Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Stabilità 2015 - A.C. 2679-bis-B - Sintesi delle modifiche apportate al Senato
Riferimenti:
AC N. 2679-BIS/XVII   AC N. 2679-BIS-A/XVII
AC N. 2679-BIS-B/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 233    Progressivo: 4
Data: 20/12/2014
Descrittori:
BILANCIO DELLO STATO     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2015)

 

A.C. 2679-bis-B

Sintesi delle modifiche
apportate al Senato

 

 

 

 

n. 233/4

 

 

 

 

 

 

20 dicembre 2014

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: ID0014d.docx




Tavola di raffronto

 

Oggetto

A.C. 2679

A.C. 2679-bis-A

A.S. 1698

A.C. 2679-bis-B

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

1

1, co. 1

1

Gestioni previdenziali

2

1, co. 2-3

2-3

Fondo per la realizzazione del Piano “La buona scuola”

3

1, co. 4-5

4-5

Modifiche alla disciplina del Fondo per associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese

 

1, co. 6

6

Fondo garanzia PMI

 

 

7-8

Fondo per la tutela del patrimonio culturale

 

1, co. 7-8

9-10

Credito di imposta per erogazioni liberali a sostegno della cultura

 

 

11

Stabilizzazione del bonus di 80 euro

4

1, co. 9-12

12-15

Modifica deduzione buoni pasto

 

1, co. 13-14

16-17

Regolarità contributiva (DURC) cedente crediti PA certificati

 

 

18

Compensazione cartelle esattoriali

 

1, co. 15

19

Deduzione del costo del lavoro dall’imponibile IRAP

5

1, co. 16-20

20, 22-25

Credito d’imposta per contribuenti IRAP senza lavoratori dipendenti

 

 

21

Trattamento di fine rapporto in busta paga

6

1, co. 21-29

26-34

Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo

7, co. 1-2

1, co. 30-31

35-36

Regime nazionale di tassazione agevolata - Patent box

7, co. 3-11

1, co. 32-40

37-45

Credito di imposta nelle aree svantaggiate

 

1, co.41

46

Ecobonus e ristrutturazione

8

1, co. 42

47

Modifiche TUIR

 

 

48

Riduzione dello stanziamento concernente il Fondo Interventi strutturali di politica economica

 

 

49

SIN amianto - Casale Monferrato e Bagnoli

 

 

50-51

Fondo emergenze nazionali

 

1, co. 43

52

Utilizzo risorse contabilità speciale per eventi atmosferici 9-13 ottobre 2014

 

 

53

Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi (c.d. minimi)

9

1, co. 44-79

54-89

Incentivi al rientro dei consumi di benzina transfrontalieri

 

1, co. 80

90

Credito d’imposta per casse previdenziali e fondi pensione per investimenti infrastrutturali

 

 

91-95

Istituzione di un fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario

10

1, co. 81

96

Costi di notificazione

 

1, co. 82

97

Miglioramento della sicurezza presso il Palazzo di giustizia di Palermo

 

 

98-106

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per il lavoro e politiche attive

11

1, co. 83-84

107-108

Finanziamento Cassa integrazione guadagni in deroga settore pesca

 

 

109

Completamento Piano di esuberi personale

 

 

110

Norma di interpretazione autentica in tema di tassazione di merci imbarcate e sbarcate

 

1, co. 85

111

Pensioni per i lavoratori esposti all’amianto ancora in servizio

 

1, co. 86

112

Eliminazione delle penalizzazioni in caso di accesso alla pensione anticipata

 

1, co. 87

113

Sgravi contributivi in caso di assunzione di lavoratori iscritti fino al 2012 in liste di mobilità

 

1, co. 88

114

Termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della maggiorazione INPS in caso di esposizione all’amianto superiore ai 10 anni.

 

1, co. 89

115

Estensione delle prestazioni assistenziali del Fondo vittime dell’amianto

 

 

116-117

Sgravi contributivi finalizzati a nuove assunzioni a tempo indeterminato

12

1, co. 90

118

Sgravi contributivi per nuove assunzioni nel settore agricolo

 

 

119-120

Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato (copertura)

12

1, co. 91-94

121-124

Assegno di sostegno alla natalità (Bonus bebé)

13

1, co. 95-99

125-129

Misure di sostegno alla famiglia

13

1, co. 100-101

130-131

Incremento del Fondo per le politiche della famiglia

 

 

132

Contrasto al gioco d’azzardo patologico

14

1, co. 102

133

Aumento dotazione per l’Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo, di istruzione e di formazione ( INVALSI)

 

 

134-135

Promozione e diffusione della lingua italiana all’estero

 

 

136

Erogazioni liberali alle ONLUS

15

1, co. 103-104

137-138

Cessione di beni ad amministrazioni della cooperazione allo sviluppo

 

 

139-140

Detrazioni fiscali per versamenti effettuati a partiti e movimenti politici effettuati dai candidati e dagli eletti a cariche pubbliche

 

1, co. 105

141

Contributi Agenzia Spaziale italiana per il finanziamento di programmi spaziali strategici

 

 

142

Trasformazione dei comitati locali e provinciali della Croce rossa Italiana

 

 

143

Assegnazione di diritti d’uso di frequenze per applicazioni di comunicazione elettronica mobile e relativo cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali

16

1, co. 106-107

144-145

Assegnazione di frequenze del digitale terrestre e destinazione dei proventi da essa derivanti

 

1, co.108-110

146-148

Requisiti per la concessione del credito di imposta per impianti wi-fi gratuiti negli esercizi ricettivi

 

1, co. 111

149

Disposizioni finanziarie volte a favorire la competitività e la razionalizzazione dell’autotrasporto

17, co. 1-2

1, co. 112-113

150-151

Messa in sicurezza degli edifici scolastici della Sardegna danneggiati dagli eventi alluvionali del 2013

 

 

152

Realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali

17, co. 3

1, co.114

153

Estensione delle modifiche relative al riparto della quota del cinque per mille a partire dal 2015

17, co. 4

1, co. 115

154

Contributo integrativo all’Agenzia delle entrate per spese di funzionamento

17, co. 5

1, co. 116

155

Incremento del fondo relativo alla Carta acquisti ordinaria

17, co. 6

1, co. 117

156

Salvaguardia effetti Carta acquisti per extracomunitari in merito ai compensi da corrispondere a Poste italiane S.p.A. per il servizio prestato quale Gestore (art. 9, co. 15, D.L. n. 150/2013)

 

 

157

Incremento Fondo nazionale politiche sociali

17, co. 7

1, co. 118

 158

Incremento Fondo per le non autosufficienze

17, co. 8

1, co. 119

159

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

 

 

160-161

Contributo Fondazione Auschwitz-Birkenau

 

 

162

Trattamenti pensionistici vittime terrorismo

 

 

163-165

Attribuzioni a INAIL di competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa di persone disabili

 

 

166

Finanziamento Screening neonatale

 

 

167

Incremento risorse per Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza

 

1, co. 120

168

Risorse per le scuole paritarie

17, co. 9

1, co. 121

169

Rifinanziamento Fondo per l’Alta formazione artistica e musicale

 

 

170-171

Incremento Fondo di finanziamento ordinario delle università

17, co. 10

1, co. 122

172

Finanziamento interventi in favore dei collegi universitari

 

 

173-174

Spese per la partecipazione italiana all’Agenzia spaziale europea

 

1, co. 123

175

Incremento del contributo Istituto italiano tecnologico

 

 

176

Finanziamento INAF a favore di progetti internazionali di radioastronomia

 

 

177

Lavori socialmente utili Napoli e Palermo

17, co. 11

(stralciato)

 

 

Rifinanziamento del Fondo per le missioni internazionali

17, co. 12

1, co. 124

178

Incremento del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo

17, co. 13

1, co. 125

179

Stabilizzazione delle risorse per i centri di accoglienza dei richiedenti asilo (CARA)

 

1, co. 126

180

Istituzione del Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati

17, co. 14-15

1, co. 127-128

181-183

Destinazione di quota del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità a stranieri vittime di riduzione in schiavitù

 

 

184

Proroga del sostegno alla modernizzazione della rete di distribuzione della stampa quotidiana e periodica

17, co. 16

1, co. 129

185

Indennizzi per soggetti danneggiati da emotrasfusioni

17, co. 17

1, co. 130

186

Autorizzazione di spesa per riforma terzo settore

17, co. 18

1, co. 131

187

Adeguamenti strutture informatiche per riforma legge di bilancio

 

 

188

Fondo per la riduzione della pressione fiscale

17, co. 19

soppresso

 

Utilizzo del personale delle Forze armate per il controllo del territorio della c.d. Terra dei fuochi

17, co. 20

(stralciato)

 

 

Incremento Fondo interventi strutturali di politica economica

17, co. 21

1, co. 132

189

Finanziamento dell’ attività istituzionale del Comitato paralimpico nazionale

 

 

190

Autorizzazione di spesa per l’attività dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti

 

 

191

Reti di metropolitane in aree metropolitane

 

1, co. 133

192

Trasferimento a TERNA di rete elettrica di proprietà di Ferrovie dello Stato Spa

 

 

193

Emittenza radiotelevisiva locale

 

1, co. 134

194

Imprenditorialità giovanile in agricoltura

17, co. 22

(stralciato)

 

 

Filiera agricola e distretti agroalimentari

17, co. 23

(stralciato)

 

 

Utilizzo di emblemi, denominazione e stemmi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

1, co. 135-138

195-198

Fondo per il finanziamento delle spese indifferibili e urgenti

 

1, co. 139

199

Ulteriore Fondo per il finanziamento delle spese indifferibili e urgenti

 

 

200-201

Piano straordinario per la promozione del made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia

 

1, co. 140-141

202-203

Riduzione Fondo istituito con il taglio dei residui passivi perenti

 

 

204

Incremento Fondo per interventi strutturali di politica economica

 

 

205

Convenzioni Corpo dei Vigili del fuoco per la permuta materiali e prestazioni

 

1, co. 142

206

Superamento della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2013, n. 147


18

1, co. 143

207

Erogazioni anticipazioni finanziarie per agricoltori

 

 

208-212

Assunzione di funzioni dello Stato da parte della Regione Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

 

 

213

Quote latte

 

 

214-217

Riduzione trasferimenti alle imprese

19, co. 1

2, co 1

218

Trasferimento ad ENAV degli oneri di navigazione aerea

19, co. 2

2, co. 2

219

Diritti aeroportuali

 

2, co. 3

220

Autorizzazioni per vettori aerei

 

 

221

Rottamazione veicoli

19, co. 3

2, co. 4

222

Parco rotabile su gomma trasporto pubblico locale

19, co. 4-7

2, co. 5-8

223-227

Contributo pluriennale Reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane

 

 

228

Lotti costruttivi rete ferroviaria

19, co. 8-10

2, co. 9-11

229-231

Divieto circolazione veicoli M2 e M3 (Euro 0)

 

 

232

Credito d’imposta autotrasporto

 

 

233

Accise per autotrasportatori

 

 

234

Piano per l’edilizia sociale

 

 

235

Competitività dei Porti italiani ed efficienza intermodale

 

 

236

IVA strutture recettive unità da diporto ormeggiate (marina resort)

 

 

237

Destinazione risorse sblocca cantieri

 

 

238

Collegamento marittimo veloce Stretto di Messina

 

 

239

Tratta ferroviaria Andorra-Finale ligure

 

 

240

Promozione patrimonio culturale e storico

 

 

241

Riduzione dei crediti di imposta

19, co. 11

2, co. 12

242

“Nuova legge Sabatini”

 

2, co. 13

243

Determinazione rendita catastale immobili ad uso produttivo

 

 

244-245

Sospensione pagamento quota capitale per mutui e finanziamenti alle famiglie e alle PMI

 

2, co. 14

246

Definizione di vettore e di committente nel settore dell’autotrasporto

 

2, co. 15-19

247-251

Riduzione di trasferimenti ad enti

20, co. 1

2, co. 20

252

Dismissione partecipazioni RAI

20, co. 2

(stralciato)

 

 

Estensione delle funzioni della Commissione parlamentare di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale alla gestione separata di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 269 del 2003

 

2, co. 21

253

Proroga del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali nel pubblico impiego

21, co. 1-3

2, co. 22-24

254-256

Struttura tecnica di Missione (art. 163 del D.Lgs. n. 163/2006)

 

 

257

Abrogazione norme promozioni FF.AA e corpi di polizia

21, co. 4

2, co. 25

258

Indennità di ausiliaria FF.AA e polizia militare

21, co. 5

2, co. 26

259

Riduzione indennità piloti e controllori di volo militari

21, co. 6-7

2, co. 27-28

260-261

Divieto di cumulo di trattamenti accessori personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità

21, co. 8

(stralciato)

 

 

Riordino carriere personale Forze .Armate

21, co. 9-10

2, co. 29-30

262-263

Rinvio di assunzioni di personale della Polizia e dei VVFF

21, co. 11

2, co. 31

264

Scorrimento graduatorie assunzioni personale forze di polizia

 

2, co. 32

265

Revisione dell’Accordo nazionale quadro di amministrazione delle Forze di Polizia ad ordinamento civile

21, co.12-14

2, co. 33-34

266-267

Proroga deroga per rapporti di lavoro a tempo determinato nelle regioni a statuto speciale

 

2, co. 35

268

Scorrimento graduatorie assunzioni personale Agenzia delle dogane

 

2, co. 36

269

Permessi sindacali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e dei Vigili del fuoco

21, co. 15

(stralciato)

 

 

Rappresentanze militari

21, co.16-20

(stralciati)

 

 

Valorizzazione del patrimonio immobiliare


22

2, co. 37-38

270 e 272

Piano casa

 

 

271

Manutenzione degli immobili demaniali e degli edifici statali

 

2, co. 39

273

Valorizzazione patrimonio mobiliare (Poste italiane Spa)

23

2, co. 40-42

274-276

Modifiche al Servizio universale Poste

 

 

277-280

Attuazione sentenza Tribunale UE su Poste italiane Spa

 

 

281-284

Convenzioni Poste italiane Spa

23

2, co. 43-44

285-286

Dotazioni di bilancio dei Ministeri

24

2, co. 45

287

Riduzione spese di organi di rilevanza costituzionale, CNEL e Presidenza del Consiglio

25, co. 1-4

2, co. 46-49

288-291

Riduzione dei proventi del canone da attribuire alla RAI

25, co. 5

2, co. 50

292

Invarianza del canone RAI

 

 

293

Risorse destinate al trasporto merce su ferro

25, co. 6

2, co. 51

294

Riconoscimento di quote di stanziamenti ad ANAS S.p.A.

25, co. 7-8

2, co. 52-53

295-296

Trasferimento attività informatiche riservate allo Stato dalla Consip Spa alla Sogei Spa

 

 

297

Registro donatori cellule riproduttive (fecondazione eterologa)

 

 

298

Fondo per opere di interconnessione di tratte autostradali

 

 

299

Soppressione assunzione ispettori

26, co. 1

2, co 54

300

Soppressione prestazioni accessorie INPS per cure termali

26, co. 2

2, co. 55

301

Giorno di pagamento delle pensioni INPS

26, co. 3

2, co. 56

302

Comunicazioni a INPS a seguito di decesso

26, co. 4

2, co. 57

303

Restituzione somme pensioni INPS indebitamente percepite post mortem assistito

26, co. 5-6

2, co. 58-59

304-305

Versamento all’entrata del bilancio di quota parte degli interessi attivi INPS per concessione di mutui e prestiti

26, co. 7

2, co. 60

306

Versamento all’entrata del bilancio di risparmi di spesa da parte dell’INPS e dell’INAIL

26, co. 8-9

2, co. 61-62

307-308

Riduzione contributi patronati

26, co. 10

2, co. 63-66

309-012

Riduzione Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello

26, co. 11

2, co. 67

313

Modifica disciplina dichiarazione ISEE

26, co. 12

2, co. 68

314

Contributo Italia Lavoro Spa

 

 

315-316

Piani triennali di investimento dell’INAIL

 

2, co. 69

317

Riduzione contributi a organismi internazionali

27, co. 1

2, co. 70

318

Ulteriori interventi sul trattamento economico e normativo del personale in servizio all’estero

27, co. 2

2, co. 71

319

Riduzione stanziamenti per il personale scolastico all’estero

27, co. 3

2, co. 72

320

Informazione italiana diffusa all’estero

27, co. 4

2, co. 73

321

Incremento delle risorse del fondo IGRUE destinate alla cooperazione allo sviluppo

 

2, co. 74

322

Rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero

 

2, co. 75

323

Differimento termini per armi da fuoco per uso scenico

 

 

324

Riduzione del contributo a favore della Scuola per l’Europa di Parma


28, co. 1

2, co. 76

325

Riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche

28, co. 2

2, co. 77

326

Acquisizione all’erario di risorse non utilizzate dalle scuole

28, co. 3

2, co. 78

327

Riduzione del numero dei coordinatori periferici di educazione fisica

28, co. 4

2, co. 79

328

Abrogazione di esoneri e semiesoneri dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie

28, co. 5

2, co. 80

329

Limitazione dei comandi del personale scolastico

28, co. 6-7

2, co. 81-82

330-331

Supplenze brevi di personale docente e ATA

28, co. 8-9

2, co. 83-84

332-333

Dotazioni organiche del personale ATA

28, co. 10-12

2, co. 85-87

334-336

Visite medico-legali delle Università e delle AFAM

28, co. 13

2, co. 88

337

Soppressione del contributo a favore della Scuola di ateneo Jean Monnet

28, co. 14

2, co. 89

338

Risorse relative all’insediamento di una sede universitaria di ingegneria nel polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia di Genova

28, co. 15

(stralciato)

 

 

Fondo di finanziamento ordinario delle università

28, co. 16

2, co. 90

339

Chiusura del piano stralcio Fondo speciale per la ricerca applicata – FSRA

28, co. 17

2, co. 91

340

Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale- AFAM

28, co. 18-19

2, co. 92-93

341-342

Interventi di contenimento della spesa riguardanti Enti di ricerca vigilati dal MIUR

28, co. 20-21

2, co 94-95

343-344

Riduzione dell’organico degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

28, co. 22

2, co. 96

345

Controlli di primo livello per il PON “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento

28, co. 23

(stralciato)

 

 

Risorse per INVALSI, Istituti superiori di studi musicali e Accademie di belle arti non statali

28, co. 24 (stralciato)

 

 

Fondo per il potenziamento e la valorizzazione dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica

28, co. 25

(stralciato)

 

 

Programma straordinario di reclutamento INVALSI

28, co. 26-27

(stralciato)

 

 

Assunzioni da parte delle università

28, co. 28-30

2, co. 97-99

346-349

Differimento di termini in materia di edilizia scolastica

28, co. 31

(stralciato)

 

 

Composizione delle commissioni d’esame di maturità

 

2, co.100-102

350-352

Decoro e funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche e proroga servizi di pulizia
Copertura su FISPE

 

 

353-354

Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare: Convenzione sulla biodiversità di Rio de Janeiro



29

2, co. 103

355

SIN Bagnoli-Coroglio

 

 

356

Contributo per progetti innovativi in campo navale

30, co. 1

2, co. 104

357-358

Mutui ferrovie in concessione

30, co. 2

2, co. 105

359

Riduzione per l’anno 2015 del contributo quindicennale relativo alla Pedemontana di Formia

30, co. 3

2, co. 106

360

Riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al contributo straordinario al comune di Reggio Calabria

30, co. 4

2, co. 107

361

Riduzione della quota ANAS del canone annuo a carico dei concessionari autostradali

30, co. 5

2, co. 108

362

Soppressione indennità di trasferimento in Italia per personale FF.AA, Forze di polizia, VV.FF e Prefetti

31, co. 1

2, co. 109

363

Impiego personale militare all’estero

31, co. 2

2, co. 110

364

Abrogazione stage difesa per giovani

31, co. 3

2, co. 111

365

Medaglia mauriziana

31, co. 4

2, co. 112

366

Soppressione trasporto collettivo personale della Difesa

31, co. 5

2, co 113

367

Riduzione alloggi militari di servizio connessi all’incarico con locali di rappresentanza (ASIR)

31, co. 6-7

2, co. 114-115

368-369

Riduzione uffici giudiziari militari

31, co. 8-10

(stralciati)

 

 

Norma ARQ personale all’estero

31, co. 11

2, co. 116

370

Riduzione personale civile della Difesa degli uffici degli addetti militari all’estero presso le rappresentanze diplomatiche

31, co. 12

2, co. 117

371

Riduzione uffici diretta collaborazione del Ministro della difesa

31, co. 13

2, co. 118

372

Revisione strumento militare

31, co 14

2, co. 119

373

Dismissioni degli immobili del Ministero della difesa

31, co. 15-18

2, co. 120-123

374-377

Attribuzione del grado vertice

31, co. 19

2, co. 124

378

Agenzia industrie difesa

31, co. 20

(stralciato)

 

 

Disposizioni concernenti l’Agenzia industrie difesa

 

2, co. 125

379

Destinazione risorse “Difesa servizi SpA”

 

2, co. 126

380

Riduzioni delle spese e interventi correttivi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:


32

 

 

Incorporazione dell’INEA nel CRA e Istituzione dell’Agenzia unica per ricerca, la sperimentazione in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

32, co. 1-3

2, co. 127-129

381-383

Gasolio agricolo

32, co. 4

2, co. 130

384

Piano irriguo nazionale

32, co. 5

2, co. 131

385

Destinazione risorse in favore dell’integrazione di filiera nel settore agricolo e agroalimentare e dei distretti agroalimentari

 

2, co. 132

386

Sequestri di carburante


32, co. 6

(stralciato)

 

 

Ottimizzazione della gestione della tesoreria di Stato


33

2, co. 133-134

387-388

Soppressione della autorizzazione della Commissione europea circa il regime fiscale di titoli della Gestione separata della Cassa depositi e prestiti

 

2, co. 135

389

Trasformazione dei conti di tesoreria centrale in conti infruttiferi

 

 

390

Assoggettamento delle Camere di commercio alla tesoreria unica e proroga del termine finale per la soppressione della tesoreria unica “mista”

34

2, co. 136-140

391-395

Istituzione contabilità speciale per la gestione del Fondo per la concessione delle garanzie dello Stato

 

 

396-397

Estensione al 2018 del contributo alla finanza pubblica delle Regioni

35, co. 1-12

2, co. 141-149

398-405

Recepimento Accordo 15 ottobre 2014 con Regione Trentino e province Bolzano e Trento

 

 

406-413

Estensione del contributo alla finanza pubblica delle regioni

 

2, co. 150-153

414-417

Concorso delle province, delle città metropolitane e dei comuni al contenimento della spesa pubblica

35, co. 13-15

2, co. 154-156 e 160

418-420 e 451

Riduzione dotazione organica del personale delle province e delle citta metropolitane. Procedure per la mobilità del personale

 

 

421-428 e 430

Servizi per l’impiego province e città metropolitane

 

 

429

Piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate

 

 

431-434

Fondo di solidarietà comunale

35, co. 16-17

2, co. 157-158

435-436

Norme concernenti l’attività di ricostruzione nei territori della regione Abruzzo interessati dagli eventi sismici del 2009

 

 

437-449

Incentivi alle Unioni e fusioni di comuni

 

2, co. 159

450

Pagamento dei debiti pregressi della regione Piemonte

 

 

452-458

Quota di riparto del Fondo di solidarietà comunale in base a fabbisogni standard e capacità fiscali

35, co.18

2, co 161

459

Pareggio di bilancio per le regioni a statuto ordinario


36, co. 1-17

2, co. 162-179

460-466 e 468-478

Esclusione delle spese per l’edilizia scolastica dal patto di stabilità delle province e delle città metropolitane

 

 

467

Nuova disciplina della regionalizzazione del patto di stabilità


36, co. 18-22

2, co. 180-184

479-483

Patto verticale incentivato

 

 

484-488

Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali

37

2, co. 185-195

489-500

Election day

 

 

501

Esclusione dal Patto delle spese dei comuni interessati da eventi sismici

 

 

502

Pagamento rate mutui con CDP in scadenza nel 2015

 

 

 

503-504

Armonizzazione contabile degli enti territoriali

38, co. 1-4

2, co. 196-200

505-507 e 509-510

Imposta Municipale Immobiliare della provincia di Bolzano

 

 

508

Destinazione delle riserve afferenti alla Regione Sardegna

38,co. 5

2, co. 201

511

Recepimento Accordo 23 ottobre 2014 con Friuli Venezia Giulia

 

 

512-523

Minoranza linguistica slovena

 

 

524

Compensazione perdita di accisa Regione Valle d’Aosta

 

 

525

Spese per il funzionamento degli uffici giudiziari

38, co. 6-10

2, co. 202-206

526-530

Contributo Roma capitale

38,co. 11

2, co. 207

531

Expo 2015 – Misure in materia di personale e contributo al Comune di Milano per gli oneri connessi all’evento

38,co. 12-14

2, co 208-210

532-534

Fabbrica del Duomo di Milano

 

 

535

Proroga dell’utilizzo dei proventi dei permessi di costruire e delle sanzioni in materia edilizia

 

2, co. 211

536

Rinegoziazione mutui enti locali per passività relative

 

2, co. 212

537

Disavanzo di amministrazione a seguito del riaccertamento straordinario dei residui

 

2, co. 213

538

Aumento del limiti massimi di indebitamento degli enti locali

 

2, co. 214

539

Fondo per il contributo in conto interessi su operazioni di indebitamento enti locali

 

2, co. 215

540

Fondo per il contributo in conto interessi su operazioni di indebitamento Regioni

 

 

541

Proroga dell’innalzamento del limite per il ricorso ad anticipazioni di tesoreria

 

2, co. 216

542

Estensione del termine di presentazione del bilancio di previsione 2015 agli enti locali che sperimentano le nuove regole di contabilità

 

2, co. 217

543

Proroga del termine per il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario reso in attività connesse allo stato di emergenza per eventi sismici

 

2, co. 218

544

Sostituzione del bilancio riequilibrato degli locali in dissesto finanziario in caso di inizio mandato della nuova amministrazione

 

2, co. 219-220

545-546

Esclusione della società Expo spa dalle norme di contenimento delle spese per l’acquisto di beni e servizi

 

2, co. 221

547

Supporto Consip Spa per operazione Expo 2015

 

 

548

Parere di congruità Consip per Rete Te.T.Ra.

 

 

549

Disposizioni in materia di acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici

 

2, co. 222

550

Interventi nei siti inquinati in cui sono in corso o non sono state avviate attività di messa in sicurezza e bonifica

 

2, co. 223

551

Autorizzazione unica per infrastrutture inerenti coltivazioni di giacimenti di idrocarburi

 

 

552-554

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Livello del finanziamento statale del SSN per il biennio 2015-2016

39, co. 1-3

2, co. 224-226

555-557

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Obiettivi perseguibili con quota vincolata del Fondo sanitario

39, co. 4-5

2, co. 227-228

558-559

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Riparto quote vincolate

39, co. 6-9

2, co. 229-232

560-563

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Piani annuali di investimento

39, co. 10

2, co. 233

564

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Autorizzazione di spesa per l‘attivazione dei flussi informativi per monitorare la riorganizzazione delle cure primarie

39, co 11

2, co. 234

565

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Definizione delle competenze e delle responsabilità delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica e tecniche della riabilitazione e della prevenzione

39, co. 12

2, co. 235

566

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Conseguimento da parte del direttore generale degli obiettivi di salute e assistenziali

39, co. 13-14

2, co. 236-237

567-568

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Disposizioni relative ai Piani di rientro

39, co. 15-19

2, co. 238-242

569-573

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Collegi sindacali delle aziende sanitarie ed ospedaliere

39, co. 20-21

2, co 243-244

574-575

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Norme per l’attuazione del riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali

39, co. 22-27

2, co. 245-250

576-581

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Organizzazione del dipartimento di prevenzione del SSN

39, co. 28

2, co. 251

582

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Turn over del personale del SSN

39, co. 29

2, co. 252

583

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Concorso degli enti del SSN agli obiettivi di finanza pubblica

39, co. 30

2, co. 253

584

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Disposizioni sul prontuario farmaceutico nazionale

39, co. 31

2, co. 254

585

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Rete di comunicazione dedicata alla dispositivo-vigilanza

39, co. 32

2, co. 255

586

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Norme in materia di dispositivi medici

39, co. 33

2, co. 256

587

Attuazione Patto della salute 2014-2016 - Disposizioni in materia di Health Tecnology Assessment – HTA

39, co. 34

2, co. 257

588

Direzione farmacie rurali sussidiate

 

2. co. 258

589

Autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali

 

2, co. 259

590

Sperimentazione produzione e distribuzione Farmaci monodose in ambito ospedaliero

 

2, co. 260-261

591-592

Fondo per il rimborso alle regioni per l’acquisto di medicinali innovativi destinati alla cura dell’epatite C

 

 

593-598

Potenziamento delle misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio nazionale e dei livelli di controllo di profilassi internazionale

 

2, co. 262-263

599-600

Costi standard sanità

 

 

601

Centro nazionale di adroterapia oncologica

 

 

602-603

Piano per il risanamento della regione Molise

40

2, co. 264-265

604-605

Verifica straordinaria nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica

41

(stralciato)

 

 

Misure per favorire il trasferimento delle risorse da parte delle regioni agli enti del Servizio sanitario nazionale

42

2, co. 266

606

Norme concernenti l’Istituto per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo

 

 

607-608

Razionalizzazione delle società partecipate locali

43

2, co. 267

609

Convenzioni con cooperative sociali

 

 

610

Riorganizzazione e riduzione delle società partecipate

 

2, co. 268-271

611-614

Affidamento diretto a società in possesso di requisiti per la gestione in house, partecipate direttamente da enti locali compresi nell’ambito territoriale

 

2, co. 272

615

Scioglimento aziende special

 

 

616

Trasferimento risorse Formez all’Agenzia per l’Italia Digitale

 

 

617

Sdemanializzazione ed uso delle aree appartenenti al demanio marittimo nei pressi del Porto Vecchio di Trieste

 

 

618-620

Modifica aliquote applicate ai fondi pensioni

44, co. 1-5

3, co. 1-5

621-625

Rivalutazione terreni e partecipazioni

44, co. 6

3, co. 6

626

Imposte sostitutive sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni

 

 

267-628

Reverse charge e split payment

44, co. 7-10

3, co. 7-11

629-633

Adempimenti volontari dei contribuenti

44, co.11-18

3, co. 12-19

634-641

Proroga riscossione enti locali

44, co. 19

3, co. 20

642

Disposizioni in materia di giochi con vincite in denaro

44, co. 20-25

3, co. 21-26

643-651

Aumento Fondo per la riduzione della pressione fiscale

 

 

652

Norme concernenti il Gioco del Lotto

 

 

653-654

Tassazione enti non commerciali

44, co. 26

3, co. 27

655

Credito d’imposta enti non commerciali

 

 

656

Ritenute su ristrutturazioni

44, co. 27

3, co. 28

657

Tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di assicurazione sulla vita a copertura rischio demografico

44, co. 28-29

3, co. 29-30

658-659

Norma interpretativa per imposta sostitutiva su finanziamenti speciali

 

 

660

Aiuti de minimis concernenti i territori interessati da eventi sismici in Emilia

44, co 30

3, co. 31

661

Fabbricati rurali nelle zone colpite dal sisma Emilia

 

 

662-664

Rimborso imposte per soggetti interessati da eventi sismici nel 1990 nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa e Molise

 

3, co.32

665

Soppressione esenzione bollo per le auto ultraventennali

44, co. 31

3, co. 33

666

Aliquota IVA agevolata per e-book

 

3, co. 34

667

Cofinanziamento nazionale dei programmi dell’Unione europea

44, co 32-39

3, co. 35-42

668-675

Destinazione delle risorse provenienti dalla minore quota di cofinanziamento nazionale di Fondi strutturali 2014-2020

 

3, co. 43-44

676-677

Regimi fiscali privilegiati

44, co. 40

3, co. 45

678

Conferma per il 2015 del livello massimo di imposizione della Tasi

 

 

679

Definizione di livello di tassazione sensibilmente inferiore in caso di regimi fiscali speciali

 

 

680-681

Norme concernenti procedure di riscossione – enti creditori e agenti della riscossione

 

3, co. 46-53

682-689

Innalzamento franchigia Irpef lavoratori transfrontalieri

 

3, co. 54-55

690-691

Differimento termine versamento IMU agricola

 

 

692-693

Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali

 

 

694

Autorizzazione spesa per supplenze brevi personale docente e ATA

 

 

695-696

Riduzione accantonamenti lineari di bilancio per copertura oneri D.L. n. 35/2013 (Pagamento debiti PA) a compensazione minori entrate IVA dal D.L. n. 66/2014. Entrata in vigore delle disposizioni

 

 

697-698 e 701

Copertura oneri commi 694 e 695

 

 

699

Contabilità speciale per il riacquisto dei titoli delle regioni

 

 

700

Partecipazione comuni all’attività di contrasto all’evasione fiscale

 

3, co. 56

702

Nuove procedure di programmazione delle risorse del Fondo di sviluppo e coesione

 

3, co. 57-60

703-706

Misure in materia di trattamenti pensionistici

 

3, co. 61-63

707-709

Regolarizzazione e rateizzazione del versamento volontario da parte delle associazioni sportive

 

3, co. 64

710

Aumento Iva su pellet di legno e incremento Fondo ISPE

 

 

711-712

Società sportive dilettantistiche

 

 

713

Riscossione quote latte attraverso l’ausilio di Equitalia

 

 

714

Riduzione Fondo destinato alla concessione di benefici economici a favore dei lavoratori dipendenti (cuneo fiscale)

45, co. 1

3, co. 65

715

Riduzione stanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale

45, co. 2

3, co. 66

716

Riduzione Fondo per gli interventi strutturali di politica economica

 

 

717

Clausola di salvaguardia: innalzamento aliquote IVA e accise

45, co. 3-4

3, co. 67-68

718-719

Riduzione Fondo compensazione effetti finanziari

45, co. 5

3, co. 69

720

Riduzione risorse per benefici previdenziali relativi a lavori usuranti

45, co. 6

3, co. 70

721

Versamento da parte dell’INPS all’entrata del bilancio di somme derivanti dal contributo per i fondi interprofessionali per la formazione continua

45, co. 7

3, co. 71

722

Incremento Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca

 

3, co. 72-73

723-724

Esclusione della ritenuta sui compensi per taluni vettori marittimi ed aerei

 

3, co. 74

725

Rimborsi per operazioni di controllo preventivo

 

 

726

Tabelle A e B

46, co. 1

3, co. 75

727

Tabella C

46, co. 2

3, co. 76

728

Tabella E

46, co. 3 e 5

3, co. 77 e 79

729 e731

Tabella D


46, co. 4

3, co. 78

730

Copertura degli oneri correnti e prospetto di copertura

46, co. 6 e 7

3, co. 80-81

732-733

Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e Bolzano

 

3, co. 82

734

Entrata in vigore

47

3, co. 83

735

 

 


Sintesi delle modifiche apportate al Senato


Oggetto

Sintesi

Fondo sostegno imprese
(ATI e RTI)

È modificato il comma 6, lettera a), per estendere l’accesso al Fondo per associazioni e raggruppamenti temporanei di imprese, a tutte le imprese aventi nel programma comune di rete lo sviluppo di attività innovative. Non sono più richieste la soggettività giuridica e la partita IVA.

Aggiunge i commi 7 e 8, che modificano la disciplina della concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

In particolare con il comma 7 cambia la platea dei destinatari della garanzia che non sono più esclusivamente le piccole e medie imprese, ma le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499.

Il comma 8 specifica che la garanzia è concessa nell’ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo, ossia fino al raggiungimento di un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi Euro 100.000.000,00 (cento milioni).

Fondo tutela patrimonio culturale

È modificato il comma 9, prevedendo il parere delle competenti Commissioni parlamentari sul programma triennale per l’utilizzo delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale ed eliminando il riferimento alla mera presa d’atto dello stesso programma da parte del CIPE. In particolare, il parere parlamentare deve espresso prima della trasmissione del programma al CIPE.

Occorrerebbe chiarire se, a seguito della eliminazione della presa d’atto, al CIPE competerà la delibera finale sul programma. Ciò appare necessario anche per comprendere quando acquisterà efficacia lo stesso programma.

Fondazioni lirico-sinfoniche

È aggiunto il comma 11, che estende la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali introdotte con il c.d. ART-BONUS (art. 1 del D.L. 83/2014 – L. 106/2014) anche per il sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.

Le prime sono citate nel testo della legislazione vigente solo con riferimento alla realizzazione di nuove strutture, al restauro o al potenziamento di quelle esistenti. I secondi, attualmente non sono citati.

A seguito del riferimento generale al sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche, lo stesso comma 11 elimina lo specifico riferimento alla realizzazione di nuove strutture, al restauro e al potenziamento di quelle esistenti delle stesse fondazioni.

Il comunicato stampa del MIBACT del 16 dicembre 2014 evidenzia che, con la modifica, sarà possibile fruire del credito di imposta non solo per i finanziamenti a favore di nuove strutture o al restauro di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, ma anche per i finanziamenti alle produzioni delle stesse e dei teatri di tradizione.

Regolarità contributiva cedente crediti

È aggiunto il comma 18, disponendo che la regolarità contributiva del cedente dei crediti certificati mediante piattaforma elettronica sia definitivamente attestata dal DURC (Documento unico di regolarità retributiva).

Attraverso l’aggiunta del comma 7-quinquies all’articolo 37 del D.L. 66/2014 (articolo che ha introdotto strumenti volti a favorire la cessione dei crediti di parte corrente certificati da parte di pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato), il nuovo comma 18 prevede che la regolarità contributiva del cedente dei crediti certificati mediante piattaforma elettronica (per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali) sia definitivamente attestata dal DURC, in corso di validità e allegato all’atto di cessione o comunque acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta.

Le pubbliche amministrazioni debitrici, al momento del pagamento del credito oggetto della cessione, acquisiscono il suddetto documento solo nei confronti del cessionario.

Deduzione del costo del lavoro dall’IRAP

È aggiunto il comma 21, che introduce un credito d’imposta IRAP nei confronti dei soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti nell’esercizio della propria attività, pari al 10 per cento dell’imposta lorda determinata secondo le regole generali. Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

La disposizione sembra sostanzialmente offrire un ristoro ai soggetti passivi IRAP i quali, dal momento che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, non usufruiranno della deduzione IRAP del costo del lavoro disciplinata dall’articolo 1, commi 20 e da 22 a 25 del disegno di legge in esame ma ai quali, in virtù delle medesime disposizioni, si applicherà l’innalzamento dell’aliquota d’imposta (in precedenza abbassate del 10 per cento dal D.L. n. 66 del 2014).

La copertura finanziaria degli oneri recati dalla disposizione illustrata è posta a valere sul Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), che viene a tal fine ridotto di 12,8 milioni di euro per il 2015, di 33,9 milioni per il 2017, di 32,4 milioni per il 2018, di 30,2 milioni per il 2019, di 28,3 milioni per il 2020, di 27,9 milioni per il 2021 e di 27,3 milioni a decorrere dal 2022. Il Fondo medesimo è incrementato di 45,1 milioni per l’anno 2016 (si veda il comma 717).

Proroga detrazioni ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica

È aggiunto il comma 48 che modificando l’articolo 16-bis del TUIR estende da sei mesi a diciotto mesi il periodo di tempo entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione (ovvero le cooperative edilizie) devono vendere o assegnare l’immobile oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (riguardanti l’intero fabbricato) per beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia (al 50 per cento nel 2015, successivamente al 36 per cento).

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2015: -2.000.000;

2016: -10.000.000;

2017: -15.000.000

FISPE

È aggiunto il comma 49 che riduce il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di 0,3 milioni di euro per l’anno 2015, 2,0 milioni di euro per il 2016, 4,1 milioni di euro per il 2017, 5,4 milioni di euro per il 2018, 6,7 milioni di euro per il 2019, 8 milioni di euro per il 2020, 9,3 milioni di euro per il 2021, 10,6 milioni di euro per il 2022, 11,9 milioni di euro per il 2023, 13,2 milioni di euro per il 2024 e di 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

Siti contaminati amianto

Aggiunge i commi 50 e 51, che prevedono uno stanziamento complessivo di 135 milioni di euro nel triennio 2015-2017 (45 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017) al fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale (SIN) contaminati dall'amianto. Una quota dello stanziamento, pari a 25 milioni annui, è destinata ai comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli. In particolare, il comma 50 demanda ad un decreto del Ministero dell'ambiente, da emanare entro il 15 febbraio 2015, l’individuazione delle citate risorse da trasferire a ciascun beneficiario.

La copertura finanziaria degli oneri recati dalle disposizioni illustrate è posta a valere sul Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), che viene a tal fine ridotto di 45 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (si veda il comma 717).

Fondo emergenze nazionali

È modificato il comma 52, al fine di prevedere che i risultati degli interventi finanziati con il Fondo delle emergenze nazionali e l’ammontare delle risorse destinate a ciascun intervento siano pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri e resi disponibili in formato dati di tipo aperto (open data).

Alluvione Genova

È aggiunto il comma 53 che consente l’utilizzo, nel limite massimo di 8 milioni di euro, delle risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 5459 – previa ricognizione degli impegni finanziari già assunti o in corso di assunzione a valere sulle risorse giacenti sulla predetta contabilità - al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dagli eventi atmosferici del 9-13 ottobre 2004, che hanno interessato Genova e la sua provincia e alcuni comuni della provincia della Spezia, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei ministri lo scorso 30 ottobre 2014.

Imposta sostitutiva per esercenti imprese, arti e professioni in forma individuale

È modificato il comma 54, cui aggiunge la lettera d) che consente di accedere al regime agevolato dei cd. “nuovi minimi” anche a chi percepisce redditi di natura mista, purché i redditi conseguiti nell’attività di impresa, arti e professioni siano prevalenti rispetto a quelli percepiti come redditi di lavoro dipendente e assimilati. La prevalenza non rileva ai fini dell’applicazione del regime agevolato, se il rapporto di lavoro è cessato o se la somma delle tipologie di reddito percepito (da impresa, arte o professione e lavoro dipendente e assimilato) non supera i 20.000 euro.

Crediti d’imposta enti previdenza e fondi pensione

Aggiunge i commi da 91 a 94 che introducono a decorrere dal 2015 due crediti d’imposta a favore degli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) e dei fondi pensione.

Il credito d’imposta a favore degli enti di previdenza obbligatoria è pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento (aliquota così elevata, a decorrere dal 2015, dall’articolo 3 del D.L. n. 66 del 2014) e l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento, a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del MEF.

Il credito d’imposta a favore dei fondi pensione è pari al 9 per cento del risultato netto maturato assoggettato a imposta sostitutiva (elevata al 20 per cento dal comma 621, del disegno di legge di stabilità in esame) a condizione che un ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla detta imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con decreto del MEF.

Con il decreto del MEF saranno anche stabilite le condizioni, i termini e le modalità di fruizione del credito d’imposta al fine del rispetto del limite di spesa (80 milioni) e al relativo monitoraggio.

 

È aggiunto il comma 95, che pone la copertura finanziaria degli oneri recati dalle disposizioni illustrate a valere sul Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), che viene a tal fine ridotto di 80 milioni di euro a decorrere dal 2016.

Palazzo di giustizia di Palermo

Sono aggiunti i commi da 98-105, che affidano a un decreto interministeriale - in relazione alle aumentate esigenze di sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo - l’individuazione degli investimenti necessari alla realizzazione delle opere. Lo stesso decreto disciplina i tempi di esecuzione e reca la nomina di un commissario straordinario che, sotto il controllo del Ministro della giustizia, esercita poteri di impulso e di vigilanza delle attività amministrative, contrattuali ed esecutive, operando con i poteri e il personale delle amministrazioni interessate e con poteri speciali per la localizzazione delle opere. Il commissario - che, in caso di particolari difficoltà, può proporre anche la revoca dell’assegnazione dei fondi - opera in deroga alle disposizioni vigenti, pur nel rispetto della disciplina comunitaria sugli appalti. Individuato tra i dipendenti pubblici e posto fuori ruolo per tutta la durata dell’incarico, il commissario è retribuito dalla sola amministrazione di appartenenza. Le risorse necessarie agli interventi straordinari per la sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo sono quantificate in 6 milioni di euro per il 2015.

Il comma 106 pone la copertura finanziaria degli oneri recati dalle disposizioni illustrate a valere sul Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), che viene a tal fine ridotto di 6 milioni di euro per il 2015.

Cassa integrazione in deroga settore pesca

È aggiunto il comma 109 che destina fino a 30 milioni di euro, per l’anno 2015, nell’ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione destinate agli ammortizzatori sociali in deroga, al finanziamento della cassa integrazione in deroga per il settore della pesca.

Piani esubero personale

È aggiunto il comma 110 volto ad estende a tutto il 2015, nel limite di 60 milioni di euro e al fine di consentire il completamento (nel corso dello stesso 2015) dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi al 2014, il finanziamento (operativo nel 2014) previsto dall’articolo 1, comma 183, della L. 147/2013, ed erogato per la proroga di 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per cessazione di attività (di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. 249/2004). L’onere derivante è posto a carico del Fondo sociale per l’occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008.

Si ricorda che il finanziamento richiamato ha previsto più specificamente:

§  un incremento, per l’anno 2014, di 600 milioni di euro del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga previsti dall’articolo 2, commi 64-66, della L. n. 92/2012;

§  l’autorizzazione, per il 2014, della spesa di 40 milioni di euro per il finanziamento dei contratti di solidarietà (di cui all’articolo 5, commi 5 e 8, del D.L. n. 148/1993, convertito dalla L. n. 236/1993);

§  l’autorizzazione, per il 2014, di 50 milioni di euro per il finanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per cessazione di attività (di cui all’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 249/2004).

Benefici vittime dell’amianto

Sono aggiunti i commi 116 e 117, volti ad estendere la platea di lavoratori esposti all’amianto ai quali sono riconosciuti specifici benefici previdenziali ed assistenziali.

Più specificamente:

§  si estendono (in via sperimentale per il triennio 2015-2017) le prestazioni assistenziali erogate dal Fondo per le vittime dell’amianto (nel limite delle risorse disponibili nel Fondo stesso) ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o, per esposizione familiare, ai lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale (comma 116);

§  in deroga alla normativa previdenziale vigente, si prevede l’applicazione della maggiorazione contributiva (di cui all’articolo 13, comma 2, della L. 257/1992), ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (solamente nel corso del 2015 e senza la corresponsione di ratei arretrati), anche per gli ex lavoratori, occupati in specifiche imprese (esercenti attività di scoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal Piano di Bonifica da parte dell'Ente territoriale), a condizione che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto correlata (accertata e riconosciuta ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della L. 257/1992) (comma 117).

La copertura finanziaria degli oneri recati dalle disposizioni illustrate è posta a valere sul Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), che viene a tal fine ridotto per un importo di 4,2 milioni di euro per il 2015 e di 5 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 (si veda il comma 717).

Sgravi contributivi settore agricolo

Sono aggiunti i commi 119 e 120, che estendono gli incentivi per le assunzioni disposti dal comma 118, del disegno di legge, anche ai datori di lavoro del settore agricolo. Tali incentivi sono riconosciuti nei limiti di determinate risorse (2 milioni di euro per il 2015, 15 milioni di euro per il biennio 2016-2017, 11 milioni di euro per il 2018 e 2 milioni di euro per il 2019), relativamente alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato) decorrenti dal 1º gennaio 2015 (con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015), con esclusione dei lavoratori che nel 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno solare 2014.

L'incentivo richiamato è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle citate risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. È infine previsto il monitoraggio, da parte dell’INPS, delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, mediante l’invio di relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze (

Si ricorda che, per le assunzioni di giovani lavoratori nel settore agricolo, effettuate entro il 30 giugno 2015, la disciplina vigente (di cui all'art. 5 del D.L. 91/2014) riconosce già, a determinate condizioni, un incentivo a favore di una platea di potenziali beneficiari in buona misura sovrapponibile a quella dell’incentivo in esame. Sarebbe pertanto opportuno chiarire se i due istituti siano cumulabili o alternativi.

Conseguentemente

alla Tabella A, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 2.000.000;

2016: – 100.000;

2017: – 6.300.000.

alla Tabella E, Ministero dell’agricoltura, D.Lgs. n. 185/2000. Assegnazione all'ISMEA, per il finanziamento di misure per l’autoimprenditorialità e l’autoimpiego nel settore agricolo (cap. 7253), ridurre il finanziamento:

2016: – 14.900.000;

2017: – 8.700.000;

2018: – 4.700.000

Fondo per la famiglia

È modificato il comma 131, incrementando da 108 a 112 milioni di euro lo stanziamento per il 2015 del Fondo per gli interventi in favore della famiglia (108 milioni nel testo licenziato dalla Camera). Le risorse del Fondo, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, sono così finalizzate:

§  100 milioni di euro dedicati al rilancio del piano per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia (asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia di cui all’art. 1, co. 1259, della legge finanziaria 2007 L. 296/2006);

§  12 milioni (precedentemente erano 5 milioni) dedicati ai programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (Fondo per l'efficientamento della filiera della produzione e dell'erogazione e per il finanziamento dei programmi nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana nel territorio della Repubblica Italiana di cui all’articolo 58, comma 1, del D.L. 83/2012).

Sostegno adozioni internazionali

È aggiunto il comma 132 che, a decorrere dal 2015, incrementa di 5 milioni di euro il Fondo delle politiche della famiglia istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dal decreto legge 223/2006, convertito dalla legge 248/2006. L’incremento è finalizzato al sostegno delle adozioni internazionali e intende garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, ai sensi dell’articolo 1, co. 1250 della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006).

La copertura è posta a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), di cui all’art. 10, co. 5, del DL. 282/2004 (si veda il comma 717).

INVALSI

Sono aggiunti i commi 134 e 135.

Il comma 134 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2015 per le esigenze dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

Il comma 135 prevede che al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, ferma restando la disponibilità derivante dall’afflusso di risorse provenienti dalle ex contabilità speciali, non più alimentate dal 1° gennaio 2013 (art. 7, co. 39, D.L. 95/2012 – L. 135/2012).

La disposizione citata ha previsto che dal 1° gennaio 2013 le contabilità speciali su cui affluivano le risorse da destinare alle istituzioni scolastiche non sarebbero più state alimentate e che le stesse saranno soppresse a decorrere dal 2016. Ha, altresì, previsto che le somme disponibili alla data del 1° gennaio 2013 dovevano essere versate all’entrata del bilancio statale, in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 e per la restante parte nel 2016 e dovevano essere annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del MIUR.

Promozione della lingua e cultura italiana all’estero

È aggiunto il comma 136 che autorizza la spesa di 3.555.000 euro per l’anno 2015 e 555.000 euro a decorrere dall’anno 2016, per la promozione della lingua e cultura italiana all’estero, con particolare riferimento agli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all’estero.

La copertura si rinviene mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di parte corrente (Tabella A del ddl di stabilità) appostati a favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

IVA per la cooperazione allo sviluppo

Aggiunge i commi 139 e 140, che ripristinano la non imponibilità a fini IVA delle cessioni di beni e delle relative prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità umanitarie.

Detrazioni erogazioni liberali ai partiti

È modificato il comma 141, in tema di detraibilità dei versamenti effettuati in favore di partiti o movimenti politici anche se effettuati dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche, al fine di precisare che la stessa detraibilità sussiste anche nel caso in cui i predetti versamenti siano effettuati tramite donazioni.

Contributi Agenzia spaziale italiana

È aggiunto il comma 142 prevedendo un contributo di 30 milioni di euro per gli anni 2015-2017 all’ASI per il finanziamento di programmi spaziali strategici nazionali in corso di svolgimento.

La copertura finanziaria degli oneri recati dalla disposizione illustrate è posta a valere sul Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), che viene a tal fine ridotto per un importo corrispondente (si veda il comma 717).

Comitati locali e provinciali della Croce rossa Italiana

È aggiunto il comma 143 che interviene sulla normativa in materia di riordino della Croce Rossa. Nello specifico, il comma in esame introduce una modifica nel corpo del comma 10-ter dell’articolo 4 del decreto legge 101/2013, al fine di specificare che i comitati di Trento e Bolzano sono comitati provinciali.

Si ricorda che, il D.Lgs. 178/2012 (successivamente modificato dall'art. 4, co. 10-ter-10-sexies del D. L. 101/2013 - L. 125/2013) ha previsto una graduale privatizzazione dell’Associazione Croce Rossa e la costituzione di una associazione privata di interesse pubblico, l'Ente Croce Rossa, da qualificarsi come associazione di promozione sociale, alla quale trasferire tutti i compiti svolti prevalentemente da volontari. L'attuale Ente Croce Rossa Italiana ha continuato ad essere un ente pubblico – senza modificarsi in Ente Strumentale alla Croce Rossa – fino al 31 dicembre 2014, mentre, dal 1° gennaio 2014 si sono trasformati in associazioni di diritto privato i Comitati locali e provinciali della Croce rossa.

Attualmente la Croce rossa ha dunque una struttura territoriale a gestione diversificata: i livelli centrale/regionale permangono nel perimetro dell'ente pubblico fino al 31 dicembre 2014, mentre i livelli provinciale/locale (salvo i Comitati Provinciali di Trento e Bolzano), dal 1° gennaio 2014 si sono trasformati in associazioni di diritto privato, accedendo alla gestione privatizzata pur permanendo nel quadro dell'Associazione (e non dell'Ente). La norma pertanto chiarisce che l’eccezione prevista, rispetto alla data di privatizzazione, è riferita ai soli Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano, equiparati ai comitati regionali, che mantengono la personalità di diritto pubblico, escludendo dall’eccezione i comitati locali della Cri gravitanti nell’ambito delle citate province.

Proventi derivanti dall’assegnazione di frequenze del digitale terrestre

È modificato il comma 147, lettera d) per integrare la procedura per l’assegnazione di frequenze televisive non utilizzate a livello nazionale agli operatori di rete locali. Si prevede in particolare (modifica alla lettera d capoverso 9-ter) che la selezione bandita dall’AGCOM sia rivolta esclusivamente a soggetti operanti in ambito locale. Solo nel caso in cui dalla selezione non risulti, in base ai criteri individuati, un numero sufficiente ed idoneo di operatori di rete in ambito locale, il Ministero dello sviluppo economico può procedere all’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze a soggetti non operanti in ambito locale.

Si specifica inoltre (modifiche alla lettera d capoversi 9-quinquies e 9-septies) che le graduatorie per l’assegnazione delle frequenze televisive in ambito locale saranno anche utilizzate per la numerazione automatica dei canali, sopprimendo nel contempo la previsione che tali graduatorie si limitassero ad integrare i criteri per la numerazione automatica previsti dall’art. 32 del Testo unico dei media audiovisivi (decreto legislativo n. 177/2005)

Edilizia scolastica Sardegna

È aggiunto il comma 152 che autorizza la spesa di 5 milioni di euro nel 2015 per gli interventi di messa in sicurezza e ristrutturazione degli edifici scolastici dei comuni della Sardegna danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013.

Il riferimento corretto è a “scuole dell’infanzia”, “scuole primarie”, “scuole secondarie di primo grado” (anziché “scuole materne”, “scuole elementari”, “scuole medie”).

Secondo quanto indicato nella Relazione conclusiva sulla ricognizione dei fabbisogni, redatta dal Commissario delegato in data 24 febbraio 2014, il fabbisogno per interventi di ripristino degli edifici scolastici danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 2013 è pari a circa 7,5 milioni di euro.

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2015: -5.000.000.

Cinque per mille

È modificato il comma 154 che prevede la messa a regime della disciplina dell’istituto del 5 per mille IRPEF disponendo l’applicazione a partire dall’esercizio finanziario 2015 delle disposizioni vigenti in materia e stanziando, per le finalità cui è diretto il 5 per mille, la spesa annua di 500 milioni di euro.

La modifica è volta ad introdurre la previsione di un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione delle modalità di redazione della rendicontazione delle somme erogate per il regime del 5 per mille dell'IRPEF, finalizzate a garantire una maggiore trasparenza sull'utilizzo delle somme, nonché le modalità di pubblicazione sul sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo e dei rendiconti trasmessi.

Sono inoltre introdotte sanzioni in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione sul sito web e di comunicazione della rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari. In tali casi, la norma prevede l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.Lgs. n. 33/2013, in tema di responsabilità dirigenziale.

Salvaguardia effetti Carta acquisti

È aggiunto il comma 157 che consente di corrispondere a Poste italiane SpA i compensi per il servizio prestato quale Gestore del servizio integrato di gestione delle Carte acquisti fino alla data in cui sono stati perfezionati i contratti con il nuovo Gestore del servizio e i relativi rapporti amministrativi. Nello specifico, la norma dispone la validità degli atti e dei provvedimenti adottati, fa salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti che si sono prodotti sulla base dell’articolo 9, comma 15, del decreto legge 150/2013 di proroga termini, poi soppresso dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15, che prorogava il contratto in essere con Poste Italiane SpA fino al perfezionamento della gara a procedura aperta per l’individuazione del nuovo gestore. Si ricorda che Poste italiane SpA è poi risultato il vincitore della gara.

Pertanto il comma in esame consente di corrispondere a Poste italiane i compensi per il servizio prestato nel periodo di vigenza del citato articolo 9, comma 15, del decreto 150/2013 di proroga termini, poi soppresso dalla legge di conversione15/2014.

Diritto al lavoro dei disabili

È aggiunto il comma 160 il quale dispone un incremento della dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (di cui all’art. 13, c. 4, della L. 68/1999) di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

Il comma 161 pone la copertura degli oneri recati dalla norma a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Contributo Fondazione Auschwitz-Birkenau

È aggiunto il comma 162 che prevede la corresponsione di un contributo di un milione di euro per il 2015 alla Fondazione Auschwitz-Birkenau: tale somma costituisce la partecipazione italiana al Fondo perpetuo istituito per la perenne conservazione del campo di sterminio, forse il più tristemente famoso nell’orribile vicenda della Shoah.

La modalità di erogazione del contributo è demandata a decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.

La Fondazione Auschwitz-Birkenau è stata fondata da Wladyslaw Bartoszewski a Varsavia nel gennaio 2009: lo Statuto oggi in vigore è stato approvato dal Consiglio della Fondazione – che gode della personalità giuridica - nel maggio 2011. La missione della Fondazione risiede nella cura del Memoriale di Auschwitz e nel supporto alle attività del relativo Museo: a tale scopo la Fondazione raccoglie i fondi necessari, anche ricevendo donazioni.

Tra i contribuenti alla fondazione spicca al primo posto il governo tedesco, con 60 milioni di euro, seguito dagli USA (15 milioni di dollari) e dalla Polonia (10 milioni di euro). L’Italia non figura, al netto della norma in commento, tra i donatori alla Fondazione Auschwitz-Birkenau

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2015: -1.000.000.

Trattamenti pensionistici vittime terrorismo

Sono aggiunti i commi da 163 a 165 volti ad integrare la disciplina che riconosce specifici benefici previdenziali alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla L. 206/2004.

In particolare:

§  commisura, per i soli dipendenti privati invalidi (nonché per i loro eredi aventi diritto alla pensione di reversibilità) che, ai sensi della normativa previgente al 1° gennaio 2015, abbiano presentato domanda per il riconoscimento dei benefici previdenziali entro il 30 novembre 2007, l’incremento della retribuzione pensionabile riconosciuto (ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente) non nella misura del 7,5%, bensì in riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall’invalido all’atto del pensionamento, ove più favorevole. In ogni caso, si prescinde da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai contatti di categoria (comma 163);

§  riconosce l’aumento figurativo di 10 anni (utile ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il T.F.R. o altro trattamento equipollente) al coniuge e ai figli dell’invalido anche nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all’evento terroristico. Il beneficio non è usufruibile dal coniuge e dai figli dell’invalido nel caso in cui quest’ultimo contragga matrimonio dopo che lo stesso beneficio sia stato attribuito ai genitori (comma 164);

§  precisa che è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell’invalido (la cui individuazione è necessaria ai fini della quantificazione della misura della pensione diretta spettante alle vittime che abbiano subito una invalidità permanente pari o superiore all'80% della capacità lavorativa) sia aperta al momento dell’evento terroristico o successivamente. In nessun caso sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del conseguente diritto al beneficio (comma 165).

Competenze INAIL relative a persone con disabilità
da lavoro

È aggiunto il comma 166 che attribuisce all’INAIL (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, attraverso progetti ed interventi volti alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, alla riqualificazione professionale, al superamento e all'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro e all’adeguamento e all’adattamento delle postazioni di lavoro.

L’attuazione di quanto disposto è a carico del bilancio dell’INAIL, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Finanziamento screening neonatale

È aggiunto il comma 167 che incrementa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2015 l’autorizzazione di spesa prevista per lo screening neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, ai sensi dell’art. 1, co. 229, della legge di stabilità 2014 (L. 147/2013).

Quest’ultima norma – si ricorda – aveva disposto per tale autorizzazione di spesa l’incremento di 5 milioni di euro del livello di finanziamento statale del SSN a decorrere dal 2014.

Pertanto, dal 2015, l’incremento del livello di finanziamento statale del SSN finalizzato al predetto screening neonatale sarà pari a 10 milioni di euro.

La copertura finanziaria degli oneri recati dalla disposizione illustrata sono posti a valere sul Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), che viene a tal fine ridotto di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 (si veda il comma 717).)

Fondo per l’alta formazione artistica
e musicale

Sono aggiunti i commi 170 e 171.

Il comma 170 autorizza la spesa di 5 milioni da destinare nel 2015 agli Istituti superiori di studi musicali (ex pareggiati) e di 1 milione da destinare, sempre nel 2015, alle Accademie di belle arti non statali finanziate in misura prevalente dagli enti locali.

L’intervento fa seguito a quello disposto, in termini analoghi, con l’art. 19, co. 4 e 5-bis, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013), richiamato nel testo.

Il comma 171 prevede che al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, ferma restando la disponibilità derivante dall’afflusso di risorse provenienti dalle ex contabilità speciali, non più alimentate dal 1° gennaio 2013 (art. 7, co. 39, D.L. 95/2012 – L. 135/2012).

La disposizione citata ha previsto che dal 1° gennaio 2013 le contabilità speciali su cui affluivano le risorse da destinare alle istituzioni scolastiche non sarebbero più state alimentate e che le stesse saranno soppresse a decorrere dal 2016. Ha, altresì, previsto che le somme disponibili alla data del 1° gennaio 2013 dovevano essere versate all’entrata del bilancio statale, in misura pari a 100 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015 e per la restante parte nel 2016 e dovevano essere annualmente riassegnate ai capitoli relativi alle spese di funzionamento delle scuole iscritti nello stato di previsione del MIUR.

Collegi universitari

Sono aggiunti i commi 173 e 174.

Il comma 173 autorizza una spesa integrativa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, per il finanziamento di interventi a favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti.

Il comma 174 prevede che alla copertura dell’onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L. 282/2004 - L. 307/2004).

Istituto italiano di tecnologia

È aggiunto il comma 176 che aumenta di 3 milioni di euro dal 2015 l’autorizzazione di spesa destinata alle iniziative di sviluppo tecnologico del paese e per l’alta formazione tecnologica.

Si segnala che, contestualmente al presente rifinanziamento, è stata altresì disposta, in favore dell'Istituto Italiano di Tecnologia, la soppressione della riduzione di trasferimenti (per 3 milioni di euro a decorrere dal 2015) prevista nell’Allegato 6 al comma 252 (cfr.).

La copertura finanziaria degli oneri recati dal rifinanziamento del comma in esame nonché dalla soppressione della riduzione dei contributi è posta a valere sul Fondo ISPE, che viene a tal fine ridotto di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 (si veda il comma 717).

Progetti internazionali di radioastronomia

È aggiunto il comma 177 che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, in favore dell’Istituto nazionale di astrofisica – INAF per sostenere le ricerche e lo sviluppo di partenariati con imprese di alta tecnologia su progetti internazionali per lo sviluppo e la realizzazione di strumenti altamente innovativi.

In particolare, fa riferimento al progetto SKA-Square Kilometer Array, afferente al campo della radioastronomia, e al progetto CTA-CherenKov Telescope Array, afferente al campo dell’astronomia a raggi gamma.

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2015: – 10.000.000;

2016: – 10.000.000;

2017: – 10.000.000.

Fondo minori non accompagnati

È aggiunto il comma 182 che, in seguito all’istituzione del Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nello stato dei previsione del Ministero dell’interno, demanda ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la definizione delle modalità di erogazione delle somme residue rimaste da pagare dell’omologo Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal D.L. n. 95/2012.

Risorse per contastare
la tratta di
esseri umani

È aggiunto il comma 184 che assegna 8 milioni di euro, per il 2015, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio della presidenza del Consiglio, all'attuazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale degli stranieri vittime dei reati di riduzione in schiavitù, della tratta e vittime di violenza o di grave sfruttamento degli esseri umani.

Adeguamento informatico per riforma bilancio dello Stato

È aggiunto il comma 188 con il quale si autorizza una spesa di complessivi 65 milioni nel quadriennio 2015-2018 e di 4 milioni annui a decorrere dal 2019 per l’adeguamento e la ristrutturazione delle strutture e dei sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato resi necessari per realizzare la riforma del bilancio dello Stato (in attuazione delle deleghe previste dalla legge di contabilità n.196/2009) a seguito delle nuove esigenze introdotte su tale riforma ad opera della legge n. 243 del 2012, attuativa della disciplina costituzionale del pareggio di bilancio. Legge, quest’ultima, il cui articolo 15 innova i contenuti e la funzione del disegno di legge di bilancio, che viene inteso come il documento che reca misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, unificando nel contempo in un unico documento (la legge di bilancio) gli attuali contenuti della legge di stabilità e della legge di bilancio.

Conseguentemente:

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2016: -2.000.000;

2017: -4.000.000.

Alla Tabella B, Ministero dell’economia e delle finanze:

2015: -5.000.000;

2016: -20.000.000;

2017: -15.000.000

Fondo interventi strutturali politica economica

È modificato il comma 189 aumentando il rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), ivi previsto dalla norma, disponendo l’assegnazione al Fondo delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche introdotte alle disposizioni in materia di gioco del lotto, di cui ai commi 653-654.

Comitato paralimpico

È aggiunto il comma 190 che stabilizza il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato italiano paralimpico (CIP), autorizzando la spesa di 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

Conseguentemente

Alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze:

2015: -7.000.000;

2016: -7.000.000;

2017: -7.000.000.

Unione italiana ciechi e ipovedenti

È aggiunto il comma 191 che autorizza la spesa di 6,5 milioni di euro annui dal 2015 per l’Unione italiana ciechi e ipovedenti per garantire il finanziamento di interventi già previsti a legislazione vigente per tale ente, di cui alle seguenti leggi:

§  L. 282/1998 che dispone un contributo annuo, a decorrere dal 1998, con vincolo di destinazione al Centro nazionale del libro parlato;

§  L. 24/1996 che ha stabilito, a decorrere dal 1995, un contributo compensativo annuo, in seguito ridotto, a decorrere dal 2012, dalla L. 183/2011 (legge di stabilità 2012);

§  L. 379/1993 che, a decorrere dal 1993, ha destinato un contributo annuo, con vincolo di destinazione all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.) ed all'Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.). Successivamente, il D.L. 203/2005 (L. 248/2005) ha modificato l’entità di tale contributo, a decorrere dal 2006. Infine, l’art. 33, co. 35, della legge di stabilità 2012 ha ripartito il contributo, per il 35% all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, per il 50% all'I.R.F.A. - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus e per il restante 15% all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. Onlus.

In proposito si rileva che è necessario inserire il riferimento normativo corretto della citata L. n. 379, integrandolo della data (1993).

La copertura finanziaria degli oneri recati dalla disposizione illustrata sono posti a valere sul Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), che viene a tal fine ridotto di 6,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 (si veda il comma 717)

Trasferimento a Terna di rete elettrica
proprietà FS

È aggiunto il comma 193 che include la rete elettrica delle Ferrovie dello Stato (FS) all’interno della rete di trasmissione nazionale, subordinatamente all’acquisizione di tale rete da parte di Terna. L’Autorità per l’energia, sulla base dei dati forniti da FS, dovrà definire gli aspetti finanziari della transazione. Nel farlo, dovrà tenere conto dei benefici potenziali per il sistema elettrico nazionale, informando il MISE (subemendamento 1.9100/3). Le risorse finanziarie derivanti dalla cessione, limitatamente al valore dei contributi pubblici già erogati dallo Stato ed utilizzati negli anni per investimenti nella rete elettrica di FS, devono essere destinate ad investimenti sulla rete ferroviaria nazionale.

Promozione
Made in Italy

È modificato il comma 202, relativo al Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti, prevedendo che:

§  alle Commissioni parlamentari competenti siano trasmessi un rapporto del MISE recante le linee guida relative al Piano (entro il 30 giugno 2015) e un rapporto annuale dell’ICE con il dettaglio dei settori di intervento, lo stato di avanzamento, le risorse impegnate e i risultati conseguiti (entro il 30 settembre di ogni anno);

 

§  una quota delle risorse stanziate dal comma per la realizzazione del Piano e assegnate all’ICE (pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017) sia riservata ai consorzi per l’internazionalizzazione per il sostegno delle PMI nei mercati esteri e la diffusione internazionale dei loro prodotti e servizi

Riduzione Fondo presso Ministero infrastrutture

È aggiunto il comma 204 il quale per l’anno 2015 riduce di 30 milioni di euro le risorse del Fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A decorrere dal 2016 il Fondo viene soppresso. La dotazione di tale fondo è stata fissata su base pluriennale attraverso il riaccertamento straordinario dei residui secondo quanto previsto dall’articolo 49, comma 2, del D.L. n. 66 del 2014.

Incremento dotazione FISPE

È aggiunto il comma 205 volto ad incrementare la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 242 milioni di euro per l'anno 2015, di 203 milioni per il 2016, di 133 milioni per il 2017, di 122 milioni per il 2018 e di 11,2 milioni per l'anno 2019.

Anticipazioni finanziarie ed altre disposizioni per il settore agricolo

Sono aggiunti i commi da 208 a 212.

Il comma 208 che consente l'erogazione di anticipazioni finanziare agli agricoltori da parte di ISMEA a fronte della cessione al medesimo Istituto, da parte degli agricoltori stessi, di crediti certificati inerenti taluni aiuti PAC (si tratta dei cd. pagamenti diretti). Il comma al riguardo consente la cessione dei medesimi crediti, in deroga al divieto di cessione previsto dalla disciplina vigente (articolo 2, terzo comma D.P.R. n. 727/1974).

L’imprenditore agricolo deve manifestare la volontà di cessione del credito nella Domanda Unica annuale di accesso ai regimi di sostegno presentata ai sensi della normativa europea. Alle operazioni di cessione si applica l’Istituto della compensazione dei contributi previdenziali scaduti dovuti dall’impresa con gli aiuti comunitari dovuti alla medesima (comma 16, secondo periodo dell’articolo 01 del D.L. n. 2/2006).

La compensazione è effettuata avuto riguardo alla data di cessione del credito a ISMEA secondo le modalità indicate in un decreto, di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Alle cessioni dei crediti non si applica l'articolo 1264 del codice civile, in materia di efficacia della cessione riguardo al debitore ceduto.

Il comma 209 prevede che ISMEA può concedere garanzie anche a fronte di titoli di debito emessi dalle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Nello specifico, possono essere oggetto di garanzia da parte di ISMEA i titoli del debito emessi in conformità alle norme del codice civile sui limiti all’emissione di obbligazioni da parte di società (articolo 2412 cc.) e alle norme sulle cambiali finanziarie emesse dalle società (articolo 32 del D.L. n. 83/2012) e acquistati da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) le cui quote o azioni siano collocate esclusivamente presso investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente.

Il comma in sostanza assimila, ai fini delle garanzie che possono essere concesse da ISMEA, i titoli del debito emessi dalle imprese agricole agroalimentari e della pesca ai finanziamenti bancari contratti dalle predette imprese, i quali, ai sensi della disciplina vigente (articolo 17, comma 2 del D.Lgs. n. 102/2004) già possono essere oggetto di garanzia da parte del medesimo Istituto. A tal fine, si interviene aggiungendo un nuovo comma 2-bis nel citato articolo 17 del D.Lgs. n. 102/2004.

Il comma 210 inserisce l'anagrafe delle aziende agricole tra le banche dati di interesse nazionale indicate nel Codice dell’amministrazione digitale (nuova lettera f-ter nel comma 3-bis dell’articolo 60 del Codice dell’amministrazione digitale, D.Lgs. n. 82/2005).

Il comma 211 integra la disciplina del sistema di consulenza aziendale in agricoltura, istituito dall'art. 1-ter del D.L. n. 91/2014.

In particolare, il comma prevede che per la selezione degli organismi di consulenza aziendale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono fare ricorso ad accordi quadro, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, comma 1 del Codice degli appalti (D.Lgs. n. 163/2006), norma quest’ultima che esclude gli accordi quadro per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale.

Si tratta di una deroga che mantiene comunque la disciplina nazionale in linea con quella dell’UE, dato che la citata esclusione non è contemplata dall’art. 32 della direttiva 2004/18 al cui recepimento sono dedicate le norme contenute nell’art. 59 del Codice dei contratti pubblici.

Il comma 212 reca la clausola di salvaguardia finanziaria delle misure di cui ai precedenti commi da 207, 208, 209 e 210 disponendo che dall'attuazione delle disposizioni testé citate non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Assunzione di funzioni dello Stato da parte di alcune autonomie speciali

È aggiunto il comma 213 al fine di modificare la norma della legge di stabilità 2014 che disciplina il trasferimento di funzioni statali alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Le modiche sono volte a posticipare di un anno il termine per la definizione delle intese tra Stato e ciascun ente per la definizione delle modalità e degli oneri del trasferimento; estendere l'ambito delle funzioni da trasferire concernenti gli uffici giudiziari – già previsto per la magistratura ordinaria - agli uffici della magistratura tributaria e amministrativa; sopprimere le specificazioni contenute nella norma riguardo il trasferimento delle funzioni concernenti le Agenzia Fiscali.

La norma dispone che con intese tra lo Stato e ciascun ente interessato, da concludersi entro il 30 giugno 2014, sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari. Con apposite norme di attuazione si provvede al completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto dell'intesa. Per tutti e tre gli enti, le funzioni da trasferire riguardano le agenzie fiscali dello Stato e le funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di quelle relative al personale di magistratura. sostituita dal testo in esame Inoltre alla Regione Valle d’Aosta saranno trasferite le funzioni relative ai servizi ferroviari di interesse locale, mentre per le Province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni relative al Parco Nazionale dello Stelvio.

Le modifiche apportate dal testo in esame sono le seguenti:

§  il termine fissato per la definizione dell'intesa, inizialmente fissato al 30 giugno 2014, è posticipato al 30 giugno 2015;

§  è esteso l'ambito delle funzioni concernenti gli uffici giudiziari dalla sola magistratura ordinaria ('giustizia civile, penale e minorile) anche alla magistratura tributaria e amministrativa;

§  viene aggiunto il riferimento alle norme di attuazione - e non solo alle intese – come sede per la individuazione degli standard minimi di servizio e di attività che lo Stato, per ciascuna delle funzioni trasferite o delegate, si impegna a garantire sul territorio Provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri sono sostenuti dalle Province o dalla Regione, nonché i parametri e le modalità per la quantificazione e l'assunzione degli oneri.

Fondo per investimenti nel settore lattiero

Sono aggiunti i commi da 214 a 217 prevedono l’istituzione presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di un Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario dotato di 8 milioni di euro nel 2015 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. I criteri e le modalità di accesso ai contributi saranno definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole . Sono esclusi dai contributi i produttori che non risultano in regola con il pagamento delle multe legate all’eccesso di produzione di latte rispetto alle quote assegnate in sede europea (comma 214).

Il contributo statale sarà erogato in modo da rispettare i limiti previsti dalla disciplina europea sugli aiuti de minimis, non superando, quindi, per ciascuna azienda, l’importo di 15.000, nel caso di aziende agricole, e di 200.000 euro in caso di aziende che, oltre alla produzione primaria, operano anche nella trasformazione e commercializzazione (comma 215).

Gli interventi di investimento ammessi al contributi potranno beneficiare delle garanzie concesse da ISMEA (comma 216).

Alla copertura di quota parte degli oneri derivanti dai precedenti commi, si provvede - quanto a 5 milioni per il 2015 e a 50 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017 - mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, in esito all’attività di accertamento straordinario volta all'eliminazione di residui passivi dal bilancio dello Stato operata ai sensi dell’articolo 49 del D.L. n. 66/2014, e destinato a trasferimenti alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali (ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. d), D.L. n. 66/2014) (comma 2017).

Autorizzazione per vettori aerei

È aggiunto il comma 221 per modificare la formulazione delle disposizioni inserite nel cd “DL Sblocca Italia” (decreto-legge n. 133/2014, art. 28, co. 8-bis) in materia di rilascio alle compagnie aeree delle autorizzazioni di “quinta libertà” (cioè il diritto sancito dalla Convenzione di Chicago del 1944, che si sostanzia nella possibilità per le compagnie aeree straniere di fare scalo negli aeroporti italiani, far scendere ed imbarcare passeggeri, posta o merci e ripartire per qualsiasi altro Stato; tale diritto è già riconosciuto per le compagnie UE e pertanto la disposizione dovrebbe trovare applicazione per le compagnie extra-UE).

Rispetto al testo vigente si precisa che l’ENAC può rilasciare autorizzazioni per la quinta libertà su richiesta dei vettori aerei (mentre il testo attuale afferma che “l’ENAC rilascia autorizzazioni”) e che il previsto nulla osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà valutare specificamente la compatibilità con le norme e i principi del diritto europeo”.

Al riguardo, si ricorda che la Corte di giustizia UE, con le cd sentenze “Open Skies” del novembre 2002, giudicò incompatibili con il diritto UE alcuni aspetti di accordi bilaterali in materia di traffico aereo tra singoli Stati membri e Stati extra-UE.

Fondo acquisto veicoli TPL

È modificato il comma 223 nel senso di sopprimere la previsione volta a destinare le risorse per il rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale stanziate dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, co. 83 L. n. 147/2013) anche all’acquisto di natanti e ferry boat al fine di rinnovare anche i mezzi destinati al trasporto pubblico lagunare (previsione inserita nel corso dell’esame alla Camera). È soppressa anche la previsione che le risorse possano essere utilizzate per l’acquisto di materiale rotabile su ferro (le risorse potranno quindi essere destinate esclusivamente all’acquisto di materiale rotabile su gomma, come gli autobus).

Riparto risorse Fondo acquisto veicoli TPL

È modificato il comma 224 in materia di criteri per la ripartizione delle risorse per il rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale stanziate dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, co. 83 L. n. 147/2013). In particolare si sopprime la previsione che le risorse siano erogate direttamente alle società che espletano il servizio di trasporto pubblico locale; si prevede l’utilizzo del criterio del “migliore rapporto tra posto/km prodotti e passeggeri trasportati” anziché quello del “maggiore carico medio per servizio effettuato” e del criterio dell’”entità del cofinanziamento regionale e locale” anziché quello della “graduatoria su base regionale dei soggetti direttamente beneficiari dell’erogazione del contributo”. Viene infine inserito il criterio del “posto/km prodotti”.

Aggiunge il comma 225 che sopprime la previsione in base alla quale al riparto delle risorse stanziate dalla legge di stabilità 2014 si provvede secondo i criteri previsti dall’articolo 1, comma 1032 della legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006)

Reti metropolitane

È aggiunto il comma 228, con il quale si prevede la destinazione del c.d. Fondo revoche, di cui all’articolo 1, comma 88 della legge n. 147/2013, esclusivamente alle reti metropolitane in costruzione in aree metropolitane. Al fondo stesso viene assegnato un contributo quindicennale di 12,5 milioni di € in erogazione diretta, nonché i seguenti ulteriori contributi per gli anni dal 2016 al 2019:

§  2016: 7,5 milioni €;

§  2017: 72 milioni €;

§  2018: 20 milioni €;

§  2019: 40 milioni €.

Si ricorda che il comma 88 della legge di Stabilità 2014 a cui fa riferimento il comma in commento, ha previsto la revoca e la conseguente destinazione ad un’apposita sezione del Fondo revoche (istituito dall’art. 32, comma 6, del D.L. n. 98/2011) di una serie di finanziamenti, già assegnati ad opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla L. n. 443/2001 (c.d. legge obiettivo), per destinarli prioritariamente alle metrotranvie di Milano-Limbiate, di Padova e di Venezia.

Divieto di circolazione veicoli M2 e M3 (Euro 0)

È aggiunto il comma 232, con il quale si vieta la circolazione su tutto il territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2019 agli autobus o pullman a benzina e gasolio di categoria Euro 0, che rientrino nelle categorie M2 ed M3. Si tratta dei seguenti veicoli, secondo la classificazione dell’art. 47 del Codice della Strada (D.L.gs. n. 285/1992) che riprende le relative classificazioni internazionali: M2) veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tonnellate; M3) veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 tonnellate. La categoria Euro 0 comprende i veicoli che non rispettano le direttive europee sulle emissioni inquinanti definite a partire dalla direttiva europea 91/441/CEE, quindi tutti quelli che hanno caratteristiche inferiori a quelle definite in tale direttiva 91/441/CE ed in quelle ad essa successive.

Si rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti la disciplina dei casi di esclusione da tale divieto per i veicoli storici o destinati ad usi particolari.

Credito di imposta autotrasportatori

Sono aggiunti i commi 233 e 234.

Il comma 233 prevede che le il credito di imposta relativo alle accise sul gasolio per autotrazione, disposto dalle norme vigenti in favore degli autotrasportatori, non si applichi ai veicoli di categoria euro 0 o inferiore a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Ai sensi del comma 234, a detto credito d’imposta non si applica la riduzione delle percentuali di fruizione disposta dalla legge di stabilità del 2014 non solo per l’anno 2014, ma anche per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Di conseguenza, il taglio del 15 per cento della percentuale di fruizione del credito di imposta in favore degli autotrasportatori relativo all’aumento dell’accisa sul gasolio opererà a partire dal 2019 e non più a partire dal 2015.

Piano edilizia sociale

È aggiunto il comma 235, che prevede uno stanziamento pluriennale per l’attuazione del Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) e per la realizzazione di altri interventi in materia di edilizia sociale, previsti dall’art. 4, comma 2, del D.L. n. 47 del 2014.

Gli altri interventi cui fa riferimento l’articolo 4, comma 2, riguardano:

§  la creazione di servizi e funzioni connesse e complementari alla residenza, al commercio con esclusione delle grandi strutture di vendita, necessarie a garantire l'integrazione sociale degli inquilini degli alloggi sociali; (comma 5, lettera d) dell'articolo 10 del D.L. 47/2014);

§  la realizzazione di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, previste dal D.M. n. 1444/1968.

§  il raggiungimento dell’obiettivo di creare quote di alloggi da destinare alla locazione temporanea dei residenti di immobili ERP in corso di ristrutturazione o a soggetti sottoposti a procedure di sfratto (comma 5-bis) dell'articolo 10 del D.L. 47/2014).

Il comma 2 dell’articolo 4 del D.L. 47/2014, per il finanziamento del citato Programma, prevede l’utilizzo:

§  delle risorse destinate alle infrastrutture strategiche, ma revocate dall'art. 32, commi 2 e 3, del D.L. 98/2011, nel limite massimo di 500 milioni di euro;

§  delle risorse che il comma 5 destina al recupero degli alloggi da assegnare alle categorie, che beneficiano della sospensione delle procedure di rilascio degli immobili, e che il comma 6 limita a complessivi 67,9 milioni di euro nel quadriennio 2014-2017.

Il medesimo comma 2 dell’articolo 4 del D.L. 47/2014 stabilisce che le citate risorse destinate al finanziamento del Programma sono utilizzate anche per il finanziamento degli interventi di housing sociale contemplati dal successivo art. 10, comma 10, che pone un limite di utilizzo pari a 100 milioni di euro.

 

In particolare, è autorizzata una spesa, complessivamente di 130 milioni di euro per il periodo 2015-2018, per: 30 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo 2015-2017; 40 milioni di euro per l’anno 2018.

A tali risorse si aggiungono ulteriori 270,431 milioni di euro derivanti dalle revoche delle risorse per interventi non avviati nei termini previsti, disposte dall’art. 13, comma 1, del D.L. n. 145 del 2013 (cd. “Destinazione Italia”), e già iscritte in bilancio, per importi pari a: 34,831 milioni per l’anno 2014; 6,277 milioni per ciascuno degli anni del periodo 2015-2017; 30,277 milioni per l’anno 2018; 39,277 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020; 33,019 milioni per l’anno 2021; 24,973 milioni per ciascuno degli anni del periodo 2022-2024.

 

Il comma 1 dell’art. 13 del D.L. 145/2013 prevede che le assegnazioni disposte dalla delibera CIPE n. 146 del 17 novembre 2006 per il completamento dello schema idrico Basento-Bradano e dalla delibera CIPE n. 33 del 13 maggio 2010 per il potenziamento della linea ferroviaria Rho-Arona, con riferimento alle annualità disponibili iscritte in bilancio, sono revocate e confluiscono nel cosiddetto Fondo revoche (istituito dall’articolo 32, comma 6, del decreto-legge 98/2011).

Porti

È aggiunto il comma 236 al fine di intervenire sulla procedura di assegnazione delle risorse per il miglioramento della competitività dei porti italiani stanziate dal cd “DL destinazione Italia” (DL 145/2013, art. 13, co. 6). In particolare si precisa che le risorse in questione, cioè quota parte del fondo alimentato, entro un limite massimo annuale, con l’1 per cento dell’IVA riscossa nei porti sulle merci importate ai sensi dell’articolo 18-bis della legge n. 84/1994, introdotto dal DL 83/2012, possono essere assegnate dal CIPE senza attendere la procedura prevista in generale dall’articolo 18-bis per le risorse di tale fondo (vale a dire l’individuazione con decreto del Ministro dell’economia entro il 30 aprile di ciascun anno dell’ammontare dell’IVA riscossa nei porti sulle merci importate). Conseguentemente le risorse in questione sono quantificate in 20 milioni di euro (sembra doversi intendere annui) dal 2015 al 2024, mentre il tetto massimo annuale delle risorse attribuibili al fondo alimentato con l’1 per cento di IVA riscossa nei porti è ridotto da 90 a 70 milioni di euro annui.

Si prevede infine la destinazione alle medesime finalità dell’importo di 39 milioni di euro derivanti dalle revoche di opere per determinati interventi infrastrutturali (schema idrico Basento-Bradano e potenziamento della linea ferroviaria Rho-Arona) revocate ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del DL “destinazione Italia”.

IVA strutture ricettive unità da diporto (marina resort)

È aggiunto il comma 237, che prevede l’applicazione fino al 31 dicembre 2015 anziché fino al 31 dicembre 2014, della norma contenuta nell’art. 32, co. 1, D.L. n. 133/2014 (c.d. Sblocca Italia) che agevola l’istituzione dei c.d. marina resort, equiparando le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, alle strutture ricettive all’aria aperta e consentendo così l’applicazione ai clienti ivi alloggiati dell’aliquota Iva agevolata al 10%, anziché dell’aliquota ordinaria del 22%.

Risorse sblocca-cantieri

È aggiunto il comma 238, che destina 50 milioni di euro – nell’ambito della quota pari a 100 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo cd. “sblocca cantieri” (di cui ai commi 1 e 1-bis dell’articolo 3 del D.L. 133/2014- cd “Sblocca Italia) destinata ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi di completamento di beni immobiliari demaniali di loro competenza – all’attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni pubblici, di completamento di opere in corso di esecuzione, nonché di miglioramento infrastrutturale (attraverso un’integrazione del comma 3 del citato articolo 3 del D.L. . 133/2014). Si prevede che, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati d’intesa con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (istituita con il D.P.C.M. 27 maggio 2014 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale), gli interventi e le procedure di attuazione.

Stretto di Messina

È aggiunto il comma 239, al fine di finanziare con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 il servizio di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina.

Ferrovia Andorra-Finale Ligure

È aggiunto il comma 240, che autorizza un contributo quindicennale in erogazione diretta di 15 milioni di euro a decorrere dal 2016 per l’avvio dei lavori sulla tratta ferroviaria Andora - Finale Ligure. Si tratta di interventi compresi nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) di cui alla legge n. 443/2001 (cd. “legge obiettivo”). Gli effetti finanziari della norma, pertanto, decorreranno a partire dal 2016, annualità che è inclusa nel triennio considerato dal bilancio 2015-2017.

Promozione patrimonio culturale

È aggiunto il comma 241 che autorizza la spesa di 5,5 milioni di euro per il 2015 per la tutela e la promozione del patrimonio culturale “e storico”, affidando l’individuazione degli interventi da effettuare ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Riduzione crediti d’imposta

È modificato il comma 242, al fine di ridurre di 15 milioni di euro (da 38,690 a 23,690 milioni di euro), a decorrere dal 2016, gli effetti positivi sui saldi di finanza pubblica che devono essere assicurati per effetto della riduzione delle percentuali di fruizione dei crediti d’imposta indicati nell’elenco n. 2.

Con specifico riferimento al credito d’imposta per l’utilizzo di gasolio e GPL per riscaldamento in aree svantaggiate, la quota di riduzione non può superare l’importo di 11,605 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

La copertura finanziaria degli oneri recati dalla disposizione illustrata sono posti a valere sul Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), che viene a tal fine ridotto di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 (si veda il comma 717).

Rendita catastale immobili ad uso produttivo

Sono aggiunti i commi 244 e 245, che recano disposizioni interpretative, volte a chiarire le modalità di determinazione a fini fiscali della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo.

In particolare (comma 244) si precisa che - in coerenza con quanto già indicato nei documenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria –sono escluse dal calcolo della rendita catastale le componenti dei beni che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell'immobile produttivo, siano prive dei requisiti di "immobiliarità", ovvero di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell'unità immobiliare (cd. imbullonati).

Si chiarisce (comma 245) inoltre che, ai fini dell'applicazione delle predette norme, non sono prese in considerazione dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale che siano difformi dalle istruzioni emanate dall’Amministrazione finanziaria, in particolare da quelle contenute nella circolare n. 6/T del2012.

Riduzione trasferimenti
ad enti

È modificato l’Allegato 6 di cui al comma 252, eliminando la riduzione di trasferimenti (3 milioni di euro a decorrere dal 2015) disposta con riferimento alla voce “Somme da assegnare per la valorizzazione dell'istituto italiano di tecnologia”.

Si segnala che l’Istituto italiano di tecnologia è altresì rifinanziato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 ai sensi del comma 175, introdotto dall’emendamento in esame.

La copertura finanziaria degli oneri recati dalla soppressione della riduzione dei contributi nonché del rifinanziamento del comma 175 sono posti a valere sul Fondo ISPE, che viene a tal fine ridotto di 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 (si veda il comma 717).

Proroga co.co.co. struttura tecnica missione MIT

È aggiunto il comma 257, che, al fine di garantire la continuità delle attività in corso della Struttura Tecnica di Missione (STM) – che opera all’interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il monitoraggio del Programma delle Infrastrutture strategiche (PIS) – dispone la conferma fino al 31 dicembre 2015 dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co.co.co) in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Piano per la città

Aggiunge il comma 271, che interviene sulle disposizioni del c.d. Piano per la città (avviato dall’art. 5 del D.L. 70/2011, v. infra) al fine di garantire che le misure incentivanti e premiali previste dalle leggi regionali emanate in attuazione di tale piano prevalgano sulle disposizioni dei piani regolatori generali (PRG) anche relative a piani particolareggiati e/o attuativi, ma sempre e comunque entro i limiti stabiliti dal secondo periodo del comma 11 dell’art. 5 del D.L. 70.

Tale periodo dispone che resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, nonché delle disposizioni di tutela dei beni culturali e del paesaggio contenute nel D.Lgs. 42/2004.

Il c.d. Piano per la città avviato con l’art. 5 del D.L. 70/2011

L’art. 5 del D.L. 70/2011 ha introdotto una normativa nazionale quadro per la riqualificazione delle aree urbane degradate, ponendo le basi per l’avvio di un c.d. Piano per la città con la previsione, a regime, di disposizioni finalizzate ad un processo di riqualificazione urbana accompagnato da incentivi e la semplificazione di alcune procedure. In particolare il comma 9 di tale articolo ha previsto l'approvazione, da parte delle regioni, entro l'11 settembre 2011, di proprie leggi al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio e la riqualificazione delle aree urbane degradate, anche con interventi di ricostruzione e demolizione che prevedano:

§  il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva come misura premiale;

§  la possibilità di delocalizzare le volumetrie in area o aree diverse;

§  l’ammissibilità di modifiche di destinazioni d’uso, purché compatibili o complementari;

§  la possibilità di modificare la sagoma per l’armonizzazione architettonica con le strutture esistenti.

Il successivo comma 14, onde garantire l’attuazione della norma anche in caso di inerzia delle regioni, ha stabilito che a decorrere dall’11 ottobre 2011 e fino all’entrata in vigore della nuova normativa regionale le disposizioni statali sono immediatamente applicabili. In tal caso lo stesso comma 14 ha previsto un minimo di premialità garantito fissato:

§  nel limite massimo del 20% del volume dell’edificio se a destinazione residenziale;

§  nel limite massimo del 10% della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso.

Si fa notare che di fatto le norme per l’attuazione del D.L. 70/2011 erano già state introdotte nella legislazione regionale attuativa del "Piano casa 2", in quanto la maggior parte delle regioni aveva già approvato specifiche disposizioni volte ad incentivare la riqualificazione urbana, anche se con strumenti diversi da regione a regione.

Servizio universale Poste

Sono aggiunti i commi da 277 a 280 al fine di modificare la disciplina del servizio universale postale. In particolare, il comma 277 prevede che il contratto di programma 2015-2019 possa prevedere misure di razionalizzazione del servizio e di rimodulazione della frequenza settimanale di raccolta e recapito sull’intero territorio nazionale, ferme restando le competenze dell’Autorità di regolamentazione (cioè l’AGCOM).

Il comma 278 inserisce tra le definizioni del D.Lgs. 261/1999, che disciplina il servizio postale, la distinzione tra posta prioritaria e corrispondenza ordinaria. L’invio di posta prioritaria ha l’obiettivo medio di recapito entro il giorno lavorativo successivo a quello di inoltro mentre l’invio di corrispondenza ordinaria ha l’obiettivo medio di recapito entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello di inoltro.

Il comma 279 prevede che per il servizio postale universale, fatta eccezione per la posta prioritaria, gli obiettivi percentuali medi di recapito siano riferiti al recapito entro il quarto giorno lavorativo successivo. Si prevede infine che il fornitore del servizio universale sia tenuto ad adottare modalità di ottimizzazione dei processi di lavoro anche tenendo conto dello sviluppo tecnologico e digitale.

Il comma 280 prevede infine che l’AGCOM individui, entro 60 giorni dalla proposta di Poste italiane Spa a definire nuovi obiettivi statistici di qualità e una nuova determinazione delle tariffe degli invii di posta prioritaria e degli altri servizi universali, anche tenendo conto delle risorse pubbliche disponibili ai sensi del precedente comma 274, lettera b (tale disposizione fissa l’importo massimo per l’onere del servizio pubblico universale postale in 262,4 milioni di euro a decorrere dal 2015).

Attuazione sentenza Tribunale UE
su Poste

Sono aggiunti i commi da 281 a 284. Il comma 281 autorizza la spesa di 535 milioni di euro per l’anno 2014 a favore di Poste Italiane Spa, per dare attuazione ad una sentenza del Tribunale dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato. Si tratta della sentenza del 13 settembre 2013 nella Causa T-525/08 tra Poste italiane e la Commissione europea, nella quale è stata annullata la precedente decisione 2009/178/CE della Commissione, del 16 luglio 2008, che aveva considerato come aiuto di Stato da parte dell'Italia la remunerazione ritenuta eccessiva dei conti correnti di Poste Italiane S.p.A. presso la Tesoreria dello Stato.

I commi 282 e 283 provvedono alla copertura finanziaria. In particolare il comma 282 pone l’onere per 310 milioni di euro, a carico del “Fondo per assicurare la liquidità dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” (art. 1, del D.L. 35/2013, come incrementato dall’art. 32, co. 1, del D.L. n. 66/2014; lettera a), per 100 milioni di euro a carico del fondo destinato all’estinzione dei debiti dei ministeri il cui pagamento non ha effetti peggiorativi in termini di indebitamento netto, previsto dall’articolo 36, comma 2, del D.L. n. 66 del 2014 e per i rimanenti 125 milioni di euro mediante utilizzo dei proventi derivanti dalla maggiorazione di prezzo riconosciuta per il riscatto dei nuovi strumenti finanziari previsti dagli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del D.L. n. 95/2012, recanti misure finalizzate alla ripatrimonializzazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Il comma 283 prevede la “copertura degli oneri derivanti dal comma 282 lettera a), pari a 3.255.000 euro per il 2015, a 3.162.000 euro per il 2016, a 3.068.000 euro per il 2017 e a 2.973.000 euro a decorrere dal 2018”. Provvedendo la citata lettera a) del comma 282 all’individuazione di misure di copertura finanziaria, si tratta in realtà, come precisa la relazione tecnica, di compensare in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, la riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa alle anticipazioni per gli enti locali per il pagamento dei debiti che comporta, per tali saldi, il venir meno degli interessi dovuti su tali anticipazioni. La quantificazione dell’onere è stata effettuata sulla base dell’attuale tasso di interesse dei BTP a 5 anni e alla copertura si provvede mediante:

§  riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica (di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 282/2004) per 3.255.000 per il 2015 e a 2.973.000 euro a decorrere dal 2018

§  riduzione del Fondo gestione dei lavoratori portuali in liquidazione, nella quota parte di risorse destinata alla gestione commissariale ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 457/1997 (che aveva stanziato 156 miliardi di lire a decorrere dal 2001) per 3.162.000 per il 2016 e per 3.068.000 per il 2017.

Riduzioni dotazioni di bilancio Ministeri

È modificato l’elenco 3 di cui al comma 287 limitando a 305 milioni la riduzione disposta per il 2015 (in luogo di 505 milioni) della dotazione finanziaria del Ministero della difesa, al fine di non pregiudicare investimenti già programmati in conseguenza di impegni con organismi internazionali finalizzati al settore aerospaziale.

La copertura finanziaria degli oneri è posta a valere sul Fondo ISPE, che viene a tal fine ridotto di 200 milioni di euro per il 2015 (si veda il comma 717).

Riduzione misura canone RAI

È aggiunto il comma 293 che stabilisce che la misura del canone di abbonamento alla televisione per il 2015 non può subire incrementi rispetto a quanto stabilito per il 2014.

Trasporto merci su ferro

È modificato comma 294 al fine di integrare quanto previsto in materia di compensazioni per gli oneri di servizio pubblico per il trasporto ferroviario merci. In particolare si prevede che non venga rinnovato il contratto nazionale di servizio per il trasporto ferroviario merci, in scadenza il 31 dicembre 2014 (pertanto Trenitalia Spa non sarà più l’affidataria del servizio). Conseguentemente le risorse per la compensazione degli oneri di servizio pubblico nel settore (che, in base al comma 51, non possono essere superiori a 100 milioni di euro annui) sono attribuite direttamente al gestore dell’infrastruttura ferroviaria (RFI Spa). RFI Spa destina quindi tale risorse alla compensazione degli oneri sostenuti dalle imprese ferroviarie nel settore merci entro il 30 aprile di ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, in proporzione ai treni/km sviluppati dalle imprese. Oggetto di compensazione saranno gli oneri per il traghettamento ferroviario delle merci e quelli per il pagamento del canone di accesso all’infrastruttura ferroviaria per i trasporti di merci nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Il contratto di programma parte servizi tra Ministero e RFI Spa è conseguentemente modificato per tenere conto delle risorse destinate a RFI Spa per la compensazione degli oneri di servizio pubblico nel trasporto ferroviario merci.

Al riguardo, occorre un approfondimento se le compensazioni previste dalla disposizione si configurino effettivamente, come sembrerebbe evincersi dal tenore letterale della norma, come “compensazioni di obblighi di servizio pubblico”, pur in assenza dell’individuazione di una singola impresa affidataria in esclusiva di tale servizio (merita ricordare che si tratta di un’ipotesi che, per quanto forse di difficile realizzabilità, sembra non esclusa dal diritto UE, che distingue tra l’imposizione di obblighi di servizio pubblico ad una generalità di soggetti e l’affidamento in esclusiva dell’assolvimento di tali obblighi). In tal caso, occorrerebbe quindi approfondire la coerenza delle modalità di determinazione delle compensazioni degli oneri di servizio pubblico individuati dalla norma con i principi del diritto UE in materia (in particolare con l’art. 6 del regolamento (CE) n. 1370/2007 e con la comunicazione della Commissione europea 2012 C 8/02 del gennaio 2012).

Riconoscimento di quote di stanziamenti ad ANAS S.p.A.

È modificato il comma 295, al fine di prevedere che sia riconosciuta ad ANAS S.p.A., in relazione alle attività di costruzione, gestione, manutenzione e miglioramento della rete delle strade e delle autostrade statali, una quota non superiore al 12,5% del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell’intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto approvato a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Sogei Spa

È aggiunto il comma 297, il quale prevede che le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche siano affidate alla Sogei S.p.A. secondo un accordo unitario da stipulare con il Ministero dell’economia e delle finanze entro il 30 giugno 2015. Con tale È modificato viene superato l’attuale assetto che prevede una specifica divisione interna della Sogei per la gestione dei sistemi informatici ad essa trasferiti dalla Consip ad opera del D.L. n. 95 del 2012.

La norma è volta a rendere omogeneo il modello di relazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Sogei, sia per quanto riguarda l’amministrazione finanziaria (Dipartimento delle finanze e Agenzie fiscali), sia per quanto riguarda l’amministrazione ministeriale e la Corte dei conti, al fine di realizzare economie di scala. È previsto, infine, il conferimento delle infrastrutture informatiche di proprietà del Ministero dell’economia e delle finanze alla Sogei.

Fecondazione eterologa

È aggiunto il comma 298 che istituisce il Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

La norma segue la sentenza 162/2014, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del divieto, per la coppia sterile o infertile, del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo (divieto contenuto nella legge 40/2004). In seguito, la Conferenza delle Regioni e delle PP.AA. ha fornito indicazioni cliniche ed indirizzi operativi omogenei per garantire sia l’esigibilità del diritto alla fecondazione eterologa che la sicurezza e tutela della salute dei soggetti interessati ed ha fissato una tariffa unica convenzionale che quantifica i costi della fecondazione eterologa anche al fine di regolare le eventuali compensazioni relative alla mobilità interregionale sanitaria.

Da parte sua il Ministro della salute, intervenendo a più riprese sul tema, ha ripetutamente indicato la necessità di introdurre l’obbligo della tracciabilità donatore-nato rinviando alla costituzione di un apposito Registro.

Il Registro ha la finalità di garantire, in relazione alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, la tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive dal donatore al nato e viceversa, nonché il conteggio dei nati generati dalle cellule riproduttive di un medesimo donatore.

Nel Registro nazionale sono registrati tutti i soggetti ammessi alla donazione, mediante l'attribuzione ad ogni donatore di un codice. Il Registro è istituito presso l'Istituto superiore di sanità, Centro nazionale trapianti e nell'ambito del Sistema Informativo Trapianti (STT) di cui alla legge 91/ 1999 in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti. Le strutture sanitarie autorizzate al prelievo e al trattamento delle cellule riproduttive comunicano al Registro i dati anagrafici dei donatori; con modalità informatiche specificamente predefinite, idonee ad assicurare l'anonimato dei donatori medesimi. Fino alla completa operatività del Registro, i predetti dati sono comunicati al Centro nazionale trapianti in modalità cartacea, salvaguardando comunque l'anonimato dei donatori.

Il comma specifica che agli oneri derivanti dall’istituzione del Registro, quantificati in euro 700.810 per l'anno 2015, e in euro 150.060 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per l'attività e il funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm), ivi comprese le spese per il personale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Ccm, istituito dall'art. 1, co. 1, lettera a), del D.L. 81/2004 (L. 138/2004) con lo scopo di contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive e al bioterrorismo, è un organismo di coordinamento tra il Ministero della Salute e le Regioni per le attività di sorveglianza, prevenzione e risposta tempestiva alle emergenze

Fondo interconnessione tratte autostradali

È aggiunto il comma 299, che prevede l’istituzione di un Fondo prioritariamente finalizzato alla realizzazione di opere di interconnessione di tratte autostradali per le quali è necessario un concorso finanziario per assicurare l'equilibrio del Piano economico-finanziario. Gli effetti finanziari della norma, pertanto, decorreranno a partire dal 2017, annualità che è inclusa nel triennio considerato dal bilancio 2015-2017.

Il fondo è istituito, presso lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione complessiva di 300 milioni di euro (20 milioni di euro annui dal 2017 al 2031). Alla ripartizione delle risorse, da utilizzare esclusivamente in erogazione diretta, si provvede con delibera CIPE su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Prestazioni accessorie INPS per cure termali

È modificato il comma 301 con l’effetto di spostare (dal 1° gennaio 2015) al 1° gennaio 2016 la soppressione della norma che prevede l’erogazione da parte di INPS e INAIL di prestazioni economiche accessorie per regimi speciali di cure termali garantite dal SSN, con oneri a carico delle medesime gestioni previdenziali.

È sostituito il comma 305 modificando l’ammontare di risorse (11 milioni di euro anziché 19 milioni) che l’INPS dovrà riversare all’entrata del bilancio dello Stato per il 2015 in relazione ai risparmi conseguiti attraverso l’attuazione dei commi 301, 302, 303 e 304, fermo restando l’ammontare di 19 milioni da riversare a decorrere dal 2016.

Pertanto, l’onere previsto dalla posticipazione al 1° gennaio 2016 della cessazione dell’erogazione delle predette prestazioni per cure termali ammonta a 8 milioni di euro per il solo 2015.

È modificato il comma il 308, che prevede il riversamento all’entrata di bilancio, da parte dell’INAIL, di 50 milioni a decorrere dal 2015 in relazione agli ulteriori risparmi derivanti dalla razionalizzazione di questo istituto, eliminando il riferimento a quanto previsto dal comma 301. Pertanto nelle predette somme da riversare, non si dovrà tenere conto dei risparmi derivanti dalla cessazione dell’erogazione delle prestazioni economiche, in questo caso corrisposte dall’INAIL, per le cure termali.

Si sottolinea che, pertanto, non si terrà conto di tali risparmi neanche a decorrere dal 2016, quando invece è prevista l’effettiva cessazione delle medesime prestazioni ed il conseguimento dei relativi risparmi.

La copertura finanziaria dell’onere previsto, pari a 8 milioni di euro per il 2015, è posta a valere sul Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), che viene a tal fine ridotto di pari importo per il 2015 (si veda il comma 717).

Riduzione contributi patronati

È sostituito il comma 309 - che interviene sugli istituti di patronato e assistenza sociale - riducendo a 35 milioni di euro (dai 75 milioni previsti dal testo approvato dalla Camera in prima lettura) il taglio delle risorse destinate per il 2015 al finanziamento degli istituti. I risparmi così ottenuti conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato, in deroga a quanto normativamente previsto (attualmente il prelevamento di un’aliquota di contribuzione, pari allo 0,226%, non può avere destinazione diversa dal finanziamento dei suddetti istituti di patronato ed assistenza sociale).

Viene, inoltre, disposta la riduzione, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016, dall’80% al 72% (62% nel testo approvato dalla Camera) degli anticipi versati ai patronati sulle somme spettanti e, a valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall’anno 2014, dell’aliquota di contribuzione, rideterminata nello 0,207% (0,186% nel testo approvato dalla Camera).

È modificato il comma 310 introducendo ulteriori modifiche (rispetto a quelle già contenute nel testo approvato dalla Camera) alla normativa (L.152/2001, che disciplina i criteri di costituzione e l’ambito di attività degli istituti) e prevedendo, in particolare:

§  che anche le modalità di esercizio delle nuove attività riconosciute agli istituti di patronato dalla lett. c), cpv. “Art. 10”, lett. a) del testo approvato dalla Camera (attività di consulenza, di supporto e assistenza tecnica, in favore di soggetti pubblici e privati, in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e successioni, diritto civile, legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro) siano definite con uno schema di convenzione approvato con DM da emanarsi entro il 30 giugno 2015;

§  la riduzione (dal 2,5%, previsto nel testo licenziato dalla Camera) all’1,5% della soglia minima di attività rilevante (alla quale sono cioè finalizzati i finanziamenti pubblici, ex art. 13, L. 152/2001) che ciascun patronato deve realizzare, pena lo scioglimento, se essa non viene raggiunta per 2 anni consecutivi.

La copertura finanziaria degli oneri recati dalla disposizione illustrata sono posti a valere sul Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), che viene a tal fine ridotto di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 (si veda il comma 717).

Fondo sgravi contributivi

È modificato il comma 313 disponendo, per il 2015, una riduzione del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello pari a 208 milioni di euro (in luogo dei 238 milioni di euro previsti nel testo licenziato dalla Camera).

La copertura finanziaria degli oneri recati dalla disposizione illustrata sono posti a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE), che viene a tal fine ridotto di 30 milioni di euro per il 2015 (si veda il comma 717).

Contributo
Italia lavoro

È aggiunto il comma 315 in base al quale, per il 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali concorre agli oneri generali di funzionamento e ai costi generali di struttura della società Italia Lavoro S.p.A. con un contributo pari a 12 milioni di euro.

Il comma 316 provvede alla copertura dei relativi oneri a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (ex art. 10, c. 5, del D.L. 282/2004).

Informazione italiana diffusa all’estero

È modificato il comma 321 onde prevedere, con decorrenza 1° gennaio 2015, il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle attività e delle relative risorse dedicate, presso il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI), alla diffusione di notizie italiane mediante testate giornalistiche italiane e straniere. È comunque stabilito che la Presidenza del Consiglio, nello svolgimento delle attività trasferite, tenga conto delle esigenze e delle indicazioni del MAECI.

Si ricorda che dette attività fanno capo attualmente, nell’organigramma del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, al Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale, segnatamente all’Ufficio I, che si occupa della comunicazione verso i media italiani ed internazionali, mediante raccolta, elaborazione e distribuzione della stampa italiana, nonché diffusione di materiale informativo di promozione dell’immagine del Paese.

Armi sceniche

È aggiunto il comma 324 che differisce al 31 dicembre 2015 il termine - fissato dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 121/2013, c.d. "correttivo armi", e scaduto il 5 novembre 2014 - entro il quale le armi da fuoco ad uso scenico e le armi ad aria compressa o gas compresso per il lancio di capsule sferiche marcatrici (c.d. paintball) avrebbero dovuto essere sottoposte alla verifica del Banco nazionale di prova.

La disposizione riproduce testualmente il contenuto dell’articolo 2 del vigente decreto-legge 18 novembre 2014, n. 168, il cui relativo disegno di legge di conversione (A.C. 2727) è all’ordine del giorno dell’Assemblea della Camera.

Reclutamento
di docenti e ricercatori universitari

È sostituito il comma 347, prevedendo una disciplina transitoria - ossia, limitata al triennio 2015/2017 - per la programmazione del reclutamento di docenti e ricercatori universitari.

In particolare, dispone che, nel periodo indicato, il numero dei ricercatori a tempo determinato della seconda tipologia (art. 24, co. 3, lett. b), della L. 240/2010 - contratti triennali non rinnovabili, al termine dei quali i titolari possono essere inquadrati come professori associati) da reclutare non può essere inferiore alla metà di quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo (rapporto 1:2).

La disposizione – che costituisce una deroga alla disciplina generale – si applica a tutti gli atenei.

La disciplina generale - recata dall’art. 4, co. 2, lett. c), del d.lgs. 49/2013 – prevede, invece, che, negli atenei con una percentuale di professori di prima fascia superiore al 30% del totale dei professori, deve essere stipulato un numero di contratti a favore di ricercatori a tempo determinato della seconda tipologia non inferiore a quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo (rapporto 1:1).

L’art. 2, co. 98, del testo approvato dalla Camera, lasciando immutato il riferimento agli atenei con una percentuale di professori di prima fascia superiore al 30% del totale dei professori, eliminava il riferimento alla specifica tipologia di contratto di ricercatore a tempo determinato.

Il comma 348 reca un’autorizzazione di spesa, nel limite di 5 milioni di euro annui, per il triennio 2015/2017, per l’attuazione di quanto previsto dal comma 347. Le risorse saranno ripartite con decreto interministeriale (MIUR-MEF).

All’onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L. 282/2004 – L. 307/2004).

Servizi di pulizia scuole e
decoro immobili scolastici

Aggiunge i commi 353 e 354.

Il comma 353 proroga (dal 31 dicembre 2014) “fino a non oltre il 31 luglio 2015”, il termine entro il quale le scuole situate nelle “regioni” ove ancora non è attiva la convenzione-quadro CONSIP per l’affidamento dei servizi di pulizia e ausiliari acquistano i medesimi servizi dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che li assicuravano alla data del 31 marzo 2014.

Inoltre, autorizza la spesa di 130 milioni di euro nel 2015 per la realizzazione di interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, prevedendo che nei territori ove è stata attivata la convenzione-quadro CONSIP gli interventi in questione sono effettuati ricorrendo alla stessa convenzione (mentre resta fermo che, nei territori in cui la convenzione-quadro non è stata ancora attivata, le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano il relativo servizio dagli stessi raggruppamenti e dalle stesse imprese che assicuravano i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari alla data del 30 aprile 2014).

Il comma 354 prevede che alla copertura dell’onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (art. 10, co. 5, D.L. 282/2004).

Sito inquinato di interesse nazionale
Bagnoli-Coroglio

È aggiunto il comma 356 che è volto a modificare il riferimento normativo al decreto relativo alla perimetrazione del sito inquinato di interesse nazionale (SIN) di Bagnoli-Coroglio indicato nel comma 11 dell’art. 33 del D.L. 133/2014 (c.d. sblocca Italia), al fine di tenere conto correttamente della ridefinizione del perimetro medesimo operata con il decreto del Ministero dell’ambiente dell’8 agosto 2014.

Contributo imprese armatoriali

È modificato il comma 357, autorizzando un contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2015 per il finanziamento di progetti innovativi nel campo navale.

Nel testo approvato dalla Camera, la disposizione prevedeva invece la soppressione del contributo ventennale pari a 5 milioni a decorrere dal 2014, di cui all’art. 1, comma 38, secondo periodo della legge n. 147 del 2013, finalizzato alla prosecuzione degli interventi in favore degli investimenti delle imprese marittime.

È aggiunto il comma 358 che provvede alla copertura finanziaria, a valere sul fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Quota ANAS canone annuo
dei concessionari stradali

È modificato il comma 362, al fine di prevedere che decorra a partire dal 2017 l’applicazione della norma ivi prevista, che dimezza la quota di spettanza dell’ANAS S.p.A. del canone annuo a carico dei concessionari autostradali disciplinato dal comma 1020 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007 (296/2006) che quindi passa dal 42% al 21%. Per compensare i minori introiti, lo stesso comma prevede che l’ANAS effettui risparmi di spesa sul contratto di servizio corrispondenti alle minori entrate, anche in termini di razionalizzazione delle spese relative al personale e al funzionamento amministrativo.

Volontari del Corpo delle capitanerie
di porto

È modificato il comma 373 che novella l’articolo 584 del decreto legislativo n. 66 del 2010 riducendo di euro 4.000.000, a decorrere dall’anno 2018 gli oneri relativi alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto determinate con decreto del Ministro della difesa e poste a carico del Ministero delle infrastrutture. Nel testo approvato dalla Camera tali oneri venivano ridotti di euro 3.985.000 per l’anno 2015 e di 4.000.000 a decorrere dall’anno 2016.

Conti di
tesoreria centrale

È aggiunto il comma 390 con cui si stabilisce che, ad eccezione di alcuni conti elencati in un apposito allegato della legge di stabilità, i conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato diventano infruttiferi a partire dall’entrata in vigore della legge di stabilità.

Norme finanziarie per le Camere di commercio

È modificato il comma 394 rendendo il trattamento per gli investimenti finanziari delle camere di commercio omogeneo a quello riservato agli altri enti soggetti al sistema di tesoreria unica, stabilendo l’esclusione dei titoli di Stato dall’obbligo di smobilizzo e la possibilità di non procedervi nel caso in cui il valore di mercato degli strumenti finanziari interessati alla cessione sia inferiore al prezzo di acquisto in uno dei giorni ricompresi tra il 16 ed il 30 aprile 2015.

Fondo garanzie dello Stato

È aggiunto il comma 396, che istituisce una apposita contabilità speciale al fine di consentire l’operatività delle risorse, pari ad 1 miliardo di euro per il 2014, stanziate nel Fondo istituito presso il Ministero dell’economia volto ad integrare le risorse del bilancio statale destinate alle garanzia rilasciate dallo Stato, in modo da consentire l’utilizzabilità di tali risorse anche negli anni successivi al 2014 medesimo. A tal fine, viene novellato il comma 6 dell’articolo 37 del D.L. n. 66/2014, che istituisce il Fondo in questione.

Aggiunge inoltre il comma 397, mediante cui si dispone che la suddetta disposizione entri in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge di stabilità nella G.U.

Concorso alla finanza pubblica delle Province autonome
di Trento e
di Bolzano

È modificato il comma 400 e sopprime l’ex comma 145 dell’articolo 2 del ddl nel testo approvato dalla Camera, al fine di adeguare le norme sull'ulteriore concorso alla finanza pubblica delle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla nuova disciplina stabilita dai successivi commi da 406 a 413, di recepimento dell'accordo siglato il 15 ottobre 2014 tra lo Stato e i suddetti enti (vedi infra).

In particolare, viene soppresso il contributo stabilito dal comma 400 pari a 44 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano e di 37 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017. Per il 2018 l'ulteriore contributo è stabilito pari a 25 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano e pari a 21 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento. Conseguentemente è soppresso l’ex comma 145 dell’articolo 2 del ddl nel testo approvato dalla Camera che disciplina, esclusivamente con riferimento alle Province autonome, le modalità di realizzazione del contributo suddetto.

Recepimento accordo tra
lo Stato,
la Regione Trentino-Alto Adige e
le Province autonome
di Trento e
di Bolzano

Sono aggiunti i commi da 406 a 413 che recepiscono l'accordo siglato il 15 ottobre 2014, con il quale sono stati ridefiniti i rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le norme modificano l’ordinamento finanziario dei tre enti, secondo le procedure previste dall’articolo 104 dello statuto (DPR 670/1972) ed entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge (comma 406).

In conseguenza delle modifiche apportate dai commi in esame, sono stati modificati gli importi dell'ulteriore concorso alla finanza pubblica stabilito per le Province autonome dal comma 400 del disegno di legge in esame (vedi). Le disposizioni comportano oneri per 81 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e 35 milioni per il 2018, compensati per i corrispondenti importi sul Fondo interventi strutturali politica economica (FISPE).

Il comma 407 apporta modifiche all'ordinamento finanziario della Regione e delle Province autonome contenuto nello statuto (DPR 670/1972), a decorrere dal 1° gennaio 2015, concernenti la rimodulazione dell'aliquota di compartecipazione al gettito dell'IVA tra la Regione e le Province (lettere a) e c)); l'attribuzione alle Province della facoltà di disciplinare interventi di credito d'imposta (lettera b) e la disciplina della riserva all'erario (lettera d)) e la disciplina del disciplina del concorso della Regione e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica (patto di stabilità) contenuta nell'articolo 79 dello statuto (lettera e).

Per quanto concerne la disciplina del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, la nuova disciplina definisce il sistema territoriale regionale integrato, quale complesso di enti tenuto a raggiungere gli obiettivi prefissati; le province attuano il coordinamento della finanza pubblica provinciale e definiscono concorsi e obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Non sono applicabili alla Regione e alle Province disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dalle norme dello statuto sull'ordinamento finanziario delle stesse. La norma determina il contributo alla finanza pubblica, riferito al sistema territoriale regionale integrato, in termini di saldo netto da finanziare, in complessivi 905,315 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022. A decorrere dal 2016, inoltre, in via transitoria e in via definitiva a decorrere dal 2018, il conseguimento del pareggio del bilancio è il nuovo obiettivo anche per la Regione e le Province autonome. Le stesse sono tenute inoltre a recepire nel proprio ordinamento, entro il 31 dicembre 2014, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli scherni di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal D.Lgs. 118/2011.

Il comma 408 stabilisce l'obiettivo del patto di stabilità interno per il 2014 e per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, in conformità alla legislazione vigente e a quanto definito nell'accordo. Per gli anni indicati la norma sostituisce l'accordo previsto dalla normativa vigente per la definizione degli obiettivi del patto (comma 409).

Il comma 410 determina il contributo in termini di saldo netto da finanziare, quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico per il 2014 e per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. Le Province e la Regione possono concordare di attribuire una quota del contributo alla Regione.

Il comma 411 dispone al fine di favorire la determinazione delle quote delle accise sugli altri prodotti energetici (combustibili da riscaldamento) spettanti alle Province. L'ammontare del gettito dovrà essere determinato annualmente sulla base delle immissioni in consumo nel territorio di ciascuna Provincia.

Il comma 412 stabilisce che le riserve all'erario stabilite dalla legge di stabilità 2014 (comma 508) sono restituite alla Regione ed alle Province nel limite di 20 milioni a decorrere dal 2019, previa individuazione della relativa copertura finanziaria.

Il comma 413 contiene una disposizione per la Provincia autonoma di Trento che viene autorizzata ad attivare una procedura di estinzione anticipata dei mutui dei propri comuni, utilizzando le proprie disponibilità di cassa, mediante anticipazioni di fondi ai comuni.

Personale province e città metropolitane
e procedure
di mobilità

Sono aggiunti i commi da 421 a 429 che dispongono, in primo luogo, la riduzione del 50 e del 30 per cento della dotazione organica, rispettivamente, di province e città metropolitane con la contestuale definizione di un procedimento volto a favorire la mobilità del personale eccedentario verso regioni, comuni e altre pubbliche amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione; alla copertura degli oneri, pari a 2 milioni nel 2015 e 3 milioni nel 2016 si provvede mediante riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Si prevede, inoltre, che città metropolitane e province possano finanziare temporaneamente (nei limiti di 60 milioni di euro, a valere sul fondo di rotazione per la formazione professionale e l’accesso al fondo sociale europeo) il personale a tempo indeterminato e la proroga dei contratti a termine e flessibili dei servizi per l’impiego, al fine di garantirne il regolare funzionamento anche in relazione all’attuazione della Garanzia giovani.

Più nel dettaglio:

il comma 421 prevede che la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni ordinarie (di seguito “enti”) sia stabilita in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge n.56 del 2014, ridotta, rispettivamente, in misura pari al 30% e al 50% (30% per le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri). Gli enti possono comunque deliberare una riduzione superiore;

il comma 422 dispone che entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge venga individuato il personale che rimane assegnato agli enti e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente;

il comma 423 prevede che siano definite le procedure di mobilità del personale interessato, secondo criteri fissati con decreto del ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il personale destinatario delle procedure di mobilità, che conserva la posizione giuridica ed economica maturata, è ricollocato, prioritariamente, ai sensi del comma 424 (ossia verso regioni ed enti locali) e, in via subordinata, ai sensi del comma 425 (ossia verso altre P.A.);

il comma 424 disciplina il ricollocamento del personale in mobilità presso regioni ed enti locali. La norma dispone che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti e delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità; inoltre, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015 è destinata esclusivamente alla ricollocazione del personale in mobilità. Le spese del personale così ricollocato non si calcolano ai fini del rispetto del tetti di spesa di personale (di cui all’articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, in base al quale dal 2014 regioni ed enti locali devono, nella programmazione triennale dei fabbisogni di personale, contenere le spese di personale ”con riferimento al valore medio del triennio precedente”);

il comma 425 disciplina il ricollocamento del personale in mobilità presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, sulla base di una ricognizione dei posti disponibili da parte del Dipartimento della funzione pubblica. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare un numero di posti, riferiti soprattutto alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di quelle finalizzate all’assunzione di vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti, dando priorità alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari; in tal caso si fa ricorso al fondo per il miglioramento dell’allocazione del personale presso le PA (istituito dall’articolo 4, comma 1, del DL n. 90 del 2014), prescindendo dall’acquisizione al fondo medesimo del 50 per cento delle trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all’amministrazione cedente. Il Dipartimento pubblica l’elenco dei posti comunicati sul proprio sito istituzionale. Fino al completamento del procedimento di mobilità previsto dal presente comma le amministrazioni non possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato;

il comma 426 proroga (dal 31 dicembre 2016) al 31 dicembre 2018 il termine relativo alla stabilizzazione dei precari della P.A. In particolare, la disposizione proroga il termine entro il quale le amministrazioni possono (secondo quanto previsto dall’articolo 4, commi 6, 8 e 9, del DL n.101/2013) bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato con riserva di posti a favore di titolari di contratti a tempo determinato; prorogare contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che abbiano maturato almeno 3 anni di servizio alle loro dipendenze; procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili (iscritti in apposito elenco regionale secondo criteri di “priorità”);

il comma 427 prevede che nelle more della conclusione delle procedure di mobilità il relativo personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province, con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali sulla base di apposite convenzioni;

il comma 428 prevede che nel caso in cui il personale interessato dalla mobilità non sia completamente ricollocato, presso ogni ente di area vasta si proceda a definire criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale delle personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro 30 giorni dalla relativa comunicazione; in caso di mancato completo riassorbimento dei soprannumeri, a conclusione dei processi di mobilità il personale è collocato in disponibilità, con esclusione di tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e un'indennità pari all'80 per cento dello stipendio, per la durata massima di ventiquattro mesi (ai sensi dell’articolo 33, commi 7 e 8, del d.lgs. n.165/2001);

il comma 429 prevede che allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l’impiego e l’attuazione della "Garanzia per i giovani", le città metropolitane e le province che, a seguito o in attesa del riordino delle funzioni, continuino ad esercitare le funzioni ed i compiti in materia di servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, possano finanziare i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili per la realizzazione di attività di gestione dei fondi strutturali e di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi nell’ambito dei fondi strutturali. Allo scopo di consentire il temporaneo finanziamento di tali rapporti di lavoro, in attesa della successiva imputazione ai programmi operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, nei limiti di 60 milioni di euro (a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale e l’accesso al fondo sociale europeo, di cui all’articolo 25 della legge n. 845/1978), a concedere anticipazioni delle quote europee e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle regioni cofinanziati dall’Unione europea con i fondi strutturali; per la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

Rinegoziazione mutui delle province

È aggiunto il comma 430 il quale prevede, a seguito del processo di trasferimento delle funzioni delle province, che esse possano rinegoziare le rate dei mutui in scadenza nel 2015 con conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento, con onere a carico dell’ente richiedente.

Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate

Sono aggiunti i commi da 431 a 434, che disciplinano la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.

In particolare, il comma 431 prevede che i Comuni elaborino progetti di riqualificazione costituiti da un insieme coordinato di interventi diretti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, e entro il 30 giugno 2015 li trasmettano alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, è prevista l’approvazione di un bando, contenente le modalità e le procedure per la trasmissione dei progetti, attraverso l’emanazione di un D.P.C.M., su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il comma 432 stabilisce che il suddetto D.P.C.M. contenga:

§  la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Comitato per la valutazione dei progetti di riqualificazione sociale e culturale (lett. a);

§  la documentazione che i comuni devono allegare ai progetti (lett. b);

§  la procedura per la presentazione dei progetti (lett. c);

§  i criteri di valutazione dei progetti da parte del Comitato (lett. d).

Il comma 433 disciplina la procedura per la selezione dei progetti comunali da inserire nel Piano, la stipula di convenzioni o accordi di programma con i Comuni promotori dei progetti medesimi, la trasmissione di dati e informazioni finalizzate al monitoraggio degli interventi. L'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Piano.

Il comma 434 istituisce il Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e fino al 31 dicembre 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, contenente le somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

Misure per
i territori colpiti dal sisma 2009
in Abruzzo

Sono aggiunti i commi da 437 a 449 recanti diverse misure per i territori colpiti dal sisma 2009 in Abruzzo.

Finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata (comma 437)

Il comma 437 consente al CIPE, al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale dei territori colpiti dal sisma, di continuare a destinare quota parte delle risorse statali stanziate allo scopo anche al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, sulla base delle esigenze effettive documentate da parte degli enti locali e degli uffici statali preposti alle attività della ricostruzione, ivi compresi gli uffici speciali per la ricostruzione.

Rimozione, vigilanza e monitoraggio delle macerie (commi 438-440)

Il comma 438 stabilisce che – per finalità relative all’ultimazione delle attività volte alla rimozione delle macerie - le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle loro competenze concernenti le operazioni di movimentazione e trasporto del materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione, si avvalgono dei siti di stoccaggio autorizzati e localizzati in uno dei comuni del cratere in cui siano disponibili aree per il trattamento del rifiuto, senza ulteriori oneri a carico del bilancio statale.

Il comma 439 prevede la vigilanza da parte delle pubbliche amministrazioni affinché i soggetti incaricati dei lavori effettuino Ia demolizione selettiva e/o Ia raccolta selettiva per raggruppare i materiali indicati nel precedente comma 438 in categorie omogenee, caratterizzarli ed identificarli con il corrispondente codice CER, nel rispetto del Testo unico ambientale di cui al decreto legislativo 152/2006, e procedano al trasporto verso siti di recupero e smaltimento autorizzati.

Il comma 440 attribuisce agli Uffici Speciali per la ricostruzione (di cui all’articolo 67-ter del D.L. n. 83 del 2012) anche il compito del monitoraggio dei materiali di cui al comma 438, nonché di quelli derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 2009. Al fine di garantire la tracciabilità del materiali e il monitoraggio delle informazioni relative alla movimentazione degli stessi, il comma in esame prevede l’obbligo per i soggetti incaricati dei lavori di registrarsi nella banca dati di gestione delle macerie secondo modalità che verranno definite con provvedimenti dei responsabili degli Uffici speciali. La mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni relative alla demolizione e alla rimozione dei materiali derivanti da interventi edilizi privati comporta Ia revoca delle quote dei contributi destinati a tali finalità, nonché Ia revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti.

Utilizzo del deposito localizzato nella cava ex Teges (comma 441)

Il comma 441 prevede che, al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di lntesa stipulato con il Ministero dell’ambiente, con Ia Provincia dell’Aquila e con il Comune dell’Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall’Accordo di Programma siglato in data 14 gennaio 2013, tra il Ministero dell’ambiente ed il Comune dell’Aquila, concernenti, tra l’altro, le azioni di recupero e riqualificazione ambientale della cava ex Teges in località Pontignone- Paganica- Comune dell’Aquila, le macerie indicate al comma 438, vengano prioritariamente conferite presso il deposito localizzato in tale cava. La norma proroga, altresì, il termine per l’autorizzazione per l’esercizio del suddetto impianto, per la rimozione delle macerie dei materiali derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 2009, fino all’esaurimento della sua capacità, per la gestione dei rifiuti derivanti dalle attività indicate al comma 438, conferiti secondo la classificazione del d.lgs. 152/2006. Il comma in esame prevede altresì che le economie derivanti dal conferimento delle macerie private sono recuperate e destinate alla ricostruzione privata per il finanziamento di ulteriori interventi, e che i singoli comuni del cratere o il competente Ufficio speciale sottoscrivono apposite convenzioni direttamente con il gestore dell’impianto ex Teges, per le attività di selezione, trasporto, conferimento e trattamento delle macerie, senza ulteriori oneri a carico del bilancio statale.

Si ricorda che misure per agevolare la rimozione delle macerie e più in generale le operazioni di rimozione dei rifiuti derivanti da crolli e demolizioni degli edifici pubblici e privati a seguito dell'evento sismico in Abruzzo sono presenti nell’O.P.C.M. 3923/2011, come modificata dalla O.P.C.M. 4014/2012, e inoltre disposizioni per la bonifica della cava ex Teges sono presenti all’art. 2, commi 4 e 5, della citata O.P.C.M. 3923/2011. L’articolo 8 del D.L. 43/2013, inoltre, reca norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo

Rimodulazione dei fondi per il ripristino di discariche comunali (comma 442)

Il comma 442, al fine di dare attuazione agli interventi previsti dal Protocollo di lntesa stipulato con il Ministero dell’ambiente, con Ia Provincia dell’Aquila e con il Comune dell’Aquila in data 2 dicembre 2010, e dall’Accordo di Programma siglato in data 14 gennaio 2013, autorizza il Presidente della regione Abruzzo, d’intesa con il Governo e i comuni interessati, a rimodulare i fondi di cui ai decreti commissariali n. 49/2011 e n. 114/2012 (concernenti la realizzazione del polo tecnologico per lo stoccaggio provvisorio, trattamento e smaltimento dei rifiuti derivati dal crollo degli edifici pubblici e privati) per il ripristino ambientale delle discariche comunali, anche in vista della realizzazione di quanto previsto nel protocollo d’intesa del 25 ottobre 2011, siglato tra soggetto attuatore per le macerie, previsto nell’OPCM 3923/2011, Regione Abruzzo, Provincia dell’Aquila e i comuni interessati.

Assegnazione ai comuni delle economie di spesa (comma 443-444)

Il comma 443 disciplina l’utilizzo delle eventuali economie di spesa- ottenute dalla differenza tra il contributo a fondo perduto concesso (ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.L. 39/2009) agli interventi di ricostruzione/riparazione degli immobili ed il costo effettivo dei medesimi interventi, comprensivo delle somme a disposizione – risultanti dai dati di monitoraggio di cui al D.M. economia e finanze 29 ottobre 2012. Tali economie restano destinate alla ricostruzione privata per il finanziamento di ulteriori interventi e, a tal fine, trasferite dagli istituti di credito ai comuni competenti, previa autorizzazione del MEF.

Si osserva che non è chiara la formulazione della norma laddove si fa riferimento al riscontro delle eventuali economie di spesa “in esito allo stato finale, decorsi quattro anni dalla concessione del contributo”.

L’art. 3, comma 3, del D.L. 39/2009, per il finanziamento degli interventi di ricostruzione privata, ha consentito alle banche operanti nei territori colpiti dal sisma di contrarre finanziamenti fino ad un massimo di 2 miliardi di euro, al fine di concedere finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato, a favore di persone fisiche, per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale o per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta.

In attuazione dell’art. 67-ter del D.L. 83/2012, che ha disposto l’esecuzione del monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi di ricostruzione e la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), con il D.M. 29 ottobre 2012 è stato imposto agli Uffici speciali per la ricostruzione di rendere disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, istituita presso il MEF, le informazioni riguardanti il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi di ricostruzione.

Il comma 444 persegue la medesima finalità del comma precedente, vale a dire quella di riutilizzare le economie per consentire ai comuni il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione privata. A tal fine stabilisce che le economie ottenute dalla differenza tra le somme stanziate ed i costi effettivi degli interventi gestiti attraverso finanziamenti diretti dei Comuni (la formulazione appare però generica, in quanto non indica, come invece fa il comma precedente, quali siano le somme stanziate a cui si fa riferimento), restano nella disponibilità degli stessi Comuni per il finanziamento di ulteriori interventi di ricostruzione privata, previa comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze e con apposita risultanza dal monitoraggio della ricostruzione privata (di cui si è detto con riferimento al comma precedente).

Proroga/rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato (comma 445)

Il comma 445 - al fine dl completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell’Aquila a seguito del sisma dell’aprile 2009 – autorizza il Comune dell’Aquila e i comuni del cratere a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2015 i contratti (anche se la norma non lo prevede espressamente, dovrebbe trattarsi di contratti a tempo determinato), stipulati sulla base della normativa emergenziale:

§  nell’ambito dei seguenti limiti di spesa: 1,7 milioni di euro per il comune dell’Aquila e 0,5 milioni per i Comuni del cratere sismico, a valere sulle economie accertate dal titolare dell’Ufficio Speciale della città deIl’Aquila nell’ambito delle risorse di cui aIl’O.P.C.M. n. 4013 del 23 marzo 2012

La citata ordinanza stima gli oneri dovuti agli interventi previsti dalla medesima in 181,4 milioni di euro, che vengono coperti utilizzando le risorse di cui all'art. 14, comma 1, del D.L. 39/2009, che fa riferimento tra l’altro alle assegnazioni annuali del CIPE nell'ambito della dotazione dell’ex Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), ora Fondo per lo sviluppo e la coesione.

§  e anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso la P.A. (di cui al d.lgs. 368/2001, al D.L. 78/2010, al d.lgs. 267/2000 e al d.lgs. 165/2001, anche con riferimento all’art. 19 in materia di incarichi di funzioni dirigenziali) e di spesa del personale (di cui alla L. 296/2006 e al D.L. 112/2008).

Si tratta di una norma analoga a quella che il comma 349 dell’art. 1 della L. 147/2013 (stabilità 2014) ha disposto relativamente all’anno 2014.

Contributo straordinario per la stabilità dell'equilibrio finanziario (commi 446-447)

Il comma 446 – al fine di assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario degli enti di seguito indicati - prevede l’assegnazione di un contributo straordinario, per l’esercizio 2015, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite complessivo di 21 milioni di euro, così ripartito:

§  17 milioni di euro per il comune dell’Aquila;

§  2,5 milioni di euro per gli altri comuni del cratere;

§  1,5 milioni di euro per la provincia dell’Aquila.

Si fa notare che tale norma è analoga a quelle disposte per gli esercizi precedenti dall’art. 23, comma 12-septies, del D.L. n. 95/2012 (per l’esercizio 2012); dall’art. 1, comma 289, della L. n. 228/2012 (per il 2013) e dal comma 350 dell’art. 1 della L. 147/2013 (per il 2014). L’unica differenza rispetto agli esercizi precedenti è che nel comma in esame non compare, tra le finalità, quella di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Alla copertura degli oneri citati si provvede, ai sensi del comma 447, a valere sulle risorse del “Fondo per interventi strutturali di politica economica” (istituito dall’art. 10, comma 5, del D.L. 282/2004).

Esenzione dalla TASI (commi 448-449)

Il comma 448 prevede l’esenzione dal pagamento della TASI per i fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, distrutti o oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente. L’esenzione, decorrente dal 2015, opera fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi.

Alla copertura degli oneri citati, pari a 500.000 euro a decorrere dal 2015, si provvede, ai sensi del comma 449, a valere sulle risorse del “Fondo per interventi strutturali di politica economica” (istituito dall’art. 10, comma 5, del D.L. 282/2004).

Commissario straordinario Regione Piemonte

Sono aggiunti i commi da 452 a 458, con i quali si interviene sulla situazione di criticità finanziaria della Regione Piemonte mediante l’istituzione di un “Commissario straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della regione, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, e la contestuale apertura di una apposita contabilità speciale.

In ordine a tale situazione rileva la delibera della Corte dei conti (n.237 del 10 ottobre 2014) di parifica solo parziale del rendiconto 2013 della Regione, con contestuale impugnazione presso la Corte costituzionale delle leggi regionali n. 16 e 19 del 2013, con le quali la regione medesima ha utilizzato, come fonti di finanziamento del pregresso disavanzo d’amministrazione e di alcune nuove spese in materia sanitaria, le risorse messe a disposizione dallo Stato: risorse attivate con specifici contratti intercorsi con il Ministero dell’economia, per il pagamento dei debiti pregressi delle amministrazioni pubbliche ai sensi del decreto legge n.35/2015, ed ammontanti complessivamente a circa 2,55 miliardi.

L’emendamento dispone pertanto (commi da 452-455), oltre alla istituzione dell’organo straordinario, che lo stesso assuma, con bilancio separato da quello regionale:

a)  i debiti commerciali della regione al 31 dicembre 2013, per un importo non superiore alle risorse assegnate alla regione medesima a valere sul Fondo di cui agli articolo 2 e 3 del suddetto decreto-legge n.35 per il pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili, anche sanitari, alla suddetta data;

b)  il debito contratto per l’acquisizione, nei confronti del bilancio statale, delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai pagamenti dei debiti di cui sopra, diversi da quelli sanitari, nonché, eventualmente, anche quello contratto per il pagamento dei debiti sanitari.

Il Commissario straordinario viene quindi autorizzato, per procedere al pagamento dei debiti in tal modo posti a carico della gestione, a contrarre – con ammortamento sulla gestione medesima - le anticipazioni di liquidità già assegnate alla regione ma non ancora erogate (a seguito, presumibilmente, dell’intervento del giudice contabile sopra richiamato).

Per il concorso agli oneri della gestione la Regione costituisce un apposito fondo (di spesa corrente) dotato di 56 milioni nel 2015 e di 126 milioni annui dal 2016 al 2045. In caso di assunzione anche dei debiti sanitari, tale fondo è incrementato di 95 milioni nel 2015 e di 96,5 milioni annui dal 2016 al 2045. Mentre la prima dotazione è finanziata dagli effetti positivi sul disavanzo regionale derivanti dal trasferimento dei debiti alla gestione commissariale, e pertanto l’emendamento non ne reca la copertura, l’incremento andrà invece coperto mediante variazione in aumento, disposta dal Commissario, delle aliquote fiscali regionali (comma 456).

La gestione termina quanto risultano pagati tutti i debiti commerciali, anche sanitari. Alla chiusura della gestione il bilancio dello Stato (sul quale gravano le anticipazioni concesse al Commissario ai sensi del comma 455) subentra nei rapporti attivi nei confronti della regione Piemonte per quanto concerne la destinazione delle risorse dei fondi dalla stessa istituiti per il concorso agli oneri dei contratti attivati dall’organo straordinario. Il subentro, come precisa anche la relazione tecnica, è a compensazione dell’ammortamento delle estinzioni di liquidità a carico del bilancio statale. In proposito si dispone inoltre che in caso di mancato versamento al bilancio medesimo del contributo regionale, si procederà entro i successivi 60 giorni al recupero del contributo medesimo sulle giacenze in tesoreria della regione(commi 457-458).

Computo dei saldi per il pareggio
di bilancio
delle Regioni

È modificato il comma 465 concernente, nell'ambito della disciplina di contenimento della spesa pubblica per le regioni a statuto ordinario, la determinazione dei saldi rilevanti ai fini del pareggio di bilancio per l'anno 2015. La norma stabilisce che, nel limite complessivo di 2.005, milioni di euro, rivelano ai fini degli equilibri di cassa, gli utilizzi del fondo di cassa al 1° gennaio 2015 (gli incassi per accensione di prestiti riguardanti i debiti autorizzati e non contratti negli esercizi precedenti). Il comma in esame aggiunge a questa fattispecie anche la quota del fondo di cassa alimentato dalle entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, commi 1-1-bis del D.Lgs. 625/1996, vale a dire le royalty per le concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma.

Si ricorda che il comma 465 stabilisce inoltre che ai fini degli equilibri di competenza rilevano gli utilizzi delle quote vincolate del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015; il saldo tra il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata e in spesa; gli utilizzi della quota libera del risultato di amministrazione accantonata per le reiscrizioni dei residui perenti.

Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per edilizia scolastica degli enti locali

È aggiunto il comma 467 il quale dispone l’esclusione dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2015 e 2016 delle spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane in tali anni per interventi di edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

A tal fine, viene novellato l'articolo 31 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012), relativo alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali, in cui viene inserito il comma 14-quater.

Gli enti beneficiari dell'esclusione e l'importo per ciascun ente dell'esclusione stessa sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 1° marzo 2015, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Si ricorda che una analoga deroga dal patto di stabilità è già vigente per i comuni (articolo 31, comma 14-ter, della legge n. 183/2011), con riferimento alle spese sostenute da tali enti per interventi di edilizia scolastica negli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati (deroga introdotta dall’articolo 48, comma 1, del D.L. n. 66/2014).

È modificato il comma 720 del provvedimento in esame, ponendo a carico del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali gli oneri, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, determinati dalla deroga al patto di stabilità. A tal fine, è aumentata di pari importo la riduzione delle risorse del Fondo suddetto ivi prevista per gli anni 2015 e 2016.

Patto regionalizzato
per Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano

Sono modificati i commi 479 e 481, al fine di estendere alle regioni a statuto speciale, con l'esclusione della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, la nuova disciplina delle misure di flessibilità del patto regionalizzato. I commi da 480 a 483, infatti, sostituiscono, per le regioni a statuto ordinario, la disciplina concernente le misure di flessibilità del patto regionalizzato, verticale ed orizzontale, al fine di adeguarla ai nuovi vincoli imposti alle regioni, basati sul conseguimento del pareggio di bilancio.

Le due forme di flessibilità – che hanno lo scopo di consentire agli enti locali di poter effettuare pagamenti in conto capitale (destinati agli investimenti) - vengono riunite in una unica procedura, per cui gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali, sono compensati o dalla Regione o dai restanti enti locali, attraverso un miglioramento dei saldi obiettivo. Le modifiche approvate ampliano l'applicazione della nuova disciplina alle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna e conseguentemente, modificano le norme concernenti la compensazione degli spazi finanziari concessi agli enti locali.

Per la Regione Sardegna, come per le regioni a statuto ordinario, dal 2015, l'obiettivo per il controllo della spesa, dovrà consistere nel raggiungimento del pareggio di bilancio (art. 42, commi 9-13, del decreto legge 133/2014). Alla Regione si applica perciò la medesima normativa prevista per le regioni a statuto ordinario.

Per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia (art. 1, comma 454, L. 228/2012) invece, la disciplina del patto di stabilità è ancora basata sul controllo della spesa finale, espressa in competenza eurocompatibile, anziché sul pareggio di bilancio. Queste regioni, perciò, dovranno effettuare la compensazione degli spazi finanziari ceduti agli enti locali, sul proprio obiettivo espresso in termini di competenza eurocompatibile.

Per quanto concerne, infine, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, escluse dalla normativa in esame, la nuova disciplina del patto di stabilità è contenuta all'art. 79 dello statuto (DPR 670/1972), come ora modificato dal testo in esame, comma 407.

Patto verticale incentivato

Sono aggiunti i commi da 484 a 488 che estendono anche al 2015 la disciplina del c.d. patto verticale incentivato, che, si ricorda, costituisce un istituto introdotto dalla legge di stabilità 2013, poi oggetto di successive modifiche, per favorire una maggiore flessibilità per il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali.

Il patto in questione prevede (innestandosi sulla disciplina del patto regionalizzato verticale, che qui non si dettaglia) l’attribuzione alle regioni a statuto ordinario ed a quelle a statuto speciale che ricevono trasferimenti erariali. A fronte dell’attribuzione alle regioni del contributo, queste si impegnano a cedere, ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio, spazi finanziari da attribuire mediante le procedure che disciplinano il patto regionale verticale. Poiché l'obiettivo complessivo del comparto regione-enti locali deve comunque rimanere invariato, il contributo assegnato alle regioni è destinato esclusivamente alla riduzione del debito, e, quanto agli spazi finanziari ceduti agli enti locali, essi devono essere utilizzati stessi per consentire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale in favore dei creditori.

Con riferimento al 2015, l’emendamento attribuisce (comma 484) alle regioni a statuto ordinario ed a tre autonomie speciali (Sicilia, Sardegna e Friuli Venezia Giulia) un contributo, nel limite complessivo di 1 miliardo di euro, in misura pari all’83,33 per cento (come già previsto dal patto 2014) degli spazi finanziari che ciascuna regione cede agli enti locali del proprio territorio da attribuire nella misura del 25 per cento alle province e città metropolitane e del restante 75 per cento ai comuni, (nei limiti di una apposita tabella 1 allegata al ddl.) per la rimodulazione degli obiettivi del patto di stabilità interno. Gli enti beneficiari degli spazi medesimi devono utilizzare gli stessi esclusivamente per pagare i debiti commerciali di parte capitale maturati al 30 giugno 2014.

Viene inoltre stabilito (comma 486) che, stante il vincolo generale dell’invarianza dell’obiettivo complessivo di ciascun comparto regione-enti locali, nel cedere gli spazi ciascuna regione migliora per un pari importo il proprio obiettivo di bilancio, individuato per le RSO e la Sardegna nel saldo tra entrate e spese finali in termini di cassa ed invece in termini del tetto di spesa eurocompatibile per la Sicilia ed il Friuli Venezia Giulia. Si prescrive altresì (comma 487) che all’onere di 1 miliardo di euro derivante dalle disposizioni in esame si fa fronte mediante una pari riduzione delle disponibilità in conto residui del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti delle regioni e degli enti locali istituito dall’articolo 1, comma 10, del decreto-legge n.35 del 2013.

Poiché peraltro l’utilizzo di tali disponibilità comporta oneri connessi ai mancati interessi attivi derivanti dalle minor anticipazioni di liquidità concedibili agli enti territoriali, cifrati in 10,5 milioni per l’anno 2015, 10,2 milioni per il 2016, nonché 9,9 milioni per il 2017 e 9,6 milioni a decorrere dal 2018, agli oneri medesimi si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economia (Fondo FISPE) di cui all’articolo 10 del D.L. n. 282/2004 (comma 488).

Proposta ANCI
ed UPI per rideterminazione saldi-obiettivo Patto di Stabilità enti locali

È modificato il comma 489, lettera e) nella parte in cui prevede la possibilità che con decreto del Ministro dell’economia vengano rideterminate le percentuali da applicare alla spesa corrente media 2010-2012 per il calcolo dei saldi obiettivo di ciascun ente locale, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno per gli anni 2015-2017. L'emendamento è volto ad individuare nelle associazioni degli enti locali - ANCI ed UPI - i soggetti chiamati ad effettuare la proposta sulla base della quale acquisire l'intesa della Conferenza Stato-città ai fini dell'adozione del decreto ministeriale ivi previsto di redistribuzione degli obiettivi finanziari dal patto di stabilità.

Patto di stabilità interno per enti locali di nuova istituzione

È modificato il comma 498 che rivede la disciplina per l’applicazione delle regole del patto di stabilità interno agli enti locali di nuova istituzione, recata dall’articolo 31, comma 23, della legge n. 183/2011. La modifica è volta ad escludere l’applicazione delle regole ivi previste – che dispongono l’applicazione del Patto soltanto a partire dal terzo anno successivo a quello della loro istituzione - per le città metropolitane e le province oggetto di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.

Tali enti, pertanto, sono soggetti alle regole del Patto già nel 2015.

È aggiunto il comma 499, che reca la compensazione degli effetti finanziari, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, derivanti dal comma 498 – introdotto nel corso dell’esame alla Camera - nella parte in cui prevede l’assoggettamento al Patto di stabilità interno dei comuni istituiti a seguito di fusione a decorrere dal 2011 soltanto a partire dal quinto anno successivo a quello della loro istituzione.

Election day

È aggiunto il comma 501 che, al fine di consentire l’accorpamento di tutti i tipi di elezioni in una unica data, stabilisce che le elezioni per il rinnovo dei consigli regionali abbiano luogo entro 60 giorni a decorrere della scadenza della durata in carica dei consigli precedenti.

Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese dei comuni interessati dagli eventi sismici

È aggiunto il comma 502 che dispone per l’anno 2015 l’esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dai comuni interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di imprese e privati purché finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la relativa ricostruzione per un importo massimo complessivo pari a 5 milioni di euro.

Le corrispondenti spese da escludere dal patto di stabilità interno sono determinate: dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 4 milioni di euro; dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro ciascuna. Entro il 30 giugno 2015 le regioni dovranno comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze e ai comuni interessati gli importi delle spese da escludere dal patto.

Il comma prevede la compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 5 milioni per il 2015, attraverso il corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali.

Pagamento rate mutui CdP
in scadenza 2015 per enti locali interessati dagli eventi sismici

È aggiunto il comma 503 il quale posticipa di due anni, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate scadenti nel 2015 dei mutui concessi agli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012. I mutui oggetto dalla disposizione in esame sono quelli concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni e alle province interessati dagli eventi sismici del maggio 2012 (individuati nel D.M. 1° giugno 2012 e nell’articolo 67-septies del D.L. n. 83/2012), e che sono stati trasferiti dalla Cassa DD.PP. al Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base della disciplina vigente (articolo 5, commi 1 e 3 del D.L. n. 269/2003) in tema di rapporti tra la Cassa ed il Ministero.

La copertura degli oneri determinati dal mancato versamento dei ratei, pari a 12,5 milioni di euro per l’anno 2015 e a 6 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, è posta a carico delle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 6, del D.L. n. 74/2012 che sono a tal fine versate all’entrata del bilancio dello Stato. Si tratta delle contabilità speciali intestate ai presidenti delle Regioni Emilia-Romagna. Lombardia e Veneto, aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnatele risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle zone danneggiate dal sisma 2012.

È aggiunto il comma 504 il quale, modificando l’articolo 1, comma 256, della legge n. 147 del 2014, posticipa di un ulteriore anno il pagamento delle rate 2013 e 2014 dei mutui concessi agli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012. La copertura degli oneri, pari a 12,1 milioni di euro per l’anno 2015 e a 6 milioni di euro per l’anno 2016, è posta a carico delle contabilità speciali di cui all’articolo 2, comma 6, del D.L. n. 74/2012 che sono a tal fine versate all’entrata del bilancio dello Stato.

Imposta municipale immobiliare
della Provincia
di Bolzano

È aggiunto il comma 508, volto ad estendere all’imposta municipale immobiliare della Provincia di Bolzano (IMI) la disciplina che consente la deducibilità del 20 per cento dell’IMU relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 23 del 2011).

Il richiamato articolo 14, comma 1 stabilisce che l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Utilizzo riserve all’erario per riduzione debiti Regione Sardegna

È modificato il comma 511 prevedendo che una quota parte delle riserve indicate all’articolo 1, comma 508, della legge n, 147 del 2013, pari a 50 milioni di euro, è destinata a spese in conto capitale della regione Sardegna piuttosto che alla riduzione dei debiti. La disposizione comporta effetti peggiorativi in termini di indebitamento e di fabbisogno netto per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018.

È modificato il comma 720 del provvedimento in esame, ponendo l’onere di 50 milioni di euro annui a carico del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali. A tal fine, è aumentata di pari importo la riduzione delle risorse del Fondo suddetto ivi prevista per gli anni dal 2015 al 2018.

Recepimento intesa Stato- Regione Friuli Venezia-Giulia

Sono aggiunti i commi da 512 a 523 che recepiscono il protocollo di intesa siglato il 23 ottobre 2014, al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione e definire il concorso della Regione Friuli Venezia-Giulia agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017. L'accordo modifica la precedente intesa sottoscritta il 29 ottobre 2010, che è stata recepita dalla legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010), ai commi 151-159. Le norme sono esplicitamente attuative dell'accordo ed entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge (comma 512).

I commi 513-515 determinano il contributo della regione agli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, rimodulando il contributo della regione al federalismo fiscale già stabilito dai citati commi 152, 153 e 156, articolo 1, della legge di stabilità 2011. Viene determinata, inoltre, la somma complessiva che la regione è tenuta a versare al bilancio dello Stato, detratto il credito che essa vanta nei confronti dello Stato, relativo alle quote delle ritenute IRPEF sui redditi da pensione spettanti alla regione a decorrere dal 2008. Le cifre sono mostrate in sintesi nella tabella seguente:

 

in milioni di euro

 

2014

2015

2016

2017

contributo in termini di saldo netto da finanziare

370

260

250

250

contributo alla riduzione dell'indebitamento

220

270

260

270

somma dovuta dalla Regione

550

350

340

350

 

Il comma 516 stabilisce inoltre che, in caso di mancato versamento delle somme dovute, il Ministero dell'economia e delle finanze trattiene la somma corrispondente a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione. Lo Stato si riserva comunque la possibilità di modificare i contributi richiesti alla regione per far fronte alle esigenze di finanza pubblica (comma 522). Da ultimo il comma 523 quantifica gli oneri derivanti dalle norme in esame pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017. La compensazione in termini di indebitamento e di fabbisogno, è posta a carico del "Fondo Rapporti Finanziari con autonomie speciale" istituito dall'art. 42, comma 8, del decreto legge 133/2014 (nell'ambito delle norme che danno attuazione all'accordo sottoscritto con la Regione siciliana il 9 giugno 2014).

I commi da 517 a 521 riguardano il patto di stabilità interno della regione e degli enti locali. Il comma 517 determina l'obiettivo programmatico della Regione Friuli Venezia-Giulia per l'esercizio 2014, nonché gli obiettivi per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017. Tali obiettivi costituiscono il limite alle spese complessive in termini di competenza eurocompatibile (così prevede la disciplina del patto per la regione Friuli-Venezia Giulia, dettata dall'articolo 1, commi 154 e 155 della citata legge di stabilità 2011). Gli obiettivi sono rideterminati a seguito dell'aggiornamento della previsione della spesa sanitaria, in conformità ai parametri tendenziali previsti nell'ambito del patto per la salute e, in relazione agli anni 2015-2017; possono inoltre essere rideterminati a seguito di nuovi contributi alla finanza pubblica, posti a carico delle autonomie speciali. Gli obiettivi sono inoltre comprensivi dell'ulteriore contributo alla finanza pubblica, richiesto alle autonomie speciali determinato dai commi 143 e 144 del disegno di legge in esame, per complessivi 548 milioni di euro (comma 520). La norma in esame sostituisce l'accordo previsto dalla normativa vigente per la definizione degli obiettivi del patto in relazione a ciascuno degli anni dal 2014 al 2017 (comma 518).

Per quanto concerne gli enti locali, il comma 519 stabilisce che gli obiettivi degli enti locali della regione per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, sono determinati sulla base della normativa nazionale e di quanto stabilito nell'accordo. Entro il 28 febbraio il Ministero dell'economia e delle finanze comunica alla regione l'obiettivo determinato, che può essere aggiornato a seguito di eventuali modifiche normative intervenute. Il comma 521 dispone inoltre che agli enti locali della regione si applicano le medesime esclusioni dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto, previste per gli enti locali dalla normativa nazionale; nonché le somme restituite dagli enti locali alla regione.

Minoranza linguistica slovena

È aggiunto il comma 524 che autorizza la regione Friuli-Venezia Giulia a rimodulare gli interventi e le iniziative a favore della minoranza linguistica slovena previsti dalla L. n. 38/2001 sulla base delle risorse determinate annualmente dalla legge di stabilità e ferma restando la finalità prevista dalla legge.

Compensazioni perdita di accisa Regioni Valle d’Aosta

È aggiunto il comma 525 volto a compensare la regione Valle d'Aosta della perdita di gettito subita nella determinazione dell'accisa sull'energia elettrica e sugli alcolici spettante alla regione - per l'intero gettito la prima e per i nove decimi la seconda - sulla base delle norme statutarie. A compensazione della perdita di gettito, è corrisposto un trasferimento di 70 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015.

Il corrispondente onere è compensato sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Fabbrica del Duomo di Milano

Aggiunge il comma 535, che autorizza la spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, destinati alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per interventi conservativi e manutentivi straordinari del Duomo, necessari anche in vista dello svolgimento di EXPO 2015.

Le risorse indicate si aggiungono ai 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, destinati alla medesima finalità dall’art. 8, co. 1-bis, del D.L. 83/2012 (L. 134/2012), richiamato nel testo.

Fondo contributi in conto interessi su operazioni di indebitamento delle regioni

È aggiunto il comma 541, che istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 finalizzato alla concessione di un contributo in conto interessi alle regioni a statuto ordinario su operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, il cui ammortamento decorre dal 1°gennaio 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia a seguito dell’ accertamento straordinario dei residui operato si sensi dell' articolo 49, del decreto-legge n. 66/2014.

Supporto
di Consip
per Expo 2015

È aggiunto il comma 548, che consente alla Expo 2015 S.p.A. di richiedere il supporto di Consip S.p.A. nella valutazione tecnico-economica delle prestazioni di servizi “comunque acquisiti”. La norma sembra fare riferimento a quei casi in cui la società Expo2015 procede all’acquisizione di servizi in maniera autonoma, cioè senza avvalersi della possibilità, concessa dal primo periodo del comma 1 dell’art. 46-ter del D.L. 69/2013, di ricorrere alla Consip quale centrale di committenza.

Nel fare riferimento alle acquisizioni di servizi per i quali la società Expo non si avvale della centrale acquisti, il comma in esame usa l’espressione “comunque acquisiti” e richiama l’art. 5 del D.L. 43/2013 (che ha dettato diverse disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione dell’evento “Expo 2015”) nonché il comma 9 dell’art. 5 del citato D.P.C.M. 6 maggio 2013 (ai sensi del quale la società EXPO 2015, sulla base di convenzioni, può anche avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi degli enti pubblici interessati e può disporre di personale comandato dagli stessi, nonché può avvalersi degli enti fieristici, senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e operativi a livello regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli enti locali interessati, ovvero delle persone giuridiche da questi controllate).

Per fornire il supporto nella valutazione tecnico-economica delle prestazioni di servizi comunque acquisiti, la Consip si potrà avvalere anche dell'elenco dei "prezzi benchmark Consip" individuato in attuazione dell’art. 10, comma 3, del D.L. 66/2014 (nuovo secondo periodo del comma 1 dell’art. 46-ter del D.L. 69/2013).

Rete nazionale Te.T.Ra

È aggiunto il comma 549 che introduce una nuova disposizione al decreto c.d. sblocca-Italia (D.L. n. 133/2014, convertito con L. n. 164/2014) che attribuisce a Consip S.p.a. il compito di rilasciare il parere di congruità economica, relativo agli atti di affidamento per la prosecuzione degli interventi per il completamento e la prestazione del servizio di telecomunicazioni relativo alla rete nazionale standard Te.T.Ra. Il termine per il parere è di 45 giorni dalla richiesta, salvo sospensioni in caso di richiesta motivata di integrazione documentale. Inoltre, la disposizione specifica che l’affidatario è tenuto ad adottare ogni utile variante migliorativa richiesta dall'Amministrazione in ragione della evoluzione tecnologica, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa già disposte.

In base alla normativa vigente (art. 1, co. 210, della L. n. 228/2012) spetta ad una Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma Te.T.Ra, istituita presso il Ministero dell’interno, il compito di formulare pareri sullo schema del programma straordinario di interventi ai fini del completamento della rete, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione dello stesso, su ciascuna fornitura o progetto.

Opere e infrastrutture per idrocarburi

Sono aggiunti i commi da 552 a 554.

Con i commi 552 e 553 si estende il regime di autorizzazione unica alle opere e infrastrutture necessarie ed indispensabili per assicurare lo sfruttamento di titoli concessori relativi agli idrocarburi. Sono dunque assimilate alle opere strategiche, per quanto concerne il procedimento di autorizzazione, quelle necessarie al trasporto, stoccaggio, trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate fuori dal perimetro delle concessioni di coltivazione.

Le disposizioni dell’articolo 57 del D.L. 5/2012, relative alla strategicità di alcune infrastrutture strategiche, si applicano, su istanza del proponente, anche ai procedimenti in corso relativi all’autorizzazione di opere rispetto alle quali sia stato adottato un decreto di compatibilità ambientale alla data di entrata in vigore della presente legge.

Infine, il comma 554 richiede l’intesa delle regioni interessate nella definizione, da parte del MISE, sentito il MATTM, del Piano delle aree in cui sono consentite le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, peraltro, gli atti vengono rimessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Quote vincolate del Fondo sanitario nazionale

È modificato il comma 560, che incide su disposizioni discendenti dal Patto per la salute 2014-2016 sul riparto delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale. La norma stabilisce che, a decorrere dal 2015, gli specifici criteri di riparto utilizzati per il riparto fra le regioni delle quote vincolate per: hanseniani, AIDS, fibrosi cistica ed emersione lavoratori stranieri, sono sostituiti dalla quota di accesso derivante dalla ripartizione del fabbisogno sanitario indistinto standard regionale, ripartito in base ai nuovi criteri di pesatura discendenti dal D.Lgs. 68/2011 sulla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario. La modifica introdotta al Senato specifica che per gli interventi di prevenzione e cura della fibrosi cistica resta fermo il criterio di riparto già adottato in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni, alla popolazione residente, nonché alle documentate funzioni dei centri ivi istituiti, tenuto conto delle attività specifiche di prevenzione, cura e, dove attuata e attuabile, di ricerca.

Medicinali innovativi

Sono aggiunti i commi da 593 a 598 che introducono disposizioni di favore relative ai medicinali innovativi. La norma è collegata alla recente immissione in commercio di farmaci innovativi destinati alla cura dell’Epatite C.

Le disposizioni in commento istituiscono, presso il Ministero della salute, un fondo destinato a concorrere al rimborso delle spese che i servizi sanitari regionali devono affrontare per l'acquisto di medicinali innovativi. Il fondo, finora istituito solo per gli anni 2015 e 2016, ha uno stanziamento pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio di riferimento. Le risorse per il 2015 sono formate da un contributo statale, pari a 100 milioni di euro, e 400 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale nella componente destinata alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (PSN). Le risorse per il 2016 sono tutte a valere sul Fondo sanitario nazionale. Le modalità di riparto fra le regioni del fondo saranno individuate, previa Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, con decreto interministeriale.

Vengono inoltre introdotte nuove regole per quanto riguarda il ripiano (payback) dello sforamento del fondo aggiuntivo per la spesa per farmaci innovativi, istituito dall’Agenzia italiano del farmaco (AIFA) con risorse incrementali della spesa complessiva per i farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale. A legislazione vigente, il ripiano è a carico di tutte le aziende farmaceutiche, in proporzione ai rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto. La norma in esame introduce una eccezione per le aziende farmaceutiche produttrici di un farmaco innovativo la cui commercializzazione abbia un fatturato superiore a 300 milioni di euro. In quel caso, e soltanto in quello, viene caricata una quota pari al 20 per cento dello sforamento del fondo aggiuntivo anche sull’azienda farmaceutica produttrice del farmaco innovativo, rimanendo il rimanente 80 per cento ripartito, ai fini del ripiano, tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto. Viene infine previsto che il Comitato per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sia responsabile, dal 2015, del monitoraggio degli effetti di contenimento della spesa sanitaria territoriale ed ospedaliera dovuti alla diffusione dei medicinali innovativi e al conseguente minore ricorso da parte degli assistiti ai protocolli terapeutici e alle cure erogate prima della predetta diffusione dei medicinali innovativi.

Fabbisogno sanitario regionale

È aggiunto il comma 601 che interviene sulla norma riguardante la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di cui all’art. 27, co. 7 del D.Lgs. n. 68/2011, modificando, a decorrere dal 2015, i criteri per la definizione dei pesi da considerare per la determinazione del fabbisogno sanitario regionale.

I pesi, nel caso in cui la predetta Intesa sarà raggiunta entro il 30 aprile 2015, verranno definiti non più esclusivamente in relazione alle classi di età della popolazione regionale residente, ma in base ai criteri di cui all’art. 1, co. 34, della L. 662/1996 (vale a dire popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali), e in base ai costi sostenuti dalle regioni in relazione al fabbisogno standard e all’eventuale miglioramento registrato a livello regionale nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza sulla base di appositi indicatori. Il percorso di miglioramento è parametrato al raggiungimento di standard di qualità, la cui misurazione potrà essere effettuata in base al sistema di valutazione previsto a legislazione vigente dall’art. 30 del medesimo D.Lgs. 68/2011.

Si sottolinea che il Ministero della salute ha costituito un apposito gruppo di lavoro, composto da rappresentati dei ministeri competenti e delle regioni, per la definizione puntuale dei criteri di riparto sopra rappresentati.

Centro nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO)

Sono aggiunti i commi 602 e 603, che recano una autorizzazione di spesa per il Centro nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) e norme relative alla composizione del Consiglio di indirizzo del CNAO. Si ricorda che la Fondazione CNAO è un centro di fisica che utilizza, per la lotta contro i tumori, le particelle pesanti o adroni ma è anche un centro di ricerca e sviluppo le cui attività spaziano dalla ricerca clinica alla ricerca radiobiologica, a quella traslazionale con l’obiettivo di fornire un continuo miglioramento nella capacità di cura.

Il comma 602 autorizza l’erogazione di un contributo al CNAO per consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici mediante l’erogazione della terapia salvavita innovativa denominata adroterapia. Il contributo è articolato come segue:

§  fino a 15 milioni di euro per il 2015;

§  fino a 10 milioni di euro per il 2016;

§  fino a 5 milioni di euro per il 2017.

Le risorse sono a valere sul programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico (interventi di edilizia sanitaria) di cui all’art. 20 della legge 67/1988 (legge finanziaria 1988).

La concessione del contributo è subordinata a una procedura specifica: entro sessanta giorni dall’entrata in vigore delle legge di stabilità 2015 presentazione da parte del CNAO di un piano di investimenti e di una relazione - asseverata dal Collegio dei revisori – con separata indicazione degli investimenti già eseguiti e di quelli da eseguire; conseguente approvazione da parte del Ministero della salute. Per gli investimenti da eseguire l’erogazione delle somme è effettuata per stati di avanzamento lavori.

Il comma 603 dispone l’integrazione del Consiglio di indirizzo del CNAO con un membro nominato da Ministro della salute, la cui partecipazione al Consiglio non da luogo all’attribuzione di indennità o compensi. Conseguentemente, lo statuto del CNAO è adeguato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di stabilità 2015.

Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione (ISMETT)

È aggiunto il comma 607, che, per agevolare la prosecuzione dell’investimento straniero nell’Istituto Mediterraneo per i trapianti e le terapie ad alta specializzazione (ISMETT) di Palermo, autorizza la Regione siciliana ad aumentare le tariffe massime delle prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica erogate dall’ISMETT nonché ad incrementare il valore complessivo delle funzioni assistenziali dello stesso ISMET.

In particolare, la Regione siciliana, anche se sottoposta ai Programmi operativi di prosecuzione del Piano di rientro dal deficit sanitario, è autorizzata fino al 31 dicembre 2017, e con norma retroattiva anche nel biennio 2013-2014, a:

§  incrementare la valorizzazione tariffaria dell’attività sanitaria dell’ISMETT in deroga a quanto previsto dall’articolo 15, co. 17, secondo periodo, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), che stabilisce che per le regioni in piano in piano di rientro sanitario, come la Regione siciliana, gli importi tariffari massimi costituiscono un limite invalicabile.;

§  incrementare la valorizzazione delle funzioni dell’ISMETT in deroga a quanto previsto dall’articolo 15, co. 13, lettera g), del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), che stabilisce che le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento. Il valore complessivo della remunerazione delle funzioni non può in ogni caso superare il 30 per cento del limite di remunerazione assegnato.

Il successivo comma 608 richiede alla Regione siciliana, a partire dal 30 giugno 2015 di predisporre, nell'ambito dei Programmi operativi di prosecuzione del Piano di rientro dal deficit sanitario regionale, l'approvazione di un programma triennale di riorganizzazione ed efficientamento dell'ISMETT, monitorato dal Tavolo per la verifica degli adempimenti e dal Comitato per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato regioni del 23 marzo 2005.

La RT al provvedimento specifica che, in relazione ai maggiori costi derivanti dall’applicazione delle deroghe sopra illustrate, la Regione siciliana assicura il mantenimento degli obiettivi finanziari relativi al settore sanitario mediante economie di pari importo da realizzarsi su altre aree della spesa sanitaria.

Convenzioni con cooperative sociali

È aggiunto il comma 610 il quale prevede che le convenzioni (di cui all’articolo 5, comma 1, della L. 381/1991) stipulate dagli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica (anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione), con le cooperative sociali (ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della U.E.) che svolgono specifiche attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi (a condizione che l’importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e che tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate) siano stipulate previo lo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza

Razionalizzazione delle società
e delle partecipazioni societarie
delle P.A.

È aggiunta al comma 611 la lettera a-bis) che, introduce un nuovo criterio di cui tener conto nell’ambito del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalle pubbliche amministrazioni, che ai sensi del medesimo comma 268 deve essere avviato a decorrere dal 1° gennaio 2015 in modo da ottenere la riduzione delle partecipazioni entro il 31 dicembre 2015.

Il criterio introdotto consiste nella soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Si ricorda che gli altri criteri già previsti sono: eliminazione delle società e delle partecipazioni sociali non indispensabili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (anche mediante liquidazione e cessione), nonché delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre partecipate o enti pubblici (anche mediante fusione); aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; contenimento dei costi di funzionamento (anche mediante riorganizzazione interna delle società e riduzione delle remunerazione degli organi).

Scioglimento società e aziende speciali e controllate

È aggiunto il comma 616 che, nell’ambito della disposizione di cui all’art. 1, co. 3, L. 196/2009, che consente alle pubbliche amministrazioni locali e alle società da esse controllate di procedere allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente, aggiunge che tale scioglimento riguarda anche l’azienda speciale controllata.

Viene altresì previsto che il termine entro cui deve essere deliberato lo scioglimento affinché gli atti e le operazioni poste in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento siano esenti da imposizione fiscale – originariamente di 12 mesi dalla data di entrata in vigore di tale legge (1° gennaio 2015) – divenga di 24 mesi (quindi 1° gennaio 2016).

Agenzia
per l’Italia digitale

È aggiunto il comma 617, che prevede che siano versate all’entrata del bilancio dello Stato le risorse finanziarie disponibili nel bilancio di Formez, previste dall’art. 16-bis, co. 8, del D.L. n. 185/2008 per la diffusione delle caselle di posta elettronica certificata richieste dai cittadini, ove si tratta di risorse non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero derivanti da economie di progetto. Tali risorse saranno poi riassegnate all’Agenzia per l’Italia digitale con il vincolo di utilizzarle per interventi volti a favorire e semplificare le comunicazioni tra la pubblica amministrazione e i cittadini.

Contestualmente, il comma in esame abroga le seguenti disposizioni.

§  i commi da 5 a 8 dell’art. 16-bis del citato D.L. n. 185/2008, che disciplina la possibilità per i cittadini che ne fanno richiesta di avere una casella di posta elettronica certificata il cui utilizzo ha effetto equivalente alla notificazione per mezzo della posta;

§  l’art. 10, co. 3-quater del D.L. n. 70/2011, introdotto dall’art. 14 del D.L. 69/2013, che prevede l’assegnazione automatica di una casella di posta elettronica certificata ai cittadini, in sede di rilascio del documento unificato (in cui sono unificate la carta di identità elettronica (CIE) e la tessera sanitaria elettronica), ovvero all’atto di iscrizione anagrafica o dichiarazione di cambio di residenza.

Punto franco
dal porto vecchio di Trieste

Sono aggiunti i commi da 618-620 per consentire la spostamento del regime giuridico internazionale di punto franco dal porto vecchio di Trieste ad altre zone opportunamente individuate, legate alle attività portuali, con provvedimenti del Commissario di governo della Regione Friuli- Venezia Giulia, d’intesa con il Presidente della Regione e con il Sindaco di Trieste (co. 618). Conseguentemente le aree del porto vecchio (con esclusione delle banchine, dell’Adriaterminal e della fascia costiera) sono sdemanializzate ed assegnate al comune di Trieste che le aliena destinando i relativi introiti all’Autorità portuale. Sono fatti salvi i diritti di concessione nei contratti superiori a quattro anni che sono convertiti in diritti d’uso a favore del concessionario per la durata residua della concessione. Il Presidente dell’autorità portuale, d’intesa con presidente di Regione e Sindaco di Trieste delimita le aree che restano vincolate al demanio marittimo (co. 619). L’uso di tali aree è disciplinato dal regolamento da emanarsi da parte dell’Autorità portuale, nell’ambito dei suoi poteri di regolamentazione delle attività dell’area portuale (art. 6, co. 1, lett. a L. n. 84/1994) e di determinazione dei canoni di concessione (art. 13, co. 1, lett. a L. n. 84/1994) (co. 620).

Al riguardo, appare opportuno un approfondimento in ordine alle conseguenze, anche sul piano di eventuali contenziosi, derivanti dal mutamento ex lege dei rapporti concessori nell’ambito dell’attuale area del porto vecchio di Trieste, previsto dalla norma.

Imposta sostitutiva terreni agricoli ed edificabili

Sono aggiunti i commi 627 e 628.

Il comma 627 raddoppia l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile alla rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, i cui termini sono stati prorogati al 2015 dal comma 6 dell’articolo 3. Tale aliquota è innalzata dal 4 all’8 per cento per la rivalutazione di terreni e di partecipazioni qualificate, e dal 2 al 4 per cento per le partecipazioni non qualificate.

Il comma 628 destina le maggiori entrate ottenute per effetto del predetto innalzamento, quantificate in 150 milioni per il 2015 e 75 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017, all’incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Autorizzazione UE Split payment

È modificato il comma 632, per svincolare l'efficacia delle disposizioni che hanno introdotto il cd. split payment dall'autorizzazione dell’Unione europea, così prevedendone l'applicazione già dal 1° gennaio 2015.

Flussi informativi fiscali e ravvedimento operoso

È modificato il comma 636, specificando che gli elementi e le informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate (anche quelli utili per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d’affari, valore della produzione e stima dei medesimi) che sono messe a disposizione del contribuente, con lo scopo di migliorare i flussi informativi tra Amministrazione finanziaria e soggetti passivi d’imposta, vengono fornite anche alla Guardia di finanza.

È modificato il comma 637, con lo scopo di rendere maggiormente oneroso il cd. istituto del ravvedimento operoso, nel caso in cui siano terminate attività di accesso, ispezione e verifica con la conseguente consegna del processo verbale di constatazione. In primo luogo si specifica che il contribuente che si avvale del ravvedimento vedrà ridotte le sanzioni ad un quinto del minimo, ove la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga dopo la constatazione della violazione. Si chiarisce poi che avvalersi di tale istituto (con pagamento e regolarizzazione) non preclude l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Giochi e scommesse

È aggiunto il comma 643 e i commi da 649 a 652.

Il nuovo comma 643, prevede la possibilità per i soggetti che offrono scommesse con vincite in denaro senza essere collegati al totalizzatore nazionale di regolarizzare la propria posizione. A tal fine, entro il 31 gennaio 2015 essi inoltrano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli una dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con la domanda di rilascio della licenza per l'esercizio delle scommesse nonché di collegamento al totalizzatore nazionale, e il versamento di 10.000 euro, da compensare in sede di versamento dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. A tali soggetti sono estesi gli obblighi e i divieti già previsti al comma 644 per le agenzie di scommesse senza concessione; sono resi più restrittivi gli obblighi di comunicazione e i requisiti sono equiparati a quelli per il rilascio della licenza; si aumentano le sanzioni e si definiscono le procedure per la chiusura dell'esercizio. Si estende l’applicazione del Piano straordinario di contrasto del gioco illegale, con la costituzione di un’apposita banca dati (comma 645). Nel corso dell’esame al Senato sono stati soppressi l’aumento del prelievo unico erariale (PREU) e la riduzione del pay-out, mentre sono state ulteriormente aumentate le imposte sul gioco illegale (commi 646-648). Il nuovo comma 649, introdotto al Senato, prevede una riduzione pari a 500 milioni di euro dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco con newslot e videolottery, mentre il nuovo comma 650, demanda a decreti ministeriali l'adozione di misure di sostegno dell’offerta di gioco. Le maggiori entrate sono destinate, quanto 387 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, al Fondo per interventi strutturali di politica economica, e quanto a 150 milioni di euro al Fondo per la riduzione della pressione fiscale (nuovi commi 651 e 652).

Procedure concessione gioco del lotto

Sono aggiunti i commi da 653 a 654.

I commi 653 e 654 prevedono l’affidamento da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli della concessione per la gestione del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, sia attraverso la rete dei concessionari sia a distanza, mediante procedura di gara, che deve essere indetta nel rispetto delle seguenti condizioni essenziali:

§  la durata della concessione è di nove anni, non rinnovabile;

§  la base d’asta è di 700 milioni di euro; 350 milioni devono essere versati nel 2015 (all’atto dell’aggiudicazione), 250 milioni nel 2016 (all’inizio della concessione), i restanti (almeno 100 milioni) entro il 30 aprile del 2017;

§  il concessionario potrà utilizzare la rete per prestazioni di servizi diversi dalla raccolta del gioco;

§  l’aggio è fissato al 6 per cento della raccolta;

§  deve essere previsto obbligatoriamente, a carico del concessionario, un aggiornamento tecnologico della rete e dei terminali; le somme per gli investimenti programmati, ma non effettuati, saranno versate all’erario.

La concessione sarà affidata, mediante una procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria, ad un’impresa qualificata con pregressa esperienza nella gestione o nella raccolta di gioco, con sede legale in uno Stato dello Spazio economico europeo, dotata di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.

La commissione di gara sarà composta di 5 membri: tre dei quali in possesso di alta qualificazione professionale (come magistrati o avvocati dello Stato in pensione) e due tra dirigenti generali dell’Agenzia. Con decreto ministeriale saranno stabiliti i compensi per i commissari non dipendenti dell’Agenzia (comma 654).

Le maggiori entrate derivanti dalle modifiche introdotte dai commi illustrati sono assegnate al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Credito d'imposta enti non commerciali

È modificato il comma 655, che innalza dal 5 al 77,74 per cento la quota imponibile degli utili percepiti dagli enti non commerciali.

Per effetto delle modifiche apportate al Senato, si precisa che la norma costituisce una deroga rispetto a quanto previsto dallo Statuto del contribuente in materia di efficacia temporale delle norme tributarie, in quanto essa ha applicazione retroattiva (trova applicazione agli utili messi in distribuzione dal 1° gennaio 2014).

È introdotto il comma 656, al fine di compensare la retroattività della norma riconosce un credito d'imposta pari alla maggiore IRES dovuta, nel solo periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2014, in applicazione del predetto aumento fiscale.

Norma interpretativa imposta sostitutiva su finanziamenti a lungo termine

È aggiunto il comma 660, che reca una norma interpretativa volta a chiarire che l’imposta sostitutiva sui finanziamenti a lungo termine si applica anche ai finanziamenti erogati direttamente dallo Stato o dalle regioni. Ne vengono altresì esplicitate le modalità applicative.

Proroga esenzione IMU per sisma in Emilia

Inserisce i commi dal 662-664, al fine di estendere dal 31 dicembre 2014 al 30 giugno 2015 il termine ultimo entro il quale i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma in Emilia del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, sono esenti dall’IMU, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi.

Al fine di verificare l’effettiva platea dei beneficiari la Regione Emilia Romagna, d’intesa con il MEF, provvede al monitoraggio entro il 30 marzo 2015.

Alla relativa copertura degli oneri, pari a 13,1 milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 664).

Rimborso per Sisma Sicilia

 

 

 

 

 

 

 

Deroga dal Patto di stabilità
per Molise

È modificato il comma 665, al fine di:

§  attribuire il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato ai soggetti colpiti dal sisma del 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, purché abbiano presentato apposita istanza, autorizzando la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017.

La copertura finanziaria degli oneri recati dalla disposizione illustrata sono posti a valere sul Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), che viene a tal fine ridotto di 30 milioni di euro annui dal 2015 al 2017 (si veda il comma 717).

§  inserire una deroga al patto di stabilità per la Regione Molise, in relazione agli eventi sismici di ottobre e novembre 2002.

La norma dispone la esclusione delle spese per la ricostruzione post-terremoto dal complesso delle spese finali (sia in termini di cassa che di competenza) rivelanti ai fini del patto di stabilità. L'esclusione opera per il solo 2015 e nel limite di 5 milioni di euro.

La norma provvede alla copertura del corrispondente onere sul Fondo per la compensazione degli effetti non previsti a legislazione vigente di cui all'art. 6, comma 2 del D.L. 154/2008

Livello massimo imposizione TASI

È aggiunto il comma 679 che conferma, anche per l'anno 2015, il livello massimo di imposizione della TASI già previsto per l'anno 2014 (2,5 per mille). Per il medesimo anno 2015, viene altresì confermata la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge.

Disciplina fiscale società controllate estere

È aggiunto il comma 680 che introduce nella disciplina di rango primario uno specifico criterio, espresso in termini percentuali, per individuare i Paesi nei quali vige un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, al fine di individuare i contribuenti cui si applica la speciale disciplina fiscale delle società controllate estere (disciplina CFCcontrolled foreign companies).

È aggiunto il comma 681 che pone la copertura degli oneri derivanti dal comma precedente a valere sul Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE), che viene a tal fine ridotto di 2,8 milioni di euro per il 2016 e 1,6 milioni annui a decorrere dall’anno 2017

IMU terreni agricoli montani
e collinari

È aggiunto il comma 692 che proroga al 26 gennaio 2015 il termine – in origine fissato al 16 dicembre 2014 dal D.M. 28 novembre 2014 - per il pagamento dell’IMU relativa all’anno 2014 sui terreni agricoli situati in zone montane e collinari. L’imposta, dovuta sui terreni non più esenti a seguito della ridefinizione del perimetro delle esenzioni operata dal citato D.M., deve essere calcolata ad aliquota base (0,76%) salvo che non siano state approvate dagli enti per i terreni agricoli specifiche aliquote.

È aggiunto il comma 693 il quale prevede che, a seguito della riduzione dei comuni comprendenti terreni agricoli montani esenti da tassazione IMU, disposta dal D.M 28 novembre 2014, (pubblicato in G.U. il 6 dicembre) gli enti interessati da tale revisione del criterio di esenzione accertano convenzionalmente a titolo di maggior gettito IMU gli importi indicati dal decreto medesimo, a fronte della corrispondente riduzione del Fondo di solidarietà comunale pari a 359,5 milioni di euro stabilita nel medesimo provvedimento.

 

Le norme in commento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge, secondo quanto dispone il successivo comma 701.

Si segnala che i commi in esame hanno contenuto identico a disposizioni già vigenti, costituite dall’articolo 1 del decreto legge 16 dicembre 2014, n.185, per cui non sembra necessario anticiparne l’entrata in vigore in deroga alla ordinaria decorrenza della legge di stabilità prescritta dall’articolo 11 della legge di contabilità n. 196/2009 che, com’è noto, la prevede dal triennio di riferimento della manovra (vale a dire dal 1°gennaio 2015).

Rifinanziamento Fondo per le emergenze nazionali

È aggiunto il comma 694, che prevede un rifinanziamento di 56 milioni di euro per l'anno 2014 e di 25 milioni di euro per l’anno 2015 a favore del Fondo per le emergenze nazionali (di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225); nell’ambito di tale stanziamento, 10 milioni di euro sono espressamente destinati agli interventi per la ricostruzione e per la ripresa economica dei territori della regione Sardegna colpiti dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2013.

Si segnala che la norma in esame risulta identica a quanto previsto dall’art. 2 del D.L. 16 dicembre 2014 n. 185, limitatamente alla parte in cui dispone il rifinanziamento di 56 milioni di euro per il 2014 a favore del suddetto Fondo. Sul punto si rinvia a quanto sopra detto.

Supplenze brevi del personale scolastico

Sono aggiunti i commi 695-696, di contenuto identico all’art. 3, co. 1 e 2, del D.L. 185/2014.

Il comma 695 autorizza la spesa fino a un massimo di 64,1 milioni di euro per il 2014, per consentire il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola. A tal fine, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato – sin da subito, ovvero nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale di assegnazione dei fondi e, dunque, a prescindere dall’effettivo stanziamento delle relative risorse sui pertinenti capitoli di bilancio – al pagamento dei relativi importi.

Il comma 696 prevede il monitoraggio trimestrale delle spese per supplenze brevi e saltuarie e introduce una clausola di salvaguarda secondo cui, qualora si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le occorrenti variazioni compensative tra le risorse destinate alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche e quelle relative al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie.

Le norme in commento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge, secondo quanto dispone il successivo comma 701.

Si segnala che i commi in esame hanno contenuto identico a disposizioni già vigenti, costituite dall’articolo 3 del decreto legge 16 dicembre 2014, n.185, sul quale si rinvia a quanto sopra detto

Sterilizzazione della clausola di salvaguardia del D.L. n. 66 del 2014

Sono aggiunti i commi 697 e 698 recanti la sterilizzazione della clausola di salvaguardia del D.L. n. 66 del 2014.

In particolare, il comma 697 dispone che, alla luce del monitoraggio delle maggiori entrate IVA conseguenti al pagamento dei debiti delle P.A. ai sensi del D.L. n. 35 del 2013, una quota parte degli accantonamenti di bilancio - disposti dall’articolo 12, comma 4, del medesimo D.L. n. 35, a garanzia del conseguimento dell’importo ascritto alle maggiori entrate IVA - pari a 495,7 milioni sia portata in riduzione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio per l’anno 2014, secondo quanto indicato, per singolo Ministero, nell’Allegato n. 9 al ddl in esame.

In conseguenza di tale miglioramento dei saldi, il comma 698 destina tali risorse a compensazione del minor gettito IVA previsto per il 2014 relativamente al pagamento dei debiti delle P.A. disposto dal D.L. n. 66 del 2014 (240 milioni di entrate a fronte di una stima di 650 milioni), con conseguente esclusione del ricorso all’aumento delle accise sui prodotti energetici ed elettricità, su alcole e bevande alcoliche, e sui tabacchi lavorati, previsto, quale clausola di salvaguardia, dall’articolo 50, comma 11, del D.L. n. 66 del 2014.

Le norme in commento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge, secondo quanto dispone il successivo comma 701.

Si segnala che i commi in esame hanno contenuto identico a disposizioni già vigenti, costituite dall’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legge 16 dicembre 2014, n.185. Sul punto si rinvia a quanto prima detto.

Copertura finanziaria commi 694 e 695

È aggiunto il comma 699 il quale reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 694 e 695 pari a 120,1 milioni di euro per l’anno 2014.

Ad essi si provvede:

per 35,1 milioni utilizzando una parte delle risorse stanziate sul Fondo per le assunzioni in deroga di personale a tempo indeterminato per i Corpi di polizia; per 20 milioni riducendo l’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1, comma 90, della legge n. 228 del 2012 con la finalità di procedere a nuove assunzioni nel comparto Sicurezza, vigili del fuoco e soccorso pubblico; per 15 milioni riducendo l’autorizzazione di spesa per il Fondo per la mobilità del personale; per 25 milioni riducendo l’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1, comma 527 della legge n. 296 del 2006, riduzione dovuta al mancato esercizio della possibilità di stabilizzare i rapporti di lavoro del personale delle amministrazioni pubbliche sino al limite autorizzato; per 25 milioni utilizzando una parte delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato provenienti dalle sanzioni comminate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato e non ancora riassegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.

Contabilità speciale per riacquisto titoli delle regioni

È aggiunto il comma 700, recando una disposizione che interviene sull’articolo 45, comma 2, del decreto legge n.66 del 2014, nel quale si autorizza il Ministero dell’economia ad effettuare emissioni di titoli di Stato ai fini del riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi specifiche caratteristiche (vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione pari o superiore a 250 milioni di euro).

La disposizione in esame aggiunge un periodo a tale comma 2, autorizzando per le operazioni suddette l’apertura di una contabilità speciale presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

IVA pellet

Sono aggiunti i commi 711-712 che, rispettivamente, innalzano dal 10 al 22 per cento l’aliquota IVA applicabile alle cessioni dei pellet di legno e destinano le relative maggiori entrate, quantificate in 96 milioni di euro dal 2015, all’incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Limite tracciabilità pagamenti associazioni sportive dilettantistiche

È aggiunto il comma 713 il quale eleva da 516,46 a 1.000 euro il limite dei pagamenti effettuati a favore di società, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, che devono essere effettuati con mezzi tracciabili. La seconda parte del comma prevede, inoltre, che in caso di violazione della predetta norma si applicano soltanto le sanzioni amministrative. Risulta pertanto soppressa la precedente formulazione che prevede, in caso in inosservanza del suddetto limite, la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.

Riscossione quote latte

È aggiunto il comma 714, in tema di procedure di riscossione delle cosiddette multe per le quote latte, prevede che l’AGEA per la notificazione della cartella di pagamento e per la prosecuzione delle attività di riscossione coattive si avvale, oltre che della Guardia di Finanza, anche di Equitalia.

FISPE

È aggiunto il comma 717 che riduce il Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 728,2 milioni di euro per il 2015, di 534,7 milioni per il 2016, di 612,9 milioni per il 2017, di 388,7 milioni per il 2018, di 261,5 milioni per il 2019, di 259,9 milioni per il 2020, di 234,8 milioni per il 2011, di 234,5 milioni per il 2022, di 234,8 milioni per il 2013 e di 235,1 a decorrere dal 2024..

Fondo per la compensazione degli effetti finanziari

È modificato il comma 720 aumentando la riduzione delle risorse del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, ivi prevista, a compensazione degli effetti finanziari, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, di complessivi 135 milioni per il 2015, 100 milioni per il 2016 e di 50 per il 2017 e 2018.

Termini per rimborsi d’imposta

È aggiunto il comma 726 il quale fissa un termine massimo – non previsto dalla normativa vigente - per l’esecuzione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei rimborsi di imposta alle persone fisiche di importo complessivo superiore a 4.000 euro, conseguente allo svolgimento di controlli preventivi sulle dichiarazioni, qualora questo sia determinato da detrazioni per carichi di famiglia o da eccedenze d’imposta derivanti dalla precedente dichiarazione.