Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Altri Autori: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Disposizioni in materia di funzionalità di enti territoriali, lavoro, trasporto pubblico locale e composizione di seggi elettorali, nonché interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali - A.C. 2256 - Schede di lettura e profili finanziari
Riferimenti:
AC N. 2256/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 156
Data: 12/05/2014
Descrittori:
COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI   CONTRIBUTI PUBBLICI
ENTI LOCALI   LAVORO
SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO   TRASPORTI LOCALI
VITTIME DI CALAMITA' E DISASTRI     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni in materia di funzionalità di enti territoriali, lavoro, trasporto pubblico locale e composizione di seggi elettorali, nonché interventi in favore di popolazioni colpite
da calamità naturali

A.C. 2256

Schede di lettura e profili finanziari

 

 

 

 

 

n. 156

 

 

 

12 maggio 2014

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi

Dipartimento Bilancio

( 066760-2233 – * st_bilancio@camera.it

 

Ha partecipato alla redazione del dossier il seguente Servizio:

Servizio Bilancio dello Stato

Nota di verifica n.101

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

 

§  Le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§  Le parti relative ai profili di carattere finanziario sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato.

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: ID0011.doc

 


INDICE

Schede di lettura

§  Premessa. 3

§  Articolo 1 (Sanzioni amministrative pecuniarie connesse al saldo del libretto al portatore) 6

§  Articolo 2 (Modalità di composizione dei seggi elettorali) 7

§  Articolo 3 (Trasporto pubblico locale nella regione Calabria) 10

§  Articolo 4 (Pagamento dei debiti alle imprese creditrici da parte dei comuni in stato di dissesto finanziario) 13

§  Articolo 5 (Misure per la stabilizzazione del personale artistico delle fondazioni lirico-sinfoniche) 18

§  Articolo 6 (Riequilibrio del bilancio dei comuni) 22

§  Articolo 7 (Impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie) 24

§  Articolo 8 (Disposizioni finanziarie in favore delle isole minori) 26

§  Articolo 9 (Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa da parte delle Regioni) 28

§  Articolo 10 (Mantenimento nella regione Sardegna di manufatti amovibili) 30

§  Articolo 11 (Pagamenti di tributi e adempimenti sospesi per la regione Sardegna per le calamità di novembre 2013) 32

§  Articolo 12 (Trasferimento di risorse alla regione Sardegna) 38

§  Articolo 13 (Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali) 40

§  Articolo 14 (Ulteriori disposizioni in favore delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto per il sisma del maggio 2012) 42

§  Articolo 15 (Disposizioni relative al Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni) 46

§  Articolo 16, comma 1 lettera a) (Modifiche alla legge di stabilità 2014, comma 91: Aeroporto di Trapani-Birgi) 48

§  Articolo 16, comma 1 lettera b) (Modifiche alla legge di stabilità 2014, comma 161: Deducibilità fiscale a fini IRAP e IRES delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti) 50

§  Articolo 16, comma 1 lettera c) (Modifiche alla legge di stabilità 2014, comma 550: Nuovi rapporti finanziari tra ente locale e organismi partecipati) 52

§  Articolo 16, comma 1 lettera d) (Modifiche alla legge di stabilità 2014, comma 573: Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale) 55

§  Articolo 16, comma 1 lettera e) (Modifiche alla legge di stabilità 2014, comma 624: Definizione agevolata di somme iscritte a ruolo) 57

§  Articolo 16, comma 2 (Modifiche alla legge di stabilità 2014: Proroga termine di applicazione del comma 529 - stabilizzazione di personale assunto con contratto a tempo determinato dalle regioni) 58

§  Articolo 17 (Recesso delle amministrazioni pubbliche dai contratti di locazione) 59

§  Articolo 18 (Salvaguardia effetti prodotti dai D.L. n. 126 e n. 151 del 2013) 61

Profili finanziari

§  Premessa. 65

§  Articolo 1 – Sanzioni amministrative pecuniarie libretto al portatore. 65

§  Articolo 2 – Modalità di composizione dei seggi elettorali 66

§  Articolo 3 – Trasporto pubblico locale nella regione Calabria. 66

§  Articolo 4 – Pagamento dei debiti scaduti degli enti dissestati 68

§  Articolo 5 – Personale delle fondazioni lirico-sinfoniche. 69

§  Articolo 6 (Disapplicazione di sanzioni per mancato rispetto del patto nel 2012 ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti) 70

§  Articolo 7 – Impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie. 71

§  Articolo 8 – Imposta di sbarco sulle isole minori 72

§  Articolo 9 – Razionalizzazione della spesa delle regioni 73

§  Articolo 10 – Istallazioni turistico balneari amovibili 74

§  Articolo 11 – Misure per la Regione Sardegna. 75

§  Articolo 12 – Trasferimento di risorse alla regione Sardegna. 80

§  Articolo 13 – Destinazione beni confiscati alla mafia. 81

§  Articolo 14 – Disposizioni in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. 82

§  Articolo 15 – Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni 86

§  Articolo 16, comma 1, lettera a) – Aeroporto Trapani-Birgi 88

§  Articolo 16, comma 1, lettera b) – Disposizioni fiscali per le società sportive  professionistiche  88

§  Articolo 16, comma 1, lettera c) – Intermediari finanziari 89

§  Articolo 16, comma 1, lettera d) – Procedura di riequilibrio pluriennale per gli enti locali 90

§  Articolo 16, comma 1, lettera e) – Definizione di situazioni debitorie pregresse. 90

§  Articolo 16, comma 2 – Stabilizzazione di personale precario. 92

§  Articolo 17 – Facoltà di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione  92

§  Articolo 18 – Salvaguardia effetti prodotti dai D.L. n. 126 e D.L. n. 151 del 2013  94

 


Schede di lettura

 


Premessa

 

La proposta di legge in esame, approvata nella seduta del 27 marzo 2014 dalla 5a Commissione (Bilancio) del Senato in sede deliberante, reca alcune disposizioni contenute nei decreti legge 31 ottobre 2013, n. 126 - recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio – e 30 dicembre 2013, n. 151 – recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali – entrambi non convertiti in legge entro i termini di conversione.

Tali misure risultavano contenute, ovviamente con formulazioni non sempre identiche, ma comunque analoghe, nei testi dei due sopradetti decreti-legge, come risultanti anche a seguito delle modifiche apportate nel corso dei rispettivi iter di conversione, e pertanto con riferimento:

§  per quanto concerne il decreto-legge n. 126/2013, approvato dal Senato e poi trasmesso alla Camera, dal disegno di legge C. 1906;

§  per quanto riguarda il decreto-legge n. 151/2013, anche esso prima approvato dal Senato e poi trasmesso alla Camera, dal disegno di legge C. 2121.

 

Nella tabella che segue si indica, in corrispondenza di ciascuna delle disposizioni recate dalla proposta di legge in esame, a quale di quelle contenute nei due suddetti decreti-legge la stessa sia riconducibile, ovvero quando si tratti di una nuova disposizione, come nel caso degli articoli1, 5, 10 e 12.

Si segnala inoltre che in base a quanto stabilito dall’articolo 17, comma 8, della legge di contabilità n. 196/2009, sulla proposta di legge, nel testo approvato dal Senato, è stata trasmessa in data 7 maggio 2014 la relazione tecnica, come si illustra nella parte del presente dossier relativa ai profili finanziari.

 

Raffronto con le disposizioni contenute nei
decreti-legge n. 126 e n. 151 del 2013

 

Articolo

Oggetto

DL 126 - DL 151

1

Modifiche al D.Lgs. n. 231/2007, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie connesse al saldo del libretto al portatore

Nuovo

2

Modifiche alle norme della legge 8 marzo 1989, n. 95, per le modalità di composizione dei seggi elettorali

art. 2-ter,
D.L. n. 126

3

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale nella regione Calabria

Art. 1, co. 2-bis-2-quinquies, D.L. n. 126

4

Disposizioni per il pagamento dei debiti alle imprese creditrici da parte dei comuni in stato di dissesto finanziario

Art. 1-ter, D.L. n. 126

5

Misure per la stabilizzazione del personale artistico delle fondazioni lirico-sinfoniche

Nuovo

6

Disposizioni in materia di riequilibrio del bilancio dei comuni e riduzione Fispe

Art. 1, co. 13, D.L. n. 126

7

Disposizioni in materia di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie

Art. 1,co. 15

D.L. n. 126

8

Disposizioni finanziarie in favore delle isole minori

Art. 2, co. 19-20, D.L. 126

9

Disposizioni per la predisposizione da parte delle regioni di piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

Art. 1, co. 12-bis D.L. n. 126

10

Disposizioni per il mantenimento nella regione Sardegna dell'installazione di manufatti amovibili fino alla scadenza della concessione turistico-balneare

Nuovo

11

Misure per la Sardegna

Art. 7, D.L. n. 151

12

Misure per il trasferimento di risorse alla regione Sardegna

Nuovo

13

Modifiche al codice delle leggi antimafia, in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

Art. 2-bis, D.L. n. 126

14

Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del maggio 2012

Art.1, co. 10-bis- 10-quater
D.L. n. 126

15

Disposizioni relative al Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni

Art.2, co.12-15, D.L. n. 126

Art.2, co.6-bis, D.L. n. 151

16

Modifiche varie alla legge di stabilità 2014:

 

Co. 1, lettera a)

Modifica al co. 91 : Aeroporto di Trapani-Birgi

Art.1, co.2, lett.0a), D.L. n. 151

Co. 1, lettera b)

Modifica al co. 161:
Deducibilità fiscale a fini IRAP e IRES delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti

Art.1, co.2, lett.a-bis), D.L. n. 151

Co. 1, lettera c)

Modifica al co. 550:
Nuovi rapporti finanziari tra ente locale e organismi partecipati

Art. 1, co. 2, lett. c-bis), D.L. n. 151

Co. 1, lettera d)

Modifica al co. 573:
Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Art.1, co.2, lett. d), D.L. n. 151

Co. 1, lettera e)

Modifica al co. 624:
Pagamento debiti iscritti a ruolo e Definizione agevolata di somme iscritte a ruolo

Art.1, co.2, lett. d-bis)-d-quater), D.L. n. 151

Co. 2

Proroga termine di applicazione del comma 529:

Stabilizzazione di personale assunto con contratto a tempo determinato dalle regioni

Art. 1, co. 1, D.L. n. 151

17

Disposizioni in materia di recesso delle amministrazioni pubbliche dai contratti di locazione

Art. 2, co. 1-2, D.L. n. 151

18

Salvaguardia effetti prodotti dai D.L. n. 126 e 151 del 2013

 

 


 

Articolo 1
(Sanzioni amministrative pecuniarie connesse al
saldo del libretto al portatore)

 

 

L'articolo 1 della proposta in esame, con una modifica all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, interviene sulla disciplina delle sanzioni disposte per le violazioni concernenti le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

 

Si rammenta che, con una modifica all'articolo 49 del D.Lgs. n. 231 del 2007, l'articolo 12 del D.L. n. 201/2011 ha disposto il divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore per somme maggiori o uguali a 1.000 euro. La soglia precedente era di 2.500. Successivamente sono stati disciplinati dei casi in cui è possibile derogare al generale divieto di utilizzo del contante dai 1.000 euro: il D.L. n. 16 del 2012 ha previsto che gli operatori del settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo possono vendere beni e servizi a cittadini stranieri non residenti in Italia, entro il limite di 15.000 euro, in deroga alle norme sulla limitazione all’uso del contante, utilizzando un'apposita procedura; il D.Lgs. n. 169 del 2012 ha elevato a 2.500 euro la soglia per le attività svolte dai cambiavalute con i clienti.

 

In primo luogo, la lettera a) sostituisce il comma 2 del citato articolo 58, abbassando la misura della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione degli obblighi relativi al saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore, saldo che non può essere pari o superiore a mille euro.

In particolare, si prevede che la predetta sanzione sia dall'1 al 10 per cento del saldo del libretto al portatore, anziché dal 30 al 40 per cento, come fissato dal testo vigente.

 

La lettera b) elimina (sopprimendo il quarto periodo del comma 7-bis dell’articolo 58) la sanzione, pari al saldo del libretto stesso, per alcune violazioni (di cui al comma 3 dell’articolo medesimo) che riguarda libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro.

In particolare, tale sanzione è comminata (per effetto del rinvio all’articolo 49, commi 13 e 14, del medesimo D.Lgs. n. 231 del 2007):

§  in caso di mancata estinzione o mancata riduzione del saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a euro mille, entro il 31 marzo 2012;

§  in caso di mancata comunicazione, alla banca o a Poste Italiane S.p.A., dei dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento, nel caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore.


 

Articolo 2
(Modalità di composizione dei seggi elettorali)

 

 

L’articolo in esame apporta alcune modificazioni puntuali alla disciplina concernente la scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale, prevedendo che questa venga effettuata dalla commissione elettorale comunale non più per nomina, attingendo all’albo degli scrutatori, bensì tramite sorteggio dei nominativi compresi nel predetto albo.

In questo modo, viene ripristinato il sistema di scelta degli scrutatori in vigore fino al 2005, anno in cui la legge di riforma del sistema elettorale (L. n. 270/2005) ha modificato l’articolo 6 della legge istitutiva dell’albo degli scrutatori (L. n. 95/1989), sostituendo il sorteggio degli scrutatori con la loro nomina da parte della commissione comunale.

La disposizione in esame ripristina le modalità di scelta per sorteggio in vigore dal 1989 al 2005 riproducendo pressoché letteralmente il testo del citato articolo 6 nella formulazione precedente al 2005, ossia quella definita dall’articolo 9 della legge n. 120/1999.

Le modifiche ulteriori operate dalla disposizione in esame sono le seguenti.

In primo luogo, viene eliminato il riferimento normativo di qualificazione delle commissioni elettorali comunali.

 

Si ricorda che, a decorrere dal 2002, le funzioni di tali commissioni sono state trasferite all’ufficiale elettorale istituito in ogni comune ad opera della L. n. 340/2000 e, ai sensi dell’art. 26 di tale legge, il rinvio alla commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, si intende riferito all'ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26 (1° gennaio 2002). In seguito, la citata legge n. 270/2005 ha stabilito che l'ufficiale elettorale svolge le funzioni della commissione elettorale ai fini della tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali (art. 10, comma 1 che ha modificato l’art. 4-bis, del D.P.R. n. 223/1967).

Infine, la legge finanziaria 2008 (L. n. 244/2007) ha ulteriormente definito la materia, precisando che le funzioni della commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell’ufficio elettorale comunale, mentre quelle relative alla scelta degli scrutatori rimangono di competenza della commissione.

Il riferimento all’art. 4-bis, sopra citato, viene espunto dal testo presumibilmente perché incongruo, in quanto si riferisce alla tenuta delle liste elettorali (ormai di competenze dell’ufficiale elettorale) e non alla scelta degli scrutatori (materia propria delle commissioni comunali).

 

In secondo luogo, l’articolo in esame anticipa il termine (da due a venti giorni) entro il quale deve essere preannunciata la data della pubblica adunanza in cui la commissione procede al sorteggio degli scrutatori.

Infine, si prevede che l’annuncio della convocazione sia pubblicato non solo mediante affissione del manifesto nell’albo pretorio del comune, ma anche sull’albo pretorio on-line.

 

L'articolo in esame ha il medesimo contenuto dell'articolo 2-ter dell'A.C. n. 1906, introdotto dal Senato nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 126 del 2013, decreto poi decaduto per mancata conversione nei termini.

 

 

Nella tabella che segue è posto a confronto il testo vigente dell’art. 6 della L. 95/1989 con quello novellato dal presente articolo.

 

L. n. 95 del 1989
art. 6

Testo vigente

Testo modificato

 

 

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata venti giorni prima con manifesto pubblicato sull'albo pretorio on-line e affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale del comune, di un numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento;

c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede ad ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

 

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori ricompresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni .

Identico

 

 


 

Articolo 3
(Trasporto pubblico locale nella regione Calabria)

 

 

L’articolo 3 interviene in materia di risorse per il trasporto pubblico locale nella Regione Calabria per consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri relativi all'esercizio 2013 posti a carico del bilancio della regione e concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché per assicurare per il biennio 2014-2015 un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale.

 

A tal fine, il comma 1 autorizza la regione Calabria a utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013, nel limite di 40 milioni di euro per il 2014 (di cui 20 milioni a copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013), e di 20 milioni di euro per il 2015, quale contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale.

 

L’utilizzo di tali risorse viene però condizionato alla implementazione delle misure previste dall’art. 16-bis del D.L. n. 95 del 2012, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo n. 422 del 1997. Il riferimento è ad uno dei criteri di efficientamento dei servizi di trasporto pubblico locale a cui viene espressamente condizionata, l’erogazione di una quota del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, in base al D.P.C.M. 11 marzo 2013 che ha definito i criteri per la ripartizione del Fondo in questione.

Si condiziona inoltre tale utilizzo alla integrazione da parte della regione Calabria, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, del piano di riprogrammazione di cui al medesimo articolo 16-bis, da approvarsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che l’art. 16-bis del D.L. n. 95 del 2012 ha previsto l’emanazione con D.P.C.M. dei criteri e modalità di ripartizione e trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle risorse del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario prevedendo che le risorse di detto Fondo e quelle derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio non possano essere destinate a finalità diverse dal finanziamento del trasporto pubblico locale, compreso quello ferroviario. Il D.P.C.M. è stato emanato l’11 marzo 2013 (Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013) ed ha previsto che le risorse stanziate sul Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale siano ripartite entro il 30 giugno di ciascun anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanare, sentita la Conferenza Unificata. La ripartizione è effettuata per il 90% sulla base delle percentuali fissate nella Tabella 1 del decreto e per il residuo 10% in base alle medesime percentuali ma subordinatamente alla verifica del raggiungimento degli obiettivi di efficientamento del servizio: a) un'offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico; b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi; c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata; d) la definizione di livelli occupazionali appropriati; e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica. A titolo di anticipazione il 60% delle risorse viene ripartito ed erogato alle regioni sulla base delle percentuali della Tabella 1, mentre Il residuo 40%, al netto delle eventuali riduzioni conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi, viene erogato su base mensile a decorrere dal mese di agosto di ciascun anno. Le regioni provvedono poi ai corrispondenti trasferimenti agli enti locali.

Con D.P.C.M. 26 luglio 2013 è stata inoltre determinata l'aliquota di compartecipazione alle accise sulla benzina e sul gasolio per autotrazione che alimenta il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, fissata al 19,7 per cento per l'anno 2013.

Si segnala altresì che recentemente era intervenuto in materia anche l’art. 25, comma 11-sexies del D.L. n. 69 del 2013 che ha autorizzato la regione Calabria ad attingere, nel limite massimo di 40 milioni di euro per il biennio 2013-2014, alle risorse del Fondo sviluppo e coesione assegnate alla Calabria per il cofinanziamento nazionale delle politiche di coesione dell’Unione europea per operazioni di potenziamento del sistema di mobilità regionale su ferro, compreso l’acquisto di materiale rotabile automobilistico e ferroviario. La norma ha previsto che le risorse vengano rese disponibili previa rimodulazione degli interventi previsti nell’ambito della programmazione regionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Con il successivo comma 2 si definiscono le caratteristiche del piano di riprogrammazione che dovrà prevedere:

§  il contenimento dei corrispettivi a treno/km prodotti, attuato tramite iniziative di razionalizzazione dell'offerta e riqualificazione dei servizi;

§  misure di efficientamento coerenti, per il servizio ferroviario, con i corrispettivi medi a treno/km registrati nelle regioni e, per il servizio su gomma, un corrispettivo medio a bus/km che rispecchia la media rilevata nelle principali regioni italiane;

§  la fissazione di tariffe che tengano conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km;

§  un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento.

Il piano dovrà inoltre dimostrare che, stante le misure di efficientamento adottate e tenuti fermi gli standard di qualità, la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale dall'anno 2016 avviene senza ulteriori contributi straordinari. Per l'erogazione del contributo straordinario relativo alle annualità 2014 e 2015 la regione Calabria dovrà dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità.

 

Con il comma 3 si stabilisce poi che le risorse siano rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle predette risorse.

 

Il comma 4 prevede infine che per il 2014, le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 siano disponibili nel limite di 20 milioni previa delibera della Giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, adottata su parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, previa presentazione del piano di riprogrammazione.


 

Articolo 4
(Pagamento dei debiti alle imprese creditrici da parte dei
comuni in stato di dissesto finanziario)

 

 

L’articolo 4 consente ai comuni dissestati, che abbiano dichiarato il dissesto nei 24 mesi precedenti l’entrata in vigore della legge n. 64 del 2013 (8 giugno 2013), di conversione del decreto-legge n. 35 del 2013, di accedere nell’anno 2014 ad una anticipazione, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi nell’ambito della procedura di dissesto. L’anticipazione, entro 30 giorni dal ricevimento, viene messa a disposizione dell’organo di liquidazione, il quale a sua volta provvederà ai pagamenti entro i successivi 120 giorni. Essa è concessa nell’ambito di un tetto massimo di risorse pari a 300 milioni di euro.

 

In relazione a tale articolo, si segnala che una disposizione di tenore del tutto analogo è contenuta all’articolo 33 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, attualmente all’esame del Senato (A.S. 1465). Tale norma, peraltro, si rivolge ad una platea più ampia di soggetti, riguardando i comuni che abbiano dichiarato il dissesto a far data dal 1° ottobre 2009 e sino alla data di entrata in vigore della legge n. 64 del 2013.

 

A tal fine la norma stabilisce, al fine di sostenere la grave situazione delle imprese creditrici e degli altri soggetti dei comuni dissestati, che per il 2014 ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei 24 mesi precedenti alla data di entrata in vigore della legge n. 64 del 2013, di conversione del decreto-legge 35 del 2013 (vale a dire alla data dell’8 giugno 2013), e che hanno aderito alla procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo di 300 milioni di euro.

In base all’articolo 258 del TUEL, l'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione. Attraverso tale procedura semplificata, l'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito, può definire in via transattiva le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti privilegiati.

Effettuati gli accantonamenti, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva, l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione.

 

L’anticipazione così ricevuta deve essere destinata all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro centoventi giorni dalla disponibilità delle risorse (comma 1).

Essa viene ripartita tra gli enti richiedenti in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat (comma 2), ed è concessa, nel limite di 300 milioni, con decreto non regolamentare del Ministero dell'interno, da emanarsi entro il 30 marzo 2014, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico enti locali, TUEL), integrato con le risorse di cui al successivo comma 6 (comma 3).

Si tratta del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, istituito dall’articolo 3 del decreto-legge n. 174/2012[1] per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del TUEL. Il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno (cap. 7030), presenta, ai sensi dell’articolo 4 del D.L. n. 174/2012, una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2014 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Il predetto Fondo è, altresì, alimentato dalle somme dello stesso rimborsate dagli enti locali beneficiari.

 

Si segnala che la data per l’adozione del decreto non regolamentare del Ministero dell'interno (30 marzo 2014) risulta superata.

 

L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro 30 giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse (comma 4).

L’anticipazione viene restituita in un periodo massimo di 20 anni con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui essa è erogata, con versamento ad appositi capitoli dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato, salvo che per le anticipazioni a valere sui versamento in entrata di cui al successivo comma 6 (cfr infra) pur erogate nel 2014, la cui restituzione dovrà avvenire a decorrere dal 2014.

Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Il tasso di interesse da applicare sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno e saranno versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, per la parte capitale, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (comma 5).

Alla copertura degli oneri derivanti dalla concessione delle anticipazioni si provvede (comma 6):

§  quanto a 100 milioni di euro mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili presso la "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali", nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 1, comma 10[2], del più volte citato D.L. n. 35/2013, relative ad anticipazioni di liquidità, previste dall’articolo 1, comma 13, del decreto medesimo, non erogate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nell’anno 2013;

§  quanto a 200 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del sopradetto decreto-legge n. 35/2013, come incrementate dall’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, relativo alla medesima Sezione enti locali.

La Sezione in questione, come rideterminata ai sensi del D.L. n. 102/2013 e dal D.M. Economia 10 febbraio 2014, ha una dotazione di 3.411.milioni di euro per l'anno 2013 e di 2.189 milioni di euro per l'anno 2014.

Infine, in ordine alla modalità applicative delle norme in esame, e, comunque, per quanto non previsto nell’articolo in esame, il comma 9 rinvia al decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013 emanato in attuazione dell'articolo 243-ter del TUEL sopra citato.

Tale decreto ha stabilito in particolare le modalità di accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, sulle cui risorse vengono effettuate le anticipazioni disposte a norma dell’articolo 1-bis in commento. Secondo quanto disposto dall’articolo 2 di tale decreto, la disponibilità del fondo è determinata dalla dotazione annua stabilita dalla legge e dalle somme rimborsate dagli enti beneficiari, nonché delle risorse non attribuite negli anni precedenti.

Contestualmente alla nuova disciplina introdotta dall’articolo in esame, il comma 7 sopprime l’analoga disciplina già presente nell’articolo 1, comma 17-sexies, del decreto-legge n. 35/2013 inserita in tale provvedimento ad opera dell’articolo 12-bis del decreto-legge n. 69/2013[3].

Anche tale norma, infatti, destina risorse a favore dei comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario nei ventiquattro mesi precedenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 35 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del TUEL previa apposita istanza dei comuni interessati, che a loro volta devono mettere tali somme a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione, che provvede al pagamento dei debiti entro 120 giorni dalla disponibilità delle risorse.

La nuova disciplina in esame si differenzia però da quella ora vigente di cui al comma 17-sexies predetto sotto due differenti profili (nonché per altri aspetti procedurali, che qui non si dettagliano), in quanto:

§  l’importo messo a disposizione è di complessivi 300 milioni, invece dei 100 previsti nel comma 17-sexies, ed inoltre, mentre quest’ultimo non determina un nuovo corrispondente onere, in quanto tale somma viene destinata agli enti richiedenti nell’ambito delle risorse della “Sezione enti locali” del Fondo anticipazioni liquidità autorizzate dal comma 10 del predetto decreto-legge, non erogate dalla Cassa depositi e prestiti e, dunque, disponibili per gli anni 2013 e 2014, l’articolo 4 in esame pone tali risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter del Tuel, riducendo contestualmente lo stanziamento stabilito per la Sezione medesima;

§  l’importo sopradetto viene destinato alla massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi nell’ambito della gestione medesima, mentre il comma 17-sexies delimita il pagamento ai debiti commerciali al 31 dicembre 2012, con l’esclusione debiti fuori bilancio non riconosciuti entro la medesima data, ai sensi dell’articolo 194 del TUEL[4].

L’esclusione dei debiti fuori bilancio non riconosciuti dal novero di quelli che possono essere estinti con l’anticipazione di liquidità risultava in linea con quanto chiarito in una apposita Nota inviata a Cassa Depositi e prestiti in data 7 maggio 2013 dal Ministero dell’economia e finanze, con la quale il Ministero ha precisato che possono essere inclusi tra i debiti oggetto dell’anticipazione di liquidità dell’apposita Sezione enti locali del Fondo anche i debiti ”fuori bilancio” purché riconosciuti, prevedendo le relative coperture finanziarie con le procedure previste dall’articolo 194 del TUEL entro il 31 dicembre 2012.


 

Articolo 5
(Misure per la stabilizzazione del personale artistico
delle fondazioni lirico-sinfoniche)

 

 

L’articolo 5 prevede la stabilizzazione di personale artistico operante presso (sembrerebbe) alcune fondazioni lirico-sinfoniche, sostanzialmente derogando in maniera implicita a quanto in materia stabilito dalle disposizioni vigenti.

Si ricorda, infatti, che l’art. 3, co. 6, primo periodo, del D.L. n. 64/2010 (L. n. 100/2010) ha previsto che alle fondazioni lirico-sinfoniche, fin dalla loro trasformazione in soggetti di diritto privato[5], continua ad applicarsi il divieto di rinnovare i rapporti di lavoro che, in base a disposizioni legislative o contrattuali, comporterebbero la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato (art. 3, quarto e quinto comma, della L. n. 426/1977).

L’art. 40, co. 1-bis, del D.L. n. 69/2013 (L. n. 98/2013) ha, poi, disposto, con un intervento di interpretazione autentica dell’art. 3, co. 6, del D.L. n. 64/2010, che alle medesime fondazioni non si applicano le disposizioni di legge che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come conseguenza della violazione delle norme in materia di contratti di lavoro a termine[6].

Al riguardo si ricorda che l’art. 13-bis, co. 1, lett. a), della L. n. 400/1988, aggiunto dalla L. n. 69/2009, dispone che il Governo, nell’ambito delle proprie competenze, provvede a che ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate.

 

Nello specifico, la disposizione riguarda il personale che abbia svolto la propria attività professionale per almeno 340 giorni nel precedente triennio e che (letteralmente) sia (già) stato selezionato in base a procedure ad evidenza pubblica.

Essa, sempre letteralmente, è attivabile solo dalle fondazioni che versavano in situazione di difficoltà economico-patrimoniale all’atto dell’intervento del D.L. n. 91/2013 (L. n. n. 112/2013): infatti, si prevede che la stabilizzazione debba essere operata in sede di predisposizione dei piani di risanamento di cui all’art. 11 del D.L. n. 91/2013[7], nell’ambito delle risorse ivi previste. Si prevede, altresì, che ciò debba avvenire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

 

Al riguardo si ricorda che l’art. 11, co. 1 e 2, del D.L. n. 91/2013 ha previsto che le fondazioni lirico-sinfoniche che versavano in situazione di difficoltà economico-patrimoniale dovevano presentare ad un commissario straordinario del Governo appositamente nominato – entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. e, dunque, entro il 9 gennaio 2014 – un piano di risanamento che assicurasse gli equilibri strutturali del bilancio entro i tre successivi esercizi finanziari. Tra i contenuti inderogabili del piano (che doveva essere approvato con decreto MIBACT-MEF entro 30 giorni dalla presentazione), era prevista, in particolare, la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo, nonché la razionalizzazione del personale artistico, previo accordo con le associazioni sindacali[8].

Con riferimento alle risorse, i commi da 6 a 10 hanno previsto la possibilità di concedere finanziamenti, a valere su un fondo di rotazione appositamente istituito – che dispone di una dotazione pari a 75 milioni di euro per l'anno 2014 per la concessione di finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni - e anticipazioni in favore delle fondazioni che versavano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicarne anche la gestione ordinaria[9].

In base al co. 14, le fondazioni per le quali non è stato presentato o approvato un piano di risanamento, ovvero che non raggiungono entro l’esercizio 2016 le condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

Il co. 19 ha poi disposto l’obbligo per le fondazioni dell’espletamento di una procedura selettiva pubblica per l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Infine, il co. 13 ha disciplinato l’utilizzo del personale delle fondazioni eventualmente risultante in esubero a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche, disponendo, in particolare, l’applicazione, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale, dell’istituto della risoluzione del rapporto di lavoro nella P.A., di cui all’art. 72, co. 11, del D.L. 112/2008 (L. 133/2008). Nel caso vi siano ulteriori eccedenze di personale, la norma ha demandato ad uno o più specifici D.P.C.M. la determinazione di un’apposita procedura selettiva di idoneità (previa informativa alle OO.SS.) e il successivo trasferimento del personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato delle Fondazioni, in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento, nella società Ales S.p.A., nell'ambito delle vacanze di organico e nei limiti delle facoltà di assunzioni di tale società.

 

Con riferimento a quanto esposto è, dunque, necessario chiarire:

§  come si concilino la previsione di procedere alla stabilizzazione del personale artistico “in sede di predisposizione dei piani di risanamento di cui all’articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91”, nonché “entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, con la circostanza che i piani in questione dovevano essere presentati entro il 9 gennaio 2014;

§  se, effettivamente, la procedura di stabilizzazione possa essere attivata solo dalle fondazioni che versavano nelle condizioni indicate dall’art. 11 del D.L. 91/2013;

§  se con l’espressione “selezionato a seguito di procedure ad evidenza pubblica” si intenda fare riferimento a personale già, a suo tempo, selezionato con la modalità indicata, ovvero l’effettiva intenzione sia quella di indicare la modalità da seguire per la stabilizzazione, in ossequio a quanto disposto dall’art. 11, co. 19, del D.L. 91/2013.

 

Si fa presente che nella relazione tecnica del 7 maggio 2014 la Ragioneria generale dello Stato ha fatto presente che la disposizione risulta onerosa e priva di idonea copertura finanziaria.


 

Articolo 6
(Riequilibrio del bilancio dei comuni)

 

 

L’articolo 6 reca una disposizione di interesse per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che si trovino in condizioni di dissesto finanziario, finalizzata a posticipare al terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento del riequilibrio del bilancio l’applicazione della sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità nell’anno 2012.

A tal fine, la norma integra l’articolo 259 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), che reca la disciplina dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato per gli enti in condizioni di dissesto finanziario, aggiungendovi i commi 1-quater e 1-quinquies.

 

In particolare, il nuovo comma 1-quater dispone, per comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che non hanno rispettato nell’anno 2012 i vincoli del patto di stabilità interno, che la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183/2011, consistente nella riduzione di risorse erariali[10] - che dovrebbe applicarsi nell’anno successivo alla inadempienza - sia irrogata dal Ministro dell'interno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio.

Tale disposizione, che, per gli enti in questione, fa slittare in avanti l’applicazione della sanzione che avrebbe dovuto essere applicata nell’anno 2013, comporta effetti negativi quantificati in 670.000 euro.

Alla copertura finanziaria di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, nell'anno 2013, del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (nuovo comma 1-quinquies dell’art. 259 del TUEL).

Si ricorda che il Fondo ISPE è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale. Il Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze (cap. 3075) viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari. Nel bilancio di previsione 2014-2016 il Fondo presenta una dotazione pari a 44,3 milioni per il 2014, 360,5 milioni nel 2015 e in 173,6 milioni nel 2016.

 

Si segnala che una norma di contenuto analogo era recata nel D.L. n. 126/2013 (articolo 1, commi 12-13), i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge di conversione del decreto-legge n. 16/2014 (legge n. 68/2014).

Per come formulata, tale disposizione appare rivolta, tuttavia, ad una platea di comuni diversa rispetto a quella prevista dall’articolo 6 in esame, posto che questo si rivolge a tutti i comuni dissestati con popolazione superiore a 60.000 abitanti che non hanno rispettato il patto nel 2012.

A differenza di ciò, il posticipo di tre anni dell’applicazione della sanzione per il mancato rispetto del patto 2012 previsto dai commi 12-13 sopradetti era rivolto, invece, a quei comuni dissestati con popolazione superiore a 60.000 abitanti il cui riequilibrio di bilancio fosse “significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione dei costi dei servizi nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente”, per i quali era altresì consentito un ampliamento dei termini per il raggiungimento dell’equilibrio medesimo.

 

In proposito deve peraltro segnalarsi che nella Relazione tecnica la Ragioneria generale dello Stato afferma che la norma in esame risulterebbe superflua in quanto, proprio sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 13, del D.L. n. 126/2013, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge di conversione del decreto-legge n. 16/2014, il Ministero dell’interno non ha comunque proceduto nell’anno 2013 all’applicazione delle sanzioni.


 

Articolo 7
(Impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie)

 

 

L’articolo 7, sostanzialmente identico all'art. 1, comma 15, del D.L. 31 ottobre 2013, n. 126, decaduto per mancata conversione nei termini, modificando l’articolo 1, comma 5, del D.L. n. 9/1993 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67/1993, interviene sulla disciplina relativa alle somme degli enti e delle aziende sanitarie che non possono essere oggetto di esecuzione forzata.

Tale modifica è connessa alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2013, la quale ha dichiarato illegittime le norme transitorie - di cui all’articolo 1, comma 51, della legge n. 220/2010 (legge di stabilità 2011) - che ponevano, fino al 31 dicembre 2013, il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie delle regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari e già commissariate. Ad avviso della Corte, infatti, a presidio dell’esigenza di garantire l’erogazione delle funzioni essenziali connesse al SSN vi sarebbero le previsioni dell’articolo 1, comma 5, del citato D.L. n. 9/1993, in base al quale è assicurata la impignorabilità dei fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell’erogazione dei servizi sanitari, nonché al pagamento degli stipendi e delle competenze spettanti al personale.

In primo luogo, le modifiche introdotte, modificando il comma 5 del citato decreto-legge, specificano che la disciplina (a regime) vigente concerne - oltre le aziende sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - anche le aziende ospedaliere ed esplicitano che l'organo amministrativo degli enti interessati, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifica preventivamente le somme escluse da ogni procedura di esecuzione forzata. Queste ultime, in base alla disciplina già vigente, sono costituite dagli importi delle risorse (dovute a qualsiasi titolo agli enti ed aziende sanitari in esame) corrispondenti agli stipendi ed alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché dai fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari, definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Questa previsioni sono state introdotte in accoglimento di una precedente sentenza della stessa Corte, la n. 285 del 1995.

In secondo luogo, mediante l’introduzione di un comma 5-bis, si prevede che la deliberazione suddetta, contestualmente alla sua adozione, sia comunicata, mediante posta elettronica certificata, all'istituto gestore del servizio di tesoreria o di cassa e che, dalla data della predetta comunicazione, il tesoriere sia obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente o azienda indicate nella deliberazione, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Le novelle esplicitano altresì - in conformità al dispositivo della citata sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 1995 - che, dalla data di adozione della deliberazione, l'ente può emettere mandati esclusivamente in base ai titoli vincolati, seguendo l'ordine cronologico delle fatture o, se non è prescritta fattura, l'ordine cronologico delle date delle deliberazioni di impegno.


 

Articolo 8
(Disposizioni finanziarie in favore delle isole minori)

 

 

L’articolo 8 incide sulla disciplina che consente ai comuni delle isole minori, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire, in alternativa all’imposta di soggiorno, un’imposta di sbarco, già destinata a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali e relativi servizi pubblici locali: in particolare, viene aumentata la misura massima dell'imposta (portata da 1 euro a 2,50 euro ed aumentabile sino a 5 euro) e ne sono ampliate le finalità, ricomprendendovi gli interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti; sono quindi dettate norme specifiche per i comuni che hanno sede giuridica in una isola minore e nel cui arcipelago insistono altre isole minori con centri abitati e per le zone in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica.

Più in dettaglio, il comma 1 novella il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, diretto a disciplinare l'imposta di sbarco sulle isole minori.

 

Si ricorda che il comma 3-bis dell'articolo 4 citato (introdotto dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012) consente ai comuni delle isole minori, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire, in alternativa all’imposta di soggiorno, un’imposta di sbarco, destinata a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e dei servizi pubblici locali.

L'imposta, nel testo previgente, si applica nella misura massima di 1,50 euro ed è riscossa dalle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea unitamente al prezzo del biglietto.

L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune; dai lavoratori (intendendosi persone che si recano nell’isola per motivi di lavoro); dagli studenti pendolari (cioè studenti non residenti che si recano nell’isola per motivi di studio); dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria (IMU) e che sono parificati ai residenti (cioè dai possessori di seconde case presenti sull’isola e relativo nucleo familiare).

La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta (compagnia di navigazione) si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. In caso di omesso o parziale versamento si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la suddetta sanzione, oltre alle riduzioni previste in caso di ravvedimento, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

I comuni possono prevedere nel proprio regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

 

Il testo in esame modifica il comma 3-bis nel modo seguente:

§  si ampliano le finalità cui può essere destinato il tributo agli interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

§  viene aumentata (da 1,50 euro a 2,50 euro) la misura massima dell'imposta, specificando che questa si applica ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola;

§  si introduce la possibilità per i comuni di aumentare l'imposta fino ad un massimo di 5 euro in relazione a determinati periodi di tempo;

§  si dispone la facoltà dei comuni di prevedere un'imposta fino ad un massimo di 5 euro in relazione all'accesso a zone per motivi ambientali disciplinate nella loro fruizione, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica. In tal caso l'imposta può essere riscossa dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'Amministrazione comunale con apposito avviso pubblico;

In ordine alla disposizione in commento, non appare chiaro se la forma di prelievo introdotta si aggiunge alla già prevista imposta di sbarco ovvero se assorbe tale forma di prelievo.

§  tra i soggetti autorizzati alla riscossione dell'imposta - mentre il testo vigente fa riferimento a “compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea”, la nuova formulazione indica “vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l’isola”.

§  si introduce la possibilità di riscuotere l'imposta con diverse modalità - che il comune può stabilire con regolamento - in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole.

 

Il comune che ha sede giuridica in una isola minore e nel cui arcipelago insistono altre isole minori con centri abitati destina il gettito del tributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago, in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime.

 

Con il comma 2 vengono fatti salvi i regolamenti comunali già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge nella parte in cui sono in linea con le disposizioni introdotte dal precedente comma; entro il termine di approvazione del bilancio di previsione questi devono essere comunque resi conformi a tali disposizioni.


 

Articolo 9
(Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
da parte delle Regioni)

 

 

L’articolo 9 prevede che le regioni possono realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016, finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento delle strutture regionali e previsto dall'articolo 16, commi 4 e 5, del D.L. 98/2011, nell'ambito delle misure di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni.

 

Il citato articolo 16, comma 4, autorizza le amministrazioni pubbliche (definite ed elencate all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001) ad adottare, entro il 31 marzo di ogni anno, piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. I piani devono indicare la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.

 

La norma in esame elenca il contenuto puntuale del piano, che deve:

§  indicare le concrete misure di razionalizzazione finalizzate alla eliminazione degli sprechi e delle inefficienze;

§  intervenire, prioritariamente, sui processi di informatizzazione, digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei relativi costi, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 15 del decreto legislativo 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), recante le norme sulla digitalizzazione e riorganizzazione amministrativa e procedurale delle pubbliche amministrazioni;

§  specificare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi finanziari di risparmio;

§  attestare la natura strutturale e permanente delle economie aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

 

Il comma 2 dispone che le eventuali economie aggiuntive realizzate con il piano, con riferimento a ciascuna voce di spesa, possono essere utilizzate annualmente per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale nell'importo massimo del 30 per cento.

 

La normativa vigente, non modificata dalle norme in esame, al citato comma 5 del D.L. n. 98/2011 dispone che le eventuali economie aggiuntive realizzate (con il piano di cui al comma 4) rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente dall’articolo 12 dello stesso D.L. (in materia di acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici) e dallo stesso articolo 16 possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50%, per la contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato alla erogazione dei trattamenti accessori collegato alla performance individuale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2009, n. 150.

La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tale disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

Le suddette eventuali economie aggiuntive sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di razionalizzazione e i conseguenti risparmi.

I risparmi devono essere certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo.

 

In relazione ai risparmi realizzati attraverso la cosiddetta digitalizzazione e la riorganizzazione dei procedimenti amministrativi e delle attività gestionali (di cui al citato art. 15, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 82 del 2005) il comma in esame dispone che essi siano utilizzati in misura pari a due terzi per i premi di efficienza del personale previsti dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 150/2009, n. 150 secondo criteri generali definiti dalla contrattazione collettiva integrativa. In ogni caso, i fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale possono essere incrementati dei risparmi derivanti dalle economie aggiuntive di cui alla norma in esame, in misura non superiore al 10 per cento delle risorse fisse, dei predetti fondi, aventi carattere di certezza e stabilità (comma 3).

 

Il comma 4 dispone per il caso in cui le amministrazioni non abbiano rispettato i vincoli posti alla contrattazione collettiva integrativa. In tal caso i risparmi di cui si è detto devono essere destinati al graduale recupero delle somme indebitamente erogate, come previsto dai piani di rientro.

 

Il comma 5 prevede che le Regioni trasmettano:

§  al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria sullo stato di attuazione del progetto sperimentale e sulla concreta attuazione del «Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016», ai fini del relativo monitoraggio;

§  alla Corte dei conti, le informazione relative ai risultati conseguiti.


 

Articolo 10
(Mantenimento nella regione Sardegna di manufatti amovibili)

 

 

L’articolo 10 prevede che i manufatti leggeri, anche prefabbricati, amovibili (cioè che possono essere rimossi), in possesso di determinate caratteristiche[11] e utilizzati per la sosta ed il soggiorno di turisti (così individuati dall’articolo 3, comma 1, lettera e.5 del Testo unico in materia edilizia, D.P.R. n. 380/2001[12] richiamato dalla disposizione) possano essere mantenuti dai titolari di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e sportive fino al 31 dicembre 2020, senza necessità di nuova istanza, se realizzati legittimamente e in conformità alla concessione. La data del 31 dicembre 2020 rappresenta il termine della proroga delle concessioni demaniali operata dall’articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194/2009, come modificato dall’art. 34-duodecies del decreto-legge n. 179/2012.

Deve essere comunque assicurato il pagamento dei relativi canoni concessori e i manufatti devono essere rimossi alla data di scadenza della concessione.

Il testo della disposizione indica come finalità dell’intervento la necessità di fronteggiare il grave stato di crisi e la tutela dei livelli occupazionali del settore turistico-balneare della regione Sardegna; tuttavia la modifica appare rivolta indistintamente a tutto il territorio nazionale, a dispetto anche della rubrica. Sul punto appare pertanto opportuno un chiarimento.

 

Il testo specifica anche che l’intervento avviene nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive. L’adozione di tale procedimento è prevista, entro il 15 maggio 2014, dal comma 732 dell’articolo unico della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013).

 

Si ricorda che l’articolo 34-duodecies del D.L. n. 179/2012, novellando il citato articolo 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009, ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del D.L. n. 194/2009) ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015.

Successivamente l’articolo 1, comma 547 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha esteso le previsioni dell’articolo 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009, come sopra modificato, alle concessioni aventi ad oggetto:

§  il demanio marittimo, per concessioni con finalità sportive;

§  il demanio lacuale e fluviale per concessioni con finalità turistico-ricreative e sportive;

§  i beni destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.

Con Decreto del 4 dicembre 2012, pubblicato in G.U. il 23 maggio 2013, il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha disposto l'aggiornamento delle misure unitarie dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime, per l'anno 2013. I canoni risultano aumentati del 2,85% rispetto al 2012, in relazione alla media degli indici ISTAT presi a base per il calcolo dell'incremento. L'aumento si applica alle concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Successivamente, l'articolo 19, comma 5-bis del decreto legge n. 69 del 2013, ha previsto la sospensione, fino al 15 settembre 2013, del pagamento dei canoni demaniali marittimi.

Da ultimo, l'articolo 1, commi 732 e 733, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013) ha stabilito la definizione dei procedimenti giudiziari pendenti, alla data del 30 settembre 2013, in materia di pagamento dei canoni demaniali marittimi attraverso a) il versamento in un’unica soluzione di un importo pari al 30 per cento delle somme dovute o, in alternativa: b) il versamento fino a un massimo di nove rate annuali di un importo pari al 60 per cento, oltre agli interessi legali. La domanda di definizione deve essere presentata all’Ente gestore e all’Agenzia del demanio entro il 28 febbraio 2014 e perfezionata entro i sessanta giorni successivi con il versamento dell’intero importo ovvero della prima rata. La definizione del contenzioso sospende i procedimenti in corso nell’ambito del contenzioso medesimo di rilascio ovvero di sospensione, revoca o decadenza della concessione demaniale marittima. Il procedimento di definizione è attuato nelle more del complessivo riordino della materia da effettuare entro il 15 maggio 2014.


 

Articolo 11
(Pagamenti di tributi e adempimenti sospesi per la regione Sardegna per le calamità di novembre 2013)

 

 

L’articolo 11 reca disposizioni in favore della Regione Sardegna in connessione agli eventi meteorologici che hanno colpito la regione nel novembre 2013. Si prevede che i pagamenti dei tributi non versati e gli adempimenti sospesi (ai sensi del D.M. del 30 novembre 2013 che ha sospeso i termini per l'adempimento degli obblighi tributari), debbano essere effettuati entro il 30 giugno 2014 senza applicazione di sanzioni ed interessi. I soggetti che hanno subito danni per gli eventi suddetti possono chiedere un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato della durata massima di 2 anni, per il pagamento dei tributi; a tal fine le banche sono autorizzate a contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana, fino ad un massimo di 90 milioni di euro. Sono quindi disciplinate le procedure per il rilascio di tali finanziamenti, i relativi obblighi di comunicazione in caso di omessi pagamenti nonché il monitoraggio dei limiti di spesa. I finanziamenti devono rispettare la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

 

L’articolo in esame ricalca sostanzialmente la norma contenuta nel D.L. n. 151 del 2013 (articolo 7), non convertito. Le principali differenze riguardano il termine entro il quale effettuare i pagamenti e gli adempimenti (spostato dal 17 febbraio 2014 al 30 giugno 2014) e la quantificazione degli oneri previsti per il 2014 a copertura degli interessi sui finanziamenti erogati e delle relative spese di gestione (elevati da 3,2 milioni a 6,4 milioni).

 

Più in dettaglio, con riferimento ai contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013, verificatisi nella regione Sardegna, il comma 1 prevede che i pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, devono essere effettuati entro il 30 giugno 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

Si ricorda che il decreto 30 novembre 2013 del Ministro dell'economia e delle finanze ha previsto che nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 18 novembre 2013, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'elenco approvato con l'ordinanza n. 3 del 22 novembre 2013, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre ed il 20 dicembre 2013. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Dette disposizioni si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni sopra ricordati. Le ritenute già operate in qualità di sostituti d'imposta devono, comunque, essere versate.

 

Con riferimento agli obblighi dei sostituti di imposta, si segnala che dal punto di vista oggettivo la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari non include l’effettuazione e il versamento delle ritenute da parte dei sostituti d’imposta. Tale valutazione, effettuata dall’Agenzia delle entrate con riferimento a quanto previsto in occasione del sisma in Emilia del 20 maggio 2012, si attaglia anche a questa circostanza. Infatti le disposizioni contenute nel decreto 30 novembre 2013 corrispondono a quelle previste nel decreto 1° giugno 2012, il quale prevedeva la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012. Il successivo D.L. n. 74 del 2012 (articolo 8, comma 1), con riferimento agli adempimenti dei sostituti di imposta, ha stabilito che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei sostituti di imposta dal 20 maggio 2012 (giorno del primo evento sismico) fino all’8 giugno 2012 (giorno di entrata in vigore del decreto-legge) avrebbero dovuto essere regolarizzati entro il 30 novembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi. Il D.L. n. 174 del 2012 (articolo 11, comma 5) ha chiarito ulteriormente che il decreto 1° giugno 2012 non comportava la sospensione degli obblighi dei sostituti di imposta. Considerando, tuttavia, le incertezze che si erano determinate, il decreto n. 174 ha ulteriormente prorogato al 16 dicembre 2012 il termine entro il quale i sostituti avrebbero potuto regolarizzare gli adempimenti e i versamenti omessi. Si segnala, infine, che il Ministro Giarda, in risposta all’interrogazione a risposta immediata n. 3-02524 presentata alla Camera il 10 ottobre 2012 ha chiarito che “i sostituti d'imposta operanti nei territori interessati non avrebbero dovuto omettere di operare le tradizionali ritenute e tantomeno di versarle all'Erario, generando il noto fenomeno della cosiddetta «busta pesante»”.

 

Il successivo decreto 20 dicembre 2013 del Ministro dell'economia e delle finanze ha previsto che gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta dal predetto decreto 30 novembre 2013 dovessero essere effettuati entro la data del 27 dicembre 2013. Tale sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti residenti, ovvero aventi la sede operativa nel territorio dei comuni di nuova individuazione rispetto all'elenco allegato al citato decreto 30 novembre 2013; viceversa i soggetti residenti ovvero aventi la sede operativa nel territorio dei comuni che, per effetto delle ordinanze del 10 e del 12 dicembre 2013, non fanno più parte dell'elenco allegato al citato decreto del 30 novembre 2013, effettuano i versamenti e gli adempimenti tributari sospesi entro la data del 27 dicembre 2013, senza l'applicazione di interessi e sanzioni. Gli intermediari per la riscossione devono versare le somme riscosse entro il 27 dicembre e non oltre il 31 dicembre 2013.

 

Il ricordato D.L. 30 dicembre 2013, n. 151 (articolo 7), con una norma dal contenuto sostanzialmente identico a quella in esame, aveva previsto che gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione disposta dal predetto decreto 30 novembre 2013 dovessero essere effettuati tra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2014. Tale decreto, tuttavia, non è stato convertito.

 

Si ricorda, inoltre, che la legge n. 147 del 2013 (stabilità 2014) ai commi 118, 122-124 dell’articolo 1, ha previsto interventi diretti a fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato nella regione Sardegna in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013, Sono previsti, in particolare, interventi per la messa in sicurezza del territorio, nonché l’esclusione dal patto di stabilità interno di talune spese e specifiche disposizioni per il ripristino della viabilità interrotta o danneggiata.

Per una ricognizione di tutte le norme emanate in seguito agli eventi alluvionali in questione si rinvia alla scheda disponibile al link:

https://www.camera.it/temiap/2014/04/29/OCD177-213.pdf.

 

I commi successivi dell’articolo in esame disciplinano la procedura con cui ai soggetti che abbiano subito danni è concessa la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni per provvedere al pagamento dei tributi sospesi.

 

Il comma 2 in particolare prevede che, fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui al comma 1 i soggetti che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori interessati dagli eventi del novembre 2013, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato della durata massima di due anni.

A tal fine, si stabilisce in primo luogo che i soggetti finanziatori (le banche) stipulino contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'ABI. Tali contratti prevedono finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, e prevedono l’intervento di Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge n. 269 del 2003.

Il 24 gennaio 2014 l’Associazione bancaria italiana (ABI) e Cassa depositi e prestiti (CDP) hanno comunicato di aver sottoscritto la Convenzione Plafond “Moratoria Sardegna” a sostegno della popolazione sarda danneggiata dall’alluvione che ha colpito la Regione nel novembre 2013. Sono stati stanziati da CDP – e saranno distribuiti dalle banche aderenti alla Convenzione - 90 milioni di euro per la concessione di finanziamenti agevolati finalizzati al pagamento di tributi sospesi, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, con scadenza nel periodo compreso tra il 18 novembre 2013 e il 20 dicembre 2013. Alla Convenzione possono aderire le banche che hanno una sede operativa nei territori interessati.

 

Si ricorda che la lettera a) del comma 7 consente a CDP S.p.A. di utilizzare i fondi derivanti dalla raccolta del risparmio postale (fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate) per finanziare, sotto qualsiasi forma, lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico. Il secondo periodo della lettera a) consente l’utilizzo delle suddette risorse anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale di CDP S.p.A., nei confronti dei suindicati soggetti o dai medesimi promossa, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione.

 

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 aprile 2014, sono concesse le garanzie dello Stato e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato sono elencate nell'allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze recante l’elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti (ai sensi dell'articolo 31 della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009).

 

Si evidenzia che è fissato un termine (15 aprile 2014) già trascorso.

 

Ai sensi del comma 3 i soggetti finanziatori comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, ai fini dell’attivazione della procedura di riscossione coattiva. In tal caso gli interessi di mora gravano sul soggetto inadempiente.

 

Il comma 4 prevede che, per poter accedere al finanziamento, i contribuenti individuati ai sensi del comma 2 presentino ai soggetti finanziatori:

§  un’autodichiarazione volta a attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l’evento alluvionale di novembre 2013;

§  copia del modello, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione;

§  copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati.

 

Il comma 5 introduce un credito d’imposta a favore dei soggetti finanziatori, volto a coprire gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione (nel limite di spesa stanziato dal successivo comma 9: 6,4 milioni nel 2014). Tale credito di imposta deve corrispondere all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti.

Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione del debito tributario, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto nell'ambito del gruppo cui la società appartiene, secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del DPR n. 602 del 1973, in materia di riscossione delle imposte sul reddito.

La quota capitale è invece restituita dai soggetti richiedenti a partire dal 1° gennaio 2015 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.

 

Il comma 6 demanda ad un provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro il 15 aprile 2014, l’approvazione del modello per le dichiarazioni telematiche indicato al comma 4, nonché i tempi e le modalità della relativa presentazione.

Si segnala, al riguardo, che ai sensi di una identica norma contenuta nell’articolo 7, comma 7, del D.L. n. 151 del 2013, il Direttore dell’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 17 gennaio 2014, ha approvato il modello di comunicazione dei dati per l’accesso al finanziamento dei pagamenti dei tributi sospesi a seguito degli eventi meteorologici del novembre 2013 verificatisi nella regione Sardegna. Si segnala che con tale provvedimento è stato disposto che il credito d’imposta di cui al comma 5 può essere recuperato dal soggetto finanziatore anche mediante cessione del credito ai sensi dell’articolo 1260 del codice civile. Il credito ceduto deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi del soggetto cessionario.

 

Ai sensi del comma 7, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, i dati risultanti dalle dichiarazioni telematiche, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.

 

I commi 8 e 9 recano disposizioni finanziarie. Il comma 8 in particolare, in relazione agli oneri recati dal comma 1, riduce di 90 milioni di euro per l'anno 2013 le dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» - Programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d’imposta» (dotazioni indi incrementate di pari importo per l’anno 2014).

Il comma 9, in relazione invece agli oneri derivanti dal comma 6 (interessi sui finanziamenti erogati e relative spese di gestione), quantificati in 6,4 milioni di euro per l’anno 2014, provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 20 novembre 2013 n. 122. Si ricorda che l’analoga norma prevista nel ricordato D.L. n. 151 del 2013 quantificava tali oneri in 3,2 milioni per l’anno 2014.

 

L'ordinanza in parola ha previsto una serie di interventi urgenti di protezione civile, ai cui oneri si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2013, nel limite massimo di 20 milioni di euro. Per la realizzazione delle attività previste nell'ordinanza è quindi autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

Per la conseguente compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali (articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008).

 

Il comma 10, infine, nello stabilire che i finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, prevede che il Commissario delegato verifichi l’assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi.

A tal fine si prevede la tenuta e l’aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dagli stessi eventi alluvionali.


 

Articolo 12
(Trasferimento di risorse alla regione Sardegna)

 

 

L’articolo 12 prevede il trasferimento alla regione Sardegna di risorse pari a 5.836.996,99 euro per l’attività di bonifica dell’ex arsenale militare nell’isola La Maddalena. Si tratta, come si evince dalla disamina delle norme che hanno stanziato fondi per la bonifica del sito, della quota di contributo statale di competenza del Ministero dell’ambiente, che è destinata agli interventi di completamento delle opere di bonifica dell’ex arsenale militare dell’isola La Maddalena disciplinati nel relativo Protocollo (v. infra).

In particolare, la norma prevede che le risorse affluiscano all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e successivamente trasferite alla regione Sardegna.

Alla luce di quanto rappresentato nella relazione tecnica, ove si precisa che l’importo in oggetto risulta essere già stato trasferito alla Regione Sardegna utilizzando le ordinarie procedure già previste a legislazione vigente, consentite nel caso di specie, si segnala l’opportunità di sopprimere la disposizione.

 

Il G8 dell’isola La Maddalena

 

Con il D.P.C.M. 21 settembre 2007 si è provveduto a dichiarare «grande evento» tutte le manifestazioni e gli incontri connessi alla Presidenza del G8 assunta dall’Italia nel 2009. Come precisato nelle premesse di tale decreto, l'attività relativa alla Presidenza italiana del G8 sarebbe culminata con il vertice del mese di luglio 2009 che avrebbe dovuto svolgersi nell'isola La Maddalena in Sardegna. Tuttavia, successivamente l’articolo 17 del D.L. n. 39/2009 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009), ha disposto lo svolgimento del vertice G8 nel territorio della città dell’Aquila dall'8 al 10 luglio 2009, anche al fine di contribuire al rilancio dello sviluppo socio-economico dei territori colpiti dal sisma. Lo stesso decreto-legge n. 39 ha assicurato il completamento delle opere in corso di realizzazione e programmate nella regione Sardegna, attraverso l’applicazione delle disposizioni previste nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base del citato D.P.C.M. del 21 settembre 2007.

 

Le ordinanze di protezione civile e le risorse finanziarie destinate all’isola La Maddalena

 

Con l’O.P.C.M. n. 3629 del 2007, è stato nominato Commissario delegato il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’O.P.C.M. 19 marzo 2008, n. 3663, per consentire la realizzazione del grande evento e per favorire il rilancio turistico e socio-economico dell'arcipelago della Maddalena, ha riservato la somma di 70 milioni euro, mediante utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate (FAS), a valere sullo stanziamento destinato al fondo premiale per i progetti innovativi di qualità di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 2007 di riparto delle risorse del QSN-FAS 2007-2013, e di altri 30 milioni a carico dello stesso Fondo, ma a valere sulle economie della regione Sardegna disponibili sulle risorse assegnate da delibere CIPE antecedenti al 31 dicembre 2006, di cui 10 milioni di euro per la portualità turistica.

L’articolo 12 dell’O.P.C.M. 19 novembre 2008 n. 3716 ha individuato come sito di interesse nazionale (SIN) l'area dell'arsenale compresa tra il molo, le banchine antistanti l'autoreparto, Cala Camiciotto, Molo Carbone, la banchina ex deposito cavi Telecom e l'antistante specchio d'acqua, ed ha assegnato, tra l’altro, ulteriori 30 milioni di euro provenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate per la realizzazione degli interventi di bonifica dei sedimi militari dismessi nell'isola La Maddalena, finalizzati al recupero economico-produttivo delle aree adibite a sedi per lo svolgimento del Vertice G8, e delle aree adiacenti, all'interno del Sito di Interesse Nazionale.

Attualmente il sito non è più compreso tra i siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 1, comma 1, del D.M. 11 gennaio 2013, e le competenze sulla bonifica sono state assegnate alla regione Sardegna.

 

I fondi per la bonifica del sito dell’ex Arsenale dell’isola La Maddalena

 

L’articolo 20 dell’O.P.C.M. 4 agosto 2010 n. 3891, ha stabilito la competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri – attribuendo specifici compiti al Direttore dell'Ufficio previsione prevenzione e mitigazione dei rischi naturali del Dipartimento - per gli interventi di bonifica del sito dell’isola La Maddalena, provvedendo conseguentemente allo stanziamento di:

§  1.300.000 milioni di euro sulla contabilità speciale n. 5123 intestata al soggetto attuatore nominato dal Commissario delegato per la realizzazione del Vertice G8;

§  4.020.000 milioni di euro a valere sulle disponibilità in conto residui del capitolo 7503 PG.01 dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare per l'anno finanziario 2011 - Programma 18.12, nonché 162.914,00 euro a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del medesimo Dicastero per l'esercizio finanziario 2011 capitolo 7510 - Programma 18.9.

L’articolo 2, comma 2, dell’O.P.C.M. 7 novembre 2011 n. 3975, ha trasferito queste risorse al Fondo della protezione civile, gestito dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in regime di contabilità ordinaria.

Nel mese di ottobre 2013 è stato siglato un Protocollo per il completamento delle opere di bonifica dell’ex arsenale militare di La Maddalena tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione Sardegna e il comune di La Maddalena, con un finanziamento assicurato per gli interventi previsti dal Protocollo ammontante a complessivi 11.236.996,99 euro, dei quali 10.836.996,99 destinati al completamento delle opere di bonifica dello specchio acqueo antistante l’ex Arsenale militare e 400.000,00 alle ulteriori attività di caratterizzazione delle aree esterne alla darsena.

Il finanziamento prevede un contributo di 5.836.996,99 euro da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (si tratta delle risorse previste dall’articolo 12 in esame) e un cofinanziamento di 5.400.000,00 euro da parte della Regione autonoma della Sardegna.


 

Articolo 13
(Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali)

 

 

L’articolo 13 della proposta di legge ripropone il contenuto del pressoché identico art. 2-bis introdotto dal Senato nel corso dell’esame parlamentare del DL 126/2013, decaduto per mancata conversione. La norma novella il Codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159 del 2011), intervenendo sulla disciplina della destinazione dei beni aziendali confiscati alla mafia. La norma

In particolare, il comma 1, lettera a), introduce un comma 8-bis all’articolo 48 del Codice.

 

L’articolo 48 disciplina la destinazione dei beni e delle somme confiscate alla criminalità organizzata. In particolare, il comma 8, in relazione ai beni aziendali, ne prevede il mantenimento al patrimonio dello Stato e la destinazione, da parte dell’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Quest’ultima può optare per le seguenti possibilità:

§  affitto dell’azienda, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata;

§  vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso (in caso di vendita alla scadenza del contratto di affitto, l’affittuario ha un diritto di prelazione);

§  liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso.

 

Il nuovo comma 8-bis prevede che i beni aziendali possano anche essere trasferiti - per finalità istituzionali o sociali – prioritariamente al patrimonio di comuni, province o regioni (in ragione della localizzazione del bene). Tale destinazione non deve tuttavia pregiudicare i diritti dei creditori dell’azienda.

Sono demandate ad un decreto del Ministro dell’economia le modalità di attuazione della disposizione «che assicurino il migliore e più efficiente utilizzo dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi».

 

Si osserva che dalla formulazione del comma 8-bis sembra derivare una gestione diretta da parte di regioni ed enti locali dell’azienda confiscata; gestione che, in relazione alle finalità istituzionali degli enti, può non risultare del tutto appropriata.

Inoltre, la norma non precisa se il trasferimento avvenga o meno a domanda degli enti territoriali.

 

Le lettere b) e c) novellano l’art. 117 del Codice antimafia che detta una disciplina transitoria.

In particolare, attualmente il comma 8 della disposizione consente all’Agenzia nazionale di sottrarre all’azienda confiscata, ma non in liquidazione, singoli beni immobili ai fini del loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che già utilizzino quei beni per finalità istituzionali.

La novella introdotta dalla lettera b) elimina il requisito della previa utilizzazione da parte dell’ente, così estendendo la possibile estromissione a tutti i beni immobili dell’azienda.

La lettera c) aggiunge un comma 8-bis all’art. 117 del Codice che prevede una priorità nel trasferimento dei beni aziendali estromessi in favore degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l’Agenzia specifici protocolli, accordi di programma o atti analoghi idonei a disporre il trasferimento di proprietà degli stessi beni.

 

Si osserva che le novelle all’art. 117 non contemplano alcuna clausola di salvaguardia della prosecuzione dell’attività aziendale, nonostante la sottrazione del bene immobile.

Si rileva altresì che la disposizione sul trasferimento agli enti territoriali di cui al comma 8-bis dell’art. 48 (v. sopra lett. a)) non presuppone una specifica richiesta da parte degli enti territoriali. Laddove l’intento del legislatore fosse quello di subordinare anche tali trasferimenti alla sottoscrizione di protocolli e accordi, occorrerebbe valutare l’introduzione di una specifica previsione.


 

Articolo 14
(Ulteriori disposizioni in favore delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto per il sisma del maggio 2012)

 

 

L’articolo 14 prevede la possibilità di prorogare fino a tre anni la restituzione del debito per quota capitale per i finanziamenti agevolati disciplinati dal D.L. n. 174 del 2012 e dalla legge di stabilità per il 2013 per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, da parte dei contribuenti interessati dal sisma in Emilia, Lombardia e Veneto del maggio 2012.

I soggetti finanziati dovranno restituire la sola quota capitale del finanziamento, secondo un piano di ammortamento originariamente previsto in due anni, per il quale la norma in esame prevede la possibilità di proroga per un periodo non superiore a tre anni, non ulteriormente prorogabile. Le spese e gli interessi sono accollati dallo Stato.

 

La norma in esame riprende il contenuto di un emendamento approvato durante l’esame parlamentare del D.L. n. 126 del 2013, il quale tuttavia non è stato convertito.

Si evidenzia che la disposizione incide sulla disciplina già modificata dal D.L. n. 150 del 2013 (articolo 2, comma 8) e dal D.L. n. 4 del 2014 (articolo 3-bis), i quali hanno previsto, rispettivamente, che la suddetta restituzione “è prorogata di un anno”, e che la restituzione “può essere differita, … per un periodo non superiore a due anni, non ulteriormente prorogabile, rispetto alla durata massima originaria”.

Con le richiamate norme, pertanto, è già stata disposta una proroga fino a tre anni per la restituzione dei finanziamenti agevolati in esame.

 

Al riguardo si osserva che un ulteriore allungamento di tre anni potrebbe comportare criticità sotto il profilo della compatibilità della misura con la normativa UE in materia di aiuti di Stato. In ogni caso la norma andrebbe coordinata con i citati articoli del D.L. n. 150 del 2013 e del D.L. n. 4 del 2014 al fine di evitare disposizioni contraddittorie.

 

Il comma 1 individua i finanziamenti agevolati per i quali è possibile disporre una proroga fino a tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento:

§  finanziamento ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013. Tale finanziamento può essere richiesto anche dagli esercenti attività commerciali o agricole, limitatamente ai danni subiti in relazione alle attività effettuate nell’esercizio di dette imprese, e dai titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di un immobile adibito ad abitazione principale dichiarato inagibile per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 (articolo 11, comma 7, del D.L. n. 174 del 2012);

§  finanziamento richiesto dai titolari di reddito di lavoro autonomo, dagli esercenti attività agricole nonché dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di una unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F (articolo 11, comma 7-bis, del D.L. n. 174 del 2012);

§  finanziamento garantito dallo Stato a favore dei titolari di imprese industriali, commerciali, agricole ovvero per i lavoratori autonomi, che abbiano subito un danno economico alle loro attività a seguito del sisma del maggio 2012, al fine di poter fare fronte al pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti fino al 30 giugno 2013 (articolo 1, comma 367, della legge n. 228 del 2012);

§  finanziamento per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dovuti dal 1° luglio 2013 al 15 novembre 2013 (articolo 6, comma 3, del D.L. n. 43 del 2013).

 

Per le modalità di accesso a tali finanziamenti è prevista una procedura analoga a quella prevista per i finanziamenti agevolati di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, a cui i finanziamenti in esame possono aggiungersi. I soggetti finanziatori stipulano contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana. Tali contratti prevedono finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6 miliardi di euro, e prevedono l’intervento di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

 

Il comma 1 prevede, inoltre, che la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni sulla base delle quali vengono stipulati i contratti tipo in coerenza con le disposizioni introdotte. Tali convenzioni e i successivi adeguamenti sono stati stipulati sulla base delle stesse norme che hanno disciplinato i suddetti finanziamenti (articolo 11, comma 7, del D.L. n. 174 del 2012; articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; articolo 6, comma 5, del D.L. n. 43 del 2013).

La norma prevede che ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del D.L. n. 174 del 2012. Non sono pertanto previsti ulteriori stanziamenti.

Si evidenzia che l’articolo 11, comma 13, del D.L. n. 174 del 2013 stima in 145 milioni di euro per l'anno 2013 e in 70 milioni di euro per l'anno 2014 gli oneri derivanti dall’accollo da parte dello Stato degli interessi relativi ai finanziamenti erogati e delle spese strettamente necessarie alla loro gestione, corrisposti ai soggetti finanziatori mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. A tali oneri si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse destinate al Fondo per la ricostruzione dall’articolo 7, comma 21, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, pari a 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, provenienti delle complessive riduzioni di spesa previste dal decreto legge n. 95 medesimo.

 

Si prevede, inoltre, l’estensione delle garanzie dello Stato concesse con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze già emanati ai sensi delle citate norme, senza ulteriori formalità e ai medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, ai finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione della norma in esame.

 

I decreti ministeriali del 14 novembre 2012 e 28 novembre 2012 hanno disciplinato la concessione delle garanzie dello Stato sui finanziamenti previsti dal D.L. n. 174 del 2012 e hanno definito i criteri e le modalità operative delle garanzie stesse. Le garanzie dello Stato sono elencate nell'allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze recante l’elenco delle garanzie principali e sussidiarie prestate dallo Stato a favore di enti o altri soggetti (ai sensi dell'articolo 31 della legge di contabilità e finanza pubblica).

Si ricorda, infine, che le circolari n. 45/E e n. 46/E del 2012 dell'Agenzia delle Entrate hanno chiarito alcune questioni interpretative riguardanti il finanziamento agevolato in commento.

 

Il comma 2 prevede che la rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 viene corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del comma 1. Pertanto anche tale rata viene inglobata nel nuovo piano di ammortamento.

Si evidenzia che i soggetti finanziati devono restituire la sola quota capitale, mentre gli interessi e le spese sono accollati allo Stato che li restituisce ai soggetti finanziatori mediante un credito d’imposta pari per ciascuna scadenza di rimborso all’importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione del debito tributario, senza applicazione dei limiti di legge, ovvero può essere ceduto nell'ambito del gruppo cui la società appartiene, secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, in materia di riscossione delle imposte sul reddito (articolo 11, comma 10 del D.L. n. 174 del 2012).

 

Il comma 3 precisa che, ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la proroga di tre anni della restituzione del debito per quota capitale per i finanziamenti agevolati è subordinata alla previa verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C (2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. La norma prevede altresì che le disposizioni attuative inerenti la verifica della assenza di sovracompensazioni sono stabilite tramite ordinanze commissariali dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati (articolo 1, comma 4, del D.L. n. 74 del 2012).

 

Con le decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012, adottate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Commissione ha valutato la compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato degli interventi disposti in seguito al sisma del 20 e del 29 maggio (D.L. n. 74 del 2012, D.L. n. 83 del 2012 e D.L. n. 95 del 2012). Non sono stati valutati, in quanto adottati successivamente, il D.L. n. 174 del 2012, la legge n. 228 del 2012 e il D.L. n. 43 del 2013.

Con la decisione C(2012) 9471 final la Commissione ha giudicato compatibili con la suddetta disciplina gli aiuti previsti dalla normativa in oggetto a favore delle imprese agricole. Sono stati valutati, in particolare, i regolamenti che hanno sospeso il pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi, il D.L. n. 74 del 2012, il D.L. n. 83 del 2012 e il D.L. n. 95 del 2012.

Con la decisione C(2012) 9471 final gli stessi provvedimenti normativi sono stati esaminati dal punto di vista degli altri settori economici, escludendo l’agricoltura, la pesca e l’acquacultura. La Commissione ha deplorato che l’Italia abbia applicato le misure sopra richiamate prima che fossero approvate dalla stessa Commissione. In ogni caso, una volta esaminate nel merito, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni.

 

Il comma 3 prevede, infine, che tutte le disposizioni sopra esaminate entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


 

Articolo 15
(Disposizioni relative al Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni)

 

 

L’articolo 15 dispone che il Ministero dell’economia e finanze continua ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2018, del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, presieduto dal direttore generale del Tesoro e da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali, di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 1993, nominato con Decreto del Ministro dell’economia e finanze 25 novembre 2013.

Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, né sono attribuiti gettoni di presenza.

Inoltre, la definizione ed il coordinamento temporale dei programmi di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubbliche attuati dal MEF spetta ad un Comitato di Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e da altri eventuali Ministri competenti per materia.

Nello svolgimento delle sue funzioni il Comitato di Ministri si avvale del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, che dunque opera anche quale sua struttura di supporto.

Si precisa, infine, che dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si ricorda che il Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni è stato istituito all’indomani e in ragione del programma di riordino e di dismissione delle partecipazioni statali disposto dal decreto-legge n. 333/1992 (legge n. 359/1992).

In attuazione del citato programma, la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 1993, ha disposto che il Presidente del Consiglio, provvedesse, di concerto con i dicasteri economici, alla costituzione del predetto Comitato permanente, con il compito di assicurare un’assistenza tecnica unitaria per le operazioni del programma di riordino e, in particolare, delle dismissioni delle partecipazioni societarie.

Al Comitato, presieduto dal direttore generale del Tesoro e composto da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionale ed internazionali, è stata attribuita la possibilità di acquisire dalle società interessate le informazioni, di natura contabile ed extra-contabile, per l'assolvimento dei suoi compiti ed il medesimo Comitato è stato facoltizzato ad avvalersi del supporto tecnico della Direzione generale del Ministero del tesoro (ora economia e finanze) nonché degli uffici competenti della Presidenza del Consiglio e dei dicasteri del bilancio e dell’industria (ora, rispettivamente economia e sviluppo economico) e, infine, di ulteriori supporti tecnici anche al di fuori della pubblica amministrazione.

Al Comitato è stato in particolare assegnato il compito di proporre un calendario delle operazioni di privatizzazione, secondo priorità definite, al fine di ridurne i tempi di realizzazione e tenendo conto delle strategie industriali e finanziarie delle società interessate nonché dell'andamento del mercato, secondo procedure finalizzate a favorire l'ampia diffusione dei titoli fra i risparmiatori ed ad evitare concentrazioni di quote significative del capitale presso singoli azionisti, pur permettendo la costituzione di un nucleo tale da assicurare stabilità alla compagine azionaria.

Al Comitato è stato inoltre attribuito il compito di assistere il Ministro del tesoro (ora economia e finanze) o le società interessate nel conferimento, a primarie istituzioni nazionali e internazionali, dell'incarico di valutare ciascuna società e attività da cedere.

 

Sul numero dei componenti e sulla durata del Comitato di garanzia hanno inciso successivi interventi normativi. A decorrere dal 23 novembre 2007, ai sensi dell’articolo 29 del D.L. n. 223/2006[13] e del D.P.C.M. 4 maggio 2007, la composizione è stata ridotta a tre membri incluso il Presidente, nella persona del Direttore generale del Tesoro.

Nel fissare la durata del Comitato in tre anni, l‘articolo 2 del D.P.C.M. 4 maggio 2007 ha previsto la possibilità di proroga dello stesso Comitato per un periodo non superiore a tre anni.

L‘articolo 68, comma 2, del D.L. n. 112/2008 ha poi disposto che, nei casi in cui venga riconosciuta l‘utilità degli organismi collegiali operanti presso le PP.AA, la proroga dell‘organo possa essere concessa per un periodo non superiore a due anni.

Con D.P.C.M. del 4 agosto 2010 è stata pertanto disposta la perdurante utilità del Comitato e la proroga di due anni[14].

Successivamente, l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012(legge n. 135/2012), ha previsto la soppressione degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi del sopra citato articolo 68, comma 2, del D.L. n. 112/2008, a decorrere dalla loro data di scadenza e il definitivo trasferimento delle loro funzioni ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle amministrazioni presso le quali operano.

Il Comitato in questione è stato ricostituito ai sensi di quanto previsto dai commi 12-15 dell’articolo 2 del decreto legge n. 126/2013, i quali hanno disposto che il MEF si avvalesse del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni in relazione alla necessità di assicurare un costante supporto al Ministero dell'economia nella predisposizione di programmi di dismissione di partecipazioni statali entro il 31 dicembre 2013 e nella relativa attuazione. I medesimi commi avevano disposto che il Comitato si componesse di quattro membri, più il Presidente, il Direttore generale del tesoro.

In attuazione e ai sensi dei predetti commi, il D.M. 25 novembre 2013 ha provveduto alla nomina del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni.


 

Articolo 16, comma 1 lettera a)
(Modifiche alla legge di stabilità 2014, comma 91:
Aeroporto di Trapani-Birgi)

 

 

Il comma 1, lett. a) dell’articolo 16, modifica una disposizione della legge di Stabilità 2014 (articolo 1, comma 91 della legge n. 147/2013) che consente la compensazione dei danni subiti dalla società di gestione aeroportuale dell’aeroporto di Trapani Birgi nel corso dell’operazione militare internazionale in Libia del 2011.

In base alla modifica viene chiarito che i diritti di approdo, di partenza, di sosta o ricovero introitati dalla società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi rimangono nella disponibilità della società di gestione, a fronte di idonea certificazione circa il loro ammontare da parte dell’ENAC, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell’economia e delle finanze.

La disposizione intende modificare il vigente comma 91 della legge di Stabilità che non risulta chiaro nei suoi effetti in quanto, se da un lato prevede come finalità dell’intervento la compensazione parziale dei danni economici subiti dalla società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, senza specificare le modalità di realizzazione della compensazione, dall’altro dispone che le somme in questione siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stato di previsione del Ministero dell’interno per le finalità dell’art. 4-bis del D.L. n. 107 del 2011 (finanziamento delle misure di sostegno e di rilancio dei settori dell'economia delle province interessate da ingenti danni a seguito delle limitazioni imposte dalle attività operative connesse all’intervento militare internazionale in Libia del 2011 ex Risoluzione ONU n. 1973 (2011) ).

Il comma 91, specifica poi che i diritti in questione sono quelli di cui all’articolo 1, lettera a della legge n. 324/1976 (diritto di approdo, di partenza e di sosta o ricovero per gli aeromobili) e che gli stessi sono introitati dalla società di gestione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997, che prevede la destinazione dei diritti percepiti agli interventi indifferibili ed urgenti necessari alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali, nonché all'attività di gestione aeroportuale.

Per effetto delle disposizione del comma 1 lett. a) in commento i diritti introitati dalla società di gestione aeroportuale di Trapani Birgi, una volta certificati nel loro ammontare con le modalità previste, potranno rimanere, a compensazione delle perdite subite dalla società, nella completa disponibilità della società, senza dover essere destinati prioritariamente agli interventi indifferibili ed urgenti necessari alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture aeroportuali.

Si ricorda che il 27 giugno 2013 è stato sottoscritto il nuovo atto di convenzione con l’ENAC per l'affidamento della concessione di gestione totale dell'Aeroporto di Trapani Birgi alla società Airgest S.p.A. La Società ha la gestione dell’aeroporto di Trapani dal 1992, è una Società di capitali costituita per il 49,5% dalla Provincia Regionale di Trapani, 48,4% da soci privati e il rimanente 2,1% dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato La concessione ha durata trentennale e verrà perfezionata con la pubblicazione del relativo decreto interministeriale. Dopo il decreto, il gestore potrà avviare l'iter per l'adozione del piano di sviluppo aeroportuale.

Si ricorda inoltre che con decreto interministeriale n. 372 del 14 ottobre 2013, che modifica il precedente decreto interministeriale 14 novembre 2000, n. 140T, i diritti di approdo e partenza sugli aeroporti nazionali sono stati rideterminati per adeguarsi alla sopravvenuta normativa europea in materia di non discriminazione dei diritti aeroportuali. In particolare sono stati rideterminati, con relativi decreti, i diritti per quegli scali per cui è già stato sottoscritto il Contratto di Programma ENAC/Gestore aeroportuale.


 

Articolo 16, comma 1 lettera b)
(Modifiche alla legge di stabilità 2014, comma 161: Deducibilità fiscale a fini IRAP e IRES delle rettifiche su crediti e
delle perdite su crediti)

 

 

L’articolo 16, comma 1, lettera b) del provvedimento intende posticipare dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 a quello in corso al 31 dicembre 2014 la decorrenza delle nuove norme sul reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti introdotte dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 160, lettera a) della legge n. 147 del 2013). Tali norme obbligano a computare in tale reddito, nella misura del 15 per cento, anche il costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell’ambito delle trattative contrattuali con gli atleti, al netto delle somme versate dall’atleta ai propri agenti.

 

Si ricorda che il richiamato comma 160, lettera a) modifica il Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR, in particolare le disposizioni (di cui all'articolo 51) in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Più in dettaglio, si dispone che per gli atleti professionisti, ai fini della predetta determinazione, si considera altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura forfetaria del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per l'attività di assistenza nelle medesime trattative.

Tale disposizione intende rispondere all’esigenza riscontrata sia nella prassi, sia nella giurisprudenza tributaria, che qualifica come fringe benefit – dunque somme assoggettabili ad Irpef – gli emolumenti corrisposti dalle società sportive a favore del procuratore che abbia assistito gli atleti in occasione della stipulazione del contratto di lavoro sportivo, presumendo che parte di tali somme siano in realtà versate dalle società agli atleti medesimi e non al procuratore (Commissione tributaria provinciale di Roma, sent. 18 gennaio 2010, n. 1).

Tale circostanza si verifica nell’ambito calcistico, stante la prescrizione dell’articolo 20 del regolamento degli agenti dei calciatori, ai sensi del quale l’agente non può contemporaneamente svolgere, in sede di stipulazione di un contratto di lavoro, attività a favore sia del calciatore che della società sportiva. Di conseguenza è stato affermato, oltre all’assoggettamento a imposizione Irpef in capo al calciatore, che vi è l’obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte su detto fringe benefit, da parte della società che abbia materialmente corrisposto all’agente il compenso pattuito.

Da più parti è stato osservato come una possibile via d’uscita sia rinvenibile in una diversa interpretazione della disciplina della procura sportiva, consentendo la “doppia rappresentanza”, vale a dire la possibilità che il procuratore curi contemporaneamente gli interessi dell'atleta e della società che lo acquista.

 

Il comma 161 della legge di stabilità 2014, modificato dalle disposizioni in commento, dispone che le suddette norme trovino applicazione dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Tale comma fissa alla stesso periodo d’imposta anche l’applicazione delle nuove norme in materi di deducibilità delle rettifiche di valore (svalutazioni e perdite) sui crediti iscritti in bilancio per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi.

 

Per effetto delle disposizioni in esame, si intende posticipare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 l’applicazione delle richiamate norme in materia di reddito degli atleti professionisti (di cui al comma 160, lettera a)); resta fermo invece il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 per l’applicazione della nuova disciplina IRAP e IRES delle rettifiche su crediti e delle perdite su crediti per banche, enti finanziari ed assicurazioni.


 

Articolo 16, comma 1 lettera c)
(Modifiche alla legge di stabilità 2014, comma 550:
Nuovi rapporti finanziari tra ente locale e organismi partecipati)

 

 

La lettera c) dispone che agli intermediari finanziari di cui al comma 550 (vedi infra) della legge di stabilità 2014 non si applica:

§  la disciplina che limita a non più di 3 i membri dei consigli di amministrazione (CDA) di talune società pubbliche strumentali, recata dal comma 4 dell’articolo 4 del D.L. n. 95/2012.

L’articolo 4, comma 4 del D.L. n. 95/2012 (legge n. 135/2012) dispone che devono essere composti da non più di tre membri i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001[15], che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato[16];

§  la disciplina che determina in tre o cinque membri il numero dei membri dei CDA delle altre (rispetto a quelle strumentali di cui al comma 4) società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, recata dal comma 5 dell’articolo 4 del medesimo D.L. n. 95/2012.

L’articolo 4, comma 5 del D.L. n. 95 dispone che i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta ed indiretta, devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Rimangono comunque ferme specifiche disposizioni di legge[17];

§  la disciplina sull’incompatibilità tra incarichi pubblici, recata dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 39/2013.

L’articolo 11 del D.Lgs. n. 39 dell’8 aprile 2013 reca norme generali in materia di incompatibilità tra incarichi pubblici[18]. Per quanto qui interessa, il comma 2 dispone che l’incarico amministrativo di vertice nelle amministrazioni regionali e l’incarico di amministratore di ente pubblico regionale è incompatibile con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico della regione[19].

Secondo il comma 3, gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune (con popolazione superiore ai 15.000 abitanti) o di una forma associativa tra comuni, nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

 

Il disposto della lettera c) interviene a tal fine come novella al comma 550 della legge di stabilità 2014, il quale esclude gli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d’Italia di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993[20] dall’applicazione della nuova disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e propri enti ed organismi partecipati, dettata nella medesima legge di stabilità 2014 (ai commi 551-562). Tali intermediari risultano dunque esclusi in quanto enti di diritto privato partecipati da amministrazioni pubbliche locali (regioni ed enti locali inclusi nel conto economico consolidato della P.A.).

Con la novella in commento, si aggiungono per tali intermediari ulteriori esclusioni, relative, come sopra si è illustrato, alla composizione ed alle incompatibilità per i membri dei corrispondenti CDA.

 

In particolare, il comma 550 indica l’ambito di applicazione dei commi da 551 a 562 disponendo che essi si applichino alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco degli enti ed organismi facenti parte del conto economico consolidato della pubblica amministrazione, annualmente aggiornato dall’ISTAT[21]. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

Si ricorda che i commi da 551 a 562 intervengono sulla materia dei rapporti finanziari tra ente locale ed organismi da esso partecipati, dettando nuove regole per la regolamentazione di tali rapporti, di fatto finalizzate ad un consolidamento dei conti tra ente locale e organismo da esso partecipato.


 

Articolo 16, comma 1 lettera d)
(Modifiche alla legge di stabilità 2014, comma 573:
Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale)

 

 

L’articolo 16, comma 1, lettera d) modifica il comma 573 della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) recante i termini per la riproposizione nell’anno 2014 della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale da parte degli enti locali che abbiano avuto il diniego d'approvazione del piano di riequilibrio da parte del proprio organo consiliare.

La modifica è volta a precisare che la riproposizione della procedura di riequilibrio è consentita a tutti gli enti locali (province e comuni) che hanno avuto il diniego d'approvazione del piano da parte del consiglio (non solo di quello comunale, dunque) del piano di riequilibrio finanziario.

 

In relazione a tale procedura, si ricorda che il comma 573 ha introdotto per gli enti locali che hanno avuto il diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario e che non abbiano, tuttavia, ancora dichiarato il dissesto finanziario, la possibilità - per il solo anno 2014 ed a condizione che gli enti interessati dimostrino dinanzi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro dell'interno - di riproporre la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal medesimo articolo 243-bis, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5 – vale a dire dalla data della deliberazione del piano di riequilibrio.

 

La procedura di riequilibrio finanziario è prevista dagli articoli da 243-bis a 243-quater del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) secondo cui, limitatamente alle parti che rilevano ai fini delle modifiche operate dal comma 573 della legge di stabilità 2014 (modifiche sulle quali ora interviene la lettera d) in commento):

§  gli enti locali per i quali sussistano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocarne il dissesto finanziario possono ricorrere, con deliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario (articolo 243-bis, comma 1);

§  entro il termine di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera il consiglio dell’ente locale delibera un piano di riequilibrio finanziario pluriennale della durata massima di dieci anni (articolo 243-bis, comma 5);

§  entro dieci giorni dalla data della deliberazione, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che entro i successivi 30 giorni delibera l’ accoglimento o la reiezione del piano (articolo 243-quater, commi 1-3) ;

§  la delibera di approvazione o di diniego del piano può essere impugnata entro 30 giorni innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti che si pronunciano entro 30 giorni dal deposito del ricorso (articolo 243-quater, comma 5);

§  la mancata presentazione del piano entro il sopradetto termine di 60 giorni, ovvero il diniego dell'approvazione del piano, comportano, ricorrendo anche altri presupposti, l'assegnazione al Consiglio dell'ente, da parte del Prefetto, di un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto (articolo 243-quater, comma 7).

 


 

Articolo 16, comma 1 lettera e)
(Modifiche alla legge di stabilità 2014, comma 624:
Definizione agevolata di somme iscritte a ruolo)

 

 

La lettera e) modifica il comma 624 della legge di stabilità 2014, estendendo le disposizioni relative alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo ai sensi dei commi da 618 a 623 - oltre che per i c.d. avvisi di “accertamento esecutivo” emessi dalle Agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 – anche nel caso che il debito tributario derivi da ingiunzione fiscale.

Per i debiti tributari derivanti da ingiunzione fiscale, i termini del 31 marzo 2014 e del 15 aprile 2014 (previsti dai commi 620 e 623), si intendono riferiti al 31 maggio 2014 (pagamento) e al 15 giugno 2014 (sospensione della riscossione).

 

I commi da 618 a 624 consentono di definire con modalità agevolate le somme iscritte a ruolo i cui carichi siano stato affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013. I termini sono stati recentemente differiti con il D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito dalla legge n. 68 del 2014.

A tal fine il debitore pagherà in una unica soluzione entro il 31 marzo 2014 una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, più le somme dovute a titolo di remunerazione del servizio di riscossione, senza dunque corrispondere eventuali interessi per ritardata iscrizione a ruolo né interessi di mora (co. 620).

Il successivo comma 623 dispone che, al fine di consentire il versamento delle somme dovute entro il 31 marzo 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei relativi carichi resta sospesa fino al 15 aprile 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.


 

Articolo 16, comma 2
(Modifiche alla legge di stabilità 2014: Proroga termine di applicazione del comma 529 - stabilizzazione di personale assunto con contratto a tempo determinato dalle regioni)

 

 

L’articolo 16, comma 2, riproponendo un’analoga disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 151/2013, non convertito in legge, rinvia al 30 aprile 2014 l’applicazione della disposizione che prevede la stabilizzazione di personale con contratto a tempo determinato presso le regioni, di cui all’articolo 1, comma 529, della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013).

L’articolo 1, comma 529 della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013) prevede che le regioni che alla data dell'ultima ricognizione effettuata al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di personale (in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia relativa alla categoria/qualifica interessata) e che stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità (purché con il medesimo datore di lavoro) e ove le predette deroghe ai limiti contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato (ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368[22]), possono procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale interessato[23].

Articolo 17
(Recesso delle amministrazioni pubbliche dai contratti di locazione)

 

 

L’articolo 17 prevede che le amministrazioni pubbliche (Stato, regioni, enti locali e organi costituzionali) possono recedere dai contratti di locazione in corso al 15 dicembre 2013 comunicando entro il 30 giugno 2014 il relativo preavviso. Il recesso si perfeziona decorsi 180 giorni dal preavviso.

Più in dettaglio, il comma 1 sostituisce l’articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, modificando i termini ivi previsti per il preavviso e per il recesso dai contratti di locazione di immobili da parte delle amministrazioni dello Stato, regioni, enti locali e organi costituzionali.

 

L’articolo 2-bis citato consente alle amministrazioni dello Stato, alle regioni, agli enti locali ed agli organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, di recedere dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 120 del 2013, ossia al 15 dicembre 2013.

Il testo vigente dell’articolo 2-bis prevede che tale facoltà - anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa - debba essere esercitata dalle amministrazioni in parola entro il 31 dicembre 2014. Il termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto, è fissato in trenta giorni.

 

Si ricorda che l’articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato dall'articolo 49, comma 01, del decreto-legge n. 69 del 2013, ha già concesso alle regioni e agli enti locali la facoltà di recedere, entro il 31 dicembre 2013, dai contratti di locazione in essere alla data di entrata in vigore del decreto (ossia al 7 luglio 2012), anche in deroga ai termini di preavviso stabiliti dal contratto. Tale facoltà di recesso è da mettere in correlazione con quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 3, il quale ha previsto la possibilità che alle regioni e agli enti locali possa essere concesso, per fini istituzionali, l’uso gratuito di beni immobili di proprietà dello Stato e che allo Stato, per i medesimi fini istituzionali, possa essere concesso l’uso gratuito di beni immobili di proprietà delle regioni e degli enti locali.

 

Su tale quadro normativo la norma in esame interviene prevedendo che:

§  il preavviso di recesso deve essere comunicato entro il 30 giugno 2014;

§  il recesso è perfezionato decorsi 180 giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano.

 

Si evidenzia che la norma in esame riproduce il testo di un emendamento approvato nel corso dell’esame parlamentare del D.L. n. 151 del 2013, successivamente non convertito. La norma originaria del D.L. n. 151 (articolo 2, comma 1) prevedeva, invece, che per recedere entro il 30 giugno 2014 le amministrazioni interessate avrebbero dovuto comunicare il preavviso entro il 1° gennaio 2014.

 

Si ricorda che nel corso della conversione del D.L. n. 126 del 2013 era stato approvato un emendamento che prevedeva l’abrogazione dell’articolo 2-bis, eliminando per le P.A. la possibilità di recedere anticipatamente dai contratti di locazione. Il decreto non è stato convertito e tale abrogazione non è mai entrata in vigore.

 

La legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 389) prevede che la facoltà di recesso di cui all’articolo 2-bis non può essere esercitata nel caso di contratti locazione di immobili affittati a P.A. da parte di fondi comuni di investimento immobiliare o da parte di chi li ha acquistati dai suddetti fondi.

Si segnala al riguardo che l’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 151/2013 (non convertito), modificando la previsione contenuta nel comma 389 della legge di stabilità 2014, consentiva il recesso anticipato anche nel caso di immobili appartenuti ai fondi immobiliari.


 

 

Articolo 18
(Salvaguardia effetti prodotti dai D.L. n. 126 e n. 151 del 2013)

 

 

L’articolo 18 dispone la salvezza degli atti e provvedimenti adottati e degli effetti e dei rapporti giuridici sorti in base alle norme del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante “Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio”, e del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante “Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali”, entrambi non convertiti in legge per decorrenza dei termini di conversione.

La mancata conversione è stata dichiarata, rispettivamente, con comunicato dal Ministero della giustizia del 31 dicembre 2013 e del 1° marzo 2014, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno.

Si fa presente che una disposizione di identico contenuto è contenuta all’articolo 1, comma 2, della legge 2 maggio 2014, n. 68, di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”.

Si ricorda che nella seduta del 28 febbraio 2014, contestualmente alla approvazione del decreto-legge n. 16, il Consiglio dei ministri (Governo Renzi) ha approvato, altresì, un disegno di legge recante “Disposizioni di carattere finanziario finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche, nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali”.

Il relativo comunicato stampa riporta le principali norme in esso contenute, indicate nelle seguenti:

§  Expo 2015: per l’anno 2013 è attribuito al comune di Milano un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di Expo 2015.

§  Risorse per Patto per Roma raccolta differenziata: nel limite di 6 milioni di euro per il 2013, 6,5 milioni di euro per il 2014, e 7,5 milioni di euro per il 2015.

§  Disposizioni finanziarie in materia di Province: limitatamente all’anno 2013, sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle Province già adottate con decreto del Ministro dell’Interno il 4 maggio 2012.

§  ANAS: il Ministero dell’Economia anticiperà alla Società le risorse finanziarie disponibili per il 2013 per far fronte ai pagamenti dovuti sulla base degli stati d’avanzamento lavori.

§  Contratto di programma RFI: al fine di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale i rapporti tra lo Stato e il Gestore sono regolati sulla base del contratto di programma 2007-2013.

§  Trasporto pubblico locale Campania: viene istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, finalizzato a concedere alla Regione Campania anticipazioni di cassa per il finanziamento del piano di rientro.

§  Trenitalia Sicilia: Il Ministero dell’Economia e Finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia spa le somme previste per l’anno 2013, in relazione agli obblighi di servizio pubblico di trasporto ferroviario per ferrovia esercitati nella regione Sicilia.

§  Norma Sardegna: I pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi sono effettuati tra il 24 gennaio e il 17 febbraio 2014 senza applicazione di sanzioni e interessi. Fermo restando l’obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, i contribuenti che abbiamo subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei medesimi territori, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato della durata massima di due anni. Il monte complessivo del finanziamento è di 90 milioni di euro secondo contratti definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l’ABI.

Alla luce di quanto riportato nel comunicato, ed in assenza del testo completo del provvedimento, che al momento non risulta ancora presentato presso le Camere, si evince che nel disegno di legge in oggetto è riproposta la quasi totalità delle disposizioni del decreto-legge n. 151 del 2013 che non sono state riformulate nel decreto-legge n. 16 del 2014.

 


Profili finanziari

 


 

Premessa

 

Il progetto di legge, già approvato dal Senato, è corredato di una relazione tecnica, pervenuta il 7 maggio 2014, unitamente ad una Nota di trasmissione del Ministero dell’economia e delle  finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

In base alla relazione tecnica, non risultano verificate positivamente le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11 del progetto di legge in esame.

Si esaminano di seguito i profili finanziari delle disposizioni contenute nel progetto di legge, dando conto della predetta documentazione.

Poiché il testo riproduce anche disposizioni contenute in precedenti decreti-legge non convertiti, ai fini della presente analisi si richiamano altresì, ove utilizzabili,  le relazioni tecniche e la documentazione di carattere finanziario allegate ai predetti decreti.

 

Articolo 1 – Sanzioni amministrative pecuniarie libretto al portatore

La norma modifica l'articolo 58 del decreto legislativo n. 231/2007[24], diretto ad individuare le sanzioni per le violazioni concernenti le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, il divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia e l'obbligo di comunicazione delle predette infrazioni al Ministero dell'economia e delle finanze. In particolare viene sostituito il comma 2 prevedendo l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 10 per cento del saldo del libretto al portatore (anziché dal 30 al 40 per cento come fissato dal testo vigente) per la violazione della prescrizione secondo cui il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a  mille euro.

Viene, inoltre, soppresso il quarto periodo del comma 7-bis, che prescrive, per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro, una sanzione pari al saldo del libretto stesso.

 

La relazione tecnica evidenzia che, attesa la natura meramente eventuale dei proventi da sanzione, la disposizione non determina effetti finanziari negativi .

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerando quanto affermato dalla relazione tecnica, andrebbe valutato se la disposizione possa determinare una riduzione di entrate da sanzioni eventualmente scontate nei tendenziali di finanza pubblica. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

Articolo 2 – Modalità di composizione dei seggi elettorali

La norma apporta alcune modificazioni alla disciplina concernente la scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale[25]. In particolare si prevede che la scelta degli scrutatori venga effettuata dalla Commissione elettorale comunale non più per nomina bensì tramite sorteggio.

E’, inoltre, anticipato il termine entro il quale deve essere preannunciata la data della pubblica adunanza in cui la Commissione elettorale procede al sorteggio degli scrutatori.

Infine, si prevede che l’annuncio della convocazione sia pubblicato non solo mediante affissione del manifesto nell’albo pretorio del comune, ma anche sull’albo pretorio online.

L'articolo in esame ha il medesimo contenuto dell'articolo 2-ter dell'A.C. 1906 ossia di un articolo introdotto dal Senato nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 126/2013, approvato in prima lettura dal Senato e successivamente decaduto.

 

La relazione tecnica afferma che le norme hanno natura procedurale e non comportano effetti per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazione da formulare dal momento che la norma si limita a definire la procedura da seguire per la scelta degli scrutatori di ciascuna sezione elettorale.

 

Articolo 3 – Trasporto pubblico locale nella regione Calabria

Le norme, che ripropongono nella sostanza le disposizioni già contenute in decreti legge non convertiti[26], autorizzano la regione Calabria, per il triennio 2013-2015, ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2007-2013, nel limite di 40 milioni di euro per il 2014 (di cui 20 mln a copertura degli oneri relativi all’esercizio 2013) e di 20 mln di euro per il 2015, quale contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, a condizione che vengano implementate le misure che detta regione deve attuare per una più rapida riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi. A tal fine la regione Calabria integra il piano di riprogrammazione, da approvare con decreto ministeriale. Per l'erogazione delle singole annualità 2014 e 2015 del contributo straordinario, la regione Calabria deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio. Le risorse sono rese disponibili, entro il predetto limite di 60 milioni di euro complessivi, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo. Per il 2014, le risorse riferite alla copertura degli oneri relativi al 2013, sono disponibili, nel limite di 20 milioni, previa presentazione del piano integrato a seguito delle disposizioni in esame.

 

La relazione tecnica si limita a richiamare il contenuto della norma, volta ad autorizzare la regione Calabria ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013, al fine di consentire la rimozione dello squilibrio finanziario derivante dagli oneri concernenti i servizi di trasporto pubblico regionale e locale, nonché ad assicurare un contributo straordinario per la copertura dei costi del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico.

La R.T. afferma che la norma non comporta effetti finanziari in quanto si tratta di risorse già previste a legislazione vigente, ancora disponibili, utilizzate nel rispetto dei saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione appare opportuno acquisire conferma dal Governo che la rimodulazione in esame non determini la necessità di reintegrare successivamente i finanziamenti per completare gli interventi già programmati a valere sulle risorse oggetto di una nuova finalizzazione sulla base della disposizione in esame. Andrebbe inoltre acquisita conferma che resti invariato l’ammontare di spesa complessivamente erogabile dalla regione nel rispetto del patto di stabilità interno, dal quale le spese per trasporto pubblico locale sono parzialmente escluse.

Tale esclusione è prevista dalla normativa vigente[27] entro il limite complessivo di 1600 mln annui. Andrebbe in proposito assicurato che tale ammontare resti invariato e, pertanto, ove si determinasse la necessità di riconoscere alla regione Calabria un aumento della somma esclusa dal patto (ad esempio per consentire il pagamento nel 2014 degli importi relativi al trasporto pubblico locale per il 2013), si attuerebbe una corrispondente riduzione a carico di altre regioni.

 

Articolo 4 – Pagamento dei debiti scaduti degli enti dissestati

La norma, già contenuta in precedenti decreti legge non convertiti [28], prevede una procedura per assicurare risorse in favore degli enti dissestati, da destinare al pagamento dei debiti, alternativa rispetto a quella già prevista dall’art. 1, comma 17-sexies, del DL n. 35/2013, per un importo pari a 300 mln [29] per il 2014. Le variazioni rispetto alla predetta procedura riguardano sia il tipo di debiti ammessi (viene meno l’esclusione di quelli fuori bilancio), sia le risorse utilizzate: si prevede infatti l’utilizzo del fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario [30] e la corrispondente riduzione del Fondo per il pagamento dei debiti della PA.

 

Più in dettaglio la nuova procedura prevede che, per il 2014, ai comuni che abbiano deliberato il dissesto nei 24 mesi precedenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, aderendo alla procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti[31], sia attribuita la facoltà di richiedere un'anticipazione, nel limite massimo complessivo di 300 milioni di euro, da destinare al pagamento dei debiti da effettuare entro 120 giorni dal ricevimento delle somme (comma 1). L'anticipazione, ripartita in proporzione della popolazione residente, è concessa con decreto ministeriale, da emanarsi entro il 30 marzo 2014, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione[32] (commi 2 e 3). La restituzione dell'anticipazione, comprensiva della quota relativa agli interessi, è effettuata in un periodo massimo di 20 anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, fatta eccezione le anticipazioni a valere sulla Sezione 2013, pur erogate nel 2014, per le quali la prima rata di restituzione decorre dal 2014. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (comma 5).

Alla copertura degli oneri di cui al comma 1(comma 6), si provvede:

§  quanto a 100 mln, mediante riversamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013, non erogata dalla Cassa Depositi e Prestiti negli anni 2013;

§  quanto a 200 mln mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui  all’art. 1, comma 10, del medesimo DL n. 35, «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali», non erogata dalla Cassa Depositi e Prestiti nel 2014.

È conseguentemente soppresso il comma 17-sexies dell'articolo 1 del D.L. n. 35/2013, che destinava 100 mln annui per il 2013 e il 2014, a valere sul Fondo per il pagamento dei debiti della PA, alle medesime finalità di cui alla norma in esame (comma 7).

Si evidenzia che disposizione di analogo contenuto è prevista dall’articolo 33 del D.L n. 66/2014, attualmente all’esame del Senato (AS 1465).

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri in quanto gli stessi sono già stati compresi nello stanziamento di cui al citato articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che l’attivazione della nuova procedura prevista dalla norma in esame, intervenendo successivamente alla chiusura dell’esercizio 2013, non appare coerente con la tempistica indicata dalla procedura previgente[33] che prevedeva l’integrale erogazione nel corso del 2013 delle somme stanziate. Pertanto andrebbe acquisito l’avviso del Governo circa la coerenza della nuova dinamica di cassa con quella scontata ai fini dei tendenziali per valutare gli eventuali effetti negativi sul saldo di fabbisogno per il 2014.

Si segnala inoltre il mancato aggiornamento delle scadenze temporali previste dalla disposizione in esame.

 

Articolo 5 – Personale delle fondazioni lirico-sinfoniche

La norma prevede che le fondazioni lirico-sinfoniche procedano alla stabilizzazione del personale artistico che ha svolto attività professionale nel triennio precedente per almeno trecentoquaranta giorni, selezionato a seguito di procedure ad evidenza pubblica. La stabilizzazione deve avvenire nell'ambito delle risorse assegnate dall’art. 11 del dl 91/2013[34] per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza.

Si ricorda che l’art. 11 del decreto legge n. 91/2013 autorizza una spesa pari a 75 milioni di euro per il solo anno 2014 quale dotazione di un fondo rotativo appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, finalizzato all’erogazione di un contributo spettante alle fondazioni lirico-sinfoniche in amministrazione controllata negli ultimi due esercizi finanziari che presentino un piano di risanamento economico-finanziario e patrimoniale entro i tre esercizi successivi. La medesima norma ha previsto altresì la nomina di un Commissario straordinario di Governo i cui compensi sono stati posti a carico delle risorse di bilancio delle fondazioni interessate dai piani di rientro.

 

La relazione tecnica precisa che l’articolo in esame non risulta positivamente verificata in quanto onerosa e priva di idonea copertura finanziaria.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto indicato dalla RT.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fermo rimanendo che la relazione tecnica non verifica positivamente la disposizione, si segnala che la norma prevede la stabilizzazione del personale artistico delle fondazioni lirico- sinfoniche, utilizzando le risorse stanziate dall’articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, al fine di garantire il risanamento delle fondazioni stesse. Tali risorse, tuttavia, essendo limitate nel tempo, non risultano coerenti con il profilo temporale degli oneri permanenti derivanti  dalle procedure di stabilizzazione previste dalla disposizione in esame.

 

Articolo 6 (Disapplicazione di sanzioni per mancato rispetto del patto nel 2012 ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti)

La norma, che ripropone, in parte, disposizioni già contenute nel decaduto DL n. 126/2013[35], :

§  dispone che, per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, le sanzioni derivanti dal mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nel 2012, siano comminate dal Ministero dell'interno nel terzo esercizio successivo a quello di raggiungimento dell'equilibrio (cpv. 1-quater));

§  prevede che al relativo onere, quantificato in 670.000 euro per il 2014, si provveda mediante riduzione del fondo per intervento strutturali di politica economica 2006 (cpv. 1-quinquies).

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti negativi per l’anno 2014 in quanto il Ministero dell’interno non ha applicato le predette sanzioni sulla base dell’articolo 1, commi 12-14, del DL n. 126/2013, in cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge di conversione del DL. N. 16/2014.

Nella Nota di trasmissione della R.T. si evidenzia che la norma appare superflua, considerato che l’articolo 31, comma 26, della L. n. 183/2011 prevede che le sanzioni si applichino solo per l’esercizio successivo a quello dello sforamento del patto e che la sanzione non è stata applicata nel 2013, e quindi sembra essere sufficiente a perseguire le finalità dell’articolo in esame la salvaguardia degli effetti del comma 13 dell’articolo 1 del DL n. 126/2013.

Si segnala che la RT allegata al DL 126/2013 precisava che la sanzione di 670.000 euro riguardava il comune di Alessandria.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che il tempo intercorso dall’originaria emanazione della norma in esame (nel DL 126/2013) fa sì che nel corso del 2013 - nella temporanea vigenza del citato decreto-legge, i cui effetti sono stati in seguito fatti salvi – non si sia fatto luogo all’irrogazione della predetta sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2013. La copertura del relativo onere in tale esercizio dovrebbe essere stata assicurata dalla disposizione di copertura originariamente prevista[36]. La copertura dell’onere per l’esercizio in corso non avrebbe pertanto ragion d’essere, salvo che negli andamenti tendenziali sia stato iscritto l’effetto positivo dovuto alla tardiva applicazione della sanzione stessa. Tale circostanza sembrerebbe peraltro esclusa sulla base di quanto affermato dalla relazione tecnica riferita al testo in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, (comma 1, capoverso 1-quinquies) considerato che la relazione tecnica ritiene che la norma non determini effetti finanziari negativi per l’anno 2014, si segnala che la copertura prevista a valere sul fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 – Ministero dell’economia e delle finanze), nella misura di 670.000 euro per l’anno 2014, appare superflua.

 

Articolo 7 – Impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie

La norma - identica all'art. 1, comma 15, del D.L. 31 ottobre 2013, n. 126, decaduto per mancata conversione nei termini e all’art. 35, comma 8, del D.L. 66/2014 in corso di conversione - modifica la disciplina a regime delle somme degli enti ed aziende sanitarie che non possono essere oggetto di esecuzione forzata.

La norma in esame reca modifiche all'articolo 1, comma 5, del D.L. n. 9/1993, prevedendo in primo luogo che l'organo amministrativo degli enti interessati, con deliberazione adottata per ogni trimestre, quantifichi preventivamente le somme escluse da ogni procedura di esecuzione forzata.

Tali somme sono costituite dagli importi delle risorse (dovute a qualsiasi titolo agli enti ed aziende sanitari in esame) corrispondenti agli stipendi ed alle competenze comunque spettanti al personale dipendente o convenzionato, nonché dai fondi a destinazione vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari, definiti con decreto ministeriale.

È quindi aggiunto il comma 5-bis, secondo cui dalla data della comunicazione della deliberazione all'istituto gestore del servizio di tesoreria o di cassa, il tesoriere é obbligato a rendere immediatamente disponibili le somme di spettanza dell'ente o azienda, anche in caso di notifica di pignoramento o di pendenza di procedura esecutiva, senza necessità di previa pronuncia giurisdizionale. Viene disposto, inoltre, che dalla data di adozione della deliberazione, l'ente può emettere mandati esclusivamente in base ai titoli vincolati, seguendo l'ordine cronologico delle fatture o, se non è prescritta fattura, l'ordine cronologico delle date delle deliberazioni di impegno

 

La relazione tecnica, rilevato che le disposizioni sono dirette a dare attuazione alla sentenza 285/1995 della Corte costituzionale, afferma che esse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rileva inoltre che le modifiche sono dirette a salvaguardare da eventuali pignoramenti le risorse necessarie a garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza[37].

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, atteso che la norma è diretta a salvaguardare da eventuali pignoramenti le risorse, quantificate periodicamente, necessarie a coprire le spese per il personale degli enti sanitari e garantire, pertanto, l’erogazione delle prestazioni corrispondenti ai LEA.

 

Articolo 8 – Imposta di sbarco sulle isole minori

Le norme, che ripropongono nella sostanza disposizioni già contenute nel decaduto D.L. n. 126/2013[38], intervengono sulla disciplina dell’imposta di sbarco nelle isole minori, di cui al comma 3-bis dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 23/2011. La citata imposta rientra tra i tributi locali che i comuni interessati hanno la facoltà di istituire ed è alternativa all’imposta di soggiorno.

Le modifiche introdotte prevedono, tra l’altro, l’incremento da 1,5 a 2,5 euro dell’importo massimo dell’imposta da applicare[39] e l’inclusione, tra le spese da finanziare con il gettito realizzato, degli interventi in materia di pulizia locale e sicurezza, di mobilità e di viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Si prevede, inoltre, che il Comune che ha sede giuridica in un’isola minore e nel cui arcipelago insistono altre isole minori con centri abitati, destini il gettito del tributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime (comma 19).

Sono fatti salvi i regolamenti adottati entro il 31 ottobre 2013, se in linea con la nuova disciplina introdotta dal comma precedente ovvero se resi conformi alla stessa entro il termine di approvazione del bilancio di previsione (comma 20).

 

La relazione tecnica, afferma che alle norme non si ascrivono effetti finanziari tenuto conto che si tratta di una mera facoltà riconosciuta in capo agli enti interessati.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal punto di vista degli effetti finanziari di carattere diretto. Al fine di escludere la possibilità di effetti indiretti di deducibilità ai fini delle imposte dirette, andrebbe confermato che la deroga prevista per “i lavoratori” escluda la possibilità che l’imposta sia applicabile a soggetti esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo o a loro dipendenti, nell’ambito dell’esercizio delle predette attività.

 

Articolo 9 – Razionalizzazione della spesa delle regioni

Le norme, che riproducono nella sostanza disposizioni già contenute nel decaduto DL n. 126/2013 [40], stabiliscono che le regioni sono autorizzate a realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del ''Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016" finalizzati alla riduzione dei costi sostenuti per le spese di funzionamento, anche a seguito dei processi di riorganizzazione delle strutture regionali. Il Piano triennale previsto dai progetti sperimentali deve:

§  indicare le concrete misure di razionalizzazione finalizzate alla eliminazione degli sprechi e delle inefficienze;

§  intervenire, prioritariamente, sui processi di informatizzazione, digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei relativi costi;

§  specificare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi finanziari di risparmio;

§  attestare la natura strutturale e permanente delle economie aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

 In relazione ai risparmi di spesa certificati ai sensi della vigente normativa dai competenti organi di controllo, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate per ciascuna voce di spesa inserita nel piano possono essere utilizzate annualmente per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale nell'importo massimo del 30 per cento. I fondi per il trattamento accessorio del personale non possano essere incrementati in misura superiore al 10 per cento delle risorse fisse, aventi carattere di certezza e stabilità di cui gli stessi si compongono.

Nel caso in cui le amministrazioni non abbiano rispettato i limiti finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, i predetti risparmi devono essere prioritariamente destinati al graduale recupero delle somme indebitamente erogate.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica in quanto si tratta di somme da destinare alla contrattazione integrativa derivanti dall'effettivo e certificato conseguimento di economie aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa.

La Nota di trasmissione della R.T. fa presente che il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nel segnalare l’opportunità di alcune modifiche testuali di carattere ordinamentale, evidenzia altresì una possibile difficoltà applicativa della disposizione in quanto, da un lato, andrebbe chiarito che cosa siano i “piani di rientro” previsti al comma 4 e, dall’altro, andrebbe coordinato tale comma 4 con l’art. 4 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, parimenti inerente il caso di mancato rispetto dei vincoli posti alla contrattazione collettiva integrativa.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 10 – Istallazioni turistico balneari amovibili

La norma autorizza[41] i concessionari di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive a mantenere installati i manufatti amovibili (di cui all'art. 3, comma 1, lett. e.5), del D.P.R. n. 380/2001[42]), realizzati legittimamente ed in conformità alle relative concessioni, fino alla scadenza prevista per le stesse dall’art. 1, comma 18, del DL n. 194/2009 (31 dicembre 2020) e senza necessità di nuove istanze, assicurando il pagamento dei canoni concessori dovuti. La norma prevede, altresì, che alla scadenza delle concessioni i manufatti debbano essere rimossi.

La relazione tecnica[43] afferma che le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative sono state ex lege prorogate fino al 2020 e che il mantenimento delle opere amovibili realizzate su beni del demanio marittimo anche al di fuori del periodo stagionale (e fino alla scadenza della concessione) è consentito ai concessionari dietro pagamento del relativo canone tabellare. La disposizione, pertanto, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto di quanto affermato nella relazione tecnica circa l’assenza di effetti negativi per la finanza pubblica. La norma, infatti, non appare suscettibile di incidere né sulla durata complessiva delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative (che sono prorogate fino al 2020, per effetto dell’art. 1, comma 18, del DL n. 194/2009) né sui pagamenti dovuti a legislazione vigente da parte dei concessionari per il mantenimento, fino alla scadenza naturale delle concessioni, di opere amovibili realizzate su beni del demanio marittimo.

 

Articolo 11 – Misure per la Regione Sardegna

Normativa vigente - Il DM 30 novembre 2013 ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre ed il 20 dicembre 2013, per i soggetti che alla data del 18 novembre 2013 avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi alluvionali nella Regione Sardegna. Il successivo DM 20 dicembre 2013  ha disposto che gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dal suddetto decreto 30 novembre 2013 dovevano essere effettuati entro la data del 27 dicembre 2013.

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, dispone che i pagamenti dei tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del DM 30 novembre 2013 e del DM 20 dicembre 2013 sono effettuati entro il 30 giugno 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi (comma 1).

Inoltre, fermo restando l’obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, i soggetti ricompresi nell’ambito di applicazione dei suddetti decreti che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei medesimi  territori, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l’Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro[44]. Nel caso di titolari di reddito d’impresa il finanziamento può essere richiesto limitatamente ai danni subiti in relazione all’attività d’impresa. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse[45] (comma 2).

I soggetti finanziatori comunicano all’Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione (comma 3).

Per accedere al finanziamento, i soggetti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori un’autodichiarazione, volta a attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l’evento alluvionale di novembre 2013, nonché copia del modello previsto dal successivo comma 7, presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai soggetti finanziatori deve essere altresì trasmessa copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati (comma 4).

Si prevede, inoltre, che gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori, nei limiti di spesa di cui al successivo comma 9, mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti beneficiari del finanziamento a partire dal 1º gennaio 2015 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento (comma 5).

Con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate, da adottare entro il 15 aprile 2014, è approvato il modello idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all’Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo (comma 6).

Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l’Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell’economia e delle finanze i dati risultanti dal modello, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d’imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori (comma 7).

Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 in esame, le dotazioni finanziarie della Missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» – Programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d’imposta» sono ridotte di 90 milioni di euro per l’anno 2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari importo per l’anno 2014 (comma 8).

Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 6,4 milioni di euro per l’anno 2014 si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all’articolo 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 20 novembre 2013, n. 122, che vengono a tal fine versati all’entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall’attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (comma 10).

I finanziamenti agevolati sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 122 del 20 novembre 2013, verifica l’assenza di sovra-compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e l’aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali (comma 11).

 

La disposizione riprende l’articolo 7 del D.L. n. 151/2013[46], poi decaduto, relativo all’alluvione in Sardegna, prevedendo però che i pagamenti dei tributi relativi all’anno 2013 siano sospesi fino al 30 giugno 2014 anziché fino al 17 febbraio 2014. Inoltre, al comma 9 gli oneri per gli interessi e per le spese di gestione sono quantificati in 6,4 milioni di euro anziché in 3,2 milioni di euro.

La relazione tecnica riferita al DL n. 151 del 2013 quantificava gli oneri per interessi sulla base dei versamenti registrati nell’anno 2012 e considerando le variazioni legislative intervenute nel corso del 2013, un minor gettito (erariale e territoriale) per l’anno 2013 pari a complessivi 90 mln di euro. Alla relativa compensazione in termini di saldo netto da finanziare si provvede ai sensi del comma 8 dell’articolo in esame. In termini di indebitamento netto, la RT precisa che le predette entrate verranno imputate, secondo i criteri di contabilità nazionale all’anno 2013.

Con riferimento poi agli oneri per interessi, la RT affermava che la norma prevede che le spese per interessi sui finanziamenti erogati e per gli oneri necessari alla loro gestione pari rispettivamente a 1,7 mln di euro e a 1,5 mln di euro (pari complessivamente a 3,2 milioni anziché 6,4, come già precisato), sono corrisposte per l’intero piano di ammortamento nell’anno 2014 ai soggetti finanziatori, mediante un credito d’imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all’importo relativo agli interessi ed alle spese dovuti. Il credito in parola è utilizzabile in compensazione oppure può esser ceduto nell’ambito del gruppo di appartenenza. A tali oneri si provvede, ai sensi del comma 10 del presente articolo, a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui alla citata Ordinanza del 20 novembre 2013, n. 122, che vengono a tal fine versate all’entrata del bilancio dello Stato.

Nella Nota[47] di risposta alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in prima lettura al Senato del DL n.151 del 2013, il Governo ha precisato che la stima delle minori entrate di 90 milioni di euro per il 2013 si riferisce ai versamenti tributari i cui termini di versamento sono scaduti nel periodo indicato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 30 novembre 2013, ovvero tra il 18 novembre e il 20 dicembre 2013. La stima è stata eseguita sulla base dei dati disponibili, utilizzando i versamenti del corrispondente periodo del 2012 per i comuni interessati dal provvedimento di sospensione, tenendo conto delle modifiche normative in materia di acconti ai fini delle imposte dirette. La Nota precisa altresì che nella quantificazione del minor gettito si è tenuto conto dei versamenti comunque effettuati durante il periodo della sospensione, in base ai dati di gettito disponibili alla data di effettuazione della stima.

 

La relazione tecnica riferita all’articolo 11 non è stata positivamente verificata dalla Ragioneria Generale dello Stato “in quanto il comma 8 prevede una riduzione per 90 milioni di euro per l’anno 2013, da corrispondere poi nell’anno 2014. Inoltre, in relazione al comma 9, la quantificazione degli oneri derivanti dalla norma in commento, indicati in 6,4 milioni, non è dimostrata, non essendo, pertanto, in assenza della relazione tecnico-finanziaria, verificabile la congruità della copertura prevista”.

Anche la Nota di trasmissione della relazione tecnica afferma che gli “effetti finanziari non sono verificabili nell’ammontare quantificato (comma 9) in assenza di relazione tecnico-finanziaria o non sono attuabili (comma 8 che prevede una riduzione di spesa per 90 milioni di euro per l’anno 2013)”. 

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica che evidenzia la mancanza di una quantificazione degli oneri finanziari recati dalle disposizioni in esame, che risultano pertanto non verificate positivamente.

In particolare, non si dispone degli elementi sottostanti la quantificazione dell’onere per interessi. Si osserva inoltre che la norma dispone un limite di spesa per il solo anno 2014. Tenuto conto che il finanziamento, in base a quanto affermato dal comma 2, può avere una durata massima di due anni e che il credito di imposta può essere utilizzato in compensazione  ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, andrebbe precisato come si intenda far fronte agli effetti finanziari per le annualità successive al 2014.

Andrebbero, inoltre, chiarite le modalità previste in caso di inadempienza da parte del contribuente.

In merito a tale aspetto si evidenzia che:

§  la norma attribuisce all’Agenzia delle entrate il compito di procedere alla riscossione coattiva in caso di mancato pagamento delle rate da parte del debitore. Sul punto si segnala che l’inadempimento è riferito ad un contratto stipulato tra il contribuente e l’istituto finanziatore: andrebbe pertanto acquisto un parere del Governo circa l’effettiva possibilità per l’Agenzia delle entrate di procedere allo svolgimento della nuova funzione attribuita;

§  in caso di mancato adempimento del contribuente, è prevista l’iscrizione a ruolo degli importi, con  gli interessi di mora. Andrebbe precisato se, come sembrerebbe, tali interessi si riferiscano esclusivamente ai ritardi connessi al recupero delle somme escusse nei confronti del contribuente e non incidano quindi sull’importo massimo da corrispondere, a titolo di garanzia, ai soggetti finanziatori.

Con specifico riferimento alla garanzia statale, andrebbero meglio precisati i contenuti e i limiti della stessa, considerato che essa viene prevista sia con riferimento ai finanziamenti che l’istituto finanziario accorda al contribuente sia con riguardo ai finanziamenti degli istituti presso la Cassa depositi e prestiti. Il limite massimo di 90 milioni viene peraltro indicato espressamente solo con riferimento a quest’ultima fattispecie.

Per quanto attiene alle conseguenze sui saldi di finanza pubblica, si segnala che, in base ai criteri di contabilità definiti in sede europea, la garanzia dello Stato determina effetti negativi sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche nel momento in cui la medesima sia effettivamente attivata. Inoltre, le garanzie statali, sebbene non modifichino direttamente il livello di esposizione debitoria dello Stato, configurano passività potenziali: pertanto gli eventuali effetti delle garanzie sullo stock di debito delle amministrazioni pubbliche vanno valutati caso per caso considerando le condizioni complessive di rischio di escussione, elemento questo rilevante, in base ai criteri contabili europei, per definire gli effetti delle passività potenziali ai fini del debito.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, (commi 8 e 9) si segnala che il comma 8 prevede la riduzione delle dotazioni finanziarie del programma “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d’imposta” della missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio”, nella misura di 90 milioni di euro, facendo tuttavia riferimento all’esercizio 2013 oramai concluso.

Con riferimento all’utilizzo previsto dal successivo comma 9, nella misura di 6,4 milioni di euro per l’anno 2014, della contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile  n. 122 del 2013, recante primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della regione autonoma della Sardegna, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine alla sussistenza delle relative risorse.

Con riferimento all’utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 (capitolo 7593 – Ministero dell’economia e delle finanze), si segnala l’opportunità di indicare esplicitamente l’ammontare complessivo della compensazione finanziaria. Al riguardo, appare opportuno che il Governo confermi che tale compensazione sia pari all’onere indicato nel primo periodo del comma 9, vale a dire a 6,4 milioni di euro per l’anno 2014, e che il fondo del quale è previsto l’utilizzo rechi le necessarie disponibilità.

 

Articolo 12 – Trasferimento di risorse alla regione Sardegna

La norma trasferisce al bilancio dello Stato la somma di 5.836.996,99 euro già destinata alla bonifica della darsena dell'ex arsenale militare nell'isola de La Maddalena. La norma dispone, altresì, che tale somma, riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, venga trasferita alla regione Sardegna.

 

La relazione tecnica[48] afferma che la disposizione è finalizzata a prevedere per legge l'attribuzione di euro 5.836.996,99 all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione al Ministero dell'ambiente per il successivo trasferimento alla regione Sardegna. Trattandosi di risorse già destinate a legislazione vigente alla finalità di bonifica dell'ex arsenale militare de La Maddalena la disposizione non comporta effetti finanziari negativi.

Si evidenzia, altresì, che nella Nota di trasmissione della relazione tecnica, con riguardo alla norma in esame, viene evidenziato che l’importo in oggetto risulta essere già stato trasferito alla regione Sardegna, utilizzando le ordinarie procedure già previste a legislazione vigente. Viene, pertanto rilevata l’opportunità di stralciare la disposizione in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, alla luce di quanto affermato nella Nota di accompagnamento della relazione tecnica, circa il fatto che le somme destinate alle attività di bonifica nell’isola de La Maddalena risultano essere già state trasferite alla regione Sardegna, appare opportuno acquisire un chiarimento del Governo circa la portata effettivamente innovativa della disposizione.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che la nota di accompagnamento della relazione tecnica afferma che la somma di 5.836.996,99 euro - destinata a legislazione vigente alla finalità di bonifica dell’ex arsenale militare della Maddalena - risulta già trasferita alla regione Sardegna. Appare quindi opportuno che il Governo chiarisca per quali ragioni viene disposto il versamento all’entrata e la successiva rassegnazione di tali risorse allo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

Articolo 13 – Destinazione beni confiscati alla mafia

La norma reca modifiche all’art. 48 del D.Lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice delle leggi antimafia), in ordine alla destinazione dei beni aziendali confiscati, per i quali si prevede che possano essere trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui all'art. 48, comma 3, lett. c) e d), del medesimo decreto, in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non è tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda medesima. Viene, altresì, demandato ad un decreto interministeriale[49] la determinazione delle modalità attuative della disposizione al fine di assicurare il più efficiente utilizzo dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per finanza pubblica [comma 1, lett. a)].

Viene, inoltre, previsto che Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata disponga l’estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l’Agenzia stessa o comunque con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento in proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti [comma 1, lett. b) e c)]

 

La relazione tecnica[50] afferma la norma disposizioni, di natura ordinamentale, prevedono la possibilità di destinare i beni immobili aziendali confiscati ai sensi del D.lgs. n. 159/2011 al patrimonio del comune della provincia o della regione ove gli stessi sono ubicati salvaguardando le finalità cui sono destinati i relativi proventi. Pertanto dalla disposizione non discendono nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Si rileva, altresì, che nella nota di trasmissione della relazione tecnica, con riguardo alla disposizione in esame, viene evidenziato che la stessa [comma 1, lett. a)] che demanda ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze - da adottare col concerto dei Ministri dell'Interno e della Giustizia - la determinazione delle modalità attuative della disposizione in esame “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, appare idonea a salvaguardare il mantenimento del livello delle entrare erariali connesse all'utilizzo dei beni aziendali confiscati.

Si rammenta che la relazione tecnica relativa al D.L. n. 126/2013[51], nel testo approvato dal Senato il 19 dicembre 2013[52], con riguardo ad una norma di contenuto analogo a quella in esame affermava che la stessa non era suscettibile di comportare effetti finanziari negativi.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che la disposizione si limita a definire le priorità di assegnazione dei beni aziendali confiscati alle organizzazioni criminali ai sensi di quanto previsto a normativa vigente dal Codice delle leggi antimafia.

 

Articolo 14 – Disposizioni in favore dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto

Normativa vigente. L’art. 11 del D.L. n. 174/2012  ha introdotto un finanziamento agevolato in favore di specifici soggetti colpiti dal sisma in Emilia Romagna. In particolare il comma 7 dispone che, fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi, contributi e premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione alla attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione[53], in aggiunta ai predetti contributi, possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti SpA e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro,

Il successivo comma 7-bis stabilisce, inoltre, che il suddetto finanziamento possa essere chiesto anche da titolari di reddito di lavoro autonomo, esercenti attività agricole di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, titolari di reddito di lavoro dipendente proprietari di immobile adibito ad abitazione principale dichiarato inagibile.

È previsto che la restituzione della quota capitale sia effettuata dai soggetti beneficiari a decorrere dal 1° luglio 2013; la quota interessi, invece, è a carico dello Stato mediante il riconoscimento di un credito d’imposta in favore degli enti finanziatori (comma 10). Gli oneri per interessi a carico della finanza pubblica sono valutati in 145 milioni per l’anno 2013 e in 70 milioni per l’anno 2014. Nel caso di scostamenti  dovuti a variazioni del tasso di interesse si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012 (art. 7, comma 21, decreto-legge n. 95 del 201) (comma 13).

Successivamente, i commi da 365 a 379 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012 hanno esteso la possibilità di accedere al finanziamento agevolato, nei termini stabiliti dall’art.11, c. 7, del decreto legge n. 74/2012, agli imprenditori e dei lavoratori autonomi che, a seguito del sisma del maggio 2012 in Emilia Romagna, hanno subito conseguenze sull’attività svolta.

Successivamente il D.L. n. 43/2013 è intervenuto sulla medesima disciplina, estendendo, il finanziamento agevolato ai versamenti dovuti nel periodo 1° luglio – 15 novembre 2013. Conseguentemente è stato previsto l’adeguamento della convenzione tra la Cassa depositi e prestiti e l’ABI, prevedendo modalità di rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al predetto comma 13 dell’articolo 11 del D.L. n. 174/2012.

L’art. 2, comma 8, del D.L. n. 150/2013 ha prorogato di un anno, rispetto alla scadenza originariamente prevista, il termine fissato per la restituzione del debito esistente al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata con scadenza 31 dicembre 2013, in relazione ai finanziamenti erogati - ai sensi del D.L. n. 174/2012  - ai soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012. Ai relativi oneri si provvede nel rispetto dei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11 del D.L. n. 174/2012. La Nota della Ragioneria generale dello Stato del 20 gennaio 2014, presentata nel corso dell’esame parlamentare, ha confermato che la disposizione si riferiva a tutte le rate di finanziamento dovute fino al 1° gennaio 2014 ed era pertanto comprensiva della scadenza del 31 dicembre 2013. Inoltre, per quanto riguarda il quadro completo dei finanziamenti e dei relativi oneri per interessi, la Nota ha affermato che, in base ai dati pervenuti dalla Cassa depositi e prestiti e dalla regione Emilia Romagna, fino al 30 dicembre 2013 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 150), gli oneri per interessi erano stati di circa 22,3 milioni di euro a fronte di uno stanziamento per interessi di 145 milioni per il 2013 e di 70 milioni per il 2014. Per il dettaglio dei finanziamenti stipulati si faceva rinvio al competente Dipartimento del Tesoro, segnalando che in base ad informazioni acquisite per le vie brevi i finanziamenti sarebbero ammontati a circa 800 milioni di euro.

Un’ulteriore Nota della RGS dell’11 febbraio 2014 confermava che la disposizione non avrebbe prodotto effetti nell’anno 2015, in quanto nella rimodulazione dei piani di ammortamento si sarebbe tenuto conto che le risorse per il pagamento degli interessi risultavano immediatamente disponibili nell’anno 2014.

Infine l’articolo 3-bis, introdotto durante l’esame parlamentare, del D.L. n. 4 del 2014, ha disposto il differimento per un periodo non superiore a due anni della restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11 del D.L. n. 174/2013. Ai relativi oneri si provvede nel rispetto dei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11 del D.L. n. 174/2012. In proposito, tuttavia, una Nota della RGS del 18 marzo 2014 affermava che “la norma è suscettibile di determinare oneri a carico della finanza pubblica, per effetto del posticipo dell’ incasso di quote capitale di finanziamenti erogati, a fronte dei quali la copertura proposta appare inidonea”. La Nota proseguiva precisando che la proroga di tre anni (poi portata a due anni) della durata del periodo di rimborso della quota capitale dei finanziamenti bancari per il pagamento dei tributi e dei contribuiti nelle aree del terremoto dell’Emilia Romagna avrebbe potuto determinare modifiche nella registrazione contabile dell’incasso dei tributi e dei contributi nazionali. Ciò in quanto si verrebbe a determinare un marcato differimento dell’effettivo onere gravante sul contribuente rispetto all’anno di competenza delle somme dovute. Detto incasso potrebbe non essere più imputato all’anno di competenza ma in base al profilo dell’effettivo rimborso. Le regole di contabilità nazionale prevedono la registrazione per competenza e solo se la cassa si realizza in un arco temporale ragionevole non eccessivamente esteso. Oltre che sull’operazione in esame, un simile precedente determinerebbe dubbi anche sui successivi casi nei quali si è adottato un simile meccanismo (Sardegna). Nella considerazione che il periodo di rimborso può essere allungato anche significativamente con successivi provvedimenti, è molto probabile che l’attuale trattamento (che ha computato le entrate fiscali nella competenza 2012) non sia più accettato in futuro dalle autorità statistiche. Per tali motivi il citato dipartimento esprimeva forti perplessità su un prolungamento triennale dei pagamenti.

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, prevede la proroga, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento, della restituzione del debito per quota capitale al 1º gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013, di tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del D.L. n. 174/2013, dell'articolo 1,comma 367, della legge n. 228/2012 e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del D.L. n. 43/2013. A tal fine la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni in coerenza con le disposizioni in esame.

Si prevede, inoltre, che ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del n. 174/2012. Inoltre, le garanzie dello Stato assistono, senza ulteriori formalità e ai medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione delle disposizioni in esame (comma 1).

Si prevede, inoltre che la rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 venga corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati (2).

Infine, si prevede che, ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, la predetta proroga di tre anni sia condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C (2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 (3).

 

La relazione tecnica, dopo aver illustrato la norma, afferma che le risorse già stanziate sono adeguate per fronte anche ai maggiori interessi, considerato che le risorse necessarie per la copertura dei contratti già stipulati, come emerge da una nota della Regione Emilia Romagna, ammontano a circa 22 milioni di euro, mentre l’ulteriore fabbisogno per l’allungamento dei tempi di restituzione del prestito risulterebbe di 29 milioni di euro. Pertanto, nella rimodulazione dei piani di ammortamento, si terrà conto che le risorse per il pagamento degli interessi sono immediatamente disponibili nell’anno 2014.

La Nota di trasmissione della relazione tecnica afferma peraltro che la disposizione è suscettibile di determinare la riclassificazione dell’incasso dei tributi e dei contributi nei conti nazionali. Ciò in quanto si verrebbe a determinare un differimento ancor più marcato dell’effettivo onere gravante sul contribuente rispetto all’anno di competenza delle somme dovute. Detto incasso potrebbe non essere più imputato all’anno di competenza ma in base al profilo dell’effettivo rimborso. Le regole di contabilità nazionale prevedono, infatti, la registrazione per competenza solo se la cassa si realizza in un arco di tempo ragionevole non eccessivamente esteso. La Nota evidenzia altresì che un simile precedente determinerebbe dubbi anche sui successivi casi nei quali si è adottato un simile meccanismo (ad es. Sardegna), sottolinea inoltre che nella considerazione che il periodo di rimborso può essere allungato anche significativamente con successivi provvedimenti, è molto probabile che l’attuale trattamento (che ha computato le entrate fiscali nella competenza 2012) non sia più accettato in futuro dalle autorità statistiche. Pertanto, anche in considerazione dell’approvazione della conversione del D.L. n. 4/2014, la Nota evidenzia che l’articolo 14 andrebbe stralciato.

 

In merito ai profili di quantificazione si segnala preliminarmente che, mentre la RT non evidenzia specifici problemi con riguardo alle disposizioni in esame, la Nota di accompagnamento della medesima relazione formula una serie di rilievi, attinenti in particolare al trattamento dell’operazione secondo le regole di contabilità europea, raccomandandone lo stralcio.

Tanto premesso, si evidenzia la necessità di coordinare la norma in esame con l’articolo 2, comma 8, del D.L. n. 150/2013 e con l’articolo 3-bis del D.L. n. 4/2014, i quali hanno disposto rispettivamente la proroga di un anno e i differimento di due anni, rispetto alla scadenza originariamente prevista, del termine fissato per la restituzione del debito esistente al 1° gennaio 2014.

Ulteriori chiarimenti andrebbero acquisiti in merito alla modulazione annua dell’onere per interessi. Infatti, poiché secondo quanto affermato dalla relazione tecnica la rimodulazione dei piani di ammortamento terrà conto della disponibilità nel 2014 delle risorse finanziarie, andrebbe precisato se si prevede di pagare in via anticipata l’intero ammontare degli interessi, anche se maturano in anni successivi. In caso contrario, la disposizione appare suscettibile di incidere sull’onere annuale per interessi con proiezione degli stessi negli esercizi interessati dal differimento.

In merito al trattamento contabile degli effetti delle disposizioni, si prende atto delle considerazioni formulate nella Nota di accompagnamento della RT. In proposito andrebbero inoltre acquisiti chiarimenti circa le considerazioni emerse in sede europea riguardo alle implicazioni delle garanzie prestate in applicazione della normativa in esame per i profili del debito pubblico.

 

Articolo 15 – Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni

Le norme stabiliscono che il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi sino al 31 dicembre 2018, del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 1993[54]. Il Comitato permanente di consulenza è composto dal direttore generale del tesoro, che lo presiede, e da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali.

La composizione riflette quella già prevista dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 1993 citata al comma 12.

Ai Componenti del comitato permanente di consulenza non spetta alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza.

È stabilito, inoltre, che la definizione ed il coordinamento temporale dei programmi di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubbliche attuati dal Ministero dell'economia e delle finanze spetta ad un Comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto, inoltre, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e da altri eventuali ministri competenti per materia. Nello svolgimento di tali funzioni, il Comitato in questione si avvale del supporto del Comitato permanente di consulenza di cui alle norme in esame.

Dall'attuazione delle disposizioni sopra descritte non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si segnala che le norme riproducono il testo dell’articolo 2, comma 5-bis del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 151/2013, successivamente decaduto. Tale articolo, a sua volta, ha contenuto sostanzialmente analogo all’articolo 2 commi da 12 a 15 introdotti dal Senato nel disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 126/2013, approvato in prima lettura dal Senato e successivamente decaduto.

 

La relazione tecnica afferma che la norma è volta ad assicurare carattere permanente al Comitato permanente di consulenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 1993. Ciò è disposto in deroga all'articolo 12, comma 20, del decreto legge n. 95/2012, che prevede la soppressione degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi dell' articolo 68, comma 2, del decreto-legge n. 112/2008.

Si rammenta che la relazione tecnica allegata al decreto legge n. 95/2012, riferita all’articolo 12, comma 20, non scontava effetti di risparmio. Ciò in quanto gli effetti finanziari derivanti soprattutto dalla riduzione delle spese di funzionamento e dei rimborsi spese o gettoni di presenza, laddove previsti ai sensi dell’articolo 6, del D.L. n. 78/2010, si sarebbero prodotti solo alla scadenza degli organismi. Pertanto, eventuali economie sarebbero state rilevate solo a consuntivo. La relazione tecnica ipotizzava, comunque, possibili effetti migliorativi in termini di snellimento di procedure e di alleggerimento degli apparati amministrativi.

Tale deroga, proseguiva la relazione tecnica, è giustificata dall'interesse dello Stato di avvalersi, già nell'immediato per la predisposizione di un programma di privatizzazione, dell'assistenza tecnica degli esperti che compongono il Comitato nella individuazione e nella successiva attuazione di operazioni di privatizzazione di partecipazioni dello Stato.

La norma, secondo la relazione tecnica, non comporta oneri a carico della finanza pubblica, atteso che ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso o gettone di presenza e che ad eventuali rimborsi spese si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica afferma che anche l’istituzione di un Comitato di ministri per la dismissione di partecipazioni pubbliche non comporta oneri in quanto al suo funzionamento si provvede nell’ambito delle risorse disponibili.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale si ravvisa la necessità di una conferma del Governo, che ai componenti del Comitato non spetti alcun tipo di emolumento, ivi compresi eventuali rimborsi spese e che la disposizione possa effettivamente essere attuata senza oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, (comma 1) si rileva che la disposizione che prevede che ai componenti del Comitato  permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni non spetta alcun compenso, né sono attribuiti gettoni di presenza, non appare formulata in maniera pienamente conforme alla prassi vigente. La disposizione potrebbe essere quindi opportunamente riformulata nel seguente modo: “Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi spese comunque denominati”. In proposito appare comunque opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

Articolo 16, comma 1, lettera a) – Aeroporto Trapani-Birgi

Normativa vigente L’art.1, comma 91 della legge di stabilità 2014 ha stabilito che, a titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti dalla Società di gestione dell’Aeroporto di Trapani Birgi per le limitazioni imposte alle attività aeroportuali civili dalle operazioni militari del 2011 in Libia, i diritti di approdo, partenza, sosta e ricovero per gli aeromobili introitati dalla medesima società di gestione siano versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell’interno per le finalità di sostegno e rilancio dei settori dell’economia locale interessati da limitazioni imposte dalle suddette operazioni militari.

Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari. 

 

La norma - che riproduce la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 2, lettera 0a) del decreto legge n. 151/2014 come modificato dal Senato (A.C. 2121) - modifica il richiamato comma 91, recante misure di compensazione a favore dalla Società di gestione dell’Aeroporto di Trapani - Birgi, per i danni economici subiti a causa delle operazioni militari effettuate in Libia nel 2011. La norma, in particolare, prevede che, in luogo del versamento al bilancio dello Stato, le somme incassate a titolo di diritti aeroportuali restino nella disponibilità della Società di gestione (AIRGEST), a fronte di idonea certificazione in merito al loro ammontare da parte dell’ENAC.

 

La relazione tecnica, dopo aver illustrato la norma, afferma che dalla disposizione non derivano oneri aggiuntivi per l’Erario.

 

In merito ai profili di quantificazione al fine di escludere effetti onerosi, andrebbero acquisiti chiarimenti circa gli effetti sui saldi della nuova destinazione dei flussi di risorse indicate dal testo (proventi dei diritti aeroportuali) e in merito alla mancanza di impegni già assunti o programmi già avviati a valere sulle medesime risorse.

 

Articolo 16, comma 1, lettera b) – Disposizioni fiscali per le società sportive  professionistiche

Normativa vigente L’art.1, comma 160, lettera a) della legge di stabilità 2014 ha stabilito che, ai fini del computo del reddito di lavoro dipendente degli atleti professionisti si considera, nella misura del 15 per cento, anche il costo dell’attività di assistenza sostenuto dalle società sportive professionistiche nell’ambito delle trattative contrattuali con gli atleti, al netto delle somme versate dall’atleta ai propri agenti.

La relazione tecnica ha affermato che la disposizione è potenzialmente suscettibile di generare effetti positivi per l’Erario. Tuttavia, prudenzialmente, alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari. 

 

La norma - che riproduce la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 2, lettera a-bis) del decreto legge n. 151/2014 come modificato dal Senato (A.C. 2121) - intervenendo sull’articolo 1, comma 161, della legge 147/2013, proroga dal 2013 al 2014 il termine di decorrenza della parziale deducibilità di specifici oneri ai fini della determinazione del reddito imponibile IRES ed IRAP delle società sportive professionistiche.

 

La relazione tecnica, dopo aver illustrato la norma, afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti in considerazione del fatto che, in sede di relazione tecnica al provvedimento originario, è stato ritenuto opportuno non indicare prudenzialmente alcun recupero di gettito.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che alla norma oggetto di proroga non sono stati ascritti effetti positivi in termini di gettito. Poiché, tuttavia, tale assenza di effetti è stata collegata alla necessità di garantire la prudenzialità della stima, andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa gli effetti determinati dal rinvio disposto dal testo, tenuto conto che esso appare potenzialmente suscettibile di effetti riduttivi del gettito tributario effettivo.

 

Articolo 16, comma 1, lettera c) – Intermediari finanziari

La norma - che riproduce la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 2, lettera c-bis) del decreto legge n. 151/2014 come modificato dal Senato (A.C. 2121) - modifica il comma 550 della legge di stabilità 2014.

Tale norma reca la individuazione dei soggetti (società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali) cui si applica la specifica disciplina vincolistica in materia di patto di stabilità interno prevista dalla stessa legge di stabilità[55]. Il comma 550 esclude dall’applicazione della predetta disciplina gli intermediari finanziari e le società quotate.

La norma in esame inserisce un ulteriore periodo al fine di stabilire che agli intermediari finanziari indicati nel comma 550 non si applicano le seguenti disposizioni:

§  art. 4, cc.4 e 5, del D.L. n. 95/2012 (riduzione dei componenti dei CDA di società pubbliche);

§  art. 11 del D.Lgs. n. 39/2013 (inconferibilità e  incompatibilità  di  incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati  in  controllo pubblico).

 

La relazione tecnica afferma che, considerato che alle disposizioni derogate non erano stati ascritti effetti finanziari, la norma in esame non comporta effetti negativi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto evidenziato nella RT.

 

Articolo 16, comma 1, lettera d) – Procedura di riequilibrio pluriennale per gli enti locali

Normativa vigente L’art. 1, comma 573, della legge di stabilità 2014 ha introdotto, per l’anno 2014, la facoltà – in favore degli enti locali che hanno avuto il diniego d’approvazione da parte del Consiglio comunale del piano di riequilibrio finanziario e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario - di riproporre, entro termini definiti, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, qualora dimostrino dinanzi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario.

Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

La norma interviene sul comma 573 della legge di stabilità 2014, sopprimendo la parola “comunale” riferita al Consiglio che ha formulato il diniego d’approvazione del piano di riequilibrio finanziario.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è priva di effetti per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 16, comma 1, lettera e) – Definizione di situazioni debitorie pregresse

Normativa vigente: La legge di stabilità 2014 consente ai soggetti con debiti tributari - relativi a carichi inclusi in ruoli emessi da ufficiali statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013 - di estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento di una somma pari all’importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero di quello residuo, e delle somme dovute a titolo di remunerazione per i concessionari (comma 618).

Il versamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il 28 febbraio 2014 (comma 620).

È conseguentemente sospesa, fino al 15 marzo 2014, l’attività di riscossione dei carichi, al fine di consentire il versamento e la registrazione delle somme dovute entro il  28 febbraio 2014 (comma 623).

Le precedenti disposizioni si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013 (comma 624).

La RT allegata alla legge di stabilità per il 2014 non ha ascritto effetti finanziari ai commi da 618 a 624, affermando che, se da un lato si consente l’effettuazione dei versamenti con esclusione degli interessi, dall'altro si incentivano i contribuenti al versamento di somme che, altrimenti, potrebbero non essere acquisite. La relazione tecnica ha precisato che al momento non era ipotizzabile la percentuale di adesione alla definizione in esame, sia in termini di frequenze sia in termini di valori iscritti complessivamente a ruolo. Pertanto una valutazione del recupero di gettito netto sarebbe potuta essere effettuata a consuntivo assumendo la norma come finanziariamente neutrale.

Il decreto legge n. 16 del 2014 ha prorogato:

§  dal 28 febbraio 2014 al 31 marzo 2014 il termine per il versamento di cui al comma 620 della legge di stabilità;

§  dal 15 marzo 2014 al 15 aprile 2014 il termine di sospensione dell’attività di riscossione di cui al comma 623.

La relazione tecnica non ha ascritto effetti finanziari alla norma di proroga, chiarendo che le norme da un lato consentono l’effettuazione dei versamenti con l’esclusione degli interessi, dall’altro incentivano i contribuenti al versamento di somme che, altrimenti, potrebbero non essere acquisite. La RT ha affermato, quindi, che la normativa di proroga può essere considerata finanziariamente neutrale.

 

La norma dispone un’ulteriore proroga dei termini previsti dai commi 620 e 623 della legge di stabilità 2014.

In particolare, è fissato al 31 maggio 2014 il termine (di cui al comma 620 della legge di stabilità 2014, originariamente stabilito al 28 febbraio 2014 e già prorogato al 31 marzo 2014) entro il quale i debitori che intendono aderire alla definizione dei debiti pregressi sopra descritta versano in un’unica soluzione una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, più le somme dovute a titolo di remunerazione del servizio di riscossione (senza dunque corrispondere eventuali interessi per ritardata iscrizione a ruolo né interessi di mora). Si prevede, inoltre, che, al fine di consentire il versamento delle somme dovute e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei relativi carichi resti sospesa fino al 15 maggio 2014 (termine contenuto nel comma 623 della legge di stabilità 2014, inizialmente fissato al 15 marzo 2014 e già prorogato al 15 aprile 2014).

Viene inoltre ampliato l’ambito di applicazione sulla disciplina concernente la definizione agevolata (senza pagamento di interessi di mora) mediante l’inclusione dei debiti derivanti da ingiunzione fiscale e dagli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

 

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione non comporta sostanziali effetti, analogamente a quanto previsto in relazione alla norma originaria contenuta nella legge di stabilità 2014.

 

In merito ai profili di quantificazione, circa l’ulteriore proroga del termine di versamento, pur rilevando che la stessa riguarda il medesimo anno finanziario, andrebbe acquisito l’avviso del Governo al fine di escludere apprezzabili effetti di cassa, anche in considerazione del fatto che dal debitore non sono dovuti gli interessi.

Circa l’estensione dell’ambito applicativo della disciplina ai debiti derivanti da ingiunzioni fiscali, si rileva che la procedura di riscossione coattiva, in relazione a tale tipologia di debiti, potrebbe risultare più avanzata rispetto all’emanazione di ruoli ed avvisi di accertamento di crediti tributari da parte dell’amministrazione pubblica. Andrebbe pertanto acquisita una valutazione del Governo circa gli effetti finanziari della disposizione in esame, tenendo conto dei costi presumibilmente già sostenuti dalle amministrazioni interessate e della maggiore possibilità di riscossione dei crediti stessi .

 

Articolo 16, comma 2 – Stabilizzazione di personale precario

La norma - che riproduce la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 151/2014 – differisce dal 1° gennaio al 30 aprile 2014 l’applicazione del comma 529 della legge di stabilità concernente la possibilità per le regioni di procedere, con risorse proprie, alla stabilizzazione di personale precario.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al decreto legge n. 151/2013 non considera le norme.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, dal momento che alle disposizioni della legge di stabilità per il 2014 oggetto di differimento non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

Articolo 17 – Facoltà di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di locazione

Normativa vigente: l’art. 2-bis, del D.L. n. 120/2013, nel testo vigente, prevede che le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, hanno facoltà di recedere, entro il 31 dicembre 2014, dai contratti di locazione di immobili[56]. Il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso è stabilito in 30 giorni, anche in deroga ad eventuali clausole difformi previste dal contratto. L’art. 1, comma 389 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) prevede che le disposizioni dell'art. 2-bis del D.L. n. 120/2013[57], non si applicano per i contratti di locazione di immobili di proprietà dei fondi comuni di investimento immobiliare[58] nonché degli immobili di proprietà dei terzi aventi causa da detti fondi, per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi.

Si evidenzia, altresì, che l’art 8, comma 8, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, attualmente all’esame del Senato (AS 1465) autorizza le amministrazioni pubbliche[59] a ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E’ fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l’amministrazione. In caso di recesso, le amministrazioni pubbliche, nelle more dell’espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, comunque, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici. Le amministrazioni pubbliche sono tenute, altresì, ad assicurare che gli importi e i prezzi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle summenzionate riduzioni e comunque non siano superiori ai prezzi di riferimento, ove esistenti, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.

La norma prevede la sostituzione dell’art. 2-bis, del DL n. 120/2013, disponendo che le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 30 giugno 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili[60]. Il recesso è perfezionato decorsi 180 giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano.

 

La relazione tecnica[61], afferma che tale disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica, considerato che la relazione tecnica relativa all’articolo 2-bis del decreto-legge n. 120/2013 non aveva ascritto effetti per la finanza pubblica a tale norma, ed eventuali effetti finanziari positivi in termini di risparmi di spesa per locazioni passive non erano stati stimati prudenzialmente perché rilevabili solo a consuntivo.

Si rammenta che la relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 151/2013, con riguardo ad una norma (articolo 2, comma 1) di analogo contenuto rispetto a quella in esame, affermava che tale disposizione non comportava effetti per la finanza pubblica e che eventuali effetti finanziari positivi in termini di risparmi di spesa per locazioni passive, non venivano prudenzialmente stimati in quanto rilevabili solo a consuntivo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che la norma interviene su disposizioni alle quale non sono associati a legislazione vigente effetti finanziari ai fini dei tendenziali.

 

Articolo 18 – Salvaguardia effetti prodotti dai D.L. n. 126 e D.L. n. 151 del 2013

La norma dispone che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del D.L. n. 126/2013, e del D.L. n. 151/2013, entrambi non convertiti in legge.

Si evidenzia che l’art 1, comma 2, della legge 2 maggio 2014, n. 68, legge di conversione del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, (AC 2162) reca una disposizione di contenuto analogo a quella in esame.

 

La relazione tecnica[62] ribadisce il contenuto della disposizione ed afferma che la stessa non determina oneri aggiuntivi per l’erario.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur non avendo osservazioni da formulare, si evidenzia l’opportunità di valutare l’effettivo carattere innovativo della disposizione in esame, considerato che l’art. 1, comma 2, della legge 2 maggio 2014, n. 68, legge di conversione del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, già reca una disposizione di contenuto analogo a quella in esame.



[1]     Decreto-legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito dalla legge n. 213/2012, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

[2]     Più in dettaglio, il citato comma 10 prevede la costituzione di un apposito Fondo - con obbligo di restituzione – finalizzato ad assicurare liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 di regioni ed enti locali. In particolare, il Fondo è articolato in tre distinte Sezioni, denominate rispettivamente:

§  "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali;

§  “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari;

§  “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

La gestione della “Sezione enti locali” è stata affidata a Cassa depositi e prestiti, competente a valutare – sulla base dei criteri e delle procedure legislativamente predeterminate – la concessione delle anticipazioni agli enti locali e la loro erogazione. Le ulteriori due Sezioni sono direttamente gestite dal Ministero dell’economia e finanze.

La dotazione complessiva del Fondo, inizialmente pari a 9,3 miliardi di euro per il 2013 e a 14,5 miliardi per il 2014 (D.L. n. 35/2013), è stata successivamente rideterminata in 16,5 miliardi per il 2013  e in 7,3 miliardi per il 2014 ad opera del D.L. n. 102/2013 (articolo 13, comma 1).

Il Fondo è stato inoltre incrementato per il 2014 di ulteriori 7,2 miliardi di euro, sempre ad opera del D.L. n. 102/2013, i quali sono però finalizzati “ad ulteriori pagamenti” rispetto a quelli soddisfatti con il D.L. n. 35/2013 da parte delle Regioni e degli enti locali, sempre relativi a debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero a debiti per i quali sia emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Il riparto di tali ulteriori risorse tra le tre Sezioni del Fondo è avvenuto con D.M. Economia 10 febbraio 2014. Da ultimo, il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (il cui disegno di legge è attualmente all’esame del Senato per la sua conversione in legge A.S. 1465) prevede un ulteriore incremento della dotazione del Fondo per l’anno 2014 di 6 miliardi di euro, da ripartirsi tra le tre Sezioni con apposito decreto del MEF, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013. Ulteriori 2 miliardi di euro sono specificamente destinati alla Sezione enti locali del Fondo, per il pagamento dei debiti nei confronti delle società partecipate dagli enti locali.

[3]     Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.

[4]     L’articolo 194 del TUEL disciplina il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio degli enti locali, che avviene con deliberazione consiliare o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità.

[5]     L’art. 6 della L. 800/1967 ha riconosciuto come enti autonomi 11 teatri lirici – il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona – ed ha individuato l’Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma e l’Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora Fondazione teatro lirico di Cagliari), quali istituzioni concertistiche assimilate.

Successivamente, il D.Lgs. 367/1996 ha previsto la trasformazione in fondazioni di diritto privato degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per eliminare rigidità organizzative e creare disponibilità di risorse private in aggiunta al finanziamento statale, costituito principalmente dal Fondo unico per lo spettacolo. Ancora in seguito, il D.L. 345/2000 (L. 6/2001) ha disciplinato la trasformazione di tali enti in fondazioni lirico-sinfoniche.

Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della L. 310/2003, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Attualmente, pertanto le fondazioni lirico-sinfoniche sono 14.

[6]     Il contratto di lavoro a tempo determinato è disciplinato dal D.Lgs. n. 368/2001, adottato in attuazione della direttiva 1999/70/CE 28 giugno 1999, sul quale sono intervenute successivamente ulteriori disposizioni normative.

In particolare, il d.lgs. 368/2001 stabilisce che il contratto di lavoro subordinato è stipulato normalmente a tempo indeterminato e fissa un limite massimo di durata (pari a 36 mesi, comprensivo di proroghe e rinnovi), nell'ipotesi di successione di contratti a termine, oltre il quale il contratto si considera a tempo indeterminato.

Si ricorda, inoltre, che attualmente è all’esame del Senato il ddl di conversione del D.L. n. 34/2014 (A.S. 1464), già approvato dalla Camera, recante, fra l’altro, disposizioni in materia di lavoro a termine. Il testo approvato dalla Camera, pur non modificando il limite temporale massimo oltre il quale opera la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, ha tuttavia apportato alcune modifiche alla relativa disciplina (tra esse: massimo di 5 proroghe dei contratti a termine, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto a tempo è stato stipulato; numero complessivo di rapporti di lavoro a termine costituiti da ciascun datore di lavoro non superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato alle proprie dipendenze, con trasformazione dei contratti che superino tale limite).

Merita infine ricordare, che la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con le sentenze nn. 5748 e 5749 del 12 marzo 2014, annullando le precedenti decisioni della Corte d’Appello di Palermo (con le quali i lavoratori precari del Teatro Massimo si erano visti respingere la domanda di stabilizzazione in quanto le leggi ordinarie sui limiti del contratto a termine non trovavano applicazione per le Fondazioni liriche, neanche dopo la loro privatizzazione) ha disposto la ripetizione del processo, stabilendo altresì specifici parametri di riferimento rispetto a diversi periodi temporali (applicazione della L. 230/1962 per il periodo 23 maggio 1998–settembre 2001; applicazione del d.lgs. 368/2001 per il periodo settembre 2001–29 giugno 2010 –data di conversione del D.L. 64/2010; non retroattività del D.L. 64/2010, con conseguente sua applicazione ai soli contratti successivi al 2010).

[7]     In particolare, la disposizione ha riguardato le fondazioni che: a) si trovavano nelle condizioni di amministrazione straordinaria, di cui all’art. 21 del d.lgs. 367/1996 (all’epoca, si trattava della Fondazione Teatro del maggio musicale fiorentino, della Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari e della Fondazione Teatro Massimo di Palermo; b) erano state in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, non avendo ancora terminato la ricapitalizzazione (in base alla relazione illustrativa all’A.S. 1014 – ddl di conversione del D.L. n. 91/2013 –, si trattava del Teatro Carlo Felice di Genova e del Teatro Lirico di Trieste); c) non potevano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi. Più ampiamente, si veda dossier del Servizio Studi n. 75 del 26 settembre 2013.

[8]     In base alle informazioni assunte dal Mibact, il piano di risanamento è stato presentato entro il termine indicato da otto fondazioni: Palermo, Bari, Napoli, Roma (Opera), Firenze, Bologna, Trieste, Genova.

[9]     Nel corso delle comunicazioni sulle linee programmatiche del suo dicastero, presso la 7^ Commissione del Senato (seduta del 24 aprile 2014), il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha riferito che otto fondazioni lirico-sinfoniche avevano presentato domanda per accedere al fondo rotativo. Ha evidenziato, altresì, che la capienza del fondo non risultava comunque adeguata per dar seguito ai piani di risanamento proposti dalle fondazioni.

[10]    La sanzione oggetto della disposizione è quella prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), secondo cui in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Gli enti locali della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente.

[11]    Che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto

[12]    La norma citata del Testo unico in materia edilizia fa riferimento, oltre che ai “manufatti leggeri, anche prefabbricati”, anche alle “strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni”; tuttavia la disposizione in commento cita espressamente i manufatti amovibili e sembra quindi intendersi che non riguardi anche le altre strutture, non ricollegabili al concetto di “manufatto amovibile”.

[13]    in particolare, i commi 1 e 2 del citato articolo 29, hanno previsto, rispettivamente, la riduzione del trenta per cento, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005, della spesa sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, ed il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture.

[14]    Con D.P.C.M. del 28 novembre 2010 ne è stata determinata la nuova composizione del Comitato.

[15]    Si tratta delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001. L’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 definisce amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo di riforma dell’organizzazione del Governo, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

[16]    I membri devono essere:

§  per le società a partecipazione diretta, due dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime,

§  per le società a partecipazione indiretta, due scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante.

      Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato.

      I dipendenti dell’amministrazione partecipante, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, o i dipendenti della società controllante, hanno obbligo di riversare i compensi assembleari all'amministrazione, ove riassegnabili, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. E’ comunque consentita la nomina di un amministratore unico. Il comma 4 si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo al 7 luglio 2012.

[17]    Nel caso di CDA di tre membri, la composizione è determinata sulla base dei criteri già definiti dal comma 4, commentati nella nota precedente. Nel caso di CDA di cinque membri:

§  per le società a partecipazione diretta la composizione deve assicurare la presenza di almeno tre dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime;

§  per le società a partecipazione indiretta, almeno tre membri devono essere scelti tra dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione della società controllante o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti d’intesa tra le amministrazioni medesime, e dipendenti della stessa società controllante. In tale ultimo caso, le cariche di Presidente e di Amministratore delegato sono disgiunte e al Presidente potranno essere affidate dal CDA deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne e istituzionali e supervisione delle attività di controllo interno.

      Resta fermo l'obbligo di riversamento dei compensi assembleari alle amministrazioni/società di appartenenza.

      Anche tale norma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo al 7 luglio 2012.

[18]    Si ricorda che il comma 1 dell’articolo 11, sancisce in generale l’incompatibilità degli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e degli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo, o di parlamentare.

[19]    L’incarico amministrativo di vertice nelle amministrazioni regionali e l’incarico di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili inoltre con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico; con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente popolazione della medesima regione.

[20]    Recante il T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia. L’articolo 106 dispone che l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

[21]    L’ultimo elenco ISTAT è stato pubblicato in G.U. 29 settembre 2013.

[22]    L’articolo 5 del D.Lgs. n. 368/2001 disciplina la successione dei contratti a termine. In particolare, il comma 4-bis, ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui allo stesso articolo 5 e fatte salve specifiche disposizioni di contrattazione collettiva, prevede la trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato nel caso in cui il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro. Ai fini del computo del periodo massimo di 36 mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del medesimo D.Lgs. n. 368/2001 e del comma 4 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 276/2003 (inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato). In deroga a tale disciplina, è prevista la possibilità di stipulare un successivo contratto a termine in deroga fra gli stessi soggetti per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto viene considerato a tempo indeterminato.

[23]    Con riguardo a tale norma (comma 529 della L. n. 147/2013), si osserva che, prevedendo una stabilizzazione a domanda, essa deve essere valutata alla luce del principio costituzionale, di cui all’articolo 97, comma 3, Cost., in base al quale “agli impieghi nelle P.A. si accede mediante concorso” e alla costante giurisprudenza costituzionale in merito, secondo la quale «l’area delle eccezioni» al concorso deve essere «delimitata in modo rigoroso» (sentenza n. 205 del 2004 e sentenza n. 363 del 2006). e le deroghe sono legittime solo in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificarle (sentenza n. 81 del 2006). Non è sufficiente la semplice circostanza che determinate categorie di dipendenti abbiano prestato attività a tempo determinato presso l’amministrazione (sentenza n. 205 del 2006), né basta la «personale aspettativa degli aspiranti» ad una misura di stabilizzazione (sentenza n. 81 del 2006), ma occorrono particolari ragioni giustificatrici, ricollegabili alla peculiarità delle funzioni che il personale da reclutare è chiamato a svolgere.

[24]    Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

[25]    Recata dall’articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95.

[26]    Cfr. in particolare l’art. 1, commi da 2-bis a 2-quinquies del DL n. 126/2013 e l’art. 3, commi da 3-bis a 3-quinquies del DL n. 151/2013.

[27]    Ai sensi dell’art. 32, comma 4, lett. l) della L. n. 183/2011.

[28]    Di contenuto in parte analogo all’articolo 1-ter del DL n. 126/2013, non convertito. Cfr. anche l’articolo 5-bis del DL 151/2013.

[29]    Il citato articolo 1-ter del DL n. 126/2013 prevedeva un importo di 100 mln annui per il 2013 e il 2014.

[30]    Di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[31]    Prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[32]    Di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[33]    Di cui al soppresso comma 17-sexies del DL 35/2013.

[34]    Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo

[35]    Cfr. in particolare l’articolo 1, commi da 12 a 14.

[36]    A valere sulla riduzione del fondo per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni del personale civile di organismi militari licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006.

[37]    Tali considerazioni confermano quanto a suo tempo affermato dalle relazioni tecniche al disegno di legge di conversione del D.L. 66/2014 e del D.L. 126/2013.

[38]    Cfr. in particolare l’art. 2, commi 19 e 20.

[39]    Aumentabile sino ad un massimo di 5 euro in relazione a particolari periodi dell’anno ovvero relativamente all’accesso a particolari zone, quali quelle in prossimità di fenomeni vulcanici.

[40]    Cfr. l’articolo 1, comma 12-bis.

[41]    La norma è adottata al fine di fronteggiare il grave stato di crisi e di mantenere i livelli occupazionali del settore turistico balneare della regione Sardegna e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive.

[42]    Testo unico per l'edilizia.

[43]    Pervenuta in data 7 maggio 2014.

[44]    Viene espressamente richiamato l’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, relativo all’attività della Cassa depositi e prestiti.

[45]    Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

[46]    Cfr. Articolo 7 dell’atto C.2121 della XVII legislatura.

[47]    Nota del Dipartimento delle finanze del 15 gennaio 2014 riferita all’atto S. 1215 della XVII legislatura.

[48]    Pervenuta in data 7 maggio 2014.

[49]    Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno e della Giustizia.

[50]    Pervenuta in data 7 maggio 2014.

[51]    Il decreto legge in riferimento non è stato convertito in legge.

[52]    Relazione tecnica trasmessa dal Governo alla 5^ Commissione del Senato il 20 dicembre 2013.

[53]    Di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, ovvero all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95

[54]    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1993.

[55]    Commi da 550 a 555 e da 557 a 562.

[56]    La norma fa riferimento ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (15 ottobre 2013).

[57]    Nonché quelle di cui al comma 388, del medesimo art. 1, della legge n.147/2013, che prevede che i contratti di locazione di immobili stipulati dalle amministrazioni pubbliche non possono essere rinnovati, se non previo nulla osta dell’Agenzia del demanio. La norma prevede, altresì, che, nell'ambito della propria competenza di monitoraggio, l'Agenzia del demanio autorizza il rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano immobili demaniali disponibili. I contratti stipulati in violazione delle disposizioni del presente comma sono nulli.

[58]    Già costituiti ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 351/2001.

[59]    La norma fa riferimento alle amministrazioni pubbliche individuate dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/200.

[60]    La norma fa riferimento ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

[61]    Pervenuta in data 7 maggio 2014.

[62]    Pervenuta in data 7 maggio 2014.