dalle Commissioni IX e X a partire dalla seduta del 17 febbraio 2016; il documento finale (DOC. XVIII, n. 37) è stato approvato il 18 maggio 2016. Nel Documento, le Commissioni hanno espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:

a) al fine di migliorare la connettività, è necessario che l'Unione favorisca gli investimenti pubblici e privati nelle infrastrutture digitali per sviluppare la banda ultra-larga o ultra-veloce; a tal fine appare opportuno garantire un quadro regolamentare che incentivi la competizione tra operatori e destinare tutti i fondi disponibili per migliorare gli investimenti digitali;

b) è necessario che la circolazione dei dati avvenga in un ambiente che garantisca la massima sicurezza, con particolare riferimento ai cosiddetti big data (dati anagrafici, di reddito, finanziari, dati di marketing), e che siano adeguatamente tutelate sia le informazioni e i soggetti che, con maggiore o minore consapevolezza, le forniscono, sia le imprese che su tali informazioni costruiscono le proprie strategie aziendali (campagne social, di marketing, di profilazione, di direct e-mail marketing, ecc.); in particolare, appare assolutamente indispensabile garantire una adeguata tutela dei minori, i cui dati non possono essere oggetto di trasferimento o cessione, in coerenza con gli standard della normativa nazionale;
c) per sbloccare il potenziale del mercato unico europeo occorre preservare la sicurezza e l'integrità delle reti ed aumentare la fiducia dei cittadini nell'utilizzo dei servizi digitali, facilitando la cooperazione e lo scambio di informazioni e la più ampia collaborazione e condivisione tra gli Stati membri, al fine di garantire livelli elevati ed omogenei di sicurezza su tutto il territorio europeo;
d) al fine di migliorare l'interoperabilità e valorizzare l’e-commerce, appare necessario definire programmi di sostegno per gli investimenti, soprattutto per le PMI, superando i vincoli nazionali e ottimizzando sia le infrastrutture sia le modalità operative, come le attività di spedizione e consegna; in tale ottica, è fondamentale che venga definito un quadro normativo armonizzato per la costituzione e la registrazione online delle imprese, anche transfrontaliere;
e) è opportuno promuovere e sostenere i programmi europei e nazionali, già avviati ovvero da avviare quanto prima, anche sulla base delle più efficaci esperienze maturate negli scorsi anni, avvalendosi degli strumenti offerti dalla linguistica computazionale, per rimuovere le barriere linguistiche che rischiano di pregiudicare le potenzialità di crescita del mercato digitale. Ciò vale essenzialmente per due ordini di motivi: 1) per facilitare gli operatori economici nella predisposizione dei contratti nelle diverse lingue dei Paesi in cui operano o intendono operare e per partecipare agli appalti pubblici la cui documentazione deve essere predisposta nella lingua del Paese che li bandisce. Tali considerazioni valgono in particolare per le imprese di minori dimensioni, le quali incontrano maggiori difficoltà per la carenza di risorse finanziarie e umane a disposizione, e che dovranno essere supportate in questo ambito in coerenza con le indicazioni contenute nello Small Business Act; 2) per agevolare il flusso di dati e informazioni (in particolare i big data) al di là dei confini nazionali, favorendo la riconoscibilità e la più rapida traduzione dei concetti e dei contenuti in termini tendenzialmente inequivoci;
f) per prodotti quali, ad esempio, l’e-book, è necessaria una parificazione con il regime previsto per i prodotti materiali, per quanto riguarda le condizioni contrattuali relative alla disponibilità dei diritti sui contenuti in capo al titolare e la possibilità di trasmetterli agli eredi legittimi ovvero di poterli prestare, in presenza di servizi disponibili su più piattaforme. Tali considerazioni valgono anche con riferimento ad un'armonizzazione del trattamento fiscale che allinei le aliquote IVA dei prodotti digitali a quelle dei loro corrispettivi materiali;
g) analogamente è auspicabile che vengano adottate, in materia di consegna transfrontaliera dei pacchi, le misure preannunciate volte ad allineare tendenzialmente i costi a carico dei consumatori sulla base delle prassi più vantaggiose;
h) appare necessario favorire l'avvio di nuove iniziative e attività imprenditoriali e agevolarne la crescita attraverso tutti i vantaggi sul piano delle procedure burocratiche e degli adempimenti legali, fiscali e amministrativi, che può assicurare l'intenso ricorso alle tecnologie digitali;
i) in tema di diritto d'autore, per un'efficace tutela dello stesso nel mondo digitale occorre bilanciare l'accesso alla conoscenza e all'informazione con la necessità per gli autori e gli altri titolari di diritti sulle opere dell'ingegno di ottenere tutela giuridica e un'adeguata remunerazione da parte degli utilizzatori, nel rispetto delle diversità culturali e favorendo la crescita economica, chiamando ad un ruolo più deciso, anche in termini di responsabilità, gli intermediari/operatori delle reti elettroniche; l'armonizzazione delle disposizioni sul diritto d'autore dovrebbe realizzarsi anche valutando il ricorso a soluzioni contrattuali, promuovendo l'innovazione tecnologica anche in questo ambito, analogamente a quanto già previsto con le licenze multiterritoriali nel settore musicale. È auspicabile, pertanto, che al più presto la Commissione europea provveda a presentare le preannunciate proposte legislative volte a rivedere la normativa vigente in materia;
j) occorre adottare tutte le iniziative necessarie per superare il considerevole value gap tra le remunerazioni dei fornitori di servizi (provider, motori di ricerca, aggregatori, social network) e i fornitori di contenuti, con l'obiettivo di assicurare una adeguata remunerazione a tutti gli operatori dell'industria della cultura. 

 

Nel corso del 2016, il Governo italiano ha sostenuto fortemente l’opportunità di una realizzazione rapida del Mercato unico digitale, in linea con le osservazioni del Parlamento formulate nella risoluzione n. 37 del 18 maggio 2016 sulla Comunicazione COM(2015) 192. Ha in particolare fornito il proprio contributo all’elaborazione di proposte nell’ambito della Strategia, rispondendo alle consultazioni relative alle seguenti iniziative:

- proposta per introdurre un Single Digital Gateway, ossia un punto unico di accesso online a disposizione di cittadini e imprese per reperire informazioni e ricevere assistenza nel mercato unico in europeo. La finalità è quella aiutare i cittadini e le imprese a trovare informazioni chiare, complete e disponibili in più lingue, nel caso in cui decidano di recarsi in un altro Stato membro per lavoro, per piacere o per studio, in linea con quanto auspicato dal Parlamento con la Risoluzione n. 37 del 18 maggio 2016;

- negoziato relativo alla proposta di Regolamento portabilità transfrontaliera dei contenuti digitali, che permette all’utente di continuare ad accedere, quando risulta in viaggio all’interno dell’UE, ai contenuti digitali legalmente acquistati o affittati online nel proprio Paese di residenza (vedi paragrafo 5.1.3);

- negoziato relativo alla proposta di Regolamento per impedire i blocchi geografi ingiustificati (c.d. Geoblocking), finalizzata a combattere sotto ogni aspetto “le discriminazioni basate sulla nazionalità o sul luogo di residenza o stabilimento”.

Quest’ultima proposta è l’applicazione, con specifico riferimento al mercato unico digitale, del principio di non discriminazione contenuto all’art. 20 par. 2 della Direttiva sui servizi (2006/123/CE). Si è ritenuto dunque opportuno intervenire nel senso di introdurre sia per i venditori sia per i clienti maggiore chiarezza circa le situazioni in cui una disparità di trattamento in base alla residenza non è giustificabile.

Tra gli elementi qualificanti ed innovativi della proposta, si evidenziano:

- il divieto del blocco dell’accesso ai siti web e altre interfacce online e il reindirizzamento dei clienti dalla versione di un paese a quella di un altro;

- il divieto di discriminazione dei clienti in tre casi specifici in cui il cliente intende acquistare un bene e un servizio e l’impossibilità di eludere tale divieto di discriminazione attraverso accordi sulle vendite passive;

- l’esclusione di transazioni in cui beni o servizi vengono acquistati da un’impresa per essere rivenduti, dovrebbero essere escluse per consentire agli imprenditori di organizzare i loro sistemi distributivi in conformità con il diritto europeo della concorrenza.

 

Il Governo italiano ha portato avanti le attività per l’elaborazione e il consolidamento della posizione italiana rispetto al negoziato che si è svolto presso il Gruppo Competitività e Crescita del Consiglio UE e il testo di compromesso è stato sottoposto per approvazione al Consiglio Competitività del 28 novembre 2016 come orientamento generale.

Queste due proposte legislative sono considerate dal Governo prioritarie ai fini della creazione di un reale mercato unico digitale.

 

- Comunicazione Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633);

- Proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634);

Gli atti sono stati esaminati dalle Commissioni IX e X a partire dalla seduta del 17 febbraio 2016; il documento finale (DOC. XVIII, n. 39) è stato approvato il 18 maggio 2016. Nel Documento, le Commissioni hanno espresso una valutazione positiva sulla Comunicazione (COM(2015)633).

Le Commissioni hanno altresì espresso una valutazione positiva sulla Comunicazione (COM(2015)634) con la seguente condizione:
relativamente alla previsione che i contenuti digitali possono essere forniti anche in cambio di una controprestazione non pecuniaria consistente nel consenso all'accesso a dati personali, occorre garantire l'esclusione della configurabilità della pratica del cosiddetto profiling commerciale, ossia dell'insieme delle attività che, attraverso l'elaborazione dei dati conferiti, consentono all'azienda di «etichettare» il cliente, mediante operazioni di classificazione basate sulla selezione dei suoi gusti e preferenze. In tema di profiling, il nuovo Regolamento in materia di dati personali ha rafforzato la tutela dell'utente, con particolare riferimento al diritto di opposizione e ha ribadito la necessità – anche nel mondo online – di chiedere un consenso informato e libero. Allo scopo di evitare che tali garanzie possano essere compromesse dalla previsione di cui all'articolo 3, comma 1, concernente l'ambito di applicazione della direttiva, nella parte in cui prevede anche una controprestazione «non pecuniaria sotto forma di dati personali o qualsiasi altro dato», potrebbe risultare opportuna una riformulazione che si limiti ad evidenziare la gratuità o meno del contenuto digitale fornito. In particolare, appare essenziale garantire una adeguata tutela dei minori, i cui dati, in ogni caso, non dovranno essere oggetto di trasferimento o cessione, a prescindere dalla titolarità del contratto;
e con le seguenti osservazioni:
a) è opportuno garantire che la piena armonizzazione delle norme, che esclude la possibilità che uno Stato membro possa adottare disposizioni di maggior tutela del consumatore, non comporti un arretramento rispetto agli standard di tutela attualmente assicurati;
b) è opportuno chiarire l'estensione del sistema risarcitorio, affinché non sia limitato alla sola perdita economica, ma esteso anche alle componenti non patrimoniali del danno.

- Il Governo italiano ha manifestato una posizione di generale favore all’adozione della direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634); pur indicando diverse criticità di cui si auspica il superamento (difficoltà derivanti dall’individuare con esattezza ciò che rientra nel contenuto digitale e frammentazione della disciplina, non chiaro il rapporto con la normativa sulla tutela dei dati personali, previsione di una presunzione sine die di non conformità del contenuto digitale, mancanza di un onere di denuncia dei vizi a carico del consumatore, diritto al risarcimento limitato alle perdite economiche all’ambiente digitale).

 

 A tale riguardo, è stato costituito un tavolo di lavoro avente ad oggetto l’esame del testo relativo alla “Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale - COM(2015) 634.

La proposta di direttiva è tuttora all’esame delle istituzioni legislative europee.

Proposta di direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)635)

 

L’atto è stato esaminato dalle Commissioni IX e X a partire dalla seduta del 17 febbraio 2016; il documento finale (DOC. XVIII, n. 40) è stato approvato il 18 maggio 2016. Nel Documento, le Commissioni hanno espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:
a) è opportuno valutare se le modifiche prospettate, che spostano pressoché interamente sul venditore l'onere della prova, siano suscettibili di ingenerare una condizione di incertezza quanto agli obblighi a carico del venditore stesso, tale da disincentivare le vendite a distanza, compromettendo in tal modo l'obiettivo di promuovere lo sviluppo del commercio transfrontaliero e alimentando, nel contempo, la crescita del contenzioso giudiziario;
b) con riferimento alla norma che prevede che il bene debba essere libero da qualsiasi diritto di terzi, inclusi quelli basati sulla proprietà intellettuale, non è chiaro come tale disposizione si possa applicare ai beni per i quali vigono regimi a tutela della proprietà intellettuale (ad esempio libri o dischi soggetti al diritto d'autore, oppure oggetti di design, protetti da brevetti o marchi), per cui è auspicabile che al più presto la Commissione europea provveda a presentare le preannunciate proposte legislative volte a rivedere la normativa vigente in materia;
c) va valutata l'opportunità di stabilire un termine di decadenza entro il quale il compratore deve denunciare il difetto di conformità del bene, che dovrebbe essere uniforme in tutti gli Stati membri;
d) allo scopo di evitare situazioni d'incertezza, va valutata l'opportunità di prevedere un termine massimo entro il quale il venditore debba procedere alla riparazione o sostituzione del bene, per consentire al consumatore l'esercizio del diritto alla risoluzione;
e) al fine di superare le barriere linguistiche che ostacolano lo sviluppo del commercio elettronico, è auspicabile che siano promosse tutte le iniziative utili affinché i cittadini e le imprese possano usufruire di servizi elettronici plurilingue, avvalendosi degli strumenti offerti dalla linguistica computazionale, per facilitare la comparazione semantica e la più tempestiva traduzione di concetti e contenuti in termini tendenzialmente inequivoci;
f) è auspicabile che siano adottate quanto prima le misure, preannunciate nella Strategia per il mercato unico digitale, in materia di consegna transfrontaliera dei pacchi, in modo da allineare tendenzialmente i costi a carico dei consumatori sulla base delle prassi più vantaggiose;
g) al fine di garantire il grado massimo di trasparenza dell'offerta e consentire al consumatore la formazione di una scelta quanto più informata, va valutata l'opportunità di prevedere misure che escludano la possibilità per i venditori di utilizzare meccanismi di occultamento dei prezzi dei beni in vendita dall'indicizzazione (crawling) da parte dei motori di ricerca o dei comparatori di prezzi, nonché l'obbligo di pubblicare le informazioni sui beni e servizi e i loro prezzi secondo formati e ontologie standardizzate e uniformi per tutto il mercato unico digitale.

Nel corso del 2016 sono stati avviati i negoziati relativi alla creazione di un Mercato Unico Digitale per innescare una nuova dinamica nell’intera economia europea, così da promuovere l’occupazione, la crescita, l’innovazione e il progresso sociale.

A tale riguardo, è stato costituito un tavolo di lavoro avente ad oggetto l’esame del testo relativo all’esame della proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni - COM(2015) 635. Il nostro Paese ha manifestato una posizione di generale favore all’adozione di questa direttiva e ha accolto con favore la scelta della Presidenza olandese di procedere all’esame dettagliato della proposta sui contenuti digitali, sospendendo provvisoriamente la discussione su quella relativa alla vendita a distanza di beni tangibili, in attesa del completamento del refit della direttiva 99/44 e nella prospettiva di una revisione della direttiva 2011/83.

La proposta di direttiva è tuttora all’esame delle istituzioni legislative europee.

- Proposta di regolamento che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno (COM(2015)627)

 

L’atto è stato esaminato dalle Commissioni IX e X a partire dalla seduta del 17 febbraio 2016; il documento finale (DOC. XVIII, n. 38) è stato approvato il 18 maggio 2016. Nel Documento, le Commissioni hanno espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:
a) è opportuno definire il concetto di presenza «temporanea» dell'utente in uno Stato membro diverso da quello di residenza sulla base di criteri inequivoci, al fine di evitare incertezze in sede di applicazione della norma, la quale potrebbe prestarsi a interpretazioni differenti tra diversi Stati membri, in tal modo inficiando l'obiettivo di un approccio comune;
b) in materia di qualità del servizio, è opportuno prevedere che il fornitore debba comunque garantire criteri di qualità minimi della portabilità transfrontaliera, anche se inferiori a quelli offerti nel Paese di residenza;
c) considerato che il Regolamento si applicherà anche ai contratti e ai diritti acquisiti prima della data della sua entrata in vigore, è opportuno prevedere, limitatamente ai contratti e ai diritti già in essere, un periodo transitorio, non inferiore ai dodici mesi, nel corso del quale i fornitori possano adeguarsi alle novità prospettate;
d) occorre valutare l'opportunità di chiarire se l'inapplicabilità delle clausole contrattuali in contrasto con le disposizioni previste comporti la nullità delle clausole stesse;
e) in ogni caso, occorre intervenire al fine di evitare che i costi che i fornitori dei servizi dovranno sostenere per adeguare l'infrastruttura tecnica vengano posti in larga parte a carico degli utenti.

Nel 2016 sono stati forniti contributi ai negoziati relativi a tale proposta di Regolamento. Il Governo italiano ha sostenuto fortemente a Bruxelles l’opportunità di una realizzazione rapida del Mercato unico digitale, fornendo in particolare il proprio contributo all’elaborazione di proposte nell’ambito della Strategia, rispondendo alle consultazioni relative al negoziato relativo alla proposta di Regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei contenuti digitali, che permette all’utente di continuare ad accedere, quando risulta in viaggio all’interno dell’UE, ai contenuti digitali legalmente acquistati o affittati online nel proprio Paese di residenza.

 

La proposta è stata approvata dal Parlamento europeo il 18 maggio 2017 a seguito dell’accordo raggiunto con il Consiglio.

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Digitalizzazione dell'industria europea – Cogliere appieno i vantaggi di un mercato unico digitale. (COM(2016)180)

 

L’atto è stato esaminato dalle Commissioni IX e X a partire dalla seduta del 29 giugno 2016; il documento finale (DOC. XVIII, n. 50) è stato approvato il 28 settembre 2016. Nel Documento, le Commissioni hanno espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:

a) presupposto indispensabile perché l'Unione europea nel suo complesso possa cogliere appieno tutte le opportunità che può assicurare la digitalizzazione dell'industria è la disponibilità di un'adeguata dotazione infrastrutturale di reti di nuova generazione, che facciano ricorso a tutte le tecnologie disponibili privilegiando, ove possibile sotto il profilo finanziario, la rete fissa in fibra ottica;
b) la dotazione infrastrutturale deve assicurare la massima velocità dei dati non solo in downloading ma anche in uploading e riguardare l'intero territorio nazionale;
c) a tal fine, pur essendo pienamente apprezzabili le iniziative recentemente assunte per rafforzare la dotazione infrastrutturale nelle cosiddette aree a fallimento di mercato, con particolare riguardo alle aree interne del Mezzogiorno, occorre prestare la massima attenzione anche alle aree più industrializzate del Paese, ai distretti industriali e ai centri urbani, che rappresentano il volano della crescita e dell'innovazione;
d) appare conseguentemente indispensabile promuovere gli investimenti pubblici e privati diretti allo scopo di potenziare le infrastrutture, mettendo in campo una combinazione di misure e attivando tutti gli strumenti utili, sia a livello europeo sia a livello nazionale (quali il Fondo europeo per gli investimenti strategici, i fondi strutturali e il più intenso ricorso ai finanziamenti attivabili dalla BEI), in modo tale che questa diventi una reale priorità;
e) allo scopo di superare le incertezze che sino ad ora hanno rallentato la modernizzazione della dotazione infrastrutturale, occorre definire una serie di misure coerenti e coordinate che operino tanto sul versante dell'offerta, in modo da indurre gli operatori a realizzare gli investimenti, puntando anche su incentivi fiscali per assicurare una adeguata redditività degli interventi realizzati, quanto sul versante della domanda, per indurre i consumatori e i potenziali utenti a preferire prodotti ad elevato contenuto tecnologico digitale;
f) occorre garantire tanto a livello europeo quanto a livello nazionale un sistema efficace di governo del processo di digitalizzazione dell'industria, anche in considerazione dell'eterogeneità dell'industria manifatturiera europea e del diverso livello di preparazione degli Stati membri. Occorre assicurare la chiarezza degli obiettivi, in modo che successi e fallimenti possano essere valutati in modo non discrezionale, ed effettuare valutazioni costanti (ex ante, interim ed ex post) sui risultati prodotti in modo da apportare le eventuali correzioni e modifiche che consentano di massimizzare i risultati ottenibili con le risorse a disposizione. A tal fine, può risultare estremamente utile mettere a disposizione degli Stati membri, oltre che delle istituzioni europee, una analisi comparata dei diversi interventi adottati con i relativi esiti che consenta di evidenziare le migliori pratiche;
g) sul piano interno, occorre che l'Italia si doti al più presto di un piano organico e trasversale, che si fondi su una visione strategica e garantisca la coerenza delle diverse misure, analogamente a quanto avvenuto negli scorsi anni in alcuni Paesi europei, portando a realizzazione i 5 pilastri individuati dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva su «Industria 4.0», di cui in premessa, che deve essere considerato parte integrante del presente parere;
h) il piano organico dovrà altresì mirare a porre le condizioni tecniche per fare in modo che la pervasività dei dati che possono essere acquisiti e raccolti si traduca, attraverso la cosiddetta data analytics, anche nel potenziamento della capacità di valutarne il contenuto informativo per estrapolarne e valorizzarne le potenzialità come elemento decisivo per l'innovazione dei processi produttivi e la crescita del valore aggiunto generato;
i) ai fini della accelerazione del processo evolutivo è opportuno inserire già nella prossima legge di stabilità misure volte a promuovere l'innovazione, favorendo gli investimenti nel settore digitale e tecnologico, attraverso la previsione di adeguati incentivi e agevolazioni fiscali e il potenziamento del cosiddetto superammortamento;
j) occorre individuare specifici strumento di intervento a sostegno delle PMI allo scopo di assicurare loro la possibilità di partecipare a pieno titolo ai processi della digitalizzazione dell'industria e di integrarsi nelle catene di valore. Ciò include la sensibilizzazione al tema, il miglioramento dell'accesso ai finanziamenti, il sostegno a cluster e partenariati regionali, in modo da offrire loro l'opportunità di sviluppare nuovi prodotti, allargando di conseguenza la propria clientela, soprattutto con riferimento ai mercati in più rapido sviluppo e con maggiori potenzialità di crescita della domanda;
k) occorre intervenire, a livello europeo e nazionale, per migliorare le competenze digitali ai diversi livelli: negli ambienti produttivi, sia tra i dirigenti, per rafforzare le capacità di gestire processi di innovazione, sia tra i lavoratori; nel sistema di istruzione e formazione, per accelerare l'inserimento delle nuove competenze e capacità nei programmi scolastici ed accademici e lo sviluppo delle professionalità necessarie, nonché per strutturare adeguati sistemi di monitoraggio e certificazione delle competenze acquisite. Si tratta di promuovere in tali ambiti lo sviluppo, oltre che di competenze specifiche, anche e soprattutto di capacità atte ad affrontare e gestire situazioni complesse, puntando su creatività, flessibilità, spirito di collaborazione. A livello nazionale, occorre che l'impegno sia massimo, se si considera il ritardo registrato dal nostro sistema di istruzione e formazione rispetto alle esperienze dei principali Stati membri; in particolare occorre assumere tutte le iniziative necessarie per incrementare il numero dei laureati in materie scientifiche e tecniche;
l) occorre canalizzare sempre di più il public procurement verso l'acquisto di prodotti ad alta intensità tecnologica digitale e sostenere, mediante efficaci misure incentivanti, l'aumento della spesa dei soggetti privati, oltre che di quella pubblica, per la ricerca e lo sviluppo digitali.

 

Le misure previste dalla legge di bilancio 2017 danno concreta attuazione, in particolare, alle raccomandazioni sub lettere g) ed i) del citato atto di indirizzo, che prevedono, rispettivamente, la necessità che l’Italia si doti di un piano organico e trasversale portando a realizzazione i 5 pilastri individuati dal documento dell’indagine conoscitiva su Industria 4.0 (lett. g) e l’opportunità di inserire nella legge di stabilità misure volte a promuovere l’innovazione, favorendo gli investimenti nel settore digitale e tecnologico, attraverso la previsione di incentivi e agevolazioni fiscali e il potenziamento del c.d. superammortamento (lett. i).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale. (COM(2016)176)

Nel Documento finale, (DOC. XVIII, n. 48) approvato il 28 settembre 2016, le Commissioni riunite  Trasporti e Attività produttive hanno espresso una valutazione positiva,   con le seguenti osservazioni:

a) in linea generale, si può rilevare che la comunicazione prefigura un complesso di iniziative a largo spettro che, rispetto alla disciplina vigente – il regolamento (UE) n.1025/2012 – non si limitano a definire il quadro giuridico generale dell'attività di normazione, ma individuano specifici settori di intervento prioritario e specifici obiettivi riferiti a ciascuno dei medesimi settori. In tal senso, risulta opportuno valutare se la materia possa essere interamente demandata alle norme tecniche cui la comunicazione rinvia ovvero se si debba, almeno per taluni aspetti, ipotizzare in via cautelativa l'individuazione di una disciplina di rango legislativo che fissi parametri e obiettivi e disponga le opportune risorse da assegnare, anche al fine di garantire maggiore trasparenza nei processi di definizione delle regole e di consentire agli Stati membri di monitorare e valutare il dettaglio delle regole che si prefigura di adottare;
b) in particolare, occorre evitare che a livello europeo vengano definiti standard che riproducano o privilegino alcuni sistemi nazionali, con il rischio di non tener conto delle peculiarità dei tessuti produttivi dei diversi Stati membri e di precostituire situazioni potenzialmente distorsive della concorrenza, che avvantaggino alcuni a scapito di altri;
c) a tale scopo, è necessario che il Governo italiano non trascuri il tema della standardizzazione, che può rappresentare un'opportunità importante per le nostre imprese, per l'industria 4.0 e per la crescita dell'intero Paese, e che nelle diverse sedi in cui si definirà il contenuto della normazione vengano sempre rappresentate con la necessaria efficacia le esigenze prioritarie del sistema produttivo nazionale;
d) considerate le implicazioni che alcuni aspetti, soltanto apparentemente tecnici della normazione, potrebbero avere sui diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali, nonché sulla libertà d'impresa e sul diritto di proprietà, è necessario garantire un'adeguata ed efficace tutela di tali diritti.

Il Governo è stato coinvolto nella redazione del documento ed ha sostenuto l’opportunità di una realizzazione rapida del Mercato unico digitale

 

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Iniziativa europea per il cloud computing – Costruire un'economia competitiva dei dati e della conoscenza in Europa. (COM(2016)178)

Nel Documento finale (DOC. XVIII, n. 49), approvato il 28 settembre 2016, le Commissioni riunite  Trasporti e Attività produttive hanno espresso una valutazione positiva,   con le seguenti osservazioni:

a) tenuto conto degli ingenti costi che l'iniziativa in esame comporta sia a carico del bilancio UE sia dei singoli Stati membri, nonché di soggetti privati, appare opportuno disporre di un'accurata e puntuale valutazione comparata degli oneri non irrilevanti e dei vantaggi potenziali che gli investimenti prospettati potrebbero comportare, da una parte, in termini d'impatto concreto sulla ricerca scientifica, oltre che sugli altri utenti potenzialmente interessati (consumatori, imprese e pubbliche amministrazioni), e, dall'altra, sul piano dell'innovazione e dell'avanzamento tecnologico dell'economia europea;
b) allo stesso tempo, occorre effettuare una valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto sia per quanto riguarda l'impiego di risorse di Horizon 2020 (considerato che non viene precisato a valere su quali programmi specifici si realizzerebbero gli investimenti necessari al finanziamento dell’European open science cloud) sia relativamente alle altre fonti di finanziamento individuate: il meccanismo per collegare l'Europa (CEF); i Fondi strutturali e d'investimento europei; il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), verificando che non si tratti di risorse già destinate ad altri progetti, che altrimenti correrebbero il rischio di essere definanziati; nel contempo, per la realizzazione del progetto in esame sarebbe opportuno un maggiore utilizzo delle competenze e delle potenzialità della BEI;
c) l'iniziativa propone di modificare le strutture degli incentivi per il mondo accademico, l'industria e i servizi pubblici, affinché condividano i propri dati, senza però fornire elementi puntuali sulle modifiche che si intendono apportare né sulla natura e le fonti di finanziamento degli incentivi; in merito, sarebbe pertanto utile disporre di un'analisi comparata completa che consenta anche di individuare e valorizzare le best practices.

 

 

 


Attività produttive (X Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE CAMERA

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di regolamento relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (COM(2015)496)

L’atto è stato esaminato dalla X Commissione a partire dalla seduta del 24 febbraio 2016; il documento finale (DOC. XVIII, n. 34) è stato approvato il 20 aprile 2016. Nel Documento, la Commissione ha espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di aumentare la soglia dell'uno per cento del consumo di gas al di sotto della quale si deroga all'obbligo di rilevazione dei prezzi;

b) si valuti l'opportunità di procedere all'attuazione delle proposte in termini graduali prevedendo una articolazione temporale più dettagliata rispetto alla attuale per l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 9 della proposta sulla base di chiare e motivate ragioni;

c) si valuti l'opportunità di procedere con un regime misto, temporalmente limitato, fornendo i dati in entrambe le modalità al fine di ottimizzare al meglio e rapidamente i dati forniti;

d) si valuti, in considerazione del livello particolarmente accentuato della disaggregazione dei prezzi (9 componenti di prezzo per ciascuna delle 21 fasce di consumo), l'opportunità di una diversa e più semplice disaggregazione;

e) si valuti la necessità di garantire, in ogni caso, che gli oneri amministrativi e strumentali che presumibilmente saranno derivanti dall'attuazione delle nuove regole non ricadano sull'utenza.

-

Regolamento (UE) 2016/1952 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle statistiche europee sui prezzi di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE. Pubblicato sulla GUUE il 17 novembre 2016. Il regolamento è entrato in vigore in tutte le sue parti.

Proposta di regolamento concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 del Consiglio e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016)26)-COM(2016)52 e allegati)

L’atto è stato esaminato dalla X Commissione a partire dalla seduta del 4 maggio 2016.

Il Documento finale (DOC. XVIII, n. 44) è stato approvato il 29 giugno 2016.

La X Commissione, nel Documento approvato, ha espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di stabilire esplicitamente che, una volta compiutamente realizzate tutte le opere infrastrutturali necessarie per garantire la piena interconnessione delle reti in Europa, la suddivisione in regioni risulterà superata e il principio di solidarietà dovrà trovare attuazione a livello continentale e non esclusivamente nell'ambito di specifici ambiti regionali;

b) nella definizione delle regioni si tenga conto sia della situazione infrastrutturale già in essere e dei progetti in corso di realizzazione, ai sensi della normativa sulle reti energetiche TEN-E, sia delle interconnessioni per il tramite di un Paese terzo (es. Svizzera);

c) nel periodo transitorio, si definisca in termini più realistici l'articolazione in regioni introducendo un maggior grado di flessibilità in modo da consentire agli Stati membri, per i quali risulti opportuno, di far parte anche di più regioni contemporaneamente, al fine di applicare in modo concreto il concetto di solidarietà;

d) si valuti, sempre al fine di evitare la frammentazione del mercato interno del gas e di essere realmente efficaci in termini di solidarietà, di non limitare rigidamente la cooperazione tra regioni così come l'istituzione di fornitori di ultima istanza, l'utilizzo condiviso degli stoccaggi di mercato e di quelli strategici e l'uso coordinato a livello regionale delle capacità dei terminali di rigassificazione di GNL, mentre potrebbero essere individuati «corridoi di fornitura di emergenza» interregionali;

e) in ogni caso, il meccanismo di cooperazione dovrebbe essere corretto attraverso la previsione di un approccio a due livelli, uno nazionale e uno regionale: pertanto, ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare propri piani di azione, preventivi e di emergenza, includendo anche l'analisi dei rischi regionali che lo coinvolgono, mentre a livello regionale si dovrebbe assicurare la coerenza e la comparabilità tra i piani predisposti dagli Stati membri;

f) i contenuti degli accordi per la concreta applicazione del principio di solidarietà, da concordare tra gli Stati membri interessati, dovranno comprendere anche i criteri per la determinazione delle eventuali compensazioni finanziarie;

g) in merito alla composizione della regione di cui fa parte l'Italia, comprendente Austria, Croazia, Ungheria e Slovenia, pur risultando evidente l'interesse strategico per il nostro Paese di una stretta cooperazione con questi partner, occorre in ogni caso estendere il principio di solidarietà anche agli Stati membri tra loro interconnessi per il tramite di un Paese terzo; è questo il caso della Svizzera attraverso la quale passano importanti rotte di approvvigionamento, come il Transitgas;

h) occorre riconoscere agli Stati membri la facoltà di includere nella categoria dei clienti protetti anche gli impianti di generazione termoelettrica alimentati a gas naturale, posto che un eventuale blocco della loro attività in relazione alla discontinuità della fornitura potrebbe comportare danni molto gravi per la collettività;

i) in materia di garanzia della capacità bidirezionale, è necessario assicurare la coerenza tra le procedure previste dalla proposta in esame e quelle di cui alla disciplina relativa alle reti TEN-E, al fine di evitare comportamenti opportunistici da parte delle imprese interessate, le quali potrebbero essere indotte a scegliere la procedura più aderente ai propri interessi;

j) al fine di evitare il rischio di aggravare le imprese di eccessivi obblighi di informazione, è necessario escludere dalle comunicazioni le informazioni contrattuali che le imprese hanno già fornito, a livello nazionale o europeo, ai sensi di altre disposizioni normative e, in ogni caso, preservare da un eccesso di trasparenza informazioni che potrebbero risultare strategicamente decisive per la sicurezza e gli interessi prioritari degli Stati membri;

k) con riferimento al rafforzamento dei poteri della Commissione europea, in particolare in merito alla dichiarazione delle emergenze regionali, occorre trovare un punto di equilibrio che lasci maggiori margini di autonomia ai singoli Stati nel porre in essere, in prima battuta, le misure di contrasto ritenute più opportune, anche al fine di garantire risposte più rapide e direttamente operative.

 

Parere favorevole adottato dalla XIV Commissione Politiche dell’Unione europea il 29 giugno 2016

 

Anche sulla scorta degli atti di indirizzo parlamentari (10^ e 14^ Commissione Senato in data 26 ottobre 2016, n. 168, nonché X Commissione Camera in data 29 giugno 2016, n.44) il Governo italiano ha proseguito il negoziato in gruppo esperti mantenendo costantemente il contatto con gli altri Paesi cofirmatari del non paper; ciò ha consentito di di riaprire il dibattito politico al Consiglio dei Ministri energia del 5 dicembre 2016. In quella sede è stato trovato l’accordo che segue sulle tematiche rimaste aperte:

- cooperazione regionale: basata su gruppi di SM individuati a seguito di un’analisi dei rischi di approvvigionamento di gas;

- solidarietà: il funzionamento del meccanismo e i principi della compensazione saranno definiti nel testo del Regolamento, rinviando, invece, per i dettagli ad accordi bilaterali tra SM;

- scambio di informazioni: i contratti a lungo termine che coprono almeno il 40% del consumo annuale di gas in uno SM devono essere notificati all’autorità nazionale competente, la quale li valuta con riferimento ai possibili impatti sulla sicurezza nello SM e nella regione e, se opportuno, ne trasmette le informazioni alla Commissione.

Sono state pertanto accolte tutte le richieste del Governo italiano che erano condivise con i Paesi cofirmatari del non paper, nonché quella, molto importante per l’Italia la cui generazione elettrica è alimentata in parte consistente a gas, di includere, tra le utenze da proteggere in caso di crisi, le centrali elettriche necessarie a sostenere il corretto bilanciamento della rete ad alta tensione.

Il gruppo energia proseguirà la messa a punto del testo nel corso del primo semestre 2017.

Lo scorso 13 ottobre, la Commissione ITRE del Parlamento Europeo ha votato la relazione del Relatore Jerzey Buzek (PPE, PL) affidando allo stesso mandato per negoziare un accordo con il Consiglio.

Il dossier si concluderà presumibilmente nel primo semestre 2017.

La proposta è tuttora all’esame delle istituzioni legislative europee.

Comunicazione “Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa” (COM(2016)155)

L’atto è stato esaminato dalla X Commissione a partire dalla seduta del 4 maggio 2016; il documento finale (DOC. XVIII, n. 45) approvato dalla Commissione X il 19 luglio 2016.

Nel documento finale è stata espressa una valutazione positiva con le seguenti osservazioni:

a) per quanto concerne le politiche commerciali, appare necessario che l'Unione europea assuma un atteggiamento più deciso e incisivo per reagire alla concorrenza sleale e dannosa praticata da alcuni Paesi. L'attuazione delle misure di difesa commerciale deve diventare – oltre che più efficace – anche più rapida, considerando che attualmente si richiedono in Europa tempi molto più lunghi di quelli necessari, per l'adozione di misure analoghe, negli Stati Uniti d'America. A tale proposito, occorre superare la fase di stallo che in sede di Consiglio impedisce l'approvazione della proposta di regolamento sulla modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale che la Commissione europea ha presentato nel 2013 e che prevede, tra l'altro, l'imposizione di dazi più elevati sulle importazioni in caso di distorsioni strutturali a livello di materie prime e nei casi di sovvenzioni. Si tratta di eliminare la «regola del dazio inferiore» che le disposizioni OMC non impongono e che altre regioni, quali gli USA, non applicano;

b) più in generale, si rileva la necessità di una riforma complessiva degli strumenti di difesa commerciale dell'Unione europea per garantire all'industria dell'UE condizioni di effettiva parità con la Cina e con gli altri partner commerciali, in conformità con le norme dell'OMC;

c) si concorda con l'obiettivo di istituire gruppi di contatto sull'acciaio con tutti i maggiori paesi produttori, al fine di affrontare sistematicamente le questioni della sovraccapacità globale, delle sue cause e degli interventi strutturali necessari nonché le strategie per superare la concorrenza sleale;

d) per le medesime ragioni, anche con riferimento al comparto dell'acciaio, occorre soprassedere sull'attribuzione alla Cina dello status di economia di mercato finché il paese non dimostri di rispettare le regole del commercio internazionale, in linea con la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 12 maggio scorso;

e) per favorire la modernizzazione dell'industria siderurgica europea, sembra necessario il ricorso ad incentivi, cui potrebbe eventualmente accompagnarsi la revisione della disciplina sugli aiuti di Stato, per interventi di ristrutturazione finalizzati all'adeguamento e non alla chiusura di impianti produttivi

f) per fare fronte ai considerevoli oneri che possono derivare dai progetti di adeguamento e messa in sicurezza degli impianti esistenti occorre utilizzare tutte le risorse a disposizione – ivi compreso un auspicabile maggiore contributo della BEI – e la riconfigurazione degli aiuti di Stato per promuovere: l'innovazione tecnologica,;

l'adozione di tecniche di produzione a minor impatto ambientale, in particolare negli impianti a ciclo integrale (altiforni), molti dei quali risalgono a diversi anni fa; la conversione ovvero la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di acciaio;

g) per gli stessi motivi, devono al più presto trovare soluzione i problemi emersi in relazione ai rilievi che la Commissione europea ha avanzato in merito al programma di risanamento e messa in sicurezza ambientale dello stabilimento dell'ILVA di Taranto;

h) occorre inoltre che la riforma del sistema di scambio delle quote di emissione dell'UE, attualmente all'esame delle istituzioni europee, non imponga oneri aggiuntivi per il settore siderurgico, che i concorrenti negli Stati senza scambio di quote di emissione non devono sostenere;

i) l'esigenza di puntare sull'innovazione tecnologica e sul miglioramento dei processi produttivi comporta anche una particolare attenzione alla valorizzazione delle risorse umane, per riconvertire gli occupati e per utilizzare al meglio, attraverso l'aggiornamento e la formazione dei dipendenti, il patrimonio costituito dalla elevata qualità professionale del personale del settore. A tal fine occorre potenziare gli strumenti e gli aiuti ammessi per il settore, con particolare riguardo al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione semplificandone nel contempo l'accesso

 

Parere favorevole approvato  dalla XIV Commissione Politiche dell’Unione europea il 29 giugno 2016

 

Nell’ambito dell’esame del nuovo metodo di calcolo per il margine di dumping delle esportazioni cinesi, l’Italia ha sostenuto un approccio volto a mantenere inalterata l’efficacia degli strumenti di difesa commerciale dell’Unione europea a difesa dei comparti produttivi europei ed italiani che mantengono produzioni in competizione con le importazioni cinesi, anche in considerazione della particolare criticità dovuta alla sovraccapacità produttiva cinese, in primo luogo nel settore dell’acciaio.

Facendo seguito alla comunicazione, il 18 ottobre 2016 la Commissione europea ha presentato la comunicazione “Verso una politica commerciale solida per l’UE nell’interesse della crescita e dell’occupazione” COM(2016)690, alla quale ha fatto seguito, lo scorso 9 novembre, la proposta di regolamento COM(2016)721, con cui viene introdotto un nuovo metodo di calcolo del dumping nei confronti di Paesi terzi che adottano pratiche commerciali sleali.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia (COM(2016)49)

 

 

L’atto è stato esaminato dalla X Commissione a partire dalla seduta del 4 maggio 2017; il Documento finale (DOC. XVIII, n. 47) è stato approvato il 27 luglio 2016.

Nel Documento la Commissione ha espresso una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:

a) in linea generale, appare irrinunciabile sviluppare la Strategia in termini flessibili prevendendo la possibilità di ricorrere a diverse opzioni alternative, sia dal punto di vista delle fonti che dei fornitori, in funzione dell'evoluzione del mercato e delle variazioni dell'offerta e della domanda, dei prezzi, dei costi di trasporto e di stoccaggio, in modo da evitare l'adozione di scelte impegnative sotto il profilo finanziario e di impatto che potrebbero rivelarsi antieconomiche o superate sul piano tecnologico;

b) occorre approfittare dell'occasione offerta dalla attesa riduzione prezzi del GNL, per l'aumento dell'offerta esterna causata dell'ingresso di nuovi fornitori, e avviare al più presto con questi ultimi negoziati anche a livello di Unione europea, valutando comparativamente le condizioni praticabili con contratti di natura flessibile;

c) per quanto concerne le infrastrutture, occorre, in primo luogo, garantire l'uso più efficiente di quelle esistenti, in particolare lavorando per consentire la bidirezionalità dei flussi. Se per un verso, infatti, gli attuali terminal di GNL garantiscono una sufficiente capacità di rigassificazione, per altro verso, la loro distribuzione non è ottimale, in quanto localizzati prevalentemente in pochi Stati membri e non sono adeguatamente supportati da interconnessioni, con la conseguenza che alcuni Stati membri non hanno accesso al GNL;

d) valutare, più ancora che con la costruzione di nuovi terminal – che in ogni caso dovrebbero essere realizzati e localizzati minimizzando i rischi ambientali – gli effetti di un miglioramento dell'accesso agli stessi;

e) creare le condizioni per velocizzare la crescita del settore e consentire che il GNL abbia uno sviluppo omogeneo su tutto il territorio e per tutti gli impieghi possibili, un ruolo fondamentale potrebbe essere rappresentato dalla realizzazione di strutture di stoccaggio del GNL a terra valutando anche le iniziative utili ad incoraggiare lo sviluppo del mercato di piccola taglia, finanziabile in buona parte con fondi privati;

f) porre in atto azioni volte a sfruttare le potenzialità offerte dall'impiego del GNL nel settore dei trasporti, nel quale esso verrebbe utilizzato in alternativa ai combustibili marittimi nel trasporto per nave e al diesel nei veicoli pesanti. A tale fine, è necessario promuovere il rinnovo ovvero l'adeguamento delle flotte con mezzi alimentati a GNL ovvero a doppia alimentazione (dual fuel) e la diffusione di veicoli pesanti alimentati a GNL;

g) adottare le misure necessarie al fine di uniformare a livello europeo i limiti ambientali relativi al contenuto di zolfo nei carburanti marittimi, superando le forti differenze tra i livelli ammessi nei diversi Paesi membri;

h) ai fini della pianificazione degli investimenti, risulta comunque necessario assicurare la stabilità del quadro normativo, sia per quanto concerne il trattamento fiscale sia relativamente agli aspetti autorizzativi, dal punto di vista amministrativo e tecnico;

i) appare inoltre necessario dedicare particolare attenzione all'attività di divulgazione e consenso, informando i potenziali utenti dei vantaggi, sia ambientali che di sicurezza e di riduzione dei costi, che il GNL può assicurare;

j) premesso che la capacità totale di stoccaggio del gas naturale nell'UE è aumentata fortemente negli ultimi anni, appare auspicabile un miglioramento nella distribuzione territoriale degli impianti di stoccaggio, la cui localizzazione non omogenea ha prodotto un eccesso di capacità in alcune zone, evitando in ogni caso l'adozione di misure che potrebbero ostacolare gli Stati membri nella adozione di misure preventive non di mercato – tra cui lo stoccaggio strategico – finalizzate a sopperire alla mancanza o riduzione degli approvvigionamenti da importazioni extra UE o da condizioni climatiche eccezionali.

 

Parere favorevole adottato dalla XIV Commissione Politiche dell’Unione europea il 29 giugno 2016

 

La Relazione afferma che l’attenzione del Governo sui temi richiamati nella Strategia è alta, e lo sarà ancora di più in futuro quando si tratterà di garantire l’attuazione dei punti d’azione proposti dalla Commissione, anche alla luce degli indirizzi parlamentari sostanzialmente favorevoli resi tanto dalla Camera, con il Doc. n. 47 della X Commissione del 27 luglio, quanto dal Senato, con la risoluzione n. 169 della 10^ Commissione del 26 ottobre.

 

 


Lavoro (XI Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE CAMERA

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2016)128 final)

 

L’atto è stato esaminato dalla XI Commissione a partire dalla seduta del 28 aprile 2016, con l’adozione di un documento finale (DOC. XVIII, n. 41) nella seduta del 12 maggio 2016.

Nel documento finale la XI Commissione esprimeva una valutazione positiva sulla proposta, con talune osservazioni, tra le quali

in ambito europeo:

-     si esprima apprezzamento per l’affermazione del principio che lo stesso lavoro nello stesso posto debba essere retribuito allo stesso modo e per la conseguente scelta di operare una revisione mirata della direttiva sul distacco dei lavoratori per contrastare le pratiche sleali;

-     si segnali l'esigenza di prevedere una più ridotta durata temporale per i distacchi cui applicare la disciplina di cui all'articolo 1, punto 1, della proposta di direttiva, in quanto la fissazione di un limite di ventiquattro mesi non appare idonea ad arginare fenomeni elusivi della normativa dell'Unione europea e, in ogni caso, l'opportunità di precisare che, anche al di sotto del limite previsto dal nuovo articolo 2-bis della direttiva 96/71/CE, sia possibile verificare la genuinità della temporaneità del distacco sulla base degli indici indicati dall'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2014/67/UE;

-     si valuti l’esigenza di ridurre il termine di sei mesi indicato dal paragrafo 2 del medesimo articolo 2-bis, al fine di assicurare l'efficacia di tale norma antielusiva;

-     si segnali l’esigenza di individuare un percorso che porti, in tempi certi e ragionevolmente contenuti, all'adozione di disposizioni specifiche per il settore dell'autotrasporto;

in ambito nazionale:

-      si rileva che l’applicazione della direttiva impone l'individuazione, in ambito nazionale, delle voci retributive da considerare obbligatorie, assumendo come riferimento i contratti collettivi come individuati dall'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

-      si ravvisa l'esigenza di porre in essere tutte le misure utili ad assicurare il corretto ricorso all'istituto del distacco, rafforzando l'efficacia delle disposizioni già vigenti nell'ordinamento interno attraverso opportune previsioni di carattere amministrativo tese a favorire i controlli di carattere ispettivo, anche mediante la predisposizione di una copia in lingua italiana delle buste paga dei lavoratori stranieri distaccati in Italia;

-      si invita a valutare l'opportunità di introdurre ulteriori previsioni di rango primario volte, in particolare a rivedere le disposizioni del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, relative al regime autorizzatorio delle agenzie per il lavoro, al fine di richiedere che, in caso di somministrazione transnazionale di lavoro da parte di agenzie autorizzate allo svolgimento di tale attività in altri Stati membri dell'Unione europea, vi sia una preventiva comunicazione dell'avvio della somministrazione alle autorità competenti.

 

Parere favorevole approvato dalla XIV Commissione politiche dell’Unione europea l’11 maggio 2016

L’Italia ha valutato positivamente la proposta con alcune osservazioni.

per quanto attiene alla “remunerazione” l’Italia ha mantenuto una posizione aperta e di sostegno al testo anche se con qualche riserva dovuta alla difficoltà circa le definizioni proposte. Proprio in ordine alla difficoltà di individuare tutti gli elementi della retribuzione derivanti dalla contrattazione (anche aziendale o di secondo livello) si è appoggiata una proposta emendativa della Finlandia diretta a chiarire l’applicazione dei CCL alla definizione di retribuzione. Per quanto riguarda la “durata” del distacco i termini sono stati considerati ragionevoli e idonei a contrastare il fenomeno elusivo di reiterati rinnovi e deroghe. La proposta di Direttiva è in linea con la legislazione italiana.

L’Italia ha partecipato alla negoziazione condividendo in linea generale gli obiettivi sottesi alla citata proposta

La negoziazione è tuttora in corso, al fine di raggiungere un consenso più ampio da parte degli Stati membri. L’8 dicembre 2016 si è svolto a Bruxelles il Consiglio “Occupazione e Affari Sociali” durante il quale la Presidenza, nell'illustrare il documento di lavoro con le proposte di compromesso dibattute in Gruppo di lavoro questioni sociali, ha evidenziato come nessun accordo sia stato possibile in ragione della forte valenza politica dell'argomento, che ha largamente influenzato i lavori. È stato rivolto l’invito alla Presidenza maltese a proseguire il lavoro, a partire dalle proposte di compromesso della Presidenza e dalle aperture della Commissione.

 


Lavoro (XI Commissione) ed Affari sociali (XII Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE CAMERA

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’avvio di una consultazione su un pilastro europeo dei diritti sociali (COM(2016)127)

L’esame dell’atto, assegnato alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali), è iniziato il 22 giugno 2016 e si è concluso con l‘adozione di una risoluzione finale in data 21 dicembre 2016 (Doc XVIII, n. 55).

Nel documento finale le Commissioni riunite hanno espresso una valutazione favorevole, con talune condizioni, tra le quali:

-      occorre configurare i principi affermati nel pilastro come obiettivi da raggiungere, anche  mediante meccanismi correttivi in caso di scostamenti significativi; è pertanto indispensabile definire un cronoprogramma delle iniziative, specificando misure e risorse finanziarie a disposizione;

-      è necessario riconoscere il valore vincolante degli indicatori sociali (tra cui riduzione della popolazione a rischio di povertà o del tasso di disoccupazione) al pari degli obiettivi di finanza pubblica, individuando indicatori per misurare l’adempimento dei principi del pilastro sociale;

-      si deve riservare attenzione agli investimenti di carattere sociale, in sede di applicazione dei parametri del patto di stabilità e crescita, dati i loro positivi effetti sulla crescita economica. L’agenda sociale per la crescita deve essere pertanto rilanciata, individuando ambiti di investimento in cui far valere una golden rule per la mobilitazione della spesa (specialmente per l’occupazione femminile e per i settori dell’infanzia, della non autosufficienza e dell’integrazione socio-sanitaria);

-      è necessario il rafforzamento degli strumenti di promozione della qualificazione del capitale umano e di incremento delle risorse per l’istruzione e la formazione;

-      è necessario un maggior coordinamento delle politiche nazionali con quelle europee per il contrasto della povertà e l’inserimento attivo nel mercato del lavoro, da associare, in particolare a politiche per l’abitazione e l’accesso dei beneficiari alle cure sociali e sanitarie.

-      a livello europeo, infine, si rileva la necessità di rendere permanente, con conseguente rifinanziamento da parte dell’Unione europea, l’Iniziativa per l’occupazione dei giovani, valutando contestualmente le eventuali integrazioni e correzioni da apportare anche sulla base delle migliori pratiche registrate nei diversi Stati membri.

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In merito all’obiettivo di individuare una serie di principi comuni tra gli Stati membri dell'area dell'euro in materia di politiche sociali e mercato del lavoro, l’Italia ha accolto positivamente le proposte del maggior coordinamento economico richiesto in ambito europeo. Inoltre, ha proseguito l’intento di attuare l’impegno di collaborazione con la Commissione nel contribuire ad individuare priorità urgenti e linee di tendenza della consul-tazione già avviata sul pilastro europeo dei diritti sociali, che tende ad riformare l’acquis europeo in materia.  

 

In esito alla consultazione, la Commissione europea ha presentato in data 26 aprile 2017 una comunicazione relativa all’istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali che stabilisce venti principi e diritti fondamentali (articolati in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione e inclusione sociali) per sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale.

 

 


Politiche dell’Unione europea (XIV Commissione)

DOCUMENTO UE

DOCUMENTO FINALE CAMERA

POSIZIONE ITALIA NEL NEGOZIATO
(secondo Relazione)

ATTO UE APPROVATO ED EVENTUALE ATTUAZIONE NAZIONALE
(secondo Relazione)

Relazione annuale 2014 della Commissione europea in materia di sussidiarietà e proporzionalità (COM(2015)315 final

L’atto è stato esaminato dalla XIV Commissione a partire dalla seduta del 13 ottobre 2015. Il Documento finale (Doc. XVIII, n. 28) è stato approvato il 20 gennaio 2016.

Il documento esprime una valutazione positiva dell’atto con alcune osservazioni.

In particolare si ritiene che la Commissione europea debba affrontare le grandi questioni con carattere prioritario in maniera organica, evitando l'adozione di provvedimenti legislativi che aggravino i carichi amministrativi o aprano la strada a contenziosi con evidenti ricadute negative sul piano normativo. Il documento valuta inoltre opportuno che la Commissione europea e le altre Istituzioni competenti garantiscano una motivazione più analitica della conformità delle proprie proposte legislative sotto il profilo della sussidiarietà e della proporzionalità, fornendo indicatori qualitativi e quantitativi. Infine, in considerazione di quanto evidenziato nel pacchetto better regulation, le metodologie per condurre le valutazioni di impatto condotte dalla Commissione, dal Parlamento europeo e dal Consiglio dovrebbero essere confrontabili e compatibili, anche al fine di agevolare la verifica del rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità da parte dei Parlamenti nazionali.

 

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Relazione annuale 2014 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM(2015)316 final

L’atto è stato esaminato dalla XIV Commissione a partire dalla seduta del 30 settembre 2015. Il Documento finale Doc. XVIII, n. 29 è stato approvato il 20 gennaio 2016.

Il documento finale esprime una valutazione positiva con alcune osservazioni. Il documento ritiene auspicabile, al fine di garantire una maggiore effettività del dialogo politico, che il canale che la Commissione ha inteso attivare fattivamente dall'inizio del suo insediamento – attraverso gli interventi dei commissari europei presso i Parlamenti nazionali in occasione dell'esame delle iniziative legislative più importanti – diventi una prassi costante nel prosieguo della legislatura.

Il documento auspica il coinvolgimento diretto dei Commissari competenti e non solo delle strutture amministrative della Commissione, in modo da fornire utili elementi di risposta ai rilievi politici, e che il rafforzamento del dialogo politico tenga conto dell'esigenza di evitare la formalizzazione di nuove procedure, preferibilmente utilizzando gli strumenti esistenti;

La XIV Commissione auspica infine che le prossime Relazioni annuali indichino sempre più sulla base di esempi concreti come i pareri dei Parlamenti nazionali sono stati tenuti in considerazione dalla Commissione europea ed eventualmente dalle altre Istituzioni dell'Unione nell'ambito del processo decisionale.

 

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Consigli europei


 


 

CAMERA DEI DEPUTATI e SENATO DELLA REPUBBLICA

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PRIMA DEI CONSIGLI EUROPEI

ATTI DI INDIRIZZO APPROVATI DALLE ASSEMBLEE

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SUGLI ESITI DEI CONSIGLI EUROPEI

 

CAMERA

SENATO

 

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri svolte il 17 febbraio 2016 in vista del Consiglio europeo del 18-19 febbraio 2016

(Camera dei deputati)

(Senato della Repubblica)

 

Durante la riunione del 18-19 febbraio 2016 il Consiglio europeo ha discusso la questione della permanenza del Regno Unito nell’UE (cosiddetta Brexit), le misure per gestire i flussi migratori, nonché le questioni relative alla situazione in Siria e in Libia.

 

La Camera ha approvato la risoluzione Rosato, Lupi, Monchiero, Dellai, Pisicchio, Alfreider e Locatelli n. 6-00201; ha respinto le risoluzioni Fedriga ed altri n. 6-00202 e Rampelli ed altri n. 6-00203; ha approvato il dispositivo riformulato e respinto le premesse della risoluzione Palese ed altri n. 6-00204; ha approvato la risoluzione Francesco Saverio Romano ed altri n. 6-00205, nel testo riformulato; ha respinto la risoluzione Scotto ed altri n. 6-00206; ha approvato la risoluzione Artini ed altri n. 6-00207, nel testo riformulato, ed ha respinto le risoluzioni Brunetta ed altri n. 6-00208 e Battelli ed altri n. 6-00209; ha infine approvato il dispositivo riformulato e respinto le premesse della risoluzione Pili n. 6-00210.

Il Senato ha approvato in toto le risoluzioni: 6-00158 (Zanda ed altri); 6-00161 (Candiani ed altri); 6-00163, testo 2 (Barani ed altri). Sono state approvate in parte le risoluzioni: 6-00159, testo 2 (De Petris ed altri); 6-00162, testo 2 (Catalfo ed altri). Sono state invece respinte le risoluzioni: 6-00157 (Calderoli, Centinaio); 6-00160 (Centinaio ed altri); 6-00164 (Bonfrisco ed altri); 6-00165 (Paolo Romani ed altri).

 

Il 2 marzo 2016 presso le Commissioni riunite e congiunte, 3°-14a Senato e III -XIV Camera, il Governo ha reso le Comunicazioni sugli esiti del Consiglio europeo. Il Governo ha riferito in merito all'accordo con il Primo ministro, Cameron relativo ad una nuova intesa per il Regno Unito nell’UE. E’ stato poi affrontato il tema della immigrazione, con riferimento da un lato alle proposte sulla guardia costiera e di frontiera europea, e,  dall'altro, alle prospettive di revisione del sistema Dublino. Infine, sono stati fatti cenni alla valutazione del piano d'azione UE - Turchia. Nel corso del dibattito sono state affrontate ulteriori questioni, relative alla revisione dei Trattati UE, alla possibile integrazione della zona Euro e al ruolo dei Parlamenti nazionali.

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri svolte il 16 marzo 2016, in vista del Consiglio europeo del 17-18 marzo 2016 (Camera dei deputati)

(Senato della Repubblica)

 

Il Consiglio europeo ha discusso delle ulteriori misure da adottare per affrontare la crisi migratoria e della cooperazione UE-Turchia. Il dibattito ha avuto ad oggetto, inoltre, la situazione economica, con particolare riferimento ai temi dell'occupazione, della crescita e della competitività, nonché le tematiche connesse al clima e all’energia.

La Camera ha approvato la risoluzione Rosato, Lupi, Monchiero, Dellai, Pisicchio, Alfreider e Locatelli n. 6-00214; ha respinto le risoluzioni Fedriga ed altri n. 6-00215, Scotto ed altri n. 6-00216 e Brunetta ed altri n. 6-00217: ha approvato i capoversi terzo, quarto, quinto, nono,  e decimo del dispositivo della risoluzione Baldassarre ed altri n. 6-00218, nel testo riformulato, dopo averne respinte le restanti parti; ha approvato il dispositivo ed ha respinto la premessa della risoluzione Palese ed altri n. 6-00219; ha approvato la risoluzione Abrignani ed altri n. 6-00220, nel testo riformulato, ed ha respinto la risoluzione Battelli ed altri n. 6-00221; ha approvato il dispositivo riformulato ed ha respinto la premessa della risoluzione Cirielli ed altri n. 6-00222.

 

 

 

 

 

 

Le seguenti risoluzioni sono state approvate in toto: 6-00166, testo 3 (Calderoli), 6-00167, testo 2 (Zanda ed altri), 6-00169 (Stefano e Uras); 6-00170, testo 2 (Compagna ed altri), 6-00173, testo 2 (Barani ed altri). Sono state invece respinte le risoluzioni: 6-00168 (Centinaio ed altri); 6-00171 (De Cristofaro ed altri); 6-00172 (Catalfo ed altri); 6-00174 (Paolo Romani ed altri).

Non si sono tenute sedute delle Commissioni parlamentari sui seguiti del Consiglio europeo del 17-18 marzo 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri svolte il 27 giugno 2016, in vista del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2016

(Camera dei deputati)

(Senato della Repubblica)

 

Il Consiglio europeo ha discusso le conseguenze politiche dell’esito del referendum britannico sulla permanenza del Regno Unito nella UE (Brexit), svoltosi il 23 giugno. Sono stati trattati, inoltre, i seguenti temi inseriti all’ordine del giorno: migrazione, occupazione, crescita e investimenti e relazioni esterne dell’UE.

La Camera ha approvato la risoluzione Rosato, Lupi, Monchiero, Dellai, Pisicchio, Alfreider, Formisano, Di Lello e Abrigani n. 6-00248; ha respinto le risoluzioni Palese e Capezzone n. 6-00249 e Giancarlo Giorgetti ed altri n. 6-00250; ha approvato il dispositivo riformulato della risoluzione Brunetta ed altri n. 6-00251, della quale ha respinto la premessa; ha respinto le risoluzioni: Scotto ed altri n. 6-00252, Battelli ed altri n. 6-00253 e Rampelli ed altri n. 6-00254; ha inoltre approvato la risoluzione Artini ed altri n. 6-00255, nel testo riformulato.

 

Sono state approvate in toto le seguenti risoluzioni: 6-00188, testo 4 (Calderoli), 6-00190 (Barani ed altri), 6-00191 (Zanda ed altri) e 6-00197, testo 2 (Paolo Romani ed altri).

Sono state invece respinte le risoluzioni: 6-00189 (Tosato ed altri), 6-00192 (De Petris ed altri), 6-00193 (Centinaio ed altri), 6-00194 (Bonfrisco ed altri), 6-00195 (Candiani e Arrigoni) e 6-00196 (Lucidi ed altri).

Non si sono tenute sedute delle Commissioni parlamentari sui seguiti del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2016.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri svolte il 12 ottobre 2016, in vista del Consiglio europeo del 20-21 ottobre 2016

(Camera dei deputati)

(Senato della Repubblica)

 

I leader dell’UE hanno discusso degli sviluppi in tema di migrazione, di politica commerciale europea e, per quanto attiene alle relazioni esterne dell'Unione,  dei rapporti Unione Europea-Russia, in relazione al ruolo svolto in Siria.

La Camera ha approvato la risoluzione Rosato, Lupi, Monchiero, Dellai, Pisicchio, Alfreider, Formisano, Locatelli, Bueno, Parisi, Sottanelli e Tabacci n. 6-00264; ha respinto le risoluzioni Fedriga ed altri n. 6-00265, Scotto ed altri n. 6-00266, Battelli ed altri n. 6-00267 e Brunetta ed altri n. 6-00268; ha approvato la risoluzione Artini ed altri n. 6-00269 nel testo riformulato, e ha respinto la risoluzione Rampelli ed altri n. 6-00270.

Approvazione in toto delle risoluzioni: 6-00200 (Zanda ed altri); 6-00201, testo 2 (Compagna ed altri); 6-00205, testo 2 (Barani ed altri). Approvazione in parte delle risoluzioni: 6-00204, testo 2 (Paolo Romani ed altri). Sono state invece respinte le risoluzioni: 6-00198 (Calderoli);

6-00199 (Centinaio ed altri); 6-00202 (Bertorotta ed altri); 6-00203 (De Petris ed altri);

Non si sono tenute sedute delle Commissioni parlamentari sui seguiti del Consiglio europeo del 20-21 ottobre 2016.

 

 



[1] XVII legislatura, Doc. LXXXVII, n. 5

[2]    XVII legislatura - DOC. XVIII - Documenti adottati dalle Commissioni in sede di esame di atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea (Camera dei deputati; Senato della Repubblica).

[3] Per maggiori dettagli sul contenuto degli atti di indirizzo parlamentare, e sulla relativa posizione negoziale del Governo, si rimanda alle tabelle riepilogative alla fine del presente Dossier.

[4] Si vedano al riguardo le risoluzioni DOC XVIII n. 113 adottata dall'8a Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, e DOC XVIII n. 33 adottata dalla IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati. Per maggiori dettagli su queste risoluzioni, sulla posizione negoziale del Governo e sulle risoluzioni e posizioni citate nel capitolo si veda la tabella riepilogativa alla fine del presente Dossier.

[5] Il testo è stato approvato dal Parlamento europeo nel marzo 2017 e adottato dal Consiglio nell'aprile 2017. L'iter è quindi concluso e al momento della redazione del presente Dossier si attendeva la firma ufficiale dell'atto e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

[6] Istituito nel 2002, il Comitato Comunicazioni (COCOM) è composto da rappresentanti degli Stati membri ed assiste la Commissione europea nell'esercizio dei propri poteri esecutivi. In particolare, fornisce opinioni sulle misure che la Commissione intende adottare nell'ambito dell'Agenda digitale, riferite in particolare all'attuazione delle norme in materia di roaming, di violazione dei dati personali, di numero di emergenza unico europeo (112).

[7] Unione Postale Universale, agenzia specializzata dell'Onu per il settore postale, con sede a Berna.

[8] Si veda la risoluzione DOC XVIII n. 37 approvata dalle Commissioni riunite IX (Trasporti, poste e telecomuncazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati.

[9] Si veda la Risoluzione DOC XVIII n. 37 adottata dalle Commissioni riunite IX e X della Camera.

[10] Direttiva del 4 maggio 2010.

[11] Si veda lo Smart-up Manifesto.

[12] Si veda la risoluzione DOC XVIII n. 134 approvata dalla 13a Commissione (territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato.

[13] L'acronimo "CERT" indica una "Computer  Emergency Response Team", squadre preposte a rispondere in caso di incidenti informatici.

[14] Il Pacchetto "Unione dell'energia" si compone delle seguenti tre comunicazioni: Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici"COM(2015)80 final; Il Protocollo di  Parigi - Piano per la lotta ai cambiamenti climatici mondiali dopo il 2020 COM(2015)81 final; Raggiungere l'obiettivo del 10% di interconnessione elettrica. Una rete elettrica europea pronta per il 2020 COM(2015)82 final.

[15] DOC XVIII n. 47 della X Commissione della Camera e DOC XVIII n. 169 della 10a Commissione Industria, Commercio e turismo del Senato. Per maggiori dettagli su tutte le risoluzioni e sulle posizioni negoziali richiamate nel capitolo si veda la tabella riepilogativa alla fine del presente Dossier.

[16] Il pacchetto si compone di una Comunicazione (COM(2016)860) e di otto proposte legislative (COM(2016)861, COM(2016)864 (COM(2016)862 e COM(2016)863) COM(2016)767, COM(2016)761, COM(2016)765, COM(2016)759), nonché di una serie di altri documenti. Si veda al riguardo il Comunicato stampa della Commissione europea.

[17] In sede Ue un primo dibattito orientativo sul pacchetto si è tenuto nella riunione del Consiglio TTE-energia svoltasi il 21 febbraio 2017.

[18] Si veda al riguardo la risoluzione DOC XVIII n. 27 approvata dalla X Commissione attività produttive, commercio e turismo della Camera dei deputati. La relazione attribuisce erroneamente questa risoluzione al Senato.   

[19] Si vedano le risoluzioni DOC XVIII, n. 121  e n. 122.

[20] Nel corso dell'ultimo trilogo informale tenutosi all'inizio di dicembre, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo su un testo che è stato successivamente approvato in prima lettura del Parlamento europeo il 2 marzo 2017 ed adottato dal Consiglio il 21 marzo 2017 (Decisione(Ue) 2017/684).

[21] Si vedano le risoluzioni DOC XVIII n. 168 approvata dalla 10a Commissione e del Senato e DOC XVIII n. 44 approvato dalla X Commissione della Camera dei deputati.

[22] Sulla proposta sono attualmente in corso i negoziati di trilogo con il Parlamento europeo e la Commissione europea.

[23] Si veda la risoluzione DOC XVIII n. 97 approvata dalla 10a Commissione del Senato.

[24] A seguito del trilogo svoltosi il 21 marzo 2017 è stato definito un testo di compromesso finale, che dovrà essere approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

[25] COM(2015) 614, COM(2015) 593, COM(2015) 594, COM(2015) 595, COM(2015) 596. Si tratta di una Comunicazione e quattro proposte di direttiva che intervengono sui rifiuti, sugli imballaggi, sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e sulle discariche.

[26] Le Conclusioni sono disponibili in lingua inglese.

[27] Si vedano le risoluzioni DOC XVIII n. 30 adottata dalla VIII Commissione ambiente, territorio e e lavori pubblici della Camera dei deputati e DOC XVIII n. 134 adottata dalla 13a Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato che sul tema dell'economia circolare aveva lanciato una consultazione pubblica nazionale . Per maggior dettagli sulle risoluzioni, sulla posizione negoziale del Governo e sulle altre risoluzioni e posizioni citate nel capitolo si veda la tabella riepilogativa alla fine del presente Dossier.

[28] La Strategia  è stata ufficialmente lanciata il 20 aprile 2017.

[29] DOC 15046/16

[30] Si veda la risoluzione DOC XVIII n. 172 approvata dalla 13a Commissione del Senato comprensiva del parere della 14a Commissione.

[31] Si veda, oltre alla già citata risoluzione DOC XVIII n. 172, la risoluzione DOC XVIII n. 171 approvata dalla 13a Commissione permanente del Senato.

[32] Si veda la risoluzione DOC. XVIII n. 31 adottato dalle Commissioni riunite VIII e X della Camera dei deputati. Per maggiori dettagli sulla posizione negoziale si rimanda alla tabella  riepilogativa alla fine del presente Dossier. Per la posizione del Senato, che si è espresso nell'ottobre 2015 si veda invece il Dossier relativo alla Relazione consuntiva del 2015.

[33] Nella riunione del Consiglio Ambiente del 28 febbraio 2017 è stato raggiunto un orientamento generale che accoglie  numerose istanze italiane.

[34] L'iter di ratifica prevedeva che l'Accordo entrasse in vigore trenta giorni dopo la ratifica da parte di almeno 55 parti firmatarie responsabili di almeno  il  55%  delle  emissioni  mondiali  di  gas  a  effetto  serra. La ratifica da parte dell'Ue e di alcuni Stati membri, nell'ottobre 2016, ha reso possibile l'entrata in vigore dell'Accordo il 4 novembre 2016.

[35] Si veda la risoluzione DOC XVIII n. 171 approvata dalla 13a Commissione del Senato.

[36] Direttiva 92/43/CEE, che ha istituito la rete Natura 2000 che rappresenta il principale strumento dell'UE per la conservazione della biodiversità (Direttiva "Habitat", e  Direttiva 2009/147/CEE (Direttiva "Uccelli").

[37] Si veda la risoluzione DOC XVIII n. 114 adottata dalle Commissioni riunite 10a e 13a del Senato. Si segnala che il testo di compromesso è stato approvato dal Parlamento europeo nel marzo 2017 ed adottato dal Consiglio nell'aprile 2017. L'iter negoziale è quindi concluso e al momento della pubblicazione del presente dossier si attendeva la firma ufficiale e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

[38] Si veda la risoluzione DOC XVIII n. 115 adottata dalle Commissioni riunite 10a e 13a del Senato.

 

[39] Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 7 aprile 2017 è stato quindi pubblicato il regolamento (UE) 2017/625, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali sugli alimenti e sui mangimi, sulle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, nonchè sui prodotti fitosanitari.

[40] Nel corso delle riunioni cui ha partecipato il Governo per la valutazione della proposta di riordino sono state evidenziate delle criticità in merito alla predetta proposta di regolamento, criticità riprese anche dalla 9ᵃ Commissione permanente del Senato, con la risoluzione Doc. XVIII n. 142 del 26 luglio 2016.

[41] Decreto 9 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 2017.

[42] Decreto ministeriale 2 novembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2016.

[43] Con riferimento alle somme accreditate dall'Unione europea all'Italia, la relazione in esame ci riferisce che, alla data del 31 dicembre 2016, gli accrediti registrati a favore del nostro Paese, a titolo di cofinanziamento degli interventi strutturali e come sostegno alla Politica agricola comune, sono stati pari a 9.685,66 milioni di euro.

Nella Tabella n. 1 annessa all’allegato II della relazione, che prospetta gli accrediti complessivamente pervenuti distinti per fonte di finanziamento, si evidenzia l’ammontare di risorse destinate dal fondo FEAGA all’attuazione della Politica agricola comune, pari a 4.306,12 milioni di euro (circa il 44 per cento del totale).

Tra i Fondi strutturali – prosegue la relazione - è rilevante l’ammontare delle risorse pervenute per il FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale), pari a 3.491,40 milioni di euro (circa il 36 per cento del totale).

Per il FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca) risultano da tale Tabella accreditate somme per 15.150.804,15 euro e per il FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) somme per 860.247.632,89 euro.

[44] Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 aprile 2016 relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro.

[45] Si ricorda che dettagli su tutte le risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica durante l'anno 2016 sono riportate in coda al presente Dossier.

[46] Decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato.

[47] Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»). La direttiva vuole garantire ai lavoratori distaccati le medesime condizioni di lavoro ed occupazione di cui godono i lavoratori che effettuano le medesime prestazioni nel luogo in cui si svolge il distacco.

[48] La ratio di questa proposta consiste nel combattere il dumping sociale, arginando ulteriormente le possibilità di disparità di retribuzione tra i lavoratori distaccati e quelli del luogo in cui si svolge la prestazione.

[49] Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

[50] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

[51] Proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

[52] Si ricorda che a fine aprile 2017 la Commissione europea ha presentato le prime proposte, legislative e non, sul pilastro dei diritti sociali: la Comunicazione "Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali" (COM(2017) 250), la Proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europei dei diritti sociali (COM(2017) 251), la Comunicazione "Un'iniziativa per sostenere l'equilibrio tra attività professionale e vita familiare di genitori e prestatori di assistenza che lavorano" (COM(2017) 252), la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (COM(2017) 253).

[53] Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020).

[54] Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012 che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti.

[55] Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.

[56] Il Regolamento Sanitario Internazionale (RSI) (International Health Regulations, IHR) è uno strumento giuridico internazionale che si prefigge di “garantire la massima sicurezza contro la diffusione internazionale delle malattie, con la minima interferenza possibile sul commercio e sui movimenti internazionali, attraverso il rafforzamento della sorveglianza delle malattie infettive mirante ad identificare, ridurre o eliminare le loro fonti di infezione o fonti di contaminazione, il miglioramento dell’igiene aeroportuale e la prevenzione della disseminazione di vettori”. Per maggiori dettagli, si rinvia al sito Internet del Ministero della salute.

[57] Si ricorda che maggiori dettagli sulle risoluzioni approvate dal Senato della Repubblica durante l'anno 2016 sono disponibili alla fine del presente Dossier.

[58] Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera.

[59] L'articolo 6 della direttiva 2011/24/UE recita " Ogni Stato membro designa uno o più punti di contatto nazionali per l’assistenza sanitaria transfrontaliera e ne comunica il nome e le coordinate alla Commissione. La Commissione e gli Stati membri mettono tali informazioni a disposizione del pubblico. Gli Stati membri garantiscono che i punti di contatto nazionali consultino le organizzazioni dei pazienti, i prestatori di assistenza sanitaria e le assicurazioni sanitarie". I punti di contatto nazionali hanno il compito di facilitare lo scambio di informazioni e cooperano strettamente tra di loro e con la Commissione europea.

[60] Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

[61] Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.

[62] Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell’intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso.

[63] Si evidenzia che al livello nazionale il decreto ministeriale 16 maggio 2016 ha confermato l'erogabilità a carico del Servizio Sanitario Nazionale, tra gli altri, delle formule per lattanti destinate a nati da donne HIV positive e degli alimenti senza glutine specificamente formulati per celiaci.

[64] DOC XXIV n. 59 approvato dalla 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato sull'affare assegnato n. 742 relativo "Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4)". Per maggiori dettagli su questa risoluzione e sulle altre citate nel presente capitolo si veda la tabella riepilogativa alla fine del presente Dossier.

[65] Risoluzione n. 6-00232.

[66] DOC XVIII n. 155. Per maggiori dettagli sulla risoluzione e sulle altre che sono citate nel presente capitolo si veda la tabella riepilogativa alla fine del presente Dossier.

[67] DOC XVIII n. 143.

 

[68] DOC XXIV n. 59 sull'affare assegnato n. 742 sulla "Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4)".

[69] Vedi il Dossier n. 23, Guardia costiera e di frontiera europea - Proposta di regolamento COM(2015)671, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica e dell'Ufficio rapporti con l'Unione europea della Camera dei deputati.

Per maggiori dettagli sul contenuto degli atti di indirizzo parlamentare, e sulla relativa posizione negoziale del Governo, si rimanda alle tabelle riepilogative alla fine del presente Dossier.

[70] Il 12 maggio 2016 il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una decisione di esecuzione recante una raccomandazione per il controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen, a favore di cinque Stati Schengen (Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia), per un periodo di sei mesi, al fine di rispondere alla grave minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna in tali Stati determinata dalla combinazione di carenze nei controlli della frontiera esterna in Grecia e dei movimenti secondari di migranti irregolari entrati dalla Grecia. L'11 novembre 2016 il periodo è stato prorogato dal Consiglio, su proposta della Commissione, per altri tre mesi.

[71] Sul Vertice di La Valletta, si rimanda alla Nota su Atti dell'Unione europea n. 31, del Servizio Studi del Senato.

[72] Per approfondimenti, si rimanda al Dossier europeo n. 54, Riunione interparlamentare LIBE "La riforma del sistema europeo comune di asilo" Bruxelles, 28 febbraio 2017, e al Dossier n. 47/DE, La politica migratoria dell'Unione europea, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

[73] Nella "Relazione programmatica 2017" il Governo dichiara di aver sempre sostenuto la necessità di una complessiva riforma del CEAS che sia "in grado di superare i limiti presenti nella vigente normativa, soprattutto per quanto riguarda l’onere sostenuto dai Paesi di primo ingresso".

[74] Vd. la Nota su Atti dell'Unione europea n. 63, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

[75] Vd. la Nota su Atti dell'Unione europea n. 65, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

[76] La banca dati Eurodac è una banca dati dell'Unione europea per le impronte digitali dei richiedenti asilo intesa a fornire elementi di prova relativi alle impronte digitali per agevolare l'applicazione del regolamento Dublino. Vd. la Nota su Atti dell'Unione europea n. 67, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

[77] Vd. la Nota su Atti dell'Unione europea n. 75, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

[78] Vd. la Nota su Atti dell'Unione europea n. 92, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

[79] Vd. la Nota su Atti dell'Unione europea n. 76, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

[80] Vd. la Nota su Atti dell'Unione europea n. 72, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

[81] Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati (cd. direttiva sulla "Carta blu") (COM(2016)378). Per approfondimenti in merito alla proposta vedi la Nota su Atti dell'Unione europea n. 44, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

[82] Per approfondimenti in merito alla proposta vedi la Nota su Atti dell'Unione europea n. 95, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

[83] Tutti gli Stati UE, ad eccezione di Cipro, Irlanda e Croazia.

[84] Svizzera, Liechtenstein, Norvegia e Islanda.

[85] Per approfondimenti sulla proposta della Commissione, vedi la Nota su Atti dell'Unione europea n. 35, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica. La direttiva è stata adottata dal Consiglio il 25 aprile 2017.

[86] Per approfondimenti sulla proposta della Commissione, vedi la Nota su Atti dell'Unione europea n. 44, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

A seguire la proposta della Commissione europea, il 7 marzo 2017 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2017/458 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne.

[87] Per approfondimenti sulla proposta della Commissione, vedi la Nota su Atti dell'Unione europea n. 46, a cura del Servizio Studi del senato della Repubblica.

[88] Per maggiori dettagli sul contenuto degli atti di indirizzo parlamentare, e sulla relativa posizione negoziale del Governo, si rimanda alle tabelle riepilogative alla fine del presente Dossier.

[89] La proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2011)126) e la proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2011)127).

[90] La base giuridica delle proposte era l'art. 81, paragrafo 3, primo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) il quale stabilisce che, nelle materie che rientrano nel diritto di famiglia e che hanno implicazioni transnazionali, la competenza a legiferare ricade sul Consiglio che delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

[91] L'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata è concessa dal Consiglio, su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo.

[92] La Convenzione sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano dalle Parti contraenti il 30 ottobre 2007, è stata conclusa fra l'allora Comunità Europea (CE), il Regno di Danimarca, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera. Sostituisce la Convenzione di Lugano sulla competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 16 settembre 1988, conclusa tra gli Stati membri della CE e alcuni Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA).

[93] Per approfondimenti sulla proposta della Commissione, vedi la Nota su Atti dell'Unione europea n. 37, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

[94] Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (2002/475/GAI).

[95] Decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici.

[96] Per lo stato delle ratifiche, si rimanda al sito del Consiglio d'Europa.

[97] Per approfondimenti, vedi il Capitolo sulla Procura europea contenuto nel Dossier n. 331, Europol ed Eurojust: l'Unione europea e la lotta al terrorismo, a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica.

[98] L'articolo 86 del TFUE prescrive che, per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale (all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo), può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. In mancanza di unanimità, un gruppo di almeno nove Stati membri può chiedere che il Consiglio europeo sia investito del progetto di regolamento e la procedura in sede di Consiglio sarà sospesa.

[99] DOC. XVIII n. 161. Per maggiori dettagli sulla risoluzione e sulle altre che sono citate nel presente capitolo si veda la tabella riepilogativa alla fine del presente Dossier.

[100] Si rammenta che la Commissione esteri della Camera, nella seduta del 5 agosto 2015, ha approvato un documento finale sul  Documento di consultazione congiunto della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza - Verso una nuova politica europea di vicinato. (JOIN(2015) 6 final).

[101] DOC. XVIII n. 151