Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Legge di Stabilità 2016 - Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio
Riferimenti:
AC N. 3444/XVII   AC N. 3444-A/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 360    Progressivo: 4
Data: 17/12/2015
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO   EMENDAMENTI
LEGGE FINANZIARIA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS N. 2111/XVII     

 

Legge di Stabilità 2016

Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio

 

A.C. 3444-A

 

dicembre 2015

 

 



 

Servizio Studi

Tel. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - Twitter_logo_blue.png @SR_Studi

Dossier n. 240/4

 

Servizio del Bilancio

Tel. 06 6706-5790 - sbilanciocu@senato.it - Twitter_logo_blue.png @SR_Bilancio

 

 

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimento Bilancio

Tel. 06 6760-2233 - st_bilancio@camera.it - Twitter_logo_blue.png @CD_bilancio

Progetti di legge n. 360/4

 

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 


 

 

NOTA

 

 

 

 

Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio in sede referente.

Per ogni emendamento vengono indicati il numero di presentazione, il presentatore, la data dell’approvazione e una breve sintesi dell'oggetto della modifica.

La numerazione rispetta quella del testo A.C. 3444-A all’esame dell’Aula.

 

 

 

 

 

 




 

Oggetto

A.S. 2111

A.S.
2111-A

A.C. 3444
Art. 1, co.

A.C. 3444-A
Art. 1, co.

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

1

1

1

1

 

Gestioni previdenziali

2

2

2-3

2-3

 

Albo dei dottori commercialisti

 

 

 

3-bis

 

Eliminazione aumenti accise e IVA

3

3

4-6

4-6

 

Reddito atleti professionisti

 

 

 

6-bis

 

Personale dell’amministrazione finanziaria

 

3-bis

7

7

 

Esenzione IMU immobili in comodato d'uso

 

 

 

8

 

Esenzione per l’abitazione principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli

4, co. 1-15

4, co. 1-15

9-24

9-14
16-24

 

Finanziamento delle unioni e fusioni di comuni e dei comuni a ristoro gettito TASI

 

 

 

15-15-bis

 

Modalità di commisurazione TARI

 

 

 

23-bis

 

Determinazione dei fabbisogni standard

 

 

 

24-bis-
24-septies

 

Vigilanza promotori finanziari

 

 

 

24-octies - 24-vicies

 

Termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali

 

 

 

24- vicies semel

 

Esenzioni Erasmus

 

4, co. 15-bis

25

25

 

Borse di studio

 

4, co. 15-ter-quater

26-27

26

 

Canone concordato

 

4, co. 15-quinquies-sexies

28-29

28-29

 

Imposta di registro 2 per cento

 

4, co. 15-septies

30

30

 

Detrazione dell’IVA per acquisti unità immobiliare

 

 

 

30-bis

 

Ricomposizione fondiaria

 

4-ter

31

31

 

Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata

 

 

 

31-bis

 

Locazioni immobili uso abitativo. Patti contrari alla legge

 

4-bis

32

32

 

Canone agevolato per associazioni sportive dilettantistiche

 

 

 

32-bis

 

Riduzioni IRES

5, co. 1-5

5, co. 1-5

33-37

33-37

 

Addizionale IRES per gli enti creditizi e finanziari

 

 

 

33-bis-
33-sexies

 

Esenzione IRAP in agricoltura e pesca

5, co. 6-8

5, co. 6-8

38-40

38-40

 

Deduzioni IRAP

 

 

 

40-bis

 

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili

6

6

41-43

41,42, 43

 

Aspetti civilistici e fiscali della locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo

 

 

 

42-bis-
42-decies

 

Incentivi demolizione vecchi veicoli

 

 

 

42-undecies42-duodecies

 

Detrazioni per interventi di efficienza energetica

 

 

 

43-bis

 

Edilizia popolare

 

6-bis

44-45

44-45

 

Ammortamenti

7

7, co. 1-6-bis

46-52

46-52

 

Misure per favorire la ripresa degli investimenti nel Mezzogiorno

 

 

 

52-bis-
52-duodecies

 

Estensione dell’esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 nel mezzogiorno

 

 

 

52-terdecies
52-quaterdecies-

 

Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni (minimi)

8

8

53-55

53-55

 

Reddito soci cooperative artigiane ai fini IRPEF

 

 

 

55-bis

 

Regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci

9, co. 1-6

9, co. 1-6

56-61

56-61

 

Imposta sostitutiva beni immobili strumentali

 

9, co. 6-ter

62

62

 

Volontari dei vigili del fuoco

 

9, co. 6-bis

63

63

 

Deduzioni IRAP per i soggetti di minori dimensioni

9, co. 7-8

9, co. 7-8

64-65

64-65-bis

 

Emissione di note di credito IVA

9, co. 9-10

9, co. 9-10

66-67

66-67

 

Estensione del reverse charge

 

 

 

67-bis

 

Compensazione cartelle esattoriali

 

 

 

67-ter

 

Accertamento imposte sui redditi e IVA

 

 

 

67-quater - 67-sexies

 

Decorrenza riforma delle sanzioni amministrative tributarie

9, co. 11

9, co. 11

68

68

 

Rateazione debiti tributari

 

 

 

68-bis-
68-sexies

 

Versamento da parte dei notai dei tributi riscossi

 

9-bis

69-70

69-70

 

Obbligo di comunicazione del PM all’Agenzia delle entrate

 

 

 

70-bis

 

Operazioni con paesi black list

 

 

 

70-ter-70-octies

 

Modifiche al regime Patent Box

 

 

 

70-novies

 

Incentivazione alla produzione di energia elettrica di impianti a biomasse, biogas e bioliquidi

 

 

 

70-decies - 70-duodecies

 

Riduzione Canone Rai, contributi tv locali

10

10

71-79

71-79-quinquies

 

Destinazione dei proventi da assegnazione delle frequenze in Banda 3.6-3.8 Ghz

 

 

 

79-sexies-

79-septies

 

Attuazione Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora

 

10-bis

80-82

80-82

 

Trattamento fiscale somme derivanti da procedure di risoluzione bancaria

 

 

 

82-bis - 82-ter

 

Contributi diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale

 

 

 

82-quater - 82-octies

 

Risorse per la proroga della convenzione con Radio radicale

 

 

 

82-novies

 

Proroga esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato

11

11

83-86

83-86

 

Regime fiscale di somme, valori e servizi in favore dei lavoratori dipendenti

12

12

87-95

87, 88-95

 

Computo congedo di maternità per i premi di produttività

 

 

 

87-bis

 

Misure per favorire l’efficacia e la sostenibilità della strategia di valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

13, co. 1-3

13, co. 1-3

96-98

96-98

 

Fondo per le aziende sequestrate e confiscate

13, co. 4-7

13, co. 4-7

99-102

99-102

 

Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti

 

13-bis

103-106

103-106

 

Aliquota contributiva lavoratori autonomi

14, co. 1

14, co. 1

107

107

 

Fondo per lavoratori autonomi e articolazione flessibile lavoro subordinato

14, co. 2

14, co. 2

108

108

 

Congedo di paternità

 

14-bis

109

109

 

Piano straordinario per la chiamata di professori universitari ordinari

 

 

 

109-bis

 

Chiamate dirette nelle università e reclutamento straordinario di docenti universitari

15

15, co. 1-6

110-115

110-115

 

Fondo per la formazione in scienze religiose

 

 

 

115-bis- 115-ter

 

Proroga di termini per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico in provincia di Palermo. Contratti di lavoro a tempo determinato

 

15, co. 6-bis

116

116

 

Assunzioni e dotazioni organiche dei dirigenti pubblici

16, co. 1-6

16, co. 1-5 e 6

117-121, 123

117, 118-119, 123

 

Reclutamento dirigenti scolastici

 

 

 

117-bis-
117-ter

 

Limitazione dei comandi di personale scolastico

 

16, co. 5-bis

122

122

 

Dotazioni organiche del Ministero dell’interno

 

 

 

123-bis

 

Vincoli finanziari per la contrattazione integrativa degli enti territoriali

16, co. 7

16, co. 7

124

124

 

Turn over nella P.A.. Personale istituti enti di ricerca

16, co. 8-9

16, co. 8-9

125-126

125-126

 

Assunzioni di personale degli enti locali

 

 

 

126-bis

 

Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

 

 

 

126-ter-
126-sexies

 

Mobilità e ricollocazione nella P.A.

 

 

 

126-septies

 

Compensi dei dipendenti nominati nei CDA società partecipate

16, co. 10

16, co. 10

127

127

 

Trattamento accessorio nella P.A.

16, co. 11

16, co. 11

128

128

 

Finanziamento Parchi nazionali

 

co. 11-bis

129

129-
129-bis

 

Modifiche alla normativa su ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (c.d. attività upstream)

 

 

 

129-ter-
129-sexies

 

Riduzione spese uffici di diretta collaborazione dei Ministri

16, co. 12

16, co. 12

130

130

 

Concorso carriera diplomatica

16, co. 13

16, co. 13

131

131

 

Assunzioni di magistrati

16, co. 14

16, co. 14

132

132

 

Finanziamento collegi universitari

 

 

 

132-bis

 

Accesso dei giovani alla ricerca nelle università

17, co. 1-4

17, co. 1-2, 2-bis-ter, 3-4

133-137

133-137

 

Stanziamento per la formazione specialistica dei medici

17, co. 5

17, co. 5

138

138

 

Contributi previdenziali per studenti universitari

 

 

 

138-bis

 

Risorse per il diritto allo studio universitario

 

17, co. 5-septies

139

139

 

Borse di studio figli delle vittime del terrorismo

 

 

 

139-bis

 

Finanziamento scuole paritarie

 

17, co. 5-bis

140

140

 

Personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali

 

 

 

140-bis

 

Fondo acquisto libri di testo

 

17, co. 5-ter

141

141

 

Disposizioni in materia di rientro di lavoratori dall’estero

 

17, co. 5-quater

142

142

 

Misure per la ricerca scientifica e tecnologica

 

17, co. 5-quinquies

143

143

 

Fondo ordinario università

 

17, co. 5-octies

144

144

 

Istituto industrie artistiche di Pescara

 

 

 

144-bis

 

Soggetti salvaguardati dall’incremento dei requisiti pensionistici

18

18

145-154

145, 146-154

 

Decorrenza trattamento pensionistico personale comparto scuola e AFAM

 

 

 

145-bis

 

Trattamento previdenziale lavoratori esposti all'amianto

 

 

 

154-bis-
154-septies

 

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

 

 

 

154-octies

 

Disposizioni in materia di adeguamento delle pensioni e di ammortizzatori sociali. Opzione donna

19

19, co. 1, 1-bis, 2-6

155-161

155-156, 157, 158-

161, 161-ter-161-quater; 164-bis; 165-bis- 165-quater

 

Cure parentali per lav. autonome

 

 

 

156-bis

 

Contratti di solidarietà espansivi

 

 

 

157-bis

 

Prestazioni assistenziali agli eredi dei malati di mesotelioma da amianto

 

 

 

161-bis

 

Pensioni poligrafici in CIG

 

 

 

161-quinquies -
161-septies

 

Esclusione penalizzazione trattamenti pensionistici anticipati

 

 

 

161-octies -
161-decies

 

Invalidità

 

19, co. 6-bis e 6-ter

162-163

162-163

 

Danno biologico

 

 

 

163-bis

 

Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga

20, co. 1

20, co. 1 e 1-bis

164-165

164-165

 

Trattamenti di integrazione salariale

 

 

 

165-bis–165-ter

 

Contributo società Italia Lavoro Spa

20, co. 2

20, co. 2

166

166

 

Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale

 

20-bis

167-171

167-171

 

Garante nazionale dei detenuti

 

 

 

171-bis

 

Art Bonus

21, co. 1-2

21, co. 1-2

172-173

172-173

 

Credito di imposta riqualificazione alberghi

 

 

 

173-bis

 

Risorse per interventi relativi a beni culturali e paesaggistici

21, co. 3

21, co. 3

174

174

 

Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore della cultura

 

 

 

174-bis – 174-sexies

 

Organizzazione MIBACT

 

 

 

174-septies

 

Assunzioni presso il MIBACT

21, co. 4-6

21, co. 4-6

175-177

175-177

 

Credito di imposta a favore del cinema

21, co. 7-9

21, co. 7-9

178-180

178-179, 180

 

Disposizioni per favorire la creatività dei giovani autori

 

 

 

179-bis

 

Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali”

21, co. 10

21, co. 10

181

181

 

Risorse per investimenti nel settore della cultura

 

 

 

181-bis e 181-ter

 

Ricostruzione o riparazione delle chiese e degli edifici religiosi

 

21, co. 10-bis

182

182

 

Finanziamento del Gran Premio d’Italia di Formula 1

 

21, co. 10-ter

183

183

 

Finanziamento Scuola per l’Europa di Parma

 

21, co. 10-quater-10-sexies

184-186

184-186

 

Interventi per il turismo e gli istituti culturali




22

22, co. 1-6

187-192

187, 188, 189-192

 

Risorse per Matera

 

 

 

187-bis e 187-ter

 

Contratti di turismo organizzato

 

 

 

187-quater

 

Istituti di tutela cultura istriano dalmata

 

 

 

188-bis

 

Disposizioni per le fondazioni lirico-sinfoniche

 

 

 

192-bis - 192-quater

 

Risorse per le accademie non statali di belle arti

 

 

 

192-quinquies

 

Festival cori e bande

 

 

 

192-sexies

 

Contributo straordinario alla fondazione EBRI (European Brain Research Institute

 

 

 

192-septies

 

Rimodulazione risorse per iniziative a favore della minoranza slovena

 

 

 

192-octies

 

Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale esuli italiani dall'Istria, nonché a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia

 

 

 

192-novies

 

Siti di importanza comunitaria

 

22, co. 6-ter

193

193

 

Riqualificazione coste Barletta Andria Trani

 

 

 

193-bis

 

Imprese della filiera nautica – marina resort

 

22, co. 6-bis

194

194

 

Tassa sulle unità da diporto

 

 

 

194-bis

 

Riduzione tassa ancoraggio transhipment

 

 

 

194-ter

 

Rimborsi IVA a cittadini extra UE

 

 

 

194-quater

 

Finanziamento Istituti superiori di studi musicali

 

22, co. 6-quater

195

195

 

Promozione del made in Italy e attrazione degli investimenti in Italia

23, co. 1

23, co. 1

196

196

 

Sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo

 

 

 

196-bis

 

Piano di sviluppo piccoli satelliti e finanziamento Istituto nazionale fisica nucleare

 

 

 

196-ter e 196-quater

 

Riduzione Fondo ordinario per gli enti di ricerca

 

 

 

196-quinquies

 

Finanziamento a favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo


23, co. 2


23, co. 2

197

197

 

Società Benefit

 

23, co. 2-ter-2-undecies

198-206

198-206

 

Stanziamento a beneficio degli italiani nel mondo. Società Dante Alighieri e accademia lincei. Scuole italiane paritarie all'estero

 

23, co. 2-bis

207

207

 

Lotta alla povertà

24, co. 1-5

24, co. 1-5

208-212

208-212

 

Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile

24, co. 6-9

24, co. 6-9

213-216

213-216

 

Eliminazione della preventiva comunicazione per erogazioni liberali di derrate alimentari

24, co. 10

24, co. 10

217

217

 

Associazione italiana Croce Rossa

 

 

 

217-bis e 217-ter

 

Fondo per il sostegno alle persone con disabilità grave


25, co. 1


25, co. 1

218

218

 

Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico

 

 

 

218-bis

218-ter

 

Finanziamento Ente nazionale protezione e assistenza sordi

 

25, co. 1-bis

219

219

 

Contributo a Eurispes

 

 

 

219-bis

 

Fondo per le non autosufficienze


25, co. 2

25, co. 2

220

220

 

Persone con disabilità grave

 

 

 

220-bis

 

Attività sportive per soggetti disabili

 

25, co. 2-bis e ter

221-222

221-222

 

Destinazione di quota del FSN alla cura di malattie rare

 

25, co. 2-quater

223

223 e 223-bis

 

Adozioni internazionali

25, co. 3-5

25, co. 3-5

224-226

224-226

 

Fondo a tutela del coniuge in stato di bisogno

 

 

 

226-bis a 226-quater

 

Piano nazionale contro la tratta di esseri umani

 

 

 

226-quinquies

 

Contributo Associazione Nazionale Privi della Vista

 

25, co. 5-bis

227

227

 

Istituto nazionale di genetica molecolare

 

 

 

227-bis

 

Contributi per biblioteche per ciechi o ipovedenti

 

25, co. 5-ter-5-quater

228-229

228-229

 

Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione pubblica e privata connesse agli stati di emergenza


26

26, co. 1-7

230-236

230-236

 

Ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti

 

 

 

236-bis - 236-quater

 

Misure per il completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo

 

26, co. 7-bis–7-septies

237-242

237-242

 

Misure per il completamento della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto

 

26, co. 7-octies –7-decies

243-245

243-245

 

Finanziamenti ai territori colpiti dal sisma in Lombardia, Veneto e Emilia del maggio 2012 e istituzione di Zone franche in alcuni comuni della Lombardia

 

 

 

245-bis–245-quaterdecies

 

Riapertura di termini per imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi eccezionali

 

 

 

245-quinquiesdecies-245-sexiesdecies

 

Pagamento rate mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti

 

 

 

245-septiesdecies

 

Minori riduzioni del Fondo di solidarietà per i comuni colpiti dal sisma

 

 

 

245-duodevicies

 

Risarcimento ai familiari delle vittime di Sarno 1998

 

 

 

245-undevicies – 245-vicies sexies

 

Rinnovi contrattuali

27, co. 1-4

27, co. 1-4

246-249

246-247, 248-249

 

Comitati di settore nella P.A.

 

 

 

247-bis

 

Parco nazionale dello Stelvio

 

27, co. 4-bis

250

250

 

Proroga dell’impiego del personale militare appartenente alle Forze armate (Strade sicure)

27, co. 5-6

27, co. 5-6

251-252

251-252

 

Personale di polizia assegnato a operazioni di sicurezza e controllo del territorio

 

 

 

252-bis

 

Fondo per interventi nei territori della terra dei fuochi

27, co. 7

27, co. 7

253

253

 

Bonifica e messa in sicurezza dei SIN

 

 

 

253-bis

 

Centro Euro Mediterraneo per i cambiamenti climatici

 

 

 

253-ter

 

Servizi antincendio negli aeroporti (profili tributari)

 

 

 

253-quater

 

Federazioni sportive nazionali

27, co. 8

27, co. 8

254

254

 

Club Alpino Italiano

 

 

 

254-bis

 

Fondo per i collegi arbitrali internazionali

27, co. 9

27, co. 9

255

255

 

Autorizzazione di spesa per la celebrazione di anniversari

27, co. 10

27, co. 10

256

256

 

Contributi istituti culturali

 

27, co. 10-quater

257

257

 

Sospensione procedimenti canoni demaniali marittimi

 

 

 

257-bis

 

Collegamenti marittimi di competenza della Regione Sardegna

 

27, co. 10-sexies

258

258

 

Finanziamento collegamenti aerei con la Sicilia

 

 

 

258-bis

 

Attività dell’Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006

 

27, co. 10-quinquies

259

259

 

Proroga contabilità speciale alluvione Veneto 2010

 

 

 

259-bis

 

Rifinanziamento fondo per la produzione bieticolo-saccarifera

 

27, co. 10-bis

260

260

 

Proroga programma Pesca e Acquacoltura

 

 

 

260-bis

 

Reparti operativi della Marina Militare

 

27, co. 10-ter

261

261

 

Rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti"

 

 

 

261-bis

 

Marina Militare di Taranto strutture di pulizia

 

 

 

261-ter

 

Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata

28

28, co. 1-6 e co.7-16

262-267 e 269-278

262-267 e 269-278

 

 

 

 

 

 

 

Contributi dei comuni alla locazione Caserme forze dell’ordine

 

28, co. 6-bis

268

268

 

Riequilibrio dei contratti pubblici di servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore

 

 

 

278-bis

 

Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia di informatica nelle pubbliche amministrazioni



29

29

279-288

279-288 (soppresso)

 

Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale

30, co. 1-16

30, co. 1-16

289-304

289-304

 

Finanziamento delle attività di monitoraggio e verifica dei piani di rientro regionali

 

 

 

304-bis

 

Monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario nonché procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità

 

 

 

304-ter a 304-decies

 

Aziende sanitarie uniche (ASU)

30, co. 17-18

30, co. 17-18

305-306

305-306

 

Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale

31

31

307-311

307-311

 

Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria

32, co. 1-13

32, co. 1-13

312-324

312-324

Assistenza e cure termali

 

 

 

324-bis e 324-ter

Livello di finanziamento del SSN

32, co. 14

32, co. 14

325

325

 

Farmaci innovativi

 

32, co. 14-bis-14-ter

326-327

326-327

 

Revisione dell’uso dei medicinali

 

32-bis

328-330

328-330

 

Acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale

 

 

 

330-bis - 330-septies

 

Fondo per il progetto genomi Italia

 

32-ter

331-332

331-332

 

Assegnazione risorse al Centro nazionale trapianti

 

 

 

332-bis

 

Assegnazione risorse per attività di coordinamento della rete trasfusionale

 

 

 

332-ter

 

Assegnazione risorse per assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS)

 

 

 

332-quater

 

Gaslini

 

 

 

332-quinquies

 

Indennizzi danneggiati trasfusioni

 

 

 

332-sexies

 

Riduzioni delle dotazioni di bilancio dei Ministeri

33, co. 1

33, co. 1

333

333

 

Riduzione di stanziamenti per la Presidenza del Consiglio

33, co. 2

33, co. 2

334

334

 

Soppressione dell’Unità tecnica finanza di progetto

 

 

 

334-bis

 

Personale impiegato nelle attività di protezione civile

 

 

 

334-ter

 

Riduzione risorse CAAF

33, co. 3

33, co. 3

335

335

 

Riduzione dello stanziamento dell’8 per mille IRPEF di pertinenza statale

33, co. 4

33, co. 4

336

336

 

Abolizione rimborso regioni oneri carburante a prezzi ridotti nelle zone di confine

33, co. 5

33, co. 5

337

337

 

Compartecipazione all'IVA regioni confine

 

 

 

337-bis

 

Cessazione di indennizzi di usura delle strade per le Regioni a statuto speciale

33, co. 6

33, co. 6

338

338

 

Accertamento violazioni Codice della Strada

 

 

 

338-bis

 

Risorse destinate agli enti locali siciliani per l'accoglienza dei migranti

 

33, co. 6-bis

339

339

 

Proroga adempimenti tributari Lampedusa

 

 

 

339-bis

 

Personale del Ministero dell'interno (Lavoro straordinario)

 

 

 

339-ter

 

Fondo per la riduzione della pressione fiscale

33, co. 7

 

340

340

 

Limite di spesa per il due per mille ai partiti politici

33, co. 8

 

341

341

 

Zone franche urbane

33, co. 9-10

 

342-343

342-343

 

Norme sul finanziamento statale degli istituti di patronato e di assistenza sociale

33, co. 11

 

344

344-344-bis

 

Scioglimento e commissariamento istituti di patronato

 

 

 

344-ter

 

Riduzione delle spese di funzionamento degli enti pubblici previdenziali

33, co. 12

 

345

345

 

Riduzioni e altre previsioni, relative al Ministero della giustizia

33, co. 13-17

 

346-352

346-347, 348-352

 

Indennità di trasferta ai magistrati DNA

 

 

 

347-bis e 347-ter

 

Credito d'imposta spese di negoziazione assistita

 

 

 

352-bis

 

Riduzione dei contributi a organismi internazionali

33, co. 18

 

353

353

 

Gruppo Pompidou

 

 

 

353-bis

 

Incremento della tariffa consolare

33, co. 19-20

 

354-355

354, 355

 

Rappresentanze diplomatiche e consolari

 

 

 

354-bis

 

Destinazione entrate dismissioni immobiliari del MAECI

33, co. 21

 

356

356

 

Risparmi di spesa per il personale docente delle scuole italiane all’estero

33, co. 22

 

357

357

 

Acquisizione all’erario di risorse per supplenze brevi non utilizzate dalle scuole

33, co. 23

 

358

358

 

Acquisizione all’erario di risorse ex IRRE

33, co. 24

 

359

359

 

Acquisizione all’entrata del bilancio di risorse per l’edilizia universitaria

33, co. 25-27

 

360-362

360-362

 

Trasporto regionale marittimo nelle regioni Campania e Lazio

33, co. 28

 

363

363

 

Sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

33, co. 29

 

364

364

 

Contratto di lavoro del trasporto pubblico locale

33, co. 30

 

365

365

 

Soppressione di contributi a imprese armatoriali

33, co. 31

 

366

366

 

Dismissione immobili difesa

33, co. 32

 

367

367

 

Divieto acquisto autovetture per la PA

 

 

 

367-bis

 

IVA super-ridotta pubblicazioni

33, co. 33

 

368

368

 

Fondo per interventi strutturali di politica economica

33, co. 34

 

369

369

 

Rifinanziamento Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione

 

33, co. 34-bis

370

370

 

Progettazione di ciclovie turistiche, ciclostazioni ed interventi per la ciclabilità cittadina

33, co. 35-36

 

371-372

371-372

 

Fondo sviluppo attività innovative

 

 

 

371-bis -371-quater

 

Disposizioni in materia di autotrasporto, trasporto intermodale e trasporto ferroviario

 

 

 

372-bis a 372-duodecies

 

Accordi tra ANAS e regioni per la gestione di strade escluse dalla rete stradale nazionale

 

 

 

372-terdecies

 

Riorganizzazione Scuola nazionale dell’amministrazione - SNA

33, co. 37

 

373

373

 

Struttura didattico residenziale del Ministero dell'interno

 

33, co. 37-bis

374

374

 

Incorporazione della Società Istituto Sviluppo Agroalimentare S.p.A.- Isa- e della Società Gestione Fondi per l’Agroalimentare S.r.L.- SGFA- nell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare- ISMEA

33, co. 38-43

 

375-380

375-380

 

Piano sviluppo sistema informatico delle produzioni agricole

 

 

 

380-bis
380-quater

 

FORMEZ PA




33, co. 44

 

381

381

 

(Osservatorio per i servizi pubblici locali)

33, co. 45
Stralciato

 

 

 

 

Trasformazione della Cassa conguaglio

33, co. 46

 

382

382

 

Concessionari di grandi derivazioni idroelettriche

 

 

 

382-bis

 

Limiti ai compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico

33, co. 47-51

 

383-387

383-387

 

Continuità dei lavori per la linea ferroviaria Torino-Lione

 

 

 

387-bis

 

Contratto di Programma con l’ENAV

 

 

 

387-ter

 

Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome

34

 

388-392

388-392

 

Ulteriori disposizioni per regioni e province autonome

 

 

 

392-bis 392-octies

 

Regole di contabilità per Regioni per anticipazioni di liquidità

 

34-bis, co. 1-10

393-402

393-402

 

Interventi in materia di spesa farmaceutica

 

34-bis, co. 11-12

403-404

403-404

 

Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese esercenti attività sanitaria per il SSN

 

34-bis, co. 13

405

405

 

Abrogazione del decreto legge n. 179 del 2015 

 

34-bis, co. 14

406

406

 

Trasporto pubblico locale nella Regione Campania

 

 

 

406-bis

 

Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali

35

 

407-412, 415-429

407-412, 415-429

 

Piano di riequilibrio pluriennale

 

 

 

412-bis -412-ter

 

Spese degli enti locali per bonifiche ambientali conseguenti ad attività minerarie

 

 

 

412-quater

 

Scuole innovative INAIL

 

35, co. 6-bis

413-414

413-414

 

Esclusioni dai saldi per le Regioni

 

 

 

429-bis e 429-ter

 

Disposizioni in materia di enti locali

 

 

 

429-quater-429-sexies

 

Aumenti di capitale

 

 

 

429-septies

 

Risorse per comuni Venezia, Chioggia e Cavallino

 

 

 

429-octies

 

Assoggettamento al regime di Tesoreria Unica delle Autorità amministrative indipendenti

36

 

430-434

430-434

 

Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle Università e degli Enti di ricerca

37

 

435-437

435-437

 

Spese sostenute da Roma Capitale per il Museo della Shoa

 

37, co. 3-bis

438

438

 

Commissario per il piano di rientro di Roma Capitale

 

 

 

438-bis - 438-quater

 

Contributo alle Province e Città metropolitane

38, co. 1

 

439

439

 

Gestione contabile e finanziaria delle province e delle città metropolitane

 

 

 

439-bis – 439- novies

 

Fondo nazionale della montagna

 

 

 

439-octies

 

Contributo a Campione d’Italia

 

 

 

439-decies

 

Personale delle Province

38, co. 2-10

 

440-448

440-448

 

Riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria

 

 

 

447-bis

 

Trasferimento partecipazioni azionarie società connesse a Expo

 

 

 

448-bis

 

Stabilizzazione di personale regionale

 

 

 

448-ter

 

Disposizioni in tema di ragionevole durata del processo

39

39, co. 1-3

449-451

449-451

 

Compensazione fiscale per gli avvocati

 

 

 

449-bis-
449-quater

 

Disposizioni in materia di spese di giustizia

 

 

 

451-bis a 451-sexies

 

Esecuzione sentenze Corte di Giustizia UE

 

 

 

451-septies

 

Recupero accise

 

39, co. 3-bis

452

452

 

Percorso tutela vittime di violenza

 

 

 

452-bis
 452-ter

 

Norme per l’accelerazione degli interventi cofinanziati

40, co. 1-12

 

453-464

453-464

 

Completamento interventi cofinanziati 2007-2013

40, co. 13

 

465

465

 

Sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici e norme sul funzionamento del CIPE

 

 

 

465-bis
465-ter

 

(Interventi alluvioni)

 

39, co. 13-bis

stralciato

 

 

Approvazione di variante urbanistica o espletamento di procedure VAS o VIA nell’ambito della programmazione del FSC

 

39, co. 13-ter–13-quinquies

466-468

466-468

 

Fondo per il recepimento della normativa europea

40, co. 14

 

469

469

 

Interventi a favore dello sviluppo delle aree interne del paese

 

 

 

469-bis e 469-ter

 

Sentenze della Corte di giustizia UE: oneri finanziari e poteri di rivalsa

40, co. 15

 

470

470

 

Sentenze della Corte di Giustizia UE: poteri sostitutivi

40, co. 16

 

471

471

 

Attività di bonifica e messa in sicurezza SIN "Bussi sul Tirino"

 

 

 

471-bis

 

Assunzioni personale Min Ambiente

 

 

 

471-ter
471-quinquies

 

Risorse proprie bilancio UE

40, co. 17

 

472

472

 

Adeguamento per via regolamentare di atti dell'Unione europea

 

39, co. 17-ter

473

473

 

Equiparazione liberi professionisti alle PMI per l’accesso ai fondi europei

 

39, co. 17-bis

474

474

 

Investimenti europei e Istituto nazionale di promozione

41

 

475-482

475-482-bis

 

Fondo di garanzia infrastrutture TERNA

 

41-bis

483-488

483-488

 

Disposizioni per il finanziamento investimenti ambientali e tecnologici

42, co. 1

 

489

489

 

Riassegnazione di somme non impegnate derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas serra

 

 

 

489-bis

 

Fondo discariche abusive

 

 

 

489-ter

 

Criteri per l’accesso al Fondo di garanzia per le PMI per le imprese fornitrici

 

42, co. 1-bis

490

490

 

Programmi di amministrazione straordinaria

42, co. 2

 

491

491

 

Riproducono il contenuto del decreto-legge n. 183 del 2015: risoluzione della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa

 

 

 

491-bis - 491-quaterdecies

 

Fondo di solidarietà in favore degli investitori

 

 

 

491-quinquiesdecies
491-vicies semel

 

Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole, nonché rinnovo parco autobus

43, co. 1-4

 

492-495

492-495

 

Rinnovo parco autobus e commissariamento dell’azienda Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici

43, co. 5

 

496

496 e 496-bis

 

Disciplina e risorse del contratto di programma ANAS. Interventi straordinari

 

 

 

496-ter - 496-decies

 

Garanzie pubbliche

44

 

497-499

497-499-bis

 

Fondo di risoluzione unico

 

 

 

499-ter – 499-octies

 

Incentivi alle imprese delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna

 

 

 

499-novies – 499-decies

 

Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei beni di impresa

45

 

500-510

500-510

 

Circolazione del contante

46

 

511-514

511-514

 

Pagamenti elettronici

 

 

 

512-bis
512-ter

 

Emolumenti delle PPAA superiori a 1000 euro

 

 

 

514-bis

 

Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo e coperture

47, co. 1-10

 

515-523

515-523

 

Agevolazioni piccola proprietà contadina

 

 

 

515-bis
515-ter

 

Compensazione IVA sulle carni

 

 

 

516

 

Esenzione accisa produzione energia elettrica da fonti rinnovabili per le imprese

 

 

 

518-bis

 

(IVA sul pellet)

47, co. 11

 

soppresso

 

 

Esenzione imposte per atti relative a controversie sui masi chiusi

 

 

 

523-bis

 

Disposizioni in materia di giochi

48

 

524-535

524-
535

 

Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata

49

 

536-542

536-542-bis

 

Clausola di salvaguardia relativa alla voluntary disclosure

50

 

543-544

543-544

 

Istituzione di una aliquota IVA al 5 per cento

 

50-bis

545-547

545-547

 

Contrasto evasione fiscale nel settore degli autoveicoli

 

50-ter

548

548

 

Risorse per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico

 

 

 

548-bis a 548-septies.1

 

Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie

 

 

 

548-octies -
548-duodecies

 

Card per acquisti culturali per i giovani

 

 

 

548-terdecies -
548-quaterdecies

 

Esclusione della Fondazione MAXXI dal contenimento delle spese

 

 

 

548-quaterdecies.1

 

Credito d’imposta per sistemi di videosorveglianza

 

 

 

548-quinquiesdecies

 

Contributo all’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe

 

 

 

548-sexiesdecies

 

Credito d’imposta strumenti musicali

 

 

 

548-septiesdecies

 

Due per mille per associazioni culturali

 

 

 

548-duodevicies

 

Assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza

 

 

 

548-undevicies

 

Trattamento fiscale contributi volontari ai consorzi obbligatori

 

 

 

548-vicies–548-vicies bis

 

Assunzioni Agenzia Dogane e Monopoli

 

 

 

548-vicies ter

 

Contributo CONI per Olimpiadi a Roma

 

 

 

548-vicies quater

 

Clausola di salvaguardia Regioni statuto speciale

 

50-quater

549

549

 

Tabelle A e B

51, co. 1

 

550

550

 

Tabella C

51, co. 2

 

551

551

 

Tabella E (Vedi tabella che segue)

51, co. 3 e 5

Nuova Voce

552 e 554

552 e 554

 

Tabella D

51, co. 4

 

553

553

 

Copertura finanziaria della legge di stabilità

51, co. 6

 

555

555

 

Entrata in vigore

52

 

556

556

 

 

 

 


Emendamenti al disegno di legge di stabilità 2015 (A.C. 3444-A)
approvati dalla V Commissione Bilancio

 

 

 


Articolo 1, comma 1 - Modifica dei saldi differenziali per interventi in materia di sicurezza e cultura

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

1.1

Governo

 

14.12

Modifica l’allegato n.1 del comma 1, modificando per l’anno 2016 i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato previsti nel comma 1 , allegato n. 1, del disegno di legge di stabilità, aumentandoli entrambi per l’importo di 3.400 milioni di euro. Conseguentemente, il saldo netto da finanziare passa da -32.000 a -35.400 milioni ed il ricorso al mercato sale da 275.000 a 278.400 milioni.

Il peggioramento dei risultati differenziali espressi dai due saldi deriva da quanto dichiarato dal governo nel corso della seduta del 13 dicembre, contestualmente alla proposta emendativa in esame, con la quale il Governo dichiara di volersi avvalere da subito degli ulteriori margini finanziari prefigurati nella Relazione al Parlamento inviata alle Camere unitamente alla Nota di aggiornamento al DEF 2015 ed approvata con risoluzione di ciascuna Camera l’8 ottobre scorso. In tale Relazione, si rammenta, si rappresentava l’intenzione da parte del Governo di includere nei saldi anche le spese connesse al fenomeno dell’immigrazione, per un importo equivalente a 0,2 punti di Pil, conseguendone un innalzamento dell’indebitamento netto 2016 dal livello del 2,2 per cento del Pil a quello del 2,4 per cento.

In riferimento alle nuove risorse che si rendono in tal modo utilizzabili, l’emendamento dispone una serie di interventi modificativi o aggiuntivi rispetto ad altre disposizioni del disegno di legge, con effetti complessivi di maggiore spesa nel 2016 sul saldo netto da finanziare pari a circa 2.600 milioni e pari a circa 3.100 milioni sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

Tali interventi sono rintracciabili nei commi successivi, con riferimento all’emendamento 1.1 Governo.


Articolo 1, comma 3-bis – Albo dei dottori commercialisti

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

2.6

Di Gioia

Misto

10.12

Aggiunge il comma 3-bis che dispone l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, degli esperti contabili iscritti alla Sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la libera professione con carattere di continuità.

Si ricorda che per l’iscrizione alla richiamata Sezione B è necessario il possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale o nella classe delle lauree in scienze economiche e il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.

 


 

Articolo 1, comma 6-bis – Reddito atleti professionisti

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

3.46

Relatori

 

14.12

Aggiunge il comma 6-bis volto escludere dal reddito da lavoro dipendente - per gli atleti professionisti – una quota del costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti medesimi.

 


 

Articolo 1, comma 7Dipendenti dell’amministrazione economico-finanziaria

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

50-ter.5 NF

Nicoletti

PD

15.12

Modifica il comma 7, estendendo il riconoscimento economico e funzionale ai dipendenti dell’amministrazione economico-finanziaria (incluse le agenzie fiscali) ai quali sono state affidate le mansioni della terza area anche a coloro i quali sono stati assunti all’esito di concorsi banditi in applicazione del CCNL di comparto del quadriennio 2002-2005 (oltre al quadriennio 1998-2001).


 

Articolo 1, commi 4–24 – Esenzione per l’abitazione principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

*4.119 NF

*4.110 NF

Librandi

Sammarco

SCPI

AP

15.12

Modifica il comma 8, al fine di introdurre una riduzione del cinquanta per cento della base imponibile IMU (in luogo dell’esenzione introdotta dal Senato) per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori. Il beneficio si applica purché il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia, e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è sito l’immobile concesso in comodato. Al contempo si estende detto beneficio anche al caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (non di lusso).

Conseguentemente, si modifica il comma 15 aumentando la dotazione del fondo di solidarietà comunale da 3.746,75 a 3.767,45 milioni di euro per il 2016.

Modifica il comma 16, innalzando da 85.478 a 85.978 milioni di euro le somme corrispondenti al minore accantonamento, necessario alla compensazione del gettito IMU e TASI derivante dalle agevolazioni sulle imposte immobiliari contenute nel provvedimento in esame, in favore dei comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale.

Modifica il comma 369, riducendo il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di 21.2 milioni di euro a decorrere dal 2016.

4.132

Fragomeli

PD

7.12

Aggiunge il comma 23-bis con il quale è prorogata per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE). E’ inoltre differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard. A tal fine sono modificati i commi 652 e 653 della legge di stabilità per il 2014 (articolo 1 della legge n. 147 del 2013).

4.258

Governo

 

12.12 pom.

Sostituisce i commi 23 e 24.

Con le modifiche al comma 23 si sospende, per l’anno 2016, l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, in luogo di vietare la deliberazione di tali aumenti. Si chiarisce inoltre che detti aumenti sono rapportati ai livelli di aliquote applicabili per l’esercizio 2015 (anziché essere comparati ai livelli di aliquote deliberate, entro la data del 30 luglio 2015, per l'esercizio 2015).

In tal modo, la sospensione degli aumenti di aliquote riguarda anche gli enti che hanno già deliberato in tal senso all’entrata in vigore della legge di stabilità in esame.

Il novellato comma 24 mantiene ferma la possibilità per i comuni, per il 2016, di maggiorare dello 0,8 per mille l’aliquota TASI per gli immobili non esentati. Con le modifiche in esame si elimina la condizione, prevista nell’originario comma 24, secondo la quale tale aumento doveva essere stato deliberato, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015 e nel rispetto dei vincoli posti dalla legge di stabilità 2014.

Viene richiesta tuttavia una espressa delibera del Consiglio comunale.

Per effetto delle modifiche in commento, inoltre, viene espunta la disposizione che, con riferimento al 2015, manteneva come valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, ove fossero state espletate le procedure di pubblicazione previste dalla legge.

 


 

Articolo 1, comma 15 – Finanziamento delle unioni e fusioni di comuni e dei comuni a ristoro gettito TASI

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

4.9 NF

Fanucci

PD

10.12

Modifica il comma 15 inserendo la lettera a-bis), la quale è volta a rendere permanente la destinazione di quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà in favore delle unioni e delle fusioni di comuni, già prevista per il triennio 2014-2016 nell’importo complessivo di 60 milioni. In particolare, anche per gli esercizi successivi al 2016, la norma dispone la destinazione di 30 milioni di euro ad incremento del contributo spettante alle unioni di comuni (previsto ai sensi dell'art. 53, co. 10, della legge n. 388/2000) e di 30 milioni di euro ai comuni istituiti a seguito di fusione, ai sensi dell'articolo 20 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (cd. decreto spending review). A tal fine è modificata la lettera a) del comma 381-ter, della legge n. 147/2012, che reca la disciplina del Fondo di solidarietà comunale.

Aggiunge il comma 15-bis, con il quale viene aumentato il contributo straordinario attualmente previsto dall’articolo 20 del D.L. n. 95 del 2012 per i comuni che danno luogo alla fusione. Attualmente, la disposizione riconosce a tali comuni un contributo commisurato al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti in misura comunque non superiore a 1,5 milioni di euro. L’emendamento aggiunge un comma 1-bis nel quale si dispone che a decorrere dal 2016 il contributo in questione sia commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali del 2010 (in luogo dell’attuale 20), innalzando inoltre a 2 milioni il sopradetto limite di 1,5 milioni. La modifica rinvia inoltre ad un DM Interno le modalità di riparto del contributo, stabilendo poi alcuni specifici criteri di riparto nei casi in cui il fabbisogno ecceda – ovvero in cui risulti inferiore – alle disponibilità finanziarie.

4.101 NF

Guidesi

LNA

14.12

Modifica il comma 15 lettera e), introducendo la previsione che assicura un accantonamento di 80 milioni di euro a decorrere dal 2016 a valere sul Fondo di solidarietà comunale, da ripartire tra i comuni per i quali le risorse assegnate a titolo di Fondo di solidarietà non assicura il ristoro di un importo equivalente del gettito TASI ad aliquota di base sull’abitazione principale. Il riparto dei suddetti 80 milioni è finalizzato a garantire a ciascun comune l’equivalente del gettito ad aliquota base della TASI sull’abitazione principale.


 

Articolo 1, commi 24-bis-24-septies - Determinazione dei fabbisogni standard

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

4.257

0.4.257.1 NF

Governo

Guidesi

 

LNA

12.12 pom.

L’emendamento interviene sulla procedura per l’approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard prevista dal decreto legislativo n.216 del 2010, emanato in attuazione della legge delega n.42 del 2009 sul federalismo fiscale. A tal fine l’emendamento medesimo inserisce i commi da 24-bis a 24-septies per semplificare ed accelerare la suddetta procedura, anche disponendo la soppressione dell’attuale Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (Copaff), sostituita da un nuovo organo, la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) e, conseguentemente, modifica il comma 15, lettera d) del disegno di legge in esame.

In particolare:

§  si istituisce presso il Ministero dell’economia e delle finanze la Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) di cui al D.Lgs. n. 216/2010, senza oneri per la finanza pubblica: essa si avvale delle strutture del Ministero medesimo, ed ai suoi componenti, in numero di undici (di cui uno con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Consiglio, tre (in luogo di quattro, ai sensi del subem. 0.4.257.1) dal ministro dell’economia e finanze, uno ciascuno dai Ministri dell’interno e degli affari regionali, uno dall’ISTAT, tre dall’ANCI ed uno designato in rappresentanza delle regioni (0.4.257.1) non sono corrisposte né indennità né rimborsi spese (commi 24-bis e 24-ter);

§  stabilisce che le metodologie predisposte ai fini dell’individuazione dei fabbisogni e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard possano essere sottoposte anche separatamente alla CTFS, per esser poi inviate alle strutture competenti, vale a dire dalla Società Soluzioni per il sistema economico-Sose alla Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento delle finanze e che, conseguentemente, la nota metodologica ed il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia possano essere adottati con D.P.C.M. anche separatamente: ciò diversamente da quanto ora previsto, in cui si provvede con un unico D.P.C.M, su cui si esprimono con proprio parere sia la Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale che le Commissioni bilancio di ciascuna Camera. Si prevede inoltre che tale parere sia richiesto solo per le Note metodologiche, e non più per l’adozione dei fabbisogni standard (commi 24-quater e 24-quinquies);

§  dispone la soppressione della Copaff, disponendo contestualmente che le funzioni residue delle stessa quale segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica siano trasferiti presso la Conferenza Unificata di cui al D.Lgs. n. 281 del 1997 (presso la quale opera la Copaff medesima).

In relazione a tali modifiche, l’emendamento modifica altresì il comma 15, lettera d), n. 2, ove si dispone che per l’anno 2016, ai fini del riparto del Fondo di solidarietà comunale, saranno utilizzati i fabbisogni standard approvati entro il 31 marzo 2016 dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard ora istituita.

 


 

Articolo 1, commi 24-octies-24-vicies - Sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

4.118 NF

Sottanelli

Librandi

SCPI

SCPI

14.12

Introduce i commi da 24-octies a 24-vicies, volti a riformare il sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari mediante modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF). Si prevede l'istituzione di un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione: l'attuale Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (APF) viene trasformato nel nuovo Organismo per la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari. All’interno dell’Albo unico sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti, che assumono le seguenti denominazioni:

§  consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (attuali promotori finanziari: art. 31 TUF);

§  persone fisiche consulenti finanziari autonomi (attuali consulenti finanziari: art. 18-bis TUF);

§  società di consulenza finanziaria (attuali società di consulenza finanziaria art. 18-ter TUF);

A tale Organismo sono trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie attualmente esercitate dalla Consob sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari. Si prevede una disciplina regolamentare della Consob, emanata congiuntamente all’Organismo suddetto, per definire le modalità operative e la data di avvio sia dell'albo che della vigilanza da parte dell'organismo preposto. Resa ferma la vigente disciplina previdenziale applicabile ai promotori finanziari.

Si provvede inoltre alla revisione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. Viene rimessa alla Consob la disciplina delle modalità per assicurare l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale attraverso l'istituzione di un apposito organo i cui componenti sono da essa nominati, a partecipazione obbligatoria, in grado di assicurare la rapida, economica soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela in assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si prevede che l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari sia subordinata al versamento di una tassa sulle concessioni governative. Tale tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della norma.


 

Articolo 1, comma 24-vicies semel Termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

4.259

Relatori

 

14.12

Aggiunge il comma 24-vicies semel, con il quale, con norma interpretativa, si precisa che tale termine, ora stabilito dal DM Interno del 13 maggio 2015 al 30 luglio 2015, debba intendersi riferito al 31 luglio, in quanto ultimo giorno del mese.

 


 

Articolo 1, comma 30-bis– Detrazione dell’IVA per acquisti unità immobiliare

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

*4-quater.10 NF
*4-quater.9 NF
*4-quater.12 NF

Matarrese

Vignali

Marchi

SCPI

AP

PD

15.12

Aggiunge il comma 30-bis, il quale prevede una detrazione dall’IRPEF del 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA sull’acquisto effettuato entro il 2016 di abitazioni di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta ed è ripartita in 10 quote annuali.

Conseguentemente,

modifica il comma 369, riducendo il Fondo per interventi strutturali di politica economica di 18.4 milioni di euro per il 2017 e di 10.5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, ed è incrementato di 7,9 milioni per l’anno 2027


 

Articolo 1, commi 31-bis e 31-ter – Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

4-quinquies.4

Schullian

Misto - Min

10.12

Aggiunge i commi 31-bis e 31-ter. Il comma 31-bis, con una norma qualificata espressamente come interpretativa (ai sensi dell’articolo 1, comma 2 dello statuto del contribuente, legge n. 212 del 2000) dell’articolo 32, comma 2 del D.P.R. n. 601 del 1973, dispone l’applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata (aree produttive ed aree su insistono abitazioni economiche e popolari; si tratta delle aree previste al Titolo III della legge 22 ottobre 1971, n.865), indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.

Il comma 31-ter quantifica l'onere derivante dal comma 31-bis in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, disponendo la corrispondente riduzione del rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, previsto dal comma 369 del provvedimento in esame.


 

Articolo 1, comma 32 - Locazioni immobili uso abitativo. Patti contrari alla legge

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

4-sexies.7

Bragantini Paola

PD

14.12

Modifica il comma 32, al fine di chiarire la misura del canone di locazione dovuto dai conduttori che avevano beneficiato della rideterminazione ex lege, per mancata o parziale registrazione del contratto (ex articolo 3, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011)

Si rammenta che l’articolo 1, comma 5-ter del D.L. n. 47 del 2014 aveva prorogato l’efficacia e la validità dei contratti di locazione registrati sulla base delle norme (dichiarate costituzionalmente illegittime, con sentenza 10-14 marzo 2014, n. 50) che consentivano la rideterminazione ex lege di elementi tra cui il canone, di contratti di locazione non registrati nei termini (articolo 3, commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011).

Il comma 5-ter è stato dichiarato costituzionalmente illegittima con la sentenza della Corte Costituzionale n. 119 del 2015, con la conseguenza di riespandere la misura del canone di locazione dovuto dai soggetti per cui aveva originariamente operato la rideterminazione ex lege.

Con l’emendamento in esame si intende stabilire quale sia la misura del canone dovuto dai conduttori i quali abbiano versato, nel periodo intercorso dal 7 aprile 2011 (data di entrata in vigore del richiamato D.Lgs. n. 23 del 2011) al giorno 16 luglio 2015 (data del deposito della predetta sentenza n. 119 del 2015), il canone annuo di locazione nella misura rideterminata ex lege (triplo della rendita catastale ed adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo), a seguito dell’applicazione delle summenzionate norme sulla mancata o parziale registrazione del contratto di locazione: essi corrisponderanno un canone di locazione (ovvero un'indennità di occupazione maturata, su base annua) pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato.


 

Articolo 1, comma 32-bis – Canone agevolato per associazioni sportive dilettantistiche

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

4-sexies.6 NF

Fanucci

PD

10.12

Aggiunge il comma 32-bis, con il quale estende alle associazioni sportive dilettantistiche la possibilità di avere in concessione, ovvero in locazione a canone agevolato, beni immobili dello Stato.

A tal fine, si novella l’art. 11 del DPR n. 296/2005.

L’estensione riguarda le associazioni sportive dilettantistiche che non hanno fini di lucro (si tratta di una caratteristica già prevista in termini generali), sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva (dunque, non anche alle discipline sportive associate) e svolgono attività sportiva dilettantistica, come definita dai regolamenti degli organismi cui sono affiliate.

La disciplina delle società e associazioni sportive dilettantistiche è recata dall’art. 90 della L. 289/2002. In particolare, il co. 18 dispone che lo statuto deve espressamente prevedere, tra l’altro, l'assenza di fini di lucro. L’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, ossia l’unico soggetto che può riconoscerle a fini sportivi, è il CONI, come ha confermato l’art. 7 del D.L. 136/2004 (L. 186/2004). A tal fine, nonché allo scopo di trasmettere annualmente all’Agenzia delle entrate l'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute, il CONI ha istituito un registro telematico, soggetto a verifica annuale (delibera del Consiglio Nazionale n. 1288 dell’11 novembre 2004, successivamente modificata dalla delibera del Consiglio Nazionale n. 1394 del 19 giugno 2009). Al registro possono essere iscritte le associazioni e le società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali o a discipline sportive associate e/o a enti di promozione sportiva.

 


 

Articolo 1, commi 33-36 - Riduzioni IRES

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto


1.1

Governo

 

14.12

Viene soppressa la lettera a) del comma 33, con la quale si dispone l’abbassamento della misura dell’aliquota dell’Imposta sui redditi delle società – IRES, dal 27,5 al 24,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2016. Di conseguenza, resta fermo il solo abbassamento al 24 per cento a decorrere dal 2017.

1.1

0.1.1.121

Governo

Relatori

 

14.12

Viene soppressa la lettera a) del comma 34 che abbassa, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’aliquota della ritenuta (operata a titolo di imposta) sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo. Resta fermo l’abbassamento all’1,20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2017, a regime.

Tali soppressioni vanno ricondotte alla circostanza che, secondo quanto dispone il comma 35, per entrambe le norme (abbassamento delle aliquote IRES e ritenuta sugli utili) se ne subordina l’efficacia al riconoscimento in sede europea dell’ulteriore margine di flessibilità dello 0,2 per cento sopra richiamato, le cui risorse sono ora destinate dall’emendamento in commento ai nuovi interventi dallo stesso recati. A seguito dell’abrogazione delle due suddette norme, viene di conseguenza soppresso anche il comma 35.

Viene sostituito il comma 36 che, nell’attuale formulazione, dispone che in caso di mancato riconoscimento della riduzione delle aliquote Ires e della ritenuta sugli utili di cui ai commi 33 e 34 che precedono, le risorse non più necessarie per la copertura degli oneri derivanti da tali riduzioni confluiscono nel Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, istituito dall’articolo 1, comma 200 della legge di stabilità 2015; il medesimo comma dispone altresì che ai maggiori oneri, che derivano dalle riduzioni medesime, pari a 171,7 milioni di euro – che il subem. 0.1.1.121 precisa che sono per l’anno 2018 - si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa dei Ministeri. La nuova stesura del comma 36 recata dall’emendamento stabilisce ora un rifinanziamento di tale Fondo, per circa 632 milioni nel 2016 ed 854 nel 2017, cui segue una riduzione di poco più di 1 milione nel 2018. Viene invece confermata la riduzione dei 171,7 milioni già prevista.


 

Articolo 1, commi 37-bis-37-sexies – Addizionale IRES per gli enti creditizi e finanziari

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

5.57

Governo

 

13.12

Inserisce i commi da 37-bis a 37-sexies, che introducono una addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari.

In particolare, il comma 37-bis chiarisce che detta addizionale opera per gli istituti di credito, le società di gestione comune dei fondi di investimento mobiliare, le capogruppo di gruppi bancari, le SIM, gli intermediari finanziari, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento e le società finanziarie (di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 87 del 1992). Secondo quanto chiarito dalla relazione illustrativa, rientra nel perimetro anche la Banca d’Italia ma non le imprese di assicurazione e le eventuali capigruppo.

Il comma 37-ter chiarisce l’applicazione dell’addizionale per i soggetti che hanno optato per la tassazione di gruppo ovvero per il regime della trasparenza (in quanto controllati); detti soggetti applicano autonomamente l’addizionale e provvedono al versamento senza tener conto del reddito imputato dalla partecipata.

Ai sensi del comma 37-quater si rendono integralmente deducibili dall’IRES gli interessi passivi in favore dei soggetti destinatari della maggiorazione IRES in commento (modificando l’articolo 96, comma 5-bis del TUIR), ossia gli enti creditizi e finanziari. Il comma 37-quinquies ne dispone la deducibilità integrale anche a fini IRAP.

Il comma 37-sexies dispone l’applicazione delle norme introdotte a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

Modifica il comma 369, al fine di destinare il maggior gettito derivante dalle norme così introdotte ad incrementare il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE, che passa da 139.610 a 152.210 milioni di euro per il 2018, da 184.110 a 198.210 milioni nel 2019, da 181.510 a 195.610 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 a 2016, da 210.510 a 224.610 milioni di euro per il 2027 e da 199.100 a 213.200 milioni a decorrere dal 2028.

Si ricorda in proposito che, con la sentenza n. 10 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Robin Hood Tax (vale a dire l'addizionale all'aliquota IRES nei confronti delle società che operano nel settore petrolifero, nel settore dell'energia elettrica e nel trasporto e distribuzione del gas naturale, introdotta dall'art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge n. 112 del 2008), in quanto, tra l’altro, non ne era stato delimitato l’ambito temporale di applicazione.

 


 

Articolo 1, comma 40-bis – Deduzioni IRAP

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

*5.7 NF
*5.14 NF

Pagano
Arlotti

AP
PD

15.12

Aggiunge il comma 40-bis il quale estende la deducibilità del costo del lavoro dall’imponibile IRAP, nel limite del 70 per cento, per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

Conseguentemente

Modifica il comma 369, riducendo il Fondo per interventi strutturali di politica economica 46,8 milioni di euro per il 2017 e di 25,2 milioni annui a decorrere dal 2018.

 


 

Articolo 1, comma 41 – Detrazioni per riqualificazioni energetiche

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

6.77 NF

Borghi

PD

10.12

Modifica il comma 41 introducendo la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori, con modalità da definire con successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate.


 

Articolo 1, commi 42-undecies-42-duodecies - Incentivi alla rottamazione veicoli

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

6.111 NF

De Girolamo

FI-PDL

 

14.12

Aggiunge commi 42-undecies-42-duodecies che introducono incentivi fino ad un massimo di 8.000 euro per la sostituzione, mediante demolizione, di autocaravan di categoria “euro 0”, “euro 1” o “euro 2” con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad euro 5. L’incentivo è previsto per i veicoli acquistati dal primo gennaio al 31 dicembre 2016 ed immatricolati non oltre il 31 marzo 2017.

Per l’anno 2016 è autorizzata una spesa massima di 5 milioni di euro. Il contributo è anticipato all’acquirente mediante un corrispondente sconto sul prezzo di vendita e viene recuperato dal rivenditore mediante un credito d’imposta utilizzato in compensazione.

Le modalità attuative sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze.

Modifica il comma 369, riducendo di 5 milioni di euro per l’anno 2016 il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per gli interventi strutturali di politica economia.


 

Articolo 1, commi 42-bis-42-decies – Locazione finanziaria immobili destinati ad abitazione principale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

6.56 NF

6.57 NF

Vignali

 

 

Petrini

NCD-UDC

 

PD

14.12

Inserisce i commi da 42-bis a 42-decies, disciplinano gli aspetti civilistici e fiscali della locazione finanziaria di immobili adibiti ad uso abitativo.

In particolare, il comma 42-bis chiarisce che con il contratto di locazione finanziaria, la banca o l’intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l’immobile, su scelta e indicazione del soggetto utilizzatore, a disposizione del quale l’immobile è posto per un dato tempo e verso un corrispettivo (che deve tener conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto). Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.

Ai sensi del comma 42-ter, all'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si applica il divieto di azione revocatoria fallimentare (ai sensi dell'articolo 67, comma 3, lettera a) l.fall.).

Il comma 42-quater chiarisce le conseguenze della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore; in tal caso il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotte alcune somme. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente. Sono previsti specifici obblighi di trasparenza e pubblicità per le attività di vendita e ricollocazione del bene.

Secondo il comma 42-quinquies è possibile chiedere la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo, con proroga automatica del contratto per il corrispondente periodo; il beneficio della sospensione è subordinato a specifici eventi intervenuti successivamente alla stipula del contratto, in particolare la cessazione del rapporto di lavoro subordinato. Il comma 42-sexies disciplina le modalità di ripresa dei pagamenti al termine della sospensione. Detta sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. Si consente (comma 42-septies) all’intermediario, per il rilascio dell'immobile, di agire con il procedimento per convalida di sfratto.

I commi da 42-octies a 42-decies recano la relativa disciplina fiscale.

Il comma 42-octies rende deducibili a fini IRPEF nella misura del 19 per cento i seguenti costi, relativi al contratto di locazione finanziaria: si tratta dei canoni e dei relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, nonché del costo di acquisto dell’immobile all'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, ove le spese siano sostenute da giovani di età inferiore a 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria e non titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa La detrazione spetta alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi passivi sui mutui contratti per l’abitazione principale. Per i soggetti di età pari o superiore a 35 anni, ferme restando le altre condizioni richieste con le norme in esame, l’importo massimo detraibile a fini IRPEF è dimezzato (dunque al massimo 4.000 euro per i canoni e 10.000 euro per il costo di acquisto).

Il comma 42-novies reca le agevolazioni relative all'imposta di registro sui contratti di locazione finanziaria stipulati ai sensi delle norme in commento.

In particolare, -

§  si assoggettano ad imposta di registro in misura proporzionale anche le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto gli immobili ad uso abitativo (quindi non solo ad uso strumentale), ancorché assoggettati a IVA;

§  l’imposta si applica nella misura dell’1,5 per cento per gli atti di trasferimento, nei confronti di banche ed intermediari che esercitano attività di leasing finanziario, di abitazioni non “di lusso”, acquisite in locazione finanziaria a specifiche condizioni (ovverosia a quelle previste anche per le agevolazioni sull’acquisto della “prima casa”);

§  l’aliquota dell’imposta di registro è pari all’1,5 per cento (e non del 4 per cento come previsto per le cessioni di leasing di beni strumentali) sugli atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria relativi a immobili “non di lusso”, nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le medesime condizioni richieste per le agevolazioni (sempre ai fini delle imposte di registro) per l’acquisto della prima casa, , ancorché assoggettati a IVA. Fuori da tali condizioni, gli atti relativi a cessioni di leasing sono soggette a imposta nella misura piena del 9 per cento.

Il comma 42-decies reca le decorrenze delle disposizioni così introdotte, che hanno una applicazione temporanea dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.

Il maggior gettito derivante dalle norme in esame viene destinato ad incremento del rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE (sostituendo il comma 369 del provvedimento in esame), che passa da 134.340 a 161.640 milioni per il 2016, da 142.610 a 161.310 milioni per il 2017, da 139.610 a 155.310 milioni di euro per il 2018, da 184.110 a 196.810 milioni nel 2019, da 181.510 a 191.210 milioni il 2020, da 181.510 a 183.610 milioni nel 2021, da 181.510 a 189.310 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; da 210.510 a 218.310 milioni nel 2027, da 199.100 a 206.900 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034, da 199.100 a 219.100 milioni per ciascuno degli anni 2035 e 2036, da 199.100 a 232.400 milioni per il 2037, da 199.100 a 240.000 milioni per l’anno 2038, da 199.100 a 247.600 milioni per il 2039, da 199.100 a 255.200 milioni per il 2040, da 199.100 a 262.800 milioni per il 2041, da 199.100 a 257.100 milioni a decorrere dall’anno 2042.


 

Articolo 1, comma 43-bis – Detrazioni fiscali per l’acquisto di dispositivi multimediali per il controllo da remoto di impianti di riscaldamento, climatizzazione e produzione di acqua calda.

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

6.97 NF

Terzoni

M5S

14.12

Aggiunge il comma 43-bis volto ad estendere l’applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, pari al 65% delle spese sostenute (articolo 14 del D.L. n. 63/2013), anche per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche.

Conseguentemente,

Modifica il comma 369 riducendo il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) ivi previsto di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

 


 

Articolo 1, commi da 52-bis a 52-quaterdecies – Misure per favorire la ripresa degli investimenti nel Mezzogiorno

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

7.39


*0.7.39.21
*0.7.39.29
 0.7.39.65

Governo


Vignali
Galli
Relatori

 


AP

PD

 

10.12

Aggiunge i commi dal 52-bis al 52-quaterdecies i quali introducono un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. La misura dell’agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: 20 per cento per le piccole imprese, 15 per cento per le medie imprese, 10 per cento per le grandi imprese (comma 52-bis).

Si precisa che (sub. 0.7.39.65) per le imprese agricole attive nella produzione primaria, della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, ove acquistino beni strumentali nuovi, le agevolazioni in esame sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore.

Danno diritto al credito d’imposta gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti (comma 52-ter).

Il credito d’imposta non si applica alle imprese in difficolta finanziaria e a quelle operanti nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, del credito, della finanza e delle assicurazioni (comma 52-quater).

È individuato il limite massimo per ciascun progetto di investimento agevolabile, distinto per dimensioni aziendali: l’agevolazione è commisurata alla quota del costo complessivo degli investimenti eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta relativi alle stesse categorie di beni d’investimento della stessa struttura produttiva, esclusi gli ammortamenti dei beni oggetto dell’investimento agevolato, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, di 5 milioni per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese (comma 52-quinquies).

Il credito d’imposta non è cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi costi (comma 52-sexies).

Si prevede l’emanazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di stabilità, di un provvedimento dell’Agenzia delle entrate per definire le modalità di richiesta del credito da effettuare con “comunicazione” (sub. 0.7.39.21 e 0.7.39.29) da parte dei soggetti interessati (comma 52-septies).

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Non si applica il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro (comma 52-octies).

Sono previste delle ipotesi in cui il credito è ridotto in caso di mancato funzionamento degli impianti agevolati. In particolare, se i beni non entrano in funzione entro due anni dal loro acquisto, il credito è ridotto escludendo il loro costo. Parimenti il credito è ridotto se i beni sono dismessi o destinati ad altre strutture produttive prima di cinque anni dal loro acquisto. Per i beni acquisiti in leasing l’agevolazione permane anche nel caso in cui non viene esercitato il riscatto (comma 52-nonies).

Si segnala che l’articolo 14, comma 6, lett. b), del Regolamento UE n. 651 del 2014 prevede che per gli impianti o i macchinari il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquisire l'attivo alla sua scadenza.

Qualora a seguito dei controlli si accerta l’indebita fruizione del credito d’imposta l’Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo maggiorato di interessi e sanzioni (comma 52-decies).

Il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno è subordinato al rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (Regolamento UE n. 651 del 2014) e in particolare della norma (articolo 14) che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti (comma 52-undecies).

Il comma 52-duodecies reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dalle disposizioni agevolative derivanti dai commi da 52-bis a 52-undecies, quantificati in complessivi 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. A tali oneri si fa fronte:

§  per 250 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale del Programma Operativo Nazionale (PON) «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi Operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica il credito d’imposta. Le Amministrazioni titolari dei predetti Programmi comunicano al Ministero dell'economia gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dalla Unione europea, che vengono a tal fine versati all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle rendicontazioni di spesa;

§  per la restante parte degli oneri, pari a 367 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sviluppo e coesione della programmazione 2014-2020, per gli anni considerati dalla norma.

A tal fine è modificata la Tabella E, voce: Legge n. 147/2013, art. 1, comma 6: Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 (cap. 8000/Economia), cui è apportata la riduzione di 367 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019.

7.39


0.7.39.23 NF
0.7.39.31 NF

0.7.39.52 0.7.39.53

Governo


Vignali
Galli

Valente
Marchi

 


AP
PD

PD
PD

10.12

Aggiunge i commi 52-terdecies e 52-quaterdecies, volti ad estendere alle assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 l'esonero contributivo – introdotto per il 2016 dai commi 83 e 84 del provvedimento in esame – in favore ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’stensione dell’incentivo è tuttavia condizionata alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati, da effettuarsi entro il 31 marzo 2016 (comma 52-terdecies).

All’esito della ricognizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, di concerto con il Ministero dell'economia e con il Ministero del lavoro entro il 31 marzo 2016 (subem. 0.7.39.23 e 0.7.39.31), è stabilito l'ammontare delle risorse disponibili e disposto l'utilizzo delle stesse per l'estensione del beneficio dell'esonero contributivo per le nuove assunzione nel 2017, eventualmente rimodulando la durata temporale e l'intensità dell'esonero in ragione delle risorse che si renderanno disponibili. Dovrà comunque essere assicurata una maggiorazione della percentuale di contribuzione e del relativo importo massimo per l’assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (subem. 0.7.39.52 e 0.7.39.53)

L’incentivo è comunque subordinato all'autorizzazione della Commissione europea   (comma 52-quaterdecies).


 

Articolo 1, comma 55-bis – Assimilazione al lavoro dipendente dei soci delle cooperativa artigiane

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

8.3 NF

8.45 NF

Laffranco

Marco Di Maio

FI-PDL

M5S

14.12

Aggiunge il comma 55-bis volto - ai fini dell'imposta sul reddito - ad assimilare ai redditi di lavoro dipendente (art. 50 del TUIR DPR n. 917 del 1986), il reddito dei soci delle cooperative artigiane che hanno un rapporto di lavoro in forma autonoma, fermo restando il loro trattamento previdenziale.


 

Articolo 1, comma 60 – Regime agevolato per le cessioni e assegnazioni di beni ai soci

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

9.44 NF

Sanga

PD

14.12

Modifica il comma 60 estendendo per le assegnazioni e le cessioni al soci di cui ai commi da 56 a 59 l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, e prevedendo che l’imposta proporzionale di registro sia ridotta della metà, ove applicabile.


 

Articolo 1, commi 64-65 – Deduzioni IRAP per i soggetti di minori dimensioni

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

9.77 NF

Monchiero

SCpI

10.12

Aggiunge il comma 65-bis ai sensi del quale non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione, ove percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività, svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale

 


 

Articolo 1, comma 67-bis – Estensione del reverse charge

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

9.74 NF

50-bis.38 NF

Vecchio

Parrini

SCpI

PD

10.12

Aggiunge il comma 67-bis che estende il meccanismo dell’inversione contabile a fini IVA (cd. Reverse charge) anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative al cd. Split payment). Si subordina l’efficacia delle norme così introdotte all’autorizzazione UE, ai sensi della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE).


 

Articolo 1, comma 67-ter – Compensazione cartelle esattoriali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

9.103 NF

Fantinati

M5S

15.12

Aggiunge il comma 67-ter il quale estende al 2016 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

 

 


 

Articolo 1, comma 67-quater- 67-sexies – Accertamento imposte sui redditi e IVA

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

9.70 NF

Rabino

ScpI

15.12

Aggiunge i commi da 67-quater a 67-sexies che modificano la vigente disciplina dei termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA.

In particolare il comma 67-quater sostituisce l’articolo 57 del DPR n. 633 del 1972 in materia di termini per gli accertamenti IVA, mentre il comma 67-quinquies sostituisce l'articolo 43 del DPR n. 600 del 1973 in tema di accertamento delle imposte sui redditi.

In sintesi:

§  sono allungati di un anno i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposte sui redditi, dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;

§  si estende al caso della dichiarazione IVA nulla l’allungamento dei termini per l’accertamento previsto attualmente per la mancata dichiarazione; anche in tal caso dunque si rende tempestivo l’accertamento effettuato fino all’ottavo anno successivo a quello della dichiarazione;

§  viene espunta la norma che raddoppia i termini per l’accertamento dell’IVA e delle imposta sui redditi nel il caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Il comma 67-sexies chiarisce che le norme così novellate si applicano retroattivamente, ossia agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015 e ai periodi successivi. Viene disposta la seguente disciplina transitoria relativa ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015:

§  gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata;

§  per i predetti periodi d’imposta viene mantenuto il raddoppio dei predetti termini per l’accertamento, in caso di violazioni che comportino obbligo di denuncia ai sensi del codice di procedura penale per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Il raddoppio riguarda il periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione e non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini per l’accertamento.

Si chiarisce inoltre che resta fermo quanto disposto in materia di accertamento ai fini della voluntary disclosure: i termini di decadenza per l'accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione delle sanzioni che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente agli elementi (imponibili, imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi) relativi alla procedura di collaborazione volontaria sono fissati, in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016.


 

Articolo 1, comma 68 Decorrenza riforma delle sanzioni amministrative tributarie

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

9.152

Governo

 

12.12 pom.

Modifica il comma 68, introducendo la possibilità di notificare gli atti da porre ex lege a conoscenza del contribuente nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) all’indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che assiste il contribuente nella procedura. Occorre, a tal fine, che il contribuente abbia manifestato la propria volontà in tal senso. In relazione a tale modalità sono poi chiariti sia il momento di perfezionamento della notifica, sia quello da cui decorrono i termini legati all’avvenuta notifica. Sono infine disciplinate le conseguenze nel caso di posta elettronica satura, ovvero non valida o non attiva.


 

Articolo 1, commi 68-bis-68-sexiesRateazione debiti tributari

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

9.47 NF

Sanna Francesco

PD

15.12

Aggiunge i commi da 68-bis a 68-sexies, che consentono ai contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione di somme dovute a seguito di accertamenti con adesione di essere riammessi alla dilazione.

Ai sensi del comma 68-bis, il beneficio spetta ai contribuenti decaduti nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015; esso è limitato al solo versamento delle imposte dirette ed è condizionato alla ripresa, entro il 31 maggio 2016, del versamento della prima rata scaduta.

Il comma 68-ter disciplina anzitutto gli adempimenti del contribuente che intende accedere alla nuova rateazione, ai fini della sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo, ancorché rateizzati, nonché i relativi adempimenti degli uffici. Dietro trasmissione di copia della quietanza, l’ufficio competente ricalcola le rate e provvede allo sgravio dei carichi iscritti a ruolo.

Il comma 68-quater chiarisce la non ripetibilità delle somme versate, ove superiori all’ammontare dovuto a seguito del ricalcolo delle rate.

Il comma 68-quinquies stabilisce che il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta decadenza dal beneficio. E’ esclusa ogni ulteriore proroga.

Il comma 68-sexies prevede che, una volta trasmessa la quietanza, è fatto divieto di avvio di nuove azioni esecutive. E’ prevista una specifica disciplina ove la predetta rateazione sia richiesta dopo una segnalazione ai sensi delle norme sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in particolare dell’articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973.

Ai sensi della richiamata norma, prima di procedere al pagamento di importi superiori a 10.000 euro, le PPAA verificano che il beneficiario sia o meno inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare pari almeno al predetto importo; in tal caso non si procede al pagamento e il soggetto viene segnalato all’agente della riscossione.

Per effetto delle norme in esame, ove il richiedente la rateazione sia destinatario di predetta segnalazione, essa non può essere concessa limitatamente agli importi oggetto della segnalazione.

Articolo 1, comma 70-bis – Obbligo di comunicazione del PM all’Agenzia delle entrate

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

9-bis.7 NF

 

Vecchio

ScpI

10.12

Aggiunge un comma 70-bis con il quale modifica la norma che attualmente inserisce i proventi derivanti da fatti, atti o attività qualificabili come illecito – se non già sottoposti a sequestro o confisca penale – tra i redditi rilevanti ai fini delle imposte (art. 14, comma 4, della legge n. 537 del 1993). Con l’inserimento di un nuovo periodo, stabilisce che quando è commessa una violazione per la quale scatta l’obbligo di denuncia a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (ex art. 331 c.p.p., in caso di reato perseguibile d’ufficio), il PM, se ritiene che dal fatto illecito possa derivare un provento o un vantaggio illecito, deve darne notizia all’Agenzia delle entrate perché svolga i propri accertamenti.

 


 

Articolo 1, commi 70-ter-70-octies – Operazioni con paesi black list

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

9-bis.12

Governo

 

12.12 pom.

Aggiunge i commi da 70-ter a 70-octies, con i quali si apportano modifiche alla deducibilità dei costi per operazioni con paesi black list, così come alla disciplina fiscale delle società controllate estere (CFC – controlled foreign companies).

Il comma 70-ter, lettera a) (espungendo dall’articolo 110 del TUIR i commi da 10 a 12-bis) elimina l’attuale disciplina speciale della deducibilità dei costi sostenuti per operazioni intercorse con soggetti operanti in Stati a regime fiscale privilegiato (ai sensi della quale la deducibilità è consentita nei limiti del valore normale di tali componenti negative, salva prova del fatto che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione). Di conseguenza, anche a tali componenti si applicano le norme generali sulla deducibilità dei costi contenute nei restanti commi dell’articolo 110 TUIR.

La lettera b) del comma 70-ter modifica l’articolo 167 del TUIR al fine di eliminare l’elenco tassativo, contenuto in decreti o provvedimenti amministrativi, degli Stati o territori considerati come aventi regimi fiscali privilegiati ai fini dell’applicazione della disciplina CFC (cd. Black list CFC). Viene dunque previsto un criterio univoco, fissato ex lege, per individuare detti Paesi ai fini della disciplina CFC, e cioè la presenza di un livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

Viene precisato che la disciplina CFC, in presenza delle condizioni di legge (relative in particolare ai livelli bassi di tassazione), si applica – a determinate condizioni – anche nel caso di società site in Stati membri dell’Unione europea o in paesi dello Spazio economico europeo che hanno un accordo con l’Italia in merito allo scambio di informazioni a fini fiscali.

Il comma 70-quater reca le opportune disposizioni di coordinamento, mentre il comma 70-quinquies chiarisce che le norme introdotte si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Il comma 70-sexies affida a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze il compito di stabilità modalità, termini, elementi e condizioni affinché le società controllanti, aventi specifici requisiti geografici e di fatturato, trasmettano all’Agenzia delle entrate una specifica rendicontazione, Paese per Paese relativa a ricavi e utili, imposte pagate e maturate, nonché ad altri elementi indicatori di una attività economica effettiva, conformemente alle direttive OCSE; la mancata presentazione di detta rendicontazione ovvero l’invio di dati incompleti comporta una sanzione pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Il comma 70-septies estende l’obbligo di rendicontazione anche alle società controllate residenti in Italia, ove la controllante con l’obbligo di redigere il bilancio consolidato sia residente in un Paese che non ha introdotto la menzionata rendicontazione, ovvero in un Paese che sia inadempiente agli obblighi di scambio informativo relativi a detta rendicontazione.

Il comma 70-octies affida a un decreto del MEF il compito di stabilire i criteri per la raccolta delle informazioni su acquisti di beni e prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti all’estero, necessarie a presidiare adeguatamente il contrasto all’evasione fiscale; è demandato a un provvedimento dell’Agenzia delle entrate il compito di definire le modalità tecniche di applicazione della predetta norma e di sopprimere le eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.


 

Articolo 1, comma 70-novies – Modifiche al regime Patent Box

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

9-bis.13

Governo

 

14.12

Inserisce il comma 70-novies il quale apporta due modifiche alla disciplina del c.d. patent box (regime di tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle opere di ingegno, marchi e brevetti: articolo 1, commi 37-45, della legge n. 190 del 2014). In particolare l’espressione “opere dell’ingegno” è sostituita con “software protetto da copyright”. Si segnala che la stessa espressione è già contenuta nel D.M. attuativo (articolo 6, comma 1, del D.M. 30 luglio 2015), sebbene appaia limitativa rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Con la seconda modifica si prevede che qualora più beni tra quelli indicati al comma 39 (software protetto da copyright, brevetti industriali, marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente per la realizzazione di un prodotto o di un processo, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini della disciplina per il riconoscimento del patent box. Le relazione governativa afferma che tale disposizione costituisce una semplificazione procedurale che non comporta effetti finanziari.

 


 

Articolo 1, commi 70-decies70-duodeciesIncentivazione alla produzione di energia elettrica di impianti a biomasse, biogas e bioliquidi

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

10.98 NF

Castricone

PD

15.12

Aggiunge tre nuovi commi da 70-decies a 70-duodecies, i quali prevedono

Nel dettaglio:

§  il comma 70-decies dispone che alla produzione di energia elettrica di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che hanno cessato al 1° gennaio 2016 o cessano entro il 31 dicembre 2016 di beneficiare di incentivi sull’energia prodotta, in alternativa all’integrazione dei ricavi prevista dall’articolo 24, comma 8, del D.Lgs. n. 28/2011 a favore degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili eserciti in assenza di incentivi, è concesso un diritto a fruire fino al 31 dicembre 2020 di un incentivo all’energia prodotta, secondo le modalità e condizioni indicate ai successivi commi 73-ter e 73-quater.

Il comma 8 dell’articolo 24 del D.Lgs. n. 28/2011 dispone - fermo restando quanto stabilito circa l’immissione sul mercato dell’energia da fonti rinnovabili dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 387/2003 – che entro il 31 dicembre 2012, sulla base di indirizzi del MISE, l'AEEGSI provvede a definire prezzi minimi garantiti, ovvero integrazioni dei ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico per la produzione da impianti a fonti rinnovabili che continuano ad essere eserciti in assenza di incentivi e per i quali, in relazione al perseguimento degli obiettivi nazionali, la salvaguardia della produzione non è assicurata dalla partecipazione al mercato elettrico. A tale scopo, gli indirizzi del MISE e le conseguenti deliberazioni dell'AEEGSI devono mirare ad assicurare l'esercizio economicamente conveniente degli impianti, con particolare riguardo agli impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi, fermo restando il requisito della sostenibilità.

L’articolo 24, comma 8 ad oggi non ha trovato attuazione, in quanto – poiché sono stati raggiunti gli obiettivi nazionali - il MISE non ha adottato gli indirizzi ivi previsti.

§  Il comma 70-undecies dispone che l’incentivo è pari all’80% di quello riconosciuto dal D.M. 6 luglio 2012 agli impianti di nuova costruzione e di pari potenza, ed è erogato dal GSE secondo le modalità fissate dallo stesso D.M., a partire dal giorno successivo alla cessazione del precedente incentivo, qualora tale data sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1 gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo è antecedente al 1 gennaio stesso. L’erogazione è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto.

Si ricorda che le tariffe incentivanti e gli incentivi di cui al D.M. 6 luglio 2012 sono descritti all’articolo 7 del D.M. stesso secondo i valori indicati nella Tabella riportata in Allegato 1. Tale allegato si riferisce ai nuovi impianti che entrano in esercizio nell’anno 2013 (per ogni anno di entrata in esercizio successivo al 2013 si applica una decurtazione del 2%). La tabella 1.1. determina in particolare la determinazione degli incentivi per impianti nuovi.

§  Il comma 73-duodecies dispone che, entro il 31 dicembre 2016, i produttori interessati dalle misure in commento, devono fornire al MISE le autorizzazioni di legge possedute per l’esercizio dell’impianto, la perizia asseverata di tecnico attestante il buon uso e la producibilità dell’impianto e il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonché gli altri elementi per la notifica alla Commissione UE del regime di aiuto ai fini della verifica circa una loro compatibilità ai sensi della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 (Comunicazione 2014/C 200/01).

Si ricorda in proposito che la predetta Comunicazione 2014/C 200/01, dispone (par. 3.3.2.3) che “la Commissione considererà compatibili con il mercato interno gli aiuti al funzionamento per gli impianti a biomassa dopo l’ammortamento dell’impianto se lo Stato membro interessato dimostra che i costi operativi sostenuti dal beneficiario dopo l’ammortamento dell’impianto risultano ancora superiori al prezzo di mercato dell’energia in questione e a condizione che siano soddisfatte una serie condizioni cumulative: a) l’aiuto è concesso unicamente sulla base dell’energia prodotta da fonti rinnovabili; b) la misura è concepita in modo tale da compensare la differenza tra i costi operativi a carico del beneficiario e il prezzo di mercato; c) è in atto un meccanismo di controllo volto a verificare se i costi operativi sostenuti continuano ad essere superiori al prezzo di mercato dell’energia.

 


 

Articolo 1, commi 72-79 – Canone RAI e Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

10.99

Governo

 

12.12 pom.

Modifica i commi 72, 75, 78, sostituisce i commi 77 e 79 e introduce i commi da 79-bis a 79-quinquies:

§  modifica il comma 72 specificando che si presume la detenzione nel caso di presenza di un’utenza elettrica nel luogo di residenza e che il canone è dovuto per gli apparecchi detenuti o utilizzati e si specifica che la eventuale dichiarazione per superare la presunzione va presentata all’Agenzia delle entrate- Direzione Provinciale I di Torino- Ufficio territoriale di Torino I- Sportello S.A.T., con modalità da definirsi con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate;

§  modifica il comma 75, specificando che l’autorizzazione allo scambio di informazioni tra Anagrafe tributaria, Autority per l’energia, Acquirente Unico e Ministero dell’Interno e comuni, per l’attuazione delle disposizioni sul pagamento del Canone in bolletta, riguarda tutte le informazioni utili ed in particolare i dati relativi alle famiglie;

§  modifica il comma 78, specificando che, per la prima applicazione, si avrà la messa a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate degli elenchi dei soggetti esenti e di quelli che hanno presentato l’apposita dichiarazione (anziché autocertificazione);

§  sostituisce il comma 77, prevedendo che dalla data di entrata in vigore della legge non sarà più possibile la denuncia di cessazione di abbonamento televisivo per suggellamento (consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi detenuti dal titolare del canone tv e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora);

§  sostituisce il comma 79, riservando all’Erario il 33 per cento (per il 2016) delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento televisivo (ed il 50 per cento per il 2017 e 2018), destinandole: all’esenzione del pagamento del canone per gli ultra settantacinquenni con reddito inferiore a 8.000 € annui; al finanziamento di un apposito Fondo da istituire nello stato di previsione del MISE per garantire il pluralismo e l’innovazione dell’informazione sulle reti radiofoniche e televisive locali e, per un massimo di 50 mln annui, al fondo per la riduzione della pressione fiscale ferma restando l’assegnazione alla RAI della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento. Si prevede una ripartizione di tali somme con decreto del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico.

§  Introduce il nuovo comma 79-bis, che autorizza il Ministro dell’economia e finanze ad apportare le occorrenti variazioni in bilancio, anche in conto residui.

§  Introduce il nuovo comma 79-ter, prevedendo che nel “Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione” confluiscano anche le risorse iscritte nello stato di previsione del MISE relative ai contributi per le emittenti radiofoniche e televisive locali.

§  Introduce il nuovo comma 79-quater, rinvia ad un regolamento delegificato la definizione dei criteri di riparto e le procedure relative al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione.

§  Introduce il nuovo comma 79-quinquies, che abroga, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento delegificato previsto dal comma 79-quater, le disposizioni vigenti relative ai contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

 


 

Articolo 1, commi 79-sexies-79-septies – Destinazione dei proventi da assegnazione delle frequenze in Banda 3.6-3.8 Ghz

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

10.100

0.10.100.1 NF

0.10.100.6

Relatore

Boccadutri

Marchi

 

PD

 

PD

 

 

14.12

Aggiunge il comma 79-sexies che dispone che le maggiori entrate derivanti dall’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze in banda 3.6-3.8 Ghz (si tratta delle frequenze di Banda C per usi Fixed Wireless e Lte), secondo quanto previsto dall’AGCOM (la relativa delibera non è stata ancora pubblicata), siano versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del MISE per le seguenti finalità:

a)   promozione degli abbonamenti ai quotidiani in forma digitale nelle zone di consegna dei prodotti postali a giorni alterni;

b)   ristoro di eventuali spese di refarming (cioè il passaggio da una tecnologia a banda "stretta” a una a banda larga) sostenute dagli attuali assegnatari della banda;

c)   realizzazione di una consultazione pubblica sugli obblighi di servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale, in vista dell’affidamento in concessione del servizio;

d)   interventi di infrastrutturazione per lo sviluppo della banda ultra larga e incentivazione degli utenti finali di servizi su banda larga ultraveloce. Con il subem. 0.10.100.1 NF si precisa che tali interventi riguardano gli edifici scolastici e gli istituti che attivano il servizio di connettività su reti a banda ultra veloce.

Aggiunge il comma 79-septies, che rinvia ad un decreto del MISE, di concerto con MEF, la ripartizione delle risorse tra le finalità indicate. Con il subem. 0.10.100.6 si intende determinare anche le maggiori entrate. Per le modalità operative e procedurali si rinvia inoltre a successivi decreti del MISE.

 


 

Articolo 1, comma 82 - Fondo per il riassetto dello spettro radioelettrico

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

10-bis.1

Alberto Giorgetti

FI-PdL

10.12

Modifica il comma 82, relativo all’istituzione di un Fondo per il riassetto dello spettro radioelettrico, diretto a finanziare studi, verifiche tecniche e interventi relativi all’attribuzione a nuovi servizi di frequenze aggiuntive. La disposizione, nella formulazione originaria, configurava tale attività come propedeutica alla liberalizzazione del broadcasting delle frequenze a 700 megahertz e per l’armonizzazione internazionale delle frequenze. L’emendamento sostituisce al riferimento alla “liberalizzazione del broadcasting” quello alla “razionalizzazione” delle medesime frequenze.


 

Articolo 1, commi 82-bis e 82-ter – Trattamento fiscale somme derivanti da procedure di risoluzione bancaria

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

10-bis.21

Governo

 

13.12

Aggiunge i commi 82-bis e 82-ter, che disciplinano il trattamento fiscale delle somme derivanti dalla riduzione o conversione di strumenti di capitale nell’ambito delle procedure di risoluzione bancaria.

In particolare (comma 82-bis), i maggiori o minori valori derivanti dalla riduzione o conversione di azioni (conformemente alle procedure previste in tema di risoluzione dal D.Lgs. n. 180 del 2015) non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, né al formare la base imponibile IRAP del soggetto che ha emesso gli strumenti stessi.

Ai sensi del comma 82-ter, i maggiori o minori valori derivanti dal cd. bail in, (ossia dalla misura di risoluzione delle banche che prevede la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori), nonché i conferimenti del Fondo di risoluzione e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti nel corso della procedura di risoluzione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES, per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo, né alla base imponibile IRAP dell’ente sottoposto a risoluzione. Si chiarisce espressamente che in tale ipotesi non si applicano gli ordinari limiti di riportabilità delle perdite; rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale, non ancora utilizzate.

 


 

Articolo 1, commi 82-quater–82-octies - Diritti d’uso delle frequenze televisive in tecnica digitale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

10-bis.17 NF

Id.

10-bis.6 NF

10-bis.19 NF

10-bis.18 NF

Meta

 

Pagano

Boccadutri

Peluffo

PD

 

AP

PD

PD

14.12

Inserisce i commi da 82-quater a 82-octies in materia di contributi per i diritti d’uso delle frequenze televisive in tecnica digitale.

Il comma 82-quaterstabilisce che sia un decreto del Ministro dello sviluppo economico a determinare l’importo dei contributi. Tale importo dovrà essere definito, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio ed obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative. Viene contestualmente abrogato il comma 4 dell’articolo 3-quinquies del decreto-legge n. 16 del 2012 che prevedeva che fosse l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a stabilire i contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive, che il Ministro applicava.

Il regime contributivo delineato è applicato anche per gli anni per i quali i contributi non sono stati determinati (comma 82-quinquies). Si ricorda che il meccanismo di contribuzione previsto dalla disposizioni di cui si prevede l’abrogazione, che avrebbe dovuto applicarsi dall’anno 2013, in effetti non è stato concretamente applicato. Infatti per l’anno 2013 si è continuato ad applicare il precedente regime di contribuzione (deliberazione 568/13 CONS dell’AGCOM), per l’anno 2014 il calcolo di quanto dovuto, a titolo di acconto, è stato effettuato nella misura del 40% dell’importo corrisposto per il 2013 (D.M. 29 dicembre 2014). Mentre l’importo del saldo 2014 e i contributi per il 2015 non sono stati ancora determinati. Pertanto, ai fini della determinazione di tali importi, si applicherà quanto stabilito ai sensi del comma 82-quater.

Il comma 82-sexies dispone che dai contributi e dai diritti amministrativi dovuti dagli operatori del digitale terrestre e per l’utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base a quanto stabilito dall’allegato 10 del codice delle comunicazioni elettroniche devono derivare entrate complessive annuali non inferiori a 32,8 milioni di euro.

 

Il comma 82-septies stabilisce ai relativi oneri, pari a 11 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede, per l'anno 2015, mediante utilizzo delle somme già versate all'entrata del bilancio dello Stato, derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'AGCOM alla data del 9 dicembre 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili del MEF.

Il comma 82-octies stabilisce l’entrata in vigore della citate disposizioni.


 

Articolo 1, comma 82-novies – Risorse per la proroga della convenzione con Radio radicale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

10-bis.22

Relatori

 

15.12

Aggiunge il comma 82-novies che autorizza la spesa di 10 mln per il 2016 per le finalità di cui all’art. 2, co. 3, del D.L. 194/2009 (L. 25/2010). Si tratta, sostanzialmente, della proroga, per un ulteriore anno, della convenzione stipulata fra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione s.p.a. titolare dell’emittente Radio Radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

Si ricorda che la predetta convenzione è stata stipulata ai sensi dell’art. 1, co. 1, della L. 224/1998. Tale disposizione, confermando lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri dovevano essere definiti nel quadro dell’approvazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni, ha disposto, in via transitoria, il rinnovo per un triennio, con decorrenza 21 novembre 1997, della convenzione a suo tempo stipulata tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro servizi Spa, per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari, quantificando un onere annuo di 11,5 mld di lire.

Le successive proroghe sono state autorizzate e finanziate, prima per trienni di spesa, poi per singole annualità e, da ultimo, per il biennio 2014-2015.

Le risorse sono appostate sul cap. 3021 dello stato di previsione del MEF.

Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili istituito dall’art. 1, co. 200, della L. 190/2014.


 

Articolo 1, comma 87-bis – Computo congedo di maternità per i premi di produttività

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

12.57 NF

12.59 NF

Di Salvo

Simonetti

PD

LNA

15.12

Introduce il comma 87-bis secondo cui il periodo obbligatorio di congedo di maternità è computato ai fini della determinazione dei premi di produttività (di cui al comma 87).


 

Articolo 1, commi 99-100 – Fondo per le aziende sequestrate e confiscate

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

13.3

Ferranti

PD

10.12

Sostituisce i commi 99 e 100, che istituiscono, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 e dispongono che le predette risorse del Fondo siano utilizzate per alimentare, per 3 milioni di euro annui, un’apposita Sezione del Fondo di garanzia per le PMI e, per 7 milioni di euro annui, un’apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile.

Più in dettaglio:

§  modifica il comma 99 confermando lo stanziamento pari a 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018 per le finalità già previste dal comma e contestualmente disponendo che per gli anni successivi al 2018 si provveda in tabella E della legge di stabilità, ai sensi dell’art.11, comma 3, lettera e) della legge n. 196/2009.

Si osserva al riguardo che non appare chiaro il riferimento alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 11 della legge n. 196/2009, posto che la Tabella E presuppone una predeterminazione legislativa della durata pluriennale del contributo.

§  modifica il comma 100 al fine di specificare che le predette risorse confluiscano direttamente per le finalità già previste dal testo originario del comma (dunque per 3 milioni di euro su apposita Sezione del Fondo di garanzia per le PMI e per 7 milioni su apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile). L’emendamento, dunque, non prevede più l’istituzione con le predette risorse di un apposito Fondo presso il MISE.

Si osserva che non appare chiaro come – per gli anni successivi al 2018 – dovrebbe operare il riparto dello stanziamento tra i due Fondi sopra indicati.


 

Articolo 1, comma 109-bis Piano straordinario per la chiamata di professori universitari ordinari

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

15.38 NF

La Forgia F.

PD

15.12

Il comma 109-bis prevede un piano straordinario per la chiamata di professori universitari di prima fascia.

A tal fine, dispone un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) di € 6 mln nel 2016 e di € 10 mln annui dal 2017.

In proposito sembrerebbe opportuno coordinare la prevista chiamata di personale docente nell’ambito del piano straordinario con la disciplina di cui all’art. 66, co. 13-bis, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008) il quale prevede vincoli relativi alle facoltà assunzionali per il sistema universitario.

Il piano straordinario è approvato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare “entro il 31 gennaio di ciascun anno”.

Alla chiamata possono partecipare anche “coloro che hanno ottenuto l’idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210”.

In base alla L. 210/1998, l’idoneità conseguita costituiva titolo per la nomina in ruolo entro il termine di tre anni (decorrenti dalla data del provvedimento di accertamento della regolarità formale degli atti della commissione che li aveva proposti).

Successivamente, l’art. 1 della L. 230/2005, nel prevedere nuove modalità di reclutamento, ha fatto salve le procedure di valutazione comparativa per posti di professore e ricercatore bandite non oltre il 30 giugno 2006, disponendo, altresì, che i candidati giudicati idonei, e non chiamati a seguito di procedure già espletate, ovvero i cui atti sono approvati, conservano l'idoneità per un periodo di cinque anni dal suo conseguimento. Da ultimo, l’art. 6, co. 6-bis, del D.L. 150/2013 (L. 15/2014) ha previsto la proroga dell’idoneità per ulteriori 2 anni dalla data di scadenza del quinto anno.

Occorrerebbe precisare se la partecipazione al piano straordinario degli idonei sia consentita nei limiti temporali di validità dell’idoneità conseguita ai sensi della L. 210/1998, ovvero se si intenda estendere ad libitum la validità della stessa.

Ciò, anche alla luce del fatto che il medesimo comma 109-bis dispone che le chiamate sono effettuate secondo le procedure ordinarie, a tal fine richiamando esplicitamente l’art. 18, co. 1, della L. 240/2010, concernente i criteri in base ai quali le università, con proprio regolamento, disciplinano la chiamata dei professori, nonché, relativamente alla chiamata degli idonei ai sensi della L. 210/1998, l’art. 29, co. 4, della stessa L. 240/2010.

In particolare, il richiamato art. 29, co. 4 della L. 240/2010 ha disposto che coloro che hanno conseguito l’idoneità possono essere ancora destinatari di chiamata ai sensi della L. 210 del 1998 fino alla scadenza della durata della propria idoneità.

Infine, richiamando il principio fissato dall’art. 18, co. 4, della L. 240/2010, stabilisce che almeno il 20% delle risorse deve essere destinato alla chiamata di soggetti esterni all’ateneo.

Conseguentemente:

Modifica il comma 369, riducendo il Fondo per interventi strutturali di politica economica di € 6 mln nel 2016 e € 10 mln annui dal 2017.


 

Articolo 1, commi 110-114 – Reclutamento straordinario di docenti universitari

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

15.10 NF

Ghizzoni

PD

15.12

Sostituisce i commi 110-113, che istituiscono il Fondo per le cattedre universitarie del merito, destinato al reclutamento per “chiamata diretta” di professori universitari di prima e seconda fascia, previamente selezionati secondo procedure nazionali. Il comma 114 è soppresso

Le modifiche, rispetto al testo originario, riguardano essenzialmente:

§  la previsione che il Fondo per le cattedre universitarie del merito è intitolato a Giulio Natta (premio Nobel per la chimica nel 1963) ed è istituito in via sperimentale per il reclutamento di professori di prima e seconda fascia (rimane fermo che il Fondo ha una dotazione di € 38 mln per il 2016 ed € 75 mln dal 2017);

§  la previsione che il reclutamento è straordinario e avviene in deroga alle procedure di reclutamento previste dalla L. 240/2010 (che vedono nel conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale il requisito necessario per la partecipazione alle procedure di chiamata indette dalle singole università);

§  la previsione che al reclutamento possono partecipare anche professori di prima e seconda fascia già in servizio in atenei italiani (possibilità esclusa dal testo originario per la medesima fascia), con obbligatorio cambiamento, in caso di chiamata per la stessa fascia, della sede di appartenenza. Alle procedure di chiamata nella stessa fascia, e ai conseguenti trasferimenti, è assegnata una somma di € 5,1 mln nel 2016 e di € 10 mln dal 2017, a valere sulle risorse del Fondo;

§  l’inserimento della nuova fattispecie di reclutamento nella disposizione che reca la disciplina generale per le chiamate dirette: infatti, novellando l’art. 1, co. 9, della L. 230/2005, si aggiunge alle fattispecie di chiamata diretta già previste la possibilità di coprire posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi italiani e stranieri di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali previamente identificate (comma 111-bis).

Dunque, la disciplina generale riguarda anche la figura dei ricercatori, non inclusa nella specifica procedura di reclutamento straordinario finanziata con il Fondo Giulio Natta;

§  la previsione, a seguito delle modifiche apportate al citato art. 1, co. 9, della L. 230/2005, che, nel caso della nuova fattispecie introdotta, non è richiesto, ai fini della concessione o del rifiuto del nulla osta, il previo parere della commissione nominata per l’espletamento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale;

§  la previsione che il DPCM recante la disciplina attuativa è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro 30 giorni.

Con riferimento ai contenuti del DPCM, le principali modifiche riguardano: la previsione che lo stesso disciplina i criteri (e non i requisiti) per valutare l’eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica; la previsione che le commissioni di valutazione devono essere formate per ogni area disciplinare; la previsione di inquadramento in una determinata classe stipendiale – in particolare, secondo criteri minimi di avanzamento rispetto a quella in godimento, stabiliti già dalla norma primaria -, nonché la possibilità per gli atenei di migliorare detta classe stipendiale, con oneri a proprio carico; la definizione del numero di posti destinati a professori già in servizio negli atenei italiani e del numero massimo di chiamate dirette consentite a ciascun ateneo a valere sul Fondo.

Rimane fermo che almeno il 50% dei posti deve essere attribuito entro un anno dalla data di indizione della procedura e che, nel caso in cui i professori chiamati attraverso la nuova procedura cambiano sede universitaria in Italia, le risorse occorrenti per il relativo trattamento stipendiale sono assegnate all'ateneo di destinazione.


 

Articolo 1, commi 115-bis-115-ter – Fondo per la formazione in scienze religiose

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

15.11 NF

Marchi

PD

10.12

Aggiunge i co. 115-bis e 115-ter, con i quali autorizza, dal 2016, una spesa di € 3 mln – da iscrivere in un nuovo Fondo istituito nello stato di previsione del MIUR – destinata al sostegno di istituzioni di riconosciuta competenza operanti nel campo delle scienze religiose, dello studio dell’ebraismo, della storia, delle lingue e delle culture dell’Africa e dell’Oriente, al fine di promuovere la sicurezza del paese, attraverso la formazione di studiosi.

Per il sostegno e l’attuazione degli interventi, il MIUR stipula accordi di programma con amministrazioni ed enti pubblici, istituzioni scientifiche, infrastrutture e organismi di ricerca. Con riferimento a questi ultimi, si richiama la definizione recata dall’art. 2, co. 83, del Regolamento (UE) n. 651/2014, che, ai fini della dichiarazione di alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, intende per «organismo di ricerca e diffusione della conoscenza» un’entità (ad es., università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

Conseguentemente

Modifica il comma 370, riducendo il rifinanziamento ivi disposto in favore del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione, da 13 a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016.


 

Articolo 1, comma 116 – Contratti di lavoro a tempo determinato

                                                                    

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

22.9 NF

Pagano

AP

15.12

Modifica il comma 116 al fine di disporre la proroga fino al 31 dicembre 2016 (in luogo del 31 dicembre 2015) dei contratti a tempo determinato degli enti territoriali delle regioni a statuto speciale, nei limiti già previsti dal comma 9-bis dell’articolo 4 del D.L. n. 101/2013, che prevede, ai fini della programmazione triennale del fabbisogno di personale riferita al quadriennio 2013-2016, l’obbligo, per le regioni a statuto speciale e per altri specifici enti territoriali, di calcolare il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo erogato dalle regioni.

 


 

Articolo 1, commi 117-bis e 117-terReclutamento di dirigenti scolastici

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

16.117 NF

Rocchi

PD

15/12

Aggiunge i commi 117-bis e 117-ter, che modificano la procedura per il reclutamento dei dirigenti scolastici.

In particolare, il comma 117-bis affida l’emanazione del bando (non più annuale) per il corso-concorso selettivo di formazione al MIUR, sentito il MEF (e non più alla Scuola nazionale dell’amministrazione, sulla quale, si ricorda, interviene il co. 373 del ddl di stabilità, prevedendone il commissariamento), per tutti i posti vacanti nel triennio.

Inoltre, affida la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, della durata del corso e delle forme di valutazione dei candidati ammessi al corso ad un decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (e non più ad un DPCM, su proposta MIUR-MEF-PA).

A tal fine, sostituisce il co. 1 dell’art. 29 del d.lgs. 165/2001, da ultimo modificato dall’art. 17, co. 1, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) che ha introdotto il corso-concorso selettivo di formazione, disponendo l’abrogazione della disciplina previgente, che prevedeva lo svolgimento delle procedure su base regionale (art. 1, co. 618, della L. 296/2006 e DPR 140/2008), e ha disposto l’intervento del DPCM sopra ricordato.

Al riguardo si ricorda che l’art. 6, co. 6, del D.L. 192/2014 (L. 11/2015) aveva prorogato (dal 31 dicembre 2014) al 31 marzo 2015 il termine per l’indizione del primo corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, previsto per le esigenze di copertura di posti vacanti nelle regioni nelle quali fosse esaurita la graduatoria del concorso indetto con D.D.G. 13 luglio 2011, e la relazione illustrativa aveva motivato la proroga con la complessità della “procedura prevista per legge” che comportava, “prima del bando, la definizione di un regolamento, per il quale è necessario acquisire il preventivo concerto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché il parere del Consiglio di Stato”.

Conseguentemente, il comma 117-ter:

§  abroga il co. 2 dell’art. 17 del D.L. 104/2013, che aveva fissato il termine di 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. (dunque, entro il 12 marzo 2014) per l’adozione del DPCM;

§  novella il co. 3 dello stesso art. 17 - che ha previsto il trasferimento alla SNA delle risorse iscritte nello stato di previsione del MIUR per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici – disponendo il trasferimento delle stesse risorse dalla SNA al MIUR.

Conseguentemente:

al comma 369, riduce € di 2,4 mln dal 2016 il Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 


 

Articolo 1, commi 118 e 123 – Dotazioni organiche dirigenti pubblici e disposizioni in materia di conferimenti di incarichi.

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

16. 99 (NF)


Ferrari


PD

15.12

Modifica il comma 118 introducendo una disposizione transitoria per gli incarichi dirigenziali conferiti dopo il 15 ottobre 2015 (data oltre alla quale sono resi indisponibili i posti dirigenziali vacanti) ma prima della entrata in vigore della presente legge di stabilità: viene in particolare precisato che, al 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità), tali incarichi cessano di diritto con risoluzione dei relativi contratti, fatti salvi i casi per i quali, al 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico.

Sono altresì fatti salvi gli incarichi dirigenziali conferiti, anche dopo il 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità), nei casi relativi a:

§  posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o a strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011;

§  posti dirigenziali specificatamente previsti dalla legge;

§  posti dirigenziali appartenenti a strutture oggetto di riordino, con riduzione del numero di posti, negli anni 2014 e 2015.

Sono altresì fatti salvi gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima del 1° gennaio 2016 (data di entrata in vigore della legge di stabilità) o da svolgere in base al comma 117 (che prevede l’assunzione di 50 dirigenti, oltre che di 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia, 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato) o in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge.

In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili in base alla disposizione in commento.

Modifica il comma 123 aggiungendo, tra il personale escluso dall’applicazione del comma 118, in base al quale sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche che risultano vacanti alla data del 15 ottobre 2015, i seguenti:

§  il personale appartenente alla dirigenza di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva del MIUR

§  il personale preposto ai posti dirigenziali del Dipartimento della protezione civile.

Articolo 1, comma 123-bis – Dotazioni organiche del Ministero dell’interno

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

16.102 NF

Pes

PD

10.12

Aggiunge il comma 123-bis ai sensi del quale, entro un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della riforma delle prefetture (L. 124/2015, art. 8, co. 1, lett. E), il Ministero dell’interno deve emanare il regolamento di organizzazione per adattare le proprie strutture alle riduzioni delle dotazioni organiche previste, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici, dall’art. 2, co. 1, del DL 95/2012. Nel medesimo termine deve essere attuata la disposizione concernente il riassorbimento del personale in soprannumero (di cui all’articolo 2, co. 11, lettera b) del richiamato DL 95). Ove i regolamenti ministeriali intervenissero prima dell’attuazione della suddetta delega, il Ministero dell’interno potrà intervenire esclusivamente sugli uffici centrali (escludendo così le strutture periferiche, quali prefetture, questure e comandi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

 


 

Articolo 1, comma 125 – Personale istituti ed enti di ricerca

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

16.294

Relatori

 

14.12

Modifica il comma 125 disponendo che gli Istituti e gli Enti di Ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa - in essere al 31 dicembre 2015 - mediante l'attivazione (previa verifica di idoneità) di contratti a tempo determinato, non solo a valere sulle risorse di cui all’art. 1, c. 188, della L. 266/2005 (che fa salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o di specifici Fondi, ad eccezione di quelli finanziati con le risorse premiali), ma anche, nei limiti del 30 per cento, sulle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

 


 

Articolo 1, comma 126-bis – Assunzioni di personale degli enti locali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

16.4

Misiani

PD

10.12

Aggiunge il comma 126-bis, che autorizza i comuni istituiti dal 2011 per effetto di fusioni, nonché le unioni di comuni, ad assumere personale a tempo indeterminato nel limite del cento per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente.

 


 

Articolo 1, commi 126-ter – 126-sexies– Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

16.292

0.16.292.6

Governo

Relatori

 

12.12 pom.

Aggiunge i commi 126-ter, 126-quater, 126-quinquies e 126-sexies.

Il comma 126-ter incrementa il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (art. 1, co. 601, L. 296/2006) di 23,5 milioni di euro per il 2016.

Il Fondo è allocato su 4 differenti capitoli dello stato di previsione del MIUR (Cap. 1195 per l’istruzione prescolastica; cap. 1204 per l’istruzione primaria; cap. 1196 per l’istruzione secondaria di primo grado; cap. 1194 per l’istruzione secondaria di secondo grado) e, a seguito della prima nota di variazioni, ha uno stanziamento pari a € 862,7 mln (al riguardo si ricorda che l’art. 1, co. 25, della L. 107/2015 ha incrementato il Fondo di € 123,9 mln nel 2016 e di € 126 mln annui dal 2017 al 2021).

Il comma 126-quater posticipa di un anno l’entrata in vigore del c.d. school bonus (art. 1, co. 145, L. 107/2015). A seguito del posticipo spetterà un credito d’imposta del 65% per 2016 e il 2017 e del 50% per il 2018 per chi effettua erogazioni liberali in denaro per la realizzazione di nuove scuole, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e il sostegno a interventi per l’occupabilità degli studenti.

Il comma 126-quinquies dispone, anzitutto, che alla copertura dell’onere derivante dall’incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui al comma 126-bis, si provvede:

§  per 7,5 milioni, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal co. 126-ter;

§  per 16 milioni, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme relative al c.d. “buono scuola” per la frequenza di scuole paritarie giacenti su un conto corrente presso Poste italiane. Con il subemendamento 0.16.292.6 è stato espunto il riferimento all’art. 2, co. 7, L. 289/2002, in quanto ritenuto estraneo al contenuto della disposizione.

Dispone, inoltre, che gli ulteriori risparmi di spesa derivanti dal co. 126-ter per il 2017 (7,5 milioni) e per il 2018 (5,8 milioni) confluiscono nel «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica» (art. 1, co. 202, L. 107/2015).

Il Fondo citato è allocato sul cap. 1285 dello stato di previsione del MIUR.

Infine, prevede una clausola di salvaguardia, disponendo che, nelle more del versamento di 16 milioni, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per il 2016 il relativo importo, al netto di quanto effettivamente versato, a valere sulle disponibilità del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Il comma 126-sexies reca la norma la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal posticipo dell’entrata in vigore del c.d. school bonus, di cui al comma 126-ter, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica» (art. 1, co. 202, L. 107/2015).

 


 

Articolo 1, comma 126-septies – Assunzioni e mobilità nella P.A.

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

16.2 NF

Marchi

PD

14.12

Aggiunge il comma 126-septies volto a prevedere che le regioni, gli enti locali e le amministrazioni pubbliche previste dal comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, che hanno processi di mobilità in atto, assumano personale, soltanto nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale sia stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. A tale fine la disposizione prevede che le regioni e gli enti locali rendono nota l’avvenuta ricollocazione, nel relativo ambito regionale, sul portale mobilità, mentre le amministrazioni pubbliche in oggetto procedono mediante autorizzazione delle assunzioni come previsto dalla normativa vigente.

Si tratta delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, AFAM ed enti di ricerca.


 

Articolo 1, comma 129-bis – Applicabilità del "Fondo isole minori" all’Isola del lago d’Iseo – Monte Isola

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

16.60

Guerra

PD

7.12

Aggiunge il comma 129-bis con il quale si estende all’Isola del lago d’Iseo – Monte Isola l’ambito di applicabilità del Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, istituito presso il Ministero dell’interno (cap. 7248), finalizzato all’adozione di misure urgenti di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate negli ambiti territoriali espressamente indicati nell’Allegato «A» all’articolo 25, comma 7, della legge n. 448/ 2001, che viene a tal fine integrato.

Si segnala che, a partire dal 2008, le risorse del “Fondo per la tutela e lo sviluppo delle isole minori” confluiscono nel “Fondo di sviluppo delle isole minori” ai sensi dell’articolo 2, comma 41, della legge n. 244/2007 (art. 2, co. 41 e 42), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali, destinato al finanziamento di interventi specifici nei settori dell’energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle isole minori, come individuate tra gli ambiti territoriali di cui al suddetto allegato «A» dell’art. 25, co. 7, della legge n. 244/2007.

I criteri per l’erogazione delle risorse del “Fondo di sviluppo delle isole minori” sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2010.

 


 

Articolo 1, commi 129-ter - 129-sexies– Modifiche alla normativa su ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (c.d. attività upstream)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

16.293

Governo

 

13.12

Aggiunge i commi da 129-ter a 129-sexies che operano una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (c.d. attività upstream).

Una prima modifica riguarda il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in alcune zone di mare (vale a dire all'interno del perimetro delle aree marine e costiere protette e nelle zone di mare poste entro 12 miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette). Vengono infatti eliminate le disposizioni attualmente vigenti (contenute nel secondo e nel terzo periodo del comma 17 dell’art. 6 del D.Lgs. 152/2006, il cui testo è stato da ultimo riscritto dall’art. 35 del D.L. 83/2012) che consentivano una serie di deroghe a tale divieto al fine di far salvi alcuni procedimenti concessori in corso (nonché quelli conseguenti e connessi anche ai fini di eventuali relative proroghe), confermando solo la parte della disposizione che fa salvi i titoli abilitativi già rilasciati. Con riferimento a tali titoli abilitativi, il nuovo testo precisa che essi sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento e comunque nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Per garantire tale rispetto sono sempre assicurati gli adeguamenti tecnologici a ciò finalizzati, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale (comma 129-ter).

Si ricorda che il comma 17 in questione è oggetto di modifica anche da parte del c.d. collegato ambientale (A.C. 2093-B). L’articolo 2 di tale ddl interviene infatti sulla destinazione delle somme corrispondenti all’incremento dell’aliquota di prodotto annualmente versata per la concessione di coltivazione di idrocarburi in mare, disciplinata dal sesto periodo del comma citato.

 

Un secondo gruppo di modifiche è contenuto nel nuovo comma 129-quater ove si prevede:

§  l’eliminazione del carattere strategico, di indifferibilità e urgenza delle c.d. attività upstream, riconoscendo alle stesse il solo carattere di pubblica utilità, che costituisce uno dei requisiti per l’emanazione del decreto di esproprio (modifica del comma 1 dell’articolo 38 del D.L. 133/2014);

§  viene abrogata la norma (comma 1-bis del medesimo art. 38) che prevede l’emanazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di un piano delle aree in cui sono consentite le c.d. attività upstream.

§  viene introdotta la previsione (con una modifica del comma 5 del medesimo art.38) che le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con le modalità di cui alla legge n. 9/1991, o – come già previsto dalla legislazione vigente – a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico. Le attività continuano a svolgersi sulla base di un programma generale dei lavori articolato in una prima fase di ricerca della durata di sei anni la quale però, con l’emendamento in esame, non è più prorogabile due volte per un periodo di tre anni come invece previsto dalla legislazione vigente. Alla fase di ricerca segue la fase di coltivazione della durata di 30 anni, fatto salvo –specificazione introdotta dall’emendamento in esame - l’anticipato esaurimento del giacimento. Viene soppressa la previsione che la durata della fase di coltivazione è prorogabile per una o più volte per un periodo di 10 anni in caso di adempimento degli obblighi concessori e di coltivabilità, come invece dispone la legislazione vigente.

L’emendamento in esame dunque intende modificare l’articolo 38 del D.L. n. 133/2014 sul quale è attualmente in atto un contenzioso con le Regioni presso la Corte costituzionale.

Il comma 129-quinquies dispone - con una modifica del comma 3-bis dell’art.57 del D.L. n. 5/2012 - che, per le infrastrutture energetiche strategiche di cui al comma 1 del medesimo art. 57, in caso di mancato raggiungimento delle intese con le Regioni, si procede esclusivamente con le modalità partecipative di cui all’articolo 14-quater, comma 3 della legge n. 241/1990, e non più anche con le modalità di cui al comma 8-bis dell’articolo 1 della legge n. 239/2004. Il richiamo a tale comma 8-bis viene infatti soppresso.

Si ricorda che il citato comma 8-bis dell’articolo 1 della legge n. 239/2004 prevede una procedura secondo la quale, nel caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali dei termini per l’espressione degli atti di assenso o di intesa, comunque denominati, inerenti alle funzioni in materia energetica di cui ai commi 7 e 8 dello stesso articolo 1, il Ministero dello sviluppo economico invita le regioni a provvedere entro trenta giorni e in caso di ulteriore inerzia da parte delle stesse, rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che, entro sessanta giorni dalla rimessione, provvede con la partecipazione della regione interessata.

Si ricorda che la Corte Costituzionale ha affermato che “ la previsione dell’intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una “drastica previsione” della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso, ma che siano necessarie idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze” (ex plurimis sentenza n. 179/2012, n. 121/2010). Solo nell’ipotesi di ulteriore esito negativo di tali procedure mirate all’accordo, può essere rimessa al Governo una decisione unilaterale (sentenze n. 165 e 33 del 2011).

L’articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241/1990 – come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 2012 - dispone che, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali, motivando un'eventuale decisione in contrasto con il motivato dissenso. Se l'intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata.

L’emendamento in esame dunque intende modificare il comma 3-bis dell’art.57 del D.L. n. 5/2012, come introdotto dal comma 552, lett. b), art. 1, legge n. 190/2014, norma sulla quale è attualmente in atto con le regioni un contenzioso presso la Corte costituzionale (vedasi, in particolare, il ricorso per legittimità costituzionale della regione Abruzzo n. 35 del 5 marzo 2015 e n. 39 del 6 marzo 2015 della regione Marche).

Il comma 129-sexies modifica il predetto comma 8-bis dell’articolo 1 della legge n. 239/2004 il quale dispone l’intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri in caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa inerenti ai compiti e alle funzioni amministrative in materia energetica esercitate dallo Stato di cui al comma 7 e di cui al comma 8 del medesimo articolo 1.

La modifica è finalizzata ad escludere che la procedura di cui al comma 8-bis dell’articolo 1 si applichi per l’adozione delle determinazioni statali in materia energetica di cui al comma 7 sopra citato. Il comma 8-bis continuerà dunque a trovare applicazione in caso di mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa inerenti ai compiti di cui al comma 8 del medesimo articolo 1 del D.L. n. 239/2004.

Articolo 1, comma 132-bis – Finanziamento collegi universitari

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

17.123 NF

Vignali

NCD-UDC

14.12

Aggiunge il comma 132-bis, che autorizza la spesa integrativa di € 3 mln per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 per interventi in favore dei collegi universitari di merito (artt. 15-17 d.lgs. 68/2012).

Le risorse sono allocate sul cap. 1696 dello stato di previsione del MIUR e sono pari, a seguito della prima nota di variazioni, a € 15,6 mln.

Conseguentemente

Modifica il comma 369 riducendo di 3 milioni di euro per il triennio 2016-2018 il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per interventi strutturali di politica economica

 


 

Articolo 1, comma 138-bis – Contributi previdenziali per studenti universitari

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

17.194 NF

17.171 NF

Mongiello

Di Gioia

PD

Misto

PSI-PLI

12.12 ant.

Aggiunge il comma 138-bis, che consente agli iscritti ai corsi di laurea di medicina e chirurgia, odontoiatria ed assimilate, dal quinto anno di corso e fino all’iscrizione all’Albo professionale, di versare i contributi previdenziali, anche attraverso prestiti d’onore.


 

Articolo 1, comma 139Borse di studio universitarie

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

1.1

0.1.1.118 NF

Governo

Simoni

 

PD

14.12

Modifica il comma 139 incrementando (a seguito del subemendamento 0.1.1.118) di 54.750.000 per il 2016, e di € 4.750.000 mln dal 2017, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari.

Le risorse sono allocate sul cap. 1710 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e, in base alla prima nota di variazioni, per il 2016 ammontano a € 167,1 mln.

 

 


 

Articolo 1, comma 139-bisBorse di studio figli delle vittime del terrorismo

                                                                         

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

1.1

0.1.1.118 NF

Governo

Simoni

 

PD

14.12

Aggiunge il comma 139-bis, il quale autorizza a decorrere dal 2016 un incremento di spesa pari a 250 mila euro annui per borse di studio riservate a coloro che hanno subito un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.


 

Articolo 1, comma 140 – Finanziamento scuole paritarie

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

17.43

Lupi

AP

14.12

Modifica il comma 140, aumentando da 25 a 28 milioni di euro il rifinanziamento disposto a decorrere dal 2016 dello stanziamento previsto per le scuole paritarie, portandolo, pertanto da 225 a 228 milioni di euro.

Conseguentemente

Modifica il comma 369 riducendo di 3 milioni di euro dal 2016 il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

 


 

Articolo 1, comma 140-bis – Personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali

                                                                                         

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

17.118 NF

17.119 NF

Boccadutri

Palese

PD

Misto

14.12

Aggiunge il comma 140-bis il quale prevede che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il mantenimento in servizio è autorizzato con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

 

 


 

Articolo 1, comma 142 - Rientro dei lavoratori dall’estero

                                                                                         

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

*17.60NF
*17.19
*17.40

Pagano
Vaccaro
Sanga

AP
Misto
PD

15.12

Sostituisce il comma 142, in materia di rientro dei lavoratori dall’estero, prorogando al 2017 i benefici fiscali previsti nella legge n. 238 del 2010 (detassazione IRPEF del reddito da lavoro del 70 o dell’80 per cento, secondo il sesso del lavoratore), in favore dei soggetti che rientrano in Italia entro il 31 dicembre 2015 (in luogo del 6 ottobre 2015).

 

 

 

                                                                                         


 

Articolo 1, comma 144-bis - Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara

                                                                                         

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

17.216

Relatori

 

15.12

Aggiunge il comma 144-bis che istituisce l’Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara trasformando l’attuale sede decentrata ISIA di Roma: Lo statuto sarà adottato entro 60 giorno dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità e in sede di prima applicazione esso è deliberato da un apposito comitato.

La disposizione si conclude con la clausola di invarianza finanziaria.

 

 


 

Articolo 1, comma 145-bis – Decorrenza trattamento pensionistico personale comparto scuola e AFAM

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

18.107

Relatori

 

14.12

Aggiunge il comma 145-bis secondo cui i lavoratori del comparto scuola e AFAM i quali, a seguito dell’attività di monitoraggio relativa agli interventi di salvaguardia (che ha portato alla rideterminazione dei relativi oneri) e, in applicazione del procedimento che riconosce l’applicabilità della salvaguardia anche ai titolari di specifici congedi o permessi per figli con handicap grave eccedenti i limiti numerici posti dalla normativa vigente, abbiano ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1° settembre 2015, possono accedere alla pensione a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di istruzione e di decorrenza del trattamento pensionistico per il personale del comparto scuola.

 


 

Articolo 1, commi 154-bis – 154-septiesTrattamento previdenziale per i lavoratori esposti all’amianto

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

18.47 NF

+ Id.

Fanucci

PD

15.12

Introduce i commi da 154-bis a 154-septies che dettano disposizioni in materia di trattamento previdenziale dei lavoratori esposti all’amianto.

Il comma 154-bis dispone che la maggiorazione contributiva di cui all’articolo 13, comma 2, della legge n.257/1992 (pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei 35 anni prescritto per l’accesso al trattamento previdenziale dei lavoratori esposti all’amianto), riconosciuta agli ex lavoratori, occupati in specifiche imprese (ai sensi dell’art. 1, co. 117, delle legge n.190/2014: imprese esercenti attività di scoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal Piano di Bonifica da parte dell'Ente territoriale) che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto correlata, si applichi ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (non solo nel corso del 2015, come previsto dalla normativa vigente, ma) anche nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018 (senza la corresponsione di ratei arretrati).

Il comma 154-ter estende la platea a cui si applicano le disposizioni richiamate, comprendendovi anche i lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano approdati ad una gestione di previdenza diversa da quella dell’INPS e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016, derogando alla norma (art.1, co.115, della legge n.190/2014) che fissa al 31 giugno 2015 il termine ultimo per la presentazione all’INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali

Il comma 154-quater istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per l’accompagnamento alla quiescenza, entro il 2018, dei lavoratori di cui all’art. 1, c. 117, della L. 190/2014 (v.sopra), che non maturino i requisiti pensionistici ivi previsti. Viene demandata ad apposito DM (da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità in esame) la determinazione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo (pari a 2 milioni di euro per ciascun anno dal 2016 al 2018) tra i lavoratori aventi diritto.

Il comma 154-quinquies riconosce ai lavoratori del settore della produzione di materia rotabile ferroviario che hanno svolto operazioni di bonifica dall’amianto senza essere dotati degli adeguati equipaggiamenti di protezione, il beneficio previdenziale (già riconosciuto dall’art. 13, c. 8, della L. 257/1992 ai lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni) secondo cui l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,25. Si dispone, inoltre, che i suddetti benefici siano riconosciuti, a domanda (da inoltrare, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità in esame), nei limiti delle risorse assegnate ad apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (pari a 5,5 milioni di euro per il 2016, 7 per il 2017, 7,5 per il 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. La definizione delle modalità di attuazione di quanto previsto dal comma in esame sono demandate ad apposito DM.

Il comma 154-sexies istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell’amianto in favore degli eredi dei soggetti deceduti in seguito a patologie asbesto correlate per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali attuate per realizzare la cessazione dell'impiego dell'amianto (con conseguente applicazione della L. 257/1992), che concorre al pagamento di quanto spettante ai superstiti a titolo di risarcimento del danno (patrimoniale e non). La dotazione del suddetto Fondo (le cui prestazioni si aggiungono ai diritti generali e speciali riconosciuti in materia dall’ordinamento) è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Si demanda, infine, ad apposito DM (da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame) la definizione delle modalità di erogazione delle prestazioni.

Il comma 154-septies posticipa al 31 dicembre 2016 (in luogo del 30 giugno 2015) il termine ultimo per la presentazione all’INPS della domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dalla normativa vigente per l’esposizione all’amianto, da parte di soggetti (assicurati INPS e INAIL) collocati in mobilità dall’azienda per cessazione dell’attività lavorativa.

Conseguentemente

Modifica il comma 369 riducendo il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di 20 milioni di euro per il 2016, 26 milioni di euro per il 2017, 30 milioni di euro per il 2018, 22 milioni di euro per il 2019, 18,7 milioni di euro per il 2020, 14 milioni di euro per il 2021, 10,5 milioni di euro per il 2022 a copertura degli oneri derivanti dall’introduzione dei suddetti commi.

Articolo 1, comma 154-octies Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

18.106

Governo

 

14.12

Aggiunge il comma 154-octies, recante una norma interpretativa del comma 2 dell’articolo 18 della legge di riforma pensionistica n. 335/1995, che stabilisce un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, per i nuovi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 (nonché per coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo), con riferimento ai periodi contributivi successivi alla suddetta data. L’emendamento (volto a recepire in legge quanto già stabilito sul punto dalla circolare Inps 17 marzo 2009, n. 42) precisa che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995, qualora acquisiscano su domanda contributi precedenti alla data medesima, non sono più soggetti all’applicazione del massimale suddetto a far data dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

 

 


 

Articolo 1, comma 155 Monitoraggio cd. opzione donna

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

19.142

Relatori

 

15.12

Modifica il comma 155 relativo alla sperimentazione della cd. opzione donna, al fine di prevedere la trasmissione, entro il 30 settembre di ogni anno, di una relazione alle Camere, da parte del Governo, sulla base dei dati rilevati dall’INPS nell’ambito della propria attività di monitoraggio sull’attuazione della sperimentazione, con particolare riferimento alle lavoratrici interessate e ai relativi oneri previdenziali. Qualora dall’attività di monitoraggio dovesse risultare, in particolare, un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l’utilizzo delle risorse non utilizzate per la prosecuzione della sperimentazione o per interventi con finalità analoghe.


 

Articolo 1, comma 156-bis – Cure parentali per lavoratrici autonome

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

19.138 NF

Id.

 

Pastorelli

 

 

Misto

15.12

Aggiunge il comma 156-bis, il quale estende, in via sperimentale per il 2016 e nel limite di 2 milioni di euro, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici il beneficio la possibilità già prevista per la madre lavoratrice dipendente di richiedere, in sostituzione (anche parziale) del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati).

Conseguentemente

Modifica il comma 369, riducendo il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di 2 milioni per il 2016

 


 

Articolo 1, comma 157-bis – Contratti di solidarietà espansivi

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

19.116 NF

Dell’Aringa

PD

15.12

Aggiunge il comma 157-bis, al fine di integrare l’articolo 41 del decreto legislativo n.148 del 2015 (cd. Jobs act) il quale, con l’obiettivo di promuovere il ricorso a contratti di solidarietà espansivi (ossia contratti aziendali che prevedano una riduzione stabile dell'orario di lavoro, con riduzione della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale) prevede specifici benefici (contributo a carico dell’INPS o aliquota contributiva nella misura prevista per gli apprendisti se il nuovo assunto ha un’età inferiore a 29 anni). L’emendamento, in particolare, prevede che i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà, possano versare la contribuzione a fini pensionistici correlata alla retribuzione persa (sempre che questa non venga già riconosciuta dall’INPS), relativamente ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro (con esclusione, in questo caso, dei benefici contributivi previsti dalla normativa vigente)

 

 


 

Articolo 1, commi 158-bis-158-ter; 161, 161-ter-161-quater; 164-bis; 165-bis- 165-quater; 211 - Disposizioni in materia di adeguamento delle pensioni e di ammortizzatori sociali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

19.141

Governo

 

14.12

Introduce e modifica alcune disposizioni in materia di adeguamento e rivalutazione degli importi pensionistici, nonché di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e in caso di disoccupazione involontaria.

Il comma 158-bis è volto ad escludere l’applicazione di un’indicizzazione negativa delle prestazioni previdenziali ed assistenziali: si dispone, infatti, che la percentuale di adeguamento dei relativi importi, corrispondente alla variazione nei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT, non può essere inferiore a zero.

Il comma 158-ter prevede che, con riferimento alla percentuale di variazione per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per il 2014 (determinata definitivamente con decorrenza dal 1° gennaio 2015), le operazioni di conguaglio derivanti dagli scostamenti dei valori posti a base della perequazione automatica, limitatamente ai ratei corrisposti nel 2015,non vengono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per il medesimo 2015, ma di quelle del 2016. Resta confermato il conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per il 2015.

Attraverso una modifica al comma 161, vengono anticipati al 2016 gli effetti previsti dal comma 160 che cambia (a decorrere dal 2017, secondo l’attuale testo del comma 161) la misura delle detrazioni dell’imposta lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione (cd no tax area per i pensionati). Per la copertura delle minori entrate che derivano dal suddetto anticipo, l’emendamento prevede una riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione pari a 300 milioni di euro per il 2016 e un incremento del medesimo Fondo pari a 89 milioni di euro per il 2017.

Con l’introduzione del comma 164-bis si precisa l’ambito di applicazione della disposizione (art. 46, co. 3, D.Lgs. 148/2015) che prevede l’abrogazione, dal 1° luglio 2016, delle disposizioni concernenti i contratti di solidarietà stipulati dalle imprese che non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 1 del DL 726/1984 (imprese industriali, aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, aziende esercenti attività commerciale, giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa e, a determinate condizioni, imprese artigiane non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale). Si stabilisce che il contributo dovuto per un massimo di due anni alle suddette imprese (pari alla metà del monte retributivo da esse non dovuto a seguito della riduzione di orario) si applica, nel limite massimo di 60 milioni di euro per il 2016 (a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione):

§  in caso di contratti collettivi aziendali stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, per tutta la durata stabilita negli accordi;

§  negli altri casi, fino al 31 dicembre 2016.

Il comma 165-bis dispone che il rispetto del requisito dell’anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni (richiesto per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale) è escluso per eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori, non più solo nel settore industriale, come attualmente previsto dall’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 148/2015.

Il comma 165-ter precisa per via normativa l’ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale, come delineata dal D.Lgs. 148/2015, precisando che rimangono escluse dall’applicazione di tale normativa determinate imprese elencate dall’articolo 3 del D.Lgs. C.P.S. 869/1947, che torna dunque in vigore (le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato, che però, Su richiesta delle Amministrazioni interessate possono essere assoggettate all'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni).

Il comma 165-quater proroga l’istituto dell’indennità di disoccupazione per i titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), riconoscendolo anche agli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per il 2016 e 24 milioni di euro per il 2017 (importi che possono essere incrementati in misura pari alle risorse residue destinate al finanziamento della DIS-COLL nel 2016.

Conseguentemente, vengono rideterminate le risorse stanziate per il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale dal comma 211, eliminando l’annualità 2016 e riducendo a 30 milioni il finanziamento per il 2017 (mentre rimane invariato l’importo, pari a 54 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018).

I commi 161-ter e 161-quater prevedono misure a copertura degli oneri derivanti dalle richiamate disposizioni, prevedendo l’utilizzo di parte delle risorse afferenti il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (ridotto di 100 milioni di euro per il 2016 e incrementato di 36 milioni di euro per il 2017) e disponendo per il 2016 il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell’INPS di una quota pari a 52 milioni di euro per il 2016 delle entrate derivanti dall’aumento del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria che affluiscono, per i due terzi, al Fondo di rotazione (con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione), in deroga a quanto previsto dall’articolo 5 del D.Lgs. 150/2015 (secondo cui il Fondo di rotazione citato costituisce parte delle le risorse attribuite all’ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), per le cui finalità l’ultimo periodo del comma 161-ter dispone, per il 2017, un incremento pari a 52 milioni di euro del Fondo sociale occupazione e formazione.

 


 

Articolo 1, comma 161-bis – Prestazioni assistenziali agli eredi dei malati di mesotelioma da amianto

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

19.140

0.19.140.6

0.19.140.1 NF

Governo

Relatori

Marcon

 

 

SI-SEL

12.12 pom.

Inserisce il comma 161-bis che consente l’accesso alle prestazioni in favore dei malati di mesotelioma anche agli eredi dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia per esposizione a familiari impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel corso del 2015. Tali prestazioni - erogate nella misura fissata dal decreto interministeriale del 4 settembre 2015 (subem. 0.19.140.6) - sono da ripartire tra gli aventi diritto che presentino domanda, corredata di idonea documentazione, entro novanta giorni (in luogo di sessanta, subem. 0.19.140.1) dall’entrata in vigore della disposizione in esame. Le prestazioni sono a valere sulle disponibilità presenti nel Fondo per le vittime dell’amianto di cui all’art. 1, co. 241, della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007) istituito presso l’INAIL. Le prestazioni sono erogate nei limiti delle somme individuate dal decreto interministeriale del settembre 2015 destinate alla copertura delle spese per il 2015 (subem. 0.19.140.6).

Si ricorda che l’art.1, co. 116, della legge di stabilità 2015 ha esteso le prestazioni erogate dal Fondo vittime dell’amianto, in via sperimentale per gli anni 2015-2017, a malati di mesotelioma riconducibile ad esposizione non professionale all’amianto e con successivo decreto interministeriale del 4 settembre 2015 sono state fissate la misura e le modalità di erogazione della nuova prestazione. La prestazione economica è fissata nella misura di 5.600,00 euro ed è corrisposta una tantum, nei limiti dello stanziamento previsto dal decreto, su domanda dell’avente diritto. Il limite di spesa indicato dal decreto per il 2016 è pari a 5.431.842,00 euro.


 

Articolo 1, commi 161-quinquies – 161-septies– Trattamento pensionistico lavoratori poligrafici collocati in CIGS

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

19.39 NF

Famiglietti

PD

15.12

Aggiunge i commi 161-quinquies, 161-sexies e 161-septies, al fine di prevedere che le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2013 in materia di requisiti di accesso e regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici continuano ad applicarsi ai lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento (ai sensi dell’articolo 37 della legge n.416/1981), in forza di accordi sottoscritti prima del 31 dicembre 2013, ancorché maturino i requisiti per il pensionamento successivamente a tale data. I trattamenti pensionistici sono erogati dall’INPS secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo presso l’ente competente, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L’INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento, non prendendo in considerazione ulteriori domande nel caso risulti (anche in modo prospettico) il raggiungimento del limite di spesa.

Conseguentemente

Modifica la Tabella C, voce Ministero dell’economia, legge n. 67/1988: Editoria

2016: -3.000.000

2017: -3.000.000

2018: -3.000.000.

 


 

Articolo 1, commi 161-octies - 161-decies – Esclusione della penalizzazione dei trattamenti pensionistici anticipati

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

19.64 NF

id.
19.124 NF
19.13 NF

Bolognesi

PD

15.12

Introduce i commi 161-octies, 161-novies e 161-decies.

Il comma 161-octies (attraverso l’abrogazione dell’articolo 14, c. 2, del D.Lgs. n. 503/1992), rende cumulabile (anche con riferimento a periodi antecedenti l’entrata in vigore del disegno di legge in esame) il riscatto del periodo del corso legale di laurea con la facoltà, riconosciuta ai lavoratori dipendenti che possono far valere complessivamente almeno cinque anni di contribuzione, di riscattare i periodi corrispondenti al congedo parentale (astensione facoltativa per maternità) purché non coperti da assicurazione.

l comma 161-novies interviene sulla disposizione (art.1, co. 113, della legge n.190/2014, legge di stabilità 2015) che ha escluso dalla penalizzazione dei trattamenti pensionistici anticipati prevista dalla “riforma Fornero” (di cui all’articolo 24, comma 10, DL 201/2011: riduzione dell’1% per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni) i soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva (pari, nel 2015, a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mese per le donne) entro il 31 dicembre 2017. L’emendamento estende tale disposizione ai trattamenti pensionistici anticipati già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014, al fine di escludere (solo per i ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016) le sopra indicate penalizzazioni, applicate in attuazione della normativa vigente al momento del pensionamento.

Il comma 161-decies dispone che la copertura degli oneri è assicurata a valere sulle risorse del Fondo per il pensionamento anticipato dei lavoratori impegnati in attività usuranti (fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge n. 247/2007) che viene ridotto di 15,1 milioni di euro per il 2016, 15,4 milioni di euro per il 2017, 15,8 milioni di euro per il 2018, 16,2 milioni di euro per il 2019, 16,5 milioni di euro per il 2020, 16,9 milioni di euro per il 2021, 17,2 milioni di euro per il 2022, 17,7 milioni di euro per il 2023, 18 milioni di euro per il 2024, 18,4 milioni di euro a decorrere dal 2025 (con conseguente corrispondente riduzione degli importi previsti per la copertura degli oneri derivanti dall’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (art. 7, c. 1, D.Lgs. 67/2011)

Articolo 1, comma 163-bis – Danno biologico

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

19-bis.25 NF

Damiano

PD

15.12

Inserisce il comma 163-bis il quale prevede che, a decorrere dall’anno 2016, gli importi degli indennizzi per danno biologico erogati dall’INAIL siano rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del presidente dell’INAIL sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai intervenute rispetto all’anno precedente. Tali incrementi si aggiungono a quelli già disposti in passato da altre disposizioni normative (articolo 1, commi 26-27 della L. 247/2007 e articolo 1, comma 129, della L. 147/2013). Alla copertura finanziaria degli oneri dell’intervento si provvede, per il triennio 2016-2018, mediante la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di 1 mln di euro per il 2016, 5 mln di euro per il 2017 e 15 mln di euro per il 2018, mentre a decorrere dal 2019, attraverso la revisione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Allo stesso tempo, dal 2019 l’efficacia delle richiamate disposizioni è subordinata alla suddetta revisione delle tariffe.


 

Articolo 1, comma 164-ter – Attività di utilità sociale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

20.10 NF

D’Incà NF

M5S

15.12

Inserisce il comma 164-ter che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di avvalersi di lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro o sottoposti a procedure di mobilità per lo svolgimento di attività di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza. La norma riproduce sostanzialmente il contenuto dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 150/2015 (cd. Jobs act) limitandosi ad estendere anche ai lavoratori in mobilità la possibilità di essere utilizzati per lo svolgimento di tali attività.

 


 

Articolo 1, commi 165-bis – 165-ter – Trattamenti di integrazione salariale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

20.49

Dell’Aringa

PD

12.12 ant.

Aggiunge il comma 165-bis, che prevede che le domande per il riconoscimento dei trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO) per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio) non siano sottoposte al requisito di possedere un’anzianità di lavoro effettivo di almeno 90 giorni per tutti gli eventi oggettivamente non evitabili (e non soltanto per quelli inerenti al settore industriale, come previsto attualmente). A tal fine si modifica l’articolo 1, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. 148/2015.

20.50

Dell’Aringa

PD

12.12 ant.

Aggiunge il comma 165-ter che, dispone la reviviscenza della norma (di cui all’articolo 3 del D.Lgs.C.P.S. 869/1947, provvedimento abrogato interamente dall’articolo 46, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 148/2015) che escludeva dall’applicazione delle norme sulla CIGO degli operai dell'industria, i lavoratori di specifiche imprese (si tratta delle imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, delle imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonché delle imprese esercenti autoservizi pubblici di linea personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane - personale delle filovie urbane ed extra urbane e delle autolinee urbane e dei servizi extraurbani, o che comunque iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; delle imprese di spettacoli; degli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; delle imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; delle cooperative, i gruppi, delle compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; delle imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato). A tal fine modifica il richiamato articolo 46, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 148/2015.


 

Articolo 1, comma 171-bis – Garante nazionale dei detenuti

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

20-bis.24

II Commissione

 

12.12 ant.

Aggiunge il comma 171-bis, che attribuisce ai membri del collegio del Garante nazionale dei diritti dei detenuti un’indennità forfettaria annua pari al 40% dell’indennità parlamentare per il presidente e al 30% per i membri del collegio, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti correlati alle attività istituzionali del Garante. Viene inoltre autorizzata la spesa di 200.000 euro annui dal 2016 per le spese di funzionamento del Garante nazionale dei detenuti. A tal fine è modificato l’articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146

Conseguentemente:

alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia è ridotto dei seguenti importi:

2016: –200.000

2017: –200.000

2018: –200.000.


 

Articolo 1, comma 173-bis – Credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi

                                                                                          

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

21.21

Sammarco

AP

15.12

Aggiunge il comma 173-bis il quale estende il credito d’imposta per la riqualificazione degli alberghi anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, qualora sia effettuata nel rispetto della normativa vigente (c.d. piano casa). Si demanda ad un decreto ministeriale l’attuazione della disposizione. Si segnala che in attuazione di tale normativa (articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014) è stato emanato il D.M. 7 maggio 2015 (Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere). Il credito d'imposta è riconosciuto, per il periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche.

Si segnala che nell’emendamento è presente un comma 2-ter che riproduce esattamente il contenuto del comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2015.

 


 

Articolo 1, commi 174-bis – 174-sexies – Interventi e agevolazioni fiscali nel settore della cultura

                                                                   

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

21.47 NF

Losacco

PD

12.12 ant.

Aggiunge i commi da 174-bis a 174-quinquies, che dispongono la fusione per incorporazione della società ARCUS nella società ALES, esplicitamente prevedendo che una delle divisioni organizzative di quest’ultima prosegue le attività proprie di ARCUS.

ARCUS S.p.A. per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo è stata istituita dall’art. 2 della L. 291/2003 per la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo.

A.L.E.S. S.p.A Arte Lavoro e Servizi S.p.A. è stata, invece, costituita, come evidenzia l’art. 1 dello statuto, ai sensi dell'art. 10, co. 1, lett. a), 2 e 3, del D.lgs. 468/1997 - e dell'art. 20, co. 3 e 4, della L. 196/1997 e svolge attività di supporto agli uffici tecnico-amministrativi del Ministero, per la gestione e la valorizzazione del patrimonio culturale, fra i quali la gestione di istituti e luoghi della cultura e la ricerca di sponsor.

In materia si ricorda che l’art. 1, co. 419, della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) aveva già previsto la possibilità che il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo predisponesse un piano di ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante operazioni di fusione e di incorporazione, delle società direttamente o indirettamente controllate e di quelle interamente detenute, che rispondessero ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing.

Tale previsione era intervenuta dopo che l’art. 39, co. 1-bis, del D.L. 69/2013 (L. 98/2013) aveva abrogato, fra l’altro, i commi 24-28 dell’art. 12 del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), che avevano previsto la messa in liquidazione di ARCUS spa dal 1° gennaio 2014, con il riporto nell'ambito dell'ordinaria gestione del Ministero delle attività ad essa demandate.

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge è adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il nuovo statuto di ALES che prevede, fra l’altro, l’istituzione di un consiglio di amministrazione, con conseguente nomina dei nuovi organi della società. Entro 90 giorni dall’insediamento, il consiglio di amministrazione adotta un piano di riorganizzazione aziendale e del personale.

ARCUS si estingue a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all’iscrizione del nuovo statuto di ALES nel registro delle imprese.

Per assicurare lo svolgimento dei servizi per il pubblico negli istituti e nei luoghi della cultura, ad ALES non si applicano le limitazioni assunzionali previste dall’art. 9, co. 29, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010).

Si prevede, inoltre, l’abrogazione sia del regolamento di cui al DM 182/2008, recante i criteri e le modalità per l'utilizzo della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture destinata ad ARCUS, sia del co. 1-ter dell’art. 39 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013), che aveva previsto, tra l’altro, la revisione dello stesso regolamento con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Al riguardo si segnala che l’abrogazione dell’art. 39, co. 1-ter, del D.L. 69/2013 è prevista anche dallo schema di d.lgs. 249, in corso di esame presso la I Commissione. Più approfonditamente, si veda il dossier n. 242 dell’11 dicembre 2015.

Il comma da 174-sexies reca la clausola di invarianza finanziaria.


 

Articolo 1, comma 174-septiesOrganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

21.82

Relatori

 

14.12

Aggiunge il comma 174-septies, che prevede la riorganizzazione degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del Ministero dei beni e delle attività culturali, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento (nel rispetto delle dotazioni organiche previste dal DPCM 171/2014), al fine di dare più efficace attuazione alle disposizioni sul silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche di cui all’art. 17-bis, co. 3, della L. 124/2015.

La disposizione richiamata prevede il termine di 90 giorni per l’espressione, da parte dell’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, di assensi, concerti o nulla osta richiesti per l’adozione di provvedimenti normativi o amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche. Decorso tale termine, senza che l’assenso, il concerto o il nulla osta sia comunicato, lo stesso si intende acquisito.

Si intenderebbe, dunque, che la previsione di fusione o accorpamento sia finalizzata a fronteggiare meglio le richieste provenienti da altre pubbliche amministrazioni.

In particolare, si prevede di procedere alla riorganizzazione con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Per l’adozione del decreto ministeriale si richiamano l’art. 17, co. 4-bis, lett. e), della L. 400/1988 e l’art. 4, co. 4 e 4-bis, del d.lgs. 300/1999.

Al riguardo si segnala che l’art. 17, co. 4-bis, lett. e), L. 400/1988 prevede l’adozione di decreti ministeriali per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali, mentre l’art. 4, co. 4, del d.lgs. 300/1999 prevede l’intervento di decreti ministeriali per l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e per la definizione dei relativi compiti, nonché per la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale.

Appare, pertanto, opportuna una riflessione sulla congruità dello strumento previsto con riferimento alla possibile riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, di uffici dirigenziali generali.

 


 

Articolo 1, comma 175 – Assunzioni di personale Ministero per i beni culturali

                                                                   

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

21.73

Id.

21.69

21.53

21.42

21.27

VII Commissione

Coppola

Pannarale

Bonaccorsi

Mazziotti Di Celso



PD

SI-SEL

PD

SCpI

 

12.12 ant.

Modifica il comma 175 che autorizza l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di 500 funzionari, sopprimendo l’attuale previsione in base alla quale la selezione deve avvenire tra laureati nella classe delle lauree in beni culturali L 01.


 

Articolo 1, commi 178-178-terTax credit cinema

                                                                   

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

21.81

Governo

 

12.12 pom.

Modifica il comma 178 e inserisce i commi 178-bis e 178-ter, con i quali sono apportate numerose modifiche alla disciplina del credito d’imposta per il cinema (tax credit cinema).

In particolare, si modifica la legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007):

§  con le modifiche all’art. 1, co. 325 (lett. a)) si estende il credito d’imposta per gli investitori esterni al settore cinematografico e audiovisivo (finora previsto per gli apporti in denaro per la produzione di opere nazionali) anche agli apporti per la distribuzione delle stesse in Italia e all’estero. Al contempo, si dispone che la percentuale del 40% ivi indicata è la misura massima del credito d’imposta e che con il decreto ministeriale attuativo (previsto dal co. 333) è possibile differenziare le aliquote di agevolazione;

§  con le modifiche al co. 326 (lett. b)), si dispone che l’obbligo di spesa sul territorio italiano, previsto tra i requisiti per l’accesso al tax credit, è riferito solo alla produzione (non essendo concretamente applicabile alla distribuzione all’estero);

§  con le modifiche al co. 327 (lett. c)) si prevede la modulabilità delle aliquote del tax credit per la produzione (dall’attuale 15%, al range 15-30%), e si innalza da € 3,5 mln a € 6 mln il limite massimo del beneficio riconoscibile alla singola azienda.

Si prevede (lett. d)) un’aliquota massima (non superiore al 15% - dunque modulabile - e non più in misura pari al 15%) per il tax credit per la distribuzione e viene eliminata la differenziazione delle aliquote fra opere riconosciute di interesse culturale e altre opere audiovisive. Inoltre, si innalza (da € 1,5) a € 2 mln il limite massimo del beneficio spettante per la distribuzione nazionale di opere italiane e viene espressamente prevista la modulabilità, con decreto ministeriale, anche dell’aliquota del beneficio spettante per la distribuzione cinematografica internazionale.

Infine (lett. e)), l’aliquota del tax credit spettante alle imprese di esercizio cinematografico viene elevata (dal 30) ad un massimo del 40% (anche in tal caso, dunque, modulabile) delle spese sostenute. Si estende l’ammissione al beneficio (finora prevista per le spese per impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale) anche alle spese per la ristrutturazione, l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e dei relativi impianti e servizi accessori, la realizzazione di nuove sale o il ripristino di quelle inattive, secondo le specifiche e nei limiti di quanto previsto nel decreto attuativo (di cui al co. 333), avendo particolare riguardo al fatto che la sala sia o meno “storica” (attiva, cioè, prima del 1° gennaio 1980);

§  con le modifiche al co. 322 (lett. f)), si rinvia l’individuazione del limite massimo di cumulo dei benefici al decreto attuativo (di cui al co. 333), in relazione alle novità intervenute nel corso degli anni alla legislazione UE.

In conseguenza delle modifiche previste dalla lett. e), il comma 178-bis abroga l’art. 15 del d.lgs. n. 28 del 2004, che prevede la concessione di contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, la ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti, l’installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori.

Inoltre, sopprime l’art. 2, co. 6, lett. a) del medesimo d.lgs., che equipara ai film d’essai i film che abbiano avuto il riconoscimento di film di interesse culturale.

Sempre in conseguenza delle modifiche previste dalla lett. e), il comma 178-ter sopprime, dal 1° gennaio 2016, l’art. 6, co. da 2-bis a 2-sexies, del D.L. n. 83 del 2012, che concede un credito d'imposta per il ripristino, il restauro e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti almeno dal 1° gennaio 1980. Sono fatte salve le procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge, avviate ai sensi del decreto attuativo (DM 12 febbraio 2015).


 

Articolo 1, comma 179-bisDisposizioni per favorire la creatività dei giovani autori

                                                                   

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

21.41 NF

Rampi

PD

12.12 ant.

Aggiunge il comma 179-bis che, al fine di favorire la creatività dei giovani autori, destina ad attività di produzione culturale nazionale e internazionale, sulla base di un atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il 10% di tutti i compensi percepiti dalla riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi

 


 

Articolo 1, commi 181-bis e 181-ter - Risorse per investimenti nel settore della cultura

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

21.45 NF

Bonaccorsi

PD

15.12

Aggiunge i commi 181-bis e 181-ter, che individuano un nuovo meccanismo per la destinazione a investimenti nel settore della cultura di risorse relative agli interventi infrastrutturali.

In particolare, il comma 181-bis individua, anzitutto, una quota fissa delle risorse relative agli interventi infrastrutturali – quantificata in € 30 mln annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 - da destinare ad interventi di conservazione, manutenzione, restauro, nonché valorizzazione, dei beni culturali.

Individua, altresì, un nuovo meccanismo per l’individuazione degli interventi da finanziare, disponendo che gli stessi sono approvati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono definite le modalità attuative, anche prevedendo il ricorso ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche.

Le risorse da destinare alle finalità indicate sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 181-ter, conseguentemente, abroga il comma 4 dell’art. 60 della L. 289/2002 che, nel testo vigente, ripetutamente modificato, prevede che, a decorrere dal 2014, alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali è destinata una quota pari al 3% delle “risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture”, iscritte nello stato di previsione del MIT. Prevede, altresì, che l’assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del MIBACT, di concerto con il MIT, sulla base della finalizzazione derivante da un programma di interventi.

Al riguardo, si segnala che la relazione illustrativa dell’A.G. 249, in corso di esame, fa presente, in relazione alla previsione di abrogazione dell’art. 39, co.1-ter, D.L. 69/2013 (L. 98/2013) [prevista anche dal co. 174-septies del ddl in commento] che, “nonostante i numerosi incontri con le altre amministrazioni coinvolte (MEF e MIT) non è stato possibile giungere ad un’interpretazione condivisa circa l’esatta quantificazione delle ‘risorse aggiuntive annualmente previste per le infrastrutture’, rendendo, di fatto, inattuata questa norma”. (al riguardo, si veda quanto rilevato nei dossier del Servizio Studi della Camera n. 95/3, Tomo I, del 31 gennaio 2014 e n. 182 del 9 giugno 2014).

Inoltre, il comma 181-ter abroga anche il comma 4-bis dell’art. 60 della L. 289/2002 – inserito dall’art. 1, co. 106, della L. 147/2013 – in base al quale una quota delle risorse di cui al co. 4, pari ad € 2,5 mln per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è destinata a finanziare interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria, individuati dal Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale di cui al DPCM 6 giugno 2013.


 

Articolo 1, comma 183 – Finanziamento del Gran Premio d’Italia di Formula 1

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

21-ter.8

I Relatori

 

14.12

Sostituisce il comma 183, prevedendo che l’autorizzazione all’ACI a sostenere le spese per l’organizzazione e la gestione del GP d’Italia di Formula 1, potrà essere realizzata attingendo le risorse da tutte quelle iscritte complessivamente nel bilancio dell’Aci (anziché dalle sole risorse proprie derivante dall’organizzazione di eventi sportivi e facendo venire meno l’espressa esclusione delle risorse rinvenienti dalla gestione del P:R:A). Si prevede inoltre la possibile attivazione di adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione, senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio.

 

 


 

Articolo 1, comma 187-bis e 187-terRisorse per Matera

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

22.21 NF

Bianchi

AP

15.12

Aggiunge il comma 187-bis che dispone che fino al 2019 non si applicano alla città di Matera – designata Capitale europea della cultura per il 2019 – le norme in materia di contenimento della spesa per l’acquisto di beni e servizi, nonché quelle che limitano assunzione di personale, anche con forme contrattuali flessibili. A tale scopo, è autorizzata una spesa di 500.000 euro annui per il periodo 2016-2019.

Ulteriori interventi a favore di Matera, Capitale europea della cultura per il 2019, sono recati dall’art. 1, co. 187, del ddl di stabilità.

Conseguentemente

Modifica il comma 369, riducendo l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

22.39 NF

Antezza

PD

15.12

Aggiunge il comma 187-ter che autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui per il periodo 2016-2019 per il completamento del restauro urbanistico dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera.

Ulteriori interventi a favore di Matera, Capitale europea della cultura per il 2019, sono recati dall’art. 1, co. 187, del ddl di stabilità.

Conseguentemente

Modifica il comma 369, riducendo l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 


 

Articolo 1, comma 187-quater – Contratti di turismo organizzato

                                                                    

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

22.9 NF

Pagano

AP

15.12

Aggiunge un nuovo comma 187-quater, che apporta modifiche alla disciplina vigente sui contratti di turismo organizzato contenuta nell’articolo 9 della legge n. 115/2015 (legge europea 2014), secondo la quale i contratti di turismo organizzato non sono più assistiti dal Fondo nazionale di garanzia del turismo, bensì da polizze assicurative private o da apposite garanzie bancarie. L’articolo 9, nella sua formulazione vigente, in particolare, modifica l’articolo 50 del D.Lgs. n. 79/2011, disponendo che l'obbligo, per l'organizzatore e l'intermediario, di stipulare le polizze o fornire le garanzie di cui sopra decorre dal 1°gennaio 2016.

Le modifiche apportate dall’emendamento in esame sono finalizzate a posticipare la decorrenza dell’obbligo suddetto di stipulare polizze o fornire le garanzie dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016.

Contestualmente, l’emendamento posticipa al 30 giugno 2016 (in luogo dell’attuale 1° gennaio 2016) la data a decorrere dalla quale è abrogato il Fondo nazionale di garanzia del turismo (art. 51 del D.Lgs. n. 79/2011).

 


 

Articolo 1, comma 188-bis – Rifinanziamento di istituti di tutela della cultura istriano-friulano-dalmata.

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

22.49 NF

Rampelli

FdI

15.12

Aggiunge il comma 188-bis che destina all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) ed alla Società di studi fiumani 70.000 euro ciascuno per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Di conseguenza, viene ridotto di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 369.

L’art. 2, comma 1, della legge 92/2004, richiamata dalla disposizione approvata, ha disposto, infatti, il riconoscimento del Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata, con sede a Trieste, e dell'Archivio museo storico di Fiume, con sede a Roma prevedendo a tal fine un finanziamento, a decorrere dall'anno 2004, per l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI), e per la Società di studi fiumani.

 

 


 

Articolo 1, commi 192-bis–192-quater – Disposizioni per le fondazioni lirico-sinfoniche

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

22.78

Governo

 

12.12 pom.

Aggiunge i commi da 192-bis a 192-quater, recanti disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche.

In particolare, il comma 192-bis proroga (dal 2016) al 2018 il termine per il raggiungimento dell’equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni che, versando in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale, abbiano già presentato il piano di risanamento ai sensi dell’art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013). Le stesse devono predisporre (entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge) un’integrazione del piano relativa al periodo 2016-2018, pena la sospensione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Il co. 14 dell’art. 11 del D.L. 91/2013 prevede che le fondazioni che non abbiano presentato il piano di risanamento entro i termini previsti (90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ex co. 1), o per le quali il piano di risanamento non sia stato approvato nei termini previsti (entro 30 giorni dalla presentazione, ex co. 2), ovvero che non raggiungano le condizioni di equilibrio strutturale del bilancio entro l’esercizio 2016, sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

Dispone, inoltre, che il predetto piano – si intenderebbe: l’integrazione del piano – è approvato con decreto interministeriale MIBACT-MEF, ma non vengono fornite ulteriori specifiche procedurali.

In base ai co. 1 e 2 del medesimo art. 11, il piano di risanamento deve essere presentato al commissario straordinario del Governo e approvato, su proposta motivata del medesimo commissario, sentito il collegio dei revisori dei conti, con decreto MIBACT-MEF, nel termine di 30 giorni dalla sua presentazione.

Il comma 192-ter estende a tutte le fondazioni la possibilità di accedere al Fondo di rotazione (istituito dal co. 6 dell’art. 11 citato per la concessione di finanziamenti alle sole fondazioni che fossero in determinate condizioni). Le fondazioni interessate “possono” presentare – entro il 30 giugno 2016 – un piano triennale per il periodo 2016-2018, secondo le indicazioni del citato art. 11 e delle linee guida relative ai piani di risanamento, che deve prevedere, in particolare, la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di quella in essere al 31 dicembre 2015 e la rinegoziazione e ristrutturazione del debito esistente alla medesima data.

A tal fine, incrementa la dotazione del Fondo di 10 milioni di euro per il 2016.

La dotazione del Fondo – inizialmente stabilita dall’art. 11, co. 6, del D.L. 91/2013 in 75 milioni di euro per il 2014 – è stata incrementata dall’ art. 5, co. 6, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014), sempre per il 2014, di 50 milioni di euro.

Il comma 192-quater proroga le funzioni del commissario straordinario (nominato ex art. 11, co. 3, DL 91/2013) fino al 31 dicembre 2018 e definisce la misura massima del compenso in 100 mila euro annui.

L’incarico era stato conferito con DM 17 gennaio 2014 per la durata di un anno, rinnovabile. Il medesimo DM aveva fissato (ex art. 15, co. 3, D.L. 98/2011) il relativo compenso in 50 mila euro lordi annui quale parte fissa e in non più di 50 mila euro lordi annui quale parte variabile.

Inoltre, prevede la possibilità di conferire 3 incarichi di collaborazione a supporto delle attività del commissario, per la durata massima di 24 mesi, nel limite di spesa di 75 mila euro annui.

Agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione del FUS per 175 mila euro annui per il periodo 2016-2018.

Conseguentemente

Modifica il comma 369, riducendo il rifinanziamento ivi previsto per il 2016 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 10 milioni di euro, a copertura degli oneri recati dal comma 190-ter.


 

Articolo 1, commi 192-quinquiesRisorse per le accademie non statali di belle arti

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

22.7 NF

22-quater.7 NF

Mottola

Carocci

M-ALA

PD

15.12

Aggiunge il comma 192-quinquies che autorizza – a regime – la spesa di 4 milioni di euro annui dal 2016 a favore delle accademie non statali di belle arti.

A tal fine, dispone l’”incremento” dell’autorizzazione di spesa recata dall’art. 19, co. 5-bis, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013).

Per le esigenze delle Accademie non statali di belle arti, finanziate in misura prevalente dagli enti locali, l’art. 19, co. 5-bis, del D.L. 104/2013 aveva autorizzato, per il 2014, la spesa di 1 milione di euro. Per il 2015, l’art. 1, co. 170, della L. 190/2014 (L. stabilità 2015), ha stanziato il medesimo importo “per le finalità” di cui alla precedente autorizzazione di spesa.

Conseguentemente

Modifica il comma 369, riducendo l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 


 

Articolo 1, comma 192-sexiesRisorse destinate al finanziamento di festival, cori e bande

                                                                    

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

22.47 NF

Bonaccorsi

PD

15.12

Aggiunge il comma 192-sexies che autorizza la spesa di 1 milione di euro annui per il periodo 2016-2018 per il finanziamento di festival, cori e bande. A tal fine, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emana, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un bando che stabilisce le modalità di accesso alle risorse. Entro i successivi due mesi, con decreto interministeriale MIBACT-MEF si provvede all’individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle risorse.

Conseguentemente

Modifica il comma 369, riducendo l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 


 

Articolo 1, comma 192-septiesContributo straordinario alla fondazione EBRI (European Brain Research Institute)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

22.70 NF

22.8 NF

Cinzia Maria Fontana

Occhiuto

PD

FI-PDL

15.12

Aggiunge il comma 192-septies che concede un contributo straordinario di 1 milione di euro annui per il periodo 2016-2018 alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).

Un contributo straordinario di 800 mila euro annui a favore della Fondazione EBRI è stato concesso, per il periodo 2013-2015, dall’art. 1, co. 288, della L. 228/2012 (L. stabilità 2013).

Conseguentemente

Modifica il comma 369, riducendo l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 


 

Articolo 1, comma 192-octies – Rimodulazione delle risorse per iniziative a favore della minoranza slovena

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

22.13 NF

Blazina

 

PD

15.12

Aggiunge il comma 192-octies che novella il comma 524 dell’articolo 1 della legge n.190 del 2014. La norma prevedeva la facoltà per la regione Friuli Venezia Giulia di rimodulare gli interventi previsti dalla legge n. 38 del 2001, Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, per promuovere istituzioni e attività della minoranza slovena e per l'attuazione di interventi volti allo sviluppo dei territori dei comuni in cui è storicamente insediata la minoranza slovena. Le risorse destinate a tali scopi erano stabilite annualmente nella legge di stabilità. Con l’emendamento in questione si prevede:

§  la possibilità di destinare le risorse in questione anche al Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena;

§  la fissazione in 10 milioni di euro, a decorrere dal 2016 delle risorse destinate agli obiettivi della presente norma.

Conseguentemente

Modifica il comma 369,riducendo la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Modifica la Tabella C, voce Ministero dell’economia, Legge n. 38/2001, Contributo alla regione FVG:

2016: -5.104.167;

2017: -5.104.167;

2017: -5.104.167.


Articolo 1, comma 192-novies Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla nonché a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia

                                                                         

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

22.15

Malpezzi

PD

15.12

Aggiunge il comma 192-noies il quale autorizza la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la prosecuzione degli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la prosecuzione degli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia.

Conseguentemente,

alla Tabella A, gli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono così ridotti:

2016: –5.800.000;

2017: –5.800.000;

2018: –5.800.000.

 

 


 

Articolo 1, comma 193-bis – Riqualificazione dell’ambito costiero provinciale di Barletta-Andria-Trani

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

22-bis.2 NF

Vico

PD

15.12

Aggiunge il comma 193-bis il quale autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero provinciale della provincia di Barletta-Andria-Trani programmata dal Protocollo di intesa sottoscritto in data 13 novembre 2014 tra la Regione Puglia, la provincia di Barletta-Andria-Trani, i comuni di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia e Trani. Le risorse autorizzate possono essere utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione Puglia, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Sul sito internet della Provincia di Barletta è disponibile, tra i documenti allegati della pagina http://ptcp.provincia.barletta-andria-trani.it/atti-amministrativi/delibera-del-presidente-nr-3-del-21-11-2014-piano-territoriale-di-coordinament il testo del “Protocollo di intesa tra la Regione Puglia e la Provincia di Barletta-Andria-Trani, Comuni di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia, Trani per la riqualificazione e rigenerazione territoriale dell’ambito costiero provinciale”..

 

Conseguentemente

Modifica il comma 369 al fine di operare una riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 5 milioni, per l’importo necessario alla copertura della spesa autorizzata dal nuovo comma 193-bis.


 

Articolo 1, comma 194-bis – Tassa sulle unità da diporto

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

22-ter.3 NF

Arlotti

PD

15.12

Aggiunge il comma 194-bis, che abroga la tassa sulle unità da diporto introdotta dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cd. Salva-Italia).

Conseguentemente

Modifica il comma 369 al fine di operare una riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, per l’importo di 7,5 milioni dal 2016

 

 


 

Articolo 1, comma 194-ter – Riduzione tassa di ancoraggio nei porti dl transhipment

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

22-ter.14

Relatori

 

15.12

Aggiunge il comma 194-ter, che prevede la possibilità, nei porti sede di autorità portuale con volume di traffico transhipment superiore all’80% del proprio traffico globale, di riduzione o esenzione dalla tassa di ancoraggio in via sperimentale per gli anni dal 2016 al 2018, per le navi porta container in servizio regolare di linea internazionale. E’ rimesso alle autorità portuali di deliberare annualmente l’applicazione ed il limite della misura ed è ad esse riconosciuto un contributo nel limite della metà dell’onere residuale a loro carico. Con DM verrà assegnata la quota alle Autorità a carico dello Stato per la copertura, nel limite di 3 milioni annui. Si prevede inoltre negli stessi porti la riduzione delle accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all’interno del porto, nel limite di spesa di 1,8 milioni € annui.

Conseguentemente

Alla Tabella B, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia, è ridotto dei seguenti importi:

2016: -4.800.000

2017: -4.800.000

2018: -4.800.000.

 


 

Articolo 1, comma 194-quater – Rimborsi IVA a cittadini extra UE

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

22-ter.9 NF

Benamati

PD

15.12

Aggiunge il comma 194-quater, che autorizza gli intermediari iscritti all’albo degli istituti di pagamento ad effettuare i rimborsi Iva a cittadini extra Ue (cd. Tax free shopping), secondo percentuali minime di rimborso, da definire con successivo decreto del MEF.

 

 


 

Articolo 1, comma 196Promozione del Made in Italy

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

23.36 NF

Mongiello

PD

15.12

Modifica il comma 196, incrementando di 1 milione di euro lo stanziamento per il 2016, dal medesimo comma autorizzato, per il potenziamento delle azioni dell’ICE-Agenzia relative al Piano straordinario per la promozione del Made in Italy. Lo stanziamento in questione passa dunque da 50 a 51 milioni di euro per il 2016. Tale milione di euro è destinato al finanziamento dell’Associazione delle camere di commercio italiane all'estero per sostenere le piccole e medie imprese nei mercati esteri e la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi nonché per incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori internazionali, al fine di contrastare il fenomeno dell'italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani.

Conseguentemente

modifica il comma 369, riducendo di 1 milione di euro per l’anno 2016 il rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

 

 


 

Articolo 1, comma 196-bis – Sostegno all’internazionalizzazione del sistema produttivo

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

23.40

Governo

 

12.12 pom.

Aggiunge il comma 196-bis, che prevede il versamento all’entrata del bilancio dello Stato della somma di 300 milioni di euro delle disponibilità giacenti su apposito conto corrente di tesoreria – relative, in particolare, alle somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. - ai fini della sua riassegnazione al fondo finalizzato alle attività di credito all’esportazione e di internazionalizzazione del sistema produttivo.

 


 

Articolo 1, commi 196-ter-196-quater- Piano di sviluppo piccoli satelliti e finanziamento Istituto nazionale fisica nucleare

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

1.1

Governo

 

14.12

Aggiunge i commi 196-ter e 196-quater. Nel dettaglio:

§  il comma 196-ter autorizza la spesa di 19 milioni per il 2016, di 50 milioni per il 2017 e di 30 milioni di euro per il 2018 per il sostegno al settore aereospaziale e per la realizzazione di un Piano nazionale per lo sviluppo dell’industria nazionale nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia. Il comma dispone che a quota parte degli oneri derivanti da esso per l’anno 2016, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per l’adeguamento delle capacità di contrasto al terrorismo di cui al comma 548-quinquies.

Le misure di aiuto di cui al comma 196-ter in esame sono erogate in conformità al Regolamento UE n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, secondo le condizioni fissate dal predetto Regolamento, agli articoli 25 e ss., condizioni rispettate le quali gli aiuti per progetti di ricerca e sviluppo e gli aiuti agli investimenti per infrastrutture di ricerca sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione UE;

§  il comma 196-quater il quale incrementa di 15 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 la dotazione del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 204/1998, destinando le risorse in questione all’istituto nazionale di fisica nucleare allo scopo di sostenere le attività di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astro particellare.

 


 

Articolo 1, comma 196-quinquiesRiduzione Fondo ordinario per gli enti di ricerca

                                                                         

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

1.1

0.1.1.71

Governo

Sgambato

 

PD

14.12

Aggiunge il comma 196-quinquies che riduce l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal MIUR (art. 7, D.Lgs. 204/1998) di 4 milioni, a decorrere dal 2016, relativamente alla quota concernente le spese di natura corrente.

Conseguentemente:

Modifica la Tabella D, sopprimendo il definanziamento (previsto in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio) della legge n. 46 del 1991, art. 1: Contributo programma nazionale di ricerche aerospaziali - PRORA (3.4 – Cap. 1678).

 

 


 

Articolo 1, comma 207- Consiglio generale degli italiani all’estero

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

23-ter.2 NF

Fitzgerald Nissoli

PI-CD

15.12

L’emendamento incrementa di 50.000 euro, portandolo a 150.000 euro, lo stanziamento di cui alla lettera a) del comma 207, finalizzato, per il solo 2016, al funzionamento del C.G.I.E. – Consiglio generale degli italiani all’estero.

Conseguentemente

modifica il comma 369, riducendo il rifinanziamento del fondo per interventi strutturali di politica economica da 134,340 a 132,840 milioni per il 2016.

Si rileva l’eccesso della copertura, che a fronte di 50.000 euro di maggiore stanziamento per il C.G.I.E. rinviene 1.500.000 euro a carico del citato fondo per interventi strutturali di politica economica.

 


 

Articolo 1, comma 207, lett. g-bis) – Risorse a favore della società Dante Alighieri e dell’Accademia nazionale dei Lincei

                                      

 

 

 

 

 

23-ter.12 NF

Fedi

PD

15/12

Aggiunge al comma 207 la lettera g-bis) che concede per il periodo 2016-2018 un contributo pari a 100.000 euro annui alla società Dante Alighieri e a 250.000 euro annui all’Accademia nazionale dei Lincei.

Il finanziamento statale alla società Dante Alighieri, ente morale con la missione di promuovere la lingua e la cultura italiane, disposto ai sensi della L. 411/1985, è annualmente allocato nella tabella C allegata alla legge di stabilità a carico del cap. 1163 dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Con riferimento al triennio 2016-2018 il citato capitolo espone un importo di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018.

La ripartizione di tali contributi viene successivamente operata con apposito DM sottoposto a parere parlamentare, che disciplina i finanziamenti ad alcuni degli enti e associazioni cui contribuisce il MAECI, tra i quali appunto la Società Dante Alighieri; ad essa è stato concesso, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, un contributo di 600.000 euro.

Le risorse per l’Accademia dei Lincei sono attualmente appostate sul cap. 3630 dello stato di previsione del Mibact e ammontano, per il 2016, a seguito della nota di variazioni, a 2,7 milioni di euro.

In particolare, al capitolo indicato afferiscono le risorse derivanti dalle seguenti autorizzazioni di spesa:

§  art. 1, L. 466/1988, che ha concesso all’Accademia un contributo ordinario, la cui quantificazione è ora demandata alla tabella C della legge di stabilità. Nella tab. C allegata al ddl di stabilità le risorse ammontano a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 1,4 milioni di euro per il 2018 (a fronte di 0,8 milioni previsti per il 2015);

§  art. 30, co. 6, lett. a), D.L. 201/2011 (L. 214/2011), che ha autorizzato la spesa di € 1,3 mln a favore dell’Accademia, a decorrere dal 2012.

Si valuti, dunque, l’opportunità di intervenire per l’Accademia dei Lincei direttamente sulla tabella C.

Conseguentemente

Modifica il comma 369, riducendo l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica.


 

Articolo 1, comma 207, lett. g-ter) Scuole italiane non statali paritarie all’estero

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

23-ter.4 NF

Garavini

 

PD

 

 

15.12

 

Aggiunge al comma 207 la lettera g-ter) che autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2016, il 2017 e il 2018 finalizzato a contributi alle scuole italiane non statali paritarie all’estero.

Conseguentemente

modifica il comma 369 riducendo di 1 milione di euro per ciascuna annualità del triennio 2016-2018 il fondo per interventi strutturali di politica economica.

 


 

Articolo 1, comma 209 – Lotta alla povertà

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

24.69

XII Commissione

 

9.12 pom.

Modifica il comma 209, lettera a) con riferimento alla destinazione delle risorse stanziate per il 2016 per il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione. In particolare la lettera a) finalizza 380 milioni di euro per l’avvio di una misura di contrasto alla povertà destinata all’estensione della SIA su tutto il territorio nazionale. Per effetto delle modifiche in esame si dispone che siano garantiti interventi prioritari per i nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili, in luogo di prevedere interventi prioritari per i nuclei familiari con figli minori.

24.68

XII Commissione

 

9.12 pom.

Modifica il comma 209, lettera a) con riferimento a quanto stabilito in merito alla destinazione delle risorse stanziate per il 2016 per il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione. In particolare viene soppresso il criterio preferenziale, inserito nel corso dell’esame al Senato, riguardante le famiglie aventi figli minori inseriti nel circuito giudiziario.

24.32 NF

Gigli

PI-CD

15.12

Modifica il comma 209, lettera a) secondo periodo, disponendo che siano garantiti interventi prioritari per i nuclei familiari tenendo conto della presenza al loro interno di donne in stato di gravidanza.

 

 


 

Articolo 1, comma 211 – Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

19.141

Governo

 

14.12

Modifica il comma 211 rideterminando le risorse stanziate per il Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, eliminando l’annualità 2016 e riducendo a 30 milioni il finanziamento per il 2017 (mentre rimane invariato l’importo, pari a 54 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018). La modifica è da mettere in relazione alle misure introdotte in materia pensionistica introdotte dall’emendamento medesimo, di cui ai commi 165-bis e seguenti-

 


 

Articolo 1, commi 213-216 – Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

24.72

XII Commissione

 

9.12 pom.

Modifica il comma 214, sopprimendo il riferimento a progetti ed attività educativi rivolti ai minori inseriti nel circuito giudiziario, relativamente alla finalizzazione delle risorse del Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile.

24.82

Relatori

 

14.12

Modifica i commi 213 e 215 riguardanti il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile: in primo luogo viene espunto il riferimento ai minori; viene poi modificata la modalità di versamento da parte delle fondazioni, prevedendo l’utilizzo di un conto corrente postale in luogo del versamento all’entrata del bilancio dello Stato (comma 213); il riconoscimento del credito viene legato alla trasmissione all’Agenzia delle entrate della delibera di impegno irrevocabile e viene disposta la responsabilità solidale di tutte le fondazioni in caso di mancato versamento. Infine, la cessione del credito d’imposta viene esentata dall’imposta di registro (comma 215).

 

 


 

Articolo 1, commi 217-bis e 217-ter Disposizioni relative all’Associazione italiana della Croce Rossa (CRI)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

24.19

Lenzi

PD

15.12.

Inserisce i commi 217-bis e 217-ter.

Il comma 217-bis apporta alcune modifiche ad articoli del D.Lgs. n. 178/2012, concernente la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

Con una modifica all’articolo 4 viene stabilito che fino alla conclusione delle procedure di ripiano dell’indebitamento dell’Ente, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive o atti di pignoramento e sequestro presso il conto di tesoreria dell’Ente ovvero presso terzi per la riscossione coattiva di somme, e viene sancita la nullità degli atti esecutivi eventualmente compiuti.

Con alcune modifiche all’articolo 5 viene precisato che il transito del personale militare della CRI nel ruolo ad esaurimento nell’ambito del personale civile della stessa, non dà luogo alla liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto il transito avviene senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro, e viene operato un riferimento agli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva.

Con alcune modifiche all’articolo 6 viene stabilito che al personale civile e militare della CRI assunto da altre amministrazioni si applicano le procedure di transito di cui all’articolo 5 e che al personale risultante eccedentario si applicano i processi di mobilità previsti per le pubbliche amministrazioni.

Viene inoltre stabilito che gli enti e le aziende del SSN, anche delle regioni in piano di rientro, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale a tempo indeterminato della CRI con funzione di autista soccorritore purché abbia prestato servizio continuativo in attività convenzionale per almeno 5 anni. Tali assunzioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto sono finanziate dalle risorse derivanti dalla quota di finanziamento del SSN erogate annualmente alla CRI. Fino al totale assorbimento del personale della CRI agli enti e alle aziende del SSN è fatto divieto di assumere personale corrispondente.

Vengono definiti i rapporti con gli Enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità ed estesa temporalmente la facoltà del Commissario – o del Presidente – di richiamare in servizio il personale militare.

Viene poi rimesso ad un provvedimento del Presidente nazionale di CRI, entro il 30 marzo 2016, l’individuazione del personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria, e precisato che tale personale non partecipa alle procedure di mobilità.

Il personale posto in mobilità, in attesa della conclusione delle relative procedure, previa convenzione tra le parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico.

Il comma 217-ter apporta modifiche di coordinamento all’articolo 7, comma 2-bis del D.L. 192/2014 in tema di applicazione delle procedure di mobilità presso le pubbliche amministrazioni al personale della CRI.


 

Articolo 1, comma 218 – Fondo per il sostegno di persone con disabilità grave prive di legami familiari

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

25.43

Lenzi

 

15.12

Modifica il comma 218, disponendo che presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – precedentemente il Fondo era istituito presso il Ministero dell’economia e delle Finanze - sia istituito un Fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave prive di legami familiari

 


 

Articolo 1, commi 218-bis–218-ter Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

25.77 NF

Silvia Giordano

M5S

15.12

Aggiunge i commi 218-bis 218-ter che istituiscono, presso il Ministero della salute, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. I criteri le modalità di accesso al Fondo, istituito per dare attuazione alla legge n.134/2015 Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie, sono demandati ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore delle legge di stabilità 2016.

Conseguentemente

Modifica il comma 369 riducendo la dotazione del FISPE di 5 milioni di euro annui.

 

 


 

Articolo 1, comma 219-bisContributo a Eurispes

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

25.50 NF

25.6 NF

Romano F.S.

Riccando Galli

Misto

15.12

Aggiunge il comma 219-bis che autorizzata la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2016, in favore dell'Istituto di studi politici, economici e sociali – Eurispes, con vincolo di destinazione alla creazione di progetti e iniziative informative finalizzate a sostenere l'attività sociale ed economica nazionale.

Conseguentemente

Modifica il comma 369 riducendo la dotazione del FISPE di 1 milioni di euro per il 2016.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 220-bis - Persone con disabilità grave

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

25.79 NF

Argentin

PD

15.12

Aggiunge il comma 220-bis che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2016 per il potenziamento di progetti riguardanti misure per rendere effettivamente indipendente la vita delle persone affette da disabilità grave, come fra l’altro previsto dalla legge 162/1998 Modifiche alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave.

Conseguentemente

Modifica il comma 369 riducendo il FISPE di 5 milioni di euro per il 2016.

 


 

Articolo 1, commi 223 e 223-bis - Incremento del Fondo sanitario nazionale finalizzato alle sperimentazioni cliniche di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

25.26 NF

Carnevali

PD

15.12

Sostituisce il comma 223 prevedendo che il Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, in attuazione dell’art. 1, co. 34 della legge 662/1996, vincoli - su proposta del Ministro della salute , di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-regioni – una quota del Fondo sanitario nazionale, per un importo fino a 2 milioni di euro per il 2017 e fino a 4 milioni di euro per il 2018 per lo svolgimento di una o più sperimentazioni cliniche concernenti l’impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare (precedentemente una quota fino a 1 milione per il 2017 e fino a 2 milioni per il 2018 era vincolata per lo svolgimento della sperimentazione clinica di fase II basata sul trapianto di cellule staminali cerebrali umane in pazienti affetti da SLA). Tali sperimentazioni dovranno essere condotte nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal D.Lgs. 211/2003 Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico, nonché secondo la normativa internazionale vigente e in accordo con le vigenti linee guida europee, con cellule prodotte secondo il regime GMP (Good Manufacturing Practice) certificato dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La selezione delle sperimentazioni da finanziare avviene tramite procedura ad evidenza pubblica, coordinata dall’AIFA e dall’Istituto superiore di sanità, che possono avvalersi di un comitato di esperti esterni ai fini della valutazione delle predette sperimentazioni.

A tal fine, il comma 223 sostituisce l'art. 2 del decreto legge 24/2013 Disposizioni in materia sanitaria che disciplinava l'impiego di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva e l’impiego terapeutico dei medicinali sottoposti a sperimentazione clinica. La norma era nata dall'urgenza di disciplinare l'attività di produzione e somministrazione di cellule staminali mesenchimali secondo il metodo proposto da Stamina Foundation. La rubrica dell’articolo 2 del decreto legge 24/2013 viene pertanto sostituita dalla seguente (Sperimentazioni cliniche con l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare).

Il comma 223-bis incrementa il Fondo sanitario nazionale nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018.

Conseguentemente

Modifica il comma 369, disponendo la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 3 milioni per il 2016 e 2017


 

Articolo 1, commi 226-bis-226-quater – Fondo a tutela del coniuge in stato di bisogno

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

25.55 NF

Schirò

PD

15.12

Aggiunge i commi da 226-bis a 226-quater mediante i quali si istituisce presso il Ministero della giustizia un Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, con una dotazione (comma 226-bis) di 250.000 euro per il 2017 e di 500.000 euro per il 2017.

Il comma 226-ter stabilisce che il coniuge in stato di bisogno che non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era dovuto può richiedere al Tribunale di residenza l’anticipazione di una somma fino all’entità dell’assegno medesimo. Qualora il tribunale accolga la richiesta, la invia al Ministero della giustizia per la corresponsione della somma, con rivalsa sul coniuge inadempiente.

Il comma 226-quater demanda ad un D.M. giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia, l’ emanazione entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge delle disposizioni attuative.

Conseguentemente

modifica il comma 369, riducendo corrispettivamente per ciascuno degli anni 2016 e 2017 il Fondo per interventi strutturali di politica economia (FISPE), i cui importi per il 2016 passano da 134.340 milioni a 134.090 milioni, e per il 2017 da 142.610 milioni a 142.110 milioni.

 

 


 

Articolo 1, comma 226-quinquies – Piano nazionale contro la tratta degli esseri umani

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

25.45 NF

Gribaudo

PD

15.12

Inserisce il comma 226-quinquies che destina al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri 3 milioni di euro per gli anni 2016-2018 per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale, attuativo del Piano nazionale contro la tratta degli esseri umani.

Conseguentemente

modifica il comma 369, riducendo il Fondo per interventi strutturali di politica economia (FISPE) ivi previsto di 3 milioni per il triennio 2016-2018


 

Articolo 1, comma 227-bis - Autorizzazione di spesa per l’Istituto nazionale di genetica molecolare

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

25.51

Parisi

Misto

15.12

Aggiunge il comma 227-bis che, a decorrere dall’anno 2016, autorizza la spesa ulteriore di 1 milione di euro annui per contribuire al funzionamento dell’Istituto nazionale di genetica molecolare di cui all’art. 1, co. 1, lettera b), del decreto legge 281/2001.

 

L’art. 1, co. 1, lettera b) del D.L. n. 81/2004 Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica ha istituito l’Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e su altre moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi, collegato con l'Istituto superiore di sanità e altre istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con sede in Milano, presso l'Ospedale Maggiore, denominato Fondazione «Istituto nazionale di genetica molecolare - INGM», disponendone contestualmente il relativo finanziamento. Si ricorda che la legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) all’art. 1, co. 220, al fine di potenziare l'attività di ricerca da esso svolta, a decorrere dal 2014 ha autorizzato la spesa di 1.000.000 di euro.

 

Ai relativi oneri si provvede mediante modifica del comma 369, con la riduzione del FISPE (Fondo per interventi strutturali di politica economica)


 

Articolo 1, commi 236-bis-236-quater e comma 242– Ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

26.17 T2

Marchi

PD

13.12

Aggiunge i commi da 236-bis a 236-quater. In particolare, il comma 236-bis – modificando l’articolo 9 della legge n. 212/2000 (rimessione in termini nel caso di obblighi tributari impediti da cause di forza maggiore) - prevede che la ripresa del versamento dei tributi sospesi o differiti nei casi di eventi eccezionali e imprevedibili avviene senza l’applicazione delle sanzioni, anche con rateizzazione (fino ad un massimo di 18 rate mensili) dal mese successivo alla scadenza della sospensione. Per i tributi non sospesi né differiti, è prevista, per i contribuenti residenti nei territori colpiti da eventi calamitosi, la sola rateizzazione dei tributi scadenti nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, su apposita istanza.

Il comma 236-ter istituisce un Fondo rotativo per far fronte alle esigenze derivanti dal differimento della riscossione a seguito di eventi calamitosi, con una dotazione di 5 milioni per il 2016, i cui oneri sono posti a valere sulle risorse autorizzate per il credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione, di cui all’art. 3-bis del D.L. n. 95/2012.

Il comma 236-quater interviene sull’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015, in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, precisando che i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo (in luogo di 30 giorni) dal termine del periodo di sospensione.

Modifica il comma 242 al fine di precisare che la copertura degli oneri derivanti dalla prosecuzione dell’attività dei titolari degli Uffici speciali per la ricostruzione (ivi quantificati nel limite di spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018) è effettuata mendante l’utilizzo delle risorse indicate dal comma 241, vale a dire a valere sulle somme stanziate dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa dell’art. 7-bis del D.L. 43/2013, nell’ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.


 

Articolo 1, commi 245-bis–245-quaterdecies – Finanziamenti ai territori colpiti dal sisma in Lombardia, Veneto e Emilia del maggio 2012 e istituzione di Zone franche in alcuni comuni della Lombardia

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

26-quater.30 NF

Ghizzoni

PD

13.12

Inserisce i commi dal 245-bis al 245-quaterdecies con i quali, in sintesi, sono concessi ulteriori finanziamenti ai territori colpiti dal sisma in Lombardia, Veneto e Emilia del maggio 2012 e istituzione di Zone franche nei centri storici di alcuni comuni della Lombardia.

In particolare il comma 245-bis esclude per il 2016 dal saldo (che ai sensi del comma 409 non deve essere negativo) delle regioni e degli enti locali le spese che gli enti territoriali colpiti dal sisma del maggio 2012 hanno sostenuto per fronteggiare gli eventi sismici e la ricostruzione con le risorse derivanti da donazioni e dagli indennizzi assicurativi, nel limite massimo di 15 milioni di euro (12 milioni per l'Emilia-Romagna, 1,5 milioni per ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto). A copertura dell’onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto per il credito di imposta e per i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione (art.3-bis del D.L. n. 95 del 2012).

Il comma 245-ter estende alle strutture destinate alla produzione agricola e alle attività connesse nei territori colpiti dal sisma il finanziamento derivante dal bilancio dell’INAIL, attualmente destinato agli interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia, la Lombardia e il Veneto.

Il comma 245-quater destina per la messa in sicurezza delle strutture destinate alla produzione agricola nei territori colpiti dal sisma rispettivamente 3,5 milioni (Lombardia) e 1,5 milioni (Veneto). A copertura dell’onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto per il credito di imposta e per i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione (art.3-bis del D.L. n. 95 del 2012).

Il comma 245-quinquies autorizza il finanziamento di 70 milioni per il completamento del processo di ricostruzione del territorio della Lombardia colpito dal sisma. A copertura dell’onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto per il credito di imposta e per i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione (art.3-bis del D.L. n. 95 del 2012).

Il comma 245-sexies istituisce delle zona franche in alcuni comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 2012: S.Giacomo delle Segnate, Quingentole, S. Giovanni del Dosso, Quistello, S. Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara.

Il comma 245-septies delimita le caratteristiche delle microimprese che possono beneficiare delle agevolazioni della zona franca.

Il comma 245-octies richiama il rispetto della normativa europea in tema di aiuti de minimis.

I commi 245-novies, 245-decies e 245-undecies contengono norme applicative dell’istituita zona franca e individuano le agevolazioni fiscali: esenzione dalle imposte sui redditi (fino a 100 mila euro), esenzione dall’IRAP (nel limite di 300 mila euro), esenzione IMU.

Il comma 245-duodecies limita la durata di tali esenzioni esclusivamente all’anno 2016.

A copertura dell’onere derivante dall’istituzione delle zone franche (5 milioni) si provvede mediante riduzione dello stanziamento previsto per il credito di imposta e per i finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione (comma 245-terdecies).

Per l’attuazione delle predette norme si richiama il decreto ministeriale che disciplina condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell'Obiettivo «Convergenza» (comma 245-quaterdecies).


 

Articolo 1, commi 245-quinquiesdecies-245-sexiesdecies – Riapertura di termini per imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi eccezionali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

26-quater.25 NF

Venittelli

PD

13.12

Aggiunge i commi 245-quinquiesdecies e 245-sexiesdecies.

Il comma 245-quinquiesdecies differisce una serie di termini per consentire l’accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali, previsti dal D.L. 5 maggio 2015, n. 51.

In particolare, si differisce al 29 febbraio 2016:

§  il termine perentorio entro il quale le regioni possono deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici di eccezionale intensità che si sono verificati nel corso dell'anno 2014 e fino a maggio 2015 (data di entrata in vigore del D.L. n. 51);

§  la possibilità per le imprese della pesca di presentare domande per accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura per gli eventi verificatesi fino al 31 luglio 2015. E’ introdotta, inoltre, la priorità per le domande delle imprese che abbiano subito un maggior danno, rimettendo ad un decreto del Ministro delle politiche agricole l’individuazione dei criteri di priorità per l’assegnazione del contributo.

Il comma 245-sexiesdecies prevede la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) anche per la concessione delle garanzie e degli aiuti per l’accesso al credito erogati dal ISMEA in favore delle imprese della pesca e dell’acquacoltura

 


 

Articolo 1, comma 245-septiesdecies – Pagamento rate mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti

                                                                                                                                   

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

26-quater.31 NF

Ghizzoni

PD

13.12

Aggiunge il comma 245-septiesdecies il quale prevede che le rate dei mutui concessi agli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 sono pagate, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall’anno 2017, in rate di pari importo per dieci anni. I mutui oggetto dalla disposizione in esame sono quelli concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni e alle province interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 e che sono stati trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze. Sono esclusi da tale previsione i mutui il cui pagamento è stato differito da precedenti disposizioni di legge.

 

 


 

Articolo 1, comma 245-duodevicies – Minori riduzioni del Fondo di solidarietà per i comuni colpiti dal sisma

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

26-quater.36

Castricone

PD

13.12

Aggiunge il comma 245-duodevicies il quale estende all’anno 2016 la disposizione che prevede, in favore dei comuni colpiti dai recenti eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Abruzzo e Toscana, la limitazione al 50% del taglio previsto a titolo di Fondo di solidarietà comunale, quale contributo alla finanza pubblica disposto a decorrere dal 2015 dalla legge di stabilità, già applicata con riferimento all’anno 2015.

A tal fine si modifica il comma 436 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

Si ricorda che la legge di stabilità per il 2015 ha definito il concorso dei comuni al contenimento della spesa pubblica, stabilendo una riduzione del Fondo di solidarietà comunale di 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015. In merito alla distribuzione del peso del contributo tra i comuni, il citato comma 436 prevede che, per l’anno 2015, fermo restando l’obiettivo complessivo di contenimento della spesa per l’intero comparto nella misura di 1.200 milioni, la riduzione dei trasferimenti a titolo di Fondo di solidarietà si applica nella misura del 50% per i comuni colpiti da recenti eventi sismici in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Abruzzo e Toscana.

 


 

Articolo 1, commi 245-undevicies–245-vicies sexies – Risarcimento ai familiari delle vittime dell’alluvione di Sarno del 1998

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

26-quater.14 NF

Fanucci

PD

15.12

Aggiunge i commi da 245-undevicies a 245-vicies sexies, che dettano disposizioni finalizzate a consentire al Dipartimento della Protezione civile di provvedere a speciali elargizioni, in favore dei familiari delle vittime dell’alluvione del 5 maggio 1998 a Sarno, a totale indennizzo della responsabilità civile a carico dello Stato e del comune di Sarno. I medesimi commi disciplinano l’individuazione dei soggetti beneficiari e delle quote ad essi spettanti. Per le finalità indicate viene autorizzata la spesa di 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2016-2017.

Assegnazione di risorse (commi 245-undevicues e 245-vicies sexies)

Il comma 245-undevicies assegna al Capo Dipartimento della Protezione Civile la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per provvedere alle speciali elargizioni summenzionate.

Il comma 245-vicies sexies riconosce al Comune di Sarno un trasferimento straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a compensazione di quanto già erogato ai familiari delle vittime a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del comune stesso.

Conseguentemente

Modifica il comma 369 al fine di operare una riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, per l’importo necessario alla copertura delle citate spese, vale a dire 8,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Individuazione dei soggetti beneficiari (commi da 245-vicies e 245-vicies bis)

Il comma 245-vicies dispone che il sindaco del Comune di Sarno, d’intesa con il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, provvede, nei limiti dell’autorizzazione di spesa:

§  all’individuazione dei familiari delle vittime;

§  alla determinazione della somma spettante, nel limite di euro 100.000 per ciascuna delle vittime, nonché della quota di rimborso delle eventuali spese legali sostenute e documentate.

I commi 245-vicies semel e 245-vicies bis disciplinano i criteri di priorità da seguire nell’elargizione delle somme ai familiari o, in caso di loro decesso, ai rispettivi eredi.

Provvedimenti di elargizione, effetti e regime fiscale (commi da 245-vicies ter a 245-vicies quinquies)

I provvedimenti di elargizione sono adottati dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, in conformità con l’atto del sindaco del Comune di Sarno di individuazione dei beneficiari e delle somme loro riconosciute (comma 245-vicies ter).

L’indennizzo corrisposto comprende tutte le somme dovute a qualsiasi titolo ai destinatari e tiene conto di quanto eventualmente già percepito a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del Comune di Sarno. I contenziosi aperti sono dichiarati estinti a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge (comma 245-vicies quater).

Le elargizioni in questione sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente (comma 245-vicies quinquies).


 

Articolo 1, comma 247-bis – Comitati di settore nella P.A.

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

27.188

Dell’Aringa

PD

15.12

Introduce il comma 247-bis, il quale interviene sulla normativa (art.41 del d.lgs. n.165/2001) relativa all’attività dei comitati di settore istituiti nell’ambito della Conferenza delle regioni (per le regioni, i relativi enti dipendenti e il SSN) e nell’ambito dell’ANCI, dell’UPI e di Unioncamere (per i dipendenti degli enti locali, delle Camere di commercio e dei segretari comunali e provinciali), prevedendo, in particolare, che l’attività dei suddetti comitati non debba essere limitata ad uno solo dei quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale previsti (dalla riforma operata con il d.lgs. n.150/2009, cd. riforma Brunetta) nel pubblico impiego.

 


 

Articolo 1, comma 252-bis – Assegnazione del personale di polizia a operazioni di sicurezza e controllo del territorio

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

27.185

Lombardi

M5S

15.12

Aggiunge il comma 252-bis, che dispone la ricognizione, da effettuarsi da parte dei Ministro dell’interno entro il 31 marzo 2016, del personale di polizia assegnato a funzioni amministrative o di scorta personale, al fine di valutarne l’eventuale assegnazione ad operazioni di sicurezza e controllo del territorio

 

 


 

Articolo 1, comma 253-bis – Risorse per bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

27.192 NF

Pilozzi

PD

15.12

Aggiunge il comma 253-bis il quale istituisce un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 da destinare:

§  quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco;

§  e quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, nonché a 10 milioni di euro per l’anno 2018, prioritariamente ai siti di interesse nazionale per i quali è necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei.

Il sito di interesse nazionale della Valle del Sacco era stato dichiarato sito di interesse regionale (S.I.R.) con il decreto del Ministro dell’ambiente 11 gennaio 2013. Successivamente, con sentenza n. 7586 del 17 luglio 2014, il TAR Lazio ha annullato tale decreto ministeriale nella parte che escludeva dai siti d'interesse nazionale la Valle del Sacco. Informazioni sull’istruttoria che interessa il sito sono presenti nella risposta all’interrogazione n. 4/06966.

 

Conseguentemente,

alla Tabella B l’accantonamento del Ministero dell’ambiente è ridotto dei seguenti importi:

2016: -10.000.000;

2017: -10.000.000;

2018: -10.000.000

 


 

Articolo 1, comma 253-ter – Risorse per il Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

27.201 NF

27.29 NF

Palese

Altieri

Misto

Misto

15.12

Aggiunge il comma 253-ter volto ad autorizzare, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo di 5 milioni di euro per le attività di ricerca svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già denominata Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici, nonché per la valorizzazione degli investimenti di cui alla delibera CIPE n. 42 del 13 maggio 2010 (comma 253-bis).

Con la delibera CIPE 42/2010 sono state previste risorse a valere sul Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca (FISR) pari a 22 milioni di euro a favore del Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici, per la realizzazione del progetto “Gemina” concernente il Piano di consolidamento, potenziamento tecnologico, ampliamento e sviluppo del medesimo Centro per il periodo 2010-2013. La medesima delibera ha Invitato il competente Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad individuare, per il periodo successivo al 2013, soluzioni di finanziamento per garantire continuità nelle attività di ricerca da realizzare presso il Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici.

Conseguentemente,                                                                                  

modifica il comma 369, riducendo lo stanziamento del FISPE di 5 milioni di euro dal 2016.

 

 


 

Articolo 1, comma 253-quater – Profili tributari delle disposizioni relative ai corrispettivi per i servizi antincendi negli aeroporti

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

27.94

Gasparini

PD

15.12

Aggiunge il comma 253-quater, che precisa che le disposizioni in materia di corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti si interpretano nel senso che dalle stesse non sorgono obbligazioni di natura tributaria.

Il comma in esame fa specifico riferimento ai corrispettivi relativi ai servizi antincendio contemplati dal comma 1328 dell’art. 1 della L. 296/2006.

Tale comma, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, prevede che l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili è incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Prevede altresì che un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorra al medesimo fine per 30 milioni di euro annui.

 


 

Articolo 1, comma 254 – Esclusione di ENIT dalle misure di contenimento della spesa pubblica

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

27.233

Governo

 

12.12 pom.

Modifica il comma 254 inserendo anche l’ENIT - Agenzia nazionale del turismo, tra i soggetti esclusi dall’ambito di applicazione dalle misure per il contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico delle pubbliche amministrazioni.

Conseguentemente

alla Tabella A l’accontamento del Ministero dell’economia e delle finanze è così ridotto:

2016: - 730.000

2017: - 730.000

2018: - 730.000

 


 

Articolo 1, comma 254-bis – Club Alpino Italiano

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

27.101 NF

De Menech

PD

15.12

Aggiunge il comma 254-bis, disponendo che lo stanziamento a favore del Club alpino italiano previsto dall’articolo 5 della legge n.91 dl 1963 è fissato in 1 milione di euro a decorrere dal 2016.

Conseguentemente

Modifica il comma 369, riducendo di 1 milione di euro a decorrere dal 2016 il Fondo per interventi strutturali di politica economia di cui al comma 369

 

 


 

Articolo 1, comma 255 – Esigenze indifferibili

                                                                                                                                                            

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

27.234

Relatori

 

14.12

Modifica il comma 255, autorizzando il Ministro dell’economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, al riparto del Fondo per le spese di costituzione dei collegi arbitrali internazionali

 

 


 

Articolo 1, comma 257-bis–Sospensione dei procedimenti relativi ai canoni demaniali marittimi

          

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

27.46 NF

Pizzolante

AP

15.12

Aggiunge il comma 257-bis che sospende fino al 30 settembre 2016 , in attesa del riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti pendenti alla data del 15 novembre 2015 relativi alle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti la conduzione delle pertinenze demaniali, relativi a contenziosi sull’applicazione dei criteri di calcolo dei canoni. La sospensione non si applica per i beni pertinenziali oggetto di procedimenti giudiziari penali.

 

 


 

Articolo 1, comma 258-bis–Finanziamento per i collegamenti aerei con la Sicilia

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

27-ter.3 NF

Minardo

AP

15.12

Aggiunge il comma 258-bis che attribuisce alla Regione Sicilia 20 milioni € per il 2016 per i collegamenti aerei da e per la Sicilia, a favore del diritto alla mobilità insulare anche per i passeggeri non residenti. Le risorse vanno impiegate in osservanza delle disposizioni europee e nazionali sugli oneri di servizio pubblico infracomunitario.

Conseguentemente

Modifica il comma 369 riducendo il rifinanziamento del Fondo per gli interventi di politica economica di 20 milioni per il 2016

 

 


 

Articolo 1, comma 259-bis – Proroga contabilità speciale alluvione Veneto 2010

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

27-quater.1 NF

27-quater.3 NF

Busin

 

Sbrollini

LNA

 

PD

15.12

Aggiunge il comma 259-bis, che proroga al 31 dicembre 2016 la durata della contabilità speciale relativa alla gestione della situazione di emergenza inerente gli eventi alluvionali che hanno colpito il Veneto nei mesi di ottobre-novembre 2010 (contabilità n. 5458, di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013). Tale proroga è finalizzata anche a consentire l’attuazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, a cui provvede il Commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto.

In seguito alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato per gli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, con la citata ordinanza n. 43/2013 è stata individuata la Regione del Veneto quale amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali in questione. L’art. 1, comma 5, di tale ordinanza ha previsto l’intestazione della contabilità speciale n. 5458 al Dirigente dell'Unità di Progetto Sicurezza e Qualità della Regione Veneto, fino al 2 febbraio 2014, termine poi prorogato al 2 febbraio 2016 dal comma 364 della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014).

Con riferimento al richiamato Commissario per il rischio idrogeologico nel Veneto, si tratta del Commissario a cui è demandata l’attuazione dell’accordo di programma per il rischio idrogeologico sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente e la Regione Veneto. A tale Commissario, in base al disposto dell’art. 10 del D.L. 91/2014, è subentrato il Presidente della Regione Veneto.

 


 

Articolo 1, comma 260-bis - Proroga del programma nazionale pesca e acquacoltura

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

27-quinquies.5

Relatori

 

14.12

Aggiunge il comma 260-bis il quale proroga fino al 31 dicembre 2016 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015 (adottato con D.M. 31 gennaio 2013).

Conseguentemente,

alla Tabella C , voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Legge n. 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del Piano nazionale della pesca marittima

2016: + 3.000.000

A copertura degli oneri sopra indicati,

alla Tabella A l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e finanze è ridotto nei seguenti importi

2016: -3.000.000

 


 

Articolo 1, comma 261-bis – Destinazione dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra al rimborso dei crediti degli impianti “nuovi entranti”

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

27.sexies. 26

Governo

PD

 

Aggiunge il comma 489-bis, che prevede che le risorse non impegnate derivanti dai proventi delle aste relative alle quote di emissione di gas serra, assegnate al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico con il decreto interministeriale n. 231 del 2014, vengano destinate al rimborso dei crediti agli operatori  che non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica (CO2) a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva ad esse riconosciuta in quanto “nuovi entranti”.

Si prevede inoltre che per gli esercizi successivi, con i decreti con i quali sono ripartite le citate risorse, si effettuino anche i conguagli necessari a rispettare le proporzioni di distribuzione delle risorse previste dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 e il previsto vincolo di destinazione per investimenti ambientali derivante dalla direttiva 2009/29. La disposizione in esame entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Il decreto interministeriale del 26 settembre 2014, n. 231, emanato ai sensi del comma 3 dell’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, provvede al riparto  dei proventi delle aste di competenza per l’anno 2013, in relazione alle procedure dell’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013, che attua la direttiva 2009/29/CE, per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra. In particolare, il D.M. n. 231 del 2014 prevede che una quota pari al 50% dei citati proventi è assegnata, ai sensi del comma 5 del citato art. 19, ad un apposito capitolo del Ministero dello sviluppo economico per i rimborsi dovuti ai suddetti operatori-creditori “nuovi entranti”, che non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica (CO2) a titolo gratuito, di cui al comma 5 dell’art. 2 del D.L. n. 72/2010, secondo i criteri previsti dal D.M. 21 febbraio 2014, mentre il restante 50% dei proventi, da assegnare a capitoli per spese di investimento, è suddiviso, ai sensi del comma 3 del citato articolo 19, tra il Ministero dell’Ambiente (70%) e il Ministero dello sviluppo economico (30%) per interventi di natura ambientale, previsti al comma 6 dell’articolo 19, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi europei, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE. Si ricorda che tra gli interventi finanziati con le risorse provenienti a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono previsti anche quelli disciplinati in particolare dagli articoli 5, 8 e 15 del d.lgs. 102/2014 sull’efficienza energetica. 

Si segnala che il comma 261-bis, inserito dall’emendamento 27.sexies.26,  interviene sulla disciplina vigente al fine di prevedere che la quota del 50% dei proventi delle aste relative alle quote di emissione di gas serra sia destinata al completamento del rimborso di tali crediti e che, a seguito del completamento del medesimo rimborso, sia riassegnata al Fondo ammortamento titoli di Stato.


 

Articolo 1, comma 261-ter – Servizi marina militare di Taranto

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

27.sexies.27

Relatori

 

15.12

Aggiunge il comma 261-ter che autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018 da destinare ai servizi di pulizia e di manovalanza delle strutture della marina militare di Taranto.

A tal fine si dispone una riduzione di pari importo del fondo di cui al comma 369 del medesimo disegno di legge di stabilità, concernente il “Fondo per interventi strutturali di politica economica” istituito ai sensi del comma 5 dell’articolo 10 del DL n. 282 del 2004.

 

 


 

Articolo 1, commi 262-288 – Rafforzamento dell’acquisizione centralizzata

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

28.39

28.80

Mazziotti Di Celso

I Commissione

SCpI

9.12 pom.

Modifica il comma 273, nel quale si dispone per i contratti di acquisto di beni e servizi di importo superiore ad un milione di euro la predisposizione, da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, di un apposito programma biennale (e dei suoi aggiornamenti) che va comunicato alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicato sul profilo del committente dell’amministrazione e sul sito informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici. L’emendamento aggiunge un ulteriore periodo a tale comma, mediante cui si dispone la comunicazione e la pubblicazione anche di tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e dei suoi aggiornamenti. Tale obbligo si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di stabilità in esame.

28.93 NF

0.28.93.1

Relatori

Mazziotti

 

ScpI

14.12

Modifica i commi 267, 273 e 278 in materia di rafforzamento dell’acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche. In particolare, per quanto concerne il comma 267, che interviene sull’articolo 9, comma 3 del decreto-legge n. 66/2014, (relativo all’individuazione delle categorie di beni e servizi e delle soglie oltre le quali le amministrazioni pubbliche ricorrono obbligatoriamente alla Consip o agli altri soggetti aggregatori), viene modificato il comma 2 dell’articolo 9 medesimo, precisando che gli ambiti territoriali entro i quali possono operare i soggetti aggregatori (diversi dalla Consip e dalla centrale di committenza regionale) vengono a coincidere con la regione di riferimento e, conseguentemente, si introducono disposizioni di coordinamento formale rispetto all’attuale testo del comma 267.

Per quanto concerne il comma 273, relativo agli acquisti di beni e servizi di importo superiore al milione di euro, per il quale si prevede un programma biennale di acquisti, sono previsti obblighi di comunicazione dei contratti; si precisa, infine, che per gli acquisti di importo inferiore rimane fermo il periodo annuale del programma di acquisti previsto dall’articolo 271 del DPR n.207/2010, recante il regolamento di esecuzione del codice degli appalti.

29.1 NF

Fregolent

PD

15.12

Modifica il comma 262, nella parte in cui limita la possibilità da parte delle amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi al di fuori delle convenzioni Consip, richiedendo che il prezzo sia inferiore almeno del 10 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro della Consip medesima, con riferimento a talune categorie merceologiche. L’emendamento dispone che tale differenziale di spesa del 10 per cento per poter procedere ad acquisti autonomi valga per le sole categorie merceologiche telefonia fissa e mobile, mentre per le restanti categorie carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica e gas per il riscaldamento il prezzo deve essere inferiore almeno del 3 per cento.

Modifica il comma 279 , nel quale si stabilisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (come individuate dall’elenco ISTAT, come da ultimo aggiornato sulla GU 30 settembre 2015, n. 227) di procedere ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori (di cui all’articolo 9 del decreto-legge n.66/2014), ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti. L’emendamento dispone che le Regioni sono autorizzate ad assumere personale per assicurare la funzionalità di tali soggetti aggregatori, in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente, nei limiti delle risorse derivanti dal Fondo istituito dal medesimo articolo 9: si tratta del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, istituito presso il Ministero dell'economia, destinato al finanziamento delle attività svolte dai soggetti aggregatori suddetti, con la dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

29.15 NF

Causi

PD

15.12

Sostituisce il comma 282, che nel definire l’obiettivo di risparmio di spesa annuale posto in relazione alle norme sull’acquisizione centralizzata di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche recate dai commi 279-281 del provvedimento, esclude alcuni soggetti pubblici dal concorso al raggiungimento di tale obiettivo.

Soppresso il comma 288, che demanda ad un decreto del Ministro dell’economia l’adozione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità in esame, delle misure attuative dei commi da 279 a 287.


 

Articolo 1, comma 268 – Contributi dei comuni alla locazione Caserme forze dell’ordine

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

28.92

Governo

 

14.12

Modifica il comma 268, il quale attraverso l’introduzione di un nuovo comma 4-bis all’articolo 3 del D.L. n. 95/2012, dispone che, al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle Forze dell’ordine, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione.

La modifica estende la facoltà di contribuzione dei comuni al pagamento del canone di locazione anche alle caserme del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e conseguentemente sopprime dal disposto del predetto comma la sola finalità di garantire la sicurezza pubblica.

 

 


 

Articolo 1, comma 278-bis – Riequilibrio dei contratti pubblici di servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

28.47 NF

Simoni

PD

15.12

Aggiunge il comma 278-bis che disciplina il riequilibrio, anche con riferimento ai contratti in corso, dei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore, per l’adesione dei singoli soggetti contraenti.

Si tratta di una disciplina che pare finalizzata ad integrare il disposto dell’art. 115 del D.Lgs. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici), secondo cui “tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo”. Lo stesso articolo prevede che la revisione venga operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi e che sia basata sui c.d. costi standard, a tutt’oggi non ancora determinati. Nelle more di tale determinazione, il comma 7 dell’art. 9 del D.L. 66/2014 ha incaricato l’ANAC di fornire, a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici, un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonché di pubblicare sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi.

Condizioni per l’applicabilità della nuova disciplina

La disposizione in esame si applica ai contratti indicati, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni che abbia determinato una variazione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale.

Viene inoltre stabilito che la citata condizione sia accertata dall’autorità indipendente di regolazione del settore relativo allo specifico contratto o, in mancanza, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

Procedura e modalità di riequilibrio

Al verificarsi delle condizioni previste, testé menzionate, l’appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell’istanza, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo.

In caso di raggiungimento dell’accordo, i soggetti contraenti possono, entro 30 giorni, esercitare il diritto di recesso unilaterale (disciplinato dall’art. 1373 c.c.).

In caso di mancato raggiungimento dell’accordo le parti possono consensualmente procedere alla risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall’art. 1467 del codice civile.

Secondo tale articolo la risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto. Inoltre la parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Viene altresì prevista la possibilità, per le parti contrattuali, di chiedere all’autorità che ha accertato le condizioni di applicabilità, di fornire, entro 30 giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell’equilibrio contrattuale o, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi.

 


 

Articolo 1, commi 304-bis– Finanziamento delle attività di monitoraggio e verifica dei piani di rientro regionali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

30.59

Relatori

 

14.12

Aggiunge il commi 304-bis, che autorizzano la spesa, in favore del Ministero per la salute, di 1,2 milioni di euro per il 2016, di 1 milione per il 2017 e di 0,8 milioni a decorrere dal 2018, per le funzioni di monitoraggio, di verifica e di affiancamento nell’attuazione dei piani di rientro regionali.

Conseguentemente

Alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero della salute è ridotto dei seguenti importi:

2016: -1.200.000;

2017: -1.000.000

2018: -800.000.

 


 

Articolo 1, commi 304-ter-304-decies - Monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario, nonché procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

30.60

0.30.60.3

I Relatori

Marchi

 

PD

15.12

Aggiunge i commi da 304-bis a 304-decies in materia di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario, nonché di procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità.

I commi da 304-ter a 304-quinquies, dopo aver stabilito che l’attività di gestione del rischio sanitario è un interesse primario del Servizio sanitario nazionale, prevedono che le regioni e le province autonome dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino una adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario per lo svolgimento di una serie di compiti tra i quali l'attivazione di percorsi di audit o altre metodologie per lo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti (cosiddetti eventi sentinella), la rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici, la predisposizione e attuazione di attività di formazione continua del personale e l'assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura per il contenzioso e la stipula di coperture assicurative o gestione delle coperture auto-assicurative. Il richiamo all'articolo 220 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale è volto a sancire l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in sede di audit dagli operatori sanitari coinvolti nell'evento "avverso" Il coordinamento delle attività citate viene rimesso al personale medico dotato delle specializzazioni in Igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti o a quello con comprovata esperienza almeno triennale nel settore.

I commi da 304-sexies a 304-decies sono finalizzati ad assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi sanitari e la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di articolazione dell’orario di lavoro e di contratti a tempo determinato e nel rispetto, comunque, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale nonché, per le regioni sottoposte ai piani di rientro, degli obbiettivi previsti in detti piani.

Il comma 304-sexies prevede una serie di adempimenti a carico delle Regioni e province autonome che sono tenute, ove non abbiano ancora adempiuto alle prescrizioni del D.M. n. 70/2015, ad adottare i provvedimenti generali di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati e a carico del servizio sanitario regionale. Tale adempimento riguarda anche le Regioni sottoposte ai piani di rientro nei tempi e con le modalità definite nei piani. Tali provvedimenti devono essere corredati di un piano inerente il fabbisogno di personale tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in materia di orario di lavoro, e devono essere trasmessi, entro il 29 febbraio 2016, al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per l’erogazione dei LEA di cui all’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2015, nonché al Tavolo per il monitoraggio dell’attuazione del D.M. n. 70/2015, di cui all’Intesa Stato-Regioni del 2 luglio 2015, che ne compiono una valutazione entro il successivo 31 marzo. Qualora sulla base del piano del fabbisogno del personale emergono criticità si applicano i successivi commi 304-septies a 304-octies che disciplinano procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale medico ed infermieristico e l’attivazione di nuovi contratti di lavoro flessibile.

Il comma 304-septies dispone che nelle more della predisposizione dei piani di cui al comma precedente le Regioni, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dell’Unione europea sull’articolazione dell’orario di lavoro, in presenza di criticità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza possono ricorrere, nel periodo 1 gennaio-31 luglio 2016, a forme di lavoro flessibile, nell’osservanza delle norme sui contenimenti del costo di personale ad anche in deroga a quelle sui limiti per le assunzioni a tempo determinato di cui all’articolo 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010. I contratti possono essere prorogati fino al 31 ottobre 2016.

Il comma 304-octies prevede che gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire e concludere - anche in deroga alle previsioni del D.P.C.M. del 6 marzo 2015 in tema di disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità - procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale medico ed infermieristico per far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate sul piano di fabbisogno di personale ai sensi del comma 304-sexies. E’ consentita una riserva di posti nella misura massima del 50% al personale medico ed infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della legge che alla data del bando abbia maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile.

Per il biennio 2016-2017, ai sensi del comma 304-novies, le procedure in commento sono attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata.

Il comma 304-decies estende all’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto della povertà, le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 10, del D.L n. 101/2013 in tema di procedure di stabilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato. La compensazione degli effetti finanziari di tale disposizione, pari a 780.983 euro a decorrere dal 2016, è assicurata mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione di effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008.

Il comma 304-nonies (subem. 0.30.60.3) autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nel limite massimo di spesa di 400.000 euro annui, la stipula di una convenzione fra il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) del Ministero della Giustizia, il Dipartimento per la Giustizia minorile, le Aziende sanitarie e comuni per l’integrazione socio-sanitaria (Anci FEDERSANITÀ) per la realizzazione di una piattaforma informatica di trasmissione dei dati sanitari delle persone detenute. La piattaforma è sviluppata dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia ed è finalizzata alla gestione di un servizio di telemedicina in ambito carcerario, sia adulto che minorile.

Conseguentemente

Modifica la Tabella A, riducendo l’accantonamento relativo al Ministero della Giustizia (subem. 0.30.60.3):

2016 – 400.000

2017 – 400.000

2018 – 400.000.

 


 

Articolo 1, comma 305 – Aziende sanitarie uniche nelle Regioni a statuto speciale

                                                                                           

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

30.43

Lenzi

PD

15.12

Modifica il comma 305 prevedendo che le aziende sanitarie uniche, risultanti dall’incorporazione delle aziende ospedaliere-universitarie nelle aziende sanitarie locali possano essere costituite nelle regioni a statuto speciale – precedentemente potevano essere costituite in tutte le Regioni -che . nel biennio 2014-2015, abbiano riorganizzato il proprio Servizio sanitario regionale, o ne abbiano avviato la riorganizzazione attraverso processi di accorpamento delle aziende sanitarie preesistenti.

 

 


 

Articolo 1, comma 316 – Commissione nazionale aggiornamento LEA

                                                                                           

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

32.15

32.52

Binetti

XII Commissione

NCD-UDC

15.12

Modifica il comma 316 attribuendo alla Commissione nazionale per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) l’ulteriore compito di valutare che l’applicazione dei LEA avvenga in tutte le regioni con lo stesso standard di qualità e includa tutte le prestazioni previste.

 

 


 

Articolo 1, commi 324-bis e 324-ter Assistenza e cure termali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

32.10

 

Milanato

 

FI

 

15.12

Aggiunge i commi 324-bis e 324-ter in materia di assistenza e cure termali.

Il comma 324-bis autorizza la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto dall’art, 1, co. 170 della legge finanziaria 2005 (legge 311/2004), come in ultimo modificato dal decreto legge 95/2012.

Si ricorda che, per la revisione delle tariffe massime per le prestazioni di assistenza termale, la legge finanziaria 2005 ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere, si era provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Successivamente, per la stessa finalità, il comma 178 della legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) ha invece autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2013 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 anche al fine di consentire alle imprese del settore di effettuare gli investimenti necessari alla loro ulteriore integrazione nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. L’Intesa della Conferenza permanente Stato- Regioni sull’Accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2013-2015 del 5 dicembre 2013 ha previsto che Regioni e Provincie autonome procedano al rinnovo della parte economica dell’accordo per l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2013-2015, nei limiti delle risorse rese disponibili dal citato art. 1, co. 178, della legge di stabilità 2013, rappresentando l’impossibilità di mettere a disposizione risorse proprie, sia per l’anno 2013 che per gli anni successivi, stante la riduzione del finanziamento dei servizi sanitari regionali.

 

Il comma 324-ter stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i cittadini che usufruiscono delle cure termali sono tenuti a partecipare alla spesa in misura pari a 55 euro o nella misura superiore che potrà essere individuata dall’accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali di cui all’art. 4, co. 4 della legge 323/2000.

Ai sensi dell’art. 52, co. 2, della legge 289/2002, qualora le previsioni di spesa per l’erogazione delle prestazioni termali rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa stessa, l’accordo può fissare la misura dell'importo massimo di partecipazione alla spesa per cure termali

 

Sono esclusi dalla compartecipazione alla spesa:

§  cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro; Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico; Titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico; Titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (Legge 537/1993 -art. 8, comma 16);

§  malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo (ticket) delle prestazioni sanitarie correlate individuate dal DM 28 maggio 1999, n. 329, successivamente modificato dal DM 21 maggio 2001, n. 296 e dal regolamento delle malattie rare (DM 18 maggio 2001, n. 279);

§  invalidi di guerra titolari di pensioni diretta vitalizia;

§  grandi invalidi per servizio;

§  invalidi civili al cento per cento;

§  grandi invalidi del lavoro.

 


 

Articolo 1, commi 330-bis-330-septies – Acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

32-ter.3

0.32-ter.3.3

0.32-ter.3.4

0.32-ter.3.14

0.32-ter.3.5 NF

Relatori

Lenzi

Lenzi

Marchi

Dorina Bianchi

 

 

PD

PD

PD

NCD-UDC

14.12

Aggiunge i commi da 330-bis a 330-septies in materia di acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale da privato accreditato. In tale tipologia è ricompreso anche l’acquisto di prestazioni da privato per pazienti non residenti in regione (cosiddetta mobilità attiva).

Le disposizioni modificano quanto previsto dall’art.15, co. 14, del decreto legge 95/2012 (Spending Review), che ha fissato, dal 2012, una riduzione dell’importo e dei corrispondenti volumi d’acquisto in misura percentuale fissa, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, della spesa per l’acquisto delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali da privato (nelle voci sopra elencate) rispetto a quella registrata nel 2011 per le medesime voci, nella misura del 2% a decorrere dal 2014. Vengono inoltre definite norme sulla mobilità sanitaria interregionale e si impegnano le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del SSN ad applicare ai pazienti residenti fuori regione le medesime regole di accesso e di erogazione previste per i pazienti residenti nella regione di appartenenza delle strutture. Infine, viene disciplinato l’affiancamento dell’AGENAS agli enti del SSN in piano di rientro.

Il comma 330-bis modifica la disciplina recata dall’art. 15, co. 14, del decreto-legge n. 95/2012, in materia di contenimento della spesa per l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera ed ambulatoriale da privato accreditato. A tal fine, nel corpo della disposizione citata, sostituisce le parole “ A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi” con “ai contratti e agli accordi” e, dopo il primo periodo, ne inserisce di nuovi:

§  dal 2016, in considerazione del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero determinato dal decreto 70/2015 “ Regolamento recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi dell’assistenza ospedaliera” permette alle regioni e alle province autonome di programmare l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità nonché di prestazioni erogate da parte degli IRCCS (come precisato dal subem. 0.32-ter.5 NF) in deroga ai limiti previsti;

§  le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità e i criteri di appropriatezza (0.32-ter.3.3) sono definiti con successivo accordo sancito in Conferenza Stato-regioni. Si rileva che non viene dato un termine per la stipula dell’accordo. In sede di prima applicazione sono definite come prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità i ricoveri individuati come “ad alta complessità” nell’ambito del vigente “Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria” (84-DRG);

§  per garantire l’invarianza dell’effetto finanziario connesso alla deroga, le regioni e le province autonome provvedono ad adottare misure alternative, volte a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario, in riabilitazione e lungo degenza. Tali misure devono essere in grado di assicurare gli obiettivi di riduzione di cui all’art. 15, co. 14, del decreto legge 95/2012, pari al 2% rispetto alla spesa consuntivata per l’anno 2011, nonché gli obiettivi previsti dall’art. 9-quater, co. 7, del decreto legge 78/2015 (Decreto enti territoriali), il quale ha stabilito che, con decreto ministeriale, da adottare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, fossero individuate le condizioni di erogabilità e le indicazioni prioritarie per la prescrizione appropriata delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ad alto rischio di inappropriatezza. Le prestazioni al di fuori delle condizioni di erogabilità, rimangono a totale carico dell’assistito. Tale decreto ministeriale non risulta ancora adottato;

§  possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di risparmio anche misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria.

Il comma 330-ter stabilisce che gli accordi per la compensazione della mobilità interregionale, come stabilito dall’art. 9 del Patto della salute del 10 luglio 2014, sono approvati dalla Conferenza Stato-regioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Nel Patto della salute le regioni hanno convenuto che gli accordi di compensazione della mobilità interregionale prevedono la valorizzazione dell’attività sulla base della tariffa regionale relativa ai singoli erogatori vigente nella regione in cui vengono erogate le prestazioni, fino a concorrenza della tariffa massima nazionale definita sulla base della normativa vigente. Gli accordi inoltre individuano e regolamentano, ai sensi del DM 18 ottobre 2012, i casi specifici e circoscritti per i quali può essere riconosciuta una remunerazione aggiuntiva, limitatamente ad erogatori espressamente individuati e in relazione a quantitativi massimi espressamente indicati, per tenere conto dei costi associati all’eventuale utilizzo di specifici dispositivi ad alto costo.

Il comma 330-quater stabilisce che dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2016, gli accordi bilaterali fra regioni confinanti per disciplinare la mobilità sanitaria interregionale, di cui all’art. 19 del Patto per la salute per gli anni 2010-2012 sottoscritto il 3 dicembre 2009, devono essere obbligatoriamente conclusi (0.32-ter.3.4).

Il comma 330-quinquies impegna le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del SSN ad applicare ai pazienti residenti in regioni diverse da quella in cui insistono le strutture, le medesime regole di accesso e di erogazione previste per i pazienti residenti nella regione di appartenenza delle strutture. A tal fine, le regioni individuano, nell’ambito del relativo contratto stipulato con le strutture accreditate, le misure sanzionatorie, da applicare alle strutture che non rispettano quanto stabilito dalla disposizione in esame.

Il comma 330-sexies intende evitare che, a seconda della residenza del paziente, vengano applicate diverse modalità di remunerazione delle singole prestazioni. L’intervento legislativo viene attuato modificando l’art. 1, co. 171, della legge finanziaria 2005 (legge 311/2004), nel corpo del quale le parole “importi tariffari diversi” vengono sostituite da “livelli di remunerazione complessivi diversi”. Pertanto, alle singole regioni è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l’applicazione alle singole prestazioni di livelli di remunerazione complessivi diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio. Tale modifica tiene anche conto di quanto stabilito dal citato art. 9 del Patto della salute del 10 luglio 2014, che, in casi specifici e circoscritti, riconosce una remunerazione aggiuntiva, limitatamente ad erogatori espressamente individuati e in relazione a quantitativi massimi espressamente indicati, per tenere conto dei costi associati all’eventuale utilizzo di specifici dispositivi ad alto costo. Come evidenziato dalla relazione alla disposizione, non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica , in quanto viene fatta salva l’invarianza dell’effetto finanziario connesso alla deroga prevista precedentemente per le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità.

Il comma 330-septies stabilisce che, su richiesta della regione interessata, il Ministero della salute, avvalendosi dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), assicuri il necessario supporto agli enti del SSN interessati ai piani di rientro come definiti dal disegno di legge di stabilità ora in esame. Tali enti sono:

§  in sede di prima applicazione per il 2016 le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura che presentano una o entrambe le seguenti condizioni: a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell’attività, pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro; b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure;

§  a decorrere dal 2017 le aziende sanitarie locali e i relativi presìdi a gestione diretta, ovvero altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, individuati da leggi regionali, che presentano un significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.

Per quanto riguarda l’attività di affiancamento locale di AGENAS, per tutta la durata dei piani di rientro, la relazione alla disposizione riporta la disponibilità di risorse umane dell’Agenzia per il periodo 2016-2018 (90 unità a tempo zero, 190 dal giugno 2016 e 240 da dicembre 2016 fino al 2018). Inoltre la relazione argomenta che, tenendo conto di complessive 44 aziende in squilibrio gestionale, viene ritenuto congruo il numero complessivo di 240 unità per almeno una media di 4 unità per azienda, incrementabili di una ulteriore unità in misura proporzionale al livello di complessità aziendale. Tale programmazione di risorse prevede uno stanziamento complessivo di 9.022.117,13 euro per un costo medio per singola unità di 37.592,15 per ogni anno del triennio 2016-2018, che trova copertura nelle disponibilità di bilancio dell’Agenzia pari a oltre 30 milioni di euro.

Alla compensazione degli effetti finanziari pari a 3,4 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari (0.32-ter.3.14).


 

Articolo 1, commi 332-bis-332-sexies Altre disposizioni in materia sanitaria

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

32-quater.39

32-quater. 31 NF

 

XII Commissione

Miotto



PD

9.12 pom.

Aggiunge i commi 332-bis e 332-ter. In particolare:

§  il comma 332-bis prevede l’assegnazione al Centro nazionale trapianti, per lo svolgimento delle attività di coordinamento della rete trapiantologica, delle risorse stanziate per le attività dei Centri di riferimento regionali ed interregionali per i trapianti, dall’articolo 2-ter, comma 3, del D.L. n. 81/2004 e dall’articolo 2, comma 307, della legge n. 244/2007, iscritte annualmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute;

§  il comma 332-ter prevede che le risorse autorizzate dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 207/2007, destinate all’attuazione della direttiva 2005/61/CE (in tema di prescrizioni in materia di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni) e dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 208/2007 (in tema di norme relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali), stanziate annualmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, siano destinate per il 50 per cento alle regioni e per il 50 per cento al Centro nazionale sangue, per le attività di coordinamento della rete trasfusionale.

32-quater.42

XII Commissione

 

9.12 pom.

Aggiunge il comma 332-quater, relativo al processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG). Più in particolare, a seguito dell’effettivo trasferimento al Servizio sanitario regionale delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), si trasferiscono alle Regioni a statuto speciale le risorse di cui al D.L. n. 211/2011, art. 3-ter, comma 7, assegnate alle regioni medesime in sede di riparto della quota vincolata di Fondo sanitario nazionale per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015.

Si ricorda che tali risorse sono quantificate in 55 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013.

32-quater.18 NF

Tullo

PD

15.12

Aggiunge il comma 332-quinquies con cui si autorizza una spesa di 1 milione per l’anno 2016, 2 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 1 milione a decorrere dal 2019 a favore dell’Istituto Gaslini di Genova.

Si ricorda che il comma 221 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha autorizzato, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, la spesa di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova.

Conseguentemente:

modifica il comma 369 riducendo il FISPE di 1 milione di euro a decorrere dal 2017;

modifica la tabella A, riducendo l’accantonamento del Ministero della salute:

2016: -1.000.000;

2017: -1.000.000

2018: -1.000.000.

32-quater.41

32-quater. 31 NF

 

XII Commissione

Miotto



 

15.12.

Aggiunge il comma 332-sexies diretto ad anticipare il versamento degli indennizzi alle persone danneggiate da trasfusioni, da vaccinazioni obbligatorie e da somministrazione di emoderivati, di cui alla legge n. 210/1992, e riconosciuti dopo il 1° maggio 2001. In attesa del trasferimento dallo Stato alle Regioni delle somme dovute agli aventi diritto agli indennizzi, le regioni, responsabili del versamento degli stessi, sono autorizzate ad anticipare le somme corrispondenti agli indennizzi anche a valere sulla quota del Fondo sanitario regionale.


 

Articolo 1, comma 334-bis – Soppressione dell’Unità tecnica finanza di progetto

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

33.425

Governo

 

12.12 pom.

Aggiunge il comma 334-bis che sopprime l’Unità tecnica finanza di progetto (UTFP) istituita dall’art. 7 della L. 144/1999 presso il CIPE e successivamente inserita nell’ambito del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.L. 181/2006, art. 1, co. 2).

La disposizione prevede che le funzioni dell’UTFP sono trasferite al DIPE che, per lo svolgimento di tali funzioni e di quelle del Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), potrà avvalersi complessivamente di un massimo di 18 esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto. I requisiti professionali, i criteri per l’attribuzione degli incarichi, la durata, le incompatibilità e il trattamento economico degli esperti saranno definiti con DPCM da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L’UTFP ha principalmente il compito di promuovere nelle pubbliche amministrazioni l’utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali privati. L'organico dell'Unità è composto di 15 unità, scelte in parte tra professionalità delle amministrazioni dello Stato e in parte, tramite selezione, tra professionalità esterne (DPCM 22 luglio 2008).

Il NARS è l’organismo tecnico di consulenza e supporto alle attività del CIPE in materia tariffaria e di regolazione dei servizi di pubblica utilità non regolamentati da una specifica Autorità di settore (quali i settori aeroportuale, autostradale, ferroviario e marittimo). Il NARS si avvale di un massimo di 10 esperti scelti con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al CIPE (DPCM 25 novembre 2008, art. 3).


 

Articolo 1, comma 334-ter – Personale impiegato nelle attività di protezione civile

                                                                                               

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

33.430

Governo

 

14.12

Inserisce il comma 334-ter secondo cui continua a produrre effetti, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro (a valere sui pertinenti stanziamenti del bilancio della Presidenza del consiglio dei ministri), quanto stabilito dall’articolo 3, comma 7, del D.L. 4/2014, che riconosce, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, per il triennio 2013-2015, integrazioni al trattamento economico accessorio al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nelle strutture del Dipartimento della protezione civile.

 

 


 

Articolo 1, comma 337-bis – Compartecipazione all’IVA

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

33.73 NF

33.301 NF

Busin

Guerra

LNA

PD

15.12

Inserisce il comma 337-bis che rende strutturale l’incremento della quota di compartecipazione all'IVA attribuita alle regioni confinanti con la Svizzera, al fine di adeguare le risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio elvetico.

Conseguentemente

modifica il comma 369 riducendo di 3 milioni € il FISPE a decorrere dal 2016.

 

 


 

Articolo 1, comma 338-bis – Accertamento delle violazioni del Codice della Strada con apparecchiature di rilevamento

                                                                                               

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

33.76

Boccadutri

PD

15.12

Aggiunge il comma 338-bis che modifica il Codice della Strada (art. 201, comma 1-bis) modificando l’elenco delle violazioni che possono essere accertate con apparecchiature di rilevamento: si aggiungono le revisioni dei veicoli e le violazioni dell’assicurazione RC auto e si eliminano le violazioni della massa complessiva dei veicoli e rimorchi.

 


 

Articolo 1, comma 339-bis –Proroga adempimenti tributari Lampedusa

                                                                                               

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

33.433

Relatori

 

14.12

Aggiunge il comma 339-bis, il quale proroga al 15 dicembre 2016, il termine della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi nell'isola di Lampedusa.

 

 


 

Articolo 1, comma 339-ter – Compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del dipartimento per le libertà civili del Ministero dell’interno

                                                                                               

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

16.65 NF

Campana

PD

15.12

Aggiunge il comma 339-ter prevedendo che, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sia individuata una quota parte delle risorse derivanti dai contributi versati in relazione alle istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, resesi disponibili a seguito di riassegnazioni nel corso dell’anno, che può essere destinata alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del dipartimento per le libertà civili del Ministero dell’interno, anche in deroga alla normativa vigente. Il medesimo decreto ministeriale provvede all’autorizzazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale interessato.


 

Articolo 1, comma 344 e 344-bis – Finanziamento istituti di patronato ed assistenza sociale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

33.188 NF

33.92 NF

33.120 NF

Piccone

NCD-UDC

15.12

Modifica il comma 344 disponendo:

§  una minore riduzione di 13 milioni degli stanziamenti destinati per il 2016 agli istituti di patronato ed assistenza sociale, che l’emendamento stabilisce, invece che alla cifra di 28 milioni attualmente prevista nel comma(cifra che già rappresentava una minor riduzione rispetto al testo iniziale del ddl, in cui era cifrata in 48 milioni), a 15 milioni;

§  una minore riduzione di 3 punti percentuali dell’aliquota per la determinazione provvisoria del finanziamento annuo degli istituti, che dall’esercizio finanziario 2017 viene fissata, invece che a 65 punti percentuali come ora previsto nel comma (rispetto al 72% stabilito dalla disciplina vigente), a 68 punti percentuali;

§  una minore riduzione dell’aliquota di finanziamento degli istituti, che da 0,193 punti percentuali viene portata a 0,199 punti (rispetto agli 0,207 punti percentuali previsti a normativa vigente).

Aggiunge il comma 344-bis, con cui si interviene sull’articolo 13, della legge n.152/2001 di finanziamento degli istituti di patronato, il cui comma 5 prevede che ai medesimi è comunque assicurata l'erogazione delle quote di rispettiva competenza, nei limiti dell'80 per cento delle somme impegnate, entro il primo trimestre di ogni anno, aggiungendovi un ulteriore periodo in cui si stabilisce che agli istituti è altresì assicurata una ulteriore erogazione pari all’80 per cento delle somme eventualmente assegnate in sede di legge di assestamento del bilancio.

Conseguentemente

modifica il comma 369, stabilendo che il FISPE è ridotto di 13 milioni annui a decorrere dal 2016.

 


 

Articolo 1, comma 344-ter – Scioglimento e commissariamento istituti di patronato

                                                                                               

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

33.55

Parisi

Misto

15.12

Inserisce il comma 344-ter che interviene sulla normativa che regola una delle ipotesi di scioglimento e commissariamento degli istituti di patronato, operante nel caso in cui l’istituto abbia realizzato, per due anni consecutivi, attività “rilevante” (alla quale sono cioè finalizzati i finanziamenti pubblici, ex art. 13, L. n. 152/2001), sia in Italia sia all'estero, in una quota percentuale (accertata in via definitiva dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali) inferiore all'1,5 per cento del totale. In particolare, si rinvia l’attuazione concreta di tale ipotesi di commissariamento stabilendo che essa trovi applicazione unicamente a decorrere dalle attività dell’anno 2016 (e non dell’anno 2014, come previsto dalla normativa vigente).

 


 

Articolo 1, comma 345 –Spese di funzionamento degli enti pubblici previdenziali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

33.348

Fauttilli

PI-CD

15/12

Modifica il comma 345 aumentando di 500 mila euro annui il limite minimo di risparmi aggiuntivi che gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici (INPS e INAIL), devono conseguire (per il triennio 2016-2018) nell'ambito degli interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese correnti (diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali). Il suddetto limite passa così a 53 milioni e 500 mila euro annui.

 


 

Articolo 1, comma 346 – Indennità giudici pace e giudici onorari

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

33.332

II Commissione

 

15.12

Modifica il comma 346 prevedendo che il Ministro della giustizia adotti misure di razionalizzazione (e non più di riduzione) per le indennità dei giudici di pace e dei giudici onorari.

 


 

Articolo 1, comma 347 – Proroga dei giudici onorari

                                                                                               

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

33.98

Verini

PD

15.12

Modifica il comma 347 che prevede la proroga fino al 31 maggio 2016 dell’esercizio delle funzioni dei giudici onorari e dei giudici di pace il cui mandato scade a fine 2015.

L’emendamento estende la proroga nelle funzioni fino al 31 maggio 2016 ai giudici di pace il cui mandato scade tra il 1° gennaio 2016 e il 31 maggio 2016.

 

 


 

Articolo 1, comma 347-bis-347-ter – Indennità di trasferta ai magistrati della DNA

                                                                                               

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

33.332

II Commissione

 

15.12

Aggiunge il comma 347-bis, volto ad estendere ai magistrati che prestano servizio presso la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo il diritto a percepire l'indennità di trasferta di cui all’articolo 3, comma 79, della legge n. 350 del 2003. Tale indennità è attualmente riconosciuta esclusivamente ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione (e la relativa Procura generale), a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato e della Corte dei conti centrale (e la relativa Procura generale). L’indennità è riconosciuta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ai magistrati residenti fuori dal distretto della corte d'appello di Roma. Nel comma 347-ter è indicato l’onere finanziario della norma (pari a 193.515,35 euro annui).

Conseguentemente:

alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia è ridotto dei seguenti importi:

2016: -193.515

2017: -193.515

2018: -193.515

 


 

Articolo 1, comma 352-bis - Credito d’imposta spese di negoziazione assistita

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

39.40 NF

39.16 NF

Berretta

Verini

PD

PD

15.12

Aggiunge il comma 352-bis che rende strutturale (in luogo di disporne l’applicazione in via sperimentale per il 2016) il credito d’imposta concesso per le spese sostenute nei procedimenti di negoziazione assistita per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Conseguentemente si posticipa al 30 marzo 2016 il termine per l’emanazione della disciplina di attuazione delle norme primarie che hanno istituito detto credito d’imposta e sono apportate le opportune modifiche di coordinamento alla norma istitutiva (articolo 21-bis del D.L. n. 83 del 2015).

Conseguentemente, alla Tabella A, è ridotto l’accantonamento del Ministero della giustizia:

2017: – 5.000.000

2018: - 5.000-000

 

 


 

Articolo 1, comma 353 Riduzione dei contributi a organismi internazionali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

1.1

Governo

 

14.12

Modifica l’allegato n. 6 al comma 535, eliminando la riduzione del contributo all’Organizzazione europea per la ricerca astronomica nell’emisfero australe (ESO) ivi prevista nella misura di 1 milione di euro per il triennio 2016-2018.

33.113 NF

Sammarco

NCD-UDC

14.12

Modifica l’allegato n. 6 al comma 535, sopprimendo la voce relativa all’ICRANET, ovvero alla Rete internazionale per l’astrofisica relativistica: in tal modo l’ICRANET viene sottratta dal novero di enti interessati dalla riduzione dei contributi italiani, che per l’ICRANET è stata fissata in -1.400.330 euro per il 2017 e il 2018.

Conseguentemente

Modifica il comma 369 riducendo il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di 1.400.330 euro

33.432

I Relatori

 

14.12

Modifica l’allegato n. 6 al comma 535, sopprimendo la rimodulazione delle previsioni d spesa riferite all’Ufficio UNESCO di Venezia (BRESCE), ripristinando conseguentemente gli stanziamenti riguardanti tale organismo internazionale per il 2017 (100.000 euro) ed il 2018 (100.000 euro).

Conseguentemente

Alla Tabella A, l’accantonamento del Ministero degli affari esteri è ridotto dei seguenti import:

2017-: -100.000

2018: -100.000


 

Articolo 1, comma 353-bis Accordo parziale del Consiglio d’Europa istitutivo del Gruppo Pompidou

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

33.123

Nicoletti

PD

15.12

Aggiunge il comma 353-bis che autorizza il pagamento del contributo obbligatorio per la conferma dell’adesione dell’Italia all’Accordo parziale del Consiglio d’Europa istitutivo del Gruppo Pompidou nell’importo di 225 mila euro annui a decorrere dal 2016

 

 

 


 

Articolo 1, comma 354-bis Rappresentanze diplomatiche e consolari

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

33.17 NF

 

33.305

Bueno

 

Porta

Misto-USEI

PD

15.12

Aggiunge il comma 354-bis autorizzando la spesa di 2 milioni di euro per il 2016 mediante l’aggiunta del comma 354 bis: il nuovo stanziamento è finalizzato ad attività delle rappresentanze diplomatiche e consolari, e più precisamente alla manutenzione degli immobili, ad attività di istituto su iniziativa dell’ufficio all’estero interessato, all’assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione di riferimento.

Conseguentemente

modifica il comma 369 aggiungendo in fine un periodo che comporta la riduzione di 2 milioni di euro per il 2016 del fondo per interventi strutturali di politica economica

         


 

Articolo 1, comma 367-bis Divieto di acquisto di autovetture per le p.a.

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

33.286

Cecconi

M5S

15.12

Aggiunge il comma 367-bis che proroga al 31 dicembre 2016 il divieto per le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) di acquistare autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

    

 


 

Articolo 1, comma 369 – Fondo per gli interventi strutturali di politica economica

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

4-quinquies.4

Schullian

Misto - Min

10.12

Modifica il comma 369, riducendo il rifinanziamento ivi disposto in favore del Fondo interventi strutturali di politica economica (ISPE) di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, al fine di fornire copertura finanziaria del finanziamento disposto dal comma 31-bis che prevede l’applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata.

*4.119 NF

*4.110 NF

Librandi

Sammarco

SCPI

AP

15.12

Modifica il comma 369, a seguito delle modifiche alle agevolazioni IMU sull’abitazione concessa in comodato a parenti, riducendo il Fondo per interventi strutturali di politica economica di 21.2 milioni di euro a decorrere dal 2016.

*4-quater.10 NF
*4-quater.9 NF
*4-quater.12 NF

Matarrese

Vignali


Marchi

SCPI

AP


PD

15.12

Modifica il comma 369, riducendo il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di 18.4 milioni di euro per il 2017 e di 10.5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2026, ed incrementandolo di 7,9 milioni per l’anno 2027.

*5.7 NF
*5.14NF

Pagano
Arlotti

AP
PD

15.12

Modifica il comma 369, riducendo il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di 46.8 milioni di euro per il 2017 e di 25.2 milioni annui a decorrere dal 2018.

5.57

Governo

 

13.12

Modifica il comma 369, al fine di destinare il maggior gettito derivante dai commi da 37-bis a 37-sexies - che introducono una addizionale IRES del 3,5 per cento per gli enti creditizi e finanziari - ad incremento del rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE, che passa da 139.610 a 152.210 milioni di euro per il 2018, da 184.110 a 198.210 milioni nel 2019, da 181.510 a 195.610 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 a 2016, da 210.510 a 224.610 milioni di euro per il 2027 e da 199.100 a 213.200 milioni a decorrere dal 2028.

22.78

Governo

 

12.12 pom.

Modifica il comma 369, riducendo il rifinanziamento ivi disposto in favore del Fondo interventi strutturali di politica economica (ISPE) di 10 milioni di euro per il 2016, al fine di fornire copertura finanziaria del finanziamento disposto dal comma 190-ter in favore della fondazioni lirico-sinfoniche.

6.97 NF

Terzoni

M5S

12.12

Modifica il comma 369 riducendo il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) ivi previsto di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, a copertura degli oneri recati dal comma 43-bis volto ad estendere l’applicazione delle detrazioni per interventi di efficienza energetica (articolo 14 del D.L. n. 63/2013) anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti

6.111 NF

De Girolamo

FI-PDL

14.12

Modifica il comma 369, riducendo di 5 milioni di euro per l’anno 2016 il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, a copertura degli oneri recati dal comma 42-bis che introduce incentivi per la sostituzione, mediante demolizione, di veicoli di categoria “euro 0”, “euro 1” o “euro 2”

6.57 NF

6.56 NF

Petrini

Vignali

PD

NCD-UDC

14.12

Modifica il comma 369, rimodulando il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per gli interventi di politica economica, a copertura degli oneri recati dai commi 42-bis a 42-decies in tema di locazioni finanziarie di immobili adibiti ad abitazione principale.

17.123 NF

Vignali

NCD-UDC

14.12

Modifica il comma 369 riducendo di 3 milioni di euro per il triennio 2016-2018 il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per interventi strutturali di politica economica, a copertura degli oneri recati dal comma 143-bis il quale prevede il finanziamento dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti.

17.43

Lupi

AP

14.12

Modifica il comma 369 riducendo di 3 milioni di euro dal 2016 il rifinanziamento ivi previsto del Fondo per interventi strutturali di politica economica a copertura degli oneri derivanti dall’aumento da 25 a 28 milioni di euro del rifinanziamento a decorrere dal 2016 in favore delle scuole paritarie.

38.134

Governo

 

14.12

Modifica il comma 369, riducendo il rifinanziamento ivi previsto per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, a copertura degli oneri derivanti dal comma 439-bis il quale attribuisce al comune di Campione d’Italia un contributo di 12 milioni di euro per l’anno 2016.

15.38 NF

La Forgia F.

PD

15.12

Modifica il comma 369, riducendo il Fondo per interventi strutturali di politica economica di € 6 mln nel 2016 e € 10 mln annui dal 2017, a copertura degli oneri derivanti dal comma 111-bis, che prevede un piano straordinario per la chiamata di professori universitari ordinari.

19.138 NF

Id.

Pastorelli

Misto

15.12

Modifica il comma 369, riducendo il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di 2 milioni per il 2016, a copertura degli oneri recarti dal comma 156-bis, il quale estende, in via sperimentale per il 2016 e nel limite di 2 milioni di euro, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici il beneficio la possibilità già prevista per la madre lavoratrice dipendente di richiedere, in sostituzione (anche parziale) del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l'infanzia (erogati da soggetti pubblici o da soggetti privati accreditati).

16.117 NF

Rocchi

PD

15.12

Modifica il comma 369, riducendo € di 2,4 mln dal 2016 il Fondo per interventi strutturali di politica economica, a copertura degli oneri recati dal comma 117-bis, che modifica la procedura per il reclutamento dei dirigenti scolastici

22.21 NF

Bianchi

AP

15.12

Modifica il comma 369, riducendo l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica a copertura degli oneri recati dal comma 187-bis che autorizza una spesa di 500.000 euro annui per il periodo 2016-2019 per la città di Matera

22.39 NF

Antezza

PD

15.12

Modifica il comma 369, riducendo l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica a copertura degli oneri recati dal comma 187-bis che autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui per il periodo 2016-2019 per il completamento del restauro urbanistico dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera.

22.49 NF

Rampelli

FdI

15.12

Modifica il comma 369, riducendo l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 a copertura degli oneri recati dal comma 188-bis che destina all'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) ed alla Società di studi fiumani 70.000 euro ciascuno per gli anni 2016, 2017 e 2018.

22.7

22-quater.7

Mottola NF
Carocci NF

M-ALA

PD

15.12

Modifica il comma 369, riducendo l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 4 milioni di euro a decorrere dal 2016, a copertura degli oneri recati dal comma 192-bis che autorizza la spesa di 4 milioni di euro annui dal 2016 a favore delle accademie non statali di belle arti.

22.70 NF

22.8 NF

Cinzia Maria Fontana

Occhiuto

PD

FI-PDL

15.12

Modifica il comma 369, riducendo l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica a copertura degli oneri recati dal comma 192-bis s che concede un contributo straordinario di 1 milione di euro annui per il periodo 2016-2018 alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).

22.47 NF

Bonaccorsi

PD

15.12

Modifica il comma 369, riducendo l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica a copertura degli oneri recati dal comma 192-bis s che autorizza la spesa di 1 milione di euro annui per il periodo 2016-2018 per il finanziamento di festival, cori e bande.

22.13 NF

Blazina

 

PD

15.12

Modifica il comma 369, riducendo l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 650.420 euro per il 2016 e di 4.015.237 euro a decorrere dal 2017, a copertura degli oneri recati dal comma 192-bis che in materia di uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione.

22-bis.2 NF

Vico

PD

15.12

Modifica il comma 369, riducendo l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 a copertura degli oneri recati dal comma 193-bis il quale autorizza la spesa di per la riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero provinciale della provincia di Barletta-Andria-Trani.

22-ter.3 NF

Arlotti

PD

15.12

Modifica il comma 369, riducendo l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 7,5 milioni dal 2016 a copertura degli oneri recati dal comma 194-bis che abroga la tassa sulle unità da diporto introdotta dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011 (cd. Salva-Italia).

23-ter.12 NF

Fedi

PD

15.12

Modifica il comma 369, riducendo l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 350.000 euro dal 2016 al 2018 a copertura degli oneri recati dalla modifica al comma 207 che reca un contributo pari a 100.000 euro annui alla società Dante Alighieri e a 250.000 euro annui all’Accademia nazionale dei Lincei.

23.36 NF

Mongiello

PD

15.12

Modifica il comma 369, riducendo l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 1 milione di euro per il 2016 a copertura degli oneri recati dalla modifica al comma 196 che incrementa lo stanziamento per il potenziamento delle azioni dell’ICE-Agenzia relative al Piano straordinario per la promozione del Made in Italy.

23-ter.4 NF

Garavini

PD

15.12

 

Modifica il comma 369, riducendo l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 1 milione di euro per il 2016, il 2017 e il 2018 a copertura degli oneri recati dalla modifica al comma 207 che incrementa i contributi alle scuole italiane non statali paritarie all’estero.

25.77 NF

Silvia Giordano

M5S

15.12

Modifica il comma 369, riducendo l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 5 milione di euro a decorrere dal 2016 a copertura degli oneri recati dai commi 218-bis 218-ter con i quali è istituito il “Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico”.

25.79 NF

Argentin

PD

15.12

Modifica il comma 369, riducendo l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 5 milione di euro per il 2016 a copertura degli oneri recati dal comma 220-bis che potenzia i progetti riguardanti misure per rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave

25.26 NF

Carnevali

PD

15.12

Modifica il comma 369, riducendo di 3 milioni per il 2016 e 2017 l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica a copertura degli oneri recati dalle modifiche al comma 223, che eleva la quota del Fondo sanitario nazionale da 1 a 2 milioni di euro per l’anno 2017 e da 2 a 4 milioni di euro per l’anno 2018 per lo svolgimento di una o più sperimentazioni cliniche concernenti l’impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare.

25.55 NF

Schirò

PD

15.12

Modifica il comma 369, riducendo l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica a copertura degli oneri recati dai commi 226-bis e segg. Che istituiscono il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, con una dotazione di 250.000 euro per il 2017 e di 500.000 euro per il 2017

25.45 NF


Gribaudo

PD

15.12

Modifica il comma 369, riducendo l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica a copertura degli oneri recati dal comma 226-bis che destina al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri 3 milioni di euro per gli anni 2016-2018.

26-quater.14 NF

Fanucci

PD

15.12

Modifica il comma 369 al fine di operare una riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di 8,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a copertura degli oneri recati dai commi da 245-bis a 245-novies, che dettano disposizioni finalizzate a consentire al Dipartimento della Protezione civile di provvedere a speciali elargizioni, in favore dei familiari delle vittime dell’alluvione del 5 maggio 1998 a Sarno, a totale indennizzo della responsabilità civile a carico dello Stato e del comune di Sarno.

27.101 NF

De Menech

PD

15.12

Modifica il comma 369, riducendo l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 1 milione di euro a decorrere dal 2016, a copertura degli oneri recati dal comma 254-bis che dispone uno stanziamento a favore del Club alpino italiano.

27-ter.3 NF

Minardo

AP

15.12

Modifica il comma 369, riducendo l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 20 milioni per il 2016, a copertura degli oneri recati dal comma 258-bis che attribuisce un contributo alla Regione Sicilia per i collegamenti aerei da e per la Sicilia.

33.434

Relatori

 

15.12

Modifica il comma 369, riducendo l’importo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di 2 milioni per il 2016.

Conseguentemente

Modifica la Tabella C, rifinanziando la voce: D.lgs. n. 223/2006, art.16, co. 3 – promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità:

2016: +2.500.000

33.113 NF

Governo

 

14.12

Modifica il comma 369 riducendo il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di 1.400.330 euro a copertura della modifica dell’allegato n. 6 al comma 535, in cui è stata eliminata la riduzione del contributo all’ICRANET.

47.19 NF

Schullian

Misto

15.12

Modifica il comma 369, riducendo il FISPE di 1 milioni di euro dal 2016, a copertura degli oneri recati dal comma 515-bis concernenti agevolazioni fiscali previste a favore della piccola proprietà contadina

47.20 NF

Schullian

Misto

15.12

Modifica il comma 369, riducendo il FISPE di 1 milioni di euro dal 2016, a copertura degli oneri recati dal comma 515-bis

47.24 NF

47.37 NF

Schullian

Misto

15.12

Modifica il comma 369, riducendo il FISPE di 20 milioni di euro per il 2016, a copertura degli oneri recati dal comma 515-bis che alza, per il 2016, le percentuali di compensazione dell’IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina

47.73 NF

Plagger

Misto

15.12

Modifica il comma 369, riducendo il FISPE di 1,5 milioni di euro dal 2016, a copertura degli oneri recati dal comma 515-bis il quale reca agevolazioni in materia di accisa sull'energia elettrica

50-ter.27 NF

Sbrollini

PD

15.12

Modifica il comma 369, riducendo il rifinanziamento del FISPE di 2 milioni per il 2016 e di 8 milioni per il 2017 a copertura degli oneri derivanti dal comma 548-bis che assegna un contributo al Comitato Olimpico nazionale italiano, per le Olimpiadi di Roma 2024.

33.348 NF

Fauttilli

PI-CD

15.12

Modifica il comma 369 riducendo il rifinanziamento del FISPE di 200 mila euro per il triennio 2016-2018

Conseguentemente

Modifica la Tabella C, voce: immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti per lo sviluppo della coesione sociale: Legge n. 549/1995, contributi a enti

2016: +200.000;

2017: +200.000;

2018: +200.000.

42.46 NF

Mannino

M5S

15.12

Modifica il comma 369, riducendo il rifinanziamento del FISPE di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a copertura degli oneri recati dal comma 491-bis che incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la dotazione del fondo – di cui all’articolo 1, comma 113, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) - per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive

33.435

Relatori

 

15.12

Modifica il comma 369, riducendo il rifinanziamento del FISPE di 20 milioni di euro per il 2016.

Conseguentemente

Alla Tabella E, alla voce Ministero dell’economia, D.L. n. 148/1993, Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale, la riduzione ivi prevista è ridotta da 30 a 10 milioni d euro per il 2016.

49.34

Garavini

PD

15.12

Modifica il comma 369 riducendo il rifinanziamento del FISPE di 500 mila euro per il 2016 e di 1,5 milioni annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a copertura degli oneri recati dal comma 541-bis che estende a tutti i soggetti non residenti nel territorio italiano (e non solo, dunque, ai soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo) le modalità di determinazione dell’IRPEF applicabili ai soggetti residenti.

25.50 NF

25.6 NF

Romano F.S.

Riccardo Gallo

Misto

FI-PDL

15.12

Modifica il comma 369 riducendo il rifinanziamento del FISPE di 1 milione di euro per il 2016 a copertura degli oneri recati dal comma 219-bis che autorizza un contributo in favore dell'Istituto di studi politici, economici e sociali – Eurispes.

32-quater.18 NF

Tullo

PD

15.12

Modifica il comma 369 riducendo il FISPE di 1 milione di euro a decorrere dal 2017 a copertura degli oneri recati dal comma 332-bis con cui si autorizza una spesa di 1 milione per l’anno 2016, 2 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 1 milione a decorrere dal 2019 a favore dell’Istituto Gaslini di Genova.

33.188 NF

33.92 NF

33.120 NF

Piccone

NCD-UDC

15.12

Modifica il comma 369 riducendo il FISPE di 13 milione di euro a decorrere dal 2016 a copertura degli oneri recati dal comma 334 che dispone una minore riduzione di 13 milioni degli stanziamenti destinati per il 2016 agli istituti di patronato ed assistenza sociale,

33.17 NF

33.305

Bueno

Porta

Misto

15.12

Modifica il comma 369 riducendo il FISPE di 2 milione di euro per il 2016 a copertura degli oneri recati dal comma 354-bis che rifinanzia le attività delle rappresentanze diplomatiche e consolari

38.67 NF

Borghi

PD

15.12

Modifica il comma 369 riducendo il FISPE di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a copertura degli oneri derivanti dal comma 439-bis con cui si autorizza una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il Fondo nazionale della montagna di cui alla legge n. 97/1994.

39.47 NF

Rossomando

PD

15.12

Sostituisce il comma 369, riducendo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2016 il rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica ivi previsto, che dunque passa da 134.340 a 124.340 milioni di euro per l'anno 2016, da 142.610 a 132.610 milioni di euro per l'anno 2017, da 139.610 a 129.610 milioni di euro per l'anno 2018, da 184.110 a 174.110 milioni di euro per l'anno 2019, da 181.510 a 171.510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, da 210.510 a 200.510 milioni per l'anno 2027 e da 199.100 a 189.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

La modifica è conseguente all’introduzione dei commi 449-bis-449-quater che concedono agli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato di compensare tali importi con imposte e contributi

23-ter.2 NF

Fitzgerald Nissoli

PI-CD

15.12

Modifica il comma 369, riducendo di 1,5 milioni il fondo per interventi strutturali di politica a copertura dell’incremento di 500.000 euro dello stanziamento di cui alla lettera a) del comma 207, finalizzato, per il solo 2016, al funzionamento del C.G.I.E. – Consiglio generale degli italiani all’estero.

27.201 NF

27.29 NF

Palese

Altieri

Misto

Misto

15.12

Modifica il comma 369, riducendo di 5 milioni il Fondo per interventi strutturali di politica a copertura degli oneri recati dal comma 253-bis volto ad autorizzare, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo di 5 milioni di euro per le attività di ricerca svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già denominata Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici

48.94

Governo

 

12.12

Modifica il comma 369 al fine di destinare le maggiori entrate derivanti dai commi 524-535 al Fondo per interventi strutturali di politica.


 

Articolo 1, comma 370 – Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

15.11 NF

Marchi

PD

10.12

Modifica il comma 370, riducendo il rifinanziamento ivi disposto in favore del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si dovessero manifestare nel corso della gestione, da 13 a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, al fine di fornire copertura finanziaria del finanziamento disposto dal comma 115-bis in favore della formazioni ricerca nelle scienze religiose.

 

 


 

Articolo 1, comma 371-bis -371-quater– Fondo per lo sviluppo di attività innovative

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

33.243 NF

Crippa

M5S

15.12

Aggiunge tre nuovi commi da 371-bis- 371-quater i quali intervengono sulla disciplina del Fondo per lo sviluppo di attività innovative di cui all’articolo 1, commi 56 e 57 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ed in particolare sulla platea dei soggetti destinatari e sui criteri di assegnazione delle risorse. Nel dettaglio:

§  il comma 371-bis modifica l’articolo 1, comma 56, della legge n. 147/2013 che istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo per lo sviluppo di attività innovative con una dotazione di circa 5 milioni di euro per l’anno 2014 e di 10 milioni per l’anno 2015 destinato al sostegno delle imprese composte da almeno quindici individui che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o in raggruppamento autonomo o in reti di impresa, per lo sviluppo dell’artigianato digitale e manifattura sostenibile.

§  L’emendamento interviene sulla platea dei soggetti destinatari degli interventi del citato Fondo ammettendo le imprese che si uniscono in numero almeno pari a 5 nelle predette forme associative (la formulazione in vigore si riferisce invece a imprese composte da almeno quindici individui che si uniscono nelle predette forme associative).

§  Il comma 371-ter riformula l’articolo 1, comma 57, della legge n. 147/2013 intervenendo sui criteri di assegnazione delle risorse del Fondo, i quali ai sensi del medesimo comma 57 sono attributi ai soggetti di cui al comma 56 ammessi tramite procedure selettive indette dal MISE. L’emendamento specifica che le procedure selettive devono essere in grado anche di valorizzare il coinvolgimento nella realizzazione dei programmi proposti ovvero il coinvolgimento nella fruizione dei relativi risultati di istituti di ricerca pubblici, università, istituzioni scolastiche autonome, nonché di enti autonomi con funzione di rappresentanza del tessuto produttivo.

La formulazione attuale della norma prevede esclusivamente che le procedure selettive debbano valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università, istituzioni scolastiche autonome. E’ confermata la durata almeno biennale dei progetti.

Il comma 371-quater stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico sia adeguato ai nuovi principi normativi sopra delineati il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 17 febbraio 2015, che disciplina i criteri di ammissione delle imprese dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile ai benefici del Fondo di cui si tratta, disponendo il versamento delle risorse finanziarie destinate alla concessione delle agevolazioni nella contabilità speciale n. 1201 del “Fondo per la crescita sostenibile”.

 


 

Articolo 1, commi 371, 372, 372-bis-372-duodecies, 496-496-bis- Disposizioni in materia di mobilità ciclistica, autotrasporto, trasporto intermodale e trasporto ferroviario

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

33.426


0.33.426.33

0.33.426.17

0.33.426.37

 

Governo


Terzoni

De Lorenzis

Relatori

 


M5S

M5S

 

12.12 pom-

Sostituisce il comma 371 prevedendo che per la progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche nonché per la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina siano destinati 17 milioni di euro per l’anno 2016, e 37 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018. Rispetto al testo della disposizione originaria, oltre ad un significativo incremento delle risorse destinate (si passa da 33 milioni di euro in un triennio a 91 milioni di euro), si prevede anche l’indicazione di tre interventi prioritari (ciclovia del Sole Verona-Firenze; ciclovia VenTo Venezia Torino; Grab Roma). A seguito dell’approvazione del subemendamento 0.33.426.33 è stato diminuito di 3 milioni di euro (un milione per ciascun anno 2016, 2017 e 2018) il finanziamento del sistema di ciclovie per destinarli alla progettazione e realizzazione di itinerari turistici a piedi denominati “cammini”.

Modifica il comma 372 integrando la copertura finanziaria per gli interventi di cui al comma precedente per un importo complessivo nel triennio di ulteriori 61 milioni di euro.

Aggiunge i commi da 372-bis a 372-duodecies:

Il nuovo comma 372-bis esclude, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dal credito di imposta relativo alle accise per il petrolio per autotrazione, i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. La legge di stabilità 2015 (comma 233) aveva già escluso dall’agevolazione i veicoli euro 0 dal 2015. Sono demandate a un decreto del MEF le modalità per il monitoraggio dei relativi risparmi. Viene quindi dettata la procedura per l’impiego ovvero il recupero di eventuali scostamenti, rispettivamente in aumento o in diminuzione, rispetto ai risparmi stimati.

Il nuovo comma 372-ter destina i maggiori e ulteriori risparmi accertati eventualmente derivanti dal comma 372-bis (limitazione dell’agevolazione per il gasolio da autotrazione), a due finalità:

a)     il 15% dei risparmi a favorire l’acquisto di mezzi di ultima generazione per l’autotrasporto merci su strada;

b)    l’85% dei risparmi al Fondo per l’acquisto di automezzi per il trasporto pubblico locale e regionale istituito dal comma 496.

Il nuovo comma 372-quater, autorizza la spesa di 45,4 milioni € per il 2016 per il Ministero delle Infrastrutture e trasporti per concedere contributi per l’attuazione di progetti di miglioramento della catena intermodale e viaria collegati alla realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci, ovvero al miglioramento dei servizi sulle rotte esistenti con porti situati nell’UE o nello Spazio Economico europeo. Per il 2017 e 2018 i contributi sono di 44,1 e 48,9 mln €.

Il nuovo comma 372-quinquies, autorizza la spesa di 20 mln € per ciascuno degli anni 2016-2018 affinché il Ministero delle infrastrutture e trasporti possa concedere contributi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e/o partenza dai nodi logistici e portuali. Si prevede anche che agli stessi fini possa essere destinata una quota delle risorse che sono state stanziate dalla legge di Stabilità 2015 per l’autotrasporto (si tratta di 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 stanziati dal comma 150 per interventi in favore del settore dell’autotrasporto).

Il nuovo comma 372-sexies rinvia ad un apposito regolamento adottato, ai sensi dell’art. 17, co. 3 della l. n. 400/1988, con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’individuazione dei beneficiari dei contributi dei precedenti commi 372-quater e 372-quinquies, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l’attuazione delle finalità previste. Si prevede la preventiva notifica alla Commissione UE, ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’UE.

Il nuovo comma 372-septies prevede un’autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per l’anno 2016 per consentire l’operatività di una sezione speciale trasporto istituita nell’ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese previsto dall’articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996.

Il nuovo comma 372-octies prevede che venga riconosciuto, a domanda, a titolo sperimentale e per un periodo di tre anni, un esonero dell’80% della contribuzione previdenziale (ad eccezione dei premi INAIL) a carico dei datori di lavoro per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di cose o di persone, ai sensi del regolamento (CE) 561/2006, dotati di tachigrafo digitale e prestanti attività di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui. Il beneficio è riconosciuto dall’ente previdenziale sulla base della priorità cronologica delle domande. E’ autorizzata una spesa di 65,5 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018. Si prevede che le minori entrate siano monitorate dall’ente previdenziale mediante relazioni mensili inviate ai ministeri del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, e dell’economia e delle finanze.

Il nuovo comma 372-novies introduce una riduzione delle deduzioni forfetarie relative alle spese non documentate riconosciute agli autotrasportatori; a tal fine si stabilisce che esse spettino in un’unica misura (rispetto all’attuale distinzione tra trasporti regionali ed extra regionali) per i trasporti effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa e nella misura del 35% di tale importo per i trasporti effettuati all’interno del comune.

Il nuovo comma 372-decies prevede la reintroduzione dell’obbligo di esibire la prova documentale con riferimento alle attività di trasporto internazionale di merci, ossia di un qualunque documento di accompagnamento delle merci previsto dalla normativa interna o internazionale (di norma la lettera di vettura internazionale). Sono previste sanzioni amministrative ed il fermo del mezzo nel caso in cui tale prova documentale non venga esibita. Il fermo cessa quando viene esibita la prescritta documentazione. Il mezzo sottoposto a fermo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ai soggetti che, ai sensi dell’articolo 214-bis del codice della strada, hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demani. In relazione al fermo e alle sanzioni da irrogare sono richiamate rispettivamente le disposizioni dell’articolo 214 del codice della strada (che disciplina il fermo amministrativo del veicolo) e dell’articolo 207 (che disciplina le modalità di irrogazione delle sanzioni per veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE).

Si prevedono sanzioni più severe nel caso in cui la prova documentale non sia compilata correttamente o risulti del tutto mancante e nel caso in cui non sia possibile, a seguito della mancanza di tale documentazione, accertare la regolarità del trasporto internazionale di merce.

Il nuovo comma 372-undecies autorizza la spesa complessiva di circa 29,026 milioni € per il periodo dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2018, per la copertura degli oneri connessi al funzionamento dell’Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA), attraverso il Tunnel del Frejus. Viene quindi ripartito in dettaglio l’onere complessivo, suddividendolo nei vari periodi dal 2013 al 2018, cosicché l’onere per il 2016 risulta pari a 21,026 mln € circa, per il 2017 pari a 5,4 mln €, mentre per il 2018 di 2,6 mln €.

Il servizio di Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) è un servizio di trasporto di autocarri su vagoni ferroviari speciali che viaggiano lungo un percorso di 175 chilometri tra l'Italia e la Francia, attraverso il traforo ferroviario del Frejus. Il collegamento prevede 5 coppie di treni al giorno, per 5 giorni su 7, tra le piattaforme di Aiton (Savoia) e d'Orbassano (Piemonte, Italia). Il servizio è gestito dalla società Autostrada Ferroviaria Alpina s.r.l., controllata da pariteticamente da una società della SNCF (SNFC-Geodis) e da Trenitalia. Il progetto è regolato in Italia da un Accordo di Programma per l’erogazione del servizio in via sperimentale, stipulato dal 2003 al 2006, poi rinnovato e prorogato annualmente fino al 2012 ed autorizzato dalla Commissione UE fino al 30/6/2013. Successivamente a tale data e nelle more della definizione della procedura di gara internazionale che dovrebbe assegnare il servizio per 10 anni a partire dal 2018, Trenitalia ha continuato ad erogare il servizio di trasporto intermodale in via “transitoria”, con notifica del regime di aiuto alla Commissione UE, d’intesa con la Francia, regime transitorio che è stato autorizzato con Decisione C(2015)3455 del 26.5.2015.

Il comma prevede quindi che il Ministero delle infrastrutture e trasporti stipuli un Accordo di Programma con Trenitalia S.p.A., società beneficiaria del contributo per l’AFA che copra tutto l’arco temporale dal 2013 al 30/6/2018, nonché modifichi la Convenzione stipulata con la Cassa depositi e Prestiti per provvedere all’erogazione a condizioni più vantaggiose a Trenitalia dei finanziamenti , secondo quanto previsto in un apposito Addendum alla Convenzione già stipulata. La norma autorizza infine un contributo di 10 milioni € per gli anni dal 2018 al 2022 per la compensazione totale o parziale degli oneri derivanti dall’espletamento dei servizi ferroviari di Autostrada Ferroviaria Alpina, a favore di imprese aggiudicatarie dei servizi di AFA mediante gara ad evidenza pubblica. Si prevede che le compensazioni vegano erogate annualmente, a consuntivo, sulla base delle rendicontazioni fornite dall’aggiudicatario del servizio ferroviario, che dovrà effettuarle entro il mese di aprile dell’anno successivo, secondo quanto previsto dall’Accordo di programma firmato tra le Parti.

Il nuovo comma 372-duodecies prevede uno stanziamento di 5 milioni di euro per l’effettuazione di un programma straordinario di verifiche su veicoli nuovi di fabbrica o circolanti diretto a verificare i livelli di inquinanti emessi da tali mezzi su strada comparandoli con le risultanze delle prove di omologazione su rulli e per incrementare le verifiche di conformità di veicoli e dispositivi a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica. Le modalità tecniche sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Modifica il comma 496, ampliando la denominazione del Fondo per l’acquisto diretto di automezzi per il trasporto pubblico locale e regionale, all’ipotesi del noleggio e a tutte le tipologie di mezzi, anziché dei soli automezzi. Si prevedono inoltre ulteriori risorse finanziarie, pari a 210 mln € per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 130 mln e per il 2021 e 90 mln per il 2022.

Aggiunge il comma 496-bis che prevede il commissariamento dell’azienda Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Con medesimo decreto è disposta la nomina del commissario e di eventuali subcommissari (0.33.426.37). Il commissario, entro 90 giorni dall’insediamento, provvederà a predisporre un piano industriale che preveda anche interventi di contenimento delle spese e ad inoltrare al Socio unico una relazione che descriva lo stato economico e patrimoniale della società e le cause della medesima ai fini dell’eventuale promozione dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Tale relazione deve essere pubblicata sui siti web del Ministero delle infrastrutture, nonché della società e dell’Agenzia per il trasporto della Regione Puglia (0.33.426.17). Il commissario può anche, qualora lo ritenga necessario, predisporre gli strumenti di ristrutturazione del debito previsti dalla legge fallimentare (n. 267 del 1942). Può anche essere prevista l’alienazione o il trasferimento della citata società. Nelle more, è assicurato un contributo di 70 milioni di euro per il 2016, al fine di assicurare la continuità operativa della società.

Conseguentemente:

Modifica la Tabella E, voce Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 147/2013, art. 1, co. 68, ANAS, cui apporta la seguente rimodulazione:

2016: -90.000.000;

2017: +40.000.000;

2018: +50.000.000.

Modifica la Tabella B, l’accantonamento del Ministero delle infrastrutture è ridotto dei seguenti importi:

2017: -40.000.000;

2018: -50.000.000.


 

Articolo 1, comma 372-terdecies – Accordi tra ANAS e regioni per la gestione di strade escluse dalla rete stradale nazionale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

33.427

0.33.427.2

Relatori

De Lorenzis

 

M5S

12.12 pom.

Aggiunge il comma 372-terdecies che autorizza l’ANAS S.p.A. a stipulare accordi con regioni ed enti locali finalizzati a trasferire alla medesima società le funzioni relative a progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete autostradale e stradale nazionale.

Lo stesso comma fissa una serie di condizioni per la stipula degli accordi, che potranno essere siglati:

§  previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

§  fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro. Il comma provvede a coprire i conseguenti oneri a valere sulle risorse indicate in Tabella E con riferimento allo stanziamento relativo all’art. 1, comma 68, della legge n. 147 del 2013 (legge non menzionata nella disposizione), che è pari a 1,25 miliardi di euro per il 2016 e a 5,9 miliardi per gli anni successivi e che è destinato al capitolo 7372 del Ministero dell’economia e delle finanze al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete stradale, la realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società ANAS Spa.

Si osserva che la norma fa generico riferimento ad un’autorizzazione “fino ad un massimo di 100 milioni di euro” non specificando l’esercizio finanziario di riferimento ovvero il periodo in cui le predette risorse possono essere utilizzate.

 

Le funzioni a cui fa riferimento il comma in esame sono state conferite a regioni ed enti locali dall’art. 99 del D.Lgs. 112/1998, il quale ha altresì previsto (al comma 2) la possibilità, per tali enti, di affidare temporaneamente le citate funzioni all’ANAS, sulla base di specifici accordi.

Viene chiarito che (subem. 0.33.427.2) i predetti accordi sono pubblicati in ogni loro parte sui siti internet istituzionali di ANAS e degli enti locali interessati.


 

Articolo 1, comma 377 Incorporazione di ISA e di SGFA in ISMEA

                                                                                               

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

33.169

Falcone

PD

15.12

Modifica il comma 337 inserendo tra le finalità del Piano per il rilancio delle attività di ISMEA, quella legata all’innovazione tecnologica, anche finalizzata alla tracciabilità delle filiere agricole ed agroalimentari.

 

 


 

Articolo 1, commi 380-bis–380-quinquies Piano straordinario di sviluppo sistema informatico delle produzioni agricole

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

33.431

0.33.431.2

0.33.431.3 NF

0.33.431.1

 

Relatori

Oliverio

 

Guidesi

 

Oliverio

 

 

PD

 

Lega

 

PD

15.12

Aggiunge quattro nuovi commi da 380-bis a 380-quater.

I commi da 380-bis a 380-quater demandano al CREA-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - la promozione di un Piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica.

La finalità è quella di garantire il rilancio delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura e lo sviluppo di nuove tecnologie di supporto delle produzioni agricole, nonché accrescere il sistema delle conoscenze a sostegno dello sviluppo del sistema agricolo nazionale e del Made in Italy (comma 380-bis).

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il CREA deve sottoporre all’approvazione del Ministro delle politiche agricole il Piano, individuando i settori e le filiere di maggiore interesse su cui concentrare le risorse, gli enti di ricerca e le università che vi saranno coinvolte, le tecnologie da impiegare ed i risultati attesi. Il Ministro approva il piano con decreto, sentite la Conferenza Stato-regioni e le Commissioni parlamentari competenti per materia che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta; decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato. (comma 380-ter).

Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per 2016, di 8 milioni per ciascun anno del biennio 2017-2018.

Il comma 380-quinquies modifica la norma della legge di stabilità 2015 (co.381) che ha previsto l’incorporazione di INEA nel CRA il quale assume la denominazione di CREA, nella parte dove prevede che il Ministro delle politiche agricole approvasse lo statuto del Consiglio con decreto di natura non regolamentare. Con la modifica introdotta si prevede che lo statuto sia approvato con regolamento del Ministro, anche in deroga alle disposizioni del D.Lgs. 45471999 che ha riorganizzato il settore della ricerca in agricoltura previo parere delle Commissioni parlamentari competenti

Conseguentemente,

alla Tabella B l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e finanze è ridotto nei seguenti importi

2016: -5.000.000

2017:-8.000.000

2018:-8.000.000


 

Articolo1, comma 382-bisConcessionari di grandi derivazioni idroelettriche.

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

33.141 NF

Benamati

PD

15.12

Inserisce il comma 382-bis che prevede che lo Stato non sia più legittimato a trattenere le somme versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008 e n. 205 del 4-13 luglio 2011. A tal fine, apporta una modifica all’articolo 15, comma 6-quinquies del D.L. n. 78/2010.

L’attuale formulazione dell’articolo 15, comma 6-quinquies del D.L. n. 78/2010, dispone che le somme incassate dai comuni e dallo Stato, versate dai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, sono definitivamente trattenute dagli stessi comuni e dallo Stato.

Si ricorda che la sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2008 ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1 commi da 483 a 492 (legge n. 266/2005) che prevedevano il riconoscimento di proroghe decennali rispetto alle scadenze fissate dal D.Lgs. n. 79/1999, per i concessionari che avessero effettuato congrui interventi di ammodernamento/potenziamento degli impianti e versato un canone aggiuntivo unico per quattro anni a decorrere dal 2006. Successivamente, l’art. 15 comma 6-ter del D.L. n. 78/2010, al fine di consentire il rispetto del termine per l’indizione delle gare e garantire un equo indennizzo agli operatori economici per gli investimenti effettuati ai sensi dell’ articolo 1, comma 485, della n. 266/2005, ha prorogato, modifica all’art 12 del D.Lgs. n. 79/1999, di 5 anni le concessioni di grande derivazione d’acqua per uso idroelettrico in vigore, estendibili a 12 anni nel caso di apertura delle società a compartecipazioni provinciali, nella misura del 30-40 per cento del capitale sociale; prevedendo un nuovo termine (entro fine gennaio 2011) per la definizione delle regole per le procedure di gara e dichiarando di fatto “trattenuto” il canone aggiuntivo versato dagli operatori antecedentemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2008. Tale normativa è stata quindi oggetto (oltre che di censure dell’UE) di ricorso alla Corte Costituzionale da parte delle Regioni Liguria ed Emilia Romagna, che si è concluso con la sentenza della Corte Costituzionale n. 205/2011, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 6-ter, lettere b) e d), del D.L. n. 78/2020 e 6-quater, della medesima disposizione, nella parte prevede che le norme del comma 6-ter, lettere b) e d), si applichino fino all’adozione di diverse disposizioni legislative da parte delle Regioni, per quanto di loro competenza.

Il nuovo comma 382-bis, ai fini del completamento della restituzione delle somme dovute ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche autorizza la spesa di 12 milioni di euro senza tuttavia indicare l’anno di riferimento dell’onere finanziario suddetto.

Dispone conseguentemente che le disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del D.Lgs. n. 30/2013 ossia le risorse derivanti dagli introiti delle aste relative alle quote di emissione di gas serra sono destinate, nel limite di 12 milioni di euro alla restituzione ai concessionari delle somme trattenute dallo Stato.

Il comma dispone infine – attesa presumibilmente la necessità che la spesa autorizzata sia effettuata nel corso del 2015,che le disposizioni da esso dettate entrino in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale.


 

Articolo 1, comma 386 Limiti ai compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

33.340

33.105

 

I Commissione

Mazziotti Di Celso

 

 

SCpI

9.12 pom.

Modifica il comma 386 aggiungendo tra gli obblighi di informazione a carico delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche quello di pubblicare - in caso di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza o professionali - il tipo di procedura seguito per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

 


 

Articolo 1, comma 387-bis - Continuità dei lavori per la linea ferroviaria Torino-Lione

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

33.424

Governo

 

12.12 pom.

Introduce il comma 387-bis che trasferisce direttamente a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. le risorse già destinate alla realizzazione della linea ferroviaria Torino-Lione, nelle more della stipula di uno specifico Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti e Ferrovie dello Stato S.p.A.. La norma consente di assicurare la continuità ai finanziamenti precedentemente assegnati, in seguito alla partecipazione di FSI S.p.a., al posto di RFI S.p.a., nel nuovo soggetto Promotore pubblico, la società Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT Sas) costituita nel 2015.

Il Progetto definitivo della Torino –Lione è stato approvato dal CIPE con delibera del 20 febbraio 2015 ed il 23 gennaio 2015 è avvenuta la costituzione del nuovo soggetto Promotore pubblico, la società Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT Sas), partecipata da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a, responsabile dei lavori di realizzazione e della gestione della futura infrastruttura. Il 24 febbraio 2015 è stato quindi firmato a Parigi l'Accordo tra Italia e Francia per avviare la realizzazione dei lavori definitivi della linea che, integrato dal protocollo addizionale che recepisce la certificazione dei costi e il Regolamento dei contratti, dovrà essere ratificato dai Parlamenti italiano e francese. La Commissione UE ha reso operativo dal 10 luglio 2015, il finanziamento richiesto dall’Italia per la Sezione Transfrontaliera della Torino-Lione, pari al 41,08% per i lavori da ultimare entro il 2019. Si tratta di un contributo europeo di 813.781.900 euro di fondi della "Connecting Europe Facility" per la prima fase dei lavori, che consente di ridurre il costo a carico dell'Italia, relativo alle opere in territorio italiano, stimato originariamente in circa 1,6 miliardi, a meno di 900 milioni di euro.

Il Contratto di programma parte investimenti 2012-2016 riguarda il MIT e RFI S.p.a., società che ha ceduto la propria partecipazione a FSI in occasione della costituzione del nuovo promotore pubblico TELT Sas..

 


 

Articolo 1, comma 387-ter - Contratto di Programma con l’ENAV

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

33.429

Governo

 

14.12

Aggiunge il comma 387-ter che apporta una serie di modifiche alla legge n. 665 del 1996, in materia di rapporti tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’ENAV. In particolare,:

§  si estende la durata del Contratto di programma tra ENAV e MIT da tre a cinque anni, allineandola ai periodi di validità degli obiettivi prestazionali definiti dal Regolamento UE n. 390/ 2013 e prevedendo la procedura di approvazione del Contratto entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’inizio del periodo di riferimento,

§  si prevede che lo Stato garantisca ad ENAV S.p.A. il rimborso delle risorse necessarie per la fornitura dei servizi di navigazione aerea prestati in favore dei voli esonerati;

§  dal contenuto necessario del Contratto di programma viene eliminato il riferimento ai servizi di rilevanza sociale resi in regime di non remunerazione dei costi e viene sostituito con il riferimento agli standard di sicurezza e qualità dei servizi erogati, anche in base alla normativa europea;

§  viene abrogato, tra gli altri, il comma 4 dell’articolo 9, che prevede il parere dello competenti Commissioni parlamentari sullo schema di contratto di programma tra MIT ed ENAV;

§  in sede di prima applicazione, si prevede la durata quadriennale ( 1 gennaio 2016-31 dicembre 2019) del Contratto di programma;

§  si prevede che l’ENAV, nel caso di riduzione o cessazione dell’operatività aeroportuale per eventi indipendenti dall’ENAV, possa rivedere il livello dei servizi di navigazione aerea prestati, previo parere favorevole dell’ENAC e comunicandolo al MIT ed al MEF.

 


 

Articolo 1, commi 391, 392-bis-392-octies, 429-bis e 429-ter – Concorso alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome e ulteriori disposizioni

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

34.96

Relatori

 

12.12 ant.

Modifica il comma 391 e il relativo allegato 7, concernenti la riduzione del debito per le Regioni a statuto ordinario. In particolare, è aumentato di 600 milioni di euro (portandolo da 1.300 a 1.900 milioni di euro) il contributo stabilito dal comma 391 e attribuito alle suddette regioni ai fini della riduzione del debito. Di conseguenza, viene sostituito l’allegato n. 7, nel quale il contributo complessivo è ripartito tra le regioni. Si ricorda che il successivo comma 392 stabilisce che il contributo è finanziato, per l’esatto importo, attraverso il "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" istituito dall’art. 1, comma 10 del decreto-legge 35/2013; in particolare sulle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l’anno 2015. La norma precisa che le corrispondenti somme sono versate all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2016 e che la disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione delle legge di stabilità nella Gazzetta Ufficiale.

Aggiunge il comma 392-bis il quale attribuisce alla Regione siciliana 900 milioni di euro per l’anno 2016. La somma è attribuita nelle more della definizione di una intesa sui rapporti finanziari tra Stato e Regione siciliana medesima che aggiorni il concorso della Regione agli obiettivi di finanza pubblica. Si ricorda che l’ultimo accordo con la Regione siciliana è stato sottoscritto il 9 giugno 2014, nell'ambito della definizione del patto di stabilità interno per il 2013 ed è stato recepito dall’articolo 42, commi da 5 a 8, del D.L. n. 133 del 2014. L’accordo stabilisce gli obiettivi della regione per il rispetto del patto di stabilità (per gli anni dal 2014 al 2017) e definisce il contenzioso in materia di riserva all’erario tra lo Stato e la regione.

Aggiunge il comma 392-ter che attribuisce alla Regione Valle d’Aosta 50 milioni di euro per l’anno 2016. La somma è attribuita a compensazione della perdita di gettito dovuta alla rideterminazione dell’accisa sull’energia elettrica e sugli alcolici (spettante alla regione in base a norme statutarie) per il periodo 2011-2014, in attuazione di quanto stabilito nell’accordo sottoscritto tra Stato e Regione Valle d’Aosta il 21 luglio 2015. L’accordo riguarda la definizione del patto di stabilità interno per il 2014 e 2015 per la regione e gli enti locali del suo territorio e la definizione dei rapporti finanziari concernenti il subentro della regione allo Stato nei rapporti attivi e passivi con Trenitalia S.p.A. per i servizi di trasporto ferroviari locali in ambito regionale, nonché la definizione dei contenziosi pendenti tra Stato e Regione. I contenuti principali dell’accordo sono stati recepiti dall’art. 8-bis del D.L. n. 78/2015 che, tra l’altro, stabilisce un trasferimento alla Regione di 120 milioni di euro per il 2015 erogato sia in relazione al subentro della regione allo Stato nella gestione del servizio ferroviario regionale sia a ristoro della perdita di gettito subita dalla regione a seguito delle modifiche alle accise sull'energia elettrica e sugli alcolici. L’accordo (all’art. 7) rinviava ad altra intesa la regolazione definitiva della perdita di gettito subita dalla Regione in conseguenza della rideterminazione delle suddette accise per il periodo 2011-2014.

Aggiunge il comma 392-quater, concernente le somme giacenti sulla contabilità speciale costituita ai fini della ristrutturazione del debito delle regioni ai sensi dell’art. 45 del D.L. n. 66/2014. La norma stabilisce che le somme giacenti e non utilizzate a tale scopo, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, nel 2016, per un importo pari a 1.550 milioni di euro.

Si ricorda che l’articolo 45, nell’autorizzare il Ministero dell’economia alla ristrutturazione dei mutui contratti dalle regioni nei confronti del Ministero medesimo, lo ha nel contempo autorizzato ad effettuare emissioni di tioli di Stato ai fini del riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari dalle stesse emessi, autorizzando a tal fine una apposita contabilità speciale.

Aggiunge il comma 392-quinques che stabilisce il versamento al bilancio dello Stato da parte di ciascuna regione, della somma complessiva di 6,6 milioni di euro per il 2016, 9,8 milioni di euro per il 2017, 12,1 milioni di euro per il 2018 e 14,2 milioni di euro per il 2019. La quota di competenza di ciascuna regione è determinata in proporzione agli importi di cui all’allegato 7, concernente il contributo alle regioni ai fini della riduzione del debito, stabilito dal comma 391 o con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni.

In assenza di indicazioni sulle ragioni dei suddetti versamenti, potrebbe ad un primo esame ipotizzarsi che gli stessi possano essere riconducibili alla erogazione complessiva dei 1.550 milioni disposta dalla modifica al comma 391 e dai commi 392-bis e ter nei confronti, rispettivamente, delle regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Valle d’Aosta. Tale erogazione corrisponde alla somma versata all’entrata dal comma 392-quater e, qualora ciò comportasse la necessità di nuove emissioni di titoli di Stato, i versamenti in esame – come pure quelli di cui al comma 392-sexies – potrebbero correlarsi agli oneri per interessi, ma su tale ipotesi appare opportuna una conferma da parte del Governo.

Aggiunge il comma 392-sexies che stabilisce il recupero all’erario attraverso l’accontamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla Regione siciliana (sulla base di norme statutarie) delle seguenti somme: 9,9 milioni di euro per il 2016, 14,8 milioni di euro per il 2017, 18,2 milioni di euro per il 2018 e 21,2 milioni di euro per il 2019. In ordine alla ragione dei suddetti accantonamenti si rinvia a quanto ipotizzato nel comma 392-quinquies che precede.

Aggiunge il comma 429-bis - che, a sua volta, modifica la norma della legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1, comma 466) che elenca alcune voci di spesa da escludere dal computo dei saldi per l’anno 2015, ai fini del conseguimento del pareggio di bilancio richiesto alle regioni nel 2015. La norma in esame aggiunge una ulteriore voce di spesa da escludere dal saldo, costituita dagli impegni assunti sulla spesa sanitaria (perimetro sanitario) a valere sugli avanzi di amministrazione della gestione sanitaria degli esercizi precedenti al 2015.

Il comma 429-ter prevede che la norma, essendo riferita all’esercizio 2015, entra il vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di stabilità in esame nella Gazzetta Ufficiale.

L’art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011 definisce entrate e spese del perimetro sanitario (elencandole) al fine di una maggiore trasparenza dei conti sanitari, in particolare per consentire sia la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, sia una verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale.

In sostanza, vista la specificità del comparto sanitario e gli specifici criteri contabili cui sono sottoposte le relative entrate e spese, la norma consente alle regioni, nell’ambito della disciplina relativa al pareggio di bilancio per l’anno 2015, di utilizzare gli avanzi di amministrazione vincolati degli esercizi precedenti il 2015 per nuovi impegni di spesa per il finanziamento del servizio sanitario nazionale, che non vengono pertanto computati nei saldi.

Conseguentemente

Alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e finanze è così ridotto:

2016: -550.000;

2017: -820.000;

2018: -1.180.000

0.34.96.10

Guidesi

LNA

12.12 ant.

Modifica l’emendamento 34.96 del Governo, aggiungendo un comma 448-bis, il quale differisce dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018, la data entro la quale deve operarsi il trasferimento, in regime di esenzione fiscale, alla città metropolitana di Milano e alla nuova provincia di Monza e di Brianza delle partecipazioni azionarie originariamente detenute in società per la gestione di infrastrutture comunque connesse all'esposizione universale denominata Expo 2015, dalla provincia di Milano e dalla provincia di Monza e Brianza, dopo il trasferimento transitoriamente operato alla regione Lombardia, ai sensi dell’art. 1, co.49 della legge n. 56/2014, che viene pertanto novellato.

Tale termine, originariamente fissato al 31 ottobre 2015, era stato prorogato al 31 dicembre 2016 dall’articolo 23, comma 1, lettera b), del D.L. n. 90/2014.

34.91

Marchi

PD

12.12 ant.

Aggiunge il comma 392-septies che prevede che alle regioni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno e che hanno destinato al pagamento dei debiti commerciali di cui all'articolo 2 del D.L. n. 35/2013 una quota dell'obiettivo del patto di stabilità (quota superiore al 50 per cento, limitatamente alla parte eccedente il 2 per cento delle entrate del titolo I, escluse quelle destinate al finanziamento della sanità, e del titolo III registrate nell'ultimo consuntivo disponibile) si applicano esclusivamente le norme in materia di contrattazione integrativa (di cui all’articolo 10, comma 12-septiesdecies, del D.L. n. 192/2014) e non le ulteriori deroghe alla disciplina sanzionatoria per la violazione del patto di stabilità (di cui ai successivi commi del predetto articolo 10).

34.94

Marchi

PD

12.12 ant.

Aggiunge il comma 392-octies, in tema di modalità di ripiano del disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni in deroga alle disposizioni contabili vigenti, disponendo che tale disavanzo possa essere ripianato nei dieci anziché in sette esercizi successivi a quote costanti.


 

Articolo 1, comma 406-bis Trasporto pubblico locale nella Regione Campania

                                                                                                                                                  

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

34-quinquies.22 NF

Tartaglione

PD

12.12 ant.

Aggiunge il comma 406-bis il quale differisce al 31 dicembre 2016 il blocco, scaduto il 31 dicembre 2015, delle azioni esecutive nei confronti delle imprese esercenti il trasporto ferroviario regionale nella regione Campania ed interessate dal piano di rientro dalla situazione di disavanzo. A tal fine è modificato il comma 5 dell’articolo 41 del D.L. n. 133/2014.


 

Articolo 1, commi 407-bis e 412– Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

35.150

Gribaudo

PD

12.12 ant.

Aggiunge il comma 407-bis volto a specificare che il termine del 10 settembre 2014 per l’invio esclusivamente in via telematica delle deliberazioni dei Comuni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini del versamento della prima rata TASI si riferisce ai soli Comuni che non abbiano già inviato in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le richiamate deliberazioni.

35.38
id.

35.83 rif.

35.96 rif.

35.142 rif.

35.153 rif.

35.197 rif.

35.228 rif.

35.241 rif.

35.245 rif.

Centemero

Guidesi

Sammarco

De Mita

Cirielli

D’Ottavio

Borghi

M. Bragantin

Pastorelli

FI-pdL

LNA

AP

AP

FdI-AN

PD

PD

Misto

Misto

PSI-PLI

12.12 ant.

Modifica il comma 412 nella parte in cui definisce l’ordine prioritario di attribuzione degli spazi finanziari di cui necessitano i Comuni per sostenere interventi di edilizia scolastica in deroga dai vincoli del pareggio.

In particolare, aggiunge, rispetto all’attuale formulazione, le spese destinate ad interventi di edilizia scolastica sostenute da province e città metropolitane nell’ambito dei finanziamenti già previsti dal comma 467 della legge di stabilità 2015.

1.1

Governo

 

14.12

Sopprime l’ultimo periodo del comma 412, in materia di edilizia scolastica. Tale comma, esclude per l'anno 2016 dal computo ai fini del saldo di bilancio degli enti locali le spese sostenute dagli enti medesimi per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro, ma, precisa l’ultimo periodo, la stessa non opera qualora in sede europea non fossero riconosciuti i margini di flessibilità connessi all’esigenza immigrazione. Tale periodo viene ora soppresso, alla luce dell’intervenuta acquisizione nei nuovi saldi di bilancio disposta dall’emendamento in esame dei margini suddetti (lettera g) dell’emendamento).


 

Articolo 1, comma 412-bis-412-ter – Piano di riequilibrio pluriennale enti locali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

35.7 NF

Marchi

PD

12.12 ant.

Aggiunge i commi 412-bis e 412-ter, in materia di piano di riequilibrio pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000).

In particolare, il comma 412-bis prevede che gli enti locali che nel corso del 2013 o 2014 hanno presentato, o per i quali è stato approvato il piano di riequilibrio pluriennale possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal DM del 2 aprile 2015. A tal fine, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio pluriennale, tali enti possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l'arco temporale di anni trenta previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, di cui all'articolo 3 del D.Lgs. n. 118/2011.

La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti dal fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.
Il comma 412-ter prevede che gli enti che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio pluriennale, per il periodo della durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione.

 

 


 

Articolo 1, comma 412-quater – Spese degli enti locali per bonifiche ambientali conseguenti ad attività minerarie

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

35.174 NF

Cenni

PD

15.12

Aggiunge il comma 412-quater, volto ad escludere per l'anno 2016 nel saldo non negativo (individuato ai sensi del comma 409) le spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al debito, per un limite massimo di 20 milioni di euro.

Gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 10 marzo, alla Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito Italiasicura.it, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere gli interventi di cui al presente comma nel rispetto dei vincolo di cui ai commi 409 e 410. Con D.P.C.M., emanato entro il 15 aprile 2016, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i comuni beneficiari e, in caso di richiesta complessiva superiore agli spazi finanziari disponibili, i medesimi saranno assegnati in proporzione alle richieste.

Conseguentemente, al comma 412 è ridotto di 20 milioni di euro l’importo previsto.


 

Articolo 1, comma 424-bis-429-bis – Disposizioni in materia di enti locali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

*35.9 NF

*35.63 NF

*35.133 NF

Misiani

A. Giorgetti

De Mita

PD

FI-PdL

AP

12.12 ant.

Aggiunge il comma 424-bis, il quale, nell’ambito della disciplina della flessibilità della regola del pareggio di bilancio in ambito regionale e nazionale – che consente alle regioni di poter autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo per permettere un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa - specifica che gli spazi finanziari ceduti dalla Regione agli enti locali del proprio territorio sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall’anno 2011.

35.16 NF

Marchi

PD

12.12 ant.

Aggiunge i commi da 429-quater a 429-sexies, che prevedono alcune disposizioni in materia di enti locali.

In particolare, il comma 429-quater consente di utilizzare integralmente, per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001) per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.

Premesso che il D.P.R. n. 380/2001 (T.U. edilizia) ha sostituito la nozione di concessione edilizia con quella di permesso di costruire, si segnala che il comma 536 dell’articolo 1 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) ha prorogato, da ultimo, al 2015 l’applicazione della disciplina concernente l’utilizzo dei proventi dei permessi di costruire e delle sanzioni previste dal T.U. in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), che è contenuta nell’articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008). Tale norma ha previsto i seguenti utilizzi possibili, a partire dal 2008, dei predetti proventi: una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Per una ricostruzione della normativa adottata in questi anni in materia di destinazione dei proventi e delle sanzioni si rinvia all’analisi del predetto comma 536.

Si segnala che l’articolo 10 del disegno di legge concernente il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato (A.C. 2039), nel testo modificato dalla Commissione di merito, detta una disciplina differente per la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni.

Il comma 429-quinquies proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 la data fino alla quale resta elevato da tre a cinque dodicesimi il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 429-sexies reca una norma di interpretazione autentica relativamente all’abrogazione della facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità (operata dall’articolo 23, comma 7, del DL 83/2012). Tale abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima dell’entrata in vigore della medesima norma abrogativa.

35.91

Brandolin

PD

12.12 ant.

Aggiunge il comma 429-septies, che rende esplicita l’esclusione delle società quotate e degli istituti bancari dal novero delle società partecipate alle quali le Pubbliche Amministrazioni non possono accordare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né garanzie, qualora dette società abbia registrato per tre esercizi finanziari consecutivi perdite di esercizio, o abbiano utilizzato riserve disponibili per ripianare perdite, eventualmente anche infrannuali. A tal fine è modificato il comma 19 dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.


 

Articolo 1, comma 429-octies Risorse per comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

33.128 NF

Martella

PD

15.12

Aggiunge il comma 429-octies, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2016 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2022 da destinare agli interventi per la salvaguardia di Venezia (di cui all’articolo 6 della legge 798/1984) di competenza dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti. La norma prevede che la ripartizione sia effettuata dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all’articolo 4 della citata legge.

L’ultima relazione sullo stato di attuazione della legge n. 798/1984 (“Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia”) è stata presentata alle Camere nel novembre 2013 (Doc. CXLVII, n. 1).

Conseguentemente, alla Tabella B l’accantonamento del Ministero dell’economia e delle finanze è ridotto dei seguenti importi:

2016: -5.000.000;

2017: -10.000.000;

2018: -10.000.000.

 


 

Articolo 1, commi 438-bis-438-quater Commissario per il piano di rientro di Roma capitale

 

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

37-bis.9

0.37-bis.9.1

Relatori

 

14.12

Aggiunge i commi da 438-bis a 438-quater, con cui si dettano disposizioni volte alla prosecuzione ed alla semplificazione dell’attività della gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma capitale, istituita dall’articolo 78 del decreto-legge n.112/2008.

Il comma 438-bis semplifica le procedure per gli aggiornamenti del piano di rientro dall’indebitamento pregresso (previsto dall’articolo 14, comma 13-bis, del D.L.78/2010) proponendo una nuova procedura che prevede la revisione semestrale – il 31 maggio ed il 31 dicembre - del piano, su proposta del Commissario Straordinario, approvata entro il termine di 30 giorni con D.P.C.M. sentiti i Ministeri competenti. Per il 2016 vengono poste invece tre aggiornamenti, rispettivamente al 31 gennaio, 31 maggio e 30 novembre.

La disciplina vigente, di cui all’articolo 16, comma 4-ter, del D.L.n.16/2014 stabilisce che le modifiche sono proposte dal Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia, sentita l’Amministrazione Capitolina e previo parere del tavolo di raccordo interistituzionale e successivamente approvate con DPCM

Il comma 438-ter dispone la salvezza degli effetti prodotti dai DPCM 27 agosto 2015, con cui è stata disposta la nomina dell’attuale commissario straordinario (Scozzese, in luogo del precedente commissario, Varazzani), nonché 21 settembre 2015, avente ad oggetto la ricognizione della attuale consistenza della massa passiva ed attiva compresa nel piano di rientro.

E’ da presumere che tale salvaguardia sia riconducibile alle possibili conseguenze dell’annullamento del DPCM 27 agosto 2015 sopradetto, di nomina dell’attuale commissario straordinario, intervenuto con sentenza n.12706 del TAR Lazio del 4 novembre 2015.

In relazione alla nuova disciplina recata dall’emendamento, il comma 438-quater dispone le conseguenti abrogazioni, costituite dall’ articolo 16, comma 4-ter del D.L. n.16/2014 sopra citato, dall’articolo 78, comma 2, lettera b) del D.L.n.78/2016 (relativo alla nomina di subcommissari da parte del Commissario), e infine dall’articolo 14, comma 13-ter del D.L. n.78/2010, relativo ai compensi al subcommissari.


 

Articolo 1, commi 439 e 439-bis – 439-decies - Misure per Province e Città metropolitane

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

38.4 NF

Misiani

PD

12.12

Modifica il comma 439 incrementando il contributo ivi previsto per le province e le citta metropolitane da 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 (di cui 150 milioni a favore delle Province e 250 milioni a favore delle Città metropolitane) a 495 milioni per il 2016, 470 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. L’incremento del contributo è attribuito in favore delle province, cui sono assegnate - in luogo dei 150 milioni prima previsti – 245 milioni nel 2016, 220 milioni negli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni a partire dal 2021.

Conseguentemente

Aggiunge un comma 439-bis il quale riduce il Fondo finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi agli enti locali su operazioni di indebitamento attivate nel 2015 da 125 a 30 milioni di euro per l’anno 2016 e da 100 a 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, a finalità di copertura.

38.133

0.38.133.120.38.133.13

Relatori

Russo
Misiani

 

FI-Pdl
PD

12.12

Aggiunge i commi da 439-ter a 439-septies e 439-novies, che recano disposizioni volte ad agevolare la gestione contabile e finanziaria delle province e delle città metropolitane, in considerazione del processo attuativo del riordino degli enti disposto dalla legge n. 56 del 2014. A tal fine:

§  si prevede che le province e le città metropolitane predispongono il bilancio di previsione per il solo anno 2016. Tale norma deroga alle norma di contabilità vigenti, che prevedono un bilancio triennale, analogamente a quanto già operato per l’annualità 2015 con l’articolo 1-ter del D.L. n. 78/2015. Si dispone inoltre che, ai fini del mantenimento degli equilibri finanziari, gli enti in questione possono applicare al bilancio di previsione l’avanzo libero e quello destinato (che costituiscono quote dell’avanzo di amministrazione annuale), ripetendo sostanzialmente, anche in tal caso quanto già disposto per il 2015 dall’articolo 1-ter suddetto (comma 439-ter);

§  viene integrato quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 1-ter del D.L. n. 78/2015, laddove questo prevede che nel caso di esercizio provvisorio nel 2016, le province e le città metropolitane applichino la disciplina dell’esercizio provvisorio (stabilita dall’articolo 163 del TUEL) con riferimento al bilancio previsionale 2015; l’emendamento precisa che tale bilancio dovrà essere riclassificato secondo lo schema contabile armonizzato previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 (comma 439-quater);

§  si dispone che per garantire l’equilibrio di parte corrente degli enti in questione nel 2016, le Regioni possono svincolare i trasferimenti già attribuiti agli stessi e confluiti nell’avanzo di amministrazione vincolato del 2015, con possibilità per le province e città metropolitane di applicare tali quote dell’avanzo al loro bilancio di previsione 2016, previa approvazione del rendiconto 2015 (comma 439-quinquies). Lo svincolo può essere operato previa intesa in Conferenza Unificata (0.38.133.12 e 0.38.133.13);

§  si prevede che la possibilità per le province e città metropolitane di rinegoziare le rate di ammortamento dei mutui che non siano stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (in attuazione dell’articolo 5 del D.L. n. 269/2013), concessa dall’articolo 1, comma 430, della legge n. 190/2014 con riferimento alle rate in scadenza nell'anno 2015, sia estesa anche alle rate in scadenza nel 2016. Inoltre, con riferimento alla parte del suddetto comma 430 in cui si dispone che gli oneri derivanti dalla rinegoziazione restano a carico dell'ente richiedente, l’emendamento precisa che questi potrà a tal fine utilizzare gli eventuali risparmi derivanti dalla rinegoziazione, con riguardo ai risparmi di rata e a quelli di riacquisto di talune categorie di titoli obbligazionari. Precisa inoltre che tali operazioni sono possibili anche in esercizio provvisorio (comma 439-sexies);

§  si estende all’anno 2015 la disapplicazione delle sanzioni consistenti nel divieto di procedere ad assunzioni di personale, che, in base alla legislazione vigente devono essere applicate nei confronti delle regioni e degli enti locali nei casi di mancato rispetto dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, ovvero di mancato rispetto da parte delle regioni e degli enti locali del patto di stabilità interno nonché dei termini perentori previsti per l’invio della certificazione del risultato finanziario raggiunto. Tale deroga è consentita al solo fine di favorire la ricollocazione del personale delle province presso regioni ed enti locali, in conseguenza del riordino recato dalla legge n. 56 del 2014.

Si ricorda che la disapplicazione delle suddette sanzioni è già prevista con riferimento all’anno 2014, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 78/2015 che viene qui novellato (comma 439-septies);

§  si specifica che le disposizioni vigenti recanti misure di contenimento della spesa di personale degli enti locali, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, devono ora intendersi riferite alle disposizioni in tema di pareggio di bilancio degli enti territoriali, introdotte dal commi da 407 a 429 del provvedimento in esame. Restano ferme le misure di contenimento delle spese di personale valide per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, di cui all’articolo 1, comma 562, della legge n. 296/2006 (comma 439-novies).

Si ricorda che la norma in questione prevede per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, che le spese di personale non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno

38.134

Governo

 

14.12

Inserisce il comma 439-decies il quale attribuisce al comune di Campione d’Italia un contributo di 12 milioni di euro per l’anno 2016.

Modifica il comma 369, riducendo il rifinanziamento ivi previsto per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.


 

Articolo 1, comma 439-octies – Fondo nazionale della montagna

                                                                                               

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

38.67 NF

Borghi

PD

15.12

Aggiunge il comma 439-octies con cui si autorizza una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il Fondo nazionale della montagna di cui alla legge n.97/1994.

Il Fondo nazionale per la montagna istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica viene alimentato da trasferimenti comunitari, dello Stato e di enti pubblici, ed è iscritto in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Conseguentemente

Modifica il comma 369 riducendo il FISPE di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

 


 

Articolo 1, comma 440 – Risorse per le province

                                                                                               

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

38.3 NF

Id.

38.27 NF

38.38 NF

38.60 NF

38.105 NF

38.119 NF

38.127 NF

38.128 NF

Marchi

 

Centemero

Sammarco

Cirielli

D’Ottavio

Borghi

Melilla

Pastorelli

PD

 

FI-pdL

AP

FdI-AN

PD
PD

SI-SEL

Misto

PSI-PLI

12.12

Modifica il 440 prevedendo che il 30 per cento del Fondo (istituito dal comma in commento con una dotazione pari a 100 milioni di euro) è destinata alle province delle regioni (a statuto ordinario) che non riescono a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per il 2016; tale stanziamento è ripartito – entro il 28 febbraio 2016 – con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il MEF e il Ministro delegato per gli affari regionali, secondo modalità e criteri definiti nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

E’ inoltre previsto che, nel caso in cui residuino risorse dal Fondo, finalizzate al trattamento economico per il personale delle province (dotazione pari a 70 milioni di euro), queste sono attribuite alle province entro il 30 settembre 2016 (previa verifica da effettuare entro il 30 giugno 2016) con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il MEF e il Ministro delegato per gli affari regionali, secondo modalità e criteri definiti nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali.


 

Articolo 1, comma 445-bis – Funzioni di polizia amministrativa locale

                                                                                               

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

38.23
Id.

38.39

38.47

38.59

38.108

38.121

38.125

Occhiuto

Sammarco

De Menech

Cirielli

D’Ottavio

Borghi

Pastorelli

FI-Pdl

AP

PD

FdI-AN

PD

PD

Misto

PSI-PLI

12.12

Aggiunge il comma 445-bis con il quale si integrano le disposizioni recate dall’articolo 5, comma 3, del D.L. n. 78/2015 che attribuisce alle leggi regionali la riallocazione delle funzioni di polizia amministrativa locale e del relativo personale nell'ambito dei processi dì riordino delle funzioni provinciali – precisando che qualora le leggi regionali ricollochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le città metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale ricollocato


Articolo 1, comma 447-bis – Riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria

                                                                                                                                         

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

38.110

38.55 NF

Berretta

Verini

PD

PD

15.12

Aggiunge il comma 447-bis che interviene sull’articolo 21-quater del decreto-legge n. 83 del 2015 in materia di riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, al fine di modificare la procedura per definire alcuni contenziosi giudiziari in corso, prevedendo una o più procedure interne per il passaggio di ruolo di tale personale, nel rispetto del CCNL del comparto Ministeri

 

 

 


 

Articolo 1, comma 448-ter – Stabilizzazione di personale regionale

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

38.34 NF

Marchi

PD

15.12

Aggiunge il comma 448-ter che interviene sull’articolo 1, comma 529 della legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014), il quale dispone che le Regioni che al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale in rapporto alla dotazione organica e che abbiano fatto ricorso all’utilizzo di personale assunto con contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi, oggetto di proroghe anche non continuative negli ultimi 5 anni, a determinate condizioni possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato. L’emendamento, in particolare, interviene sulla platea dei soggetti ammissibili alla stabilizzazione, specificando che deve trattarsi di personale già in servizio alla data di entrata in vigore della legge di stabilita (ddl in esame) e che comunque abbia maturato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2015.

 


 

Articolo 1, comma 449 – Modifiche alla Legge Pinto

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

39.14

39.33

39.39

Verini

II Commissione

Berretta

PD

 

PD

15.12

Modifica il comma 449 che interviene sulla Legge Pinto (L. n. 89/2001) per subordinare il diritto a percepire l’indennizzo da irragionevole durata del processo all’esperimento di rimedi preventivi. In particolare, per quanto riguarda i rimedi preventivi da esperire nell’ambito del processo civile, l’emendamento interviene sull’art. 1-ter della Legge Pinto per estendere le modalità semplificate di approdo alla decisione previste dall’art. 281-sexies del codice di procedura civile, alle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale. In particolare, l’emendamento consente la decisione a seguito di trattazione orale della causa non solo – come attualmente previsto – nelle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica, ma anche quando la composizione è collegiale. In tali ipotesi il giudice istruttore, se ritiene che la causa possa essere decisa con trattazione orale, la rimette al collegio fissando l’udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale. Anche nelle cause di competenza del tribunale in composizione collegiale, dunque, il rimedio preventivo da esperire per non perdere il diritto all’eventuale equo indennizzo consiste nel proporre, sei mesi prima dello spirare del termine di ragionevole durata, l’istanza di decisione a seguito di trattazione orale.

 


 

Articolo 1, comma 449-bis–449-quater Compensazione fiscale per gli avvocati

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

39.47 NF

Rossomando

PD

15.12

Aggiunge il comma 449-bis con i quali si consente, a partire dal 2016, agli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia nei confronti dello Stato di porre tali somme in compensazione, anche parziale, con quanto dovuto per imposte, tasse e contributi previdenziali (co. 449-bis). La compensazione è consentita nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui (co. 449-ter) e purché non sia stata proposta opposizione al decreto di pagamento. Spetta a un DM del Ministero dell’economia dettare, entro 60 giorni, le disposizioni attuative (co. 449-quater).

Conseguentemente:

Modifica il comma 369 rimodulati gli stanziamenti del Fondo per gli interventi strutturali

 


 

Articolo 1, commi da 451-bis-451-sexies Disposizioni in materia di spese di giustizia

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

39.41 NF

Berretta

PD

15.12

Aggiunge il comma 451-bis con cui si modifica l’articolo 83 del T.U. in materia di giustizia, laddove al comma 3 esso dispone che il decreto di pagamento dell'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero. L’emendamento aggiunge un comma 3-bis in cui si precisa che il decreto di pagamento è emanato dal giudice contestualmente al provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta.

Aggiunge poi i commi da 451 –ter a 451-sexies con cui si dispone che:

§  al fine di pervenire alla completa automazione delle attività amministrative per i settori del pagamento delle spese di giustizia e dei crediti per violazione della ragionevole durata del processo i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni con i consigli circondariali dell’ordine forense, per la destinazione di unità di personale dei consigli a supporto delle attività di cancelleria e segreteria nei settori sopra richiamati (comma 451-ter);

§  per la durata di prestazione dell’attività da parte del suddetto personale gli oneri retributivi e previdenziali sono a carico dei consigli dell’ordine di provenienza, con esclusione di qualsiasi emolumento da parte dell’amministrazione di destinazione, senza instaurazione con la stessa di alcun tipo di rapporto di lavoro (comma 451-quater);

§  le convenzioni hanno durata triennale e cessano al decorso di tale termine (comma 451-quinquies).

Le convenzioni stipulate dai capi degli uffici giudiziari con amministrazioni pubbliche, anche diverse da quelle di cui ai commi precedenti, devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero della giustizia e realizzate senza oneri per la finanza pubblica (comma 451-sexies).

 


 

Articolo 1, comma 451-septies Esecuzione sentenze di condanna della Corte di giustizia UE

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

39.48

Relatori

 

14.12

Aggiunge il comma 451-septies che modificando l’art. 1 comma 250, della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013) stabilisce che, anziché la Presidenza del consiglio, sia ciascuna delle diverse Amministrazioni dello Stato soccombenti in giudizio a provvedere al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle condanne emesse nei confronti dell’Italia per mancato o ritardato recepimento della normativa europea.

 

 


 

Articolo 1, commi 452-bis–452-ter Percorso tutela vittime di violenza

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

39.15 NF

Giuliani

PD

15.12

Aggiunge i commi 452-bis e 452-ter, istitutivi del “Percorso tutela vittime di violenza”.

In particolare si dispone che in applicazione della disciplina europea in materia di protezione ed assistenza delle vittime di reato, nonché in attuazione del decreto-legge n.93/2013 è istituito nelle aziende sanitarie ed ospedaliere un percorso di protezione denominato “Percorso tutela vittime di violenza” (comma 451-bis).

Si stabilisce poi (comma 451-ter) che con D.P.C.M. da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono definite a livello nazionale le linee guida per rendere operativo il Percorso suddetto, la cui attuazione avviene attraverso l’istituzione di gruppi multidisciplinari di assistenza giudiziaria, sanitaria e sociale ivi compresa la presa in carico da parte dei servizi di assistenza della vittima che intenda sporgere denuncia.

 

 


 

Articolo 1, commi 465-bis e 465-ter – Sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici e norme sul funzionamento del CIPE

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

40.80

*0.40.80.2

*0.40.80.3

Governo

Arlotti

Alfreider

 

PD

Misto

14.12

Aggiunge il comma 465-bis, che contiene una serie di modifiche normative volte, da un lato, ad intervenire sulle procedure di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici e, dall’altro lato, a modificare la disciplina della composizione del CIPE e della delegabilità della presidenza del Comitato medesimo.

Modifiche al sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici (lett. a)-d))

Nel dettaglio, una prima modifica al sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti è finalizzata a semplificare le procedure per l’emanazione del D.P.C.M. con cui dovranno essere stabiliti i criteri per la sua definizione: viene infatti eliminato il coinvolgimento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nonché dei Ministri dello sviluppo economico e per la coesione territoriale, prevedendo il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze nonché del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (come riaffermato con i subem. 0.40.80.2 e 0.40.80.3), previo parere del CIPE. Viene altresì estesa l’applicabilità del sistema, prevedendo che si applichi non solo alle opere pubbliche ma in generale ad interventi e programmi pubblici (nuovo comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 229/2011, riscritto dalla lettera a) del comma in esame). Tale estensione comporta la necessità di modificare di conseguenza anche le ulteriori vigenti disposizioni (commi 2 e 3 del medesimo articolo 4 del D.Lgs. 229/2011), che disciplinano gli obblighi di verifica in capo alle amministrazioni, che dovranno quindi riguardare non solo le opere pubbliche ma interventi e programmi pubblici (lettere c) e d) del comma in esame).

Vengono poi introdotte disposizioni (nuovi commi 1-bis e 1-ter dell’art. 4 del D.Lgs. 229/2011) che contemplano l’istituzione di un “Fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita” (FRIC), a cui affluiscono le risorse dei finanziamenti revocati (ad eccezione dei residui perenti). E’ altresì disciplinata l’assegnazione delle risorse del Fondo, che viene effettuata dal CIPE (su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) per spese in conto capitale, anche su di un arco temporale pluriennale. I subem. 0.40.80.2 e 0.40.80.3 aggiungono il concerto con il Ministro delle infrastrutture.

Una speciale disciplina è prevista per le risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Tali risorse saranno incluse in una sezione speciale del Fondo e per esse continuerà ad essere possibile (in virtù del richiamo all’art. 10, comma 10, del D.L. 98/2011) la conservazione nel conto dei residui delle somme non impegnate al termine dell'esercizio precedente, per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Inoltre, mentre per l’assegnazione delle risorse del FRIC non sono previsti vincoli programmatici, settoriali o territoriali, le risorse del FSC rimarranno vincolate alla chiave di riparto territoriale vigente al momento della nuova assegnazione.

Disposizioni relative al funzionamento del CIPE (comma 465-ter)

Un primo gruppo di modifiche è finalizzato a consentire la delegabilità della presidenza del CIPE in caso di: assegnazioni a valere sul FSC; variazioni di tariffe relative a servizi resi possibili dalla realizzazione di opere della legge obiettivo; diversa allocazione delle risorse del FSC; assegnazioni a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo. Viene altresì prevista l’abrogazione della norma (art. 2 della L. 144/1999) che prevede la composizione variabile del CIPE, vale a dire la partecipazione al CIPE, con diritto di voto, anche dei Ministri non appartenenti al CIPE nelle cui competenze sono comprese le materie oggetto di delibera.


 

Articolo 1, commi 469-bis–469-ter – Interventi a favore dello sviluppo delle aree interne

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

40.34 NF

Borghi

PD

15.12

Aggiunge i commi 469-bis e 469-ter, volti a incrementare di 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018 le risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie destinate alla "strategia per le Aree interne”.

Si rammenta che in favore di queste “aree interne” il comma 13 della legge di stabilità 2014 ha autorizzato la spesa di 3 milioni per il 2014 e di 43,5 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (complessivamente 90 milioni).

Il comma 469-ter, ridefinisce l’ammontare complessivo delle risorse destinate alla “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese” nella misura complessiva di 190 milioni per il periodo 2015-2018 (in luogo degli originari 180 milioni), ripartiti in 16 milioni per il 2015, 60 milioni per il 2016, 94 milioni per il 2017 e20 milioni per il 2018.

 


 

Articolo 1, comma 471 Sentenze della Corte di Giustizia UE: poteri sostitutivi

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

40.78

Governo

 

12.12 pom.

Modifica il comma 471, con il quale sono disciplinati i poteri sostitutivi dello Stato nei casi di violazione della normativa europea, accertata con sentenza della Corte di Giustizia dell’UE che condanna l’Italia al pagamento di sanzioni pecuniarie; le misure previste vanno dall'assegnazione agli enti inadempienti di un termine congruo per l'adozione dei provvedimenti richiesti all'attivazione di poteri sostitutivi da parte del Governo o alla nomina di apposito commissario.

In primo luogo, viene integrato il capoverso 2-bis, stabilendo che le misure soprarichiamate si applicano anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate prima dell’entrata in vigore della presente legge. Si tratta di una disposizione transitoria volta a conservare gli effetti giuridici delle diffide già adottate.

In secondo luogo, viene sostituito il capoverso 2-ter, che attribuisce al commissario - nominato ai sensi del capoverso “2-bis” - i poteri e le facoltà previsti per i Presidenti di regione che subentrano nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (D.L. n. 91/2014, convertito, con modificazioni, legge n. 116/2014, articolo 10, commi 4, 5, 6). Nella originaria formulazione, il capoverso 2-ter si limita a prevedere l’avvalimento, da parte del commissario, delle strutture ed uffici regionali, comunali, provinciali e delle città metropolitane.

Infine, viene aggiunto il capoverso 2-quater, che estende le disposizioni dei commi precedenti anche ai casi in cui ci sono procedure di infrazione europee in corso.

Si osserva che l’attuale disposizione del disegno di legge di stabilità (comma 471) prevede poteri più stringenti dello Stato (inclusa la nomina di un commissario) nei (soli) casi di condanna dell’Italia al pagamento di sanzioni pecuniarie da parte della CGUE, derivante da inerzia delle regioni e delle province nel dare attuazione agli atti dell’UE o nell’adeguarsi ai vincoli derivanti dall’ordinamento europeo. Negli altri casi di inadempimento, ascrivibili agli enti territoriali, ma non sanzionati con oneri finanziari da parte della CGUE, invece, dovrebbero operare gli ordinari poteri sostitutivi disciplinati dai commi 1 e 2 dell’articolo 41.

Si osserva, inoltre, che il comma 2 dell’art. 41 della legge n. 234/2012, per effetto del richiamo espresso ai casi di cui all’art. 37 - relativi alle misure urgenti che il Presidente del Consiglio può adottare a fronte dell’avvio di procedure di infrazione - parrebbe già ritenersi applicabile ai casi di inadempimento delle regioni o delle province oggetto di procedure di infrazione europee.

Andrebbe pertanto chiarito se il capoverso 2-quater estende la procedura e i termini previsti dal comma 471 a tutti i casi in cui pendono procedure di infrazione europee, contemplando così la possibile nomina di un apposito commissario; in tal caso, sarebbe opportuno specificare in quali fattispecie continuano ad applicarsi gli ordinari poteri sostitutivi (commi 1 e 2 dell’articolo 41)..


 

 

Articolo 1, comma 471–bis – Attività di bonifica e messa in sicurezza SIN “Bussi sul Tirino”.

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

40.33 NF

Braga

PD

15.12

Aggiunge il comma 471-bis volto ad avviare, entro il 30 giugno 2016, interventi per le attività di bonifica e messa in sicurezza del Sito di interesse Nazionale Bussi sul Tirino, secondo le priorità e gli scopi di reindustrializzazione previsti dall'articolo 2, comma 3-octies, del D.L. n. 225/2010. A tale fine, il commissario delegato, nominato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, è autorizzato ad avviare gli interventi, sulla base di appositi bandi, e all’utilizzo delle risorse giacenti sulla contabilità speciale prevista dalla medesima ordinanza. Decorso il suddetto termine, il Capo del Dipartimento della protezione civile, con propria ordinanza, adottata ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge n.225 del 1992, disciplina la modalità della cessazione delle funzioni del Commissario delegato e stabilisce un termine per la chiusura della suddetta contabilità speciale. Le eventuali risorse sono riassegnate al Ministero dell'ambiente, per essere utilizzate, sulla base di apposito accordo di programma, per interventi di bonifica del citato sito, individuati anche ai sensi e con il procedimento di cui all'articolo 252-bis del decreto legislativo n.152/2006 che detta la disciplina per gli interventi in relazione ai Siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale (cd. Codice dell’Ambiente).

Con l’O.P.C.M. n. 3614 del 2007, il Commissario delegato, già preposto a fronteggiare la crisi di natura socio-economico-ambientale determinatasi nell'asta fluviale del bacino del fiume Aterno con l'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 9 marzo 2006, è stato designato a provvede, altresì, a porre in essere ogni utile iniziativa volta al superamento del contesto critico relativo alla discarica abusiva in località Bussi. Per la realizzazione degli interventi si è provveduto mediante utilizzo delle risorse finanziarie del Ministero dell'ambiente nel limite di  0,5 milioni di euro a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 2007 nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.3.1, capitolo 7082, residui 2006, nonché quanto ad euro 1,5 milioni di euro  derivanti dal bilancio regionale e messi a disposizione dalla stessa regione Abruzzo. Successivamente, l'articolo 2, comma 3-octies, del D.L. n. 225/2010 ha stabilito che il Commissario delegato di cui alla citata ordinanza 3614/2007 provvedesse, entro il 30 giugno 2011, ad avviare la bonifica del citato sito d’interesse nazionale di Bussi sul Tirino, individuato e perimetrato con D.M. 29 maggio 2008.. Per far fronte ai conseguenti oneri sono state stanziate risorse nel limite di 15 milioni di euro per l’anno 2011, 20 milioni di euro per l’anno 2012 e 15 milioni di euro per l’anno 2013, a valere su quelle  di cui all’ articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 previste per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel 2009. Da ultimo, l’ art. 34, comma 5, del D.L. 179/2012 ha disposto che il suddetto Commissario delegato proseguisse le sue attività fino al completamento degli interventi ivi previsti.

In merito alle recenti iniziative intraprese dal Governo sulla questione della bonifica ambientale del sito di Bussi del Tirino si rimanda a quanto contenuto nella risposta all’interrogazione 5/05154.


 

Articolo 1, commi 471-ter–471-quinquies Assunzioni personale Ministero dell’ambiente

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

40.28

40.36

Castricone

Palese

PD

Misto

15.12

Introduce i commi da 471-ter a 471-quinquies riguardanti le assunzioni di personale a tempo determinato ed indeterminato da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in deroga a quanto stabilito dalla normativa in materia di mobilità del personale eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione.

Il comma 471-ter autorizza il Ministero dell’ambiente, in deroga a quanto stabilito in materia di ricollocamento del personale in mobilità presso regioni ed enti locali e presso le amministrazioni dello Stato (art. 1, c. 424 e 425, L. 190/2014), ad assumere nel 2016, a tempo determinato, per un periodo massimo di tre mesi, un contingente di personale di 30 unità complessive, attraverso l’utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici a tempo determinato, in corso di validità, banditi dall’ISPRA. Allo scopo di creare un apposito ruolo tecnico, al termine dei tre mesi il richiamato Ministero può assumere a tempo indeterminato il suddetto personale, con inquadramento nell’Area III, posizione economica F, nel rispetto della propria dotazione organica.

Il comma 471-quater, allo scopo di garantire il supporto necessario alle attività istituzionali, autorizza il Ministero dell’ambiente, in deroga a quanto stabilito dal citato articolo 1, commi 424 e 425, della L. 190/2014, ad assumere nel 2016, a tempo indeterminato, un contingente di personale di 11 unità complessive (6 collaboratori amministrativi e 5 collaboratori tecnici), nel rispetto della propria dotazione organica, attraverso l’utilizzo di graduatorie di concorso pubblico nazionale a tempo indeterminato, in corso di validità, banditi ed espletati dall’ISPRA, da inquadrare nell’Area seconda, posizione economica F1.

Il comma 471-quinquies riconosce al Ministero dell’ambiente la possibilità di procedere alle suddette assunzioni senza il previo espletamento delle procedure di mobilità del personale (ex art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, che prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni).

Conseguentemente

alla Tabella A sono ridotti gli accantonamenti relativi al Ministero dell’Ambiente:

2016: – 1.830.000

2017: – 1.530.000

2018: – 1.530.000.

 


 

Articolo 1, comma 482Cassa depositi e prestiti S.p.A. e fondi SIE

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

41.12

Ferro

PD

15.12

Modifica il comma 482 che autorizza Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le società dalla stessa controllate a ricevere affidamenti per compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE in forza di un mandato della Commissione europea ovvero mediante affidamenti da parte delle autorità di gestione. Per effetto delle modifiche si chiarisce che i predetti enti possono direttamente esercitare detti compiti di esecuzione (anziché ricevere affidamenti a tale scopo); di conseguenza, in luogo di prevedere affidamenti da parte delle autorità di gestione, si specifica che dette autorità ne fanno previa richiesta.

Inserisce il comma 482-bis, ai sensi del quale le predette attività di esecuzione di strumenti finanziari destinatari di fondi SIE possono essere condotte anche con apporto finanziario da parte di amministrazioni ed enti pubblici o privati anche a valere su risorse comunitarie. A tal fine le risorse delle amministrazioni statali sono individuate con DPCM, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

 


 

Articolo 1, comma 484Infrastrutture di interconnessione con l’estero (interconnector)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

41-bis.12

Relatori

 

14.12

Modifica il comma 484, il quale - al fine di completare la realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione con l’estero da parte di Terna attraverso il finanziamento delle opere da parte di soggetti privati energivori ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 99/2009 - estende di sei anni, fino al 31 dicembre 2021, il periodo di applicazione delle misure di cui al comma 6 del medesimo articolo 32, che consente ai predetti privati finanziatori di beneficiare di condizioni di approvvigionamento dell’energia elettrica più favorevoli rispetto a quelle del mercato nazionale.

La modifica è finalizzata a precisare che il richiamo è all’articolo 32 della legge n. 99/2009 e alle sue successive modifiche.

 

 


 

Articolo 1, comma 489-bis – Riassegnazione di somme non impegnate derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas serra

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

42.24 NF

Benamati

PD

15.12

Aggiunge il comma 489-bis che prevede che le risorse non impegnate derivanti dai proventi delle aste relative alle quote di emissione di gas serra, assegnate al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico con il decreto ministeriale n. 231 del 2014 vengano destinate al rimborso dei crediti agli operatori che non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica (CO2) a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva ad esse riconosciuta in quanto “nuovi entranti”.

Si prevede inoltre che per gli esercizi successivi, con i decreti con i quali sono ripartite le citate risorse, si effettuino anche i conguagli necessari a rispettare le proporzioni di distribuzione delle risorse previste dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013 e il previsto vincolo di destinazione per investimenti ambientali derivante dalla attuazione direttiva 2009/29.

Il decreto interministeriale del 26 settembre 2014, n. 231 emanato ai sensi del comma 3 dell’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, prevede l’assegnazione dei proventi delle aste di competenza per l’anno 2013, da ripartire nell’esercizio finanziario 2014, in relazione alle procedure dell’articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013, che attua la direttiva 2009/29/CE, per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra. In particolare, il D.M. n. 231 del 2014 prevede che una quota pari al 50% dei citati proventi venga riassegnato, ai sensi del comma 5 del citato art. 19, ad apposito capitolo del Ministero dello sviluppo economico per i rimborsi dovuti ai suddetti operatori-creditori “nuovi entranti”, che non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica (CO2) a titolo gratuito, di cui al comma 5 dell’art. 2 del D.L. n. 72/2010, secondo i criteri previsti dal D.M. 21 febbraio 2014, mentre il restante 50% dei proventi venga suddivisa, ai sensi del comma 3 del citato articolo 19, tra Ministero dell’Ambiente (70%) e il Ministero dello sviluppo economico (30%) per interventi di natura ambientale, previsti al comma 6 dell’articolo 19, con vincolo di destinazione in quanto derivante da obblighi comunitari, ai sensi e per gli effetti della direttiva 2009/29/CE. Si ricorda che tra gli interventi finanziati con le risorse provenienti a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono previsti anche quelli disciplinati in particolare dagli articoli 5, 8 e 15 del D.Lgs. 102/2014 sull’efficienza energetica.

Articolo 1, commi 491-bis-491-quaterdecies Procedure di risoluzione di istituti bancari (D.L. n. 183/2015)

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

42.73

Governo

 

13.12

Aggiunge i commi da 491-bis a 491-quaterdecies, che riproducono il contenuto del decreto-legge n. 183 del 2015. Detto provvedimento, nel quadro delle procedure di risoluzione delle crisi bancarie, ha inteso agevolare l’attuazione dei programmi di risoluzione della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa.

Più in dettaglio, il comma 491-bis costituisce gli enti-ponte previsti dai provvedimenti di avvio della risoluzione dei predetti istituti bancari.

La risoluzione è stata adottata conformemente alla disciplina nazionale di recepimento (decreti legislativi n. 180 e 181 del 2015) della direttiva 2014/59/UE (cosiddetta direttiva BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive) che, per la fase patologica dell'attività bancaria, ha introdotto un nuovo strumentario a disposizione delle autorità di settore e delle banche stesse per affrontare la crisi: la cd. risoluzione, con la quale si consente di avviare un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti – in Italia, la Banca d'Italia – volto a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (ad esempio, i depositi e i servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana della banca e liquidare le parti restanti. Ai fini della risoluzione di banche e gruppi, le autorità preposte allo scopo possono attivare una serie di misure, tra cui anche trasferire temporaneamente le attività e passività a un'entità (bridge bank o ente-ponte) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato. La risoluzione dei predetti enti è stata disposta dalla Banca d'Italia nel mese di novembre 2015 ed è stata approvata il 22 novembre 2015 dalla Commissione europea sotto il profilo della compatibilità con la disciplina UE degli aiuti di Stato.

Con effetto dalle ore 00,00 del 23 novembre 2015 sono costituite le seguenti quattro società per azioni: Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A, Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. Tali enti hanno per oggetto lo svolgimento dell'attività di ente-ponte, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, ove le condizioni di mercato siano adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni nazionali.

Il comma 491-ter chiarisce che agli enti-ponte così costituiti possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione.

Il comma 491-quater fissa il capitale sociale di tali enti e chiarisce che le relative azioni sono interamente sottoscritte dal Fondo nazionale di risoluzione, mentre il capitale di nuova emissione della società può essere sottoscritto anche da soggetti diversi dal Fondo nazionale di risoluzione.

Il Fondo di risoluzione nazionale è costituito per intervenire nelle procedure di risoluzione delle banche con diverse attività, tra cui la concessione di garanzia e di finanziamenti, l'acquisto di attività dell'ente sottoposto a risoluzione e la sottoscrizione del capitale.

Ai sensi del comma 491-quinquies si affida alla Banca d'Italia il compito di adottare lo statuto, nominare i primi componenti degli organi di amministrazione e controllo e determinare i compensi degli organi apicali dei nuovi istituti. L’istituto ha adottato i provvedimenti di nomina dei primi componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti così costituiti.

Il comma 491-sexies chiarisce che con la pubblicazione del decreto-legge n. 183, avente forza di legge, sono effettuate le formalità civilistiche di costituzione della società e di iscrizione nel registro delle imprese.

Ai sensi del comma 491-septies, gli adempimenti societari devono essere perfezionati dagli amministratori nel più breve tempo possibile dall'atto del loro insediamento.

I successivi commi da 491-octies a 491-quaterdecies recano norme di carattere generale.

Il comma 491-octies chiarisce alcuni aspetti legati alle disponibilità finanziarie del Fondo di risoluzione nazionale successivamente all'integrale avvio del meccanismo di risoluzione unico previsto dalla disciplina europea sull'Unione Bancaria. In particolare, sono chiarite le modalità con cui il sistema bancario nazionale provvede a somministrare al Fondo di risoluzione nazionale i mezzi finanziari necessari all'adempimento degli obblighi assunti da questo prima dell'avvio del meccanismo di risoluzione unico, qualora le contribuzioni ordinarie e straordinarie già versate non siano sufficienti. Più in dettaglio, dopo l'avvio del Meccanismo di risoluzione unico (ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 806/2014) fermi restando gli obblighi di contribuzione al Fondo di risoluzione unico, le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie, qualora i contributi ordinari e straordinari già versati al Fondo di risoluzione nazionale, al netto dei recuperi derivanti da operazioni di dismissione poste in essere dal Fondo, non siano sufficienti alla copertura delle obbligazioni, perdite, costi e altre spese a carico del Fondo di risoluzione nazionale in relazione alle misure previste dai provvedimenti di avvio della risoluzione, versano contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale nella misura determinata dalla Banca d'Italia, comunque entro il limite complessivo, inclusivo delle contribuzioni versate al Fondo di risoluzione unico, previsto dalle norme UE. Per l'anno 2016 tale limite complessivo è incrementato di due volte l'importo annuale dei contributi determinati in conformità all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/81.

Il comma 491-novies reca il trattamento sanzionatorio per il caso di inadempimento dell'obbligo di versare al Fondo di risoluzione nazionale i contributi addizionali, determinati ai sensi dell'illustrato comma 491-octies: nei confronti dell’istituto si applicano alcune sanzioni previste dal Testo Unico Bancario (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino al 10 per cento del fatturato).

Il comma 491-decies reca disposizioni fiscali, concernenti in particolare il trattamento tributario delle DTA – Deferred Tax Assets per gli istituti in risoluzione. La trasformazione in credito d'imposta delle DTA, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione, decorre dalla data di avvio della risoluzione ed opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Ai sensi del successivo comma 491-undecies, tale disposizione si applica a decorrere dal 23 novembre 2015.

Ai sensi del comma 491-duodecies, le norme (contenute nel decreto-legge n. 83 del 2015) che permettono di dedurre in un unico esercizio (rispetto ai precedenti 5 anni) le svalutazioni e le perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, in luogo del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015; in tal modo esse si applicano anche ai soggetti con periodo d'imposta non coincidente ovvero superiore all'anno solare.

Il comma 491-terdecies esclude dalle sopravvenienze attive (dunque dall'IRES) i versamenti effettuati dal fondo di risoluzione agli enti ponte.

Il comma 491-quaterdecies, con finalità di coordinamento, abroga il decreto-legge n. 183 del 2015 fermi restando gli atti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo provvedimento.


 

Articolo 1, commi 491-quinquiesdecies - 491-vicies semel – Fondo di solidarietà in favore degli investitori

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

42.75

0.42.75.13 NF
0.42.75.14
0.42.75.44

Governo

Pelillo

Pelillo
Galati

 

PD

PD
Misto

13.12

Inserisce i commi da 491-quinquiesdecies a 491-vicies semel, coi quali viene (comma 491-quinquiesdecies) istituito un Fondo di solidarietà in favore degli investitori persone fisiche, imprenditori individuali, coltivatori diretti o imprenditori agricoli che, alla data del 23 novembre 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi da Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca delle Marche Spa, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e della Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa, poste in risoluzione alla fine di novembre 2015 e di cui si occupa il decreto-legge n. 183 del 2015, confluito nel disegno di legge di stabilità con l’emendamento del Governo 42.73.

Esso è alimentato (comma 491-sexiesdecies) dal Fondo interbancario di tutela dei depositi – FIDT, con una dotazione sino a un massimo di 100 milioni di euro, in conformità con le norme europee sugli aiuti di Stato e da questo gestito (comma 491-vicies semel), con risorse proprie.

Si demanda a provvedimenti di rango secondario (comma 491-septiesdecies), da emanare entro 90 giorni (termine introdotto con subem. 0.42.75.13 NF), la definizione, tra l’altro, delle modalità di gestione del Fondo, delle modalità e le condizioni di accesso, inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanza, delle procedure da esperire che possono anche essere di natura arbitrale e le ulteriori disposizioni attuative. In caso di ricorso alla procedura arbitrale le prestazioni del Fondo sono subordinate all’accertamento delle violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal Testo Unico Finanziario (D.Lgs. n. 58 del 1998) per quanto riguarda i servizi e le attività di investimento concernenti i predetti strumenti finanziari subordinati (comma 491-duodevicies come riformulato dal subem. 0.42.75.14). Si affida inoltre a un D.P.C.M., adottato sentite le Commissioni parlamentari competenti (parere aggiunto dal subem. 0.42.75.44), la nomina degli arbitri – i quali devono avere specifici requisiti di imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità – cui sono affidate le summenzionate procedure relative al Fondo; in alternativa, detto provvedimento può individuare le modalità di nomina degli stessi (comma 491-undevicies).

Ai sensi del comma 491-vicies si fa comunque salvo il diritto al risarcimento del danno, prevedendo la surroga del Fondo nel risarcimento e nel limite delle somme eventualmente corrisposte.

 


 

Articolo 1, comma 489-ter – Piano straordinario di bonifica delle discariche abusive

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

42.46 NF

Mannino

M5S

15.12

Aggiunge il comma 489-ter che incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la dotazione del fondo – di cui all’articolo 1, comma 113, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) - per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007 .E’ demandata al Ministero dell’ambiente l’individuazione e la pubblicazione sul suo sito istituzionale di un cronoprogramma degli interventi attuativi previsti nel piano, nonché l’indicazione progressiva degli interventi effettivamente realizzati.

Il citato comma 113 ha istituito il predetto fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015.

Conseguentemente

Modifica il comma 369, riducendo il rifinanziamento del FISPE di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

 


 

Articolo 1, commi 496 e 496-bis - Rinnovo parco autobus e commissariamento dell’azienda Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

33.426

         
0.33.426.33

0.33.426.17

0.33.426.37

 

Governo


Terzoni

De Lorenzis

Relatori

 


M5S

M5S

 

12.12 pom-

Modifica il comma 496, ampliando la denominazione del Fondo per l’acquisto diretto di automezzi per il trasporto pubblico locale e regionale, all’ipotesi del noleggio e a tutte le tipologie di mezzi, anziché dei soli automezzi. Si prevedono inoltre ulteriori risorse finanziarie, pari a 210 mln € per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 130 mln e per il 2021 e 90 mln per il 2022.

Aggiunge il comma 496-bis che prevede il commissariamento dell’azienda Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. Con medesimo decreto è disposta la nomina del commissario e di eventuali subcommissari (0.33.426.37). Il commissario, entro 90 giorni dall’insediamento, provvederà a predisporre un piano industriale che preveda anche interventi di contenimento delle spese e ad inoltrare al Socio unico una relazione che descriva lo stato economico e patrimoniale della società e le cause della medesima ai fini dell’eventuale promozione dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Tale relazione deve essere pubblicata sui siti web del Ministero delle infrastrutture, nonché della società e dell’Agenzia per il trasporto della Regione Puglia (0.33.426.17). Il commissario può anche, qualora lo ritenga necessario, predisporre gli strumenti di ristrutturazione del debito previsti dalla legge fallimentare (n. 267 del 1942). Può anche essere prevista l’alienazione o il trasferimento della citata società. Nelle more, è assicurato un contributo di 70 milioni di euro per il 2016, al fine di assicurare la continuità operativa della società.

43.36
43.68 *

Iannuzzi C.

Catalano

Misto
SCI

15.12

Modifica il comma 496, includendo la riqualificazione elettrica tra le finalità del Fondo per l’acquisto diretto dei mezzi del trasporto pubblico locale istituito dallo stesso comma.

 


 

Articolo 1, commi 496-ter-496-decies – Disciplina e risorse del contratto di programma ANAS

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

43.70

0.43.70.19 NF

 

Governo

Borghi

 

PD

14.12

Aggiunge i commi da 496-ter a 496-novies che si propongono principalmente due obiettivi: da un lato, convogliare (a decorrere dal 1° gennaio 2016) tutte le risorse del bilancio dello Stato destinate ad ANAS S.p.A. in un apposito Fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 496-bis) e, dall’altro lato, disciplinare in una norma di rango primario l’attuale regolazione del contratto di programma tra ANAS S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (d’ora in poi MIT).

Confluenza delle risorse per l’ANAS in un unico Fondo (commi 496-ter e 496-quater)

Le risorse del Fondo confluiscono nel conto di tesoreria intestato alla medesima società e sono utilizzate per il pagamento diretto delle obbligazioni relative ai quadri economici delle opere previste nella “parte investimenti” del contratto di programma, sulla base dell’avanzamento del cronoprogramma delle stesse (comma 496-ter). Ulteriori disposizioni sono finalizzate a disciplinare il monitoraggio (in particolare viene prevista la rendicontazione trimestrale dall’ANAS al MIT delle risorse utilizzate) delle risorse e adeguati meccanismi di supervisione e controllo (che dovranno essere definiti con un apposito decreto interministeriale, per il quale non viene però fissato un termine per l’adozione.

Disciplina del contratto di programma ANAS (commi da 496-quinquies a 496-novies)

Il comma 496-quinquies sostanzialmente provvede a regolare la disciplina del contratto di programma tra MIT e ANAS S.p.A. stabilendo, tra l’altro, che tale contratto:

§  ha durata quinquennale;

§  riguarda le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio in gestione diretta ad ANAS S.p.A. e in convenzione con ANAS (precisazione aggiunta dal subem. 0.43.70.19 NF)) nonché i servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che Anas garantisce su tutto il territorio nazionale;

§  definisce il corrispettivo annuale in favore dell’ANAS;

§  è basato su un piano pluriennale;

§  stabilisce gli standard qualitativi, il cronoprogramma delle opere., nonché le priorità (subem. 0.43.70.19 NF).

Viene altresì disciplinata la procedura per l’approvazione del contratto di programma (che è approvato dal CIPE su proposta del MIT, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’ora in poi MEF, per quanto attiene agli aspetti finanziari), per il suo monitoraggio ed il suo aggiornamento. Con riferimento a tali ultimi due aspetti viene previsto che:

§  entro il 30 settembre di ciascun anno ANAS trasmetta al MIT una relazione sullo stato di attuazione del contratto di programma e della situazione finanziaria, che deve essere validata dal MIT e inoltrata al CIPE, al MEF nonché, precisa il subem. 0.43.70.19 NF, alle competenti Commissioni parlamentari (comma 496-sexies);

§  entro il 31 gennaio di ciascun anno il CIPE, su proposta del MIT, approva eventuali aggiornamenti del contratto di programma e, in particolare, del piano pluriennale delle opere (comma 496-septies).

Viene altresì consentito all’ANAS S.p.A. di attingere al Fondo istituito dal comma 496-bis per quei finanziamenti necessari a fronteggiare emergenze o altri eventi che incidano sulla programmazione prevista dal contratto di programma, nonché disciplinate le modalità procedurali da seguire in tali casi (comma 496-octies).

Viene infine dettata una disposizione transitoria che prevede, nelle more dell’approvazione del nuovo contratto di programma 2016-2020 secondo le disposizioni dei commi in esame, l’applicazione delle norme finalizzate alla confluenza delle risorse in un unico fondo (quindi dei commi 496-bis e 496-ter) alle opere già approvate o finanziate, nonché a quelle contenute nel contratto di programma 2015 (comma 496-novies).

I contratti di programma presentati nel corso degli ultimi anni sono infatti attuativi del disposto della Convenzione di concessione stipulata tra il MIT e l’ANAS il 19 dicembre 2002 e, in particolare, dell'articolo 5 di tale documento, ai sensi del quale i rapporti tra concessionario e MIT, che opera di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari, sono regolati da un contratto di programma, di durata non inferiore a tre anni, predisposto sulla base delle previsioni dei piani pluriennali di viabilità, aggiornabile e rinnovabile a seguito della verifica annuale sull'attuazione.

Il contratto di programma 2015 è stato sottoposto al CIPE nella seduta del 6 agosto 2015. La delibera adottata dal Comitato non è ancora stata pubblicata nella G.U.

0.43.70.20

Ginato

PD

14.12

Aggiunge il comma 496-decies in base al quale nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, ANAS è autorizzata, sentita la protezione civile, ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali.

 


 

Articolo 1, commi 497-499 – Garanzie pubbliche

                                                                                                                                                  

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

44.61

Governo

 

12.12 pom.

Aggiunge il comma 499-bis il quale incrementa di 150 milioni di euro per l’anno 2016 la dotazione del fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse alla SACE S.p.A. a fronte di rischi non di mercato.

Conseguentemente,

modifica il comma 499 riducendo il rifinanziamento ivi previsto del Fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato, da 1,5 a 1,35 miliardi nel 2016.

Si ricorda che il Fondo di cui all’articolo 6 comma 9-bis del citato decreto-legge 269 del 2003 è stato istituito - con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro nel 2014 - nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze a copertura delle garanzie dello Stato concesse alla SACE S.p.A. a fronte di rischi non di mercato, nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato. Al riguardo il Ministro dell’economia delle finanze ha facoltà, con uno o più decreti di natura non regolamentare, da emanare di concerto con i Ministri degli affari esteri e delle attività produttive, di individuare le tipologie di operazioni che non beneficiano della garanzia statale, fatti salvi gli impegni assunti da SACE precedentemente all’entrata in vigore dei decreti di cui sopra. La garanzia dello Stato può altresì operare in favore di Sace S.p.A. nei confronti di operazioni riguardanti settori strategici dell’economia italiana, ovvero società di rilevante interesse nazionale.


 

Articolo 1, commi 499-ter–499-octies – Finanziamento al Fondo di risoluzione unico

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

44.62

Governo

 

13.12

Inserisce i commi da 499-ter a 499-octies, coi quali si autorizza (comma 499-ter) il Ministero dell’economia e delle finanze – MEF a stipulare con l’organo competente alla gestione del Meccanismo di risoluzione unico degli istituti bancari (SRM), ovvero il Comitato di risoluzione (di cui al regolamento UE n. 806 del 2014) gli accordi necessari a dare attuazione alla dichiarazione Ecofin del 18 dicembre 2013, la quale tra l’altro stabilisce che gli Stati membri partecipanti all’Unione bancaria assicurino finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto dal predetto regolamento, ove le risorse del medesimo siano insufficienti.

Ai sensi del comma 499-quater, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze si dispone l’erogazione di finanziamenti ponte fino a 5.735 milioni di euro.

Ai sensi comma 499-quinquies, ove non si possa procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti, i decreti del MEF che dispongono l’erogazione dei finanziamenti autorizzano il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Viene dunque istituito (comma 499-sexies), per assicurare la disponibilità delle somme eventualmente richieste, nello stato di previsione del MEF un apposito fondo con dotazione iniziale di 2.500 milioni di euro per il 2016, per cui si prevede una contabilità speciale.

La dotazione del fondo è così costituita:

§  per 1.500 milioni, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti sulla contabilità speciale istituita per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi, ivi compreso il contributo MEF a tale scopo, (articolo 45, comma 2, D.L. n. 66 del 2014) nella parte non utilizzata per la ristrutturazione del debito regionale (comma 499-septies);

§  per i restanti 1.000 milioni, mediante corrispondente riduzione del rifinanziamento al Fondo destinato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato, di cui al comma 499 del provvedimento in esame (parte consequenziale dell’emendamento in esame).

Il comma 499-octies chiarisce che i rimborsi del capitale derivanti dalle operazioni di finanziamento-ponte (comma 499-ter) sono versati all’entrata del bilancio dello Stato e destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, mentre gli interessi sono riassegnati ai pertinenti capitoli di bilancio ai fini del pagamento degli interessi passivi sui titoli di Stato.


 

 

Articolo 1, commi 499-novies–499-decies – Incentivi alle imprese delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

44.21 NF

Dorina Bianchi

AP

15.12

Aggiunge il nuovo comma 499-novies, il quale riserva ad imprese, interventi e programmi localizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna una quota non inferiore al 20 percento delle risorse assegnate:

a)     in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2 del D.L. n. 69/2013 (cd. nuova Sabatini), per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti ed attrezzature da parte delle PMI

L’articolo 2 del D.L. n. 69/2013 dispone che Cassa depositi e prestiti intervenga a sostegno delle PMI attraverso apposito plafond al sistema bancario per l’ottenimento da parte delle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti a tasso agevolato per investimenti, anche tramite leasing, di macchinari, impianti, attrezzature ad uso produttivo, nonché all’acquisto di beni strumentali d'impresa, hardware, software e tecnologie digitali. Il plafond è destinato alle banche e agli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario (purché garantiti da banche) perché questi forniscano, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti alle imprese per i predetti investimenti. L'importo massimo del plafond CDP è stato fissato dal D.L. n. 69/2013 inizialmente in 2,5 miliardi, che la legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 243) ha portato a 5 miliardi. Al 23 novembre 2015, la disponibilità residua del plafond è di 2,5 miliardi di euro.

Il D.L. n. 3/2015 ha permesso che i contributi statali stanziati dal medesimo articolo 2 del D.L. n. 69/2013 a copertura di quota parte degli interessi sui finanziamenti concessi a valere sul plafond CDP, possano essere riconosciuti alle PMI che abbiano ottenuto un finanziamento, compresa la locazione finanziaria per investimenti in beni strumentali (di cui al comma 1 dello stesso articolo 2 del D.L. n. 69/2013), non necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista CDP.

b)    dal Fondo di garanzia per le PMI costituito presso il Mediocredito centrale S.p.A, di cui all’art. 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662/1996

Il Fondo di garanzia per le P.M.I è stato istituito dall’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662/1996 presso il Mediocredito Centrale Spa, allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese. Rivolgendosi al Fondo, l’impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta possibilità di ottenere finanziamenti senza garanzie aggiuntive (e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative) sugli importi garantiti dal Fondo. Il Fondo è articolato in varie sezioni destinate ad ambiti di intervento specifici, da ultimo il D.M. 18 marzo 2015 ha definito la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito. Le risorse del Fondo di garanzia per le PMI, esposte in tabella E della legge di stabilità, sono iscritte a Bilancio sul capitolo 7342/pg.20 per essere successivamente riassegnate al conto corrente di Tesoreria n. 223034 (Mediocredito Centrale Spa). A legislazione vigente il predetto capitolo presenta una dotazione di 704 milioni di euro per il 2016.

Si ricorda l’attuale disciplina del fondo di garanzia PMI (articolo 39 del D.L. n. 201/2011 e D.M. 26 giugno 2012), già dispone che la garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla misura massima dell'80 percento dell'ammontare delle operazioni finanziarie, comunque finalizzate all'attività di impresa, riferite a soggetti beneficiari ubicati nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sardegna e Sicilia, per i quali non è dovuto il versamento di alcuna commissione al Fondo. Per essi, anche la Controgaranzia può essere concessa fino alla misura massima dell’80% (a condizione che la garanzia non superi la percentuale dell’80%).

In considerazione del funzionamento del Fondo di garanzia PMI si rileva che non appare chiaro il contenuto normativo della disposizione considerato che il Fondo non assegna risorse ma presta garanzie a valere sulle risorse ad esso assegnate.

 

c)     In attuazione di una serie di misure per l’internazionalizzazione delle imprese quali quelle di cui:

·         all’articolo 6 del D.L. n. 112/2008

La norma citata dispone che le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati diversi da quelli dell'Unione Europea possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dalla disciplina UE sugli agli aiuti di importanza minore (de minimis); e che le iniziative ammesse ai benefici sono: a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento; b) gli studi di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, e ai relativi programmi di assistenza tecnica c)  altri interventi prioritari

·         all’articolo 6 della legge n. 49/1987

Tale norma istituisce il presso il Mediocredito centrale un Fondo rotativo, disponendo che il Ministero dell’economia, su proposta del Ministro degli affari esteri, autorizzi il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso.

Si ricorda in proposito che l’articolo 31 della legge n. 125/2014 di riassetto della disciplina sulla cooperazione allo sviluppo dispone l’abrogazione della legge n. 49/1987 dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di disciplina dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.  

·         all’articolo 4 della legge n. 83/1989. Si segnala che la legge n. 83/1989 è stata abrogata dal comma 7 dell’art. 23 e dal numero 14) dell’Allegato 1 al D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Sarebbe opportuna una riformulazione del richiamo normativo.

d)      In attuazione degli articoli da 22 a 35 del D.L. n. 179/2012 di sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative.

Si segnala che la disciplina delle start up è contenuta negli articoli da 25 a 32 del D.L. n. 179/2012

 

Aggiunge il nuovo comma 499-decies, secondo il quale, all’esito della verifica da effettuare entro il trenta settembre, risulti utilizzata una quota inferiore al 20 percento delle risorse di cui al comma 499-novies, la differenza tra la quota minima del 20 percento e quella utilizzata è riassegnata al Fondo di garanzia per le PMI.

 

Si osserva in generale che per come formulato il comma 499 appare riferirsi alle risorse “assegnate” in attuazione di una serie di discipline incentivanti. Appare opportuno un chiarimento circa l’ effettivo ambito di applicazione della norma in esame considerata la natura eterogenea degli strumenti di sostegno in essa indicati.

 


 

Articolo 1, commi 512-bis–512-ter– Pagamenti elettronici

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

46.28 Ult NF

Boccadutri

PD

15.12

Aggiunge i commi 512-bis e 512-ter in tema di pagamenti elettronici.

Il comma 512-bis estende l’obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti anche mediante carte di credito, oltre che di debito, tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Si prevede un decreto ministeriale, sentita la Banca d’Italia, volto a definire le commissioni interbancarie per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea, al fine di promuovere l’utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto.

Il comma 512-ter estende, dal 1° luglio 2016, l’obbligo di accettare pagamenti elettronici anche con riferimento ai dispositivi di controllo di durata della sosta.


 

Articolo 1, comma 514-bis – Emolumenti delle PP.AA. superiori a mille euro

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

46.10

 

46.36

46.37

46.38

Sammarco

 

Tinagli

Mongiello

Di Gioia

NDC-UDC

PD

PD

Misto

 

15.12

Aggiunge il comma 514-bis che mantiene fermo per le pubbliche amministrazioni l’obbligo di procedere al pagamento degli emolumenti, a qualsiasi titolo erogati, superiori a mille euro esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti telematici.

 

 

                                                                                               


 

Articolo 1, commi 515-bis-515-ter – Agevolazioni piccola proprietà contadina

                                                                                               

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

47.20 NF

Schullian

Misto-Min

15.12

Aggiunge il comma 515-bis il quale prevede che le agevolazioni per la piccola proprietà contadina si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi dagli stessi abitualmente coltivati.

Conseguentemente modifica il comma 369, riducendo il FISPE di 1 milioni di euro dal 2016.

47.19 NF

Schullian

Misto-Min

15.12

Aggiunge il comma 515-ter col quale si estende al coniuge o ai parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi, le agevolazioni fiscali previste a favore della piccola proprietà contadina, consistenti nella fissazione in misura fissa dell’imposta di registro ed ipotecaria ed nella misura dell’1 per cento dell'imposta catastale per i trasferimenti a titolo oneroso di terreni e pertinenze a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli.

Conseguentemente

Modifica il comma 369 riducendo di 1 milione di euro a decorrere dal 2016 il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

 


 

Articolo 1, comma 516 – Aumento compensazione IVA sulle carni

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

47.24 NF

47.37 NF

Guidesi

Oliverio

PNA

PD

15.12

Modifica il comma 516  prevedendo che con lo stesso decreto ivi previsto (decreto del Ministro dell’economia, da emanare di concerto con il Ministro delle politiche agricole), sono alzate, per il 2016, le percentuali di compensazione dell’IVA applicabili agli animali vivi della specie bovina, in misura non superiore al 7,70 %, e della specie suina, in misura non superiore all’8 %. L’onere massimo è quantificato in 20 milioni di euro.

Conseguentemente

Modifica il comma 369, riducendo il FISPE di 20 milioni di euro dal 2016.

 


 

Articolo 1, comma 518-bis – Esenzione accisa produzione energia elettrica da fonti rinnovabili per le imprese

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

47.73 NF

Plagger

Misto

15.12

Aggiunge un nuovo comma 518-bis il quale dispone che l’articolo 52, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 504/1995 – il quale esenta dall'accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni – si applica anche all’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata da soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, comma 1, n. 8 della legge n. 1643/1962 (dunque società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica che non sono state assoggettate a trasferimento all’ENEL) in locali ed in luoghi diversi dalle abitazioni.

Si ricorda che l’articolo 4, comma 1, n. 8) della legge n. 1643/1962 non ha assoggettato a trasferimento all'ENEL le imprese che non abbiano prodotto oppure prodotto e distribuito mediamente nel biennio 1959-60 più di 15 milioni di chilowattore per anno, e ha disposto che le medesime imprese venissero assoggettate a trasferimento allorché l'energia prodotta, oppure prodotta e distribuita, avesse per due anni consecutivi superato i 15 milioni di chilowattore per anno.

Conseguentemente,

 modifica il comma 369 disponendo che il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica ivi rifinanziato è ridotto di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2016

 

 


 

Articolo 1, comma 523-bis – Esenzione da ogni tipo di imposta per gli atti relativi a controversie sui masi chiusi

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

47.14 NF

Schullian

Misto

15.12

Aggiunge il comma 523-bis secondo il quale ogni atto e documento relativo a procedimenti per controversie in materia di masi chiusi, nonché relativi all’apertura della relativa successione sono esenti dall’imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato. Le disposizioni introdotte si applicano per i periodi di imposta per i quali non siano già scaduti i termini di accertamento e di riscossione.

 

 

 

 


 

Articolo 1, commi 524-535 Disposizioni in materia di giochi

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

48.94

0.48.94.21 NF

*0.48.94.1

*0.48.94.19

0.48.94.68

0.48.94.18 NF

0.48.94.41

0.48.94.54

0.48.94.56 NF

0.48.94.16

0.48.94.51 NF

Governo

Schullian

Baroni

Basso

Sammarco

Basso

Nicchi

Marchi

Russo

Carnevali

Ginato

 

 

Misto-Min

M5S

PD

AP

PD

SI-SEL

PD

FI-PdL

PD

PD

12.12 ant.

Modifica i commi tra il 524 e il 535 in tema di giochi, introducendo nuovi commi.

Con la modifica al comma 524 si innalza, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il PREU sulle newslot dal 15 al 17,5 per cento e si riduce la percentuale minima destinata alle vincite (pay out) dal 74 al 70 per cento.

Il comma 525-bis dispone a decorrere dal 2016 l’abrogazione della norma che ha stabilito a decorrere dal 2015 la riduzione di 500 milioni di euro dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera della raccolta del gioco con newslot e videolottery (comma 649 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014).

Il comma 525-ter contiene una interpretazione autentica del comma 649 abrogato (quindi valida per il periodo di vigenza), prevedendo che la riduzione dei compensi si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell’anno 2015.

Il comma 525-quater prevede che a decorrere dal 2016 il rilascio del nulla osta per le newslot è consentito solo in sostituzione di quelli già esistenti: si preclude pertanto l’ammissione di apparecchi aggiuntivi.

Il comma 525-quinquies introduce una nuova sanzione amministrativa di 20 mila euro in caso di violazione della norma che vieta l’installazione negli esercizi pubblici dei c.d. totem (apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentono ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità). La sanzione si applica al titolare dell’esercizio e al proprietario dell’apparecchio. La sanzione, da 50 mila a 100 mila euro, si applica anche nell’ipotesi di offerta di giochi promozionali connessi via web.

Il comma 525-sexies aggiunge all’articolo 12 del decreto-legge n. 39 del 2009 il comma 1-bis, il quale prevede che le sanzioni previste in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento (comma 1, lettera o), del citato articolo 12) si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l’elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente. Il comma 525-septies stabilisce che la delimitazione introdotta dal comma 525-sexies si applica anche alle sanzioni già irrogate, ma non definitive al 1° gennaio 2016, in quanto impugnate o ancora impugnabili [sub. 0.48.94.21NF].

Con la modifica al comma 527 si estende ai diversi soggetti residenti, operanti nell’ambito di un’unica rete di vendita (in luogo del “soggetto residente”), la procedura volta ad accertare la stabile organizzazione del soggetto estero che svolge attività di raccolta delle scommesse per mezzo dei centri di trasmissione dati (c.d. CTD).

Il comma 527-bis prevede che, al fine di attivare la richiamata procedura, le attività tipiche del soggetto gestore possono essere desunte dai dati, dalle notizie e dalle informazioni comunicate dalla Guardia di finanza per l’instaurazione del contraddittorio di cui al comma 527.

Con la modifica al comma 532 è soppressa la disposizione che attribuisce al Ministro dell’economia e delle finanze il compito di individuare con decreto, su proposta del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi. Si prevede, invece che i concessionari per la raccolta delle scommesse e per la raccolta del gioco a distanza in scadenza al 30 giugno 2016 proseguono le loro attività fino alla sottoscrizione delle nuove concessioni, a condizione che presentino domanda di partecipazione ai nuovi bandi.

Il comma 534-bis prevede che entro il 30 aprile 2016 siano definite in Conferenza unificata le caratteristiche dei punti vendita di gioco nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico, della pubblica fede dei giocatori (e non più dei soggetti economici a seguito del sub. 0.48.94.1) e prevenire il rischio di accesso dei minori. Le intese raggiunte in Conferenza unificata sono recepite con decreto ministeriale, sentite le commissioni parlamentari competenti.

I commi dal 534-ter al 534-sexties disciplinano la pubblicità dell’offerta di gioco. In particolare, il comma 534-ter dispone che la pubblicità di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro sia effettuata tenendo conto dei principi previsti dalla Raccomandazione della Commissione europea 2014/478/UE, i quali devono essere recepiti con decreto del MEF, di concerto con il Ministro della salute e sentita l’AGCOM, entro i successivi 180 giorni (e non 60, a seguito del sub. 0.48.94.68). Si segnala che le indicazioni contenute nella Raccomandazione sono riprodotte dal successivo comma 534-quater. Il comma 534-quater prevede una serie di divieti per la pubblicità del gioco. In particolare è vietata la pubblicità: che incoraggia il gioco eccessivo o incontrollato; che neghi i rischi del gioco; che presenti il gioco come un modo per risolvere i problemi finanziari; che induca a ritenere che la competenza del giocatore possa permettere di vincere sistematicamente; che si rivolga o faccia riferimento ai minori; che presenti l’astensione dal gioco come un valore negativo; che contenga dichiarazioni infondate sulle possibilità di vincita, che faccia riferimento al credito al consumo ai fini del gioco. Il comma 534-quinquies vieta la pubblicità dei giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno, con esclusione dei media specializzati individuati con decreto ministeriale, delle lotterie nazionali e delle sponsorizzazioni nei settori della cultura, dell’istruzione e [sub. 0.48.94.18] della ricerca, dello sport, della sanità e dell’assistenza. Il comma 534-sexies prevede le sanzioni amministrative, irrogate dall’AGCOM, in caso di inosservanza dei suddetti divieti.

Il comma 534-septies prevede che il Ministero della salute, di concerto con il MIUR, predispone campagne di informazione e sensibilizzazione, in particolare nelle scuole, sui fattori di rischio connessi al gioco d’azzardo, fornendo informazioni sui servizi disponibili per affrontare il problema della dipendenza dal gioco d’azzardo [sub. 0.48.94.41].

Il comma 534-octies è volto a semplificare il processo di certificazione delle VLT. A tal fine è soppressa la disposizione che demanda ad un decreto dirigenziale “le modalità di verifica di conformità” degli apparecchi. Si prevede, invece, che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli stipuli delle convenzioni per le verifiche di conformità dei sistemi di gioco e dei giochi offerti e affidi al partner tecnologico (SOGEI) la verifica di parte dei sistemi e/o giochi già sottoposti a verifica di conformità in attuazione delle convenzioni.

Il comma 534-novies demanda ad un decreto ministeriale la definizione del processo di evoluzione degli apparecchi newslot: si stabilisce il passaggio ad apparecchi con sistemi di gioco con controllo remoto (analogamente alle VLT). I vecchi apparecchi devono essere dismessi entro il 2019. A partire dal 2017 si prevede una riduzione del 30 per cento delle newslot rispetto agli apparecchi attivi al 31 luglio 2015. Si prevede un decreto attuativo per disciplinare le modalità di tale riduzione.

Il comma 534-decies prevede a decorrere dal 1° gennaio 2016, il passaggio al regime della tassazione sul margine per i giochi di abilità a distanza (20 per cento). Il margine è costituito dalla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte. Attualmente per tali giochi è prevista una tassazione sulla raccolta con l’aliquota del 3 per cento (con un payout di mercato del 90 per cento). La relazione tecnica afferma che tale passaggio determina una perdita di gettito (da 2,1 milioni a 1,4 milioni) che tuttavia potrebbe ridursi considerando la maggiore competitività di tali giochi rispetto a quelli clandestini.

Il comma 534-undecies prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2016 [sub. 0.48.94.54], il passaggio al regime della tassazione sul margine per le scommesse a quota fissa (18 per cento su rete fisica e 22 per cento a distanza), con esclusione delle scommesse ippiche [sub. 0.48.94.56 NF], e, a decorrere dal 1° gennaio 2017, per il Bingo a distanza (20 per cento). La relazione tecnica stima un aumento di 40 milioni di gettito derivante all’aumento della tassazione sulle scommesse sportive.

Il comma 534-terdecies attribuisce alle regioni, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, nonché ai servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione degli alunni medesimi. Sono fatte salve le norme regionali che prevedono al 1° gennaio 2016 l’attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. Per l’esercizio di tale funzioni è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l’anno 2016. Con DPCM, previa intesa con la Conferenza unificata, da emanare entro i successivi trenta giorni, si provvede al riparto del predetto contributo tra gli enti territoriali interessati, anche frazionandolo per l’anno 2016, sulla base dell’anno scolastico di riferimento [sub. 0.48.94.16], in due erogazioni.

Il comma 534-duodecies istituisce presso il Ministero della salute il Fondo per il gioco d’azzardo patologico-GAP, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni, sentita la Conferenza Stato regioni e entri locali [comma così modificato dal sub. 0.48.94.51]. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

Conseguentemente modifica il comma 369 al fine di destinare le maggiori entrate derivanti dai commi in esame al FISPE.


 

Articolo 1, commi 536-542-bis Disposizioni di semplificazione per la dichiarazione precompilata

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

49.50

0.49.50.1

Governo

Pelillo

 

PD

12.12 pom.

Modifica i commi 536, 537 e aggiunge il comma 541-bis in tema di dichiarazione precompilata. Con la modifica al comma 536 si aggiunge un nuovo comma 5-ter all’articolo 3 del D.Lgs. n. 175 del 2014 relativo alla trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti. In particolare si prevede che non si applicano le sanzioni in caso di lieve ritardo o di errata trasmissione dei dati relativi al 2014 ovvero relativi al primo anno di applicazione della normativa, a condizione che l’errore non abbia determinato una indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. Si tratta, in particolare, delle sanzioni a carico dei soggetti obbligati con riferimento alle prestazioni sanitarie; quelle a carico degli altri soggetti obbligati, ovvero banche, fondi pensioni, imprese assicuratrici e enti previdenziali (art. 78, comma 26 della legge n. 413 del 1991); quelle a carico dei sostituti di imposta (art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322 del 1998).

Con la modifica al comma 537 si prevede che l’elaborazione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate con riferimento ai dati trasmessi dagli enti, dalle casse, dalle società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e dai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale avviene a partire dall’anno d’imposta 2015.

Il comma 541-bis stabilisce che la nuova disciplina introdotta dal comma 541 con riferimento alle detrazioni per spese funebri (che ha eliminato il vincolo di parentela) e per le spese di istruzione universitaria (per le quali si prevede un decreto ministeriale) si applica a decorre dall’anno d’imposta 2015. Il decreto ministeriale volto a commisurare il limite di spesa per le università non statali deve essere adottato entro il 31 gennaio 2016.

Il subemendamento 0.49.50.1 modifica l’emendamento, prevedendo la sostituzione del comma 540, per effetto delle modifiche apportate, si rende sperimentale, per il 2016, l’esclusione dal c.d. spesometro per i contribuenti che trasmettono i dati tramite il sistema tessera sanitaria; viene eliminato il riferimento al provvedimento di rango secondario volto a disciplinarne le modalità applicative.

49.34

Garavini

PD

15.12

Modifica il comma 541 introducendo una novella all’articolo 24 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (DPR n. 917 del 1986) che estende a tutti i soggetti non residenti nel territorio italiano (e non solo, dunque, ai soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo) le modalità di determinazione dell’IRPEF applicabili ai soggetti residenti ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23 del TUIR (ivi comprese le detrazioni per carichi di famiglia e da lavoro dipendente), fermo restando che il reddito prodotto nel territorio dello Stato italiano deve essere pari almeno al 75 per cento del reddito complessivo e che il soggetto non deve godere di agevolazioni fiscali analoghe nello Stato di residenza.

Conseguentemente

modifica il comma 369 riducendo il rifinanziamento del FISPE di 500 mila euro per il 2016 e di 1,5 milioni annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

49.35

Ribaudo

PD

15.12

Modifica il comma 536, prevedendo che i requisiti previsti per lo svolgimento dell’attività dei CAF (in particolare, in relazione al numero di dichiarazioni da essi trasmesse) si applichino con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015-2017, in luogo degli anni da 2016 a 2018.

Modifica il comma 538, consentendo ai CAF, in luogo della polizza assicurativa ad essi richiesta per lo svolgimento delle proprie attività di assistenza, di prestare idonea garanzia sotto forma di titoli di Stato o titoli garantiti dallo Stato, ovvero ancora sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa. Si demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la possibilità di individuare ulteriori modalità alternative che offrano adeguate garanzie.

Inserisce il comma 542-bis, il quale (modificando l’articolo 39, comma 1-bis del D.Lgs. n. 241 del 1997) disciplina la responsabilità solidale del centro di assistenza fiscale con chi commette violazioni relative all’assistenza dei contribuenti (visto di conformità ed asseverazione infedeli, certificazione tributaria infedele). In particolare, per effetto dell’emendamento in esame, in tali ipotesi il CAF è obbligato solidalmente con il trasgressore al pagamento di una somma pari alla sanzione (come previsto dalla norma attuale), nonché alle ulteriori somme irrogate al trasgressore ai sensi del comma 1 dell’articolo 39.

Articolo 1, comma 545 – IVA cooperative sociali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

50-bis.4

50-bis.12

 

50-bis.18

 

50-bis.23

50-bis.36

Misiani

Laffranco

 

De Mita

 

Marco Di Maio

Baruffi

PD

FI-PDL

NCD-UDC

PD

PD

15.12

Modifica il comma 545 al fine di estendere l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 5 per cento a tutte le prestazioni socio-sanitarie rese dalle cooperative sociali ai soggetti indicati dalla legge e non solo, dunque, a quelle rese in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.


 

Articolo 1, commi 548-bis-548-septies.1, 548-undevicies Risorse per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

1.1

0.1.1.40 NF

01.1.112

*0.1.1.76

*0.1.1.38

*0.1.1.73

Governo

Marcon

Gasparri

Lombardi

Marcon

Fiano

 

 

 

14.12

Aggiunge i commi da 548-bis a 548-septies.1, che dettano alcune disposizione tese a potenziare nel 2016 gli interventi nel settore della difesa e della sicurezza.

Il comma 548-bis istituisce presso il MEF un Fondo per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionali, nonché per le spese connesse ai suddetti interventi, con una dotazione di 150 milioni per il 2016.

Il fondo è ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), sentiti il Ministro dell’interno (come da sub emendamento 0.1.1.112) il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (sub 0.1.1.40) e i responsabili del Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza (DIS), dell’Agenzia informazione e sicurezza esterna (AISE) e dell’Agenzia informazione e sicurezza interna (AISI), in via prioritaria tra tali organismi. Il riparto è funzionale altresì all’attuazione di specifiche misure di rafforzamento di prevenzione e contrasto con mezzi informatici del crimine di matrice terroristica nazionale e internazionale. Del riparto è data comunicazione al Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (comma 548-ter).

Il comma 548-quater istituisce presso il MEF un Fondo per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per il 2016 (il sube. 0.1.1.76 ha espunto dall’originaria formulazione dell’emendamento 1.1 del Governo, il riferimento alle forze armate tra i soggetti beneficiari del fondo). Gli interventi e le amministrazioni cui destinare le somme sono determinati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

1.1

0.1.1.31 NF

0.1.1.5 NF

Governo

Fiano

Artini

 

14.12

I commi 548-quinquies e 548-sexies istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un Fondo per sostenere interventi straordinari per la difesa e la sicurezza “nazionale in relazione alla minaccia terroristica” (come specificato dal subemendamento 0.1.1.31 NF), con una dotazione finanziaria di 245 milioni di euro per il 2016 (in luogo di 250 milioni, a seguito del subem. 0.1.1.5) (comma 548-quinquies).

Fermo restando quanto disposto dal comma 196-bis, che parzialmente utilizza le risorse del sopra indicato Fondo a copertura di quota parte (10 milioni per il 2016) degli oneri derivanti dal finanziamento dell’industria dei piccoli satelliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della Difesa, sono individuati gli interventi e gli organismi cui destinare le risorse del fondo di cui al precedente comma 548-quinquies e, in particolare, gli interventi finalizzati a potenziare i sistemi di difesa territoriale (come specificato dal subemendamento 0.1.1.31 NF) dello spazio aereo e di intervento delle forze speciali e delle forze per operazioni speciali nell'intero dominio di azione terrestre, marittimo, aereo e spaziale, a implementare il sistema di sorveglianza satellitare e di comunicazione, a ammodernare mezzi, sistemi ed equipaggiamenti di difesa, nonché a rafforzare i supporti logistici e i sistemi per la protezione delle infrastrutture sensibili e di rilevanza strategica (comma 548-sexies).

1.1

0.1.1.116

Governo

Garavini

 

PD

14.12

Aggiunge il comma 548-sexies.1 con il quale si autorizza per il 2016 la spesa di 15 milioni per investimenti volti ad accrescere il livello di sicurezza delle sedi istituzionali.

Conseguentemente,

alla Tabella B, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri è ridotto dei seguenti importi:

2016: –15.000.000.

1.1

0.1.1.31 NF

0.1.1.5 NF

Governo

Fiano

Artini

 

PD

Misto

14.12

Il comma 548-septies destina, nelle more dell’attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate (come specificato dal subemendamento 0.1.1.31 NF), al personale non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale, appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle Forze armate, compreso quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto (come specificato dal subemendamento 0.1.1.5 NF), quale riconoscimento dell'impegno profuso ai fini di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale per l'anno 2016, un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso del predetto anno. Per le citate finalità è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016. Si prevede, conseguentemente, una riduzione di 5,5 milioni di euro per l’anno 2016 dell’autorizzazione di spesa destinata all’albo degli autotrasportatori e di 5 milioni per il 2016 della dotazione finanziaria del fondo di cui al precedente comma 548-quinquies (come specificato dal subemendamento 0.1.1.5 NF).

Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. La disposizione precisa che, ricorrendone le condizioni, si applica anche la disciplina del cd. bonus IRPEF (art. 13, comma 1-bis, DPR n. 917/1986).

Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, il MEF effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri derivanti dal presente comma. Nelle more del monitoraggio, è accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili istituito dalla legge di stabilità 2015. In relazione agli esiti del monitoraggio, si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri accertati.

0.1.1.4 N.F

Berretta

 

14.12

Aggiunge il comma 548-septies.1 che attraverso una novella alla legge n. 350 del 2003 autorizza la spesa di euro 944.958 per l’anno 2016, di euro 973.892 per l’anno 2017 e di euro 1.576.400 annui a decorrere dall’anno 2018 da destinare a provvedimenti normativi diretti all’equiparazione del personale direttivo del Corpo della polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli della Polizia di Stato. Si specifica, in particolare, che l’equiparazione concerne l’articolazione delle qualifiche, la progressione di carriera e il trattamento giuridico ed economico del richiamato personale.

Conseguentemente

alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia è ridotto dei seguenti importi:

2016: –944.958;

2017: -973.892;

2018: -1.576.400.

1.1

0.1.1.31 NF

Governo

Fiano

 

14.12

Aggiunge il comma 548-undevicies il quale anticipa dal 1° ottobre 2016 al 1° marzo 2016 il termine a partire dal quale possono essere effettuate le assunzioni straordinarie nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza autorizzate dal D.L. 78/2015 (art. 16-ter), al fine di incrementare le attività di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica in relazione allo svolgimento del Giubileo straordinario.

Inoltre, come aggiunto dal subemendamento 0.1.1.31 NF, si autorizza la Polizia di Stato a bandire per l’anno 2016 un concorso nei limiti degli eventuali posti residui.


 

Articolo 1, commi 548-octies - 548-duodecies – Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie

                                                                                                                                                      

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

1.1

0.1.1.42

0.1.1.68

0.1.1.55 NF

 

Governo

Marcon

Coscia

Vignali

 

SEL

PD

NCD-UDC

14.12

Aggiunge i commi da 548-octies a 548-duodecies che disciplinano le procedure per la predisposizione di un “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”.

In particolare il Programma è finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate, l’accrescimento della sicurezza territoriale, al potenziamento delle prestazioni urbane anche in termini di mobilità sostenibile, sviluppo di pratiche di inclusione sociale, come quelle del terzo settore e del Servizio civile (come specificato dal sub. 0.1.1.42), all’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e (come aggiunto dal sub. 01.1.68) culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali e, sulla base del sub 0.1.1.55, educative promosse da soggetti pubblici e privati (comma 548-octies).

Il Programma sarà predisposto sulla base dei progetti inviati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 1° marzo 2016, secondo le modalità stabilite con apposito bando, approvato con D.P.C.M. Tale decreto dovrà essere emanato – di concerto con i Ministeri dell’economia, delle infrastrutture e dei beni culturali e sentita la Conferenza unificata – entro il 31 gennaio 2016 (comma 548-novies).

Tale decreto dovrà altresì disciplinare la costituzione di un “Nucleo per la valutazione dei progetti”, la documentazione da inviare a corredo dei progetti e i criteri per la loro valutazione (comma 548-decies).

Con uno o più D.P.C.M. si provvede ad individuare i progetti, selezionati dal Nucleo, da inserire nel Programma, ai fini della stipula di convenzioni o accordi di programma (con gli enti promotori dei progetti medesimi) destinati a disciplinare le modalità e i tempi di realizzazione degli interventi (comma 548-undecies).

Per il finanziamento del programma viene prevista l’istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2016 (comma 548-duodecies).

Le disposizioni in esame ricalcano quelle dettate, per l’istituzione e il finanziamento del “Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”, dai commi 431-434 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015). Per l'attuazione di tale piano, che non è limitato ai comuni maggiori ma aperto alla partecipazione di tutti i comuni, il comma 434 ha istituito un fondo denominato «Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la costituzione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate» con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2015 e di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. In attuazione di tali commi è stato emanato il D.P.C.M. 15 ottobre 2015 che disciplina le modalità di individuazione dei progetti e prevede l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un Comitato per la valutazione dei progetti.

 


 

Articolo 1, commi 548-terdecies-548-quaterdecies- Card per acquisti culturali per i giovani e Fondazione MAXXI

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

1.1.

0.1.1.84 NF

Governo

Vacca

 

M5S

14.12

Aggiunge i commi 548-terdecies e 548-quaterdecies che prevedono l’assegnazione di una Card cultura per i giovani.

In particolare, il comma 548-terdecies prevede che, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell’UE che risiedono in Italia, che compiono 18 anni nel 2016, è assegnata una Carta elettronica, dell’importo massimo di 500 euro, che può essere utilizzata per ingressi a teatro, cinema, musei, mostre e (altri) eventi culturali, spettacoli dal vivo, nonché, a seguito del subemendamento 0.1.1.84 NF, per l’acquisto di libri e per l’accesso a monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali.

I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l’importo da assegnare, sono definiti con DPCM, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Le somme assegnate non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo dell’ISEE.

Il comma 548-quaterdecies autorizza la spesa di € 290 mln per il 2016 per l’assegnazione della Carta. Le somme sono iscritte nello stato di previsione del MIBACT.


Articolo 1, comma 548-quaterdecies.1 - Esclusione della Fondazione MAXXI dalle misure di contenimento delle spese

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

1.1.

0.1.1.1 NF

Governo

Ferro

 

PD

14.12

Aggiunge il comma 548-quaterdecies.1 il quale esclude la Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo dall’applicazione delle disposizioni sul contenimento delle spese che la legislazione vigente pone a carico delle pubbliche amministrazioni. Agli oneri, pari a 500 mila euro annui, si provvede a valere sul contributo al Fondo di gestione della Fondazione per le spese di funzionamento.

 


 

Articolo 1, comma 548-quinquiesdecies - Credito d’imposta per sistemi di videosorveglianza

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

1.1

0.1.1.6

Governo

Librandi

 

 

ScpI

14.12

Il comma 548-quinquiesdecies istituisce per l’anno 2016 un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che, al di fuori della loro attività di lavoro autonomo, installano sistemi di videosorveglianza digitale “o allarme” (come aggiunto dal subem. 0.1.1.6) ovvero stipulano contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali. È previsto un limite complessivo di spesa di 15 milioni, mentre non è fissato alcun limite al beneficio utilizzabile da ciascun contribuente. Si demanda ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità applicative della norma.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 548-sexiesdecies - Contributo all’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe

                                                                                  

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

1.1

Governo

 

14.12

Aggiunge il comma 548-sexiesdecies il quale ridetermina il contributo all’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe (ESO, alla quale l’Italia aderisce dal 1982 in forza della legge n. 127 del 1982), nella misura di 17 milioni annui a decorrere dal 2016, prevedendo la facoltà di destinare la quota eccedente i contributi obbligatori alla realizzazione di programmi di ricerca in collaborazione con l’ESO stessa. Conseguentemente l’intervento emendativo sopprime la riduzione dei contributi destinati, tra gli altri, anche a tale organizzazione internazionale, introdotta dall’articolo 1, comma 353, allegato n. 6, pari ad 1 milione di euro nel 2016, nel 2017 e nel 2018.

 


 

Articolo 1, comma 548-septiesdeciesCredito d’imposta strumenti musicali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

1.1

0.1.1.56

Governo

Vignali

 

NCD-UDC

14.12

Il comma 548-septiesdecies istituisce per l’anno 2016 un credito d’imposta al fine di attribuire agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati un contributo di 1.000 euro per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo. Il credito d’imposta è attribuito al rivenditore dello strumento il quale anticipa il contributo allo studente che lo acquista. È previsto un limite complessivo di 15 milioni. Si demanda ad un apposita provvedimento dell’Agenzia delle entrate (come specificato dal subem. 0.1.1.56) la definizione delle modalità applicative della norma.

 


 

Articolo 1, comma 548-duodevicies - Due per mille per associazioni culturali

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

1.1.

Governo

 

14.12

Aggiunge il comma 548-duodevicies che prevede che per il 2016 i contribuenti possono destinare il 2 per mille dell’IRPEF a favore di una associazione culturale iscritta in un elenco appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I requisiti e i criteri per l’iscrizione delle associazioni nell’elenco, le cause e le modalità di revoca o di decadenza, nonché i criteri e le modalità per il riparto delle somme sulla base delle scelte operate dai contribuenti, sono stabiliti con DPCM, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. A tal fine, è autorizzata la spesa di € 110 mln. Le somme non impegnate nel 2016 possono essere impegnate nel 2017.

Il meccanismo si aggiunge a quello previsto dall’art. 23, co. 46, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) che dal 2012 consente di destinare una quota pari al 5 X 1000 dell’IRPEF al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Per completezza si ricorda che alla conservazione dei beni culturali può essere destinata anche la quota dell’8 per mille dell’IRPEF (art. 47, co. 2 e 3, L. 222/1985 e DPR 76/1998).

 


 

Articolo 1, commi 548-vicies–548-vicies bisTrattamento fiscale contributi volontari ai consorzi obbligatori

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

50-ter.34

0.50-ter.34.1

Governo

Relatori

 

13.12

Aggiunge i commi da 548-vicies a 548-vicies bis, che disciplinano il trattamento fiscale dei contributi volontari ai consorzi obbligatori.

Il comma 548-vicies, aggiungendo una lettera o-ter) al comma 2 dell’articolo 100 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917 del 1986), chiarisce che sono deducibili le somme corrisposte, anche su base volontaria, a consorzi cui le imprese aderiscono ottemperando a obblighi di legge, indipendentemente dal trattamento contabile e purché utilizzate agli scopi dei consorzi.

Ai sensi del comma 548-vicies semel, le medesime somme sono deducibili dall’IRAP (articolo 11, comma 1, lettera a), n. 1-bis).

Il comma 548-vicies bis chiarisce che le agevolazioni così introdotte si applicano retroattivamente, ossia dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

Conseguentemente,

alla Tabella A, sono ridotti i seguenti accantonamenti (così ridefiniti dal subem. 0.50-ter.34.1):

Ministero dell’economia e finanze:

2016: -11.400.000;

2017: -10.500.000;

2018: -10.500.000.

Ministero dello sviluppo economico:

2016: -5.000.000;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2016: -2.000.000.

Ministero dell’ambiente:

2016: -1.000.000.

 

Articolo 1, comma 548-vicies ter - Assunzioni Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

50-ter.5 NF

Nicoletti

PD

15.12

Aggiunge il comma 548-vicies ter che consente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, anche per l’anno 2016 di procedere allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne bandite al 1° gennaio 2015, al fine di coprire i posti vacanti.

 

 


 

Articolo 1, comma 548-vicies quaterContributo Comitato Olimpico nazionale italiano

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

50-ter.27 NF

Sbrollini

PD

15.12

Aggiunge il comma 548-vicies quater che assegna un contributo di 2 milioni per il 2016 e di 8 milioni per il 2017 al Comitato Olimpico nazionale italiano, con vincolo di destinazione in favore del Comitato promotore per le Olimpiadi di Roma 2024.

Conseguentemente

Modifica il comma 369, riducendo il rifinanziamento del FISPE di 2 milioni per il 2016 e di 8 milioni per il 2017

 

 

 

 


 

Articolo 1, commi 550-555 Fondi speciali e tabelle

 

Estremi

Iniziativa

Gruppo

Data

Oggetto

7.39

Governo

 

10.12

Modifica la Tabella E, riducendo lo stanziamento relativo alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 147 del 2013, art. 1, co. 6: Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 (28.1 – Cap. 8000/p), a parziale copertura finanziaria degli oneri recati dai commi da 52-bis a 52-duodecies, che hanno introdotto il credito d’imposta per il Mezzogiorno:

2016: – 367.000.000;

2017: – 367.000.000;

2018: – 367.000.000;

2019: – 367.000.000.

34.96

Relatori

 

12.12 ant.

Alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e finanze è così ridotto:

2016: -550.000;

2017: -820.000;

2018: -1.180.000

La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dai commi da 391 e 392-bis e seguenti, in materia di finanza regionale

20-bis.24

II Commissione

 

12.12 ant.

Modifica la Tabella A, riducendo l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia dei seguenti importi:

2016: –200.000

2017: –200.000

2018: –200.000.

La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 171-bis, che autorizza la spesa di 200.000 euro annui dal 2016 per le spese di funzionamento del Garante nazionale dei detenuti.

27.233

Governo

 

12.12 pom.

Modifica la Tabella A, riducendo l’accontamento del Ministero dell’economia e delle finanze dei seguenti importi:

2016: -730.000

2017: -730.000

2018: -730.000.

La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dalle modifiche apportate al comma 254, che escludono l’ENIT dall’applicazione delle norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico delle pubbliche amministrazioni

Tab.E.27

0.Tab.E.27.3

Governo

Relatori

 

12.12 pom.

L’emendamento del Governo e il subemendamento dei relatori modificano la Tabella E, aumentando lo stanziamento relativo alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 228 del 2012, art. 1, co. 170: Banche e fondi (3.2 – Cap. 7175):

2017: +30.000.000;

2018: +60.000.000;

2019 e succ.: +210.000.000.

Conseguentemente

alla Tabella B, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia è ridotto dei seguenti importi:

2017: –30.000.000;

2018: –60.000.000.

Si ricorda che con l’articolo 1, comma 170, della legge di stabilità 2013, è stata autorizzata la spesa di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 per finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l'ambiente. L’emendamento e il subemendamento in questione incrementano, in termini tanto di competenza quanto di cassa, nella misura di 30 milioni, la dotazione del 2017, e nella misura di 60 milioni la dotazione del 2018; è inoltre previsto per il 2019 e successivi esercizi finanziari l’incremento di competenza e di cassa di 1.390 milioni di euro.

La relazione tecnica che accompagna l’emendamento giustifica l’incremento a favore del capitolo 7175 con la necessità indifferibile di partecipare, nel periodo 2017-2026, alla ricostituzione di quattro fondi multilaterali di sviluppo, e precisamente alla 14ª ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, alla 18ª ricostituzione delle risorse dell’Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA), alla 12ª ricostruzione del Fondo asiatico di sviluppo e alla nona ricostituzione del Fondo speciale di sviluppo della Banca dei Caraibi.

33.426

Governo

 

12.12 pom.

Modifica la Tabella E, voce Ministero dell’economia e delle finanze, legge n. 147/2013, art. 1, co. 68, ANAS, cui apporta la seguente rimodulazione:

2016: -90.000.000;

2017: +40.000.000;

2018: +50.000.000.

Modifica la Tabella B, l’accantonamento del Ministero delle infrastrutture è ridotto dei seguenti importi:

2017: -40.000.000;

2018: -50.000.000.

La rimodulazione  è operata in relazione alle nuove disposizioni di cui ai commi da 372-bis a 372-duodecies, che introducono un credito d’imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori

50-ter.34

0.50-ter.34.1

Governo

Relatori

 

13.12

Alla Tabella A, sono ridotti i seguenti accantonamenti (così ridefiniti dal subem. 0.50-ter.34.1):

Ministero dell’economia e finanze:

2016: -11.400.000;

2017: -10.500.000;

2018: -10.500.000.

Ministero dello sviluppo economico:

2016: -5.000.000;

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2016: -2.000.000.

Ministero dell’ambiente:

2016: -1.000.000.

La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dai commi da 548-bis a 548-quater, che disciplinano il trattamento fiscale dei contributi volontari ai consorzi obbligatori.

0.1.1.116

Garavini

PD

14.12

Modifica la Tabella B, riducendo l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri dei seguenti importi:

2016: –15.000.000.

La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 548-sexies.1 con il quale si autorizza per il 2016 la spesa di 15 milioni per investimenti volti ad accrescere il livello di sicurezza delle sedi istituzionali

0.1.1.4 NF

Berretta

PD

14.12

Modifica la Tabella A, riducendo l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia dei seguenti importi:

2016: –944.958;

2017: -973.892;

2018: -1.576.400.

La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 548-septies che reca l’equiparazione del personale direttivo del Corpo della polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli della Polizia di Stato per quanto concerne l’articolazione delle qualifiche, la progressione di carriera e il trattamento giuridico ed economico del richiamato personale.

0.1.1.71

Sgambato

PD

14.12

Modifica la Tabella D, sopprimendo il definanziamento (previsto in 4 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio) della legge n. 46 del 1991, art. 1: Contributo programma nazionale di ricerche aerospaziali - PRORA (3.4 – Cap. 1678), a copertura degli oneri recati dal comma 196-quater che riduce l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal MIUR di 4 milioni a decorrere dal 2016, relativamente alla quota concernente le spese di natura corrente.

1.1

Governo

 

14.12

Alla Tabella B, l’accantonamento relativo al Ministero dell'economia è ridotto dei seguenti importi:

2016: –9.000.000;

2017: –50.000.000;

2018: – 30.000.000.

Alla Tabella B, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri è ridotto dei seguenti importi:

2016: – 1.370.000.

Alla Tabella E, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, Legge n. 147/2013, art. 1, co. 6: Fondo sviluppo e coesione programmazione 2014-2020 (28.1 Cap. 8000/P):
2017: -15.000.000;

2018: - 15.000.000.

19.39

Famiglietti

PD

15.12

Modifica la Tabella C voce Ministero dell’economia, legge n. 67/1988: Editoria

2016: -3.000.000

2017: -3.000.000

2018: -3.000.000.

La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dai commi 161-bis, 161-ter e161-quater, in materia di requisiti di accesso e regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici

22.15

Malpezzi

PD

15.12

Alla Tabella A, gli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono così ridotti:

2016: –5.800.000;

2017: –5.800.000;

2018: –5.800.000.

La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 192-bis il quale autorizza la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la prosecuzione degli interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia, e la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la prosecuzione degli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia.

22.13 NF

Blazina

 

PD

15.12

Modifica la Tabella C, voce Ministero dell’economia, Legge n. 38/2001, Contributo alla regione Friuli Venezia Giulia:

2016: -5.104.167;

2017: -5.104.167;

2018: -5.104.167.

La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 192-bis in materia di uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione.

22-ter.14

Relatori

 

15.12

Alla Tabella B, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia, è ridotto dei seguenti importi:

2016: -4.800.000

2017: -4.800.000

2018: -4.800.000

La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 194-bis sulla riduzione o esenzione della tassa di ancoraggio in via sperimentale per gli anni dal 2016 al 2018, per le navi porta container in servizio regolare di linea internazionale.

27.192 NF

Pilozzi

PD

15.12

Modifica la Tabella B riducendo l’accantonamento del Ministero dell’ambiente:

2016: -10.000.000;

2017: -10.000.000;

2018: -10.000.000

La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 253-bis che istituisce un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco e per i siti di interesse nazionale

27-quinquies.5

Relatori

 

14.12

Modifica la Tabella C, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Legge n. 267/1991, articolo 1, comma 1: Attuazione del Piano nazionale della pesca marittima

2016: + 3.000.000.

Modifica la Tabella A, riducendo l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e finanze dei seguenti importi

2016: -3.000.000.

La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 260-bis il quale proroga fino al 31 dicembre 2015 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013-2015.

30.59

Relatori

 

14.12

Alla Tabella A, all’accantonamento relativo al Ministero della salute:

2016: -1.200.000;

2017: -1.000.000

2018: -800.000.

La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dai commi 304-bis e 304-ter, che autorizzano la spesa, in favore del Ministero per la salute, di 1,2 milioni di euro per il 2016, di 1 milione per il 2017 e di 0,8 milioni a decorrere dal 2018, per le funzioni di monitoraggio, di verifica e di affiancamento nell’attuazione dei piani di rientro regionali.

32-quater.18 NF

Tullo

PD

15.12

Modifica la tabella A, riducendo l’accantonamento del Ministero della salute:

2016: -1.000.000;

2017: -1.000.000

2018: -1.000.000.

La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 332-bis con cui si autorizza una spesa di 1 milione per l’anno 2016, 2 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 1 milione a decorrere dal 2019 a favore dell’Istituto Gaslini di Genova

33.332

II Commissione

 

15.12

alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia è ridotto dei seguenti importi:

2016: -193.515

2017: -193.515

2018: -193.515

La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 347-bis, volto ad estendere ai magistrati che prestano servizio presso la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo il diritto a percepire l'indennità di trasferta attualmente riconosciuta esclusivamente ai magistrati che esercitano effettive funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione

33.432

I relatori

 

14.12

Alla Tabella A, l’accantonamento del Ministero degli affari esteri è ridotto dei seguenti import:

2017-: -100.000

2018: -100.000

La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dalle modifiche approvate al comma 535, con le quali è stato soppressa la rimodulazione delle previsioni di spesa riferite all’Ufficio UNESCO di Venezia (BRESCE)

33.348 NF

Fauttilli

PI-CD

15.12

Modifica la Tabella C, voce: immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti per lo sviluppo della coesione sociale: Legge n. 549/1995, contributi a enti

2016: +200.000;

2017: +200.000;

2018: +200.000.

La copertura è posta a valere sul comma 369, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica, che viene ridotto di 200 mila euro per il triennio.

33.434

Relatori

 

15.12

Modifica la Tabella C, rifinanziando la voce: D.lgs. n. 223/2006, art.16, co. 3 – promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità:

2016: +2.500.000

La copertura è posta a valere sul comma 369, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

33.431

0.33.431.2

0.33.431.3 NF

0.33.431.1

 

Relatori

Oliverio

Guidesi

 

Oliverio

 

 

PD

Lega

 

PD

15.12

Alla Tabella B l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e finanze è ridotto nei seguenti importi

2016: -5.000.000

2017:-8.000.000

2018:-8.000.000

La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dai commi da 380-bis a 380-quater che demandano al CREA-Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - la promozione di un Piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica.

33.435

Relatori

 

15.12

Alla Tabella E, alla voce Ministero dell’economia, D.L. n. 148/1993, Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale, la riduzione ivi prevista è ridotta da 30 a 10 milioni d euro per il 2016.

La copertura è posta a valere sul comma 369, relativo al Fondo per interventi strutturali di politica economica, che viene ridotto di 20 milioni per il 2016.

33.128 NF

Martella

PD

15.12

Modifica la Tabella B riducendo l’accantonamento del Ministero dell’economia e delle finanze dei seguenti importi:

2016: -5.000.000;

2017: -10.000.000;

2018: -10.000.000.

La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 429-bis, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro per il 2016 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2022 da destinare agli interventi per la salvaguardia di Venezia (di cui all’articolo 6 della legge 798/1984) di competenza dei comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti.

39.40 NF
39.16 NF

Berretta
Verini

PD
PD

15.12

Alla Tabella A, l’accantonamento del Ministero della giustizia è ridotto dei seguenti importi:

2017: - 5.000.000

2018: - 5.000.000

La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dal 352-bis che rende strutturale (in luogo di disporne l’applicazione in via sperimentale per il 2016) il credito d’imposta concesso per le spese sostenute nei procedimenti di negoziazione assistita

40.28

40.36

Castricone

Palese

PD

Misto

15.12

Alla Tabella A sono ridotti gli accantonamenti relativi al Ministero dell’Ambiente:

2016: – 1.830.000

2017: – 1.530.000

2018: – 1.530.000.

La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dai commi 471-bis-471-quinquies, riguardanti le assunzioni di personale a tempo determinato ed indeterminato da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

33.307 NF

33.101 NF

Garavini

Pagano

PD

15.12

Modifica la Tabella C, voce Ministero dello sviluppo economico, Legge n. 549/1995, articolo 1, comma 43: Contributi ad enti (4.2, cap. 2501)

2016: + 3.000.000

2017: + 3.000.000

2018: + 3.000.000

Modifica la Tabella A, riducendo l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico dei seguenti importi

2016: - 500.000

2017: - 3.000.000

2018: - 3.000.000

30.60

0.30.60.3

I Relatori

Marchi

 

PD

15.12

Alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero della Giustizia è ridotto dei seguenti importi (subem. 0.30.60.3):

2016 – 400.000

2017 – 400.000

2018 – 400.000.

La riduzione è operata a copertura finanziaria degli oneri recati dai commi da 304-bis a 304-novies in materia di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario, nonché di procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità.

*Tab. C. 3

e Id.

*Tab. C. 9

*Tab. C. 11

*Tab. C. 12

*Tab. C. 13

*Tab. C. 17

*Tab. C. 22

*Tab. C. 24

*Tab. C. 25

*Tab. C. 27

Misiani

 

Famiglietti

Brunetta

Calabrò

Cera

De Mita

Capodicasa

D’Attorre

Ricciatti

Famiglietti

 

15.12

Alla Tabella C, voce Ministero dell’economia, L. 144/1999, art. 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (MEF 1.6 - cap. 7330):

2016: +250.000;       

2017: +250.000;

2018: +250.000.

Conseguentemente

alla medesima Tabella C,  voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 35 del 2005, art. 12, co. 2: Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo, (6.1 – cap. 6821).

 2016: -250.000;

2017: -250.000;

2018: -250.000.

Tab. C 16

De Maria

PD

15.12

Alla Tabella C, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali legge finanziaria n. 350 del 2003 – art. 3, co. 149: Fondo per le spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali (1.7 - cap. 5025):

2016: +2.000.000;

2017: +2.000.000;

2018: +2.000.000.

Conseguentemente

alla Tabella A, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali è ridotto dei seguenti importi:

 2016: -2.000.000;

2017: -2.000.000;

2018: -2.000.000.