Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||||
Titolo: | Stabilità 2015 - A.C. 2679-bis-B - Sintesi delle modifiche apportate al Senato | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 233 Progressivo: 4 | ||||
Data: | 20/12/2014 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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|
Documentazione per l’esame di |
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato A.C. 2679-bis-B |
Sintesi delle
modifiche |
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n. 233/4 |
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20 dicembre 2014 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi –
Dipartimento Bilancio ( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it |
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|
La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata
alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi
parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni
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File:
ID0014d.docx |
Tavola
di raffronto tra il testo del disegno di legge
(A.C 2679), il testo approvato dalla Camera (A.S. 1698) e il testo trasmesso
dal Senato (A.C. 2679-bis-B)
Oggetto |
A.C. 2679 |
A.C.
2679-bis-A A.S. 1698 |
A.C. 2679-bis-B |
Risultati
differenziali del bilancio dello Stato |
1 |
1, co. 1 |
1 |
Gestioni
previdenziali |
2 |
1, co.
2-3 |
2-3 |
Fondo
per la realizzazione del Piano “La buona scuola” |
3 |
1, co.
4-5 |
4-5 |
Modifiche
alla disciplina del Fondo per associazioni e raggruppamenti temporanei di
imprese |
|
1, co. 6 |
6 |
Fondo
garanzia PMI |
|
|
7-8 |
Fondo
per la tutela del patrimonio culturale |
|
1, co.
7-8 |
9-10 |
Credito
di imposta per erogazioni liberali a sostegno della cultura |
|
|
11 |
Stabilizzazione
del bonus di 80 euro |
4 |
1, co.
9-12 |
12-15 |
Modifica
deduzione buoni pasto |
|
1, co.
13-14 |
16-17 |
Regolarità
contributiva (DURC) cedente crediti PA certificati |
|
|
18 |
Compensazione
cartelle esattoriali |
|
1, co.
15 |
19 |
Deduzione
del costo del lavoro dall’imponibile IRAP |
5 |
1, co.
16-20 |
20,
22-25 |
Credito
d’imposta per contribuenti IRAP senza lavoratori dipendenti |
|
|
21 |
Trattamento
di fine rapporto in busta paga |
6 |
1, co. 21-29 |
26-34 |
Credito
d’imposta per attività di ricerca e sviluppo |
7, co.
1-2 |
1, co.
30-31 |
35-36 |
Regime
nazionale di tassazione agevolata -
Patent box |
7, co.
3-11 |
1, co.
32-40 |
37-45 |
Credito
di imposta nelle aree svantaggiate |
|
1, co.41 |
46 |
Ecobonus
e ristrutturazione |
8 |
1, co.
42 |
47 |
Modifiche
TUIR |
|
|
48 |
Riduzione
dello stanziamento concernente il Fondo Interventi strutturali di politica
economica |
|
|
49 |
SIN
amianto - Casale Monferrato e Bagnoli |
|
|
50-51 |
Fondo
emergenze nazionali |
|
1, co.
43 |
52 |
Utilizzo
risorse contabilità speciale per eventi atmosferici 9-13 ottobre 2014 |
|
|
53 |
Regime
fiscale agevolato per lavoratori autonomi (c.d. minimi) |
9 |
1, co.
44-79 |
54-89 |
Incentivi
al rientro dei consumi di benzina transfrontalieri |
|
1, co.
80 |
90 |
Credito
d’imposta per casse previdenziali e fondi pensione per investimenti
infrastrutturali |
|
|
91-95 |
Istituzione
di un fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario |
10 |
1, co.
81 |
96 |
Costi di
notificazione |
|
1, co.
82 |
97 |
Miglioramento
della sicurezza presso il Palazzo di giustizia di Palermo |
|
|
98-106 |
Disposizioni
in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per il lavoro e politiche
attive |
11 |
1, co.
83-84 |
107-108 |
Finanziamento
Cassa integrazione guadagni in deroga settore pesca |
|
|
109 |
Completamento
Piano di esuberi personale |
|
|
110 |
Norma di
interpretazione autentica in tema di tassazione di merci imbarcate e sbarcate |
|
1, co.
85 |
111 |
Pensioni
per i lavoratori esposti all’amianto ancora in servizio |
|
1, co.
86 |
112 |
Eliminazione
delle penalizzazioni in caso di accesso alla pensione anticipata |
|
1, co.
87 |
113 |
Sgravi
contributivi in caso di assunzione di lavoratori iscritti fino al 2012 in
liste di mobilità |
|
1, co.
88 |
114 |
Termine
per la presentazione delle domande per il riconoscimento della maggiorazione
INPS in caso di esposizione all’amianto superiore ai 10 anni. |
|
1, co.
89 |
115 |
Estensione
delle prestazioni assistenziali del Fondo vittime dell’amianto |
|
|
116-117 |
Sgravi
contributivi finalizzati a nuove assunzioni a tempo indeterminato |
12 |
1, co.
90 |
118 |
Sgravi
contributivi per nuove assunzioni nel settore agricolo |
|
|
119-120 |
Sgravi
contributivi per assunzioni a tempo indeterminato (copertura) |
12 |
1, co.
91-94 |
121-124 |
Assegno
di sostegno alla natalità (Bonus bebé) |
13 |
1, co.
95-99 |
125-129 |
Misure
di sostegno alla famiglia |
13 |
1, co.
100-101 |
130-131 |
Incremento
del Fondo per le politiche della famiglia |
|
|
132 |
Contrasto
al gioco d’azzardo patologico |
14 |
1, co.
102 |
133 |
Aumento
dotazione per l’Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo, di
istruzione e di formazione ( INVALSI) |
|
|
134-135 |
Promozione
e diffusione della lingua italiana all’estero |
|
|
136 |
Erogazioni
liberali alle ONLUS |
15 |
1, co.
103-104 |
137-138 |
Cessione
di beni ad amministrazioni della cooperazione allo sviluppo |
|
|
139-140 |
Detrazioni
fiscali per versamenti effettuati a partiti e movimenti politici effettuati
dai candidati e dagli eletti a cariche pubbliche |
|
1, co.
105 |
141 |
Contributi
Agenzia Spaziale italiana per il finanziamento di programmi spaziali
strategici |
|
|
142 |
Trasformazione
dei comitati locali e provinciali della Croce rossa Italiana |
|
|
143 |
Assegnazione
di diritti d’uso di frequenze per applicazioni di comunicazione elettronica
mobile e relativo cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali |
16 |
1, co.
106-107 |
144-145 |
Assegnazione
di frequenze del digitale terrestre e destinazione dei proventi da essa
derivanti |
|
1,
co.108-110 |
146-148 |
Requisiti
per la concessione del credito di imposta per impianti wi-fi gratuiti negli esercizi ricettivi |
|
1, co.
111 |
149 |
Disposizioni
finanziarie volte a favorire la competitività e la razionalizzazione
dell’autotrasporto |
17, co.
1-2 |
1, co.
112-113 |
150-151 |
Messa in
sicurezza degli edifici scolastici della Sardegna danneggiati dagli eventi alluvionali
del 2013 |
|
|
152 |
Realizzazione
di opere di accesso agli impianti portuali |
17, co.
3 |
1,
co.114 |
153 |
Estensione
delle modifiche relative al riparto della quota del cinque per mille a
partire dal 2015 |
17, co.
4 |
1, co.
115 |
154 |
Contributo
integrativo all’Agenzia delle entrate per spese di funzionamento |
17, co.
5 |
1, co.
116 |
155 |
Incremento
del fondo relativo alla Carta acquisti ordinaria |
17, co.
6 |
1, co.
117 |
156 |
Salvaguardia
effetti Carta acquisti per extracomunitari in merito ai compensi da
corrispondere a Poste italiane S.p.A. per il servizio prestato quale Gestore
(art. 9, co. 15, D.L. n. 150/2013) |
|
|
157 |
Incremento
Fondo nazionale politiche sociali |
17, co.
7 |
1, co.
118 |
158 |
Incremento
Fondo per le non autosufficienze |
17, co.
8 |
1, co. 119 |
159 |
Fondo
per il diritto al lavoro dei disabili |
|
|
160-161 |
Contributo
Fondazione Auschwitz-Birkenau |
|
|
162 |
Trattamenti
pensionistici vittime terrorismo |
|
|
163-165 |
Attribuzioni
a INAIL di competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa
di persone disabili |
|
|
166 |
Finanziamento
Screening neonatale |
|
|
167 |
Incremento
risorse per Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza |
|
1, co.
120 |
168 |
Risorse
per le scuole paritarie |
17, co.
9 |
1, co.
121 |
169 |
Rifinanziamento
Fondo per l’Alta formazione artistica e musicale |
|
|
170-171 |
Incremento
Fondo di finanziamento ordinario delle università |
17, co.
10 |
1, co.
122 |
172 |
Finanziamento
interventi in favore dei collegi universitari |
|
|
173-174 |
Spese
per la partecipazione italiana all’Agenzia spaziale europea |
|
1, co.
123 |
175 |
Incremento
del contributo Istituto italiano tecnologico |
|
|
176 |
Finanziamento
INAF a favore di progetti internazionali di radioastronomia |
|
|
177 |
Lavori
socialmente utili Napoli e Palermo |
17, co.
11 (stralciato) |
|
|
Rifinanziamento
del Fondo per le missioni internazionali |
17, co.
12 |
1, co.
124 |
178 |
Incremento
del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo |
17, co.
13 |
1, co.
125 |
179 |
Stabilizzazione
delle risorse per i centri di accoglienza dei richiedenti asilo (CARA) |
|
1, co.
126 |
180 |
Istituzione
del Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati |
17, co.
14-15 |
1, co.
127-128 |
181-183 |
Destinazione
di quota del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità a stranieri vittime di riduzione in schiavitù |
|
|
184 |
Proroga
del sostegno alla modernizzazione della rete di distribuzione della stampa
quotidiana e periodica |
17, co.
16 |
1, co.
129 |
185 |
Indennizzi
per soggetti danneggiati da emotrasfusioni |
17, co.
17 |
1, co. 130 |
186 |
Autorizzazione
di spesa per riforma terzo settore |
17, co.
18 |
1, co.
131 |
187 |
Adeguamenti
strutture informatiche per riforma legge di bilancio |
|
|
188 |
Fondo
per la riduzione della pressione fiscale |
17, co.
19 |
soppresso |
|
Utilizzo
del personale delle Forze armate per il controllo del territorio della c.d.
Terra dei fuochi |
17, co.
20 (stralciato) |
|
|
Incremento
Fondo interventi strutturali di politica economica |
17, co.
21 |
1, co.
132 |
189 |
Finanziamento
dell’ attività istituzionale del Comitato paralimpico nazionale |
|
|
190 |
Autorizzazione
di spesa per l’attività dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti |
|
|
191 |
Reti di
metropolitane in aree metropolitane |
|
1, co.
133 |
192 |
Trasferimento
a TERNA di rete elettrica di proprietà di Ferrovie dello Stato Spa |
|
|
193 |
Emittenza
radiotelevisiva locale |
|
1, co.
134 |
194 |
Imprenditorialità
giovanile in agricoltura |
17, co.
22 (stralciato) |
|
|
Filiera
agricola e distretti agroalimentari |
17, co.
23 (stralciato) |
|
|
Utilizzo
di emblemi, denominazione e stemmi della Polizia di Stato e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco |
|
1, co.
135-138 |
195-198 |
Fondo
per il finanziamento delle spese indifferibili e urgenti |
|
1, co.
139 |
199 |
Ulteriore
Fondo per il finanziamento delle spese indifferibili e urgenti |
|
|
200-201 |
Piano
straordinario per la promozione del made
in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia |
|
1, co.
140-141 |
202-203 |
Riduzione
Fondo istituito con il taglio dei residui passivi perenti |
|
|
204 |
Incremento
Fondo per interventi strutturali di politica economica |
|
|
205 |
Convenzioni
Corpo dei Vigili del fuoco per la permuta materiali e prestazioni |
|
1, co.
142 |
206 |
Superamento
della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 430, della legge
27 dicembre 2013, n. 147 |
18 |
1, co.
143 |
207 |
Erogazioni
anticipazioni finanziarie per agricoltori |
|
|
208-212 |
Assunzione
di funzioni dello Stato da parte della Regione Valle d'Aosta e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano |
|
|
213 |
Quote
latte |
|
|
214-217 |
Riduzione
trasferimenti alle imprese |
19, co.
1 |
2, co 1 |
218 |
Trasferimento
ad ENAV degli oneri di navigazione aerea |
19, co.
2 |
2, co. 2 |
219 |
Diritti
aeroportuali |
|
2, co. 3 |
220 |
Autorizzazioni
per vettori aerei |
|
|
221 |
Rottamazione
veicoli |
19, co.
3 |
2, co. 4 |
222 |
Parco rotabile
su gomma trasporto pubblico locale |
19, co.
4-7 |
2, co.
5-8 |
223-227 |
Contributo
pluriennale Reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane |
|
|
228 |
Lotti
costruttivi rete ferroviaria |
19, co.
8-10 |
2, co.
9-11 |
229-231 |
Divieto
circolazione veicoli M2 e M3 (Euro 0) |
|
|
232 |
Credito
d’imposta autotrasporto |
|
|
233 |
Accise
per autotrasportatori |
|
|
234 |
Piano
per l’edilizia sociale |
|
|
235 |
Competitività
dei Porti italiani ed efficienza intermodale |
|
|
236 |
IVA
strutture recettive unità da diporto ormeggiate (marina resort) |
|
|
237 |
Destinazione
risorse sblocca cantieri |
|
|
238 |
Collegamento
marittimo veloce Stretto di Messina |
|
|
239 |
Tratta
ferroviaria Andorra-Finale ligure |
|
|
240 |
Promozione
patrimonio culturale e storico |
|
|
241 |
Riduzione
dei crediti di imposta |
19, co.
11 |
2, co.
12 |
242 |
“Nuova
legge Sabatini” |
|
2, co.
13 |
243 |
Determinazione
rendita catastale immobili ad uso produttivo |
|
|
244-245 |
Sospensione
pagamento quota capitale per mutui e finanziamenti alle famiglie e alle PMI |
|
2, co.
14 |
246 |
Definizione
di vettore e di committente nel settore dell’autotrasporto |
|
2, co.
15-19 |
247-251 |
Riduzione
di trasferimenti ad enti |
20, co.
1 |
2, co.
20 |
252 |
Dismissione
partecipazioni RAI |
20, co.
2 (stralciato) |
|
|
Estensione
delle funzioni della Commissione parlamentare di controllo sull’attività
degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale
alla gestione separata di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n.
269 del 2003 |
|
2, co. 21 |
253 |
Proroga
del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali nel pubblico
impiego |
21, co.
1-3 |
2, co.
22-24 |
254-256 |
Struttura
tecnica di Missione (art. 163 del D.Lgs. n. 163/2006) |
|
|
257 |
Abrogazione
norme promozioni FF.AA e corpi di polizia |
21, co.
4 |
2, co.
25 |
258 |
Indennità
di ausiliaria FF.AA e polizia militare |
21, co.
5 |
2, co.
26 |
259 |
Riduzione
indennità piloti e controllori di volo militari |
21, co.
6-7 |
2, co.
27-28 |
260-261 |
Divieto
di cumulo di trattamenti accessori personale non
appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della
sanità |
21, co.
8 (stralciato) |
|
|
Riordino
carriere personale Forze .Armate |
21, co.
9-10 |
2, co.
29-30 |
262-263 |
Rinvio
di assunzioni di personale della Polizia e dei VVFF |
21, co.
11 |
2, co.
31 |
264 |
Scorrimento
graduatorie assunzioni personale forze di polizia |
|
2, co.
32 |
265 |
Revisione
dell’Accordo nazionale quadro di amministrazione delle Forze di Polizia ad
ordinamento civile |
21,
co.12-14 |
2, co.
33-34 |
266-267 |
Proroga deroga
per rapporti di lavoro a tempo determinato nelle regioni a statuto speciale |
|
2, co.
35 |
268 |
Scorrimento
graduatorie assunzioni personale Agenzia delle dogane |
|
2, co.
36 |
269 |
Permessi
sindacali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e dei Vigili del fuoco |
21, co.
15 (stralciato) |
|
|
Rappresentanze
militari |
21,
co.16-20 (stralciati) |
|
|
Valorizzazione
del patrimonio immobiliare |
22 |
2, co.
37-38 |
270 e
272 |
Piano
casa |
|
|
271 |
Manutenzione
degli immobili demaniali e degli edifici statali |
|
2, co.
39 |
273 |
Valorizzazione
patrimonio mobiliare (Poste italiane Spa) |
23 |
2, co.
40-42 |
274-276 |
Modifiche
al Servizio universale Poste |
|
|
277-280 |
Attuazione
sentenza Tribunale UE su Poste italiane Spa |
|
|
281-284 |
Convenzioni
Poste italiane Spa |
23 |
2, co.
43-44 |
285-286 |
Dotazioni
di bilancio dei Ministeri |
24 |
2, co.
45 |
287 |
Riduzione
spese di organi di rilevanza costituzionale, CNEL e Presidenza del Consiglio |
25, co.
1-4 |
2, co.
46-49 |
288-291 |
Riduzione
dei proventi del canone da attribuire alla RAI |
25, co.
5 |
2, co.
50 |
292 |
Invarianza
del canone RAI |
|
|
293 |
Risorse
destinate al trasporto merce su ferro |
25, co.
6 |
2, co.
51 |
294 |
Riconoscimento
di quote di stanziamenti ad ANAS S.p.A. |
25, co.
7-8 |
2, co.
52-53 |
295-296 |
Trasferimento
attività informatiche riservate allo Stato dalla Consip Spa alla Sogei Spa |
|
|
297 |
Registro
donatori cellule riproduttive (fecondazione eterologa) |
|
|
298 |
Fondo
per opere di interconnessione di tratte autostradali |
|
|
299 |
Soppressione
assunzione ispettori |
26, co.
1 |
2, co 54 |
300 |
Soppressione
prestazioni accessorie INPS per cure termali |
26, co.
2 |
2, co.
55 |
301 |
Giorno
di pagamento delle pensioni INPS |
26, co.
3 |
2, co.
56 |
302 |
Comunicazioni
a INPS a seguito di decesso |
26, co.
4 |
2, co.
57 |
303 |
Restituzione
somme pensioni INPS indebitamente percepite post mortem assistito |
26, co.
5-6 |
2, co.
58-59 |
304-305 |
Versamento
all’entrata del bilancio di quota parte degli interessi attivi INPS per
concessione di mutui e prestiti |
26, co.
7 |
2, co.
60 |
306 |
Versamento
all’entrata del bilancio di risparmi di spesa da parte dell’INPS e dell’INAIL |
26, co.
8-9 |
2, co.
61-62 |
307-308 |
Riduzione
contributi patronati |
26, co.
10 |
2, co.
63-66 |
309-012 |
Riduzione
Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la
contrattazione di secondo livello |
26, co.
11 |
2, co.
67 |
313 |
Modifica
disciplina dichiarazione ISEE |
26, co.
12 |
2, co.
68 |
314 |
Contributo
Italia Lavoro Spa |
|
|
315-316 |
Piani
triennali di investimento dell’INAIL |
|
2, co.
69 |
317 |
Riduzione
contributi a organismi internazionali |
27, co.
1 |
2, co.
70 |
318 |
Ulteriori
interventi sul trattamento economico e normativo del personale in servizio
all’estero |
27, co.
2 |
2, co.
71 |
319 |
Riduzione
stanziamenti per il personale scolastico all’estero |
27, co.
3 |
2, co.
72 |
320 |
Informazione
italiana diffusa all’estero |
27, co.
4 |
2, co.
73 |
321 |
Incremento
delle risorse del fondo IGRUE destinate alla cooperazione allo sviluppo |
|
2, co.
74 |
322 |
Rinnovo
dei Comitati degli italiani all’estero |
|
2, co.
75 |
323 |
Differimento
termini per armi da fuoco per uso scenico |
|
|
324 |
Riduzione
del contributo a favore della Scuola per l’Europa di Parma |
28, co.
1 |
2, co.
76 |
325 |
Riduzione
del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche |
28, co.
2 |
2, co.
77 |
326 |
Acquisizione
all’erario di risorse non utilizzate dalle scuole |
28, co.
3 |
2, co.
78 |
327 |
Riduzione
del numero dei coordinatori periferici di educazione fisica |
28, co.
4 |
2, co.
79 |
328 |
Abrogazione
di esoneri e semiesoneri dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie |
28, co.
5 |
2, co. 80 |
329 |
Limitazione dei comandi del personale scolastico |
28, co.
6-7 |
2, co.
81-82 |
330-331 |
Supplenze
brevi di personale docente e ATA |
28, co.
8-9 |
2, co.
83-84 |
332-333 |
Dotazioni
organiche del personale ATA |
28, co.
10-12 |
2, co. 85-87 |
334-336 |
Visite
medico-legali delle Università e delle AFAM |
28, co.
13 |
2, co.
88 |
337 |
Soppressione
del contributo a favore della Scuola di ateneo Jean Monnet |
28, co.
14 |
2, co.
89 |
338 |
Risorse
relative all’insediamento di una sede universitaria di ingegneria nel polo di
ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia di Genova |
28, co.
15 (stralciato) |
|
|
Fondo di
finanziamento ordinario delle università |
28, co.
16 |
2, co.
90 |
339 |
Chiusura
del piano stralcio Fondo speciale per la ricerca applicata – FSRA |
28, co.
17 |
2, co.
91 |
340 |
Istituzioni
di alta formazione e specializzazione artistica e musicale- AFAM |
28, co.
18-19 |
2, co.
92-93 |
341-342 |
Interventi
di contenimento della spesa riguardanti Enti di ricerca vigilati dal MIUR |
28, co.
20-21 |
2, co
94-95 |
343-344 |
Riduzione dell’organico degli Uffici di diretta collaborazione del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca |
28, co. 22 |
2, co. 96 |
345 |
Controlli
di primo livello per il PON “Per la Scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento |
28, co.
23 (stralciato) |
|
|
Risorse
per INVALSI, Istituti superiori di studi musicali e Accademie di belle arti
non statali |
28, co.
24 (stralciato) |
|
|
Fondo
per il potenziamento e la valorizzazione dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica |
28, co.
25 (stralciato) |
|
|
Programma
straordinario di reclutamento INVALSI |
28, co.
26-27 (stralciato) |
|
|
Assunzioni
da parte delle università |
28, co.
28-30 |
2, co.
97-99 |
346-349 |
Differimento
di termini in materia di edilizia scolastica |
28, co.
31 (stralciato) |
|
|
Composizione
delle commissioni d’esame di maturità |
|
2,
co.100-102 |
350-352 |
Decoro e
funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche e
proroga servizi di pulizia |
|
|
353-354 |
Riduzioni
delle spese e interventi correttivi del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare: Convenzione sulla biodiversità di Rio de
Janeiro |
29 |
2, co.
103 |
355 |
SIN
Bagnoli-Coroglio |
|
|
356 |
Contributo
per progetti innovativi in campo navale |
30, co.
1 |
2, co.
104 |
357-358 |
Mutui
ferrovie in concessione |
30, co.
2 |
2, co.
105 |
359 |
Riduzione
per l’anno 2015 del contributo quindicennale relativo alla Pedemontana di Formia |
30, co.
3 |
2, co.
106 |
360 |
Riduzione
dell’autorizzazione di spesa relativa al contributo straordinario al comune
di Reggio Calabria |
30, co.
4 |
2, co.
107 |
361 |
Riduzione
della quota ANAS del canone annuo a carico dei concessionari autostradali |
30, co. 5 |
2, co.
108 |
362 |
Soppressione
indennità di trasferimento in Italia per personale FF.AA, Forze di polizia,
VV.FF e Prefetti |
31, co.
1 |
2, co.
109 |
363 |
Impiego
personale militare all’estero |
31, co.
2 |
2, co.
110 |
364 |
Abrogazione
stage difesa per giovani |
31, co.
3 |
2, co.
111 |
365 |
Medaglia
mauriziana |
31, co.
4 |
2, co.
112 |
366 |
Soppressione
trasporto collettivo personale della Difesa |
31, co.
5 |
2, co
113 |
367 |
Riduzione
alloggi militari di servizio connessi all’incarico con locali di
rappresentanza (ASIR) |
31, co. 6-7 |
2, co.
114-115 |
368-369 |
Riduzione
uffici giudiziari militari |
31, co.
8-10 (stralciati) |
|
|
Norma
ARQ personale all’estero |
31, co.
11 |
2, co.
116 |
370 |
Riduzione
personale civile della Difesa degli uffici degli addetti militari all’estero
presso le rappresentanze diplomatiche |
31, co.
12 |
2, co.
117 |
371 |
Riduzione
uffici diretta collaborazione del Ministro della difesa |
31, co.
13 |
2, co.
118 |
372 |
Revisione
strumento militare |
31, co
14 |
2, co.
119 |
373 |
Dismissioni
degli immobili del Ministero della difesa |
31, co.
15-18 |
2, co.
120-123 |
374-377 |
Attribuzione
del grado vertice |
31, co.
19 |
2, co.
124 |
378 |
Agenzia
industrie difesa |
31, co.
20 (stralciato) |
|
|
Disposizioni
concernenti l’Agenzia industrie difesa |
|
2, co.
125 |
379 |
Destinazione
risorse “Difesa servizi SpA” |
|
2, co.
126 |
380 |
Riduzioni
delle spese e interventi correttivi del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali: |
32 |
|
|
Incorporazione
dell’INEA nel CRA e Istituzione dell’Agenzia unica per ricerca, la sperimentazione
in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria |
32, co.
1-3 |
2, co.
127-129 |
381-383 |
Gasolio
agricolo |
32, co.
4 |
2, co.
130 |
384 |
Piano
irriguo nazionale |
32, co.
5 |
2, co.
131 |
385 |
Destinazione
risorse in favore dell’integrazione di filiera nel settore agricolo e
agroalimentare e dei distretti agroalimentari |
|
2, co.
132 |
386 |
Sequestri
di carburante |
32, co.
6 (stralciato) |
|
|
Ottimizzazione
della gestione della tesoreria di Stato |
33 |
2, co.
133-134 |
387-388 |
Soppressione
della autorizzazione della Commissione europea circa il regime fiscale di
titoli della Gestione separata della Cassa depositi e prestiti |
|
2, co.
135 |
389 |
Trasformazione
dei conti di tesoreria centrale in conti infruttiferi |
|
|
390 |
Assoggettamento delle Camere di commercio alla tesoreria unica e
proroga del termine finale per la soppressione della tesoreria unica “mista” |
34 |
2, co. 136-140 |
391-395 |
Istituzione
contabilità speciale per la gestione del Fondo per la concessione delle
garanzie dello Stato |
|
|
396-397 |
Estensione
al 2018 del contributo alla finanza pubblica delle Regioni |
35, co.
1-12 |
2, co.
141-149 |
398-405 |
Recepimento
Accordo 15 ottobre 2014 con Regione Trentino e province Bolzano e Trento |
|
|
406-413 |
Estensione
del contributo alla finanza pubblica delle regioni |
|
2, co.
150-153 |
414-417 |
Concorso
delle province, delle città metropolitane e dei comuni al contenimento della
spesa pubblica |
35, co.
13-15 |
2, co.
154-156 e 160 |
418-420
e 451 |
Riduzione
dotazione organica del personale delle province e delle citta metropolitane.
Procedure per la mobilità del personale |
|
|
421-428
e 430 |
Servizi
per l’impiego province e città metropolitane |
|
|
429 |
Piano
nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate |
|
|
431-434 |
Fondo di
solidarietà comunale |
35, co. 16-17 |
2, co.
157-158 |
435-436 |
Norme
concernenti l’attività di ricostruzione nei territori della regione Abruzzo
interessati dagli eventi sismici del 2009 |
|
|
437-449 |
Incentivi
alle Unioni e fusioni di comuni |
|
2, co.
159 |
450 |
Pagamento
dei debiti pregressi della regione Piemonte |
|
|
452-458 |
Quota di
riparto del Fondo di solidarietà comunale in base a fabbisogni standard e
capacità fiscali |
35,
co.18 |
2, co
161 |
459 |
Pareggio
di bilancio per le regioni a statuto ordinario |
36, co.
1-17 |
2, co.
162-179 |
460-466
e 468-478 |
Esclusione
delle spese per l’edilizia scolastica dal patto di stabilità delle province e
delle città metropolitane |
|
|
467 |
Nuova
disciplina della regionalizzazione del patto di stabilità |
36, co.
18-22 |
2, co.
180-184 |
479-483 |
Patto
verticale incentivato |
|
|
484-488 |
Riduzione
degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali |
37 |
2, co.
185-195 |
489-500 |
Election
day |
|
|
501 |
Esclusione dal Patto delle spese dei comuni interessati da eventi
sismici |
|
|
502 |
Pagamento
rate mutui con CDP in scadenza nel 2015 |
|
|
503-504 |
Armonizzazione
contabile degli enti territoriali |
38, co.
1-4 |
2, co.
196-200 |
505-507
e 509-510 |
Imposta
Municipale Immobiliare della provincia di Bolzano |
|
|
508 |
Destinazione
delle riserve afferenti alla Regione Sardegna |
38,co. 5 |
2, co.
201 |
511 |
Recepimento
Accordo 23 ottobre 2014 con Friuli Venezia Giulia |
|
|
512-523 |
Minoranza
linguistica slovena |
|
|
524 |
Compensazione
perdita di accisa Regione Valle d’Aosta |
|
|
525 |
Spese
per il funzionamento degli uffici giudiziari |
38, co. 6-10 |
2, co.
202-206 |
526-530 |
Contributo
Roma capitale |
38,co.
11 |
2, co.
207 |
531 |
Expo
2015 – Misure in materia di personale e contributo al Comune di Milano per
gli oneri connessi all’evento |
38,co.
12-14 |
2, co
208-210 |
532-534 |
Fabbrica
del Duomo di Milano |
|
|
535 |
Proroga
dell’utilizzo dei proventi dei permessi di costruire e delle sanzioni in
materia edilizia |
|
2, co.
211 |
536 |
Rinegoziazione
mutui enti locali per passività relative |
|
2, co.
212 |
537 |
Disavanzo
di amministrazione a seguito del riaccertamento straordinario dei residui |
|
2, co.
213 |
538 |
Aumento
del limiti massimi di indebitamento degli enti locali |
|
2, co.
214 |
539 |
Fondo
per il contributo in conto interessi su operazioni di indebitamento enti
locali |
|
2, co.
215 |
540 |
Fondo
per il contributo in conto interessi su operazioni di indebitamento Regioni |
|
|
541 |
Proroga
dell’innalzamento del limite per il ricorso ad anticipazioni di tesoreria |
|
2, co.
216 |
542 |
Estensione
del termine di presentazione del bilancio di previsione 2015 agli enti locali
che sperimentano le nuove regole di contabilità |
|
2, co.
217 |
543 |
Proroga del termine per il riconoscimento del compenso per lavoro
straordinario reso in attività connesse allo stato di emergenza per eventi
sismici |
|
2, co. 218 |
544 |
Sostituzione
del bilancio riequilibrato degli locali in dissesto finanziario in caso di
inizio mandato della nuova amministrazione |
|
2, co.
219-220 |
545-546 |
Esclusione
della società Expo spa dalle norme di contenimento delle spese per l’acquisto
di beni e servizi |
|
2, co.
221 |
547 |
Supporto
Consip Spa per operazione Expo 2015 |
|
|
548 |
Parere
di congruità Consip per Rete Te.T.Ra. |
|
|
549 |
Disposizioni
in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti
pubblici |
|
2, co.
222 |
550 |
Interventi
nei siti inquinati in cui sono in corso o non sono state avviate attività di
messa in sicurezza e bonifica |
|
2, co.
223 |
551 |
Autorizzazione
unica per infrastrutture inerenti coltivazioni di giacimenti di idrocarburi |
|
|
552-554 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Livello del finanziamento statale del SSN per
il biennio 2015-2016 |
39, co.
1-3 |
2, co.
224-226 |
555-557 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Obiettivi perseguibili con quota vincolata del
Fondo sanitario |
39, co.
4-5 |
2, co.
227-228 |
558-559 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Riparto quote vincolate |
39, co.
6-9 |
2, co.
229-232 |
560-563 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Piani annuali di investimento |
39, co.
10 |
2, co.
233 |
564 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Autorizzazione di spesa per l‘attivazione dei
flussi informativi per monitorare la riorganizzazione delle cure primarie |
39, co
11 |
2, co.
234 |
565 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Definizione delle competenze e delle
responsabilità delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica e
tecniche della riabilitazione e della prevenzione |
39, co.
12 |
2, co.
235 |
566 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Conseguimento da parte del direttore generale
degli obiettivi di salute e assistenziali |
39, co. 13-14 |
2, co.
236-237 |
567-568 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Disposizioni relative ai Piani di rientro |
39, co.
15-19 |
2, co.
238-242 |
569-573 |
Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Collegi sindacali delle
aziende sanitarie ed ospedaliere |
39, co. 20-21 |
2, co 243-244 |
574-575 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Norme per l’attuazione del riordino degli
Istituti zooprofilattici sperimentali |
39, co.
22-27 |
2, co.
245-250 |
576-581 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Organizzazione del dipartimento di prevenzione
del SSN |
39, co.
28 |
2, co.
251 |
582 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Turn over del personale del SSN |
39, co.
29 |
2, co.
252 |
583 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Concorso degli enti del SSN agli obiettivi di finanza
pubblica |
39, co.
30 |
2, co.
253 |
584 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Disposizioni sul prontuario farmaceutico
nazionale |
39, co.
31 |
2, co.
254 |
585 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza |
39, co.
32 |
2, co.
255 |
586 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Norme in materia di dispositivi medici |
39, co.
33 |
2, co.
256 |
587 |
Attuazione
Patto della salute 2014-2016 - Disposizioni in materia di Health Tecnology Assessment – HTA |
39, co.
34 |
2, co.
257 |
588 |
Direzione
farmacie rurali sussidiate |
|
2. co.
258 |
589 |
Autorizzazione
all’immissione in commercio di medicinali |
|
2, co.
259 |
590 |
Sperimentazione
produzione e distribuzione Farmaci monodose in ambito ospedaliero |
|
2, co.
260-261 |
591-592 |
Fondo
per il rimborso alle regioni per l’acquisto di medicinali innovativi
destinati alla cura dell’epatite C |
|
|
593-598 |
Potenziamento
delle misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e
diffusive nel territorio nazionale e dei livelli di controllo di profilassi
internazionale |
|
2, co.
262-263 |
599-600 |
Costi
standard sanità |
|
|
601 |
Centro
nazionale di adroterapia oncologica |
|
|
602-603 |
Piano
per il risanamento della regione Molise |
40 |
2, co.
264-265 |
604-605 |
Verifica
straordinaria nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla
mansione specifica |
41 (stralciato) |
|
|
Misure
per favorire il trasferimento delle risorse da parte delle regioni agli enti
del Servizio sanitario nazionale |
42 |
2, co.
266 |
606 |
Norme
concernenti l’Istituto per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di
Palermo |
|
|
607-608 |
Razionalizzazione
delle società partecipate locali |
43 |
2, co.
267 |
609 |
Convenzioni
con cooperative sociali |
|
|
610 |
Riorganizzazione
e riduzione delle società partecipate |
|
2, co.
268-271 |
611-614 |
Affidamento
diretto a società in possesso di requisiti per la gestione in house,
partecipate direttamente da enti locali compresi nell’ambito territoriale |
|
2, co.
272 |
615 |
Scioglimento
aziende special |
|
|
616 |
Trasferimento
risorse Formez all’Agenzia per l’Italia Digitale |
|
|
617 |
Sdemanializzazione
ed uso delle aree appartenenti al demanio marittimo nei pressi del Porto
Vecchio di Trieste |
|
|
618-620 |
Modifica
aliquote applicate ai fondi pensioni |
44, co.
1-5 |
3, co.
1-5 |
621-625 |
Rivalutazione
terreni e partecipazioni |
44, co.
6 |
3, co. 6 |
626 |
Imposte
sostitutive sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei
mercati regolamentati e dei terreni |
|
|
267-628 |
Reverse
charge e split payment |
44, co.
7-10 |
3, co.
7-11 |
629-633 |
Adempimenti
volontari dei contribuenti |
44,
co.11-18 |
3, co.
12-19 |
634-641 |
Proroga
riscossione enti locali |
44, co.
19 |
3, co.
20 |
642 |
Disposizioni
in materia di giochi con vincite in denaro |
44, co.
20-25 |
3, co.
21-26 |
643-651 |
Aumento
Fondo per la riduzione della pressione fiscale |
|
|
652 |
Norme
concernenti il Gioco del Lotto |
|
|
653-654 |
Tassazione
enti non commerciali |
44, co.
26 |
3, co.
27 |
655 |
Credito
d’imposta enti non commerciali |
|
|
656 |
Ritenute
su ristrutturazioni |
44, co.
27 |
3, co.
28 |
657 |
Tassazione
di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di assicurazione sulla
vita a copertura rischio demografico |
44, co.
28-29 |
3, co.
29-30 |
658-659 |
Norma
interpretativa per imposta sostitutiva su finanziamenti speciali |
|
|
660 |
Aiuti de minimis concernenti i territori
interessati da eventi sismici in Emilia |
44, co
30 |
3, co.
31 |
661 |
Fabbricati
rurali nelle zone colpite dal sisma Emilia |
|
|
662-664 |
Rimborso
imposte per soggetti interessati da eventi sismici nel 1990 nelle province di
Catania, Ragusa e Siracusa e Molise |
|
3, co.32 |
665 |
Soppressione
esenzione bollo per le auto ultraventennali |
44, co.
31 |
3, co.
33 |
666 |
Aliquota
IVA agevolata per e-book |
|
3, co.
34 |
667 |
Cofinanziamento
nazionale dei programmi dell’Unione europea |
44, co
32-39 |
3, co.
35-42 |
668-675 |
Destinazione
delle risorse provenienti dalla minore quota di cofinanziamento nazionale di
Fondi strutturali 2014-2020 |
|
3, co.
43-44 |
676-677 |
Regimi
fiscali privilegiati |
44, co.
40 |
3, co.
45 |
678 |
Conferma
per il 2015 del livello massimo di imposizione della Tasi |
|
|
679 |
Definizione
di livello di tassazione sensibilmente inferiore in caso di regimi fiscali
speciali |
|
|
680-681 |
Norme
concernenti procedure di riscossione – enti creditori e agenti della
riscossione |
|
3, co.
46-53 |
682-689 |
Innalzamento
franchigia Irpef lavoratori transfrontalieri |
|
3, co.
54-55 |
690-691 |
Differimento
termine versamento IMU agricola |
|
|
692-693 |
Rifinanziamento
Fondo emergenze nazionali |
|
|
694 |
Autorizzazione
spesa per supplenze brevi personale docente e ATA |
|
|
695-696 |
Riduzione
accantonamenti lineari di bilancio per copertura oneri D.L. n. 35/2013
(Pagamento debiti PA) a compensazione minori entrate IVA dal D.L. n. 66/2014.
Entrata in vigore delle disposizioni |
|
|
697-698
e 701 |
Copertura
oneri commi 694 e 695 |
|
|
699 |
Contabilità
speciale per il riacquisto dei titoli delle regioni |
|
|
700 |
Partecipazione
comuni all’attività di contrasto all’evasione fiscale |
|
3, co.
56 |
702 |
Nuove
procedure di programmazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione |
|
3, co. 57-60 |
703-706 |
Misure
in materia di trattamenti pensionistici |
|
3, co.
61-63 |
707-709 |
Regolarizzazione
e rateizzazione del versamento volontario da parte delle associazioni
sportive |
|
3, co.
64 |
710 |
Aumento Iva su pellet di legno e incremento Fondo ISPE |
|
|
711-712 |
Società
sportive dilettantistiche |
|
|
713 |
Riscossione
quote latte attraverso l’ausilio di Equitalia |
|
|
714 |
Riduzione
Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei
lavoratori dipendenti (cuneo fiscale) |
45, co.
1 |
3, co.
65 |
715 |
Riduzione
stanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale |
45, co.
2 |
3, co.
66 |
716 |
Riduzione
Fondo per gli interventi strutturali di politica economica |
|
|
717 |
Clausola
di salvaguardia: innalzamento aliquote IVA e accise |
45, co.
3-4 |
3, co. 67-68 |
718-719 |
Riduzione
Fondo compensazione effetti finanziari |
45, co.
5 |
3, co.
69 |
720 |
Riduzione
risorse per benefici previdenziali relativi a lavori usuranti |
45, co.
6 |
3, co.
70 |
721 |
Versamento
da parte dell’INPS all’entrata del bilancio di somme derivanti dal contributo
per i fondi interprofessionali per la formazione continua |
45, co.
7 |
3, co.
71 |
722 |
Incremento
Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca |
|
3, co.
72-73 |
723-724 |
Esclusione
della ritenuta sui compensi per taluni vettori marittimi ed aerei |
|
3, co.
74 |
725 |
Rimborsi
per operazioni di controllo preventivo |
|
|
726 |
Tabelle
A e B |
46, co.
1 |
3, co.
75 |
727 |
Tabella
C |
46, co.
2 |
3, co.
76 |
728 |
Tabella
E |
46, co.
3 e 5 |
3, co.
77 e 79 |
729 e731 |
Tabella
D |
46, co.
4 |
3, co.
78 |
730 |
Copertura
degli oneri correnti e prospetto di copertura |
46, co.
6 e 7 |
3, co.
80-81 |
732-733 |
Clausola
di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e province autonome di
Trento e Bolzano |
|
3, co.
82 |
734 |
Entrata
in vigore |
47 |
3, co.
83 |
735 |
Sintesi delle modifiche apportate al Senato
Oggetto |
Sintesi |
||||||||||||||||||||
Fondo sostegno imprese |
È modificato il comma 6, lettera a), per
estendere l’accesso al Fondo per associazioni e raggruppamenti temporanei
di imprese, a tutte le imprese aventi nel programma comune di rete lo
sviluppo di attività innovative. Non
sono più richieste la soggettività
giuridica e la partita IVA. |
||||||||||||||||||||
Aggiunge i
commi 7 e 8, che modificano la disciplina della concessione
della garanzia del Fondo di garanzia
per le piccole e medie imprese. In particolare
con il comma 7 cambia la platea dei
destinatari della garanzia che non sono più esclusivamente le piccole e
medie imprese, ma le imprese con un numero
di dipendenti non superiore a 499. Il comma 8 specifica
che la garanzia è concessa nell’ambito delle disponibilità finanziarie del
Fondo, ossia fino al raggiungimento di un ammontare massimo di risorse
impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a
complessivi Euro 100.000.000,00 (cento milioni). |
|||||||||||||||||||||
Fondo
tutela patrimonio culturale |
È modificato il comma 9, prevedendo il parere delle
competenti Commissioni parlamentari
sul programma triennale per l’utilizzo
delle risorse del Fondo per la
tutela del patrimonio culturale ed eliminando
il riferimento alla mera presa d’atto
dello stesso programma da parte del CIPE.
In particolare, il parere parlamentare deve espresso prima della trasmissione
del programma al CIPE. Occorrerebbe chiarire se, a seguito della eliminazione della presa d’atto,
al CIPE competerà la delibera finale sul programma. Ciò appare necessario
anche per comprendere quando acquisterà efficacia lo stesso programma. |
||||||||||||||||||||
Fondazioni lirico-sinfoniche |
È aggiunto il comma 11, che estende la
possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali introdotte con il c.d.
ART-BONUS (art. 1 del D.L. 83/2014 – L. 106/2014) anche per il sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei
teatri di tradizione. Le prime sono
citate nel testo della legislazione vigente solo con riferimento alla
realizzazione di nuove strutture, al restauro o al potenziamento di quelle
esistenti. I secondi, attualmente non sono citati. A seguito del
riferimento generale al sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche, lo
stesso comma 11 elimina lo specifico riferimento alla realizzazione di nuove
strutture, al restauro e al potenziamento di quelle esistenti delle stesse
fondazioni. Il comunicato stampa del MIBACT del 16
dicembre 2014 evidenzia che, con la modifica, sarà possibile fruire del
credito di imposta non solo per i finanziamenti a favore di nuove strutture o
al restauro di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, ma anche
per i finanziamenti alle produzioni delle stesse e dei teatri di tradizione. |
||||||||||||||||||||
Regolarità
contributiva cedente crediti |
È aggiunto
il comma 18, disponendo che la regolarità contributiva del cedente dei crediti certificati mediante
piattaforma elettronica sia definitivamente attestata dal DURC (Documento unico di regolarità
retributiva). Attraverso
l’aggiunta del comma 7-quinquies all’articolo 37 del D.L. 66/2014 (articolo
che ha introdotto strumenti volti a favorire la cessione dei crediti di parte
corrente certificati da parte di pubbliche amministrazioni diverse dallo
Stato), il nuovo comma 18 prevede che la regolarità contributiva del cedente
dei crediti certificati mediante piattaforma elettronica (per la gestione
telematica del rilascio delle certificazioni delle somme dovute per
somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a
prestazioni professionali) sia definitivamente attestata dal DURC, in corso
di validità e allegato all’atto di cessione o comunque acquisito dalla
pubblica amministrazione ceduta. Le pubbliche
amministrazioni debitrici, al momento del pagamento del credito oggetto della
cessione, acquisiscono il suddetto documento solo nei confronti del
cessionario. |
||||||||||||||||||||
Deduzione
del costo del lavoro dall’IRAP |
È aggiunto
il comma 21, che
introduce un credito d’imposta IRAP
nei confronti dei soggetti passivi che non
si avvalgono di dipendenti nell’esercizio della propria attività, pari al 10 per cento dell’imposta lorda
determinata secondo le regole generali. Tale credito d’imposta è utilizzabile
esclusivamente in compensazione. La
disposizione sembra sostanzialmente offrire un ristoro ai soggetti passivi IRAP i quali, dal
momento che non si avvalgono di
lavoratori dipendenti, non usufruiranno della deduzione IRAP del costo del lavoro disciplinata dall’articolo 1,
commi 20 e da 22 a 25 del disegno di legge in esame ma ai quali, in virtù
delle medesime disposizioni, si applicherà l’innalzamento dell’aliquota d’imposta (in precedenza abbassate
del 10 per cento dal D.L. n. 66 del 2014). La copertura finanziaria
degli oneri recati dalla disposizione illustrata è posta a valere sul Fondo interventi strutturali di politica
economica (FISPE), che viene a tal fine ridotto di 12,8 milioni di euro
per il 2015, di 33,9 milioni per il 2017, di 32,4 milioni per il 2018, di
30,2 milioni per il 2019, di 28,3 milioni per il 2020, di 27,9 milioni per il
2021 e di 27,3 milioni a decorrere dal 2022. Il Fondo medesimo è incrementato
di 45,1 milioni per l’anno 2016 (si veda il
comma 717). |
||||||||||||||||||||
Proroga
detrazioni ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica |
È aggiunto
il comma 48 che modificando l’articolo 16-bis del TUIR estende
da sei mesi a diciotto mesi il
periodo di tempo entro il quale le
imprese di costruzione o ristrutturazione (ovvero le cooperative
edilizie) devono vendere o assegnare
l’immobile oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e
di ristrutturazione edilizia (riguardanti l’intero fabbricato) per beneficiare della detrazione per
ristrutturazione edilizia (al 50
per cento nel 2015,
successivamente al 36 per cento). Conseguentemente Alla Tabella A, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2015:
-2.000.000; 2016: -10.000.000; 2017:
-15.000.000 |
||||||||||||||||||||
FISPE |
È aggiunto
il comma 49 che riduce il Fondo per gli interventi strutturali
di politica economica di 0,3 milioni di euro per l’anno 2015, 2,0 milioni di
euro per il 2016, 4,1 milioni di euro per il 2017, 5,4 milioni di euro per il
2018, 6,7 milioni di euro per il 2019, 8 milioni di euro per il 2020, 9,3
milioni di euro per il 2021, 10,6 milioni di euro per il 2022, 11,9 milioni
di euro per il 2023, 13,2 milioni di euro per il 2024 e di 14,5 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2025. |
||||||||||||||||||||
Siti
contaminati amianto |
Aggiunge i
commi 50 e 51, che prevedono uno stanziamento complessivo di 135 milioni di euro nel triennio
2015-2017 (45 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017) al fine
di proseguire le bonifiche dei
siti di interesse nazionale (SIN) contaminati
dall'amianto. Una quota dello stanziamento, pari a 25 milioni annui, è
destinata ai comuni di Casale
Monferrato e Napoli-Bagnoli.
In particolare, il comma 50 demanda ad un decreto del Ministero dell'ambiente,
da emanare entro il 15 febbraio 2015, l’individuazione delle citate risorse
da trasferire a ciascun beneficiario. La copertura finanziaria
degli oneri recati dalle disposizioni illustrate è posta a valere sul Fondo interventi strutturali di politica
economica (FISPE), che viene a tal fine ridotto di 45 milioni per
ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (si
veda il comma 717). |
||||||||||||||||||||
Fondo
emergenze nazionali |
È modificato il comma 52, al fine di prevedere che i risultati degli interventi finanziati con il Fondo delle
emergenze nazionali e l’ammontare delle risorse destinate a ciascun
intervento siano pubblicati nel
sito della Presidenza del Consiglio
dei ministri e resi disponibili in formato dati di tipo aperto (open data). |
||||||||||||||||||||
Alluvione
Genova |
È aggiunto
il comma 53 che consente l’utilizzo,
nel limite massimo di 8 milioni di
euro, delle risorse giacenti sulla
contabilità speciale n. 5459 – previa ricognizione degli impegni
finanziari già assunti o in corso di assunzione a valere sulle risorse
giacenti sulla predetta contabilità - al fine di fronteggiare le conseguenze
derivanti dagli eventi atmosferici del
9-13 ottobre 2004, che hanno interessato Genova e la sua provincia e alcuni comuni della provincia della
Spezia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio
dei ministri lo scorso 30 ottobre 2014. |
||||||||||||||||||||
Imposta
sostitutiva per esercenti imprese, arti e professioni in forma individuale |
È modificato il comma 54, cui aggiunge la lettera d)
che consente di accedere al regime agevolato dei cd.
“nuovi minimi” anche a chi percepisce redditi di natura mista, purché i
redditi conseguiti nell’attività di impresa,
arti e professioni siano prevalenti
rispetto a quelli percepiti come
redditi di lavoro dipendente e assimilati. La prevalenza non rileva ai fini dell’applicazione del regime
agevolato, se il rapporto di lavoro è
cessato o se la somma delle
tipologie di reddito percepito (da impresa, arte o professione e lavoro
dipendente e assimilato) non supera i
20.000 euro. |
||||||||||||||||||||
Crediti
d’imposta enti previdenza e fondi pensione |
Aggiunge i
commi da 91 a 94 che introducono a decorrere dal 2015 due crediti
d’imposta a favore degli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza
private) e dei fondi pensione. Il credito
d’imposta a favore degli enti di
previdenza obbligatoria è pari alla differenza tra l’ammontare delle
ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento
(aliquota così elevata, a decorrere dal 2015, dall’articolo 3 del D.L. n. 66
del 2014) e l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate
nella misura del 20 per cento, a condizione che i proventi assoggettati alle
ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere
finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del MEF. Il credito
d’imposta a favore dei fondi pensione
è pari al 9 per cento del risultato netto maturato assoggettato a imposta
sostitutiva (elevata al 20 per cento dal comma 621, del disegno di legge di
stabilità in esame) a condizione che un ammontare corrispondente al risultato
netto maturato assoggettato alla detta imposta sostitutiva sia investito in
attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con
decreto del MEF. Con il decreto
del MEF saranno anche stabilite le condizioni, i termini e le modalità di
fruizione del credito d’imposta al fine del rispetto del limite di spesa (80
milioni) e al relativo monitoraggio. |
||||||||||||||||||||
|
È aggiunto
il comma 95, che pone
la copertura finanziaria degli
oneri recati dalle disposizioni illustrate a valere sul Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), che
viene a tal fine ridotto di 80 milioni di euro a decorrere dal 2016. |
||||||||||||||||||||
Palazzo di
giustizia di Palermo |
Sono
aggiunti i commi da 98-105, che affidano a un decreto
interministeriale - in relazione alle aumentate esigenze di sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo -
l’individuazione degli investimenti necessari alla realizzazione delle opere.
Lo stesso decreto disciplina i tempi di esecuzione e reca la nomina di un
commissario straordinario che, sotto il controllo del Ministro della
giustizia, esercita poteri di impulso e di vigilanza delle attività
amministrative, contrattuali ed esecutive, operando con i poteri e il
personale delle amministrazioni interessate e con poteri speciali per la
localizzazione delle opere. Il commissario - che, in caso di particolari difficoltà,
può proporre anche la revoca dell’assegnazione dei fondi - opera in deroga
alle disposizioni vigenti, pur nel rispetto della disciplina comunitaria
sugli appalti. Individuato tra i dipendenti pubblici e posto fuori ruolo per
tutta la durata dell’incarico, il commissario è retribuito dalla sola
amministrazione di appartenenza. Le risorse necessarie agli interventi
straordinari per la sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo sono
quantificate in 6 milioni di euro per il 2015. Il comma
106 pone la copertura finanziaria degli oneri recati dalle disposizioni
illustrate a valere sul Fondo interventi
strutturali di politica economica (FISPE), che viene a tal fine ridotto
di 6 milioni di euro per il 2015. |
||||||||||||||||||||
Cassa integrazione in deroga settore pesca |
È aggiunto
il comma 109 che destina fino a 30 milioni di euro, per l’anno 2015, nell’ambito delle risorse
del Fondo sociale per occupazione e formazione destinate agli ammortizzatori
sociali in deroga, al finanziamento della cassa integrazione in deroga per il settore della pesca. |
||||||||||||||||||||
Piani
esubero personale |
È aggiunto
il comma 110 volto ad estende a tutto il 2015, nel limite di 60 milioni di euro e al fine di
consentire il completamento (nel corso dello stesso 2015) dei piani di
gestione degli esuberi di personale relativi al 2014, il finanziamento (operativo nel 2014) previsto dall’articolo 1,
comma 183, della L. 147/2013, ed erogato per la proroga di 24 mesi della cassa integrazione guadagni
straordinaria (CIGS) per cessazione
di attività (di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. 249/2004). L’onere
derivante è posto a carico del Fondo sociale per l’occupazione e formazione,
di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008. Si ricorda che il finanziamento richiamato ha previsto più
specificamente: § un incremento, per l’anno
2014, di 600 milioni di euro del Fondo sociale per l’occupazione e la
formazione da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in
deroga previsti dall’articolo 2, commi 64-66, della L. n. 92/2012; §
l’autorizzazione, per il 2014, della spesa di 40 milioni di euro per
il finanziamento dei contratti di solidarietà (di cui all’articolo 5, commi 5
e 8, del D.L. n. 148/1993, convertito dalla L. n. 236/1993); § l’autorizzazione, per il
2014, di 50 milioni di euro per il finanziamento delle proroghe a 24 mesi
della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per cessazione di
attività (di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 249/2004). |
||||||||||||||||||||
Benefici vittime dell’amianto |
Sono
aggiunti i commi 116 e 117, volti ad estendere la platea di
lavoratori esposti all’amianto ai
quali sono riconosciuti specifici benefici previdenziali ed assistenziali. Più
specificamente: § si estendono (in via sperimentale per il
triennio 2015-2017) le prestazioni
assistenziali erogate dal Fondo per le
vittime dell’amianto (nel limite delle risorse disponibili nel Fondo
stesso) ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o, per
esposizione familiare, ai lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto
ovvero per comprovata esposizione ambientale (comma 116); § in deroga alla normativa previdenziale vigente, si
prevede l’applicazione della maggiorazione
contributiva (di cui all’articolo 13, comma 2, della L. 257/1992), ai
fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico (solamente nel corso del 2015 e senza la corresponsione di
ratei arretrati), anche per gli ex lavoratori, occupati in specifiche imprese
(esercenti attività di scoibentazione e bonifica e con attività di lavoro
cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato
dal Piano di Bonifica da parte dell'Ente territoriale), a condizione che non
abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla
normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto correlata
(accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della L.
257/1992) (comma 117). La copertura finanziaria
degli oneri recati dalle disposizioni illustrate è posta a valere sul Fondo interventi strutturali di politica
economica (FISPE), che viene a tal fine ridotto per un importo
di 4,2 milioni di euro per il 2015 e di 5 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 (si veda il comma 717). |
||||||||||||||||||||
Sgravi
contributivi settore agricolo |
Sono aggiunti i commi 119 e 120, che estendono gli
incentivi per le assunzioni disposti dal comma 118, del disegno di legge,
anche ai datori di lavoro del settore
agricolo. Tali incentivi sono riconosciuti nei limiti di determinate
risorse (2 milioni di euro per il 2015, 15 milioni di euro per il biennio 2016-2017, 11 milioni
di euro per il 2018 e 2 milioni di euro per il 2019), relativamente alle nuove assunzioni con contratto di
lavoro a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato)
decorrenti dal 1º gennaio 2015 (con riferimento a contratti stipulati non
oltre il 31 dicembre 2015), con esclusione dei lavoratori che nel 2014 siano
risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori
occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi
per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con
riferimento all'anno solare 2014. L'incentivo richiamato è riconosciuto dall'INPS in
base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di
insufficienza delle citate risorse, valutata anche su base pluriennale con
riferimento alla durata dell'incentivo, l’INPS non prende in considerazione
ulteriori domande. È infine previsto il monitoraggio, da parte dell’INPS,
delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo,
mediante l’invio di relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze ( Si ricorda che, per le assunzioni di giovani
lavoratori nel settore agricolo, effettuate entro il 30 giugno 2015, la
disciplina vigente (di cui all'art. 5 del D.L. 91/2014) riconosce già, a
determinate condizioni, un incentivo a favore di una platea di potenziali
beneficiari in buona misura sovrapponibile a quella dell’incentivo in esame.
Sarebbe pertanto opportuno chiarire se i due istituti siano cumulabili o
alternativi. Conseguentemente alla Tabella
A, Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, apportare
le seguenti variazioni: 2015: – 2.000.000; 2016: – 100.000; 2017: – 6.300.000. alla Tabella
E, Ministero dell’agricoltura, D.Lgs. n.
185/2000. Assegnazione all'ISMEA, per il finanziamento di misure per l’autoimprenditorialità e l’autoimpiego
nel settore agricolo (cap. 7253),
ridurre il finanziamento: 2016: – 14.900.000; 2017: – 8.700.000; 2018: – 4.700.000 |
||||||||||||||||||||
Fondo per
la famiglia |
È modificato il comma 131, incrementando da 108 a 112 milioni di euro lo
stanziamento per il 2015 del Fondo
per gli interventi in favore della famiglia (108 milioni nel testo
licenziato dalla Camera). Le risorse del Fondo, istituito presso
il Ministero dell’economia e delle finanze, sono così finalizzate: § 100 milioni di euro dedicati al rilancio del piano
per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la
prima infanzia (asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia di cui
all’art. 1, co. 1259, della legge finanziaria 2007 L. 296/2006); § 12 milioni (precedentemente erano 5 milioni)
dedicati ai programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle
persone indigenti (Fondo per l'efficientamento della filiera della produzione
e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi nazionali di
distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio
della Repubblica Italiana nel territorio della Repubblica Italiana di cui
all’articolo 58, comma 1, del D.L. 83/2012). |
||||||||||||||||||||
Sostegno
adozioni internazionali |
È aggiunto
il comma 132 che, a
decorrere dal 2015, incrementa di 5 milioni di euro il Fondo delle politiche della famiglia istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto legge 223/2006,
convertito dalla legge 248/2006. L’incremento è finalizzato al sostegno delle
adozioni internazionali e intende
garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni
internazionali, ai sensi dell’articolo 1, co. 1250 della legge finanziaria
2007 (legge 296/2006). La copertura è
posta a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica
(FISPE), di cui all’art. 10, co. 5, del DL. 282/2004 (si veda il comma 717). |
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INVALSI |
Sono aggiunti i commi 134 e 135. Il comma 134 autorizza la
spesa di 10 milioni di euro per il
2015 per le esigenze dell’Istituto nazionale per la valutazione del
sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Il comma 135 prevede che
al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche, ferma restando la disponibilità derivante dall’afflusso di
risorse provenienti dalle ex contabilità
speciali, non più alimentate dal 1° gennaio 2013 (art. 7, co. 39, D.L.
95/2012 – L. 135/2012). La disposizione citata ha previsto che dal 1° gennaio 2013 le
contabilità speciali su cui affluivano le risorse da destinare alle
istituzioni scolastiche non sarebbero più state alimentate e che le stesse
saranno soppresse a decorrere dal 2016. Ha, altresì, previsto che le somme
disponibili alla data del 1° gennaio 2013 dovevano essere versate all’entrata
del bilancio statale, in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni
del triennio 2013-2015 e per la restante parte nel 2016 e dovevano essere
annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento
delle scuole iscritti nello stato di previsione del MIUR. |
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Promozione
della lingua e cultura italiana all’estero |
È aggiunto
il comma 136 che autorizza la spesa di
3.555.000 euro per l’anno 2015 e 555.000 euro a decorrere dall’anno 2016, per
la promozione della lingua e cultura italiana all’estero, con particolare
riferimento agli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana
all’estero. La copertura si rinviene mediante corrispondente riduzione dei fondi
speciali di parte corrente (Tabella A del ddl di stabilità) appostati a
favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. |
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IVA per la
cooperazione allo sviluppo |
Aggiunge i
commi 139 e 140, che ripristinano la non imponibilità a fini IVA delle cessioni di beni e delle relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo destinati
ad essere trasportati o spediti fuori
dell'Unione europea in attuazione di finalità
umanitarie. |
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Detrazioni
erogazioni liberali ai partiti |
È modificato il comma 141, in tema di detraibilità dei versamenti effettuati in favore di partiti o movimenti politici anche se effettuati dai candidati e
dagli eletti alle cariche pubbliche, al fine di precisare che la stessa
detraibilità sussiste anche nel caso in cui i predetti versamenti siano
effettuati tramite donazioni. |
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Contributi
Agenzia spaziale italiana |
È aggiunto
il comma 142 prevedendo un contributo di 30 milioni di euro per gli
anni 2015-2017 all’ASI per il
finanziamento di programmi spaziali strategici nazionali in corso di
svolgimento. La copertura finanziaria
degli oneri recati dalla disposizione illustrate è posta a valere sul Fondo interventi strutturali di politica
economica (FISPE), che viene a tal fine ridotto per un importo
corrispondente (si veda il
comma 717). |
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Comitati
locali e provinciali della Croce rossa Italiana |
È aggiunto
il comma 143 che interviene sulla normativa in materia di
riordino della Croce Rossa. Nello
specifico, il comma in esame introduce una modifica nel corpo del comma 10-ter dell’articolo 4 del decreto legge
101/2013, al fine di specificare che i comitati di Trento e Bolzano sono
comitati provinciali. Si ricorda che,
il D.Lgs. 178/2012 (successivamente modificato dall'art. 4, co. 10-ter-10-sexies
del D. L. 101/2013 - L. 125/2013) ha previsto una graduale privatizzazione
dell’Associazione Croce Rossa e la costituzione di una associazione privata
di interesse pubblico, l'Ente Croce Rossa, da qualificarsi come associazione
di promozione sociale, alla quale trasferire tutti i compiti svolti
prevalentemente da volontari. L'attuale Ente Croce Rossa Italiana ha
continuato ad essere un ente pubblico – senza modificarsi in Ente Strumentale
alla Croce Rossa – fino al 31 dicembre 2014, mentre, dal 1° gennaio 2014 si
sono trasformati in associazioni di diritto privato i Comitati locali e
provinciali della Croce rossa. Attualmente la
Croce rossa ha dunque una struttura territoriale a gestione diversificata: i
livelli centrale/regionale permangono nel perimetro dell'ente pubblico fino
al 31 dicembre 2014, mentre i livelli provinciale/locale (salvo i Comitati
Provinciali di Trento e Bolzano), dal 1° gennaio 2014 si sono trasformati in
associazioni di diritto privato, accedendo alla gestione privatizzata pur
permanendo nel quadro dell'Associazione (e non dell'Ente). La norma pertanto
chiarisce che l’eccezione prevista, rispetto alla data di privatizzazione, è
riferita ai soli Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano,
equiparati ai comitati regionali, che mantengono la personalità di diritto
pubblico, escludendo dall’eccezione i comitati locali della Cri gravitanti
nell’ambito delle citate province. |
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Proventi
derivanti dall’assegnazione di frequenze del digitale terrestre |
È modificato il comma 147, lettera d) per integrare
la procedura per l’assegnazione di
frequenze televisive non utilizzate a livello nazionale agli operatori di
rete locali. Si prevede in particolare (modifica alla lettera d capoverso 9-ter) che la selezione bandita dall’AGCOM sia rivolta esclusivamente
a soggetti operanti in ambito locale. Solo nel caso in cui dalla selezione
non risulti, in base ai criteri individuati, un numero sufficiente ed idoneo
di operatori di rete in ambito locale, il Ministero dello sviluppo economico
può procedere all’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze a soggetti
non operanti in ambito locale. Si specifica
inoltre (modifiche alla lettera d
capoversi 9-quinquies e 9-septies) che le graduatorie per
l’assegnazione delle frequenze televisive in ambito locale saranno anche
utilizzate per la numerazione automatica dei canali, sopprimendo nel contempo
la previsione che tali graduatorie si limitassero ad integrare i criteri per
la numerazione automatica previsti dall’art. 32 del Testo unico dei media
audiovisivi (decreto legislativo n. 177/2005) |
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Edilizia
scolastica Sardegna |
È aggiunto
il comma 152 che autorizza
la spesa di 5 milioni di euro nel 2015 per gli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione
degli edifici scolastici dei
comuni della Sardegna danneggiati
dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013. Il riferimento corretto è a “scuole dell’infanzia”,
“scuole primarie”, “scuole secondarie di primo grado” (anziché “scuole
materne”, “scuole elementari”, “scuole medie”). Secondo quanto indicato nella Relazione
conclusiva sulla ricognizione dei fabbisogni, redatta dal Commissario delegato in data
24 febbraio 2014, il fabbisogno per interventi di ripristino degli edifici
scolastici danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 2013 è pari a
circa 7,5 milioni di euro. Conseguentemente Alla Tabella A, Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2015: -5.000.000. |
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Cinque per
mille |
È modificato il comma 154 che prevede la
messa a regime della disciplina
dell’istituto del 5 per mille IRPEF disponendo l’applicazione a partire
dall’esercizio finanziario 2015 delle disposizioni vigenti in materia e
stanziando, per le finalità cui è diretto il 5 per mille, la spesa annua di
500 milioni di euro. La modifica è
volta ad introdurre la previsione
di un decreto di natura non
regolamentare del Presidente del
Consiglio dei ministri per la definizione delle modalità di redazione
della rendicontazione delle somme
erogate per il regime del 5 per mille dell'IRPEF, finalizzate a garantire
una maggiore trasparenza sull'utilizzo delle somme, nonché le modalità di pubblicazione sul sito web di
ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo e dei
rendiconti trasmessi. Sono inoltre
introdotte sanzioni in caso di
violazione degli obblighi di pubblicazione sul sito web e di comunicazione
della rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari. In tali casi, la
norma prevede l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47
del D.Lgs. n. 33/2013, in tema di responsabilità dirigenziale. |
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Salvaguardia
effetti Carta acquisti |
È aggiunto
il comma 157 che consente
di corrispondere a Poste italiane
SpA i compensi per il servizio prestato quale Gestore del servizio integrato di
gestione delle Carte acquisti fino
alla data in cui sono stati perfezionati i contratti con il nuovo Gestore del
servizio e i relativi rapporti amministrativi. Nello specifico, la norma
dispone la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, fa
salvi i rapporti giuridici sorti
e gli effetti che si sono prodotti
sulla base dell’articolo 9, comma 15, del decreto
legge 150/2013 di proroga termini, poi soppresso dalla legge di
conversione Pertanto il
comma in esame consente di corrispondere a Poste italiane i compensi per il servizio
prestato nel periodo di vigenza del citato articolo 9, comma 15, del decreto
150/2013 di proroga termini, poi soppresso dalla legge di conversione15/2014. |
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Diritto al
lavoro dei disabili |
È aggiunto
il comma 160 il quale dispone un incremento della dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (di cui all’art. 13,
c. 4, della L. 68/1999) di 20 milioni
di euro annui a decorrere dal
2015. Il comma
161 pone la copertura degli oneri recati dalla norma a valere sul Fondo per interventi strutturali di
politica economica (FISPE). |
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Contributo
Fondazione Auschwitz-Birkenau |
È aggiunto
il comma 162 che prevede la corresponsione di un contributo di un milione di euro per il 2015 alla
Fondazione Auschwitz-Birkenau: tale somma costituisce la partecipazione
italiana al Fondo perpetuo istituito per la perenne conservazione del campo di sterminio, forse il più
tristemente famoso nell’orribile vicenda della Shoah. La modalità di
erogazione del contributo è demandata a decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze. La Fondazione Auschwitz-Birkenau è stata
fondata da Wladyslaw Bartoszewski a Varsavia nel gennaio 2009: lo Statuto
oggi in vigore è stato approvato dal Consiglio della Fondazione – che gode
della personalità giuridica - nel maggio 2011. La missione della Fondazione risiede nella cura del Memoriale di
Auschwitz e nel supporto alle attività del relativo Museo: a tale scopo
la Fondazione raccoglie i fondi necessari, anche ricevendo donazioni. Tra i
contribuenti alla fondazione spicca al primo posto il governo tedesco, con 60
milioni di euro, seguito dagli USA (15 milioni di dollari) e dalla Polonia
(10 milioni di euro). L’Italia non
figura, al netto della norma in commento, tra i donatori alla Fondazione Auschwitz-Birkenau Conseguentemente Alla Tabella A, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modificazioni: 2015:
-1.000.000. |
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Trattamenti
pensionistici vittime terrorismo |
Sono
aggiunti i commi da 163 a 165 volti ad integrare la disciplina
che riconosce specifici benefici
previdenziali alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice,
di cui alla L. 206/2004. In
particolare: § commisura, per i soli dipendenti privati invalidi (nonché per i loro eredi aventi
diritto alla pensione di reversibilità) che, ai sensi della normativa
previgente al 1° gennaio 2015, abbiano presentato domanda per il
riconoscimento dei benefici previdenziali entro il 30 novembre 2007, l’incremento della retribuzione
pensionabile riconosciuto (ai fini della liquidazione della pensione e
dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente) non nella
misura del 7,5%, bensì in riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale
immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall’invalido
all’atto del pensionamento, ove più favorevole. In ogni caso, si prescinde da
qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista
dai contatti di categoria (comma 163); § riconosce l’aumento
figurativo di 10 anni (utile ad aumentare, per una pari durata,
l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il
T.F.R. o altro trattamento equipollente) al coniuge e ai figli dell’invalido
anche nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all’evento terroristico.
Il beneficio non è usufruibile dal coniuge e dai figli dell’invalido nel caso
in cui quest’ultimo contragga matrimonio dopo che lo stesso beneficio sia
stato attribuito ai genitori (comma 164); § precisa che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria
inerente al rapporto di lavoro dell’invalido (la cui individuazione è
necessaria ai fini della quantificazione della misura della pensione diretta
spettante alle vittime che abbiano subito una invalidità permanente pari o
superiore all'80% della capacità lavorativa) sia aperta al momento dell’evento terroristico o successivamente. In
nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla
titolarità della posizione e del conseguente diritto al beneficio (comma 165). |
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Competenze
INAIL relative a persone con disabilità |
È aggiunto
il comma 166 che attribuisce all’INAIL (Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone
con disabilità da lavoro, attraverso progetti ed interventi volti alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova
occupazione, alla riqualificazione professionale, al superamento e
all'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro e
all’adeguamento e all’adattamento delle postazioni di lavoro. L’attuazione di quanto disposto è a carico del bilancio dell’INAIL, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. |
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Finanziamento
screening neonatale |
È aggiunto
il comma 167 che incrementa
di 5 milioni di euro a decorrere dal 2015 l’autorizzazione di spesa
prevista per lo screening neonatale
per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, ai sensi
dell’art. 1, co. 229, della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013). Quest’ultima
norma – si ricorda – aveva disposto per tale autorizzazione di spesa
l’incremento di 5 milioni di euro del livello di finanziamento statale del
SSN a decorrere dal 2014. Pertanto, dal
2015, l’incremento del livello di finanziamento statale del SSN finalizzato
al predetto screening neonatale sarà pari a 10 milioni di euro. La copertura finanziaria
degli oneri recati dalla disposizione illustrata sono posti a valere sul Fondo interventi strutturali di politica
economica (FISPE), che viene a tal fine ridotto di 5 milioni di euro
annui a decorrere dal 2015 (si veda il
comma 717).) |
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Fondo per
l’alta formazione artistica |
Sono
aggiunti i commi 170 e 171. Il comma 170 autorizza la spesa di 5 milioni da destinare nel 2015 agli Istituti superiori di studi musicali
(ex pareggiati) e di 1 milione da destinare, sempre nel
2015, alle Accademie di belle arti
non statali finanziate in misura
prevalente dagli enti locali. L’intervento fa seguito a quello disposto, in termini analoghi, con
l’art. 19, co. 4 e 5-bis, del D.L.
104/2013 (L. 128/2013), richiamato nel testo. Il comma 171 prevede che
al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni
scolastiche, ferma restando la disponibilità derivante dall’afflusso di
risorse provenienti dalle ex contabilità
speciali, non più alimentate dal 1° gennaio 2013 (art. 7, co. 39, D.L.
95/2012 – L. 135/2012). La disposizione citata ha previsto che dal 1° gennaio 2013 le
contabilità speciali su cui affluivano le risorse da destinare alle
istituzioni scolastiche non sarebbero più state alimentate e che le stesse
saranno soppresse a decorrere dal 2016. Ha, altresì, previsto che le somme
disponibili alla data del 1° gennaio 2013 dovevano essere versate all’entrata
del bilancio statale, in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni
del triennio 2013-2015 e per la restante parte nel 2016 e dovevano essere
annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento
delle scuole iscritti nello stato di previsione del MIUR. |
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Collegi
universitari |
Sono
aggiunti i commi 173 e 174. Il comma 173 autorizza una spesa
integrativa di 4 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, per il finanziamento di interventi
a favore dei collegi universitari
di merito legalmente riconosciuti. Il comma 174 prevede che
alla copertura dell’onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di
politica economica (art. 10, co. 5, D.L. 282/2004 - L. 307/2004). |
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Istituto
italiano di tecnologia |
È aggiunto
il comma 176 che aumenta di 3
milioni di euro dal 2015
l’autorizzazione di spesa destinata alle iniziative di sviluppo tecnologico
del paese e per l’alta formazione tecnologica. Si segnala che, contestualmente al presente rifinanziamento, è stata
altresì disposta, in favore dell'Istituto
Italiano di Tecnologia, la soppressione della riduzione di trasferimenti (per 3 milioni di euro a decorrere dal
2015) prevista nell’Allegato 6 al comma 252 (cfr.). La copertura finanziaria
degli oneri recati dal rifinanziamento del comma in esame nonché dalla
soppressione della riduzione dei contributi è posta a valere sul Fondo ISPE, che viene a tal fine
ridotto di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 (si veda il comma 717). |
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Progetti
internazionali di radioastronomia |
È aggiunto
il comma 177 che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2015, 2016 e 2017, in favore
dell’Istituto nazionale di astrofisica
– INAF per sostenere le ricerche e lo sviluppo di partenariati con
imprese di alta tecnologia su progetti internazionali per lo sviluppo e la
realizzazione di strumenti altamente innovativi. In
particolare, fa riferimento al progetto SKA-Square Kilometer Array, afferente al
campo della radioastronomia, e al progetto CTA-CherenKov Telescope Array, afferente al
campo dell’astronomia a raggi gamma. Conseguentemente Alla Tabella A, Ministero
dell’economia e delle finanze: 2015: – 10.000.000; 2016: – 10.000.000; 2017: – 10.000.000. |
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Fondo
minori non accompagnati |
È aggiunto
il comma 182 che, in seguito all’istituzione del Fondo per
l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nello stato dei
previsione del Ministero dell’interno, demanda ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la
definizione delle modalità di
erogazione delle somme residue rimaste da pagare dell’omologo Fondo
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal D.L.
n. 95/2012. |
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Risorse
per contastare |
È aggiunto
il comma 184 che assegna 8
milioni di euro, per il 2015, a valere sugli ordinari stanziamenti di
bilancio della presidenza del Consiglio, all'attuazione del programma unico di emersione,
assistenza e integrazione sociale degli stranieri vittime dei reati di riduzione
in schiavitù, della tratta e
vittime di violenza o di grave sfruttamento degli esseri
umani. |
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Adeguamento
informatico per riforma bilancio dello Stato |
È aggiunto
il comma 188 con il quale si
autorizza una spesa di complessivi 65
milioni nel quadriennio 2015-2018 e di 4 milioni annui a decorrere dal 2019
per l’adeguamento e la ristrutturazione delle strutture e dei sistemi
informativi della Ragioneria generale dello Stato resi necessari per realizzare la riforma del bilancio
dello Stato (in attuazione delle deleghe previste dalla legge di
contabilità n.196/2009) a seguito delle nuove
esigenze introdotte su tale riforma ad opera della legge n. 243 del 2012, attuativa della
disciplina costituzionale del pareggio di bilancio. Legge, quest’ultima, il
cui articolo 15 innova i contenuti e
la funzione del disegno di legge di bilancio, che viene inteso come il
documento che reca misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica,
unificando nel contempo in un unico documento (la legge di bilancio) gli
attuali contenuti della legge di stabilità e della legge di bilancio. Conseguentemente: Alla Tabella A, Ministero
dell’economia e delle finanze: 2016: -2.000.000; 2017: -4.000.000. Alla Tabella B, Ministero
dell’economia e delle finanze: 2015: -5.000.000; 2016: -20.000.000; 2017: -15.000.000 |
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Fondo
interventi strutturali politica economica |
È modificato il comma 189 aumentando il rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), ivi previsto dalla norma, disponendo
l’assegnazione al Fondo delle maggiori entrate derivanti dalle
modifiche introdotte alle disposizioni in materia di gioco del lotto, di cui ai commi 653-654. |
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Comitato
paralimpico |
È aggiunto
il comma 190 che stabilizza
il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato italiano paralimpico (CIP), autorizzando la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2015. Conseguentemente Alla Tabella A, Ministero
dell’economia e delle finanze: 2015: -7.000.000; 2016: -7.000.000; 2017: -7.000.000. |
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Unione
italiana ciechi e ipovedenti |
È aggiunto
il comma 191 che autorizza
la spesa di 6,5 milioni di euro annui dal 2015 per l’Unione italiana ciechi e ipovedenti per garantire il
finanziamento di interventi già previsti a legislazione vigente per tale
ente, di cui alle seguenti leggi: § L.
282/1998 che dispone un contributo annuo, a decorrere dal
1998, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato; § L. 24/1996 che ha stabilito,
a decorrere dal 1995, un contributo compensativo annuo, in seguito ridotto, a
decorrere dal 2012, dalla L. 183/2011 (legge di stabilità 2012); § L.
379/1993 che, a decorrere dal 1993, ha destinato un
contributo annuo, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la
formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.) ed all'Istituto europeo ricerca,
formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.). Successivamente,
il D.L. 203/2005 (L. 248/2005) ha modificato l’entità di tale contributo, a
decorrere dal 2006. Infine, l’art. 33, co. 35, della legge di stabilità 2012
ha ripartito il contributo, per il 35% all'istituto per la ricerca, la
formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, per il 50% all'I.R.F.A. -
Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e per il restante
15% all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento
professionale - I.E.R.F.O.P. Onlus. In proposito si rileva che è necessario inserire il
riferimento normativo corretto della citata L. n. 379, integrandolo della
data (1993). La copertura finanziaria
degli oneri recati dalla disposizione illustrata sono posti a valere sul Fondo interventi strutturali di politica
economica (FISPE), che viene a tal fine ridotto di 6,5 milioni di euro
annui a decorrere dal 2015 (si veda il
comma 717) |
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Trasferimento
a Terna di rete elettrica |
È aggiunto
il comma 193 che include la
rete elettrica delle Ferrovie dello Stato (FS) all’interno della rete di
trasmissione nazionale, subordinatamente all’acquisizione di tale rete da parte di Terna. L’Autorità per
l’energia, sulla base dei dati forniti da FS, dovrà definire gli aspetti
finanziari della transazione. Nel farlo, dovrà tenere conto dei benefici
potenziali per il sistema elettrico nazionale, informando il MISE
(subemendamento 1.9100/3). Le risorse finanziarie derivanti dalla cessione,
limitatamente al valore dei contributi pubblici già erogati dallo Stato ed
utilizzati negli anni per investimenti nella rete elettrica di FS, devono
essere destinate ad investimenti sulla rete ferroviaria nazionale. |
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Promozione |
È modificato il comma 202, relativo al
Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti, prevedendo che: § alle Commissioni parlamentari competenti siano
trasmessi un rapporto del MISE
recante le linee guida relative al Piano (entro il 30 giugno 2015) e un rapporto annuale dell’ICE con il
dettaglio dei settori di intervento, lo stato di avanzamento, le risorse
impegnate e i risultati conseguiti (entro il 30 settembre di ogni anno); § una quota delle risorse stanziate dal comma per la
realizzazione del Piano e assegnate all’ICE (pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017)
sia riservata ai consorzi per l’internazionalizzazione per il sostegno delle
PMI nei mercati esteri e la diffusione internazionale dei loro prodotti e
servizi |
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Riduzione
Fondo presso Ministero infrastrutture |
È aggiunto
il comma 204 il quale per
l’anno 2015 riduce di 30 milioni di
euro le risorse del Fondo di conto capitale iscritto nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A decorrere
dal 2016 il Fondo viene soppresso.
La dotazione di tale fondo è stata fissata su base pluriennale attraverso il
riaccertamento straordinario dei residui secondo quanto previsto
dall’articolo 49, comma 2, del D.L. n. 66 del 2014. |
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Incremento
dotazione FISPE |
È aggiunto
il comma 205 volto ad incrementare la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di
politica economica (FISPE) di 242 milioni di euro per l'anno 2015, di 203
milioni per il 2016, di 133 milioni per il 2017, di 122 milioni per il 2018 e
di 11,2 milioni per l'anno 2019. |
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Anticipazioni
finanziarie ed altre disposizioni per il settore agricolo |
Sono aggiunti
i commi da 208 a 212. Il comma 208 che consente
l'erogazione di anticipazioni
finanziare agli agricoltori da parte di ISMEA a fronte della cessione al medesimo Istituto, da parte degli
agricoltori stessi, di crediti
certificati inerenti taluni aiuti
PAC (si tratta dei cd. pagamenti diretti). Il comma al riguardo consente
la cessione dei medesimi crediti, in deroga al divieto di cessione previsto
dalla disciplina vigente (articolo 2, terzo comma D.P.R. n. 727/1974). L’imprenditore
agricolo deve manifestare la volontà di cessione del credito nella Domanda Unica
annuale di accesso ai regimi di sostegno presentata ai sensi della normativa
europea. Alle operazioni di cessione si applica l’Istituto
della compensazione dei contributi previdenziali scaduti dovuti dall’impresa
con gli aiuti comunitari dovuti alla medesima (comma 16, secondo periodo
dell’articolo 01 del D.L. n. 2/2006). La
compensazione è effettuata avuto riguardo alla data di cessione del credito a
ISMEA secondo le modalità indicate in un decreto, di natura non regolamentare
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Alle cessioni
dei crediti non si applica l'articolo 1264 del codice civile, in materia di
efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto. Il comma
209 prevede che ISMEA può
concedere garanzie anche a fronte di
titoli di debito emessi dalle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Nello specifico,
possono essere oggetto di garanzia da parte di ISMEA i titoli del debito
emessi in conformità alle norme
del codice civile sui limiti all’emissione di obbligazioni da parte di
società (articolo 2412 cc.) e alle norme sulle cambiali finanziarie emesse
dalle società (articolo 32 del D.L. n. 83/2012) e acquistati da organismi di investimento collettivo del risparmio
(OICR) le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso
investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente,
soci della società emittente. Il comma in
sostanza assimila, ai fini delle garanzie che possono essere concesse da
ISMEA, i titoli del debito emessi dalle imprese agricole agroalimentari e
della pesca ai finanziamenti bancari contratti dalle predette imprese, i
quali, ai sensi della disciplina vigente (articolo 17, comma 2 del D.Lgs. n.
102/2004) già possono essere oggetto di garanzia da parte del medesimo
Istituto. A tal fine, si interviene aggiungendo un nuovo comma 2-bis nel citato articolo 17 del D.Lgs.
n. 102/2004. Il comma 210 inserisce l'anagrafe delle aziende agricole tra le
banche dati di interesse nazionale
indicate nel Codice
dell’amministrazione digitale (nuova lettera f-ter nel comma 3-bis dell’articolo 60 del Codice
dell’amministrazione digitale, D.Lgs. n. 82/2005). Il comma 211 integra la disciplina del sistema di consulenza aziendale in agricoltura, istituito
dall'art. 1-ter del D.L. n. 91/2014. In
particolare, il comma prevede che per la
selezione degli organismi di consulenza aziendale, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano possono fare ricorso ad accordi quadro, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, comma 1 del Codice degli appalti (D.Lgs. n.
163/2006), norma quest’ultima che esclude gli accordi quadro per la
progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale. Si tratta di una deroga che mantiene comunque la disciplina nazionale
in linea con quella dell’UE, dato che la citata esclusione non è contemplata
dall’art. 32 della direttiva 2004/18 al cui recepimento sono dedicate le
norme contenute nell’art. 59 del Codice dei contratti pubblici. Il comma 212 reca la clausola di
salvaguardia finanziaria delle misure di cui ai precedenti commi da 207, 208, 209 e 210
disponendo che dall'attuazione delle disposizioni testé citate non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. |
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Assunzione
di funzioni dello Stato da parte di alcune autonomie speciali |
È aggiunto
il comma 213 al fine di
modificare la norma della legge di stabilità 2014 che disciplina il
trasferimento di funzioni statali alla Regione Valle d'Aosta e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano. Le modiche sono volte a posticipare di un anno il termine per la definizione delle intese
tra Stato e ciascun ente per la definizione delle modalità e degli oneri del
trasferimento; estendere l'ambito
delle funzioni da trasferire concernenti gli uffici giudiziari – già previsto per la magistratura ordinaria -
agli uffici della magistratura tributaria e amministrativa; sopprimere le
specificazioni contenute nella norma riguardo il trasferimento delle funzioni
concernenti le Agenzia Fiscali. La norma
dispone che con intese tra lo Stato e ciascun ente interessato, da
concludersi entro il 30 giugno 2014, sono definiti gli ambiti per il
trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri
finanziari. Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del
trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa. Per
tutti e tre gli enti, le funzioni da trasferire riguardano le agenzie fiscali dello Stato e le funzioni amministrative,
organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e
minorile, con esclusione di quelle relative al personale di
magistratura. sostituita dal testo in esame Inoltre alla Regione Valle d’Aosta saranno trasferite le funzioni
relative ai servizi ferroviari di interesse locale, mentre per le Province
autonome di Trento e di Bolzano le funzioni relative al Parco Nazionale dello
Stelvio. Le modifiche
apportate dal testo in esame sono le seguenti: § il termine fissato per la definizione dell'intesa,
inizialmente fissato al 30 giugno 2014, è posticipato al 30 giugno 2015; § è esteso l'ambito delle funzioni concernenti gli
uffici giudiziari dalla sola magistratura
ordinaria ('giustizia civile, penale e minorile) anche alla magistratura tributaria e amministrativa; § viene aggiunto il riferimento alle norme di
attuazione - e non solo alle intese – come sede per la individuazione degli
standard minimi di servizio e di attività che lo Stato, per ciascuna delle
funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire sul territorio
Provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono
sostenuti dalle Province o dalla Regione, nonché i parametri e le modalità
per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. |
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Fondo per
investimenti nel settore lattiero |
Sono
aggiunti i commi da 214 a 217 prevedono l’istituzione presso il
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di un Fondo per gli investimenti nel settore
lattiero caseario dotato di 8
milioni di euro nel 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016 e 2017. I criteri e le modalità di accesso ai contributi saranno
definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche
agricole . Sono esclusi dai contributi i produttori che non risultano in
regola con il pagamento delle multe legate all’eccesso di produzione di latte
rispetto alle quote assegnate in sede europea (comma 214). Il contributo
statale sarà erogato in modo da rispettare i limiti previsti dalla disciplina
europea sugli aiuti de minimis, non
superando, quindi, per ciascuna azienda, l’importo di 15.000, nel caso di
aziende agricole, e di 200.000 euro in caso di aziende che, oltre alla
produzione primaria, operano anche nella trasformazione e commercializzazione
(comma 215). Gli interventi
di investimento ammessi al contributi potranno beneficiare delle garanzie
concesse da ISMEA (comma 216). Alla copertura
di quota parte degli oneri derivanti dai precedenti commi, si provvede -
quanto a 5 milioni per il 2015 e a 50 milioni per ciascuno degli anni 2016 e
2017 - mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo di conto capitale
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, in esito all’attività di accertamento
straordinario volta all'eliminazione di residui passivi dal bilancio dello
Stato operata ai sensi dell’articolo 49 del D.L. n. 66/2014, e
destinato a trasferimenti alle regioni, alle province autonome e agli altri
enti territoriali (ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. d), D.L. n. 66/2014) (comma
2017). |
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Autorizzazione
per vettori aerei |
È aggiunto
il comma 221 per modificare la formulazione delle disposizioni
inserite nel cd “DL Sblocca Italia” (decreto-legge n. 133/2014, art. 28, co.
8-bis) in materia di rilascio alle compagnie aeree delle
autorizzazioni di “quinta libertà” (cioè il diritto sancito dalla
Convenzione di Chicago del 1944, che si sostanzia nella possibilità per le
compagnie aeree straniere di fare scalo negli aeroporti italiani, far
scendere ed imbarcare passeggeri, posta o merci e ripartire per qualsiasi
altro Stato; tale diritto è già riconosciuto per le compagnie UE e pertanto
la disposizione dovrebbe trovare applicazione per le compagnie extra-UE). Rispetto al
testo vigente si precisa che l’ENAC può rilasciare autorizzazioni per la
quinta libertà su richiesta dei vettori aerei (mentre il testo attuale
afferma che “l’ENAC rilascia autorizzazioni”) e che il previsto nulla osta
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà valutare
specificamente la compatibilità con le norme e i principi del diritto
europeo”. Al riguardo, si ricorda che la Corte di giustizia
UE, con le cd sentenze “Open Skies” del novembre 2002, giudicò incompatibili
con il diritto UE alcuni aspetti di accordi bilaterali in materia di traffico
aereo tra singoli Stati membri e Stati extra-UE. |
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Fondo
acquisto veicoli TPL |
È modificato il comma 223 nel senso di
sopprimere la previsione volta a destinare le risorse per il rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale stanziate
dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, co. 83 L. n. 147/2013) anche
all’acquisto di natanti e ferry boat al fine di rinnovare anche i mezzi
destinati al trasporto pubblico lagunare (previsione inserita nel corso
dell’esame alla Camera). È soppressa anche la previsione che le risorse
possano essere utilizzate per l’acquisto di materiale rotabile su ferro (le
risorse potranno quindi essere destinate esclusivamente all’acquisto di
materiale rotabile su gomma, come gli autobus). |
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Riparto
risorse Fondo acquisto veicoli TPL |
È modificato il comma 224 in materia di criteri
per la ripartizione delle risorse per il rinnovo dei mezzi del trasporto
pubblico locale stanziate dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, co. 83
L. n. 147/2013). In particolare si sopprime la previsione che le risorse
siano erogate direttamente alle società che espletano il servizio di
trasporto pubblico locale; si prevede l’utilizzo del criterio del “migliore
rapporto tra posto/km prodotti e passeggeri trasportati” anziché quello del
“maggiore carico medio per servizio effettuato” e del criterio dell’”entità
del cofinanziamento regionale e locale” anziché quello della “graduatoria su
base regionale dei soggetti direttamente beneficiari dell’erogazione del
contributo”. Viene infine inserito il criterio del “posto/km prodotti”. Aggiunge il
comma 225 che sopprime
la previsione in base alla quale al riparto delle risorse stanziate dalla
legge di stabilità 2014 si provvede secondo i criteri previsti dall’articolo
1, comma 1032 della legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006) |
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Reti
metropolitane |
È aggiunto
il comma 228, con il quale si prevede la destinazione del c.d. Fondo revoche,
di cui all’articolo 1, comma 88 della legge n. 147/2013, esclusivamente alle reti metropolitane in costruzione
in aree metropolitane. Al fondo
stesso viene assegnato un contributo
quindicennale di 12,5 milioni di € in erogazione diretta, nonché i
seguenti ulteriori contributi per gli anni dal 2016 al 2019: §
2016: 7,5
milioni €; §
2017: 72
milioni €; §
2018: 20
milioni €; § 2019: 40 milioni €. Si ricorda che
il comma 88 della legge di Stabilità 2014 a cui fa riferimento il comma in
commento, ha previsto la revoca e la conseguente destinazione ad un’apposita
sezione del Fondo revoche (istituito dall’art. 32, comma 6, del D.L. n.
98/2011) di una serie di finanziamenti, già assegnati ad opere ricomprese nel
Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla L. n. 443/2001 (c.d.
legge obiettivo), per destinarli prioritariamente alle metrotranvie di
Milano-Limbiate, di Padova e di Venezia. |
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Divieto di
circolazione veicoli M2 e M3 (Euro 0) |
È aggiunto il
comma 232, con il quale si
vieta la circolazione su tutto il territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2019 agli autobus o pullman a benzina e gasolio di
categoria Euro 0, che rientrino nelle categorie M2 ed M3. Si tratta dei
seguenti veicoli, secondo la classificazione dell’art. 47 del Codice della
Strada (D.L.gs. n. 285/1992) che riprende le relative classificazioni
internazionali: M2) veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di
otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non
superiore a 5 tonnellate; M3) veicoli destinati al trasporto di persone,
aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa
massima superiore a 5 tonnellate. La categoria Euro 0 comprende i veicoli che
non rispettano le direttive europee sulle emissioni inquinanti definite a
partire dalla direttiva europea 91/441/CEE, quindi tutti quelli che hanno
caratteristiche inferiori a quelle definite in tale direttiva 91/441/CE ed in
quelle ad essa successive. Si rinvia ad
un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti la disciplina dei
casi di esclusione da tale divieto per i veicoli storici o destinati ad usi
particolari. |
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Credito di
imposta autotrasportatori |
Sono
aggiunti i commi 233 e 234. Il comma
233 prevede che le il credito di imposta relativo alle
accise sul gasolio per autotrazione, disposto dalle norme vigenti in favore
degli autotrasportatori, non si applichi ai veicoli di categoria euro 0 o
inferiore a decorrere dal 1° gennaio 2015. Ai sensi
del comma 234, a detto credito d’imposta non si applica la
riduzione delle percentuali di fruizione disposta dalla legge di stabilità
del 2014 non solo per l’anno 2014, ma anche per gli anni 2015, 2016, 2017 e
2018. Di conseguenza, il taglio del 15 per cento della percentuale di
fruizione del credito di imposta in favore degli autotrasportatori relativo
all’aumento dell’accisa sul gasolio opererà a partire dal 2019 e non più a
partire dal 2015. |
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Piano
edilizia sociale |
È aggiunto
il comma 235, che prevede
uno stanziamento pluriennale per l’attuazione del Programma di recupero e razionalizzazione
degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) e
per la realizzazione di altri interventi in materia di edilizia sociale, previsti dall’art. 4, comma 2, del D.L. n. 47
del 2014. Gli altri interventi cui fa riferimento l’articolo 4, comma 2,
riguardano: § la creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla
residenza, al commercio con esclusione delle grandi strutture di vendita,
necessarie a garantire l'integrazione sociale degli inquilini degli alloggi
sociali; (comma 5, lettera d) dell'articolo 10 del D.L.
47/2014); § la realizzazione di spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, previste dal D.M. n.
1444/1968. § il raggiungimento
dell’obiettivo di creare quote di alloggi da destinare alla
locazione temporanea dei residenti di immobili ERP in corso di
ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto (comma 5-bis) dell'articolo 10 del D.L.
47/2014). Il comma 2
dell’articolo 4 del D.L. 47/2014, per il finanziamento del citato Programma,
prevede l’utilizzo: §
delle risorse
destinate alle infrastrutture strategiche, ma revocate dall'art. 32, commi 2
e 3, del D.L. 98/2011, nel limite massimo di 500 milioni di euro; §
delle risorse
che il comma 5 destina al recupero degli alloggi da assegnare alle categorie,
che beneficiano della sospensione delle procedure di rilascio degli immobili,
e che il comma 6 limita a complessivi 67,9 milioni di euro nel quadriennio
2014-2017. Il medesimo
comma 2 dell’articolo 4 del D.L. 47/2014 stabilisce che le citate risorse
destinate al finanziamento del Programma sono utilizzate anche per il
finanziamento degli interventi di housing
sociale contemplati dal successivo art. 10, comma 10, che pone un limite di
utilizzo pari a 100 milioni di euro. In
particolare, è autorizzata una spesa, complessivamente di 130 milioni di euro
per il periodo 2015-2018, per: 30
milioni di euro per ciascuno degli anni
del periodo 2015-2017; 40 milioni
di euro per l’anno 2018. A tali risorse si aggiungono ulteriori 270,431 milioni di euro derivanti dalle revoche delle risorse per interventi non avviati nei termini previsti, disposte dall’art. 13, comma 1, del D.L. n. 145 del 2013 (cd. “Destinazione Italia”), e già iscritte in bilancio, per importi pari a: 34,831 milioni per l’anno 2014; 6,277 milioni per ciascuno degli anni del periodo 2015-2017; 30,277 milioni per l’anno 2018; 39,277 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020; 33,019 milioni per l’anno 2021; 24,973 milioni per ciascuno degli anni del periodo 2022-2024. Il comma 1
dell’art. 13 del D.L. 145/2013 prevede che le assegnazioni disposte dalla delibera CIPE
n. 146 del 17 novembre 2006 per il completamento dello schema idrico
Basento-Bradano e dalla delibera CIPE
n. 33 del 13 maggio 2010 per il potenziamento della linea ferroviaria
Rho-Arona, con riferimento alle annualità disponibili iscritte in bilancio,
sono revocate e confluiscono nel cosiddetto Fondo revoche (istituito
dall’articolo 32, comma 6, del decreto-legge 98/2011). |
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Porti |
È aggiunto
il comma 236 al fine di intervenire sulla procedura di assegnazione delle risorse per il miglioramento della
competitività dei porti italiani stanziate dal cd “DL destinazione
Italia” (DL 145/2013, art. 13, co. 6). In particolare si precisa che le
risorse in questione, cioè quota parte del fondo alimentato, entro un limite
massimo annuale, con l’1 per cento dell’IVA riscossa nei porti sulle merci
importate ai sensi dell’articolo 18-bis
della legge n. 84/1994, introdotto dal DL 83/2012, possono essere assegnate
dal CIPE senza attendere la procedura prevista in generale dall’articolo 18-bis per le risorse di tale fondo (vale
a dire l’individuazione con decreto del Ministro dell’economia entro il 30
aprile di ciascun anno dell’ammontare dell’IVA riscossa nei porti sulle merci
importate). Conseguentemente le risorse in questione sono quantificate in 20
milioni di euro (sembra doversi
intendere annui) dal 2015 al 2024, mentre il tetto massimo annuale delle
risorse attribuibili al fondo alimentato con l’1 per cento di IVA riscossa
nei porti è ridotto da 90 a 70 milioni di euro annui. Si prevede
infine la destinazione alle medesime finalità dell’importo di 39 milioni di
euro derivanti dalle revoche di opere per determinati interventi
infrastrutturali (schema idrico Basento-Bradano e potenziamento della linea
ferroviaria Rho-Arona) revocate ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del DL
“destinazione Italia”. |
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IVA
strutture ricettive unità da diporto (marina
resort) |
È aggiunto
il comma 237, che prevede l’applicazione
fino al 31 dicembre 2015 anziché fino al 31 dicembre 2014, della norma
contenuta nell’art. 32, co. 1, D.L. n. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia) che
agevola l’istituzione dei c.d. marina
resort, equiparando le strutture organizzate per la sosta e il
pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto,
ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, alle strutture
ricettive all’aria aperta e consentendo così l’applicazione ai clienti ivi
alloggiati dell’aliquota Iva agevolata al 10%, anziché dell’aliquota
ordinaria del 22%. |
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Risorse
sblocca-cantieri |
È aggiunto
il comma 238, che destina 50
milioni di euro – nell’ambito della quota pari a 100 milioni di euro a
valere sulle risorse del Fondo cd. “sblocca cantieri” (di cui ai commi 1 e
1-bis dell’articolo 3 del D.L. 133/2014- cd “Sblocca Italia) destinata ai
Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per interventi di completamento di beni
immobiliari demaniali di loro competenza – all’attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto
idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni pubblici, di
completamento di opere in corso di esecuzione, nonché di miglioramento
infrastrutturale (attraverso un’integrazione del comma 3 del citato articolo
3 del D.L. . 133/2014). Si prevede che, con uno o più decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati d’intesa con la
Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo
delle infrastrutture idriche (istituita con il D.P.C.M. 27 maggio 2014 presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale), gli
interventi e le procedure di attuazione. |
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Stretto di
Messina |
È aggiunto
il comma 239, al fine di finanziare con 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 il servizio
di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina. |
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Ferrovia
Andorra-Finale Ligure |
È aggiunto
il comma 240, che autorizza un contributo quindicennale in erogazione diretta di 15 milioni di euro a decorrere dal 2016 per l’avvio dei lavori sulla
tratta ferroviaria Andora - Finale Ligure. Si tratta di interventi compresi
nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla legge n.
443/2001 (cd. “legge obiettivo”). Gli effetti finanziari della norma,
pertanto, decorreranno a partire dal 2016, annualità che è inclusa nel
triennio considerato dal bilancio 2015-2017. |
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Promozione
patrimonio culturale |
È aggiunto
il comma 241 che autorizza la spesa di 5,5 milioni di euro per il 2015
per la tutela e la promozione del
patrimonio culturale “e storico”, affidando l’individuazione degli
interventi da effettuare ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo. |
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Riduzione
crediti d’imposta |
È modificato il comma 242, al fine di ridurre di 15 milioni di euro (da 38,690 a 23,690 milioni di euro), a decorrere dal 2016, gli effetti positivi sui saldi di finanza
pubblica che devono essere assicurati per effetto della riduzione delle percentuali di fruizione dei
crediti d’imposta indicati nell’elenco n. 2. Con specifico
riferimento al credito d’imposta per
l’utilizzo di gasolio e GPL per riscaldamento in aree svantaggiate, la quota di riduzione non può superare
l’importo di 11,605 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. La copertura finanziaria
degli oneri recati dalla disposizione illustrata sono posti a valere sul Fondo interventi strutturali di politica
economica (FISPE), che viene a tal fine ridotto di 15 milioni di euro
annui a decorrere dal 2016 (si veda il
comma 717). |
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Rendita
catastale immobili ad uso produttivo |
Sono
aggiunti i commi 244 e 245, che recano disposizioni interpretative, volte a chiarire
le modalità di determinazione a fini fiscali della rendita catastale degli
immobili ad uso produttivo. In particolare
(comma
244) si precisa che - in coerenza con quanto già indicato nei
documenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria –sono escluse dal
calcolo della rendita catastale le componenti dei beni che, sebbene
caratterizzanti la destinazione economica dell'immobile produttivo, siano
prive dei requisiti di "immobiliarità", ovvero di stabilità nel
tempo rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare (cd.
imbullonati). Si chiarisce
(comma 245) inoltre che, ai fini dell'applicazione delle predette norme, non
sono prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate le
segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale che siano difformi
dalle istruzioni emanate dall’Amministrazione finanziaria, in particolare da
quelle contenute nella circolare n. 6/T del2012. |
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Riduzione
trasferimenti |
È modificato l’Allegato 6 di cui al comma 252, eliminando la riduzione di trasferimenti (3 milioni di euro a decorrere dal
2015) disposta con riferimento alla voce “Somme da assegnare per la valorizzazione dell'istituto italiano di
tecnologia”. Si segnala che l’Istituto italiano di tecnologia è altresì
rifinanziato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 ai sensi
del comma 175, introdotto dall’emendamento in esame. La copertura finanziaria
degli oneri recati dalla soppressione della riduzione dei contributi nonché
del rifinanziamento del comma 175 sono posti a valere sul Fondo ISPE, che viene a tal fine
ridotto di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 (si veda il comma 717). |
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Proroga
co.co.co. struttura tecnica missione MIT |
È aggiunto il comma 257, che, al fine
di garantire la continuità delle attività in corso della Struttura Tecnica di
Missione (STM) – che opera all’interno del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per il monitoraggio del Programma delle Infrastrutture
strategiche (PIS) – dispone la conferma
fino al 31 dicembre 2015 dei rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co.co.co) in essere
alla data di entrata in vigore della presente legge. |
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Piano per
la città |
Aggiunge il comma 271, che interviene
sulle disposizioni del c.d. Piano per la città (avviato dall’art. 5 del D.L. 70/2011,
v. infra) al fine di garantire che
le misure incentivanti e premiali
previste dalle leggi regionali emanate in attuazione di tale piano prevalgano sulle disposizioni dei piani
regolatori generali (PRG) anche relative a piani particolareggiati e/o
attuativi, ma sempre e comunque entro i limiti stabiliti dal secondo periodo
del comma 11 dell’art. 5 del D.L. 70. Tale periodo
dispone che resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia
e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di quelle
relative alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché delle
disposizioni di tutela dei beni culturali e del paesaggio contenute nel
D.Lgs. 42/2004. Il c.d. Piano per la città avviato con
l’art. 5 del D.L. 70/2011 L’art. 5 del D.L.
70/2011 ha introdotto una normativa nazionale quadro per la riqualificazione
delle aree urbane degradate, ponendo le basi per l’avvio di un c.d. Piano per
la città con la previsione, a regime, di disposizioni finalizzate ad un
processo di riqualificazione urbana accompagnato da incentivi e la semplificazione
di alcune procedure. In particolare il comma 9 di tale articolo ha previsto
l'approvazione, da parte delle regioni, entro l'11 settembre 2011, di proprie
leggi al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio e
la riqualificazione delle aree urbane degradate, anche con interventi di
ricostruzione e demolizione che prevedano: §
il
riconoscimento di una volumetria aggiuntiva come misura premiale; §
la possibilità
di delocalizzare le volumetrie in area o aree diverse; §
l’ammissibilità
di modifiche di destinazioni d’uso, purché compatibili o complementari; §
la possibilità
di modificare la sagoma per l’armonizzazione architettonica con le strutture
esistenti. Il successivo
comma 14, onde garantire l’attuazione della norma anche in caso di inerzia
delle regioni, ha stabilito che a decorrere dall’11 ottobre 2011 e fino
all’entrata in vigore della nuova normativa regionale le disposizioni statali sono immediatamente applicabili. In tal caso
lo stesso comma 14 ha previsto un minimo di premialità garantito fissato: §
nel limite
massimo del 20% del volume dell’edificio se a destinazione residenziale; §
nel limite
massimo del 10% della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso
diverso. Si fa notare
che di fatto le norme per l’attuazione del D.L. 70/2011 erano già state
introdotte nella legislazione regionale attuativa del "Piano casa
2", in quanto la maggior parte delle regioni aveva già approvato
specifiche disposizioni volte ad incentivare la riqualificazione urbana,
anche se con strumenti diversi da regione a regione. |
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Servizio
universale Poste |
Sono
aggiunti i commi da 277 a 280 al fine di modificare la disciplina del servizio universale postale. In particolare, il
comma 277 prevede che il contratto di programma 2015-2019 possa prevedere misure
di razionalizzazione del servizio e di rimodulazione della frequenza
settimanale di raccolta e recapito sull’intero territorio nazionale, ferme
restando le competenze dell’Autorità di regolamentazione (cioè l’AGCOM). Il comma 278 inserisce tra le definizioni
del D.Lgs. 261/1999, che disciplina il servizio postale, la distinzione tra
posta prioritaria e corrispondenza ordinaria. L’invio di posta prioritaria ha
l’obiettivo medio di recapito entro il giorno lavorativo successivo a quello
di inoltro mentre l’invio di corrispondenza ordinaria ha l’obiettivo medio di
recapito entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro. Il comma 279 prevede che per il servizio
postale universale, fatta eccezione per la posta prioritaria, gli obiettivi percentuali
medi di recapito siano riferiti al recapito entro il quarto giorno lavorativo
successivo. Si prevede infine che il fornitore del servizio universale sia
tenuto ad adottare modalità di ottimizzazione dei processi di lavoro anche
tenendo conto dello sviluppo tecnologico e digitale. Il comma 280 prevede infine che l’AGCOM
individui, entro 60 giorni dalla proposta di Poste italiane Spa a definire
nuovi obiettivi statistici di qualità e una nuova determinazione delle
tariffe degli invii di posta prioritaria e degli altri servizi universali,
anche tenendo conto delle risorse pubbliche disponibili ai sensi del
precedente comma 274, lettera b (tale disposizione fissa l’importo massimo
per l’onere del servizio pubblico universale postale in 262,4 milioni di euro
a decorrere dal 2015). |
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Attuazione
sentenza Tribunale UE |
Sono
aggiunti i commi da 281 a 284. Il comma 281 autorizza la spesa di 535 milioni di euro per l’anno 2014 a
favore di Poste Italiane Spa, per dare attuazione ad una sentenza del Tribunale
dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. Si tratta della
sentenza del 13 settembre 2013 nella Causa T-525/08 tra Poste italiane e la
Commissione europea, nella quale è stata annullata la precedente decisione
2009/178/CE della Commissione, del 16 luglio 2008, che aveva considerato come
aiuto di Stato da parte dell'Italia la remunerazione ritenuta eccessiva dei
conti correnti di Poste Italiane S.p.A. presso la Tesoreria dello Stato. I commi 282 e 283 provvedono alla copertura
finanziaria. In particolare il comma 282 pone l’onere per 310 milioni di
euro, a carico del “Fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti dei
debiti certi, liquidi ed esigibili” (art. 1, del D.L. 35/2013, come
incrementato dall’art. 32, co. 1, del D.L. n. 66/2014; lettera a), per 100 milioni di euro a carico
del fondo destinato all’estinzione dei debiti dei ministeri il cui pagamento
non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto, previsto
dall’articolo 36, comma 2, del D.L. n. 66 del 2014 e per i rimanenti 125
milioni di euro mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione
di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari
previsti dagli articoli da 23-sexies
a 23-duodecies del D.L. n. 95/2012,
recanti misure finalizzate alla ripatrimonializzazione della Banca Monte dei
Paschi di Siena S.p.A. Il comma 283 prevede la “copertura degli oneri derivanti dal comma
282 lettera a), pari a 3.255.000 euro per il 2015, a 3.162.000 euro per il
2016, a 3.068.000 euro per il 2017 e a 2.973.000 euro a decorrere dal 2018”.
Provvedendo la citata lettera a) del comma 282 all’individuazione di misure
di copertura finanziaria, si tratta in realtà, come precisa la relazione
tecnica, di compensare in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno,
la riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa alle anticipazioni per gli
enti locali per il pagamento dei debiti che comporta, per tali saldi, il
venir meno degli interessi dovuti su tali anticipazioni. La quantificazione
dell’onere è stata effettuata sulla base dell’attuale tasso di interesse dei
BTP a 5 anni e alla copertura si provvede mediante: § riduzione del fondo per gli interventi strutturali
di politica economica (di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 282/2004)
per 3.255.000 per il 2015 e a 2.973.000 euro a decorrere dal 2018 § riduzione del Fondo gestione dei lavoratori portuali
in liquidazione, nella quota parte di risorse destinata alla gestione
commissariale ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del decreto-legge n.
457/1997 (che aveva stanziato 156 miliardi di lire a decorrere dal 2001) per
3.162.000 per il 2016 e per 3.068.000 per il 2017. |
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Riduzioni
dotazioni di bilancio Ministeri |
È modificato l’elenco 3 di cui al comma 287 limitando a 305 milioni la riduzione disposta per
il 2015 (in luogo di 505 milioni) della dotazione finanziaria del Ministero della difesa, al fine di
non pregiudicare investimenti già programmati in conseguenza di impegni con
organismi internazionali finalizzati al settore aerospaziale. La copertura finanziaria
degli oneri è posta a valere sul Fondo
ISPE, che viene a tal fine ridotto di 200 milioni di euro per il 2015 (si
veda il comma 717). |
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Riduzione
misura canone RAI |
È aggiunto
il comma 293 che stabilisce che la misura del canone di abbonamento alla televisione per il 2015 non può subire incrementi rispetto
a quanto stabilito per il 2014. |
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Trasporto
merci su ferro |
È modificato comma 294 al fine di
integrare quanto previsto in materia di compensazioni
per gli oneri di servizio pubblico per il trasporto ferroviario merci. In
particolare si prevede che non venga rinnovato il contratto nazionale di
servizio per il trasporto ferroviario merci, in scadenza il 31 dicembre 2014
(pertanto Trenitalia Spa non sarà più l’affidataria del servizio).
Conseguentemente le risorse per la compensazione degli oneri di servizio
pubblico nel settore (che, in base al comma 51, non possono essere superiori
a 100 milioni di euro annui) sono attribuite direttamente al gestore dell’infrastruttura
ferroviaria (RFI Spa). RFI Spa destina quindi tale risorse alla compensazione
degli oneri sostenuti dalle imprese ferroviarie nel settore merci entro il 30
aprile di ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, in proporzione ai treni/km
sviluppati dalle imprese. Oggetto di compensazione saranno gli oneri per il
traghettamento ferroviario delle merci e quelli per il pagamento del canone
di accesso all’infrastruttura ferroviaria per i trasporti di merci nelle
regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sardegna e Sicilia. Il contratto di programma parte servizi tra Ministero e
RFI Spa è conseguentemente modificato per tenere conto delle risorse
destinate a RFI Spa per la compensazione degli oneri di servizio pubblico nel
trasporto ferroviario merci. Al riguardo, occorre un approfondimento se le
compensazioni previste dalla disposizione si configurino effettivamente, come
sembrerebbe evincersi dal tenore letterale della norma, come “compensazioni
di obblighi di servizio pubblico”, pur in assenza dell’individuazione di una
singola impresa affidataria in esclusiva di tale servizio (merita ricordare
che si tratta di un’ipotesi che, per quanto forse di difficile
realizzabilità, sembra non esclusa dal diritto UE, che distingue tra l’imposizione
di obblighi di servizio pubblico ad una generalità di soggetti e
l’affidamento in esclusiva dell’assolvimento di tali obblighi). In tal caso,
occorrerebbe quindi approfondire la coerenza delle modalità di determinazione
delle compensazioni degli oneri di servizio pubblico individuati dalla norma
con i principi del diritto UE in materia (in particolare con l’art. 6 del
regolamento (CE) n. 1370/2007 e con la comunicazione della Commissione
europea 2012 C 8/02 del gennaio 2012). |
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Riconoscimento
di quote di stanziamenti ad ANAS S.p.A. |
È modificato il comma 295, al fine di prevedere che sia riconosciuta ad ANAS S.p.A., in relazione alle attività di
costruzione, gestione, manutenzione e miglioramento della rete delle strade e
delle autostrade statali, una quota
non superiore al 12,5% del totale dello stanziamento destinato alla
realizzazione dell’intervento per spese non previste da altre disposizioni di
legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto
approvato a decorrere dal 1° gennaio
2015. |
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Sogei Spa |
È aggiunto
il comma 297, il quale
prevede che le attività di sviluppo e
gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche siano affidate alla Sogei S.p.A. secondo un accordo unitario da
stipulare con il Ministero dell’economia e delle finanze entro il 30 giugno
2015. Con tale È modificato viene
superato l’attuale assetto che prevede una specifica divisione interna della
Sogei per la gestione dei sistemi informatici ad essa trasferiti dalla Consip
ad opera del D.L. n. 95 del 2012. La norma è
volta a rendere omogeneo il modello di relazione tra il Ministero
dell’economia e delle finanze e la Sogei, sia per quanto riguarda
l’amministrazione finanziaria (Dipartimento delle finanze e Agenzie fiscali),
sia per quanto riguarda l’amministrazione ministeriale e la Corte dei conti,
al fine di realizzare economie di scala. È previsto, infine, il conferimento
delle infrastrutture informatiche di proprietà del Ministero dell’economia e
delle finanze alla Sogei. |
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Fecondazione
eterologa |
È aggiunto
il comma 298 che istituisce il Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di
procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. La norma segue la sentenza 162/2014, con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del divieto, per la coppia
sterile o infertile, del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente
assistita (PMA) di tipo eterologo (divieto contenuto nella legge 40/2004). In
seguito, la Conferenza delle Regioni e delle PP.AA. ha fornito indicazioni
cliniche ed indirizzi operativi omogenei per garantire sia l’esigibilità del
diritto alla fecondazione eterologa che la sicurezza e tutela della salute
dei soggetti interessati ed ha fissato una tariffa unica convenzionale che
quantifica i costi della fecondazione eterologa anche al fine di regolare le
eventuali compensazioni relative alla mobilità interregionale sanitaria. Da parte sua il Ministro della salute, intervenendo a più riprese sul
tema, ha ripetutamente indicato la necessità di introdurre l’obbligo della
tracciabilità donatore-nato rinviando alla costituzione di un apposito
Registro. Il Registro ha
la finalità di garantire, in relazione alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita di tipo eterologo, la tracciabilità del percorso delle
cellule riproduttive dal donatore al nato e viceversa, nonché il conteggio
dei nati generati dalle cellule riproduttive di un medesimo donatore. Nel Registro
nazionale sono registrati tutti i soggetti ammessi alla donazione, mediante
l'attribuzione ad ogni donatore di un codice. Il Registro è istituito presso l'Istituto
superiore di sanità, Centro nazionale trapianti e nell'ambito del Sistema
Informativo Trapianti (STT) di cui alla legge 91/ 1999 in materia di prelievi e di trapianti di
organi e di tessuti. Le strutture sanitarie autorizzate al prelievo e
al trattamento delle cellule riproduttive comunicano al Registro i dati
anagrafici dei donatori; con modalità informatiche specificamente
predefinite, idonee ad assicurare l'anonimato dei donatori medesimi. Fino
alla completa operatività del Registro, i predetti dati sono comunicati al
Centro nazionale trapianti in modalità cartacea, salvaguardando comunque
l'anonimato dei donatori. Il comma specifica
che agli oneri derivanti
dall’istituzione del Registro, quantificati in euro 700.810 per l'anno 2015, e in euro 150.060 a decorrere dall'anno
2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'attività e il
funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle
malattie (Ccm), ivi comprese le spese per il personale. Il Ministero
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ccm, istituito dall'art. 1, co. 1, lettera a), del D.L. 81/2004 (L. 138/2004) con lo scopo di contrastare le
emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e
diffusive e al bioterrorismo, è un organismo di coordinamento tra il
Ministero della Salute e le Regioni per le attività di sorveglianza,
prevenzione e risposta tempestiva alle emergenze |
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Fondo
interconnessione tratte autostradali |
È aggiunto
il comma 299, che prevede l’istituzione di un Fondo prioritariamente finalizzato alla
realizzazione di opere di interconnessione di tratte autostradali per le
quali è necessario un concorso finanziario per assicurare l'equilibrio del
Piano economico-finanziario. Gli effetti finanziari della norma, pertanto,
decorreranno a partire dal 2017, annualità che è inclusa nel triennio
considerato dal bilancio 2015-2017. Il fondo è
istituito, presso lo stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione complessiva di 300 milioni di
euro (20 milioni di euro annui dal 2017 al 2031). Alla ripartizione delle risorse, da
utilizzare esclusivamente in erogazione diretta, si provvede con delibera CIPE su proposta del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. |
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Prestazioni
accessorie INPS per cure termali |
È modificato il comma 301 con l’effetto
di spostare (dal 1° gennaio 2015) al 1° gennaio 2016 la soppressione della
norma che prevede l’erogazione da
parte di INPS e INAIL di prestazioni
economiche accessorie per regimi speciali di cure termali garantite dal
SSN, con oneri a carico delle medesime gestioni previdenziali. È
sostituito il comma 305 modificando l’ammontare di risorse (11 milioni di
euro anziché 19 milioni) che l’INPS dovrà riversare all’entrata del bilancio
dello Stato per il 2015 in relazione ai risparmi conseguiti attraverso l’attuazione
dei commi 301, 302, 303 e 304, fermo restando l’ammontare di 19 milioni da
riversare a decorrere dal 2016. Pertanto, l’onere previsto dalla posticipazione al
1° gennaio 2016 della cessazione dell’erogazione delle predette prestazioni
per cure termali ammonta a 8 milioni di euro per il solo 2015. È modificato il comma il 308, che prevede il riversamento all’entrata di
bilancio, da parte dell’INAIL, di 50 milioni a decorrere dal 2015 in relazione agli ulteriori risparmi
derivanti dalla razionalizzazione di questo istituto, eliminando il riferimento a quanto previsto dal comma 301.
Pertanto nelle predette somme da riversare, non si dovrà tenere conto dei
risparmi derivanti dalla cessazione dell’erogazione delle prestazioni
economiche, in questo caso corrisposte dall’INAIL, per le cure termali. Si sottolinea che, pertanto, non si terrà conto di
tali risparmi neanche a decorrere dal 2016, quando invece è prevista
l’effettiva cessazione delle medesime prestazioni ed il conseguimento dei
relativi risparmi. La copertura finanziaria
dell’onere previsto, pari a 8 milioni di euro per il 2015, è posta a valere
sul Fondo interventi strutturali di
politica economica (FISPE), che viene a tal fine ridotto di pari importo
per il 2015 (si veda il comma 717). |
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Riduzione
contributi patronati |
È sostituito il comma 309 - che interviene sugli istituti di patronato e assistenza sociale - riducendo a 35
milioni di euro (dai 75 milioni previsti dal testo approvato dalla Camera in
prima lettura) il taglio delle risorse destinate per il 2015 al finanziamento
degli istituti. I risparmi così ottenuti conseguono a maggiori somme
effettivamente affluite al bilancio dello Stato, in deroga a quanto
normativamente previsto (attualmente il prelevamento di un’aliquota di
contribuzione, pari allo 0,226%, non può avere destinazione diversa dal
finanziamento dei suddetti istituti di patronato ed assistenza sociale). Viene,
inoltre, disposta la riduzione, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016,
dall’80% al 72% (62% nel testo approvato dalla Camera) degli anticipi versati
ai patronati sulle somme spettanti e, a valere sul gettito dei contributi
previdenziali obbligatori incassati dall’anno 2014, dell’aliquota di contribuzione,
rideterminata nello 0,207% (0,186% nel testo approvato dalla Camera). È modificato il comma 310
introducendo ulteriori modifiche (rispetto a quelle
già contenute nel testo approvato dalla Camera) alla normativa (L.152/2001,
che disciplina i criteri di costituzione e l’ambito di attività degli
istituti) e prevedendo, in particolare: § che anche le modalità di esercizio delle nuove
attività riconosciute agli istituti di patronato dalla lett.
c), cpv. “Art. 10”, lett. a) del testo approvato dalla Camera (attività di
consulenza, di supporto e assistenza tecnica, in favore di soggetti pubblici
e privati, in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro,
sanità, diritto di famiglia e successioni, diritto civile, legislazione
fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro) siano definite con uno
schema di convenzione approvato con DM da emanarsi entro il 30 giugno 2015; § la riduzione (dal 2,5%, previsto nel testo
licenziato dalla Camera) all’1,5% della soglia minima di attività rilevante
(alla quale sono cioè finalizzati i finanziamenti pubblici, ex art. 13, L.
152/2001) che ciascun patronato deve realizzare, pena lo scioglimento, se
essa non viene raggiunta per 2 anni consecutivi. La copertura finanziaria
degli oneri recati dalla disposizione illustrata sono posti a valere sul Fondo interventi strutturali di politica
economica (FISPE), che viene a tal fine ridotto di 40 milioni di euro
annui a decorrere dal 2015 (si veda il
comma 717). |
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Fondo
sgravi contributivi |
È modificato il comma 313
disponendo, per il 2015, una riduzione del Fondo per
il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di
secondo livello pari a 208 milioni di euro (in luogo dei 238 milioni di euro
previsti nel testo licenziato dalla Camera). La copertura finanziaria
degli oneri recati dalla disposizione illustrata sono posti a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), che viene a tal fine ridotto di 30 milioni di euro per il 2015 (si
veda il comma 717). |
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Contributo |
È aggiunto
il comma 315 in base al quale, per il 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
concorre agli oneri generali di funzionamento e ai costi generali di
struttura della società Italia Lavoro
S.p.A. con un contributo pari a 12
milioni di euro. Il comma 316
provvede alla copertura dei relativi oneri a valere
sul Fondo per interventi strutturali
di politica economica (ex art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004). |
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Informazione
italiana diffusa all’estero |
È modificato il comma 321 onde
prevedere, con decorrenza 1°
gennaio 2015, il trasferimento alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri delle attività e delle relative risorse
dedicate, presso il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione
internazionale (MAECI), alla
diffusione di notizie italiane mediante testate giornalistiche italiane e
straniere. È comunque stabilito che la Presidenza del Consiglio, nello
svolgimento delle attività trasferite, tenga conto delle esigenze e delle
indicazioni del MAECI. Si ricorda che dette attività fanno
capo attualmente, nell’organigramma del Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale, al Servizio per la stampa e la comunicazione
istituzionale, segnatamente all’Ufficio I, che si occupa della comunicazione
verso i media italiani ed internazionali, mediante raccolta, elaborazione e
distribuzione della stampa italiana, nonché diffusione di materiale
informativo di promozione dell’immagine del Paese. |
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Armi
sceniche |
È aggiunto
il comma 324 che differisce
al 31 dicembre 2015 il termine - fissato dall'articolo 6, comma 1, del
D.Lgs. 121/2013, c.d. "correttivo armi", e scaduto il 5 novembre
2014 - entro il quale le armi da fuoco
ad uso scenico e le armi ad aria compressa o gas compresso per il lancio
di capsule sferiche marcatrici (c.d. paintball)
avrebbero dovuto essere sottoposte alla verifica
del Banco nazionale di prova. La
disposizione riproduce testualmente il contenuto dell’articolo 2 del vigente
decreto-legge 18 novembre 2014, n. 168, il cui relativo disegno di legge di
conversione (A.C. 2727) è all’ordine del giorno dell’Assemblea della Camera. |
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Reclutamento |
È sostituito
il comma 347, prevedendo una
disciplina transitoria - ossia,
limitata al triennio 2015/2017 -
per la programmazione del reclutamento di docenti e ricercatori universitari. In
particolare, dispone che, nel periodo indicato, il numero dei ricercatori a tempo determinato della seconda tipologia
(art. 24, co. 3, lett. b), della L.
240/2010 - contratti triennali non rinnovabili, al termine dei quali i
titolari possono essere inquadrati come professori associati) da reclutare
non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo
(rapporto 1:2). La
disposizione – che costituisce una deroga alla disciplina generale – si
applica a tutti gli atenei. La disciplina generale - recata dall’art. 4, co. 2, lett. c), del d.lgs. 49/2013 – prevede, invece, che, negli
atenei con una percentuale di
professori di prima fascia superiore al 30% del totale dei professori,
deve essere stipulato un numero di contratti a favore di ricercatori a tempo
determinato della seconda tipologia non
inferiore a quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo
periodo (rapporto 1:1). L’art. 2, co. 98, del testo approvato dalla Camera, lasciando
immutato il riferimento agli atenei con una percentuale di professori di
prima fascia superiore al 30% del totale dei professori, eliminava il
riferimento alla specifica tipologia di contratto di ricercatore a tempo
determinato. Il comma 348 reca un’autorizzazione di
spesa, nel limite di 5 milioni di euro
annui, per il triennio 2015/2017, per l’attuazione di quanto previsto dal
comma 347. Le risorse saranno ripartite con decreto interministeriale
(MIUR-MEF). All’onere
derivante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L. 282/2004 –
L. 307/2004). |
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Servizi di
pulizia scuole e |
Aggiunge i
commi 353 e 354. Il comma 353 proroga (dal 31 dicembre
2014) “fino a non oltre il 31 luglio
2015”, il termine entro il quale le scuole situate nelle “regioni” ove
ancora non è attiva la convenzione-quadro CONSIP per l’affidamento dei
servizi di pulizia e ausiliari acquistano i medesimi servizi dagli stessi
raggruppamenti e dalle stesse imprese che li assicuravano alla data del 31
marzo 2014. Inoltre,
autorizza la spesa di 130 milioni di
euro nel 2015 per la
realizzazione di interventi di
mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a
sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, prevedendo che nei territori ove è stata attivata la
convenzione-quadro CONSIP gli interventi in questione sono effettuati
ricorrendo alla stessa convenzione (mentre resta fermo che, nei territori in
cui la convenzione-quadro non è stata ancora attivata, le istituzioni
scolastiche ed educative statali acquistano il relativo servizio dagli stessi
raggruppamenti e dalle stesse imprese che assicuravano i servizi di pulizia e
gli altri servizi ausiliari alla data del 30 aprile 2014). Il comma 354 prevede che alla copertura
dell’onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L. 282/2004). |
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Sito
inquinato di interesse nazionale |
È aggiunto
il comma 356 che è volto a modificare il riferimento normativo al
decreto relativo alla perimetrazione
del sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Bagnoli-Coroglio
indicato nel comma 11 dell’art. 33 del D.L. 133/2014 (c.d. sblocca Italia),
al fine di tenere conto correttamente della ridefinizione del perimetro
medesimo operata con il decreto del Ministero dell’ambiente dell’8 agosto
2014. |
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Contributo
imprese armatoriali |
È modificato il comma 357, autorizzando
un contributo ventennale di 5 milioni
di euro a decorrere dal 2015 per il finanziamento di progetti innovativi
nel campo navale. Nel testo
approvato dalla Camera, la disposizione prevedeva invece la soppressione del
contributo ventennale pari a 5 milioni a decorrere dal 2014, di cui all’art.
1, comma 38, secondo periodo della legge n. 147 del 2013, finalizzato alla
prosecuzione degli interventi in favore degli investimenti delle imprese
marittime. È aggiunto
il comma 358 che provvede alla copertura finanziaria, a valere
sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica. |
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Quota ANAS
canone annuo |
È
modificato il comma 362, al fine di prevedere che decorra a partire dal 2017 l’applicazione della norma
ivi prevista, che dimezza la quota di
spettanza dell’ANAS S.p.A. del canone
annuo a carico dei concessionari autostradali disciplinato dal comma 1020
dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 (296/2006) che quindi passa dal
42% al 21%. Per compensare i minori introiti, lo stesso comma prevede che
l’ANAS effettui risparmi di spesa sul contratto di servizio corrispondenti alle
minori entrate, anche in termini di razionalizzazione delle spese relative al
personale e al funzionamento amministrativo. |
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Volontari del Corpo delle
capitanerie |
È
modificato il comma 373 che novella l’articolo 584 del
decreto legislativo n. 66 del 2010 riducendo di euro 4.000.000, a decorrere
dall’anno 2018 gli oneri relativi alle consistenze di ciascuna categoria dei
volontari del Corpo delle capitanerie di porto determinate con decreto
del Ministro della difesa e poste a carico del Ministero delle
infrastrutture. Nel testo approvato dalla Camera tali oneri venivano ridotti
di euro 3.985.000 per l’anno 2015 e di 4.000.000 a decorrere dall’anno 2016. |
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Conti di |
È aggiunto
il comma 390 con cui si stabilisce che, ad
eccezione di alcuni conti elencati in un apposito allegato della legge di
stabilità, i conti correnti aperti
presso la Tesoreria centrale dello
Stato diventano infruttiferi a
partire dall’entrata in vigore della legge di stabilità. |
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Norme
finanziarie per le Camere di commercio |
È modificato il comma 394 rendendo il
trattamento per gli investimenti finanziari delle camere di commercio omogeneo
a quello riservato agli altri enti soggetti al sistema di tesoreria unica,
stabilendo l’esclusione dei titoli di
Stato dall’obbligo di smobilizzo e la possibilità di non procedervi nel
caso in cui il valore di mercato degli strumenti finanziari interessati alla
cessione sia inferiore al prezzo di acquisto in uno dei giorni ricompresi tra
il 16 ed il 30 aprile 2015. |
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Fondo
garanzie dello Stato |
È aggiunto
il comma 396, che istituisce
una apposita contabilità speciale
al fine di consentire l’operatività
delle risorse, pari ad 1 miliardo
di euro per il 2014, stanziate nel
Fondo istituito presso il Ministero dell’economia volto ad integrare le
risorse del bilancio statale destinate alle garanzia rilasciate dallo Stato, in modo da consentire
l’utilizzabilità di tali risorse anche negli anni successivi al 2014
medesimo. A tal fine, viene novellato il comma 6 dell’articolo 37 del D.L. n.
66/2014, che istituisce il Fondo in questione. Aggiunge
inoltre il comma 397, mediante cui
si dispone che la suddetta disposizione entri in vigore dalla data di
pubblicazione della presente legge di stabilità nella G.U. |
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Concorso
alla finanza pubblica delle Province autonome |
È modificato il comma 400 e sopprime l’ex comma 145
dell’articolo 2 del ddl nel testo approvato dalla Camera, al fine di
adeguare le norme sull'ulteriore concorso alla finanza pubblica delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, alla nuova disciplina stabilita dai
successivi commi da 406 a 413, di recepimento dell'accordo siglato il 15
ottobre 2014 tra lo Stato e i suddetti enti (vedi infra). In particolare,
viene soppresso il contributo stabilito dal comma 400 pari a 44 milioni di
euro per la Provincia autonoma di Bolzano e di 37 milioni di euro per la
Provincia autonoma di Trento per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.
Per il 2018 l'ulteriore contributo è stabilito pari a 25 milioni di euro per
la Provincia autonoma di Bolzano e pari a 21 milioni di euro per la Provincia
autonoma di Trento. Conseguentemente è soppresso l’ex comma 145 dell’articolo 2 del ddl nel testo approvato dalla
Camera che disciplina, esclusivamente con riferimento alle Province
autonome, le modalità di realizzazione del contributo suddetto. |
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Recepimento
accordo tra |
Sono
aggiunti i commi da 406 a 413 che
recepiscono l'accordo siglato il 15
ottobre 2014, con il quale sono stati ridefiniti i rapporti finanziari
tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento
e di Bolzano. Le norme modificano
l’ordinamento finanziario dei tre enti, secondo le procedure previste
dall’articolo 104 dello statuto (DPR 670/1972) ed entrano in vigore il giorno
successivo a quello della pubblicazione della legge (comma 406). In conseguenza
delle modifiche apportate dai commi in esame, sono stati modificati gli
importi dell'ulteriore concorso alla finanza pubblica stabilito per le
Province autonome dal comma 400 del disegno di legge in esame (vedi). Le disposizioni comportano
oneri per 81 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e 35
milioni per il 2018, compensati per i corrispondenti importi sul Fondo
interventi strutturali politica economica (FISPE). Il comma 407
apporta modifiche all'ordinamento finanziario della Regione e delle Province
autonome contenuto nello statuto (DPR 670/1972), a decorrere dal 1° gennaio 2015, concernenti la rimodulazione dell'aliquota di
compartecipazione al gettito dell'IVA tra la Regione e le Province
(lettere a) e c)); l'attribuzione alle Province della facoltà di disciplinare
interventi di credito d'imposta (lettera
b) e la disciplina della riserva
all'erario (lettera d)) e la disciplina del disciplina del concorso della Regione e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica (patto
di stabilità) contenuta nell'articolo 79 dello statuto (lettera e). Per quanto
concerne la disciplina del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la
nuova disciplina definisce il sistema
territoriale regionale integrato, quale complesso di enti tenuto a
raggiungere gli obiettivi prefissati; le province attuano il coordinamento
della finanza pubblica provinciale e definiscono concorsi e obblighi nei
confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva
competenza. Non sono applicabili alla
Regione e alle Province disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri,
accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi
inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dalle norme dello statuto
sull'ordinamento finanziario delle stesse. La norma determina il contributo alla finanza pubblica,
riferito al sistema territoriale regionale integrato, in termini di saldo
netto da finanziare, in complessivi
905,315 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022. A decorrere dal 2016, inoltre, in via
transitoria e in via definitiva a decorrere dal 2018, il conseguimento del pareggio del bilancio è il nuovo
obiettivo anche per la Regione e le Province autonome. Le stesse sono tenute
inoltre a recepire nel proprio ordinamento, entro il 31 dicembre 2014, le
disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli scherni di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, previste dal D.Lgs. 118/2011. Il comma 408
stabilisce l'obiettivo del patto di
stabilità interno per il 2014 e per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in conformità alla legislazione vigente e
a quanto definito nell'accordo. Per gli anni indicati la norma sostituisce
l'accordo previsto dalla normativa vigente per la definizione degli obiettivi
del patto (comma 409). Il comma 410
determina il contributo in termini di saldo netto da finanziare,
quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico per il 2014 e per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Le Province e
la Regione possono concordare di attribuire una quota del contributo alla
Regione. Il comma 411
dispone al fine di favorire la determinazione delle quote delle accise sugli altri prodotti energetici (combustibili da riscaldamento)
spettanti alle Province. L'ammontare del gettito dovrà essere determinato
annualmente sulla base delle immissioni in consumo nel territorio di ciascuna
Provincia. Il comma 412
stabilisce che le riserve all'erario
stabilite dalla legge di stabilità 2014 (comma 508) sono restituite alla Regione ed alle Province nel limite di 20 milioni
a decorrere dal 2019, previa individuazione della relativa copertura
finanziaria. Il comma 413
contiene una disposizione per la Provincia
autonoma di Trento che viene autorizzata ad attivare una procedura di estinzione anticipata dei mutui dei
propri comuni, utilizzando le proprie disponibilità di cassa, mediante
anticipazioni di fondi ai comuni. |
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Personale province e città metropolitane |
Sono
aggiunti i commi da 421 a 429 che
dispongono, in primo luogo, la riduzione del 50 e del 30 per cento della
dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane
con la contestuale definizione di un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario verso
regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà
assunzionali degli enti di destinazione; alla copertura degli oneri, pari a 2
milioni nel 2015 e 3 milioni nel 2016 si provvede mediante riduzione del
fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Si prevede, inoltre, che città metropolitane e province possano
finanziare temporaneamente (nei limiti di 60 milioni di euro, a valere sul
fondo di rotazione per la formazione professionale e l’accesso al fondo
sociale europeo) il personale a tempo indeterminato e la proroga dei
contratti a termine e flessibili dei servizi per l’impiego, al fine di
garantirne il regolare funzionamento anche in relazione all’attuazione della
Garanzia giovani. Più nel dettaglio: il comma 421 prevede che la
dotazione organica delle città
metropolitane e delle province delle regioni ordinarie (di seguito
“enti”) sia stabilita in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla
data di entrata in vigore della legge n.56 del 2014, ridotta,
rispettivamente, in misura pari al 30% e al 50% (30% per le province con
territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri). Gli enti
possono comunque deliberare una riduzione superiore; il comma 422 dispone che
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge venga individuato
il personale che rimane assegnato agli
enti e quello da destinare alle procedure
di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste
dalla normativa vigente; il comma 423 prevede che
siano definite le procedure di
mobilità del personale interessato, secondo criteri fissati con decreto del ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della legge. Il personale destinatario delle procedure di mobilità,
che conserva la posizione giuridica ed economica maturata, è ricollocato,
prioritariamente, ai sensi del comma 424 (ossia verso regioni ed enti locali)
e, in via subordinata, ai sensi del comma 425 (ossia verso altre P.A.); il comma 424 disciplina il ricollocamento del personale in mobilità
presso regioni ed enti locali. La norma dispone che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e
2016, destinano le risorse per le
assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla
normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso
pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti e delle unità
soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità; inoltre, la restante
percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni
2014 e 2015 è destinata esclusivamente alla ricollocazione del personale in
mobilità. Le spese del personale così
ricollocato non si calcolano ai fini del rispetto del tetti di spesa di
personale (di cui all’articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006,
in base al quale dal 2014 regioni ed enti locali devono, nella programmazione
triennale dei fabbisogni di personale, contenere le spese di personale ”con
riferimento al valore medio del triennio precedente”); il comma 425 disciplina il ricollocamento del personale in mobilità
presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, sulla base di una ricognizione dei posti disponibili da
parte del Dipartimento della funzione pubblica. Le pubbliche amministrazioni
sono tenute a comunicare un numero di posti, riferiti soprattutto alle sedi
periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle
risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a
tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle
finalizzate all’assunzione di vincitori di concorsi pubblici collocati nelle
graduatorie vigenti, dando priorità
alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari; in tal caso si fa
ricorso al fondo per il miglioramento dell’allocazione del personale presso
le PA (istituito dall’articolo 4, comma 1, del DL n. 90 del 2014),
prescindendo dall’acquisizione al fondo medesimo del 50 per cento delle
trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all’amministrazione
cedente. Il Dipartimento pubblica l’elenco dei posti comunicati sul proprio
sito istituzionale. Fino al completamento del procedimento di mobilità
previsto dal presente comma le amministrazioni non possono effettuare assunzioni
a tempo indeterminato; il comma 426 proroga (dal
31 dicembre 2016) al 31 dicembre 2018 il termine relativo alla stabilizzazione dei precari della P.A.
In particolare, la disposizione proroga il termine entro il quale le
amministrazioni possono (secondo quanto previsto dall’articolo 4, commi 6, 8
e 9, del DL n.101/2013) bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo
indeterminato con riserva di posti a favore di titolari di contratti a tempo
determinato; prorogare contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti
che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze;
procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili
(iscritti in apposito elenco regionale secondo criteri di “priorità”); il comma 427 prevede che
nelle more della conclusione delle procedure di mobilità il relativo
personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province, con
possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti
locali sulla base di apposite convenzioni; il comma 428 prevede che
nel caso in cui il personale interessato dalla mobilità non sia completamente
ricollocato, presso ogni ente di area vasta si proceda a definire criteri e
tempi di utilizzo di forme
contrattuali a tempo parziale delle personale non dirigenziale con
maggiore anzianità contributiva, previo esame congiunto con le organizzazioni
sindacali che deve comunque concludersi entro 30 giorni dalla relativa
comunicazione; in caso di mancato completo riassorbimento dei soprannumeri, a
conclusione dei processi di mobilità il personale è collocato in
disponibilità, con esclusione di tutte le obbligazioni inerenti al rapporto
di lavoro e un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio, per la durata
massima di ventiquattro mesi (ai sensi dell’articolo 33, commi 7 e 8, del
d.lgs. n.165/2001); il comma 429 prevede che
allo scopo di consentire il regolare funzionamento
dei servizi per l’impiego e l’attuazione della "Garanzia per i
giovani", le città metropolitane e le province che, a seguito o in
attesa del riordino delle funzioni, continuino ad esercitare le funzioni ed i
compiti in materia di servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro,
fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento
della spesa complessiva di personale, possano finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e prorogare
i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa strettamente indispensabili
per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di
interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell’ambito dei
fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento di
tali rapporti di lavoro, in attesa della successiva imputazione ai programmi
operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è
autorizzato, nei limiti di 60 milioni
di euro (a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale
e l’accesso al fondo sociale europeo, di cui all’articolo 25 della legge n.
845/1978), a concedere anticipazioni
delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi a
titolarità delle regioni cofinanziati dall’Unione europea con i fondi
strutturali; per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al
Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo
stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa. |
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Rinegoziazione
mutui delle province |
È aggiunto
il comma 430 il quale prevede, a seguito del processo di
trasferimento delle funzioni delle province, che esse possano rinegoziare le
rate dei mutui in scadenza nel 2015 con conseguente rimodulazione del
relativo piano di ammortamento, con onere a carico dell’ente richiedente. |
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Piano nazionale per la
riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate |
Sono
aggiunti i commi da 431 a 434, che disciplinano la
predisposizione di un Piano nazionale
per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate. In
particolare, il comma 431 prevede
che i Comuni elaborino progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di
interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado
sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del
tessuto sociale ed ambientale, e entro il 30 giugno 2015 li trasmettano alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Entro tre mesi
dall'entrata in vigore della legge, è prevista l’approvazione di un bando, contenente le modalità e le
procedure per la trasmissione dei progetti, attraverso l’emanazione di un
D.P.C.M., su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo. Il comma 432 stabilisce che il suddetto D.P.C.M. contenga: § la costituzione e il funzionamento, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Comitato per la valutazione dei
progetti di riqualificazione sociale e culturale (lett. a); § la documentazione che i comuni devono allegare ai
progetti (lett. b); § la procedura per la presentazione dei progetti
(lett. c); § i criteri di valutazione dei progetti da parte del
Comitato (lett. d). Il comma 433 disciplina la procedura per
la selezione dei progetti comunali da inserire nel Piano, la stipula di
convenzioni o accordi di programma con i Comuni promotori dei progetti
medesimi, la trasmissione di dati e informazioni finalizzate al monitoraggio
degli interventi. L'insieme delle
convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Piano. Il comma 434 istituisce il Fondo per l'attuazione del Piano
nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane
degradate, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e fino al 31 dicembre 2017,
nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
contenente le somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
A tal fine è autorizzata la spesa di 50
milioni di euro per l'anno 2015 e 75
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. |
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Misure per |
Sono
aggiunti i commi da 437 a 449 recanti diverse misure per i
territori colpiti dal sisma 2009 in
Abruzzo. Finanziamento di servizi di
natura tecnica e di assistenza qualificata (comma 437) Il comma
437 consente al CIPE, al fine di assicurare la
continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e
sociale dei territori colpiti dal sisma, di continuare a destinare quota
parte delle risorse statali stanziate allo scopo anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, sulla base
delle esigenze effettive documentate da parte degli enti locali e degli
uffici statali preposti alle attività della ricostruzione, ivi compresi gli
uffici speciali per la ricostruzione. Rimozione,
vigilanza e monitoraggio delle macerie (commi 438-440) Il comma
438 stabilisce che – per finalità relative
all’ultimazione delle attività volte alla rimozione delle macerie - le pubbliche amministrazioni, nell’ambito
delle loro competenze concernenti le operazioni di movimentazione e trasporto
del materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle
attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di
ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della
pubblica amministrazione, si avvalgono
dei siti di stoccaggio autorizzati e localizzati in uno dei comuni del
cratere in cui siano disponibili aree per il trattamento del rifiuto, senza
ulteriori oneri a carico del bilancio statale. Il comma 439
prevede la vigilanza
da parte delle pubbliche amministrazioni affinché i soggetti incaricati dei
lavori effettuino Ia demolizione
selettiva e/o Ia raccolta selettiva per raggruppare i materiali indicati nel precedente
comma 438 in categorie omogenee,
caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER, nel
rispetto del Testo unico ambientale di cui al decreto legislativo 152/2006, e
procedano al trasporto verso siti di recupero e smaltimento autorizzati. Il comma 440 attribuisce agli Uffici Speciali per la ricostruzione
(di cui all’articolo 67-ter del D.L. n. 83 del 2012) anche il compito del
monitoraggio dei materiali di cui al comma 438, nonché di quelli derivanti da
interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 2009. Al fine di garantire
la tracciabilità del materiali e il monitoraggio delle informazioni relative
alla movimentazione degli stessi, il comma in esame prevede l’obbligo per i soggetti incaricati
dei lavori di registrarsi nella banca dati di gestione delle macerie secondo
modalità che verranno definite con provvedimenti dei responsabili degli
Uffici speciali. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni
relative alla demolizione e alla rimozione dei materiali derivanti da
interventi edilizi privati comporta Ia revoca delle quote dei contributi
destinati a tali finalità, nonché Ia revoca delle autorizzazioni ed
abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti. Utilizzo del
deposito localizzato nella cava ex Teges (comma 441) Il comma 441 prevede che, al fine
di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di lntesa
stipulato con il Ministero dell’ambiente, con Ia Provincia dell’Aquila e con
il Comune dell’Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall’Accordo di Programma
siglato in data 14 gennaio 2013, tra il Ministero dell’ambiente ed il Comune
dell’Aquila, concernenti, tra l’altro, le azioni di recupero e
riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località Pontignone-
Paganica- Comune dell’Aquila, le macerie
indicate al comma 438, vengano prioritariamente conferite
presso il deposito localizzato in
tale cava. La norma proroga,
altresì, il termine per l’autorizzazione per l’esercizio del suddetto
impianto, per la rimozione delle macerie dei materiali derivanti da
interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 2009, fino
all’esaurimento della sua capacità, per la gestione dei rifiuti derivanti
dalle attività indicate al comma 438, conferiti
secondo la classificazione del d.lgs. 152/2006. Il comma in esame prevede
altresì che le economie derivanti
dal conferimento delle macerie private sono recuperate e destinate alla ricostruzione privata per il
finanziamento di ulteriori interventi, e che i singoli comuni del cratere o
il competente Ufficio speciale sottoscrivono apposite convenzioni direttamente con il gestore dell’impianto ex Teges, per le attività di selezione, trasporto,
conferimento e trattamento delle macerie, senza ulteriori oneri a carico
del bilancio statale. Si ricorda che misure per
agevolare la rimozione delle macerie e più in generale le operazioni di
rimozione dei rifiuti derivanti da crolli e demolizioni degli edifici
pubblici e privati a seguito dell'evento sismico in Abruzzo sono presenti
nell’O.P.C.M. 3923/2011, come modificata dalla O.P.C.M. 4014/2012, e inoltre
disposizioni per la bonifica della cava ex Teges sono presenti all’art. 2,
commi 4 e 5, della citata O.P.C.M. 3923/2011. L’articolo 8 del D.L. 43/2013,
inoltre, reca norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle
macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo Rimodulazione
dei fondi per il ripristino di discariche comunali (comma 442) Il comma 442, al fine di dare
attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di lntesa stipulato con il
Ministero dell’ambiente, con Ia Provincia dell’Aquila e con il Comune
dell’Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall’Accordo di Programma siglato in
data 14 gennaio 2013, autorizza il
Presidente della regione Abruzzo,
d’intesa con il Governo e i comuni interessati, a rimodulare i fondi di cui ai decreti commissariali n. 49/2011 e
n. 114/2012 (concernenti la realizzazione del polo tecnologico per lo
stoccaggio provvisorio, trattamento e smaltimento dei rifiuti derivati dal
crollo degli edifici pubblici e privati) per il ripristino ambientale delle discariche
comunali, anche in vista della realizzazione di quanto previsto nel
protocollo d’intesa del 25 ottobre 2011, siglato tra soggetto attuatore per
le macerie, previsto nell’OPCM 3923/2011, Regione Abruzzo, Provincia
dell’Aquila e i comuni interessati. Assegnazione
ai comuni delle economie di spesa (comma 443-444) Il comma 443 disciplina l’utilizzo delle
eventuali economie di spesa- ottenute dalla differenza tra il contributo a
fondo perduto concesso (ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.L. 39/2009) agli
interventi di ricostruzione/riparazione degli immobili ed il costo effettivo
dei medesimi interventi, comprensivo delle somme a disposizione – risultanti
dai dati di monitoraggio di cui al D.M. economia e finanze 29 ottobre 2012.
Tali economie restano destinate alla
ricostruzione privata per il finanziamento di ulteriori interventi e, a
tal fine, trasferite dagli
istituti di credito ai comuni
competenti, previa autorizzazione del MEF. Si osserva che non è chiara la formulazione della
norma laddove si fa riferimento al riscontro delle eventuali economie di
spesa “in esito allo stato finale, decorsi quattro anni dalla concessione del
contributo”. L’art. 3, comma
3, del D.L. 39/2009, per il finanziamento degli interventi di ricostruzione
privata, ha consentito alle banche operanti nei territori colpiti dal sisma
di contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2 miliardi di euro, al fine
di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di
persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad
abitazione principale o per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive
dell'abitazione principale distrutta. In attuazione
dell’art. 67-ter del D.L. 83/2012,
che ha disposto l’esecuzione del monitoraggio finanziario e attuativo degli
interventi di ricostruzione e la trasmissione dei relativi dati al Ministero
dell’economia e delle finanze (MEF), con il D.M. 29 ottobre 2012 è stato
imposto agli Uffici speciali per la ricostruzione di rendere disponibili alla
banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita presso il MEF, le informazioni
riguardanti il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli
interventi di ricostruzione. Il comma 444 persegue la medesima
finalità del comma precedente, vale a dire quella di riutilizzare le economie
per consentire ai comuni il
finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione privata. A tal
fine stabilisce che le economie ottenute dalla differenza tra le somme
stanziate ed i costi effettivi degli interventi gestiti attraverso
finanziamenti diretti dei Comuni (la
formulazione appare però generica, in quanto non indica, come invece fa il
comma precedente, quali siano le somme stanziate a cui si fa riferimento),
restano nella disponibilità degli stessi Comuni per il finanziamento di
ulteriori interventi di ricostruzione privata, previa comunicazione al
Ministero dell’economia e delle finanze e con apposita risultanza dal
monitoraggio della ricostruzione privata (di cui si è detto con riferimento
al comma precedente). Proroga/rinnovo
dei contratti di lavoro a tempo determinato (comma 445) Il comma 445 - al fine dl completare le
attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e
occupazionale della città dell’Aquila a seguito del sisma dell’aprile 2009 – autorizza il Comune dell’Aquila e i
comuni del cratere a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre
2015 i contratti (anche se la norma
non lo prevede espressamente, dovrebbe trattarsi di contratti a tempo
determinato), stipulati sulla base della normativa emergenziale: § nell’ambito dei seguenti limiti di spesa: 1,7 milioni di euro per il comune dell’Aquila e 0,5
milioni per i Comuni del cratere sismico, a valere sulle economie
accertate dal titolare dell’Ufficio Speciale della città deIl’Aquila
nell’ambito delle risorse di cui aIl’O.P.C.M. n. 4013 del 23 marzo 2012 La citata
ordinanza stima gli oneri dovuti agli interventi previsti dalla medesima in
181,4 milioni di euro, che vengono coperti utilizzando le risorse di cui
all'art. 14, comma 1, del D.L. 39/2009, che fa riferimento tra l’altro alle
assegnazioni annuali del CIPE nell'ambito della dotazione dell’ex Fondo per
le aree sottoutilizzate (FAS), ora Fondo per lo sviluppo e la coesione. § e anche in
deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso la P.A. (di
cui al d.lgs. 368/2001, al D.L. 78/2010, al d.lgs. 267/2000 e al d.lgs.
165/2001, anche con riferimento all’art. 19 in materia di incarichi di
funzioni dirigenziali) e di spesa del
personale (di cui alla L. 296/2006 e al D.L. 112/2008). Si tratta di una
norma analoga a quella che il comma 349 dell’art. 1 della L. 147/2013
(stabilità 2014) ha disposto relativamente all’anno 2014. Contributo
straordinario per la stabilità dell'equilibrio finanziario (commi 446-447) Il comma 446 – al fine di assicurare la
stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti di seguito indicati -
prevede l’assegnazione di un contributo
straordinario, per l’esercizio 2015, sulla base dei maggiori costi
sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale,
nel limite complessivo di 21 milioni
di euro, così ripartito: §
17 milioni di
euro per il comune dell’Aquila; §
2,5 milioni di
euro per gli altri comuni del cratere; §
1,5 milioni di
euro per la provincia dell’Aquila. Si fa notare
che tale norma è analoga a quelle disposte per gli esercizi precedenti
dall’art. 23, comma 12-septies, del
D.L. n. 95/2012 (per l’esercizio 2012); dall’art. 1, comma 289, della L. n.
228/2012 (per il 2013) e dal comma 350 dell’art. 1 della L. 147/2013 (per il
2014). L’unica differenza rispetto agli esercizi precedenti è che nel comma
in esame non compare, tra le finalità, quella di garantire la continuità del
servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Alla copertura degli oneri citati si
provvede, ai sensi del comma 447,
a valere sulle risorse del “Fondo per
interventi strutturali di politica economica” (istituito dall’art. 10,
comma 5, del D.L. 282/2004). Esenzione
dalla TASI (commi 448-449) Il comma 448 prevede l’esenzione dal pagamento della TASI per i
fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, distrutti o oggetto di ordinanze
sindacali di sgombero in quanto inagibili
totalmente o parzialmente. L’esenzione, decorrente
dal 2015, opera fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei
fabbricati stessi. Alla copertura degli oneri citati, pari a 500.000
euro a decorrere dal 2015, si provvede, ai sensi del comma 449, a valere sulle risorse del “Fondo per interventi strutturali di politica economica”
(istituito dall’art. 10, comma 5, del D.L. 282/2004). |
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Commissario
straordinario Regione Piemonte |
Sono
aggiunti i commi da 452 a 458, con i quali si interviene sulla
situazione di criticità finanziaria della Regione Piemonte mediante l’istituzione di un “Commissario straordinario del Governo per
il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della regione, senza
maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, e la contestuale apertura di
una apposita contabilità speciale. In
ordine a tale situazione rileva la delibera della Corte dei conti (n.237 del 10 ottobre 2014) di parifica solo parziale del rendiconto
2013 della Regione, con contestuale impugnazione presso la Corte
costituzionale delle leggi regionali n. 16 e 19 del 2013, con le quali la
regione medesima ha utilizzato, come fonti di finanziamento del pregresso
disavanzo d’amministrazione e di alcune nuove spese in materia sanitaria, le
risorse messe a disposizione dallo Stato: risorse attivate con specifici
contratti intercorsi con il Ministero dell’economia, per il pagamento dei
debiti pregressi delle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legge
n.35/2015, ed ammontanti complessivamente a circa 2,55 miliardi. L’emendamento
dispone pertanto (commi da 452-455), oltre alla istituzione
dell’organo straordinario, che lo stesso assuma, con bilancio separato da quello regionale: a) i debiti
commerciali della regione al 31 dicembre 2013, per un importo non
superiore alle risorse assegnate alla regione medesima a valere sul Fondo di
cui agli articolo 2 e 3 del suddetto decreto-legge n.35 per il pagamento dei
debiti certi liquidi ed esigibili, anche sanitari, alla suddetta data; b) il debito
contratto per l’acquisizione, nei confronti del bilancio statale, delle anticipazioni di liquidità per far
fronte ai pagamenti dei debiti di cui sopra, diversi da quelli sanitari,
nonché, eventualmente, anche quello contratto per il pagamento dei debiti sanitari. Il Commissario
straordinario viene quindi autorizzato, per procedere al pagamento dei debiti
in tal modo posti a carico della gestione, a contrarre – con ammortamento
sulla gestione medesima - le anticipazioni di liquidità già assegnate alla
regione ma non ancora erogate (a seguito, presumibilmente, dell’intervento
del giudice contabile sopra richiamato). Per il concorso agli oneri della gestione la
Regione costituisce un apposito fondo
(di spesa corrente) dotato di 56 milioni nel 2015 e di 126 milioni annui dal
2016 al 2045. In caso di assunzione anche dei debiti sanitari, tale fondo è incrementato di 95 milioni nel 2015 e di
96,5 milioni annui dal 2016 al 2045. Mentre la prima dotazione è finanziata
dagli effetti positivi sul disavanzo regionale derivanti dal trasferimento
dei debiti alla gestione commissariale, e pertanto l’emendamento non ne reca
la copertura, l’incremento andrà
invece coperto mediante variazione in aumento,
disposta dal Commissario, delle aliquote
fiscali regionali (comma 456). La gestione
termina quanto risultano pagati tutti i debiti commerciali, anche sanitari.
Alla chiusura della gestione il bilancio dello Stato (sul quale gravano le
anticipazioni concesse al Commissario ai sensi del comma 455) subentra nei rapporti
attivi nei confronti della regione Piemonte per quanto concerne la
destinazione delle risorse dei fondi dalla stessa istituiti per il concorso
agli oneri dei contratti attivati dall’organo straordinario. Il subentro,
come precisa anche la relazione tecnica, è a compensazione dell’ammortamento
delle estinzioni di liquidità a carico del bilancio statale. In proposito si
dispone inoltre che in caso di mancato
versamento al bilancio medesimo del contributo regionale, si procederà
entro i successivi 60 giorni al recupero
del contributo medesimo sulle giacenze in tesoreria della regione(commi 457-458). |
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Computo
dei saldi per il pareggio |
È modificato il comma
465 concernente, nell'ambito della disciplina di contenimento della spesa pubblica per le
regioni a statuto ordinario, la determinazione
dei saldi rilevanti ai fini del pareggio di bilancio per l'anno 2015. La norma stabilisce che, nel
limite complessivo di 2.005, milioni di euro, rivelano ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi del
fondo di cassa al 1° gennaio 2015 (gli
incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non
contratti negli esercizi precedenti). Il comma in esame aggiunge a
questa fattispecie anche la quota del fondo di cassa alimentato dalle entrate
derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1-1-bis del D.Lgs.
625/1996, vale a dire le royalty per le concessioni di coltivazione di
idrocarburi in terraferma. Si ricorda che il comma 465 stabilisce inoltre che ai fini degli
equilibri di competenza rilevano gli utilizzi delle quote
vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015; il saldo tra
il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa; gli utilizzi
della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le
reiscrizioni dei residui perenti. |
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Esclusione
dal patto di stabilità interno delle spese per edilizia scolastica degli enti
locali |
È aggiunto
il comma 467 il quale dispone l’esclusione dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini
della verifica del rispetto del patto di
stabilità interno per gli anni 2015
e 2016 delle spese sostenute dalle province
e dalle città metropolitane in
tali anni per interventi di edilizia
scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2015 e 2016. A tal fine,
viene novellato l'articolo 31 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità per
il 2012), relativo alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti
locali, in cui viene inserito il comma 14-quater. Gli enti beneficiari dell'esclusione e
l'importo per ciascun ente dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
da emanare entro il 1° marzo 2015,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Si ricorda che una analoga deroga dal patto di stabilità è già
vigente per i comuni (articolo 31, comma 14-ter, della legge n. 183/2011),
con riferimento alle spese sostenute da tali enti per interventi di edilizia
scolastica negli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di 122 milioni di euro
per ciascuno degli anni indicati (deroga introdotta dall’articolo 48, comma
1, del D.L. n. 66/2014). È modificato il comma 720 del
provvedimento in esame, ponendo a
carico del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali gli oneri, in termini di indebitamento
netto e di fabbisogno, determinati dalla deroga al patto di stabilità. A tal
fine, è aumentata di pari importo la riduzione delle risorse del Fondo
suddetto ivi prevista per gli anni 2015 e 2016. |
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Patto
regionalizzato |
Sono modificati i commi 479 e 481, al fine di estendere alle regioni a statuto speciale, con l'esclusione della Regione
Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la
nuova disciplina delle misure di flessibilità del patto regionalizzato. I
commi da 480 a 483, infatti, sostituiscono, per le regioni a statuto
ordinario, la disciplina concernente le misure di flessibilità del patto
regionalizzato, verticale ed orizzontale, al fine di adeguarla ai nuovi
vincoli imposti alle regioni, basati sul conseguimento del pareggio di
bilancio. Le
due forme di flessibilità – che hanno lo scopo di consentire agli enti locali
di poter effettuare pagamenti in conto capitale (destinati agli investimenti)
- vengono riunite in una unica procedura, per cui gli spazi finanziari
acquisiti da una parte degli enti locali, sono compensati o dalla Regione o
dai restanti enti locali, attraverso un miglioramento dei saldi obiettivo. Le
modifiche approvate ampliano l'applicazione della nuova disciplina alle
regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia
Giulia, Sicilia e Sardegna e conseguentemente, modificano le norme
concernenti la compensazione degli spazi finanziari concessi agli enti
locali. Per
la Regione Sardegna, come per le regioni a statuto ordinario, dal 2015,
l'obiettivo per il controllo della spesa, dovrà consistere nel raggiungimento
del pareggio di bilancio (art. 42, commi 9-13, del decreto legge 133/2014).
Alla Regione si applica perciò la medesima normativa prevista per le regioni
a statuto ordinario. Per
le regioni Valle d'Aosta,
Friuli-Venezia Giulia e Sicilia (art. 1, comma 454, L. 228/2012) invece,
la disciplina del patto di stabilità è ancora basata sul controllo della
spesa finale, espressa in competenza eurocompatibile, anziché sul pareggio di
bilancio. Queste regioni, perciò, dovranno effettuare la compensazione degli
spazi finanziari ceduti agli enti locali, sul proprio obiettivo espresso in
termini di competenza eurocompatibile. Per quanto
concerne, infine, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, escluse dalla normativa in esame, la nuova disciplina
del patto di stabilità è contenuta all'art. 79 dello statuto (DPR 670/1972),
come ora modificato dal testo in esame, comma 407. |
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Patto
verticale incentivato |
Sono
aggiunti i commi da 484 a 488 che estendono anche al 2015 la disciplina del c.d. patto
verticale incentivato, che, si ricorda, costituisce un istituto
introdotto dalla legge di stabilità 2013, poi oggetto di successive
modifiche, per favorire una maggiore flessibilità per il rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali. Il patto in
questione prevede (innestandosi sulla disciplina del patto regionalizzato verticale,
che qui non si dettaglia) l’attribuzione alle regioni a statuto ordinario ed
a quelle a statuto speciale che ricevono trasferimenti erariali. A fronte
dell’attribuzione alle regioni del contributo, queste si impegnano a cedere,
ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio, spazi finanziari
da attribuire mediante le procedure che disciplinano il patto regionale
verticale. Poiché l'obiettivo complessivo del comparto regione-enti locali
deve comunque rimanere invariato, il contributo assegnato alle regioni è
destinato esclusivamente alla riduzione del debito, e, quanto agli spazi
finanziari ceduti agli enti locali, essi devono essere utilizzati stessi per
consentire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei
creditori. Con
riferimento al 2015, l’emendamento attribuisce
(comma 484) alle regioni a statuto ordinario ed a tre
autonomie speciali (Sicilia, Sardegna
e Friuli Venezia Giulia) un
contributo, nel limite complessivo di 1 miliardo di euro, in misura pari all’83,33 per cento (come già
previsto dal patto 2014) degli spazi finanziari che ciascuna regione cede
agli enti locali del proprio territorio da attribuire nella misura del 25 per
cento alle province e città metropolitane e del restante 75 per cento ai
comuni, (nei limiti di una apposita tabella 1 allegata al ddl.) per la
rimodulazione degli obiettivi del patto di stabilità interno. Gli enti
beneficiari degli spazi medesimi devono utilizzare gli stessi esclusivamente
per pagare i debiti commerciali di
parte capitale maturati al 30
giugno 2014. Viene inoltre
stabilito (comma 486) che, stante il
vincolo generale dell’invarianza dell’obiettivo complessivo di ciascun
comparto regione-enti locali, nel cedere gli spazi ciascuna regione migliora
per un pari importo il proprio obiettivo di bilancio, individuato per le RSO
e la Sardegna nel saldo tra entrate e spese finali in termini di cassa ed
invece in termini del tetto di spesa eurocompatibile per la Sicilia ed il
Friuli Venezia Giulia. Si prescrive altresì (comma 487) che all’onere
di 1 miliardo di euro derivante dalle disposizioni in esame si fa fronte
mediante una pari riduzione delle
disponibilità in conto residui del
Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti delle regioni
e degli enti locali istituito dall’articolo 1, comma 10, del decreto-legge
n.35 del 2013. Poiché
peraltro l’utilizzo di tali disponibilità comporta oneri connessi ai mancati interessi attivi derivanti dalle minor
anticipazioni di liquidità concedibili agli enti territoriali, cifrati in
10,5 milioni per l’anno 2015, 10,2 milioni per il 2016, nonché 9,9 milioni
per il 2017 e 9,6 milioni a decorrere dal 2018, agli oneri medesimi si fa
fronte mediante corrispondente riduzione
del Fondo per gli interventi strutturali di politica economia (Fondo FISPE) di cui all’articolo 10
del D.L. n. 282/2004 (comma 488). |
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Proposta ANCI |
È modificato il comma 489, lettera e) nella parte in
cui prevede la possibilità che con decreto del Ministro dell’economia vengano
rideterminate le percentuali da
applicare alla spesa corrente media 2010-2012 per il calcolo dei saldi obiettivo di ciascun ente locale,
rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per gli anni 2015-2017.
L'emendamento è volto ad individuare nelle associazioni degli enti locali -
ANCI ed UPI - i soggetti chiamati ad effettuare la proposta sulla base della
quale acquisire l'intesa della Conferenza Stato-città ai fini dell'adozione
del decreto ministeriale ivi previsto di redistribuzione degli obiettivi
finanziari dal patto di stabilità. |
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Patto di stabilità interno per enti locali di nuova istituzione |
È modificato il comma 498 che rivede la disciplina per l’applicazione
delle regole del patto di stabilità
interno agli enti locali di nuova istituzione, recata
dall’articolo 31, comma 23, della legge n. 183/2011. La modifica è volta ad escludere l’applicazione delle regole
ivi previste – che dispongono l’applicazione del Patto soltanto a partire dal
terzo anno successivo a quello della loro istituzione - per le città metropolitane e le province oggetto di riordino di cui
alla legge 7 aprile 2014, n.
56. Tali enti, pertanto, sono soggetti alle
regole del Patto già nel 2015. È aggiunto il comma 499, che reca la compensazione degli effetti finanziari, in termini di
indebitamento netto e di fabbisogno, derivanti dal comma 498 – introdotto nel
corso dell’esame alla Camera - nella parte in cui prevede l’assoggettamento
al Patto di stabilità interno dei comuni istituiti a seguito di fusione a
decorrere dal 2011 soltanto a partire dal quinto anno successivo a quello
della loro istituzione. |
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Election
day |
È aggiunto
il comma 501 che, al fine di consentire l’accorpamento di tutti
i tipi di elezioni in una unica data, stabilisce che le elezioni per il rinnovo dei consigli
regionali abbiano luogo entro 60 giorni a decorrere della scadenza della durata in carica dei
consigli precedenti. |
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Esclusione
dal patto di stabilità interno delle spese dei comuni interessati dagli
eventi sismici |
È aggiunto
il comma 502 che dispone per l’anno 2015 l’esclusione dal patto di
stabilità interno delle spese sostenute
dai comuni interessati dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 con risorse proprie provenienti
da erogazioni liberali e donazioni da parte di imprese e privati purché finalizzate a fronteggiare gli
eccezionali eventi sismici e la relativa ricostruzione per un importo
massimo complessivo pari a 5 milioni
di euro. Le
corrispondenti spese da escludere dal patto di stabilità interno sono
determinate: dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 4 milioni di euro;
dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro ciascuna.
Entro il 30 giugno 2015 le regioni
dovranno comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze e ai comuni
interessati gli importi delle spese da escludere dal patto. Il
comma prevede la compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini
di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 5 milioni per il 2015,
attraverso il corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti
a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi
pluriennali. |
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Pagamento
rate mutui CdP |
È
aggiunto il comma 503 il quale posticipa
di due anni, senza
applicazione di sanzioni e interessi, il
pagamento delle rate scadenti nel
2015 dei mutui concessi agli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012. I
mutui oggetto dalla disposizione in esame sono quelli concessi dalla Cassa
depositi e prestiti ai comuni e alle province interessati dagli eventi
sismici del maggio 2012 (individuati nel D.M. 1° giugno 2012 e nell’articolo
67-septies del D.L. n. 83/2012), e che sono stati trasferiti dalla
Cassa DD.PP. al Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base della
disciplina vigente (articolo 5, commi 1 e 3 del D.L. n. 269/2003) in tema di
rapporti tra la Cassa ed il Ministero. La
copertura degli oneri determinati dal mancato versamento dei ratei, pari a
12,5 milioni di euro per l’anno 2015 e a 6 milioni di euro per gli anni 2016
e 2017, è posta a carico delle contabilità speciali di cui all’articolo 2,
comma 6, del D.L. n. 74/2012 che sono a tal fine versate all’entrata del
bilancio dello Stato. Si tratta delle contabilità speciali intestate ai
presidenti delle Regioni Emilia-Romagna. Lombardia e Veneto, aperte presso la
tesoreria statale su cui sono assegnatele risorse provenienti dal fondo per
la ricostruzione delle zone danneggiate dal sisma 2012. È
aggiunto il comma 504 il quale,
modificando l’articolo 1, comma 256, della legge n. 147 del 2014, posticipa di un ulteriore anno il
pagamento delle rate 2013 e 2014 dei mutui concessi agli enti locali
interessati dagli eventi sismici del maggio 2012. La copertura degli oneri,
pari a 12,1 milioni di euro per l’anno 2015 e a 6 milioni di euro per l’anno
2016, è posta a carico delle contabilità speciali di cui all’articolo 2,
comma 6, del D.L. n. 74/2012 che sono a tal fine versate all’entrata del
bilancio dello Stato. |
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Imposta
municipale immobiliare |
È aggiunto
il comma 508, volto ad
estendere all’imposta municipale immobiliare della Provincia di Bolzano (IMI) la disciplina che consente la deducibilità del 20 per cento dell’IMU relativa agli immobili strumentali ai fini della
determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio
di arti e professioni (articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2011). Il richiamato articolo 14, comma 1 stabilisce che l'imposta
municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini
della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante
dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La
medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività
produttive. |
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Utilizzo
riserve all’erario per riduzione debiti Regione Sardegna |
È modificato il comma 511 prevedendo che
una quota parte delle riserve indicate all’articolo 1, comma 508, della legge
n, 147 del 2013, pari a 50 milioni di euro, è destinata a spese in conto
capitale della regione Sardegna piuttosto che alla riduzione dei debiti. La
disposizione comporta effetti peggiorativi in termini di indebitamento e di
fabbisogno netto per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018. È modificato il comma 720 del
provvedimento in esame, ponendo
l’onere di 50 milioni di euro annui a carico del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali. A tal fine, è aumentata di
pari importo la riduzione delle risorse del Fondo suddetto ivi prevista per
gli anni dal 2015 al 2018. |
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Recepimento
intesa Stato- Regione Friuli Venezia-Giulia |
Sono
aggiunti i commi da 512 a 523 che
recepiscono il protocollo di intesa siglato il 23 ottobre 2014, al fine di
regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione e definire il
concorso della Regione Friuli
Venezia-Giulia agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2014,
2015, 2016 e 2017. L'accordo modifica la precedente intesa sottoscritta il 29
ottobre 2010, che è stata recepita dalla legge di stabilità 2011 (legge n.
220 del 2010), ai commi 151-159. Le norme sono esplicitamente attuative
dell'accordo ed entrano in vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione della legge (comma 512). I
commi 513-515 determinano il contributo
della regione agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2014, 2015,
2016 e 2017 in termini di saldo netto
da finanziare e di indebitamento
netto, rimodulando il contributo della regione al federalismo fiscale già
stabilito dai citati commi 152, 153 e 156, articolo 1, della legge di
stabilità 2011. Viene determinata, inoltre, la somma complessiva che la
regione è tenuta a versare al bilancio dello Stato, detratto il credito che
essa vanta nei confronti dello Stato, relativo alle quote delle ritenute
IRPEF sui redditi da pensione spettanti alla regione a decorrere dal 2008. Le
cifre sono mostrate in sintesi nella tabella seguente: in milioni di euro
Il
comma 516 stabilisce inoltre che, in caso di mancato versamento delle somme
dovute, il Ministero dell'economia e delle finanze trattiene la somma
corrispondente a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla
regione. Lo Stato si riserva comunque la possibilità di modificare i
contributi richiesti alla regione per far fronte alle esigenze di finanza
pubblica (comma 522). Da ultimo il comma 523 quantifica gli oneri derivanti dalle norme in esame
pari a 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2014 al 2017. La compensazione in termini di
indebitamento e di fabbisogno, è posta a carico del "Fondo Rapporti
Finanziari con autonomie speciale" istituito dall'art. 42, comma 8, del
decreto legge 133/2014 (nell'ambito delle norme che danno attuazione all'accordo
sottoscritto con la Regione siciliana il 9 giugno 2014). I
commi da 517 a 521 riguardano il patto
di stabilità interno della regione e degli enti locali. Il comma 517
determina l'obiettivo programmatico
della Regione Friuli Venezia-Giulia per l'esercizio 2014, nonché gli
obiettivi per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017. Tali obiettivi
costituiscono il limite alle spese complessive in termini di competenza
eurocompatibile (così prevede la disciplina del patto per la regione
Friuli-Venezia Giulia, dettata dall'articolo 1, commi 154 e 155 della citata
legge di stabilità 2011). Gli obiettivi sono rideterminati a seguito
dell'aggiornamento della previsione della spesa sanitaria, in conformità ai
parametri tendenziali previsti nell'ambito del patto per la salute e, in
relazione agli anni 2015-2017; possono inoltre essere rideterminati a seguito
di nuovi contributi alla finanza pubblica, posti a carico delle autonomie
speciali. Gli obiettivi sono inoltre comprensivi dell'ulteriore contributo
alla finanza pubblica, richiesto alle autonomie speciali determinato dai
commi 143 e 144 del disegno di legge in esame, per complessivi 548 milioni di
euro (comma 520). La norma in esame sostituisce l'accordo previsto dalla
normativa vigente per la definizione degli obiettivi del patto in relazione a
ciascuno degli anni dal 2014 al 2017 (comma 518). Per
quanto concerne gli enti locali,
il comma 519 stabilisce che gli obiettivi
degli enti locali della regione per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017,
sono determinati sulla base della normativa nazionale e di quanto stabilito
nell'accordo. Entro il 28 febbraio il Ministero dell'economia e delle finanze
comunica alla regione l'obiettivo determinato, che può essere aggiornato a
seguito di eventuali modifiche normative intervenute. Il comma 521 dispone
inoltre che agli enti locali della regione si applicano le medesime
esclusioni dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto, previste per
gli enti locali dalla normativa nazionale; nonché le somme restituite dagli enti
locali alla regione. |
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Minoranza
linguistica slovena |
È aggiunto
il comma 524 che autorizza la regione Friuli-Venezia Giulia a
rimodulare gli interventi e le iniziative a favore della minoranza
linguistica slovena previsti dalla L. n. 38/2001 sulla base delle risorse
determinate annualmente dalla legge di stabilità e ferma restando la finalità
prevista dalla legge. |
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Compensazioni
perdita di accisa Regioni Valle d’Aosta |
È
aggiunto il comma 525 volto a compensare la regione Valle d'Aosta della
perdita di gettito subita nella determinazione dell'accisa sull'energia
elettrica e sugli alcolici spettante alla regione - per l'intero gettito la
prima e per i nove decimi la seconda - sulla base delle norme statutarie. A
compensazione della perdita di gettito, è corrisposto un trasferimento di 70 milioni di euro annui, a decorrere
dal 2015. Il
corrispondente onere è compensato sul Fondo per interventi strutturali di
politica economica (FISPE). |
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Fabbrica
del Duomo di Milano |
Aggiunge il comma 535, che autorizza la spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2015 e 2016, destinati
alla Veneranda
Fabbrica del Duomo di Milano per
interventi conservativi e manutentivi straordinari del Duomo, necessari anche
in vista dello svolgimento di EXPO 2015. Le risorse indicate si aggiungono ai 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2012, 2013 e 2014, destinati alla medesima finalità dall’art. 8,
co. 1-bis, del D.L. 83/2012 (L.
134/2012), richiamato nel testo. |
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Fondo
contributi in conto interessi su operazioni di indebitamento delle regioni |
È aggiunto
il comma 541, che istituisce presso il Ministero dell'economia e delle
finanze un fondo, con una
dotazione di 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 finalizzato alla concessione di
un contributo in conto interessi alle
regioni a statuto ordinario su operazioni di indebitamento attivate
nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1°gennaio 2016. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente utilizzo del fondo
di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero
dell'economia a seguito dell’ accertamento
straordinario dei residui operato si sensi dell' articolo 49, del
decreto-legge n. 66/2014. |
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Supporto |
È aggiunto
il comma 548, che consente alla Expo 2015 S.p.A. di richiedere il supporto di Consip S.p.A. nella valutazione tecnico-economica delle
prestazioni di servizi “comunque acquisiti”. La norma sembra fare
riferimento a quei casi in cui la società Expo2015 procede all’acquisizione
di servizi in maniera autonoma, cioè senza avvalersi della possibilità,
concessa dal primo periodo del comma 1 dell’art. 46-ter del D.L. 69/2013, di ricorrere alla Consip quale centrale di
committenza. Nel fare
riferimento alle acquisizioni di servizi per i quali la società Expo non si
avvale della centrale acquisti, il comma in esame usa l’espressione “comunque
acquisiti” e richiama l’art. 5 del D.L. 43/2013 (che ha dettato diverse
disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione dell’evento “Expo Per fornire il
supporto nella valutazione tecnico-economica delle prestazioni di servizi
comunque acquisiti, |
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Rete
nazionale Te.T.Ra |
È aggiunto
il comma 549 che introduce una nuova disposizione al decreto
c.d. sblocca-Italia (D.L. n. 133/2014, convertito con L. n. 164/2014) che
attribuisce a Consip S.p.a. il
compito di rilasciare il parere di
congruità economica, relativo agli
atti di affidamento per la prosecuzione
degli interventi per il completamento e la prestazione del servizio di
telecomunicazioni relativo alla rete nazionale standard Te.T.Ra. Il termine per il parere è di 45 giorni dalla richiesta,
salvo sospensioni in caso di richiesta motivata di integrazione documentale.
Inoltre, la disposizione specifica che l’affidatario è tenuto ad adottare
ogni utile variante migliorativa richiesta dall'Amministrazione in ragione
della evoluzione tecnologica, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa già
disposte. In base alla normativa vigente (art. 1, co. 210, della L. n.
228/2012) spetta ad una Commissione
per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma
Te.T.Ra, istituita presso il
Ministero dell’interno, il compito di formulare pareri sullo schema del
programma straordinario di interventi ai fini del completamento della rete,
sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione
dello stesso, su ciascuna fornitura o progetto. |
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Opere e
infrastrutture per idrocarburi |
Sono
aggiunti i commi da 552 a 554. Con
i commi 552 e 553 si estende il regime di autorizzazione unica alle
opere e infrastrutture necessarie ed indispensabili per assicurare lo
sfruttamento di titoli concessori relativi agli idrocarburi. Sono dunque
assimilate alle opere strategiche,
per quanto concerne il procedimento di autorizzazione, quelle necessarie al trasporto, stoccaggio,
trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai
terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo
sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate fuori dal
perimetro delle concessioni di coltivazione. Le
disposizioni dell’articolo 57 del D.L. 5/2012, relative alla strategicità di
alcune infrastrutture strategiche, si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso
relativi all’autorizzazione di opere rispetto alle quali sia stato adottato
un decreto di compatibilità ambientale alla data di entrata in vigore della
presente legge. Infine, il comma 554
richiede l’intesa delle regioni interessate nella definizione, da
parte del MISE, sentito il MATTM, del Piano delle aree in cui sono consentite
le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di
stoccaggio sotterraneo di gas naturale. In caso di mancato raggiungimento
dell'intesa, peraltro, gli atti vengono rimessi alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri. |
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Quote
vincolate del Fondo sanitario nazionale |
È
modificato il comma 560, che incide su disposizioni discendenti dal Patto
per la salute 2014-2016 sul riparto delle quote vincolate del Fondo sanitario
nazionale. La norma stabilisce che, a decorrere dal 2015, gli specifici criteri di riparto
utilizzati per il riparto fra le regioni delle quote vincolate per: hanseniani, AIDS, fibrosi cistica ed
emersione lavoratori stranieri, sono sostituiti dalla quota di accesso derivante dalla ripartizione del
fabbisogno sanitario indistinto standard regionale, ripartito in base ai
nuovi criteri di pesatura discendenti dal D.Lgs. 68/2011 sulla
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario.
La modifica introdotta al Senato specifica che per gli interventi di prevenzione e cura della fibrosi cistica resta fermo il criterio di riparto
già adottato in base alla
consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni, alla
popolazione residente, nonché alle documentate funzioni dei centri ivi
istituiti, tenuto conto delle attività specifiche di prevenzione, cura e,
dove attuata e attuabile, di ricerca. |
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Medicinali
innovativi |
Sono
aggiunti i commi da 593 a 598 che introducono disposizioni di favore relative ai medicinali innovativi. La norma è
collegata alla recente immissione in commercio di farmaci innovativi
destinati alla cura dell’Epatite C. Le
disposizioni in commento istituiscono, presso
il Ministero della salute, un fondo
destinato a concorrere al rimborso delle spese che i servizi sanitari
regionali devono affrontare per l'acquisto di medicinali innovativi. Il
fondo, finora istituito solo per gli
anni 2015 e 2016, ha uno stanziamento pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio di
riferimento. Le risorse per il 2015 sono formate da un contributo statale,
pari a 100 milioni di euro, e 400 milioni di euro a valere sulle risorse del
Fondo sanitario nazionale nella componente destinata alla realizzazione di
specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (PSN). Le risorse per il
2016 sono tutte a valere sul Fondo sanitario nazionale. Le modalità di
riparto fra le regioni del fondo saranno individuate, previa Intesa in sede
di Conferenza Stato-regioni, con decreto interministeriale. Vengono
inoltre introdotte nuove regole per quanto riguarda il ripiano (payback) dello sforamento del fondo aggiuntivo per la spesa per farmaci innovativi,
istituito dall’Agenzia italiano del farmaco (AIFA) con risorse incrementali
della spesa complessiva per i farmaci erogati sulla base della disciplina
convenzionale. A legislazione vigente, il ripiano è a carico di tutte le
aziende farmaceutiche, in proporzione ai rispettivi fatturati relativi ai
medicinali non innovativi coperti da brevetto. La norma in esame introduce
una eccezione per le aziende
farmaceutiche produttrici di un farmaco innovativo la cui commercializzazione
abbia un fatturato superiore a 300 milioni di euro. In quel caso, e
soltanto in quello, viene caricata una
quota pari al 20 per cento dello sforamento del fondo aggiuntivo anche
sull’azienda farmaceutica produttrice del farmaco innovativo, rimanendo il
rimanente 80 per cento ripartito, ai fini del ripiano, tra tutte le aziende titolari
di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non
innovativi coperti da brevetto. Viene infine previsto che il Comitato per la
verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sia
responsabile, dal 2015, del monitoraggio degli effetti di contenimento della
spesa sanitaria territoriale ed ospedaliera dovuti alla diffusione dei
medicinali innovativi e al conseguente minore ricorso da parte degli assistiti
ai protocolli terapeutici e alle cure erogate prima della predetta diffusione
dei medicinali innovativi. |
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Fabbisogno
sanitario regionale |
È aggiunto
il comma 601 che interviene sulla norma riguardante la
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di cui all’art. 27, co. 7
del D.Lgs. n. 68/2011, modificando, a decorrere dal 2015, i criteri per la definizione dei pesi da considerare
per la determinazione del fabbisogno
sanitario regionale. I pesi, nel
caso in cui la predetta Intesa sarà raggiunta entro il 30 aprile 2015,
verranno definiti non più esclusivamente in relazione alle classi di età
della popolazione regionale residente, ma in base ai criteri di cui all’art.
1, co. 34, della L. 662/1996 (vale a dire popolazione residente, frequenza
dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della
popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali
ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed
indicatori epidemiologici territoriali), e in base ai costi sostenuti dalle
regioni in relazione al fabbisogno standard e all’eventuale
miglioramento registrato a livello regionale nell’erogazione dei livelli
essenziali di assistenza sulla base di appositi indicatori. Il percorso di
miglioramento è parametrato al raggiungimento di standard di qualità, la cui
misurazione potrà essere effettuata in base al sistema di valutazione previsto
a legislazione vigente dall’art. 30 del medesimo D.Lgs. 68/2011. Si sottolinea
che il Ministero della salute ha costituito un apposito gruppo di lavoro,
composto da rappresentati dei ministeri competenti e delle regioni, per la
definizione puntuale dei criteri di riparto sopra rappresentati. |
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Centro
nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) |
Sono
aggiunti i commi 602 e 603, che recano una autorizzazione di spesa per il Centro nazionale di Adroterapia
Oncologica (CNAO) e norme relative alla composizione del Consiglio di
indirizzo del CNAO. Si ricorda che la Fondazione CNAO è un centro di fisica
che utilizza, per la lotta contro i tumori, le particelle pesanti o adroni ma
è anche un centro di ricerca e sviluppo le cui attività spaziano dalla
ricerca clinica alla ricerca radiobiologica, a quella traslazionale con
l’obiettivo di fornire un continuo miglioramento nella capacità di cura. Il comma 602 autorizza l’erogazione di
un contributo al CNAO per
consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei
malati oncologici mediante l’erogazione della terapia salvavita innovativa
denominata adroterapia. Il contributo è articolato come segue: § fino a 15
milioni di euro per il 2015; § fino a 10
milioni di euro per il 2016; § fino a 5
milioni di euro per il 2017. Le risorse sono a valere sul programma decennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio
sanitario pubblico (interventi di edilizia
sanitaria) di cui all’art. 20 della legge 67/1988 (legge finanziaria
1988). La concessione del contributo è subordinata a
una procedura specifica: entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
delle legge di stabilità 2015 presentazione da parte del CNAO di un piano di
investimenti e di una relazione - asseverata dal Collegio dei revisori – con
separata indicazione degli investimenti già eseguiti e di quelli da eseguire;
conseguente approvazione da parte del Ministero della salute. Per gli
investimenti da eseguire l’erogazione delle somme è effettuata per stati di
avanzamento lavori. Il comma 603 dispone l’integrazione del Consiglio di indirizzo
del CNAO con un membro nominato da
Ministro della salute, la cui partecipazione al Consiglio non da luogo
all’attribuzione di indennità o compensi. Conseguentemente, lo statuto del
CNAO è adeguato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di
stabilità 2015. |
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Istituto
Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione (ISMETT) |
È aggiunto
il comma 607, che, per agevolare la prosecuzione
dell’investimento straniero nell’Istituto
Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione (ISMETT)
di Palermo, autorizza la Regione siciliana ad aumentare le tariffe massime delle
prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica erogate dall’ISMETT
nonché ad incrementare il valore complessivo delle funzioni assistenziali
dello stesso ISMET. In
particolare, la Regione siciliana, anche se sottoposta ai Programmi operativi
di prosecuzione del Piano di rientro dal deficit sanitario, è autorizzata fino
al 31 dicembre 2017, e con norma retroattiva anche nel biennio 2013-2014, a: § incrementare la valorizzazione tariffaria
dell’attività sanitaria dell’ISMETT in deroga a quanto previsto dall’articolo
15, co. 17, secondo periodo, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), che stabilisce
che per le regioni in piano in piano di rientro sanitario, come la Regione
siciliana, gli importi tariffari massimi costituiscono un limite
invalicabile.; § incrementare la valorizzazione delle funzioni
dell’ISMETT in deroga a quanto previsto dall’articolo 15, co. 13, lettera g), del D.L. 95/2012 (L. 135/2012),
che stabilisce che le strutture che erogano assistenza ospedaliera e
ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate
secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali
e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte
nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento. Il valore complessivo della remunerazione
delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di
remunerazione assegnato. Il successivo
comma 608 richiede alla Regione siciliana, a partire dal 30 giugno
2015 di predisporre, nell'ambito dei Programmi operativi di prosecuzione del
Piano di rientro dal deficit sanitario regionale, l'approvazione di un
programma triennale di riorganizzazione ed efficientamento dell'ISMETT, monitorato
dal Tavolo per la verifica degli adempimenti e dal Comitato per l’erogazione
dei livelli essenziali di assistenza, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa
Stato regioni del 23 marzo 2005. La RT al provvedimento specifica che, in relazione ai maggiori costi
derivanti dall’applicazione delle deroghe sopra illustrate, la Regione
siciliana assicura il mantenimento degli obiettivi finanziari relativi al
settore sanitario mediante economie di pari importo da realizzarsi su altre
aree della spesa sanitaria. |
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Convenzioni con cooperative sociali |
È aggiunto
il comma 610 il quale prevede che le convenzioni (di
cui all’articolo 5, comma 1, della L. 381/1991) stipulate dagli enti
pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a
partecipazione pubblica (anche in deroga alla disciplina in materia di
contratti della pubblica amministrazione), con le cooperative sociali (ovvero con analoghi organismi aventi sede
negli altri Stati membri della U.E.) che svolgono specifiche attività
finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per la
fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi (a
condizione che l’importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi
stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e che
tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le
persone svantaggiate) siano stipulate
previo lo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il
rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza |
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Razionalizzazione
delle società |
È aggiunta
al comma 611 la lettera a-bis) che, introduce un nuovo criterio di cui tener conto
nell’ambito del processo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente
o indirettamente possedute dalle pubbliche amministrazioni, che ai sensi del
medesimo comma 268 deve essere avviato a decorrere dal 1° gennaio 2015 in
modo da ottenere la riduzione delle partecipazioni entro il 31 dicembre 2015. Il criterio
introdotto consiste nella soppressione
delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti. Si ricorda che gli altri criteri già previsti sono: eliminazione
delle società e delle partecipazioni sociali non indispensabili per il
perseguimento delle proprie finalità istituzionali (anche mediante
liquidazione e cessione), nonché delle partecipazioni in società che svolgono
attività analoghe a quelle svolte da altre partecipate o enti pubblici (anche
mediante fusione); aggregazione delle società di servizi pubblici locali di
rilevanza economica; contenimento dei costi di funzionamento (anche mediante
riorganizzazione interna delle società e riduzione delle remunerazione degli
organi). |
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Scioglimento
società e aziende speciali e controllate |
È aggiunto
il comma 616 che, nell’ambito della disposizione di cui all’art.
1, co. 3, L. 196/2009, che consente alle pubbliche amministrazioni locali e
alle società da esse controllate di procedere allo scioglimento della società controllata direttamente o
indirettamente, aggiunge che tale scioglimento riguarda anche l’azienda speciale controllata. Viene altresì
previsto che il termine entro cui deve
essere deliberato lo scioglimento affinché gli atti e le operazioni poste
in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento
siano esenti da imposizione fiscale – originariamente di 12 mesi dalla data
di entrata in vigore di tale legge (1° gennaio 2015) – divenga di 24 mesi (quindi 1° gennaio 2016). |
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Agenzia |
È aggiunto
il comma 617, che prevede che siano
versate all’entrata del bilancio dello Stato le risorse finanziarie disponibili nel bilancio di Formez, previste
dall’art. 16-bis, co. 8, del D.L.
n. 185/2008 per la diffusione delle
caselle di posta elettronica certificata richieste dai cittadini, ove si
tratta di risorse non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti
alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero derivanti da
economie di progetto. Tali risorse saranno poi riassegnate all’Agenzia per l’Italia digitale con il vincolo di
utilizzarle per interventi volti a favorire e semplificare le comunicazioni
tra la pubblica amministrazione e i cittadini. Contestualmente,
il comma in esame abroga le
seguenti disposizioni. § i commi da 5 a 8 dell’art. 16-bis del citato D.L. n. 185/2008, che disciplina la possibilità
per i cittadini che ne fanno richiesta di avere una casella di posta
elettronica certificata il cui utilizzo ha effetto equivalente alla
notificazione per mezzo della posta; § l’art. 10, co. 3-quater
del D.L. n. 70/2011, introdotto dall’art. 14 del D.L. 69/2013, che prevede l’assegnazione automatica di una casella
di posta elettronica certificata ai cittadini, in sede di rilascio del documento unificato (in cui sono
unificate la carta di identità elettronica (CIE) e la tessera sanitaria
elettronica), ovvero all’atto di iscrizione
anagrafica o dichiarazione di cambio
di residenza. |
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Punto
franco |
Sono
aggiunti i commi da 618-620 per consentire la spostamento del regime giuridico internazionale di punto franco dal porto vecchio di Trieste
ad altre zone opportunamente individuate, legate alle attività portuali,
con provvedimenti del Commissario di governo della Regione Friuli- Venezia
Giulia, d’intesa con il Presidente della Regione e con il Sindaco di Trieste
(co. 618). Conseguentemente le aree del porto vecchio (con esclusione delle
banchine, dell’Adriaterminal e della fascia costiera) sono sdemanializzate ed
assegnate al comune di Trieste che le aliena destinando i relativi introiti
all’Autorità portuale. Sono fatti salvi i diritti di concessione nei
contratti superiori a quattro anni che sono convertiti in diritti d’uso a
favore del concessionario per la durata residua della concessione. Il
Presidente dell’autorità portuale, d’intesa con presidente di Regione e
Sindaco di Trieste delimita le aree che restano vincolate al demanio
marittimo (co. 619). L’uso di tali aree è disciplinato dal regolamento da
emanarsi da parte dell’Autorità portuale, nell’ambito dei suoi poteri di
regolamentazione delle attività dell’area portuale (art. 6, co. 1, lett. a L. n. 84/1994) e di determinazione
dei canoni di concessione (art. 13, co. 1, lett. a L. n. 84/1994) (co. 620). Al riguardo, appare opportuno un approfondimento in
ordine alle conseguenze, anche sul piano di eventuali contenziosi, derivanti
dal mutamento ex lege dei
rapporti concessori nell’ambito dell’attuale area del porto vecchio di
Trieste, previsto dalla norma. |
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Imposta
sostitutiva terreni
agricoli ed edificabili |
Sono
aggiunti i commi 627 e 628. Il comma 627
raddoppia l’aliquota dell’imposta
sostitutiva applicabile alla rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e
partecipazioni in società non quotate, i cui termini sono stati prorogati al
2015 dal comma 6 dell’articolo 3. Tale aliquota è innalzata dal 4 all’8 per
cento per la rivalutazione di terreni e di partecipazioni qualificate, e dal
2 al 4 per cento per le partecipazioni non qualificate. Il comma 628
destina le maggiori entrate ottenute per effetto del predetto innalzamento,
quantificate in 150 milioni per il 2015 e 75 milioni per ciascuno degli anni
2016 e 2017, all’incremento del Fondo
per interventi strutturali di politica economica (FISPE). |
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Autorizzazione
UE Split payment |
È modificato il comma 632, per svincolare l'efficacia delle
disposizioni che hanno introdotto il cd. split
payment dall'autorizzazione dell’Unione
europea, così prevedendone l'applicazione
già dal 1° gennaio 2015. |
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Flussi informativi
fiscali e ravvedimento operoso |
È modificato il comma 636, specificando
che gli elementi e le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate
(anche quelli utili per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi,
redditi, volume d’affari, valore della produzione e stima dei medesimi) che
sono messe a disposizione del contribuente, con lo scopo di migliorare i
flussi informativi tra Amministrazione finanziaria e soggetti passivi
d’imposta, vengono fornite anche alla Guardia di finanza. È modificato il comma 637, con lo scopo
di rendere maggiormente oneroso il cd. istituto del ravvedimento operoso, nel
caso in cui siano terminate attività di accesso, ispezione e verifica con la
conseguente consegna del processo verbale di constatazione. In primo luogo si
specifica che il contribuente che si avvale del ravvedimento vedrà ridotte le
sanzioni ad un quinto del minimo, ove la regolarizzazione degli errori e
delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del
tributo, avvenga dopo la constatazione della violazione. Si chiarisce poi che
avvalersi di tale istituto (con pagamento e regolarizzazione) non preclude
l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività
amministrative di controllo e accertamento. |
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Giochi e
scommesse |
È aggiunto
il comma 643 e i commi da 649 a 652. Il nuovo comma 643, prevede la
possibilità per i soggetti che offrono scommesse con vincite in denaro senza
essere collegati al totalizzatore nazionale di regolarizzare la propria
posizione. A tal fine, entro il 31 gennaio 2015 essi inoltrano all'Agenzia
delle dogane e dei monopoli una dichiarazione di impegno alla
regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio della
licenza per l'esercizio delle scommesse nonché di collegamento al
totalizzatore nazionale, e il versamento di 10.000 euro, da compensare in
sede di versamento dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle
scommesse. A tali soggetti sono estesi gli obblighi e i divieti già previsti
al comma 644 per le agenzie di scommesse senza concessione; sono resi più
restrittivi gli obblighi di comunicazione e i requisiti sono equiparati a
quelli per il rilascio della licenza; si aumentano le sanzioni e si
definiscono le procedure per la chiusura dell'esercizio. Si estende
l’applicazione del Piano straordinario di contrasto del gioco illegale, con
la costituzione di un’apposita banca dati (comma 645). Nel corso dell’esame
al Senato sono stati soppressi l’aumento del prelievo unico erariale (PREU) e
la riduzione del pay-out, mentre sono state ulteriormente aumentate le
imposte sul gioco illegale (commi 646-648). Il nuovo comma 649, introdotto al Senato, prevede una riduzione pari
a 500 milioni di euro dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri
operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco con newslot
e videolottery, mentre il nuovo comma 650, demanda a decreti ministeriali
l'adozione di misure di sostegno dell’offerta di gioco. Le maggiori entrate
sono destinate, quanto 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, al
Fondo per interventi strutturali di politica economica, e quanto a 150
milioni di euro al Fondo per la riduzione della pressione fiscale (nuovi commi 651 e 652). |
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Procedure
concessione gioco del lotto |
Sono
aggiunti i commi da 653 a 654. I commi 653
e 654 prevedono l’affidamento da parte dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli della concessione
per la gestione del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi
numerici a quota fissa, sia attraverso la rete dei concessionari sia a
distanza, mediante procedura di gara, che deve essere indetta nel rispetto
delle seguenti condizioni essenziali: § la durata della concessione è di nove anni, non rinnovabile; § la base
d’asta è di 700 milioni di euro;
350 milioni devono essere versati nel 2015 (all’atto dell’aggiudicazione),
250 milioni nel 2016 (all’inizio della concessione), i restanti (almeno 100
milioni) entro il 30 aprile del 2017; § il concessionario potrà utilizzare la rete per
prestazioni di servizi diversi dalla raccolta del gioco; § l’aggio è fissato al 6 per cento della raccolta; § deve essere previsto obbligatoriamente, a carico del
concessionario, un aggiornamento tecnologico della rete e dei terminali; le
somme per gli investimenti programmati, ma non effettuati, saranno versate
all’erario. La concessione
sarà affidata, mediante una procedura
di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria, ad un’impresa
qualificata con pregressa esperienza nella gestione o nella raccolta di
gioco, con sede legale in uno Stato dello Spazio economico europeo, dotata di
idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica. La commissione
di gara sarà composta di 5 membri: tre dei quali in possesso di alta
qualificazione professionale (come magistrati o avvocati dello Stato in
pensione) e due tra dirigenti generali dell’Agenzia. Con decreto ministeriale
saranno stabiliti i compensi per i commissari non dipendenti dell’Agenzia (comma 654). Le maggiori entrate derivanti dalle
modifiche introdotte dai commi illustrati sono assegnate al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE). |
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Credito
d'imposta enti non commerciali |
È modificato il comma 655, che innalza
dal 5 al 77,74 per cento la quota imponibile degli utili percepiti dagli enti
non commerciali. Per effetto
delle modifiche apportate al Senato, si
precisa che la norma costituisce una deroga rispetto a quanto previsto dallo
Statuto del contribuente in materia di efficacia temporale delle norme
tributarie, in quanto essa ha applicazione retroattiva (trova applicazione
agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014). È
introdotto il comma 656, al fine di compensare la retroattività della norma
riconosce un credito d'imposta pari
alla maggiore IRES dovuta, nel
solo periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2014, in applicazione del predetto aumento fiscale. |
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Norma
interpretativa imposta sostitutiva su finanziamenti a lungo termine |
È aggiunto
il comma 660, che reca
una norma interpretativa volta a chiarire che l’imposta sostitutiva sui finanziamenti
a lungo termine si applica anche ai finanziamenti
erogati direttamente dallo Stato o dalle regioni. Ne vengono altresì
esplicitate le modalità applicative. |
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Proroga
esenzione IMU per sisma in Emilia |
Inserisce i
commi dal 662-664, al fine di estendere
dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015
il termine ultimo entro il quale i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal
sisma in Emilia del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di
ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall’IMU, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità
dei fabbricati stessi. Al fine di
verificare l’effettiva platea dei beneficiari la Regione Emilia Romagna,
d’intesa con il MEF, provvede al monitoraggio entro il 30 marzo 2015. Alla
relativa copertura degli oneri,
pari a 13,1 milioni di euro per l’anno
2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 664). |
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Rimborso
per Sisma Sicilia Deroga dal
Patto di stabilità |
È modificato il comma 665, al fine di: § attribuire il diritto al rimborso di quanto
indebitamente versato ai soggetti colpiti dal sisma del 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, purché
abbiano presentato apposita istanza, autorizzando
la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017. La copertura finanziaria
degli oneri recati dalla disposizione illustrata sono posti a valere sul Fondo interventi strutturali di politica
economica (FISPE), che viene a tal fine ridotto di 30 milioni di euro
annui dal 2015 al 2017
(si veda il comma 717). § inserire una deroga
al patto di stabilità per la Regione Molise,
in relazione agli eventi sismici
di ottobre e novembre 2002. La norma
dispone la esclusione delle spese per la ricostruzione post-terremoto dal
complesso delle spese finali (sia in termini di cassa che di competenza)
rivelanti ai fini del patto di stabilità. L'esclusione opera per il solo 2015 e nel limite di 5 milioni di euro. La norma
provvede alla copertura del corrispondente onere sul Fondo per la
compensazione degli effetti non previsti a legislazione vigente di cui
all'art. 6, comma 2 del D.L. 154/2008 |
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Livello
massimo imposizione TASI |
È aggiunto
il comma 679 che conferma,
anche per l'anno 2015, il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014
(2,5 per mille). Per il medesimo anno 2015, viene altresì confermata la
possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di
TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per
mille, a specifiche condizioni di legge. |
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Disciplina
fiscale società controllate estere |
È aggiunto
il comma 680 che introduce
nella disciplina di rango primario
uno specifico criterio, espresso in termini percentuali, per individuare i Paesi nei quali vige un
livello di tassazione sensibilmente
inferiore a quello applicato in Italia, al fine di individuare i
contribuenti cui si applica la speciale disciplina fiscale delle società
controllate estere (disciplina CFC
– controlled foreign companies). È aggiunto
il comma 681 che pone la copertura degli oneri derivanti dal
comma precedente a valere sul Fondo interventi strutturali di politica
economica (FISPE), che viene a tal fine ridotto di 2,8 milioni di euro per
il 2016 e 1,6 milioni annui a decorrere dall’anno 2017 |
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IMU
terreni agricoli montani |
È aggiunto
il comma 692 che proroga al 26 gennaio 2015 il termine
– in origine fissato al 16 dicembre 2014 dal D.M. 28 novembre 2014 - per il pagamento dell’IMU relativa all’anno 2014 sui terreni agricoli situati in zone montane e collinari. L’imposta,
dovuta sui terreni non più esenti a seguito della ridefinizione del perimetro
delle esenzioni operata dal citato D.M., deve essere calcolata ad aliquota base (0,76%) salvo che non siano state
approvate dagli enti per i terreni agricoli specifiche aliquote. È aggiunto
il comma 693 il quale prevede che, a seguito della riduzione dei
comuni comprendenti terreni agricoli montani esenti da tassazione IMU,
disposta dal D.M 28 novembre 2014, (pubblicato in G.U. il 6 dicembre) gli
enti interessati da tale revisione
del criterio di esenzione accertano convenzionalmente a titolo di maggior
gettito IMU gli importi indicati dal decreto medesimo, a fronte della corrispondente
riduzione del Fondo di solidarietà comunale pari a 359,5 milioni di euro
stabilita nel medesimo provvedimento. Le norme in
commento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della
presente legge, secondo quanto dispone il successivo comma 701. Si segnala che i commi in esame hanno contenuto
identico a disposizioni già vigenti, costituite dall’articolo 1 del decreto
legge 16 dicembre 2014, n.185, per cui non sembra necessario anticiparne
l’entrata in vigore in deroga alla ordinaria decorrenza della legge di
stabilità prescritta dall’articolo 11 della legge di contabilità n. 196/2009
che, com’è noto, la prevede dal triennio di riferimento della manovra (vale a
dire dal 1°gennaio 2015). |
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Rifinanziamento
Fondo per le emergenze nazionali |
È aggiunto
il comma 694, che prevede un rifinanziamento di 56 milioni di euro per l'anno 2014 e di 25 milioni di euro per l’anno 2015 a favore del Fondo per le emergenze nazionali (di
cui all'articolo 5, comma 5-quinquies,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225); nell’ambito di tale stanziamento, 10
milioni di euro sono espressamente destinati agli interventi per la
ricostruzione e per la ripresa economica dei territori della regione Sardegna
colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013. Si segnala che la norma in esame risulta identica a
quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 16 dicembre 2014 n. 185, limitatamente
alla parte in cui dispone il rifinanziamento di 56 milioni di euro per il
2014 a favore del suddetto Fondo. Sul punto si rinvia a quanto sopra detto. |
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Supplenze
brevi del personale scolastico |
Sono
aggiunti i commi 695-696, di contenuto
identico all’art. 3, co. 1 e 2,
del D.L. 185/2014. Il comma 695 autorizza la spesa fino a un massimo di 64,1 milioni di euro per il
2014, per consentire il pagamento
delle supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo,
tecnico e ausiliario della scuola. A tal fine, il Ministero dell’economia e
delle finanze è autorizzato – sin da subito, ovvero nelle more
dell’emanazione del decreto ministeriale di assegnazione dei fondi e, dunque,
a prescindere dall’effettivo stanziamento delle relative risorse sui
pertinenti capitoli di bilancio – al pagamento dei relativi importi. Il comma 696 prevede il monitoraggio
trimestrale delle spese per supplenze brevi e saltuarie e introduce una
clausola di salvaguarda secondo cui, qualora si verifichino scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa, il Ministero dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, le occorrenti variazioni compensative tra le risorse destinate alle spese di funzionamento delle istituzioni
scolastiche e quelle relative al pagamento delle supplenze brevi e
saltuarie. Le norme in
commento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della
presente legge, secondo quanto dispone il successivo comma 701. Si segnala che i commi in esame hanno contenuto
identico a disposizioni già vigenti, costituite dall’articolo 3 del decreto
legge 16 dicembre 2014, n.185, sul quale si rinvia a quanto sopra detto |
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Sterilizzazione
della clausola di salvaguardia del D.L. n. 66 del 2014 |
Sono
aggiunti i commi 697 e 698 recanti la sterilizzazione della clausola di
salvaguardia del D.L. n. 66 del 2014. In
particolare, il comma 697 dispone
che, alla luce del monitoraggio delle maggiori entrate IVA conseguenti al
pagamento dei debiti delle P.A. ai sensi del D.L. n. 35 del 2013, una quota
parte degli accantonamenti di bilancio - disposti dall’articolo 12, comma 4,
del medesimo D.L. n. 35, a garanzia del conseguimento dell’importo ascritto
alle maggiori entrate IVA - pari a 495,7
milioni sia portata in riduzione
dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio per l’anno 2014, secondo
quanto indicato, per singolo Ministero, nell’Allegato n. 9 al ddl in esame. In conseguenza
di tale miglioramento dei saldi, il comma
698 destina tali risorse a compensazione del minor gettito IVA previsto
per il 2014 relativamente al pagamento dei debiti delle P.A. disposto dal
D.L. n. 66 del 2014 (240 milioni di entrate a fronte di una stima di 650
milioni), con conseguente esclusione del ricorso all’aumento delle accise sui
prodotti energetici ed elettricità, su alcole e bevande alcoliche, e sui
tabacchi lavorati, previsto, quale clausola di salvaguardia, dall’articolo
50, comma 11, del D.L. n. 66 del 2014. Le norme in
commento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della
presente legge, secondo quanto dispone il successivo comma 701. Si segnala che i commi in esame hanno contenuto
identico a disposizioni già vigenti, costituite dall’articolo 4, commi 1 e 2,
del decreto legge 16 dicembre 2014, n.185. Sul punto si rinvia a quanto prima
detto. |
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Copertura
finanziaria commi 694 e 695 |
È aggiunto
il comma 699 il quale reca
la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 694 e 695 pari a 120,1 milioni di euro per l’anno 2014. Ad essi si
provvede: per 35,1 milioni utilizzando una parte
delle risorse stanziate sul Fondo per le assunzioni in deroga di personale a
tempo indeterminato per i Corpi di polizia; per 20 milioni riducendo l’autorizzazione di spesa prevista
dall’articolo 1, comma 90, della legge n. 228 del 2012 con la finalità di
procedere a nuove assunzioni nel comparto Sicurezza, vigili del fuoco e
soccorso pubblico; per 15 milioni
riducendo l’autorizzazione di spesa per il Fondo per la mobilità del
personale; per 25 milioni
riducendo l’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1, comma 527 della
legge n. 296 del 2006, riduzione dovuta al mancato esercizio della
possibilità di stabilizzare i rapporti di lavoro del personale delle
amministrazioni pubbliche sino al limite autorizzato; per 25 milioni utilizzando una parte
delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato provenienti dalle
sanzioni comminate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e
non ancora riassegnate alla data di entrata in vigore della presente legge. |
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Contabilità
speciale per riacquisto titoli delle regioni |
È aggiunto
il comma 700, recando una disposizione che interviene
sull’articolo 45, comma 2, del decreto legge n.66 del 2014, nel quale si
autorizza il Ministero dell’economia ad effettuare emissioni di titoli di
Stato ai fini del riacquisto da
parte delle regioni dei titoli obbligazionari
da esse emessi e aventi specifiche caratteristiche (vita residua pari o
superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in
circolazione pari o superiore a 250 milioni di euro). La
disposizione in esame aggiunge un periodo a tale comma 2, autorizzando per le
operazioni suddette l’apertura di una
contabilità speciale presso il Ministero dell’economia e delle finanze. |
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IVA pellet |
Sono
aggiunti i commi 711-712 che, rispettivamente, innalzano
dal 10 al 22 per cento l’aliquota IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno e destinano le
relative maggiori entrate, quantificate in 96 milioni di euro dal 2015,
all’incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica
(FISPE). |
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Limite
tracciabilità pagamenti associazioni sportive dilettantistiche |
È aggiunto
il comma 713 il quale eleva da 516,46 a 1.000 euro il limite dei pagamenti effettuati a favore di
società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti
da questi operati, che devono essere effettuati con mezzi tracciabili. La seconda parte del
comma prevede, inoltre, che in caso di violazione della predetta norma si
applicano soltanto le sanzioni amministrative. Risulta pertanto soppressa la
precedente formulazione che prevede, in caso in inosservanza del suddetto
limite, la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni
tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e
l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul
valore aggiunto e di riscossione dei tributi. |
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Riscossione
quote latte |
È aggiunto
il comma 714, in tema di procedure
di riscossione delle cosiddette
multe per le quote latte, prevede
che l’AGEA per la notificazione
della cartella di pagamento e per la prosecuzione delle attività di
riscossione coattive si avvale,
oltre che della Guardia di Finanza, anche di Equitalia. |
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FISPE |
È aggiunto
il comma 717 che riduce il Fondo interventi strutturali di politica
economica (FISPE) di 728,2
milioni di euro per il 2015, di 534,7 milioni per il 2016, di 612,9 milioni
per il 2017, di 388,7 milioni per il 2018, di 261,5 milioni per il 2019, di 259,9
milioni per il 2020, di 234,8 milioni per il 2011, di 234,5 milioni per il
2022, di 234,8 milioni per il 2013 e di 235,1 a decorrere dal 2024.. |
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Fondo per
la compensazione degli effetti finanziari |
È modificato il comma 720 aumentando la riduzione delle risorse del Fondo
per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente, ivi prevista, a compensazione degli effetti finanziari, in termini
di indebitamento netto e di fabbisogno, di complessivi 135 milioni per il
2015, 100 milioni per il 2016 e di 50 per il 2017 e 2018. |
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Termini
per rimborsi d’imposta |
È aggiunto
il comma 726 il quale fissa un termine massimo – non previsto
dalla normativa vigente - per l’esecuzione, da parte dell’Agenzia delle
Entrate, dei rimborsi di imposta alle persone fisiche di importo complessivo
superiore a 4.000 euro, conseguente allo svolgimento di controlli preventivi
sulle dichiarazioni, qualora questo sia determinato da detrazioni per carichi
di famiglia o da eccedenze d’imposta derivanti dalla precedente
dichiarazione. |