Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Legge di bilancio 2017 - Quadro di sentesi degli interventi - A.S. 2611
Riferimenti:
AC N. 4127-BIS-A/XVII   AC N. 4127-BIS/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 510    Progressivo: 5
Data: 06/12/2016
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS N. 2611/XVII     

LEGGE DI BILANCIO 2017

 

Quadro di sintesi degli interventi

 

A.S. 2611

 

Dicembre 2016

 

 

 

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Dossier n. 395/5

 

 

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Servizio Studi

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Progetti di legge n. 510/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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I N D I C E

§  Affari esteri e politiche dell’Unione europea.. 3

§  Agricoltura.. 6

§  Ambiente, territorio e protezione civile.. 8

§  Comparto sicurezza e difesa.. 11

§  Cultura, spettacolo, sport e informazione.. 13

§  Finanza locale.. 15

§  Giustizia.. 20

§  Immigrazione.. 23

§  Infrastrutture, trasporti e comunicazioni. 24

§  Misure per la crescita e politiche fiscali. 28

§  Occupazione.. 35

§  Politiche di coesione.. 38

§  Politiche sociali e per la famiglia.. 39

§  Previdenza.. 41

§  Pubblico impiego e amministrazioni pubbliche.. 49

§  Salute.. 52

§  Scuola, universitā, ricerca.. 55

§  Il documento sulla legge di bilancio in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU   61

§  Tavola di navigazione. 63

 

 


NOTA

 

 

 

 

 

Il presente dossier contiene una sintesi del contenuto delle disposizioni recate dal disegno di legge di bilancio 2017.

Le disposizioni sono state raggruppate sulla base di materie e politiche omogenee con l’obiettivo di dare conto in modo organico delle pių significative misure che intervengono nei singoli settori.

 

Le modifiche apportate in corso di esame presso la camera dei deputati sono evidenziate su sfondo grigio.

 


Affari esteri e politiche dell’Unione europea

 

Il disegno di legge di bilancio 2017 introduce una serie di disposizioni per rafforzare, sul piano delle risorse finanziarie, la proiezione italiana all’estero.

In tale prospettiva, č istituito in primo luogo un fondo di 45 milioni di euro per l’anno 2017, per la realizzazione d’interventi relativi all’organizzazione e allo svolgimento del vertice G7 che si terrā a Taormina l’anno prossimo (comma 381).

Č inoltre autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro per l’anno 2019al fine di consentire la partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali ed alle iniziative promosse dai gruppi informali dalle istituzioni e dagli organismi dell’Unione europea e dalle banche e da fondi internazionali di sviluppo, comunque denominati, nonché per assicurare l’adempimento degli oneri connessi alla partecipazione italiana ai predetti soggetti, anche in esecuzione di accordi internazionali approvati e resi esecutivi (comma 582).

Sempre, riguardo agli impegni assunti dal nostro Paese in sede multilaterale, con modifica approvata nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, č stata prevista una specifica autorizzazione di spesa di 1.000.000 di euro per il 2017 e di 500.000 euro per ciascuna annualitā 2018 e 2019 per la predisposizione e l’attuazione del terzo Piano di azione nazionale su “Donne Pace e Sicurezza” da adottare in attuazione della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle successive risoluzioni in materia (comma 350).

Sul versante della razionalizzazione delle spese dell’Amministrazione degli affari esteri č prevista una maggiore entrata di 16 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019 derivante dalla vendita di immobili all’estero  facente capo alla rete diplomatico-consolare. Č inoltre resa permanente, a decorrere da questo esercizio finanziario, l’acquisizione all’entrata del bilancio dello Stato degli introiti, pari a 6 milioni annui, derivanti dall’aumento della tariffa dei diritti consolari, e rimangano parimenti acquisite all’entrata del bilancio dello Stato i maggiori introiti, rispetto all’esercizio finanziario 2014, pari a 4 milioni di euro, derivanti da tale aumento (comma 426).

Una modifica approvata nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati ha altresė previsto la riassegnazione, a decorrere dall'anno 2017, del trenta per cento dei versamenti effettuati per la domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana (pari a 300 euro) allo stato di previsione della spesa dell’esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Tali risorse saranno trasferite agli uffici dei consolati di ciascuna Circoscrizione consolare che hanno operato la percezione del predetto contributo, in proporzione delle percezioni introitate. Tali somme saranno destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all’estero, con prioritā per la contrattualizzazione di personale locale da adibire allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari (comma 429).

Nell’ambito degli interventi per la cooperazione allo sviluppo e per la gestione dei flussi migratori č creato un fondo allocato sul bilancio del MAECI per interventi straordinari di dialogo con i Paesi africani d’importanza prioritaria per le rotte migratorie, con una dotazione di 200 milioni per il 2017 (comma 621).

In tema di cooperazione allo sviluppo un'integrazione all’art. 8 della legge n. 125/2014 (di riforma della disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) prevede che il Governo destini una quota – nel limite di 50 milioni -  del fondo rotativo fuori bilancio costituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (ai sensi dell’art. 26 della legge n. 227/1977), finalizzata alla costituzione di un fondo di garanzia per i prestiti concessi dalla stessa Cassa depositi e prestiti per iniziative riguardanti la cooperazione allo sviluppo Le risorse di tali fondi sono qualificate come impignorabili (comma 622, lettera a)).

Presso la Camera č stato modificato altresė l’art. 27, comma 3 della legge n.125/2014, disponendo che una quota del richiamato fondo rotativo fuori bilancio costituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa possa essere destinata alla costituzione di un fondo di garanzia per i crediti agevolati concessi ad imprese italiane  per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio per la costituzione di imprese miste in Paesi partner della cooperazione italiana, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese (comma 622, lettera b)).

Nel settore della proiezione culturale del nostro Paese nel mondo, occorre segnalare l’istituzione nello stato di previsione del MAECI un fondo dotato di 20.000.000 euro per il 2017, di 30.000.000 euro per il 2018 e di 50.000.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, finalizzato alla promozione della lingua e della cultura italiana all’estero. La definizione degli interventi da finanziare con tali risorse verrā effettuata da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e con il Ministro dei beni e delle attivitā culturali (commi 587 e 588).

Una modifica approvata durante l'esame presso la Camera dei deputati ha disposto, per il 2017, l’esecuzione di interventi per un importo complessivo di 1.300.000 euro finalizzati a favorire la promozione della lingua e della cultura italiana all’estero. In particolare, 300.000 euro sono stati destinati alle agenzie specializzate nei servizi stampa dedicati agli italiani residenti all’estero, mentre 1.000.000 di euro sono finalizzati ad integrare la dotazione finanziaria dei contributi diretti in favore della stampa italiana all’estero (comma 589).

Un ulteriore comma aggiuntivo autorizza la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dal 2017 per la promozione della lingua e cultura italiana all’estero, con particolare riferimento agli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all’estero (comma 592).

In materia di politiche dell’Unione europea č stato incrementato da 500 milioni a 1 miliardo di euro il limite annuale di anticipazioni di cassa a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, per interventi nel quadro dei fondi strutturali (comma 628).

Ulteriore modifica ha altresė esteso - limitatamente al 2017 e nel limite di 40 milioni di euro - i contributi destinati a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal MAECI, posti a valere sul richiamato Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (comma 629).


 

Agricoltura

 

La manovra di bilancio per il 2017 interessa il comparto agricolo con le seguenti disposizioni.

§  all’articolo 1, comma 44, č prevista l’esenzione ai fini Irpef, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

§  all’articolo 1, comma 344 č disposto l’esonero contributivo triennale, da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis, per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con etā inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017. Durante il corso dell’esame presso la Camera, l’esonero č stato esteso anche ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con etā inferiore a 40 anni iscritti nella previdenza agricola nel 2016 e le cui aziende sono ubicate nei territori montani e nelle aree svantaggiate;

§  sono state innalzate per il 2017 le percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina prevedendo che le stesse non possano superare, rispettivamente, la misura del 7,7% e all’8% (art. 1, commi 45 e 46);

§  č stata ripristinata, l’agevolazione fiscale relativa ai trasferimenti di proprietā a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani finalizzati all’arrotondamento della proprietā contadina (imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastali) (art. 1, comma 47);

§  č stato, poi, aumentato lo stanziamento del programma 1.3 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 destinato, in particolare, all’incremento del Fondo per il rilancio del comparto cerealico, istituito dall’art. 23-bis del decreto-legge n.113 del 2016 (con una copertura a valere sulla Tabella 12,).

 

Per il settore della pesca, č stata prevista l’istituzione del Fondo di solidarietā per il settore della pesca (FOSPE), con dotazione iniziale di 1 milione di euro per il 2017, alimentato, poi, con contribuzione ordinaria a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, al fine di garantire i lavoratori della pesca in caso di arresto temporaneo obbligatorio, sospensione dell’attivitā per condizioni metereologiche avverse e ogni altra causa non imputabile al datore di lavoro (art. 1, commi 244, 245, 246, 247 e 248). Č stata, poi, riconosciuta un’indennitā specifica per il 2017 a sostegno del reddito ai lavoratori dipendenti dalle imprese di pesca per la sospensione dell’attivitā connesso al fermo biologico; il limite di spesa complessivo previsto č di 11 milioni di euro e comporterā la corresponsione di un’indennitā giornaliera omnicomprensiva di 30 euro (art. 1, commi 346 e 347).

 

Ulteriori disposizioni incidono indirettamente nel settore.

 

L’articolo 1, comma 4 riconosce per ciascuno degli anni 2017 e 2018 il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, estendendolo alle strutture che svolgono attivitā agrituristica.

L’articolo 1, commi 8-13, proroga le misure di maggiorazione del 40% degli ammortamenti previste dalla legge di stabilitā per il 2016 e istituisce una nuova misura di maggiorazione del 150% degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico (Industria 4.0).

L’articolo 1, comma 52 proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2018, anche per le imprese agricole il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini).

L’articolo 1, comma 66, reca, in ordine alle misure agevolative per l'autoimprenditorialitā e per le start-up innovative, nuove destinazioni di risorse, sia di fonte nazionale sia discendenti dal PON.

L’articolo 1, comma 140, istituisce un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, nonché edilizia pubblica.

L’articolo 1, comma 425 definisce le modalitā attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i Ministeri concorrono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019. Il dicastero agricolo (art. 1, comma 431) č chiamato a concorrere per un ammontare di 5,2 milioni di euro per il triennio 2017-2019. I risparmi conseguono per 0,9 milioni di euro dalla riduzione, disposta dal comma 5 del medesimo articolo 61, dello sgravio contributivo che sarā corrisposto, a decorrere dal 2017, nel limite del 48,7%, per le imprese armatoriali e per il personale dipendente imbarcato. Per 4,3 milioni di euro vengono disposti definanziamenti di alcune dotazioni previste a legislazione vigente, il cui dettaglio č riportato in apposita tabella (sez. II del ddl).

L'articolo 1, comma 554, proroga i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando l’aliquota dell'8 per cento in relazione alla relativa imposta sostitutiva.


 

Ambiente, territorio e protezione civile

 

In materia ambientale, rileva, in primo luogo, l’istituzione di un Fondo destinato a finanziare interventi riguardanti, tra l’altro, la difesa del suolo e il dissesto idrogeologico. Il Fondo ha una dotazione di 1.900 milioni di euro per l’anno 2017, 3.150 milioni per l’anno 2018, 3.500 milioni per l’anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 (art. 1, comma 140). Sono stati altresė ulteriormente integrati e dettagliati, durante l'esame presso la Camera dei deputati, i settori oggetto di finanziamento allo scopo di ricomprendere, oltre alla difesa del suolo e al dissesto idrogeologico, anche il risanamento ambientale e le bonifiche, e, nell’ambito delle infrastrutture, gli interventi relativi alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione. Tra le finalitā del fondo č stata inoltre inserita, a seguito delle modifiche parlamentari, la soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione europea.

Gli investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico nonché alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, sono, altresė, considerati con prioritā, nell’ambito delle norme di finanza pubblica per il rilancio degli investimenti, ai fini dell’assegnazione di spazi finanziari agli enti locali (art. 1, comma 492, lettera d), per il triennio 2017-2019, e alle regioni (art. 1, comma 499, lettera b).

Si prevede, poi, l’istituzione di un Piano strategico nazionale della mobilitā sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualitā dell’aria con tecnologie innovative (art. 1, commi 613-615).

Ulteriori disposizioni inserite nel corso dell’esame presso la Camera riguardano:

§  l’istituzione di un fondo per la realizzazione degli investimenti per la conservazione della fauna e della flora e per la salvaguardia della biodiversitā e dell’ecosistema marino con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2021 (art. 1 comma 143);

§  l’inserimento dei sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti tra gli investimenti che danno titolo a beneficiare dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle PMI (c.d. nuova Sabatini, art. 1, comma 55);

§  l’introduzione di una disciplina volta a destinare, a partire dal 1° gennaio 2018, esclusivamente e senza vincoli temporali, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia a una serie di interventi, tra i quali l'acquisizione e la realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, la tutela e la riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché l'insediamento di attivitā di agricoltura in ambito urbano (art. 1, comma 460);

§  la destinazione delle somme, che saranno eventualmente confiscate alle societā del gruppo ILVA, nell’ambito di procedimenti penali per reati ambientali avviati prima del commissariamento del gruppo, al finanziamento degli interventi di decontaminazione e bonifica degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime societā (art. 1, comma 607);

§  la destinazione di 50 milioni di euro per il triennio 2017-2019, e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, al rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonché alla realizzazione delle infrastrutture in tale ambito (art. 1, comma 606).

Per quanto concerne le misure per l’emergenza sismica, il disegno di legge provvede a stanziare le risorse per gli interventi di riparazione,  ricostruzione e assistenza alla popolazioni colpite dal sisma  del 24 agosto 2016 e per la ripresa economica nei territori interessati. Per tali finalitā, si autorizza la spesa di: 100 milioni di euro per l’anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall’anno 2018 all’anno 2047, per la concessione del credito d’imposta maturato in relazione all’accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, previsti per la ricostruzione privata (art. 1, comma 362, lettera a); 200 milioni di euro per l’anno 2017, 300 milioni di euro per l’anno 2018, 350 milioni di euro per l’anno 2019 e 150 milioni di euro per l’anno 2020 per la concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica (lettera b).

Gli interventi in materia di prevenzione del rischio sismico rientrano, inoltre, nel novero di quelli finanziabili dal citato Fondo istituito dall’articolo 1, comma 140.

Il disegno di legge, infine, interviene sulla disciplina vigente riguardante le detrazioni per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica, recupero edilizio e misure antisismiche. E’ prorogata fino al 31 dicembre 2017 (31 dicembre 2021 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unitā immobiliari del singolo condominio) la misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus). Gli interventi che interessino l’involucro dell’edificio e quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica beneficiano di una maggiorazione.

Sul fronte delle detrazioni fiscali per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, il disegno di legge, da ultimo, modifica la disciplina vigente al fine di: ridefinire la misura dell’agevolazione e la sua durata  (50% in cinque anni, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021) e incrementarla nel caso in cui dai predetti interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (70 per cento e 80 per cento nel caso di passaggio a una o due classi di rischio inferiori, 75 per cento e 85 per cento qualora gli interventi riguardino le parti comuni di edifici condominiali); ampliare l’ambito di applicazione agli edifici situati nella zona sismica 3 (art. 1, commi 2-3).


 

Comparto sicurezza e difesa

 

Specifiche risorse sono destinate - nell’ambito di quelle stanziate per il Fondo del pubblico impiego - per assunzioni a tempo indeterminato (per il 2017 e dal 2018, in aggiunta alle facoltā assunzionali previste a legislazione vigente) presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Al contempo, parte delle risorse del Fondo del pubblico impiego sono destinate all’incremento - dal 2017 - del finanziamento previsto a legislazione vigente per dare attuazione alle previsioni (della legge delega n. 124 del 2015) sulla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dell’efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché (ai sensi della legge n. 244 del 2012) per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate; in alternativa, tali risorse sono destinate al finanziamento della proroga, per l’anno 2017, del contributo straordinario pari a 960 euro su base annua previsto dalla legge di stabilitā 2015 (n. 208 del 2015 all'articolo 1, comma 972) in favore del personale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale.

La ripartizione dei contributi del Fondo č operata con uno o pių D.P.C.M., previo parere del Ministro dell’interno e del Ministro della difesa, da adottare entro 90 giorni.

La dotazione complessiva del Fondo del pubblico impiego – destinata altresė alla copertura degli oneri aggiuntivi per la contrattazione collettiva 2016-2018 ed a "miglioramenti economici" del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico - č pari a 1,48 miliardi per il 2017 e a 1,93 miliardi a decorrere dal 2018 (in base a quanto previsto dall’articolo 52, comma 2).

Nel corso dell’esame parlamentare č altresė previsto, per il riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la destinazione di una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti dello stesso personale (e derivanti dall’ottimizzazione e razionalizzazione si specifici settori di spesa) per un importo massimo di 5,3 milioni di euro, nonché di una quota parte del Fondo istituito per il finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti (di cui all’articolo 1, comma 1328, della L. 296/2006), per un importo, in prima applicazione, in misura almeno pari a 10 milioni di euro. Tali finanziamenti operano (nel contesto dell’istituendo Fondo per il pubblico impiego) ai fini dell’ottimizzazione dell’efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Č inoltre prorogata fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco unitamente all’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto n. 101 del 31 agosto 2013, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

 

Inoltre, per l’acquisto e l’ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco č disposto uno stanziamento di 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030, istituendo a tal fine un apposito fondo.

Un ulteriore stanziamento, pari a 997 milioni di euro per l’anno 2017, č inoltre disposto in favore del fondo missioni internazionali istituito ai sensi dell’articolo 4 della recente “legge quadro missioni internazionali” (legge n. 145 del 2016).

Infine, č prorogato fino al 31 dicembre 2017 e limitatamente a 7.050 unitā l'operativitā del piano di impiego, concernente l’utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

 


 

Cultura, spettacolo, sport e informazione

 

In materia di cultura e spettacolo:

 

§  si introduce una specifica disciplina, all’interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l’ingresso in Italia di potenziali investitori che intendano effettuare una donazione a carattere filantropico di almeno € 1 mln a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori, fra gli altri, della cultura e del recupero dei beni culturali e paesaggistici (art. 1, comma 148);

§  si prevedono interventi sulle Soprintendenze speciali di Roma e Pompei e sugli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, finalizzati a garantire una razionalizzazione della spesa del Mibact e maggiore efficienza delle modalitā di bigliettazione degli istituti e luoghi della cultura indicati. In particolare, per le Soprintendenze speciali si prevede l’adeguamento agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura (art. 1, comma 432);

§  si prevedono varie tipologie di sanzione per la vendita di titoli di accesso ad attivitā di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione (art. 1, comma 545-546);

§  si autorizza la spesa di € 10 mln annui per il biennio 2017-2018 e di € 15 mln dal 2019 a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche (art. 1, comma 583);

§  si dispone che alla societā Arte lavoro e servizi Spa (ALES) non si applicano le norme di contenimento delle spese previste per le pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 584-bis);

§  si istituisce nello stato di previsione del MAECI un fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all’estero, con una dotazione di € 20 mln per il 2017, € 30 mln per il 2018 ed € 50 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e si autorizza un’ulteriore spesa di € 4 mln dal 2017 per la medesima finalitā, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana (art. 1, comma 587-589);

§  allo scopo di favorire la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo attraverso la stampa italiana all'estero, si autorizza per il 2017 la spesa di € 300.000 euro in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero ed € 1 mln ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero (art. 1, comma 592);

§  si prorogano per il quadriennio 2017-2020 i finanziamenti disposti per il triennio 2014-2016 per la realizzazione delle attivitā di ricerca e formazione dell'Istituto italiano per gli studi storici e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli (art. 1, comma 605);

§  si assegna la Card cultura per i giovani, introdotta dalla legge di stabilitā 2016, anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2017 e si prevede che possa essere utilizzata anche per l’acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro e di lingua straniera (art. 1, comma 626);

§  si istituisce nello stato di previsione del Mibact il Fondo nazionale per la rievocazione storica - con una dotazione di € 2 mln per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 - al quale possono accedere regioni, comuni, istituzioni culturali e associazioni (art. 1, comma 627).

 

In materia di sport:

§  a decorrere dal 1° gennaio 2017, si eleva da € 250.000 a € 400.000 la soglia massima degli utili conseguiti annualmente dalle associazioni e dalle societā sportive dilettantistiche che consente l’accesso alle agevolazioni fiscali di cui all’art. 90, co. 2, della L. 289/2002(art. 1, comma 50);

§  si escludono dal piano pluriennale degli interventi per il potenziamento dell'attivitā sportiva in aree svantaggiate e zone periferiche urbane - finanziato con le risorse del Fondo “Sport e Periferie” (art. 15 del D.L. 185/2015-L. 9/2016) - i progetti, giā ammessi nel piano, giā finanziati con altre risorse pubbliche. E’ fatta salva la possibilitā, in sede di rimodulazione annuale del piano, di destinare le relative risorse al finanziamento di altri interventi presentati dal medesimo soggetto (art. 1, comma 147);

§  si assegna al CONI, per il triennio 2017-2019, un contributo annuo di € 1 mln per lo sviluppo dei settori giovanili delle societā di pallacanestro e il sostegno degli investimenti per l’impiantistica dedicata allo stesso sport (art. 1, comma 593);

§  si autorizza la spesa di € 20 mln per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 al fine di adeguare la rete viaria interessata dal progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio 2021 (art. 1, comma 604).

 

In materia di informazione, si dispone la riduzione (da € 100) a € 90 del canone RAI per abbonamento privato per il 2017 (art. 1, comma 40).

 


 

Finanza locale

Le disposizioni recate dal disegno di legge di stabilitā sulle amministrazioni territoriali si articolano in diverse tipologie di intervento, anche a seguito delle ulteriori norme inserite nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati. Tra i principali interventi vengono in rilievo le nuove regole sull’equilibrio di bilancio di regioni ed enti locali, diverse disposizioni concernenti la dotazione e l’utilizzo delle risorse finanziarie degli enti locali e delle regioni, alcune norme volte a favorire gli investimenti sia delle regioni che degli altri enti territoriali e, da ultimo, specifiche misure che incidono sulla regolazione dei  rapporti finanziari con le autonomie speciali.

Pareggio di bilancio

Quanto al primo intervento, i commi da 463 a 482 introducono  le nuove regole del pareggio di bilancio per gli enti territoriali ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. L’intervento consegue alle modifiche recentemente operate (dalla legge n.163 del 2016) sulla disciplina dell’equilibrio di bilancio di regioni ed enti locali contenuta nella legge n.243/2012 di attuazione del principio del pareggio di bilancio. In sostanza, mediante i commi in esame vengono messe a regime, con alcune modifiche, le regole sul pareggio giā introdotte per il 2016 con la legge di stabilitā 2016, che vengono pertanto contestualmente soppresse. La regola in questione, mediante cui gli territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, consiste nel conseguire a decorrere dal 2017, sia in fase previsionale che di rendiconto, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, in conformitā alla identica disposizione contenuta nell’articolo 9 della legge 243 sopradetta.

Il rispetto del saldo di pareggio in questione č rafforzato da un articolato sistema sanzionatorio da applicare in caso di mancato conseguimento del saldo in esame e, contestualmente, da un sistema premiale in caso di rispetto del saldo stesso.

Si stabilisce inoltre che a decorrere dal 2017, anche la regione Valle d’Aosta segue le regole del pareggio di bilancio (comma 484) che, pertanto, si aggiunge alle regioni Sardegna e Sicilia (cui giā si applica rispettivamente dal 2015 e dal 2016). Per le restanti tre autonomie speciali viene  stabilito che non si applica la nuova regola del pareggio di bilancio, confermandosi quindi (comma 483) la disciplina del patto di stabilitā interno.

Fondo di solidarietā comunale

L’articolo 64, commi 446-452, disciplina l’alimentazione e il riparto del Fondo di solidarietā comunale, che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalitā di perequazione, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, da applicare a decorrere dall’anno 2017.

Le disposizioni provvedono, in particolare a quantificare la dotazione annuale del Fondo a partire dal 2017, pari a circa 6.197 milioni, fermo restando la quota parte dell’imposta municipale propria, di spettanza dei comuni (circa 2.770 milioni), che in esso confluisce annualmente. Vengono inoltre ridefiniti e i criteri di ripartizione del Fondo medesimo, basati per la parte prevalente sul gettito effettivo IMU e Tasi del 2015 e per altra parte secondo logiche di tipo perequativo, vale a dire la differenza tra capacitā fiscali e fabbisogni standard. Si provvede altresė ad incrementare tale criterio perequativo, aumentando progressivamente negli anni la percentuale del Fondo da redistribuire secondo tali logiche perequative, anche prevedendo a tal fine un correttivo statistico per contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento, che potrebbe derivare dal meccanismo stesso della perequazione. In presenza della nuova disciplina di alimentazione e ripartizione del Fondo, nel corso dell’esame presso la Camera č stato precisato che l’erogazione delle risorse destinate alle unioni e fusioni di comuni (30 milioni annui sia per le unioni che per le fusioni) continueranno ad essere erogate secondo gli importi e le regole ora vigenti. E’ stato inoltre elevata (comma 447) dal 40 al 50 per cento, a decorrere dal 2017, la quota del  contributo straordinario commisurato ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 a favore dei comuni che danno luogo alla fusione.

Misure contabili per gli enti locali

Sono state inserite (durante l'esame presso la Camera) nell’ambito dei commi da 433  a 443  diverse norme tese ad agevolare la gestione contabile e quella finanziaria degli enti locali, con riguardo, in particolare: alla possibilitā di modificare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale introdotto dal comma 714 della legge n. 208/2015, stabilendo che gli enti i quali abbiano presentato od ottenuto l’approvazione del suddetto piano prima dell’approvazione del rendiconto 2014 possono rimodularlo o riformularlo entro il 31 marzo 2017, in presenza di determinati presupposti, tra cui anche una attestazione circa il rispetto della disciplina sui tempi di pagamento degli enti interessati verso i propri creditori (comma 434); alla facoltā  di riformulazione del piano triennale di copertura del disavanzo operato ai sensi dell’articolo 193 del Tuel da parte degli enti locali per i quali ricorrano, anche in tal caso, specifici presupposti stabiliti dalle nuove disposizioni (comma 435); alla previsione di un pių ampio periodo temporale (dal triennio ora previsto ad un quinquennio) per l’effettuazione delle misure di riduzione delle spese correnti cui sono tenuti gli enti che accedano al Fondo di rotazione per la stabilitā finanziaria degli enti locali (comma 436). Con analoghe finalitā sono state estese anche al 2017 alcune disposizioni giā vigenti in tema di rinegoziazione dei mutui, costituite: - dalla possibilitā di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, senza vincoli di destinazione;  - dal consentire di realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui anche in corso di esercizio provvisorio, fermo restando l’obbligo di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione; -  dalla facoltā  per le province e le cittā metropolitane di rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui, consentita solo per le rate in scadenza nell'anno 2015-2016 ed ora  estesa anche a quelle in scadenza nel 2017 (commi 440-442).

Sempre in tema di riduzione di spesa č stata introdotta una disposizione (comma 459) tesa a meglio regolamentare la ripartizione delle riduzioni di spesa previste da alcune disposizioni vigenti nel caso in cui l’aggregato di spesa di riferimento gravi su comuni capofila  di funzioni e servizi in forma associata,

Misure finanziarie per le regioni

I commi 524-526 dispongono che le Regioni che hanno ottenuto anticipazioni per il pagamento dei debiti pregressi maturati entro il 31 dicembre 2013 per importi superiori rispetto ai pagamenti effettivamente effettuati, possono utilizzare le risorse eccedenti per il pagamento dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2014. A tal fine le amministrazioni sono tenute a trasmettere formale certificazione dell’avvenuto pagamento dei debiti entro il 28 febbraio 2017. Le risorse, ricevute a titolo di anticipazione, non rendicontate entro il 31 marzo 2017, devono essere restituite allo Stato entro il successivo 30 giugno. Con una modifica disposta durante l’esame alla Camera, tra i soggetti destinatari della diposizione č stata inserita la gestione commissariale della regione Piemonte, che, si rammenta, č considerata anche nei commi 521-523, laddove si ridefiniscono in diminuzione – riallineandoli alla effettiva misura degli stessi che si č di fatto riscontrata - gli oneri  a carico della regione nei confronti della gestione in questione.

I commi 527-528 estendono al 2020 i due contributi alla finanza pubblica giā previsti sino al 2019, uno a carico delle Regioni a statuto ordinario e l’altro a carico dell’intero comparto delle Regioni (incluse le Regioni a statuto speciale) e delle Province autonome. Pertanto il primo contributo, pari attualmente a complessivi 4.202 milioni euro annui e da corrispondere fino al 2019, andrā versato anche nel 2020, ed analogamente avverrā per quello  di 5.480 milioni a carico delle autonomie speciali. L’ammontare complessivo dei due contributi, che al netto delle risorse (circa 2.000 milioni) rinvenienti dal settore sanitario č pari a 7.682 milioni, determina nel 2020 un corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica in tale anno.

Regole contabili di favore per gli investimenti

Il provvedimento, ai commi da 485 a 508, assegna agli enti locali spazi finanziari fino a complessivi 700 milioni annui, di cui 300 destinati ad edilizia scolastica, ed alle regioni fino a complessivi 500 milioni annui, per l’effettuazione di spese di investimento, disciplinando nel contempo i requisiti necessari per l’ottenimento delle risorse stanziate da parte degli enti richiedenti. Tali requisiti- che qui non si dettagliano - vengono stabiliti con il fine di favorire la realizzazione di investimenti prioritariamente attraverso l’utilizzo, da parte degli enti interessati, delle risorse proprie derivanti dai risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e dal ricorso al debito. In tal modo agli spazi in questione concerneranno prevalentemente gli enti locali virtuosi, quelli cioč che non riescono ad utilizzare gli avanzi di amministrazione rispettando nel contempo il saldo di equilibrio di bilancio, a causa dei limitati importi iscritti nel fondo crediti di dubbia esigibilitā: circostanza questa rinvenibile presso quegli enti che iscrivono in bilancio entrate in gran parte di effettiva esigibilitā.  Nell’ambito dei criteri di prioritā previsti nella norma in ordine all’assegnazione degli spazi finanziari agli enti, nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati č stato un ulteriore criterio relativo ai comuni istituiti a seguito di fusione, nonché a quelli con popolazione inferiore ai mille abitanti

Rapporti con le autonomie speciali

I commi da 509 a 516 danno attuazione normativa a quanto concordato tra il Governo e la Regione siciliana in materia finanziaria con l’accordo del 20 giugno 2016. In particolare si stabilisce che la regione per l’anno 2017, ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, deve ottenere un saldo positivo non inferiore a 577,5 milioni di euro e a decorrere dal 2018, un saldo non negativo calcolato con le regole del pareggio di bilancio. I successivi commi 2-5 riguardano le misure di riduzione della spesa corrente regionale che la Regione si č impegnata a realizzare, in misura non inferiore al 3 per cento annuo dal 2017 al 2020, e rideterminano la misura - e la modalitā di calcolo - della compartecipazione regionale all’IRPEF che passa dai 10 decimi calcolati con il metodo dei riscosso (a legislazione vigente, prima dell’accordo) ai 6,74 decimi per il 2017 e ai 7 decimi a decorrere dal 2018, calcolati con il metodo del ‘maturato’. La modifica comporta un incremento delle entrate regionali pari a 1.400 milioni di euro per il 2017 e circa 1.685 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Quanto alla Regione Valle d’Aosta il comma 517, a seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 125 del 2015, stabilisce la restituzione alla regione delle somme che lo Stato aveva trattenuto a titolo di concorso alla riduzione del fabbisogno sanitario per gli anni dal 2012 al 2015. Viene poi attribuito (comma 518) alla Regione Valle d’Aosta l'importo complessivo di 448,8 milioni di euro a compensazione definitiva della perdita di gettito subita dalla Regione in conseguenza della diversa determinazione dell’accisa sull’energia elettrica e sugli alcolici.

Infine per la Regione Venezia Giulia, i commi 519 e 520 stabiliscono – dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2016 - la necessitā dell’intesa per la quantificazione delle spettanze della Regione Friuli-Venezia Giulia (per i comuni del proprio territorio) e dello Stato in relazione alle variazioni di gettito conseguenti le modifiche dell’imposizione locale immobiliare (IMU), sia in relazione agli anni 2012-2015, sia per gli anni 2016-2020. Nelle more della definizione dell’intesa, il comma 12 quantifica provvisoriamente le spettanze dello Stato in 72 milioni di euro annui. Durante l’esame presso la Camera dei deputati č stata inserita una disposizione (comma 534) con cui č stata attribuita alla Regione medesima, a decorrere dal 2017, l’imposta provinciale di trascrizione, che, attualmente di spettanza delle province, viene ora cosė trasferita a seguito del riordino territoriale operato dalla Regione, che ha soppresso le province quali enti titolari di funzioni amministrative, e che potrā attribuirla all’ente titolare di funzioni amministrative.

Sono stati altresė introdotti i commi da 502 a 505, riguardanti le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le norme, con esplicito riferimento all’art. 104 dello Statuto (D.P.R. 670/1972) che lo consente, apportano modifiche all’ordinamento finanziario delle due Province autonome con l’accordo delle stesse. In particolare vengono disciplinate e quantificate separatamente dal resto delle regioni l’assegnazione di spazi finanziari per investimenti, per un importo, per ciascuna Provincia, di 70 milioni di euro per il 2017 e 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2018 al 2030, disponendosi contestualmente copertura degli oneri. Viene infine stabilito che il concorso alla finanza pubblica a carico delle due province autonome,  consistente in contributi a carico delle Province medesime, potrā essere realizzato anche attraverso compensazioni a valere su somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo (con esclusione dei residui passivi perenti).


 

Giustizia

 

Con riguardo al settore della giustizia, il disegno di legge interviene su diversi aspetti, quali:

 

§  la proroga al 31 dicembre 2017 della possibilitā per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale per le attivitā di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, nonostante il passaggio dai comuni allo Stato delle spese di funzionamento delle sedi giudiziarie previsto dalla legge di stabilitā 2015 (comma 14);

§  l’allungamento dei termini di legge per il ritrasferimento obbligatorio degli immobili ceduti alle imprese, in seno a procedure giudiziarie, con imposizione indiretta agevolata (comma 32);

§  la modifica della legge fallimentare inerente un possibile piano di pagamento parziale o rateale dei crediti tributari e contributivi in sede di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti; il piano puō riguardare anche l’IVA (comma 81);

§  l’inclusione tra i beneficiari del Fondo sperimentale presso il Ministero del lavoro (di reintegro all’INAIL della copertura assicurativa di malattie e infortuni) dei soggetti coinvolti in attivitā in favore di ammessi al lavoro di pubblica utilitā in quanto: imputati ammessi alla prova nel processo penale; condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti; tossicodipendenti condannati per un reato in materia di stupefacenti, in caso di “lieve entitā” (commi 86-87);

§  l’istituzione di un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca e innovazione tecnologica, nonché edilizia pubblica. Tra i settori destinati a essere finanziati tramite il Fondo č compresa l’informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria; le risorse stanziate per l’informatizzazione dei servizi della giustizia si ricollegano essenzialmente all’avvio del processo telematico (comma 140);

§  una disciplina di maggior favore per l’indennizzo dei figli della vittima di omicidio commesso dal coniuge (o dall’ex coniuge) nonché da persona che ad essa č stata legata da relazione affettiva (comma 146);

§  l’autorizzazione al prolungamento di ulteriori 12 mesi (quindi per tutto il 2017) - a domanda - del periodo di perfezionamento che puō essere svolto, nell’ambito dell’ufficio per il processo, dai cd. precari della giustizia (lavoratori cassintegrati, in mobilitā, socialmente utili e disoccupati) cioč i soggetti che hanno completato il tirocinio formativo presso i medesimi uffici, giā previsto dalla legge di stabilitā 2013 (commi 340-343);

§  la destinazione al fondo per l’indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti (anziché alla cassa delle ammende) delle risorse derivanti dalle sanzioni pecuniarie civili di cui al D.Lgs. n. 7 del 2016, la cui riscossione coattiva č affidata a Equitalia Giustizia (commi 351-352);

§  il finanziamento di 5 mln di euro all’anno, nel triennio 2017-2019, del Fondo per le pari opportunitā, da destinare alle attivitā di sostegno e potenziamento dell’assistenza alle donne vittime di violenza e dei loro figli, attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali e dei centri antiviolenza e delle case rifugio previsto dal Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui al DL n. 93 del 2013. (comma 359);

§  l’aumento di 5 mln delle risorse del Fondo per le misure anti tratta (comma 371);

§  assunzione con contratto a tempo indeterminato di 1.000 unitā di personale amministrativo non dirigenziale nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria; la selezione avverrā sia bandendo nuovi concorsi che attingendo a graduatorie ancora valide; tali assunzioni si aggiungono a quelle straordinarie, a tempo indeterminato (di ulteriori 1.000 unitā di analogo personale) previste dalla legge n. 161/2016, di conversione del D.L. n. 117/2016 (comma 372);

§  il rifinanziamento del Fondo (previsto dall’art. 1, comma 132 della legge 107/2015) per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi (anche non continuativi) su posti vacanti e disponibili (comma 375);

§  l’aumento di 5 mln, per il 2017, delle risorse del Fondo per le adozioni internazionali (comma 590);

§  la destinazione al finanziamento degli interventi di decontaminazione e bonifica delle somme che saranno eventualmente confiscate alle societā del gruppo ILVA, in applicazione dell’art. 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (sulla responsabilitā amministrativa degli enti), nell’ambito di procedimenti penali per reati ambientali avviati prima del commissariamento del gruppo (comma 607);

§  viene assicurata- a fini di prevenzione del terrorismo e dei reati gravi, in attuazione della Direttiva 2016/68/UE - la copertura finanziaria (nel triennio 2017-2019) per la realizzazione, gestione e manutenzione della piattaforma informatica sull’uso dei dati dei codici di prenotazione nel settore del trasporto aereo (PNR) (comma 608);

§  la predisposizione da parte dell’Agenzia nazionale di una strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalitā organizzata, sulla cui attuazione l’Agenzia deve relazionare annualmente il CIPE. In tale ambito, č previsto un incremento delle risorse assegnate alle aziende per assicurare loro la continuitā e l’accesso al credito bancario, il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale e la tutela dei livelli di occupazione (commi 611-612).

 


 

Immigrazione

 

Il disegno di legge di bilancio reca alcuni interventi in materia di immigrazione.

 

In primo luogo, per far fronte alle esigenze di accoglienza connesse al massiccio afflusso di immigrati, viene introdotta la facoltā di destinare le risorse relative ai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, nel limite massimo di 280 milioni di euro, alle attivitā di trattenimento, accoglienza, inclusione e integrazione degli immigrati, oltre quelle giā stanziate nella sezione II del bilancio (art. 1, comma 630).

La sezione II del disegno di legge di bilancio opera, a sua volta, un rifinanziamento di 320 milioni di euro per il 2017 per le attivitā di trattenimento ed accoglienza degli immigrati (cap. 2351/2 dello stato di previsione del Ministero dell’interno – tabella 8).

Nel complesso, le previsioni di spesa a legislazione vigente per la missione n. 27 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" ammontano a circa 2.864 milioni di euro.

 

Inoltre, con la finalitā di rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d’importanza prioritaria per le rotte migratorie si prevede l’istituzione di un Fondo per l’Africa presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2017 (art. 1, comma 621).


 

Infrastrutture, trasporti e comunicazioni

 

Infrastrutture

Si prevede, in primo luogo, l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo destinato a finanziare interventi in materia, tra l’altro, di trasporti e viabilitā, nonché infrastrutture ed edilizia pubblica. Il Fondo ha una dotazione di 1.900 milioni di euro per l’anno 2017, 3.150 milioni per l’anno 2018, 3.500 milioni per l’anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 (art. 1, comma 140). Nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, sono stati ulteriormente integrati e dettagliati i settori oggetto di finanziamento allo scopo di: ricomprendere, oltre ai trasporti e alla viabilitā, anche la mobilitā sostenibile, la sicurezza stradale, la riqualificazione e l’accessibilitā delle stazioni ferroviarie, nonché inserire gli investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle cittā metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Tra le finalitā del fondo č stata inoltre inserita, a seguito delle modifiche parlamentari, la soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione europea.

Sono state, altresė, inserite specifiche disposizioni volte a regolare la liquidazione della societā Expo 2015 e ad attuare il progetto di valorizzazione dell’area Expo 2015 (art. 1, commi 126-139), che prevedono tra l’altro:

§  la nomina di un Commissario Straordinario per la liquidazione della societā EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione;

§  la disciplina dei contributi per la liquidazione della societā, posti a carico dei soci;

§  la destinazione di 8 milioni di euro per il 2017 per l’avvio delle attivitā di progettazione per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell’Universitā di Milano;

§  la possibilitā, per gli enti pubblici non economici strumentali degli enti locali e regionali soci di Expo 2015 S.p.A. di assumere personale a tempo determinato in deroga ai vincoli assunzionali e finanziari vigenti.

Ulteriori disposizioni sono finalizzate a destinare 7 milioni di euro per il 2017 al Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le cittā (art. 1, comma 601) e ulteriori risorse disponibili, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (art. 1, comma 141), nonché 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, all’adeguamento della rete viaria interessata dal progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio 2021 (art. 1, comma 604).

Da ultimo, si prevede l’introduzione di una disciplina volta a destinare, a partire dal 1° gennaio 2018, esclusivamente e senza vincoli temporali, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia a una serie di interventi, tra i quali la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, il riuso e la rigenerazione, nonché la demolizione di costruzioni abusive (art. 1, comma 460).

Trasporti

Con riferimento al settore dei trasporti si prevede nella prima sezione, l’istituzione di un piano strategico della mobilitā sostenibile, incrementando le risorse attribuite al Fondo finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale ed estendendone le finalitā. In particolare č incrementata la dotazione del citato Fondo, istituito dall’articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilitā 2016) per l’anno 2019 di 200 milioni di euro e per gli anni dal 2020 al 2033, di 250 milioni di euro per ciascun anno. Le risorse attribuite al Fondo possono essere destinate anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto. Si prevede infine l’attribuzione di 2 milioni di euro per l’anno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 finalizzati ad aumentare la competitivitā delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto. A valere su queste ultime risorse possono essere stipulate convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti – INVITALIA nonché con dipartimenti universitari specializzati sulla mobilitā sostenibile per analisi e studi in ordine a costi/benefici degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali (art. 1, commi 613-615).

E’ stato inoltre previsto, sotto il profilo delle modifiche fiscali, nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati, l’assoggettamento all’IVA al 5%, a far data dal primo gennaio 2017, dei servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare precedentemente esenti dall’imposta, precisando che la tariffa amministrativa per i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare sia comunque comprensiva dell’imposta sul valore aggiunto (art. 1, commi 33-35). E’ stata inoltre introdotta la facoltā di pagamento cumulativo della tassa automobilistica di proprietā per le aziende con flotte e camion di cui siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici in leasing (art. 1, comma 38).

In continuitā con quando disposto dalla legge di stabilitā per il 2016 (art. 1, comma 640 della legge n. 208 del 2015) č stata autorizzata l’ulteriore spesa di 13 milioni di euro per il 2017, di 30 milioni di euro per il 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche. Tali risorse saranno destinate alla realizzazione di progetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (art. 1, comma 144 e 145). Si ricorda che, con la legge di stabilitā per il 2016, erano stati autorizzati 17 milioni di euro per l'anno 2016 e 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Č stato previsto infine il finanziamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera. Si dispone in particolare un’autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2017, 32 milioni di euro per l’anno 2018 e 42 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2022 quale contributo al Nuovo contratto di programma parte investimenti 2017 – 2021 di Rete ferroviaria italiana per la realizzazione del citato intervento infrastrutturale (art. 1, comma 591).

Nella sezione seconda l’intervento pių rilevante riguarda una riduzione di risorse per l’anno 2017 (-345 milioni di euro) rispetto alle previsioni iniziali a legislazione vigente 2017 (erano 4.112,17 milioni di euro), relativamente al programma 13.8 "Sostegno allo sviluppo del trasporto”. Tali risorse sono destinate ad investimenti sulla rete tradizionale e per il sistema alta velocitā, nonché a trasferimenti correnti per i contratti di servizio per il trasporto passeggeri e merci. Una ulteriore riduzione č prevista sull’anno 2019 (-1.400 milioni di euro) a fronte di uno stanziamento aggiuntivo di 500 milioni di euro per l’anno 2018. Dall’esame dell’allegato conoscitivo si rileva come il definanziamento di 1.400 milioni di euro per il 2019 consista in una riprogrammazione della spesa con un’anticipazione al 2018 di 100 milioni di euro e un differimento dei restanti 1.300 milioni ad una fase successiva al 2019. Gli ulteriori interventi previsti nella sezione seconda sono di modesto impatto finanziario.

Comunicazioni

Si prevede il rinnovo dei diritti d’uso delle frequenze della telefonia mobile GSM (banda 900 Mhz) e UMTS (1800 Mhz) in scadenza, con autorizzazione al cambio di tecnologia (cosiddetto refarming) e il rinnovo fino al 2029 dei diritti d’uso con pagamento in un’unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, dei contributi per il loro utilizzo, maggiorati del 30 per cento.

La disposizione prevede anche che i diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero non riceva istanze o per le quali non vengano concesse proroghe siano assegnati con una gara pubblica la cui base d’asta č ulteriormente accresciuta del 10 per cento, rispetto al valore precedentemente indicato. I maggiori introiti previsti per il 2017 da tali disposizioni sono quantificati in 2.010 milioni di euro (articolo 1, commi 568-575).

 


 

Misure per la crescita e politiche fiscali

 

Sotto il profilo degli interventi fiscali, si segnala in primo luogo il rinvio al 2018 degli aumenti IVA introdotti dalla legge di stabilitā 2015 - cd. clausola di salvaguardia - con la contestuale eliminazione degli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilitā 2014 con riferimento al 2017 e 2018. Da tali misure il Governo stima che derivi una riduzione della pressione fiscale per 15.133 milioni di euro nel 2017.

Č inoltre introdotto un nuovo aumento dell’aliquota IVA di 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (cioč fino al 25,9 per cento, qualora nel 2018 non si provveda a sterilizzare il previsto aumento del 3 per cento).

 

Oltre agli interventi in materia di riscossione, recupero dell’evasione, razionalizzazione degli obblighi di comunicazione (spesometro), definizione agevolata e voluntary disclosure, giā contenuti nel decreto-legge n. 193 del 2016, collegato alla manovra, si segnalano alcune misure del disegno di legge volte a rafforzare il contrasto all’evasione fiscale ovvero a generare maggiori entrate:

§  tracciabilitā dei prodotti sottoposti ad accisa e requisiti pių stringenti per la gestione dei depositi fiscali (commi 536-537);

§  obbligo di pagamento tracciabile per i corrispettivi dovuti per prestazioni relative ad appalti di opere o servizi resi ai condomini. Sono altresė fissate le sanzioni per la contravvenzione a tali obblighi. (comma 36, introdotto durante l’esame alla Camera);

§  possibilitā di emettere la nota di credito IVA, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente (comma 567);

§  quantificazione in 1.600 milioni di euro per il 2017 delle maggiori entrate derivanti dalla voluntary disclosure (comma 633).

 

Le risorse complessivamente reperite sono destinate, secondo quanto chiarito dal Governo, al finanziamento dei provvedimenti a sostegno della competitivitā delle imprese e della crescita economica.

 

In tale contesto assume specifica rilevanza l’introduzione dell’imposta sul reddito d’impresa - IRI, giā prevista dalla legge di delega fiscale (articolo 11 della legge n. 23 del 2014) rivolta agli imprenditori individuali ed alle societā in nome collettivo ed in accomandita semplice in regime di contabilitā ordinaria, previa opzione in tal senso. Essa si calcola sugli utili trattenuti presso l’impresa mediante applicazione dell’aliquota unica IRES al 24 per cento.

Contestualmente č modificata anche la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE): da un lato č diminuita l’aliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, in considerazione dell’andamento dei tassi di interesse; dall’altro lato, la misura č estesa alle persone fisiche, alle societā in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilitā ordinaria (commi 547-553).

 

Tra i numerosi interventi fiscali agevolativi o, comunque, destinati a promuovere il rafforzamento della crescita economica, si segnalano in particolare le seguenti misure (alcune delle quali giā descritte nelle specifiche politiche di settore):

§  proroga al 31 dicembre 2017 dell’ecobonus, valevole sino al 2021 per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché della detrazione (50 per cento) per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Con riferimento alle spese per interventi antisismici, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 viene prevista una detrazione del 50 per cento, applicabile sia nelle zone sismiche ad alta pericolositā (zone 1 e 2), che nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). La misura viene elevata se dalla realizzazione di tali interventi deriva una riduzione del rischio sismico. E’ infine prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili (commi 2-3);

§  riconoscimento anche per il 2017 e il 2018, e nella misura del 65%, del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, incluse le attivitā agrituristiche (commi 4-7);

§  conferma della maggiorazione del 40% degli ammortamenti e istituzione di una nuova maggiorazione, pari al 150%, per gli ammortamenti su beni alto contenuto tecnologico; durante l’esame presso la Camera dei deputati, l’agevolazione č stata estesa ad ulteriori investimenti in beni strumentali (commi 8-14);

§  estensione di un anno, fino al 31 dicembre 2020, del periodo in cui possono essere effettuati gli investimenti ammessi al credito d’imposta per attivitā di ricerca e sviluppo, con elevazione al 50 per cento della misura dell’agevolazione ed innalzamento da 5 a 20 milioni di euro dell’importo massimo annuale riconosciuto a ciascun beneficiario (commi 15-16);

§  introduzione del principio di cassa ai fini della tassazione dei redditi delle cd. imprese minori assoggettate a contabilitā semplificata; č stato chiarito che nei confronti di detti contribuenti continuano ad applicarsi le ordinarie regole, valevoli per la determinazione del costo e del valore normale dei beni (commi 17-23);

§  disciplina del gruppo IVA, che consente di considerare come unico soggetto passivo IVA l’insieme di persone stabilite nel territorio dello Stato, purché vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi; nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati sono state meglio coordinate le disposizioni contenute nei nuovi articoli, cosė chiarendo la decorrenza delle procedure concorsuali che impediscono a un soggetto di partecipare al gruppo IVA; (commi 24-31)

§  proroga al 30 giugno 2017 dell’operativitā delle agevolazioni sulle imposte indirette per i trasferimenti immobiliari in seno a procedure giudiziarie; allungamento a cinque anni del termine per il ritrasferimento degli immobili ceduti alle imprese con imposizione agevolata (comma 32);

§  assoggettamento all’aliquota IVA del 5% dei servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare precedentemente esenti dall’imposta (commi 33-35);

§  limitazione dei versamenti dovuti dal condominio a titolo di sostituto di imposta all’ipotesi di raggiungimento una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro (comma 36);

§  innalzamento del limite annuo alla deducibilitā fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio (comma 37);

§  esclusione dal pagamento del canone per la concessione relativa all'estrazione del sale dai giacimenti (comma 41);

§  esenzione da Irpef, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (comma 44);

§  riduzione dell’accisa sulla birra, rideterminata da 3,04 euro a 3,02 euro per ettolitro e grado-plato a decorrere dal 1° gennaio 2017 (comma 48);

§  esclusione delle societā di gestione dei fondi comuni di investimento (SGR) dall’applicazione dell’addizionale IRES del 3,5 per cento, (comma 49);

§  agevolazioni fiscali per gli operatori di finanza etica e sostenibile. Detti enti sono specificamente individuati nel testo unico bancario sulla base di specifici principi cui deve conformarsi la relativa attivitā. Per detti soggetti č esente dalle imposte sui redditi il 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio (comma 51);

§  estensione degli incentivi fiscali per le start-up innovative e per le PMI innovative (commi 66-68) e introduzione di una disciplina fiscale per la cessione delle perdite prodotte nei primi tre esercizi di attivitā di nuove aziende a favore di societā quotate che detengano una partecipazione nell’impresa cessionaria pari almeno al 20 per cento (commi 76-80);

§  possibilitā di proporre, in sede di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti, il pagamento parziale o rateale dei crediti tributari e contributivi, anche per l’IVA (comma 81);

§  introduzione di forme di investimento da parte dell'INAIL in favore delle start-up innovative (commi 82-83); nel corso dell’esame presso la Camera č stata introdotta la possibilitā di rimodulare, fermo restando il limite complessivo del quaranta per cento, la percentuale delle risorse degli enti di previdenza che possono essere destinate a sottoscrivere quote di fondi immobiliari relativi a immobili pubblici da valorizzare (comma 84);

§  detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese, effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione, con specifici limiti; soppressione per gli stessi soggetti del credito d’imposta per gli investimenti infrastrutturali e introduzione dell’imposta in misura fissa per le operazioni straordinarie (commi 88-96);

§  esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine (c.d. PIR), a specifiche condizioni, tra cui l’obbligo di investire nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le PMI (commi 100-114);

§  istituzione di un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, attivitā industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni, nonché edilizia pubblica (comma 140);

§  al fine di attrarre investimenti esteri, introduzione di una imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti all’estero in favore delle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia nonché di un “visto investitori” per chi intende effettuare significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali (commi 148-159); nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati le agevolazioni sono state estese agli stranieri che intendono effettuare un investimento di almeno 500.000 euro in start-up innovative e sono stati inseriti specifici controlli sui richiedenti e sulla provenienza dei fondi da investire (comma 148);

§  proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni e per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni (commi 554- 564);

§  riapertura (al 30 settembre 2017) dei termini  in tema di assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e di estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell’impresa da parte dell’imprenditore individuale (commi 565-566);

§  incremento, per il 2019, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura di 3 milioni di euro, e del Fondo per la crescita sostenibile, nella misura di 7 milioni di euro, per le politiche dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati alla criminalitā organizzata (commi 611-612).

 

Sotto il pių specifico profilo degli interventi diretti a sostegno delle piccole e medie imprese, si segnalano le modifiche allo strumento agevolativo della cd. Nuova Sabatini per investimenti in nuovi macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature. Il termine per la concessione dei finanziamenti č prorogato di due anni (fino al 31 dicembre 2018) ed č conseguentemente incrementato lo stanziamento per i contributi statali in conto impianti per 28 milioni di euro per l’anno 2017, 84 milioni di euro per l’anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni di euro per l’anno 2022 e 28 milioni di euro per l’anno 2023. La misura č poi estesa agli investimenti in tecnologie per favorire la manifattura digitale, prevedendo un contributo statale maggiorato del 30 per cento, a cui č riservato il 20 per cento delle risorse statali stanziate. Al riguardo, nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, tra gli investimenti che danno titolo per beneficiare dei finanziamenti, sono stati inseriti i sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

importo massimo dei finanziamenti a valere sul plafond presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., č incrementato fino a 7 miliardi di euro (commi da 52 a 57).

Sono inoltre previsti rifinanziamenti per l'autoimprenditorialitā e per le start-up innovative. In particolare, si autorizza, per le iniziative relative all'autoimprenditorialitā, una spesa di 47,5 milioni per ciascun anno del biennio 2017 e 2018 (il testo originario recava uno stanziamento di 70 milioni nel 2017 e 60 milioni nel 2018). Per i finanziamenti agevolati per gli interventi per le start-up innovative la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile č incrementata della somma di 47,5 milioni per ciascun anno del biennio 2017 e 2018 (il testo originario recava uno stanziamento di 50 milioni nel 2017 e 50 milioni nel 2018). Ulteriori risorse potranno poi essere ricavate, nel 2017, dal PON “Imprese e competitivitā” 2014-2020 (commi 71-73).

Con riguardo alle start-up innovative, sono state introdotte misure di semplificazione consentendo la sottoscrizione dell’atto costitutivo oltre che con firma digitale, anche con firma elettronica avanzata autenticata (comma 65). Inoltre, il medesimo atto costitutivo č esonerato dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria (comma 69).

L’operativitā della disciplina dei portali on-line per la raccolta di capitali (cd. equity crowdfunding), attualmente riservata dalla legge alle start-up innovative e alle PMI innovative, č estesa alla raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI in generale, come definite dalla disciplina europea, nonché degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societā che investono prevalentemente in PMI (comma 70).

Č stato disposto un finanziamento di 20 milioni per il 2017 e di 10 milioni per il 2018 per i centri di competenza ad alta specializzazione nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0., per realizzare progetti di ricerca applicata a partenariato pubblico privato, demandandosi ad un decreto ministeriale le modalitā attuative della misura (comma115).

Un rifinanziamento del Fondo per la Crescita Sostenibile di 5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per l'anno 2018 č stato poi destinato agli interventi per il sostegno alla promozione di societā cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi (commi 74-75).

Infine si č intervenuti sulla disciplina relativa alle condizioni e alle modalitā di restituzione del finanziamento statale disposto fino a complessivi 800 milioni (600 milioni nel 2016 e 200 nel 2017) a favore di ILVA S.p.A. dall’articolo 1, comma 6-bis del D.L. n. 191/2015, per innalzare l’importo degli interessi sulle somme finanziate ad ILVA ed introdurre la previsione che finanziamenti statali sopra indicati concessi e non erogati cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni che l’organo commissariale di ILVA č autorizzato ad emettere a valere sulle somme attualmente sottoposte a sequestro penale – nell’ambito dei procedimenti a carico dei principali azionisti ed ex dirigenti dell’ILVA – all’atto del trasferimento delle medesime somme in Italia.

Quanto alla destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle citate obbligazioni si specifica la prioritā della restituzione dei finanziamenti statali per la parte eventualmente erogata (commi 609-610).

In materia di giochi pubblici, si segnalano le disposizioni per l’avvio della procedura a evidenza pubblica volta a concedere la gestione dei giochi numerici a totalizzatore – c.d. “Gara Superenalotto” (commi 576-577).

Si prevede poi l’inserimento nello scontrino fiscale e nella ricevuta del codice fiscale del cliente, previa richiesta, in considerazione dell’istituzione di una lotteria nazionale collegata agli scontrini o alle ricevute fiscali a partire dal 2018 (commi 537-541). Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, nel corso dell’esame parlamentare la probabilitā di vincita dei premi di tale lotteria č stata aumentata del venti per cento, rispetto alle transazioni effettuate in contante, per le transazioni con carta di debito e di credito; l’attuazione della lotteria č stata anticipata al 1° marzo 2017 in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni o servizi effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito (commi 542-544).

Infine, in ordine alle entrate degli enti territoriali, al cui capitolo si rinvia, si segnala in questa sede la conferma per l’anno 2017 del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali; č inoltre confermata, sempre per il medesimo anno 2017, la maggiorazione della TASI giā disposta per il 2016, con delibera del consiglio comunale (comma 42).


 

Occupazione

 

Specifiche misure sono volte ad agevolare fiscalmente le componenti delle retribuzioni legate a incrementi di produttivitā, le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa e il cd. welfare aziendale (art.1, commi da 160 a 162). In particolare, si interviene sull’attuale regime tributario speciale che prevede un imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 10%, innalzando i limiti dell’imponibile ammesso al beneficio (da 2.000 a 3.000 euro) e la soglia di reddito entro la quale esso č riconosciuto (da 50.000 a 80.000 euro annui). Inoltre, si prevede che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e sono quindi esclusi da ogni forma di imposizione, i contributi alle forme pensionistiche complementari e i contributi di assistenza sanitaria (anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di deducibilitā), nonché il valore di azioni offerte alla generalitā dei dipendenti, anche se ricevute per un importo complessivo superiore a quello escluso dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF. Sono altresė esclusi dalla base imponibile IRPEF i contributi e i premi versati dal datore di lavoro (in favore della generalitā dei dipendenti o di categorie di dipendenti), per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita o il rischio di una malattia grave, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente.

 

Si prevede, per il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Il beneficio contributivo spetta, a domanda ed entro specifici limiti di spesa, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, per l’assunzione di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attivitā di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato. Lo sgravio contributivo consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi (art.1, commi da 308 a 313).

 

Sempre in materia di apprendistato, nel corso dell’esame parlamentare sono stati previsti ulteriori finanziamenti per la proroga (fino al 31 dicembre 2017) dei benefici contributivi per le assunzioni e per i percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro (27 milioni di euro) (art.1, comma 240 lett. b)).

 

Nel corso dell’esame parlamentare č stata prevista l’applicazione a regime della disposizione (che la normativa vigente limita al periodo 2013-2016) in base alla quale il contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro (pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianitā aziendale negli ultimi tre anni) non č dovuto in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali (art.1, comma 164)

 

Nel corso dell’esame parlamentare sono state introdotte disposizioni riguardanti il settore dei call center, al fine di contenere il fenomeno della localizzazione all’estero (art.1, comma 243) e assicurare un maggiore sostegno al reddito dei lavoratori (art.1, comma 240 lett. d)), nonché disposizioni per il rifinanziamento degli interventi per il sostegno alla promozione di societā cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi (art.1, comma 74).

 

Si riconosce un esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con etā inferiore a 40 anni, le cui aziende siano ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate. L’esonero č riconosciuto (nei limiti delle norme europee sugli aiuti de minimis) per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (nel limite del 66% per i successivi 12 mesi e nel limite del 50% per ulteriori 12 mesi) (art.1, comma 344).

 

Viene prorogato, con uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 2017 e 41,2 milioni di euro per il 2018 (quest’ultimo introdotto nel corso dell’esame parlamentare), il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, giā previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2016. Il congedo deve essere goduto (anche in via non continuativa) entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e la sua durata č elevata da 1 a 2 giorni per il 2017 (analogamente a quanto giā disposto per il 2016) e fino a 4 giorni per il 2018 (elevabili a 5 in sostituzione della madre in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante) (art.1, comma 354).

 

Viene disposta la proroga per il 2017 e 2018 della facoltā riconosciuta alla madre lavoratrice, anche autonoma, di richiedere un contributo economico (c.d. voucher asili nido o baby-sitting) in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale (art.1, comma 356).

 

Vengono destinati  50 milioni di euro per 2017 al completamento delle procedure di stabilizzazione, con contratto a tempo determinato, dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attivitā di pubblica utilitā della regione Calabria (art.1, comma 163).

 

Vengono destinati 15 milioni di euro per la riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietā (art.1, comma 240 lett. c)).

 

Si riconosce alle lavoratrici autonome vittime di violenza di genere il diritto all’astensione dal lavoro nella misura massima di tre mesi con diritto a percepire una indennitā giornaliera dell’80 per cento del salario minimo (art.1, commi 241 e 242).

 

Si prevede una riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato che, a decorrere dal 2017, viene corrisposto nel limite del 48,7% (art.1, comma 431).

 

Nel corso dell’esame parlamentare č stata introdotta un’indennitā giornaliera omnicomprensiva di 30 euro per garantire nell’anno 2017 un sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti da imprese di pesca nel periodo di sospensione dell’attivitā a causa dell’arresto temporaneo obbligatorio (art. 1, commi 346 e 347).


 

Politiche di coesione

 

Sulla base della nuova disciplina prevista per il disegno di bilancio in esame, che consente di operare direttamente nella II sezione dello stesso operazioni di riprogrammazione di risorse precedentemente effettuabili mediante le tabelle C, D ed E, l’intervento sulle politiche di coesione č effettuato direttamente nelle pertinenti missioni e programmi degli stati di previsione interessati. In particolare si dispone:

 

1)   un rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di 10.962 milioni per il 2020 e annualitā successive. Si tratta, in sostanza, dell’iscrizione a bilancio della quota del 20 per cento delle risorse autorizzate per il ciclo di programmazione 2014-2020 dalla legge di stabilitā 2014, che era stata tenuta in sospeso dalla medesima disposizione.

In proposito si rammenta che l’articolo 1, co. 6, della legge di stabilitā 2014 (legge n. 147/2013) ha disposto una dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) relativamente al nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, nella misura complessiva di 54.810 milioni. La norma ne ha disposto l’iscrizione in bilancio limitatamente alla misura dell’80 per cento (43.848 milioni).

2)  una riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) autorizzate per gli interventi nel ciclo di programmazione 2014-2020 attraverso un anticipo di 2.450 milioni relative alla annualitā 2020 e successive al triennio 2017-2019, in particolare, 650 milioni al 2017, 800 milioni al 2018 e 1 miliardo al 2019.

3)  una riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (Fondo IGRUE) attraverso una riduzione di 2 miliardi nel 2019 che vengono spostati al 2020. Conseguentemente per il Fondo IGRUE sono stanziati 4 miliardi e 750 milioni per il 2017, 4 miliardi e 650 milioni per il 2018, 2,7 miliardi per il 2019 e 7 miliardi per il 2020 e annualitā successive.

Si rammenta che nel Fondo di rotazione, istituito dall’articolo 5 della legge n. 183/1987 e gestito dalla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale rapporti con l’Unione europea (IGRUE), sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari dei fondi strutturali. Il Fondo viene annualmente rifinanziato dalla legge di stabilitā

 

 


 

Politiche sociali e per la famiglia

 

In tema di politiche sociali e per la famiglia vanno ricordate le misure dirette a fornire un sostegno economico ai nuclei familiari.

Viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il “Fondo di sostegno alla natalitā” (art.1, commi 348-349), con una dotazione di 14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per l’anno 2019, 13 milioni di euro per l’anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Si tratta di un fondo rotativo diretto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o pių figli, nati o adottati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.

Viene poi riconosciuto un premio alla nascita, o all’adozione di minore pari ad 800 euro, corrisposto, in unica soluzione dall’INPS, a domanda della futura madre, che puō essere richiesto al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione (art.1, comma 353).

Inoltre viene istituito, a partire dal 2017, un buono per l’iscrizione in asili nido pubblici o privati, o per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche, di 1.000 euro annui per i nuovi nati dal 2016 (art.1, comma 355), previa presentazione di idonea documentazione attestante l’iscrizione, e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

Dal 2017 č poi stabilito un incremento a regime di 150 milioni a valere sullo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertā e all’esclusione sociale, istituito dall’art. 1, comma 386 della legge di stabilitā 2016 (legge 208/2015). Nelle more dell’attuazione dei provvedimenti legislativi finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertā, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertā assoluta, e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti, e nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertā e all’esclusione sociale, viene demandato ad un decreto interministeriale - Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze - l’aggiornamento per il 2017 dei criteri per l’accesso alla misura di contrasto alla povertā, denominata Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) anche al fine di ampliare la platea dei beneficiari nel rispetto delle prioritā previste dalla legislazione vigente. Il decreto interministeriale definirā altresė le modalitā di prosecuzione della sperimentazione dell’assegno di disoccupazione (ASDI), anche mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertā e all’esclusione sociale (art.1, commi 238-239, inseriti nel corso dell’esame alla Camera).

Vanno infine ricordate le disposizioni che prevedono incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietā sociale e per la limitazione degli sprechi.

La misura riguarda gli enti pubblici e privati senza scopo di lucro, comprese le ONLUS, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti (art. 1, commi 59-64 inseriti nel corso dell’esame alla Camera).

 


 

Previdenza

 

Il disegno di legge di bilancio contiene numerose misure in materia previdenziale.

 

Si prevede la possibilitā, per l'INAIL (previa adozione di un apposito regolamento) di sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso, dedicati all’attivazione di start-up innovative, ovvero costituire e partecipare a start-up di tipo societario, intese all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca ed aventi quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico (art.1, commi 82 e 83).

 

Si prevede la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5 per cento dei loro asset. Contestualmente č soppressa per gli stessi soggetti la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti infrastrutturali.

Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono assoggettate alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro (art.1, commi da 88 a 99).

 

Si riduce l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (portandola al 25% in luogo del 29% per il 2017 e in luogo del 33% a decorrere dal 2018) (art.1, comma 165).

 

Si introduce, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, l’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) e una indennitā, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (c.d. APE sociale).

L’APE consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilitā, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.

L’APE č prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione.

Possono accedere all’APE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata; etā anagrafica minima di 63 anni; maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; anzianitā contributiva di 20 anni; pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dell’APE); non essere giā titolare di un trattamento pensionistico diretto.

L’entitā minima e massima dell’Ape richiedibile sono determinate con successivo D.P.C.M., mentre la durata minima č di 6 mesi.

E’ prevista la istituzione di un Fondo di garanzia, a copertura dell’80% del finanziamento e degli interessi erogati, la cui gestione č affidata all’INPS sulla base di apposita convenzione. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le ulteriori modalitā di attuazione della disciplina dell’Ape (art.1, commi da 166 a 178).

 

APE sociale consiste in una indennitā, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.

L’APE sociale č prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione.

Possono accedere all’APE sociale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: etā anagrafica minima di 63 anni; stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un anzianitā contributiva di almeno 30 anni; soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave e sono in possesso di un anzianitā contributiva di almeno 30 anni; soggetti che hanno una riduzione della capacitā lavorativa uguale o superiore al 74%, e sono in possesso di un anzianitā contributiva di almeno 30 anni; lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sei anni in via continuativa, specifiche professioni per le quali č richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e sono in possesso di un anzianitā contributiva di almeno 36 anni.

L’erogazione dell’APE sociale č esclusa nei casi di mancata cessazione dell’attivitā lavorativa; titolaritā di un trattamento pensionistico diretto; soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria; soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI); soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attivitā commerciale; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L’indennitā č comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui.

L’indennitā č pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, non puō in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro, non č soggetta a rivalutazione ed č erogata mensilmente su dodici mensilitā all’anno.

Il beneficio dell’indennitā č riconosciuto, a domanda, entro limiti annuali di spesa (300 milioni di euro per l'anno 2017; 609 milioni di euro per l'anno 2018; 647 milioni di euro per l'anno 2019; 462 milioni di euro per l’anno 2020; 280 milioni di euro per l’anno 2021; 83 milioni di euro per l’anno 2022; 8 milioni di euro per l’anno 2023). Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle risorse finanziarie disponibili, la decorrenza della indennitā č differita, con criteri di prioritā (da definire con successivo DPCM) in ragione della maturazione dei requisiti (e, a paritā di requisiti, in ragione della data di presentazione della domanda), al fine di garantire un numero di accessi all’indennitā non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Infine, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (di concerto con il Ministro dell’economia delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, vengano definite le modalitā di attuazione della disciplina dell’Ape sociale (art.1, commi da 179 a 186).

 

Si interviene sulla disciplina della c.d. “quattordicesima”, somma introdotta dal 2007 per incrementare i trattamenti pensionistici di importo pių basso, rideterminandone (dal 2017) l’importo ed i requisiti reddituali dei beneficiari. In particolare, si prevede che la quattordicesima venga erogata non pių solamente se il soggetto interessato possieda un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo I.N.P.S. (pari, per il 2016, a 501,89 euro), ma anche, con importi diversi, nei casi in cui il soggetto possieda redditi fino al limite di 2 volte il trattamento minimo INPS (art.1, comma 187).

 

Si introduce la rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. RITA), ossia la possibilitā di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio.

La possibilitā di richiedere la RITA č riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l’accesso all’APE, certificati dall’INPS.

La prestazione consiste nell’erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto.

La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, č assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare č anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007 (art.1, commi da 188 a 193).

 

Si esclude a regime l’applicazione della riduzione percentuale (cd. penalizzazione) prevista dalla riforma pensionistica del 2011 (cd. “riforma Fornero”) sui trattamenti pensionistici anticipati (art.1, comma 194).

 

Si interviene sulla disciplina del cumulo a fini pensionistici di periodi assicurativi, con l’obiettivo di ampliare le possibilitā di accesso all’istituto. In particolare, si sopprime la norma che attualmente esclude la possibilitā di avvalersi del cumulo per i soggetti che siano in possesso dei requisiti pensionistici e si prevede che sia sufficiente anche la maturazione del solo requisito contributivo. Per i pubblici dipendenti che si avvalgono del cumulo i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Specifiche norme transitorie sono volte a tutelare i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione e i cui procedimenti non si siano ancora perfezionati, al fine di consentire loro l'accesso alternativo all'istituto del cumulo  e di garantire il recupero delle somme eventualmente versate. Nel corso dell’esame parlamentare si č estesa anche ai soggetti iscritti alle casse professionali privatizzate la facoltā di conseguire un’unica pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o pių) forme di assicurazione obbligatorie (art.1, commi da 195 a 198).

 

Si introduce la possibilitā per i cd. lavoratori precoci, a decorrere dal 1° maggio 2017, di accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto di 41 anni (in luogo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Possono avvalersi della possibilitā di accedere al pensionamento con il requisito contributivo ridotto i soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo versati prima del compimento del 19° anno di etā, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996 e si trovino in determinate situazioni di disagio sociale, quali: stato di disoccupazione (a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale) sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi; svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravitā; riduzione della capacitā lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invaliditā civile, pari o superiore al 74 per cento; svolgimento da almeno sei anni in via continuativa, in qualitā di lavoratore dipendente, nell'āmbito di determinate professioni, di attivitā lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo; lavoratori che svolgono attivitā lavorative cd. usuranti.

Il requisito ridotto di 41 anni č comunque soggetto ad adeguamento in base agli incrementi della speranza di vita.

Il trattamento pensionistico liquidato in base al requisito contributivo ridotto non č cumulabile con redditi da lavoro per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra il requisito ordinario (per il conseguimento del trattamento a prescindere dall'etā anagrafica) e l'anzianitā contributiva al momento del pensionamento.

Per i pubblici dipendenti che accedono al pensionamento con il requisito ridotto i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

L’accesso al pensionamento con il requisito contributivo ridotto č comunque consentito entro i limiti di spesa stabiliti (360 milioni di euro per il 2017, 550 milioni per il 2018, 570 milioni per il 2019 e 590 milioni annui a decorrere dal 2020), per cui se dal monitoraggio delle domande emerga uno scostamento (anche in via prospettica) rispetto ai limiti di spesa, la decorrenza dei trattamenti č differita sulla base di specifici criteri di prioritā (da definire con successivo D.P.C.M.) (art.1, commi da 199 a 205).

 

Si agevola ulteriormente l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono attivitā usuranti. In particolare, si prevede che non vengano pių applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (cd. finestre); si attenuano le condizioni attualmente previste per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato, anticipando al 2017 (in luogo del 2018) la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti che devono essere presenti nel corso della carriera lavorativa; si esclude che per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 si proceda all’adeguamento alla speranza di vita dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata. A fronte delle modifiche introdotte, la norma prevede un rifinanziamento dell’apposito Fondo per 84,5 milioni di euro per il 2017, 86,3 per il 2018, 124,5 per il 2019, 126,6 per il 2020, 123,8 per il 2021, 144,4 per il 2022, 145,2 per il 2023, 151,8 per il 2024, 155,4 per il 2025 e 170,5 annui a decorrere dal 2026 (art.1, commi da 206 a 209). Infine, nel corso dell’esame parlamentare sono state introdotte norme volte a semplificare modalitā e termini di presentazione delle domande di accesso ai benefici previdenziali previsti per i lavoratori che svolgono attivitā usuranti (art.1, comma 206, lett. c-bis)).

 

Si stabilisce una disciplina uniforme per le detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cd. no tax area per i pensionati), estendendo ai soggetti di etā inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni giā prevista per gli altri soggetti (art.1, comma 210).

 

Si realizza l’ottavo intervento di salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica del 2011 (interventi a favore dei cd. esodati). L’intervento opera essenzialmente attraverso l’incremento dei contingenti di categorie giā oggetto di precedenti salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 84 mesi successivi all’entrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti. L’ottava salvaguardia intende concludere definitivamente il processo di transizione verso i nuovi requisiti stabiliti dalla riforma pensionistica del 2011, disponendo la soppressione del cd. Fondo esodati istituito nel 2012 e il conseguente utilizzo delle residue risorse in esso contenute per concorrere a finanziare gli interventi in materia pensionistica previsti dal disegno di legge di bilancio. Nel corso dell’esame parlamentare č stato aumentato (da 27.700) a 30.700 il numero dei soggetti beneficiari della salvaguardia: in particolare, l’incremento di 3.000 unitā riguarda la categoria dei lavoratori collocati in mobilitā o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 (o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione, precedente alla data di licenziamento, di procedure concorsuali, anche in mancanza dei predetti accordi), che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennitā di mobilitā o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore della riforma pensionistica, per i quali il termine entro il quale devono aver cessato l’attivitā lavorativa č posticipato al 31 dicembre 2014 (in luogo del 31 dicembre 2012, previsto dal disegno di legge). L’ampliamento della platea dei beneficiari della salvaguardia definita nel corso dell’esame parlamentare comporta maggiori oneri per  161 milioni di euro, coperti a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 1, commi da 212 a 221).

Sempre nel corso dell’esame parlamentare sono state introdotte importanti disposizioni in materia di pensionamento anticipato.

In primo luogo č stata prevista l’estensione della possibilitā di usufruire della cd. opzione donna alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti (di cui all’art. 1, c. 9, della L. 243/2004)  a causa degli incrementi determinati dall’adeguamento dei medesimi all’aumento della speranza di vita (di cui all’art. 12 del D.L. 78/2010). Ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, rimangono comunque fermi per le predette lavoratrici la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita e alle decorrenze, nonché il sistema di calcolo contributivo. Gli oneri derivanti dall’intervento sono valutati in 18,3 milioni di euro per il 2017, 47,2 per il 2018, 87,5 per il 2019, 68,6 per il 2020, 34,1 per il 2021 e 1,7 per il 2022 (art. 1, commi da 223 a 225).

In secondo luogo č stato rifinanziato l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, per un importo pari a 5,5, mln di euro annui per il triennio 2017-2019, 5 mln di euro per il 2020 e 1,5 mln di euro per il 2021 (art.1, comma 226).

Infine, č stato riconosciuto il diritto a una pensione di inabilitā per i lavoratori affetti da patologie asbesto correlate, riconosciute di origine professionale o derivanti da causa di servizio, anche nel caso in cui questi non si trovino in condizioni di assoluta impossibilitā di svolgere qualsiasi attivitā lavorativa. Il beneficio č riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate emergano scostamenti rispetto alle risorse finanziarie stanziate, il riconoscimento della pensione č differito sulla base di specifici criteri di prioritā (etā, anzianitā contributiva, data della domanda) (art. 1, comma 250).

 

Si riduce il limite massimo di spesa (da 120 a 20 milioni per il 2017 e da 60 a 10 milioni per il 2018) previsto per il cd. part-time agevolato, introdotto dalla legge di stabilitā per il 2016 a beneficio di lavoratori dipendenti del settore privato in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi. Si ricorda che l’istituto prevede la possibilitā, mediante accordo con il datore di lavoro, di trasformare da tempo pieno a tempo parziale il rapporto di lavoro, con copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta e corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata), che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non č assoggettata a contribuzione previdenziale (art.1, comma 233).

 

Si interviene in materia di fondi di solidarietā bilaterali. Per quanto concerne i fondi di solidarietā bilaterali relativi al personale del credito e a quello del credito cooperativo, si introduce innanzitutto la possibilitā, mediante modifiche dei relativi atti istitutivi, di corrispondere l'assegno straordinario per il sostegno al reddito (riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo) in favore di lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anziché nei successivi cinque anni (come consentito dalla norma generale sui fondi bilaterali); inoltre, si prevede la possibilitā di corrispondere, ai lavoratori in possesso dei medesimi requisiti, l'importo relativo al riscatto o alla ricongiunzione di periodi contributivi precedenti l'accesso al fondo di solidarietā, previo versamento delle relative somme (art.1, commi da 234 a 237).

 

Sempre nel corso dell’esame parlamentare sono state introdotte ulteriori disposizioni volte a: estendere i benefici previdenziali per i centralinisti non vedenti (art. 1, comma 209); estendere ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali in materia di esenzione dall’imposta sui redditi (art. 1, comma 211); agevolare fiscalmente le pensioni a favore dei superstiti, se percepite dagli orfani, prevedendo che concorrono alla formazione del reddito complessivo solo per l’importo eccedente 1.000 euro (art. 1, comma 249); definire la quota delle risorse da riversare all’entrata del bilancio dello Stato per le casse di previdenza dei liberi professionisti che negli anni 2011-2014 non hanno assolto ai vincoli in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 370)  e fissare un limite massimo di 50 membri elettivi dell’organo di indirizzo generale delle Casse previdenziali dei liberi professionisti (art. 1, comma 98); estendere la copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attivitā di volontariato a fini di utilitā sociale (al fine di ricomprendervi anche tossicodipendenti condannati per reati di lieve entitā, imputati messi alla prova e condannati per guida in stato di ebbrezza) (art.1, commi 86 e 87).


 

Pubblico impiego e amministrazioni pubbliche

 

Personale

Per quanto riguarda il personale pubblico, č innanzitutto istituito un Fondo per il pubblico impiego, con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,39 miliardi di euro a decorrere dal 2018, volto a finanziare (art. 1, commi 364 e segg.):

§  la contrattazione collettiva nel pubblico impiego relativa al triennio 2016-2018 (in aggiunta ai 300 milioni di euro giā stanziati dall’ultima legge di stabilitā) e il miglioramento economico del personale non contrattualizzato;

§  assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltā assunzionali previste a legislazione vigente, nell’ambito delle amministrazioni dello Stato (inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco);

§  l’attuazione degli interventi normativi previsti in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di riordino dei ruoli del personale delle forze di polizia e delle forze armate ovvero il finanziamento della proroga, per l’anno 2017, del contributo straordinario di 960 euro su base annua, giā previsto per il 2016, in favore del personale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale.

Nel corso dell’esame parlamentare, inoltre, č stata prevista la proroga al 31 dicembre 2017 dell’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti alla data di entrata in vigore del decreto n. 101 del 31 agosto 2013, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, nonché delle graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 1, comma 368)

 

Efficientamento spesa dei Ministeri e spesa per acquisti

Il comma 425 definisce le modalitā attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i Ministeri concorrono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019, prevedendo la possibilitā che le riduzioni di spesa disposte con il disegno di legge di bilancio possano essere rimodulate nell’ambito di ciascun Ministero, fermo restando i risparmi di spesa da realizzare in termini di indebitamento netto della P.A..

Le rimodulazioni in questione vengono disposte in parte prevalente nella seconda sezione del disegno di legge in esame, negli stati di previsione interessati.

L’entitā dei risparmi, in termini di riduzioni della spesa ovvero aumenti di entrata, come definiti nella relazione tecnica, risultano di un ammontare complessivo, in termini di indebitamento netto, pari a 728,4 milioni nel 2017, 708,9 milioni nel 2018 e 713,2 milioni nel 2019. A decorrere dal 2020 l’entitā dei risparmi previsti per il 2019 č da considerarsi permanente

 

Il testo prevede, inoltre, all’art. 1, commi 413-419, la valorizzazione ed il perfezionamento delle misure di efficientamento della spesa per acquisti nella pubblica amministrazione tramite

§  l’individuazione di nuovi strumenti di acquisto centralizzato sulla base di uno studio svolto dal MEF, tramite Consip, secondo modelli organizzativi che prevedano anche l’acquisizione di beni durevoli e la concessione dell’utilizzo degli stessi da parte delle amministrazioni interessate;

§  la sperimentazione su due ministeri (Economia ed interno) e due categorie merceologiche in cui il MEF procede come acquirente unico;

§  l’estensione del Programma di razionalizzazione degli acquisti per i beni e servizi di particolare rilevanza strategica.

Sempre in tema di beni e servizi, il testo reca una disciplina sull'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni, di procedere ad acquisizioni di beni e di servizi in forma centralizzata. Le norme, che modificano le disposizioni giā vigenti in materia, concernono casi in cui non sia possibile il ricorso a tale forma e la costituzione di un Comitato guida, ai fini dell'indicazione di linee guida in materia. Il comma 423 prevede inoltre la conclusione di un accordo, in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome, relativo a linee di indirizzo e standard per l’efficientamento e la definizione di standard con riferimento ai magazzini e alla logistica distributiva, e - come specificato in sede di esame parlamentare - alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e alle politiche ed ai processi di gestione delle risorse umane.

Nel corso dell’esame parlamentare č stato precisato che le misure in materia di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione non devono discriminare od escludere le micro e le piccole imprese.

Inoltre, č stato aggiunto il comma 424, che dispone l’applicazione dell'approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi a decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, in deroga a quanto previsto dall'attuale normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali.

 

Altre disposizioni

 

Vengono destinati 31 milioni di euro complessivi per il biennio 2017-2018 per supportare le attivitā del Commissario straordinario per l’attuazione dell’Agenda digitale unitamente alla possibilitā di finanziare tali attivitā con ulteriori 9 milioni di euro a valere sui fondi strutturali 2014/2020.

Al Commissario spettano, in primo luogo, funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione e rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea (art. 1, commi 585 e 586).


 

Salute

 

In tema di salute vanno ricordate in primo luogo le misure dirette a migliorare l’efficienza organizzativa del Servizio sanitario nazionale.

Possono essere ricondotte a tale finalitā le disposizioni dirette a definire e disciplinare l’Infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilitā dei Fascicoli sanitari elettronici (FSE).

Agenzia per l’Italia digitale (AgID) cura la progettazione dell’infrastruttura nazionale necessaria a garantire l’interoperabilitā dei FSE in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze, con le regioni e le province autonome. La realizzazione della citata infrastruttura č gestita dal Ministero dell’economia e delle finanze attraverso l’utilizzo del Sistema Tessera sanitaria. E’ previsto l’istituto del commissariamento qualora una regione non rispetti i termini per la realizzazione del FSE. Si dispone un’autorizzazione di spesa di 2,5 milioni di euro, a decorrere dal 2017, per la progettazione e la realizzazione dell’infrastruttura nazionale per interoperabilitā dei FSE (art.1, commi 382-384).

Sempre all’ambito dell’efficienza organizzativa possono essere ricondotte le disposizioni (art. 1, commi 385-389) che introducono misure sperimentali per il 2017 per migliorare e riqualificare il Servizio sanitario regionale, mediante incremento della quota premiale del finanziamento del SSN per le regioni che presentano apposito programma, integrativo dell’eventuale Piano di rientro. Viene poi modificata la nozione di disavanzo ai fini dell'individuazione dei casi in cui sussista l'obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli altri enti pubblici che eroghino prestazioni di ricovero e cura (art.1, comma 390). In particolare, con una modifica approvata alla Camera, viene fissato al 7 per cento dei ricavi o a 7 milioni di euro – invece che al 5 per cento e a 5 milioni di euro - il valore del disavanzo tra i costi e i ricavi presupposto per l’adozione e l’attuazione di un piano di rientro per gli enti citati.

Altre norme attengono al finanziamento del SSN, rideterminando, in diminuzione, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che viene portato a 113.000 milioni di euro per il 2017 e a 114.000 milioni di euro per il 2018 (art.1, commi 392-394). Per il 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato č stabilito in 115.000 milioni di euro. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano gli effetti finanziari risultanti dalla rideterminazione del livello di finanziamento  mediante la sottoscrizioni di singoli Accordi con lo Stato, da stipularsi entro il 31 gennaio 2017. Per la Regione Trentino- Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano si rinvia ad un Accordo preesistente. Una quota parte del Fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a un miliardo, viene vincolata al finanziamento di specifici Fondi rivolti alla spesa farmaceutica - medicinali innovativi, innovativi oncologici e vaccini – e alla stabilizzazione del personale Ssn.

Con una norma aggiunta nel corso dell’esame presso la Camera, vengono disapplicate le disposizioni della legge di stabilitā 2015 (comma 569 della legge 190/2014) relative alle incompatibilitā, dal 1 gennaio 2015, della nomina a Commissario ad acta, per la gestione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari regionali, con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale, nei confronti delle regioni commissariate ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legge 159/2007. Si tratta delle regioni in cui, nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, si prefigura il mancato rispetto da parte della regione stessa degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, e il Presidente del Consiglio dei Ministri, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano. Ove la regione non adempia alla diffida, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro (1, commi 395-396) .

Un altro insieme di disposizioni (art.1, commi 397-408) revisiona parzialmente la governance farmaceutica.

La percentuale di incidenza della spesa farmaceutica sul Fondo sanitario nazionale rimane fissata al 14,85 per cento, ma cambiano le percentuali delle sue componenti: la farmaceutica territoriale, che assume la denominazione di “tetto della spesa farmaceutica convenzionata”, scende dall’11,35 al 7,96 per cento mentre la farmaceutica ospedaliera ora comprensiva della spesa per i farmaci acquistati in distribuzione diretta e per conto, denominata “tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti”, sale dal 3,5 al 6,89 per cento.

Si prevede l’istituzione due Fondi, con una dotazione di 500 milioni ciascuno a valere sul Fondo sanitario nazionale, dedicati, rispettivamente, ai medicinali innovativi e agli oncologici innovativi.

Č possibile una definizione con determina dell’AIFA, da adottare  entro il 31 marzo 2017, dei criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovativitā condizionata e dei farmaci oncologici innovativi. Vengono introdotte nuove norme sulla sostituibilitā dei farmaci biologici con i loro biosimilari e sull’acquisto dei farmaci biologici a brevetto scaduto, dirette alla razionalizzazione della spesa farmaceutica  associata ad una maggiore disponibilitā di terapie.

Viene infine prevista una specifica finalizzazione per l’acquisto dei vaccini ricompresi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini.

Nell’ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, viene prevista una specifica finalizzazione per gli oneri derivanti dal processo di assunzione e di stabilizzazione del personale del Ssn (art. 1, comma 409).

Inoltre, per garantire la continuitā delle attivitā di ricerca negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e negli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), in deroga a quanto disposto dall'art. 2, co. 4, del D. Lgs. 81/2015 (c.d. Jobs Act), gli IRCCS e gli IZS potranno continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca, appartenente sia all'area dei ricercatori, sia all'area professionalitā della ricerca, assunto con contratti flessibili, in servizio presso detti enti alla data del 31 dicembre 2016. Pertanto, nelle more della revisione dell’accesso all’attivitā di ricerca, delle modalitā di inquadramento del relativo personale e delle diverse possibili tipologie contrattuali, la norma in esame consente agli IRCCS e agli IZS di continuare ad avvalersi del personale giā in servizio (art. 1, comma 410, inserito durante l’esame alla Camera).

Viene stabilito, con alcune modifiche approvate nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, che in sede di revisione dei criteri di riparto del fondo per le non autosufficienze, č compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer (art. 1, comma 411) e che le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico non utilizzate per l’anno 2016 confluiscano nel 2017 nel Fondo medesimo (art. 1, comma 360).

Infine, viene autorizzata l’iscrizione, su un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di una somma pari a 80 milioni di euro finalizzata alla riduzione del debito dell’Ente strumentale alla Croce rossa nei confronti del sistema bancario - ivi compresa l’anticipazione bancaria in essere al 28 febbraio 2017- (art. 1, commi 597 e 598).


 

Scuola, universitā, ricerca 

 

In materia di scuola:

§  si prevede l’istituzione nello stato di previsione del MIUR di un nuovo Fondo, con una dotazione di € 140 mln per il 2017 ed € 400 mln dal 2018, destinato all’incremento dell’organico (docente) dell’autonomia (art. 1, comma 366 e 343-374);

§  si stanziano ulteriori € 128 mln per il 2107 per la prosecuzione fino al 31 agosto 2017 del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalitā degli edifici scolastici (c.d. programma #scuole belle) e si interviene con un’ulteriore proroga - sempre fino al 31 agosto 2017 - in materia di svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari negli stessi edifici (art. 1, comma 379-380);

§  si incrementa (da € 12,2 mln) a € 24,4 mln annui, a decorrere dal 2017, il contributo per le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilitā, si assegna alle scuole dell’infanzia paritarie, per il 2017, un contributo aggiuntivo di € 50 mln (invece di € 25 mln), stabilendo che lo stesso deve essere corrisposto entro il 31 ottobre, e si dispone che le erogazioni liberali alle scuole paritarie che danno diritto al c.d. school bonus sono versate direttamente alle stesse scuole (e non all’entrata del bilancio dello Stato) (art. 1, comma 616, 619-620);

§  si fissa in € 564 per il 2016, € 717 per il 2017, € 786 per il 2018 e € 800 dal 2019 l’importo massimo per studente per il quale č possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19%, relativamente alle spese sostenute per la frequenza di scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione (composto da scuole statali e scuole paritarie private e degli enti locali) (art. 1, comma 617);

§  si posticipa all’a.s. 2019/2020 la soppressione della possibilitā di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi (art. 1, comma 618);

§  in materia di edilizia scolastica: si assegnano agli enti locali spazi finanziari per il triennio 2017-2019 nel limite complessivo di € 300 mln (art. 1, co. 485-489), si prevede la destinazione di € 100 mln, nell’ambito del Piano di investimenti immobiliari dell’INAIL, alla realizzazione di nuove strutture scolastiche (art. 1, co. 85) e si inseriscono fra le finalitā di un nuovo Fondo istituito nello stato di previsione del MEF per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture, gli interventi in materia di edilizia pubblica, compresa quella scolastica (art. 1, comma 140);

§  relativamente al programma operativo nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" del periodo di programmazione 2014/2020, si prevede che lo stesso riguarda tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e si riconosce al MIUR la possibilitā di condurre i controlli previsti in materia di utilizzo dei Fondi strutturali europei avvalendosi dei propri revisori dei conti (art. 1, comma 312-313).

§  si introduce un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto attivitā di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro e si destinano le risorse relative all’attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, oltre che alle istituzioni scolastiche statali, anche alle scuole paritarie private e degli enti locali (art. 1, comma 308-311);

§  si fornisce una interpretazione autentica in materia di durata massima dei contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo e ATA e si rifinanzia per il triennio 2017-2019 il fondo per il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione dei medesimi contratti (art. 1, comma 375-376);

§  si introduce una specifica disciplina, all’interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l’ingresso in Italia di potenziali investitori che intendano effettuare una donazione a carattere filantropico di almeno € 1 mln a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nel settore, fra gli altri, dell’istruzione (art. 1, comma 148).

 

In materia di universitā:

§  si ridefinisce la disciplina in materia di contributi. In particolare, si istituisce - con riferimento agli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale (non esclusivamente a ciclo unico) la c.d. “no tax area” per quanti appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a € 13.000, fino al primo anno fuori corso (mentre il ddl faceva inizialmente riferimento all’iscrizione da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso). Ulteriori disposizioni fissano i criteri per la determinazione dell’importo massimo del contributo onnicomprensivo annuale per determinate categorie di studenti, fino ad un ISEE di € 30.000 (e non pių € 25.000). Inoltre, si dispone che gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari. Conseguentemente, si incrementa di € 55 mln per il 2017 e di € 105 mln dal 2018 il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle universitā statali. La nuova disciplina si applica anche alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), mentre non si applica alle universitā non statali, alle universitā telematiche, alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale e all’Universitā di Trento (art. 1, comma 252-267);

§  si incrementa, a decorrere dal 2017, di € 50 mln il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio e si prevede la determinazione, con decreto ministeriale, dei fabbisogni finanziari regionali, ai fini dell’assegnazione del fondo in misura proporzionale a tale fabbisogno. Inoltre, si prevede l’istituzione, in ogni regione, di un unico ente erogatore dei servizi per il diritto allo studio. Negli organi direttivi dell’ente regionale deve essere prevista comunque una rappresentanza degli studenti e il termine per l’attribuzione delle risorse al bilancio dello stesso ente č fissato al 30 settembre di ogni anno (art. 1, 268-272);

§  si prevede l’assegnazione annuale, previo bando emanato sentita la Conferenza Stato regioni, sulla base di requisiti di merito e di reddito, di almeno 400 borse di studio nazionali per il merito e la mobilitā, ciascuna del valore di € 15.000 annui, destinate a favorire l’iscrizione degli studenti ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle universitā statali o ai corsi di diploma accademico di primo livello nelle istituzioni statali AFAM, anche aventi sede differente da quella di residenza del nucleo familiare (art. 1, comma 273-289);

§  si prevede l’organizzazione, da parte delle universitā e delle istituzioni AFAM, di iniziative di orientamento finalizzate a sostenere gli studenti nella scelta del percorso universitario o accademico e l’organizzazione, da parte delle sole universitā, di iniziative di tutorato. Ai fini indicati, si dispone un incremento di € 5 mln dal 2017 del FFO (art. 1, comma 290-293);

§  si introduce la possibilitā di detrarre o dedurre le erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori (art. 1, comma 294);

§  si autorizza l’assunzione, da parte dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dal 2017, di ulteriori, complessive, 17 unitā (art. 1, comma 306);

§  si istituisce nel FFO, a decorrere dal 2017, una sezione denominata “Fondo per il finanziamento delle attivitā base di ricerca”, destinata a incentivare l’attivitā base di ricerca dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo pieno delle universitā statali, e dotata di uno stanziamento di € 45 mln annui a decorrere dal 2017. L’assegnazione del finanziamento deve soddisfare il 75% delle domande presentate dai ricercatori e il 25% di quelle presentate dai professori di seconda fascia. Si prevedono, inoltre, ulteriori misure finalizzate a sviluppare le attivitā di ricerca delle stesse universitā statali (art. 1, comma 295-304);

§  sempre nell’ambito del FFO, si istituisce, a decorrere dal 2018, un’altra sezione, denominata “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza”, destinata a finanziare – con uno stanziamento pari a € 271 mln annui – 180 dipartimenti delle universitā statali, anche ad ordinamento speciale. Le risorse sono assegnate sulla base dei risultati della Valutazione della qualitā della ricerca (VQR) effettuata dall’ANVUR e della valutazione dei progetti dipartimentali di sviluppo, presentati dalle universitā (art. 1, comma 314-337);

§  si prevede che, ai fini della quota – pari almeno ad un quinto dei posti disponibili – riservata alle chiamate a professore di ruolo di soggetti esterni all’universitā chiamante (art. 18, co. 4, L. 240/2010), sono considerati tali anche coloro che sono stati titolari di contratti di insegnamento (a tempo determinato). Inoltre, si inseriscono fra i soggetti con i quali possono essere stipulati contratti di ricercatore universitario di “tipo b”, coloro che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale o sono in possesso del titolo di specializzazione medica (art. 1, comma 338);

§  si prevede l’avvio delle attivitā di progettazione per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell’Universitā di Milano nell’area Expo 2015, autorizzando a tal fine uno stanziamento per il 2017 di € 8 mln, finanziato a valere, per € 3 mln, a carico del Fondo integrativo statale per la ricerca e, per € 5 mln, a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (art. 1, comma 134-135);

§  si concede un contributo una tantum pari al 65% del prezzo finale, per un massimo di € 2.500, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, nel 2017, agli studenti iscritti ai percorsi di studio specifici (art. 1, comma 626).

 

In materia di ricerca:

 

§  si incrementa di € 25 mln, dal 2017, il Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR (FOE), destinando l’incremento al sostegno delle Attivitā di ricerca a valenza internazionale (art. 1, comma 305);

§  si istituisce, coerentemente con il Programma nazionale per la ricerca (PNR), una nuova Fondazione per la creazione di un’infrastruttura scientifica e di ricerca di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell’alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca “Human Technopole” (art. 1, comma 116-123);

§  si definisce di natura non commerciale – bensė rientrante fra i compiti istituzionali – della gestione (da parte della societā consortile per azioni Sincrotrone di Trieste) dell’infrastruttura di ricerca FERMI (art. 1, comma 124);

§  si modificano i vigenti incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all’estero, rendendo strutturale la misura che consente di abbattere, per un determinato periodo di tempo, la base imponibile a fini IRPEF e IRAP in favore dei predetti soggetti, e si introduce una specifica disciplina, all’interno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare l’ingresso in Italia di potenziali investitori che intendano effettuare una donazione a carattere filantropico di almeno € 1 mln a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nel settore, fra gli altri, della ricerca scientifica (art. 1, comma 148);

§  si inseriscono fra le finalitā di un nuovo Fondo istituito nello stato di previsione del MEF per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture, gli interventi in materia di ricerca (art. 1, comma 140);

§  si autorizza la spesa di € 10 mln per gli anni 2017 e 2018 e di € 20 mln per il 2019 per la partecipazione italiana, fra l’altro, a centri di ricerca europei ed internazionali (art. 1, comma 582);

§  si autorizza la spesa complessiva di € 50 mln per il triennio 2017-2019 e di € 2 mln dal 2020 per garantire la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell’UE e per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonché per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerne il relativo progetto di localizzazione (art. 1, comma 606).

 


Il documento sulla legge di bilancio in relazione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU

 

Si segnala che, in occasione della presentazione del disegno di legge di bilancio, il Governo ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, un documento intitolato: La legge di Bilancio 2017 alla luce degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.

 

Si ricorda che con l’Agenda 2030 le Nazioni Unite hanno individuato 17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals o SDGs) articolati in 169 Target da raggiungere entro il 2030 in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale. Ogni Paese del mondo dovrā sviluppare una propria Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile.

 

I 17 obiettivi hanno natura trasversale e vanno, ad esempio, dalla lotta alla povertā nel mondo alla promozione della salute, dall’eguaglianza di genere alle azioni di inclusione sociale, dalle misure di contrasto al cambiamento climatico all’uso sostenibile delle risorse naturali.

 

 

Il documento predisposto dal Governo indica l’impatto delle diverse misure, contenute nella legge di bilancio, su ciascuno dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030. 


Tavola di navigazione

 

Oggetto

A.C.
4127-bis

A.S. 2611
art. 1, co.

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

1

1

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili e credito d’imposta strutture ricettive

2, co. 1,2

2-3

Credito d’imposta per strutture ricettive

2, co. 3-6

4-7

Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti

3

8-13

Manutenzione uffici giudiziari

 

14

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo

4

15-16

Regime di cassa per i contribuenti in contabilitā semplificata

5

17-23

Iva di gruppo

6

24-31

Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie

7

32

Assoggettamento all’IVA al 5% dei servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare

 

33-35

Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore e tracciabilitā dei pagamenti

 

36

Deducibilitā canoni di noleggio a lungo termine

8

37

Pagamento cumulativo della tassa automobilistica di proprietā

 

38-39

Riduzione canone RAI

9

40

Soppressione canone sale estratto da giacimenti

 

41

Proroga del blocco aumenti aliquote 2017

10

42

Anticipazioni di tesoreria

 

43

Abolizione IRPEF IAP e CD

11

44

Compensazioni IVA animali vivi  della specie bovina e suina

 

45-46

Ripristino agevolazioni territori montani

 

47

Riduzione dell’accisa sulla birra

 

48

Esclusione delle societā di gestione dei fondi comuni d’investimento dall’applicazione dell’addizionale all’IRES del 3,5 per cento

12

49

Regime fiscale agevolato per le societā sportive dilettantistiche

 

50

Regime fiscale agevolato per gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile

 

51

Sostegno agli investimenti delle PMI (nuova Sabatini)

13

52-57

Internazionalizzazione delle imprese

 

58

Incentivi per l’acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietā sociale e per la limitazione degli sprechi

 

59-64

Sottoscrizione atto costitutivo start-up innovative

 

65

Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per gli investimenti nelle start-up e nelle PMI innovative

14

66-69

Raccolta di capitali delle PMI

 

70

Rifinanziamento degli interventi per l’autoimprenditorialitā e per le start-up innovative

15

71-73

Sostegno alla promozione di cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi

 

74-75

Perdite fiscali di imprese neo costituite partecipate da societā quotate

16

76-80

Trattamenti dei crediti tributari e contributivi

 

81

Investimenti in startup da parte dell’INAIL

17

82-83

Rimodulazione investimenti enti di previdenza in fondi immobiliari pubblici

 

84

Destinazione risorse INAIL all’edilizia scolastica

 

85

Fondo sperimentale finalizzato a reintegrare l’INAIL degli obblighi di copertura assicurativa di malattie e infortuni

 

86-87

Agevolazione per investimenti a lungo termine

18,

co.1-10

88-99

PIR- Piani individuali di risparmio

18,

co. 11-25

100-114

Centri di competenza ad alta specializzazione nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0

 

115

Fondazione Human Technopole

19

116-123

Efficientamento centri di ricerca

 

124-125

Misure per l’attuazione del progetto dell’Area EXPO 2015

 

126-139

Efficientamento Anas

20
stralciato

 

Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese

21

140-142

Fondo per la realizzazione di investimenti per la conservazione della fauna e della flora, la salvaguardia della biodiversitā e dell’ecosistema marino

 

143

Sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche

 

144-145

Criteri di indennizzo dei figli delle vittime di omicidio commesso dal coniuge

 

146

Piano per gli impianti sportivi nelle periferie urbane

 

147

Misure di attrazione degli investimenti. Rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero

22

148-159

Premio di produttivitā e welfare aziendale

23

160-162

Risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilitā

 

163

Proroga dell’esclusione del contributo di licenziamento in caso di cambi di appalto

 

164

Abbassamento aliquota contributiva iscritti alla gestione separata

24

165

Anticipo Finanziario a garanzia pensionistica – Ape sociale

25

166-186

Quattordicesima

26

187

Rendita integrativa temporanea anticipata R.I.T.A

27

188-192

Monitoraggio e prosecuzione della sperimentazione relativa all’APE, all’APE sociale e a RITA

 

193

Abolizione penalizzazioni

28

194

Cumulo periodi assicurativi

29

195-198

Lavoratori precoci

30

199-205

Lavori usuranti

31

206-208

Benefici previdenziali per i centralinisti telefonici non vedenti

 

209

No tax area pensionati

32

210

Trattamenti pensionistici per le vittime del dovere e i loro familiari superstiti

 

211

Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico

33

212-221

Estensione opzione donna

 

222-225

Rifinanziamento prepensionamento giornalisti

 

226-232

Riduzione autorizzazione di spesa per trasformazione a tempo parziale dei rapporti di lavoro

34

233

Agevolazioni per l’assegno straordinario per il sostegno al reddito riconosciuto dai Fondi di solidarietā

35

234-237

Disposizioni in materia di finanziamenti per la povertā

 

238-239

Interventi in materia di politiche del lavoro

 

240

Congedo per le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere

 

241-242

Norma in materia di localizzazione e svolgimento dei servizi di call center

 

243

Fondo di solidarietā per il settore pesca

 

244-248

Reversibilitā

 

249

Interventi per i lavoratori affetti da malattie derivanti da amianto

 

250

Fondi regionali per l’occupazione dei disabili

 

251

Norme sulla contribuzione studentesca

36

252-267

Finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio

37

268-272

Borse nazionali per il merito e la mobilitā

38

273-289

Orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato

39

290-293

Erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori

40

294

Modalitā di finanziamento delle attivitā di ricerca e semplificazione

41

295-305

Autorizzazione all’assunzione di personale da parte dell’ANVUR

 

306

Finanziamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM)

 

307

Esonero contributivo alternanza scuola lavoro

42

308-313

Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza

43

314-317

Procedimento per l’attribuzione del finanziamento

44

318-331

Importo del finanziamento e modalitā della sua utilizzazione

45

332-339

Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari

 

340-343

Esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

46

344-347

Fondo sostegno natalitā

47

348-349

Piano di azione nazionale su “Donne Pace e Sicurezza”

 

350

Nuove fonti di alimentazione del Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime

 

351-352

Premio alla nascita

48, co.1

353

Congedo di paternitā

48, co. 2

354

Buono nido e rifinanziamento voucher asili nido

49

355-357

Pari opportunitā

50

358

Sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli

 

359

Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico

 

360-361

Ricostruzione privata e pubblica

51

362-363

Fondo per il pubblico impiego

52

364-365

367, 369

Fondo per organico di fatto

52, co. 3

366

Graduatorie concorsi pubblici

 

368

Casse di previdenza dei liberi professionisti

 

370

Fondo per le misure anti tratta

 

371

Assunzione personale amministrativo non dirigenziale giustizia

 

372

Organico di fatto

53

373-376

Strade sicure

54

377

Fondo volo

55

378

Scuole belle

56

379-380

G7

57

381

Efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale

58

 

Infrastruttura  per l’interoperabilitā per fascicolo sanitario elettronico

58,

co. 1-3

382-384

Quota premiale SSN e programma di miglioramento

58,

co. 4-8

385-389

Efficientamento e piani di rientro degli enti sanitari

58, co. 9

390

Piani di rientro per le regioni a statuto speciale e le province autonome

 

391

Livello di finanziamento del sanitario nazionale e quota vincolata per fondi

58,

co. 10-12

392-394

Incompatibilitā alla nomina a Commissario ad acta per la gestione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari regionali

 

395-396

Governance  sanitaria

59,

co.1-12

397-408

Assunzioni personale SSN

59,

co. 13

409

Attivitā di ricerca negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e negli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS).

 

410

Fondo Alzheimer

 

411

Rinnovi contrattuali personale SSN

 

412

Misure di efficientamento della spesa per acquisti

60,

co. 1-7

413-419

Acquisto beni e servizi

60,

co. 8-11

420-423

Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi nei bilanci enti locali

 

424

Misure di efficientamento della spesa dei Ministeri

61, co. 1

425

Vendita sedi all’estero

61, co. 2

426

Diritti consolari

61,

co. 3-4

427-428

Destinazione dei versamenti domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana

 

429

Definanziamento Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

 

430

Sgravi contributivi imprese trasporto

61, co. 5

431

Interventi sulle soprintendenze speciali

 

432

Esecuzione forzata in caso di contenzioso seriale e disposizioni in materia di video conferenza

62
stralciato

 

Fondi a favore degli enti territoriali

63

433

437-439

443

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale

 

434-436

Rinegoziazione dei mutui

 

440-442

Interventi concernenti gli Enti Locali

64

 

Modalitā di riduzione di risorse ai comuni (spending review)

64, co. 1

444

Spese di personale per Matera

 

445

Finanziamento Comune di Lecce

64, co. 2
stralciato

 

Fondo di solidarietā comunale

64,

co. 3-8

446-452

Canone per il servizio di distribuzione del gas naturale nel periodo di prosecuzione del servizio

 

453

Rinvio termine deliberazione bilancio di previsione enti locali

64, co. 9

454

Termini per la deliberazione del DOCUP

 

455

Consorzi per la gestione associata di servizi sociali

 

456

Amministrazione residui attivi e passivi relativi ai fondi gestione vincolata

 

457

Semplificazione procedimento acquisizione informazioni fabbisogni standard

64,

co. 10

458

Criteri per il riparto delle riduzioni di spesa di beni e servizi per i comuni che gestiscono funzioni e servizi in forma associata

 

459

Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi

 

460-461

Fondo per contenzioso amministrativo

 

462

Regole finanza pubblica per rilancio investimenti

65

 

Nuovo pareggio di bilancio enti territoriali
co. 21-22 Regioni statuto speciali

65,

co. 1-22

463-484

Assegnazione di spazi finanziari agli enti locali ed alle regioni per investimenti

65,

co. 23-42

485-501

506-508

Province autonome di Trento e di Bolzano

 

502-505

Interventi concernenti le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

66

 

Recepimento dell’Accordo fra il Governo e la Regione Siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016

66,

co. 1-8

509-516

Valle d’Aosta

66,

co. 9-10

517-518

Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016 (Friuli Venezia Giulia)

66,

co. 11-12

519-520

Revisione rata debito Regione Piemonte

66,

co. 13-15

521-523

Residue risorse giā erogate per pagare nuovi debiti

66,

co. 16-18

524-526

Proroga concorso alla finanza pubblica delle Regioni

66,

co. 19-20

527-528

Modifica riparto contributo IRAP

66,

co. 21

529

Regolazione anticipazioni di tesoreria per la Sanitā

66,

co. 22-24

530-532

Evoluzione della rilevazione SIOPE

66,

co. 25

533

Attribuzione alla Regione Friuli Venezia Giulia dell’IPT

 

534

Misure antielusive e di contrasto all’evasione

67

535-541

Lotteria scontrini

 

542-544

Vendita biglietti spettacolo

 

545-546

Imposta sul reddito d’impresa – IRI e razionalizzazione dell’Aiuto alla crescita economica – ACE

68

547-553

Rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni nonché della rivalutazione dei beni di impresa

69

554-564

Riapertura dei termini per  assegnazione o cessione di beni ai soci

70

565-566

Modifiche alla disciplina IVA sulle variazioni dell’imponibile o dell’imposta

71

567

Autorizzazione al cambio di tecnologia dei diritti d’uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz

72

568-575

Gara Superenalotto

73

576-577

Interventi diversi

74

 

Centri di servizio per il volontariato finanziati dalle Fondazioni Bancarie

74,

co. 1-4

578-581

Partecipazione italiana a iniziative internazionali

74, co. 5

582

Fondazioni lirico-sinfoniche

 

583

Spese Ales spa

 

584

Disposizioni per il completamento della procedura di cessione ILVA

74, co 6
stralciato

 

Agenda digitale

74,

co 7-8

585-586

Cultura e scienza italiana all’estero

74,

co 9-10

587-588

Corsi di lingua e cultura italiana all’estero

 

589

Adozioni internazionali

 

590

Linea ferroviaria Ferrandina-Matera

 

591

Stampa italiana all’estero

 

592

Contributo al Coni

 

593

Progetto Ryder Cup 2022

74,

co 11-12
stralciato

 

Credito sportivo

74,

co. 13
stralciato

 

Centro METEO

74,

co. 14
stralciato

 

Soprintendenze speciali di Roma e Pompei

74,

co 15
stralciato

 

Adeguamento delle reti viarie e ferroviarie per coppa del mondo e campionati mondiali sci 2020-2011 Cortina

74,

co. 16-27
stralciato

 

Commissari delegati del Governo

74,

co. 28-35
stralciato

 

Rifunzionalizzazione degli immobili pubblici

74,

co. 36

594

Nuova denominazione di Italia Lavoro S.p.A. (Anpal S.p.A.)

 

595

Associazioni combattentistiche

 

596

Debito Croce Rossa

 

597-598

Assegni al nucleo familiare per i cittadini italiani all’estero

 

599

Assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra

 

600

Piano nazionale per le cittā

 

601

Edilizia sanitaria

 

602-603

Rete viaria interessata da Coppa del mondo di sci

 

604

Istituto italiano per gli studi storici e Istituto italiano per gli studi filosofici

 

605

Ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia

 

606

Interventi di decontaminazione e bonifica ILVA

 

607

Piattaforma informatica sull’uso dei dati dei codici di prenotazione nel settore del trasporto aereo

 

608

Restituzione del finanziamento statale a favore di ILVA

 

609-610

Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalitā organizzata

75

611-612

Contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale

76
stralciato

 

Piano strategico nazionale della mobilitā sostenibile

77

613-615

Scuole paritarie e materne

78

616-619

Erogazioni liberali per investimenti in favore delle scuole paritarie

 

620

Fondo per l’Africa

79

621

Cassa depositi e prestiti

 

622

Fondo Corpi di polizia e dei vigili del fuoco

80

623

Rideterminazione del FISPE e del Fondo esigenze indifferibili

81

624-625

Rifinanziamento bonus cultura 18enni e del bonus strumenti musicali

82

626

Fondo nazionale per la rievocazione storica

 

627

Incremento limite annuale anticipazioni a carico del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie

83

628

Contributi per la cooperazione allo sviluppo

 

629

Immigrazione

84

630

Eliminazione aumenti accise ed IVA per l’anno 2017

85

631-632

Collaborazione volontaria

86

633-636

Fondi Speciali

87

637

Clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano

 

638

 


 

 

Oggetto

A.C.
4127-bis

A.S. 2611
Art.

Stato di previsione dell'entrata

88

2

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative

89

3

Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative

90

4

Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

91

5

Stato di previsione del Ministero delta giustizia e disposizioni relative

92

6

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative

93

7

Stato di previsione del Ministero dell' istruzione, dell'universitā e della ricerca e disposizioni relative

94

8

Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative

95

9

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

96

10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative

97

11

Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative

98

12

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative

99

13

Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivitā culturali e del turismo e disposizioni relative

100

14

Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative

101

15

Totale generale della spesa

102

16

Quadro generale riassuntivo

103

17

Disposizioni diverse

104

18

Entrata in vigore

105

19