Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Legge europea 2013 - A.C. 1327 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 1327/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 46
Data: 12/07/2013
Descrittori:
DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Legge europea 2013

A.C. 1327

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 46

 

 

 

12 luglio 2013

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Affari Comunitari

( 066760-9409 – * st_affari_comunitari@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

§         La nota di sintesi e le schede di lettura sono state redatte dal Servizio Studi.

§         Le parti relative ai documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea e alle procedure di contenzioso sono state curate dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea.

 

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File: ID0004.doc

 


INDICE

Sintesi del contenuto

§      La nuova disciplina dell’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento dell’Unione europea 3

§      Il disegno di legge europea 2013                                                                     4

Schede di lettura degli articoli

§      Articolo 1 Disposizioni volte a porre rimedio al non corretto recepimento della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari. Procedura di infrazione 2011/2053                                                                                     13

§      Articolo 2 Disposizioni in materia di prestazione transfrontaliera di servizi dei consulenti di proprietà industriale. Caso EU Pilot 2066/11/MARK                                                   26

§      Articolo 3 Disposizioni relative alla libera prestazione e all’esercizio stabile dell’attività di guida turistica da parte di cittadini dell’Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK     28

§      Articolo 4 Modifica al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia di ordinamento e mercato del turismo. Procedura di infrazione 2012/4094                                            31

§      Articolo 5 Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di società tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK 33

§      Articolo 6 Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE                                                                                      36

§      Articolo 7 Modifiche alla disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Casi EU Pilot 1769/11/JUST e 2368/11/HOME                37

§      Articolo 8 Modifica al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di tassazione di aeromobili. Caso EU Pilot 3192/12/TAXU 45

§      Articolo 9 Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Caso EU Pilot 1711/11/TAXU    49

§      Articolo 10 Modifica alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di affidamento del servizio di riscossione delle imposte locali. Caso EU Pilot 3452/12/MARKT               58

§      Articolo 11 Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 1999/63/CE relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare. Caso EU Pilot 3852/12/EMPL            62

§      Articolo 12 Disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato. Procedura di infrazione 2010/2045 67

§      Articolo 13 Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Procedura di infrazione 2013/4009 70

§      Articolo 14 Modifica al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in materia di protezione delle galline ovaiole e registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. Procedura di infrazione 2011/2231 74

§      Articolo 15 Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, in materia di biocidi         77

§      Articolo 16 Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici                                              80

§      Articolo 17 Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Procedura di infrazione 2009/4583                                              82

§      Articolo 18 Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CEE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione. Procedura di infrazione 2011/2217                                                                                                      85

§      Articolo 19 Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, in materia di valutazione e gestione dei rischi da alluvioni. Procedura di infrazione 2012/2054             88

§      Articolo 20 Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, in materia di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. Procedura di infrazione 2011/2006                       93

§      Articolo 21 Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti. Procedura di infrazione 2011/2218                                                                                                    102

§      Articolo 22 Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, relativo alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione 2009/2264                                                    105

§      Articolo 23 Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale volte al recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011. Procedura di infrazione 2009/2086                                                                                   111

§      Articolo 24 Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia  di acque. Procedura di infrazione 2007/4680                                                                                116

§      Articolo 25 Modifiche alla parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente. Procedura di infrazione 2007/4679           124

§      Articolo 26 Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2006/2131          131

§      Articolo 27 Modifica al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati. Procedura di infrazione 2013/2032 136

§      Articolo 28 Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in materia di indagini sugli incidenti ferroviari. Caso EU Pilot 1254/10/MOVE                                     139

§      Articolo 29 Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2012/4/UE, del 22 febbraio 2012, relativa all’istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Procedura di infrazione 2012/0433                                                                                   142

§      Articolo 30 Modifica al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in tema di Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Procedura di infrazione 2012/2189   145

§      Articolo 31 Attuazione della decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici. Caso EU Pilot 4176/12/MOVE                                                                                            155

§      Articolo 32 Modifica all’articolo 47, comma 2-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, in materia di fornitura dei servizi accessori legati all’offerta all’ingrosso del servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni. Procedura di infrazione 2012/2138                  158

§      Articolo 33 Disposizioni attuative del Regolamento (UE) n. 648 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni                                                                              162

§      Articolo 34 Clausola di invarianza finanziaria                                              168

 

 


Sintesi del contenuto

 


La nuova disciplina dell’adeguamento dell’ordinamento nazionale all’ordinamento dell’Unione europea

Il 2 maggio 2013 il Governo ha presentato al Senato i disegni di legge europea e di delegazione europea relativi all’anno 2013 (atti S. 587 e S. 588). Si tratta dei due nuovi strumenti di adeguamento all’ordinamento dell’Unione europea previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. Con l’entrata in vigore della legge n. 234, che trova qui la prima applicazione, la legge comunitaria annuale prevista dalla legge n. 11 del 2005 è sostituita da due distinti provvedimenti:

 

Lo sdoppiamento della legge comunitaria in due provvedimenti è previsto dall’articolo 29 della legge n. 234 del 2012: il comma 3 prevede che il Presidente del Consiglio o il Ministro per gli affari europei verifichi, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e ne trasmetta le risultanze tempestivamente, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e trasmettono, entro il 15 gennaio di ogni anno, le risultanze della verifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee con riguardo alle misure da intraprendere.

All’esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni pervenute, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge di delegazione europea e un disegno di legge europea, con l’indicazione dell'anno di riferimento. Il termine previsto per la presentazione del disegno di legge di delegazione europea è entro il 28 febbraio di ogni anno, mentre per il disegno di legge europea non viene stabilito un termine specifico di presentazione.

 

I contenuti dei due disegni di legge sono stabiliti dall’art. 30 della legge n. 234 del 2012. In particolare, per quanto riguarda la legge europea, essa contiene:

a)       disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea;

b)       disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

c)       disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;

d)       disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

e)       disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione in conformità ai princìpi e nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 41 della stessa legge n. 234 per l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato.

 

Si segnala che, a seguito della mancata approvazione nella passata legislatura dei disegni di legge comunitaria 2011 e 2012, i relativi contenuti sono stati riproposti all’interno dei due nuovi strumenti normativi: le disposizioni di delega nel disegno di legge di delegazione europea, le altre norme, diverse dalle deleghe, nel disegno di legge europea.

Il disegno di legge europea 2013

Il disegno di legge recante Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013 è stato approvato dal Senato l’8 luglio e trasmesso alla Camera dei deputati il 9 luglio 2013 (AC 1327).

Il provvedimento, a seguito delle modifiche approvate dal Senato, consta di 34 articoli. Nel disegno di legge, secondo quanto previsto dall’articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell’Unione europea nell’ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.

 

Il sistema EU PILOT (strumento informatico EU pilot - IT application) dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale - che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento Politiche UE della Presidenza del Consiglio -, trasmette le richieste di informazione agli Stati membri (25 in tutto in quanto Malta e Lussemburgo non hanno ancora aderito a questo strumento di pre-contenzioso) al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione UE e prevenire possibili procedure d’infrazione.

Il sistema viene utilizzato quando per la Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all’interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un’opinione chiara sulla corretta applicazione del diritto UE  e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all’apertura di una vera e propria procedura di infrazione.

EU PILOT, di fatto, ha sostituito l’inoltro delle lettere amministrative agli Stati membri tramite le Rappresentanze permanenti a Bruxelles e spesso ha portato alla conclusione positiva di molti casi, senza cioè l’apertura di una vera e propria procedura d’infrazione.

 

Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, l’articolo 1 mira a sanare i profili di non corretto recepimento nell’ordinamento italiano della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sollevati dalla Commissione europea nell’ambito della procedura d’infrazione n. 2011/2053.

L’articolo 2 è diretto a risolvere le contestazioni sollevate nell’ambito del caso EU Pilot 2066/11/MARK mediante l’abrogazione del comma 4 dell’art. 203 del Codice della proprietà industriale, che prevede l’obbligo di domiciliazione in Italia dei consulenti in materia di proprietà industriale che abbiano il domicilio professionale in uno Stato membro dell’Unione europea.

L’articolo 3 è volto a risolvere le contestazioni sollevate nell’ambito del caso EU Pilot 4277/12/MARK in materia di guide turistiche, prevedendo che le guide turistiche, abilitate ad esercitare la professione in altri Stati membri, possano operare in regime di libera prestazione di servizi sul territorio nazionale senza necessità di ulteriori autorizzazioni o abilitazioni.

L’articolo 4 incrementa le risorse del Fondo Nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, per porre rimedio ai profili di non corretto recepimento degli obblighi derivanti dall’articolo 7 della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso», sollevati dalla Commissione nell’ambito della procedura d’infrazione 2012/4094.

L’articolo 5 novella gli articoli 35 e 36 del D.Lgs. n. 96 del 2001 (che ha disciplinato l’esercizio della professione di avvocato in forma societaria) per rimediare al non corretto recepimento della direttiva 98/5/CE. Le modifiche – necessarie in riferimento al caso EU Pilot 1753/11/MARK – riguardano in particolare la soppressione della necessità che l’avvocato stabilito in Italia possa essere socio di una società tra avvocati solo se almeno uno dei soci sia in possesso del titolo nazionale di avvocato.

L’articolo 6 mira a prevenire l’avvio di una procedura d’infrazione per erroneo recepimento della direttiva 2009/81/CE in materia di coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di appalti nel settore della difesa e della sicurezza. La disposizione novella l’articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 208 del 2011, al fine di sostituire il riferimento contenuto nella richiamata disposizione agli “Stati membri” con quello, ritenuto maggiormente aderente alla direttiva 2009/81/CE, ai “Paesi terzi”.

L’articolo 7 estende l’accesso ai posti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ai familiari di cittadini dell'Unione europea, ai soggiornanti di lungo periodo, ai rifugiati e ai titolari dello status di protezione sussidiaria. Le novelle così disposte mirano a dar seguito a rilievi critici mossi dalla Commissione europea nell’ambito dei casi EU Pilot 1769/11/JUST e 2368/11/HOME.

L'articolo 8 modifica la disciplina concernente il trattamento fiscale applicabile agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, prevedendo l’estensione del periodo di permanenza nel territorio italiano necessario ai fini dell'imposizione ad un tempo non inferiore ai 6 mesi. Tale estensione è diretta ad evitare il contrasto con le previsioni comunitarie della direttiva 83/182/CEE, così come segnalato dalla richiesta di informazioni della Commissione europea nellambito della procedura EU Pilot 3192/12/TAXU.

L'articolo 9, attraverso una serie di novelle al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, interviene sulla disciplina nazionale in materia di monitoraggio fiscale, al fine di rendere la normativa nazionale più proporzionale agli obiettivi perseguiti dallo Stato, come richiesto dalla Commissione europea nell’ambito del caso EU Pilot 1711/11/TAXU. Le contestazioni riguardano l’obbligo dell’indicazione nella dichiarazione dei redditi dei trasferimenti da o verso l’estero effettuati senza il ricorso a intermediari abilitati e, soprattutto, la proporzionalità delle relative sanzioni.

L'articolo 10 abroga la disposizione che consente ai Comuni di ampliare l’oggetto dei contratti di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, affidando agli stessi concessionari anche la riscossione di altre entrate comunali senza necessità di indire nuove gare. La soppressione si renderebbe necessaria a seguito di una specifica richiesta di informazioni da parte della Commissione Europea, nell’ambito del caso EU Pilot 3452/12/MARKT. Secondo la Commissione infatti tale fattispecie di affidamento diretto, non rispettando il principio di libera concorrenza, potrebbe portare a violazioni della normativa europea sui contratti pubblici.

L’articolo 11 apporta alcune modifiche al D.Lgs. n. 271 del 1999, recante l’adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, allo scopo di recepire in maniera corretta le disposizioni della direttiva 1999/63/CE relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST), in relazione al caso EU Pilot 3852/12/EMPL.

L’articolo 12 ha lo scopo di sanare la procedura d’infrazione 2010/2045, relativa alla non conformità dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 368 del 2001 ai requisiti della clausola 7 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), nonché il non corretto recepimento dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori, attuata con il D.Lgs. n. 25 del 2007. Le norme citate disciplinano le modalità di computo dei lavoratori a tempo determinato nelle imprese ai fini dell’applicazione dello Statuto dei lavoratori per quanto attiene le soglie occupazionali necessarie per lo svolgimento dell’attività sindacale.

L'articolo 13, al fine di sanare la procedura di infrazione 2013/4009, amplia la platea dei beneficiari dell'istituto dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, ricomprendendovi i cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

L’articolo 14 opera una revisione delle sanzioni relative alla disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento, al fine di sanare la procedura di infrazione 2011/2231, avviata da parte della Commissione europea nei confronti dell’Italia per la presenza sul territorio nazionale di allevamenti di galline ovaiole con gabbie non modificate, nonostante il divieto di utilizzo entrato in vigore il 1º gennaio 2012

L’articolo 15 detta disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento interno alla normativa europea in materia di biocidi, principi attivi utilizzati per rendere innocui o eliminare l’azione di organismi nocivi per l’uomo, con l’obiettivo di garantire la piena applicabilità del regolamento 528/2012. A tal fine il Ministro della salute dovrà emanare appositi decreti per definire le tariffe che gli operatori sono chiamati a pagare per lo svolgimento delle funzioni relative all’autorizzazione e al di controllo su tali sostanze.

L’articolo 16 reca norme intese a garantire l'applicabilità del regolamento n. 1223/2009 relativo ai prodotti cosmetici. Le norme si rendono necessarie in quanto il regolamento abroga, con decorrenza 11 luglio 2013, la direttiva 76/768/CEE e, di conseguenza, non potrà trovare più applicazione la normativa nazionale di recepimento di quest'ultima, posta dalla L. n. 713/1986.

L’articolo 17 novella il decreto legislativo n. 109//92 allo scopo di evitare incertezze da parte degli operatori sull’obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito, in  relazione alle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione n. 2009/4583.

L’articolo 18 sostituisce l’art. 13 del D.Lgs. n. 116 del 2008 - che attua la direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione - prevedendo, anche per i bacini idrografici che comportano un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, lo stesso principio di collaborazione tra lo Stato italiano e gli altri Stati dell’Unione europea già previsto per i bacini idrografici che comportano un impatto transregionale (cioè che coinvolge più regioni e province autonome) sulla qualità delle acque di balneazione. La novella consente di rimediare ai profili, sottolineati dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione 2011/2217, di non conformità tra l’art. 13 del D.Lgs. 116/2008 e l’art. 10 della direttiva.

L’articolo 19 reca novelle al D.Lgs. 49/2010, che ha dettato una specifica disciplina per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni in attuazione della direttiva 2007/60/CE, al fine di rendere tale disciplina più conforme alla direttiva stessa come richiesto dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione 2012/2054. Le novelle riguardano la definizione di alluvione, le mappe della pericolosità da alluvione ed i Piani di gestione del rischio di alluvioni.

L’articolo 20 novella il D.Lgs. 117/2008, di attuazione della direttiva 2006/21/CE, introducendo modifiche alle disposizioni previste per i rifiuti inerti derivanti dalle operazioni di prospezione o ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave. Le modifiche sono volte a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione 2011/2006 per il non corretto recepimento della direttiva stessa.

L’articolo 21 novella il D.Lgs. 188/2008, al fine di dare una più compiuta attuazione alla direttiva 2006/66/CE in materia di pile, accumulatori e relativi rifiuti. Tali modifiche sono volte ad ovviare alla messa in mora da parte della Commissione europea circa la non corretta trasposizione della suddetta direttiva europea 2006/66/CE nell’ambito della procedura di infrazione n. 2011/2218.

L’articolo 22 novella il D.Lgs. 151/2005, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. A seguito delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione 2009/2264, l’articolo include un elenco di apparecchiature nel campo di applicazione delle procedure di smaltimento RAEE (rifiuti e apparecchiature elettriche ed elettroniche) garantendo la corretta trasposizione della direttiva 2002/96/CE.

L’articolo 23 si propone di dare attuazione alle disposizioni della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati. Al fine di superare le contestazioni formulate dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione 2009/2086, l’articolo prevede l’emanazione di linee guida statali finalizzate all’individuazione dei criteri e delle soglie per l’assoggettamento alla procedura prevista per la VIA.

L’articolo 24 introduce una serie di modifiche al D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale, al fine di superare le contestazioni mosse nell’ambito della procedura di infrazione 2007/4680 per il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Specifiche disposizioni riguardano, inoltre, l'inquinamento da nitrati di origine agricola relativamente alle zone vulnerabili e ai programmi di azione per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato dai predetti nitrati.

L’articolo 25 modifica la normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente, stabilita nella Parte sesta del decreto legislativo 152/2006 (Testo unico ambientale), al fine di superare le contestazioni formulate dalla Commissione europea nell’ambito della procedura d’infrazione 2007/4679 sulla non conformità di alcune disposizioni del Testo unico alla direttiva 2004/35/CE.

L’articolo 26 dà attuazione a quanto richiesto dalla Corte di giustizia europea con la sentenza di condanna dell’Italia del 15 luglio 2010 nella causa C/573/08 (procedura di infrazione 2006/2131). In tal occasione, è stata rilevata la non corretta applicazione nell’ordinamento interno della direttiva 2009/147/CE (c.d. direttiva uccelli) con riferimento, prevalentemente, alla necessità di istituire le rotte di migrazione per tutte le specie dell’avifauna e all’introduzione di un meccanismo che renda più stringente l’adozione delle delibere sulla caccia in deroga e più efficace il controllo di legittimità, attraverso l’adozione delle stesse delibere con atto amministrativo.

L’articolo 27 abroga l’art. 36, comma 7-quater, del D.L. 179/2012, che disponeva una deroga, valida dodici mesi, in materia di protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati di origine agricola, prevista in attesa dell’aggiornamento regionale dei piani relativi alle zone vulnerabili per inquinamento da nitrati. La disposizione mira a sanare la procedura di infrazione 2013/2032 della Commissione europea per la violazione della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati.

L’articolo 28 modifica gli articoli 20 e 21 del D.Lgs n. 162 del 2007, in materia di indagini sugli incidenti ferroviari, per adeguarne il contenuto alla direttiva 2004/49/CE, il cui non corretto recepimento è stato contestato all’Italia nel corso della procedura EU Pilot 1254/10/MOVE. Con la modifica, l’attuale rapporto di subordinazione degli investigatori dell’Organismo di indagine del Ministero dei trasporti nei confronti dell’Autorità giudiziaria, viene trasformato in un rapporto di collaborazione tra le due autorità.

L’articolo 29 apporta modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, al fine di recepire la direttiva 2012/4/UE, relativa all’istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. La norma è volta ad istituire un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, in applicazione della direttiva 2012/4/UE per il cui mancato recepimento (entro il 4 aprile 2012) la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione 2012/0433.

L’articolo 30 reca modifiche al D.Lgs. n. 25 del 2008 in tema di Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, a seguito dei rilievi mossi dalla Commissione europea sui tempi dell’esame delle domande di asilo nell’ambito della procedura di infrazione 2012/2189. La modifica attribuisce al Governo la facoltà di istituire ulteriori sezioni presso ciascuna Commissione territoriale, fino a un numero massimo di dieci, per far fronte a eccezionali incrementi delle domande di asilo connessi all’andamento dei flussi migratori.

L’articolo 31, in relazione al caso EU Pilot 4176/12/MOVE, istituisce nell’ambito del Ministero per le infrastrutture ed i trasporti un organismo di conciliazione per facilitare la mediazione tra i singoli esattori di pedaggi stradali ed i fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (SET), in attuazione di alcune disposizioni della Decisione 2009/750/CE della Commissione europea, con la quale è stato definito il S.E.T.

L’articolo 32 attenua il carattere precettivo di disposizioni che vincolano l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) nell’attività di regolazione del mercato dell'accesso all'ingrosso alla rete fissa di telecomunicazioni e dai servizi accessori. La disposizione è volta a risolvere la procedura di infrazione 2012/2138, in cui la Commissione europea ha contestato la disposizione che impone all’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) di intervenire entro 120 giorni per adottare misure di regolamentazione che garantiscano la giusta concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni, privando l’AGCOM delle prerogative di indipendenza e imparzialità con le quali le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter agire sulla base delle risultanze delle analisi di mercato.

L'articolo 33, al fine di dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 relativo agli strumenti derivati OTC, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni (c.d. EMIR – European Market Infrastructure Regulation), reca una serie di modifiche e integrazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, c.d. TUF).

L'articolo 34 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

 

 


Schede di lettura degli articoli

 


 

Articolo 1
Disposizioni volte a porre rimedio al non corretto recepimento della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari.
Procedura di infrazione 2011/2053

 

L’articolo 1 modifica la disciplina vigente relativa al diritto di libera circolazione dei cittadini comunitari estendendo le agevolazioni concesse ai familiari dei cittadini UE anche alle coppie di fatto e alle coppie registrate.

Le modifiche mirano ad adeguare quella disciplina ai rilievi della Commissione europea formulati nell’ambito della procedura d'infrazione n. 2053 del 2011.

 

L’articolo in esame, al comma 1, novella disposizioni del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Tali disposizioni erano già state modificate nel 2011, quando la Commissione europea aveva annunciato, ma non ancora aperto, una procedura di infrazione: allora il Governo era intervenuto con il decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 (conv. L. 129/2011), volto a superare specifici rilievi della stessa Commissione europea di insufficiente adeguamento dell’ordinamento nazionale alla normativa europea in materia, anche per il profilo dell’esclusione dei partner di cittadini comunitari da alcune facilitazioni concesse ai familiari.

 

In particolare, la lettera a) del comma 1 dell’articolo in esame concerne l'ingresso e il soggiorno del partner legato da una relazione stabile, con il cittadino dell'Unione europea circolante e soggiornante in Italia.

 

Ai sensi dell’art. 3 della direttiva gli Stati membri devono agevolare l’ingresso e il soggiorno, non solo dei familiari (tra cui sono compresi i partner che hanno contratto una unione registrata), ma anche del partner di fatto con cui il cittadino dell’Unione ha una relazione stabile debitamente attestata.

Tale partner non rientra nella definizione normativa di familiare.

Giacché l'Italia non equipara al matrimonio l'unione registrata, ove prevista dalla legislazione di uno Stato membro dell'Unione, la figura di partner prevista è solamente quella di partner di fatto. Come si è detto, la direttiva prevede che la relazione sia “debitamente attestata”, mentre la vigente normativa di recepimento prevede che la relazione sia debitamente attestata “dallo Stato del cittadino dell'Unione”.

 

Con le novelle introdotte dall’articolo in esame, sono agevolati l'ingresso e il soggiorno del partner (pur non essendo un familiare), a condizione che la stabilità della relazione risulti da documentazione ufficiale, senza che sia più necessario che la prova sia costituita esclusivamente da un'attestazione dello Stato del cittadino dell'Unione, cui il partner è legato.

Viene così meno la limitazione circa il mezzo di prova, che ne circoscriveva la provenienza a quello Stato.

 

La lettera b) concerne la prova della titolarità del diritto di libera circolazione, da parte del cittadino dell'Unione europea o di un suo familiare privo della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione.

Essi si sottraggono al respingimento - qualora sprovvisti dei documenti di viaggio (o del visto d'ingresso, nel caso in cui questo sia richiesto) - qualora facciano pervenire entro ventiquattr'ore dalla richiesta i documenti necessari oppure una dimostrazione suffragata da altra idonea documentazione.

La previsione che si modifica affida alla legge nazionale la disciplina di tale prova alternativa, mentre la novella sopprime siffatta limitazione.

 

La lettera c), numero 1, concerne l'obbligo di iscrizione anagrafica per il cittadino dell'Unione europea ed i suoi familiari.

Per il cittadino dell'Unione che intenda soggiornare in Italia per più di tre mesi, vi è l'obbligo di iscrizione anagrafica - secondo la disciplina vigente - mediante la produzione di documentazione attestante, tra l'altro, la disponibilità di risorse economiche sufficienti.

Con novella introdotta dal citato decreto-legge 89/2011, n. 89, si era stabilito che la disponibilità delle risorse economiche sufficienti fosse da valutarsi sì con riferimento alla situazione complessiva personale dell'interessato, ma con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio (fosse esso in locazione, di proprietà o altro).

Tale previsione, relativa alla spese afferenti all'alloggio, è ora soppressa.

La disponibilità economica dunque viene ad essere documentata, da parte del cittadino dell'Unione, con riferimento alla sua situazione economica complessiva, senza che sia necessario maggior dettaglio circa la copertura delle spese di alloggio.

Quanto al numero 2), esso colma una lacuna rilevata dalla Commissione europea circa l'iscrizione anagrafica del partner stabile del cittadino dell'Unione.

Ai fini di tale iscrizione si prevede che il partner debba produrre la prova di una relazione stabile con il cittadino dell'Unione, attestata da documentazione ufficiale.


 

D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30

Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

Testo vigente

Modifica proposta dall’A.C. 1327

Art. 3
Aventi diritto.

 

1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonchè ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.

Identico

2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

Identico

a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente;.

Identico

b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.

b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale.

3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno

Identico

(...)

 

Art. 5
Diritto di ingresso.

 

1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale.

Identico

2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui è richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validità esonera dall'obbligo di munirsi del visto.

Identico

3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorità rispetto alle altre richieste.

Identico

4. Nei casi in cui è esibita la carta di soggiorno di cui all'articolo 10 non sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.

Identico

5. Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non è disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea documentazione, secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.

5. Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non è disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea documentazione, secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.

5-bis. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi.

Identico

(...)

 

Art. 9
Formalità amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari.

 

1. Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Identico

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione è comunque richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed è rilasciata immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonchè la data della richiesta.

Identico

3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:

Identico

a) l'attività lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a);

Identico

b) la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sè e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b);

Identico

c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonchè la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sè e per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione è richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).

Identico

3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato, con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo.

3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato, con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo.

4. Il cittadino dell'Unione può dimostrare di disporre, per sè e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Identico

5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono presentare, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

Identico

a) un documento di identità o il passaporto in corso di validità;

Identico

b) un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;

Identico

c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione.

Identico

 

c-bis) nei casi di cui all’articolo 3, comma 2, lett. b), documentazione ufficiale attestante l’esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell’Unione.

6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di identità si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino italiano.

Identico

7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, a cura delle amministrazioni comunali alla Questura competente per territorio.

Identico

(...)

 

Art. 10
Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.

 

1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la «Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione», redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, è rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Identico

2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione è rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.

Identico

3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, è richiesta la presentazione:

Identico

a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validità;

Identico

b) di un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;

Identico

c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;

Identico

d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.

Identico

 

d-bis) nei casi di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), di documentazione ufficiale attestante l’esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell’Unione.

4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio.

Identico

5. La carta di soggiorno mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonchè di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato; è onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validità.

Identico

6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 è gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.

Identico

 

Anche il comma 2 concerne fattispecie relativa al partner stabile del cittadino dell'Unione.

Tale partner non rientra nella definizione normativa di familiare (giacché l'Italia, Stato ospitante, non equipara al matrimonio l'unione registrata, ove prevista dalla legislazione di uno Stato membro dell'Unione: ed è tale equiparazione requisito necessario, previsto dalla direttiva comunitaria n. 38 del 2004, perché il partner sia definibile quale familiare).

Poiché solo ai familiari si riferisce il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (recante Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) all'articolo 183-ter, nel determinare (mediante rinvio all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 30 del 2007) le garanzie in materia di limitazione del diritto di ingresso e soggiorno e di allontanamento, consegue che il partner stabile rimane escluso da tali garanzie.

La novella elimina a tale esclusione.

Dunque, le garanzie circa l'allontanamento (disposto a titolo di pena o di misura accessoria) vengono ad applicarsi anche al partner stabile (ove la stabilità della relazione sia provata mediante documentazione ufficiale).

 

In merito alle garanzie sopra citate si ricorda che la legge prevede la tassatività dei motivi di espulsione (quali la cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza). Inoltre, i provvedimenti di allontanamento devono essere adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si deve tenere conto della situazione personale dell’interessato: durata del soggiorno, età, situazione familiare e economica, stato di salute, integrazione sociale e culturale e 'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.

 

D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 217

Norme di attuaz., di coord. e trans. del codice di procedura penale

Testo vigente

Modifica proposta dall’A.C. 1327

Art. 183-ter
Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e di un suo familiare.

Identico

1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è disposto in conformità ai criteri ed alle modalità fissati dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo.

1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o di un suo familiare, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è disposto in conformità ai criteri ed alle modalità fissati dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo.

 

Procedure di contenzioso

Il 27 ottobre 2011 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con riferimento ad alcune norme nazionali di recepimento della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. I principali rilievi della Commissione europea riguardano il diritto alla libera circolazione delle coppie di fatto e delle coppie registrate.

In particolare, la Commissione sottolinea che, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2004/38/CE, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l’ingresso e il soggiorno del partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata. La Commissione europea ritiene che tale norma non sia stata correttamente recepita nell’ordinamento italiano, in quanto l’articolo 3 del decreto legislativo 30/2007 introdurrebbe la condizione aggiuntiva della “debita attestazione della relazione stabile da parte dello Stato del cittadino dell’Unione”. Secondo quanto ricordato dalla Commissione, nelle osservazioni scritte inviate il 30 settembre 2010, le autorità italiane avrebbero spiegato che, poiché l’ordinamento giuridico italiano non riconosce le coppie di fatto, un’attestazione dello Stato membro di origine offrirebbe maggiori garanzie circa la prova dell’esistenza del legame familiare. La Commissione europea osserva tuttavia che la direttiva 2004/38/CE non consente agli ordinamenti nazionali di limitare i mezzi di prova ai documenti ufficiali dello Stato membro e ricorda in proposito gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva in questione, adottati dalla Commissione europea stessa nel luglio 2009 (COM(2009)313), nei quali si sottolinea  che la prova della relazione stabile può essere fornita con ogni mezzo idoneo.

Analoghe argomentazioni sono svolte dalla Commissione europea con riferimento alle disposizioni della circolare 18 luglio 2007 n. 39 del Ministero dell’Interno laddove essa richiede, per l’iscrizione all’anagrafe dei familiari del cittadino dell’Unione, che venga fornita la documentazione dello Stato del cittadino dell’Unione dalla quale risulti la relazione stabile, registrata nel medesimo Stato.

In particolare secondo la Commissione non è chiaro se la disposizione contenuta nella detta circolare sia stata abrogata a seguito dell’adozione del decreto legge n. 89 del 2011 (intervenuto su altri profili circa l’ingresso e il soggiorno del partner con cui il cittadino dell’Unione europea abbia una relazione stabile) ritenendo pertanto ambiguo il regime dei documenti che tale categoria di persone deve presentare ai fini del rilascio dell’attestato di iscrizione all’anagrafe a norma dell’articolo 8, paragrafo 5, lettera f della direttiva 2004/38/CE.

 

La Commissione ha inoltre mosso simili rilievi in ordine all’articolo 10, comma 3 del decreto legislativo n. 30 del 2007 (e alla circolare applicativa già citata), atteso che tale disposizione non recepirebbe la disciplina comunitaria circa le prove che attestano l’esistenza di una relazione stabile tra un cittadino dell’Unione e un cittadino di Paese terzo ai fini del rilascio, nei confronti di quest’ultimo, della Carta di soggiorno.

L’articolo 10, par 2 della direttiva 2004/38/CE, nello specificare i documenti che i familiari di un cittadino UE, a loro volta cittadini di Paesi terzi, devono presentare ai fini del rilascio della Carta di soggiorno, prevede che, nel caso di partner con cui il cittadino Ue abbia una relazione stabile, gli interessati devono presentare la prova di una relazione stabile con il cittadino dell’Unione.

Secondo la Commissione, la disposizione richiamata del decreto legislativo n. 30  del 2007 non considererebbe tale fattispecie, né la circolare del 18 luglio 2007 contemplerebbe l’ipotesi di ingresso agevolato per il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile (anzi, quest’ultima imporrebbe le autorità italiane di trattare tali cittadini di paesi terzi alla stregua di qualunque cittadino di Paese terzo). Non essendo stato previsto a livello nazionale tale trattamento di favore, anche per questo profilo l’Italia sarebbe responsabile di cattivo recepimento della direttiva richiamata.

 

Nella lettera di messa di messa in mora la Commissione rileva altresì l’incompatibilità della legislazione rispetto all’articolo 5, par. 4 della direttiva 2004/38/CE, ove si prevede che, qualora il cittadino dell’Unione o il suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sia sprovvisto del documento di viaggio o eventualmente dei visti necessari, lo Stato membro interessato concede, prima di procedere al respingimento, ogni possibile agevolazione affinché possa attestare con altri mezzi la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione.

L’addebito mosso dalla Commissione all’Italia riguarderebbe il cattivo recepimento di della previsione comunitaria dal parte dell’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 30 del 2007: tale disposizione prevede infatti che il respingimento nei confronti di un cittadino dell’Unione e di un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non è disposto se l’interessato entro ventiquattro ore dalla richiesta fa pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea documentazione, secondo la legge nazionale, la qualifica di titolare del diritto di libera circolazione. Secondo la Commissione l’inciso “secondo la legge nazionale” stabilirebbe una condizione aggiuntiva rispetto a quanto previsto dalla direttiva citata, determinando in tal modo una situazione di incompatibilità con il diritto dell’Unione europea.

 

Secondo la Commissione europea vi sarebbe inoltre da parte italiana un errato  recepimento delle disposizioni della direttiva concernenti il requisito della disponibilità di risorse sufficienti ai fini dell’esercizio dei diritti in essa previsti.

In particolare ai sensi dell’articolo 7, par 1, lettere b) e c) il diritto dei cittadini UE di soggiornare in uno Stato membro diverso (da quello di nazionalità) è condizionato alla disponibilità per se stessi e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divengano un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante. Inoltre, ai sensi dell’articolo 8, par. 4, della medesima direttiva, gli Stati membri devono sempre tener conto della situazione personale dell’interessato, astenendosi dal fissare l’importo preciso delle risorse che considerano sufficienti; la direttiva prevede che in ogni caso tale importo non può essere superiore al livello delle risorse al di sotto delle quali i cittadini dello Stato membro ospitante beneficiano di prestazioni di assistenza sociale, o qualora non possa trovare applicazione tale criterio, alla pensione minima sociale erogata dallo Stato membro ospitante.

Verrebbe in considerazione la cattiva applicazione di tale normativa europea da parte dell’articolo 9, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 30 del 2007 , ai sensi del quale la valutazione complessiva personale circa la capacità economica dovrebbe essere effettuata con particolare riguardo alle spese afferenti all’alloggio, sia esso preso in locazione, in comodato di proprietà, o detenuto in base ad altro diritto soggettivo. Secondo la Commissione tale riferimento alle spese afferenti all’alloggio sarebbe incompatibile con le condizioni indicate nelle disposizioni europee sopra citate.

 

La Commissione individua un ultimo profilo di non conformità del diritto italiano alla direttiva 2004/38/CE relativamente al regime delle garanzie che secondo i diritto europeo devono essere previste in caso di provvedimento di allontanamento (disposto a titolo di pena o di misura accessoria) emesso da uno Stato membro nei confronti del cosiddetto partner stabile di un cittadino UE.

I profili della questione sono parzialmente mutati nel corso del tempo in quanto, in un primo momento, la Commissione aveva posto l’accento sulla incompatibilità con il diritto dell’Unione delle disposizioni italiane del codice penale che prevedevano l’automatismo dell’espulsione dello straniero o dell’allontanamento del cittadino UE come misura accessoria a una pena detentiva maggiore ai due anni o per una condanna a delitti di cui al libro secondo titolo primo del codice penale italiano.

Tali disposizioni, secondo la Commissione, sollevavano problemi di compatibilità con l’articolo 33, par 1 della direttiva citata, che limiterebbe - mediante tutta un serie di garanzie - tali misure di allontanamento a carico dei cittadini dell’Unione, e dei loro familiari, indipendentemente dalla loro cittadinanza.

Successivamente la Commissione ha parzialmente modificato il giudizio sulla legislazione italiana, in particolare, in relazione all’introduzione dell’articolo 183-bis nel codice di procedura penale da parte della legge n. 94 del 2009 (Esecuzione della misura di sicurezza dell’allontanamento del cittadino di uno Stato membro), ai sensi del quale “l’allontanamento del cittadino dell’Unione deve essere effettuato secondo le modalità fissate dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 del 2007, che recepisce nel diritto italiano le garanzie sostanziali e procedurali contenute nella direttiva 204/38/CE); il campo di applicazione di tale ultima disposizione – a seguito di ulteriori addebiti della Commissione - è stato successivamente esteso ai cittadini di paesi terzi familiari del cittadino UE (decreto legge n. 89 del 2011); tuttavia l’allargamento delle garanzie non è stato ugualmente applicato alla fattispecie di allontanamento concernente un cittadino di un paese terzo con cui il cittadino dell’UE ha una relazione stabile.

In sostanza l’attuale formulazione dell’articolo 183-bis CPP, disponendo che l’allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o di un suo familiare, di cui agli articoli 2, comma 1, lettera b), e 3, comma 2, lettera a) del decreto legislativo  6 febbraio 2007 n. 30 sia disposto in conformità ai criteri fissati dall’articolo 20 del medesimo decreto legislativo (ovvero secondo le garanzie stabilite nella direttiva citata), non menzionerebbe anche la lettera b) dell’articolo 3  comma  2, con ciò escludendo da siffatte garanzie il partner con cui un cittadino dell’UE abbia una relazione stabile. 

Considerata tale esclusione, la Commissione ritiene pertanto che l’articolo 33 paragrafo 1 della detta direttiva non sia stato correttamente recepito dal diritto italiano.

 

 


 

Articolo 2
Disposizioni in materia di prestazione transfrontaliera di servizi dei consulenti di proprietà industriale. Caso EU Pilot 2066/11/MARK

 

L’articolo 2 sopprime la necessità di eleggere domicilio in Italia per le persone con domicilio professionale in uno stato UE che richiedano l’iscrizione all'Albo dei consulenti in proprietà industriale.

 

A tal fine viene abrogato il comma 4 dell'articolo 203 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), che per i richiedenti l'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprietà industriale - con domicilio professionale in uno Stato membro dell'Unione europea - prevedeva l'obbligo ad eleggere domicilio in Italia ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative.

 

Si ricorda che l'articolo 202 del Codice della proprietà industriale prevede l'albo i cui iscritti costituiscono l'ordine dei consulenti in proprietà industriale. La stessa disposizione attribuisce al Ministero delle attività produttive (ora sviluppo economico), tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, le funzioni di vigilanza sull'esercizio della professione.

Il D.Lgs. n. 206/2007, che attua la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, dispone l'obbligo di dichiarazione anticipata del prestatore di servizi transfrontaliero e, all'articolo 13, prevede una procedura di iscrizione automatica agli albi, previa trasmissione da parte dell'autorità competente della dichiarazione al competente Ordine o Collegio professionale. Questo provvede ad un’iscrizione automatica in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali ed il consiglio nazionale, con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi.

Procedure di contenzioso

La Commissione europea, nell’ambito della procedura EU Pilot 2066/11/MARK, contesta la compatibilità con la normativa dell’Unione europea del comma 4 dell’articolo 203 del Codice italiano della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 20) in materia di prestazione transfrontaliera di servizi dei consulenti di proprietà industriale.

In particolare, detto comma prescrive per i consulenti in materia di brevetti che abbiamo domicilio professionale in un altro Stato membro dell’UE di eleggere domicilio in Italia per potervi ricevere documenti e ai fini della determinazione della giurisdizione competente.

Ad avviso della Commissione tale disposizione contrasterebbe:

-     con l’articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’UE in quanto l’obbligo da essa previsto configurerebbe una  restrizione alla libera prestazione dei servizi ;

-     con l’articolo 16 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, secondo cui gli Stati membri possono subordinare l’accesso ad un’attività di servizi o l’esercizio della medesima sul proprio territorio soltanto se tale intervento è proporzionato e giustificato da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell’ambiente.

La Commissione ricorda, a sostegno delle proprie argomentazioni, le sentenze C-478/01 e C-564/07 della Corte di giustizia che hanno accertato una violazione del diritto dell’UE da parte della Repubblica d’Austria e del Granducato di Lussemburgo per aver introdotto analoghi obblighi nei confronti di consulenti in materia di brevetti, stabilendo che essi costituivano una restrizione alla libera prestazione di servizi.

L’intervento del Governo è inteso a risolvere le contestazioni della Commissione, procedendo alla soppressione del citato comma 4 dell’articolo 203 del Codice della proprietà industriale.

 

Nella procedura EU Pilot la Commissione ha contestato inoltre la mancanza di un raccordo tra l’articolo 201 del medesimo codice e la normativa in materia di riconoscimento delle qualifiche, sempre in relazione alla prestazione di servizi di consulenza transfrontalieri. Secondo quanto dichiarato dal Governo nella relazione allegata al presente disegno di legge, tale contestazione sarebbe stata risolta con l’adozione del decreto legge 24 febbraio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha introdotto opportune modifiche al Codice della proprietà industriale.

 

 


 

Articolo 3
Disposizioni relative alla libera prestazione e all’esercizio stabile dell’attività di guida turistica da parte di cittadini dell’Unione europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK

 

L’articolo 3 attesta la validità in Italia dell’abilitazione alla professione di guida turistica e del riconoscimento della qualifica professionale conseguita da un cittadino del’Unione europea in un altro Stato membro. I cittadini UE che abbiano ottenuto l’abilitazione in uno stato membro non necessitano di autorizzazioni o abilitazioni, ad eccezione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico individuati dal Ministero.

 

In particolare, il comma 1 prevede che

§      l’abilitazione alla professione di guida turistica sia valida su tutto il territorio nazionale;

§      abbia efficacia su tutto il territorio nazionale - ai fini del’esercizio stabile in Italia dell’attività di guida turistica - il riconoscimento della qualifica professionale conseguita da un cittadino del’Unione europea in un altro Stato membro.

 

Tale disciplina è attualmente ricondotta alla materia delle professioni (sentenze n. 222/2008, n. 271/2009 e n. 132/2010), oggetto di competenza legislativa concorrente di Stato e regioni ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost..

La Corte costituzionale ha più volte[1] ribadito che allo Stato compete l’individuazione delle figure e profili professionali e dei requisiti necessari per l'esercizio della relativa professione, mentre alle regioni spetta la disciplina di quegli aspetti che presentano specifico collegamento con la realtà regionale, precisando che tale riparto di competenze vale anche per le professioni turistiche.

 

Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206[2], ai sensi del comma 2 i cittadini del’Unione europea abilitati allo svolgimento dell’attività di guida turistica nell’ambito dell’ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica.

 

Il comma 3, aggiunto dal Senato, prevede che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una speciale abilitazione.

 

Si valuti la compatibilità con la direttiva “servizi” dell’eccezione introdotta dal comma 3.

Si segnala che la previsione introdotta va nella direzione indicata dalla X Commissione Industria del Senato nel proprio parere sull’articolo in esame, in cui ha sottolineato l’esigenza di preservare la figura della guida turistica abilitata in Italia quale custode del patrimonio storico, artistico e culturale nazionale, in modo da non confondere la guida turistica con l’accompagnatore turistico. Secondo la Commissione, nell’ambito della procedura di accertamento (EU Pilot 4277/12/MARK) rispetto a possibili violazioni della direttiva «servizi», può essere utilmente motivata dai competenti organi di governo la specificità della professione svolta dalla guida turistica (in modo particolare in quei Paesi dove è presente un patrimonio storico e artistico senza eguali), professione rispetto alla quale è da intendersi applicabile la direttiva sulle professioni (2005/36/CE, recepita dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206).

 

Procedure di contenzioso

La Commissione europea, nell’ambito della procedura EU Pilot 4277/12/MARK, contesta la compatibilità con la normativa dell’Unione europea della legislazione nazionale relativa alle guide turistiche, laddove essa prevede che l’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica abbia validità solo nella regione o provincia di rilascio.

La Commissione ha infatti rilevato l’esistenza nella legislazione italiana di norme in materia di guide turistiche che violano la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e in particolare del paragrafo 4 dell’articolo 10 che stabilisce la portata nazionale dell’autorizzazione ad esercitare la professione.

A tale proposito la Commissione ricorda la sua politica “di tolleranza zero” nei confronti di violazioni degli obblighi incondizionati imposti dalla direttiva servizi, per altro incoraggiata anche dalla conclusioni del Consiglio europeo di giugno 2012.

Sulla base di tali considerazioni, la Commissione ha richiesto al Governo italiano di fornire un calendario dettagliato per la definizione di un testo normativo in materia di guide turistiche.

Come segnalato dal Governo nella relazione allegata al presente disegno di legge, sarebbe necessario un riordino normativo dell’intera disciplina. Pertanto, nel ddl in esame, al fine di evitare l’apertura di una procedura di infrazione, ci si è limitati a stabilire la portata nazionale dell’autorizzazione e a consentire alle guide turistiche - abilitate ad esercitare la professione in altri Stati membri - di operare su tutto il territorio nazionale, senza ulteriori autorizzazioni.

Nella medesima procedura EU Pilot, la Commissione segnala ulteriori violazioni della direttiva servizi anche da parte della normativa nazionale e regionale che disciplina la professione dei maestri di sci.

 

 

 


 

Articolo 4
Modifica al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia di ordinamento e mercato del turismo.
Procedura di infrazione 2012/4094

 

L’articolo 4 incrementa le risorse del Fondo Nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, per porre rimedio ai profili di non corretto recepimento degli obblighi derivanti dall’articolo 7 della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”[3], sollevati dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione n. 2012/4094.

 

A tal fine viene riformulato l’articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo) per disporre l’aumento dal 2% al 4% della quota dell’ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria come fonte di alimentazione del Fondo, anche al fine di stipulare dei contratti assicurativi che possano coprire l’eventuale differenza economica tra la disponibilità finanziaria del relativo capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’effettivo importo da rimborsare.

 

L’articolo 51, comma 1, del Codice del turismo ha istituito il Fondo Nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero, nonché per fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore.

Tuttavia la gestione della previsione s'è dimostrata, secondo la stessa relazione governativa, alquanto problematica: al coinvolgimento del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, nella gestione di reclami circa l'osservanza delle disposizioni del codice del turismo, non corrispondeva un'adeguata dotazione finanziaria del Fondo Nazionale di garanzia, il cui capitolo di bilancio (cap. 863) veniva annualmente alimentato, a norma del comma 2 del predetto art. 51 del Codice, esclusivamente da una quota pari al 2% dell’ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso il consumatore. Si trattava di una media di 200.000-250.000 euro annui, affluenti ad intervalli di tempo non regolare e nemmeno prevedibili. Pertanto, le ordinarie risorse finanziarie disponibili con l’attuale sistema di alimentazione del fondo non hanno potuto far fronte al notevole incremento delle istanze di rimborso causate, nel 2009, dal fallimento di due importanti tour operator italiani (Todomondo, Viaggi del Ventaglio).

 

Procedure di contenzioso

Si segnala che la Commissione europea ha inviato all’Italia, il 24 ottobre 2012, una lettera di messa in mora per non corretta attuazione degli obblighi imposti dall’articolo 7 della direttiva 90/341/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti “tutto compreso”.

Tale articolo prevede infatti che l’organizzatore e/o il venditore del contratto diano prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o fallimento, il rimborso dei fondi e il rimpatrio del consumatore.

Secondo la Commissione il sistema adottato dall’Italia, con il Fondo nazionale di garanzia - introdotto con l’articolo 51 del decreto legislativo 79/2011 - non è in grado di fornire una garanzia effettiva di rimborso di tutte le somme versate dagli acquirenti di pacchetti turistici nonché il rimpatrio degli stessi in caso di insolvenza o fallimento dell’organizzazione.

In particolare, il Fondo, che non dispone di alcuna dotazione a carico del bilancio dello Stato e che è alimentato con il 2 per cento dell’ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile degli organizzatori e dei venditori di pacchetti turistici, si è dimostrato insufficiente a garantire il rispetto dell’obbligo previsto dall’articolo 7 della direttiva.

Come ricordato dalla Commissione, la necessità di attribuire al fondo risorse integrative per renderlo uno strumento efficace di garanzia per il consumatore era già stata sollevata nella procedura EU Pilot 1965/11/JUST.

L’intervento del Governo è dunque volto a sanare la procedura di infrazione, portando dal 2 al 4 per cento la quota dell’ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria che alimenta il fondo.

 


 

Articolo 5
Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di società tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK

 

L’articolo 5 del progetto di legge europea 2013 novella gli articoli 35 e 36 del D.Lgs. 96 del 2001.  Il decreto, che ha disciplinato l’esercizio della professione di avvocato in forma societaria, ha previsto che a tale forma di attività associata possano partecipare avvocati stabiliti, provenienti anche da Stati membri diversi,

 

Il vigente art. 35, comma 1, del D.Lgs 96 stabilisce che gli avvocati stabiliti possono essere soci di una società tra avvocati solo se almeno uno dei soci sia in possesso del titolo nazionale di avvocato.

Tuttavia, a seguito dell’esame del caso Eu Pilot 1753/11/Mark, la necessità della presenza di almeno un avvocato italiano è stata ritenuta discriminatoria dalla Commissione europea, in quanto contraria ai principi recati dalla direttiva 98/5/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquistata la qualifica).

Da qui la proposta di procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia (ai sensi dell’articolo 258 del TFUE, IL Trattato  sul funzionamento della UE) cui la modifica all’art. 35, comma 1, del D.Lgs 96/2001 intende porre rimedio facendo venire meno il citato riferimento al socio nazionale.

Al comma 2 dello stesso art. 35 detto riferimento alla qualità di socio è soppresso anche per quanto riguarda l’obbligo per il soggetto stabilito di esercitare l’attività giudiziale “di intesa” con il partner italiano, vincolo, questo, attualmente previsto per tre anni per tutti i legali comunitari “stabiliti” prima di poter diventare avvocati “integrati” (art. 12 del D.Lgs) e, quindi, esercitare la professione alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per l’avvocato italiano ai sensi degli articoli 8 e 12 del decreto legislativo n. 96 del 2001.

Una modifica introdotta al Senato, avente natura di coordinamento, propone identica modifica all’art. 36, comma 4, del D.Lgs. In caso di società di avvocati costituite in Stati membri dell’Unione ed aventi sede secondaria in Italia, la norma dispone attualmente che l’attività giudiziale del socio avvocato avvenga d’intesa con altro socio in possesso del titolo di avvocato, abilitato ad esercitare davanti all'autorità adita o procedente. La modifica elimina anche qui il riferimento alla qualità di socio dell’avvocato abilitato sostituendola con quella di professionista in possesso del titolo di avvocato.

Si rammenta in fine che non è stata ancora esercitata la delega al Governo per la disciplina dell'esercizio della professione forense in forma societaria (art. 5 della legge 247/2012, concernente “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”). Il termine per l’esercizio della delega è di sei mesi dal 2 febbraio 2013. In particolare, l’art. 5, comma 2, lett. n), prevede tra i principi e criteri direttivi che alla società tra avvocati si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni sull'esercizio della professione di avvocato in forma societaria di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

 

Procedure di contenzioso

Nell’ambito del caso UE Pilot 1753/11/MARK la Commissione europea ha chiesto alle autorità italiane chiarimenti su alcuni profili della legislazione italiana in materia di apertura degli studi legali.

La Commissione ha in primo luogo chiesto informazioni circa i motivi che giustificherebbero l’imposizione da parte dell’Italia dell’obbligo di avere almeno un professionista con il titolo italiano di avvocato ai fini della costituzione di una società di avvocati ai sensi del decreto legislativo  n. 96 del 2001.

In particolare la Commissione solleva dubbi sulla compatibilità con il diritto comunitario di tale prescrizione, contenuta nell’articolo 35, comma 1 del decreto legislativo citato, atteso che un regime simile, di fatto, precluderebbe agli avvocati che intendano stabilirsi in Italia utilizzando il loro titolo professionale di origine, in conformità con la direttiva 1998/5/CE, di costituire società di avvocati nel caso in cui queste non annoverino tra i loro  soci almeno un avvocato italiano.

 

Nell’ambito della stessa procedura di pre-infrazione la Commissione ha inoltre chiesto alle autorità italiane chiarimenti sulle possibilità per uno studio legale comunitario, costituito in forma societaria in un altro Stato membro, di stabilirsi in Italia indipendentemente dalla forma giuridica prescelta.

La Commissione richiama, in particolare, l’articolo 36 del decreto legislativo citato, ai sensi del quale sembrerebbe che gli studi legali costituiti sotto forma di società in altri Stati membri possano stabilire in Italia una sede secondaria per l’esercizio della loro attività, mantenendo la denominazione dello stato di origine, anche in caso di forma diversa da quelle previste dalla legislazione italiana, purché tutti i soci siano esercenti la professione di avvocato.

La Commissione ritiene che la legislazione italiana preveda esclusivamente la possibilità che uno studio legale comunitario (costituito in forma di società in un altro Stato membro) apra una succursale per l’esercizio della propria attività professionale; tale regime – secondo la Commissione - escluderebbe invece l’ipotesi della creazione agli stessi fini di una filiale, cioè la costituzione di una società con personalità giuridica italiana distinta dalla sede madre.   

Un ultimo ordine di criticità sul quale la Commissione europea ha chiesto alle autorità italiane dei chiarimenti riguarderebbe la legislazione italiana in materia di denominazione degli studi legali in Italia.

In particolare, le disposizioni nazionali di riferimento (la legge n. 1815 del 1939 e gli articoli 18 e 34 del decreto legislativo n. 96 del 2001) stabilirebbero, nei confronti di studi legali che esercitino l’attività professionale sia sotto forma di associazione (“studio legale” o “studio associato”) sia sotto forma di “società tra avvocati”), limitazioni di vario grado alla possibilità di utilizzare una denominazione di libera scelta (non sarebbero consentite, ad esempio, diciture come “studio legale”, “studio associato”, o “società tra avvocati” seguite da un nome di fantasia), con ciò impedendo di fatto a tali forme associative di beneficiare della reputazione di uno studio legale comunitario collegato (stabilito in altro Stato membro) con siffatte denominazioni.

Analoghi rilievi sono stati mossi dalla Commissione in merito a possibili limitazioni circa la denominazione di studi legali che esercitino l’attività professionale in Italia come filiali di uno studio legale comunitario. La Commissione ha infine chiesto informazioni circa il regime di denominazione degli studi legali in caso di esercizio in Italia attraverso la forma societaria prevista dalla legge n. 233 del 2006 (“società di persone tra professionisti”).

 

 


 

Articolo 6
Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE

 

Al fine di prevenire l’avvio di una procedura d’infrazione per erroneo recepimento della direttiva 2009/81/CE in materia di coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di appalti nel settore della difesa e della sicurezza l’articolo 6 novella l’articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 208 del 2011, sostituendo il riferimento contenuto nella richiamata disposizione agli “Stati membri” con quello, ritenuto maggiormente aderente alla direttiva 2009/81/CE, ai “Paesi terzi”,

 

Nello specifico, la norma in esame si riferisce alle procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori della difesa e della sicurezza e stabilisce, nella versione originaria, che tali procedure non si applicano ai contratti affidati nel quadro di accordi internazionali dei quali siano parti anche solo due o più “Stati membri” in apparente contrasto con la lettera a) della direttiva 2009/81/CE, il quale limita tale esclusione ai soli casi in cui gli accordi siano conclusi con la partecipazione di almeno uno Stato terzo.

 

 


 

Articolo 7
Modifiche alla disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. Casi EU Pilot 1769/11/JUST e 2368/11/HOME

 

L’articolo 7 estende l’accesso ai posti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ai seguenti soggetti:

§         familiari di cittadini dell'Unione europea;

§         soggiornanti di lungo periodo;

§         titolari dello status di protezione sussidiaria.

Le novelle così disposte mirano a dar seguito a rilievi mossi dalla Commissione europea (vedi oltre).

 

Il comma 1 si articola in due lettere.

La lettera a) novella l'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (vedi oltre il testo a fronte tra l’articolo vigente e le novelle proposte).

In quell'articolo si prevede che i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possano accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

Non sono considerati dalla disposizione richiamata i familiari del cittadino dell'Unione i quali siano cittadini di uno Stato terzo.

Di contro – rileva la Commissione europea - la direttiva 2004/38/CE (art. 24) prevede che la parità di trattamento, della quale gode ogni cittadino dell'Unione in ogni Stato membro, si estenda ai familiari privi di cittadinanza di uno Stato membro, i quali siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (quest'ultimo si ha per il cittadino dell'Unione - e i suoi familiari - che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa nello Stato membro ospitante per cinque anni, o per un periodo minore in alcune fattispecie previste per i lavoratori subordinati o autonomi dall'articolo 17 della citata direttiva).

 

La parità di trattamento per i familiari è dunque da estendere - rileva la Commissione - all'accesso a posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche.

A ciò provvede la disposizione in commento.

 

Si segnala che un orientamento della giurisprudenza di merito ha riconosciuto il diritto degli stranieri all’accesso ai concorsi pubblici. Da ultimo il Tribunale di Roma, con l’ordinanza del 20 dicembre 2012, in particolare ha affermato che i familiari dei cittadino dell’U.E. e i soggiornanti di lungo periodo godono degli stessi diritti dei cittadini italiani riguardo all’accesso al pubblico impiego (per una analisi della giurisprudenza si veda oltre).

Rimane ferma la limitazione (già prevista per i cittadini dell'Unione dal citato articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001) circa l'accesso a posti di amministrazioni pubbliche che implichino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero attengano alla tutela dell'interesse nazionale. Tale limitazione, già vigente, è stata riconosciuta, nell'interpretazione della Corte di giustizia, compatibile con l'ordinamento dell'Unione (Corte di Giustizia Europea, sentenza 17 dicembre 1980, C-149/79).

 

Con il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 sono stati individuati i seguenti posti e funzioni per i quali non può mai prescindersi dal possesso della cittadinanza:

-      i posti dei livelli dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, nonché i posti dei corrispondenti livelli delle altre pubbliche amministrazioni;

-      i posti con funzioni di vertice amministrativo delle strutture periferiche delle amministrazioni pubbliche dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, delle province e dei comuni nonché delle regioni e della Banca d'Italia;

-      i posti dei magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, nonché i posti degli avvocati e procuratori dello Stato;

-      i posti dei ruoli civili e militari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero della difesa, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Corpo forestale dello Stato.

-      funzioni che comportano l'elaborazione, la decisione, l'esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi;

-      funzioni di controllo di legittimità e di merito.

 

La lettera b) estende la medesima previsione sopra ricordata circa l'accesso ai posti di lavoro presso pubbliche amministrazioni - vigente per il cittadino dell'Unione – anche ai cittadini di Stati terzi (senza che siano familiari di cittadino dell'Unione, dunque) purché titolari del permesso di soggiorno comunitario di lungo periodo, ai rifugiati e ai titolari dello status di protezione sussidiaria.

Per quanto riguarda i cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo (per il quale è richiesto un soggiorno legale e ininterrotto per cinque anni nello Stato ospitante), la Commissione europea ha eccepito che la parità di trattamento loro riconosciuta da altra direttiva - la 2003/109/CE - importi possibilità di accesso a posti delle pubbliche amministrazioni (purché non implichi "nemmeno in via occasionale la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri", esplicita la medesima direttiva all'articolo 11). La novella dà seguito a tale rilievo.

Per i cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo, dunque, è reso possibile accedere ai posti delle pubbliche amministrazioni italiane - con le medesime limitazioni già ricordate per i cittadini dell'Unione e loro familiari: assenza di esercizio di pubblici poteri e non attinenza alla tutela dell'interesse nazionale.

 

La lettera b), come disposto anche dal comma 2, estende infine la possibilità di accedere ai posti delle pubbliche amministrazioni, ai titolari dello status di protezione sussidiaria.

La mancanza di considerazione di questi ultimi è eccepita dalla Commissione europea con riguardo ad altra direttiva - la 2004/83/CE - che disciplina contenuti e requisiti della protezione internazionale.

Va rilevato che tale direttiva risulta abrogata dall’articolo 40 della direttiva 2011/95, direttiva che innova la disciplina in materia ma che sullo specifico tema della revoca, cessazione e rinnovo dello status di rifugiato riprende identicamente i contenuti degli articoli 14, paragrafo 3 e 19, paragrafo 3 della direttiva n. 83 del 2004 in articoli con identica numerazione. L’articolo 14 è entrato in vigore all’inizio del 2012, mentre l’articolo 19 entrerà in vigore il 22 dicembre 2013.

 

La protezione internazionale è accordata, ai sensi della direttiva, mediante lo status di rifugiato o di titolare di protezione sussidiaria.

Lo status di rifugiato è riconosciuto al cittadino di uno Stato terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trovi fuori dal Paese di cui ha la cittadinanza e non possa o, a causa di tale timore, non voglia avvalersi della protezione di quel Paese, oppure apolide nelle medesime condizioni (il quale non si trovi escluso dal riconoscimento, secondo alcune fattispecie previste dalla direttiva).

Alla protezione sussidiaria è ammesso (purché non esclusi da essa, per criminosità di condotta) il cittadino di uno Stato terzo o l'apolide che non posseggano i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, i quali non possano o a causa di tale rischio non vogliano, avvalersi della protezione di quel Paese. Il grave danno paventato è la condanna a morte o all'esecuzione; la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

 

Ai sensi dell'articolo 26 della citata direttiva, gli Stati membri dell'Unione autorizzano i beneficiari della protezione internazionale ad esercitare un'attività dipendente o autonoma nel rispetto della normativa generalmente applicabile alle professioni e agli impieghi nella pubblica amministrazione, non appena sia stato loro riconosciuto lo status di rifugiato o la titolarità della protezione sussidiaria (in questo secondo caso, può essere tenuta in considerazione la situazione esistente sul mercato del lavoro dello Stato membro, eventualmente anche per stabilire un ordine di precedenza per l'accesso all'occupazione per un periodo di tempo limitato da determinare conformemente alla normativa nazionale).

Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 di attuazione della citata direttiva 2004/83/CE ha recepito all'articolo 25 la parità di trattamento (rispetto ai cittadini dell'Unione) solo dei rifugiati, riguardo all'accesso a posti delle pubbliche amministrazioni.

I titolari di protezione sussidiaria sono così esclusi (in quanto non ricompresi) dal dettato della disposizione, dall'accesso al pubblico impiego.

La novella recata dal comma 2 in commento elimina tale esclusione.

I titolari di protezione sussidiaria possono così accedere a posti di lavoro delle pubbliche amministrazioni, alle medesime condizioni dei rifugiati (e dei cittadini dell'Unione), senza ulteriore limitazione.

La lettera b) del comma 1 in commento mira, per ragioni di coordinamento di sistema normativo, a far confluire tali estensioni dell'accesso al pubblico impiego (a cittadini di Stati terzi non familiari di cittadino dell'Unione, soggiornanti di lungo periodo o rifugiati o titolari di protezione sussidiaria) entro l'articolo 38 (che conseguentemente, può rilevarsi con annotazione di drafting, dovrebbe mutare l'attuale intestazione: "Accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea") del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

L’articolo 51 Cost. riserva ai cittadini italiani il diritto di accesso agli uffici pubblici (e alle cariche elettive). Gli italiani non cittadini della Repubblica (quali i cittadini residenti nei territori già italiani prima della seconda guerra mondiale) possono, con legge, essere parificati ai cittadini italiani per l’ammissione ai pubblici uffici.

La riserva ai cittadini dell’accesso al pubblico impiego è recepita nell’ordinamento dal testo unico delle leggi lo statuto degli impiegati civili dello Stato (art. 2).

Esiste dunque un vincolo costituzionale all’accesso degli stranieri al pubblico impiego temperato dalla previsione costituzionale sugli italiani non cittadini (come si è detto) e dagli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. Quest’ultima considerazione è alla base dell’attuale formulazione dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 (e prima dell’art. 37 del D.Lgs. 29/1993) che ammette i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, purché questi non implichino l’esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. Lo stesso vale per i rifugiati, ammessi agli impieghi pubblici dal D.Lgs. 251/2007 (art. 25) di attuazione della direttiva 2004/83/CE.

Tale vincolo è confermato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sent. 43/1985) e ordinarie (Cassazione civile, sez. lavoro, sen. 24170/2006).

Tuttavia, non risulta dalla giurisprudenza una preclusione assoluta, in quanto non mancano casi in cui viene ritenuto ammissibile, nell’ambito della discrezionalità amministrativa o di accordi internazionali, l’accesso degli stranieri a selezioni per l’accesso al pubblico impiego. Anche se negli ultimi anni si moltiplicano le sentenze in tale senso (da ultimo la pronuncia sopra citata del Tribunale di Roma, ordinanza del 20 dicembre 2012 che sembra affermare un principio di carattere generale).

Del resto, la legge sulla cittadinanza implicitamente ammette la possibilità che uno straniero possa svolgere un impiego pubblico laddove prevede l’acquisto della cittadinanza per coloro che hanno prestato servizio militare (o civile) in Italia (L. 91/1992).

Inoltre, il testo unico in materia di immigrazione sancisce il principio della parità tra straniero e cittadini in materia dei diritti civili (art. 2, co. 2, D.lgs. 286/1998) tra cui sicuramente rientra anche il diritto al lavoro (come confermato da Corte cost. 28/1995) o il diritto all’iscrizione al collocamento obbligatorio (Corte cost. 454/1998). Ovviamente il diritto al lavoro in generale non comporta necessariamente il diritto all’accesso al lavoro pubblico, pur tuttavia è necessario tener conto della progressiva “privatizzazione” del pubblico impiego, che di fatto ha attenuato la differenza tra lavoro pubblico e lavoro privato.

Da rilevare che sempre il testo unico immigrazione (art. 27, co. 1, lett. r-bis) prevede l’ingresso in Italia (cd fuori quota, ossia in aggiunta ai contingenti annuali fissati dal decreto flussi) agli infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private).

 

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Testo vigente

Modifica proposta dall’A.C. 1327

Art. 38
Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea.

 

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno e del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono individuati i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana, nonché i requisiti indispensabili all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.

Identico

3. Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina adottata al livello dell'Unione europea, all'equiparazione dei titoli di studio e professionali provvede la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Secondo le disposizioni del primo periodo è altresì stabilita l'equivalenza tra i titoli accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della nomina.

Identico

 

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

 

 

Decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251

Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta

Testo vigente

Modifica proposta dall’A.C. 1327

Art. 25
Accesso all'occupazione.

 

1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro autonomo, per l'iscrizione agli albi professionali, per la formazione professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro.

Identico

2. È consentito al titolare dello status di rifugiato l'accesso al pubblico impiego, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea.

2. È consentito al titolare dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria l'accesso al pubblico impiego, con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea.

 

Procedure di contenzioso

Con nota inviata all’Italia il 25 febbraio 2011 la Commissione europea ha sollevato il caso EU-Pilot 1769/11/UE chiedendo informazioni in merito alla presunta violazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. In particolare, la Commissione ha sollevato dubbi sulla conformità al diritto dell’Unione del decreto legislativo n. 165 del 2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in quanto vieterebbe ai cittadini stranieri l’accesso ai posti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, eccezion fatta per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.

Tale disposizione risulterebbe incompatibile con gli articoli 23 e 24, comma 1 della direttiva 2004/38/CE che prevedono, rispettivamente, che:

-     i familiari del cittadino dell'Unione, qualunque sia la loro cittadinanza, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente in uno Stato membro hanno diritto di esercitare un'attività economica come lavoratori subordinati o autonomi;

-     ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato; il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente).

 

La Commissione osserva altresì che tutti i posti nella pubblica amministrazione che non soddisfino i criteri di esclusività indicati nel Trattato dovrebbero essere disponibili oltre che per i cittadini dell’UE, anche  per i cittadini di Paesi terzi, familiari di un cittadino dell’Unione che abbia diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante. Tale ultima fattispecie risulterebbe quindi negata dalle norme nazionali richiamate.

 

Con successiva nota inviata all’Italia la Commissione europea ha sollevato il caso EU-Pilot 2368/11/UE invitando le autorità italiane a fornire prove circa la conformità della disciplina italiana alla direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, e alla direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

 

In particolare, la Commissione ritiene che, secondo la corretta interpretazione del combinato disposto dei commi 1, lettera a), e 3, lettera a) dell’articolo 11 della direttiva 2003/109/CE, al soggiornante di lungo periodo dovrebbe essere garantito lo stesso accesso al pubblico impiego riconosciuto ai cittadini dello Stato interessato salvo nel caso di:

-     attività che implichino la partecipazione all’esercizio di pubblici poteri, anche in via occasionale;

-     attività che la legislazione nazionale o la normativa dell’Unione riservino espressamente ai cittadini dello Stato n questione, dell’Ue o del SEE, a condizione che tale normativa fosse vigente all’entrata in vigore della direttiva 2003/109/CE.

 

Analoghi rilievi sono mossi dalla Commissione in relazione alla presunta incompatibilità del divieto di accesso degli stranieri ai posti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (come regolato dal decreto legislativo già citato) rispetto agli articoli 26, paragrafo 1 e 3 della direttiva 2004/83/CE (Norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

In sintesi, tali disposizioni – per la parte che riguarda la normativa italiana contestata - obbligano gli Stati membri ad autorizzare i beneficiari dello status di rifugiato e i beneficiari dello status di protezione sussidiaria (non appena sia riconosciuto il rispettivo status) ad esercitare un’attività dipendente o autonoma nel rispetto della normativa generalmente applicabile agli impieghi nella pubblica amministrazione.

 

La Commissione conclude che dalle disposizioni comunitarie discende che:   

·      l’accesso al pubblico impiego da parte dei rifugiati dovrebbe essere reso possibile nella pratica, in particolare adottando le necessarie misure di attuazione della legislazione pertinente (non bastando a tal fine un semplice formale recepimento della direttiva citata);

·      al beneficiario dello status di protezione sussidiaria dovrebbe essere garantito lo stesso accesso  al pubblico impiego riconosciuto ai cittadini dello Stato interessato, salvo nel caso di attività che implichi partecipazione all’esercizio di poteri pubblici o attinenti alla tutela di interessi generali dello Stato, nonché nel caso di attività temporaneamente escluse in considerazione della situazione esistente sul mercato del lavoro dello Stato membro.

Il Governo, onde evitare l’apertura di procedure di infrazione relative alle contestazioni contenute nei due casi Eu Pilot illustrati (pur contestando la presunta incompatibilità delle disposizioni nazionali richiamate, in particolare, con le direttive relative ai soggiornanti di lungo periodo e ai beneficiari di status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria), ha deciso di intervenire con una modifica dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

 

 


 

Articolo 8
Modifica al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di tassazione di aeromobili. Caso EU Pilot 3192/12/TAXU

 

L'articolo 8 modifica la disciplina concernente il trattamento fiscale applicabile agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, prevedendo l’estensione del periodo di permanenza nel territorio italiano necessario ai fini dell'imposizione ad un tempo non inferiore ai 6 mesi.

Più in dettaglio, l'articolo 8 sostituisce il comma 14-bis dellarticolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011, concernente la tassazione di aeromobili privati e specificamente l’applicazione dell’imposta agli aeromobili non immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale tenuto dall'Ente nazionale aviazione civile (ENAC), la cui permanenza nel territorio italiano si protragga per una durata - anche non continuativa - superiore a sei mesi nell’arco di dodici mesi.

 

Si ricorda che, con il comma 11 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011, è stata istituita limposta erariale sugli aeromobili privati, indicati all’articolo 744 cod.nav., immatricolati nel registro aeronautico nazionale.

Il successivo comma 14-bis (come modificato dall'articolo 3-sexies, comma 1, lett. c), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16) ha quindi stabilito che l’applicazione dell’imposta riguardi anche gli aeromobili non immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale tenuto dall'ENAC, la cui sosta nel territorio italiano si protragga oltre 45 giorni in via continuativa[4], indicando per essi una particolare disciplina:

§       non si considerano i periodi di sosta dell'aeromobile presso i manutentori nazionali che effettuano operazioni di manutenzione sull'aeromobile medesimo risultanti dai registri tecnici del manutentore; tale agevolazione non è più prevista nel nuovo testo;

§       valgono le esenzioni stabilite nel comma 14[5];

§       l'esenzione é estesa agli aeromobili di Stati esteri, compresi quelli militari.

 

L'imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero.

Se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, l'imposta è dovuta in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 1119 per ciascun mese a partire da quello dell'arrivo fino a quello di partenza dal territorio italiano.

 

Per effetto della disposizione in esame pertanto il periodo di sosta nel territorio italiano che dà luogo all'applicazione dell'imposta si estende sino ad un tempo anche non continuativo superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi (anziché ad un tempo di oltre 45 giorni in via continuativa come previsto dalla norma vigente).

 

 

Testo vigente

Modifica proposta

14-bis.  L'imposta di cui al comma 11 è applicata anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, la cui sosta nel territorio italiano si protragga oltre quarantacinque giorni in via continuativa. Ai fini del decorso di tale termine non si considerano i periodi di sosta dell'aeromobile presso i manutentori nazionali che effettuano operazioni di manutenzione sull'aeromobile medesimo risultanti dai registri tecnici del manutentore. L'imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero. Se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, l'imposta è dovuta in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese a partire da quello dell'arrivo fino a quello di partenza dal territorio italiano. Valgono le esenzioni stabilite nel comma 14 e l'esenzione è estesa agli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari.

14-bis. L’imposta di cui al comma 11 si applica anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall’ENAC, la cui permanenza nel territorio italiano si protragga per una durata anche non continuativa superiore a sei mesi nell’arco di dodici mesi. L’imposta è dovuta a partire dal mese in cui il limite di sei mesi è superato. Superato tale limite, se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all’anno, l’imposta è pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese fino a quello di partenza dal territorio dello Stato. L’imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero. Sono esenti dall’imposta gli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari, oltre a quelli indicati nel comma 14.

 

Come evidenziato dalla Relazione illustrativa (A.S. 588), l'estensione del periodo di permanenza sul territorio italiano ad almeno 6 mesi è diretto ad evitare il contrasto con le previsioni comunitarie della direttiva 83/182/CEE20 del Consiglio Europeo, del 28 marzo 1983, così come segnalato dalla richiesta di informazioni della Commissione europea nellambito della procedura EU Pilot 3192/12/TAXU.

Secondo la Commissione, la formulazione del comma 14-bis citato violerebbe in particolare larticolo 3 della direttiva, laddove viene concessa una franchigia dalle imposte e tasse sui consumi , per una durata continua o non continua non superiore a sei mesi per ogni periodo di dodici mesi, all'atto dell'importazione temporanea, a determinate condizioni, tra gli altri, degli aerei da turismo.

Pertanto, al fine di evitare lapertura di una procedura dinfrazione, con la norma in esame viene elevato il presupposto impositivo a sei mesi prescrivendo lapplicazione dellimposta solo al superamento di detto limite.

Viene peraltro specificato che:

§      l’imposta è dovuta a partire dal mese in cui il limite di sei mesi viene superato;

§      superato tale limite, (se la sosta si protrae per un periodo inferiore allanno) limposta è pari ad un dodicesimo di quanto stabilito al comma 11 per ciascun mese fino a quello di partenza dal territorio italiano.

 

Analogamente a quanto già previsto dalla vigente formulazione della norma si prevede infine che:

§      limposta va corrisposta prima del rientro del velivolo nel territorio estero;

§      limposta non è dovuta dagli aeromobili di Stati esteri, compresi quelli militari, e da quelli indicati nel comma 14.

 

Procedure di contenzioso

La Commissione europea, nell’ambito della procedura EU Pilot 3192/12/TAXU, contesta la compatibilità con la normativa UE dell'articolo 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, che disciplina la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei.

In particolare, detto articolo, come modificato dall’art. 3-sexies del decreto legge del 2 marzo 2012 n. 16, convertito in legge 26 aprile 2012, n. 44, prevede siano soggetti a tassazione agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, la cui sosta nel territorio italiano si protragga oltre quarantacinque giorni in via continuativa.

Ad avviso della Commissione, questa norma contrasterebbe con la disciplina della direttiva 83/182/CEE, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto il cui art. 1 stabilisce, in termini generali, che l’importazione temporanea di autoveicoli a motore — compresi i rimorchi —, roulottes da campeggio, imbarcazioni da diporto, aerei da turismo, velocipedi e cavalli da sella, è esente dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle accise, da ogni altra imposta sui consumi e dalla tassa sulla circolazione degli autoveicoli.

L’art. 3 della direttiva medesima limita questa franchigia, prevedendone una durata massima, continua o non continua, non superiore a sei mesi per ogni periodo di 12 mesi.

Ad avviso della Commissione l’articolo 3 in questione, interpretato in modo sistematico e tenendo conto di altre disposizioni della direttiva e dei suoi obiettivi, non attribuirebbe agli Stati membri il potere di fissare in modo discrezionale la durata della franchigia ma imporrebbe di fissarla al periodo massimo di sei mesi.

In particolare, la Commissione europea sostiene che la direttiva 83/182/CEE in realtà mira ad armonizzare le condizioni ai sensi delle quali i non residenti possono soggiornare in altri Stati membri senza però essere gravati da imposizioni fiscali multiple. Tassare i mezzi di trasporto, compresi aeromobili e imbarcazioni da diporto, temporaneamente utilizzati da non residenti, sarebbe infatti un chiaro deterrente alla libera circolazione delle persone nell’UE e in quanto tale dovrebbe essere ridotto al minimo, conformandosi alle condizioni specifiche della direttiva.

La Commissione ritiene quindi che se gli Stati membri fossero autorizzati ad applicare termini differenti ed eccessivamente brevi per la franchigia sarebbe difficile evitare fenomeni di doppia o multipla imposizione e si potrebbero addirittura produrre risultati paradossali (ad esempio l’esenzione di un giorno essendo inferiore alla soglia di sei mesi dovrebbe essere considerata accettabile.

 

Sulla base di queste considerazioni, la Commissione ritiene che il periodo di esenzione dalle imposte applicate ai mezzi di trasporto temporaneamente importati in Italia da parte di soggetti non residenti, debba essere prorogato da 45 giorni a sei mesi come disposto all’articolo 3 della direttiva 183/182/CEE.

 

 

 


 

Articolo 9
Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale.
Caso EU Pilot 1711/11/TAXU

 

L'articolo 9, al comma 1, con una serie di novelle al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, interviene sulla disciplina nazionale in materia di monitoraggio fiscale. In particolare:

§      con la lettera a) si introducono obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento;

§      la lettera b) interviene in materia di trasferimenti attraverso non residenti al fine di consentire all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza di richiedere agli intermediari dati e notizie relative ad operazioni finanziarie con l’estero, da chiunque poste in essere;

§      la lettera c) prevede obblighi informativi per persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia;

§      la lettera d) prevede una sanzione pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell’importo dell’operazione non segnalata per la violazione degli obblighi di trasmissione di informazioni allAgenzia delle entrate;

§      la lettera e) interviene in materia di tassazione presuntiva prevedendo che gli investimenti esteri, trasferiti o costituiti all’estero senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d’imposta.

Il comma 2 novella l’articolo 8 del decreto-legge n. 512 del 1983, stabilendo che la ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale è operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi (anziché da quelli che intervengono nel pagamento degli stessi).

 

Il comma 1 sostituisce integralmente gli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, in tema di monitoraggio fiscale.

Tali modifiche sono apportate al fine di rendere la normativa nazionale più proporzionale agli obiettivi perseguiti dallo Stato, come richiesto dalla Commissione europea nell’ambito del Caso Eu Pilot 1711/11/TAXU, con cui si contesta all’Italia l’obbligo dell’indicazione nella dichiarazione dei redditi dei trasferimenti da o verso l’estero effettuati senza il ricorso a intermediari abilitati e, soprattutto, la proporzionalità delle relative sanzioni.

In questo senso si inquadra la disposizione che prevede, nell’ottica della semplificazione e della riduzione degli adempimenti, l’eliminazione del quadro RW di Unico. Si evidenzia, inoltre, la disposizione che, ai fini del contrasto alle frodi comunitarie, è volta ad allineare il monitoraggio fiscale all’antiriciclaggio, consentendo all’Agenzia delle entrate di richiedere agli intermediari i dati e le notizie relative a operazioni finanziarie con l’estero, da chiunque poste in essere. Per le sanzioni viene prevista un’attenuazione per le violazioni degli obblighi di dichiarazione, fissando la misura dal 10 al 25% dell’ammontare degli importi non dichiarati.

 

La lettera a) del comma 1 in particolare sostituisce l'articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990, relativo ai trasferimenti attraverso intermediari.

Per effetto delle modifiche proposte gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento, sono tenuti a trasmettere allAgenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni oggetto di rilevazione ai sensi dellarticolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR.

 

Si ricorda che la citata lettera b) del comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 231 del 2007 fa riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata.

Modalità e termini di trasmissione di tali dati allAgenzia delle entrate saranno stabiliti con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate, e messi anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche.

Poiché attualmente alcuni operatori (fra i quali i c.d. money transfer) non risultano tenuti agli adempimenti di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990, la disposizione in esame amplia lambito applicativo della normativa sul monitoraggio a fini fiscali dei flussi transfrontalieri.

In tal modo, verrebbero sottoposte a monitoraggio tutte le operazioni di valore pari o superiore a 15.000 euro (limite stabilito nellambito della disciplina antiriciclaggio) anche nel caso di operazioni che appaiono fra loro collegate (le c.d. operazioni frazionate). Attualmente i trasferimenti verso lestero effettuati tramite intermediari italiani da soggetti non residenti sono disciplinati dal comma 4-bis dellarticolo 1 citato, la cui finalità è impedire l'uso come prestanome di soggetti non sottoposti al monitoraggio; il monitoraggio di tali flussi transfrontalieri si differenzia da quello previsto per le operazioni dei soggetti residenti richiedendo "apposite e costose modalità di lavorazione", oltre a prevedere limiti ai trasferimenti difficili da verificare.

La norma in esame consentirebbe pertanto il monitoraggio dei trasferimenti effettuati da soggetti non residenti in modo analogo a quelli effettuati da soggetti italiani, utilizzando gli stessi programmi con notevole snellimento degli adempimenti.

Vi sarebbe inoltre un’unica soglia di 15.000 euro al di sopra della quale gli intermediari sarebbero tenuti agli adempimenti sia ai fini dellantiriciclaggio (decreto legislativo n. 231 del 2007) che del monitoraggio fiscale (decreto-legge n. 167 del 1990).

 

La lettera b) del comma 1 sostituisce l'articolo 2 del decreto-legge n. 167 del 1990, relativo ai trasferimenti attraverso non residenti.

In particolare si prevede che l’unità speciale costituita dall'Agenzia delle entrate in coordinamento con la Guardia di finanza, per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento della cooperazione internazionale (articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2009) e i reparti speciali della Guardia di finanza (previsti dall’articolo 6, comma 2, del DPR 29 gennaio 1999, n. 34 per massimizzare l'efficacia dei controlli ai fini fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero), possano richiedere:

§      agli intermediari di cui allarticolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990 (su cui vedi supra), di fornire evidenza delle operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro intercorse con lestero, anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale;

§      ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 231 del 2007 (intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria, professionisti, revisori contabili e altri soggetti) con riferimento a specifiche operazioni con lestero o rapporti ad esse collegate, l’identità dei titolari effettivi rilevati.

Si rimanda pertanto ad un provvedimento congiunto del Direttore dellAgenzia delle entrate e del Comandante Generale della Guardia di finanza per l'individuazione di modalità e termini per effettuare le predette richieste e per il necessario coordinamento.

 

La modifica in esame si renderebbe necessaria a seguito della contestazione sollevata dalla Commissione europea, nellambito del Caso Eu Pilot 1711/11/TAXU, circa l'utilità del vigente articolo 2 del decreto-legge n. 167 del 1990 (laddove è prevista lindicazione nella dichiarazione dei redditi dei trasferimenti da o verso l’estero effettuati senza il tramite degli intermediari di cui al comma 1 dellarticolo 1 dello stesso decreto-legge); la norma in esame, facendo venir meno i vigenti contenuti dell'articolo 2, produrrebbe di conseguenza l'eliminazione della Sezione I del Modulo RW della dichiarazione dei redditi, diminuendo gli adempimenti per i contribuenti come richiesto dalla Commissione europea.

 

La lettera c) sostituisce l'articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990, relativo alla dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività.

Per effetto delle modifiche introdotte viene anzitutto previsto l'obbligo per le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.

Gli obblighi di dichiarazione vengono altresì estesi ai predetti soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano "titolari effettivi" dell’investimento ai sensi della normativa in materia di monitoraggio.

 

Si ricorda che, secondo quanto previsto dall’allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (articolo 1, comma 2, lettera u), per "titolare effettivo" s'intende:

a) in caso di società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

 

Per effetto della norma in esame sono tenuti pertanto alla dichiarazione delle attività detenute all’estero sia i detentori “formali” delle stesse, sia i soggetti che possono essere considerati “titolari effettivi” ai sensi del citato decreto legislativo n. 231 del 2007.

Il nuovo articolo 4 prevede al comma 2 che i redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria siano in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi secondo le norme vigenti dagli intermediari residenti ai quali gli investimenti e le attività sono affidate in gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi.

La ritenuta trova altresì applicazione:

§      con l’aliquota del 20 per cento e a titolo dacconto, per i redditi di capitale derivanti da mutui, depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari nonché per i redditi di capitale indicati nelle lettere c), d) ed h), dell'articolo 44 del TUIR (rendite perpetue, compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia, interessi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale);

§      per i redditi diversi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività finanziarie, che concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, sotto forma di ritenuta a titolo dacconto nella misura del 20 per cento sulla parte imponibile dei redditi corrisposti, applicata dagli intermediari residenti.

Viene posto altresì l'obbligo in capo al contribuente, qualora gli intermediari intervengano nella riscossione dei predetti redditi, di fornire i dati utili ai fini della determinazione della base imponibile, in mancanza dei quali la ritenuta (o l’imposta sostitutiva) verrà applicata sull’intero importo messo in pagamento.

 

Si evidenzia come con la nuova formulazione del testo in esame venga soppresso l’obbligo di indicare nella dichiarazione l’ammontare dei trasferimenti da, verso e sull’estero che nel corso dell’anno hanno interessato le attività detenute all’estero (attualmente previsto dal comma 2 dell’articolo 4 in commento).

Tale soppressione comporterebbe l'eliminazione, nel modulo RW della dichiarazione dei redditi, della Sezione III, con semplificazione degli adempimenti secondo quanto indicato dalla Commissione europea.

 

Il nuovo articolo 4 conferma in sostanza l'esonero dagli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Si rimanda infine ad un provvedimento direttoriale ai fini dell'individuazione del contenuto della dichiarazione annuale nonché del controvalore in euro degli importi in valuta da dichiarare.

 

La lettera d) sostituisce l'articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, dedicato alle sanzioni, attenuando le sanzioni relative alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui al precedente articolo 4, in linea con le indicazioni della Commissione europea.

Si prevede pertanto che, per la violazione degli obblighi di trasmissione delle informazioni allAgenzia delle entrate previsti dallarticolo 1, posti a carico degli intermediari, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dellimporto delloperazione non segnalata.

 

Si ricorda che il testo vigente prevede, per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 1 posti a carico degli intermediari, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del 25 per cento; per la violazione dell'obbligo di dichiarazione, relativo ai trasferimenti diversi da quelli riguardanti investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati, nonché la confisca di beni di corrispondente valore quando l'ammontare complessivo dei trasferimenti è superiore a 10.000 euro.

 

La norma in esame prevede inoltre per la violazione dellobbligo di dichiarazione previsto nellarticolo 4, comma 1 (possesso di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria), la sanzione pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258. Non è prevista la confisca.

Si ricorda che il testo vigente prevede una sanzione dal 10 al 50 per cento degli importi, nonché la confisca di beni di valore corrispondente.

 

Qualora la violazione sia riferita ad investimenti allestero (ovvero ad attività estere di natura finanziaria) in Paesi a regime fiscale privilegiato, è invece prevista la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento degli importi non dichiarati.

 

La lettera e) sostituisce l'articolo 6 del decreto-legge n. 167 del 1990, in materia di tassazione presuntiva.

Il comma 1 dell'articolo 6 in particolare prevede che gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all’estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (a differenza del testo vigente che fa riferimento al tasso ufficiale medio di sconto) vigente in Italia nel relativo periodo d’imposta.

La presunzione non vale qualora:

§      nella dichiarazione venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo dimposta;

§      in sede di dichiarazione dei redditi sia indicato che determinate attività non possono essere produttive di redditi.

 

La prova di tali condizioni deve essere data dal contribuente entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta da parte dell'ufficio delle imposte.

 

Il comma 2 dell'articolo 9 in esame novella l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, dedicato alla collaborazione e allo scambio delle informazioni tra le autorità.

L'articolo 5 citato prevede, al comma 1, uno scambio delle informazioni raccolte ai sensi dello stesso decreto con le omologhe autorità di altri Stati membri tra l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza, qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse ad attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Per effetto della norma in esame viene specificato che, per quanto concerne le informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 dello stesso decreto, queste vanno trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza (con modalità che verranno definite con successivo decreto).

 

Si ricorda al riguardo che l'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 195 del 2008 prevede, a carico di chiunque entri nel territorio nazionale o ne esca e trasporti denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, l'obbligo di dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. La disposizione si applica anche a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l'estero, effettuati mediante plico postale o equivalente; non si applica invece ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane s.p.a. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 195 del 2008 individua invece i poteri di accertamento e di contestazione, in relazione allo stesso decreto, attribuiti ai funzionari dell'Agenzia delle dogane, ai militari della Guardia di finanza, ai militari appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza

 

La modifica in esame consentirebbe all’Agenzia delle entrate di conoscere i dati dei trasferimenti al seguito, al fine di poter conoscere in maniera completa i trasferimenti complessivi effettuati, attraverso i vari canali, dai singoli contribuenti al fine di ricostruirne leffettiva capacità contributiva.

 

Il comma 3 dell'articolo 9 in esame reca una novella all’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512.

Per effetto della modifica apportata, si prevede che per i titoli o certificati di massa (diversi dalle azioni, obbligazioni e titoli similari), per i titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d'investimento collettivo del risparmio, nonché per i titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d'investimento collettivo immobiliari, emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, la ritenuta sugli interessi e altri proventi di capitale deve essere effettuata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi.

 

Il testo vigente prevede invece che la ritenuta sia operata dai soggetti residenti incaricati che intervengono nel pagamento dei proventi.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Tassazione dei redditi da risparmio

E’ all’esame delle Istituzioni dell’UE, secondo una procedura legislativa speciale (già procedura di consultazione) la proposta di modifica della direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio 2003/48/CE (COM(2008)727), che mira ad estendere il campo di applicazione dello scambio di informazioni disciplinato dalla medesima direttiva, per includervi non solo i pagamenti di interessi ma anche tutti i redditi da risparmio, nonché i prodotti che generano interessi o redditi equivalenti.

Tale proposta è strettamente connessa al negoziato in corso tra la Commissione europea e alcuni Stati terzi (Svizzera, Andorra, Liechtenstein, San Marino, Principato di Monaco) per la revisione degli accordi con i Paesi terzi in materia di tassazione dei redditi da risparmio, al fine di introdurre - anche in questi accordi - il principio dello scambio automatico delle informazioni.

II Consiglio ECOFIN del 14 maggio ha raggiunto un accordo politico sulla proposta; dal momento che il Parlamento europeo è già stato consultato, è presumibile che il testo possa essere approvato in via definitiva una volta raggiunti i menzionati accordi con i Paesi terzi.

 

Riciclaggio

Il 5 febbraio 2013 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (COM(2013)45), che abroga la direttiva 2005/60/CE, nonché una proposta di  regolamento riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi, al fine di garantire il miglioramento della  tracciabilità (COM(2013)44).

La proposta di direttiva (IV direttiva antiriciclaggio) mira ad adeguare le norme europee agli standard internazionali più recenti (in particolare alle Raccomandazioni contro il riciclaggio e il finanziamento del  terrorismo riviste nel febbraio del 2012 dal Gruppo di azione  finanziaria (GAFI). Tra le misure più significative della proposta:

-     l’estensione degli obblighi di verifica della clientela, conservazione dei dati e segnalazione di operazione sospette, a tutti i soggetti che offrono merci o prestano servizi contro pagamento in contanti di importo pari o superiore a 7.500 euro (con un notevole abbassamento rispetto all’attuale soglia di 15.000 euro).

-     l’applicazione della  normativa antiriciclaggio anche ai “prestatori di servizi di gioco d’azzardo” e non più solo alle case da gioco.

La proposta di regolamento prevede nuove regole in materia di transazioni effettuate tramite carte elettroniche e telefonia mobile e in materia di identificazione dei beneficiari. 

L’esame delle proposte, che seguono la procedura legislativa ordinaria, non è ancora iniziato presso il Consiglio e il Parlamento europeo.

 

Procedure di contenzioso

L’8 settembre 2011 i servizi della Commissione europea hanno avviato una procedura di pre-contenzioso (EU Pilot 1711/11) chiedendo chiarimenti circa l'utilità del vigente articolo 2 del decreto-legge n. 167 del 1990 (convertito nella legge 4 agosto 1990, n. 227), laddove è prevista lindicazione nella dichiarazione dei redditi dei trasferimenti da o verso l’estero effettuati senza il tramite degli intermediari di cui al comma 1 dellarticolo 1 dello stesso decreto-legge.

In particolare, la Commissione chiede di indicare le ragioni di interesse generale che giustificherebbero – in presenza di strumenti meno onerosi per i contribuenti (quali lo scambio di informazioni e l’assistenza reciproca in materia fiscale) – l’obbligo di compilare il modello RW ovvero di dichiarare capitale (finanziario, immobiliare e mobiliare) e attività detenuti in un altro Stato dell’UE o dello Spazio economico europeo (SEE). Inoltre, la Commissione osserva che l’inosservanza degli obblighi dichiarativi previsti dall’art. 4 del medesimo D.L. 167/1990 con riferimento ai trasferimenti e investimenti effettuati da, verso e all’estero prevede una sanzione non correlata all’effettiva esistenza di redditi non dichiarati, e non applicabile a soggetti residenti che effettuano analoghi investimenti in Italia. In questo quadro, la Commissione chiede alle autorità italiane di indicare quali ragioni giustifichino l’applicazione in caso del mancato rispetto dell’obbligo dichiarativo (e a prescindere dalla sottrazione o meno di redditi imponibili ai fini delle imposte sul reddito in Italia) di un regime sanzionatorio (fino al 50% dei valori degli investimenti e delle transazioni finanziarie non dichiarate e confisca di beni di corrispondente valore detenuti in Italia) discriminatorio rispetto alle conseguenze amministrative derivanti dalla violazione di obblighi dichiarativi relativi a redditi derivanti da attività e investimenti effettuati esclusivamente i Italia.

 

 

 


 

Articolo 10
Modifica alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di affidamento del servizio di riscossione delle imposte locali.
Caso EU Pilot 3452/12/MARKT

 

L'articolo 10 abroga la disposizione che consente ai Comuni di ampliare l’oggetto dei contratti di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, affidando agli stessi concessionari anche la riscossione di altre entrate comunali senza necessità di indire nuove gare.

 

Più in dettaglio, il comma 1 dell'articolo in esame abroga la disposizione recata dal comma 2 dell’articolo 10 della legge n. 448 del 2001, che consente ai comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni di avvalersi degli stessi concessionari anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari.

Essendo richiesta la sola rinegoziazione dei contratti in essere, non è pertanto necessaria l'indizione di una nuova gara.

 

La Relazione illustrativa (A.S. 588) evidenzia come la soppressione si renderebbe necessaria a seguito di una specifica richiesta di informazioni da parte della Commissione Europea, nellambito del caso EU Pilot 3452/12/MARKT. Secondo la Commissione infatti tale fattispecie di affidamento diretto, non rispettando il principio di libera concorrenza, potrebbe portare a violazioni della normativa europea sui contratti pubblici.

 

Il comma 2 si occupa della sorte degli affidamenti già in essere all'entrata in vigore del provvedimento in esame. Precisamente si prevede che i contratti di affidamenti del servizio di accertamento e riscossione di entrate comunali in essere alla data di entrata in vigore della legge in esame, effettuati ai sensi della norma soppressa dal comma precedente, cessano lultimo giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge; resta ferma comunque, se anteriore, la data di scadenza dei contratti.

 

Secondo quanto riportato dalla Relazione, per gli affidamenti in essere la Commissione si sarebbe infatti mostrata disponibile ad accettare un periodo transitorio ragionevole per consentire agli enti locali di organizzare le necessarie procedure ad evidenza pubblica per gli affidamenti delle attività di riscossione non previste nei contratti originari con le società concessionarie.

 

Si ricorda al riguardo che, da ultimo, l’articolo 53 del decreto-legge n. 69 del 2013 ha prorogato - al 31 dicembre 2013 l’operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali (anche per le entrate di natura diversa dai tributi di tutti gli enti territoriali, non solo dei comuni), consentendo anche ai concessionari diversi da Equitalia di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali, purché in presenza dei requisiti per l'iscrizione all’albo dei soggetti abilitati ad accertare e riscuotere le entrate locali.

 

La revisione del sistema della riscossione delle entrate locali

Si ricorda che sostanziali novità in tema di riscossione delle entrate degli enti locali sono state introdotte dall’articolo 7, comma 2, lettere da gg-bis) a gg-septies) del decreto-legge n. 70 del 2011. In particolare, è stato previsto che Equitalia Spa e le società da essa partecipate cessino di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione - spontanea e coattiva - delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. Fino alla cessazione delle attività di competenza di Equitalia, è stata prorogata (articolo 10, comma 13-novies del D.L. 201 del 2011) l’operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali contenute nell’articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis del D.L. n. 203 del 2005, che aveva soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione, attribuendo all'Agenzia delle entrate (che le esercita mediante Equitalia) le funzioni relative alla riscossione.

Ai sensi del citato comma 24, alle ex società concessionarie della riscossione è stata data la possibilità di trasferire, in via totale o parziale, il proprio capitale sociale ad Equitalia (continuando dunque, anche con assetti proprietari diversi, a svolgere l'attività di riscossione erariale e locale).

In alternativa, e fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio capitale sociale ad Equitalia, ai concessionari è stato consentito di scorporare il ramo d'azienda concernente le attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, cedendolo a soggetti terzi, nonché alle società iscritte nell'apposito albo dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di accertamento e riscossione dei tributi per gli enti locali (ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

Nel caso di scorporo e di cessione del ramo di azienda, le norme hanno consentito ai cessionari di proseguire le attività di accertamento e riscossione di entrate locali, in mancanza di diversa determinazione degli enti medesimi (che avrebbero potuto optare per l’affidamento in house o per la gestione diretta, ovvero associata, etc.), purché le società avessero i requisiti per l'iscrizione al citato albo dei soggetti abilitati ad accertare e riscuotere le entrate locali.

Ai sensi del successivo comma 25, nel caso di mancato trasferimento del ramo d’azienda e ove non vi fosse diversa determinazione dell'ente creditore, le attività di accertamento e riscossione sono affidate a Equitalia S.p.A. o alle società partecipate, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica.

Infine, fatto salvo l'eventuale affidamento temporaneo a Equitalia, il comma 25-bis sancisce che l'attività di riscossione spontanea e coattiva degli enti pubblici territoriali può essere svolta dalle società cessionarie del ramo d'azienda, da Equitalia e dalle partecipate soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica, con decorrenza 30 giugno 2013. Dal momento di tale cessazione, spetterà dunque ai comuni effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali e, ove optino per l’affidamento del servizio a soggetti esterni, essi dovranno procedere nel rispetto delle norme in materia di evidenza pubblica.

 

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Si ricorda che è attualmente all’esame delle Istituzioni europee la proposta di direttiva (COM(2011)897) sull’aggiudicazione dei contratti di concessione. L’obiettivo della proposta è definire un quadro giuridico certo ed uniforme per gli Stati membri in materia di aggiudicazione di concessioni, volto in particolare a stabilire ciò che le distingue dagli appalti nonché a fornire il contenuto minimo degli obblighi di trasparenza e non discriminazione sanciti nel Trattato che devono essere rispettati durante lo svolgimento di una procedura di aggiudicazione.

La proposta, tra l’altro, prevede:

-     una definizione di concessione costruita sulla base dei precedenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell’Unione europea;

-     la pubblicazione obbligatoria sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle concessioni il cui valore sia pari o superiore a 5 milioni di euro;

-     una specifica disciplina circa le modifiche ai contratti di concessioni in esecuzione, in particolare ove  giustificate da circostanze impreviste;

-     la previsione di determinati obblighi per quanto riguarda i criteri di selezione e di aggiudicazione applicati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori;

-     a definizione di alcune garanzie generali volte ad assicurare la trasparenza e parità di trattamento  delle procedure di aggiudicazione, con particolare riguardo alla fase della negoziazione;

-     l’applicazione della direttive “ricorsi” (direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE) per tutte le concessioni di valore sopra la soglia stabilita, al fine di garantire tutela giurisdizionale a tutte le imprese UE interessate a tale forma di partenariato pubblico privato.

 

Per quanto riguarda il regime di modifica di una concessione in corso di esecuzione si ricorda che l’articolo 42 della proposta (secondo il testo concordato con l’orientamento generale approvato dal Consiglio dell’Unione europea, v. infra) dispone che la modifica sostanziale delle disposizioni di una concessione in vigenza della stessa viene considerata una nuova aggiudicazione e richiede, pertanto, una nuova procedura di aggiudicazione (par.1); la modifica deve considerarsi sostanziale, tra l’altro, se altera l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale (par 2); secondo il paragrafo 6 dell’articolo 42 della proposta, una modifica non viene invece considerata sostanziale  se sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

·      la modifica è stata resa necessaria da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore diligente non avrebbe potuto prevedere;

·      la modifica non altera la natura generale della concessione.

La proposta segue il regime di procedura legislativa ordinaria; il Consiglio Competitività del 10-11 dicembre 2012, come detto, ha raggiunto l’accordo (tra gli stati membri) su un orientamento generale; la proposta è ora all’esame della Commissione Mercato interno e protezione dei consumatori del Parlamento europeo. Lo scorso 26 giugno il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto, in esito a negoziati condotti in seno a triloghi (riunioni tra rappresentanti della Presidenza del Consiglio, relatore del PE e rappresentanti della Commissione) l’accordo politico sulla proposta, concordando emendamento che dovranno essere approvati da ciascuno dei due colegislatori. Il voto in prima lettura da parte del Parlamento europeo in seduta plenaria è indicativamente previsto per il 22 ottobre 2013.

 

Procedure di contenzioso

Nell’ambito della procedura di pre-contenzioso EU Pilot 3452/12, i servizi della Commissione europea hanno chiesto chiarimenti alle autorità italiane sull'art. 10, comma 2, della Legge 448/2001 (finanziaria 2002).

Tale disposizione consente ai comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni di avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in essere, dei titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione di altre entrate comunali.

Poiché permette, di fatto, alle amministrazioni comunali di affidare in maniera diretta i servizi di riscossione delle entrate comunali senza ricorso a procedure di evidenza pubblica, la Commissione ritiene tale norma non compatibile con il diritto europeo dei contratti pubblici.

 

 


 

Articolo 11
Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 1999/63/CE relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare. Caso EU Pilot 3852/12/EMPL

 

L’articolo 11 apporta alcune modifiche al D.Lgs. 271/1999, recante l’adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali.

 

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, l’articolo in esame ha lo scopo di recepire in maniera corretta le disposizioni della direttiva 1999/63/CE relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST), al fine di evitare che la procedura di pre-contenzioso EU Pilot 3852/12/EMPL divenga una procedura di infrazione.

 

In particolare, integrando l’articolo 3, comma 1, lettera n), del D.Lgs. 271/1999, si specifica che per lavoratore marittimo si intende qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio che svolga, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave o unità mercantile o di una nave da pesca ed appartenente alla categoria della gente di mare di cui agli articoli 114, lettera a), e 115 del codice della navigazione[6], con ciò chiarendo che le disposizioni del D.Lgs. 271/1999 trovino applicazione solamente nei confronti del personale appartenente alla categoria della gente di mare, e non, per esempio, ai lavoratori portuali o al personale addetto alle operazioni portuali (comma 1, lettera a));

 

Viene inoltre sostituito il comma 7 dell’articolo 11, del D.Lgs. 271/1999 (così come modificato dall’articolo 7, comma 2, della L. 183/2010, cd. collegato lavoro) (comma 1, lettera b)), in materia di orario di lavoro a bordo delle navi mercantili.

 

L’articolo 11 del D.Lgs. 271/1999 disciplina l’orario di lavoro a bordo delle navi mercantili. Il comma 2, in particolare, stabilisce i limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi, mentre il successivo comma 3 dispone la ripartizione tra i vari periodi delle ore di riposo.

Più specificamente, il comma 2 stabilisce che i limiti dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi sono stabiliti il numero massimo di ore di lavoro a bordo, che non deve essere superiore a 14 ore su un periodo di 24 ore  e 72 ore su un periodo di sette giorni; ed il numero minimo delle ore di riposo, che non deve essere inferiore a 10 ore su un periodo di 24 ore e 77 ore su un periodo di 7 giorni.

Il successivo comma 3 dispone che le ore di riposo possano essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di 6 ore consecutive, inoltre l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 ore.

Il testo del comma 7, come modificato dalla L. 183/2010, stabilisce che la contrattazione collettiva di livello nazionale o territoriale, attuata con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, possa derogare alle disposizioni di cui ai richiamati commi 2 e 3 dell’articolo 11. In assenza di contrattazione collettiva nazionale, le deroghe possono essere stabilite da quella territoriale o aziendale. Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali.

 

La disposizione in esame è volta ad adeguare la normativa nazionale alle indicazioni comunitarie. Più specificamente, la clausola 5, paragrafo 6, dell’Accordo europeo allegato alla direttiva 1999/63/CE, recante la Convenzione sul lavoro marittimo, dispone la facoltà, per gli Stati membri, nel rispetto dei principi generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, di applicare normative nazionali, regolamenti o procedure che consentano alle autorità competenti di autorizzare o registrare contratti collettivi in deroga ai limiti fissati dalla medesima clausola in materia di durata dell’orario di lavoro o di riposo della gente di mare.

In particolare, il nuovo testo prevede (comma 1) che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, possa autorizzare contratti collettivi in deroga ai limiti fissati nei commi 2 e 3 dell’articolo 11. Tali deroghe debbono, nella misura del possibile, rispettare i modelli di  orario e riposo fissati dai richiamati commi 2 e 3, nonché consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi addetti alla guardia o che operino a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata. Sono altresì previste deroghe per la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi in funzione delle peculiari tipologie o condizioni di impiego della nave su cui il lavoratore marittimo è imbarcato.

 

Per i contratti collettivi in deroga stipulati a decorrere dal 24 novembre 2010 (data di entrata in vigore della L. 183/2010) ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del D.Lgs. 271/1999 (nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame), è stabilita (comma 2) la sottoposizione all’autorizzazione richiamata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Nel caso in cui l’autorizzazione non venga richiesta, ovvero non venga concessa, le clausole dei contratti collettivi, le quali abbiano stabilito le deroghe di cui al primo periodo, divengono inefficaci.

 

Si segnala, in proposito, che la disposizione in esame avrebbe effetto retroattivo, in quanto sottoporrebbe ad autorizzazione tutti i contratti in deroga stipulati ai sensi della normativa introdotta dalla L. 183/2010.

 

Procedure di contenzioso

Si segnala che per il non corretto recepimento della direttiva 1999/63/CE, relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare, la Commissione europea ha aperto nei confronti dell’Italia il caso EU Pilot n. 3852/12/EMPL.

La procedura fa riferimento alla clausola 5, paragrafo 6, dell'allegato alla direttiva, che prevede la possibilità che i contratti collettivi di lavoro consentano deroghe alla durata dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale e le ore di riposo, tenendo conto di congedi più frequenti o più lunghi o della concessione di congedi compensativi per la gente di mare addetta alla guardia o operante a bordo di navi su brevi rotte.

A tale riguardo, con una prima nota (7 settembre 2012), la Commissione europea ha posto quesiti all’Italia in merito all’obbligo giuridico o meno di registrare o autorizzare contratti collettivi di lavoro che rechino deroghe ai limiti stabiliti all’orario di lavoro; alle modalità di accertamento dell’osservanza dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori all’atto della registrazione o autorizzazione di tali contratti collettivi; alle misure specifiche adottate nei confronti della gente di mare qualora questa rientri nelle deroghe previste dai contratti collettivi.

Il 15 novembre 2012, le autorità italiane hanno inviato una risposta che conteneva un progetto di decreto volto a modificare la legislazione nazionale in questione. L'11 gennaio 2013 le autorità italiane hanno indicato che, a causa della crisi di governo del dicembre 2012, non erano state in grado di completare il processo di adozione del decreto. Nel decreto proposto, si prevedeva la possibilità, a cui ricorrere con parsimonia, per il ministero del lavoro di autorizzare contratti collettivi che consentono di derogare ai limiti relativi ai periodi di lavoro e alle ore di riposo.

La Commissione europea ha giudicato il decreto proposto contrario alla normativa europea che non prevede limitazioni nell'uso delle deroghe negli accordi collettivi. Inoltre, ad avviso della Commissione, il decreto proposto non conteneva la disposizione secondo cui le deroghe devono, nella misura del possibile, rispettare i modelli fissati alla clausola 5, paragrafi 1 e 2, dell'allegato della direttiva 1999/63. Infine, il decreto proposto dalle autorità italiane estendeva la possibilità di prevedere periodi di riposo più frequenti o congedi compensativi nei contratti collettivi per la gente di mare adibita ai servizi portuali, mentre la clausola 5, paragrafo 6, dell'allegato della direttiva 1999/63 non fa riferimento a questa categoria di gente di mare. Infatti, tale categoria di lavoratori, che non lascia le acque del porto, rientrerebbe invece nel campo di applicazione della direttiva principale sull'orario di lavoro (2003/88/CE), che offre un livello di protezione più elevato. Pertanto, le autorità italiane avrebbero introdotto nei confronti di tale categoria di lavoratori, con il decreto proposto, la riduzione della tutela legale prevista dalla direttiva 2003/88/CE.

Alla luce di tali premesse, la Commissione europea ha, pertanto, richiesto alle autorità italiane (febbraio 2013) se, nella procedura autorizzatoria dei contratti collettivi che recano deroghe, si proceda anche alla verifica del rispetto dei limiti obbligatori per l'orario di lavoro e i periodi di riposo di cui alla clausola 5, paragrafi 1 e 2, dell'allegato della direttiva 1999/63/CE e se, in forza della legislazione nazionale, la gente di mare che opera nei servizi portuali sia considerata alla stregua di coloro che operano a bordo di navi marittime impegnate in operazioni di marina mercantile.

Le autorità italiane, il 26 marzo 2013, hanno risposto a tali ultimi due quesiti. In particolare, la verifica del rispetto dei limiti obbligatori per l’orario di lavoro e per i periodi di riposo, in caso di deroga, pur non essendo previsto espressamente dalla normativa nazionale (la procedura autorizzato ria, prima prevista, è stata abrogata da un diverso regime), era sostanzialmente effettuata nella prassi amministrativa.

Infatti, non solo le autorizzazioni dei contratti collettivi erano concesse “tenuto conto dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” ma erano previsti anche controlli ed ispezioni a bordo delle navi per verificare il rispetto delle reali modalità di applicazione del contratto collettivo. Infine, funzionale a tale verifica era il previsto obbligo per il datore di lavoro di trasmettere al Ministero dei trasporti ogni tre mesi il registro degli orari di lavoro dell’equipaggio.

Con riferimento al secondo quesito, le autorità italiane hanno fatto presente che, in base alla normativa nazionale, i lavoratori marittimi imbarcati sui mezzi nautici addetti ai servizi tecnico nautici (i cosiddetti servizi ancillari alla navigazione marittima), pur operanti nell’ambito dei porti e delle rade, sono considerati personale marittimo a tutti gli effetti e, come tali, soggetti alla applicazione della direttiva 1999/63/CE. Inoltre, nell’ordinamento italiano, il personale marittimo è nettamente distinto dai lavoratori portuali, ai quali si applica la direttiva 2003/88/CE.

Inoltre, i lavoratori marittimi in esame, nell’esercizio del loro lavoro, possono essere chiamati ad operare anche al di fuori delle acque del porto, anche in caso di soccorso ovunque sia necessario. Pertanto, a tali lavoratori si applica la normativa e la disciplina contrattuale analoga a quella applicabile ai lavoratori marittimi imbarcati “su navi impegnate in operazioni di marina mercantile”. Ciò vale anche per il personale che opera sui rimorchiatori. Tale quadro, ad avviso delle autorità italiane, trova conferma nella direttiva 2009/13/CE, il cui termine di recepimento è fissato al 20 agosto 2014, che modifica la definizione di nave a l’ambito di applicazione della direttiva 1999/63/CE.

 

 

 


 

Articolo 12
Disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato. Procedura di infrazione 2010/2045

 

L’articolo 12 ha lo scopo di sanare la procedura d’infrazione 2010/2045, relativa alla non conformità dell’articolo 8 del D.Lgs. 368/2001 ai requisiti della clausola 7 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), nonché il non corretto recepimento dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori, attuata con il D.Lgs. 25/2007.

 

Più specificamente, il comma 1 sostituisce l’articolo 8 del D.Lgs. 368/2001, che disciplina le modalità di computo dei lavoratori a tempo determinato nelle imprese ai fini dell’applicazione dello Statuto dei lavoratori per quanto attiene le soglie occupazionali necessarie per lo svolgimento dell’attività sindacale, precisando che gli stessi siano computabili nel caso in cui il contratto abbia durata superiore a 9 mesi.

Ai sensi dell’articolo 35 dello Statuto dei lavoratori (legge n.300/1970), per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del Titolo III (relativo all’attività sindacale), ad eccezione del primo comma dell'articolo 27, si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupi più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupino più di cinque dipendenti. Inoltre, le disposizioni richiamate si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupino più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupino più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunga tali limiti.

 

Il nuovo testo prevede che i limiti richiamati per il computo dei dipendenti a termine si basino sul numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.

 

Il successivo comma 2 sostituisce l’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 25/2007, emanato in attuazione della direttiva 2002/14/CE[7]. Si ricorda che il D.Lgs. 25/2007 si applica, ai sensi del comma 1 dello stresso articolo 3, a tutte le imprese che impiegano almeno 50 lavoratori.

Il richiamato comma 2 dell’articolo 3 del D.Lgs. 25/2007 dispone che la soglia numerica occupazionale è definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul numero medio ponderato mensile dei lavoratori subordinati impiegati negli ultimi 2 anni.

Allo stesso tempo, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore ai 9 mesi. Per i datori di lavoro pubblici o privati che svolgono attività di carattere stagionale, il periodo di 9 mesi di durata del contratto a tempo determinato si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate, anche non continuative.

 

Il nuovo testo del comma 2 prevede che la soglia numerica occupazionale sia definita nel rispetto delle norme di legge e si basi sul numero medio mensile dei lavoratori subordinati, a tempo determinato ed indeterminato, impiegati negli ultimi 2 anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.

 

Infine, il comma 3 prevede, in sede di prima applicazione delle disposizioni in precedenza richiamate, che il computo dei dipendenti a tempo determinato ai sensi suddette normative venga effettuato il 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data.

 

Procedure di contenzioso

In riferimento all’articolo 12, in materia di lavoro a tempo determinato, si segnala che la Commissione europea ha emesso, il 24 novembre 2012, un parere motivato nei confronti dell’Italia, in relazione alla procedura di infrazione n. 2010/2045, aperta con l’invio il 30 settembre 2009 di una lettera di messa in mora per la non corretta trasposizione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

In particolare, dopo una prima lettera di costituzione in mora (1° ottobre 2010), in cui si contestava alle autorità italiane di avere posto una soglia, non prevista dall’ordinamento comunitario, al di sotto della quale non sono conteggiati i lavoratori a tempo determinato ai fini della costituzione degli organi di rappresentanza dei lavoratori, la Commissione, non ritenendo soddisfacenti le spiegazioni inviate dalle autorità italiane (22.12.2010), ha inviato una seconda lettera di costituzione in mora (30.4.2012) in cui si affermava che l’articolo 8 del D.lgs. 368/2001, che prevede una durata contrattuale minima di 9 mesi sotto la quale il lavoratore a tempo determinato è escluso dal conteggio ai fini delle soglie per la costituzione degli organi di rappresentanza dei lavoratori, non è conforme ai requisiti previsti dalla clausola 7 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che prevede che i lavoratori a tempo determinato debbano essere computati a prescindere dalla durata del contratto a termine. Ad avviso della Commissione, inoltre, l’Italia avrebbe attuato in modo non corretto l’art. 2, par. 2., della direttiva 94/45/CE (rifusa dalla direttiva 2009/38/CE), riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, nonché l’art. 3 della direttiva 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, nella misura in cui la normativa italiana di recepimento (D.lgs. 74/2002 e D.lgs. 25/2007) impone limiti per l’inclusione dei lavoratori con contratto a tempo determinato nel conteggio del personale.

Le autorità italiane dopo avere preannunciato, in data 3.7.2012, alla Commissione l’intenzione di risolvere in via legislativa le questioni poste, sentite le parti sociali, hanno notificato alla Commissione, in data 30.8.2012, una misura di recepimento relativa alla direttiva 2009/38/CE che ha risolto gli addebiti sollevati con riferimento a tale direttiva nella seconda lettera di costituzione in mora. Tuttavia, la Commissione, con il parere motivato del 24.1.2013, lamenta le mancate informazioni e notifiche riguardanti i rilievi relativi alle direttive 1999/70/CE e 2002/14/CE.

 

 


 

Articolo 13
Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. Procedura di infrazione 2013/4009

 

L'articolo 13 estende l’ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, riconoscendone il diritto alla fruizione anche ai cittadini di Paesi terzi (rispetto all'Unione europea).

In particolare, attraverso una modifica all’articolo 65, comma 1, della L. 448/1998, il godimento del suddetto beneficio viene esteso ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo[8] ed ai loro familiari, nonché ai familiari extracomunitari di cittadini comunitari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (comma 1).

L’articolo 65, comma 1, della L. 448/1198 riconosce il diritto all’assegno in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, mentre l’articolo 80 della L. 388/2000 ha esteso l’assegno in argomento ai cittadini dell’Unione europea residenti in Italia.

L’assegno per il nucleo familiare è stato introdotto con decorrenza 1° gennaio 1988 dal D.L. 69/1988, in sostituzione degli assegni familiari: trattasi di una prestazione di carattere previdenziale, erogata con cadenza mensile su richiesta del lavoratore o del pensionato, unitamente agli altri elementi della retribuzione o della pensione[9]

L’assegno ha la funzione di integrare la retribuzione dei lavoratori che si trovano in determinate situazioni familiari di reddito.

Beneficiari dell’assegno sono:

- i lavoratori dipendenti che prestino la propria attività nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla nazionalità;

- i titolari di pensione derivante da un precedente rapporto di lavoro;

- i lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.

Presupposti per il riconoscimento dell’assegno sono l’esistenza di un nucleo familiare, il rispetto di determinati limiti di reddito, la non fruizione di altri trattamenti di famiglia.

Gli importi dell’assegno per il nucleo familiare, validi per il periodo 1° luglio 2013 – 30 giugno 2014, sono stati determinati con la circolare INPS n. 84 del 23 maggio 2013.

Si ricorda, infine, che la disposizione in esame attua quanto stabilito dall’articolo 9, comma 12, lettera c), del D.Lgs. 286/1998, secondo cui il titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale.

 

Alla copertura dell’onere derivante dall’applicazione delle disposizioni richiamate, valutato in 15,71 milioni di euro per il periodo dal 1º luglio 2013 al 31 dicembre 2013 e in 31,41 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede nel modo seguente (comma 2):

§      quanto a 15,71 milioni di euro per l’anno 2013, a valere sulle risorse del fondo di rotazione istituito dall’articolo 5 della L. 183/1987, “Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari” (lettera a));

§           quanto a 31, 41 milioni di euro a decorrere dal 2014:

- 4,41 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l’anno 2013, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (lettera b));

- 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della L. 328/2000 per il Fondo nazionale per le politiche sociali (lettera c));

- 12 milioni di euro mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della L. 222,/1985 relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (lettera d)).

 

E’ inoltre previsto un monitoraggio a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per verificare che gli effetti finanziari derivanti dall’estensione della fruizione dell’assegno per il nucleo familiare ai soggetti indicati non si discostino dalle previsioni indicate in precedenza. I risultati del monitoraggio sono comunicati al MEF. In caso di scostamento dalle previsioni, il MEF provvede con proprio decreto, a decorrere dal 2013, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili nell’ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della L. 196/2009. Inoltre il MEF è tenuto a riferire alle Camere in merito alle cause degli scostamenti e può apportare con decreto le occorrenti variazioni di bilancio (commi 3, 4 e 5).

 

Procedure di infrazione

Il 21 febbraio 2013 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE), contestando all’Italia di non ottemperare agli obblighi che le incombono ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2003/109/CE, che riguarda la parità di trattamento per quanto concerne  l’assistenza e la protezione sociale.

Gli addebiti mossi dalla Commissione alla normativa italiana riguardano in particolare:

-     gli articoli 65 e 66 della legge n. 448 del 1998 ove dispongono la creazione di due tipologie di sussidio (assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità) nella misura in cui da tali benefici sarebbero esclusi i cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo;

-     la legge n. 133 del 2008, per quanto riguarda l’introduzione dell’uso della cosiddetta carta acquisti, il cui uso sarebbe limitato ai soli cittadini italiani, con esclusone quindi dei citati soggiornanti di lungo periodo; al riguardo la Commissione aggiunge che il successivo intervento normativo contenuto nel decreto legge n. 5 del 2012 non ha sanato la situazione di incompatibilità con il diritto europeo, sia perché non è stato seguito dalle necessarie misure di attuazione, sia perché la sua portata di applicazione è limitata geograficamente e temporalmente.

La normativa italiana appare secondo la Commissione non conforme alla direttiva 2003/109/CE, ove (all’articolo 11, paragrafo 1, lettera d)  prevede che il soggiornante di lungo periodo goda dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione nazionale; la Commissione rileva, inoltre, che ai sensi del paragrafo 4 del medesimo articolo gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali, ma – conformemente al  Considerando  3 della direttiva – con riferimento all'assistenza sociale, tale possibilità debba intendersi nel senso che tali prestazioni essenziali comprendano almeno un sostegno di reddito minimo, l'assistenza in caso di malattia, di gravidanza, l'assistenza parentale e l'assistenza a lungo termine (nel considerando si precisa che le modalità di concessione di queste prestazioni dovrebbero essere determinate dalla legislazione nazionale). La Commissione ricorda inoltre che secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia – indicata nella lettera di messa in mora – tale facoltà di deroga deve interpretata in maniera restrittiva.

Si ricorda che il Governo, con risposta del 2 maggio 2013, ha fatto rilevare alla Commissione che l’addebito inerente all’assegno di maternità ex articolo 66 della legge n. 448 1998, sarebbe superato dall’abrogazione della stessa disposizione ex articolo 86 del decreto legislativo n. 151 del 2001, recante la nuova disciplina dell’assegno di maternità di base, prevista anche per cittadini non UE in possesso della permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Circa i chiarimenti relativi alla carta acquisti il Governo  nella medesima comunicazione, ha segnalato, tra l’altro, che è stata data attuazione all’articolo 60 del decreto legge n. 5 del 2012 (recante una nuova sperimentazione di tale sussidio) mediante decreto attuativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottato di concerto con li Ministero dell’economia e delle finanze il 10 gennaio 2013, il quale prevede tra i beneficiari  anche i cittadini non soggiornanti di lungo periodo. 

L’intervento del Governo in esame è dunque volto a sanare la procedura di infrazione, in particolare ampliando la platea dei beneficiari dell'istituto dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, ricomprendendovi i cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

 

 

 

 


 

Articolo 14
Modifica al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in materia di protezione delle galline ovaiole e registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. Procedura di infrazione 2011/2231

 

L’articolo 14, sostituendo l’articolo 7 del decreto legislativo n. 267/2003 (Attuazione della direttiva 1999/74/CE e della direttiva 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento), opera una revisione delle sanzioni relative alla disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, le disposizioni in esame sono dirette a sanare la procedura di infrazione 2011/2231, avviata da parte della Commissione europea nei confronti dell’Italia, per la non corretta applicazione degli articoli 3 e 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE, attestata dalla presenza sul territorio nazionale di allevamenti di galline ovaiole con gabbie non modificate, nonostante il divieto di utilizzo entrato in vigore il 1º gennaio 2012.

 

Viene elevato il minimo ed il massimo della sanzione amministrative pecuniarie comminate per la violazione dei divieti in tema di caratteristiche delle gabbie - di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 267/2003 - e degli impianti ed allevamenti - di cui all’articolo 2, comma 1 del D.lgs citato - (capoversi 1 e 2)

 

Per le violazioni dell’articolo 3 la sanzione comminata va da 6.200 a 18.600 Euro per ogni unità produttiva trovata non conforme e si introduce il divieto di esercizio dell’attività di allevamento nelle unità produttive fino all’avvenuto adeguamento delle stesse, per le violazioni dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1, ad esclusione della lettera b) la sanzione comminata  va da 3.100 a 18.600 Euro.

In precedenza le sanzioni previste erano comprese tra un minimo di 1.550,00 euro e un massimo di. 9.300,00 euro.

 

Nel caso di ripetizione delle violazioni in tema di impianti ed allevamenti viene disposto l’aumento fino alla metà della sanzione amministrativa pecuniaria e stabilita la sospensione da uno a tre mesi dell’esercizio di attività di allevamento per ogni unità produttiva trovata non conforme (capoverso 3).

Tuttavia l’applicazione delle citate sanzioni può essere sospesa dall’autorità competente in caso di tempestivo adeguamento alle prescrizioni stabilite all’atto di accertamento delle violazioni durante i controlli ispettivi: la sospensione è automaticamente revocata in caso di ripetizione della violazione e non può essere concessa in presenza di recidiva (capoverso 4).

Viene poi introdotta la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.030 a 6.180 Euro per le violazioni in tema di registrazione degli allevamenti – di cui all’articolo 4 del D.Lgs. 267/2003 – a cui si accompagna il divieto di esercizio dell’attività di allevamento fino all’avvenuta registrazione (capoverso 5).

Infine per le violazioni ai divieti di esercizio o di sospensione di attività di allevamento sopra descritte viene prevista (capoverso 6) l’applicazione dell’articolo 650 del Codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità).

 

L’articolo 650 del Codice penale prevede che chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 Euro.

 

Procedure di infrazione

Il 25 aprile 2013 la Commissione europea ha deciso di deferire l'Italia dinanzi alla Corte di giustizia UE (procedura 2011/2231) per non aver correttamente attuato la direttiva 1999/74/CE che vieta l'uso di "gabbie non modificate" (allevamento in batteria) dal 1° gennaio 2012.

In particolare, tutte le galline ovaiole devono essere tenute in "gabbie modificate" dotate di spazio per fare il nido, razzolare e appollaiarsi o in sistemi alternativi. Le gabbie devono avere una superficie pari ad almeno 750 cm², un nido, lettiera, posatoi e dispositivi per accorciare le unghie, consentendo così alle galline di soddisfare i loro bisogni biologici e comportamentali.

Secondo la Commissione europea "gli Stati membri che ancora consentono l'uso di gabbie non modificate mettono in situazione di svantaggio le aziende che hanno investito per conformarsi alle nuove misure".

Il 25 giugno 2012 la Commissione europea aveva inviato all'Italia un parere motivato in cui si contestava il fatto di non avere garantito che, a partire dal 1° gennaio 2012, le galline ovaiole non fossero più tenute in gabbie non modificate, venendo così meno agli obblighi di cui agli articoli 3 e 5, par. 2 della direttiva 1999/74 sulle norme minime per la protezione delle galline ovaiole.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Si segnala che la Commissione europea ha presentato, il 16 maggio 2013, una proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi per quanto riguarda determinate condizioni per l'accesso al mercato (COM(2013)288).

Procedure di contenzioso

Si segnala che, con riferimento all’articolo 15 in materia di biocidi, la Commissione europea ha notificato all’Italia la messa in mora in relazione alla procedura di infrazione n. 2013/231, per il mancato recepimento della direttiva 2012/40/UE, che modifica l’allegato I della direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei biocidi. Il termine di scadenza per il recepimento direttiva era il 31 marzo 2013.

 

 


 

Articolo 15
Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, in materia di biocidi

 

L’articolo 15 detta disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento interno alla normativa europea in materia di biocidi, principi attivi utilizzati per rendere innocui o eliminare l’azione di organismi nocivi per l’uomo. A tal fine il Ministro della salute dovrà emanare appositi decreti per definire le tariffe che gli operatori sono chiamati a pagare per lo svolgimento delle funzioni relative all’autorizzazione e al di controllo su tali sostanze.

 

Il comma 1 dell’articolo demanda al Ministero della salute il compito di provvedere agli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi.

Il comma 2 designa il Ministero della salute quale autorità competente in materia.

Il comma 3 demanda ad apposito decreto ministeriale la determinazione delle tariffe di cui all'articolo 80 del regolamento per l'attività di controllo, autorizzazione e reciproco riconoscimento. Tale decreto deve attenersi al principio di copertura del costo effettivo del servizio ed è aggiornato ogni tre anni.

I commi 4 e 5 demandano ad appositi decreti ministeriali anche la determinazione delle modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato e la disciplina dell'iter ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi.

 

I biocidi sono prodotti ampiamente utilizzati nell'industria chimica e farmaceutica per eliminare, rendere innocui o impedire l'azione di organismi nocivi per l'uomo, gli animali, i materiali e i beni di consumo diversi dai prodotti alimentari. Possono essere usati, ad esempio, per la produzione di disinfettanti, insettorepellenti, insetticidi, topicidi e ratticidi, ad uso domestico e civile.

L'Unione europea ne ha disciplinato la commercializzazione con la direttiva 98/8/CE del 16 febbraio 1998 relativa  all'immissione sul mercato dei biocidi. Essi, secondo la definizione fornita dalla Direttiva 98/8/CE, recepita dal Decreto Legislativo n. 174 del 25 Febbraio del 2000, sono "i principi attivi e i preparati contenenti uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui o impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici".

Il Regolamento 528/2012, che entrerà in vigore il 1° settembre 2013, include nella definizione di sostanza biocida:

“— qualsiasi sostanza o miscela nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, costituita da, contenenti o capaci di generare uno o più principi attivi, allo scopo di distruggere, eliminare e rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica,

— qualsiasi sostanza o miscela, generata da sostanze o miscele che non rientrano in quanto tali nel primo trattino, utilizzata con l’intento di distruggere, eliminare, rendere innocuo, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo, con qualsiasi mezzo diverso dalla mera azione fisica o meccanica.

 

La materia è stata oggetto di revisione con il regolamento (UE) n. 528/2012, il quale stabilisce preliminarmente (art. 17) che "i biocidi sono messi a disposizione sul mercato o utilizzati solo se autorizzati conformemente al presente regolamento".

Disciplina quindi procedure armonizzate per l'autorizzazione nazionale (a cui può seguire il riconoscimento reciproco da parte degli altri Stati dell'Unione) ed una procedura centralizzata, con domanda da presentarsi all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (art. 43), ad esito della quale si ottiene un'autorizzazione "valida in tutto il territorio dell'Unione", che "attribuisce in ciascuno Stato membro gli stessi diritti e gli stessi obblighi di un'autorizzazione nazionale" (art. 41). Il Capo XVI (artt. 74-79) specifica i rilevanti compiti attribuiti all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, istituendo tra l'altro al suo interno un Comitato sui biocidi, composto di esperti nominati dagli Stati membri (art. 75).

L'effettiva applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012, fissata per il 1° settembre 2013 dall'art. 97, par. 2, comporterà la quasi totale abrogazione della direttiva 98/8/CE (art. 96).

 

La relazione illustrativa all’A.S. 588 afferma che la norma ha l’obiettivo di garantire la piena applicabilità del regolamento medesimo, considerato che, a partire dal 1° settembre 2013, la direttiva 98/8/CE in materia dei biocidi non troverà più applicazione, e con essa di conseguenza la normativa nazionale di recepimento, contenuta nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.174.

L’inapplicabilità del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.174, comporterebbe un vuoto normativo in materia di controlli, di autorità competente e di iter autorizzativi.

Contestualmente, le tariffe, attualmente previste dal decreto ministeriale 16 aprile 2004, concernente «Determinazione delle tariffe relative al programma di revisione ed all’immissione in commercio di biocidi», non saranno più applicabili, con la conseguenza che, in assenza di un nuovo decreto che disciplini le tariffe previste per i servizi contemplati dalla nuova normativa, il Ministero della salute sarebbe costretto ad adottare provvedimenti autorizzativi senza alcuna retribuzione.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Si segnala che la Commissione europea ha presentato, il 16 maggio 2013, una proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi per quanto riguarda determinate condizioni per l'accesso al mercato (COM(2013)288).

Procedure di contenzioso

Si segnala che, con riferimento all’articolo 15 in materia di biocidi, la Commissione europea ha notificato all’Italia la messa in mora in relazione alla procedura di infrazione n. 2013/231, per il mancato recepimento della direttiva 2012/40/UE, che modifica l’allegato I della direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei biocidi. Il termine di scadenza per il recepimento direttiva era il 31 marzo 2013.

 

 


 

Articolo 16
Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici

 

L'articolo 16 reca alcune norme, intese a garantire l'applicabilità del regolamento n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo ai prodotti cosmetici.

Le norme in esame si rendono necessarie, in quanto, con decorrenza dall11 luglio 2013, è abrogata - da parte dello stesso regolamento n. 1223/2009 - la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il “ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici", e, di conseguenza, non potrà trovare più applicazione la normativa nazionale di recepimento di quest'ultima, posta dalla L. n. 713/1986 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici).

 

Il fine primario del Regolamento è quello di semplificare ed armonizzare in modo esauriente le regole all’interno dell’Unione, rafforzando al contempo taluni elementi del quadro normativo sui cosmetici, quali il controllo all’interno del mercato ed il livello di tutela della salute umana. Il campo d’applicazione del nuovo Regolamento è molto ampio, così come la definizione di prodotto cosmetico introdotta: è evidenziata comunque la possibilità di basarsi su una valutazione caso per caso che tenga conto di tutte le caratteristiche del prodotto in questione. Il Regolamento non si applica invece a medicinali, dispositivi medici e biocidi, per i quali è prevista una normativa a sé stante. Dal punto di vista dei contenuti, il Regolamento introduce una serie di novità in materia di sicurezza e tutela della salute umana, responsabilità e soggetti coinvolti, condivisione delle informazioni e procedure di notifica, regolamentazione dell’utilizzo di nano materiali.

 

I commi 1 e 2 specificano che l'autorità competente per la disciplina in oggetto, nonché quella preposta ai relativi adempimenti, è il Ministero della salute.

Ai sensi del comma 3, il Ministero della salute è l’autorità centrale dello Stato a cui spettano, in materia: i compiti di indirizzo generale e coordinamento in materia di cosmetici; l’elaborazione e l’adozione dei piani pluriennali di controllo; la supervisione e il controllo sulle attività degli organismi che esercitano le funzioni conferite dallo Stato, dalle regioni e province autonome e dalle aziende sanitarie locali.

Il comma 4 specifica che alle regioni e alle province autonome spettano, in materia: i compiti di indirizzo e coordinamento delle attività territoriali delle aziende sanitarie locali; l’elaborazione e l’adozione dei piani regionali di controllo.

I commi 5 e 6 demandano a decreti ministeriali la definizione: delle procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione; delle disposizioni attuative inerenti agli adempimenti ed alle comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare (ai fini dell’attività di vigilanza e sorveglianza in materia).

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Si segnala che sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 25 maggio 2013 è stato pubblicato il regolamento (CE) n. 483/2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1223/2009, di cui all’articolo in esame.

Procedure di contenzioso

Si segnala che la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora in relazione alla procedura di infrazione n. 2013/230 per il mancato recepimento della direttiva di esecuzione 2012/21/UE, che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico. Il termine per l’adozione delle misure attuative della direttiva era il 1° marzo 2013.

 

 

 


 

Articolo 17
Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Procedura di infrazione 2009/4583

 

L’articolo in commento modifica il decreto legislativo n. 109/1992, che reca la disciplina nazionale in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, di attuazione delle direttive comunitarie 89/395/CEE, abrogata e sostituita dalla direttiva 2000/13/CE, e 89/396/CEE.

In merito va richiamato in particolare l’art. 6, co.10 della direttiva 2000/13/CE che dispone che gli ingredienti utilizzati nella produzione di un prodotto alimentare e presenti nel prodotto finito anche se in altra forma, elencati nell'allegato III bis o derivati da un ingrediente elencato nell'allegato III-bis devono essere riportati sull'etichetta indicando chiaramente il nome dell'ingrediente in questione e che tale indicazione non è necessaria nel caso in cui la denominazione di vendita del prodotto indichi chiaramente l'ingrediente interessato.

Il decreto n. 109/92 dispone, con l’articolo 3, che i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore debbano riportare, fra le altre indicazioni, l’elenco degli ingredienti di cui all’articolo 5.

Il comma 2-bis di tale articolo 5 richiede che gli ingredienti elencati nell'Allegato 2, sezione III (che elenca gli allergeni alimentari suddivisi in 14 categorie, ricalcando l’allegato III-bis della direttiva 2000/13), o derivati da un ingrediente elencato in tale sezione, presenti anche se in forma modificata, siano indicati nell'elenco degli ingredienti soltanto se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.

L’articolo 7 dello stesso decreto 109 specifica i casi in cui si sia esentati dall’obbligo di indicare gli ingredienti, aggiungendo tuttavia, con il comma 2-bis che non prevede eccezioni, che le esenzioni non si applicano agli allergeni indicati all'allegato 2, sezione III.

Il comma 2-ter introdotto dalla disposizione in commento – aggiunge invece che l’indicazione dell’allergene non è richiesta quando la “denominazione di vendita indica l'ingrediente interessato”, rendendo in tal modo coerenti le disposizioni recate dall’articolo 7 con quelle di cui all’articolo 5 dello stesso decreto n. 109.

La modifica è pertanto diretta ad evitare incertezze da parte degli operatori sull’obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.

Secondo la Commissione europea, il combinato disposto degli attuali articoli 5, comma 2-bis e 7, comma 2-bis, determina un’incertezza applicativa con specifico riferimento alle previsioni di cui relative all'indicazione degli ingredienti allergenici in etichetta.

Ad avviso della Commissione, le due attuali disposizioni possono interpretarsi, in contrasto con l‘articolo 6, paragrafo 10 della direttiva, nel senso che l’”obbligo di menzionare le sostanze allergeniche in etichetta” sarebbe stato assoluto, anche quando il nome coincidesse con la denominazione di vendita, in relazione ai prodotti esentabili dalla menzione degli ingredienti in etichetta (burro, formaggi, ecc.).

Ne è derivata una procedura – aperta con una lettera di messa in mora il 20 novembre 2009 – con cui la Commissione europea ha contestato all’Italia la non corretta attuazione della direttiva 2000/13/CE, come modificata alla direttiva 2003/89/CE.

Al fine di chiarire linterpretazione - in senso conforme alla direttiva - delle disposizioni nazionali contestate dalla Commissione europea, è stata adottata la circolare 22 luglio 2010, n. 5107 del MISE, pubblicata sulla G.U. n. 175 del 29 luglio 2010. La circolare ha precisato che l'art. 7, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 109/1992 deve essere interpretato secondo la regola generale fissata dall'art. 5, comma 2-bis del medesimo decreto, in base alla quale gli allergeni utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti solo se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.

In effetti, la procedura di infrazione n. 2009/4583 – richiamata dall’articolo in esame è stata archiviata dalla Commissione europea il 28 settembre 2011: quindi, presumibilmente, alla luce della richiamata circolare 22 luglio 2010, n. 5107.

Il 20 novembre 2009 la Commissione europea aveva inviato all’Italia una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) contestando la non corretta attuazione della direttiva 2000/13/CE sull’etichettatura dei prodotti alimentari. In particolare, infatti, il D.Lgs. 109/1992 all’art. 7, comma 2, nel caso in cui tra gli ingredienti figurino sostanze allergeniche, prevede l’obbligo di menzionarle nell’etichetta anche se risultano indicate nella denominazione di vendita del prodotto.

Alla lettera di messa in mora, il Dipartimento delle politiche UE aveva risposto il 24 marzo e, successivamente, il 27 luglio 2010, comunicando che il Ministero dello sviluppo economico aveva emanato la circolare esplicativa 22 luglio sulla interpretazione autentica dell’articolo 7, comma 2 del D.Lgs. 109/1992 e che era stato predisposto un emendamento da inserire nel ddl comunitaria 2010, proprio in quei giorni approvato dal Consiglio dei ministri.

Ciò nondimeno, la disposizione di cui al comma in esame sembra intesa, per ragioni di certezza del diritto, a inserire, a livello di fonte primaria, l’innovazione interpretativa richiesta dalla Commissione.

Procedure di infrazione

La procedura di infrazione n. 2009/4583 è stata archiviata il 29 settembre 2011.

Il 20 novembre 2009 la Commissione europea aveva inviato all’Italia una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) contestando la non corretta attuazione della direttiva 2000/13/CE sull’etichettatura dei prodotti alimentari. In particolare, infatti, il D.Lgs. 109/1992 all’art. 7, comma 2, nel caso in cui tra gli ingredienti figurino sostanze allergeniche, prevede l’obbligo di menzionarle nell’etichetta anche se risultano indicate nella denominazione di vendita del prodotto.

 

La citata direttiva, che stabilisce norme dettagliate sull’indicazione in etichetta di tutti gli ingredienti dei prodotti, all’articolo 6, par. 2, fissa nel contempo alcune deroghe che però non valgono nel caso in cui tra gli ingredienti siano presenti degli allergenici di cui all’allegato II della direttiva stessa.

Nel caso in cui però la presenza dell’allergene sia segnalata nella denominazione del prodotto, la norma europea stabilisce che non è necessario replicarne l’indicazione in etichetta.

Alla lettera di messa in mora, il Dipartimento delle politiche UE aveva risposto il 24 marzo e successivamente il 27 luglio 2010 comunicando che il Ministero dello sviluppo economico aveva emanato la circolare esplicativa 22 luglio sulla interpretazione autentica dell’articolo 7,comma 2 del D.Lgs. 109/1992 e che era stato predisposto un emendamento da inserire nel ddl comunitaria 2010, proprio in quei giorni approvato dal Consiglio dei ministri.

 

 


 

Articolo 18
Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CEE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione. Procedura di infrazione 2011/2217

 

L’articolo 18 sostituisce l’art. 13 del D.Lgs. 116/2008 - che attua la direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione -prevedendo, anche per i bacini idrografici che comportano un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, lo stesso principio di collaborazione tra lo Stato italiano e gli altri Stati dell’Unione europea già previsto per i bacini idrografici che comportano un impatto transregionale (cioè che coinvolge più regioni e province autonome) sulla qualità delle acque di balneazione.

Viene quindi previsto, in caso di impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, che lo Stato italiano collabori con gli altri Stati dell’UE interessati nel modo più opportuno ai fini dell’attuazione del D.Lgs. 116/2008, anche tramite:

§         lo scambio di informazioni;

§         e un’azione comune per limitare l’impatto.

 

La novella in commento consente quindi di rimediare ai profili, sottolineati dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione 2011/2217, di non conformità tra l’art. 13 del D.Lgs. 116/2008 e l’art. 10 della direttiva.

Il nuovo testo del comma 1 dell’art. 13 riproduce infatti il disposto del citato articolo 10.

In considerazione delle modifiche apportate all’articolo 13 del D.lgs. 116/2008, si osserva che potrebbe essere opportuno modificare anche la rubrica relativa a tale articolo e sostituirla con la seguente “Cooperazione per le acque transfrontaliere e interregionali”.

Si segnala che disposizioni analoghe erano contenute nell’art. 26 del ddl comunitaria 2010 (A.C. 4059-A della XVI legislatura) e nell’art. 25 del ddl comunitaria 2011 (A.C. 4623-A della XVI legislatura), ma erano poi state soppresse nel corso dell’esame parlamentare.

 

Il seguente testo a fronte evidenzia chiaramente la portata della novella:

art. 10 dir. 2006/7/CE

Art. 13 D.Lgs. 116/2008
testo vigente

Art. 13 D.Lgs. 116/2008
nuovo testo

Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, gli Stati membri interessati collaborano, nel modo più opportuno, per attuare la presente direttiva,

anche tramite l'opportuno scambio di informazioni e un'azione comune per limitare tale impatto.

 

1. Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, lo Stato italiano collabora con gli altri Stati dell’Unione europea interessati nel modo più opportuno per attuare il presente decreto, anche tramite lo scambio di informazioni e un’azione comune per limitare tale impatto.

 

1. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualità delle acque di balneazione che coinvolge più regioni e province autonome, queste collaborano, nel modo più opportuno, per attuare il presente decreto, anche tramite l'opportuno scambio di informazioni ed un'azione comune per limitare tale impatto.

2. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualità delle acque di balneazione che coinvolge più regioni e province autonome, gli enti territoriali interessati attuano le medesime procedure di cui al comma 1.

 

 

Si ricorda che con il D.Lgs. 116/2008 è stata recepita nell’ordinamento nazionale la direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che ha sostituito la precedente direttiva 76/160/CEE (recepita in Italia con il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470). La normativa citata, al fine di sorvegliare e valutare la qualità delle acque di balneazione identificate, nonché per classificarle in base alla qualità, considera due parametri di analisi (enterococchi intestinali ed escherichia coli). Oltre ai citati parametri la normativa ne prevede altri, quali la proliferazione di cianobatteri, macro-alghe, fitoplancton, e la presenza di residui bituminosi, vetro, plastica, gomma o altri rifiuti, che non vengono considerati ai fini della classificazione, ma sono tenuti in considerazione in quanto, qualora giungano a rappresentare un rischio per la salute, fanno scattare misure di gestione atte a prevenirne l’esposizione, inclusa un’adeguata informazione ai cittadini.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Si segnala che nel maggio 2013, la Commissione europea ha presentato il Rapporto annuale sullo stato delle acque di balneazione europee nel 2012, redatto dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA), da cui emerge che il 94% delle zone di balneazione nell'Unione europea soddisfa le norme minime di qualità dell'acqua. Inoltre, sempre da quanto riportato dal rapporto, la qualità è eccellente nel 78% delle zone e il numero delle località che soddisfano le norme minime è aumentato del 2% rispetto al rapporto dello scorso anno.

In particolare, Cipro e Lussemburgo presentano acqua di eccellente qualità in tutte le zone di balneazione. Valori eccellenti, al di sopra della media UE, si registrano anche in altri otto paesi: Malta (97%), Croazia (95%), Grecia (93%), Germania (88%), Portogallo (87%), Italia (85%), Finlandia (83%) e Spagna (83%). Questi dati segnalano un miglioramento rispetto all'anno scorso, continuando la tendenza positiva in atto da quando, nel 1990, si è iniziato a monitorare lo stato delle acque a norma della direttiva sulle acque di balneazione.

Procedure di contenzioso

Si segnala che la Commissione europea, in data 21 novembre 2012, ha emesso nei confronti dell’Italia un parere motivato con riferimento alla procedura di infrazione n. 2011/2217 per mancato recepimento dell’articolo 10 della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione.

In particolare, l’articolo 10 della direttiva, non recepita dal decreto legislativo n. 116/2008, è relativo alla cooperazione per le acque transfrontaliere, disponendo che, in caso di impatto transfrontaliero del bacino idrografico sulla qualità delle acque di balneazione, vi sia una collaborazione tra Stati membri, anche mediante scambio di informazioni ed azioni comuni, atta a rimuovere gli ostacoli alla balneazione e a fornire adeguate informazioni ai bagnanti.

Rispondendo alla lettera del 28 settembre 2010, con la quale la Commissione europea ha avviato la procedura EU Pilot 1413/10/ENVI, le autorità italiane hanno riconosciuto la fondatezza del rilievo mosso dalla Commissione, inviando il testo della proposta emendativa al decreto legislativo volta a sanare il vulnus evidenziato. Tuttavia, non essendo pervenuta notifica dell’avvenuta approvazione dell’emendamento, la Commissione il 27 gennaio 2012 ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora. Non essendo stato approvato l’emendamento con la legge comunitaria, come auspicato dalle autorità italiane con lettera datata 15 marzo 2012, la Commissione europea ha deciso di emettere il 21 novembre 2012 il parere motivato.

 

 

 


 

Articolo 19
Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, in materia di valutazione e gestione dei rischi da alluvioni. Procedura di infrazione 2012/2054

 

L’articolo 19 reca novelle al D.Lgs. 49/2010, che ha dettato una specifica disciplina per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni recependo la direttiva 2007/60/CE. Le novelle riguardano la definizione di alluvione, le mappe della pericolosità da alluvione ed i Piani di gestione del rischio di alluvioni.

Si ricorda che il decreto legislativo ha attribuito alle autorità di bacino distrettuali di cui all’art. 63 del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice ambientale) la competenza per la valutazione preliminare del rischio di alluvioni (art. 4), l'individuazione delle zone a rischio potenziale di alluvioni (art. 5), la predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (art. 6). Si prevede, inoltre, la predisposizione, da parte della autorità di bacino distrettuali, di appositi piani di gestione del rischio di alluvione coordinati a livello di distretto idrografico, che è l’unità territoriale di riferimento per la gestione del rischio di alluvioni. Le regioni, in coordinamento tra di loro e in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile, sono competenti in relazione al sistema di allertamento.

 

Il comma 1, lettera a), dell'articolo in commento novella l’articolo 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 49/2010 recante la definizione di alluvione, al fine di chiarire che non sono considerati alluvioni gli allagamenti causati da impianti fognari e, in tal modo, riallineare la norma nazionale alla corrispondente definizione recata dalla direttiva europea.

Si ricorda, infatti, che mentre la definizione recata dall’art. 2 della direttiva 2007/60/CE recita che dal novero delle alluvioni si possono “escludere gli allagamenti causati dagli impianti fognari”, nel testo attualmente vigente del D.Lgs. 49/2010, invece, l’esclusione fa riferimento agli allagamenti non direttamente imputabili ad eventi meteorologici. Tale previsione viene quindi sostituita in modo da rendere la definizione nazionale maggiormente aderente a quella contemplata dalla direttiva 2007/60/CE.

Si ricorda che la definizione recata dall’art. 2 del D.Lgs. 49/2010 considera come alluvione “l'allagamento temporaneo, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua. Ciò include le inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, eventualmente reti di drenaggio artificiale, ogni altro corpo idrico superficiale anche a regime temporaneo, naturale o artificiale, le inondazioni marine delle zone costiere ed esclude gli allagamenti non direttamente imputabili ad eventi meteorologici”.

 

Si segnala che una disposizione identica a quella in commento era contenuta nel comma 11 dell’art. 3 dell’A.C. 4999  della XVI legislatura (ddl di conversione del D.L. 2/2012), ma era poi stata soppressa nel corso dell’esame parlamentare.

 

Il comma 1, lettera b), reca novelle all’articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 49/2010.

In particolare, il numero 1) della lett. b) sostituisce l’alinea che indica il contenuto delle mappe della pericolosità da alluvione, provvedendo ad eliminare la parte della disposizione secondo cui tali mappe devono evidenziare le aree in cui possono verificarsi fenomeni alluvionali con elevato volume di sedimenti trasportati e colate detritiche. Tale parte del resto non compare nella corrispondente disposizione dettata dall’art. 6 della direttiva.

Nel corso dell’esame al Senato la disposizione è stata integrata al fine di disporre che la prevista perimetrazione delle aree che potrebbero essere interessate da alluvioni sia effettuata avvalendosi di sistemi informativi territoriali.

Si tratta di una disposizione che non pare avere una corrispondenza nelle norme della direttiva. Sembra però in linea con le indicazioni enunciate nel documento conclusivo del Tavolo tecnico Stato-Regioni recante “indirizzi operativi per l’attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi da alluvioni con riferimento alla predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni”[10].

 

Il numero 2) della lett. b) reca una novella volta a ridefinire lo scenario di scarsa probabilità di alluvioni, recependo in maniera puntuale il contenuto della lettera a) del paragrafo 3 dell’art. 6 della direttiva 2007/60/CE.

Analoga finalità era prevista dal numero 3) della lett. b), che provvedeva a rendere il testo della norma nazionale maggiormente aderente alla lettera c) del citato paragrafo 3.

Tale paragrafo prevede, infatti, che all’indicazione dello scenario ad elevata probabilità si proceda “se opportuno”.

Tale specificazione, prevista dal testo iniziale del disegno di legge, è stata soppressa nel corso dell’esame al Senato.

 

Il comma 1, lettera c) novella l’articolo 6, comma 3, che individua gli elementi da indicare in ogni scenario alluvionale previsto dal comma 2 del medesimo art. 6.

In particolare il numero 1) della lett. c) riscrive la lettera a) del citato comma 3, prevedendo che oltre all’estensione dell'inondazione, sia indicata anche la portata della piena, rendendo in tal modo il testo della norma conforme a quello della direttiva, che fa esplicito riferimento alla “portata della piena” (art. 6, comma 4, lettera a) della direttiva).

La stessa finalità di maggiore aderenza alla direttiva era perseguita dalla disposizione recata dal numero 2) della lett. c), che tuttavia è stata sostituita nel corso dell’esame al Senato.

La novella prevista dal testo iniziale del ddl introduceva alla lettera c) del comma 3 dell’art. 6 del decreto - analogamente a quanto previsto dal soppresso numero 3) della lett. b) commentato in precedenza - l’indicazione “ove opportuno” delle caratteristiche del flusso di acqua.

Il nuovo testo del numero 2) novella invece la lettera b) del comma 3 dell’art. 6 sostituendo all’indicazione della “altezza idrica o livello” quella della “altezza e quota idrica”.

Il comma 1, lettera d) inserisce un nuovo comma 1-bis dopo il comma 1 dell’art. 9 che reca disposizioni di coordinamento con le norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione contenute nel D.Lgs. 152/2006, prevedendo che le autorità di bacino attuino il decreto legislativo 49/2010 al fine di migliorare l'efficacia e lo scambio delle informazioni, tenendo conto, in particolare degli obiettivi ambientali.

Il nuovo comma 1-bis prescrive che i Piani di gestione del rischio di alluvioni siano sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) di cui all’articolo 12 del D.Lgs. 152/2006 qualora:

§         definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006;

§         oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti:

-     designati come zone di protezione speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici;

-     classificati come siti di importanza comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.

 

Si fa notare che la disposizione in esame ha contenuto analogo a quella recata dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 152/2006.

Tale comma 2 prevede infatti che la VAS debba essere effettuata per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

 

In considerazione di quanto precedentemente rilevato, andrebbe valutata l’opportunità di inserire le predette modifiche come novelle al decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

Si ricorda, inoltre, con riferimento ai citati allegati II, III e IV, che l’allegato II individua i progetti sottoposti a VIA statale; l’allegato III quelli sottoposti a VIA regionale, mentre l’allegato IV i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Il comma 1, lettera e) provvede alla correzione di un errore materiale insito nell'Allegato l, parte B, punto 1 del decreto, ove si fa erroneo riferimento ai “riesami svolti a norma dell'articolo 13”, mentre tali riesami sono disciplinati dall’art. 12 del medesimo decreto.

Si segnala che una disposizione identica a quella in commento era contenuta nel comma 11 dell’art. 3 dell’A.C. 4999 della XVI legislatura (ddl di conversione del D.L. 2/2012), ma era poi stata soppressa nel corso dell’esame parlamentare.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Si segnala che, con riferimento alla gestione dei rischi connessi alle catastrofi naturali, è attualmente all’esame delle istituzioni europee il Libro verde sulle assicurazioni nell’ambito delle catastrofi naturali e di origine umana (COM(2013)213), presentato dalla Commissione nell’aprile 2013, che si prefigge di individuare possibili rimedi ai consistenti oneri finanziari che i singoli Paesi membri (tra cui l’Italia, per quanto concerne, in particolare, i terremoti) devono fronteggiare.

Procedure di contenzioso

Il 23 novembre 2012, la Commissione europea ha emesso un parere motivato nei confronti dell’Italia nell’ambito della procedura di infrazione n. 2012/2054, per il non corretto recepimento della direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

In particolare, rispondendo alla lettera del 29 giugno 2010 con la quale la Commissione avviava nei confronti dell’Italia la procedura EU Pilot 2225/11/ENVI, le autorità italiane hanno sostenuto che la definizione di alluvione, data dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 49/2010 (che ha recepito la direttiva 2007/60/CE) e contestata dalla Commissione europea, era volta ad escludere gli allagamenti causati da impianti fognari e non direttamente imputabili ad eventi meteorologici. Tuttavia, ad avviso della Commissione, la formulazione della definizione di alluvione, come risultante dal testo dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 49/2010, risultava indebitamente restrittiva dell’ambito di applicazione della direttiva. Infatti, la definizione adottata dalla legislazione italiana comporta, ad avviso della Commissione, non solo l’esclusione delle alluvioni causate da impianti fognari, ma anche, contrariamente a quanto previsto dalla direttiva, delle inondazioni causate da fenomeni non meteorologici, come ad esempio i maremoti o il cedimento di una diga.

Il secondo motivo rilevato dalla Commissione nella procedura EU Pilot 2225/11/ENVI era invece relativo ad un errato riferimento testuale all’allegato della direttiva.

In mancanza di notifiche da parte delle autorità italiane delle proposte di modifiche normative volte a sanare i rilievi sollevati, la Commissione europea il 18 gennaio 2012 ha chiuso la procedura EU Pilot con l’intenzione di avviare nei confronti dell’Italia una procedura di infrazione.

Vista la mancata approvazione legislativa delle modifiche proposte, notificate alla Commissione dalle autorità italiane in data 13 marzo 2012, la Commissione ha deciso di inviare all’Italia una lettera di costituzione in mora il 26 marzo 2012. Non risultando ancora adottate tali proposte di modifica (trasmesse nuovamente dall’Italia con lettera del 30 maggio 2012), la Commissione ha emesso nei confronti dell’Italia un parere motivato in data 21 novembre 2012.

 


 

Articolo 20
Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, in materia di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. Procedura di infrazione 2011/2006

 

L’articolo 20 novella il D.Lgs. 117/2008, attraverso alcune modifiche alle disposizioni previste per i rifiuti inerti derivanti dalle operazioni di prospezione o ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave.

Si ricorda che il d.lgs. 117/2008, in attuazione della delega recata dall’art. 1, comma 1, della legge 13/2007 (legge comunitaria 2006), ha stabilito le misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.

Si segnala che la disposizione era già contenuta nell’art. 40 del disegno di legge comunitaria 2010 (A.C. 4059-A) e nell’art. 11 del ddl comunitaria 2011 (A.C. 4623-A), ma tali norme sono state soppresse nel corso dell’esame parlamentare.

Si ricorda che nella lettera di messa in mora notificata in data 15 marzo 2011 (procedura d’infrazione 2011/2006), la Commissione UE ha contestato all’Italia il non corretto recepimento della direttiva 2006/21/CE. La Commissione fa riferimento, in particolare, alle seguenti disposizioni della direttiva: articoli 2, paragrafo 3; 8, paragrafi 1, 2 e 4; 10, paragrafo 1; 11 paragrafo 3; 12, paragrafo 4; 13, paragrafo 1; 16, paragrafo 3; 17, paragrafo 1. Il commento seguente evidenzia come la maggior parte delle norme recate dall'articolo in esame sia finalizzata a recepire le disposizioni citate della direttiva.

 

Le lettere a), b), c) ed f) del comma 1 recano modifiche formali. Esse infatti correggono un errato riferimento al comma 3 dell’art. 11 del decreto n. 117: la direttiva infatti si riferisce al paragrafo 3 dell’art. 11, ma nel testo del decreto il comma che reca la corrispondente disposizione non è il comma 3 bensì il comma 6. Ulteriori modifiche formali finalizzate a correggere errati rinvii interni ad altre disposizioni del decreto sono contenute nelle lettere l) ed m).

 

La lettera d) del comma 1 modifica l'art. 5, comma 5, del decreto n. 117.

L'articolo 5 reca disposizioni relative ai piani di gestione dei rifiuti di estrazione che l'operatore incaricato è tenuto a predisporre prevedendone i contenuti necessari. Il comma 5 oggetto della modifica prevede, poi, che tale piano venga presentato come sezione del piano globale di estrazione. Con la modifica si introduce un elemento di semplificazione, stabilendo che, qualora le informazioni da fornire con il piano di gestione dei rifiuti siano presenti in altri piani precedentemente predisposti, l'operatore può allegare al piano generale di gestione detti piani, integralmente o in estratto.

 

La lettera e), riscrive l'articolo 6, comma 10, del decreto n. 117, provvedendo ad inserirvi una disposizione volta a stabilire che il piano di emergenza previsto in caso di incidente debba fornire anche le informazioni relative al diritto di partecipare al processo decisionale ad esso relativo, nonché l'indicazione dell'autorità competente alla quale inviare osservazioni e quesiti.

Tale integrazione consente di recepire in maniera puntuale il disposto del comma 5 dell’art. 6 della direttiva.

 

Nel corso dell’esame al Senato la disposizione è stata ulteriormente integrata al fine di chiarire che, onde consentire la partecipazione del pubblico interessato alla preparazione o al riesame del citato piano di emergenza, l’autorità competente provveda anche alla pubblicazione nel proprio sito informatico delle informazioni necessarie per la preparazione del piano medesimo.

Un’ulteriore integrazione della norma riguarda le osservazioni del pubblico che, come prescrive il testo vigente (in linea con il dettato della direttiva) devono essere tenute in conto dall’autorità competente. Il testo approvato dal Senato aggiunge a tale disposizione l’obbligo, per la medesima autorità, di motivare le ragioni per le quali intenda, eventualmente, discostarsi.

 

Le lettere g), h) ed i) riscrivono i primi due commi dell’art. 8 che vengono resi più aderenti al testo del corrispondente articolo della direttiva (come risulta evidente dall’analisi del testo a fronte di seguito riportato). Viene, in particolare, introdotta una nuova e più dettagliata disciplina relativa alla partecipazione del pubblico al procedimento autorizzatorio relativo ai depositi dei rifiuti di estrazione, prevedendo adeguate forme di pubblicità.

ll nuovo testo del comma 1 dell’art. 8 previsto dalle lettere g), h) ed i), introduce, infatti una serie di contenuti aggiuntivi dell'informativa (annuncio) da pubblicarsi, a cura e spese dell'operatore autorizzato alla gestione dei rifiuti da estrazione, sui principali quotidiani a diffusione regionale e provinciale.

L’annuncio dell’operatore dovrà quindi contenere, oltre a quanto previsto dal testo vigente, anche: la domanda di autorizzazione; informazioni dettagliate sull’autorità competente responsabile del procedimento nonché i termini per la presentazione delle osservazioni; informazioni sull’eventuale necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell’adozione della decisione; la natura delle eventuali decisioni e, infine, l’indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione.

Tali contenuti aggiuntivi corrispondono a quelli previsti dalle lettere a), b), c), d) ed f) del paragrafo 1 dell’art. 8 della direttiva.

Nel corso dell’esame al Senato è stato altresì introdotta la previsione secondo cui la pubblicazione dell’annuncio deve avvenire anche, ove esistente, nel sito internet dell’operatore stesso.

Il nuovo comma 1-bis prevede che debbano essere messi a disposizione del pubblico i principali rapporti e pareri e altre informazioni attinenti alla domanda di autorizzazione, consentendo così di recepire le principali norme dettate dal paragrafo 2 dell’art. 8 della direttiva.

Nel corso dell’esame al Senato tale comma è stato integrato al fine di prevedere che la messa a disposizione dei citati rapporti e pareri avvenga attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’autorità competente.

Il nuovo comma 1-ter non reca invece innovazioni. In esso sono infatti ricollocate le disposizioni che nel testo vigente sono contenute nell’ultimo periodo del comma 1.

Il nuovo testo del comma 2 si differenzia dal testo vigente poiché:

§         il termine di presentazione delle osservazioni non viene più riferito alla pubblicazione dell’annuncio, ma posticipato a “trenta giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo”;

§         viene introdotto un periodo che impone all’operatore di informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui ai commi 1 e 1-bis.

 

 

Art. 8, paragrafi 1, 2 e 4, della direttiva

Testo vigente dell’art. 8, commi 1-2, del decreto n. 117

Nuovo testo previsto dall'articolo in esame

1. Il pubblico viene informato, mediante pubblici avvisi o altro mezzo adeguato, ad esempio per via elettronica, se possibile, delle questioni indicate in prosieguo fin dalle prime fasi della procedura di autorizzazione o, al massimo, quando le informazioni possono essere ragionevolmente fornite:

1. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale

 

di un annuncio contenente

1. L’autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell’autorizzazione di cui all’articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell’articolo 7, comma 5, contestualmente all’avvio del relativo procedimento, comunica all’operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l’operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale nonché, ove esistente, nel proprio sito internet, di un annuncio contenente:

a) domanda di autorizzazione;

 

 

l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore,

a) la domanda di autorizzazione contenente l’indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell’operatore;

c) informazioni dettagliate sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, sulle autorità cui è possibile rivolgersi per ottenere le pertinenti informazioni e a cui possono essere rivolti osservazioni o quesiti nonché sui termini per la loro presentazione;

 

 

 

 

nonché gli uffici, individuati dall'autorità competente, dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni.

 

b) informazioni dettagliate sull’autorità competente responsabile del procedimento e sugli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni, nonché i termini per la presentazione delle stesse;

 

b) se applicabile, necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;

 

 

c) se applicabile, informazioni sulla necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell’adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 16;

d) natura delle eventuali decisioni;

 

d) la natura delle eventuali decisioni;

e) se applicabile, informazioni dettagliate sulla proposta di aggiornamento di un'autorizzazione o delle condizioni dell'autorizzazione;

 

 

f) indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione;

 

e) l’indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione.

g) dettagli delle disposizioni in merito alla partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 7.

 

 

2. Gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato abbia a disposizione, in tempi adeguati:

a) conformemente alla legislazione nazionale, i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorità competente nel momento in cui il pubblico è stato informato ai sensi del paragrafo 1;

b) ai sensi della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale , altre informazioni oltre a quelle indicate al paragrafo 1 del presente articolo e attinenti alla decisione di cui all'articolo 7 della presente direttiva, e che vengono divulgate solo dopo che il pubblico è stato informato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

 

1-bis. L’autorità competente mette a disposizione del pubblico interessato, attraverso la pubblicazione nel proprio sito internet, anche i principali rapporti e pareri trasmessi all’autorità competente medesima in merito alla domanda di autorizzazione, nonché altre informazioni attinenti alla domanda di autorizzazione presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell’operatore.

 

Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della citata legge n. 241 del 1990.

1-ter. Le forme di pubblicità di cui al comma 1 tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

4. Il pubblico interessato ha diritto di esprimere osservazioni e pareri all'autorità competente prima dell'adozione di una decisione.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui al comma 1, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorità competente.

2. I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all’autorità competente fino a trenta giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo. L’operatore provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui ai commi 1 e 1-bis.

 

La lettera n) integra il disposto del comma 7 dell’art. 11 del decreto che disciplina le modalità di verifica, da parte dell’autorità competente, della conformità della relazione presentata dall’operatore (contenente i risultati del monitoraggio della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione) alle condizioni dell'autorizzazione. In particolare il comma 7 del testo vigente dispone, altresì, che sulla base di tale relazione, l'autorità competente può decidere se sia necessario effettuare idonee verifiche.

Il nuovo periodo aggiunto dalla lettera in esame prevede che tali verifiche possono essere effettuate dall’autorità competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale, con oneri a carico dell’operatore.

Si fa notare che tale disposizione appare in linea con quanto previsto dall’art. 11, paragrafo 3, ultimo periodo, della direttiva, ove si prevede che “Sulla base di tale relazione, l'autorità competente può decidere che è necessaria la convalida da parte di un esperto indipendente”.

 

La lettera o) integra il comma 3 dell’art. 12 del decreto n. 117 introducendo la possibilità, per l’autorità competente, di assumersi gli obblighi in capo all’operatore qualora egli sia inadempiente dopo la chiusura definitiva del deposito dei rifiuti.

Si tratta di una disposizione che consente di recepire il dettato dell’art. 12, paragrafo 4, della direttiva, secondo cui la responsabilità della manutenzione, del monitoraggio, del controllo e delle misure correttive nella fase successiva alla chiusura è a carico dell’operatore “a meno che l'autorità competente non decida di assumersi gli incarichi dell'operatore, dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito e fatte salve tutte le normative nazionali o comunitarie in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti”.

 

La lettera p ) modifica l'articolo 13 del decreto - dedicato alla prevenzione del deterioramento dello stato delle acque e dell'inquinamento dell'atmosfera e del suolo - prevedendo che la valutazione sulla presenza di percolato operata dall'agenzia regionale di protezione ambientale venga effettuata anche con riferimento agli inquinanti ivi presenti.

Si tratta di una disposizione che consente di recepire quanto previsto dalla lettera a) del paragrafo 1 dell’art. 13 della direttiva ove si fa esplicito riferimento al fatto che la citata valutazione deve riguardare anche “il contaminante presente nel percolato”.

 

La lettera q) modifica l'articolo 16, comma 3, in tema di effetti transfrontalieri degli incidenti e relative informazioni da trasmettere alle autorità competenti, correggendo un riferimento normativo interno e specificando che la trasmissione deve avvenire immediatamente.

 

La lettera r), modificata nel corso dell’esame al Senato, novella l'articolo 17, comma 1, introducendo ulteriori specificazioni sulla periodicità dei controlli, anche durante la fase successiva alla chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti.

Nel nuovo testo del comma 1 viene poi aggiunto un periodo finale volto a disporre che nei casi di esito positivo dei controlli effettuati sulle strutture di deposito, non viene in alcun modo limitata la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione.

Il seguente testo a fronte evidenzia come le modifiche apportate consentano di migliorare l’aderenza alle disposizioni recata dall’art. 17, paragrafo 1, della direttiva.

 

Art. 17, paragrafo 1,
 della direttiva

Testo vigente dell’art. 17, co. 1, del decreto n. 117

Nuovo testo previsto dall'articolo in esame

1. Prima dell'avvio delle operazioni di deposito e a intervalli periodici in seguito, compresa la fase successiva alla chiusura, stabiliti dallo Stato membro interessato, l'autorità competente ispeziona le strutture di deposito dei rifiuti di cui all'articolo 7 per garantire che siano conformi alle condizioni previste dall'autorizzazione.

1. L'autorità competente effettua ispezioni nelle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di cui all'articolo 7, prima dell'avvio delle operazioni di deposito, e, successivamente,

 

 

 

1. L'autorità competente effettua ispezioni nelle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione di cui all'articolo 7, prima dell'avvio delle operazioni di deposito, e, a intervalli almeno semestrali dal momento dell’avvio delle medesime operazioni, compresa la fase successiva alla chiusura,

 

secondo le esigenze e, comunque, con cadenza almeno annuale al fine di garantire che siano conformi alle condizioni previste dall'autorizzazione e, per le strutture di deposito di cui all'articolo 6, comma 1, che i sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nella struttura di deposito siano adeguati a prevenire, a limitare o, comunque, a ridurre al minimo le conseguenze di eventuali incidenti rilevanti all'interno e all'esterno della struttura.

secondo le esigenze e, comunque, con cadenza almeno annuale al fine di garantire che siano conformi alle condizioni previste dall'autorizzazione e, per le strutture di deposito di cui all'articolo 6, comma 1, che i sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nella struttura di deposito siano adeguati a prevenire, a limitare o, comunque, a ridurre al minimo le conseguenze di eventuali incidenti rilevanti all'interno e all'esterno della struttura.

Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione

 

Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell’operatore in base alle condizioni dell’autorizzazione.

 

La lettera s), aggiunta nel corso dell’esame al Senato, riscrive i primi due periodi del comma 1 dell’art. 19 del decreto n. 117 relativo alle sanzioni applicabili in caso di gestione di una struttura di deposito di rifiuti di estrazione in assenza dell’autorizzazione.

Rispetto al testo vigente, che contempla due distinte fattispecie sanzionatorie a seconda che la struttura di deposito appartenga o meno alla categoria A (presenza di rischi o rifiuti e sostanze pericolosi), il nuovo testo prevede le medesime pene (pari a quelle previste dal testo vigente per i depositi di categoria A) per tutte le ipotesi di gestione non autorizzata.

 

Procedure di contenzioso

La Commissione europea, il 26 gennaio 2012, ha emesso nei confronti dell’Italia un parere motivato nell’ambito della procedura di infrazione n. 2011/2006, per il non corretto recepimento della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.

La Commissione europea, già nell’ambito della procedura EU Pilot n. 1059/10/ENVI, ha contestato il non corretto recepimento della direttiva con il decreto legislativo n. 117/2008, con riferimento, oltre ad errati riferimenti normativi, anche ai seguenti punti:

·      informazioni al pubblico e diritto di partecipazione: la normativa italiana di recepimento appare restringere non correttamente l’ambito dei diritti dei cittadini nell’ambito del procedimento autorizzatorio relativo ai depositi dei rifiuti di estrazione;

·      verifiche periodiche dei rifiuti: ad avviso della Commissione, la legislazione italiana non prevede la possibilità per l’autorità competente di richiedere la convalida da parte di un esperto indipendente, come invece previsto dalla direttiva;

·      operatore incaricato della gestione dei rifiuti: la Commissione contesta l’omissione nella norma di recepimento della possibilità che l’incarico di operatore sia assunto dall’autorità competente;

·      percolato: ad avviso della Commissione, la valutazione del percolato deve essere fatta non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche da quello qualitativo;

·      informazioni in caso di incidente: ad avviso della Commissione, è necessario prevedere che le informazioni siano immediatamente trasmesse agli Stati membri in caso di incidente rilevante in una struttura di deposito di rifiuti;

·      ispezioni ai depositi anche dopo la fase di chiusura: ad avviso della Commissione, la trasposizione della disposizione della direttiva non appare chiara;

Dal momento che, alla data del 15 febbraio 2012, non risultavano approvate le modifiche normative che le autorità italiane si erano impegnate ad introdurre, la Commissione, richiedendo anche ulteriori chiarimenti, ha deciso la costituzione in mora dell’Italia, notificata in data 15 marzo 2011.

Con successive lettere (25 marzo 2011 e 10 novembre 2011) le autorità italiane hanno trasmesso le proposte di modifica legislativa volte a superare i rilievi sollevati dalla Commissione, ma tali proposte non risultavano ancora approvate alla data del 26 gennaio 2012, inducendo la Commissione ad emettere il parere motivato. Il 22 marzo 2012, le autorità italiane hanno inviato un’ulteriore lettera contenente le proposte emendative richieste dalla Commissione.

 

 


 

Articolo 21
Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti. Procedura di infrazione 2011/2218

 

L’articolo 21 novella il decreto legislativo 188/2008, al fine di dare una più compiuta attuazione alla direttiva 2006/66/CE in materia di pile, accumulatori e relativi rifiuti.

Tali modifiche sono volte ad ovviare alla messa in mora da parte della Commissione europea circa la non corretta trasposizione della suddetta direttiva europea 2006/66/CE, assunta con decisione del 27 gennaio 2012 (procedura di infrazione n. 2011/2218).

Nel dettaglio, il comma 1, lettera a), novella l’art. 1, comma 1, che delimita l’ambito di applicazione del decreto, provvedendo ad esplicitare chiaramente che il decreto, in particolare, disciplina il divieto di immettere sul mercato pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose, in linea con quanto disposto dall’art. 1, paragrafo 1, n. 1), della direttiva;

Si ricorda che le norme che definiscono nel dettaglio i vari tipi di divieto sono recate dall’art. 3 del D.Lgs. 188/2008.

 

La lettera b) del comma 1 novella invece l’art. 10, comma 6, del decreto n. 188 che, nel testo vigente, consente l’effettuazione dell'operazione di trattamento dei rifiuti di pile e accumulatori al di fuori del territorio nazionale o comunitario, solo a condizione che la spedizione dei rifiuti sia conforme alle norme comunitarie in materia di spedizioni di rifiuti dettate dal regolamento (CE) n. 1013/2006.

La novella estende la disposizione citata anche alle operazioni di riciclaggio, consentendo così di recepire in maniera corretta la norma dettata dall’art. 15, paragrafo 1, della direttiva.

 

La lettera c) novella l’art. 11, comma 1, al fine di attribuire al Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri dell'economia e dello sviluppo economico, oltre ai compiti già previsti dal testo vigente, anche la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto costi/efficacia per tutti i tipi di pile ed accumulatori.

Si tratta di un compito previsto dall’art. 13, paragrafo 1, della direttiva.

 

La lettera d) novella l’art. 12, comma 1, del decreto, al fine di chiarire che lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei residui dei rifiuti di pile e accumulatori industriali e per veicoli è ammesso solo dopo averli sottoposti sia a trattamento che a riciclaggio.

Il testo vigente consente invece lo smaltimento in discarica o incenerimento per i residui sottoposti o a trattamento o a riciclaggio. Tale disposizione però non appare in linea con quella recata dall’art. 14 della direttiva, secondo cui “i residui di pile e accumulatori che sono stati sottoposti sia a trattamento sia a riciclaggio a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, possono essere smaltiti in discarica o mediante incenerimento”.

La lettera e) novella il comma 1 dell’art. 23 del decreto n. 188, al fine di estendere la vigente disciplina in tema di etichettatura di pile e accumulatori anche ai “pacchi batterie”, in linea con il disposto dell’art. 21, paragrafo 1, della direttiva che contempla espressamente anche i “pacchi batterie”.

La medesima lettera novella anche il comma 3 dell’art. 23 al fine di prevedere che il simbolo indicante il tenore dei metalli pesanti - che deve essere apposto su pile, accumulatori e pile a bottone - abbia le caratteristiche di visibilità, leggibilità e indelebilità previste dalla direttiva (art. 21, par. 6).

 

La lettera f), infine, elimina dalla parte B dell’Allegato II, disposizioni volte a disciplinare il processo di riciclaggio, che però non trovano corrispondenza nelle norme contenute nella corrispondente parte dell’allegato III alla direttiva.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Si segnala che è all’esame delle istituzioni europee la proposta di direttiva che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori, per quanto attiene alla commercializzazione di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili (COM(2012)136).

Procedure di contenzioso

La Commissione europea, il 21 novembre 2012, ha emesso nei confronti dell’Italia un parere motivato nell’ambito della procedura di infrazione n. 2011/2218 per la non corretta trasposizione della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

La Commissione europea, già nell’ambito della procedura EU Pilot n. 1861/11/ENVI, ha contestato il non corretto recepimento della direttiva con il decreto legislativo n. 188/2008, con riferimento ai seguenti punti:

·      ritiro di pile e accumulatori da parte dei distributori: ad avviso della Commissione nel decreto legislativo non è sufficientemente chiaro che il ritiro deve essere a titolo gratuito;

·      obbligo di relazione annuale sui livelli di riciclaggio: ad avviso della Commissione, il decreto legislativo prevede la dichiarazione sui livelli di riciclaggio raggiunti ma non l’obbligo di relazione, come previsto dalla direttiva;

·      promozione della ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto costo/efficacia per pile ed accumulatori: tale obbligo, imposta dalla direttiva agli Stati membri, ad avviso della Commissione, non risulta recepito dal decreto legislativo;

·      smaltimento in discarica o incenerimento: ad avviso della Commissione il decreto legislativo, prevedendo lo smaltimento l’incenerimento delle pile e degli accumulatori che siano stati sottoposti a trattamento o a riciclaggio, estende indebitamente l’ambito di applicazione della direttiva che, invece prevede che solo le pile e gli accumulatori che abbiano subito entrambi i trattamenti possano essere smaltiti o inceneriti;

·      trattamento e riciclaggio al di fuori dello Stato membro: il decreto legislativo prevede il solo trattamento e non anche, come la direttiva, il riciclaggio;

·      costi delle campagne pubbliche di informazione: il decreto legislativo non prevede, come invece la direttiva, che tali costi siano posti a carico dei produttori;

·      simboli: il decreto legislativo non prevede l’obbligo di contrassegnare con il simbolo del cassonetto barrato anche i pacchi di batterie, limitandolo alle pile e agli accumulatori; il non completo recepimento, inoltre, riguarda anche l’apposizione degli altri simboli relativi alla capacità ed ad alcuni metalli;

·      trattamento e riciclaggio: ad avviso della Commissione, il decreto legislativo non distingue correttamente in due allegati, come la direttiva, il trattamento e il riciclaggio.

Pur avendo le autorità italiane, con lettera del 26 maggio 2011, riconosciuto la parziale fondatezza dei rilievi, non essendo ancora pervenute le notifiche relative all’approvazione delle proposte emendative, la Commissione, in data 27 gennaio 2012, ha deciso la messa in mora dell’Italia.

Con lettera del 12 marzo 2012, le autorità italiane hanno trasmesso il testo delle modifiche al decreto legislativo che, tuttavia, alla data del 21 novembre 2011, non risultavano ancora approvati, inducendo la Commissione ad adottare, in tale data, il parere motivato.

 

 


 

Articolo 22
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, relativo alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione 2009/2264

 

L’articolo 22, modificato nel corso dell’esame al Senato, novella il D.Lgs. 151/2005, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Si segnala che l'Allegato B del ddl di delegazione europea contiene la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) che opera una rifusione in relazione alla direttiva 2002/96/CE, che, pertanto risulta abrogata con effetto dal 15 febbraio 2014.  

 

Il comma 1 dell’art. 22 novella in più punti l’allegato 1B del D.Lgs. 151/2005, che reca un elenco (non esaustivo, per quanto specificato nel titolo dello stesso allegato) dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione del medesimo decreto, al fine di rendere il citato elenco maggiormente aderente a quello previsto dal corrispondente allegato IB della direttiva 2002/96/CE.

Vengono quindi previste le seguenti modifiche all’allegato 1B del D.Lgs. 151/2005:

§         al n. 1, ove sono previsti i "grandi elettrodomestici", viene eliminata la parte della disposizione che escludeva “quelli fissi di grandi dimensioni", dato che tale esclusione non è contemplata dalla direttiva;

§         al n. 1.18, la voce relativa alle “Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria” viene integrata con l’aggiunta delle altre apparecchiature per il condizionamento.

L'allegato alla direttiva prevede, infatti (in aggiunta agli "apparecchi per il condizionamento"), la voce "altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento". Il decreto n. 151, invece, dopo aver delimitato l'ambito del numero 1.17 (ai soli "apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003”), si limita, nel testo vigente, a prevedere "altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria": a queste ultime parole, ora, la norma in esame aggiunge le ulteriori "e per il condizionamento".

Si ricorda altresì che il citato D.M. 2 gennaio 2003, abrogato (a decorrere dal 1° gennaio 2013) dal comma 2 dell’art. 14 del D.Lgs. 104/2012, si applicava “ai condizionatori d'aria per uso domestico alimentati dalla rete elettrica come definiti dalle norme europee EN 255-1, EN 814-2 e dalle norme armonizzate di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto” ad esclusione degli apparecchi che possono essere alimentati anche da altre fonti di energia; degli apparecchi aria-acqua e acqua-acqua e delle unità con potenza refrigerante superiore a 12 KW.

§         Al n. 8 – relativo ai dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati) - vengono aggiunti i "test di fecondazione", presenti nella direttiva ed assenti nel testo vigente del decreto.

 

I commi da 2 a 5, introdotti durante l’esame al Senato, recano disposizioni relative alla raccolta dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) In particolare tali commi provvedono a modificare:

§         la disciplina riguardante il raggruppamento dei RAEE prodotti dai nuclei domestici finalizzato al loro trasporto ai centri di raccolta;

§         la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta medesimi.

Il D.lgs. n. 151/2005, in attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, ha dettato specifiche disposizioni finalizzate a ridurre l’impatto ambientale generato sia dalla presenza di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) sia dalla gestione dei RAEE. L’obiettivo prioritario perseguito dal decreto è quello di migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita delle AEE, quali produttori, distributori, consumatori e, in particolare, gli operatori direttamente coinvolti nel trattamento dei rifiuti da esse derivanti. L’art. 6 introduce l’obiettivo di raccolta separata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno, per il raggiungimento del quale i comuni assicurano la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio (lett. a) e ai produttori od ai terzi che agiscono in loro nome di organizzare e gestire, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici conformi agli obiettivi del decreto (lett. c).

 

Si segnala che disposizioni pressoché identiche a quelle recate dai commi 2-5 in commento erano contenute nei commi 13-16 dell’art. 3 dell’A.C. 4999 della XVI legislatura (ddl di conversione del D.L. 2/2012), ma erano poi stata soppresse nel corso dell’esame parlamentare.

 

Si segnala, preliminarmente, che i commi 2 e 4 sostanzialmente riproducono, seppure con le modificazioni che verranno evidenziate di seguito, il contenuto degli artt. 1, comma 2, ed 8 del DM 8 marzo 2010, n. 65[11], provvedendo, pertanto, a una legificazione di tali disposizioni che, vengono contestualmente abrogate dal comma 5 dell’articolo in commento.

In particolare, il comma 2 dispone che rientra nella fase della raccolta, così come definita dall’art. 183, comma 1, lettera o)[12], del D.lgs. n. 152/2006 (cd. Codice ambientale), il raggruppamento dei RAEE finalizzato al loro trasporto presso i centri di raccolta, effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla comunicazione di cui all’art. 3 del citato D.M. n. 65/2010[13] nel rispetto delle seguenti condizioni:

a)      il raggruppamento deve riguardare esclusivamente i RAEE domestici;

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 del citato D.lgs. n. 151, sono definiti «RAEE domestici» i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici, mentre sono «RAEE professionali» quelli prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli domestici. I RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 vengono indicati, invece, come «RAEE storici».

b)      i RAEE domestici sono trasportati presso i centri di raccolta con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg.

Rispetto a quanto previsto dall’art. 1 comma 2, lett. b), del D.M. n. 65/2010, la norma in esame introduce specifici quantitativi limite con riferimento a particolari categorie (raggruppamenti) di RAEE. Viene infatti precisato che il quantitativo di 3.500 kg si riferisce a ciascuno dei raggruppamenti 1 (freddo e clima[14]), 2 (c.d. altri grandi bianchi[15]) e 3 (TV e monitor) dell’allegato 1 al regolamento di cui al D.M. n. 185/2007, e a 3.500 kg complessivi per i raggruppamenti 4 (Apparecchiature informatiche per le comunicazioni, apparecchi di illuminazione privi delle sorgenti luminose) e 5 (sorgenti luminose) di cui al medesimo allegato 1;

In proposito, potrebbe essere opportuno valutare la possibilità di chiarire ulteriormente le modalità applicative della disposizione alla luce di quanto previsto con riferimento ai quantitativi previsti per i differenti raggruppamenti.

c)      idoneità del luogo di raggruppamento ad accogliere i RAEE: viene confermato quanto previsto dal D.M. 65/2010 e cioè che deve trattarsi cioè di un luogo non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto del divieto di miscelazione previsto all’art. 187, comma 1, del Codice ambientale[16]. Viene confermata, inoltre, la necessità di garantire l’integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

 

Il comma 3 reca, pertanto, una disposizione di coordinamento attraverso la modifica dell’art. 2, comma 1, lett. d), del D.M. n. 65/2010 precisando che il trasporto dei RAEE proveniente dai nuclei domestici è effettuato dai distributori o dai terzi solo se riguarda un quantitativo complessivo di RAEE non superiore a 3.500 kg.

 

Il comma 4 prevede che la realizzazione e la gestione di centri di raccolta si svolge con le modalità previste dal D.M. 8 aprile 2008, che ha disciplinato i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, ovvero, in alternativa, con le modalità previste dagli artt. 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 213 (autorizzazioni integrate ambientali) e 216 (operazioni di recupero) del Codice ambientale. La norma riproduce il contenuto dell’art. 8 del D.M. n. 65/2010 consentendo, rispetto a tale disposizione, la possibilità di ricorrere a modalità alternative per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta.

 

Procedure di contenzioso

Il 24 novembre 2011, nell’ambito del procedimento di infrazione n. 2009/2264, la Commissione europea ha notificato all’Italia una messa in mora complementare per la perdurante non conformità della normativa nazionale (decreto legislativo n. 151/2005) alla direttiva 2002/96/CE[17] relativa ai rifiuti e restrizione all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Infatti, esaminando le comunicazioni del Governo italiano in risposta alla costituzione in mora dell’8 ottobre 2009 (15 dicembre 2009, 26 maggio 2010, 15 luglio 2011, 28 settembre 2011) e la misura nazionale di esecuzione, trasmessa il 14 ottobre 2010, la Commissione ha ritenuto che la maggior parte dei rilievi formulati nella lettera di costituzione in mora dell’8 ottobre 2009 non siano ancora risolti.

In particolare, ad avviso della Commissione, nel decreto legislativo n. 151/2005, che ha trasposto la direttiva nell’ordinamento nazionale, non risulterebbero conformi le disposizioni relative a:

-     definizione di produttore: l’art. 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo definisce “produttore” chiunque importa o immette per primo apparecchiature elettriche ed elettroniche nell’esercizio di un’attività professionale o commercializzazione nel territorio nazionale. Tuttavia, la Commissione ritiene che nella direttiva RAEE l’espressione “importa o esporta” si riferisca al mercato europeo e non solamente al mercato nazionale. Per le stesse ragioni tali disposizioni non sono ritenute dalla Commissione conformi alla direttiva 2002/95/CE, relativa alla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

-     trattamento: ad avviso della Commissione, le proroghe dell’entrata in vigore dell’obbligo per i produttori di finanziare la gestione ecologicamente corretta dei RAEE, previste dai decreti-legge n. 208/2008 (convertito dalla legge n. 13/2009) e n. 194/2009 (convertito dalla legge n. 25/2010), non sono conformi alla direttiva; inoltre, l’art 8, comma 2, del decreto legislativo rinvia erroneamente ad un allegato diverso da quello contenente le prescrizioni previste dalla direttiva in materia di trattamento selettivo per materiali e componenti di RAEE;

-     Allegati I B: la Commissione rileva alcune differenze tra l’allegato I B della direttiva RAEE e l’allegato I B che appaiono dare luogo ad una trasposizione scorretta o incompleta.

Appaiono superati dalle modifiche normative approvate i rilievi sollevati nella lettera di costituzione in mora dell’8 ottobre 2009 relativi ai seguenti punti:

-     ritiro gratuito dei RAEE da parte dei distributori;

-     obbligo di trattamento selettivo dei RAEE;

-     obbligo di raggiungimento degli obiettivi di reimpiego e riciclaggio per tutti i rifiuti di lampade a discarica;

-     obbligo di raccogliere informazioni sui rifiuti raccolti esportati;

Con la lettera di costituzione in mora complementare, la Commissione ha rilevato ulteriori rilievi, basati su indagini di Greenpeace svolte in Italia nel 2009 e nel 2010 che dimostrerebbero la non corretta trasposizione della direttiva. Da tali indagini risulta che il 40 per cento dei rivenditori non rispetta l’obbligo del ritiro gratuito dei RAEE (in violazione dell’articolo 5, comma 2, lettera b), della direttiva) e che il 63 per cento di loro non informa gli acquirenti della gratuità del ritiro (in violazione dell’articolo 10, commi 1, lettera b) e 4, della direttiva); che i centri di raccolta, concentrati in poche regioni, non sono di facile accessibilità per la grande distribuzione o perché non sono autorizzati a ricevere RAEE o per hanno orari di apertura limitati (in violazione dell’articolo 5, comma 2, lettera a), della direttiva).

 

 


 

Articolo 23
Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale volte al recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011. Procedura di infrazione 2009/2086

 

L’articolo 23 è volto a dare attuazione alle disposizioni della direttiva 2011/92/UE - concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati -, che è una direttiva di codificazione che integra ed abroga gli atti oggetto della codificazione (direttiva 85/337/CEE) senza cambiarne la sostanza e in relazione ai quali è in corso la procedura di infrazione 2009/2086.

Al fine di comprendere la portata delle disposizioni introdotte dall'articolo è necessario chiarire preliminarmente le norme nazionali oggetto di censura. Per quanto riguarda, invece, i contenuti della procedura di infrazione si veda la scheda concernente le procedure di contenzioso (v. infra).

 

La disciplina nazionale della verifica di assoggettabilità alla VIA

L’art. 20 del D.Lgs. 152/2006 (recante norme in materia ambientale) prevede l’effettuazione della verifica di assoggettabilità alla VIA nel caso di progetti:

a) elencati nell'allegato II (cioè progetti sottoposti a VIA statale) che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possano produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome.

L’allegato IV (intitolato “Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano”) elenca una serie di progetti distinti per settore economico nonché, tra gli “Altri progetti” anche:

- i progetti di cui all’Allegato III (progetti sottoposti a VIA regionale), che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni;

- modifiche o estensioni di progetti di cui all’Allegato III o all’Allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o estensione non inclusa nell’Allegato III).

I progetti elencati sono grosso modo gli stessi previsti dall’allegato II della direttiva, ma mentre l’allegato IV indica, sovente, delle soglie dimensionali minime per sottoporre il progetto a verifica di assoggettabilità, tali soglie non sono contemplate dall’allegato II della direttiva.

Il comma 4 del medesimo art. 20 dispone che l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato V, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente e, in tal caso, ai sensi del successivo comma 6, lo sottopone al procedimento di VIA, disciplinato dai successivi articoli 21-28.

L’allegato V, che riproduce i contenuti dell’allegato III della direttiva, prevede tre classi di criteri per la verifica di assoggettabilità:

§         caratteristiche dei progetti (dimensioni del progetto; cumulo con altri progetti; utilizzazione di risorse naturali; produzione di rifiuti; inquinamento e disturbi ambientali; rischio di incidenti);

§         localizzazione dei progetti (utilizzazione attuale del territorio; ricchezza relativa della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona; capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione a zone umide, costiere, montuose o forestali nonché a riserve e parchi naturali ecc.)

§         caratteristiche dell’impatto potenziale (area geografica e densità della popolazione interessata; natura transfrontaliera dell’impatto; ordine di grandezza e complessità dell’impatto; probabilità dell’impatto; durata, frequenza e reversibilità dell’impatto).

 

L’art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, dispone, altresì, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell'allegato V, un incremento nella misura massima del 30% o decremento delle soglie dimensionali di cui all'allegato IV.

Lo stesso comma 9 dispone (al secondo periodo) che, con riferimento ai progetti di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.

La relazione illustrativa sottolinea in proposito che il comma 9 prevede, in capo alle regioni e alle province autonome, non l’obbligo ma solo la facoltà di modificare le soglie previste in sede statale e di fissare criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità, con la conseguenza che non sussiste alcuna garanzia che le soglie fissate dal D.Lgs. 152/2006, in maniera giudicata (dalla commissione UE) non conforme al diritto dell’Unione, vengano modificate dalle regioni e dalle province autonome.

 

Il comma 1 dell'articolo 23, per le finalità indicate, prevede l’emanazione, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, di un apposito decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni, volto a definire le linee guida per la sottoposizione a verifica di assoggettabilità a VIA delle tipologie progettuali di cui all’allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006.

Lo stesso comma dispone che tali linee guida devono essere finalizzate all’individuazione dei criteri e delle soglie per l’assoggettamento alla procedura di verifica suddetta, sulla base dei criteri di cui all’allegato V alla parte II del medesimo decreto legislativo.

 

Il comma 2 prevede che entro 3 mesi dall’entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, sulla base delle linee guida definite dal medesimo decreto, possono definire criteri e soglie ai fini della verifica di assoggettabilità alla VIA.

Trascorso inutilmente tale termine, il comma in esame dispone che le tipologie progettuali di cui all’allegato IV alla parte II del Codice sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità senza alcuna previsione di criteri e soglie.

 

Si osserva, relativamente alla parte della disposizione che prevede la sottoposizione a verifica di assoggettabilità “senza alcuna previsione di criteri e soglie”, che non appare chiaro se ciò implichi anche la non considerazione delle soglie indicate dall’allegato IV.

 

Il comma 3 consente a regioni e province autonome di determinare criteri o condizioni per escludere dalla verifica di assoggettabilità i progetti di cui all’allegato IV del Codice non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, ivi comprese quelle sottoposte a vincolo paesaggistico o culturale.

Lo stesso comma dispone che tale determinazione avvenga:

§         entro tre mesi dall’adozione delle linee guida ministeriali (tale termine è stato modificato nel corso dell’esame al Senato; nel testo iniziale del disegno di legge veniva infatti previsto un termine di 6 mesi);

§         nel rispetto dei criteri indicati dalle stesse linee guida;

§         previa motivazione.

 

Viene altresì disposto che le esclusioni devono riferirsi a specifiche categorie progettuali o a particolari situazioni ambientali e territoriali.

 

Si fa notare che la disposizione appare analoga a quella recata dall’art. 6, comma 9, secondo periodo, del D.Lgs. 152/2006.

 

Si osserva che, poiché tutti i commi dell'articolo recano disposizioni che incidono su talune norme contenute nella parte II del D.lgs. 152/2006 (e relativi allegati), andrebbe valutata l’opportunità di riformulare tali commi come novelle al medesimo decreto legislativo.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Si ricorda che è attualmente all’esame delle istituzioni europee la proposta di direttiva (COM(2012)628) che modifica la direttiva 2011/92/UE[18] concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, presentata dalla Commissione il 26 ottobre 2012.

L’obiettivo generale della proposta è la correzione delle carenze (individuate, principalmente, nell’assenza di disposizioni volte a garantire la qualità delle informazioni e gli standard qualitativi della procedura di VIA e in lacune a livello di attuazione), tenendo conto dei cambiamenti e degli attuali problemi ambientali e socioeconomici in corso e rispettando i principi della regolamentazione intelligente.

Proprio con l’obiettivo di semplificare la normativa, rendendo lo strumento della VIA più agile e più aderente alle finalità per le quali è stato introdotto, la proposta di direttiva razionalizza la procedura di screening, richiedendo la VIA solo in presenza di impatti ambientali chiaramente significativi. Inoltre, si prevede la possibilità di non svolgere una valutazione completa nei casi in cui il progetto adattato affronti adeguatamente gli impatti ambientali più significativi. La necessità di svolgere una VIA rimane legata alla natura, complessità, ubicazione ed alle dimensioni del progetto proposto e deve basarsi su fattori oggettivi, come le dimensioni del progetto, l’uso di risorse preziose, la sensibilità ambientale del sito e l’entità o irreversibilità dell’impatto potenziale.

Si ricorda che la proposta fa parte delle iniziative per l’attuazione della tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell’impiego delle risorse[19] .Inoltre, la revisione della direttiva VIA è in linea con la strategia Europa 2020[20], in particolare rispetto alla necessità di attribuire priorità a una crescita sostenibile. La direttiva riveduta può anche contribuire in maniera significativa all’obbligo da parte dell’Unione di tenere conto degli aspetti culturali in tutte le sue politiche e azioni.

Procedure di contenzioso

Il 27 febbraio 2012 la Commissione europea, nell’ambito della procedura di infrazione n. 2009/2086 ha deciso nei confronti dell’Italia la messa in mora complementare per la non conformità della normativa italiana alla direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell’impatto ambientale (VIA), come modificata dalle direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/UE, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella parte seconda del D.Lgs n. 152/2006 - come modificato dal D.Lgs 4/2008.

Nell’ambito della procedura di infrazione, il 14 aprile 2009, la Commissione aveva già inviato all’Italia una lettera di messa in mora, con la quale si definiscono non correttamente recepite le disposizioni relative alla disciplina del c.d. screening o verifica di assoggettabilità a VIA come definita dall’articolo 4, paragrafi da 1 a 3 della direttiva, in combinato con gli allegati I e II (elenco dei progetti cui si applica la direttiva) e III (criteri di selezione dei progetti cui si applica la procedura di screening)[21].

L’articolo 4, della direttiva VIA prevede che:

-   paragrafo 1: i progetti elencati nell'allegato I siano sottoposti a valutazione d’impatto ambientale (VIA) a norma degli articoli da 5 a 10 della direttiva stessa;

-   paragrafo 2: per i progetti elencati nell’allegato II della direttiva gli Stati membri determinano se il progetto debba essere sottoposto a VIA mediante a) un esame del progetto caso per caso; o b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri;

-   paragrafo 3: gli Stati membri tengono conto dei criteri di selezione riportati nell'allegato III nell'esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2.

Secondo la Commissione, la legislazione italiana[22] (allegati II, III, o IV del D.Lgs 152/2006 modificato) fissa per i progetti cui si applica la direttiva, elencati all’allegato II, soglie dimensionali al di sotto delle quali si presuppone che i progetti siano tali da non avere in nessun caso impatti notevoli sull’ambiente.

Richiamando una consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la Commissione sottolinea, al contrario, come gli Stati membri, anche nel caso in cui decidano di stabilire soglie per facilitare la determinazione dei progetti da assoggettare a VIA, hanno l’obbligo di prendere in considerazione tutti i criteri elencati nell’allegato III della direttiva (art 4, par. 3 della direttiva), che dunque non possono considerarsi automaticamente assorbiti dalla fissazione di soglie, determinate, peraltro, tenendo conto prevalentemente di soli criteri di tipo dimensionale.

In particolare, la Commissione ribadisce che uno Stato membro il quale, sulla base dell’articolo 4(2) della direttiva, stabilisce soglie e/o criteri che tengono conto solo della dimensione dei progetti, senza prendere in considerazione gli altri criteri elencati nell’allegato III della direttiva, eccede i limiti della discrezionalità di cui dispone ai sensi degli articolo 2(1) e 4(2) della direttiva stessa.

Infine, la Commissione osserva come il D.Lgs 152/2006 modificato, in riferimento alla trasposizione degli articoli 4, paragrafi 2 e 3 della direttiva, ha in sostanza mantenuto lo stesso approccio della legislazione da esso abrogata, e di cui la Commissione aveva già segnalato l’incompatibilità nell’ambito di una precedente procedura d’infrazione.

 

 

 


 

Articolo 24
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia  di acque. Procedura di infrazione 2007/4680

 

L’articolo 24 modifica il decreto legislativo 152/2006 (recante norme in materia ambientale), ai fini – come specificato nella rubrica dell’articolo - di un “corretto recepimento” della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, al fine di superare le contestazioni della procedura di infrazione 2007/4680. 

La direttiva 2000/60/CE è stata recepita nella parte terza del decreto legislativo 152/2006, che disciplina (artt. 53-176) la difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche.

Di seguito si specificano le singole novelle contenute nel comma 1 dell’articolo 24. In particolare:

- la lettera a) sostituisce il comma 3 dell'articolo 78-ter del decreto legislativo 152/2006 limitando l’elenco dell’inventario dei rilasci derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite, alle sostanze prioritarie e pericolose prioritarie, come stabilito dall’art. 16 e dall’Allegato X (Elenco delle sostanze prioritarie in materia di acque) della direttiva 2000/60, con esclusione delle sostanze non prioritarie;

Il testo vigente attribuisce all'ISPRA il compito di elaborare, per ciascun distretto idrografico, l'inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite sulla base delle informazioni fornite dalle regioni attraverso il sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane; l'inventario è distinto in due sezioni: sezione A per le sostanze appartenenti all'elenco di priorità e sezione B per le sostanze non appartenenti a detto elenco di priorità.

- la lettera b) novella il comma 5, dell'articolo 92 del decreto legislativo 152/2006, rendendo obbligatori e non più facoltativi la revisione o il completamento della designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola da parte delle regioni; 

L’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 91/676/CEE[23], prevede che gli Stati membri riesaminano e, se necessario, opportunamente rivedono o completano le designazioni di zone vulnerabili almeno ogni quattro anni, per tener conto di cambiamenti e fattori previsti al momento della precedente designazione.

- la lettera c) introduce il comma 8-bis, all'articolo 92 del citato decreto, che prevede che le regioni riesaminino e, se del caso, rivedano i programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, di cui al comma 7 del medesimo articolo, inclusa qualsiasi misura supplementare[24], per lo meno ogni quattro anni; 

La modifica di cui alla lettera c) recepisce le disposizioni di cui al paragrafo 7 dell’articolo 5 della direttiva 91/676/CEE che prevedono ogni quattro anni un riesame ed una eventuale revisione dei programmi di azione.

- la lettera d) novella il comma 9, dell’articolo 92 del citato decreto, in ordine agli obblighi di comunicazione, da parte delle regioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle variazioni apportate alle designazioni, dei programmi di azione, dei risultati delle verifiche dell'efficacia degli stessi e delle revisioni, con riferimento alla zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Il nuovo testo prevede che la comunicazione abbia ad oggetto, in luogo delle variazioni apportate alle designazioni, gli esiti del riesame delle designazioni di cui al comma 5 ed i programmi di azione stabiliti ai sensi del comma 7, inclusi gli esiti del riesame di cui al comma 8-bis (introdotto dalla precedente lettera c).

Gli Stati membri sono tenuti alla predisposizione della relazione periodica di cui all’articolo 10 della direttiva 91/676/CEE e alla comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 12 della stessa direttiva.

- la lettera e) inserisce il comma 4-bis, all'articolo 104 del decreto legislativo 152/2006, che disciplina gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, prevedendo che, fermo restando il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, l'autorità competente può autorizzare il ravvenamento[25] o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con disposizione analoga a quella della direttiva 2000/60, si prevede che l’acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l’impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela[26] e del Piano di gestione[27];

La novella è volta al recepimento dell’art. 11, par. 3, lettera f), della direttiva 2000/60 in cui si prevedono misure di controllo, compreso l'obbligo di ottenere un'autorizzazione preventiva per il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei. Tali misure di controllo sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre.

- la lettera f) introduce il comma 1-bis, all'articolo 116[28] (Programmi di misure) del decreto legislativo 152/2006, disponendo che eventuali misure nuove o modificate, inerenti i programmi di misure per la tutela dei corpi idrici, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione;

La disposizione introdotta recepisce l’articolo 11, paragrafo 8, della direttiva 2000/60 che in particolare prevede l’applicazione, entro tre anni dalla loro approvazione delle eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato.

- la lettera g) introduce il comma 2-bis, all'articolo 117 del decreto legislativo 152/2006, prevedendo che i piani di gestione dei distretti idrografici, adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 208/2008 sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e, successivamente, ogni sei anni.

Il comma 3-bis dell’articolo 1 del D.L. 208/2008 prevede che l'adozione dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 28 febbraio 2010. Ai fini del rispetto del predetto termine le autorità di bacino di rilievo nazionale provvedono, entro il 30 giugno 2009, a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani all'interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE; per i distretti idrografici nei quali non è presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni.

L’art. 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60 dispone che i piani di gestione dei bacini idrografici sono riesaminati e aggiornati entro 15 anni dall'entrata in vigore della direttiva e, successivamente, ogni sei anni.

- la lettera h) introduce il comma 3-bis, all'articolo 117 del decreto legislativo 152/2006, prevedendo che il registro delle aree protette deve essere tenuto aggiornato per ciascun distretto idrografico;

La modifica è stata inserita per recepire espressamente l'articolo 6, comma 3, della direttiva 2000/60/CE che obbliga per ciascun distretto idrografico l’aggiornamento del registro o dei registri delle aree protette.

- le lettere i) ed l) novellano l’Allegato 1 alla Parte terza del decreto legislativo 152/2006, che stabilisce i criteri per il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei, introducendo modifiche, rispettivamente, per il recepimento del punto 2.2.2[29] e del punto 2.2.3[30] dell’allegato V alla direttiva 2000/60/CE, in materia di scarichi. In particolare, le modifiche incidono sul paragrafo 4.3, voci “densità di monitoraggio” e “frequenza di monitoraggio” nella lettera b (rectius parte B) del punto 2 dell’Allegato 1, concernenti rispettivamente l’assicurazione di una densità dei punti di monitoraggio sufficiente a valutare l’impatto delle estrazioni sulle variazioni dello stato quantitativo delle acque sotterrane e la fissazione della frequenza delle misurazioni sufficiente a valutare l’impatto delle estrazioni sul livello delle acque sotterranee. In entrambi i casi le disposizioni vengono integrate allo scopo di aggiungere il riferimento anche agli scarichi (oltre che alle estrazioni come previsto nel testo vigente) nella valutazione dell’impatto.

- le lettere m) ed n) novellano l’Allegato 3 della Parte terza del decreto legislativo 152/2006, che stabilisce il rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e l’analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica, introducendo, rispettivamente, modifiche per l'analisi delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici e per il ravvenamento artificiale.

La novella di cui alla lettera m) è inserita nella Sezione C: Metodologia per lanalisi delle pressioni e degli impatti” ed aggiunge, dopo il punto C.2.2., il punto C.2.2.1, ove si prevede che per i corpi idrici che rischiano di non conseguire gli obiettivi di qualità ambientale è effettuata, ove opportuno, una caratterizzazione ulteriore per ottimizzare la progettazione dei programmi di monitoraggio per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico e dei programmi, prescritti all’articolo 116, contenenti misure adottate per evitare qualsiasi aumento di inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali. Ai sensi del punto 1.5 dell’allegato II (acque superficiali) alla direttiva 2000/60 gli Stati membri effettuano una valutazione della vulnerabilità dello stato dei corpi idrici superficiali rispetto alle pressioni individuate. La novella precedentemente citata recepisce, in particolare, il terzo capoverso del predetto punto 1.5 in base al quale per i corpi che si reputa rischino di non conseguire gli obiettivi di qualità ambientale è effettuata, ove opportuno, una caratterizzazione ulteriore per ottimizzare la progettazione dei programmi di monitoraggio e dei programmi di misure.

La modifica di cui alla lettera n) incide sull’allegato 3 alla parte III del decreto legislativo n. 152 del 2005, sezione C[31], ed integra la disposizione vigente secondo cui, al fine di mettere in atto adeguate misure di ripristino e di tutela dei corpi idrici, è necessario che per ciascuno di essi venga sviluppata, in relazione anche al bacino idrografico di appartenenza, una corretta e dettagliata conoscenza di attività antropiche e di pressioni che le suddette attività esercitano sui corpi idrici sotterranei (scarichi di reflui, prelievi idrici, uso di prodotti fitosanitari e di fertilizzanti). Tra le finalità della disposizione è quindi inserito il riferimento all’individuazione delle eventuali misure da adottare ai sensi dell’articolo 116 del decreto legislativo n. 152 del 2006, mentre tra le pressioni che le attività antropiche esercitano sui corpi idrici sotterranei si fa riferimento per inciso anche al ravvenamento artificiale. Il punto 2.2 dell’allegato II (acque sotterranee) alla direttiva 2000/60 prevede che gli Stati membri effettuano una prima caratterizzazione di tutti i corpi idrici sotterranei allo scopo di valutarne gli utilizzi e appurare in che misura essi rischiano di non conseguire gli obiettivi fissati e successivamente una seconda caratterizzazione per i corpi idrici o gruppi di corpi idrici sotterranei che sono stati definiti a rischio. Il punto 2.1, sesto trattino prevede che l’analisi deve individuare il ravvenamento artificiale.

 

Da ultimo, il comma 2 dell’articolo in commento dispone che le Autorità di bacino di rilievo nazionale (di cui alla legge 183/1989 sulla difesa del suolo)[32] continuano ad avvalersi, nelle more della costituzione delle autorità di bacino distrettuali, dell’attività dei comitati tecnici costituiti nel proprio ambito. La norma precisa che la finalità della disposizione è quella di poter disporre del supporto tecnico necessario al corretto ed integrale adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2000/60/CE, nonché dalla direttiva 2007/60/CE (relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni).

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Si segnala che, nel novembre 2012, la Commissione europea ha presentato la relazione sull’attuazione della direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) - Piani di gestione dei bacini idrografici (COM(2012)670). Essa si basa sulla valutazione dei piani di gestione dei bacini idrografici degli Stati membri e delle misure che li accompagnano. Sono stati esaminati 124 piani di gestione, su 174 previsti. La tavola che segue evidenzia in verde gli Stati che hanno provveduto ad inviare le relazioni oggetto della valutazione:

 

 

 

 

 

 

 

 

Europe
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


L’obiettivo della direttiva quadro era quello di raggiungere un buono stato dei corpi idrici e la relazione in esame evidenzia che, in generale, questo sarà raggiunto nel 2015 solo per circa il 53 per cento delle acque dell’UE, come risulta dalla tabella che segue:

 

 

N. di SM

N. di corpi idrici

% di corpi idrici in stato buono o potenzialmente buono nel 2009

% di corpi idrici in stato buono o potenzialmente buono nel 2015

Progressi 2009-2015 in %

Stato non noto nel 2009 in %[33]

Stato ecologico delle acque superficiali

21[34]

82.684

43

53

10

15

Stato chimico delle acque superficiali

Informazioni poco chiare ai fini della definizione dei livelli di riferimento del 2009[35]

40

Stato quantitativo delle acque sotterranee[36]

24

5.197

85

92

7

6

Stato chimico delle acque superficiali12

24

5.197

68

77

9

3

Fonte: Commissione europea - Informazioni dagli Stati membri, 2012

 

Contestualmente alla relazione, la Commissione ha presentato anche una Comunicazione - Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee (COM(2012)673), discusso dal Consiglio europeo il 17 dicembre 2012. L’obiettivo a lungo termine del Piano è assicurare la sostenibilità di tutte le attività che hanno un impatto sulle acque, in modo tale da garantire la disponibilità di acqua di qualità per un uso idrico sostenibile ed equo, come già espresso nella direttiva quadro sulle acque.

 

Procedure di contenzioso

Il 26 marzo 2012 la Commissione, nell’ambito della procedura di infrazione n. 2007/4680, ha emesso nei confronti dell’Italia un parere motivato per la non conformità della Parte III del decreto legislativo n. 152/2006 con la direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

In particolare, alla lettera di messa in mora inviata all’Italia dalla Commissione il 7 maggio 2010, le autorità italiane, con successive comunicazioni (8, 12, 13 e 29 luglio 2010; 14 febbraio e 29 luglio 2011) hanno fatto pervenire le loro risposte che, tuttavia, non sono state ritenute sufficienti dalla Commissione a superare tutti i rilievi sollevati.

I profili di non conformità della normativa italiana riguardano i seguenti punti:

·      registri delle aree protette per ciascun distretto idrografico: la Commissione rileva che la mancata esplicita previsione dell’aggiornamento regolare di tali registri non è conforme alla direttiva;

·      requisiti minimi dei programmi di misure ed aggiornamento dei programmi: tali misure, previste dalla direttiva sotto forma di elenco, non risultano trasposte dal decreto legislativo ma risultano inserite, ma non integralmente, in diverse parti del decreto medesimo, in modo giudicato non conforme dalla Commissione (mancano, ad esempio, l’obbligo di compilare il registro delle estrazioni; il divieto della pratica del ravvenamento o dell’accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei; misure esplicite riguardanti il controllo da sostanze inquinanti diverse dai nitrati e dai prodotti fitosanitari). Infine, il decreto legislativo non contiene alcuna previsione di revisione periodica dei programmi di misure;

·      piani di gestione dei bacini idrografici: contrariamente alla direttiva, l’obbligo di revisione periodica dei bacini idrografici previsto dal decreto legislativo è limitato ai piani di tutela delle acque adottati dalle regioni;

·      ottimizzazione dei programmi di monitoraggio: la normativa italiana non mette correttamente in relazione i programmi di misure relativi a corpi che rischiano di non conseguire gli obiettivi di qualità ambientale con l’ottimizzazione della progettazione dei programmi di monitoraggio;

·      caratterizzazione delle acque sotterranee: il mancato il riferimento nel decreto legislativo al ravvenamento, quale una delle pressioni a cui possono essere sottoposte le acque sotterranee, non è conforme alla direttiva così come anche il rinvio generico alle misure di ripristino da adottare, laddove la direttiva fa riferimento ad un elenco specifico di misure;

·      monitoraggio delle acque sotterranee: la Commissione ritiene non conformi alla direttiva le disposizioni in materia di intervalli spaziali tra i siti di monitoraggio; di frequenza temporale del monitoraggio; la mancata esplicitazione del divieto di scarichi diretti ed indiretti;

·      interpretazione e presentazione dello stato quantitativo delle acque sotterranee: il decreto legislativo non prevede l’obbligo di fornire mappe relative allo stato delle acque sotterranee con le caratteristiche cromatiche indicate dalla direttiva;

·      mappe dello stato chimico delle acque sotterranee: il decreto legislativo non appare conforme alla direttiva con riferimento alle medie con cui calcolare la conformità al buono stato chimico e alle modalità di segnalazione sulle mappe delle tendenze delle concentrazioni di inquinanti.

 

 


 

Articolo 25
Modifiche alla parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente. Procedura di infrazione 2007/4679

 

L’articolo 25 modifica la normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente, contenuta nella parte sesta del decreto legislativo 152/2006 (norme in materia ambientale), al fine di superare le contestazioni formulate dalla Commissione europea con la procedura d’infrazione 2007/4679 che hanno rilevato la non conformità di alcune disposizioni del citato decreto legislativo alla direttiva 2004/35/CE.

Si tratta dell’ulteriore tentativo di adeguamento del legislatore italiano alla citata direttiva, dopo che un primo tentativo (con il D.L. 135/2009, convertito dalla L. 166/2009) non è stato ritenuto sufficiente a superare le contestazioni mosse dalla Commissione europea. Prima di dare conto del contenuto dell’articolo si richiamano sinteticamente i rilievi della procedura di infrazione di cui si parlerà anche nella scheda relativa alle procedure di contenzioso al fine di inquadrare meglio le modificazioni che incidono sulla normativa nazionale vigente.

 

Le contestazioni oggetto della procedura d’infrazione 2007/4679 riguardano:

a) violazione della regola generale della responsabilità oggettiva di cui all’art. 3, par. 1 della direttiva (l’art. 311, comma 2, del d.lgs. 152/2006 collega la responsabilità per danno ambientale ai requisiti del dolo e della colpa anche quando il danno sia stato causato da una delle attività professionali elencate nell’allegato III della direttiva);

b) violazione degli articoli 1 e 7 e dell’allegato II della direttiva, per la previsione del risarcimento pecuniario in luogo della riparazione;

c) violazione degli articoli 3 e 4 della direttiva, per aver inserito una previsione non contemplata dalla direttiva stessa cioè l’inapplicabilità della tutela risarcitoria (ai sensi dell’art. 303, comma 1, lettera i) del TU) alle situazioni di inquinamento per le quali siano effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica o sia stata avviata o sia intervenuta bonifica dei siti nel rispetto delle norme vigenti in materia, salvo che ad esito di tale bonifica non permanga un danno ambientale (la Commissione ritiene che l’effettiva portata dall’esclusione dalla disciplina generale non sia stata sufficientemente precisata dal legislatore italiano).

 

Per le indicate finalità di adeguamento, il comma 1 dell’articolo 25:

 

§         introduce, alla lettera a), un nuovo art. 298-bis (Principi generali) nel d.lgs. 152/2006 con cui si inquadra l’ambito di applicazione del decreto. La previsione della regola della responsabilità oggettiva risarcitoria è introdotta, in particolare, sganciando, dai requisiti del dolo e della colpa la responsabilità per danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell’allegato III della direttiva.

In particolare, la norma precisa che la disciplina della parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applica:

-          al danno ambientale, causato da una delle attività professionali elencate nell’allegato 5 alla medesima parte sesta (che riprende l’elencazione dell’allegato III della direttiva), e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività;

-          al danno ambientale, causato da un’attività diversa da quelle elencate nell’allegato 5 alla parte sesta, e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività, in caso di comportamento doloso o colposo.

Si rammenta, in tale sede, la formulazione dell’articolo 3, par. 1, della direttiva, che definisce il suo campo di applicazione:

- al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività;

- al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle attività professionale non elencata nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività, in caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore.

La nuova norma prevede, inoltre che la riparazione del danno ambientale deve avvenire secondo i principi di prevenzione dell’ambiente anche mediante l’adozione delle procedure per il reperimento in capo all’autore dell’illecito delle risorse necessarie alle misure riparatorie da adottare e non attuate dal soggetto (comma 2 dell’articolo 298-bis).

La disposizione prevede, infatti, la riparazione del danno ambientale, secondo i principi e i criteri stabiliti nel titolo II (Prevenzione e ripristino ambientale) e nell’allegato 3 della parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006 (che stabilisce un quadro comune da rispettare per scegliere le misure più appropriate cui attenersi per garantire la riparazione del danno ambientale).

Si prevede, inoltre, che gli interventi di ripristino del suolo e del sottosuolo nonché gli interventi di riparazione delle acque sotterranee restano disciplinati dalle disposizioni di seguito elencate. In particolare, restano disciplinati dal titolo V (Bonifica di siti contaminati) della parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati) del d.lgs. 152/2006 gli interventi di ripristino del suolo e del sottosuolo progettati ed attuati in conformità ai principi ed ai criteri stabiliti al punto 2 (riparazione del danno al terreno) dell’allegato 3 alla parte sesta, nonché gli interventi di riparazione delle acque sotterranee progettati ed attuati in conformità al punto 1 (riparazione del danno all'acqua o alle specie e agli habitat naturali protetti) del medesimo allegato 3, o, per le contaminazioni antecedenti alla data del 29 aprile 2006, gli interventi di riparazione delle acque sotterranee che conseguono gli obiettivi di qualità nei tempi stabiliti dalla parte III[37] del citato decreto legislativo (comma 3 dell’articolo 298-bis);

§         modifica l'art. 299, commi 1 e 5, del d.lgs. 152/2006, relativo alle competenze del Ministero dell'ambiente (lett. b e c). In particolare, si sopprime, al comma 1 del predetto articolo, il riferimento alla Direzione generale per il danno ambientale e agli altri uffici ministeriali competenti, mentre al comma 5 è soppresso il riferimento alla riscossione della somma dovuta per equivalente patrimoniale a proposito di un decreto interministeriale che doveva essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006;

§         all’art. 303, comma 1, lett. f), del d.lgs. 152/2006, sopprime il riferimento all’applicazione dei criteri di determinazione dell’obbligazione risarcitoria, stabiliti dall’art. 311, comma 2 e 3, laddove, nel prevedere che la disciplina del danno ambientale non si applica “al danno causato da un’emissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte sesta del decreto”, si prevede che i predetti criteri si applichino anche a talune ipotesi previste dalla norma in cui le domande di risarcimento siano proposte o da proporre. Si rammenta che l’Allegato II della direttiva 2004/35/CE, in tema di impiego del metodo di valutazione monetaria, prevede che tale metodo deve essere limitato solo alla determinazione di quali misure di riparazione complementare e compensativa siano necessarie (lett. d);

§         allo stesso art. 303, comma 1, abroga la lett. i), conformandosi all’art. 4 della direttiva e ai rilievi della Commissione, consentendo che la disciplina sulla tutela risarcitoria possa essere applicata anche alle situazioni di inquinamento per le quali siano avviate le procedure di bonifica dei siti, o sia stata avviata o sia intervenuta bonifica dei siti (lett. e);

§         novella l’art. 311 d.lgs. 152/2006 con riferimento alle procedure risarcitorie modificando l’ambito di applicazione ed eliminando sia nella rubrica della norma che al comma 2 ogni riferimento al risarcimento per danno equivalente. Il testo vigente prevede che “chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato all’effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all’adozione di misure di riparazione”. E’ sostituito il comma 2, precisando che, nel caso in cui si verifichi un danno ambientale cagionato dagli operatori le cui attività sono elencate nell’allegato 5 alla parte sesta del citato decreto, gli stessi sono obbligati all’adozione delle misure di riparazione di cui all’allegato 3 alla medesima parte sesta. Alle misure di riparazione è, altresì, obbligato anche chiunque altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa. Si prevede, pertanto, in primo luogo, l’obbligo di riparazione e non si fa più riferimento al ripristino. Viene, inoltre, precisato l’ambito di applicazione della norma facendo riferimento agli operatori le cui attività sono elencate nell’allegato  5 della parte sesta del d.lgs. 152/2006 (responsabilità oggettiva) e a chiunque altro cagioni un danno all’ambiente con dolo o colpa.

Solo qualora le misure di riparazione siano state in tutto o in parte omesse, o comunque attuate in modo incompleto o difforme dai termini prescritti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede ad una determinazione dei costi necessari per dare completa e corretta attuazione alle misure citate e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti (lett. f e g); il comma 3 dello stesso art. 311 è anch’esso sostituito per eliminare l’ipotesi del risarcimento per equivalente patrimoniale del danno ambientale e per disciplinare la determinazione delle misure di riparazione da adottare e l’accertamento delle responsabilità risarcitorie da parte del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Si demanda a un decreto del Ministro dell’Ambiente la definizione, in conformità a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell’allegato 3 alla parte sesta (che riproduce quanto indicato all’allegato 2, par. 1.2.3. della direttiva 2004/35), dei criteri e dei metodi, anche di valutazione monetaria, per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa. La norma precisa anche che tali criteri e metodi si applicano ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale (lett. h);

§         modifica l’articolo 313, comma 2, del d.lgs. 152/2006 concernente le ordinanze ministeriali adottate a seguito dell’accertato inadempimento dell’operatore escludendo qualsiasi ipotesi di risarcimento per equivalente pecuniario del danno ambientale (lett. i). Il Ministro dell’ambiente determina i costi delle attività necessarie a conseguire l’attuazione delle misure di riparazione secondo i criteri definiti nel decreto ministeriale di cui al nuovo comma 3 del citato articolo 311 e con ordinanza ingiunge il pagamento delle somme entro sessanta giorni dalla notifica;

Il testo vigente del comma 2 prevede che, qualora il responsabile del fatto che ha provocato danno ambientale non provveda in tutto o in parte al ripristino nel termine ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con successiva ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno accertato o residuato, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario;

§         analogamente a quanto previsto dalla novella precedente, all’articolo 314, comma 3, del d.lgs. 152/2006 sopprime la previsione sui criteri di quantificazione del danno per equivalente patrimoniale (lett. l). In particolare, in ordine al contenuto dell’ordinanza di cui all’articolo 314, comma 3[38], la norma elimina la previsione che il danno per equivalente patrimoniale sia calcolato proporzionalmente alla somma corrispondente alla sanzione applicata o al numero di giorni di pena detentiva irrogati. In  conseguenza della soppressione del secondo e del terzo periodo del comma 3 dell’articolo 314, resta la previsione del primo periodo in base alla quale la quantificazione del danno deve comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino. Si rammenta che l’art. 1 della direttiva 2004/35 precisa che la direttiva istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio «chi inquina paga», per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale;

§         sostituisce il comma 5 dell’articolo 317 del d.lgs. 152/2006, modificando le procedure di versamento al bilancio dello Stato e di destinazione delle somme riscosse per il risarcimento del danno ambientale. La nuova norma prevede che, in luogo del versamento al Fondo di cui all’art. 7-quinquies del D.L. 5/2009 (come prevede il testo vigente), le somme riscosse siano versate all’entrata del bilancio dello Stato e integralmente riassegnate, con un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente per essere destinate alla realizzazione delle misure di prevenzione e riparazione ambientale in conformità alle previsioni della direttiva 2004/35/CE ed agli obblighi da essa derivanti (lett. m).

La norma vigente prevede che le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale disciplinato dalla parte sesta del decreto, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, affluiscono al fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, che finanzia interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi. L’articolo 317 prevede, inoltre, che le somme affluite nel predetto Fondo siano destinate alle seguenti finalità:

a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;

c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

d) attività dei centri di ricerca nel campo delle riduzioni delle emissioni di gas ad effetto serra e dei cambiamenti climatici globali.

 

Il comma 2 dell'articolo in commento stabilisce che le norme del nuovo comma 2 dell’articolo 311 (come risultante dalle modificazioni apportate dalle disposizioni di cui al comma 1) non si applicano agli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore della nuova normativa, nonché agli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi alla medesima data.

 

Da ultimo, il comma 3 reca disposizioni volte a garantire che dall’attuazione dell’articolo 25 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Si precisa, inoltre, che le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’attuazione del medesimo articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Procedure di contenzioso

In materia di responsabilità per danni ambientali e azioni di risarcimento del danno ambientale, il 26 gennaio 2012 la Commissione europea ha inviato all’Italia un parere motivato complementare - ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) (procedura di infrazione n. 2007/4679) contestando, in particolare, la non corretta trasposizione nell’ordinamento italiano della direttiva n. 2004/35/CE.

Precedentemente il 20 novembre 2009 la Commissione europea aveva trasmesso un parere motivato, contestando all’Italia varie non conformità del decreto legislativo 152/2006 alla direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. Le Autorità italiane avevano risposto con note dell’1 e del 2 dicembre 2009 e con nota del 2 febbraio 2010 notificando i provvedimenti legislativi intesi a risolvere alcuni dei problemi sollevati dalla Commissione.

 

Nel parere motivato complementare la Commissione ha affermato di ravvisare nel decreto legislativo n. 152/2006, con cui l’Italia ha recepito la direttiva, i seguenti profili di non conformità alla citata direttiva:

·      il decreto legislativo restringe la responsabilità ambientale ai casi di dolo e colpa, laddove la direttiva prevede la limitazione del dolo e della colpa, e quindi dell’obbligo di ripristino, per i soli casi di danno alle specie e all’habitat naturale causato dall’esercizio di attività professionali non incluse nell’elenco allegato alla direttiva;

·      limitazioni, non previste dalla direttiva, del campo di applicazione delle disposizioni in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente. In particolare, la normativa italiana prevede la non applicazione di tali disposizioni alle “situazioni di inquinamento per le quali siano effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica, o sia stata avviata o sia intervenuta bonifica dei siti nel rispetto delle norme vigenti in materia, salvo che ad esito di tale bonifica non permanga un danno ambientale”;

·      previsione della possibilità di sostituire le misure di riparazione con risarcimenti per equivalente pecuniario, laddove la direttiva dispone una gerarchia di misure di riparazione, complementari e compensative, non prevedendo il ricorso al risarcimento pecuniario. Inoltre, le modalità di calcolo dell’ammontare del risarcimento, previste dal decreto legislativo, appaiono svincolate dall’entità del danno ambientale arrecato.

 

 

 


 

Articolo 26
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2006/2131

 

L’articolo 26 reca modifiche alla normativa nazionale in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio di cui alla legge n. 157 del 1992 al fine di adeguare la normativa italiana di recepimento della direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, alla sentenza di condanna della Corte di giustizia europea del 15 luglio 2010 nella causa C/573/08 (procedura di infrazione 2006/2131).

 

Il comma 1 introduce modifiche volte a prevedere che l'istituzione da parte delle regioni di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna non debba più essere effettuata con prioritario riferimento alle specie di cui allallegato I annesso alla direttiva 2009/147/CE; si specifica, invece, che l'istituzione delle zone di protezione deve tenere conto delle specie di uccelli viventi stabilmente o temporaneamente in libertà nel territorio nazionale. Il medesimo comma prevede anche una procedura di comunicazione alla Commissione europea di informazioni sullapplicazione della legge.

 

Secondo quanto riportato nella relazione governativa, tali modifiche consentirebbero di superare la censura della Corte secondo la quale la normativa italiana non prevede che, allatto dellemanazione dei provvedimenti di tutela degli habitat di cui all’articolo 3 della direttiva 2009/147/CE, le autorità competenti debbano tener conto dei requisiti menzionati allarticolo 2 di questultima.

Si ricorda infatti che all'articolo 2 della direttiva si richiede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva stessa e cioè di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo.

L'articolo 3 della direttiva 2009/147/CE prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per preservare per tutte le specie di uccelli previsti alla direttiva una varietà e una superficie sufficienti di habitat, mediante l'istituzione di zone di protezione; il mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat; il ripristino dei biotopi distrutti e la creazione di biotopi.

L'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE prevede, infine, per le specie elencate nell'allegato I alla direttiva misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione, tenendo conto di vari rischi per la sopravvivenza delle specie. Inoltre gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all'allegato I e ad inviare alla Commissione tutte le informazioni opportune per le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la direttiva. Infine gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat.

 

Il comma 2 sostituisce larticolo 19-bis della legge n. 157 del 1992, relativo all'attuazione del regime europeo della caccia in deroga.

 

Si ricorda che l'articolo 19-bis della legge n. 157 del 1992, introdotto dalla legge n. 221 del 2002 e successivamente modificato dalla legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009) dà attuazione al regime europeo della caccia in deroga.

Si rammenta, infatti, che la direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 (ora direttiva 2009/147/CE), sulla conservazione degli uccelli selvatici, all'articolo 5, vieta, in linea di principio, di uccidere o di catturare tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri a cui si applica il Trattato. L'articolo 7 prevede, tuttavia, che le specie elencate nell'Allegato II possano essere oggetto di atti di caccia, nel quadro della legislazione nazionale.

A tale regime limitativo è comunque consentito derogare da parte degli Stati membri, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, in casi particolari, tassativamente stabiliti, e nel rispetto di specifiche condizioni, volte a garantire che la caccia avvenga entro limiti precisi e in presenza di adeguati controlli.

Più specificamente, l'articolo 9 prevede che i singoli Stati dell'area europea possano derogare ai divieti scritti negli articoli 5, 6, 7 e 8 della direttiva per le seguenti ragioni: a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica; b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento e del ripopolamento ; c) per consentire, in condizioni controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione di determinati uccelli in piccole quantità.

Attualmente l'articolo 19-bis delle legge n. 157 del 1992, nel rimettere alle regioni il potere derogatorio previsto dallarticolo 9 della direttiva 79/409/CEE, richiede che le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, debbano menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini. Le deroghe sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (confluito ormai in ISPRA), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. Entro due mesi il Presidente del Consiglio dei Ministri può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della legge n. 157 e della direttiva n. 79; i provvedimenti regionali di deroga, ferma la loro temporaneità, debbano rispettare le linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sull'attuazione delle deroghe, sulla base della quale il Ministro dell'ambiente redigerà la relazione che lo Stato è tenuto a trasmettere annualmente alla Commissione europea sullattuazione delle deroghe.

 

L’articolo 19-bis, come sostituito dall’articolo in esame, inserisce le seguenti novità:

§      dispone che le deroghe siano adottate dalle regioni e dalle province autonome con provvedimento amministrativo;

§      specifica che le deroghe devono essere giustificate da un’analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni che ne giustificano l’adozione, dando conto dell’assenza di altre soluzioni soddisfacenti;

§      non prevede più l'intesa delle regioni con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini nell'individuazione dei soggetti abilitati al prelievo in deroga;

§      statuisce, che ai soggetti abilitati venga fornito un tesserino sul quale devono essere annotati (pena le sanzioni amministrative previste dal successivo comma 3) i capi recuperati oggetto di deroga;

§      richiede, altresì, alle Regioni di prevedere sistemi di verifica per sospendere il provvedimento di deroga in caso di raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo;

§      disciplina anche il procedimento di adozione del provvedimento di deroga, prevedendo un maggiore coinvolgimento dell'ISPRA. Prima dell'adozione di un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve essere sentito lISPRA. Per le specie migratorie la designazione della piccola quantità per le deroghe adottate al fine di consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura di determinati uccelli (articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE) è determinata, annualmente, a livello nazionale, dallISPRA con la successiva ripartizione ad opera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni del numero di capi prelevabili tra le regioni interessate. Le deroghe adottate ai fini di studio e di ripopolamento (articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE) non necessitano della determinazione annuale da parte dell' ISPRA della piccola quantità, né della conseguente ripartizione fra le regioni da parte della Conferenza Stato-Regioni;

§      prevede la pubblicazione e la comunicazione al Ministero dellambiente e della tutela del territorio e del mare dei provvedimento di deroga, prevedendo l'eventuale diffida da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dellambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione interessata ad adeguare i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della legge n. 157 del 1992 e della direttiva 2009/147/CE, pena l'annullamento (la relazione governativa sottolinea che ciò è previsto "al fine di impedire che ladozione delle deroghe con legge regionale renda inutilizzabile il potere di annullamento previsto in capo al Governo, la cui pratica è stata sanzionata dalla Corte costituzionale).

 

Vengono, invece, confermati, con alcune modifiche, i commi 4-bis e 5 dell’attuale articolo 19 dove si prevede l’obbligo per le regioni di attenersi alle linee guida emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché di trasmettere, entro il 30 giugno, al Presidente del Consiglio e all’ISPRA una relazione sull’attuazione delle deroghe. Nel testo approvato dal Senato si prevede che, qualora dalla relazione risultasse che una regione ha superato il numero massimo di capi prelevabili, la stessa non può essere ammessa al riparto nell’anno successivo.

 

Il comma 3 aggiunge la lettera m-bis) dopo la lettera m) all'articolo 31, comma 1, della legge n. 157 del 1992, al fine di prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per i soggetti abilitati all'esercizio della caccia in deroga che non eseguano sul tesserino regionale, previsto dal comma 2 del nuovo articolo 19-bis, le annotazioni riguardanti i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero.

 

Il comma 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

 

Procedure di infrazione

Il 25 novembre 2011 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 260[39] del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE) per non avere correttamente eseguito la sentenza della Corte di giustizia dell’UE del 15 luglio 2010 (causa C-573/08), con la quale la Corte di giustizia ha condannato l’Italia per essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2 - 7, 9 - 11, 13 e 18 della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Secondo la Corte la normativa di trasposizione nell’ordinamento italiano della direttiva 79/409 (codificata con la direttiva 2009/147/CE) non è completamente conforme a tale direttiva.

In particolare, la Corte sottolinea:

·      la non corretta attuazione dell’articolo 3 (misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli selvatici una varietà e una superficie di habitat) con l’art. 1, co. 5, della legge n.157/1992, che impone alle regioni l’obbligo di istituire, lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, le zone di protezione di cui alla direttiva utili per il ripristino dei biotopi distrutti. Lo stesso articolo, però, in deroga all’articolo 3 della direttiva, riferisce tale obbligo solo alle specie avicole elencate nell’allegato I della direttiva e non a tutte le specie come richiesto dalla direttiva;

·      il contrasto tra l’articolo 7, par. 4 della direttiva e l’art. 18 della legge 157 che non indicherebbe gli obblighi di informazione delle autorità italiane alla Commissione europea sull’attuazione della direttiva;

·      l’inefficacia del sistema di monitoraggio statale previsto dall’articolo 19 della legge 157 nei confronti delle regioni che hanno emanato le norme in materia di caccia in deroga: infatti, poiché che il citato articolo dispone che le autorità statali “possono” e non “devono” impugnare le norme in contrasto con l’art. 9 della direttiva, lo Stato italiano non avrebbe mai usato il potere di annullamento delle norme regionali in deroga palesemente in contrasto con l’art. 9 della direttiva. Quest’ultimo prevede la fissazione di deroghe al divieto di cacciare certe specie selvatiche, a condizione che i provvedimenti di deroga diano prova dell’impraticabilità di soluzioni alternative alla caccia, che facciano riferimento, tra l’altro,  agli specifici metodi di cattura consentiti.

 

Il 22 dicembre 2008 la Commissione europea aveva presentato un ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea (procedura n. 2006/2131, causa C-573/08), che seguiva la lettera di messa in mora del 10 aprile 2006 e il parere motivato del 28 giugno 2006. L’Italia era invitata a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato nel termine di due mesi dal ricevimento di quest’ultimo. Mediante varie comunicazioni (del 31 agosto e 24 novembre 2006, 31 luglio, 27 settembre, 24 ottobre e 26 novembre 2007, 21 marzo 2008), nonché in occasione di contatti con la Commissione, l’Italia aveva annunciato modifiche legislative e regolamentari dirette a porre rimedio agli addebiti formulati dalla Commissione ma quest’ultima, ritenendo che l’Italia non avesse rispettato gli impegni assunti al fine di modificare la normativa contestata nel termine prescritto nel parere motivato, ha deciso il ricorso alla Corte.

Con ordinanza 10 dicembre 2009 il presidente della Corte ha ingiunto alla Repubblica italiana di sospendere l’applicazione dell’art. 4, n. 1, della legge regionale della Regione Lombardia 30 luglio 2008, n. 24, recante disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221, come modificata per la stagione venatoria 2009/2010 dalla legge regionale della Regione Lombardia 16 settembre 2009, n. 21.


 

Articolo 27
Modifica al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati. Procedura di infrazione 2013/2032

 

L’articolo 27 abroga il comma 7-quater dell’articolo 36 del D.L. 179/2012[40], in conseguenza della procedura di infrazione 2013/2032 della Commissione europea (v. infra) per la violazione della direttiva 91/676/CEE[41], relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati.

La predetta disposizione ha introdotto una deroga, valida per un periodo massimo di dodici mesi, in materia di protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati di origine agricola, in attesa dell’aggiornamento regionale delle zone vulnerabili da nitrati. In particolare, la norma, nelle more dell'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola di cui al comma 7-ter del citato articolo 36 del D.L. 179/2012, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, ha sostanzialmente equiparato le zone vulnerabili a quelle non vulnerabili prevedendo che nelle zone vulnerabili da nitrati si applichino le disposizioni previste per le zone non vulnerabili.

Il comma 7-ter dell’art. 36 ha previsto che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, conformemente all'Accordo concernente l'applicazione della direttiva n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, procedano all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati, anche sulla base dei criteri contenuti nel medesimo Accordo. La norma, inoltre, ha previsto il potere sostitutivo del Governo da esercitare nel caso in cui le regioni e le province autonome, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, non provvedano[42].

La direttiva 91/676/CEE è stata emanata allo scopo di ridurre e prevenire linquinamento delle acque e del suolo causato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Gli Stati membri in particolare devono: individuare le zone vulnerabili da nitrati (ZVN) di origine agricola, ossia quelle in cui le acque di falda contengono o possono contenere, ove non si intervenga, oltre 50 mg/l di nitrati, progettare ed attuare nelle ZVN i necessari "programmi d'azione" per ridurre l'inquinamento idrico provocato da composti azotati (art. 5) e fissare un codice (o più codici) di buona pratica agricola (art. 4).

Le singole regioni hanno emanato i provvedimenti legislativi necessari per applicare le norme comunitarie e nazionali sui rispettivi territori regionali. Ogni regione ha individuato le zone vulnerabili sul proprio territorio e ha stabilito gli obblighi che ogni azienda deve rispettare per una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati.

Ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 152/2006, nelle zone designate come vulnerabili da nitrati devono essere attuati i programmi di azione obbligatori, nonché le prescrizioni contenute nel Codice di buona pratica agricola di cui al D.M. del 19 aprile 1999.

Con l’Accordo sull'applicazione della direttiva 91/676/CEE, siglato in data 5 maggio 2011, e richiamato al comma 7-ter dell’articolo 36 del D.L. 179/2012, le Regioni e le Province autonome e i Ministeri dell’ambiente e delle politiche agricole, hanno convenuto, tra l’altro, di procedere ad uno studio finalizzato all’aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati. Inoltre con l’Accordo citato i Ministeri e le Regioni si sono impegnati a promuovere l’aggiornamento delle zone vulnerabili e l’adeguamento dei programmi di azioni ai risultati emergenti dallo studio sopracitato ai fini dell’applicazione della direttiva.

Si segnala, da ultimo, che le lettere b), c) e d), del comma 1 dell’articolo 24 del disegno di legge europea, alla cui scheda di commento si rinvia, novellano il predetto articolo 92 del d.lgs. 152/2006.

Procedure di infrazione

Il 21 febbraio 2013 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora contestando il fatto che la legge 17 dicembre 2012, n. 221 violerebbe l’articolo 5 della direttiva 91/676/CEE e succ. mod. (c.d. direttiva nitrati), in combinato disposto con i relativi allegati II e III.

In particolare, l’articolo 36, comma 7-quater della L. 221/2012 abroga i programmi d’azione stabiliti per le zone vulnerabili al momento dell’entrata in vigore della legge (19 dicembre 2012) e fino al momento in cui le regioni non provvedano ad aggiornare le proprie zone (al massimo entro un anno).

Il citato comma 7-quater non osserverebbe gli obblighi previsti dall’articolo 5 della direttiva 91/676/CEE, che prevede che gli Stati membri: individuino le Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) di origine agricola; progettino ed attuino nelle ZVN i necessari "programmi d'azione" per ridurre l'inquinamento idrico provocato da composti azotati, attraverso misure intese a limitare l'impiego in agricoltura di tutti i fertilizzanti contenenti azoto (fissando periodi di divieto di applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti, capacità di deposito per effluenti di allevamento, limitazioni dell'applicazione al terreno di fertilizzanti, all. III, par. 1) e stabilendo restrizioni specifiche nell'impiego di effluenti zootecnici all. III, par. 2)); fissino uno o più codici di buona pratica agricola che includano le disposizioni contemplate nell'allegato II.

Si ricorda che il 18 gennaio 2013 la Commissione aveva trasmesso una richiesta di informazioni sulla questione nell’ambito della procedura EU-Pilot (4450/13/ENVI) e in data 8 febbraio 2013 l’Italia aveva risposto che si sarebbe provveduto ad abrogare il richiamato comma 7-quater non appena insediato il Governo dopo le elezioni del 24 - 25 febbraio 2013. Inoltre, comunicava che le regioni avevano deciso di disapplicare il comma 7-quater cercando di definire le zone vulnerabili e adottando gli opportuni provvedimenti. L’8 marzo 2013 l’Italia, in una successiva comunicazione, sottolineava che, a seguito dell’adozione dei provvedimenti regionali di conferma delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola si determinava la non applicabilità del comma 7-quater dell’articolo 36 della L. 221/2012 e che, sostanzialmente, la direttiva 91/676/CEE  non era mai stata disapplicata, in quanto si continuavano ad attuare i programmi d’azione vigenti al momento dell’entrata in vigore della suddetta legge.

 

 

 


 

Articolo 28
Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in materia di indagini sugli incidenti ferroviari. Caso EU Pilot 1254/10/MOVE

 

L’articolo 28 (che reca contenuto identico all’articolo 24 del disegno di legge comunitaria 2011, AS 3129 della XVI Legislatura) disciplina la collaborazione nelle indagini sugli incidenti ferroviari fra l'Organismo investigativo permanente del Ministero dei Trasporti[43] e l’Autorità giudiziaria, la cui inefficacia, secondo la Commissione europea, si sarebbe manifestata nel gravissimo incidente ferroviario di Viareggio, avvenuto nel giugno del 2009.

La Commissione europea, nell’ambito della procedura EU Pilot[44] 1254/10/MOVE, contesta all’Italia il non corretto recepimento della direttiva 2004/49/CE[45]. In particolare la Commissione contesta la compatibilità con la normativa UE degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 (Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie), che disciplinano la collaborazione fra gli investigatori dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e l’Autorità giudiziaria nelle indagini sugli incidenti, la cui inefficacia, secondo la Commissione, si sarebbe manifestata nell’incidente ferroviario di Viareggio, avvenuto nel giugno 2009.

La Commissione europea rileva che i sopra citati articoli prevedono un rapporto di subordinazione degli investigatori dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie nei confronti dell’Autorità giudiziaria, mentre l’articolo 20 della direttiva 2004/49/CE prevede che fra tali soggetti sussista un rapporto di collaborazione.

 

Per adeguare la disciplina nazionale ai rilievi della Commissione europea, l’art. 28 in esame novella, quindi, gli articoli 20 e 21 del citato D.Lgs 162 del 2007

.

Il comma 1, lettera a) – numeri. da 1 a 4 - modifica l’articolo 20 del decreto-legislativo 162.

La modifica di cui al numero 1) novella il comma 1 disponendo che l’attività degli investigatori incaricati venga svolta in coordinamento con quella della polizia giudiziaria, sostituendo la formulazione vigente, secondo cui la predetta attività resta comunque subordinata a quella della polizia.

Il n. 2) novella il comma 2 sopprimendo la necessità di autorizzazione dell’Autorità giudiziaria, con riferimento alle attività consentite agli investigatori incaricati, autorizzazione che la norma vigente prevede in caso di investigazioni connesse a fatti che costituiscono reato.

Con la modifica di cui al numero 3) viene aggiunto un nuovo comma 2-bis con il quale si prevede che quando l’Autorità giudiziaria avvia un procedimento a seguito di un evento nel quale si ravvisano ipotesi di reato, l’Autorità giudiziaria stessa dispone affinché sia permesso agli investigatori incaricati di svolgere i compiti indicati dal comma 2 dello stesso articolo 20.

Ci si riferisce alla possibilità: di accedere al luogo dell'incidente e al materiale rotabile coinvolto, alla relativa infrastruttura e agli impianti di segnalamento e di controllo del traffico; di ottenere immediatamente un elenco degli indizi e la rimozione sotto controllo di rottami, impianti o componenti dell'infrastruttura a fini di esame o di analisi; di acquisire e utilizzare il contenuto dei registratori di bordo e delle apparecchiature di registrazione dei messaggi verbali e la registrazione dei dati di funzionamento del sistema di segnalamento e controllo del traffico; di accedere ai risultati dell'esame dei corpi delle vittime; di accedere ai risultati dell'esame del personale viaggiante e di ogni altro componente del personale ferroviario coinvolto nell'incidente o nell'inconveniente;) di interrogare il personale ferroviario coinvolto e altri testimoni; di accedere a qualsiasi informazione o registrazione pertinente in possesso del gestore dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie coinvolte e dell'Agenzia.

Il numero 4) sostituisce il comma 3 dell’art. 20 del decreto, che attualmente si limita a prevedere che la competenza per il rilascio dell’autorizzazione agli investigatori di svolgere le indicate attività istruttorie appartiene al PM nel corso delle indagini preliminari, nonché, dopo la chiusura delle indagini, al giudice procedente (norma che si espunge per coordinamento col nuovo comma 2-bis).

Il nuovo comma 3 dispone la possibilità, per gli investigatori incaricati, di accedere ad eventuali prove sequestrate dall’autorità giudiziaria e utilizzarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza vigenti, fermo restando che le attività degli investigatori non devono comunque pregiudicare l’indagine giudiziaria. L’autorizzazione per l’accesso a tali prove, anche considerando i tempi stabiliti per pubblicare la relazione finale sull’incidente (massimo entro 12 mesi dalla data dell'evento) è dato agli investigatori - anche in tal caso - dal PM, nel corso delle indagini preliminari; dall’Autorità giudiziaria nelle fasi successive.

Ove l’esame di alcuni elementi di prova possa determinarne la modifica, l’alterazione o la distruzione, è necessario l’accordo preventivo tra l’Autorità giudiziaria e gli investigatori incaricati. Infine, si prevede che, per disciplinare l’utilizzo e lo scambio di informazioni nonché le ulteriori attività istruttorie, possono essere conclusi accordi fra l'Organismo investigativo permanente presso il Ministero dei trasporti (costituito da una nuova direzione generale per le investigazioni ferroviarie) e l’Autorità giudiziaria.

 

Finalità analoghe a quelle che hanno riguardato l’art. 20 ha la novella introdotta dal comma 1, lettera b) dell’art. 28 in esame all’articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 162. Il testo vigente prevede che, per ciascun incidente o inconveniente, l'Organismo investigativo permanente, previa espressa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria procedente ove l'attività investigativa sia compiuta a seguito del verificarsi di un fatto di reato, predispone i mezzi e le prove tecniche necessarie a cura e spese dell'Impresa Ferroviaria o del Gestore dell'infrastruttura interessati.

Nel nuovo testo, la necessità di autorizzazione viene sostituita dal previo accordo fra l’Organismo investigativo e l’Autorità giudiziaria.

 

Procedure di contenzioso

La Commissione europea nell’ambito della procedura EU Pilot 1254/10/MOVE contesta all’Italia il non corretto recepimento della direttiva 2004/49/CE. In particolare la Commissione contesta la compatibilità con la normativa UE degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, che disciplinano la collaborazione fra gli investigatori dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e l’Autorità giudiziaria nelle indagini sugli incidenti, la cui inefficacia, secondo la Commissione, si sarebbe manifestata nell’incidente ferroviario di Viareggio, avvenuto nel giugno 2009.

La Commissione europea rileva che i sopra citati articoli prevedono un rapporto di subordinazione degli investigatori dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie nei confronti dell’Autorità giudiziaria, mentre l’articolo 20 della direttiva 2004/49/CE prevede che fra tali soggetti sussista un rapporto di collaborazione.

 

 

 


 

Articolo 29
Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2012/4/UE, del 22 febbraio 2012, relativa all’istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. Procedura di infrazione 2012/0433

 

L’articolo 29 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, al fine di recepire la direttiva 2012/4/UE, relativa all’istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

 

La norma è volta ad istituire un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, dando corso a previsioni della direttiva 2012/4/UE per il cui mancato recepimento (entro il 4 aprile 2012) la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione 2012/0433.

 

Il D.Lgs. 8/2010, su cui interviene l’articolo in esame, attua la direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.

 

La direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni riguardanti l'immissione sul mercato e il controllo degli esplosivi per uso civile, ha previsto, tra l'altro, all'art. 14, che gli Stati membri tengano a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione europea le informazioni aggiornate relative alle imprese del settore degli esplosivi che possiedono una licenza o un'autorizzazione. Gli Stati membri verificano che tali imprese dispongano di un sistema di tracciamento che consenta di identificare in qualsiasi momento il detentore degli esplosivi, e le relative misure vengono adottate secondo le procedure adottate del comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione europea (art. 13). Il comitato esamina le questioni relative all'applicazione della direttiva sollevate dal presidente di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro ed esprime il proprio parere sulle proposte di misure da adottare che gli vengono sottoposte dal rappresentante della Commissione europea. Sempre ai sensi dell'art. 14, le imprese in questione tengono un registro delle loro operazioni per poter soddisfare agli obblighi previsti dalla disciplina comunitaria: i relativi documenti sono conservati per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo l'operazione registrata, anche se l'impresa ha cessato la propria attività. Essi devono essere prontamente messi a disposizione per un controllo eventuale su richiesta delle autorità competenti.

 

In base a quanto disposto dalla direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la successiva direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008 ha istituito un sistema armonizzato di identificazione univoca e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile (art. 1), escludendo dal proprio ambito di applicazione gli esplosivi destinati a essere scaricati direttamente nel fornello di mina e quelli fabbricati sul luogo dell'esplosione e posti a dimora immediatamente dopo la produzione (produzione "in loco") (art. 2). Ai sensi dell'art. 3, compete agli Stati membri far sì che le imprese del settore degli esplosivi, che fabbricano o importano esplosivi oppure assemblano detonatori, procedano alla marcatura degli esplosivi e di ogni confezione elementare mediante un'identificazione univoca, i cui elementi sono indicati in un apposito allegato. Lo stesso art. 3 dispone che ad ogni sito di fabbricazione venga assegnato un codice a tre cifre dall'autorità nazionale dello Stato membro di stabilimento: nel caso di siti di fabbricazione ubicati al di fuori della Comunità, il fabbricante stabilito nella Comunità contatta l'autorità nazionale dello Stato membro di importazione per richiedere l'assegnazione di un codice per il sito di fabbricazione, mentre nel caso di siti di fabbricazione ubicati al di fuori della Comunità e di fabbricanti stabiliti al di fuori della Comunità, l'importatore degli esplosivi di cui trattasi contatta l'autorità nazionale dello Stato membro di importazione per richiedere l'assegnazione di un codice per il sito di fabbricazione. L'identificazione univoca è apposta tramite marcatura o in modo stabile sul prodotto, in forma indelebile, anche elettronica, e in modo da essere chiaramente leggibile (art. 4). La marcatura è apposta su ogni cartuccia o sacco, nel caso di esplosivi in sacco (art. 5). Sono dettate altresì le disposizioni relative all'identificazione univoca di esplosivi bicomponenti (art. 6); di detonatori comuni o micce (art. 7); di detonatori elettrici, non elettrici ed elettronici (art. 8); di inneschi (primer) e cariche di rinforzo (booster) (art. 9); di micce detonanti e micce di sicurezza (art. 10); di bidoni e fusti contenenti esplosivi (art. 11). Le imprese possono apporre sugli esplosivi, ad uso dei clienti, copie adesive rimovibili dell'etichetta originale. Per prevenire abusi dette copie devono riportare chiaramente l'indicazione che si tratta di copie dell'originale (art. 12). Ai fini della raccolta ed archiviazione di dati, gli Stati membri provvedono (art. 13) a che le imprese del settore degli esplosivi istituiscano un sistema di raccolta dei dati relativi agli esplosivi, che comprenda la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo: il sistema di raccolta dei dati deve consentire alle imprese di rintracciare gli esplosivi in modo che sia possibile identificare i detentori degli esplosivi in qualsiasi momento. I dati raccolti, compresi quelli relativi all'identificazione univoca, vengano conservati per un periodo di 10 anni a decorrere dalla consegna o dalla fine del ciclo di vita dell'esplosivo, ove quest'ultima sia nota, anche nel caso in cui le imprese abbiano cessato l'attività.

 

Il D.Lgs. 8/2010 contiene una disciplina in alcuni punti superata dalla sopraggiunta direttiva n. 4/2012/UE, con specifico riferimento alla semplificazione ed accelerazione delle procedure relative all’identificazione univoca degli esplosivi da parte delle aziende.

 

La norma in esame, pertanto, provvede ad integrarlo prevedendo:

§      l’esclusione delle micce (comprese quelle di sicurezza) e degli inneschi a percussione dal sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile in ragione del loro prevalente utilizzo per fini pirotecnici piuttosto che esplosivi e per il loro basso livello di rischio in caso di utilizzo abusivo. In particolare, la lettera a) estende l'esclusione a talune tipologie di “micce” ed “inneschi” (cui corrisponde analoga esclusione dalla procedure di cui alla lettera c);

§      l’attribuzione ad ogni singola azienda di un codice indispensabile per la definizione del codice di identificazione univoca dei prodotti. In particolare, la lettera b) provvede a sostituire il rinvio ad un decreto interministeriale con un decreto dirigenziale del Ministero dell’interno;

§      un rinvio dell’applicazione della direttiva 2008/43/CE (precedentemente stabilita al 5 aprile 2012), in relazione al maggior tempo richiesto per consentire alle imprese di sviluppare adeguatamente e rendere sicuri i sistemi informatici necessari per attuare il sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi, di apporre la marcatura sugli esplosivi medesimi, nonché di assolvere gli obblighi relativi alla raccolta dei dati e alla tenuta dei registri; in virtù della lettera c) il rinvio è ora al 5 aprile 2015. Si tratta della data che fissa le decorrenze anche delle norme citate nella lettera d): si differisce, quindi, il termine per l’attivazione del sistema informatico di raccolta dati del Ministero dell’interno di cui possono avvalersi le imprese, consentendo alle stesse imprese, in alternativa, anche il ricorso ad un sistema di raccolta dati gestito in proprio, fermi restando gli obblighi di comunicazione dei dati al Ministero dell’interno;

§      particolari criteri per l’apposizione della marcatura per l’identificazione univoca di alcuni esplosivi per i quali, in relazione alle loro dimensioni troppo ridotte, alla loro particolare forma o progettazione, l’apposizione dell’identificazione univoca è effettuata sulle relative “confezioni elementari” piuttosto che sul singolo articolo. A tal fine operano le modifiche di cui alla lettera e), secondo cui comunque ciascuna confezione elementare è sigillata e su ogni detonatore comune o carica di rinforzo oggetto della deroga le informazioni sono apposte tramite marcatura, in forma indelebile e in modo da essere chiaramente leggibili; inoltre, il numero dei detonatori comuni e delle cariche di rinforzo contenuti è stampato sulla confezione elementare; ogni miccia detonante oggetto della deroga reca l'identificazione unica apposta tramite marcatura sulla bobina e, se del caso, sulla confezione elementare.

 

Procedure di contenzioso

Il 27 novembre 2012 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione inviando all’Italia una lettera di messa in mora (ex art. 258 TFUE) per il mancato recepimento della direttiva 2012/4/UE. La direttiva avrebbe dovuto essere attuata nei singoli Stati membri entro il 4 aprile 2012.

Si segnala che la medesima direttiva è inserita nell’allegato B del disegno di legge di delegazione europea (AC 1326).

 

 


 

Articolo 30
Modifica al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in tema di Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Procedura di infrazione 2012/2189

 

L'articolo dà fondamento legislativo all'autorizzazione al Ministro dell'interno - già conferita da alcune ordinanze del Presidente del Consiglio (vedi oltre) - di istituire sezioni di membri supplenti, presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Si prevede, oltre al limite numerico di dieci sezioni, che l'istituzione sia disposta al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori, per il tempo strettamente necessario (da determinarsi nel medesimo decreto istitutivo).

 

La protezione internazionale (illustrata a commento dell'articolo 7 del presente disegno di legge) è accordata (fin dall’ art. 32 della legge n. 189 del 2002 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2004, art. 12), su base decentrata (con decisione appellabile in via giurisdizionale), dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, disciplinate ora dall'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (recante Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato).

Le Commissioni sono competenti all’esame delle domande di protezione internazionale, mentre la Commissione nazionale per il diritto di asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione internazionale (art. 3 e 4 del D.Lgs. 25/2008).

La legge fissa il numero delle Commissioni territoriali nel massimo di dieci, ciascuna composta da quattro membri (un funzionario della carriera prefettizia, un funzionario della Polizia di Stato, un rappresentante degli enti territoriali e un rappresentante dell’Alto commissario ONU per i rifugiati). Per ciascun componente sono nominati uno o più componenti supplenti. I membri delle commissioni sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio.

 

Con il decreto del Ministro dell’interno 6 marzo 2008 sono state costituite le dieci Commissioni con sedi a Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani, Bari, Caserta, Torino, corrispondenti ciascuna a più province o regioni.

L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2008, n. 3703, art. 4 (recante Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia), ha autorizzato poi il Ministro dell'interno ad istituire, con proprio decreto, nell'ambito di ciascuna Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, una sezione composta dai membri supplenti della corrispondente Commissione territoriale.

La successiva ordinanza del 10 agosto 2011, n. 3958 (art. 2) ha autorizzato l'istituzione di ulteriori cinque sezioni - in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti a Paesi del Nord Africa – che peraltro avrebbero dovuto operare fino al 31 dicembre 2011. Tale termine è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012 ai sensi dell'ordinanza 23 novembre 2012, n. 26.

Presupposto giuridico delle ordinanze era la deliberazione dello stato d'emergenza adottata - ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante la Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile - con il D.P.C.M. 20 marzo 2002, più volte prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2012 (D.P.C.M. 21 novembre 2011).

Peraltro, la riforma della protezione civile (dettata dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito dalla legge n. 100 del 2012) ha stabilito che la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non possa, di regola, superare i novanta giorni e che uno stato di emergenza già dichiarato possa essere prorogato ovvero rinnovato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, di regola per non più di sessanta giorni (art. 1, comma 1, lett. c), che così ha novellato il citato articolo 5 della legge n. 225 del 1992).

Successivamente il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (cd. spending review) convertito dalla legge. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (art. 23, comma 12) la chiusura dello stato di emergenza, ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di immigrati sul territorio nazionale (di qui l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 28 dicembre 2012 n. 33, regolante la chiusura dello stato di emergenza).

 

Tali vicende si intrecciano con le altre decisioni adottate per fronteggiare l’afflusso massiccio di profughi del 2011. si tratta in primo luogo della dichiarazione dello stato di emergenza umanitaria in tutto il territorio nazionale fino al 31 dicembre 2011 (D.P.C.M. 12 febbraio 2011), poi prorogato al 31 dicembre 2012 (D.P.C.M. 6 ottobre 2011).

La dichiarazione dello stato di emergenza ha consentito l’adozione dell’ordinanza di protezione civile del Presidente del consiglio del 18 febbraio 2011, n. 3924, che ha adottato i primi provvedimenti di urgenza per fronteggiare la situazione tra cui la nomina del Capo della protezione civile quale Commissario delegato per la realizzazione degli interventi necessari in materia. Ad essa sono seguite numerose altre ordinanze (13 aprile 2011, n. 3933, 21 aprile 2011, n. 3934, 21 aprile 2011, n. 3935, 16 giugno 2011, n. 3947, 26 luglio 2011, n. 3955, 10 agosto 2011, n. 3958 (già citata) , 6 settembre 2011, n. 3962, 21 settembre 2011, n. 3965, 30 settembre 2011, n. 3966, 21 ottobre 2011, n. 3970, 30 settembre 2011, n. 3966, 21 ottobre 2011, n. 3970, 30 dicembre 2011, n. 3991, 10 settembre 2012, n. 19, 9 novembre 2012, n. 24, 23 novembre 2012, n. 26).

Ai cittadini provenienti dei Paesi nordafricani sbarcati in Italia è stato concesso un permesso di soggiorno temporaneo per protezione umanitaria, per consentire la loro libera circolazione nei Paesi dell'area Schengen (D.P.C.M. 5 aprile 2011). La durata del permesso di soggiorno, inizialmente fissata a 6 mesi, è stata poi prorogata di altri 6 mesi dal D.P.C.M. 6 ottobre 2011 e di ulteriori 6 mesi dal D.P.C.M. 15 maggio 2012.

Il 31 dicembre 2012 è stata dichiarata la cessazione dello stato di emergenza e il rientro nella gestione ordinaria, da parte del Ministero dell’interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l’afflusso di cittadini stranieri sul territorio nazionale (si tratta della citata Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 28 dicembre 2012, n. 33). L’ordinanza prevede l’adozione da parte dei prefetti di percorsi di uscita dei profughi dalle strutture di accoglienza. Una nota del Ministero dell’interno, del 18 febbraio 2012, ha previsto che le risorse residue sono sufficienti a garantire per 60 giorni il regime ordinario di accoglienza. Dopo tale periodo si è prevista la corresponsione di 500 euro a persona quale misura di uscita. Con il D.P.C.M. del 28 febbraio 2013 è stata disciplinata la cessazione delle misure umanitarie di protezione temporanea dei rifugiati, prevedendo che essi possano presentare, entro il 31 marzo 2013, domanda di rimpatrio assistito nel Paese di provenienza o di origine, oppure possano presentare domanda di conversione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari in permessi per lavoro, famiglia, studio e formazione professionale. In mancanza di una di queste due opzioni si prevede l'espulsione.

 

Secondo dati resi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nell'anno 2011 sono state presentare richieste di asilo da parte di 37.350 persone (rispetto a 21.575 persone dieci anni prima, nel 2001).

Nel medesimo 2011, sono stati accordati a 2.057 persone lo status di rifugiato e a 2.569 persone lo status di protezione sussidiaria. Per altre 5.662 persone sono stati trasmessi (alla questura) gli atti per il rilascio della protezione umanitaria (ossia un soggiorno annuale per motivi umanitari). mentre 11.131 istanze sono state respinte (Fonte: www.interno.gov.it).

 

L’articolo in esame pone una clausola di invarianza finanziaria.

Secondo la relazione tecnica, il costo complessivo di dieci sezioni supplenti è quantificabile in 732,6 milioni di euro (a valere sul capitolo 2255 dello stato di previsione del ministero dell'interno).

Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge, l'istituzione delle sezioni supplenti è uno strumento di flessibilità organizzativa, auspicabile per far fronte in tempi ragionevoli - profilo, questo, su cui ha appuntato rilievi critici la Commissione europea (vedi oltre) - all'istruttoria di migliaia di istanze rivolte ogni anno.

 

L’intervento normativo normativo in esame va valutato in relazione ai rilievi avanzati dalla Commissione europea, sotto illustrati nell’ambito delle procedure di contenzioso.

 

 

Documenti all’esame delle Istituzioni europee

Si segnala che sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 29 giugno 2013 serie L 180 sono stati pubblicati i seguenti provvedimenti volti a completare il cosiddetto Sistema comune europeo di asilo - CEAS:

·      il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia;

·      il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide;

·      la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

·      la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Si ricorda inoltre che il 17 giugno 2013 la Commissione ha pubblicato la Comunicazione (COM(2013) “Quarta relazione annuale sull’immigrazione e l’asilo (2012)”.

La quarta relazione illustra i principali sviluppi intervenuti nel 2012 per affrontare le sfide in tali settori e presenta i dati principali sulla situazione migratoria nell'UE; è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione, che offre un'ampia panoramica delle iniziative prese sia a livello dell'UE che a livello nazionale

Le relazioni annuali su immigrazione e asilo sono presentate in seguito a una richiesta formulata dal Consiglio europeo al momento dell'adozione del patto europeo sull'immigrazione e l'asilo, nel 2008.

Tra i dati essenziali si ricorda che le domande di asilo nel 2012 sono aumentate del 9,7% rispetto al 2011, superando la cifra totale di 330 000 (nettamente inferiore, comunque, al picco di 425 000 domande registrate nel 2001).


 

Nella tabella seguente si riportano i dati concernenti le decisioni emesse in Europa nel 2012 in accoglimento delle domande di asilo.

Tali decisioni sono distribuite per tipologia di protezione accordata: (status di rifugiato; status di protezione sussidiaria; autorizzazione alla permanenza per motivi umanitari).

Fonte Eurostat (18 giugno 2013)

 

Totale

decisioni*

(I e II istanza)  

Totale

decisioni

  di accoglimento

Status

 di rifugiato

Protezione

sussidiaria

Motivi umanitari

EU27

407 270

102 705

51 375

37 105

14 205

Belgio

37 030

5 880

4 285

1 595

-

Bulgaria

660

195

20

175

-

Repubblica ceca

1 160

200

50

150

5

Danimarca

6 180

2 105

1 265

725

120

Germania

88 110

22 165

10 875

8 110

3 180

Estonia

70

25

10

5

10

Irlanda

1 625

140

115

30

-

Grecia

12 840

625

215

135

275

Spagna

3 740

565

240

285

40

Francia

96 075

14 325

11 360

2 965

-

Italia

14 970

9 270

2 095

4 770

2 405

Cipro

2 880

150

85

25

40

Lettonia

195

30

10

20

-

Lituania

605

55

15

45

-

Lussemburgo

2 560

45

40

5

-

Ungheria

1 500

460

85

330

45

Malta

2 025

1 455

45

1 240

165

Paesi Bassi

14 475

5 920

700

3 610

1 605

Austria

23 855

6 000

3 925

2 075

-

Polonia

3 400

545

105

165

275

Portogallo

295

100

15

85

-

Romania

3 845

505

305

200

0

Slovenia

255

35

20

15

-

Slovacchia

510

200

10

105

80

Finlandia

3 420

1 840

635

920

285

Svezia

47 475

15 290

4 470

9 045

1 775

Regno Unito

37 510

14 570

10 385

270

3 915

Islanda

65

10

5

0

0

Norvegia

18 730

6 125

3 960

1 475

690

Svizzera

20 505

4 580

2 505

535

1 535

Liechtenstein

125

20

20

0

0

 

* Il numero totale delle decisioni si riferisce al numero degli esiti delle procedure amministrative piuttosto che al numero degli individui interessati.

Procedure di contenzioso

Con lettera di costituzione in mora ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, del 24 ottobre 2012, la Commissione europea ha contestato all’Italia di non adempiere agli obblighi imposti dal diritto dell’Unione in riferimento a:

 

Accesso alla procedura di asilo

La Commissione contesta anzitutto all’Italia di non garantire un accesso rapido alla procedura di asilo e ai diritti che scaturiscono dalla relativa domanda, così come previsto dalla direttiva 2005/85/CE (cd. direttiva procedure). Le informazioni in possesso della Commissione evidenzierebbero:

·      tempi prolungati di attesa tra la manifestazione della volontà del richiedente di presentare domanda di asilo e gli appuntamenti fissati dalle autorità per la formalizzazione della stessa;

·      difficoltà nella registrazione formale della domanda di asilo in mancanza di una prova formale del soggiorno;

·      specifiche criticità per quanto riguarda la presentazione della domanda di asilo da parte dei richiedenti asilo in condizioni di detenzione all’interno dei Centri di identificazione ed espulsione (CIE).

Secondo la Commissione il sistema italiano non registrerebbe in tempo utile le domande di asilo (sia in generale, sia con particolare riferimento ai trattenuti CIE); ciò sarebbe in contrasto con l’articolo 10 della direttiva citata che prevede tutta una serie di garanzie per chi domanda asilo, già dal momento della richiesta, peraltro non soggetta, secondo il diritto europeo, a vincoli di forma. La Commissione ritiene che nonostante gli Stati abbiano un margine di discrezionalità nell’organizzazione delle modalità procedurali di presentazione della domanda, ciò non può rendere impossibile o eccessivamente difficile l’accesso effettivo alla procedura di asilo e ai diritti previsti a livello UE.

Inoltre, secondo le informazioni in possesso della Commissione :

-     i richiedenti asilo in stato di trattenimento nei centri CIE non avrebbero accesso a informazioni e consulenza adeguate sulla procedura di asilo (con conseguenti difficoltà nella presentazione della relativa domanda);

-     l’accesso ai CIE da parte delle organizzazioni di assistenza (compreso l’UNHCR) sarebbe molto limitato.

Anche in questo caso tale stato di fatto violerebbe, sotto diversi profili, l’articolo 10 della direttiva procedure (in particolare, il diritto all’informazione circa i tempi e mezzi per adempiere all’obbligo di addurre gli elementi che motivano la domanda di protezione, il diritto all’assistenza dell’interprete, il diritto alla comunicazione con l’UNHCR o con organizzazioni che operino per conto di quest’ultimo in base ad accordi con lo Stato membro interessato).

Le criticità riscontrate dalla Commissione circa l’accesso dei richiedenti trattenuti nei CIE alle informazioni sulle organizzazioni o gruppi di persone che forniscono specifica assistenza legale determinerebbero la mancata attuazione dell’articolo 5 della direttiva 2003/9/CE (cd. direttiva accoglienza).

 

Accesso alle condizioni di accoglienza

La Commissione ritiene che le criticità rilevate circa l’accesso alla procedura di asilo abbiano come ulteriore conseguenza la mancata applicazione di molteplici disposizioni contenuta nella direttiva accoglienza.

L’accesso ai benefici previsti da tale direttiva a favore dei richiedenti asilo sarebbe, per altro verso, ostacolato dai ritardi riscontrati nel nostro Paese per quanto riguarda il rilascio del permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale, che farebbe seguito alla registrazione della domanda.

Alla Commissione risulterebbe (dai dati riportati dai Quaderni SPRAR 2010), che  solo nel 46 per cento dei casi sarebbe rispettato il termine per il  rilascio di tale documento, che  secondo la normativa italiana  condiziona l’accesso ad una serie di benefici come la tessera sanitaria e ad altri servizi sociali. Tale stato di fatto configurerebbe l’incompatibilità del nostro sistema con gli articoli 3 (applicazione immediata della direttiva accoglienza dal momento della domanda di asilo), 13 (accesso alle condizioni materiali di accoglienza, quali alloggio, vitto, vestiario e sussidio per spese giornaliere, dal momento della domanda di asilo, nonché assistenza di tipo sanitario), e 17 (specifiche condizioni garantite a categorie vulnerabili, anche dal punto di vista sanitario) della direttiva accoglienza. Nonostante una certa flessibilità consentita agli Stati membri dall’articolo 14 per quanto riguarda le modalità specifiche delle condizioni materiali di accoglienza, la Commissione ritiene che, in ogni caso, sia necessario soddisfare le esigenze essenziali dei richiedenti asilo; il mancato rispetto delle disposizioni citate collocherebbe il sistema italiano in una posizione di incompatibilità con gli stessi articoli 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (inviolabilità della dignità umana e proibizione della tortura e delle pene, o dei trattamenti inumani e degradanti), nonché con l’articolo 3 CEDU (divieto della tortura e del trattamento disumano e degradante).

 

La Commissione rileva inoltre il verificarsi di ritardi - e in alcuni casi addirittura della mancata emissione – per quanto riguarda il rilascio del documento che attesta la condizione di richiedente asilo.

Ciò comporterebbe la mancata attuazione dell’articolo 6 della direttiva accoglienza, recante l’obbligo di rilasciare entro tre giorni dalla presentazione della domanda il documento nominativo che certifica lo status di richiedente asilo o che attesta che il richiedente asilo è autorizzato a soggiornare nel territorio dello Stato membro nel periodo in cui la domanda è pendente o in esame.

 

Persone soggette alla procedura Dublino

La Commissione individua vari ordini di criticità relative all’applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (cd. regolamento Dublino).

Dai dati in possesso della Commissione, emergerebbe anzitutto che:

-     solo i rimpatriati Dublino il cui caso è pendente ricevono, in linea di principio, accoglienza analoga agli altri richiedenti;

-     è molto limitato il numero di posti riservati a tale categoria di richiedenti e spesso i singoli rimpatriati sono semplicemente indirizzati verso le autorità locali senza strutture di accoglienza prestabilite (nel biennio 2008-2009 solo il 12 per cento dei rimpatriati Dublino sarebbe stato oggetto di progetti SPRAR).

Inoltre secondo i rapporti in possesso della Commissione: a tale categoria di richiedenti spesso non sarebbe consentito presentare domanda di asilo o avere un appuntamento con la questura una volta giunti in Italia; le persone riprese in carico dovrebbero presentarsi alle autorità che hanno rilasciato il primo permesso di soggiorno, sopportando le spese di viaggio, dovendo altresì pagare una tassa di 100 euro per la remissione del documento. 

Le condizioni di fatto rilevate dalla Commissione implicherebbero la mancata attuazione del regolamento Dublino, con particolare riferimento all’articolo 3, par. 1 che obbliga lo Stato membro, competente ai sensi del detto regolamento, ad esaminare una domanda di asilo.

Si sarebbero infine verificati casi in cui richiedenti asilo, soggetti alla procedura Dublino per il loro trasferimento in altro Stato membro, non sarebbero stati considerati richiedenti asilo in Italia; per tale ragione tali persone non avrebbero ricevuto il documento che ne attesta lo status di richiedente, così perdendo il diritto a rimanere nel territorio e ad accedere alle condizioni di accoglienza previste dalla normativa europea. Secondo la Commissione un sistema come quello italiano sembrerebbe non dare l’opportunità, in pratica, di formalizzare una domanda di asilo prima che sia iniziata la procedura Dublino.

Risulterebbe dunque violato anche l’articolo 4 del regolamento Dublino, ai paragrafi:

- 1, secondo il quale il procedimento volto a determinare lo Stato membro competente è avviato non appena una domanda d'asilo è presentata per la prima volta in uno Stato membro;

- 2, ai sensi del quale la domanda d'asilo si considera presentata non appena le autorità competenti dello Stato membro interessato ricevono un formulario presentato dal richiedente asilo o un verbale redatto dalle autorità, e che prevede altresì che nel caso di domanda non scritta, il periodo che intercorre dalla dichiarazione di volontà e la stesura del relativo verbale deve essere quanto più breve possibile.

 

Capacità di accoglienza

Ulteriori addebiti mossi dalla Commissione riguarderebbero la capacità generale di accoglienza del sistema italiano.

Secondo la Commissione, a fronte di un sistema di accoglienza (articolato sui CARA e lo SPRAR) con capienza di 7.102 posti (quale indicato dalle autorità italiane nella lettera UE pilot), vi sarebbero sul territorio italiano (secondo dati Eurostat aggiornati al 31 giugno 2012) quasi 18 mila richiedenti asilo;

La Commissione muove un ulteriore rilievo circa la capacità di accoglienza del sistema italiano facendo riferimento a quanto disposto dal decreto legislativo n 140 del 2005, all’articolo 5  comma 7, che prevede che, in caso di ricorso giurisdizionale avverso una decisione di rigetto di una domanda di asilo, il ricorrente autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale ha accesso all’accoglienza solo per il periodo in cui  non gli è consentito il lavoro. Secondo la Commissione, infatti, tale disposizione priverebbe dell’accoglienza quei richiedenti che hanno in astratto il diritto di lavorare ma di fatto sono disoccupati e perciò incapaci di sostenere le spese di accoglienza.

L’insufficienza del sistema dell’accoglienza rilevata dalla Commissione impedirebbe l’attuazione degli articoli 3 e 13 e 24 della direttiva  accoglienza, violando altresì i citati articoli 1 e 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

 

Infine secondo le informazioni in possesso della Commissione alcune autorità locali italiane applicherebbero irragionevoli requisiti documentali o limitazioni per la registrazione del soggiorno (in particolare il requisito di un indirizzo permanente): ciò condizionerebbe l’accesso ai vari diritti riconosciuti ai beneficiari di protezione internazionale tra cui la sanità pubblica, l’assistenza sociale e l’occupazione.

 

Inoltre la Commissione chiede chiarimenti in merito al diritto all’accesso all’occupazione.

Risulterebbero dunque violati gli obblighi previsti dagli articoli 26, 28 e 29 della direttiva qualifiche, concernenti garanzie rispettivamente in materia di occupazione, adeguata assistenza sociale, occupazione, e assistenza sanitaria a favore dei beneficiari di protezione internazionale (e parzialmente anche dei beneficiari di protezione internazionale). Secondo la Commissione il rispetto di tali disposizioni comporta l’obbligo di astenersi da qualunque misura che possa impedire ad una persona di godere effettivamente dei diritti che le sono conferiti dal diritto dell’Unione; in tale ottica l’imposizione di requisiti irragionevoli come il possesso di un indirizzo permanente (secondo quanto risulterebbe alla Commissione) ai fini dell’accesso alla sanità pubblica dovrebbe considerarsi una indebita restrizione dell’esercizio di un diritto garantito dall’Unione.

 

Si ricorda che in data 21 dicembre 2012 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso alla Commissione un rapporto del Ministero dell’interno, in risposta ai rilievi contenuti nella lettera di costituzione in mora citata; tale rapporto è stato integrato con una nota successiva redatta dal Ministero medesimo il 25 marzo, ed inviata alla Commissione il 27 marzo 2012. Le due comunicazioni contengono alcune risposte sotto vari profili rispetto alla fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione.

 


 

Articolo 31
Attuazione della decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici. Caso EU Pilot 4176/12/MOVE

 

L’articolo 31 istituisce nell’ambito del Ministero per le infrastrutture ed i trasporti un organismo di conciliazione per facilitare la mediazione tra i singoli esattori di pedaggi stradali ed i fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (SET), in attuazione di alcune disposizioni della Decisione 2009/750/CE della Commissione europea, con la quale è stato definito il S.E.T.

La Decisione 2009/570, che si compone di 22 articoli , definisce i diritti e gli obblighi per i fornitori del S.E.T., gli esattori di pedaggi e gli utenti del S.E.T. e si basa sul principio che un unico contratto con un fornitore del S.E.T. possa consentire agli utenti del S.E.T. di pagare i pedaggi in tutti i settori del S.E.T. della rete stradale europea, conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/52/CE, attraverso, tra l’altro, un’unica apparecchiatura di bordo, che può essere utilizzata in tutti i settori del S.E.T. Per “settore del SET” si intende un’area della rete sottoposta a pedaggio.

Si ricorda che nel nostro ordinamento la possibilità che lesazione del pedaggio stradale ed autostradale possa essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio, con o senza barriere, è prevista dall’art. 176, comma 11 del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992). Su tale norma è recentemente intervenuto il decreto-legge 179/2012 (articolo 8, comma 5-bis), estendendo l’esazione del pedaggio mediante modalità manuale o automatizzata anche alle strade a pagamento oltre che alle autostrade, prevedendo espressamente l’utilizzo di sistemi di telepedaggio, con o senza barriere.

I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. L’art. 176 consente inoltre al personale dei concessionari autostradali e stradali e dei soggetti ai quali questi hanno affidato il servizio di riscossione dei pedaggi, lo svolgimento dei servizi relativi alla prevenzione e all’accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio. Tale personale, che deve superare un esame di qualificazione, può svolgere i servizi in questione per le violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione, mentre lo svolgimento di tali servizi in relazione alle violazioni commesse sulle altre autostrade è possibile solo previo accordo con i concessionari competenti.

 

Il comma 1 dell’art. 31 attua il solo articolo 10 della Decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, che dispone l'obbligo, per ciascuno Stato membro con almeno un settore del Servizio europeo di telepedaggio (SET), di designare o istituire un organismo di conciliazione per facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi “con un settore sottoposto a pedaggio situato nel proprio territorio”, cioè operanti in un’area a pedaggio di un singolo Paese, e i fornitori del SET che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori. L’organismo di conciliazione ha in particolare lincarico di esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del S.E.T. siano non discriminatorie e rispecchino correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali.

ll comma 2 dispone che lorganismo di conciliazione sia indipendente, nella sua struttura organizzativa e giuridica, dagli interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori del S.E.T., in linea con quanto espressamente previsto dall’art. 10 , par. 2 della Decisione.

Il comma 3 rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, della giustizia e delleconomia e delle finanze, lemanazione delle disposizioni per lattuazione del presente articolo, nonché per l’individuazione della procedura di mediazione alla quale le parti possono ricorrere ai sensi della decisione n. 750 del 2009. In particolare si segnala che la procedura di mediazione è definita nell’art. 11 della Decisione, alla quale quindi la norma non dà attuazione diretta, come enunciato nel comma 1 dell’articolo, rinviandone l’attuazione ad un successivo decreto.

L’art. 11 della Decisione prevede più precisamente che in caso di controversie inerenti ai loro rapporti o negoziati contrattuali, gli esattori di pedaggi o i fornitori del S.E.T. richiedano l’intervento dell’organismo di conciliazione competente, il quale esprime un parere sulla controversia entro sei mesi dal ricevimento della richiesta, previa dichiarazione, da effettuarsi nel termine di entro un mese dal ricevimento della richiesta, se sia o meno in possesso di tutti i documenti necessari per la mediazione. E’ previsto altresì che gli organismi di conciliazione nazionali si scambino informazioni sul lavoro che svolgono, nonché sui principi guida e sulle prassi da essi seguiti.

 

Il comma 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo, si provveda nellambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica al provvedimento afferma che, in ogni caso, le spese per leventuale attivazione della procedura di mediazione, saranno poste a carico dei soggetti (quali esattori di pedaggi e fornitori del S.E.T.) che si rivolgeranno allorganismo di conciliazione per la risoluzione della controversia, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda infine che una norma analoga all’art. 31 in commento, ma in forma di delega legislativa, era contenuta nell’articolo 10 del disegno di legge comunitaria 2012 (Atto Senato 3510 della XVI Legislatura), non approvato per la fine delle legislatura.

 

Si segnala che la disposizione in esame reca attuazione degli articoli 10 e 11, della decisione 2009/750/CE, mentre il titolo dell’articolo si riferisce alla decisione nel suo complesso.

 

Procedure di contenzioso

Nell’ambito della procedura di pre-contenzioso EU Pilot 4176/12/MOVE, la Commissione europea nel novembre 2012 ha chiesto chiarimenti alle autorità italiane sull’attuazione della decisione di esecuzione 2009/750/CE, relativa all’istituzione del servizio europeo di telepedaggio (SET).

L'articolo 3, par. 4, della direttiva 2004/52/CE prevede che gli Stati membri assicurino che l'operatore offra il servizio europeo di telepedaggio entro tre anni dall'adozione delle decisioni relative alla definizione di tale servizio. La decisione 2009/750/CE della Commissione sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio è entrata in vigore l'8 ottobre 2009 e, pertanto, tutte le condizioni necessarie all'istituzione del SET avrebbero dovuto essere disponibili entro e non oltre ottobre 2012.

La decisione 2009/750/CE prevede, tra l'altro, l’obbligo di istituire un organismo di conciliazione e stabilire una procedura di conciliazione per facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi che operano sul suo territorio e i fornitori del SET che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori.

Secondo la Commissione, gli elementi suddetti, essenziali all'istituzione del SET, in Italia, ad ottobre 2012, non erano disponibili.

Il 19 dicembre 2012 il Ministero dei Trasporti ha comunicato alla Commissione che, per l’attuazione della decisione 2009/750/CE e, in particolare, per quanto attiene all’istituzione dell’organismo di conciliazione nazionale, sarebbe stata inserita apposita norma di delega nell’ambito del disegno di legge comunitaria 2012.

La Commissione, preso atto delle informazioni, ha rinviato l’esame della questione al mese di settembre 2013.

 

 


 

Articolo 32
Modifica all’articolo 47, comma 2-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, in materia di fornitura dei servizi accessori legati all’offerta all’ingrosso del servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni. Procedura di infrazione 2012/2138

 

L’articolo 32 attenua il carattere precettivo di disposizioni che vincolano lAutorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) nellattività di regolazione del mercato dell'accesso all'ingrosso alla rete fissa di telecomunicazioni e dai servizi accessori.

Il comma 1 riformula infatti l’alinea del comma 2-quater dell'articolo 47 del decreto-legge 5/2012, prevedendo che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), al fine di favorire le azioni di cui al comma 1, del medesimo articolo 47 (in materia di agenda digitale e modificate recentemente dall’art. 13 del D.L. n. 69 del 2013 , attualmente all’esame della Camera per la conversione in legge - vedi sub), in accordo con i principi, gli obiettivi e le procedure definite dal quadro normativo europeo in materia di comunicazioni elettroniche, come recepito nell'ordinamento nazionale dal codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 259/2003), possa considerare di adottare misure volte a:

a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva;

b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalità indicate dall'Autorità medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza della rete.

Si ricorda che l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) previsto dal Regolamento comunitario 1211/2099 con nota del 12 marzo 2012 e in espresso riferimento all’articolo 47, comma 2-quater sopra illustrato, ha rilevato che, ai sensi della legislazione comunitaria, la regolazione economica, incluso l’accesso alla rete, degli operatori italiani di telecomunicazioni è competenza esclusiva del regolatore nazionale (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) che deve essere lasciata indipendente da ogni altro organo. Ciò significa che i poteri regolatori di Agcom e la relativa discrezionalità nel disegnare l’appropriata regolazione economica dei mercati di competenza non può essere influenzata dalla legislazione nazionale.

La Commissione europea (procedura d'infrazione n. 2012/2138) come evidenziato nella relazione governativa, sostiene che la disposizione vigente, imponendo allAutorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) di intervenire entro 120 giorni per adottare misure di regolamentazione che garantiscano la giusta concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni, priverebbe lAGCOM delle prerogative di indipendenza e imparzialità con le quali le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter agire sulla base delle risultanze delle analisi di mercato.

 

Con la modifica apportata viene pertanto meno, per l’emanazione delle disposizioni in questione:

-          l’obbligatorietà dell’individuazione di misure idonee;

-          il riferimento al fine specifico di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni;

-          il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della  legge di conversione del decreto-legge 5/2012, peraltro già scaduto;

-          il riferimento alle procedure previste dalle direttive 2002/21/CE e 2009/140/CE, in quanto superato dal recepimento delle direttive nel Codice delle comunicazioni elettroniche;

-          il riferimento a quanto previsto dallarticolo 34, comma 3, lettera g), del decreto-legge 201/2011 (il quale stabilisce che sia abrogato, nell’ambito dell’eliminazione delle restrizioni alla libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento delle attività economiche, l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta).

 

Si ricorda infatti che il decreto legislativo 70/2012, entrato in vigore dopo la legge di conversione del decreto-legge 5/2012, ha dato attuazione alla direttiva 2009/140/CE aggiornando il Codice delle Comunicazioni elettroniche. In tema di accesso alla rete, larticolo 49 del Codice prevede che possa essere imposto alloperatore detentore di significativo potere di mercato:

· di concedere agli altri operatori laccesso agli elementi di rete che non sono attivi;

·di consentire la selezione o la preselezione del vettore o lofferta di rivendita delle linee di contraenti;

·di fornire laccesso a servizi correlati, come identità, posizione e presenza.

Si prevede poi che lAutorità, nel valutare lopportunità di imporre obblighi in materia di accesso e di risorse di rete, tenga conto degli investimenti pubblici effettuati.

LAGCOM può imporre alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato e verticalmente integrate (nuovo articolo 50-bis del Codice), nel caso in cui gli obblighi sopra menzionati si siano rivelati inefficaci in relazione ai mercati per la fornitura all’ingrosso di determinati prodotti di accesso, a titolo di misura eccezionale e previa autorizzazione della Commissione europea, lobbligo di collocare le attività relative alla fornitura allingrosso dei suddetti prodotti in unentità commerciale operante in modo indipendente. Questa entità commerciale fornirà prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese del settore, compresa la società madre, negli stessi tempi e agli stessi termini e condizioni.

Il nuovo articolo 50-ter del Codice stabilisce poi che unimpresa verticalmente intergrata, designata come avente significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti, qualora intenda trasferire i propri beni relativi alle reti di accesso, o una parte significativa degli stessi, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi o intenda istituire unentità commerciale separata per la fornitura di prodotti di accesso ai fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni, deve informare anticipatamente e tempestivamente lAGCOM, per consentire a questultima di valutare leffetto del trasferimento o dellistituzione. Lentità commerciale separata può essere destinataria degli obblighi previsti dal codice. Lobbligo di informazione sussiste anche per le imprese, designate come aventi significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti, che intendono cedere tutte, o parte significativa, delle proprie attività nelle reti di accesso locale, a unentità giuridicamente separata appartenente a una diversa proprietà.

 

Procedure di contenzioso

Si segnala che la Commissione europea ha emesso, il 21 febbraio 2013, un parere motivato nei confronti dell’Italia, in relazione alla procedura di infrazione n. 2012/2138, aperta con l’invio il 20 luglio 2012 di una lettera di messa in mora per violazione della normativa comunitaria in materia di servizi di comunicazione elettronica.

In particolare, la Commissione rileva che le disposizioni introdotte con l’articolo 47, comma 2-quater del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, quale convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35 - che impongono all’Autorità nazionale di regolamentazione, l’AGCOM, di intervenire per assicurare che i servizi accessori siano disaggregati dalla fornitura di prodotti di accesso all’ingrosso alla rete - viola gli articoli 3, 8 e 16 della direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e degli articoli 8, 9 e 12 della direttiva 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime.

La citata disposizione della normativa italiana configura secondo la Commissione una limitazione del potere discrezionale dell’autorità medesima, dal momento che:

·      non garantisce che l’Autorità nazionale di regolamentazione (ANR) responsabile della regolamentazione ex ante del mercato agisca in indipendenza, senza sollecitare né accettare istruzioni da alcun altro organismo nell’esercizio dei compiti affidati;

·      seleziona per legge le priorità strategiche che la ANR deve applicare nel contesto di uno specifico mercato;

·      introduce l’obbligo di imporre determinati vincoli di regolamentazione e dunque non permette all’ANR di adottare misure di regolamentazione appropriate e proporzionate.

Sulla base di tali considerazioni, l’intervento del Governo è volto a modificare la disposizione citata nel senso di eliminare l’obbligo in capo all’AGCOM di adottare misure stringenti di regolamentazione nel mercato delle telecomunicazioni. L’articolo 33 prevede, infatti, in linea con la normativa europea, la facoltà di intervenire, sulla base di analisi di mercato,  per assicurare che i servizi all’ingrosso di rete fissa siano offerti agli operatori concorrenti in maniera disaggregata, indicando separatamente il costo per l’affitto della linea e il costo per i servizi accessori.

 

 


 

Articolo 33
Disposizioni attuative del Regolamento (UE) n. 648 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

 

L'articolo 33, al fine di dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 relativo agli strumenti derivati OTC, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni (c.d. EMIR – European Market Infrastructure Regulation), reca una serie di modifiche e integrazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, c.d. TUF).

 

Si ricorda che con il regolamento UE n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati[46] OTC, le controparti centrali[47] e i repertori[48] di dati sulle negoziazioni - European Market Infrastructure Regulation (Regolamento EMIR), è stata individuata una cornice europea comune in materia di regolamentazione del mercato dei derivati negoziati fuori dai mercati regolamentati, allo scopo di ridurre i rischi sistemici che vi sono connessi.

In modo particolare, il predetto regolamento intende regolamentare i derivati "OTC" (over-the-counter, cioè negoziati singolarmente tra le due controparti e non scambiati su mercati regolamentati), con una serie di disposizioni volte ad incrementare il livello di sicurezza delle transazioni. A tal fine sono previsti una serie di obblighi di legge, requisiti organizzativi, norme di comportamento e requisiti prudenziali ai quali devono sottostare le controparti per assicurare una corretta gestione dei rischi e la solidità finanziaria delle operazioni, la cui effettiva entrata in vigore è prevista secondo un calendario che prevede varie scadenze in maniera scaglionata.

 

Il regolamento disciplina sia gli obblighi di compensazione in controparte centrale per i contratti derivati OTC suscettibili di standardizzazione, sia gli obblighi di reporting delle transazioni ai repertori di dati che saranno autorizzati e vigilati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM). Il regolamento prevede inoltre una disciplina armonizzata per lautorizzazione e la vigilanza sulle controparti centrali (CCP).

 

Il regolamento, adottato il 4 luglio 2012, è entrato in vigore il 16 agosto 2012 ed esplicherà pienamente la sua efficacia con ladozione degli standard tecnici da parte della Commissione UE. Il regolamento tra le altre cose richiede agli Stati membri di designare lautorità o le autorità competenti per lautorizzazione e la vigilanza sulle controparti centrali stabilite sul proprio territorio, informandone la Commissione Europea e lAESFEM (articolo 22 del Regolamento n. 648/2012), nonché di stabilire le norme in materia di sanzioni, che devono essere efficaci, proporzionate, dissuasive (articolo 12 del Regolamento), secondo le linee guida adottate dallAESFEM per promuovere la convergenza dei regimi sanzionatori nel settore finanziario.

 

L'articolo in esame dà attuazione delle disposizioni recate dal regolamento n. 648/2012, recando al comma 1 una serie di modifiche e integrazioni al TUF finalizzate principalmente ad individuare le autorità nazionali competenti e a prevedere le sanzioni da applicare per le violazioni del regolamento stesso.

Più in dettaglio, la lettera a) del comma 1 novella l'articolo 1, comma 1, del TUF, introducendo la definizione di "controparti centrali" ai sensi del regolamento.

Viene definita controparte centrale una persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente.

 

La lettera b) novella l’articolo 4, comma 5, lettera c), del TUF, dedicato alla collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio, al fine di prevedere che la Banca d'Italia e la CONSOB possano scambiare informazioni con gli organismi preposti sia alla compensazione che alla liquidazione delle negoziazioni dei mercati, in coerenza con il regolamento.

Analoga modifica viene apportata dalla lettera e) allarticolo 62, comma 3, lettera e), del TUF, concernente il regolamento del mercato.

 

La lettera c) introduce nel TUF il nuovo articolo 4-quater, al fine di individuare le autorità competenti ai sensi del regolamento n. 648/2012. Esso prevede in sintesi che:

§      la Banca dItalia e la Consob sono le autorità competenti per lautorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, secondo quanto stabilito anche dal successivo articolo 69-bis (su cui vedi infra);

§      la Consob è lautorità competente per il coordinamento della cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione UE, lAESFEM, le autorità competenti degli altri Stati membri, lAutorità bancaria europea (ABE) e i membri interessati del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), nonché per il rispetto degli obblighi imposti alle controparti non finanziarie;

§      la Banca dItalia è lautorità che istituisce e presiede il collegio di autorità previsto dallarticolo 18 del regolamento (competente in materia di procedure di autorizzazione e di vigilanza) e che vigila sul corretto riconoscimento delle controparti centrali dei paesi terzi.

 

La lettera d) sostituisce il punto 3) della lettera d) del comma 2-quater dell’articolo 6 del TUF, concernente la vigilanza regolamentare: in particolare viene adeguata la definizione di controparti qualificate tenendo conto della nozione prevista dal regolamento di controparti centrali.

 

La lettera f) interviene all’articolo 69 del TUF, dedicato alla liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, prevedendo sostanzialmente che la Banca d'Italia disciplina il funzionamento dei servizi di liquidazione (in luogo del servizio di compensazione e di liquidazione, nonché del servizio di liquidazione su base lorda) delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati.

 

La lettera g) introduce nel TUF il nuovo articolo 69-bis, diretto a disciplinare la procedura di autorizzazione e lattività di vigilanza sulle controparti centrali. Esso prevede in sintesi che:

§      la Banca dItalia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualità di controparte centrale e revoca lautorizzazione quando ne ricorrono i presupposti;

§      la vigilanza sulle controparti centrali è esercitata dalla Banca d’Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori;

§      le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza informativa sono disciplinate con regolamento adottato dalla Banca d’Italia, d’intesa con la Consob;

§      in caso di necessità e urgenza, la Banca d’Italia adotta i provvedimenti necessari anche sostituendosi alle controparti centrali, dandone tempestiva comunicazione alla Consob, all’AESFEM, al collegio di autorità, alle autorità del SEBC;

§      la Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, adotta i provvedimenti concernenti l'accesso della CCP a una sede di negoziazione (articolo 8, comma 4, del regolamento);

§      le competenze previste dal regolamento in materia di vigilanza delle controparti centrali sono comunque esercitate, ove non diversamente specificato, dalla Banca d’Italia e dalla Consob, ciascuna nell’ambito delle rispettive attribuzioni; le stesse autorità stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalità della cooperazione nello svolgimento delle rispettive competenze.

 

La lettera h) sostituisce l'articolo 70 del TUF, concernente le garanzie acquisite nell’esercizio dell’attività di controparte centrale, stabilendo in sostanza che i margini e le prestazioni di garanzia acquisite dalle controparti centrali non possono essere oggetto di azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del gestore della controparte centrale, anche in caso di apertura di procedure concorsuali.

 

La lettera i) modifica l'articolo 70-bis del TUF, concernente l'accesso alle controparti centrali e ai sistemi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari, prevedendo - a fini di coordinamento con quanto previsto dal regolamento - la possibilità per le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate di accedere alle controparti centrali.

 

Analogamente, a fini di coordinamento con il regolamento in relazione alle controparti centrali:

§      la lettera l) reca modifiche all'articolo 70-ter del TUF, dedicato agli accordi conclusi dalle società di gestione dei mercati regolamentati con controparti centrali o con società che gestiscono servizi di liquidazione;

§      la lettera m) reca modifiche all'articolo 72 del TUF, relativo alla disciplina delle insolvenze di mercato.

 

Con la lettera n) viene novellato l'articolo 77 del TUF, concernente la vigilanza sui sistemi di garanzia dei contratti e di liquidazione, sopprimendo in particolare il riferimento alla vigilanza sui sistemi indicati dall'articolo 70 (come novellato dalla lettera h) sopra riportata).

 

La lettera o) sostituisce il comma 4 dell'articolo 77-bis del TUF, dedicato ai sistemi multilaterali di negoziazione, prevedendo che agli accordi conclusi dai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione con le controparti centrali o con le società che gestiscono servizi di liquidazione si applichino i commi 1 e 2 dellarticolo 70-ter sugli accordi fra sistemi di garanzia.

 

Le lettere successive recano modifiche alla disciplina sanzionatoria del TUF. Con la lettera p), recante modifiche allarticolo 166 del TUF in materia di abusivismo, viene estesa la sanzione prevista in tale norma (reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da 4.130 euro a 10.329 euro) a chiunque eserciti il ruolo di controparte centrale, previsto dal regolamento, senza aver ottenuto la relativa autorizzazione.

 

La lettera q) modifica larticolo 190, comma 2, lettera d), del TUF, relativo ad altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari, sopprimendo il riferimento ivi contenuto all'articolo 70 (come riformulato dal testo in esame).

 

La lettera r), infine, inserisce nel TUF il nuovo articolo 193-quater, specificamente dedicato alle sanzioni per le violazioni delle disposizioni previste dal regolamento n. 648/2012. In sintesi:

§      i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, delle sedi di negoziazione, delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 250.000 euro;

§      le medesime sanzioni si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle controparti centrali, nelle sedi di negoziazione, nelle controparti finanziarie e nelle controparti non finanziarie, che abbiano violato il regolamento o non abbiano vigilato in conformità ai doveri inerenti al loro ufficio;

§      le sanzioni sono applicate dalla Consob; per i mercati allingrosso di titoli di Stato la competenza è attribuita alla Banca dItalia.

 

Il comma 2 reca una norma transitoria secondo cui le disposizioni sui sistemi di garanzia a controparte centrale contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008[49] continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 89, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 648 del 2012. Analogamente l’inosservanza delle disposizioni sui sistemi di garanzia a controparte centrale continua ad essere punita ai sensi dell’articolo 190 del TUF.

 

Il comma 3 reca infine una clausola di salvaguardia diretta a specificare come dallattuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le autorità interessate provvedono agli adempimenti susseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE

Il 20 ottobre 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica regolamento [EMIR] sugli strumenti derivati over the counter (OTC), le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (COM(2011)652).

La proposta fa parte di un pacchetto legislativo che comprende anche:

-      una proposta di direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari che abroga la direttiva 2004/39/CE (COM(2011)656);

-     una proposta di regolamento relativo all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (COM(2011)651), ulteriormente modificata dal COM(2012)421;

-     una proposta di direttiva relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (COM(2011)654).

In particolare, la proposta di regolamento in questione  mira a definire i requisiti in materia di:

·       comunicazione al pubblico dei dati relativi alla trasparenza delle negoziazioni e alle autorità competenti dei dati sulle operazioni:

·       rimozione degli ostacoli all'accesso non discriminatorio ai servizi di compensazione;

·       negoziazione obbligatoria degli strumenti derivati in sedi organizzate;

·       specifiche azioni di sorveglianza degli strumenti finanziari e delle posizioni in strumenti derivati e di prestazione di servizi da parte di imprese di paesi terzi senza una succursale nell'UE;

·       ruolo e competenze delle autorità nazionali di vigilanza, da combinare con quelle dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM)

La proposta segue la procedura legislativa ordinaria (già procedura di codecisione). Il 26 ottobre 2012 il Parlamento europeo ha esaminato congiuntamente la proposta di regolamento (COM(2011)652) e la proposta di direttiva (COM(2011)656), approvando una risoluzione legislativa che reca emendamenti. Nel Consiglio ECOFIN del 21 giugno gli Stati membri hanno raggiunto sulle medesime proposte un accordo politico, che costituirà la base negoziale per l’esame in sede di trilogo (riunioni informali) con il PE e con la Commissione.


 

Articolo 34
Clausola di invarianza finanziaria

 

L’articolo 34 reca la consueta clausola di invarianza finanziaria, specificando che dall’attuazione della legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sono espressamente escluse da tale previsione le disposizioni di cui all’art. 13, che estende l’ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, riconoscendone il diritto alla fruizione anche ai cittadini di Paesi terzi (per la quantificazione e la copertura dei relativi oneri vedi la scheda di commento dell’art. 13).

 

 


 



[1]     sentenze n. 271/2009, n. 138/2009, n. 222/2008, n. 57/2007, n. 424/2006, n. 153/2006 e n. 355/2005.

[2]     di recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE, del 7 settembre 2005 sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

[3]     L’articolo 7 della direttiva stabilisce che l’organizzatore e/o il venditore parte del contratto danno prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore’. La disposizione lascia ampia libertà agli Stati membri nella scelta delle misure da adottare per assicurare la copertura per intero dei rischi derivanti dall’insolvenza o dal fallimento dell’organizzatore del viaggio.

[4]     Si ricorda che il testo originario del comma 14-bis prevedeva l'esenzione qualora la sosta non avesse superato le 48 ore.

[5]     Ai sensi del comma 14 sono esenti dall'imposta sugli aeromobili

a)  gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;

b)  gli aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui alla parte seconda, libro primo, titolo VI, capi I, II e III, del codice della navigazione;

c)  gli aeromobili di proprietà o in esercenza delle organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento (FTO) e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);

d)  gli aeromobili di proprietà o in esercenza all'Aero club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;

e)  gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita;

f)  gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;

g)  gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;

h)  gli aeromobili di costruzione amatoriale;

i)  gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo di cui alla legge n. 106 del 1985.

[6]     Si tratta della gente di mare, che si divide in 3 categorie: personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo; personale addetto ai servizi complementari di bordo; personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera.

[7]     Che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

[8] La direttiva 109/2003 è stata emanata per disciplinare lo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo in uno Stato membro dell'Unione europea. Essa è stata recepita del D.Lgs. 3/2007 che ha novellato il testo unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1998, artt. 9 e 9-bis).

In sintesi, i cittadini di Paesi terzi, soggiornanti legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel territorio di uno Stato membro, acquistano (purché dimostrino la disponibilità di stabili e regolari risorse economiche e siano coperti da adeguata assicurazione sanitaria) lo status di soggiornante di lungo periodo e hanno diritto ad un permesso di soggiorno speciale detto “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”.

Tale status - il quale è permanente, salva la sua revoca o perdita, in date condizioni - reca con sé alcuni diritti, circa la parità di trattamento nell'esercizio di un'attività lavorativa, la tutela contro l'allontanamento, il soggiorno negli altri Stati membri, il ricongiungimento con i familiari.

Per espressa previsione della direttiva 109 e del decreto di attuazione sono esclusi dall’ambito di applicazione i cittadini stranieri richiedenti o titolari dello status di protezione sussidiaria o status di rifugiato

[9] La legge non fornisce una definizione formale dell’assegno in oggetto. Esso è, infatti, un istituto giuridico del tutto particolare, distinto dalla retribuzione quanto dalle prestazioni di natura assicurativa. Esso non costituisce il corrispettivo di un’opera prestata e l’onere grava non sul datore di lavoro ma su appositi fondi costituiti dai contributi da tutti i datori di lavoro.

[10]www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/vari/documento_definitivo_indirizzi_operativi_direttiva_alluvioni_gen_13.pdf

[11] Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature, pubblicato nella G.U. 4 maggio 2010, n. 102.

[12] Si ricorda che ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. o), del D.lgs. 152/2006, si intende per “raccolta” il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.

[13] Ai fini dell’iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici, ai sensi dell’articolo 3 del D.M. n. 65/2010, i distributori sono tenuti a presentare alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente una comunicazione con la quale attestano sotto la propria responsabilità, tra le altre cose, anche l'indirizzo del luogo presso il quale sono raggruppati i RAEE in attesa del trasporto, nei casi in cui il raggruppamento sia effettuato in luogo diverso dai locali del punto di vendita.

[14]    Nel raggruppamento 1 rientrano: grandi apparecchi di refrigerazione, frigoriferi, congelatori, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti, apparecchi per il condizionamento.   

[15] Nel raggruppamento 2 rientrano: lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani, ventilatori elettrici.

[16]    Relativamente alla miscelazione dei rifiuti pericolosi, il testo dell’art. 187, come riscritto dall’art. 14 del D.lgs. 205/2010 che recepisce l’art. 18 della direttiva 2008/98/CE, conferma il divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, introducendo, in particolare, la specificazione che la miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

[17] Si segnala che l'Allegato B della legge di delegazione europea contiene la direttiva n. 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), che opera una rifusione in relazione alla direttiva 2002/96/CE, che, pertanto, risulta abrogata con effetto dal 15 febbraio 2014.

[18] Tale direttiva ha codificato, riunendolo in un unico testo, la legislazione UE vigente in materia di valutazione d'impatto ambientale.

[19] (COM(2011)571).

[20] (COM(2010)2020).

[21]    La Commissione rileva profili di non conformità anche in relazione all’articolo 1, par. 2 (nozione di progetto) e all’articolo 6, paragrafo 2 (informazione del pubblico) della direttiva VIA.

[22]    La Commissione rileva come la determinazione di assoggettabilità a VIA (art. 4 para. 2 e 3) sia regolata nell’ordinamento italiano dall’articolo 6, commi 6,7,8,9 nonché dell’articolo 20 del D.Lgs. 152/2006 modificato, in collegamento con gli allegati II, III, IV e V della sua parte seconda.

[23]    Direttiva del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

[24]    Si tratta delle misure previste all’art. 92, comma 8, lettera c).

[25]    Operazione mediante la quale viene innalzato il livello di una falda freatica, alimentandola artificialmente con acque fluviali fatte filtrare nel terreno.

[26]    Vedi art. 121 del D.Lgs 2006/152.

[27]    Vedi art. 117 del D.Lgs 2006/152. In merito alla realizzazione dei piani di gestione e dei piani di tutela regionali, si veda il sito web del Ministero dell’Ambiente sullo stato della pianificazione in Italia.

[28]    L’art. 116 disciplina i programmi di misure per la tutela dei corpi idrici; qualora le misure non risultino sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, l'Autorità di bacino ne individua le cause e indica alle regioni le modalità per il riesame dei programmi, invitandole ad apportare le necessarie modifiche, fermo restando il limite costituito dalle risorse disponibili ed evitando qualsiasi aumento di inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali. La norma dispone che i programmi sono approvati entro il 2009 ed attuati dalle regioni entro il 2012; il successivo riesame deve avvenire entro il 2015 e deve essere aggiornato ogni sei anni.

[29]    Intervallo spaziale tra i siti di monitoraggio.

[30]    Frequenza temporale del monitoraggio.

[31]    L’allegato è stato modificato dall’articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30.

[32]    Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 208/2008 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente), che ha sostituito la norma transitoria contenuta nel comma 2-bis dell’art. 170 del d.lgs. n. 152/2006, sono state prorogate le autorità di bacino istituite dalla legge n. 183 del 1989 fino all'entrata in vigore del DPCM (previsto dall'articolo 63, comma 2 del medesimo decreto n. 152) volto a disciplinare il trasferimento di risorse e di funzioni alle nuove autorità di bacino “distrettuali”.

[33]    ES, PT ed EL non compresi a causa della mancanza dei piani di gestione dei bacini idrografici.

[34]    Stato ecologico: non sono compresi gli Stati che non hanno prodotto relazioni a corredo dei propri piani di gestione dei bacini idrografici, non hanno comunicato cause di esonero da tale obbligo, oppure presentano uno stato non noto.

[35]    Stato chimico: oltre il 40% dei corpi idrici superficiali sono associati ad uno “stato chimico non noto” e per i corpi idrici rimanenti la valutazione non è paragonabile.

[36]    Le cifre non comprendono i dati di FI e SE, che presentano un elevato numero di corpi idrici in buono stato.

[37]    La parte III reca norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche.

[38]    Il secondo periodo del comma 3 prevede che il danno per equivalente patrimoniale si presume di ammontare non inferiore al triplo della somma corrispondente alla sanzione pecuniaria amministrativa, oppure alla sanzione penale applicata. In base al terzo periodo del comma 3, se erogata una pena detentiva, il ragguaglio fra la stessa e la somma da addebitare a titolo di risarcimento del danno ha luogo calcolando quattrocento euro per ciascun giorno di pena detentiva.

[39]    Le sanzioni che la Corte di giustizia può comminare ad uno Stato membro per violazioni del diritto dell'UE consistono in una somma forfetaria e/o in una penalità di mora.

      Le due sanzioni possono essere inflitte cumulativamente qualora la violazione del diritto dell'Unione sia particolarmente grave e persistente.

      I criteri per la quantificazione di somma forfettaria e penalità di mora sono indicati in due comunicazioni della Commissione europea del 2005 (che detta la disciplina generale per tutte le violazioni del diritto dell'Ue) e del 2010 (che riguarda le condanne pecuniarie per il mancato recepimento di direttive).

[40]    D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

[41]    Recepita dal D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 che all’art 19 disciplinava le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, successivamente, abrogato dall’art. 175 del D.Lgs. 152/2006 (norme in materia ambientale) e sostituito dall’art. 92 del citato D.Lgs.

[42]    Ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante l’attuazione dell'articolo 120 della Costituzione sul potere sostitutivo.

[43] L’Organismo investigativo permanente è costituito da una nuova Direzione generale per le investigazioni ferroviarie istituita presso il Ministero dei trasporti (art. 18, D.Lgs. 162/2007). L’Organismo non è articolazione dell’Agenzia nazionale della sicurezza dei trasporti ed opera in piena autonomia funzionale essendo, peraltro, posta alle dirette dipendenze del ministro.

[44] Il sistema EU Pilot è volto a migliorare l’assistenza prestata a cittadini e imprese per l’applicazione del diritto dell’Unione europea. Si tratta di una procedura con la quale la Commissione richiede informazioni agli Stati membri, al fine di trovare soluzioni ed evitare il ricorso a procedure di infrazione.

[45] Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie).

[46]    Si ricorda che gli strumenti finanziari derivati sono contratti il cui valore dipende dall'andamento di un'attività sottostante (c.d. underlying asset). Le attività sottostanti possono avere natura finanziaria (ad esempio i titoli azionari, i tassi di interesse e di cambio, gli indici) o reale (ad esempio una materia prima). Si distinguono i derivati negoziati sui mercati regolamentati ed i derivati over-the-counter (OTC). I derivati negoziati sui mercati regolamentati sono rappresentati da contratti con caratteristiche standardizzate e definite dallautorità del mercato su cui vengono negoziati, concernenti lattività sottostante, la durata, il taglio minimo di negoziazione, le modalità di liquidazione, ecc. I derivati OTC sono invece negoziati bilateralmente (direttamente tra le due parti) fuori dai mercati regolamentati; in questo caso i contraenti possono liberamente stabilire tutte le caratteristiche dello strumento.

[47]    Secondo il regolamento n. 648/2012 una controparte centrale (CCP) è una persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente.

[48]    Per repertorio di dati sulle negoziazioni si intende, ai sensi del citato regolamento, una persona giuridica che raccoglie e conserva in modo centralizzato le registrazioni sui derivati.

[49]    Il provvedimento, recante “Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione”, è stato successivamente modificato con atto Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010.