Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Titolo: | Legge di stabilità 2015 - A.C. 2679-bis-A - Quadro di sintesi degli interventi | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 233 Progressivo: 3 | ||
Data: | 28/11/2014 | ||
Descrittori: |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Legge di
stabilità 2015 A.C. 2679-bis-A |
Quadro di sintesi degli interventi |
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n. 233/3 |
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28 novembre 2014 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Bilancio ( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it |
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File:
ID0014c.docx |
INDICE
Politiche sociali e per la famiglia
Pubblico impiego e amministrazioni
pubbliche
Rimodulazione del prelievo fiscale
Sviluppo e coesione territoriale
Il presente dossier contiene una sintesi del
contenuto delle disposizioni recate dal disegno di legge di stabilità 2015.
Le
disposizioni sono state raggruppate sulla base di materie e politiche omogenee
con l’obiettivo di dare conto delle principali misure che intervengono nei
singoli settori.
Sono indicate in
carattere blu le modifiche apportate nel corso dell’esame in
sede referente.
Nel testo trasmesso dal Governo alla Camera il disegno di legge di stabilità prevedeva un effetto peggiorativo dell’indebitamento netto nel 2015 pari complessivamente a -10.441,2 milioni, derivante dagli effetti finanziari recati dall’articolato del ddl e dalle tabelle, cui si aggiungevano le risorse destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Per gli anni successivi, il saldo era previsto tornare positivo.
Com’è
noto, tale effetto derivava dalla decisione, assunta nella Nota
di aggiornamento
del Documento di economia e finanza 2014
di effettuare una manovra espansiva in disavanzo, pari allo 0,7 per
cento di PIL (circa 11,5 miliardi di euro), con la conseguenza di posticipare
dal 2016 al 2017 il raggiungimento del pareggio strutturale di bilancio.
A seguito delle osservazioni formulate sul disegno di legge
di stabilità dalla Commissione europea – e come prefigurato nella Relazione di variazione alla Nota di
aggiornamento presentata dal Governo il 28 ottobre, approvata dalle
Camere il successivo 30 ottobre – nel corso dell’esame in sede referente è
stato approvato un apposito emendamento
del Governo che reca misure
aggiuntive per circa 4,5 miliardi
(con un effetto di riduzione dal 2,9 al 2,6 per cento dell’indebitamento netto
2015).
Questo ulteriore sforzo fiscale viene attuato mediante:
§
la destinazione delle
risorse stanziate sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale a
miglioramento dei saldi (articolo 17, comma 19, del ddl, che viene soppresso),
per 3,3 miliardi;
§
la riduzione delle
risorse previste nel ddl per il cofinanziamento dei fondi strutturali europei
escluse dagli obiettivi di spesa delle regioni ai fini del patto di stabilità
interno (articolo 36, comma. 6, punto 4, che viene soppresso), nel limite
di 500
milioni, che pertanto migliora per un eguale importo l’indebitamento netto;
§
nuove misure in tema di contrasto all’evasione fiscale,
tramite l’estensione del c.d. reverse
charge al settore della grande distribuzione (articolo 44, comma 7-10), con
maggiori entrate per 728 milioni.
Conseguentemente,
a fronte della maggiore entrata, si riduce
della medesima cifra la clausola di
salvaguardia sulla spending review
prevista dall’articolo 18 a
decorrere dal 2016, i cui importi, stabiliti in 4.000 milioni per il 2016 ed in
7.000 milioni a decorrere dal 2017, vengono cifrati, rispettivamente, in 3.272
e 6.272 milioni.
Sulla base di tali indicazioni, la quota di finanziamento in disavanzo della manovra per il 2015 risulta corrispondentemente ridotta, attestandosi a 5.913,2 milioni, pari a circa lo 0,4
del Pil mentre, per gli anni successivi, il saldo della manovra rimane fermo ai
valori già riportati nel testo originario del disegno di legge, vale a dire
circa 169 milioni nel 2016 e 6.909 milioni nel 2017, come risulta dalla tabella
che segue, tratta dai dati riportati dall’Ufficio parlamentare di bilancio
nella sua analisi della manovra.
(milioni di euro)
Effetti del ddl. stabilità |
2015 |
2016 |
2017 |
Risorse |
26.561 |
46.159 |
53.452 |
Impieghi |
32.474 |
45.996 |
46.544 |
Indebitamento
netto |
-5.913 |
163 |
6.909 |
Occorre ricordare che per gli esercizi 2016 e 2017 gli
andamenti dei saldi scontano gli effetti derivanti dalla clausola sopra
indicata nonché dall’ulteriore clausola
di salvaguardia sugli aumenti delle accise ed aliquote IVA prevista (con
effetti di maggiori entrate rispettivamente di 12,8 e 19,2 miliardi
rispettivamente nel 2016 e 2017) dall’articolo 3 commi 1-45 del disegno di
legge.
A
fianco di queste misure, il disegno di legge di stabilità pone in essere, anche a seguito delle modifiche apportate in sede referente, per le diverse politiche pubbliche, interventi
di razionalizzazione della spesa che si accompagnano al finanziamento di
esigenze indifferibili ovvero di misure ritenute strategiche per la crescita. In questo quadro, gli interventi operati in sede referente
sembrano in particolare orientati all’individuazione di misure di sostegno ai
settori produttivi, all’incremento della dotazione di fondi con finalità
sociali, all’introduzione di misure di maggiore flessibilità nel patto di
stabilità interno.
In particolare, come di consueto, al contenimento della spesa pubblica per gli anni 2015-2018, concorrono le misure riguardanti il comparto regioni, province, città metropolitane e comuni (patto di stabilità interno).
Va a tale riguardo segnalata la previsione dell’obiettivo del conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni, sulla base di quanto dispone la legge n. 243 del 2012 di attuazione del nuovo articolo 81 della Costituzione.
Per
gli enti locali la disciplina del patto di stabilità è, invece, confermata,
prevedendosi l'aggiornamento della base di riferimento per il calcolo
dell'obiettivo del patto di stabilità interno in termini di saldo finanziario;
sono peraltro previste per gli enti locali misure volte a disporre una
riduzione degli obiettivi finanziari del patto. In sede referente sono state introdotte ulteriori misure
volte a prevedere una maggiore gradualità
nell'applicazione della suddetta normativa. Nel complesso, dunque,
l’alleggerimento del patto di stabilità per gli enti locali si sostanzia, in
riferimento al testo iniziale del provvedimento, in 1 miliardo di euro annui.
Sono state inoltre introdotte misure di flessibilità per gli enti locali che
hanno sostenuto oneri per interventi di messa in sicurezza del territorio;
nonché l’esclusione dall’assoggettamento al patto di stabilità per i comuni
istituiti a seguito di fusione (dal 2011 in poi) fino a tutto il quarto anno
successivo alla fusione stessa.
Da ultimo, sono state aggiunte disposizioni per la
riorganizzazione delle partecipate locali al fine di ridurre il numero delle
società entro il 31 dicembre 2015, sulla base di specifici criteri. Per
raggiungere tale obiettivo si prevede l’approvazione da parte degli organi di
vertice delle amministrazioni interessate di un piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazione entro il 31 marzo 2015.
Un importante ambito di interventi contempla poi misure di carattere fiscale e di sostegno al sistema produttivo.
In particolare, da un lato, si intende intervenire alleggerendo l’imposizione sul lavoro e sui fattori produttivi, con la finalità di sostenere la crescita economica (finalità perseguita anche con altri interventi di natura non fiscale); dall’altro lato si pone in essere un incremento del carico fiscale in altri settori.
Tra
gli interventi di alleggerimento del carico fiscale, viene reso strutturale il
credito d’imposta introdotto dal decreto-legge n. 66 del 2014 in favore dei
lavoratori dipendenti con un reddito a 26.000 euro (cd bonus 80 euro; articolo
1 comma 9) e si rende integralmente deducibile dall’IRAP il costo sostenuto per
lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede le vigenti deduzioni (articolo
1 commi 16-19). Viene inoltre introdotta una nuova disciplina del credito
d’imposta per crescita e sviluppo (articolo 1, commi 30-31) e si prorogano le
detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di
riqualificazione energetica (articolo 1, comma 42),
estese - in sede referente - alle schermature
solari, agli impianti di climatizzazione invernale alimentati da biomasse
combustibili nonché all’adozione di misure antisismiche. In sede referente,
inoltre, sono state inserite nel testo misure in materia di compensazione delle
cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti nei confronti
delle pubbliche amministrazioni (articolo 1, comma 13), mentre i libri in
formato elettronico sono inseriti tra i prodotti sottoposti ad aliquota IVA del
4 per cento (articolo 3, comma 34).
Sotto il profilo degli interventi per le imprese sono state
introdotte in sede referente ulteriori misure volte a rilanciare gli
investimenti (tramite il rifinanziamento della cd. “nuova legge Sabatini”, che
prevede finanziamenti agevolati per gli investimenti in specifici beni
d’impresa), alla promozione del Made in
Italy e a sostenere il settore aerospaziale.
Tra gli interventi di incremento del carico fiscale si ripristinano le originarie misure delle aliquote IRAP ridotte dal decreto-legge n. 66, si rendono imponibili, dal 1° gennaio 2015, i proventi finanziari corrisposti ai beneficiari di un’assicurazione sulla vita, corrisposti a seguito del decesso dell’assicurato, si innalza dal 5 al 77,74 per cento la quota imponibile degli utili percepiti, anche nell’esercizio d’impresa, dagli enti non commerciali e viene elevata dal 4 all’8 per cento la ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici.
Si segnala inoltre che la legge di stabilità prevede una clausola di salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 2,5 e 2 punti percentuali (con effetti di maggior gettito stimati nella relazione tecnica in circa 12,8 miliardi nel 2016 e 19,2 miliardi nel 2017) e le accise su benzina e gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro, in assenza di provvedimenti che assicurino gli stessi effetti positivi attraverso maggiori entrate o risparmi di spesa pubblica. Infine, si pongono in essere interventi volti al contrasto dell’evasione fiscale quali l’incremento delle ipotesi di inversione contabile (cd. Reverse charge) ai fini IVA, nel corso dell’esame in sede referente, esteso anche alle cessioni di beni effettuate nei confronti dei supermercati e alle cessioni di bancali di legno (pallets) riciclati (tutti contenuti all’articolo 3, commi 1-64).
In sede referente, sono state poi introdotte disposizioni
per la disciplina delle modalità di funzionamento del Fondo di sviluppo e coesione (articolo 44, comma 57).
Per quanto concerne in generale le amministrazioni pubbliche, si dispongono la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato in favore di enti e organismi pubblici per un importo complessivo pari a 22 milioni di euro nel 2015 e a 21,7 milioni di euro a decorrere dal 2016 (articolo 2, comma 20) e la conferma di misure per il contenimento delle spese di personale nel settore del pubblico impiego (articolo 2, commi 22-34).
Sono anche previste alcune misure di razionalizzazione e di contenimento delle spese per il personale pubblico operante a vario titolo all’estero (personale dell’amministrazione del Ministero degli esteri e personale docente delle scuole italiane all’estero, articolo 2, commi 70-73) nonché la riduzione, a decorrere dal 2015, dell’indennità di ausiliaria per il personale in servizio permanente delle forze armate e delle forze di polizia.
In sede referente sono state inserite disposizioni
concernenti la dismissione di immobili pubblici e di razionalizzazione degli
spazi in uso alle amministrazioni pubbliche (articolo 2, commi 37-39).
Con
riferimento alla proiezione internazionale dell’Italia
figura in primo luogo il rifinanziamento del Fondo per le missioni internazionali,
la cui dotazione è incrementata di 850 milioni di euro per il 2015 e il 2016 (articolo 1, comma 124). Inoltre, durante l’esame in sede referente è stato
elevato il limite massimo degli stanziamenti del Fondo rotativo per le
politiche comunitarie, destinabili ad azioni di cooperazione allo sviluppo
realizzate dal Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale nell’ambito di programmi europei.
Nel settore della difesa si registrano interventi concernenti il personale militare e la dismissione di immobili della difesa, nonché misure di razionalizzazione di spesa.
Il comparto sicurezza è interessato dal
disegno di legge di stabilità con misure che riguardano in particolare il
personale delle forze di polizia: in primo luogo è disposta la revisione, entro
il 1° aprile 2015 dell’Accordo nazionale quadro di amministrazione delle forze
di polizia ad ordinamento civile e le procedure per la contrattazione
decentrata; inoltre, sono rinviate al 1° dicembre 2015 le assunzioni del
personale dei corpi di polizia e dei vigili del fuoco, ad eccezione degli
allievi agenti di PS del concorso 2014 (articolo 2, commi 22-36). In sede referente, è stato
autorizzato lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi nel 2012 e
indetti nel 2013 per l’assunzione di personale delle forze di polizia al fine
di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi
allo svolgimento di Expo Milano 2015 (articolo 2, comma 32). E’ stata inoltre
inserita una disposizione volta a concedere anche alla Polizia di Stato e al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco l’uso esclusivo dei propri segni
distintivi che possono essere dati in uso a terzi tramite contratti di
sponsorizzazione (articolo 1, commi 135-138).
Gli
interventi sulla giustizia riguardano l’istituzione di un Fondo per il
recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi
servizi, nonché per il completamento del processo telematico (articolo 1, comma
81) e il trasferimento allo Stato, dal 1° settembre 2015, dell’obbligo di
corrispondere le spese per gli uffici giudiziari, attualmente a carico dei
comuni (articolo 2, commi 202-206). In sede referente
sono state poste a carico dei privati le spese di notificazione per le
controversie di minor valore devolute al giudice di pace, finalizzando i
relativi risparmi di spesa alla funzionalità degli uffici per l’esecuzione
penale esterna.
Nel
settore delle infrastrutture e delle
reti (trasporti e comunicazioni) il disegno di legge di stabilità prevede,
da un lato misure di razionalizzazione della spesa, con una specifica
attenzione ai rapporti finanziari con i soggetti titolari di contratti di
servizio pubblico nazionale (ENAV articolo 2, comma 1-19; Poste italiane, articolo
2, commi 40-44; Trenitalia per il trasporto merci nazionale, articolo 2, comma
51); dall’altro lato vengono individuati specifici finanziamenti o misure di
agevolazione per interventi ritenuti suscettibili di un impatto positivo sulla
crescita economica (tra gli altri: finanziamento per le opere di accesso agli
impianti portuali, articolo 1, comma 114; finanziamento del rinnovo parchi
automobilistici trasporto pubblico locale, articolo 2, commi 5-8), ovvero
misure idonee a determinare un aumento di entrate per lo Stato (vendita
frequenze banda “L”, articolo 1, commi 106-107). A
fianco di queste misure, l’esame in sede referente è intervenuto con misure
concernenti la regolazione dei settori aeroportuale (articolo 2, comma 3),
delle frequenze televisive (articolo 1, commi 108-110) e dell’autotrasporto (articolo
2, commi da 15 a 19), nonché per la realizzazione di Expo 2015 (articolo 2, comma
210).
Nel corso dell’esame in sede referente, sono state inserite
alcune misure nel settore dell’ambiente
e della protezione civile. Si tratta, da un lato, di misure che
intervengono sul fronte delle emergenze di protezione civile e della messa in
sicurezza del territorio (quali l’adozione di misure di flessibilità
nell’applicazione del patto di stabilità interno per gli enti locali che
abbiano effettuato interventi in materia, articolo 2, commi 194-195) e,
dall’altro, di misure correttive di disposizioni normative recentemente
adottate concernenti la bonifica e la messa in sicurezza di siti contaminati (articolo
2, comma 223).
Nelle
politiche relative a scuola, università
e ricerca si riscontrano, in primo luogo, interventi per il contenimento
della spesa pubblica, anche attraverso azioni di razionalizzazione (quali la
riduzione del personale degli uffici di diretta collaborazione, articolo 2, comma
96) e modifiche ordinamentali (quali il divieto di conferire supplenze brevi
per il primo giorno di assenza dei docenti e limitazioni alla possibilità di
collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici, articolo 2, commi 81-84).
Insieme, sono posti in essere interventi di finanziamento, anche con la
creazione di un nuovo Fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, denominato "Fondo La
Buona Scuola" (articolo 1, commi 4-5) finalizzato,
a seguito delle modifiche in sede referente, anche ad un piano di assunzioni, alla
formazione dei docenti e al potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro). In
sede referente è stata inoltre inserita una disposizione volta a ridefinire la
composizione delle commissioni per gli esami di maturità (articolo 2, commi da 100-102).
Per
quanto riguarda gli interventi che impattano nel settore previdenziale, da un lato, si prevede l’erogazione delle quote di TFR maturando in busta paga,
in via sperimentale, per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno 2018, per i
lavoratori dipendenti del settore privato, con sottoposizione al regime di
tassazione ordinaria (articolo 1, commi 21-19). Dall’altro lato, si delinea un
complessivo incremento della tassazione
del risparmio previdenziale, con l’innalzamento dell’aliquota di tassazione
dall’11 al 20 per cento per i fondi pensione (c.d. previdenza complementare) e
dall’11 al 17 per cento per la rivalutazione del TFR (articolo 3, commi 1-5). In sede referente è stato introdotto, inoltre, un limite ai
trattamenti pensionistici, prevedendo che questi (inclusi quelli in essere) non
possano eccedere l’importo che sarebbe stato liquidato secondo le regole di
calcolo vigenti prima dell’entrata in vigore della riforma pensionistica (articolo
3, commi 61-63).
In
materia di occupazione si prevedono uno sgravio
contributivo per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (articolo
1, commi 90-94) e la costituzione di un fondo
aumentato a 2,4 miliardi di euro nell’esame in sede
referente a decorrere dal 2015 per
gli oneri derivanti dall’attuazione del disegno di legge-delega in materia di
lavoro (articolo 1, commi 83-84). In sede referente è stata introdotta una disposizione che
riconosce sgravi contributivi ai datori di lavoro che abbiano assunto
lavoratori in mobilità licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti (articolo
1, comma 88).
In tema di salute, si interviene sia con misure di diverso contenuto, attuative del patto per la salute 2014-2016 (quali l’individuazione del livello massimo di finanziamento del SSN e l’autorizzazione di spesa per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell’assistenza primaria, articolo 2, commi 224-225) sia con norme varie di carattere sanitario, nonché con disposizioni concernenti il risanamento del Servizio sanitario del Molise (articolo 2, commi 264-265).Tra le modifiche apportate in sede referente assume particolare rilievo il contributo straordinario di 2 milioni di euro per il 2015 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, per potenziare le attività di contrasto delle malattie infettive (Ebola) dell’Istituto Nazionale “Lazzaro Spallanzani” di Roma (articolo 2, commi 262-263).
In tema di politiche sociali e per la famiglia si interviene sia con misure più specificamente destinate ai nuclei familiari, quali la corresponsione, a determinate condizioni di reddito, di un assegno per i nuovi nati (articolo 1, commi 95-101; la platea dei destinatari e le modalità di fruizione sono state modificate in sede referente) sia con il finanziamento di alcuni Fondi con finalità sociali (in sede referente si è in particolare intervenuti per incrementare il Fondo per le non autosufficienze e il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo) e per il contrasto a patologie con un costo sociale elevato, quali la ludopatia (articolo 1, comma 102; in sede referente una quota dello stanziamento è stata finalizzata alla sperimentazione di software per monitorare il comportamento del giocatore), sia infine con la previsione di benefici fiscali per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (articolo 1, commi 103-104).
D’interesse
del settore agricolo risultano sia
disposizioni di sostegno al comparto, sia interventi specifici di contenimento
della spesa (quali l’incorporazione dell’Istituto nazionale, INEA, nel Consiglio
per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, CRA, articolo 2, commi
127-129). In sede
referente sono inseriti in tabella E finanziamenti a sostegno dell’integrazione
di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei
distretti agroalimentari, nonché dell’imprenditoria giovanile e al ricambio
generazionale in agricoltura.
Per
quanto riguarda, infine, le politiche
culturali, in sede referente è stato istituito nello stato di previsione
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la
tutela del patrimonio culturale, con una dotazione di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 (articolo 1, commi 7-8).
Tra gli interventi afferenti alla proiezione
internazionale del nostro Paese figura primo luogo il rifinanziamento del Fondo per le missioni internazionali,
la cui dotazione è incrementata di 850 milioni di euro per il 2015 e il 2016 (articolo 1, comma 124).
Sono inoltre previste alcune misure di razionalizzazione e di contenimento
delle spese per il personale pubblico operante
a vario titolo all’estero.
In particolare sono previsti ulteriori
interventi sul trattamento economico e normativo del personale dell’Amministrazione degli
esteri in servizio all’estero, che si inseriscono nell’alveo di un percorso di
riduzione dei trattamenti economici già parzialmente attuato con l’art. 9-bis del decreto-legge n. 101/2013 in
riferimento alle spese per i cambiamenti di sede nonché con i commi 1 e 2
dell’art. 16-bis del decreto-legge n.
66/2014 per l’abolizione dell’assegno individuale di rappresentanza. Sempre in
tale prospettiva di contenimento degli oneri per il personale, si provvede principalmente
a rivedere i coefficienti per il calcolo dell’indennità di servizio all’estero,
a ridurre la stessa indennità del 20 per cento e ad accrescere la base
imponibile dei trattamenti economici all’estero. (articolo 2, comma 71).
Sono inoltre previste riduzioni degli stanziamenti per le indennità di servizio
all’estero del personale docente delle scuole
italiane all’estero. La norma prevede che l’autorizzazione di spesa
relativa agli assegni sia ridotta nella misura di 3,7 milioni per il 2015, e di
5,1 milioni a decorrere dal 2016. (articolo
2, comma 72). Nel corso dell’esame in sede referente è
stata soppressa invece la riduzione dei trasferimenti a favore degli Istituti
italiani di cultura all’estero.
Sul piano delle misure incidenti sulle
strutture amministrative preposte all’azione internazionale del nostro Paese,
si segnala la previsione in base alla quale, a decorrere dal 2015, è disposto
il trasferimento dal
Ministero degli esteri delle attività e delle risorse dedicate, alla diffusione di notizie italiane mediante
testate giornalistiche italiane e straniere, alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, con una contestuale riduzione dell’ordine di 3 milioni di euro (articolo
2, comma 73). Durante l’esame in sede referente, tali
decurtazione è stata eliminata: ad essa si è fatto fronte con un incremento, di
pari importo, dei risparmi a valere sul bilancio della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
Sul versante
dell’azione multilaterale e della
connessa attuazione degli impegni internazionali sottoscritti dall’Italia,
vengono in rilievo le disposizioni volte a programmare la riduzione dei contributi ad organismi
internazionali. In particolare, si prevede che il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provveda -
ove necessario - alla rinegoziazione dei termini degli accordi internazionali
che riguardano la quantificazione dei contributi volontari ed obbligatori
dell’Italia alle organizzazioni internazionale di cui è parte il nostro Paese.
Lo scopo di tali disposizioni sta nella riduzione delle relative previsioni di
spesa nella misura di 25.243.300 euro per il 2015, e di 8.488.300 euro a decorrere dal 2016 (articolo
2, comma 70). Durante l’esame in sede referente è
stata eliminata peraltro la previsione del recesso del nostro Paese
dall’Ufficio regionale per la scienza e la cultura in Europa (BRESCE), ferma
restando la riduzione contributiva.
A tali
disposizioni si affianca la riduzione di 1 milione di euro, a decorrere dal 2015,dell’autorizzazione di spesa disposta
dall’art. 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1994, n. 124 per la ratifica e
l’esecuzione della Convenzione sulla
biodiversità fatta a Rio de
Janeiro il 5 giugno 1992 (articolo 2, comma 103).
Per quanto attiene
alle politiche di cooperazione allo
sviluppo, nelle more dell’entrata in vigore della nuova normativa di
settore, definita dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, la tabella C del disegno
di legge di stabilità prevede un incremento di 30 milioni degli stanziamenti
specificamente dedicati a tale settore, portando lo stanziamento complessivo
per gli interventi di cooperazione allo sviluppo a 180,467 milioni di euro. Durante l’esame in sede referente, inoltre, è stato elevato
da 60 a 65 milioni, tanto per il 2015 che per il 2016, il limite massimo degli
stanziamenti a valere sul Fondo rotativo per le politiche comunitarie,
destinabili ad azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nell’ambito di programmi europei.
Il settore agricolo è interessato in vario modo dalla manovra finanziaria: sia per interventi trasversali sul settore produttivo o sul comparto pubblico, sia da misure specifiche, di sostegno al comparto o di riduzione della spesa.
In particolare, relativamente alle misure di carattere fiscale si ricorda:
§ l’integrale
deducibilità dall’IRAP del costo
sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede le vigenti
deduzioni e il conseguente ripristino delle più alte misure di aliquote IRAP,
antecedenti a quelle introdotte dal D.L. n. 66/2014.
L’integrale
deducibilità del costo del lavoro eccedente le vigenti deduzioni è stata estesa
- in sede referente - ai produttori agricoli soggetti ad IRAP e alle società
agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato
almeno 150 giornate e con contratto di durata almeno triennale, previa
autorizzazione della Commissione europea (articolo 1, comma 16-20);
§ l’introduzione di una nuova disciplina del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, la quale, tra le tipologie di spese ammesse include tra l’altro quelle relative alle competenze tecniche e privative industriali per nuove varietà vegetali (articolo 1, comma 30, capoverso articolo 3, comma 6, lettera d)).
Il comparto agroalimentare è poi interessato dall’estensione
- disposta in sede referente - dell’applicazione del meccanismo del reverse charge (inversione contabile) a fini IVA anche alle cessioni di beni effettuate
nei confronti degli ipermercati, dei supermercati e dei discount alimentari (articolo 3, commi 1-58).
Tra le misure di sostegno ai comparti produttivi, incluso
quello agricolo, si segnala il finanziamento, per il triennio 2015-2017, del Piano straordinario per la promozione del made in Italy (per cui si rinvia
alla scheda Misure per la crescita):
di tali risorse, 2,5 milioni per
ciascuno degli anni 2015-2017 sono
riservati alle Camere di Commercio italiane all’estero, per la lotta all’Italian sounding e al falso made
in Italy alimentare. Per le azioni del Piano a favore del settore
agroalimentare (tra cui, la lotta all’Italian
sounding e l’istituzione di un segno distintivo unico delle produzioni
agroalimentari), è prevista l’istituzione presso
il MIPAAF di un Fondo dotato di 6 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2015 e 2016 (articolo 1, commi 140-141).
Quanto agli stanziamenti specifici previsti per il settore agricolo, alla Tabella E è previsto:
§ un rifinanziamento per il 2015 di 120 milioni del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi;
§
un rifinanziamento di 10 milioni per ciascuno degli anni del
2015, 2016 e 2017, per attività di competenza del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, di cui all’articolo 4, comma 1 della legge n.
499/1999. Il predetto stanziamento è da ricondursi alla finalità, sempre
introdotta in sede referente, di favorire l’integrazione di filiera del sistema agricolo e
agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari (articolo 2, comma 132);
§
un finanziamento a
favore di ISMEA di complessivi 10 milioni per il 2015, 24,9 milioni per
il 2016 e 18,7 milioni per il 2017
per le misure agevolate per l’imprenditoria
giovanile e il ricambio generazionale in agricoltura ed in particolare per
la concessione di mutui agevolati
per gli investimenti (D.Lgs. n. 185/2000).
Per quanto riguarda infine le riduzioni di spesa, si segnala:
§ la riduzione per un importo di 6 milioni e 400 mila euro a decorrere dal 2015 dell’autorizzazione di spesa relativa all’attuazione del Piano irriguo nazionale (articolo 2, comma 131);
§ la riduzione di taluni trasferimenti alle imprese del settore agricolo ed in particolare del settore della pesca (articolo 2, comma 1);
§ la riduzione delle dotazioni di bilancio dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per un importo pari a 8,3 milioni a decorrere dall’anno 2015 (articolo 2, comma 45).
Inoltre, vengono ridotti
del 23% a decorrere dal 1° gennaio 2015 dei consumi medi standardizzati di gasolio
da ammettere a regime agevolato in agricoltura. Ciò è stato introdotto nel corso dell’esame in sede referente, in luogo della misura originariamente prevista di aumento
generalizzato dal 22% al 26,5% a decorrere dal 1 gennaio 2015 dell’aliquota di
accisa agevolata per l’utilizzo di gasolio ai fini dello svolgimento di lavori
agricoli, orticoli, di allevamento, legati alle attività di silvicoltura e
piscicoltura e florovivaistica (articolo 2, comma 130).
Infine, si segnala la riapertura dei termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate (articolo 3, comma 6).
Il
provvedimento contiene inoltre norme di riorganizzazione degli enti vigilati
dal Mipaaf. Viene in particolare disposta l’incorporazione dell'Istituto
nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura (CRA), il quale assume,
in virtù di una modifica apportata in sede referente, la nuova denominazione di
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria,
conservando la natura di ente nazionale di ricerca e di sperimentazione.
L’incorporazione
è finalizzata alla razionalizzazione del settore della ricerca e al contenimento
della spesa, attraverso un Piano di efficientamento organizzativo ed economico. Sulla
base delle modifiche introdotte in sede referente, le riduzioni di spesa del 10
% che dovranno essere operate avranno riguardo alle spese correnti.
Nelle more dell’adozione del Piano riorganizzativo è prevista la riduzione di 3 milioni di euro a decorrere dal 2015 del contributo ordinario annuo a carico dello Stato a favore del CRA (articolo 2, commi 127-129).
Peraltro, il contributo da assegnare al CRA è oggetto di una ulteriore riduzione, per 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2015, ai sensi dell’articolo 2, comma 20 e allegato 6 del disegno di legge di stabilità.
Il disegno di legge di stabilità contiene, in esito
all’esame in sede referente, alcune misure nel settore dell’ambiente e della protezione civile. Si
tratta, da un lato, di misure che intervengono o sono suscettibili di
determinare effetti in ambito finanziario sul fronte delle emergenze di
protezione civile e della messa in sicurezza del territorio e, dall’altro, di
misure correttive di disposizioni normative recentemente adottate.
Relativamente alle misure che hanno o possono avere un
impatto finanziario si segnalano:
§
la destinazione alle
finalità del Fondo emergenze nazionali
di una quota pari a 60 milioni di euro delle risorse disponibili per il
pagamento (da parte del Ministero dell’economia e delle finanze) di mutui e
prestiti obbligazionari attivati sulla base di specifiche disposizioni
normative a seguito di calamità naturali (articolo 1, comma 43);
§
l’applicazione, nella misura del 50%, della riduzione del Fondo di
solidarietà comunale (prevista dall’articolo 2, comma 157) per i comuni dell’Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto colpiti dal
sisma del maggio 2012, i comuni dell’Abruzzo colpiti dal sisma dell’aprile 2009, nonché per i
comuni della Toscana colpiti dal sisma che il 21 giugno 2013 ha interessato le
province di Lucca e Massa Carrara (articolo 2, commi 154-158 e 160;
§
l’adozione di misure di
flessibilità nell’applicazione del patto
di stabilità interno per gli enti locali che hanno sostenuto oneri, tra
l’altro, per interventi di messa in sicurezza del territorio (articolo 2, comma
186);
§
la proroga dal 31
dicembre 2014 fino al 31 dicembre 2015,
del termine per il riconoscimento del compenso
per prestazioni di lavoro straordinario
rese per l’espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza a
seguito degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, da parte dei Commissari
delegati (ossia dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e
Veneto) (articolo 2, comma 218);
§
l’attribuzione del diritto al rimborso di quanto indebitamente
versato ai soggetti colpiti dal sisma
del 13 e 16 dicembre 1990 (che ha interessato le province di Catania,
Ragusa e Siracusa), che abbiano versato imposte per il triennio 1990-1992 per
un importo superiore al dovuto, purché abbiano presentato apposita istanza (articolo
3, comma 32).
Nel disegno di legge di stabilità sono state, inoltre,
inserite le disposizioni urgenti di
correzione a recenti norme in
materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure
finanziarie relative ad enti territoriali, che sono contenute nel decreto legge
n. 165 del 2014, il cui esame è stato avviato dall’VIII Commissione ambiente
della Camera (A.C. 2715). Si tratta in particolare di disposizioni che
correggono rispettivamente l'articolo 23-ter,
comma 2, del decreto legge n. 90 del 2014, nonché il comma 8-quater dell’articolo 4 e il comma 7
dell’articolo 34 del decreto-legge n. 133/2014 relativamente:
§
all’individuazione dei territori colpiti dagli
eventi sismici del 2009 e del 2012 esentati dall'applicazione delle misure
per la centralizzazione degli acquisti di lavori, beni e servizi da parte degli
enti pubblici, al fine di ricomprendervi anche quelli delle regioni Lombardia e
Veneto colpiti dal sisma del 2012 (e non solo l’Emilia Romagna) (articolo 2, comma
222);
§
alla norma di copertura finanziaria prevista dal
comma 8-quater dell'art. 4 del D.L. n.
133/2014, al fine di precisare che è riferita alla proroga dei contratti di
locazione, in favore della popolazione colpita dal sisma in Abruzzo dell'aprile
2009, disposta dal precedente comma 8-ter
del citato articolo 4 (articolo 2, comma 223, lett. a);
§
alla possibilità di effettuare interventi di
vario genere (interventi/opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro; manutenzioni di impianti e infrastrutture, inclusi
adeguamenti alle prescrizioni autorizzative; opere lineari necessarie per
l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale, altre opere
lineari di pubblico interesse) nei siti
inquinati in cui sono in corso o non sono ancora state avviate attività di
messa in sicurezza e bonifica, al fine di ripristinare sostanzialmente il testo
originario del comma 7 dell’articolo 34 del decreto-legge n. 133/2014 per
ragioni legate all’onerosità delle modifiche inserite nel corso dell’esame
parlamentare della disposizione (articolo 2, comma 223, lett. b).
Per quanto concerne gli interventi finanziari relativi alle amministrazioni centrali ed al bilancio del settore, il disegno di legge di stabilità si caratterizza prevalentemente sul versante del reperimento delle risorse.
Pur in presenza di un parziale finanziamento della complessiva manovra di finanza pubblica per il 2015 in disavanzo, come esposto nella parte introduttiva del presente dossier, una parte consistente della copertura della stessa rimane comunque affidata, oltre che al reperimento di maggiori entrate, ad un consistente intervento di contenimento della spesa pubblica.
Va preliminarmente precisato che si tratta di un intervento che si dispiega attraverso molte delle politiche rinvenibili nel provvedimento, come segnalano le corrispondenti analisi contenute nel presente dossier, interessando ad esempio, oltre al settore statale oggetto della presente analisi, anche la finanza territoriale, i trattamenti retributivi dei dipendenti pubblici, la riprogrammazione delle risorse dei fondi strutturali, il settore dei trasferimenti alle imprese ed altro.
Limitando in questa parte l’analisi a quanto concerne in particolare le amministrazioni centrali e gli altri enti pubblici (non territoriali), viene in rilievo principalmente l’intervento di contenimento della spesa dei Ministeri recata dall’articolo 2, comma 45 nonché dagli articolo 2, comma da 46 a 132.
La prima norma, non modificata durante l’esame in Commissione, dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio degli stati di previsione dei singoli Ministeri a decorrere dall’anno 2015, come specificato nell’elenco n. 2 al disegno di legge cui la norma medesima rinvia, nel quale per ciascun Ministero interessato vengono riportate le riduzioni, suddivise per Missioni e programmi, con l’indicazione della eventuale quota relativa a stanziamenti predeterminati per legge.
I commi da 46 a 132 dell’articolo 2 effettuano riduzioni di spesa ed altre misure correttive sia sugli organi di rilevanza costituzionale (articolo 2, commi da 46 a 53) che sui singoli Ministeri individuati nell’articolo 2, commi da 54 a 132.
Si tratta di due differenti modalità di intervento sulle spese delle amministrazioni centrali, il primo (che sotto questo profilo ricomprende anche l’articolo 2, commi da 46 a 53) operato direttamente sulle dotazioni di bilancio ed il secondo derivante dalle puntuali disposizioni dettate dall’articolo 2, commi da 54 a 132, per ciascuna amministrazione di riferimento. Sulla base delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica l’effetto migliorativo complessivo derivante da tali misure sui saldi di finanza pubblica – sostanzialmente non modificato durante l’esame in Commissione - ammonta (considerando anche alcuni effetti indotti di maggiori entrate), in termini di indebitamento netto, a circa 2,3 miliardi per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 2,4 miliardi nel 2017.
Un ulteriore gruppo di misure, anche esse con effetti riduttivi della spesa delle amministrazioni centrali, attiene alla riduzione dei trasferimenti alle imprese ed agli enti ed organismi pubblici di cui rispettivamente all’articolo 2, commi da 1 a 19, e comma 20. Entrambe le norme effettuano l’intervento rinviando a due appositi allegati al provvedimento. Per quanto concerne esclusivamente i relativi riflessi finanziari sulla manovra (per gli altri profili di interesse tali misure sono trattate in altre parti del presente dossier, cui si rinvia), solo marginalmente modificati dall’ esame in Commissione, le norme, includendo anche gli effetti di due interventi sull’ Ente nazionale assistenza al volo e sugli incentivi alla rottamazione, danno luogo ad un contenimento dell’indebitamento netto per circa 103 milioni nel 2015,144 milioni nel 2016 e 140 milioni a decorrere dal 2017.
Nell’ambito di una ricognizione delle disposizioni del disegno di legge di stabilità che, pur privi di effetti finanziari di rilievo, determinano comunque riflessi positivi sulla gestione dei conti – contribuendo quindi per via indiretta ad un miglioramento degli assetti contabili – merita anche segnalare gli interventi volti ad una “ottimizzazione” della gestione di tesoreria contenuti nell’articolo 2, comma da 133 a 140 del disegno di legge.
Il
primo articolo interviene sulla vigente
disciplina recata in materia di debito pubblico al fine di adeguare la gestione
della liquidità del conto disponibilità del tesoro presso la Banca d’Italia ad
alcune recenti decisioni della Banca Centrale Europea che – determinando com’è
noto anche l’applicazione di un tasso
di interesse negativo alle giacenze eccedenti taluni limiti - hanno inciso sulla movimentazione e
remunerazione delle liquidità detenute dai governi presso le rispettive banche
centrali nazionali. A tal fine, oltre a consentire una gestione più efficiente
della copertura rispetto alle oscillazioni del tasso di cambio e delle
operazioni in strumenti derivati, le modifiche introdotte dalla norma
dispongono il trasferimento del Fondo per l’ammortamento dei titoli di
Stato presso Banca d’Italia alla Cassa Depositi e Prestiti: ciò al fine di
evitare possibili erosioni su tale Fondo conseguenti alle suddette decisioni
della BCE. Nel corso dell’esame in sede
referente si è
intervenuti sulla disciplina del regime fiscale applicabile ai fini
delle imposte dirette ed indirette della Cassa medesima e delle
relative operazioni di raccolta (come recentemente introdotto dal decreto-legge
n. 91 del 2014), sopprimendo la disposizione che subordina l’attuazione della
nuova disciplina all’autorizzazione della Commissione europea.
Quanto all’articolo 2, commi 136-140, esso dispone l’assoggettamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura al sistema di tesoreria unica, da cui tali enti erano fuoriusciti nel 2006 (e che pertanto dovranno ora versare le proprie disponibilità liquide presso la tesoreria statale); esso inoltre estende fino al 31 dicembre 2017 la sospensione dell’applicazione del regime di tesoreria unica “misto” per regioni, enti locali, enti del comparto sanità, autorità portuali e università e il mantenimento per tali enti, fino a quella data, del regime di tesoreria unica, la cui cessazione era invece prevista al 31 dicembre del 2014. Tale estensione comporta che le entrate proprie degli enti territoriali, degli enti del comparto sanitario, delle università e delle autorità portuali rimangano depositate fino al 31 dicembre 2017 presso la tesoreria statale, invece di confluire nel sistema bancario. L’articolo ha peraltro anche effetti migliorativi dell’indebitamento, per circa 180 milioni in ciascuno degli anni 2016 e 2017
Va infine segnalato che, sempre con riferimento agli interventi di miglioramento degli assetti contabili, all’articolo 2, commi 162-184 il disegno di legge in esame prevede, sulla base di quanto dispone la legge n. 243/2012 di attuazione del nuovo articolo 81 della Costituzione, l’obiettivo del conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni, come più diffusamente si espone nella parte di questo dossier relativo alla finanza locale.
Il comparto sicurezza è interessato dalla manovra finanziaria con misure che riguardano, in prevalenza, il personale delle forze di polizia.
In
primo luogo è disposta la revisione,
entro il 1° aprile 2015 dell’Accordo
nazionale quadro di amministrazione delle forze di polizia ad ordinamento
civile (Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale) del
2009, con il quale vengono definiti principalmente gli orari di servizio
(turni, lavoro straordinario ecc.) e le procedure per la contrattazione
decentrata (articolo 2, commi 33 e 34). Nel corso
dell’esame in sede referente, è stata soppressa la disposizione che
autorizzava, dal 1° gennaio 2015, l’impiego di personale in turni di servizio
diversi da quelli ordinari, con una semplice informazione alle organizzazioni
sindacali, anche in deroga agli orari previsti dagli accordi in vigore.
In secondo luogo, si prevede che siano rinviate al 1° dicembre 2015 le assunzioni del personale dei Corpi di Polizia e dei Vigili del fuoco da effettuare nel 2015 ai sensi del decreto-legge n. 112/2008, ad eccezione, in particolare, degli allievi agenti di PS del concorso 2014, del personale della Polizia penitenziaria da assumere per il 2014 e 2015 e del personale dei gruppi sportivi presenti in tutte le forze di polizia (comma 31 dell’articolo 2).
Al contempo, sempre in sede referente, è stato autorizzato
lo scorrimento delle graduatorie dei
concorsi banditi nel 2012 e indetti nel 2013 per l’assunzione di personale
delle forze di polizia (prevista dall’articolo 3, comma 3-bis del decreto-legge n. 90 del 2014) al fine di incrementare i
servizi di prevenzione e di controllo del territorio connessi allo svolgimento
di Expo Milano 2015 (articolo 2, comma 32).
Sotto altro profilo, nel corso dell’esame in sede referente (articolo 1, commi 135-138), è stata approvata una
disposizione che concede anche alla Polizia
di Stato e al Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, come già previsto per le Forze armate, Carabinieri e
Guardia di finanza, l’uso esclusivo dei propri segni distintivi (quali denominazioni, stemmi, emblemi) che possono
essere concessi in uso anche temporaneo a terzi da parte rispettivamente del
Dipartimento della pubblica sicurezza e del Dipartimento dei vigili del fuoco
del Ministero dell’interno, attraverso la stipula di contratti di
sponsorizzazione ai sensi dell’art. 26 del Codice dei contratti pubblici,
purché nel rispetto delle finalità istituzionali e di immagine dei due corpi
(D.Lgs. n. 163/2006).
Sul versante degli strumenti, al fine di contenere le spese
per servizi, materiali e strutture in dotazione al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, in sede referente è stata
introdotta una disposizione (articolo 1, comma 142) che autorizza il Ministero
dell’interno a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali e prestazioni con soggetti sia pubblici, che
privati. La piena operatività di tale disposizione è rimessa ad un decreto
interministeriale (Interno ed Economia e finanze) che stabilirà la disciplina
attuativa.
Si dispone l’abrogazione delle norme del Codice dell’ordinamento militare che prevedono talune promozioni conferite al personale militare all’atto della cessazione dal servizio o alla vigilia del decesso per causa di servizio nonché per analoghe promozioni per Dirigenti generali e Dirigenti superiori della Polizia di Stato (articolo 2, comma 25).
Si interviene inoltre sulle risorse destinate ai provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare e delle forze di polizia con la riduzione di spesa di 119 milioni di euro per l’anno 2015.
Sempre riguardo al comparto sicurezza, la tabella E ha disposto una riduzione di 25 milioni di euro per ciascun anno nel triennio 2015-2017 e di 75 milioni di euro a decorrere dal 2018, dello stanziamento sul cap. 7506 denominato “Spese per l'acquisizione di un servizio di telecomunicazione in standard Tetra per le esigenze delle Forze di polizia”.
Nel disegno di legge di bilancio 2015 è previsto uno stanziamento di 64,46 milioni di euro, derivante da una riduzione di 15,46 milioni rispetto alle previsioni assestate 2014, che recavano uno stanziamento di 79,93 milioni di euro.
Si tratta di un finanziamento previsto dall’art. 1, comma 41 della legge di Stabilità 2014, che ha disposto un finanziamento per il programma Te.T.Ra (Terrestrial Trunked Radio), di 30 milioni per l’anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.
Tali risorse sono destinate alla prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra finalizzata a garantire la sicurezza delle comunicazioni delle forze di polizia.
In sede
referente è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo il Fondo per la tutela del patrimonio
culturale, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2016 al 2020 (articolo 1, commi 7-8).
Con riferimento al settore della difesa si registrano, interventi concernenti il personale militare e la dismissione di immobili della difesa, nonché misure di razionalizzazione di spesa.
§ si dispone, come già ricordato con riferimento al comparto sicurezza, l’abrogazione delle norme del codice dell’ordinamento militare che prevedono talune promozioni conferite al personale militare all’atto della cessazione dal servizio o alla vigilia del decesso per causa di servizio e del comma 260 della legge n. 266 del 2005 che prevede analoghe promozioni per Dirigenti generali e Dirigenti superiori della Polizia di Stato (articolo 2, comma 25);
§ si prevede la riduzione, a decorrere dall’anno 2015, dell’indennità di ausiliaria per il personale in servizio permanente delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare (dal 70 al 50 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all'atto del collocamento in ausiliaria, articolo 2, comma 26);
§ si dispone la riduzione del 50% degli importi previsti dagli articoli 1803 e 1804 del Codice dell’ordinamento militare (D.Lgs. n. 66 del 2010) che regolano, rispettivamente, gli incentivi da riconoscere agli ufficiali piloti in servizio e al personale addetto al controllo del traffico aereo (articolo 2, comma 27);
§ si prevede, l’abrogazione delle norme che consentono al personale posto in quiescenza di percepire in unica soluzione il valore corrispondente alle rafferme biennali non contratte per raggiungimento dei limiti di età (articolo 2, comma 28);
§ si riduce di 119 milioni di euro per l’anno 2015 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, relativa al finanziamento dei provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare e delle Forze di polizia e contestualmente dispone il versamento all’entrata del bilancio dello Stato nel 2015 delle somme disponibili in conto residui per gli anni 2011, 2012 e 2013 e 2014, relative alle autorizzazioni di spesa per il finanziamento dei provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare della difesa con quello delle Forze di polizia (articolo 2, commi 29 e 30);
§
si prevede l’abrogazione
del comma 4 dell’articolo 1 della legge n. 86 del 2001 in base alla quale il personale volontario coniugato, il
personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad
ordinamento militare e civile, gli ufficiali e sottufficiali piloti di
complemento in ferma dodecennale, il personale appartenente alla carriera
prefettizia, all’atto del rientro in patria, dopo essere stato impiegato presso
Enti od organismi internazionali, ovvero presso delegazioni o rappresentanze
militari nazionali costituite all’estero, enti, comandi od organismi
internazionali, ai sensi dell’articolo 1808 del codice dell’ordinamento
militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, ha diritto a percepire
l’indennità di trasferimento, prevista
dal comma 1 dello stesso articolo 1, pari a trenta diarie di missione in misura
intera per i primi dodici mesi ed in misura ridotta del 30 per cento per i
secondi dodici mesi (articolo 2, comma 109);
§
si fissa in quattro anni la durata della permanenza all’estero del personale militare ivi
chiamato a ricoprire determinati incarichi (articolo 2, comma 110);
§ si dispone che ai fini dell’applicazione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione quadri non si tenga conto, per il computo delle eccedenze, degli ufficiali che ricoprano specifichi incarichi internazionali all’estero, individuati con decreto del Ministro della difesa (articolo 2, comma 116);
§ si dispone la riduzione dell’autorizzazione di spesa relative alla fissazione delle dotazioni organiche e delle consistenze degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, nonché quelle a disposizione per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto (articolo 2, comma 119);
§
si abroga l’articolo 1095 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, il quale attribuisce agli ufficiali appartenenti ai ruoli
indicati nel medesimo articolo il grado
di tenente generale o corrispondente, in sovrannumero rispetto alle
dotazioni organiche previste, a condizione che gli stessi abbiano maturato un
periodo di permanenza minima pari a un anno nel grado di maggior generale (articolo
2, comma 124).
§ si abroga l’articolo 565-bis del Codice dell’ordinamento militare concernente i corsi di formazione svolti nell’ambito delle iniziative per la diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà internazionale tra le giovani generazioni cosiddetta “Mini naia” (articolo 2, comma 111);
§ si esclude la possibilità per il Ministero della Difesa di procedere al rinnovo dei contratti di trasporto collettivo in essere con linee bus affidate a terzi per le esigenze del personale della difesa (articolo 2, comma 113);
§ si riducono da 55 a 6 gli alloggi di servizio connessi all’incarico con locali di rappresentanza (ASIR), mentre il comma 7 dispone in merito alle conseguenti modifiche normative da apportare al testo unico delle disposizioni regolamentari nella parte in cui disciplina la materia in esame (articolo 2, comma 114);
§ si dispone la riduzione del 10 per cento, a partire dal primo gennaio 2015, della dotazione organica complessiva del personale civile della difesa degli uffici degli addetti militari all’estero presso le rappresentanze diplomatiche e militari (articolo 2, comma 117);
§
si dispone la riduzione del 20 per cento
dell’attuale contingente di personale assegnato
agli uffici di diretta collaborazione
del Ministro della difesa, affidando ad un apposito regolamento il compito
di operare le necessarie modifiche alla disciplina attualmente recata su questa
materia dal D.P.R. n. 90 del 2010 (articolo 2, comma 118);
§
nel corso dell’esame in sede referente si è differito dal 2014 al 2016 il termine previsto
dall’articolo 2190 del Codice dell’ordinamento militare entro il quale le unità
produttive e industriali gestite dall’Agenzia industrie difesa (AID) devono
conseguire l’obiettivo dell’economica gestione (articolo 2, comma 125);
§
inoltre, sempre in sede
referente, è stata prevista l’integrale assegnazione alla società “Difesa
Servizi SPA” delle risorse derivanti dalla gestione economica dei beni della
Difesa e dai servizi resi a terzi, al fine dello svolgimento delle attività
negoziali proprie della stessa società (articolo 2, comma 126).
§ si dispongono norme in materia di dismissione degli immobili della difesa con particolare riferimento alla destinazione degli introiti derivanti dalla vendita degli immobili e la cessione dei medesimi ad appositi Fondi immobiliari (articolo 2, commi 120-124);
§ nel corso dell’esame in sede
referente si è introdotta, con riferimento alla
vendita di immobili di pregio di
proprietà della Difesa, una disposizione concernente la procedura della vendita
con il sistema dell’asta in blocco evitando, in tal modo, nel caso di aste
deserte, l’emanazione di nuovi bandi d’asta. (articolo 2, comma 121).
Le misure di interesse per le autonomie locali sono volte, da un lato alla definizione del concorso finanziario del comparto regioni, province, città metropolitane e comuni al contenimento della spesa pubblica per gli anni 2015-2018 e successivi, dall’altro alla ridefinizione delle regole del patto di stabilità interno, ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.
L’articolo 2, commi da 141-161, definisce il concorso alla finanza pubblica delle regioni, delle Province autonome, delle province e delle città metropolitane.
Per quanto concerne le Regioni, le norme stabiliscono un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018, pari complessivamente a 4 miliardi di euro, ripartito tra le Regioni a statuto ordinario per 3.452 milioni (articolo 2, commi 141-142) e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome per 548 milioni (articolo 2, commi da 143 a 153).
Nel dettaglio, le Regioni a statuto ordinario sono tenute ad assicurare un contributo aggiuntivo alla finanza pubblica per gli anni dal 2015 al 2018 pari a 3.452 milioni di euro per ogni anno. Il contributo è aggiuntivo rispetto ai 750 milioni di euro stabiliti per gli anni 2015, 2016 e 2017 dall’articolo 46 del D.L. n. 66/2014. Tale contributo di 750 milioni previsto dal D.L. n. 66 è inoltre esteso al 2018; per cui il contributo è complessivamente pari a 4.202 milioni di euro annui (commi 141-142). Come per il contributo iniziale, le regioni 'in sede di auto coordinamento' decidono gli ambiti di spesa sui quali operare le riduzioni e per quali importi. La determinazione degli ambiti sui quali operare le suddette ulteriori riduzioni di spesa deve avvenire nel "rispetto dei livelli essenziali di assistenza".
Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano è richiesto un concorso alla finanza pubblica pari complessivamente a 548 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018 (articolo 2, commi 143-153). Anche per le Regioni a statuto speciale viene esteso all'anno 2018 il contributo stabilito dal citato articolo 46 del D.L. n. 66/2014 per gli anni 2015, 2016 e 2017 pari a 703 milioni di euro in termini di indebitamento netto e di 300 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare.
Per quanto concerne enti locali - province, città metropolitane e comuni - il concorso al contenimento della spesa pubblica è attuato attraverso una riduzione della loro spesa corrente, nell’importo complessivo di 2.200 milioni per il 2015, 3.200 milioni per il 2016 e 4.200 milioni a decorrere dall’anno 2017.
Tale importo è così ripartito tra gli enti:
§ per le province e le città metropolitane: 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 2.000 milioni per l’anno 2016 e di 3.000 milioni a decorrere dall’anno 2017. Sono escluse dalla misura di contenimento le province in stato di dissesto finanziario alla data del 15 ottobre 2014 (articolo 2, comma 154);
§ per i
comuni: 1.200 milioni di euro a decorrere dal 2015. Nel
corso dell’esame in sede referente, è stata soppressa la
previsione secondo la quale il concorso alla finanza pubblica richiesto ai
comuni debba essere realizzato esclusivamente
attraverso una riduzione delle spese correnti, conseguendone, dunque, che
tale concorso possa realizzarsi operando anche sulla spesa di conto capitale.
Fermo restando, inoltre, l’obiettivo complessivo di contenimento della spesa,
per i comuni colpiti da eventi sismici
(Abruzzo 2009, Emilia 2012, Lucca e Massa Carrara 2013) è stata prevista una
riduzione del loro concorso alla riduzione
di spesa per l’anno 2015, nella
misura del 50 per cento (articolo 2,
comma 158).
È inoltre esteso all’anno 2018 il contributo alla finanza pubblica già richiesto a tali enti per gli anni 2015-2017 dall’articolo 47 del D.L. n. 66/2014, sempre a valere sulla spesa corrente, nell’importo di 585,7 milioni per il 2018 per le province e le città metropolitane e di 563,4 milioni per il 2018 per i comuni (articolo 2, comma 160).
Sempre ai fini del contenimento delle spese correnti, sono inoltre introdotti per le province in una serie di divieti, quali, quello di ricorrere a mutui, se non per spese rientranti nell’edilizia scolastica, costruzione e gestione delle strade, tutela e valorizzazione dell'ambiente; di effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre ecc., e di attribuire incarichi di studio e consulenza, di procedere ad assunzioni (articolo 2, comma 156).
Il disegno di legge di stabilità anticipa all’anno 2015 l’introduzione dell’obbligo per le regioni a statuto ordinario di assicurare l’equilibrio tra entrate e spese del bilancio, quale meccanismo per la determinazione del concorso di tali enti al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (articolo 2, commi 162-184).
La
disciplina del pareggio di bilancio determina il superamento del patto di
stabilità interno, quale strumento finora adottato per la definizione di
obiettivi e vincoli della gestione finanziaria delle regioni, ai fini del concorso di tali enti agli obiettivi di
finanza pubblica, la cui impostazione è
stata finora per lo più incentrata sul principio del contenimento delle
spese finali.
La nuova disciplina - nella quale sono individuati i saldi di riferimento - per il pareggio di bilancio e le specifiche voci di entrata e di spesa, nonché, in relazione al primo anno di applicazione, gli specifici criteri da utilizzare per alcune voci contabili e l’individuazione di talune poste da escludere - trova applicazione dal 2015, in modo completo per le regioni che hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile recato dal D.Lgs. n. 118/2011. Sono quindi stabilite le regole – vale a dire i saldi di riferimento - per il pareggio di bilancio (articolo 2, commi 165-166) e le specifiche voci di entrata e di spesa, nonché, in relazione all'esercizio 2015, gli specifici criteri da utilizzare per alcune voci contabili e l’individuazione di talune poste da escludere, vale a dire a quelle regioni che già adottano per il 2015 i bilanci armonizzati, mentre si applica con alcuni specifici adattamenti per le restanti regioni.
Le norme del disegno di legge individuano le
voci di entrata e di spesa da considerare per la verifica del pareggio di
bilancio, nonché, in relazione all'esercizio 2015, gli specifici criteri da
utilizzare per alcune voci contabili e l’individuazione di talune poste da
escludere (pagamento dei debiti, riscossioni e concessioni di crediti;
finanziamenti comunitari, per la sola parte di finanziamento europeo). A tale
riguardo, nel corso dell’esame in sede
referente, è stata soppressa la
disposizione che prevedeva l’esclusione dai saldi rilevanti ai fini del
pareggio di bilancio delle regioni delle spese sostenute a valere sulle risorse
del cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali, nel limite di 500 milioni
di euro. La soppressione è conseguente all'approvazione delle misure aggiuntive
introdotte nel disegno di legge, di cui si è detto nella parte inziale del
presente dossier. Rimane ferma, peraltro, la esclusione dai saldi dei
cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali per un importo pari ai proventi
derivanti dall’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze, nel limite
massimo di 700 milioni di euro, prevista dal disegno di legge all'articolo 1,
commi 106-110.
Sono poi previste (articolo 2, commi 185-195) alcune modifiche alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, valevole per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con particolare riferimento all’aggiornamento della base di calcolo e dei coefficienti annuali per la determinazione dei saldi obiettivo per gli anni 2015-2018. Le modifiche sono finalizzate a ridurre, nel periodo 2015-2018, il contribuito finanziario richiesto agli enti locali mediante il patto di stabilità interno, per complessivi 3.350 milioni annui, di cui 3.095 milioni per i comuni e 255 milioni per le province.
L’alleggerimento
del patto di stabilità interno è, tuttavia, in parte compensato dal fatto che
le modifiche alla disciplina del patto, determinate dall’articolo 37,
dispongono, al contempo, l’inserimento nel computo del saldo-obiettivo degli
stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità, la
cui costituzione in bilancio rappresenta, dal 2015, un obbligo per gli enti locali - in ottemperanza alle nuove
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011. Nel corso dell’esame in sede
referente si è provveduto ad introdurre una
maggiore gradualità nell'applicazione della suddetta normativa, con la
riduzione delle quote percentuali dell’accantonamento medesimo da stanziare in
bilancio a partire dal 2015, posticipando al 2018 l’anno in cui
l'accantonamento al Fondo deve essere effettuato per l'intero importo.
Nel complesso, dunque,
l’alleggerimento del patto di stabilità per gli enti locali si sostanzia, in
riferimento al testo iniziale del provvedimento, in 1 miliardo di euro annui, importo che sembrerebbe risultare
sostanzialmente confermato anche a seguito dell’esame in Commissione.
Con riferimento alla disciplina
del patto di stabilità interno, nel corso dell’esame in sede referente, è stata introdotta la previsione di misure di flessibilità
nell’applicazione del patto di stabilità interno per gli enti locali che hanno
sostenuto oneri, tra l’altro, per interventi di messa in sicurezza del
territorio; nonché l’esclusione dall’assoggettamento al patto di stabilità per
i comuni istituiti a seguito di fusione (dal 2011 in poi) fino a tutto il quarto
anno successivo alla fusione stessa.
Ulteriori misure volte ad alleggerire gli obiettivi finanziari del patto di stabilità sono previste per gli enti locali che procedono a dismissioni totali o parziali delle società da essi stessi partecipate, con l’esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno delle spese per investimenti effettuate dagli enti con i proventi derivanti dalla dismissione di partecipazioni in società (articolo 2, comma 267).
L’anticipo al 2015 delle nuove regole sul pareggio di bilancio per le regioni comporta, inoltre, la revisione della disciplina concernente i c.d. patti di solidarietà (patto regionalizzato, verticale ed orizzontale), al fine di adeguarla ai nuovi vincoli imposti alle regioni, nonché la soppressione del cosiddetto “patto regionale integrato”, che prevedeva la possibilità per ciascuna regione di concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi del patto di stabilità e quelli degli enti locali del proprio territorio (articolo 2, comma 189).
Al settore della finanza locale
nel corso dell’esame in sede referente sono state inoltre apportate, oltre a quelle finora illustrate,
numerose ulteriori modifiche, tra le quali possono qui richiamarsi:
§
la proroga al 2015 dell’utilizzo da parte degli enti locali di
utilizzare i proventi da oneri di urbanizzazione
per il finanziamento non solo delle spese di investimento ma anche (per non più
del 50%) della spesa corrente, nonché, per un ulteriore 25%, della manutenzione
del verde, delle strade e del patrimonio comunale;
§
il trasferimento in capo al Ministero della giustizia, dal 1°
settembre 2015, delle spese per gli
uffici giudiziari siti in immobili di proprietà dei comuni;
§
l’estensione alla durata massima di 30 anni (rispetto ai 10 ora previsti) del periodo entro il quale ripianare il disavanzo di
amministrazione accertato al 1°gennaio 2015 in conseguenza del riaccertamento
straordinario dei residui stabilito dalla nuova disciplina contabile degli enti
locali;
§
la previsione di una durata
trentennale per i mutui derivanti da nuove rinegoziazioni (rispetto a
quelle già precedentemente effettuate) per il rimborso di passività connesse
all’emissione di strumenti obbligazionari da parte dell’ente locale; al fine di
favorire la ripresa degli investimenti degli enti locali, l’aumento dei limiti massimi di indebitamento degli enti locali,
incrementando dall’8 al 10 per cento l’incidenza del costo degli interessi
sulle entrate correnti ed istituendosi altresì un Fondo (con una dotazione complessiva di 525 milioni per il
quinquennio 2016-2020) per un contributo
in conto interessi sulle operazioni di indebitamento che saranno attivate
nel 2015.
Al fini del coordinamento e del controllo degli andamenti finanziari delle autonomie territoriali, viene confermata fino al 31 dicembre 2017 la sospensione del sistema misto di tesoreria unica.
Le regioni, gli enti locali, gli enti del
comparto sanità, nonché le autorità portuali e università, restano, pertanto,
assoggettati al sistema di tesoreria unica, come reintrodotto a partire dal
2012, con la conseguenza che le entrate proprie degli enti rimangano
depositate presso la tesoreria
statale invece di confluire nel sistema bancario (articolo 2, comma 140).
Il disegno di legge di stabilità introduce norme finalizzate ad incentivare i processi di aggregazione tra soggetti operanti nei servizi pubblici locali di rilevanza economica e rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. In particolare, si interviene sulla disciplina vigente dei servizi pubblici locali (SPL) modificando e innovando in materia di: ruolo e funzioni degli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali o omogenei; mantenimento della concessione in caso di acquisizione o fusione societaria; criteri per i finanziamenti disposti a valere su risorse statali relativamente ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica; esclusione di talune categorie di spese dal patto di stabilità interno (articolo 2, comma 267).
Nel corso
dell’esame in sede referente è stato aggiunto
un insieme di disposizioni che prevedono un nuovo processo di riorganizzazione delle partecipate locali
(società e partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute)
da parte di regioni, province autonome, enti locali, camere di commercio,
università, istituti di istruzione universitarie e autorità portuali con
finalità di contenimento della spesa. L’obiettivo del processo è ridurre il numero delle società entro il 31
dicembre 2015, sulla base di alcuni criteri: eliminazione delle società e
delle partecipazioni sociali non indispensabili per il perseguimento delle
proprie finalità istituzionali (anche mediante liquidazione e cessione), nonché
delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe a quelle svolte
da altre partecipate o enti pubblici (anche mediante fusione); aggregazione
delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
riorganizzazione interna delle società per contenere i costi di funzionamento
(anche mediante riduzione delle remunerazione degli organi).
Per raggiungere tale obiettivo si prevede la definizione e
approvazione da parte degli organi di vertice delle amministrazioni interessate
di un piano operativo di
razionalizzazione delle società e delle partecipazione entro il 31 marzo 2015, corredato da relazione tecnica, che deve
essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, cui
successivamente gli stessi organi di vertice trasmetteranno entro il 31 marzo
2016 una relazione con i risultati conseguiti.
Gli interventi
sulla giustizia riguardano l’istituzione di un Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario e il
potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo
telematico (articolo 1, comma 81) e il trasferimento
allo Stato, dal 1° settembre 2015, dell’obbligo di corrispondere le spese per gli uffici giudiziari, attualmente
a carico dei comuni (articolo 2, commi 202-206). Nel corso dell’esame in sede referente sono state poste a carico dei privati le
spese di notificazione per le controversie di minor valore devolute alla
competenza del giudice di pace; i conseguenti risparmi di spesa sono stati
finalizzati alla piena funzionalità degli uffici per l’esecuzione penale
esterna, il cui ruolo è stato potenziato con i recenti provvedimenti
finalizzati alla riduzione della popolazione detenuta.
In tal senso, le
disposizioni del provvedimento si collocano all’interno di un disegno
complessivo che si pone la finalità di promuovere l’efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei
relativi servizi con riferimento a una pluralità di aspetti, sia di carattere
funzionale e processuale sia di carattere amministrativo e organizzativo ed in
coerenza con un percorso già avviato nella precedente Legislatura.
Con riguardo al processo civile e al suo snellimento, si è intervenuti a partire dalla legge n. 69/2009, con la quale, tra le altre cose, è stata ampliata la competenza del giudice di pace introdotto il filtro in Cassazione,
Un ulteriore consistente intervento per la riduzione dei tempi del processo civile è stato previsto dal decreto-legge n. 69/2013, che ha in particolare dettato misure organizzative e di ampliamento dell'organico, riguardanti le Corti d'appello e la Corte di cassazione (ad esempio, introducendo la figura del giudice ausiliario, nel numero massimo di 400 unità, per lo smaltimento dell'arretrato civile).
Da ultimo, il decreto-legge n. 132 del 2014, ancora in corso di conversione (A.C. 2681, già approvato dal Senato) ha previsto ulteriori
misure. (quali l’introduzione della negoziazione assistita come ulteriore
misura di risoluzione stragiudiziale delle controversie; la semplificazione dei
procedimenti di separazione o divorzio; l’accelerazione del processo esecutivo
e la riduzione del periodo di sospensione di diritto dei termini processuali e
delle ferie dei magistrati).
Ulteriori misure hanno riguardato la cd. “digitalizzazione della giustizia”, da ultimo con il decreto-legge n. 90 del 2014.
Nel settore delle infrastrutture e delle reti (trasporti e comunicazioni) il disegno di legge di stabilità prevede un insieme articolato di interventi. Questi appaiono ispirati, anche all’esito dell’esame in sede referente, da una duplice finalità. Da un lato, infatti, si intendono introdurre misure di razionalizzazione della spesa, con una specifica attenzione ai rapporti finanziari con i soggetti titolari di contratti di servizio pubblico nazionale; dall’altro lato vengono individuati specifici finanziamenti o misure di agevolazione per interventi ritenuti suscettibili di un impatto positivo sulla crescita economica, ovvero misure idonee a determinare un aumento di entrate per lo Stato. A fianco di queste misure, l’esame in sede referente è intervenuto con misure concernenti la regolazione dei settori aeroportuale, delle frequenze televisive e dell’autotrasporto, nonché per la realizzazione di Expo 2015.
§ il
trasferimento a carico delle risorse riscosse dall’ENAV (Ente nazionale assistenza al volo) per i servizi di rotta
svolti di una serie di oneri connessi alla navigazione aerea ed attualmente
posti a carico degli stanziamenti del Ministero dell’economia per i contratti
di servizio con ENAV (articolo 2, comma 2);
§ la
proroga dell’efficacia del contratto di programma 2009-2011 tra Ministero dello
sviluppo economico e Poste italiane
S.p.a. fino alla stipula del nuovo contratto; viene inoltre stabilito che
il nuovo contratto abbia durata quinquennale (2015-2019), prevedendone la
sottoscrizione entro il 31 marzo 2015, al termine di un’articolata procedura
che contempla anche l’espressione del parere da parte delle competenti
commissioni parlamentari. Lo stanziamento di bilancio per il nuovo contratto
risulta pari a 262,4 milioni di euro annui, pur prevedendosi che i
trasferimenti a Poste italiane non possano comunque essere superiori al costo
netto del servizio come individuato dall’AGCOM (articolo 2, commi 40-44);
Si prevede inoltre la possibilità per Poste italiane di chiedere la deroga rispetto agli obblighi di servizio consistente nella fornitura a giorni alterni del servizio postale con riferimento ad un quarto della popolazione nazionale anziché ad un ottavo, mantenendo fermo però l’altro requisito di una densità di popolazione inferiore a 200 abitanti/kmq ed introducendo un termine di quarantacinque giorni per il rilascio della necessaria autorizzazione da parte dell’AGCOM quale autorità di regolamentazione del settore.
Nel corso
dell’esame in sede referente è stata inoltre aumentata dal 5 al 50 per cento la
percentuale massima dei fondi, provenienti da raccolta effettuata da Poste
italiane S.p.a. per attività di bancoposta, che può essere investita in titoli,
diversi da quelli governativi dell’area euro, assistiti dalla garanzia dello
Stato. Sono stati conseguentemente riaperti i termini per la stipula di
appositi accordi o convenzioni tra Poste italiane e il Ministero dell’economia
per disciplinare lo svolgimento dei servizi di tesoreria.
§ la
riduzione, dal 2015, del 5 per cento delle somme, derivanti dal canone di
abbonamento alla televisione, da attribuire alla società RAI S.p.a. concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (articolo
2, comma 50);
§ la previsione che gli stanziamenti relativi agli obblighi di servizio pubblico per il trasporto merci su ferro non possano essere, a decorrere dal 2015, superiori a 100 milioni di euro annui (articolo 2, comma 51);
§ il dimezzamento della quota di spettanza dell’ANAS S.p.A. del canone annuo a carico dei concessionari autostradali disciplinato dal comma 1020 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), che quindi passa dal 42% al 21%. Per compensare i minori introiti, lo stesso comma prevede che l’ANAS effettui risparmi di spesa sul contratto di servizio corrispondenti alle minori entrate, anche in termini di razionalizzazione delle spese relative al personale e al funzionamento amministrativo (articolo 2. comma 108);
§ il riconoscimento ad ANAS S.p.a., in relazione alle attività di costruzione, gestione, manutenzione e miglioramento della rete delle strade e delle autostrade statali, di una quota fino al 10% del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell’intervento per spese non previste da altre disposizioni di legge o regolamentari e non inserite nel quadro economico di progetto (nuovo comma 3-bis dell’art. 36 del D.L. n. 98/2011). La disposizione è applicabile anche al c.d. Programma ponti e gallerie, previsto dal comma 10 dell’art. 18 del D.L. n. 69/2013 (articolo 2, commi 52-53).
§ la riduzione, nell’ambito della complessiva riduzione dei trasferimenti dello Stato ad enti ed organismi pubblici, delle somme da trasferire all’ENAC di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (articolo 2, comma 20);
§ la soppressione del contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014 per gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l’ammodernamento della flotta, di cui al comma 38, secondo periodo, dell’articolo unico della Legge di stabilità 2014 (articolo 2, comma 104);
Ai sensi del comma 1 dell’articolo 19 risulta azzerata anche la connessa autorizzazione di spesa a favore delle imprese di costruzione navale per progetti innovativi di cui al terzo periodo del medesimo comma 38.
§ la riduzione di 8,9 milioni di euro per l’anno 2015 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016 dei contributi statali per l’ammortamento dei mutui contratti dalle Ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa per la realizzazione di investimenti ferroviari, contributi previsti dall’articolo 2, comma 3, della legge n. 910/1986 (articolo 2, comma 105);
§
la soppressione, per il solo 2015, a seguito delle modifiche in sede
referente, dell’autorizzazione di spesa relativa al contributo quindicennale
per il completamento delle opere infrastrutturali della Pedemontana di Formia, disposta con l’art. 1, comma 981, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria 2007 (articolo 2, comma 106;
il testo originario prevedeva la totale soppressione dell’autorizzazione di
spesa);
§ la riduzione dell’autorizzazione di spesa disposta dall’art. 144, comma 1, della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001), concernente il “contributo straordinario al comune di Reggio Calabria” relativamente agli interventi di risanamento e sviluppo previsti dal D.L. n. 166/1989. Tale riduzione è quantificata in 3 milioni di euro a decorrere dal 2015 (articolo 2, comma 107).
§ l’eliminazione dell’esenzione dal bollo per
gli autoveicoli e per i motoveicoli ultraventennali di particolare
interesse storico e collezionistico (articolo, 3, comma 33).
Si ricorda inoltre che:
§ risulta azzerata per il triennio 2015-2017, ai sensi dell’art. 19, co. 1, l’ autorizzazioni di spesa relativa al settore marittimo e alla nautica da diporto per progetti di studio, ricerca e innovazione (art. 145, co. 40 legge n. 388/2000);
§ risultano interessati dalle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 11 (che prevedono l’imposizione con D.P.C.M. di quote percentuali di fruizione dei crediti d’imposta individuati nell’elenco n. 1) anche i crediti d’imposta per il rimborso parziale dell’accisa sulla benzina e sul GPL per autovetture in servizio pubblico di piazza (decreto-legge n. 989/1964); per le opere di ingegno digitali (art. 11-bis decreto-legge n. 179/2012) e per gli investimenti delle imprese editoriali (art. 8, legge n. 62/2001);
§ ai sensi dell’articolo 24 subiscono una riduzione degli stanziamenti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per un importo di 11.281.000 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e il Ministero dello sviluppo economico per un importo di 11.722.000 euro nel 2015, di 9.036.000 euro nel 2016 e di 10.098.000 euro nel 2017.
§
la previsione, inserita
nel corso dell’esame in sede referente, che il credito di imposta per la
digitalizzazione degli esercizi ricettivi, previsto dal decreto-legge n.
83/2014, sia erogato per le spese relative ad impianti wi-fi solo a condizione che l’esercizio ricettivo metta a
disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione
pari ad almeno 1 Megabit/s in download (in tal senso viene modificato
l’articolo 9, comma 2, lettera a) del
decreto-legge n. 83/2014, che attualmente prevede il riconoscimento del credito
di imposta per le spese relative ad impianti wi-fi senza subordinarlo ad alcuna condizione; articolo 1, comma 111);
§ l’autorizzazione di spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2015 per interventi in favore del settore dell’autotrasporto, destinandone una quota parte alle imprese del settore che procedano a ristrutturazioni ed aggregazioni (articolo 1, commi 112 e 113);
§ l’autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro annui, per tre anni a partire dal 2017, per la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali (articolo 1, comma 114);
§ l’introduzione di procedure e requisiti per l’accesso alle risorse per il rinnovo dei parchi automobilistici ferroviari e, a seguito della modifica in sede referente, di trasporto pubblico lagunare, destinati al trasporto pubblico locale stanziate dal comma 83 dell’articolo unico della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013, art. 19, commi 4-7). La tabella E prevede anche un rifinanziamento delle risorse in questione per 500 milioni nel 2015;
§ l’accesso nel 2015 al credito d’imposta per sostenere l’adeguamento tecnologico degli operatori del settore della distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto originariamente per l’anno 2012 e poi differito all’anno 2014; inoltre viene prorogato (dal 31 dicembre 2014) al 31 dicembre 2015 il termine a decorrere dal quale diviene obbligatoria la tracciabilità delle vendite e delle rese di quotidiani e periodici attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre (articolo 1, comma 129);
§
l’inclusione delle reti di metropolitane di aree metropolitane
nell’elenco delle opere a cui attribuire prioritariamente le risorse revocate
del Fondo cd. “sblocca cantieri”, recentemente rifinanziato dall’articolo 3,
comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014 (articolo 1, comma 133, inserito nel
corso dell’esame in sede referente);
§ la definizione della strategia di sviluppo della rete ferroviaria per il periodo 2015-2017. Per gli investimenti si prevede che il CIPE possa approvare i progetti preliminari delle opere anche nelle more del finanziamento della fase realizzativa ed i relativi progetti definitivi a condizione che sussistano disponibilità finanziarie sufficienti per il finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore al 10% del costo complessivo delle opere (ciò con particolare riferimento alle tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia; alla tratta Terzo valico dei Giovi della Linea AV/AC Milano-Genova e alle tratte del nuovo tunnel ferroviario del Brennero). Si prevede inoltre, che in relazione agli interventi previsti dalla strategia di sviluppo RFI relazioni al Ministero vigilante per la trasmissione al CIPE e, a seguito delle modifiche in sede referente, alle Commissioni parlamentari competenti, entro il mese di giugno di ciascun anno e a consuntivo per le attività dell’anno precedente, in ordine alle risorse finanziarie disponibili, all’avanzamento lavori e alla consegna all’esercizio degli investimenti completati (articolo 2, commi 9-11);
§ l’avvio da parte dell’AGCOM di una procedura per l’assegnazione a titolo oneroso delle frequenze radioelettriche della banda 1452-1492 Mhz (banda L), da destinare alle tecnologie di comunicazione elettronica mobili Supplemental Down Link (articolo 1, commi 106-110);
L’importo derivante dall’assegnazione fino a un massimo di 700 milioni è però già destinato alla copertura dell’esclusione di alcune somme del cofinanziamento nazionale di progetti finanziati con fondi strutturali comunitari dal saldo rilevante per il rispetto del patto di stabilità interno da parte delle regioni. La finalizzazione delle ulteriori eventuali maggiori entrate sarà definita con decreto ministeriale, prevedendosi comunque la possibilità della loro destinazione al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
§
nel settore
aeroportuale si è intervenuti in sede referente in materia di determinazione
dei diritti aeroportuali. In particolare si prevede (modifica dell’articolo 76
del D.L. n. 1/2012) che i modelli tariffari per la definizione dei diritti
aeroportuali adottati dall’Autorità dei trasporti non debbano più tenere conto
dei criteri individuati dall’articolo 11-nonies del D.L. n. 203/2005 (tasso di
inflazione programmato nazionale e obiettivo di recupero della produttività,
remunerazione del capitale investito e ammortamenti dei nuovi investimenti
nello scalo aeroportuale) (articolo 2, comma 3).
§
nel settore delle frequenze televisive si è intervenuti
in sede referente per destinare una parte consistente delle risorse derivanti
dalla gara per l'assegnazione delle frequenze del digitale terrestre stabilita
dal decreto-legge n. 16/2012 alle misure economiche compensative da riconoscere
ai soggetti titolari di frequenze interessate da situazione interferenziali con
Stati esteri e tenuti al rilascio di tali frequenze ai sensi dell'articolo 6
del decreto-legge n. 145/2013 che procedano volontariamente al rilascio.
Conseguentemente si prevede la proroga del termine per il rilascio di tali
frequenze dal 31 dicembre 2014 al 30 aprile 2015, prevedendosi nel contempo una
procedura per l'assegnazione, da parte di AGCOM e del Ministero dello sviluppo
economico di frequenze e di capacità trasmissive non utilizzate a livello
nazionale a operatori di rete e fornitori di contenuti in ambito locale; viene
infine previsto un nuovo criterio per la numerazione automatica dei canali
della televisione digitale terrestre per l'emittenza locale (articolo 1, commi
108-110);
§
nel settore dell’autotrasporto si è intervenuti in sede
referente per superare l’attuale sistema dei contratti basati sui “costi
minimi”, a favore di una nuova disciplina basata sul principio della libera
contrattazione dei prezzi (in tal senso è stato modificato l’art. 83-bis del decreto-legge n. 83/2008; si
prevede comunque l’adeguamento del corrispettivo del contratto di trasporto, in
presenza di variazioni superiori al 2% del valore considerato nel contratto del
costo del gasolio per il vettore, nel caso il contratto preveda prestazioni da
effettuare in un arco di tempo eccedente i trenta giorni); si interviene anche
per circoscrivere la pratica della sub-vezione (in particolare introducendo il
divieto per il sub-vettore di affidare a sua volta il servizio ad altro
soggetto), nell’ambito di una ridefinizione delle caratteristiche generali e
delle condizioni del contratto di trasporto merci (articolo 2, commi 15-19).
Il disegno di legge stabilità prevede anche una serie di norme, alcune delle quali modificate nell’esame in sede referente, relative alle realizzazione e allo svolgimento dell’Expo 2015 volte in particolare a:
§ prevedere, a favore del Comune di Milano, una serie di deroghe a norme vigenti relative al contenimento delle spese di personale (articolo 2, comma 208);
§ estendere agli enti locali e regionali la deroga ai vincoli in materia di personale a tempo determinato, già prevista per le società in house degli enti locali soci di Expo 2015 (dall’articolo 46-ter, comma 2, del D.L. n.69/2013) per le attività funzionali all’Expo 2015, e prorogare fino al 31 dicembre 2016 il termine per usufruire della predetta deroga; (articolo 2, comma 209);
§
autorizzare la spesa di
60 milioni di euro, per l’anno 2015,
come contributo dello Stato ai maggiori
oneri che deve sostenere il comune
di Milano per il potenziamento dei servizi ricettivi, del trasporto
pubblico locale, della sicurezza e di ogni altro onere connesso all’evento
espositivo, nonché per escludere la società Expo 2015 dall’applicazione delle
norme di contenimento delle spese per l’acquisto di beni e di servizi e di
quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali
flessibili, previste dalla legislazione vigente a carico delle amministrazioni
pubbliche (articolo 2, comma 210 modificato nel corso dell’esame in sede
referente e comma 211 inserito nel corso
dell’esame in Commissione).
Nella manovra la leva fiscale viene utilizzata anzitutto con finalità di crescita del Paese, anche attraverso misure di sostegno alla domanda, a tal fine alleggerendo l’imposizione sul lavoro e sui fattori produttivi.
Durante l’esame in sede referente del provvedimento
è stato soppresso l’incremento (disposto dall’articolo 17, comma 19) della
dotazione del Fondo per la riduzione
della pressione fiscale di 3.300 milioni di euro per l’anno 2015.
A decorrere dal 1° luglio 2015, la quota non sottoposta a tassazione dei c.d. buoni pasto è elevata da 5,29 euro a 7 euro, nel solo caso in cui essi
siano in formato elettronico (articolo 1, commi 13 e 14).
È stata estesa al
2015 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, se certificati
secondo la normativa vigente e se la somma iscritta a ruolo è inferiore o pari
al credito vantato (articolo 1, comma 15).
È stata introdotta una norma interpretativa (comma 34 dell’articolo
3) volta a includere nella categoria dei
libri, sottoposti ad aliquota IVA al
4% (cd. aliquota “super-ridotta”) anche i libri in formato elettronico.
Sotto il profilo degli interventi per le imprese, sono state
introdotte ulteriori misure volte a rilanciare gli investimenti, alla
promozione del made in Italy, a
sostenere il settore aerospaziale nonché delle imprese impegnate nei settori
della manifattura sostenibile e artigianato digitale.
In particolare si rifinanzia la c.d. “nuova legge Sabatini”, che prevede finanziamenti agevolati per gli
investimenti in specifici beni di impresa. La concessione di contributi statali alle imprese che
accedono ai finanziamenti è rifinanziata di 12 milioni per il 2015, 31,6
milioni per il 2016, 46,6 milioni per il 2017 e per il 2018, 39,1 milioni per
il 2019, 31,3 milioni per 2020 e 9,9 per il 2021. Contestualmente si incrementa da 2,5 a 5 miliardi di euro
l’importo massimo del plafond costituito
presso Cassa Depositi e prestiti e
utilizzato dalla medesima Cassa per fornire, fino al 31 dicembre 2016,
provvista alle banche per la concessione dei finanziamenti alle imprese che
intendono effettuare investimenti per rinnovare i propri macchinari. (comma 13
dell’articolo 2).
Per la realizzazione del Piano straordinario per la
promozione del made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia sono
assegnati all’agenzia ICE 130 milioni di euro per l’anno 2015, 50 milioni per
il 2016 e 40 milioni per il 2017. Di tali risorse sono riservati è riservato 1
milione di euro per ciascun anno al MISE, per il sostegno
all’internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy; un’ulteriore quota è destinata alla realizzazione
delle azioni di contrasto al cd. Italian
sounding e al falso made in Italy
in ambito alimentare (per le quali si
rinvia alla scheda sulle misure nel settore agricolo) (articolo 1, commi
140-141).
Per la partecipazione italiana ai programmi dell’Agenzia
spaziale europea e per i programmi
spaziali nazionali di rilevanza strategica è autorizzata la spesa di 60
milioni di euro per l’anno 2016 e di 170 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2017 al 2020 (articolo 1, comma 123).
Un’ulteriore misura a sostegno delle imprese consiste nella
modifica alla disciplina relativa al Fondo destinato al sostegno delle imprese
che si uniscono in Associazione temporanea di imprese (ATI), o Raggruppamento
temporaneo di imprese (RTI) impegnate nei settori della manifattura sostenibile
e artigianato digitale A tal fine l’attuale dotazione del Fondo (prevista in 5
milioni di euro nel 2014 e 2015), è ampliata, per l’anno 2015, a 10 milioni; si
specifica inoltre che le imprese destinatarie del beneficio, devono essere
composte da almeno 15 individui; si estende il beneficio anche alle reti di
imprese fornite di partite IVA (articolo 1, comma 6).
Con riferimento agli incentivi per la riqualificazione energetica, la detrazione del 65 per cento è
estesa (articolo 1, comma 42) alle spese sostenute, dal 1° gennaio 2015 fino al
31 dicembre 2015, per:
§
l’acquisto e posa in
opera delle schermature solari, nel limite massimo di detrazione di 60.000
euro;
§
l’acquisto e posa in
opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di
calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di
30.000 euro;
§
gli interventi relativi
all’adozione di misure antisismiche.
Per quanto riguarda le misure a sostegno della domanda:
§
si rende strutturale il credito d’imposta IRPEF
introdotto dal decreto-legge n. 66 del 2014 in favore dei lavoratori dipendenti
e dei percettori di taluni redditi assimilati (cd. “bonus 80 euro”),
originariamente introdotto per il solo anno 2014 (articolo 1, commi 9-12). In merito si ricorda che, durante l’esame del provvedimento in sede referente, è stato stabilito (articolo 1,
commi 13 e 14) che ai fini della determinazione della
soglia di reddito rilevante per l’attribuzione del predetto bonus non si computano
le riduzioni di base imponibile previste per i ricercatori che rientrano in
Italia; in sostanza, ai fini dell’attribuzione del bonus il reddito sarà
considerato per intero; sono inoltre allungati
i periodi d’imposta nei quali si
applicano le agevolazioni fiscali in
favore dei ricercatori che rientrano in Italia;
§ si prevede l’erogazione del TFR in busta paga in via temporanea per i lavoratori dipendenti del settore privato, con sottoposizione al regime di tassazione ordinaria. Tali quote non concorrono al calcolo del reddito rilevante per la spettanza del bonus 80 euro. Si prevedono inoltre forme di finanziamento per i datori di lavoro che non intendano utilizzare a tal fine risorse proprie, con l’istituzione, presso l’I.N.P.S., di un Fondo di garanzia (articolo 1, commi 21-29);
§ come già accennato, si prorogano le detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2015 le attuali misure (articolo 1, comma 42).
Con riguardo alle misure a sostegno dell’impresa:
§
si rende integralmente deducibile dall’IRAP il costo sostenuto per lavoro dipendente a
tempo indeterminato che eccede le vigenti deduzioni. Vengono conseguentemente
ripristinate le più alte misure delle aliquote IRAP, antecedenti a quelle
introdotte dal decreto legge n. 66 del 2014 (articolo 5); nel corso dell’esame in sede referente, tali misure
agevolative sono state estese anche al lavoro agricolo a tempo determinato, con
specifiche modalità (cfr. la scheda sulle
politiche relative all’agricoltura);
§ viene introdotta una nuova disciplina del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, con riduzione dell’aliquota dell’agevolazione dal 50 al 25 per cento, salvo che per le spese relative al personale altamente qualificato; l’importo massimo per impresa è aumentato a 5 milioni di euro per impresa (articolo 1, commi 30-31);
§ si introduce un regime opzionale di tassazione agevolata (cd. patent box), consistente nell’esclusione dal reddito del 50 per cento dei redditi derivanti dall’utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali (marchi e brevetti) (articolo 1, commi 32-40);
§ si disciplina un nuovo regime forfetario agevolato per i cd. “minimi”, ovvero gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale, con l’aliquota del 15 per cento. Sono previste soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata, che variano da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 per il commercio (articolo 1, commi 44-79);
§ sono riaperti i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate (articolo 3, comma 6).
A
fronte delle misure di sostegno, il disegno di legge di stabilità contiene
altresì una riduzione di alcune
autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti
in favore di imprese, pubbliche e
private, elencate nell’apposito allegato 5, per un importo complessivo pari a
68,5 milioni di euro per l’anno 2015, 94,6 milioni di euro per l’anno 2016 e
17,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 (articolo 19, comma 1). Per
l’analisi delle riduzioni nei diversi settori si rinvia alle schede sulle
singole politiche.
Con riguardo alle politiche per l’occupazione si segnala, in primo luogo,
la costituzione di un fondo per la copertura degli oneri derivanti
dall’attuazione del disegno di legge
delega in materia di lavoro (cd. Jobs
Act) all’esame del Parlamento (articolo
1, commi 83-84). La dotazione del fondo è stata
innalzata da 2 miliardi a 2,4 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2015 nel
corso dell’esame in sede referente.
Viene inoltre introdotto uno sgravio contributivo per le assunzioni con
contratto a tempo indeterminato (articolo 1, commi 90-94). In particolare,
lo sgravio riguarda i contratti a tempo indeterminato relativi a nuove assunzioni
decorrenti dal 1° gennaio 2015 e stipulati entro il 31 dicembre 2015, e
consiste nell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a
carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti
all’INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su
base annua, per un periodo massimo di trentasei mesi. Il beneficio, non
cumulabile con altri sgravi contributivi previsti dalla normativa vigente, non
è riconosciuto nel settore agricolo, per i contratti di apprendistato e nel
settore del lavoro domestico. Alla copertura degli oneri si provvede
utilizzando un miliardo di euro per ciascuna annualità 2015, 2016 e 2017 e
500.000 euro per il 2018 a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per
l’attuazione delle politiche comunitarie.
Nel corso dell’esame in sede
referente è stata introdotta una disposizione che riconosce sgravi contributivi (consistenti
nell’applicazione dell’aliquota contributiva fissata per gli apprendisti, pari
al 10%, per un periodo di 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato e di 12
mesi per assunzioni a tempo determinato) a favore dei datori di lavoro che
abbiano effettuato, fino al 31 dicembre 2012, assunzioni di lavoratori in mobilità licenziati da imprese con meno di quindici
dipendenti (articolo 1, comma 88).
In tema di politiche sociali e per la famiglia si interviene sia con misure più specificamente destinate ai nuclei familiari, quali la corresponsione, a determinate condizioni di reddito, di un assegno per i nuovi nati (articolo 1, commi 95-99; la platea dei destinatari e le modalità di fruizione sono state modificate in sede referente) sia con il finanziamento di alcuni Fondi con finalità sociali (in sede referente si è in particolare intervenuti per incrementare il Fondo per le non autosufficienze e il Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo) e per il contrasto a patologie con un costo sociale elevato, quali la ludopatia (articolo 1, comma 102; in sede referente una quota dello stanziamento è stata finalizzata alla sperimentazione di software per monitorare il comportamento del giocatore), sia infine con la previsione di benefici fiscali per le erogazioni liberali a favore delle ONLUS (articolo 1, commi 103-104).
In particolare:
§
si prevede, per
ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017,
un assegno di importo annuo di 960
euro erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione, e
corrisposto fino al terzo anno di età, allo scopo di incentivare la natalità e
di contribuire alle spese per il sostegno. In forza di
una modifica approvata nel corso dell’esame
in sede referente, viene stabilito che l’assegno sia
corrisposto a condizione che il
nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in condizione
economica corrispondente a un valore dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui, e che il
suo importo sia raddoppiato quando
il nucleo familiare di appartenenza
del genitore richiedente è in una condizione economica corrispondente a un
valore dell’indicatore ISEE non superiore ai 7.000 euro annui;
§
si istituisce nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, un Fondo con la
dotazione di 148
milioni di euro per l’anno 2015, da destinare ad interventi a
favore della famiglia. Tale cifra è stata modificata nel corso dell’esame in sede referente: in
precedenza la dotazione era fissata a 298 milioni di euro. La riduzione è stata
disposta a copertura dell’aumento dello stanziamento per l’anno 2015 del Fondo
per le non autosufficienze (cfr. infra); sempre in forza di modifiche approvate nel corso dell’esame in sede referente è stata prevista la destinazione di una quota del
medesimo Fondo per la famiglia, pari a 8 milioni per il 2015, in favore
del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (di
cui all’articolo 58, co. 1, del D.L. n. 83 del 2012) e di una quota pari a 100
milioni di euro per il rilancio del sistema territoriale dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia, ovvero asili nido e servizi integrativi
(di cui all’art. 1, co. 1259, legge finanziaria per il 2007);
§ viene stanziato per
il 2015 un importo, nel limite massimo di 45 milioni, da utilizzare per la
concessione di buoni per l’acquisto di beni e servizi per l’infanzia. Il
beneficio è in favore dei nuclei familiari in una condizione economica
corrispondente a un valore dell’indicatore ISEE non superiore a 8.500 euro annui e con un numero di figli
minori pari o superiore a quattro.
§ si
incrementano, a decorrere dall’anno 2015:
- il Fondo per la Carta acquisti ordinaria di 250 milioni di euro (articolo 1, comma 117);
- lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS) di 300 milioni di euro – nel corso dell’esame in sede referente è stata soppressa la destinazione di una quota al rilancio di un piano di sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia - (articolo 1, comma 118);
- la
dotazione del Fondo per le non
autosufficienze di 400 milioni di euro per il 2015,
e di 250 milioni a decorrere dal 2016, prevedendo che lo stanziamento del Fondo
sia rivolto anche agli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi
laterale amiotrofica (SLA) (articolo 1, comma 119); lo
stanziamento per il 2015 è stato incrementato in sede referente;
- lo
stanziamento del Fondo nazionale per le
politiche ed i servizi dell’asilo, di 187,5 milioni di euro per ciascun anno, al fine di
assicurare l’ampliamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati (articolo 1, comma 125); in sede referente,
inoltre, è stato reso permanente lo stanziamento di 3 milioni di euro
autorizzato per il solo 2014 dall’art. 1, comma 204, della legge n. 147/2013 in
favore del Fondo per realizzare necessarie all’integrazione degli immigrati nei
comuni che siano sedi di Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) con
una capienza pari o superiore a 3.000 unità.
§ si istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nello stato di previsione del Ministero dell’interno. Nel nuovo fondo confluiscono le risorse dell’analogo Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal decreto-legge 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che viene contestualmente soppresso. Inoltre, il nuovo fondo è incrementato di 12,5 milioni di euro all’anno a decorrere dal 2015 (articolo 1, commi 127-128).
§ si prevede l’attribuzione alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di un contributo di 100 milioni di euro per l’anno 2015, di 346 milioni di Euro per l’anno 2016 e di 289 milioni di Euro per l’anno 2017 relativo agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi in favore di determinati soggetti danneggiati in àmbito sanitario nonché dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo (articolo 1, comma 130);
§ si reca una autorizzazione triennale di spesa per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale (articolo 1, comma 131);
§ si prevede una stabilizzazione della disciplina del 5 per mille (articolo 1, comma 115);
§ si eleva da 2.065 a 30.000 euro annui l’importo massimo sul quale spetta la detrazione del 26 per cento per le erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus e si adegua a 30.000 euro l’importo massimo deducibile a fini Ires (articolo 1, commi 103-104);
§ si prevedono alcune indicazioni aggiuntive per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE – (articolo 2, comma 68);
§ si innalza dal 5 al 77,74 per cento la quota imponibile degli utili percepiti, anche nell’esercizio d’impresa, dagli enti non commerciali (articolo 3, comma 27);
§
si destina annualmente, a decorrere dall’anno
2015, nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale una quota pari a 50 milioni di euro per la cura delle
patologie connesse alla dipendenza da
gioco d’azzardo (articolo 1, comma 102). Nel corso dell’esame in sede referente è stato previsto che una quota di tale stanziamento, nel
limite di 1 milione per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, sia destinata
alla sperimentazione di software per
monitorare il comportamento del giocatore e generare messaggi di allerta. Si
prevede, inoltre, che il Ministero della salute, d’intesa con la Conferenza
Stato-regioni, adotti linee di azione per garantire le prestazioni di
prevenzione, cura e riabilitazione per le persone affette da gioco d’azzardo
patologico. L’Osservatorio per valutare le misure più efficaci per contrastare
la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave
(istituito con il D.L. n. 158 del 2012) è trasferito dall’Agenzia delle dogane
e dei monopoli al Ministero della salute.
Con riguardo al settore previdenziale si delinea, in primo luogo, un complessivo incremento della tassazione del risparmio previdenziale, con l’innalzamento
dell’aliquota di tassazione dall’11 al 20 per cento per i fondi pensione (c.d.
previdenza complementare) e dall’11 al 17 per cento per la rivalutazione del
TFR (articolo 3, commi 1-5).
Per quanto concerne il TFR, si prevede, come
già segnalato con riferimento alle politiche per la crescita e le imprese,
l’erogazione delle quote di TFR maturando
in busta paga, in via sperimentale, per il periodo 1° marzo 2015-30 giugno
2018, per i lavoratori dipendenti del settore privato, con sottoposizione al
regime di tassazione ordinaria (articolo 1, commi 21-29).
Nel settore del lavoro autonomo, nell’ambito del nuovo regime fiscale agevolato
introdotto per i contribuenti c.d. minimi, si prevede la facoltà, per i
soggetti obbligati al versamento dei contributi previdenziali presso le
gestioni speciali artigiani e commercianti, esercenti attività di impresa, di
usufruire di uno specifico regime
agevolato ai fini contributivi, nel quale, esclusa l’applicazione della
contribuzione previdenziale minima, si adotta una modalità di calcolo dei
contributi basata su una percentuale del reddito dichiarato (articolo 1, comma 66).
Si richiama, altresì, lo sgravio contributivo per le assunzioni con contratto a tempo
indeterminato (articolo 1, commi 90-94), già illustrato nell’ambito delle
politiche per l’occupazione.
Per quanto riguarda i requisiti
pensionistici, nel corso dell’esame in sede referente è stata introdotta una
disposizione volta a prevedere che nei confronti dei soggetti che maturano il
requisito di anzianità contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico
entro il 31 dicembre 2017 non trovino applicazioni le penalizzazioni previste per l’accesso alla pensione anticipata (ossia
prima dei 62 anni) (articolo 1, comma 87).
In sede referente è stato
introdotto, inoltre, un limite ai
trattamenti pensionistici, prevedendo che questi (inclusi quelli in essere)
non possano eccedere l’importo che sarebbe stato liquidato secondo le regole di
calcolo vigenti prima dell’entrata in vigore della riforma pensionistica (di
cui all’articolo 24 del D.L. n. 201/2011, cd. Riforma Fornero). Ai fini della
determinazione del trattamento, si computa l’anzianità contributiva necessaria
per il conseguimento del diritto alla pensione, integrata dai periodi
contributivi maturati tra la data del conseguimento del diritto alla pensione e
la data di decorrenza del primo periodo utile ai fini dell’erogazione della
pensione medesima (articolo 3, commi 61-63)
Nel corso dell’esame in sede
referente sono state altresì introdotte norme volte ad ampliare la facoltà di
accesso ai benefici previdenziali per i
lavoratori esposti all’amianto (articolo 1, comma 89) ed è stato esteso
l’ambito della vigilanza esercitata
dalla Commissione parlamentare di
controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza sociale anche alla gestione separata della Cassa depositi
e prestiti S.p.A. (articolo 2, comma 21)
Infine, sempre in sede referente è
stata introdotta una disposizione che rimette a un D.P.C.M., da adottare entro
il 31 marzo 2015, l’individuazione delle iniziative
di elevata utilità sociale valutabili nell’ambito dei piani triennali di investimento dell’INAIL da finanziare con
l’impiego di quota parte delle somme detenute dall’istituto presso la tesoreria
centrale dello Stato (articolo 2, comma 69).
Nel quadro degli interventi di contenimento della spesa, si segnalano la
soppressione della norma che autorizza il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ad un’integrazione della dotazione organica pari a 250 unità
di personale ispettivo; la
soppressione della norma che prevede l’erogazione da parte di INPS e INAIL di
prestazioni economiche accessorie corrisposte agli aventi diritto ai regimi
speciali di cure termali garantite dal Sistema sanitario nazionale, con oneri a
carico delle medesime gestioni previdenziali; la fissazione di una data unica
(il giorno 10 di ciascun mese) per il pagamento delle prestazioni previdenziali
erogate dall’INPS, al fine di uniformare e razionalizzare le procedure e i
tempi di pagamento delle stesse; l’obbligo di trasmissione all’INPS del
certificato di accertamento del decesso del soggetto beneficiario di
prestazioni previdenziali, entro 48 ore dall’evento, per via telematica online;
disposizioni in merito alla restituzione delle somme erogate dall’INPS
indebitamente percepite post mortem
dal beneficiario; la riduzione di 150 milioni di euro, per il 2015, degli
stanziamenti per il finanziamento degli istituti di patronato e assistenza
sociale; (articolo 26), nonché la riduzione di 150 milioni di euro annui, a
decorrere dal 2015, dello stanziamento relativo ai benefici previdenziali per i
lavoratori impegnati in attività usuranti (articolo 3, comma 70).
Si prevede che l’ I.N.P.S. versi all'entrata
del bilancio dello Stato somme per 20 milioni di euro per il 2015 e 120 milioni
di euro a decorrere dal 2016, a valere sulle risorse derivanti dall'aumento
contributivo relativo alla contribuzione integrativa dello 0,30% destinata ai
fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua (articolo 3,
comma 71).
Sono previste disposizioni relative ai
trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell’INPS, determinando
l'adeguamento, per l'anno 2015, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la
“Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali” (GIAS) presso l’INPS, a favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, della Gestione dei lavoratori autonomi, della Gestione speciale
minatori e del soppresso ENPALS (articolo 1, commi 2-3).
In sede referente è stato ridotto
a 75 milioni di euro (dai 150 milioni previsti dal disegno di legge) il taglio
delle risorse destinate per il 2015 al finanziamento degli istituti di patronato e assistenza sociale; inoltre, sono state
introdotte una serie di modifiche alla normativa di settore volte a delineare
nuovi criteri di rappresentatività minimi ai fini della costituzione (basati
sulla popolosità delle province in cui gli istituti operano), a promuovere un
ampliamento dell’ambito delle attività esercitabili dagli istituti (e, in
particolare, delle prestazioni remunerate a tariffa in favore di pubbliche amministrazioni
e datori di lavoro privati), a garantire maggiore trasparenza gestionale (con
l’introduzione dell’obbligo di adottare uno schema di bilancio analitico di
competenza, redatto secondo modalità definite dal Ministero del lavoro), a
commissariare gli istituti non sufficientemente attivi in relazione alle
attività oggetto di finanziamento pubblico e a rimodulare le modalità di
sostegno (articolo 2, commi 63-66).
Nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente
sono state anzitutto apportate modifiche alle disposizioni concernenti la dismissione di immobili pubblici e di
razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni centrali
(articolo 2, commi 37-38).
In particolare, è affidato all’Agenzia del demanio un ruolo di indirizzo e di impulso, anche mediante la diretta elaborazione di
piani di razionalizzazione delle singole amministrazioni.
Sono inoltre modificate le norme relative alla manutenzione degli immobili pubblici (articolo
2, comma 39), con l’attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti della competenza sugli interventi aventi carattere d’urgenza entro il
limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo
stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. In secondo luogo è ripristinata
la gestione accentrata da parte dell’Agenzia del demanio sugli interventi di
manutenzione delle sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tali corpi sono autorizzati, previa
comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli interventi solo per
far fronte a imprevedibili e indifferibili esigenze di pronta operatività e a
una maggiore mobilità del personale.
Tra le finalità del piano triennale generale degli
interventi manutentivi predisposto dall’Agenzia è inserita la riqualificazione energetica degli edifici.
Si chiarisce che per gli interventi di manutenzione del piano triennale
generale non si applica il vigente
limite di spesa annua del 2 per cento
del valore dell’immobile. L'esecuzione degli interventi da parte di operatori
specializzati nel settore (individuati mediante procedure ad evidenza pubblica)
è curata esclusivamente dalle strutture del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, e non più, in alternativa, direttamente dall’Agenzia. Si
prevede, infine, che le amministrazioni pubbliche dotate di autonomia
finanziaria contribuiscano al finanziamento degli interventi sui loro immobili.
Nel quadro della razionalizzazione degli enti pubblici, si dispone la riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato in favore di enti e organismi pubblici indicati nell’allegato 6 al disegno di legge (articolo 2, comma 20).
Si prevedono norme per il contenimento delle spese di personale nel settore del pubblico impiego (articolo 2, commi 22-36). In particolare, si proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego, già previsto fino al 31 dicembre 2014 dalla normativa vigente, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018; si estende fino al 2018 l’efficacia della norma in base alla quale l'indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefìci complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013 ; si proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco degli automatismi stipendiali del personale non contrattualizzato, ferma restando l’esclusione dal blocco dei magistrati; si introduce il divieto di cumulo dei trattamenti accessori del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità.
Per le specifiche misure relativa a singoli comparti del pubblico impiego (quali scuola, sanità, difesa) si rinvia alle schede delle singole politiche.
Viene inoltre modificata la legislazione vigente in tema di dismissione di immobili pubblici e di razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni centrali (articolo 2, commi 37-38). In particolare, con riferimento alla dismissione di determinati immobili, si prevede la possibilità di venderli non solo a trattativa privata (come già previsto dalla normativa vigente), ma anche tramite una procedura ristretta alla quale sono invitati a partecipare e a presentare offerte soltanto alcuni soggetti qualificati, in possesso di requisiti e caratteristiche da stabilire con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione. Sono previste, inoltre, modifiche alla disciplina relativa al nuovo piano di razionalizzazione nazionale degli spazi, nella prospettiva della loro liberazione e conseguente valorizzazione e cessione. In particolare è istituito un Fondo di rotazione per la razionalizzazione degli spazi con un’iniziale dotazione di 20 milioni di euro, con la finalità di finanziare le opere di riadattamento e ristrutturazione necessarie alla riallocazione delle amministrazioni statali in altre sedi.
Si
prevedono disposizioni per la riduzione
delle spese degli organi a rilevanza costituzionale e della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo
2, comma 46-53). Il comma 46 dispone una riduzione dei trasferimenti per le
spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei TAR,
del CSM e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana,
pari complessivamente a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e
2017. Il comma 47 prevede che l’espletamento di ogni funzione connessa alla
carica di presidente o consigliere del Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro (CNEL), così come qualsiasi attività istruttoria finalizzata alle
deliberazioni del Consiglio, non può comportare oneri a carico della finanza
pubblica ad alcun titolo (viene dunque in sostanza disposto lo svolgimento a
titolo gratuito delle funzioni connesse alla carica di Presidente o consigliere
del CNEL). Il comma 49, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri
assicura, a decorrere dal 2015, una riduzione delle spese del proprio bilancio non
inferiore a 13 milioni di euro (l’importo,
nel testo originale del d.d.l. fissato a 10 milioni, è stato così rideterminato
nel corso dell’esame in sede referente).
Infine, viene soppressa la norma che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad un’integrazione della dotazione organica pari a 250 unità di personale ispettivo e a procedere progressivamente alle conseguenti assunzioni (articolo 2, comma 54).
Nel corso dell’esame del provvedimento in sede referente,
tra gli interventi di rimodulazione del
prelievo fiscale si segnala l’estensione del meccanismo del reverse
charge (o inversione contabile) a fini IVA anche alle cessioni
di beni effettuate nei confronti degli ipermercati,
dei supermercati e dei discount
alimentari, nonché alle cessioni di bancali
di legno (pallets) riciclati.
Anche per queste fattispecie, dunque, l’onere del versamento dell’IVA verrebbe
traslato dai fornitori agli acquirenti (rispettivamente articolo 3, comma 7,
lettera a), numero 3, nuovo capoverso
d-quinquies e articolo 3, comma 7, lettera
b), capoverso Art. 17-ter).
Per i fornitori cui si applica lo split payment (vale a
dire, l’acquisizione dell’IVA direttamente all’Erario) è previsto il rimborso
delle eccedenze IVA in via prioritaria, limitatamente al credito rimborsabile
relativo a tali operazioni. Il meccanismo dello split payment a fini IVA non si applica invece ai compensi resi per
prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta
sul reddito.
Inoltre, per quanto concerne la riscossione dei tributi (articolo 3, commi da 46 a 53) viene modificata la disciplina del discarico per
inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, ai sensi della quale il
concessionario trasmette all'ente creditore una comunicazione di inesigibilità.
In sostanza:
§
si rendono più
stringenti i poteri di controllo degli enti creditori sulle comunicazioni di
inesigibilità presentate dai concessionari della riscossione, anche ai fini del
riconoscimento dei rimborsi (articolo 3, commi 46 e 47);
§
si definiscono le
procedure per il pagamento agli agenti della riscossione dei rimborsi relativi
alle procedure esecutive (maturati a seguito del discarico) dovuti dallo Stato
(pari a 533 milioni di euro) e dai comuni, ponendo, anche per questi ultimi,
gli oneri (per complessivi 150 milioni) in capo allo Stato (articolo 3, commi da
48 a 52);
§
si posticipa al 1°
gennaio 2015 l’operatività del Comitato di indirizzo e verifica dell’attività
di riscossione mediante ruolo (articolo 3, comma 53).
Per quanto riguarda la partecipazione
dei comuni al contrasto all'evasione
fiscale si segnala che durante l’esame in sede referente (articolo 3, comma
56) prevede che per gli anni 2015, 2016 e 2017 ai comuni è riconosciuta una quota pari al 55 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali
riscosse a titolo definitivo, nonché delle sanzioni civili applicate sui
maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del
comune che abbia contribuito all'accertamento stesso.
All’intento di alleggerire il carico fiscale su lavoro e attività produttive (per cui si rinvia alle misure su crescita e occupazione), si affianca un incremento del prelievo fiscale in specifici settori:
§
si
innalza, come già segnalato con riferimento alle politiche per la crescita e le
imprese, l’aliquota di tassazione dall’11 al 20 per cento per i fondi pensione e dall’11 al 17 per
cento per la rivalutazione del TFR
(trattamento di fine rapporto) (articolo 3, commi da 1 a 5);
§
si
rendono imponibili, dal 1° gennaio 2015, i proventi finanziari corrisposti ai
beneficiari di un’assicurazione sulla
vita a copertura del rischio demografico, corrisposti a seguito del decesso
dell'assicurato (articolo 3, commi
29 e 30);
§
si
innalza, come già segnalato con riferimento alle politiche sociali e della
famiglia, dal 5 al 77,74 per cento la quota imponibile degli utili percepiti
dagli enti non commerciali (articolo
3, comma 27);
§
si
posticipano di un anno gli effetti della clausola
di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità 2014, volta a diminuire
le detrazioni e le agevolazioni vigenti (cd. tax expenditures) qualora la revisione della spesa non realizzi i
risparmi prospettati (articolo 1, comma 143); per
effetto delle modifiche apportate in
sede referente, sono stati ridotti di 728 milioni a decorrere dal 2016 gli
importi derivanti dall’eventuale operare della predetta clausola. Tali importi,
stabiliti in origine in 4.000 milioni per il 2016 ed in 7.000 milioni a
decorrere dal 2017, sono stati rideterminati, rispettivamente, in 3.272 e 6.272
milioni. La riduzione è da porre in relazione alle citate modifiche apportate
all’articolo 3, commi da 7 a 11 in tema di reverse
charge (cfr. scheda relativa alle
misure per la crescita);
§ è elevata dal 4 all’8 per cento la ritenuta
operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare
delle detrazioni fiscali connesse
agli interventi di ristrutturazione e di
risparmio energetico degli edifici (articolo
3, comma 28);
§
si
introduce una nuova clausola di
salvaguardia a tutela dei saldi di finanza pubblica, volta ad incrementare
le aliquote IVA ordinaria e ridotta rispettivamente di 2,5 e 2 punti
percentuali (con effetti di maggior gettito stimati nella relazione tecnica in
circa 12,8 miliardi nel 2016 e 19,2 miliardi nel 2017) e le accise su benzina e
gasolio in misura tale da determinare maggiori entrate non inferiori a 700
milioni di euro. Tali aumenti possono essere sostituiti da provvedimenti che
assicurino gli stessi effetti positivi attraverso maggiori entrate o risparmi
di spesa mediante interventi di revisione della spesa pubblica (articolo 3,
commi 67 e 68).
Oltre alle già menzionate norme (introdotte in sede referente) sulla partecipazione dei comuni all’attività di accertamento delle entrate, si inquadrano nel solco degli interventi di contrasto all’evasione fiscale le seguenti disposizioni:
§
incremento delle ipotesi di applicazione del
meccanismo di inversione contabile a
fini IVA, in particolare estendendo
tale sistema anche ad ulteriori ambiti del settore
edile e del settore energetico e, per effetto delle già richiamate modifiche in sede
referente, anche alle cessioni di beni
effettuate nei confronti degli ipermercati, dei supermercati e dei discount
alimentari;
§ introduzione del cd. split payment, per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici che non risultano debitori IVA; in sostanza, al fornitore viene erogato l’importo del corrispettivo indicato in fattura, mentre l’IVA è acquisita direttamente dall’Erario; in caso di mancato rilascio dell’apposita deroga alla disciplina comunitaria IVA, si dispone un aumento dell’aliquota dell’accisa sui carburanti (articolo 3, commi da 7 a 11);
§
l’assoggettamento
ad una serie di obblighi e divieti delle agenzie di scommesse, collegate -
tramite i c.d. totem - a bookmakers e casinò off-shore, con sedi all’estero, che esercitano attività di raccolta di gioco in Italia senza
concessione e non versano alcuna imposta all’erario; l’aumento del prelievo
unico erariale (PREU) e, dall’altro, la riduzione del c.d. pay-out, cioè la quota destinata alle vincite su newslot
(AWP) e videolottery (VLT), con destinazione delle maggiori entrate al Fondo per la
riduzione della pressione fiscale; il rafforzamento della lotta al gioco
illegale effettuato attraverso apparecchi e congegni da gioco (articolo
3, commi da 21 a 24);
§
la
possibilità di modificare la
cosiddetta black list rilevante ai fini della deducibilità delle spese
derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori
aventi regimi fiscali privilegiati, anche nelle more della emanazione del
decreto ministeriale volto all’individuazione dei Paesi cd. white list, vale a dire quelli che consentono un effettivo
scambio di informazioni (articolo 3, comma 45).
Un
altro gruppo di norme è volto a migliorare il rapporto tra fisco e
contribuenti, al fine di aumentare l’adempimento spontaneo agli obblighi fiscali
(cd. tax
compliance).
In particolare, sono rafforzati i flussi informativi tra contribuenti e Agenzia delle entrate; inoltre, sono modificate sostanzialmente le modalità, i termini e le agevolazioni connesse all’istituto del ravvedimento operoso; in sostanza, si potrà accedere all’istituto del ravvedimento anche oltre i termini attualmente previsti dalle norme vigenti, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata. Si potrà dunque usufruire senza limiti di tempo del ravvedimento, con una riduzione automatica delle sanzioni che sarà tanto più vantaggiosa, quanto più vicino il ravvedimento sarà al momento in cui sorge l’adempimento tributario (articolo 3, commi da 12 a 19).
In
tema di salute si interviene sia con misure di diverso contenuto, attuative
dell’Intesa tra Governo, Regioni e Province autonome sul nuovo Patto per la salute per gli anni
2014-2016, sancita il 10 luglio 2014, sia con norme varie di carattere
sanitario, nonché con disposizioni concernenti il risanamento del Servizio
sanitario del Molise. Tra le modifiche apportate in sede referente si segnala il
contributo straordinario di 2 milioni di euro per il 2015 e di 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, per potenziare le attività di contrasto
delle malattie infettive (Ebola) dell’Istituto Nazionale “Lazzaro Spallanzani”
di Roma.
In sintesi:
§ si dispone il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il biennio 2015-2016 in 112.062.000.000 euro per il 2015 e in 115.444.000.000 euro per il 2016, fissando contestualmente alcuni criteri di riparto (articolo 2, commi 224-232);
§ si impegnano le regioni e le province autonome a garantire annualmente la programmabilità degli investimenti da effettuare nei propri ambiti territoriali (articolo 2, comma 233);
§ si autorizza, per l’anno 2015, la spesa di 2 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero della salute, per l’avvio dell’implementazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza primaria (articolo 2, comma 234);
§ si rimette ad un Accordo tra Governo e Regioni la definizione delle competenze e delle responsabilità delle professioni sanitarie infermieristiche-ostetrica e tecniche della riabilitazione e della prevenzione (articolo 2, comma 235);
§ si prevede che l’accertamento da parte della regione del mancato conseguimento degli obiettivi di salute e assistenziali costituisce grave inadempimento contrattuale per il direttore generale e comporta la decadenza automatica dello stesso, e qualifica la verifica del conseguimento da parte dei direttori generali degli obiettivi di salute ed assistenziali come adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio Sanitario Nazionale (articolo 2, commi 236 e 237);
§ si dettano alcune disposizioni relative al tema delle misure di contrasto ai disavanzi sanitari e, più in particolare, alle procedure di commissariamento delle regioni in piano di rientro (articolo 2, commi 238-242);
§ si dettano alcune disposizioni relative alla composizione dei collegi sindacali delle aziende sanitarie ed ospedaliere (articolo 2, commi 243-244);
§ si detta la disciplina del commissariamento nei casi in cui regioni e province autonome non adottino le disposizioni applicative della normativa di riordino degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali previste dalla vigente normativa di riordino (articolo 2, commi 245-250);
§ si interviene in materia di organizzazione dei dipartimenti di prevenzione delle ASL, mediante, in particolare, dotazione di personale adeguato, entro i vigenti vincoli di spesa ed i vincoli previsti dai piani di rientro sanitari regionali (articolo 2, comma 251);
§ si riducono i termini del blocco automatico del turn over attualmente previsti, prevedendo tale blocco solo fino all’anno successivo a quello di verifica degli equilibri finanziari regionali (articolo 2, comma 252);
§ si estendono al 2020 i vigenti parametri di contenimento della spesa di personale degli enti del SSN, aggiungendo ulteriori condizioni perché una regione possa essere considerata adempiente (articolo 2, comma 253);
§ si modifica la disciplina in materia di Prontuario farmaceutico nazionale, posticipandone al 31 dicembre 2015 la revisione straordinaria da parte dell’AIFA (articolo 2, comma 254);
§ si prevede la definizione delle modalità per l’attivazione di una rete di comunicazione dedicata al dispositivo-vigilanza per lo scambio tempestivo e capillare delle informazioni circa incidenti che interessano dispositivi medici (articolo 2, comma 255);
§ si prevede l’emanazione di un decreto del Ministero della salute per garantire un’azione coordinata dei livelli nazionale, regionale e delle aziende accreditate del SSN, per il governo dei consumi dei dispositivi medici (articolo 2, comma 256);
§ si dettano disposizioni in materia di Health Technology Assessment (HTA) per l’individuazione dei percorsi farmaco-terapeutici che garantiscano l’impiego efficiente e costo-efficace delle risorse disponibili (articolo 2, comma 257).
Altre norme di carattere sanitario
§ in forza di una modifica approvata in sede referente viene
previsto che, al fine di razionalizzare la spesa farmaceutica, con decreto
interministeriale siano determinate, entro un anno dall’entrata in vigore della
legge di stabilità 2015, le modalità per la produzione e distribuzione dei
farmaci anche in forma di monodose (articolo 2, commi 260-261);
§ con una modifica approvata modifica approvata in sede
referente viene inoltre previsto che le tariffe a carico delle aziende titolari
per il rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali
omeopatici siano fissate a 800 euro per i medicinali unitari – contenenti un
solo componente – e a 1.200 euro per i medicinali complessi – che contengono
più componenti, rimettendo all’AIFA la definizione, con provvedimento
pubblicato in Gazzetta Ufficiale, della documentazione necessaria per il
rinnovo delle autorizzazioni di cui sopra (articolo 2, comma 259);
§
è infine disposto un
potenziamento delle misure di sorveglianza e di contrasto delle malattie
infettive e diffusive sul territorio nazionale e dei controlli di profilassi
internazionale, prevedendo che il Ministero della salute sia autorizzato a
dotarsi degli strumenti e delle risorse sanitarie necessarie per potenziare le
misure di prevenzione e contrasto delle malattie infettive e diffusive sul
territorio nazionale Viene inoltre stanziato un contributo straordinario in
conto capitale di 2 milioni di euro per il 2015 e di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2016 e 2017, allo scopo di garantire l’avvio delle attività
nell’unità per alto isolamento dell’Istituto Nazionale per le malattie
infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma (articolo 2, commi 262-263).
§ si autorizza, per il 2015, fino ad un massimo di 40 milioni di euro di spesa in favore della Regione Molise, in relazione alla grave situazione economico-finanziaria e sanitaria determinatasi nella Regione stessa (articolo 2, commi 264-265).
§ al fine di fornire liquidità agli enti dei servizi sanitari regionali e garantire un’accelerazione dei pagamenti ai fornitori, si stabiliscono misure stringenti per l’erogazione, da parte delle regioni, delle somme destinate al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale (articolo 2, comma 266).
Nelle politiche relative a scuola, università e ricerca, anche a seguito delle modifiche apportate durante l’esame in sede referente, continuano a riscontrarsi, affiancati, interventi per il contenimento della spesa pubblica – anche attraverso azioni di razionalizzazione e modifiche ordinamentali – e interventi di finanziamento, in particolare con la creazione di un nuovo Fondo nello stato di previsione del MIUR.
Per la scuola, durante l’esame in sede referente è stata confermata l’istituzione di un nuovo
Fondo, con la dotazione di 1 miliardo di
euro per il 2015 e di 3 miliardi di euro dal 2016. Il Fondo denominato “Fondo La Buona Scuola” è finalizzato,
in via prioritaria, alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni – che, a seguito delle modifiche
apportate in Commissione, non è più limitato al solo personale docente - al potenziamento
dell’alternanza scuola-lavoro, nonché, sempre a seguito delle modifiche
apportate in Commissione, alla formazione
di docenti e dirigenti scolastici.
Tra le ulteriori finalità del
Fondo, sempre durante l’esame in sede referente, è stato inserito un esplicito
riferimento alla valutazione,
collegata alla valorizzazione dei docenti e alla sostanziale attuazione
dell’autonomia scolastica (articolo 1, commi 4-5).
Al contempo, si prevede un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) per 150 milioni di euro dal 2015, al fine di aumentare la quota premiale di cui all’art. 2 del D.L. n. 180/2008 (articolo 1, comma 122).
Infine,
dal 2015, si autorizza una spesa
pari a 200 milioni di euro da
destinare al sostegno alle scuole paritarie.
Al riguardo, durante l’esame in sede referente è
stato precisato che il finanziamento in questione rientra tra i contributi
direttamente erogati dal Ministero alle scuole paritarie anziché tra gli
stanziamenti da destinare alle regioni per la successiva ripartizione (articolo
1, comma 121).
Alle misure di finanziamento sopra indicate si affiancano misure rivolte alla riduzione e alla razionalizzazione della spesa, anche con modifiche ordinamentali.
In particolare, con riferimento al personale scolastico:
§ si introduce il divieto di conferimento di supplenze brevi per il primo giorno di assenza dei docenti e per i primi 7 giorni di assenza dei collaboratori scolastici, nonché il divieto (in ogni caso) di conferimento di supplenze brevi agli assistenti tecnici e agli assistenti amministrativi, salvo, per quest’ultima fattispecie, il caso di istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di 3 posti (articolo 2, commi. 83 e 84);
§ dal
1° settembre 2015, si elimina la
possibilità di usufruire dell’esonero o
del semiesonero dall’insegnamento per i docenti con funzioni vicarie del dirigente scolastico, nonché per i docenti
addetti alla vigilanza delle sezioni staccate o delle sedi coordinate delle scuole
(articolo 2, comma 80) e si
riduce il numero dei coordinatori periferici di educazione fisica che possono usufruire
dell’esonero dall’insegnamento (articolo
2, comma 79);
§ si modifica la disciplina in materia di comandi, distacchi, utilizzazioni, attraverso:
-
il posticipo all’a.s. 2016/2017 - a seguito delle
modifiche apportate durante l’esame in sede referente - della soppressione delle disposizioni (art.
26, comma 8, secondo e terzo periodo, L. n. 448/1998) che prevedono la
possibilità di collocare fuori ruolo
docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della
formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed
enti cooperativi da esse promossi (articolo 2, comma 81);
- l’eliminazione, dal 1° settembre 2015, della possibilità per il personale del comparto scuola - salve alcune ipotesi (scuole italiane all’estero, coordinatori periferici di educazione fisica, personale che svolge compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica o che opera presso gli enti e le associazioni indicati nel punto precedente, ovvero che svolge compiti di supervisione del tirocinio per l’abilitazione all’insegnamento) - di essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata presso pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti, enti, associazioni e fondazioni (articolo 2, comma 82);
§ si prevede la revisione di criteri e parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola, al fine di conseguire, dall’a.s. 2015/2016, una riduzione di 2.020 unità e della relativa spesa per € 50,7 mln (articolo 2, commi 85-87).
Con riferimento al MIUR, si prevede che dal 1° gennaio 2015 il personale che opera negli Uffici di diretta collaborazione del Ministro è ridotto (da 236, escluse le posizioni dei responsabili degli Uffici) a 190 unità, comprensive della dotazione relativa all’Organismo indipendente di valutazione, in modo da ottenere una riduzione di spesa pari ad € 222.000 (articolo 2, comma 96).
Ulteriori misure di contenimento della spesa prevedono direttamente la riduzione di autorizzazioni di spesa, ovvero la riduzione dello stanziamento da destinare a diversi soggetti. In particolare:
§ si riduce di € 30 mln, a decorrere dal 2015, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 4 della L. n. 440/1997 (già, Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa), confluita, dal 2013, nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (articolo 2, comma 77);
§ si riduce il FFO di € 34 mln per il 2015 e di € 32 mln dal 2016 in considerazione della razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi che le università dovranno conseguire (articolo 2, comma 90);
§ si riduce il Fondo per il finanziamento degli enti di ricerca vigilati dal MIUR per 42,9 milioni di euro
nel 2015 e per 43 milioni di
euro dal 2016, a seguito della
rideterminazione dei compensi dei
componenti degli organi e di una
razionalizzazione della spesa per
acquisto di beni e servizi (articolo
2, commi 94 e 95). Al
contempo, tuttavia, durante l’esame in sede referente è stata prevista la
destinazione al Fondo di 4 milioni di
euro per il 2015, provenienti dalla riduzione dell’autorizzazione di spesa
relativa al Fondo integrativo speciale per la ricerca (articolo 3, commi 72-73);
§ si riducono di € 1 mln milione di euro, per il 2015, le risorse destinate al funzionamento delle Istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM). Inoltre, si prevede che la carica del Presidente è svolta a titolo gratuito (a fronte del titolo onorifico previsto dal testo iniziale) e che i compensi e le indennità spettanti al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle stesse Istituzioni sono rideterminati, in misura tale che dai due interventi derivino risparmi di spesa pari ad € 1,5 mln dal 2015 (articolo 2, commi 92 e 93);
§ si prevede che, per il 2015, quota parte (€ 10 mln) delle somme che non sono state utilizzate dalle scuole, per tre esercizi finanziari consecutivi, per la realizzazione di progetti in materia di formazione e sviluppo dell’autonomia scolastica e che devono essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del MIUR e poi assegnate alle scuole per le spese di funzionamento, rimane acquisita all’erario (articolo 2, comma 78);
§ si prevede il versamento all’entrata del bilancio entro il 31 gennaio 2015 di € 140 mln provenienti dalla gestione stralcio del Fondo speciale per la ricerca applicata (FSRA). Rimane fermo che eventuali ulteriori somme disponibili alla chiusura della predetta gestione saranno versate all’entrata per essere riassegnate al FFO (articolo 2, comma 91);
§ si sopprime il contributo statale alla Scuola di ateneo per la formazione europea Jean Monnet, costituita presso la Seconda università degli studi di Napoli, pari ad € 3,5 mln annui (articolo 2, comma 89);
§ si riduce di € 200 mila, a decorrere dal 2015, il contributo a favore della Scuola per l’Europa di Parma, specificando che la riduzione si riferisce alle spese di funzionamento (articolo 2, comma 76);
§ si riduce di € 700 mila, a decorrere dal 2015, l’autorizzazione di spesa relativa al rimborso delle spese per accertamenti medico legali sostenuti da Università e Istituzioni AFAM (articolo 2, comma 88).
Alle riduzioni indicate si aggiungono le riduzioni dei trasferimenti dal bilancio dello Stato a vari enti e organismi, fra i quali ANVUR, Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso, enti finanziati ai sensi della L. n. 549/1995 (cap. 1261) (articolo 2, comma 20).
Ulteriori disposizioni, alcune delle quali introdotte durante l’esame in sede referente, sono finalizzate a:
§
agevolare
l’ingresso di ricercatori nelle università “virtuose” (ossia, quelle che
hanno un indicatore delle spese di personale inferiore all’80%), nonché a
consentire una maggiore flessibilità
nella programmazione dei reclutamenti e il cumulo
delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a
tre anni (articolo 2, commi 97-99);
§
destinare una quota
pari ad almeno il 50 per cento del
Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) al finanziamento di progetti di
ricerca di interesse nazionale (PRIN)
presentati dalle università (articolo 1, comma 122);
§
ridefinire la
disciplina da applicare per la composizione
delle commissioni esaminatrici
degli esami di maturità che si
svolgeranno nel 2015 (a.s.
2014-2015). A tal fine, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di stabilità deve intervenire un decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. Entro lo stesso termine si provvede, con
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a definire i compensi
dei componenti della commissione. Le economie derivanti restano nella
disponibilità del MIUR e sono utilizzate per l’attuazione degli interventi
previsti nel Piano “La Buona Scuola” (articolo 2, commi 100-102).
Il disegno di legge di stabilità 2015 reca alcune disposizioni (commi da 35 a 42 dell’articolo 3) che intervengono circa l’utilizzo delle risorse del cofinanziamento dei fondi strutturali dell’Unione europea per il ciclo di programmazione 2014-2020. In particolare estendono anche al Fondo per lo sviluppo rurale e al Fondo per la pesca la possibilità di attivare programmi complementari ai fondi stessi, prevedendo anticipazioni di bilancio anche per gli interventi cofinanziati da altre linee del bilancio comunitario, ed intervengono in tema di monitoraggio degli interventi e tempestività dei pagamenti. Si tratta in sostanza di aggiustamenti del sistema complessivo dei fondi strutturali, conseguente anche all’approvazione da parte della Commissione europea alla fine di ottobre 2014 dell’Accordo di partenariato, cioè del documento con cui l’Italia ha definito – dopo un lungo confronto con le istituzioni della UE - la strategia e le priorità nonché le modalità di impiego dei fondi SIE (fondi strutturali e fondi di investimento europei).
Nel corso dell’esame in sede referente sono state ridefinite
le modalità di funzionamento del Fondo
di sviluppo e coesione (FSC) - nuova denominazione dal 2011 del Fondo per
le aree sottoutilizzate (FAS) - modificando i principali elementi di
riferimento strategico, di governance
e di procedura relativamente alle risorse assegnate al FSC dalla precedente
legge di stabilità per il ciclo di programmazione 2014-2020. L’effetto di tali
modifiche sembra essere quello di ricomprendere in un unico centro gestionale –
costituito per l’appunto presso la Ragioneria generale dello Stato – i profili
finanziari delle politiche di coesione, vale a dire sia quelli attinenti ai
fondi strutturali (risorse UE e cofinanziamento nazionale) che quelli
concernenti il Fondo Sviluppo e Coesione (anche per le risorse residuali FSC
del ciclo 2007-2013).
In particolare viene sostituita la precedente procedura e
tempistica delineata dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 7-11) in
relazione alle nuove risorse del Fondo.
La relativa ripartizione, le cui scadenze prefigurate nel 2014 sono ormai
decorse, viene ora fissata entro il 30
aprile 2015, disponendosi altresì che entro il 31 marzo 2015 l’autorità di
Governo delegata alla coesione territoriale dovrà individuare le aree tematiche nazionali e gli obiettivi strategici per ciascuna
area).
Viene altresì istituita una cabina di regia (composta da rappresentanti delle amministrazioni
centrali e delle Regioni), da istituirsi entro il 30 aprile 2015, che dovrà
definire gli specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale,
tenendo presente che la dotazione
complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80% per interventi da realizzare nei
territori delle Regioni del Sud come
già disposto dalla legge di stabilità 2014.
I piani operativi, predisposti dalla Cabina di regia, saranno sottoposti
dall’Autorità di Governo al CIPE.
Vengono inoltre definiti le attività di coordinamento dell’Autorità
politica per la coesione e cambiato il profilo gestionale delle risorse, in quanto le risorse FSC (allocate
dall’esercizio 2015 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e non
più in quello dello sviluppo economico) una volta ripartite dal CIPE non sono
più erogate direttamente alle amministrazioni competenti, ma vengono trasferite
in un Fondo della Ragioneria generale dello Stato, che provvederà ad effettuare
i pagamenti in favore delle amministrazioni competenti.
Per quanto riguarda le
risorse del FSC si ricorda che la Tabella E ha disposto una rimodulazione
delle risorse del periodo 2014-2020: dei 43,8 miliardi iscritti a bilancio
dalla legge di stabilità 2014, 4,8 miliardi sono stati utilizzati a copertura
di oneri recati da provvedimenti legislativi nel 2014. Dei restanti 39 miliardi
(di cui 37,2 per gli anni 2018-2020) la Tabella E anticipa 100 milioni al 2015,
500 milioni al 2016 e 1.500 milioni al 2017.