Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Legge di bilancio 2017 - Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio - A.C. 4127-bis-A
Riferimenti:
AC N. 4127-BIS-A/XVII   AC N. 4127-BIS/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 510    Progressivo: 2
Data: 24/11/2016
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   EMENDAMENTI
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

LEGGE DI BILANCIO 2017

 

Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio

 

A.C. 4127-bis-A

 

Novembre 2016

 

 


 

 

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Dossier n. 395/2

 

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Progetti di legge n. 510/2

 

 

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NOTA

 

 

 

 

 

Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio in sede referente.

 

Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il presentatore, la data dell’approvazione e una breve sintesi dell'oggetto della modifica.


 

I N D I C E

Tavola di navigazione tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.C. 4127-bis), e il testo approvato dalla V Commissione Bilancio della Camera (A.C. 4127-bis-A) 3

Emendamenti al disegno di legge di bilancio 2017 (A.C. 4127-bis-A) approvati dalla V Commissione Bilancio. 25

 

 


Tavola di navigazione

 

 

 

 


 

Oggetto

A.C.
4127-bis

A.C.
4127-bis-A
art. 1, co.

Art. e co. aggiuntivi

Em.

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

1

1

 

 

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto mobili e credito d’imposta strutture ricettive

2, co. 1,2

2-3

 

 

Credito d’imposta per strutture ricettive

2, co. 3-6

4-7

 

 

Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti

3

8-13

 

3.25 NF
3.35 NF
3.16 NF

Manutenzione uffici giudiziari

 

14

3-bis

3.09

Credito d’imposta per ricerca e sviluppo

4

15-16

 

 

Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata

5

17-23

 

5.11

Iva di gruppo

6

24-31

 

6.4

Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie

7

32

 

 

Assoggettamento all’IVA al 5% dei servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare

 

33-35

7-bis

7.019

Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore e tracciabilità dei pagamenti

 

36

7-bis

7.07

Deducibilità canoni di noleggio a lungo termine

8

37

 

 

Pagamento cumulativo della tassa automobilistica di proprietà

 

38-39

8-bis

8.06 NF

Riduzione canone RAI

9

40

 

 

Soppressione canone sale estratto da giacimenti

 

41

Co.1-bis

9.82

Proroga del blocco aumenti aliquote 2017

10

42

 

 

Anticipazioni di tesoreria

 

43

Co.1-bis

10.17

10.3

Abolizione IRPEF IAP e CD

11

44

 

 

Compensazioni IVA animali vivi  della specie bovina e suina

 

45-46

Co.1-bis

11.23 NF

Ripristino agevolazioni territori montani

 

47

11-bis

11.011 NF

Riduzione dell’accisa sulla birra

 

48

11-bis

85.01 NF

Esclusione delle società di gestione dei fondi comuni d’investimento dall’applicazione dell’addizionale all’IRES del 3,5 per cento

12

49

 

12.13

Regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche

 

50

12-bis

12.03 NF

Regime fiscale agevolato per gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile

 

51

12-bis

12.09 NF

Sostegno agli investimenti delle PMI (nuova Sabatini)

13

52-57

 

13.39
13.2

Internazionalizzazione delle imprese

 

58

Co. 6-bis

13.39NF
13.46 NF

Incentivi per l’acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi

 

59-64

13-bis

13.046 NF
13.047 NF

Sottoscrizione atto costitutivo start-up innovative

 

65

13-bis

13.02

Estensione e rafforzamento delle agevolazioni per gli investimenti nelle start-up e nelle PMI innovative

14

66-69

Co. 3-bis

14.5 NF

Raccolta di capitali delle PMI

 

70

14-bis

14.08
14.01

Rifinanziamento degli interventi per l’autoimprenditorialità e per le start-up innovative

15

71-73

 

15.18
15.013 NF
15.05 NF
15.03 NF

Sostegno alla promozione di cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi

 

74-75

15-bis

15.013 NF
15.05 NF
15.03 NF

Perdite fiscali di imprese neo costituite partecipate da società quotate

16

76-80

 

 

Trattamenti dei crediti tributari e contributivi

 

81

16-bis

16.01 NF

Investimenti in startup da parte dell’INAIL

17

82-83

 

 

Rimodulazione investimenti enti di previdenza in fondi immobiliari pubblici

 

84

Co. 2-bis

17.9

Destinazione risorse INAIL all’edilizia scolastica

 

85

Co. 2-bis

17.10

Fondo sperimentale finalizzato a reintegrare l’INAIL degli obblighi di copertura assicurativa di malattie e infortuni

 

86-87

17-bis

17.05 NF

Agevolazione per investimenti a lungo termine

18, co.1-10

88-99

Co. 9-bis
co. 9-bis

18.29
18.31

PIR- Piani individuali di risparmio

18, co. 11-25

100-114

 

 

Centri di competenza ad alta specializzazione nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0

 

115

18-bis

15.18

Fondazione Human Technopole

19

116-123

 

19.4
19.1
19.5

Efficientamento centri di ricerca

 

124-125

19-bis

19.05

Misure per l’attuazione del progetto dell’Area EXPO 2015

 

126-139

19-bis

19.01 NF
19.02 NF

Efficientamento Anas

20
stralciato

 

 

 

Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese

21

140-142

 

21.15 NF
21.22 NF
21.78 NF

Fondo per la realizzazione di investimenti per la conservazione della fauna e della flora, la salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema marino

 

143

 

21.61

Sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche

 

144-145

21-bis

21.026 NF
21.018 NF

Criteri di indennizzo dei figli delle vittime di omicidio commesso dal coniuge

 

146

21-bis

21.020 NF

Piano per gli impianti sportivi nelle periferie urbane

 

147

21-bis

21.072 NF

Misure di attrazione degli investimenti. Rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero

22

148-159

 

22.5
22.11
22.1
22.45
22.39
22.40

Premio di produttività e welfare aziendale

23

160-162

 

 

Risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità

 

163

23-bis

23.07 NF

Proroga dell’esclusione del contributo di licenziamento in caso di cambi di appalto

 

164

23-bis

23.023 NF
23.013 NF
23.020 NF
23.022 NF
35.043 NF

Abbassamento aliquota contributiva iscritti alla gestione separata

24

165

 

25.44
25.6
25.53 NF
25.34 NF
25.57 NF

Anticipo Finanziario a garanzia pensionistica – Ape sociale

25

166-186

 

25.57 NF

Quattordicesima

26

187

 

 

Rendita integrativa temporanea anticipata R.I.T.A

27

188-192

 

 

Monitoraggio e prosecuzione della sperimentazione relativa all’APE, all’APE sociale e a RITA

 

193

27-bis

25.44
25.6

Abolizione penalizzazioni

28

194

 

 

Cumulo periodi assicurativi

29

195-198

 

0.29.1.1
29.1

Lavoratori precoci

30

199-205

 

 

Lavori usuranti

31

206-208

 

31.6
31.2 NF

Benefici previdenziali per i centralinisti telefonici non vedenti

 

209

 

31.5

No tax area pensionati

32

210

 

 

Trattamenti pensionistici per le vittime del dovere e i loro familiari superstiti

 

211

 

32.1 NF

Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico

33

212-221

Co. 8-bis

33.30 NF

Estensione opzione donna

 

222-225

33-bis

33.021

Rifinanziamento prepensionamento giornalisti

 

226-232

33-bis

33.022

Riduzione autorizzazione di spesa per trasformazione a tempo parziale dei rapporti di lavoro

34

233

 

 

Agevolazioni per l’assegno straordinario per il sostegno al reddito riconosciuto dai Fondi di solidarietà

35

234-237

 

 

Disposizioni in materia di finanziamenti per la povertà

 

238-239

35-bis

35.06

Interventi in materia di politiche del lavoro

 

240

35-bis

35.053NF

Congedo per le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere

 

241-242

35-bis

35.023 NF

Norma in materia di localizzazione e svolgimento dei servizi di call center

 

243

35-bis

35.050 NF

Fondo di solidarietà per il settore pesca

 

244-248

35-bis

35.032 NF

Reversibilità

 

249

35-bis

35.035 NF
25.013 NF

Interventi per i lavoratori affetti da malattie derivanti da amianto

 

250

35-bis

35.07 NF

Fondi regionali per l’occupazione dei disabili

 

251

35-bis

35.060

Norme sulla contribuzione studentesca

36

252-267

 

36.5

Finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio

37

268-272

 

37.1
37.2
37.5
37.4

Borse nazionali per il merito e la mobilità

38

273-289

 

38.5 NF

Orientamento pre-universitario, sostegno didattico e tutorato

39

290-293

 

 

Erogazioni liberali in favore degli Istituti Tecnici Superiori

40

294

 

 

Modalità di finanziamento delle attività di ricerca e semplificazione

41

295-305

 

41.1
41.11

Autorizzazione all’assunzione di personale da parte dell’ANVUR

 

306

Co. 11-bis

41.10

Finanziamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM)

 

307

 

41.26

Esonero contributivo alternanza scuola lavoro

42

308-313

 

42.7
42.40
42.46

Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza

43

314-317

 

 

Procedimento per l’attribuzione del finanziamento

44

318-331

 

 

Importo del finanziamento e modalità della sua utilizzazione

45

332-339

 

45.1
45.2

Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari

 

340-343

45-bis

45.02

Esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali

46

344-347

 

46.13 NF
46.3 NF

Fondo sostegno natalità

47

348-349

 

47.14
47.1

Piano di azione nazionale su “Donne Pace e Sicurezza”

 

350

Co. 2-bis

47.9

Nuove fonti di alimentazione del Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime

 

351-352

47-bis

47.04

Premio alla nascita

48, co.1

353

 

 

Congedo di paternità

48, co. 2

354

 

48.14 NF

Buono nido e rifinanziamento voucher asili nido

49

355-357

 

49.1
49.20
49.10 NF

Pari opportunità

50

358

 

 

Sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli

 

359

Co. 1-bis

50.12 NF

Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico

 

360-361

50-bis

50.09

Ricostruzione privata e pubblica

51

362-363

 

 

Fondo per il pubblico impiego

52

364-365

367, 369

 

52.11
52.138
52.74
52.75
52.022 NF

Fondo per organico di fatto

52, co. 3

366

 

 

Graduatorie concorsi pubblici

 

368

Co. 4-bis

52.148

Casse di previdenza dei liberi professionisti

 

370

Co. 5-bis

52.103

Fondo per le misure anti tratta

 

371

Co. 1-bis

52.147

Assunzione personale amministrativo non dirigenziale giustizia

 

372

52-bis

52.025 NF

Organico di fatto

53

373-376

 

53.59

Strade sicure

54

377

 

 

Fondo volo

55

378

 

 

Scuole belle

56

379-380

 

 

G7

57

381

 

 

Efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale

58

 

 

 

Infrastruttura  per l’interoperabilità per fascicolo sanitario elettronico

58, co. 1-3

382-384

 

 

Quota premiale SSN e programma di miglioramento

58, co. 4-8

385-389

 

58.3
58.16

Efficientamento e piani di rientro degli enti sanitari

58, co. 9

390

 

58.17 NF

Piani di rientro per le regioni a statuto speciale e le province autonome

 

391

Co. 9-bis

58.69 NF

Livello di finanziamento del sanitario nazionale e quota vincolata per fondi

58, co. 10-12

392-394

 

 

Incompatibilità alla nomina a Commissario ad acta per la gestione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari regionali

 

395

Co. 12-bis – 12-ter

58.13 NF

Governance  sanitaria

59, co.1-12

397-408

 

59.2
59.54
59.167
0.56.167.6
0.59.167.7

Assunzioni personale SSN

59, co. 13

409

 

 

Attività di ricerca negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e negli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS).

 

410

Co. 13-bis

59.43

Fondo Alzheimer

 

411

Co. 13-bis

59.78

Rinnovi contrattuali personale SSN

 

412

Co. 13-bis

59.165

Misure di efficientamento della spesa per acquisti

60, co. 1-7

413-419

 

60.4 e altri

Acquisto beni e servizi

60, co. 8-11

420-423

 

60.12 NF

Approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi nei bilanci enti locali

 

424

Co. 11-bis

60.2

Misure di efficientamento della spesa dei Ministeri

61, co. 1

425

 

 

Vendita sedi all’estero

61, co. 2

426

 

 

Diritti consolari

61, co. 3-4

427-428

 

 

Destinazione dei versamenti domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana

 

429

Co. 4-bis

61.39

Definanziamento Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo

 

430

Co. 4-bis

52.011 NF

Sgravi contributivi imprese trasporto

61, co. 5

431

 

 

Interventi sulle soprintendenze speciali

 

432

Co. 5-bis

61.16 NF

Esecuzione forzata in caso di contenzioso seriale e disposizioni in materia di video conferenza

62
stralciato

 

 

 

Fondi a favore degli enti territoriali

63

433

437-439

443

 

 

Piano di riequilibrio finanziario pluriennale

 

434-436

Co. 1-bis-

63.5 NF
65.048 NF
65.040 NF

Rinegoziazione dei mutui

 

440-442

Co. 4-bis- 4-quater

63.19 NF

Interventi concernenti gli Enti Locali

64

 

 

 

Modalità di riduzione di risorse ai comuni (spending review)

64, co. 1

444

 

 

Spese di personale per Matera

 

445

Co. 1-bis

64.90

Finanziamento Comune di Lecce

64, co. 2
stralciato

 

 

 

Fondo di solidarietà comunale

64, co. 3-8

446-452

 

64.3 NF

Canone per il servizio di distribuzione del gas naturale nel periodo di prosecuzione del servizio

 

453

Co. 8-bis

64.20
64.218 NF

Rinvio termine deliberazione bilancio di previsione enti locali

64, co. 9

454

 

 

Termini per la deliberazione del DOCUP

 

455

Co. 9-bis

64.6

Consorzi per la gestione associata di servizi sociali

 

456

Co. 9-bis

64.18

Amministrazione residui attivi e passivi relativi ai fondi gestione vincolata

 

457

Co. 9-bis

64.198

Semplificazione procedimento acquisizione informazioni fabbisogni standard

64, co. 10

458

 

 

SIOPE

 

459

Co. 10-bis

64.15 NF

Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi

 

460-461

64-bis

64.158 NF
64.214 NF
64.030 NF

Fondo per contenzioso amministrativo

 

462

64-bis

64.011 NF

Regole finanza pubblica per rilancio investimenti

65

 

 

 

Nuovo pareggio di bilancio enti territoriali
co. 21-22 Regioni statuto speciali

65, co. 1-22

463-484

 

 

Assegnazione di spazi finanziari agli enti locali ed alle regioni per investimenti

65, co. 23-42

485-501

506-508

 

65.5
65.8 NF

Province autonome di Trento e di Bolzano

 

502-505

Co. 39-bis, 39-ter,
39-quater

39-quinquies

65.151

Interventi concernenti le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

66

 

 

 

Recepimento dell’Accordo fra il Governo e la Regione Siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016

66, co. 1-8

509-516

 

 

Valle d’Aosta

66, co. 9-10

517-518

 

 

Attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016 (Friuli Venezia Giulia)

66, co. 11-12

519-520

 

 

Revisione rata debito Regione Piemonte

66, co. 13-15

521-523

 

 

Residue risorse già erogate per pagare nuovi debiti

66, co. 16-18

524-526

 

66.12

Proroga concorso alla finanza pubblica delle Regioni

66, co. 19-20

527-528

 

 

Modifica riparto contributo IRAP

66, co. 21

529

 

 

Regolazione anticipazioni di tesoreria per la Sanità

66, co. 22-24

530-532

 

 

Evoluzione della rilevazione SIOPE

66, co. 25

533

 

 

Misure antielusive e di contrasto all’evasione

67

535-541

 

 

Lotteria scontrini

 

542-544

Co. 7-bis a 7-quater

67.8

Vendita biglietti spettacolo

 

545-546

Co. 7-bis e 7-ter

67.25

Imposta sul reddito d’impresa – IRI e razionalizzazione dell’Aiuto alla crescita economica – ACE

68

547-553

 

 

Rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni nonché della rivalutazione dei beni di impresa

69

554-564

 

 

Riapertura dei termini per  assegnazione o cessione di beni ai soci

70

565-566

 

 

Modifiche alla disciplina IVA sulle variazioni dell’imponibile o dell’imposta

71

567

 

 

Autorizzazione al cambio di tecnologia dei diritti d’uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz

72

568-575

 

 

Gara Superenalotto

73

576-577

 

 

Interventi diversi

74

 

 

 

Centri di servizio per il volontariato finanziati dalle Fondazioni Bancarie

74, co. 1-4

578-581

 

 

Partecipazione italiana a iniziative internazionali

74, co 5

582

 

 

Fondazioni lirico-sinfoniche

 

583

Co. 5-bis

74.153

Spese Ales S.p.A.

 

584

Co. 5-bis

74.347

Disposizioni per il completamento della procedura di cessione ILVA

74, co 6
stralciato

 

 

 

Agenda digitale

74, co 7-8

585-586

 

 

Cultura e scienza italiana all’estero

74, co 9-10

587-588

 

 

Corsi di lingua e cultura italiana all’estero

 

589

Co. 10-bis

74.138

Adozioni internazionali

 

590

Co. 10-bis

74.29

Linea ferroviaria Ferrandina-Matera

 

591

Co. 10-bis

74.37

Stampa italiana all’estero

 

592

Co. 10-bis

74.136

Contributo al Coni

 

593

Co. 10-bis

74.491

Progetto Ryder Cup 2022

74, co 11-12
stralciato

 

 

 

Credito sportivo

74, co 13
stralciato

 

 

 

Centro METEO

74, co. 14
stralciato

 

 

 

Soprintendenze speciali di Roma e Pompei

74, co 15
stralciato

 

 

 

Adeguamento delle reti viarie e ferroviarie per coppa del mondo e campionati mondiali sci 2020-2011 Cortina

74, co. 16-27
stralciato

 

 

 

Commissari delegati del Governo

74, co 28-35
stralciato

 

 

 

Rifunzionalizzazione degli immobili pubblici

74, co 36

594

 

 

Nuova denominazione di Italia Lavoro S.p.A. (Anpal S.p.A.)

 

595

Co. 1-bis dell’art. 8

8.6 NF

Associazioni combattentistiche

 

596

Co. 36-bis

74.400

Debito Croce Rossa

 

597-598

Co. 36-bis

74.240
74.168

Assegni al nucleo familiare per i cittadini italiani all’estero

 

599

Co. 36-bis

74.393

Assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra

 

600

Co. 36-bis

74.113

Piano nazionale per le città

 

601

Co. 36-bis

74.410

Edilizia sanitaria

 

602-603

Co. 36-bis

74.489

Rete viaria interessata da Coppa del mondo di sci

 

604

Co. 36-bis

74.490

Istituto italiano per gli studi storici e Istituto italiano per gli studi filosofici

 

605

Co. 36-bis

74.492

Ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia

 

606

Co. 36-bis

74.493

Interventi di decontaminazione e bonifica ILVA

 

607

Co. 36-bis

74.483

Piattaforma informatica sull’uso dei dati dei codici di prenotazione nel settore del trasporto aereo

 

608

Co. 36-bis

74.484

Restituzione del finanziamento statale a favore di ILVA

 

609-610

Co. 36-bis  e 36-ter

74.485

Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata

75

611-612

 

 

Contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale

76
stralciato

 

 

 

Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile

77

613-615

 

77.57

Scuole paritarie e materne

78

616-619

 

78.2
78.23
12.09

Erogazioni liberali per investimenti in favore delle scuole paritarie

 

620

Co. 4-bis

78.22

Fondo per l’Africa

79

621

 

 

Cassa depositi e prestiti

 

622

79-bis

79.09

Fondo Corpi di polizia e dei vigili del fuoco

80

623

 

 

Rideterminazione del FISPE e del Fondo esigenze indifferibili

81

624-625

 

Em vari

Rifinanziamento bonus cultura 18enni e del bonus strumenti musicali

82

626

 

82.1
82.7
82.8
82.4 NF

Fondo nazionale per la rievocazione storica

 

627

82-bis

82.02

Incremento limite annuale anticipazioni a carico del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie

83

628

 

 

Contributi per la cooperazione allo sviluppo

 

629

Co.1-bis

83.3

Immigrazione

84

630

 

 

Eliminazione aumenti accise ed IVA per l’anno 2017

85

631-632

 

 

Collaborazione volontaria

86

633-636

 

 

Fondi Speciali

87

637

 

 

Clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano

 

638

87-bis

87.02

 

 


 

Oggetto

A.C.
4127-bis

A.C.
4127-bis-A
Art.

Art. e co. aggiuntivi

Em.

Stato di previsione dell'entrata

88

2

 

 

 

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative

89

3

 

 

 

Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative

90

4

 

 

 

Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

91

5

 

 

 

Stato di previsione del Ministero delta giustizia e disposizioni relative

92

6

 

 

 

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative

93

7

 

 

 

Stato di previsione del Ministero dell' istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative

94

8

 

 

 

Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative

95

9

 

 

 

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

96

10

 

 

 

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative

97

11

 

 

 

Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative

98

12

 

 

 

Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative

99

13

 

 

 

Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative

100

14

 

 

 

Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative

101

15

 

 

 

Totale generale della spesa

102

16

 

 

 

Quadro generale riassuntivo

103

17

 

 

 

Disposizioni diverse

104

18

 

 

 

Entrata in vigore

105

19

 

 

 

 

 

 

 


Emendamenti al disegno di legge di bilancio 2017 (A.C. 4127-bis-A)
approvati dalla V Commissione Bilancio

 

 

 

 

 


Articolo 3 - Proroga e rafforzamento della disciplina di maggiorazione della deduzione di ammortamenti (articolo 1, commi 8-13, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

3.25 NF
3.35 NF
3.16 NF

Basso
Vignali
Giampaolo Galli

PD
NCD
PD

23.11

Modifica il comma 2 (comma 9), Allegato A, che reca il novero dei beni strumentali nuovi ammessi al cd. “super ammortamento” del 150 per cento:

§  nella sezione relativa ai beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, in luogo della voce relativa alle macchine per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime, si chiarisce che sono ammessi all’agevolazione gli investimenti riguardanti sia le macchine utensili, sia gli impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime; sono inoltre introdotte le motrici e operatrici per la movimentazione dei pezzi;

§  nella sezione relativa ai sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità, sono inseriti i componenti per il monitoraggio dei consumi idrici, oltre che energetici, nonché per la riduzione delle emissioni.


 

Articolo 3-bisManutenzione uffici giudiziari (articolo 1, comma 14, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

3.09

Governo

 

23.11

Proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 la disposizione (art. 21-quinquies del D.L. n. 83 del 2015) che consente agli uffici giudiziari di avvalersi del personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, nonostante il passaggio dai comuni allo Stato delle spese di funzionamento delle sedi giudiziarie (previsto dalla legge di stabilità 2015). Il personale comunale potrà essere impiegato sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali (in base a una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'ANCI).

Intervenendo sulla medesima disposizione del decreto-legge n. 83/2015, si provvede alla copertura delle spese nell’ambito delle dotazioni iscritte sul capitolo 1550 del Ministero della giustizia, nel limite del 15% degli stanziamenti iscritti in bilancio per il 2017.


 

Articolo 5 - Regime di cassa per i contribuenti che si avvalgono della contabilità semplificata (articolo 1, commi 17-23, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

5.11

Relatore

 

20.11

Modifica il comma 1 (comma 17), lettera b), n. 1) al fine di chiarire che, per i contribuenti che applicheranno il regime di cassa, continuano ad applicarsi le ordinarie regole valevoli (ai sensi dell’articolo 110, commi 1 e 2 del TUIR) per la determinazione del costo e del valore normale dei beni.

Resta fermo dunque che, per i predetti contribuenti, non trova più applicazione il principio della competenza nella determinazione dei ricavi che concorrono a formare il reddito imponibile (articolo 109 TUIR, commi 1 e 2), incompatibile con il regime di cassa.

 


Articolo 6 - Iva di gruppo (articolo 1, commi 24-31, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

6.4

Relatore

 

20.11

Modifica il comma 1 (comma 24), capoversi 70-bis) e 70-decies), per coordinare le disposizioni contenute nei due nuovi articoli, così chiarendo la decorrenza delle procedure concorsuali che impediscono a un soggetto di partecipare al gruppo IVA (lettere a) e b)). Inoltre si chiarisce con maggiore precisione quando il rappresentante del gruppo IVA ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione finanziaria la cessazione di un soggetto dal gruppo, ovvero la cessazione del gruppo medesimo (lettera c)).

 


 

Articolo 7-bis - Assoggettamento a IVA del 5 per cento dei servivi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare (articolo 1, commi 33-35, dell’A.C. 4127-bis-A)

                                                  

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

7.019

Relatore

 

20.11

Vengono assoggettati all’aliquota IVA del 5% i servizi di trasporto urbano di persone effettuati per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare precedentemente esenti dall’imposta. A tal fine modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (disciplina dell’imposta sul valore aggiunto) abrogando il riferimento a tali servizi previsto dall’articolo 10 del decreto medesimo (che indica le operazioni esenti dall’imposta), e introducendo alla tabella A, parte II-bis (che indica i beni e i servizi assoggettati all’aliquota IVA del 5%), e alla tabella A parte III (che indica i beni e i servizi assoggettati e all’aliquota IVA del 10%) le necessarie modifiche.

Si dispone inoltre che la tariffa amministrativa relativa ai servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare sia comprensiva dell’imposta sul valore aggiunto.

Conseguentemente

Alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e finanze è ridotto dei seguenti importi:

2017: -7.800.000;

2018: -7.800.000;

2019: -7.800.000.


 

Articolo 7-bis - Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore (articolo 1, comma 36, dell’A.C. 4127-bis-A)

                                                            

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

7.07 NF

Taricco

PD

20.11

È integrata la normativa in tema di ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore.

In particolare, il versamento della ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente deve essere effettuato dal condominio in qualità di sostituto d’imposta solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro. Si precisa, comunque, che il condominio è tenuto al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno ove non sia raggiunto l’importo minino predetto.

Per la seconda parte del comma 36 si veda l’articolo 67, comma 7-bis.

 


 

Articolo 8 - Nuova denominazione di Italia Lavoro S.p.A. (Anpal S.p.A.) (articolo 1, comma 595 dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

8.6 NF

Dell’Aringa

PD

23.11

Modifica la denominazione di Italia Lavoro S.p.A. in “ANPAL S.p.A.”.


 

Articolo 8-bis - Pagamento cumulativo della tassa automobilistica (articolo 1, commi 38-39, dell’A.C. 4127-bis-A)

                                                 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

8.06 NF

Sandra Savino

FI-PdL

23.11

Si prevede la facoltà di pagamento cumulativo della tassa automobilistica di proprietà per le aziende con flotte e camion di cui siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici in leasing. Tale facoltà era prevista dall’articolo 7 della legge n. 99 del 2009 per il pagamento della tassa dovuta per veicoli i concessi in locazione finanziaria da parte delle imprese concedenti. La disposizione prevede inoltre che i versamenti dell’imposta debbano essere fatti a ciascuna regione o provincia autonoma nelle quali i mezzi siano immatricolati. Nel caso di leasing si fa invece riferimento al luogo di residenza dell’utilizzatore del veicolo.

 


 

Articolo 9 - Riduzione canone RAI nonché soppressione del canone del sale estratto dai giacimenti (articolo 1, commi 40-41), dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

9.82

Governo

 

23.11

Aggiunge il comma 2 (comma 41), che interviene sull’articolo 3, comma 1, punto 1), della L. 907/1942, escludendo, per la concessione relativa all'estrazione del sale dai giacimenti, l’assoggettamento al pagamento del canone annuo ivi previsto.

Conseguentemente,

alla tabella A, l’accantonamento del Ministero dello sviluppo economico, è ridotto dei seguenti importi:

2017: – 1.520.000;
2018: – 1.520.000;
2019: – 1.520.000.


 

Articolo 10 - Proroga del blocco degli aumenti di aliquote tributarie per l'anno 2017 e anticipazioni di tesoreria (articolo 1, commi 42-43, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

10.17
10.15
10.26
10.39
10.33
10.35
10.3

Gelmini
Rampelli
Pastorino
Palese
Marti
Melilli
Guidesi

FI-PdL
FdI-AN
Misto-AL-P
Misto-CR

Misto-CR
PD
LNA

20.11

Aggiunge il comma 1-bis (comma 43), il quale (modificando l'articolo 2, comma 3-bis, del D.L. n. 4/2014) proroga di un anno – dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 – l’innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, disposto dall’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4/2014, concesso al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali.

 


 

Articolo 11 - Abolizione IRPEF IAP e CD (articolo 1, commi 44-46, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

11.23 NF

Carra

PD

23.11

Aggiunge il comma 1-bis (comma 45) prevedendo l’innalzamento per l’anno 2017 delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina, rispettivamente, in misura non superiore al 7,7% e all’8%. La misura sarà concretamente disposta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato entro il 31 gennaio 2017. L’attuazione della misura non potrà comportare un onere superiore a 20 milioni; la copertura è reperita, per 1 milione di euro sul 2017 sulla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; per 10 milioni per il 2017 sul Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili e per 9 milioni sul Fondo di investimento per il capitale di rischio gestito da ISMEA il quale provvederà a versare in entrata al bilancio le risorse suddette (comma 1-ter –comma 46).

Conseguentemente

Modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo di 10 milioni per il 2017 l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili.

Alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole è ridotto dei seguenti importi:

2017: -1.000.000.

 


 

Articolo 11-bisRipristino agevolazioni territori montani (articolo 1, comma 47, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

11.011 NF

Schullian

Misto-
Min. ling.

23.11

Prevede che i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani, finalizzati all’arrotondamento della proprietà contadina, continuino a godere della agevolazione fiscale prevista dall’art. 9 del D.P.R. n. 601 del 193 (imposta di registro ed ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastali). A tal fine aggiunge tale fattispecie tra quelle richiamate dall’articolo 10, comma 4, del D.Lgs. n.23 del 2011, ai fini dell’esclusione dalla soppressione generalizzata di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie disposta dal medesimo comma 4.

Conseguentemente

Modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo di 3,1 milioni di euro il rifinanziamento annuale del Fondo per le esigenze indifferibili.

 


 

Articolo 11-bis Riduzione dell’accisa sulla birra (articolo 1, comma 48, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

85.01 NF

11.020 NF

85.02 NF

46.054 NF

46.022 NF

Pini

Gribaudo

Pini

Gagnarli

Sani

LNA

PD

LNA

M5S

PD

23.11

Introduce l’articolo 11-bis (comma 48), che dal 1° gennaio 2017 riduce l’accisa sulla birra, rideterminandola da 3,04 euro a 3,02 euro per ettolitro e grado-plato.

Conseguentemente

Alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole è ridotto dei seguenti importi:

2017: -4.800.000.

2018: -4.300.000.

2019: -4.500.000.

    

Articolo 12 - Esclusione delle società di gestione dei fondi comuni d’investimento dall’applicazione dell’addizionale all’IRES del 3,5 per cento (articolo 1, comma 49, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

12.13

Relatore

 

20.11

Sopprime la lettera c) del comma 1 (comma 49), che disponeva per le Società di Gestione dei fondi comuni di investimento (SGR) la deducibilità ai fini IRAP degli interessi passivi, nei limiti del 96 per cento. La modifica è operata in quanto, per le suddette SGR, tali interessi passivi non rilevano ai fini della base imponibile IRAP.

 

 


Articolo 12-bisRegime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche (articolo 1, comma 50, dell’A.C. 4127-bis-A)

                                                                                                                        

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

12.03 NF

Guidesi

LNA

23.11

Inserisce l’articolo 12-bis (comma 50), il quale (con una modifica all’articolo 90 della legge finanziaria del 2003, legge n. 289 del 2002), a decorrere dal 1° gennaio 2017, eleva da 250.000 a 400.000 euro la soglia massima degli utili conseguiti annualmente dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche necessaria ad accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla legge per tali enti.

Conseguentemente

modifica l’articolo 81, il comma 2 (comma 625), riducendo di 500 mila euro l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili (da 300 a 299,5 milioni) a decorrere dal 2017


 

Articolo 12-bis Regime fiscale agevolato per gli operatori bancari di finanza etica e sostenibile (articolo 1, comma 51, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

12.09 NF

Relatore

 

23.11

Introduce agevolazioni fiscali per gli operatori di finanza etica e sostenibile. Detti enti sono specificamente individuati nel testo unico bancario (nuovo articolo 111-bis del D.lgs. n. 385 del 1993) sulla base di specifici principi cui deve conformarsi la relativa attività, con riferimento -  tra l’altro - ai rating per la valutazione dei finanziamenti a persone giuridiche, alla devoluzione del portafoglio a organizzazioni non profit, al reinvestimento dei propri profitti e all’adozione di sistemi di governance e modelli organizzativi ad orientamento democratico e partecipativo.

Per detti soggetti è esente dalle imposte sui redditi il 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio.

Si chiarisce che l’agevolazione introdotta è riconosciuta nel rispetto della normativa UE in materia di aiuti di stato “de minimis, di cui al regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione.

Conseguentemente

si modifica l’articolo 78, comma 1 (comma 616), riducendo di un milione di euro (da 24,4 a 23,4 milioni) il limite di spesa, ivi previsto, per il contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a finalità di copertura.


 

Articolo 13 - Sostegno agli investimenti delle PMI (articolo 1, commi 52-58, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

13.2
13.39 NF

X Commissione
Zolezzi


M5S

20.11

Modifica il comma 4 (comma 55), aggiungendo i sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti tra gli investimenti individuati dal comma che danno titolo a beneficiare dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 (c.d. nuova Sabatini).

13.46 NF

Di Gioia

Misto-M. PPA-Mod.

23.11

Aggiunge il comma 6 bis (comma 58), che rifinanzia di 1 milione di euro per il 2017 l’autorizzazione di spesa (prevista dall’articolo 1, comma 202, quinto periodo, legge di stabilità 2015) per il potenziamento delle azioni di promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane gestite dal Ministero per lo sviluppo economico nell’ambito del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy.

Conseguentemente

modifica l'articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo il rifinanziamento del Fondo esigenze indifferibili di 1 milione di euro per l'anno 2017.


 

Articolo 13-bis - Incentivi per l’acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi (articolo 1, commi 59-64, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

13.046 NF
13.047 NF

Lupi
Gadda

AP
PD

23.11

Si prevedono incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.

La misura riguarda gli enti pubblici e privati senza scopo di lucro, comprese le ONLUS, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti (si tratta dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1 della legge n. 155/2003).

A tali soggetti si riconosce – per gli acquisti anche in locazione finanziaria, effettuati in Italia, di beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalità di cui sopra - un contributo fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.500 euro annui.

Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano l’importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene effettuato l'acquisto,

Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

È autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e per l'anno 2018, per provvedere all'erogazione del credito d’imposta di cui sopra.

Si demanda ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, con il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti. Con lo stesso decreto sono definite modalità di monitoraggio e di controllo per garantire il rispetto dei limiti di spesa.

Conseguentemente

modifica l'articolo 81, al comma 2 (comma 625), riducendo il rifinanziamento del Fondo esigenze indifferibili di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10 milioni per l’anno 2018.

 


 

Articolo 13-bisSottoscrizione atto costitutivo start-up innovative (articolo 1, comma 65, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

13.02

X Commissione

 

20.11

Integra la disciplina della sottoscrizione dell’atto costitutivo di start-up innovative, prevedendo che esso possa essere sottoscritto oltre che con firma digitale anche con firma elettronica avanzata autenticata.


 

Articolo 14Esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per l’atto costitutivo start-up innovative (articolo 1, commi 66-69, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

14.5 NF

Basso

PD

20.11

Introduce il comma 3-bis (comma 69), che esonera l’atto costitutivo delle start up innovative dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.

Conseguentemente

modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo di 300 mila euro l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili (da 300 a 299,7 milioni) a decorrere dal 2017.

 


 

Articolo 14-bis - Raccolta di capitali per le piccole e medie imprese (articolo 1, comma 70, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

14.08
14.01

Giulietti
Galgano

PD
CI

23.11

Modifica il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. n. 58 del 1998), estendendo l’operatività della disciplina dei portali online per la raccolta di capitali (cd. equity crowdfunding), attualmente riservata dalla legge alle start-up innovative e alle PMI innovative, anche alla raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI in generale, come definite dalla disciplina europea, nonché degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI.

Conseguentemente, nel medesimo Testo unico il richiamo alle start-up innovative e PMI innovative, ovunque ricorra, è sostituito con il richiamo alle PMI. 

 


 

Articolo 15 - Rifinanziamento degli interventi per l’autoimprenditorialità e per le start-up innovative (articolo 1, commi 71-73, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

15.18

Relatore

 

23.11

Modifica il comma 1 (comma 71) – che autorizza la spesa di 70 milioni per il 2017 e di 60 milioni per il 2018 a favore delle iniziative per l’autoimprenditorialità - riducendola di 20 milioni di euro per l’anno 2017 e di 10 milioni di euro per l’anno 2018

Conseguentemente

introduce il nuovo articolo 18-bis (comma 115) che finanzia i centri di competenza ad alta specializzazione nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0.

15.013 NF
15.05 NF
15.03 NF

Incerti
Vignali
Abrignani

PD
NCD
SCCI-MAIE

23.11

Modifica il comma 1 (comma 71) - che prevede un’autorizzazione di spesa di 70 milioni per il 2017 e di 60 milioni per il 2018 a favore delle iniziative per l’autoimprenditorialità - riducendola di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018

Modifica il comma 2 (articolo 1, comma 72) – che dispone un rifinanziamento del Fondo crescita sostenibile di 50 milioni per l’anno 2017 e di 50 milioni per l’anno 2018 – riducendolo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

Le predette riduzioni sono a copertura dell’onere derivante dal nuovo articolo 15-bis (commi 74-75) che contiene un rifinanziamento degli interventi per il sostegno alla promozione di società cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi.

 


 

Articolo 15-bis - Sostegno alla promozione di cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi (articolo 1, commi 74-75, dell’A.C. 4127-bis-A)

                                                                                                                             

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

15.013 NF
15.05 NF
15.03 NF

Incerti
Vignali
Abrignani

PD
NCD
SCCI-MAIE

23.11

Si prevede un rifinanziamento degli interventi per il sostegno alla promozione di società cooperative tra i lavoratori provenienti da aziende in crisi.

In particolare, il comma 1 (comma 74) rifinanzia il Fondo per la Crescita Sostenibile di cui al D.L. n. 83/2012 di 5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro per l'anno 2018 destinandoli all'erogazione di finanziamenti agevolati a favore di società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e il consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno. La finalità è quella di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di imprese e la conseguente la crescita dei livelli di occupazione, richiamandosi il regime di aiuto (finanziamenti a tasso agevolato) istituito dal D.M. 4 dicembre 2014 per le società cooperative di piccola e media dimensione.

Il comma 2 (comma 75) - al fine di ampliare gli strumenti finanziari di intervento e favorire la capitalizzazione dell'impresa da parte di lavoratori – apporta modifiche all'articolo 17, della legge n. 49/1985 relativo alla partecipazione da parte del MISE al capitale sociale di società finanziarie appositamente costituite per lo sviluppo di PMI costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa.

In particolare, il comma - con una modifica al comma 5 e l’introduzione di un nuovo comma 5-bis al citato articolo 17 della legge n. 49/1985 - consente alle predette società finanziarie di sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni in società cooperative, prestiti subordinati, prestiti partecipativi, nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. In deroga a quanto previsto all'articolo 2522 del codice civile, si consente alle società finanziarie di intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci.

Rimane confermata, rispetto alla normativa vigente, per le predette società finanziarie la possibilità, anche successivamente all’assunzione di partecipazioni, di sottoscrivere gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile.


 

Articolo 16-bisTrattamenti dei crediti tributari e contributivi (articolo 1, comma 81, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

16.01 NF

Tancredi

AP

23.11

Introduce un nuovo articolo 16-bis (comma 81) che modifica l’articolo 182-ter della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942) prevedendo la possibilità di proporre, in sede di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti, il pagamento parziale o rateale dei crediti tributari e contributivi. Tale possibilità è subordinata alla condizione che il piano di pagamento preveda una soddisfazione non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione del patrimonio dell’imprenditore, anche avuto riguardo alle cause di prelazione, sulla base di una relazione giurata di un revisore legale avente i requisiti per la nomina a curatore. Il pagamento parziale o rateale può riguardare anche l’IVA per la quale attualmente è possibile esclusivamente la dilazione del pagamento

Nel caso in cui venga proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo va inserita in un'apposita classe ai fini del voto.

L’espressione del voto (così come l’adesione alla proposta di transazione nell’accordo di ristrutturazione) è attribuita esclusivamente all’ufficio dell’Agenzia fiscale competente, indipendentemente dal fatto che i crediti siano stati affidati o consegnati all’agente della riscossione.

In caso di proposta nell’ambito di accordi di ristrutturazione, l'attestazione relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili e tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.


Articolo 17 - Investimenti in startup da parte dell’INAIL (articolo 1, commi 84-85 dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

17.9

Latronico

Misto-CR

23.11

Inserisce il comma 2-bis (comma 84) che consente di rimodulare, fermo restando il limite complessivo del quaranta per cento fissato dalla legge, la percentuale delle risorse degli enti di previdenza che possono essere destinate a sottoscrivere quote di: fondi immobiliari chiusi, promossi o partecipati da enti pubblici anche territoriali e società partecipate, per la valorizzazione del rispettivo patrimonio immobiliare; fondi comuni d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali; fondi comuni di investimento immobiliare a cui sono trasferiti o conferiti immobili di proprietà dello Stato non più utilizzati dal Ministero della difesa per finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione.

17.10

Governo

 

23.11

Aggiunge il comma 2-bis (comma 85) che prevede la destinazione di 100 milioni, nell’ambito del Piano di investimenti immobiliari dell’INAIL, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche. Le Regioni dichiarano la propria disponibilità ad aderire all’operazione entro il 20 gennaio 2017, facendosi carico dei canoni di locazione. Con DPCM sono individuate le regioni ammesse alla ripartizione delle risorse e definiti i criteri di selezione dei progetti

 


 

Articolo 17-bis - Fondo sperimentale finalizzato a reintegrare l’INAIL degli obblighi di copertura assicurativa di malattie e infortuni (articolo 1, commi 86-87 dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

17.05 NF

Misiani

PD

23.11

Introduce un nuovo articolo 17-bis (commi 86 e 87), che aggiunge tra i beneficiari del Fondo sperimentale istituito per gli anni 2016-2017 presso il Ministero del lavoro - finalizzato a reintegrare l’INAIL degli obblighi di copertura assicurativa di malattie e infortuni - anche coloro che sono coinvolti in attività in favore di soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità in quanto:

§  condannati per guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;

§  tossicodipendenti condannati per un reato di lieve entità in materia di produzione, traffico, detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;

§  imputati messi alla prova.

Per le indicate finalità, il Fondo è integrato di 3 milioni di euro per il 2017.

Conseguentemente

alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia è ridotto dei seguenti importi:

2017: -3.000.000.

 


 

Articolo 18 - Agevolazione per investimenti a lungo termine (articolo 1, commi 97-98 dell’A.C. 4127-bis-A)

                                                                                   

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

18.29

Di Gioia

Misto-M. PPA-Mod.

23.11

Aggiunge il comma 9-bis (comma 97) il quale attribuisce alla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale il compito di segnalare ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario apprese nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza.

A tal fine è modificato l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509

18.31

Di Gioia

Misto-M. PPA-Mod.

23.11

Aggiunge il comma 9-bis (comma 98) il quale interviene sulla composizione dell’organo di indirizzo generale delle Casse previdenziali dei liberi professionisti, fissando un limite massimo di 50 membri elettivi (fermo restando il rapporto di uno ogni mille iscritti all'ente gestore).

 


 

Articolo 18-bis - Centri di competenza ad alta specializzazione nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0 (articolo 1, comma 115 dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

15.18

Relatore

 

23.11

Introduce l’articolo 18-bis (comma 115) che finanzia i centri di competenza ad alta specializzazione nell’ambito del Piano nazionale Industria 4.0.

L’articolo, in particolare, demanda ad un decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi di concerto con il ministero dell’economia e finanze, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge in esame, la definizione delle modalità di costituzione e delle forme di finanziamento, entro il limite di spesa di 20 milioni per il 2017 e di 10 milioni per il 2018, di centri di competenza ad alta specializzazione, nella forma di partenariato pubblico-privato, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano “Industria 4.0

 


 

Articolo 19 - Fondazione Human Technopole (articolo 1, commi 116-123 dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

19.4

Vacca

M5S

23.11

Modifica il comma 1 (comma 116) specificando che l’istituzione della Fondazione “Human technopole” deve avvenire coerentemente con il Programma nazionale per la ricerca (PNR).

19.1

19.5

XII Commissione
Lenzi



PD

23.11

Modifica il comma 2 (comma 117), inserendo il Ministero della salute – accanto al Ministero dell’economia e delle finanze ed al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca -  tra i membri fondatori della Fondazione “Human technopole”, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione medesima.

Modifica il comma 3 (comma 118), prevedendo che lo schema di D.P.C.M. cui è rimessa l’approvazione dello schema di statuto della Fondazione sia adottato anche su proposta del Ministero della salute.

Modifica il comma 8 (comma 123), prevedendo che lo schema di D.P.C.M. a cui è demandata la definizione delle modalità di attuazione dell’articolo, sia adottato anche di concerto con il Ministro della salute.

L’articolo 19 (commi 116-123) istituisce e disciplina una nuova Fondazione per la creazione di un’infrastruttura di interesse nazionale, a carattere scientifico e di ricerca applicata alle scienze per la vita, diretta a realizzare uno specifico progetto denominato “Human technopole” all’interno dell’area Expo Milano 2015. Si tratta di una Fondazione di interesse nazionale, a carattere multidisciplinare ed integrato nei settori della salute, della genomica, dell’alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni


 

Articolo 19-bisEfficientamento dei centri di ricerca (articolo 1, comma 125, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

19.05

Blazina

PD

23.11

Introduce l’articolo 19-bis (comma 125) il quale definisce di natura non commerciale – bensì rientrante fra i compiti istituzionali – la gestione (da parte della società consortile per azioni Sincrotrone di Trieste) dell’infrastruttura di ricerca FERMI (si tratta di un laser ad elettroni liberi. Qui il management). Prevede, altresì, che ad essa si applicano le disposizioni relative alla stessa società Sincrotrone di Trieste e che il suo valore non è soggetto ad ammortamento.

Dispone, infine, che alla stessa società Sincrotrone di Trieste e alle amministrazioni pubbliche che vi partecipano non si applicano, limitatamente alla stessa partecipazione, le disposizioni sulle società a partecipazione pubblica di cui al D.Lgs. 175/2016.

In base alle informazioni disponibili sul sito della società Sincrotrone, azionisti della stessa sono il Consorzio per l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste (53,70%), la regione autonoma Friuli Venezia Giulia (37,63%), il Consiglio nazionale delle ricerche (4,85%) e Invitalia Partecipazioni S.p.A. (3,82%).

 


 

Articolo 19-bisMisure per l’attuazione del Progetto dell’Area Expo 2015 (articolo 1, commi 126-139, dell’A,C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

19.01 NF
19.02 NF

Guidesi
Laforgia

LNS
PD

23.11

Aggiunge l’articolo 19-bis (commi 126-139) che prevedono la nomina di un Commissario Straordinario per la liquidazione della società EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione. (commi 126-128) ed individuano e disciplinano i contributi per la liquidazione della società, posti a carico dei relativi soci, nonché le modalità di copertura dei contributi a carico del Ministero dell’economia e delle finanze - MEF (commi 129-133). Viene altresì previsto l’avvio delle attività di progettazione per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell’Università di Milano, autorizzando a tal fine uno stanziamento per il 2017 di 8 milioni di euro (commi 134-135), nonché l’eventuale stipula di convenzioni da parte della società AREXPO S.p.A. per la collaborazione degli uffici tecnici e amministrativi dei propri soci pubblici, nonché delle rispettive società in house (comma 136). Viene inoltre modificata la disciplina relativa al trasferimento delle partecipazioni azionarie detenute dalle province di Milano e di Monza e Brianza nelle società operanti nella realizzazione e gestione di infrastrutture connesse ad “Expo 2015” (commi 137-138) e prevista, infine, la possibilità, per gli enti pubblici non economici strumentali degli enti locali e regionali soci di Expo 2015 S.p.A. di assumere personale a tempo determinato in deroga ai vincoli assunzionali e finanziari vigenti (comma 139).

Di seguito si fornisce una analisi più dettagliata delle misure contemplate da tali nuovi commi.

Commissario Straordinario per la liquidazione di EXPO 2015 (commi 126-128)

Il comma 126 prevede la nomina con apposito D.P.C.M. da emanare (su proposta del MEF) entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge – di un Commissario Straordinario per la liquidazione della società EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione.

La “Expo 2015 S.p.A.” è stata istituita il 1° dicembre 2008 quale soggetto responsabile delle attività necessarie per la realizzazione dell’evento “Expo Milano 2015”. Per una ricostruzione degli interventi normativi operati per disciplinare i diversi ambiti dell’evento, si rinvia al tema web EXPO 2015.

Il comma 127 prevede la decadenza degli organi sociali di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione, dalla data di entrata in vigore del citato D.P.C.M.

Il comma 128 prevede l’assegnazione al Commissario Straordinario dei poteri attribuiti al Collegio dei liquidatori ai sensi del primo comma dell’art. 2489 c.c.

Il 9 febbraio 2016 l’Assemblea straordinaria di Expo 2015 ha deliberato la messa in liquidazione della Società e, per l’effetto, ha nominato, in sostituzione del consiglio di amministrazione, un Collegio di cinque liquidatori.

L’articolo 2489, primo comma, del Codice civile, attribuisce, salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, ai liquidatori il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

Onde limitare l’assunzione di ulteriori oneri a carico della procedura liquidatoria, il comma 128 dispone, inoltre, che il Commissario Straordinario si avvale, per lo svolgimento dei compiti previsti dall’articolo in esame, del personale e delle strutture finora utilizzati (in virtù dell’art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 6 maggio 2013) dal Commissario Unico delegato del Governo per Expo Milano 2015.

L’incarico di Commissario unico delegato del Governo per Expo Milano 2015 è stato attribuito, dal citato D.P.C.M. 6 maggio 2013, fino al 31 dicembre 2016, a Giuseppe Sala.

L’articolo 2 di tale D.P.C.M. prevede, tra l’altro, al comma 3, che il Commissario unico si avvale, unitamente ai suoi delegati, delle strutture della società Expo S.p.A., del personale e delle risorse già esistenti presso la struttura del Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, cui il medesimo Commissario Unico subentra ad ogni effetto di legge, ovvero di personale distaccato dai soci o da enti, anche privati o società ed amministrazioni interessate, che svolgono attività correlate all'Evento nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Contributi per la liquidazione di EXPO 2015 (commi 129-133)

Il comma 129 stabilisce che l’ammontare del contributo economico-patrimoniale a carico dei soci di EXPO 2015 S.p.A. in liquidazione, così come individuato nel progetto di liquidazione adottato dal Collegio dei liquidatori, non può superare, in nessun caso, l’importo complessivo di 23,69 milioni di euro.

In base al comma 130, le risorse necessarie per la copertura integrale del Fondo di liquidazione, nella misura massima di 23,69 milioni di euro, sono poste a carico dei soci (MEF, Regione Lombardia, Camera di Commercio di Milano, Comune e Città Metropolitana di Milano), in proporzione alla partecipazione di ciascun ente al capitale sociale.

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.C.M. 6 maggio 2013, in sede di costituzione, sono soci fondatori della società EXPO 2015: il MEF, il comune di Milano, la regione Lombardia, la provincia di Milano e la Camera di commercio di Milano, secondo le quote stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze.

I soci della Società Expo 2015 S.p.A. in liquidazione sono: MEF (40% del capitale sociale), Regione Lombardia (20%), Comune di Milano (20%), Città metropolitana di Milano (10%) e Camera di Commercio di Milano (10%).

Il comma 131 prevede che il contributo economico-patrimoniale a carico del MEF non può superare la misura massima di 9,46 milioni di euro. Lo stesso comma autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La ripartizione annuale, per il periodo 2017-2021, delle citate risorse di competenza del MEF, destinate alla copertura del Fondo di liquidazione, è disciplinata dal comma 132.

Nello specifico, tale comma (in deroga a quanto previsto all’articolo 2490, primo comma, c.c.) prevede che le risorse di competenza del MEF, fissate nella misura massima di 9,46 milioni di euro, sono riconosciute, per ciascuna delle annualità 2017-2021, in via anticipata, nella misura massima, rispettivamente, di: 4.810.000 euro per il 2017; 1.480.000 euro per il 2018;  1.230.000 euro per il 2019; 1.060.000 euro per il 2020 e 880.000 euro per il 2021.

Il primo comma dell’art. 2490 del Codice civile obbliga i soggetti liquidatori alla redazione del bilancio, che deve essere presentato, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione all'assemblea o (nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 2479, vale a dire nel caso in cui l'atto costitutivo preveda che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto) ai soci. In base al primo comma dell’art. 2490 c.c., inoltre, si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti sulla redazione del bilancio.

Il medesimo comma 132 prevede altresì che il Commissario Straordinario presenti, al Dipartimento del Tesoro del MEF, il rendiconto annuale delle attività di liquidazione, concludendo tale attività entro il 2021.

Si specifica inoltre che, fermo restando quanto previsto ai commi 129 e 131 il riconoscimento, entro il loro limite massimo, delle somme relative alle annualità successive al 2017 è posto a conguaglio con la differenza tra quanto già corrisposto in via anticipata nell’annualità precedente e gli oneri effettivamente sostenuti dal Commissario Straordinario nello stesso periodo di riferimento.

Per la copertura degli oneri derivanti dal comma 132 viene prevista una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 133).

Trasferimento dei Dipartimenti scientifici dell’Università di Milano (commi 134-135)

Il comma 134 autorizza la spesa di 8 milioni di euro, per il 2017, per l’avvio delle attività di progettazione propedeutiche alla realizzazione delle strutture necessarie per il trasferimento dei Dipartimenti scientifici dell’Università di Milano.

Nella presentazione del 19 luglio 2016, curata dall’Università statale di Milano, si dà conto di una prima ipotesi progettuale per la creazione del Campus dell'Università Statale di Milano nell'Area Expo 2015.

La finalità sottesa alla norma, come dichiarato dalla norma stessa, è quella di dare compiuta attuazione al progetto di valorizzazione dell’area Expo 2015 previsto dall’art. 5 del D.L. 185/2015 (v. infra).

Il comma 135 disciplina la copertura degli oneri progettuali autorizzati dal comma precedente, disponendo riduzioni di spesa a carico:

§  dello stanziamento autorizzato dall’art. 10, comma 1, lett. d), della L. 370/1999, per rifinanziare il Fondo integrativo speciale per la ricerca, per un importo di 3 milioni di euro;

§  del Fondo investimenti ricerca scientifica e teconologica (FIRST), istituito dall’art. 1, comma 870, della L. 296/2006.

Convenzioni della società AREXPO S.p.A. (comma 136)

Il comma 136 consente alla società AREXPO S.p.A. di stipulare convenzioni al fine di avvalersi della collaborazione degli uffici tecnici e amministrativi dei propri soci pubblici e delle società in house di questi ultimi.

Si ricorda che la Società AREXPO S.p.A. ha per oggetto principale l'acquisizione delle aree del sito Expo dai soggetti privati e pubblici anche a mezzo di atti di conferimento e la messa a disposizione di dette aree alla Società Expo 2015 S.p.A. per la progettazione e la realizzazione degli interventi di trasformazione urbana in vista della manifestazione espositiva, attraverso la costituzione di un diritto di uso o di superficie o di altro diritto che comunque garantisca le finalità per le quali la messa a disposizione è realizzata (come previsto dall’art. 3 dello Statuto).

Alla società AREXPO S.p.A., con un capitale sociale pari a 94 milioni di euro, partecipano: la regione Lombardia (34,67%), il Comune di Milano (34,67%), E.A. Fiera Internazionale di Milano (27,66%), la Provincia di Milano (2,00%) e il Comune di RHO (1,00%).

L’art. 5 del D.L. 185/2015 ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro, per l'anno 2015, per le iniziative relative alla partecipazione dello Stato nell'attività di valorizzazione delle aree in uso alla Società Expo S.p.a., anche mediante partecipazione al capitale della società proprietaria delle stesse e, nell’ambito di tali iniziative, ha attribuito all'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento (commi 1 e 2). L’IIT è incaricato (dal medesimo comma 2) di elaborare un progetto esecutivo (la cui approvazione è demandata ad apposito D.P.C.M. su proposta del MEF).

Lo stesso articolo ha inoltre previsto, tra l’altro, la definizione delle iniziative finalizzate alla valorizzazione delle aree in questione e delle relative modalità attuative mediante un apposito D.P.C.M. emanato su proposta del MEF e con il supporto tecnico di Cassa depositi e Prestiti S.p.A. (comma 3).

Il comma 3 del medesimo articolo ha, inoltre, stabilito che le suddette iniziative finalizzate alla valorizzazione e le relative modalità attuative sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia, e che, a tale fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi del supporto tecnico di Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Conseguentemente, è stato adottato il D.P.C.M. del 9 marzo 2016, che, all’art. 2, specifica che, per iniziative di valorizzazione, si intendono le azioni funzionali al riutilizzo delle aree e delle opere realizzate per Expo Milano 2015, nonché allo sviluppo e alla riqualificazione delle stesse, comprese quelle relative alla fase transitoria convenzionalmente denominata “Fast Post Expo”, dirette ad assicurare l’uso collettivo delle aree o di parte di esse, prevenendone, al contempo, il possibile degrado. L’art. 3 del medesimo D.PC.M. ha previsto la partecipazione del MEF al capitale di AREXPO S.p.A. attraverso un intervento finanziario dello Stato attuato con la sottoscrizione di un aumento di capitale sociale, da deliberare ai sensi dell’articolo 2441, comma 5, del codice civile, mediante l’utilizzo, da parte del MEF, delle somme stanziate sul capitolo 7429, denominato “Spese derivanti dalla partecipazione dello Stato nell'attività di valorizzazione delle aree in uso alla Società Expo S.p.a.”, iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero.

Partecipazioni azionarie detenute dalle province di Milano e di Monza e Brianza nelle società operanti su infrastrutture connesse ad “Expo 2015” (commi 137-138)

Il comma 137 interviene sulla disciplina (prevista dai commi 49, 49-bis e 49-ter dell’art. 1 della L. 56/2014) relativa al subentro, da parte della Regione Lombardia, anche mediante società dalla stessa controllate, in tutte le partecipazioni azionarie di controllo detenute dalla provincia di Milano e le partecipazioni azionarie detenute dalla Provincia di Monza e Brianza nelle società che operano direttamente o per tramite di società controllate o partecipate nella realizzazione e gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale “Expo 2015”. Le modifiche apportate dal comma in esame consistono:

§  nella soppressione del trasferimento alla Città metropolitana di Milano e alla nuova provincia di Monza e di Brianza, in regime di esenzione fiscale, alla data del 31 dicembre 2018, delle partecipazioni originariamente detenute, rispettivamente, dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e della Brianza (ultimo periodo del comma 49). Si fa notare che la data del 31 dicembre 2018 è stata posticipata di due anni, rispetto a quella inizialmente fissata al 31 dicembre 2016, dal comma 775 della L. 208/2015, che viene contestualmente abrogato dal successivo comma 138 dell’articolo in esame.

§  nella conseguente soppressione della norma (recata dal quinto periodo del comma 49-bis) che disciplina gli effetti finanziari del trasferimento di cui al punto precedente;

In base al quinto periodo del comma 49-bis, l'eventuale differenza tra il valore rivestito dalle partecipazioni al momento del trasferimento, rispettivamente, alla città metropolitana e alla nuova Provincia di Monza e Brianza e quello accertato al momento del subentro da parte della Regione Lombardia costituisce il saldo, positivo o negativo, del trasferimento delle medesime partecipazioni a favore della città metropolitana e della nuova Provincia, che sarà oggetto di regolazione tra le parti.

§  nella conseguente soppressione delle disposizioni (recate dal quarto e quinto periodo del comma 49-ter) che disciplinano la decadenza dei componenti degli organi societari di amministrazione e di controllo in seguito al trasferimento in questione.

Assunzioni per gli enti strumentali degli enti locali e regionali soci di Expo 2015 S.p.A. (comma 139)

Il comma 139, fermo il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, prevede la possibilità, per gli enti pubblici non economici strumentali degli enti locali e regionali soci di Expo 2015 S.p.A. di assumere personale a tempo determinato, con durata fino al 31 dicembre 2019, in deroga ai vincoli assunzionali e finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di personale.

La norma finalizza la deroga in esame alle attività strettamente funzionali alla manutenzione degli investimenti di compensazione ambientale e per il paesaggio rurale realizzati per l’esposizione universale.


 

Articolo 21 - Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (articolo 1, commi 140-143, dell’A.C. 4127-bis-A)

                                                                                                                  

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

21.15 NF

21.22 NF

21.78 NF

Busin

Bratti

Gandolfi

LNA

PD

PD

23.11

Modifica il comma 1 (comma 140), aggiungendo tra le finalità del Fondo per gli investimenti anche la soluzione di questioni oggetto di procedure di infrazione europea, nonché specificando ulteriori interventi finanziabili nei settori di spesa: mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie (trasporti); rete idrica e opere di collettamento, fognatura e depurazione (infrastrutture); risanamento ambientale e bonifiche (difesa del suolo). Sono, inoltre, aggiunti i seguenti settori di spesa: investimenti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia (nuova lettera i)) ed eliminazione delle barriere architettoniche (nuova lettera l)).

È altresì, introdotto il parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di riparto del Fondo, che devono essere adottati con uno o più D.P.C.M.

Aggiunge il comma 1-bis (comma 141), che destina ulteriori risorse, a valere sulle disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione nell’ambito della programmazione 2014-2020, al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia di cui ai commi 974-978 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma e ad integrazione delle risorse stanziate sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 1 dell’articolo 21 del disegno di legge.

Il citato comma 974 ha istituito, per l'anno 2016, il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate, Il comma 978 ha istituito un «Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2016.

21.61

Terzoni

M5S

23.11

Aggiunge il comma 2-bis (comma 143) il quale istituisce presso il Ministero dell’Ambiente un fondo per la realizzazione degli investimenti per la conservazione della fauna e della flora, la salvaguardia della biodiversità e dell’ecosistema marino. La dotazione finanziaria del Fondo è pari a tre milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.


 

Articolo 21-bisSviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche (articolo 1, commi 144-145, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

21.026 NF
21.018 NF

Valente
Gandolfi

M5S
PD

23.11

Introduce l’articolo 21-bis (commi 144-145) che autorizza l’ulteriore spesa di 13 mln € per il 2017, di 30 mln € per il 2018 e 40 mln per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche, previsto dall’art. 1, co. 640 della legge di Stabilità 2016, che aveva autorizzato per tali progetti la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Gli investimenti saranno destinati a progetti individuati con decreto del MIT.

Conseguentemente

alla Tabella B l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti è ridotto dei seguenti importi:

2017: -13.000.000;

2018: -30.000.000;

2019: -40.000.000

 


 

Articolo 21-bisCriteri di indennizzo dei figli delle vittime di omicidio commesso dal coniuge (articolo 1, comma 146, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

21.020 NF

Pes

PD

23.11

Introduce l’articolo 21-bis (comma 146) secondo il quale il decreto ministeriale che dovrà determinare - nei limiti delle risorse del Fondo di rotazione di cui all’art. 14 della legge n. 122 del 2016 - i limiti dell’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti debba assicurare, in particolare, un maggior ristoro ai figli della vittima di omicidio commesso dal coniuge (o dall’ex coniuge) nonché da persona che ad essa è stata legata da relazione affettiva.

 


 

Articolo 21-bis – Piano per gli impianti sportivi nelle periferie urbane (articolo 1, comma 147, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

21.072

Parrini

PD

23.11

Aggiunge l’art. 21-bis (comma 147) che esclude dal piano pluriennale degli interventi per il  potenziamento dell'attività sportiva in aree svantaggiate e zone periferiche urbane - finanziato con le risorse del Fondo “Sport e Periferie” (art. 15 del D.L. 185/2015-L. 9/2016) - i progetti, già ammessi nel piano, già finanziati con altre risorse pubbliche. E’ fatta salva la possibilità, in sede di rimodulazione annuale del piano, di destinare le relative risorse al finanziamento di altri interventi relativi a proposte presentate dal medesimo soggetto, nei termini e nei modi già previsti dal CONI, purché risultino di analogo o inferiore importo e posseggano i requisiti richiesti. A tal fine, sono necessari la richiesta del proponente e la previa valutazione del CONI.

Il 3 febbraio 2016 il CONI ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le modalità di presentazione delle proposte di intervento sugli impianti. Il Piano è stato presentato il 12 ottobre 2016. Qui la proposta di piano presente sul sito del CONI, che è in attesa di approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di registrazione presso gli organi di controllo.

Allo scopo, si introduce il comma 3-bis nell’art. 15 del D.L. 185/2015.


 

Articolo 22 – Misure di attrazione degli investimenti. Rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero (articolo 1, commi 148-159, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

22.5
22.11

X Commissione
Basso


PD

23.11

Modifica il comma 1 (comma 148), cpv. 26-bis, lettera b), consentendo l’ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote, agli stranieri che intendono effettuare un investimento di almeno 500.000 euro in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia, nel caso in cui tale società sia una start-up innovativa iscritta nella apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8 del D.L. n. 179/2012.

22.40

Bindi

PD

23.11

Modifica il comma 1 (comma 148), capoverso Art. 26-bis, inserisce un comma 3-bis che impone all’autorità amministrativa competente per il rilascio del “visto investitori” di trasmettere all'Unità di informazione finanziaria le comunicazioni attestanti la provenienza dei fondi unitamente ad ogni altra informazione sul soggetto richiedente. Si demandano a un decreto del MISE le modalità di attuazione delle predette verifiche preliminari, da concludersi entro quindici giorni dall'inoltro del relativo scambio di informazioni e della partecipazione all'attività di prevenzione richiesta alle Forze di polizia.

22.1
22.45

I Commissione
Mazziotti Di Celso


CI

23.11

Modifica il comma 1 (comma 148), capoverso Art. 26-bis, comma 4, aggiungendo, tra le cause di revoca del “visto investitori” la dismissione dell'investimento in titoli emessi dal Governo italiano ovvero in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia prima della scadenza di due anni previsto al comma 1, lettere a) e b).

22.39

Bindi

PD

23.11

Modifica il comma 1 (comma 148), capoverso Art. 26-bis, in cui inserisce un comma 7-bis, introducendo una nuova ipotesi di reato per chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta del “visto investitori”, esibisce o trasmette atti o documenti falsi ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero, per la quale si prevede la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. In relazione alla certificazione sulla provenienza lecita dei fondi per l’investimento si applicano i reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio ove ne ricorrano i presupposti di legge (articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale), nonché del reato di trasferimento fraudolento di valori (articolo 12-quinquies del D.L 8 giugno 1992, n. 306).


 

Articolo 23-bis – Risorse finanziarie da destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità (articolo 1, comma 163, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

     Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

                                                               Oggetto        

23.07 NF

Oliverio

PD

23.11

Introduce l’articolo 23-bis (comma 163) che destina 50 milioni di euro per 2017 al completamento delle procedure di stabilizzazione, con contratto a tempo determinato, dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità della regione Calabria, prevedendo che la regione medesima provveda, con propria legge regionale, a coprire gli ulteriori oneri finanziari derivanti dall’intervento.

Conseguentemente

allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali”, Programma 2.5 “Rapporti finanziari con enti territoriali”, sono apportate le seguenti riduzioni:

2017: -50.000.000

 


 

Articolo 23-bis – Proroga dell’esclusione del contributo di licenziamento in caso di cambi di appalto (articolo 1, comma 164, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

     Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

23.023 NF
23.013 NF
23.020 NF
23.022 NF
35.043 NF

Matarrese
Marco Di Maio
Dell’Aringa
Fantinati
Marchi

CI
PD
PD
M5S
PD

23.11

Introduce l’articolo 23-bis (comma 164) che dispone l’applicazione a regime della disposizione (di cui la normativa vigente prevede l’applicazione per il solo periodo 2013-2016) in base alla quale il contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro (pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni) non è dovuto in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o in caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Conseguentemente

Modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo di 37,8 milioni l’incremento annuale del Fondo per esigenze indifferibili.

 


 

Articolo 25Monitoraggio e prosecuzione della sperimentazione relativa all'APE, all'APE sociale e a RITA (articolo 1, commi 166-186, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

25.44
25.6

Damiano
XI Commissione

PD

21.11
pom.

Sopprime l’ultimo periodo del comma 1 (comma 166) e del comma 21 (comma 186)che prevedono che entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifichi i risultati della sperimentazione relativa all’APE (anticipo pensionistico) e all’APE sociale.

Conseguentemente

aggiunge l’articolo 27-bis (comma 193), recante “Monitoraggio e prosecuzione della sperimentazione relativa all’APE, all’APE sociale e a RITA”.

25.53 NF
25.34 NF

Ventricelli
Simonetti

PD
LNA

21.11
pom.

Precisa la denominazione riportata negli Allegati C ed E, relativi alle professioni per le quali trova applicazione l’APE sociale e la nuova disciplina per il pensionamento dei lavoratori cd. precoci, sostituendo “professori di scuola pre-primaria” con “Insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido” (la modifica ha carattere formale)

25.57 NF

Marchi

PD

23.11

Introduce una serie di modifiche alla disciplina dell’APE e dell’APE sociale.

Per quanto riguarda l’APE si prevede:

§  che il termine per l’esercizio del diritto di recesso dal contratto è ridotto a 14 giorni (rispetto ai 30 giorni previsti dalla normativa vigente, di cui all’articolo 67-duodecies, comma 2, del decreto legislativo n.206/2005, per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita e schemi pensionistici individuali);

§  che l’APE costituisce sempre credito ai consumatori (ai fini dell’applicazione del titolo VI del  Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, recante norme in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e di rapporti con i clienti), anche al di sopra del limite di importo di 75.000 euro;

§  con riferimento alla possibilità di integrazione del montante contributivo del lavoratore da parte del datore di lavoro, che si applichino le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dalla normativa vigente (articolo 116, comma 8, della legge n.388/2000) per i contributi previdenziali obbligatori.

Per quanto riguarda l’APE sociale si prevede che l’indennità è compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro 8.000 euro annui e con la percezione di redditi da lavoro autonomo entro 4.800 annui (il testo del ddl fissa un unico limite a 8.000 euro annui).


Articolo 27-bisMonitoraggio e prosecuzione della sperimentazione relativa all’APE, all’APE sociale e a RITA (articolo 1, comma 193, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

               Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

25.44
25.6

Damiano
XI Commissione

PD

21.11
pom.

Aggiunge l’articolo 27-bis (comma 193), recante “Monitoraggio e prosecuzione della sperimentazione relativa all’APE, all’APE sociale e a RITA”, che dispone che il Governo, entro il 10 settembre 2018, trasmette alle Camere una relazione sui risultati delle sperimentazioni relative all’APE (anticipo pensionistico), all’APE sociale e a RITA (rendita integrativa temporanea anticipata) e formula proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione.

 


Articolo 29 – Cumulo periodi assicurativi (articolo 1, commi 195-198, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

0.29.1.1

29.1

Relatore

XI Commissione

 

23.11

Modifica il comma 1, lettera a) (comma195), così intervenendo sulle modalità di cumulo dei periodi assicurativi di cui all’art. 1, co. 239, della L. 228/2012 ed estendendo anche ai soggetti iscritti alle casse professionali privatizzate la facoltà di conseguire un’unica pensione cumulando i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso due (o più) forme di assicurazione obbligatorie (compresa le Gestione separata INPS) che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle gestioni interessate, qualora non siano in possesso dei requisiti per il trattamento pensionistico.

Conseguentemente:

modifica il comma 2 dell’articolo 81 (comma 625), riducendo (secondo quanto disposto dal subemendamento 0.29.1.1) di 6 mln di euro per il 2017, di 12 mln di euro nel 2018, di 18 mln di euro nel 2019, di 24 mln di euro nel 2020, di 32 mln di euro nel 2021, di 41 mln di euro nel 2022, di 50 mln di euro nel 2023, di 62 mln di euro nel 2024, di 75 mln di euro nel 2025 e di 89 mln di euro a decorrere dal 2026 l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili, a copertura dell’estensione ai soggetti iscritti alle casse professionali privatizzate della possibilità di cumulare i periodi assicurativi con le modalità di cui all’art. 1, co. 239, della L. 228/2012


 

Articolo 31Lavori usuranti (articolo 1, comma 206-209, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

31.6

Marchi

PD

21.11
pom.

Aggiunge la lettera c-bis) al comma 1 (comma 206), modificando i termini attualmente previsti per la trasmissione, da parte del lavoratore che svolge attività usuranti, della domanda e della relativa documentazione per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato previsto per tali lavoratori.

Si dispone che la domanda e la relativa documentazione devono essere trasmesse:

§  entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati entro il 31 dicembre 2016 (non a decorrere dal 1° gennaio 2012, come attualmente previsto);

§  entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel corso del 2017;

§  entro il 1° maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

31.2 NF

Rostellato

PD

23.11

Modifica il comma 3 (comma 208) specificando che le modificazioni al DM lavoro del 20 settembre 2011 - che disciplina le modalità di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti - sono apportate con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia.

Inoltre, prevede che siano introdotte semplificazioni nella documentazione necessaria ai fini della certificazione del beneficio dell’accesso anticipato al pensionamento.

31.5

Gribaudo

PD

23.11

Aggiunge il comma 3-bis (comma 209) il quale Interviene sui benefici previdenziali per i centralinisti telefonici non vedenti, prevedendo che il beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio sia utile non solo ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva (come stabilito dalla normativa vigente, di cui all’articolo 9, comma 2, della legge n.113/1985), ma anche per l’incremento dell’età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo contributivo.

Conseguentemente

Modifica l’articolo 81, comma 2, (comma 625) riducendo di 0,6 milioni di euro l’incremento annuo del Fondo per le esigenze indifferibili


 

Articolo 32No tax area pensionati (articolo 1, commi 210-211, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

32.1 NF

Sottanelli

SCCI-MAIE

 

23.11

Aggiunge il comma 1-bis (comma 211) che estende ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali in materia di esenzione dall’imposta sui redditi.

Conseguentemente

Modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo di 7,8 milioni di euro l’incremento annuo del Fondo per le esigenze indifferibili.

 


 

Articolo 33 Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico (articolo 1, commi 212-221, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

33.30 NF

Giacobbe

PD

23.11

Modifica il comma 7 (comma 218) aumentando (da 27.700) a 30.700 il numero dei soggetti beneficiari della cd. ottava salvaguardia dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico.

In particolare, si modifica il comma 3, lettera a) (comma 214) prevedendo l’incremento di 3.000 unità; tale incremento riguarda la categoria dei lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 (o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione, precedente alla data di licenziamento, di procedure concorsuali, anche in mancanza dei predetti accordi), che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore della riforma pensionistica, per i quali il termine entro il quale devono aver cessato l’attività lavorativa è posticipato al 31 dicembre 2014 (in luogo del 31 dicembre 2012, previsto dal disegno di legge) (comma 3, lettera a).

L’ampliamento della platea dei beneficiari della salvaguardia comporta maggiori oneri per  161 milioni di euro (coperti a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica) di cui (nuovo comma 8-bis, comma 220):

§  3 milioni per il 2017

§  10 milioni per il 2018

§  22 milioni per il 2019

§  30 milioni per il 2020

§  31 milioni per il 2021

§  28 milioni per il 2022

§  18 milioni per il 2023

§  10 milioni per il 2024

§  6 milioni per il 2025

§  3 milioni per il 2026.


 

Articolo 33-bis Estensione opzione donna ((articolo 1, commi 222-225, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

33.021

Relatore

 

23.11

Introduce l’articolo 33-bis (commi 222-225) che estende la possibilità di usufruire della cd. opzione donna, ossia la possibilità per le lavoratrici donne di accedere al trattamento pensionistico anticipato in presenza di determinati requisiti, alle lavoratrici donne che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti (di cui all’art. 1, c. 9, della L. 243/2004) per effetto degli incrementi della speranza di vita (di cui all’art. 12 del D.L. 78/2010).

Ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, rimangono comunque fermi per le predette lavoratrici la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita e alle decorrenze, nonché il sistema di calcolo contributivo.

A quota parte degli oneri derivanti dall’applicazione della suddetta previsione (valutati in 18,3 milioni di euro per il 2017, 47,2 per il 2018, 87,5 per il 2019, 68,6 per il 2020, 34,1 per il 2021 e 1,7 per il 2022) si provvede:

§  quanto a 4,5 milioni di euro per il 2019, a 2,5 per il 2020, a 0,9 per il 2021 e a 0,2 per il 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dalle suddette misure;

§  quanto a 22,2 milioni di euro per il 2018, a 52,5 per il 2019 e a 33,6 per il 2020 mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell’INPS di una quota di pari importo annuo delle entrate derivanti dall’aumento del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria (di cui all’art. 25 della L. 845/1978), anche in deroga a quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 150/2015 che destina parte delle entrate derivanti dal suddetto contributo al Fondo di rotazione per la formazione professionale e al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (che sono tra le risorse attribuite all’ANPAL dal medesimo art. 5 del D.Lgs. 150/2015). Sono escluse le somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua;

§  quanto a 25 milioni di euro per il 2018, a 30,5 per il 2019, a 32,5 per il 2020, 33,2 per il 2021 e a 1,5 per il 2022 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Conseguentemente

Modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625), disponendo una riduzione del rifinanziamento del Fondo per esigenze indifferibili di 18,3 milioni di euro per il 2017.

 


 

Articolo 33-bisRifinanziamento prepensionamento giornalisti (articolo 1, commi 226-232, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

33.022

Relatore

 

23.11

Aggiunge l’articolo 33-bis (commi 226-232), che rifinanzia l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale (di cui all’art. 37 della L. 416/19814), per un importo pari a 5,5, mln di euro annui per il triennio 2017-2019, 5 mln di euro per il 2020 e 1,5 mln di euro per il 2021. Tale intervento è aggiuntivo al rifinanziamento già disposto dall’art. 1-bis del D.L. 90/2014. A tal fine sono aumentati i limiti spesa all’uopo stabiliti dall’art. 41-bis, co. 7, del D.L. 208/2007 (comma 226).

I prepensionamenti sono erogati ai giornalisti interessati dai piani di ristrutturazione o riorganizzazione presentati al Ministero del lavoro prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio, anche nel caso in cui sia esperito il loro termine di durata (comma 227). In tali casi, non si tiene conto (ai fini della decorrenza dei trattamenti ovvero della decadenza dell’opzione al prepensionamento di 60 giorni dal maturare delle condizioni di anzianità contributiva richiesta) del periodo che intercorre dalla data di scadenza del piano di ristrutturazione o conversione e l’entrata in vigore della legge di bilancio.

Agli oneri derivanti dal rifinanziamento in esame concorre lo specifico contributo aggiuntivo da versare (da parte dei datori di lavoro) all’INPGI per il finanziamento dell’onere eccedentario rispetto alle apposite risorse stanziate per il prepensionamento (di cui all’art. 41-bis, co. 7, secondo periodo, del D.L. 208/2007) (comma 228).

Il finanziamento per il prepensionamento viene revocato nel caso in cui i giornalisti interessati instaurino rapporti di lavoro (dipendente o autonoma anche sotto forma di collaborazione) ovvero sottoscrivano contratti per la cessione del diritto d’autore (comma 229).

All’onere finanziario si provvede (comma 230):

§  quanto a 5,5 mln di euro per il 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione e informazione (per la quota destinata agli interventi della Presidenza del Consiglio);

§  quanto a 5,5 mln di euro annui per il biennio 2018-2019, a 5 mln di euro per il 2020 e a 1,5 mln di euro per il 2021 tramite un corrispondente versamento di un pari importo all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili su un’apposita contabilità speciale (su cui affluiscono 147,5 mln di euro del Fondo per il pluralismo e l’innovazione e informazione sempre per la quota destinata agli interventi della Presidenza del Consiglio).

Alla compensazione di tali oneri si provvede mediante il corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali per importi di pari entità per gli stessi anni in precedenza evidenziati (comma 231), che per tale motivo è incrementato di 17,5 mln di euro per il 2017 (comma 232)


 

Articolo 35-bisDisposizioni in materia di finanziamenti per la povertà (articolo 1, commi 238-239, dell’A.C. 4127-bis-A)

                         

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

35.06 NF

Covello

PD

21.11
pom

Aggiunge l’articolo 35-bis (commi 238-239), il cui comma 238 dispone, dal 2017, un incremento a regime di 150 milioni a valere sullo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, istituito dall’art. 1, comma 386 della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015). Conseguentemente, dal 2017, viene ridotta di 150 milioni annui l’autorizzazione di spesa per il finanziamento dell’Assegno di disoccupazione – ASDI di cui all’articolo 16, comma 7, del D.Lgs. 22/2015; autorizzazione poi rifinanziata a regime ai sensi dell’art. 43, co. 5, del D. Lgs. 148/2015 (270 milioni per il 2017, 170 milioni per il 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2019).

Nelle more dell’attuazione dei provvedimenti legislativi finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta, e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti, e nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, il comma 239 demanda ad un decreto interministeriale - Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze - l’aggiornamento per il 2017 dei criteri per l’accesso alla misura di contrasto alla povertà, denominata Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) anche al fine di ampliare la platea dei beneficiari nel rispetto delle priorità previste dalla legislazione vigente. Il decreto interministeriale, che dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio, definirà pure le modalità di prosecuzione della sperimentazione dell’assegno di disoccupazione (ASDI), anche mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.

Si ricorda che, a legislazione vigente, nelle more della definizione del Piano nazionale triennale per la lotta alla povertà e all'esclusione, il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), come previsto dal comma 387 della stabilità 2016, è stato esteso a tutto il territorio nazionale secondo le modalità attuative indicate dal decreto del 26 maggio 2016 Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA). Il SIA è una misura di contrasto alla povertà basata su un sostegno economico condizionato all’attivazione di percorsi lavorativi e formativi verso l’inclusione e l’autonomia. Questi i criteri di accesso al SIA stabiliti dal decreto del maggio 2016:

§  requisiti del nucleo familiare richiedente: presenza di un figlio minorenne, di un figlio disabile, ovvero di una donna in stato di gravidanza accertata;

§  requisiti concernenti la condizione economica del nucleo familiare: ISEE inferiore a 3.000 euro; trattamenti di natura previdenziale e assistenziale non superiori a 600 euro mensili; vincoli riguardanti il possesso di autoveicoli; impossibilità di beneficiare contemporaneamente di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati.

§  valutazione multidimensionale del bisogno. La valutazione tiene conto dei carichi familiari, della situazione economica e di quella lavorativa. Sono favoriti i nuclei con il maggior numero di figli minorenni, specie se piccoli (età 0-3); in cui vi è un genitore solo; in cui sono presenti persone con disabilità grave o non autosufficienti.

 


 

Articolo 35-bisInterventi in materia di politiche del lavoro (articolo 1, comma 240, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

35.053 NF

Damiano

PD

21.11
pom

Introduce l’articolo 35-bis (comma 240) che pone i seguenti interventi a carico del Fondo sociale occupazione e formazione:

§  restituzione dell’anticipazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio per interventi di pubblica utilità e socialmente utili nei territori di Genova Cornigliano, per un importo pari a 5 mln di euro;

§  proroga dei benefici contributivi per incentivare le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore (previsti dall’art. 32, co. 1, del D.Lgs. 150/2015) fino al 31 dicembre 2017 (in luogo del 31 dicembre 2016), per importi pari a 2,6 milioni di euro per il 2017, 5,6 milioni di euro per il 2018 e 3 milioni di euro per il 2019. Contestualmente, vengono destinati 27 mln di euro per il 2017 per finanziare le risorse per i percorsi formativi rivolti al contratto di apprendistato richiamato e per i percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro;

§  incremento di 15 milioni di euro annui del finanziamento del beneficio consistente nella riduzione contributiva per i datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà (ad essi dovuta per i lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro);

§  finanziamento per un importo di 30 milioni di euro per il 2017 delle misure di sostegno al reddito (in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente) per i lavoratori dei call-center.


 

Articolo 35-bis – Congedo per le lavoratrici autonome vittime di violenza di genere (articolo 1, commi 241-242, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

35.023 NF

Gribaudo

PD

23.11

Introduce l’articolo 35-bis (commi 241-242) che riconosce alle lavoratrici autonome vittime di violenza di genere il diritto all’astensione dal lavoro nella misura massima di tre mesi con diritto a percepire una indennità giornaliera dell’80 per cento del salario minimo.

Conseguentemente

Modifica l’articolo 81, comma 2 (commi 625) riducendo di 1,4 milioni l’incremento annuale del Fondo per esigenze indifferibili, a copertura del nuovo articolo 35-bis.

 


 

Articolo 35-bis – Norme in materia di localizzazione e svolgimento dei servizi di call center (articolo 1, comma 243, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

35.050 NF

Miccoli

PD

23.11

Introduce l’articolo 35-bis (comma 243) volto a modificare la disciplina dei call center recata dall’articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012.

In primo luogo è esteso l’ambito di applicazione, che ora riguarda tutti i call center, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati (comma 1 dell’art. 24-bis).

La delocalizzazione dell’attività di call center deve essere comunicata 30 giorni (anziché 120 giorni) prima del trasferimento, oltre che al Ministero del lavoro e al Garante per la protezione dei dati personali, all’Ispettorato nazionale del lavoro e al Ministero dello sviluppo economico, indicando a quest’ultimo le numerazioni messe a disposizione del pubblico per il servizio delocalizzato (comma 2). Si prevede una sanzione amministrativa pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva (comma 7), mentre per gli operatori che hanno già delocalizzato viene confermata la precedente misura della sanzione, pari a 10.000 euro per ciascun giorno di violazione (comma 3).

Si estende a qualsiasi beneficio, anche fiscale o previdenziale, il divieto di erogazione ad operatori economici che delocalizzano - successivamente all’entrata in vigore della legge - le attività di call center in paesi che non siano membri dell’Unione europea (comma 4).

Viene garantita nell’ambito della medesima chiamata la possibilità di ricevere il servizio da un operatore collocato nel territorio nazionale o dell’Unione europea (comma 5), pena una sanzione amministrativa pari a 50.000 euro per ogni giorno di violazione (comma 7).

Ai sensi del comma 8, anche il soggetto che affida il servizio all’esterno è considerato titolare del trattamento dei dati personali ed è responsabile in solido con il soggetto gestore.

Si introduce un obbligo di comunicazione della localizzazione del call center (comma 9).

Per le amministrazioni aggiudicatrici l’offerta migliore viene definita al netto delle spese del personale (comma 10). Si introduce, infine, l’obbligo di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (comma 11).


 

Articolo 35-bis – Fondo di solidarietà per il settore pesca (articolo 1, commi 244-248, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

35.032 NF

Rostellato

PD

23.11

Introduce l’articolo 35-bis (commi 244-248) che prevede l’istituzione, con decreto del Ministro del lavoro, del il Fondo di solidarietà per il settore pesca (FOSPE) presso l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, al fine di garantire la continuità del reddito dei lavoratori del settore pesca, con una dotazione di 1 milioni di euro per l’anno 2017. Il fondo è altresì alimentato da contribuzione volontaria ripartita tra datori li lavoro e lavoratori in misura pari a, rispettivamente, due terzi e un terzo.

Conseguentemente

Alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole è ridotto dei seguenti importi:

2017: -1.000.000.

 


 

Articolo 35-bis – Reversibilità (articolo 1, comma 249, dell’A.C. 4127-bis-A)

                                                                                                                                               

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

35.035 NF
23.013 NF

Alberto Giorgetti
Da Villa

FI-PdL
M5S

23.11

Introduce l’articolo 35-bis (comma 249) che prevedendo che le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, se percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo a fini fiscali solo per l’importo eccedente 1.000 euro.

Conseguentemente

Modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo di 36,7 milioni per l’anno 2017 e di 40 milioni a decorrere dal 2018 l’incremento annuale del Fondo per esigenze indifferibili.

 


 

Articolo 35-bis – Interventi per i lavoratori affetti da malattie derivanti dall’esposizione all’amianto (articolo 1, comma 250, dell’A.C. 4127-bis-A)

                                                                                                                                               

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

35.07 NF

25.117 NF

33.07 NF

24.01 NF



Blazina

Duranti

Piras

D’Alessandro

 

PD

SI

SI

SCCI-MAIE

 

23.11

Introduce l’articolo 35-bis (comma 250) che riconosce il diritto a una pensione di inabilità per i lavoratori affetti da patologie asbesto correlate (derivanti dall’esposizione all’amianto), riconosciute di origine professionale o derivanti da causa di servizio, anche nel caso in cui questi non si trovino in condizioni di assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Il beneficio è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate emergano scostamenti rispetto alle risorse finanziarie stanziate, il riconoscimento della pensione è differito sulla base di specifici criteri di priorità (età, anzianità contributiva, data della domanda).

Nel caso di dipendenti pubblici si prevede che l’indennità di fine servizio sia corrisposta solo al momento della maturazione degli ordinari requisiti pensionistici.

Infine, si rimanda a un decreto interministeriale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di attuazione dell’intervento.

Conseguentemente

Modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo di 20 milioni per il 2017 e di 30 milioni a decorrere dal 2018 l’incremento annuale del Fondo per esigenze indifferibili.

 


 

Articolo 35-bis – Fondi regionali per l’occupazione dei disabili (articolo 1, comma 251, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

35.060

Governo

 

23.11

Introduce l’articolo 35-bis (comma 251) che prevede la riattribuzione delle risorse del Fondo per il diritto al lavoro ai disabili (le cui risorse finanziano la corresponsione da parte dell'INPS degli incentivi ai datori di lavoro che assumono lavoratori disabili nonché i progetti sperimentali di inclusione lavorativa delle persone disabili da parte del Ministero del Lavoro), già trasferite a Regioni e Province autonome e non impegnate a favore dei beneficiari, ai Fondi regionali per l’occupazione dei disabili (istituiti per il finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi) e prioritariamente utilizzate per finanziare gli incentivi alle assunzioni di persone con disabilità successive al 1° gennaio 2015 non coperte dal Fondo per il diritto al lavoro ai disabili.


 

Articolo 36Norme sulla contribuzione studentesca (articolo 1, commi 252-267, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

36.5

Ghizzoni

PD

21.11
pom

Modifica i commi 1, 2, 4, 5, 6, 9 e 11 e aggiunge i commi 4-bis, 9-bis e 9-ter (commi 252-267). In particolare, oltre ad alcuni coordinamenti interni al testo e ad alcune rettifiche e integrazioni dei riferimenti alla normativa pregressa:

§  estende la disciplina relativa all’esonero anche agli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale (mentre il testo del ddl la prevede solo per gli iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico), nonché agli studenti iscritti al primo anno fuori corso (mentre il ddl prevedeva che gli studenti dovessero essere iscritti da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio);

§  chiarisce che le disposizioni sulla tassa regionale per il diritto allo studio che restano ferme sono tutte quelle recate dall’art. 3, co. 20-23, della L. 549/1995 (e non solo quelle recate dall’art. 18, co. 8, del d.lgs. 68/2012, che, novellando il co. 21 della stessa L. 549/1995, ha modificato esclusivamente gli importi della tassa);

§  chiarisce che, ai fini dell’esonero, gli studenti iscritti al primo anno accademico devono soddisfare solo il requisito relativo all’ISEE (che resta previsto fino a € 13.000);

§  amplia la platea di studenti per i quali è fissata nel 7% della quota di ISEE eccedente € 13.000 (percentuale contestualmente abbassata dall’8% previsto dal ddl) la misura massima del contributo onnicomprensivo annuale dovuto dagli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è compreso fra € 13.001 ed € 30.000 (rispetto ad € 25.000 previsti dal ddl) e che soddisfano i requisiti relativi all’iscrizione all’università da un numero di a.a. inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio aumentata di uno e al numero di crediti formativi universitari conseguiti.

Anche per tale fattispecie dovrebbe essere specificata la disciplina applicabile agli studenti iscritti al primo anno accademico;

§  amplia la platea di studenti per i quali il contributo onnicomprensivo annuale è fissato in misura non superiore a quello determinato ai sensi del precedente punto, aumentato del 50%, con un valore minimo di € 200, stabilendo che ciò si applica a coloro che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è compreso fra € 13.001 ed € 30.000 (rispetto ad  € 25.000 previsti dal ddl) e che soddisfano solo il requisito relativo al numero di crediti formativi universitari conseguiti.

Anche per tale fattispecie dovrebbe essere specificata la disciplina applicabile agli studenti iscritti al primo anno accademico;

§  abroga gli artt. 2 e 3 del D.P.R. 306/1997 che prevedono, oltre che i criteri per la determinazione dei contributi universitari per i corsi di laurea (e, attualmente, laurea magistrale), che gli studenti contribuiscono alla copertura del costo dei servizi offerti dalle università mediante il pagamento dei contributi universitari e della tassa di iscrizione. Ciò conferma, dunque, che, per gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, il nuovo contributo onnicomprensivo assorbirà l’attuale tassa di iscrizione.

Si segnala che il riferimento alla tassa di iscrizione è presente anche in altri articoli del D.P.R.;

§  prevede che il regolamento in materia di contribuzione studentesca che ogni università statale deve approvare stabilisce il contributo annuale dovuto dagli iscritti ai corsi e alle scuole di specializzazione. Si tratta, sostanzialmente, di quanto già previsto dall’art. 4 del D.P.R. 306/1997, che prevede altresì che gli stessi studenti siano tenuti anche al pagamento della tassa di iscrizione.

Si valuti se effettivamente sia questa l’intenzione, alla luce della nuova disciplina prevista per gli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale;

§  dispone che gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari.

§  aumenta l’incremento del FFO conseguente alla nuova disciplina sugli esoneri dal pagamento dei contributi universitari (da € 40 mln) a € 55 mln per il 2017 e (da € 85 mln) a € 105 mln dal 2018.

Conseguentemente

modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625), diminuendo (da € 300 mln) a € 285 mln per il 2017 e (da € 300 mln) a € 280 mln dal 2018 l’incremento annuo previsto per il Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

 


 

Articolo 37Finanziamento del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio (articolo 1, commi 268-272, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

37.1

VII Commissione

 

21.11
pom.

Modifica i commi 1 e 2 (commi 268-269), inserendo il riferimento normativo relativo al Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio. Inoltre, nell’ambito del comma 2, finalizza alla gestione delle risorse dello stesso Fondo (e non all’accesso alle stesse) la razionalizzazione, da parte di ciascuna regione, degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio.

37.2

VII Commissione

 

21.11
pom.

Modifica il comma 2 (comma 269), prevedendo che negli organi direttivi dell’ente erogatore dei servizi per il diritto allo studio costituito in ciascuna regione debba essere comunque presente una rappresentanza degli studenti.

37.5

Ghizzoni

PD

21.11
pom.

Modifica i commi 4 e 5 (commi 271-272). In particolare, nel comma 272 inserisce il riferimento al comma 3 dell’art. 18 del d.lgs. 68/2012, in base al quale le regioni che concorrono al soddisfacimento del fabbisogno finanziario necessario per il sostegno del diritto allo studio degli studenti capaci e meritevoli in misura maggiore rispetto al 40% dell’apporto dello Stato richiesto dal comma 1, lett. c), del medesimo art. 18, hanno diritto all'assegnazione di specifici incentivi nel riparto del fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio e del FFO. Inoltre, nel medesimo comma 4 aumenta (da 20) a 60 giorni il termine previsto per il parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto interministeriale che determina i fabbisogni finanziari regionali.

Al comma 273 prevede, anzitutto, che l’attribuzione al bilancio dell’ente regionale erogatore dei servizi per il diritto allo studio delle risorse del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio avviene entro il 30 settembre di ogni anno.

Dispone, inoltre, che, nelle more della razionalizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio – finalizzata, in base al co. 269, all’istituzione, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un unico ente erogatore in ciascuna regione – le risorse sono comunque trasferite agli enti regionali erogatori, previa indicazione, da parte di ciascuna regione, della quota da trasferire a ciascuno di essi.

Si segnala che il termine previsto dal co. 269 per la razionalizzazione degli enti erogatori regionali sarebbe perfettamente compatibile con il termine previsto per l’attribuzione delle risorse a un unico ente.

37.4

VII Commissione

 

21.11
pom.

Modifica il comma 5 (commi 272), chiarendo, attraverso il richiamo alla disposizione istitutiva del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, che tutte le risorse dello stesso Fondo sono attribuite direttamente al bilancio dell’ente erogatore dei servizi per il diritto allo studio.


 

Articolo 38 Borse nazionali per il merito e la mobilità (articolo 1, commi 273-289, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

38.5 NF

Ghizzoni

PD

23.11

Modifica i commi 3, 4, lett. a), 10, 11 e 16 (commi 275, 276, 282 e 289). In particolare, oltre ad alcuni coordinamenti interni al testo e ad alcune rettifiche dei riferimenti alla normativa pregressa:

§  prevede che il bando per le borse nazionali per il merito e la mobilità, sia emanato sentita la Conferenza Stato-regioni.

Trattandosi di un intervento di sostegno del diritto allo studio – materia rimessa alla competenza esclusiva delle regioni a statuto ordinario – occorre valutare se il principio di leale collaborazione richiesto dalla giurisprudenza costituzionale non richieda l’adozione di un’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

§  con riferimento al requisito relativo all’ISEE, richiama (oltre che l’art. 8 del DPCM 159/2013) la disciplina transitoria per il calcolo introdotta con l’art. 2-sexies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016);

§  dispone che la quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le borse nazionali per il merito e la mobilità – che deve essere accertata entro il 15 settembre di ogni anno con decreto del MIUR – confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio.


 

Articolo 41 – Finalità, oggetto, ambito di applicazione e procedure per il finanziamento delle attività di ricerca e per la semplificazione (articolo 1, commi 295-307, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

41.10

Ascani

PD

21.11 pom.

Aggiunge il comma 11-bis (comma 306), che autorizza l’assunzione, da parte dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dal 2017, di 13 funzionari valutatori tecnici e 2 funzionari amministrativi appartenenti all’Area terza del CCNL Ministeri e 2 unità di Area seconda del medesimo CCNL, per complessive 17 unità.

Si tratta, sostanzialmente, di un ampliamento della dotazione organica del personale non dirigenziale dell’ANVUR, fissata in 12 unità di area III e 3 unità di area II dall’All. A del regolamento concernente la struttura e il funzionamento dell’Agenzia, adottato con DPR 76/2010, e così confermata dalla tab. 38 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013.

A fronte della dotazione organica sopra indicata, quella effettiva, in base ai dati presenti sul sito dell’ANVUR, è di 10 unità di area III e 2 unità di area II.

L’assunzione avviene mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali in corso di validità e, per l’eventuale quota non coperta, mediante l’avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all’art. 30 del d.lgs.165/2001 (passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento).

Conseguentemente

modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625), diminuendo (da € 300 mln) a € 299 mln per il 2017 l’incremento annuo previsto per il Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

41.1

41.11

VII Commissione
Ghizzoni

 

 

PD

 

23.11

Modifica i commi 2, 3, 4 e 6 (commi 296, 297, 298 e 300). In particolare, oltre ad alcuni coordinamenti interni al testo e ad alcune rettifiche dei riferimenti alla normativa pregressa:

§  dispone che l’unico requisito per l’inclusione nell’elenco dei ricercatori e nell’elenco dei professori di seconda fascia che possono richiedere il finanziamento è costituito da una produzione scientifica individuale, negli ultimi 5 anni, almeno pari ad un indicatore della produzione scientifica – distinto per ricercatori e per professori di seconda fascia – calcolato dall’ANVUR per ciascun settore scientifico-disciplinare, sulla base dei dati disponibili per l’ultimo triennio;

§  prevede che l’assegnazione del finanziamento deve tener conto dell’ordine dei due elenchi, in modo da soddisfare il 75% delle domande presentate dai ricercatori e il 25% di quelle presentate dai professori di seconda fascia.

41.26

Mottola

SCCI-MAIE

23.11

Aggiunge il comma 11-bis (comma 307) il quale autorizzata a decorrere dall'anno 2017 una spesa ulteriore di 1 milione di euro annui al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM).

Conseguentemente

Modifica l’articolo 81, il comma 2 (comma 625), riducendo 1 milione di euro l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili a decorrere dal 2017.

 

L’art. 1, comma 1, lettera b), del D.L. n. 81/2004 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica) ha istituito l’Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con l'Istituto superiore di sanità e altre istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione «Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM», disponendone contestualmente il relativo finanziamento. Si ricorda che la legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) all’art. 1, comma 419, al fine di potenziare l'attività di ricerca da esso svolta, a decorrere dal 2016 ha autorizzato la spesa di 1.000.000 di euro.

 


 

Articolo 42 – Esonero contributivo alternanza scuola lavoro (articolo 1, commi 308-313, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

42.7
42.40

Binetti
Latronico

AP
Misto-CR

 

21.11 pom.

Aggiunge il comma 3-bis (comma 311), in base al quale le risorse destinate all’attuazione del sistema di alternanza scuola-lavoro dall’art. 1, co. 39, della L. 107/2015, pari a € 100 mln a decorrere dal 2016, sono ripartite oltre che tra le istituzioni scolastiche statali anche tra le scuole paritarie private e degli enti locali, che insieme costituiscono il sistema nazionale di istruzione (art. 1, L. 62/2000).

A tal fine, modifica l’ultimo periodo del co. 39 citato, allo scopo di estendere l’ambito di operatività del sistema di alternanza scuola lavoro.

Si segnala che, all’esito della novella, non risultano precisate le modalità di ripartizione delle risorse tra le scuole

42.46
42.6
42.38

42.27

Gigli
Binetti
Latronico

Rubinato

DES-CD
AP
Misto-CR

PD

23.11

Aggiunge il comma 4-bis (comma 313), volto a precisare che nel programma operativo nazionale «Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento», del periodo di programmazione 2014/2020, per «istituzioni scolastiche» si intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62.


 

Articolo 45 – Chiamate di professori e conferimento di contratti di ricerca nelle università (articolo 1, commi 332-339, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

45.1

45.2

VII Commissione
Ghizzoni



PD

21.11 pom.

Aggiunge il comma 6-bis (comma 338), che:

§  ai fini della quota – pari almeno a un quinto dei posti disponibili – riservata alle chiamate a professore di ruolo di soggetti esterni all’università chiamante (art. 18, co. 4, L. 240/2010), consente di considerare tali (assieme a coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi nell'università stessa) anche coloro che sono stati titolari di contratti di insegnamento (a tempo determinato). A tal fine, novella l’art. 23, co. 4, della L. 240/2010 che, a legislazione vigente, prevede che la stipulazione di contratti per attività di insegnamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari, inserendovi anche la nuova previsione;

§  amplia le categorie di soggetti con i quali possono essere stipulati contratti di ricercatore universitario di “tipo b”, inserendovi coloro che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale o sono in possesso del titolo di specializzazione medica. A tal fine, novella l’art. 24, co. 3, lett. b), della L. 240/2010, inserendovi anche il riferimento ai soggetti che hanno usufruito di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della stessa L. 240/2010 che, erroneamente, non erano stati citati nell’art. 24, ma ai quali la possibilità di stipulare contratti di ricercatore di “tipo b” era già stata estesa – con una previsione di equipollenza, ma al di fuori di una novella – con l’art. 1, co. 10-octies, secondo periodo, del D.L. 210/2015 (L. 21/2016).

Dal punto di vista della formulazione del testo, prima della locuzione “per almeno tre anni”, occorre inserire la locuzione “hanno usufruito.”


 

Articolo 45-bis – Tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari (articolo 1, commi 340-343, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

45.02

Verini

PD

23.11

Inserisce un nuovo articolo con il quale prolunga di ulteriori 12 mesi il periodo di perfezionamento che può essere svolto presso gli uffici giudiziari dai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo presso i medesimi uffici, già previsto dalla legge di stabilità 2013: lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati. Si tratta dei c.d. precari della giustizia ai quali, a partire dal 2013, è stato consentito di continuare a svolgere le proprie mansioni attraverso provvedimenti sempre temporanei, all’interno del c.d. ufficio per il processo, ovvero la nuova struttura organizzativa di supporto del magistrato. Da ultimo, era intervenuto in materia l'art. 21-ter del decreto-legge n. 83 del 2015, che consentiva l'individuazione di soggetti che, avendo concluso il tirocinio, potessero far parte per ulteriori 12 mesi dell'ufficio del processo, fissando in 400 euro mensili l'importo massimo della borsa di studio. In attuazione di quella disposizione il Ministero della giustizia ha emanato il D.M. 20 ottobre 2015, con il quale è stata indetta la procedura di selezione di 1.502 tirocinanti per lo svolgimento dell'ulteriore anno di perfezionamento nella struttura organizzativa denominata "ufficio per il processo".

La disposizione introdotta nella legge di bilancio:

§  prolunga di ulteriori 12 mesi, e dunque per tutto il 2017, la durata del periodo di perfezionamento che dovrà essere svolto nell’ufficio giudiziario ove il tirocinante è ad oggi assegnato;

§  disciplina le modalità di presentazione della domanda;

§  conferma che lo svolgimento positivo di questa ulteriore attività formativa è un titolo di preferenza nei concorsi nella P.A. e in particolare per le procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia;

§  stanzia 5.807.509 euro per il 2017 per coprire le borse di studio attingendo alle risorse già stanziate per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria (art. 21-quater del decreto-legge n. 83 del 2015).


 

Articolo 46Esonero contributivo per nuovi coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (articolo 1, commi 344-347, dell’A.C. 4127-bis-A)

                         

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

46.13 NF

Oliverio

PD

22.11 ant.

Modifica il comma 1 (comma 344), estendendo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, iscritti nella previdenza agricola nel 2016 e le cui aziende sono ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate, l’esonero contributivo (che nel testo originario dell’art. 46 è limitato ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, che si iscrivono per la prima volta alla previdenza agricola nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017).

Conseguentemente

Modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo di 6,1 milioni per il 2017, di 7,6 milioni per il 2018 e di 7,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili.

46.3 NF

Luciano Agostini

PD

22.11 ant.

Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter (commi 346-347), volti a riconoscere un’indennità giornaliera omnicomprensiva di 30 euro per garantire nell’anno 2017 un sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti da imprese di pesca nel periodo di sospensione dell’attività a causa dell’arresto temporaneo obbligatorio. Il limite di spesa viene individuato in 11 milioni di euro; la copertura è rinvenuta per 3 milioni sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili e per 8 milioni sulla Tabella A.

Conseguentemente

Modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo di 3 milioni per il 2017 l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili.

Alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole è ridotto dei seguenti importi:

2017: -8.000.000.


 

Articolo 47Fondo sostegno natalità (articolo 1, commi 348-349, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

47.14

Relatore

 

22.11 ant.

Modifica il comma 1 (comma 348) specificando che l’accesso al Fondo di sostegno alla natalità è in favore delle famiglie con figli nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017.

47.1

XII Commissione

 

22.11 ant.

Modifica il comma 2 (comma 349), specificando che il decreto del Ministro con delega alle politiche per la famiglia, di concerto con il MEF, a cui è demandata la definizione dei criteri e delle modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo di sostegno alla natalità, nonché di rilascio e di operatività delle garanzie, dovrà essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.


 

Articolo 47Piano d’azione nazionale su donne pace e sicurezza natalità (articolo 1, comma 350, dell’A.C. 4127-bis-A)

                         

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

47.9 NF

Locatelli

Misto

23.11

Aggiunge il comma 2-bis natalità (comma 350) che autorizza la spesa di 1.000.000 di euro per il 2017 e di 500.000 euro per ciascuna annualità 2018 e 2019 per la predisposizione e l’attuazione del terzo Piano di azione nazionale su “Donne Pace e Sicurezza” da adottare in attuazione della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e delle successive risoluzioni in materia. Tali risorse sono destinate anche alle azioni di promozione, valutazione e monitoraggio del Piano medesimo.

Conseguentemente

Modifica l’articolo 81, il comma 2 (comma 625),  riducendo di 10 milione per il 2017 e di 500 mila euro per il 2018 e 2019 l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili


 

Articolo 47-bisFondo per l’indennizzo in favore delle vittime di reati violenti (articolo 1, commi 351-352, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

47.04

Misiani

PD

22.11 ant.

Aggiunge un nuovo articolo 47-bis (commi 351-352), recante “Nuove fonti di alimentazione del Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime”, che destina all’indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria civile ai sensi del decreto legislativo n. 7 del 2016. Tali somme, anziché essere devolute alla Cassa delle ammende, confluiscono nel Fondo di rotazione antimafia, antiusura e per l’indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, nello stato di previsione del Ministero dell’interno. La riscossione coattiva è di competenza di Equitalia Giustizia.

 


 

Articolo 48 Premio alla nascita e congedo obbligatori per il padre lavoratore natalità (articolo 1, commi 353-354, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

48.14 NF

Di Salvo

PD

23.11

Modifica il comma 2 (comma 354) prorogando anche al 2018 le disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore. Inoltre la durata del congedo è aumentata a 2 giorni per il 2017 e a quattro giorni per il 2018. Si prevede infine che il padre, per il 2018, possa astenersi per un ulteriore giorno in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Conseguentemente vengono modificati:

il comma 2 ultimo periodo (comma 354), prevedendo che la copertura degli oneri derivanti da quanto previsto dai primi tre periodi (20 milioni di euro per il 2017 e 41,2 milioni di euro per l’anno 2018) sia assicurata con una riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione (per 20 milioni di euro per il 2017 e 31,2 milioni di euro per il 2018);

il comma 2 dell’articolo 81 (comma 625), riducendo di 10 milioni di euro per l’anno 2018 l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili, a copertura della parte residua dei costi stimati per l’intervento inerente il congedo obbligatorio di paternità, di cui all’articolo 48, comma 2.


 

Articolo 49Buono nido e rifinanziamento voucher asili nido (articolo 1, commi 355-357, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

49.1
49.20

XII Commissione
Binetti


AP

22.11 ant.

Modifica il comma 1 (comma 355), prevedendo che il buono di 1.000 euro su base annua sia attribuito – oltre che, come già previsto, per il pagamento di rette di asili nido pubblici e privati – anche per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche.

49.10 NF

Piazzoni

PD

22.11 ant.

Modifica il comma 1 (comma 355), prevedendo che il buono di 1.000 euro su base annua per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati sia corrisposto dall’INPS al genitore richiedente, previa presentazione non solo di idonea documentazione attestante l’iscrizione, come già previsto, ma anche del pagamento della retta a strutture pubbliche o private

 


Articolo 50Sostegno delle donne vittime di violenza e dei loro figli (articolo 1, comma 359, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

50.12 NF

Galgano

PD

23.11

Aggiunge un comma 1-bis (comma 359) che finanzia il Fondo per le pari opportunità con 5 mln di euro all’anno, nel triennio 2017-2019. Tali risorse sono finalizzate alle attività di sostegno e potenziamento dell’assistenza alle donne vittime di violenza e dei loro figli, attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali e dei centri antiviolenza e delle case rifugio previsto dal Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui al D.L. n. 93 del 2013.

Conseguentemente

Modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo di 5 milioni all’anno nel triennio 2017-2019 l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili.


 

Articolo 50-bis – Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico (articolo 1, commi 360-361, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

50.09 NF

Giordano

M5S

23.11

Aggiunge l’articolo 50-bis (commi 360-361) il quale dispone che le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico non utilizzate per l’anno 2016 confluiscano nel 2017 nel Fondo medesimo. Si ricorda che il suddetto Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute (cap. 4395), ha una dotazione a regime di 5 milioni dal 2016.

Il comma 361 dispone che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali sia ridotto di 5 milioni per il 2017, ai fini della compensazione degli effetti finanziari sui saldi derivanti dal comma 360.

 


 

Articolo 52Fondo per il pubblico impiego (articolo 1, commi 364-365, 367-371, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

52.11 NF

52.138

Quartapelle Procopio
Librandi

PD

CI

22.11 pom.

Modifica il comma 1 (comma 364), incrementando le risorse complessivamente stanziate per il pubblico impiego, portandole a 1920,8 milioni di euro (da 1.920) per il 2017 e a 2.633 milioni di euro (da 2.630) a decorrere dal 2018.

Conseguentemente:

Modifica la lettera b) del comma 2 (comma 365), prevedendo che anche le assunzioni a tempo indeterminato presso l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (come quelle presso le altre amministrazioni dello Stato previste dalla lettera b)) siano ricomprese tra quelle finanziate dal Fondo per il pubblico impiego appositamente istituito dal citato comma 2;

Con finalità di copertura finanziaria, aggiunge il comma 4-bis all’articolo 61 che riduce di 0,8 milioni di euro per il 2017 e di 3 milioni di euro dal 2018 il finanziamento annuale riconosciuto all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (ex art. 18, c. 2, lett. c), della L. 125/2014)

52.74 NF

Vito

FI-PdL

22.11 pom.

Modifica il comma 2 (comma 365), prevedendo il parere del Ministro dell’interno e del Ministro della difesa per l’adozione del DPCM di ripartizione del Fondo destinato a finanziare vicende contrattuali, nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche, inclusi i corpi di polizia e il corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché  il riordino dei ruoli del personale delle Forze armate e di polizia ovvero, in alternativa,  il riconoscimento al medesimo personale, anche per l’anno 2017, del contributo straordinario di 960 euro.

52.75 NF

Vito

FI-PdL

22.11 pom.

Modifica il comma 2 (comma 365), introducendo il termine di 90 giorni per l’adozione del DPCM di ripartizione del Fondo destinato a finanziare vicende contrattuali,  nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche, inclusi i corpi di polizia e il corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché il riordino dei ruoli del personale delle Forze armate e di polizia ovvero, in alternativa, il riconoscimento al medesimo personale, anche per l’anno 2017, del contributo straordinario di 960 euro. 

52.022 NF

Fiano

PD

23.11

Modifica il comma 2, lettera c), (comma 365), prevedendo (per il riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) la destinazione di una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti dello stesso personale (e derivanti dall’ottimizzazione e razionalizzazione si specifici settori di spesa) per un importo massimo di 5,3 mln di euro, nonché di una quota parte del Fondo istituito per il finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti (di cui all’articolo 1, comma 1328, della L. 296/2006), per un importo, in prima applicazione, in misura almeno pari a 10 mln di euro. Tali finanziamenti operano(nel contesto dell’istituendo Fondo per il pubblico impiego) ai fini dell’ottimizzazione dell’efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al comma 2, lettera c).

52.148

Relatore

 

23.11

Aggiunge il comma 4-bis (comma 368), che proroga fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto n.101 del 31 agosto 2013, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, nonché delle graduatorie vigenti del personale dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

52.103

Manfredi

PD

23.11

Aggiunge il comma 5- bis (comma 370), che, per le casse di previdenza dei liberi professionisti che negli anni 2011-2014 non hanno assolto ai vincoli in materia di personale ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, fissa la quota delle risorse da riversare a favore dell'entrata del bilancio dello Stato (entro il 30 giugno di ciascun anno) nel 16 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.

52.147

Relatore

 

23.11

Aggiunge il comma 1-bis (comma 371), che aumenta di 5 milioni di euro le risorse del Fondo per le misure anti-tratta per l’anno 2017. Il Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è finalizzato all’indennizzo delle vittime della tratta di esseri umani. Il fondo è attualmente alimentato dalle risorse previste dall’art. 18 del TU immigrazione, nonché dai proventi della confisca ordinata in caso di condanna per associazione a delinquere finalizzata al traffico di esseri umani.

Conseguentemente

Alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia è ridotto dei seguenti importi:

2017: -5.000.000.


 

Articolo 52-bisModifiche al decreto-legge n. 117 del 2016 (articolo 1, comma 372, dell’A.C. 4127-bis-A)

                                                                                                                                                                                       

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

52.025 NF

Verini

PD

23.11

Inserisce l’articolo 52-bis (commi 372) con il quale si consente al Ministero della giustizia, nel triennio 2017-2019, di procedere all’assunzione con contratto a tempo indeterminato di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale. Il personale sarà inquadrato nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria e potrà essere selezionato sia bandendo nuovi concorsi che attingendo a graduatorie ancora valide.

Si ricorda che la facoltà di assumere prevista dalla norma si aggiunge alle assunzioni già previste da ultimo dalla legge di conversione del decreto-legge n. 117 del 2016 (per il triennio 2016-2018, assunzioni straordinarie di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, a tempo indeterminato).

In base ad entrambi i provvedimenti le nuove assunzioni potranno essere disposte nelle more dell’espletamento delle procedure di mobilità del personale proveniente dalle province.

 


 

Articolo 53Organico di fatto articolo 1, commi 373-376, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

53.59

Relatore

 

23.11

Aggiunge i commi 2-bis e 2-ter (commi 373-376), con i quali:

§  fornendo un’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 131, della L. 107/2015, si precisa che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo e ATA presso le istituzioni scolastiche ed educative statali (per la copertura di posti vacanti e disponibili) che non possono superare la durata complessiva di 36 mesi (anche non continuativi) sono quelli sottoscritti dal 1° settembre 2016 (co. 2-bis);

§  si rifinanzia (per un importo pari a 2 mln di euro annui per il triennio 2017-2019) il fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi (anche non continuativi) su posti vacanti e disponibili, di cui all’articolo 1, comma 132, della L. 107/2015 (co. 2-ter).

Conseguentemente:

Modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo di 2 mln di euro l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili per il triennio 2017-2019, a copertura del rifinanziamento per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine

 


 

Articolo 58Efficientamento della spesa del Servizio sanitario nazionale (articolo 1, commi 382-396, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

58.3
58.16

XII Commissione
Carnevali


PD

22.11 ant.

Modifica il comma 7 (comma 388) il quale dispone che, nel caso in cui non venga presentato il programma di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale, ovvero si riscontri una verifica negativa dell’attuazione annuale dello stesso, la regione interessata subirà la perdita per il medesimo anno 2017 – in luogo della perdita permanente - del diritto di accesso alla quota premiale prevista.

58.17 NF

Miotto

PD

22.11 ant.

Modifica il comma 9 (comma 390) fissando al 7 per cento dei ricavi o a 7 milioni di euro – invece che al 5 per cento e a 5 milioni di euro - il valore del disavanzo tra i costi e i ricavi quale presupposto per l’adozione e l’attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie, gli IRCSS pubblici e gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura.

58.69 NF

Alfreider

Misto-Min. ling.

22.11 ant.

Aggiunge il comma 9-bis (comma 3891), diretto ad estendere alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono al finanziamento esclusivamente con risorse dei propri bilanci, le disposizioni relative all’obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro e quelle riguardanti la riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale (art. 1, co. 524-536, L. n. 208/2015), compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi Statuti e delle conseguenti norme di attuazioni.

58.13 NF

Tartaglione

PD

23.11

Inserisce i commi 12-bis e 12-ter (comma 395-396).

Il comma 12-bis (comma 395) disapplica le disposizioni della legge di stabilità 2015 (comma 569 della legge 190/2014) relative alle incompatibilità, dal 1 gennaio 2015, della nomina a Commissario ad acta, per la gestione dei piani di rientro dei disavanzi sanitari regionali, con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale nei confronti delle regioni commissariate ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legge 159/2007.

Si ricorda che, in materia di commissariamento delle regioni in disavanzo, il comma 569 della legge 190/2014 ha previsto che, dal 1 gennaio 2015, la nomina a commissario ad acta per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione soggetta a commissariamento. Allo stesso tempo, la stabilità 2015 ha previsto che il Commissario deve essere in possesso di un curriculum che evidenzi qualificate e comprovate professionalità ed esperienze di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti e gli ha attribuito il potere di proporre la decadenza dei direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, se, in corso di verifica, risultino non da questi perseguiti gli obiettivi di risanamento del Piano ad essi affidati.

I casi contemplati dal citato articolo 4 comma 2 del decreto legge 159/2007 sono riferibili alle regioni in cui, nel procedimento di verifica e monitoraggio dei singoli Piani di rientro, effettuato dal Tavolo di verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, si prefigura il mancato rispetto da parte della regione stessa degli adempimenti previsti dai medesimi Piani, tale da mettere in pericolo la tutela dell'unità economica e dei livelli essenziali delle prestazioni. In tali casi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, diffida la regione ad adottare entro quindici giorni tutti gli atti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel Piano. Ove la regione non adempia alla diffida, ovvero gli atti e le azioni posti in essere, valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei o insufficienti al raggiungimento degli obiettivi programmati, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, nomina un commissario ad acta per l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di rientro.

Si osserva che il comma 569 della stabilità 2015 prevede l’incompatibilità fra nomina a commissario ad acta e l’assunzione o prosecuzione di cariche istituzionali presso la regione anche per ulteriori fattispecie di commissariamento (ovvero quelle di cui ai commi 79, 84 e 84-bis della legge finanziaria 2010 - legge 191/2009) alle quali sembrerebbe non applicarsi la disposizione in esame.

Lo stesso comma 12-bis (comma 395) stabilisce inoltre, al secondo periodo, che il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ed il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, producano con cadenza semestrale, per le regioni interessate, una relazione ai Ministri della salute e dell’economia, da trasmettere al Consiglio dei ministri, in ordine al monitoraggio dell’equilibrio del bilancio e dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Tale verifica viene effettuata, come indicato dall’articolo 2, comma 84, della legge 191/2009 (legge finanziaria 2010), anche al fine - nei casi di riscontrata difficoltà in sede di verifica e monitoraggio nell'attuazione del piano - della nomina, da parte del Consiglio dei ministri, di uno o più commissari ad acta di qualificate e comprovate professionalità ed esperienza in materia di gestione sanitaria per l'adozione e l'attuazione degli atti indicati nel piano e non realizzati.

In relazione a quanto disposto dal comma 12-bis (comma 395), il comma 12-ter (comma 396) abroga il comma 570  della legge n.190/2014, nel quale si stabilisce che le disposizioni recate dal comma 569, sopra illustrato, si applicano anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n.159/2007 sopra citato.


 

Articolo 59Disposizioni in materia di assistenza sanitaria (articolo 1, commi 397-412, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

59.2
59.54

XII Commissione
Lenzi


PD

22.11 pom.

Modifica il comma 6 (comma 402), primo periodo, specificando che la determinazione del direttore generale dell’AIFA sui criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, di quelli a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi, deve essere adottata previo parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell’AIFA.

59.167
0.56.167.6

0.56.167.7

 

Relatore

 

23.11

Modifica il comma 11 (comma 407), capoverso 11-quater in materia di farmaci biosimilari.

Rispetto al testo originario, sono presenti le seguenti modifiche:

§  il rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento può essere accertato anche dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), oltre che  dall’European Medicine Agency (EMA), tenuto conto delle rispettive competenze;

§  Il testo originario attribuiva solo all’EMA tale potere di accertamento, necessario a stabilire la sussistenza del rapporto di biosimilarità.

§  si specifica che le procedure pubbliche di acquisto si riferiscono ai farmaci biosimilari, applicando le seguenti regole (modificate come segue):

a)   devono essere utilizzati accordi quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre (precedentemente non era indicato alcun numero minimo dei medicinali a base del medesimo principio attivo per i quali attivare le procedure pubbliche di acquisto mediante accordi quadro); inoltre, a seguito dell’approvazione dei due identici subemendamenti 0.59.167.6 e 0.59.167.7, viene soppresso l’ultimo periodo della disposizione modificata, secondo cui la base d’asta dell’accordo quadro doveva essere il prezzo medio di cessione del farmaco biologico di riferimento (e non più il prezzo massimo, come nel testo originario del comma) applicato al SSN;

b)   viene eliminata la specifica che non occorre l’obbligo di motivazione da parte del medico, che è (comunque) libero di prescrivere il farmaco tra quelli inclusi nella procedura pubblica di acquisto, in base al principio della continuità terapeutica applicata ai pazienti;

c)   viene aumentato da 30 a 60 giorni il tempo a disposizione dell’ente appaltante, a partire dal momento dell’immissione in commercio di uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, per aprire il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento, in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura;

d)   viene modificata formalmente la citazione di riferimento al codice degli appalti, individuato direttamente con tale denominazione anziché con l’identificativo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quale quadro normativo per l’ente appaltante nell’attivazione delle procedure per l’erogazione ai centri prescrittori dei prodotti aggiudicati;

La lett. e), che salvaguarda il SSN da eventuali oneri aggiuntivi derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni sopra citate, non risulta modificata.

Si ricorda che le disposizioni in esame sono volte a razionalizzare la spesa per l’acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, mediante l’inserimento del comma 11-quater all’art. 15 del D.L. 95/2012 (L. 135/2012). In ogni caso, nelle predette procedure pubbliche di acquisto, non possono essere posti in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche.

59.43

Gelli

PD

22.11 pom.

Aggiunge il comma 13-bis (comma 410), volto a garantire la continuità delle attività di ricerca negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e negli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS). A tal fine, in deroga a quanto disposto dall'art. 2, co. 4, del D. Lgs. 81/2015 (c.d. Jobs Act), gli IRCCS e gli IZS potranno continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca, appartenente sia all'area dei ricercatori, sia all'area professionalità della ricerca, assunto con contratti flessibili, in servizio presso detti enti alla data del 31 dicembre 2016. Infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2017, anche le pubbliche amministrazioni non potranno più stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Pertanto, nelle more della revisione dell’accesso all’attività di ricerca, delle modalità di inquadramento del relativo personale e delle diverse possibili tipologie contrattuali, la norma in esame consente agli IRCCS e agli IZS di continuare ad avvalersi del personale già in servizio.

59.78 NF

Prestigiacomo

FI-PDL

23.11

Aggiunge il comma 13-bis (comma 411), il quale stabilisce che in sede di revisione dei criteri di riparto del fondo per le non autosufficienze, è compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer.

59.165

Relatore

 

23.11

Aggiungendo il comma 13-bis (comma 412), vincola una quota del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato (come diminuito ai sensi dell’articolo 58, comma 10) per la copertura degli oneri (come rideterminati dall’apposito DPCM per l’aggiornamento dei criteri di determinazione degli oneri per la contrattazione collettiva 2016-2018) per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del S.S.N.. Il vincolo opera dalla data di adozione del DPCM di ripartizione dell’istituendo Fondo per il pubblico impiego (di cui all’articolo 52, comma 2 – comma 365).

 


 

Articolo 60Misure di efficientamento della spesa per acquisti (articolo 1, commi 413-419, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

60.4
60.6
60.9
60.10
60.11
60.20
60.22
60.24
60.25
60.26
60.27
60.28
60.30

Guidesi
Marchetti
Alberto Giorgetti
Rampelli
Leva
Pastorino
Vignali
Senaldi
Cenni
Basso
Cani
Galgano
Dell’Aringa

LNA
PD
FI-PdL
FdI-AN
PD
Misto-AL-P
AP
PD
PD
PD
PD
CI
PD

22.11 pom.

Modifica i commi 1, 3 e 8 (commi 413, 415 e 420), per precisare che le misure previste dall’articolo 60 in materia di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione non devono discriminare od escludere le micro e le piccole imprese. In particolare:

§  l’integrazione al comma 1 (comma 413) dispone che dai nuovi modelli organizzativi d’acquisto individuati dall’analisi svolta dal MEF, tramite Consip, non devono derivare discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese;

§  l’integrazione al comma 3 (comma 415) precisa che la sperimentazione svolta dal MEF come acquirente unico per le merceologie dell’energia elettrica e del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto non deve comportare discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese;

§  l’integrazione al comma 8 (comma 420) prevede l’individuazione da parte del Comitato guida operante nell’ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori anche delle modalità per non discriminare od escludere le micro e le piccole imprese.

60.12 NF

Gutgeld

 

PD

23.11

Modifica il comma 11 (comma 423), per aggiungere le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, le politiche ed i processi di gestione delle risorse umane, ai temi sui quali spetta alla Conferenza permanente Stato-regioni definire standard comuni e linee di indirizzo per l’efficientamento.

60.2

Palese

Misto-CR

22.11 pom.

Aggiunge il comma 11-bis (comma 424), che dispone l’applicazione dell'approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi a decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018, in deroga a quanto previsto dall'attuale normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali.

 


 

Articolo 61 - Misure di efficientamento della spesa dei Ministeri (articolo 1, commi 425-428, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

61.39

Relatore

 

22.11 pom.

Aggiunge il comma 4-bis (comma 429) che, a decorrere dall'anno 2017, riassegna il 30 per cento dei versamenti effettuati per la domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana (pari a 300 euro) allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Tali risorse sono trasferite agli uffici dei consolati di ciascuna Circoscrizione consolare che hanno operato la percezione del predetto contributo, in proporzione delle percezioni realizzate. Tali somme sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari.

Conseguentemente

Modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625),  riducendo di 4 milioni di euro (da 300 a 296 milioni) l’incremento annuo previsto per il Fondo per le esigenze indifferibili

52.11 NF

52.138

Quartapelle Procopio
Librandi

PD

CI

22.11 pom.

Aggiunge il comma 4-bis (comma 430) che riduce di 0,8 milioni di euro per il 2017 e di 3 milioni di euro dal 2018 il finanziamento annuale riconosciuto all’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, a copertura degli oneri derivanti dall’incremento di pari importo delle risorse complessivamente stanziate per il pubblico impiego di cui al comma 1 dell’articolo 52 (portandole a 1920,8 milioni di euro per il 2017 e a 2.633 milioni di euro a decorrere dal 2018), finalizzate all’assunzioni a tempo indeterminato presso l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo medesima.

61.16 NF

Bonaccorsi

PD

22.11 pom.

Aggiunge il comma 5-bis (comma 432), che prevede interventi sulle Soprintendenze speciali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e sugli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, finalizzati a garantire una razionalizzazione della spesa del Mibact e maggiore efficienza delle modalità di bigliettazione degli istituti e luoghi della cultura indicati.

Innanzitutto, la previsione attiene all’adeguamento delle Soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura di cui all’art. 14 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014).

In base all’art. 30, co. 2, lett. a), del DPCM 171/2014, recante il regolamento di organizzazione del Mibact, e tenendo conto delle modifiche successivamente intervenute con altra tipologia di atto, le Soprintendenze cui si fa riferimento sono la Soprintendenza speciale per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma e la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che dal 1° gennaio 2017 assumerà la denominazione di Soprintendenza Pompei.

Si ricorda che la relazione tecnica al disegno di legge specificava, con riferimento ad analoga previsione poi oggetto di stralcio (A.C. 4127-decies), che l’adeguamento alle previsioni di cui all’art. 14 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) riguardava, in particolare, la possibilità di selezionare i direttori mediante apposita procedura internazionale.

Il riferimento all’art. 14 del D.L. 83/2014 è dunque da intendersi al co. 2-bis.

Infatti, quest’ultimo ha disposto che, al fine, fra l’altro, di adeguare l'Italia agli standard internazionali in materia di musei, con il regolamento di organizzazione del Ministero – poi emanato con il citato D.P.C.M. 171/2014 – sono individuati i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale, nei quali gli incarichi possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura.

Successivamente, peraltro, l’art. 1, co. 327, della L. 208/2015 ha disposto che, al fine di dare più efficace attuazione alle disposizioni sul silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche di cui all’art. 17-bis, co. 3, della L. 124/2015, entro il 31 gennaio 2016 si poteva procedere alla riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del Mibact, attraverso un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare ai sensi dell’art. 17, co. 4-bis, lett. e), della L. 400/1988 e dell’art. 4, co. 4 e 4-bis, del d.lgs. 300/1999. Su tale base, è stato emanato il DM 23 gennaio 2016.

A tal fine, stabilisce che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si provvede a modificare il citato D.M. 23 gennaio 2016, nei termini e nei modi di cui all’art. 1, co. 327, della L. 208/2015, fermi restando i limiti delle dotazioni organiche del Mibact.

Si riapre, così, sostanzialmente il termine per una procedura di riorganizzazione del Mibact attraverso decreto ministeriale che, in base ai termini previsti dalla legge di stabilità 2016, si era già esaurita.


 

Articolo 63 - Interventi concernenti gli Enti Locali (articolo 1, commi 433-443, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

63.5 NF
65.048 NF
65.040 NF

Misiani
Marchetti
Gelmini

PD
PD
FI

23.11

Aggiunge i commi da 1-bis ad 1-quater (commi 434-436) con i quali:

§  si modificano in più punti le misure sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale introdotte dal comma 714 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016). Tale comma ora prevede che gli enti locali che dal 2013 al 2015 hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’articolo 243-bis del TUEL (che reca la disciplina generale di tale istituto) ovvero che ne abbiano conseguito l’approvazione, possono: - ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015; - provvedere, entro il 30 settembre 2016, ferma restando la durata massima decennale del piano di riequilibrio, a rimodularlo o riformularlo in coerenza con l'arco temporale di trenta anni previsto per il riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. In particolare l’emendamento, nel sostituire il comma 714, stabilisce che gli enti locali i quali abbiano presentato od ottenuto l’approvazione del suddetto piano prima dell’approvazione del rendiconto 2014 possono rimodulare o riformulare il piano stesso entro il 31 marzo 2017: a) scorporandone la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui prevista dall’articolo 243-bis del TUEL, limitatamente ai residui antecedenti il 1°gennaio 2015; b) ripianando tale quota di disavanzo secondo le modalità stabilite nel D.M. 2 aprile 2015 sopra citato. La facoltà di rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio è consentita a condizione che alla data di presentazione od approvazione del piano l’ente locale non abbia ancora effettuato lo specifico riaccertamento dei residui previsto dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 118/2011 sull’armonizzazione contabile degli enti territoriali. Rimane confermata la disposizione già prevista dal comma 714 in ordine ai tempi di restituzione delle anticipazioni che ai comuni interessati dalle procedure di riequilibrio in esame possono essere state erogate dal Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, istituito dall’articolo 243-ter del Tuel, che consente la restituzione medesima in un periodo massimo di trenta anni. Inoltre gli enti interessati dovranno presentare alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali (di cui all’articolo 155 del Tuel) una attestazione sul rispetto dei tempi di pagamento verso i propri creditori  previsti dalla Direttiva 2011/7/UE (comma 434).

 

§  si consente la riformulazione del piano triennale di copertura del disavanzo operato ai sensi dell’articolo 193 del Tuel da parte degli enti locali per i quali ricorrano i seguenti presupposti: - hanno proceduto alla revisione dei residui negli anni 2012, 2013 o 2014; - hanno effettuato tale revisione  a seguito di una pronuncia in tal senso della Corte dei conti; - la suddetta operazione è stata comunque effettuata antecedentemente al riaccertamento straordinario dei residui previsto dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 118/2011 sull’armonizzazione contabile (previsto da tale norma al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al nuovo principio generale della competenza finanziaria).

Qualora per effetto della suddetta revisione dei residui gli enti interessati abbiano proceduto al piano di copertura del disavanzo previsto dal citato articolo 193 – a norma del quale essi deliberano il bilancio di previsione in pareggio finanziario per almeno un triennio e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, devono adottare le misure necessarie a ripristinare il pareggio – possono entro il 31 marzo 2017 riformulare il suddetto piano per la parte non ancora completata, secondo le modalità stabilite nel D.M. Economia  del 2 aprile 2015 ( che detta le modalità di ripiano dell’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 118/2011 sopra citato). Anche in tal caso gli enti interessati redigono una attestazione sul rispetto dei tempi di pagamento verso i propri creditori, che tuttavia, a differenza di quella prevista al comma 1-bis che precede, va presentata alla sezione regionale della Corte dei conti  (comma 435).

§  si interviene sulle misure di riequilibrio previste dall’articolo 243-bis del TUEL per gli enti che nell’ambito delle procedure di riequilibrio accedano Fondo di rotazione sopradetto, con riguardo in particolare: a) alle spese correnti per prestazioni di servizi, per le quali si dispone che la  riduzione ora prevista del 10 per cento entro il triennio possa effettuarsi entro un quinquennio, ed escludendone dal computo alcune voci (rifiuti solidi urbani, trasporto pubblico ed altri); b) alle spese correnti per trasferimenti, anche in tal caso prolungando la riduzione del venticinque per cento delle stesse dal triennio ora previsto ad un quinquennio, ed eliminando dalla base di calcolo alcune categorie di trasferimento. Viene inoltre stabilito che ferma restando l’obbligatorietà delle riduzioni suddette l’ente possa operare, a compensazione di una minor riduzione, anche agendo su altre categorie di spesa, salvo che su quella per il personale (comma 436).

63.19 NF

Fragomeli

PD

23.11

Aggiunge i commi da 4-bis a 4-quater (commi 440-442) con i quali:

§  si estende all’anno 2017 la disposizione (già vigente per gli anni 2015-2016, come previsto dall’articolo 7, comma 2, del D.L. 78/2015) che consente agli enti territoriali di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi, senza vincoli di destinazione (comma 440);

§  si consente agli enti locali, nel 2017, di poter realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui anche in corso di esercizio provvisorio, fermo restando l’obbligo di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione (comma 441). A tal fine la disposizione in esame specifica – riproponendo anche per il 2017 quanto già ora stabilito dal comma 1 dell’articolo 7 del D.L. n. 78/2015 sopradetto – che la stessa si applica con riferimento alle operazioni di rinegoziazione di cui ai commi 430 e 537 della legge n. 190/2014, che, si rammenta, sono consentite alle province e alle città metropolitane, in considerazione del processo di trasferimento delle funzioni, con riferimento alle rate di ammortamento in scadenza negli anni 2015 e 2016 dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze;

§  si prevede che la possibilità per le province e le città metropolitane di rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (in attuazione dell’articolo 5 del D.L. n. 269/2013), concessa dal sopra citato comma 430 della legge n. 190/2014 con riferimento alle rate in scadenza nell'anno 2015-2016, sia estesa anche alle rate in scadenza nel 2017 (comma 442).

 


 

Articolo 64 - Interventi concernenti gli Enti Locali (articolo 1, commi 444-459, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

64.90

Antezza

PD

21.11
ant.

Aggiunge il comma 1-bis (comma 445) secondo cui, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti territoriali e fino al 31 dicembre 2019, alle spese di personale assunto con contratto a tempo determinato per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e dell’altopiano murgico di Matera (per il quale l’articolo 1, comma 347, della legge di stabilità per il 2016 ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019), non si applicano le disposizioni in materia di limitazione delle spese per il personale a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni (previste dall’art. 9, c. 28, del D.L. 78/2010), nonché le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.

64.3 NF

Fanucci

PD

23.11

Modifica il comma 3 (comma 446), nel quale, in relazione alla nuova disciplina di alimentazione e ripartizione del Fondo di solidarietà comunale stabilita dai successivi commi dell’articolo medesimo dal 2017 in poi, si stabilisce al capoverso 380-novies che i vigenti criteri di ripartizione del Fondo si applicano solo fino al 2016. L’emendamento esclude dalla nuova disciplina le risorse destinate alle unioni e fusioni di comuni, che pertanto continueranno ad essere erogate secondo gli importi e le regole ora vigenti. Si tratta in particolare del contributo di 30 milioni annui spettante alle unioni di comuni ai sensi del comma 10 dell’articolo 53 della legge n.388/2000, che ne indica anche i criteri di ripartizione tra gli enti interessati, nonché del contributo di 30 milioni di cui all’articolo 20 del decreto-legge n.95/2012, spettante ai comuni istituiti a seguito di fusione.

Aggiunge il comma 3-bis (comma 447), nel quale, modificandosi l’articolo 20, comma 1-bis del decreto-legge n. 95/2012 suddetto si eleva dal 40 al 50 per cento, a decorrere dal 2017, la quota del  contributo straordinario commisurato ai trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 a favore dei comuni che danno luogo alla fusione.

64.20
64.218 NF

Gasparini
Piccone

PD
AP

21.11
ant.

Aggiunge il comma 8-bis (comma 453), intervenendo sulla disciplina relativa alle gare d’ambito del servizio di distribuzione del gas naturale, ed, in particolare, sulla disposizione che prevede che il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento. L’emendamento specifica al riguardo che il gestore uscente nel periodo transitorio è comunque obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto (interpretazione autentica dell’articolo 14, comma 7 del D.Lgs. n. 164/2000).

Le risorse derivanti dall’applicazione della disposizione in esame concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali.

L’emendamento traduce in disposizione di rango primario l’interpretazione dell’articolo 14, comma 7 del D.Lgs. n. 164/2000 già operata dall’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, in data 19 maggio 2016.

64.6

De Girolamo

FI

23.11

Aggiunge il comma 9-bis (comma 455) il quale differisce al 31 dicembre 2016 il termine per la deliberazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione degli enti locali (DOCUP) per l'esercizio finanziario 2017, ordinariamente previsto dall’art. 170 del TUEL, entro il 15 novembre di ciascun anno.

64.18

Piazzoni

PD

23.11

Aggiunge il comma 9-bis (comma 456) il quale prevede che possono essere costituiti consorzi tra gli enti locali per la gestione associata dei servizi sociali, assicurando risparmi di spesa. Tale possibilità è concessa in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che dispongono la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali.

64.198

Michele Bordo

PD

23.11

Aggiunge il comma 9-bis (comma 457) il quale prevede, in deroga al TUEL, che per i comuni in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione.

64.15 NF

Marchi

PD

23.11

Aggiunge il comma 10-bis (comma 459) con il quale si modifica il criterio previsto dall’articolo 47, comma 9, del decreto-legge n.66/2014 per le riduzioni di spesa da operare da parte dei comuni per il concorso alla finanza pubblica per essi stabilito dal medesimo  articolo 47. Si tratta in particolare della riduzione della spesa per beni e servizi, da operarsi (nella misura complessiva di 360 milioni di euro per il 2014 e di 540 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018), proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell'ultimo triennio, relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al decreto-legge.

L’emendamento precisa che a decorrere dal 2018 qualora la spesa relativa ai codici suddetti sia sostenuta da comuni capofila di funzioni e servizi in forma associata, le riduzioni sono applicate a tutti i comuni ricompresi all’interno della gestione associata stessa, proporzionalmente alla frazione ad essi riferibile, dettando altresì le necessarie modalità e procedure per la ripartizione delle riduzioni.  

 


 

Articolo 64-bis - Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi (articolo 1, commi 460-461, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

64.158 NF
64.214 NF
64.030 NF

Zaratti
Catania
Braga

SI
CI
PD

23.11

Introduce l’articolo 64-bis (commi 460-461) prevedendo, a partire dal 1° gennaio 2018, la destinazione esclusiva e senza vincoli temporali dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia ai seguenti interventi: la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; interventi di riuso e di rigenerazione; interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

La disposizione riprende il contenuto dell’articolo 10 del disegno di legge volto al contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato, all’esame del Senato (A.S. 2383).

Contestualmente si abroga, con la medesima decorrenza, l’articolo 2, coma 8, della legge n. 244/2007, che ha disciplinato la destinazione di tali proventi dal 2008 al 2015  consentendo l’utilizzo, per una quota non superiore al 50%, per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

 


 

Articolo 64-bisFondo per contenzioso amministrativo  (articolo 1, comma 462, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

64.011 NF

Palese

Misto - CR

23.11

Introduce l’articolo 64-bis (comma 462) il quale prevede l’istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione di 8,52 milioni di euro per il 2017 e di 2,8 milioni per il 2018, in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015.

Tali somme sono riconosciute al comune di Lecce a fronte della rinuncia da parte dello stesso Comune al ricorso 7234 del 2014 pendente innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio e agli effetti delle sentenze della Corte costituzionale n. 129/2016 e del Consiglio di Stato n. 5008/2015 e n. 1291/2015, anche con riferimento alla definizione del fondo di solidarietà comunale per gli anni 2017 e successivi.

Conseguentemente

Alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e finanze è ridotto dei seguenti importi:

2017: -8.520.000;

2018: -2.800.000.

 


 

Articolo 65 - Regole di finanza pubblica per il rilancio degli investimenti (articolo 1, commi 463-508, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

65.5
65.39

VIII Commissione
Bratti


PD

20.11
ant.

Modifica il comma 30, lettera c) ed il comma 37, lettera b), (commi 492 e 499) introducendo la messa in sicurezza e la bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, di rilevante impatto sanitario, tra gli interventi da considerare come prioritari ai fini dell’assegnazione degli spazi finanziari agli enti locali ovvero alle regioni e province autonome nell’ambito del meccanismo dei c.d. patti di solidarietà nazionali, volti a consentire agli enti territoriali la realizzazione di investimenti attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso al debito.

65.8 NF

Marchi

PD

23.11

Modifica il comma 30, premettendo alla lettera a) la lettera 0a), (comma 492) mediante cui interviene in ordine ai criteri di ordine di priorità previsti dal comma 30 nell’assegnazione degli spazi finanziari destinati agli investimenti degli enti locali anche diversi da quelli riservati esclusivamente all’edilizia scolastica. Le priorità ora previste dal comma 30 medesimo sono nel seguente ordine: a) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi finanziari concessi ai sensi dei commi da 25 a 27; b) investimenti finalizzati all’adeguamento sismico degli immobili; c) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico. Per queste ultime due tipologie, gli investimenti devono risultare finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto e del cronoprogramma della spesa.

L’emendamento introduce un ulteriore criterio di priorità, che precede quelli ora già previsti e che viene individuato negli investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento che siano effettuati: - dai comuni istituiti nel quinquennio precedente a seguito di processi di fusione, precisandosi che per il triennio 2017-2019 si considerano solo quelli i cui processi di fusione si sono conclusi entro il 1° gennaio dell’esercizio di riferimento; - dai comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, completi del cronoprogramma della spesa.


65.151

Governo

 

23.11

Introduce i nuovi commi 39-bis, 39-ter, 39-quater e 39-quinquies (commi 502-505), riguardanti le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le norme (comma 504) fanno esplicito riferimento all’art. 104 dello statuto (DPR 670/1972) che consente di apportare modifiche all’ordinamento finanziario delle due Province autonome (disciplinato da norme statutarie) con legge ordinaria, su proposta del Governo e in accordo con le Province stesse. Le modifiche riguardano l’assegnazione di spazi finanziari per investimenti (comma 503 e 504) e una diversa modalità di attuare il concorso alla finanza pubblica a carico delle due Province (comma 505).

Il comma 502 assegna spazi finanziari alle due Province autonome, al fine di consentire gli investimenti attraverso l’utilizzo degli avanzi di amministrazione degli esercizi precedenti, per un importo, per ciascuna Provincia, di 70 milioni di euro per il 2017 e 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2018 al 2030. Dal momento che l’attribuzione degli spazi finanziari alle Province autonome è disciplinata separatamente dal resto del comparto delle regioni, l’emendamento sopprime il riferimento alle Province autonome nei commi da 33 a 39, che disciplinano l’assegnazione di spazi finanziari al complesso delle regioni.

La norma comporta oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto quantificati – come risulta dalla relazione tecnica – stimando un utilizzo al 30 per cento degli spazi a disposizione e pari a 50 milioni nel 2017, 73 milioni nel 2018, 98 milioni nel 2019, 103 milioni 2020, 101 milioni 2021, 100 milioni annui dal 2020 al 2030, 65 milioni nel 2031, 38 milioni nel 2032 e 12 milioni nel 2033. A compensazione dei suddetti oneri il comma 505 riduce degli importi corrispondenti il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

Il comma 503 disciplina una diversa modalità di attuare il concorso alla finanza pubblica a carico delle due province autonome, disciplinato e quantificato - sia in termini di saldo netto da finanziare che di indebitamento netto - dall’art. 79 dello statuto, come modificato e integrato dalla legge di stabilità 2015 a seguito dell’accordo con lo Stato del 15 ottobre 2014. La norma in esame stabilisce ora che le due Province possono attuare il concorso alla finanza pubblica, consistente in contributi a carico delle Province autonome,   anche attraverso compensazioni a valere su somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo (con esclusione dei residui passivi perenti). Le compensazioni saranno possibili per il contributo in termini di saldo netto da finanziare a decorrere dal 2017 e per il contributo in termini di indebitamento netto a decorrere dal 2018 (anno in cui di applicherà alle due province la disciplina del pareggio di bilancio) e dovranno comunque essere concordate tra il Ministero dell’economia e delle finanze e ciascuna Provincia entro il 30 aprile di ciascun anno. La norma non comporta oneri in quanto si tratta di una diversa realizzazione del contributo già stabilito.

 


 

Articolo 66 - Interventi concernenti le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (articolo 1, commi 509-534, dell’A.C. 4127-bis-A)

                                             

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

66.12

Paola Bragantini

PD

23.11

Modifica il comma 16 (comma 524), che stabilisce che le Regioni che hanno ottenuto anticipazioni per il pagamento dei debiti pregressi maturati entro il 31 dicembre 2013 per importi superiori rispetto ai pagamenti effettivamente effettuati, possono utilizzare le risorse eccedenti per il pagamento dei debiti in essere alla data del 31 dicembre 2014. La modifica inserisce tra i soggetti destinatari della norma anche la gestione commissariale della Regione Piemonte, istituita dai commi 452-458 della legge di stabilità 2015, per il pagamento dei debiti pregressi della regione, con contestuale apertura di una contabilità speciale.

Si ricorda che i commi 13-15 dell’articolo 66, (commi 521-523) intervengono sugli oneri posti a carico delle gestione commissariale della regione Piemonte.

66.3

Brandolin

PD

21.11
ant.

Aggiunge il comma 25-bis (comma 534) che attribuisce alla Regione Friuli-Venezia Giulia, a decorrere dal 2017, l’imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al Pubblico registro automobilistico (PRA), competente nel territorio regionale. L’imposta, istituita e disciplinata dall’art. 56 del D.Lgs. 446/1997, è attualmente di spettanza delle province. A seguito del riordino territoriale operato dalla Regione - anche attraverso la modifica dello statuto di autonomia (L.cost. 1/1963, modificato dalla L.cost. 1/2016) - che sopprime le province quali enti titolari di funzioni amministrative, la suddetta imposta è attribuita alla Regione che potrà disciplinarla nei limiti di legge ed attribuirla all’ente titolare di funzioni amministrative, secondo il nuovo assetto degli enti locali della regione. Si ricorda che la Regione Friuli-Venezia Giulia, secondo quanto stabilito dallo statuto, ha competenza legislativa esclusiva in materia di enti locali, compreso l’ordinamento finanziario degli stessi (art. 4, numero 1-bis)) e che spetta alla Regione, con riferimento agli enti locali del proprio territorio, il gettito relativo a tributi propri e a compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali (art. 51, comma 2 dello statuto).


 

Articolo 67 – Misure antielusive e di contrasto all’evasione (articolo 1, commi 535-546, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

67.8

Boccadutri

PD

23.11

Inserisce i commi da 7-bis a 7-quater (comma 541-546), i quali dispongono che:

§  per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, la probabilità di vincita dei premi della lotteria legata allo scontrino fiscale è aumentata del venti per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito (comma 542);

§  dal 1° marzo 2017 la lotteria nazionale legata agli scontrini è attuata in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito (comma 543);

§  si affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico l’emanazione di apposito regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria (comma 544).

67.25 NF

Rampi

PD

23.11

Aggiunge i commi 7-bis e 7-ter (commi 545-546), volti a contrastare la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari. A tal fine è introdotta una sanzione pecuniaria da 5.000 a 180.000 euro.

Si prevede inoltre, in caso di utilizzo delle reti di comunicazione elettronica, la rimozione dei contenuti o l’oscuramento del sito web.

Si chiarisce che non è sanzionata la vendita effettuata da persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali.

Si demanda a un decreto del MEF l’adozione delle specifiche tecniche volte ad aumentare l’efficacia e la sicurezza informatica delle vendite mediante sistemi di biglietterie automatizzate.

67.4

Pisano

M5S

23.11

Inserisce il comma 7-bis (comma 36), che (tramite una modifica al DPR n. 600 del 1973) impone che siano pagati mediante conti correnti bancari o postali, ovvero mediante altre modalità che consentano il controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, i corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi resi ai condomini. Sono altresì fissate le sanzioni per la contravvenzione a tali obblighi.

 


Articolo 74 – Interventi diversi (articolo 1, commi 478-610 dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

74.347

Losacco

PD

23.11

Aggiunge il comma 5-bis (art. 1, comma 584), che dispone che alla società Arte lavoro e servizi S.p.a. (ALES) non si applicano le norme di contenimento delle spese previste per i soggetti inclusi nell’elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato predisposto dall’ISTAT.

Al relativo onere, quantificato in € 150.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del MIBACT, di cui alla tab. A.

A.L.E.S. S.p.A Arte Lavoro e Servizi S.p.A. è stata costituita, come evidenzia l’art. 1 dello statuto, ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. a), 2 e 3, del D.lgs. 468/1997 e dell'art. 20, co. 3 e 4, della L. 196/1997 ed è sottoposta alla vigilanza esclusiva del MIBACT, che esercita i diritti dell’azionista, ed in conformità al modello comunitario di in house providing. Essa svolge, sulla base delle direttive dello stesso MIBACT, attività di supporto agli uffici tecnico-amministrativi del Ministero, per la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale, fra i quali la gestione di istituti e luoghi della cultura e la ricerca di sponsor.

Inizialmente era partecipata al 30% dal MIBAC e al 70% da Italia Lavoro S.p.a. In seguito, l’art. 26 della L. 69/2009, al fine di garantire la continuità occupazionale del personale impiegato, ha trasferito la partecipazione azionaria detenuta in Ales da Italia Lavoro S.p.a. al MIBACT.

Conseguentemente:

Alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione è ridotto dei seguenti importi:

2017: -150.000;

2018: -150.000;

2019: -150.000.

74.153 NF

Manzi

PD

23.11

Aggiunge il comma 5-bis (art. 1, comma 583), che autorizza in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di  15 milioni a decorrere dal 2019, al fine di ridurre il loro debito fiscale e favorire le erogazioni liberali a loro favore (art-bonus: art. 1, D.L. 83/2014 – L.106/2014). Le regole tecniche di ripartizione delle risorse sono definite con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, prioritariamente erogando a ciascuna fondazione una quota pari o proporzionale all’ammontare dei contributi provenienti, per la stessa fondazione, da soggetti privati, regioni ed enti locali.

Si intenderebbe che tale autorizzazione di spesa si aggiunge alle risorse destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Si ricorda che l'art. 1, co. 355-357, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha prorogato (dal 2016) al 2018 il termine per il raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni che avevano già presentato il piano di risanamento in base all'art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013). Le stesse dovevano predisporre - entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge - un'integrazione del piano, relativa al periodo 2016-2018, pena la sospensione dei contributi a valere sul FUS.

Inoltre, ha esteso a tutte le fondazioni la possibilità di accedere al Fondo di rotazione istituito dallo stesso art. 11 del D.L. 91/2013. Le fondazioni interessate "potevano" presentare – entro il 30 giugno 2016 – un piano triennale per il periodo 2016-2018. A tal fine, la dotazione del Fondo è stata incrementata di € 10 mln per il 2016.

Conseguentemente

Modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo di 5,15 milioni per il 2017 e a di 0,15 milioni dal 2018 l’incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

Conseguentemente

alla Tabella A, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, i relativi importi sono così ridotti:

2017: - 4.850.000

2018: - 9.850.000

2019: - 14.850.000

74.138 NF

Gianni Farina

PD

23.11

Aggiunge il comma 10-bis (comma 589), che autorizza la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dal 2017 per la promozione della lingua e cultura italiana all’estero, con particolare riferimento agli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all’estero.

Conseguentemente

alla Tabella A, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, i relativi importi sono così ridotti:

2017: - 4.00.000

2018: - 4.000.000

2019: - 4.000.000

74.29 NF

Quartapelle

PD

23.11

Aggiunge il comma 10-bis (comma 590), per incrementare di 5 milioni di euro per l’anno 2017 il Fondo per le adozioni internazionali previsto dal comma 411, dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016).

Conseguentemente:

modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo a 295 milioni per l’anno 2017 l’incremento della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili.

74.37 NF

74.360 NF

74.116 NF

74.115 NF

74.481 NF

Antezza

Folino

Antezza

Antezza

Latronico

 

PD

SI

PD

PD

 

23.11

Aggiunge il comma 10-bis (comma 591), che prevede il finanziamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera. Si dispone in particolare un’autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2017, 32 milioni di euro per l’anno 2018 e 42 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2022 quale contributo al Nuovo contratto di programma parte investimenti 2017 – 2021 di Rete ferroviaria italiana.

Conseguentemente si apportano le seguenti modifiche alla Tabella B:

Ministero dell’economia e delle finanze:

2017: -5.000.000;

2018: -20.000.000;

2019: -30.000.000;

Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2017: -5.000.000;

2018: -5.000.000;

2019: -5.000.000.

Ministero dello sviluppo economico:

2017 -

2018 - 7.000.000;

2019 - 7.000.000.

74.136 NF

La Marca

PD

23.11

Inserisce il comma 10-bis (comma 592), che dispone, per il 2017, interventi per un importo complessivo di 1.300.000 euro finalizzati a favorire la promozione della lingua e della cultura italiana all’estero. In particolare:

- 300.000 euro sono destinati alle agenzie specializzate nei servizi stampa dedicati agli italiani residenti all’estero;

- 1.000.000 di euro ad integrazione della dotazione finanziaria dei contributi diretti in favore della stampa italiana all’estero di cui all’art. 1-bis del DL 63/2012 convertito con modificazioni dalla L 103/2012 (Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale).

Conseguentemente

modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo di 1,3 milioni per il 2017 l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili, per far fronte al corrispondente onere da sostenere per interventi finalizzati alla promozione della lingua e della cultura italiana all’estero.

74.491

Relatore

 

23.11

Aggiunge il comma 10-bis (comma 593), che assegna al CONI, per il triennio 2017-2019, un contributo annuo di € 1 mln destinato allo sviluppo dei settori giovanili delle società di pallacanestro e al sostegno degli investimenti per l’impiantistica dedicata allo stesso sport.

Conseguentemente

modifica l’art. 81, comma 2 (comma 625), diminuendo (da € 300 mln) a € 299 mln per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 l’incremento annuo previsto per il Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, co. 200, L. 190/2014) a decorrere dal 2017.

74.400 NF

Villecco Calipari

PD

23.11

Aggiunge un comma 36-bis (comma 596), che autorizza la spesa di 1.000.000 euro per il triennio 2017-2019, al fine di sostenere le attività delle Associazioni combattentistiche.

Conseguentemente

Modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo di 1 milione per gli anni 2017-2019 l’incremento della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili

74.240 NF

74.168 NF

Laffranco

Pilozzi

FI-PDL

PD

23.11

Aggiunge i commi 36-bis e 36-ter (comma 597-598), autorizzando l’iscrizione, su un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di una somma pari a 80 milioni di euro finalizzata alla riduzione del debito dell’ente strumentale Croce rossa nei confronti del sistema bancario (ivi compresa l’anticipazione bancaria in essere al 28 febbraio 2017). Si prevede che l’erogazione della somma sia subordinata ad una istanza congiunta del presidente e dell’amministratore dell’ente, corredata da un’apposita deliberazione dell’Ente e dalla certificazione della posizione debitoria netta dello stesso asseverata dal collegio dei revisori dei conti.

Conseguentemente:

Allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, missione 33, Fondi da ripartire (programma 1, Fondi da assegnare) si prevedono le seguenti variazioni:

2017: - 80.000.000.

74.393 NF

Sberna

DES-CD

23.11

Aggiunge il comma 36-bis (comma 599), che istituisce il Fondo per l’incremento degli assegni al nucleo familiare per i cittadini italiani con 4 o più figli che lavorino in un Paese membro della UE, con dotazione finanziaria pari a 2 mln di euro per il 2017 e 3 mln di euro annui per il biennio 2018-2019. I criteri e le modalità di erogazione delle risorse sono demandati ad un apposito DM da emanarsi entro 30 gg. dall’entrata in vigore della legge di bilancio.

Conseguentemente:

modifica il comma 2 dell’articolo 81 (comma 625), riducendo di 2 mln di euro per il 2017 e di 3 milioni di euro per il biennio 2018-2019 l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili, a copertura degli oneri del comma 36-bis (comma 599).

74.113 NF

Miotto

PD

23.11

Aggiunge un comma 36-bis (comma 600), che incrementa di 300.000 euro la dotazione del Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile.

Conseguentemente

Modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo di 300.000 euro per l’anno 2017 l’incremento della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili.

74.410

Paola Bragantini

PD

23.11

Aggiunge il comma 36-bis (comma 601), che incrementa di 7 milioni di euro, per l'anno 2017, la dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città (previsto dall'art. 12, comma 5, del D.L. 83/2012).

Conseguentemente,

Alla Tabella B l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotto dei seguenti importi:

2017: -7.000.000.

74.489

Relatore

 

23.11

Aggiunge il comma 36-bis  (commi 602-603), con il quale:

§  si demanda ad un DPCM, da adottarsi entro il 30 giugno 2017, l’individuazione delle iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria, anche con riferimento alle sinergie tra i servizi sanitari regionali e l’INAIL, valutabili da quest’ultimo nell’ambito dei propri piani triennali 2016-2018 di investimento immobiliare;

§  si dispone che l’INAIL, allo scopo di definire le risorse finanziarie necessarie, tenga anche conto dello stato di attuazione degli investimenti attivati per effetto del D.P.C.M. 23 dicembre 2015 recante, all’allegato A, l'elenco delle iniziative valutabili nell'ambito dei Piani triennali di investimento dell’INAIL, emanato ai sensi dell’art. 1, comma 317 della legge di stabilità 190/2014 (la stabilità 2015 ha infatti previsto che con apposito DPCM fossero individuate le iniziative di elevata utilità sociale valutabili nell'ambito dei piani 2016/2018 di investimento dell'INAIL, da finanziare, a valere sulle risorse autorizzate nei predetti piani, con l'impiego di quota parte delle somme detenute dal medesimo Istituto presso la tesoreria centrale dello Stato).

Per ulteriori informazioni si rinvia alla sezione dedicata del sito dell’Inail.

74.490

Relatore

 

23.11

Aggiunge il comma 36-bis (comma 604), che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 al fine di adeguare la rete viaria interessata dal progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio 2021.

Conseguentemente

Alla Tabella B, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze è ridotto dei seguenti importi:

2017: -20.000.000;

2018: -20.000.000;

2019: -20.000.000.

74.492

Relatore

 

23.11

Aggiunge il comma 36-bis (comma 605), che proroga per il quadriennio 2017-2020 i finanziamenti disposti per il triennio 2014-2016 per la realizzazione delle attività di ricerca e formazione dell'Istituto italiano per gli studi storici e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Si tratta, in particolare, dei finanziamenti di cui al comma 43 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 assegnati in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020,

Si prevede, inoltre, che il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, a valere sulle disponibilità relative al periodo di programmazione 2014-2020, provveda con propria delibera all’assegnazione delle risorse nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.

74.493

Relatore

 

23.11

Aggiunge il comma 36-bis (comma 606), finalizzato a stanziare risorse:

§  per garantire la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell’UE;

§  e per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonché per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerne il relativo progetto di localizzazione.

Per le finalità indicate il comma 36-bis autorizza:

§  la spesa complessiva di 50 milioni di euro per il triennio 2017-2019 (15 milioni per il 2017, 20 milioni per il 2018 e altri 15 milioni per il 2019);

§  la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020.

Il comma 36-bis, inoltre, demanda ad un apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca l’assegnazione delle risorse per la realizzazione delle citate infrastrutture e la definizione degli ulteriori interventi previsti dal comma stesso.

Conseguentemente

Modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020 l’incremento della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili.

Conseguentemente

Alla Tabella B l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze è ridotto dei seguenti importi:

2017: -15.000.000;

2018: -20.000.000;

2019: -15.000.000.

74.483

Governo

 

23.11

Aggiunge un comma 36-bis (comma 607), per disciplinare la destinazione al finanziamento degli interventi di decontaminazione e bonifica delle somme che saranno eventualmente confiscate alle società del gruppo ILVA, in applicazione dell’art. 19 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (sulla responsabilità amministrativa degli enti), nell’ambito di procedimenti penali per reati ambientali avviati prima del commissariamento del gruppo.

74.484

Governo

 

23.11

Aggiunge un comma 36-bis (comma 608), per assicurare - a fini di prevenzione del terrorismo e dei reati gravi, in attuazione della Direttiva 2016/68/UE - la copertura finanziaria (nel triennio 2017-2019) per la realizzazione, gestione e manutenzione della piattaforma informatica sull’uso dei dati dei codici di prenotazione nel settore del trasporto aereo (PNR, Passenger name record).

Conseguentemente:

alla tabella A, all’accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2019: – 4.500.000.

alla tabella B, all’accantonamento del Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 5.500.000;

2018: – 16.000.000.

74.485

Governo

 

23.11

Introduce due nuovi commi 36-bis e 36-ter (comma 609-610), che intervengono sulla disciplina relativa alle condizioni e alle modalità di restituzione del finanziamento statale disposto fino a complessivi 800 milioni (fino a 600 milioni nel 2016 e fino a 200 nel 2017) a favore di ILVA S.p.A. dall’articolo 1, comma 6-bis del D.L. n. 191/2015.

In particolare, il comma 36-bis  (comma 609) interviene sulla norma testé citata per:

§  innalzare l’importo degli interessi sulle somme finanziate ad ILVA, che attualmente sono rapportati al tasso Euribor a 6 mesi (pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione), maggiorato di uno spread pari al 3 per cento. L’emendamento innalza lo spread dal 3 al 4,1 percento (lettera a)).

La relazione all’emendamento afferma che in questo modo viene assicurata la rispondenza a condizioni di mercato del tasso di interesse, così da elidere talune potenziali criticità emerse nel quadro della procedura di indagine approfondita avviata dalla commissione UE in relazione a talune presunte misure di aiuto di Stato a beneficio di ILVA S.p.A.

 

§  introdurre la previsione secondo la quale i finanziamenti statali sopra indicati concessi e non erogati nei confronti di ILVA cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni che (ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del D.L. n. 1/2015) l’organo commissariale di ILVA è autorizzato ad emettere a valere sulle somme attualmente sottoposte a sequestro penale – nell’ambito dei procedimenti a carico dei principali azionisti ed ex dirigenti dell’ILVA – all’atto del trasferimento delle medesime somme in Italia.

Si ricorda che allo stato il trasferimento delle somme sottoposte a sequestro non è stato effettuato in virtù della sentenza del 18 novembre 2015 della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale di Bellinzona contro la quale è stato presentato ricorso.

 

Il comma 36-ter (comma 610), interviene poi sulla destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle citate obbligazioni specificando (con una novella al citato articolo 3, comma 1 del D.L. n. 1/2015) che queste saranno versate in un patrimonio dell'emittente destinato in via esclusiva all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria previa però restituzione dei finanziamenti statali per la parte eventualmente erogata.

Secondo la relazione governativa all’emendamento, con la disposizione in esame si intende costituire un meccanismo di garanzia collaterale a tutela dei crediti dello Stato derivanti dall’erogazione dei predetti finanziamenti.

 

Con riferimento alle novelle apportate dal comma in esame, si richiama quanto segue:

quanto ai tempi di restituzione del finanziamento di 800 milioni, la normativa vigente - su cui l’emendamento non interviene – fissa il termine per la restituzione del prestito al 2018 ovvero successivamente nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo della società, in prededuzione, ma subordinatamente al pagamento, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria, nonché dei creditori privilegiati (articolo 1, comma 6-bis, quinto periodo, del D.L. n. 191/2015).

Quanto poi alle somme sequestrate, la disciplina vigente qui non modificata dispone che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, le somme eventualmente confiscate o comunque pervenute allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti, sono versate fino alla concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato, a titolo di restituzione del prestito statale di 800 milioni e, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale dell'amministrazione straordinaria per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte (articolo 1, comma 6-undecies, quinto periodo, del D.L. n. 191/2015).


 

Articolo 77 Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile (articolo 1, commi 613-615 dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

77.57

Bombassei

CI

23.11

Modifica il comma 1, terzo periodo (comma 613), specificando che nell’ambito del Piano Strategico nazionale il programma di interventi è finalizzato ad aumentare la competitività anziché al sostegno del riposizionamento competitivo delle imprese produttrici di beni e servizi della filiera dei mezzi di trasporto pubblico.

 


 

Articolo 78 Scuole paritarie e materne (articolo 1, commi 616-619 dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

12.09 NF

Relatore

 

23.11

Modifica il comma 1 (comma 616), riducendo di un milione di euro (da 24,4 a 23,4 milioni) il limite di spesa, ivi previsto, per il contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a finalità di copertura finanziaria degli oneri recati dall’articolo 12-bis, che reca agevolazioni fiscali per gli operatori di finanza etica e sostenibile.

78.23 NF

Rubinato

PD

23.11

Modifica il comma 2 (comma 617), diminuendo l’importo massimo – per alunno o studente – per il quale è possibile usufruire della detrazione IRPEF del 19% relativamente alle spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, scuole del primo ciclo di istruzione e scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (scuole statali e scuole paritarie private e degli enti locali: art. 1 L. 62/2000). In particolare, detto importo è pari a € 564 per il 2016, € 717 per il 2017, € 786 per il 2018 e € 800 dal 2019.

Conseguentemente

modifica il comma 4, aumentando (da € 25 mln) a € 50 mln il contributo aggiuntivo assegnato alle scuole dell’infanzia paritarie per l’anno 2017, e aggiunge il comma 4-bis, che riduce l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, co. 200, L. 190/2014) di € 48 mila nel 2019 e di € 2 mln nel 2020.

78.2

VII Commissione

 

23.11

Modifica il comma 4 (comma 619), disponendo che il contributo aggiuntivo alle scuole dell’infanzia paritarie – autorizzato per il 2017 - deve essere erogato “entro il 31 ottobre dell’anno scolastico di riferimento”.

In relazione alla data indicata, si intenderebbe che si faccia riferimento all.a.s. 2017/2018.

Si valuti l’opportunità di un chiarimento.

78.22

Rubinato

PD

23.11

Aggiunge il comma 4-bis (comma 620), che stabilisce che le erogazioni liberali destinate agli investimenti in favore delle scuole paritarie per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, finalizzate al riconoscimento del credito di imposta di cui all’art. 1, co. 145, della L. 107/2015 (c.d. school-bonus), sono effettuate su conto corrente bancario o postale intestato alle medesime scuole, con sistemi di pagamento tracciabili.

La disposizione opera in deroga all’art. 1, co. 148, della medesima L. 107/2015, che prevede che per le erogazioni liberali in questione, destinate agli istituti del sistema nazionale di istruzione (scuole statali e scuole paritarie private e degli enti locali: art. 1 L. 62/2000), il credito di imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato

L’art. 1, co. 148, della L. 107/2015 prevede, inoltre, che le predette somme sono riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del MIUR per l'erogazione alle scuole beneficiarie, e che una quota pari al 10% delle somme complessivamente iscritte annualmente sul predetto fondo è assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (D.I. 8 aprile 2016).

Le scuole paritarie beneficiarie sono tenute a comunicare mensilmente al MIUR l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, nonché a dare pubblica comunicazione del medesimo ammontare, della relativa destinazione e del relativo utilizzo, attraverso il proprio sito web e attraverso il portale telematico del MIUR (nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al d.lgs. 196/2003).
Le medesime scuole sono tenute, altresì, a versare, entro 30 giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali, un ammontare pari al 10% delle risorse al fondo di cui al citato co. 148, per la successiva erogazione alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale.

All’attuazione di tali previsioni si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A tal fine, introduce i co. 148-bis e 148-ter nel citato art. 1 della L. 107/2015.

Occorrerebbe chiarire se la comunicazione dell’ammontare delle erogazioni liberali al MIUR debba intendersi soddisfatta con la pubblicazione dello stesso sul portale telematico del MIUR.

Inoltre, nel nuovo co. 148-bis, lett. a), della L. 107/2015 occorrerebbe sopprimere le parole da “provvedendo altresì” fino a “2003, n. 196” poiché ripetono quanto già previsto nel co. 149 con riferimento a tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione (incluse, dunque, le scuole paritarie). Analogamente, il nuovo co. 148-ter ripete quanto già previsto nel co. 149.

 


 

Articolo 79-bis - Misure per il rafforzamento della cooperazione internazionale per lo sviluppo (articolo 1, comma 622 dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

79.09

Governo

 

23.11

Modifica alcuni articoli della legge n. 125 del 2014 ed in particolare, inserisce il comma 1-bis all’articolo 8 prevedendo che il Governo destini una quota – nel limite di 50 milioni -  del fondo rotativo fuori bilancio costituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa (ai sensi dell’art. 26 della legge n. 227/1977), finalizzata alla costituzione di un fondo di garanzia per i prestiti concessi dalla stessa Cassa depositi e prestiti per iniziative riguardanti la cooperazione allo sviluppo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze verranno definiti i criteri e le modalità di operatività del predetto fondo di garanzia. Prevede altresì, attraverso il comma 2-bis, che le risorse di tali fondi siano impignorabili.

Modifica l’art. 27, comma 3 della legge n.125/2014, novellandone la lettera c): la modifica dispone che  una quota del richiamato fondo rotativo fuori bilancio costituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa possa essere destinata alla costituzione di un fondo di garanzia per i crediti agevolati concessi ad imprese italiane  per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste in Paesi partner individuati con delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Il fondo di garanzia riguarda i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, da banche dell’area UE, da banche operanti fuori dell’area UE (se soggette a vigilanza prudenziale dell’autorità competente del Paese in cui si effettua l’intervento) o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti.   

 


 

Articolo 81Rideterminazione del FISPE e del Fondo esigenze indifferibili (articolo 1, commi 624-625 dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

14.5 NF

Basso

PD

20.11

Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo di 300 mila euro l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili (da 300 a 299,7 milioni) a decorrere dal 2017, a copertura degli oneri recati dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 14, che esonera l’atto costitutivo delle start up innovative dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria

36.5

Ghizzoni

PD

21.11
pom

Modifica il comma 2 (comma 625), diminuendo di 15 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni per il 2018 (da 300 a 285 mln per il 2017 e da 300 a 280 mln dal 2018) l’incremento annuo previsto per il Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, co. 200, L. 190/2014), a copertura degli oneri recati dall’incremento del FFO conseguente alla nuova disciplina sugli esoneri dal pagamento dei contributi universitari.

41.10

Ascani

PD

21.11 pom.

Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo di 1 milioni di euro per il 2017 (da € 300 mln a € 299 mln) l’incremento annuo previsto per il Fondo per le esigenze indifferibili, a copertura degli oneri derivanti dal nuovo comma 11-bis dell’articolo 41, che autorizza l’assunzione, da parte dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dal 2017, di complessive 17 unità.

46.13 NF

Oliverio

PD

22.11 ant.

Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo di 6,1 milioni per il 2017, di 7,6 milioni per il 2018 e di 7,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili, a copertura degli oneri derivanti dall’estensione dell’esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni, le cui aziende sono ubicate nei territori montani e nelle aree agricole svantaggiate, di cui al comma1 dell’articolo 46

46.3 NF

Luciano Agostini

PD

22.11 ant.

Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo di 3 milioni per il 2017 l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili, a parziale copertura degli oneri recati dai nuovi commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 46, volti a riconoscere un’indennità giornaliera omnicomprensiva di 30 euro per garantire nell’anno 2017 un sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti da imprese di pesca nel periodo di sospensione dell’attività a causa dell’arresto temporaneo obbligatorio

61.39

Relatore

 

22.11 pom.

Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo di 4 milioni l’incremento annuo previsto per il Fondo per le esigenze indifferibili, a copertura degli oneri recati dal nuovo comma 4-bis dell’articolo 61, volti a riassegnare a decorrere dall'anno 2017 il 30 per cento dei versamenti effettuati per la domanda di riconoscimento di cittadinanza italiana allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti.

11.23 NF

Carra

PD

23.11

Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo di 10 milioni per il 2017 il Fondo per le esigenze indifferibili, a copertura degli oneri derivanti dal nuovo comma 1-bis dell’articolo 11 recante l’innalzamento per l’anno 2017 delle percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina

11.011 NF

Schullian

Misto-
Min. ling

23.11

Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo di 3,1 milioni di euro il Fondo per le esigenze indifferibili, a copertura degli oneri derivanti dal nuovo articolo 11-bis recante “Ripristino agevolazione territori montani”.

12.03 NF

Guidesi

LNA

23.11

Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo di 3,1 milioni di euro il Fondo per le esigenze indifferibili, a copertura degli oneri derivanti dall’aumento della soglia massima degli utili conseguiti annualmente dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche necessaria ad accedere alle agevolazioni fiscali previste dalla legge per tali enti

13.46 NF

Di Gioia

Misto - PPA

23.11

Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo il rifinanziamento del Fondo esigenze indifferibili di 1 milione di euro per l'anno 2017 a copertura degli oneri derivanti dal nuovo comma 6 bis dell’articolo 13, che rifinanzia di 1 milione di euro per il 2017 l’autorizzazione di spesa per il potenziamento delle azioni di promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese.

13.046 NF
13.047 NF

Lupi
Gadda

AP
PD

23.11

Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10 milioni per l’anno 2018 il Fondo per le esigenze indifferibili, a copertura degli oneri derivanti dal nuovo articolo 13-bis recante che contiene incentivi per l'acquisto di beni mobili strumentali per favorire la distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi

23.023 NF
23.013 NF
23.020 NF
23.022 NF
35.043 NF

Matarresi
Marco Di Maio
Dell’Aringa
Fantinati
Marchi

CI
PD
PD
M5S
PD

23.11

Modifica il comma 2  (comma 625), riducendo il rifinanziamento annuale del Fondo esigenze indifferibili di 37,8 milioni a copertura degli oneri derivanti dall’articolo 23-bis recante proroga del ticket licenziamento

32.1 NF

Sottanelli

Scelta civica

23.11

Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo il rifinanziamento annuo del Fondo esigenze indifferibili di 7,8 milioni a copertura degli oneri derivanti dal nuovo comma 1-bis dell’articolo 32 che estende ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali in materia di esenzione dall’imposta sui redditi

33.021

Relatore

 

23.11

Modifica il comma 2 (comma 625), disponendo una riduzione del rifinanziamento del Fondo per esigenze indifferibili di 18,3 milioni di euro per il 2017, a copertura degli oneri derivanti dal nuovo articolo 33-bis che estende la possibilità di usufruire della cd. opzione donna

31.5

Gribaudo

PD

23.1

Modifica il comma 2 (comma 625), disponendo una riduzione del rifinanziamento del Fondo per esigenze indifferibili di 0,6 milioni di euro per il 2017, a copertura degli oneri derivanti dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 31 che interviene sui benefici previdenziali per i centralinisti telefonici non vedenti.

35.035 NF
23.013 NF

Alberto Giorgetti
Da Villa

FI-PdL
M5S

23.11

Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo di 36,7 milioni per l’anno 2017 e di 40 milioni a decorrere dal 2018 l’incremento annuale del Fondo per esigenze indifferibili, a copertura degli oneri derivanti dall’articolo 35-bis che prevede che le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, se percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo a fini fiscali solo per l’importo eccedente 1.000 euro

35.023 NF

Gribaudo

PD

23.11

Modifica il comma 2 (comma 625), disponendo una riduzione del rifinanziamento annuale del Fondo per esigenze indifferibili di 1,4 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal nuovo articolo 35-bis che riconosce alle lavoratrici autonome vittime di violenza di genere il diritto all’astensione dal lavoro secondo determinate modalità

0.29.1.1

29.1

Relatore

XI Commissione

 

23.11

Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo (secondo quanto disposto dal subemendamento 0.29.1.1) di 6 mln di euro per il 2017, di 12 mln di euro nel 2018, di 18 mln di euro nel 2019, di 24 mln di euro nel 2020, di 32 mln di euro nel 2021, di 41 mln di euro nel 2022, di 50 mln di euro nel 2023, di 62 mln di euro nel 2024, di 75 mln di euro nel 2025 e di 89 mln di euro a decorrere dal 2026 l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili, a copertura dell’estensione ai soggetti iscritti alle casse professionali privatizzate della possibilità di cumulare i periodi assicurativi con le modalità di cui all’art. 1, co. 239, della L. 228/2012

53.59

Relatore

 

 

 

23.11

Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo di 2 milioni di euro per il triennio 2017-2019 l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili, a copertura del rifinanziamento del per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi di cui all’articolo 53, comma 2-ter.

74.29 NF

Quartapelle

PD

23.11

Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo di 5 milioni per l’anno 2017 l’incremento della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili, per far fronte al corrispondente incremento del Fondo per le adozioni internazionali nel medesimo anno.

74.400 NF

Villecco Calipari

PD

23.11

Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo di 1 milione (da 300 a 299 milioni), per gli anni 2017-2019, l’incremento della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili, allo scopo di far fronte alla corrispondente spesa volta a sostenere le attività delle Associazioni combattentistiche.

74.113 NF

Miotto

PD

23.11

Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo di 300.000 euro per l’anno 2017 l’incremento della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili, per far fronte al corrispondente incremento del Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile.

74.393 NF

Sberna

DES-CD

23.11

Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo di 2 mln di euro per il 2017 e di 3 milioni di euro per il biennio 2018-2019 l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili, a copertura dell’istituzione del Fondo per l’incremento degli assegni al nucleo familiare per i cittadini italiani con 4 o più figli che lavorino in un Paese membro della UE, di cui all’articolo 74, comma 36-bis.

74.153 NF

Manzi

PD

23.11

Sostituisce il comma 2 (comma 625), dell’art. 81, riducendo di 5,15 milioni per il 2017 e di 150 mila euro dal 2018 l’incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, per far fronte agli oneri di cui al comma 5-bis, che intende ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche.

81.4

Calabrò

AP

23.11

Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo di 1,7 milioni l’incremento annuo del Fondo per esigenze indifferibili, a copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’aumento delle risorse in favore del Programma “Diritto allo studio nell’istruzione universitaria” del Ministero dell’istruzione

74.136 NF

La Marca

PD

23.11

Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo di 1,3 milioni per il 2017 l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili, per far fronte al corrispondente onere da sostenere per interventi finalizzati alla promozione della lingua e della cultura italiana all’estero di cui al comma 10-bis.

74.491

Relatore

 

23.11

Modifica il comma 2 (comma 625), diminuendo di 1 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 l’incremento annuo previsto per il Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, co. 200, L. 190/2014) a decorrere dal 2017, a copertura degli oneri recati dal nuovo comma 10-bis dell’articolo 74, che assegna al CONI, per il triennio 2017-2019, un  contributo annuo di € 1 mln destinato allo sviluppo dei settori giovanili delle società di pallacanestro e al sostegno degli investimenti per l’impiantistica dedicata allo stesso sport.

74.493

Relatore

 

23.11

Modifica il comma 2 (comma 625), diminuendo di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020 l’incremento annuo previsto per il Fondo per le esigenze indifferibili, a copertura degli oneri relativi al finanziamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, di cui al nuovo comma 36-bis dell’articolo 74

82.4 NF

Vignali

AP

 

Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo di 15 milioni per il 2017 l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili, al fine di far fronte all’onere derivante dalla concessione di un bonus una tantum per l’acquisto di strumenti musicali nuovi.

12.03 NF

Guidesi

LNA

23.11

Modifica il comma 2 (comma 625),  riducendo di 500 mila euro l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili (da 300 a 299,5 milioni) a decorrere dal 2017, a copertura derivanti dal nuovo articolo 12-bis, che a decorrere dal 1° gennaio 2017 eleva da 250.000 a 400.000 euro la soglia massima degli utili conseguiti annualmente dalla società dilettantistica che consente l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge per tali enti.

41.26

Mottola

SCCI-MAIE

23.11

Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo di 1 milioni l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili a decorrere dal 2017 a copertura degli oneri recati dal comma 11-bis dell’articolo 41 il quale autorizzata a decorrere dall'anno 2017 una spesa di 1 milione di euro annui al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare

47.9 NF

Locatelli

Misto

23.11

Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo di 1 milione per il 2017 e di 500 mila euro per il 2018 e 2019 l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili, a copertura degli oneri derivanti dal comma 2-bis dell’articolo 47, che autorizza la spesa di 1.000.000 di euro per il 2017 e di 500.000 euro per ciascuna annualità 2018 e 2019 per la predisposizione e l’attuazione del terzo Piano di azione nazionale su “Donne Pace e Sicurezza

48.14 NF

Di Salvo

PD

23.11

Modifica il comma 2 (comma 625),  riducendo di 10 milioni per il 2018 l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili, a copertura della parte residua dei costi stimati per l’intervento inerente il congedo obbligatorio di paternità, di cui all’articolo 48, comma 2.

50.12 NF

Galgano

CI

23.11

Modifica il comma 2 (comma 625),  riducendo di 5 milioni per ciascun anno del triennio il 2017-2019 l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili a copertura degli oneri derivanti dal nuovo comma 1-bis dell’articolo 50 che finanzia il Fondo per le pari opportunità con 5 mln di euro all’anno, nel triennio 2017-2019.

35.07 NF

Blazina

PD

23.11

Modifica il comma 2 (comma 625), disponendo una riduzione del rifinanziamento annuale del Fondo per esigenze indifferibili di 20 milioni per il 2017 e di 30 milioni a decorrere dal 2018, a copertura degli oneri derivanti dal nuovo articolo 35-bis che riconosce il diritto a una pensione di inabilità per i lavoratori affetti da patologie asbesto correlate.

82.02 NF

Rampelli

FdI-AN

23.11

Modifica il comma 2 (comma 625), diminuendo (da € 300 mln) a € 298 mln per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, l’incremento annuo previsto per il Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, co. 200, L. 190/2014), a copertura del finanziamento del Fondo nazionale per la rievocazione storica.

Tab. A16 NF

Francesco Saverio Romano

 

23.11

Modifica il comma 2 (comma 625), riducendo di 1,5 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019 il rifinanziamento previsto per il Fondo esigenze indifferibili, a copertura del finanziamento in favore dell’Eurispes, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione 3 Ricerca e innovazione, programma 3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata.


 

Articolo 82 – Rifinanziamento bonus cultura 18enni e del bonus strumenti musicali (articolo 1, comma 626 dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

82.1

82.7

VII Commissione

Rampi

 

 

PD

23.11

Modifica il comma 1 (comma 626) al fine di prevedere che la Carta elettronica prevista per i soggetti che compiono 18 anni nel 2017 possa essere utilizzata anche per l’acquisto di musica registrata. Conseguentemente, prevede la modifica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, del DPCM che ha definito i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta (DPCM 15 settembre 2016, n. 187).

82.8

Giacobbe

PD

23.11

Modifica il comma 1 (comma 626), al fine di prevedere che la Carta elettronica prevista per i soggetti che compiono 18 anni nel 2017 possa essere utilizzata anche per l’acquisto di corsi di musica, di teatro, o di lingua straniera.

Conseguentemente, prevede la modifica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, del DPCM che ha definito i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta (DPCM 15 settembre 2016, n. 187).

82.4 NF

Vignali

AP

23.11

Modifica il comma 1 (comma 626), concedendo un contributo una tantum  pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di 2.500 euro, per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, nel 2017. Il beneficio è accordato agli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli Istituti superiori di studi musicali e delle Istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di Alta formazione ai sensi di legge. Le modalità attuative dell’intervento, così come quelle per usufruite del credito d’imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione per il  monitoraggio dell’agevolazione sono definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Conseguentemente

modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625) riducendo di 15 milioni per il 2017 l’incremento del Fondo per esigenze indifferibili.


 

Articolo 82-bis – Fondo nazionale per la rievocazione storica (articolo 1, comma 627 dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

82.02 NF

Rampelli

FdI-AN

23.11

Aggiunge l’articolo 82-bis (comma 627), che istituisce nello stato di previsione del Mibact il Fondo nazionale per la rievocazione storica, con una dotazione di € 2 mln per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al quale possono accedere regioni, comuni, nonché istituzioni culturali e associazioni.

Per le istituzioni culturali e le associazioni è richiesto il riconoscimento mediante l’inserimento in appositi albi, tenuti dai comuni, ovvero l’operatività da almeno 10 anni: si intenderebbe, dunque, che in tal caso, non sia richiesto l’inserimento negli albi comunali.

L’accesso alle risorse avviene in base a criteri da determinare con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che deve essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Si verte in materia di promozione e organizzazione di attività culturali che, in base all’art. 117, terzo comma, Cost., è affidata alla competenza legislativa concorrente. Occorre, pertanto, prevedere opportuni strumenti di collaborazione con le autonomie regionali.

Conseguentemente

modifica l’articolo 81, comma 2 (comma 625), diminuendo (da € 300 mln) a € 298 mln per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, l’incremento annuo previsto per il Fondo per le esigenze indifferibili (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

 


 

Articolo 83 Incremento limite annuale anticipazioni a carico del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (articolo 1, comma 628, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

83.3 NF

 

 

Quartapelle

 

PD

23.11

inserisce il comma 1-bis (comma 629) che estende, limitatamente al 2017 e nel limite di 40 milioni di euro i contributi destinati a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal MAECI, posti a valere sul Fondo di rotazione per le politiche comunitarie.

 

Tali contributi, già previsti dalla legge di stabilità 2014 (comma 249), a seguito delle modifiche apportate dal comma 322 della legge di stabilità 2015, sono previsti fino al limite di 60 milioni di euro per l'anno 2014 e di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.


 

Articolo 87 Fondi speciali (articolo 1, comma 637, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

7.019

Relatore

 

20.11

Alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e finanze è ridotto dei seguenti importi:

2017: -7.800.000;

2018: -7.800.000;

2019: -7.800.000.

La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dalla norma che assoggetta ad IVA del 5% i servizi di trasporto urbano di persone per via marittima, lacuale, fluviale e lagunare, disponendo al contempo che la tariffa amministrativa relativa a tali servizi di trasporto sia comprensiva dell’imposta sul valore aggiunto

46.3 NF

Luciano Agostini

PD

22.11 ant.

Alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole è ridotto dei seguenti importi:

2017: -8.000.000.

La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dalle norme volte a riconoscere un’indennità giornaliera omnicomprensiva di 30 euro per garantire nell’anno 2017 un sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti da imprese di pesca nel periodo di sospensione dell’attività a causa dell’arresto temporaneo obbligatorio

11.23 NF

Carra

PD

23.11

Alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole è ridotto dei seguenti importi:

2017: -1.000.000.

La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dalle nuove norme volte a innalzare per l’anno 2017 le percentuali di compensazione IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina

17.05 NF

Misiani

PD

23.11

Alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia è ridotto dei seguenti importi:

2017: -3.000.000.

La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dalle norme volte ad aggiungere tra i beneficiari del Fondo sperimentale istituito per gli anni 2016-2017 presso il Ministero del lavoro - finalizzato a reintegrare l’INAIL degli obblighi di copertura assicurativa di malattie e infortuni - anche coloro che sono coinvolti in attività in favore di soggetti ammessi al lavoro di pubblica utilità

21.06
21.026
21.018 NF

IX Commissione
Valente
Gandolfi



CI
PD

23.11

Alla Tabella B l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e trasporti è ridotto dei seguenti importi:

2017: -13.000.000;

2018: -30.000.000;

2019: -40.000.000.

La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dalle norme che autorizzano l’ulteriore spesa di 13 mln € per il 2017, di 30 mln € per il 2018 e 40 mln per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche

52.147

Relatore

 

23.11

Alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia è ridotto dei seguenti importi:

2017: -5.000.000.

La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dall’aumento le risorse del Fondo per le misure anti-tratta di 5 milioni di euro per l’anno 2017

35.032 NF

Rostellato

PD

23.11

Alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole è ridotto dei seguenti importi:

2017: -1.000.000.

La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dall’istituzione del Fondo di solidarietà per il settore pesca (FOSPE), al fine di garantire la continuità del reddito dei lavoratori del settore pesca, con una dotazione di 1 milioni di euro per l’anno 2017.

64.011 NF

Palese

Misto - CR

23.11

Alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e finanze è ridotto dei seguenti importi:

2017: -8.520.000;

2018: -2.800.000.

La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dall’istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno di 8,52 milioni di euro per il 2017 e di 2,8 milioni per il 2018, riconosciuti al comune di Lecce a fronte della rinuncia da parte dello stesso Comune al ricorso 7234 del 2014 pendente innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.

74.138 NF

Gianni Farina

PD

23.11

Alla Tabella A, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, i relativi importi sono così ridotti:

2017: - 4.00.000

2018: - 4.000.000

2019: - 4.000.000.

La riduzione è operata per far fronte al corrispondente onere per la promozione della lingua e cultura italiana all’estero, con particolare riferimento agli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all’estero.

74.37 NF

74.360 NF

74.116 NF

74.115 NF

74.481 NF

Antezza

Folino

Antezza

Antezza

Latronico

 

PD

23.11

Alla Tabella B, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze è ridotto dei seguenti importi:

2017: -5.000.000;

2018: -20.000.000;

2019: -30.000.000;

L’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali è ridotto dei seguenti importi:

2017: -5.000.000;

2018: -5.000.000;

2019: -5.000.000;

74.484

Governo

 

23.11

Alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze è ridotto dei seguenti importi:

2019: -4.500.000.

Alla Tabella B, all’accantonamento del Ministero dell'interno, è risotto dei seguenti importi:

2017: – 5.500.000;

2018: – 16.000.000.

La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati per la realizzazione, gestione e manutenzione della piattaforma informatica sull’uso dei dati dei codici di prenotazione nel settore del trasporto aereo.

74.490

Relatore

 

23.11

Alla Tabella B, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze è ridotto dei seguenti importi:

2017: -20.000.000;

2018: -20.000.000;

2019: -20.000.000.

La riduzione è operata a copertura finanziaria della spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 al fine di adeguare la rete viaria interessata dal progetto sportivo delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio 2021.

74.493

Relatore

 

23.11

Alla Tabella B l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze è ridotto dei seguenti importi:

2017: -15.000.000;

2018: -20.000.000;

2019: -15.000.000.

La riduzione è operata a copertura delle autorizzazioni di spesa autorizzate, per il triennio considerato, per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonché per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerne il relativo progetto di localizzazione.

74.347

Losacco

PD

23.11

Alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione è ridotto dei seguenti importi:

2017: -150.000;

2018: -150.000;

2019: -150.000.

La riduzione è disposta per far fronte agli oneri della norma che esclude la società Arte lavoro e servizi S.p.a. (ALES) dalle norme di contenimento della spesa previste per i soggetti inclusi nell’elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato predisposto dall’ISTAT.

74.153

Manzi

PD

23.11

Alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali è ridotto dei seguenti importi:

2017: - 4.850.000

2018: - 9.850.000

2019: - 14.850.000

74.410

Paola Bragantini

PD

23.11

Alla Tabella B l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è ridotto dei seguenti importi:

2017: -7.000.000.

La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dall’ incremento di 7 milioni di euro, per l'anno 2017, della dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per le città (previsto dall'art. 12, comma 5, del D.L. 83/2012).

2.66 NF

Misiani

PD

23.11

Alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico è ridotto dei seguenti importi:

2017: -1.000.000;

2018: -1.000.000;

2019: -1.000.000.

La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dalle modifiche alle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici e per li interventi antisismici, nonché alle risorse attribuite all’ENEA in relazione a detti interventi.

9.82

Governo

 

23.11

Alla Tabella A, l’accantonamento del Ministero dello sviluppo economico, è ridotto dei seguenti importi:

2017: – 1.520.000

2018: – 1.520.000;

2019: – 1.520.000.

La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla esclusione, per la concessione relativa all'estrazione del sale dai giacimenti, dall’assoggettamento al pagamento del canone annuo ivi previsto

85.01 NF

11.020 NF

85.02 NF

46.054 NF

46.022 NF

Pini

Gribaudo

Pini

Gagnarli

Sani

LNA

PD

LNA

M5S

PD

23.11

Alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole è ridotto dei seguenti importi:

2017: -4.800.000.

2018: -4.300.000.

2019: -4.500.000.

La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dalla riduzione dell’accisa sulla birra, rideterminata da 3,04 euro a 3,02 euro per ettolitro e grado-plato.

Tab A 1 NF

Tab A 7

III Commissione

Garavini

 

23.11

Alla Tabella A, l’accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, è diminuito dei seguenti importi:

2019: – 1.000.000.

Conseguentemente

allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del sistema Paese:

2019: + 1.000.000.

Tab A. 24 NF

Mongiello

PD

24.11

Alla Tabella A, l’accantonamento del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è diminuito dei seguenti importi:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000.

Conseguentemente

allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione:

2018: + 10.000.000;

2019: + 10.000.000.

L’aumenta del programma 1.3 del Ministero delle politiche agricole alimentari è destinato in particolare all’incremento del Fondo per il rilancio del comparto cerealico, istituito dall’art. 23-bis del decreto-legge n.113 del 2016.

Tab A 27

Governo

 

23.11

Alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e finanze è aumentato dei seguenti importi:

2017: +8.520.000;

2018: +2.800.000.

Alla Tabella B, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e finanze è aumentato dei seguenti importi:

2017: +45.300.000;

2018: +50.300.000;

2019: +45.300.000.

Nella Relazione illustrativa dell’emendamento si chiarisce che l’aumento degli accantonamenti si rende necessario a seguito dello stralcio sul contenuto proprio al ddl di bilancio.

In particolare, l’aumento dell’accantonamento del MEF in Tabella A è finalizzato alle esigenze del comune di Lecce riconosciute in attuazione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015 (ex art. 64, co. 2).

L’incremento dell’accantonamento del MEF in Tabella B è finalizzato, in parte, all’attuazione del progetto di localizzazione del Centro dati dell’organismo internazionale Centro Europeo di Previsioni a medio termine (ex art. 74, co. 14) ed, in parte, alla realizzazione di interventi urgenti e indifferibili riferiti all’organizzazione di eventi sportivi internazionali (ex art. 74, co. 16-34)

Tab B 7

Relatore

 

23.11

Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 0;

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000.

Conseguentemente

Alla medesima Tabella B, voce Ministero dell’ambiente, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 5.000.000.

Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità:

2017: – 0;

2018: + 5.000.000;

2019: + 5.000.000.


 

Articolo 87-bis – Clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 1, comma 638, dell’A.C. 4127-bis-A)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

87.02

Alfreider

Misto-Min. ling.

23.11

Introduce il nuovo articolo 87-bis (comma 638), che inserisce nel disegno di legge, con riferimento a tutte le disposizioni, la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nel senso che le disposizioni del disegno di legge sono inapplicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione.

 


 

Emendamenti agli stati di previsione della spesa dei Ministeri

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

 

Tab. 2.2

Blazina

 

23.11

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: programma 14.1 Protezione sociale per particolari categorie:

2017: +1.500.000;

2018: +1.500.000;

2019: +1.500.000.

Il finanziamento è finalizzato alla tutela delle minoranze linguistiche storiche (cap. 5210)

Conseguentemente

allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare:

2017: -1.500.000;

2018: -1.500.000;

2019: -1.500.000.

 

Tab 2.7

Governo

 

23.11

Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 10 Comunicazioni, programma 10.2 Sostegno all'editoria:

2017: +200.423.143;

2018: +196.473.719;

2019: +197.937.171.

Il finanziamento è finalizzato alla istituzione nello stato di previsione del MEF del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (cap. 2196), cui sono anche trasferite le risorse dell’analogo fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico (cap. 3125/MISE), che viene conseguentemente soppresso

Conseguentemente

allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 10 Comunicazioni, programma 10.2 Sostegno all'editoria:

2017: -133.552.126;

2018: -130.090.509;

2019: -131.624.993.

allo stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, missione 5 Comunicazioni, programma 5.2 Servizi di Comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali:

2017: -67.871.017;

2018: -66.347.210;

2019: -66.312.178.

Trasferimento delle risorse provenienti dal riparto del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (cap. 3125, che viene soppresso) al nuovo Fondo istituito, con analoga denominazione, nello stato di previsione del MEF (cap. 2196)

 

Tab 3.1

Garavini

 

23.11

Allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico Missione 3 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo Programma 3.2 Sostegno all'internalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy:

2017: +500.000;

2018: +1.500.000;

2019: +1.500.000.

Finanziamento da destinare alle camere di commercio italiane all’estero (cap. 2501).

Conseguentemente

allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire Programma 23.2 Fondi di riserva e speciali:

2017: -500.000;

2018: -1.500.000;

2019: -1.500.000.

 

Tab A 5 NF

Sammarco

 

23.11

Allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali:

2017: +1.000.000;

2018: +1.000.000;

2019: +1.000.000.

Il finanziamento è destinato ad interventi a favore dell’ente nazionale per il microcredito (cap. 2302).

Conseguentemente:

Modifica l'articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo di un milione di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019 il rifinanziamento previsto per il Fondo esigenze indifferibili

Tab A 8 NF

Porta

 

23.11

Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 Italia in Europa e nel mondo, Programma: 1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali:

2017: +800.000;

2018: +300.000;

2019: +300.000.

Il finanziamento è destinato al sostegno dell'Istituto italo-latino americano (cap.3751).

Conseguentemente       

Modifica l'articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo di 800 mila euro per il 2017 e di 300 mila euro gli anni 2018 e 2019 il rifinanziamento previsto per il Fondo esigenze indifferibili

Tab A 15 NF

Carnevali

 

23.11

Allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione 1 Istruzione scolastica, programma 1.6 Istruzione del primo ciclo:

2017:– 70.000.000.

Allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione 1 Istruzione scolastica, programma 1.7 Istruzione del secondo ciclo:

2017: + 75.000.000.

Conseguentemente:

Modifica l'articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo di 5 milioni di euro per il 2017 il rifinanziamento previsto per il Fondo esigenze indifferibili

Tab A 16 NF

Francesco Saverio Romano

 

23.11

Allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione 3 Ricerca e innovazione, programma 3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata:

2017: + 1.500.000.

2018: + 1.500.000.

2019: + 1.500.000.

Il contributo triennale è attribuito all'Eurispes, finalizzato alla creazione di progetti e iniziative informative per sostenere l'attività sociale ed economica nazionale (cap. 1730).

Conseguentemente

Modifica l'articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo di 1,5 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019 il rifinanziamento previsto per il Fondo esigenze indifferibili

Tab A 26 NF

Oliverio

 

23.11

Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo:

2017: + 1.000.000.

2018: + 1.000.000.

2019: + 1.000.000.

Finanziamento degli oneri di servizio pubblico per i servizi di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone ed i principali aeroporti nazionali (cap. 1942).

Conseguentemente:

Modifica l'articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo di 1 milione di euro per il 2017 il rifinanziamento previsto per il Fondo esigenze indifferibili

Tab A 1

Tab A 7

III Commissione

Garavini

 

23.11

Alla Tabella A, l’accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze, è diminuito dei seguenti importi:

2019: – 1.000.000.

Conseguentemente

allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del sistema Paese:

2019: + 1.000.000.

Il finanziamento è destinato in favore delle scuole paritarie italiane all'estero (cap.2619).

Tab A. 24 NF

Mongiello

PD

24.11

Alla Tabella A, l’accantonamento del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, è diminuito dei seguenti importi:

2018: – 10.000.000;

2019: – 10.000.000.

Conseguentemente

allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione:

2018: + 10.000.000;

2019: + 10.000.000.

L’aumento del programma 1.3 del Ministero delle politiche agricole alimentari è destinato in particolare all’incremento del Fondo per il rilancio del comparto cerealico, istituito dall’art. 23-bis del decreto-legge n.113 del 2016 (cap. 7825).

Tab A 14 NF

Vezzali

 

23.11

Allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1, Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici programma 1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria:

2017: + 200.000.

2018: + 200.000.

2019: + 200.000.

Il finanziamento per il triennio 2017-2019 è assegnato in favore del «Centro nazionale del libro parlato», di cui alla legge n. 282 del 1998, al fine di sostenere le attività della Fondazione «Libri italiani accessibili (LIA)» (cap. 3631, piano gestionale 11).

Allo stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, missione 23 – (missione istruzione universitaria e formazione post universitaria, programma 23.2 (istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica):

2017: + 500.000.

2018: + 500.000.

2019: + 500.000.

Il finanziamento è destinato a favore dell'ISIA di Pescara (cap. 1673, piano gestionale 5).

Conseguentemente

Modifica l'articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo di 700 mila euro per gli anni 2017, 2018 e 2019 il rifinanziamento previsto per il Fondo esigenze indifferibili

Tab B 7

Relatore

 

23.11

Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 0;

2018: – 5.000.000;

2019: – 5.000.000.

Conseguentemente

Alla medesima Tabella B, voce Ministero dell’ambiente, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 5.000.000.

Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità:

2017: – 5.000.000;

2018: + 5.000.000;

2019: + 5.000.000.

Contributo per straordinari interventi conservativi e manutentivi del Duomo di Milano (cap. 7695, piano gestionale 2)

81.4

Calabrò

AP

23.11

Allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

2017: +1.700.000;

2018: +1.700.000;

2019: +1.700.000.

Contributo a favore dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale a carattere nazionale ed internazionale (cap. 1696, piano gestionale 1).

Conseguentemente

Modifica l'articolo 81, comma 2 (comma 625), riducendo di 1,7 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019 il rifinanziamento previsto per il Fondo esigenze indifferibili

23.07 NF

Oliverio

PD

23.11

Allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, Missione 2 “Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali”, Programma 2.5 “Rapporti finanziari con enti territoriali”:

2017: -50.000.000.

La riduzione è posta a copertura degli oneri recati dall’articolo 23-bis (comma 163) che destina 50 milioni di euro per 2017 al completamento delle procedure di stabilizzazione, con contratto a tempo determinato, dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità della regione Calabria.

La riduzione riguarda il cap. 7499, piano gestionale 1, ed è finalizzata alla corretta allocazione in bilancio delle risorse riguardanti i lavoratori socialmente utili e quelli di pubblica utilità della regione Calabria