Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: La semplificazione delle autorizzazioni amministrative a livello comparato
Serie: Documentazione e ricerche    Numero: 232
Data: 20/03/2016
Descrittori:
AUTORIZZAZIONI   DIRITTO COMPARATO
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

Documentazione e ricerche

 

 

 

 

 

La semplificazione delle autorizzazioni amministrative a livello comparato

 

 

 

 

 

 

n. 232

 

 

 

20 marzo 2016

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

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File: ID0023.docx

 


INDICE

Introduzione  1

§  La semplificazione dei regimi delle autorizzazioni amministrative nella legge n. 124/2015  1

§  Nota illustrativa del contenuto del dossier 4

I procedimenti per l’apertura di attività commerciali

§  Elementi di raffronto tra i 28 Paesi UE  9

Francia  15

§  Introduzione  15

§  Regimi autorizzatori per le attività commerciali 18

§  Strutture aperte al pubblico  19

§  Adempimenti previsti per gli “établissement recevant du public” (ERP) 20

Germania  35

§  Introduzione  35

§  Esercizi commerciali 36

§  Strutture di vendita  37

§  Settore della ristorazione  38

§  Commercio ambulante  40

Regno Unito  45

§  Introduzione  45

§  Le procedure di avvio di impresa  46

§  Attività commerciali: quadro di sintesi delle autorizzazioni richieste  48

§  La regolamentazione degli orari degli esercizi commerciali 50

Spagna  55

§  Introduzione  55

§  I procedimenti autorizzatori 58

Focus  69

§  La direttiva servizi (2006/123/CE) 69

§  Autorizzazioni igienico sanitarie per le attività nel settore degli alimenti in Francia  75

§  Autorizzazioni igienico-sanitarie per le attività nel settore degli alimenti nel Regno Unito  79

I procedimenti per le attività edilizie

§  Premessa  85

Francia  89

§  Introduzione  89

§  Certificato urbanistico  89

§  La dichiarazione preliminare  90

§  Il permesso di costruire  91

§  Il permesso di demolizione  92

§  Il permesso di sviluppo  92

§  I profili autorizzatori concernenti il paesaggio  93

Germania  95

§  Introduzione  95

§  Gli interventi esenti da autorizzazione  95

§  La domanda di costruzione  96

§  Procedure, tempi e costi per la costruzione di edifici nella città di Berlino  97

§  L’edificazione di grandi strutture di vendita  99

Regno Unito  101

§  Introduzione  101

§  Interventi di sviluppo consentiti 101

§  Licenza edilizia e conformità alle norme sulle costruzioni 102

§  Gli interventi in edifici o aree di interesse storico o architettonico  103

Spagna  105

§  Introduzione  105

§  Il regime delle licenze nella Comunità di Madrid  106

I procedimenti ambientali

§  Premessa  113

Francia  117

§  Introduzione  117

§  Le procedure di dichiarazione, registrazione e autorizzazione  118

§  Autorizzazione unica ambientale  119

§  Verifica di assoggettabilità a VIA  120

§  Inquinamento acustico  120

Germania  123

§  Introduzione  123

§  I procedimenti di autorizzazione ambientale  123

§  Principali regolamenti attuativi a livello federale  125

§  Valutazione d’impatto ambientale  126

§  Descrizione delle fasi procedurali 128

§  L’inquinamento acustico  131

Regno Unito  133

§  Introduzione  133

§  Verifica di assoggettabilità a VIA  134

§  Valutazione di impatto acustico  136

Spagna  137

§  Autorizzazione ambientale integrata  137

§  Valutazione ambientale  141

§  La normativa delle Comunità autonome  145

§  L’inquinamento acustico  147

 

 


Introduzione

La semplificazione dei regimi delle autorizzazioni amministrative nella legge n. 124/2015

Nel programma di riforme amministrative inaugurato dalla legge n. 124 del 2015 (cd. legge Madia) una parte rilevante è rappresentata dagli interventi di semplificazione, in materia di organizzazione, di personale e di attività delle pubbliche amministrazioni. Alcune disposizioni incidono sulla disciplina generale di istituti del procedimento amministrativo (che risulta integrata o modificata), mentre altre hanno ad oggetto particolari settori di disciplina.

In tale programma, assume particolare rilievo la disposizione contenuta nell'articolo 5 della legge che reca una delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti:

§  oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990);

§  oggetto di silenzio assenso, ai sensi dell’art. 20 della L. 241/1990;

§  per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa;

§  per i quali, in base alla legislazione vigente, è sufficiente una comunicazione preventiva.

 

La segnalazione certificata di inizio attività è disciplinata dall’articolo 19 della L. 241/1990, che consente di sostituire ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, compresa l’iscrizione in albi o ruoli, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, con una segnalazione dell’interessato all’amministrazione competente, con esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e con alcune eccezioni per una serie di atti rilasciati dalle amministrazioni preposte ad interessi particolarmente sensibili (difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, amministrazione della giustizia, amministrazione delle finanze, tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente) e per gli atti amministrativi imposti dalla normativa comunitaria. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla stessa data di presentazione della segnalazione.

Tuttavia, l’amministrazione entro 60 giorni dalla segnalazione (30 per la SCIA edilizia), ove accerti la carenza di requisiti o presupposti per l’esercizio dell’attività, ne inibisce la prosecuzione e ne rimuove gli eventuali effetti dannosi. Qualora vi sia la possibilità di regolarizzazione, l’amministrazione competente invita il privato a conformare l’attività intrapresa alla normativa vigente, qualora sia possibile, mediante un atto motivato, con il quale sono prescritte le misure necessarie e si dispone la sospensione dell’attività intrapresa. Il termine per provvedere alla regolarizzazione dell’attività non può essere inferiore a 30 giorni, decorso il quale senza che le misure siano state adottate, l’attività s’intende vietata. Inoltre, decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di inibitoria, l’amministrazione può comunque vietare la prosecuzione dell’attività, rimuovendone gli effetti, ovvero chiedere al privato di conformarsi alla normativa vigente. La possibilità di agire in tal senso è tuttavia condizionata dalla ricorrenza dei presupposti per l’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 241/1990.

Settori in cui tipicamente si applica la SCIA sono il settore edilizio e l’esercizio di attività imprenditoriale.

 

L’articolo 20 della legge 241/1990 include il silenzio assenso tra gli istituti di semplificazione amministrativa, generalizzando il ricorso all’istituto. La norma stabilisce che in tutti i procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, esclusi quelli disciplinati dall’articolo 19, L. 241/1990 (segnalazione certificata di inizio attività), «il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda», se la stessa amministrazione non comunica all’interessato, nel termine indicato dalla legge o dai regolamenti (ai sensi dell’art. 2, L. 241/1990), il provvedimento di diniego ovvero se, entro 30 giorni dalla presentazione dall’istanza, non indice una conferenza di servizi. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, dopo la scadenza del termine l’amministrazione competente può in ogni caso assumere determinazioni in via di autotutela, ossia annullare o revocare l’atto implicito di assenso (art. 21-quinquies e 21-nonies, L. 241/1990).

La norma, peraltro, contempla un rilevante numero di eccezioni. Il silenzio assenso, infatti, non opera: a) per gli atti e i procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità; b) nei casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali; c) nei casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza; d) agli atti e procedimenti individuati con appositi D.P.C.M. adottati su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.

 

L’espressione “precisa individuazione” lascia intendere che i procedimenti debbano essere indicati singolarmente.

 

Per quanto riguarda i principi e criteri direttivi, la disposizione richiama:

§  princìpi e criteri direttivi desumibili dai medesimi articoli della legge sul procedimento amministrativo su SCIA e silenzio assenso (artt. 19 e 20, L. 241/1990);

§  princìpi di ragionevolezza e proporzionalità;

§  princìpi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi.

 

Per quanto concerne i principi di diritto UE relativi all’accesso ai servizi, viene in rilievo la direttiva “servizi” 2006/123/CE, che mira a consentire la creazione e lo sviluppo di un mercato interno dei servizi, garantendo ai prestatori di servizi ed ai destinatari di beneficiare delle libertà fondamentali previste agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) ovvero la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi all’interno dell’Unione.

Al fine di raggiungere tale obiettivo, le disposizioni della direttiva mirano a semplificare le procedure amministrative, a eliminare gli ostacoli relativi alle attività di servizi e ad accrescere sia la fiducia reciproca tra gli Stati membri che la fiducia dei prestatori e dei consumatori nel mercato interno dei servizi.

Si tratta di uno strumento orizzontale che copre una vasta gamma di servizi diversi ed incide su un numero consistente di norme e regolamenti nazionali, obbligando gli Stati membri, in sede di recepimento, ad adottare un insieme di misure legislative e di misure non legislative, ovvero misure organizzative o pratiche, quali gli sportelli unici per i prestatori di servizi, le procedure elettroniche e la cooperazione amministrativa.

Per quanto concerne l’ambito di applicazione, la direttiva si applica a tutti i servizi non esplicitamente esclusi dalla stessa, intendendosi per “servizio” le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, come stabilito all’articolo 57 TFUE.

In Italia, la direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 59/2010, che all’articolo 14 stabilisce il principio in base al quale “regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione, di proporzionalità”.

 

Nell’oggetto della delega è compresa l’introduzione della disciplina generale delle “attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa”.

Per questa parte della delega, l’intento parrebbe quello di introdurre nell’ordinamento delle norme generali comuni a diversi regimi già previsti dalla L. 241/1990 per i procedimenti a istanza di parte, accomunati dal fatto di consentire un’attività senza necessità di un provvedimento espresso dell’amministrazione.

Tra le norme generali certamente rientrano, per espressa previsione del comma 1 dell’articolo 5, la definizione:

§  delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica;

§  degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti;

§  dell’obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all’atto della presentazione di un’istanza, i termini entro i quali l’amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda.

 

Per espressa previsione legislativa, la delega deve essere esercitata entro un anno dalla data di entrata di vigore della legge (entro il 28 agosto 2016) sulla base di un procedimento che prevede le seguenti fasi:

§  proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

§  concerto con il Ministro dell'interno, limitatamente alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

§  intesa in sede di Conferenza unificata;

§  parere del Consiglio di Stato, da rendere entro 30 giorni (decorsi i quali il Governo può procedere);

§  delibera preliminare del Consiglio dei ministri e trasmissione dello schema di decreto legislativo alle Camere;

§  espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, entro 60 giorni (decorsi i quali il decreto legislativo può essere comunque adottato). Se il termine previsto per il parere cade nei 30 giorni che precedono la scadenza della delega o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di 90 giorni;

§  nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, nuova trasmissione del testo alle Camere con le relative osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione;

§   parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia (sembrerebbe escluso il parere della Commissione competente per i profili finanziari e della Commissione per la semplificazione) sulle osservazioni del Governo entro 10 giorni (decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato);

§  adozione definitiva da parte del Consiglio dei ministri.

 

Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, il Governo può adottare un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e della medesima procedura.

Nota illustrativa del contenuto del dossier

La delega prevista dall’articolo 5 della L. 124/2015 richiede, in primo luogo, di censire i molteplici e complessi procedimenti autorizzatori (siano essi autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, etc.) disciplinati nel nostro ordinamento, classificandoli in relazione ai quattro regimi individuati ed, in secondo luogo, di introdurre una disciplina comune per le attività non soggette ad autorizzazione.

In relazione all’attuazione di tale delega è apparso utile verificare le esperienze dei principali Paesi europei.

Le pagine che seguono non mettono a confronto il quadro normativo interno con quello di altri ordinamenti nazionali, considerate sia la complessità del diritto interno, sia la eterogeneità dell’assetto amministrativo dei diversi Paesi. Infatti, anche le ricerche condotte a livello internazionale e disponibili come fonti di comparazione si concentrano sul confronto tra performances amministrative nazionali piuttosto che tra discipline giuridiche e, quasi esclusivamente, facendo riferimento a specifici settori (ambiente, edilizia, commercio, ecc.).

Pertanto, lo studio comparato è focalizzato sull’esame di alcuni sistemi giuridici - fra loro in molti aspetti diversi, ma istituzionalmente connessi dall’appartenenza all’Unione europea (Francia, Germania, Regno Unito, Spagna) – al fine di comprendere come venga data attuazione a comuni input normativi o eguali indicazioni di indirizzo (semplificazione dei procedimenti, riduzione del numero di autorizzazioni) provenienti da istanze e sollecitazioni - sempre più stringenti e attuali – degli utenti, dalla stessa UE e da organismi internazionali.

Sono stati utilizzati, quale punto di partenza, dati e studi a livello europeo (http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm, Entrepreneurship 2020 Action Plan) ed internazionale (www. http://www.doingbusiness.org/).

Lo studio è stato condotto sulla base della normativa e della documentazione disponibile nei siti istituzionali dei singoli Paesi, opportunamente richiamati con collegamenti ipertestuali che consentono di navigare verso le fonti della ricerca e verso informazioni aggiuntive.

 

L’analisi ha riguardato l’individuazione – negli ordinamenti di tali Paesi - degli adempimenti preliminari/autorizzazioni necessarie per l’avvio di 4 tipologie di attività commerciali che sono state a tal fine selezionate:

1.     apertura di ristoranti e bar (somministrazione di alimenti e bevande in luoghi aperti al pubblico);

2.     attività commerciale di ridotte dimensioni (esercizio di vicinato);

3.     media struttura di vendita;

4.     grande struttura di vendita.

 

Una seconda parte dell’analisi ha riguardato le procedure seguite nei quattro Paesi UE per i principali interventi edilizi. Sono stati in particolare selezionati i seguenti:

5.     comunicazione di inizio lavori asseverata;

6.     segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

7.     permesso di costruire;

8.     certificato di agibilità;

9.     ed autorizzazione paesaggistica ed autorizzazione paesaggistica semplificata.

 

Infine, per i procedimenti ambientali, l’analisi si è concentrata sui seguenti procedimenti:

1.   autorizzazione unica ambientale per le PMI e gli impianti non soggetti ad AIA (rilascio di autorizzazioni ambientali integrate);

2.   valutazione di impatto acustico;

3.   verifica di assoggettabilità a VIA.


I procedimenti per l’apertura di attività commerciali

 


Elementi di raffronto tra i 28 Paesi UE

Uno studio della Commissione europea su “Business Dynamics: Start ups, Business Transfers and Bankruptcy” (2011) ha analizzato, tra i diversi oggetti, anche l’impatto economico, giuridico e amministrativo delle procedure per tali autorizzazioni nei Paesi europei. È emerso, in particolare, come negli ultimi anni l’eliminazione di singole fasi o adempimenti (silenzio assenso, denuncia sostitutiva di autorizzazione) trovino un utilizzo sempre più esteso in un’ottica di crescente semplificazione dei procedimenti.

Al contempo, al termine di uno studio recente (maggio 2015) svolto dalla Commissione europea – DG Growth: On the compliance by Member States on the time needed to get licences and permits to take up and perform the specific activity of an enterprise as from beginning of 2014 è stata analizzata la disciplina autorizzatoria degli Stati membri per valutare i progressi compiuti da ciascuno rispetto agli obiettivi di semplificazione delle procedure autorizzatorie fissati nel maggio 2011, dando alcuni input da promuovere.

Per la Commissione europea la complessità delle procedure amministrative costituisce una delle principali barriere alla nascita ed allo sviluppo di attività imprenditoriali, erodendo tempo e risorse che vengono così utilizzate per altre finalità. La complessità delle procedure autorizzatorie produce infatti, oltre ai costi diretti (tasse ecc.), anche rilevanti costi indiretti (consulenti, avvocati).

In tale quadro, è stato evidenziato come negli ultimi anni molti Paesi hanno assunto specifiche azioni per ridurre i tempi, i costi e la complessità nelle procedure volte al rilascio di autorizzazioni. Tra questi, la Commissione europea richiama, in particolare:

§  l’introduzione di “one-stop-shops”, “on-line portals”, “national points of single contact”, che sta continuando a dare risultati molto soddisfacenti, trattandosi di strumenti sempre più utilizzati dagli operatori e in grado di ridurre i costi connessi alle autorizzazioni;

§  alcuni Paesi hanno valorizzato portali governativi e Trade registers centralizzati con risultati positivi (Austria, Repubblica ceca, Estonia, Francia, Germania, Irlanda, Lituania, Norvegia e Slovenia);

§  iniziative per coordinare e centralizzare le procedure per le autorizzazioni amministrative (tra i Paesi che il citato report della Commissione europea cita a tale riguarda figura l’Italia, insieme a Finlandia, Bulgaria, Lituania e Paesi Bassi);

§  le iniziative assunte dal Portogallo negli ultimi anni nel quadro di una “zero licencing initiative”, volte in particolare a dematerializzare il maggior numero di procedure autorizzatorie per le attività commerciali così da ridurre i costi e il tempo connesso al rilascio delle stesse;

§  l’iniziativa - promossa in Austria - dei ‘consultation days’: gli esperti sono disponibili nello stesso luogo e negli stessi giorni (previamente indicati) per fornire tutte le informazioni e il supporto necessario a coloro che intendono aprire nuove attività commerciali. Il vantaggio maggiore – evidenziato dalla Commissione europea – è quello di poter disporre di tutte le competenze necessarie nello stesso momento e luogo, con una conseguente riduzione dell’onerosità delle procedure, di particolare beneficio soprattutto per le attività di minore dimensione – che dispongono di risorse e di know-how più limitati – e per bilanciare l’incertezza che caratterizza la normativa in materia riguardo ai documenti necessari.

 

Come emerge dalle tabelle di raffronto elaborate dalla Commissione europea nel maggio 2015 (v. allegati 1 e 2) l’Italia è nella media per quanto riguarda il numero di autorizzazioni richieste e il costo delle tariffe per aprire, ad esempio, un’attività commerciale di albergo con ristorante.

 

La Commissione europea ha invece evidenziato – nel rapporto finale – come le maggiori criticità - comuni ai 28 paesi UE - continuano ad essere quelle legate alle difficoltà, per gli utenti, di predisporre, in tempi brevi, la documentazione completa e corretta per ottenere le autorizzazioni allo svolgimento di attività commerciali.

In tale quadro, un impatto positivo possono averlo tutte quelle iniziative volte a “supportare” coloro che intendono iniziare un’attività commerciale ad individuare il materiale necessario per le autorizzazioni e le modalità/percorso per ottenerle. Gli interventi di semplificazione devono inoltre portare l’utente a sapere che le informazioni che gli vengono richieste sono necessarie una sola volta (e non ripetutamente e per diverse finalità). È altresì fondamentale – ad avviso della Commissione europea – ridurre il numero di documenti richiesti e la lunghezza dei tempi necessari per ottenerli, valorizzando le e-solutions e tutte le iniziative che consentono all’utente di acquisire con maggiore facilità i documenti richiesti (piuttosto che riducendo i controlli). A questo deve aggiungersi una riduzione delle tariffe richieste dagli Stati membri per l’avvio di attività commerciali e obiettivi sempre più ambiziosi riguardo al tempo complessivo necessario a svolgere gli adempimenti amministrativi (la Commissione europea fa riferimento all’obiettivo di una settimana per l’apertura di un’attività imprenditoriale di piccole dimensioni).

 

Dallo studio della Commissione europea è emerso in particolare come:

a)   per aprire un’attività di albergo con ristorante, con vendita alcolici (attività per le quali sono richieste anche autorizzazioni specifiche per cibo, alcolici ecc. e che quindi necessitano di tempi in media più lunghi):

§  il numero medio di autorizzazioni richieste negli Stati membri è pari ad una media di 6 con un range che va da 2 a 13 autorizzazioni;

§  in 11 Stati membri (Belgio, Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Malta, Portogallo, Slovenia, Finlandia, Regno Unito) è possibile acquisire tutte le autorizzazioni necessarie entro 1 mese o meno;

§  in 7 Stati membri (Repubblica Ceca, Irlanda, Grecia, Francia, Lituania, Lussemburgo, Slovacchia) sono necessari, di norma, da 1 a 3 mesi per acquisire tutte le autorizzazioni;

§  in 10 Stati membri sono necessari circa 3 mesi per ottenere tutte le autorizzazioni (Belgio, Spagna, Croazia, Italia, Cipro, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Romania, Svezia);

b)  per avviare un’attività di wholesale o vendita al dettaglio:

§  in 15 Stati membri (Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Croazia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia e Regno Unito) è di norma possibile acquisire tutte le autorizzazioni necessarie entro 1 mese o meno;

§  in 9 Stati membri (Belgio, Repubblica Ceca, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lituania, Polonia, Slovacchia) sono necessari, di norma, da 1 a 3 mesi per acquisire tutte le autorizzazioni;

§  in 4 Stati membri (Olanda, Austria, Finlandia e Svezia) sono necessari circa 3 mesi per ottenere tutte le autorizzazioni.

 

Lo studio della Commissione pone come obiettivo finale (da realizzare entro la fine del 2015) quello di poter acquisire in tutti i Paesi UE le autorizzazioni necessarie per aprire un’attività commerciale nel tempo massimo di un mese.

La media dei 28 Paesi UE (al mese di maggio 2015) - riguardo al tempo necessario per ottenere le autorizzazioni necessarie rispetto a cinque tipologie di attività commerciali individuate dalla Commissione - è di 46 giorni, con un miglioramento rilevante rispetto ai 3 mesi di media registrati nel 2011.

La Commissione europea evidenzia come vi siano tuttavia ancora delle forti differenze tra i singoli Paesi UE, passando da un tempo pari ad 1 settimana (al massimo) in Estonia fino a 3 mesi in Austria, Lituania, Polonia e Spagna.

Resta fermo come il tempo medio necessario sia superiore ai 3 mesi nel caso di attività caratterizzate da un forte rischio per l’ambiente e/o per la salute umana o per particolari costruzioni edilizie.


Allegato 1

 

 


Allegato 2

 


Francia

Introduzione

Nell’ambito di un generale processo riformatore volto ad introdurre misure a favore della crescita e dell’impiego, il Presidente della Repubblica francese, François Hollande, nel marzo 2013, ha annunciato il lancio di uno “choc de simplification" in ambito amministrativo, ovvero un programma finalizzato all’alleggerimento delle procedure amministrative, alla riduzione dello stock normativo e alla riduzione degli adempimenti amministrativi a beneficio delle collettività locali, delle imprese e dei cittadini.

 

Per dare concreto avvio all’opera di semplificazione, il “Comité interministériel pour la modernisation de l’administration publique (CIMAP)” del 17 luglio 2013 ha predisposto un programma trasversale e pluriennale di semplificazione degli adempimenti amministrativi e delle norme legislative e regolamentari. L’obiettivo, per gli anni 2014-2016, è quello di accelerare lo sviluppo delle imprese, facilitare la vita dei cittadini, proteggere al meglio il territorio e alleggerire il lavoro delle Amministrazioni.

 

Complessivamente, il programma comprende oltre 200 misure[1].

 

Il programma triennale di semplificazione contempla l’emanazione di leggi delega volte alla semplificazione nel settore abitativo e delle costruzioni, alla soppressione degli oneri superflui e gravosi per le imprese, alla trasformazione delle procedure amministrative secondo il principio del silenzio assenso, e infine, all’alleggerimento di compiti dei servizi decentrati. Tra le misure previste si segnalano - ai fini della semplificazione amministrativa - l’alleggerimento delle regole in materia di appalti pubblici, la modernizzazione del diritto dell’ambiente, la semplificazione delle procedure in materia di protezione del patrimonio.

 

Con legge n. 2013-1005 del 12 novembre 2013, che delega il Governo francese alla semplificazione dei rapporti tra l’Amministrazione e i cittadini, sono state modificate le disposizioni della legge n. 2000-321 del 12 aprile 2000 relativa ai diritti dei cittadini nei rapporti con le Amministrazioni, ed è stato introdotto il nuovo principio del “silence valant accord[2], di cui si prevedono modalità applicative e casi in cui sono previste eccezioni a detto principio.

Con decisione del Primo Ministro dell’8 gennaio 2014, la Francia ha istituito il “Conseil de la simplification[3], un organo consultivo a composizione mista, avente la missione di accelerare il programma di semplificazione destinato alle imprese, di garantirne la coerenza e di proporre al Governo nuovi percorsi di semplificazione.

 

Il Conseil de la simplification, nell’aprile 2014, ha presentato le prime 50 misure di semplificazione per le imprese, riguardanti, tra le altre, le procedure relative all’esercizio di attività commerciali, le procedure edilizie e le procedure ambientali.

 

In campo ambientale, ad esempio, si prevede di procedere al rilascio di un «permis environnemental unique», unificando gli adempimenti e le autorizzazioni necessarie per la realizzazione di un progetto, nonché di disciplinare i casi in cui le autorità incaricate di rilasciare le autorizzazioni previste dal Code de l’environnement e dal Code de l’urbanisme siano le stesse (come avviene nel settore eolico). Tra gli interventi in ambito edilizio - per favorire le attività di ristrutturazione e di costruzione - si prevede, tra gli altri, la revisione degli obblighi regolamentari per la prevenzione del rischio sismico negli edifici di nuova costruzione, la riduzione degli obblighi regolamentari relativi alla modernizzazione degli ascensori esistenti, la revisione della normativa delle installazioni elettriche negli edifici di nuova costruzione e la revisione della normativa sulla sicurezza contro gli incendi.

 

Nel giugno 2014 sono state presentate le prime 50 misure di semplificazione in campo edilizio, nell’ambito del quadro di azione per il rilancio della costruzione di alloggi.

 

Tra le misure contemplate - destinate a produrre effetti anche sulle procedure per l’avvio di attività commerciali - si prevede l’elaborazione di una specifica e distinta disciplina per le strutture aperte al pubblico (ERP) già esistenti, laddove l’attuale disciplina, applicabile in tutti i casi, è riferita a strutture aperte al pubblico (ERP) di nuova costruzione.

 

Nello stesso anno è stata avviata una consultazione pubblica rivolta ai cittadini (Faire simple), conclusasi nel novembre 2014, all’esito della quale sono state identificate e selezionate 40 misure per la semplificazione per i cittadini.

 

Attualmente è attiva una piattaforma collaborativa per la semplificazione, istituita dal Secrétariat général pour la modernisation de l'action publique (SGMAP) sul portale www.faire-simple.gouv.fr, che ospita le proposte dei cittadini, delle imprese e dei soggetti pubblici.

 

Nell’ambito delle attività professionali e delle misure destinate alle imprese, la Francia ha ritenuto di dover amplificare gli effetti e i benefici della riforma operata con il “silenzio-assenso”, mediante l’adozione di ulteriori misure di semplificazione di natura tale da incidere sul miglioramento dell’efficienza dell’azione amministrativa.

 

Tra le misure individuate si prevede la riduzione dei tempi di intervento della decisione amministrativa, la riduzione di alcuni passaggi delle procedure; la soppressione di regimi autorizzatori esistenti o loro sostituzione con regimi dichiarativi.

 

Con la legge n. 2014-1545 del 20 dicembre 2014[4] il Governo è stato delegato ad operare una revisione delle procedure amministrative gravanti sulle imprese, dando altresì attuazione a 14 delle 50 misure presentate dal Conseil de la simplification, inclusa la trasformazione di alcuni regimi di autorizzazione (oltre 3000) in regimi dichiarativi.

 

Da ultimo, nel giugno 2015, il Secrétaire d’État chargé de la Réforme de l’État et de la Simplification, di concerto con il Conseil de la Simplification, ha presentato 40 nuove misure per semplificare la vita dei cittadini francesi e più di 50 misure di semplificazione per le imprese.

 

Il pacchetto di interventi destinato alle imprese appare particolarmente significativo per il settore del commercio, in quanto contiene misure di semplificazione di determinate procedure autorizzatorie applicabili alla ristorazione, alle strutture alberghiere e alle piccole attività commerciali.


 

Regimi autorizzatori per le attività commerciali

In Francia l’apertura di un locale al pubblico destinato alla vendita, alla ristorazione o all’ospitalità alberghiera è sottoposta alle autorizzazioni previste per gli établissements recevant du public (ERP). Il regime delle autorizzazioni previste: autorisation aux travaux, se sono previsti interventi edilizi, e autorisation d’ouverture, in tutti i casi, varia in base alla tipologia di attività esercitata nel locale e alla dimensione della struttura, che è calcolata in base al numero di persone che la stessa può accogliere.

 

Le autorizzazioni relative agli établissements recevant du public (ERP) in Francia sono descritte infra, nel paragrafo sulle strutture aperte al pubblico

 

Non sono richieste specifiche autorizzazioni per i profili ambientali (emissione di gas ecc.), antincendio, agibilità per disabili, essendo sostanzialmente ricomprese nell’autorizzazione per l’apertura al pubblico di un locale, rilasciata dal Sindaco. È invece necessaria l’autorizzazione per l’installazione di insegne commerciali, rilasciata dal Sindaco (segnalata dalla Commissione europea tra le autorizzazioni che in Francia richiedono più tempo per il rilascio).

 

Sono previste autorizzazioni specifiche per l’apertura di ristoranti e bar (somministrazione di alimenti e bevande in luoghi aperti al pubblico) connesse principalmente al rilascio di licenze per la vendita di bevande alcoliche e di autorizzazioni sanitarie per il trattamento e la vendita di prodotti alimentari. Una sintesi degli adempimenti previsti nell’ordinamento francese per l’apertura di ristoranti e bar è contenuta infra, nel paragrafo dedicato a questo tema.

 

Per l’apertura di grandi strutture di vendita (commercio al dettaglio in superfici superiori a 1000 m2) è richiesta un’autorisation d'exploitation commerciale (AEC), rilasciata dal Prefetto, a capo della Commission départementale d'aménagement commerciale (CDAC), o rilasciata dal Sindaco, unitamente al permesso di costruire, nei casi in cui è richiesto un intervento edilizio. Per una sintesi dei regimi autorizzatori e delle procedure per l’apertura di grandi strutture di vendita in Francia si rinvia infra.


Strutture aperte al pubblico

Tutte le strutture in cui si svolge un’attività commerciale - indipendentemente dalla dimensione - sono sottoposte alla disciplina prevista per gli “Etablissement Recevant du Public (ERP)”, ovvero i luoghi pubblici o privati che accolgono clienti o utenti, diversi dal personale, come definiti all’articolo R123-2 del Code de la construction et de l'habitation.

 

Tra gli ERP sono ricomprese le strutture adibite a negozi, centri commerciali, bar, ristoranti, hotel e pensioni familiari.

 

La disciplina relativa agli ERP impone ai costruttori o ai gestori di tali strutture di rispettare le misure volte alla prevenzione e alla garanzia della sicurezza delle persone, e riguardanti, specificamente, la limitazione dei rischi di incendio, gli avvisi agli occupanti in caso di incidenti, le misure per evitare il panico, le misure per favorire l’evacuazione del pubblico, l’allerta dei servizi di soccorso e la facilitazione del loro intervento. Inoltre, tali strutture devono risultare accessibili per le persone a mobilità ridotta (luoghi di stazionamento, porte sufficientemente larghe, rampe d’accesso, servizi igienici accessibili, ecc.).

 

In generale, gli ERP presentano caratteristiche differenziate per quanto riguarda la dimensione, la destinazione, l’uso e i rischi connessi e i medesimi vengono classificati in tipologie, in base alla natura dell’attività svolta nelle strutture, e in categorie, in base alla capacità dimensionale di accogliere pubblico e personale.

 

Esistono 30 tipologie di struttura, corrispondenti all’attività in esse esercitata, ciascuna delle quali viene identificata con una lettera.

Nell’ambito del commercio, sono previste le seguenti tipologie: M - Magasins de vente, centres commerciaux; N - Restaurants et débits de boissons; O - Hôtels et pensions de famille.

Gli ERP sono inoltre classificati in 5 categorie determinate in base alla capacità dimensionale della struttura di accogliere persone:

§  1^ cat.: oltre 1500 persone;

§  2^ cat. da 701 a 1550;

§  3^ cat. da 301 a 700;

§  4^ cat. fino a 300;

§  5^ cat. piccole strutture.

 

 

 

Ai fini dell’applicazione del regolamento di sicurezza[5] gli ERP sono distinti in 2 gruppi:

§  le strutture di 1^, 2^, 3^ e 4^ categoria,

§  le piccole strutture appartenenti alla 5 categoria.

Il numero di persone da prendere in considerazione per determinare la categoria degli ERP del primo gruppo ricomprende sia il pubblico sia il personale, che non occupa locali indipendenti; quanto agli ERP di 5^ categoria (piccole strutture) si tiene conto solo del pubblico (escluso il personale).

Adempimenti previsti per gli “établissement recevant du public” (ERP)

L’esercizio di attività commerciali presso gli établissement recevant du public (negozi, centri commerciali, ristoranti e bar, hotel e pensioni familiari) è soggetto ad autorizzazione, rilasciata dal Sindaco (o dal Prefetto):

§  autorizzazione a costruire o modificare una struttura aperta al pubblico (autorisation de travaux);

§  autorizzazione per l’apertura di una struttura aperta al pubblico (autorisation d'ouverture de l'établissement).

La costruzione o la modifica di una struttura aperta al pubblico (ERP) deve essere autorizzata dal Sindaco, previa consultazione con le commissioni di sicurezza e di accessibilità.

Il permesso edilizio o di ristrutturazione deve essere depositato in municipio.

La richiesta di autorizzazione[6] al Sindaco deve includere, tra gli altri, la documentazione sulla reazione al fuoco dei materiali impiegati, sulle istruzioni di sicurezza, sull'accessibilità per i disabili con percorsi specifici.

L’istanza è sottoposta alle Commissioni di sicurezza e di accessibilità che esprimono un parere entro 2 mesi, al massimo.

La mancanza di una decisione del Municipio entro quattro mesi implica l'accettazione della istanza.

 

Nel corso dell’attività degli ERP, le commissioni sicurezza e accessibilità eseguono visite di controllo in tempi diversi a seconda del tipo di stabilimento.


 

Ad esempio, i negozi dovrebbero essere controllati:

§  ogni 3 anni per gli ERP di tipo M 1^ e 2^ categoria,

§  ogni 5 anni per gli ERP di tipo M 3^ e 4^ categoria.

I controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento, su richiesta del Sindaco o del Prefetto.

In caso di lavori, di cambio di destinazione d’uso, o quando l’ERP è rimasto chiuso al pubblico per oltre dieci mesi, deve essere richiesta al Sindaco (o al Prefetto) una “autorisation d'ouverture”.

 

Nel mese precedente l’apertura della struttura va richiesta la visita da parte della Commissione di sicurezza. Nella richiesta di visita occorre includere: un’attestazione che certifichi l’effettuazione di controlli e di verifiche tecniche relative alla solidità; l’attestazione dell’ufficio di controllo che conferma la solidità; il “rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT)” emesso dall’organismo di controllo; eventualmente, la certificazione di accessibilità (nei casi in cui è richiesto un permis de construire).

 

Le piccole strutture (ERP di 5^ categoria) che non forniscono ospitalità notturna sono esentate dal richiedere la visita della commissione di sicurezza.

 

L'autorisation d'ouverture non è richiesta quando viene acquisita un’attività senza effettuare lavori o modifiche sulla struttura, salvo il caso in cui l’attività sia rimasta chiusa al pubblico per più di dieci mesi.

 

Si veda anche:

§  Définition d'un établissement recevant du public (ERP)

§  Domanda di autorizzazione a costruire o modificare un grattacielo (IGH)
Modulo -
Cerfa No. 13825 * 02 .

 


Tabelle di sintesi

Ristoranti e bar[7]

 

Francia

 

 

Descrizione

Attività di vendita, a titolo principale o accessorio, di bevande alcoliche destinate al consumo sul posto o da asporto (débit de boissons et restaurants)

 

 

Riferimenti normativi

Code de la santé publique, articoli da L3331-1 a L3336-24

 

 

Regime

La vendita di bevande alcoliche e la ristorazione con somministrazione di alcolici richiede la titolarità di una licenza sottoposta a condizioni.

La vendita di bevande non alcoliche è libera.

Sono soggetti a licenza sia la vendita di alcolici sur place (café, pub, discothèque, restaurant) sia la vendita di alcolici da asporto (supermarché, épicerie, caviste, vente à distance ou par internet).

La vendita temporanea di bevande (ad esempio durante una fiera) non prevede licenza, ma è sufficiente una autorizzazione del Comune.

La distribuzione di bevande con apparecchi automatici per il consumo immediato corrisponde alla vendita sur place.

Se il ristoratore vende bevande durante i pasti, in via accessoria rispetto al cibo, è richiesta la titolarità di una licence de restaurant.

Se la vendita di alcolici ha luogo indipendentemente dai pasti (bar-restaurant), è richiesta una “licence de débit de boissons à consommer sur place”.

Non è necessario cumulare le due licenze; quella per il consumo sul posto, infatti, autorizza la vendita di alcolici per la categoria di bevande corrispondente, nell’ambito di un’attività di ristorazione.

Gli esercizi con “licence de restaurant” o “de débit de boissons à consommer sur place” possono vendere le bevande della categoria autorizzata nella licenza anche da asporto.

Uno specifico “permis de vente de boissons alcolique la nuit” è richiesto per la vendita notturna di alcolici.[8]

Sono previste tipologie distinte di licenza in base alla categoria di bevande somministrate[9].

Si applica inoltre la disciplina degli établissements récevant du public (ERP), per quanto concerne l’autorisation d’ouverture.

L’autorizzazione deve essere richiesta al Sindaco (o al Prefetto) in caso di lavori, di cambio di destinazione d’uso, o quando la struttura è rimasta chiusa al pubblico per un periodo superiore a dieci mesi. La richiesta di visita da parte della “commission de sécurité” deve essere inoltrata un mese prima dell’apertura e deve includere un’attestazione dell’impresa che certifichi l’effettuazione di controlli e di verifiche tecniche relative alla solidità; l’attestazione dell’ufficio di controllo che conferma la solidità; il “rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT)” da parte dell’organismo di controllo; ed eventualmente, l’attestazione di accessibilità (quando è richiesto il permis de construire).

L'autorisation d'ouverture non è richiesta nei casi di acquisizione di un’attività senza che siano effettuati lavori, né modifiche, salvo che la struttura sia rimasta chiusa al pubblico per più di dieci mesi.

Procedura

Per ottenere la licenza di bar o ristorante occorre detenere un permis d’exploitation e effettuare una déclaration préalable.

Il “permis d'exploitation”[10] valido 10 anni, è rilasciato da un organismo di formazione al termine di un percorso di formazione specifica sui diritti e gli obblighi connessi all’attività di somministrazione.

La “déclaration préalable”[11] va indirizzata al Comune (o alla Prefettura di Polizia, a Parigi) almeno 15 giorni precedenti l’apertura o il trasferimento nella stessa o in altra città.

All’atto della dichiarazione, al richiedente è consegnata una ricevuta[12] che equivale al possesso della licenza della categoria richiesta (senza attribuire un diritto all’esercizio dell’attività, né valere quale attestazione del titolo di proprietà o di gestione dell’esercizio). Nel dipartimento Alsazia-Mosella, la richiesta va indirizzata alla Prefettura. Nei tre giorni successivi alla dichiarazione, il Sindaco ne trasmette copia integrale al Procuratore della Repubblica e al rappresentante dello Stato per il Dipartimento. In caso di trasferimento in altro Comune, l’esercente deve chiedere una “autorisation de transfert” al Prefetto.

 

Dopo due mesi, il silenzio dell’amministrazione vale come accettazione della richiesta di trasferimento.

Requisiti personali

Possono ottenere la licenza i soggetti che hanno raggiunto la maggiore età e che hanno subito condanne penali.

Per esercitare un’attività di vendita di bevande sul posto (bar) si richiede il possesso della nazionalità francese o di uno Stato rientrante nello Spazio economico europeo o di uno Stato che ha sottoscritto un accordo di reciprocità con la Francia (Algérie, Andorre, Canada, République centrafricaine, Congo Brazzaville, États-Unis, Gabon, Iran, Mali, Monaco, Sénégal, Suisse et Togo).

Per la licenza di ristorante non è richiesto alcun requisito legato alla nazionalità.

In ogni caso è obbligatoria una formazione specifica in materia di igiene alimentare[13].

 

 

Requisiti dei locali

I requisiti di sicurezza dei locali sono disciplinati dalla normativa sugli ètablissements récevant du public (ERP)

 

 

Ulteriori adempimenti preliminari o contestuali all’avvio dell’attività

E’ consentita la presentazione di un dossier unico contenente sia le dichiarazioni relative alla nascita dell’impresa, sia le domande di autorizzazione necessarie per l’esercizio dell’attività.

Si tratta del dossier de déclaration et de demandes d'autorisation, disciplinato dal Code de commerce agli articoli da R123-1 a R123-30 e dalla Loi n. 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

Il dossier è depositato presso un Centre de Formalité des Entreprises (CFE)[14] che permette alle imprese di assolvere contestualmente le formalità e le procedure per l’accesso e per l’esercizio dell’attività.

Il CFE trasmette le dichiarazioni e le richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti, che a loro volte comunicano al CFE l’esito delle procedure autorizzatorie.

Le autorità destinatarie delle formalità espletate attraverso il dossier unico sono le seguenti[15]:

1. Greffe du tribunal de commerce ou de grande instance statuant commercialement, lequel transmet à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

2. Service des impôts.

3. Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou caisses générales de sécurité sociale.

4. Organismes du régime général chargés de la gestion de l'assurance vieillesse ainsi que de la tarification et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

5. Organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales.

6. Caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole.

7. Inspection du travail.

8. Chambres des métiers et de l'artisanat.

9. Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Chambre nationale de la batellerie artisanale

Edilizia/territorio

Per la costruzione, la ristrutturazione e le modifiche di strutture aperte al pubblico (ERP)[16] occorre il preventivo rilascio di un’autorizzazione “Autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP (Etablissements recevant du public)”[17] che accerta il rispetto delle norme di accessibilità per i disabili e le persone a mobilità ridotta (L. 111-7), di sicurezza degli edifici (L. 123-1) e di prevenzione degli incendi e connessi piani di evacuazione (L. 123-2).

Il rilascio dell’autorizzazione deve avvenire entro il termine di quattro mesi[18], decorso il quale opera il meccanismo del “silenzio-assenso” (ad esclusione di alcune specifiche eccezioni[19]).

Se i lavori sono sottoposti a “permis de construire”, questo tiene luogo dell’autorizzazione qualora il rilascio sia stato concordato con l’autorità competente (Sindaco o, in alcuni casi, Prefetto).

Per le costruzioni in zone sismiche, nei casi in cui è richiesto un “permis de construire” alla domanda va allegata l’attestation d’un contrôleur technique contenente il parere circa il rispetto della normativa sulla prevenzione del rischio sismico, introdotta dal décret n. 91-461 du 14 mai 1991.[20]

Più in generale, per i regimi autorizzatori e le procedure amministrative in ambito edilizio, si rinvia alla descrizione della relativa disciplina.

 

 

Paesaggio

Sui progetti di costruzione, ristrutturazione, o modifica che hanno ad oggetto immobili sottoposti a tutela (espaces protegés) in quanto di interesse culturale, storico e paesaggistico, è richiesto il parere o l’accordo (eventualmente con condizioni) dell’Architecte des batiments de France (ABF) territorialmente competente.

L’autorità competente sul progetto (Sindaco o Prefetto) è quindi legata al parere dell’architecte des batiments de France che opera nell’ambito del “service territorial de l’architecture et du patrimoine (STAP)[21]

Igienico-sanitario

Per il rispetto delle esigenze di sicurezza sanitaria, coloro che immettono sul mercato prodotti di origine animale o generi alimentari contenenti dei prodotti di origine animale debbono ottenere un’autorizzazione sanitaria (agrément sanitaire), prima dell’avvio dell’attività. La domanda è indirizzata al Prefetto del dipartimento in cui ha sede la struttura[22].

 

 

Ambiente

In base alla quantità di rifiuti prodotti o gestiti e dei rischi per l’ambiente, potrebbe applicarsi la disciplina in materia di "installation classée pour la protection de l'environnement" (ICPE).

In tali casi, in base alle soglie fissate in funzione dell’attività svolta o delle sostanze utilizzate dall’impresa, dovrà essere adottata una distinta procedura (dichiarazione, registrazione o autorizzazione), gestita dalla Prefettura.
Per i regimi autorizzatori e le procedure amministrative in ambito ambientale, si rinvia alla descrizione della relativa disciplina.

 

 

Salute e sicurezza sul lavoro

I datori di lavoro che operano nel campo della ristorazione sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori, così come definiti nel Codice del lavoro (Parte IV, articoli R4121-1 e seguenti). Più specificamente, in caso di impiego di almeno un lavoratore, i datori di lavoro devono redigere il Documento unico di valutazione dei rischi (DUER) e rendere determinate informazioni obbligatorie. Un obbligo per tutte le imprese, previsto dalla legge 2010-1330 del 9 novembre 2010 (che ha integrato, sul tema, il Codice del lavoro) è quello di prevenire i rischi derivanti dallo stress sul lavoro, ossia quei fattori di rischio legati a vincoli fisici (ad es. posizioni di lavoro che sollecitano le articolazioni o vibrazioni dei macchinari), ad un ambiente fisico aggressivo (ad es. temperature elevate, rumori); ai ritmi di lavoro (ad es. turni notturni, lavoro ripetitivo, lavoro in squadre che si alternano).

 

 

Prevenzione incendi

Gli adempimenti in materia di prevenzione degli incendi sono disciplinati dalla normativa sugli ètablissements récevant du public (ERP)[23]

 

 

Dogane

Dal 2011 non è più richiesta la dichiarazione fiscale preventiva agli Uffici delle Dogane, c.d. “déclaration de profession” .

 

 

Cartelli e insegne

In assenza del Regolamento Locale di Pubblicità (règlement local de publicité - RLP), il posizionamento di un’insegna è libero, purché si rispettino le condizioni di installazione.

Si richiede un’autorizzazione se l’insegna è: a fasce laser; situata in Comune in cui esiste un RLP; installata su un immobile “classé ou inscrit au titre des monuments historiques”; posta su un monumento naturale o un albero, in un sito “classé”, un parco nazionale, una riserva naturale o una zona protetta, o a meno di 100 m da un immobile “classé”.

La domanda di autorisation administrative préalable è indirizzata al Comune (nei casi in cui esiste un RLP) o alla Prefettura (in assenza di RLP)[24].


Grande struttura di vendita[25]

 

 

Francia

Descrizione

Commercio al dettaglio in superfici di vendita superiori a 1.000 m².

Riferimenti normativi

Code de commerce, articoli da L752-1 a L752-14

Regime

Per le grandi strutture di vendita, si richiede una autorisation d'exploitation commerciale (AEC).

Sono soggetti ad autorizzazione:

§  l’apertura di esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 1000 m²;

§  la trasformazione del settore di attività (ad esempio dal commercio alimentare al commercio di abbigliamento) di esercizi con superficie di vendita superiore a 2 000 m²;

§  la riapertura di esercizi con superficie di vendita superiore à 1 000 m² in caso di chiusura al pubblico per un periodo superiore a 3 anni.

Non necessitano di autorizzazione:

§  il raggruppamento di negozi adiacenti, senza creazione di superficie supplementare, non eccedenti i 2500 m², o 1 000 m² ove la nuova attività prevalente sia alimentare;

§  le farmacie;

§  le rivendite di veicoli automobilistici o motocicli;

§  le stazioni di servizio e vendita di carburanti;

§  le gallerie e i mercati;

§  i negozi con superficie inferiore a 2500 m², accessibili con titolo di trasporto, situati negli aeroporti e nelle stazioni.

 

Si applica inoltre la disciplina degli “établissement recevant du public (ERP)[26], per quanto concerne l’autorisation d’ouverture. L'autorisation d'ouverture non è richiesta nei casi di acquisizione di un’attività senza che siano effettuati lavori, né modifiche, salvo che la struttura sia rimasta chiusa al pubblico per più di dieci mesi.

Procedura

La procedura da seguire per il rilascio dell’autorisation d'exploitation commerciale (AEC) si differenzia in base alle caratteristiche del progetto.

§   Per i progetti che non prevedono interventi edilizi, l’istanza di autorizzazione (AEC) è presentata alla Commission départementale d'aménagement commerciale (CDAC) [27].Il Prefetto (che è a capo della CDAC) entro 15 giorni accusa ricezione della richiesta o richiede il completamento della domanda, ove incompleta.

La Commissione si pronuncia sul progetto entro i 2 mesi successivi[28] rilasciando una autorisation préalable (decisione favorevole o di rigetto dell’istanza).

In caso di mancata pronuncia espressa, al termine dei due mesi la decisione si considera favorevole.

§   Per i progetti che necessitano di permesso edilizio (permis de construire), l’autorizzazione (AEC) è rilasciata contestualmente al permis de construire, previo parere favorevole (avis favorable) della Commission départementale d'aménagement commerciale (CDAC)[29].

Il richiedente presenta un’unica istanza di permesso edilizio valevole anche come AEC presso uno sportello unico (guichet unique).

L’istanza è indirizzata all’autorità competente in materia di permesso edilizio - in genere il Comune del territorio di insediamento - la quale deve acquisire il parere della Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC).

In caso di parere favorevole, il Sindaco rilascia un permesso edilizio valevole anche come autorisation d'exploitation commerciale (AEC). Se il parere è negativo, il Sindaco non può rilasciare il permesso edilizio richiesto.

La procedura per l’autorisation d’ouverture degli établissement recevant du public (ERP), in caso di lavori, di cambio di destinazione d’uso, o quando la struttura è rimasta chiusa al pubblico per un periodo superiore a dieci mesi, prevede che l’istanza sia indirizzata al Sindaco (o al Prefetto). La richiesta di visita da parte della “commission de sécurité” deve essere inoltrata nel mese precedente l’apertura e deve includere un’attestazione dell’impresa che certifichi l’effettuazione di controlli e di verifiche tecniche relative alla solidità; l’attestazione dell’ufficio di controllo che conferma la solidità; il “rapport de vérification réglementaire après travaux (RVRAT)” da parte dell’organismo di controllo; ed eventualmente, l’attestazione di accessibilità (quando è richiesto il permis de construire).

Requisiti

Per i requisiti richiesti in caso di strutture commerciali alimentari, si rinvia alla sezione relativa a Ristoranti e bar

Requisiti dei locali

I requisiti di sicurezza dei locali sono disciplinati dalla normativa sugli ètablissements récevant du public (ERP).

Ulteriori adempimenti preliminari o contestuali all’avvio dell’attività

È consentita la presentazione di un dossier unico contenente sia le dichiarazioni relative alla nascita dell’impresa, sia le domande di autorizzazione necessarie per l’esercizio dell’attività.

Si tratta del dossier de déclaration et de demandes d'autorisation, disciplinato dal Code de commerce agli articoli da R123-1 a R123-30 e dalla Loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

Il dossier è depositato presso un Centre de Formalité des Entreprises (CFE)[30] che permette alle imprese di assolvere contestualmente le formalità e le procedure per l’accesso e per l’esercizio dell’attività.

Il CFE trasmette le dichiarazioni e le richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti, che a loro volte comunicano al CFE l’esito delle procedure autorizzatorie.

Le autorità destinatarie delle formalità espletate attraverso il dossier unico sono le seguenti[31]:

1. Greffe du tribunal de commerce ou de grande instance statuant commercialement, lequel transmet à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).

2. Service des impôts.

3. Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ou caisses générales de sécurité sociale.

4. Organismes du régime général chargés de la gestion de l'assurance vieillesse ainsi que de la tarification et de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

5. Organismes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales.

6. Caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole.

7. Inspection du travail.

8. Chambres des métiers et de l'artisanat.

9. Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Chambre nationale de la batellerie artisanale

Edilizia/territorio

Per la costruzione, la ristrutturazione e le modifiche di strutture aperte al pubblico (ERP)[32] occorre il preventivo rilascio di un’autorizzazione “Autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP (Etablissements recevant du public)”[33] che accerta il rispetto delle norme di accessibilità per i disabili e le persone a mobilità ridotta (L. 111-7), di sicurezza degli edifici (L. 123-1) e di prevenzione degli incendi e connessi piani di evacuazione (L. 123-2).

Il rilascio dell’autorizzazione deve avvenire entro il termine di quattro mesi[34], decorso il quale opera il meccanismo del “silenzio-assenso” (ad esclusione di alcune specifiche eccezioni[35]).

Se i lavori sono sottoposti a “permis de construire”, questo tiene luogo dell’autorizzazione qualora il rilascio sia stato concordato con l’autorità competente (Sindaco o, in alcuni casi, Prefetto).

Per le costruzioni in zone sismiche, nei casi in cui è richiesto un “permis de construire” alla domanda va allegata l’attestation d’un contrôleur technique contenente il parere circa il rispetto della normativa sulla prevenzione del rischio sismico, introdotta dal décret n° 91-461 du 14 mai 1991.[36]

Più in generale, per i regimi autorizzatori e le procedure amministrative in ambito edilizio, si rinvia alla descrizione della relativa disciplina.

Paesaggio

Su tutti i progetti di costruzione, ristrutturazione, modifica riguardanti immobili sottoposti a tutela in quanto di interesse culturale, storico, e paesaggistico (“espaces protegés”) è richiesto il parere o l’accordo (eventualmente sottoposto a condizioni) da parte dell’architecte des batiments de France (ABF) territorialmente competente. L’autorità competente sul progetto (Sindaco o Prefetto) è quindi legata al parere dell’architecte des batiments de France (“service territorial de l’architecture et du patrimoine (STAP)”[37]

Igienico-sanitario

Per il rispetto delle esigenze di sicurezza sanitaria, coloro che immettono sul mercato prodotti di origine animale o generi alimentari contenenti dei prodotti di origine animale debbono ottenere un’autorizzazione sanitaria (agrément sanitaire), prima dell’avvio dell’attività. La domanda è indirizzata al Prefetto del dipartimento in cui ha sede la struttura[38].

Ambiente

In base alla quantità di rifiuti prodotti o gestiti e dei rischi per l’ambiente, potrebbe applicarsi la disciplina in materia di "installation classée pour la protection de l'environnement" (ICPE).

In tali casi, in base alle soglie fissate in funzione dell’attività svolta o delle sostanze utilizzate dall’impresa, dovrà essere adottata una distinta procedura (dichiarazione, registrazione o autorizzazione), gestita dalla Prefettura.

Per i regimi autorizzatori e le procedure amministrative in ambito ambientale, si rinvia alla descrizione della relativa disciplina.

Salute e sicurezza sul lavoro

I datori di lavoro che operano nella ristorazione sono tenuti al rispetto degli obblighi in materia di sicurezza dei lavoratori, così come definiti nel Codice del lavoro (Parte IV, articoli R4121-1 e seguenti).

Più specificamente, in caso di impiego di almeno un lavoratore, il datore di lavoro deve redigere il Documento unico di valutazione dei rischi (DUER) e rendere determinate informazioni obbligatorie.

Un obbligo per tutte le imprese, previsto dalla legge 2010-1330 del 9 novembre 2010 (che ha integrato, sul tema, il Codice del lavoro) è quello di prevenire i rischi derivanti dallo stress sul lavoro, ossia quei fattori di rischio legati a vincoli fisici (ad es. posizioni di lavoro che sollecitano le articolazioni o vibrazioni dei macchinari); ad un ambiente fisico aggressivo (ad es. temperature elevate, rumori); e ai ritmi di lavoro (ad es. turni notturni, lavoro ripetitivo, lavoro in squadre che si alternano).

Prevenzione incendi

Gli adempimenti in materia di prevenzione degli incendi sono disciplinati dalla normativa sugli ètablissements récevant du public (ERP)[39]

Vendita di cose usate/oggetti antichi

È necessaria una déclaration préalable valevole come domanda di iscrizione al “registre des revendeurs d’objets mobiliers”.[40]

La dichiarazione è presentata alla Prefettura del luogo di insediamento dell’attività, che ne rilascia ricevuta, valevole come prova di conformità a tale obbligazione.

È altresì obbligatoria la tenuta di un registro di polizia (registre de brocante) che - prima dell’apertura dell’esercizio - deve essere “paraphé” dal commissariato di polizia o dal Sindaco del luogo di insediamento dell’attività.

Vendita di oggetti preziosi

È necessaria una déclaration d'existence, che è rilasciata dal “bureau de garantie” competente territorialmente[41] in brevissimo tempo (generalmente par retour de courrier).

Vendita di armi

È necessaria una “autorisation de fabrication, de commerce ou d'intermédiation de matériel de guerre, armes et munitions”[42].

Dogane

(vendita di alcolici)

Dal 2011 non è più richiesta la dichiarazione fiscale preventiva agli Uffici delle Dogane per la vendita di alcolici, denominata “déclaration de profession”.

Cartelli e insegne

In assenza del Regolamento Locale di Pubblicità (règlement local de publicité - RLP), il posizionamento di un’insegna è libero, purché si rispettino le condizioni di installazione.

Si richiede un’autorizzazione se l’insegna è: a fasce laser; situata in Comune in cui esiste un RLP; installata su un immobile “classé ou inscrit au titre des monuments historiques”; posta su un monumento naturale o un albero, in un sito “classé”, un parco nazionale, una riserva naturale o una zona protetta, o posta a meno di 100 m da un immobile “classé”.

La domanda di autorisation administrative préalable è indirizzata al Comune (nei casi in cui esiste un RLP) o alla Prefettura (in assenza di RLP)[43].


Germania

Introduzione

In Germania l’avviamento di un’attività commerciale stabile è libero e non condizionato dal rilascio di particolari autorizzazioni, fatta eccezione per alcune attività (come ad esempio farmacie, banchi di pegno, assicurazioni, ecc.), elencate nei §§ 29 e ss. del Codice delle attività lucrative indipendenti (Gewerbeordnung – GewO).

Sussiste tuttavia, in capo a chi inizia un’attività economica indipendente, finalizzata ad un guadagno, durevole e non occasionale, l’obbligo di denuncia alle autorità competenti, come previsto dal § 14 GewO. La comunicazione di inizio attività deve essere presentata anche per filiali e succursali, incluse le imprese straniere che operano in territorio tedesco. La forma giuridica dell’impresa condiziona la determinazione del soggetto cui compete l’onere della dichiarazione: nel caso l’attività sia esercitata da una sola persona fisica, ad esempio un commerciante, soltanto questa è obbligata alla denuncia, mentre nelle società di persone lo sono tutti i soci responsabili e con diritto di rappresentanza. Per le persone e società iscritte nel registro delle imprese (Gewerbezentralregister – GZR) è inoltre richiesto dall’ufficio competente per la denuncia la presentazione di un estratto dei dati iscritti nel registro (Gewerbezentralregisterauszug). Sono esenti dall’obbligo di denuncia le attività legate al settore agricolo-forestale e a quello minerario, l’allevamento, la pesca e la caccia, nonché le libere professioni.

La denuncia (Gewerbeanmeldung) va inoltrata all’ufficio pubblico per le attività lucrative (Gewerbebehörde) mediante la compilazione di un modello (GewA 1) reperibile presso gli uffici municipali o le camere di commercio. La denuncia deve essere presentata al più tardi al momento dell’avvio dell’impresa: la ritardata denuncia di inizio, come pure di variata o cessata attività, è considerata un’infrazione. Ai sensi del § 15 GewO, l’autorità competente conferma, entro tre giorni dal ricevimento, la regolarità della denuncia. La conferma (Empfangsbestätigung), che equivale a una licenza di esercizio (Gewerbeschein) può essere negata in caso di denuncia incompleta o non presentata nelle forme previste. Essa inoltre presuppone soltanto la regolarità della comunicazione e che un’attività economica sia in essere, ma non sostituisce eventuali autorizzazioni o permessi necessari. L’ufficio competente provvede poi a trasmettere una copia della denuncia alla camera di commercio o a quella dell’artigianato, all’ufficio delle imposte (Finanzamt) e all’associazione di categoria competente. L’inoltro dei dati avviene nel rispetto della normativa sulla privacy. La denuncia dell’attività è valida contemporaneamente anche ai fini fiscali così come previsto dal § 138 del Codice tributario (Abgabenordnung – AO) e di solito il titolare riceve automaticamente una conferma dall’ufficio delle imposte

La presentazione della denuncia è il presupposto per il compimento di tutte le attività preparatorie come la pubblicità, l’affitto di locali adeguati, l’acquisto di merci e l’assunzione di lavoratori. In assenza di una denuncia o in caso di denuncia incompleta o non corretta, l’esercizio di un’attività si configura come irregolare. Pur non implicando il divieto di esercizio dell’attività, tale situazione può essere sanzionata dalle autorità competenti con pesanti multe pecuniarie. La denuncia di inizio attività è inoltre soggetta all’imposizione di un tributo che può variare tra un minimo e un massimo definiti per legge. La tariffa media per una persona fisica è di 26 euro, mentre è di 31 euro la somma richiesta in caso di persona giuridica (entrambi gli importi sono compresi tra un minimo di 17,90 e un massimo di 35,79).

Esercizi commerciali

L’apertura di un’attività commerciale è libera, pertanto il titolare non deve soddisfare alcun tipo di condizione né è richiesta una sua conoscenza specifica (fanno però eccezione alcuni esercizi particolari come, ad esempio, la vendita di armi e munizioni). È tuttavia obbligatorio seguire le prescrizioni in materia sanitaria contenute nella legge per la prevenzione e la lotta alle malattie infettive (Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen - IfSG).

Il principio della libertà di commercio si applica ai settori del commercio al dettaglio, all’ingrosso, al settore alimentare e a quello cosmetico. Sono invece soggette a condizioni particolari alcune attività come il commercio di medicinali senza obbligo di ricetta, l’allevamento di animali domestici a scopo commerciale, il commercio di animali vertebrati (ad esclusioni degli animali domestici utilizzati in agricoltura), il mantenimento di un maneggio e l’esposizione di animali. Occorre semplicemente denunciare la propria attività e farsi rilasciare la licenza di esercizio (Gewerbeschein). Il commercio all’ingrosso e quello al dettaglio possono essere esercitati contemporaneamente, ma con alcune limitazioni dettate dalla normativa sulla concorrenza o da quella sul lavoro artigiano.

La libertà di commercio garantisce libero accesso all’attività commerciale, ma vi sono condizioni particolari che regolano determinati settori. In quello alimentare, ad esempio, è necessario rispettare norme igieniche, norme relative all’orario dei negozi, all’esposizione dei prezzi e ai beni alimentari di prima necessità. Altre attività sono sottoposte a obblighi di contabilità e di controllo.

Nelle “attività sottoposte a controllo” (überwachungsbedürftige Gewerbe), al fine di tutelare la clientela da offerenti poco seri o criminali, rientrano il commercio di merce usata, le agenzie investigative e le agenzie di viaggio. In questo caso all’imprenditore sono richiesti il certificato di buona condotta (Führungszeugnis) e il certificato del Registro centrale delle imprese (Gewerbezentralregister - GZR), gestito dall’Ufficio federale della giustizia (Bundesamt für Justiz), da presentare al momento della denuncia dell’attività a dimostrazione dell’affidabilità e dell’integrità morale. Il certificato di buona condotta è poi inviato al comune competente che trasmette entrambi i certificati ai competenti uffici amministrativi circondariali (Kreisverwaltungsbehörde).

Ulteriori requisiti sono previsti per svolgere le cosiddette “attività sottoposte ad autorizzazione obbligatoria” (erlaubnispflichtige Gewerbe), perché se esercitate in modo negligente rischiano di danneggiare il bene comune. Per ottenere l’autorizzazione ad operare in questi settori sono richiesti integrità morale, comprovato rendimento economico dell’impresa e competenza in materia dimostrabile attraverso un esame specifico da sostenersi presso la camera di commercio o attraverso un’esperienza pluriennale e di responsabilità nel settore, o una formazione scolastica e professionale adeguate. Nella categoria delle attività sottoposte ad autorizzazione obbligatoria figurano: produzione di farmaci, commercio di armi, vendita di latte crudo e derivati, commercio di concimi, agenzie immobiliari, vendita di investimenti di capitale e patrimoniali, trasporto di persone, anche occasionale con autovetture da noleggio o taxi, trasporto merci su autocarro con cartello appendice con peso complessivo superiore a 3,5 tonnellate, aste, servizi di sorveglianza e sicurezza, banco dei pegni, sale giochi e installazione di distributori automatici a fine ludico, ricoveri e case di cura, scuole guida.

Il termine entro cui l’autorità competente decide in merito ad una richiesta di autorizzazione per l’esercizio di un’attività è di tre mesi. Decorso tale termine, l’autorizzazione si intende concessa (principio del silenzio assenso sancito dal § 6a, comma 1 GewO, introdotto dall’art. 1 della legge del 17 luglio 2009).

Strutture di vendita

A differenza di alcuni settori, come quelli della ristorazione e del commercio ambulante di seguito trattati, non è prevista una disciplina specifica e distinta per le attività commerciali di ridotte dimensioni (esercizio di vicinato), né per le medie e grandi strutture di vendita. Tutt’al più devono essere osservate alcune disposizioni di carattere urbanistico.

Tra l’altro, le norme adottate dai Länder non contengono neppure le definizioni di “grande struttura di vendita” e di “centro commerciale”, ma una nozione sufficientemente precisa di tali concetti può essere rinvenuta nel § 11 del Regolamento sull’uso a fini edilizi (Baunutzungsverordnung – BauNVO) e nella giurisprudenza amministrativa, oltre che nella dottrina.

Si intende per “commercio al dettaglio” l’impresa che venda esclusivamente o in modo preponderante beni e servizi al consumatore finale (supermercati, ipermercati, grandi magazzini, grandi strutture specializzate, ecc.). Nel 2005 il Tribunale amministrativo federale (Bundesverwaltungsgericht) ha deciso che un commercio di dettaglio possa essere considerato una grande struttura di vendita quando la sua superficie superi gli 800 mq.

Settore della ristorazione

Con la riforma federalista del 2006 ai Länder è stata attribuita la competenza legislativa esclusiva in materia di ristorazione. La normativa federale continua ad essere applicata fintanto che i Länder, usufruendo delle nuove competenze, non emanino proprie leggi[44] al riguardo. I Länder che non hanno ancora legiferato osservano la legge federale sui ristoranti (Gaststättengesetz - GastG) e regolamentano, come del resto avveniva in precedenza, la sua esecuzione mediante appositi decreti (Gaststättenverordnungen). Le leggi regionali sui ristoranti disciplinano in particolare i requisiti per il rilascio e la revoca dell’apposita licenza (Gaststättenerlaubnis), la portata di tale autorizzazione, le condizioni e le motivazioni alla base di un eventuale rifiuto. Nei decreti attuativi subordinati alla legge è invece regolamentata la procedura di autorizzazione associata ai rispettivi obblighi di notifica e di presentazione della documentazione necessaria.

La licenza di ristoratore (Gaststättenerlaubnis) in aggiunta alla denuncia di attività è richiesta soltanto per la mescita di bevande alcoliche. Anche in questo caso sono previste disposizioni speciali. La licenza riguarda personalmente il ristoratore e, nella misura in cui egli si faccia rappresentare nella gestione dell’attività, deve essere richiesta una apposita autorizzazione per il sostituto (Stellvertretungserlaubnis). In caso di rilevamento di unattività già esistente viene concessa una licenza provvisoria per un periodo massimo di tre mesi, prorogabile soltanto per gravi motivi (§ 11 GastG). La successiva licenza non è in ogni caso più soggetta alle verifiche edilizie richieste per una nuova concessione. I requisiti di base per il rilascio della licenza sono di norma la presentazione di un certificato di buona condotta (Führungszeugnis), il nullaosta dell’ufficio delle imposte (Unbedenklichkeitsbescheinigung) e l’attestato di formazione (Unterrichtungsnachweis) sulla normativa in materia di ristorazione e di alimenti, rilasciato dopo la frequenza di un corso di sei ore 0rganizzato dalla Camera di commercio.

Ai fini del conseguimento della licenza di ristoratore sono richiesti ulteriori e specifici requisiti di affidabilità. Ai sensi del § 4 GastG è inaffidabile (e pertanto va negata l’autorizzazione oppure revocata nel caso sia stata già rilasciata) il gestore che sia dedito al bere o che faccia temere che darà sostegno all’abuso di alcol, al gioco d’azzardo vietato, alla ricettazione e a condotta immorale, oppure che non osserverà le prescrizioni della normativa vigente sulla salute, sugli alimenti, sulla tutela del lavoro e sulla protezione dei giovani.

La licenza viene concessa per una determinata forma di attività (ad esempio osteria, ristorante, discoteca, caffè danzante, ecc.) e per gli spazi adibiti a tale uso. L’obbligo della licenza riguarda anche ogni ampliamento dell’attività di ristorazione e ogni mutamento di forma. Nelle società di diritto civile o commerciale necessita della licenza ogni socio con funzioni direttive. Presupposto per la concessione della licenza è inoltre un permesso di costruzione (Baugenehmigung) per la realizzazione di un locale nella forma progettata, in modo da soddisfare i requisiti stabiliti dalla legge per l’adeguatezza degli spazi e la posizione dell’esercizio. I locali devono infatti soddisfare le condizioni necessarie per proteggere gli ospiti e i dipendenti da rischi per la vita e la salute o i requisiti per il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico. Le sale per gli ospiti devono essere utilizzabili senza barriere dalle persone disabili[45].

La licenza di ristoratore deve essere rilasciata prima dell’inizio dell’attività, è perciò necessario presentare la richiesta (per iscritto o in formato elettronico), corredata dalla documentazione richiesta, in tempo utile ovvero con circa quattro settimane di anticipo. L’autorità competente (Gaststättenbehörde), a seconda del luogo in cui è esercitata l’attività, è l’amministrazione comunale o cittadina (Geemeinde/Stadtverwaltung). Ai fini dalle concessione della licenza trovano applicazione le disposizioni generali contenute nel già citato § 6a GewO (termine di tre mesi per la decisione da parte delle autorità e principio del silenzio-assenso), fatte salve le regole stabilite dalla normativa regionale. Dopo la morte del titolare della licenza, l’attività può essere continuata dal coniuge, dal convivente o dagli eredi minori. Lo stesso vale per l’amministratore dell’eredità, il curatore della successione o l’esecutore testamentario fino a dieci anni dopo la successione. Nel caso si voglia proseguire l’esercizio dell’attività, deve esserne data comunicazione immediata all’autorità competente.

Indipendentemente dal fatto che un’attività di ristorazione sia soggetta o meno alla concessione di una licenza, sono previste numerose disposizioni appartenenti a diverse aree del diritto che, anche se non concernenti specificamente il settore della gastronomia, vanno ad esso applicate. Si tratta, ad esempio, di norme di origine comunitaria che impattano sulla legislazione locale come gli statuti comunali per lo smaltimento dei rifiuti. Anche nella normativa in materia di alimenti trovano fondamento molte disposizioni che in primo luogo mirano a tutelare il consumatore da frodi e inganni e a proteggere la salute. Si segnala in particolare il regolamento sull’igiene degli alimenti (Lebensmittelhygiene-Verordnung), con il quale si è data applicazione al regolamento comunitario n. 178/2002 sulla sicurezza alimentare. L’osservanza e la documentazione inerente gli standard di igiene, i corsi di istruzione per il personale e la corretta attuazione delle disposizioni commerciali generali sono oggetto di controlli effettuati senza preavviso (in media una volta all’anno) dall’Ispettorato del commercio (Gewerbeaufsicht)[46].

Commercio ambulante

L’attività di venditore ambulante (Reisegewerbe) è disciplinata a livello federale nei §§ 55 e ss. (Titolo III) della Gewerbeordnung. La legge definisce il commercio ambulante come attività svolta da colui che, al di fuori della propria sede commerciale o in assenza di essa, e non a fronte di precedenti ordinativi, mette in vendita merci o acquisisce ordinazioni, offre servizi o acquisisce ordinazioni per essi. Rientrano nella categoria e sono espressamente citate nel dispositivo del § 55 GewO anche le attività di divertimento dei giostrai e altre similari.

Per esercitare l’attività di commerciante ambulante è però necessaria un’autorizzazione (Erlaubnis), rilasciata dagli uffici amministrativi del comune di residenza del richiedente a fronte del requisito della “affidabilità personale” (§ 57, comma 1). La c.d. licenza di ambulante (Reisegewerbekarte) viene di solito rilasciata a tempo indeterminato (unbefristet). Tuttavia, così come prescrive il § 55, comma 3, l’autorizzazione può essere limitata nel contenuto e soggetta a termine e a condizioni, nella misura in cui ciò sia necessario per la tutela della comunità o dei consumatori. In base agli stessi presupposti è quindi ammissibile la successiva introduzione o modifica delle condizioni. La legge impone inoltre l’obbligo di stipulare un’assicurazione contro i rischi di responsabilità civile (Haftpflichtversicherung) per l’attività di giostraio. A tale proposito il Ministero federale per l’economia e l’energia è stato autorizzato (§ 55f) ad emanare un apposito decreto soggetto all’approvazione del Bundesrat (Verordnung über die Haftpflichtversicherung für Schausteller, del 17 dicembre 1984 e da ultimo modificato nel marzo 2010).

Oltre alle norme contenute nella Gewerbeordnung, nel caso di vendita di gelato vanno osservate anche disposizioni relative agli alimenti e per la somministrazione di determinati alimenti è necessario un attestato dell’Ufficio di igiene (Bescheinigung des Gesundheitsamtes), come previsto dal § 43 della legge sulla prevenzione e la lotta alle malattie infettive (Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen) per tutti coloro che professionalmente trattano con gli alimenti.

Spesso la licenza di ambulante da sola non è sufficiente: se il commerciante ambulante vuole svolgere la sua attività su una pubblica strada, ha bisogno di un permesso speciale per l’occupazione del suolo pubblico (Sondernutzungserlaubnis o Standschein). In questi casi l’autorità competente è il distretto amministrativo (Bezirk), nel quale il commerciante ambulante vuole posizionarsi o svolgere la sua principale attività. Se invece l’attività è destinata ad essere svolta in più distretti, ciò va allora dichiarato all’ufficio distrettuale interpellato per primo, il quale si procurerà gli ulteriori permessi per vie interne e li rilascerà in rappresentanza degli altri distretti. Il permesso potrà essere rifiutato in caso di contrasto con interessi pubblici prevalenti. Questo è ad esempio il caso in cui venga notevolmente compromesso l’utilizzo da parte del pubblico oppure dall’occupazione del suolo derivano emissioni o immissioni inaccettabili.

Si ricorda, infine, che i commercianti ambulanti che esercitano attività non soggette a preventiva autorizzazione (reisegewerbekartenfreie Tätigkeiten), elencate dettagliatamente nel § 55a, hanno comunque sempre l’obbligo di denunciare l’inizio dell’attività (Anzeigepfllicht) ai sensi del § 55c.


 

Tabelle di sintesi

Ristoranti e bar

 

 

Germania

Descrizione

Attività svolta da chiunque somministri bevande (Schankwirtschaft) o alimenti preparati (Speisewirtschaft) per il consumo sul posto. In tale ambito rientra anche l’attività ambulante esercitata in un luogo fisso per la durata di una manifestazione (accessibile a tutti o soltanto a una determinata cerchia di persone) e quella dell’albergatore che somministra bevande e cibi preparati agli ospiti della struttura.

Riferimenti normativi

Legge federale sulle imprese di ristorazione (Gaststättengesetz del 5 maggio 1970) applicata nei Länder che, dopo la riforma federalista del 2006, non hanno approvato una propria Landesstättengesetz. Per alcuni specifici aspetti hanno però adottato decreti di esecuzione (Gaststättenverordnungen).

Leggi sulle imprese di ristorazione (Landesstättengesetze) approvate da alcuni Länder).

Regime

Soltanto la mescita di bevande alcoliche è soggetta al rilascio di un’autorizzazione (Gaststättenerlaubnis). Per tutte le altre attività del settore è sufficiente la denuncia di inizio attività (Gewerbeanmeldung) e la conferma da parte delle autorità competenti entro tre giorni (Gewerbeschein).

Procedura (autorità, tempi)

La licenza di ristoratore deve essere rilasciata prima dell’inizio dell’attività, è perciò necessario presentare la richiesta (per iscritto o in formato elettronico), corredata dalla documentazione richiesta, in tempo utile ovvero con circa quattro settimane di anticipo. L’autorità competente (Gaststättenbehörde), a seconda del luogo in cui è esercitata l’attività, è l’amministrazione comunale o cittadina (Geemeinde/Stadtverwaltung). Ai fini della concessione della licenza trovano applicazione le disposizioni generali contenute § 6a GewO (termine di tre mesi per la decisione da parte delle autorità e principio del silenzio-assenso), fatte salve le regole stabilite dalla normativa regionale.

Requisiti:

Certificato di buona condotta (Führungszeugnis) o, per le società, l’estratto dei dati iscritti nel registro centrale delle imprese (Gewerbezentralregisterauszug).

Nullaosta dell’Ufficio delle imposte (Unbedenklichkeitsbescheinigung)

Attestato di formazione (Unterrichtungsnachweis) sulla normativa in materia di ristorazione e di alimenti, rilasciato dopo la frequenza di un corso organizzato dalla Camera di commercio

Ulteriori requisiti di affidabilità (Zuverlässigkeit) del soggetto richiedente (§ 4 GastG).

Requisiti oggettivi: adeguatezza degli spazi e posizione dell’esercizio. I locali devono soddisfare le condizioni necessarie per proteggere gli ospiti e i dipendenti da rischi per la vita e la salute. Le sale per gli ospiti devono essere utilizzabili senza barriere dalle persone disabili.

Comunicazione unica per la nascita dell’impresa

Denuncia di inizio attività ai sensi del § 14 GewO (Gewerbeanzeige).

Edilizia/territorio/paesaggio

Permesso di costruzione o licenza edilizia (Baugenehmigung).

 

Certificato di stabilità (Bescheinigung Standsicherheit)

Certificato di protezione antincendio (Bescheinigung Brandschutz).

Igienico-sanitario

Attestato dell’Ufficio di igiene (Bescheinigung des Gesundheitsamtes), ai sensi del § 43 Infektionsschutzgesetzn.

Ambiente

La normativa in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro è oggetto di una specifica formazione e le relative autorizzazioni, nonché i successivi controlli, sono di competenza dell’autorità di vigilanza preposta (Gewerbeämter).

 

Salute e sicurezza sul lavoro

 

 


Regno Unito

Introduzione

Il Regno Unito presenta un basso livello di complessità amministrativa nelle procedure di autorizzazione delle attività d’impresa principalmente dovuto al fatto che il mercato è in gran parte libero.

Solo alcuni tipi di impresa necessitano di una autorizzazione per operare legalmente: in via principale, si tratta delle attività legate alla vendita di alcol e tabacco, nonché alle attività legate al gioco d’azzardo (ad es, casinò o agenzie di scommesse).

Tuttavia, anche per il Regno Unito le politiche di semplificazione amministrativa sono al centro dell’agenda governativa.

Nel marzo 2015, il Parlamento inglese ha approvato il Deregulation Act 2015, che prevede la rimozione o la riduzione degli oneri per le imprese, la società civile, gli individui, gli enti pubblici e il contribuente. Si tratta di un provvedimento molto ampio, che comprende misure relative ad ambiti generali e speciali dell’attività di impresa; l’uso della terra, l’edilizia e lo sviluppo, i trasporti, le comunicazioni, l'ambiente, l'istruzione e la formazione, il commercio di alcool, lo sport e lo spettacolo, l’amministrazione della giustizia, le autorità pubbliche e la riforma legislativa. Inoltre, la legge abroga parte della legislazione che non svolge più alcuna efficacia.

Tale legge fa parte del più ampio programma dell’attuale Governo di ridurre il carico complessivo di regolamentazione e tagliare 'la burocrazia' durante la legislatura in corso (si cfr. al riguardo il sito tematico dedicato al "Red Tape Challenge").

La realizzazione di quel programma include misure che possono avere effetto solo a livello di modifiche amministrative ed anche attraverso la legislazione secondaria. Il Deregulation Act , invece, è stato necessario per le riforme la cui realizzazione richiede modifiche della legislazione primaria.

Maggiori dettagli sono forniti nelle Explanatory Notes che accompagnano il provvedimento, e nei papers predisposti dai servizi del Parlamento britannico: House of Commons Library Research Paper, Deregulation Bill e House of Lords Library Note, Deregulation Bill.

 

Ulteriori misure di semplificazione sono contenute nello Small Business, Enterprise and Employment Act 2015, provvedimento che investe numerosi settori della regolazione delle imprese, con l’obiettivo di aumentare la competitività delle imprese inglesi e mantenere l’attrattività dei capitali stranieri.

Tra le novità, in particolare, la legge stabilisce in capo al Ministro competente l’obbligo di adottare un nuovo, più semplificato processo di registrazione delle imprese, assicurando un primo risultato di attuazione entro maggio 2017 e garantendo al Parlamento un report annuale sui risultati raggiunti.

La riforma intende in tal modo superare la frammentarietà del processo di creazione di una società che coinvolge attualmente numerosi Dipartimenti e Agenzie del governo britannico con differenti livelli di informazione sulle imprese circa come ottenere i permessi e le autorizzazioni necessarie per esercitare attività commerciali.

Per sistema semplificato di registrazione s’intende, infatti, un sistema che consente che tutta la documentazione necessaria per la registrazione di un’impresa dopo il 31 maggio 2017 sia trasmessa in una sola volta ad un singolo destinatario e con modalità elettroniche.

Le procedure di avvio di impresa

La normativa in materia di società è disciplinata dal Companies Act, totalmente revisionato nel 2006.

Quando si inizia un’attività, è necessario scegliere il tipo di struttura che risulta più appropriato alle specifiche esigenze. È possibile trovare utili indicazioni al link https://www.gov.uk/business-legal-structures e sulle principali tipologie, che sono:

§  impresa individuale (sole trader). Approfondimenti sulle procedure di costituzione dell’impresa individuale.

§  società di persone (business partnership). Approfondimenti sulle procedure di costituzione delle società di persone.

§  società di capitali (in particolare, la limited company). Approfondimenti sulle procedure di costituzione della Limited.

 

Una delle principali forme di società di capitali inglesi è, infatti, la Società Limited ("Private Limited Company " abbreviata a "Ltd"), che per alcune sue caratteristiche è molto simile alla nostra società a responsabilità limitata (SRL). Si tratta della forma societaria più diffusa (viene utilizzata in oltre il 95% delle società).

L’altra forma societaria inglese, la Public Limited Company (Plc) è più simile alla nostra Società per azioni. Questa forma societaria è raramente utilizzata, e principalmente nelle società bancarie, assicurative, finanziarie e nelle società pubbliche. Le Plc non superano il 5% del numero complessivo di società presenti nel Regno Unito.

Nel Regno Unito non esistono Camere di Commercio come note in Italia. Tutte le informazioni e la documentazione delle società inglesi vengono depositate presso il "Registrar of Companies" (in sostanza, il registro delle imprese; per approfondimenti si veda qui) e si possono reperire sul sito della Companies House.

 

La procedura di costituzione di una società di capitali (Ltd) e l’avvio dell’attività è più rapido, semplice e meno oneroso rispetto a quanto accade nel sistema italiano.

Normalmente la costituzione di una Società Limited avviene con il deposito di tutta la documentazione necessaria presso la Companies House.

La costituzione di una Società Limited avviene, di solito, senza formalità e non è necessario l’atto pubblico, né l’intervento del notaio.

Sono necessari i seguenti documenti: Atto Costitutivo (Memorandum of Association) e Statuto (Articles of Association).

Per semplificare la procedura, il legislatore Inglese ha disposto nel Companies Act 2006 una forma di statuto standard, che si applica automaticamente ove non diversamente disposto dai soci fondatori. Nel testo della legge questo documento standard è chiamato "Table A". Le autorità interessate, effettuate alcune verifiche di natura formale, emettono il Certificato di Costituzione (Certificate of Incorporation) che costituisce il "Certificato di nascita" della Società Limited e che riporta il Numero di Registrazione (Registration Number) della Società Limited; esso è destinato ad individuare la Società Limited e non potrà essere cambiato, contrariamente alla denominazione sociale (per approfondimenti si veda la guida).

È possibile costituire una Limited con procedura on line in 24 ore al costo di £15 (per approfondimenti si veda qui), se si usa uno statuto standard.

Per le Limited che rientrano nei parametri per essere definite "Small Company" (cioè quando rispondono ad almeno 2 dei 3 seguenti requisiti: giro di affari annuale inferiore a 6,5 milioni di Sterline, bilancio inferiore a 3,26 milioni di Sterline, meno di 50 dipendenti), si può utilizzare una procedura gestionale semplificata.

Il capitale sociale minimo è di 100 Sterline, ed inoltre il capitale sociale stabilito non deve essere versato integralmente, in quanto è necessario depositare soltanto 1 sterlina. Non è necessario aprire o essere in possesso di una partita IVA (VAT nel mondo anglosassone).

A livello fiscale, bisogna dichiarare l'avvio dell'attività all'Agenzia delle Entrate britannica (HM Revenue & Customs, HMRC), ed entro tre mesi dall’avvio d’impresa occorre la registrazione per il Corporation tax al sito https://www.gov.uk/limited-company-formation/set-up-your-company-for-corporation-tax.

Negli ultimi anni, nel Regno Unito sono state adottate misure di semplificazione anche per la figura del sole trader, colui che da solo avvia un’attività imprenditoriale con o senza personale impiegato (si v. https://www.gov.uk/set-up-sole-trader). In tal caso, infatti, è sufficiente:

§  avere un numero di assicurazione sanitaria nazionale e vivere in UK;

§  registrarsi come imprenditore unico presso la relativa agenzia (HMRC);

§  indicare la denominazione dell’impresa.

Attività commerciali: quadro di sintesi delle autorizzazioni richieste

In ambito commerciale, la disciplina principale è rappresentata dal Licensing Act del 2003, che disciplina le autorizzazioni necessarie per avviare ristoranti, bar e altri luoghi di pubblico intrattenimento. In particolare, esso prevede un regime di autorizzazione per alcune attività (c.d. "licensable activities"), quali: la vendita al minuto di bevande alcoliche; la fornitura di bevande alcoliche all’interno di un club; la predisposizione di uno spettacolo di intrattenimento regolamentato[47] e la fornitura di rinfreschi notturni[48].

Tale normativa si applica in Inghilterra e in Galles, dove avviare una licensable activity senza l’autorizzazione richiesta ai sensi della legge del 2003 costituisce reato penale.

 

Il Licensing Act prevede due tipologie principali di autorizzazione; la prima riguarda i locali in cui l’attività viene svolta e serve ad assicurare che tutte le norme di salute, di sicurezza e antincendio siano rispettate in pieno (c.d. premises licence).

All’interno di questa tipologia, l’autorizzazione può essere rappresentata dal club premises certificate che autorizza allo svolgimento di una delle attività sopra individuate all’interno della sede di un club purché questo abbia determinate caratteristiche (cd. qualifying club).

Per eventi una tantum o di natura temporanea è sufficiente un avviso di evento temporaneo (c.d. "TEN", ossia temporary event notice)[49].

La seconda è una licenza che serve a garantire la responsabilità del soggetto che possiede o gestisce l’attività di vendita di alcool (c.d. personal licence). Un privato può presentare domanda per la concessione di una licenza personale, che potrà essere concessa solo qualora siano soddisfatti determinati requisiti. La licenza personale ha effetto per 10 anni a decorrere dalla data della sua concessione, ma può essere rinnovata presentando una domanda in tal senso.

Normalmente tali licenses sono rilasciate dalle autorità locali della zona in cui i locali dell’attività sono situati. La legge del 2003 fornisce un quadro di disposizioni entro il quale le autorità che rilasciano le autorizzazioni determinano le modalità applicative.

Secondo quanto previsto dalla Section 182 del Licensing Act, infatti, il Ministro competente stabilisce gli orientamenti sull’esercizio dei poteri autorizzatori, di cui le singole autorità devono tenere conto. Al tempo stesso queste possono discostarsene motivatamente, purché esercitino le loro funzioni al fine di promuovere gli obiettivi delle autorizzazioni, ossia la prevenzione della criminalità e del disordine; la prevenzione del disturbo della quiete pubblica; la sicurezza pubblica e la protezione dei minori. Resta il fatto che ogni divergenza amministrativa rispetto agli orientamenti governativi, qualora non risulti giustificata, può dar luogo a ricorso giurisdizionale.

 

Peraltro, il Deregulation Act del 2015 ha modificato il Licensing Act sotto diversi profili al fine di ridurre gli adempimenti e gli oneri previsti dalla normativa vigente. In particolare:

§  ha introdotto una forma di autorizzazione meno gravosa per la vendita al dettaglio di alcool (nuova Part 5A) che si applica a specifici soggetti (ad esempio, le organizzazioni di comunità o piccole imprese che vendono alcool come parte accessoria di un servizio più ampio);

§  ha aumentato da 12 a 15 il numero di TEN (temporary event notice) che possono essere dati per gli stessi locali in un anno solare a decorrere dal 2016;

§  ha reso a tempo indeterminato la validità della licenza personale per la vendita di alcool (c.d. personal licence).

Per maggiori informazioni si cfr. la pagina dedicata nel sito del Governo inglese: https://www.gov.uk/alcohol-licensing.

Un’altra pagina è interamente dedicata alle autorizzazioni relative all’apertura di luoghi di intrattenimento, come cinema, teatri, nightclubs (Entertainment Licensing).

 

Ulteriori autorizzazioni possono essere richieste per specifici tipi di attività: ad esempio, ma non solo, cura e assistenza dei bambini; servizi finanziari; giochi d’azzardo; guardia di sicurezza; allevamento di cani; trasporto di merci; negozio di animali; import e export; tassista; ecc. Ulteriori forme di autorizzazione sono richieste ai singoli per lavorare in determinati settori (come, ad esempio, gli istruttori di scuola-guida). Nella maggioranza dei casi, il punto di riferimento per l’impresa è l’ufficio competente dell’autorità locale del luogo in cui si svolge l’attività o la associazione imprenditoriale di settore. Nel sito del Governo inglese è disponibile un motore di ricerca di tutti i permessi e le autorizzazioni necessari per ciascuna singola attività: il c.d. Licence finder.

La regolamentazione degli orari degli esercizi commerciali

Per quanto riguarda gli orari degli esercizi commerciali, i piccoli negozi in Inghilterra e Galles possono aprire ogni giorno e senza limiti orari. Per piccolo negozio (small shop) s’intende un locale che occupa una superfice inferiore o pari a 280 metri quadrati: questa area include tutte le parti del negozio che servono a mostrare beni e a servire i clienti.

Esistono invece alcune restrizioni per i negozi con una superfice superiore a 280 metri quadrati: questi possono aprire le domeniche, ma solamente per 6 ore consecutive tra le ore 10,00 e le 18,00, devono rimanere chiusi la domenica di Pasqua e il giorno di Natale. Nel 2004 è stato eliminato l’obbligo per i large shops di comunicare alle autorità locali il loro orario domenicale ed eventuali cambiamenti.

 

La normativa al riguardo è rappresentata da tre fonti principali:

§  The Sunday Trading Act 1994;

§  The Regulatory Reform (Sunday Trading) Order 2004;

§  Christmas Day (Trading) Act 2004.

 

Non sono in vigore restrizioni sull’orario commerciale in Scozia.

Per maggiori informazioni, si rinvia alla scheda di sintesi sul sito del Governo britannico, nonché alla pubblicazione dell’House of Lords Library, curata in occasione della decisione di sospendere le limitazioni sull’orario per l’anno delle Olimpiadi 2012, che si sono svolte a Londra.

 

Lo scorso 5 agosto il Governo inglese, attraverso i dicasteri competenti (Department for Business, Innovation and Skills, insieme con il Department for Communities and Local Government) ha aperto una consultazione pubblica sulla proposta di attribuire alle amministrazioni comunali la piena discrezionalità sulla regolamentazione degli orari commerciali nel giorno di domenica come parte della più ampia funzione di controllo della loro economia locale. La consultazione si è chiusa il 15 settembre 2015. Per maggiori informazioni, si cfr. il Briefing Paper predisposto dall’House of Commons Library.


Tabella di sintesi

 

 

Regno Unito

Descrizione

Attività svolta da chiunque acquisti merci e le rivenda o acquisti materie prime e prepari alimenti da vendere nella propria sede. Vengono serviti alcolici. Non si producono rifiuti tossici. Sono presenti una o più TV nei locali. La superficie può essere fino a 4.000 mq.

Regime

Per l’apertura di un esercizio commerciale non è necessaria un’autorizzazione di carattere generale. Piuttosto, in base all’oggetto dell’attività commerciale, possono essere richieste autorizzazioni specifiche.

In particolare, se è prevista la vendita di cibo occorre rispettare le prescrizioni igieniche; se si gestiscono servizi finanziari occorre l’autorizzazione dell’autorità di regolazione; per i servizi di trasporto è richiesto il vehicle safety certificate; per una serie di attività è inoltre richiesto una certificazione igienico-sanitaria (v. infra).

Le principali autorizzazioni richieste, in base alle attività svolte, sono illustrate nel sito del Governo inglese nella voce ‘Find Licences’.

Requisiti:

In base al Companies Act 2006 i soggetti commerciali devono essere registrati presso la Companies House.

 

Per avviare un’attività imprenditoriale come imprenditore unico (https://www.gov.uk/set-up-sole-trader) occorre:

§  avere un numero di assicurazione sanitaria nazionale e vivere in UK;

§  registrarsi come imprenditore unico presso la relativa agenzia (HMRC);

§  indicare la denominazione dell’impresa;

§  effettuare le comunicazioni e i pagamenti ai fini fiscali (VAT per nuove attività e PAYE per i lavoratori assunti).

In caso di vendita di alcool

Qualora l’attività commerciale comprenda la vendita di alcolici oppure lo svolgimento di particolari attività di intrattenimento (come uno spettacolo teatrale, la visione di un film, musica dal vivo, balli, recite teatrali, eventi sportivi interni, sempre che si tratti di attività non saltuarie) e nel caso di vendita di alimenti e bevande negli orari notturni, anche se l’attività è gratuita, il Licensing Act 2003 prevede una autorizzazione riferita al locale (“premises licence”).

L’autorizzazione è rilasciata dal comune.

Inoltre, solo per la vendita di alcol, è necessaria anche una autorizzazione personale (“personal licence”). Tale licenza, per ottenere la quale occorre essere maggiorenni, autorizza il suo titolare a vendere alcol solo all’interno di locali autorizzati.

All’interno dei locali autorizzati, occorre sempre individuare un responsabile (Designated premises supervisor-DPS) che deve avere una autorizzazione personale per la vendita di alcol.

Tale autorizzazione è, di norma, soggetta ad un pagamento annuale di una quota.

Si ricorda altresì, anche rispetto agli altri Paesi esaminati, che il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari prevede che gli operatori del settore alimentare debbano controllare che tutte le fasi di cui sono responsabili, dalla produzione primaria fino alla vendita o alla messa a disposizione di prodotti alimentari al consumatore finale, si svolgano in maniera igienica, in conformità delle disposizioni di tale regolamento.

Edilizia/territorio/
paesaggio

A prescindere dal tipo o dalla estensione delle attività commerciali che si intendono svolgere, nel caso in cui debba costruirsi un nuovo edificio o nel caso in cui sia già esistente - per la gran parte delle attività commerciali, inclusi negozi, ristorante e bar, è necessaria l’acquisizione di un planning permission, rilasciato dalla competente autorità locale secondo quanto previsto dal Town and Country Planning Act 1990. Tale autorizzazione è di norma utilizzata anche per il cambio di destinazione dell’edificio. Per sapere se è necessaria tale autorizzazione per il progetto che si intende perseguire occorre contattare (o consultare il sito) della local planning authority (LPA). Se necessaria, tale autorizzazione può essere chiesta on line.

Non è richiesta tale autorizzazione se sono già stati acquisiti “permitted development rights”, che consentono cambi di destinazione dell’edificio senza bisogno del planning permission, stabiliti nell’allegato 2 (Schedule 2) del Town and Country Planning (general permitted development) Order 2015. Riguardano, ad esempio, il caso di ristorante o bar che possono cambiare destinazione in negozio senza aver bisogno del planning permission.

Tutti gli interventi edilizi devono poi essere conformi alla normativa sulle costruzioni (Building Regulations). Anche in questo caso occorre presentare una domanda all’autorità locale. Fanno eccezione gli interventi espressamente esclusi dalla normativa, nonché gli interventi edilizi di minore entità (per i quali è sufficiente presentare una denuncia di inizio lavori alla medesima autorità almeno 2 giorni prima dell'inizio) oppure gli interventi (quali ad es. l’installazione di finestre o caldaie) affidati ad un tecnico qualificato e registrato in un Competent Person Scheme (CPS).

 

Le figure professionali “registrate” (in un registro consultabile sul sito del Governo) hanno il potere di autocertificare la regolarità e il rispetto degli standard richiesti riguardo alle modifiche edilizie che si intendono compiere e contattano loro stessi direttamente le autorità locali per tutte le autorizzazioni e al termine delle verifiche rilasciano comunque un certificato che può essere opposto in caso di contestazioni.

Igienico-sanitario

Se l’attività commerciale include la somministrazione di cibo è necessaria la Food premise approval rilasciata dall’autorità locale competente. Occorre registrare la sede dell’attività almeno 28 giorni prima della sua apertura presso l’Environmental Health Service.

E’ necessaria una ulteriore approvazione da parte dell’autorità locale se l’attività ha per oggetto carne, pesce, uova o altre attività giornaliere, salve alcune eccezioni espressamente stabilite. Quest’ultima non è richiesta se l’attività riguarda: meno del 25 per cento del commercio; se non si trattano carne o prodotti di selvaggina; se non si vende cibo al di fuori della contea in cui si è registrati.

La Food Standards Agency inglese, in partnership con le autorità locali, ha inoltre introdotto il sistema nazionale ““Food Hygiene Rating Scheme””, in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord e il “Food Hygiene Information Scheme” in Scozia.

È una sorta di “marchio di qualità” utilizzato per tutti gli esercizi pubblici legati alla ristorazione, che serve a orientare i consumatori nella scelta del locale dove andare a mangiare o dove acquistare cibo. Il marchio è attribuito dalle autorità sanitarie sulla base di informazioni relative allo standard igienico rilevato in ristoranti, caffè, take-away, hotel e negozi di alimentari, compresi i supermercati.

 

Ambiente

Occorre acquisire un’autorizzazione per la gestione dei rifiuti derivanti da determinate attività commerciali (licensed waste business).

Se l’attività è coperta dalle “basic rules” o rientra tra quelle escluse (in tal caso occorre presentare una domanda di esenzione), non è necessario richiedere una autorizzazione ambientale, ma attenersi alle regole fissate per le singole operazioni (Ci sono “regole di base” per i diversi tipi di attività che possono causare inquinamento. Tali regole illustrano le procedure da seguire per fare in modo che l’attività sia svolta in modo compatibile con l’ambiente. Le “regole di base” fanno riferimento a: utilizzazione, trattamento, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, nonché agli scarichi idrici).

In caso contrario le attività sono classificate in tre grandi categorie e sottoposte ad una autorizzazione che, tranne per gli impianti di minore dimensione, controlla tutte le forme di inquinamento che possono derivare dall’impianto, quali le emissioni in aria, terra e acqua, nonché considerare le questioni come il rumore, i rifiuti e l'efficienza energetica (si parla in questo caso di “Industrial Pollution Prevention and Control - IPPC”).

Le valutazioni di impatto acustico sono integrate sia nelle licenze edilizie (planning permission) sia nelle autorizzazioni ambientali, sia nel rilascio delle licenze per esercizi commerciali . La considerazione del rumore è altresì considerata nelle norme tecniche per le costruzioni (Building Regulations).

Salute e sicurezza sul lavoro

Per quanto riguarda le autorizzazioni relative alle persone che lavorano nell’attività commerciale, in linea generale, in molti Paesi UE, come il regno Unito, non sono richieste autorizzazioni preventive ai fini dell’apertura dell’attività – salvo che questa riguardi attività connesse a realizzazione di impiantistica ecc. (e quindi considerate pericolose). Sono invece previste eventuali ispezioni ex post da parte delle autorità competenti del rispetto dei requisiti necessari.

Va inoltre ricordato come in Inghilterra l’autorizzazione alla vendita di alcolici è connessa all’autorizzazione rilasciata alla persona incaricata della vendita (che, quindi, per vendere alcolici deve necessariamente avere ex ante la relativa qualificazione/autorizzazione) (v. supra).

In via generale, per assumere un lavoratore nell’attività commerciale, occorre provvedere alle dichiarazioni necessarie ai fini fiscali ed assicurativi per assumere employing staff.

Gli adempimenti necessari per assumere un lavoratore concernono, in particolare:

-      la specifica assicurazione (Employer liability insurance);

-      la registrazione del lavoratore presso HMRC, necessaria anche se il titolare dell’attività è un imprenditore unico (da effettuare almeno 4 settimane prima dell’avvio del rapporto di lavoro).

 

The Health and Safety at Work Act del 1974 (HSW Act) obbliga i datori di lavoro a garantire la salute e la sicurezza di tutti i propri dipendenti, nonché dei soggetti che possono essere interessati dalla loro attività lavorativa.

Inoltre, il Management of Health and Safety at Work Regulations del 1999, basato sull’HSW Act, prevede specifici obblighi di legge a carico dei datori di lavoro per quanto attiene la valutazione ed il controllo dei rischi sui luoghi di lavoro.

Infine, il Workplace (Health, Safety and Welfare) Regulations del 1992 richiede la predisposizione di appropriati locali sui luoghi di lavoro, in buone condizioni e privi di ostacoli.

Prevenzione incendi

Le autorizzazioni edilizie building regulations (v. supra) includono la verifica della conformità alle disposizioni antincendio (fire safety) nell’edificio destinato alle attività commerciali.

Gestione dati personali

Se vengono gestiti dati personali (es. per alberghi, ristoranti ecc.) occorre la Data protection registration

Per utilizzo di una o più televisioni nel locale

Occorre la previa licenza TV

In caso di musica nel locale

Per essere autorizzati a far ascoltare musica registrata nel locale (CD ecc.) occorre:

PPL Music Licence, rilasciata da Phonographic Performance Ltd

Per musica cantata in loco:

PRS Music Licence, rilasciata da PRS.


Spagna

Introduzione

La normativa spagnola in materia di commercio deve tenere presente la natura fortemente regionale dello Stato. Accanto alla normativa nazionale in materia, ogni Comunità autonoma[50] ha infatti una sua disciplina sul commercio, a cui poi vanno ad aggiungersi le normative di dettaglio dei comuni (ayuntamientos).

La legge spagnola di riferimento del settore è costituita dalla Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista[51], che ha disciplinato il commercio al dettaglio.

Uno degli eventi che ha maggiormente influito nel settore è stata certamente l’adozione della cosiddetta “direttiva servizi” (direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno), trasposta nell’ordinamento spagnolo soprattutto dalla Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, il cui scopo è stato quello di stabilire le disposizioni generali necessarie per facilitare la libertà di stabilimento dei prestatori e la libera prestazione dei servizi, semplificando i procedimenti e incentivando il livello qualitativo dei servizi ed impedire l’introduzione di restrizioni al funzionamento dei mercati dei servizi non giustificate o proporzionate. In particolare l’art. 4 ha sancito la libertà di stabilimento: i prestatori possono stabilirsi liberamente su tutto il territorio nazionale per esercitare un’attività di servizi, senza altre limitazioni che quelle previste dalla legge. L’art. 5 ha previsto l’eccezionalità dell’autorizzazione e comunque nel rispetto dei principi di non discriminazione, necessità e proporzionalità, essendo normalmente sufficiente una comunicazione o una dichiarazione del prestatore. I procedimenti autorizzativi devono essere chiari, inequivocabili, obiettivi, imparziali, conoscibili in anticipo, trovando applicazione generalmente il principio del silenzio assenso (art. 6). Il prestatore può esercitare su tutto il territorio spagnolo, anche mediante lo stabilimento di succursali. Limitazioni al numero di autorizzazioni sono possibili solo per scarsità delle risorse naturali o inequivocabili impedimenti tecnici. In ogni caso trovano applicazione, da parte delle amministrazioni pubbliche, i principi di pubblicità, obiettività, imparzialità, trasparenza e concorrenza competitiva (art. 8). L’art. 17 ha sancito l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di promuovere la semplificazione, prevedendo in particolare l’accettazione di documenti di altri Stati membri che soddisfino i requisiti previsti. L’art. 18 ha disciplinato lo sportello unico (ventanilla única), accessibile elettronicamente e a distanza, attraverso cui i prestatori possono ottenere informazioni, presentare documentazione e richieste nonché conoscere l’esito dei procedimenti.

Il Parlamento spagnolo ha poi approvato la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, che contiene la modifica di oltre 40 leggi in diverse materie, tra cui procedimento amministrativo, tutela dei consumatori e utenti dei servizi, servizi professionali.

L’allargamento al settore del commercio al dettaglio della nuova normativa in materia di servizi si è realizzato con la Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. La nuova disciplina[52] si è ispirata al principio della libertà d’impresa ed ha avuto come finalità quella di facilitare il libero stabilimento dei servizi di distribuzione commerciale e dei relativi esercizi, mediante differenti formati commerciali, garantendo nel contempo che siano soddisfatte le necessità dei consumatori.

Per commercio al dettaglio (comercio minorista) si intende l’attività svolta professionalmente con scopo di lucro consistente nell’offrire la vendita di qualunque tipologia di articoli ai destinatari finali degli stessi, utilizzando o meno un locale commerciale (establecimiento) (art. 1 della legge 7/1996, come modificato).

L’art. 2 della legge 7/1996, come modificato, definisce quali locali commerciali (establecimientos comerciales) tutte le installazioni immobili di vendita al dettaglio nelle quali l’imprenditore esercita la propria attività in maniera permanente od ogni installazione mobile di vendita al dettaglio nella quale l’imprenditore esercita la propria attività in maniera abituale[53].

Tra le modificazioni più significative introdotte nel 2010, si sottolinea che gli esercizi commerciali non sono più sottoposti al regime dell’autorizzazione commerciale, se non in alcuni casi circoscritti, quali ragioni imperative di interesse generale collegate alla distribuzione commerciale[54]. Inoltre viene eliminata la previsione normativa del “grande esercizio commerciale” (gran establecimiento comercial), sebbene tale previsione permanga in alcune Comunità autonome. Per quanto concerne la vendita ambulante o in forma non sedentaria, è stato aggiornato il quadro relativo alle autorizzazioni municipali, a cui esse sono sottoposte. Spetta infatti ai comuni il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio di tale forma di vendita nei termini previsti dalle disposizioni municipali e dalla legislazione vigente.

Un’ulteriore disciplina della materia è intervenuta dapprima con il Real Decreto-ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios[55], quindi con la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.

Per le imprese operanti nel commercio al dettaglio e nella fornitura di alcuni servizi, che utilizzano locali permanenti, in qualsiasi parte del territorio nazionale, con superficie utile di esposizione e di vendita al pubblico non superiore ai 750 metri quadrati[56] non è necessaria un’autorizzazione o una licenza preventiva da parte di amministrazioni o enti pubblici, per motivi legati alla protezione dell’ambiente, della sicurezza o della salute pubblica, relativamente a quelle attività che, per natura, per installazioni richieste o per le loro dimensioni, non abbiano un impatto tale da necessitare di un controllo fondato sulla tecnica dell’autorizzazione, che è pertanto sostituita da un regime di controlli successivi basati su una dichiarazione responsabile. Si può iniziare l’esecuzione di opere e installazioni e l’esercizio di un’attività commerciale o di servizi con la presentazione di una dichiarazione responsabile o comunicazione preventiva, a seconda dei casi, con la quale l’imprenditore dichiara di soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di disporre dei documenti necessari nonché di poter provvedere al pagamento dei tributi previsti.

Non sono soggetti a licenza i cambi di titolarità delle attività commerciali e dei servizi, in tal caso è sufficiente una comunicazione preventiva all’amministrazione competente ai soli effetti informativi. Non è richiesta una licenza o autorizzazione preventiva per la realizzazione di opere legate al condizionamento dei locali per svolgere l’attività commerciale se non è necessaria la redazione di un progetto d’opera di conformità.

Il controllo amministrativo è realizzato a posteriori mediante l’applicazione del regime sanzionatorio vigente in materia di commercio interno, ordinamento del suolo e urbanistico, protezione della salute, dell’ambiente e del patrimonio storico-artistico.

 

Le Comunità autonome, dal canto loro, hanno sempre avuta una loro normativa in materia di commercio, che negli ultimi anni è stata aggiornata tenendo conto delle novità introdotte dalla normativa europea e nazionale in materia, riformando la legislazione o talvolta approvando una nuova disciplina del commercio.

Si indicano di seguito le normative specifiche di alcune Comunità autonome:

Ley 13/2010, de 17 de diciembre, del comercio interior de Galicia

Ley 4/2015, de 25 de marzo, de Comercio de Aragón

Ley 16/1999, de 29 de abril, de Comercio Interior de la Comunidad de Madrid

Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de Comercio de la Comunitat Valenciana.

Si sottolinea che in diverse Comunità permane la disciplina specifica per i grandi centri commerciali, generalmente individuati in quegli esercizi con una superficie superiore a 2.500 metri quadrati. Ad esempio, in tal caso in Galizia viene richiesta una “autorizzazione commerciale autonomica” (autorización comercial autonómica).

La Catalogna distingue (Decreto Ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de los equipamientos comerciales) i grandi centri commerciali (grandes establecimientos comerciales, GEC), vale a dire quelli con una superficie di vendita uguale o superiore a 1.300 metri quadrati, ma minore di 2.500 metri quadrati, dai grandi centri commerciali territoriali (grandes establecimientos comerciales territoriales, GECT), con una superficie di vendita uguale o superiore ai 2.500 metri quadrati. Mentre per i primi è sufficiente una dichiarazione responsabile preventiva (declaración responsable previa), per i secondi è necessaria una licenza commerciale (licencia comercial).

I procedimenti autorizzatori

In sostanza l’apertura di un’attività può essere iniziata attraverso uno dei seguenti procedimenti:

§  comunicazione preventiva (comunicación previa);

§  dichiarazione responsabile (declaración responsable);

§  autorizzazione ambientale integrata (autorización ambiental integrada);

§  altre tipologie di autorizzazioni o dichiarazioni: licenza ambientale (licencia ambiental); dichiarazione responsabile ambientale (declaración responsable ambiental); comunicazione di attività innocue (comunicación de actividades inocuas).

In alcune Comunità per determinate attività può essere comunque necessaria un’autorizzazione amministrativa o una licenza.

In linea generale, l’apertura, il passaggio o l’ampliamento di locali commerciali non sono soggetti a un regime di autorizzazione.

Ciò nonostante, l’apertura, il passaggio o l’ampliamento di locali commerciali possono essere sottoposti a un’autorizzazione unica (única autorización) che è concessa a tempo indeterminato quando le installazioni o le infrastrutture fisiche necessarie per l’esercizio dell’attività siano suscettibili di generare danni all’ambiente, all’ambiente urbano e al patrimonio storico-artistico, e tali ragioni non possono essere salvaguardate mediante la presentazione di una dichiarazione responsabile o di una comunicazione preventiva.

Le autorizzazioni o le dichiarazioni responsabili per l’apertura o l’ampliamento del locale non possono prevedere requisiti che non siano strettamente collegati all’installazione o infrastruttura e devono essere giustificate da un interesse pubblico prevalente. In ogni caso i requisiti devono essere non discriminatori, proporzionati, chiari e non ambigui, oggettivi, resi pubblici in anticipo, prevedibili, trasparenti, accessibili e devono seguire criteri fondati sulle ragioni segnalate.

In nessun caso possono stabilirsi requisiti di natura economica, tra cui quelli che condizionano il rilascio dell’autorizzazione alla prova dell’esistenza di una necessità economica o di una domanda del mercato o a un eccesso di offerta commerciale, o requisiti che valutano gli effetti economici, possibili o reali, dell’attività o chiedano una valutazione se l’attività risponda ad obiettivi di programmazione economica stabiliti dall’autorità competente o quelli che possano essere direttamente o indirettamente rivolti alla difesa di un determinato modello economico o imprenditoriale nel settore. La concessione di autorizzazioni spetta all’amministrazione territoriale competente. Il procedimento amministrativo comprende tutte le richieste necessarie per l’apertura, il trasferimento o l’ampliamento dei locali commerciali. Alle richieste occorre rispondere entro tre mesi, altrimenti si intendono approvate per silenzio amministrativo (art. 6 della Ley 7/1996).

La dichiarazione responsabile (declaración responsable) è il documento sottoscritto da un interessato in cui manifesta, sotto la propria responsabilità, che soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente per accedere al riconoscimento di un diritto o facoltà o per il suo esercizio, che dispone della documentazione che lo accredita e che si impegna a mantenerne la conformità durante il periodo di tempo inerente a tale riconoscimento o esercizio. I requisiti devono essere contenuti in maniera espressa, chiara e precisa nella corrispondente dichiarazione responsabile.

La dichiarazione responsabile è prevista per le attività commerciali ed i servizi di cui all’allegato della legge 12/2012, tra cui:

§  commercio all’ingrosso di articoli di consumo duraturo;

§  commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacchi, realizzato in locali permanenti;

§  commercio al dettaglio di prodotti industriali non alimentari realizzato in locali permanenti;

§  commercio misto o integrato; commercio al dettaglio al di fuori di un locale commerciale permanente; commercio al dettaglio per posta;

§  riparazioni;

§  attività annesse ai trasporti;

§  ausiliari finanziari e assicurativi; attività immobiliari;

§  servizi forniti alle imprese;

§  noleggio di beni mobili;

§  affitto di beni immobili;

§  istruzione e ricerca;

§  servizi ricreativi e culturali;

§  servizi alla persona;

§  parchi divertimento, fiere e altri servizi relativi allo spettacolo.

La dichiarazione responsabile è generalmente richiesta anche per i servizi di ristorazione nelle diverse modalità (ristoranti, bar, caffetterie).

Si intende per comunicazione preventiva (comunicación previa) il documento mediante il quale gli interessati portano a conoscenza dell’amministrazione pubblica competente i loro dati identificativi e gli altri requisiti richiesti per l’esercizio di un diritto o l’inizio di un’attività.

Le dichiarazioni responsabili e le comunicazioni preventive producono gli effetti previsti in ciascun caso dalla legislazione corrispondente e permettono, con carattere generale, il riconoscimento o l’esercizio di un diritto o l’inizio di un’attività, dal giorno della presentazione, senza pregiudizio delle facoltà di verifica, controllo e ispezione attribuite alle amministrazioni pubbliche. La comunicazione può essere presentata entro un termine dall’inizio dell’attività quando la legislazione corrispondente lo preveda espressamente.

L’inesattezza, falsità od omissione, di carattere essenziale, di qualsiasi dato, manifestazione o documento che accompagna o è contenuto in una dichiarazione responsabile o comunicazione preventiva, o la non presentazione all’amministrazione competente della dichiarazione responsabile o comunicazione preventiva, determina l’impossibilità di continuare nell’esercizio del diritto o attività interessata dal momento in cui si manifestino tali fatti, senza pregiudizio delle responsabilità penale, civili o amministrative conseguenti. La risoluzione dell’amministrazione pubblica che dichiara tali circostanze può determinare l’obbligo dell’interessato di ripristinare la situazione giuridica al momento precedente al riconoscimento o all’esercizio del diritto o all’inizio dell’attività corrispondente, così come l’impossibilità di iniziare un nuovo procedimento con lo stesso oggetto durante un periodo di tempo determinato, conformemente ai termini previsti nelle norma settoriali di applicazione.

Le amministrazioni pubbliche tengono permanentemente pubblicati e aggiornati i modelli di dichiarazione responsabile e di comunicazione preventiva, i quali saranno forniti in forma chiara e inequivoca e che, in ogni caso, possono essere presentati a distanza e per via elettronica (art. 71 bis della Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

 

L’autorizzazione ambientale integrata (autorización ambiental integrada) è la decisione scritta dell’organo competente della Comunità autonoma in cui si trova l’installazione con la quale si consente, ai fini della tutela dell’ambiente e della salute delle persone, di utilizzare tutta o parte dell’installazione, sotto determinate condizioni intese a garantire che soddisfi le finalità e le disposizioni della legge. Tale autorizzazione può valere per uno o più installazioni o parti di installazioni con la stessa ubicazione (art. 3 della Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación).

Le attività a cui si applica l’autorizzazione ambientale integrata sono elencate nell’allegato 1 della legge 16/2002, tra cui:

§  impianti di combustione;

§  produzione e trasformazione di metalli;

§  industrie minerarie;

§  industrie chimiche;

§  gestione di rifiuti;

§  industria del legno;

§  industria tessile;

§  industria del cuoio;

§  industria agroalimentare e del bestiame;

§  industria del carbone.

 


 

Tabelle di sintesi

Ristoranti e bar

 

Spagna

Descrizione

Nella Comunità di Madrid si considera attività di ristorazione (actividad de restauración) quella esercitata in locali destinati a servire professionalmente e abitualmente, in modo permanente o temporaneo, dietro pagamento, alimenti e/o bevande, prevalentemente per il loro consumo all’interno del locale; sono soggette alla medesima disciplina le imprese che esercitano attività di ristorazione mediante la preparazione di pasti per il loro consumo all’esterno del locale

Le attività di ristorazione possono essere:

§  ristoranti;

§  caffetterie;

§  bar e simili;

§  preparazione di pasti per il consumo al di fuori dei locali.

Le caratteristiche, i requisiti e le condizioni di funzionamento delle attività di ristorazione sono decise a livello regolamentare.

Nella Comunità Valenciana sono considerati “ristoranti” quelle attività che disponendo di cucina e sala da pranzo indipendenti, con o senza bancone, offrono al pubblico, a pagamento, pasti e bevande destinati ad essere consumati all’interno del locale. Tali attività devono disporre di una carta dei piatti e delle bevande (carta de platos y bebidas)

Sono “bar” le attività che servono al pubblico bevande accompagnate o meno da cibo quali tapas o panini. Possono disporre di un servizio al tavolo. I bar che dispongono di cucina possono offrire ai clienti un menu a un prezzo globale. Devono avere la lista delle bevande e dei pasti (listas de bebidas y comidas)

I locali di cucina locale hanno una disciplina speciale.

Riferimenti normativi

La normativa in materia di ristoranti e bar è essenzialmente di natura autonomica. Si fornisce qualche esempio

 

Catalogna: Decreto n. 317/1994, de 4 de noviembre, de Ordenación y Clasificación de Establecimientos de Restauración

 

Comunità Valenciana: Decreto 7/2009, de 9 de enero, del Consell, regulador de los establecimientos de restauración de la Comunitat Valenciana

 

Madrid: Ley 1/1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid (artt. 33-34).

 

Procedura (autorità, tempi)

Nella Comunità Valenciana, con riferimento ai ristoranti, è necessario effettuare una comunicazione al Servizio territoriale del turismo provinciale dove si trova l’attività commerciale, prima dell’inizio dell’esercizio dell’attività

La comunicazione, su modello standard, deve contenere una dichiarazione responsabile (declaración responsable) dell’interessato, nella quale dichiara:

di avere la disponibilità del locale in cui è impiantata l’attività;

che il locale ha tutti i requisiti previsti dalla legge per la sua classificazione come ristorante e che tali requisiti saranno mantenuti nel tempo;

che dispone di una cartina in cui siano indicati il nome, la destinazione e la superficie di ciascuna dipendenza, così come la capacità della sala da pranzo e del banco.

Alla comunicazione occorre allegare:

l’accreditamento della personalità fisica o giuridica dell’interessato;

per i locali di cucina locale, la carta dei piatti e delle bevande.

Il Servizio territoriale del turismo provinciale competente è l’organo competente del procedimento

Il Servizio classifica l’attività e la iscrive d’ufficio nel Registro generale delle imprese, attività e professioni turistiche della Comunità Valenciana (Registro General de Empresas, Establecimientos y Profesiones Turísticas de la Comunitat Valenciana), rilasciando un documento al richiedente

Il Servizio può effettuare i controlli ritenuti necessari, in particolare se l’interessato ha la disponibilità dell’immobile e se nei locali sono rispettati i requisiti tecnici generali e specifici richiesti

Né la comunicazione né l’iscrizione nel Registro presuppongono il rispetto di altre norme applicabili in materia, dovendo le attività di ristorazione disporre delle autorizzazioni eventualmente richieste da altre amministrazioni pubbliche

Per quanto concerne invece i bar e le attività similari (pub, club, sale per feste), i titolari comunicano l’apertura dell’attività al Servizio territoriale del turismo provinciale

La classificazione e l’iscrizione nel Registro si produce automaticamente con la comunicazione.


 

Avvio attività commerciale di “vicinato” e di media grandezza

 

 

Spagna

Descrizione

Per commercio al dettaglio (comercio minorista) si intende l’attività svolta professionalmente con scopo di lucro consistente nell’offrire la vendita di qualunque tipologia di articoli ai destinatari finali degli stessi, utilizzando o meno un locale commerciale (establecimiento)

Sono locali commerciali (establecimientos comerciales) tutte le installazioni immobili di vendita al dettaglio nelle quali l’imprenditore esercita la propria attività in maniera permanente od ogni installazione mobile di vendita al dettaglio nella quale l’imprenditore esercita la propria attività in maniera abituale

La normativa nazionale non prevede la classificazione per superficie delle attività commerciali, tuttavia diverse Comunità autonome hanno tale classificazione

Ad esempio la Catalogna distingue le piccole attività commerciali (pequeños establecimientos comerciales, PEC), con una superficie di vendita inferiore a 800 metri quadrati, e le medie attività commerciali (medianos establecimientos comerciales, MEC), con una superficie di vendita superiore a 800 metri quadrati ma inferiore a 1.300 metri quadrati.

Riferimenti normativi

artt. 1-2 della legge 7/1996

 

Catalogna: Decreto Ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de los equipamientos comerciales

Procedura (autorità, tempi)

In linea generale, l’apertura, il passaggio o l’ampliamento di locali commerciali non sono soggetti a un regime di autorizzazione.

Ciò nonostante, l’apertura, il passaggio o l’ampliamento di locali commerciali possono essere sottoposti a un’autorizzazione unica (única autorización) che è concessa a tempo indeterminato quando le installazioni o le infrastrutture fisiche necessarie per l’esercizio dell’attività siano suscettibili di generare danni all’ambiente, all’ambiente urbano e al patrimonio storico-artistico, e tali ragioni non possono essere salvaguardate mediante la presentazione di una dichiarazione responsabile o di una comunicazione preventiva

Per le imprese operanti nel commercio al dettaglio e nella fornitura di alcuni servizi, che utilizzano locali permanenti, in qualsiasi parte del territorio nazionale, con superficie utile di esposizione e di vendita al pubblico non superiore ai 750 metri quadrati non è necessaria un’autorizzazione o una licenza preventiva, per motivi legati alla protezione dell’ambiente, della sicurezza o della salute pubblica, relativamente a quelle attività che, per natura, per installazioni richieste o per le loro dimensioni, non abbiano un impatto tale da necessitare di un controllo fondato sulla tecnica dell’autorizzazione, che è pertanto sostituita da un regime di controlli successivi basati sulla dichiarazione responsabile. Si può iniziare l’esecuzione di opere e installazioni e l’esercizio di un’attività commerciale o di servizi con la presentazione di una dichiarazione responsabile o comunicazione preventiva, a seconda dei casi, in cui l’imprenditore dichiara di soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di disporre dei documenti necessari nonché di poter provvedere al pagamento dei tributi previsti

Le singole Comunità autonome hanno una propria normativa in materia di commercio, prevedendo talvolta il rilascio di autorizzazioni o licenze

Requisiti:

In Galizia la legge disciplina le condizioni generali per l’esercizio dell’attività commerciale

Possono esercitare l’attività commerciale le persone fisiche e giuridiche che, nel rispetto della legge, abbiano la capacità giuridica la condizione di commerciante

Per l’esercizio di qualsiasi attività commerciale sono elementi necessari:

accreditare il rispetto dei requisiti specifici e delle garanzie previste dalla legislazione vigente per la vendita di determinati prodotti o prestazione di determinati servizi;

aver assolto agli obblighi in materia di Sicurezza sociale e in materia tributaria;

disporre delle autorizzazioni, licenze o aver effettuato le dichiarazioni responsabili o comunicazioni preventive previste dalla legge

 

Nella Comunità Valenciana sono condizioni per l’esercizio dell’attività commerciale:

possedere i requisiti stabiliti dalla legge;

dimostrare di aver assolto agli obblighi previsti dalla legge per la vendita di determinati prodotti o prestazione di determinati servizi.

L’apertura di locali commerciali è soggetta al regime di comunicazione preventiva o dichiarazione responsabile

Nei casi in cui sia obbligatorio, i comuni concedono le autorizzazioni o le licenze relative, previa verifica dell’esistenza dei requisiti previsti dalla legge

Comunicazione unica per la nascita dell’impresa

La dichiarazione responsabile (declaración responsable) è il documento sottoscritto da un interessato in cui manifesta, sotto la propria responsabilità, che soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente per accedere al riconoscimento di un diritto o facoltà o per il suo esercizio, che dispone della documentazione che lo accredita e che si impegna a mantenerne la conformità durante il periodo di tempo inerente a tale riconoscimento o esercizio. I requisiti devono essere contenuti in maniera espressa, chiara e precisa nella corrispondente dichiarazione responsabile

 


 

Grandi strutture di vendita

 

 

Spagna

Descrizione

Nella normativa nazionale non esiste più la previsione dei grandi centri commerciali, che permane nella normativa di alcune Comunità autonome (ad esempio, in Catalogna)

La Catalogna distingue i grandi centri commerciali (grandes establecimientos comerciales, GEC), vale a dire quelli con una superficie di vendita uguale o superiore a 1.300 metri quadrati, ma minore di 2.500 metri quadrati, dai grandi centri commerciali territoriali (grandes establecimientos comerciales territoriales, GECT), con una superficie di vendita uguale o superiore ai 2.500 metri quadrati

Altre Comunità autonome utilizzano il superamento del parametro di 2.500 metri quadrati di superficie per definire i grandi centri commerciali (o strutture equivalenti).

Riferimenti normativi

Catalogna: Decreto Ley 1/2009, de 22 de diciembre, de ordenación de los equipamientos comerciales

Regime

In Catalogna per i GEC è sufficiente una dichiarazione responsabile preventiva (declaración responsable previa), per i GECT è necessaria una licenza commerciale (licencia comercial).

 

In Galizia è richiesta un’autorizzazione commerciale autonomica (autorización comercial autonómica) per l’installazione, l’ampliamento e il trasferimento di attività commerciali individuali o collettive destinate al commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di articoli che abbiano un’incidenza ambientale, territoriale, urbanistica e di viabilità che trascende il singolo comune per grandezza, importanza e caratteristiche, quindi sostanzialmente per grandi centri commerciali con superficie di vendita superiore ai 2.500 metri quadrati.

Procedura (autorità, tempi)

Catalogna

La licenza commerciale per i GECT è rilasciata dalla direzione generale competente in materia di commercio (dirección general competente en materia de comercio)

La direzione competente richiede al dipartimento di politica territoriale e urbanistica un rapporto sull’adeguamento del progetto alla pianificazione urbanistica; se entro due mesi non riceve risposta, si intende favorevole

Richiede all’autorità territoriale della mobilità un rapporto sull’impatto del progetto sulla mobilità nonché al dipartimento competente in materia di politica territoriale e urbanistica un rapporto di impatto e integrazione paesaggistica, quando il progetto sia relativo a un tessuto urbano di speciale interesse architettonico

Una volta ricevuta e analizzata la documentazione, la sottodirezione generale competente emette la proposta di decisione motivata, dando udienza al richiedente affinché, entro quindici giorni, possa presentare integrazioni e pagare la seconda rata della tassa

Il direttore generale competente in materia di commercio emette una decisione e la notifica all’interessato entro quattro mesi dalla data di presentazione della richiesta con la documentazione necessaria. Trascorso tale termine senza notificazione, la licenza si intende comunque concessa

Nella decisione si può accordare l’eventuale trasmissione della documentazione tecnica, su richiesta dell’interessato, al comune in cui si deve realizzare l’opera, al fine di ottenere la licenza municipale urbanistica.

Requisiti:

La richiesta della licenza commerciale va presentata mediante un formulario standard, accompagnata dalla documentazione richiesta; la richiesta può essere presentata anche per via elettronica.

 

Documentazione richiesta:

progetto di base, firmato da professionista qualificato;

relazione e piani generali, in scala, di posizione, accessi e parcheggi, oltre a piante, prospetti e sezioni, nonché la distribuzione dell’offerta, specificando la superficie di ciascun locale;

dichiarazione responsabile firmata dalla persona titolare dell’attività commerciale o dal rappresentate, nella quale si dichiara di aver pagato la prima rata della tassa per la concessione della licenza;

certificazione della disponibilità dei terreni o degli edifici su cui si intende sviluppare il progetto;

documentazione necessaria per l’impatto del progetto sulla mobilità generata;

documentazione necessaria per il rapporto di impatto e integrazione paesaggistica.

 

La licenza commerciale è rilasciata a tempo indeterminato.


Focus

La direttiva servizi (2006/123/CE)

L’analisi condotta ha evidenziato come sulle politiche di semplificazione in materia di attività commerciali abbia influito in modo significativo l’adozione della cosiddetta “direttiva servizi”.

 

La direttiva “servizi” 2006/123/CE è una delle misure più rilevanti per la crescita economica e occupazionale e lo sviluppo della competitività dell’Unione europea; attraverso il superamento degli ostacoli di natura giuridica che si frappongono alla libertà di stabilimento dei prestatori e alla libera circolazione dei servizi negli Stati membri, essa contribuisce al processo di liberalizzazione e semplificazione del mercato dei servizi.

 

La direttiva mira a consentire la creazione e lo sviluppo di un mercato interno dei servizi, garantendo ai prestatori di servizi ed ai destinatari di beneficiare delle libertà fondamentali previste agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) ovvero la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi all’interno dell’Unione.

 

Al fine di raggiungere tale obiettivo, le disposizioni della direttiva mirano a semplificare le procedure amministrative, a eliminare gli ostacoli relativi alle attività di servizi e ad accrescere sia la fiducia reciproca tra gli Stati membri che la fiducia dei prestatori e dei consumatori nel mercato interno dei servizi.

 

Si tratta di uno strumento orizzontale che copre una vasta gamma di servizi diversi ed incide su un numero consistente di norme e regolamenti nazionali, obbligando gli Stati membri, in sede di recepimento, ad adottare un insieme di misure legislative e di misure non legislative, ovvero misure organizzative o pratiche, quali gli sportelli unici per i prestatori di servizi, le procedure elettroniche e la cooperazione amministrativa.

 

Per quanto concerne l’ambito di applicazione, la direttiva si applica a tutti i servizi non esplicitamente esclusi dalla stessa, intendendosi per “servizio” le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, come stabilito all’articolo 57 TFUE.

 

Tra gli esempi di servizi che rientrano nella direttiva - e che rilevano ai fini del presente lavoro - figurano: i servizi di distribuzione (compresa la vendita al dettaglio e all’ingrosso di beni e servizi), i servizi nel settore dell’edilizia, i servizi nel settore della ricettività e della ristorazione (quali hotel, ristoranti, servizi di catering).

 

La direttiva servizi si applica ai requisiti che influenzano l’accesso all’attività di servizi o il suo esercizio, che - come specificato all’articolo 4, paragrafo 7 – comprendono qualsiasi obbligo, divieto, condizione o altro limite imposto ai prestatori di servizi (o ai destinatari di servizi), quali l’obbligo di ottenere un’autorizzazione o di presentare una dichiarazione alle autorità competenti, stabilito dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a livello nazionale, regionale o locale. Inoltre, la direttiva si applica alle disposizioni imposte dalle norme degli organismi e ordini professionali o dalle norme collettive adottate da associazioni o organizzazioni professionali nell’esercizio della loro autonomia giuridica.

Nell’attuare la direttiva, gli Stati membri devono tener conto del fatto che norme classificate come «urbanistiche» o «regolamentazioni edilizie» possono contenere requisiti che disciplinano specificatamente le attività di servizi e che quindi rientrano nel campo di applicazione della direttiva servizi.

 

Ad esempio, le norme relative alla superficie massima di certi stabilimenti commerciali, anche quando contenute in leggi generali riguardanti la pianificazione urbana, rientrano nel campo di applicazione della direttiva servizi e sono quindi soggette agli obblighi di cui nel capo della direttiva relativo alla libertà di stabilimento.

Semplificazione amministrativa

Il capo II della direttiva servizi (articoli da 5 a 8) prevede un programma di semplificazione e modernizzazione amministrativa, che impone agli Stati membri di semplificare le procedure amministrative, di istituire «sportelli unici» quali interlocutori unici per i prestatori di servizi, di prevedere la possibilità di espletare le procedure a distanza e per via elettronica e di rendere le informazioni sui requisiti e sulle procedure nazionali facilmente accessibili per i prestatori e i destinatari di servizi.

Al fine di semplificare le procedure e le formalità applicabili ai prestatori di servizi, la direttiva richiede di valutare il numero di procedure amministrative diverse che un prestatore di servizi deve espletare, eventuali duplicazioni, i loro costi, la chiarezza e accessibilità, nonché i ritardi e le difficoltà pratiche che tali procedure implicano per i prestatori in questione. Andrà altresì valutato se tutte le prove e i documenti richiesti siano necessari, nonché se sia necessario richiederle al prestatore di servizi o viceversa se alcune informazioni non potrebbero essere già ottenibili da altre fonti (ad esempio, presso altre autorità competenti).

 

Ad esempio, le norme in base alle quali un prestatore di servizi ha l’obbligo di presentare un dossier completo, senza alcuna possibilità di ottenere un esonero per alcuni documenti/prove già in possesso dell’amministrazione, in genere non sono necessarie e quindi, in quanto tali, dovrebbero essere abolite. Allo stesso modo, le procedure che richiedono istanze separate per i diversi requisiti potrebbero essere semplificate in modo tale da consentire la presentazione di un’unica istanza.

 

Gli Stati membri dovranno anche valutare se è giustificato richiedere la presentazione di certi documenti in una determinata forma, ad esempio, in originale, in copia autenticata o con allegata una traduzione autenticata. Il dubbio circa l’autenticità di un dato documento o del suo contenuto esatto può infatti essere risolto mediante appositi contatti tra le autorità competenti, soprattutto tramite la cooperazione amministrativa.

Sportelli unici

Ai sensi dell’articolo 6, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché i prestatori di servizi possano espletare tutte le procedure e le formalità necessarie per l’accesso all’attività di servizi e per il suo esercizio attraverso «sportelli unici». Gli Stati membri dovranno adottare una serie di decisioni circa la modalità di organizzazione dei loro «sportelli unici» che debbono essere concepiti come interlocutori istituzionali unici dal punto di vista del prestatore di servizi, cosicché questi non abbia bisogno di contattare più autorità o enti competenti per raccogliere tutte le informazioni necessarie e per espletare tutte le procedure relative alla sua attività.

 

Gli «sportelli unici» possono svolgere un ruolo di coordinamento, cosicché le decisioni finali rimangano di competenza delle autorità competenti già esistenti, o, in alternativa, possono essere titolari di poteri decisionali; in questo caso, gli Stati membri potrebbero considerare gli «sportelli unici» direttamente responsabili per l’iscrizione delle imprese o per il rilascio di semplici autorizzazioni. In ogni caso, la direttiva specifica che gli «sportelli unici» non pregiudicano la ripartizione delle competenze tra autorità competenti.

Libertà di stabilimento

I regimi di autorizzazione sono una delle formalità più comuni applicate ai prestatori di servizi negli Stati membri e costituiscono una restrizione alla libertà di stabilimento. Per tale motivo, la direttiva servizi richiede agli Stati membri di provvedere affinché i regimi di autorizzazione (e le relative procedure) siano conformi alle norme previste agli articoli da 9 a 13 della direttiva, applicabili a tutti i regimi di autorizzazione relativi all’accesso ad un’attività di servizi o al suo esercizio.

 

Gli articoli da 9 a 13 stabiliscono una serie di principi generali per la revisione e l’adeguamento dei regimi di autorizzazione.

 

Il termine «regime di autorizzazione» comprende qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un destinatario a rivolgersi ad un’autorità competente allo scopo di ottenere una decisione formale o una decisione implicita relativa all’accesso ad un’attività di servizi o al suo esercizio.

Come specificato all’articolo 9, paragrafo 3, tali articoli non si applicano a quegli aspetti dei regimi di autorizzazione che sono già disciplinati direttamente o indirettamente da altri strumenti comunitari.

 

Ad esempio, la direttiva relativa ai rifiuti impone esplicitamente agli Stati membri di sottoporre alcune attività riguardanti le acque reflue a regimi di autorizzazione, per cui quei regimi di autorizzazione non saranno soggetti alla valutazione di cui all’articolo 9. Tuttavia, poiché tale direttiva non tratta aspetti specifici, quali le condizioni per la concessione dell’autorizzazione, la sua durata o la procedura applicabile, a tali aspetti saranno applicabili gli articoli da 10 a 13.

 

In base all’articolo 9, paragrafo 1 della direttiva, i regimi di autorizzazione possono essere mantenuti solo se non sono discriminatori, se sono giustificati da un motivo imperativo di interesse generale e se sono proporzionati.

Sulla scorta di questi principi, numerosi regimi di autorizzazione potranno essere semplicemente soppressi o sostituiti da misure meno restrittive, quali il monitoraggio delle attività del prestatore di servizi da parte delle autorità competenti, o la presentazione da parte del prestatore di servizi di semplici dichiarazioni (che non costituiscono un regime di autorizzazione). In tali casi, il mantenimento dei regimi di autorizzazione non sarebbe proporzionato.

L’articolo 10 prevede obblighi specifici relativamente alle condizioni di rilascio di un’autorizzazione, che si prefiggono di rendere i regimi di autorizzazione meno onerosi per i prestatori di servizi, più prevedibili e più trasparenti. Il paragrafo 2, richiede inoltre che le condizioni di rilascio dell’autorizzazione soddisfino i criteri di non discriminazione, necessità e proporzionalità, prevedendo inoltre che le stesse siano chiare e inequivocabili, oggettive, trasparenti e accessibili, e rese pubbliche preventivamente. Il paragrafo 3 pone il divieto di duplicazione dei requisiti e controlli, prevedendo che le condizioni di rilascio dell’autorizzazione relativa ad un nuovo stabilimento non possano rappresentare un doppione rispetto a requisiti e controlli equivalenti o sostanzialmente comparabili, nelle finalità, a quelli cui il prestatore è già assoggettato in altro Stato membro o nello stesso Stato membro.

La direttiva servizi richiede di stabilire il principio generale della durata illimitata delle autorizzazioni, nonché le eventuali eccezioni a tale principio. Un’autorizzazione limitata nel tempo ostacola l’esercizio delle attività di servizi, in quanto può impedire al prestatore di servizi di sviluppare una strategia di lungo termine, anche in relazione agli investimenti, e introduce, in generale, un elemento di incertezza per le imprese. Una volta che il prestatore di servizi abbia dimostrato di soddisfare i requisiti relativi alla prestazione di servizi, normalmente non vi è alcuna necessità di limitare la durata delle autorizzazioni.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione territoriale, nella maggior parte dei casi, l’articolo 10, paragrafo 4, dispone che le autorizzazioni devono di regola permettere al prestatore di accedere all’attività di servizi o di esercitarla su tutto il territorio nazionale, per esempio mediante l’apertura di filiali o uffici. Tuttavia, gli Stati membri possono limitare l’ambito di applicazione territoriale delle autorizzazioni nei casi in cui un’autorizzazione separata per ciascuno stabilimento, ovvero una limitazione dell’autorizzazione ad una parte specifica del territorio siano giustificate da un motivo imperativo di interesse generale, siano proporzionate e non siano discriminatorie.

 

Un’autorizzazione separata per ciascuno stabilimento sarà, in genere, giustificata nei casi in cui l’autorizzazione sia legata ad una infrastruttura fisica (ad esempio, un negozio), in quanto potrebbe essere necessaria una valutazione individuale di ogni infrastruttura.

 

Qualora, in uno Stato membro, il rilascio di un’autorizzazione per una data attività sia di competenza di autorità regionali o locali, la direttiva non impone agli Stati membri di modificare tale situazione.

 

Una volta che un’autorizzazione sia stata rilasciata dall’autorità regionale o locale competente (ad esempio, del luogo in cui il prestatore ha stabilito la propria sede), tale autorizzazione dovrà, in linea di principio, essere riconosciuta da tutte le altre autorità dello Stato membro.

 

Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, fatta eccezione per la decisione di rilascio dell’autorizzazione richiesta dal richiedente, qualsiasi decisione presa dalle autorità competenti deve essere motivata, rendendo note tutte le ragioni, di diritto e di fatto, che hanno portato l’autorità competente ad adottare la decisione in questione. Strettamente legato a tale obbligo è la previsione, pure all’articolo 10, paragrafo 6, che tutte le decisioni possano essere oggetto di un ricorso dinanzi a un tribunale o ad un’altra istanza di appello.

 

La direttiva servizi interviene inoltre a stabilire alcuni criteri da applicare alle procedure di autorizzazione. Agli Stati membri è richiesto di provvedere affinché le procedure non siano dissuasive e non complichino o ritardino indebitamente la prestazione del servizio. Inoltre, le regole procedurali dovrebbero essere facilmente accessibili e comprensibili.

 

Le richieste di autorizzazione devono essere riscontrate con una ricevuta di ritorno e devono essere trattate con la massima sollecitudine (articolo 13, paragrafi 3 e 5). Qualora la richiesta sia incompleta, il richiedente deve essere informato immediatamente della necessità di presentare ulteriori documenti o informazioni. Le autorizzazioni devono essere rilasciate non appena è dimostrato che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione sono soddisfatte (articolo 10, paragrafo 5).

In ogni caso, le procedure di autorizzazione devono essere espletate entro un termine di risposta ragionevole. Quale termine di risposta possa essere considerato ragionevole per un certo tipo di procedura di autorizzazione dipenderà dalla complessità della procedura e della fattispecie.

 

In conformità all’articolo 13, paragrafo 4, gli Stati membri devono prevedere che, qualora una domanda non abbia ricevuto alcuna risposta entro il termine stabilito, l’autorizzazione si considererà rilasciata al prestatore. Tale meccanismo di silenzio assenso lascia in ogni caso tempo sufficiente alle autorità competenti per esaminare la domanda, in quanto il termine dovrebbe essere stabilito in relazione al tempo necessario per l’esame di una domanda e decorre solo dal momento in cui viene presentata la documentazione completa (articolo 13, paragrafo 3). In casi specifici, laddove ciò sia giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, gli Stati membri possono decidere di derogare al meccanismo del silenzio assenso, come ad esempio, in caso di attività ad elevato impatto ambientale.

 

Gli oneri che possono derivare per i richiedenti devono essere ragionevoli (ovvero, non devono rappresentare un ostacolo economico significativo, alla luce della natura dell’attività e dell’investimento di norma necessario per svolgerla) e commisurati ai costi delle procedure di autorizzazione.

Requisiti vietati in materia di libertà di stabilimento

Gli articoli 14 e 15 della direttiva servizi identificano alcuni requisiti che gli Stati membri non possono imporre per l’accesso ad un’attività di servizi o per il suo esercizio, in quanto discriminatori o comunque particolarmente restrittivi (art. 14) o che possono rappresentare gravi ostacoli alla libertà di stabilimento e che spesso possono essere sostituiti da misure meno restrittive (art. 15).

 

Tra i requisiti vietati si annoverano quelli fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza, l’introduzione di verifiche di natura economica, la richiesta di preventiva iscrizione o esercizio dell’attività per un determinato periodo nello stesso Stato membro. Tra i requisiti che possono essere sostituiti da misure meno restrittive, rientrano le restrizioni quantitative o territoriali, l’imposizione di un determinato statuto giuridico, gli obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società, la riserva di prestazione di certi servizi a prestatori particolari, l’obbligo per il prestatore di fornire, insieme al suo servizio, altri servizi specifici.


Autorizzazioni igienico sanitarie per le attività nel settore degli alimenti in Francia

Uno stabilimento alimentare che intenda vendere prodotti animali, o contenenti prodotti di origine animale, deve sempre richiedere l’autorizzazione sanitaria comunitaria rilasciata dalla prefettura.

La richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata da un fascicolo sanitario contenente i documenti relativi all’organizzazione generale della struttura, dalla descrizione dello stabilimento nonché dal piano di controllo sanitario (plan de maitrise sanitaire è lo strumento che permette di soddisfare gli obiettivi di sicurezza alimentare fissati dalla regolamentazione comunitaria in materia, nota come Pacchetto igiene).

Il fascicolo deve essere depositato insieme al modulo di richiesta presso la DDPP o la DDCSPP (Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations).

Se la documentazione inviata risulta completa, la Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations dispone una ispezione alla struttura per verificare la rispondenza delle condizioni di installazione e l'attuazione del piano di controllo della salute.

Se la visita è soddisfacente viene accordata una autorizzazione condizionata (agrément conditionnel) per un periodo di tre mesi, periodo ritenuto necessario per fornire gli elementi di verifica del buon funzionamento del piano di controllo sanitario. Prima della scadenza dei tre mesi, una nuova visita ispettiva ha il compito di stabilire se le condizioni sanitarie sono rispettate: in quel caso l’autorizzazione è accordata. In caso contrario, l’autorizzazione sanitaria condizionata è prorogata per un altro periodo di tre mesi. Comunque, la durata dell’autorizzazione sanitaria condizionata non può superare i sei mesi.

Nei casi in cui non viene rinnovata l’autorizzazione sanitaria condizionata o nei casi in cui non viene rilasciata l’autorizzazione definitiva, i punti di non conformità sono notificati al richiedente, che può presentare un’altra richiesta di autorizzazione. Infine, l’autorizzazione può essere sospesa o ritirata in qualsiasi momento vengano a mancare le condizioni igienico-sanitarie richieste o quando non venga attualizzato il piano di autorizzazione

 

A partire dal 1° ottobre 2012, gli esercizi di ristorazione commerciale attivi nei settori della ristorazione tradizionale, della ristorazione rapida nonché le caffetterie devono comprendere nel loro personale di servizio un dipendente che abbia ricevuto una formazione adeguata in materia di igiene alimentare (Décret 2011-731 du 24 juin 2011 relatif à l'obligation de formation en matière d'hygiène alimentaire de certains établissements de restauration commerciale). 

Per la formazione sono tre le opzioni possibili:

§  il dipendente deve essere formato da un organismo certificato a livello regionale;

§  il dipendente deve essere in possesso di specifici titoli o di diplomi professionali, specificamente elencati
(
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025016360&categorieLien=id)

§  il dipendente deve disporre di una esperienza di tre anni in qualità di gestore o operatore.

Richiedere l’autorizzazione sanitaria (agrément sanitaire)

Per rispondere alle esigenze di sicurezza sanitaria, tutti coloro che immettono sul mercato prodotti di origine animale o generi alimentari contenenti dei prodotti di origine animale devono richiedere l’autorizzazione sanitaria presso i più vicini servizi competenti (Arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale).

 

Chi deve richiedere l’autorizzazione

È soggetto a domanda di autorizzazione:

§  qualsiasi operatore che prepara, processa, manipola o conserva prodotti di origine animale o generi alimentari che li contengono e chi commercializza questi prodotti verso altri stabilimenti;

§  le navi frigorifero e navi officina, comprese le navi cucine crostacei e molluschi.

Non è oggetto di una domanda di autorizzazione, l’operatore che:

§  opera la consegna diretta al consumatore finale,

§  svolge determinate attività, previa deroga all’autorizzazione (vedi infra);

§   immette sul mercato il cosiddetto cibo "composito" contenente prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale.

Il promemoria NOTE DE SERVICE DGAL/SDSSA/N2012-8119 del 12 giugno 2012 e i relativi allegati chiariscono la portata dell'autorizzazione sanitaria.

 

Quando

Prima di iniziare l’attività.

 

Come

Il richiedente indirizza una richiesta di autorizzazione sanitaria agli uffici competenti più vicini al dipartimento in cui ha sede lo stabilimento o al luogo in cui è immatricolato la nave, utilizzando il formulario CERFA n. 13983.

Una richiesta di autorizzazione sanitaria equivale alla dichiarazione e rende inutile la redazione e l'invio del documento CERFA n. 13984, come specificato nella procedura "Fare una dichiarazione, nel caso di preparazione o la vendita di prodotti di origine animale".

 

Procedura

§  Formulaire CERFA 13983 de demande d’agrément pour un établissement mettant sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine animale format pdf - 87.3 ko - 11/12/2013

§   Notice d’information du formulaire CERFA 13983 de demande d’agrément sanitaire format pdf - 104.2 ko - 16/09/2014

L'operatore invia richiesta utilizzando il modulo CERFA 13983.

Dal momento di ricevimento della domanda, l’amministrazione dispone di due mesi di tempo per far conoscere la sua decisione. L’assenza di risposta da parte dell’Amministrazione equivale al rigetto della domanda.

 

Per saperne di più

§  Consulter l’article L 233-2 du Code rural et de la pêche maritime;

§  Règlement (CE) n. 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à l’hygiène des denrées alimentaires;

§  Règlement (CE) n. 853/2004 du Parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (notamment son article 4);

§  Arrêté du 8 juin 2006 modifié relatif à l’agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine animale;

§  Note de service DGALSDSSA/N2006-8045 du 16 février 2006 relative à l’agrément;

§  Note de service DGAL/SDSSA/N2012-8119 du 12 juin 2012 relative à la procédure d’agrément et composition du dossier.

-      Préambule - 07/03/2014

-      Dossier type crémier-fromager-affineur - 07/03/2014

-      Annexes du dossier type - 07/03/2014

-      Dossier type agrement charcutier-traiteur

Deroga all’autorizzazione sanitaria

Per soddisfare i requisiti di sicurezza alimentare, gli operatori che immettono sul mercato i prodotti di origine animale o generi alimentari contenenti prodotti di origine animale devono prima ottenere una autorizzazione sanitaria. Tuttavia, le imprese di vendita al dettaglio possono beneficiare di una deroga per l'accreditamento. Per questo, la quantità di beni trasferiti ad altre imprese di vendita al dettaglio deve essere limitata, la distanza con gli stabilimenti di consegna non deve superare gli 80 km (se non diversamente specificato) la richiesta di deroga deve essere notificata alle autorità competenti Alcuni prodotti altamente deperibili sono esclusi dall'esenzione, incluse le carni macinate.

 

Chi può utilizzare la deroga

Qualsiasi operatore di una attività al dettaglio che fornisce alimenti di origine animale prodotti da altre imprese al minuto, se tale attività è marginale, localizzata e ristretta.

Per conoscere le quantità che possono essere cedute usufruendo della deroga: vedi allegato 3 e 4 del decreto del 8 Giugno 2006.

 

Quando

Prima che sia iniziata l’attività di consegna ad altri punti vendita.

La dichiarazione deve essere rinnovata in caso di cambiamenti significativi della lista degli stabilimenti a cui si rivolge abitualmente l’attività di consegna e se varia la quantità dei prodotti consegnati.

 

Come

L'operatore invia un modulo di dichiarazione di deroga all'obbligo di autorizzazione sanitaria, specificando la natura e la quantità dei prodotti consegnati.

Dal momento di ricevimento della domanda, l’amministrazione dispone di due mesi di tempo per far conoscere la sua decisione. L’assenza di risposta da parte dell’Amministrazione equivale al rigetto della domanda.

 


Autorizzazioni igienico-sanitarie per le attività nel settore degli alimenti nel Regno Unito

Nel Regno Unito le informazioni necessarie per avviare un’attività nel settore degli alimenti possono essere reperite, in buona parte, dal sito della “Food standards agency” (http://www.food.gov.uk/business-industry/startingup) che è un dipartimento governativo indipendente. Tuttavia non esiste una procedura centralizzata, valida per tutto il territorio.

Occorre prendere contatto con le autorità locali per registrare l’attività e pianificarla. Più in particolare occorre effettuare la registrazione della sede, almeno 28 giorni prima della sua apertura, presso l’“environmental health service”.

Esiste un sistema on line per individuare l’autorità locale ed il servizio competente sulla base dell’ubicazione dell’attività.

La registrazione è necessaria per tutte le attività implicanti la gestione di cibo, anche la vendita di alimenti da portare al domicilio del cliente, e anche la vendita presso chioschi o strutture mobili.

Dal sito del Governo (https://www.gov.uk/food-premises-approval) possono essere tratte ulteriori informazioni. In particolare viene prevista la necessità di un’ispezione ed un’approvazione da parte del consiglio locale (local council) se l’attività ha per oggetto carne, pesce, uova o altri prodotti giornalieri, salve alcune eccezioni espressamente stabilite.

Non è invece richiesta ispezione e approvazione se il cibo riguarda meno del 25 per cento del commercio, se non si trattano o vendono carne o prodotti di selvaggina, se non si vende cibo al di fuori della contea in cui si è registrati.

 

Sul sito della Food standard agency è anche reperibile una guida che contiene una serie di regole e raccomandazioni valide per tutti gli esercizi che gestiscono alimenti, più in particolare per gli esercizi di ristorazione (ristoranti, pub o caffè).

 

Tra le informazioni fornite dalla guida si ricordano:

§  la necessità di rivolgersi all’autorità locale per la registrazione dell’attività almeno 28 giorni prima del suo inizio;

§  la necessità di una licenza se si vendono o servono alcolici, o cibo caldo e bevande tra le 11 di sera e le cinque di mattina, o si vende cibo in strada. La licenza è richiesta anche se si offrono divertimenti come cinema, teatro e musica dal vivo. Anche per queste licenze occorre contattare l’autorità locale;

§  la necessità di adottare opportune pratiche di igiene riguardanti sia gli alimenti che i locali dove si svolge l’attività ed il personale ad essi addetto. In particolare, per i locali, oltre alla necessità di un’adeguata ventilazione ed illuminazione, viene richiesto che le mura ed i pavimenti siano mantenuti in buone condizioni e siano facili da pulire e disinfettare. Periodiche ispezioni vengono svolte da parte di funzionari pubblici per verificare il rispetto delle regole di igiene. Il personale addetto a venire in contatto con il cibo, in qualsiasi modo o con qualsiasi attività, deve essere stato specificamente addestrato e formato per garantire l’igiene degli alimenti;

§  viene poi raccomandato di conservare traccia della provenienza degli alimenti oggetto dell’attività. È necessario il controllo e la conoscenza di tutti i soggetti che forniscono gli alimenti o i loro ingredienti. Ed è anche necessario che sia garantito un trasporto degli stessi con modalità che assicurino l’igiene e la corretta conservazione dei prodotti;

§  vengono anche fornite raccomandazioni circa l’opportuna cottura dei cibi. La cottura adeguata infatti, elimina batteri nocivi, e per certi tipi di carne viene vietata una cottura non completa (pollo, maiale, salsicce, hamburger) , consentita invece per altri tipi (come le bistecche). Inoltre la temperatura del cibo deve essere conservata ad un certo valore fino a due ore dalla sua preparazione. Dopo questo tempo tuttavia il cibo deve essere nuovamente riscaldato o conservato in frigorifero. Altre regole precise vengono fornite in ordine al congelamento dei cibi, considerato un altro mezzo per eliminare batteri nocivi o pericolosi;

§  infine, opportune cautele e regole igieniche devono essere osservate anche per la conservazione del cibo.

 

Ciò premesso va ricordato che la Food Standards Agency inglese, in partnership con le autorità locali, ha introdotto il sistema nazionale “Food Hygiene Rating Scheme”, in Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord e il “Food Hygiene Information Scheme” in Scozia.

Si tratta di una specie di marchio di qualità utilizzato per tutti gli esercizi pubblici legati alla ristorazione, che serve a orientare i consumatori nella scelta del locale dove andare a mangiare o dove acquistare cibo. Il marchio è attribuito dalle autorità sanitarie sulla base di informazioni relative allo standard igienico rilevato in ristoranti, caffè, take-away, hotel e negozi di alimentari, compresi i supermercati.

Lo scopo dell’iniziativa è spronare i proprietari a migliorare gli standard igienici riducendo così l’incidenza delle tossinfezioni alimentari. In pratica, quando un ispettore sanitario visita il locale controlla se gli standard igienici corrispondono ai requisiti di legge, e in particolare:

§  come il cibo viene manipolato, preparato, cotto, riscaldato, refrigerato e conservato;

§  le condizioni del locale: pulizia, funzionalità, illuminazione, ventilazione, arredi, ecc.;

§  come sono gestite le procedure per garantire la sicurezza dei cibi;

All’esito di tale attività di controllo, l’ispettore dà un voto per l’igiene in base alla rispondenza ai requisiti di legge, da “5”, che equivale a un ottimo, a “0”, quando il posto necessita di “urgenti migliorie” (le votazioni intermedie sono: buono, sufficiente, da migliorare, da migliorare molto).

L’ispettore spiega anche quali sono gli interventi necessari come il locale può raggiungere lo standard più alto. Spetta poi all’autorità locale controllare che i cambiamenti vengano effettivamente realizzati.

La visita si conclude con il rilascio di certificati e vetrofanie con il voto che possono essere esposte sulle vetrine, all’ingresso o in posizione facilmente visibile dai clienti.

Per evitare fraintendimenti (e la possibile scelta di alcuni locali di non esporre vetrofanie con un giudizio negativo), tutti i risultati sono pubblicati online sul sito food.gov.uk/ratings: basta scrivere il nome del locale o della zona dove si intende cenare e si controlla lo standard igienico con facilità. Noi abbiamo provato digitando “London” e a sinistra potete vedere il risultato.

Dal novembre 2010, quando è partita l’iniziativa, a oggi sono stati inserite nell’elenco on line 140 mila “pagelle”, ma il progetto prevede che gradualmente ne faccia parte qualsiasi esercizio commerciale alimentare del Regno Unito.

 


I procedimenti per le attività edilizie

 


Premessa

Lo studio comparato è incentrato sull’esame dei principali procedimenti autorizzatori previsti per procedere ad interventi edilizi nei quattro Paesi analizzati (Francia, Germania, Regno Unito, Spagna).

Nell’analisi si è tenuto conto del differente impianto normativo di ciascun Paese e dell’articolazione multilivello che caratterizza l’assetto istituzionale di alcuni Paesi (in particolare, la Germania e la Spagna), con specifico riferimento al regime dei titoli abilitativi.

 

In particolare, in Francia una nuova costruzione o qualsiasi intervento sugli immobili deve essere conforme alle regole contenute nel piano locale (plan local d’urbanisme), o in un altro documento di pianificazione (ad es. nel piano di occupazione dei suoli - POS, plan d’occupation des sols) o, in mancanza di indicazioni nei predetti documenti di pianificazione, nel regolamento nazionale urbanistico (règlement national d’urbanisme).

Il rilascio di un titolo abilitativo edilizio rappresenta, per il comune competente, la possibilità di verificare la conformità dei progetti con le predette regole. I principali titoli abilitativi edilizi sono riconducibili a quattro tipologie a seconda della tipologia di lavori da realizzare: dichiarazione preliminare (déclaration préalable de travaux); permesso di costruire (permis de construire); permesso di sviluppo (Permis d'aménager); permesso di demolizione (permis de démolir). In ogni caso, prima di iniziare qualsiasi tipo di intervento sugli immobili, è opportuno richiedere il rilascio di un certificato urbanistico (certificat d'urbanisme) al fine di verificare le norme e le tasse applicabili. La valutazione dei profili di carattere paesaggistico spetta al parere degli Architecte des Bâtiments de France (ABF), che appartengono agli architetti e urbanisti dello Stato (Architectes et Urbanistes de l’Etat), che viene reso su ogni autorizzazione edilizia (ad es. permesso di costruire).

 

Per quanto riguarda il regime autorizzatorio degli interventi di natura edilizia in Germania, occorre considerare che, nell’ordinamento giuridico federale, la normativa edilizia è di competenza dei Länder. Onde evitare una eccessiva frammentarietà e diversità nella legislazione applicabile nei vari Länder, lo Stato federale ha predisposto una sorta di disciplina-modello (c.d. Musterbauordnung - MBO), invitando i Länder a basare su questa la propria legislazione. Nelle normative in materia edilizia approvate dai Länder si evidenziano quindi strutture e meccanismi comuni, anche se si rilevano alcune differenze. Il modello di legge edilizia, la cui ultima versione è stata adottata dalla Conferenza dei Ministri competenti (c.d. Bauministerkonferenz) il 21 settembre 2012, non è direttamente applicabile a livello regionale, tuttavia ha permesso il raggiungimento di un certa uniformità per quanto attiene al regime delle autorizzazioni in vigore nei Länder.

Un caso particolare è rappresentato da Berlino (capitale della Repubblica federale tedesca e allo stesso tempo anche uno dei 16 Länder) che, a partire dalla riunificazione (ottobre 1990), continua a registrare una forte crescita nel settore edilizio. È proprio in tale contesto che si inserisce la grande riforma approvata dal Land di Berlino con l’obiettivo di limitare e semplificare le disposizioni procedurali: il nuovo Regolamento edilizio di Berlino costituisce infatti il nucleo centrale della Legge di semplificazione della normativa edilizia (Gesetz zur Vereinfachung des Berliner Baurechts) del 29 settembre 2005 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 2006.

 

Nel Regno Unito il regime dei titoli abilitativi dipende dal tipo di intervento da realizzare. Ogni intervento di carattere edilizio configurabile come nuova costruzione ovvero modifica sostanziale di una costruzione esistente necessita di un permesso di pianificazione (planning permission), comparabile con il permesso di costruire italiano, la cui richiesta può essere inoltrata utilizzando un modulo unico disponibile su un portale dedicato (planning portal).

Gli interventi di minore impatto non necessitano del predetto permesso e, pertanto, sono configurabili come “interventi di sviluppo consentiti” (permitted development) anche se limitazioni a tali interventi possono derivare nel caso di edifici storici ovvero di edifici ubicati all’interno di aree di interesse storico o architettonico.

Al fine di verificare se l’intervento rientra tra quelli consentiti, è possibile presentare un’istanza volta al rilascio di un certificato di legalità (lawful development certificate).

Per gli edifici storici ovvero gli edifici e gli interventi in aree di interesse storico o architettonico sono necessari specifici permessi (Listed Building Consent e Conservation Area Consent).

Oltre al permesso di pianificazione è necessario inoltrare una richiesta al fine di garantire la conformità dell’intervento alle norme sulle costruzioni (building regulations). Per gli interventi edilizi di minore entità, è sufficiente presentare una denuncia di inizio lavori all’autorità locale (building notice), comparabile con la segnalazione certificazione di inizio attività (SCIA).

La disciplina in materia edilizia del Regno Unito non sembra prevedere un certificato di agibilità.

 

Pur esistendo una normativa nazionale sull’utilizzo del suolo (Real Decreto Legislativo 2/2008), in Spagna spetta alle Comunità autonome il compito di elaborare le politiche urbanistiche, avendo ogni Comunità una propria normativa in materia. In tale contesto, si è scelto di prendere ad esame in particolare la legge della Comunità di Madrid (Ley 9/2001), la quale prevede che siano soggetti a licenza urbanistica (licencia urbanística) tutti gli atti di uso del suolo, costruzione ed edificazione per l’impianto e lo sviluppo di attività. L’intervento comunale deve essere, tra l’altro, strettamente circoscritto alla verifica dell’integrità formale e della sufficienza legale del progetto tecnico. La mancanza di risposta espressa entro i termini ha effetti di approvazione.

 


Francia

Introduzione

Una nuova costruzione o qualsiasi intervento sugli immobili in Francia deve essere conforme alle regole contenute nel piano locale (plan local d’urbanisme), o in un altro documento di pianificazione (ad es. nel piano di occupazione dei suoli - POS, plan d’occupation des sols) o, in mancanza di indicazioni nei predetti documenti di pianificazione, nel regolamento nazionale urbanistico (règlement national d’urbanisme)[57].

Il rilascio di un titolo abilitativo edilizio rappresenta, per il comune competente, la possibilità di verificare la conformità dei progetti con le predette regole.

In Francia i principali titoli abilitativi edilizi sono riconducibili alle seguenti quattro tipologie:

1)   dichiarazione preliminare;

2)   permesso di costruire;

3)   permesso di sviluppo;

4)   permesso di demolizione.

In ogni caso, prima di iniziare qualsiasi tipo di intervento sugli immobili, si raccomanda di richiedere il rilascio di un certificato urbanistico al fine di verificare le norme e le tasse applicabili.

Preliminarmente, si segnala che alcune fattispecie sono escluse dall’ambito di applicazione dei titoli abilitativi elencati in premessa.

A titolo esemplificativo, nessuna autorizzazione è richiesta:

§  per interventi inferiori ai 5 mq;

§  per la manutenzione e riparazione ordinaria;

§  per lo sviluppo di un solaio senza alterare l'aspetto esterno dell'edificio e senza ampliamenti.

Certificato urbanistico

Il certificato urbanistico è un documento che si richiede al comune, il cui rilascio non è obbligatorio, che è volto a precisare, tra l’altro, le norme urbanistiche applicabili in un determinato luogo, ai fini della verifica della fattibilità del progetto, e le tasse da pagare in relazione all’intervento.

Ci sono due categorie di certificato urbanistico: il certificato urbanistico semplice indicante la disciplina urbanistica applicabile, le limitazioni amministrative al diritto di proprietà, e gli oneri previsti, e il certificato urbanistico operativo, che specifica anche la fattibilità del progetto e i servizi primari esistenti nella zona.

Il comune rilascia entro un mese il certificato semplice ed entro due mesi il certificato operativo. Decorsi tali termini, scatta il silenzio assenso.

I certificati hanno una validità di 18 mesi a partire dalla data di rilascio del certificato (tacito o espresso). Entro tale periodo è possibile richiedere le autorizzazioni edilizie necessarie, in base alle disposizioni in vigore dalla data di rilascio del certificato medesimo. Tale periodo è prorogabile per ulteriori 12 mesi, purché non siano cambiate le regole urbanistiche, le servitù e le tasse applicabili.

Normativa di riferimento

§  per il contenuto del certificato, si veda il Code de l'urbanisme: articoli da A410-1 a A410-5;

§  per la procedura, si veda il Code de l'urbanisme: articoli da R410-1 a R410-21;

§  per la durata del certificato, si veda il Code de l'urbanisme: articolo L410-1;

§  per l’istruttoria della domanda si veda la Legge n. 2000-321 del 12 aprile 2000 relativa alle relazioni tra cittadini e amministrazioni (articolo 21).

La dichiarazione preliminare

La dichiarazione preliminare (Déclaration préalable de travaux) è generalmente richiesta per la realizzazione di opere minori quali lavori su una struttura già esistente (ad esempio, la costruzione di un garage collegato a una casa) o in caso di cambiamento di destinazione d’uso di un locale senza alterare la struttura portante o la facciata dell’edificio. La dichiarazione è altresì richiesta per talune tipologie di nuovi manufatti quali ad esempio la costruzione di una struttura isolata in giardino.

La dichiarazione preliminare è necessaria anche nel caso di modifiche dell’aspetto originale dell’edificio (sostituzioni di finestre, apertura di una nuova finestra o nuovi colori della facciata dell’edificio). La dichiarazione preliminare non è necessaria in caso di ripristino dell’aspetto originale dell’edificio (pulizia della facciata), tranne il caso in cui l’edifico ricada in una zona sottoposta a PLU o in caso di vicinanza di un monumento storico o se la dichiarazione è richiesta motivatamente dal comune.

Entro un mese a partire dal deposito della domanda il comune rilascia o nega l’autorizzazione richiesta. È previsto il silenzio assenso trascorso il periodo di un mese dal deposito della domanda nel caso in cui il comune non si pronunci.


 

Normativa di riferimento

§  per verificare quali nuove costruzioni necessitano di una dichiarazione preliminare si veda il Code de l'urbanisme: articoli R421-9 à R421-12;

§  per verificare quali tipologie di interventi necessitano di una dichiarazione preliminare si veda il Code de l'urbanisme: articoli R*421-17 à R*421-17-1;

§  per verificare quali lavori non necessitano di una dichiarazione preliminare si veda il Code de l'urbanisme: articolo R421-2;

§  per il contenuto del dossier che accompagna la richiesta di dichiarazione preliminare si veda il Code de l'urbanisme: articoli R431-35 à R431-37.

Il permesso di costruire

Il permesso di costruire (Permis de construire) è generalmente richiesto per tutti i lavori di grande importanza quali le nuove costruzioni (indipendenti dagli edifici esistenti) o l’ampliamento di costruzioni esistenti, ad eccezione di costruzioni che non richiedono alcuna autorizzazione, come le piscine fino a 10 mq. o le strutture da giardino sotto i 5 mq., e di quelle che sono oggetto di una dichiarazione preventiva. Necessitano di permesso di costruire anche i cambi di destinazione d’uso, che comportano modifiche alla struttura o alla facciata dell’edificio (ad es. nel caso di trasformazione di un locale commerciale in un’abitazione o viceversa), o i lavori riguardanti un edificio classificato come monumento storico o situato in una zona tutelata.

Il ricorso ad un architetto per realizzare il progetto di costruzione è obbligatorio quando la superficie della futura costruzione supera i 170 mq.

Il permesso di costruire deve essere rilasciato entro due mesi o tre mesi dal deposito della domanda ed è previsto il silenzio assenso nel caso di assenza di pronuncia da parte del comune; tuttavia, in maniera motivata, il comune può sospendere la procedura di rilascio per un massimo di due anni, in particolare, quando è in esame una modifica delle norme riguardanti il PLU (piano locale urbanistico).

I lavori devono cominciare entro due anni al massimo.

Normativa di riferimento

§  per la disciplina dell’obbligo di richiedere il permesso di costruire si veda il Code de l'urbanisme: articoli L421-1 à L424-9;

§  per la procedura si veda il Code de l'urbanisme: articoli R423-1 à R423-23;

§  per l’istruttoria delle domande si veda la legge n. 2000-321 del 12 aprile 2000 relativa alle relazioni tra cittadini e amministrazioni: articolo 21.

 

Il permesso di demolizione

Il permesso di demolizione (Permis de démolir) viene utilizzato per la demolizione totale o parziale di una costruzione sotto tutela o situata in una zona protetta.

In particolare, il permesso di demolizione è necessario quando la costruzione:

§  è sotto tutela (ad esempio, perché in area protetta da un piano locale urbanistico, o in zona protetta, o si tratta di un edificio registrato come storico);

§  o si trova in un comune che ha previsto il permesso di demolizione. Infatti, il permesso di demolizione non è obbligatorio in tutta la Francia.

Il permesso viene rilasciato entro 2 mesi dalla domanda ed è previsto il silenzio assenso in assenza di risposta da parte dell’amministrazione.

Normativa di riferimento

§  per verificare quali lavori necessitano di un permesso di demolizione si veda il Code de l'urbanisme: articoli R421-26 à R421-29;

§  per l’istruttoria delle domande si veda la legge n. 2000-321 del 12 aprile 2000 relativa alle relazioni tra cittadini e amministrazioni: articolo 21.

Il permesso di sviluppo

Tale permesso (Permis d'aménager) è generalmente richiesto per opere specifiche, come scavi o sopraelevazioni di terreni, costruzioni di campeggi, parchi divertimento, e altre opere di lottizzazione.

La delibera del comune viene adottata entro 3 mesi dalla domanda di permesso. È previsto il silenzio-assenso.

Normativa di riferimento

§  per verificare quali lavori necessitano di un permesso di sviluppo si veda il Code de l'urbanisme: articoli R421-19 à R421-22;

§  per la disciplina del termine per istruire un permesso di sviluppo si veda il Code de l'urbanisme: articoli R423-17 à R423-23;

§  per l’istruttoria delle domande si veda la legge n. 2000-321 del 12 aprile 2000 relativa alle relazioni tra cittadini e amministrazioni: articolo 21;

Risorse web

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F17665.xhtml#N1008E.

http://www.anil.org/fileadmin/ANIL/Editions_grand_public/serie_scenario_logement/05_AUTORISATION_URBANISME.pdf.

 

I profili autorizzatori concernenti il paesaggio

Nell’ambito del controllo delle aree protette e del paesaggio, gli Architecte des Bâtiments de France (ABF), che appartengono agli architetti e urbanisti dello Stato (Architectes et Urbanistes de l’Etat), forniscono un parere su ogni autorizzazione edilizia (permesso di costruire, permesso di demolire, installazione di linee elettriche, ecc.). Il parere, talvolta corredato di prescrizioni, è inviato all’autorità competente (più frequentemente, il sindaco), che è competente a rilasciare l’autorizzazione. A seconda della tipologia di lavori, si tratta di un parere semplice (avis «simple») o conforme (avis «conforme»):

§  parere semplice: l’autorità competente non è legata al parere dell’ABF;

§  parere conforme: l’autorità, che rilascia l’autorizzazione, è legata al parere dell’ABF, ma può opporsi attraverso un ricorso al prefetto dopo la consultazione della commissione regionale del patrimonio e dei siti (CRPS). Il ricorso sarà presentato solo nel caso in cui non si addivenga a un accordo.

Risorse web

http://patrimoine-environnement.fr/larchitecte-des-batiments-de-france/

 

 


Germania

Introduzione

Il permesso di costruzione (Baugenehmigung) o la concessione edilizia (Baubewilligung) rappresentano un elemento centrale della legislazione edilizia. Nella procedura di autorizzazione viene verificato il rispetto di determinate disposizioni di diritto pubblico: si tratta però soltanto di un attestato di sicurezza e non pericolosità. Il rispetto di ulteriori regole è affidato alla cura responsabile del costruttore. Per la normativa di dettaglio occorre fare riferimento ai diversi regolamenti adottati dai Länder (c.d. Landesbauordnungen).

La realizzazione, la modifica nonché il cambiamento di destinazione d’uso di ogni opera edilizia, intesa come realizzazione di opere connesse con il suolo e realizzate con materiali edili, necessita in linea di principio di autorizzazione per mezzo di permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui i progetti non siano soggetti ad autorizzazione (genehmigungsfrei) o siano stati esentati (genehmigungsfreigestellt)[58].

Sono escluse dall'ambito di applicabilità delle normative edilizie determinate tipologie di opere soggette a procedure autorizzative previste da leggi speciali, ad esempio in materia di reti di distribuzione per l'elettricità, gas e acqua nonché opere idrauliche relative ad acque superficiali.

Gli interventi esenti da autorizzazione

Determinate costruzioni tassativamente elencate nel § 61 del Musterbauordnung, la c.d. disciplina modello predisposta a livello federale, sono esenti da autorizzazione. A tale categoria appartengono, ad esempio, determinati tipi di edifici di un solo piano e con una superficie lorda inferiore a 10 m², garage con altezza media inferiore a 3 m e superficie inferiore a 30 m², verande con profondità inferiore a 3 m nonché alcune tipologie di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (impianti fotovoltaici su edifici che non ne modificano la sagoma, impianti eolici con altezza massima 10 m e superficie coperta da pale inferiore a 3 m). Negli ultimi anni, le fattispecie di progetti esenti da autorizzazione sono aumentate molto nei singoli Länder, seppure con sostanziali differenze da Land a Land.

Sono inoltre esenti da autorizzazione (§ 62 Musterbauordnung) i progetti soggetti a mera e preventiva segnalazione. Si tratta in pratica di edifici ad uso residenziale o altre opere realizzate in conformità al piano regolatore, a condizione che l’urbanizzazione sia garantita e che il Comune non dichiari entro il termine di 30 giorni che si debba procedere con una procedura autorizzativa semplificata. A tale procedura, limitata alla verifica della compatibilità del progetto alle previsioni urbanistiche, sono infatti assoggettate le opere edilizie di cui al § 63 del Musterbauordnung. La fattispecie riguarda in particolare (ma non solo) edifici con destinazione residenziale, altre costruzioni nonché opere accessorie.

La domanda di costruzione

Il modulo di domanda di costruzione (Bauantragsformular), debitamente compilato e in triplice copia, va presentato al Comune nel cui territorio è ubicato il terreno edificabile. Il Regolamento sui progetti di costruzione (Bauvorlagenverordnung), adottato dai rispettivi Länder, stabilisce quali siano i documenti necessari (descrizione della costruzione, planimetria, disegni, ecc.) da allegare alla domanda. Nella descrizione, in particolare, devono essere spiegati il progetto e il suo utilizzo. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente e da un progettista abilitato (architetto o ingegnere; per progetti edilizi di piccole dimensioni, in particolare per case mono o bifamiliari, anche da un capomastro e da un tecnico specializzato). Qualora sia necessario un certificato di stabilità (Bescheinigung Standsicherheit) o di protezione antincendio (Bescheinigung Brandschutz), questi devono essere sottoscritti da periti incaricati dal costruttore.

I comuni associati inoltrano la domanda di costruzione all’ufficio distrettuale (Landratsamt) che, in veste di autorità di controllo edilizio (Bauaufsichtsbehörde), dopo le opportune verifiche, decide sulla concessione del permesso di costruzione. Le città extraprovinciali, le grandi città provinciali e determinati grandi comuni sono anche autorità di controllo e, pertanto, decidono autonomamente sulla concessione della licenza edilizia.

Il certificato di stabilità e il certificato di protezione antincendio devono essere presentati all’autorità di controllo competente (Bauaufsichtsbehörde) con la denuncia di inizio dei lavori (Baubeginnsanzeige) e, inoltre, devono essere esposti dall’inizio in poi sul cantiere, di cui è responsabile il costruttore.

 

Nella tabella che segue sono indicati i documenti necessari per la presentazione della domanda di costruzione.


 

 

Estratto catastale

Planimetria (a meno che non si tratti di modifiche strutturali che lascino immutati le pareti esterne, i tetti e l’utilizzo)

Disegni

Descrizione

Certificato di stabilità

Attestato protezione antincendio

 

Dopo la concessione del permesso di costruire vanno presentati all’autorità di controllo competente le seguenti denunce e moduli:

§  Denuncia di inizio lavori (Baubeginnsanzeige) o di ripresa dei lavori dopo un’interruzione di oltre sei mesi: va comunicata almeno una settimana prima. A seconda del progetto devono essere allegati altri documenti come il certificato di stabilità, l’attestato di protezione antincendio o la determinazione dei responsabili dell’esecuzione dei lavori;

§  Denuncia della destinazione d’uso (Anzeige der Nutzungsaufnahme): almeno due settimane prima dell’inizio dei lavori;

§  Formulari ad uso statistico.

 

Il permesso di costruire scade se entro quattro anni dal rilascio dell’autorizzazione non si avvia l’esecuzione del progetto o i lavori si interrompano per quattro anni. Il termine può essere prolungato di due anni, purché la richiesta di proroga giunga all’autorità di controllo competente prima della scadenza del permesso.

Procedure, tempi e costi per la costruzione di edifici nella città di Berlino[59]

 

Procedura

Tempi

Costi
(EUR)

1)

Ottenimento del permesso di costruzione (Baugenehmigung): la domanda, con il relativo progetto e la documentazione allegata, va presentata all’Autorità competente per l’edilizia (Bauaufsichtsbehörde) in formato elettronico.

Procedura di autorizzazione ordinaria:

Ricevuta la domanda, l’Autorità deve notificare al richiedente entro 14 giorni se la sua domanda è completa o se sono necessari altri documenti o progetti (§ 70, commi 1 e 2 del Regolamento di Berlino sull’edilizia, Bauordnung Berlin - BauO Bln). Qualora il richiedente non ottemperi alle richieste di modifica della domanda, questa si considera abbandonata. Se la richiesta è invece completa, l’Autorità competente contatterà gli altri uffici interessati (ad esempio il dipartimento per la protezione antincendio), che se entro un mese non prendono una decisione, si ritiene abbiano acconsentito al permesso (c.d. silenzio-assenso). Dopo aver ricevuto il consenso degli altri uffici, l’Autorità competente ha nuovamente un mese di tempo per decidere in merito alla concessione della licenza edilizia.

Procedura di autorizzazione semplificata (vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren):

Prevista dal § 64 del Regolamento di Berlino sull’edilizia (Bauordnung Berlin - BauO Bln) per gli edifici che richiedono un semplice permesso di costruzione: la domanda è ritenuta completa e sufficiente, a meno che l’Autorità competente non notifichi al richiedente una risposta negativa entro tre settimane; dopo un silenzio di quattro settimane da parte dell’Autorità, la richiesta è considerata accolta e i lavori di costruzione possono iniziare. È fatto obbligo all’architetto o all’ingegnere responsabile di supervisionare che il progetto di costruzione sia conforme alla legislazione applicabile.

25 giorni

6.107

2)

Richiesta del certificato di stabilità.

L’Autorità competente per l’edilizia nomina un ingegnere indipendente responsabile di verificare i calcoli relativi alla stabilità dell’edificio da costruire (c.d. Prüfingenieur). Il certificato di stabilità, rilasciato dal perito, deve essere disponibile per l’inizio dei lavori di costruzione.

21 giorni

3.150

3)

Ispezione per la sicurezza antincendio.

Prima di completare lo scheletro dell’edificio, il costruttore deve fornire all’Autorità competente un certificato che attesti la conformità dell’impianto di riscaldamento e dei gas di scarico. Tale certificato, menzionato nel § 81 BauO Bln, è rilasciato da tecnici specializzati (Bezirksschornsteinfegermeister) dopo un sopralluogo della durata di circa un’ora (massimo un giorno), fissato con una o due settimane di anticipo.

1 giorno

31 (all’ora)

4)

Ispezione dello scheletro dell’edificio.

La notifica deve essere fatta due settimane prima di completare lo scheletro dell’edificio. L’Autorità competente per l’edilizia può decidere o meno se procedere all’ispezione. Due settimane dopo la notifica, il costruttore può iniziare con la costruzione degli interni.

1 giorno

2.600

5)

Ispezione successiva al completamento dell’edificio (förmliche Bauabnahme).

La notifica deve essere fatta due settimane prima di completare la costruzione. L’Autorità competente per l’edilizia può decidere o meno se procedere all’ispezione. Due settimane dopo la notifica, l’edificio è pronto per essere utilizzato.

1 giorno

0

6)

Richiesta di allaccio idrico

1 giorno

7.500

7)

Ispezione della società idrica (Berliner Wassebetriebe)

1 giorno

0

8)

Allaccio alla rete idrica

45 giorni

0

L’edificazione di grandi strutture di vendita

La disciplina tedesca dell’urbanistica commerciale è integrata nell’ambito dell’urbanistica generale[60]. Regole specifiche sono adottate per superfici commerciali con estensione superiore a 800 mq, soglia di fatto stabilita dalla giurisprudenza amministrativa. La regolamentazione delle strutture con superficie maggiore di 1500 mq è di competenza dei Länder e, secondo i principi legislativi, le grandi superfici commerciali possono istallarsi solo nel centro-città o in zone specificamente designate allo scopo. L’obiettivo è infatti quello di evitare che centri commerciali o grandi strutture di vendita eventualmente situate in periferia minaccino la sopravvivenza di quelli collocati nel centro-città. Parimenti, l’ampliamento di una struttura già esistente può non essere autorizzato qualora possa mettere in pericolo l’attività svolta dagli esercizi di vicinato. Nell’ottica del legislatore tedesco lo sviluppo delle città deve seguire un modello integrato di pianificazione, che non porti alla creazione di aree esclusivamente commerciali e di quartieri solo residenziali, ma che riesca a bilanciare tutte le attività del tessuto cittadino.

Il codice tedesco dell’edilizia (Baugesetzbuch - BauGB), in effetti, non prevede alcun tipo di limitazione allo stabilimento di esercizi di vicinato, che sono quindi autorizzabili ovunque lo consenta la pianificazione territoriale. Il Regolamento sull’uso a fini edili (Baunutzungsverordnung - BauNVO), che stabilisce i vari tipi di aree che i comuni possono definire, prevede che gli esercizi di vicinato siano ammissibili in tutte le aree destinate a scopo residenziale (Wohngebiete) o almeno generalmente definite. Per le grandi strutture e i centri commerciali è invece necessaria l’individuazione di una determinata area (Kerngebiet) da parte del comune che, in base alla definizione contenuta nel § 7, comma 1 BauNVO, può essere localizzata soltanto in aree urbane centrali o densamente popolate, con un’alta concentrazione di servizi. Inoltre, secondo il § 2, comma 2 BauGB, nell’atto di redigere le proprie pianificazioni, sono obbligati a rispettare gli interessi dei comuni limitrofi, specialmente per quanto riguarda la reciproca tutela dei rispettivi commerci di vicinato. In sintesi, lo stabilimento di grandi strutture di vendita di prodotti di largo consumo o di consumo regolare è ammissibile solo se la struttura si situi in una zona commerciale centrale e non comprometta il buon funzionamento delle zone commerciali centrali, site nel territorio del comune o di comuni vicini, né il commercio di vicinato dei loro bacini d’utenza. Quest’ultima condizione è soddisfatta quando l’ammontare di profitti stimati è inferiore, in tutto o in parte, al potere d’acquisto degli abitanti della regione.

I progetti che prevedano l’istallazione di strutture commercializzanti altri tipologie di prodotti al di fuori delle zone commerciali centrali sono invece ammissibili se il sito proposto è situato in una c.d. “area speciale” (Sondergebiet): in questo caso il volume della merce di tipologia di “largo consumo” o “commercio di vicinato” non può oltrepassare la quota del 10% della superficie di vendita, con un tetto fissato a 2.500 mq. Analogamente a quanto già detto in precedenza, tale struttura non deve nuocere al buon funzionamento delle zone commerciali centrali, né al commercio di vicinato sito nel rispettivo bacino d’utenza.

 


Regno Unito

Introduzione

In virtù del Town & Country Planning Act 1990, ogni intervento di “sviluppo” di carattere edilizio/urbanistico necessita di un “permesso di pianificazione” (planning permission). Tali interventi di “sviluppo” sono definiti normativamente (articolo 55 del citato TCPA 1990) come la realizzazione e/o progettazione di una costruzione, l'estrazione mineraria o altre operazioni sopra o sotto il suolo, nonché la realizzazione di qualsiasi modifica sostanziale dell'utilizzo di una costruzione o di un terreno.

L’autorità di pianificazione locale (local planning authority – LPA) – normalmente il consiglio distrettuale o comunale – è competente a decidere se l’intervento è autorizzato.

Alcuni tipi di operazioni, come la manutenzione ordinaria di un edificio esistente, sono quindi specificamente escluse dal novero degli interventi di sviluppo. Per le categorie di “sviluppo minore o insignificante” specificate dalla legge non è quindi necessaria alcuna domanda di licenza edilizia. Queste categorie sono indicate come “interventi di sviluppo consentiti” (permitted development).

Interventi di sviluppo consentiti

Rientrano nella categoria degli interventi consentiti, tra gli altri, i piccoli ampliamenti, portici e piccoli annessi (a seconda della dimensione e della posizione); pavimentazione; installazione di apparecchiature di micro-generazione; interventi di isolamento termico. Nel caso delle imprese e dei servizi esistono specifici “interventi di sviluppo consentiti”.

Per sapere se l’intervento programmato rientra tra gli “interventi di sviluppo consentiti” è possibile presentare una apposita istanza al Consiglio distrettuale, che rilascia un “certificato di legalità (lawful development certificate).

Oltre ad eventuali limiti specifici (p.es. relativi alla dimensione e alla posizione) esistono delle limitazioni di carattere generale agli “interventi di sviluppo consentiti”. Tali limitazioni operano qualora:

§  l’intervento rientri in una zona interessata da una “direttiva ex articolo 4”, cioè da una direttiva emanata per tutelare zone di riconosciuta importanza, solitamente le aree di conservazione;

§  esista una condizione imposta in un precedente “permesso di pianificazione”;

§  l’immobile è un edificio di carattere storico (in questo caso è richiesta una autorizzazione specifica separata);

§  l’immobile rientra all'interno di un'area designata: area di conservazione; parco nazionale; area di straordinaria bellezza naturale; ecc.

Licenza edilizia e conformità alle norme sulle costruzioni

Al di fuori degli interventi consentiti è quindi necessaria una domanda di licenza edilizia (“permesso di pianificazione”), che deve essere presentata all'autorità di pianificazione locale (LPA), generalmente coincidente con il Consiglio distrettuale.

Alcuni esempi comuni in cui è necessario chiedere il “permesso di pianificazione” sono i seguenti:

§  ampliamento di un appartamento, tramite p.es. balconi o verande;

§  suddivisione della casa in due unità distinte;

§  costruzione di una unità abitativa indipendente nel giardino;

§  intervento costruttivo non conforme ai termini della licenza edilizia originale.

 

Quando è necessaria la richiesta di un “permesso di pianificazione”, il cittadino può utilizzare, per inoltrarla, i moduli e le procedure messe a disposizione nel sito www.planningportal.gov.uk/ (trattasi quindi di modulo unico nazionale).

Sulla richiesta presentata, l'autorità di pianificazione locale deve pronunciarsi entro il termine di 13 settimane per gli interventi di sviluppo più rilevanti e 8 settimane per tutti gli altri interventi, a meno che la domanda non sia soggetta ad una valutazione di impatto ambientale, nel qual caso si applica un limite di 16 settimane.

Sul portale del governo britannico viene però affermato che nessun iter dovrebbe impiegare più di un anno con i decisori, tra cui un eventuale ricorso. In pratica questo significa che le domande dovrebbero essere decise in non più di 26 settimane, consentendo un periodo analogo per un eventuale ricorso. Questa “garanzia di pianificazione” (planning guarantee, così viene chiamata) non sostituisce i termini di legge per la decisione relativa alle domande.

Se l’autorità incaricata della decisione ha bisogno di più tempo può sottoscrivere un accordo con il richiedente. Se invece non ottempera sono previsti interventi sostitutivi (non sembrano invece contemplate ipotesi di silenzio-assenso).

 

Oltre al “permesso di pianificazione”, la normativa del Regno Unito prescrive procedure atte a garantire la conformità dell’intervento alle norme sulle costruzioni contenute in The Building Regulations 2010.

Anche in questo caso la domanda deve essere inoltrata all’autorità locale (la normativa prevede altresì la possibilità alternativa di rivolgersi a soggetti privati denominati approved inspector).

Questa può consistere nel progetto completo che viene depositato presso l’autorità, la quale si pronuncia entro 8 settimane dal termine finale dei lavori. A differenza del “permesso di pianificazione”, il lavoro può iniziare prima che sia stata rilasciata l'omologazione.

In alternativa, per gli interventi edilizi di minore entità, è sufficiente presentare una denuncia di inizio lavori all’autorità locale almeno 2 giorni prima dell'inizio del lavoro (building notice), che è assimilabile alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Le varie fasi del lavoro verranno poi controllate dalla medesima autorità.

Tali procedure possono essere evitate nei casi esentati dalla normativa sulle costruzioni oppure qualora si affidi la progettazione e realizzazione dell’intervento (quale ad esempio l’installazione di finestre o caldaie) ad un tecnico qualificato e registrato in un Competent Person Scheme[61].

La disciplina in materia edilizia del Regno Unito non sembra prevedere un certificato corrispondente.

Gli interventi in edifici o aree di interesse storico o architettonico

Taluni edifici, che presentano uno speciale interesse di natura storica o architettonica quali case, palazzi, castelli e hanno una destinazione abitativa, sono individuati in appositi elenchi (listed building). Tali edifici possono essere considerati singolarmente o nella loro complessità (unitamente ad esempio a parchi, giardini) nelle cd. conservation areas.

Gli interventi in tali edifici e aree necessitano di permessi ad hoc, che sono stati disciplinati nel Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990, che ha subito nel tempo una serie di modifiche normative.

Si tratta in particolare:

§  del Listed Building Consent, strumento atto a tutelare gli immobili giudicati di importanza nazionale in termini di interesse architettonico o storico che figurano in un apposito registro;

§  del Conservation area consent, richiesto nei casi di interventi e lavori che interessano gli edifici (non inclusi nell’elenco dei listed buildings) situati all'interno di aree di interesse architettonico o storico

Eventuali interventi realizzati in assenza dei predetti permessi configurano un reato.

Nelle pagine del portale del governo britannico viene sottolineato che se il permesso è respinto, oppure se l’autorità locale competente pone delle condizioni oppure non si pronuncia entro 8 settimane, allora il proponente può proporre appello al First Secretary of State (titolo onirifico che viene dato ad uno dei membri del Governo).

 

Si veda al riguardo:

http://www.planningportal.gov.uk/permission/responsibilities/beforeyoustart/otherpermissions/conservation

e

http://www.planningportal.gov.uk/permission/responsibilities/beforeyoustart/otherpermissions/listed

 

L’articolo 13 del Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 impone all’autorità locale intenzionata a concedere il permesso di inviare una notifica al Ministro, dando indicazioni relative ai lavori per i quali è necessario il consenso. Il Ministro può, entro il termine di 28 giorni dalla data della notifica, avocare a sé il procedimento oppure comunicare all’autorità locale che necessita di ulteriore tempo per valutare la richiesta. Se il Ministro non si pronuncia l’autorità locale può concedere l’autorizzazione (silenzio-assenso).


Spagna

Introduzione

La normativa spagnola sul diritto all’edificazione e sull’utilizzo del suolo è costituita dalla ley del suelo, la prima delle quali è del 1956; nel 2007 fu approvata la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, confluita l’anno successivo nel Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo.

La nuova normativa ha mirato a garantire l’uguaglianza nell’esercizio dei diritti relativi al territorio ed a fissare i principi economici ed ambientali, che ne regolano il regime giuridico.

Le politiche pubbliche relative alla regolamentazione, all’occupazione, alla trasformazione e all’utilizzo del territorio devono tener conto dell’interesse generale e devono ispirarsi al principio dello sviluppo sostenibile. Più in particolare le politiche in materia di territorio devono incentivare l’utilizzo razionale delle risorse naturali, conciliando obiettivi economici, occupazionali e ambientali.

Il diritto di iniziativa privata è disciplinato dalla legislazione specifica in materia urbanistica, tuttavia gli interventi legislativi devono garantire la pubblicità delle procedure di autorizzazione e la scelta di criteri di aggiudicazione che consentano un’adeguata partecipazione della cittadinanza al plusvalore derivante dalle opere realizzate.

Le amministrazioni pubbliche devono assicurare standard minimi di trasparenza e di partecipazione effettiva dei cittadini alle procedure di approvazione degli strumenti di ordinamento del territorio e di urbanizzazione. In particolare, i piani ed i contratti sono portati a conoscenza dei cittadini prima dell’approvazione, i comuni mettono a disposizione in formato telematico i piani vigenti e ne tengono copie disponibili per i cittadini, l’approvazione degli strumenti di programmazione e di ordinamento del territorio previsti dalla legislazione urbanistica devono essere obbligatoriamente approvati dalle assemblee municipali in seduta plenaria.

Si ricorda peraltro che secondo l’interpretazione del Tribunale costituzionale spetta alle Comunità autonome il compito di elaborare le politiche urbanistiche (sentenza 61/1997 del Tribunale Costituzionale).

In materia ogni Comunità autonoma ha una propria normativa, ad esempio:

§  l’Andalusia ha approvato la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía;

§  la Catalogna ha approvato il Decreto Legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de urbanismo;

§  la Comunità di Madrid ha approvato la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

 

Di seguito, si procede con l’esame della normativa in vigore nella Comunità di Madrid.

Il regime delle licenze nella Comunità di Madrid

La legge della Comunità di Madrid prevede che siano soggetti a licenza urbanistica (licencia urbanística) tutti gli atti di uso del suolo, costruzione ed edificazione per l’impianto e lo sviluppo di attività (art. 151), indicando in particolare alcuni, tra cui:

§  le opere di edificazione, così come quelle di costruzione e stabilimento di installazioni di ogni genere;

§  le opere di ampliamento, ristrutturazione, modifica o restauro di edifici, costruzioni e installazioni esistenti, qualunque siano finalità e destinazione;

§  le demolizioni di costruzioni ed edifici, salvo i casi in cui vi sia un pericolo di crollo imminente;

§  primo utilizzo e occupazione di edifici e impianti in generale;

§  il cambio d’uso totale o parziale di costruzioni, edifici, impianti.

Risulta necessaria la licenza anche per operazioni minori, quali l’apertura di camini, le installazioni di serre, la collocazione di cartelli visibili dalla via pubblica ecc.

Sono soggetti a licenza urbanistica gli atti di uso del suolo, costruzione ed edificazione che realizzano i privati in terreni del demanio pubblico, senza pregiudizio delle autorizzazioni o concessioni che debba ottenere l’ente titolare del demanio.

Non sono soggetti a licenza urbanistica le opere di urbanizzazione previste nei relativi progetti debitamente approvati o altri che siano oggetto di ordini di esecuzione.

Quando gli atti di uso del suolo, costruzione ed edificazione sono promossi dai comuni nel proprio territorio, l’accordo municipale che l’autorizza od approva è soggetto ai medesimi requisiti e produce gli stessi effetti della licenza urbanistica.

L’intervento comunale, ai sensi dell’art. 152 della legge 9/2001 della Comunità di Madrid, deve seguire alcune regole:

§  deve essere strettamente circoscritto alla verifica dell’integrità formale e della sufficienza legale del progetto tecnico in base al quale devono essere eseguiti i lavori, così come dell’abilitazione legale dell’autore o degli autori del progetto e della conformità del progetto all’ordinamento urbanistico;

§  quando nel procedimento di concessione della licenza sia necessario richiedere relazioni di diversi dipartimenti del comune o di altri organismi pubblici, questi devono essere richiesti con un solo atto e una sola volta;

§  la mancanza di risposta espressa e di notificazione entro i termini ha effetti di approvazione, salvo eccezioni espressamente previste;

§  si realizza senza pregiudizio del diritto di proprietà sul bene immobile interessato e dei diritti dei terzi.

Quando si tratta di nuovi lavori o di ampliamento, modificazione o restauro di costruzioni o edifici già esistenti, di carattere provvisorio o permanente, con o senza previa demolizione, che non richiedono un progetto di lavori di edificazione (proyecto de obras de edificación), la richiesta di licenza comporta automaticamente, una volta trascorsi due mesi senza esito, l’ottenimento della licenza urbanistica provvisoria a condizione della supervisione e del controllo dei lavori da parte dei servizi tecnici comunali, della responsabilità solidale del richiedente, del costruttore, del tecnico o dei tecnici direttori dei lavori, del rispetto della conformità dei lavori con l’ordinamento urbanistico (art. 153). A tale fine, la richiesta deve essere accompagnata da:

§  progetto tecnico legalmente esigibile;

§  dichiarazione del tecnico o dei tecnici che attestino la conformità del progetto dall’ordinamento urbanistico;

§  copia delle altre autorizzazioni o concessioni amministrative eventualmente richieste al richiedente;

§  dichiarazione in merito alla collocazione nel luogo dei lavori di cartelli con la richiesta della licenza e le caratteristiche dei lavori per cui si chiede la licenza;

§  dichiarazione di impatto ambientale (declaración de impacto ambiental), se necessaria.

Durante l’esecuzione dei lavori devono essere sanate le obiezioni legali formulate per iscritto dai servizi municipali come conseguenza delle ispezioni effettuate.

Comunicata al comune la certificazione finale dei lavori, i servizi municipali effettuano un’ispezione finale, entro un mese dalla comunicazione, con dichiarazione di conformità o meno dei lavori effettuati e dell’uso di destinazione. La dichiarazione di conformità è sufficiente per l’ottenimento dal comune della licenza urbanistica definitiva, inclusiva di quella di prima occupazione.

Il termine per la decisione sulla licenza è di un mese dal rapporto di ispezione di conformità, tale termine si interrompe nel caso in cui sia necessario produrre la qualificazione ambientale, tale interruzione non può comunque superare i tre mesi.

Per i nuovi lavori o in caso di ampliamento, modifica o restauro di edifici esistenti, di carattere provvisorio o permanente, con o senza demolizione di questi, per i quali è necessario il progetto di lavori di edificazione (art. 154), si può cominciare l’esecuzione dei lavori solo previa licenza urbanistica, richiesta allegando i seguenti documenti:

§  progetto tecnico di lavori di edificazione redatto da tecnico competente;

§  dichiarazione del tecnico o dei tecnici autori relativa alla conformità all’ordinamento urbanistico;

§  copia di altre autorizzazioni o eventuali concessioni amministrative quando siano legalmente esigibili o dimostrazione di aver effettuato la relativa richiesta;

§  dichiarazione in merito alla collocazione nei luoghi dei lavori di avvisi con la richiesta di licenza e le caratteristiche dei lavori;

§  restante documentazione tecnica esigibile in conformità alla legislazione generale in materia;

§  se i nuovi lavori consistono nella costruzione di abitazioni popolari, si aggiunge la richiesta all’organo competente della Comunità di Madrid della qualificazione provvisoria delle abitazioni;

dichiarazione di impatto ambientale, se necessaria.

Quando i lavori presentano una sufficiente complessità, può convenirsi un programma di autorizzazioni per parti autonome dei lavori, fino all’ottenimento della licenza definitiva. Le autorizzazioni parziali legittimano l’esecuzione dei relativi lavori.

Il comune può effettuare una sola richiesta di sanatoria delle carenze e chiedere eventuali cambiamenti, che deve essere notificata entro il mese successivo alla presentazione della richiesta di licenza. Trascorsi tre mesi dalla presentazione della richiesta senza notificazioni in merito, o un mese dalla risposta alla richiesta di sanatoria, si intende rilasciata la licenza per silenzio assenso (silencio positivo).

Quando si tratta di atti di implementazione di usi o di modifica di quelli stabiliti per lo sviluppo di attività in terreni, edifici, costruzioni o installazioni o parte degli stessi, senza esecuzione di lavori (art. 155), la richiesta della licenza deve essere accompagnata dai seguenti documenti:

§  documentazione tecnica esigibile;

§  previa consultazione del comune sulla legittimità dell’uso o degli usi;

§  copia delle altre autorizzazioni o eventuali concessioni amministrative, quando richieste o eventuale documentazione di presentazione delle relative richiese;

dichiarazione di impatto ambientale, quando necessario.

La semplice presentazione della richiesta, con i documenti richiesti, comporta automaticamente l’autorizzazione provvisoria per l’impianto e lo sviluppo dell’uso richiesto.

Il comune deve decidere sulla richiesta entro un mese dalla presentazione, tale termine si sospende, al massimo per tre mesi, se occorre presentare la qualificazione ambientale. Il termine massimo può essere interrotto una sola volta in caso di richiesta di sanatoria per carenze o completamento della richiesta. L’assenza di notificazione entro il termine comporta la concessione della licenza.

Gli usi sono comunque soggetti a ispezione municipale, potendo i servizi tecnici formulare per iscritto obiezioni in merito a legalità, sicurezza o salubrità.

Per gli altri casi, si seguono le regole di cui all’art. 156. Per legittimare l’esecuzione è sufficiente inviare una comunicazione al comune con cui si manifesta l’intenzione di iniziare i lavori, almeno quindici giorni lavorativi prima di tale inizio. La comunicazione deve essere accompagnata:

§  dalla descrizione sufficiente delle caratteristiche dell’atto;

§  dalla dichiarazione del tecnico legalmente abilitato della conformità all’ordinamento urbanistico;

§  dalla copia delle altre autorizzazione ed eventuali concessioni, se richieste.

Trascorsi i termini previsti, la comunicazione produce gli effetti della licenza urbanistica. Tuttavia nei quindici giorni seguenti alla comunicazione il comune può adottare, motivandole, le misure provvisorie che ritiene opportune per evitare alterazioni in contrasto con l’ordinamento urbanistico, comunicandole all’interessato. Il comune può adottare l’ordine di esecuzione per garantire l’adeguamento dei lavori all’ordinamento entro i quindici giorni successivi all’adozione delle misure provvisorie.

Per quanto concerne la competenza e il procedimento di rilascio delle licenze urbanistiche (art. 157), è competente per l’adozione delle decisioni il sindaco o organo municipale delegato. Il procedimento per il rilascio delle licenze urbanistiche deve comunque rispettare alcune regole; in particolare devono essere previsti i seguenti atti istruttori:

§  pareri di qualsiasi altra pubblica amministrazione che siano legalmente obbligatori;

§  pareri tecnici e giuridici sulla conformità dell’atto o dell’uso all’ordinamento, emessi dai corrispondenti servizi comunali o da eventuali organismi pubblici.

La decisione espressa negativa e l’ordine di esecuzione devono essere motivati, con esplicito riferimento alla norma o alle norme dell’ordinamento urbanistico in contrasto.

Tutte le licenze sono concesse per un periodo determinato per iniziare e completare i lavori, salvo per gli usi che hanno vigenza indeterminata (art. 158). Se non è contenuta un’indicazione espressa, le licenze sono concesse a condizione di iniziare i lavori entro un anno e di concluderli entro tre anni.

I comuni possono concedere proroghe dei termini previsti per una sola volta e per un periodo non superiore a quello inizialmente accordato. L’organo competente dichiara, d’ufficio o su istanza di qualsiasi persona, la caducità delle licenze, previa udienza dell’interessato, una volta trascorsi i termini.

La decisione di caducità estingue la licenza, non potendosi iniziare o proseguire i lavori senza averne ottenuta una nuova. Trascorsi due mesi dalla notifica è possibile applicare il regime dell’esecuzione sostitutiva o di espropriazione forzata.

 

In materia ogni comune adotta una disciplina di dettaglio, quale ad esempio la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas del comune di Madrid (2014). La licenza urbanistica è un atto regolato dall’amministrazione municipale mediante il quale, previa verifica della condizioni stabilite dalla normativa applicabile, si autorizza il richiedente all’esercizio del suo preesistente diritto ad edificare o a svolgere determinate attività (art. 2).

 


I procedimenti ambientali

 


Premessa

L’ultima parte dello studio è focalizzato sull’esame dei sistemi giuridici di Francia, Germania, Regno Unito e Spagna al fine di inquadrare in generale il regime dei permessi, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati in materia ambientale.

Il regime delle autorizzazioni ambientali presenta una situazione differenziata nei vari Paesi esaminati, che si innesta con i procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA). L’analisi condotta ha cercato di verificare l’eventuale esistenza di procedimenti unici ovvero di carattere integrato, che possano essere comparabili con la disciplina italiana in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA).

Ulteriori ambiti di analisi hanno riguardato la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (cd. screening) e la valutazione di impatto acustico.

 

Per quanto riguarda i risultati, in Francia la legislazione sottopone le attività suscettibili di determinare un impatto negativo sull’ambiente (installations classées pour la protection de l’environnement - ICPE) a dichiarazione, registrazione o autorizzazione a seconda del grado di rischio, le cui procedure fanno capo alle prefetture.

È in corso di sperimentazione dal 2014 una procedura di autorizzazione unica ambientale, volta a raggruppare diversi permessi (tra cui anche quelli edilizi), per taluni tipi di attività in determinate zone.

La valutazione dell’impatto acustico dipende in primo luogo dalla tipologia delle attività. In caso di attività rientranti nelle ICPE, le prescrizioni acustiche vengono fornite in relazione alle dichiarazioni, in via generale, a seconda delle attività, o alle autorizzazioni alla fine del procedimento. Per le attività non rientranti nelle ICPE si applicano le prescrizioni contenute nella normativa in materia di salute pubblica.

La verifica dell’assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale è una valutazione che viene fatta caso per caso sulla base delle caratteristiche dei progetti e degli impatti sull’ambiente, che riprendono i criteri fissati nella legislazione europea.

 

In Germania, la prima legge a stabilire una procedura di autorizzazione per gli impianti industriali, con emissioni rilevanti, è stata la Legge federale sulla protezione contro le immissioni del 15 marzo 1974 (Bundes-Immissionsschutzgesetz). La trasposizione della direttiva IPPC (96/61/CE) in Germania ha comportato soltanto piccoli emendamenti alla legislazione esistente, poiché questa già conteneva le principali caratteristiche della normativa europea. L’applicazione della disciplina relativa all’autorizzazione integrata ambientale rientra nelle competenze delle autorità regionali e, di fatto, i Länder dispongono di un ampio potere discrezionale sulle decisioni e sulle modalità di prescrizione.

Caratteristica del sistema tedesco è il fatto che la Valutazione d’Impatto Ambientale, disciplinata da un’apposita Legge federale di recepimento della normativa europea in materia (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung del 12 febbraio 1990), è parte integrante del procedimento autorizzativo e in esso completamente integrata. Il procedimento di VIA non ha inoltre, a differenza di altri Stati membri dell’Unione europea, carattere vincolante sugli esiti finali del procedimento autorizzativo. Tutti i Länder hanno adottato una propria legislazione sulla VIA, nella quale sono affrontate le particolarità dell’applicazione della procedura nel proprio territorio.

 

Nel Regno Unito esistono due tipologie di autorizzazioni ambientali: su misura (bespoke permits), che impartiscono condizioni specifiche per una singola attività, o standard (standard rules permits), che impongono una serie di regole generiche applicabili a tutte le attività di un certo tipo. Sono escluse le attività disciplinate da regole di base (basic rules) o quelle esentate. Il controllo riguarda solo le emissioni in atmosfera ed è esercitato dalle autorità locali per le attività ricadenti nelle categorie Parte B (per le quali le autorità locali si limitano a controllare le emissioni in atmosfera), mentre è di carattere integrato, quindi riguarda tutte le forme di inquinamento, per gli impianti Parte A (per i quali l’autorizzazione si propone di controllare tutte le forme di inquinamento che possono derivare dall’impianto). Il controllo è a sua volta esercitato, in quest’ultimo caso, dalle autorità locali per gli impianti di minore dimensione e impatto (Parte A2) ovvero dall’Agenzia per l’ambiente per gli impianti di maggiore dimensione e impatto (Parte A1).

Le valutazioni di impatto acustico sono integrate sia nelle licenze edilizie (planning permission) sia nelle autorizzazioni ambientali, sia nel rilascio delle licenze per esercizi commerciali. La valutazione del rumore è altresì considerata nelle norme tecniche per le costruzioni (Building Regulations).

La verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening), che viene di regola effettuata nella fase iniziale della progettazione, è solitamente attribuita all’autorità di pianificazione locale, che si esprime entro tre settimane dalla richiesta o nei termini più ampi concordati con il richiedente.

 

In Spagna il principale procedimento in materia ambientale è l’autorizzazione ambientale integrata (autorización ambiental integrada), prevista dalla legge 16/2002. Essa è la decisione scritta dell’organo competente della Comunità autonoma in cui si trova l’installazione con la quale si consente, ai fini della tutela dell’ambiente e della salute delle persone, di utilizzare tutta o parte dell’installazione, sotto determinate condizioni intese a garantire che soddisfi le finalità e le disposizioni della legge. Le attività a cui si applica l’autorizzazione ambientale integrata sono specificate dalla legge (impianti di combustione; produzione e trasformazione di metalli; industrie minerarie; industrie chimiche; gestione di rifiuti ecc.).

Vi possono essere altre tipologie di autorizzazioni o dichiarazioni in materia ambientale, variabili a seconda della Comunità autonoma interessata, quali: la licenza ambientale, la dichiarazione responsabile ambientale, la comunicazione di attività innocue.

In materia di valutazione ambientale la legge 21/2013 ha unificato in un unico testo le leggi di valutazione ambientale strategica e di valutazione dell’impatto ambientale, predisponendo uno strumento efficace per promuovere la protezione ambientale e semplificare il procedimento di valutazione ambientale, nonché incrementare la sicurezza giuridica degli operatori ed armonizzare la normativa sulla valutazione ambientale su tutto il territorio nazionale. Essa ha stabilito uno schema simile sia per il procedimento di valutazione ambientale strategica (Evaluación Ambiental Estratégica), sia per la valutazione d'impatto ambientale (Evaluación de Impacto Ambiental), regolamentandone nei dettagli la relativa procedura.

Pur essendovi una specifica normativa in materia di inquinamento acustico (legge 37/2003), la valutazione delle emissioni acustiche rientra nei procedimenti di intervento amministrativo, tra cui quelli relativi all’autorizzazione ambientale integrata, alla valutazione di impatto ambientale e alle altre valutazioni ambientali previste dalla normativa delle Comunità autonome.


Francia

Introduzione

Qualsiasi attività industriale o agricola che rischia di provocare rischi per l’ambiente, soprattutto per la sicurezza e la salute dei residenti, è ritenuta una struttura classificata, in base alla legislazione ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement). Il Codice dell’Ambiente disciplina l’ICPE nel titolo I, libro V (L. 511-1 e seguenti e R. 511-9 e seguenti).

Le attività previste dalla legislazione degli impianti classificati sono elencate in una tabella e sono sottoposte ad autorizzazione o dichiarazione a seconda del grado di rischio:

§  Dichiarazione: per le attività meno inquinanti e meno pericolose, è sufficiente una semplice dichiarazione in Prefettura;

§  Registrazione: considerata come una autorizzazione semplificata per i settori per i quali le misure tecniche per prevenire gli svantaggi sono ben note e standardizzate. Questo regime è stato introdotto con l'ordinanza n 2009-663 dell’11 giugno, 2009 e attuato da una serie di disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile del 2010;

§  Autorizzazione: per le installazioni che presentano i rischi maggiori o l'inquinamento. L'operatore deve presentare una domanda prima della messa in opera, dimostrando l’accettabilità del rischio. Il prefetto può consentire o negare l'operazione.

 

La nomenclatura degli impianti classificati si divide in due categorie:

§  l’impiego o lo stoccaggio di alcune sostanze (ad es. tossici, pericolosi per l'ambiente);

§  il tipo di attività (ad esempio, la trasformazione alimentare, del legno, dei rifiuti).

 

La legislazione degli impianti classificati attribuisce i seguenti poteri allo Stato:

§  l'autorizzazione o il rifiuto di autorizzare il funzionamento di un impianto;

§  la regolamentazione (far rispettare alcune disposizioni tecniche, consentire o negare l'esercizio di un impianto);

§  il controllo;

§  le sanzioni.

 

Sotto l'autorità del prefetto, queste operazioni sono affidate ai funzionari dell’Ispettorato degli impianti classificati.

Le procedure di dichiarazione, registrazione e autorizzazione

Per la dichiarazione il gestore dell’impianto, prima dell’esercizio, presenta un dossier al prefetto, in cui si specifica la natura e il volume delle attività previste. Se il dossier è completo e regolare, il prefetto invia al gestore:

§  la ricevuta della dichiarazione;

§  il testo dei requisiti generali per l'installazione dell’attività (precauzioni minime da osservare da parte dell'operatore).

L’esame del dossier dura due mesi e non è prevista in generale un’ispezione; l’articolo L512-11 del Codice dell’ambiente prevede, infatti, che alcune categorie di impianti, definite dal Consiglio di Stato in funzione dei rischi che presentano, possono essere sottoposte a controlli periodici finalizzati a verificare che il loro funzionamento sia compatibile con le condizioni fissate nella regolamentazione.

 

La procedura di registrazione, la cui durata è pari a cinque mesi dal deposito della documentazione prevista, è una procedura intermedia tra la procedura di dichiarazione e la procedura di autorizzazione, e si applica alle attività standardizzate (settori o tecnologie di cui i rischi ambientali sono ben noti), situate al di fuori delle aree sensibili dal punto di vista ambientale.

Sono interessati, ad esempio, in funzione dei volumi lavorati, le stazioni di servizio, i magazzini di materiale combustibile (legno, carta, plastica), i magazzini di frigoriferi, gli impianti di lavorazione dei polimeri, di lavorazione di metalli e leghe, alcuni impianti di raccolta e di digestione anaerobica di rifiuti non pericolosi, alcune strutture per la preparazione o la conservazione degli alimenti di origine animale.

In particolare, la procedura di registrazione è basata su requisiti standardizzati e non su requisiti specifici per ciascuna installazione. Tali requisiti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale (decreti di requisiti generali) e indicati nelle guide pubblicate sul sito ministeriale dedicato alle strutture classificate.

I gestori di tali impianti sono dispensati dalla produzione dei documenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione dei pericoli.

I documenti riguardanti l’impianto da autorizzare sono consegnati alla Prefettura che li trasmette per la verifica ai funzionari dell’Ispettorato e ai comuni interessati. E’ prevista una consultazione pubblica. Al termine della procedura è previsto un decreto prefettizio (arrêté préfectoral) che autorizza o nega la registrazione dell’impianto. In alcuni casi, disciplinati dal Codice dell’ambiente, le domande sono istruite secondo le modalità previste per le procedure di autorizzazione.

 

La procedura di autorizzazione, la cui durata va dai 10 ai 12 mesi dalla presentazione della documentazione necessaria, riguarda le installazioni che presentano pericoli per l’ambiente per le quali è necessaria una autorizzazione prefettizia (decreto del prefetto).

Tale procedura si applica principalmente alle attività che ricadono nell’ambito della direttive europee Seveso (l’ultima direttiva emanata è la 2012/18/UE cd. Seveso III) o della direttiva europea 2010/75/UE IED (Industrial Emissions Directive) relativa alle emissioni industriali

Il gestore dell’impianto invia un dossier contenente i documenti riguardanti le specifiche tecniche delle attività previste nell’impianto al prefetto, allegando la valutazione d'impatto ambientale (Etude d’impact), concernente l'impatto del progetto sull'ambiente, nonché le misure di mitigazione attuate, e la valutazione dei pericoli (Etude de dangers), in cui si elencano i pericoli derivanti dall’installazione in caso di incidente e le misure per ridurre la probabilità di accadimento e gli effetti.

La procedura di Autorizzazione si articola in una fase di verifica della documentazione presentata, una fase di consultazione e una fase di istruttoria, a conclusione delle quali viene emanato un decreto prefettizio.

La consultazione riguarda diversi uffici amministrativi (dipartimenti del governo responsabili della salute, dell'ambiente, dell'urbanistica, dell'agricoltura, e della protezione civile), nonché gli enti locali interessati e i residenti.

Al termine dell’istruttoria, due dossier contenenti raccomandazioni al Prefetto sono preparati dall’ufficio tecnico delle installazioni classificate e dal consiglio dipartimentale dell’ambiente e dei rischi sanitari e tecnologici (CODERST) relativo al territorio in cui ricade l’attività dell’installazione.

Esaminati gli atti da parte del prefetto, l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto, contenente le specifiche tecniche che il gestore deve rispettare, prende la forma di un decreto prefettizio, che deve essere adottato entro un termine che varia da 8 a 12 mesi dal momento del deposito della domanda.

Le suddette valutazioni di impatto ambientale e dei rischi sono disciplinate rispettivamente nel Codice dell’ambiente (C. Env: R. 122-5 e R. 512-8 e art. L. 512-1).

Autorizzazione unica ambientale

Dal 2014, nel quadro della semplificazione delle procedure amministrative e di modernizzazione del diritto ambientale, la Direzione Generale per la prevenzione dei rischi (DGPR) pilota una sperimentazione per raggruppare nell’ambito della procedura di autorizzazione unica per impianti classificati per la tutela dell’ambiente (ICPE), i vari permessi attualmente richiesti (permessi di costruzione, ambientali ed energetici). Questa autorizzazione unica è in sperimentazione per un periodo di tre anni per i parchi eolici e gli impianti di metanizzazione in determinate regioni.

 

Verifica di assoggettabilità a VIA

La valutazione ambientale è prevista per un serie di progetti, piani e programmi (presenti alle tabelle allegate all'articolo R. 122-2 del codice l'ambiente, all'articolo R. 122-17 del codice dell'ambiente e all'articolo R. 121-14 del codice Urbanistico). Se alcuni progetti, piani o programmi, per le proprie caratteristiche, sono oggetto di una valutazione ambientale sistematica, altri progetti invece hanno bisogno di essere considerati singolarmente. In questi casi l'autorità ambientale competente, dopo aver esaminato il progetto, se lo ritiene suscettibile di avere effetti negativi significativi sull'ambiente, avvia la procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

La decisione della necessità di uno studio di valutazione di impatto ambientale viene effettuata analizzando le caratteristiche dei progetti, il piano/programma o i documenti di pianificazione, e i potenziali impatti sull'ambiente o sulla salute. I progetti sottoposti a esame sono elencati nell’allegato all’articolo R 122-2 del Codice dell’ambiente, che riprende i criteri elencati nell’Allegato III della direttiva 2011/92/UE.

Inquinamento acustico

In Francia l’inquinamento acustico è regolato da diverse norme nazionali di settore a seconda delle attività in cui sono prodotte le emissioni sonore:

§  industriali, artigianali o commerciali;

§  luoghi che diffondono la musica (discoteche, bar, ristoranti, sale di concerto);

§  luoghi dedicati allo sport e allo svago;

§  stadi, scuole, piscine, aeroclub.

Un regime particolare è previsto per le attività rientranti nelle ICPE: in caso di attività sottoposta a dichiarazione (vedi supra) le prescrizioni sono stabilite per ciascuna rubrica della nomenclatura dell’ICPE dai decreti relativi alle corrispondenti rubriche; se invece è prevista una autorizzazione l’emissione sonora è fissata dal decreto prefettizio.

Alle attività che non ricadono nel regime ICPE si applicano due normative, la prima riguardante l’isolamento acustico del luogo ove si svolge l’attività professionale (il code de la construction et de l’habitation e l’arrêté del 30 giugno 1999 relativo alle caratteristiche acustiche degli edifici a destinazione residenziale) e la seconda riguardante i limiti di emissione (art. R. 1334-33 del code de la santé publique ).

Per i cantieri pubblici e privati che sono sottoposti a una procedura dichiarativa o autorizzativa è previsto (art. R. 1334–36 del code de la santé publique):

§  il rispetto delle condizioni di utilizzo o sfruttamento dei materiali e delle attrezzature, stabiliti dalle autorità competenti;

§  l’adozione delle opportune precauzioni per limitare il rumore e non produrre un comportamento insolitamente rumoroso.

 


Germania

Introduzione

In Germania la principale normativa di riferimento in materia ambientale è la Legge federale sulla protezione contro le immissioni (Bundesimmissionsschutzgesetz - BImSchG) del 15 marzo 1974. L’ambito di applicazione della legge, più volte modificata, è molto ampio, perché si riferisce a tutti i fattori ecologici e ambientali e a qualsiasi tipo di immissione inquinante, non solo in relazione alle fonti fisse, come ad esempio gli impianti, ma anche alle fonti mobili, come gli autoveicoli. La particolarità di questa legge risiede infatti nella sua finalità di protezione, da effetti dannosi e da eventuali effetti nocivi connessi all’esercizio di attività produttive, non solo nei confronti delle tre matrici ambientali - suolo, acqua e aria - ma anche di persone, animali e piante, nonché di beni e valori culturali.

Il ruolo essenziale del Bundes-Immissionsschutzgesetz, che ha trovato attuazione in ben 41 decreti e regolamenti di normazione tecnica (Durchführungsverordnungen) – alcuni dei quali attualmente non sono più in vigore - è quello di coordinare tutte le discipline settoriali che, pur contenendo norme specifiche per i singoli settori ambientali, fanno comunque riferimento ad essa per gli obblighi sostanziali e procedimentali. A completamento del profilo attuativo della legge federale sulle immissioni sono da considerare le leggi approvate dai Länder, indispensabili per l’identificazione delle autorità competenti nello svolgimento delle funzioni di controllo e di vigilanza. I Länder sono infatti responsabili – a diversi livelli di amministrazione: ministero, distretto, municipalità, circondario – dell’applicazione della normativa comunitaria relativa all’imposizione dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni, nonché al controllo dell’osservanza di tali limiti e prescrizioni.

I procedimenti di autorizzazione ambientale

A causa del loro elevato potenziale di rischio, determinati impianti sono soggetti ad obbligo di autorizzazione e devono soddisfare un maggior numero di requisiti (c.d. genehmigungsbedürftige Anlagen), così come stabilisce il § 4, comma 1, della Bundes-Immissionsschutzgesetz. Questi impianti non sono menzionati espressamente nel testo della legge, bensì nel quarto regolamento attuativo (4. BImSchV), che termina con un lungo elenco di diversi tipi di impianti. Spesso è la dimensione o la capacità produttiva di un impianto, cioè il superamento di determinate soglie per quanto riguarda le emissioni inquinanti, a determinare se esso sia o meno soggetto all’obbligo di autorizzazione.

La procedura di autorizzazione ai sensi del Bundes-Immissionsschutzgesetz è un procedimento molto difficile e impegnativo, perché devono essere considerati e valutati tutti gli effetti ambientali di un impianto. Sussiste un diritto al rilascio dell’autorizzazione, previo soddisfacimento dei requisiti stabiliti dalla legge (§ 6 BImSchG). La procedura di autorizzazione per la costruzione di determinati impianti può avvenire con o senza la partecipazione del pubblico (Öffentlichkeitsbeteiligung). Nell’appendice al già citato quarto regolamento attuativo gli impianti elencati sono contrassegnati dalla lettera G (Genehmigungsverfahren - procedura di autorizzazione ai sensi del § 10 BImSchG, con partecipazione pubblica) o dalla lettera V (Vereinfachtes Verfahren – procedura semplificata ai sensi del § 19 BImSchG, senza partecipazione pubblica) a seconda del tipo di procedimento richiesto. Ciò significa che, in caso di partecipazione del pubblico la richiesta di autorizzazione deve essere resa nota pubblicamente e vi è quindi la possibilità di sollevare obiezioni contro il progetto presso l’autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione. Le obiezioni possono essere sollevate da chiunque fino a due settimane dopo il decorso del termine di esposizione del progetto e obiezioni tardive non vengono più prese in considerazione. Per altri nuovi impianti la procedura di autorizzazione non prevede alcuna partecipazione pubblica (procedura semplificata, contrassegnata dalla lettera V per “vereinfacht” nell’appendice al 4. BImSchV). Per le modifiche di impianti già esistenti, ai sensi del § 16, comma 2, BImSchG, il richiedente può, a determinate condizioni, chiedere che il procedimento si effettui senza la partecipazione pubblica.

L’autorizzazione garantisce al gestore dell’impianto la certezza giuridica dal punto di vista non solo del diritto pubblico ma anche di quello privato. Con il rilascio dell’autorizzazione sono limitate le pretese dei vicini (di cui al § 906 del codice civile) all’eliminazione e all’omissione delle immissioni: il vicino danneggiato dal gestore dell’impianto autorizzato non può più richiedere la sospensione dell’attività (§ 14 BImSchG). Tuttavia, in determinate circostanze, egli può pretendere il risarcimento del danno o, a condizione che gli derivino pericoli dalla natura o dalla funzionalità dell’impianto, può chiedere alle autorità competenti di imporre al gestore misure difensive.

Il § 21 BImSchG ammette la revoca dell’autorizzazione qualora non vengano soddisfatte le condizioni richieste oppure sia necessario prevenire o eliminare gravi pregiudizi per il bene comune.

Il § 20 BImSchG prevede che, nel caso in cui un impianto soggetto ad autorizzazione venga avviato e gestito senza permesso, sia sospeso (ovvero ne sia impedita l’attività) o addirittura dismesso.

Principali regolamenti attuativi a livello federale

Il Quarto Regolamento di attuazione della legge federale sulle immissioni riguarda gli impianti soggetti ad autorizzazione (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV, del 2 maggio 2013)

Le prescrizioni contenute nel § 1 del 4. BimSchV in riferimento alle dimensioni dell’impianto e alle installazioni accessorie sono rilevanti per determinare se, in base alla legge, un impianto deve essere soggetto o meno ad autorizzazione preventiva. Gli impianti soggetti ad autorizzazione sono tassativamente elencati nell’appendice del quarto regolamento attuativo. Si tratta di impianti industriali di tutti i tipi, dai quali possono derivare danni ambientali significativi. Soltanto gli impianti presenti nell’elenco necessitano di autorizzazione in caso di nuova costruzione o di modifica sostanziale di una struttura preesistente.

Per gli impianti in prova (Versuchsanlagen) si applicano disposizioni speciali, mentre gli impianti non elencati nell’appendice 1 del 4. BimSchV, e quindi non soggetti ad autorizzazione preventiva, necessitano di norma una licenza edilizia (Baugenehmigung)

Il Nono Regolamento di attuazione contiene disposizioni relative al procedimento autorizzatorio (Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes - Verordnung über das Genehmigungsverfahren - 9. BImSchV, nella nuova formulazione del 29 maggio 1992)

La costruzione e la gestione di un impianto tra quelli menzionati nell’appendice 1 del quarto regolamento attuativo necessitano di un’autorizzazione da parte delle autorità competenti ai sensi del § 4 (nuovo impianto), § 15 (modifica) o § 16 (modifica sostanziale) del Bundes-Immissionsschutzgesetz. La disciplina di dettaglio di questa procedura autorizzatoria prevede: richiesta scritta, tipo di procedimento (pubblico/non pubblico/inizio anticipato), documenti da allegare alla richiesta (ad esempio: descrizione della costruzione e dell’impianto, estratto del registro catastale, planimetrie, dati sulle emissioni e sulle riduzioni delle emissioni, misure sulla tutela del lavoro), esecuzione del procedimento autorizzatorio, partecipazione di terzi (pubblico), svolgimento e resoconto dell’audizione pubblica, contenuto dell’autorizzazione, risposte particolari.

Dopo la presentazione di tutti i documenti necessari ai fini della valutazione, le procedure di autorizzazione richiedono, a seconda del tipo di procedimento, da uno a sei mesi di tempo: sei mesi per un nuovo impianto (§ 4 BImSchG); un mese per una modifica dell’impianto (§ 15 BImSchG); tre mesi senza partecipazione pubblica o sei mesi con partecipazione pubblica per una modifica sostanziale dell’impianto (§ 16 BImSchG).

Valutazione d’impatto ambientale

La Germania è stata il primo Paese in Europa a fornire una base giuridica per la Valutazione d’Impatto Ambientale. Dopo le prime esperienze di applicazione di una procedura di VIA su base volontaria negli anni ’80, il recepimento della Direttiva VIA nel diritto federale tedesco, mediante la Legge sulla Valutazione d’Impatto Ambientale (Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung - UVPG)[62], in vigore dal febbraio 1990 e riformulata nel 2010, ha contribuito a rendere più ecocompatibili i processi autorizzativi. Con gli anni si è poi assistito ad un sistematico consolidamento della VIA nel sistema tedesco, anche con l’adozione di diversi regolamenti amministrativi e di una serie di linee guida di carattere pratico.

Nel sistema tedesco, il procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale è parte integrante del procedimento autorizzativo, ed in esso completamente integrato. A differenza di quanto avviene in Italia e in altri Stati dell’Unione Europea, il procedimento di VIA non ha carattere vincolante sugli esiti finali del procedimento autorizzativo.

L’UVP-Gesetz dispone l’applicazione di un’unica procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, poi recepita a cascata a livello normativo nei 16 Länder. Oggetto della disciplina sono tutti i progetti elencati nell’Allegato 1 (Liste "UVP-pflichtige Vorhaben"). Nello specifico, ai sensi del § 3b UVPG, i progetti di cui alla colonna 1 dell’Allegato 1 sono obbligatoriamente sottoposti a procedura di VIA, mentre per i progetti per i quali sono specificati valori soglia dimensionali e/o di capacità, l’obbligo di VIA vige nel momento in cui tali soglie sono raggiunte o superate. L’obbligo di VIA viene, inoltre, stabilito sulla base dell’applicazione del principio di cumulatività dei progetti: nel caso in cui più progetti di uno stesso tipo sono proposti contemporaneamente (da uno o più proponenti) e sono tra loro strettamente connessi, gli stessi devono essere sottoposti a VIA se, nel loro insieme, raggiungono o superano le soglie dimensionali stabilite.

La totalità dei progetti elencati negli Annex della Direttiva VIA risulta completamente recepita nei progetti previsti nell’Allegato 1 dell’UVPG, che anzi si applica anche a progetti non previsti dalla normativa europea, quali la realizzazione e l’esercizio di impianti per il trattamento biologico dei rifiuti richiedenti un monitoraggio speciale, la realizzazione e l’esercizio di impianti per la vulcanizzazione della gomma naturale o sintetica (utilizzando zolfo o suoi composti) o, ancora, la realizzazione di linee ferroviarie ad alta velocità a levitazione magnetica e dei servizi connessi.

In ogni procedura autorizzativa che include lo svolgimento di una procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, il processo partecipativo (c.d. Beteiligungsverfahren) viene condotto per legge (§ 9 UVPG) mediante lo svolgimento di una pubblica consultazione. Determinati progetti di infrastrutture energetiche e di mobilità (ai sensi della normativa federale sulle procedure di pianificazione delle opere infrastrutturali) sono esentati dall’applicazione di tale modalità di coinvolgimento del pubblico. In tali casi il processo partecipativo si realizza esclusivamente mediante la presentazione di osservazioni scritte.

Per quanto riguarda l’individuazione dell’autorità competente in materia di VIA, la stessa è individuabile nell’autorità competente per la procedura autorizzativa. Le funzioni e le competenze sono distribuite tra il livello federale e i Länder. In linea di principio, alla Federazione spetta la competenza per i negoziati internazionali e per la legislazione federale nel quadro costituzionale; mentre i Länder e le relative autorità a livello locale, regionale e statale sono competenti ai fini della concreta applicazione della legislazione federale. Secondo tale sistema, le procedure autorizzative relative a progetti e attività, nelle quali sono integrate le procedure di VIA, sono svolte dalle autorità a livello locale o regionale nei diversi Länder. Nella maggior parte dei casi, l’autorità competente è solitamente identificabile a livello locale (Comuni) o regionale, e molto raramente a livello statale.

Il procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale si esplica attraverso le seguenti fasi progressive:

§  deposito della domanda di autorizzazione del progetto presso l’autorità competente, da parte del proponente, con allegata la documentazione progettuale;

§  determinazione dell’assoggettamento a VIA da parte dell’autorità competente. Sulla base dell’analisi della documentazione inerente il progetto, l’autorità competente può decidere per un assoggettamento diretto e obbligatorio a VIA dell’opera, oppure per l’implementazione di una procedura di screening di VIA o di una verifica preliminare. Tale procedura si conclude con l’espressione di un parere motivato in merito alla necessità o meno di assoggettare il progetto in questione a procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale;

§  definizione dei contenuti della documentazione di VIA che il proponente deve presentare (fase di scoping). In questa fase, il proponente, di concerto con gli enti competenti in materia ambientale e la stessa autorità competente, definiscono i contenuti e il livello di dettaglio delle informazioni che devono essere riportate nello studio d’impatto ambientale;

§  elaborazione della documentazione tecnica di VIA e deposito presso l’autorità competente. L’UPVG stabilisce i contenuti minimi dello studio d’impatto ambientale (Umweltverträglichkeitsstudie -UVS) e prevede l’elaborazione di una sintesi non tecnica delle informazioni;

§  consultazione con gli enti competenti in materia ambientale coinvolti. Sulla documentazione di cui al punto precedente fornita dal proponente, gli enti competenti interessati sono chiamati ad esprimere un parere sulla documentazione di SIA e progettuale presentata;

§  consultazione con il pubblico interessato, il quale deve avere accesso alla documentazione di progetto, allo studio d’impatto ambientale e ai pareri espressi dagli enti competenti in materia ambientale;

§  redazione del Rapporto tecnico di VIA da parte dell’autorità competente, che deve contenere una sommaria descrizione del progetto, degli impatti ambientali attesi e delle misure di mitigazione e compensazione da attuare;

§  determinazione della decisione finale.

Descrizione delle fasi procedurali

Sulla base di criteri di soglia, di carattere dimensionale o sulla capacità/potenza dell’impianto, il §. 3c UVPG dispone lo svolgimento di una valutazione preliminare. Nello specifico, l’Allegato 1 definisce: una serie di progetti per i quali deve essere svolta una Valutazione Preliminare Generale (Allgemeine Vorprüfung, indicata con la lettera A nella colonna 2); un’altra serie di progetti (di piccola taglia) per i quali deve essere realizzata una Valutazione Preliminare Sito-specifica (Standortbezogene Vorpfung, lettera S colonna 2). Se sulla base di tali valutazioni, che devono essere condotte rispettando i criteri definiti nell’Allegato 2 all’UVPG (Kriterien für die Vorprüfung des Einzelfalls im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung), l’autorità competente ritiene che il progetto possa causare impatti ambientali significativi, la fase si concluderà con il parere di necessario assoggettamento a VIA dell’opera.

Per progetti di piccola dimensione - che si attestano al di sotto delle soglie per la Valutazione Preliminare Generale - è previsto l’espletamento di uno screening di VIA sito specifico. Tale procedura si attua esclusivamente nel caso in cui il sito d’intervento ricada all’interno di un’area sensibile (ai sensi del punto 2 dell’ Allegato 2) o nelle sue immediate vicinanze.

In via generale, la fase di valutazione preliminare viene espletata dall’autorità competente sulla base della specifica documentazione presentata dal proponente. Anche tale documentazione deve essere redatta ai sensi dei criteri definiti nell’Allegato 2 UVPG.

Il parere dell’autorità competente sull’assoggettamento o meno del progetto a VIA viene reso accessibile al pubblico, mediante annuncio su quotidiani e siti internet, in accordo con le disposizioni dei Länder sull’accesso all’informazione ambientale. La pubblicazione riporta esclusivamente l’esito della procedura di screening, mentre non sono rese pubbliche valutazioni ed eventuali indagini condotte da parte delle autorità coinvolte.

Sia nel caso di una procedura di screening generale, sia in quella di uno screening sito-specifico, viene assicurata la partecipazione del pubblico interessato, attraverso lo svolgimento di una pubblica audizione. Qualsiasi persona interessata può avere accesso alla documentazione tecnica presentata dal proponente. Ad ogni modo, la normativa federale non contiene disposizioni in merito alle tempistiche da rispettare ai fini dello svolgimento della procedura di verifica preliminare.

L’UVPG prevede anche l’esecuzione di una fase di scoping (§ 5):

§  in via facoltativa, su richiesta del proponente, prima dell’inizio della procedura autorizzativa;

§  in via obbligatoria, se così disposto dall’autorità competente, a procedura autorizzativa in corso di svolgimento.

Tale fase viene espletata a carico dell’autorità competente che, alla luce del grado di progettazione raggiunto e/o sulla base di informazioni disponibili sul progetto, in tempo utile, fornisce al proponente dettagli specifici sulla documentazione richiesta in sede di procedura di VIA. Sulla base di tale documentazione, viene svolta una fase di concertazione/discussione tra tutte le autorità coinvolte (autorità competente e altri enti coinvolti) e il proponente. Se lo ritiene utile o necessario, l’autorità competente può consultare parti terze e/o esperti indipendenti tra le parti. La procedura si conclude con una comunicazione scritta da parte dell’autorità competente e rivolta al proponente, che, come si è detto, fornisce dettagli specifici in merito ai contenuti, all’estensione e al grado di approfondimento della documentazione sugli impatti ambientali richiesta in sede di procedura di VIA. La disciplina federale non prevede il coinvolgimento del pubblico nella fase di scoping, né definisce tempistiche, anche se, in base a studi elaborati per la Commissione europea, la durata media si aggira intorno a due mesi e mezzo.

Su specifica istanza, il proponente presenta all’autorità competente la documentazione tecnica necessaria ai fini della decisione sulla compatibilità ambientale dell’opera. Tale documentazione è pertanto redatta a cure e spese del proponente, che nella maggior parte dei casi si avvale di consulenti esterni.

L’UVPG definisce i contenuti minimi della documentazione che deve presentare il proponente (§ 6):

§  descrizione del progetto, con indicazione dell’ubicazione, della natura e taglia dell’intervento, nonché della superficie occupata;

§  descrizione delle misure che devono essere prese per prevenire, ridurre e compensare, per quanto possibile, gli impatti ambientali negativi del progetto e, nel caso di interventi prioritari negli ambienti naturali e nel paesaggio, le misure sostitutive da adottare laddove la compensazione non fosse possibile;

§  descrizione degli impatti ambientali significativi previsti;

§  descrizione dell’ambiente e delle sue componenti nell’area d’influenza del progetto e dettagli sullo stato della popolazione;

§  inquadramento delle alternative vagliate dal proponente e dettagli sulle principali ragioni della scelta, con riferimento anche agli impatti ambientali promossi.

La documentazione tecnica include inoltre le seguenti altre informazioni, nelle misura in cui queste risultano necessarie per la valutazione degli impatti in relazione alla natura dell’intervento:

§  descrizione delle principali caratteristiche dei processi tecnologici utilizzati;

§  descrizione del tipo e della portata delle emissioni previste, dei rifiuti, dei reflui prodotti, nonché dell’uso delle risorse naturali, quali acqua, suolo, paesaggio ed altri elementi naturali e dettagli sulle eventuali altre conseguenze del progetto che possono portare alla determinazione di significativi impatti negativi;

§  descrizione delle eventuali difficoltà incontrate nella redazione di quanto richiesto.

§  sintesi non tecnica delle informazioni fornite.

L’istanza si considera presentata con la consegna della documentazione tecnica relativa alla valutazione degli impatti ambientali, in merito alla quale l’autorità competente valuta la conformità e completezza dei contenuti nei confronti dei requisiti minimi normativi e delle risultanze della fase di scoping. Dopo aver ricevuto la documentazione tecnica sugli impatti ambientali del progetto da parte del proponente, l’autorità competente interpella gli enti competenti per gli aspetti ambientali influenzati dall’opera, inviando loro la documentazione (§ 7 UVPG). Su tale materiale e per gli aspetti di relativa competenza, tali enti sono chiamati ad esprimere un parere. L’autorità competente è, inoltre, responsabile della partecipazione e informazione del pubblico per quanto riguarda gli impatti ambientali del progetto. In linea di principio, al pubblico interessato è data la possibilità di esprimersi attraverso lo svolgimento di una pubblica audizione. Nel caso particolare in cui nel corso del procedimento il proponente modifichi la documentazione tecnica, non è obbligatorio rinnovare il processo partecipativo fintantoché non siano previsti ulteriori o differenti impatti.

Infine, sulla base della documentazione tecnica ricevuta dal proponente, del parere espresso dagli enti competenti in materia ambientale coinvolti e degli esiti del processo partecipativo del pubblico interessato, l’autorità competente, ai sensi del (§ 11 UVPG), procede, entro un mese, alla redazione di un rapporto sugli impatti ambientali del progetto (zusammenfassende Darstellung der Umweltauswirkungen des Vorhabens) contenente una descrizione: degli impatti ambientali del progetto; delle misure adottate per prevenire, ridurre e compensare gli impatti previsti; delle misure sostitutive, nel caso di opere prioritarie, per le quali non fossero applicabili misure di compensazione; dei risultati di eventuali indagini condotte nel corso del procedimento dall’autorità competente. Sulla base del rapporto (incluso in un “memorandum esplicativo” a supporto e corredo della decisione finale sull’approvazione del progetto), l’autorità competente valuta quindi la compatibilità ambientale dell’opera. Tale valutazione è poi presa in considerazione in sede di decisione finale sull’autorizzazione del progetto (§ 12 UVPG).

I termini entro i quali viene svolto il processo partecipativo (Istituzioni + pubblico) non sono definiti dalla disciplina federale, bensì a livello di Länder nelle singole norme regionali di riferimento per le procedure autorizzative. In media, essi variano da 6 a 8 settimane, senza possibilità di proroghe. L’autorità competente può tuttavia decidere se considerare o meno eventuali pareri e osservazioni pervenuti oltre la scadenza dei termini.

Per quanto riguarda, infine, le azioni di ricorso legale, va sottolineato che in Germania la procedura di VIA non è uno strumento a carattere vincolante. Come stabilito dalla normativa federale, l’autorità competente ha l’obbligo di considerare le risultanze della procedura di VIA ai fini del rilascio del parere finale sull’autorizzazione o meno del progetto, tuttavia un esito negativo di VIA non comporta necessariamente il rigetto di un progetto. Di conseguenza, gli esiti della procedura di VIA non possono essere direttamente contestati con specifica azione legale, ma al massimo, in sede di ricorso legale avverso il parere finale di autorizzazione del progetto, l’esito di una procedura di screening di VIA può essere riesaminato esclusivamente per stabilire se la procedura di valutazione preliminare sia stata condotta in conformità alla normativa vigente.

L’inquinamento acustico

Nell’ordinamento giuridico tedesco esistono una serie di leggi e norme per il calcolo e la valutazione degli effetti derivanti dal rumore, che applicano criteri di misura diversi a seconda delle diverse sorgenti di rumore. In base alla normativa vigente, ad esempio, il rumore del traffico di solito non viene misurato, ma solo calcolato. Una particolare eccezione è rappresentata dal rumore degli aerei negli aeroporti, che è l’unica sorgente di rumore ad essere misurata 24 ore al giorno in modo continuo.

Negli anni 2005 e 2006, con l’introduzione dei §§ dal 47a al 77f nella Legge federale sulla protezione contro le immissioni nell’ambiente e l’adozione del suo 34esimo regolamento attuativo (Vierunddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes - Verordnung über die Lärmkartierung, 34. BImSchV) è stata recepita la direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

A differenza di altri paesi europei, il legislatore tedesco non ha previsto misurazioni. Sono state adottate nuove regole, diverse dalle precedenti, che talora hanno creato confusione, poiché le autorità competenti per i trasporti, ad esempio nella costruzione di strade, calcolano in base alla vecchie direttive sullla protezione dal rumore nelle strade (Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, c.d. RLS-90), adottate dal Ministero federale dei trasporti d’intesa con le competenti autorità dei Länder nel 1990, mentre nella mappatura acustica viene utilizzato il metodo di calcolo provvisorio per il rumore ambientale nelle strade (Vorläufige Berechnungsmethode für den Umgebungslärm an Straßen – VBUS). Inoltre, in Germania, il rumore derivante da attività ricreative (Freizeitlärm) non rientra, come in altri paesi europei, nella disciplina della direttiva 2002/49/CE.

L’obbligo di mappatura acustica (Lärmkartierung) fa capo ai Comuni o alle autorità competenti in base alla normativa dei Länder, a meno che non riguardi l’infrastruttura ferroviaria federale, la cui propagazione del rumore è mappata dall’Autorità federale per le ferrovie (Eisenbahn-Bundesamt - EBA).

I risultati della mappatura devono essere comunicati al pubblico e all’Unione europea. La direttiva europea mira infatti a coinvolgere il pubblico nella stesura dei piani di azione per la riduzione del rumore, ma la definizione dei particolari relativi a tale partecipazione è affidata ai Länder, alle città e ai comuni.

Il sesto regolamento amministrativo generale relativo alla Legge federale sulla protezione contro le immissioni del 26 agosto 1998 (Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz), c.d. Direttiva tecnica per la protezione contro il rumore (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm), ha lo scopo di prevenire e proteggere dagli effetti nocivi del rumore. Essa si applica agli impianti soggetti ad autorizzazione e a quelli non soggetti ad autorizzazione, che però devono soddisfare i requisiti della parte seconda del Bundes-Immissionsschutzgesetz. Nella stessa direttiva sono anche elencati gli impianti che non rientrano nel campo di applicazione della TA Lärm. La direttiva tecnica stabilisce i principi generali per gli impianti che necessitano di autorizzazione preventiva. Pertanto, potrà essere concessa l’autorizzazione alla costruzione e all’attivazione di impianti soggetti ad autorizzazione soltanto a condizione che dal rumore proveniente dall’impianto in questione non derivino effetti nocivi per l’ambiente.

La TA Lärm contiene anche disposizioni generali per il controllo degli impianti non soggetti ad autorizzazione e fissa alcuni requisiti per gli impianti già esistenti, in modo che possano essere adottate ordinanze successive.

 

 


Regno Unito

Introduzione

Nel Regno Unito ci sono due tipi principali di autorizzazione ambientale, ai sensi del Regolamento di autorizzazione ambientale (The Environmental Permitting (England and Wales) Regulations 2010 - EPR):

§  autorizzazioni “su misura” (bespoke permits) con cui vengono solitamente impartite condizioni specifiche per l’esercizio dell’attività;

§  autorizzazioni di carattere generale basate su regole standard (standard rules permits), vale a dire autorizzazioni che impongono una serie di regole generiche applicabili a tutte le attività di un certo tipo. Nel momento in cui si fa una domanda per un “permesso standard” si dichiara di aver letto le regole e ci si impegna a rispettarle. Se si ritiene che il proprio impianto o attività non sia in grado di soddisfare i criteri standard allora sarà necessario richiedere un permesso “su misura”.

 

L’autorizzazione non è invece richiesta se l’attività è coperta dalle “basic rules” oppure se la stessa rientra tra quelle escluse (in tal caso occorre presentare una domanda di esenzione).

Ci sono “regole di base” per i diversi tipi di attività che possono causare inquinamento. Tali regole illustrano le procedure da seguire per fare in modo che l’attività sia svolta in modo compatibile con l’ambiente. Le “regole di base” fanno riferimento a: utilizzazione, trattamento, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, nonché agli scarichi idrici.

Per quanto riguarda il regime delle “esenzioni”, è prevista una serie di operazioni, per ognuna delle quali sono indicate le condizioni e i limiti per poterle esercitare senza bisogno di richiedere alcuna autorizzazione. Vi sono “regole di esenzione” per le seguenti operazioni: utilizzazione, trattamento, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, nonché per gli scarichi idrici. Ogni “regola di esenzione” deve essere registrata presso l'Agenzia per l'ambiente. Ogni registrazione dura tre anni e può essere rinnovata. La registrazione vale ovviamente solo per la specifica “regola di esenzione”. Vale a dire che, p.es., una ditta che si è registrata per operare in regime di esenzione per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti, può comunque aver bisogno di una licenza edilizia per l’impianto (planning permission) o di un permesso (standard o su misura) per lo scarico delle acque.

 

Una domanda di autorizzazione, standard o “su misura”, di solito richiede fino a 3 mesi di tempo per essere elaborata.

Una domanda di esenzione solitamente richiede 5 giorni di tempo per essere elaborata. Le domande di autorizzazione e le istanze di registrazione delle esenzioni devono essere inoltrate all’Agenzia per l’ambiente.

 

Dal punto di vista delle attività assoggettate ad autorizzazione, la normativa suddivide gli impianti in due categorie:

§  i cosiddetti impianti “Parte B”, per i quali le autorità locali si limitano a controllare le emissioni in atmosfera (air pollution control o local air pollution control);

§  i cosiddetti impianti “Parte A”, per i quali l’autorizzazione si propone di controllare tutte le forme di inquinamento che possono derivare dall’impianto, quali le emissioni in aria, terra e acqua, nonché considerare le questioni come il rumore, i rifiuti e l'efficienza energetica (si parla in questo caso di “Industrial Pollution Prevention and Control - IPPC”). Per gli impianti di minore dimensione e/o impatto la competenza è attribuita alle autorità locali (“Parte A2”), mentre per gli impianti industriali di maggiori dimensioni (“Parte A1”) la competenza è direttamente in capo all’Agenzia per l'Ambiente.

Verifica di assoggettabilità a VIA

La verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening) è disciplinata dalla direttiva europea 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE.

Nel Regno Unito la fase di screening viene di regola effettuata nella fase iniziale della progettazione, ma può anche essere attivata in seguito ad una domanda di licenza edilizia (planning application) o in seguito alla presentazione di un ricorso al Ministro.

La competenza, nella fase di screening, è solitamente attribuita all’autorità di pianificazione locale, la quale deve valutare se il progetto rientra tra quelli elencati dalle tabelle del Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) Regulations 2011:

§  se il progetto è elencato nell’Allegato 1, allora la valutazione di impatto ambientale (VIA) è necessaria in ogni caso;

§  se il progetto è elencato nell’Allegato 2, allora l'autorità di pianificazione locale procederà allo screening. L’Allegato 2 contiene infatti un elenco di attività e, per ognuna di esse, l’indicazione delle soglie dimensionali o dei criteri da utilizzare per decidere se debba o meno essere attivata la fase di screening[63]. Qualora il progetto afferente una delle attività elencate nella Allegato 2 si trovi, in tutto o in parte, in una zona “sensibile”, allora lo screening è necessario in ogni caso, indipendentemente cioè dal rispetto o meno delle soglie e dei criteri indicati dal medesimo Allegato 2. In realtà il fatto di rientrare nei criteri o superare le soglie previste dall’Allegato 2 non sempre esclude l’effettuazione della VIA: il Segretario di Stato può infatti imporre di procedere a VIA anche nei casi in cui non sarebbe necessaria ai sensi dell’Allegato 2, qualora ritenga che il progetto possa avere effetti significativi sull'ambiente.

 

La normativa del Regno Unito prevede inoltre che, qualora debba essere effettuato lo screening, l'autorità di pianificazione locale deve tener conto dei criteri di selezione indicati nell'Allegato 3 del Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) Regulations 2011, che corrisponde all’allegato III della direttiva europea succitata.

Secondo quanto sottolineato nella guida predisposta dal Governo del Regno Unito “non tutti i criteri saranno rilevanti in ogni caso, per cui occorre effettuare una valutazione caso per caso in modo equilibrato e le autorità dovrebbero mantenere gli elementi di prova per giustificare la loro decisione”.

Nella valutazione del progetto nell’ambito dello screening, al fine di determinare se un progetto possa avere effetti significativi sull'ambiente, le autorità locali di pianificazione possono utilizzare le linee guida nazionali. Secondo la citata guida “non si deve presumere che un superamento delle soglie indicative comporti conseguentemente l’assoggettabilità a VIA così come pur in presenza di valori al di sotto delle medesime soglie si potrebbero produrre effetti significativi per l’ambiente, in particolare quando l’intervento è in una posizione ecologicamente sensibile. Ogni intervento dovrà quindi essere valutato nel merito".

La fase di screening si conclude con l’emissione, da parte dell'autorità di pianificazione locale, di un parere positivo (assoggettamento a VIA) o negativo (in caso non sia richiesta una valutazione di impatto). Tale parere deve essere rilasciato entro 3 settimane dalla richiesta o nei termini più ampi concordati con il richiedente. Qualora l’autorità locale non si pronunci nei termini previsti o concordati, il richiedente può presentare istanza al Ministro.

L’intervento del Ministro può essere richiesto anche al di fuori dell’ipotesi di attivazione di poteri sostitutivi testé menzionata. Qualsiasi persona, qualora ritenga che un progetto necessiti di una VIA, può scrivere al Segretario di Stato richiedendo un parere di screening, anche se né l'autorità di pianificazione né il titolare del progetto ritenevano necessario effettuare la VIA. Tali richieste saranno considerate caso per caso e saranno prese in considerazione qualora l’istante dimostri di aver seriamente preso in considerazione i motivi per cui è necessaria una VIA e abbia offerto motivi rilevanti per tale richiesta.

 

Al link:

http://planningguidance.planningportal.gov.uk/blog/guidance/environmental-impact-assessment/screening-schedule-2-projects/establishing-whether-a-proposed-development-requires-an-environmental-impact-assessment/ è disponibile un diagramma di flusso che illustra le varie fasi della procedura di screening.

Si veda anche https://www.gov.uk/guidance/assessing-environmental-impact-guidance

Valutazione di impatto acustico

Le valutazioni di impatto acustico sono integrate sia nelle licenze edilizie (planning permission) sia nelle autorizzazioni ambientali, sia nel rilascio delle licenze per esercizi commerciali. La valutazione del rumore è altresì considerata nelle norme tecniche per le costruzioni (Building Regulations).

La normativa impone quindi alle autorità locali competenti per la pianificazione del territorio di rimanere in contatto con le autorità competenti per il rilascio delle citate licenze.

L'Agenzia per l'ambiente controlla, mediante i permessi ambientali rilasciati nell'ambito del controllo dell'inquinamento, alcune potenziali immissioni moleste (i c.d. statutory noise, vale a dire le immissioni considerate e definite dalle disposizioni dell’Environmental Protection Act 1990), quali il rumore, l'odore e la polvere[64]. Per la valutazione del rumore esistono precise linee guida nell’ambito dell’IPPC.

 


Spagna

Autorizzazione ambientale integrata

L’apertura di un’attività può essere iniziata attraverso vari procedimenti autorizzatori[65].

In materia ambientale il procedimento più significativo è l’autorizzazione ambientale integrata (autorización ambiental integrada), prevista dalla Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación[66], concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento ambientale.

La legge 16/2002 ha inteso favorire l’adozione di misure atte ad evitare o, qualora ciò si riveli impossibile, a ridurre le emissioni di agenti inquinanti nell’aria, nell’acqua e nel terreno e riguarda tutte le installazioni, pubbliche o private, la cui attività rientri nelle categorie elencate nell’allegato 1, che raggiungono le soglie di capacità indicate nello stesso allegato, fatta eccezione per quegli impianti che risultano impegnati nella ricerca, nello sviluppo e nella sperimentazione di nuovi prodotti e procedimenti (art. della legge 16/2002).

L’autorizzazione ambientale integrata è la decisione scritta dell’organo competente della Comunità autonoma in cui si trova l’installazione con la quale si consente, ai fini della tutela dell’ambiente e della salute delle persone, di utilizzare tutta o parte dell’installazione, sotto determinate condizioni intese a garantire che soddisfi le finalità e le disposizioni della legge. Tale autorizzazione può valere per uno o più installazioni o parti di installazioni con la stessa ubicazione (art. 3 della legge).

Tra le attività a cui si applica l’autorizzazione ambientale integrata (allegato 1 della legge) rientrano:

§  impianti di combustione;

§  produzione e trasformazione di metalli;

§  industrie minerarie;

§  industrie chimiche;

§  gestione di rifiuti;

§  industria del legno;

§  industria tessile;

§  industria del cuoio;

§  industria agroalimentare e del bestiame;

§  industria del carbone.

L’art. 4 della legge enuncia i principi informatori dell’autorizzazione ambientale integrata. L’organo competente a rilasciarla deve valutare:

§  che il funzionamento dell’installazione tenga conto delle migliori tecniche disponibili (mejores técnicas disponibles) per la riduzione delle emissioni;

§  che si promuova la prevenzione nella generazione di rifiuti e, se del caso, che essi siano gestiti con l’ordine seguente: prevenzione, preparazione per il riuso, riciclo e altri tipi di valorizzazione, compresa la valorizzazione energetica;

§  che energia, acqua e materie prime vengano impiegate nel modo più efficiente;

§  che siano adottate le misure più idonee per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze sia rispetto alle persone sia rispetto all’ambiente;

§  infine che una volta cessata l’attività venga evitato qualsiasi rischio di contaminazione del suolo, delle acque e dell’aria.

A loro volta i titolari degli impianti devono (art. 5):

§  munirsi dell’autorizzazione ambientale integrata e attenersi alle condizioni da essa stabilite;

§  ottemperare agli obblighi di controllo e di informazione previsti dalla legislazione di settore e dall’autorizzazione stessa;

§  comunicare all’organo competente per il rilascio dell’autorizzazione qualsiasi modifica si intenda apportare all’impianto così come ogni cambiamento nella proprietà;

§  informare l’organo competente in merito a qualsiasi incidente che possa provocare l’inquinamento dell’ambiente;

§  prestare assistenza e collaborazione agli organi incaricati della vigilanza e del controllo sugli impianti;

§  ottemperare infine a tutti gli obblighi previsti dalla legge e dalle sue norme di applicazione.

Il titolo III della legge, “Régimen jurídico de la autorización ambiental integrada”, costituisce il cuore del provvedimento. Nei suoi tre capitoli vengono disciplinati gli obiettivi e l’applicazione dello strumento (art. 9-11), le modalità di richiesta e la concessione (art. 12-27), le forme di coordinamento dell’autorizzazione con gli altri meccanismi di intervento ambientale (art. 28-29).

Con l’autorizzazione ambientale integrata ha preso il via un vasto processo di semplificazione amministrativa. Essa ha sostituito infatti tutta una serie di autorizzazioni precedenti e integrato la normativa esistente per ciò che concerne la produzione e la gestione dei rifiuti (inclusa quella relativa all’incenerimento), lo scarico dei residui nelle acque continentali e in quelle marine, così come ha integrato alcune discipline di settore, prima tra tutte quella concernente i composti organici volatili.

All’autorizzazione ambientale integrata sono soggetti la costruzione, il montaggio, l’utilizzazione, il trasferimento e le modifiche sostanziali delle installazioni il cui elenco figura nell’allegato 1.

La richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata da una documentazione contenente almeno:

§  il progetto di base dell’impianto, che includa, tra l’altro, la descrizione dettagliata dell’attività e delle installazioni, i processi produttivi e il tipo di prodotto, la documentazione che l’interessato presenta alla pubblica amministrazione delle attività con ripercussioni su sicurezza, salute delle persone e ambiente, stato ambientale dei luoghi dell’installazione e possibili impatti prevedibili, risorse naturali, materie prime e ausiliarie, sostanze, acqua ed energia impiegate o generate;

§  la relazione urbanistica (informe urbanístico) del comune in cui è ubicata l’installazione che accerti che il progetto è compatibile con il piano urbanistico;

eventualmente l’autorizzazione allo scarico dei residui nelle acque;

§  ogni altra documentazione che il richiedente ritenga utile all’istruzione del procedimento.

Quando l’attività implica l’uso, la produzione o l’emissione di sostanze pericolose rilevanti, è richiesta una relazione prima di cominciare lo sfruttamento dell’impianto.

La Comunità autonoma presso cui viene istruito il procedimento può a sua volta richiedere ulteriore documentazione. La richiesta va presentata all’organo a ciò designato dalla Comunità autonoma nel cui territorio è situata l’installazione o, in mancanza, all’organo della Comunità al quale sono attribuite le competenze in materia ambientale.

L'organo competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale deve chiudere il procedimento entro un periodo massimo di nove mesi, decorsi i quali, senza una risposta espressa, si considera rifiutata la richiesta.

Secondo l’art. 22 l’autorizzazione deve almeno contenere:

§  i valori limite delle emissioni calcolati in base alle migliori tecniche disponibili;

§  le prescrizioni a garanzia del suolo e delle falde acquifere;

§  l’indicazione dei procedimenti e dei metodi di smaltimento dei rifiuti prodotti dall’attività dell’impianto;

§  le prescrizioni che riducano al minimo il rischio dell’inquinamento a lunga distanza o transfrontaliero;

§  i procedimenti per il trattamento e la riduzione di ogni genere di emissione e di residui;

§  le misure da adottare nel caso l’attività abbia luogo in condizioni straordinarie, come nel caso di difetti di funzionamento dell’impianto, fughe di sostanze ecc.;

§  qualsiasi altra misura o condizione stabilita dalla normativa specifica del settore;

§  le condizioni di cessazione dell’impianto;

§  l’obbligo di comunicare all’organo competente regolarmente e almeno una volta all’anno una serie di informazioni, tra cui quelle relative ai risultati del controllo delle emissioni;

§  i requisiti adeguati per il mantenimento e la supervisione periodici delle misure adottate per evitare le emissioni nel suolo e nelle falde acquifere;

§  le condizioni per valutare il rispetto dei valori limite delle emissioni.

L’autorizzazione può inoltre contenere la dichiarazione di impatto ambientale (declaración de impacto ambiental), o altre tipologie di valutazioni ambientali previste dalla legge, e le misure di prevenzione e di controllo contro il verificarsi di incidenti gravi dai quali derivi dispersione di sostanze pericolose.

Del rilascio dell’autorizzazione viene eseguita notifica all’interessato il quale può opporsi mediante impugnazione. Alle Comunità autonome spetta adottare le misure di controllo necessarie all’applicazione della legge, fatte salve le competenze dello Stato per quanto concerne gli scarichi nei bacini intercomunitari.

L’autorizzazione deve essere rivista e aggiornata entro quattro anni dall’adozione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili relative all’attività principale dell’installazione.

Quando spetti all’organo ambientale dell’Amministrazione generale dello Stato la formulazione della dichiarazione di impatto ambientale, non può essere rilasciata l’autorizzazione ambientale integrata senza aver prima ottenuto tale dichiarazione.

Il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione ambientale integrata sostituisce i mezzi di intervento amministrativo nell’attività dei cittadini stabiliti dalle amministrazioni competenti per l’esercizio di attività moleste, insalubri, nocive e pericolose.

Il regime sanzionatorio prevede infrazioni “molto gravi” (punite con multe da 200.001 a 2.000.000 di euro), “gravi” (punite con multe da 20.001 a 200.000 euro) e “lievi” (punite con multe fino a 20.000 euro). Sono infrazioni del primo tipo, ad esempio, esercitare l’attività o introdurre modifiche sostanziali nell’impianto senza autorizzazione, qualora ciò produca un danno grave all’ambiente o siano poste in pericolo la sicurezza e la salute delle persone. Se l’esercizio senza autorizzazione rimane privo di conseguenze nocive si verifica la fattispecie di un’infrazione grave, nel novero delle quali rientra anche occultare o alterare fraudolentemente le informazioni richieste dalla legge. Costituisce infine infrazione lieve qualsiasi inosservanza della legge purché da ciò non siano derivati danni o pericoli. Una volta iniziato il procedimento sanzionatorio l’autorità può disporre una serie di misure a carattere provvisorio che vanno dall’adozione di particolari procedure di controllo alla chiusura temporanea, parziale o totale, dell’impianto o alla sospensione temporanea dell’autorizzazione. In ogni caso, a prescindere dalla sanzione penale o amministrativa applicata, il responsabile dell’infrazione è tenuto al ripristino della situazione precedente; nel caso ciò non avvenga è in potere dell’amministrazione irrogare multe coercitive.

Valutazione ambientale

In materia di valutazione ambientale è intervenuta la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, che sostanzialmente ha unificato in un unico testo le leggi di valutazione ambientale strategica e di valutazione dell'impatto ambientale, predisponendo uno strumento efficace per promuovere la protezione ambientale e semplificare il procedimento di valutazione ambientale, nonché incrementare la sicurezza giuridica degli operatori ed armonizzare la normativa sulla valutazione ambientale su tutto il territorio nazionale.

La legge 21/2013 ha stabilito uno schema simile sia per il procedimento di valutazione ambientale strategica (Evaluación Ambiental Estratégica)[67], sia per la valutazione d'impatto ambientale (Evaluación de Impacto Ambiental)[68], regolamentandone nei dettagli la relativa procedura. I procedimenti devono attenersi a una serie di principi:

§  protezione e miglioramento dell'ambiente;

§  precauzione;

§  azione preventiva e cautelare, correzione e compensazione degli impatti sull'ambiente;

§  "chi inquina paga" (“quien contamina paga);

§  razionalizzazione, semplificazione e coordinamento dei procedimenti di valutazione;

§  cooperazione e coordinamento tra l'Amministrazione generale dello Stato e le Comunità autonome;

§  proporzionalità tra gli effetti dei piani, programmi e progetti e il tipo di procedimento di valutazione da seguire caso per caso;

§  collaborazione attiva dei diversi organi amministrativi che intervengono nel procedimento di valutazione, facilitandone la relativa informazione;

§  partecipazione pubblica;

§  sviluppo sostenibile;

§  integrazione degli aspetti ambientali nel processo decisionale;

§  prestazioni in base alle migliori conoscenze scientifiche disponibili.

La legge ha indicato dei precisi limiti temporali entro i quali i procedimenti di valutazione devono concludersi: ventidue mesi (prorogabili per altri due) per la valutazione ambientale strategica, quattro mesi (prorogabili per altri due) per la valutazione d'impatto ambientale.

Sono oggetto di una valutazione ambientale strategica ordinaria (evaluación ambiental estratégica ordinaria) i piani e i programmi, e le loro modificazioni, adottati o approvati da una pubblica amministrazione e la cui elaborazione e approvazione siano richieste da una disposizione di legge o regolamentare o per decisione del Consiglio dei ministri o del Consiglio di governo di una Comunità autonoma in alcuni casi, tra cui quando stabiliscano il quadro per la futura approvazione di progetti legalmente sottoposti a valutazione di impatto ambientale e si riferiscano, tra l’altro, ad agricoltura, allevamento del bestiame, silvicoltura, acquacultura, pesca, energia, miniere, industria, trasporti, gestione dei rifiuti, gestione di risorse idriche, occupazione del territorio urbano e rurale o di uso del suolo nonché quando sia richiesta una valutazione relativa agli spazi della Rete Natura 2000. Sono altresì oggetto di una valutazione ambientale strategica ordinaria i piani e i programmi di cui al comma 2, quando lo decida caso per caso l’organo ambientale, ed i piani e i programmi di cui al comma 2, quando lo decida l’organo ambientale, su richiesta del proponente (art. 6, comma 1).

Sono oggetto di una valutazione ambientale strategica semplificata (evaluación ambiental estratégica simplificada), tra l’altro, le modificazioni minori dei piani e dei programmi di cui al comma 1, ed i piani e i programmi che interessino, a livello comunale, zone di ridotta estensione (art. 6, comma 2).

L’art. 7 disciplina in particolare l’ambito di applicazione della valutazione di impatto ambientale. Sono soggetti a valutazione di impatto ambientale ordinaria (evaluación de impacto ambiental ordinaria) i seguenti progetti (comma 1):

a)   quelli compresi nell’allegato I[69], così come i progetti che, presentandosi frazionati, raggiungono le soglie dell’allegato I mediante l’accumulo di quantità o dimensioni di ciascuno dei progetti considerati;

b)   quelli di cui al comma 2 (cioè i progetti soggetti a verifica di assoggettabilità), quando sia deciso caso per caso dall’organo ambientale nel provvedimento di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale secondo i criteri di cui all’allegato III[70];

c)   qualsiasi modifica delle caratteristiche di un progetto di cui all’allegato I o all’allegato II[71], quando tale modifica comporta il raggiungimento delle soglie di cui all’allegato I;

d)   i progetti di cui al comma 2 (progetti soggetti a verifica di assoggettabilità), quando è richiesto dal proponente.

Sono soggetti a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale ovverosia a valutazione di impatto ambientale semplificata (evaluación de impacto ambiental simplificada) i seguenti progetti (comma 2):

a)   i progetti compresi nell’allegato II;

b)   i progetti non compresi nell’allegato I o II che potrebbero comportare impatti negativi significativi, direttamente o indirettamente, sugli spazi protetti della Rete Natura 2000;

c)   qualsiasi modifica delle caratteristiche di un progetto di cui all’allegato I o II, diverso dalle modifiche di cui al comma 1, lettera c), già autorizzati, eseguiti o in via di esecuzione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente quando vi sia: un aumento significativo delle emissioni nell’atmosfera, un aumento significativo degli scarichi in corsi d’acqua pubblici o sulle coste; un aumento significativo della produzione di rifiuti, un aumento significativo dell’uso di risorse naturali, quando interessino gli spazi protetti della Rete Natura 2000 o in maniera significativa il patrimonio culturale;

d)   i progetti che, presentandosi frazionati, raggiungono le soglie di cui all’allegato II mediante l’accumulo di quantità o dimensioni di ciascuno dei progetti considerati;

e)   i progetti di cui all’allegato I, quando servono esclusivamente o principalmente per sviluppare o sperimentare nuovi metodi o prodotti, purché la durata del progetto non sia superiore a due anni.

Per quanto concerne il procedimento di valutazione di impatto ambientale ordinario (artt. 33-44), la fase iniziale, della durata di tre mesi, è attivata dal proponente, mediante la richiesta, all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione al progetto, del documento di delimitazione del campo d’indagine e il deposito di un progetto iniziale. L’autorità competente valuta la conformità della documentazione e richiede all’organo ambientale di attivare la procedura di delimitazione del campo d’indagine. L’organo ambientale attiva le consultazioni preliminari rivolte agli organi competenti nelle varie materie (ambiente, patrimonio culturale, ecc.) e alle persone interessate, quindi redige il documento di delimitazione del campo d'indagine, con i dettagli sullo studio di impatto ambientale (estudio de impacto ambiental), e lo trasmette all’autorità competente.

Il proponente elabora lo studio di impatto ambientale entro un anno dalle consultazioni avvenute in fase di delimitazione del campo d’indagine e lo deposita presso l’autorità competente.

Prima dell’inizio della procedura di valutazione di impatto ambientale vi è una fase di consultazione della durata di due mesi. L’autorità competente attiva le procedure di informazione pubblica e le consultazioni degli organi competenti nelle varie materie e delle persone interessate. In questa fase vengono richiesti i pareri obbligatori.

Il proponente recepisce i pareri prodotti in fase di consultazione e deposita presso l’autorità competente il documento tecnico del progetto (documento técnico del proyecto), lo studio di impatto ambientale, nonché i documenti ed i pareri rilasciati e richiede l’attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale. L’autorità competente valuta la conformità della documentazione e la trasmette all’organo ambientale. Dal momento in cui questo riceve la documentazione inizia la fase di valutazione di impatto ambientale, della durata di quattro mesi, prorogabile di due mesi, che termina con la dichiarazione d’impatto ambientale da parte dell’organo ambientale. La dichiarazione d’impatto ambientale è necessaria ai fini dell’autorizzazione del progetto da parte dell’autorità competente.

Nei casi in cui vi sia lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, della durata di tre mesi, essa precede il procedimento indicato, prima della definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale oppure, in caso di mancata attivazione della definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, si aggiunge prima del deposito dello studio di impatto ambientale e della fase di informazione pubblica.

La legge 21/2013 ha promosso altresì una semplificazione del quadro normativo e dei principi generali e un'omogeneizzazione della legislazione a livello nazionale, in maniera da migliorare il livello di informazione per gli operatori che intendono presentare un piano, un programma o un progetto di carattere ambientale in qualsiasi parte del territorio nazionale. Per quanto concerne invece l'armonizzazione normativa, il legislatore ha assegnato alle Comunità autonome il termine di un anno per adattare la propria normativa ai contenuti della legge in questione, scaduto il quale si applica la legislazione di base prevista a livello nazionale.

La normativa delle Comunità autonome

In materia di autorizzazioni ambientali vi possono essere altre tipologie di autorizzazioni o dichiarazioni, variabili a seconda della Comunità autonoma interessata[72], quali:

§  la licenza ambientale (licencia ambiental);

§  la dichiarazione responsabile ambientale (declaración responsable ambiental);

§  la comunicazione di attività innocue (comunicación de actividades inocuas).

Ad esempio, nella Comunità Valenciana la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, accanto all’autorizzazione ambientale integrata (per le attività incluse nell’allegato I della legge[73]), contempla:

§  la licenza ambientale, per le attività non sottoposte ad autorizzazione ambientale integrata inserite nell’allegato II della legge[74];

§  la dichiarazione responsabile ambientale, per le attività non incluse né nel regime dell’autorizzazione ambientale integrata né in quello della licenza ambientale e che non rientrino nelle condizioni previste dall’allegato III della legge[75];

§  la comunicazione di attività innocue, per le attività senza incidenza ambientale.

Se una medesima persona fisica o giuridica richiede di svolgere diverse attività in uno stesso impianto con differenti regimi di intervento amministrativo, la relativa richiesta si trasmette e si concede con un’unica autorizzazione o licenza, applicandosi il regime a cui corrisponde l’attività con maggiore incidenza ambientale.

Nella Comunità dell’Aragona, la Ley 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón prevede diversi regimi di intervento amministrativo:

§  valutazione ambientale strategica per i piani e i programmi di cui agli artt. 11 e 12 della legge[76];

§  valutazione di impatto ambientale per i progetti di cui all’art. 23[77];

§  valutazione ambientale nelle zone ambientali sensibili di cui all’art. 42[78];

autorizzazione ambientale integrata per gli impianti di cui all’art. 46[79];

§  licenza ambientale di attività classificate per le attività di cui all’art. 71[80];

§  licenza di inizio attività di cui all’art. 84, per gli impianti e le installazioni previamente sottoposti ad autorizzazione ambientale integrata o licenza ambientale di attività classificate[81].

L’inquinamento acustico

Sull’inquinamento acustico, la Spagna ha adottato un’apposita legge: la Ley 37/2003, de 17 de novembre, del Ruido. Essa ha incorporato all’ordinamento la direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la valutazione e la gestione del rumore ambientale.

L’adozione di questa norma ha offerto al legislatore il mezzo per ricondurre ad unità il complesso delle regolamentazioni adottate nel corso degli anni dalle Comunità autonome e dagli enti locali e per migliorare, grazie alla predisposizione di strumenti idonei, la qualità acustica dell’ambiente circostante.

Il primo capitolo della legge, contenente le disposizioni generali, enuncia il proposito di prevenire, controllare e ridurre l’inquinamento acustico al fine di evitare danni alla salute, ai beni, all’ambiente. L’ambito di applicazione abbraccia le fonti di rumore di qualsiasi natura, ad esclusione di quelle legate alla pratica delle attività domestiche o ai rapporti di vicinato, per le quali valgono gli usi e i principi tradizionali di buona convivenza. Ugualmente escluse risultano le emissioni acustiche dipendenti da attività lavorative[82].

Il capitolo II introduce il concetto di “qualità acustica”, definita come il grado di adeguamento delle caratteristiche acustiche di uno spazio alle attività che si realizzano nel suo ambito. L’articolo 7 della legge individua sette tipi di aree acustiche e ne affida la determinazione alle Comunità autonome, limitandosi a fissare la tipologia minima degli usi predominanti del suolo, per ciascuna delle aree individuate. La prima area è quella in cui predominano i suoli ad uso residenziale, la seconda i suoli ad uso industriale, la terza i suoli ad uso ricreativo, la quarta i suoli ad uso di attività terziarie diverse dalle attività ricreative, la quinta quelli ad uso sanitario, culturale e docente, che richiedono una protezione particolare dall’inquinamento acustico, la sesta quelli destinati alle infrastrutture di trasporto o ad altre installazioni pubbliche, la settima, infine, quelli riservati agli spazi naturali, che necessitano ugualmente di una protezione particolare[83].

La legge classifica le seguenti fonti di emissione: veicoli; rotabili ferroviari; aeromobili; infrastrutture viarie; infrastrutture ferroviarie; infrastrutture aeroportuali; macchinari ed equipaggiamenti; lavori di costruzione o di ingegneria civile; attività industriali; attività commerciali; attività sportivo-ricreative; infrastrutture portuali.

Le aree destinate al funzionamento o allo sviluppo delle infrastrutture di trasporto viario, ferroviario, aereo, portuale, oppure ad altre installazioni pubbliche individuate dal regolamento, possono essere soggette al gravame di servitù acustica (art. 10).

La prevenzione e la correzione dell’inquinamento acustico, oggetto del capitolo III, sono conseguite attraverso la pianificazione territoriale e gli interventi di tipo amministrativo sulle emissioni. La legge precisa che la valutazione delle emissioni acustiche rientra nei procedimenti già esistenti di intervento amministrativo, tra cui quelli relativi all’autorizzazione ambientale integrata, alla valutazione di impatto ambientale e alle altre valutazioni ambientali previste dalla normativa delle Comunità autonome (art. 18).

Il capitolo IV, dedicato ai controlli e alle sanzioni, non esaurisce la gamma delle infrazioni sanzionabili, dal momento che tanto le Comunità autonome quanto gli enti locali conservano la competenza in materia di inquinamento acustico e possono quindi introdurre altre tipologie di infrazioni amministrative. L’attribuzione della potestà sanzionatoria ricade in linea generale sulle autorità locali, in quanto più vicine al verificarsi del fenomeno sanzionabile.

 

 



[1]     Per conoscere lo stato di avanzamento delle misure contenute nel programma triennale di semplificazione per le imprese, vedi il bilancio nei due anni successivi (al luglio 2015).

[2]     Il principio si applica, a decorrere dal novembre 2014, agli atti della Pubblica Amministrazione e degli enti pubblici. A partire dal novembre 2015, il principio sarà esteso agli atti degli enti territoriali, degli organismi di sicurezza sociale e agli altri soggetti incaricati di gestire un servizio pubblico amministrativo.

[3]     Décret n. 2014-11 du 8 janvier 2014 instituant le conseil de la simplification pour les entreprises; il Conseil è presieduto da un deputato e da un chef d’entreprise e si compone di 14 personalità indipendenti, nominate in 4 collegi rappresentativi delle imprese, degli eletti, degli esperti e degli alti funzionari. L’indirizzo del Consiglio è assicurato dalla «mission simplification», che raduna le competenze del Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP) e del Secrétariat général du Gouvernement (SGG). Ogni anno il Consiglio presenta al Governo un bilancio con lo stato di avanzamento ed i risultati del programma di semplificazione per le imprese.

[4]     Loi n. 2014-1545 del 20 dicembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives.

[5]     Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

[6]     La domanda può essere presentata utilizzando due formulari distinti: nei casi in cui è richiesto un permesso di costruire va presentato il «Dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique»; nei casi in cui non è richiesto un permesso di costruire o di ristrutturare oppure nei casi in cui è richiesta una declaration préalable (cambio di destinazione d’uso, aumento della volumetria, modifica strutture portanti) va presentata la «Demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP)».

[7]     Le informazioni riguardanti le attività di somministrazione di alimenti e bevande sono tratte dal portale:

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F22379 (aggiornamento luglio 2015). Il portale della Amministrazione Pubblica francese è a cura della Direction de l’information légale et administrative, istituita presso la segreteria generale del Governo e sottoposta all’autorità del Primo Ministro con Décret n. 2010-31 du 11 janvier 2010.

[8]     Articoli L. 3332-1-1 et L. 3331-4, Code de la santé publique. Il permesso va richiesto laddove la vendita di alcolici avvenga tra le ore 22 e le ore 8. Il permesso viene rilasciato all’esercente al completamento di un percorso di formazione di 7 ore. Vedi modulo: CERFA 14406*01.

[9]     Tipologie di licenza in base alla categoria di bevande:

Bevande

Somministrazione di
bevande sul posto

Vendita di
bevande da asporto

Ristorante

Categoria 1: bevande analcoliche

Vendita libera

Vendita libera

Vendita libera

Categoria 2: vino , birra, cidro, creme de cassis e altri, succhi di frutta fino a 3° di alcool

Licenza II (licenza per bevande fermentate)

Piccola licenza
da asporto

Piccola licenza
ristorante

Categoria 3: vino liquoroso, aperitivi a base di vino, liquori alla frutta con meno 18° di alcool

Licenza III
(licenza ridotta)

Licenza da asporto

Licenza ristorante

Categorie 4 e 5: rum e distillati alcolici

Licenza IV
(grande licenza)

Licenza da asporto

Licenza ristorante

 

[10]   Code de la santé publique, articoli L3332-1-1 e R3332-7. Vedi Modulo cerfa n. 14407*02

[11]   Code de la santé publique - Article L3332-3 . Vedi modulo: cerfa n. 11542*04. La declaration prealable consente di ottenere le licenze di 2a, 3a e 4a categoria per gli esercizi di somministrazione di bevande sul posto, nonché la “petite licence restaurant”, la “licence restaurant”, la “petite licence à emporter” o la “licence à emporter”

[12]   Modulo cerfa n. 11543*04

[13]   Code Rural et de la Pêche Maritime , articolo L. 233-4.

[14]   In base all’articolo R123-3 del Code de Commerce, i CFE per i commercianti e le società commerciali sono attivati e gestiti dalle Camere di commercio e dell’industria competenti territorialmente.

[15]   Code de commerce, Annexe 1-1 all’articolo R. 123-30

[16]   Secondo le informazioni pubblicate sul sito del Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (aggiornamento Febbraio 2013), gli Etablissements recevant du public (ERP ) sono classificati secondo vari criteri, tra cui la natura dell’attività esercitata e la capacità dimensionale (numero di persone che possono accedervi) e sono sottoposti alle prescrizioni del Règlement de sécurité contre l’incendie et relatif aux établissements recevant du public. Per il regolamento di sicurezza per la prevenzione degli incendi e i piani di evacuazione negli ERP, vedi: Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

[17]   Code de la construction et de l’habitation, Art. L111-8. La domanda può essere presentata utilizzando due formulari distinti: «Demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP)», nei casi in cui non è richiesto un permesso di costruire o di ristrutturare, nonché nei casi in cui è richiesta una declaration préalable (cambio di destinazione d’uso, aumento della volumetria, modifica strutture portanti) e «Dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique», nei casi un cui è richiesto un permesso di costruzione o di ristrutturazione.

[18]   Code de la construction et de l'habitation - Article R*111-19-22.

[19]   Code de la construction et de l'habitation - Article R111-19-26. Per i casi di silenzio-rigetto, con riferimento alla autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public (Code de la construction et de l'habitation Articles L. 111-8-3 et R.* 123-19) vedi Décret n. 2014-1301 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » (Annexe).

[20]   Code de l’urbanisme, Articolo A431-10. Le modalità applicative sono fissate dall’Arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux attestations de prise en compte des règles de construction parasismique, che contempla due tipi di attestazione, da fornire – rispettivamente - all’atto della richiesta di “permis de construire” e all’atto della “déclaration d’achèvement de travaux”.

[21]   Per una sintesi delle procedure e dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni relative agli “espaces protegés” da parte dell’architecte des batiments de France (ABF) vedi la scheda pubblicata dal Ministero della Cultura sul sito: http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Espaces-proteges2.

[22]   Code rural et de la pêche maritime - Article L233-2. Un approfondimento sui requisiti richiesti e le procedure previste per il rilascio dell’ agrément sanitaire, è contenuto nell’allegato “Francia - Autorizzazioni igienico sanitarie per l’immissione in commercio di prodotti di origine animale o generi alimentari contenenti prodotti di origine animale - agrément sanitaire”.

[23]   Code de la construction et de l'habitation, art. R*123-51. Gli établissements recevant du public (ERP) debbono tenere un “registre de sécurité” sul quale sono riportate le informazioni indispensabili al buon funzionamento del servizio di sicurezza di prevenzione degli incendi e le procedure di evacuazione.  

[24]   Vedi modulo: cerfa n. 14798*01.

[25]   Le informazioni riguardanti le grandi superfici di vendita sono tratte dal portale: http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F22536.xhtml, (ultimo aggiornamento giugno 2015). Il portale della Amministrazione Pubblica francese è a cura della Direction de l’information légale et administrative, istituita presso la segreteria generale del Governo e sottoposta all’autorità del Primo Ministro con Décret n. 2010-31 du 11 janvier 2010.

[26]    Gli Etablissements recevant du public (ERP ) sono classificati secondo vari criteri, tra cui la natura dell’attività esercitata e la capacità dimensionale (numero di persone che possono accedervi) e sono sottoposti alle prescrizioni del Règlement de sécurité contre l’incendie et relatif aux établissements recevant du public. Vedi: Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

[27]   La Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC), secondo il Code de Commerce (Articolo L751-2) è presieduta dal prefetto ed ha una composizione differenziata nel dipartimento di Parigi rispetto ai restanti dipartimenti francesi. In questi ultimi, la commissione è composta di 7 membri (tra i quali, il sindaco del Comune interessato, il presidente del Consiglio dipartimentale e del Consiglio regionale), 4 esperti in materia di consumatori e protezione dei consumatori e 2 esperti in materia di sviluppo sostenibile e pianificazione territoriale. Se il progetto si estende oltre i confini del dipartimento, il rappresentante dello Stato integra la composizione nominando un membro e un esperto per ciascun dipartimento interessato. Nel dipartimento di Parigi la commissione si compone di 5 membri e 3 esperti.

[28]   Code de commerce, article L752-14

[29]   Per superare la mancanza di coerenza nella regolamentazione tra il Code de l’urbanisme e il Code de commerce in materia di insediamento di grandi strutture commerciali, la parte regolamentare del Code de commerce è stata modificata con decreto n. 2015-165 del 12 febbraio 2015 “Simplification des procédures d’autorisation d’exploitation commerciale”, emesso in attuazione della legge sull’artigianato, il commercio e le piccole imprese (cosiddetta legge Pinel) n. 2014-626 del 18 giugno 2014. Le istanze di autorizzazione all’insediamento commerciale (AEC) e il permesso di costruire vengono facilitati e viene rafforzata la valorizzazione ambientale e sociale dei progetti commerciali. Il nuovo sistema prevede la presentazione di un’unica istanza, in luogo delle due precedenti, ad un unico sportello presso il Comune ed opera solo nei casi in cui oltre alla autorizzazione per l’apertura di una struttura commerciale (alimentare e non) di media o grande superficie, sia necessario ottenere un permesso edilizio. In tali casi il parere conforme della Commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) viene reso nell’ambito della procedura di rilascio del permesso edilizio. In caso di parere contrario della CDAC, il permesso di costruire non può essere rilasciato. Il tempo massimo per il completamento dell’istruttoria dell’istanza di permesso di costruire valevole come autorizzazione allo sfruttamento commerciale sono aumentati a 5 mesi (3mesi + 2 mesi di maggiorazione in base all’articolo R.* 423-25 del Code de l’urbanisme), prorogabile in via eccezionale di 5 mesi in caso di parere obbligatorio della Commission nationale d’aménagement commercial (CNAC). Vedi, Code de l’urbanisme, articoli R.* 423-2, R.* 423-13-2, R.* 423-25 e Code de commerce, articoli L. 752-1, R. 752-6, R. 752-7, R. 752-10

[30]   In base all’articolo R123-3 del Code de commerce, i CFE per i commercianti e le società commerciali sono attivati e gestiti dalle Camere di commercio e dell’industria competenti territorialmente.

[31]   Code de commerce, Annexe 1-1 all’articolo R. 123-30

[32]   Secondo le informazioni pubblicate sul sito del Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (aggiornamento Febbraio 2013), gli Etablissements recevant du public (ERP ) sono classificati secondo vari criteri, tra cui la natura dell’attività esercitata e la capacità dimensionale (numero di persone che possono accedervi) e sono sottoposti alle prescrizioni del Règlement de sécurité contre l’incendie et relatif aux établissements recevant du public. Per il regolamento di sicurezza per la prevenzione degli incendi e i piani di evacuazione negli ERP, vedi: Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).

[33]   Code de la construction et de l’habitation, Art. L111-8. La domanda può essere presentata utilizzando due formulari distinti: «Demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP)», nei casi in cui non è richiesto un permesso di costruire o di ristrutturare, nonché nei casi in cui è richiesta una declaration préalable (cambio di destinazione d’uso, aumento della volumetria, modifica strutture portanti) e «Dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie et la panique», nei casi un cui è richiesto un permesso di costruzione o di ristrutturazione.

[34]   Code de la construction et de l'habitation, article R*111-19-22.

[35]   Code de la construction et de l'habitation, article R111-19-26. Per i casi di silenzio-rigetto, con riferimento alla autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public (Code de la construction et de l'habitation, articles L. 111-8-3 et R.* 123-19) vedi il Décret n 2014-1301 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » (Annexe).

[36]   Code de l’urbanisme, article A431-10. Le modalità applicative sono fissate dall’Arrêté du 10 septembre 2007 relatif aux attestations de prise en compte des règles de construction parasismique, che contempla due tipi di attestazione, da fornire – rispettivamente - all’atto della richiesta di “permis de construire” e all’atto della “déclaration d’achèvement de travaux”.

[37]   Per una sintesi delle procedure e dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni relative agli “espaces protegés” da parte dell’architecte des batiments de France (ABF) vedi la scheda pubblicata dal Ministero della Cultura sul sito:

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Espaces-proteges2.

[38]   Code rural et de la pêche maritime, art. L233-2. Un approfondimento sui requisiti richiesti e le procedure previste per il rilascio dell’agrément sanitaire, è contenuto nell’allegato “Francia - Autorizzazioni igienico sanitarie per l’immissione in commercio di prodotti di origine animale o generi alimentari contenenti prodotti di origine animale - agrément sanitaire”.

[39]   Code de la construction et de l'habitation, art. R*123-51. Gli établissements récevant du public (ERP) debbono tenere un “registre de sécurité” sul quale sono riportate le informazioni indispensabili al buon funzionamento del servizio di sicurezza di prevenzione degli incendi e le procedure di evacuazione.  

[40]   Article R.321-1 e seguenti del Code pénal. Modulo: cerfa n. 11733*01.

[41]   Articoli 533 et 534 del Code général des impôts; per i bureaux de garantie istituiti sul territorio francese, vedi Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects.

[42]   Articolo 76 décret du 30 juillet 2013. Vedi modulo per le società: Cerfa n. 14979*02. Vedi anche Demande d'autorisation de fabrication ou de commerce ou d'intermédiation de matériel de guerre, armes et munitions (personne physique);

[43]   Vedi modulo: cerfa n. 14798*01.

[44]   Leggi regionali sulla ristorazione (Landesgaststättengesetze) sono state finora approvate in Assia (2012), Baden-Württemberg (2009), Bassa Sassonia (2011), Brandenburgo (2008), Brema (2009), Sassonia (2011), Sassonia-Anhalt (2014), Turingia (2008) e Saarland (2011). L’elenco completo, con date e riferimenti normativi, è consultabile online al seguente indirizzo:

http://www.saarheim.de/Gesetze_Laender/gastg_laender.htm

[45]   Tale disposizione si applica agli spazi che si trovano in edifici per i quali è stato rilasciato un permesso di costruzione dopo il 1° novembre 2002 in caso di nuova costruzione, di una notevole ristrutturazione o di un ampliamento considerevole. Lo stesso vale per gli edifici che, non necessitando di un permesso di costruzione, sono stati edificati, ristrutturati o ampliati dopo il 1° maggio 2002.

[46]   L’Ispettorato del commercio (Gewerbeaufsicht) è l’autorità competente ai fini dell’osservanza delle disposizioni sulla tutela del lavoro, dell’ambiente e dei consumatori. In alcuni Länder esso è denominato anche Ufficio per la tutela del lavoro (Amt für Arbeitsschutz) o Ufficio statale per l’ambiente (Staatliches Umweltamt). All’Ispettorato del commercio, che non va confuso con gli uffici amministrativi locali cui vanno denunciate le attività imprenditoriali e commerciali (Gewerbeämte), sono affidati il monitoraggio e il rilascio delle autorizzazioni che rientrano nelle sue specifiche competenze.

[47]   In base alla normativa vigente, il “regulated entertainment” può includere spettacoli teatrali, film, eventi sportivi al coperto, incontri di pugilato o di lotta, musica dal vivo o registrata, spettacolo di danza, ecc.

[48]   Si parla al riguardo di “provision of late night refreshment”, definita come la fornitura di alimenti o bevande calde dentro o fuori locali ai cittadini tra le 23.00 e le 5.00 per il consumo fuori o dentro i locali. Sono escluse le somministrazioni fatte da locali riconosciuti come club o alberghi alle persone ammesse nei rispettivi locali come membro del club o ospite in pernottamento presso l’hotel, nonché le forniture per mezzo di un distributore automatico self-service o quelle che sono gratuite.

[49]   Un avviso di evento temporaneo (TEN) autorizza i locali ad essere utilizzati per lo svolgimento di attività soggette ad autorizzazione per un periodo limitato e il suo utilizzo è soggetto a una serie di altre limitazioni relative a quanto può essere utilizzato in un anno e a quante volte può essere utilizzato in relazione agli stessi locali in un anno, ecc. L’avviso di evento temporaneo è dato da un privato per autorizzare l'esercizio delle attività e diventa efficace a meno che non ci sono obiezioni da parte della polizia o l'autorità di salute ambientale.

[50]   Le Comunità autonome spagnole sono: Andalusia, Aragona, Asturie, Isole Baleari, Canarie, Cantabria, Castiglia-La Mancia, Castiglia e León, Catalogna, Comunità Valenciana, Estremadura, Galizia, La Rioja, Comunità di Madrid, Regione di Murcia, Navarra e Paesi Baschi. Vi sono inoltre le città autonome di Ceuta e di Melilla.

[51]   La legge 7/1996 è stata poi ampiamente modificata, da ultimo nel 2014.

[52]   La legge 1/2010 comprende un articolo unico, che apporta modificazioni a quattordici articoli o disposizioni della legge 7/1996, cui seguono alcune disposizioni transitorie e finali.

[53]   Sono compresi in tale definizione i chioschi e in generale le installazioni di qualunque tipo con la medesima finalità.

[54]   È stata anche abolita l’autorizzazione preventiva per le vendite automatiche; con riferimento alla vendita a distanza, si prescrive che le imprese interessate comunichino entro tre mesi l’inizio dell’attività al Registro delle vendite a distanza.

[55]   Il decreto legge 19/2012 è stato convalidato dal Congresso dei deputati il 14 giugno 2012. Nella stessa seduta è stato deliberato di trasformare il decreto legge in un disegno di legge con procedimento d’urgenza, al fine di poter introdurre modifiche nel testo.

[56]   Nel testo originario della norma tale dimensione era di 300 metri quadrati, poi aumentati a 500 metri quadrati e quindi a 750.

[57]   Si veda in proposito l’articolo L. 111-1 del Codice urbanistico (Code de l’urbanisme).

[58]   In base ai dati pubblicati su infomercatiesteri.it, il settore dell’edilizia in Germania continua a crescere. Nel primo semestre del 2015 sono state approvate 122.887 concessioni edilizie aventi ad oggetto edifici di nuova costruzione (con un aumento dell’1,5% rispetto al corrispondente periodo del 2014) e 17.548 concessioni edilizie per lavori di costruzione/ristrutturazione di edifici già esistenti (+10,9%). Relativamente agli edifici di nuova costruzione, nel periodo in questione è stata autorizzata la costruzione di 121.000 nuovi appartamenti (+2% rispetto al primo semestre 2014), di cui 62.272 appartamenti in condomini (+5,3%), 44.751 appartamenti in case monofamiliari (+1%) e 9.576 appartamenti in case bifamiliari (-4,7%). Gli edifici ad uso non abitativo di nuova costruzione per i quali è stata richiesta la concessione edilizia sono stati 1.849 (-20,2%).16.972 concessioni edilizie sono state autorizzate per appartamenti ad uso abitativo già esistenti (+14%) e 576 per edifici ad uso non abitativo già esistenti (-38,5%).

[59]   Fonte: Dealing with Construction Permits in Germany (Doing Business - World Bank Grooup):

      http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/germany/dealing-with-construction-permits

[60]   Il contenuto del paragrafo fa riferimento al Working Paper “La regolamentazione in materia di stabilimento di grandi strutture di vendita fra disciplina italiana e comparazione europea”, di Filippo Mattioli e Klaus Füβer (giugno 2012):

      http://www.fuesser.de/fileadmin/dateien/service/aktuelles/Erasmus/Working_Paper_Mattioli_F__K_Format.pdf

[61]   Le figure professionali “registrate” (in un registro consultabile sul sito del Governo) hanno il potere di autocertificare la regolarità e il rispetto degli standard richiesti riguardo alle modifiche edilizie che si intendono compiere e contattano loro stessi direttamente le autorità locali per tutte le autorizzazioni e al termine delle verifiche rilasciano comunque un certificato che può essere opposto in caso di contestazioni (cfr. https://www.gov.uk/building-regulations-approval/when-you-dont-need-approval).

[62]   Ulteriori disposizioni previste dalla Direttiva VIA sono state recepite in altre norme federali, quali: la Legge per la protezione dalle immissioni inquinanti (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG); il Regolamento sulla valutazione d’impatto ambientale per i progetti minerari (Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben - Verordnung Bergbau); la Legge recante disposizioni supplementari sui ricorsi in materia ambientale, ai sensi della Direttiva 2003/35/CE (Gesetz über ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten nach der EG-Richtlinie 2003/35/EG - Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz - UmwRG).

[63]   Il 6 aprile 2015 sono entrate in vigore nuove norme (The Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) (Amendment) Regulations 2015, disponibile al link http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/660/contents/made) che hanno alzato le soglie relative a progetti di sviluppo industriale e di sviluppo urbano.

[64]   Cfr. https://www.gov.uk/guidance/statutory-nuisances-how-councils-deal-with-complaints

[65]   I procedimenti autorizzatori più importanti sono la comunicazione preventiva (comunicación previa) e la dichiarazione responsabile (declaración responsable). Si intende per comunicazione preventiva il documento mediante il quale gli interessati portano a conoscenza dell’amministrazione pubblica competente i loro dati identificativi e gli altri requisiti richiesti per l’esercizio di un diritto o l’inizio di un’attività. La dichiarazione responsabile è il documento sottoscritto dall’interessato in cui manifesta, sotto la propria responsabilità, che soddisfa i requisiti previsti dalla normativa vigente per accedere al riconoscimento di un diritto o facoltà o per il suo esercizio, che dispone della documentazione che lo accredita e che si impegna a mantenerne la conformità durante il periodo di tempo inerente a tale riconoscimento o esercizio.

[66]   La legge 16/2002, che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 96/61, è stata successivamente modificata, da ultimo nel 2013.

[67]   Sono oggetto di una valutazione ambientale strategica ordinaria i piani e i programmi, e le loro modificazioni, adottati o approvati da una pubblica amministrazione e la cui elaborazione e approvazione siano richieste da una disposizione di legge o regolamentare o per decisione del Consiglio dei ministri o del Consiglio di governo di una Comunità autonoma in alcuni casi, tra cui quando stabiliscano il quadro per la futura approvazione di progetti legalmente sopposti a valutazione di impatto ambientale e si riferiscano ad agricoltura, allevamento del bestiame, silvicoltura, acquacultura, pesca, energia, miniere, industria, trasporti, gestione dei rifiuti, gestione di risorse idriche, occupazione del territorio urbano e rurale o di uso del suolo nonché quando sia richiesta una valutazione relativa agli spazi della Rete Natura 2000. Sono oggetto di una valutazione ambientale strategica semplificata, tra l’altro, le modificazioni minori dei piani e dei programmi citati, ed i piani e i programmi che interessino, a livello comunale, zone di ridotta estensione.

[68]   Sono oggetto di una valutazione di impatto ambientale ordinaria i progetti di cui all’allegato I della legge 21/2013 (tra cui: industria estrattiva, industria energetica, progetti di infrastrutture, progetti di ingegneria idraulica e di gestione dell’acqua). Sono oggetto di una valutazione di impatto ambientale semplificata, tra gli altri, i progetti di cui all’allegato II (tra cui: agricoltura, silvicoltura, acquacultura e allevamento del bestiame, industria di prodotti alimentari, industria energetica, industria chimica, petrolchimica, tessile e della carta) ed i progetti non inclusi negli allegati I e II che possono interessare in maniera significativa, direttamente o indirettamente, gli spazi protetti della Rete Natura 2000.

[69]   I progetti di cui all’allegato I della legge 21/2013 possono concernere tra l’altro: industria estrattiva; industria energetica; industria siderurgica e mineraria, produzione e lavorazione di metalli; industria chimica, petrolchimica, tessile e della carta; progetti di infrastrutture; progetti di ingegneria idraulica e di gestione dell’acqua.

[70]   I criteri di cui all’allegato III della legge 21/2013 comprendono diversi aspetti relativi a: caratteristiche dei progetti; ubicazione dei progetti; caratteristiche dell’impatto potenziale.

[71]   I progetti di cui all’allegato II della legge 21/2013 possono comprendere tra l’altro: agricoltura, silvicoltura, acquacultura e allevamento del bestiame; industria di prodotti alimentari; industria energetica; industria chimica, petrolchimica, tessile e della carta; progetti di infrastrutture; progetti di ingegneria idraulica e di gestione dell’acqua.

[72]   Allo Stato è conferita la competenza generale in materia ambientale mentre le Comunità autonome possono ampliare o migliorare la legislazione statale. Ai sensi dell’art. 149 Cost. “1) Lo Stato gode di competenza esclusiva nelle seguenti materie: (…) 23) Legislazione di base in materia di difesa dell’ambiente, ferma restando la facoltà delle Comunità autonome di emanare ulteriori norme di salvaguardia”. L’art. 148 prevede che: “La Comunità autonoma potrà essere competente nelle seguenti materie: (…) 9) La gestione in materia di protezione dell’ambiente”.

[73]   Le attività soggette ad autorizzazione ambientale integrata di cui all’allegato I possono essere: impianti di combustione; produzione e trasformazione di metalli; industrie minerarie, industria chimica; gestione di rifiuti; industria del legno; industria tessile; industria del cuoio; industrie agroalimentari e del bestiame; consumo di solventi organici; industria del carbone; industria di conservazione del legno; trattamento delle acque; cattura di CO2.

[74]   Le attività soggette a licenza ambientale di cui all’allegato II possono essere: industrie energetiche/energia; produzione e trasformazione di metalli; industrie minerarie; industria chimica; gestione di rifiuti; industria della carta, cartone, sughero, legno e mobili; industria tessile; industria del cuoio; industrie agroalimentari e del bestiame; consumo di solventi; conservazione di materie e prodotti derivati; progetti di gestione dell’acqua.

[75]   Le condizioni per determinare l’inclusione delle attività nel regime della dichiarazione responsabile ambientale o della comunicazione di attività innocue di cui all’allegato III comprendono: rumore e vibrazioni; odori, fumi e/o gas; inquinamento atmosferico; radiazioni ionizzanti; incendi; manipolazione di sostanze pericolose o produzione di rifiuti pericolosi; esplosione per sovrappressione e/o deflagrazione; rischio di legionella.

[76]   Sono oggetti di una valutazione ambientale strategica ordinaria i piani e i programmi, e loro modifiche, adottati o approvati dall’amministrazione della Comunità autonoma di Aragona o da un ente locale della medesima Comunità, la cui elaborazione ed approvazione sono previste dalla legge, in determinati casi, quali ad esempio quelli che stabiliscono il quadro per l’autorizzazione futura di progetti suscettibili di essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale e che si riferiscano ad agricoltura, allevamento, silvicoltura, acquacoltura, pesca, energia, miniere, industria, trasporti, gestione di rifiuti, gestione di risorse idriche, telecomunicazioni, turismo, ordinamento del territorio urbano e rurale o di uso del suolo. Sono oggetto di valutazione ambientale strategica semplificata le modificazioni minori di piani e programmi ed i piani e programmi che stabiliscano l’uso a livello locale di zone di ridotto ambito territoriale.

[77]   Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale ordinaria, tra gli altri, i progetti compresi nell’allegato I (ad esempio: industria estrattiva, industria energetica, industria chimica, petrolchimica, tessile e cartaria, progetto di infrastrutture). Sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale semplificata i progetti inclusi nell’allegato 2, quando ciò sia deciso dall’organo ambientale (tra questi possono rientrare: agricoltura, silvicoltura, acquacoltura e allevamento, industria di prodotti alimentari, industria energetica, progetti di infrastrutture).

[78]   I progetti sottoposti a valutazione ambientale in zone ambientali sensibili sono quei progetti, pubblici o privati, consistenti nella realizzazione di opere, impianti o qualsiasi altra attività che, singolarmente o in combinazione con altri progetti, abbiano incidenza nelle zone ambientali sensibili e che non siano sottoposti al procedimento di valutazione di impatto ambientale o alla qualificazione ambientale. Tra le zone ambientali sensibili rientrano, ad esempio, gli spazi protetti della Rete Natura 2000, gli spazi naturali protetti ai sensi della normativa statale o della Comunità autonoma, l’ambito territoriale dei piani di gestione delle risorse naturali.

[79]   Sono sottoposte al regime dell’autorizzazione ambientale integrata gli impianti di titolarità pubblica o privata relativi ad attività industriali incluse nelle categorie di cui all’allegato IV e che raggiungono le soglie di capacità stabilite, con eccezione degli impianti o parte degli stessi utilizzati per ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti o processi. Tra le categorie di attività e impianti di cui all’allegato IV possono rientrare: impianti di combustione, produzione e trasformazione di metalli, industrie minerarie, industrie chimiche, gestione di rifiuti, industria del legno, industria tessile, industria del cuoio, industria del carbone, industria di conservazione del legno, cattura di CO2.

[80]   Sono sottoposte al regime di licenza ambientale di attività classificate la costruzione, il montaggio, lo sfruttamento, il trasferimento o la modifica sostanziale di attività classificate, di titolarità pubblica o privata, che siano considerate moleste, insalubri, nocive per l’ambiente o pericolose.

[81]   Il titolare dell’impianto o attività deve presentare al comune la richiesta di licenza di inizio attività accompagnata dalla documentazione che comprovi che le opere e le installazioni siano eseguite secondo quanto previsto nell’autorizzazione ambientale integrata o nella licenza ambientale di attività classificate. Tale documentazione deve comprendere: un certificato del tecnico direttore competente dell’esecuzione, eventualmente vistato dal relativo collegio professionale, in cui si specifica la conformità dell’impianto o attività con il progetto approvato e alle condizioni fissate nell’autorizzazione ambientale integrata o nella licenza ambientale di attività classificata, o un certificato emesso da un organismo di controllo autorizzato che comprovi il rispetto delle condizioni previste dall’autorizzazione ambientale integrata o dalla licenza ambientale di attività classificate; un atto da cui risulti che è stato comunicato ai lavoratori, o ai loro rappresentanti, di aver richiesto la licenza di inizio attività.

[82]   Alla disciplina delle emissioni acustiche dipendenti da attività lavorative provvedono essenzialmente la legge 31/1995 sulla prevenzione dei rischi lavorativi e il decreto 286/2006 sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi relativi all’esposizione al rumore.

[83]   I criteri per la determinazione dei diversi tipi di aree sono stati approvati in via regolamentare dal Governo (Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas), che ha definito gli obiettivi di qualità acustica applicabili a ciascun tipo di area. Il Governo fissa inoltre gli obiettivi di qualità relativi agli spazi abitabili degli edifici ad uso residenziale, ospedaliero, educativo o culturale e determina i valori limite di emissione e di immissione delle diverse fonti di emissione acustica.