Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Titolo: | Legge di bilancio 2017 - Quadro di sentesi degli interventi - A.S. 2611 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 510 Progressivo: 5 | ||
Data: | 06/12/2016 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||
Altri riferimenti: |
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Quadro di sintesi degli interventi
A.S. 2611
Dicembre 2016
Servizio Studi
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Dossier
n. 395/5
Servizio del Bilancio
Tel. 06 6706-5790 - * sbilanciocu@senato.it - @SR_Bilancio
Servizio Studi
Dipartimento
Bilancio
Tel. 06 6760-2233 - * st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Progetti di legge n. 510/5
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati č destinata alle esigenze
di documentazione interna per l'attivitā degli organi parlamentari e dei
parlamentari. Si declina ogni responsabilitā per la loro eventuale
utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti
originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
I N D I C E
§
Affari esteri e politiche
dellUnione europea
§ Ambiente, territorio e
protezione civile
§ Cultura, spettacolo, sport e
informazione
§ Infrastrutture, trasporti e
comunicazioni
§ Misure per la crescita e
politiche fiscali
§ Politiche sociali e per la
famiglia
§ Pubblico impiego e
amministrazioni pubbliche
§ Salute
§ Il documento sulla legge di bilancio in relazione agli obiettivi
dellAgenda 2030 dellONU
NOTA
Il presente dossier contiene una sintesi del
contenuto delle disposizioni recate dal disegno di legge di bilancio 2017.
Le
disposizioni sono state raggruppate sulla base di materie e politiche omogenee
con lobiettivo di dare conto in modo organico delle pių significative misure
che intervengono nei singoli settori.
Le
modifiche apportate in corso di esame presso la camera dei deputati sono
evidenziate su sfondo grigio.
Il disegno di legge di bilancio 2017 introduce una serie di disposizioni per rafforzare, sul piano delle risorse finanziarie, la proiezione italiana allestero.
In tale prospettiva, č istituito in primo
luogo un fondo di 45 milioni
di euro per lanno 2017, per la realizzazione
dinterventi relativi allorganizzazione e allo svolgimento del vertice G7 che
si terrā a Taormina lanno prossimo (comma 381).
Č
inoltre autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e
di 20 milioni di euro per lanno 2019al fine di consentire la partecipazione italiana a centri di ricerca
europei e internazionali ed alle iniziative promosse dai gruppi informali
dalle istituzioni e dagli organismi dellUnione europea e dalle banche e da
fondi internazionali di sviluppo, comunque denominati, nonché per assicurare
ladempimento degli oneri connessi alla partecipazione italiana ai predetti
soggetti, anche in esecuzione di accordi internazionali approvati e resi
esecutivi (comma 582).
Sempre, riguardo agli impegni assunti dal nostro Paese in sede multilaterale, con modifica approvata nel corso dellesame presso la Camera dei deputati, č stata prevista una specifica autorizzazione di spesa di 1.000.000 di euro per il 2017 e di 500.000 euro per ciascuna annualitā 2018 e 2019 per la predisposizione e lattuazione del terzo Piano di azione nazionale su Donne Pace e Sicurezza da adottare in attuazione della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle successive risoluzioni in materia (comma 350).
Sul versante della razionalizzazione delle spese dellAmministrazione degli affari esteri č prevista una maggiore entrata di 16 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019 derivante dalla vendita di immobili allestero facente capo alla rete diplomatico-consolare. Č inoltre resa permanente, a decorrere da questo esercizio finanziario, lacquisizione allentrata del bilancio dello Stato degli introiti, pari a 6 milioni annui, derivanti dallaumento della tariffa dei diritti consolari, e rimangano parimenti acquisite allentrata del bilancio dello Stato i maggiori introiti, rispetto allesercizio finanziario 2014, pari a 4 milioni di euro, derivanti da tale aumento (comma 426).
Una modifica
approvata nel corso dellesame presso la Camera dei deputati ha altresė
previsto la riassegnazione, a
decorrere dall'anno 2017, del trenta per cento dei versamenti effettuati per la domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana (pari a 300 euro)
allo stato di previsione della spesa dellesercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale. Tali risorse saranno trasferite agli uffici dei
consolati di ciascuna Circoscrizione consolare che hanno operato la percezione
del predetto contributo, in proporzione delle percezioni introitate. Tali somme
saranno destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini
italiani residenti o presenti allestero, con prioritā per la
contrattualizzazione di personale locale da adibire allo smaltimento
dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i
medesimi uffici consolari (comma 429).
Nellambito
degli interventi per la cooperazione
allo sviluppo e per la gestione dei
flussi migratori č creato un fondo
allocato sul bilancio del MAECI per interventi straordinari di dialogo con i Paesi africani dimportanza prioritaria per
le rotte migratorie, con una dotazione di 200 milioni per il 2017 (comma
621).
In
tema di cooperazione allo sviluppo un'integrazione
allart. 8 della legge n. 125/2014 (di riforma della disciplina generale
sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) prevede che il Governo destini una quota nel limite di 50
milioni - del fondo rotativo fuori bilancio costituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.A. (ai
sensi dellart. 26 della legge n. 227/1977), finalizzata alla costituzione di un fondo di garanzia per i
prestiti concessi dalla stessa Cassa depositi e prestiti per iniziative
riguardanti la cooperazione allo sviluppo Le risorse di tali fondi sono
qualificate come impignorabili
(comma 622, lettera a)).
Presso la Camera č stato modificato altresė lart. 27, comma 3 della
legge n.125/2014, disponendo che una quota del richiamato fondo rotativo
fuori bilancio costituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa possa essere
destinata alla costituzione di un fondo di garanzia per i crediti agevolati
concessi ad imprese italiane per assicurare il finanziamento della quota di
capitale di rischio per la costituzione di imprese miste in Paesi partner
della cooperazione italiana, con particolare riferimento alle piccole e medie
imprese (comma 622, lettera b)).
Nel settore della proiezione culturale del nostro Paese nel mondo, occorre segnalare
listituzione nello stato di previsione del MAECI un fondo dotato di 20.000.000 euro per il 2017, di 30.000.000 euro per il
2018 e di 50.000.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, finalizzato
alla promozione della lingua e della cultura italiana allestero. La
definizione degli interventi da finanziare con tali risorse verrā effettuata da
un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro delleconomia e con il
Ministro dei beni e delle attivitā culturali (commi 587 e 588).
Una modifica approvata durante
l'esame presso la Camera dei deputati ha disposto, per il 2017, lesecuzione di
interventi per un importo complessivo di
1.300.000 euro finalizzati a
favorire la promozione della lingua e
della cultura italiana allestero. In particolare, 300.000 euro sono stati destinati alle agenzie specializzate nei
servizi stampa dedicati agli italiani residenti allestero, mentre 1.000.000 di euro sono finalizzati ad
integrare la dotazione finanziaria dei contributi diretti in favore della
stampa italiana allestero (comma 589).
Un ulteriore comma
aggiuntivo autorizza la spesa di 4
milioni di euro a decorrere dal 2017 per la promozione della lingua e
cultura italiana allestero, con particolare riferimento agli enti gestori di corsi di lingua e cultura
italiana allestero (comma 592).
In materia di politiche dellUnione europea č stato incrementato da 500 milioni a 1 miliardo di euro il limite annuale di anticipazioni di cassa a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, per interventi nel quadro dei fondi strutturali (comma 628).
Ulteriore modifica ha altresė esteso - limitatamente
al 2017 e nel limite di 40 milioni di euro - i contributi
destinati a favore delle azioni di
cooperazione allo sviluppo realizzate dal MAECI, posti a valere sul
richiamato Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (comma 629).
La manovra di bilancio per il 2017 interessa il comparto agricolo con le seguenti disposizioni.
§ allarticolo 1, comma 44, č prevista lesenzione ai fini Irpef, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
§ allarticolo 1, comma 344 č disposto lesonero contributivo triennale, da riconoscersi nel limite massimo delle norme europee sugli aiuti de minimis, per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, con etā inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola nel periodo 1° gennaio 31 dicembre 2017. Durante il corso dellesame presso la Camera, lesonero č stato esteso anche ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con etā inferiore a 40 anni iscritti nella previdenza agricola nel 2016 e le cui aziende sono ubicate nei territori montani e nelle aree svantaggiate;
§ sono state innalzate per il 2017 le percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina prevedendo che le stesse non possano superare, rispettivamente, la misura del 7,7% e all8% (art. 1, commi 45 e 46);
§ č stata ripristinata, lagevolazione fiscale relativa ai trasferimenti di proprietā a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani finalizzati allarrotondamento della proprietā contadina (imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastali) (art. 1, comma 47);
§ č stato, poi, aumentato lo stanziamento del programma 1.3 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 destinato, in particolare, allincremento del Fondo per il rilancio del comparto cerealico, istituito dallart. 23-bis del decreto-legge n.113 del 2016 (con una copertura a valere sulla Tabella 12,).
Per il settore della pesca, č stata prevista listituzione del Fondo di solidarietā per il settore della pesca (FOSPE), con dotazione iniziale di 1 milione di euro per il 2017, alimentato, poi, con contribuzione ordinaria a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, al fine di garantire i lavoratori della pesca in caso di arresto temporaneo obbligatorio, sospensione dellattivitā per condizioni metereologiche avverse e ogni altra causa non imputabile al datore di lavoro (art. 1, commi 244, 245, 246, 247 e 248). Č stata, poi, riconosciuta unindennitā specifica per il 2017 a sostegno del reddito ai lavoratori dipendenti dalle imprese di pesca per la sospensione dellattivitā connesso al fermo biologico; il limite di spesa complessivo previsto č di 11 milioni di euro e comporterā la corresponsione di unindennitā giornaliera omnicomprensiva di 30 euro (art. 1, commi 346 e 347).
Ulteriori disposizioni incidono indirettamente nel settore.
Larticolo
1, comma 4 riconosce per ciascuno degli anni 2017 e 2018 il credito di imposta per la
riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, estendendolo
alle strutture che svolgono attivitā
agrituristica.
Larticolo 1, commi 8-13, proroga le misure di maggiorazione del 40% degli ammortamenti previste dalla legge di stabilitā per il 2016 e istituisce una nuova misura di maggiorazione del 150% degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico (Industria 4.0).
Larticolo 1, comma 52 proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2018, anche per le imprese agricole il termine per la concessione dei finanziamenti agevolati per lacquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini).
Larticolo 1, comma 66, reca, in ordine alle misure agevolative per l'autoimprenditorialitā e per le start-up innovative, nuove destinazioni di risorse, sia di fonte nazionale sia discendenti dal PON.
Larticolo 1, comma 140, istituisce un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, nonché edilizia pubblica.
Larticolo 1, comma 425 definisce le modalitā attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i Ministeri concorrono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019. Il dicastero agricolo (art. 1, comma 431) č chiamato a concorrere per un ammontare di 5,2 milioni di euro per il triennio 2017-2019. I risparmi conseguono per 0,9 milioni di euro dalla riduzione, disposta dal comma 5 del medesimo articolo 61, dello sgravio contributivo che sarā corrisposto, a decorrere dal 2017, nel limite del 48,7%, per le imprese armatoriali e per il personale dipendente imbarcato. Per 4,3 milioni di euro vengono disposti definanziamenti di alcune dotazioni previste a legislazione vigente, il cui dettaglio č riportato in apposita tabella (sez. II del ddl).
L'articolo
1, comma 554, proroga i termini per la rivalutazione
di quote e terreni da parte delle persone fisiche, confermando laliquota
dell'8 per cento in relazione alla relativa imposta sostitutiva.
In
materia ambientale, rileva, in primo luogo, listituzione di un Fondo destinato a finanziare interventi
riguardanti, tra laltro, la difesa del
suolo e il dissesto idrogeologico.
Il Fondo ha una dotazione di 1.900 milioni di euro per lanno 2017, 3.150
milioni per lanno 2018, 3.500 milioni per lanno 2019 e 3.000 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 (art. 1, comma 140). Sono stati altresė ulteriormente integrati e
dettagliati, durante l'esame presso la Camera dei deputati, i settori oggetto
di finanziamento allo scopo di ricomprendere, oltre alla difesa del suolo e al
dissesto idrogeologico, anche il risanamento
ambientale e le bonifiche, e,
nellambito delle infrastrutture, gli interventi
relativi alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e
depurazione. Tra le finalitā del fondo č stata inoltre inserita, a seguito
delle modifiche parlamentari, la soluzione delle questioni oggetto di procedure
di infrazione europea.
Gli
investimenti finalizzati alla prevenzione
del rischio idrogeologico nonché alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto
rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto
sanitario, sono, altresė, considerati con prioritā, nellambito delle
norme di finanza pubblica per il rilancio degli investimenti, ai fini dellassegnazione di spazi finanziari agli
enti locali (art. 1, comma 492, lettera d),
per il triennio 2017-2019, e alle regioni (art. 1, comma 499, lettera b).
Si prevede, poi, listituzione di un Piano strategico nazionale della mobilitā sostenibile destinato al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualitā dellaria con tecnologie innovative (art. 1, commi 613-615).
Ulteriori disposizioni inserite nel corso dellesame
presso la Camera riguardano:
§ listituzione di un fondo per la realizzazione degli investimenti per la conservazione della fauna e della flora e per la salvaguardia della biodiversitā e dellecosistema marino con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2021 (art. 1 comma 143);
§ linserimento dei sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti tra gli investimenti che danno titolo a beneficiare dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle PMI (c.d. nuova Sabatini, art. 1, comma 55);
§ lintroduzione di una disciplina volta a destinare, a partire dal 1° gennaio 2018, esclusivamente e senza vincoli temporali, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia a una serie di interventi, tra i quali l'acquisizione e la realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, la tutela e la riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché l'insediamento di attivitā di agricoltura in ambito urbano (art. 1, comma 460);
§ la destinazione delle somme, che saranno eventualmente confiscate alle societā del gruppo ILVA, nellambito di procedimenti penali per reati ambientali avviati prima del commissariamento del gruppo, al finanziamento degli interventi di decontaminazione e bonifica degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime societā (art. 1, comma 607);
§ la destinazione di 50 milioni di euro per il triennio 2017-2019, e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, al rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonché alla realizzazione delle infrastrutture in tale ambito (art. 1, comma 606).
Per quanto concerne le misure per lemergenza sismica, il disegno di legge provvede a stanziare le risorse per gli interventi di riparazione, ricostruzione e assistenza alla popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e per la ripresa economica nei territori interessati. Per tali finalitā, si autorizza la spesa di: 100 milioni di euro per lanno 2017 e 200 milioni di euro annui dallanno 2018 allanno 2047, per la concessione del credito dimposta maturato in relazione allaccesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, previsti per la ricostruzione privata (art. 1, comma 362, lettera a); 200 milioni di euro per lanno 2017, 300 milioni di euro per lanno 2018, 350 milioni di euro per lanno 2019 e 150 milioni di euro per lanno 2020 per la concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica (lettera b).
Gli interventi in materia di prevenzione del rischio sismico rientrano, inoltre, nel novero di quelli finanziabili dal citato Fondo istituito dallarticolo 1, comma 140.
Il disegno di legge, infine, interviene sulla disciplina vigente riguardante le detrazioni per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica, recupero edilizio e misure antisismiche. E prorogata fino al 31 dicembre 2017 (31 dicembre 2021 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unitā immobiliari del singolo condominio) la misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus). Gli interventi che interessino linvolucro delledificio e quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica beneficiano di una maggiorazione.
Sul fronte delle detrazioni fiscali per interventi relativi alladozione di misure antisismiche, il disegno di legge, da ultimo, modifica la disciplina vigente al fine di: ridefinire la misura dellagevolazione e la sua durata (50% in cinque anni, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021) e incrementarla nel caso in cui dai predetti interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore (70 per cento e 80 per cento nel caso di passaggio a una o due classi di rischio inferiori, 75 per cento e 85 per cento qualora gli interventi riguardino le parti comuni di edifici condominiali); ampliare lambito di applicazione agli edifici situati nella zona sismica 3 (art. 1, commi 2-3).
Specifiche risorse sono destinate - nellambito di quelle stanziate per il Fondo del pubblico impiego - per assunzioni a tempo indeterminato (per il 2017 e dal 2018, in aggiunta alle facoltā assunzionali previste a legislazione vigente) presso le amministrazioni dello Stato, inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Al contempo, parte delle risorse del Fondo del pubblico impiego sono destinate allincremento - dal 2017 - del finanziamento previsto a legislazione vigente per dare attuazione alle previsioni (della legge delega n. 124 del 2015) sulla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e di ottimizzazione dellefficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché (ai sensi della legge n. 244 del 2012) per il riordino dei ruoli del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate; in alternativa, tali risorse sono destinate al finanziamento della proroga, per lanno 2017, del contributo straordinario pari a 960 euro su base annua previsto dalla legge di stabilitā 2015 (n. 208 del 2015 all'articolo 1, comma 972) in favore del personale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale.
La ripartizione dei contributi del Fondo č operata con uno o pių D.P.C.M., previo parere del Ministro dellinterno e del Ministro della difesa, da adottare entro 90 giorni.
La dotazione complessiva del Fondo del pubblico impiego destinata altresė alla copertura degli oneri aggiuntivi per la contrattazione collettiva 2016-2018 ed a "miglioramenti economici" del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico - č pari a 1,48 miliardi per il 2017 e a 1,93 miliardi a decorrere dal 2018 (in base a quanto previsto dallarticolo 52, comma 2).
Nel corso dellesame parlamentare č altresė previsto, per il riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la destinazione di una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti dello stesso personale (e derivanti dallottimizzazione e razionalizzazione si specifici settori di spesa) per un importo massimo di 5,3 milioni di euro, nonché di una quota parte del Fondo istituito per il finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti (di cui allarticolo 1, comma 1328, della L. 296/2006), per un importo, in prima applicazione, in misura almeno pari a 10 milioni di euro. Tali finanziamenti operano (nel contesto dellistituendo Fondo per il pubblico impiego) ai fini dellottimizzazione dellefficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Č inoltre prorogata fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco unitamente allefficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto n. 101 del 31 agosto 2013, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.
Inoltre, per lacquisto e lammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco č disposto uno stanziamento di 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030, istituendo a tal fine un apposito fondo.
Un ulteriore stanziamento, pari a 997 milioni di euro per lanno 2017, č inoltre disposto in favore del fondo missioni internazionali istituito ai sensi dellarticolo 4 della recente legge quadro missioni internazionali (legge n. 145 del 2016).
Infine, č prorogato fino al 31 dicembre 2017 e limitatamente a 7.050 unitā l'operativitā del piano di impiego, concernente lutilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.
In materia di cultura e spettacolo:
§ si introduce una specifica disciplina, allinterno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare lingresso in Italia di potenziali investitori che intendano effettuare una donazione a carattere filantropico di almeno 1 mln a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori, fra gli altri, della cultura e del recupero dei beni culturali e paesaggistici (art. 1, comma 148);
§ si prevedono interventi sulle Soprintendenze speciali di Roma e Pompei e sugli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, finalizzati a garantire una razionalizzazione della spesa del Mibact e maggiore efficienza delle modalitā di bigliettazione degli istituti e luoghi della cultura indicati. In particolare, per le Soprintendenze speciali si prevede ladeguamento agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura (art. 1, comma 432);
§ si prevedono varie tipologie di sanzione per la vendita di titoli di accesso ad attivitā di spettacolo effettuata da soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione (art. 1, comma 545-546);
§ si autorizza la spesa di 10 mln annui per il biennio 2017-2018 e di 15 mln dal 2019 a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche (art. 1, comma 583);
§ si dispone che alla societā Arte lavoro e servizi Spa (ALES) non si applicano le norme di contenimento delle spese previste per le pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 584-bis);
§ si istituisce nello stato di previsione del MAECI un fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana allestero, con una dotazione di 20 mln per il 2017, 30 mln per il 2018 ed 50 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e si autorizza unulteriore spesa di 4 mln dal 2017 per la medesima finalitā, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori dei corsi di lingua e cultura italiana (art. 1, comma 587-589);
§ allo scopo di favorire la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo attraverso la stampa italiana all'estero, si autorizza per il 2017 la spesa di 300.000 euro in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero ed 1 mln ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero (art. 1, comma 592);
§ si prorogano per il quadriennio 2017-2020 i finanziamenti disposti per il triennio 2014-2016 per la realizzazione delle attivitā di ricerca e formazione dell'Istituto italiano per gli studi storici e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli (art. 1, comma 605);
§ si assegna la Card cultura per i giovani, introdotta dalla legge di stabilitā 2016, anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2017 e si prevede che possa essere utilizzata anche per lacquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro e di lingua straniera (art. 1, comma 626);
§ si istituisce nello stato di previsione del Mibact il Fondo nazionale per la rievocazione storica - con una dotazione di 2 mln per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 - al quale possono accedere regioni, comuni, istituzioni culturali e associazioni (art. 1, comma 627).
In materia di sport:
§ a decorrere dal 1° gennaio 2017, si eleva da 250.000 a 400.000 la soglia massima degli utili conseguiti annualmente dalle associazioni e dalle societā sportive dilettantistiche che consente laccesso alle agevolazioni fiscali di cui allart. 90, co. 2, della L. 289/2002(art. 1, comma 50);
§ si escludono dal piano pluriennale degli interventi per il potenziamento dell'attivitā sportiva in aree svantaggiate e zone periferiche urbane - finanziato con le risorse del Fondo Sport e Periferie (art. 15 del D.L. 185/2015-L. 9/2016) - i progetti, giā ammessi nel piano, giā finanziati con altre risorse pubbliche. E fatta salva la possibilitā, in sede di rimodulazione annuale del piano, di destinare le relative risorse al finanziamento di altri interventi presentati dal medesimo soggetto (art. 1, comma 147);
§ si assegna al CONI, per il triennio 2017-2019, un contributo annuo di 1 mln per lo sviluppo dei settori giovanili delle societā di pallacanestro e il sostegno degli investimenti per limpiantistica dedicata allo stesso sport (art. 1, comma 593);
§ si autorizza la spesa di 20 mln per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 al fine di adeguare la rete viaria interessata dal progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio 2021 (art. 1, comma 604).
In materia di informazione, si dispone la riduzione (da 100) a 90 del canone RAI per abbonamento privato per il 2017 (art. 1, comma 40).
Le disposizioni recate dal disegno di legge di stabilitā sulle amministrazioni territoriali si articolano in diverse tipologie di intervento, anche a seguito delle ulteriori norme inserite nel corso dellesame presso la Camera dei deputati. Tra i principali interventi vengono in rilievo le nuove regole sullequilibrio di bilancio di regioni ed enti locali, diverse disposizioni concernenti la dotazione e lutilizzo delle risorse finanziarie degli enti locali e delle regioni, alcune norme volte a favorire gli investimenti sia delle regioni che degli altri enti territoriali e, da ultimo, specifiche misure che incidono sulla regolazione dei rapporti finanziari con le autonomie speciali.
Quanto al primo intervento, i commi da 463 a 482 introducono le nuove regole del pareggio di bilancio per gli enti territoriali ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Lintervento consegue alle modifiche recentemente operate (dalla legge n.163 del 2016) sulla disciplina dellequilibrio di bilancio di regioni ed enti locali contenuta nella legge n.243/2012 di attuazione del principio del pareggio di bilancio. In sostanza, mediante i commi in esame vengono messe a regime, con alcune modifiche, le regole sul pareggio giā introdotte per il 2016 con la legge di stabilitā 2016, che vengono pertanto contestualmente soppresse. La regola in questione, mediante cui gli territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, consiste nel conseguire a decorrere dal 2017, sia in fase previsionale che di rendiconto, un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, in conformitā alla identica disposizione contenuta nellarticolo 9 della legge 243 sopradetta.
Il rispetto del saldo di pareggio in questione č rafforzato da un articolato sistema sanzionatorio da applicare in caso di mancato conseguimento del saldo in esame e, contestualmente, da un sistema premiale in caso di rispetto del saldo stesso.
Si stabilisce inoltre che a decorrere dal 2017, anche la regione Valle dAosta segue le regole del pareggio di bilancio (comma 484) che, pertanto, si aggiunge alle regioni Sardegna e Sicilia (cui giā si applica rispettivamente dal 2015 e dal 2016). Per le restanti tre autonomie speciali viene stabilito che non si applica la nuova regola del pareggio di bilancio, confermandosi quindi (comma 483) la disciplina del patto di stabilitā interno.
Larticolo 64, commi 446-452, disciplina lalimentazione e il riparto del Fondo di solidarietā comunale, che costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalitā di perequazione, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi, da applicare a decorrere dallanno 2017.
Le disposizioni provvedono, in particolare a quantificare la dotazione annuale del Fondo a partire dal 2017, pari a circa 6.197 milioni, fermo restando la quota parte dellimposta municipale propria, di spettanza dei comuni (circa 2.770 milioni), che in esso confluisce annualmente. Vengono inoltre ridefiniti e i criteri di ripartizione del Fondo medesimo, basati per la parte prevalente sul gettito effettivo IMU e Tasi del 2015 e per altra parte secondo logiche di tipo perequativo, vale a dire la differenza tra capacitā fiscali e fabbisogni standard. Si provvede altresė ad incrementare tale criterio perequativo, aumentando progressivamente negli anni la percentuale del Fondo da redistribuire secondo tali logiche perequative, anche prevedendo a tal fine un correttivo statistico per contenere il differenziale di risorse, rispetto a quelle storiche di riferimento, che potrebbe derivare dal meccanismo stesso della perequazione. In presenza della nuova disciplina di alimentazione e ripartizione del Fondo, nel corso dellesame presso la Camera č stato precisato che lerogazione delle risorse destinate alle unioni e fusioni di comuni (30 milioni annui sia per le unioni che per le fusioni) continueranno ad essere erogate secondo gli importi e le regole ora vigenti. E stato inoltre elevata (comma 447) dal 40 al 50 per cento, a decorrere dal 2017, la quota del contributo straordinario commisurato ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 a favore dei comuni che danno luogo alla fusione.
Sono state inserite (durante l'esame presso la Camera) nellambito dei commi da 433 a 443 diverse norme tese ad agevolare la gestione contabile e quella finanziaria degli enti locali, con riguardo, in particolare: alla possibilitā di modificare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale introdotto dal comma 714 della legge n. 208/2015, stabilendo che gli enti i quali abbiano presentato od ottenuto lapprovazione del suddetto piano prima dellapprovazione del rendiconto 2014 possono rimodularlo o riformularlo entro il 31 marzo 2017, in presenza di determinati presupposti, tra cui anche una attestazione circa il rispetto della disciplina sui tempi di pagamento degli enti interessati verso i propri creditori (comma 434); alla facoltā di riformulazione del piano triennale di copertura del disavanzo operato ai sensi dellarticolo 193 del Tuel da parte degli enti locali per i quali ricorrano, anche in tal caso, specifici presupposti stabiliti dalle nuove disposizioni (comma 435); alla previsione di un pių ampio periodo temporale (dal triennio ora previsto ad un quinquennio) per leffettuazione delle misure di riduzione delle spese correnti cui sono tenuti gli enti che accedano al Fondo di rotazione per la stabilitā finanziaria degli enti locali (comma 436). Con analoghe finalitā sono state estese anche al 2017 alcune disposizioni giā vigenti in tema di rinegoziazione dei mutui, costituite: - dalla possibilitā di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, senza vincoli di destinazione; - dal consentire di realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui anche in corso di esercizio provvisorio, fermo restando lobbligo di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione; - dalla facoltā per le province e le cittā metropolitane di rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui, consentita solo per le rate in scadenza nell'anno 2015-2016 ed ora estesa anche a quelle in scadenza nel 2017 (commi 440-442).
Sempre in tema di riduzione di spesa č stata introdotta una disposizione (comma 459) tesa a meglio regolamentare la ripartizione delle riduzioni di spesa previste da alcune disposizioni vigenti nel caso in cui laggregato di spesa di riferimento gravi su comuni capofila di funzioni e servizi in forma associata,
I commi 524-526 dispongono che le Regioni che hanno ottenuto anticipazioni per il pagamento dei debiti pregressi maturati entro il 31 dicembre 2013 per importi superiori rispetto ai pagamenti effettivamente effettuati, possono utilizzare le risorse eccedenti per il pagamento dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2014. A tal fine le amministrazioni sono tenute a trasmettere formale certificazione dellavvenuto pagamento dei debiti entro il 28 febbraio 2017. Le risorse, ricevute a titolo di anticipazione, non rendicontate entro il 31 marzo 2017, devono essere restituite allo Stato entro il successivo 30 giugno. Con una modifica disposta durante lesame alla Camera, tra i soggetti destinatari della diposizione č stata inserita la gestione commissariale della regione Piemonte, che, si rammenta, č considerata anche nei commi 521-523, laddove si ridefiniscono in diminuzione riallineandoli alla effettiva misura degli stessi che si č di fatto riscontrata - gli oneri a carico della regione nei confronti della gestione in questione.
I commi 527-528 estendono al 2020 i due contributi alla finanza pubblica giā previsti sino al 2019, uno a carico delle Regioni a statuto ordinario e laltro a carico dellintero comparto delle Regioni (incluse le Regioni a statuto speciale) e delle Province autonome. Pertanto il primo contributo, pari attualmente a complessivi 4.202 milioni euro annui e da corrispondere fino al 2019, andrā versato anche nel 2020, ed analogamente avverrā per quello di 5.480 milioni a carico delle autonomie speciali. Lammontare complessivo dei due contributi, che al netto delle risorse (circa 2.000 milioni) rinvenienti dal settore sanitario č pari a 7.682 milioni, determina nel 2020 un corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica in tale anno.
Il provvedimento, ai commi da 485 a 508, assegna agli enti locali spazi finanziari fino a complessivi 700 milioni annui, di cui 300 destinati ad edilizia scolastica, ed alle regioni fino a complessivi 500 milioni annui, per leffettuazione di spese di investimento, disciplinando nel contempo i requisiti necessari per lottenimento delle risorse stanziate da parte degli enti richiedenti. Tali requisiti- che qui non si dettagliano - vengono stabiliti con il fine di favorire la realizzazione di investimenti prioritariamente attraverso lutilizzo, da parte degli enti interessati, delle risorse proprie derivanti dai risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e dal ricorso al debito. In tal modo agli spazi in questione concerneranno prevalentemente gli enti locali virtuosi, quelli cioč che non riescono ad utilizzare gli avanzi di amministrazione rispettando nel contempo il saldo di equilibrio di bilancio, a causa dei limitati importi iscritti nel fondo crediti di dubbia esigibilitā: circostanza questa rinvenibile presso quegli enti che iscrivono in bilancio entrate in gran parte di effettiva esigibilitā. Nellambito dei criteri di prioritā previsti nella norma in ordine allassegnazione degli spazi finanziari agli enti, nel corso dellesame presso la Camera dei deputati č stato un ulteriore criterio relativo ai comuni istituiti a seguito di fusione, nonché a quelli con popolazione inferiore ai mille abitanti
I commi da 509 a 516 danno attuazione normativa a quanto concordato tra il Governo e la Regione siciliana in materia finanziaria con laccordo del 20 giugno 2016. In particolare si stabilisce che la regione per lanno 2017, ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, deve ottenere un saldo positivo non inferiore a 577,5 milioni di euro e a decorrere dal 2018, un saldo non negativo calcolato con le regole del pareggio di bilancio. I successivi commi 2-5 riguardano le misure di riduzione della spesa corrente regionale che la Regione si č impegnata a realizzare, in misura non inferiore al 3 per cento annuo dal 2017 al 2020, e rideterminano la misura - e la modalitā di calcolo - della compartecipazione regionale allIRPEF che passa dai 10 decimi calcolati con il metodo dei riscosso (a legislazione vigente, prima dellaccordo) ai 6,74 decimi per il 2017 e ai 7 decimi a decorrere dal 2018, calcolati con il metodo del maturato. La modifica comporta un incremento delle entrate regionali pari a 1.400 milioni di euro per il 2017 e circa 1.685 milioni di euro a decorrere dal 2018.
Quanto alla Regione Valle dAosta il comma 517, a seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 125 del 2015, stabilisce la restituzione alla regione delle somme che lo Stato aveva trattenuto a titolo di concorso alla riduzione del fabbisogno sanitario per gli anni dal 2012 al 2015. Viene poi attribuito (comma 518) alla Regione Valle dAosta l'importo complessivo di 448,8 milioni di euro a compensazione definitiva della perdita di gettito subita dalla Regione in conseguenza della diversa determinazione dellaccisa sullenergia elettrica e sugli alcolici.
Infine per la Regione Venezia Giulia, i commi 519 e 520 stabiliscono dando seguito alla sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2016 - la necessitā dellintesa per la quantificazione delle spettanze della Regione Friuli-Venezia Giulia (per i comuni del proprio territorio) e dello Stato in relazione alle variazioni di gettito conseguenti le modifiche dellimposizione locale immobiliare (IMU), sia in relazione agli anni 2012-2015, sia per gli anni 2016-2020. Nelle more della definizione dellintesa, il comma 12 quantifica provvisoriamente le spettanze dello Stato in 72 milioni di euro annui. Durante lesame presso la Camera dei deputati č stata inserita una disposizione (comma 534) con cui č stata attribuita alla Regione medesima, a decorrere dal 2017, limposta provinciale di trascrizione, che, attualmente di spettanza delle province, viene ora cosė trasferita a seguito del riordino territoriale operato dalla Regione, che ha soppresso le province quali enti titolari di funzioni amministrative, e che potrā attribuirla allente titolare di funzioni amministrative.
Sono stati altresė introdotti i commi da 502 a 505, riguardanti le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le norme, con esplicito riferimento allart. 104 dello Statuto (D.P.R. 670/1972) che lo consente, apportano modifiche allordinamento finanziario delle due Province autonome con laccordo delle stesse. In particolare vengono disciplinate e quantificate separatamente dal resto delle regioni lassegnazione di spazi finanziari per investimenti, per un importo, per ciascuna Provincia, di 70 milioni di euro per il 2017 e 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2018 al 2030, disponendosi contestualmente copertura degli oneri. Viene infine stabilito che il concorso alla finanza pubblica a carico delle due province autonome, consistente in contributi a carico delle Province medesime, potrā essere realizzato anche attraverso compensazioni a valere su somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo (con esclusione dei residui passivi perenti).
Con riguardo al settore della giustizia, il disegno di legge interviene su diversi aspetti, quali:
§ la proroga al 31 dicembre 2017 della possibilitā per gli uffici giudiziari di continuare ad avvalersi del personale comunale per le attivitā di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, nonostante il passaggio dai comuni allo Stato delle spese di funzionamento delle sedi giudiziarie previsto dalla legge di stabilitā 2015 (comma 14);
§ lallungamento dei termini di legge per il ritrasferimento obbligatorio degli immobili ceduti alle imprese, in seno a procedure giudiziarie, con imposizione indiretta agevolata (comma 32);
§ la modifica della legge fallimentare inerente un
possibile piano di pagamento parziale o
rateale dei crediti tributari e contributivi in sede di concordato
preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti; il piano puō riguardare
anche lIVA (comma 81);
§ linclusione tra i beneficiari del Fondo sperimentale
presso il Ministero del lavoro (di reintegro allINAIL della copertura
assicurativa di malattie e infortuni) dei soggetti coinvolti in attivitā in
favore di ammessi al lavoro di pubblica
utilitā in quanto: imputati ammessi
alla prova nel processo penale; condannati
per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti; tossicodipendenti condannati per un reato
in materia di stupefacenti, in caso di lieve entitā (commi 86-87);
§ listituzione di un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca e innovazione tecnologica, nonché edilizia pubblica. Tra i settori destinati a essere finanziati tramite il Fondo č compresa linformatizzazione dellamministrazione giudiziaria; le risorse stanziate per linformatizzazione dei servizi della giustizia si ricollegano essenzialmente allavvio del processo telematico (comma 140);
§ una disciplina di maggior favore per lindennizzo dei figli della vittima di omicidio commesso dal coniuge (o dallex coniuge) nonché da persona che ad essa č stata legata da relazione affettiva (comma 146);
§ lautorizzazione al prolungamento di ulteriori 12 mesi (quindi per tutto il 2017) - a domanda - del periodo di perfezionamento che puō essere svolto, nellambito dellufficio per il processo, dai cd. precari della giustizia (lavoratori cassintegrati, in mobilitā, socialmente utili e disoccupati) cioč i soggetti che hanno completato il tirocinio formativo presso i medesimi uffici, giā previsto dalla legge di stabilitā 2013 (commi 340-343);
§ la destinazione al fondo per lindennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti (anziché alla cassa delle ammende) delle risorse derivanti dalle sanzioni pecuniarie civili di cui al D.Lgs. n. 7 del 2016, la cui riscossione coattiva č affidata a Equitalia Giustizia (commi 351-352);
§ il finanziamento di 5 mln di euro allanno, nel triennio 2017-2019, del Fondo per le pari opportunitā, da destinare alle attivitā di sostegno e potenziamento dellassistenza alle donne vittime di violenza e dei loro figli, attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali e dei centri antiviolenza e delle case rifugio previsto dal Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui al DL n. 93 del 2013. (comma 359);
§ laumento di 5 mln delle risorse del Fondo per le misure anti tratta (comma 371);
§ lassunzione con contratto a tempo indeterminato di 1.000 unitā di personale amministrativo non dirigenziale nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria; la selezione avverrā sia bandendo nuovi concorsi che attingendo a graduatorie ancora valide; tali assunzioni si aggiungono a quelle straordinarie, a tempo indeterminato (di ulteriori 1.000 unitā di analogo personale) previste dalla legge n. 161/2016, di conversione del D.L. n. 117/2016 (comma 372);
§ il rifinanziamento del Fondo (previsto dallart. 1, comma 132 della legge 107/2015) per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi (anche non continuativi) su posti vacanti e disponibili (comma 375);
§ laumento di 5 mln, per il 2017, delle risorse del Fondo per le adozioni internazionali (comma 590);
§ la destinazione al finanziamento degli interventi di decontaminazione e bonifica delle somme che saranno eventualmente confiscate alle societā del gruppo ILVA, in applicazione dellart. 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (sulla responsabilitā amministrativa degli enti), nellambito di procedimenti penali per reati ambientali avviati prima del commissariamento del gruppo (comma 607);
§ viene assicurata- a fini di prevenzione del terrorismo e dei reati gravi, in attuazione della Direttiva 2016/68/UE - la copertura finanziaria (nel triennio 2017-2019) per la realizzazione, gestione e manutenzione della piattaforma informatica sulluso dei dati dei codici di prenotazione nel settore del trasporto aereo (PNR) (comma 608);
§ la predisposizione da parte dellAgenzia nazionale di una strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalitā organizzata, sulla cui attuazione lAgenzia deve relazionare annualmente il CIPE. In tale ambito, č previsto un incremento delle risorse assegnate alle aziende per assicurare loro la continuitā e laccesso al credito bancario, il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale e la tutela dei livelli di occupazione (commi 611-612).
Il disegno di legge di bilancio reca alcuni interventi in materia di immigrazione.
In primo luogo, per far fronte alle esigenze di accoglienza connesse al massiccio afflusso di immigrati, viene introdotta la facoltā di destinare le risorse relative ai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, nel limite massimo di 280 milioni di euro, alle attivitā di trattenimento, accoglienza, inclusione e integrazione degli immigrati, oltre quelle giā stanziate nella sezione II del bilancio (art. 1, comma 630).
La sezione II del disegno di legge di bilancio opera, a sua volta, un rifinanziamento di 320 milioni di euro per il 2017 per le attivitā di trattenimento ed accoglienza degli immigrati (cap. 2351/2 dello stato di previsione del Ministero dellinterno tabella 8).
Nel complesso, le previsioni di spesa a legislazione vigente per la missione n. 27 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti" ammontano a circa 2.864 milioni di euro.
Inoltre, con la finalitā di rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani dimportanza prioritaria per le rotte migratorie si prevede listituzione di un Fondo per lAfrica presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con una dotazione di 200 milioni di euro per lanno 2017 (art. 1, comma 621).
Si prevede, in primo luogo, listituzione,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo destinato a finanziare interventi
in materia, tra laltro, di trasporti e
viabilitā, nonché infrastrutture ed
edilizia pubblica. Il Fondo ha una
dotazione di 1.900 milioni di euro per lanno 2017, 3.150 milioni per lanno
2018, 3.500 milioni per lanno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2032 (art. 1, comma 140). Nel
corso dellesame presso la Camera dei deputati, sono stati ulteriormente
integrati e dettagliati i settori oggetto di finanziamento allo scopo di:
ricomprendere, oltre ai trasporti e alla viabilitā, anche la mobilitā sostenibile, la sicurezza stradale, la riqualificazione e laccessibilitā
delle stazioni ferroviarie, nonché
inserire gli investimenti per la riqualificazione
urbana e per la sicurezza delle periferie delle cittā metropolitane e dei
comuni capoluogo di provincia e leliminazione delle barriere architettoniche. Tra le finalitā del fondo č stata inoltre
inserita, a seguito delle modifiche parlamentari, la soluzione delle questioni
oggetto di procedure di infrazione europea.
Sono state,
altresė, inserite specifiche disposizioni volte a regolare la liquidazione
della societā Expo 2015 e ad attuare il
progetto di valorizzazione dellarea Expo 2015 (art. 1, commi 126-139), che
prevedono tra laltro:
§ la nomina di un Commissario Straordinario per la liquidazione della societā EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione;
§ la disciplina dei contributi per la liquidazione della societā, posti a carico dei soci;
§ la destinazione di 8 milioni di euro per il 2017 per lavvio delle attivitā di progettazione per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dellUniversitā di Milano;
§ la possibilitā, per gli enti pubblici non economici strumentali degli enti locali e regionali soci di Expo 2015 S.p.A. di assumere personale a tempo determinato in deroga ai vincoli assunzionali e finanziari vigenti.
Ulteriori disposizioni sono finalizzate a destinare 7 milioni di euro per il 2017 al Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le cittā (art. 1, comma 601) e ulteriori risorse disponibili, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie (art. 1, comma 141), nonché 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, alladeguamento della rete viaria interessata dal progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio 2021 (art. 1, comma 604).
Da ultimo, si prevede lintroduzione di una
disciplina volta a destinare, a partire dal 1° gennaio 2018, esclusivamente e
senza vincoli temporali, i proventi dei
titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia a una serie
di interventi, tra i quali la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, il risanamento
di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie
degradate, il riuso e la rigenerazione, nonché la demolizione di costruzioni abusive (art.
1, comma 460).
Con riferimento al settore dei trasporti si prevede nella prima sezione, listituzione di un piano strategico della mobilitā sostenibile, incrementando le risorse attribuite al Fondo finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale ed estendendone le finalitā. In particolare č incrementata la dotazione del citato Fondo, istituito dallarticolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilitā 2016) per lanno 2019 di 200 milioni di euro e per gli anni dal 2020 al 2033, di 250 milioni di euro per ciascun anno. Le risorse attribuite al Fondo possono essere destinate anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto. Si prevede infine lattribuzione di 2 milioni di euro per lanno 2017 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 finalizzati ad aumentare la competitivitā delle imprese produttrici di beni e servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto. A valere su queste ultime risorse possono essere stipulate convenzioni con lAgenzia nazionale per lattrazione degli investimenti INVITALIA nonché con dipartimenti universitari specializzati sulla mobilitā sostenibile per analisi e studi in ordine a costi/benefici degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali (art. 1, commi 613-615).
E stato inoltre previsto, sotto il profilo delle modifiche fiscali, nel corso dellesame presso la Camera dei deputati, lassoggettamento allIVA al 5%, a far data dal primo gennaio 2017, dei servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare precedentemente esenti dallimposta, precisando che la tariffa amministrativa per i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare sia comunque comprensiva dellimposta sul valore aggiunto (art. 1, commi 33-35). E stata inoltre introdotta la facoltā di pagamento cumulativo della tassa automobilistica di proprietā per le aziende con flotte e camion di cui siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici in leasing (art. 1, comma 38).
In continuitā con quando disposto dalla legge di stabilitā per il 2016 (art. 1, comma 640 della legge n. 208 del 2015) č stata autorizzata lulteriore spesa di 13 milioni di euro per il 2017, di 30 milioni di euro per il 2018 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche. Tali risorse saranno destinate alla realizzazione di progetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (art. 1, comma 144 e 145). Si ricorda che, con la legge di stabilitā per il 2016, erano stati autorizzati 17 milioni di euro per l'anno 2016 e 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
Č stato previsto infine il finanziamento
della linea ferroviaria Ferrandina-Matera. Si dispone in particolare
unautorizzazione di spesa di 10 milioni
di euro per lanno 2017, 32 milioni di euro per lanno 2018 e 42 milioni di
euro per gli anni dal 2019 al 2022 quale contributo al Nuovo contratto di
programma parte investimenti 2017 2021 di Rete ferroviaria italiana per la
realizzazione del citato intervento infrastrutturale (art. 1, comma 591).
Nella sezione seconda lintervento pių
rilevante riguarda una riduzione di
risorse per lanno 2017 (-345 milioni di euro) rispetto alle previsioni
iniziali a legislazione vigente 2017 (erano 4.112,17 milioni di euro),
relativamente al programma 13.8 "Sostegno allo sviluppo del trasporto.
Tali risorse sono destinate ad investimenti sulla rete tradizionale e per il
sistema alta velocitā, nonché a trasferimenti correnti per i contratti di
servizio per il trasporto passeggeri e merci. Una ulteriore riduzione č
prevista sullanno 2019 (-1.400 milioni di euro) a fronte di uno stanziamento
aggiuntivo di 500 milioni di euro per lanno 2018. Dallesame dellallegato
conoscitivo si rileva come il definanziamento di
1.400 milioni di euro per il 2019 consista in una riprogrammazione della spesa
con unanticipazione al 2018 di 100 milioni di euro e un differimento dei
restanti 1.300 milioni ad una fase successiva al 2019. Gli ulteriori interventi
previsti nella sezione seconda sono di modesto impatto finanziario.
Si prevede il rinnovo dei diritti duso delle frequenze della telefonia mobile GSM (banda 900 Mhz) e UMTS (1800 Mhz) in scadenza, con autorizzazione al cambio di tecnologia (cosiddetto refarming) e il rinnovo fino al 2029 dei diritti duso con pagamento in ununica soluzione, entro il 30 settembre 2017, dei contributi per il loro utilizzo, maggiorati del 30 per cento.
La disposizione prevede anche che i diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero non riceva istanze o per le quali non vengano concesse proroghe siano assegnati con una gara pubblica la cui base dasta č ulteriormente accresciuta del 10 per cento, rispetto al valore precedentemente indicato. I maggiori introiti previsti per il 2017 da tali disposizioni sono quantificati in 2.010 milioni di euro (articolo 1, commi 568-575).
Sotto il profilo degli interventi fiscali, si segnala in primo luogo il rinvio al 2018 degli aumenti IVA introdotti dalla legge di stabilitā 2015 - cd. clausola di salvaguardia - con la contestuale eliminazione degli aumenti di accise introdotti dalla legge di stabilitā 2014 con riferimento al 2017 e 2018. Da tali misure il Governo stima che derivi una riduzione della pressione fiscale per 15.133 milioni di euro nel 2017.
Č inoltre introdotto un nuovo aumento dellaliquota IVA di 0,9 punti percentuali dal 1° gennaio 2019 (cioč fino al 25,9 per cento, qualora nel 2018 non si provveda a sterilizzare il previsto aumento del 3 per cento).
Oltre agli interventi in materia di riscossione, recupero dellevasione, razionalizzazione degli obblighi di comunicazione (spesometro), definizione agevolata e voluntary disclosure, giā contenuti nel decreto-legge n. 193 del 2016, collegato alla manovra, si segnalano alcune misure del disegno di legge volte a rafforzare il contrasto allevasione fiscale ovvero a generare maggiori entrate:
§ tracciabilitā dei prodotti sottoposti ad accisa e requisiti pių stringenti per la gestione dei depositi fiscali (commi 536-537);
§ obbligo di pagamento tracciabile per i corrispettivi dovuti per prestazioni relative ad appalti di opere o servizi resi ai condomini. Sono altresė fissate le sanzioni per la contravvenzione a tali obblighi. (comma 36, introdotto durante lesame alla Camera);
§ possibilitā di emettere la nota di credito IVA, nel caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, solo una volta che dette procedure si siano concluse infruttuosamente (comma 567);
§ quantificazione in 1.600 milioni di euro per il 2017 delle maggiori entrate derivanti dalla voluntary disclosure (comma 633).
Le risorse complessivamente reperite sono destinate, secondo quanto chiarito dal Governo, al finanziamento dei provvedimenti a sostegno della competitivitā delle imprese e della crescita economica.
In tale contesto assume specifica rilevanza
lintroduzione dellimposta sul reddito dimpresa - IRI, giā prevista dalla
legge di delega fiscale (articolo 11 della legge n. 23 del 2014) rivolta agli
imprenditori individuali ed alle societā in nome collettivo ed in accomandita
semplice in regime di contabilitā ordinaria, previa opzione in tal senso. Essa
si calcola sugli utili trattenuti presso limpresa mediante applicazione dellaliquota unica IRES al 24 per cento.
Contestualmente č modificata anche la disciplina in materia di aiuto alla crescita economica (ACE): da un lato č diminuita laliquota percentuale utilizzata per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, in considerazione dellandamento dei tassi di interesse; dallaltro lato, la misura č estesa alle persone fisiche, alle societā in nome collettivo ed a quelle in accomandita semplice in regime di contabilitā ordinaria (commi 547-553).
Tra i numerosi interventi fiscali agevolativi o, comunque, destinati a promuovere il rafforzamento della crescita economica, si segnalano in particolare le seguenti misure (alcune delle quali giā descritte nelle specifiche politiche di settore):
§ proroga al 31 dicembre 2017 dellecobonus, valevole sino al 2021 per le parti comuni degli edifici condominiali, nonché della detrazione (50 per cento) per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Con riferimento alle spese per interventi antisismici, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 viene prevista una detrazione del 50 per cento, applicabile sia nelle zone sismiche ad alta pericolositā (zone 1 e 2), che nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari). La misura viene elevata se dalla realizzazione di tali interventi deriva una riduzione del rischio sismico. E infine prorogata al 31 dicembre 2017 la detrazione al 50 per cento per le spese relative all'acquisto di mobili (commi 2-3);
§ riconoscimento anche per il 2017 e il 2018, e nella misura del 65%, del credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere, incluse le attivitā agrituristiche (commi 4-7);
§
conferma della maggiorazione del 40% degli ammortamenti e istituzione di una
nuova maggiorazione, pari al 150%,
per gli ammortamenti su beni alto
contenuto tecnologico; durante lesame presso
la Camera dei deputati, lagevolazione č stata estesa ad ulteriori investimenti
in beni strumentali (commi 8-14);
§ estensione di un anno, fino al 31 dicembre 2020, del periodo in cui possono essere effettuati gli investimenti ammessi al credito dimposta per attivitā di ricerca e sviluppo, con elevazione al 50 per cento della misura dellagevolazione ed innalzamento da 5 a 20 milioni di euro dellimporto massimo annuale riconosciuto a ciascun beneficiario (commi 15-16);
§
introduzione del principio di cassa ai fini della tassazione dei redditi delle cd. imprese minori assoggettate a
contabilitā semplificata; č stato chiarito che
nei confronti di detti contribuenti continuano ad applicarsi le ordinarie
regole, valevoli per la determinazione del costo e del valore normale dei beni
(commi 17-23);
§
disciplina
del gruppo IVA, che consente di considerare come unico soggetto passivo IVA
linsieme di persone stabilite nel territorio dello Stato, purché vincolate fra
loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi; nel corso dellesame presso la Camera dei deputati
sono state meglio coordinate le disposizioni contenute nei nuovi articoli, cosė
chiarendo la decorrenza delle
procedure concorsuali che impediscono a un soggetto di partecipare al gruppo
IVA; (commi 24-31)
§ proroga al 30 giugno 2017 delloperativitā delle agevolazioni sulle imposte indirette per i trasferimenti immobiliari in seno a procedure giudiziarie; allungamento a cinque anni del termine per il ritrasferimento degli immobili ceduti alle imprese con imposizione agevolata (comma 32);
§ assoggettamento allaliquota IVA del 5% dei servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare precedentemente esenti dallimposta (commi 33-35);
§ limitazione dei versamenti dovuti dal condominio a titolo di sostituto di imposta allipotesi di raggiungimento una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro (comma 36);
§ innalzamento del limite annuo alla deducibilitā fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio (comma 37);
§ esclusione dal pagamento del canone per la concessione relativa all'estrazione del sale dai giacimenti (comma 41);
§ esenzione da Irpef, per il triennio 2017-2019, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (comma 44);
§ riduzione dellaccisa sulla birra, rideterminata da 3,04 euro a 3,02 euro per ettolitro e grado-plato a decorrere dal 1° gennaio 2017 (comma 48);
§ esclusione delle societā di gestione dei fondi comuni di investimento (SGR) dallapplicazione delladdizionale IRES del 3,5 per cento, (comma 49);
§ agevolazioni fiscali per gli operatori di finanza etica e sostenibile. Detti enti sono specificamente individuati nel testo unico bancario sulla base di specifici principi cui deve conformarsi la relativa attivitā. Per detti soggetti č esente dalle imposte sui redditi il 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio (comma 51);
§ estensione degli incentivi fiscali per le start-up innovative e per le PMI innovative (commi 66-68) e introduzione di una disciplina fiscale per la cessione delle perdite prodotte nei primi tre esercizi di attivitā di nuove aziende a favore di societā quotate che detengano una partecipazione nellimpresa cessionaria pari almeno al 20 per cento (commi 76-80);
§ possibilitā di proporre, in sede di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti, il pagamento parziale o rateale dei crediti tributari e contributivi, anche per lIVA (comma 81);
§ introduzione di forme di investimento da parte dell'INAIL in favore delle start-up innovative (commi 82-83); nel corso dellesame presso la Camera č stata introdotta la possibilitā di rimodulare, fermo restando il limite complessivo del quaranta per cento, la percentuale delle risorse degli enti di previdenza che possono essere destinate a sottoscrivere quote di fondi immobiliari relativi a immobili pubblici da valorizzare (comma 84);
§ detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese, effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione, con specifici limiti; soppressione per gli stessi soggetti del credito dimposta per gli investimenti infrastrutturali e introduzione dellimposta in misura fissa per le operazioni straordinarie (commi 88-96);
§ esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche derivanti dagli investimenti effettuati in piani di risparmio a lungo termine (c.d. PIR), a specifiche condizioni, tra cui lobbligo di investire nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le PMI (commi 100-114);
§ istituzione di un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, attivitā industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni, nonché edilizia pubblica (comma 140);
§ al fine di attrarre investimenti esteri, introduzione di una imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti allestero in favore delle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia nonché di un visto investitori per chi intende effettuare significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali (commi 148-159); nel corso dellesame presso la Camera dei deputati le agevolazioni sono state estese agli stranieri che intendono effettuare un investimento di almeno 500.000 euro in start-up innovative e sono stati inseriti specifici controlli sui richiedenti e sulla provenienza dei fondi da investire (comma 148);
§ proroga dei termini per la rivalutazione di quote e terreni e per la rivalutazione dei beni dimpresa e delle partecipazioni (commi 554- 564);
§ riapertura (al 30 settembre 2017) dei termini in tema di assegnazione o cessione di taluni beni ai soci e di estromissione dei beni immobili dal patrimonio dellimpresa da parte dellimprenditore individuale (commi 565-566);
§ incremento, per il 2019, del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, nella misura di 3 milioni di euro, e del Fondo per la crescita sostenibile, nella misura di 7 milioni di euro, per le politiche dellAgenzia nazionale per i beni sequestrati alla criminalitā organizzata (commi 611-612).
Sotto
il pių specifico profilo degli
interventi diretti a sostegno delle
piccole e medie imprese, si segnalano le modifiche allo strumento
agevolativo della cd. Nuova Sabatini per investimenti in
nuovi macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature. Il termine per la
concessione dei finanziamenti č prorogato
di due anni (fino al 31 dicembre 2018)
ed č conseguentemente
incrementato lo stanziamento per i
contributi statali in conto impianti per 28 milioni di euro per lanno 2017,
84 milioni di euro per lanno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni di euro
per lanno 2022 e 28 milioni di euro per lanno 2023. La misura č poi estesa agli investimenti in tecnologie per favorire
la manifattura digitale, prevedendo
un contributo statale maggiorato del 30
per cento, a cui č riservato il 20 per cento delle risorse statali
stanziate. Al riguardo, nel corso dellesame alla Camera dei
deputati, tra gli investimenti che danno titolo per beneficiare dei
finanziamenti, sono stati inseriti i sistemi di tracciamento e pesatura dei
rifiuti.
Limporto massimo dei finanziamenti a valere sul plafond presso Cassa depositi e prestiti S.p.A., č incrementato fino a 7 miliardi di euro (commi da 52 a 57).
Sono
inoltre previsti rifinanziamenti per l'autoimprenditorialitā e per le start-up
innovative. In particolare, si
autorizza, per le iniziative relative all'autoimprenditorialitā,
una spesa di 47,5 milioni per
ciascun anno del biennio 2017 e 2018 (il testo
originario recava uno stanziamento di 70 milioni nel 2017 e 60 milioni nel
2018). Per i finanziamenti agevolati per gli interventi per le start-up innovative la dotazione del Fondo per la crescita
sostenibile č incrementata della somma di
47,5 milioni per ciascun anno del biennio 2017 e 2018 (il testo originario recava uno stanziamento di 50 milioni nel
2017 e 50 milioni nel 2018). Ulteriori
risorse potranno poi essere ricavate, nel 2017, dal PON Imprese e
competitivitā 2014-2020 (commi
71-73).
Con riguardo alle start-up innovative, sono state introdotte misure di semplificazione consentendo la sottoscrizione dellatto costitutivo oltre che con firma digitale, anche con firma elettronica avanzata autenticata (comma 65). Inoltre, il medesimo atto costitutivo č esonerato dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria (comma 69).
Loperativitā della disciplina dei portali on-line per la raccolta di capitali (cd. equity crowdfunding), attualmente riservata dalla legge alle start-up innovative e alle PMI innovative, č estesa alla raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI in generale, come definite dalla disciplina europea, nonché degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre societā che investono prevalentemente in PMI (comma 70).
Č stato disposto un finanziamento di 20 milioni per il 2017 e di 10 milioni per il 2018 per i centri di competenza ad alta specializzazione nellambito del Piano nazionale Industria 4.0., per realizzare progetti di ricerca applicata a partenariato pubblico privato, demandandosi ad un decreto ministeriale le modalitā attuative della misura (comma115).
Un rifinanziamento del Fondo per la Crescita Sostenibile di 5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per l'anno 2018 č stato poi destinato agli interventi per il sostegno alla promozione di societā cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi (commi 74-75).
Infine si č intervenuti sulla disciplina relativa alle condizioni e alle modalitā di restituzione del finanziamento statale disposto fino a complessivi 800 milioni (600 milioni nel 2016 e 200 nel 2017) a favore di ILVA S.p.A. dallarticolo 1, comma 6-bis del D.L. n. 191/2015, per innalzare limporto degli interessi sulle somme finanziate ad ILVA ed introdurre la previsione che finanziamenti statali sopra indicati concessi e non erogati cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni che lorgano commissariale di ILVA č autorizzato ad emettere a valere sulle somme attualmente sottoposte a sequestro penale nellambito dei procedimenti a carico dei principali azionisti ed ex dirigenti dellILVA allatto del trasferimento delle medesime somme in Italia.
Quanto alla destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle citate obbligazioni si specifica la prioritā della restituzione dei finanziamenti statali per la parte eventualmente erogata (commi 609-610).
In materia di giochi pubblici, si segnalano le disposizioni per lavvio della procedura a evidenza pubblica volta a concedere la gestione dei giochi numerici a totalizzatore c.d. Gara Superenalotto (commi 576-577).
Si prevede poi linserimento nello scontrino fiscale e nella ricevuta del codice fiscale del cliente, previa richiesta, in considerazione dellistituzione di una lotteria nazionale collegata agli scontrini o alle ricevute fiscali a partire dal 2018 (commi 537-541). Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, nel corso dellesame parlamentare la probabilitā di vincita dei premi di tale lotteria č stata aumentata del venti per cento, rispetto alle transazioni effettuate in contante, per le transazioni con carta di debito e di credito; lattuazione della lotteria č stata anticipata al 1° marzo 2017 in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni o servizi effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito (commi 542-544).
Infine, in ordine alle entrate degli enti territoriali, al cui capitolo si rinvia, si segnala in questa sede la conferma per lanno 2017 del blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali; č inoltre confermata, sempre per il medesimo anno 2017, la maggiorazione della TASI giā disposta per il 2016, con delibera del consiglio comunale (comma 42).
Specifiche misure sono volte ad agevolare fiscalmente le componenti delle retribuzioni legate a incrementi di produttivitā, le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dellimpresa e il cd. welfare aziendale (art.1, commi da 160 a 162). In particolare, si interviene sullattuale regime tributario speciale che prevede un imposta sostitutiva dellIRPEF e delle relative addizionali pari al 10%, innalzando i limiti dellimponibile ammesso al beneficio (da 2.000 a 3.000 euro) e la soglia di reddito entro la quale esso č riconosciuto (da 50.000 a 80.000 euro annui). Inoltre, si prevede che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e sono quindi esclusi da ogni forma di imposizione, i contributi alle forme pensionistiche complementari e i contributi di assistenza sanitaria (anche se versati in eccedenza rispetto ai relativi limiti di deducibilitā), nonché il valore di azioni offerte alla generalitā dei dipendenti, anche se ricevute per un importo complessivo superiore a quello escluso dal reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF. Sono altresė esclusi dalla base imponibile IRPEF i contributi e i premi versati dal datore di lavoro (in favore della generalitā dei dipendenti o di categorie di dipendenti), per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita o il rischio di una malattia grave, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente.
Si prevede, per il solo settore privato,
uno sgravio contributivo per le nuove
assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche
in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.
Il beneficio contributivo spetta, a domanda ed entro specifici limiti di spesa, entro 6 mesi dallacquisizione del titolo di studio, per lassunzione di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attivitā di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato. Lo sgravio contributivo consiste nellesonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando laliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti allINAIL), nel limite massimo di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi (art.1, commi da 308 a 313).
Sempre in materia di apprendistato, nel corso dellesame parlamentare sono stati previsti ulteriori finanziamenti per la proroga (fino al 31 dicembre 2017) dei benefici contributivi per le assunzioni e per i percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro (27 milioni di euro) (art.1, comma 240 lett. b)).
Nel corso dellesame parlamentare č stata prevista lapplicazione a regime della disposizione (che la normativa vigente limita al periodo 2013-2016) in base alla quale il contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro (pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianitā aziendale negli ultimi tre anni) non č dovuto in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali (art.1, comma 164)
Nel corso dellesame parlamentare sono state introdotte disposizioni riguardanti il settore dei call center, al fine di contenere il fenomeno della localizzazione allestero (art.1, comma 243) e assicurare un maggiore sostegno al reddito dei lavoratori (art.1, comma 240 lett. d)), nonché disposizioni per il rifinanziamento degli interventi per il sostegno alla promozione di societā cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi (art.1, comma 74).
Si riconosce un esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con etā inferiore a 40 anni, le cui aziende siano ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate. Lesonero č riconosciuto (nei limiti delle norme europee sugli aiuti de minimis) per un periodo massimo di 36 mesi, decorsi i quali viene riconosciuto in una percentuale minore per ulteriori complessivi 24 mesi (nel limite del 66% per i successivi 12 mesi e nel limite del 50% per ulteriori 12 mesi) (art.1, comma 344).
Viene prorogato, con uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 2017 e 41,2 milioni di euro per il 2018 (questultimo introdotto nel corso dellesame parlamentare), il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, giā previsto in via sperimentale per gli anni 2013-2016. Il congedo deve essere goduto (anche in via non continuativa) entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e la sua durata č elevata da 1 a 2 giorni per il 2017 (analogamente a quanto giā disposto per il 2016) e fino a 4 giorni per il 2018 (elevabili a 5 in sostituzione della madre in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante) (art.1, comma 354).
Viene disposta la proroga per il 2017 e 2018 della facoltā riconosciuta alla madre lavoratrice, anche autonoma, di richiedere un contributo economico (c.d. voucher asili nido o baby-sitting) in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale (art.1, comma 356).
Vengono destinati 50 milioni di euro per 2017 al completamento delle procedure di stabilizzazione, con contratto a tempo determinato, dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attivitā di pubblica utilitā della regione Calabria (art.1, comma 163).
Vengono destinati 15 milioni di euro per la
riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietā (art.1, comma
240 lett. c)).
Si riconosce alle lavoratrici autonome vittime di violenza di genere il diritto allastensione dal lavoro nella misura massima di tre mesi con diritto a percepire una indennitā giornaliera dell80 per cento del salario minimo (art.1, commi 241 e 242).
Si prevede una riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali e per il loro personale dipendente imbarcato che, a decorrere dal 2017, viene corrisposto nel limite del 48,7% (art.1, comma 431).
Nel corso dellesame parlamentare č stata introdotta unindennitā giornaliera omnicomprensiva di 30 euro per garantire nellanno 2017 un sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti da imprese di pesca nel periodo di sospensione dellattivitā a causa dellarresto temporaneo obbligatorio (art. 1, commi 346 e 347).
Sulla base della nuova disciplina prevista per il disegno di bilancio in esame, che consente di operare direttamente nella II sezione dello stesso operazioni di riprogrammazione di risorse precedentemente effettuabili mediante le tabelle C, D ed E, lintervento sulle politiche di coesione č effettuato direttamente nelle pertinenti missioni e programmi degli stati di previsione interessati. In particolare si dispone:
1) un
rifinanziamento del Fondo per lo
sviluppo e la coesione (FSC) di
10.962 milioni per il 2020 e annualitā successive. Si tratta, in sostanza,
delliscrizione a bilancio della quota del 20 per cento delle risorse
autorizzate per il ciclo di programmazione 2014-2020 dalla legge di stabilitā
2014, che era stata tenuta in sospeso dalla medesima disposizione.
In proposito
si rammenta che larticolo 1, co. 6, della legge di stabilitā 2014 (legge n.
147/2013) ha disposto una dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione
(FSC) relativamente al nuovo ciclo di programmazione 2014-2020, nella misura complessiva
di 54.810 milioni. La norma ne ha disposto liscrizione in bilancio
limitatamente alla misura dell80 per cento (43.848 milioni).
2) una riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) autorizzate per gli interventi nel ciclo di programmazione 2014-2020 attraverso un anticipo di 2.450 milioni relative alla annualitā 2020 e successive al triennio 2017-2019, in particolare, 650 milioni al 2017, 800 milioni al 2018 e 1 miliardo al 2019.
3) una riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per lattuazione delle politiche comunitarie (Fondo IGRUE) attraverso una riduzione di 2 miliardi nel 2019 che vengono spostati al 2020. Conseguentemente per il Fondo IGRUE sono stanziati 4 miliardi e 750 milioni per il 2017, 4 miliardi e 650 milioni per il 2018, 2,7 miliardi per il 2019 e 7 miliardi per il 2020 e annualitā successive.
Si rammenta che nel Fondo di rotazione, istituito dallarticolo 5 della legge n. 183/1987 e gestito dalla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale rapporti con lUnione europea (IGRUE), sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari dei fondi strutturali. Il Fondo viene annualmente rifinanziato dalla legge di stabilitā
In tema di politiche sociali e per la famiglia vanno ricordate le misure dirette a fornire un sostegno economico ai nuclei familiari.
Viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo di sostegno alla natalitā (art.1, commi 348-349), con una dotazione di 14 milioni di euro per il 2017, 24 milioni di euro per il 2018, 23 milioni di euro per lanno 2019, 13 milioni di euro per lanno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dallanno 2021. Si tratta di un fondo rotativo diretto a favorire laccesso al credito delle famiglie con uno o pių figli, nati o adottati, a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.
Viene poi riconosciuto un premio alla nascita, o alladozione di minore pari ad 800 euro, corrisposto, in unica soluzione dallINPS, a domanda della futura madre, che puō essere richiesto al compimento del settimo mese di gravidanza o allatto delladozione (art.1, comma 353).
Inoltre viene istituito, a partire dal 2017, un buono per liscrizione in asili nido pubblici o privati, o per lintroduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche, di 1.000 euro annui per i nuovi nati dal 2016 (art.1, comma 355), previa presentazione di idonea documentazione attestante liscrizione, e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private.
Dal 2017 č poi stabilito un incremento a regime di 150 milioni a valere sullo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertā e allesclusione sociale, istituito dallart. 1, comma 386 della legge di stabilitā 2016 (legge 208/2015). Nelle more dellattuazione dei provvedimenti legislativi finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertā, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertā assoluta, e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti, e nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertā e allesclusione sociale, viene demandato ad un decreto interministeriale - Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze - laggiornamento per il 2017 dei criteri per laccesso alla misura di contrasto alla povertā, denominata Sostegno per linclusione attiva (SIA) anche al fine di ampliare la platea dei beneficiari nel rispetto delle prioritā previste dalla legislazione vigente. Il decreto interministeriale definirā altresė le modalitā di prosecuzione della sperimentazione dellassegno di disoccupazione (ASDI), anche mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertā e allesclusione sociale (art.1, commi 238-239, inseriti nel corso dellesame alla Camera).
Vanno infine ricordate le disposizioni che prevedono incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietā sociale e per la limitazione degli sprechi.
La misura riguarda gli enti pubblici e privati senza scopo di lucro, comprese le ONLUS, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti (art. 1, commi 59-64 inseriti nel corso dellesame alla Camera).
Il disegno di legge di bilancio contiene numerose misure in materia previdenziale.
Si prevede la possibilitā, per l'INAIL (previa adozione di un apposito regolamento) di sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso, dedicati allattivazione di start-up innovative, ovvero costituire e partecipare a start-up di tipo societario, intese allutilizzazione industriale dei risultati della ricerca ed aventi quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico (art.1, commi 82 e 83).
Si prevede la detassazione per i redditi derivanti dagli investimenti a lungo termine (almeno 5 anni) nel capitale delle imprese effettuati dalle casse previdenziali o da fondi pensione nel limite del 5 per cento dei loro asset. Contestualmente č soppressa per gli stessi soggetti la disciplina del credito dimposta per gli investimenti infrastrutturali.
Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono assoggettate alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro (art.1, commi da 88 a 99).
Si riduce laliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (portandola al 25% in luogo del 29% per il 2017 e in luogo del 33% a decorrere dal 2018) (art.1, comma 165).
Si introduce, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, lAnticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) e una indennitā, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (c.d. APE sociale).
LAPE consiste in un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza corrisposto, a quote mensili per dodici mensilitā, a un soggetto in possesso di specifici requisiti, da restituire a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.
LAPE č prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione.
Possono accedere allAPE i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione allAssicurazione generale obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata; etā anagrafica minima di 63 anni; maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi; anzianitā contributiva di 20 anni; pensione pari almeno a 1,4 volte il trattamento minimo (al netto della rata di ammortamento dellAPE); non essere giā titolare di un trattamento pensionistico diretto.
Lentitā minima e massima dellApe richiedibile sono determinate con successivo D.P.C.M., mentre la durata minima č di 6 mesi.
E prevista la istituzione di un Fondo di garanzia, a copertura dell80% del finanziamento e degli interessi erogati, la cui gestione č affidata allINPS sulla base di apposita convenzione. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (di concerto con il Ministro delleconomia delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le ulteriori modalitā di attuazione della disciplina dellApe (art.1, commi da 166 a 178).
LAPE sociale consiste in una indennitā, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni.
LAPE sociale č prevista in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018; entro tale data il Governo verifica i risultati della sperimentazione ai fini di una sua eventuale prosecuzione.
Possono accedere allAPE sociale i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: etā anagrafica minima di 63 anni; stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un anzianitā contributiva di almeno 30 anni; soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave e sono in possesso di un anzianitā contributiva di almeno 30 anni; soggetti che hanno una riduzione della capacitā lavorativa uguale o superiore al 74%, e sono in possesso di un anzianitā contributiva di almeno 30 anni; lavoratori dipendenti che svolgono, da almeno sei anni in via continuativa, specifiche professioni per le quali č richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e sono in possesso di un anzianitā contributiva di almeno 36 anni.
Lerogazione dellAPE sociale č esclusa nei casi di mancata cessazione dellattivitā lavorativa; titolaritā di un trattamento pensionistico diretto; soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria; soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI); soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attivitā commerciale; raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. Lindennitā č comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro nei limiti di 8.000 euro annui.
Lindennitā č pari allimporto della rata mensile della pensione calcolata al momento dellaccesso alla prestazione, non puō in ogni caso superare limporto massimo mensile di 1.500 euro, non č soggetta a rivalutazione ed č erogata mensilmente su dodici mensilitā allanno.
Il beneficio dellindennitā č riconosciuto, a domanda, entro limiti annuali di spesa (300 milioni di euro per l'anno 2017; 609 milioni di euro per l'anno 2018; 647 milioni di euro per l'anno 2019; 462 milioni di euro per lanno 2020; 280 milioni di euro per lanno 2021; 83 milioni di euro per lanno 2022; 8 milioni di euro per lanno 2023). Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto alle risorse finanziarie disponibili, la decorrenza della indennitā č differita, con criteri di prioritā (da definire con successivo DPCM) in ragione della maturazione dei requisiti (e, a paritā di requisiti, in ragione della data di presentazione della domanda), al fine di garantire un numero di accessi allindennitā non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
Infine, si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (di concerto con il Ministro delleconomia delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, vengano definite le modalitā di attuazione della disciplina dellApe sociale (art.1, commi da 179 a 186).
Si interviene sulla disciplina della c.d. quattordicesima, somma introdotta dal 2007 per incrementare i trattamenti pensionistici di importo pių basso, rideterminandone (dal 2017) limporto ed i requisiti reddituali dei beneficiari. In particolare, si prevede che la quattordicesima venga erogata non pių solamente se il soggetto interessato possieda un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo I.N.P.S. (pari, per il 2016, a 501,89 euro), ma anche, con importi diversi, nei casi in cui il soggetto possieda redditi fino al limite di 2 volte il trattamento minimo INPS (art.1, comma 187).
Si introduce la rendita integrativa temporanea anticipata (c.d. RITA), ossia la possibilitā di erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare (con esclusione di quelle in regime di prestazione definita) in relazione al montante accumulato richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici del regime obbligatorio.
La possibilitā di richiedere la RITA č riservata ai soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per laccesso allAPE, certificati dallINPS.
La prestazione consiste nellerogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto.
La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, č assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare č anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.
Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007 (art.1, commi da 188 a 193).
Si esclude a regime lapplicazione della riduzione percentuale (cd. penalizzazione) prevista dalla riforma pensionistica del 2011 (cd. riforma Fornero) sui trattamenti pensionistici anticipati (art.1, comma 194).
Si interviene sulla disciplina del cumulo a fini pensionistici di periodi assicurativi, con lobiettivo di ampliare le possibilitā di accesso allistituto. In particolare, si sopprime la norma che attualmente esclude la possibilitā di avvalersi del cumulo per i soggetti che siano in possesso dei requisiti pensionistici e si prevede che sia sufficiente anche la maturazione del solo requisito contributivo. Per i pubblici dipendenti che si avvalgono del cumulo i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Specifiche norme transitorie sono volte a tutelare i soggetti che hanno presentato domanda di ricongiunzione o di totalizzazione e i cui procedimenti non si siano ancora perfezionati, al fine di consentire loro l'accesso alternativo all'istituto del cumulo e di garantire il recupero delle somme eventualmente versate. Nel corso dellesame parlamentare si č estesa anche ai soggetti iscritti alle casse professionali privatizzate la facoltā di conseguire ununica pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o pių) forme di assicurazione obbligatorie (art.1, commi da 195 a 198).
Si introduce la possibilitā per i cd. lavoratori precoci, a decorrere dal 1° maggio 2017, di accedere al pensionamento anticipato con un requisito contributivo ridotto di 41 anni (in luogo di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne). Possono avvalersi della possibilitā di accedere al pensionamento con il requisito contributivo ridotto i soggetti che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo versati prima del compimento del 19° anno di etā, siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1° gennaio 1996 e si trovino in determinate situazioni di disagio sociale, quali: stato di disoccupazione (a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale) sempre che la relativa prestazione per la disoccupazione sia cessata integralmente da almeno tre mesi; svolgimento di assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, in favore del coniuge o di un parente di primo grado convivente, con handicap in situazione di gravitā; riduzione della capacitā lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dellinvaliditā civile, pari o superiore al 74 per cento; svolgimento da almeno sei anni in via continuativa, in qualitā di lavoratore dipendente, nell'āmbito di determinate professioni, di attivitā lavorative per le quali sia richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltosa e rischiosa la loro effettuazione in modo continuativo; lavoratori che svolgono attivitā lavorative cd. usuranti.
Il requisito ridotto di 41 anni č comunque soggetto ad adeguamento in base agli incrementi della speranza di vita.
Il trattamento pensionistico liquidato in base al requisito contributivo ridotto non č cumulabile con redditi da lavoro per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra il requisito ordinario (per il conseguimento del trattamento a prescindere dall'etā anagrafica) e l'anzianitā contributiva al momento del pensionamento.
Per i pubblici dipendenti che accedono al pensionamento con il requisito ridotto i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio iniziano a decorrere solo al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Laccesso al pensionamento con il requisito contributivo ridotto č comunque consentito entro i limiti di spesa stabiliti (360 milioni di euro per il 2017, 550 milioni per il 2018, 570 milioni per il 2019 e 590 milioni annui a decorrere dal 2020), per cui se dal monitoraggio delle domande emerga uno scostamento (anche in via prospettica) rispetto ai limiti di spesa, la decorrenza dei trattamenti č differita sulla base di specifici criteri di prioritā (da definire con successivo D.P.C.M.) (art.1, commi da 199 a 205).
Si agevola ulteriormente l'accesso al pensionamento anticipato dei lavoratori che svolgono attivitā usuranti. In particolare, si prevede che non vengano pių applicate le disposizioni in materia di decorrenze annuali per il godimento del trattamento pensionistico (cd. finestre); si attenuano le condizioni attualmente previste per laccesso al trattamento pensionistico anticipato, anticipando al 2017 (in luogo del 2018) la messa a regime della disciplina relativa ai requisiti che devono essere presenti nel corso della carriera lavorativa; si esclude che per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 si proceda alladeguamento alla speranza di vita dei requisiti richiesti per laccesso alla pensione anticipata. A fronte delle modifiche introdotte, la norma prevede un rifinanziamento dellapposito Fondo per 84,5 milioni di euro per il 2017, 86,3 per il 2018, 124,5 per il 2019, 126,6 per il 2020, 123,8 per il 2021, 144,4 per il 2022, 145,2 per il 2023, 151,8 per il 2024, 155,4 per il 2025 e 170,5 annui a decorrere dal 2026 (art.1, commi da 206 a 209). Infine, nel corso dellesame parlamentare sono state introdotte norme volte a semplificare modalitā e termini di presentazione delle domande di accesso ai benefici previdenziali previsti per i lavoratori che svolgono attivitā usuranti (art.1, comma 206, lett. c-bis)).
Si stabilisce una disciplina uniforme per le detrazioni dall'imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cd. no tax area per i pensionati), estendendo ai soggetti di etā inferiore a 75 anni la misura delle detrazioni giā prevista per gli altri soggetti (art.1, comma 210).
Si
realizza lottavo intervento di salvaguardia
in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica del 2011
(interventi a favore dei cd. esodati). Lintervento opera essenzialmente attraverso
lincremento dei contingenti di categorie giā oggetto di precedenti
salvaguardie, attraverso il prolungamento del termine (da 36 a 84 mesi
successivi allentrata in vigore della riforma pensionistica) entro il quale i
soggetti devono maturare i vecchi requisiti. Lottava salvaguardia intende
concludere definitivamente il processo di transizione verso i nuovi requisiti
stabiliti dalla riforma pensionistica del 2011, disponendo la soppressione del
cd. Fondo esodati istituito nel 2012 e il conseguente
utilizzo delle residue risorse in esso contenute per concorrere a finanziare
gli interventi in materia pensionistica previsti dal disegno di legge di
bilancio. Nel corso dellesame parlamentare č
stato aumentato (da 27.700) a 30.700 il numero dei soggetti beneficiari della
salvaguardia: in particolare, lincremento di 3.000 unitā riguarda la categoria
dei lavoratori collocati in mobilitā o in trattamento speciale edile a seguito
di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011
(o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate
dallattivazione, precedente alla data di licenziamento, di procedure
concorsuali, anche in mancanza dei predetti accordi), che perfezionano, entro
il periodo di fruizione dell'indennitā di mobilitā o del trattamento speciale
edile, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore della riforma
pensionistica, per i quali il termine entro il quale devono aver cessato
lattivitā lavorativa č posticipato al 31 dicembre 2014 (in luogo del 31
dicembre 2012, previsto dal disegno di legge). Lampliamento della platea dei
beneficiari della salvaguardia definita nel corso dellesame parlamentare
comporta maggiori oneri per 161 milioni
di euro, coperti a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica
economica (art. 1, commi da 212 a 221).
Sempre nel corso dellesame parlamentare sono state introdotte importanti disposizioni in materia di pensionamento anticipato.
In primo luogo č stata prevista lestensione della possibilitā di usufruire della cd. opzione donna alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti (di cui allart. 1, c. 9, della L. 243/2004) a causa degli incrementi determinati dalladeguamento dei medesimi allaumento della speranza di vita (di cui allart. 12 del D.L. 78/2010). Ai fini dellaccesso al trattamento pensionistico, rimangono comunque fermi per le predette lavoratrici la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita e alle decorrenze, nonché il sistema di calcolo contributivo. Gli oneri derivanti dallintervento sono valutati in 18,3 milioni di euro per il 2017, 47,2 per il 2018, 87,5 per il 2019, 68,6 per il 2020, 34,1 per il 2021 e 1,7 per il 2022 (art. 1, commi da 223 a 225).
In secondo luogo č stato rifinanziato laccesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, per un importo pari a 5,5, mln di euro annui per il triennio 2017-2019, 5 mln di euro per il 2020 e 1,5 mln di euro per il 2021 (art.1, comma 226).
Infine, č stato riconosciuto il diritto a una pensione di inabilitā per i lavoratori affetti da patologie asbesto correlate, riconosciute di origine professionale o derivanti da causa di servizio, anche nel caso in cui questi non si trovino in condizioni di assoluta impossibilitā di svolgere qualsiasi attivitā lavorativa. Il beneficio č riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate emergano scostamenti rispetto alle risorse finanziarie stanziate, il riconoscimento della pensione č differito sulla base di specifici criteri di prioritā (etā, anzianitā contributiva, data della domanda) (art. 1, comma 250).
Si riduce il limite massimo di spesa (da 120 a 20 milioni per il 2017 e da 60 a 10 milioni per il 2018) previsto per il cd. part-time agevolato, introdotto dalla legge di stabilitā per il 2016 a beneficio di lavoratori dipendenti del settore privato in possesso di determinati requisiti anagrafici e contributivi. Si ricorda che listituto prevede la possibilitā, mediante accordo con il datore di lavoro, di trasformare da tempo pieno a tempo parziale il rapporto di lavoro, con copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta e corresponsione al dipendente, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (relativa alla prestazione lavorativa non effettuata), che non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non č assoggettata a contribuzione previdenziale (art.1, comma 233).
Si interviene in materia di fondi di solidarietā bilaterali. Per quanto concerne i fondi di solidarietā bilaterali relativi al personale del credito e a quello del credito cooperativo, si introduce innanzitutto la possibilitā, mediante modifiche dei relativi atti istitutivi, di corrispondere l'assegno straordinario per il sostegno al reddito (riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo) in favore di lavoratori che raggiungano i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anziché nei successivi cinque anni (come consentito dalla norma generale sui fondi bilaterali); inoltre, si prevede la possibilitā di corrispondere, ai lavoratori in possesso dei medesimi requisiti, l'importo relativo al riscatto o alla ricongiunzione di periodi contributivi precedenti l'accesso al fondo di solidarietā, previo versamento delle relative somme (art.1, commi da 234 a 237).
Sempre nel corso dellesame parlamentare sono state introdotte ulteriori disposizioni volte a: estendere i benefici previdenziali per i centralinisti non vedenti (art. 1, comma 209); estendere ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali in materia di esenzione dallimposta sui redditi (art. 1, comma 211); agevolare fiscalmente le pensioni a favore dei superstiti, se percepite dagli orfani, prevedendo che concorrono alla formazione del reddito complessivo solo per limporto eccedente 1.000 euro (art. 1, comma 249); definire la quota delle risorse da riversare allentrata del bilancio dello Stato per le casse di previdenza dei liberi professionisti che negli anni 2011-2014 non hanno assolto ai vincoli in materia di contenimento della spesa di personale (art. 1, comma 370) e fissare un limite massimo di 50 membri elettivi dellorgano di indirizzo generale delle Casse previdenziali dei liberi professionisti (art. 1, comma 98); estendere la copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attivitā di volontariato a fini di utilitā sociale (al fine di ricomprendervi anche tossicodipendenti condannati per reati di lieve entitā, imputati messi alla prova e condannati per guida in stato di ebbrezza) (art.1, commi 86 e 87).
Personale
Per quanto riguarda il personale pubblico, č innanzitutto istituito un Fondo per il pubblico impiego, con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,39 miliardi di euro a decorrere dal 2018, volto a finanziare (art. 1, commi 364 e segg.):
§ la contrattazione collettiva nel pubblico impiego relativa al triennio 2016-2018 (in aggiunta ai 300 milioni di euro giā stanziati dallultima legge di stabilitā) e il miglioramento economico del personale non contrattualizzato;
§ assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltā assunzionali previste a legislazione vigente, nellambito delle amministrazioni dello Stato (inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco);
§ lattuazione degli interventi normativi previsti in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché di riordino dei ruoli del personale delle forze di polizia e delle forze armate ovvero il finanziamento della proroga, per lanno 2017, del contributo straordinario di 960 euro su base annua, giā previsto per il 2016, in favore del personale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale.
Nel corso dellesame parlamentare, inoltre, č stata prevista la proroga al 31 dicembre 2017 dellefficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti alla data di entrata in vigore del decreto n. 101 del 31 agosto 2013, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, nonché delle graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 1, comma 368)
Efficientamento spesa dei Ministeri e spesa per acquisti
Il comma 425 definisce le modalitā attraverso le quali la Presidenza del Consiglio e i Ministeri concorrono alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019, prevedendo la possibilitā che le riduzioni di spesa disposte con il disegno di legge di bilancio possano essere rimodulate nellambito di ciascun Ministero, fermo restando i risparmi di spesa da realizzare in termini di indebitamento netto della P.A..
Le rimodulazioni in questione vengono disposte in parte prevalente nella seconda sezione del disegno di legge in esame, negli stati di previsione interessati.
Lentitā dei risparmi, in termini di riduzioni della spesa ovvero aumenti di entrata, come definiti nella relazione tecnica, risultano di un ammontare complessivo, in termini di indebitamento netto, pari a 728,4 milioni nel 2017, 708,9 milioni nel 2018 e 713,2 milioni nel 2019. A decorrere dal 2020 lentitā dei risparmi previsti per il 2019 č da considerarsi permanente
Il testo prevede, inoltre, allart. 1, commi 413-419, la valorizzazione ed il perfezionamento delle misure di efficientamento della spesa per acquisti nella pubblica amministrazione tramite
§ lindividuazione di nuovi strumenti di acquisto centralizzato sulla base di uno studio svolto dal MEF, tramite Consip, secondo modelli organizzativi che prevedano anche lacquisizione di beni durevoli e la concessione dellutilizzo degli stessi da parte delle amministrazioni interessate;
§ la sperimentazione su due ministeri (Economia ed interno) e due categorie merceologiche in cui il MEF procede come acquirente unico;
§ lestensione del Programma di razionalizzazione degli acquisti per i beni e servizi di particolare rilevanza strategica.
Sempre in tema di beni e servizi, il testo reca una disciplina sull'obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni, di procedere ad acquisizioni di beni e di servizi in forma centralizzata. Le norme, che modificano le disposizioni giā vigenti in materia, concernono casi in cui non sia possibile il ricorso a tale forma e la costituzione di un Comitato guida, ai fini dell'indicazione di linee guida in materia. Il comma 423 prevede inoltre la conclusione di un accordo, in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome, relativo a linee di indirizzo e standard per lefficientamento e la definizione di standard con riferimento ai magazzini e alla logistica distributiva, e - come specificato in sede di esame parlamentare - alle tecnologie dellinformazione e della comunicazione e alle politiche ed ai processi di gestione delle risorse umane.
Nel corso dellesame parlamentare č stato precisato che le misure in materia di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione non devono discriminare od escludere le micro e le piccole imprese.
Inoltre, č stato aggiunto il comma 424, che dispone lapplicazione dell'approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi a decorrere dal bilancio di previsione per lesercizio finanziario 2018, in deroga a quanto previsto dall'attuale normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali.
Altre
disposizioni
Vengono destinati 31 milioni di euro complessivi per il biennio 2017-2018 per supportare le attivitā del Commissario straordinario per lattuazione dellAgenda digitale unitamente alla possibilitā di finanziare tali attivitā con ulteriori 9 milioni di euro a valere sui fondi strutturali 2014/2020.
Al Commissario spettano, in primo luogo, funzioni di coordinamento operativo dei soggetti pubblici, anche in forma societaria operanti nel settore delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione e rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea (art. 1, commi 585 e 586).
In tema di salute vanno ricordate in primo luogo le misure dirette a migliorare lefficienza organizzativa del Servizio sanitario nazionale.
Possono essere ricondotte a tale finalitā le disposizioni dirette a definire e disciplinare lInfrastruttura nazionale necessaria a garantire linteroperabilitā dei Fascicoli sanitari elettronici (FSE).
LAgenzia per lItalia digitale (AgID) cura la progettazione dellinfrastruttura nazionale necessaria a garantire linteroperabilitā dei FSE in accordo con il Ministero della salute e il Ministero delleconomia e delle finanze, con le regioni e le province autonome. La realizzazione della citata infrastruttura č gestita dal Ministero delleconomia e delle finanze attraverso lutilizzo del Sistema Tessera sanitaria. E previsto listituto del commissariamento qualora una regione non rispetti i termini per la realizzazione del FSE. Si dispone unautorizzazione di spesa di 2,5 milioni di euro, a decorrere dal 2017, per la progettazione e la realizzazione dellinfrastruttura nazionale per interoperabilitā dei FSE (art.1, commi 382-384).
Sempre allambito dellefficienza
organizzativa possono essere ricondotte le disposizioni (art. 1, commi 385-389)
che introducono misure sperimentali per
il 2017 per migliorare e riqualificare il Servizio sanitario regionale,
mediante incremento della quota premiale del finanziamento del SSN per le
regioni che presentano apposito programma, integrativo delleventuale Piano di
rientro. Viene poi modificata la nozione
di disavanzo ai fini dell'individuazione dei casi in cui sussista l'obbligo
di adozione e di attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o
ospedaliero-universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici e gli altri enti pubblici che eroghino prestazioni di
ricovero e cura (art.1, comma 390). In
particolare, con una modifica approvata alla Camera, viene fissato al 7 per cento dei ricavi o a 7 milioni di
euro invece che al 5 per cento e a 5 milioni di euro - il valore del
disavanzo tra i costi e i ricavi presupposto per ladozione e lattuazione di
un piano di rientro per gli enti citati.
Altre norme attengono al finanziamento del SSN, rideterminando, in diminuzione, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che viene portato a 113.000 milioni di euro per il 2017 e a 114.000 milioni di euro per il 2018 (art.1, commi 392-394). Per il 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato č stabilito in 115.000 milioni di euro. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano gli effetti finanziari risultanti dalla rideterminazione del livello di finanziamento mediante la sottoscrizioni di singoli Accordi con lo Stato, da stipularsi entro il 31 gennaio 2017. Per la Regione Trentino- Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano si rinvia ad un Accordo preesistente. Una quota parte del Fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a un miliardo, viene vincolata al finanziamento di specifici Fondi rivolti alla spesa farmaceutica - medicinali innovativi, innovativi oncologici e vaccini e alla stabilizzazione del personale Ssn.
Con una norma aggiunta nel corso dellesame presso la Camera, vengono disapplicate le disposizioni della legge di stabilitā 2015 (comma 569 della legge 190/2014) relative alle incompatibilitā, dal 1 gennaio 2015, della nomina a Commissario ad acta, per la gestione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari regionali, con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale, nei confronti delle regioni commissariate ai sensi dellarticolo 4, comma 2, del decreto legge 159/2007. Si tratta delle regioni in cui, nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, si prefigura il mancato rispetto da parte della regione stessa degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, e il Presidente del Consiglio dei Ministri, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano. Ove la regione non adempia alla diffida, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro (1, commi 395-396) .
Un altro insieme di disposizioni (art.1, commi 397-408) revisiona parzialmente la governance farmaceutica.
La percentuale di incidenza della spesa farmaceutica sul Fondo sanitario nazionale rimane fissata al 14,85 per cento, ma cambiano le percentuali delle sue componenti: la farmaceutica territoriale, che assume la denominazione di tetto della spesa farmaceutica convenzionata, scende dall11,35 al 7,96 per cento mentre la farmaceutica ospedaliera ora comprensiva della spesa per i farmaci acquistati in distribuzione diretta e per conto, denominata tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, sale dal 3,5 al 6,89 per cento.
Si prevede listituzione due Fondi, con una dotazione di 500 milioni ciascuno a valere sul Fondo sanitario nazionale, dedicati, rispettivamente, ai medicinali innovativi e agli oncologici innovativi.
Č possibile una definizione con determina dellAIFA, da adottare entro il 31 marzo 2017, dei criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovativitā condizionata e dei farmaci oncologici innovativi. Vengono introdotte nuove norme sulla sostituibilitā dei farmaci biologici con i loro biosimilari e sullacquisto dei farmaci biologici a brevetto scaduto, dirette alla razionalizzazione della spesa farmaceutica associata ad una maggiore disponibilitā di terapie.
Viene infine prevista una specifica finalizzazione per lacquisto dei vaccini ricompresi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini.
Nellambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, viene prevista una specifica finalizzazione per gli oneri derivanti dal processo di assunzione e di stabilizzazione del personale del Ssn (art. 1, comma 409).
Inoltre, per garantire la continuitā delle attivitā di ricerca negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e negli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), in deroga a quanto disposto dall'art. 2, co. 4, del D. Lgs. 81/2015 (c.d. Jobs Act), gli IRCCS e gli IZS potranno continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca, appartenente sia all'area dei ricercatori, sia all'area professionalitā della ricerca, assunto con contratti flessibili, in servizio presso detti enti alla data del 31 dicembre 2016. Pertanto, nelle more della revisione dellaccesso allattivitā di ricerca, delle modalitā di inquadramento del relativo personale e delle diverse possibili tipologie contrattuali, la norma in esame consente agli IRCCS e agli IZS di continuare ad avvalersi del personale giā in servizio (art. 1, comma 410, inserito durante lesame alla Camera).
Viene stabilito, con alcune modifiche approvate nel corso dellesame alla Camera dei deputati, che in sede di revisione dei criteri di riparto del fondo per le non autosufficienze, č compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer (art. 1, comma 411) e che le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico non utilizzate per lanno 2016 confluiscano nel 2017 nel Fondo medesimo (art. 1, comma 360).
Infine, viene autorizzata liscrizione, su un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze, di una somma pari a 80 milioni di euro finalizzata alla riduzione del debito dellEnte strumentale alla Croce rossa nei confronti del sistema bancario - ivi compresa lanticipazione bancaria in essere al 28 febbraio 2017- (art. 1, commi 597 e 598).
In materia di scuola:
§ si prevede listituzione nello stato di previsione del MIUR di un nuovo Fondo, con una dotazione di 140 mln per il 2017 ed 400 mln dal 2018, destinato allincremento dellorganico (docente) dellautonomia (art. 1, comma 366 e 343-374);
§ si stanziano ulteriori 128 mln per il 2107 per la prosecuzione fino al 31 agosto 2017 del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalitā degli edifici scolastici (c.d. programma #scuole belle) e si interviene con unulteriore proroga - sempre fino al 31 agosto 2017 - in materia di svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari negli stessi edifici (art. 1, comma 379-380);
§ si
incrementa (da 12,2 mln) a 24,4 mln
annui, a decorrere dal 2017, il contributo per le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilitā, si assegna
alle scuole dellinfanzia paritarie,
per il 2017, un contributo aggiuntivo di 50 mln (invece di 25 mln), stabilendo che lo
stesso deve essere corrisposto entro il
31 ottobre, e si dispone che le erogazioni
liberali alle scuole paritarie che danno diritto al c.d. school bonus sono versate direttamente alle
stesse scuole (e non allentrata del bilancio dello Stato) (art. 1, comma 616,
619-620);
§ si fissa in 564 per il 2016, 717 per il 2017, 786 per il 2018 e 800 dal 2019 limporto massimo per studente per il quale č possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19%, relativamente alle spese sostenute per la frequenza di scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione (composto da scuole statali e scuole paritarie private e degli enti locali) (art. 1, comma 617);
§ si posticipa alla.s. 2019/2020 la soppressione della possibilitā di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi (art. 1, comma 618);
§ in materia di edilizia scolastica: si assegnano agli enti locali spazi finanziari per il triennio 2017-2019 nel limite complessivo di 300 mln (art. 1, co. 485-489), si prevede la destinazione di 100 mln, nellambito del Piano di investimenti immobiliari dellINAIL, alla realizzazione di nuove strutture scolastiche (art. 1, co. 85) e si inseriscono fra le finalitā di un nuovo Fondo istituito nello stato di previsione del MEF per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture, gli interventi in materia di edilizia pubblica, compresa quella scolastica (art. 1, comma 140);
§ relativamente al programma operativo nazionale "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" del periodo di programmazione 2014/2020, si prevede che lo stesso riguarda tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e si riconosce al MIUR la possibilitā di condurre i controlli previsti in materia di utilizzo dei Fondi strutturali europei avvalendosi dei propri revisori dei conti (art. 1, comma 312-313).
§ si introduce un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato studenti che abbiano svolto attivitā di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro e si destinano le risorse relative allattuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro, oltre che alle istituzioni scolastiche statali, anche alle scuole paritarie private e degli enti locali (art. 1, comma 308-311);
§ si fornisce una interpretazione autentica in materia di durata massima dei contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo e ATA e si rifinanzia per il triennio 2017-2019 il fondo per il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione dei medesimi contratti (art. 1, comma 375-376);
§ si introduce una specifica disciplina, allinterno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare lingresso in Italia di potenziali investitori che intendano effettuare una donazione a carattere filantropico di almeno 1 mln a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nel settore, fra gli altri, dellistruzione (art. 1, comma 148).
In materia di universitā:
§ si ridefinisce la disciplina in materia di contributi. In particolare, si istituisce - con riferimento agli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale (non esclusivamente a ciclo unico) la c.d. no tax area per quanti appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a 13.000, fino al primo anno fuori corso (mentre il ddl faceva inizialmente riferimento alliscrizione da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso). Ulteriori disposizioni fissano i criteri per la determinazione dellimporto massimo del contributo onnicomprensivo annuale per determinate categorie di studenti, fino ad un ISEE di 30.000 (e non pių 25.000). Inoltre, si dispone che gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari. Conseguentemente, si incrementa di 55 mln per il 2017 e di 105 mln dal 2018 il Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle universitā statali. La nuova disciplina si applica anche alle istituzioni dellalta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), mentre non si applica alle universitā non statali, alle universitā telematiche, alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale e allUniversitā di Trento (art. 1, comma 252-267);
§ si incrementa, a decorrere dal 2017, di 50 mln il fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio e si prevede la determinazione, con decreto ministeriale, dei fabbisogni finanziari regionali, ai fini dellassegnazione del fondo in misura proporzionale a tale fabbisogno. Inoltre, si prevede listituzione, in ogni regione, di un unico ente erogatore dei servizi per il diritto allo studio. Negli organi direttivi dellente regionale deve essere prevista comunque una rappresentanza degli studenti e il termine per lattribuzione delle risorse al bilancio dello stesso ente č fissato al 30 settembre di ogni anno (art. 1, 268-272);
§ si prevede lassegnazione annuale, previo bando emanato sentita la Conferenza Stato regioni, sulla base di requisiti di merito e di reddito, di almeno 400 borse di studio nazionali per il merito e la mobilitā, ciascuna del valore di 15.000 annui, destinate a favorire liscrizione degli studenti ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle universitā statali o ai corsi di diploma accademico di primo livello nelle istituzioni statali AFAM, anche aventi sede differente da quella di residenza del nucleo familiare (art. 1, comma 273-289);
§ si prevede lorganizzazione, da parte delle universitā e delle istituzioni AFAM, di iniziative di orientamento finalizzate a sostenere gli studenti nella scelta del percorso universitario o accademico e lorganizzazione, da parte delle sole universitā, di iniziative di tutorato. Ai fini indicati, si dispone un incremento di 5 mln dal 2017 del FFO (art. 1, comma 290-293);
§ si introduce la possibilitā di detrarre o dedurre le erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori (art. 1, comma 294);
§ si autorizza lassunzione, da parte dellAgenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dal 2017, di ulteriori, complessive, 17 unitā (art. 1, comma 306);
§ si istituisce nel FFO, a decorrere dal 2017, una sezione denominata Fondo per il finanziamento delle attivitā base di ricerca, destinata a incentivare lattivitā base di ricerca dei professori di seconda fascia e dei ricercatori a tempo pieno delle universitā statali, e dotata di uno stanziamento di 45 mln annui a decorrere dal 2017. Lassegnazione del finanziamento deve soddisfare il 75% delle domande presentate dai ricercatori e il 25% di quelle presentate dai professori di seconda fascia. Si prevedono, inoltre, ulteriori misure finalizzate a sviluppare le attivitā di ricerca delle stesse universitā statali (art. 1, comma 295-304);
§ sempre nellambito del FFO, si istituisce, a decorrere dal 2018, unaltra sezione, denominata Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza, destinata a finanziare con uno stanziamento pari a 271 mln annui 180 dipartimenti delle universitā statali, anche ad ordinamento speciale. Le risorse sono assegnate sulla base dei risultati della Valutazione della qualitā della ricerca (VQR) effettuata dallANVUR e della valutazione dei progetti dipartimentali di sviluppo, presentati dalle universitā (art. 1, comma 314-337);
§ si prevede che, ai fini della quota pari almeno ad un quinto dei posti disponibili riservata alle chiamate a professore di ruolo di soggetti esterni alluniversitā chiamante (art. 18, co. 4, L. 240/2010), sono considerati tali anche coloro che sono stati titolari di contratti di insegnamento (a tempo determinato). Inoltre, si inseriscono fra i soggetti con i quali possono essere stipulati contratti di ricercatore universitario di tipo b, coloro che hanno conseguito labilitazione scientifica nazionale o sono in possesso del titolo di specializzazione medica (art. 1, comma 338);
§ si prevede lavvio delle attivitā di progettazione per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dellUniversitā di Milano nellarea Expo 2015, autorizzando a tal fine uno stanziamento per il 2017 di 8 mln, finanziato a valere, per 3 mln, a carico del Fondo integrativo statale per la ricerca e, per 5 mln, a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (art. 1, comma 134-135);
§ si concede un contributo una tantum pari al 65% del prezzo finale, per un massimo di 2.500, per lacquisto di uno strumento musicale nuovo, nel 2017, agli studenti iscritti ai percorsi di studio specifici (art. 1, comma 626).
In materia di ricerca:
§ si incrementa di 25 mln, dal 2017, il Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MIUR (FOE), destinando lincremento al sostegno delle Attivitā di ricerca a valenza internazionale (art. 1, comma 305);
§ si istituisce, coerentemente con il Programma nazionale per la ricerca (PNR), una nuova Fondazione per la creazione di uninfrastruttura scientifica e di ricerca di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dellalimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca Human Technopole (art. 1, comma 116-123);
§ si definisce di natura non commerciale bensė rientrante fra i compiti istituzionali della gestione (da parte della societā consortile per azioni Sincrotrone di Trieste) dellinfrastruttura di ricerca FERMI (art. 1, comma 124);
§ si modificano i vigenti incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti allestero, rendendo strutturale la misura che consente di abbattere, per un determinato periodo di tempo, la base imponibile a fini IRPEF e IRAP in favore dei predetti soggetti, e si introduce una specifica disciplina, allinterno delle norme in materia di immigrazione, volta a facilitare lingresso in Italia di potenziali investitori che intendano effettuare una donazione a carattere filantropico di almeno 1 mln a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nel settore, fra gli altri, della ricerca scientifica (art. 1, comma 148);
§ si inseriscono fra le finalitā di un nuovo Fondo istituito nello stato di previsione del MEF per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture, gli interventi in materia di ricerca (art. 1, comma 140);
§ si autorizza la spesa di 10 mln per gli anni 2017 e 2018 e di 20 mln per il 2019 per la partecipazione italiana, fra laltro, a centri di ricerca europei ed internazionali (art. 1, comma 582);
§ si autorizza la spesa complessiva di 50 mln per il triennio 2017-2019 e di 2 mln dal 2020 per garantire la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dellUE e per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonché per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerne il relativo progetto di localizzazione (art. 1, comma 606).
Si segnala che, in occasione
della presentazione del disegno di legge di bilancio, il Governo ha pubblicato,
sul proprio sito istituzionale, un documento intitolato: La
legge di Bilancio 2017 alla luce degli obiettivi dellAgenda 2030 dellONU.
Si ricorda che con lAgenda
2030 le Nazioni Unite hanno individuato 17 Obiettivi per lo sviluppo
sostenibile (Sustainable Development Goals
o SDGs) articolati in 169 Target da raggiungere entro
il 2030 in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale. Ogni Paese
del mondo dovrā sviluppare una propria Strategia nazionale per lo sviluppo
sostenibile.
I 17 obiettivi hanno natura
trasversale e vanno, ad esempio, dalla lotta alla povertā nel mondo alla
promozione della salute, dalleguaglianza di genere alle azioni di inclusione
sociale, dalle misure di contrasto al cambiamento climatico alluso sostenibile
delle risorse naturali.
Il documento predisposto dal Governo
indica limpatto delle diverse misure, contenute nella legge di bilancio, su
ciascuno dei 17 obiettivi dellAgenda 2030.
Oggetto |
A.C. |
A.S. 2611 |
|
Risultati differenziali del bilancio dello Stato |
1 |
1 |
|
Detrazioni fiscali per interventi di
ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione
energetica e acquisto mobili e credito dimposta strutture ricettive |
2, co. 1,2 |
2-3 |
|
Credito dimposta per strutture ricettive |
2, co. 3-6 |
4-7 |
|
Proroga e
rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di
ammortamenti |
3 |
8-13 |
|
Manutenzione
uffici giudiziari |
|
14 |
|
Credito dimposta per ricerca e sviluppo |
4 |
15-16 |
|
Regime di
cassa per i contribuenti in contabilitā semplificata |
5 |
17-23 |
|
Iva di
gruppo |
6 |
24-31 |
|
Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti
immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie |
7 |
32 |
|
Assoggettamento
allIVA al 5% dei servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e
lagunare |
|
33-35 |
|
Ritenute sui corrispettivi dovuti dal
condominio all'appaltatore e tracciabilitā dei pagamenti |
|
36 |
|
Deducibilitā canoni di noleggio a lungo termine |
8 |
37 |
|
Pagamento cumulativo della tassa automobilistica di proprietā |
|
38-39 |
|
Riduzione canone RAI |
9 |
40 |
|
Soppressione
canone sale estratto da giacimenti |
|
41 |
|
Proroga del blocco aumenti aliquote 2017 |
10 |
42 |
|
Anticipazioni
di tesoreria |
|
43 |
|
Abolizione IRPEF IAP e CD |
11 |
44 |
|
Compensazioni IVA animali vivi
della specie bovina e suina |
|
45-46 |
|
Ripristino agevolazioni territori montani |
|
47 |
|
Riduzione dellaccisa sulla birra |
|
48 |
|
Esclusione delle societā di gestione dei fondi
comuni dinvestimento dallapplicazione delladdizionale allIRES del 3,5 per
cento |
12 |
49 |
|
Regime
fiscale agevolato per le societā sportive dilettantistiche |
|
50 |
|
Regime fiscale agevolato per gli operatori bancari di finanza etica e
sostenibile |
|
51 |
|
Sostegno agli investimenti delle PMI (nuova
Sabatini) |
13 |
52-57 |
|
Internazionalizzazione
delle imprese |
|
58 |
|
Incentivi
per lacquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione
gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietā
sociale e per la limitazione degli sprechi |
|
59-64 |
|
Sottoscrizione
atto costitutivo start-up innovative |
|
65 |
|
Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per
gli investimenti nelle start-up e nelle PMI innovative |
14 |
66-69 |
|
Raccolta
di capitali delle PMI |
|
70 |
|
Rifinanziamento
degli interventi per lautoimprenditorialitā e per le start-up innovative |
15 |
71-73 |
|
Sostegno
alla promozione di cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in
crisi |
|
74-75 |
|
Perdite fiscali di imprese neo costituite
partecipate da societā quotate |
16 |
76-80 |
|
Trattamenti
dei crediti tributari e contributivi |
|
81 |
|
Investimenti in startup da parte dellINAIL |
17 |
82-83 |
|
Rimodulazione
investimenti enti di previdenza in fondi immobiliari pubblici |
|
84 |
|
Destinazione
risorse INAIL alledilizia scolastica |
|
85 |
|
Fondo
sperimentale finalizzato a reintegrare lINAIL degli obblighi di copertura
assicurativa di malattie e infortuni |
|
86-87 |
|
Agevolazione per investimenti a lungo termine |
18, co.1-10 |
88-99 |
|
PIR- Piani individuali di risparmio |
18, co. 11-25 |
100-114 |
|
Centri di
competenza ad alta specializzazione nellambito del Piano nazionale Industria
4.0 |
|
115 |
|
Fondazione Human Technopole |
19 |
116-123 |
|
Efficientamento centri di ricerca |
|
124-125 |
|
Misure per
lattuazione del progetto dellArea EXPO 2015 |
|
126-139 |
|
Efficientamento Anas |
20 |
|
|
Fondo da ripartire per il finanziamento degli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese |
21 |
140-142 |
|
Fondo per
la realizzazione di investimenti per la conservazione della fauna e della
flora, la salvaguardia della biodiversitā e dellecosistema marino |
|
143 |
|
Sviluppo
del sistema nazionale di ciclovie turistiche |
|
144-145 |
|
Criteri di
indennizzo dei figli delle vittime di omicidio commesso dal coniuge |
|
146 |
|
Piano per
gli impianti sportivi nelle periferie
urbane |
|
147 |
|
Misure di attrazione degli investimenti. Rientro in
Italia di ricercatori residenti allestero |
22 |
148-159 |
|
Premio di produttivitā e welfare aziendale |
23 |
160-162 |
|
Risorse
finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di
pubblica utilitā |
|
163 |
|
Proroga
dellesclusione del contributo di licenziamento in caso di cambi di appalto |
|
164 |
|
Abbassamento aliquota contributiva iscritti alla
gestione separata |
24 |
165 |
|
Anticipo Finanziario a garanzia pensionistica Ape
sociale |
25 |
166-186 |
|
Quattordicesima |
26 |
187 |
|
Rendita integrativa temporanea anticipata R.I.T.A |
27 |
188-192 |
|
Monitoraggio
e prosecuzione della sperimentazione relativa allAPE, allAPE sociale e a
RITA |
|
193 |
|
Abolizione penalizzazioni |
28 |
194 |
|
Cumulo periodi assicurativi |
29 |
195-198 |
|
Lavoratori precoci |
30 |
199-205 |
|
Lavori usuranti |
31 |
206-208 |
|
Benefici
previdenziali per i centralinisti telefonici non vedenti |
|
209 |
|
No tax area pensionati |
32 |
210 |
|
Trattamenti
pensionistici per le vittime del dovere e i loro familiari superstiti |
|
211 |
|
Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori
dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico |
33 |
212-221 |
|
Estensione
opzione donna |
|
222-225 |
|
Rifinanziamento
prepensionamento giornalisti |
|
226-232 |
|
Riduzione autorizzazione di spesa per trasformazione
a tempo parziale dei rapporti di lavoro |
34 |
233 |
|
Agevolazioni per lassegno straordinario per il
sostegno al reddito riconosciuto dai Fondi di solidarietā |
35 |
234-237 |
|
Disposizioni in materia di finanziamenti per la povertā |
|
238-239 |
|
Interventi
in materia di politiche del lavoro |
|
240 |
|
Congedo
per le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere |
|
241-242 |
|
Norma in
materia di localizzazione e svolgimento dei servizi di call center |
|
243 |
|
Fondo di
solidarietā per il settore pesca |
|
244-248 |
|
Reversibilitā |
|
249 |
|
Interventi
per i lavoratori affetti da malattie derivanti da amianto |
|
250 |
|
Fondi
regionali per loccupazione dei disabili |
|
251 |
|
Norme sulla contribuzione studentesca |
36 |
252-267 |
|
Finanziamento del fondo integrativo statale per la
concessione delle borse di studio |
37 |
268-272 |
|
Borse nazionali per il merito e la mobilitā |
38 |
273-289 |
|
Orientamento pre-universitario,
sostegno didattico e tutorato |
39 |
290-293 |
|
Erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici
Superiori |
40 |
294 |
|
Modalitā di finanziamento delle attivitā di ricerca
e semplificazione |
41 |
295-305 |
|
Autorizzazione
allassunzione di personale da parte dellANVUR |
|
306 |
|
Finanziamento
dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) |
|
307 |
|
Esonero contributivo alternanza scuola lavoro |
42 |
308-313 |
|
Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari
di eccellenza |
43 |
314-317 |
|
Procedimento per lattribuzione del finanziamento |
44 |
318-331 |
|
Importo del finanziamento e modalitā della sua
utilizzazione |
45 |
332-339 |
|
Tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari |
|
340-343 |
|
Esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali |
46 |
344-347 |
|
Fondo sostegno natalitā |
47 |
348-349 |
|
Piano di
azione nazionale su Donne
Pace e Sicurezza |
|
350 |
|
Nuove fonti di alimentazione del Fondo per l'indennizzo in favore
delle vittime |
|
351-352 |
|
Premio alla nascita |
48, co.1 |
353 |
|
Congedo di paternitā |
48, co. 2 |
354 |
|
Buono nido e rifinanziamento voucher asili nido |
49 |
355-357 |
|
Pari opportunitā |
50 |
358 |
|
Sostegno
delle donne vittime di violenza e dei loro figli |
|
359 |
|
Fondo per
la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico |
|
360-361 |
|
Ricostruzione privata e pubblica |
51 |
362-363 |
|
Fondo per il pubblico impiego |
52 |
364-365 367, 369 |
|
Fondo per organico di fatto |
52, co. 3 |
366 |
|
Graduatorie
concorsi pubblici |
|
368 |
|
Casse di
previdenza dei liberi professionisti |
|
370 |
|
Fondo per le
misure anti tratta |
|
371 |
|
Assunzione
personale amministrativo non dirigenziale giustizia |
|
372 |
|
Organico di fatto |
53 |
373-376 |
|
Strade sicure |
54 |
377 |
|
Fondo volo |
55 |
378 |
|
Scuole belle |
56 |
379-380 |
|
G7 |
57 |
381 |
|
Efficientamento della spesa
del Servizio sanitario nazionale |
58 |
|
|
Infrastruttura per linteroperabilitā per fascicolo sanitario elettronico |
58, co. 1-3 |
382-384 |
|
Quota premiale SSN e programma di miglioramento |
58, co. 4-8 |
385-389 |
|
Efficientamento e piani di
rientro degli enti sanitari |
58, co. 9 |
390 |
|
Piani di
rientro per le regioni a statuto speciale e le province autonome |
|
391 |
|
Livello di finanziamento del sanitario nazionale e
quota vincolata per fondi |
58, co. 10-12 |
392-394 |
|
Incompatibilitā
alla nomina a Commissario ad acta per la gestione dei piani di rientro dei
disavanzi sanitari regionali |
|
395-396 |
|
Governance sanitaria |
59, co.1-12 |
397-408 |
|
Assunzioni personale SSN |
59, co. 13 |
409 |
|
Attivitā
di ricerca negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
e negli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS). |
|
410 |
|
Fondo
Alzheimer |
|
411 |
|
Rinnovi
contrattuali personale SSN |
|
412 |
|
Misure di efficientamento
della spesa per acquisti |
60, co. 1-7 |
413-419 |
|
Acquisto beni e servizi |
60, co. 8-11 |
420-423 |
|
Approvazione
del programma biennale degli acquisti di beni e servizi nei bilanci enti
locali |
|
424 |
|
Misure di efficientamento
della spesa dei Ministeri |
61, co. 1 |
425 |
|
Vendita sedi allestero |
61, co. 2 |
426 |
|
Diritti consolari |
61, co. 3-4 |
427-428 |
|
Destinazione
dei versamenti domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana |
|
429 |
|
Definanziamento Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo |
|
430 |
|
Sgravi contributivi imprese trasporto |
61, co. 5 |
431 |
|
Interventi
sulle soprintendenze speciali |
|
432 |
|
Esecuzione forzata in caso di contenzioso seriale e
disposizioni in materia di video conferenza |
62 |
|
|
Fondi a favore degli enti territoriali |
63 |
433 437-439 443 |
|
Piano di
riequilibrio finanziario pluriennale |
|
434-436 |
|
Rinegoziazione
dei mutui |
|
440-442 |
|
Interventi concernenti gli Enti Locali |
64 |
|
|
Modalitā di riduzione di risorse ai comuni (spending review) |
64, co. 1 |
444 |
|
Spese di
personale per Matera |
|
445 |
|
Finanziamento Comune di Lecce |
64, co. 2 |
|
|
Fondo di solidarietā comunale |
64, co. 3-8 |
446-452 |
|
Canone per
il servizio di distribuzione del gas naturale nel periodo di prosecuzione del
servizio |
|
453 |
|
Rinvio termine deliberazione bilancio di previsione
enti locali |
64, co. 9 |
454 |
|
Termini
per la deliberazione del DOCUP |
|
455 |
|
Consorzi
per la gestione associata di servizi sociali |
|
456 |
|
Amministrazione
residui attivi e passivi relativi ai fondi gestione vincolata |
|
457 |
|
Semplificazione procedimento acquisizione
informazioni fabbisogni standard |
64, co. 10 |
458 |
|
Criteri
per il riparto delle riduzioni di spesa di beni e servizi per i comuni che
gestiscono funzioni e servizi in forma associata |
|
459 |
|
Destinazione
dei proventi dei titoli abilitativi edilizi |
|
460-461 |
|
Fondo per
contenzioso amministrativo |
|
462 |
|
Regole finanza pubblica per rilancio investimenti |
65 |
|
|
Nuovo pareggio di bilancio enti territoriali |
65, co. 1-22 |
463-484 |
|
Assegnazione di spazi finanziari agli enti locali ed
alle regioni per investimenti |
65, co. 23-42 |
485-501 506-508 |
|
Province
autonome di Trento e di Bolzano |
|
502-505 |
|
Interventi concernenti le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano |
66 |
|
|
Recepimento dellAccordo
fra il Governo e la Regione Siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016 |
66, co. 1-8 |
509-516 |
|
Valle dAosta |
66, co. 9-10 |
517-518 |
|
Attuazione della sentenza
della Corte Costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016 (Friuli Venezia Giulia) |
66, co. 11-12 |
519-520 |
|
Revisione rata debito
Regione Piemonte |
66, co. 13-15 |
521-523 |
|
Residue risorse giā
erogate per pagare nuovi debiti |
66, co. 16-18 |
524-526 |
|
Proroga concorso alla finanza pubblica delle Regioni |
66, co. 19-20 |
527-528 |
|
Modifica riparto contributo IRAP |
66, co. 21 |
529 |
|
Regolazione anticipazioni di tesoreria per la Sanitā |
66, co. 22-24 |
530-532 |
|
Evoluzione della rilevazione SIOPE |
66, co. 25 |
533 |
|
Attribuzione alla Regione Friuli Venezia Giulia
dellIPT |
|
534 |
|
Misure antielusive e di contrasto allevasione |
67 |
535-541 |
|
Lotteria
scontrini |
|
542-544 |
|
Vendita
biglietti spettacolo |
|
545-546 |
|
Imposta sul reddito dimpresa IRI e
razionalizzazione dellAiuto alla crescita economica ACE |
68 |
547-553 |
|
Rideterminazione del valore di acquisto dei terreni
e delle partecipazioni nonché della rivalutazione dei beni di impresa |
69 |
554-564 |
|
Riapertura dei termini per assegnazione o cessione di beni ai soci |
70 |
565-566 |
|
Modifiche alla disciplina IVA sulle variazioni
dellimponibile o dellimposta |
71 |
567 |
|
Autorizzazione al cambio di tecnologia dei diritti
duso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz |
72 |
568-575 |
|
Gara Superenalotto |
73 |
576-577 |
|
Interventi diversi |
74 |
|
|
Centri di servizio per il volontariato finanziati
dalle Fondazioni Bancarie |
74, co. 1-4 |
578-581 |
|
Partecipazione italiana a iniziative internazionali |
74, co. 5 |
582 |
|
Fondazioni
lirico-sinfoniche |
|
583 |
|
Spese Ales
spa |
|
584 |
|
Disposizioni per il completamento della procedura di
cessione ILVA |
74, co 6 |
|
|
Agenda digitale |
74, co 7-8 |
585-586 |
|
Cultura e scienza italiana allestero |
74, co 9-10 |
587-588 |
|
Corsi di
lingua e cultura italiana allestero |
|
589 |
|
Adozioni
internazionali |
|
590 |
|
Linea ferroviaria
Ferrandina-Matera |
|
591 |
|
Stampa
italiana allestero |
|
592 |
|
Contributo
al Coni |
|
593 |
|
Progetto Ryder Cup 2022 |
74, co 11-12 |
|
|
Credito sportivo |
74, co. 13 |
|
|
Centro METEO |
74, co. 14 |
|
|
Soprintendenze speciali di Roma e Pompei |
74, co 15 |
|
|
Adeguamento delle reti viarie e ferroviarie per
coppa del mondo e campionati mondiali sci 2020-2011 Cortina |
74, co. 16-27 |
|
|
Commissari delegati del Governo |
74, co. 28-35 |
|
|
Rifunzionalizzazione degli
immobili pubblici |
74, co. 36 |
594 |
|
Nuova denominazione di
Italia Lavoro S.p.A. (Anpal S.p.A.) |
|
595 |
|
Associazioni
combattentistiche |
|
596 |
|
Debito
Croce Rossa |
|
597-598 |
|
Assegni al
nucleo familiare per i cittadini italiani allestero |
|
599 |
|
Assegno
sostitutivo ai grandi invalidi di guerra |
|
600 |
|
Piano
nazionale per le cittā |
|
601 |
|
Edilizia sanitaria |
|
602-603 |
|
Rete
viaria interessata da Coppa del
mondo di sci |
|
604 |
|
Istituto
italiano per gli studi storici e Istituto italiano per gli studi filosofici |
|
605 |
|
Ricerca
nel campo della meteorologia e della climatologia |
|
606 |
|
Interventi
di decontaminazione e bonifica ILVA |
|
607 |
|
Piattaforma
informatica sulluso dei dati dei codici di prenotazione nel settore del
trasporto aereo |
|
608 |
|
Restituzione
del finanziamento statale a favore di
ILVA |
|
609-610 |
|
Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e
delle aziende confiscate alla criminalitā organizzata |
75 |
611-612 |
|
Contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione
nazionale |
76 |
|
|
Piano strategico nazionale della mobilitā
sostenibile |
77 |
613-615 |
|
Scuole paritarie e materne |
78 |
616-619 |
|
Erogazioni
liberali per investimenti in
favore delle scuole paritarie |
|
620 |
|
Fondo per lAfrica |
79 |
621 |
|
Cassa
depositi e prestiti |
|
622 |
|
Fondo Corpi di polizia e dei vigili del fuoco |
80 |
623 |
|
Rideterminazione del FISPE e del Fondo esigenze
indifferibili |
81 |
624-625 |
|
Rifinanziamento bonus cultura 18enni e del bonus
strumenti musicali |
82 |
626 |
|
Fondo
nazionale per la rievocazione storica |
|
627 |
|
Incremento limite annuale anticipazioni a carico del
Fondo di rotazione per lattuazione delle politiche comunitarie |
83 |
628 |
|
Contributi
per la cooperazione allo sviluppo |
|
629 |
|
Immigrazione |
84 |
630 |
|
Eliminazione aumenti accise ed IVA per lanno 2017 |
85 |
631-632 |
|
Collaborazione volontaria |
86 |
633-636 |
|
Fondi Speciali |
87 |
637 |
|
Clausola
di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e di Bolzano |
|
638 |
Oggetto |
A.C. |
A.S. 2611 |
Stato di previsione dell'entrata |
88 |
2 |
Stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e disposizioni relative |
89 |
3 |
Stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico e disposizioni relative |
90 |
4 |
Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali |
91 |
5 |
Stato di previsione del Ministero delta giustizia e disposizioni
relative |
92 |
6 |
Stato di previsione del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative |
93 |
7 |
Stato di previsione del Ministero dell' istruzione,
dell'universitā e della ricerca e disposizioni relative |
94 |
8 |
Stato di previsione del Ministero dell'interno e
disposizioni relative |
95 |
9 |
Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare |
96 |
10 |
Stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative |
97 |
11 |
Stato di previsione del Ministero della difesa e
disposizioni relative |
98 |
12 |
Stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e disposizioni relative |
99 |
13 |
Stato di previsione del Ministero dei beni e delle
attivitā culturali e del turismo e disposizioni relative |
100 |
14 |
Stato di previsione del Ministero della salute e
disposizioni relative |
101 |
15 |
Totale generale della spesa |
102 |
16 |
Quadro generale riassuntivo |
103 |
17 |
Disposizioni diverse |
104 |
18 |
Entrata in vigore |
105 |
19 |