Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||||
Titolo: | Legge di Stabilità 2016 - Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio | ||||
Riferimenti: |
| ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 360 Progressivo: 4 | ||||
Data: | 17/12/2015 | ||||
Descrittori: |
| ||||
Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||||
Altri riferimenti: |
|
Legge di
Stabilità 2016
Sintesi degli emendamenti approvati
dalla V Commissione Bilancio
A.C. 3444-A
dicembre 2015
Servizio
Studi
Tel.
06 6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 240/4
Servizio
del Bilancio
Tel.
06 6706-5790 - sbilanciocu@senato.it - @SR_Bilancio
Servizio
Studi
Dipartimento Bilancio
Tel. 06 6760-2233 -
st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Progetti di
legge n. 360/4
La
documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per
l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni
responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non
consentiti dalla legge.
I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia
citata la fonte.
NOTA
Il
presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati dalla V
Commissione Bilancio in sede referente.
Per ogni
emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il presentatore, la
data dell’approvazione e una breve sintesi dell'oggetto della modifica.
La numerazione rispetta quella del testo A.C. 3444-A all’esame dell’Aula.
I N D I C E
Oggetto |
A.S. 2111 |
A.S. |
A.C. 3444 |
A.C. 3444-A |
|
Risultati differenziali del bilancio dello Stato |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Gestioni previdenziali |
2 |
2 |
2-3 |
2-3 |
|
Albo dei dottori commercialisti |
|
|
|
3-bis |
|
Eliminazione aumenti accise e IVA |
3 |
3 |
4-6 |
4-6 |
|
Reddito atleti
professionisti |
|
|
|
6-bis |
|
Personale dell’amministrazione finanziaria |
|
3-bis |
7 |
7 |
|
Esenzione IMU
immobili in comodato d'uso |
|
|
|
8 |
|
Esenzione per l’abitazione principale, i macchinari
imbullonati, i terreni agricoli |
4, co. 1-15 |
4, co. 1-15 |
9-24 |
9-14 |
|
Finanziamento
delle unioni e fusioni di comuni e dei comuni a ristoro gettito TASI |
|
|
|
15-15-bis |
|
Modalità di
commisurazione TARI |
|
|
|
23-bis |
|
Determinazione dei fabbisogni standard |
|
|
|
24-bis- |
|
Vigilanza promotori finanziari |
|
|
|
24-octies -
24-vicies |
|
Termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali |
|
|
|
24- vicies semel |
|
Esenzioni Erasmus |
|
4, co. 15-bis |
25 |
25 |
|
Borse di studio |
|
4, co. 15-ter-quater |
26-27 |
26 |
|
Canone concordato |
|
4, co. 15-quinquies-sexies |
28-29 |
28-29 |
|
Imposta di registro 2 per cento |
|
4, co. 15-septies |
30 |
30 |
|
Detrazione
dell’IVA per acquisti unità immobiliare |
|
|
|
30-bis |
|
Ricomposizione fondiaria |
|
4-ter |
31 |
31 |
|
Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata |
|
|
|
31-bis |
|
Locazioni immobili uso abitativo. Patti contrari
alla legge |
|
4-bis |
32 |
32 |
|
Canone agevolato per associazioni sportive
dilettantistiche |
|
|
|
32-bis |
|
Riduzioni IRES |
5, co. 1-5 |
5, co. 1-5 |
33-37 |
33-37 |
|
Addizionale IRES per gli enti creditizi e finanziari |
|
|
|
33-bis- |
|
Esenzione IRAP in agricoltura e pesca |
5, co. 6-8 |
5, co. 6-8 |
38-40 |
38-40 |
|
Deduzioni IRAP |
|
|
|
40-bis |
|
Detrazioni fiscali per interventi di
ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili |
6 |
6 |
41-43 |
41,42, 43 |
|
Aspetti civilistici e fiscali della locazione
finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo |
|
|
|
42-bis- |
|
Incentivi
demolizione vecchi veicoli |
|
|
|
42-undecies42-duodecies |
|
Detrazioni per
interventi di efficienza energetica |
|
|
|
43-bis |
|
Edilizia popolare |
|
6-bis |
44-45 |
44-45 |
|
Ammortamenti |
7 |
7, co. 1-6-bis |
46-52 |
46-52 |
|
Misure per favorire la ripresa degli investimenti
nel Mezzogiorno |
|
|
|
52-bis- |
|
Estensione dell’esonero contributivo per assunzioni
a tempo indeterminato dell'anno 2017 nel mezzogiorno |
|
|
|
52-terdecies |
|
Regime fiscale di professionisti e imprese di
piccole dimensioni (minimi) |
8 |
8 |
53-55 |
53-55 |
|
Reddito soci cooperative artigiane ai fini IRPEF |
|
|
|
55-bis |
|
Regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni
ai soci |
9, co. 1-6 |
9, co. 1-6 |
56-61 |
56-61 |
|
Imposta sostitutiva beni immobili strumentali |
|
9, co. 6-ter |
62 |
62 |
|
Volontari dei vigili del fuoco |
|
9, co. 6-bis |
63 |
63 |
|
Deduzioni IRAP per i soggetti di minori dimensioni |
9, co. 7-8 |
9, co. 7-8 |
64-65 |
64-65-bis |
|
Emissione di note di credito IVA |
9, co. 9-10 |
9, co. 9-10 |
66-67 |
66-67 |
|
Estensione del reverse
charge |
|
|
|
67-bis |
|
Compensazione
cartelle esattoriali |
|
|
|
67-ter |
|
Accertamento
imposte sui redditi e IVA |
|
|
|
67-quater - 67-sexies |
|
Decorrenza riforma delle sanzioni amministrative
tributarie |
9, co. 11 |
9, co. 11 |
68 |
68 |
|
Rateazione
debiti tributari |
|
|
|
68-bis- |
|
Versamento da parte dei notai dei tributi riscossi |
|
9-bis |
69-70 |
69-70 |
|
Obbligo di comunicazione del PM all’Agenzia delle
entrate |
|
|
|
70-bis |
|
Operazioni con paesi black list |
|
|
|
70-ter-70-octies |
|
Modifiche al regime Patent Box |
|
|
|
70-novies |
|
Incentivazione
alla produzione di energia elettrica di impianti a biomasse, biogas e
bioliquidi |
|
|
|
70-decies - 70-duodecies |
|
Riduzione Canone Rai, contributi tv locali |
10 |
10 |
71-79 |
71-79-quinquies |
|
Destinazione
dei proventi da assegnazione delle frequenze in Banda 3.6-3.8 Ghz |
|
|
|
79-sexies- 79-septies |
|
Attuazione Accordo tra Italia e Santa Sede in
materia di radiodiffusione televisiva e sonora |
|
10-bis |
80-82 |
80-82 |
|
Trattamento fiscale somme derivanti da procedure di
risoluzione bancaria |
|
|
|
82-bis -
82-ter |
|
Contributi diritti d'uso delle frequenze televisive
in tecnica digitale |
|
|
|
82-quater
- 82-octies |
|
Risorse per la
proroga della convenzione con Radio radicale |
|
|
|
82-novies |
|
Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo
indeterminato |
11 |
11 |
83-86 |
83-86 |
|
Regime fiscale di somme, valori e servizi in favore
dei lavoratori dipendenti |
12 |
12 |
87-95 |
87, 88-95 |
|
Computo
congedo di maternità per i premi di produttività |
|
|
|
87-bis |
|
Misure per favorire l’efficacia e la sostenibilità
della strategia di valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata |
13, co. 1-3 |
13, co. 1-3 |
96-98 |
96-98 |
|
Fondo per le aziende sequestrate e confiscate |
13, co. 4-7 |
13, co. 4-7 |
99-102 |
99-102 |
|
Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati
pagamenti |
|
13-bis |
103-106 |
103-106 |
|
Aliquota contributiva lavoratori autonomi |
14, co. 1 |
14, co. 1 |
107 |
107 |
|
Fondo per lavoratori autonomi e articolazione
flessibile lavoro subordinato |
14, co. 2 |
14, co. 2 |
108 |
108 |
|
Congedo di paternità |
|
14-bis |
109 |
109 |
|
Piano straordinario
per la chiamata di professori universitari ordinari |
|
|
|
109-bis |
|
Chiamate dirette nelle università e reclutamento
straordinario di docenti universitari |
15 |
15, co. 1-6 |
110-115 |
110-115 |
|
Fondo per la formazione in scienze religiose |
|
|
|
115-bis- 115-ter |
|
Proroga di termini per lo svolgimento di funzioni
corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico in provincia di Palermo.
Contratti di lavoro a tempo determinato |
|
15, co. 6-bis |
116 |
116 |
|
Assunzioni e dotazioni organiche dei dirigenti
pubblici |
16, co. 1-6 |
16, co. 1-5 e 6 |
117-121, 123 |
117, 118-119, 123 |
|
Reclutamento dirigenti scolastici |
|
|
|
117-bis- |
|
Limitazione dei comandi di personale scolastico |
|
16, co. 5-bis |
122 |
122 |
|
Dotazioni organiche del Ministero dell’interno |
|
|
|
123-bis |
|
Vincoli finanziari per la contrattazione integrativa
degli enti territoriali |
16, co. 7 |
16, co. 7 |
124 |
124 |
|
Turn over nella P.A.. Personale
istituti enti di ricerca |
16, co. 8-9 |
16, co. 8-9 |
125-126 |
125-126 |
|
Assunzioni di personale degli enti locali |
|
|
|
126-bis |
|
Incremento del Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche |
|
|
|
126-ter- |
|
Mobilità e ricollocazione nella P.A. |
|
|
|
126-septies |
|
Compensi dei dipendenti nominati nei CDA società
partecipate |
16, co. 10 |
16, co. 10 |
127 |
127 |
|
Trattamento accessorio nella P.A. |
16, co. 11 |
16, co. 11 |
128 |
128 |
|
Finanziamento Parchi nazionali |
|
co. 11-bis |
129 |
129- |
|
Modifiche alla normativa su ricerca, prospezione e
coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (c.d. attività upstream) |
|
|
|
129-ter- |
|
Riduzione spese uffici di diretta collaborazione dei
Ministri |
16, co. 12 |
16, co. 12 |
130 |
130 |
|
Concorso carriera diplomatica |
16, co. 13 |
16, co. 13 |
131 |
131 |
|
Assunzioni di magistrati |
16, co. 14 |
16, co. 14 |
132 |
132 |
|
Finanziamento
collegi universitari |
|
|
|
132-bis |
|
Accesso dei giovani alla ricerca nelle università |
17, co. 1-4 |
17, co. 1-2, 2-bis-ter, 3-4 |
133-137 |
133-137 |
|
Stanziamento per la formazione specialistica dei
medici |
17, co. 5 |
17, co. 5 |
138 |
138 |
|
Contributi previdenziali per studenti universitari |
|
|
|
138-bis |
|
Risorse per il diritto allo studio universitario |
|
17, co. 5-septies |
139 |
139 |
|
Borse di studio figli delle vittime del terrorismo |
|
|
|
139-bis |
|
Finanziamento scuole paritarie |
|
17, co. 5-bis |
140 |
140 |
|
Personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti
progetti didattici internazionali |
|
|
|
140-bis |
|
Fondo acquisto libri di testo |
|
17, co. 5-ter |
141 |
141 |
|
Disposizioni in materia di rientro di lavoratori
dall’estero |
|
17, co. 5-quater |
142 |
142 |
|
Misure per la ricerca scientifica e tecnologica |
|
17, co. 5-quinquies |
143 |
143 |
|
Fondo ordinario università |
|
17, co. 5-octies |
144 |
144 |
|
Istituto
industrie artistiche di Pescara |
|
|
|
144-bis |
|
Soggetti salvaguardati dall’incremento dei requisiti
pensionistici |
18 |
18 |
145-154 |
145, 146-154 |
|
Decorrenza
trattamento pensionistico personale comparto scuola e AFAM |
|
|
|
145-bis |
|
Trattamento
previdenziale lavoratori esposti all'amianto |
|
|
|
154-bis- |
|
Massimale annuo della base contributiva e
pensionabile |
|
|
|
154-octies |
|
Disposizioni in materia di adeguamento delle pensioni
e di ammortizzatori sociali. Opzione donna |
19 |
19, co. 1, 1-bis, 2-6 |
155-161 |
155-156, 157,
158- 161, 161-ter-161-quater; 164-bis; 165-bis- 165-quater |
|
Cure parentali
per lav. autonome |
|
|
|
156-bis |
|
Contratti di
solidarietà espansivi |
|
|
|
157-bis |
|
Prestazioni
assistenziali agli eredi dei malati di mesotelioma da amianto |
|
|
|
161-bis |
|
Pensioni
poligrafici in CIG |
|
|
|
161-quinquies - |
|
Esclusione
penalizzazione trattamenti pensionistici anticipati |
|
|
|
161-octies - |
|
Invalidità |
|
19, co. 6-bis e 6-ter |
162-163 |
162-163 |
|
Danno
biologico |
|
|
|
163-bis |
|
Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga |
20, co. 1 |
20, co. 1 e 1-bis |
164-165 |
164-165 |
|
Trattamenti di
integrazione salariale |
|
|
|
165-bis–165-ter |
|
Contributo società Italia Lavoro Spa |
20, co. 2 |
20, co. 2 |
166 |
166 |
|
Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in
attività di volontariato a fini di utilità sociale |
|
20-bis |
167-171 |
167-171 |
|
Garante nazionale dei detenuti |
|
|
|
171-bis |
|
Art Bonus |
21, co. 1-2 |
21, co. 1-2 |
172-173 |
172-173 |
|
Credito di imposta
riqualificazione alberghi |
|
|
|
173-bis |
|
Risorse per interventi relativi a beni culturali e
paesaggistici |
21, co. 3 |
21, co. 3 |
174 |
174 |
|
Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel
settore della cultura |
|
|
|
174-bis –
174-sexies |
|
Organizzazione
MIBACT |
|
|
|
174-septies |
|
Assunzioni presso il MIBACT |
21, co. 4-6 |
21, co. 4-6 |
175-177 |
175-177 |
|
Credito di imposta a favore del cinema |
21, co. 7-9 |
21, co. 7-9 |
178-180 |
178-179, 180 |
|
Disposizioni
per favorire la creatività dei giovani autori |
|
|
|
179-bis |
|
Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali” |
21, co. 10 |
21, co. 10 |
181 |
181 |
|
Risorse per
investimenti nel settore della cultura |
|
|
|
181-bis e 181-ter |
|
Ricostruzione o riparazione delle chiese e degli
edifici religiosi |
|
21, co. 10-bis |
182 |
182 |
|
Finanziamento del Gran Premio d’Italia di Formula 1 |
|
21, co. 10-ter |
183 |
183 |
|
Finanziamento Scuola per l’Europa di Parma |
|
21, co. 10-quater-10-sexies |
184-186 |
184-186 |
|
Interventi per il turismo e gli istituti culturali |
22 |
22, co. 1-6 |
187-192 |
187, 188,
189-192 |
|
Risorse per
Matera |
|
|
|
187-bis e 187-ter |
|
Contratti di
turismo organizzato |
|
|
|
187-quater |
|
Istituti di
tutela cultura istriano dalmata |
|
|
|
188-bis |
|
Disposizioni per le fondazioni lirico-sinfoniche |
|
|
|
192-bis - 192-quater |
|
Risorse per le
accademie non statali di belle arti |
|
|
|
192-quinquies |
|
Festival cori
e bande |
|
|
|
192-sexies |
|
Contributo
straordinario alla fondazione EBRI (European Brain Research Institute |
|
|
|
192-septies |
|
Rimodulazione
risorse per iniziative a favore della minoranza slovena |
|
|
|
192-octies |
|
Interventi a tutela
del patrimonio storico e culturale esuli italiani dall'Istria, nonché a
favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia |
|
|
|
192-novies |
|
Siti di importanza comunitaria |
|
22, co. 6-ter |
193 |
193 |
|
Riqualificazione
coste Barletta Andria Trani |
|
|
|
193-bis |
|
Imprese della filiera nautica – marina resort |
|
22, co. 6-bis |
194 |
194 |
|
Tassa sulle
unità da diporto |
|
|
|
194-bis |
|
Riduzione
tassa ancoraggio transhipment |
|
|
|
194-ter |
|
Rimborsi IVA a
cittadini extra UE |
|
|
|
194-quater |
|
Finanziamento Istituti superiori di studi musicali |
|
22, co. 6-quater |
195 |
195 |
|
Promozione del made in Italy e attrazione degli
investimenti in Italia |
23, co. 1 |
23, co. 1 |
196 |
196 |
|
Sostegno all’internazionalizzazione del sistema
produttivo |
|
|
|
196-bis |
|
Piano di sviluppo piccoli satelliti e finanziamento
Istituto nazionale fisica nucleare |
|
|
|
196-ter e
196-quater |
|
Riduzione Fondo ordinario per gli enti di ricerca |
|
|
|
196-quinquies |
|
Finanziamento a favore dell'Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo |
23, co. 2 |
23, co. 2 |
197 |
197 |
|
Società Benefit |
|
23, co. 2-ter-2-undecies |
198-206 |
198-206 |
|
Stanziamento a beneficio degli italiani nel mondo.
Società Dante Alighieri e accademia lincei. Scuole italiane paritarie
all'estero |
|
23, co. 2-bis |
207 |
207 |
|
Lotta alla povertà |
24, co. 1-5 |
24, co. 1-5 |
208-212 |
208-212 |
|
Fondo per il contrasto della povertà educativa
minorile |
24, co. 6-9 |
24, co. 6-9 |
213-216 |
213-216 |
|
Eliminazione della preventiva comunicazione per
erogazioni liberali di derrate alimentari |
24, co. 10 |
24, co. 10 |
217 |
217 |
|
Associazione italiana
Croce Rossa |
|
|
|
217-bis e 217-ter |
|
Fondo per il sostegno alle persone con disabilità
grave |
25, co. 1 |
25, co. 1 |
218 |
218 |
|
Fondo per i
soggetti con disturbo dello spettro autistico |
|
|
|
218-bis 218-ter |
|
Finanziamento Ente nazionale protezione e assistenza
sordi |
|
25, co. 1-bis |
219 |
219 |
|
Contributo a
Eurispes |
|
|
|
219-bis |
|
Fondo per le non autosufficienze |
25, co. 2 |
25, co. 2 |
220 |
220 |
|
Persone con
disabilità grave |
|
|
|
220-bis |
|
Attività sportive per soggetti disabili |
|
25, co. 2-bis e ter |
221-222 |
221-222 |
|
Destinazione di quota del FSN alla cura di malattie
rare |
|
25, co. 2-quater |
223 |
223 e 223-bis |
|
Adozioni internazionali |
25, co. 3-5 |
25, co. 3-5 |
224-226 |
224-226 |
|
Fondo a tutela
del coniuge in stato di bisogno |
|
|
|
226-bis a 226-quater |
|
Piano
nazionale contro la tratta di esseri umani |
|
|
|
226-quinquies |
|
Contributo Associazione Nazionale Privi della Vista |
|
25, co. 5-bis |
227 |
227 |
|
Istituto
nazionale di genetica molecolare |
|
|
|
227-bis |
|
Contributi per biblioteche per ciechi o ipovedenti |
|
25, co. 5-ter-5-quater |
228-229 |
228-229 |
|
Misure per far fronte alle esigenze della
ricostruzione pubblica e privata connesse agli stati di emergenza |
26 |
26, co. 1-7 |
230-236 |
230-236 |
|
Ripresa del versamento dei tributi sospesi o
differiti |
|
|
|
236-bis - 236-quater |
|
Misure per il completamento della ricostruzione nei
territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo |
|
26, co. 7-bis–7-septies |
237-242 |
237-242 |
|
Misure per il completamento della ricostruzione nei
territori colpiti dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto |
|
26, co. 7-octies –7-decies |
243-245 |
243-245 |
|
Finanziamenti ai territori colpiti dal sisma in
Lombardia, Veneto e Emilia del maggio 2012 e istituzione di Zone franche in
alcuni comuni della Lombardia |
|
|
|
245-bis–245-quaterdecies |
|
Riapertura di termini per imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi eccezionali |
|
|
|
245-quinquiesdecies-245-sexiesdecies |
|
Pagamento rate
mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti |
|
|
|
245-septiesdecies |
|
Minori riduzioni del Fondo di solidarietà per i
comuni colpiti dal sisma |
|
|
|
245-duodevicies |
|
Risarcimento
ai familiari delle vittime di Sarno 1998 |
|
|
|
245-undevicies – 245-vicies sexies |
|
Rinnovi contrattuali |
27, co. 1-4 |
27, co. 1-4 |
246-249 |
246-247,
248-249 |
|
Comitati di
settore nella P.A. |
|
|
|
247-bis |
|
Parco nazionale dello Stelvio |
|
27, co. 4-bis |
250 |
250 |
|
Proroga dell’impiego del personale militare
appartenente alle Forze armate (Strade sicure) |
27, co. 5-6 |
27, co. 5-6 |
251-252 |
251-252 |
|
Personale di
polizia assegnato a operazioni di sicurezza e controllo del territorio |
|
|
|
252-bis |
|
Fondo per interventi nei territori della terra dei
fuochi |
27, co. 7 |
27, co. 7 |
253 |
253 |
|
Bonifica e
messa in sicurezza dei SIN |
|
|
|
253-bis |
|
Centro Euro
Mediterraneo per i cambiamenti climatici |
|
|
|
253-ter |
|
Servizi
antincendio negli aeroporti (profili tributari) |
|
|
|
253-quater |
|
Federazioni sportive nazionali |
27, co. 8 |
27, co. 8 |
254 |
254 |
|
Club Alpino
Italiano |
|
|
|
254-bis |
|
Fondo per i collegi arbitrali internazionali |
27, co. 9 |
27, co. 9 |
255 |
255 |
|
Autorizzazione di spesa per la celebrazione di
anniversari |
27, co. 10 |
27, co. 10 |
256 |
256 |
|
Contributi istituti culturali |
|
27, co. 10-quater |
257 |
257 |
|
Sospensione
procedimenti canoni demaniali marittimi |
|
|
|
257-bis |
|
Collegamenti marittimi di competenza della Regione
Sardegna |
|
27, co. 10-sexies |
258 |
258 |
|
Finanziamento collegamenti
aerei con la Sicilia |
|
|
|
258-bis |
|
Attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi
olimpici Torino 2006 |
|
27, co. 10-quinquies |
259 |
259 |
|
Proroga
contabilità speciale alluvione Veneto 2010 |
|
|
|
259-bis |
|
Rifinanziamento fondo per la produzione bieticolo-saccarifera |
|
27, co. 10-bis |
260 |
260 |
|
Proroga
programma Pesca e Acquacoltura |
|
|
|
260-bis |
|
Reparti operativi della Marina Militare |
|
27, co. 10-ter |
261 |
261 |
|
Rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli
impianti "nuovi entranti" |
|
|
|
261-bis |
|
Marina
Militare di Taranto strutture di pulizia |
|
|
|
261-ter |
|
Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata |
28 |
28, co. 1-6 e co.7-16 |
262-267 e 269-278 |
262-267 e
269-278 |
|
|
|
|
|
|
|
Contributi dei comuni alla locazione Caserme forze
dell’ordine |
|
28, co. 6-bis |
268 |
268 |
|
Riequilibrio
dei contratti pubblici di servizi e forniture ad esecuzione continuata o
periodica stipulati da un soggetto aggregatore |
|
|
|
278-bis |
|
Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento
di beni e servizi in materia di informatica nelle pubbliche amministrazioni |
29 |
29 |
279-288 |
279-288
(soppresso) |
|
Piani di rientro e riqualificazione degli enti del
Servizio sanitario nazionale |
30, co. 1-16 |
30, co. 1-16 |
289-304 |
289-304 |
|
Finanziamento
delle attività di monitoraggio e verifica dei piani di rientro regionali |
|
|
|
304-bis |
|
Monitoraggio, prevenzione e gestione del
rischio sanitario nonché procedure concorsuali riservate per l’assunzione di
personale precario del comparto sanità |
|
|
|
304-ter a 304-decies |
|
Aziende sanitarie uniche (ASU) |
30, co. 17-18 |
30, co. 17-18 |
305-306 |
305-306 |
|
Disposizioni in materia di acquisizione di beni e
servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale |
31 |
31 |
307-311 |
307-311 |
|
Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza
sanitaria |
32, co. 1-13 |
32, co. 1-13 |
312-324 |
312-324 |
|
Assistenza e
cure termali |
|
|
|
324-bis e
324-ter |
|
Livello di finanziamento del SSN |
32, co. 14 |
32, co. 14 |
325 |
325 |
|
Farmaci innovativi |
|
32, co. 14-bis-14-ter |
326-327 |
326-327 |
|
Revisione dell’uso dei medicinali |
|
32-bis |
328-330 |
328-330 |
|
Acquisto di prestazioni di assistenza
ospedaliera ed ambulatoriale |
|
|
|
330-bis - 330-septies |
|
Fondo
per il progetto genomi Italia |
|
32-ter |
331-332 |
331-332 |
|
Assegnazione
risorse al Centro nazionale
trapianti |
|
|
|
332-bis |
|
Assegnazione
risorse per attività di coordinamento della rete trasfusionale |
|
|
|
332-ter |
|
Assegnazione
risorse per assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le Residenze per
l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) |
|
|
|
332-quater |
|
Gaslini |
|
|
|
332-quinquies |
|
Indennizzi danneggiati trasfusioni |
|
|
|
332-sexies |
|
Riduzioni
delle dotazioni di bilancio dei Ministeri |
33, co. 1 |
33, co. 1 |
333 |
333 |
|
Riduzione
di stanziamenti per la Presidenza del Consiglio |
33, co. 2 |
33, co. 2 |
334 |
334 |
|
Soppressione
dell’Unità tecnica finanza di progetto |
|
|
|
334-bis |
|
Personale
impiegato nelle attività di protezione civile |
|
|
|
334-ter |
|
Riduzione
risorse CAAF |
33, co. 3 |
33, co. 3 |
335 |
335 |
|
Riduzione
dello stanziamento dell’8 per mille IRPEF di pertinenza statale |
33, co. 4 |
33, co. 4 |
336 |
336 |
|
Abolizione
rimborso regioni oneri carburante a prezzi ridotti nelle zone di confine |
33, co. 5 |
33, co. 5 |
337 |
337 |
|
Compartecipazione all'IVA regioni confine |
|
|
|
337-bis |
|
Cessazione
di indennizzi di usura delle strade per le Regioni a statuto speciale |
33, co. 6 |
33, co. 6 |
338 |
338 |
|
Accertamento violazioni Codice della Strada |
|
|
|
338-bis |
|
Risorse
destinate agli enti locali siciliani per l'accoglienza dei migranti |
|
33, co. 6-bis |
339 |
339 |
|
Proroga adempimenti tributari Lampedusa |
|
|
|
339-bis |
|
Personale del Ministero dell'interno (Lavoro
straordinario) |
|
|
|
339-ter |
|
Fondo
per la riduzione della pressione fiscale |
33, co. 7 |
|
340 |
340 |
|
Limite
di spesa per il due per mille ai partiti politici |
33, co. 8 |
|
341 |
341 |
|
Zone
franche urbane |
33, co. 9-10 |
|
342-343 |
342-343 |
|
Norme
sul finanziamento statale degli istituti di patronato e di assistenza sociale |
33, co. 11 |
|
344 |
344-344-bis |
|
Scioglimento e commissariamento istituti di
patronato |
|
|
|
344-ter |
|
Riduzione
delle spese di funzionamento degli enti pubblici previdenziali |
33, co. 12 |
|
345 |
345 |
|
Riduzioni
e altre previsioni, relative al Ministero della giustizia |
33, co. 13-17 |
|
346-352 |
346-347,
348-352 |
|
Indennità di trasferta ai magistrati DNA |
|
|
|
347-bis e 347-ter |
|
Credito d'imposta spese di negoziazione
assistita |
|
|
|
352-bis |
|
Riduzione
dei contributi a organismi internazionali |
33, co. 18 |
|
353 |
353 |
|
Gruppo Pompidou |
|
|
|
353-bis |
|
Incremento
della tariffa consolare |
33, co. 19-20 |
|
354-355 |
354, 355 |
|
Rappresentanze diplomatiche e consolari |
|
|
|
354-bis |
|
Destinazione
entrate dismissioni immobiliari del MAECI |
33, co. 21 |
|
356 |
356 |
|
Risparmi
di spesa per il personale docente delle scuole italiane all’estero |
33, co. 22 |
|
357 |
357 |
|
Acquisizione
all’erario di risorse per supplenze brevi non utilizzate dalle scuole |
33, co. 23 |
|
358 |
358 |
|
Acquisizione
all’erario di risorse ex IRRE |
33, co. 24 |
|
359 |
359 |
|
Acquisizione
all’entrata del bilancio di risorse per l’edilizia universitaria |
33, co. 25-27 |
|
360-362 |
360-362 |
|
Trasporto
regionale marittimo nelle regioni Campania e Lazio |
33, co. 28 |
|
363 |
363 |
|
Sistemi
informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti |
33, co. 29 |
|
364 |
364 |
|
Contratto
di lavoro del trasporto pubblico locale |
33, co. 30 |
|
365 |
365 |
|
Soppressione
di contributi a imprese armatoriali |
33, co. 31 |
|
366 |
366 |
|
Dismissione
immobili difesa |
33, co. 32 |
|
367 |
367 |
|
Divieto acquisto autovetture per la PA |
|
|
|
367-bis |
|
IVA
super-ridotta pubblicazioni |
33, co. 33 |
|
368 |
368 |
|
Fondo
per interventi strutturali di politica economica |
33, co. 34 |
|
369 |
369 |
|
Rifinanziamento Fondo per far fronte ad esigenze
indifferibili in corso di gestione |
|
33, co. 34-bis |
370 |
370 |
|
Progettazione di ciclovie turistiche, ciclostazioni
ed interventi per la ciclabilità cittadina |
33, co. 35-36 |
|
371-372 |
371-372 |
|
Fondo sviluppo
attività innovative |
|
|
|
371-bis -371-quater |
|
Disposizioni in materia di autotrasporto, trasporto
intermodale e trasporto ferroviario |
|
|
|
372-bis a
372-duodecies |
|
Accordi tra ANAS e regioni per la gestione di strade
escluse dalla rete stradale nazionale |
|
|
|
372-terdecies |
|
Riorganizzazione Scuola nazionale
dell’amministrazione - SNA |
33, co. 37 |
|
373 |
373 |
|
Struttura didattico residenziale del Ministero
dell'interno |
|
33, co. 37-bis |
374 |
374 |
|
Incorporazione della Società Istituto Sviluppo
Agroalimentare S.p.A.- Isa- e della Società Gestione Fondi per
l’Agroalimentare S.r.L.- SGFA- nell’Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare- ISMEA |
33, co. 38-43 |
|
375-380 |
375-380 |
|
Piano sviluppo
sistema informatico delle produzioni agricole |
|
|
|
380-bis |
|
FORMEZ PA |
33, co. 44 |
|
381 |
381 |
|
(Osservatorio per i servizi pubblici locali) |
33, co. 45 |
|
|
|
|
Trasformazione della Cassa conguaglio |
33, co. 46 |
|
382 |
382 |
|
Concessionari
di grandi derivazioni idroelettriche |
|
|
|
382-bis |
|
Limiti ai compensi degli amministratori delle
società a controllo pubblico |
33, co. 47-51 |
|
383-387 |
383-387 |
|
Continuità dei lavori per la linea ferroviaria
Torino-Lione |
|
|
|
387-bis |
|
Contratto di Programma con l’ENAV |
|
|
|
387-ter |
|
Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e
Province autonome |
34 |
|
388-392 |
388-392 |
|
Ulteriori disposizioni per regioni e province
autonome |
|
|
|
392-bis
392-octies |
|
Regole di contabilità per Regioni per anticipazioni
di liquidità |
|
34-bis, co. 1-10 |
393-402 |
393-402 |
|
Interventi in materia di spesa farmaceutica |
|
34-bis, co. 11-12 |
403-404 |
403-404 |
|
Misure straordinarie di gestione, sostegno e
monitoraggio di imprese esercenti attività sanitaria per il SSN |
|
34-bis, co. 13 |
405 |
405 |
|
Abrogazione del decreto legge n. 179 del 2015 |
|
34-bis, co. 14 |
406 |
406 |
|
Trasporto pubblico locale
nella Regione Campania |
|
|
|
406-bis |
|
Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali |
35 |
|
407-412, 415-429 |
407-412,
415-429 |
|
Piano di riequilibrio
pluriennale |
|
|
|
412-bis
-412-ter |
|
Spese degli
enti locali per bonifiche ambientali conseguenti ad attività minerarie |
|
|
|
412-quater |
|
Scuole innovative INAIL |
|
35, co. 6-bis |
413-414 |
413-414 |
|
Esclusioni dai
saldi per le Regioni |
|
|
|
429-bis e 429-ter |
|
Disposizioni in materia di enti locali |
|
|
|
429-quater-429-sexies |
|
Aumenti di capitale |
|
|
|
429-septies |
|
Risorse per
comuni Venezia, Chioggia e Cavallino |
|
|
|
429-octies |
|
Assoggettamento al regime di Tesoreria Unica delle
Autorità amministrative indipendenti |
36 |
|
430-434 |
430-434 |
|
Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle
Università e degli Enti di ricerca |
37 |
|
435-437 |
435-437 |
|
Spese sostenute da Roma Capitale per il Museo della
Shoa |
|
37, co. 3-bis |
438 |
438 |
|
Commissario
per il piano di rientro di Roma Capitale |
|
|
|
438-bis -
438-quater |
|
Contributo alle Province e Città metropolitane |
38, co. 1 |
|
439 |
439 |
|
Gestione contabile e finanziaria delle province e
delle città metropolitane |
|
|
|
439-bis –
439- novies |
|
Fondo
nazionale della montagna |
|
|
|
439-octies |
|
Contributo a Campione d’Italia |
|
|
|
439-decies |
|
Personale delle Province |
38, co. 2-10 |
|
440-448 |
440-448 |
|
Riqualificazione
del personale dell'amministrazione giudiziaria |
|
|
|
447-bis |
|
Trasferimento partecipazioni azionarie società
connesse a Expo |
|
|
|
448-bis |
|
Stabilizzazione
di personale regionale |
|
|
|
448-ter |
|
Disposizioni in tema di ragionevole durata del
processo |
39 |
39, co. 1-3 |
449-451 |
449-451 |
|
Compensazione
fiscale per gli avvocati |
|
|
|
449-bis- |
|
Disposizioni
in materia di spese di giustizia |
|
|
|
451-bis a 451-sexies |
|
Esecuzione
sentenze Corte di Giustizia UE |
|
|
|
451-septies |
|
Recupero accise |
|
39, co. 3-bis |
452 |
452 |
|
Percorso
tutela vittime di violenza |
|
|
|
452-bis |
|
Norme per l’accelerazione degli interventi
cofinanziati |
40, co. 1-12 |
|
453-464 |
453-464 |
|
Completamento interventi cofinanziati 2007-2013 |
40, co. 13 |
|
465 |
465 |
|
Sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti
per la realizzazione di interventi e programmi pubblici e norme sul
funzionamento del CIPE |
|
|
|
465-bis |
|
(Interventi alluvioni) |
|
39, co. 13-bis |
stralciato |
|
|
Approvazione di variante urbanistica o espletamento
di procedure VAS o VIA nell’ambito della programmazione del FSC |
|
39, co. 13-ter–13-quinquies |
466-468 |
466-468 |
|
Fondo per il recepimento della normativa europea |
40, co. 14 |
|
469 |
469 |
|
Interventi a
favore dello sviluppo delle aree interne del paese |
|
|
|
469-bis e 469-ter |
|
Sentenze della Corte di giustizia UE: oneri
finanziari e poteri di rivalsa |
40, co. 15 |
|
470 |
470 |
|
Sentenze della Corte di Giustizia UE: poteri
sostitutivi |
40, co. 16 |
|
471 |
471 |
|
Attività di
bonifica e messa in sicurezza SIN "Bussi sul Tirino" |
|
|
|
471-bis |
|
Assunzioni
personale Min Ambiente |
|
|
|
471-ter |
|
Risorse proprie bilancio UE |
40, co. 17 |
|
472 |
472 |
|
Adeguamento per via regolamentare di atti
dell'Unione europea |
|
39, co. 17-ter |
473 |
473 |
|
Equiparazione liberi professionisti alle PMI per
l’accesso ai fondi europei |
|
39, co. 17-bis |
474 |
474 |
|
Investimenti europei e Istituto nazionale di promozione |
41 |
|
475-482 |
475-482-bis |
|
Fondo di garanzia infrastrutture TERNA |
|
41-bis |
483-488 |
483-488 |
|
Disposizioni per il finanziamento investimenti
ambientali e tecnologici |
42, co. 1 |
|
489 |
489 |
|
Riassegnazione
di somme non impegnate derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas
serra |
|
|
|
489-bis |
|
Fondo
discariche abusive |
|
|
|
489-ter |
|
Criteri per l’accesso al Fondo di garanzia per le
PMI per le imprese fornitrici |
|
42, co. 1-bis |
490 |
490 |
|
Programmi di amministrazione straordinaria |
42, co. 2 |
|
491 |
491 |
|
Riproducono il contenuto del decreto-legge n. 183
del 2015: risoluzione della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca
delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società
cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa |
|
|
|
491-bis -
491-quaterdecies |
|
Fondo di solidarietà in favore degli investitori |
|
|
|
491-quinquiesdecies |
|
Fondo per progetti di innovazione tecnologica per
impianti, macchine e attrezzature agricole, nonché rinnovo parco autobus |
43, co. 1-4 |
|
492-495 |
492-495 |
|
Rinnovo parco autobus e commissariamento
dell’azienda Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici |
43, co. 5 |
|
496 |
496 e 496-bis |
|
Disciplina e risorse del contratto di programma
ANAS. Interventi straordinari |
|
|
|
496-ter -
496-decies |
|
Garanzie pubbliche |
44 |
|
497-499 |
497-499-bis |
|
Fondo di risoluzione unico |
|
|
|
499-ter –
499-octies |
|
Incentivi alle
imprese delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sicilia e Sardegna |
|
|
|
499-novies – 499-decies |
|
Proroga della rideterminazione del valore dei
terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa |
45 |
|
500-510 |
500-510 |
|
Circolazione del contante |
46 |
|
511-514 |
511-514 |
|
Pagamenti
elettronici |
|
|
|
512-bis |
|
Emolumenti
delle PPAA superiori a 1000 euro |
|
|
|
514-bis |
|
Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al
settore agricolo e coperture |
47, co. 1-10 |
|
515-523 |
515-523 |
|
Agevolazioni
piccola proprietà contadina |
|
|
|
515-bis |
|
Compensazione
IVA sulle carni |
|
|
|
516 |
|
Esenzione
accisa produzione energia elettrica da fonti rinnovabili per le imprese |
|
|
|
518-bis |
|
(IVA sul pellet) |
47, co. 11 |
|
soppresso |
|
|
Esenzione
imposte per atti relative a controversie sui masi chiusi |
|
|
|
523-bis |
|
Disposizioni in materia di giochi |
48 |
|
524-535 |
524- |
|
Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione
precompilata |
49 |
|
536-542 |
536-542-bis |
|
Clausola di salvaguardia relativa alla voluntary
disclosure |
50 |
|
543-544 |
543-544 |
|
Istituzione di una aliquota IVA al 5 per cento |
|
50-bis |
545-547 |
545-547 |
|
Contrasto evasione fiscale nel settore degli
autoveicoli |
|
50-ter |
548 |
548 |
|
Risorse per il comparto difesa, sicurezza e soccorso
pubblico |
|
|
|
548-bis a
548-septies.1 |
|
Programma per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie |
|
|
|
548-octies - |
|
Card per acquisti culturali per i giovani |
|
|
|
548-terdecies
- |
|
Esclusione
della Fondazione MAXXI dal contenimento delle spese |
|
|
|
548-quaterdecies.1 |
|
Credito d’imposta per sistemi di videosorveglianza |
|
|
|
548-quinquiesdecies |
|
Contributo all’Organizzazione europea per le
ricerche astronomiche nell’emisfero australe |
|
|
|
548-sexiesdecies |
|
Credito d’imposta strumenti musicali |
|
|
|
548-septiesdecies |
|
Due per mille per associazioni culturali |
|
|
|
548-duodevicies |
|
Assunzioni
straordinarie nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo
della Guardia di finanza |
|
|
|
548-undevicies |
|
Trattamento
fiscale contributi volontari ai consorzi obbligatori |
|
|
|
548-vicies–548-vicies bis |
|
Assunzioni
Agenzia Dogane e Monopoli |
|
|
|
548-vicies ter |
|
Contributo
CONI per Olimpiadi a Roma |
|
|
|
548-vicies quater |
|
Clausola di salvaguardia Regioni statuto speciale |
|
50-quater |
549 |
549 |
|
Tabelle A e B |
51, co. 1 |
|
550 |
550 |
|
Tabella C |
51, co. 2 |
|
551 |
551 |
|
Tabella E (Vedi tabella che segue) |
51, co. 3 e 5 |
Nuova Voce |
552 e 554 |
552 e 554 |
|
Tabella D |
51, co. 4 |
|
553 |
553 |
|
Copertura finanziaria della legge di stabilità |
51, co. 6 |
|
555 |
555 |
|
Entrata in vigore |
52 |
|
556 |
556 |
|
Emendamenti al disegno di legge di stabilità 2015 (A.C. 3444-A)
approvati dalla V Commissione Bilancio
Articolo 1, comma 1 - Modifica dei saldi
differenziali per interventi in materia di sicurezza e cultura
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.1 |
Governo |
|
14.12 |
Modifica l’allegato n.1 del comma 1, modificando per
l’anno 2016 i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del
ricorso al mercato previsti nel comma
1 , allegato n. 1, del disegno di legge di stabilità, aumentandoli entrambi per l’importo di
3.400 milioni di euro. Conseguentemente, il saldo netto da finanziare
passa da -32.000 a -35.400 milioni ed il ricorso al mercato sale da 275.000 a
278.400 milioni. Il
peggioramento dei risultati differenziali espressi dai due saldi deriva da
quanto dichiarato dal governo nel corso della seduta del 13 dicembre,
contestualmente alla proposta emendativa in esame, con la quale il Governo dichiara di volersi avvalere
da subito degli ulteriori margini
finanziari prefigurati nella Relazione al Parlamento inviata alle Camere
unitamente alla Nota di aggiornamento al DEF 2015 ed approvata con
risoluzione di ciascuna Camera l’8 ottobre scorso. In tale Relazione, si
rammenta, si rappresentava l’intenzione da parte del Governo di includere nei
saldi anche le spese connesse al
fenomeno dell’immigrazione, per un
importo equivalente a 0,2 punti di Pil,
conseguendone un innalzamento dell’indebitamento netto 2016 dal livello del 2,2 per cento del Pil a quello del 2,4 per cento. In riferimento
alle nuove risorse che si rendono
in tal modo utilizzabili, l’emendamento
dispone una serie di interventi modificativi o aggiuntivi rispetto ad
altre disposizioni del disegno di legge, con effetti complessivi di maggiore
spesa nel 2016 sul saldo netto da finanziare pari a circa 2.600 milioni e
pari a circa 3.100 milioni sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. Tali interventi sono rintracciabili nei commi
successivi, con riferimento all’emendamento 1.1 Governo. |
Articolo 1, comma 3-bis – Albo dei dottori commercialisti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
2.6 |
Di Gioia |
Misto |
10.12 |
Aggiunge il
comma 3-bis che dispone l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e
periti commerciali, degli esperti contabili iscritti alla Sezione B dell'Albo
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la libera
professione con carattere di continuità. Si ricorda che
per l’iscrizione alla richiamata Sezione B è necessario il possesso di una
laurea nella classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione
aziendale o nella classe delle lauree in scienze economiche e il superamento
dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione. |
Articolo 1, comma 6-bis – Reddito atleti professionisti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
3.46 |
Relatori |
|
14.12 |
Aggiunge il
comma 6-bis volto escludere
dal reddito da lavoro dipendente - per gli atleti professionisti – una quota del costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive
professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le
prestazioni sportive degli atleti medesimi. |
Articolo 1, comma 7 – Dipendenti dell’amministrazione economico-finanziaria
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
50-ter.5 NF |
Nicoletti |
PD |
15.12 |
Modifica il
comma 7, estendendo il riconoscimento economico e
funzionale ai dipendenti dell’amministrazione economico-finanziaria (incluse le
agenzie fiscali) ai quali sono state affidate le mansioni della terza area
anche a coloro i quali sono stati assunti all’esito di concorsi banditi in
applicazione del CCNL di comparto del quadriennio 2002-2005 (oltre al
quadriennio 1998-2001). |
Articolo 1, commi 4–24 – Esenzione per l’abitazione principale, i macchinari
imbullonati, i terreni agricoli
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
*4.119 NF *4.110 NF |
Librandi Sammarco |
SCPI AP |
15.12 |
Modifica il comma 8, al fine di
introdurre una riduzione del cinquanta per cento della base imponibile IMU (in luogo
dell’esenzione introdotta dal Senato)
per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori. Il beneficio
si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo
immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente
nello stesso comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato. Al
contempo si estende detto beneficio
anche al caso in cui il comodante,
oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un
altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso). Conseguentemente, si modifica il comma 15 aumentando la
dotazione del fondo di solidarietà
comunale da 3.746,75 a 3.767,45
milioni di euro per il 2016. Modifica il comma 16, innalzando da
85.478 a 85.978 milioni di euro le
somme corrispondenti al minore
accantonamento, necessario alla compensazione del gettito IMU e TASI
derivante dalle agevolazioni sulle imposte immobiliari contenute nel
provvedimento in esame, in favore dei comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta
a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale. Modifica il comma 369, riducendo il Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di 21.2 milioni di euro a decorrere
dal 2016. |
4.132 |
Fragomeli |
PD |
7.12 |
Aggiunge il
comma 23-bis con il quale è prorogata
per gli anni 2016 e 2017 la modalità
di commisurazione della TARI
da parte dei comuni sulla base di un
criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie
ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e
alla tipologia di attività svolte) e non
sull’effettiva quantità di rifiuti
prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi
inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE). E’
inoltre differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a
decorrere dal quale il comune deve
avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard. A tal fine sono
modificati i commi 652 e 653 della legge di stabilità per il 2014 (articolo 1
della legge n. 147 del 2013). |
4.258 |
Governo |
|
12.12 pom. |
Sostituisce i commi 23 e 24. Con
le modifiche al comma 23 si sospende, per l’anno 2016, l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e
le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, in luogo di
vietare la deliberazione di tali aumenti. Si chiarisce inoltre che detti
aumenti sono rapportati ai livelli di aliquote applicabili per l’esercizio
2015 (anziché essere comparati ai livelli di aliquote deliberate, entro la
data del 30 luglio 2015, per l'esercizio 2015). In tal modo, la sospensione degli aumenti di aliquote
riguarda anche gli enti che hanno già deliberato in tal senso all’entrata in
vigore della legge di stabilità in esame. Il novellato comma
24 mantiene ferma la possibilità per i comuni, per il 2016, di maggiorare
dello 0,8 per mille l’aliquota TASI per gli immobili non esentati. Con le
modifiche in esame si elimina la condizione, prevista nell’originario comma
24, secondo la quale tale aumento doveva essere stato deliberato, per l'anno
2015, entro il 30 settembre 2015 e nel rispetto dei vincoli posti dalla legge
di stabilità 2014. Viene
richiesta tuttavia una espressa delibera del Consiglio comunale. Per
effetto delle modifiche in commento, inoltre, viene espunta la disposizione
che, con riferimento al 2015, manteneva come valide le deliberazioni relative
a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30
settembre 2015, ove fossero state espletate le procedure di pubblicazione
previste dalla legge. |
Articolo 1, comma 15 – Finanziamento
delle unioni e fusioni di comuni e dei comuni a ristoro gettito TASI
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.9 NF |
Fanucci |
PD |
10.12 |
Modifica il comma 15 inserendo
la lettera a-bis), la quale
è volta a rendere permanente la destinazione di quota parte delle
risorse del Fondo di solidarietà in
favore delle unioni e delle fusioni di
comuni, già prevista per il triennio 2014-2016 nell’importo complessivo
di 60 milioni. In particolare, anche per gli esercizi successivi al 2016, la
norma dispone la destinazione di 30 milioni di euro ad incremento del
contributo spettante alle unioni di
comuni (previsto ai sensi dell'art.
53, co. 10, della legge n. 388/2000) e di 30 milioni di euro ai comuni istituiti a seguito di fusione,
ai sensi dell'articolo 20 del D.L. 6
luglio 2012, n. 95 (cd. decreto spending review). A tal fine è
modificata la lettera a) del comma 381-ter,
della legge n. 147/2012, che reca la disciplina del Fondo di solidarietà
comunale. Aggiunge il
comma 15-bis, con il quale viene aumentato il contributo straordinario attualmente previsto
dall’articolo 20 del D.L. n. 95 del 2012 per i comuni che danno luogo alla fusione. Attualmente, la disposizione
riconosce a tali comuni un contributo commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno
2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque
non superiore a 1,5 milioni di euro. L’emendamento aggiunge un comma 1-bis nel quale si dispone che a decorrere dal 2016 il contributo in questione sia commisurato al
40 per cento dei trasferimenti
erariali del 2010 (in luogo dell’attuale 20), innalzando inoltre a 2 milioni
il sopradetto limite di 1,5 milioni. La modifica rinvia inoltre ad un DM
Interno le modalità di riparto del contributo, stabilendo poi alcuni
specifici criteri di riparto nei casi in cui il fabbisogno ecceda – ovvero in
cui risulti inferiore – alle disponibilità finanziarie. |
4.101 NF |
Guidesi |
LNA |
14.12 |
Modifica il comma 15 lettera
e), introducendo la previsione che assicura un accantonamento di 80 milioni di euro a decorrere dal
2016 a valere sul Fondo di solidarietà comunale, da ripartire tra i comuni
per i quali le risorse assegnate a titolo di Fondo di solidarietà non
assicura il ristoro di un importo equivalente del gettito TASI ad aliquota di base sull’abitazione
principale. Il riparto dei suddetti 80 milioni è finalizzato a garantire
a ciascun comune l’equivalente del gettito ad aliquota base della TASI
sull’abitazione principale. |
Articolo 1, commi 24-bis-24-septies - Determinazione dei fabbisogni standard
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.257 0.4.257.1 NF |
Governo Guidesi |
LNA |
12.12 pom. |
L’emendamento
interviene sulla procedura per l’approvazione
delle note metodologiche e dei fabbisogni standard prevista dal decreto
legislativo n.216 del 2010, emanato in attuazione della legge delega n.42 del
2009 sul federalismo fiscale. A tal fine l’emendamento medesimo inserisce
i commi da 24-bis a 24-septies per semplificare ed accelerare la
suddetta procedura, anche disponendo la soppressione
dell’attuale Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo
fiscale (Copaff), sostituita da un
nuovo organo, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) e, conseguentemente, modifica il comma 15, lettera d) del
disegno di legge in esame. In
particolare: §
si istituisce presso il
Ministero dell’economia e delle finanze la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) di cui al D.Lgs. n. 216/2010,
senza oneri per la finanza pubblica: essa si avvale delle strutture del
Ministero medesimo, ed ai suoi componenti, in numero di undici (di cui uno
con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Consiglio, tre (in
luogo di quattro, ai sensi del subem. 0.4.257.1) dal ministro dell’economia e
finanze, uno ciascuno dai Ministri dell’interno e degli affari regionali, uno
dall’ISTAT, tre dall’ANCI ed uno designato in rappresentanza delle regioni
(0.4.257.1) non sono corrisposte né indennità né rimborsi spese (commi 24-bis e 24-ter); § stabilisce che le metodologie predisposte ai fini dell’individuazione dei
fabbisogni e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard possano essere sottoposte anche separatamente alla CTFS,
per esser poi inviate alle strutture competenti, vale a dire dalla Società
Soluzioni per il sistema economico-Sose alla Ragioneria generale dello Stato
ed al Dipartimento delle finanze e che, conseguentemente, la nota
metodologica ed il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia possano
essere adottati con D.P.C.M. anche
separatamente: ciò diversamente da quanto ora previsto, in cui si
provvede con un unico D.P.C.M, su cui si esprimono con proprio parere sia la Commissione bicamerale
per l’attuazione del federalismo fiscale che le Commissioni bilancio di
ciascuna Camera. Si prevede inoltre che tale parere sia richiesto solo per le Note metodologiche, e non più
per l’adozione dei fabbisogni standard (commi
24-quater e 24-quinquies); § dispone la
soppressione della Copaff, disponendo contestualmente che le funzioni residue
delle stessa quale segreteria tecnica della Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica siano trasferiti presso la Conferenza
Unificata di cui al D.Lgs. n. 281 del 1997 (presso la quale opera la Copaff
medesima). In relazione a
tali modifiche, l’emendamento modifica altresì
il comma
15, lettera d), n. 2, ove si dispone che per l’anno 2016, ai fini del
riparto del Fondo di solidarietà comunale, saranno utilizzati i fabbisogni standard approvati entro
il 31 marzo 2016 dalla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard ora istituita. |
Articolo 1, commi 24-octies-24-vicies - Sistema di
vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.118 NF |
Sottanelli Librandi |
SCPI SCPI |
14.12 |
Introduce i commi da 24-octies a 24-vicies, volti a riformare il sistema
di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari mediante
modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF). Si prevede
l'istituzione di un Albo unico gestito da un Organismo con personalità
giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione: l'attuale
Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (APF) viene trasformato nel nuovo Organismo
per la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari. All’interno
dell’Albo unico sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di
attività svolta dai soggetti, che assumono le seguenti denominazioni: § consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (attuali promotori finanziari: art. 31 TUF); § persone fisiche consulenti finanziari autonomi (attuali consulenti finanziari: art. 18-bis TUF); § società di consulenza finanziaria (attuali società di consulenza finanziaria art. 18-ter TUF); A tale Organismo sono trasferite le funzioni di vigilanza e
sanzionatorie attualmente esercitate dalla Consob sui promotori finanziari e
sui consulenti finanziari. Si prevede una disciplina regolamentare della
Consob, emanata congiuntamente all’Organismo suddetto, per definire le
modalità operative e la data di avvio sia dell'albo che della vigilanza da
parte dell'organismo preposto. Resa ferma la vigente disciplina previdenziale
applicabile ai promotori finanziari. Si provvede inoltre alla revisione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la
clientela. Viene rimessa alla Consob la disciplina delle modalità per
assicurare l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale
attraverso l'istituzione di un apposito
organo i cui componenti sono da essa nominati, a partecipazione
obbligatoria, in grado di assicurare la rapida, economica soluzione delle
controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela in
assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prevede che l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari
sia subordinata al versamento di una tassa
sulle concessioni governative. Tale tassa è dovuta per le iscrizioni
successive alla data di entrata in vigore della norma. |
Articolo 1, comma 24-vicies semel – Termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4.259 |
Relatori |
|
14.12 |
Aggiunge il
comma 24-vicies semel, con il quale, con norma interpretativa, si precisa
che tale termine, ora stabilito dal DM Interno del 13 maggio 2015 al 30 luglio 2015, debba intendersi riferito al 31 luglio, in quanto
ultimo giorno del mese. |
Articolo 1, comma 30-bis– Detrazione dell’IVA per acquisti unità immobiliare
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
*4-quater.10 NF |
Matarrese |
SCPI |
15.12 |
Aggiunge il
comma 30-bis, il quale prevede una detrazione dall’IRPEF del 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA sull’acquisto
effettuato entro il 2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute
dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50 per cento
dell’imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali. Conseguentemente, modifica il
comma 369, riducendo il Fondo per interventi strutturali di politica economica di 18.4 milioni di euro per il 2017 e di
10.5 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2018 al 2026, ed è incrementato
di 7,9 milioni per l’anno 2027 |
Articolo 1, commi 31-bis e 31-ter – Agevolazioni
fiscali edilizia convenzionata
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4-quinquies.4 |
Schullian |
Misto - Min |
10.12 |
Aggiunge i
commi 31-bis e 31-ter. Il comma 31-bis, con una norma qualificata espressamente come
interpretativa (ai sensi dell’articolo 1, comma 2 dello statuto del
contribuente, legge n. 212 del 2000) dell’articolo 32, comma 2 del D.P.R. n.
601 del 1973, dispone l’applicazione
dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di
edilizia convenzionata (aree produttive ed aree su insistono abitazioni
economiche e popolari; si tratta delle aree previste al Titolo III della
legge 22 ottobre 1971, n.865), indipendentemente
dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali. Il comma 31-ter quantifica
l'onere derivante dal comma 31-bis in
2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016, disponendo la corrispondente riduzione del rifinanziamento
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, previsto dal comma 369 del provvedimento in esame. |
Articolo 1, comma 32 - Locazioni
immobili uso abitativo. Patti contrari alla legge
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4-sexies.7 |
Bragantini Paola |
PD |
14.12 |
Modifica il comma 32, al fine di
chiarire la misura del canone di
locazione dovuto dai conduttori che avevano beneficiato della
rideterminazione ex lege, per mancata o parziale registrazione del
contratto (ex articolo 3, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011) Si rammenta che l’articolo 1, comma 5-ter del D.L. n. 47 del 2014 aveva prorogato l’efficacia e la validità dei contratti di locazione registrati sulla base delle norme
(dichiarate costituzionalmente illegittime, con sentenza 10-14 marzo 2014, n.
50) che consentivano la rideterminazione ex
lege di elementi tra cui il canone, di contratti di locazione non registrati nei termini (articolo 3,
commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011). Il comma 5-ter è stato dichiarato costituzionalmente illegittima con la
sentenza della Corte Costituzionale n.
119 del 2015, con la conseguenza di riespandere la misura del canone di
locazione dovuto dai soggetti per cui aveva originariamente operato la
rideterminazione ex lege. Con
l’emendamento in esame si intende stabilire quale sia la misura del canone
dovuto dai conduttori i quali
abbiano versato, nel periodo
intercorso dal 7 aprile 2011 (data di entrata in vigore del richiamato D.Lgs.
n. 23 del 2011) al giorno 16 luglio 2015 (data del deposito della predetta
sentenza n. 119 del 2015), il canone
annuo di locazione nella misura rideterminata ex lege (triplo della rendita catastale ed adeguamento, dal
secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei
prezzi al consumo), a seguito dell’applicazione delle summenzionate norme
sulla mancata o parziale registrazione del contratto di locazione: essi
corrisponderanno un canone di locazione (ovvero un'indennità di occupazione
maturata, su base annua) pari al triplo
della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato. |
Articolo 1, comma 32-bis – Canone agevolato per associazioni sportive
dilettantistiche
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4-sexies.6
NF |
Fanucci |
PD |
10.12 |
Aggiunge il
comma 32-bis, con il quale estende alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di avere in
concessione, ovvero in locazione a canone agevolato, beni immobili dello
Stato. A tal fine, si
novella l’art. 11 del DPR n. 296/2005. L’estensione
riguarda le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno fini di
lucro (si tratta di una caratteristica
già prevista in termini generali), sono affiliate alle federazioni
sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva (dunque, non anche alle
discipline sportive associate) e svolgono attività sportiva dilettantistica,
come definita dai regolamenti degli organismi cui sono affiliate. La disciplina delle società e associazioni sportive dilettantistiche è recata dall’art. 90 della L. 289/2002. In particolare, il co. 18 dispone che lo statuto deve espressamente prevedere, tra l’altro, l'assenza di fini di lucro. L’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, ossia l’unico soggetto che può riconoscerle a fini sportivi, è il CONI, come ha confermato l’art. 7 del D.L. 136/2004 (L. 186/2004). A tal fine, nonché allo scopo di trasmettere annualmente all’Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute, il CONI ha istituito un registro telematico, soggetto a verifica annuale (delibera del Consiglio Nazionale n. 1288 dell’11 novembre 2004, successivamente modificata dalla delibera del Consiglio Nazionale n. 1394 del 19 giugno 2009). Al registro possono essere iscritte le associazioni e le società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali o a discipline sportive associate e/o a enti di promozione sportiva. |
Articolo 1, commi 33-36 - Riduzioni IRES
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.1 |
Governo |
|
14.12 |
Viene soppressa la lettera a) del comma 33, con la quale si dispone l’abbassamento della misura dell’aliquota
dell’Imposta sui redditi delle società – IRES,
dal 27,5 al 24,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2016. Di conseguenza, resta fermo il solo abbassamento al 24 per
cento a decorrere dal 2017. |
1.1 0.1.1.121 |
Governo Relatori |
|
14.12 |
Viene soppressa la lettera a) del comma 34 che abbassa, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’aliquota della ritenuta
(operata a titolo di imposta) sugli
utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul
reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo. Resta fermo l’abbassamento all’1,20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2017, a regime. Tali soppressioni vanno ricondotte alla circostanza che, secondo quanto dispone il comma 35, per entrambe le norme (abbassamento
delle aliquote IRES e ritenuta sugli utili) se ne subordina l’efficacia al riconoscimento in sede europea
dell’ulteriore margine di flessibilità dello 0,2 per cento sopra richiamato, le cui risorse sono ora destinate
dall’emendamento in commento ai nuovi
interventi dallo stesso recati. A seguito dell’abrogazione delle due
suddette norme, viene di conseguenza soppresso
anche il comma 35. Viene sostituito il comma 36 che, nell’attuale formulazione, dispone che in caso di mancato
riconoscimento della riduzione delle aliquote Ires e della ritenuta sugli
utili di cui ai commi 33 e 34 che precedono, le risorse non più necessarie per la copertura degli oneri
derivanti da tali riduzioni confluiscono
nel Fondo per far fronte ad
esigenze indifferibili, istituito dall’articolo 1, comma 200 della legge
di stabilità 2015; il medesimo comma dispone altresì che ai maggiori oneri,
che derivano dalle riduzioni medesime, pari a 171,7 milioni di euro – che il
subem. 0.1.1.121 precisa che sono per l’anno 2018 - si provvede mediante
corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte
corrente delle missioni di spesa dei Ministeri. La nuova stesura del comma 36 recata dall’emendamento stabilisce ora
un rifinanziamento di tale Fondo,
per circa 632 milioni nel 2016 ed 854 nel 2017, cui segue una riduzione di
poco più di 1 milione nel 2018. Viene invece confermata la riduzione dei
171,7 milioni già prevista. |
Articolo 1, commi 37-bis-37-sexies – Addizionale
IRES per gli enti creditizi e finanziari
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
5.57 |
Governo |
|
13.12 |
Inserisce i
commi da 37-bis a 37-sexies, che introducono una addizionale IRES del 3,5 per cento per
gli enti creditizi e finanziari. In
particolare, il comma 37-bis chiarisce che detta
addizionale opera per gli istituti di credito, le società di gestione comune
dei fondi di investimento mobiliare, le capogruppo di gruppi bancari, le SIM,
gli intermediari finanziari, gli istituti di moneta elettronica e gli
istituti di pagamento e le società finanziarie (di cui all’articolo 1 del
D.Lgs. n. 87 del 1992). Secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa,
rientra nel perimetro anche la Banca d’Italia ma non le imprese di
assicurazione e le eventuali capigruppo. Il comma 37-ter chiarisce l’applicazione dell’addizionale per i soggetti
che hanno optato per la tassazione di gruppo ovvero per il regime della
trasparenza (in quanto controllati); detti soggetti applicano autonomamente
l’addizionale e provvedono al versamento senza tener conto del reddito
imputato dalla partecipata. Ai sensi del comma 37-quater si rendono integralmente deducibili
dall’IRES gli interessi passivi in
favore dei soggetti destinatari della
maggiorazione IRES in commento (modificando l’articolo 96, comma 5-bis del TUIR), ossia gli enti creditizi e finanziari. Il comma 37-quinquies ne dispone la deducibilità integrale anche a fini
IRAP. Il comma 37-sexies dispone l’applicazione delle norme introdotte a
decorrere dal periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2016. Modifica il comma 369, al fine
di destinare il maggior gettito
derivante dalle norme così introdotte ad incrementare
il rifinanziamento del Fondo per
interventi strutturali di politica economica – FISPE, che passa da
139.610 a 152.210 milioni di euro
per il 2018, da 184.110 a 198.210 milioni nel 2019, da 181.510 a 195.610 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 a 2016, da 210.510 a 224.610 milioni di euro per il 2027 e da 199.100 a 213.200 milioni a decorrere dal 2028. Si ricorda in
proposito che, con la sentenza n. 10 del 2015, la Corte costituzionale ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale della Robin Hood Tax (vale a dire
l'addizionale all'aliquota IRES nei confronti delle società che operano nel
settore petrolifero, nel settore dell'energia elettrica e nel trasporto e
distribuzione del gas naturale, introdotta dall'art. 81, commi 16, 17 e 18,
del decreto-legge n. 112 del 2008), in quanto, tra l’altro, non ne era stato
delimitato l’ambito temporale di applicazione. |
Articolo 1, comma 40-bis – Deduzioni IRAP
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
*5.7 NF |
Pagano |
AP |
15.12 |
Aggiunge il
comma 40-bis il quale estende la deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile IRAP, nel limite del 70 per cento,
per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi
d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore
di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente
contratto. Conseguentemente Modifica il comma 369, riducendo il Fondo per interventi
strutturali di politica economica 46,8
milioni di euro per il 2017 e di 25,2
milioni annui a decorrere dal 2018. |
Articolo 1, comma 41 – Detrazioni per
riqualificazioni energetiche
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
6.77 NF |
Borghi |
PD |
10.12 |
Modifica il comma 41 introducendo
la possibilità per i soggetti che si
trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro
spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni
degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori,
con modalità da definire con successivo provvedimento dell’Agenzia delle
entrate. |
Articolo 1, commi 42-undecies-42-duodecies - Incentivi
alla rottamazione veicoli
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
6.111 NF |
De Girolamo |
FI-PDL |
14.12 |
Aggiunge commi
42-undecies-42-duodecies che introducono incentivi fino ad un massimo di 8.000
euro per la sostituzione, mediante
demolizione, di autocaravan di categoria “euro 0”, “euro 1” o “euro 2”
con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad euro 5.
L’incentivo è previsto per i veicoli acquistati dal primo gennaio al 31
dicembre 2016 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2017. Per l’anno
2016 è autorizzata una spesa massima
di 5 milioni di euro. Il contributo è anticipato all’acquirente mediante
un corrispondente sconto sul prezzo di vendita e viene recuperato dal
rivenditore mediante un credito d’imposta utilizzato in compensazione. Le modalità attuative sono disciplinate
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro
dell’economia e delle finanze. Modifica il comma 369, riducendo di 5 milioni di euro per
l’anno 2016 il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per gli interventi strutturali di politica economia. |
Articolo 1, commi 42-bis-42-decies – Locazione
finanziaria immobili destinati ad abitazione principale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
6.56 NF 6.57 NF |
Vignali Petrini |
NCD-UDC PD |
14.12 |
Inserisce i
commi da 42-bis a 42-decies, disciplinano
gli aspetti civilistici e fiscali della locazione
finanziaria di immobili adibiti ad uso
abitativo. In
particolare, il comma 42-bis chiarisce che con il contratto di locazione finanziaria, la
banca o l’intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire
l’immobile, su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore, a disposizione
del quale l’immobile è posto per un dato tempo e verso un corrispettivo (che
deve tener conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del
contratto). Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito. Ai sensi del
comma 42-ter, all'acquisto
dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si applica il
divieto di azione revocatoria fallimentare (ai sensi dell'articolo 67, comma
3, lettera a) l.fall.). Il comma 42-quater chiarisce le conseguenze della risoluzione
del contratto per inadempimento dell'utilizzatore; in tal caso il
concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere
quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a
valori di mercato, dedotte alcune somme. L'eventuale differenza negativa è
corrisposta dall'utilizzatore al concedente. Sono previsti specifici obblighi
di trasparenza e pubblicità per le attività di vendita e ricollocazione del
bene. Secondo il comma 42-quinquies è possibile chiedere la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più
di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi
nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo, con proroga automatica del
contratto per il corrispondente periodo; il beneficio della sospensione è
subordinato a specifici eventi intervenuti
successivamente alla stipula del contratto, in particolare la cessazione del rapporto di lavoro
subordinato. Il comma 42-sexies disciplina le modalità di ripresa dei pagamenti al termine
della sospensione. Detta sospensione non comporta l'applicazione di alcuna
commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie
aggiuntive. Si consente (comma 42-septies) all’intermediario, per il
rilascio dell'immobile, di agire con il procedimento per convalida di
sfratto. I commi da
42-octies a 42-decies recano la relativa disciplina fiscale. Il comma 42-octies
rende deducibili
a fini IRPEF nella misura del 19 per cento i seguenti costi, relativi al contratto di locazione finanziaria:
si tratta dei canoni e dei relativi oneri accessori, per un
importo non superiore a 8.000 euro,
nonché del costo di acquisto
dell’immobile all'esercizio dell'opzione
finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della
stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di
proprietà su immobili a destinazione abitativa La detrazione spetta alle
medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui
mutui contratti per l’abitazione principale. Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando
le altre condizioni richieste con le
norme in esame, l’importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato (dunque
al massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto). Il comma 42-novies reca le agevolazioni relative all'imposta di registro sui contratti di locazione
finanziaria stipulati ai sensi delle norme in commento. In
particolare, - § si assoggettano ad imposta di registro in misura proporzionale anche le cessioni, da
parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad
oggetto gli immobili ad uso abitativo (quindi non solo ad uso strumentale),
ancorché assoggettati a IVA; § l’imposta si applica nella misura dell’1,5 per cento per gli atti di trasferimento, nei confronti di banche ed intermediari che
esercitano attività di leasing finanziario, di abitazioni non “di lusso”,
acquisite in locazione finanziaria a specifiche condizioni (ovverosia a
quelle previste anche per le agevolazioni sull’acquisto della “prima casa”); § l’aliquota
dell’imposta di registro è pari all’1,5 per cento (e non del 4
per cento come previsto per le cessioni di leasing di beni strumentali) sugli atti relativi alle cessioni,
da parte degli utilizzatori, di contratti di
locazione finanziaria relativi a immobili
“non di lusso”, nei confronti di soggetti
per i quali ricorrono le medesime condizioni richieste per le agevolazioni
(sempre ai fini delle imposte di registro) per l’acquisto della prima casa, ,
ancorché assoggettati a IVA. Fuori da tali condizioni, gli atti relativi a
cessioni di leasing sono soggette a
imposta nella misura piena del 9 per
cento. Il comma 42-decies reca le decorrenze delle disposizioni così introdotte,
che hanno una applicazione temporanea dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2020. Il maggior
gettito derivante dalle norme in esame viene destinato ad incremento del rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di
politica economica – FISPE (sostituendo
il comma 369 del provvedimento in esame), che passa da 134.340 a 161.640 milioni per il 2016, da
142.610 a 161.310 milioni per il 2017,
da 139.610 a 155.310 milioni di euro
per il 2018, da 184.110 a 196.810 milioni nel 2019, da 181.510 a 191.210 milioni il 2020, da
181.510 a 183.610 milioni nel 2021,
da 181.510 a 189.310 milioni per
ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; da
210.510 a 218.310 milioni nel 2027, da 199.100 a 206.900 milioni per
ciascuno degli anni dal 2028 al 2034, da 199.100 a 219.100 milioni
per ciascuno degli anni 2035 e 2036, da 199.100 a 232.400 milioni
per il 2037, da 199.100 a 240.000 milioni per l’anno 2038, da 199.100 a 247.600 milioni per il 2039, da 199.100 a 255.200 milioni
per il 2040, da 199.100 a 262.800 milioni per il 2041, da 199.100 a 257.100 milioni
a decorrere dall’anno 2042. |
Articolo 1, comma 43-bis – Detrazioni
fiscali per l’acquisto di dispositivi multimediali per il controllo da remoto
di impianti di riscaldamento, climatizzazione e produzione di acqua calda.
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
6.97 NF |
Terzoni |
M5S |
14.12 |
Aggiunge il
comma 43-bis volto ad estendere l’applicazione delle detrazioni per interventi di
efficienza energetica, pari al 65%
delle spese sostenute (articolo 14 del D.L. n. 63/2013), anche per l'acquisto, l'installazione e la messa
in opera di dispositivi multimediali
per il controllo da remoto degli impianti
di riscaldamento e/o produzione di
acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un
funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche
caratteristiche. Conseguentemente, Modifica il comma 369 riducendo il
rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica
(FISPE) ivi previsto di 2 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2016. |
Articolo 1, commi da 52-bis a 52-quaterdecies – Misure per
favorire la ripresa degli investimenti nel Mezzogiorno
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
7.39
|
Governo
|
PD |
10.12 |
Aggiunge i
commi dal 52-bis al 52-quaterdecies i quali
introducono un credito d’imposta per
l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle
zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre
2019. La misura dell’agevolazione è differenziata in relazione alle
dimensioni aziendali: 20 per cento per
le piccole imprese, 15 per cento per le medie imprese, 10 per cento per le
grandi imprese (comma 52-bis). Si precisa che
(sub. 0.7.39.65) per le imprese agricole attive nella
produzione primaria, della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura,
ove acquistino beni strumentali nuovi,
le agevolazioni in esame sono concesse nei limiti e alle condizioni
previste dalla normativa europea in
tema di aiuti di stato del relativo settore. Danno diritto
al credito d’imposta gli investimenti facenti parte di un progetto di
investimento iniziale relativi all’acquisto,
anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature
varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti (comma 52-ter). Il credito
d’imposta non si applica alle imprese in difficolta finanziaria e a
quelle operanti nei settori
dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle
fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della
produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture
energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni (comma 52-quater). È individuato
il limite massimo per ciascun progetto
di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali:
l’agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli
investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta
relativi alle stesse categorie di beni d’investimento della stessa struttura
produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell’investimento
agevolato, nel limite massimo di 1,5
milioni di euro per le piccole imprese, di 5 milioni per le medie imprese e
di 15 milioni per le grandi imprese (comma 52-quinquies). Il credito
d’imposta non è cumulabile con gli aiuti de
minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi
costi (comma 52-sexies). Si prevede
l’emanazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di
stabilità, di un provvedimento
dell’Agenzia delle entrate per definire le modalità di richiesta del credito
da effettuare con “comunicazione” (sub.
0.7.39.21 e 0.7.39.29) da parte dei soggetti interessati (comma 52-septies). Il credito
d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei
redditi. Non si applica il limite
annuale di utilizzo di 250.000
euro (comma 52-octies). Sono previste
delle ipotesi in cui il credito è
ridotto in caso di mancato funzionamento degli impianti agevolati. In
particolare, se i beni non entrano in funzione entro due anni dal loro
acquisto, il credito è ridotto escludendo il loro costo. Parimenti il credito
è ridotto se i beni sono dismessi o
destinati ad altre strutture produttive prima di cinque anni dal loro acquisto. Per i beni acquisiti in leasing l’agevolazione
permane anche nel caso in cui non
viene esercitato il riscatto (comma 52-nonies). Si segnala che l’articolo 14, comma 6, lett. b), del
Regolamento UE n. 651 del 2014 prevede che per gli impianti o i macchinari il
contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing
finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di
acquisire l'attivo alla sua scadenza. Qualora a seguito dei controlli si accerta
l’indebita fruizione del credito d’imposta l’Agenzia delle entrate provvede
al recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni (comma
52-decies). Il credito
d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è subordinato al rispetto
della normativa europea sugli aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651 del 2014)
e in particolare della norma (articolo 14) che disciplina gli aiuti a
finalità regionale agli investimenti (comma 52-undecies). Il comma 52-duodecies reca la
norma di copertura finanziaria
degli oneri recati dalle disposizioni agevolative derivanti dai commi da 52-bis
a 52-undecies, quantificati
in complessivi 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017,
2018 e 2019. A tali oneri si fa fronte: § per 250
milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse comunitarie e di
cofinanziamento nazionale del Programma
Operativo Nazionale (PON) «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi Operativi FESR 2014/2020 delle
regioni in cui si applica il credito d’imposta. Le Amministrazioni
titolari dei predetti Programmi comunicano al Ministero dell'economia gli
importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta
dalla Unione europea, che vengono a tal fine versati all'entrata del bilancio
dello Stato. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata
all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile si provvede
mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione
per l’attuazione delle politiche comunitarie. Le risorse così anticipate
vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui
successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore
dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale,
a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute
a seguito delle rendicontazioni di spesa; § per la restante parte degli oneri, pari a 367 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2016 al 2019, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo sviluppo e
coesione della programmazione 2014-2020, per gli anni considerati dalla
norma. A tal fine è
modificata la Tabella E, voce:
Legge n. 147/2013, art. 1, comma 6: Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 (cap.
8000/Economia), cui è apportata la riduzione di 367 milioni di euro per gli
anni dal 2016 al 2019. |
7.39
|
Governo
|
|
10.12 |
Aggiunge i
commi 52-terdecies e 52-quaterdecies, volti ad estendere alle
assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 l'esonero
contributivo – introdotto per il 2016 dai commi 83 e 84 del provvedimento
in esame – in favore ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,
Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’stensione
dell’incentivo è tuttavia condizionata alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione per
l’attuazione delle politiche comunitarie già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni
giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati, da
effettuarsi entro il 31 marzo 2016 (comma 52-terdecies). All’esito
della ricognizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, di concerto con il
Ministero dell'economia e con il Ministero del lavoro entro il 31 marzo 2016 (subem. 0.7.39.23 e
0.7.39.31), è stabilito l'ammontare delle risorse disponibili e disposto
l'utilizzo delle stesse per l'estensione del beneficio dell'esonero
contributivo per le nuove assunzione nel 2017, eventualmente rimodulando la
durata temporale e l'intensità dell'esonero in ragione delle risorse che si
renderanno disponibili. Dovrà comunque essere assicurata una maggiorazione
della percentuale di contribuzione e del relativo importo massimo per
l’assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente
retribuito da almeno 6 mesi (subem. 0.7.39.52 e 0.7.39.53) L’incentivo è
comunque subordinato
all'autorizzazione della Commissione
europea (comma 52-quaterdecies). |
Articolo 1, comma 55-bis – Assimilazione al lavoro dipendente dei soci delle
cooperativa artigiane
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
8.3 NF 8.45 NF |
Laffranco Marco Di Maio |
FI-PDL M5S |
14.12 |
Aggiunge il
comma 55-bis volto - ai fini dell'imposta sul reddito - ad assimilare ai redditi di lavoro
dipendente (art. 50 del TUIR DPR n. 917 del 1986), il reddito dei soci delle cooperative artigiane che hanno un
rapporto di lavoro in forma autonoma, fermo restando il loro trattamento
previdenziale. |
Articolo 1, comma 60 – Regime agevolato per le cessioni e assegnazioni di
beni ai soci
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
9.44 NF |
Sanga |
PD |
14.12 |
Modifica il
comma 60 estendendo per le assegnazioni e le cessioni al soci
di cui ai commi da 56 a 59 l’applicazione delle imposte ipotecarie e
catastali in misura fissa, e prevedendo che l’imposta proporzionale di
registro sia ridotta della metà, ove applicabile. |
Articolo 1, commi 64-65 – Deduzioni IRAP
per i soggetti di minori dimensioni
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
9.77 NF |
Monchiero |
SCpI |
10.12 |
Aggiunge il
comma 65-bis ai sensi del quale non sussiste autonoma
organizzazione ai fini Irap nel
caso di medici che abbiano
sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove
percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75 per
cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini
della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito
realizzato e le spese direttamente connesse all'attività, svolta. L'esistenza
dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi
che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con
il Servizio Sanitario Nazionale |
Articolo 1, comma 67-bis – Estensione del reverse
charge
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
9.74 NF 50-bis.38 NF |
Vecchio Parrini |
SCpI PD |
10.12 |
Aggiunge il
comma 67-bis che estende
il meccanismo dell’inversione
contabile a fini IVA (cd. Reverse
charge) anche alle prestazioni di
servizi resi dalle imprese
consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei
confronti di un ente pubblico, al
quale il consorzio sia tenuto ad emettere
fattura (ai sensi delle disposizioni relative al cd. Split payment). Si
subordina l’efficacia delle norme così introdotte all’autorizzazione UE, ai
sensi della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE). |
Articolo 1, comma 67-ter – Compensazione cartelle esattoriali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
9.103 NF |
Fantinati |
M5S |
15.12 |
Aggiunge il
comma 67-ter il quale estende al 2016 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese
titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi,
liquidi ed esigibili, maturati nei
confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le
modalità previste dalla normativa vigente. |
Articolo 1, comma 67-quater- 67-sexies – Accertamento imposte sui redditi e
IVA
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
9.70 NF |
Rabino |
ScpI |
15.12 |
Aggiunge i
commi da 67-quater a 67-sexies che modificano la vigente disciplina dei termini per l’accertamento
delle imposte sui redditi e dell’IVA. In particolare
il comma 67-quater sostituisce
l’articolo 57 del DPR n. 633 del 1972 in materia di termini per gli accertamenti
IVA, mentre il comma 67-quinquies sostituisce l'articolo 43 del DPR n. 600 del 1973 in tema di accertamento delle imposte sui redditi. In sintesi: §
sono allungati di un anno i termini per
l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi, dal 31 dicembre del
quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione; §
si estende al
caso della dichiarazione IVA nulla
l’allungamento dei termini per l’accertamento previsto attualmente
per la mancata dichiarazione; anche in tal caso dunque si rende tempestivo l’accertamento effettuato fino all’ottavo anno successivo a
quello della dichiarazione; §
viene espunta
la norma che raddoppia i termini per l’accertamento dell’IVA e
delle imposta sui redditi nel il caso di violazione che comporta obbligo di
denuncia per uno dei reati tributari previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Il comma 67-sexies chiarisce che le norme così novellate si applicano
retroattivamente, ossia agli avvisi
relativi al periodo d'imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2015
e ai periodi successivi. Viene disposta la seguente disciplina transitoria
relativa ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31
dicembre 2015: §
gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31
dicembre del quarto anno
successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei
casi di omessa presentazione della
dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; §
per i predetti
periodi d’imposta viene mantenuto il raddoppio
dei predetti termini per
l’accertamento, in caso di violazioni che comportino obbligo di denuncia ai sensi del codice di procedura penale per
uno dei reati tributari previsti
dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Il raddoppio riguarda il
periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione e non opera qualora
la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la
Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria
dei termini per l’accertamento. Si chiarisce
inoltre che resta fermo quanto
disposto in materia di accertamento
ai fini della voluntary disclosure: i
termini di decadenza per
l'accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, nonché i termini di
decadenza per la notifica dell'atto di contestazione delle sanzioni che scadono a decorrere dal 31 dicembre
2015, limitatamente agli elementi (imponibili, imposte, ritenute,
contributi, sanzioni e interessi) relativi alla procedura di collaborazione
volontaria sono fissati, in deroga a quelli ordinari,
al 31 dicembre 2016. |
Articolo 1, comma 68 – Decorrenza
riforma delle sanzioni amministrative tributarie
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
9.152 |
Governo |
|
12.12 pom. |
Modifica il comma 68, introducendo
la possibilità di notificare gli atti da porre ex lege a conoscenza del contribuente nell’ambito della procedura
di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) all’indirizzo di posta elettronica
certificata del professionista
che assiste il contribuente nella procedura. Occorre, a tal fine, che il
contribuente abbia manifestato la propria volontà in tal senso. In relazione
a tale modalità sono poi chiariti sia il momento di perfezionamento della
notifica, sia quello da cui decorrono i termini legati all’avvenuta notifica.
Sono infine disciplinate le conseguenze nel caso di posta elettronica satura,
ovvero non valida o non attiva. |
Articolo 1, commi 68-bis-68-sexies – Rateazione debiti tributari
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
9.47 NF |
Sanna Francesco |
PD |
15.12 |
Aggiunge i
commi da 68-bis a 68-sexies, che consentono ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme
dovute a seguito di accertamenti con
adesione di essere riammessi alla dilazione. Ai sensi del comma 68-bis, il beneficio spetta ai contribuenti decaduti nei trentasei
mesi antecedenti al 15 ottobre 2015; esso è limitato al solo versamento
delle imposte dirette ed è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta. Il comma
68-ter disciplina anzitutto gli adempimenti
del contribuente che intende accedere alla nuova rateazione, ai fini della
sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo, ancorché rateizzati,
nonché i relativi adempimenti degli uffici. Dietro trasmissione di copia della quietanza, l’ufficio competente
ricalcola le rate e provvede allo sgravio dei carichi
iscritti a ruolo. Il comma 68-quater chiarisce la
non ripetibilità delle somme
versate, ove superiori all’ammontare dovuto a seguito del ricalcolo delle
rate. Il comma 68-quinquies stabilisce
che il mancato pagamento di due rate anche non consecutive
comporta decadenza dal beneficio.
E’ esclusa ogni ulteriore proroga. Il comma 68-sexies
prevede che, una
volta trasmessa la quietanza, è
fatto divieto di avvio di nuove azioni esecutive. E’ prevista una
specifica disciplina ove la predetta rateazione sia richiesta dopo una
segnalazione ai sensi delle norme sui pagamenti delle pubbliche
amministrazioni, in particolare dell’articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973. Ai sensi della
richiamata norma, prima di procedere al pagamento di importi superiori a
10.000 euro, le PPAA verificano che il beneficiario sia o meno inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di
pagamento per un ammontare pari almeno al predetto importo; in tal caso non
si procede al pagamento e il soggetto viene segnalato all’agente della
riscossione. Per effetto
delle norme in esame, ove il richiedente la rateazione sia destinatario di
predetta segnalazione, essa non può essere concessa limitatamente agli
importi oggetto della segnalazione. |
Articolo 1, comma 70-bis – Obbligo di comunicazione del PM all’Agenzia delle
entrate
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
9-bis.7 NF |
Vecchio |
ScpI |
10.12 |
Aggiunge un
comma 70-bis con il quale modifica la norma che attualmente
inserisce i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come
illecito – se non già sottoposti a sequestro o confisca penale – tra i
redditi rilevanti ai fini delle imposte (art. 14, comma 4, della legge n. 537
del 1993). Con l’inserimento di un nuovo periodo, stabilisce che quando è
commessa una violazione per la quale scatta l’obbligo di denuncia a carico
dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (ex art.
331 c.p.p., in caso di reato perseguibile d’ufficio), il PM, se ritiene che
dal fatto illecito possa derivare un provento o un vantaggio illecito, deve
darne notizia all’Agenzia delle entrate perché svolga i propri accertamenti. |
Articolo 1, commi 70-ter-70-octies – Operazioni con paesi black list
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
9-bis.12 |
Governo |
|
12.12 pom. |
Aggiunge i
commi da 70-ter a 70-octies, con i quali si apportano modifiche alla deducibilità dei costi per
operazioni con paesi black list, così
come alla disciplina fiscale delle società controllate estere (CFC – controlled foreign companies). Il comma 70-ter, lettera a) (espungendo dall’articolo 110 del
TUIR i commi da 10 a 12-bis) elimina l’attuale disciplina speciale della deducibilità
dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato (ai
sensi della quale la deducibilità è consentita nei limiti del valore normale
di tali componenti negative, salva prova del fatto che le operazioni poste in
essere rispondono ad un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta
esecuzione). Di conseguenza, anche a tali componenti si applicano le norme
generali sulla deducibilità dei costi contenute nei restanti commi
dell’articolo 110 TUIR. La lettera b) del comma 70-ter modifica l’articolo 167 del
TUIR al fine di eliminare l’elenco tassativo, contenuto in decreti o provvedimenti
amministrativi, degli Stati o
territori considerati come aventi regimi fiscali privilegiati ai fini
dell’applicazione della disciplina CFC
(cd. Black list CFC). Viene
dunque previsto un criterio univoco,
fissato ex lege, per individuare detti Paesi ai fini
della disciplina CFC, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile
in Italia. Viene
precisato che la disciplina CFC,
in presenza delle condizioni di legge (relative in particolare ai livelli
bassi di tassazione), si applica –
a determinate condizioni – anche nel caso di società site in Stati membri
dell’Unione europea o in paesi dello Spazio economico europeo che hanno un
accordo con l’Italia in merito allo scambio di informazioni a fini fiscali. Il comma 70-quater reca le
opportune disposizioni di coordinamento, mentre il comma 70-quinquies chiarisce che le norme introdotte si
applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2015. Il comma 70-sexies affida a un decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze il compito di stabilità modalità, termini, elementi e
condizioni affinché le società
controllanti, aventi specifici requisiti geografici e di fatturato,
trasmettano all’Agenzia delle entrate una specifica rendicontazione, Paese per Paese relativa a ricavi e utili, imposte pagate e maturate, nonché ad altri elementi indicatori di una attività
economica effettiva, conformemente alle direttive OCSE; la mancata
presentazione di detta rendicontazione ovvero l’invio di dati incompleti
comporta una sanzione pecuniaria
da 10.000 a 50.000 euro. Il comma 70-septies estende l’obbligo di rendicontazione anche alle
società controllate residenti in Italia, ove la controllante con l’obbligo di
redigere il bilancio consolidato sia residente in un Paese che non ha
introdotto la menzionata rendicontazione, ovvero in un Paese che sia
inadempiente agli obblighi di scambio informativo relativi a detta
rendicontazione. Il comma 70-octies affida a un
decreto del MEF il compito di
stabilire i criteri per la raccolta delle informazioni su acquisti di beni e
prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti all’estero, necessarie
a presidiare adeguatamente il contrasto all’evasione fiscale; è demandato a
un provvedimento dell’Agenzia
delle entrate il compito di definire le modalità tecniche di applicazione
della predetta norma e di sopprimere le eventuali duplicazioni di adempimenti
già esistenti. |
Articolo 1, comma 70-novies – Modifiche al
regime Patent Box
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
9-bis.13 |
Governo |
|
14.12 |
Inserisce
il comma 70-novies il quale apporta due modifiche alla disciplina del
c.d. patent box (regime di tassazione agevolata sui redditi
derivanti dalle opere di ingegno, marchi e brevetti: articolo 1, commi 37-45,
della legge n. 190 del 2014). In particolare l’espressione “opere
dell’ingegno” è sostituita con “software
protetto da copyright”. Si segnala che la stessa espressione è già
contenuta nel D.M. attuativo (articolo 6, comma 1, del D.M. 30 luglio 2015),
sebbene appaia limitativa rispetto a quanto previsto dalla legislazione
vigente. Con la seconda
modifica si prevede che qualora più
beni tra quelli indicati al comma 39 (software
protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa
funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché processi, formule e
informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale,
commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano
utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di un
processo, tali beni possono costituire
un solo bene immateriale ai fini della disciplina per il riconoscimento
del patent box. Le relazione
governativa afferma che tale disposizione costituisce una semplificazione
procedurale che non comporta effetti finanziari. |
Articolo 1,
commi 70-decies–70-duodecies
– Incentivazione
alla produzione di energia elettrica di impianti a biomasse, biogas e
bioliquidi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
10.98 NF |
Castricone |
PD |
15.12 |
Aggiunge
tre nuovi commi da 70-decies a 70-duodecies, i quali
prevedono Nel dettaglio: § il comma 70-decies dispone che alla produzione di energia elettrica di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che hanno cessato al 1° gennaio 2016 o cessano entro il 31 dicembre 2016 di beneficiare di incentivi sull’energia prodotta, in alternativa all’integrazione dei ricavi prevista dall’articolo 24, comma 8, del D.Lgs. n. 28/2011 a favore degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili eserciti in assenza di incentivi, è concesso un diritto a fruire fino al 31 dicembre 2020 di un incentivo all’energia prodotta, secondo le modalità e condizioni indicate ai successivi commi 73-ter e 73-quater. Il comma 8 dell’articolo 24 del D.Lgs. n. 28/2011
dispone - fermo restando quanto stabilito circa l’immissione sul mercato
dell’energia da fonti rinnovabili dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 387/2003 –
che entro il 31 dicembre 2012, sulla base di indirizzi del MISE, l'AEEGSI provvede a definire prezzi minimi
garantiti, ovvero integrazioni dei
ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico per la produzione da impianti a fonti
rinnovabili che continuano ad
essere eserciti in assenza di incentivi e per i quali, in relazione al
perseguimento degli obiettivi
nazionali, la salvaguardia della produzione non è assicurata dalla
partecipazione al mercato elettrico. A tale scopo, gli indirizzi del MISE e
le conseguenti deliberazioni dell'AEEGSI devono mirare ad assicurare
l'esercizio economicamente conveniente degli impianti, con particolare
riguardo agli impianti alimentati da biomasse,
biogas e bioliquidi, fermo restando il requisito della sostenibilità. L’articolo 24, comma 8 ad oggi
non ha trovato attuazione, in quanto – poiché sono stati raggiunti gli obiettivi
nazionali - il MISE non ha adottato gli indirizzi ivi previsti. § Il comma 70-undecies dispone che l’incentivo è pari all’80% di quello riconosciuto dal D.M. 6 luglio 2012 agli impianti di nuova costruzione e di pari potenza, ed è erogato dal GSE secondo le modalità fissate dallo stesso D.M., a partire dal giorno successivo alla cessazione del precedente incentivo, qualora tale data sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1 gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo è antecedente al 1 gennaio stesso. L’erogazione è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto. Si ricorda che le tariffe incentivanti e gli incentivi di cui al D.M.
6 luglio 2012 sono descritti all’articolo 7 del D.M. stesso secondo i valori
indicati nella Tabella riportata in Allegato 1. Tale allegato si riferisce ai
nuovi impianti che entrano in esercizio nell’anno 2013 (per ogni anno di
entrata in esercizio successivo al 2013 si applica una decurtazione del 2%).
La tabella 1.1. determina in particolare la determinazione degli incentivi
per impianti nuovi. § Il comma 73-duodecies dispone che, entro il 31 dicembre 2016, i produttori interessati dalle misure in commento, devono fornire al MISE le autorizzazioni di legge possedute per l’esercizio dell’impianto, la perizia asseverata di tecnico attestante il buon uso e la producibilità dell’impianto e il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonché gli altri elementi per la notifica alla Commissione UE del regime di aiuto ai fini della verifica circa una loro compatibilità ai sensi della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (Comunicazione 2014/C 200/01). Si ricorda in proposito che la predetta Comunicazione 2014/C 200/01, dispone (par. 3.3.2.3) che “la Commissione considererà compatibili con il mercato interno gli aiuti al funzionamento per gli impianti a biomassa dopo l’ammortamento dell’impianto se lo Stato membro interessato dimostra che i costi operativi sostenuti dal beneficiario dopo l’ammortamento dell’impianto risultano ancora superiori al prezzo di mercato dell’energia in questione e a condizione che siano soddisfatte una serie condizioni cumulative: a) l’aiuto è concesso unicamente sulla base dell’energia prodotta da fonti rinnovabili; b) la misura è concepita in modo tale da compensare la differenza tra i costi operativi a carico del beneficiario e il prezzo di mercato; c) è in atto un meccanismo di controllo volto a verificare se i costi operativi sostenuti continuano ad essere superiori al prezzo di mercato dell’energia. |
Articolo 1, commi 72-79 – Canone RAI e Fondo per il pluralismo e l’innovazione
dell’informazione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
10.99 |
Governo |
|
12.12 pom. |
Modifica i
commi 72, 75, 78, sostituisce i commi 77 e 79 e introduce i commi da 79-bis a
79-quinquies: §
modifica il comma 72 specificando
che si presume la detenzione nel caso di presenza di un’utenza elettrica nel
luogo di residenza e che il canone è dovuto per gli apparecchi detenuti o utilizzati e si specifica che la
eventuale dichiarazione per
superare la presunzione va presentata all’Agenzia
delle entrate- Direzione Provinciale I di Torino- Ufficio territoriale di
Torino I- Sportello S.A.T., con modalità
da definirsi con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate; §
modifica il comma 75, specificando
che l’autorizzazione allo scambio di
informazioni tra Anagrafe tributaria, Autority per l’energia, Acquirente
Unico e Ministero dell’Interno e comuni,
per l’attuazione delle disposizioni sul pagamento del Canone in bolletta, riguarda tutte le informazioni utili ed
in particolare i dati relativi alle famiglie; §
modifica il comma 78, specificando
che, per la prima applicazione, si avrà la messa a disposizione da parte
dell’Agenzia delle entrate degli elenchi dei soggetti esenti e di quelli che
hanno presentato l’apposita dichiarazione
(anziché autocertificazione); §
sostituisce il comma 77, prevedendo
che dalla data di entrata in vigore della
legge non sarà più possibile la
denuncia di cessazione di abbonamento televisivo per suggellamento (consiste
nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi
involucri, tutti gli apparecchi detenuti dal titolare del canone tv e dagli
appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza
o dimora); §
sostituisce il comma 79, riservando all’Erario il 33 per cento
(per il 2016) delle eventuali maggiori
entrate derivanti dal canone
di abbonamento televisivo (ed il 50 per cento per il 2017 e 2018),
destinandole: all’esenzione del pagamento del canone per gli ultra
settantacinquenni con reddito inferiore a 8.000 € annui; al finanziamento di
un apposito Fondo da istituire nello
stato di previsione del MISE per garantire il pluralismo e l’innovazione
dell’informazione sulle reti radiofoniche e televisive locali e, per un
massimo di 50 mln annui, al fondo per
la riduzione della pressione fiscale ferma restando l’assegnazione alla RAI
della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di
canone di abbonamento. Si prevede una ripartizione di tali somme con decreto del Ministro dell’economia e
finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico. §
Introduce
il nuovo comma 79-bis, che autorizza il Ministro dell’economia e finanze
ad apportare le occorrenti variazioni in bilancio, anche in conto residui. §
Introduce
il nuovo comma 79-ter, prevedendo che nel
“Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione” confluiscano
anche le risorse iscritte nello stato di previsione del MISE relative ai contributi per le emittenti radiofoniche
e televisive locali. §
Introduce
il nuovo comma 79-quater, rinvia ad un regolamento delegificato la definizione dei criteri di riparto e le
procedure relative al Fondo per il pluralismo e l’innovazione
dell’informazione. §
Introduce
il nuovo comma 79-quinquies, che abroga, con effetto dalla
data di entrata in vigore del regolamento delegificato previsto dal comma
79-quater, le disposizioni vigenti relative ai contributi alle emittenti
radiofoniche e televisive locali. |
Articolo 1, commi 79-sexies-79-septies – Destinazione
dei proventi da assegnazione delle frequenze in Banda 3.6-3.8 Ghz
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
10.100 0.10.100.1 NF 0.10.100.6 |
Relatore Boccadutri Marchi |
PD PD |
14.12 |
Aggiunge il
comma 79-sexies che dispone che le maggiori entrate derivanti dall’assegnazione dei diritti d’uso delle
frequenze in banda 3.6-3.8 Ghz (si tratta delle frequenze di Banda C per
usi Fixed Wireless e Lte), secondo quanto previsto
dall’AGCOM (la relativa delibera non è stata ancora pubblicata), siano versate all’entrata del
bilancio dello Stato e riassegnate
allo stato di previsione del MISE
per le seguenti finalità: a)
promozione
degli abbonamenti ai quotidiani in forma digitale nelle zone di consegna dei
prodotti postali a giorni alterni; b) ristoro di eventuali spese di refarming (cioè il passaggio da una tecnologia a banda
"stretta” a una a banda larga) sostenute dagli attuali assegnatari della
banda; c) realizzazione di una consultazione pubblica sugli
obblighi di servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale, in
vista dell’affidamento in concessione del servizio; d)
interventi di
infrastrutturazione per lo sviluppo della banda ultra larga e incentivazione
degli utenti finali di servizi su banda larga ultraveloce. Con il subem. 0.10.100.1 NF si precisa che tali
interventi riguardano gli edifici scolastici e gli istituti che attivano il
servizio di connettività su reti a banda ultra veloce. Aggiunge il
comma 79-septies, che rinvia ad un decreto del MISE, di concerto con
MEF, la ripartizione delle risorse tra le finalità indicate. Con il subem. 0.10.100.6 si intende determinare
anche le maggiori entrate. Per le modalità operative e procedurali si rinvia
inoltre a successivi decreti del MISE. |
Articolo 1, comma 82 - Fondo per il
riassetto dello spettro radioelettrico
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
10-bis.1 |
Alberto
Giorgetti |
FI-PdL |
10.12 |
Modifica il comma 82, relativo
all’istituzione di un Fondo per il
riassetto dello spettro radioelettrico, diretto a finanziare studi,
verifiche tecniche e interventi relativi all’attribuzione a nuovi servizi di
frequenze aggiuntive. La disposizione, nella formulazione originaria,
configurava tale attività come propedeutica alla liberalizzazione del broadcasting
delle frequenze a 700 megahertz e per l’armonizzazione internazionale delle
frequenze. L’emendamento sostituisce al riferimento alla “liberalizzazione
del broadcasting” quello alla “razionalizzazione” delle medesime frequenze. |
Articolo 1, commi 82-bis e 82-ter – Trattamento
fiscale somme derivanti da procedure di risoluzione bancaria
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
10-bis.21 |
Governo |
|
13.12 |
Aggiunge i
commi 82-bis e 82-ter, che
disciplinano il trattamento fiscale
delle somme derivanti dalla riduzione
o conversione di strumenti di capitale nell’ambito delle procedure di risoluzione bancaria. In particolare
(comma 82-bis), i maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione o
conversione di azioni (conformemente alle procedure previste in tema di
risoluzione dal D.Lgs. n. 180 del 2015) non
concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette,
né al formare la base imponibile IRAP
del soggetto che ha emesso gli strumenti stessi. Ai sensi del comma 82-ter, i maggiori o
minori valori derivanti dal cd. bail
in, (ossia dalla misura di
risoluzione delle banche che prevede la riduzione o la conversione in
capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori), nonché i conferimenti del Fondo di risoluzione
e le somme corrisposte dal sistema di
garanzia dei depositanti nel corso della procedura di risoluzione, non concorrono alla formazione del
reddito imponibile ai fini IRES, per la parte che eccede le perdite
pregresse e di periodo, né alla base
imponibile IRAP dell’ente sottoposto a risoluzione. Si chiarisce
espressamente che in tale ipotesi non si applicano gli ordinari limiti di
riportabilità delle perdite; rilevano anche le perdite trasferite al consolidato
nazionale, non ancora utilizzate. |
Articolo 1, commi 82-quater–82-octies - Diritti d’uso
delle frequenze televisive in tecnica digitale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
10-bis.17 NF Id. 10-bis.6 NF 10-bis.19 NF 10-bis.18 NF |
Meta Pagano Boccadutri Peluffo |
PD AP PD PD |
14.12 |
Inserisce i
commi da 82-quater a 82-octies in materia di contributi per i diritti d’uso delle
frequenze televisive in tecnica digitale. Il comma 82-quaterstabilisce che sia un decreto del Ministro dello sviluppo economico a determinare l’importo dei contributi. Tale importo dovrà essere definito,
in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio ed
obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del
valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti
finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali
nonché all'uso di tecnologie innovative. Viene contestualmente abrogato il
comma 4 dell’articolo 3-quinquies
del decreto-legge n. 16 del 2012 che prevedeva che fosse l’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni a stabilire i contributi per l'utilizzo delle
frequenze televisive, che il Ministro applicava. Il regime contributivo delineato è
applicato anche per gli anni per i
quali i contributi non sono stati determinati (comma 82-quinquies).
Si ricorda che il meccanismo di contribuzione previsto dalla disposizioni di
cui si prevede l’abrogazione, che avrebbe dovuto applicarsi dall’anno 2013,
in effetti non è stato concretamente applicato. Infatti per l’anno 2013 si è
continuato ad applicare il precedente regime di contribuzione (deliberazione
568/13 CONS dell’AGCOM), per l’anno 2014 il calcolo di quanto dovuto, a
titolo di acconto, è stato effettuato nella misura del 40% dell’importo
corrisposto per il 2013 (D.M. 29 dicembre 2014). Mentre l’importo del saldo
2014 e i contributi per il 2015 non sono stati ancora determinati. Pertanto,
ai fini della determinazione di tali importi, si applicherà quanto stabilito
ai sensi del comma 82-quater. Il comma 82-sexies
dispone che dai contributi e dai diritti amministrativi dovuti dagli
operatori del digitale terrestre e per l’utilizzo di frequenze
radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base a quanto
stabilito dall’allegato 10 del codice delle comunicazioni elettroniche devono
derivare entrate complessive
annuali non inferiori a 32,8 milioni
di euro. Il
comma 82-septies stabilisce ai relativi oneri, pari a 11 milioni di
euro a decorrere dal 2015, si provvede, per l'anno 2015, mediante utilizzo
delle somme già versate all'entrata del bilancio dello Stato, derivanti da
sanzioni amministrative irrogate dall'AGCOM alla data del 9 dicembre 2015 e,
a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo per le esigenze
indifferibili del MEF. Il
comma 82-octies stabilisce l’entrata in vigore della citate
disposizioni. |
Articolo 1, comma 82-novies – Risorse per la proroga della convenzione con Radio
radicale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
10-bis.22 |
Relatori |
|
15.12 |
Aggiunge il
comma 82-novies che autorizza la spesa di € 10 mln per il 2016 per le finalità di cui all’art.
2, co. 3, del D.L. 194/2009 (L. 25/2010). Si tratta, sostanzialmente, della
proroga, per un ulteriore anno, della convenzione
stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di
produzione s.p.a. titolare dell’emittente Radio Radicale, per la trasmissione
radiofonica delle sedute parlamentari. Si ricorda che la predetta convenzione è stata stipulata ai sensi
dell’art. 1, co. 1, della L. 224/1998. Tale disposizione, confermando lo
strumento della convenzione da
stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri dovevano essere
definiti nel quadro dell’approvazione della riforma generale del sistema
delle comunicazioni, ha disposto, in via transitoria, il rinnovo per un
triennio, con decorrenza 21 novembre 1997, della convenzione a suo tempo stipulata tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro servizi Spa, per la trasmissione radiofonica dei
lavori parlamentari, quantificando un onere annuo di 11,5 mld di lire. Le successive proroghe sono state autorizzate e
finanziate, prima per trienni di spesa, poi per singole annualità e, da
ultimo, per il biennio 2014-2015. Le risorse sono appostate sul cap.
3021 dello stato di previsione del MEF. Ai conseguenti
oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte
ad esigenze indifferibili istituito dall’art. 1, co. 200, della L. 190/2014. |
Articolo 1, comma 87-bis – Computo congedo di maternità per i premi di
produttività
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
12.57 NF 12.59 NF |
Di Salvo Simonetti |
PD LNA |
15.12 |
Introduce
il comma 87-bis secondo cui il periodo obbligatorio di congedo di
maternità è computato ai fini della determinazione dei premi di produttività
(di cui al comma 87). |
Articolo 1, commi 99-100 – Fondo per le aziende sequestrate e confiscate
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
13.3 |
Ferranti |
PD |
10.12 |
Sostituisce
i commi 99 e 100, che istituiscono, presso il Ministero dello
sviluppo economico, il Fondo per il
credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata,
con una dotazione pari a 10 milioni di
euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 e dispongono che le predette
risorse del Fondo siano utilizzate per alimentare, per 3 milioni di euro
annui, un’apposita Sezione del Fondo di garanzia per le PMI e, per 7 milioni
di euro annui, un’apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile. Più in
dettaglio: §
modifica il comma 99 confermando
lo stanziamento pari a 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018 per le
finalità già previste dal comma e contestualmente disponendo che per gli anni successivi al 2018 si
provveda in tabella E della legge di
stabilità, ai sensi dell’art.11, comma 3, lettera e) della legge n.
196/2009. Si osserva al riguardo che non appare chiaro il
riferimento alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 11 della legge n.
196/2009, posto che la Tabella E presuppone una predeterminazione legislativa
della durata pluriennale del contributo. § modifica il
comma 100 al fine di
specificare che le predette risorse
confluiscano direttamente per le finalità già previste dal testo
originario del comma (dunque per 3 milioni di euro su apposita Sezione del
Fondo di garanzia per le PMI e per 7 milioni su apposita sezione del Fondo
per la crescita sostenibile). L’emendamento, dunque, non prevede più
l’istituzione con le predette risorse di un apposito Fondo presso il MISE. Si osserva che
non appare chiaro come – per gli anni successivi al 2018 – dovrebbe operare
il riparto dello stanziamento tra i due Fondi sopra indicati. |
Articolo 1, comma 109-bis – Piano straordinario per la chiamata di
professori universitari ordinari
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
15.38 NF |
La Forgia F. |
PD |
15.12 |
Il comma 109-bis prevede un piano straordinario per la chiamata
di professori universitari di prima fascia. A tal fine, dispone un incremento
del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 6 mln nel 2016 e di € 10 mln annui dal 2017. In proposito sembrerebbe
opportuno coordinare la prevista chiamata di personale docente nell’ambito
del piano straordinario con la disciplina di cui all’art. 66, co. 13-bis, del
D.L. 112/2008 (L. 133/2008) il quale prevede vincoli relativi alle facoltà assunzionali per il sistema
universitario. Il piano straordinario è approvato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare “entro il 31 gennaio di
ciascun anno”. Alla chiamata possono
partecipare anche “coloro che hanno ottenuto l’idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210”. In base alla L. 210/1998, l’idoneità conseguita costituiva titolo per
la nomina in ruolo entro il termine di tre anni (decorrenti dalla data del
provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della
commissione che li aveva proposti). Successivamente, l’art. 1 della
L. 230/2005, nel prevedere nuove
modalità di reclutamento, ha fatto
salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e
ricercatore bandite non oltre il 30 giugno 2006, disponendo, altresì, che i
candidati giudicati idonei, e non
chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono
approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento. Da ultimo, l’art. 6, co. 6-bis, del D.L. 150/2013 (L. 15/2014) ha previsto la proroga dell’idoneità
per ulteriori 2 anni dalla data di
scadenza del quinto anno. Occorrerebbe precisare se
la partecipazione al piano straordinario degli idonei sia consentita nei limiti temporali di validità
dell’idoneità conseguita ai sensi della L. 210/1998, ovvero se si intenda
estendere ad libitum la validità
della stessa. Ciò, anche alla luce del fatto che il medesimo comma 109-bis dispone che le chiamate sono
effettuate secondo le procedure
ordinarie, a tal fine richiamando esplicitamente l’art. 18, co. 1, della L.
240/2010, concernente i criteri in base ai quali le università, con
proprio regolamento, disciplinano la chiamata dei professori, nonché,
relativamente alla chiamata degli idonei ai sensi della L. 210/1998, l’art. 29, co. 4, della stessa L. 240/2010. In particolare, il richiamato art.
29, co. 4 della L. 240/2010 ha
disposto che coloro che hanno conseguito l’idoneità possono essere ancora destinatari di chiamata ai sensi della L.
210 del 1998 fino alla scadenza della durata della propria idoneità. Infine, richiamando il principio fissato dall’art. 18, co. 4, della L.
240/2010, stabilisce che almeno il 20% delle risorse deve essere destinato
alla chiamata di soggetti esterni all’ateneo. Conseguentemente: Modifica il comma
369, riducendo il Fondo per interventi strutturali di
politica economica di € 6 mln nel 2016 e € 10 mln annui dal 2017. |
Articolo 1, commi 110-114 – Reclutamento straordinario di docenti universitari
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
15.10 NF |
Ghizzoni |
PD |
15.12 |
Sostituisce
i commi 110-113, che istituiscono il Fondo per le cattedre
universitarie del merito, destinato al reclutamento per “chiamata diretta” di
professori universitari di prima e seconda fascia, previamente selezionati
secondo procedure nazionali. Il comma
114 è soppresso Le modifiche,
rispetto al testo originario, riguardano essenzialmente: §
la previsione
che il Fondo per le cattedre universitarie del merito è intitolato a Giulio Natta (premio Nobel per la
chimica nel 1963) ed è istituito in
via sperimentale per il reclutamento di professori di prima e seconda fascia (rimane
fermo che il Fondo ha una dotazione di € 38
mln per il 2016 ed € 75 mln dal 2017); § la previsione che il reclutamento è straordinario
e avviene in deroga alle procedure di
reclutamento previste dalla L. 240/2010 (che vedono nel conseguimento
dell’abilitazione scientifica nazionale il requisito necessario per la
partecipazione alle procedure di chiamata indette dalle singole università); § la previsione che al reclutamento possono partecipare anche professori
di prima e seconda fascia già in
servizio in atenei italiani (possibilità esclusa dal testo originario per
la medesima fascia), con obbligatorio cambiamento, in caso di chiamata per la
stessa fascia, della sede di appartenenza. Alle procedure di chiamata nella
stessa fascia, e ai conseguenti trasferimenti, è assegnata una somma di € 5,1
mln nel 2016 e di € 10 mln dal 2017, a valere sulle risorse del Fondo; § l’inserimento della nuova fattispecie di
reclutamento nella disposizione che reca la disciplina generale per le
chiamate dirette: infatti, novellando l’art. 1, co. 9, della L. 230/2005, si
aggiunge alle fattispecie di chiamata diretta già previste la possibilità di
coprire posti di professore ordinario
e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta
di studiosi italiani e stranieri di elevato e riconosciuto merito
scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali previamente
identificate (comma 111-bis). Dunque, la disciplina generale riguarda anche la figura dei ricercatori, non inclusa
nella specifica procedura di reclutamento straordinario finanziata con il
Fondo Giulio Natta; § la previsione, a seguito delle modifiche apportate al citato art. 1, co. 9, della
L. 230/2005, che, nel caso della nuova fattispecie introdotta, non è richiesto, ai fini della
concessione o del rifiuto del nulla osta, il previo parere della commissione nominata per l’espletamento
delle procedure di abilitazione
scientifica nazionale; §
la previsione
che il DPCM recante la disciplina
attuativa è adottato previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si esprimono entro 30 giorni. Con
riferimento ai contenuti del DPCM, le principali modifiche riguardano: la
previsione che lo stesso disciplina i criteri
(e non i requisiti) per valutare l’eccellenza dei percorsi individuali di
ricerca scientifica; la previsione che le commissioni di valutazione devono
essere formate per ogni area
disciplinare; la previsione di inquadramento
in una determinata classe
stipendiale – in particolare, secondo criteri minimi di avanzamento
rispetto a quella in godimento, stabiliti già dalla norma primaria -, nonché
la possibilità per gli atenei di migliorare detta classe stipendiale, con
oneri a proprio carico; la definizione del numero di posti destinati a professori
già in servizio negli atenei italiani e del numero massimo di chiamate dirette consentite a ciascun ateneo a
valere sul Fondo. Rimane fermo
che almeno il 50% dei posti deve essere attribuito entro un anno dalla data
di indizione della procedura e che, nel caso in cui i professori chiamati
attraverso la nuova procedura cambiano sede universitaria in Italia, le
risorse occorrenti per il relativo trattamento stipendiale sono assegnate
all'ateneo di destinazione. |
Articolo 1, commi 115-bis-115-ter – Fondo per la formazione in scienze religiose
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
15.11 NF |
Marchi |
PD |
10.12 |
Aggiunge i co. 115-bis e 115-ter, con i quali autorizza, dal 2016, una spesa di € 3 mln – da iscrivere in un nuovo Fondo istituito nello stato di
previsione del MIUR – destinata al sostegno di istituzioni di riconosciuta
competenza operanti nel campo delle scienze
religiose, dello studio
dell’ebraismo, della storia, delle lingue e delle culture dell’Africa e dell’Oriente, al fine di promuovere la sicurezza del paese, attraverso la formazione di studiosi. Per il sostegno e l’attuazione degli interventi, il MIUR stipula accordi di programma con
amministrazioni ed enti pubblici, istituzioni scientifiche, infrastrutture e
organismi di ricerca. Con riferimento a questi ultimi, si richiama la
definizione recata dall’art. 2, co. 83, del Regolamento (UE) n.
651/2014, che, ai fini della
dichiarazione di alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno, intende per «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza» un’entità
(ad es., università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del
trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità
collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal
suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o
fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in
maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale
o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati
di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento
di conoscenze. Conseguentemente Modifica il comma 370, riducendo il
rifinanziamento ivi disposto in favore
del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si
dovessero manifestare nel corso
della gestione, da 13 a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016. |
Articolo 1, comma 116 – Contratti di
lavoro a tempo determinato
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
22.9 NF |
Pagano |
AP |
15.12 |
Modifica il
comma 116 al fine di
disporre la proroga fino al 31
dicembre 2016 (in luogo del 31 dicembre 2015) dei contratti a tempo determinato degli enti territoriali delle
regioni a statuto speciale, nei limiti già previsti dal comma 9-bis
dell’articolo 4 del D.L. n. 101/2013, che prevede, ai fini della
programmazione triennale del fabbisogno di personale riferita al quadriennio
2013-2016, l’obbligo, per le regioni a statuto speciale e per altri specifici
enti territoriali, di calcolare il complesso delle spese per il personale al
netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni. |
Articolo 1, commi 117-bis e 117-ter– Reclutamento di dirigenti scolastici
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
16.117 NF |
Rocchi |
PD |
15/12 |
Aggiunge i commi 117-bis e 117-ter, che modificano la procedura per il
reclutamento dei dirigenti scolastici. In particolare, il comma 117-bis affida l’emanazione del bando
(non più annuale) per il corso-concorso selettivo di formazione al MIUR,
sentito il MEF (e non più alla Scuola nazionale dell’amministrazione, sulla
quale, si ricorda, interviene il co. 373 del ddl di stabilità, prevedendone il
commissariamento), per tutti i posti
vacanti nel triennio. Inoltre, affida la definizione delle modalità di svolgimento delle
procedure concorsuali, della durata del corso e delle forme di valutazione
dei candidati ammessi al corso ad un decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (e non più
ad un DPCM, su proposta MIUR-MEF-PA). A tal fine, sostituisce il co. 1 dell’art. 29 del d.lgs. 165/2001, da
ultimo modificato dall’art. 17, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) che ha
introdotto il corso-concorso selettivo di formazione, disponendo
l’abrogazione della disciplina previgente, che prevedeva lo svolgimento delle
procedure su base regionale (art. 1, co. 618, della L. 296/2006 e DPR
140/2008), e ha disposto l’intervento del DPCM sopra ricordato. Al riguardo si ricorda che l’art. 6, co. 6, del D.L. 192/2014 (L.
11/2015) aveva prorogato (dal 31 dicembre 2014) al 31 marzo 2015 il termine
per l’indizione del primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di
dirigenti scolastici, previsto per le esigenze di copertura di posti vacanti
nelle regioni nelle quali fosse esaurita la graduatoria del concorso indetto
con D.D.G. 13 luglio 2011, e la relazione illustrativa aveva motivato la
proroga con la complessità della “procedura prevista per legge” che
comportava, “prima del bando, la definizione di un regolamento, per il quale
è necessario acquisire il preventivo concerto del Ministro dell’economia e
delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, nonché il parere del Consiglio di Stato”. Conseguentemente, il comma 117-ter: §
abroga il co. 2 dell’art. 17 del D.L. 104/2013, che aveva fissato il
termine di 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del D.L. (dunque, entro il 12 marzo 2014) per l’adozione del DPCM; §
novella il co. 3 dello stesso art. 17 - che ha previsto il
trasferimento alla SNA delle risorse iscritte nello stato di previsione del
MIUR per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici –
disponendo il trasferimento delle stesse risorse dalla SNA al MIUR. Conseguentemente: al comma 369, riduce € di
2,4 mln dal 2016 il Fondo per interventi strutturali di politica economica. |
Articolo 1, commi 118 e 123 – Dotazioni organiche dirigenti pubblici e disposizioni
in materia di conferimenti di incarichi.
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
16. 99 (NF) |
Ferrari |
PD |
15.12 |
Modifica il comma 118 introducendo una disposizione
transitoria per gli incarichi
dirigenziali conferiti dopo il 15
ottobre 2015 (data oltre alla quale sono resi indisponibili i posti
dirigenziali vacanti) ma prima della entrata in vigore della presente legge
di stabilità: viene in particolare precisato che, al 1° gennaio 2016 (data di
entrata in vigore della legge di stabilità), tali incarichi cessano di diritto con risoluzione
dei relativi contratti, fatti salvi i casi per i quali, al 15 ottobre 2015,
sia stato avviato il procedimento
per il conferimento dell'incarico. Sono altresì fatti salvi gli
incarichi dirigenziali conferiti, anche dopo il 1° gennaio 2016 (data di
entrata in vigore della legge di stabilità), nei casi relativi a: §
posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o a strutture
organizzative istituiti dopo il 31
dicembre 2011; §
posti dirigenziali specificatamente previsti dalla legge; § posti dirigenziali appartenenti
a strutture oggetto di riordino,
con riduzione del numero di posti, negli anni 2014 e 2015. Sono altresì fatti salvi
gli incarichi conferiti a dirigenti assunti
per concorso pubblico bandito prima del 1° gennaio 2016 (data di entrata
in vigore della legge di stabilità) o da svolgere in base al comma 117 (che
prevede l’assunzione di 50
dirigenti, oltre che di 50 unità nei profili iniziali della carriera
prefettizia, 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato) o in
applicazione delle procedure di
mobilità previste dalla legge. In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere
conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei
posti resi indisponibili in base alla disposizione in commento. Modifica il comma 123 aggiungendo, tra il personale escluso dall’applicazione del comma
118, in base al quale sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e
seconda fascia delle amministrazioni pubbliche che risultano vacanti alla
data del 15 ottobre 2015, i seguenti: § il personale appartenente alla dirigenza di seconda fascia con funzione
tecnico-ispettiva del MIUR §
il personale
preposto ai posti dirigenziali del Dipartimento
della protezione civile. |
Articolo 1, comma 123-bis – Dotazioni organiche del Ministero dell’interno
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
16.102 NF |
Pes |
PD |
10.12 |
Aggiunge il
comma 123-bis ai sensi del quale, entro un anno dall’entrata in
vigore del decreto legislativo di attuazione della riforma delle prefetture
(L. 124/2015, art. 8, co. 1, lett. E),
il Ministero dell’interno deve emanare il regolamento di organizzazione per adattare le proprie strutture alle riduzioni delle dotazioni organiche previste, per le
amministrazioni statali e gli enti pubblici, dall’art. 2, co. 1, del DL
95/2012. Nel medesimo termine deve essere attuata la disposizione concernente il riassorbimento del personale in soprannumero (di cui all’articolo
2, co. 11, lettera b) del
richiamato DL 95). Ove i regolamenti ministeriali intervenissero prima
dell’attuazione della suddetta delega, il Ministero dell’interno potrà
intervenire esclusivamente sugli
uffici centrali (escludendo così le strutture periferiche, quali
prefetture, questure e comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). |
Articolo 1, comma 125 – Personale istituti ed enti di ricerca
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
16.294 |
Relatori |
|
14.12 |
Modifica il comma 125 disponendo che gli Istituti e gli Enti di Ricerca
possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa - in essere al 31 dicembre 2015 - mediante
l'attivazione (previa verifica di idoneità) di contratti a tempo determinato,
non solo a valere sulle risorse di cui all’art. 1, c. 188, della L. 266/2005
(che fa salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di
ricerca i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli
enti o di specifici Fondi, ad eccezione di quelli finanziati con le risorse
premiali), ma anche, nei limiti del 30 per cento, sulle risorse derivanti
dalle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. |
Articolo 1, comma 126-bis – Assunzioni di
personale degli enti locali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
16.4 |
Misiani |
PD |
10.12 |
Aggiunge il
comma 126-bis, che autorizza
i comuni istituiti dal 2011 per effetto di fusioni, nonché le unioni di comuni, ad assumere personale a tempo indeterminato
nel limite del cento per cento della spesa relativa al personale di ruolo
cessato dal servizio nell’anno precedente. |
Articolo 1, commi 126-ter – 126-sexies– Incremento del
Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
16.292 0.16.292.6 |
Governo Relatori |
|
12.12 pom. |
Aggiunge i commi 126-ter, 126-quater, 126-quinquies
e 126-sexies. Il comma 126-ter incrementa il Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche (art. 1, co. 601, L. 296/2006) di 23,5 milioni di euro per il 2016. Il Fondo è
allocato su 4 differenti capitoli dello stato di previsione del MIUR (Cap.
1195 per l’istruzione prescolastica; cap. 1204 per l’istruzione primaria;
cap. 1196 per l’istruzione secondaria di primo grado; cap. 1194 per
l’istruzione secondaria di secondo grado) e, a seguito della prima nota di
variazioni, ha uno stanziamento pari a €
862,7 mln (al riguardo si ricorda che l’art. 1, co. 25, della L. 107/2015
ha incrementato il Fondo di € 123,9 mln nel 2016 e di € 126 mln annui dal
2017 al 2021). Il comma 126-quater posticipa di un
anno l’entrata in vigore del c.d. school
bonus (art. 1, co. 145, L. 107/2015). A seguito del posticipo
spetterà un credito d’imposta del 65% per 2016 e il 2017 e del 50% per il
2018 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di
nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il
sostegno a interventi per l’occupabilità degli studenti. Il comma 126-quinquies dispone, anzitutto, che alla copertura dell’onere
derivante dall’incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche, di cui al comma 126-bis,
si provvede: §
per 7,5 milioni,
mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal co. 126-ter; §
per 16 milioni,
mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme relative
al c.d. “buono scuola” per la frequenza di scuole paritarie giacenti su un
conto corrente presso Poste italiane. Con il subemendamento 0.16.292.6 è
stato espunto il riferimento all’art. 2, co. 7, L. 289/2002, in quanto ritenuto
estraneo al contenuto della disposizione. Dispone,
inoltre, che gli ulteriori risparmi di spesa derivanti dal co. 126-ter per il 2017 (7,5 milioni) e per il
2018 (5,8 milioni) confluiscono nel «Fondo “La Buona Scuola” per il
miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica» (art. 1, co.
202, L. 107/2015). Il Fondo citato è allocato sul cap. 1285 dello stato di previsione del
MIUR. Infine,
prevede una clausola di salvaguardia,
disponendo che, nelle more del versamento di 16 milioni, il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per il
2016 il relativo importo, al netto di quanto effettivamente versato, a valere
sulle disponibilità del Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche. Il comma 126-sexies reca la norma la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal posticipo dell’entrata in vigore del
c.d. school bonus, di cui al comma
126-ter, per gli anni 2019,
2020 e 2021, mediante corrispondente
riduzione del Fondo “La Buona
Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica»
(art. 1, co. 202, L. 107/2015). |
Articolo 1, comma 126-septies – Assunzioni e
mobilità nella P.A.
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
16.2 NF |
Marchi |
PD |
14.12 |
Aggiunge il
comma 126-septies volto a prevedere che le regioni, gli
enti locali e le amministrazioni
pubbliche previste dal comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014,
che hanno processi di mobilità in
atto, assumano personale, soltanto nel momento in cui nel corrispondente
ambito regionale sia stato ricollocato
il personale interessato alla relativa mobilità. A tale fine la
disposizione prevede che le regioni e gli enti locali rendono nota l’avvenuta
ricollocazione, nel relativo ambito regionale, sul portale mobilità, mentre
le amministrazioni pubbliche in oggetto procedono mediante autorizzazione
delle assunzioni come previsto dalla normativa vigente. Si tratta delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le
università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di
ricerca. |
Articolo 1, comma 129-bis – Applicabilità del "Fondo isole minori"
all’Isola del lago d’Iseo – Monte Isola
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
16.60 |
Guerra |
PD |
7.12 |
Aggiunge il
comma 129-bis con il quale
si estende all’Isola del lago d’Iseo –
Monte Isola l’ambito di applicabilità del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole
minori, istituito presso il Ministero dell’interno (cap. 7248), finalizzato
all’adozione di misure urgenti di salvaguardia ambientale e sviluppo
socio-economico delle isole minori, individuate negli ambiti territoriali
espressamente indicati nell’Allegato «A» all’articolo 25, comma 7, della legge n. 448/ 2001, che viene
a tal fine integrato. Si segnala che,
a partire dal 2008, le risorse del
“Fondo per la tutela e lo sviluppo delle isole minori” confluiscono nel “Fondo di
sviluppo delle isole minori” ai sensi dell’articolo 2, comma 41, della
legge n. 244/2007 (art. 2, co. 41 e 42), istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, destinato al
finanziamento di interventi specifici nei settori dell’energia, dei trasporti
e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della
vita nelle isole minori, come individuate tra gli ambiti territoriali di cui
al suddetto allegato «A» dell’art. 25, co. 7, della legge n. 244/2007. I criteri per l’erogazione delle risorse del “Fondo
di sviluppo delle isole minori” sono stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° ottobre 2010. |
Articolo 1, commi 129-ter - 129-sexies– Modifiche alla
normativa su ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e
gassosi (c.d. attività upstream)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
16.293 |
Governo |
|
13.12 |
Aggiunge i
commi da 129-ter a 129-sexies che operano una serie di modifiche
alla normativa vigente in materia di ricerca,
prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (c.d. attività upstream). Una prima
modifica riguarda il divieto di
ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in
alcune zone di mare (vale a dire all'interno del perimetro delle aree
marine e costiere protette e nelle zone di mare poste entro Si ricorda che
il comma 17 in questione è oggetto di modifica anche da parte del c.d.
collegato ambientale (A.C. 2093-B). L’articolo 2 di tale ddl interviene
infatti sulla destinazione delle somme corrispondenti all’incremento
dell’aliquota di prodotto annualmente versata per la concessione di
coltivazione di idrocarburi in mare, disciplinata dal sesto periodo del comma
citato. Un secondo
gruppo di modifiche è contenuto nel nuovo comma 129-quater ove si
prevede: §
l’eliminazione del carattere strategico, di
indifferibilità e urgenza delle c.d. attività upstream, riconoscendo alle stesse il solo carattere di
pubblica utilità, che costituisce uno dei requisiti per l’emanazione del
decreto di esproprio (modifica del
comma 1 dell’articolo 38 del D.L. 133/2014); § viene abrogata
la norma (comma 1-bis del
medesimo art. 38) che prevede l’emanazione, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di un piano delle
aree in cui sono consentite le c.d. attività upstream. §
viene introdotta la previsione (con una modifica del comma 5 del medesimo art.38) che le attività di ricerca
e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con le modalità di cui alla legge n. 9/1991, o – come
già previsto dalla legislazione vigente – a seguito del rilascio di un titolo
concessorio unico. Le attività continuano a svolgersi sulla base di un
programma generale dei lavori articolato in una prima fase di ricerca della durata di sei anni la quale però, con
l’emendamento in esame, non è più
prorogabile due volte per un periodo di tre anni come invece previsto
dalla legislazione vigente. Alla fase di ricerca segue la fase di coltivazione della durata di 30 anni, fatto salvo –specificazione
introdotta dall’emendamento in esame -
l’anticipato esaurimento del giacimento. Viene soppressa la previsione che la durata della fase di coltivazione è prorogabile per una o più volte per
un periodo di 10 anni in caso di adempimento degli obblighi concessori e di
coltivabilità, come invece dispone la legislazione vigente. L’emendamento
in esame dunque intende modificare l’articolo 38 del D.L. n. 133/2014 sul
quale è attualmente in atto un contenzioso con le Regioni presso la Corte
costituzionale. Il comma 129-quinquies dispone - con una modifica del comma 3-bis dell’art.57 del D.L. n. 5/2012 -
che, per le infrastrutture energetiche strategiche di cui al comma 1 del
medesimo art. 57, in caso di mancato raggiungimento delle intese con le
Regioni, si procede esclusivamente con le modalità partecipative di cui all’articolo 14-quater, comma 3 della legge n.
241/1990, e non più anche con le
modalità di cui al comma 8-bis
dell’articolo 1 della legge n. 239/2004. Il richiamo a tale comma 8-bis viene infatti soppresso. Si ricorda che il citato comma
8-bis dell’articolo 1 della legge n. 239/2004 prevede una procedura
secondo la quale, nel caso di mancata espressione da parte delle
amministrazioni regionali dei termini per l’espressione degli atti di assenso
o di intesa, comunque denominati, inerenti alle funzioni in materia
energetica di cui ai commi 7 e 8 dello stesso articolo 1, il Ministero dello
sviluppo economico invita le regioni a provvedere entro trenta giorni e in
caso di ulteriore inerzia da parte delle stesse, rimette gli atti alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, entro sessanta giorni dalla
rimessione, provvede con la partecipazione della regione interessata. Si ricorda che la Corte Costituzionale ha affermato che “ la
previsione dell’intesa, imposta dal principio di leale collaborazione,
implica che non sia legittima una norma contenente una “drastica previsione”
della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, ma che
siano necessarie idonee procedure per
consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze” (ex plurimis sentenza n. 179/2012, n.
121/2010). Solo nell’ipotesi di
ulteriore esito negativo di tali procedure mirate all’accordo, può essere rimessa al Governo una
decisione unilaterale (sentenze n.
165 e 33 del 2011). L’articolo 14-quater, comma
3, della legge n. 241/1990 – come modificato a seguito della sentenza della
Corte costituzionale n. 179 del 2012 - dispone che, ove venga espresso
motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o
alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in
attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e
dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione
procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei
Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o
le Regioni e le Province autonome interessate, ovvero previa intesa con la
Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra
un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti
locali, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato
dissenso. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione
del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. L’emendamento
in esame dunque intende modificare il comma 3-bis dell’art.57 del D.L. n. 5/2012, come introdotto dal comma
552, lett. b), art. 1, legge n.
190/2014, norma sulla quale è attualmente in atto con le regioni un
contenzioso presso la Corte costituzionale (vedasi, in particolare, il
ricorso per legittimità costituzionale della regione Abruzzo n. 35 del 5
marzo 2015 e n. 39 del 6 marzo 2015 della regione Marche). Il comma 129-sexies modifica il predetto comma 8-bis dell’articolo 1
della legge n. 239/2004 il quale dispone l’intervento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri in caso di mancata espressione da parte delle
amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa inerenti ai compiti e alle funzioni amministrative
in materia energetica esercitate dallo Stato di cui al comma 7 e di cui al comma 8 del medesimo articolo 1. La modifica è
finalizzata ad escludere che la procedura di cui al comma 8-bis dell’articolo 1 si applichi per l’adozione delle
determinazioni statali in materia energetica di cui al comma 7 sopra citato. Il comma 8-bis continuerà dunque a trovare applicazione in caso di mancata
espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o
di intesa inerenti ai compiti di cui al comma 8 del medesimo articolo 1 del
D.L. n. 239/2004. |
Articolo 1, comma 132-bis – Finanziamento collegi universitari
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
17.123 NF |
Vignali |
NCD-UDC |
14.12 |
Aggiunge il comma 132-bis, che
autorizza la spesa integrativa di € 3 mln
per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 per interventi in favore dei collegi universitari di merito (artt. 15-17
d.lgs. 68/2012). Le risorse sono
allocate sul cap. 1696 dello stato di previsione del MIUR e sono pari, a
seguito della prima nota di variazioni, a € 15,6 mln. Conseguentemente Modifica il comma 369 riducendo di 3 milioni di euro per il triennio 2016-2018 il rifinanziamento
ivi previsto del Fondo per interventi
strutturali di politica economica |
Articolo 1, comma 138-bis – Contributi previdenziali per studenti universitari
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
17.194 NF 17.171 NF |
Mongiello Di Gioia |
PD Misto PSI-PLI |
12.12 ant. |
Aggiunge il
comma 138-bis, che consente
agli iscritti ai corsi di laurea di
medicina e chirurgia, odontoiatria ed assimilate, dal quinto anno di
corso e fino all’iscrizione all’Albo professionale, di versare i contributi previdenziali, anche attraverso prestiti d’onore. |
Articolo 1, comma 139 – Borse di studio universitarie
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.1 0.1.1.118 NF |
Governo Simoni |
PD |
14.12 |
Modifica il comma 139 incrementando (a seguito
del subemendamento 0.1.1.118) di € 54.750.000 per il 2016, e di € 4.750.000 mln dal 2017, il Fondo integrativo statale per la
concessione di borse di studio agli studenti universitari. Le risorse sono allocate sul cap.
1710 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e, in base alla prima nota di variazioni, per
il 2016 ammontano a € 167,1 mln. |
Articolo 1, comma 139-bis – Borse di studio
figli delle vittime del terrorismo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.1 0.1.1.118 NF |
Governo Simoni |
PD |
14.12 |
Aggiunge il
comma 139-bis, il quale autorizza a decorrere dal 2016 un
incremento di spesa pari a 250 mila
euro annui per borse di studio
riservate a coloro che hanno subito un'invalidità permanente, per effetto di
ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio
dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico,
nonché agli orfani e ai figli delle vittime
del terrorismo e della criminalità organizzata. |
Articolo 1, comma 140 – Finanziamento
scuole paritarie
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
17.43 |
Lupi |
AP |
14.12 |
Modifica il comma 140, aumentando da 25 a 28 milioni di euro il rifinanziamento disposto a
decorrere dal 2016 dello stanziamento previsto per le scuole paritarie, portandolo, pertanto da 225 a 228 milioni di euro. Conseguentemente Modifica il comma 369 riducendo di 3 milioni di euro dal 2016 il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per interventi strutturali di
politica economica. |
Articolo 1, comma 140-bis – Personale della scuola impegnato in innovativi e
riconosciuti progetti didattici internazionali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
17.118 NF 17.119 NF |
Boccadutri Palese |
PD Misto |
14.12 |
Aggiunge il
comma 140-bis il quale prevede che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali
svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la
quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il mantenimento in servizio è
autorizzato con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal
direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale. |
Articolo 1, comma 142 - Rientro dei
lavoratori dall’estero
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
*17.60NF |
Pagano |
AP |
15.12 |
Sostituisce
il comma 142, in materia di rientro
dei lavoratori dall’estero, prorogando al 2017 i benefici fiscali
previsti nella legge n. 238 del 2010 (detassazione IRPEF del reddito da
lavoro del 70 o dell’80 per cento, secondo il sesso del lavoratore), in
favore dei soggetti che rientrano in Italia entro il 31 dicembre 2015 (in luogo del 6 ottobre 2015). |
Articolo 1, comma 144-bis - Istituto superiore per le
industrie artistiche (ISIA) di Pescara
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
17.216 |
Relatori |
|
15.12 |
Aggiunge il
comma 144-bis che istituisce l’Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara
trasformando l’attuale sede decentrata ISIA di Roma: Lo statuto sarà adottato
entro 60 giorno dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità e in
sede di prima applicazione esso è deliberato da un apposito comitato. La
disposizione si conclude con la clausola di invarianza finanziaria. |
Articolo 1, comma 145-bis – Decorrenza
trattamento pensionistico personale comparto scuola e AFAM
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
18.107 |
Relatori |
|
14.12 |
Aggiunge il
comma 145-bis secondo cui i lavoratori
del comparto scuola e AFAM i quali, a seguito dell’attività di
monitoraggio relativa agli interventi di salvaguardia (che ha portato alla
rideterminazione dei relativi oneri) e, in applicazione del procedimento che
riconosce l’applicabilità della salvaguardia anche ai titolari di specifici
congedi o permessi per figli con handicap grave eccedenti i limiti numerici
posti dalla normativa vigente, abbiano ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal
1° settembre 2015, possono accedere alla pensione a decorrere dal primo
giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga
alle disposizioni vigenti in materia di istruzione e di decorrenza del
trattamento pensionistico per il personale del comparto scuola. |
Articolo 1, commi 154-bis – 154-septies – Trattamento previdenziale per i lavoratori esposti
all’amianto
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
18.47 NF + Id. |
Fanucci |
PD |
15.12 |
Introduce i commi da 154-bis a 154-septies che dettano disposizioni in materia di trattamento previdenziale dei lavoratori esposti all’amianto. Il comma 154-bis dispone che la maggiorazione
contributiva di cui all’articolo 13, comma 2, della legge n.257/1992 (pari al
periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto
per l’accesso al trattamento previdenziale dei lavoratori esposti
all’amianto), riconosciuta agli ex lavoratori, occupati in specifiche imprese
(ai sensi dell’art. 1, co. 117, delle legge n.190/2014: imprese esercenti
attività di scoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per
chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal Piano di
Bonifica da parte dell'Ente territoriale) che non abbiano maturato i
requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino
malati con patologia asbesto correlata, si applichi ai fini del conseguimento
del diritto alla decorrenza del
trattamento pensionistico (non solo nel corso del 2015, come previsto
dalla normativa vigente, ma) anche nel
corso degli anni 2016, 2017 e 2018
(senza la corresponsione di ratei arretrati). Il comma 154-ter estende la platea a cui si
applicano le disposizioni richiamate, comprendendovi anche i lavoratori che,
in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella
dell’INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del
trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016, derogando alla
norma (art.1, co.115, della legge n.190/2014) che fissa al 31 giugno 2015 il
termine ultimo per la presentazione all’INPS della domanda per il
riconoscimento dei benefici previdenziali Il comma 154-quater istituisce presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali un Fondo per
l’accompagnamento alla quiescenza, entro il 2018, dei lavoratori di cui
all’art. 1, c. 117, della L. 190/2014 (v.sopra), che non maturino i requisiti
pensionistici ivi previsti. Viene demandata ad apposito DM (da adottarsi
entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità in esame) la
determinazione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse del
Fondo (pari a 2 milioni di euro per ciascun anno dal 2016 al 2018) tra i
lavoratori aventi diritto. Il comma 154-quinquies riconosce ai lavoratori del settore della produzione
di materia rotabile ferroviario che hanno svolto operazioni di bonifica
dall’amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di
protezione, il beneficio previdenziale (già riconosciuto dall’art. 13, c. 8,
della L. 257/1992 ai lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un
periodo superiore a dieci anni) secondo cui l'intero periodo lavorativo
soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali
derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato,
ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25. Si
dispone, inoltre, che i suddetti benefici siano riconosciuti, a domanda (da
inoltrare, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della
legge di stabilità in esame), nei limiti delle risorse assegnate ad apposito
Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
(pari a 5,5 milioni di euro per il 2016, 7 per il 2017, 7,5 per il 2018 e 10
milioni di euro annui a decorrere dal 2019. La definizione delle modalità di
attuazione di quanto previsto dal comma in esame sono demandate ad apposito
DM. Il comma 154-sexies istituisce presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi dei
soggetti deceduti in seguito a patologie asbesto correlate per esposizione
all’amianto nell’esecuzione delle operazioni
portuali attuate per realizzare la cessazione dell'impiego dell'amianto
(con conseguente applicazione della L. 257/1992), che concorre al pagamento
di quanto spettante ai superstiti a titolo di risarcimento del danno
(patrimoniale e non). La dotazione del suddetto Fondo (le cui prestazioni si
aggiungono ai diritti generali e speciali riconosciuti in materia dall’ordinamento)
è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Si
demanda, infine, ad apposito DM (da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in
vigore del provvedimento in esame) la definizione delle modalità di
erogazione delle prestazioni. Il comma 154-septies posticipa al 31 dicembre 2016 (in luogo del 30
giugno 2015) il termine ultimo per la presentazione all’INPS della domanda
per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa
vigente per l’esposizione all’amianto, da parte di soggetti (assicurati INPS
e INAIL) collocati in mobilità dall’azienda per cessazione dell’attività
lavorativa. Conseguentemente Modifica il comma 369 riducendo il Fondo per gli interventi strutturali di politica
economica di 20 milioni di euro per il 2016, 26 milioni di euro per il 2017,
30 milioni di euro per il 2018, 22 milioni di euro per il 2019, 18,7 milioni
di euro per il 2020, 14 milioni di euro per il 2021, 10,5 milioni di euro per
il 2022 a copertura degli oneri derivanti dall’introduzione dei suddetti
commi. |
Articolo 1, comma 154-octies – Massimale
annuo della base contributiva e pensionabile
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
18.106 |
Governo |
|
14.12 |
Aggiunge il
comma 154-octies, recante una norma interpretativa del comma 2
dell’articolo 18 della legge di
riforma pensionistica n. 335/1995,
che stabilisce un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, per
i nuovi iscritti a forme
pensionistiche obbligatorie a far data
dal 1° gennaio 1996 (nonché per coloro che esercitano l'opzione per il
sistema contributivo), con riferimento ai periodi contributivi successivi
alla suddetta data. L’emendamento (volto a recepire in legge quanto già
stabilito sul punto dalla circolare Inps 17 marzo 2009, n. 42) precisa che i
lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995, qualora acquisiscano
su domanda contributi precedenti alla
data medesima, non sono più soggetti all’applicazione
del massimale suddetto a far data
dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. |
Articolo 1, comma 155 – Monitoraggio cd. opzione donna
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
19.142 |
Relatori |
|
15.12 |
Modifica il comma 155 relativo alla
sperimentazione della cd. opzione
donna, al fine di prevedere la trasmissione, entro il 30 settembre di
ogni anno, di una relazione alle
Camere, da parte del Governo, sulla base dei dati rilevati dall’INPS
nell’ambito della propria attività di monitoraggio sull’attuazione della
sperimentazione, con particolare riferimento alle lavoratrici interessate e
ai relativi oneri previdenziali. Qualora dall’attività di monitoraggio
dovesse risultare, in particolare, un onere previdenziale inferiore rispetto
alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo verrà
disposto l’utilizzo delle risorse non utilizzate per la prosecuzione della
sperimentazione o per interventi con finalità analoghe. |
Articolo 1, comma 156-bis – Cure parentali per lavoratrici autonome
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
19.138 NF Id. |
Pastorelli |
Misto |
15.12 |
Aggiunge il
comma 156-bis, il quale estende, in via sperimentale per
il 2016 e nel limite di 2 milioni di euro, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici il beneficio la
possibilità già prevista per la madre lavoratrice dipendente di richiedere,
in sostituzione (anche parziale) del congedo parentale, un contributo
economico da impiegare per il servizio
di baby-sitting o per i servizi
per l'infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati
accreditati). Conseguentemente Modifica il comma 369, riducendo il
Fondo per gli interventi
strutturali di politica economica di 2 milioni per il 2016 |
Articolo 1, comma 157-bis – Contratti di solidarietà espansivi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
19.116 NF |
Dell’Aringa |
PD |
15.12 |
Aggiunge il
comma 157-bis, al fine di integrare l’articolo 41 del decreto
legislativo n.148 del 2015 (cd. Jobs act) il quale, con l’obiettivo di
promuovere il ricorso a contratti di solidarietà
espansivi (ossia contratti aziendali che prevedano una riduzione stabile
dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale
assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale) prevede specifici
benefici (contributo a carico dell’INPS o aliquota contributiva nella misura
prevista per gli apprendisti se il nuovo assunto ha un’età inferiore a 29
anni). L’emendamento, in particolare, prevede che i datori di lavoro, gli
enti bilaterali o i Fondi di solidarietà, possano versare la contribuzione a
fini pensionistici correlata alla retribuzione persa (sempre che questa non
venga già riconosciuta dall’INPS), relativamente ai lavoratori interessati
dalla riduzione dell’orario di lavoro (con esclusione, in questo caso, dei
benefici contributivi previsti dalla normativa vigente) |
Articolo 1,
commi 158-bis-158-ter; 161, 161-ter-161-quater; 164-bis; 165-bis- 165-quater; 211 - Disposizioni in materia di adeguamento delle pensioni
e di ammortizzatori sociali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
19.141 |
Governo |
|
14.12 |
Introduce e
modifica alcune disposizioni in materia di adeguamento e rivalutazione degli
importi pensionistici, nonché di ammortizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro e in caso di disoccupazione involontaria. Il comma
158-bis è volto ad escludere l’applicazione di un’indicizzazione
negativa delle prestazioni previdenziali ed assistenziali: si dispone,
infatti, che la percentuale di adeguamento dei relativi importi,
corrispondente alla variazione nei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT,
non può essere inferiore a zero. Il comma
158-ter prevede che, con riferimento alla percentuale di variazione
per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per il 2014 (determinata
definitivamente con decorrenza dal 1° gennaio 2015), le operazioni di
conguaglio derivanti dagli scostamenti dei valori posti a base della
perequazione automatica, limitatamente ai ratei corrisposti nel 2015,non
vengono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per il medesimo 2015,
ma di quelle del 2016. Resta confermato il conguaglio con riferimento alla
rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per il 2015. Attraverso una
modifica al comma 161, vengono
anticipati al 2016 gli effetti previsti dal comma 160 che cambia (a decorrere
dal 2017, secondo l’attuale testo del comma 161) la misura delle detrazioni
dell’imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cd
no tax area per i pensionati). Per
la copertura delle minori entrate che derivano dal suddetto anticipo,
l’emendamento prevede una riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione pari a 300 milioni di euro per il 2016 e un incremento del
medesimo Fondo pari a 89 milioni di euro per il 2017. Con l’introduzione
del comma 164-bis si precisa l’ambito di applicazione della
disposizione (art. 46, co. 3, D.Lgs. 148/2015) che prevede l’abrogazione, dal
1° luglio 2016, delle disposizioni concernenti i contratti di solidarietà
stipulati dalle imprese che non rientrano nel campo di applicazione dell’art.
1 del DL 726/1984 (imprese industriali, aziende appaltatrici di servizi di
mensa o ristorazione, aziende esercenti attività commerciale, giornalisti
professionisti, pubblicisti e praticanti dipendenti da imprese editrici di
giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa e, a determinate
condizioni, imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del
trattamento straordinario di integrazione salariale). Si stabilisce che il
contributo dovuto per un massimo di due anni alle suddette imprese (pari alla
metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di
orario) si applica, nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016 (a
cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
l’occupazione e la formazione): §
in caso di
contratti collettivi aziendali stipulati in data antecedente al 15 ottobre
2015, per tutta la durata stabilita negli accordi; § negli altri casi, fino al 31 dicembre 2016. Il comma 165-bis dispone che il rispetto del requisito
dell’anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni (richiesto per la
concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale) è escluso
per eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori, non più solo nel
settore industriale, come attualmente previsto dall’articolo 1, comma 2, del
D.Lgs. 148/2015. Il comma 165-ter precisa per via normativa l’ambito soggettivo
di applicazione della nuova disciplina in materia di trattamenti di
integrazione salariale, come delineata dal D.Lgs. 148/2015, precisando che
rimangono escluse dall’applicazione di tale normativa determinate imprese
elencate dall’articolo 3 del D.Lgs. C.P.S. 869/1947, che torna dunque in
vigore (le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, le
imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese
esercenti autoservizi pubblici di linea; le imprese di spettacoli; gli
esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese
artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative,
i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e
simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate,
e dello Stato, che però, Su richiesta delle Amministrazioni interessate
possono essere assoggettate all'applicazione delle norme sulla integrazione
dei guadagni). Il comma 165-quater proroga l’istituto dell’indennità di
disoccupazione per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e
continuativa (DIS-COLL), riconoscendolo anche agli eventi di disoccupazione
che si verifichino dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, nel limite di 54
milioni di euro per il 2016 e 24 milioni di euro per il 2017 (importi che
possono essere incrementati in misura pari alle risorse residue destinate al
finanziamento della DIS-COLL nel 2016. Conseguentemente, vengono rideterminate le risorse stanziate per il
Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale dal comma
211, eliminando l’annualità 2016 e riducendo a 30 milioni il
finanziamento per il 2017 (mentre rimane invariato l’importo, pari a 54
milioni di euro annui, a decorrere dal 2018). I commi 161-ter e 161-quater prevedono misure a copertura degli
oneri derivanti dalle richiamate disposizioni, prevedendo l’utilizzo di parte
delle risorse afferenti il Fondo per
la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (ridotto di
100 milioni di euro per il 2016 e incrementato di 36 milioni di euro per il
2017) e disponendo per il 2016 il versamento in entrata al bilancio dello
Stato da parte dell’INPS di una quota pari a 52 milioni di euro per il 2016
delle entrate derivanti dall’aumento del contributo integrativo dovuto per
l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria che
affluiscono, per i due terzi, al Fondo di rotazione (con esclusione delle
somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per
la formazione), in deroga a quanto previsto dall’articolo 5 del D.Lgs.
150/2015 (secondo cui il Fondo di rotazione citato costituisce parte delle le
risorse attribuite all’ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del
lavoro), per le cui finalità l’ultimo periodo del comma 161-ter dispone, per
il 2017, un incremento pari a 52 milioni di euro del Fondo sociale
occupazione e formazione. |
Articolo 1, comma 161-bis – Prestazioni
assistenziali agli eredi dei malati di mesotelioma da amianto
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
19.140 0.19.140.6 0.19.140.1 NF |
Governo Relatori Marcon |
SI-SEL |
12.12 pom. |
Inserisce
il comma 161-bis che consente
l’accesso alle prestazioni in favore dei malati di mesotelioma anche agli eredi dei malati di mesotelioma che
abbiano contratto la patologia per esposizione a familiari impiegati nella
lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che
siano deceduti nel corso del 2015. Tali prestazioni - erogate nella misura
fissata dal decreto interministeriale del 4
settembre 2015 (subem.
0.19.140.6) - sono da ripartire tra gli aventi diritto che
presentino domanda, corredata di idonea documentazione, entro novanta giorni
(in luogo di sessanta, subem. 0.19.140.1) dall’entrata in vigore
della disposizione in esame. Le prestazioni sono a valere sulle disponibilità
presenti nel Fondo per le vittime dell’amianto di cui all’art. 1, co. 241,
della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007) istituito presso l’INAIL. Le
prestazioni sono erogate nei limiti delle somme individuate dal decreto
interministeriale del settembre 2015 destinate alla copertura delle spese per
il 2015 (subem. 0.19.140.6). Si ricorda che l’art.1, co. 116, della legge di stabilità 2015 ha
esteso le prestazioni erogate dal Fondo vittime dell’amianto, in via
sperimentale per gli anni 2015-2017, a malati di mesotelioma riconducibile ad
esposizione non professionale all’amianto e con successivo decreto
interministeriale del 4 settembre 2015 sono state fissate la misura e le modalità
di erogazione della nuova prestazione. La prestazione economica è fissata nella misura di 5.600,00 euro ed è
corrisposta una tantum, nei limiti dello stanziamento previsto dal decreto,
su domanda dell’avente diritto. Il limite di spesa indicato dal decreto per
il 2016 è pari a 5.431.842,00 euro. |
Articolo 1, commi 161-quinquies – 161-septies– Trattamento
pensionistico lavoratori poligrafici collocati in CIGS
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
19.39 NF |
Famiglietti |
PD |
15.12 |
Aggiunge i
commi 161-quinquies, 161-sexies e 161-septies, al fine di
prevedere che le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2013 in
materia di requisiti di accesso e regime delle decorrenze dei trattamenti
pensionistici continuano ad applicarsi ai lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni
straordinaria finalizzata al prepensionamento (ai sensi dell’articolo 37
della legge n.416/1981), in forza di accordi sottoscritti prima del 31
dicembre 2013, ancorché maturino i requisiti per il pensionamento
successivamente a tale data. I trattamenti pensionistici sono erogati
dall’INPS secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo presso
l’ente competente, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande
di pensionamento, non prendendo in considerazione ulteriori domande nel caso
risulti (anche in modo prospettico) il raggiungimento del limite di spesa. Conseguentemente Modifica la Tabella C, voce Ministero
dell’economia, legge n. 67/1988: Editoria 2016:
-3.000.000 2017:
-3.000.000 2018:
-3.000.000. |
Articolo 1, commi 161-octies - 161-decies – Esclusione
della penalizzazione dei trattamenti pensionistici anticipati
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
19.64 NF id. |
Bolognesi |
PD |
15.12 |
Introduce i commi 161-octies, 161-novies e 161-decies. Il comma 161-octies (attraverso l’abrogazione
dell’articolo 14, c. 2, del D.Lgs. n. 503/1992), rende cumulabile (anche con
riferimento a periodi antecedenti l’entrata in vigore del disegno di legge in
esame) il riscatto del periodo del corso legale di laurea con la
facoltà, riconosciuta ai lavoratori dipendenti che possono far valere
complessivamente almeno cinque anni di contribuzione, di riscattare i periodi
corrispondenti al congedo parentale (astensione facoltativa per maternità)
purché non coperti da assicurazione. l comma 161-novies interviene sulla disposizione (art.1,
co. 113, della legge n.190/2014, legge di stabilità 2015) che ha escluso
dalla penalizzazione dei trattamenti pensionistici anticipati prevista
dalla “riforma Fornero” (di cui all’articolo 24, comma 10, DL 201/2011:
riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento
rispetto all’età di 62 anni e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo
rispetto a due anni) i soggetti che maturano il previsto requisito di
anzianità contributiva (pari, nel 2015, a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e
41 anni e 6 mese per le donne) entro il 31 dicembre 2017. L’emendamento
estende tale disposizione ai trattamenti pensionistici anticipati già
liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014, al fine di escludere (solo per i
ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016) le sopra
indicate penalizzazioni, applicate in attuazione della normativa vigente al
momento del pensionamento. Il comma 161-decies dispone che la copertura degli oneri è assicurata a valere sulle risorse del Fondo per il pensionamento anticipato
dei lavoratori impegnati in attività usuranti (fondo di cui all'articolo 1,
comma 3, lettera f), della legge n. 247/2007) che viene ridotto di 15,1
milioni di euro per il 2016, 15,4 milioni di euro per il 2017, 15,8 milioni
di euro per il 2018, 16,2 milioni di euro per il 2019, 16,5 milioni di euro
per il 2020, 16,9 milioni di euro per il 2021, 17,2 milioni di euro per il
2022, 17,7 milioni di euro per il 2023, 18 milioni di euro per il 2024, 18,4
milioni di euro a decorrere dal 2025 (con conseguente corrispondente
riduzione degli importi previsti per la copertura degli oneri derivanti
dall’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente
faticose e pesanti (art. 7, c. 1, D.Lgs. 67/2011) |
Articolo 1, comma 163-bis – Danno biologico
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
19-bis.25 NF |
Damiano |
PD |
15.12 |
Inserisce il comma 163-bis il quale prevede che, a decorrere dall’anno
2016, gli importi degli indennizzi per danno biologico erogati dall’INAIL
siano rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, su proposta del presidente dell’INAIL sulla base dell’indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai intervenute rispetto
all’anno precedente. Tali incrementi si aggiungono a quelli già disposti in
passato da altre disposizioni normative (articolo 1, commi 26-27 della L.
247/2007 e articolo 1, comma 129, della L. 147/2013). Alla copertura finanziaria
degli oneri dell’intervento si provvede, per il triennio 2016-2018, mediante
la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente di 1 mln di euro per il 2016, 5 mln di euro
per il 2017 e 15 mln di euro per il 2018, mentre a decorrere dal 2019,
attraverso la revisione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro
gli infortuni e le malattie professionali. Allo stesso tempo, dal 2019
l’efficacia delle richiamate disposizioni è subordinata alla suddetta
revisione delle tariffe. |
Articolo 1, comma 164-ter – Attività di utilità sociale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
20.10 NF |
D’Incà NF |
M5S |
15.12 |
Inserisce il comma 164-ter che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di
avvalersi di lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in
costanza di rapporto di lavoro o sottoposti a procedure di mobilità per lo
svolgimento di attività di pubblica utilità a beneficio della comunità
territoriale di appartenenza. La norma riproduce sostanzialmente il contenuto
dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015 (cd. Jobs act) limitandosi ad estendere
anche ai lavoratori in mobilità la possibilità di essere utilizzati per lo
svolgimento di tali attività. |
Articolo 1, commi 165-bis – 165-ter – Trattamenti di
integrazione salariale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
20.49 |
Dell’Aringa |
PD |
12.12 ant. |
Aggiunge il
comma 165-bis, che prevede
che le domande per il
riconoscimento dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO) per i
lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli
apprendisti e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio) non siano sottoposte al requisito di possedere un’anzianità
di lavoro effettivo di almeno 90
giorni per tutti gli eventi oggettivamente non evitabili (e non soltanto
per quelli inerenti al settore industriale, come previsto attualmente). A tal fine si modifica
l’articolo 1, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. 148/2015. |
20.50 |
Dell’Aringa |
PD |
12.12 ant. |
Aggiunge il comma 165-ter che,
dispone la reviviscenza della
norma (di cui all’articolo 3 del D.Lgs.C.P.S. 869/1947, provvedimento
abrogato interamente dall’articolo 46, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 148/2015) che escludeva dall’applicazione delle
norme sulla CIGO degli operai dell'industria, i lavoratori di specifiche imprese
(si tratta delle imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie
dell'armamento, delle imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione
interna, nonché delle imprese esercenti autoservizi pubblici di linea personale
delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane - personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee
urbane e dei servizi extraurbani, o che comunque iscrivono il personale
dipendente al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi
di trasporto; delle imprese di spettacoli; degli esercenti la piccola pesca e
le imprese per la pesca industriale; delle imprese artigiane ritenute tali
agli effetti degli assegni familiari; delle cooperative, i gruppi, delle
compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; delle
imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello
Stato). A tal fine modifica il richiamato
articolo 46, comma 1, lettera b),
del D.Lgs. 148/2015. |
Articolo 1, comma 171-bis – Garante nazionale dei detenuti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
20-bis.24 |
II Commissione |
|
12.12 ant. |
Aggiunge il
comma 171-bis, che attribuisce ai membri del collegio del
Garante nazionale dei diritti dei detenuti un’indennità forfettaria annua
pari al 40% dell’indennità parlamentare per il presidente e al 30% per i
membri del collegio, fermo restando il diritto al rimborso delle spese
effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti
correlati alle attività istituzionali del Garante. Viene inoltre autorizzata la spesa di 200.000 euro
annui dal 2016 per le spese di funzionamento del Garante nazionale dei
detenuti. A tal fine è modificato l’articolo 7 del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 146 Conseguentemente: alla Tabella A, l’accantonamento relativo
al Ministero della giustizia è
ridotto dei seguenti importi: 2016: –200.000 2017: –200.000 2018:
–200.000. |
Articolo 1, comma 173-bis – Credito
d’imposta per la riqualificazione degli alberghi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
21.21 |
Sammarco |
AP |
15.12 |
Aggiunge il
comma 173-bis il quale
estende il credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi anche nel
caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura
complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente
(c.d. piano casa). Si demanda ad un decreto ministeriale l’attuazione della
disposizione. Si segnala che in attuazione di tale normativa (articolo 10 del
decreto-legge n. 83 del 2014) è stato emanato il D.M. 7 maggio 2015
(Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle
strutture ricettive turistico-alberghiere). Il credito d'imposta è
riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due
successivi, nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per
interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere
architettoniche. Si segnala che nell’emendamento è presente un comma 2-ter
che riproduce esattamente il contenuto del comma 5 dell’articolo 10 del
decreto-legge n. 83 del 2015. |
Articolo 1, commi 174-bis – 174-sexies – Interventi e
agevolazioni fiscali nel settore della cultura
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
21.47 NF |
Losacco |
PD |
12.12 ant. |
Aggiunge i
commi da 174-bis a 174-quinquies, che dispongono la
fusione per incorporazione della società ARCUS nella società ALES,
esplicitamente prevedendo che una delle divisioni organizzative di
quest’ultima prosegue le attività proprie di ARCUS. ARCUS S.p.A. per lo sviluppo
dell’arte, della cultura e dello spettacolo è stata istituita dall’art. 2
della L. 291/2003 per la promozione e
il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti
per la realizzazione di interventi
di restauro e recupero dei beni
culturali e di altri interventi a
favore delle attività culturali e dello spettacolo. A.L.E.S. S.p.A Arte Lavoro e Servizi
S.p.A. è stata, invece,
costituita, come evidenzia l’art. 1 dello statuto, ai sensi dell'art. 10,
co. 1, lett. a), 2 e 3, del D.lgs.
468/1997 - e dell'art. 20, co. 3 e 4, della L. 196/1997 e svolge attività di supporto agli uffici
tecnico-amministrativi del Ministero, per la gestione e la valorizzazione del
patrimonio culturale, fra i quali la gestione di istituti e luoghi della
cultura e la ricerca di sponsor. In materia si ricorda che l’art.
1, co. 419, della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) aveva già previsto la possibilità che il Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo predisponesse un piano di
ristrutturazione e razionalizzazione,
anche mediante operazioni di fusione e di incorporazione, delle società direttamente o indirettamente
controllate e di quelle interamente detenute, che rispondessero ai requisiti
della legislazione europea in materia di in house providing. Tale previsione era intervenuta dopo che l’art. 39, co. 1-bis, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013)
aveva abrogato, fra l’altro, i commi 24-28 dell’art. 12 del D.L. 95/2012 (L.
135/2012), che avevano previsto la messa in liquidazione di ARCUS spa dal 1°
gennaio 2014, con il riporto nell'ambito dell'ordinaria gestione del
Ministero delle attività ad essa demandate. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge è
adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo, il nuovo statuto di ALES
che prevede, fra l’altro, l’istituzione di un consiglio di amministrazione, con conseguente nomina dei nuovi
organi della società. Entro 90 giorni dall’insediamento, il consiglio di
amministrazione adotta un piano di riorganizzazione aziendale e del personale. ARCUS si estingue a decorrere dal quindicesimo giorno successivo
all’iscrizione del nuovo statuto di ALES nel registro delle imprese. Per assicurare lo svolgimento dei servizi per il pubblico negli
istituti e nei luoghi della cultura, ad ALES non si applicano le limitazioni assunzionali previste dall’art.
9, co. 29, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010). Si prevede, inoltre, l’abrogazione
sia del regolamento di cui al DM 182/2008, recante i criteri e le modalità
per l'utilizzo della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le
infrastrutture destinata ad ARCUS, sia del co. 1-ter dell’art. 39 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), che aveva
previsto, tra l’altro, la revisione dello stesso regolamento con decreto del
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Al riguardo si segnala che l’abrogazione dell’art. 39, co. 1-ter, del D.L. 69/2013 è prevista anche
dallo schema di d.lgs. 249, in corso di esame presso la I Commissione. Più
approfonditamente, si veda il dossier n. 242 dell’11 dicembre 2015. Il comma da 174-sexies
reca la clausola di invarianza finanziaria. |
Articolo 1, comma 174-septies –Organizzazione
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
21.82 |
Relatori |
|
14.12 |
Aggiunge il
comma 174-septies, che prevede la
riorganizzazione degli uffici
dirigenziali, anche di livello generale, del Ministero dei beni e delle
attività culturali, anche mediante
soppressione, fusione o accorpamento (nel rispetto delle dotazioni organiche previste dal DPCM
171/2014), al fine di dare più efficace attuazione alle disposizioni sul
silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche di cui all’art. 17-bis, co. 3, della L. 124/2015. La disposizione
richiamata prevede il termine di 90
giorni per l’espressione, da parte dell’amministrazione preposta alla
tutela dei beni culturali, di assensi, concerti o nulla osta richiesti per
l’adozione di provvedimenti normativi o amministrativi di competenza di altre
amministrazioni pubbliche. Decorso tale termine, senza che l’assenso, il
concerto o il nulla osta sia comunicato, lo stesso si intende acquisito. Si
intenderebbe, dunque, che la previsione di fusione o accorpamento sia
finalizzata a fronteggiare meglio le richieste provenienti da altre pubbliche
amministrazioni. In
particolare, si prevede di procedere alla riorganizzazione con decreto del
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge. Per l’adozione del decreto ministeriale si richiamano
l’art. 17, co. 4-bis, lett. e), della L. 400/1988 e l’art. 4, co.
4 e 4-bis, del d.lgs. 300/1999. Al riguardo si
segnala che l’art. 17, co. 4-bis,
lett. e), L. 400/1988 prevede
l’adozione di decreti ministeriali per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali
nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali, mentre l’art. 4, co. 4, del d.lgs. 300/1999 prevede
l’intervento di decreti ministeriali per l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e per la definizione dei
relativi compiti, nonché per la
distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale
generale. Appare, pertanto, opportuna una riflessione sulla
congruità dello strumento previsto con riferimento alla possibile
riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, di
uffici dirigenziali generali. |
Articolo 1, comma 175 – Assunzioni di
personale Ministero per i beni culturali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
21.73 Id. 21.69 21.53 21.42 21.27 |
VII Commissione Coppola Pannarale Bonaccorsi Mazziotti Di Celso |
PD SI-SEL PD SCpI |
12.12 ant. |
Modifica il comma 175 che autorizza
l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo di 500 funzionari, sopprimendo l’attuale
previsione in base alla quale la selezione deve avvenire tra laureati nella
classe delle lauree in beni culturali L 01. |
Articolo 1, commi 178-178-ter – Tax
credit cinema
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
21.81 |
Governo |
|
12.12 pom. |
Modifica il comma 178 e inserisce i commi 178-bis e 178-ter, con i quali
sono apportate numerose modifiche alla disciplina del credito d’imposta per
il cinema (tax credit cinema). In
particolare, si modifica la legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007): §
con le
modifiche all’art. 1, co. 325 (lett. a)) si estende il credito d’imposta per gli investitori esterni al settore
cinematografico e audiovisivo (finora previsto per gli apporti in denaro per
la produzione di opere nazionali)
anche agli apporti per la distribuzione
delle stesse in Italia e all’estero. Al contempo, si dispone che la
percentuale del 40% ivi indicata è la misura massima del credito d’imposta e
che con il decreto ministeriale attuativo (previsto dal co. 333) è
possibile differenziare le aliquote di agevolazione; §
con le
modifiche al co. 326 (lett. b)), si dispone che l’obbligo di spesa sul territorio
italiano, previsto tra i requisiti per l’accesso al tax credit, è riferito solo
alla produzione (non essendo concretamente applicabile alla distribuzione
all’estero); §
con le
modifiche al co. 327 (lett. c)) si prevede la modulabilità delle aliquote del tax
credit per la produzione (dall’attuale 15%, al range 15-30%), e si innalza da € 3,5 mln a € 6 mln il limite massimo del beneficio riconoscibile alla singola azienda. Si prevede (lett. d))
un’aliquota massima (non superiore al 15% - dunque modulabile - e non più in
misura pari al 15%) per il tax credit
per la distribuzione e viene eliminata la differenziazione delle aliquote fra opere riconosciute di interesse culturale e altre opere
audiovisive. Inoltre, si innalza (da € 1,5) a € 2 mln il limite massimo del beneficio spettante per la distribuzione nazionale di opere
italiane e viene espressamente prevista la modulabilità, con decreto ministeriale, anche
dell’aliquota del beneficio spettante per la distribuzione cinematografica
internazionale. Infine (lett. e)), l’aliquota del tax
credit spettante alle imprese di
esercizio cinematografico viene elevata
(dal 30) ad un massimo del 40% (anche
in tal caso, dunque, modulabile) delle spese sostenute. Si estende l’ammissione al beneficio (finora
prevista per le spese per impianti e apparecchiature destinate alla
proiezione digitale) anche alle spese per la ristrutturazione, l’adeguamento
strutturale e tecnologico delle
sale e dei relativi impianti e servizi accessori, la realizzazione
di nuove sale o il ripristino di
quelle inattive, secondo le specifiche e nei limiti di quanto previsto
nel decreto attuativo (di cui al co. 333), avendo particolare riguardo al
fatto che la sala sia o meno “storica” (attiva, cioè, prima del 1° gennaio
1980); §
con le
modifiche al co. 322 (lett. f)), si rinvia l’individuazione del
limite massimo di cumulo dei benefici al decreto
attuativo (di cui al co. 333), in relazione alle novità intervenute nel corso
degli anni alla legislazione UE. In conseguenza
delle modifiche previste dalla lett. e),
il comma 178-bis abroga l’art. 15 del d.lgs. n. 28 del 2004, che prevede
la concessione di contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di
locazione finanziaria per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di
sale inattive, la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico
delle sale cinematografiche esistenti, l’installazione, ristrutturazione e
rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori. Inoltre,
sopprime l’art. 2, co. 6, lett. a) del
medesimo d.lgs., che equipara ai film
d’essai i film che abbiano avuto il riconoscimento di film di interesse culturale. Sempre in
conseguenza delle modifiche previste dalla lett. e), il comma 178-ter sopprime, dal 1° gennaio 2016,
l’art. 6, co. da 2-bis a 2-sexies, del D.L. n. 83 del 2012, che concede un credito d'imposta per il ripristino, il restauro e l'adeguamento
strutturale e tecnologico delle sale
cinematografiche esistenti almeno dal 1° gennaio 1980. Sono fatte salve
le procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge, avviate ai
sensi del decreto attuativo (DM 12 febbraio 2015). |
Articolo 1, comma 179-bis – Disposizioni per favorire la
creatività dei giovani autori
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
21.41 NF |
Rampi |
PD |
12.12 ant. |
Aggiunge il
comma 179-bis che, al
fine di favorire la creatività dei giovani autori, destina ad attività di
produzione culturale nazionale e internazionale, sulla base di un atto di
indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo, il 10% di tutti i compensi percepiti dalla riproduzione privata di
fonogrammi e di videogrammi |
Articolo 1, commi 181-bis e 181-ter - Risorse per
investimenti nel settore della cultura
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
21.45 NF |
Bonaccorsi |
PD |
15.12 |
Aggiunge i
commi 181-bis e 181-ter, che individuano un nuovo meccanismo per la
destinazione a investimenti nel settore della cultura di risorse relative
agli interventi infrastrutturali. In
particolare, il comma 181-bis individua,
anzitutto, una quota fissa delle risorse relative agli interventi
infrastrutturali – quantificata in €
30 mln annui per ciascuno degli anni dal
2016 al 2019 - da destinare ad
interventi di conservazione, manutenzione, restauro, nonché valorizzazione,
dei beni culturali. Individua,
altresì, un nuovo meccanismo per l’individuazione degli interventi da finanziare, disponendo che gli stessi sono
approvati con decreto del Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono
definite le modalità attuative,
anche prevedendo il ricorso ai Provveditorati
interregionali per le opere pubbliche. Le risorse da destinare alle finalità
indicate sono individuate con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge. Il comma
181-ter, conseguentemente, abroga il comma 4 dell’art. 60 della
L. 289/2002 che, nel testo
vigente, ripetutamente modificato, prevede che, a decorrere dal 2014, alla
spesa per investimenti in favore dei beni culturali è destinata una quota
pari al 3% delle “risorse aggiuntive annualmente previste per le
infrastrutture”, iscritte nello stato di previsione del MIT. Prevede,
altresì, che l’assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE,
nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del MIBACT,
di concerto con il MIT, sulla base della finalizzazione derivante da un
programma di interventi. Al riguardo, si
segnala che la relazione illustrativa
dell’A.G. 249, in corso di esame,
fa presente, in relazione alla previsione di abrogazione dell’art. 39, co.1-ter, D.L. 69/2013 (L. 98/2013)
[prevista anche dal co. 174-septies
del ddl in commento] che, “nonostante i numerosi incontri con le altre
amministrazioni coinvolte (MEF e MIT) non è stato possibile giungere ad
un’interpretazione condivisa circa l’esatta quantificazione delle ‘risorse aggiuntive annualmente previste
per le infrastrutture’, rendendo, di fatto, inattuata questa norma”. (al
riguardo, si veda quanto rilevato nei dossier del Servizio Studi della Camera
n. 95/3, Tomo
I, del 31 gennaio 2014 e n. 182 del 9
giugno 2014). Inoltre, il comma
181-ter abroga anche il comma 4-bis dell’art. 60 della
L. 289/2002 – inserito dall’art.
1, co. 106, della L. 147/2013 – in base al quale una quota delle risorse di
cui al co. 4, pari ad € 2,5 mln per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è
destinata a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi
della memoria, individuati dal Comitato
storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale di cui al DPCM
6 giugno 2013. |
Articolo 1, comma 183 – Finanziamento del Gran Premio d’Italia di Formula 1
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
21-ter.8 |
I Relatori |
|
14.12 |
Sostituisce
il comma 183, prevedendo che l’autorizzazione all’ACI a sostenere le spese per l’organizzazione e la gestione del GP d’Italia di
Formula 1, potrà essere realizzata attingendo
le risorse da tutte quelle iscritte complessivamente nel bilancio dell’Aci
(anziché dalle sole risorse proprie derivante dall’organizzazione di eventi
sportivi e facendo venire meno l’espressa esclusione delle risorse
rinvenienti dalla gestione del P:R:A). Si prevede inoltre la possibile
attivazione di adeguate misure di contenimento dei costi generali di
gestione, senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio. |
Articolo 1, comma 187-bis e 187-ter – Risorse per Matera
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
22.21 NF |
Bianchi |
AP |
15.12 |
Aggiunge il
comma 187-bis che dispone
che fino al 2019 non si applicano alla
città di Matera – designata Capitale europea della cultura per il 2019 –
le norme in materia di contenimento
della spesa per l’acquisto di beni e servizi, nonché quelle che limitano
assunzione di personale, anche con forme contrattuali flessibili. A tale
scopo, è autorizzata una spesa di 500.000
euro annui per il periodo 2016-2019. Ulteriori interventi a favore di Matera, Capitale europea della
cultura per il 2019, sono recati dall’art.
1, co. 187, del ddl di stabilità. Conseguentemente Modifica il comma 369, riducendo l’importo del Fondo per interventi strutturali di
politica economica. |
22.39 NF |
Antezza |
PD |
15.12 |
Aggiunge il
comma 187-ter che autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui per il periodo 2016-2019 per il
completamento del restauro urbanistico dei rioni Sassi e del
prospiciente altopiano murgico di Matera. Ulteriori interventi a favore di Matera, Capitale europea della
cultura per il 2019, sono recati dall’art. 1, co. 187, del ddl di stabilità. Conseguentemente Modifica il comma 369, riducendo
l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica. |
Articolo 1, comma 187-quater – Contratti di
turismo organizzato
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
22.9 NF |
Pagano |
AP |
15.12 |
Aggiunge un
nuovo comma 187-quater, che apporta modifiche alla disciplina vigente sui contratti di turismo organizzato
contenuta nell’articolo 9 della legge n. 115/2015 (legge europea 2014),
secondo la quale i contratti di turismo organizzato non sono più assistiti
dal Fondo nazionale di garanzia del turismo, bensì da polizze assicurative
private o da apposite garanzie bancarie. L’articolo 9, nella sua formulazione
vigente, in particolare, modifica l’articolo 50 del D.Lgs. n. 79/2011,
disponendo che l'obbligo, per
l'organizzatore e l'intermediario, di stipulare le polizze o fornire le
garanzie di cui sopra decorre dal 1°gennaio 2016. Le modifiche
apportate dall’emendamento in esame sono finalizzate a posticipare la
decorrenza dell’obbligo suddetto di
stipulare polizze o fornire le garanzie dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016. Contestualmente,
l’emendamento posticipa al 30 giugno 2016 (in luogo
dell’attuale 1° gennaio 2016) la data a decorrere dalla quale è abrogato il
Fondo nazionale di garanzia del turismo (art. 51 del D.Lgs. n. 79/2011). |
Articolo 1, comma 188-bis – Rifinanziamento di istituti di tutela della cultura
istriano-friulano-dalmata.
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
22.49 NF |
Rampelli |
FdI |
15.12 |
Aggiunge il
comma 188-bis che destina all'Istituto
regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) ed alla Società
di studi fiumani 70.000 euro ciascuno
per gli anni 2016, 2017 e 2018. Di
conseguenza, viene ridotto di 140.000
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 il Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui al comma 369. L’art. 2, comma
1, della legge 92/2004, richiamata dalla disposizione approvata, ha disposto,
infatti, il riconoscimento del Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata,
con sede a Trieste, e dell'Archivio museo storico di Fiume, con sede a Roma
prevedendo a tal fine un finanziamento, a decorrere dall'anno 2004, per
l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI), e per la
Società di studi fiumani. |
Articolo 1, commi 192-bis–192-quater – Disposizioni
per le fondazioni lirico-sinfoniche
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
22.78 |
Governo |
|
12.12 pom. |
Aggiunge i
commi da 192-bis a 192-quater, recanti disposizioni in materia
di fondazioni lirico-sinfoniche. In
particolare, il comma 192-bis proroga (dal 2016) al 2018 il termine per il
raggiungimento dell’equilibrio
strutturale di bilancio per le fondazioni che, versando in situazioni di
difficoltà economico-patrimoniale, abbiano già presentato il piano di risanamento ai sensi
dell’art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013). Le stesse devono predisporre
(entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge) un’integrazione del piano relativa al
periodo 2016-2018, pena la
sospensione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS). Il co. 14 dell’art. 11 del D.L. 91/2013
prevede che le fondazioni che non abbiano presentato il piano di risanamento
entro i termini previsti (90 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione, ex co. 1), o per le quali il piano di risanamento non
sia stato approvato nei termini previsti (entro 30 giorni dalla
presentazione, ex co. 2), ovvero che non raggiungano le condizioni di
equilibrio strutturale del bilancio entro l’esercizio 2016, sono poste in liquidazione coatta amministrativa. Dispone,
inoltre, che il predetto piano – si
intenderebbe: l’integrazione del piano – è approvato con decreto interministeriale MIBACT-MEF, ma non vengono fornite ulteriori
specifiche procedurali. In base ai co. 1 e 2 del medesimo art. 11, il piano di risanamento deve
essere presentato al commissario
straordinario del Governo e approvato, su proposta motivata del medesimo
commissario, sentito il collegio dei
revisori dei conti, con decreto MIBACT-MEF, nel termine di 30 giorni
dalla sua presentazione. Il comma 192-ter estende a tutte le fondazioni la possibilità di accedere al Fondo di rotazione (istituito dal
co. 6 dell’art. 11 citato per la concessione di finanziamenti alle sole
fondazioni che fossero in determinate condizioni). Le fondazioni interessate
“possono” presentare – entro il 30 giugno 2016 – un piano triennale per il periodo 2016-2018, secondo le indicazioni del citato art. 11 e delle
linee guida relative ai piani di risanamento, che deve prevedere, in
particolare, la riduzione della
dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di
quella in essere al 31 dicembre 2015
e la rinegoziazione e ristrutturazione
del debito esistente alla medesima data. A tal fine, incrementa la dotazione del Fondo di 10 milioni di euro per il 2016. La dotazione
del Fondo – inizialmente stabilita dall’art. 11, co. 6, del D.L. 91/2013 in
75 milioni di euro per il 2014 – è stata incrementata dall’ art. 5, co. 6,
del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), sempre per il 2014, di 50 milioni di euro. Il comma 192-quater proroga le funzioni del commissario straordinario (nominato ex art. 11, co. 3, DL
91/2013) fino al 31 dicembre 2018 e
definisce la misura massima del compenso in 100 mila euro annui. L’incarico era
stato conferito con DM
17 gennaio 2014 per la durata di un anno, rinnovabile. Il medesimo
DM aveva fissato (ex art. 15, co.
3, D.L. 98/2011) il relativo compenso in 50 mila euro lordi annui quale parte
fissa e in non più di 50 mila euro lordi annui quale parte variabile. Inoltre,
prevede la possibilità di conferire 3
incarichi di collaborazione a supporto delle attività del commissario,
per la durata massima di 24 mesi, nel limite di spesa di 75 mila euro annui. Agli oneri
derivanti si provvede mediante riduzione
del FUS per 175 mila euro annui per il periodo 2016-2018. Conseguentemente Modifica il comma 369, riducendo il rifinanziamento ivi previsto
per il 2016 del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di 10
milioni di euro, a copertura degli oneri recati dal comma 190-ter. |
Articolo 1, commi 192-quinquies – Risorse per le accademie non statali di belle arti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
22.7 NF 22-quater.7
NF |
Mottola Carocci |
M-ALA PD |
15.12 |
Aggiunge il
comma 192-quinquies che autorizza – a regime – la spesa di 4 milioni di euro annui dal 2016 a
favore delle accademie non statali di
belle arti. A tal fine,
dispone l’”incremento” dell’autorizzazione di spesa recata dall’art. 19, co.
5-bis, del D.L. 104/2013 (L.
128/2013). Per le esigenze
delle Accademie non statali di belle arti, finanziate in misura prevalente
dagli enti locali, l’art. 19, co. 5-bis,
del D.L. 104/2013 aveva autorizzato, per il 2014, la spesa di 1 milione di euro. Per il 2015, l’art. 1, co. 170, della L. 190/2014 (L. stabilità 2015),
ha stanziato il medesimo importo “per
le finalità” di cui alla precedente autorizzazione di spesa. Conseguentemente Modifica il comma 369, riducendo
l’importo del Fondo per interventi
strutturali di politica economica. |
Articolo 1, comma 192-sexies – Risorse destinate al
finanziamento di festival, cori e bande
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
22.47 NF |
Bonaccorsi |
PD |
15.12 |
Aggiunge il
comma 192-sexies che autorizza la spesa di 1 milione di euro annui per il periodo 2016-2018 per il finanziamento di festival, cori e bande. A tal fine, il Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo emana, entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge, un bando
che stabilisce le modalità di accesso alle risorse. Entro i successivi due
mesi, con decreto interministeriale MIBACT-MEF si provvede all’individuazione
dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle risorse. Conseguentemente Modifica il comma 369, riducendo l’importo del Fondo per interventi strutturali di
politica economica. |
Articolo 1, comma 192-septies – Contributo straordinario
alla fondazione EBRI (European Brain Research Institute)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
22.70 NF 22.8 NF |
Cinzia Maria Fontana Occhiuto |
PD FI-PDL |
15.12 |
Aggiunge il
comma 192-septies che concede un contributo
straordinario di 1 milione di euro annui per il periodo 2016-2018 alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute). Un contributo
straordinario di 800 mila euro annui
a favore della Fondazione EBRI è stato concesso, per il periodo 2013-2015, dall’art. 1, co. 288,
della L. 228/2012 (L. stabilità 2013). Conseguentemente Modifica il comma 369, riducendo l’importo del Fondo per interventi strutturali di
politica economica. |
Articolo 1, comma 192-octies – Rimodulazione delle risorse per iniziative a favore
della minoranza slovena
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
22.13 NF |
Blazina |
PD |
15.12 |
Aggiunge il
comma 192-octies che novella il comma 524 dell’articolo 1 della
legge n.190 del 2014. La norma prevedeva la facoltà per la regione Friuli
Venezia Giulia di rimodulare gli interventi previsti dalla legge n. 38 del
2001, Norme a tutela della minoranza linguistica slovena
della regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di uso della
lingua slovena nella pubblica amministrazione, per promuovere istituzioni e
attività della minoranza slovena e per l'attuazione di interventi volti
allo sviluppo dei territori dei comuni in cui è storicamente insediata la
minoranza slovena. Le risorse destinate a tali scopi erano stabilite
annualmente nella legge di stabilità. Con l’emendamento in questione si
prevede: §
la possibilità
di destinare le risorse in questione anche al Comitato istituzionale paritetico per i
problemi della minoranza slovena; §
la fissazione
in 10 milioni di euro, a decorrere dal
2016 delle risorse destinate agli obiettivi della presente norma. Conseguentemente Modifica il comma 369,riducendo la
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Modifica la Tabella
C, voce
Ministero dell’economia, Legge n. 38/2001, Contributo alla regione FVG: 2016:
-5.104.167; 2017:
-5.104.167; 2017:
-5.104.167. |
Articolo 1, comma 192-novies – Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli
italiani dall'Istria, da Fiume e dalla nonché a favore della minoranza italiana
in Slovenia e in Croazia
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
22.15 |
Malpezzi |
PD |
15.12 |
Aggiunge il comma 192-noies il quale autorizza la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018 per la prosecuzione degli interventi a tutela del patrimonio
storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume
e dalla Dalmazia, e la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018 per la prosecuzione degli interventi a favore della
minoranza italiana in Slovenia e in Croazia. Conseguentemente, alla Tabella
A, gli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale sono
così ridotti: 2016: –5.800.000; 2017: –5.800.000; 2018: –5.800.000. |
Articolo 1, comma 193-bis – Riqualificazione dell’ambito costiero provinciale di
Barletta-Andria-Trani
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
22-bis.2 NF |
Vico |
PD |
15.12 |
Aggiunge il comma 193-bis il quale
autorizza la spesa di 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018 per la riqualificazione e rigenerazione territoriale
dell'ambito costiero provinciale della provincia di Barletta-Andria-Trani
programmata dal Protocollo di intesa sottoscritto in data 13 novembre 2014
tra Sul sito
internet della Provincia di Barletta è disponibile, tra i documenti allegati
della pagina http://ptcp.provincia.barletta-andria-trani.it/atti-amministrativi/delibera-del-presidente-nr-3-del-21-11-2014-piano-territoriale-di-coordinament il testo del
“Protocollo di intesa tra Conseguentemente Modifica il comma 369 al fine di
operare una riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di 5 milioni, per l’importo necessario alla copertura
della spesa autorizzata dal nuovo comma 193-bis. |
Articolo 1, comma 194-bis – Tassa sulle
unità da diporto
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
22-ter.3 NF |
Arlotti |
PD |
15.12 |
Aggiunge il
comma 194-bis, che abroga
la tassa sulle unità da diporto introdotta dall’articolo 16, comma 2, del
decreto-legge n. 201 del 2011 (cd. Salva-Italia). Conseguentemente Modifica il comma 369 al fine di
operare una riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, per l’importo di 7,5 milioni dal 2016 |
Articolo 1, comma 194-ter – Riduzione
tassa di ancoraggio nei porti dl transhipment
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
22-ter.14 |
Relatori |
|
15.12 |
Aggiunge il
comma 194-ter, che prevede la possibilità, nei porti sede di autorità portuale con volume di
traffico transhipment superiore
all’80% del proprio traffico globale,
di riduzione o esenzione dalla tassa di ancoraggio in via sperimentale per
gli anni dal 2016 al 2018, per le navi porta container in servizio regolare di linea internazionale. E’
rimesso alle autorità portuali di deliberare annualmente l’applicazione ed il
limite della misura ed è ad esse riconosciuto un contributo nel limite della
metà dell’onere residuale a loro carico. Con DM verrà assegnata la quota alle
Autorità a carico dello Stato per la copertura, nel limite di 3 milioni
annui. Si prevede inoltre negli stessi porti la riduzione delle accise sui
prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione
all’interno del porto, nel limite di spesa di 1,8 milioni € annui. Conseguentemente Alla Tabella
B,
l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia,
è ridotto dei seguenti importi: 2016:
-4.800.000 2017:
-4.800.000 2018:
-4.800.000. |
Articolo 1, comma 194-quater – Rimborsi IVA a
cittadini extra UE
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
22-ter.9 NF |
Benamati |
PD |
15.12 |
Aggiunge il
comma 194-quater, che autorizza gli intermediari iscritti all’albo degli istituti di pagamento ad
effettuare i rimborsi Iva a cittadini extra Ue (cd. Tax free shopping), secondo
percentuali minime di rimborso, da definire con successivo decreto del MEF. |
Articolo 1, comma 196 – Promozione del Made
in Italy
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
23.36 NF |
Mongiello |
PD |
15.12 |
Modifica il comma 196, incrementando di 1 milione di euro lo stanziamento per il 2016, dal medesimo comma autorizzato, per il potenziamento delle
azioni dell’ICE-Agenzia relative al Piano straordinario per la promozione del
Made in Italy. Lo stanziamento in
questione passa dunque da 50 a 51
milioni di euro per il 2016. Tale milione di euro è destinato al finanziamento dell’Associazione delle camere di
commercio italiane all'estero per sostenere le piccole e medie imprese
nei mercati esteri e la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi
nonché per incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche
produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori internazionali,
al fine di contrastare il fenomeno dell'italian
sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani. Conseguentemente modifica il comma 369, riducendo di 1 milione di euro per
l’anno 2016 il rifinanziamento del Fondo
per gli interventi strutturali di politica economica. |
Articolo 1, comma 196-bis – Sostegno all’internazionalizzazione del sistema
produttivo
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
23.40 |
Governo |
|
12.12 pom. |
Aggiunge il
comma 196-bis, che prevede il versamento all’entrata del bilancio
dello Stato della somma di 300 milioni
di euro delle disponibilità giacenti su apposito conto corrente di
tesoreria – relative, in particolare, alle somme recuperate, riferite ai
crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali
intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero
degli affari esteri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze,
affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. - ai
fini della sua riassegnazione al fondo finalizzato alle attività di credito all’esportazione e di internazionalizzazione del
sistema produttivo. |
Articolo
1, commi 196-ter-196-quater- Piano di sviluppo piccoli satelliti e finanziamento
Istituto nazionale fisica nucleare
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.1 |
Governo |
|
14.12 |
Aggiunge i
commi 196-ter e 196-quater. Nel dettaglio: §
il comma 196-ter autorizza la spesa di 19 milioni per il 2016, di 50
milioni per il 2017 e di 30 milioni di euro per il 2018 per il sostegno al settore aereospaziale e per la realizzazione di un Piano nazionale per lo sviluppo
dell’industria nazionale nel settore dei piccoli satelliti ad alta
tecnologia. Il comma dispone che a quota parte degli oneri derivanti da esso per
l’anno 2016, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle
risorse del Fondo per l’adeguamento delle capacità di contrasto al terrorismo
di cui al comma 548-quinquies. Le misure di aiuto di cui al comma 196-ter in esame sono erogate in
conformità al Regolamento UE n.
651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno, secondo le condizioni fissate dal predetto Regolamento, agli
articoli 25 e ss., condizioni rispettate le quali gli aiuti per progetti di ricerca e sviluppo e gli aiuti agli investimenti per infrastrutture di
ricerca sono compatibili con il mercato interno e sono esentati
dall'obbligo di notifica alla Commissione UE; §
il comma 196-quater il quale incrementa di 15 milioni di euro per ciascun
anno del triennio 2016-2018 la dotazione del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di
ricerca, di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 204/1998, destinando le risorse in questione
all’istituto nazionale di fisica nucleare allo scopo di sostenere le
attività di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astro
particellare. |
Articolo 1, comma 196-quinquies– Riduzione Fondo
ordinario per gli enti di ricerca
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.1 0.1.1.71 |
Governo Sgambato |
PD |
14.12 |
Aggiunge il
comma 196-quinquies che riduce l’autorizzazione di spesa
relativa al Fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal MIUR (art.
7, D.Lgs. 204/1998) di 4 milioni,
a decorrere dal 2016,
relativamente alla quota concernente le spese
di natura corrente. Conseguentemente: Modifica la
Tabella D, sopprimendo il
definanziamento (previsto in 4
milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio) della legge n.
46 del 1991, art. 1: Contributo
programma nazionale di ricerche aerospaziali - PRORA (3.4 – Cap. 1678). |
Articolo 1, comma 207- Consiglio
generale degli italiani all’estero
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
23-ter.2 NF |
Fitzgerald Nissoli |
PI-CD |
15.12 |
L’emendamento incrementa di 50.000 euro, portandolo
a 150.000 euro, lo stanziamento di
cui alla lettera a) del comma 207, finalizzato, per il solo 2016, al funzionamento del C.G.I.E. – Consiglio
generale degli italiani all’estero. Conseguentemente modifica il comma 369, riducendo il
rifinanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica da
134,340 a 132,840 milioni per il 2016. Si rileva l’eccesso della copertura, che a fronte di
50.000 euro di maggiore stanziamento per il C.G.I.E. rinviene 1.500.000 euro
a carico del citato fondo per interventi strutturali di politica economica. |
Articolo 1, comma 207, lett. g-bis) – Risorse a favore della
società Dante Alighieri e dell’Accademia nazionale dei Lincei
|
|
|
|
|
23-ter.12 NF |
Fedi |
PD |
15/12 |
Aggiunge al
comma 207 la lettera g-bis) che concede per il periodo 2016-2018 un contributo pari
a 100.000 euro annui alla società Dante Alighieri e a 250.000 euro annui all’Accademia nazionale dei Lincei. Il finanziamento statale alla società
Dante Alighieri, ente morale con la missione di promuovere la lingua e la
cultura italiane, disposto ai sensi della L. 411/1985, è annualmente allocato
nella tabella C allegata alla legge di stabilità a carico del cap. 1163 dello stato di previsione
del Ministero degli Affari esteri e
della cooperazione internazionale. Con riferimento al triennio 2016-2018
il citato capitolo espone un importo di 1,4
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. La ripartizione di tali contributi viene successivamente operata con
apposito DM sottoposto a parere parlamentare, che disciplina i finanziamenti
ad alcuni degli enti e associazioni cui contribuisce il MAECI, tra i quali
appunto la Società Dante Alighieri; ad essa è stato concesso, per ciascuno
degli anni 2014 e 2015, un contributo di 600.000 euro. Le risorse per l’Accademia dei
Lincei sono attualmente appostate sul cap. 3630 dello stato di previsione
del Mibact e ammontano, per il 2016, a seguito della nota di variazioni, a
2,7 milioni di euro. In particolare, al capitolo indicato afferiscono le risorse derivanti
dalle seguenti autorizzazioni di spesa: § art. 1, L. 466/1988, che ha
concesso all’Accademia un contributo ordinario, la cui quantificazione è ora
demandata alla tabella C della legge di stabilità. Nella tab. C allegata al
ddl di stabilità le risorse ammontano a 1,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016 e 2017 e a 1,4 milioni di euro per il 2018 (a fronte di 0,8
milioni previsti per il 2015); § art. 30, co. 6, lett. a), D.L. 201/2011 (L. 214/2011), che
ha autorizzato la spesa di € 1,3 mln a favore dell’Accademia, a decorrere dal
2012. Si valuti, dunque, l’opportunità di intervenire per l’Accademia dei Lincei direttamente
sulla tabella C. Conseguentemente Modifica il comma 369, riducendo l’importo del Fondo per interventi strutturali di
politica economica. |
Articolo 1, comma 207, lett. g-ter) – Scuole italiane non
statali paritarie all’estero
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
23-ter.4 NF |
Garavini |
PD |
15.12 |
Aggiunge al
comma 207 la lettera g-ter) che autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2016, il 2017 e il
2018 finalizzato a contributi alle scuole italiane non statali paritarie
all’estero. Conseguentemente modifica il comma 369 riducendo di
1 milione di euro per ciascuna annualità del triennio 2016-2018 il fondo per
interventi strutturali di politica economica. |
Articolo 1, comma 209 – Lotta alla
povertà
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
24.69 |
XII Commissione |
|
9.12 pom. |
Modifica il comma 209, lettera a) con riferimento alla destinazione delle risorse stanziate per il 2016 per il Piano nazionale per la lotta
alla povertà e all’esclusione. In particolare la lettera a)
finalizza 380 milioni di euro per l’avvio di una misura di contrasto alla
povertà destinata all’estensione della SIA su tutto il territorio nazionale. Per
effetto delle modifiche in esame si dispone che siano garantiti interventi
prioritari per i nuclei familiari in
modo proporzionale al numero di figli
minori o disabili, in luogo di prevedere interventi prioritari per i
nuclei familiari con figli minori. |
24.68 |
XII Commissione |
|
9.12 pom. |
Modifica il comma 209, lettera a) con riferimento a quanto stabilito in merito alla destinazione delle
risorse stanziate per il 2016 per il
Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione. In
particolare viene soppresso il criterio
preferenziale, inserito nel corso dell’esame al Senato, riguardante le famiglie aventi figli minori inseriti nel
circuito giudiziario. |
24.32 NF |
Gigli |
PI-CD |
15.12 |
Modifica il comma 209, lettera a) secondo periodo, disponendo che siano garantiti interventi prioritari per i nuclei
familiari tenendo conto della presenza
al loro interno di donne in stato di gravidanza. |
Articolo 1, comma 211 – Fondo per la
lotta alla povertà e all’esclusione sociale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
19.141 |
Governo |
|
14.12 |
Modifica il comma 211 rideterminando le risorse stanziate per il Fondo per la lotta alla
povertà e all’esclusione sociale, eliminando l’annualità 2016 e riducendo a
30 milioni il finanziamento per il 2017 (mentre rimane invariato l’importo,
pari a 54 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018). La modifica è da
mettere in relazione alle misure introdotte in materia pensionistica
introdotte dall’emendamento medesimo, di cui ai commi 165-bis e seguenti- |
Articolo 1, commi 213-216 – Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
24.72 |
XII
Commissione |
|
9.12 pom. |
Modifica il comma 214, sopprimendo il riferimento a progetti ed attività educativi
rivolti ai minori inseriti nel circuito giudiziario, relativamente alla
finalizzazione delle risorse del Fondo
sperimentale per il contrasto della
povertà educativa minorile. |
24.82 |
Relatori |
|
14.12 |
Modifica i
commi 213 e 215 riguardanti il Fondo
per il contrasto della povertà educativa minorile: in primo luogo viene espunto il riferimento ai minori; viene poi modificata la
modalità di versamento da parte delle fondazioni, prevedendo l’utilizzo di un conto corrente postale in luogo del versamento
all’entrata del bilancio dello Stato (comma 213); il riconoscimento del
credito viene legato alla trasmissione
all’Agenzia delle entrate della delibera
di impegno irrevocabile e viene disposta la responsabilità solidale di tutte le fondazioni in caso di mancato
versamento. Infine, la cessione del credito d’imposta viene esentata dall’imposta di registro
(comma 215). |
Articolo 1, commi 217-bis e 217-ter – Disposizioni relative all’Associazione italiana della Croce Rossa
(CRI)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
24.19 |
Lenzi |
PD |
15.12. |
Inserisce i
commi 217-bis e 217-ter. Il comma
217-bis apporta alcune modifiche ad articoli del D.Lgs. n.
178/2012, concernente la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa. Con una
modifica all’articolo 4 viene stabilito che fino alla conclusione delle
procedure di ripiano dell’indebitamento
dell’Ente, non possono essere
intraprese o proseguite azioni esecutive o atti di pignoramento e sequestro
presso il conto di tesoreria dell’Ente ovvero presso terzi per la riscossione coattiva di somme, e viene
sancita la nullità degli atti
esecutivi eventualmente compiuti. Con alcune
modifiche all’articolo 5 viene precisato che il transito del personale militare della CRI nel ruolo ad
esaurimento nell’ambito del personale
civile della stessa, non dà luogo alla liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto il
transito avviene senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro, e
viene operato un riferimento agli istituti del trattamento economico
determinati dalla contrattazione collettiva. Con alcune
modifiche all’articolo 6 viene stabilito che al personale civile e militare
della CRI assunto da altre amministrazioni si applicano le procedure di
transito di cui all’articolo 5 e che al personale
risultante eccedentario si applicano i processi di mobilità previsti per le pubbliche amministrazioni. Viene inoltre
stabilito che gli enti e le aziende
del SSN, anche delle regioni in piano di rientro, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità anche
in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale a tempo
indeterminato della CRI con funzione di autista soccorritore purché abbia
prestato servizio continuativo in
attività convenzionale per almeno 5 anni. Tali assunzioni non comportano
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto sono
finanziate dalle risorse derivanti dalla quota di finanziamento del SSN
erogate annualmente alla CRI. Fino al totale assorbimento del personale della
CRI agli enti e alle aziende del SSN è fatto divieto di assumere personale
corrispondente. Vengono
definiti i rapporti con gli Enti
previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità ed estesa
temporalmente la facoltà del Commissario – o del Presidente – di richiamare in servizio il personale
militare. Viene poi
rimesso ad un provvedimento del
Presidente nazionale di CRI, entro il 30 marzo 2016, l’individuazione del
personale funzionale alle attività
propedeutiche alla gestione liquidatoria, e precisato che tale personale non partecipa alle
procedure di mobilità. Il personale posto in mobilità, in
attesa della conclusione delle relative procedure, previa convenzione tra le
parti, può prestare temporaneamente la
propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire
fini di interesse pubblico. Il comma
217-ter apporta modifiche di coordinamento all’articolo 7,
comma 2-bis del D.L. 192/2014 in tema di applicazione delle procedure di mobilità presso le
pubbliche amministrazioni al personale della CRI. |
Articolo 1, comma 218 – Fondo per il
sostegno di persone con disabilità grave prive di legami familiari
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
25.43 |
Lenzi |
|
15.12 |
Modifica il comma 218, disponendo che presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali – precedentemente il Fondo era istituito
presso il Ministero dell’economia e delle Finanze - sia istituito un
Fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016,
destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con
disabilità grave prive di legami familiari |
Articolo 1, commi 218-bis–218-ter –Fondo per i soggetti con
disturbo dello spettro autistico
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
25.77 NF |
Silvia Giordano |
M5S |
15.12 |
Aggiunge i commi 218-bis 218-ter che istituiscono, presso il Ministero della salute, il Fondo per la cura dei soggetti con
disturbo dello spettro autistico con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere
dal 2016. I criteri le modalità di accesso al Fondo, istituito per dare
attuazione alla legge n.134/2015 Disposizioni in materia di diagnosi, cura
e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di
assistenza alle famiglie, sono demandati ad un decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore delle legge di stabilità 2016. Conseguentemente Modifica il
comma 369 riducendo la dotazione del FISPE di 5 milioni di euro annui. |
Articolo 1, comma 219-bis –Contributo a Eurispes
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
25.50
NF 25.6
NF |
Romano
F.S. Riccando
Galli |
Misto |
15.12 |
Aggiunge il comma 219-bis che autorizzata la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2016,
in favore dell'Istituto di studi politici, economici e sociali – Eurispes, con vincolo di destinazione
alla creazione di progetti e iniziative informative finalizzate a sostenere
l'attività sociale ed economica nazionale. Conseguentemente Modifica il comma
369 riducendo la dotazione
del FISPE di 1 milioni di euro per il 2016. |
Articolo 1, comma 220-bis - Persone con disabilità grave
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
25.79 NF |
Argentin |
PD |
15.12 |
Aggiunge il
comma 220-bis che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per
l’anno 2016 per il potenziamento di progetti riguardanti misure per rendere
effettivamente indipendente la vita delle persone affette da disabilità
grave, come fra l’altro previsto dalla legge 162/1998 Modifiche alla L. 5 febbraio
1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con
handicap grave. Conseguentemente Modifica il
comma 369 riducendo il FISPE di 5 milioni di euro per
il 2016. |
Articolo 1, commi 223 e 223-bis - Incremento del
Fondo sanitario nazionale finalizzato alle sperimentazioni cliniche di
medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di
malattie rare
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
25.26 NF |
Carnevali |
PD |
15.12 |
Sostituisce
il comma 223 prevedendo che il Comitato interministeriale per la
programmazione economica - CIPE,
in attuazione dell’art. 1, co. 34 della legge 662/1996, vincoli - su proposta del Ministro della salute , di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza
Stato-regioni – una quota del Fondo
sanitario nazionale, per un importo
fino a 2 milioni di euro per il 2017 e fino a 4 milioni di euro per il 2018 per
lo svolgimento di una o più
sperimentazioni cliniche concernenti
l’impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per
la cura di malattie rare (precedentemente una quota fino a 1 milione per
il 2017 e fino a 2 milioni per il 2018 era vincolata per lo svolgimento della
sperimentazione clinica di fase II basata sul trapianto di cellule staminali
cerebrali umane in pazienti affetti da SLA). Tali sperimentazioni dovranno
essere condotte nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal D.Lgs.
211/2003 Attuazione della direttiva
2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica
nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico,
nonché secondo la normativa internazionale vigente e in accordo con le
vigenti linee guida europee, con cellule prodotte secondo il regime GMP (Good
Manufacturing Practice) certificato dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. La selezione delle sperimentazioni da
finanziare avviene tramite procedura ad evidenza pubblica, coordinata
dall’AIFA e dall’Istituto superiore di sanità, che possono avvalersi di un
comitato di esperti esterni ai fini della valutazione delle predette
sperimentazioni. A tal fine, il
comma 223 sostituisce l'art. 2 del
decreto legge 24/2013 Disposizioni
in materia sanitaria che disciplinava l'impiego di medicinali per terapie
avanzate preparati su base non ripetitiva e l’impiego terapeutico dei medicinali sottoposti a sperimentazione clinica.
La norma era nata dall'urgenza di disciplinare l'attività di produzione e
somministrazione di cellule staminali mesenchimali secondo il metodo proposto
da Stamina Foundation. La rubrica
dell’articolo 2 del decreto legge 24/2013 viene pertanto sostituita dalla
seguente (Sperimentazioni cliniche con l'impiego di medicinali per terapie
avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare). Il comma 223-bis incrementa il Fondo
sanitario nazionale nella misura di
1 milione di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018. Conseguentemente Modifica il
comma 369, disponendo la riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica di 3 milioni per il 2016 e 2017 |
Articolo 1, commi 226-bis-226-quater – Fondo a tutela
del coniuge in stato di bisogno
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
25.55 NF |
Schirò |
PD |
15.12 |
Aggiunge i
commi da 226-bis a 226-quater mediante i quali si istituisce
presso il Ministero della giustizia un Fondo
di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, con una
dotazione (comma 226-bis) di 250.000
euro per il 2017 e di 500.000 euro per il 2017. Il comma 226-ter stabilisce che il coniuge in
stato di bisogno che non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento per
inadempienza del coniuge che vi era dovuto può richiedere al Tribunale di residenza l’anticipazione di una somma fino all’entità dell’assegno
medesimo. Qualora il tribunale accolga la richiesta, la invia al Ministero
della giustizia per la corresponsione della somma, con rivalsa sul coniuge
inadempiente. Il comma 226-quater demanda ad un D.M.
giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia, l’ emanazione entro 30
giorni dall’entrata in vigore della legge delle disposizioni attuative. Conseguentemente
modifica il comma 369, riducendo corrispettivamente per
ciascuno degli anni 2016 e 2017 il Fondo per interventi strutturali di
politica economia (FISPE), i cui importi per il 2016 passano
da 134.340 milioni a 134.090 milioni, e per il 2017 da 142.610 milioni a
142.110 milioni. |
Articolo 1, comma 226-quinquies – Piano nazionale contro la tratta degli esseri umani
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
25.45 NF |
Gribaudo |
PD |
15.12 |
Inserisce
il comma 226-quinquies che destina al bilancio della Presidenza del
Consiglio dei ministri 3 milioni di
euro per gli anni 2016-2018 per lo svolgimento delle azioni e degli
interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione,
assistenza ed integrazione sociale, attuativo
del Piano nazionale contro la tratta
degli esseri umani. Conseguentemente
modifica il comma 369, riducendo il Fondo per interventi
strutturali di politica economia (FISPE)
ivi previsto di 3 milioni per il triennio 2016-2018 |
Articolo 1, comma 227-bis - Autorizzazione di spesa per l’Istituto nazionale di
genetica molecolare
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
25.51 |
Parisi |
Misto |
15.12 |
Aggiunge il comma 227-bis che, a decorrere dall’anno 2016, autorizza la spesa ulteriore di 1
milione di euro annui per contribuire al funzionamento dell’Istituto
nazionale di genetica molecolare di cui all’art. 1, co. 1, lettera b),
del decreto legge 281/2001. L’art.
1, co. 1, lettera b) del D.L. n. 81/2004 Interventi urgenti per
fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica ha istituito
l’Istituto di riferimento nazionale
specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne metodiche di
rilevazione e di diagnosi, collegato con l'Istituto superiore di sanità e
altre istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in
Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione «Istituto nazionale
di genetica molecolare - INGM», disponendone contestualmente il relativo
finanziamento. Si ricorda che la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013)
all’art. 1, co. 220, al fine di potenziare l'attività di ricerca da esso
svolta, a decorrere dal 2014 ha autorizzato la spesa di 1.000.000 di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante modifica del comma 369, con
la riduzione del FISPE (Fondo per interventi strutturali di politica
economica) |
Articolo 1, commi 236-bis-236-quater e comma
242– Ripresa del versamento dei tributi sospesi o
differiti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
26.17 T2 |
Marchi |
PD |
13.12 |
Aggiunge i
commi da 236-bis a 236-quater. In particolare, il comma 236-bis –
modificando l’articolo 9 della legge n. 212/2000 (rimessione in termini nel
caso di obblighi tributari impediti da cause di forza maggiore) - prevede che
la ripresa del versamento dei tributi
sospesi o differiti nei casi
di eventi eccezionali e imprevedibili
avviene senza l’applicazione delle sanzioni, anche con rateizzazione (fino ad un massimo di 18 rate mensili) dal mese
successivo alla scadenza della sospensione. Per i tributi non sospesi né
differiti, è prevista, per i contribuenti residenti nei territori colpiti da
eventi calamitosi, la sola rateizzazione dei tributi scadenti nei sei mesi
successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, su apposita istanza. Il comma
236-ter istituisce un Fondo
rotativo per far fronte alle esigenze derivanti dal differimento della
riscossione a seguito di eventi calamitosi, con una dotazione di 5 milioni per il 2016, i cui oneri sono posti a valere sulle risorse autorizzate
per il credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la
ricostruzione, di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 95/2012. Il comma
236-quater interviene sull’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015,
in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei
soggetti interessati da eventi
eccezionali, precisando che i versamenti
sospesi sono effettuati entro il
mese successivo (in luogo di 30 giorni) dal termine del periodo di sospensione. Modifica il
comma 242 al fine di precisare che la copertura degli oneri
derivanti dalla prosecuzione dell’attività dei titolari degli Uffici speciali
per la ricostruzione (ivi quantificati nel limite di spesa di 400.000 euro
per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018) è effettuata mendante
l’utilizzo delle risorse indicate dal comma 241, vale a dire a valere sulle
somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante
il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa dell’art. 7-bis del D.L. 43/2013, nell’ambito
della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica
e assistenza qualificata. |
Articolo 1, commi 245-bis–245-quaterdecies – Finanziamenti ai territori colpiti dal sisma in
Lombardia, Veneto e Emilia del maggio 2012 e istituzione di Zone franche in
alcuni comuni della Lombardia
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
26-quater.30 NF |
Ghizzoni |
PD |
13.12 |
Inserisce i
commi dal 245-bis al 245-quaterdecies con i quali,
in sintesi, sono concessi ulteriori finanziamenti
ai territori colpiti dal sisma in
Lombardia, Veneto e Emilia del maggio 2012 e istituzione di Zone franche nei centri storici di
alcuni comuni della Lombardia. In particolare
il comma 245-bis esclude per il
2016 dal saldo (che ai sensi del comma 409 non deve essere negativo) delle
regioni e degli enti locali le spese che gli enti territoriali colpiti dal
sisma del maggio 2012 hanno sostenuto per fronteggiare gli eventi sismici e
la ricostruzione con le risorse derivanti da donazioni e dagli indennizzi
assicurativi, nel limite massimo di 15 milioni di euro (12 milioni per
l'Emilia-Romagna, 1,5 milioni per ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto).
A copertura dell’onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento
previsto per il credito di imposta e per i finanziamenti bancari agevolati
per la ricostruzione (art.3-bis del
D.L. n. 95 del 2012). Il comma 245-ter estende alle strutture
destinate alla produzione agricola e alle attività connesse nei territori
colpiti dal sisma il finanziamento
derivante dal bilancio dell’INAIL, attualmente destinato agli interventi di
messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e
degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito
l'Emilia, la Lombardia e il Veneto. Il comma 245-quater destina per la messa in sicurezza delle strutture destinate alla produzione
agricola nei territori colpiti dal sisma rispettivamente 3,5 milioni (Lombardia) e 1,5 milioni
(Veneto). A copertura dell’onere si provvede mediante riduzione dello
stanziamento previsto per il credito di imposta e per i finanziamenti bancari
agevolati per la ricostruzione (art.3-bis
del D.L. n. 95 del 2012). Il comma 245-quinquies autorizza il finanziamento di 70 milioni per il completamento del processo di ricostruzione del territorio della Lombardia colpito dal sisma. A
copertura dell’onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento
previsto per il credito di imposta e per i finanziamenti bancari agevolati
per la ricostruzione (art.3-bis del
D.L. n. 95 del 2012). Il comma 245-sexies istituisce delle zona
franche in alcuni comuni della
Lombardia colpiti dal sisma del 2012: S.Giacomo delle Segnate,
Quingentole, S. Giovanni del Dosso, Quistello, S. Benedetto Po, Moglia,
Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara. Il comma 245-septies delimita le caratteristiche delle microimprese che
possono beneficiare delle agevolazioni della zona franca. Il comma 245-octies richiama il rispetto della normativa europea in tema
di aiuti de minimis. I commi 245-novies, 245-decies e 245-undecies contengono
norme applicative dell’istituita zona franca e individuano le agevolazioni fiscali: esenzione dalle
imposte sui redditi (fino a 100 mila euro), esenzione dall’IRAP (nel limite
di 300 mila euro), esenzione IMU. Il comma 245-duodecies limita la durata di tali esenzioni esclusivamente all’anno 2016. A copertura
dell’onere derivante dall’istituzione delle zone franche (5 milioni) si provvede mediante
riduzione dello stanziamento previsto per il credito di imposta e per i
finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione (comma 245-terdecies). Per
l’attuazione delle predette norme si richiama il decreto ministeriale che
disciplina condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle
agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese
localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo
«Convergenza» (comma 245-quaterdecies). |
Articolo 1, commi 245-quinquiesdecies-245-sexiesdecies
– Riapertura di termini per imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi eccezionali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
26-quater.25
NF |
Venittelli |
PD |
13.12 |
Aggiunge i commi
245-quinquiesdecies e 245-sexiesdecies. Il comma
245-quinquiesdecies differisce
una serie di termini per consentire l’accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che
hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi
nocivi ai vegetali, previsti dal D.L. 5 maggio 2015, n. 51. In particolare, si differisce
al 29 febbraio 2016: §
il termine
perentorio entro il quale le regioni possono deliberare la declaratoria di eccezionalità degli
eventi atmosferici di eccezionale
intensità che si sono verificati nel corso dell'anno 2014 e fino a maggio
2015 (data di entrata in vigore del D.L. n. 51); §
la possibilità
per le imprese della pesca di
presentare domande per accedere
agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e
dell'acquacoltura per gli eventi verificatesi fino al 31 luglio 2015. E’ introdotta, inoltre, la priorità per le domande delle imprese
che abbiano subito un maggior danno,
rimettendo ad un decreto del Ministro delle politiche agricole
l’individuazione dei criteri di priorità per l’assegnazione del contributo. Il comma 245-sexiesdecies prevede la
possibilità di utilizzare le risorse
del Fondo europeo per gli affari
marittimi e per la pesca (FEAMP) anche per la concessione delle garanzie
e degli aiuti per l’accesso al credito erogati dal ISMEA in favore delle imprese della pesca e dell’acquacoltura |
Articolo 1, comma 245-septiesdecies – Pagamento rate mutui contratti con
Cassa Depositi e Prestiti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
26-quater.31 NF |
Ghizzoni |
PD |
13.12 |
Aggiunge il
comma 245-septiesdecies il quale prevede che le rate dei mutui concessi agli enti locali interessati dagli eventi
sismici del maggio 2012 sono pagate, senza
applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall’anno 2017, in rate di
pari importo per dieci anni. I mutui oggetto dalla disposizione in esame
sono quelli concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni e alle
province interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 e che sono stati
trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze. Sono esclusi da tale
previsione i mutui il cui pagamento è stato differito da precedenti
disposizioni di legge. |
Articolo 1, comma 245-duodevicies – Minori riduzioni del Fondo di
solidarietà per i comuni colpiti dal sisma
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
26-quater.36 |
Castricone |
PD |
13.12 |
Aggiunge il
comma 245-duodevicies il quale estende
all’anno 2016 la disposizione che prevede, in favore dei comuni colpiti
dai recenti eventi sismici in
Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Abruzzo e Toscana, la limitazione al 50% del taglio
previsto a titolo di Fondo di
solidarietà comunale, quale contributo alla finanza pubblica disposto a
decorrere dal 2015 dalla legge di stabilità, già applicata con riferimento
all’anno 2015. A
tal fine si modifica il comma 436 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014
(legge di stabilità 2015). Si
ricorda che la legge di stabilità per il 2015 ha definito il concorso dei
comuni al contenimento della spesa pubblica, stabilendo una riduzione del Fondo di solidarietà comunale di 1.200
milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. In merito alla
distribuzione del peso del contributo tra i comuni, il citato comma 436 prevede che, per l’anno 2015,
fermo restando l’obiettivo complessivo di contenimento della spesa per
l’intero comparto nella misura di 1.200 milioni, la riduzione dei
trasferimenti a titolo di Fondo di solidarietà si applica nella misura
del 50% per i comuni colpiti da recenti eventi sismici in Emilia
Romagna, Lombardia, Veneto, Abruzzo e Toscana. |
Articolo 1,
commi 245-undevicies–245-vicies sexies – Risarcimento
ai familiari delle vittime dell’alluvione di Sarno del 1998
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
26-quater.14 NF |
Fanucci |
PD |
15.12 |
Aggiunge i commi da 245-undevicies a 245-vicies sexies, che dettano disposizioni finalizzate a consentire al Dipartimento
della Protezione civile di provvedere a speciali elargizioni, in favore dei familiari delle vittime dell’alluvione
del 5 maggio Assegnazione di risorse (commi 245-undevicues e 245-vicies
sexies) Il comma 245-undevicies
assegna al Capo Dipartimento della
Protezione Civile la somma di 7,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per provvedere alle
speciali elargizioni summenzionate. Il comma 245-vicies sexies riconosce
al Comune di Sarno un
trasferimento straordinario di 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e Conseguentemente Modifica il comma 369 al fine di
operare una riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, per l’importo necessario alla copertura delle citate
spese, vale a dire 8,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Individuazione dei soggetti beneficiari (commi da
245-vicies e 245-vicies bis) Il comma 245-vicies
dispone che il sindaco del Comune di Sarno, d’intesa con il Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, provvede, nei limiti
dell’autorizzazione di spesa: § all’individuazione dei familiari delle vittime; § alla determinazione della
somma spettante, nel limite di euro
100.000 per ciascuna delle vittime, nonché della quota di rimborso delle eventuali spese legali sostenute e
documentate. I commi 245-vicies semel e
245-vicies bis disciplinano i criteri
di priorità da seguire nell’elargizione delle somme ai familiari o, in
caso di loro decesso, ai rispettivi eredi. Provvedimenti di elargizione, effetti e regime
fiscale (commi da 245-vicies ter a 245-vicies quinquies) I provvedimenti di elargizione sono adottati dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, in
conformità con l’atto del sindaco del Comune di Sarno di individuazione dei
beneficiari e delle somme loro riconosciute (comma 245-vicies ter). L’indennizzo corrisposto comprende tutte le somme dovute a qualsiasi
titolo ai destinatari e tiene conto di
quanto eventualmente già percepito a seguito di sentenze riguardanti la
responsabilità civile dello Stato e del Comune di Sarno. I contenziosi aperti sono dichiarati estinti a decorrere
dall’entrata in vigore della presente legge (comma 245-vicies quater). Le elargizioni in questione sono esenti
da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma
cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della
normativa vigente (comma 245-vicies
quinquies). |
Articolo 1, comma 247-bis – Comitati di settore nella P.A.
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
27.188 |
Dell’Aringa |
PD |
15.12 |
Introduce
il comma 247-bis, il quale interviene sulla normativa (art.41 del
d.lgs. n.165/2001) relativa all’attività dei comitati di settore istituiti nell’ambito della Conferenza delle
regioni (per le regioni, i relativi enti dipendenti e il SSN) e nell’ambito
dell’ANCI, dell’UPI e di Unioncamere (per i dipendenti degli enti locali,
delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali),
prevedendo, in particolare, che l’attività dei suddetti comitati non debba
essere limitata ad uno solo dei quattro comparti di contrattazione collettiva
nazionale previsti (dalla riforma operata con il d.lgs. n.150/2009, cd.
riforma Brunetta) nel pubblico impiego. |
Articolo 1, comma 252-bis – Assegnazione
del personale di polizia a operazioni di sicurezza e controllo del territorio
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
27.185 |
Lombardi |
M5S |
15.12 |
Aggiunge il
comma 252-bis, che dispone la ricognizione, da effettuarsi da parte
dei Ministro dell’interno entro il 31 marzo 2016, del personale di polizia assegnato a funzioni amministrative o di
scorta personale, al fine di valutarne l’eventuale assegnazione ad operazioni
di sicurezza e controllo del territorio |
Articolo 1, comma 253-bis – Risorse per bonifica e messa in sicurezza dei siti
di interesse nazionale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
27.192 NF |
Pilozzi |
PD |
15.12 |
Aggiunge il comma 253-bis il quale
istituisce un fondo con una dotazione
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 da
destinare: §
quanto a 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale
Valle del Sacco; §
e quanto a 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, nonché a 10 milioni di
euro per l’anno 2018, prioritariamente ai siti di interesse nazionale per i quali è necessario provvedere
con urgenza al corretto adempimento di obblighi
europei. Il sito di
interesse nazionale della Valle del Sacco era stato dichiarato sito di
interesse regionale (S.I.R.) con il decreto del Ministro dell’ambiente 11 gennaio 2013. Successivamente, con
sentenza n. 7586 del 17 luglio 2014, il TAR Lazio ha annullato tale decreto
ministeriale nella parte che escludeva dai siti d'interesse nazionale la
Valle del Sacco. Informazioni sull’istruttoria che interessa il sito sono
presenti nella risposta all’interrogazione n.
4/06966. Conseguentemente, alla Tabella
B l’accantonamento del Ministero dell’ambiente è ridotto dei seguenti
importi: 2016:
-10.000.000; 2017:
-10.000.000; 2018:
-10.000.000 |
Articolo 1, comma 253-ter – Risorse per il Centro Euro-Mediterraneo per i
Cambiamenti Climatici
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
27.201 NF 27.29 NF |
Palese Altieri |
Misto Misto |
15.12 |
Aggiunge il comma 253-ter volto ad autorizzare, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo
di 5 milioni di euro per le
attività di ricerca svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già
denominata Centro Euro-Mediterraneo
per i Cambiamenti Climatici, nonché per la valorizzazione degli
investimenti di cui alla delibera CIPE n. 42 del 13 maggio 2010 (comma 253-bis). Con la delibera CIPE 42/2010 sono state previste risorse a valere sul
Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) pari a 22 milioni di euro a
favore del Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici, per la
realizzazione del progetto “Gemina” concernente il Piano di consolidamento,
potenziamento tecnologico, ampliamento e sviluppo del medesimo Centro per il
periodo 2010-2013. La medesima delibera ha Invitato il competente Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad individuare, per il
periodo successivo al 2013, soluzioni di finanziamento per garantire
continuità nelle attività di ricerca da realizzare presso il Centro
euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici. Conseguentemente, modifica il comma 369, riducendo lo
stanziamento del FISPE di 5 milioni di euro dal 2016. |
Articolo 1, comma 253-quater – Profili
tributari delle disposizioni relative ai corrispettivi per i servizi antincendi
negli aeroporti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
27.94 |
Gasparini |
PD |
15.12 |
Aggiunge il
comma 253-quater, che precisa che le disposizioni in materia di
corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente
ai servizi antincendi negli aeroporti si interpretano nel senso che dalle
stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria. Il comma in
esame fa specifico riferimento ai corrispettivi relativi ai servizi
antincendio contemplati dal comma 1328 dell’art. 1 della L. 296/2006. Tale comma, al
fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli
aeroporti, prevede che l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili è
incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero
imbarcato. Prevede altresì che un apposito fondo, alimentato dalle società
aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorra al medesimo fine
per 30 milioni di euro annui. |
Articolo 1, comma 254 – Esclusione di ENIT dalle misure di contenimento
della spesa pubblica
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
27.233 |
Governo |
|
12.12 pom. |
Modifica il comma 254 inserendo
anche l’ENIT - Agenzia nazionale
del turismo, tra i soggetti esclusi
dall’ambito di applicazione dalle misure
per il contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a
carico delle pubbliche amministrazioni. Conseguentemente alla Tabella A l’accontamento del
Ministero dell’economia e delle finanze è così ridotto: 2016: -
730.000 2017: -
730.000 2018: - 730.000 |
Articolo 1, comma 254-bis – Club Alpino Italiano
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
27.101 NF |
De Menech |
PD |
15.12 |
Aggiunge il
comma 254-bis, disponendo che
lo stanziamento a favore del Club
alpino italiano previsto dall’articolo 5 della legge n.91 dl 1963 è
fissato in 1 milione di euro a decorrere dal 2016. Conseguentemente Modifica il comma 369, riducendo di 1 milione di euro a
decorrere dal 2016 il Fondo per interventi strutturali di politica economia di
cui al comma 369 |
Articolo 1, comma 255 – Esigenze indifferibili
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
27.234 |
Relatori |
|
14.12 |
Modifica il comma 255, autorizzando
il Ministro dell’economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti,
al riparto del Fondo per le spese di
costituzione dei collegi arbitrali internazionali |
Articolo 1, comma 257-bis–Sospensione dei procedimenti relativi ai canoni
demaniali marittimi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
27.46 NF |
Pizzolante |
AP |
15.12 |
Aggiunge il
comma 257-bis che sospende
fino al 30 settembre 2016 , in attesa del riordino della disciplina dei
canoni demaniali marittimi, i
procedimenti pendenti alla data del 15 novembre 2015 relativi alle
concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative, con
esclusivo riferimento a quelle inerenti la conduzione delle pertinenze demaniali, relativi a contenziosi
sull’applicazione dei criteri di calcolo dei canoni. La sospensione non si
applica per i beni pertinenziali oggetto di procedimenti giudiziari penali. |
Articolo 1, comma 258-bis–Finanziamento per i collegamenti aerei con la Sicilia
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
27-ter.3 NF |
Minardo |
AP |
15.12 |
Aggiunge il
comma 258-bis che attribuisce
alla Regione Sicilia 20 milioni € per
il 2016 per i collegamenti aerei
da e per la Sicilia, a favore del diritto alla mobilità insulare anche
per i passeggeri non residenti. Le risorse vanno impiegate in osservanza
delle disposizioni europee e nazionali sugli oneri di servizio pubblico
infracomunitario. Conseguentemente Modifica il comma 369 riducendo il
rifinanziamento del Fondo per gli interventi di politica economica di 20
milioni per il 2016 |
Articolo 1, comma 259-bis – Proroga
contabilità speciale alluvione Veneto 2010
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
27-quater.1 NF 27-quater.3 NF |
Busin Sbrollini |
LNA PD |
15.12 |
Aggiunge il comma 259-bis, che proroga al 31 dicembre 2016 la durata
della contabilità speciale relativa alla gestione della situazione di
emergenza inerente gli eventi alluvionali che hanno colpito il Veneto nei
mesi di ottobre-novembre 2010 (contabilità
n. 5458, di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013). Tale proroga
è finalizzata anche a consentire l’attuazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio dal
dissesto idrogeologico, a cui
provvede il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto. In seguito alla
cessazione dello stato di emergenza dichiarato per gli eccezionali eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei
giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, con la citata ordinanza n. 43/2013
è stata individuata Con riferimento
al richiamato Commissario per il rischio idrogeologico nel Veneto, si tratta
del Commissario a cui è demandata l’attuazione dell’accordo
di programma per il rischio idrogeologico sottoscritto tra il Ministero
dell'ambiente e la Regione Veneto. A tale Commissario, in base al
disposto dell’art. 10 del D.L. 91/2014, è subentrato il Presidente della
Regione Veneto. |
Articolo 1, comma 260-bis - Proroga del programma nazionale pesca e acquacoltura
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
27-quinquies.5 |
Relatori |
|
14.12 |
Aggiunge il
comma 260-bis il quale proroga fino al 31 dicembre 2016 il Programma nazionale triennale della pesca
e dell'acquacoltura 2013-2015 (adottato con D.M. 31 gennaio 2013). Conseguentemente, alla Tabella C , voce Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, Legge n. 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del Piano nazionale della pesca marittima
2016: + 3.000.000 A copertura
degli oneri sopra indicati, alla Tabella A l’accantonamento relativo
al Ministero dell’economia e finanze è ridotto nei seguenti importi 2016: -3.000.000 |
Articolo 1,
comma 261-bis – Destinazione
dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra al rimborso dei
crediti degli impianti “nuovi entranti”
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
27.sexies. 26 |
Governo |
PD |
|
Aggiunge il
comma 489-bis, che prevede che le risorse non impegnate
derivanti dai proventi delle aste
relative alle quote di emissione di
gas serra, assegnate al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico con il decreto
interministeriale n. 231 del 2014, vengano destinate al rimborso dei crediti agli operatori che non hanno ricevuto quote di emissione
di anidride carbonica (CO2) a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della
riserva ad esse riconosciuta in quanto “nuovi entranti”. Si prevede
inoltre che per gli esercizi successivi, con i decreti con i quali sono
ripartite le citate risorse, si effettuino anche i conguagli necessari a
rispettare le proporzioni di distribuzione delle risorse previste
dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 e il previsto vincolo
di destinazione per investimenti ambientali derivante dalla direttiva
2009/29. La disposizione in esame entra in vigore il giorno stesso della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il decreto
interministeriale del 26 settembre 2014, n. 231, emanato ai sensi del comma 3
dell’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, provvede al
riparto dei proventi delle aste di
competenza per l’anno Si segnala che il comma 261-bis, inserito dall’emendamento 27.sexies.26, interviene sulla disciplina vigente al fine
di prevedere che la quota del 50% dei proventi delle aste relative alle quote
di emissione di gas serra sia destinata al completamento del rimborso di tali
crediti e che, a seguito del completamento del medesimo rimborso, sia
riassegnata al Fondo ammortamento titoli di Stato. |
Articolo 1, comma 261-ter – Servizi marina
militare di Taranto
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
27.sexies.27
|
Relatori |
|
15.12 |
Aggiunge il
comma 261-ter che autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per
gli anni 2016, 2017 e 2018 da destinare ai servizi di pulizia e di
manovalanza delle strutture della marina militare di Taranto. A tal fine si
dispone una riduzione di pari importo del fondo di cui al comma 369 del medesimo disegno di
legge di stabilità, concernente il “Fondo per interventi strutturali di
politica economica” istituito ai sensi del comma 5 dell’articolo 10 del DL n.
282 del 2004. |
Articolo 1, commi 262-288 – Rafforzamento
dell’acquisizione centralizzata
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
28.39 28.80 |
Mazziotti Di Celso I Commissione |
SCpI |
9.12 pom. |
Modifica il comma 273, nel quale si
dispone per i contratti di acquisto di beni e servizi di importo superiore ad
un milione di euro la predisposizione, da parte delle amministrazioni
pubbliche interessate, di un apposito programma
biennale (e dei suoi aggiornamenti) che va comunicato alle strutture ed
agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicato sul profilo
del committente dell’amministrazione e sul sito informatico dell’Osservatorio
dei contratti pubblici. L’emendamento
aggiunge un ulteriore periodo a tale comma, mediante cui si dispone la comunicazione e la pubblicazione
anche di tutti i contratti
stipulati in esecuzione del programma biennale e dei suoi aggiornamenti. Tale
obbligo si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore
della legge di stabilità in esame. |
28.93 NF 0.28.93.1 |
Relatori Mazziotti |
ScpI |
14.12 |
Modifica i commi
267, 273 e 278 in materia di
rafforzamento dell’acquisto di beni e
servizi da parte delle amministrazioni pubbliche. In particolare, per
quanto concerne il comma 267, che interviene sull’articolo 9, comma 3 del
decreto-legge n. 66/2014, (relativo all’individuazione delle categorie di
beni e servizi e delle soglie oltre le quali le amministrazioni pubbliche
ricorrono obbligatoriamente alla Consip o agli altri soggetti aggregatori),
viene modificato il comma 2
dell’articolo 9 medesimo, precisando che gli ambiti territoriali entro i
quali possono operare i soggetti aggregatori (diversi dalla Consip e dalla
centrale di committenza regionale) vengono a coincidere con la regione di
riferimento e, conseguentemente, si introducono disposizioni di coordinamento
formale rispetto all’attuale testo del comma 267. Per quanto concerne il comma
273, relativo agli acquisti di beni e servizi di importo superiore al
milione di euro, per il quale si prevede un programma biennale di acquisti, sono previsti obblighi di comunicazione
dei contratti; si precisa, infine, che per gli acquisti di importo inferiore rimane fermo il periodo annuale
del programma di acquisti previsto dall’articolo 271 del DPR n.207/2010,
recante il regolamento di esecuzione del codice degli appalti. |
29.1 NF |
Fregolent |
PD |
15.12 |
Modifica il
comma 262,
nella parte in cui limita la possibilità da parte delle
amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi al di fuori delle convenzioni
Consip, richiedendo che il prezzo sia inferiore
almeno del 10 per cento rispetto
ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro
della Consip medesima, con
riferimento a talune categorie merceologiche. L’emendamento dispone che tale
differenziale di spesa del 10 per cento per poter procedere ad acquisti autonomi
valga per le sole categorie
merceologiche telefonia fissa e mobile, mentre
per le restanti categorie carburanti extra-rete, carburanti rete, energia
elettrica e gas per il riscaldamento il prezzo deve essere inferiore almeno del 3 per cento. Modifica il
comma 279 , nel quale si stabilisce l’obbligo per
le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione (come individuate dall’elenco ISTAT, come da
ultimo aggiornato sulla GU 30 settembre 2015, n. 227) di procedere ad acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività, esclusivamente tramite
Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori
(di cui all’articolo 9 del decreto-legge n.66/2014), ivi comprese le centrali
di committenza regionali, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi
soggetti. L’emendamento dispone
che le Regioni sono autorizzate ad assumere personale per assicurare la
funzionalità di tali soggetti aggregatori, in deroga ai vincoli previsti
dalla normativa vigente, nei limiti
delle risorse derivanti dal Fondo istituito dal medesimo articolo 9: si
tratta del Fondo per l'aggregazione
degli acquisti di beni e di servizi, istituito presso il Ministero
dell'economia, destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti
aggregatori suddetti, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015
e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. |
29.15 NF |
Causi |
PD |
15.12 |
Sostituisce
il comma 282, che nel
definire l’obiettivo di risparmio
di spesa annuale posto in relazione alle norme sull’acquisizione
centralizzata di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche
recate dai commi 279-281 del provvedimento, esclude alcuni soggetti pubblici dal concorso al raggiungimento di
tale obiettivo. Soppresso
il comma 288, che demanda ad un decreto del Ministro
dell’economia l’adozione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge
di stabilità in esame, delle misure attuative dei commi da 279 a 287. |
Articolo 1, comma 268 – Contributi dei comuni alla locazione Caserme forze
dell’ordine
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
28.92 |
Governo |
|
14.12 |
Modifica il comma 268, il quale attraverso l’introduzione di un nuovo comma
4-bis all’articolo 3 del D.L. n.
95/2012, dispone che, al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le
caserme delle Forze dell’ordine, i comuni appartenenti al territorio di
competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di
locazione. La modifica
estende la facoltà di contribuzione dei comuni al pagamento del canone di
locazione anche alle caserme del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, e conseguentemente sopprime dal disposto del predetto comma la sola finalità di garantire la sicurezza
pubblica. |
Articolo 1, comma 278-bis – Riequilibrio dei contratti pubblici di servizi e
forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto
aggregatore
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
28.47 NF |
Simoni |
PD |
15.12 |
Aggiunge il comma 278-bis che disciplina il riequilibrio,
anche con riferimento ai contratti in corso, dei contratti pubblici relativi
a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un
soggetto aggregatore, per l’adesione dei singoli soggetti contraenti. Si tratta di
una disciplina che pare finalizzata ad integrare il disposto dell’art. 115
del D.Lgs. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici), secondo cui “tutti
i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o
forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo”. Lo
stesso articolo prevede che la revisione venga operata sulla base di una
istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e
servizi e che sia basata sui c.d. costi standard, a tutt’oggi non ancora
determinati. Nelle more di tale determinazione, il comma 7 dell’art. 9 del
D.L. 66/2014 ha incaricato l’ANAC di fornire, a partire dal 1° ottobre 2014,
attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici, un'elaborazione
dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di
servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della
pubblica amministrazione, nonché di pubblicare sul proprio sito web i prezzi unitari
corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e
servizi. Condizioni
per l’applicabilità della nuova disciplina La
disposizione in esame si applica ai contratti indicati, in cui la clausola di
revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia
verificata una variazione nel valore dei predetti beni che abbia determinato
una variazione del prezzo complessivo
in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente
l’originario equilibrio contrattuale. Viene inoltre
stabilito che la citata condizione sia accertata
dall’autorità indipendente di
regolazione del settore relativo allo specifico contratto o, in mancanza,
dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Procedura e
modalità di riequilibrio Al verificarsi
delle condizioni previste, testé menzionate, l’appaltatore o il soggetto
aggregatore hanno facoltà di
richiedere, con decorrenza dalla data dell’istanza, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In caso di raggiungimento dell’accordo, i
soggetti contraenti possono, entro 30 giorni, esercitare il diritto di recesso unilaterale (disciplinato
dall’art. 1373 c.c.). In caso di mancato raggiungimento dell’accordo
le parti possono consensualmente procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto
dall’art. 1467 del codice civile. Secondo tale
articolo la risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità
rientra nell'alea normale del contratto. Inoltre la parte contro la quale è
domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le
condizioni del contratto. Viene altresì
prevista la possibilità, per le
parti contrattuali, di chiedere
all’autorità che ha accertato le condizioni di applicabilità, di fornire,
entro 30 giorni dalla richiesta, le indicazioni
utili per il ripristino
dell’equilibrio contrattuale o, in
caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate
a evitare disservizi. |
Articolo 1, commi 304-bis– Finanziamento delle attività di monitoraggio e
verifica dei piani di rientro regionali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
30.59 |
Relatori |
|
14.12 |
Aggiunge il
commi 304-bis, che autorizzano la spesa, in favore del
Ministero per la salute, di 1,2 milioni di euro per il 2016, di 1 milione per
il 2017 e di 0,8 milioni a decorrere dal 2018, per le funzioni di
monitoraggio, di verifica e di affiancamento nell’attuazione dei piani di rientro
regionali. Conseguentemente Alla Tabella A, l’accantonamento relativo
al Ministero della salute è ridotto dei seguenti importi: 2016: -1.200.000; 2017: -1.000.000 2018: -800.000. |
Articolo 1, commi
304-ter-304-decies - Monitoraggio, prevenzione e gestione del
rischio sanitario, nonché procedure concorsuali riservate per l’assunzione di
personale precario del comparto sanità
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto
|
30.60 0.30.60.3 |
I Relatori Marchi |
PD |
15.12 |
Aggiunge i commi da 304-bis a 304-decies in materia di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio
sanitario, nonché di procedure
concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto
sanità. I commi da 304-ter
a 304-quinquies, dopo aver stabilito che
l’attività di gestione del rischio sanitario è un interesse primario del
Servizio sanitario nazionale, prevedono che le regioni e le province autonome
dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni
sanitarie attivino una adeguata funzione
di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario per
lo svolgimento di una serie di compiti tra i quali l'attivazione di percorsi
di audit o altre metodologie per lo studio dei processi interni e delle
criticità più frequenti (cosiddetti eventi sentinella), la rilevazione del
rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici, la
predisposizione e attuazione di attività di formazione continua del personale
e l'assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura per il contenzioso
e la stipula di coperture assicurative o gestione delle coperture
auto-assicurative. Il richiamo all'articolo 220 delle disposizioni di
attuazione del codice di procedura penale è volto a sancire
l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di audit dagli operatori
sanitari coinvolti nell'evento "avverso" Il coordinamento delle attività citate viene rimesso al personale
medico dotato delle specializzazioni in Igiene, epidemiologia e sanità
pubblica o equipollenti o a quello con comprovata esperienza almeno triennale
nel settore. I commi da 304-sexies a
304-decies sono finalizzati ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari e la garanzia dei
livelli essenziali di assistenza, nel rispetto delle disposizioni
dell’Unione europea in materia di articolazione dell’orario di lavoro e di
contratti a tempo determinato e nel rispetto, comunque, delle vigenti
disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale nonché, per
le regioni sottoposte ai piani di rientro, degli obbiettivi previsti in detti
piani. Il comma 304-sexies
prevede una serie di adempimenti a carico delle Regioni e
province autonome che sono tenute, ove non abbiano ancora adempiuto alle
prescrizioni del D.M. n. 70/2015, ad adottare i provvedimenti generali di riduzione della dotazione dei posti letto
ospedalieri accreditati e a carico del servizio sanitario regionale. Tale
adempimento riguarda anche le Regioni sottoposte ai piani di rientro nei tempi e con le modalità definite nei piani.
Tali provvedimenti devono essere corredati di un piano inerente il fabbisogno
di personale tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell’Unione
europea in materia di orario di lavoro, e devono essere trasmessi, entro il
29 febbraio 2016, al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato
permanente per l’erogazione dei LEA di cui all’Intesa Stato-Regioni del 23
marzo 2015, nonché al Tavolo per il monitoraggio dell’attuazione del D.M. n.
70/2015, di cui all’Intesa Stato-Regioni del 2 luglio 2015, che ne compiono una
valutazione entro il successivo 31 marzo. Qualora sulla base del piano del
fabbisogno del personale emergono criticità si applicano i successivi commi 304-septies a 304-octies che
disciplinano procedure concorsuali
straordinarie per l’assunzione di personale medico ed infermieristico e
l’attivazione di nuovi contratti di lavoro flessibile. Il comma 304-septies dispone
che nelle more della predisposizione dei piani di cui al comma precedente le
Regioni, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dell’Unione
europea sull’articolazione dell’orario di lavoro, in presenza di criticità
nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza possono ricorrere, nel periodo 1 gennaio-31 luglio 2016, a forme di
lavoro flessibile, nell’osservanza delle norme sui contenimenti del costo
di personale ad anche in deroga a quelle sui limiti per le assunzioni a tempo
determinato di cui all’articolo 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010. I contratti
possono essere prorogati fino al 31 ottobre 2016. Il comma 304-octies prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire
e concludere - anche in deroga alle previsioni del D.P.C.M. del 6 marzo 2015
in tema di disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione
di personale precario del comparto sanità - procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale
medico ed infermieristico per far fronte alle eventuali esigenze
assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate sul piano di
fabbisogno di personale ai sensi del comma 304-sexies. E’ consentita una riserva di posti nella misura massima
del 50% al personale medico ed infermieristico in servizio alla data di
entrata in vigore della legge che alla data del bando abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche non
continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, di
collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di
lavoro flessibile. Per il biennio 2016-2017, ai sensi del comma 304-novies, le procedure in commento sono
attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata. Il comma 304-decies estende
all’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni
migranti e per il contrasto della povertà, le disposizioni di cui
all’articolo 4, comma 10, del D.L n. 101/2013 in tema di procedure di stabilizzazione del personale assunto con contratto a
tempo determinato. La compensazione degli effetti finanziari di tale
disposizione, pari a 780.983 euro a decorrere dal 2016, è assicurata mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione di effetti finanziari
non previsti a legislazione vigente conseguente all’attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008. Il comma 304-nonies
(subem. 0.30.60.3) autorizza, a
decorrere dal 1° gennaio 2016, nel
limite massimo di spesa di 400.000
euro annui, la stipula di una
convenzione fra il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) del Ministero della Giustizia,
il Dipartimento per la Giustizia
minorile, le Aziende sanitarie e comuni per l’integrazione
socio-sanitaria (Anci FEDERSANITÀ)
per la realizzazione di una
piattaforma informatica di trasmissione dei dati sanitari delle persone
detenute. La piattaforma è sviluppata dalla Direzione generale per i
sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ed è finalizzata alla gestione di un servizio
di telemedicina in ambito carcerario, sia adulto che minorile. Conseguentemente Modifica la
Tabella A, riducendo l’accantonamento relativo al Ministero della Giustizia (subem. 0.30.60.3): 2016 – 400.000 2017 – 400.000 2018 – 400.000. |
Articolo 1, comma 305 – Aziende sanitarie uniche nelle Regioni a statuto
speciale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
30.43 |
Lenzi |
PD |
15.12 |
Modifica il
comma 305 prevedendo che le aziende sanitarie uniche,
risultanti dall’incorporazione delle aziende ospedaliere-universitarie nelle
aziende sanitarie locali possano essere costituite nelle regioni a statuto speciale – precedentemente potevano
essere costituite in tutte le Regioni -che . nel biennio 2014-2015,
abbiano riorganizzato il proprio Servizio sanitario regionale, o ne abbiano
avviato la riorganizzazione attraverso processi di accorpamento delle aziende
sanitarie preesistenti. |
Articolo 1, comma 316 – Commissione nazionale aggiornamento LEA
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
32.15 32.52 |
Binetti XII Commissione |
NCD-UDC |
15.12 |
Modifica il comma 316 attribuendo alla Commissione nazionale per l’aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza (LEA) l’ulteriore compito di valutare che l’applicazione dei
LEA avvenga in tutte le regioni con lo stesso standard di qualità e includa
tutte le prestazioni previste. |
Articolo 1, commi 324-bis e 324-ter Assistenza e cure termali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
32.10 |
Milanato |
FI |
15.12 |
Aggiunge i commi 324-bis e 324-ter in materia di
assistenza e cure termali. Il comma 324-bis autorizza la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018
per la revisione delle tariffe massime
delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto
dall’art, 1, co. 170 della legge finanziaria 2005 (legge 311/2004), come in
ultimo modificato dal decreto legge 95/2012. Si ricorda che, per la revisione delle
tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, la legge
finanziaria 2005 ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere, si era provveduto mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute. Successivamente, per la stessa finalità, il comma 178
della legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) ha invece autorizzato la spesa
di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 4 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2014 e 2015 anche al fine di consentire alle imprese del settore di
effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione
nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. L’Intesa
della Conferenza permanente Stato- Regioni sull’Accordo nazionale per
l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015 del 5
dicembre 2013 ha previsto che Regioni e Provincie autonome procedano al
rinnovo della parte economica dell’accordo per l’erogazione delle prestazioni
termali per il triennio 2013-2015, nei limiti delle risorse rese disponibili
dal citato art. 1, co. 178, della legge di stabilità 2013, rappresentando l’impossibilità
di mettere a disposizione risorse proprie, sia per l’anno 2013 che per gli
anni successivi, stante la riduzione del finanziamento dei servizi sanitari
regionali. Il comma 324-ter
stabilisce che, a decorrere dal 1°
gennaio 2016, i cittadini che
usufruiscono delle cure termali sono tenuti a partecipare alla spesa in misura pari a 55 euro o nella misura superiore che potrà essere
individuata dall’accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni
termali di cui all’art. 4, co. 4 della legge 323/2000. Ai sensi dell’art. 52, co. 2, della legge
289/2002, qualora le previsioni di spesa per l’erogazione delle prestazioni
termali rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa
stessa, l’accordo può fissare la misura dell'importo massimo di
partecipazione alla spesa per cure termali Sono esclusi dalla
compartecipazione alla spesa: § cittadini di età
inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un
nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro;
Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con
un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a
11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro
per ogni figlio a carico; Titolari di pensioni sociali e loro familiari a
carico; Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro
familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito
complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in
presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a
carico (Legge 537/1993 -art.
8, comma 16); § malattie croniche e
invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo
(ticket) delle prestazioni sanitarie correlate individuate dal DM 28 maggio
1999, n. 329, successivamente modificato dal DM 21 maggio 2001, n. 296 e dal
regolamento delle malattie rare (DM 18 maggio 2001, n. 279); § invalidi di guerra
titolari di pensioni diretta vitalizia; § grandi invalidi per
servizio; § invalidi civili al cento
per cento; § grandi invalidi del
lavoro. |
Articolo 1, commi 330-bis-330-septies – Acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
32-ter.3 0.32-ter.3.3 0.32-ter.3.4 0.32-ter.3.14 0.32-ter.3.5 NF |
Relatori Lenzi Lenzi Marchi Dorina Bianchi |
PD PD PD NCD-UDC |
14.12 |
Aggiunge i commi da 330-bis a 330-septies in materia di acquisto di
prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale da privato accreditato.
In tale tipologia è ricompreso anche l’acquisto di prestazioni da privato per
pazienti non residenti in regione (cosiddetta mobilità attiva). Le disposizioni modificano
quanto previsto dall’art.15, co. 14, del decreto legge 95/2012 (Spending Review), che ha fissato, dal 2012, una riduzione
dell’importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto in misura percentuale
fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, della spesa per
l’acquisto delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali da privato (nelle
voci sopra elencate) rispetto a quella registrata nel 2011 per le medesime
voci, nella misura del 2% a decorrere dal 2014. Vengono inoltre definite norme sulla mobilità sanitaria
interregionale e si impegnano le
strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del SSN ad applicare ai pazienti residenti fuori
regione le medesime regole di accesso e di erogazione previste per i pazienti residenti nella regione di appartenenza
delle strutture. Infine, viene
disciplinato l’affiancamento dell’AGENAS agli enti del SSN in piano di
rientro. Il comma 330-bis modifica la disciplina recata dall’art. 15, co. 14, del decreto-legge
n. 95/2012, in materia di contenimento della spesa per l’acquisto di
prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale da privato
accreditato. A tal fine, nel corpo della disposizione citata, sostituisce le parole “ A tutti i
singoli contratti e a tutti i singoli accordi” con “ai contratti e agli
accordi” e, dopo il primo periodo, ne inserisce di nuovi: §
dal 2016, in considerazione del processo di riorganizzazione del settore
ospedaliero determinato dal decreto 70/2015 “ Regolamento recante la
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi dell’assistenza ospedaliera” permette alle regioni e alle province autonome di programmare l’acquisto di
prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità nonché di
prestazioni erogate da parte degli IRCCS (come precisato dal subem.
0.32-ter.5 NF) in deroga ai limiti
previsti; §
le prestazioni di
assistenza ospedaliera di alta specialità e i criteri di
appropriatezza (0.32-ter.3.3) sono
definiti con successivo accordo sancito in Conferenza Stato-regioni. Si rileva che non viene dato un termine
per la stipula dell’accordo. In
sede di prima applicazione sono definite
come prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità i ricoveri individuati come “ad alta
complessità” nell’ambito del vigente “Accordo interregionale per la
compensazione della mobilità sanitaria” (84-DRG); §
per garantire l’invarianza
dell’effetto finanziario connesso alla deroga, le regioni e le province autonome provvedono ad adottare misure
alternative, volte a ridurre le
prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime
ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario, in riabilitazione e
lungo degenza. Tali misure devono essere in grado di assicurare gli obiettivi
di riduzione di cui all’art. 15, co. 14, del decreto legge 95/2012, pari al
2% rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011, nonché gli obiettivi
previsti dall’art. 9-quater, co. 7,
del decreto legge 78/2015 (Decreto enti territoriali), il quale ha stabilito
che, con decreto ministeriale, da adottare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del provvedimento, d’intesa con la Conferenza
Stato-regioni, fossero
individuate le condizioni di erogabilità e le indicazioni prioritarie per la
prescrizione appropriata delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale ad alto rischio di inappropriatezza. Le prestazioni al di fuori
delle condizioni di erogabilità, rimangono a totale carico dell’assistito. Tale decreto ministeriale non risulta
ancora adottato; §
possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di risparmio
anche misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria. Il comma 330-ter stabilisce che gli accordi per la compensazione della
mobilità interregionale, come
stabilito dall’art. 9 del Patto della salute del 10 luglio 2014, sono approvati dalla Conferenza
Stato-regioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Nel
Patto della salute le regioni hanno convenuto che gli accordi di
compensazione della mobilità interregionale prevedono la valorizzazione
dell’attività sulla base della tariffa regionale relativa ai singoli
erogatori vigente nella regione in cui vengono erogate le prestazioni, fino a
concorrenza della tariffa massima nazionale definita sulla base della
normativa vigente. Gli accordi inoltre individuano e regolamentano, ai sensi
del DM 18 ottobre 2012, i casi specifici e circoscritti per i quali può
essere riconosciuta una remunerazione aggiuntiva, limitatamente ad erogatori
espressamente individuati e in relazione a quantitativi massimi espressamente
indicati, per tenere conto dei costi associati all’eventuale utilizzo di
specifici dispositivi ad alto costo. Il comma 330-quater stabilisce che dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2016, gli accordi bilaterali fra regioni
confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria interregionale, di cui
all’art. 19 del Patto per la salute
per gli anni 2010-2012 sottoscritto il 3 dicembre 2009, devono essere
obbligatoriamente conclusi (0.32-ter.3.4). Il comma 330-quinquies impegna le strutture sanitarie che
erogano prestazioni a carico del SSN ad applicare ai pazienti residenti in
regioni diverse da quella in cui insistono le strutture, le medesime regole
di accesso e di erogazione previste per i pazienti residenti nella regione di
appartenenza delle strutture. A tal fine, le regioni individuano, nell’ambito
del relativo contratto stipulato con le strutture accreditate, le misure
sanzionatorie, da applicare alle strutture che non rispettano quanto
stabilito dalla disposizione in esame. Il comma 330-sexies intende evitare
che, a seconda della residenza del paziente, vengano applicate diverse
modalità di remunerazione delle singole prestazioni. L’intervento
legislativo viene attuato modificando l’art. 1, co. 171, della legge
finanziaria 2005 (legge 311/2004), nel corpo del quale le parole “importi tariffari diversi”
vengono sostituite da “livelli di remunerazione complessivi diversi”.
Pertanto, alle singole regioni è vietata, nella remunerazione del singolo
erogatore, l’applicazione alle singole prestazioni di livelli di remunerazione complessivi diversi a seconda della
residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene
regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che
interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti
erogatori in violazione di detto principio. Tale modifica tiene anche conto
di quanto stabilito dal citato art. 9 del Patto della salute del 10 luglio
2014, che, in casi specifici e circoscritti, riconosce una remunerazione
aggiuntiva, limitatamente ad erogatori espressamente individuati e in
relazione a quantitativi massimi espressamente indicati, per tenere conto dei
costi associati all’eventuale utilizzo di specifici dispositivi ad alto
costo. Come evidenziato dalla relazione alla disposizione, non sono previsti
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica , in quanto viene fatta salva
l’invarianza dell’effetto finanziario connesso alla deroga prevista
precedentemente per le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta
specialità. Il comma 330-septies stabilisce che, su richiesta della regione interessata, il Ministero della salute,
avvalendosi dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), assicuri il necessario supporto agli enti del SSN interessati ai piani di rientro come definiti dal
disegno di legge di stabilità ora in esame. Tali enti sono: § in sede di prima applicazione per il 2016 le aziende ospedaliere (AO),
le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano
prestazioni di ricovero e cura che presentano una o entrambe le seguenti condizioni: a) uno
scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico
(CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell’attività, pari o
superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad
almeno 10 milioni di euro; b) il mancato rispetto dei parametri relativi a
volumi, qualità ed esiti delle cure; § a decorrere dal 2017 le aziende sanitarie locali e i relativi presìdi
a gestione diretta, ovvero altri enti pubblici che erogano prestazioni di
ricovero e cura, individuati da leggi regionali, che presentano un
significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei
parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure. Per quanto riguarda l’attività di affiancamento locale di AGENAS, per
tutta la durata dei piani di rientro, la relazione alla disposizione riporta
la disponibilità di risorse umane dell’Agenzia per il periodo 2016-2018 (90
unità a tempo zero, 190 dal giugno 2016 e 240 da dicembre 2016 fino al 2018).
Inoltre la relazione argomenta che, tenendo conto di complessive 44 aziende
in squilibrio gestionale, viene ritenuto congruo il numero complessivo di 240
unità per almeno una media di 4 unità per azienda, incrementabili di una
ulteriore unità in misura proporzionale al livello di complessità aziendale.
Tale programmazione di risorse prevede uno stanziamento complessivo di
9.022.117,13 euro per un costo medio per singola unità di 37.592,15 per ogni
anno del triennio 2016-2018, che trova copertura nelle disponibilità di
bilancio dell’Agenzia pari a oltre 30 milioni di euro. Alla compensazione degli effetti finanziari pari a 3,4 milioni di euro
per gli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede a valere sul Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari (0.32-ter.3.14). |
Articolo 1, commi 332-bis-332-sexies – Altre disposizioni
in materia sanitaria
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
32-quater.39 32-quater. 31 NF |
XII
Commissione Miotto |
PD |
9.12 pom. |
Aggiunge i
commi 332-bis e 332-ter. In particolare: § il comma 332-bis prevede l’assegnazione
al Centro nazionale trapianti, per lo svolgimento delle attività di
coordinamento della rete trapiantologica, delle risorse stanziate per le attività dei Centri di riferimento
regionali ed interregionali per i trapianti, dall’articolo 2-ter,
comma 3, del D.L. n. 81/2004 e dall’articolo 2, comma 307, della legge n.
244/2007, iscritte annualmente sui pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero della salute; § il comma 332-ter prevede che le risorse autorizzate
dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 207/2007, destinate
all’attuazione della direttiva 2005/61/CE (in tema di prescrizioni in materia
di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni)
e dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 208/2007 (in tema di norme relative ad un
sistema di qualità per i servizi trasfusionali), stanziate annualmente sui
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute,
siano destinate per il 50 per cento
alle regioni e per il 50 per cento al Centro nazionale sangue, per le attività di coordinamento della
rete trasfusionale. |
32-quater.42 |
XII Commissione |
|
9.12 pom. |
Aggiunge il
comma 332-quater, relativo al processo di superamento degli Ospedali
psichiatrici giudiziari (OPG). Più in particolare, a seguito
dell’effettivo trasferimento al Servizio sanitario regionale delle funzioni
in materia di assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le Residenze
per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), si trasferiscono alle Regioni a statuto speciale le risorse
di cui al D.L. n. 211/2011, art. 3-ter, comma 7, assegnate alle regioni medesime in
sede di riparto della quota vincolata di Fondo sanitario nazionale per gli anni
2012, 2013, 2014, 2015. Si ricorda che tali risorse sono quantificate in 55 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2013. |
32-quater.18 NF |
Tullo |
PD |
15.12 |
Aggiunge il
comma 332-quinquies con cui si autorizza
una spesa di 1 milione per l’anno
2016, 2 milioni per ciascuno degli
anni 2017 e 2018 e di 1 milione a
decorrere dal 2019 a favore dell’Istituto
Gaslini di Genova. Si ricorda che il comma 221 della legge di
stabilità 2014 (legge 147/2013) ha autorizzato, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, la spesa di 2 milioni di
euro a favore dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova. Conseguentemente: modifica il
comma 369 riducendo
il FISPE di 1 milione di euro a decorrere dal 2017; modifica la
tabella A, riducendo l’accantonamento del Ministero della
salute: 2016: -1.000.000; 2017: -1.000.000 2018: -1.000.000. |
32-quater.41 32-quater. 31 NF |
XII
Commissione Miotto |
|
15.12. |
Aggiunge il
comma 332-sexies diretto ad anticipare
il versamento degli indennizzi alle
persone danneggiate da trasfusioni, da vaccinazioni obbligatorie e da
somministrazione di emoderivati, di cui alla legge n. 210/1992, e
riconosciuti dopo il 1° maggio 2001. In attesa del trasferimento dallo Stato
alle Regioni delle somme dovute agli aventi diritto agli indennizzi, le
regioni, responsabili del versamento degli stessi, sono autorizzate ad
anticipare le somme corrispondenti agli indennizzi anche a valere sulla quota
del Fondo sanitario regionale. |
Articolo 1, comma 334-bis – Soppressione dell’Unità tecnica finanza di progetto
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.425 |
Governo |
|
12.12 pom. |
Aggiunge il
comma 334-bis che sopprime l’Unità tecnica finanza di progetto (UTFP) istituita dall’art. 7
della L. 144/1999 presso il CIPE e successivamente inserita nell’ambito del
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.L. 181/2006,
art. 1, co. 2). La
disposizione prevede che le funzioni dell’UTFP sono trasferite al DIPE che, per lo svolgimento di tali funzioni e di quelle del Nucleo di consulenza per l’attuazione
delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS),
potrà avvalersi complessivamente di un massimo di 18 esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di
progetto. I requisiti professionali, i criteri per l’attribuzione degli
incarichi, la durata, le incompatibilità e il trattamento economico degli
esperti saranno definiti con DPCM da
emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. L’UTFP ha
principalmente il compito di promuovere nelle pubbliche amministrazioni
l’utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a
capitali privati. L'organico dell'Unità è composto di 15 unità, scelte in
parte tra professionalità delle amministrazioni dello Stato e in parte,
tramite selezione, tra professionalità esterne (DPCM 22 luglio 2008). Il NARS è
l’organismo tecnico di consulenza e supporto alle attività del CIPE in
materia tariffaria e di regolazione dei servizi di pubblica utilità non
regolamentati da una specifica Autorità di settore (quali i settori
aeroportuale, autostradale, ferroviario e marittimo). Il NARS si avvale di un
massimo di 10 esperti scelti con decreto del Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al CIPE (DPCM 25 novembre
2008, art. 3). |
Articolo 1, comma 334-ter – Personale
impiegato nelle attività di protezione civile
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.430 |
Governo |
|
14.12 |
Inserisce il comma 334-ter secondo cui continua a produrre effetti, nel limite di spesa di 1,5
milioni di euro (a valere sui pertinenti stanziamenti del bilancio della
Presidenza del consiglio dei ministri), quanto stabilito dall’articolo 3,
comma 7, del D.L. 4/2014, che riconosce, nelle more del rinnovo della
contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del
Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, per il triennio 2013-2015,
integrazioni al trattamento economico accessorio al personale non dirigenziale,
anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nelle strutture
del Dipartimento della protezione civile. |
Articolo 1, comma 337-bis – Compartecipazione all’IVA
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.73 NF 33.301 NF |
Busin Guerra |
LNA PD |
15.12 |
Inserisce il comma 337-bis che rende strutturale
l’incremento della quota di compartecipazione
all'IVA attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera, al fine di
adeguare le risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di
benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel
territorio elvetico. Conseguentemente modifica il comma 369 riducendo di
3 milioni € il FISPE a decorrere dal 2016. |
Articolo 1,
comma 338-bis – Accertamento delle violazioni del Codice della Strada con
apparecchiature di rilevamento
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.76 |
Boccadutri |
PD |
15.12 |
Aggiunge il
comma 338-bis che modifica il Codice della Strada (art. 201,
comma 1-bis) modificando l’elenco delle violazioni
che possono essere accertate con apparecchiature di rilevamento: si aggiungono le revisioni dei veicoli e le violazioni dell’assicurazione RC
auto e si eliminano le violazioni della massa complessiva dei veicoli e
rimorchi. |
Articolo 1, comma 339-bis –Proroga
adempimenti tributari Lampedusa
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.433 |
Relatori |
|
14.12 |
Aggiunge il
comma 339-bis, il quale proroga al 15 dicembre 2016, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi
nell'isola di Lampedusa. |
Articolo 1,
comma 339-ter – Compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del dipartimento per le
libertà civili del Ministero dell’interno
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
16.65 NF |
Campana |
PD |
15.12 |
Aggiunge il
comma 339-ter prevedendo che, con decreto del Ministro
dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia individuata una quota parte delle risorse
derivanti dai contributi versati in relazione alle istanze o dichiarazioni di
elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza,
resesi disponibili a seguito di riassegnazioni nel corso dell’anno, che può essere destinata alla corresponsione dei compensi per prestazioni di
lavoro straordinario del personale del dipartimento per le libertà civili
del Ministero dell’interno, anche in deroga alla normativa vigente. Il
medesimo decreto ministeriale provvede all’autorizzazione delle prestazioni
di lavoro straordinario del personale interessato. |
Articolo 1, comma 344 e 344-bis – Finanziamento
istituti di patronato ed assistenza sociale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.188 NF 33.92 NF 33.120 NF |
Piccone |
NCD-UDC |
15.12 |
Modifica il comma 344 disponendo: §
una minore riduzione di 13 milioni degli
stanziamenti destinati per il 2016 agli istituti
di patronato ed assistenza sociale, che l’emendamento stabilisce, invece
che alla cifra di 28 milioni attualmente prevista nel comma(cifra che già
rappresentava una minor riduzione rispetto al testo iniziale del ddl, in cui
era cifrata in 48 milioni), a 15 milioni; § una minore
riduzione di 3 punti percentuali dell’aliquota
per la determinazione provvisoria del finanziamento annuo degli istituti,
che dall’esercizio finanziario 2017 viene fissata, invece che a 65 punti
percentuali come ora previsto nel comma (rispetto al 72% stabilito dalla
disciplina vigente), a 68 punti percentuali; §
una minore riduzione dell’aliquota di finanziamento degli istituti, che da 0,193 punti
percentuali viene portata a 0,199 punti (rispetto agli 0,207 punti
percentuali previsti a normativa vigente). Aggiunge il
comma 344-bis, con cui si interviene sull’articolo 13, della
legge n.152/2001 di finanziamento degli istituti di patronato, il cui comma 5
prevede che ai medesimi è
comunque assicurata l'erogazione delle quote di rispettiva competenza, nei
limiti dell'80 per cento delle somme impegnate, entro il primo trimestre di
ogni anno, aggiungendovi un ulteriore
periodo in cui si stabilisce che agli istituti è altresì assicurata una
ulteriore erogazione pari all’80 per cento delle somme eventualmente
assegnate in sede di legge di assestamento del bilancio. Conseguentemente modifica il comma 369, stabilendo
che il FISPE è ridotto di 13 milioni
annui a decorrere dal 2016. |
Articolo 1, comma 344-ter – Scioglimento e
commissariamento istituti di patronato
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.55 |
Parisi |
Misto |
15.12 |
Inserisce il comma 344-ter che interviene sulla normativa che regola una delle ipotesi di
scioglimento e commissariamento degli istituti di patronato, operante nel
caso in cui l’istituto abbia realizzato, per due anni consecutivi, attività
“rilevante” (alla quale sono cioè finalizzati i finanziamenti pubblici, ex
art. 13, L. n. 152/2001), sia in Italia sia all'estero, in una quota
percentuale (accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali) inferiore all'1,5 per cento del totale. In particolare, si
rinvia l’attuazione concreta di tale ipotesi di commissariamento stabilendo
che essa trovi applicazione unicamente a decorrere dalle attività dell’anno
2016 (e non dell’anno 2014, come previsto dalla normativa vigente). |
Articolo 1, comma 345 –Spese di funzionamento degli enti pubblici previdenziali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.348 |
Fauttilli |
PI-CD |
15/12 |
Modifica il
comma 345 aumentando di 500 mila euro annui il limite minimo
di risparmi aggiuntivi che gli enti nazionali di previdenza e assistenza
sociale pubblici (INPS e INAIL), devono conseguire (per il triennio
2016-2018) nell'ambito degli interventi di razionalizzazione per la riduzione
delle proprie spese correnti (diverse da quelle per le prestazioni
previdenziali e assistenziali). Il suddetto limite passa così a 53 milioni e
500 mila euro annui. |
Articolo 1, comma 346 – Indennità giudici pace e giudici onorari
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.332 |
II Commissione |
|
15.12 |
Modifica il comma 346 prevedendo che il Ministro della giustizia adotti misure di
razionalizzazione (e non più di riduzione) per le indennità dei giudici di
pace e dei giudici onorari. |
Articolo 1, comma 347 – Proroga dei giudici onorari
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.98 |
Verini |
PD |
15.12 |
Modifica il comma 347 che prevede la
proroga fino al 31 maggio 2016 dell’esercizio delle funzioni dei giudici
onorari e dei giudici di pace il cui mandato scade a fine 2015. L’emendamento
estende la proroga nelle funzioni fino al 31 maggio 2016 ai giudici di pace il cui mandato scade
tra il 1° gennaio 2016 e il 31 maggio 2016. |
Articolo 1, comma 347-bis-347-ter – Indennità di trasferta ai magistrati della DNA
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.332 |
II Commissione |
|
15.12 |
Aggiunge il
comma 347-bis, volto ad estendere
ai magistrati che prestano servizio presso la Direzione nazionale antimafia
ed antiterrorismo il diritto a percepire l'indennità di trasferta di cui all’articolo 3, comma 79, della
legge n. 350 del 2003. Tale indennità è attualmente riconosciuta
esclusivamente ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità
presso la Corte di cassazione (e la relativa Procura generale), a quelli in
servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e della
Corte dei conti centrale (e la relativa Procura generale). L’indennità è
riconosciuta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ai
magistrati residenti fuori dal distretto della corte d'appello di Roma. Nel comma
347-ter è indicato l’onere finanziario della norma (pari a 193.515,35
euro annui). Conseguentemente: alla Tabella A, l’accantonamento relativo
al Ministero della giustizia è
ridotto dei seguenti importi: 2016: -193.515 2017: -193.515 2018: -193.515 |
Articolo 1, comma 352-bis - Credito d’imposta spese di negoziazione assistita
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
39.40 NF 39.16 NF |
Berretta Verini |
PD PD |
15.12 |
Aggiunge il
comma 352-bis che rende strutturale (in luogo di
disporne l’applicazione in via sperimentale per il 2016) il credito d’imposta concesso per le spese sostenute nei procedimenti di negoziazione assistita
per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere
dal 2016. Conseguentemente si posticipa al 30 marzo 2016 il termine per
l’emanazione della disciplina di attuazione delle norme primarie che hanno
istituito detto credito d’imposta e sono apportate le opportune modifiche di
coordinamento alla norma istitutiva (articolo 21-bis del D.L. n. 83 del 2015). Conseguentemente, alla Tabella A, è ridotto
l’accantonamento del Ministero della
giustizia: 2017: –
5.000.000 2018: -
5.000-000 |
Articolo 1, comma 353 – Riduzione dei
contributi a organismi internazionali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.1 |
Governo |
|
14.12 |
Modifica l’allegato n. 6 al comma 535, eliminando la riduzione del contributo
all’Organizzazione europea per la ricerca astronomica nell’emisfero
australe (ESO) ivi prevista nella
misura di 1 milione di euro per il triennio 2016-2018. |
33.113 NF |
Sammarco |
NCD-UDC |
14.12 |
Modifica l’allegato n. 6 al comma 535, sopprimendo la voce relativa all’ICRANET, ovvero
alla Rete internazionale per l’astrofisica relativistica: in tal modo l’ICRANET viene sottratta dal novero di
enti interessati dalla riduzione dei contributi italiani, che per
l’ICRANET è stata fissata in -1.400.330
euro per il 2017 e il 2018. Conseguentemente Modifica il comma 369 riducendo il
Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di 1.400.330 euro |
33.432 |
I Relatori |
|
14.12 |
Modifica l’allegato n. 6 al comma 535, sopprimendo
la rimodulazione delle previsioni d spesa riferite all’Ufficio UNESCO di Venezia (BRESCE), ripristinando conseguentemente gli stanziamenti
riguardanti tale organismo internazionale per il 2017 (100.000 euro) ed il
2018 (100.000 euro). Conseguentemente Alla Tabella A, l’accantonamento del
Ministero degli affari esteri è ridotto dei seguenti import: 2017-:
-100.000 2018: -100.000 |
Articolo 1, comma 353-bis – Accordo parziale
del Consiglio d’Europa istitutivo del Gruppo Pompidou
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.123 |
Nicoletti |
PD |
15.12 |
Aggiunge il
comma 353-bis che autorizza
il pagamento del contributo
obbligatorio per la conferma dell’adesione dell’Italia all’Accordo parziale
del Consiglio d’Europa istitutivo del Gruppo Pompidou nell’importo di 225
mila euro annui a decorrere dal 2016 |
Articolo 1, comma 354-bis – Rappresentanze
diplomatiche e consolari
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.17 NF 33.305 |
Bueno Porta |
Misto-USEI PD |
15.12 |
Aggiunge il
comma 354-bis autorizzando la spesa di 2 milioni di euro per il
2016 mediante l’aggiunta del comma 354 bis: il nuovo
stanziamento è finalizzato ad attività
delle rappresentanze diplomatiche e consolari, e più precisamente alla
manutenzione degli immobili, ad attività di istituto su iniziativa
dell’ufficio all’estero interessato, all’assistenza alle comunità di italiani
residenti nella circoscrizione di riferimento. Conseguentemente modifica il comma 369 aggiungendo
in fine un periodo che comporta la riduzione di 2 milioni di euro per il 2016
del fondo per interventi strutturali di politica economica |
Articolo 1, comma 367-bis – Divieto di
acquisto di autovetture per le p.a.
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.286 |
Cecconi |
M5S |
15.12 |
Aggiunge il
comma 367-bis che proroga al 31 dicembre 2016 il divieto
per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per
le società e la borsa (CONSOB) di acquistare
autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad
oggetto autovetture. |
Articolo 1, comma 369 – Fondo per gli interventi strutturali di politica
economica
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
4-quinquies.4 |
Schullian |
Misto - Min |
10.12 |
Modifica il comma 369, riducendo il rifinanziamento ivi disposto
in favore del Fondo interventi
strutturali di politica economica (ISPE)
di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, al fine di fornire copertura finanziaria del finanziamento
disposto
dal comma 31-bis che prevede l’applicazione
dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di
edilizia convenzionata. |
*4.119 NF *4.110 NF |
Librandi Sammarco |
SCPI AP |
15.12 |
Modifica il comma 369, a seguito delle modifiche alle agevolazioni IMU
sull’abitazione concessa in comodato a parenti, riducendo il Fondo per interventi strutturali di politica economica di 21.2
milioni di euro a decorrere dal 2016. |
*4-quater.10 NF |
Matarrese |
SCPI |
15.12 |
Modifica il comma 369, riducendo il Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di 18.4
milioni di euro per il 2017 e di 10.5
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, ed incrementandolo di 7,9 milioni per l’anno
2027. |
*5.7 NF |
Pagano |
AP |
15.12 |
Modifica il comma 369, riducendo il
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di 46.8 milioni di euro per il 2017 e di
25.2 milioni annui a decorrere dal
2018. |
5.57 |
Governo |
|
13.12 |
Modifica il comma 369, al fine
di destinare il maggior gettito
derivante dai commi da 37-bis a 37-sexies - che introducono una addizionale
IRES del 3,5 per cento per gli
enti creditizi e finanziari - ad incremento del rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di
politica economica – FISPE, che passa da 139.610 a 152.210 milioni di euro per il 2018, da 184.110 a 198.210 milioni nel 2019, da 181.510 a 195.610 milioni per ciascuno degli
anni dal 2020 a 2016, da 210.510 a
224.610 milioni di euro per il 2027
e da 199.100 a 213.200 milioni a
decorrere dal 2028. |
22.78 |
Governo |
|
12.12 pom. |
Modifica il comma 369, riducendo il rifinanziamento ivi disposto
in favore del Fondo interventi
strutturali di politica economica (ISPE)
di 10 milioni di euro per il 2016, al fine di fornire copertura finanziaria del finanziamento disposto dal comma 190-ter in
favore della fondazioni lirico-sinfoniche. |
6.97 NF |
Terzoni |
M5S |
12.12 |
Modifica il comma 369 riducendo il
rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica
(FISPE) ivi previsto di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, a
copertura degli oneri recati dal comma 43-bis volto ad
estendere l’applicazione delle detrazioni
per interventi di efficienza energetica (articolo 14 del D.L. n. 63/2013) anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa
in opera di dispositivi multimediali
per il controllo da remoto degli impianti
di riscaldamento e/o produzione di
acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un
funzionamento efficiente degli impianti |
6.111 NF |
De Girolamo |
FI-PDL |
14.12 |
Modifica il comma 369, riducendo di 5 milioni di euro per
l’anno 2016 il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per gli interventi
strutturali di politica economica, a
copertura degli oneri recati dal comma 42-bis che introduce incentivi per la sostituzione, mediante demolizione, di veicoli di categoria “euro
0”, “euro 1” o “euro 2” |
6.57 NF 6.56 NF |
Petrini Vignali |
PD NCD-UDC |
14.12 |
Modifica il comma 369, rimodulando il rifinanziamento ivi previsto
del Fondo per gli interventi di
politica economica, a copertura degli oneri recati dai commi
42-bis a 42-decies in tema di locazioni finanziarie di immobili
adibiti ad abitazione principale. |
17.123 NF |
Vignali |
NCD-UDC |
14.12 |
Modifica il comma 369 riducendo di 3 milioni di euro per il triennio 2016-2018 il rifinanziamento
ivi previsto del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, a copertura degli oneri recati dal
comma 143-bis il quale prevede il finanziamento dei collegi
universitari di merito legalmente riconosciuti. |
17.43 |
Lupi |
AP |
14.12 |
Modifica il comma 369 riducendo di 3 milioni di euro dal 2016 il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per interventi strutturali di
politica economica a copertura degli oneri derivanti dall’aumento da 25 a 28 milioni di euro del rifinanziamento a decorrere dal
2016 in favore delle scuole paritarie. |
38.134 |
Governo |
|
14.12 |
Modifica il comma 369, riducendo il
rifinanziamento ivi previsto per il Fondo per gli interventi strutturali di
politica economica, a copertura degli oneri derivanti dal comma 439-bis il quale
attribuisce al comune di Campione d’Italia un contributo di 12 milioni di
euro per l’anno 2016. |
15.38 NF |
La Forgia F. |
PD |
15.12 |
Modifica il comma 369, riducendo il
Fondo per interventi strutturali di politica economica di € 6 mln nel 2016 e
€ 10 mln annui dal 2017, a copertura degli oneri derivanti dal comma 111-bis, che prevede un piano straordinario per la chiamata di professori universitari
ordinari. |
19.138 NF Id. |
Pastorelli |
Misto |
15.12 |
Modifica il comma 369, riducendo il
Fondo per gli interventi
strutturali di politica economica di 2 milioni per il 2016, a copertura degli
oneri recarti dal comma 156-bis, il quale estende, in via sperimentale per
il 2016 e nel limite di 2 milioni di euro, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici il beneficio la
possibilità già prevista per la madre lavoratrice dipendente di richiedere,
in sostituzione (anche parziale) del congedo parentale, un contributo
economico da impiegare per il servizio
di baby-sitting o per i servizi
per l'infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati
accreditati). |
16.117 NF |
Rocchi |
PD |
15.12 |
Modifica il comma 369, riducendo €
di 2,4 mln dal 2016 il Fondo per interventi strutturali di politica
economica, a copertura degli oneri recati dal comma 117-bis, che modifica la procedura per il reclutamento
dei dirigenti scolastici |
22.21 NF |
Bianchi |
AP |
15.12 |
Modifica il comma 369, riducendo l’importo del Fondo per interventi strutturali di
politica economica a copertura degli oneri recati dal comma
187-bis che autorizza una
spesa di 500.000 euro annui per il
periodo 2016-2019 per la città di Matera |
22.39 NF |
Antezza |
PD |
15.12 |
Modifica il comma 369, riducendo
l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica a
copertura degli oneri recati dal comma 187-bis che autorizza la
spesa di 5 milioni di euro annui
per il periodo 2016-2019 per il completamento del restauro urbanistico dei rioni Sassi e del
prospiciente altopiano murgico di Matera. |
22.49 NF |
Rampelli |
FdI |
15.12 |
Modifica il comma 369, riducendo
l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 140.000 euro per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018 a copertura degli oneri recati dal comma
188-bis che destina all'Istituto regionale per la cultura
istriano-fiumano-dalmata (IRCI) ed alla Società di studi fiumani 70.000 euro ciascuno per gli anni 2016,
2017 e 2018. |
22.7 22-quater.7 |
Mottola NF |
M-ALA PD |
15.12 |
Modifica il comma 369, riducendo
l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 4 milioni di euro a decorrere dal
2016, a copertura degli oneri recati dal comma 192-bis che autorizza la
spesa di 4 milioni di euro annui dal
2016 a favore delle accademie non
statali di belle arti. |
22.70 NF 22.8 NF |
Cinzia Maria Fontana Occhiuto |
PD FI-PDL |
15.12 |
Modifica il comma 369, riducendo
l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica a
copertura degli oneri recati dal comma 192-bis s che concede un contributo straordinario di 1 milione di
euro annui per il periodo 2016-2018
alla Fondazione EBRI (European
Brain Research Institute). |
22.47 NF |
Bonaccorsi |
PD |
15.12 |
Modifica il comma 369, riducendo
l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica a
copertura degli oneri recati dal comma 192-bis s che autorizza la
spesa di 1 milione di euro annui
per il periodo 2016-2018 per il
finanziamento di festival, cori e
bande. |
22.13 NF |
Blazina |
PD |
15.12 |
Modifica il comma 369, riducendo
l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di
650.420 euro per il 2016 e di 4.015.237 euro a decorrere dal 2017, a
copertura degli oneri recati dal comma 192-bis che in materia di
uso
della lingua slovena nella pubblica amministrazione. |
22-bis.2 NF |
Vico |
PD |
15.12 |
Modifica il comma 369, riducendo
l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 a copertura degli
oneri recati dal comma 193-bis
il quale autorizza la spesa di per la riqualificazione e rigenerazione
territoriale dell'ambito costiero provinciale della provincia di
Barletta-Andria-Trani. |
22-ter.3 NF |
Arlotti |
PD |
15.12 |
Modifica il comma 369, riducendo
l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 7,5
milioni dal 2016 a copertura degli oneri recati dal comma 194-bis che abroga la tassa sulle unità da diporto introdotta dall’articolo
16, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cd. Salva-Italia). |
23-ter.12 NF |
Fedi |
PD |
15.12 |
Modifica il comma 369, riducendo
l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di
350.000 euro dal 2016 al 2018 a copertura degli oneri recati dalla modifica
al
comma 207 che reca un contributo pari a 100.000 euro annui alla società
Dante Alighieri e a 250.000 euro
annui all’Accademia nazionale dei
Lincei. |
23.36 NF |
Mongiello |
PD |
15.12 |
Modifica il comma 369, riducendo
l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 1 milione di euro per il 2016 a
copertura degli oneri recati dalla modifica al comma 196 che incrementa
lo stanziamento per il potenziamento delle azioni dell’ICE-Agenzia relative
al Piano straordinario per la promozione del Made in Italy. |
23-ter.4 NF |
Garavini |
PD |
15.12 |
Modifica il comma 369, riducendo
l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 1 milione di euro per il 2016, il
2017 e il 2018 a copertura degli oneri recati dalla modifica al
comma 207 che incrementa i contributi alle scuole italiane non
statali paritarie all’estero. |
25.77 NF |
Silvia Giordano |
M5S |
15.12 |
Modifica il comma 369, riducendo
l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 5 milione di euro a decorrere dal 2016 a copertura
degli oneri recati dai commi
218-bis 218-ter con i quali è
istituito il “Fondo per la cura dei
soggetti con disturbo dello spettro autistico”. |
25.79 NF |
Argentin |
PD |
15.12 |
Modifica il comma 369, riducendo
l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 5 milione di euro per il 2016 a copertura degli oneri
recati dal comma 220-bis che potenzia i progetti riguardanti
misure per rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con
disabilità grave |
25.26 NF |
Carnevali |
PD |
15.12 |
Modifica il comma 369, riducendo di 3 milioni per il 2016 e 2017
l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica a
copertura degli oneri recati dalle modifiche al comma 223, che eleva la quota del Fondo
sanitario nazionale da 1 a 2 milioni di euro per l’anno 2017 e
da 2 a 4 milioni di euro per l’anno
2018 per lo svolgimento di una o più sperimentazioni
cliniche concernenti l’impiego di medicinali per terapie avanzate a base
di cellule staminali per la cura di
malattie rare. |
25.55 NF |
Schirò |
PD |
15.12 |
Modifica il
comma 369, riducendo l’importo del Fondo per interventi
strutturali di politica economica a copertura degli oneri recati dai commi
226-bis e segg. Che istituiscono il
Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, con
una dotazione di 250.000 euro per il
2017 e di 500.000 euro per il 2017 |
25.45 NF |
Gribaudo |
PD |
15.12 |
Modifica il comma 369, riducendo
l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica a
copertura degli oneri recati dal comma 226-bis che destina al bilancio
della Presidenza del Consiglio dei ministri 3 milioni di euro per gli anni 2016-2018. |
26-quater.14 NF |
Fanucci |
PD |
15.12 |
Modifica il comma 369 al fine di
operare una riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di 8,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e
2017, a copertura degli oneri recati dai commi
da 245-bis a 245-novies, che
dettano disposizioni finalizzate a consentire al Dipartimento della
Protezione civile di provvedere a speciali elargizioni, in favore dei familiari delle vittime dell’alluvione
del 5 maggio |
27.101 NF |
De Menech |
PD |
15.12 |
Modifica il comma 369, riducendo
l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 1 milione di euro a decorrere dal 2016, a copertura degli oneri recati dal comma 254-bis
che dispone uno stanziamento a favore del Club alpino italiano. |
27-ter.3 NF |
Minardo |
AP |
15.12 |
Modifica il comma 369, riducendo
l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 20
milioni per il 2016, a copertura
degli oneri recati dal comma 258-bis che attribuisce un contributo alla Regione Sicilia per i collegamenti aerei da e per la Sicilia. |
33.434 |
Relatori |
|
15.12 |
Modifica il comma 369, riducendo
l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 2
milioni per il 2016. Conseguentemente Modifica la Tabella C, rifinanziando la voce: D.lgs. n.
223/2006, art.16, co. 3 – promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità: 2016:
+2.500.000 |
33.113 NF |
Governo |
|
14.12 |
Modifica il comma 369 riducendo il
Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di 1.400.330 euro
a copertura della modifica
dell’allegato n. 6 al comma 535, in
cui è stata eliminata la riduzione del contributo
all’ICRANET. |
47.19 NF |
Schullian |
Misto |
15.12 |
Modifica il comma 369, riducendo il
FISPE di 1 milioni di euro dal 2016, a copertura degli oneri recati dal comma 515-bis concernenti agevolazioni
fiscali previste a favore della piccola
proprietà contadina |
47.20 NF |
Schullian |
Misto |
15.12 |
Modifica il comma 369, riducendo il
FISPE di 1 milioni di euro dal 2016, a copertura degli oneri recati dal comma 515-bis |
47.24 NF 47.37 NF |
Schullian |
Misto |
15.12 |
Modifica il comma 369, riducendo il
FISPE di 20 milioni di euro per il 2016, a copertura degli oneri recati dal comma 515-bis che alza, per il 2016, le
percentuali di compensazione dell’IVA applicabili agli animali vivi della
specie bovina |
47.73 NF |
Plagger |
Misto |
15.12 |
Modifica il comma 369, riducendo il
FISPE di 1,5 milioni di euro dal 2016, a copertura degli oneri recati dal comma 515-bis il quale reca
agevolazioni in materia di accisa sull'energia elettrica |
50-ter.27 NF |
Sbrollini |
PD |
15.12 |
Modifica il comma 369, riducendo il
rifinanziamento del FISPE di 2 milioni per il 2016 e di 8 milioni per il 2017
a copertura degli oneri derivanti dal comma 548-bis che assegna un contributo al Comitato Olimpico nazionale
italiano, per le Olimpiadi di Roma 2024. |
33.348 NF |
Fauttilli |
PI-CD |
15.12 |
Modifica il comma 369 riducendo il
rifinanziamento del FISPE di 200 mila euro per il triennio 2016-2018 Conseguentemente Modifica la Tabella C,
voce: immigrazione, accoglienza e
garanzia dei diritti per lo sviluppo della coesione sociale: Legge n. 549/1995, contributi a enti 2016: +200.000; 2017: +200.000; 2018: +200.000. |
42.46 NF |
Mannino |
M5S |
15.12 |
Modifica il comma 369, riducendo il
rifinanziamento del FISPE di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018, a copertura degli oneri recati dal comma 491-bis che
incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018
la dotazione del fondo – di cui
all’articolo 1, comma 113, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014)
- per il finanziamento di un piano
straordinario di bonifica delle discariche abusive |
33.435 |
Relatori |
|
15.12 |
Modifica il comma 369, riducendo il
rifinanziamento del FISPE di 20 milioni di euro per il 2016. Conseguentemente Alla Tabella E, alla voce Ministero
dell’economia, D.L. n. 148/1993, Interventi nei settori della manutenzione
idraulica e forestale, la riduzione ivi prevista è ridotta da 30 a 10 milioni
d euro per il 2016. |
49.34 |
Garavini |
PD |
15.12 |
Modifica il comma 369 riducendo il
rifinanziamento del FISPE di 500 mila euro per il 2016 e di 1,5 milioni annui
per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a copertura degli oneri recati dal comma
541-bis che estende a tutti i soggetti
non residenti nel territorio italiano (e non solo, dunque, ai soggetti
residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato
aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo) le modalità di determinazione
dell’IRPEF applicabili ai soggetti
residenti. |
25.50
NF 25.6
NF |
Romano
F.S. Riccardo
Gallo |
Misto FI-PDL |
15.12 |
Modifica il comma 369 riducendo il
rifinanziamento del FISPE di 1 milione
di euro per il 2016 a copertura degli oneri recati dal comma
219-bis che autorizza un contributo in favore dell'Istituto di studi politici, economici e sociali – Eurispes. |
32-quater.18 NF |
Tullo |
PD |
15.12 |
Modifica il
comma 369 riducendo
il FISPE di 1 milione di euro a decorrere dal 2017 a copertura degli oneri recati dal comma 332-bis con cui si autorizza una spesa di 1 milione per
l’anno 2016, 2 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 1 milione a
decorrere dal 2019 a favore dell’Istituto Gaslini di Genova. |
33.188 NF 33.92 NF 33.120 NF |
Piccone |
NCD-UDC |
15.12 |
Modifica il comma 369 riducendo il FISPE di 13 milione
di euro a decorrere dal 2016 a
copertura degli oneri recati dal comma
334 che dispone una minore
riduzione di 13 milioni degli stanziamenti destinati per il 2016 agli istituti di patronato ed assistenza
sociale, |
33.17 NF 33.305 |
Bueno Porta |
Misto |
15.12 |
Modifica il comma 369 riducendo il FISPE di 2 milione
di euro per il 2016 a copertura
degli oneri recati dal comma 354-bis che rifinanzia le
attività delle rappresentanze diplomatiche e consolari |
38.67 NF |
Borghi |
PD |
15.12 |
Modifica il comma 369 riducendo il FISPE di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018, a copertura degli oneri derivanti dal comma 439-bis con cui si autorizza
una spesa di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il Fondo nazionale della
montagna di cui alla legge n. 97/1994. |
39.47 NF |
Rossomando |
PD |
15.12 |
Sostituisce
il comma 369, riducendo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2016
il rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica
economica ivi previsto, che dunque passa da 134.340 a 124.340 milioni di euro per l'anno 2016, da 142.610 a
132.610 milioni di euro per l'anno 2017, da 139.610 a 129.610 milioni di euro
per l'anno 2018, da 184.110 a 174.110 milioni di euro per l'anno 2019, da
181.510 a 171.510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026,
da 210.510 a 200.510 milioni per l'anno 2027 e da 199.100 a 189.100 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2028. La modifica è
conseguente all’introduzione dei commi 449-bis-449-quater che
concedono agli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei
confronti dello Stato di compensare tali importi con imposte e contributi |
23-ter.2 NF |
Fitzgerald Nissoli |
PI-CD |
15.12 |
Modifica il comma 369, riducendo di 1,5 milioni il fondo per
interventi strutturali di politica a copertura dell’incremento di 500.000 euro dello stanziamento
di cui alla lettera a) del comma 207, finalizzato, per il solo 2016, al funzionamento del C.G.I.E. – Consiglio
generale degli italiani all’estero. |
27.201 NF 27.29 NF |
Palese Altieri |
Misto Misto |
15.12 |
Modifica il comma 369, riducendo di 5 milioni il Fondo per
interventi strutturali di politica a copertura degli oneri recati dal comma 253-bis volto ad autorizzare, a decorrere
dall'anno 2016, un contributo annuo di 5
milioni di euro per le attività di ricerca svolte dalla Grande
infrastruttura di ricerca, già denominata Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici |
48.94 |
Governo |
|
12.12 |
Modifica il comma 369 al fine di
destinare le maggiori entrate
derivanti dai commi 524-535 al Fondo per interventi strutturali di politica. |
Articolo 1, comma 370 – Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
15.11 NF |
Marchi |
PD |
10.12 |
Modifica il comma 370, riducendo il rifinanziamento ivi disposto
in favore del Fondo per far fronte
ad esigenze indifferibili che si
dovessero manifestare nel corso
della gestione, da 13 a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, al fine di
fornire copertura finanziaria del
finanziamento disposto dal comma 115-bis in favore della formazioni ricerca
nelle scienze religiose. |
Articolo 1, comma 371-bis -371-quater– Fondo per lo
sviluppo di attività innovative
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.243 NF |
Crippa |
M5S |
15.12 |
Aggiunge tre nuovi commi
da 371-bis- 371-quater i quali intervengono sulla disciplina
del Fondo per lo sviluppo di attività innovative di cui all’articolo 1,
commi 56 e 57 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ed in
particolare sulla platea dei soggetti destinatari e sui criteri di
assegnazione delle risorse. Nel dettaglio:
§
il comma 371-bis modifica l’articolo 1, comma 56, della legge n. 147/2013
che istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo per lo sviluppo di attività innovative con una dotazione di circa
5 milioni di euro per l’anno 2014
e di 10 milioni per l’anno 2015 destinato
al sostegno delle imprese composte da almeno quindici individui che si
uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento
autonomo o in reti di impresa, per lo sviluppo dell’artigianato digitale e
manifattura sostenibile. §
L’emendamento
interviene sulla platea dei soggetti
destinatari degli interventi del citato Fondo ammettendo le imprese che si uniscono in numero almeno pari a 5 nelle predette forme
associative (la formulazione in vigore si riferisce invece a imprese composte
da almeno quindici individui che si uniscono nelle predette forme
associative). §
Il comma 371-ter riformula l’articolo 1, comma 57, della legge n.
147/2013 intervenendo sui criteri di assegnazione delle risorse del Fondo, i
quali ai sensi del medesimo comma 57 sono attributi ai soggetti di cui al
comma 56 ammessi tramite procedure selettive indette dal MISE. L’emendamento specifica che le
procedure selettive devono essere in
grado anche di valorizzare il coinvolgimento nella realizzazione dei
programmi proposti ovvero il
coinvolgimento nella fruizione dei relativi risultati di istituti di ricerca pubblici, università, istituzioni
scolastiche autonome, nonché di enti autonomi con funzione di
rappresentanza del tessuto produttivo. La
formulazione attuale della norma prevede esclusivamente che le procedure
selettive debbano valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca
pubblici, università, istituzioni scolastiche autonome. E’ confermata la
durata almeno biennale dei progetti. Il comma 371-quater stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo
economico sia adeguato ai nuovi principi normativi sopra delineati il decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 17 febbraio 2015, che disciplina i criteri di ammissione
delle imprese dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile ai
benefici del Fondo di cui si tratta, disponendo il versamento delle risorse
finanziarie destinate alla concessione delle agevolazioni nella contabilità
speciale n. 1201 del “Fondo per la crescita sostenibile”. |
Articolo 1, commi 371, 372, 372-bis-372-duodecies, 496-496-bis- Disposizioni in materia di mobilità ciclistica,
autotrasporto, trasporto intermodale e trasporto ferroviario
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.426
0.33.426.17 0.33.426.37 |
Governo
De Lorenzis Relatori |
M5S |
12.12 pom- |
Sostituisce
il comma 371 prevedendo che per la progettazione e realizzazione
di un sistema nazionale di ciclovie turistiche nonché per la progettazione e
realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della
ciclabilità cittadina siano destinati 17
milioni di euro per l’anno 2016, e 37
milioni di euro per gli anni 2017
e 2018. Rispetto al testo della disposizione originaria, oltre ad un
significativo incremento delle risorse destinate (si passa da 33 milioni di
euro in un triennio a 91 milioni di euro), si prevede anche l’indicazione di tre interventi prioritari (ciclovia
del Sole Verona-Firenze; ciclovia VenTo Venezia Torino; Grab Roma). A seguito
dell’approvazione del subemendamento 0.33.426.33 è stato diminuito di 3 milioni di euro (un milione per
ciascun anno 2016, 2017 e 2018) il finanziamento del
sistema di ciclovie per destinarli alla progettazione e realizzazione di itinerari turistici a piedi denominati
“cammini”. Modifica il comma 372 integrando la
copertura finanziaria per gli interventi di cui al comma precedente per un
importo complessivo nel triennio di ulteriori 61 milioni di euro. Aggiunge i
commi da 372-bis a 372-duodecies: Il nuovo
comma 372-bis esclude, a
decorrere dal 1° gennaio 2016, dal
credito di imposta relativo alle accise per il petrolio per autotrazione, i
veicoli di categoria euro 2 o inferiore. La legge di stabilità 2015
(comma 233) aveva già escluso dall’agevolazione i veicoli euro 0 dal 2015.
Sono demandate a un decreto del
MEF le modalità per il monitoraggio
dei relativi risparmi. Viene quindi dettata la procedura per l’impiego ovvero
il recupero di eventuali scostamenti, rispettivamente in aumento o in
diminuzione, rispetto ai risparmi stimati. Il nuovo
comma 372-ter destina i maggiori e ulteriori risparmi accertati
eventualmente derivanti dal comma 372-bis (limitazione dell’agevolazione per
il gasolio da autotrazione), a due finalità: a) il 15% dei risparmi a favorire l’acquisto di mezzi
di ultima generazione per l’autotrasporto merci su strada; b)
l’85% dei
risparmi al Fondo per l’acquisto di automezzi per il trasporto pubblico
locale e regionale istituito dal comma 496. Il nuovo
comma 372-quater, autorizza la spesa
di 45,4 milioni € per il 2016 per il Ministero
delle Infrastrutture e trasporti per concedere contributi per l’attuazione di progetti di miglioramento della catena intermodale e viaria collegati
alla realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato
delle merci, ovvero al miglioramento dei servizi sulle rotte esistenti con
porti situati nell’UE o nello Spazio Economico europeo. Per il 2017 e 2018 i
contributi sono di 44,1 e 48,9 mln €. Il nuovo
comma 372-quinquies, autorizza la spesa di 20 mln € per ciascuno degli anni 2016-2018 affinché il Ministero
delle infrastrutture e trasporti possa concedere contributi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale in
arrivo e/o partenza dai nodi logistici e portuali. Si prevede anche che
agli stessi fini possa essere destinata una quota delle risorse che sono
state stanziate dalla legge di Stabilità 2015 per l’autotrasporto (si tratta
di 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 stanziati dal comma 150 per
interventi in favore del settore dell’autotrasporto). Il nuovo
comma 372-sexies rinvia ad un apposito regolamento adottato, ai sensi
dell’art. 17, co. 3 della l. n. 400/1988, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, entro 30 giorni dall’entrata in
vigore della legge, l’individuazione
dei beneficiari dei contributi dei precedenti commi 372-quater e 372-quinquies,
la commisurazione degli aiuti, le
modalità e le procedure per l’attuazione delle finalità previste. Si
prevede la preventiva notifica alla Commissione UE, ai sensi dell’art. 108
del Trattato sul funzionamento dell’UE. Il nuovo
comma 372-septies prevede un’autorizzazione
di spesa pari a 10 milioni di euro per l’anno 2016 per consentire
l’operatività di una sezione speciale
trasporto istituita nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese previsto dall’articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del
1996. Il nuovo
comma 372-octies prevede che venga riconosciuto, a domanda, a titolo
sperimentale e per un periodo di tre anni, un esonero dell’80% della contribuzione previdenziale (ad
eccezione dei premi INAIL) a carico dei datori di lavoro per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose o di
persone, ai sensi del regolamento (CE) 561/2006, dotati di tachigrafo
digitale e prestanti attività di trasporto internazionale per almeno 100
giorni annui. Il beneficio è riconosciuto dall’ente previdenziale sulla base
della priorità cronologica delle domande. E’ autorizzata una spesa di 65,5
milioni di euro annui per il triennio 2016-2018. Si prevede che le minori
entrate siano monitorate dall’ente previdenziale mediante relazioni mensili inviate
ai ministeri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei
trasporti, e dell’economia e delle finanze. Il nuovo
comma 372-novies introduce una riduzione
delle deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate
riconosciute agli autotrasportatori;
a tal fine si stabilisce che esse spettino in un’unica misura (rispetto
all’attuale distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali) per i
trasporti effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede
l’impresa e nella misura del 35% di tale importo per i trasporti effettuati
all’interno del comune. Il nuovo
comma 372-decies prevede la reintroduzione
dell’obbligo di esibire la prova documentale con riferimento alle
attività di trasporto internazionale
di merci, ossia di un qualunque documento di accompagnamento delle merci
previsto dalla normativa interna o internazionale (di norma la lettera di
vettura internazionale). Sono previste sanzioni
amministrative ed il fermo del
mezzo nel caso in cui tale prova documentale non venga esibita. Il fermo
cessa quando viene esibita la prescritta documentazione. Il mezzo sottoposto
a fermo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ai
soggetti che, ai sensi dell’articolo 214-bis del codice della strada, hanno
stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia
del demani. In relazione al fermo e alle sanzioni da irrogare sono richiamate
rispettivamente le disposizioni dell’articolo 214 del codice della strada
(che disciplina il fermo amministrativo del veicolo) e dell’articolo 207 (che
disciplina le modalità di irrogazione delle sanzioni per veicoli
immatricolati all’estero o muniti di targa EE). Si prevedono
sanzioni più severe nel caso in cui la prova documentale non sia compilata
correttamente o risulti del tutto mancante e nel caso in cui non sia
possibile, a seguito della mancanza di tale documentazione, accertare la
regolarità del trasporto internazionale di merce. Il nuovo
comma 372-undecies autorizza la spesa complessiva di circa 29,026 milioni
€ per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2018, per la copertura degli oneri connessi al funzionamento dell’Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA), attraverso il Tunnel
del Frejus. Viene quindi ripartito
in dettaglio l’onere complessivo, suddividendolo nei vari periodi dal 2013 al
2018, cosicché l’onere per il 2016 risulta pari a 21,026 mln € circa, per il
2017 pari a 5,4 mln €, mentre per il 2018 di 2,6 mln €. Il servizio di Autostrada Ferroviaria
Alpina (AFA) è un servizio di trasporto
di autocarri su vagoni ferroviari speciali che viaggiano lungo un
percorso di 175 chilometri tra l'Italia e la Francia, attraverso il traforo
ferroviario del Frejus. Il collegamento prevede 5 coppie di treni al giorno,
per 5 giorni su 7, tra le piattaforme di Aiton (Savoia) e d'Orbassano
(Piemonte, Italia). Il servizio è gestito dalla società Autostrada
Ferroviaria Alpina s.r.l., controllata da pariteticamente da una società
della SNCF (SNFC-Geodis) e da Trenitalia. Il progetto è regolato in Italia da
un Accordo di Programma per l’erogazione del servizio in via sperimentale,
stipulato dal 2003 al 2006, poi rinnovato e prorogato annualmente fino al
2012 ed autorizzato dalla Commissione UE fino al 30/6/2013. Successivamente a
tale data e nelle more della definizione della procedura di gara
internazionale che dovrebbe assegnare il servizio per 10 anni a partire dal
2018, Trenitalia ha continuato ad erogare il servizio di trasporto
intermodale in via “transitoria”, con notifica del regime di aiuto alla Commissione
UE, d’intesa con la Francia, regime transitorio che è stato autorizzato con
Decisione C(2015)3455 del 26.5.2015. Il comma
prevede quindi che il Ministero delle
infrastrutture e trasporti stipuli un Accordo di Programma con Trenitalia
S.p.A., società beneficiaria del contributo per l’AFA che copra tutto
l’arco temporale dal 2013 al 30/6/2018, nonché modifichi la Convenzione stipulata con la Cassa depositi e Prestiti
per provvedere all’erogazione a
condizioni più vantaggiose a Trenitalia dei finanziamenti , secondo
quanto previsto in un apposito Addendum alla Convenzione già stipulata. La
norma autorizza infine un contributo
di 10 milioni € per gli anni dal 2018 al 2022 per la compensazione totale o parziale degli oneri derivanti
dall’espletamento dei servizi ferroviari di Autostrada Ferroviaria Alpina, a
favore di imprese aggiudicatarie dei
servizi di AFA mediante gara ad evidenza pubblica. Si prevede che le
compensazioni vegano erogate annualmente, a consuntivo, sulla base delle
rendicontazioni fornite dall’aggiudicatario del servizio ferroviario, che
dovrà effettuarle entro il mese di aprile dell’anno successivo, secondo
quanto previsto dall’Accordo di programma firmato tra le Parti. Il nuovo
comma 372-duodecies prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro per
l’effettuazione di un programma
straordinario di verifiche su veicoli nuovi di fabbrica o circolanti
diretto a verificare i livelli di inquinanti emessi da tali mezzi su strada
comparandoli con le risultanze delle prove di omologazione su rulli e per
incrementare le verifiche di
conformità di veicoli e dispositivi a tutela della sicurezza stradale e
della salute pubblica. Le modalità tecniche sono stabilite con decreto
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Modifica il comma 496, ampliando la
denominazione del Fondo per l’acquisto diretto di automezzi per il trasporto
pubblico locale e regionale, all’ipotesi del noleggio e a tutte le tipologie di mezzi, anziché dei soli automezzi. Si prevedono inoltre ulteriori
risorse finanziarie, pari a 210 mln € per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di
130 mln e per il 2021 e 90 mln per il 2022. Aggiunge il
comma 496-bis che prevede il
commissariamento dell’azienda Ferrovie
del Sud-Est e Servizi Automobilistici con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Con
medesimo decreto è disposta la nomina del commissario e di eventuali
subcommissari (0.33.426.37). Il commissario, entro 90 giorni dall’insediamento,
provvederà a predisporre un piano industriale che preveda anche interventi di
contenimento delle spese e ad inoltrare al Socio unico una relazione che
descriva lo stato economico e patrimoniale della società e le cause della
medesima ai fini dell’eventuale promozione dell’azione di responsabilità nei
confronti degli amministratori. Tale relazione
deve essere pubblicata sui siti
web del Ministero delle infrastrutture, nonché della società e dell’Agenzia
per il trasporto della Regione Puglia (0.33.426.17).
Il commissario può anche, qualora lo ritenga necessario, predisporre gli
strumenti di ristrutturazione del debito previsti dalla legge fallimentare
(n. 267 del 1942). Può anche essere prevista l’alienazione o il trasferimento
della citata società. Nelle more,
è assicurato un contributo di 70 milioni di euro per il 2016, al fine di assicurare la continuità operativa della società. Conseguentemente: Modifica la Tabella
E, voce Ministero
dell’economia e delle finanze, legge n. 147/2013, art. 1, co. 68, ANAS, cui apporta la seguente
rimodulazione: 2016:
-90.000.000; 2017:
+40.000.000; 2018:
+50.000.000. Modifica la Tabella
B, l’accantonamento del Ministero delle infrastrutture
è ridotto dei seguenti importi: 2017:
-40.000.000; 2018:
-50.000.000. |
Articolo 1, comma 372-terdecies – Accordi tra ANAS e regioni per la gestione di strade
escluse dalla rete stradale nazionale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.427 0.33.427.2 |
Relatori De Lorenzis |
M5S |
12.12 pom. |
Aggiunge il
comma 372-terdecies che autorizza l’ANAS S.p.A. a stipulare
accordi con regioni ed enti locali finalizzati a trasferire alla medesima società le funzioni relative a progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti
nella rete autostradale e stradale nazionale. Lo stesso
comma fissa una serie di condizioni
per la stipula degli accordi, che potranno essere siglati: § previa intesa
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; § fino ad un
importo massimo di 100 milioni di euro. Il comma provvede
a coprire i conseguenti oneri a valere sulle risorse indicate in Tabella E con riferimento allo
stanziamento relativo all’art. 1, comma 68, della legge n. 147 del 2013 (legge non menzionata nella disposizione),
che è pari a 1,25 miliardi di euro per il 2016 e a 5,9 miliardi per gli anni
successivi e che è destinato al capitolo 7372 del Ministero dell’economia e
delle finanze al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete
stradale, la realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli interventi
previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa. Si osserva che la norma fa generico riferimento ad
un’autorizzazione “fino ad un massimo di 100 milioni di euro” non
specificando l’esercizio finanziario di riferimento ovvero il periodo in cui
le predette risorse possono essere utilizzate. Le funzioni a
cui fa riferimento il comma in esame sono state conferite a regioni ed enti
locali dall’art. 99 del D.Lgs. 112/1998, il quale ha altresì previsto (al
comma 2) la possibilità, per tali enti, di affidare temporaneamente le citate
funzioni all’ANAS, sulla base di specifici accordi. Viene chiarito
che (subem. 0.33.427.2) i predetti
accordi sono pubblicati in ogni loro parte sui siti internet istituzionali di ANAS e degli enti locali interessati. |
Articolo 1, comma 377 – Incorporazione di ISA e di SGFA in ISMEA
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.169 |
Falcone |
PD |
15.12 |
Modifica il comma 337 inserendo tra
le finalità del Piano per il
rilancio delle attività di ISMEA, quella legata all’innovazione tecnologica,
anche finalizzata alla tracciabilità delle filiere agricole ed
agroalimentari. |
Articolo 1, commi 380-bis–380-quinquies Piano straordinario
di sviluppo sistema informatico delle produzioni agricole
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.431 0.33.431.2 0.33.431.3 NF 0.33.431.1 |
Relatori Oliverio Guidesi Oliverio |
PD Lega PD |
15.12 |
Aggiunge quattro
nuovi commi da 380-bis a 380-quater. I commi da 380-bis a 380-quater
demandano al CREA-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - la promozione di un Piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema
informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e
monitoraggio delle produzioni agricole
attraverso strumenti di
sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e
bioinformatica. La finalità è
quella di garantire il rilancio delle attività di ricerca e sperimentazione
in agricoltura e lo sviluppo di nuove tecnologie di supporto delle produzioni
agricole, nonché accrescere il sistema delle conoscenze a sostegno dello
sviluppo del sistema agricolo nazionale e del Made in Italy (comma 380-bis). Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge, il CREA deve sottoporre all’approvazione del Ministro delle politiche agricole il Piano,
individuando i settori e le filiere di maggiore interesse su cui concentrare
le risorse, gli enti di ricerca e le università che vi saranno coinvolte, le
tecnologie da impiegare ed i risultati attesi. Il Ministro approva il piano
con decreto, sentite la Conferenza Stato-regioni e le Commissioni
parlamentari competenti per materia che si pronunciano entro trenta giorni
dalla richiesta; decorso tale termine, il decreto può comunque essere
adottato. (comma 380-ter). Per le
predette finalità è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per 2016,
di 8 milioni per ciascun anno del biennio 2017-2018. Il comma 380-quinquies modifica la norma della
legge di stabilità 2015 (co.381) che ha previsto l’incorporazione di INEA nel
CRA il quale assume la denominazione di CREA, nella parte dove prevede che il
Ministro delle politiche agricole approvasse lo statuto del Consiglio con decreto
di natura non regolamentare. Con la modifica introdotta si prevede che lo
statuto sia approvato con regolamento del Ministro, anche in deroga alle
disposizioni del D.Lgs. 45471999 che ha riorganizzato il settore della
ricerca in agricoltura previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti Conseguentemente, alla Tabella B l’accantonamento relativo
al Ministero dell’economia e finanze è ridotto nei seguenti importi 2016:
-5.000.000 2017:-8.000.000 2018:-8.000.000 |
Articolo1, comma 382-bis – Concessionari di
grandi derivazioni idroelettriche.
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.141 NF |
Benamati |
PD |
15.12 |
Inserisce il comma
382-bis che prevede che lo Stato non sia più
legittimato a trattenere le somme versate dai concessionari delle grandi
derivazioni idroelettriche antecedentemente alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008 e n. 205 del 4-13 luglio 2011. A
tal fine, apporta una modifica all’articolo 15, comma 6-quinquies del D.L. n. 78/2010. L’attuale formulazione dell’articolo
15, comma 6-quinquies del D.L. n.
78/2010, dispone che le somme incassate dai comuni e dallo Stato, versate
dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche antecedentemente
alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono
definitivamente trattenute dagli stessi comuni e dallo Stato. Si ricorda che la sentenza
della Corte Costituzionale n. 1/2008 ha dichiarato l’incostituzionalità
dell’art. 1 commi da 483 a 492 (legge n. 266/2005) che prevedevano il
riconoscimento di proroghe decennali rispetto alle scadenze fissate dal
D.Lgs. n. 79/1999, per i concessionari che avessero effettuato congrui
interventi di ammodernamento/potenziamento degli impianti e versato un canone
aggiuntivo unico per quattro anni a
decorrere dal 2006. Successivamente, l’art. 15 comma 6-ter del D.L. n. 78/2010, al fine di consentire il rispetto del
termine per l’indizione delle gare e garantire un equo indennizzo agli
operatori economici per gli investimenti effettuati ai sensi dell’ articolo
1, comma 485, della n. 266/2005, ha prorogato, modifica all’art 12 del D.Lgs.
n. 79/1999, di 5 anni le concessioni di grande derivazione d’acqua per uso
idroelettrico in vigore, estendibili a 12 anni nel caso di apertura delle
società a compartecipazioni provinciali, nella misura del 30-40 per cento del
capitale sociale; prevedendo un nuovo termine (entro fine gennaio 2011) per
la definizione delle regole per le procedure di gara e dichiarando di fatto “trattenuto”
il canone aggiuntivo versato dagli operatori antecedentemente alla sentenza
della Corte Costituzionale n. 1/2008. Tale normativa è stata quindi oggetto
(oltre che di censure dell’UE) di ricorso alla Corte Costituzionale da parte
delle Regioni Liguria ed Emilia Romagna, che si è concluso con la sentenza della Corte Costituzionale n. 205/2011, che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 6-ter, lettere b) e d), del D.L. n. 78/2020 e 6-quater, della medesima disposizione, nella
parte prevede che le norme del comma 6-ter, lettere b) e d), si applichino
fino all’adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle Regioni,
per quanto di loro competenza. Il nuovo comma
382-bis, ai fini del completamento
della restituzione delle somme dovute ai concessionari di grandi derivazioni
idroelettriche autorizza la spesa di
12 milioni di euro senza tuttavia
indicare l’anno di riferimento
dell’onere finanziario suddetto. Dispone
conseguentemente che le disponibilità iscritte nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del
D.Lgs. n. 30/2013 ossia le risorse derivanti dagli introiti delle aste
relative alle quote di emissione di gas serra sono destinate, nel limite di
12 milioni di euro alla restituzione ai concessionari delle somme trattenute
dallo Stato. Il comma
dispone infine – attesa presumibilmente
la necessità che la spesa autorizzata sia effettuata nel corso del 2015,che
le disposizioni da esso dettate entrino in vigore il giorno stesso della loro
pubblicazione in Gazzetta ufficiale. |
Articolo 1, comma 386 – Limiti ai compensi
degli amministratori delle società a controllo pubblico
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.340 33.105 |
I Commissione Mazziotti Di Celso |
SCpI |
9.12 pom. |
Modifica il comma 386 aggiungendo tra gli obblighi di informazione a carico delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche quello di pubblicare - in caso di conferimento
di incarichi di collaborazione o di consulenza o professionali - il tipo di procedura seguito per la selezione del contraente e il numero
di partecipanti alla procedura. |
Articolo 1, comma 387-bis - Continuità dei
lavori per la linea ferroviaria Torino-Lione
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.424 |
Governo |
|
12.12 pom. |
Introduce
il comma 387-bis che trasferisce
direttamente a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. le risorse già destinate alla realizzazione
della linea ferroviaria Torino-Lione, nelle
more della stipula di uno specifico Contratto di programma tra il Ministero
delle infrastrutture e trasporti e Ferrovie dello Stato S.p.A.. La norma
consente di assicurare la continuità ai finanziamenti precedentemente
assegnati, in seguito alla partecipazione di FSI S.p.a., al posto di RFI
S.p.a., nel nuovo soggetto Promotore pubblico, la società Tunnel Euralpin
Lyon Turin (TELT Sas) costituita nel 2015. Il Progetto
definitivo della Torino
–Lione è stato approvato dal CIPE con delibera del 20 febbraio 2015
ed il 23 gennaio 2015 è avvenuta
la costituzione del nuovo soggetto
Promotore pubblico, la società Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT Sas),
partecipata da Ferrovie dello Stato
Italiane S.p.a, responsabile dei lavori di realizzazione e della gestione
della futura infrastruttura. Il 24 febbraio 2015 è stato quindi
firmato a Parigi l'Accordo tra Italia e Francia per avviare la
realizzazione dei lavori definitivi della linea che, integrato dal
protocollo addizionale che recepisce la certificazione dei costi e il
Regolamento dei contratti, dovrà essere ratificato dai Parlamenti italiano e
francese. La Commissione UE ha reso operativo dal 10 luglio 2015, il
finanziamento richiesto dall’Italia per la Sezione Transfrontaliera della
Torino-Lione, pari al 41,08% per i lavori da ultimare entro il 2019.
Si tratta di un contributo europeo di 813.781.900 euro di fondi della
"Connecting Europe Facility"
per la prima fase dei lavori, che consente di ridurre il costo a carico
dell'Italia, relativo alle opere in territorio italiano, stimato
originariamente in circa 1,6 miliardi, a meno di 900 milioni di euro. Il Contratto di programma parte investimenti
2012-2016 riguarda il MIT e RFI S.p.a., società che ha ceduto la propria
partecipazione a FSI in occasione della costituzione del nuovo promotore
pubblico TELT Sas.. |
Articolo 1, comma 387-ter - Contratto di Programma con l’ENAV
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.429 |
Governo |
|
14.12 |
Aggiunge il
comma 387-ter che apporta una serie di modifiche alla legge n.
665 del 1996, in materia di rapporti
tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’ENAV. In
particolare,: §
si estende la durata del Contratto di programma tra
ENAV e MIT da tre a cinque anni, allineandola ai periodi di
validità degli obiettivi prestazionali definiti dal Regolamento UE n. 390/
2013 e prevedendo la procedura di approvazione del Contratto entro il 31
dicembre dell’anno precedente l’inizio del periodo di riferimento, § si prevede che lo Stato garantisca ad ENAV S.p.A. il
rimborso delle risorse necessarie per la fornitura dei servizi di navigazione
aerea prestati in favore dei voli esonerati; § dal contenuto necessario del Contratto di programma
viene eliminato il riferimento ai
servizi di rilevanza sociale resi in regime di non remunerazione dei costi e viene
sostituito con il riferimento agli standard di sicurezza e qualità dei
servizi erogati, anche in base alla normativa europea; § viene abrogato,
tra gli altri, il comma 4 dell’articolo 9, che prevede il parere dello competenti Commissioni parlamentari sullo schema di
contratto di programma tra MIT ed ENAV; § in sede di prima
applicazione, si prevede la durata
quadriennale ( 1 gennaio 2016-31 dicembre 2019) del Contratto di programma; §
si prevede che
l’ENAV, nel caso di riduzione o
cessazione dell’operatività aeroportuale per eventi indipendenti dall’ENAV, possa rivedere il livello dei servizi di navigazione aerea prestati,
previo parere favorevole dell’ENAC e comunicandolo al MIT ed al MEF. |
Articolo 1, commi 391, 392-bis-392-octies, 429-bis e 429-ter – Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e
Province autonome e ulteriori disposizioni
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
34.96 |
Relatori |
|
12.12 ant. |
Modifica il comma 391 e il relativo allegato 7, concernenti la riduzione del debito per le Regioni a
statuto ordinario. In particolare, è aumentato
di 600 milioni di euro (portandolo da 1.300 a 1.900 milioni di euro) il contributo stabilito dal comma 391
e attribuito alle suddette regioni ai fini della riduzione del debito. Di
conseguenza, viene sostituito l’allegato n. 7, nel quale il contributo
complessivo è ripartito tra le regioni. Si ricorda che il successivo comma
392 stabilisce che il contributo è finanziato, per l’esatto importo,
attraverso il "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili" istituito dall’art. 1, comma 10 del
decreto-legge 35/2013; in particolare sulle disponibilità in conto residui
iscritte in bilancio per l’anno 2015. La norma precisa che le corrispondenti
somme sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2016 e che
la disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione delle
legge di stabilità nella Gazzetta Ufficiale. Aggiunge il
comma 392-bis il quale attribuisce
alla Regione siciliana 900 milioni di
euro per l’anno 2016. La somma è
attribuita nelle more della definizione di una intesa sui rapporti finanziari
tra Stato e Regione siciliana medesima che aggiorni il concorso della Regione
agli obiettivi di finanza pubblica. Si ricorda che l’ultimo accordo con la
Regione siciliana è stato sottoscritto il 9 giugno 2014, nell'ambito della
definizione del patto di stabilità interno per il 2013 ed è stato recepito
dall’articolo 42, commi da 5 a 8, del D.L. n. 133 del 2014. L’accordo
stabilisce gli obiettivi della regione per il rispetto del patto di stabilità
(per gli anni dal 2014 al 2017) e definisce il contenzioso in materia di
riserva all’erario tra lo Stato e la regione. Aggiunge il
comma 392-ter che attribuisce
alla Regione Valle d’Aosta 50 milioni di
euro per l’anno 2016. La somma è
attribuita a compensazione della perdita di gettito dovuta alla
rideterminazione dell’accisa sull’energia elettrica e sugli alcolici
(spettante alla regione in base a norme statutarie) per il periodo 2011-2014,
in attuazione di quanto stabilito nell’accordo sottoscritto tra Stato e
Regione Valle d’Aosta il 21 luglio 2015. L’accordo riguarda la definizione
del patto di stabilità interno per il 2014 e 2015 per la regione e gli enti locali
del suo territorio e la definizione dei rapporti finanziari concernenti il
subentro della regione allo Stato nei rapporti attivi e passivi con
Trenitalia S.p.A. per i servizi di trasporto ferroviari locali in ambito
regionale, nonché la definizione dei contenziosi pendenti tra Stato e
Regione. I contenuti principali dell’accordo sono stati recepiti dall’art. 8-bis del D.L. n. 78/2015 che, tra
l’altro, stabilisce un trasferimento alla Regione di 120 milioni di euro per
il 2015 erogato sia in relazione al subentro della regione allo Stato nella
gestione del servizio ferroviario regionale sia a ristoro della perdita di
gettito subita dalla regione a seguito delle modifiche alle accise
sull'energia elettrica e sugli alcolici. L’accordo (all’art. 7) rinviava ad
altra intesa la regolazione definitiva della perdita di gettito subita dalla
Regione in conseguenza della rideterminazione delle suddette accise per il
periodo 2011-2014. Aggiunge il
comma 392-quater, concernente le somme giacenti sulla contabilità speciale costituita ai fini
della ristrutturazione del debito delle regioni ai sensi dell’art. 45 del
D.L. n. 66/2014. La norma stabilisce che le somme giacenti e non utilizzate a
tale scopo, sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato, nel 2016, per un importo pari a 1.550 milioni di euro. Si ricorda che
l’articolo 45, nell’autorizzare il Ministero dell’economia alla
ristrutturazione dei mutui contratti dalle regioni nei confronti del
Ministero medesimo, lo ha nel contempo autorizzato ad effettuare emissioni di
tioli di Stato ai fini del riacquisto da parte delle regioni dei titoli
obbligazionari dalle stesse emessi, autorizzando a tal fine una apposita
contabilità speciale. Aggiunge il
comma 392-quinques che stabilisce il versamento al bilancio dello Stato da parte di ciascuna regione, della
somma complessiva di 6,6 milioni di euro per il 2016, 9,8 milioni di euro per
il 2017, 12,1 milioni di euro per il 2018 e 14,2 milioni di euro per il 2019.
La quota di competenza di ciascuna regione è determinata in proporzione agli
importi di cui all’allegato 7, concernente il contributo alle regioni ai fini
della riduzione del debito, stabilito dal comma 391 o con accordo in sede di
Conferenza Stato-Regioni. In assenza di indicazioni sulle ragioni dei suddetti versamenti,
potrebbe ad un primo esame ipotizzarsi che gli stessi possano essere
riconducibili alla erogazione complessiva dei 1.550 milioni disposta dalla
modifica al comma 391 e dai commi 392-bis
e ter nei confronti,
rispettivamente, delle regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della
Valle d’Aosta. Tale erogazione corrisponde alla somma versata all’entrata dal
comma 392-quater e, qualora ciò
comportasse la necessità di nuove emissioni di titoli di Stato, i versamenti
in esame – come pure quelli di cui al comma 392-sexies – potrebbero correlarsi agli oneri per interessi, ma su
tale ipotesi appare opportuna una conferma da parte del Governo. Aggiunge il
comma 392-sexies che stabilisce il
recupero all’erario attraverso l’accontamento a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla Regione siciliana (sulla
base di norme statutarie) delle seguenti somme: 9,9 milioni di euro per il
2016, 14,8 milioni di euro per il 2017, 18,2 milioni di euro per il 2018 e
21,2 milioni di euro per il 2019. In ordine alla ragione dei suddetti
accantonamenti si rinvia a quanto ipotizzato nel comma 392-quinquies che precede. Aggiunge il
comma 429-bis - che, a sua
volta, modifica la norma della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1,
comma 466) che elenca alcune voci di
spesa da escludere dal computo dei saldi per l’anno 2015, ai fini del
conseguimento del pareggio di bilancio
richiesto alle regioni nel 2015. La norma in esame aggiunge una ulteriore
voce di spesa da escludere dal saldo,
costituita dagli impegni assunti sulla
spesa sanitaria (perimetro sanitario) a valere sugli avanzi di
amministrazione della gestione sanitaria degli esercizi precedenti al
2015. Il comma
429-ter prevede che la norma, essendo riferita all’esercizio 2015,
entra il vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di stabilità
in esame nella Gazzetta Ufficiale. L’art. 20 del
D.Lgs. n. 118/2011 definisce entrate e spese del perimetro sanitario
(elencandole) al fine di una maggiore trasparenza dei conti sanitari, in
particolare per consentire sia la confrontabilità immediata fra le entrate e
le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate
negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di
individuazione delle correlate fonti di finanziamento, sia una verifica delle
ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del
medesimo servizio sanitario regionale. In sostanza,
vista la specificità del comparto
sanitario e gli specifici criteri contabili cui sono sottoposte le
relative entrate e spese, la norma consente alle regioni, nell’ambito della
disciplina relativa al pareggio di bilancio per l’anno 2015, di utilizzare
gli avanzi di amministrazione vincolati degli esercizi precedenti
il 2015 per nuovi impegni di spesa
per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, che non vengono
pertanto computati nei saldi. Conseguentemente Alla Tabella
A, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e finanze è così
ridotto: 2016:
-550.000; 2017:
-820.000; 2018:
-1.180.000 |
0.34.96.10 |
Guidesi |
LNA |
12.12 ant. |
Modifica l’emendamento 34.96 del Governo, aggiungendo un comma 448-bis, il quale differisce dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018, la data entro la
quale deve operarsi il trasferimento,
in regime di esenzione fiscale, alla città metropolitana di Milano e alla
nuova provincia di Monza e di Brianza delle partecipazioni azionarie originariamente detenute in società per la gestione di infrastrutture
comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015, dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e
Brianza, dopo il trasferimento transitoriamente operato alla regione
Lombardia, ai sensi dell’art. 1, co.49 della legge n. 56/2014, che viene
pertanto novellato. Tale termine,
originariamente fissato al 31 ottobre 2015, era stato prorogato al 31
dicembre 2016 dall’articolo 23, comma 1, lettera b), del D.L. n. 90/2014. |
34.91 |
Marchi |
PD |
12.12 ant. |
Aggiunge il
comma 392-septies che prevede che alle regioni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno e che
hanno destinato al pagamento dei debiti
commerciali di cui all'articolo 2 del D.L. n. 35/2013 una quota
dell'obiettivo del patto di stabilità (quota superiore al 50 per cento,
limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle entrate del titolo I,
escluse quelle destinate al finanziamento della sanità, e del titolo III
registrate nell'ultimo consuntivo disponibile) si applicano esclusivamente le norme in materia di contrattazione
integrativa (di cui all’articolo 10, comma 12-septiesdecies, del D.L. n. 192/2014) e non le ulteriori deroghe alla disciplina sanzionatoria per la
violazione del patto di stabilità (di cui ai successivi commi del predetto
articolo 10). |
34.94 |
Marchi |
PD |
12.12 ant. |
Aggiunge il
comma 392-octies, in tema di modalità
di ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni in
deroga alle disposizioni contabili vigenti, disponendo che tale disavanzo
possa essere ripianato nei dieci anziché in sette esercizi
successivi a quote costanti. |
Articolo 1, comma 406-bis – Trasporto
pubblico locale nella Regione Campania
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
34-quinquies.22 NF |
Tartaglione |
PD |
12.12 ant. |
Aggiunge il
comma 406-bis il quale differisce
al 31 dicembre 2016 il blocco, scaduto il 31 dicembre 2015, delle azioni esecutive nei confronti
delle imprese esercenti il trasporto ferroviario regionale nella regione
Campania ed interessate dal piano
di rientro dalla situazione di disavanzo. A tal fine è modificato il
comma 5 dell’articolo 41 del D.L. n. 133/2014. |
Articolo 1, commi 407-bis e 412– Regole di
finanza pubblica per gli enti territoriali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
35.150 |
Gribaudo |
PD |
12.12 ant. |
Aggiunge il
comma 407-bis volto a specificare che il termine del 10 settembre
2014 per l’invio esclusivamente in via telematica delle deliberazioni dei
Comuni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini del
versamento della prima rata TASI si riferisce ai soli Comuni che non abbiano
già inviato in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le richiamate
deliberazioni. |
35.38 35.83 rif. 35.96 rif. 35.142 rif. 35.153 rif. 35.197 rif. 35.228 rif. 35.241 rif. 35.245 rif. |
Centemero Guidesi Sammarco De Mita Cirielli D’Ottavio Borghi M. Bragantin Pastorelli |
FI-pdL LNA AP AP FdI-AN PD PD Misto Misto PSI-PLI |
12.12 ant. |
Modifica il comma 412 nella parte
in cui definisce l’ordine prioritario
di attribuzione degli spazi finanziari di cui necessitano i Comuni per
sostenere interventi di edilizia
scolastica in deroga dai vincoli del pareggio. In
particolare, aggiunge, rispetto
all’attuale formulazione, le spese destinate ad interventi di edilizia
scolastica sostenute da province e
città metropolitane nell’ambito dei finanziamenti già previsti dal comma
467 della legge di stabilità 2015. |
1.1 |
Governo |
|
14.12 |
Sopprime
l’ultimo periodo del comma 412, in materia di edilizia scolastica. Tale comma,
esclude per l'anno 2016 dal computo ai fini del saldo di bilancio degli enti
locali le spese sostenute dagli enti medesimi per interventi di edilizia
scolastica effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse
rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di
500 milioni di euro, ma, precisa l’ultimo periodo, la stessa non opera
qualora in sede europea non fossero riconosciuti i margini di flessibilità
connessi all’esigenza immigrazione. Tale periodo viene ora soppresso, alla
luce dell’intervenuta acquisizione nei nuovi saldi di bilancio disposta
dall’emendamento in esame dei margini suddetti (lettera g) dell’emendamento). |
Articolo 1, comma 412-bis-412-ter – Piano di
riequilibrio pluriennale enti locali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
35.7 NF |
Marchi |
PD |
12.12 ant. |
Aggiunge i commi
412-bis e 412-ter, in
materia di piano di riequilibrio pluriennale, di cui all'articolo 243-bis
del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000). In
particolare, il comma 412-bis prevede che gli enti locali che nel corso del 2013 o
2014 hanno presentato, o per i quali è stato approvato il piano di
riequilibrio pluriennale possono
ripianare la quota di disavanzo
applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal DM del 2
aprile 2015. A tal fine, ferma restando la durata massima del piano di
riequilibrio pluriennale, tali enti possono provvedere a rimodulare o
riformulare il precedente piano in coerenza con l'arco temporale di anni trenta previsto per il riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi, di cui all'articolo 3 del D.Lgs.
n. 118/2011. La
restituzione delle anticipazioni
di liquidità erogate agli enti dal fondo
di rotazione per
assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, è effettuata
in un periodo massimo di trenta anni
decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata
l'anticipazione. |
Articolo 1, comma 412-quater – Spese degli enti locali per bonifiche ambientali
conseguenti ad attività minerarie
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
35.174 NF |
Cenni |
PD |
15.12 |
Aggiunge il comma 412-quater, volto ad escludere per
l'anno 2016 nel saldo non negativo (individuato ai sensi del comma 409) le spese sostenute dagli enti locali
per interventi di bonifica ambientale,
conseguenti ad attività minerarie,
effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti
dal ricorso al debito, per un limite massimo di 20 milioni di euro. Gli enti
locali comunicano, entro il termine perentorio del 10 marzo, alla Struttura
di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle
infrastrutture idriche, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito Italiasicura.it, gli spazi
finanziari di cui necessitano per sostenere gli interventi di cui al presente
comma nel rispetto dei vincolo di cui ai commi 409 e 410. Con D.P.C.M.,
emanato entro il 15 aprile 2016, sentita la conferenza Stato-città ed
autonomie locali, sono individuati i comuni beneficiari e, in caso di
richiesta complessiva superiore agli spazi finanziari disponibili, i medesimi
saranno assegnati in proporzione alle richieste. Conseguentemente, al comma 412 è ridotto di 20
milioni di euro l’importo previsto. |
Articolo 1, comma 424-bis-429-bis – Disposizioni
in materia di enti locali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
*35.9 NF *35.63 NF *35.133 NF |
Misiani A. Giorgetti De Mita |
PD FI-PdL AP |
12.12 ant. |
Aggiunge il
comma 424-bis, il quale, nell’ambito della disciplina della
flessibilità della regola del pareggio di bilancio in ambito regionale e
nazionale – che consente alle regioni di poter autorizzare gli enti locali
del proprio territorio a peggiorare il saldo per permettere un aumento degli
impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo
complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di
pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e
della regione stessa - specifica che gli spazi
finanziari ceduti dalla Regione agli enti locali del proprio territorio sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste
avanzate dai comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall’anno 2011. |
35.16 NF |
Marchi |
PD |
12.12 ant. |
Aggiunge i
commi da 429-quater a 429-sexies, che prevedono alcune
disposizioni in materia di enti locali. In
particolare, il comma 429-quater consente di utilizzare integralmente,
per gli anni 2016 e 2017, i proventi
delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico
delle disposizioni in materia edilizia
(D.P.R. n. 380/2001) per spese di
manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale,
nonché per spese di progettazione
delle opere pubbliche. Premesso che il D.P.R. n. 380/2001 (T.U. edilizia) ha sostituito la
nozione di concessione edilizia con quella di permesso di costruire, si
segnala che il comma 536 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di
stabilità 2015) ha prorogato, da ultimo, al 2015 l’applicazione della
disciplina concernente l’utilizzo dei proventi dei permessi di costruire e
delle sanzioni previste dal T.U. in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380), che è contenuta nell’articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del
2007 (legge finanziaria 2008). Tale norma ha previsto i seguenti utilizzi
possibili, a partire dal 2008, dei predetti proventi: una quota non superiore
al 50% per il finanziamento di spese correnti e una quota non superiore ad un
ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde,
delle strade e del patrimonio comunale. Per una ricostruzione della normativa adottata in questi anni in
materia di destinazione dei proventi e delle sanzioni si rinvia all’analisi del predetto comma 536. Si segnala che l’articolo 10 del disegno di legge concernente il
contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato (A.C.
2039), nel testo modificato dalla Commissione di merito, detta una disciplina
differente per la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e
delle sanzioni. Il comma 429-quinquies proroga
dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre
2016 la data fino alla quale resta elevato da tre a cinque dodicesimi il
limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto dei
tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte delle pubbliche
amministrazioni. Il comma 429-sexies reca una norma di interpretazione autentica
relativamente all’abrogazione della facoltà
dei comuni di aumentare le tariffe
dell’imposta comunale sulla
pubblicità (operata dall’articolo 23, comma 7, del DL 83/2012). Tale
abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi di tale
facoltà prima dell’entrata in vigore della medesima norma abrogativa. |
35.91 |
Brandolin |
PD |
12.12 ant. |
Aggiunge il comma 429-septies, che rende esplicita l’esclusione delle società quotate e degli
istituti bancari dal novero delle società partecipate alle quali le
Pubbliche Amministrazioni non possono accordare aumenti di capitale,
trasferimenti straordinari, aperture di credito, né garanzie, qualora dette
società abbia registrato per tre esercizi finanziari consecutivi perdite di
esercizio, o abbiano utilizzato riserve disponibili per ripianare perdite,
eventualmente anche infrannuali. A tal fine è modificato il comma 19
dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. |
Articolo 1, comma 429-octies – Risorse per comuni di Venezia, Chioggia e
Cavallino-Treporti
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.128 NF |
Martella |
PD |
15.12 |
Aggiunge il
comma 429-octies, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il
2016 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2022 da destinare agli
interventi per la salvaguardia di
Venezia (di cui all’articolo 6 della legge 798/1984) di competenza dei
comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti. La norma prevede che la
ripartizione sia effettuata dal Comitato di indirizzo, coordinamento e
controllo di cui all’articolo 4 della citata legge. L’ultima
relazione sullo stato di attuazione della legge n. 798/1984 (“Nuovi
interventi per la salvaguardia di Venezia”) è stata presentata alle Camere
nel novembre 2013 (Doc.
CXLVII, n. 1). Conseguentemente, alla Tabella B l’accantonamento del Ministero dell’economia e delle
finanze è ridotto dei seguenti importi: 2016:
-5.000.000; 2017:
-10.000.000; 2018:
-10.000.000. |
Articolo 1,
commi 438-bis-438-quater – Commissario per il piano di
rientro di Roma capitale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
37-bis.9 0.37-bis.9.1 |
Relatori |
|
14.12 |
Aggiunge
i commi da 438-bis a 438-quater, con
cui si dettano disposizioni volte alla prosecuzione ed alla semplificazione dell’attività della gestione
commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma capitale, istituita
dall’articolo 78 del decreto-legge n.112/2008. Il comma
438-bis semplifica le procedure per gli aggiornamenti del piano di
rientro dall’indebitamento pregresso (previsto dall’articolo 14, comma 13-bis,
del D.L.78/2010) proponendo una nuova procedura che prevede la revisione semestrale – il 31
maggio ed il 31 dicembre - del piano,
su proposta del Commissario Straordinario, approvata entro il termine di 30 giorni con D.P.C.M. sentiti i Ministeri competenti. Per il 2016 vengono
poste invece tre aggiornamenti, rispettivamente al 31 gennaio, 31 maggio e 30
novembre. La disciplina vigente, di cui all’articolo
16, comma 4-ter, del D.L.n.16/2014 stabilisce che le modifiche sono proposte
dal Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia, sentita
l’Amministrazione Capitolina e previo parere del tavolo di raccordo
interistituzionale e successivamente approvate con DPCM Il comma
438-ter dispone la salvezza degli
effetti prodotti dai DPCM 27 agosto 2015, con cui è stata disposta la
nomina dell’attuale commissario straordinario (Scozzese, in luogo del
precedente commissario, Varazzani), nonché
21 settembre 2015, avente ad
oggetto la ricognizione della attuale consistenza della massa passiva ed
attiva compresa nel piano di rientro. E’ da presumere che tale salvaguardia sia
riconducibile alle possibili conseguenze dell’annullamento del DPCM 27 agosto 2015 sopradetto, di nomina
dell’attuale commissario straordinario, intervenuto con sentenza n.12706 del TAR Lazio del 4 novembre 2015. In relazione alla nuova disciplina recata
dall’emendamento, il comma 438-quater
dispone le conseguenti abrogazioni,
costituite dall’ articolo 16, comma 4-ter del D.L. n.16/2014 sopra citato,
dall’articolo 78, comma 2, lettera b) del D.L.n.78/2016 (relativo alla nomina
di subcommissari da parte del Commissario), e infine dall’articolo 14, comma
13-ter del D.L. n.78/2010, relativo ai compensi al subcommissari. |
Articolo 1, commi 439 e 439-bis – 439-decies - Misure per
Province e Città metropolitane
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
38.4 NF |
Misiani |
PD |
12.12 |
Modifica il comma 439 incrementando il contributo ivi previsto
per le province e le citta metropolitane da
400 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 (di cui 150 milioni a
favore delle Province e 250 milioni a favore delle Città metropolitane) a 495 milioni per il 2016, 470 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400
milioni di euro annui a decorrere dal 2021. L’incremento del contributo
è attribuito in favore delle province, cui sono assegnate - in luogo dei 150
milioni prima previsti – 245 milioni nel 2016, 220 milioni negli anni dal
2017 al 2020 e 150 milioni a partire dal 2021. Conseguentemente Aggiunge un comma 439-bis il quale riduce il Fondo finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi agli enti locali su operazioni di
indebitamento attivate nel 2015 da 125 a 30 milioni di euro per l’anno 2016 e
da 100 a 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, a finalità di
copertura. |
38.133 0.38.133.120.38.133.13 |
Relatori Russo |
FI-Pdl |
12.12 |
Aggiunge i
commi da 439-ter a 439-septies e 439-novies, che recano
disposizioni volte ad agevolare la gestione
contabile e finanziaria delle province e delle città metropolitane, in
considerazione del processo attuativo del riordino degli enti disposto dalla
legge n. 56 del 2014. A tal fine: §
si prevede che
le province e le città metropolitane predispongono il bilancio di previsione per il solo anno 2016. Tale norma deroga alle norma di contabilità vigenti, che
prevedono un bilancio triennale, analogamente a quanto già operato per
l’annualità 2015 con l’articolo 1-ter del D.L. n. 78/2015. Si dispone inoltre
che, ai fini del mantenimento degli equilibri finanziari, gli enti in
questione possono applicare al bilancio di previsione l’avanzo libero e
quello destinato (che costituiscono quote dell’avanzo di amministrazione
annuale), ripetendo sostanzialmente, anche in tal caso quanto già disposto
per il 2015 dall’articolo 1-ter suddetto (comma 439-ter); §
viene integrato
quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 1-ter del D.L. n. 78/2015, laddove questo prevede che nel caso di esercizio provvisorio nel 2016, le
province e le città metropolitane applichino la disciplina dell’esercizio
provvisorio (stabilita dall’articolo 163 del TUEL) con riferimento al
bilancio previsionale 2015; l’emendamento precisa che tale bilancio dovrà essere riclassificato secondo lo schema contabile
armonizzato previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 (comma 439-quater); §
si dispone che
per garantire l’equilibrio di parte corrente degli enti in questione nel
2016, le Regioni possono svincolare i
trasferimenti già attribuiti agli stessi e confluiti nell’avanzo di amministrazione vincolato del 2015, con
possibilità per le province e città metropolitane di applicare tali quote
dell’avanzo al loro bilancio di previsione 2016, previa approvazione del
rendiconto 2015 (comma 439-quinquies).
Lo svincolo può essere operato previa intesa
in Conferenza Unificata (0.38.133.12 e 0.38.133.13); §
si prevede che
la possibilità per le province e città metropolitane di rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui che non siano stati
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (in attuazione
dell’articolo 5 del D.L. n. 269/2013), concessa dall’articolo 1, comma 430,
della legge n. 190/2014 con riferimento alle rate in scadenza nell'anno 2015, sia estesa anche alle rate in scadenza nel 2016. Inoltre, con
riferimento alla parte del suddetto comma 430 in cui si dispone che gli oneri derivanti dalla
rinegoziazione restano a carico dell'ente richiedente, l’emendamento precisa
che questi potrà a tal fine utilizzare gli eventuali risparmi derivanti dalla
rinegoziazione, con riguardo ai risparmi di rata e a quelli di riacquisto di
talune categorie di titoli obbligazionari. Precisa inoltre che tali
operazioni sono possibili anche in esercizio provvisorio (comma 439-sexies); § si estende all’anno 2015 la disapplicazione delle
sanzioni consistenti nel divieto
di procedere ad assunzioni di
personale, che, in base alla legislazione vigente devono essere applicate nei
confronti delle regioni e degli enti locali nei casi di mancato rispetto dell'indicatore
dei tempi medi nei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e
forniture, ovvero di mancato rispetto
da parte delle regioni e degli enti locali del patto di stabilità interno nonché dei termini perentori previsti per l’invio della certificazione del risultato finanziario raggiunto. Tale deroga è
consentita al solo fine di favorire la ricollocazione
del personale delle province presso regioni ed enti locali, in
conseguenza del riordino recato dalla legge n. 56 del 2014. Si ricorda che
la disapplicazione delle suddette sanzioni è già prevista con riferimento
all’anno 2014, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 78/2015 che viene
qui novellato (comma 439-septies); § si specifica che le disposizioni vigenti recanti
misure di contenimento della spesa di
personale degli enti locali, che fanno riferimento al patto di stabilità
interno, devono ora intendersi riferite alle disposizioni in tema di pareggio
di bilancio degli enti territoriali, introdotte dal commi da 407 a 429 del
provvedimento in esame. Restano ferme le misure di contenimento delle spese
di personale valide per gli enti non sottoposti alle regole del patto di
stabilità interno, di cui all’articolo 1, comma 562, della legge n. 296/2006
(comma 439-novies). Si ricorda che
la norma in questione prevede per gli enti non sottoposti alle regole del patto
di stabilità interno, che le spese di personale non devono superare il
corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti possono procedere
all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro
a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno |
38.134 |
Governo |
|
14.12 |
Inserisce il comma 439-decies il quale attribuisce al comune di Campione d’Italia un contributo di
12 milioni di euro per l’anno 2016. Modifica il comma 369, riducendo il rifinanziamento ivi previsto per il Fondo per gli
interventi strutturali di politica economica. |
Articolo 1, comma 439-octies – Fondo
nazionale della montagna
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
38.67 NF |
Borghi |
PD |
15.12 |
Aggiunge il comma 439-octies con cui si autorizza una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018 per il Fondo nazionale della montagna di cui alla
legge n.97/1994. Il Fondo
nazionale per la montagna istituito
presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica viene
alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed è
iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del
bilancio e della programmazione economica. Le risorse erogate dal Fondo hanno
carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
speciale dello Stato a favore degli enti locali. I criteri di ripartizione
del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con
deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro per gli
affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro delle politiche agricole e forestali. Conseguentemente Modifica il comma 369 riducendo il FISPE di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018. |
Articolo 1, comma 440 – Risorse per le province
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
38.3 NF Id. 38.27
NF 38.38
NF 38.60
NF 38.105
NF 38.119
NF 38.127
NF 38.128
NF |
Marchi Centemero Sammarco Cirielli D’Ottavio Borghi Melilla Pastorelli |
PD FI-pdL AP FdI-AN PD SI-SEL Misto PSI-PLI |
12.12 |
Modifica il 440 prevedendo che il 30 per cento del Fondo (istituito dal
comma in commento con una dotazione pari a 100 milioni di euro) è destinata
alle province delle regioni (a
statuto ordinario) che non riescono a
garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per il 2016;
tale stanziamento è ripartito – entro il 28 febbraio 2016 – con decreto del
Ministro dell’interno, di concerto con il MEF e il Ministro delegato per gli
affari regionali, secondo modalità e criteri definiti nella Conferenza
Stato-città ed autonomie locali. E’ inoltre previsto che, nel caso in cui residuino risorse dal Fondo, finalizzate al trattamento economico
per il personale delle province (dotazione pari a 70 milioni di euro), queste
sono attribuite alle province entro il 30 settembre 2016 (previa verifica
da effettuare entro il 30 giugno 2016) con decreto del Ministro dell’interno,
di concerto con il MEF e il Ministro delegato per gli affari regionali,
secondo modalità e criteri definiti nella Conferenza Stato-città ed autonomie
locali. |
Articolo 1, comma
445-bis – Funzioni di polizia amministrativa locale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
38.23 38.39 38.47 38.59 38.108 38.121 38.125 |
Occhiuto Sammarco De Menech Cirielli D’Ottavio Borghi Pastorelli |
FI-Pdl AP PD FdI-AN PD PD Misto PSI-PLI |
12.12 |
Aggiunge il comma 445-bis con il quale
si integrano le disposizioni recate dall’articolo 5, comma 3, del D.L. n.
78/2015 che attribuisce alle leggi
regionali la riallocazione delle funzioni di polizia amministrativa
locale e del relativo personale nell'ambito dei processi dì riordino delle
funzioni provinciali – precisando che qualora le leggi regionali ricollochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo
personale presso le città
metropolitane e le province
per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non
fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area
vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, è rideterminata
in aumento in misura corrispondente al personale ricollocato |
Articolo 1, comma 447-bis – Riqualificazione
del personale dell'amministrazione giudiziaria
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
38.110 38.55 NF |
Berretta Verini |
PD PD |
15.12 |
Aggiunge il comma 447-bis che interviene
sull’articolo 21-quater del decreto-legge n. 83 del 2015 in materia di riqualificazione del personale
dell'amministrazione giudiziaria, al fine di modificare la procedura per
definire alcuni contenziosi giudiziari in corso, prevedendo una o più procedure interne per il passaggio di
ruolo di tale personale, nel rispetto del CCNL del comparto Ministeri |
Articolo 1, comma 448-ter – Stabilizzazione di personale regionale
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
38.34 NF |
Marchi |
PD |
15.12 |
Aggiunge il
comma 448-ter che interviene sull’articolo 1, comma 529 della
legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014), il quale dispone che le Regioni che al 31 dicembre 2012 non
si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione
organica e che abbiano fatto ricorso all’utilizzo di personale assunto con contratto a tempo determinato della durata di
36 mesi, oggetto di proroghe anche non continuative negli ultimi 5 anni,
a determinate condizioni possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del
personale interessato. L’emendamento, in particolare, interviene sulla platea
dei soggetti ammissibili alla stabilizzazione, specificando che deve
trattarsi di personale già in servizio alla data di entrata in vigore della
legge di stabilita (ddl in esame) e che comunque abbia maturato i requisiti
richiesti entro il 31 dicembre 2015. |
Articolo 1, comma 449 – Modifiche alla
Legge Pinto
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
39.14 39.33 39.39 |
Verini II Commissione Berretta |
PD PD |
15.12 |
Modifica il comma 449 che interviene sulla Legge Pinto (L. n. 89/2001) per
subordinare il diritto a percepire l’indennizzo da irragionevole durata del
processo all’esperimento di rimedi preventivi. In particolare, per quanto
riguarda i rimedi preventivi da esperire nell’ambito del processo civile,
l’emendamento interviene sull’art. 1-ter della Legge Pinto per estendere le
modalità semplificate di approdo alla decisione previste dall’art. 281-sexies del codice di procedura civile,
alle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale. In
particolare, l’emendamento consente la decisione
a seguito di trattazione orale della causa non solo – come attualmente
previsto – nelle cause nelle quali il tribunale
giudica in composizione
monocratica, ma anche quando la composizione è collegiale. In tali ipotesi il giudice istruttore, se ritiene che
la causa possa essere decisa con trattazione orale, la rimette al collegio
fissando l’udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la
discussione orale. Anche nelle cause di competenza del tribunale in
composizione collegiale, dunque, il rimedio preventivo da esperire per non
perdere il diritto all’eventuale equo indennizzo consiste nel proporre, sei
mesi prima dello spirare del termine di ragionevole durata, l’istanza di
decisione a seguito di trattazione orale. |
Articolo 1, comma 449-bis–449-quater – Compensazione fiscale
per gli avvocati
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
39.47 NF |
Rossomando |
PD |
15.12 |
Aggiunge il
comma 449-bis con i quali si consente, a partire dal 2016, agli
avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato
di porre tali somme in compensazione, anche parziale, con quanto dovuto per
imposte, tasse e contributi previdenziali (co. 449-bis). La compensazione è
consentita nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui (co. 449-ter) e
purché non sia stata proposta opposizione al decreto di pagamento. Spetta a
un DM del Ministero dell’economia dettare, entro 60 giorni, le disposizioni
attuative (co. 449-quater). Conseguentemente: Modifica il comma 369 rimodulati
gli stanziamenti del Fondo per gli interventi strutturali |
Articolo 1, commi da 451-bis-451-sexies – Disposizioni in materia di spese di giustizia
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
39.41 NF |
Berretta |
PD |
15.12 |
Aggiunge il comma 451-bis con cui si modifica l’articolo 83 del T.U. in
materia di giustizia, laddove al comma 3 esso dispone che il decreto di
pagamento dell'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del
magistrato e al consulente tecnico di parte è comunicato al beneficiario e
alle parti, compreso il pubblico ministero. L’emendamento aggiunge un comma 3-bis in cui si precisa che il
decreto di pagamento è emanato dal giudice contestualmente al provvedimento
che chiude la fase cui si riferisce la richiesta. Aggiunge poi i
commi da 451 –ter a 451-sexies con cui si dispone che: § al fine di pervenire alla completa automazione delle
attività amministrative per i settori del pagamento delle spese di giustizia
e dei crediti per violazione della ragionevole durata del processo i capi
degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni con i consigli circondariali dell’ordine forense, per
la destinazione di unità di personale dei consigli a supporto delle attività
di cancelleria e segreteria nei settori sopra richiamati (comma 451-ter); § per la durata di prestazione dell’attività da parte
del suddetto personale gli oneri
retributivi e previdenziali sono a
carico dei consigli dell’ordine di provenienza, con esclusione di
qualsiasi emolumento da parte dell’amministrazione di destinazione, senza
instaurazione con la stessa di alcun tipo di rapporto di lavoro (comma 451-quater); § le convenzioni hanno durata triennale e cessano al decorso di tale termine (comma 451-quinquies). Le convenzioni
stipulate dai capi degli uffici giudiziari con amministrazioni pubbliche,
anche diverse da quelle di cui ai commi precedenti, devono essere
preventivamente autorizzate dal
Ministero della giustizia e realizzate senza oneri per la finanza pubblica (comma 451-sexies). |
Articolo 1, comma 451-septies – Esecuzione sentenze di condanna della Corte di giustizia UE
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
39.48 |
Relatori |
|
14.12 |
Aggiunge il
comma 451-septies che
modificando l’art. 1 comma 250, della legge di stabilità 2014 (L. n.
147/2013) stabilisce che, anziché la Presidenza del consiglio, sia ciascuna
delle diverse Amministrazioni dello Stato soccombenti in giudizio a
provvedere al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle condanne emesse nei confronti dell’Italia
per mancato o ritardato recepimento della normativa europea. |
Articolo 1, commi 452-bis–452-ter – Percorso tutela vittime di violenza
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
39.15 NF |
Giuliani |
PD |
15.12 |
Aggiunge i commi 452-bis e 452-ter, istitutivi del “Percorso tutela vittime di
violenza”. In particolare
si dispone che in applicazione della disciplina europea in materia di
protezione ed assistenza delle vittime di reato, nonché in attuazione del
decreto-legge n.93/2013 è istituito nelle aziende sanitarie ed ospedaliere un
percorso di protezione denominato “Percorso tutela vittime di violenza”
(comma 451-bis). Si stabilisce
poi (comma 451-ter) che con D.P.C.M. da emanarsi entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono definite a livello nazionale le linee guida per rendere operativo il Percorso suddetto, la cui
attuazione avviene attraverso l’istituzione di gruppi multidisciplinari di assistenza
giudiziaria, sanitaria e sociale ivi compresa la presa in carico da parte dei
servizi di assistenza della vittima che intenda sporgere denuncia. |
Articolo 1, commi 465-bis e 465-ter – Sistema di
verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e
programmi pubblici e norme sul funzionamento del CIPE
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
40.80 *0.40.80.2 *0.40.80.3 |
Governo Arlotti Alfreider |
PD Misto |
14.12 |
Aggiunge il
comma 465-bis, che contiene una serie di modifiche normative volte,
da un lato, ad intervenire sulle procedure di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici e,
dall’altro lato, a modificare la disciplina della composizione del CIPE e
della delegabilità della presidenza del Comitato medesimo. Modifiche
al sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici (lett. a)-d)) Nel dettaglio,
una prima modifica al sistema di
verifica dell'utilizzo dei finanziamenti è finalizzata a semplificare le procedure per
l’emanazione del D.P.C.M. con cui dovranno essere stabiliti i criteri per
la sua definizione: viene infatti eliminato il coinvolgimento della
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nonché dei
Ministri dello sviluppo economico e per la coesione territoriale, prevedendo
il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze nonché del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti (come riaffermato con i subem. 0.40.80.2
e 0.40.80.3), previo parere del CIPE. Viene altresì estesa l’applicabilità del sistema, prevedendo
che si applichi non solo alle opere pubbliche ma in generale ad interventi e programmi pubblici
(nuovo comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 229/2011, riscritto dalla lettera a)
del comma in esame). Tale estensione comporta la necessità di modificare di
conseguenza anche le ulteriori vigenti disposizioni (commi 2 e 3 del medesimo
articolo 4 del D.Lgs. 229/2011), che disciplinano gli obblighi di verifica in
capo alle amministrazioni, che dovranno quindi riguardare non solo le opere
pubbliche ma interventi e programmi pubblici (lettere c) e d) del comma in
esame). Vengono poi
introdotte disposizioni (nuovi commi 1-bis
e 1-ter dell’art. 4 del D.Lgs.
229/2011) che contemplano l’istituzione
di un “Fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita”
(FRIC), a cui affluiscono le risorse dei finanziamenti revocati (ad
eccezione dei residui perenti). E’ altresì disciplinata l’assegnazione delle risorse del Fondo,
che viene effettuata dal CIPE (su
proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze) per
spese in conto capitale, anche su di un arco temporale pluriennale. I
subem. 0.40.80.2 e 0.40.80.3 aggiungono il concerto con il Ministro delle
infrastrutture. Una speciale disciplina è prevista per le risorse provenienti dal Fondo per
lo sviluppo e la coesione (FSC). Tali risorse saranno incluse in una
sezione speciale del Fondo e per esse continuerà ad essere possibile (in
virtù del richiamo all’art. 10, comma 10, del D.L. 98/2011) la conservazione
nel conto dei residui delle somme non impegnate al termine dell'esercizio
precedente, per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Inoltre, mentre
per l’assegnazione delle risorse del FRIC non sono previsti vincoli
programmatici, settoriali o territoriali, le risorse del FSC rimarranno
vincolate alla chiave di riparto territoriale vigente al momento della nuova
assegnazione. Disposizioni
relative al funzionamento del CIPE (comma 465-ter) Un primo
gruppo di modifiche è finalizzato a consentire
la delegabilità della presidenza del CIPE in caso di: assegnazioni a
valere sul FSC; variazioni di tariffe relative a servizi resi possibili dalla
realizzazione di opere della legge obiettivo; diversa allocazione delle
risorse del FSC; assegnazioni a valere sul Fondo per la competitività e lo
sviluppo. Viene altresì prevista l’abrogazione
della norma (art. 2 della L. 144/1999) che prevede la composizione variabile del CIPE, vale a dire la partecipazione al
CIPE, con diritto di voto, anche dei Ministri non appartenenti al CIPE nelle
cui competenze sono comprese le materie oggetto di delibera. |
Articolo 1, commi 469-bis–469-ter – Interventi a
favore dello sviluppo delle aree interne
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
40.34 NF |
Borghi |
PD |
15.12 |
Aggiunge i
commi 469-bis e 469-ter, volti a incrementare di 10 milioni di euro per il
triennio 2016-2018 le risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione
delle politiche comunitarie destinate alla "strategia per le Aree interne”. Si rammenta che
in favore di queste “aree interne” il comma
13 della legge di stabilità 2014 ha autorizzato
la spesa di 3 milioni per il 2014 e di 43,5 milioni per ciascuno degli
anni 2015 e 2016 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per
l’attuazione delle politiche comunitarie (complessivamente 90 milioni). Il comma 469-ter, ridefinisce l’ammontare complessivo
delle risorse destinate alla “Strategia
nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese” nella misura
complessiva di 190 milioni per il periodo 2015-2018 (in luogo degli originari
180 milioni), ripartiti in 16
milioni per il 2015, 60 milioni per il 2016, 94 milioni per il 2017 e20
milioni per il 2018. |
Articolo 1, comma 471 – Sentenze della Corte di Giustizia UE: poteri
sostitutivi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
40.78 |
Governo |
|
12.12 pom. |
Modifica il comma 471, con il quale
sono disciplinati i poteri
sostitutivi dello Stato nei casi di violazione della normativa europea,
accertata con sentenza della Corte di Giustizia dell’UE che condanna l’Italia
al pagamento di sanzioni pecuniarie; le misure previste vanno
dall'assegnazione agli enti inadempienti di un termine congruo per l'adozione
dei provvedimenti richiesti all'attivazione di poteri sostitutivi da parte
del Governo o alla nomina di apposito commissario. In primo
luogo, viene integrato il capoverso 2-bis,
stabilendo che le misure
soprarichiamate si applicano anche
agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate prima dell’entrata in
vigore della presente legge. Si tratta di una disposizione transitoria
volta a conservare gli effetti giuridici delle diffide già adottate. In secondo
luogo, viene sostituito il capoverso 2-ter,
che attribuisce al commissario - nominato ai sensi del capoverso “2-bis” - i poteri e le facoltà previsti per i Presidenti di regione che subentrano nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure
relative alla realizzazione degli interventi
di mitigazione del rischio idrogeologico (D.L. n. 91/2014, convertito,
con modificazioni, legge n. 116/2014, articolo 10, commi 4, 5, 6). Nella
originaria formulazione, il capoverso 2-ter
si limita a prevedere l’avvalimento, da parte del commissario, delle
strutture ed uffici regionali, comunali, provinciali e delle città
metropolitane. Infine, viene
aggiunto il capoverso 2-quater, che
estende le disposizioni dei commi
precedenti anche ai casi in cui ci sono procedure
di infrazione europee in corso. Si osserva che
l’attuale disposizione del disegno di legge di stabilità (comma 471) prevede
poteri più stringenti dello Stato (inclusa la nomina di un commissario) nei
(soli) casi di condanna dell’Italia al pagamento di sanzioni pecuniarie da
parte della CGUE, derivante da inerzia delle regioni e delle province nel
dare attuazione agli atti dell’UE o nell’adeguarsi ai vincoli derivanti
dall’ordinamento europeo. Negli altri casi di inadempimento, ascrivibili agli
enti territoriali, ma non sanzionati con oneri finanziari da parte della
CGUE, invece, dovrebbero operare gli ordinari poteri sostitutivi disciplinati
dai commi 1 e 2 dell’articolo 41. Si osserva,
inoltre, che il comma 2 dell’art. 41 della legge n. 234/2012, per effetto del
richiamo espresso ai casi di cui all’art. 37 - relativi alle misure urgenti
che il Presidente del Consiglio può adottare a fronte dell’avvio di procedure
di infrazione - parrebbe già ritenersi applicabile ai casi di inadempimento
delle regioni o delle province oggetto di procedure di infrazione europee. Andrebbe pertanto chiarito se il capoverso 2-quater
estende la procedura e i termini previsti dal comma 471 a tutti i casi in cui
pendono procedure di infrazione europee, contemplando così la possibile
nomina di un apposito commissario; in tal caso, sarebbe opportuno specificare
in quali fattispecie continuano ad applicarsi gli ordinari poteri sostitutivi
(commi 1 e 2 dell’articolo 41).. |
Articolo 1, comma 471–bis – Attività di bonifica e messa in sicurezza SIN “Bussi
sul Tirino”.
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
40.33 NF |
Braga |
PD |
15.12 |
Aggiunge il
comma 471-bis volto ad avviare, entro il 30 giugno 2016, interventi
per le attività di bonifica e messa in
sicurezza del Sito di interesse
Nazionale Bussi sul Tirino,
secondo le priorità e gli scopi di reindustrializzazione previsti
dall'articolo 2, comma 3-octies, del D.L. n. 225/2010. A tale fine, il
commissario delegato, nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, è autorizzato ad avviare gli interventi,
sulla base di appositi bandi, e all’utilizzo delle risorse giacenti sulla
contabilità speciale prevista dalla medesima ordinanza. Decorso il suddetto
termine, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con propria
ordinanza, adottata ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della
legge n.225 del 1992, disciplina la modalità della cessazione delle funzioni
del Commissario delegato e stabilisce un termine per la chiusura della
suddetta contabilità speciale. Le eventuali risorse sono riassegnate al
Ministero dell'ambiente, per essere utilizzate, sulla base di apposito accordo di programma, per interventi
di bonifica del citato sito, individuati anche ai sensi e con il procedimento
di cui all'articolo 252-bis del
decreto legislativo n.152/2006 che detta la disciplina per gli interventi in
relazione ai Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la
riconversione industriale (cd. Codice dell’Ambiente). Con l’O.P.C.M.
n. 3614 del 2007, il Commissario delegato, già preposto a fronteggiare la
crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale
del bacino del fiume Aterno con l'ordinanza di protezione civile n. 3504 del
9 marzo 2006, è stato designato a provvede, altresì, a porre in essere ogni
utile iniziativa volta al superamento del contesto critico relativo alla
discarica abusiva in località Bussi. Per la realizzazione degli interventi si
è provveduto mediante utilizzo delle risorse finanziarie del Ministero
dell'ambiente nel limite di 0,5
milioni di euro a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del
predetto Ministero per l'anno 2007 nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1, capitolo
7082, residui 2006, nonché quanto ad euro 1,5 milioni di euro derivanti dal bilancio regionale e messi a
disposizione dalla stessa regione Abruzzo. Successivamente, l'articolo 2,
comma 3-octies, del D.L. n. 225/2010 ha stabilito che il Commissario delegato
di cui alla citata ordinanza 3614/2007 provvedesse, entro il 30 giugno 2011,
ad avviare la bonifica del citato sito d’interesse nazionale di Bussi sul
Tirino, individuato e perimetrato con D.M. 29 maggio 2008.. Per far fronte ai
conseguenti oneri sono state stanziate risorse nel limite di 15 milioni di
euro per l’anno 2011, 20 milioni di euro per l’anno 2012 e 15 milioni di euro
per l’anno 2013, a valere su quelle di
cui all’ articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39
previste per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici nella regione Abruzzo nel 2009. Da ultimo, l’ art. 34, comma
5, del D.L. 179/2012 ha disposto che il suddetto Commissario delegato
proseguisse le sue attività fino al completamento degli interventi ivi
previsti. In merito alle
recenti iniziative intraprese dal Governo sulla questione della bonifica
ambientale del sito di Bussi del Tirino si rimanda a quanto contenuto nella
risposta all’interrogazione 5/05154. |
Articolo 1, commi 471-ter–471-quinquies – Assunzioni personale Ministero dell’ambiente
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
40.28 40.36 |
Castricone Palese |
PD Misto |
15.12 |
Introduce i commi da 471-ter a 471-quinquies riguardanti le assunzioni di personale a tempo determinato ed
indeterminato da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, in deroga a quanto stabilito dalla normativa in
materia di mobilità del personale eccedentario verso regioni, comuni e altre
pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di
destinazione. Il comma 471-ter autorizza il Ministero
dell’ambiente, in deroga a quanto stabilito in materia di ricollocamento del
personale in mobilità presso regioni ed enti locali e presso le
amministrazioni dello Stato (art. 1, c. 424 e 425, L. 190/2014), ad assumere
nel 2016, a tempo determinato, per un periodo massimo di tre mesi, un
contingente di personale di 30 unità complessive, attraverso l’utilizzo di
graduatorie di concorsi pubblici a tempo determinato, in corso di validità,
banditi dall’ISPRA. Allo scopo di creare un apposito ruolo tecnico, al
termine dei tre mesi il richiamato Ministero può assumere a tempo
indeterminato il suddetto personale, con inquadramento nell’Area III,
posizione economica F, nel rispetto della propria dotazione organica. Il comma 471-quater, allo
scopo di garantire il supporto necessario alle attività istituzionali,
autorizza il Ministero dell’ambiente, in deroga a quanto stabilito dal citato
articolo 1, commi 424 e 425, della L. 190/2014, ad assumere nel 2016, a tempo
indeterminato, un contingente di personale di 11 unità complessive (6
collaboratori amministrativi e 5 collaboratori tecnici), nel rispetto della
propria dotazione organica, attraverso l’utilizzo di graduatorie di concorso
pubblico nazionale a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi ed
espletati dall’ISPRA, da inquadrare nell’Area seconda, posizione economica
F1. Il comma 471-quinquies riconosce al Ministero
dell’ambiente la possibilità di procedere alle suddette assunzioni senza il
previo espletamento delle procedure di mobilità del personale (ex art. 34-bis
del D.Lgs. 165/2001, che prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni
di utilizzare il personale già collocato in disponibilità prima di avviare le
procedure per le nuove assunzioni). Conseguentemente alla Tabella A sono ridotti
gli accantonamenti relativi al Ministero dell’Ambiente: 2016: –
1.830.000 2017: –
1.530.000 2018: –
1.530.000. |
Articolo 1, comma 482 – Cassa depositi e
prestiti S.p.A. e fondi SIE
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
41.12 |
Ferro |
PD |
15.12 |
Modifica il comma 482 che autorizza
Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le società dalla stessa controllate a
ricevere affidamenti per compiti di esecuzione degli strumenti finanziari
destinatari dei Fondi SIE in forza di un mandato della Commissione europea
ovvero mediante affidamenti da parte delle autorità di gestione. Per effetto
delle modifiche si chiarisce che i predetti enti possono direttamente
esercitare detti compiti di esecuzione (anziché ricevere affidamenti a tale
scopo); di conseguenza, in luogo di prevedere affidamenti da parte delle
autorità di gestione, si specifica che dette autorità ne fanno previa richiesta. Inserisce
il comma 482-bis, ai sensi del quale le predette attività di
esecuzione di strumenti finanziari destinatari di fondi SIE possono essere
condotte anche con apporto finanziario
da parte di amministrazioni ed enti pubblici o privati anche a valere su risorse comunitarie. A tal
fine le risorse delle amministrazioni statali sono individuate con DPCM,
sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente. |
Articolo 1, comma 484 – Infrastrutture di interconnessione con l’estero (interconnector)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
41-bis.12 |
Relatori |
|
14.12 |
Modifica il comma 484, il quale -
al fine di completare la realizzazione di nuove infrastrutture di
interconnessione con l’estero da parte di Terna attraverso il finanziamento
delle opere da parte di soggetti privati energivori ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 99/2009 -
estende di sei anni, fino al 31 dicembre 2021, il periodo di applicazione
delle misure di cui al comma 6 del medesimo articolo 32, che consente ai
predetti privati finanziatori di beneficiare di condizioni di
approvvigionamento dell’energia elettrica più favorevoli rispetto a quelle
del mercato nazionale. La modifica è
finalizzata a precisare che il richiamo è all’articolo 32 della legge n.
99/2009 e alle sue successive
modifiche. |
Articolo 1, comma 489-bis – Riassegnazione di somme non impegnate derivanti
dalle aste delle quote di emissione di gas serra
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
42.24 NF |
Benamati |
PD |
15.12 |
Aggiunge il
comma 489-bis che prevede che le risorse non impegnate
derivanti dai proventi delle aste
relative alle quote di emissione di
gas serra, assegnate al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico con il decreto
ministeriale n. 231 del 2014 vengano destinate al rimborso dei crediti agli operatori che non hanno ricevuto quote
di emissione di anidride carbonica (CO2) a titolo gratuito a causa
dell'esaurimento della riserva ad esse riconosciuta in quanto “nuovi
entranti”. Si prevede
inoltre che per gli esercizi successivi, con i decreti con i quali sono
ripartite le citate risorse, si effettuino anche i conguagli necessari a
rispettare le proporzioni di distribuzione delle risorse previste
dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 e il previsto vincolo
di destinazione per investimenti ambientali derivante dalla attuazione
direttiva 2009/29. Il decreto
interministeriale del 26 settembre 2014, n. 231 emanato ai sensi del comma 3
dell’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, prevede
l’assegnazione dei proventi delle aste di competenza per l’anno 2013, da ripartire
nell’esercizio finanziario 2014, in relazione alle procedure dell’articolo 19
del citato decreto legislativo n. 30 del 2013, che attua la direttiva
2009/29/CE, per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra. In
particolare, il D.M. n. 231 del 2014 prevede che una quota pari al 50% dei
citati proventi venga riassegnato, ai sensi del comma 5 del citato art. 19,
ad apposito capitolo del Ministero dello sviluppo economico per i rimborsi
dovuti ai suddetti operatori-creditori “nuovi entranti”, che non hanno
ricevuto quote di emissione di anidride carbonica (CO2) a titolo gratuito, di
cui al comma 5 dell’art. 2 del D.L. n. 72/2010, secondo i criteri previsti
dal D.M. 21 febbraio 2014, mentre il restante 50% dei proventi venga
suddivisa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 19, tra Ministero
dell’Ambiente (70%) e il Ministero dello sviluppo economico (30%) per
interventi di natura ambientale, previsti al comma 6 dell’articolo 19, con
vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai sensi
e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE. Si ricorda che tra gli
interventi finanziati con le risorse provenienti a valere sulla quota dei
proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo
19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono previsti anche quelli
disciplinati in particolare dagli articoli 5, 8 e 15 del D.Lgs. 102/2014
sull’efficienza energetica. |
Articolo 1, commi 491-bis-491-quaterdecies – Procedure
di risoluzione di istituti bancari (D.L. n. 183/2015)
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto
|
42.73 |
Governo |
|
13.12 |
Aggiunge i
commi da 491-bis a 491-quaterdecies, che riproducono
il contenuto del decreto-legge n. 183 del 2015. Detto provvedimento, nel
quadro delle procedure di risoluzione delle crisi bancarie, ha inteso
agevolare l’attuazione dei programmi di risoluzione
della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della
Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa
di risparmio della Provincia di Chieti Spa. Più in
dettaglio, il comma 491-bis costituisce
gli enti-ponte previsti dai provvedimenti di avvio della
risoluzione dei predetti istituti bancari. La risoluzione
è stata adottata conformemente alla disciplina nazionale di recepimento
(decreti legislativi n. 180 e 181 del 2015) della direttiva 2014/59/UE
(cosiddetta direttiva BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive)
che, per la fase patologica dell'attività bancaria, ha introdotto un nuovo
strumentario a disposizione delle autorità di settore e delle banche stesse
per affrontare la crisi: la cd. risoluzione, con la quale si consente
di avviare un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti –
in Italia, la Banca d'Italia – volto a evitare interruzioni nella prestazione
dei servizi essenziali offerti dalla banca (ad esempio, i depositi e i
servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di sostenibilità economica
della parte sana della banca e liquidare le parti restanti. Ai fini della
risoluzione di banche e gruppi, le autorità preposte allo scopo possono
attivare una serie di misure, tra cui anche trasferire temporaneamente le
attività e passività a un'entità (bridge bank o ente-ponte)
costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più
importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato. La risoluzione
dei predetti enti è stata disposta dalla Banca
d'Italia nel mese di novembre 2015 ed è stata approvata il 22 novembre
2015 dalla Commissione europea sotto il profilo della compatibilità con la
disciplina UE degli aiuti di Stato. Con effetto dalle
ore 00,00 del 23 novembre 2015 sono
costituite le seguenti quattro società per azioni: Nuova
Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova
Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A, Nuova Cassa di risparmio di Chieti
S.p.A. Tali enti hanno per oggetto lo svolgimento dell'attività di
ente-ponte, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni
essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, ove le condizioni
di mercato siano adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i
diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le
disposizioni nazionali. Il comma 491-ter chiarisce che agli enti-ponte così costituiti possono
essere trasferiti azioni,
partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in
risoluzione. Il comma 491-quater fissa il capitale sociale di tali enti e chiarisce che
le relative azioni sono interamente sottoscritte dal Fondo
nazionale di risoluzione, mentre il capitale di nuova emissione della società può essere sottoscritto anche da soggetti diversi dal
Fondo nazionale di risoluzione. Il Fondo di
risoluzione nazionale è costituito per intervenire nelle procedure di
risoluzione delle banche con diverse attività, tra cui la concessione di
garanzia e di finanziamenti, l'acquisto di attività dell'ente sottoposto a
risoluzione e la sottoscrizione del capitale. Ai sensi del comma 491-quinquies si affida
alla Banca d'Italia il compito di adottare lo statuto, nominare i primi
componenti degli organi di amministrazione e controllo e determinare i
compensi degli organi apicali dei nuovi istituti. L’istituto ha adottato i provvedimenti di nomina
dei primi componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli
enti così costituiti. Il comma
491-sexies chiarisce che
con la pubblicazione del decreto-legge n. 183, avente forza di legge, sono
effettuate le formalità civilistiche di costituzione della società e di
iscrizione nel registro delle imprese. Ai sensi del comma 491-septies, gli adempimenti
societari devono essere perfezionati dagli amministratori nel più breve
tempo possibile dall'atto del loro insediamento. I successivi
commi da 491-octies a 491-quaterdecies recano norme di carattere
generale. Il comma 491-octies chiarisce
alcuni aspetti legati alle disponibilità finanziarie del Fondo di risoluzione
nazionale successivamente all'integrale avvio del meccanismo di risoluzione
unico previsto dalla disciplina
europea sull'Unione Bancaria. In particolare, sono chiarite le modalità con cui
il sistema bancario nazionale
provvede a somministrare al Fondo di
risoluzione nazionale i mezzi finanziari necessari all'adempimento
degli obblighi assunti da questo
prima dell'avvio del meccanismo di risoluzione unico, qualora le
contribuzioni ordinarie e straordinarie già versate non siano sufficienti.
Più in dettaglio, dopo l'avvio del Meccanismo di risoluzione unico
(ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 806/2014) fermi restando
gli obblighi di contribuzione al Fondo di risoluzione unico, le banche
aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche
extracomunitarie, qualora i contributi ordinari e straordinari già versati
al Fondo di risoluzione nazionale, al netto dei recuperi derivanti da
operazioni di dismissione poste in essere dal Fondo, non siano sufficienti
alla copertura delle obbligazioni, perdite, costi e altre spese a carico
del Fondo di risoluzione nazionale in relazione alle misure previste dai
provvedimenti di avvio della risoluzione, versano contribuzioni
addizionali al Fondo di risoluzione nazionale nella misura determinata
dalla Banca d'Italia, comunque entro il limite complessivo, inclusivo delle
contribuzioni versate al Fondo di risoluzione unico, previsto dalle norme UE. Per l'anno
2016 tale limite complessivo è incrementato di
due volte l'importo annuale dei contributi determinati in conformità
all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e del regolamento di
esecuzione (UE) n. 2015/81. Il comma 491-novies reca il trattamento sanzionatorio per il caso di inadempimento
dell'obbligo di versare al Fondo di risoluzione nazionale i contributi
addizionali, determinati ai sensi dell'illustrato comma 491-octies: nei confronti dell’istituto si applicano alcune sanzioni
previste dal Testo Unico Bancario (sanzione amministrativa pecuniaria da euro
30.000 fino al 10 per cento del fatturato). Il comma 491-decies reca disposizioni fiscali, concernenti in
particolare il trattamento tributario delle DTA – Deferred Tax Assets
per gli istituti in risoluzione. La trasformazione in credito d'imposta delle
DTA, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto
a risoluzione, decorre dalla data di avvio della risoluzione ed opera sulla
base dei dati della medesima situazione contabile. Ai sensi del successivo comma 491-undecies, tale disposizione si applica a decorrere dal 23
novembre 2015. Ai sensi del comma 491-duodecies, le norme
(contenute nel decreto-legge n. 83 del 2015) che permettono di dedurre in un
unico esercizio (rispetto ai precedenti 5 anni) le svalutazioni e le perdite
su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione
decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014,
in luogo del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015; in tal modo esse
si applicano anche ai soggetti con periodo d'imposta non coincidente ovvero
superiore all'anno solare. Il comma 491-terdecies esclude
dalle sopravvenienze attive (dunque dall'IRES) i versamenti effettuati dal
fondo di risoluzione agli enti ponte. Il comma 491-quaterdecies, con
finalità di coordinamento, abroga il
decreto-legge n. 183 del 2015 fermi restando gli atti adottati, gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo
provvedimento. |
Articolo 1, commi 491-quinquiesdecies - 491-vicies
semel – Fondo di solidarietà in favore degli investitori
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
42.75 0.42.75.13 NF |
Governo Pelillo |
PD |
13.12 |
Inserisce i commi da 491-quinquiesdecies a 491-vicies semel, coi quali viene (comma 491-quinquiesdecies) istituito un Fondo di solidarietà in favore degli investitori persone fisiche, imprenditori individuali,
coltivatori diretti o imprenditori agricoli che, alla data del 23 novembre 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati
emessi da Cassa di risparmio di
Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria
e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia
di Chieti Spa, poste in risoluzione alla fine di novembre 2015 e di cui
si occupa il decreto-legge n. 183 del 2015, confluito nel disegno di legge di
stabilità con l’emendamento del Governo 42.73. Esso è alimentato (comma 491-sexiesdecies) dal Fondo interbancario di tutela dei
depositi – FIDT, con una dotazione sino a un massimo di 100 milioni di euro, in conformità
con le norme europee sugli aiuti di Stato e da questo gestito (comma 491-vicies semel), con risorse proprie. Si demanda a provvedimenti di
rango secondario (comma 491-septiesdecies), da emanare entro
90 giorni (termine introdotto con subem. 0.42.75.13
NF), la definizione, tra l’altro, delle modalità di gestione del Fondo,
delle modalità e le condizioni di accesso, inclusi le modalità e i termini
per la presentazione delle istanza, delle procedure da esperire che possono anche essere di natura arbitrale e le ulteriori
disposizioni attuative. In caso di ricorso alla procedura arbitrale le
prestazioni del Fondo sono subordinate all’accertamento delle violazioni
degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti
dal Testo Unico Finanziario (D.Lgs. n. 58 del 1998) per quanto riguarda i
servizi e le attività di investimento concernenti i predetti strumenti
finanziari subordinati (comma 491-duodevicies come
riformulato dal subem. 0.42.75.14).
Si affida inoltre a un D.P.C.M., adottato sentite le Commissioni parlamentari
competenti (parere aggiunto dal subem.
0.42.75.44), la nomina degli arbitri – i quali devono avere specifici requisiti di imparzialità, indipendenza,
professionalità e onorabilità – cui sono affidate le summenzionate procedure
relative al Fondo; in alternativa, detto provvedimento può individuare le
modalità di nomina degli stessi (comma
491-undevicies). Ai sensi del comma 491-vicies si fa comunque salvo il diritto al risarcimento del danno, prevedendo
la surroga del Fondo nel risarcimento e nel limite delle somme eventualmente
corrisposte. |
Articolo 1, comma 489-ter – Piano
straordinario di bonifica delle discariche abusive
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
42.46 NF |
Mannino |
M5S |
15.12 |
Aggiunge il
comma 489-ter che incrementa di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la dotazione del fondo – di cui all’articolo 1, comma
113, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) - per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle
discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in
relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007 .E’ demandata
al Ministero dell’ambiente l’individuazione e la pubblicazione sul suo sito
istituzionale di un cronoprogramma degli interventi attuativi previsti nel
piano, nonché l’indicazione progressiva degli interventi effettivamente
realizzati. Il citato comma
113 ha istituito il predetto fondo con una dotazione di 30 milioni di euro
per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015. Conseguentemente Modifica il comma 369, riducendo il
rifinanziamento del FISPE di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018. |
Articolo 1, commi 496 e 496-bis - Rinnovo parco
autobus e commissariamento dell’azienda Ferrovie del Sud-Est e Servizi
Automobilistici
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
33.426 0.33.426.17 0.33.426.37 |
Governo
De Lorenzis Relatori |
M5S |
12.12 pom- |
Modifica il comma 496, ampliando la
denominazione del Fondo per l’acquisto diretto di automezzi per il trasporto
pubblico locale e regionale, all’ipotesi del noleggio e a tutte le tipologie di mezzi, anziché dei soli automezzi. Si prevedono inoltre ulteriori
risorse finanziarie, pari a 210 mln € per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di
130 mln e per il 2021 e 90 mln per il 2022. Aggiunge il
comma 496-bis che prevede il
commissariamento dell’azienda Ferrovie
del Sud-Est e Servizi Automobilistici con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Con
medesimo decreto è disposta la nomina del commissario e di eventuali
subcommissari (0.33.426.37). Il commissario, entro 90 giorni
dall’insediamento, provvederà a predisporre un piano industriale che preveda
anche interventi di contenimento delle spese e ad inoltrare al Socio unico
una relazione che descriva lo stato economico e patrimoniale della società e
le cause della medesima ai fini dell’eventuale promozione dell’azione di
responsabilità nei confronti degli amministratori. Tale relazione deve essere pubblicata
sui siti web del Ministero delle infrastrutture, nonché della società e
dell’Agenzia per il trasporto della Regione Puglia (0.33.426.17). Il commissario può anche, qualora lo ritenga
necessario, predisporre gli strumenti di ristrutturazione del debito previsti
dalla legge fallimentare (n. 267 del 1942). Può anche essere prevista
l’alienazione o il trasferimento della citata società. Nelle more, è assicurato un
contributo di 70 milioni di euro
per il 2016, al fine di assicurare la continuità operativa della
società. |
43.36 |
Iannuzzi C. Catalano |
Misto |
15.12 |
Modifica il comma 496, includendo la riqualificazione elettrica
tra le finalità del Fondo per l’acquisto diretto dei mezzi del trasporto pubblico locale istituito dallo stesso
comma. |
Articolo 1, commi 496-ter-496-decies – Disciplina e
risorse del contratto di programma ANAS
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
43.70 0.43.70.19 NF |
Governo Borghi |
PD |
14.12 |
Aggiunge i
commi da 496-ter a 496-novies che si propongono principalmente
due obiettivi: da un lato, convogliare
(a decorrere dal 1° gennaio 2016) tutte
le risorse del bilancio dello Stato destinate ad ANAS S.p.A. in un apposito
Fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti (comma 496-bis) e,
dall’altro lato, disciplinare in una norma di rango primario l’attuale regolazione del contratto di programma
tra ANAS S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (d’ora
in poi MIT). Confluenza
delle risorse per l’ANAS in un unico Fondo (commi 496-ter e 496-quater) Le risorse del
Fondo confluiscono nel conto di tesoreria intestato alla medesima società e
sono utilizzate per il pagamento diretto delle obbligazioni relative ai
quadri economici delle opere previste nella “parte investimenti” del
contratto di programma, sulla base dell’avanzamento del cronoprogramma delle
stesse (comma 496-ter). Ulteriori
disposizioni sono finalizzate a disciplinare il monitoraggio (in particolare
viene prevista la rendicontazione trimestrale dall’ANAS al MIT delle risorse
utilizzate) delle risorse e adeguati meccanismi di supervisione e controllo
(che dovranno essere definiti con un apposito decreto interministeriale, per il quale non viene però fissato un
termine per l’adozione. Disciplina
del contratto di programma ANAS (commi da 496-quinquies a 496-novies) Il comma 496-quinquies sostanzialmente provvede a
regolare la disciplina del contratto
di programma tra MIT e ANAS S.p.A. stabilendo, tra l’altro, che tale
contratto: § ha durata
quinquennale; § riguarda le attività
di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio in gestione diretta ad
ANAS S.p.A. e in convenzione con
ANAS (precisazione aggiunta dal subem. 0.43.70.19 NF)) nonché i servizi
di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che
Anas garantisce su tutto il territorio nazionale; § definisce
il corrispettivo annuale in favore dell’ANAS; § è basato su
un piano pluriennale; § stabilisce gli standard
qualitativi, il cronoprogramma delle opere., nonché le priorità (subem. 0.43.70.19 NF). Viene altresì
disciplinata la procedura per
l’approvazione del contratto di programma (che è approvato dal CIPE su
proposta del MIT, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
d’ora in poi MEF, per quanto attiene agli aspetti finanziari), per il suo monitoraggio ed il suo aggiornamento. Con riferimento a tali
ultimi due aspetti viene previsto che: § entro il 30 settembre di ciascun anno ANAS trasmetta
al MIT una relazione sullo stato di attuazione del contratto di programma e
della situazione finanziaria, che deve essere validata dal MIT e inoltrata al
CIPE, al MEF nonché, precisa il subem. 0.43.70.19 NF, alle competenti Commissioni parlamentari (comma
496-sexies); § entro il 31 gennaio di ciascun anno il CIPE, su
proposta del MIT, approva eventuali aggiornamenti del contratto di programma
e, in particolare, del piano pluriennale delle opere (comma 496-septies). Viene altresì
consentito all’ANAS S.p.A. di attingere al Fondo istituito dal comma 496-bis per quei finanziamenti necessari a
fronteggiare emergenze o altri eventi che incidano sulla programmazione
prevista dal contratto di programma, nonché disciplinate le modalità
procedurali da seguire in tali casi (comma 496-octies). Viene infine
dettata una disposizione transitoria che prevede, nelle more
dell’approvazione del nuovo contratto di programma 2016-2020 secondo le
disposizioni dei commi in esame, l’applicazione delle norme finalizzate alla
confluenza delle risorse in un unico fondo (quindi dei commi 496-bis e 496-ter) alle opere già approvate o finanziate, nonché a quelle
contenute nel contratto di programma 2015 (comma 496-novies). I contratti di
programma presentati nel corso degli ultimi anni sono infatti attuativi del
disposto della Convenzione di concessione stipulata tra il MIT e l’ANAS il 19
dicembre 2002 e, in particolare, dell'articolo 5 di tale documento, ai sensi
del quale i rapporti tra concessionario e MIT, che opera di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti
finanziari, sono regolati da un contratto di programma, di durata non
inferiore a tre anni, predisposto sulla base delle previsioni dei piani
pluriennali di viabilità, aggiornabile e rinnovabile a seguito della verifica
annuale sull'attuazione. Il contratto di
programma 2015 è stato sottoposto al CIPE nella seduta del 6 agosto 2015. La
delibera adottata dal Comitato non è ancora stata pubblicata nella G.U. |
0.43.70.20 |
Ginato |
PD |
14.12 |
Aggiunge il
comma 496-decies in base al quale nei territori per i quali è stato
dichiarato lo stato di emergenza, ANAS
è autorizzata, sentita la protezione civile, ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali. |
Articolo 1, commi 497-499 – Garanzie
pubbliche
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
44.61 |
Governo |
|
12.12 pom. |
Aggiunge il
comma 499-bis il quale
incrementa di 150 milioni di euro
per l’anno 2016 la dotazione del fondo a copertura delle garanzie dello Stato
concesse alla SACE S.p.A. a fronte di rischi non di mercato. Conseguentemente, modifica il comma 499 riducendo il
rifinanziamento ivi previsto del Fondo finalizzato ad integrare le risorse
iscritte sul bilancio destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato, da 1,5
a 1,35 miliardi nel 2016. Si ricorda che il Fondo di cui all’articolo 6 comma 9-bis del citato
decreto-legge 269 del 2003 è stato istituito - con una dotazione iniziale di
100 milioni di euro nel 2014 - nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze a copertura delle garanzie dello Stato concesse
alla SACE S.p.A. a fronte di rischi non di mercato, nei limiti indicati dalla
legge di approvazione del bilancio dello Stato. Al riguardo il Ministro
dell’economia delle finanze ha facoltà, con uno o più decreti di natura non
regolamentare, da emanare di concerto con i Ministri degli affari esteri e
delle attività produttive, di individuare le tipologie di operazioni che non
beneficiano della garanzia statale, fatti salvi gli impegni assunti da SACE
precedentemente all’entrata in vigore dei decreti di cui sopra. La garanzia
dello Stato può altresì operare in favore di Sace S.p.A. nei confronti di
operazioni riguardanti settori strategici dell’economia italiana, ovvero
società di rilevante interesse nazionale. |
Articolo 1, commi 499-ter–499-octies – Finanziamento
al Fondo di risoluzione unico
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
44.62 |
Governo |
|
13.12 |
Inserisce i
commi da 499-ter a 499-octies, coi quali si autorizza (comma 499-ter) il Ministero dell’economia e delle finanze – MEF a stipulare con l’organo competente
alla gestione del Meccanismo di risoluzione unico degli istituti bancari
(SRM), ovvero il Comitato di
risoluzione (di cui al regolamento UE n. 806 del 2014) gli accordi
necessari a dare attuazione alla dichiarazione Ecofin del 18 dicembre 2013,
la quale tra l’altro stabilisce che gli Stati
membri partecipanti all’Unione bancaria assicurino finanziamenti ponte al Fondo
di risoluzione unico previsto dal predetto regolamento, ove le risorse del medesimo siano
insufficienti. Ai sensi del comma 499-quater, con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze si dispone l’erogazione di finanziamenti ponte fino a 5.735 milioni di euro. Ai sensi comma 499-quinquies, ove non si possa
procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti, i
decreti del MEF che dispongono l’erogazione dei finanziamenti autorizzano il
ricorso ad anticipazioni di tesoreria. Viene dunque istituito (comma
499-sexies), per assicurare la disponibilità delle somme eventualmente
richieste, nello stato di previsione del MEF un apposito fondo con dotazione
iniziale di 2.500 milioni di euro per il 2016, per cui si prevede una
contabilità speciale. La dotazione del fondo è
così costituita: § per 1.500 milioni, mediante versamento
all’entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti sulla contabilità speciale istituita per il riacquisto da parte delle regioni dei
titoli obbligazionari da esse emessi, ivi compreso il contributo MEF a tale
scopo, (articolo 45, comma 2, D.L. n. 66 del 2014) nella parte non
utilizzata per la ristrutturazione del debito regionale (comma 499-septies); § per i restanti 1.000 milioni, mediante corrispondente riduzione del
rifinanziamento al Fondo destinato ad integrare le risorse iscritte sul
bilancio destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato, di cui al comma 499
del provvedimento in esame (parte consequenziale dell’emendamento in esame). Il comma 499-octies chiarisce che i rimborsi
del capitale derivanti dalle operazioni di finanziamento-ponte (comma 499-ter) sono versati all’entrata del
bilancio dello Stato e destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di
Stato, mentre gli interessi sono riassegnati ai pertinenti capitoli di
bilancio ai fini del pagamento degli interessi passivi sui titoli di Stato. |
Articolo 1, commi 499-novies–499-decies – Incentivi alle imprese delle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
44.21 NF |
Dorina Bianchi |
AP |
15.12 |
Aggiunge il
nuovo comma 499-novies, il quale riserva
ad imprese, interventi e programmi localizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sicilia e Sardegna una quota non inferiore al 20 percento delle risorse assegnate: a)
in attuazione
di quanto disposto dall’articolo 2 del D.L. n. 69/2013 (cd. nuova Sabatini), per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature da parte
delle PMI L’articolo 2 del D.L. n. 69/2013 dispone che Cassa depositi e
prestiti intervenga a sostegno delle PMI attraverso apposito plafond al sistema bancario per
l’ottenimento da parte delle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti a tasso agevolato per
investimenti, anche tramite leasing,
di macchinari, impianti, attrezzature ad uso produttivo, nonché all’acquisto
di beni strumentali d'impresa, hardware,
software e tecnologie digitali. Il plafond è destinato alle banche e agli
intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario (purché garantiti
da banche) perché questi forniscano, fino
al 31 dicembre 2016, finanziamenti alle imprese per i
predetti investimenti. L'importo massimo del plafond CDP è stato fissato dal D.L. n. 69/2013 inizialmente in
2,5 miliardi, che la legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 243) ha
portato a 5 miliardi. Al 23 novembre 2015, la disponibilità residua del
plafond è di 2,5 miliardi di euro. Il D.L. n. 3/2015 ha permesso che i contributi statali stanziati dal medesimo articolo 2 del D.L. n.
69/2013 a copertura di quota parte degli interessi sui finanziamenti concessi
a valere sul plafond CDP, possano
essere riconosciuti alle PMI che abbiano ottenuto un finanziamento, compresa
la locazione finanziaria per investimenti in beni strumentali (di cui al
comma 1 dello stesso articolo 2 del D.L. n. 69/2013), non necessariamente erogato
a valere sul plafond di provvista
CDP. b)
dal Fondo di garanzia per le PMI costituito presso il
Mediocredito centrale S.p.A, di cui all’art. 2, comma 100, lett. a) della
legge n. 662/1996 Il Fondo di garanzia per le P.M.I è stato istituito dall’articolo 2,
comma 100, lettera a) della legge n. 662/1996 presso il Mediocredito Centrale
Spa, allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi
dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.
Rivolgendosi al Fondo, l’impresa non ha un contributo in denaro,
ma ha la concreta possibilità di
ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di
fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo. Il Fondo è articolato in varie sezioni destinate ad ambiti di intervento
specifici, da ultimo il D.M. 18 marzo 2015 ha definito la quota delle
risorse del Fondo da destinare al microcredito.
Le risorse del Fondo di garanzia per le PMI, esposte in tabella E della legge
di stabilità, sono iscritte a Bilancio sul capitolo 7342/pg.20 per essere
successivamente riassegnate al conto corrente di Tesoreria n. 223034
(Mediocredito Centrale Spa). A legislazione vigente il predetto capitolo
presenta una dotazione di 704 milioni di euro per il 2016. Si ricorda
l’attuale disciplina del fondo di garanzia PMI (articolo 39 del D.L. n.
201/2011 e D.M. 26 giugno 2012), già dispone che la garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla misura massima dell'80 percento
dell'ammontare delle operazioni finanziarie, comunque finalizzate
all'attività di impresa, riferite a soggetti
beneficiari ubicati nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia,
Sardegna e Sicilia, per i quali
non è dovuto il versamento di alcuna commissione al Fondo. Per essi,
anche la Controgaranzia può essere concessa fino alla misura massima dell’80%
(a condizione che la garanzia non superi la percentuale dell’80%). In considerazione del funzionamento del Fondo di
garanzia PMI si rileva che non appare chiaro il contenuto normativo della
disposizione considerato che il Fondo non assegna risorse ma presta garanzie
a valere sulle risorse ad esso assegnate. c)
In attuazione
di una serie di misure per
l’internazionalizzazione delle
imprese quali quelle di cui: ·
all’articolo 6 del D.L. n. 112/2008 La norma citata
dispone che le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro
promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli
dell'Unione Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente
nei limiti ed alle condizioni previsti dalla disciplina UE sugli agli aiuti
di importanza minore (de minimis);
e che le iniziative ammesse ai benefici sono: a) la realizzazione di
programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed
alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi
mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di
strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati
di riferimento; b) gli studi di fattibilità collegati ad investimenti
italiani all'estero, e ai relativi programmi di assistenza tecnica c) altri interventi prioritari ·
all’articolo 6 della legge n. 49/1987 Tale norma istituisce il presso il Mediocredito centrale un Fondo
rotativo, disponendo che il Ministero dell’economia, su proposta del Ministro
degli affari esteri, autorizzi il Mediocredito centrale a concedere, anche in
consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato
di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati a valere sul Fondo
rotativo costituito presso di esso. Si ricorda in proposito che l’articolo 31 della
legge n. 125/2014 di riassetto della disciplina sulla cooperazione allo
sviluppo dispone l’abrogazione della legge n. 49/1987 dal primo giorno del
sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di
disciplina dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. ·
all’articolo 4 della legge n. 83/1989. Si segnala che la legge n. 83/1989 è stata
abrogata dal comma 7 dell’art. 23 e dal numero 14) dell’Allegato 1 al D.L. 22
giugno 2012, n. 83. Sarebbe opportuna una riformulazione del richiamo
normativo. d) In attuazione
degli articoli da 22 a 35 del D.L. n. 179/2012 di sostegno alla nascita e
allo sviluppo di imprese start-up
innovative. Si segnala che la disciplina delle start up è
contenuta negli articoli da 25 a 32 del D.L. n. 179/2012 Aggiunge il
nuovo comma 499-decies, secondo il
quale, all’esito della verifica da effettuare entro il trenta settembre,
risulti utilizzata una quota inferiore
al 20 percento delle risorse di cui al comma 499-novies, la differenza
tra la quota minima del 20 percento e quella utilizzata è riassegnata al Fondo di garanzia per le PMI. Si osserva in generale che per come formulato il
comma 499 appare riferirsi alle risorse “assegnate” in attuazione di una
serie di discipline incentivanti. Appare opportuno un chiarimento circa l’
effettivo ambito di applicazione della norma in esame considerata la natura
eterogenea degli strumenti di sostegno in essa indicati. |
Articolo 1, commi 512-bis–512-ter– Pagamenti
elettronici
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
46.28 Ult NF |
Boccadutri |
PD |
15.12 |
Aggiunge i
commi 512-bis e 512-ter in tema di pagamenti elettronici. Il comma 512-bis estende l’obbligo per i commercianti e i
professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito,
oltre che di debito, tranne nei casi
di oggettiva impossibilità tecnica. Si prevede un decreto ministeriale,
sentita la Banca d’Italia, volto a definire le commissioni interbancarie per
le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità
alla normativa europea, al fine di promuovere l’utilizzo delle carte di
debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto. Il comma 512-ter estende, dal 1° luglio 2016, l’obbligo di accettare
pagamenti elettronici anche con riferimento ai dispositivi di controllo di
durata della sosta. |
Articolo 1, comma 514-bis – Emolumenti delle PP.AA. superiori a mille euro
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
46.10 46.36 46.37 46.38 |
Sammarco Tinagli Mongiello Di Gioia |
NDC-UDC PD PD Misto |
15.12 |
Aggiunge il
comma 514-bis che mantiene fermo per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo
erogati, superiori a mille euro esclusivamente
mediante l’utilizzo di strumenti
telematici. |
Articolo 1, commi 515-bis-515-ter – Agevolazioni piccola proprietà
contadina
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
47.20 NF |
Schullian |
Misto-Min |
15.12 |
Aggiunge il
comma 515-bis il quale prevede che le agevolazioni per la
piccola proprietà contadina si applicano anche agli atti di trasferimento a
titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a
favore di proprietari di masi chiusi dagli stessi abitualmente coltivati. Conseguentemente modifica il comma 369, riducendo il
FISPE di 1 milioni di euro dal 2016. |
47.19 NF |
Schullian |
Misto-Min |
15.12 |
Aggiunge il
comma 515-ter col quale si
estende al coniuge o ai parenti in linea retta, purché già proprietari di
terreni agricoli e conviventi, le agevolazioni fiscali previste a favore
della piccola proprietà contadina, consistenti nella fissazione in misura
fissa dell’imposta di registro ed ipotecaria ed nella misura dell’1 per cento
dell'imposta catastale per i trasferimenti a titolo oneroso di terreni e
pertinenze a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli. Conseguentemente Modifica il comma 369 riducendo di 1 milione di euro a decorrere dal 2016
il Fondo per gli interventi
strutturali di politica economica. |
Articolo 1, comma 516 – Aumento
compensazione IVA sulle carni
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
47.24 NF 47.37 NF |
Guidesi Oliverio |
PNA PD |
15.12 |
Modifica il
comma 516 prevedendo che con lo stesso
decreto ivi previsto (decreto del Ministro dell’economia, da emanare di
concerto con il Ministro delle politiche agricole), sono alzate, per il 2016,
le percentuali di compensazione dell’IVA applicabili agli animali vivi della
specie bovina, in misura non superiore al 7,70 %, e della specie suina, in
misura non superiore all’8 %. L’onere massimo è quantificato in 20 milioni di
euro. Conseguentemente Modifica il comma 369, riducendo il
FISPE di 20 milioni di euro dal 2016. |
Articolo 1, comma 518-bis – Esenzione accisa produzione energia elettrica da
fonti rinnovabili per le imprese
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
47.73 NF |
Plagger |
Misto |
15.12 |
Aggiunge un
nuovo comma 518-bis il quale dispone che l’articolo 52, comma 3,
lettera b) del D.Lgs. n. 504/1995 – il quale esenta dall'accisa l'energia elettrica prodotta con impianti
azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione
in locali e luoghi diversi dalle abitazioni – si applica anche
all’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con
potenza disponibile superiore a 20 kW,
consumata da soci delle società cooperative di produzione e distribuzione
dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, comma 1, n. 8 della legge
n. 1643/1962 (dunque società cooperative di produzione e distribuzione
dell’energia elettrica che non sono state assoggettate a trasferimento
all’ENEL) in locali ed in luoghi diversi
dalle abitazioni. Si ricorda che l’articolo 4, comma 1, n. 8) della legge n. 1643/1962 non ha assoggettato a trasferimento
all'ENEL le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e
distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattore
per anno, e ha disposto che le
medesime imprese venissero assoggettate a trasferimento allorché
l'energia prodotta, oppure prodotta e distribuita, avesse per due anni
consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno. Conseguentemente, modifica il
comma 369 disponendo che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica ivi
rifinanziato è ridotto di 1,5 milioni
di euro a decorrere dal 2016 |
Articolo 1, comma 523-bis – Esenzione da ogni tipo di imposta per gli atti relativi
a controversie sui masi chiusi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
47.14 NF |
Schullian |
Misto |
15.12 |
Aggiunge il
comma 523-bis secondo il
quale ogni atto e documento relativo a procedimenti per controversie in
materia di masi chiusi, nonché relativi all’apertura della relativa
successione sono esenti dall’imposta di bollo, di registro, da ogni altra
imposta e tassa e dal contributo unificato. Le disposizioni introdotte si
applicano per i periodi di imposta per i quali non siano già scaduti i termini
di accertamento e di riscossione. |
Articolo 1, commi 524-535 – Disposizioni in
materia di giochi
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
48.94 0.48.94.21 NF *0.48.94.1 *0.48.94.19 0.48.94.68 0.48.94.18 NF 0.48.94.41 0.48.94.54 0.48.94.56 NF 0.48.94.16 0.48.94.51 NF |
Governo Schullian Baroni Basso Sammarco Basso Nicchi Marchi Russo Carnevali Ginato |
Misto-Min M5S PD AP PD SI-SEL PD FI-PdL PD PD |
12.12 ant. |
Modifica i
commi tra il 524 e il 535 in tema di giochi, introducendo
nuovi commi. Con la modifica al comma 524 si innalza, a
decorrere dal 1° gennaio 2016, il PREU
sulle newslot dal 15 al 17,5 per cento e si riduce la percentuale minima
destinata alle vincite (pay out) dal 74 al 70 per cento. Il comma 525-bis dispone a decorrere dal 2016 l’abrogazione della norma che ha stabilito a decorrere dal 2015 la riduzione di 500 milioni di euro dei
compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera
della raccolta del gioco con newslot e
videolottery (comma 649
dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014). Il comma 525-ter contiene una interpretazione autentica del comma 649
abrogato (quindi valida per il periodo di vigenza), prevedendo che la riduzione dei compensi si applica
a ciascun operatore della filiera in
misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del
compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della
loro durata nell’anno 2015. Il comma 525-quater prevede che a decorrere dal 2016 il rilascio del nulla osta per le newslot è consentito solo in
sostituzione di quelli già esistenti: si preclude pertanto l’ammissione di
apparecchi aggiuntivi. Il comma 525-quinquies introduce una nuova sanzione amministrativa di 20 mila euro in caso di violazione
della norma che vieta l’installazione negli esercizi pubblici dei c.d. totem (apparecchiature che,
attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare sulle
piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da
soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti
privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle
competenti autorità). La sanzione si applica al titolare dell’esercizio e al
proprietario dell’apparecchio. La sanzione, da 50 mila a 100 mila euro, si
applica anche nell’ipotesi di offerta di giochi promozionali connessi via
web. Il comma 525-sexies aggiunge all’articolo 12 del decreto-legge n. 39 del
2009 il comma 1-bis, il quale
prevede che le sanzioni previste in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni
a premio di cui è vietato lo svolgimento (comma 1, lettera o),
del citato articolo 12) si applicano esclusivamente ai concorsi a premio
per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate
allo Stato o l’elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre
violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente. Il comma 525-septies stabilisce che la delimitazione introdotta dal comma
525-sexies si applica anche alle
sanzioni già irrogate, ma non definitive al 1° gennaio 2016, in quanto
impugnate o ancora impugnabili [sub. 0.48.94.21NF]. Con la modifica
al comma 527 si estende ai diversi
soggetti residenti, operanti nell’ambito di un’unica rete di vendita (in
luogo del “soggetto residente”), la procedura volta ad accertare la stabile organizzazione del soggetto
estero che svolge attività di raccolta delle scommesse per mezzo dei centri
di trasmissione dati (c.d. CTD). Il comma 527-bis prevede che, al fine di attivare la richiamata procedura,
le attività tipiche del soggetto gestore possono essere desunte dai dati,
dalle notizie e dalle informazioni comunicate dalla Guardia di finanza per
l’instaurazione del contraddittorio di cui al comma 527. Con la modifica al comma 532 è soppressa la disposizione che attribuisce al Ministro dell’economia e delle finanze il compito di
individuare con decreto, su
proposta del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, le modalità tecniche dei giochi,
delle scommesse e dei concorsi a premi. Si prevede, invece che i concessionari per la raccolta delle
scommesse e per la raccolta del gioco a distanza in scadenza al 30
giugno 2016 proseguono le loro
attività fino alla sottoscrizione delle nuove concessioni, a condizione che presentino domanda di
partecipazione ai nuovi bandi. Il comma
534-bis prevede che entro il 30 aprile 2016 siano definite in Conferenza unificata le
caratteristiche dei punti vendita di gioco nonché i criteri per la loro
distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori
livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico, della
pubblica fede dei giocatori (e non più dei soggetti economici a seguito del
sub. 0.48.94.1) e prevenire il rischio di accesso dei minori. Le intese
raggiunte in Conferenza unificata sono recepite con decreto ministeriale, sentite le commissioni parlamentari
competenti. I commi dal 534-ter al 534-sexties
disciplinano la pubblicità
dell’offerta di gioco. In particolare, il comma 534-ter dispone che la pubblicità di
marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro sia effettuata tenendo
conto dei principi previsti dalla Raccomandazione della Commissione europea
2014/478/UE, i quali devono essere recepiti con decreto del MEF, di concerto
con il Ministro della salute e sentita l’AGCOM, entro i successivi 180 giorni
(e non 60, a seguito del sub. 0.48.94.68). Si segnala che le indicazioni
contenute nella Raccomandazione sono riprodotte dal successivo comma 534-quater. Il comma 534-quater prevede una serie di divieti per la pubblicità del gioco. In
particolare è vietata la pubblicità: che incoraggia il gioco eccessivo o
incontrollato; che neghi i rischi del gioco; che presenti il gioco come un
modo per risolvere i problemi finanziari; che induca a ritenere che la
competenza del giocatore possa permettere di vincere sistematicamente; che si
rivolga o faccia riferimento ai minori; che presenti l’astensione dal gioco
come un valore negativo; che contenga dichiarazioni infondate sulle possibilità
di vincita, che faccia riferimento al credito al consumo ai fini del gioco.
Il comma 534-quinquies vieta la
pubblicità dei giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste dalle ore 7
alle ore 22 di ogni giorno, con esclusione dei media specializzati
individuati con decreto ministeriale, delle lotterie nazionali e delle
sponsorizzazioni nei settori della cultura, Il comma 534-septies prevede che il Ministero della salute, di concerto
con il MIUR, predispone campagne di informazione e sensibilizzazione, in
particolare nelle scuole, sui fattori di rischio connessi al gioco d’azzardo,
fornendo informazioni sui servizi disponibili per affrontare il problema
della dipendenza dal gioco d’azzardo [sub. 0.48.94.41]. Il comma 534-octies è volto a
semplificare il processo di
certificazione delle VLT. A tal fine è soppressa la disposizione che
demanda ad un decreto dirigenziale “le modalità di verifica di conformità”
degli apparecchi. Si prevede, invece, che l’Agenzia delle dogane e dei
monopoli stipuli delle convenzioni
per le verifiche di conformità dei sistemi di gioco e dei giochi
offerti e affidi al partner tecnologico (SOGEI) la verifica di parte dei
sistemi e/o giochi già sottoposti a verifica di conformità in attuazione
delle convenzioni. Il comma 534-novies demanda ad un decreto
ministeriale la definizione del processo di evoluzione degli apparecchi newslot:
si stabilisce il passaggio ad apparecchi con sistemi di gioco con controllo
remoto (analogamente alle VLT). I vecchi apparecchi devono essere dismessi
entro il 2019. A partire dal 2017 si prevede una riduzione del 30 per cento
delle newslot rispetto agli
apparecchi attivi al 31 luglio 2015. Si prevede un decreto attuativo per
disciplinare le modalità di tale riduzione. Il comma 534-decies prevede a decorrere dal 1° gennaio 2016, il passaggio al regime della tassazione sul margine per i giochi di
abilità a distanza (20 per cento). Il margine è costituito dalla
differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte. Attualmente per
tali giochi è prevista una tassazione sulla raccolta con l’aliquota del 3 per
cento (con un payout di mercato del
90 per cento). La relazione tecnica afferma che tale passaggio determina una
perdita di gettito (da 2,1 milioni a 1,4 milioni) che tuttavia potrebbe
ridursi considerando la maggiore competitività di tali giochi rispetto a
quelli clandestini. Il comma 534-undecies prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2016 [sub. 0.48.94.54], il passaggio al regime
della tassazione sul margine per le
scommesse a quota fissa (18 per cento su rete fisica e 22 per cento a
distanza), con esclusione delle
scommesse ippiche [sub. 0.48.94.56 NF], e, a decorrere dal 1°
gennaio 2017, per il Bingo a distanza (20 per cento). La relazione
tecnica stima un aumento di 40 milioni di gettito derivante all’aumento della
tassazione sulle scommesse sportive. Il comma 534-terdecies attribuisce alle
regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le funzioni relative all’assistenza
per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, nonché ai servizi di
supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni medesimi. Sono
fatte salve le norme regionali che prevedono al 1° gennaio 2016
l’attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane
o ai comuni, anche in forma associata. Per l’esercizio di tale funzioni è
attribuito un contributo di 70 milioni
di euro per l’anno 2016. Con DPCM, previa intesa con la Conferenza
unificata, da emanare entro i successivi trenta giorni, si provvede al
riparto del predetto contributo tra gli enti territoriali interessati, anche
frazionandolo per l’anno 2016, sulla base dell’anno scolastico di riferimento
[sub. 0.48.94.16], in due erogazioni. Il comma 534-duodecies istituisce presso il Ministero della salute il Fondo per il gioco d’azzardo
patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura
e riabilitazione delle persone affette. Il Fondo è ripartito tra le regioni e
le province autonome sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute da
emanare entro sessanta giorni, sentita la Conferenza Stato regioni e entri
locali [comma così modificato dal sub. 0.48.94.51]. Per la dotazione del
fondo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal
2016. Conseguentemente modifica il comma 369 al fine di
destinare le maggiori entrate derivanti dai commi in esame al FISPE. |
Articolo 1, commi 536-542-bis – Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
49.50 0.49.50.1 |
Governo Pelillo |
PD |
12.12 pom. |
Modifica i commi 536, 537 e aggiunge il comma 541-bis in tema di
dichiarazione precompilata. Con la modifica al comma 536 si aggiunge un nuovo comma
5-ter all’articolo 3 del D.Lgs. n.
175 del 2014 relativo alla trasmissione
all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute
dai contribuenti. In particolare si prevede che non si applicano le sanzioni in caso di lieve ritardo o di errata
trasmissione dei dati relativi al 2014 ovvero relativi al primo anno di
applicazione della normativa, a condizione che l’errore non abbia determinato
una indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione
precompilata. Si tratta, in particolare, delle sanzioni a carico dei soggetti
obbligati con riferimento alle prestazioni
sanitarie; quelle a carico degli altri soggetti obbligati, ovvero banche, fondi pensioni, imprese
assicuratrici e enti previdenziali (art. 78, comma 26 della legge n. 413
del 1991); quelle a carico dei sostituti
di imposta (art. 4, comma 6-quinquies,
del D.P.R. n. 322 del 1998). Con la
modifica al comma 537 si prevede
che l’elaborazione della dichiarazione
precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate con riferimento ai dati
trasmessi dagli enti, dalle casse,
dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale
e dai fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale avviene a partire dall’anno d’imposta 2015. Il comma 541-bis stabilisce che la
nuova disciplina introdotta dal comma 541 con riferimento alle detrazioni per spese funebri (che ha
eliminato il vincolo di parentela) e
per le spese di istruzione universitaria (per le quali si prevede un
decreto ministeriale) si applica a
decorre dall’anno d’imposta 2015.
Il decreto ministeriale volto a
commisurare il limite di spesa per le università non statali deve essere
adottato entro il 31 gennaio 2016. Il
subemendamento 0.49.50.1 modifica
l’emendamento, prevedendo la sostituzione del comma 540, per effetto delle modifiche apportate, si rende sperimentale, per il 2016, l’esclusione dal c.d. spesometro
per i contribuenti che trasmettono i dati tramite il sistema tessera
sanitaria; viene eliminato il riferimento al provvedimento di rango
secondario volto a disciplinarne le modalità applicative. |
49.34 |
Garavini |
PD |
15.12 |
Modifica il comma 541 introducendo
una novella all’articolo 24 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR
(DPR n. 917 del 1986) che estende a tutti
i soggetti non residenti nel territorio italiano (e non solo, dunque, ai
soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno
Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo) le modalità di determinazione dell’IRPEF applicabili
ai soggetti residenti ai sensi delle disposizioni contenute negli
articoli da 1 a 23 del TUIR (ivi comprese le detrazioni per carichi di
famiglia e da lavoro dipendente), fermo restando che il reddito prodotto nel
territorio dello Stato italiano deve essere pari almeno al 75 per cento del reddito complessivo
e che il soggetto non deve godere di
agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza. Conseguentemente modifica il comma 369 riducendo il
rifinanziamento del FISPE di 500 mila euro per il 2016 e di 1,5 milioni annui
per ciascuno degli anni 2017 e 2018. |
49.35 |
Ribaudo |
PD |
15.12 |
Modifica il
comma 536, prevedendo che i requisiti previsti per lo svolgimento dell’attività dei CAF (in
particolare, in relazione al numero
di dichiarazioni da essi trasmesse)
si applichino con riferimento alle dichiarazioni
trasmesse negli anni 2015-2017, in luogo degli anni da 2016 a 2018. Modifica il comma 538, consentendo ai
CAF, in luogo della polizza
assicurativa ad essi richiesta per lo svolgimento delle proprie attività di
assistenza, di prestare idonea
garanzia sotto forma di titoli di
Stato o titoli garantiti dallo Stato, ovvero ancora sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa.
Si demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la
possibilità di individuare ulteriori
modalità alternative che offrano adeguate garanzie. Inserisce
il comma 542-bis, il quale (modificando l’articolo 39, comma 1-bis del D.Lgs. n. 241 del 1997)
disciplina la responsabilità solidale
del centro di assistenza fiscale con chi
commette violazioni relative all’assistenza
dei contribuenti (visto di conformità ed asseverazione infedeli,
certificazione tributaria infedele). In particolare, per effetto
dell’emendamento in esame, in tali ipotesi il CAF è obbligato solidalmente con
il trasgressore al pagamento di una somma
pari alla sanzione (come previsto dalla norma attuale), nonché alle ulteriori somme
irrogate al trasgressore ai sensi del comma 1 dell’articolo 39. |
Articolo 1, comma 545 – IVA
cooperative sociali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
50-bis.4 50-bis.12 50-bis.18 50-bis.23 50-bis.36 |
Misiani Laffranco De Mita Marco Di Maio Baruffi |
PD FI-PDL NCD-UDC PD PD |
15.12 |
Modifica il comma 545 al fine di estendere l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 5 per cento a tutte le prestazioni socio-sanitarie rese dalle cooperative sociali
ai soggetti indicati dalla legge e non solo, dunque, a quelle rese in
esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale. |
Articolo 1, commi 548-bis-548-septies.1, 548-undevicies – Risorse per il comparto difesa,
sicurezza e soccorso pubblico
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.1 0.1.1.40 NF 01.1.112 *0.1.1.76 *0.1.1.38 *0.1.1.73 |
Governo Marcon Gasparri Lombardi Marcon Fiano |
|
14.12 |
Aggiunge i
commi da 548-bis a 548-septies.1, che dettano alcune disposizione
tese a potenziare nel 2016 gli interventi nel settore della difesa e della
sicurezza. Il comma
548-bis istituisce presso il MEF un Fondo per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali
in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali,
nonché per le spese connesse ai suddetti interventi, con una dotazione di 150 milioni per il 2016. Il fondo è
ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa
deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della
Repubblica (CISR), sentiti il Ministro
dell’interno (come da sub emendamento 0.1.1.112)
il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (sub 0.1.1.40) e i responsabili del Dipartimento
delle Informazioni per la sicurezza (DIS), dell’Agenzia informazione e
sicurezza esterna (AISE) e dell’Agenzia informazione e sicurezza interna
(AISI), in via prioritaria tra tali organismi. Il riparto è funzionale
altresì all’attuazione di specifiche misure di rafforzamento di prevenzione e
contrasto con mezzi informatici del crimine di matrice terroristica nazionale
e internazionale. Del riparto è data comunicazione al Comitato parlamentare
per la Sicurezza della Repubblica (comma
548-ter). Il comma
548-quater istituisce presso il MEF un Fondo per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle
attrezzature anche di protezione personale in uso alle forze di polizia e al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per il 2016 (il sube.
0.1.1.76 ha espunto dall’originaria formulazione dell’emendamento 1.1 del
Governo, il riferimento alle forze armate tra i soggetti beneficiari del
fondo). Gli interventi e le amministrazioni cui destinare le somme sono
determinati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno,
della difesa e della giustizia. |
1.1 0.1.1.31 NF 0.1.1.5 NF |
Governo Fiano Artini |
|
14.12 |
I
commi 548-quinquies e 548-sexies istituiscono, nello
stato di previsione del Ministero della difesa, un Fondo per sostenere interventi straordinari per la difesa e la
sicurezza “nazionale in relazione alla
minaccia terroristica” (come specificato dal subemendamento 0.1.1.31 NF), con una dotazione
finanziaria di 245 milioni di euro per
il 2016 (in luogo di 250
milioni, a seguito del subem. 0.1.1.5) (comma
548-quinquies). Fermo restando quanto disposto dal
comma 196-bis, che
parzialmente utilizza le risorse del sopra indicato Fondo a copertura di
quota parte (10 milioni per il 2016) degli oneri derivanti dal finanziamento
dell’industria dei piccoli satelliti, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e della Difesa, sono
individuati gli interventi e gli organismi cui destinare le risorse del fondo
di cui al precedente comma 548-quinquies
e, in particolare, gli interventi finalizzati a potenziare i sistemi di difesa territoriale (come
specificato dal subemendamento 0.1.1.31 NF) dello spazio aereo e di
intervento delle forze speciali e delle forze per operazioni speciali
nell'intero dominio di azione terrestre, marittimo, aereo e spaziale, a
implementare il sistema di sorveglianza
satellitare e di comunicazione, a ammodernare mezzi, sistemi ed
equipaggiamenti di difesa, nonché a rafforzare i supporti logistici e i
sistemi per la protezione delle infrastrutture sensibili e di rilevanza
strategica (comma 548-sexies). |
1.1 0.1.1.116 |
Governo Garavini |
PD |
14.12 |
Aggiunge il
comma 548-sexies.1 con il quale si autorizza per il 2016 la spesa di
15 milioni per investimenti volti ad accrescere il livello di sicurezza delle
sedi istituzionali. Conseguentemente, alla Tabella B, l’accantonamento
relativo al Ministero degli affari
esteri è ridotto dei seguenti importi: 2016:
–15.000.000. |
1.1 0.1.1.31 NF 0.1.1.5 NF |
Governo Fiano Artini |
PD Misto |
14.12 |
Il comma
548-septies destina, nelle more
dell’attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle forze di
polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate (come
specificato dal subemendamento 0.1.1.31
NF), al personale
non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale, appartenente ai Corpi di polizia, al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle Forze armate, compreso quello appartenente al Corpo
delle Capitanerie di porto (come
specificato dal subemendamento 0.1.1.5
NF), quale riconoscimento dell'impegno profuso ai fini di
fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale per l'anno 2016, un contributo straordinario pari a 960
euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire
dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato
nel corso del predetto anno. Per le citate finalità è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016. Si prevede, conseguentemente, una
riduzione di 5,5 milioni di euro per l’anno 2016 dell’autorizzazione di spesa
destinata all’albo degli autotrasportatori e di 5 milioni per il 2016 della
dotazione finanziaria del fondo di cui al precedente comma 548-quinquies (come specificato dal subemendamento 0.1.1.5 NF). Il contributo
non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito
complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a
contribuzione previdenziale e assistenziale. La disposizione precisa che,
ricorrendone le condizioni, si applica anche la disciplina del cd. bonus
IRPEF (art. 13, comma 1-bis, DPR n.
917/1986). Al fine di
garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, il
MEF effettua il monitoraggio mensile
dei maggiori oneri derivanti dal presente comma. Nelle more del monitoraggio,
è accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno
2016 delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili istituito dalla
legge di stabilità 2015. In relazione agli esiti del monitoraggio, si
provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie
per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri accertati. |
0.1.1.4 N.F |
Berretta |
|
14.12 |
Aggiunge
il comma 548-septies.1 che attraverso
una novella alla legge n. 350 del 2003 autorizza la spesa di euro 944.958 per
l’anno 2016, di euro 973.892 per l’anno 2017 e di euro 1.576.400 annui a
decorrere dall’anno 2018 da destinare a provvedimenti normativi diretti
all’equiparazione del personale direttivo del Corpo della polizia
penitenziaria ai corrispondenti ruoli della Polizia di Stato. Si specifica,
in particolare, che l’equiparazione concerne l’articolazione delle
qualifiche, la progressione di carriera e il trattamento giuridico ed
economico del richiamato personale. Conseguentemente alla
Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia è ridotto dei seguenti importi: 2016:
–944.958; 2017:
-973.892; 2018:
-1.576.400. |
1.1 0.1.1.31 NF |
Governo Fiano |
|
14.12 |
Aggiunge il
comma 548-undevicies il quale anticipa
dal 1° ottobre 2016 al 1° marzo 2016
il termine a partire dal quale possono essere effettuate le assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza autorizzate
dal D.L. 78/2015 (art. 16-ter), al
fine di incrementare le attività di prevenzione e di controllo del territorio
e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in relazione allo
svolgimento del Giubileo straordinario. Inoltre, come aggiunto dal subemendamento 0.1.1.31
NF, si autorizza la Polizia di Stato a bandire per l’anno 2016 un concorso
nei limiti degli eventuali posti residui. |
Articolo 1, commi 548-octies - 548-duodecies – Programma per
la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.1 0.1.1.42 0.1.1.68 0.1.1.55 NF |
Governo Marcon Coscia Vignali |
SEL PD NCD-UDC |
14.12 |
Aggiunge i
commi da 548-octies a 548-duodecies che
disciplinano le procedure per la predisposizione di un “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana
e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia”. In particolare
il Programma è finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la
rigenerazione delle aree urbane degradate, l’accrescimento della sicurezza
territoriale, al potenziamento delle prestazioni urbane anche in termini di
mobilità sostenibile, sviluppo di pratiche di inclusione sociale, come quelle
del terzo settore e del Servizio civile (come specificato dal sub. 0.1.1.42),
all’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e (come
aggiunto dal sub. 01.1.68) culturali, educativi e didattici, nonché alle
attività culturali e, sulla base del sub 0.1.1.55, educative promosse da
soggetti pubblici e privati (comma
548-octies). Il Programma
sarà predisposto sulla base dei progetti
inviati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 1° marzo 2016,
secondo le modalità stabilite con apposito bando, approvato con D.P.C.M. Tale decreto dovrà
essere emanato – di concerto con i Ministeri dell’economia, delle
infrastrutture e dei beni culturali e sentita Tale decreto
dovrà altresì disciplinare la costituzione di un “Nucleo per la valutazione dei progetti”, la documentazione da
inviare a corredo dei progetti e i criteri per la loro valutazione (comma 548-decies). Con uno o più D.P.C.M. si provvede ad individuare i progetti, selezionati
dal Nucleo, da inserire nel Programma,
ai fini della stipula di convenzioni o accordi di programma (con gli enti
promotori dei progetti medesimi) destinati a disciplinare le modalità e i
tempi di realizzazione degli interventi (comma
548-undecies). Per il finanziamento del programma viene
prevista l’istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2016 (comma 548-duodecies). Le disposizioni
in esame ricalcano quelle dettate, per l’istituzione e il finanziamento del
“Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree
urbane degradate”, dai commi 431-434 della L. 190/2014 (legge di stabilità
2015). Per l'attuazione di tale piano, che non è limitato ai comuni maggiori
ma aperto alla partecipazione di tutti i comuni, il comma |
Articolo 1, commi 548-terdecies-548-quaterdecies- Card per acquisti culturali per i giovani e Fondazione
MAXXI
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.1. 0.1.1.84 NF |
Governo Vacca |
M5S |
14.12 |
Aggiunge i
commi 548-terdecies e 548-quaterdecies che prevedono
l’assegnazione di una Card cultura per i giovani. In
particolare, il comma 548-terdecies prevede che, a tutti i
cittadini italiani o di altri Paesi membri dell’UE che risiedono in Italia,
che compiono 18 anni nel 2016, è
assegnata una Carta elettronica, dell’importo massimo di 500 euro, che può essere utilizzata per ingressi a teatro,
cinema, musei, mostre e (altri) eventi culturali, spettacoli dal vivo,
nonché, a seguito del subemendamento 0.1.1.84
NF, per l’acquisto di libri e
per l’accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi
naturali. I criteri e le modalità di attribuzione
e utilizzo della Carta, nonché l’importo da assegnare, sono definiti con DPCM, di concerto con il Ministro dei
beni e delle attività culturali e il Ministro dell’economia e delle finanze,
entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge. Le somme
assegnate non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del
computo dell’ISEE. Il comma 548-quaterdecies autorizza la spesa di € 290 mln per il 2016 per l’assegnazione della Carta. Le somme
sono iscritte nello stato di previsione del MIBACT. |
Articolo 1, comma 548-quaterdecies.1 -
Esclusione della Fondazione MAXXI dalle misure di contenimento delle
spese
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.1. 0.1.1.1 NF |
Governo Ferro |
PD |
14.12 |
Aggiunge il
comma 548-quaterdecies.1 il quale esclude la Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI
secolo dall’applicazione delle disposizioni sul contenimento delle spese che la legislazione vigente pone a
carico delle pubbliche amministrazioni. Agli oneri, pari a 500 mila euro
annui, si provvede a valere sul contributo al Fondo di gestione della
Fondazione per le spese di funzionamento. |
Articolo 1, comma 548-quinquiesdecies
- Credito d’imposta per sistemi di videosorveglianza
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.1 0.1.1.6 |
Governo Librandi |
ScpI |
14.12 |
Il comma 548-quinquiesdecies istituisce per l’anno 2016 un credito d’imposta a favore delle
persone fisiche che, al di fuori della loro attività di lavoro autonomo,
installano sistemi di
videosorveglianza digitale “o allarme” (come aggiunto dal subem. 0.1.1.6) ovvero stipulano contratti
con istituti di vigilanza per la
prevenzione di attività criminali. È previsto un limite complessivo di spesa
di 15 milioni, mentre non è fissato alcun limite al beneficio utilizzabile da
ciascun contribuente. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione
delle modalità applicative della norma. |
Articolo 1, comma 548-sexiesdecies
- Contributo all’Organizzazione europea per le
ricerche astronomiche nell’emisfero australe
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.1 |
Governo |
|
14.12 |
Aggiunge il
comma 548-sexiesdecies il quale ridetermina il contributo
all’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero
australe (ESO, alla quale l’Italia
aderisce dal 1982 in forza della legge n. 127 del 1982), nella misura di 17 milioni annui a decorrere dal 2016, prevedendo
la facoltà di destinare la quota eccedente i contributi obbligatori alla
realizzazione di programmi di ricerca in collaborazione con l’ESO stessa.
Conseguentemente l’intervento
emendativo sopprime la riduzione dei contributi destinati, tra gli altri,
anche a tale organizzazione internazionale, introdotta dall’articolo 1, comma
353, allegato n. 6, pari ad 1 milione di euro nel 2016, nel 2017 e nel 2018. |
Articolo 1, comma 548-septiesdecies
– Credito d’imposta strumenti musicali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.1 0.1.1.56 |
Governo Vignali |
NCD-UDC |
14.12 |
Il comma 548-septiesdecies
istituisce per l’anno 2016 un credito d’imposta al fine di attribuire agli studenti dei conservatori
di musica e degli istituti musicali pareggiati un contributo di 1.000 euro
per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo. Il credito d’imposta è
attribuito al rivenditore dello strumento il quale anticipa il contributo
allo studente che lo acquista. È previsto un limite complessivo di 15
milioni. Si demanda ad un apposita
provvedimento dell’Agenzia delle entrate (come specificato dal subem. 0.1.1.56) la definizione delle
modalità applicative della norma. |
Articolo 1, comma 548-duodevicies - Due per mille
per associazioni culturali
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
1.1. |
Governo |
|
14.12 |
Aggiunge il comma 548-duodevicies che prevede
che per il 2016 i contribuenti
possono destinare il 2 per mille
dell’IRPEF a favore di una associazione culturale iscritta in un elenco
appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I
requisiti e i criteri per l’iscrizione delle associazioni nell’elenco, le
cause e le modalità di revoca o di decadenza, nonché i criteri e le modalità
per il riparto delle somme sulla base delle scelte operate dai contribuenti,
sono stabiliti con DPCM, su
proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della legge. A tal fine, è autorizzata la spesa di € 110 mln. Le somme non impegnate nel
2016 possono essere impegnate nel 2017. Il meccanismo
si aggiunge a quello previsto dall’art. 23, co. 46, del D.L. 98/2011 (L.
111/2011) che dal 2012 consente di destinare una quota pari al 5 X 1000
dell’IRPEF al finanziamento delle attività di tutela, promozione e
valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Per completezza
si ricorda che alla conservazione dei beni culturali può essere destinata
anche la quota dell’8 per mille dell’IRPEF (art. 47, co. 2 e 3, L. 222/1985 e
DPR 76/1998). |
Articolo 1, commi 548-vicies–548-vicies bis– Trattamento
fiscale contributi volontari ai consorzi obbligatori
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
50-ter.34 0.50-ter.34.1 |
Governo Relatori |
|
13.12 |
Aggiunge i
commi da 548-vicies a 548-vicies bis, che
disciplinano il trattamento fiscale
dei contributi volontari ai consorzi
obbligatori. Il comma 548-vicies, aggiungendo una lettera o-ter) al comma 2 dell’articolo 100 del TUIR (Testo Unico delle
Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917 del 1986), chiarisce che sono deducibili le somme corrisposte, anche su base volontaria, a consorzi cui le imprese aderiscono ottemperando a obblighi di legge,
indipendentemente dal trattamento contabile e purché utilizzate agli scopi
dei consorzi. Ai sensi del comma 548-vicies semel, le medesime
somme sono deducibili dall’IRAP
(articolo 11, comma 1, lettera a), n.
1-bis). Il comma 548-vicies bis chiarisce che le agevolazioni così introdotte si applicano retroattivamente,
ossia dall’esercizio in corso al 31
dicembre 2015. Conseguentemente, alla Tabella A, sono ridotti i
seguenti accantonamenti (così ridefiniti dal subem. 0.50-ter.34.1): Ministero
dell’economia e finanze: 2016:
-11.400.000; 2017:
-10.500.000; 2018:
-10.500.000. Ministero
dello sviluppo economico: 2016:
-5.000.000; Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti: 2016:
-2.000.000. Ministero
dell’ambiente: 2016:
-1.000.000. |
Articolo 1, comma 548-vicies ter - Assunzioni
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
50-ter.5 NF |
Nicoletti |
PD |
15.12 |
Aggiunge il comma 548-vicies ter che consente all'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, anche per l’anno 2016 di procedere allo scorrimento delle
graduatorie relative alle procedure concorsuali interne bandite al 1° gennaio
2015, al fine di coprire i posti vacanti. |
Articolo 1, comma 548-vicies quater
– Contributo Comitato Olimpico nazionale italiano
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
50-ter.27 NF |
Sbrollini |
PD |
15.12 |
Aggiunge il
comma 548-vicies quater che assegna un
contributo di 2 milioni per il 2016 e di 8 milioni per il 2017 al Comitato
Olimpico nazionale italiano, con vincolo di destinazione in favore del
Comitato promotore per le Olimpiadi di Roma 2024. Conseguentemente Modifica il comma 369, riducendo il
rifinanziamento del FISPE di 2 milioni per il 2016 e di 8 milioni per il 2017 |
Articolo 1, commi 550-555 – Fondi speciali e
tabelle
Estremi |
Iniziativa |
Gruppo |
Data |
Oggetto |
7.39 |
Governo |
|
10.12 |
Modifica la
Tabella E, riducendo lo stanziamento relativo alla voce: Ministero
dell'economia e delle finanze, legge n. 147 del 2013, art. 1, co. 6: Fondo sviluppo e coesione – programmazione
2014-2020 (28.1 – Cap. 8000/p), a parziale copertura finanziaria degli oneri
recati dai commi da 52-bis a
52-duodecies, che hanno introdotto il credito d’imposta per il
Mezzogiorno: 2016: – 367.000.000; 2017: – 367.000.000; 2018: – 367.000.000; 2019: – 367.000.000. |
34.96 |
Relatori |
|
12.12 ant. |
Alla Tabella A, l’accantonamento relativo
al Ministero dell’economia e
finanze è così ridotto: 2016:
-550.000; 2017:
-820.000; 2018:
-1.180.000 La riduzione è operata a copertura finanziaria degli
oneri recati dai commi da 391 e
392-bis e seguenti, in materia di finanza regionale |
20-bis.24 |
II Commissione |
|
12.12 ant. |
Modifica la Tabella
A, riducendo l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia dei
seguenti importi: 2016: –200.000 2017: –200.000 2018:
–200.000. La riduzione è operata a copertura finanziaria degli
oneri recati dal comma 171-bis, che autorizza la spesa di 200.000 euro annui
dal 2016 per le spese di funzionamento del Garante nazionale dei detenuti. |
27.233 |
Governo |
|
12.12 pom. |
Modifica la Tabella
A, riducendo l’accontamento del Ministero
dell’economia e delle finanze dei seguenti importi: 2016: -730.000 2017: -730.000 2018:
-730.000. La riduzione è operata a copertura finanziaria degli
oneri recati dalle modifiche apportate al comma 254, che escludono l’ENIT
dall’applicazione delle norme di contenimento della spesa previste dalla
legislazione vigente a carico delle pubbliche amministrazioni |
Tab.E.27 0.Tab.E.27.3 |
Governo Relatori |
|
12.12 pom. |
L’emendamento del Governo e il subemendamento dei
relatori modificano la Tabella E, aumentando lo stanziamento relativo alla voce: Ministero
dell'economia e delle finanze, legge n. 228 del 2012, art. 1, co. 170: Banche e fondi (3.2 – Cap. 7175): 2017: +30.000.000; 2018: +60.000.000; 2019 e succ.: +210.000.000. Conseguentemente alla Tabella
B, l’accantonamento relativo al Ministero
dell’economia è ridotto dei seguenti importi: 2017:
–30.000.000; 2018: –60.000.000. Si ricorda che con l’articolo 1, comma 170, della
legge di stabilità 2013, è stata autorizzata la
spesa di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 per
finanziare il contributo italiano alla
ricostituzione delle risorse dei fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo
globale per l'ambiente. L’emendamento
e il subemendamento in questione incrementano, in termini
tanto di competenza quanto di cassa, nella
misura di 30 milioni, la dotazione del 2017, e nella misura di 60 milioni la
dotazione del 2018; è inoltre previsto per il 2019 e successivi esercizi
finanziari l’incremento di competenza e di cassa di 1.390 milioni di euro. La relazione tecnica che accompagna l’emendamento giustifica
l’incremento a favore del capitolo 7175 con la necessità indifferibile di partecipare, nel periodo 2017-2026, alla
ricostituzione di quattro fondi multilaterali di sviluppo, e precisamente
alla 14ª ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, alla 18ª ricostituzione delle risorse
dell’Associazione internazionale per
lo sviluppo (IDA), alla 12ª ricostruzione del Fondo asiatico di sviluppo e alla nona ricostituzione del Fondo speciale di sviluppo della Banca
dei Caraibi. |
33.426 |
Governo |
|
12.12 pom. |
Modifica la Tabella E, voce Ministero
dell’economia e delle finanze, legge n. 147/2013, art. 1, co. 68, ANAS, cui apporta la seguente
rimodulazione: 2016: -90.000.000; 2017:
+40.000.000; 2018:
+50.000.000. Modifica la Tabella
B, l’accantonamento del Ministero delle infrastrutture
è ridotto dei seguenti importi: 2017:
-40.000.000; 2018:
-50.000.000. La rimodulazione
è operata in relazione alle nuove disposizioni di cui ai commi da 372-bis a 372-duodecies, che
introducono un credito d’imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per
autotrazione degli autotrasportatori |
50-ter.34 0.50-ter.34.1 |
Governo Relatori |
|
13.12 |
Alla Tabella
A, sono ridotti i seguenti accantonamenti (così
ridefiniti dal subem. 0.50-ter.34.1): Ministero
dell’economia e finanze: 2016:
-11.400.000; 2017:
-10.500.000; 2018:
-10.500.000. Ministero
dello sviluppo economico: 2016:
-5.000.000; Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti: 2016:
-2.000.000. Ministero
dell’ambiente: 2016:
-1.000.000. La riduzione è operata a copertura finanziaria degli
oneri recati dai commi da
548-bis a 548-quater, che disciplinano il trattamento fiscale dei contributi
volontari ai consorzi obbligatori. |
0.1.1.116 |
Garavini |
PD |
14.12 |
Modifica la Tabella
B, riducendo l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri dei seguenti importi: 2016: –15.000.000. La riduzione è operata a copertura finanziaria degli
oneri recati dal comma 548-sexies.1
con il quale si autorizza per il 2016 la spesa di 15 milioni per investimenti
volti ad accrescere il livello di sicurezza delle sedi istituzionali |
0.1.1.4 NF |
Berretta |
PD |
14.12 |
Modifica la Tabella
A, riducendo l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia dei seguenti importi: 2016:
–944.958; 2017:
-973.892; 2018:
-1.576.400. La riduzione è operata a copertura finanziaria degli
oneri recati dal comma 548-septies
che reca l’equiparazione del personale direttivo del Corpo della polizia
penitenziaria ai corrispondenti ruoli della Polizia di Stato per quanto
concerne l’articolazione delle qualifiche, la progressione di carriera e il
trattamento giuridico ed economico del richiamato personale. |
0.1.1.71 |
Sgambato |
PD |
14.12 |
Modifica la
Tabella D, sopprimendo il
definanziamento (previsto in 4
milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio) della legge n.
46 del 1991, art. 1: Contributo
programma nazionale di ricerche aerospaziali - PRORA (3.4 – Cap. 1678), a
copertura degli oneri recati dal comma 196-quater che riduce
l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo ordinario per gli enti di ricerca
finanziati dal MIUR di 4 milioni a
decorrere dal 2016, relativamente
alla quota concernente le spese di
natura corrente. |
1.1 |
Governo |
|
14.12 |
Alla Tabella B, l’accantonamento
relativo al Ministero
dell'economia è ridotto dei seguenti importi: 2016: –9.000.000; 2017:
–50.000.000; 2018: –
30.000.000. Alla Tabella B, l’accantonamento
relativo al Ministero
degli affari esteri è ridotto dei seguenti importi: 2016: –
1.370.000. Alla Tabella E, voce: Ministero
dell'economia e delle finanze, Legge n. 147/2013, art. 1, co. 6: Fondo
sviluppo e coesione programmazione 2014-2020 (28.1 Cap. 8000/P): 2018: - 15.000.000. |
19.39 |
Famiglietti |
PD |
15.12 |
Modifica la Tabella
C voce Ministero dell’economia, legge n. 67/1988:
Editoria 2016:
-3.000.000 2017:
-3.000.000 2018:
-3.000.000. La riduzione è operata a copertura finanziaria degli
oneri recati dai commi 161-bis,
161-ter e161-quater, in materia di requisiti di accesso e regime delle
decorrenze dei trattamenti pensionistici |
22.15 |
Malpezzi |
PD |
15.12 |
Alla Tabella
A, gli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale sono
così ridotti: 2016: –5.800.000; 2017: –5.800.000; 2018: –5.800.000. La riduzione è operata a copertura finanziaria degli
oneri recati dal comma 192-bis il quale autorizza la
spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la
prosecuzione degli interventi a tutela del patrimonio
storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume
e dalla Dalmazia, e la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018 per la prosecuzione degli interventi a favore della
minoranza italiana in Slovenia e in Croazia. |
22.13 NF |
Blazina |
PD |
15.12 |
Modifica la Tabella
C, voce
Ministero dell’economia, Legge n. 38/2001, Contributo alla regione Friuli
Venezia Giulia: 2016:
-5.104.167; 2017:
-5.104.167; 2018:
-5.104.167. La riduzione è operata a copertura finanziaria degli
oneri recati dal comma 192-bis in
materia di uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione. |
22-ter.14 |
Relatori |
|
15.12 |
Alla Tabella
B,
l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia,
è ridotto dei seguenti importi: 2016:
-4.800.000 2017:
-4.800.000 2018:
-4.800.000 La riduzione è operata a copertura finanziaria degli
oneri recati dal comma 194-bis
sulla riduzione o esenzione della tassa di ancoraggio in via sperimentale per
gli anni dal 2016 al 2018, per le navi porta container in servizio regolare
di linea internazionale. |
27.192 NF |
Pilozzi |
PD |
15.12 |
Modifica la Tabella
B riducendo l’accantonamento del Ministero dell’ambiente: 2016:
-10.000.000; 2017:
-10.000.000; 2018:
-10.000.000 La riduzione è operata a copertura finanziaria degli
oneri recati dal comma 253-bis che istituisce un fondo con una dotazione di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la bonifica
del sito di interesse nazionale Valle del Sacco e per i siti di interesse
nazionale |
27-quinquies.5 |
Relatori |
|
14.12 |
Modifica la Tabella
C, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, Legge n. 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del Piano
nazionale della pesca marittima 2016: +
3.000.000. Modifica la Tabella
A, riducendo l’accantonamento
relativo al Ministero dell’economia e finanze dei seguenti importi 2016:
-3.000.000. La riduzione è operata a copertura finanziaria degli
oneri recati dal comma 260-bis il
quale proroga fino al 31 dicembre 2015 il Programma nazionale triennale della
pesca e dell'acquacoltura 2013-2015. |
30.59 |
Relatori |
|
14.12 |
Alla Tabella A, all’accantonamento
relativo al Ministero della salute: 2016: -1.200.000; 2017: -1.000.000 2018: -800.000. La riduzione è operata a copertura finanziaria degli
oneri recati dai commi 304-bis e
304-ter, che autorizzano la
spesa, in favore del Ministero per la salute, di 1,2 milioni di euro per il
2016, di 1 milione per il 2017 e di 0,8 milioni a decorrere dal 2018, per le
funzioni di monitoraggio, di verifica e di affiancamento nell’attuazione dei
piani di rientro regionali. |
32-quater.18 NF |
Tullo |
PD |
15.12 |
Modifica la
tabella A, riducendo l’accantonamento del Ministero della
salute: 2016: -1.000.000; 2017: -1.000.000 2018: -1.000.000. La riduzione
è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 332-bis con cui si autorizza una
spesa di 1 milione per l’anno 2016, 2 milioni per ciascuno degli anni
2017 e 2018 e di 1 milione a decorrere dal 2019 a favore dell’Istituto Gaslini
di Genova |
33.332 |
II Commissione |
|
15.12 |
alla Tabella
A, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia è ridotto dei seguenti importi: 2016: -193.515 2017: -193.515 2018: -193.515 La riduzione è operata a copertura finanziaria degli
oneri recati dal comma 347-bis, volto ad estendere ai magistrati che prestano
servizio presso la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo il diritto
a percepire l'indennità di trasferta attualmente riconosciuta esclusivamente
ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la
Corte di cassazione |
33.432 |
I relatori |
|
14.12 |
Alla Tabella A, l’accantonamento del Ministero degli affari esteri è
ridotto dei seguenti import: 2017-:
-100.000 2018: -100.000 La riduzione è operata a copertura finanziaria degli
oneri recati dalle modifiche approvate al comma 535, con le quali è stato
soppressa la rimodulazione delle previsioni di spesa riferite all’Ufficio UNESCO di Venezia (BRESCE) |
33.348 NF |
Fauttilli |
PI-CD |
15.12 |
Modifica la Tabella C, voce: immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti per lo sviluppo della
coesione sociale: Legge n. 549/1995,
contributi a enti 2016: +200.000; 2017: +200.000; 2018: +200.000. La copertura è posta a valere sul comma 369, relativo al Fondo per
interventi strutturali di politica economica, che viene ridotto di 200 mila
euro per il triennio. |
33.434 |
Relatori |
|
15.12 |
Modifica la Tabella
C, rifinanziando la voce: D.lgs. n. 223/2006, art.16, co. 3
– promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità: 2016:
+2.500.000 La copertura è posta a valere sul comma 369, relativo al
Fondo per interventi strutturali di politica economica. |
33.431 0.33.431.2 0.33.431.3 NF 0.33.431.1 |
Relatori Oliverio Guidesi Oliverio |
PD Lega PD |
15.12 |
Alla Tabella B l’accantonamento relativo
al Ministero dell’economia e
finanze è ridotto nei seguenti importi 2016:
-5.000.000 2017:-8.000.000 2018:-8.000.000 La riduzione è operata a copertura finanziaria degli
oneri recati dai commi da 380-bis
a 380-quater che demandano al CREA-Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - la promozione di un Piano di
ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di
trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole
attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica,
meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica. |
33.435 |
Relatori |
|
15.12 |
Alla
Tabella E, alla voce Ministero
dell’economia, D.L. n. 148/1993, Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale,
la riduzione ivi prevista è ridotta da
30 a 10 milioni d euro per il 2016. La copertura
è posta a valere sul comma 369, relativo al Fondo per interventi strutturali
di politica economica, che viene ridotto di 20 milioni per il 2016. |
33.128 NF |
Martella |
PD |
15.12 |
Modifica la Tabella B riducendo l’accantonamento del Ministero dell’economia
e delle finanze dei seguenti importi: 2016:
-5.000.000; 2017:
-10.000.000; 2018:
-10.000.000. La riduzione è operata a copertura
finanziaria degli oneri recati dal comma
429-bis, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2016 e 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2022 da destinare agli interventi per la salvaguardia di Venezia
(di cui all’articolo 6 della legge 798/1984) di competenza dei comuni di
Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti. |
39.40 NF |
Berretta |
PD |
15.12 |
Alla Tabella A, l’accantonamento del Ministero della giustizia è ridotto dei seguenti importi: 2017: -
5.000.000 2018: - 5.000.000 La riduzione
è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal 352-bis che rende strutturale (in luogo di disporne l’applicazione in
via sperimentale per il 2016) il credito d’imposta concesso per le spese
sostenute nei procedimenti di negoziazione assistita |
40.28 40.36 |
Castricone Palese |
PD Misto |
15.12 |
Alla Tabella A sono ridotti
gli accantonamenti relativi al Ministero dell’Ambiente: 2016: –
1.830.000 2017: – 1.530.000 2018: –
1.530.000. La riduzione è operata a copertura finanziaria degli
oneri recati dai commi
471-bis-471-quinquies, riguardanti
le assunzioni di personale a tempo determinato ed indeterminato da parte del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare |
33.307 NF 33.101 NF |
Garavini Pagano |
PD |
15.12 |
Modifica la Tabella
C, voce Ministero dello sviluppo economico, Legge n.
549/1995, articolo 1, comma 43: Contributi ad enti (4.2, cap. 2501) 2016: +
3.000.000 2017: +
3.000.000 2018: +
3.000.000 Modifica la Tabella
A, riducendo l’accantonamento
relativo al Ministero dello sviluppo economico dei seguenti importi 2016: -
500.000 2017: -
3.000.000 2018: -
3.000.000 |
30.60 0.30.60.3 |
I Relatori Marchi |
PD |
15.12 |
Alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero
della Giustizia è ridotto dei seguenti importi (subem.
0.30.60.3): 2016 – 400.000 2017 – 400.000 2018 – 400.000. La riduzione è operata a copertura finanziaria degli
oneri recati dai commi da 304-bis
a 304-novies in materia di monitoraggio, prevenzione e gestione del
rischio sanitario, nonché di
procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del
comparto sanità. |
*Tab. C. 3 e Id. *Tab. C. 9 *Tab. C. 11 *Tab. C. 12 *Tab. C. 13 *Tab. C. 17 *Tab. C. 22 *Tab. C. 24 *Tab. C. 25 *Tab. C. 27 |
Misiani Famiglietti Brunetta Calabrò Cera De Mita Capodicasa D’Attorre Ricciatti Famiglietti |
|
15.12 |
Alla Tabella
C, voce Ministero dell’economia, L. 144/1999, art. 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (MEF 1.6 - cap.
7330): 2016:
+250.000; 2017:
+250.000; 2018: +250.000. Conseguentemente alla
medesima Tabella C, voce
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 35 del
2005, art. 12, co. 2: Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del
turismo, (6.1 – cap. 6821). 2016:
-250.000; 2017:
-250.000; 2018: -250.000. |
Tab. C 16 |
De Maria |
PD |
15.12 |
Alla Tabella
C, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali
legge
finanziaria n. 350 del 2003 – art. 3, co. 149: Fondo per le spese di
funzionamento della Commissione di
garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali (1.7 - cap. 5025): 2016:
+2.000.000; 2017:
+2.000.000; 2018: +2.000.000. Conseguentemente alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali è ridotto dei seguenti importi: 2016:
-2.000.000; 2017:
-2.000.000; 2018:
-2.000.000. |