Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Titolo: | Legge di bilancio 2017 - Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio - A.C. 4127-bis-A | ||
Riferimenti: |
| ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 510 Progressivo: 2 | ||
Data: | 24/11/2016 | ||
Descrittori: |
| ||
Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
LEGGE DI BILANCIO 2017
Sintesi degli emendamenti approvati
dalla V Commissione Bilancio
A.C. 4127-bis-A
Novembre 2016
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Studi
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Dossier n. 395/2
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del Bilancio
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Progetti di
legge n. 510/2
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ID0026b.docx
NOTA
Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati
dalla V Commissione Bilancio in sede referente.
Per ogni emendamento
vengono indicati il numero di presentazione, il presentatore, la data
dell’approvazione e una breve sintesi dell'oggetto della modifica.
Tavola di navigazione
Oggetto |
A.C. |
A.C. |
Art. e co. aggiuntivi |
Em. |
|||||
Risultati differenziali del bilancio dello Stato |
1 |
1 |
|
|
|||||
Detrazioni fiscali per interventi di
ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione
energetica e acquisto mobili e credito d’imposta strutture ricettive |
2, co. 1,2 |
2-3 |
|
|
|||||
Credito d’imposta per strutture ricettive |
2, co. 3-6 |
4-7 |
|
|
|||||
Proroga e
rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di
ammortamenti |
3 |
8-13 |
|
3.25 NF |
|||||
Manutenzione uffici giudiziari |
|
14 |
3-bis |
3.09 |
|||||
Credito d’imposta per ricerca e sviluppo |
4 |
15-16 |
|
|
|||||
Regime di
cassa per i contribuenti in contabilità semplificata |
5 |
17-23 |
|
5.11 |
|||||
Iva di
gruppo |
6 |
24-31 |
|
6.4 |
|||||
Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti
immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie |
7 |
32 |
|
|
|||||
Assoggettamento
all’IVA al 5% dei servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e
lagunare |
|
33-35 |
7-bis |
7.019 |
|||||
Ritenute sui corrispettivi dovuti dal
condominio all'appaltatore e tracciabilità dei pagamenti |
|
36 |
7-bis |
7.07 |
|||||
Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine |
8 |
37 |
|
|
|||||
Pagamento cumulativo della tassa automobilistica di proprietà |
|
38-39 |
8-bis |
8.06 NF |
|||||
Riduzione canone RAI |
9 |
40 |
|
|
|||||
Soppressione canone sale estratto da giacimenti |
|
41 |
Co.1-bis |
9.82 |
|||||
Proroga del blocco aumenti aliquote 2017 |
10 |
42 |
|
|
|||||
Anticipazioni
di tesoreria |
|
43 |
Co.1-bis |
10.17 10.3 |
|||||
Abolizione IRPEF IAP e CD |
11 |
44 |
|
|
|||||
Compensazioni IVA animali
vivi della specie bovina e suina |
|
45-46 |
Co.1-bis |
11.23 NF |
|||||
Ripristino agevolazioni territori montani |
|
47 |
11-bis |
11.011 NF |
|||||
Riduzione dell’accisa sulla birra |
|
48 |
11-bis |
85.01 NF |
|||||
Esclusione delle società di gestione dei fondi
comuni d’investimento dall’applicazione dell’addizionale all’IRES del 3,5 per
cento |
12 |
49 |
|
12.13 |
|||||
Regime fiscale agevolato per le società sportive
dilettantistiche |
|
50 |
12-bis |
12.03 NF |
|||||
Regime fiscale agevolato per gli operatori bancari di finanza etica e
sostenibile |
|
51 |
12-bis |
12.09 NF |
|||||
Sostegno agli investimenti delle PMI (nuova
Sabatini) |
13 |
52-57 |
|
13.39 |
|||||
Internazionalizzazione delle imprese |
|
58 |
Co. 6-bis |
13.39NF |
|||||
Incentivi
per l’acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione
gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà
sociale e per la limitazione degli sprechi |
|
59-64 |
13-bis |
13.046 NF |
|||||
Sottoscrizione
atto costitutivo start-up innovative |
|
65 |
13-bis |
13.02 |
|||||
Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per
gli investimenti nelle start-up e nelle PMI innovative |
14 |
66-69 |
Co. 3-bis |
14.5 NF |
|||||
Raccolta
di capitali delle PMI |
|
70 |
14-bis |
14.08 |
|||||
Rifinanziamento
degli interventi per l’autoimprenditorialità e per le start-up innovative |
15 |
71-73 |
|
15.18 |
|||||
Sostegno
alla promozione di cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in
crisi |
|
74-75 |
15-bis |
15.013 NF |
|||||
Perdite fiscali di imprese neo costituite
partecipate da società quotate |
16 |
76-80 |
|
|
|||||
Trattamenti
dei crediti tributari e contributivi |
|
81 |
16-bis |
16.01 NF |
|||||
Investimenti in startup da parte dell’INAIL |
17 |
82-83 |
|
|
|||||
Rimodulazione
investimenti enti di previdenza in fondi immobiliari pubblici |
|
84 |
Co. 2-bis |
17.9 |
|||||
Destinazione
risorse INAIL all’edilizia scolastica |
|
85 |
Co. 2-bis |
17.10 |
|||||
Fondo
sperimentale finalizzato a reintegrare l’INAIL degli obblighi di copertura
assicurativa di malattie e infortuni |
|
86-87 |
17-bis |
17.05 NF |
|||||
Agevolazione per investimenti a lungo termine |
18, co.1-10 |
88-99 |
Co. 9-bis |
18.29 |
|||||
PIR- Piani individuali di risparmio |
18, co. 11-25 |
100-114 |
|
|
|||||
Centri di
competenza ad alta specializzazione nell’ambito del Piano nazionale Industria
4.0 |
|
115 |
18-bis |
15.18 |
|||||
Fondazione Human Technopole |
19 |
116-123 |
|
19.4 |
|||||
Efficientamento centri di ricerca |
|
124-125 |
19-bis |
19.05 |
|||||
Misure per
l’attuazione del progetto dell’Area EXPO 2015 |
|
126-139 |
19-bis |
19.01 NF |
|||||
Efficientamento Anas |
20 |
|
|
|
|||||
Fondo da ripartire per il finanziamento degli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese |
21 |
140-142 |
|
21.15 NF |
|||||
Fondo per
la realizzazione di investimenti per la conservazione della fauna e della
flora, la salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema marino |
|
143 |
|
21.61 |
|||||
Sviluppo
del sistema nazionale di ciclovie turistiche |
|
144-145 |
21-bis |
21.026 NF |
|||||
Criteri di
indennizzo dei figli delle vittime di omicidio commesso dal coniuge |
|
146 |
21-bis |
21.020 NF |
|||||
Piano per
gli impianti sportivi nelle periferie
urbane |
|
147 |
21-bis |
21.072 NF |
|||||
Misure di attrazione degli investimenti. Rientro in
Italia di ricercatori residenti all’estero |
22 |
148-159 |
|
22.5 |
|||||
Premio di produttività e welfare aziendale |
23 |
160-162 |
|
|
|||||
Risorse
finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di
pubblica utilità |
|
163 |
23-bis |
23.07 NF |
|||||
Proroga
dell’esclusione del contributo di licenziamento in caso di cambi di appalto |
|
164 |
23-bis |
23.023 NF |
|||||
Abbassamento aliquota contributiva iscritti alla
gestione separata |
24 |
165 |
|
25.44 |
|||||
Anticipo Finanziario a garanzia pensionistica – Ape
sociale |
25 |
166-186 |
|
25.57 NF |
|||||
Quattordicesima |
26 |
187 |
|
|
|||||
Rendita integrativa temporanea anticipata R.I.T.A |
27 |
188-192 |
|
|
|||||
Monitoraggio
e prosecuzione della sperimentazione relativa all’APE, all’APE sociale e a
RITA |
|
193 |
27-bis |
25.44 |
|||||
Abolizione penalizzazioni |
28 |
194 |
|
|
|||||
Cumulo periodi assicurativi |
29 |
195-198 |
|
0.29.1.1 |
|||||
Lavoratori precoci |
30 |
199-205 |
|
|
|||||
Lavori usuranti |
31 |
206-208 |
|
31.6 |
|||||
Benefici
previdenziali per i centralinisti telefonici non vedenti |
|
209 |
|
31.5 |
|||||
No tax area pensionati |
32 |
210 |
|
|
|||||
Trattamenti
pensionistici per le vittime del dovere e i loro familiari superstiti |
|
211 |
|
32.1 NF |
|||||
Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori
dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico |
33 |
212-221 |
Co. 8-bis |
33.30 NF |
|||||
Estensione
opzione donna |
|
222-225 |
33-bis |
33.021 |
|||||
Rifinanziamento
prepensionamento giornalisti |
|
226-232 |
33-bis |
33.022 |
|||||
Riduzione autorizzazione di spesa per trasformazione
a tempo parziale dei rapporti di lavoro |
34 |
233 |
|
|
|||||
Agevolazioni per l’assegno straordinario per il
sostegno al reddito riconosciuto dai Fondi di solidarietà |
35 |
234-237 |
|
|
|||||
Disposizioni in materia di finanziamenti per la povertà |
|
238-239 |
35-bis |
35.06 |
|||||
Interventi
in materia di politiche del lavoro |
|
240 |
35-bis |
35.053NF |
|||||
Congedo
per le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere |
|
241-242 |
35-bis |
35.023 NF |
|||||
Norma in
materia di localizzazione e svolgimento dei servizi di call center |
|
243 |
35-bis |
35.050 NF |
|||||
Fondo di
solidarietà per il settore pesca |
|
244-248 |
35-bis |
35.032 NF |
|||||
Reversibilità |
|
249 |
35-bis |
35.035 NF |
|||||
Interventi
per i lavoratori affetti da malattie derivanti da amianto |
|
250 |
35-bis |
35.07 NF |
|||||
Fondi
regionali per l’occupazione dei disabili |
|
251 |
35-bis |
35.060 |
|||||
Norme sulla contribuzione studentesca |
36 |
252-267 |
|
36.5 |
|||||
Finanziamento del fondo integrativo statale per la
concessione delle borse di studio |
37 |
268-272 |
|
37.1 |
|||||
Borse nazionali per il merito e la mobilità |
38 |
273-289 |
|
38.5 NF |
|||||
Orientamento pre-universitario,
sostegno didattico e tutorato |
39 |
290-293 |
|
|
|||||
Erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici
Superiori |
40 |
294 |
|
|
|||||
Modalità di finanziamento delle attività di ricerca
e semplificazione |
41 |
295-305 |
|
41.1 |
|||||
Autorizzazione
all’assunzione di personale da parte dell’ANVUR |
|
306 |
Co. 11-bis |
41.10 |
|||||
Finanziamento
dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) |
|
307 |
|
41.26 |
|||||
Esonero contributivo alternanza scuola lavoro |
42 |
308-313 |
|
42.7 |
|||||
Fondo per il finanziamento dei dipartimenti
universitari di eccellenza |
43 |
314-317 |
|
|
|||||
Procedimento per l’attribuzione del finanziamento |
44 |
318-331 |
|
|
|||||
Importo del finanziamento e modalità della sua
utilizzazione |
45 |
332-339 |
|
45.1 |
|||||
Tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari |
|
340-343 |
45-bis |
45.02 |
|||||
Esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e
imprenditori agricoli professionali |
46 |
344-347 |
|
46.13 NF |
|||||
Fondo sostegno natalità |
47 |
348-349 |
|
47.14 |
|||||
Piano di
azione nazionale su “Donne
Pace e Sicurezza” |
|
350 |
Co. 2-bis |
47.9 |
|||||
Nuove fonti di alimentazione del Fondo per l'indennizzo in favore
delle vittime |
|
351-352 |
47-bis |
47.04 |
|||||
Premio alla nascita |
48, co.1 |
353 |
|
|
|||||
Congedo di paternità |
48, co. 2 |
354 |
|
48.14 NF |
|||||
Buono nido e rifinanziamento voucher asili nido |
49 |
355-357 |
|
49.1 |
|||||
Pari opportunità |
50 |
358 |
|
|
|||||
Sostegno
delle donne vittime di violenza e dei loro figli |
|
359 |
Co. 1-bis |
50.12 NF |
|||||
Fondo per
la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico |
|
360-361 |
50-bis |
50.09 |
|||||
Ricostruzione privata e pubblica |
51 |
362-363 |
|
|
|||||
Fondo per il pubblico impiego |
52 |
364-365 367, 369 |
|
52.11 |
|||||
Fondo per organico di fatto |
52, co. 3 |
366 |
|
|
|||||
Graduatorie
concorsi pubblici |
|
368 |
Co. 4-bis |
52.148 |
|||||
Casse di
previdenza dei liberi professionisti |
|
370 |
Co. 5-bis |
52.103 |
|||||
Fondo per le
misure anti tratta |
|
371 |
Co. 1-bis |
52.147 |
|||||
Assunzione
personale amministrativo non dirigenziale giustizia |
|
372 |
52-bis |
52.025 NF |
|||||
Organico di fatto |
53 |
373-376 |
|
53.59 |
|||||
Strade sicure |
54 |
377 |
|
|
|||||
Fondo volo |
55 |
378 |
|
|
|||||
Scuole belle |
56 |
379-380 |
|
|
|||||
G7 |
57 |
381 |
|
|
|||||
Efficientamento della spesa
del Servizio sanitario nazionale |
58 |
|
|
|
|||||
Infrastruttura per l’interoperabilità per fascicolo sanitario elettronico |
58, co. 1-3 |
382-384 |
|
|
|||||
Quota premiale SSN e programma di miglioramento |
58, co. 4-8 |
385-389 |
|
58.3 |
|||||
Efficientamento e piani di
rientro degli enti sanitari |
58, co. 9 |
390 |
|
58.17 NF |
|||||
Piani di
rientro per le regioni a statuto speciale e le province autonome |
|
391 |
Co. 9-bis |
58.69 NF |
|||||
Livello di finanziamento del sanitario nazionale e
quota vincolata per fondi |
58, co. 10-12 |
392-394 |
|
|
|||||
Incompatibilità
alla nomina a Commissario ad acta per la gestione dei piani di rientro dei
disavanzi sanitari regionali |
|
395 |
Co. 12-bis – 12-ter |
58.13 NF |
|||||
Governance sanitaria |
59, co.1-12 |
397-408 |
|
59.2 |
|||||
Assunzioni personale SSN |
59, co. 13 |
409 |
|
|
|||||
Attività
di ricerca negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS)
e negli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS). |
|
410 |
Co. 13-bis |
59.43 |
|||||
Fondo
Alzheimer |
|
411 |
Co. 13-bis |
59.78 |
|||||
Rinnovi contrattuali
personale SSN |
|
412 |
Co. 13-bis |
59.165 |
|||||
Misure di efficientamento
della spesa per acquisti |
60, co. 1-7 |
413-419 |
|
60.4 e
altri |
|||||
Acquisto beni e servizi |
60, co. 8-11 |
420-423 |
|
60.12 NF |
|||||
Approvazione
del programma biennale degli acquisti di beni e servizi nei bilanci enti
locali |
|
424 |
Co. 11-bis |
60.2 |
|||||
Misure di efficientamento
della spesa dei Ministeri |
61, co. 1 |
425 |
|
|
|||||
Vendita sedi all’estero |
61, co. 2 |
426 |
|
|
|||||
Diritti consolari |
61, co. 3-4 |
427-428 |
|
|
|||||
Destinazione
dei versamenti domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana |
|
429 |
Co. 4-bis |
61.39 |
|||||
Definanziamento Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo |
|
430 |
Co. 4-bis |
52.011 NF |
|||||
Sgravi contributivi imprese trasporto |
61, co. 5 |
431 |
|
|
|||||
Interventi
sulle soprintendenze speciali |
|
432 |
Co. 5-bis |
61.16 NF |
|||||
Esecuzione forzata in caso di contenzioso seriale e
disposizioni in materia di video conferenza |
62 |
|
|
|
|||||
Fondi a favore degli enti territoriali |
63 |
433 437-439 443 |
|
|
|||||
Piano di riequilibrio
finanziario pluriennale |
|
434-436 |
Co. 1-bis- |
63.5 NF |
|||||
Rinegoziazione
dei mutui |
|
440-442 |
Co. 4-bis- 4-quater |
63.19 NF |
|||||
Interventi concernenti gli Enti Locali |
64 |
|
|
|
|||||
Modalità di riduzione di risorse ai comuni (spending review) |
64, co. 1 |
444 |
|
|
|||||
Spese di
personale per Matera |
|
445 |
Co. 1-bis |
64.90 |
|||||
Finanziamento Comune di Lecce |
64, co. 2 |
|
|
|
|||||
Fondo di solidarietà comunale |
64, co. 3-8 |
446-452 |
|
64.3 NF |
|||||
Canone per
il servizio di distribuzione del gas naturale nel periodo di prosecuzione del
servizio |
|
453 |
Co. 8-bis |
64.20 |
|||||
Rinvio termine deliberazione bilancio di previsione
enti locali |
64, co. 9 |
454 |
|
|
|||||
Termini
per la deliberazione del DOCUP |
|
455 |
Co. 9-bis |
64.6 |
|||||
Consorzi
per la gestione associata di servizi sociali |
|
456 |
Co. 9-bis |
64.18 |
|||||
Amministrazione
residui attivi e passivi relativi ai fondi gestione vincolata |
|
457 |
Co. 9-bis |
64.198 |
|||||
Semplificazione procedimento acquisizione
informazioni fabbisogni standard |
64, co. 10 |
458 |
|
|
|||||
SIOPE |
|
459 |
Co. 10-bis |
64.15 NF |
|||||
Destinazione
dei proventi dei titoli abilitativi edilizi |
|
460-461 |
64-bis |
64.158 NF |
|||||
Fondo per
contenzioso amministrativo |
|
462 |
64-bis |
64.011 NF |
|||||
Regole finanza pubblica per rilancio investimenti |
65 |
|
|
|
|||||
Nuovo pareggio di bilancio enti territoriali |
65, co. 1-22 |
463-484 |
|
|
|||||
Assegnazione di spazi finanziari agli enti locali ed
alle regioni per investimenti |
65, co. 23-42 |
485-501 506-508 |
|
65.5 |
|||||
Province
autonome di Trento e di Bolzano |
|
502-505 |
Co. 39-bis,
39-ter, 39-quinquies |
65.151 |
|||||
Interventi concernenti le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano |
66 |
|
|
|
|||||
Recepimento dell’Accordo
fra il Governo e la Regione Siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016 |
66, co. 1-8 |
509-516 |
|
|
|||||
Valle d’Aosta |
66, co. 9-10 |
517-518 |
|
|
|||||
Attuazione della sentenza
della Corte Costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016 (Friuli Venezia Giulia) |
66, co. 11-12 |
519-520 |
|
|
|||||
Revisione rata debito
Regione Piemonte |
66, co. 13-15 |
521-523 |
|
|
|||||
Residue risorse già
erogate per pagare nuovi debiti |
66, co. 16-18 |
524-526 |
|
66.12 |
|||||
Proroga concorso alla finanza pubblica delle Regioni |
66, co. 19-20 |
527-528 |
|
|
|||||
Modifica riparto contributo IRAP |
66, co. 21 |
529 |
|
|
|||||
Regolazione anticipazioni di tesoreria per la Sanità |
66, co. 22-24 |
530-532 |
|
|
|||||
Evoluzione della rilevazione SIOPE |
66, co. 25 |
533 |
|
|
|||||
Misure antielusive e di contrasto all’evasione |
67 |
535-541 |
|
|
|||||
Lotteria scontrini |
|
542-544 |
Co. 7-bis a
7-quater |
67.8 |
|||||
Vendita biglietti spettacolo |
|
545-546 |
Co. 7-bis e
7-ter |
67.25 |
|||||
Imposta sul reddito d’impresa – IRI e
razionalizzazione dell’Aiuto alla crescita economica – ACE |
68 |
547-553 |
|
|
|||||
Rideterminazione del valore di acquisto dei terreni
e delle partecipazioni nonché della rivalutazione dei beni di impresa |
69 |
554-564 |
|
|
|||||
Riapertura dei termini per assegnazione o cessione di beni ai soci |
70 |
565-566 |
|
|
|||||
Modifiche alla disciplina IVA sulle variazioni
dell’imponibile o dell’imposta |
71 |
567 |
|
|
|||||
Autorizzazione al cambio di tecnologia dei diritti
d’uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz |
72 |
568-575 |
|
|
|||||
Gara Superenalotto |
73 |
576-577 |
|
|
|||||
Interventi diversi |
74 |
|
|
|
|||||
Centri di servizio per il volontariato finanziati
dalle Fondazioni Bancarie |
74, co. 1-4 |
578-581 |
|
|
|||||
Partecipazione italiana a iniziative internazionali |
74, co 5 |
582 |
|
|
|||||
Fondazioni lirico-sinfoniche |
|
583 |
Co. 5-bis |
74.153 |
|||||
Spese Ales S.p.A. |
|
584 |
Co. 5-bis |
74.347 |
|||||
Disposizioni per il completamento della procedura di
cessione ILVA |
74, co 6 |
|
|
|
|||||
Agenda digitale |
74, co 7-8 |
585-586 |
|
|
|||||
Cultura e scienza italiana all’estero |
74, co 9-10 |
587-588 |
|
|
|||||
Corsi di lingua e cultura italiana all’estero |
|
589 |
Co. 10-bis |
74.138 |
|||||
Adozioni internazionali |
|
590 |
Co. 10-bis |
74.29 |
|||||
Linea ferroviaria Ferrandina-Matera |
|
591 |
Co. 10-bis |
74.37 |
|||||
Stampa italiana all’estero |
|
592 |
Co. 10-bis |
74.136 |
|||||
Contributo al Coni |
|
593 |
Co. 10-bis |
74.491 |
|||||
Progetto Ryder Cup 2022 |
74, co 11-12 |
|
|
|
|||||
Credito sportivo |
74, co 13 |
|
|
|
|||||
Centro METEO |
74, co. 14 |
|
|
|
|||||
Soprintendenze speciali di Roma e Pompei |
74, co 15 |
|
|
|
|||||
Adeguamento delle reti viarie e ferroviarie per
coppa del mondo e campionati mondiali sci 2020-2011 Cortina |
74, co. 16-27 |
|
|
|
|||||
Commissari delegati del Governo |
74, co 28-35 |
|
|
|
|||||
Rifunzionalizzazione degli
immobili pubblici |
74, co 36 |
594 |
|
|
|||||
Nuova denominazione di
Italia Lavoro S.p.A. (Anpal S.p.A.) |
|
595 |
Co. 1-bis dell’art. 8 |
8.6 NF |
|||||
Associazioni combattentistiche |
|
596 |
Co. 36-bis |
74.400 |
|||||
Debito Croce Rossa |
|
597-598 |
Co. 36-bis |
74.240 |
|||||
Assegni al nucleo familiare per i cittadini italiani
all’estero |
|
599 |
Co. 36-bis |
74.393 |
|||||
Assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra |
|
600 |
Co. 36-bis |
74.113 |
|||||
Piano nazionale per le città |
|
601 |
Co. 36-bis |
74.410 |
|||||
Edilizia sanitaria |
|
602-603 |
Co. 36-bis |
74.489 |
|||||
Rete viaria interessata da Coppa del mondo di sci |
|
604 |
Co. 36-bis |
74.490 |
|||||
Istituto italiano per gli studi storici e Istituto
italiano per gli studi filosofici |
|
605 |
Co. 36-bis |
74.492 |
|||||
Ricerca nel campo della meteorologia e della
climatologia |
|
606 |
Co. 36-bis |
74.493 |
|||||
Interventi di decontaminazione e bonifica ILVA |
|
607 |
Co. 36-bis |
74.483 |
|||||
Piattaforma informatica sull’uso dei dati dei codici
di prenotazione nel settore del trasporto aereo |
|
608 |
Co. 36-bis |
74.484 |
|||||
Restituzione del finanziamento statale a favore di ILVA |
|
609-610 |
Co. 36-bis e 36-ter |
74.485 |
|||||
Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e
delle aziende confiscate alla criminalità organizzata |
75 |
611-612 |
|
|
|||||
Contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione
nazionale |
76 |
|
|
|
|||||
Piano strategico nazionale della mobilità
sostenibile |
77 |
613-615 |
|
77.57 |
|||||
Scuole paritarie e materne |
78 |
616-619 |
|
78.2 |
|||||
Erogazioni liberali per investimenti in favore delle scuole paritarie |
|
620 |
Co. 4-bis |
78.22 |
|||||
Fondo per l’Africa |
79 |
621 |
|
|
|||||
Cassa depositi e prestiti |
|
622 |
79-bis |
79.09 |
|||||
Fondo Corpi di polizia e dei vigili del fuoco |
80 |
623 |
|
|
|||||
Rideterminazione del FISPE e del Fondo esigenze
indifferibili |
81 |
624-625 |
|
Em vari |
|||||
Rifinanziamento bonus cultura 18enni e del bonus
strumenti musicali |
82 |
626 |
|
82.1 |
|||||
Fondo nazionale per la rievocazione storica |
|
627 |
82-bis |
82.02 |
|||||
Incremento limite annuale anticipazioni a carico del
Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie |
83 |
628 |
|
|
|||||
Contributi per la cooperazione allo sviluppo |
|
629 |
Co.1-bis |
83.3 |
|||||
Immigrazione |
84 |
630 |
|
|
|||||
Eliminazione aumenti accise ed IVA per l’anno 2017 |
85 |
631-632 |
|
|
|||||
Collaborazione volontaria |
86 |
633-636 |
|
|
|||||
Fondi Speciali |
87 |
637 |
|
|
|||||
Clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano |
|
638 |
87-bis |
87.02 |
|||||
|
Oggetto |
A.C. |
A.C. |
Art. e co. aggiuntivi |
Em. |
||||||
Stato di previsione dell'entrata |
88 |
2 |
|
|
|
|||||
Stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e disposizioni relative |
89 |
3 |
|
|
|
|||||
Stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico e disposizioni relative |
90 |
4 |
|
|
|
|||||
Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali |
91 |
5 |
|
|
|
|||||
Stato di previsione del Ministero delta giustizia e
disposizioni relative |
92 |
6 |
|
|
|
|||||
Stato di previsione del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative |
93 |
7 |
|
|
|
|||||
Stato di previsione del Ministero dell' istruzione,
dell'università e della ricerca e disposizioni relative |
94 |
8 |
|
|
|
|||||
Stato di previsione del Ministero dell'interno e
disposizioni relative |
95 |
9 |
|
|
|
|||||
Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare |
96 |
10 |
|
|
|
|||||
Stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative |
97 |
11 |
|
|
|
|||||
Stato di previsione del Ministero della difesa e
disposizioni relative |
98 |
12 |
|
|
|
|||||
Stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e disposizioni relative |
99 |
13 |
|
|
|
|||||
Stato di previsione del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo e disposizioni relative |
100 |
14 |
|
|
|
|||||
Stato di previsione del Ministero della salute e
disposizioni relative |
101 |
15 |
|
|
|
|||||
Totale generale della spesa |
102 |
16 |
|
|
|
|||||
Quadro generale riassuntivo |
103 |
17 |
|
|
|
|||||
Disposizioni diverse |
104 |
18 |
|
|
|
|||||
Entrata in vigore |
105 |
19 |
|
|
|
|||||
|
Emendamenti al disegno di legge di bilancio 2017 (A.C. 4127-bis-A)
approvati dalla V Commissione Bilancio
Articolo 3 - Proroga e rafforzamento
della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti (articolo
1, commi 8-13, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
3.25 NF |
Basso |
PD |
23.11 |
Modifica il comma 2 (comma 9), Allegato A, che reca
il novero dei beni strumentali nuovi ammessi al cd. “super ammortamento” del
150 per cento: § nella sezione relativa ai
beni strumentali il cui
funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite
opportuni sensori e azionamenti, in
luogo della voce relativa alle macchine per la realizzazione di
prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime, si chiarisce
che sono ammessi all’agevolazione gli investimenti
riguardanti sia le macchine utensili, sia gli impianti per la realizzazione
di prodotti mediante la trasformazione
dei materiali e delle materie prime; sono inoltre
introdotte le motrici e operatrici per
la movimentazione dei pezzi; § nella sezione relativa ai sistemi per
l’assicurazione della qualità e della sostenibilità, sono inseriti i componenti per il monitoraggio dei
consumi idrici, oltre che energetici, nonché per la riduzione delle emissioni. |
Articolo 3-bis – Manutenzione uffici giudiziari (articolo 1, comma 14, dell’A.C.
4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
3.09 |
Governo |
|
23.11 |
Proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 la disposizione
(art. 21-quinquies del D.L. n. 83
del 2015) che consente agli uffici
giudiziari di avvalersi del
personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, nonostante il
passaggio dai comuni allo Stato delle spese di funzionamento delle sedi
giudiziarie (previsto dalla legge di stabilità 2015). Il personale comunale
potrà essere impiegato sulla base di specifici accordi da concludere con le
amministrazioni locali (in base a una convenzione quadro previamente
stipulata tra il Ministero della giustizia e l'ANCI). Intervenendo
sulla medesima disposizione del decreto-legge n. 83/2015, si provvede alla
copertura delle spese nell’ambito delle dotazioni iscritte sul capitolo 1550
del Ministero della giustizia, nel limite del 15% degli stanziamenti iscritti
in bilancio per il 2017. |
Articolo 5 - Regime di cassa per i contribuenti che si
avvalgono della contabilità semplificata (articolo
1, commi 17-23, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
5.11 |
Relatore |
|
20.11 |
Modifica il comma 1 (comma 17), lettera b), n. 1) al fine di chiarire che, per i contribuenti che applicheranno il regime di cassa, continuano ad applicarsi le ordinarie regole
valevoli (ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2 del TUIR) per la
determinazione del costo e del valore
normale dei beni. Resta fermo
dunque che, per i predetti contribuenti, non trova più applicazione il
principio della competenza nella
determinazione dei ricavi che
concorrono a formare il reddito imponibile (articolo 109 TUIR, commi 1 e 2),
incompatibile con il regime di cassa. |
Articolo 6 - Iva di gruppo (articolo 1, commi 24-31, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
6.4 |
Relatore |
|
20.11 |
Modifica il comma 1 (comma 24), capoversi 70-bis) e 70-decies), per coordinare le disposizioni contenute nei due nuovi articoli, così chiarendo la decorrenza delle procedure
concorsuali che impediscono a un soggetto di partecipare al gruppo IVA
(lettere a) e b)). Inoltre si chiarisce con maggiore precisione quando il rappresentante
del gruppo IVA ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione finanziaria la
cessazione di un soggetto dal gruppo, ovvero la cessazione del gruppo
medesimo (lettera c)). |
Articolo 7-bis - Assoggettamento a IVA del 5 per cento dei
servivi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare (articolo 1, commi 33-35, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
7.019 |
Relatore |
|
20.11 |
Vengono assoggettati all’aliquota IVA del 5% i
servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale,
fluviale e lagunare precedentemente esenti dall’imposta. A tal fine modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (disciplina
dell’imposta sul valore aggiunto) abrogando
il riferimento a tali servizi previsto dall’articolo 10 del decreto medesimo
(che indica le operazioni esenti dall’imposta), e introducendo alla tabella
A, parte II-bis (che indica i beni e i servizi assoggettati all’aliquota IVA
del 5%), e alla tabella A parte III (che indica i beni e i servizi
assoggettati e all’aliquota IVA del 10%) le necessarie modifiche. Si dispone
inoltre che la tariffa amministrativa
relativa ai servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare sia
comprensiva dell’imposta sul valore aggiunto. Conseguentemente Alla Tabella A, l’accantonamento relativo
al Ministero dell’economia e finanze è ridotto dei seguenti importi: 2017:
-7.800.000; 2018:
-7.800.000; 2019:
-7.800.000. |
Articolo 7-bis - Ritenute sui corrispettivi
dovuti dal condominio all'appaltatore (articolo 1, comma 36,
dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
7.07 NF |
Taricco |
PD |
20.11 |
È integrata la normativa in tema di ritenute sui corrispettivi dovuti dal
condominio all'appaltatore. In particolare, il versamento
della ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul
reddito dovuta dal percipiente deve essere effettuato dal condominio in qualità di sostituto
d’imposta solo al raggiungimento
di una soglia minima della
ritenuta stessa pari a 500 euro.
Si precisa, comunque, che il condominio è tenuto al versamento entro il 30
giugno e il 20 dicembre di ogni anno ove non sia raggiunto l’importo minino
predetto. Per la
seconda parte del comma 36 si veda l’articolo 67, comma 7-bis. |
Articolo 8 - Nuova denominazione di Italia Lavoro S.p.A.
(Anpal S.p.A.) (articolo
1, comma 595 dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
8.6 NF |
Dell’Aringa |
PD |
23.11 |
Modifica la
denominazione di Italia Lavoro S.p.A. in “ANPAL S.p.A.”. |
Articolo 8-bis - Pagamento cumulativo della tassa automobilistica (articolo 1, commi
38-39, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
8.06 NF |
Sandra Savino |
FI-PdL |
23.11 |
Si prevede
la facoltà di pagamento cumulativo della tassa automobilistica di proprietà per le
aziende con flotte e camion di cui siano proprietarie, usufruttuarie,
acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici in leasing. Tale facoltà era prevista
dall’articolo 7 della legge n. 99 del 2009 per il pagamento della tassa
dovuta per veicoli i concessi in locazione finanziaria da parte delle imprese
concedenti. La disposizione prevede inoltre che i versamenti dell’imposta
debbano essere fatti a ciascuna regione o provincia autonoma nelle quali i
mezzi siano immatricolati. Nel caso di leasing si fa invece riferimento al
luogo di residenza dell’utilizzatore del veicolo. |
Articolo 9 - Riduzione canone RAI nonché soppressione del canone del sale estratto
dai giacimenti (articolo 1, commi 40-41), dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
9.82 |
Governo |
|
23.11 |
Aggiunge il
comma 2 (comma 41), che interviene sull’articolo 3,
comma 1, punto 1), della L. 907/1942, escludendo,
per la concessione relativa all'estrazione del sale dai giacimenti,
l’assoggettamento al pagamento del
canone annuo ivi previsto. Conseguentemente, alla tabella A, l’accantonamento del Ministero dello sviluppo economico, è ridotto dei seguenti importi: 2017: – 1.520.000; |
Articolo 10 - Proroga del blocco degli aumenti di aliquote
tributarie per l'anno 2017 e anticipazioni di tesoreria (articolo 1, commi 42-43, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
10.17 |
Gelmini |
FI-PdL |
20.11 |
Aggiunge il
comma 1-bis (comma 43), il quale (modificando
l'articolo 2, comma 3-bis, del D.L. n. 4/2014) proroga di un anno – dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 –
l’innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di
ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, disposto
dall’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4/2014, concesso al
fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di
pagamento nelle transazioni commerciali. |
Articolo 11 - Abolizione IRPEF IAP e CD (articolo 1, commi 44-46, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
11.23 NF |
Carra |
PD |
23.11 |
Aggiunge il comma 1-bis (comma 45) prevedendo
l’innalzamento per l’anno 2017 delle percentuali di compensazione IVA
applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente,
in misura non superiore al 7,7% e all’8%. La misura sarà concretamente
disposta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato
entro il 31 gennaio 2017. L’attuazione della misura non potrà comportare un
onere superiore a 20 milioni; la copertura è reperita, per 1 milione di euro
sul 2017 sulla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali; per 10 milioni per il 2017 sul Fondo per far fronte alle
esigenze indifferibili e per 9 milioni sul Fondo di investimento per il
capitale di rischio gestito da ISMEA il quale provvederà a versare in entrata
al bilancio le risorse suddette (comma
1-ter –comma 46). Conseguentemente Modifica
l’articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo di 10 milioni per il
2017 l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili. Alla Tabella A, l’accantonamento relativo
al Ministero delle politiche agricole è ridotto dei seguenti importi: 2017:
-1.000.000. |
Articolo 11-bis – Ripristino agevolazioni territori montani (articolo 1, comma 47,
dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
11.011 NF |
Schullian |
Misto- |
23.11 |
Prevede che i trasferimenti di proprietà
a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani, finalizzati
all’arrotondamento della proprietà contadina, continuino a godere della
agevolazione fiscale prevista dall’art. 9 del D.P.R. n. 601 del 193 (imposta
di registro ed ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte
catastali). A tal fine aggiunge tale fattispecie tra quelle richiamate
dall’articolo 10, comma 4, del D.Lgs. n.23 del 2011, ai fini dell’esclusione
dalla soppressione generalizzata di tutte le esenzioni e agevolazioni
tributarie disposta dal medesimo comma 4. Conseguentemente Modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625),
riducendo di 3,1 milioni di euro il rifinanziamento annuale del Fondo per le
esigenze indifferibili. |
Articolo 11-bis – Riduzione dell’accisa sulla birra (articolo 1, comma 48, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
85.01 NF 11.020 NF 85.02 NF 46.054 NF 46.022 NF |
Pini Gribaudo Pini Gagnarli Sani |
LNA PD LNA M5S PD |
23.11 |
Introduce
l’articolo 11-bis (comma 48), che dal 1° gennaio 2017
riduce l’accisa sulla birra, rideterminandola da 3,04 euro a 3,02 euro per ettolitro e grado-plato. Conseguentemente Alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole è
ridotto dei seguenti importi: 2017:
-4.800.000. 2018:
-4.300.000. 2019:
-4.500.000. |
Articolo 12 - Esclusione delle società di gestione dei
fondi comuni d’investimento dall’applicazione dell’addizionale all’IRES del 3,5
per cento (articolo 1, comma 49,
dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
12.13 |
Relatore |
|
20.11 |
Sopprime la
lettera c) del comma 1 (comma 49), che disponeva per le Società
di Gestione dei fondi comuni di investimento (SGR) la deducibilità ai fini
IRAP degli interessi passivi, nei limiti del 96 per cento. La modifica è
operata in quanto, per le suddette SGR, tali interessi passivi non rilevano
ai fini della base imponibile IRAP. |
Articolo 12-bis – Regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche (articolo
1, comma 50, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
12.03 NF |
Guidesi |
LNA |
23.11 |
Inserisce
l’articolo 12-bis (comma 50), il quale (con una modifica
all’articolo 90 della legge finanziaria del 2003, legge n. 289 del 2002), a decorrere dal 1° gennaio 2017, eleva
da 250.000 a 400.000 euro la
soglia massima degli utili conseguiti annualmente dalle associazioni e dalle
società sportive dilettantistiche necessaria ad accedere alle agevolazioni
fiscali previste dalla legge per tali enti. Conseguentemente modifica l’articolo 81, il comma 2 (comma 625), riducendo di 500 mila euro
l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili (da 300 a 299,5 milioni) a
decorrere dal 2017 |
Articolo 12-bis –Regime fiscale
agevolato per gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile (articolo 1, comma 51, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
12.09 NF |
Relatore |
|
23.11 |
Introduce agevolazioni
fiscali per gli operatori di finanza
etica e sostenibile. Detti enti sono specificamente individuati nel testo
unico bancario (nuovo articolo 111-bis del
D.lgs. n. 385 del 1993) sulla base di specifici principi cui deve conformarsi
la relativa attività, con riferimento -
tra l’altro - ai rating per
la valutazione dei finanziamenti a persone giuridiche, alla devoluzione del
portafoglio a organizzazioni non
profit, al reinvestimento dei propri profitti e all’adozione di sistemi
di governance e modelli organizzativi ad
orientamento democratico e partecipativo. Per detti
soggetti è esente dalle imposte sui
redditi il 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio. Si chiarisce
che l’agevolazione introdotta è riconosciuta nel rispetto della normativa UE
in materia di aiuti di stato “de minimis”, di cui al regolamento UE n. 1407/2013 della
Commissione. Conseguentemente si modifica l’articolo 78, comma 1 (comma
616), riducendo di un milione di
euro (da 24,4 a 23,4 milioni) il limite di spesa, ivi previsto, per il
contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a
finalità di copertura. |
Articolo 13 - Sostegno agli investimenti delle PMI (articolo 1, commi 52-58,
dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
13.2 |
X Commissione |
|
20.11 |
Modifica il comma 4 (comma 55), aggiungendo i sistemi di tracciamento e pesatura
dei rifiuti tra gli investimenti individuati dal comma che danno
titolo a beneficiare dei finanziamenti
per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle
piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del
2013 (c.d. nuova Sabatini). |
13.46 NF |
Di Gioia |
Misto-M. PPA-Mod. |
23.11 |
Aggiunge il
comma 6 bis (comma 58), che rifinanzia di 1 milione di euro per il 2017
l’autorizzazione di spesa (prevista dall’articolo 1, comma 202, quinto
periodo, legge di stabilità 2015) per
il potenziamento delle azioni di promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane gestite dal Ministero per lo
sviluppo economico nell’ambito del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy. Conseguentemente modifica l'articolo 81, comma 2 (comma 625),
riducendo il rifinanziamento del Fondo esigenze indifferibili di 1
milione di euro per l'anno 2017. |
Articolo 13-bis - Incentivi per l’acquisto di
beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti
alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione
degli sprechi (articolo 1, commi 59-64, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
13.046 NF |
Lupi |
AP |
23.11 |
Si prevedono incentivi per
l'acquisto di beni mobili strumentali
per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. La misura
riguarda gli enti pubblici e privati
senza scopo di lucro, comprese le ONLUS, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti
farmaceutici e di altri prodotti agli
indigenti (si tratta dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1 della
legge n. 155/2003). A tali
soggetti si riconosce – per gli
acquisti anche in locazione finanziaria, effettuati in Italia, di beni mobili strumentali utilizzati
direttamente ed esclusivamente per le finalità di cui sopra - un contributo fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.500
euro annui. Il contributo
è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese
costruttrici o importatrici dei beni mobili rimborsano al venditore l'importo
del contributo e recuperano l’importo
quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta
sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore
aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene effettuato
l'acquisto, Fino al 31
dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura
di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della
fattura di vendita e dell'atto di acquisto che deve essere ad esse trasmessa
dal venditore. È autorizzata
una spesa di 10 milioni di euro
per l'anno 2017 e per l'anno 2018, per provvedere all'erogazione del
credito d’imposta di cui sopra. Si demanda ad
un decreto di natura non regolamentare
del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge in esame, con il concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le
condizioni per la fruizione dei contributi previsti. Con lo stesso decreto
sono definite modalità di monitoraggio e di controllo per garantire il
rispetto dei limiti di spesa. Conseguentemente modifica l'articolo 81, al comma 2 (comma 625),
riducendo il rifinanziamento del Fondo esigenze indifferibili di 10
milioni di euro per l'anno 2017 e di 10 milioni per l’anno 2018. |
Articolo 13-bis – Sottoscrizione atto costitutivo start-up innovative (articolo 1,
comma 65, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
13.02 |
X Commissione |
|
20.11 |
Integra la disciplina della
sottoscrizione dell’atto costitutivo di start-up innovative, prevedendo che
esso possa essere sottoscritto oltre che con firma digitale anche con firma elettronica avanzata autenticata. |
Articolo 14 – Esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria
per l’atto costitutivo start-up innovative (articolo 1, commi 66-69,
dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
14.5 NF |
Basso |
PD |
20.11 |
Introduce
il comma 3-bis (comma 69), che esonera l’atto costitutivo delle
start up innovative dal pagamento delle imposte
di bollo e dei diritti di segreteria. Conseguentemente modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo di 300 mila euro
l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili (da 300 a 299,7 milioni) a
decorrere dal 2017. |
Articolo 14-bis - Raccolta di capitali per le piccole e medie imprese (articolo 1,
comma 70, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
14.08 |
Giulietti |
PD |
23.11 |
Modifica il Testo
Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. n.
58 del 1998), estendendo
l’operatività della disciplina dei
portali online per la raccolta di capitali (cd. equity crowdfunding), attualmente
riservata dalla legge alle start-up innovative e alle PMI innovative, anche alla raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI in generale, come definite dalla disciplina europea, nonché
degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che
investono prevalentemente in PMI. Conseguentemente, nel medesimo Testo unico il
richiamo alle start-up innovative e PMI innovative, ovunque ricorra, è sostituito con il richiamo alle PMI. |
Articolo 15 - Rifinanziamento degli interventi per l’autoimprenditorialità e per le
start-up innovative (articolo 1, commi 71-73, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
15.18 |
Relatore |
|
23.11 |
Modifica il comma 1 (comma 71) – che autorizza la spesa di 70
milioni per il 2017 e di 60 milioni per il 2018 a favore delle iniziative per
l’autoimprenditorialità - riducendola di 20 milioni di euro per l’anno 2017 e
di 10 milioni di euro per l’anno 2018 Conseguentemente introduce il nuovo articolo 18-bis (comma 115) che finanzia i centri di competenza ad alta specializzazione nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0. |
15.013 NF |
Incerti |
PD |
23.11 |
Modifica il comma 1 (comma 71)
- che prevede un’autorizzazione di spesa di 70 milioni per il 2017 e di 60
milioni per il 2018 a favore delle iniziative per l’autoimprenditorialità -
riducendola di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 Modifica il comma 2 (articolo 1, comma 72) – che dispone
un rifinanziamento del Fondo crescita sostenibile di 50 milioni per l’anno
2017 e di 50 milioni per l’anno 2018 – riducendolo di 2,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Le predette
riduzioni sono a copertura dell’onere derivante dal nuovo articolo 15-bis (commi 74-75)
che contiene un rifinanziamento
degli interventi per il sostegno alla promozione di società cooperative tra i lavoratori
provenienti da aziende in crisi. |
Articolo 15-bis - Sostegno alla promozione di cooperative tra i lavoratori provenienti da
aziende in crisi (articolo 1, commi 74-75, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
15.013 NF |
Incerti |
PD |
23.11 |
Si prevede un rifinanziamento degli interventi per il sostegno alla promozione di società cooperative tra i lavoratori
provenienti da aziende in crisi. In
particolare, il comma 1 (comma
74) rifinanzia il Fondo per la Crescita Sostenibile di
cui al D.L. n. 83/2012 di 5 milioni
di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per l'anno 2018 destinandoli all'erogazione di finanziamenti agevolati
a favore di società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di
cooperative che gestiscono aziende
confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e il
consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno. La finalità è quella di
garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di imprese e la conseguente la
crescita dei livelli di occupazione, richiamandosi il regime di aiuto
(finanziamenti a tasso agevolato) istituito dal D.M. 4 dicembre 2014 per le società cooperative di piccola e media
dimensione. Il comma 2 (comma 75) - al fine
di ampliare gli strumenti finanziari di intervento e favorire la
capitalizzazione dell'impresa da parte di lavoratori – apporta modifiche all'articolo 17, della legge n. 49/1985
relativo alla partecipazione da parte del MISE al capitale sociale di società finanziarie appositamente
costituite per lo sviluppo di PMI
costituite nella forma di società
cooperativa o di piccola società cooperativa. In
particolare, il comma - con una modifica al comma 5 e l’introduzione di un
nuovo comma 5-bis al citato articolo 17 della legge n. 49/1985 - consente
alle predette società finanziarie di sottoscrivere,
anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni in società
cooperative, prestiti subordinati,
prestiti partecipativi, nonché
svolgere attività di servizi e di promozione
ed essere destinatarie di fondi
pubblici. In deroga a quanto previsto all'articolo 2522 del codice
civile, si consente alle società finanziarie di intervenire nelle società
cooperative costituite da meno di nove soci. Rimane confermata, rispetto alla
normativa vigente, per le predette società finanziarie la possibilità, anche
successivamente all’assunzione di partecipazioni, di sottoscrivere gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526
del codice civile. |
Articolo 16-bis – Trattamenti dei crediti tributari e contributivi (articolo 1, comma
81, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
16.01 NF |
Tancredi |
AP |
23.11 |
Introduce
un nuovo articolo 16-bis (comma 81) che
modifica l’articolo 182-ter della legge fallimentare (R.D.
n. 267 del 1942) prevedendo la possibilità di proporre, in sede di concordato
preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti, il pagamento parziale o rateale dei crediti
tributari e contributivi. Tale possibilità è subordinata alla condizione
che il piano di pagamento preveda una soddisfazione non inferiore a quella
realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione del patrimonio
dell’imprenditore, anche avuto riguardo alle cause di prelazione, sulla base
di una relazione giurata di un revisore legale avente i requisiti per la
nomina a curatore. Il pagamento parziale o rateale può riguardare anche l’IVA per la quale attualmente è possibile
esclusivamente la dilazione del pagamento Nel caso in
cui venga proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di
credito degradata al chirografo va inserita in un'apposita classe ai fini del
voto. L’espressione
del voto (così come l’adesione alla proposta di transazione nell’accordo di
ristrutturazione) è attribuita esclusivamente all’ufficio dell’Agenzia fiscale
competente, indipendentemente dal fatto che i crediti siano stati affidati o
consegnati all’agente della riscossione. In caso di
proposta nell’ambito di accordi di ristrutturazione, l'attestazione relativamente
ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative
concretamente praticabili e tale punto costituisce oggetto di specifica
valutazione da parte del tribunale. |
Articolo 17 - Investimenti in startup da parte dell’INAIL (articolo 1, commi 84-85
dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
17.9 |
Latronico |
Misto-CR |
23.11 |
Inserisce
il comma 2-bis (comma 84) che consente di rimodulare, fermo restando il limite
complessivo del quaranta per cento fissato dalla legge, la percentuale delle risorse degli enti di previdenza che possono essere destinate a sottoscrivere quote di: fondi immobiliari chiusi,
promossi o partecipati da enti pubblici anche territoriali e società
partecipate, per la valorizzazione del rispettivo patrimonio immobiliare;
fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire
immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali;
fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti
immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della
difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione. |
17.10 |
Governo |
|
23.11 |
Aggiunge il
comma 2-bis (comma 85) che prevede la destinazione di 100 milioni, nell’ambito del
Piano di investimenti immobiliari dell’INAIL, per la realizzazione di nuove
strutture scolastiche. Le Regioni dichiarano la propria disponibilità ad
aderire all’operazione entro il 20 gennaio 2017, facendosi carico dei canoni
di locazione. Con DPCM sono individuate le regioni ammesse alla ripartizione
delle risorse e definiti i criteri di selezione dei progetti |
Articolo 17-bis - Fondo sperimentale finalizzato a reintegrare l’INAIL degli obblighi di
copertura assicurativa di malattie e infortuni (articolo 1, commi 86-87
dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
17.05 NF |
Misiani |
PD |
23.11 |
Introduce un nuovo
articolo 17-bis (commi 86 e 87), che aggiunge tra i
beneficiari del Fondo sperimentale istituito per gli anni 2016-2017 presso il
Ministero del lavoro - finalizzato a reintegrare l’INAIL degli obblighi di
copertura assicurativa di malattie e infortuni - anche coloro che sono
coinvolti in attività in favore di soggetti ammessi al lavoro di pubblica
utilità in quanto: §
condannati per
guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope; §
tossicodipendenti
condannati per un reato di lieve entità in materia di produzione, traffico,
detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; §
imputati messi
alla prova. Per le
indicate finalità, il Fondo è integrato di 3 milioni di euro per il 2017. Conseguentemente alla Tabella A, l’accantonamento relativo
al Ministero della giustizia è ridotto dei seguenti importi: 2017:
-3.000.000. |
Articolo 18 - Agevolazione per investimenti a lungo termine (articolo 1, commi 97-98
dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
18.29 |
Di Gioia |
Misto-M. PPA-Mod. |
23.11 |
Aggiunge il
comma 9-bis (comma 97) il quale attribuisce alla Commissione
parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale il compito di segnalare ai
Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario apprese
nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza. A tal fine è
modificato l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509 |
18.31 |
Di Gioia |
Misto-M. PPA-Mod. |
23.11 |
Aggiunge il
comma 9-bis (comma 98) il quale interviene sulla composizione dell’organo di indirizzo
generale delle Casse previdenziali dei liberi professionisti, fissando un
limite massimo di 50 membri elettivi (fermo restando il rapporto di uno ogni
mille iscritti all'ente gestore). |
Articolo 18-bis - Centri di competenza ad alta specializzazione nell’ambito del Piano
nazionale Industria 4.0 (articolo 1, comma 115 dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
15.18 |
Relatore |
|
23.11 |
Introduce l’articolo 18-bis (comma
115) che finanzia i centri di
competenza ad alta specializzazione nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0. L’articolo, in particolare, demanda ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi di concerto con il ministero dell’economia e finanze, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge in esame, la definizione delle modalità di costituzione e delle forme di finanziamento, entro il limite di spesa di 20 milioni per il 2017 e di 10 milioni per il 2018, di centri di competenza ad alta specializzazione, nella forma di partenariato pubblico-privato, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano “Industria 4.0” |
Articolo 19 - Fondazione Human Technopole (articolo 1,
commi 116-123 dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
19.4 |
Vacca |
M5S |
23.11 |
Modifica il comma 1 (comma 116)
specificando che l’istituzione
della Fondazione “Human technopole” deve avvenire
coerentemente con il Programma nazionale per la ricerca (PNR). |
19.1 |
XII Commissione |
|
23.11 |
Modifica il comma 2 (comma 117), inserendo
il Ministero della salute – accanto al Ministero dell’economia e delle
finanze ed al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
- tra
i membri fondatori della Fondazione “Human technopole”,
ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione medesima. Modifica il comma 3 (comma 118),
prevedendo che lo schema di D.P.C.M.
cui è rimessa l’approvazione dello
schema di statuto della Fondazione sia adottato anche su proposta del Ministero della salute. Modifica il comma 8 (comma 123),
prevedendo che lo schema di D.P.C.M.
a cui è demandata la definizione delle
modalità di attuazione dell’articolo, sia adottato anche di concerto con il Ministro della salute. L’articolo 19 (commi
116-123) istituisce e disciplina una nuova Fondazione per la creazione di
un’infrastruttura di interesse nazionale, a carattere scientifico e di
ricerca applicata alle scienze per la vita, diretta a realizzare uno
specifico progetto denominato “Human technopole”
all’interno dell’area Expo Milano 2015. Si tratta di una Fondazione di
interesse nazionale, a carattere multidisciplinare ed integrato nei settori
della salute, della genomica, dell’alimentazione e della scienza dei dati e
delle decisioni |
Articolo 19-bis – Efficientamento dei centri di ricerca (articolo 1, comma 125, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
19.05 |
Blazina |
PD |
23.11 |
Introduce
l’articolo 19-bis (comma 125) il quale definisce di natura non
commerciale – bensì rientrante fra i compiti istituzionali – la gestione (da
parte della società consortile per azioni Sincrotrone di
Trieste) dell’infrastruttura
di ricerca FERMI (si tratta di un laser ad elettroni liberi. Qui il management). Prevede,
altresì, che ad essa si applicano le disposizioni relative alla stessa
società Sincrotrone di Trieste e che il suo valore non è soggetto ad
ammortamento. Dispone,
infine, che alla stessa società Sincrotrone di Trieste e alle amministrazioni
pubbliche che vi partecipano non si applicano, limitatamente alla stessa
partecipazione, le disposizioni sulle società a partecipazione pubblica di
cui al D.Lgs. 175/2016. In base alle
informazioni disponibili sul sito della società Sincrotrone, azionisti della
stessa sono il Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste (53,70%), la regione autonoma Friuli Venezia Giulia
(37,63%), il Consiglio nazionale delle ricerche
(4,85%) e Invitalia Partecipazioni S.p.A. (3,82%). |
Articolo 19-bis – Misure per l’attuazione del Progetto dell’Area Expo 2015 (articolo
1, commi 126-139, dell’A,C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
19.01 NF |
Guidesi |
LNS |
23.11 |
Aggiunge
l’articolo 19-bis (commi 126-139) che prevedono la nomina di un
Commissario Straordinario per la liquidazione della società EXPO 2015 S.p.A.
in liquidazione. (commi 126-128) ed individuano e disciplinano i contributi
per la liquidazione della società, posti a carico dei relativi soci, nonché
le modalità di copertura dei contributi a carico del Ministero dell’economia
e delle finanze - MEF (commi 129-133). Viene altresì previsto l’avvio delle
attività di progettazione per il trasferimento dei dipartimenti scientifici
dell’Università di Milano, autorizzando a tal fine uno stanziamento per il
2017 di 8 milioni di euro (commi 134-135), nonché l’eventuale stipula di
convenzioni da parte della società AREXPO S.p.A. per la collaborazione degli
uffici tecnici e amministrativi dei propri soci pubblici, nonché delle
rispettive società in house (comma 136). Viene inoltre modificata la
disciplina relativa al trasferimento delle partecipazioni azionarie detenute
dalle province di Milano e di Monza e Brianza nelle società operanti nella
realizzazione e gestione di infrastrutture connesse ad “Expo 2015” (commi
137-138) e prevista, infine, la possibilità, per gli enti pubblici non
economici strumentali degli enti locali e regionali soci di Expo 2015 S.p.A.
di assumere personale a tempo determinato in deroga ai vincoli assunzionali e finanziari vigenti (comma 139). Di seguito si
fornisce una analisi più dettagliata delle misure contemplate da tali nuovi
commi. Commissario
Straordinario per la liquidazione di EXPO 2015 (commi 126-128) Il comma 126 prevede la nomina – con apposito D.P.C.M.
da emanare (su proposta del MEF) entro
30 giorni dall’entrata in vigore della legge – di un Commissario
Straordinario per la liquidazione della società EXPO 2015 S.p.A. in
liquidazione. La “Expo 2015
S.p.A.” è stata istituita il 1° dicembre 2008 quale soggetto responsabile
delle attività necessarie per la realizzazione dell’evento “Expo Milano
2015”. Per una ricostruzione degli interventi normativi operati per
disciplinare i diversi ambiti dell’evento, si rinvia al tema
web EXPO 2015. Il comma 127 prevede la decadenza degli organi sociali di EXPO
2015 S.p.A. in liquidazione, dalla data di entrata in vigore del citato
D.P.C.M. Il comma 128 prevede l’assegnazione al Commissario Straordinario dei poteri attribuiti al Collegio dei
liquidatori ai sensi del primo comma dell’art. 2489 c.c. Il 9 febbraio 2016 l’Assemblea straordinaria di Expo
2015 ha deliberato la messa in liquidazione della Società e, per l’effetto,
ha nominato, in sostituzione del consiglio di amministrazione, un Collegio
di cinque liquidatori. L’articolo 2489, primo comma, del Codice civile,
attribuisce, salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede
di nomina, ai liquidatori il potere di compiere tutti gli atti utili per la
liquidazione della società. Onde limitare
l’assunzione di ulteriori oneri a carico della procedura liquidatoria, il comma 128 dispone, inoltre, che il
Commissario Straordinario si avvale,
per lo svolgimento dei compiti previsti dall’articolo in esame, del personale e delle strutture
finora utilizzati (in virtù
dell’art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 6 maggio 2013) dal Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015. L’incarico di
Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 è stato
attribuito, dal citato D.P.C.M. 6 maggio 2013, fino al 31 dicembre 2016, a
Giuseppe Sala. L’articolo 2 di tale D.P.C.M. prevede, tra l’altro,
al comma 3, che il Commissario unico si avvale, unitamente ai suoi delegati,
delle strutture della società Expo S.p.A., del personale e delle risorse già
esistenti presso la struttura del Commissario Straordinario delegato del
Governo per Expo Milano 2015, cui il medesimo Commissario Unico subentra ad
ogni effetto di legge, ovvero di personale distaccato dai soci o da enti,
anche privati o società ed amministrazioni interessate, che svolgono attività
correlate all'Evento nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Contributi
per la liquidazione di EXPO 2015 (commi 129-133) Il comma 129 stabilisce che l’ammontare
del contributo
economico-patrimoniale a carico dei
soci di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione, così come individuato nel
progetto di liquidazione adottato dal Collegio dei liquidatori, non può superare, in nessun caso,
l’importo complessivo di 23,69 milioni
di euro. In base al comma 130, le risorse necessarie per
la copertura integrale del Fondo
di liquidazione, nella misura massima di 23,69 milioni di euro, sono poste a carico dei soci (MEF, Regione
Lombardia, Camera di Commercio di Milano, Comune e Città Metropolitana di
Milano), in proporzione alla
partecipazione di ciascun ente al
capitale sociale. Ai sensi
dell’art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 6 maggio 2013, in sede di costituzione,
sono soci fondatori della società EXPO 2015: il MEF, il comune di Milano, la
regione Lombardia, la provincia di Milano e la Camera di commercio di Milano,
secondo le quote stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze. I soci della Società Expo 2015 S.p.A. in
liquidazione sono: MEF (40% del capitale sociale), Regione Lombardia
(20%), Comune di Milano (20%), Città metropolitana di Milano (10%) e Camera
di Commercio di Milano (10%). Il comma 131 prevede che il contributo economico-patrimoniale a carico del MEF non può superare la misura massima di 9,46 milioni di euro.
Lo stesso comma autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La ripartizione annuale, per il periodo
2017-2021, delle citate risorse di
competenza del MEF, destinate alla copertura del Fondo di liquidazione, è
disciplinata dal comma 132. Nello
specifico, tale comma (in deroga a quanto previsto all’articolo 2490, primo
comma, c.c.) prevede che le risorse di competenza del MEF, fissate nella
misura massima di 9,46 milioni di euro, sono riconosciute, per ciascuna delle
annualità 2017-2021, in via anticipata, nella misura massima,
rispettivamente, di: 4.810.000 euro per il 2017; 1.480.000 euro per il
2018; 1.230.000 euro per il 2019;
1.060.000 euro per il 2020 e 880.000 euro per il 2021. Il primo comma
dell’art. 2490 del Codice civile obbliga i soggetti liquidatori alla
redazione del bilancio, che deve essere presentato, alle scadenze previste
per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea
o (nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 2479, vale a dire nel caso in
cui l'atto costitutivo preveda che le decisioni dei soci siano adottate
mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per
iscritto) ai soci. In base al primo comma dell’art. 2490 c.c., inoltre, si
applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della
liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti sulla redazione
del bilancio. Il medesimo
comma 132 prevede altresì che il Commissario
Straordinario presenti, al Dipartimento del Tesoro del MEF, il rendiconto annuale delle attività di
liquidazione, concludendo tale attività entro il 2021. Si specifica
inoltre che, fermo restando quanto previsto ai commi 129 e 131 il riconoscimento,
entro il loro limite massimo, delle somme relative alle annualità successive al 2017 è posto a conguaglio con la differenza tra quanto già corrisposto in via
anticipata nell’annualità precedente e gli oneri effettivamente sostenuti dal
Commissario Straordinario nello stesso periodo di riferimento. Per la copertura degli oneri derivanti dal
comma 132 viene prevista una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica
(comma 133). Trasferimento
dei Dipartimenti scientifici dell’Università di Milano (commi 134-135) Il comma 134 autorizza la spesa di 8 milioni di euro, per il 2017, per l’avvio delle attività di
progettazione propedeutiche alla realizzazione delle strutture necessarie
per il trasferimento dei Dipartimenti scientifici dell’Università di Milano. Nella presentazione
del 19 luglio 2016, curata dall’Università statale di Milano, si dà conto
di una prima ipotesi progettuale per la creazione del Campus dell'Università
Statale di Milano nell'Area Expo 2015. La finalità
sottesa alla norma, come dichiarato dalla norma stessa, è quella di dare
compiuta attuazione al progetto di valorizzazione dell’area Expo 2015
previsto dall’art. 5 del D.L. 185/2015 (v. infra). Il comma 135 disciplina la copertura degli oneri progettuali
autorizzati dal comma precedente, disponendo riduzioni di spesa a carico: § dello stanziamento autorizzato dall’art. 10, comma
1, lett. d), della L. 370/1999, per rifinanziare il
Fondo integrativo speciale per la ricerca, per un importo di 3 milioni di
euro; § del Fondo investimenti ricerca scientifica e teconologica (FIRST), istituito dall’art. 1, comma 870,
della L. 296/2006. Convenzioni
della società AREXPO S.p.A. (comma 136) Il comma 136 consente alla società
AREXPO S.p.A. di stipulare convenzioni al fine di avvalersi della collaborazione degli uffici tecnici e
amministrativi dei propri soci pubblici e delle società in house
di questi ultimi. Si ricorda che
la Società AREXPO
S.p.A. ha per oggetto principale l'acquisizione delle aree
del sito Expo dai soggetti privati e pubblici anche a mezzo di atti di
conferimento e la messa a disposizione di dette aree alla Società Expo 2015
S.p.A. per la progettazione e la realizzazione degli interventi di
trasformazione urbana in vista della manifestazione espositiva, attraverso la
costituzione di un diritto di uso o di superficie o di altro diritto che comunque
garantisca le finalità per le quali la messa a disposizione è realizzata
(come previsto dall’art. 3 dello Statuto). Alla società
AREXPO S.p.A., con un capitale sociale pari a 94 milioni di euro,
partecipano: la regione Lombardia (34,67%), il Comune di Milano (34,67%),
E.A. Fiera Internazionale di Milano (27,66%), la Provincia di Milano (2,00%)
e il Comune di RHO (1,00%). L’art. 5 del
D.L. 185/2015 ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro, per l'anno 2015,
per le iniziative relative alla partecipazione dello Stato nell'attività di
valorizzazione delle aree in uso alla Società Expo S.p.a., anche mediante
partecipazione al capitale della società proprietaria delle stesse e,
nell’ambito di tali iniziative, ha attribuito all'Istituto Italiano di
Tecnologia (IIT) un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per
l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca,
sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche
interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO
S.p.a. ove necessario previo loro adattamento (commi 1 e 2). L’IIT è
incaricato (dal medesimo comma 2) di elaborare un progetto esecutivo (la cui
approvazione è demandata ad apposito D.P.C.M. su proposta del MEF). Lo stesso
articolo ha inoltre previsto, tra l’altro, la definizione delle iniziative
finalizzate alla valorizzazione delle aree in questione e delle relative
modalità attuative mediante un apposito D.P.C.M. emanato su proposta del MEF
e con il supporto tecnico di Cassa depositi e Prestiti S.p.A. (comma 3). Il comma 3 del
medesimo articolo ha, inoltre, stabilito che le suddette iniziative
finalizzate alla valorizzazione e le relative modalità attuative sono
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell’economia, e che, a tale fine, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri può avvalersi del supporto tecnico di Cassa depositi e prestiti
S.p.A. Conseguentemente,
è stato adottato il D.P.C.M.
del 9 marzo 2016, che, all’art. 2, specifica che, per iniziative di
valorizzazione, si intendono le azioni funzionali al riutilizzo delle aree e
delle opere realizzate per Expo Milano 2015, nonché allo sviluppo e alla
riqualificazione delle stesse, comprese quelle relative alla fase transitoria
convenzionalmente denominata “Fast Post Expo”, dirette ad assicurare l’uso
collettivo delle aree o di parte di esse, prevenendone, al contempo, il
possibile degrado. L’art. 3 del medesimo D.PC.M. ha previsto la
partecipazione del MEF al capitale di AREXPO S.p.A. attraverso un intervento
finanziario dello Stato attuato con la sottoscrizione di un aumento di
capitale sociale, da deliberare ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del
codice civile, mediante l’utilizzo, da parte del MEF, delle somme stanziate
sul capitolo 7429, denominato “Spese derivanti dalla partecipazione dello
Stato nell'attività di valorizzazione delle aree in uso alla Società Expo
S.p.a.”, iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero. Partecipazioni
azionarie detenute dalle province di Milano e di Monza e Brianza nelle
società operanti su infrastrutture connesse ad “Expo 2015” (commi 137-138) Il comma 137 interviene sulla disciplina
(prevista dai commi 49, 49-bis e
49-ter dell’art. 1 della L.
56/2014) relativa al subentro, da parte della Regione Lombardia, anche
mediante società dalla stessa controllate, in tutte le partecipazioni
azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano e le partecipazioni
azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza nelle società che
operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella
realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione
universale “Expo 2015”. Le modifiche apportate dal comma in esame consistono: § nella soppressione
del trasferimento alla Città metropolitana di Milano e alla nuova provincia
di Monza e di Brianza, in regime di esenzione fiscale, alla data del 31 dicembre 2018, delle partecipazioni originariamente detenute,
rispettivamente, dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della
Brianza (ultimo periodo del comma 49). Si fa notare che la data del 31
dicembre 2018 è stata posticipata di due anni, rispetto a quella inizialmente
fissata al 31 dicembre 2016, dal comma 775 della L. 208/2015, che viene
contestualmente abrogato dal successivo comma
138 dell’articolo in esame. § nella conseguente
soppressione della norma (recata dal quinto periodo del comma 49-bis) che disciplina gli effetti finanziari del trasferimento
di cui al punto precedente; In base al quinto periodo del comma 49-bis, l'eventuale differenza tra il
valore rivestito dalle partecipazioni al momento del trasferimento,
rispettivamente, alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e
Brianza e quello accertato al momento del subentro da parte della Regione
Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del trasferimento delle
medesime partecipazioni a favore della città metropolitana e della nuova
Provincia, che sarà oggetto di regolazione tra le parti. § nella conseguente
soppressione delle disposizioni (recate
dal quarto e quinto periodo del comma 49-ter)
che disciplinano la decadenza dei
componenti degli organi societari di amministrazione e di controllo in
seguito al trasferimento in questione. Assunzioni
per gli enti strumentali degli enti locali e regionali soci di Expo 2015
S.p.A. (comma 139) Il comma 139, fermo il rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica, prevede la possibilità, per gli enti pubblici non economici strumentali
degli enti locali e regionali soci di Expo 2015 S.p.A. di assumere personale a tempo determinato, con durata fino al 31
dicembre 2019, in deroga ai vincoli assunzionali
e finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di personale. La norma
finalizza la deroga in esame alle attività strettamente funzionali alla
manutenzione degli investimenti di compensazione ambientale e per il
paesaggio rurale realizzati per l’esposizione universale. |
Articolo 21 - Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo
sviluppo infrastrutturale del Paese (articolo 1, commi 140-143, dell’A.C.
4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
21.15 NF 21.22 NF 21.78 NF |
Busin Bratti Gandolfi |
LNA PD PD |
23.11 |
Modifica il comma 1 (comma 140),
aggiungendo tra le finalità del
Fondo per gli investimenti anche la soluzione di questioni oggetto di procedure di infrazione europea,
nonché specificando ulteriori
interventi finanziabili nei
settori di spesa: mobilità sostenibile, sicurezza stradale,
riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie (trasporti); rete
idrica e opere di collettamento, fognatura e depurazione (infrastrutture);
risanamento ambientale e bonifiche (difesa del suolo). Sono, inoltre,
aggiunti i seguenti settori di spesa: investimenti per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia (nuova lettera i)) ed eliminazione delle barriere
architettoniche (nuova lettera l)). È altresì,
introdotto il parere delle competenti
Commissioni parlamentari sugli schemi di riparto del Fondo, che devono
essere adottati con uno o più D.P.C.M. Aggiunge il
comma 1-bis (comma 141), che destina ulteriori risorse, a valere sulle disponibilità del Fondo per lo
sviluppo e la coesione nell’ambito della programmazione 2014-2020, al Programma straordinario di intervento
per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia di cui ai commi 974-978 della legge 208/2015 (legge di
stabilità 2016) al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti
selezionati nell'ambito del Programma e ad integrazione delle risorse
stanziate sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del
comma 1 dell’articolo 21 del disegno di legge. Il citato comma
974 ha istituito, per l'anno 2016, il Programma straordinario di intervento
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città
metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla
realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane
degradate, Il comma 978 ha istituito un «Fondo per l'attuazione del Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro
per l'anno 2016. |
21.61 |
Terzoni |
M5S |
23.11 |
Aggiunge il comma 2-bis (comma 143) il quale istituisce presso
il Ministero dell’Ambiente un fondo
per la realizzazione degli investimenti per la conservazione della fauna e della flora, la salvaguardia della
biodiversità e dell’ecosistema marino. La dotazione finanziaria del Fondo è
pari a tre milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021. |
Articolo 21-bis – Sviluppo del sistema nazionale di ciclovie
turistiche (articolo 1, commi 144-145, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
21.026 NF |
Valente |
M5S |
23.11 |
Introduce
l’articolo 21-bis (commi 144-145) che autorizza l’ulteriore spesa di 13 mln € per il 2017, di 30 mln € per il
2018 e 40 mln per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 per lo sviluppo
del sistema nazionale di ciclovie turistiche, previsto dall’art. 1, co. 640
della legge di Stabilità 2016, che aveva autorizzato per tali progetti la
spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018. Gli investimenti saranno destinati a
progetti individuati con decreto del MIT. Conseguentemente alla Tabella B l’accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e trasporti è ridotto dei seguenti importi: 2017:
-13.000.000; 2018:
-30.000.000; 2019:
-40.000.000 |
Articolo 21-bis – Criteri di indennizzo dei figli delle vittime di omicidio commesso dal
coniuge (articolo 1, comma 146, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
21.020 NF |
Pes |
PD |
23.11 |
Introduce
l’articolo 21-bis (comma 146) secondo il quale il decreto
ministeriale che dovrà determinare - nei limiti delle risorse del Fondo di
rotazione di cui all’art. 14 della legge n. 122 del 2016 - i limiti
dell’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti debba
assicurare, in particolare, un maggior ristoro ai figli della vittima di
omicidio commesso dal coniuge (o dall’ex coniuge) nonché da persona che ad
essa è stata legata da relazione affettiva. |
Articolo 21-bis – Piano per gli
impianti sportivi nelle periferie
urbane (articolo 1, comma 147,
dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
21.072 |
Parrini |
PD |
23.11 |
Aggiunge
l’art. 21-bis (comma 147)
che esclude dal piano pluriennale degli interventi per il potenziamento dell'attività sportiva in
aree svantaggiate e zone periferiche urbane - finanziato con le risorse del Fondo “Sport e Periferie”
(art. 15 del D.L. 185/2015-L. 9/2016) - i progetti, già ammessi nel piano,
già finanziati con altre risorse pubbliche. E’ fatta salva la possibilità, in
sede di rimodulazione annuale del piano, di destinare le relative risorse al
finanziamento di altri interventi relativi a proposte presentate dal medesimo
soggetto, nei termini e nei modi già previsti dal CONI, purché risultino di
analogo o inferiore importo e posseggano i requisiti richiesti. A tal fine,
sono necessari la richiesta del proponente e la previa valutazione del CONI. Il 3 febbraio 2016 il CONI ha pubblicato sul
proprio sito istituzionale le modalità di presentazione delle proposte di intervento sugli impianti. Il Piano è stato
presentato il 12 ottobre 2016. Qui la proposta di piano presente sul sito del CONI, che è in attesa di
approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di
registrazione presso gli organi di controllo. Allo scopo, si introduce il comma 3-bis nell’art. 15 del D.L. 185/2015. |
Articolo 22 – Misure di
attrazione degli investimenti. Rientro in Italia di ricercatori residenti
all’estero (articolo 1, commi
148-159, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
22.5 |
X Commissione |
|
23.11 |
Modifica
il comma 1 (comma 148),
cpv. 26-bis, lettera b), consentendo l’ingresso ed il soggiorno per
periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote, agli stranieri che
intendono effettuare un investimento di almeno 500.000 euro in strumenti
rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia,
nel caso in cui tale società sia una start-up innovativa iscritta nella
apposita sezione speciale del
registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8 del D.L. n. 179/2012. |
22.40 |
Bindi |
PD |
23.11 |
Modifica il comma 1 (comma 148), capoverso Art. 26-bis, inserisce un comma 3-bis che impone all’autorità amministrativa competente per il
rilascio del “visto investitori” di trasmettere all'Unità di informazione
finanziaria le comunicazioni attestanti la provenienza dei fondi unitamente
ad ogni altra informazione sul soggetto richiedente. Si demandano a un
decreto del MISE le modalità di attuazione delle predette verifiche
preliminari, da concludersi entro quindici giorni dall'inoltro del relativo
scambio di informazioni e della partecipazione all'attività di prevenzione
richiesta alle Forze di polizia. |
22.1 |
I Commissione |
|
23.11 |
Modifica il comma 1 (comma 148), capoverso Art. 26-bis, comma 4, aggiungendo, tra le cause di revoca del “visto investitori” la dismissione dell'investimento in titoli emessi dal Governo
italiano ovvero in strumenti rappresentativi del capitale di una società
costituita e operante in Italia prima
della scadenza di due anni previsto al comma 1, lettere a) e b). |
22.39 |
Bindi |
PD |
23.11 |
Modifica il comma 1 (comma 148), capoverso Art. 26-bis, in cui inserisce un comma 7-bis,
introducendo una nuova
ipotesi di reato per chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta del “visto
investitori”, esibisce
o trasmette atti o documenti falsi ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti
al vero, per la quale si prevede la reclusione da un anno e sei mesi a sei
anni. In relazione alla certificazione sulla provenienza lecita dei fondi per
l’investimento si applicano i reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o
utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio ove ne ricorrano i
presupposti di legge (articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1
del codice penale), nonché del reato di trasferimento fraudolento di valori
(articolo 12-quinquies del D.L 8 giugno 1992, n. 306). |
Articolo 23-bis – Risorse
finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica
utilità (articolo 1, comma 163,
dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto
|
23.07 NF |
Oliverio |
PD |
23.11 |
Introduce
l’articolo 23-bis (comma 163) che destina 50 milioni di euro per 2017 al completamento delle procedure di stabilizzazione, con contratto a
tempo determinato, dei lavoratori
socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità
della regione Calabria, prevedendo
che la regione medesima provveda, con propria legge regionale, a coprire gli
ulteriori oneri finanziari derivanti dall’intervento. Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, Missione 2 “Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali”, Programma 2.5 “Rapporti finanziari con enti
territoriali”, sono apportate le seguenti riduzioni: 2017: -50.000.000 |
Articolo 23-bis – Proroga
dell’esclusione del contributo di licenziamento in caso di cambi di appalto (articolo 1, comma 164, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
23.023 NF |
Matarrese |
CI |
23.11 |
Introduce
l’articolo 23-bis (comma 164) che dispone l’applicazione a regime
della disposizione (di cui la normativa vigente prevede l’applicazione per il
solo periodo 2013-2016) in base alla quale il contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro (pari
al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di
anzianità aziendale negli ultimi tre anni) non è dovuto in caso di
licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso
altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la
continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o in caso
di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore
delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del
cantiere. Conseguentemente Modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625),
riducendo di 37,8 milioni l’incremento annuale del Fondo per esigenze
indifferibili. |
Articolo 25 – Monitoraggio e prosecuzione della sperimentazione relativa all'APE,
all'APE sociale e a RITA (articolo 1, commi 166-186, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
25.44 |
Damiano |
PD |
21.11 |
Sopprime
l’ultimo periodo del comma 1 (comma 166) e
del comma 21 (comma 186)che prevedono che entro il 31 dicembre
2018 il Governo verifichi i risultati della sperimentazione relativa all’APE
(anticipo pensionistico) e all’APE sociale. Conseguentemente aggiunge
l’articolo 27-bis (comma 193), recante “Monitoraggio e prosecuzione della sperimentazione relativa all’APE,
all’APE sociale e a RITA”. |
25.53 NF |
Ventricelli |
PD |
21.11 |
Precisa la
denominazione riportata negli Allegati
C ed E, relativi alle professioni per le quali trova applicazione l’APE
sociale e la nuova disciplina per il pensionamento dei lavoratori cd.
precoci, sostituendo “professori di scuola pre-primaria” con “Insegnanti
della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido” (la modifica ha
carattere formale) |
25.57 NF |
Marchi |
PD |
23.11 |
Introduce una
serie di modifiche alla disciplina dell’APE e dell’APE sociale. Per quanto
riguarda l’APE si prevede: § che il termine per l’esercizio del diritto di recesso dal contratto è
ridotto a 14 giorni (rispetto ai
30 giorni previsti dalla normativa vigente, di cui all’articolo 67-duodecies,
comma 2, del decreto legislativo n.206/2005, per i contratti a distanza
aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita e schemi pensionistici
individuali); § che l’APE costituisce sempre credito ai consumatori (ai fini dell’applicazione del titolo VI
del Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, recante norme in materia di trasparenza delle
condizioni contrattuali e di rapporti con i clienti), anche al di sopra del
limite di importo di 75.000 euro; § con riferimento alla possibilità di integrazione del
montante contributivo del lavoratore da parte del datore di lavoro, che si
applichino le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dalla
normativa vigente (articolo 116, comma 8, della legge n.388/2000) per i
contributi previdenziali obbligatori. Per quanto
riguarda l’APE sociale si prevede
che l’indennità è compatibile con la percezione di redditi da lavoro
dipendente o parasubordinato entro 8.000 euro annui e con la percezione di
redditi da lavoro autonomo entro 4.800 annui (il testo del ddl fissa un unico
limite a 8.000 euro annui). |
Articolo 27-bis – Monitoraggio e prosecuzione della sperimentazione relativa all’APE,
all’APE sociale e a RITA (articolo 1, comma 193, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
25.44 |
Damiano |
PD |
21.11 |
Aggiunge
l’articolo 27-bis (comma 193), recante “Monitoraggio e prosecuzione
della sperimentazione relativa all’APE, all’APE sociale e a RITA”,
che dispone che il Governo, entro il 10 settembre 2018, trasmette alle Camere
una relazione sui risultati delle sperimentazioni relative all’APE (anticipo
pensionistico), all’APE sociale e a RITA (rendita integrativa temporanea
anticipata) e formula proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione. |
Articolo 29 – Cumulo periodi
assicurativi (articolo 1, commi 195-198,
dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
0.29.1.1 29.1 |
Relatore XI Commissione |
|
23.11 |
Modifica il comma 1, lettera a) (comma195), così intervenendo sulle modalità di cumulo dei periodi assicurativi di
cui all’art. 1, co. 239, della L. 228/2012 ed estendendo anche ai soggetti
iscritti alle casse professionali
privatizzate la facoltà di conseguire un’unica pensione cumulando i
periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione
obbligatorie (compresa le Gestione separata INPS) che non siano già titolari
di trattamento pensionistico autonomo presso una delle gestioni interessate,
qualora non siano in possesso dei requisiti per il trattamento pensionistico. Conseguentemente: modifica il comma 2 dell’articolo 81 (comma 625),
riducendo (secondo quanto disposto dal subemendamento
0.29.1.1) di 6 mln di euro per il 2017, di 12 mln di euro nel 2018, di 18
mln di euro nel 2019, di 24 mln di euro nel 2020, di 32 mln di euro nel 2021,
di 41 mln di euro nel 2022, di 50 mln di euro nel 2023, di 62 mln di euro nel
2024, di 75 mln di euro nel 2025 e di 89 mln di euro a decorrere dal 2026
l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili, a copertura
dell’estensione ai soggetti iscritti alle casse professionali privatizzate
della possibilità di cumulare i periodi assicurativi con le modalità di cui
all’art. 1, co. 239, della L. 228/2012 |
Articolo 31 – Lavori usuranti (articolo 1, comma 206-209, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
31.6 |
Marchi |
PD |
21.11 |
Aggiunge la
lettera c-bis) al comma 1 (comma 206), modificando i
termini attualmente previsti per la trasmissione, da parte del lavoratore che
svolge attività usuranti, della domanda e della relativa documentazione per
l’accesso al trattamento pensionistico anticipato previsto per tali
lavoratori. Si dispone che
la domanda e la relativa documentazione devono essere trasmesse: §
entro il 1°
marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti
siano maturati entro il 31 dicembre 2016 (non a decorrere dal 1° gennaio
2012, come attualmente previsto); §
entro il 1°
marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti
siano maturati nel corso del 2017; §
entro il 1°
maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati
qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2018. |
31.2 NF |
Rostellato |
PD |
23.11 |
Modifica il comma 3 (comma 208) specificando che le modificazioni al DM lavoro del 20 settembre 2011 - che
disciplina le modalità di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti
alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti - sono apportate con
decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia. Inoltre,
prevede che siano introdotte semplificazioni
nella documentazione necessaria ai fini della certificazione del
beneficio dell’accesso anticipato al pensionamento. |
31.5 |
Gribaudo |
PD |
23.11 |
Aggiunge il
comma 3-bis (comma 209) il quale Interviene sui benefici
previdenziali per i centralinisti telefonici non vedenti, prevedendo che
il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di
servizio sia utile non solo ai fini del diritto alla pensione e
dell'anzianità contributiva (come stabilito dalla normativa vigente, di cui
all’articolo 9, comma 2, della legge n.113/1985), ma anche per l’incremento
dell’età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il
calcolo contributivo. Conseguentemente Modifica l’articolo 81, comma 2, (comma 625)
riducendo di 0,6 milioni di euro l’incremento annuo del Fondo per le esigenze
indifferibili |
Articolo 32 – No tax
area pensionati (articolo 1,
commi 210-211, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
32.1 NF |
Sottanelli |
SCCI-MAIE |
23.11 |
Aggiunge il comma 1-bis (comma 211) che
estende ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali in materia di
esenzione dall’imposta sui redditi. Conseguentemente Modifica
l’articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo di 7,8 milioni di euro l’incremento annuo
del Fondo per le esigenze indifferibili. |
Articolo 33 – Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei
requisiti di accesso al sistema pensionistico (articolo 1, commi 212-221,
dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.30 NF |
Giacobbe |
PD |
23.11 |
Modifica il comma 7 (comma 218)
aumentando (da 27.700) a 30.700 il numero dei soggetti beneficiari della cd. ottava salvaguardia dall’incremento
dei requisiti di accesso al sistema pensionistico. In
particolare, si modifica il comma 3,
lettera a) (comma 214) prevedendo l’incremento di 3.000 unità; tale incremento riguarda la categoria dei lavoratori
collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi
governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 (o, nel
caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate
dall’attivazione, precedente alla data di licenziamento, di procedure
concorsuali, anche in mancanza dei predetti accordi), che perfezionano, entro
il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale
edile, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore della
riforma pensionistica, per i quali il
termine entro il quale devono aver cessato l’attività lavorativa è
posticipato al 31 dicembre 2014 (in luogo del 31 dicembre 2012, previsto
dal disegno di legge) (comma 3, lettera
a). L’ampliamento
della platea dei beneficiari della salvaguardia comporta maggiori oneri
per 161 milioni di euro (coperti a
valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica) di cui (nuovo
comma 8-bis, comma 220): §
3 milioni per
il 2017 §
10 milioni per
il 2018 §
22 milioni per
il 2019 §
30 milioni per
il 2020 §
31 milioni per
il 2021 §
28 milioni per
il 2022 §
18 milioni per
il 2023 §
10 milioni per
il 2024 §
6 milioni per
il 2025 §
3 milioni per
il 2026. |
Articolo 33-bis – Estensione opzione donna ((articolo 1, commi
222-225, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.021 |
Relatore |
|
23.11 |
Introduce
l’articolo 33-bis (commi 222-225) che estende la possibilità
di usufruire della cd. opzione donna,
ossia la possibilità per le lavoratrici donne di accedere al trattamento
pensionistico anticipato in presenza di determinati requisiti, alle
lavoratrici donne che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i
requisiti richiesti (di cui all’art. 1, c. 9, della L. 243/2004) per effetto
degli incrementi della speranza di vita (di cui all’art. 12 del D.L.
78/2010). Ai fini
dell’accesso al trattamento pensionistico, rimangono comunque fermi per le
predette lavoratrici la disciplina relativa agli incrementi della speranza di
vita e alle decorrenze, nonché il sistema di calcolo contributivo. A quota parte degli oneri derivanti
dall’applicazione della suddetta previsione (valutati in 18,3 milioni di euro
per il 2017, 47,2 per il 2018, 87,5 per il 2019, 68,6 per il 2020, 34,1 per
il 2021 e 1,7 per il 2022) si provvede: § quanto a 4,5 milioni di euro per il 2019, a 2,5 per
il 2020, a 0,9 per il 2021 e a 0,2 per il 2022 mediante le maggiori entrate
derivanti dalle suddette misure; § quanto a 22,2 milioni di euro per il 2018, a 52,5
per il 2019 e a 33,6 per il 2020 mediante versamento in entrata al bilancio
dello Stato da parte dell’INPS di una quota di pari importo annuo delle
entrate derivanti dall’aumento del contributo integrativo dovuto per
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (di cui
all’art. 25 della L. 845/1978), anche in deroga a quanto previsto dall’art. 5
del D.Lgs. 150/2015 che destina parte delle entrate derivanti dal suddetto
contributo al Fondo di rotazione per la formazione professionale e al Fondo
sociale per l'occupazione e la formazione (che sono tra le risorse attribuite
all’ANPAL dal medesimo art. 5 del D.Lgs. 150/2015). Sono escluse le somme
destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali
per la formazione continua; § quanto a 25 milioni di euro per il 2018, a 30,5 per
il 2019, a 32,5 per il 2020, 33,2 per il 2021 e a 1,5 per il 2022 mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il Fondo per gli
interventi strutturali di politica economica. Conseguentemente Modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625), disponendo una riduzione del rifinanziamento
del Fondo per esigenze indifferibili di
18,3 milioni di euro per il 2017. |
Articolo 33-bis – Rifinanziamento prepensionamento giornalisti (articolo 1, commi 226-232,
dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.022 |
Relatore |
|
23.11 |
Aggiunge
l’articolo 33-bis (commi 226-232), che rifinanzia l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i
giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per
crisi aziendale (di cui all’art. 37 della L. 416/19814), per un importo
pari a 5,5, mln di euro annui per il triennio 2017-2019, 5 mln di euro per il
2020 e 1,5 mln di euro per il 2021. Tale intervento è aggiuntivo al
rifinanziamento già disposto dall’art. 1-bis del D.L. 90/2014. A tal fine
sono aumentati i limiti spesa all’uopo stabiliti dall’art. 41-bis, co. 7, del
D.L. 208/2007 (comma 226). I
prepensionamenti sono erogati ai giornalisti interessati dai piani di
ristrutturazione o riorganizzazione presentati al Ministero del lavoro prima
dell’entrata in vigore della legge di bilancio, anche nel caso in cui sia
esperito il loro termine di durata (comma 227). In tali casi, non si tiene
conto (ai fini della decorrenza dei trattamenti ovvero della decadenza
dell’opzione al prepensionamento di 60 giorni dal maturare delle condizioni
di anzianità contributiva richiesta) del periodo che intercorre dalla data di
scadenza del piano di ristrutturazione o conversione e l’entrata in vigore
della legge di bilancio. Agli oneri
derivanti dal rifinanziamento in esame concorre lo specifico contributo
aggiuntivo da versare (da parte dei datori di lavoro) all’INPGI per il
finanziamento dell’onere eccedentario rispetto alle apposite risorse
stanziate per il prepensionamento (di cui all’art. 41-bis, co. 7, secondo
periodo, del D.L. 208/2007) (comma 228). Il
finanziamento per il prepensionamento viene revocato nel caso in cui i
giornalisti interessati instaurino rapporti di lavoro (dipendente o autonoma
anche sotto forma di collaborazione) ovvero sottoscrivano contratti per la
cessione del diritto d’autore (comma 229). All’onere
finanziario si provvede (comma 230): § quanto a 5,5 mln di euro per il 2017 mediante
corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione e
informazione (per la quota destinata agli interventi della Presidenza del
Consiglio); § quanto a 5,5 mln di euro annui per il biennio
2018-2019, a 5 mln di euro per il 2020 e a 1,5 mln di euro per il 2021
tramite un corrispondente versamento di un pari importo all’entrata del
bilancio dello Stato delle risorse disponibili su un’apposita contabilità
speciale (su cui affluiscono 147,5 mln di euro del Fondo per il pluralismo e
l’innovazione e informazione sempre per la quota destinata agli interventi
della Presidenza del Consiglio). Alla
compensazione di tali oneri si provvede mediante il corrispondente utilizzo
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali per importi di pari entità per gli stessi anni in precedenza
evidenziati (comma 231), che per tale motivo è incrementato di 17,5 mln di
euro per il 2017 (comma 232) |
Articolo 35-bis – Disposizioni in materia di finanziamenti per
la povertà (articolo 1, commi 238-239, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
35.06 NF |
Covello |
PD |
21.11 |
Aggiunge
l’articolo 35-bis (commi 238-239), il cui comma 238 dispone, dal 2017, un incremento a regime di 150 milioni a valere sullo stanziamento
del Fondo per la lotta alla povertà e
all’esclusione sociale, istituito dall’art. 1, comma 386 della legge di
stabilità 2016 (legge 208/2015). Conseguentemente,
dal 2017, viene ridotta di 150 milioni annui l’autorizzazione di spesa per
il finanziamento dell’Assegno di disoccupazione – ASDI di cui all’articolo 16, comma 7, del D.Lgs. 22/2015;
autorizzazione poi rifinanziata a regime ai sensi dell’art. 43, co. 5, del D.
Lgs. 148/2015 (270 milioni per il 2017, 170 milioni
per il 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2019). Nelle more
dell’attuazione dei provvedimenti legislativi finalizzati all'introduzione di
un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla
differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà
assoluta, e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti
esistenti, e nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla
povertà e all’esclusione sociale, il comma 239 demanda ad un decreto interministeriale - Ministero
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia
e delle finanze - l’aggiornamento per
il 2017 dei criteri per l’accesso alla misura di contrasto alla povertà,
denominata Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) anche al fine di ampliare
la platea dei beneficiari nel rispetto delle priorità previste dalla
legislazione vigente. Il decreto interministeriale, che dovrà essere
emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio,
definirà pure le modalità di
prosecuzione della sperimentazione dell’assegno di disoccupazione (ASDI), anche
mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel
Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Si ricorda che, a legislazione vigente, nelle more della definizione
del Piano nazionale triennale per la lotta alla povertà e all'esclusione, il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA),
come previsto dal comma 387 della stabilità 2016, è stato esteso a tutto il territorio
nazionale secondo le modalità attuative indicate dal decreto del 26 maggio 2016 Avvio
del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA). Il SIA è una misura di
contrasto alla povertà basata su un sostegno economico condizionato
all’attivazione di percorsi lavorativi e formativi verso l’inclusione e
l’autonomia. Questi i criteri di accesso al SIA stabiliti dal decreto del
maggio 2016: § requisiti del nucleo familiare richiedente: presenza di un figlio minorenne, di un figlio disabile, ovvero di
una donna in stato di gravidanza accertata; §
requisiti concernenti la
condizione economica del nucleo familiare: ISEE inferiore a 3.000 euro; trattamenti di natura
previdenziale e assistenziale non superiori a 600 euro mensili; vincoli
riguardanti il possesso di autoveicoli; impossibilità di beneficiare
contemporaneamente di strumenti di
sostegno al reddito dei disoccupati. § valutazione multidimensionale del bisogno. La valutazione tiene conto dei carichi familiari, della situazione
economica e di quella lavorativa. Sono favoriti i nuclei con il maggior
numero di figli minorenni, specie se piccoli (età 0-3); in cui vi è un
genitore solo; in cui sono presenti persone con disabilità grave o non
autosufficienti. |
Articolo 35-bis – Interventi in materia di politiche del
lavoro (articolo 1, comma 240,
dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
35.053 NF |
Damiano |
PD |
21.11 |
Introduce
l’articolo 35-bis (comma 240) che pone i seguenti interventi a
carico del Fondo sociale occupazione e formazione: §
restituzione
dell’anticipazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio per interventi
di pubblica utilità e socialmente utili nei territori di Genova Cornigliano,
per un importo pari a 5 mln di euro; §
proroga dei
benefici contributivi per incentivare le assunzioni con contratto di
apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di
specializzazione tecnica superiore (previsti dall’art. 32, co. 1, del D.Lgs.
150/2015) fino al 31 dicembre 2017 (in luogo del 31 dicembre 2016), per
importi pari a 2,6 milioni di euro per il 2017, 5,6 milioni di euro per il
2018 e 3 milioni di euro per il 2019. Contestualmente, vengono destinati 27
mln di euro per il 2017 per finanziare le risorse per i percorsi formativi
rivolti al contratto di apprendistato richiamato e per i percorsi formativi
rivolti all'alternanza scuola lavoro; §
incremento di
15 milioni di euro annui del finanziamento del beneficio consistente nella
riduzione contributiva per i datori di lavoro che stipulino contratti di
solidarietà (ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione
dell'orario di lavoro); §
finanziamento
per un importo di 30 milioni di euro per il 2017 delle misure di sostegno al
reddito (in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente) per i
lavoratori dei call-center. |
Articolo 35-bis – Congedo per
le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere (articolo 1, commi 241-242, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
35.023 NF |
Gribaudo |
PD |
23.11 |
Introduce
l’articolo 35-bis (commi 241-242) che riconosce alle lavoratrici autonome vittime di violenza di genere il diritto
all’astensione dal lavoro nella misura massima di tre mesi con diritto a
percepire una indennità giornaliera dell’80 per cento del salario minimo. Conseguentemente Modifica l’articolo 81, comma 2 (commi 625) riducendo di 1,4
milioni l’incremento annuale del Fondo per esigenze indifferibili, a
copertura del nuovo articolo 35-bis. |
Articolo 35-bis – Norme in
materia di localizzazione e svolgimento dei servizi di call center (articolo 1, comma 243, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
35.050 NF |
Miccoli |
PD |
23.11 |
Introduce l’articolo 35-bis (comma 243) volto a modificare la disciplina
dei call center recata dall’articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012. In primo luogo
è esteso l’ambito di applicazione,
che ora riguarda tutti i call center, indipendentemente
dal numero di dipendenti occupati (comma 1 dell’art. 24-bis). La delocalizzazione dell’attività di
call center deve essere comunicata
30 giorni (anziché 120 giorni) prima del trasferimento, oltre che al
Ministero del lavoro e al Garante per la protezione dei dati personali, all’Ispettorato nazionale del lavoro e al
Ministero dello sviluppo economico,
indicando a quest’ultimo le numerazioni messe a disposizione del pubblico per
il servizio delocalizzato (comma 2). Si prevede una sanzione amministrativa pari a 150.000 euro per ciascuna
comunicazione omessa o tardiva (comma 7), mentre per gli operatori che hanno
già delocalizzato viene confermata la precedente misura della sanzione, pari
a 10.000 euro per ciascun giorno di violazione (comma 3). Si estende a qualsiasi beneficio, anche
fiscale o previdenziale, il divieto di
erogazione ad operatori economici che delocalizzano - successivamente
all’entrata in vigore della legge - le attività di call center in paesi che
non siano membri dell’Unione europea (comma 4). Viene
garantita nell’ambito della medesima chiamata la possibilità di ricevere il servizio da un operatore
collocato nel territorio nazionale o dell’Unione europea (comma 5), pena
una sanzione amministrativa pari a 50.000 euro per ogni giorno di violazione
(comma 7). Ai sensi del
comma 8, anche il soggetto che affida il servizio all’esterno è considerato titolare del trattamento dei dati
personali ed è responsabile in solido
con il soggetto gestore. Si introduce
un obbligo di comunicazione della
localizzazione del call center (comma 9). Per le amministrazioni aggiudicatrici l’offerta migliore
viene definita al netto delle spese del personale (comma 10). Si introduce,
infine, l’obbligo di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione
(comma 11). |
Articolo 35-bis – Fondo di
solidarietà per il settore pesca (articolo 1, commi
244-248, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
35.032 NF |
Rostellato |
PD |
23.11 |
Introduce
l’articolo 35-bis (commi 244-248) che prevede l’istituzione, con
decreto del Ministro del lavoro, del il Fondo di solidarietà per il settore
pesca (FOSPE) presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, al fine di
garantire la continuità del reddito dei lavoratori del settore pesca, con una
dotazione di 1 milioni di euro per l’anno 2017. Il fondo è altresì alimentato
da contribuzione volontaria ripartita tra datori li lavoro e lavoratori in
misura pari a, rispettivamente, due terzi e un terzo. Conseguentemente Alla Tabella A, l’accantonamento relativo
al Ministero delle politiche agricole è ridotto dei seguenti importi: 2017:
-1.000.000. |
Articolo 35-bis – Reversibilità
(articolo 1, comma 249, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
35.035 NF |
Alberto
Giorgetti |
FI-PdL |
23.11 |
Introduce
l’articolo 35-bis (comma 249) che prevedendo che le pensioni a
favore dei superstiti di assicurato e pensionato, se percepite dagli orfani,
concorrono alla formazione del reddito complessivo a fini fiscali solo per
l’importo eccedente 1.000 euro. Conseguentemente Modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625),
riducendo di 36,7 milioni per l’anno 2017 e di 40 milioni a decorrere dal
2018 l’incremento annuale del Fondo per esigenze indifferibili. |
Articolo 35-bis – Interventi
per i lavoratori affetti da malattie derivanti dall’esposizione all’amianto (articolo 1, comma 250, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
35.07 NF 25.117 NF 33.07 NF 24.01 NF
|
Blazina Duranti Piras D’Alessandro |
PD SI SI SCCI-MAIE |
23.11 |
Introduce
l’articolo 35-bis (comma 250) che riconosce il diritto a una
pensione di inabilità per i lavoratori affetti da patologie asbesto correlate
(derivanti dall’esposizione all’amianto), riconosciute di origine
professionale o derivanti da causa di servizio, anche nel caso in cui questi
non si trovino in condizioni di assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi
attività lavorativa. Il beneficio è
riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e 30 milioni di
euro a decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate
emergano scostamenti rispetto alle risorse finanziarie stanziate, il
riconoscimento della pensione è differito sulla base di specifici criteri di
priorità (età, anzianità contributiva, data della domanda). Nel caso di
dipendenti pubblici si prevede che l’indennità di fine servizio sia
corrisposta solo al momento della maturazione degli ordinari requisiti
pensionistici. Infine, si
rimanda a un decreto interministeriale, da adottare entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di
attuazione dell’intervento. Conseguentemente Modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625),
riducendo di 20 milioni per il 2017 e di 30 milioni a decorrere dal 2018
l’incremento annuale del Fondo per esigenze indifferibili. |
Articolo 35-bis – Fondi
regionali per l’occupazione dei disabili (articolo
1, comma 251, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
35.060 |
Governo |
|
23.11 |
Introduce
l’articolo 35-bis (comma 251) che prevede la riattribuzione delle
risorse del Fondo per il diritto al lavoro ai disabili (le cui risorse
finanziano la corresponsione da parte dell'INPS degli incentivi ai datori di
lavoro che assumono lavoratori disabili nonché i progetti sperimentali di
inclusione lavorativa delle persone disabili da parte del Ministero del
Lavoro), già trasferite a Regioni e Province autonome e non impegnate a
favore dei beneficiari, ai Fondi regionali per l’occupazione dei disabili
(istituiti per il finanziamento dei programmi regionali di inserimento
lavorativo e dei relativi servizi) e prioritariamente utilizzate per
finanziare gli incentivi alle assunzioni di persone con disabilità successive
al 1° gennaio 2015 non coperte dal Fondo per il diritto al lavoro ai disabili. |
Articolo 36 – Norme sulla contribuzione studentesca (articolo 1, commi 252-267, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
36.5 |
Ghizzoni |
PD |
21.11 |
Modifica i commi 1, 2, 4, 5, 6, 9 e 11 e aggiunge i
commi 4-bis, 9-bis e 9-ter (commi 252-267). In
particolare, oltre ad alcuni coordinamenti interni al testo e ad alcune
rettifiche e integrazioni dei riferimenti alla normativa pregressa: § estende la disciplina relativa all’esonero anche agli studenti iscritti
ai corsi di laurea magistrale (mentre
il testo del ddl la prevede solo per gli iscritti ai corsi di laurea e ai
corsi di laurea magistrale a ciclo unico), nonché agli studenti iscritti al primo anno fuori corso (mentre il ddl
prevedeva che gli studenti dovessero essere iscritti da un numero di anni
accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio); §
chiarisce che
le disposizioni sulla tassa regionale
per il diritto allo studio che restano ferme sono tutte quelle recate
dall’art. 3, co. 20-23, della L. 549/1995 (e non solo quelle recate dall’art.
18, co. 8, del d.lgs. 68/2012, che, novellando il co. 21 della stessa L.
549/1995, ha modificato esclusivamente gli importi della tassa); §
chiarisce che,
ai fini dell’esonero, gli studenti
iscritti al primo anno accademico
devono soddisfare solo il requisito relativo all’ISEE (che resta previsto
fino a € 13.000); §
amplia la platea di studenti per i quali è fissata nel 7% della quota di ISEE eccedente € 13.000 (percentuale
contestualmente abbassata dall’8%
previsto dal ddl) la misura massima del contributo
onnicomprensivo annuale dovuto dagli studenti che appartengono ad un
nucleo familiare il cui ISEE è compreso fra € 13.001 ed € 30.000 (rispetto ad € 25.000 previsti dal ddl) e che
soddisfano i requisiti relativi all’iscrizione all’università da un numero di
a.a. inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di
uno e al numero di crediti formativi universitari conseguiti. Anche per
tale fattispecie dovrebbe essere specificata la disciplina applicabile agli
studenti iscritti al primo anno accademico; §
amplia la platea di studenti per i quali il contributo onnicomprensivo
annuale è fissato in misura non superiore a quello determinato ai sensi del
precedente punto, aumentato del 50%,
con un valore minimo di € 200, stabilendo che ciò si applica a coloro che
appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è compreso fra € 13.001 ed € 30.000 (rispetto ad € 25.000 previsti dal ddl) e che soddisfano
solo il requisito relativo al numero di crediti formativi universitari
conseguiti. Anche per
tale fattispecie dovrebbe essere specificata la disciplina applicabile agli
studenti iscritti al primo anno accademico; §
abroga gli artt. 2 e 3 del D.P.R.
306/1997 che prevedono, oltre che i criteri per la determinazione dei
contributi universitari per i corsi di laurea (e, attualmente, laurea magistrale), che gli studenti
contribuiscono alla copertura del costo dei servizi offerti dalle università
mediante il pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione. Ciò conferma,
dunque, che, per gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, il
nuovo contributo onnicomprensivo assorbirà l’attuale tassa di iscrizione. Si segnala
che il riferimento alla tassa di iscrizione è presente anche in altri
articoli del D.P.R.; §
prevede che il
regolamento in materia di contribuzione studentesca che ogni università
statale deve approvare stabilisce il contributo
annuale dovuto dagli iscritti ai corsi e alle scuole di specializzazione. Si tratta, sostanzialmente, di quanto
già previsto dall’art. 4 del D.P.R. 306/1997, che prevede altresì che gli
stessi studenti siano tenuti anche al pagamento della tassa di iscrizione. Si valuti
se effettivamente sia questa l’intenzione, alla luce della nuova disciplina
prevista per gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale; §
dispone che gli
studenti dei corsi di dottorato di
ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse e
dei contributi universitari. § aumenta
l’incremento del FFO conseguente alla nuova disciplina sugli esoneri dal
pagamento dei contributi universitari (da €
40 mln) a € 55 mln per il 2017 e (da € 85 mln) a € 105 mln dal 2018. Conseguentemente modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625),
diminuendo (da € 300 mln) a € 285 mln per il
2017 e (da € 300 mln) a € 280 mln dal 2018 l’incremento annuo previsto per il
Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, co. 200, L. 190/2014). |
Articolo 37 – Finanziamento del fondo integrativo statale
per la concessione delle borse di studio (articolo
1, commi 268-272, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
37.1 |
VII Commissione |
|
21.11 |
Modifica i commi 1 e 2 (commi 268-269),
inserendo il riferimento normativo relativo al Fondo integrativo statale per
la concessione di borse di studio. Inoltre, nell’ambito del comma 2,
finalizza alla gestione delle risorse dello stesso Fondo (e non
all’accesso alle stesse) la razionalizzazione, da parte di ciascuna regione,
degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio. |
37.2 |
VII Commissione |
|
21.11 |
Modifica il comma 2 (comma 269), prevedendo che negli organi direttivi
dell’ente erogatore dei servizi per il diritto allo studio costituito in
ciascuna regione debba essere comunque presente una rappresentanza degli studenti. |
37.5 |
Ghizzoni |
PD |
21.11 |
Modifica i commi 4 e 5 (commi 271-272). In particolare, nel comma 272
inserisce il riferimento al comma 3 dell’art. 18 del d.lgs. 68/2012, in base
al quale le regioni che concorrono al soddisfacimento del fabbisogno
finanziario necessario per il sostegno del diritto allo studio degli studenti
capaci e meritevoli in misura maggiore rispetto al 40% dell’apporto dello
Stato richiesto dal comma 1, lett. c), del medesimo art. 18, hanno diritto all'assegnazione
di specifici incentivi nel riparto del fondo integrativo statale per la
concessione delle borse di studio e del FFO. Inoltre, nel medesimo comma 4
aumenta (da 20) a 60 giorni il
termine previsto per il parere della Conferenza
Stato-regioni sul decreto interministeriale che determina i fabbisogni
finanziari regionali. Al comma 273
prevede, anzitutto, che l’attribuzione al bilancio dell’ente regionale
erogatore dei servizi per il diritto allo studio delle risorse del Fondo
integrativo statale per la concessione delle borse di studio avviene entro il 30 settembre di ogni anno. Dispone,
inoltre, che, nelle more della razionalizzazione degli enti erogatori dei
servizi per il diritto allo studio – finalizzata, in base al co. 269,
all’istituzione, entro 6 mesi dalla
data di entrata in vigore della legge, di un unico ente erogatore in ciascuna
regione – le risorse sono comunque trasferite agli enti regionali erogatori,
previa indicazione, da parte di ciascuna regione, della quota da trasferire a
ciascuno di essi. Si segnala che il termine previsto dal co. 269 per
la razionalizzazione degli enti erogatori regionali sarebbe perfettamente
compatibile con il termine previsto per l’attribuzione delle risorse a un
unico ente. |
37.4 |
VII Commissione |
|
21.11 |
Modifica il comma 5 (commi 272), chiarendo, attraverso il richiamo
alla
disposizione istitutiva del Fondo integrativo statale per la concessione di
borse di studio, che tutte le risorse dello stesso Fondo sono attribuite
direttamente al bilancio dell’ente erogatore dei servizi per il diritto allo
studio. |
Articolo 38 – Borse nazionali per il merito e la mobilità (articolo 1, commi 273-289, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
38.5 NF |
Ghizzoni |
PD |
23.11 |
Modifica i
commi 3, 4, lett. a), 10, 11 e 16 (commi 275,
276, 282 e 289). In particolare, oltre ad alcuni coordinamenti interni al
testo e ad alcune rettifiche dei riferimenti alla normativa pregressa: § prevede che il bando per le borse nazionali per il merito e la mobilità, sia emanato sentita la Conferenza Stato-regioni. Trattandosi
di un intervento di sostegno del diritto allo studio – materia rimessa alla
competenza esclusiva delle regioni a statuto ordinario – occorre valutare se
il principio di leale collaborazione richiesto dalla giurisprudenza
costituzionale non richieda l’adozione di un’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; §
con riferimento
al requisito relativo all’ISEE, richiama (oltre che l’art. 8 del DPCM
159/2013) la disciplina transitoria per il calcolo introdotta con l’art. 2-sexies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016); § dispone che la quota parte delle risorse
eventualmente non utilizzata per le borse nazionali per il merito e la
mobilità – che deve essere accertata entro il 15 settembre di ogni anno con decreto del MIUR – confluisce, nel
medesimo esercizio finanziario, nel Fondo integrativo statale per la
concessione delle borse di studio. |
Articolo 41 – Finalità, oggetto, ambito di applicazione e
procedure per il finanziamento delle attività di ricerca e per la
semplificazione (articolo 1, commi
295-307, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
41.10 |
Ascani |
PD |
21.11 pom. |
Aggiunge il
comma 11-bis (comma 306), che autorizza l’assunzione, da parte dell’Agenzia
nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dal 2017, di 13 funzionari
valutatori tecnici e 2 funzionari amministrativi appartenenti all’Area terza
del CCNL Ministeri e 2 unità di Area seconda del medesimo CCNL, per complessive 17 unità. Si tratta,
sostanzialmente, di un ampliamento della dotazione organica del personale non
dirigenziale dell’ANVUR, fissata in 12 unità di area III e 3 unità di area II
dall’All. A del regolamento concernente la struttura e il funzionamento
dell’Agenzia, adottato con DPR 76/2010, e così confermata dalla tab. 38 del D.P.C.M.
22 gennaio 2013. A fronte della
dotazione organica sopra indicata, quella effettiva, in base ai dati presenti
sul sito dell’ANVUR, è di 10 unità di area III e 2 unità di area II. L’assunzione avviene
mediante scorrimento delle graduatorie
concorsuali in corso di validità e, per l’eventuale quota non coperta,
mediante l’avvio di nuove procedure
concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all’art. 30 del d.lgs.165/2001 (passaggio diretto
di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio
presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento). Conseguentemente modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625),
diminuendo (da € 300 mln) a € 299 mln per il
2017 l’incremento annuo previsto per il Fondo per le esigenze indifferibili
(art. 1, co. 200, L. 190/2014). |
41.1 |
VII Commissione |
PD |
23.11 |
Modifica i commi 2, 3, 4 e 6 (commi 296,
297, 298 e 300). In
particolare, oltre ad alcuni coordinamenti interni al testo e ad alcune
rettifiche dei riferimenti alla normativa pregressa: § dispone che l’unico requisito per l’inclusione nell’elenco dei ricercatori e
nell’elenco dei professori di seconda fascia che possono richiedere il
finanziamento è costituito da una produzione
scientifica individuale, negli ultimi 5 anni, almeno pari ad un indicatore della produzione scientifica –
distinto per ricercatori e per professori di seconda fascia – calcolato
dall’ANVUR per ciascun settore scientifico-disciplinare, sulla base dei dati
disponibili per l’ultimo triennio; § prevede che l’assegnazione
del finanziamento deve tener conto dell’ordine dei due elenchi, in modo
da soddisfare il 75% delle domande
presentate dai ricercatori e il 25% di quelle presentate dai professori di seconda fascia. |
41.26 |
Mottola |
SCCI-MAIE |
23.11 |
Aggiunge il comma 11-bis (comma 307) il quale autorizzata a decorrere
dall'anno 2017 una spesa ulteriore di 1 milione di euro annui al fine di
contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM). Conseguentemente Modifica l’articolo 81, il comma 2 (comma 625),
riducendo 1 milione di euro l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili
a decorrere dal 2017. L’art. 1, comma 1, lettera b), del D.L. n. 81/2004 (Interventi
urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica) ha
istituito l’Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica
molecolare e su altre moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi,
collegato con l'Istituto superiore di sanità e altre istituzioni scientifiche
nazionali ed internazionali, con sede in Milano, presso l'Ospedale Maggiore,
denominato Fondazione «Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM»,
disponendone contestualmente il relativo finanziamento. Si ricorda che la
legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) all’art. 1, comma 419, al fine di
potenziare l'attività di ricerca da esso svolta, a decorrere dal 2016 ha
autorizzato la spesa di 1.000.000 di euro. |
Articolo 42 – Esonero contributivo alternanza scuola lavoro (articolo 1, commi 308-313, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
42.7 |
Binetti |
AP |
21.11 pom. |
Aggiunge il
comma 3-bis (comma 311), in base al quale le risorse destinate all’attuazione del
sistema di alternanza scuola-lavoro
dall’art. 1, co. 39, della L. 107/2015, pari a € 100 mln a decorrere dal
2016, sono ripartite oltre che tra le istituzioni scolastiche statali anche
tra le scuole paritarie private e
degli enti locali, che insieme costituiscono il sistema nazionale di istruzione
(art. 1, L. 62/2000). A tal fine,
modifica l’ultimo periodo del co. 39 citato, allo scopo di estendere l’ambito
di operatività del sistema di alternanza scuola lavoro. Si segnala che, all’esito della novella, non risultano precisate le
modalità di ripartizione delle risorse tra le scuole |
42.46 42.27 |
Gigli Rubinato |
DES-CD PD |
23.11 |
Aggiunge il
comma 4-bis (comma 313), volto a precisare
che nel programma operativo nazionale «Per la scuola – competenze e ambienti
per l'apprendimento», del periodo di programmazione 2014/2020, per
«istituzioni scolastiche» si intendono tutte le istituzioni scolastiche che
costituiscono il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62. |
Articolo 45 – Chiamate di professori e conferimento di contratti
di ricerca nelle università (articolo 1, commi 332-339,
dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
45.1 |
VII Commissione |
|
21.11 pom. |
Aggiunge il
comma 6-bis (comma 338), che: §
ai fini della
quota – pari almeno a un quinto dei posti disponibili – riservata alle
chiamate a professore di ruolo di soggetti
esterni all’università chiamante (art. 18, co. 4, L. 240/2010), consente
di considerare tali (assieme a coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato
servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a
corsi nell'università stessa) anche coloro che sono stati titolari di contratti di insegnamento (a
tempo determinato). A tal fine, novella l’art. 23, co. 4, della L. 240/2010
che, a legislazione vigente, prevede che la stipulazione
di contratti per attività di insegnamento non dà luogo a diritti in ordine
all'accesso ai ruoli universitari, inserendovi anche la nuova previsione; §
amplia le
categorie di soggetti con i quali possono essere stipulati contratti di ricercatore universitario di “tipo b”, inserendovi coloro che
hanno conseguito l’abilitazione
scientifica nazionale o sono in possesso del titolo di specializzazione medica. A tal fine, novella l’art. 24,
co. 3, lett. b), della L. 240/2010,
inserendovi anche il riferimento ai soggetti che hanno usufruito di assegni
di ricerca di cui all’art. 22 della stessa L. 240/2010 che, erroneamente, non
erano stati citati nell’art. 24, ma ai quali la possibilità di stipulare
contratti di ricercatore di “tipo b” era già stata estesa – con una
previsione di equipollenza, ma al di fuori di una novella – con l’art. 1, co.
10-octies, secondo periodo, del
D.L. 210/2015 (L. 21/2016). Dal punto di vista della formulazione del testo,
prima della locuzione “per almeno tre anni”, occorre inserire la locuzione
“hanno usufruito.” |
Articolo 45-bis – Tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari (articolo
1, commi 340-343, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
45.02 |
Verini |
PD |
23.11 |
Inserisce un nuovo articolo con il quale prolunga di ulteriori 12 mesi il
periodo di perfezionamento che può essere svolto presso gli uffici giudiziari
dai soggetti che hanno completato il tirocinio
formativo presso i medesimi
uffici, già previsto dalla legge di stabilità 2013: lavoratori cassintegrati,
in mobilità, socialmente utili e disoccupati. Si tratta dei c.d. precari della giustizia ai quali, a
partire dal 2013, è stato consentito di continuare a svolgere le proprie
mansioni attraverso provvedimenti sempre temporanei, all’interno del c.d. ufficio per il processo, ovvero la
nuova struttura organizzativa di supporto del magistrato. Da ultimo, era
intervenuto in materia l'art. 21-ter del decreto-legge n. 83 del 2015, che
consentiva l'individuazione di soggetti che, avendo concluso il tirocinio,
potessero far parte per ulteriori 12 mesi dell'ufficio del processo, fissando
in 400 euro mensili l'importo massimo della borsa di studio. In attuazione di
quella disposizione il Ministero della giustizia ha emanato il D.M. 20
ottobre 2015, con il quale è stata indetta la procedura di selezione di 1.502 tirocinanti per lo svolgimento
dell'ulteriore anno di perfezionamento nella struttura organizzativa
denominata "ufficio per il processo". La
disposizione introdotta nella legge di bilancio: § prolunga di ulteriori 12 mesi, e dunque per tutto il
2017, la durata del periodo di perfezionamento che dovrà essere svolto
nell’ufficio giudiziario ove il tirocinante è ad oggi assegnato; § disciplina le modalità di presentazione della
domanda; § conferma che lo svolgimento positivo di questa
ulteriore attività formativa è un titolo di preferenza nei concorsi nella
P.A. e in particolare per le procedure concorsuali indette
dall'amministrazione della giustizia; § stanzia 5.807.509 euro per il 2017 per coprire le
borse di studio attingendo alle risorse già stanziate per la riqualificazione
del personale dell'amministrazione giudiziaria (art. 21-quater del
decreto-legge n. 83 del 2015). |
Articolo 46 – Esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali (articolo 1, commi 344-347, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
46.13 NF |
Oliverio |
PD |
22.11 ant. |
Modifica il
comma 1 (comma 344),
estendendo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali,
con età inferiore a 40 anni, iscritti nella previdenza agricola nel 2016 e le
cui aziende sono ubicate nei territori montani e nelle aree agricole
svantaggiate, l’esonero contributivo (che nel testo originario dell’art. 46 è
limitato ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali,
con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla
previdenza agricola nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017). Conseguentemente Modifica
l’articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo di 6,1 milioni per il
2017, di 7,6 milioni per il 2018 e di 7,9 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2019 l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili. |
46.3 NF |
Luciano Agostini |
PD |
22.11 ant. |
Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter (commi 346-347), volti
a riconoscere un’indennità giornaliera omnicomprensiva di 30 euro per
garantire nell’anno 2017 un sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti da
imprese di pesca nel periodo di sospensione dell’attività a causa
dell’arresto temporaneo obbligatorio. Il limite di spesa viene individuato in
11 milioni di euro; la copertura è rinvenuta per 3 milioni sul Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili e per 8 milioni sulla Tabella A. Conseguentemente Modifica
l’articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo di 3 milioni per il
2017 l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili. Alla Tabella A, l’accantonamento relativo
al Ministero delle politiche agricole è ridotto dei seguenti importi: 2017:
-8.000.000. |
Articolo 47 – Fondo sostegno natalità (articolo 1, commi 348-349, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
47.14 |
Relatore |
|
22.11 ant. |
Modifica il comma 1 (comma 348) specificando che l’accesso al Fondo di sostegno alla natalità è in favore
delle famiglie con figli nati o adottati a
decorrere dal 1° gennaio 2017. |
47.1 |
XII Commissione |
|
22.11 ant. |
Modifica il comma 2 (comma 349), specificando che il decreto del
Ministro con delega alle politiche per la famiglia, di concerto con il MEF, a
cui è demandata la definizione dei
criteri e delle modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo di sostegno alla natalità,
nonché di rilascio e di operatività delle garanzie, dovrà essere emanato
entro 90 giorni dall’entrata in
vigore della legge di bilancio. |
Articolo 47 – Piano d’azione nazionale su donne pace e sicurezza natalità (articolo
1, comma 350, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
47.9 NF |
Locatelli |
Misto |
23.11 |
Aggiunge il
comma 2-bis natalità (comma 350) che autorizza la spesa
di 1.000.000 di euro per il 2017 e di 500.000 euro per ciascuna
annualità 2018 e 2019 per la predisposizione e l’attuazione del terzo Piano di azione nazionale su “Donne
Pace e Sicurezza” da adottare in attuazione della risoluzione 1325
(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle successive
risoluzioni in materia. Tali risorse sono destinate anche alle azioni di
promozione, valutazione e monitoraggio del Piano medesimo. Conseguentemente Modifica l’articolo 81, il comma 2 (comma 625),
riducendo
di 10 milione per il 2017 e di 500 mila euro per il 2018 e 2019 l’incremento
del Fondo per esigenze indifferibili |
Articolo 47-bis – Fondo per l’indennizzo in favore delle vittime di reati violenti (articolo
1, commi 351-352, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
47.04 |
Misiani |
PD |
22.11 ant. |
Aggiunge un
nuovo articolo 47-bis (commi 351-352), recante “Nuove fonti
di alimentazione del Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime”, che destina all’indennizzo delle
vittime dei reati intenzionali violenti le somme dovute a titolo di sanzione
pecuniaria civile ai sensi del decreto legislativo n. 7 del 2016. Tali
somme, anziché essere devolute alla Cassa delle ammende, confluiscono nel
Fondo di rotazione antimafia, antiusura e per l’indennizzo delle vittime di
reati intenzionali violenti, nello stato di previsione del Ministero
dell’interno. La riscossione coattiva è di competenza di Equitalia Giustizia. |
Articolo 48 – Premio alla
nascita e congedo obbligatori per il padre lavoratore natalità (articolo 1, commi 353-354, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
48.14 NF |
Di Salvo |
PD |
23.11 |
Modifica il comma 2 (comma 354)
prorogando anche al 2018 le
disposizioni concernenti il congedo
obbligatorio per il padre lavoratore. Inoltre la durata del congedo è
aumentata a 2 giorni per il 2017 e a quattro giorni per il 2018. Si prevede
infine che il padre, per il 2018, possa astenersi per un ulteriore giorno in
accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di
astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Conseguentemente vengono modificati: il comma 2 ultimo periodo (comma 354),
prevedendo che la copertura degli oneri derivanti da quanto previsto dai
primi tre periodi (20 milioni di euro per il 2017 e 41,2 milioni di euro per
l’anno 2018) sia assicurata con una riduzione del Fondo sociale per
l’occupazione e la formazione (per 20 milioni di euro per il 2017 e 31,2
milioni di euro per il 2018); il comma 2 dell’articolo 81 (comma 625), riducendo di 10 milioni di
euro per l’anno 2018 l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili, a
copertura della parte residua dei costi stimati per l’intervento inerente il
congedo obbligatorio di paternità, di cui all’articolo 48, comma 2. |
Articolo 49 – Buono nido e rifinanziamento voucher
asili nido (articolo 1, commi 355-357, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
49.1 |
XII Commissione |
|
22.11 ant. |
Modifica il comma 1 (comma 355), prevedendo che il buono di 1.000 euro su base annua sia attribuito – oltre che,
come già previsto, per il pagamento di rette di asili nido pubblici e privati
– anche per l’introduzione di forme di
supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto
dei tre anni affetti da gravi
patologie croniche. |
49.10 NF |
Piazzoni |
PD |
22.11 ant. |
Modifica il comma 1 (comma 355), prevedendo che il buono di 1.000 euro su base annua per
il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e
privati sia corrisposto dall’INPS al genitore richiedente, previa presentazione non solo di
idonea documentazione attestante l’iscrizione, come già previsto, ma anche del pagamento della retta a strutture
pubbliche o private |
Articolo 50 – Sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli (articolo
1, comma 359, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
50.12 NF |
Galgano |
PD |
23.11 |
Aggiunge un
comma 1-bis (comma 359) che finanzia il Fondo per le
pari opportunità con 5 mln di euro all’anno, nel triennio 2017-2019. Tali
risorse sono finalizzate alle attività di sostegno e potenziamento dell’assistenza alle donne vittime di violenza
e dei loro figli, attraverso il rafforzamento
della rete dei servizi territoriali e
dei centri antiviolenza e delle case rifugio previsto dal Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui
al D.L. n. 93 del 2013. Conseguentemente Modifica
l’articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo di 5 milioni all’anno
nel triennio 2017-2019 l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili. |
Articolo 50-bis – Fondo per la
cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico (articolo 1, commi 360-361, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
50.09 NF |
Giordano |
M5S |
23.11 |
Aggiunge
l’articolo 50-bis (commi
360-361) il quale dispone che
le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro
autistico non utilizzate per l’anno 2016 confluiscano nel 2017 nel Fondo
medesimo. Si ricorda che il suddetto Fondo, istituito nello stato di
previsione del Ministero della salute (cap. 4395), ha una dotazione a regime
di 5 milioni dal 2016. Il comma
361 dispone che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari
non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali sia ridotto di 5 milioni per il 2017, ai fini della
compensazione degli effetti finanziari sui saldi derivanti dal comma 360.
|
Articolo 52 – Fondo per il pubblico impiego (articolo 1, commi 364-365, 367-371,
dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
52.11 NF |
Quartapelle Procopio |
PD |
22.11 pom. |
Modifica il comma 1 (comma 364),
incrementando le risorse complessivamente stanziate per il pubblico impiego,
portandole a 1920,8 milioni di euro (da 1.920) per il 2017 e a 2.633 milioni
di euro (da 2.630) a decorrere dal 2018. Conseguentemente: Modifica la lettera b) del comma 2 (comma 365),
prevedendo che anche le assunzioni a tempo indeterminato presso l’Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo (come quelle presso le altre
amministrazioni dello Stato previste dalla lettera b)) siano ricomprese tra
quelle finanziate dal Fondo per il pubblico impiego appositamente istituito
dal citato comma 2; Con finalità di copertura finanziaria, aggiunge il
comma 4-bis all’articolo 61 che riduce di 0,8 milioni di euro per il 2017 e di
3 milioni di euro dal 2018 il finanziamento annuale riconosciuto all’Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo (ex art. 18, c. 2, lett. c), della
L. 125/2014) |
52.74 NF |
Vito |
FI-PdL |
22.11 pom. |
Modifica il comma 2 (comma 365),
prevedendo il parere del Ministro
dell’interno e del Ministro della difesa per l’adozione del DPCM di
ripartizione del Fondo destinato a finanziare vicende contrattuali, nuove
assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche, inclusi i corpi di
polizia e il corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché il riordino dei ruoli del personale delle
Forze armate e di polizia ovvero, in alternativa, il riconoscimento al medesimo personale,
anche per l’anno 2017, del contributo straordinario di 960 euro. |
52.75 NF |
Vito |
FI-PdL |
22.11 pom. |
Modifica il comma 2 (comma 365),
introducendo il termine di 90 giorni
per l’adozione del DPCM di ripartizione del Fondo destinato a
finanziare vicende contrattuali, nuove
assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche, inclusi i corpi di
polizia e il corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché il riordino dei
ruoli del personale delle Forze armate e di polizia ovvero, in alternativa,
il riconoscimento al medesimo personale, anche per l’anno 2017, del
contributo straordinario di 960 euro. |
52.022 NF |
Fiano |
PD |
23.11 |
Modifica il comma 2, lettera c), (comma 365),
prevedendo (per il riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
la destinazione di una quota parte delle risorse disponibili nei fondi
incentivanti dello stesso personale (e derivanti dall’ottimizzazione e
razionalizzazione si specifici settori di spesa) per un importo massimo di
5,3 mln di euro, nonché di una quota parte del Fondo istituito per il
finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti (di cui all’articolo 1,
comma 1328, della L. 296/2006), per un importo, in prima applicazione, in
misura almeno pari a 10 mln di euro. Tali finanziamenti operano(nel contesto
dell’istituendo Fondo per il pubblico impiego) ai fini dell’ottimizzazione
dell’efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di
cui al comma 2, lettera c). |
52.148 |
Relatore |
|
23.11 |
Aggiunge il
comma 4-bis (comma 368),
che proroga fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia
delle graduatorie dei concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di
entrata in vigore del decreto n.101 del 31 agosto 2013, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, nonché
delle graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. |
52.103 |
Manfredi |
PD |
23.11 |
Aggiunge il
comma 5- bis (comma 370),
che, per le casse di previdenza dei
liberi professionisti che negli anni 2011-2014 non hanno assolto ai
vincoli in materia di personale ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa, fissa la quota delle risorse da
riversare a favore dell'entrata del bilancio dello Stato (entro il 30 giugno
di ciascun anno) nel 16 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi
nell'anno 2010. |
52.147 |
Relatore |
|
23.11 |
Aggiunge il
comma 1-bis (comma 371), che aumenta di 5 milioni di euro le risorse del Fondo per le misure anti-tratta per l’anno 2017. Il
Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è
finalizzato all’indennizzo delle vittime della tratta di esseri umani. Il
fondo è attualmente alimentato dalle risorse previste dall’art. 18 del TU
immigrazione, nonché dai proventi della confisca ordinata in caso di condanna
per associazione a delinquere finalizzata al traffico di esseri umani. Conseguentemente Alla Tabella A, l’accantonamento relativo
al Ministero della giustizia è ridotto dei seguenti importi: 2017:
-5.000.000. |
Articolo 52-bis – Modifiche al decreto-legge n. 117 del 2016 (articolo 1, comma 372,
dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
52.025 NF |
Verini |
PD |
23.11 |
Inserisce
l’articolo 52-bis (commi 372)
con il quale si consente al Ministero
della giustizia, nel triennio 2017-2019, di procedere all’assunzione con contratto a tempo
indeterminato di 1.000 unità di
personale amministrativo non dirigenziale. Il personale sarà inquadrato
nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria e potrà essere selezionato sia
bandendo nuovi concorsi che attingendo a graduatorie ancora valide. Si ricorda che
la facoltà di assumere prevista dalla norma si aggiunge alle assunzioni già
previste da ultimo dalla legge di conversione del decreto-legge n. 117 del
2016 (per il triennio 2016-2018, assunzioni straordinarie di 1.000 unità di
personale amministrativo non dirigenziale, a tempo indeterminato). In base ad
entrambi i provvedimenti le nuove assunzioni potranno essere disposte nelle
more dell’espletamento delle procedure di mobilità del personale proveniente
dalle province. |
Articolo 53 – Organico di fatto articolo 1, commi 373-376, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
53.59 |
Relatore |
|
23.11 |
Aggiunge i
commi 2-bis e 2-ter (commi 373-376), con i quali: §
fornendo
un’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 131, della L. 107/2015,
si precisa che i contratti di lavoro a
tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo e ATA
presso le istituzioni scolastiche ed educative statali (per la copertura di
posti vacanti e disponibili) che non possono superare la durata complessiva
di 36 mesi (anche non continuativi) sono quelli sottoscritti dal 1° settembre 2016 (co. 2-bis); §
si rifinanzia
(per un importo pari a 2 mln di euro annui per il triennio 2017-2019) il fondo per i pagamenti in esecuzione
di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti
a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi (anche non
continuativi) su posti vacanti e disponibili, di cui all’articolo 1, comma
132, della L. 107/2015 (co. 2-ter). Conseguentemente: Modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625),
riducendo di 2 mln di euro l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili
per il triennio 2017-2019, a copertura del rifinanziamento per i pagamenti in
esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento
dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine |
Articolo 58 – Efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale (articolo
1, commi 382-396, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
58.3 |
XII Commissione |
|
22.11 ant. |
Modifica il comma 7 (comma 388)
il quale dispone che, nel caso in cui non venga presentato il programma di
miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario
regionale, ovvero si riscontri una verifica negativa dell’attuazione annuale
dello stesso, la regione interessata subirà la perdita per il medesimo anno 2017 – in luogo della perdita permanente -
del diritto di accesso alla quota premiale prevista. |
58.17 NF |
Miotto |
PD |
22.11 ant. |
Modifica il comma 9 (comma 390)
fissando al 7 per cento dei ricavi
o a 7 milioni di euro – invece che
al 5 per cento e a 5 milioni di euro - il valore del disavanzo tra i costi e i ricavi quale presupposto per l’adozione
e l’attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o
ospedaliero-universitarie, gli IRCSS pubblici e gli altri enti pubblici che
erogano prestazioni di ricovero e cura. |
58.69 NF |
Alfreider |
Misto-Min. ling. |
22.11 ant. |
Aggiunge il
comma 9-bis (comma 3891), diretto ad estendere
alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
Bolzano, che provvedono al finanziamento esclusivamente con risorse dei
propri bilanci, le disposizioni relative all’obbligo di adozione e di
attuazione di un piano di rientro e quelle riguardanti la riqualificazione
degli enti del Servizio sanitario nazionale (art. 1, co. 524-536, L. n.
208/2015), compatibilmente con le
disposizioni dei rispettivi Statuti e delle conseguenti norme di
attuazioni. |
58.13 NF |
Tartaglione |
PD |
23.11 |
Inserisce i
commi 12-bis e 12-ter (comma 395-396). Il comma
12-bis (comma 395) disapplica
le disposizioni della legge di stabilità 2015 (comma 569 della legge
190/2014) relative alle incompatibilità,
dal 1 gennaio 2015, della nomina a Commissario ad acta, per la gestione dei piani
di rientro dei disavanzi sanitari regionali, con l'affidamento o la prosecuzione di
qualsiasi incarico istituzionale nei confronti delle regioni
commissariate ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legge 159/2007. Si ricorda che, in materia di commissariamento delle
regioni in disavanzo, il comma 569 della legge 190/2014 ha previsto che, dal 1
gennaio 2015, la nomina a commissario ad acta per la predisposizione,
l'adozione o l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore
sanitario, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi
incarico istituzionale presso la Regione soggetta a commissariamento. Allo
stesso tempo, la stabilità 2015 ha previsto che il Commissario deve essere in
possesso di un curriculum che
evidenzi qualificate e comprovate professionalità ed esperienze di gestione
sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti e gli ha attribuito
il potere di proporre la decadenza dei direttori generali, amministrativi e
sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, se, in corso di
verifica, risultino non da questi perseguiti gli obiettivi di risanamento del
Piano ad essi affidati. I casi contemplati dal citato articolo 4
comma 2 del decreto legge 159/2007 sono riferibili alle regioni in cui, nel
procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro,
effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente
per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, si prefigura il mancato
rispetto da parte della regione stessa degli adempimenti previsti dai
medesimi Piani, tale da mettere in pericolo la tutela dell'unità economica e
dei livelli essenziali delle prestazioni. In tali casi, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare
entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi
e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel
Piano. Ove la regione non adempia alla diffida, ovvero gli atti e le azioni
posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per
l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro. Si osserva che il comma 569 della stabilità 2015 prevede l’incompatibilità fra
nomina a commissario ad acta e l’assunzione o prosecuzione di cariche
istituzionali presso la regione anche
per ulteriori fattispecie di commissariamento (ovvero quelle di cui ai
commi 79, 84 e 84-bis della legge finanziaria 2010 - legge 191/2009) alle quali sembrerebbe non applicarsi la
disposizione in esame. Lo stesso
comma 12-bis (comma 395) stabilisce
inoltre, al secondo periodo, che il Comitato
permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ed
il Tavolo tecnico di verifica degli
adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa Stato-regioni del 23
marzo 2005, producano con cadenza
semestrale, per le regioni interessate, una relazione ai Ministri della salute e dell’economia, da trasmettere al Consiglio dei ministri,
in ordine al monitoraggio dell’equilibrio del bilancio e dell’erogazione dei
livelli essenziali di assistenza. Tale verifica
viene effettuata, come indicato dall’articolo 2, comma 84, della legge
191/2009 (legge finanziaria 2010), anche al
fine - nei casi di riscontrata
difficoltà in sede di verifica e
monitoraggio nell'attuazione del piano
- della nomina, da parte del
Consiglio dei ministri, di uno o più
commissari ad acta di qualificate e
comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria
per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano e non realizzati. In relazione a quanto disposto dal comma 12-bis (comma 395), il comma
12-ter (comma 396)
abroga il comma 570 della legge n.190/2014, nel quale si stabilisce che le disposizioni recate dal comma 569, sopra
illustrato, si applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi
dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge
n.159/2007 sopra citato. |
Articolo 59 – Disposizioni in materia di assistenza sanitaria (articolo 1, commi
397-412, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
59.2 |
XII Commissione |
|
22.11 pom. |
Modifica il comma 6 (comma 402),
primo periodo, specificando che la determinazione del direttore generale
dell’AIFA sui criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, di
quelli a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi, deve
essere adottata previo parere della
Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell’AIFA. |
59.167 0.56.167.7 |
Relatore |
|
23.11 |
Modifica il
comma 11 (comma 407), capoverso 11-quater in materia di farmaci biosimilari. Rispetto al
testo originario, sono presenti le seguenti modifiche: § il rapporto
di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di
riferimento può essere accertato anche
dall’Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA), oltre che dall’European Medicine Agency (EMA), tenuto conto delle rispettive competenze; § Il testo originario attribuiva solo all’EMA tale
potere di accertamento, necessario a stabilire la sussistenza del rapporto di
biosimilarità. § si specifica che le procedure pubbliche di acquisto
si riferiscono ai farmaci biosimilari,
applicando le seguenti regole (modificate come segue): a)
devono essere
utilizzati accordi quadro con
tutti gli operatori economici quando
i medicinali sono più di tre (precedentemente
non era indicato alcun numero minimo dei medicinali a base del medesimo
principio attivo per i quali
attivare le procedure pubbliche di acquisto mediante accordi quadro);
inoltre, a seguito dell’approvazione dei due identici subemendamenti
0.59.167.6 e 0.59.167.7, viene soppresso l’ultimo periodo della disposizione
modificata, secondo cui la base d’asta dell’accordo quadro doveva essere il prezzo medio di cessione del farmaco
biologico di riferimento (e non più il prezzo massimo, come nel testo
originario del comma) applicato al SSN; b)
viene eliminata la specifica che non occorre
l’obbligo di motivazione da parte del medico, che è (comunque) libero di
prescrivere il farmaco tra quelli inclusi nella procedura pubblica di
acquisto, in base al principio della continuità terapeutica applicata ai
pazienti; c)
viene aumentato
da 30 a 60 giorni il tempo a disposizione
dell’ente appaltante, a partire dal
momento dell’immissione in commercio di uno o più farmaci biosimilari
contenenti il medesimo principio attivo, per aprire il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore
di riferimento, in caso di scadenza del brevetto o del certificato di
protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di
validità del contratto di fornitura; d)
viene modificata formalmente la citazione di riferimento al codice degli appalti, individuato direttamente
con tale denominazione anziché con l’identificativo del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, quale quadro normativo per l’ente appaltante
nell’attivazione delle procedure per l’erogazione ai centri prescrittori dei
prodotti aggiudicati; La lett. e), che salvaguarda il SSN da eventuali oneri aggiuntivi
derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni sopra citate, non risulta
modificata. Si ricorda che
le disposizioni in esame sono volte a razionalizzare la spesa per l’acquisto
di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul
mercato i relativi farmaci biosimilari, mediante l’inserimento del comma
11-quater all’art. 15 del D.L. 95/2012 (L. 135/2012). In ogni caso, nelle
predette procedure pubbliche di acquisto, non possono essere posti in gara
nel medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse
indicazioni terapeutiche. |
59.43 |
Gelli |
PD |
22.11 pom. |
Aggiunge il
comma 13-bis (comma 410), volto a garantire la continuità
delle attività di ricerca negli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e negli Istituti zooprofilattici sperimentali
(IZS). A tal fine, in deroga a quanto disposto dall'art. 2, co. 4, del D.
Lgs. 81/2015 (c.d. Jobs Act), gli IRCCS e gli IZS potranno continuare ad
avvalersi del personale addetto alla ricerca, appartenente sia all'area dei
ricercatori, sia all'area professionalità della ricerca, assunto con
contratti flessibili, in servizio presso detti enti alla data del 31 dicembre
2016. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2017, anche le pubbliche
amministrazioni non potranno più stipulare contratti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e
le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con
riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Pertanto, nelle more della
revisione dell’accesso all’attività di ricerca, delle modalità di
inquadramento del relativo personale e delle diverse possibili tipologie
contrattuali, la norma in esame consente agli IRCCS e agli IZS di continuare
ad avvalersi del personale già in servizio. |
59.78 NF |
Prestigiacomo |
FI-PDL |
23.11 |
Aggiunge il
comma 13-bis (comma 411), il quale stabilisce che in sede
di revisione dei criteri di riparto del fondo per le non autosufficienze, è
compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer. |
59.165 |
Relatore |
|
23.11 |
Aggiungendo
il comma 13-bis (comma 412), vincola una quota del livello
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato (come diminuito
ai sensi dell’articolo 58, comma 10) per la copertura degli oneri (come
rideterminati dall’apposito DPCM per l’aggiornamento dei criteri di
determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva 2016-2018) per i
rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del S.S.N.. Il
vincolo opera dalla data di adozione del DPCM di ripartizione dell’istituendo
Fondo per il pubblico impiego (di cui all’articolo 52, comma 2 – comma 365). |
Articolo 60 – Misure di efficientamento della spesa per
acquisti (articolo 1, commi 413-419, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
60.4 |
Guidesi |
LNA |
22.11 pom. |
Modifica i
commi 1, 3 e 8 (commi 413, 415 e 420), per precisare che le
misure previste dall’articolo 60 in materia di razionalizzazione degli
acquisti della pubblica amministrazione non
devono discriminare od escludere le micro e le piccole imprese. In
particolare: §
l’integrazione
al comma 1 (comma 413) dispone che dai nuovi modelli organizzativi
d’acquisto individuati dall’analisi svolta dal MEF, tramite Consip, non
devono derivare discriminazioni o
esclusioni per le micro e le
piccole imprese; §
l’integrazione
al comma 3 (comma 415) precisa che la sperimentazione svolta dal MEF come acquirente unico per le
merceologie dell’energia elettrica e del servizio sostitutivo di mensa
tramite buoni pasto non deve comportare discriminazioni o esclusioni per le
micro e le piccole imprese; §
l’integrazione
al comma 8 (comma 420) prevede l’individuazione da parte del Comitato
guida operante nell’ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori anche
delle modalità per non discriminare od escludere le micro e le piccole
imprese. |
60.12 NF |
Gutgeld |
PD |
23.11 |
Modifica il
comma 11 (comma 423), per aggiungere le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, le politiche ed i processi di gestione delle risorse umane, ai
temi sui quali spetta alla Conferenza permanente Stato-regioni definire
standard comuni e linee di indirizzo per l’efficientamento. |
60.2 |
Palese |
Misto-CR |
22.11 pom. |
Aggiunge il comma 11-bis (comma 424), che dispone l’applicazione dell'approvazione
del programma biennale degli acquisti di beni e servizi a decorrere dal bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2018, in
deroga a quanto previsto dall'attuale normativa sugli allegati al bilancio
degli enti locali. |
Articolo 61 - Misure di efficientamento della spesa dei
Ministeri (articolo 1, commi 425-428, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
61.39 |
Relatore |
|
22.11 pom. |
Aggiunge il
comma 4-bis (comma 429)
che, a decorrere dall'anno 2017, riassegna il 30 per cento dei versamenti
effettuati per la domanda di
riconoscimento di cittadinanza
italiana (pari a 300 euro) allo stato di previsione della spesa
dell'esercizio in corso del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Tali risorse
sono trasferite agli uffici dei consolati di ciascuna Circoscrizione
consolare che hanno operato la percezione del predetto contributo, in
proporzione delle percezioni realizzate. Tali somme sono destinate al
rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o
presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale
locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari
consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di
cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari. Conseguentemente Modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625),
riducendo
di 4 milioni di euro (da 300 a 296 milioni)
l’incremento annuo previsto per il Fondo per le esigenze indifferibili |
52.11 NF |
Quartapelle Procopio |
PD |
22.11 pom. |
Aggiunge il comma 4-bis (comma 430)
che riduce di 0,8 milioni di euro per il 2017 e di 3 milioni di euro dal 2018
il finanziamento annuale riconosciuto all’Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo, a copertura degli oneri derivanti dall’incremento
di pari importo delle risorse complessivamente stanziate per il pubblico
impiego di cui al comma 1 dell’articolo 52 (portandole a 1920,8 milioni di
euro per il 2017 e a 2.633 milioni di euro a decorrere dal 2018), finalizzate
all’assunzioni a tempo indeterminato presso l’Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo medesima. |
61.16 NF |
Bonaccorsi |
PD |
22.11 pom. |
Aggiunge il
comma 5-bis (comma 432), che prevede interventi sulle Soprintendenze speciali del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo e sugli
istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale,
finalizzati a garantire una razionalizzazione della spesa del Mibact e maggiore
efficienza delle modalità di bigliettazione
degli istituti e luoghi della cultura indicati. Innanzitutto, la previsione attiene all’adeguamento delle Soprintendenze speciali agli standard
internazionali in materia di musei e luoghi della cultura di cui
all’art. 14 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014). In base
all’art. 30, co. 2, lett. a), del
DPCM 171/2014, recante il regolamento di organizzazione del Mibact, e tenendo
conto delle modifiche successivamente intervenute con altra tipologia di
atto, le Soprintendenze cui si fa riferimento sono la Soprintendenza speciale
per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma e la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che dal 1°
gennaio 2017 assumerà la denominazione di Soprintendenza Pompei. Si ricorda che la relazione tecnica al disegno di legge specificava,
con riferimento ad analoga previsione poi oggetto di stralcio (A.C. 4127-decies), che l’adeguamento alle previsioni di cui all’art. 14 del D.L.
83/2014 (L. 106/2014) riguardava, in particolare, la possibilità di selezionare i direttori mediante apposita
procedura internazionale. Il riferimento all’art. 14 del D.L. 83/2014 è dunque da intendersi al
co. 2-bis. Infatti, quest’ultimo ha disposto che, al fine, fra l’altro, di
adeguare l'Italia agli standard internazionali in materia di
musei, con il regolamento di
organizzazione del Ministero –
poi emanato con il citato D.P.C.M. 171/2014 – sono individuati i poli museali
e gli istituti della cultura
statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di
livello dirigenziale, nei quali gli incarichi
possono essere conferiti, con procedure
di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di
particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e
valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza
di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura. Successivamente, peraltro, l’art. 1, co. 327, della L. 208/2015 ha
disposto che, al fine di dare più efficace attuazione alle disposizioni sul
silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche di cui all’art. 17-bis, co. 3, della L. 124/2015, entro il 31 gennaio 2016 si poteva
procedere alla riorganizzazione,
anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, degli uffici dirigenziali, anche di livello
generale, del Mibact, attraverso
un decreto del Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo, da adottare ai sensi dell’art. 17,
co. 4-bis, lett. e), della L. 400/1988 e dell’art. 4,
co. 4 e 4-bis, del d.lgs. 300/1999.
Su tale base, è stato emanato il DM 23 gennaio 2016. A tal fine, stabilisce che, entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si provvede a modificare il citato D.M. 23 gennaio 2016, nei termini e
nei modi di cui all’art. 1, co. 327, della L. 208/2015, fermi restando i
limiti delle dotazioni organiche del Mibact. Si riapre, così, sostanzialmente il termine per una procedura di
riorganizzazione del Mibact attraverso decreto ministeriale che, in base ai
termini previsti dalla legge di stabilità 2016, si era già esaurita. |
Articolo 63 - Interventi concernenti gli Enti Locali (articolo 1, commi 433-443, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
63.5 NF |
Misiani |
PD |
23.11 |
Aggiunge i
commi da 1-bis ad 1-quater (commi 434-436) con i
quali: §
si modificano in più punti le misure
sul piano di riequilibrio finanziario
pluriennale introdotte dal comma
714 della legge n. 208/2015
(legge di stabilità 2016). Tale comma ora prevede che gli enti locali che dal
2013 al 2015 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario
pluriennale di cui all’articolo 243-bis
del TUEL (che reca la disciplina generale di tale istituto) ovvero che ne
abbiano conseguito l’approvazione, possono:
- ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo
le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze
2 aprile 2015; - provvedere, entro il 30 settembre 2016, ferma
restando la durata massima decennale del piano di riequilibrio, a rimodularlo
o riformularlo in coerenza con l'arco temporale di trenta anni previsto per
il riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. In particolare l’emendamento, nel
sostituire il comma 714, stabilisce che gli enti locali i quali abbiano
presentato od ottenuto l’approvazione del suddetto piano prima dell’approvazione del
rendiconto 2014 possono rimodulare
o riformulare il piano stesso entro il 31 marzo 2017: a)
scorporandone la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria
dei residui prevista dall’articolo 243-bis del TUEL, limitatamente ai residui
antecedenti il 1°gennaio 2015; b)
ripianando tale quota di disavanzo secondo le modalità stabilite nel D.M. 2
aprile 2015 sopra citato. La facoltà di rimodulare o riformulare il piano di
riequilibrio è consentita a condizione
che alla data di presentazione od approvazione del piano l’ente locale
non abbia ancora effettuato lo specifico riaccertamento dei residui previsto
dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 118/2011 sull’armonizzazione contabile degli
enti territoriali. Rimane confermata la disposizione già prevista dal comma
714 in ordine ai tempi di restituzione
delle anticipazioni che ai comuni interessati dalle procedure di
riequilibrio in esame possono essere state erogate dal Fondo di rotazione per assicurare la stabilità
finanziaria degli enti locali, istituito dall’articolo 243-ter del Tuel, che
consente la restituzione medesima in un periodo massimo di trenta anni.
Inoltre gli enti interessati dovranno presentare alla Commissione per la
finanza e gli organici degli enti locali (di cui all’articolo 155 del Tuel)
una attestazione sul rispetto dei tempi
di pagamento verso i propri creditori
previsti dalla Direttiva 2011/7/UE (comma 434). §
si consente la riformulazione del piano triennale di
copertura del disavanzo operato ai sensi dell’articolo 193 del Tuel da parte degli enti locali per i quali ricorrano i seguenti presupposti: -
hanno proceduto alla revisione dei residui negli anni 2012, 2013 o 2014; -
hanno effettuato tale revisione a
seguito di una pronuncia in tal senso della Corte dei conti; - la suddetta
operazione è stata comunque effettuata antecedentemente al riaccertamento
straordinario dei residui previsto dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 118/2011
sull’armonizzazione contabile (previsto da tale norma al fine di adeguare i
residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al nuovo principio
generale della competenza finanziaria). Qualora per effetto della suddetta revisione dei
residui gli enti interessati abbiano proceduto al piano di copertura del
disavanzo previsto dal citato articolo 193 – a norma del quale essi
deliberano il bilancio di previsione in pareggio finanziario per almeno un
triennio e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un
disavanzo, devono adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio – possono entro il 31 marzo 2017 riformulare il suddetto piano per la
parte non ancora completata, secondo le modalità stabilite nel D.M.
Economia del 2 aprile 2015 ( che detta
le modalità di ripiano dell’eventuale
maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento
straordinario dei residui di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 118/2011 sopra
citato). Anche in tal caso gli enti interessati redigono una attestazione sul
rispetto dei tempi di pagamento verso i propri creditori, che tuttavia,
a differenza di quella prevista al comma 1-bis che precede, va presentata
alla sezione regionale della Corte dei conti
(comma 435). §
si interviene sulle misure di riequilibrio previste
dall’articolo 243-bis del TUEL per gli enti che nell’ambito delle procedure
di riequilibrio accedano Fondo di
rotazione sopradetto, con riguardo in particolare: a) alle spese correnti per prestazioni di servizi, per le quali
si dispone che la riduzione ora
prevista del 10 per cento entro il triennio possa effettuarsi entro un
quinquennio, ed escludendone dal computo alcune voci (rifiuti solidi urbani,
trasporto pubblico ed altri); b)
alle spese correnti per trasferimenti, anche in tal caso prolungando la
riduzione del venticinque per cento delle stesse dal triennio ora previsto ad
un quinquennio, ed eliminando dalla base di calcolo alcune categorie di
trasferimento. Viene inoltre stabilito che ferma restando l’obbligatorietà
delle riduzioni suddette l’ente possa operare, a compensazione di una minor
riduzione, anche agendo su altre categorie di spesa, salvo che su quella per
il personale (comma 436). |
63.19 NF |
Fragomeli |
PD |
23.11 |
Aggiunge i
commi da 4-bis a 4-quater (commi 440-442) con i
quali: §
si estende all’anno 2017 la disposizione
(già vigente per gli anni 2015-2016, come previsto dall’articolo 7, comma 2,
del D.L. 78/2015) che consente agli enti territoriali di utilizzare le risorse derivanti
da operazioni di rinegoziazione di
mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, senza vincoli di destinazione (comma
440); §
si consente
agli enti locali, nel 2017, di
poter realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui anche in corso di
esercizio provvisorio, fermo restando l’obbligo di effettuare le relative
iscrizioni nel bilancio di previsione (comma 441). A tal fine la
disposizione in esame specifica – riproponendo anche per il 2017 quanto già
ora stabilito dal comma 1 dell’articolo 7 del D.L. n. 78/2015 sopradetto –
che la stessa si applica con riferimento alle operazioni di rinegoziazione di
cui ai commi 430 e 537 della legge n. 190/2014, che, si rammenta, sono
consentite alle province e alle città metropolitane, in considerazione del
processo di trasferimento delle funzioni, con riferimento alle rate di
ammortamento in scadenza negli anni 2015 e 2016 dei mutui che non siano stati
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze; §
si prevede che
la possibilità per le province e
le città metropolitane di rinegoziare
le rate di ammortamento dei mutui che non siano stati trasferiti al
Ministero dell'economia e delle finanze (in attuazione dell’articolo 5 del
D.L. n. 269/2013), concessa dal sopra citato comma 430 della legge n.
190/2014 con riferimento alle rate in scadenza nell'anno 2015-2016, sia estesa anche alle rate in scadenza nel 2017 (comma 442). |
Articolo 64 - Interventi concernenti gli Enti Locali (articolo 1, commi 444-459, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
64.90 |
Antezza |
PD |
21.11 |
Aggiunge il
comma 1-bis (comma 445) secondo cui, fermo restando il
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti
territoriali e fino al 31 dicembre 2019, alle spese di personale assunto con contratto a tempo determinato per
consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni
Sassi e dell’altopiano murgico di Matera (per il quale l’articolo 1,
comma 347, della legge di stabilità per il 2016 ha autorizzato la spesa di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019), non si
applicano le disposizioni in materia di limitazione delle spese per il
personale a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni (previste
dall’art. 9, c. 28, del D.L. 78/2010), nonché le vigenti disposizioni in
materia di contenimento della spesa di personale. |
64.3 NF |
Fanucci |
PD |
23.11 |
Modifica il
comma 3 (comma 446), nel quale, in relazione alla nuova disciplina di alimentazione e
ripartizione del Fondo di solidarietà
comunale stabilita dai successivi commi dell’articolo medesimo dal 2017
in poi, si stabilisce al capoverso 380-novies
che i vigenti criteri di ripartizione
del Fondo si applicano solo fino al
2016. L’emendamento esclude
dalla nuova disciplina le risorse
destinate alle unioni e fusioni di
comuni, che pertanto continueranno ad essere erogate secondo gli importi e le regole ora vigenti. Si
tratta in particolare del contributo di 30 milioni annui spettante alle
unioni di comuni ai sensi del comma 10 dell’articolo 53 della legge
n.388/2000, che ne indica anche i criteri di ripartizione tra gli enti interessati,
nonché del contributo di 30 milioni di cui all’articolo 20 del decreto-legge
n.95/2012, spettante ai comuni istituiti a seguito di fusione. Aggiunge il comma 3-bis (comma 447),
nel quale, modificandosi l’articolo 20, comma 1-bis del decreto-legge n. 95/2012
suddetto si eleva dal 40 al 50 per
cento, a decorrere dal 2017, la quota
del contributo straordinario
commisurato ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 a favore dei
comuni che danno luogo alla fusione. |
64.20 |
Gasparini |
PD |
21.11 |
Aggiunge il comma 8-bis (comma 453), intervenendo
sulla disciplina relativa alle gare
d’ambito del servizio di distribuzione del gas naturale, ed, in
particolare, sulla disposizione che prevede che il gestore uscente resta
comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente
all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo
affidamento. L’emendamento specifica al riguardo che il gestore uscente nel periodo transitorio è comunque obbligato al pagamento del canone di
concessione previsto dal contratto (interpretazione autentica
dell’articolo 14, comma 7 del D.Lgs. n. 164/2000). Le risorse
derivanti dall’applicazione della disposizione in esame concorrono al raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali. L’emendamento traduce in disposizione di rango primario
l’interpretazione dell’articolo 14, comma 7 del D.Lgs. n. 164/2000 già operata dall’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, in data 19 maggio 2016. |
64.6 |
De Girolamo |
FI |
23.11 |
Aggiunge il comma 9-bis (comma 455) il quale differisce
al 31 dicembre 2016 il termine per la deliberazione
della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione degli enti
locali (DOCUP) per l'esercizio
finanziario 2017, ordinariamente previsto dall’art. 170 del TUEL, entro il 15
novembre di ciascun anno. |
64.18 |
Piazzoni |
PD |
23.11 |
Aggiunge il comma 9-bis (comma 456) il quale prevede che possono essere
costituiti consorzi tra gli enti locali per la gestione associata dei servizi sociali,
assicurando risparmi di spesa. Tale possibilità è concessa in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, che dispongono la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli
enti locali. |
64.198 |
Michele Bordo |
PD |
23.11 |
Aggiunge il comma 9-bis (comma 457) il quale prevede, in deroga al TUEL, che per i comuni in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e
passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione. |
64.15 NF |
Marchi |
PD |
23.11 |
Aggiunge il comma 10-bis (comma 459) con il quale si modifica il criterio previsto
dall’articolo 47, comma 9, del decreto-legge n.66/2014 per le riduzioni di spesa da operare da parte
dei comuni per il concorso alla finanza pubblica per essi stabilito dal
medesimo articolo 47. Si tratta in particolare
della riduzione della spesa per beni e
servizi, da operarsi (nella misura complessiva di 360 milioni di euro per
il 2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018),
proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa
ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al decreto-legge. L’emendamento
precisa che a decorrere dal 2018
qualora la spesa relativa ai codici suddetti sia sostenuta da comuni capofila di funzioni e servizi in
forma associata, le riduzioni sono applicate
a tutti i comuni ricompresi all’interno della gestione associata stessa, proporzionalmente alla frazione ad
essi riferibile, dettando altresì le necessarie modalità e procedure per la
ripartizione delle riduzioni. |
Articolo 64-bis - Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi (articolo
1, commi 460-461, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
64.158 NF |
Zaratti |
SI |
23.11 |
Introduce
l’articolo 64-bis (commi 460-461) prevedendo, a partire dal 1° gennaio 2018, la destinazione
esclusiva e senza vincoli temporali dei proventi dei titoli abilitativi
edilizi e delle sanzioni in materia edilizia ai seguenti interventi: la
realizzazione e la manutenzione
ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria; il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e
nelle periferie degradate; interventi
di riuso e di rigenerazione; interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione
di aree verdi destinate a uso pubblico; interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai
fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e
sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in
ambito urbano. La disposizione
riprende il contenuto dell’articolo 10 del disegno di legge volto al
contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato, all’esame del
Senato (A.S. 2383). Contestualmente
si abroga, con la medesima decorrenza, l’articolo 2, coma 8, della legge n.
244/2007, che ha disciplinato la destinazione di tali proventi dal 2008 al
2015 consentendo l’utilizzo, per una
quota non superiore al 50%, per il finanziamento di spese correnti e per una
quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di
manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. |
Articolo 64-bis – Fondo per contenzioso amministrativo (articolo 1, comma 462,
dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
64.011 NF |
Palese |
Misto - CR |
23.11 |
Introduce
l’articolo 64-bis (comma 462) il quale prevede l’istituzione di
un Fondo nello stato di previsione del
Ministero dell’interno, con una dotazione di 8,52 milioni di euro per il
2017 e di 2,8 milioni per il 2018, in attuazione della sentenza del Consiglio
di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015. Tali somme
sono riconosciute al comune di Lecce
a fronte della rinuncia da parte dello stesso Comune al ricorso 7234 del 2014
pendente innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio e agli
effetti delle sentenze della Corte costituzionale n. 129/2016 e del Consiglio
di Stato n. 5008/2015 e n. 1291/2015, anche con riferimento alla definizione
del fondo di solidarietà comunale per gli anni 2017 e successivi. Conseguentemente Alla Tabella A, l’accantonamento relativo
al Ministero dell’economia e finanze è ridotto dei seguenti importi: 2017:
-8.520.000; 2018:
-2.800.000. |
Articolo 65 - Regole di finanza pubblica per il rilancio degli investimenti (articolo
1, commi 463-508, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
65.5 |
VIII Commissione |
|
20.11 |
Modifica il comma 30, lettera c) ed il comma 37,
lettera b), (commi 492 e 499) introducendo la
messa in sicurezza e la bonifica di siti inquinati ad alto
rischio ambientale, di rilevante impatto sanitario, tra gli interventi da considerare come prioritari ai fini dell’assegnazione degli spazi finanziari
agli enti locali ovvero alle regioni e province autonome nell’ambito del
meccanismo dei c.d. patti di
solidarietà nazionali, volti a consentire agli enti territoriali la
realizzazione di investimenti attraverso l’utilizzo dei risultati di
amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso al debito. |
65.8 NF |
Marchi |
PD |
23.11 |
Modifica il comma 30, premettendo alla lettera a) la
lettera 0a), (comma 492) mediante cui interviene in
ordine ai criteri di ordine di priorità
previsti dal comma 30 nell’assegnazione degli spazi finanziari destinati agli
investimenti degli enti locali anche diversi da quelli riservati
esclusivamente all’edilizia scolastica. Le priorità ora previste dal comma 30
medesimo sono nel seguente ordine: a) interventi di edilizia scolastica non
soddisfatti dagli spazi finanziari concessi ai sensi dei commi da 25 a 27; b)
investimenti finalizzati all’adeguamento sismico degli immobili; c) investimenti
finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico. Per queste ultime due
tipologie, gli investimenti devono risultare finanziati con avanzo di
amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto e del
cronoprogramma della spesa. L’emendamento introduce un ulteriore criterio di
priorità, che precede quelli ora già previsti e che viene
individuato negli investimenti finanziati con avanzo di
amministrazione o da operazioni di indebitamento che siano effettuati: - dai comuni istituiti nel quinquennio
precedente a seguito di processi di fusione,
precisandosi che per il triennio 2017-2019 si considerano solo quelli i cui
processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio dell’esercizio di
riferimento; - dai comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, completi del cronoprogramma della
spesa. |
65.151 |
Governo |
|
23.11 |
Introduce i nuovi commi 39-bis, 39-ter, 39-quater e
39-quinquies (commi 502-505), riguardanti le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le norme (comma 504)
fanno esplicito riferimento all’art. 104 dello statuto (DPR 670/1972) che
consente di apportare modifiche all’ordinamento finanziario delle due
Province autonome (disciplinato da norme statutarie) con legge ordinaria, su
proposta del Governo e in accordo con le Province stesse. Le modifiche
riguardano l’assegnazione di spazi finanziari per investimenti (comma 503
e 504) e una diversa modalità di attuare il concorso alla finanza
pubblica a carico delle due Province (comma 505). Il comma 502 assegna spazi finanziari alle due Province autonome, al fine di consentire gli investimenti
attraverso l’utilizzo degli avanzi di amministrazione degli esercizi
precedenti, per un importo, per ciascuna Provincia, di 70 milioni di euro per il
2017 e 50 milioni di euro per ciascun
anno dal 2018 al 2030. Dal momento
che l’attribuzione degli spazi finanziari alle Province autonome è
disciplinata separatamente dal resto del comparto delle regioni,
l’emendamento sopprime il riferimento alle Province autonome nei commi da 33
a 39, che disciplinano l’assegnazione di spazi finanziari al complesso delle
regioni. La norma comporta oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto quantificati
– come risulta dalla relazione tecnica – stimando un utilizzo al 30 per cento
degli spazi a disposizione e pari a 50 milioni nel 2017, 73 milioni nel 2018,
98 milioni nel 2019, 103 milioni 2020, 101 milioni 2021, 100 milioni annui
dal 2020 al 2030, 65 milioni nel 2031, 38 milioni nel 2032 e 12 milioni nel
2033. A compensazione dei suddetti oneri il comma 505 riduce degli importi corrispondenti
il Fondo per la compensazione degli
effetti finanziari non previsti a legislazione vigente. Il comma 503 disciplina una diversa modalità di attuare il concorso alla finanza pubblica a
carico delle due province autonome, disciplinato e quantificato - sia in
termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto - dall’art. 79 dello statuto, come
modificato e integrato dalla legge di stabilità 2015 a seguito dell’accordo
con lo Stato del 15 ottobre 2014. La norma in esame stabilisce ora che le due
Province possono attuare il concorso alla finanza pubblica, consistente in
contributi a carico delle Province autonome,
anche attraverso compensazioni
a valere su somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo (con esclusione dei
residui passivi perenti). Le compensazioni saranno possibili per il
contributo in termini di saldo netto
da finanziare a decorrere dal 2017 e per il contributo in termini di indebitamento netto a
decorrere dal 2018 (anno in cui di applicherà alle due province la
disciplina del pareggio di bilancio) e dovranno comunque essere concordate
tra il Ministero dell’economia e delle finanze e ciascuna Provincia entro il
30 aprile di ciascun anno. La norma non comporta oneri in quanto si tratta di
una diversa realizzazione del contributo già stabilito. |
Articolo 66 - Interventi concernenti le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano (articolo
1, commi 509-534, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
66.12 |
Paola Bragantini |
PD |
23.11 |
Modifica il comma 16 (comma 524), che stabilisce che le Regioni che
hanno ottenuto anticipazioni per il pagamento dei debiti pregressi maturati
entro il 31 dicembre 2013 per importi superiori rispetto ai pagamenti
effettivamente effettuati, possono utilizzare le risorse eccedenti per il pagamento
dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2014. La modifica inserisce tra i soggetti destinatari
della norma anche la gestione
commissariale della Regione Piemonte, istituita dai commi 452-458 della
legge di stabilità 2015, per il pagamento dei debiti pregressi della regione,
con contestuale apertura di una contabilità speciale. Si ricorda che
i commi 13-15 dell’articolo 66, (commi 521-523) intervengono sugli
oneri posti a carico delle gestione commissariale della regione Piemonte. |
66.3 |
Brandolin |
PD |
21.11 |
Aggiunge il
comma 25-bis (comma 534) che attribuisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal
2017, l’imposta sulle formalità di
trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico
(PRA), competente nel territorio regionale. L’imposta, istituita e
disciplinata dall’art. 56 del D.Lgs. 446/1997, è attualmente di spettanza
delle province. A seguito del riordino territoriale operato dalla Regione -
anche attraverso la modifica dello statuto di autonomia (L.cost. 1/1963,
modificato dalla L.cost. 1/2016) - che sopprime
le province quali enti titolari di funzioni amministrative, la suddetta
imposta è attribuita alla Regione che potrà disciplinarla nei limiti di legge
ed attribuirla all’ente titolare di funzioni amministrative, secondo il nuovo
assetto degli enti locali della regione. Si ricorda che la Regione
Friuli-Venezia Giulia, secondo quanto stabilito dallo statuto, ha competenza
legislativa esclusiva in materia di enti locali, compreso l’ordinamento
finanziario degli stessi (art. 4, numero 1-bis)) e che spetta alla Regione, con
riferimento agli enti locali del proprio territorio, il gettito relativo a
tributi propri e a compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le
leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali (art. 51, comma 2 dello
statuto). |
Articolo 67 – Misure
antielusive e di contrasto all’evasione (articolo
1, commi 535-546, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
67.8 |
Boccadutri |
PD |
23.11 |
Inserisce i
commi da 7-bis a 7-quater (comma 541-546), i
quali dispongono che: §
per incentivare
l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, la probabilità di vincita dei premi
della lotteria legata allo scontrino fiscale è aumentata del venti per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante
denaro contante, per le transazioni
effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito (comma
542); §
dal 1° marzo 2017 la lotteria nazionale
legata agli scontrini è attuata in via
sperimentale limitatamente agli acquisti
di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o
professione, effettuati da persone
fisiche residenti in Italia
mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito (comma 543); §
si affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico l’emanazione di apposito regolamento disciplinante le modalità tecniche relative
alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a
disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione
della lotteria (comma 544). |
67.25 NF |
Rampi |
PD |
23.11 |
Aggiunge
i commi 7-bis e 7-ter (commi 545-546), volti a contrastare la vendita di titoli di accesso ad
attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari. A tal fine è
introdotta una sanzione pecuniaria da 5.000 a 180.000 euro. Si prevede inoltre, in caso di utilizzo delle reti di
comunicazione elettronica, la rimozione dei contenuti o l’oscuramento del
sito web. Si chiarisce che non è sanzionata la vendita effettuata
da persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali. Si demanda a un decreto del MEF l’adozione delle specifiche tecniche volte ad
aumentare l’efficacia e la sicurezza informatica delle vendite mediante
sistemi di biglietterie
automatizzate. |
67.4 |
Pisano |
M5S |
23.11 |
Inserisce
il comma 7-bis (comma 36), che (tramite una
modifica al DPR n. 600 del 1973) impone che siano pagati mediante conti correnti
bancari o postali, ovvero mediante altre modalità che consentano il
controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, i corrispettivi dovuti per
prestazioni relative a contratti
di appalto di opere o servizi resi ai condomini. Sono altresì
fissate le sanzioni per la contravvenzione a tali obblighi. |
Articolo 74 – Interventi diversi (articolo 1, commi 478-610 dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
74.347 |
Losacco |
PD |
23.11 |
Aggiunge il
comma 5-bis (art. 1, comma 584), che dispone che alla società Arte lavoro e servizi S.p.a.
(ALES) non si applicano le
norme di contenimento delle spese previste
per i soggetti inclusi nell’elenco delle pubbliche amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato predisposto dall’ISTAT. Al relativo
onere, quantificato in € 150.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte
corrente del MIBACT, di cui alla tab. A. A.L.E.S. S.p.A
Arte Lavoro e Servizi S.p.A. è stata costituita, come evidenzia l’art. 1
dello statuto, ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. a), 2 e 3, del D.lgs.
468/1997 e dell'art. 20, co. 3 e 4, della L. 196/1997 ed è sottoposta alla
vigilanza esclusiva del MIBACT, che esercita i diritti dell’azionista, ed in
conformità al modello comunitario di in house providing. Essa svolge, sulla
base delle direttive dello stesso MIBACT, attività di supporto agli uffici
tecnico-amministrativi del Ministero, per la gestione e la valorizzazione del
patrimonio culturale, fra i quali la gestione di istituti e luoghi della
cultura e la ricerca di sponsor. Inizialmente
era partecipata al 30% dal MIBAC e al 70% da Italia Lavoro S.p.a. In seguito,
l’art. 26 della L. 69/2009, al fine di garantire la continuità occupazionale
del personale impiegato, ha trasferito la partecipazione azionaria detenuta
in Ales da Italia Lavoro S.p.a. al MIBACT. Conseguentemente: Alla Tabella A, l’accantonamento relativo
al Ministero dell’istruzione è ridotto dei seguenti importi: 2017: -150.000; 2018: -150.000; 2019:
-150.000. |
74.153 NF |
Manzi |
PD |
23.11 |
Aggiunge il
comma 5-bis (art. 1, comma 583), che autorizza in
favore delle fondazioni lirico-sinfoniche
la spesa di 10 milioni per
ciascuno degli anni 2017 e 2018 e
di 15 milioni a decorrere dal 2019,
al fine di ridurre il loro debito fiscale e favorire le erogazioni liberali a
loro favore (art-bonus: art. 1, D.L. 83/2014 – L.106/2014). Le regole
tecniche di ripartizione delle risorse sono definite con decreto del Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge, prioritariamente erogando a
ciascuna fondazione una quota pari o proporzionale all’ammontare dei
contributi provenienti, per la stessa fondazione, da soggetti privati,
regioni ed enti locali. Si
intenderebbe che tale autorizzazione di spesa si aggiunge alle risorse
destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche a valere sul Fondo unico per lo
spettacolo (FUS). Si ricorda che
l'art. 1, co. 355-357, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha
prorogato (dal 2016) al 2018 il termine per il raggiungimento dell'equilibrio
strutturale di bilancio per le fondazioni che avevano già presentato il piano
di risanamento in base all'art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013). Le stesse
dovevano predisporre - entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge - un'integrazione del piano, relativa al periodo 2016-2018, pena la
sospensione dei contributi a valere sul FUS. Inoltre, ha
esteso a tutte le fondazioni la possibilità di accedere al Fondo di rotazione
istituito dallo stesso art. 11 del D.L. 91/2013. Le fondazioni interessate
"potevano" presentare – entro il 30 giugno 2016 – un piano
triennale per il periodo 2016-2018. A tal fine, la dotazione del Fondo è
stata incrementata di € 10 mln per il 2016. Conseguentemente Modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625),
riducendo di 5,15 milioni per il 2017 e a di 0,15 milioni dal 2018
l’incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili (art. 1, co.
200, L. 190/2014). Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, i relativi importi sono così ridotti: 2017: -
4.850.000 2018: -
9.850.000 2019: -
14.850.000 |
74.138 NF |
Gianni Farina |
PD |
23.11 |
Aggiunge il
comma 10-bis (comma 589), che autorizza la spesa di 4
milioni di euro a decorrere dal 2017 per la promozione della lingua e
cultura italiana all’estero, con particolare riferimento agli enti gestori di corsi di lingua e cultura
italiana all’estero. Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, i relativi importi sono così ridotti: 2017: - 4.00.000 2018: - 4.000.000 2019: - 4.000.000 |
74.29 NF |
Quartapelle |
PD |
23.11 |
Aggiunge il
comma 10-bis (comma 590), per incrementare di 5 milioni di euro per l’anno 2017 il Fondo per le adozioni internazionali previsto dal
comma 411, dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità
per il 2016). Conseguentemente: modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo a 295 milioni per l’anno
2017 l’incremento della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili. |
74.37 NF 74.360 NF 74.116 NF 74.115 NF 74.481 NF |
Antezza Folino Antezza Antezza Latronico |
PD SI PD PD |
23.11 |
Aggiunge il
comma 10-bis (comma 591), che prevede il finanziamento della nuova linea ferroviaria
Ferrandina-Matera. Si dispone in particolare un’autorizzazione di spesa
di 10 milioni di euro per l’anno 2017, 32 milioni di euro per l’anno 2018 e
42 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2022 quale contributo al Nuovo
contratto di programma parte investimenti 2017 – 2021 di Rete ferroviaria
italiana. Conseguentemente si apportano le seguenti modifiche
alla Tabella B: Ministero
dell’economia e delle finanze: 2017:
-5.000.000; 2018:
-20.000.000; 2019:
-30.000.000; Ministero del
lavoro e delle politiche sociali: 2017: -5.000.000; 2018:
-5.000.000; 2019:
-5.000.000. Ministero
dello sviluppo economico: 2017 - 2018 -
7.000.000; 2019 -
7.000.000. |
74.136 NF |
La Marca |
PD |
23.11 |
Inserisce
il comma 10-bis (comma 592), che dispone, per il
2017, interventi per un importo complessivo di 1.300.000 euro finalizzati a
favorire la promozione della lingua
e della cultura italiana all’estero. In particolare: - 300.000 euro
sono destinati alle agenzie specializzate nei servizi stampa dedicati agli
italiani residenti all’estero; - 1.000.000 di
euro ad integrazione della dotazione finanziaria dei contributi diretti in
favore della stampa italiana all’estero di cui all’art. 1-bis del DL 63/2012
convertito con modificazioni dalla L 103/2012 (Disposizioni urgenti in
materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita
della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale). Conseguentemente modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625),
riducendo di 1,3 milioni per il 2017 l’incremento del Fondo per esigenze
indifferibili, per far fronte al corrispondente onere da sostenere per
interventi finalizzati alla promozione della lingua e della cultura italiana
all’estero. |
74.491 |
Relatore |
|
23.11 |
Aggiunge il
comma 10-bis (comma 593), che assegna al CONI, per il triennio 2017-2019, un contributo
annuo di € 1 mln destinato allo sviluppo dei settori giovanili delle società di pallacanestro e al sostegno degli investimenti per l’impiantistica dedicata allo stesso
sport. Conseguentemente modifica l’art. 81, comma 2 (comma 625), diminuendo (da € 300 mln) a € 299
mln per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 l’incremento annuo
previsto per il Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, co. 200, L.
190/2014) a decorrere dal 2017. |
74.400 NF |
Villecco Calipari |
PD |
23.11 |
Aggiunge un
comma 36-bis (comma 596), che autorizza la spesa di 1.000.000 euro per il triennio
2017-2019, al fine di sostenere le attività delle Associazioni combattentistiche. Conseguentemente Modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo di 1 milione per gli anni
2017-2019 l’incremento della dotazione del Fondo per le esigenze
indifferibili |
74.240 NF 74.168 NF |
Laffranco Pilozzi |
FI-PDL PD |
23.11 |
Aggiunge i
commi 36-bis e 36-ter (comma 597-598), autorizzando
l’iscrizione, su un apposito fondo dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze,
di una somma pari a 80 milioni di euro finalizzata alla riduzione del debito dell’ente
strumentale Croce rossa nei confronti del sistema bancario (ivi compresa
l’anticipazione bancaria in essere al 28 febbraio 2017). Si prevede che
l’erogazione della somma sia subordinata ad una istanza congiunta del
presidente e dell’amministratore dell’ente, corredata da un’apposita
deliberazione dell’Ente e dalla certificazione della posizione debitoria
netta dello stesso asseverata dal collegio dei revisori dei conti. Conseguentemente: Allo stato di
previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze, missione 33, Fondi da ripartire (programma 1, Fondi da
assegnare) si prevedono le seguenti variazioni: 2017: - 80.000.000. |
74.393 NF |
Sberna |
DES-CD |
23.11 |
Aggiunge il
comma 36-bis (comma 599), che istituisce il Fondo per l’incremento degli assegni al nucleo familiare per i
cittadini italiani con 4 o più figli che lavorino in un Paese membro della
UE, con dotazione finanziaria pari a 2 mln di euro per il 2017 e 3 mln di
euro annui per il biennio 2018-2019. I criteri e le modalità di erogazione
delle risorse sono demandati ad un apposito DM da emanarsi entro 30 gg.
dall’entrata in vigore della legge di bilancio. Conseguentemente: modifica il comma 2 dell’articolo 81 (comma 625),
riducendo di 2 mln di euro per il 2017 e di 3 milioni di euro per il biennio
2018-2019 l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili, a copertura degli
oneri del comma 36-bis (comma 599). |
74.113 NF |
Miotto |
PD |
23.11 |
Aggiunge un
comma 36-bis (comma 600),
che incrementa di 300.000 euro la dotazione del Fondo per la concessione di
un assegno sostitutivo ai grandi
invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire
dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile. Conseguentemente Modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo di 300.000 euro per l’anno
2017 l’incremento della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili. |
74.410 |
Paola Bragantini |
PD |
23.11 |
Aggiunge il
comma 36-bis (comma 601), che incrementa di 7 milioni
di euro, per l'anno 2017, la
dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città (previsto dall'art. 12, comma 5, del
D.L. 83/2012). Conseguentemente, Alla Tabella B l’accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotto dei seguenti
importi: 2017:
-7.000.000. |
74.489 |
Relatore |
|
23.11 |
Aggiunge il
comma 36-bis (commi 602-603),
con il quale: § si demanda ad un DPCM, da adottarsi entro il 30
giugno 2017, l’individuazione delle iniziative urgenti di elevata utilità
sociale nel campo dell’edilizia
sanitaria, anche con riferimento alle sinergie tra i servizi sanitari
regionali e l’INAIL, valutabili da quest’ultimo nell’ambito dei propri piani
triennali 2016-2018 di investimento immobiliare; § si dispone che l’INAIL, allo scopo di definire le
risorse finanziarie necessarie, tenga anche conto dello stato di attuazione
degli investimenti attivati per effetto del D.P.C.M.
23 dicembre 2015 recante, all’allegato A, l'elenco delle iniziative
valutabili nell'ambito dei Piani triennali di investimento dell’INAIL,
emanato ai sensi dell’art. 1, comma 317 della legge di stabilità 190/2014 (la
stabilità 2015 ha infatti previsto che con apposito DPCM fossero individuate
le iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani
2016/2018 di investimento dell'INAIL, da finanziare, a valere sulle risorse
autorizzate nei predetti piani, con l'impiego di quota parte delle somme
detenute dal medesimo Istituto presso la tesoreria centrale dello Stato). Per ulteriori informazioni si rinvia alla sezione dedicata del sito dell’Inail. |
74.490 |
Relatore |
|
23.11 |
Aggiunge il
comma 36-bis (comma 604), che autorizza la
spesa di 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 al fine di adeguare la rete viaria interessata dal progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci del
marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio 2021. Conseguentemente Alla Tabella B, l’accantonamento relativo
al Ministero dell’economia e delle finanze è ridotto dei seguenti importi: 2017:
-20.000.000; 2018:
-20.000.000; 2019:
-20.000.000. |
74.492 |
Relatore |
|
23.11 |
Aggiunge il
comma 36-bis (comma 605), che proroga per il quadriennio 2017-2020 i finanziamenti
disposti per il triennio 2014-2016 per la realizzazione delle attività di
ricerca e formazione dell'Istituto
italiano per gli studi storici e dell'Istituto italiano per gli studi
filosofici, aventi sede in Napoli, di rilevante interesse pubblico per lo
sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Si tratta, in particolare, dei
finanziamenti di cui al comma 43 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014)
di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 assegnati in sede di
riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo
di programmazione 2014-2020, Si prevede,
inoltre, che il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, a valere sulle disponibilità relative al periodo di
programmazione 2014-2020, provveda con propria delibera all’assegnazione
delle risorse nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2017 al 2020. |
74.493 |
Relatore |
|
23.11 |
Aggiunge
il comma 36-bis (comma 606), finalizzato a
stanziare risorse: § per garantire la partecipazione italiana ai programmi di
ricerca e sviluppo dell’UE; § e per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia
e della climatologia, nonché per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerne il
relativo
progetto di localizzazione. Per le finalità
indicate il comma 36-bis autorizza: § la spesa complessiva di 50 milioni di euro per il triennio
2017-2019 (15 milioni per il 2017, 20 milioni per il 2018 e altri
15 milioni per il 2019); § la spesa di 2
milioni di euro a decorrere dal 2020. Il comma 36-bis, inoltre, demanda ad un apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca l’assegnazione
delle risorse per la realizzazione delle citate infrastrutture e la definizione degli ulteriori
interventi previsti dal comma stesso. Conseguentemente Modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo di 2
milioni di euro a decorrere dal 2020 l’incremento della dotazione del Fondo
per le esigenze indifferibili. Conseguentemente Alla Tabella B l’accantonamento relativo
al Ministero dell’economia e delle finanze è ridotto dei seguenti importi: 2017:
-15.000.000; 2018:
-20.000.000; 2019: -15.000.000. |
74.483 |
Governo |
|
23.11 |
Aggiunge un
comma 36-bis (comma 607), per
disciplinare la destinazione al
finanziamento degli interventi di
decontaminazione e bonifica delle somme che saranno eventualmente confiscate alle società del gruppo ILVA, in applicazione
dell’art. 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (sulla responsabilità
amministrativa degli enti), nell’ambito di procedimenti penali per reati
ambientali avviati prima del commissariamento del gruppo. |
74.484 |
Governo |
|
23.11 |
Aggiunge un
comma 36-bis (comma 608), per assicurare - a fini di prevenzione
del terrorismo e dei reati gravi, in attuazione della Direttiva
2016/68/UE - la copertura finanziaria (nel triennio 2017-2019) per la realizzazione, gestione e
manutenzione della piattaforma
informatica sull’uso dei dati dei codici di prenotazione nel settore del
trasporto aereo (PNR, Passenger name record). Conseguentemente: alla tabella A, all’accantonamento del Ministero
dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2019: –
4.500.000. alla tabella B, all’accantonamento del Ministero
dell'interno, apportare le seguenti variazioni: 2017: –
5.500.000; 2018: –
16.000.000. |
74.485 |
Governo |
|
23.11 |
Introduce due nuovi commi 36-bis e 36-ter (comma
609-610), che intervengono sulla disciplina relativa alle condizioni e alle modalità di restituzione del
finanziamento statale disposto fino a complessivi 800 milioni (fino a 600
milioni nel 2016 e fino a 200 nel 2017) a
favore di ILVA S.p.A. dall’articolo 1, comma 6-bis del D.L. n. 191/2015. In
particolare, il comma 36-bis (comma 609) interviene
sulla norma testé citata per: § innalzare
l’importo degli interessi sulle somme finanziate ad ILVA, che attualmente
sono rapportati al tasso Euribor a 6 mesi
(pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione),
maggiorato di uno spread pari al 3 per cento. L’emendamento innalza lo spread dal 3 al 4,1
percento (lettera a)). La relazione
all’emendamento afferma che in questo modo viene assicurata la rispondenza a
condizioni di mercato del tasso di interesse, così da elidere talune
potenziali criticità emerse nel quadro della procedura di indagine
approfondita avviata dalla commissione UE in relazione a talune presunte
misure di aiuto di Stato a beneficio di ILVA S.p.A. § introdurre la previsione secondo la quale i finanziamenti statali sopra indicati concessi e non erogati nei confronti di ILVA cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni che (ai sensi
dell’articolo 3, comma 1 del D.L. n. 1/2015) l’organo commissariale di ILVA è
autorizzato ad emettere a valere sulle
somme attualmente sottoposte a sequestro penale – nell’ambito dei
procedimenti a carico dei principali azionisti ed ex dirigenti dell’ILVA – all’atto del trasferimento delle
medesime somme in Italia. Si ricorda che allo stato il trasferimento delle somme
sottoposte a sequestro non è stato effettuato in virtù della sentenza del 18
novembre 2015 della Corte dei reclami penali del Tribunale
penale federale di Bellinzona contro la quale è stato
presentato ricorso. Il comma 36-ter (comma 610), interviene poi sulla
destinazione delle somme rivenienti
dalla sottoscrizione delle citate
obbligazioni specificando (con una novella al citato articolo 3, comma 1
del D.L. n. 1/2015) che queste saranno versate in un patrimonio
dell'emittente destinato in via esclusiva all'attuazione e alla realizzazione
del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria
dell'impresa in amministrazione straordinaria previa però restituzione
dei finanziamenti statali per la parte eventualmente erogata. Secondo la relazione governativa all’emendamento, con la disposizione
in esame si intende costituire un meccanismo di garanzia collaterale a tutela
dei crediti dello Stato derivanti dall’erogazione dei predetti finanziamenti. Con riferimento alle novelle apportate dal comma in esame, si
richiama quanto segue: quanto ai tempi di
restituzione del finanziamento di 800 milioni, la normativa vigente - su
cui l’emendamento non interviene – fissa il termine per la restituzione
del prestito al 2018 ovvero successivamente
nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società, in prededuzione,
ma subordinatamente al pagamento,
nell'ordine, dei crediti prededucibili
di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione
straordinaria, nonché dei creditori privilegiati (articolo 1, comma 6-bis, quinto periodo, del D.L. n.
191/2015). Quanto poi alle somme
sequestrate, la disciplina vigente
qui non modificata dispone che, a
seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, le somme eventualmente confiscate o comunque pervenute allo Stato in via definitiva all'esito
di procedimenti penali pendenti, sono
versate fino alla concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro,
all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo di restituzione del prestito
statale di 800 milioni e, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale
dell'amministrazione straordinaria per essere destinate al finanziamento di
interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata,
alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei
comuni di Taranto e di Statte (articolo 1, comma 6-undecies, quinto periodo, del D.L. n. 191/2015). |
Articolo 77 – Piano strategico nazionale della mobilità
sostenibile (articolo 1, commi 613-615
dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
77.57 |
Bombassei |
CI |
23.11 |
Modifica il comma 1, terzo periodo (comma 613), specificando che
nell’ambito del Piano Strategico nazionale il programma di interventi è
finalizzato ad aumentare la
competitività anziché al sostegno del riposizionamento competitivo delle
imprese produttrici di beni e servizi della filiera dei mezzi di trasporto
pubblico. |
Articolo 78 – Scuole paritarie e materne (articolo 1, commi 616-619 dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
12.09 NF |
Relatore |
|
23.11 |
Modifica il comma 1 (comma 616), riducendo di un milione di euro (da 24,4 a 23,4 milioni) il limite di spesa,
ivi previsto, per il contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni
con disabilità, a finalità di copertura finanziaria degli oneri recati dall’articolo
12-bis, che reca
agevolazioni fiscali per gli operatori
di finanza etica e sostenibile. |
78.23 NF |
Rubinato |
PD |
23.11 |
Modifica il
comma 2 (comma 617), diminuendo l’importo massimo – per alunno o studente – per il quale
è possibile usufruire della detrazione
IRPEF del 19% relativamente alle spese sostenute per la frequenza di
scuole dell'infanzia, scuole del primo ciclo di istruzione e scuole
secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (scuole
statali e scuole paritarie private e degli enti locali: art. 1 L. 62/2000).
In particolare, detto importo è pari a €
564 per il 2016, € 717 per il 2017, € 786 per il 2018 e € 800 dal 2019. Conseguentemente modifica il
comma 4, aumentando (da € 25
mln) a € 50 mln il contributo
aggiuntivo assegnato alle scuole dell’infanzia
paritarie per l’anno 2017, e aggiunge il comma 4-bis, che riduce l’autorizzazione di spesa relativa al
Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, co. 200, L. 190/2014) di € 48
mila nel 2019 e di € 2 mln nel 2020. |
78.2 |
VII Commissione |
|
23.11 |
Modifica il comma 4 (comma 619), disponendo che il contributo
aggiuntivo alle scuole dell’infanzia paritarie – autorizzato per il 2017 - deve essere erogato “entro il 31 ottobre dell’anno
scolastico di riferimento”. In relazione alla data
indicata, si intenderebbe che si faccia riferimento all.a.s.
2017/2018. Si valuti l’opportunità di un chiarimento. |
78.22 |
Rubinato |
PD |
23.11 |
Aggiunge il comma 4-bis (comma 620), che stabilisce che le erogazioni liberali destinate agli
investimenti in favore delle scuole
paritarie per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la
manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a
interventi che migliorino l'occupabilità degli
studenti, finalizzate al riconoscimento del credito di imposta di cui
all’art. 1, co. 145, della L. 107/2015 (c.d. school-bonus), sono effettuate su conto corrente bancario o postale intestato alle medesime scuole, con
sistemi di pagamento tracciabili. La disposizione opera in deroga
all’art. 1, co. 148, della medesima
L. 107/2015, che prevede che per le erogazioni liberali in questione,
destinate agli istituti del sistema nazionale di istruzione (scuole statali e
scuole paritarie private e degli enti locali: art. 1 L. 62/2000), il credito
di imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato L’art. 1, co. 148, della L. 107/2015
prevede, inoltre, che le predette somme sono riassegnate ad apposito fondo iscritto
nello stato di previsione del MIUR per l'erogazione alle scuole beneficiarie,
e che una quota pari al 10% delle
somme complessivamente iscritte annualmente sul predetto fondo è assegnata
alle istituzioni scolastiche che
risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale, secondo modalità
definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (D.I. 8
aprile 2016). Le scuole
paritarie beneficiarie sono tenute a comunicare mensilmente al MIUR l’ammontare delle erogazioni liberali
ricevute nel mese di riferimento, nonché a dare pubblica comunicazione del
medesimo ammontare, della relativa destinazione
e del relativo utilizzo,
attraverso il proprio sito web
e attraverso il portale telematico del
MIUR (nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al d.lgs. 196/2003). All’attuazione
di tali previsioni si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. A tal fine,
introduce i co. 148-bis e 148-ter nel citato art. 1 della L.
107/2015. Occorrerebbe chiarire se la comunicazione
dell’ammontare delle erogazioni liberali al MIUR debba intendersi soddisfatta
con la pubblicazione dello stesso sul portale telematico del MIUR. Inoltre, nel nuovo co. 148-bis, lett.
a), della L. 107/2015 occorrerebbe sopprimere le parole da “provvedendo
altresì” fino a “2003, n. 196” poiché ripetono quanto già previsto nel co.
149 con riferimento a tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione
(incluse, dunque, le scuole paritarie). Analogamente, il nuovo co. 148-ter
ripete quanto già previsto nel co. 149. |
Articolo 79-bis - Misure per il
rafforzamento della cooperazione internazionale per lo sviluppo (articolo 1, comma 622 dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
79.09 |
Governo |
|
23.11 |
Modifica alcuni articoli della legge n. 125 del 2014 ed in particolare, inserisce il comma
1-bis all’articolo 8 prevedendo
che il Governo destini una quota –
nel limite di 50 milioni - del fondo rotativo fuori bilancio
costituito presso la Cassa depositi e
prestiti Spa (ai sensi dell’art. 26 della legge n. 227/1977), finalizzata alla costituzione di un fondo
di garanzia per i prestiti concessi dalla stessa Cassa depositi e
prestiti per iniziative riguardanti la cooperazione allo sviluppo. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle
finanze verranno definiti i criteri e le modalità di operatività del predetto
fondo di garanzia. Prevede altresì, attraverso il comma 2-bis, che le risorse di tali fondi
siano impignorabili. Modifica l’art. 27, comma 3 della legge n.125/2014, novellandone la lettera
c): la modifica dispone
che una quota del richiamato fondo rotativo fuori bilancio costituito
presso la Cassa depositi e prestiti Spa possa essere destinata alla
costituzione di un fondo di garanzia per i crediti agevolati concessi ad
imprese italiane per assicurare il finanziamento della quota
di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di
imprese miste in Paesi partner individuati con delibera del Comitato
interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), con particolare
riferimento alle piccole e medie imprese. Il fondo di garanzia riguarda i
prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, da banche dell’area UE, da banche operanti fuori dell’area UE (se
soggette a vigilanza prudenziale dell’autorità competente del Paese in cui si
effettua l’intervento) o da fondi
direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti. |
Articolo 81 – Rideterminazione del FISPE e del Fondo esigenze indifferibili (articolo
1, commi 624-625 dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
14.5 NF |
Basso |
PD |
20.11 |
Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo di 300 mila euro
l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili (da 300 a 299,7 milioni) a
decorrere dal 2017, a copertura degli
oneri recati dal nuovo comma 3-bis dell’articolo
14,
che esonera l’atto costitutivo delle start up innovative dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria |
36.5 |
Ghizzoni |
PD |
21.11 |
Modifica il comma 2 (comma 625),
diminuendo di 15 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni per il 2018 (da
300 a 285 mln per il 2017 e da 300 a 280 mln dal 2018) l’incremento annuo
previsto per il Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, co. 200, L.
190/2014), a copertura degli oneri
recati dall’incremento del FFO
conseguente alla nuova disciplina sugli esoneri dal pagamento dei contributi
universitari. |
41.10 |
Ascani |
PD |
21.11 pom. |
Modifica il comma 2 (comma 625),
riducendo di 1 milioni di euro per il 2017 (da € 300 mln a € 299 mln)
l’incremento annuo previsto per il Fondo per le esigenze indifferibili, a copertura degli oneri derivanti dal
nuovo comma 11-bis dell’articolo
41, che autorizza l’assunzione, da
parte dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR), dal 2017, di
complessive
17 unità. |
46.13 NF |
Oliverio |
PD |
22.11 ant. |
Modifica il comma 2 (comma 625),
riducendo di 6,1 milioni per il 2017, di 7,6 milioni per il 2018 e di 7,9
milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 l’incremento del Fondo per
esigenze indifferibili, a copertura
degli oneri derivanti dall’estensione dell’esonero contributivo ai coltivatori
diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a
40 anni, le cui aziende sono ubicate nei territori montani e nelle aree
agricole svantaggiate, di cui al comma1 dell’articolo 46 |
46.3 NF |
Luciano Agostini |
PD |
22.11 ant. |
Modifica il comma 2 (comma 625),
riducendo di 3 milioni per il 2017 l’incremento del Fondo per esigenze
indifferibili, a parziale copertura degli oneri recati dai
nuovi commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 46, volti a
riconoscere un’indennità
giornaliera omnicomprensiva di 30 euro per garantire nell’anno 2017 un
sostegno al reddito ai lavoratori
dipendenti da imprese di pesca nel periodo di sospensione dell’attività a
causa dell’arresto temporaneo obbligatorio |
61.39 |
Relatore |
|
22.11 pom. |
Modifica il
comma 2 (comma 625), riducendo di 4 milioni
l’incremento annuo previsto per il Fondo per le esigenze indifferibili, a copertura degli oneri recati dal
nuovo comma 4-bis dell’articolo 61,
volti a riassegnare a decorrere dall'anno 2017 il 30 per cento dei versamenti effettuati per la domanda
di riconoscimento di cittadinanza
italiana allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il rafforzamento
dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti. |
11.23 NF |
Carra |
PD |
23.11 |
Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo di 10 milioni per il 2017
il Fondo per le esigenze indifferibili, a copertura degli oneri derivanti dal nuovo comma 1-bis dell’articolo 11 recante
l’innalzamento per l’anno 2017 delle percentuali di compensazione IVA
applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina |
11.011 NF |
Schullian |
Misto- |
23.11 |
Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo di 3,1 milioni di euro il
Fondo per le esigenze indifferibili, a copertura degli oneri derivanti dal nuovo articolo 11-bis recante “Ripristino agevolazione territori montani”. |
12.03 NF |
Guidesi |
LNA |
23.11 |
Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo di 3,1 milioni di euro il
Fondo per le esigenze indifferibili, a copertura degli oneri derivanti dall’aumento della soglia massima degli utili
conseguiti annualmente dalle associazioni e dalle società sportive
dilettantistiche necessaria ad accedere alle agevolazioni fiscali previste
dalla legge per tali enti |
13.46 NF |
Di Gioia |
Misto - PPA |
23.11 |
Modifica il comma 2 (comma 625),
riducendo il rifinanziamento del Fondo esigenze indifferibili di 1
milione di euro per l'anno 2017 a copertura degli oneri derivanti dal nuovo comma 6 bis dell’articolo 13, che
rifinanzia di 1 milione di euro
per il 2017 l’autorizzazione di spesa per
il potenziamento delle azioni di promozione
all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese. |
13.046 NF |
Lupi |
AP |
23.11 |
Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo di 10 milioni di euro per
l'anno 2017 e di 10 milioni per l’anno 2018 il Fondo per le esigenze
indifferibili, a copertura degli oneri
derivanti dal nuovo articolo 13-bis
recante che contiene incentivi per
l'acquisto di beni mobili strumentali per
favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a
fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi |
23.023 NF |
Matarresi |
CI |
23.11 |
Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo il rifinanziamento annuale del Fondo esigenze
indifferibili di 37,8 milioni a copertura degli oneri derivanti dall’articolo
23-bis recante proroga del ticket
licenziamento |
32.1 NF |
Sottanelli |
Scelta civica |
23.11 |
Modifica il comma 2 (comma 625),
riducendo il rifinanziamento annuo del Fondo esigenze indifferibili di 7,8
milioni a copertura degli oneri
derivanti dal nuovo comma 1-bis
dell’articolo 32 che estende ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro
familiari superstiti i benefici fiscali in materia di esenzione dall’imposta
sui redditi |
33.021 |
Relatore |
|
23.11 |
Modifica il comma 2 (comma 625),
disponendo una riduzione del rifinanziamento del Fondo per esigenze
indifferibili di 18,3 milioni di euro per il 2017, a copertura degli oneri
derivanti dal nuovo articolo 33-bis
che estende la possibilità di usufruire della cd. opzione donna |
31.5 |
Gribaudo |
PD |
23.1 |
Modifica il comma 2 (comma 625),
disponendo una riduzione del rifinanziamento del Fondo per esigenze
indifferibili di 0,6 milioni di euro per il 2017, a copertura degli oneri
derivanti dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 31 che interviene sui benefici
previdenziali per i centralinisti telefonici non vedenti. |
35.035 NF |
Alberto Giorgetti |
FI-PdL |
23.11 |
Modifica il comma 2 (comma 625),
riducendo di 36,7 milioni per l’anno 2017 e di 40 milioni a decorrere dal
2018 l’incremento annuale del Fondo per esigenze indifferibili, a copertura
degli oneri derivanti dall’articolo 35-bis
che prevede che le pensioni a favore dei superstiti di
assicurato e pensionato, se percepite dagli orfani, concorrono alla
formazione del reddito complessivo a fini fiscali solo per l’importo
eccedente 1.000 euro |
35.023 NF |
Gribaudo |
PD |
23.11 |
Modifica il comma 2 (comma 625),
disponendo una riduzione del rifinanziamento annuale del Fondo per esigenze
indifferibili di 1,4 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal nuovo articolo 35-bis che riconosce
alle lavoratrici
autonome vittime di violenza di
genere il diritto all’astensione dal lavoro secondo determinate
modalità |
0.29.1.1 29.1 |
Relatore XI Commissione |
|
23.11 |
Modifica il comma 2 (comma 625),
riducendo (secondo quanto disposto dal subemendamento
0.29.1.1) di 6 mln di euro per il 2017, di 12 mln di euro nel 2018, di 18
mln di euro nel 2019, di 24 mln di euro nel 2020, di 32 mln di euro nel 2021,
di 41 mln di euro nel 2022, di 50 mln di euro nel 2023, di 62 mln di euro nel
2024, di 75 mln di euro nel 2025 e di 89 mln di euro a decorrere dal 2026
l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili, a copertura
dell’estensione ai soggetti iscritti alle casse professionali privatizzate
della possibilità di cumulare i periodi assicurativi con le modalità di cui all’art.
1, co. 239, della L. 228/2012 |
53.59 |
Relatore |
|
23.11 |
Modifica il
comma 2 (comma 625), riducendo di 2 milioni
di euro per il triennio 2017-2019 l’incremento del Fondo per esigenze
indifferibili, a copertura del rifinanziamento del per i pagamenti in
esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento
dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata
complessiva superiore a 36 mesi di cui all’articolo 53, comma 2-ter. |
74.29 NF |
Quartapelle |
PD |
23.11 |
Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo
di 5 milioni per l’anno 2017 l’incremento della dotazione del
Fondo per le esigenze indifferibili, per
far fronte al corrispondente incremento del Fondo per le adozioni
internazionali nel medesimo anno. |
74.400 NF |
Villecco Calipari |
PD |
23.11 |
Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo di 1 milione (da 300 a 299 milioni), per gli anni 2017-2019, l’incremento della dotazione del Fondo per le
esigenze indifferibili, allo scopo di far fronte alla corrispondente spesa
volta a sostenere le attività delle Associazioni combattentistiche. |
74.113 NF |
Miotto |
PD |
23.11 |
Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo di 300.000 euro per l’anno 2017 l’incremento della dotazione del
Fondo per le esigenze indifferibili, per far fronte al corrispondente
incremento del Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per
servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o
dell'accompagnatore del servizio civile. |
74.393 NF |
Sberna |
DES-CD |
23.11 |
Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo di 2 mln di euro per il 2017 e di 3 milioni di euro per il biennio 2018-2019 l’incremento del Fondo
per esigenze indifferibili, a copertura dell’istituzione del Fondo per
l’incremento degli assegni al nucleo familiare per i cittadini italiani con 4
o più figli che lavorino in un Paese membro della UE, di cui all’articolo 74,
comma 36-bis. |
74.153 NF |
Manzi |
PD |
23.11 |
Sostituisce
il comma 2 (comma 625), dell’art. 81, riducendo
di 5,15 milioni per il 2017 e di 150 mila euro dal 2018 l’incremento
del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, per far fronte agli oneri
di cui al comma 5-bis, che intende
ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche. |
81.4 |
Calabrò |
AP |
23.11 |
Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo di 1,7 milioni
l’incremento annuo del Fondo per esigenze indifferibili, a copertura
finanziaria degli oneri derivanti dall’aumento
delle risorse in favore del Programma “Diritto
allo studio nell’istruzione universitaria” del Ministero dell’istruzione |
74.136 NF |
La Marca |
PD |
23.11 |
Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo di 1,3 milioni per il 2017
l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili, per far fronte al
corrispondente onere da sostenere per interventi finalizzati alla promozione
della lingua e della cultura italiana
all’estero di cui al comma 10-bis. |
74.491 |
Relatore |
|
23.11 |
Modifica il comma 2 (comma 625), diminuendo di 1 milioni di euro per
ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 l’incremento annuo previsto per il
Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, co. 200, L. 190/2014) a
decorrere dal 2017, a copertura degli oneri recati dal nuovo comma
10-bis dell’articolo 74, che
assegna al CONI, per il triennio 2017-2019,
un contributo annuo di € 1 mln destinato allo sviluppo dei settori giovanili delle società di pallacanestro e al sostegno degli
investimenti per l’impiantistica
dedicata allo stesso sport. |
74.493 |
Relatore |
|
23.11 |
Modifica il comma 2 (comma 625),
diminuendo di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020 l’incremento annuo
previsto per il Fondo per le esigenze indifferibili, a copertura degli oneri
relativi al finanziamento della ricerca
nel campo della meteorologia e della climatologia, di cui al nuovo
comma 36-bis dell’articolo 74 |
82.4 NF |
Vignali |
AP |
|
Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo di 15 milioni per il 2017 l’incremento
del Fondo per esigenze indifferibili, al fine di far fronte all’onere
derivante dalla concessione di un bonus una tantum per l’acquisto di
strumenti musicali nuovi. |
12.03 NF |
Guidesi |
LNA |
23.11 |
Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo
di 500 mila euro l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili (da 300 a
299,5 milioni) a decorrere dal 2017, a copertura
derivanti dal nuovo articolo 12-bis, che a decorrere dal 1° gennaio 2017 eleva da 250.000 a 400.000 euro la soglia massima
degli utili conseguiti annualmente dalla società dilettantistica che consente
l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge per tali enti. |
41.26 |
Mottola |
SCCI-MAIE |
23.11 |
Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo di 1 milioni l’incremento
del Fondo per esigenze indifferibili a decorrere dal 2017 a copertura degli oneri recati dal comma 11-bis dell’articolo 41 il
quale autorizzata a decorrere dall'anno 2017 una spesa di 1 milione di euro
annui al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di
genetica molecolare |
47.9 NF |
Locatelli |
Misto |
23.11 |
Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo di 1 milione per il 2017 e
di 500 mila euro per il 2018 e 2019 l’incremento del Fondo per esigenze
indifferibili, a copertura degli oneri derivanti dal comma 2-bis
dell’articolo 47, che autorizza la spesa di 1.000.000 di euro per il 2017 e
di 500.000 euro per ciascuna annualità 2018 e 2019 per la predisposizione e
l’attuazione del terzo Piano di azione nazionale su “Donne Pace e Sicurezza” |
48.14 NF |
Di Salvo |
PD |
23.11 |
Modifica il
comma 2 (comma 625), riducendo di 10 milioni
per il 2018 l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili, a copertura
della parte residua dei costi stimati per l’intervento inerente il congedo obbligatorio di paternità, di
cui all’articolo 48, comma 2. |
50.12 NF |
Galgano |
CI |
23.11 |
Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo
di 5 milioni per ciascun anno del triennio il 2017-2019 l’incremento del Fondo
per esigenze indifferibili a copertura degli oneri derivanti dal nuovo comma
1-bis dell’articolo 50 che finanzia il Fondo
per le pari opportunità con 5 mln di euro all’anno, nel triennio 2017-2019. |
35.07 NF |
Blazina |
PD |
23.11 |
Modifica il comma 2 (comma 625), disponendo una riduzione del
rifinanziamento annuale del Fondo per esigenze indifferibili di 20 milioni
per il 2017 e di 30 milioni a decorrere dal 2018, a copertura degli oneri
derivanti dal nuovo articolo 35-bis che riconosce il diritto a una pensione
di inabilità per i lavoratori affetti da patologie
asbesto correlate. |
82.02 NF |
Rampelli |
FdI-AN |
23.11 |
Modifica il comma 2 (comma 625), diminuendo (da
€ 300 mln) a € 298 mln per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019,
l’incremento annuo previsto per il Fondo per le esigenze indifferibili (art.
1, co. 200, L. 190/2014), a copertura del finanziamento del Fondo
nazionale per la rievocazione storica. |
Tab. A16 NF |
Francesco Saverio Romano |
|
23.11 |
Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo
di 1,5 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019 il rifinanziamento
previsto per il Fondo esigenze indifferibili, a copertura del finanziamento
in favore dell’Eurispes, nell’ambito dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, Missione 3 Ricerca e innovazione, programma 3.1 Ricerca scientifica
e tecnologica di base e applicata. |
Articolo 82 – Rifinanziamento
bonus cultura 18enni e del bonus strumenti musicali (articolo 1, comma 626 dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
82.1 82.7 |
VII Commissione Rampi |
PD |
23.11 |
Modifica il comma 1 (comma 626)
al fine di prevedere che la Carta
elettronica prevista per i soggetti che compiono 18 anni nel 2017 possa essere utilizzata anche per l’acquisto di musica registrata.
Conseguentemente, prevede la modifica,
entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, del DPCM
che ha definito i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della
Carta (DPCM 15 settembre 2016, n. 187). |
82.8 |
Giacobbe |
PD |
23.11 |
Modifica il comma 1 (comma 626),
al fine di prevedere che la Carta
elettronica prevista per i soggetti che compiono 18 anni nel 2017 possa essere utilizzata anche per l’acquisto di corsi di musica, di teatro, o
di lingua straniera. Conseguentemente,
prevede la modifica, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge, del DPCM che
ha definito i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta
(DPCM 15 settembre 2016, n. 187). |
82.4 NF |
Vignali |
AP |
23.11 |
Modifica il comma 1 (comma 626), concedendo
un contributo una tantum pari al 65
per cento del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro, per l’acquisto di
uno strumento musicale nuovo, nel
2017. Il beneficio è accordato agli studenti iscritti ai licei musicali e ai
corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma
di I e II livello dei conservatori di musica, degli Istituti superiori di
studi musicali e delle Istituzioni di formazione musicale e coreutica
autorizzate a rilasciare titoli di Alta formazione ai sensi di legge. Le
modalità attuative dell’intervento, così come quelle per usufruite del
credito d’imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione per
il monitoraggio dell’agevolazione sono
definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Conseguentemente modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625)
riducendo di 15 milioni per il 2017 l’incremento del Fondo per
esigenze indifferibili. |
Articolo 82-bis – Fondo
nazionale per la rievocazione storica (articolo
1, comma 627 dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
82.02 NF |
Rampelli |
FdI-AN |
23.11 |
Aggiunge
l’articolo 82-bis (comma 627), che istituisce nello stato di
previsione del Mibact il Fondo
nazionale per la rievocazione storica, con una dotazione di € 2 mln per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al quale possono
accedere regioni, comuni, nonché istituzioni culturali e associazioni. Per
le istituzioni culturali e le associazioni è richiesto il riconoscimento
mediante l’inserimento in appositi albi,
tenuti dai comuni, ovvero l’operatività
da almeno 10 anni: si intenderebbe, dunque, che in tal caso, non sia
richiesto l’inserimento negli albi comunali. L’accesso
alle risorse avviene in base a criteri
da determinare con decreto del
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che deve essere
emanato entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge. Si verte in materia di promozione e
organizzazione di attività culturali che, in base all’art. 117, terzo comma,
Cost., è affidata alla competenza legislativa concorrente. Occorre, pertanto,
prevedere opportuni strumenti di collaborazione con le autonomie regionali. Conseguentemente modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625), diminuendo (da € 300 mln) a € 298 mln per ciascuno degli anni
2017, 2018 e 2019, l’incremento annuo previsto per il Fondo per le esigenze
indifferibili (art. 1, co. 200, L. 190/2014). |
Articolo 83 –
Incremento limite annuale anticipazioni a carico del Fondo di rotazione
per l’attuazione delle politiche comunitarie (articolo 1, comma 628, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
83.3 NF |
Quartapelle |
PD |
23.11 |
inserisce
il comma 1-bis (comma 629) che estende, limitatamente al 2017 e nel limite di 40
milioni di euro i contributi destinati a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo
realizzate dal MAECI, posti a valere sul Fondo di rotazione per le politiche
comunitarie. Tali
contributi, già previsti dalla legge di stabilità 2014 (comma 249), a seguito
delle modifiche apportate dal comma 322 della legge di stabilità 2015, sono
previsti fino al limite di 60 milioni di euro per l'anno 2014 e di 65 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. |
Articolo 87 – Fondi speciali (articolo 1, comma 637, dell’A.C. 4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
7.019 |
Relatore |
|
20.11 |
Alla Tabella A, l’accantonamento relativo
al Ministero dell’economia e finanze è ridotto dei seguenti importi: 2017:
-7.800.000; 2018:
-7.800.000; 2019:
-7.800.000. La riduzione è operata a copertura finanziaria degli
oneri recati dalla norma che
assoggetta ad IVA del 5% i servizi di trasporto urbano di persone per via
marittima, lacuale, fluviale e lagunare, disponendo al contempo che la tariffa
amministrativa relativa a tali servizi di trasporto sia comprensiva dell’imposta sul valore aggiunto |
46.3 NF |
Luciano Agostini |
PD |
22.11 ant. |
Alla Tabella A, l’accantonamento relativo
al Ministero delle politiche agricole è ridotto dei seguenti importi: 2017:
-8.000.000. La riduzione è operata a copertura finanziaria degli
oneri recati dalle norme volte a riconoscere un’indennità giornaliera omnicomprensiva di 30 euro per garantire
nell’anno 2017 un sostegno al reddito ai lavoratori
dipendenti da imprese di pesca nel periodo di sospensione dell’attività a
causa dell’arresto temporaneo obbligatorio |
11.23 NF |
Carra |
PD |
23.11 |
Alla Tabella A, l’accantonamento relativo
al Ministero delle politiche agricole è ridotto dei seguenti importi: 2017:
-1.000.000. La riduzione è operata a copertura finanziaria degli
oneri recati dalle nuove norme volte a innalzare per l’anno 2017 le
percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie
bovina e suina |
17.05 NF |
Misiani |
PD |
23.11 |
Alla Tabella A, l’accantonamento relativo
al Ministero della giustizia è ridotto dei seguenti importi: 2017:
-3.000.000. La riduzione è operata a copertura finanziaria degli
oneri recati dalle norme volte ad aggiungere tra i beneficiari del Fondo
sperimentale istituito per gli anni 2016-2017 presso il Ministero del lavoro
- finalizzato a reintegrare l’INAIL degli obblighi di copertura assicurativa
di malattie e infortuni - anche coloro che sono coinvolti in attività in
favore di soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità |
21.06 |
IX Commissione |
|
23.11 |
Alla Tabella B l’accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e trasporti è ridotto dei seguenti importi: 2017:
-13.000.000; 2018:
-30.000.000; 2019:
-40.000.000. La riduzione è operata a copertura finanziaria degli
oneri recati dalle norme che autorizzano l’ulteriore
spesa di 13 mln € per il 2017, di
30 mln € per il 2018 e 40 mln per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024
per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche |
52.147 |
Relatore |
|
23.11 |
Alla Tabella A, l’accantonamento relativo
al Ministero della giustizia è ridotto dei seguenti importi: 2017:
-5.000.000. La riduzione è operata a copertura finanziaria degli
oneri recati dall’aumento le risorse del Fondo per le misure anti-tratta di 5
milioni di euro per l’anno 2017 |
35.032 NF |
Rostellato |
PD |
23.11 |
Alla Tabella A, l’accantonamento relativo
al Ministero delle politiche agricole è ridotto dei seguenti importi: 2017:
-1.000.000. La riduzione è operata a copertura finanziaria degli
oneri recati dall’istituzione del Fondo di solidarietà per il settore pesca
(FOSPE), al fine di garantire la continuità del reddito dei lavoratori del
settore pesca, con una dotazione di 1 milioni di euro per l’anno 2017. |
64.011 NF |
Palese |
Misto - CR |
23.11 |
Alla Tabella A, l’accantonamento relativo
al Ministero dell’economia e finanze è ridotto dei seguenti importi: 2017:
-8.520.000; 2018:
-2.800.000. La riduzione è operata a copertura finanziaria degli
oneri recati dall’istituzione di un Fondo nello stato di previsione del
Ministero dell’interno di 8,52 milioni di euro per il 2017 e di 2,8 milioni
per il 2018, riconosciuti al comune di Lecce a fronte della rinuncia da parte
dello stesso Comune al ricorso 7234 del 2014 pendente innanzi al Tribunale
amministrativo regionale del Lazio. |
74.138 NF |
Gianni Farina |
PD |
23.11 |
Alla Tabella A, voce Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, i relativi importi sono così ridotti: 2017: - 4.00.000 2018: - 4.000.000 2019: - 4.000.000. La riduzione è operata per far fronte al
corrispondente onere per la promozione della lingua e cultura italiana
all’estero, con particolare riferimento agli enti gestori di corsi di lingua
e cultura italiana all’estero. |
74.37 NF 74.360 NF 74.116 NF 74.115 NF 74.481 NF |
Antezza Folino Antezza Antezza Latronico |
PD |
23.11 |
Alla Tabella B, l’accantonamento relativo
al Ministero dell’economia e delle finanze è ridotto dei seguenti importi: 2017:
-5.000.000; 2018:
-20.000.000; 2019:
-30.000.000; L’accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali è ridotto dei
seguenti importi: 2017:
-5.000.000; 2018:
-5.000.000; 2019:
-5.000.000; |
74.484 |
Governo |
|
23.11 |
Alla Tabella A, l’accantonamento relativo
al Ministero dell’economia e delle finanze è ridotto dei seguenti importi: 2019:
-4.500.000. Alla Tabella B, all’accantonamento del Ministero
dell'interno, è risotto dei seguenti importi: 2017: –
5.500.000; 2018: –
16.000.000. La riduzione è operata a copertura finanziaria degli
oneri recati per la realizzazione,
gestione e manutenzione della piattaforma
informatica sull’uso dei dati dei codici di prenotazione nel settore del
trasporto aereo. |
74.490 |
Relatore |
|
23.11 |
Alla Tabella B, l’accantonamento relativo
al Ministero dell’economia e delle finanze è ridotto dei seguenti importi: 2017:
-20.000.000; 2018: -20.000.000; 2019:
-20.000.000. La riduzione è operata a copertura finanziaria della
spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 al fine
di adeguare la rete viaria interessata dal progetto sportivo delle finali di
coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino
del febbraio 2021. |
74.493 |
Relatore |
|
23.11 |
Alla Tabella B l’accantonamento relativo
al Ministero dell’economia e delle finanze è ridotto dei seguenti importi: 2017:
-15.000.000; 2018: -20.000.000; 2019:
-15.000.000. La riduzione è operata a copertura delle autorizzazioni di spesa autorizzate, per il triennio considerato, per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonché per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerne il relativo progetto di localizzazione. |
74.347 |
Losacco |
PD |
23.11 |
Alla Tabella A, l’accantonamento relativo
al Ministero dell’istruzione è ridotto dei seguenti importi: 2017: -150.000; 2018: -150.000; 2019: -150.000. La riduzione è disposta per
far fronte agli oneri della norma che esclude la società Arte lavoro e servizi S.p.a. (ALES) dalle norme di contenimento della spesa previste per
i soggetti inclusi nell’elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel
conto economico consolidato predisposto dall’ISTAT. |
74.153 |
Manzi |
PD |
23.11 |
Alla Tabella A, l’accantonamento
relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali è ridotto dei
seguenti importi: 2017: -
4.850.000 2018: -
9.850.000 2019: - 14.850.000 |
74.410 |
Paola Bragantini |
PD |
23.11 |
Alla Tabella B l’accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotto dei seguenti
importi: 2017:
-7.000.000. La riduzione è operata a copertura finanziaria degli
oneri recati dall’ incremento di 7 milioni di
euro, per l'anno 2017, della
dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città (previsto dall'art. 12, comma 5, del
D.L. 83/2012). |
2.66 NF |
Misiani |
PD |
23.11 |
Alla Tabella A, l’accantonamento relativo
al Ministero dello sviluppo economico è ridotto dei seguenti importi: 2017: -1.000.000; 2018: -1.000.000; 2019: -1.000.000. La riduzione è operata a copertura finanziaria degli
oneri recati dalle modifiche alle agevolazioni fiscali per la riqualificazione
energetica degli edifici e per li interventi antisismici, nonché alle risorse
attribuite all’ENEA in relazione a detti interventi. |
9.82 |
Governo |
|
23.11 |
Alla
Tabella A, l’accantonamento del Ministero
dello sviluppo economico, è ridotto
dei seguenti importi: 2017: – 1.520.000 2018: – 1.520.000; 2019: – 1.520.000. La riduzione è operata a copertura finanziaria degli
oneri derivanti dalla esclusione, per la concessione relativa all'estrazione
del sale dai giacimenti, dall’assoggettamento al pagamento del canone annuo ivi previsto |
85.01 NF 11.020 NF 85.02 NF 46.054 NF 46.022 NF |
Pini Gribaudo Pini Gagnarli Sani |
LNA PD LNA M5S PD |
23.11 |
Alla Tabella A, l’accantonamento relativo
al Ministero delle politiche agricole è ridotto dei seguenti importi: 2017:
-4.800.000. 2018:
-4.300.000. 2019:
-4.500.000. La riduzione è operata a copertura finanziaria degli
oneri recati dalla riduzione dell’accisa sulla birra, rideterminata da 3,04
euro a 3,02 euro per ettolitro e grado-plato. |
Tab A 1 NF Tab A 7 |
III Commissione Garavini |
|
23.11 |
Alla Tabella A,
l’accantonamento del Ministero dell'economia
e delle finanze, è diminuito dei seguenti importi: 2019: –
1.000.000. Conseguentemente
allo stato di previsione del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1
Italia in Europa e nel mondo, programma
1.7 Promozione del sistema Paese: 2019: +
1.000.000. |
Tab A. 24 NF |
Mongiello |
PD |
24.11 |
Alla Tabella A,
l’accantonamento del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, è diminuito dei
seguenti importi: 2018: –
10.000.000; 2019: –
10.000.000. Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione 1 Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche
competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi
tecnici di produzione: 2018: +
10.000.000; 2019: +
10.000.000. L’aumenta del programma 1.3 del Ministero delle
politiche agricole alimentari è destinato
in particolare all’incremento del
Fondo per il rilancio del comparto cerealico,
istituito dall’art. 23-bis del decreto-legge n.113 del 2016. |
Tab A 27 |
Governo |
|
23.11 |
Alla Tabella A, l’accantonamento relativo
al Ministero dell’economia e finanze è aumentato dei seguenti importi: 2017:
+8.520.000; 2018:
+2.800.000. Alla Tabella B, l’accantonamento relativo
al Ministero dell’economia e finanze è aumentato dei seguenti importi: 2017:
+45.300.000; 2018:
+50.300.000; 2019:
+45.300.000. Nella Relazione
illustrativa dell’emendamento si chiarisce che l’aumento degli accantonamenti
si rende necessario a seguito dello stralcio sul contenuto proprio al ddl di bilancio. In particolare, l’aumento
dell’accantonamento del MEF in Tabella A è finalizzato alle esigenze del
comune di Lecce riconosciute in attuazione della Sentenza del Consiglio di
Stato n. 1291 del 12 marzo 2015 (ex art. 64, co. 2). L’incremento
dell’accantonamento del MEF in Tabella B è finalizzato, in parte,
all’attuazione del progetto di localizzazione del Centro dati dell’organismo
internazionale Centro Europeo di Previsioni a medio termine (ex art. 74, co.
14) ed, in parte, alla realizzazione di interventi urgenti e indifferibili
riferiti all’organizzazione di eventi sportivi internazionali (ex art. 74,
co. 16-34) |
Tab
B 7 |
Relatore |
|
23.11 |
Alla Tabella
B, voce Ministero dell'economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2017: – 0; 2018: – 5.000.000; 2019: – 5.000.000. Conseguentemente Alla medesima Tabella B, voce Ministero
dell’ambiente, apportare le seguenti variazioni: 2017: – 5.000.000. Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Opere strategiche, edilizia
statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità: 2017: – 0; 2018: + 5.000.000; 2019: + 5.000.000. |
Articolo 87-bis – Clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le
Province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 1, comma 638, dell’A.C.
4127-bis-A)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
87.02 |
Alfreider |
Misto-Min. ling. |
23.11 |
Introduce
il nuovo articolo 87-bis (comma 638), che inserisce nel disegno di legge,
con riferimento a tutte le disposizioni, la clausola di salvaguardia per le
Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel
senso che le disposizioni del disegno di legge sono inapplicabili agli enti a
statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme
di attuazione. |
Emendamenti agli
stati di previsione della spesa dei Ministeri
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
|
|
Tab. 2.2 |
Blazina |
|
23.11 |
Allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, missione 14 Diritti
sociali, politiche sociali e famiglia: programma 14.1 Protezione sociale
per particolari categorie: 2017: +1.500.000; 2018: +1.500.000; 2019: +1.500.000. Il
finanziamento è finalizzato alla tutela delle minoranze linguistiche storiche (cap. 5210) Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle Finanze, missione 23 Fondi da
ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare: 2017: -1.500.000; 2018: -1.500.000; 2019: -1.500.000. |
|
|
Tab 2.7 |
Governo |
|
23.11 |
Allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, missione 10
Comunicazioni, programma 10.2 Sostegno all'editoria: 2017: +200.423.143; 2018: +196.473.719; 2019: +197.937.171. Il
finanziamento è finalizzato alla istituzione nello stato di previsione del
MEF del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione (cap. 2196), cui sono anche trasferite le
risorse dell’analogo fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero
dello Sviluppo economico (cap. 3125/MISE), che viene conseguentemente
soppresso Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, missione 10
Comunicazioni, programma 10.2 Sostegno all'editoria: 2017: -133.552.126; 2018: -130.090.509; 2019: -131.624.993. allo stato di previsione del Ministero
dello Sviluppo economico, missione 5 Comunicazioni, programma
5.2 Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali: 2017: -67.871.017; 2018: -66.347.210; 2019: -66.312.178. Trasferimento
delle risorse provenienti dal riparto del fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione (cap.
3125, che viene soppresso) al nuovo Fondo istituito, con analoga
denominazione, nello stato di previsione del MEF (cap. 2196) |
|
|
Tab 3.1 |
Garavini |
|
23.11 |
Allo stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico Missione 3 Commercio internazionale ed
internazionalizzazione del sistema produttivo Programma 3.2 Sostegno all'internalizzazione delle imprese e
promozione del made in Italy: 2017: +500.000; 2018: +1.500.000; 2019: +1.500.000. Finanziamento
da destinare alle camere di commercio
italiane all’estero (cap. 2501). Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire Programma 23.2 Fondi di riserva e
speciali: 2017: -500.000; 2018: -1.500.000; 2019: -1.500.000. |
|
|
Tab A 5 NF |
Sammarco |
|
23.11 |
Allo stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, Missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese,
Programma Vigilanza sugli enti, sul
sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali: 2017: +1.000.000; 2018: +1.000.000; 2019: +1.000.000. Il
finanziamento è destinato ad interventi a favore dell’ente nazionale per il microcredito (cap. 2302). Conseguentemente: Modifica l'articolo
81, comma 2 (comma 625), riducendo
di un milione di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019 il rifinanziamento
previsto per il Fondo esigenze indifferibili |
||
Tab A 8 NF |
Porta |
|
23.11 |
Allo stato di previsione del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1
Italia in Europa e nel mondo, Programma:
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali: 2017: +800.000; 2018: +300.000; 2019: +300.000. Il
finanziamento è destinato al sostegno dell'Istituto italo-latino americano (cap.3751). Conseguentemente Modifica
l'articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo
di 800 mila euro per il 2017 e di 300 mila euro gli anni 2018 e 2019 il
rifinanziamento previsto per il Fondo esigenze indifferibili |
||
Tab A 15 NF |
Carnevali |
|
23.11 |
Allo stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione 1 Istruzione
scolastica, programma 1.6 Istruzione
del primo ciclo: 2017:– 70.000.000. Allo stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione 1 Istruzione
scolastica, programma 1.7 Istruzione
del secondo ciclo: 2017: + 75.000.000. Conseguentemente: Modifica
l'articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo
di 5 milioni di euro per il 2017 il rifinanziamento previsto per il Fondo
esigenze indifferibili |
||
Tab A 16 NF |
Francesco Saverio Romano |
|
23.11 |
Allo stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione 3 Ricerca e
innovazione, programma 3.1 Ricerca
scientifica e tecnologica di base e applicata: 2017: + 1.500.000. 2018: + 1.500.000. 2019: + 1.500.000. Il
contributo triennale è attribuito all'Eurispes, finalizzato alla creazione di progetti e
iniziative informative per sostenere l'attività sociale ed economica
nazionale (cap. 1730). Conseguentemente Modifica
l'articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo
di 1,5 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019 il rifinanziamento
previsto per il Fondo esigenze indifferibili |
||
Tab A 26 NF |
Oliverio |
|
23.11 |
Allo stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e
sviluppo dei sistemi di trasporto, programma
2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo: 2017: + 1.000.000. 2018: + 1.000.000. 2019: + 1.000.000. Finanziamento
degli oneri di servizio pubblico per i servizi di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone ed i
principali aeroporti nazionali (cap. 1942). Conseguentemente: Modifica
l'articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo
di 1 milione di euro per il 2017 il rifinanziamento previsto per il Fondo
esigenze indifferibili |
||
Tab A 1 Tab A 7 |
III Commissione Garavini |
|
23.11 |
Alla Tabella A, l’accantonamento
del Ministero dell'economia
e delle finanze, è diminuito dei seguenti importi: 2019: –
1.000.000. Conseguentemente
allo stato di previsione del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1
Italia in Europa e nel mondo, programma
1.7 Promozione del sistema Paese: 2019: +
1.000.000. Il
finanziamento è destinato in favore delle scuole paritarie italiane all'estero (cap.2619). |
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Tab A. 24 NF |
Mongiello |
PD |
24.11 |
Alla Tabella A,
l’accantonamento del Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali, è diminuito dei
seguenti importi: 2018: –
10.000.000; 2019: –
10.000.000. Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione 1 Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche
competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi
tecnici di produzione: 2018: +
10.000.000; 2019: + 10.000.000. L’aumento del programma 1.3 del Ministero delle
politiche agricole alimentari è destinato
in particolare all’incremento del
Fondo per il rilancio del comparto cerealico,
istituito dall’art. 23-bis del decreto-legge n.113 del 2016 (cap. 7825). |
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Tab A 14 NF |
Vezzali |
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23.11 |
Allo stato di previsione del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1, Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici programma 1.5 Tutela e valorizzazione dei
beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria: 2017: + 200.000. 2018: + 200.000. 2019: + 200.000. Il
finanziamento per il triennio 2017-2019 è assegnato in favore del «Centro nazionale del libro parlato»,
di cui alla legge n. 282 del 1998, al fine di sostenere le attività
della Fondazione «Libri italiani accessibili (LIA)» (cap. 3631, piano gestionale
11). Allo stato di previsione del Ministero
dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, missione 23 – (missione
istruzione universitaria e formazione post universitaria, programma 23.2 (istituzione dell'alta
formazione artistica, musicale e coreutica): 2017: + 500.000. 2018: + 500.000. 2019: + 500.000. Il
finanziamento è destinato a favore dell'ISIA
di Pescara (cap. 1673, piano gestionale 5). Conseguentemente Modifica
l'articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo
di 700 mila euro per gli anni 2017, 2018 e 2019 il rifinanziamento previsto
per il Fondo esigenze indifferibili |
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Tab
B 7 |
Relatore |
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23.11 |
Alla Tabella
B, voce Ministero dell'economia e delle
finanze, apportare le seguenti variazioni: 2017: – 0; 2018: – 5.000.000; 2019: – 5.000.000. Conseguentemente Alla medesima Tabella B, voce Ministero
dell’ambiente, apportare le seguenti variazioni: 2017: – 5.000.000. Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Opere strategiche, edilizia
statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità: 2017: – 5.000.000; 2018: + 5.000.000; 2019: + 5.000.000. Contributo per straordinari interventi conservativi e manutentivi del Duomo di Milano (cap. 7695, piano
gestionale 2) |
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81.4 |
Calabrò |
AP |
23.11 |
Allo stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, programma Diritto allo studio
nell'istruzione universitaria 2017: +1.700.000; 2018: +1.700.000; 2019: +1.700.000. Contributo a favore dei collegi
universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività
culturale a carattere nazionale ed internazionale (cap. 1696, piano
gestionale 1). Conseguentemente Modifica
l'articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo
di 1,7 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019 il rifinanziamento
previsto per il Fondo esigenze indifferibili |
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23.07 NF |
Oliverio |
PD |
23.11 |
Allo stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, Missione 2 “Relazioni finanziarie con le
autonomie territoriali”, Programma 2.5 “Rapporti finanziari con enti
territoriali”: 2017: -50.000.000. La riduzione è posta a copertura degli oneri recati dall’articolo
23-bis (comma 163) che destina 50 milioni di euro per 2017 al
completamento delle procedure di stabilizzazione, con contratto a tempo
determinato, dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in
attività di pubblica utilità della regione Calabria. La riduzione riguarda il cap. 7499, piano gestionale 1, ed è
finalizzata alla corretta allocazione
in bilancio delle risorse riguardanti i lavoratori
socialmente utili e quelli di pubblica utilità della regione Calabria |
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