Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Titolo: | Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario A.C. 4368 - Schede di lettura | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 551 | ||||
Data: | 22/03/2017 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Modifiche al codice
penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario A.C. 4368 |
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n. 551 |
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22 marzo 2017 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Giustizia ( 066760-9148 – * st_giustizia@camera.it |
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File:
gi0581.docx |
INDICE
Schede di
lettura
§ Premessa 3
Articolo 1 5
§ Condotte
riparatorie (commi 1-4) 5
§ Scambio
elettorale politico-mafioso (comma 5) 7
§ Reati
contro il patrimonio (commi 6-9) 8
§ Modifiche
alla disciplina della prescrizione (commi 10-15) 11
§ Delega
al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la
revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del
codice penale (commi 16 – 17) 16
§ Delega
al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale (commi
18-20) 19
§ Modifiche
alla disciplina della incapacità dell'imputato a partecipare al processo, del
domicilio eletto (commi 21-24) 20
§ Modifiche
alla disciplina delle indagini preliminari e dell'archiviazione (commi 25-36) 21
§ Misure
cautelari: obblighi di relazione (comma 37) 23
§ Modifiche
alla disciplina dell’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere
(commi 38-40) 24
§ Modifiche
alla disciplina dei procedimenti speciali (commi 41-51; 53) 26
§ Modifiche
in materia di requisiti della sentenza (comma 52) 29
§ Modifiche
alla disciplina delle impugnazioni (commi 54-72) 30
§ Modifiche
alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale e alla normativa sull’organizzazione dell’ufficio del pubblico
ministero (commi 73-79) 36
§ Modifiche
al Codice antimafia (comma 80) 39
§ Disciplina
transitoria della nuova disciplina dell’esame a distanza (comma 81) 40
§ Deleghe
al Governo per la riforma delle intercettazioni, delle impugnazioni penali e
dell’ordinamento penitenziario (commi 82-91) 41
§ Disposizioni
finali (commi 92-95) 51
Testo a fronte
Il disegno di legge C. 4368 apporta
rilevanti modifiche all’ordinamento penale, sia sostanziale sia processuale,
nonché all’ordinamento penitenziario.
Il provvedimento è stato approvato dal Senato ed è il frutto della
unificazione in un unico testo,
oltre che di una pluralità di disegni di legge di iniziativa di senatori, di
tre progetti di legge già approvati dalla Camera: il disegno di legge di
iniziativa governativa C. 2798 (Modifiche al codice penale e al codice di
procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata
ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività
rieducativa della pena, S. 2067), la proposta di legge Ferranti ed altri C.
2150 (Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato, S.
1844) e la proposta di legge Molteni C. 1129 (Modifiche all'articolo 438
del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento
del giudizio abbreviato, S. 2032).
Il disegno di legge è stato approvato dal Senato il 15 marzo 2017, a
seguito della presentazione di un maxiemendamento da parte del Governo, su cui
è stata posta la questione di fiducia.
In particolare, sul piano del diritto sostanziale, oltre all'introduzione di una nuova causa di estinzione dei reati perseguibili a querela, a seguito di condotte riparatorie, il disegno di legge interviene sulla disciplina di alcuni reati, in particolare contro il patrimonio, inasprendone il quadro sanzionatorio.
Particolarmente significativa è poi la modifica alla disciplina della prescrizione, originariamente contenuta nel disegno di legge A.S. 1844 (già approvato dalla Camera dei deputati) e oggetto di modifiche nel corso dell’esame al Senato.
Ulteriori modifiche, attraverso un’ampia e dettagliata delega al Governo, sono proposte con riguardo al regime di procedibilità di alcuni reati, alla disciplina delle misure di sicurezza, anche attraverso la rivisitazione del regime del cosiddetto doppio binario, e del casellario giudiziario.
Il testo contiene poi modifiche di natura processuale. Si segnalano, in particolare, gli interventi concernenti: l’incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo; la disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione; la disciplina dei riti speciali, dell'udienza preliminare, dell'istruzione dibattimentale e della struttura della sentenza di merito; la semplificazione delle impugnazioni e la revisione della disciplina dei procedimenti a distanza. Da ultimo il disegno di legge conferisce al Governo deleghe per la riforma del processo penale, in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – individuando, fra gli altri, anche puntuali criteri direttivi con riguardo alle operazioni effettuate mediante immissione di captatori informatici (c.d. Trojan), e per la riforma dell'ordinamento penitenziario attraverso, fra le altre, la revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, l’incremento del lavoro carcerario, la previsione di specifici interventi in favore dei detenuti stranieri, delle donne recluse e delle detenute madri.
Il provvedimento all'esame della Commissione consta di un articolo unico diviso in 95 commi.
In coda al presente dossier sono messe a fronte le disposizioni
del disegno di legge n. 4368 e le corrispondenti disposizioni già contenute nei
testi dei progetti di legge approvati dalla Camera (si tratta dei progetti di
legge S. 2067 e S. 1844; i contenuti delle disposizioni del progetto di legge
S. 2032, relativo all’inapplicabilità del rito abbreviato in alcuni casi, non
sono presenti nel disegno di legge in commento).
Condotte riparatorie
(commi 1-4)
Il comma 1 disciplina le condotte riparatorie, come nuova causa di estinzione del reato, riproducendo pressoché integralmente il testo già approvato dalla Camera.
Tale ulteriore strumento di deflazione penale si affianca, pur con un ambito applicativo minore, alla messa alla prova nel processo penale introdotta dalla legge n. 67/2014.
Anche nella messa alla prova è infatti prevista, ai fini dell’estinzione del reato, l’adozione da parte dell’imputato di condotte riparatorie. L’art. 3 della legge 67/2014 stabilisce che, nei procedimenti per reati puniti con pena pecuniaria ovvero con reclusione fino a 4 anni (sola, congiunta o alternativa a pena pecuniaria), ovvero per uno dei reati in relazione ai quali l'articolo 550, comma 2, c.p.p. prevede la citazione diretta a giudizio, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La misura consiste in condotte riparatorie volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ove possibile in misure risarcitorie del danno, nell'affidamento dell'imputato al servizio sociale e nella prestazione di lavoro di pubblica utilità; il corso della prescrizione del reato durante il periodo di sospensione del processo con messa alla prova è sospeso. Al termine della misura, se il comportamento dell'imputato è valutato positivamente, il giudice dichiara l'estinzione del reato, restando comunque applicabili le eventuali sanzioni amministrative accessorie.
Il comma 1 introduce nel capo I (dedicato all’estinzione del reato) del titolo VI del libro I del codice penale un nuovo articolo 162-ter che prevede le condotte riparatorie del danno come causa estintiva del reato nei soli casi di procedibilità a querela soggetta a remissione (la remissione è a sua volta una causa di estinzione del reato in base all’art. 152 c.p.).
In tali casi, il giudice deve dichiarare estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato abbia riparato interamente il danno cagionato dal reato mediante le restituzioni o il risarcimento e abbia eliminato – ove possibile - le conseguenze dannose o pericolose del reato. La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
All’incolpevole inadempimento della riparazione consegue la possibilità, per l’imputato, di chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per il pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento, anche in forma rateale. Il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo (cui si prevede consegua la sospensione della prescrizione) e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito (comunque non oltre i 90 gg. successivi) e, se necessario, impone specifiche prescrizioni.
La disposizione prevede, mediante il rinvio all’art. 240, secondo comma., c.p., l’applicazione della confisca obbligatoria. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli artt. 1208 e ss. del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo (l’offerta è reale quando l’imputato materialmente porti con sé il denaro offerto in risarcimento).
All’esito positivo delle condotte riparatorie il giudice deve dichiarare l’estinzione del reato.
Il comma 2 costituisce disposizione transitoria in base a cui la nuova causa di estinzione del reato trova applicazione anche con riguardo ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame; in tal caso il reato è dichiarato estinto anche se le condotte riparatorie sono avvenute dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
Sono, infine dettate dai commi 3 e 4 le disposizioni procedurali per l’applicazione della disciplina dell’art. 162-ter ai processi in corso.
La disciplina transitoria limita l’applicazione della nuova causa estintiva del reato ai processi in corso in primo grado e in appello; tale limitazione è motivata dal fatto che la Cassazione è giudice privo di poteri e cognizioni di merito per valutare l’adeguatezza delle condotte riparatorie.
Rispetto al testo già approvato dalla Camera (A.S. 2067, art. 2), il Senato ha specificato che l’imputato nella prima udienza può chiedere al giudice, se non è possibile provvedere al risarcimento del danno per fatto a lui non addebitabile, la fissazione di un termine ulteriore, non superiore a 6 mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale.
Scambio elettorale politico-mafioso
(comma 5)
Il comma 5 interviene sul reato di scambio elettorale politico-mafioso di cui all’art. 416-ter c.p., inasprendone il quadro sanzionatorio.
Commette il reato di cui all’art. 416-ter chiunque, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità, accetta la promessa di procurare voti avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che deriva dall’appartenenza all’associazione mafiosa; la sanzione è punito la reclusione da 4 a 10 anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le indicate modalità..
E’ opportuno ricordare in proposito che l’attuale formulazione dell’art. 416-ter è frutto delle modifiche introdotte nel corso della corrente legislatura da parte della legge 17 aprile 2014, n. 62, che è intervenuta sia sul versante della condotta incriminata, dilatandola sensibilmente, sia su quello della pena edittale, riducendola.
La disposizione – identica a quella già approvata dalla Camera dei deputati - aumenta la cornice edittale sanzionando lo scambio elettorale politico-mafioso con la pena della reclusione da 6 a 12 anni.
Reati contro il patrimonio
(commi 6-9)
I commi da 6 a 9 intervengono sulla disciplina di alcuni reati contro il patrimonio: furto in abitazione e con strappo (art. 624-bis c.p.), furto aggravato (art. 625 c.p.), rapina (art. 628 c.p.) ed estorsione (art. 629), aumentando le pene ed escludendo - in alcuni casi – gli effetti del bilanciamento delle circostanze.
Più nel dettaglio, il
comma 6, riprendendo il testo già
approvato dalla Camera, propone un aumento delle sanzioni del delitto di
furto in abitazione e di scippo (art. 624-bis):
§ i limiti minimi edittali della reclusione aumentano da 1 anno a 3 anni; è, invece, confermato il limite massimo di 6 anni;
§ la pena pecuniaria della multa aumenta sia nei limiti minimi (da 309 euro a 927 euro) che in quelli massimi (da 1.032 euro a 1.500 euro).
La disposizione inoltre inasprisce anche il quadro sanzionatorio relativo alle condotte aggravate contemplate dal terzo comma dell’art. 624-bis c.p. prevedendo un aumento sia del limite minimo di pena detentiva (che passa da 3 a 4 anni) che del limite minimo e massimo della multa (il minimo passa da 206 a 927 euro; il massimo passa da 1.500 a 2.000 euro).
Le citate aggravanti, oltre a quelle cd. comuni di cui all’art. 61 c.p., sono le stesse del reato di furto, che ricorrono: se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento; se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso; se il fatto è commesso con destrezza; se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio; se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande; se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza; se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica; se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria; se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto; se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro
Infine, con finalità di maggior rigore, si interviene sul bilanciamento delle circostanze del furto in abitazione e dello scippo; in particolare, viene introdotto nell’art. 624-bis un ulteriore comma per il quale le circostanze attenuanti - diverse dalla minore età (art. 98) e dalla collaborazione per l’individuazione dei correi nel furto o degli eventuali ricettatori (art. 625-bis) – in caso di concorso con una o più delle circostanze aggravanti del furto di cui all'art. 625 (v. articolo successivo del disegno di legge), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.
Il comma 7, riprendendo il testo già approvato dalla
Camera, incrementa le sanzioni previste per il furto aggravato (art. 625 c.p.), prevedendo in particolare:
§ un raddoppio dei limiti minimi della
reclusione (da 1 a 2 anni);
§ un aumento della multa sia nei limiti minimi (da 103 a 927 euro) che in quelli massimi (da 1.032 a 1.500 euro).
Per le circostanze aggravanti del furto, v. ante (comma 6)
Il comma 8 interviene sul reato di rapina di cui all’art. 628 c.p., anche qui per potenziare il quadro sanzionatorio. Nello specifico, con formulazione identica a quella approvata dalla Camera:
§ sono elevati, per la rapina, sia i limiti edittali della pena detentiva (da 3 a 4 anni nel minimo) sia di quella pecuniaria (da 516 euro a 927 euro, nel minimo e da 2.065 a 2.500 euro, nel massimo).
§ sono inasprite, analogamente, le sanzioni per la rapina aggravata (ai sensi del terzo comma dell’art. 628); il limite minimo della reclusione aumenta da 4 e sei mesi a 5 anni; quello minimo della multa passa da 1.032 a 1.290 euro.
La rapina è aggravata (reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e multa da euro 1.032 a euro 3.098): 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite; 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire; 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte di una associazione mafiosa; se il fatto è commesso in abitazione, altri luoghi di privata dimora o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto; se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro; se il fatto è commesso nei confronti di persona con più di 65 anni (art. 628, terzo comma).
Infine si introduce nell’art. 628 un ulteriore comma per il quale, se concorrono due o più delle aggravanti del terzo comma ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61 (aggravanti generiche), la pena è della reclusione da 6 a 20 anni e della multa da 1.538 a 3.098 euro.
Un ulteriore intervento, introdotto dal Senato al comma 9, riguarda il reato
di estorsione, commesso da chi, mediante violenza o minaccia, costringe
qualcuno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un
ingiusto profitto con altrui danno.
Viene aumentato il minimo della pena della reclusione - che passa da 6
a 7 anni – per l’estorsione aggravata (le aggravanti sono le stesse della
rapina, v. ante).
Modifiche alla disciplina della prescrizione
(commi 10-15)
I commi da 10 a 14, riprendendo, seppure con significative modifiche, quanto previsto dal disegno di legge A.S. 1844 (anche esso già approvato dalla Camera dei deputati), intervengono in materia di prescrizione dei reati.
Preliminarmente si segnala la soppressione, rispetto al testo-Camera dell’integrazione all’art. 157 c.p. che - in relazione al tempo necessario a prescrivere – stabiliva l’aumento della metà dei termini di prescrizione per i seguenti reati:
§ corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
§ corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
§ corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).
Il comma 10 integra il
contenuto dell'art. 158 c.p., che
disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione.
L' articolo 158 c.p. stabilisce che il termine della prescrizione decorre:
§ per il reato consumato, dal giorno della consumazione;
§ per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole;
§ per il reato permanente dal giorno in cui è cessata la permanenza;
§ per il reato punibile a querela, dal giorno del commesso reato.
Quando invece la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.
Il comma 10 stabilisce che, per una serie di delitti in danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del 18° anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza; in quest'ultimo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.
Il catalogo dei delitti è il seguente:
§ maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.);
§ riduzione in schiavitù, tratta di persone e commercio di schiavi (artt. 600, 601 e 602 c.p.);
§ prostituzione e pornografia minorile (artt. 600-bis e ter), detenzione di materiale pornografico minorile, anche virtuale (artt. 600-quater e 600-quater1), turismo sessuale (art. 600-quinquies), violenza sessuale (art. 609-bis), atti sessuali e corruzione di minorenni (art. 609-quater e -quinquies), violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies), adescamento di minorenni (art. 609-undecies) e stalking (art. 612-bis).
Con tale disposizione si dà attuazione alla Convenzione di Istanbul, contro la violenza nei confronti delle donne, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77. Tale Convenzione, infatti, richiede agli Stati di adottare le misure legislative necessarie per garantire che il termine di prescrizione per intentare un'azione penale relativa ai reati di violenza sessuale «sia prolungato per un tempo sufficiente e proporzionato alla gravità del reato, per consentire alla vittima minore di vedere perseguito il reato dopo aver raggiunto la maggiore età».
Il comma 11 modifica la disciplina della sospensione del corso della prescrizione, dettata dall’art. 159 del codice penale.
Il primo comma dell’art. 159 c.p., nella sua formulazione vigente, prevede che il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare norma di legge, oltre che nei casi di:
- autorizzazione a procedere (n. 1);
- deferimento della questione ad altro giudizio (n. 2);
- sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore (n. 3);
- sospensione del procedimento penale per assenza dell’imputato ex art. 420-quater c.p.p. (n. 3-bis).
In primo luogo, intervenendo sul primo comma dell’art. 159 c.p in relazione alle vigenti ipotesi di sospensione, viene precisato:
§ per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione a procedere, che il termine di sospensione inizia a decorrere dal provvedimento con il quale il PM presenta la richiesta e finisce il giorno in cui la richiesta è accolta; è conseguentemente disposta l’abrogazione del secondo comma dell’art. 159 che attualmente disciplina tale ipotesi;
§ per quanto riguarda il deferimento della questione ad altro giudizio, che il termine è sospeso fino al giorno in cui viene decisa la questione (il testo-Camera prevedeva la sospensione sino al giorno in cui è definito il giudizio cui è stata deferita la questione).
Sono, poi, aggiunte all’art. 159 c.p. ulteriori ipotesi di sospensione del corso della prescrizione. Detto corso è, infatti, sospeso:
§ per richiesta di rogatoria all'estero; il termine massimo di sospensione è pari a 6 mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;
§ dal termine per il deposito della motivazione
della sentenza di condanna in
primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, fino alla pronuncia del
dispositivo che definisce la sentenza che definisce il grado successivo, e comunque per un tempo non superiore a un
anno e sei mesi. Il testo approvato dalla Camera prevedeva, invece, la
sospensione dal deposito della sentenza di condanna di primo grado sino al
deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per
un tempo comunque non superiore a due anni, oltre i termini di redazione
delle motivazioni della sentenza (massimo 15 gg. dalla pronuncia ovvero 90 gg.
nei casi più complessi) previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di
procedura penale.
§ dal termine per il deposito della motivazione
della sentenza di condanna di
secondo grado (identico
a quello previsto in primo grado), anche se emesso in sede di rinvio, fino alla
pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi. Il
testo-Camera stabiliva, invece, tale sospensione dal deposito della sentenza di
secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia
della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno,
oltre i citati termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di
procedura penale.
La disposizione precisa, inoltre, in relazione alle due ultime ipotesi, che i periodi di sospensione del corso della prescrizione ivi previsti vengano ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione:
§ in caso di proscioglimento dell'imputato nel grado successivo (il testo-Camera si riferiva all’assoluzione),
§ ovvero di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della sua responsabilità,
§ ovvero di dichiarazione di nullità della decisione (in alcune specifiche ipotesi previste dall’art. 604 c.p.p.) con conseguente restituzione degli atti al giudice (tale ipotesi non era prevista dal testo approvato dalla Camera).
Inoltre, in caso di concorso tra la causa di sospensione dovuta alle condanne nei gradi di merito e le altre cause sospensive previste dal primo comma dell’art. 159 (autorizzazione a procedere, deferimento ad altro giudizio, impedimento delle parti o dei difensori, assenza dell’imputato o rogatoria all'estero), il termine è prolungato per il periodo corrispondente.
Sono state soppresse dal Senato ulteriori ipotesi sospensive del corso della prescrizione previste dalla Camera ovvero:
§ le perizie particolarmente complesse disposte in udienza preliminare o in dibattimento, dalla data di affidamento dell’incarico fino al deposito della perizia e comunque per un massimo di 3 mesi;
§ la presentazione di ricusazione, dalla data della sua presentazione sino alla comunicazione al giudice procedente che ne dichiara l’inammissibilità.
Il comma 12 riguarda i casi di interruzione del corso
della prescrizione.
L'articolo 160 c.p. disciplina l'interruzione del corso della prescrizione collegandola:
§ alla sentenza di condanna o decreto di condanna;
§ all'ordinanza che applica le misure cautelari personali;
§ all'ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto;
§ all'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice;
§ all'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio;
§ al provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione;
§ alla richiesta di rinvio a giudizio;
§ al decreto di fissazione della udienza preliminare;
§ all'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato;
§ al decreto di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena;
§ alla presentazione o alla citazione per il giudizio direttissimo;
§ al decreto che dispone il giudizio immediato;
§ al decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.
La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. La riforma del 2005 ha ribadito che l'interruzione non può portare ad un prolungamento dei termini stabiliti dall'art. 157 oltre i termini fissati dall'art. 161, co. 2 – fatta eccezione per i gravi reati di associazione mafiosa e terrorismo di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p.
Viene modificato l'art. 160 c.p. per prevedere che anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, su delega del PM, interrompe il corso della prescrizione.
L'intervento dirime un contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine all'effetto interruttivo dell'interrogatorio compiuto dalla PG su delega del PM e risolto negativamente dalle Sezioni Unite in ragione del carattere tassativo della elencazione degli atti interruttivi (Cass. SS.UU. 11 settembre 2001, n. 33543).
I commi 13 e 14 intervengono sull’art. 161 c.p., che disciplina gli effetti dell'interruzione e della sospensione della prescrizione.
L’art. 161 c.p. stabilisce (primo comma) che la sospensione e l'interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.
Per quanto riguarda gli effetti dell'interruzione, è individuato un limite (variabile a seconda della tipologia di reato) all'aumento del tempo complessivamente necessario a prescrivere derivante da una interruzione: l'interruzione della prescrizione non può, infatti, comportare l'aumento di più di 1/4 del tempo necessario a prescrivere ovvero di più della metà in caso di recidiva aggravata dalle circostanze di cui all'art. 99, co. 2, di più di 2/3 in caso di recidiva reiterata, di più del doppio nei casi di delinquente abituale, professionale (artt. 102, 103 e 105 c.p.). Il suddetto limite non si applica ai più gravi delitti di competenza della procura distrettuale (es. mafia e terrorismo).
Il comma 13 modifica il primo comma dell’art. 161.
Rispetto alla formulazione
vigente del comma - che stabilisce come tanto la sospensione quanto
l'interruzione della prescrizione abbiano effetto nei confronti di tutti coloro
che hanno commesso il reato - la riforma
distingue le due ipotesi e prevede che:
§ l'interruzione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato;
§ la sospensione ha effetto solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo.
Il comma 14 interviene sul secondo comma dell'art. 161 c.p., prevedendo che l'interruzione della prescrizione non può in nessun caso comportare l'aumento di più della metà del tempo necessario a prescrivere anche per i seguenti reati:
§ corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
§ corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
§ corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
§ induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
§ corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio ( art. 320);
§ pene per il corruttore (321 c.p.);
§ peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri limitatamente ai delitti già richiamati (art. 322-bis);
§ truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis).
Le previsioni del comma 14 non erano contenute nel testo approvato dalla Camera.
Infine, il comma 15 stabilisce espressamente che la nuova disciplina della prescrizione potrà applicarsi ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge.
Il comma 16 reca una prima delega al Governo, da esercitare entro un anno
§ per la riforma del regime di procedibilità per alcuni reati;
§ per la riforma delle misure di sicurezza personali;
§ per il riordino di alcuni settori del codice penale (si tratta invero di espressione generica).
sulla base di specifici principi e criteri direttivi.
Ø In relazione al primo profilo - fatta eccezione per il delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) e per i reati contro il patrimonio - si prevede la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni (sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria). Una disposizione transitoria stabilisce che, per i reati perseguibili a querela in base al comma 16 commessi prima della data di entrata in vigore dei decreti delegati di attuazione, il termine per presentare la querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizie del fatto costituente reato; nel caso in cui il procedimento sia pendente, il PM o il giudice è tenuto ad informare la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e, in tal caso, il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.
La procedibilità d'ufficio dovrà essere mantenuta ogniqualvolta ricorra una delle seguenti condizioni:
§ l’offeso dal reato è incapace per età o per infermità;
§ ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale o le circostanze aggravanti di cui all'art. 339 c.p. (previste con riguardo ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale; violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale; violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario);
§ nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona sia di rilevante gravità.
Il testo approvato dalla Camera (A.S. 2067) prevedeva la procedibilità a querela dell'offeso in relazione ai reati contro la persona e ai reati contro il patrimonio che arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto. Anche qui era previsto che la procedibilità d'ufficio dovesse essere mantenuta quando la persona offesa da tali condotte fosse incapace per età o per infermità;
Ø In relazione alla riforma della disciplina delle misure di sicurezza personali:
§
deve essere sancito espressamente il principio
di irretroattività nella loro applicazione (previsione non contenuta nel testo-Camera);
L’art. 200 c.p. prevede che le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione (primo comma). Inoltre, se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo dell'esecuzione (secondo comma)
Tali disposizioni si riferiscono all'applicabilità della misura di sicurezza nel tempo. In merito si ricorda che la giurisprudenza prevalente (v. Cass., sent. nn. 3391 del 1995 e 36551 del 1997) ritiene che se, da un lato, in ossequio al dettato costituzionale (art. 25 Cost.), non può applicarsi una misura di sicurezza per un fatto che al momento della sua commissione non costituiva reato (principio di irretroattività), si può invece applicare una misura di sicurezza per un reato per il quale al momento della commissione del fatto non era prevista alcuna misura od era prevista una misura diversa, dal momento che l'applicazione della misura viene valutata non in riferimento alla commissione del fatto, bensì alla valutazione della pericolosità del soggetto, fatta proprio al momento applicativo della misura. In tal caso, l’applicazione delle misura di sicurezza non comporta una violazione del principio di irretroattività di cui all’art. 25 Cost. (e dell’art. 2, codice penale) in quanto tali disposizioni non riguardano le misure di sicurezza bensì le norme incriminatrici, ossia quelle in forza delle quali un fatto è previsto come reato).
§ deve, inoltre, essere rivisto il regime del c.d. doppio binario, in base a cui l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, deve avere luogo soltanto per i delitti di maggior allarme sociale di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. (per i quali vi è il termine biennale di durata delle indagini preliminari), prevedendosi comunque la durata massima delle misure, l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e la revoca delle stesse nel caso di cessazione della pericolosità. Il testo approvato dalla Camera limitava la revisione del doppio binario, più genericamente, ai soli casi particolari di miglior tutela della collettività.
Rispetto al citato A.S. 2067, approvato dalla Camera, sono aggiunti i seguenti ulteriori criteri direttivi:
§ va ridefinito il modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole aperte, in grado di attribuire rilevanza, in conformità ai consolidati approdi scientifici, ai disturbi della personalità;
§ previsione, nei casi di non imputabilità, di misure di cura e/o di controllo, determinate nel massimo e da applicarsi tenendo conto della necessità della cura e prevedendo l'accertamento periodico della persistenza della pericolosità sociale e della necessità di cura e la revoca delle misure quando la pericolosità e la necessità di cura siano venute meno;
§ previsione, in caso di capacità ridotta, dell'abolizione del citato doppio binario e l'introduzione di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi, l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività;
§ previsione, tenuto conto dell'effettivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, della destinazione alle Residenze di Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) prioritariamente: delle persone per le quali sia stato accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale; dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena; degli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria e di tutti coloro per i quali occorra accertare le condizioni psichiche, in caso di inidoneità delle sezione degli istituti penitenziari cui sono destinati a garantire i trattamenti terapeutico-riabilitativi.
Il comma 17 delinea il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, sui quali è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro 45 giorni dalla trasmissione degli atti (60 gg. nel testo-Camera). E’ prevista una proroga di sessanta giorni del termine di delega, qualora il termine per l’espressione dei pareri venga a scadere negli ultimi trenta giorni per l’esercizio della delega stessa, o successivamente.
Si tratta di un
procedimento rinforzato; infatti, nel caso di mancata adeguamento dell’Esecutivo
ai pareri parlamentari, i testi adottandi devono essere trasmessi di nuovo alle
Camere. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono
espressi entro 20 giorni dalla data della nuova trasmissione. In ogni caso,
decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
Delega al Governo per la revisione della disciplina del
casellario giudiziale
(commi 18-20)
Il comma 18, nel delegare il Governo a emanare un decreto legislativo per modificare la disciplina del casellario giudiziale, prevede:
§ che la revisione di tale disciplina debba avvenire alla luce delle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e dei principi e dei criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi;
§ l’abrogazione dell’art. 5, comma 1, del TU sul casellario giudiziario (D.P.R. n. 313 del 2002) secondo cui le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al compimento dell'ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono.
Ulteriori criteri di delega non previsti nel testo approvato dalla Camera stabiliscono:
§ di rivedere i presupposti per l’eliminazione delle iscrizioni per adeguarli alla attuale durata media della vita umana;
§ di consentire alle PP.AA. e ai gestori di pubblico servizio di ottenere - a determinate condizioni- dall'Ufficio del Casellario Centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti nella banca dati al nome di una determina persona;
§ di eliminare l’iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, prevedendo che sia il PM a verificare, prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia occasionale;
§ di rimodulare i limiti temporali per la eliminazione delle iscrizioni delle condanne per fatti di modesta entità con la finalità di reinserimento sociale del soggetto (per pene comunque non superiori a sei mesi).
Il comma 19 delinea il procedimento di adozione del suddetto decreto legislativo, prevedendo il parere parlamentare entro 45 gg (60 nel testo-Camera). Anche in questo caso è prevista la possibilità di una proroga di sessanta giorni del termine per l’esercizio della delega.
Infine, il comma 20 conferisce delega il Governo ad adottare decreti legislativi per le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie necessarie in seguito alle modifiche apportate alla legislazione vigente dai provvedimenti attuativi delle deleghe concesse dai commi 16 e 18.
I commi successivi recano norme in materia di definizione del procedimento per incapacità dell'imputato, distinguendo l'ipotesi in cui l'incapacità sia reversibile da quella in cui essa sia irreversibile.
Oltre a integrare l'art. 71 c.p.p., in modo da prevederne l'applicabilità al solo caso in cui l'incapacità sia reversibile (comma 21), viene inserito nel codice di rito penale un nuovo art. 72-bis sulla definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato (comma 22). Questa disposizione prevede che se, a seguito degli accertamenti previsti, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.
L’ipotesi di pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato (sentenza di non doversi procedere) non era prevista nel testo approvato dalla Camera.
Il comma 23 modifica il comma 2 dell'art. 345 c.p.p. relativo alla mancanza di una condizione di procedibilità e alla riproponibilità dell'azione penale, prevedendo che l'azione penale può essere nuovamente esercitata anche quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non doversi procedere per incapacità irreversibile dell'imputato ai sensi del nuovo art. 72-bis c.p.p., l'incapacità viene meno o è stata erroneamente dichiarata.
Il comma 24 aggiunge un ulteriore comma 4-bis all'art. 162 c.p.p, in materia di comunicazione del domicilio eletto. La nuova disposizione – introdotta dal Senato - prevede che, nel caso di elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, debba essere comunicato all'autorità procedente unitamente alla dichiarazione di elezione anche l'assenso del difensore domiciliatario.
Modifiche alla disciplina delle indagini preliminari e
dell'archiviazione
(commi 25-36)
Sono poi modificate numerose disposizioni del codice di procedura penale relative alle indagini preliminari e al procedimento di archiviazione. In particolare, il provvedimento in esame interviene:
§ sull'art. 104 c.p.p., relativo ai colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare, per circoscrivere la possibilità di dilazionare il colloquio con il difensore alle indagini preliminari concernenti reati di maggior allarme sociale. Si tratta dei reati per i quali è competente il PM del tribunale capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p.) (comma 25);
§ sull'art. 335 c.p.p. – in materia di registro delle notizie di reato - per consentire alla persona offesa dal reato di chiedere informazioni sullo stato del procedimento penale nel quale ha presentato la denuncia o la querela; la richiesta potrà essere presentata decorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia e le informazioni potranno essere rese purché ciò non pregiudichi il segreto investigativo (comma 26);
§ sull'art. 90-bis c.p.p. (intervento introdotto dal Senato), concernente il catalogo delle informazioni che la vittima del reato ha il diritto di ricevere dall'autorità procedente in una lingua ad essa comprensibile, inserendo – per fini di coordinamento - anche il riferimento al nuovo comma 3-ter dell'art. 335 c.p.p. (v. ante) (comma 27);
§ sulla disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.), per prevedere che, qualora prima del conferimento dell'incarico al consulente da parte del PM, l’indagato formuli riserva di promuovere incidente probatorio, la riserva perda efficacia se l'incidente non è effettivamente richiesto entro 10 giorni (nuovo comma 4-bis) (comma 28); la modifica del comma 5 ha natura di coordinamento con le previsioni della nuova disposizione (comma 29);
§ sugli artt.. 407 e 412, dove si prevede che alla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari (e comunque alla scadenza dei termini previsti dall’art. 415-bis per l’avviso all'indagato della conclusione delle indagini) il PM ha tempo 3 mesi (salva proroga di ulteriori 3 mesi concessa dal Procuratore generale presso la corte d'appello) per decidere se chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale; il citato termine concesso al PM è di 15 mesi per reati di mafia, terrorismo ed altri specifici gravi reati (nuovo comma 3-bis dell’art. 407). Al mancato esercizio, nel termine, dell’azione penale o dell’archiviazione consegue l’avocazione da parte del Procuratore generale (art. 412) (comma 30);
§ sull'art. 408 c.p.p., per allungare da 10 a 20 giorni il termine concesso alla persona offesa per l’opposizione alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini e per prevedere che anche per il furto in abitazione o con strappo il PM debba notificare all'offeso la richiesta di archiviazione concedendogli 30 giorni (anziché 20) giorni per opporsi (comma 31);
§ sull'art. 409 c.p.p., imponendo al giudice, nel caso in cui non accolga la richiesta di archiviazione, un termine di tre mesi per fissare la data dell'udienza in camera di consiglio e, successivamente a tale udienza, di provvedere sulle richieste entro lo stesso termine trimestrale ove non ritenga necessarie ulteriori indagini; nonché́ abrogando il comma 6 in base al quale l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per Cassazione solo nei casi di nullità̀ previsti per i procedimenti in camera di consiglio dall'art. 127, comma 5. La modifica risulta connessa alla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione prevista dal nuovo art. 410-bis c.p.p., v. ultra.) (comma 32);
§ sulla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione, introducendo nel codice di rito un nuovo art. 410-bis, in base al quale il decreto di archiviazione è nullo se emesso in mancanza dell'avviso alla persona offesa, prima della scadenza del termine entro cui la parte offesa può prendere visione degli atti, o prima della scadenza del termine di presentazione dell'opposizione. Il decreto di archiviazione è nullo anche se, presentata opposizione, il giudice non si pronuncia sulla sua ammissibilità o dichiara l’opposizione inammissibile. In caso di nullità, l'interessato, entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica; il tribunale, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Viceversa, condanna la parte privata che ha proposto il reclamo al pagamento delle spese del procedimento, e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende (comma 33). Per coordinamento è poi modificato anche l'art. 411 c.p.p., relativo ad altri casi di archiviazione (comma 34);
§ sull'art. 415 c.p.p., per precisare, con un nuovo comma 2-bis, che il termine semestrale entro il quale il PM chiede il rinvio a giudizio decorre dal provvedimento di iscrizione nel registro delle notizie di reato (comma 35).
Il comma 36 detta una disposizione transitoria secondo cui
le nuove disposizioni codicistiche introdotte dai
commi da 25 a 35 si applicano ai procedimenti relativi a notizie di reato iscritte
nell’apposito registro dopo l’entrata in vigore della legge in esame.
Misure cautelari: obblighi di relazione
(comma 37)
Il comma 37 – sostanzialmente identico all’art. 12 dell’A.S. 2067 già approvato dalla Camera - modifica l’art. 15 della legge n. 47 del 2015, di riforma delle misure cautelari, che prevede che il Governo presenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione al Parlamento contenente informazioni e dati concernenti le misure cautelari personali, distinte per tipologia e con i relativi esiti, adottate nell'anno precedente.
Il comma 37 integra tale obbligo informativo, prevedendo che la relazione debba contenere anche i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi.
Modifiche alla disciplina dell’impugnazione della sentenza
di non luogo a procedere
(commi 38-40)
Il comma 38 modifica la disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (art. 428 c.p.p.), che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio (di appello e di cassazione).
Il vigente art. 428 c.p.p. prevede contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in udienza preliminare il solo ricorso per cassazione. Titolari del gravame sono:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale;
b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;
La persona offesa può ricorrere per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7 (relativi all’obbligo di avviso alle parti della data dell’udienza preliminare, inerenti quindi il rispetto del contraddittorio). La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606. Sull'impugnazione la Cassazione decide in camera di consiglio.
In particolare, il nuovo art. 428 c.p.p. prevede:
§ che tale sentenza di non luogo a procedere emessa in udienza preliminare sia impugnabile (come già l’ordinanza di archiviazione) in appello anziché direttamente in cassazione;
§ che la sentenza non può essere impugnata dalla parte civile costituita nel processo penale.
Inoltre, il comma 3 dell’art. 428 (che prevede la superata previsione della decisione camerale della cassazione sull’impugnazione della sentenza) è sostituito da tre commi:
§ il nuovo comma 3 dispone che la corte d’appello decida in forma camerale sull’impugnazione; se ad appellare è il PM la corte, ove non confermi la sentenza: o dispone con decreto il giudizio formando il fascicolo dibattimentale o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato: se, invece, ad appellare è l’imputato, se non conferma la sentenza, la corte d’appello pronuncia il non luogo a procedere con formula più favorevole all’imputato.
§ Il comma 3-bis prevede la titolarità a promuovere il ricorso per cassazione, contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello, in capo all’imputato e al PG presso la corte d’appello per i soli motivi di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 606 c.p.p. ovvero: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza.
§ Il comma 3-ter, infine, stabilisce che sull’impugnazione della sentenza di appello decide la corte di cassazione in camera di consiglio.
Modifiche alla disciplina dei procedimenti speciali
(commi 41-51; 53)
I commi da 41 a 44 modificano la disciplina del giudizio abbreviato (art. 438 e ss. c.p.p) che prevede, su richiesta dell’imputato, la definizione del giudizio già in udienza preliminare allo stato degli atti.
Viene, anzitutto dal comma 41, riformulato il comma 4 dell’art. 438, che attualmente prevede che sulla richiesta dell’imputato il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.
Tale confermata disposizione è integrata dalla previsione che, ove la richiesta dell’imputato avvenga subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l’eventuale termine chiesto dal PM (massimo 60 gg.) per lo svolgimento di indagini suppletive; in tale ipotesi, l’imputato può revocare la richiesta di giudizio abbreviato.
Allo stesso art. 438 sono aggiunti due nuovi commi:
· un comma 5-bis che prevede che, insieme alla proposta di integrazione probatoria, l’imputato – nonostante il rigetto di tale proposta - possa chiedere ugualmente il rito abbreviato (comma 42);
· un comma 6-bis secondo cui dalla richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare deriva:
- la sanatoria delle eventuali nullità (escluse quelle assolute) e la non rilevabilità delle inutilizzabilità (salvo quelle derivanti da un divieto probatorio);
- la preclusione a sollevare ogni questione sulla competenza territoriale del giudice (comma 43)
Tale previsione aggiuntiva deriva dall’opportunità che l’imputato, optando per il giudizio abbreviato, accetti la validità degli atti compiuti nel procedimento sia la competenza del giudice; esigenze di economia processuale fanno quindi ritenere opportuna l’indicata sanatoria. Tale impostazione recepisce anche la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenze n. 39298 del 2006 e n. 27996 del 2012).
Il comma 44 modifica l'art. 442 c.p.p., intervenendo sulle riduzioni di pena connesse al rito abbreviato.
In particolare, se il rito abbreviato riguarda un delitto il provvedimento conferma la diminuzione della pena di un terzo, ma se si procede per una contravvenzione, si consente il dimezzamento della pena;
I commi 45 e 46 - in materia di trasformazione del rito - integrano la formulazione, rispettivamente, degli artt. 452 e 458 c.p.p. relativi alla richiesta di giudizio abbreviato da parte dell’imputato - quando il PM ha già chiesto al giudice il giudizio direttissimo (art. 452) o quello immediato (art. 458). L’integrazione intende coordinare il contenuto delle indicate disposizioni con le previsioni del nuovo comma 6-bis dell’art. 438, di cui si stabilisce l’applicazione (v. ante). Diversamente che per il rito direttissimo, con la richiesta di trasformazione del rito da immediato ad abbreviato, può però essere eccepita l’incompetenza territoriale del giudice.
Da tale ultima ipotesi deriva l’ulteriore integrazione all’art. 458, comma 2 – introdotta dal comma 47 - secondo cui, ove riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza trasmettendo gli atti al PM presso il giudice ritenuto competente.
Il comma 48 riguarda il procedimento per decreto e con la modifica all’art. 464 c.p.p. rinvia anch’esso, in sede di giudizio conseguente all’opposizione dell’imputato al decreto di condanna – opposizione con cui chiede il giudizio abbreviato - all’applicabilità delle disposizioni del citato comma 6-bis dell’art. 438.
Il comma 49 aggiunge un comma 1-bis all’art. 130 c.p.p. relativo alla correzione di errori materiali nelle sentenze. La disposizione prevede che, quando nella sentenza di patteggiamento si deve correggere soltanto la specie o la quantità della pena a seguito di errore nella denominazione o nel computo, sia lo stesso giudice che ha emesso la sentenza a provvedere. Lo stesso comma 49 stabilisce che, in caso di impugnazione del provvedimento (ci si riferisce, evidentemente, all'impugnazione del solo PM ex art. 448, comma 2, c.p.p.), alla rettifica provvede la Corte di cassazione senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza.
Il comma 50 aggiunge un comma 2-bis all'art. 448 c.p.p. per prevedere che il ricorso per cassazione da parte del PM e dell'imputato contro la sentenza di patteggiamento pronunciata del giudice soltanto per motivi attinenti:
§ all'espressione della volontà̀ dell'imputato (vizi della volontà̀);
§ al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza;
§ all'erronea qualificazione del fatto;
§ alla illegalità̀ della pena o delle misure di sicurezza applicate.
Il comma 51 chiarisce che la disciplina introdotta dal comma 50 non si applica ai procedimenti in cui la richiesta di patteggiamento è stata presentata prima della data di entrata in vigore della legge in esame.
Il comma 53 interviene sull’art. 459 c.p.p. (in materia di procedimento per decreto) integrandolo con un nuovo comma 1-bis volto a determinare i criteri di ragguaglio in caso di irrogazione di pena pecuniaria in luogo di quella detentiva.
Si prevede a tal fine che la pena pecuniaria sia determinata dal giudice moltiplicando i giorni di reclusione con il valore giornaliero cui può essere assoggettato l’imputato, tenendo conto della sua condizione economica e del suo nucleo familiare. E’, tuttavia, precisato che tale valore:
§ non può essere inferiore a 75 euro di pena pecuniaria per ogni giorno di pena detentiva;
§ non può essere superiore al triplo di tale ammontare (225 euro)
Viene, quindi, derogata la disciplina dell’art. 135 c.p. che fornisce il parametro generale di ragguaglio fra multa/ammenda, da un lato, e reclusione/arresto, dall'altro, fissando in 250 euro o frazione di tale importo l'ammontare di pena pecuniaria equivalente a un giorno di pena detentiva.
Si applica la disciplina dell’art. 133-ter ovvero la possibilità di rateizzare la pena pecuniaria in base alle condizione economiche del condannato.
Modifiche in materia di requisiti della sentenza
(comma 52)
Il comma 52, identico al testo approvato dalla Camera, attraverso modifiche all’art. 546 c.p.p., interviene in materia di requisiti della sentenza, con l’intento di rafforzare gli elementi della motivazione in fatto
In base al primo comma dell’art. 546, la sentenza contiene: a) l'intestazione «in nome del popolo italiano» e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata; b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private; c) l'imputazione; d) l'indicazione delle conclusioni delle parti; e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie; f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati; g) la data e la sottoscrizione del giudice.
Il comma 52 – sostituendo integralmente la lett. e) del comma 1 - prevede che la sentenza debba contenere anche l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati (anziché l’indicazione delle prove alla base della decisione) avendo riguardo:
§ all'accertamento dei fatti e alle circostanze relative all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
§ alla punibilità̀ e alla determinazione della pena e della misura di sicurezza;
§ alla responsabilità̀ civile da reato;
§ all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norma processuali.
Modifiche alla disciplina delle impugnazioni
(commi 54-72)
I commi da 54 a 72 modificano alcuni aspetti della disciplina delle impugnazioni.
In particolare, intervenendo sulla disciplina generale delle impugnazioni:
- anche l'indicazione delle prove delle quali si deduce l'inesistenza o l'omessa o erronea valutazione;
- anche le richieste istruttorie (comma 55)
Intervenendo, poi, sulla disciplina dell’appello il comma 56 reintroduce nel codice di procedura penale, con intenti deflattivi, il c.d. concordato sui motivi in appello, istituto abrogato nel 2008.
Tale modifica integra la riforma del giudizio di appello
(nell’ambito della delega per la riforma delle impugnazioni) affidata al
Governo dal comma 82 del provvedimento in esame (v. ultra).
Si ricorda, infatti, che l’istituto del concordato sui motivi di appello era già previsto nel codice di procedura penale del 1989, all’art. 599, Decisioni in camera di consiglio, comma 4, in base al quale la Corte d'appello, anche al di fuori dei casi previsti dal comma 1 dell'art. 599, provvedeva in camera di consiglio qualora le parti ne facessero richiesta, dichiarando di concordare sull'accoglimento, totale o parziale dei motivi di impugnazione, con rinuncia contestuale agli altri e, se l'accordo comportava una nuova determinazione della pena, ne indicavano il quantum. Il favor legislativo nei confronti di questo meccanismo era reso evidente dalla possibilità di riproporre la richiesta, rigettata in sede di atti preliminari, nel dibattimento a norma degli artt. 599, comma 5, e 602, comma 2.
L’istituto rispondeva all’esigenza di ampliare le ipotesi di giustizia penale negoziata e di deflazionare il carico giudiziario, in considerazione dei limitati poteri del giudice di appello al quale veniva lasciato il compito di verificare la congruità e la legalità della pena oggetto della richiesta.
Sull’istituto era però intervenuta la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 435 del 1990, aveva giudicato le disposizioni sul concordato costituzionalmente illegittime per eccesso di delega, rendendo necessario un ulteriore intervento del legislatore (legge n. 14 del 1999) per ripristinare le norme caducate dalla Corte.
Da ultimo, però, il concordato sui motivi in appello è stato abrogato dal decreto-legge n. 92 del 2008 (c.d. decreto-sicurezza), nell’intento del legislatore di recuperare, in primo grado, il ricorso al "patteggiamento", disincentivato dalle potenzialità connesse all'accordo in appello, e soprattutto di garantire una maggiore severità del trattamento sanzionatorio.
Il comma 56, inserisce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 599-bis, rubricato “Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello”, che sostanzialmente riproduce il testo dei commi 4 e 5 dell’art. 599 in vigore prima dell’abrogazione del 2008. In particolare, la disposizione consente alle parti di concludere un accordo sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d’appello, da sottoporre al giudice d’appello, che deciderà in merito in camera di consiglio.
Se l’accordo comporta una rideterminazione della pena, anche tale nuova pena dovrà essere concordata tra le parti (pubblico ministero, imputato e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) e sottoposta al giudice (comma 1).
In base al comma 3, se il giudice decide di non accogliere l’accordo tra le parti che gli viene sottoposto, ordina la citazione a comparire al dibattimento; la richiesta e la rinuncia perdono effetto ma potranno essere riproposte nel dibattimento.
Diversamente dal testo del 1999, e dal testo dal approvato dalla Camera, il provvedimento delimita il campo d’applicazione dell’istituto, escludendolo in relazione ad alcuni reati e quando si procede nei confronti di alcuni imputati. In particolare, il concordato in appello non potrà trovare applicazione se si procede per:
· i reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p., ovvero
- reati di associazione a delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina o alla tratta di persone;
- reati di associazione a delinquere finalizzata a commettere un delitto di sfruttamento sessuale dei minori;
- reati di associazione a delinquere finalizzata a commettere un delitto di contraffazione;
- delitti di tratta di persone e sfruttamento della schiavitù;
- reati di associazione a delinquere di tipo mafioso o commessi per agevolare tali associazioni;
- scambio elettorale politico-mafioso;
- reato di sequestro di persona a scopo di estorsione;
- reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, al contrabbando di tabacchi e al traffico di rifiuti.
· i reati di cui all’art. 51, comma 3-quater c.p.p., ovvero i reati con finalità di terrorismo;
· sfruttamento sessuale dei minori (prostituzione minorile; pornografia minorile; detenzione di materiale pornografico; pornografia virtuale, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico; turismo sessuale; atti sessuali con minorenne);
· violenza sessuale semplice, aggravata e di gruppo.
Il concordato in appello non potrà essere proposto neanche se si procede contro un delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Con disposizione innovativa, il comma 4 dell’art. 599-bis dispone che il procuratore generale presso la Corte d’appello debba confrontarsi con i PM del suo ufficio e del distretto per poi indicare criteri idonei a orientare la valutazione di tutti i PM del distretto rispetto al concordato sui motivi in appello; tali criteri dovranno essere elaborati tenendo conto della diversa tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti penali. La disposizione, peraltro, fa salvo quanto previsto dall’art. 53 c.p.p., ovvero l’affermazione dell’autonomia del pubblico ministero nell’udienza.
Il comma 57, identico al testo già approvato dalla Camera, interviene sull’art. 602 c.p.p., relativo al dibattimento in appello, per ripristinare, anche in questa fase, la previsione sul concordato sui motivi in appello. Introduce a tal fine un comma 1-bis dal contenuto analogo a quello dei commi 1 e 3 dell’art. 599-bis.
Infine, il comma 58 dell’articolo 18 aggiunge un comma 3-bis all’art. 603 del codice di procedura penale per prevedere la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale da parte del giudice anche quando l’appello proposto dal PM:
§ riguarda una sentenza di proscioglimento;
§ è fondato sulle valutazioni di attendibilità della prova dichiarativa.
I commi da 59 a 69 recano modifiche alla disciplina in materia di procedimenti dinanzi alla Corte di Cassazione e ricalcano sostanzialmente il provvedimento già approvato dalla Camera (A.S. 2067, art. 23).
In particolare:
§ il comma 59 interviene sull'art. 48 c.p.p. che, nell'ambito della rimessione del processo penale, disciplina la decisione che la Corte di Cassazione assume in camera di consiglio e prevede che in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione, le parti private che l'hanno richiesta possano essere condannate con la stessa ordinanza al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro; il comma 59 integra il comma 6 dell’art. 48 prevedendo che tale somma, tenuto conto dell’inammissibilità della richiesta, può essere integrata fino al doppio; un nuovo comma 6-bis prevede, con DM Giustizia, l’adeguamento biennale delle somme indicate sulla base della relativa variazione Istat;
§ il comma 60 modifica l'art. 325, comma 3, c.p.p., prevedendo, attraverso il rinvio anche al comma 5 dell'art. 311, l'applicazione del rito camerale partecipato di cui all'art. 127 c.p.p. anche con riguardo al ricorso per cassazione avverso il sequestro preventivo.
La disposizione interviene su una questione particolarmente dibattuta a livello giurisprudenziale, ovvero quella relativa al tipo di procedimento camerale (partecipato ex art. 127 c.p.p. o non partecipato ex art. 611 c.p.p.) applicabile al ricorso per cassazione proposto a norma dell'art. 325 c.p.p. avverso provvedimenti cautelari reali. Sulla problematica si veda da ultimo la Sentenza n. 51207 del 17.12.2015 con la quale le Sezioni Unite, in controtendenza con l'orientamento giurisprudenziale consolidato (che ritiene applicabile l'art. 127 c.p.p.), si sono espresse in favore dell'applicazione del rito camerale di cui all'art. 611 c.p.p..
§ i commi 61 e 62 integrano il contenuto dell’art. 610 c.p.p. relativo all’inammissibilità dei ricorsi per cassazione. In particolare, viene precisato dal comma 61 che, al comma 1 dell’art. 610, l’avviso del deposito degli atti e l’avviso dell’udienza camerale al PG e ai difensori per la discussione della causa di inammissibilità deve far riferimento al contenuto dei motivi del ricorso. Il comma 62 aggiunge un comma 5-bis all'art. 610 c.p.p. per gli aspetti relativi all'inammissibilità del ricorso per cassazione. In particolare, la riforma prevede che, nei casi di inammissibilità previsti dall'art. 591 c.p.p., co.1, lett. a) (impugnazione presentata da soggetto non legittimato), b) ( impugnazione presentata avverso provvedimento non impugnabile), c) (carenza dei requisiti di forma- esclusa l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 581 c.p.p. vedi ante) e d) (rinuncia all'impugnazione), la Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la Cassazione può, sempre senza formalità, dichiarare l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento e contro la sentenza che accoglie il concordato sui motivi in appello. Contro tale provvedimento è proponibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, da rivolgere alla stessa Corte, in base all'art. 625-bis c.p.p.
§ il comma 63, modificando l’art. 613 c.p.p., esclude per il giudizio in cassazione che l’imputato possa presentare personalmente l’atto di ricorso; il ricorso, le memorie e gli eventuali motivi nuovi devono essere sottoscritti sempre da un difensore abilitato al patrocinio in Cassazione;
§ il commi 64 e 65 modificano l’art. 616 c.p.p. per quanto riguarda la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.
Già attualmente l’art. 616 c.p.p. prevede che in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione la parte proponente sia condannata, oltre che al pagamento delle spese processuali, anche al pagamento – in favore della cassa delle ammende – di una somma da 258 a 2.065 euro. Tale sanzione può essere applicata dal giudice anche in caso di rigetto del ricorso.
Il comma 64, analogamente a quanto previsto per la richiesta di rimessione del processo, prevede che la sanzione pecuniaria possa essere aumentata fino al triplo in ragione della causa di inammissibilità del ricorso; il comma 65 stabilisce che, ogni due anni, tali cifre possano essere riviste con decreto ministeriale, tenendo conto dell’andamento dell’inflazione.
§ il comma 66 modifica l’art. 618 c.p.p., in tema di decisione delle sezioni unite, ovvero la disposizione che oggi prevede, in caso di possibile contrasto giurisprudenziale, che le sezioni della Corte possano rimettere la decisione di un ricorso a loro assegnato alle sezioni unite. Il comma 66 conferma questa previsione e aggiunge due ulteriori commi all’art. 618, con i quali stabilisce:
- che la rimessione alle sezioni unite può essere effettuata dalle sezioni semplici anche quando queste si trovino a dovere decidere di un ricorso eventualmente applicando un principio di diritto già enunciato dalle sezioni unite ma non condiviso dai giudici della sezione competente. La riforma dunque induce le sezioni a rimettere la decisione alle sezioni unite piuttosto che a decidere in contrasto con quanto dalle stesse affermato (comma 1-bis);
- che le sezioni unite possono enunciare il principio di diritto anche d’ufficio, quando il ricorso sia stato dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta (comma 1-ter).
§ il comma 67 modifica il comma 1 dell’art. 620 c.p.p. per specificare in quali casi la Cassazione può procedere all'annullamento della decisione senza rinvio della causa al giudice di merito. Il comma 67 precisa che la Corte può procedere autonomamente se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e, quanto alla rideterminazione della pena, se può essere effettuata sulla base delle statuizioni del giudice di merito;
§ il comma 68 interviene sull’art. 625 c.p.p. in tema di ricorso straordinario per la correzione dell'errore materiale o di fatto, per precisare che la rilevazione d'ufficio dell'errore da parte della Cassazione può essere effettuata d’ufficio, senza formalità, ma entro 90 giorni dalla deliberazione;
§ il comma 69 integra il contenuto dell’art. 608 c.p.p. per limitare i casi di ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso sentenze di proscioglimento in appello, di conferma di quelle di primo grado; in tali casi, il PM potrà ricorrere solo in caso di: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza.
Il comma 70 dispone l’abrogazione dell'art. 625-ter c.p.p. concernente la rescissione del giudicato trasferendo la relativa disciplina nell'art. 629-bis, all'interno del Titolo IV relativo alla revisione. Tale previsione, introdotta dal comma 71, consente al condannato o al sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, di chiedere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Analogamente agli altri casi di revisione, l’art. 629-bis stabilisce che compete alla corte d'appello (e non, come attualmente, alla Cassazione) decidere in ordine alla richiesta e, in caso di accoglimento, revocare la sentenza e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado; inoltre è precisato che la decisione sulla rescissione è assunta dalla corte d’appello con procedimento camerale ex art. 127 c.p.p. La previsione dell’applicabilità dell’art. 489, secondo comma, c.p.p., sembra riferirsi alla possibilità per l’imputato, tornato in primo grado, di chiedere il rito abbreviato o il patteggiamento; all’applicazione degli artt. 635 e 640 c.p.p. consegue, rispettivamente, la sospensione dell’esecuzione della pena e la ricorribilità per cassazione della sentenza di revisione.
Il comma 72, analogamente a quanto previsto dal provvedimento approvato dalla Camera, prevede che i presidenti delle corti d'appello, con la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia, debbano riferire dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi del nuovo art. 599-bis c.p.p. sul concordato anche con rinuncia ai motivi di appello.
Il comma 73, senza modificare il testo già approvato dalla Camera, interviene sull'art. 129 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, concernente le informazioni sull'azione penale relativa ai reati ambientali precisando che, quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel codice dell'ambiente ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il PM – nell'informare il Ministero dell'ambiente e la Regione interessata – deve dare notizia dell'imputazione.
Il comma 74, introdotto dal Senato, interviene sull'art. 132-bis delle disp. att. c.p.p. inserendo fra i processi ai quali deve essere assicurata trattazione prioritaria anche quelli relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione di cui agli artt. 317, 319, 319-ter e quater, 320, 321 e 322 c.p. (concussione; corruzione propria; corruzione in atti giudiziari; indebita induzione a dare o promettere utilità; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; corruzione attiva; peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri).
I commi 75 e 76 riguardano la riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero (decreto legislativo n. 106 del 2006). In particolare, tra le funzioni proprie del procuratore della Repubblica è inserita anche quella di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato (art. 1). Analoga incombenza compete ai procuratori generali nell’ambito dell’attività di vigilanza sulle procure del loro distretto di corte d’appello (art. 6).
I commi 77, 78 e 79 riguardano la partecipazione a distanza al
procedimento penale da parte dell’imputato o del detenuto sia nel giudizio
ordinario che nel rito abbreviato nonché la partecipazione a distanza
all’udienza camerale.
ll comma 77 apporta, anzitutto, alcune modifiche all’art. 146-bis, disp. att. c.p.p. per riformare la disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza. In particolare, partecipa a distanza:
L'eccezione a tale regola - ovvero la presenza fisica in udienza - può essere prevista dal giudice con decreto motivato “qualora lo ritenga necessario” e comunque non opera mai per i detenuti soggetti alle misure di detenzione speciale di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario (nuovo comma 1-ter). Tale previsione affida quindi al giudice una valutazione del tutto discrezionale in ordine alla necessità della presenza fisica in udienza. La partecipazione a distanza può essere, poi, disposta dal giudice, sempre con decreto motivato, fuori dalle ipotesi obbligatorie, quando ravvisi ragioni di sicurezza, ovvero quando il dibattimento sia particolarmente complesso o debba essere assunta la testimonianza di un recluso (nuovo comma 1-quater). Viene riformulato il comma 2 dell’art. 146-bis per prevedere la semplice comunicazione della partecipazione al dibattimento a distanza da parte del presidente del tribunale o della corte di assise (nella fase degli atti preliminari), ovvero dal giudice (nel corso del dibattimento); sono soppressi i riferimenti agli atti con cui è disposta la misura (decreto motivato nella fase preliminare; ordinanza in dibattimento) nonché l’obbligo di comunicazione del decreto a parti e ai difensori almeno 10 gg. prima dell'udienza. E’, poi, aggiunto un comma 4-bis che permette che il giudice consenta, nei processi in cui si procede con collegamento audio-video, che le altri parti e i loro difensori possano intervenire con le stesse modalità assumendosi i costi di collegamento.
Il comma 78 modifica l’art. 45-bis delle norme di attuazione del c.p.p., relativo alla partecipazione dell’imputato o del condannato al procedimento in camera di consiglio a distanza.
Tale modalità di partecipazione all’udienza camerale viene allineata alle ipotesi previste per il dibattimento a distanza dalla nuova formulazione dell’art. 146-bis delle stesse norme di attuazione, come modificato dal precedente comma 77. E’, poi, modificato il comma 2 dell’art. 45-bis con l’eliminazione, per finalità di semplificazione, dell’obbligo di ordinanza (del giudice) o decreto motivato (del presidente del collegio) per la comunicazione della partecipazione a distanza all’udienza camerale. Un’ultima modifica riguarda l’applicazione al procedimento camerale a distanza della possibilità di cui al comma 4-bis dell’art. 146 (intervento dei difensori e delle altre parti con collegamento audio-video, di cui sono chiamati a sostenere le spese).
Il comma 79 interviene sull’art. 134-bis delle norme di attuazione al c.p.p. che prevede la partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato.
Alle ipotesi di cui ai
commi 1 e 1-bis dell’art. 146-bis, già contemplate, è aggiunta quella di cui al
nuovo comma 1-quater dello stesso articolo. Il giudice, potrà, quindi, con
decreto motivato disporre la partecipazione a distanza dell’imputato al rito
abbreviato per ragioni di sicurezza, quando il dibattimento sia particolarmente
complesso o quando vada assunta la testimonianza di un detenuto.
Modifiche al Codice antimafia
(comma 80)
Il comma 80 modifica l’art. 7 del Codice antimafia (D.Lgs. 159 del 2011) relativo al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali.
In particolare, senza modificare il testo già approvato dalla Camera, è sostituito il comma 8 che attualmente prevede che l'esame a distanza dei testimoni può essere disposto dal presidente del collegio nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2, disp. att. c.p.p.
Il riferimento è all’esame a distanza di agenti sotto copertura, collaboratori di giustizia e imputati di reato connesso. Il comma 2 stabilisce che, ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, è presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta le generalità, dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonché delle cautele adottate per assicurare le regolarità dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma dell'articolo 136 del codice.
Il comma 80 prevede l’applicazione per l’esame dei testimoni nel corso del citato procedimento di prevenzione anche della disciplina dell’art. 146-bis delle norme di attuazione del c.p.p. come riformata dal precedente comma 77.
Disciplina transitoria della nuova disciplina dell’esame a
distanza
(comma 81)
Il comma 81 – identico al provvedimento approvato dalla Camera - prevede
che le disposizioni sulla nuova disciplina della partecipazione a distanza al
procedimento penale da parte dell’imputato o del detenuto nel dibattimento
ordinario (comma 77), nel procedimento in camera di consiglio (comma 78), nel
rito abbreviato (comma 79) e nel procedimento di applicazione delle misure di
prevenzione personali antimafia acquistano
efficacia decorso un anno dalla pubblicazione della legge in esame sulla
Gazzetta ufficiale.
Una deroga è introdotta (e quindi la relativa disciplina sarà immediatamente efficace) in relazione all’esame a distanza nel dibattimento (comma 77) quando la persona interessata sia detenuta in quanto ritenuta al vertice di associazioni mafiose (art. 416-bis, secondo comma, c.p.), terroristiche (art. 270-bis, primo comma, c.p.) o dedite al traffico di droga (art. 74, comma 1, DPR 309/1990).
Il comma 82 delega il Governo ad adottare decreti legislativi, nel
rispetto dei principi dettati dai commi 84 e 85, per riformare:
·
la
disciplina delle intercettazioni;
·
la
disciplina dei giudizi di impugnazione nel processo penale;
·
l’ordinamento
penitenziario.
Il comma 83 delinea i tempi e il procedimento per
l’attuazione della delega. Quanto ai termini, la disposizione prevede:
·
che la
delega per la riforma delle intercettazioni debba essere esercitata entro
3 mesi dall’entrata in vigore della legge delega;
·
che le altre
deleghe, relative alle impugnazioni e all’ordinamento penitenziario,
debbano essere esercitate entro un anno.
I decreti legislativi non dovranno comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e dovranno essere adottati su proposta del Ministro della giustizia.
Quanto al procedimento per l’attuazione della delega, gli schemi di decreto legislativo dovranno essere trasmessi alle competenti commissioni parlamentari per il parere, da rendere entro 45 giorni, decorsi i quali i decreti potranno essere comunque adottati. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti lo spirare del termine di delega, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Se il Governo non intenderà conformarsi ai pareri parlamentari, dovrà trasmettere nuovamente gli schemi alle Camere con i necessari elementi informativi e le motivazioni delle scelte legislative. La Commissioni dovranno esprimersi nei successivi 10 giorni. Decorso tale termine, i pareri potranno comunque essere adottati.
Il comma 84 individua principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (lettere da a) ad e)) e di giudizi di impugnazione (lettere da f) a m)).
Con riguardo alle intercettazioni, il Governo dovrà:
· garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità̀ all'art. 15 della Costituzione, con particolare riferimento ai colloqui con il difensore. Il Governo dovrà inoltre intervenire sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle intercettazioni e dettare una precisa scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine; in questo ambito, dovrà essere tutelata in particolare la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale. Il Senato ha maggiormente dettagliato questo criterio direttivo prevedendo che il Governo, fermi restando i limiti ed i criteri di utilizzabilità vigenti, debba prevedere che (lett. a):
- ai fini della selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il PM assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti intercettazioni inutilizzabili, irrilevanti ai fini delle indagini (in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei) o contenenti dati sensibili che non siano pertinenti all’accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle indagini;
- gli atti contenenti intercettazioni non allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori e del giudice, fino alla decisione del giudice circa l’acquisizione agli atti delle intercettazioni richieste dalle parti, e non manifestamente irrilevanti (art. 268, co. 6) e alla loro trascrizione integrale (art. 268, comma 7), con il quale soltanto viene meno il divieto di pubblicazione di cui al co. 1 dell’art. 114 c.p.p. relativamente agli atti acquisiti;
- alla conclusione di questa procedura i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e trascrizione delle intercettazioni ritenuti rilevanti dal giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successiva alla conclusione delle indagini preliminari;
- in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito successivo all’avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, il PM, ove riscontri tra gli atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero contenenti dati sensibili che non siano pertinenti all’accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei, qualora non sia già intervenuta la procedura di selezione del materiale di cui ai co. 6 e 7 dell’art. 268 c.p.p., ne dispone l’avvio, indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio;
- le conversazioni o comunicazioni non siano oggetto di trascrizione sommaria, come oggi richiesto dall’art. 268, co. 2, c.p.p., ma vengano soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione del contenuto, come oggi previsto dal comma 2.
· Introdurre un nuovo delitto (punito con la reclusione non superiore a 4 anni) per punire coloro che diffondano il contenuto di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni telefoniche fraudolentemente captate, con la sola finalità̀ di recare danno alla reputazione. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell’ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca (lett. b), non modificata rispetto al testo-Camera);
· tenere conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze della CEDU a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione (lett. c). Questo principio e criterio direttivo è stato inserito nel corso dell’esame in Senato;
· semplificare le condizioni per l'impiego delle intercettazioni nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (lett. d);
· disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici (cd. Trojan) in dispositivi elettronici portatili. Con questo criterio direttivo innovativo, introdotto dal Senato, si richiede al Governo di prevedere che (lett. e):
- l’attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice;
- la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria (o dal personale incaricato su indicazione della polizia giudiziaria), tenuta a indicare l’ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni (ex art. 268 c.p.p.);
- l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i gravi delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. e, fuori da tali casi, nel domicilio, soltanto qualora ivi si stia svolgendo l’attività criminosa, nel rispetto dei requisiti previsti per le intercettazioni telefoniche di (art. 266, co.1, c.p.p.); in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;
La lett. e) del comma 84 interviene sulla questione relativa ai limiti di liceità dell'uso dei cd. trojan nelle indagini. La problematica è stata recentemente oggetto di una importante pronuncia della Corte di Cassazione a SU (Cass., sez. un. pen., sent. 28 aprile 2016 (dep. 1 luglio 2016), n. 26889, Pres. Canzio, Est. Romis, Ric. Scurato). La Suprema Corte, nell'affrontare la questione se - anche nei luoghi di privata dimora ex art. 614 c.p., pure non singolarmente individuati e anche se ivi non si stia svolgendo l'attività criminosa - sia consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni tra presenti, mediante l'installazione di un "captatore informatico" in dispositivi elettronici portatili (ad es., personal computer, tablet, smartphone ecc.)" ha dato risposta affermativa «limitatamente a procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, anche terroristica (a norma dell'art. 13 d.l. n. 152 del 1991), intendendosi per tali quelli elencati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p., nonché quelli comunque facenti capo a un’associazione per delinquere, con esclusione del mero concorso di persone nel reato».
- il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il server della Procura, così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante;
- siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione, che tenga costantemente conto dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo standard idonei di affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia;
- in caso di urgenza, il PM possa disporre l’intercettazione con queste specifiche modalità, limitatamente ai gravi delitti di cui all'art. 51, co. 3-bis e 3-quater c.p.p., con successiva convalida del giudice entro 48 ore, sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di fatto che rendano impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;
- i risultati intercettativi così ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (ex art. 380 c.p.p.);
- non possano essere in alcun modo conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si procede.
Per quanto riguarda la riforma delle impugnazioni penali, la riforma è orientata a una limitazione
dei mezzi di impugnazione. In particolare, il Governo dovrà:
· prevedere la ricorribilità per Cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace (lett. f);
· prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado (lett. g);
·
intervenire sulla legittimazione all’appello del pubblico ministero, per:
- consentirgli di appellare la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato (lett. h);
- negargli la possibilità di appellare la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere relativa a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con una pena alternativa (lett. l);
· intervenire sulla legittimazione all’appello dell’imputato, per:
- negargli la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento quando siano pronunciate con le formule: "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso" (lett. i);
- negargli la possibilità di appellare le sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda (lett. l);
· consentire, con limitazioni, la proponibilità dell’appello incidentale da parte dell’imputato (lett. m).
Il comma 85, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 354 del 1975 per la gestione delle situazioni di emergenza (art. 41-bis), individua i seguenti criteri e principi direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario:
- semplificazione delle procedure per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, ad eccezione di quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione (lett. a);
- revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, nell’ottica di facilitarne l’applicazione quando la condanna non riguardi casi di eccezionale gravità o delitti di mafia e terrorismo (lett. b). In particolare, per l’accesso alle misure, fissare in 4 anni il limite di pena che impone la sospensione dell’esecuzione (lett. c);
- revisione del sistema delle preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari (lettere d ed e);
- previsione di attività di giustizia riparativa (lett. f);
- incremento delle opportunità di lavoro retribuito sia intramurario che esterno (lett. g);
- valorizzazione del volontariato (lett. h);
- valorizzazione dell’utilizzo dei collegamenti audiovisivi (lett. i);
- affermazione del diritto all’affettività (lett. n);
- revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario relative alla medicina penitenziaria, anche attraverso il potenziamento dell'assistenza psichiatrica negli istituti di pena (lett. l); esclusione del sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso l’istituto penitenziario (lett. m);
- interventi specifici per favorire l'integrazione dei detenuti stranieri (lett. o);
- attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità ed integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato (lett. q);
- previsione di norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica (lett. i).
- interventi a tutela delle donne recluse e delle detenute madri (lett. s e t);
- revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale (lett. u);
- revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi (lett. v).
La disposizione di delega contiene infine specifici principi e criteri direttivi (lett. p) per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età, con riferimento tanto alle autorità̀ giurisdizionali coinvolte (n. 1), quanto all'organizzazione degli istituti per i minorenni (n. 2), consentendo l’applicabilità della del diritto penitenziario minorile anche ai giovani adulti (n. 3). Il Governo dovrà inoltre riformare le misure alternative alla detenzione (n. 4) ampliandone i criteri di accesso (n. 5) e, analogamente a quanto previsto dalla delega per gli adulti, eliminando ogni automatismo e preclusione per la revoca o la concessione (n. 6). Dovranno inoltre essere rafforzati l’istruzione e la formazione (n. 7) ed i contatti con la società esterna, in funzione di reinserimento sociale (n. 8).
Ulteriore delega è affidata al Governo dal comma 86 ed è relativa all'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, mentre il comma 87 riguarda la delega per le eventuali disposizioni integrative e correttive.
Il comma 88 prevede misure per la ristrutturazione e la
razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni.
L’articolo 96 del decreto legislativo n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), rubricato "Prestazioni obbligatorie", prevede che le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie per gli operatori. Ai fini dell'erogazione di tali prestazioni gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalità di interconnessione allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità delle prestazioni stesse. Le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni sono individuate con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse, gli obblighi specifici, nonché il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento in forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell’anno precedente. Fino all'emanazione del decreto ministeriale il rilascio di informazioni relative al traffico telefonico è effettuato in forma gratuita. Con riguardo alle restanti e ulteriori prestazioni a fini di giustizia continua ad applicarsi il listino adottato con decreto 26 aprile 2001 del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro della giustizia.
In base alla legislazione vigente i costi connessi alle operazioni di intercettazione derivano da tre distinte voci:
- remunerazione degli operatori delle comunicazioni;
- acquisizione dei tabulati telefonici;
- noleggio dei macchinari.
E' opportuno ricordare poi che la legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) aveva previsto (art. 2, commi 82 e 83) la razionalizzazione del sistema delle intercettazioni telefoniche, ambientali e di altre forme di comunicazione informatica o telematica. In particolare era stata prevista, entro il 31 gennaio 2008, la realizzazione di un "sistema unico" nazionale delle intercettazioni anche attraverso la razionalizzazione delle attività svolte dagli uffici dell'amministrazione della giustizia. Tale sistema (ancora inattuato) avrebbe dovuto essere articolato su base distrettuale di Corte d'appello con finalità, essenzialmente, di riduzione delle spese connesse alle operazioni di intercettazione.
Successivamente, dopo che il decreto-legge n. 95/2012 (art. 1, comma 26) aveva previsto che il Ministero della giustizia adottasse misure volte alla razionalizzazione, dal 2013, dei costi dei servizi di intercettazione, la legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012, art. 1, comma 22) - modificando il citato articolo 96 Codice delle comunicazioni elettroniche - ha previsto che i risparmi di spesa fossero conseguiti stabilendo (con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'economia) un canone annuo forfettario per il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori telefonici, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente.
In attesa della realizzazione del sistema unico nazionale, poi, il Parlamento con la legge n. 124/2015 aveva conferito (art. 7, comma 3) delega al Governo ad adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entrata i vigore il 28 agosto 2015) uno o più decreti legislativi per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese per le intercettazioni. Tale delega non è stata mai esercitata dal Governo.
Come si rileva nell'ultima Relazione sullo Stato delle spese di giustizia (Doc. XCV, n. 4) - relativa al secondo semestre 2015 e al primo semestre 2016 - l'adozione dei provvedimenti di cui all'anzidetta delega avrebbe dovuto portare ad un risparmio di spesa del 50% delle voci di listino delle spese obbligatorie stabilite con il decreto interministeriale del 26 aprile 2001, nonché l'adozione di un tariffario unico nazionale per i cd. noleggi apparati con consistenti risparmi di spesa.
L'analisi dei dati mostra una progressiva flessione della spesa per intercettazioni, che è passata dai circa 300/280 milioni di euro rilevati rispettivamente negli anni 2009 e 2010 a circa 260 milioni di euro rilevati nell'anno 2011, circa 250 milioni di euro nell'anno 2012 e circa 237 milioni nell'anno 2013. Nel 2014 i dati mostrano un lieve aumento della spesa (circa 250 milioni di euro), da attribuirsi al fatto che l'amministrazione ha avviato specifiche iniziative volte alla velocizzazione dei pagamenti delle spese di intercettazione, ponendo in essere una serie di misure atte a contrastare, in coerenza con le azioni di Governo, il ritardo dei pagamenti delle transazioni commerciali, nel rispetto della direttiva di cui al D.Lgs. 231/2002 (1) Una ulteriore flessione della spesa per intercettazioni si è registrata nel 2015, nel quale i costi per intercettazioni sono stati pari a circa 245 milioni di euro. Per quanto concerne il numero dei "bersagli" intercettati (sia attraverso intercettazioni telefoniche che ambientali) negli ultimi sette anni (2009 – 2015) si osserva dapprima un progressivo aumento ( dai 132.166 nel 2009 ai 140.577 nel 2012) con un picco nel 2013, con 141.774 bersagli. Nel biennio 2014- 2015 si registra invece una riduzione del numero con rispettivamente 137.613 e 132.749 bersagli.
I
principi e criteri direttivi
indicati per l'esercizio della citata delega di cui alla legge 124/2015 ricalcano
sostanzialmente il contenuto del comma 88 in esame.
Il comma 88, al comma 1, apporta modifiche all'articolo 96 del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
Più nel dettaglio la disposizione:
§ espunge dall’articolo 96 ogni residuo
riferimento al “repertorio”, sostituendolo con il più corretto richiamo al
termine “decreto”.
L'articolo 96, comma 2, nella sua formulazione originaria prevedeva che le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni dovessero essere individuate in un apposito repertorio. In tale repertorio- approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno - dovevano essere altresì stabilite le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse, gli obblighi specifici, nonché il ristoro dei costi sostenuti. Nelle more dell'adozione del suddetto repertorio la medesima disposizione, al comma 4, prevedeva che continuasse a trovare applicazione il listino adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni del 26 aprile 2001. I successivi interventi correttivi (vedi supra) hanno modificato il comma 2 dell'articolo 96, non apportando tuttavia alcune necessarie modifiche di coordinamento, volte a sopprimere dall'articolato ogni riferimento al "repertorio".
§ riscrive il comma 2 dell’articolo 96 prevedendo
che, ai fini dell’adozione del canone annuo forfetario per le
prestazioni obbligatorie a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste
di intercettazioni e di informazioni da parte delle autorità giudiziarie, con
decreto dei Ministri della giustizia e dello sviluppo economico (di
concerto con il MEF) da emanarsi entro il 31 dicembre 2017, vengano
riviste le voci di listino di cui al DM 26 aprile 2001.
Tale decreto:
-
disciplina
le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe,
tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un
risparmio di spesa pari almeno al 50 per cento rispetto alle tariffe praticate.
Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente
attivati o utilizzati da ogni identità di rete;
-
individua
i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui
infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti
informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi
di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso
reti di accesso o trasporto non proprie;
-
definisce
gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di
esecuzione delle stesse, tra
cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e
gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle
fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni.
Il comma 89 prevede poi che, entro un anno dalla data di entrata
in vigore della legge, con decreto del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano definite le
prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e vengano determinate le corrispondenti tariffe. A tale
decreto, da aggiornarsi ogni due anni, sulla base delle innovazioni
scientifiche, tecnologiche ed organizzative e delle variazioni dei costi dei
servizi, sono demandate:
·
l'individuazione
delle tipologie di prestazioni funzionali erogate;
·
la
determinazione della tariffa per ogni tipo di prestazione in misura non superiore al costo medio di
ciascuna, come rilevato, nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia
tra i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per
intercettazioni;
·
la
specificazione degli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi
minimi dei servizi offerti ed alle modalità di conservazione e gestione,
mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel
rispetto dei requisiti di sicurezza e delle necessità del loro trattamento
secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.
Il comma 90 stabilisce che il DM di cui a comma 89 vada trasmesso,
corredato di relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari.
Infine, il comma 91, ai fini della razionalizzazione delle spese
relative per intercettazione e quelle funzionali al loro utilizzo, stabilisce
che il Governo è delegato ad adottare, entro un anno, uno o più decreti
legislativi per armonizzare le disposizioni sulla razionalizzazione della
spesa per intercettazioni (di cui ai commi 88 e 89) con quelle di cui al
testo unico spese di giustizia (DPR 115 del 2002), secondo i seguenti
principi e criteri direttivi:
-
accelerazione
dei tempi di pagamento delle prestazioni rese;
-
individuazione
dell'autorità giudiziaria competente alla liquidazione della spesa;
-
natura
esecutiva del provvedimento di liquidazione;
-
modalità
di opposizione al provvedimento di liquidazione della spesa.
Disposizioni finali
(commi 92-95)
Il comma 92 costituisce la clausola di neutralità finanziaria
del provvedimento.
Il comma 93 precisa che i decreti attuativi delle deleghe previsti
dal disegno di legge debbano essere corredati della relazione tecnica
Il comma 94 - conformemente alla disciplina di contabilità e
finanza pubblica - prevede che, se dai decreti delegati derivino maggiori
oneri finanziari che non siano compensati da altre disposizioni degli
stessi decreti, questi ultimi sono emanati solo dopo o contestualmente
all’entrata i vigore dei provvedimenti che stanziano le relative risorse
finanziarie.
Il comma 95 indica la data di entrata in vigore della legge
in esame nel 30° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
tra i provvedimenti di riforma del processo penale
(A.S. 2067) e della prescrizione del reato (A.S. 1844), approvati dalla Camera,
e l’A.C. 4368, approvato dal Senato
Nota: il disegno di legge A.S. 2032, approvato dalla Camera il 29 luglio 2015, a prima firma Molteni, recante modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato è stato abbinato al disegno di legge di riforma del processo penale al Senato e risulta ora in quel ramo assorbito dall’approvazione del testo unificato A.C. 4368. I contenuti di quel provvedimento non sono stati inseriti nel disegno di legge C. 4368, approvato dal Senato, che peraltro interviene su distinti profili del giudizio abbreviato.
Provvedimenti
approvati dalla Camera |
A.C. 4368 (approvato
dal Senato) |
AS
2067 |
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Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena |
Modifiche
al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento
penitenziario |
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Titolo
I - MODIFICHE AL CODICE PENALE Capo
I - ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE E MODIFICHE AI LIMITI DI
PENA PER I DELITTI DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO, FURTO E RAPINA |
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Articolo 1 |
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(Condotte riparatorie) |
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1. Dopo l'articolo 162-bis del codice penale è inserito il seguente: «Art. 162-ter. - (Estinzione del reato per condotte riparatorie). --
Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice
dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando
l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della
dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato
dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato le
conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può
essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli
1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata
dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma
offerta a tale titolo. Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non
addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere
al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi,
per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a
titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta,
ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla
scadenza del termine stabilito, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la
sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si
applica l'articolo 240, secondo comma. Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma,
all'esito delle condotte riparatorie». |
1. Dopo l'articolo 162-bis del codice penale è inserito il seguente: «Art. 162-ter. –
(Estinzione del reato per condotte riparatorie). – Nei casi di procedibilità
a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato,
sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato
interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le
restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.
Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta
reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata
dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca
la congruità della somma offerta a tale titolo. Quando dimostra
di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il
termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la
fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere
al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di
risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la
sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del
termine stabilito e comunque non oltre
novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche
prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della
prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma. Il giudice
dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito positivo delle condotte riparatorie». |
Art. 2. (Disposizioni transitorie) |
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1. Le disposizioni dell'articolo 162-ter del codice penale, introdotto
dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai processi in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara
l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre
il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. 2. L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione di quella del
giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della
presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a
sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto
dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione delle conseguenze dannose
o pericolose del reato. 3. Il giudice ordina la sospensione del processo e fissa la successiva
udienza alla scadenza del termine stabilito. Durante la sospensione del
processo, il corso della prescrizione resta sospeso. |
2. Le disposizioni dell'articolo 162-ter del codice penale, introdotto
dal comma 1, si applicano anche ai
processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il
giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano
state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del
dibattimento di primo grado. 3. L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione per quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di
entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un
termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni,
al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze
dannose o pericolose del reato, a
norma dell'articolo 162-ter del codice penale, introdotto dal comma 1. Nella stessa udienza l'imputato, qualora
dimostri di non poter adempiere, per fatto a lui non addebitabile, nel termine
di sessanta giorni, può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore
termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in
forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento. 4. Nei casi previsti dal comma 3,
il giudice, se accoglie la richiesta,
ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla
scadenza del termine stabilito ai
sensi del citato comma 3. Durante la sospensione del processo, il corso
della prescrizione resta sospeso. Si
applica l'articolo 240, secondo comma, del codice penale. |
Art. 3. (Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso) |
|
1. All'articolo 416-ter, primo comma, del codice penale, le parole:
«da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici
anni». |
5. Identico. |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo) |
|
1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da uno a sei
anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti:
«è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a
euro 1.500»; b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da tre a
dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle
seguenti: «La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa
da euro 927 a euro 2.000»; c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli
98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui
all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti
rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della
stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze
aggravanti». |
6. Identico. |
Art. 5. (Modifica all'articolo 625 del codice penale in materia di circostanze aggravanti del delitto di furto) |
|
1. All'articolo 625 del codice penale, primo comma, le parole: «La
pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei
anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti:
«La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a
sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500». |
7. All'articolo 625, primo comma,
alinea, del codice penale, le parole: «La pena per il fatto previsto
dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro
103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto
previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa
da euro 927 a euro 1.500». |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 628 del codice penale in materia di rapina) |
|
1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da tre a
dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle
seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa
da euro 927 a euro 2.500»; b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da quattro
anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098» sono
sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni
e della multa da euro 1.290 a euro 3.098»; c) dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del
presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra
quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a venti
anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098». |
8. Identico. |
|
9. All'articolo
629, secondo comma, del codice penale, le parole: «da sei a venti anni» sono
sostituite dalle seguenti: «da sette a venti anni». |
Provvedimenti
approvati dalla Camera |
A.C. 4368 (approvato
dal Senato) |
AS
1844 |
|
Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato |
|
Art. 1. (Modifica all'articolo 157 del codice penale) |
|
1. Al sesto comma
dell'articolo 157 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«I termini di cui ai commi che precedono sono aumentati della metà per i
reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter». |
Soppresso
(v. comma 14) |
Art. 2. (Modifica all'articolo
158 del codice penale) |
|
1. All'articolo 158 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente
comma: «Per i reati previsti dall'articolo 392, comma 1-bis, del codice di
procedura penale, se commessi nei confronti di minore, il termine della
prescrizione decorre dal compimento del diciottesimo anno di età della
persona offesa, salvo che l'azione penale sia stata esercitata
precedentemente. In quest'ultimo caso il termine di prescrizione decorre
dall'acquisizione della notizia di reato». |
10. Identico. |
Art. 3. (Modifiche all'articolo 159 del codice penale) |
|
1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al primo comma: 1) i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti: «1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui
il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità
competente la accoglie; 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in
cui viene definito il giudizio cui è
stata deferita la questione»; 2) dopo il numero 3-bis) sono aggiunti i seguenti: «3-ter) rogatorie all'estero, dal provvedimento che dispone una
rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la
documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che
dispone la rogatoria; 3-quater) perizie che
comportino accertamenti di particolare complessità disposte nell'udienza
preliminare o nel dibattimento su richiesta dell'imputato, dalla data del
provvedimento di affidamento dell'incarico sino al giorno del deposito della
perizia, comunque per un tempo non superiore a tre mesi; 3-quinquies) presentazione
di dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'articolo 38 del codice di
procedura penale, dalla data della presentazione della stessa sino a quella
della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara
l'inammissibilità della medesima»; b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado sino al
deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un
tempo comunque non superiore a due anni, oltre i termini previsti
dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;
2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata
in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un
tempo comunque non superiore a un anno, oltre i termini previsti
dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
c) il secondo comma è abrogato. |
11. All'articolo 159 del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma: 1) i numeri 1) e 2) sono sostituiti dai seguenti: «1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui
il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità
competente la accoglie; 2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in
cui viene decisa la questione»;
«3-ter) rogatorie all'estero, dalla
data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui
l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi
sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria»;
b) dopo il primo comma sono inseriti i seguenti: «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto
dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della
motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in
sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che
definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non
superiore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previsto
dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della
motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in
sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza
definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai
fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la
sentenza del grado successivo ha prosciolto
l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa
all'accertamento della responsabilità o
ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis,
del codice di procedura penale. Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si
verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini
sono prolungati per il periodo corrispondente»; c) il secondo comma è abrogato. |
Art. 4. (Modifica all'articolo
160 del codice penale) |
|
1. All'articolo 160, secondo comma, del codice penale, dopo le parole:
«davanti al pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o alla polizia
giudiziaria, su delega del pubblico ministero,». |
12. Identico. |
Art. 5. (Modifica all'articolo 161 del codice penale) |
|
1. Il primo comma dell'articolo 161 del codice penale è sostituito dal
seguente: «L'interruzione della prescrizione ha effetto per tutti coloro che
hanno commesso il reato. La sospensione della prescrizione ha effetto
limitatamente agli imputati nei cui confronti si sta procedendo». |
13. Identico. |
v.
art. 1 |
14. Al secondo comma dell'articolo
161 del codice penale, dopo le parole: «della metà» sono inserite le
seguenti: «per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e
640-bis, nonché». |
Art. 6. (Disposizione transitoria) |
|
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti
commessi dopo la data della sua entrata in vigore. |
15. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 14 si applicano ai fatti
commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. |
Provvedimenti
approvati dalla Camera |
A.C. 4368 (approvato
dal Senato) |
AS
2067 |
|
Capo
II - DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL REGIME DI PROCEDIBILITÀ PER TALUNI
REATI, PER IL RIORDINO DI ALCUNI SETTORI DEL CODICE PENALE E PER LA REVISIONE
DELLA DISCIPLINA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE |
|
Art. 7. (Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale. Modifiche al codice penale in materia di violenza privata e minaccia) |
|
1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la
modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e
delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice
penale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) previsione della procedibilità a querela per i reati contro la
persona e contro il patrimonio che arrechino offese di modesta entità
all'interesse protetto, salvo che la persona offesa sia incapace per età o
per infermità; |
16. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine
di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti
legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per
taluni reati e delle misure di sicurezza personali e per il riordino di
alcuni settori del codice penale, secondo i seguenti princìpi e criteri
direttivi: a) prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale
pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a
quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta
eccezione per il delitto di cui all'articolo 610 del codice penale, e per
i reati contro il patrimonio previsti
dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilità d'ufficio qualora
ricorra una delle seguenti condizioni: 1) la persona offesa sia
incapace per età o per infermità; 2) ricorrano circostanze
aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicate nell'articolo
339 del codice penale; 3) nei reati contro il
patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità; b) prevedere che, per i
reati perseguibili a querela ai sensi della lettera a), commessi prima della
data di entrata in vigore delle disposizioni emanate in attuazione della
medesima lettera a), il termine per presentare la querela decorre dalla
predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto
costituente reato; prevedere che, se è pendente il procedimento, il pubblico
ministero o il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di
esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la
persona offesa è stata informata; |
b) revisione della disciplina delle misure di sicurezza,
particolarmente in relazione ai presupposti di applicazione, al fine della
rivisitazione del regime del cosiddetto «doppio binario», che prevede
l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza, nella prospettiva del
minor sacrificio possibile della libertà personale, fatta salva la necessità
in casi particolari della migliore tutela della collettività; revisione del
rigido modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole
aperte, in grado di attribuire rilevanza, in conformità ai consolidati
approdi scientifici, ai disturbi della personalità; previsione, nei casi di
non imputabilità, di misure di cura o di controllo, determinate nel massimo e
da applicare tenendo conto della necessità della cura; previsione, in caso di
capacità ridotta, di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento
delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il
ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure
alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della
collettività. |
c) revisione
della disciplina delle misure di sicurezza personali ai fini della
espressa indicazione del divieto di sottoporre a misure di sicurezza
personali per fatti non preveduti come reato dalla legge del tempo in cui
furono commessi; rivisitazione, con
riferimento ai soggetti imputabili, del regime del cosiddetto «doppio
binario», prevedendo l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza
personali, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà
personale, soltanto per i delitti di
cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale
e prevedendo comunque la durata
massima delle misure di sicurezza personali, l'accertamento periodico della
persistenza della pericolosità sociale e la revoca delle misure di sicurezza
personali quando la pericolosità sia venuta meno; revisione del modello
definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole in grado di attribuire rilevanza, in
conformità a consolidate posizioni scientifiche, ai disturbi della
personalità; previsione, nei casi di non imputabilità al momento del fatto,
di misure terapeutiche e di controllo, determinate nel massimo e da applicare
tenendo conto della necessità della cura, e prevedendo l'accertamento
periodico della persistenza della pericolosità sociale e della necessità
della cura e la revoca delle misure quando la necessità della cura o la
pericolosità sociale siano venute meno; previsione, in caso di capacità
diminuita, dell'abolizione del sistema del doppio binario e previsione di
un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che
hanno diminuito la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a
trattamenti terapeutici o riabilitativi e l'accesso a misure alternative,
fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività; d) tenuto conto dell'effettivo superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari e dell'assetto delle nuove residenze
per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), previsione della
destinazione alle REMS prioritariamente dei soggetti per i quali sia stato
accertato in via definitiva lo stato di infermità al momento della
commissione del fatto, da cui derivi il giudizio di pericolosità sociale,
nonché dei soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante
l'esecuzione della pena, degli imputati sottoposti a misure di sicurezza
provvisorie e di tutti coloro per i quali occorra accertare le relative
condizioni psichiche, qualora le sezioni degli istituti penitenziari alle
quali sono destinati non siano idonee, di fatto, a garantire i trattamenti
terapeutico-riabilitativi, con riferimento alle peculiari esigenze di
trattamento dei soggetti e nel pieno rispetto dell'articolo 32 della
Costituzione. |
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della
giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di
relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi,
per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia
e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta
giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora
tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del
termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo
termine è prorogato di sessanta giorni. 3. Il Governo, qualora non intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere
con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi
entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso
tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. |
17. I decreti legislativi di cui al comma 16
sono adottati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su
proposta del Ministro della giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle
Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità
finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono
resi nel termine di quarantacinque
giorni, decorsi i quali i decreti legislativi possono essere comunque
emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti
la scadenza del termine di delega previsto dal comma 16, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di
sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi
integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi
entro venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine,
i decreti possono essere comunque emanati. |
4. Al codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 610: 1) al primo comma, le
parole: «è punito con la reclusione fino a quattro anni» sono sostituite
dalle seguenti: «è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione
fino a quattro anni»; 2) al secondo comma, dopo le
parole: «La pena è aumentata» sono inserite le seguenti: «e si procede d'ufficio»; 3) dopo il secondo comma è
aggiunto il seguente: «Si procede in ogni caso
d'ufficio se il fatto è commesso a danno di minore o di persona in stato di
infermità o deficienza psichica. Si procede d'ufficio altresì se ricorrono
circostanze aggravanti ad effetto speciale»; b) all'articolo 612, secondo
comma, le parole: «Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati
nell'articolo 339» sono sostituite dalle seguenti: «Se la minaccia è fatta in
uno dei modi indicati dall'articolo 339 o se è commessa a danno di minore o
di persona in stato di infermità o deficienza psichica o se ricorrono
circostanze aggravanti ad effetto speciale». |
soppresso |
Art. 8. (Delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale) |
|
1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la
revisione della disciplina del casellario giudiziale, secondo il seguente
principio e criterio direttivo: rivedere la disciplina del casellario
giudiziale adeguandola alle modifiche intervenute nella materia penale, anche
processuale, e ai princìpi e criteri contenuti nella normativa nazionale e
nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali,
perseguendo gli obiettivi di semplificazione e di riduzione degli adempimenti
amministrativi, e provvedere all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313. |
18. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la
revisione della disciplina del casellario giudiziale, secondo i seguenti
princìpi e criteri direttivi: a) rivedere la
disciplina del casellario giudiziale adeguandola alle modifiche intervenute
nella materia penale, anche processuale, e ai princìpi e criteri contenuti
nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di
protezione dei dati personali, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e
di riduzione degli adempimenti amministrativi, e provvedere all'abrogazione
del comma 1 dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché rivedere i presupposti in tema di eliminazione delle
iscrizioni per adeguarli all'attuale durata media della vita umana; b) consentire alle pubbliche
amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi di ottenere dall'Ufficio del
casellario centrale il certificato generale contenente le iscrizioni presenti
nella banca dati al nome di una determinata persona, quando tale certificato
è necessario all'esercizio delle loro funzioni, previamente riservando ad
apposite convenzioni, stipulate con le amministrazioni interessate, la
puntuale fissazione, per ciascun procedimento amministrativo di competenza,
delle norme di riferimento, di limiti e condizioni di accesso volti ad
assicurare la riservatezza dei dati personali e degli specifici reati
ostativi inerenti ogni singolo procedimento, nonché comunque di ogni
ulteriore indicazione necessaria per consentire la realizzazione di una
procedura automatizzata di accesso selettivo alla banca dati; c) eliminare la previsione dell'iscrizione
dei provvedimenti applicativi della causa di non punibilità della particolare
tenuità del fatto, prevedendo che sia il pubblico ministero a verificare,
prima che venga emesso il provvedimento, che il fatto addebitato sia
occasionale; rimodulare i limiti temporali per l'eliminazione delle iscrizioni
delle condanne per fatti di modesta entità, quali quelle irrogate con decreto
penale, con provvedimento della giurisdizione di pace, con provvedimento
applicativo della pena su richiesta delle parti, per pene determinate in
misura comunque non superiore a sei mesi, in modo tale da favorire il
reinserimento sociale con modalità meno gravose. |
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della
giustizia. Il relativo schema è trasmesso alle Camere, corredato di relazione
tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di
sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla
scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente,
quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. |
19. Il decreto legislativo di cui al comma 18 è adottato, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia. Il
relativo schema è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che
dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali il decreto può essere
comunque emanato. Qualora tale
termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine
di delega previsto dal comma 18, o
successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. |
Art. 9. (Delega al Governo per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie) |
|
1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura
di cui all'articolo 7, decreti legislativi recanti le norme di attuazione
delle disposizioni previste negli articoli 7 e 8 e le norme di coordinamento
delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di
carattere transitorio. |
20. Il Governo è delegato ad adottare, nei
termini e con la procedura di cui ai commi
16 e 17, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle
disposizioni previste nei commi 16 e
18 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi
dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio. |
|
|
Titolo
II - MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE Capo
I - MODIFICHE IN MATERIA DI INCAPACITÀ DELL'IMPUTATO DI PARTECIPARE AL
PROCESSO, DI INDAGINI PRELIMINARI E DI ARCHIVIAZIONE |
|
Art. 10. (Modifiche in materia di incapacità irreversibile dell'imputato) |
|
1. All'articolo 71, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le
parole: «partecipazione al procedimento» sono inserite le seguenti: «e che
tale stato è reversibile» e le parole: «che questo» sono sostituite dalle
seguenti: «che il procedimento». |
21. Identico. |
2. Dopo l'articolo 72 del codice di procedura penale è inserito il
seguente: «Art. 72-bis. - (Definizione del procedimento per incapacità
irreversibile dell'imputato). -- 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti
dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da
impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è
irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del
procedimento, pronuncia sentenza di non doversi procedere, salvo che
ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa
dalla confisca. |
22. Dopo
l'articolo 72 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Art. 72-bis. –
(Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato). –
1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo
stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al
procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata
l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di
non luogo a procedere o sentenza di
non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per
l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca». |
2. Alla sentenza di cui al comma 1 del presente articolo si applicano
le disposizioni dell'articolo 345, se lo stato di incapacità viene meno o se
era stato erroneamente dichiarato». |
23. All'articolo 345, comma 2, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché quando, dopo che è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere a norma dell'articolo 72-bis, lo stato di incapacità dell'imputato viene meno o si accerta che è stato erroneamente dichiarato». |
|
24. All'articolo 162
del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. L'elezione
di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che
procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del
difensore domiciliatario». |
Art. 11. (Modifiche alla
disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione) |
|
1. All'articolo 104, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le
parole: «indagini preliminari» sono inserite le seguenti: «per i delitti di
cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater». |
25. Identico. |
2. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma
3-bis è aggiunto il seguente: «3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi
dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona
offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in
carico il procedimento circa lo stato del medesimo». |
26. Identico. |
|
27. All'articolo 90-bis, comma 1, del
codice di procedura penale, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) alla facoltà di ricevere comunicazione
del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e
3-ter». |
3. All'articolo 360 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è
inserito il seguente: «4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere
ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è
proposta entro il termine di cinque giorni dalla formulazione della riserva
stessa». |
28. All'articolo 360 del codice di procedura penale, dopo il comma 4 è
inserito il seguente: «4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere
ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è
proposta entro il termine di dieci
giorni dalla formulazione della riserva stessa». |
4. All'articolo 360, comma 5, del codice di procedura penale sono
premesse le seguenti parole: «Fuori del caso di inefficacia della riserva di
incidente probatorio previsto dal comma 4-bis,». |
29. Identico. |
5. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare
l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi
dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla
scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2,
lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico ministero
prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di appello può
prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre mesi, dandone
notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al primo periodo
del presente comma è di dodici mesi per i reati di cui al comma 2, lettera
a), numeri 1), 3) e 4), del presente articolo. Ove non assuma le proprie
determinazioni in ordine all'azione penale nel termine stabilito dal presente
comma, il pubblico ministero ne dà tempestiva comunicazione al procuratore
generale presso la corte d'appello»; b) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 412 è sostituito dal
seguente: «Il procuratore generale presso la corte di appello, se il pubblico
ministero non esercita l'azione penale o non richiede l'archiviazione nel
termine previsto dall'articolo 407, comma 3-bis, dispone, con decreto
motivato, l'avocazione delle indagini preliminari». |
30. Al codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 407, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. In ogni caso il pubblico ministero è tenuto a esercitare
l'azione penale o a richiedere l'archiviazione entro il termine di tre mesi
dalla scadenza del termine massimo di durata delle indagini e comunque dalla
scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis. Nel caso di cui al comma 2,
lettera b), del presente articolo, su richiesta presentata dal pubblico
ministero prima della scadenza, il procuratore generale presso la corte di
appello può prorogare, con decreto motivato, il termine per non più di tre
mesi, dandone notizia al procuratore della Repubblica. Il termine di cui al
primo periodo del presente comma è di quindici
mesi per i reati di cui al comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del
presente articolo. Ove non assuma le proprie determinazioni in ordine
all'azione penale nel termine stabilito dal presente comma, il pubblico
ministero ne dà immediata comunicazione al procuratore generale presso la
corte di appello»; b) identica. |
6. All'articolo 408 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: «nel termine di
dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di venti giorni»; b) al comma 3-bis, dopo le parole: «per i
delitti commessi con violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «e per
il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale». |
31. All'articolo
408 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) identico;
|
7. All'articolo 409 del codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni: |
32. Identico: |
|
a) al comma 2, primo periodo, dopo le
parole: «il giudice» sono inserite le seguenti: «entro tre mesi»; |
|
b) al comma 4 sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, altrimenti provvede entro tre mesi sulle
richieste»; |
a) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. A seguito delle
ulteriori indagini di cui al comma 4, nei casi in cui non sia stata
presentata opposizione alla richiesta di archiviazione ai sensi dell'articolo
410 e il pubblico ministero, ovvero il procuratore generale nei casi di cui
all'articolo 412, insista nella richiesta di archiviazione, il giudice
provvede in tal senso con decreto»; |
soppresso |
b) al comma 5, le parole:
«Fuori del caso previsto dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori
dei casi previsti dai commi 4 e 4-bis»; |
soppresso |
c) il comma 6 è abrogato. |
c) identica. |
8. Dopo l'articolo 410 del codice di procedura penale è inserito il
seguente: «Art. 410-bis. - (Nullità del provvedimento di archiviazione). -- 1.
Il decreto di archiviazione è nullo se è emesso in mancanza dell'avviso di
cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 408 e al comma 1-bis dell'articolo 411
ovvero prima che il termine di cui ai commi 3 e 3-bis del medesimo articolo
408 sia scaduto senza che sia stato presentato l'atto di opposizione. Il
decreto di archiviazione è altresì nullo se, essendo stata presentata
opposizione, il giudice omette di pronunciarsi sulla sua ammissibilità o
dichiara l'opposizione inammissibile, salvo i casi di inosservanza
dell'articolo 410, comma 1. 2. L'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti
dall'articolo 127, comma 5. 3. Nei casi di nullità previsti dai commi 1 e 2, l'interessato, entro
quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo
innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza
non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, previo avviso,
almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione alle parti
medesime, che possono presentare memorie non oltre il quinto giorno
precedente l'udienza. 4. Il giudice, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento
oggetto di reclamo e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha
emesso il provvedimento. Altrimenti conferma il provvedimento o dichiara
inammissibile il reclamo, condannando la parte privata che lo ha proposto al
pagamento delle spese del procedimento e, nel caso di inammissibilità, anche
a quello di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di
quanto previsto dall'articolo 616, comma 1». |
33. Identico. |
9. Al comma 1 dell'articolo 411 del codice di procedura penale, le
parole: «degli articoli 408, 409 e 410» sono sostituite dalle seguenti:
«degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis». |
34. Identico. |
10. All'articolo 415 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è
inserito il seguente: «2-bis. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 405 decorre dal
provvedimento del giudice». |
35. Identico. |
11. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano ai procedimenti nei
quali le notizie di reato sono iscritte nell'apposito registro di cui
all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge. |
36. Le disposizioni di cui al comma 30
si applicano ai procedimenti nei quali le notizie di reato sono iscritte
nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. |
Art. 12. (Modifica all'articolo 15 della legge 16 aprile 2015, n. 47) |
|
1. All'articolo 15, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione contiene inoltre i dati
relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per
ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione
delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni,
oltre che al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei
magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito,
ove conclusi». |
37. All'articolo 15, comma 1, della legge 16 aprile 2015, n. 47, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione contiene inoltre i dati
relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per
ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione
delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di
procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le
accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi». |
Capo
II - MODIFICHE
IN MATERIA DI RITI SPECIALI, UDIENZA PRELIMINARE, ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE E
STRUTTURA DELLA SENTENZA DI MERITO |
|
Art. 13. (Modifiche alla disciplina dell'udienza preliminare) |
|
1. L'articolo 421-bis del
codice di procedura penale è abrogato. 2. All'articolo 422, comma
1, del codice di procedura penale, le parole: «ovvero a norma dell'articolo
421-bis,» sono soppresse. |
soppresso |
Art. 14. (Modifiche alla disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere) |
|
1. All'articolo 428, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, del codice
di procedura penale, le parole: «ricorso per cassazione» sono sostituite
dalla seguente: «appello». |
38. Identico. |
2. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il secondo periodo
del comma 2 è soppresso. |
39. Identico. |
3. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il comma 3 è
sostituito dai seguenti: «3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di
consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del
pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto
che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le
disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con
formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la
corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a
procedere con formula più favorevole all'imputato. 3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in
grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore
generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1
dell'articolo 606. 3-ter. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di
consiglio con le forme previste dall'articolo 611». |
40. Identico. |
Art. 15. (Modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato) |
|
1. Il comma 4 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è
sostituito dal seguente: «4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale
dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio
abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini
difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non
superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero,
per lo svolgimento di indagini suppletive. In tal caso, l'imputato ha facoltà
di revocare la richiesta». |
41. Il comma 4 dell'articolo 438 del codice
di procedura penale è sostituito dal seguente: «4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale
dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio
abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini
difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non
superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero,
per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso,
l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta». |
2. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è
inserito il seguente: «5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere
proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1,
oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444». |
42. Identico. |
3. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in
fine, il seguente comma: «6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza
preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano
assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle
derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì
ogni questione sulla competenza per territorio del giudice». |
43. Identico. |
4. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di
procedura penale, le parole: «è diminuita di un terzo» sono sostituite dalle
seguenti: «è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di
un terzo se si procede per un delitto». |
44. Identico. |
|
45. All'articolo 452, comma
2, del codice di procedura penale, dopo le parole: «442 e 443;» sono inserite
le seguenti: «si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 438,
comma 6-bis;». |
5. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato può eccepire
l'incompetenza per territorio del giudice». |
46. Identico. |
6. All'articolo 458 del codice di procedura penale, il comma 2 è
sostituito dal seguente: «2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio
dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero,
all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Se ritiene ammissibile la richiesta e se, nel caso in cui questa sia
stata subordinata a un'integrazione probatoria, la medesima risulta
necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia
processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti e
utilizzabili, il giudice dispone con ordinanza il giudizio abbreviato. Qualora
riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e
ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice
competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo
441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto
il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato». |
47. All'articolo 458 del codice di procedura
penale, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio
dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero,
all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la
propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la
trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.
Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui
all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era
stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio
immediato». |
|
48. All'articolo 464, comma 1, del codice
di procedura penale, dopo le parole: «442 e 443;» sono inserite le seguenti:
«si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis;». |
Art. 16. (Modifiche in materia di correzione dell'errore materiale e di applicazione della pena su richiesta delle parti) |
|
1. All'articolo 130 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è
inserito il seguente: «1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione è disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato, alla rettificazione provvede la Corte di cassazione a norma dell'articolo 619, comma 2». |
49. Identico. |
2. All'articolo 448 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è
inserito il seguente: «2-bis. Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso
per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione
della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la
sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità
della pena o della misura di sicurezza». |
50. Identico. |
|
51. Le disposizioni del comma 2-bis
dell'articolo 448 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 50,
non si applicano nei procedimenti nei quali la richiesta di applicazione
della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è stata
presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. |
Art. 17. (Esposizione introduttiva a fini di valutazione delle richieste di prova) |
|
1. All'articolo 493 del
codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito
dal seguente: «1. Il pubblico ministero
espone concisamente i fatti oggetto dell'imputazione al fine di consentire al
giudice di valutare la pertinenza e la rilevanza, secondo quanto previsto
dall'articolo 190, delle prove di cui chiede l'ammissione. Successivamente, i
difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona
civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato, nell'ordine,
indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove»; b) al comma 4, dopo le
parole: «Il presidente» sono inserite le seguenti: «regola l'esposizione
introduttiva e». |
soppresso |
Art. 18. (Modifiche in materia di requisiti della sentenza) |
|
1. Al comma 1 dell'articolo 546 del codice di procedura penale, la
lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la
decisione è fondata, con l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri
di valutazione della prova adottati e con l'enunciazione delle ragioni per le
quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardo: 1) all'accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono
all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica; 2) alla punibilità e alla determinazione della pena, secondo le
modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 533, e della misura di
sicurezza; 3) alla responsabilità civile derivante dal reato; 4) all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di
norme processuali». |
52. Identico. |
Art. 19. (Modifiche in materia
di decreto penale di condanna) |
|
1. All'articolo 459 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è
inserito il seguente: «1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione
di una pena detentiva, il giudice, per determinare l'ammontare della pena
pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato
l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella
determinazione dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene
conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo
familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro
75, o frazione di euro 75, di pena
pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di dieci volte
tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena
detentiva si applica l'articolo 133-ter del codice penale». |
53. All'articolo 459 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è
inserito il seguente: «1-bis. Nel caso
di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva,
il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il
valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo
moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione
dell'ammontare di cui al periodo precedente il giudice tiene conto della
condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il
valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di pena
pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare. Alla pena
pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica
l'articolo 133-ter del codice penale». |
Art. 20. (Modifica al codice penale in materia di ragguaglio delle pene) |
|
1. All'articolo 135 del
codice penale, le parole: «euro 250, o frazione di euro 250» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 75, o frazione di euro 75». |
soppresso |
Capo
III - SEMPLIFICAZIONE DELLE IMPUGNAZIONI |
|
Art. 21. (Modifiche alle
disposizioni generali sulle impugnazioni) |
|
1. All'articolo 571, comma 1, del codice di procedura penale sono
premesse le seguenti parole: «Salvo quanto previsto per il ricorso per
cassazione dall'articolo 613, comma 1,». |
54. Identico. |
2. L'articolo 581 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente: «Art. 581. - (Forma dell'impugnazione). -- 1. L'impugnazione si
propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato,
la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso, con l'enunciazione
specifica, a pena di inammissibilità: a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce
l'impugnazione; b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa
assunzione o l'omessa o erronea valutazione; c) delle richieste, anche istruttorie; d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli
elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta». |
55. Identico. |
3. All'articolo 591 del
codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il giudice che ha
pronunciato il provvedimento impugnato, anche d'ufficio e senza formalità,
dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone
l'esecuzione del provvedimento nei casi elencati nel comma 1, lettere a),
limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa l'inosservanza
delle disposizioni dell'articolo 581, e d), del presente articolo». |
soppresso |
4. Al comma 2 dell'articolo
591 del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: «Se non
è stata rilevata dal giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato,». |
soppresso |
Art. 22. (Modifiche alle
disposizioni in materia di appello) |
|
1. Dopo l'articolo 599 del codice di procedura penale è inserito il
seguente: «Art. 599-bis. - (Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello). 1. La corte provvede in camera di consiglio anche quando le parti,
nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di
concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con
rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto
l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico
ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena
pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. |
56. Identico: «Art. 599-bis. –
(Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello). 1. Identico. |
|
2. Sono esclusi
dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui
all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui
agli articoli 600-bis, 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma,
600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di
produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter,
609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che
siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. |
2. Il giudice, se ritiene di non poter accogliere, allo stato, la
richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento. In questo caso la
richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel
dibattimento. |
3. Identico. |
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il
procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati
dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri
idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero
nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei
procedimenti». |
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il
procuratore generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati
dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri
idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero
nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei
procedimenti». |
2. All'articolo 602 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è
inserito il seguente: «1-bis. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto
o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599-bis, il giudice,
quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente;
altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la
rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme
dall'accordo». |
57. Identico. |
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è
inserito il seguente: «4-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza
di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova
dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale». |
58. Dopo il comma 3 dell'articolo 603 del codice di procedura penale è
inserito il seguente: «3-bis. Nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza
di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova
dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale». |
Art. 23. (Modifiche alle disposizioni in materia di rimessione del processo e di ricorso per cassazione) |
|
1. All'articolo 48 del codice di procedura
penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, che può essere aumentata fino al doppio, tenuto conto
della causa di inammissibilità della richiesta»; b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono
adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto
nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze». |
59. All'articolo 48 del codice di
procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) identica;
«6-bis. Gli importi di cui al comma 6 sono
adeguati ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione,
accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio
precedente». |
|
60. All'articolo 325, comma 3, del codice
di procedura penale, le parole: «dell'articolo 311, commi 3 e 4» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5». |
2. All'articolo 610, comma 1, quarto periodo, del codice di procedura
penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con riferimento al
contenuto dei motivi di ricorso». |
61. Identico. |
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è
aggiunto il seguente: «5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1-bis, la corte
dichiara, senza formalità di procedura, l'inammissibilità del ricorso, se non è stata rilevata dal giudice che
ha pronunciato il provvedimento impugnato. Allo stesso modo la corte
dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione
della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma
dell'articolo 599-bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso
straordinario a norma dell'articolo 625-bis». |
62. Dopo il
comma 5 dell'articolo 610 del codice di procedura penale è aggiunto il
seguente: «5-bis. Nei casi
previsti dall'articolo 591, comma 1, lettere
a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusa
l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), la corte
dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo
stesso modo la corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la
sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la
sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-bis. Contro tale provvedimento
è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis». |
4. All'articolo 613, comma 1, del codice di procedura penale, le
parole: «Salvo che la parte non vi provveda personalmente,» sono soppresse. |
63. Identico. |
5. All'articolo 616, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura
penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere
aumentata fino al triplo, tenuto conto della causa di inammissibilità del
ricorso». |
64. Identico. |
6. All'articolo 616 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente: «1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni in
relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
verificatasi nel biennio precedente, con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze». |
65. All'articolo 616 del codice di procedura
penale, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono adeguati ogni due anni con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in relazione alla variazione, accertata
dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente». |
7. All'articolo 618 del codice di procedura penale, dopo il comma 1
sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Se una sezione della corte ritiene di non condividere il
principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime,
con ordinanza, la decisione del ricorso. 1-ter. Il principio di diritto può essere enunciato dalle sezioni
unite, anche d'ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una
causa sopravvenuta». |
66. Identico. |
8. All'articolo 620, comma 1, del codice di procedura penale, la
lettera l) è sostituita dalla seguente: «l) se la corte ritiene di poter decidere la causa, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla
base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti
necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio». |
67. Identico. |
9. All'articolo 625-bis, comma 3, del codice di procedura penale sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e senza formalità. L'errore di fatto
può essere rilevato dalla Corte di cassazione, d'ufficio, entro novanta
giorni dalla deliberazione». |
68. Identico. |
10. All'articolo 608 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è
inserito il seguente: «1-bis. Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di
quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo
per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606». |
69. Identico. |
Art. 24. (Modifiche alle
disposizioni in materia di rescissione del giudicato) |
|
1. L'articolo 625-ter del codice di procedura penale è abrogato. |
70. Identico. |
2. Dopo l'articolo 629 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Art. 629-bis. - (Rescissione del giudicato). -- 1. Il condannato o il
sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui
confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può
ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata
dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. 2. La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto
ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità,
personalmente dall'interessato o da un difensore munito di procura speciale
autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, entro trenta
giorni dal momento dell'avvenuta conoscenza del procedimento. 3. La corte di appello provvede ai sensi dell'articolo 127 e, se
accoglie la richiesta, revoca la sentenza e dispone la trasmissione degli
atti al giudice di primo grado. Si applica l'articolo 489, comma 2. 4. Si applicano gli articoli 635 e 640». |
71. Identico. |
Art. 25. (Relazione
sull'amministrazione della giustizia) |
|
1. I presidenti delle corti di appello, con la relazione
sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
e successive modificazioni, riferiscono dati e valutazioni circa la durata
dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie
sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-bis
del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 22 della presente
legge. |
72. I presidenti delle corti di appello, con la relazione
sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
e successive modificazioni, riferiscono dati e valutazioni circa la durata
dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, nonché dati e notizie
sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi dell'articolo 599-bis
del codice di procedura penale, introdotto dal comma 56. |
Titolo
III - MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL
CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA NORMATIVA DI ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO
DEL PUBBLICO MINISTERO |
|
Art. 26. (Modifiche all'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) |
|
1. Al comma 3-ter dell'articolo 129 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
dando notizia dell'imputazione»; b) il terzo periodo è soppresso. |
73. Identico. |
|
74. All'articolo 132-bis, comma 1, delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera
f) è aggiunta la seguente: «f-bis) ai processi relativi ai delitti di
cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321 e 322-bis del
codice penale». |
Art. 27. (Modifiche al decreto
legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di poteri di controllo del
procuratore della Repubblica e di contenuti della relazione al procuratore
generale presso la Corte di cassazione) |
|
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006,
n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «,
l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di
reato». |
75. Identico. |
2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 febbraio 2006,
n. 106, dopo le parole: «azione penale» sono inserite le seguenti: «,
l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di
reato». |
76. Identico. |
3. All'articolo 6 del decreto
legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Le violazioni
relative all'iscrizione delle notizie di reato costituiscono illecito
disciplinare ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio
2006, n. 109, e successive modificazioni». |
soppresso |
Art. 28. (Modifiche alla
disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza) |
|
1. All'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei
delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, nonché nell'articolo 407,
comma 2, lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze
dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per
i quali sia in libertà. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle
udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone»; b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. La persona ammessa a programmi o misure di protezione,
comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle
udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata»; c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure
di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza
di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis
del presente articolo qualora lo ritenga necessario. 1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis, la partecipazione
alle udienze può avvenire a distanza anche quando sussistano ragioni di
sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia
necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve
assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di
detenzione presso un istituto penitenziario»;
«2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase
degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà
comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori della
partecipazione al dibattimento a distanza»; e) dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento
audiovisivo ai sensi dei commi che precedono, il giudice, su istanza, può
consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza
assumendosi l'onere dei costi del collegamento». |
77. Identico:
a) identica;
«1-ter. Identico.
1-quater. Fuori
dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis, il
giudice può disporre con decreto motivato la partecipazione a distanza
anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di
particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento,
ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo
in stato di detenzione presso un istituto penitenziario»; d) identica;
e) dopo il comma
4 è inserito il seguente: «4-bis. In tutti
i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei
commi precedenti, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e
ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del
collegamento». |
2. All'articolo 45-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 146-bis,
commi 1 e 1-bis,» sono soppresse e dopo le parole: «avviene a distanza» sono
inserite le seguenti: «nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo
146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»; b) al comma 2, le parole: «disposta dal giudice con ordinanza o dal
presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o
notificati» sono sostituite dalle seguenti: «comunicata o notificata dal
giudice o dal presidente del collegio»; c) al comma 3, dopo le parole: «3, 4» è inserita la seguente: «,
4-bis». |
78. Identico. |
3. All'articolo 134-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «e 1-bis» sono sostituite
dalle seguenti: «, 1-bis e 1-quater». |
79. Identico. |
4. All'articolo 7 del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma
8 è sostituito dal seguente: «8. Per l'esame dei testimoni si applicano le disposizioni degli
articoli 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale». |
80. Identico. |
5. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore
decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale, fatta eccezione per le disposizioni di cui al comma 1,
relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i
delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e 416-bis, secondo comma,
del codice penale, nonché di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni. |
81. Le disposizioni di cui ai commi
77, 78, 79 e 80 acquistano efficacia decorso un anno dalla pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per le
disposizioni di cui al comma 77,
relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i
delitti di cui agli articoli 270-bis, primo comma, e 416-bis, secondo comma,
del codice penale, nonché di cui all'articolo 74, comma 1, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni. |
Titolo IV - DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE E
DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO |
|
Art. 29. (Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario) |
|
1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la
riforma della disciplina del processo penale e dell'ordinamento
penitenziario, secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dal presente
titolo. |
82. Il Governo è delegato ad adottare decreti
legislativi per la riforma della
disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e
di giudizi di impugnazione nel processo penale nonché per la riforma
dell'ordinamento penitenziario, secondo i princìpi e criteri direttivi
previsti dai commi 84 e 85. |
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della
giustizia. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere, corredati di
relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi,
per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari. Qualora tale termine venga a scadere nei
trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal
comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta
giorni. 3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con
eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti
per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di
dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i
decreti possono essere comunque adottati. |
83. I decreti legislativi di cui al comma
82 sono adottati, su proposta del Ministro della giustizia, relativamente alle materie a cui si
riferiscono i princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c), d)
ed e) del comma 84 nel termine di tre mesi, e relativamente alle restanti
materie nel termine di un anno, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. I termini per l'esercizio delle deleghe decorrono dalla data di
entrata in vigore della presente legge. I relativi schemi sono trasmessi
alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità
finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di
quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque
emanati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni
antecedenti la scadenza del termine di delega, o successivamente,
quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non
intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle
Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei
necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri
definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque emanati. |
Art. 30. (Princìpi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione) |
|
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 29, i decreti
legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo penale, per le
parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi: a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle
comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di
intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso
prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei
risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale
per la selezione di materiale intercettativo nel
rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di
indagine, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle
comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte
nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito,
e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale; |
84. Nell'esercizio della delega di cui al comma 82, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina
del processo penale, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere
disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni, in
particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle conversazioni
telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità
all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano
anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle
captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale per la selezione
di materiale intercettativo nel rispetto del
contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine, avendo
speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle
conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, e
delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale, disponendo in particolare, fermi restando
i limiti e i criteri di utilizzabilità vigenti, che: 1) ai fini della selezione del materiale
da inviare al giudice a sostegno della richiesta di misura cautelare, il
pubblico ministero, oltre che per necessità di prosecuzione delle indagini,
assicuri la riservatezza anche degli atti contenenti registrazioni di conversazioni o comunicazioni
informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero
contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano
pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si
procede o per altri reati emersi nello stesso procedimento o nel corso delle
indagini, ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti
esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei; 2) gli atti di cui al numero 1) non
allegati a sostegno della richiesta di misura cautelare siano custoditi in
apposito archivio riservato, con facoltà di esame e ascolto ma non di copia,
da parte dei difensori delle parti e del giudice, fino al momento di
conclusione della procedura di cui all'articolo 268, commi 6 e 7, del codice
di procedura penale, con il quale soltanto viene meno il divieto di cui al
comma 1 dell'articolo 114 del medesimo codice relativamente agli atti
acquisiti; 3) successivamente alla conclusione di
tale procedura, i difensori delle parti possano ottenere copia degli atti e
trascrizione in forma peritale delle intercettazioni, ritenuti rilevanti dal
giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase
successiva alla conclusione delle indagini preliminari; 4) in vista della richiesta di giudizio
immediato ovvero del deposito successivo all'avviso di cui all'articolo
415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero, ove riscontri
tra gli atti la presenza di registrazioni di conversazioni o comunicazioni
informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero
contenenti dati sensibili ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del
codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che non siano
pertinenti all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si
procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini in quanto riguardanti
esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei, qualora non sia già
intervenuta la procedura di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, ne dispone
l'avvio, indicando espressamente le conversazioni di cui intenda richiedere
lo stralcio; 5) le conversazioni o comunicazioni di cui
al numero 1) non siano oggetto di trascrizione sommaria ai sensi
dell'articolo 268, comma 2, del codice di procedura penale, ma ne vengano
soltanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta,
previa informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con
decreto motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione ai sensi del
citato comma 2; |
b) prevedere che costituisca delitto, punibile con la reclusione non
superiore a quattro anni, la diffusione, al solo fine di recare danno alla
reputazione o all'immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di
conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate
fraudolentemente. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le
riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o
giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca; |
b) identica; |
|
c) tenere conto delle decisioni e dei
princìpi adottati con le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo,
a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione; |
c) prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle
intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e
telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali
contro la pubblica amministrazione; |
d) identica;; |
|
e) disciplinare le intercettazioni di
comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori
informatici in dispositivi elettronici portatili, prevedendo che: 1) l'attivazione del microfono avvenga
solo in conseguenza di apposito comando inviato da remoto e non con il solo
inserimento del captatore informatico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel
decreto autorizzativo del giudice; 2) la registrazione audio venga avviata
dalla polizia giudiziaria o dal personale incaricato ai sensi dell'articolo
348, comma 4, del codice di procedura penale, su indicazione della polizia
giudiziaria operante che è tenuta a indicare l'ora di inizio e fine della
registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle
modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del
medesimo codice; 3) l'attivazione del dispositivo sia
sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo
51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale e, fuori da tali
casi, nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soltanto qualora
ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, nel rispetto dei requisiti di cui
all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale; in ogni caso il
decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale
specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle
indagini; 4) il trasferimento delle registrazioni
sia effettuato soltanto verso il server della procura così da garantire
originalità e integrità delle registrazioni; al termine della registrazione
il captatore informatico venga disattivato e reso definitivamente
inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante; 5) siano utilizzati soltanto programmi
informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti con decreto ministeriale
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al presente comma, che tenga costantemente conto
dell'evoluzione tecnica al fine di garantire che tali programmi si limitino
ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo standard idonei di
affidabilità tecnica, di sicurezza e di efficacia; 6) fermi restando i poteri del giudice nei
casi ordinari, ove ricorrano concreti casi di urgenza, il pubblico ministero
possa disporre le intercettazioni di cui alla presente lettera, limitatamente
ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, con
successiva convalida del giudice entro il termine massimo di quarantotto ore,
sempre che il decreto d'urgenza dia conto delle specifiche situazioni di
fatto che rendono impossibile la richiesta al giudice e delle ragioni per le
quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo
svolgimento delle indagini; 7) i risultati intercettativi così
ottenuti possano essere utilizzati a fini di prova soltanto dei reati oggetto
del provvedimento autorizzativo e possano essere utilizzati in procedimenti
diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento dei delitti
di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale; 8) non possano essere in alcun modo
conoscibili, divulgabili e pubblicabili i risultati di intercettazioni che
abbiano coinvolto occasionalmente soggetti estranei ai fatti per cui si
procede; |
d) prevedere la ricorribilità per cassazione
soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello
nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace; |
f) identica; |
e) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello
possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del
pubblico ministero presso il giudice di primo grado; |
g) identica; |
f) prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare
avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del
reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto
speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del
reato; |
h) prevedere la legittimazione del pubblico
ministero ad appellare avverso la sentenza di proscioglimento, nonché avverso la sentenza di condanna solo
quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di
una circostanza aggravante ad effetto speciale o abbia stabilito una pena di
specie diversa da quella ordinaria del reato; |
g) prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le
sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che
siano pronunciate con le formule: «il fatto non sussiste»; «l'imputato non ha
commesso il fatto»; |
i) prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso la
sentenza di condanna, nonché
avverso la sentenza di proscioglimento emessa al termine del dibattimento
salvo che sia pronunciata con le formule: «il fatto non sussiste» o
«l'imputato non ha commesso il fatto»; |
|
l) escludere l'appellabilità
delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda e delle sentenze di
proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite
con la sola pena dell'ammenda o con una pena alternativa; |
h) prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo
all'imputato e limiti di proponibilità. |
m) identica. |
Art. 31. (Princìpi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario) |
|
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 29, i decreti
legislativi recanti modifiche all'ordinamento penitenziario, per le parti di
seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi: |
85. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, nell'esercizio della delega di cui al comma 82, i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento
penitenziario, per i profili di seguito indicati, sono adottati nel rispetto
dei seguenti princìpi e criteri direttivi: |
a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del
contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del
magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle
relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione; |
a) identica; |
b) revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure
alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con
riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse,
salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le
condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale; |
b) identica; |
c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle
misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la
sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni
e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza
dell'interessato e la pubblicità dell'udienza; |
c) identica; |
d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della
personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti
chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli
uffici dell'esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più
efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della
polizia penitenziaria; |
d) identica; |
e) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono o
rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate
categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e
revisione della disciplina di preclusione dei benefìci penitenziari per i condannati
alla pena dell'ergastolo, salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità
specificatamente individuati e comunque per le condanne per i delitti di
mafia e terrorismo anche internazionale; |
e) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono ovvero ritardano, sia per i recidivi
sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione
del trattamento rieducativo e la
differenziazione dei percorsi penitenziari in relazione alla tipologia dei
reati commessi e alle caratteristiche personali del condannato, nonché
revisione della disciplina di preclusione dei benefìci penitenziari per i
condannati alla pena dell'ergastolo, salvo che per i casi di eccezionale
gravità e pericolosità specificatamente individuati e comunque per le
condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale; |
f) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative
procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in
ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative; |
f) identica; |
g) maggiore valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma intramuraria
ed esterna, quale strumento di responsabilizzazione individuale e di
reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del
ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando
quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento; |
g) incremento delle opportunità
di lavoro retribuito, sia intramurario sia esterno, nonché di attività di volontariato individuale e di reinserimento
sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al
lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il
detenuto deve a titolo di mantenimento; |
h) previsione di una maggior valorizzazione del volontariato sia
all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione
penale esterna; |
h) identica; |
i) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini
processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa,
sia per favorire le relazioni familiari; |
i) identica; |
l) revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla
luce del riordino della medicina penitenziaria disposto dal decreto
legislativo 22 giugno 1999, n. 230; |
l) revisione
delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce del riordino
della medicina penitenziaria disposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999,
n. 230, tenendo conto della necessità
di potenziare l'assistenza psichiatrica negli istituti di pena; |
|
m) previsione della
esclusione del sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso
l'istituto penitenziario; |
m) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e
internate e disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio; |
n) identica; |
n) previsione di norme che considerino i diritti e i bisogni sociali,
culturali, linguistici, sanitari, affettivi e religiosi specifici delle
persone detenute straniere; |
o) previsione di norme che
favoriscano l'integrazione delle persone detenute straniere; |
o) adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle
esigenze educative dei detenuti minori di età secondo i seguenti criteri
direttivi: 1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i
minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del
giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di
cognizione; 2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione
penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della
socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona; 3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i
minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi
educativi in atto; 4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle
istanze educative del condannato minorenne; 5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla
detenzione;
7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale
quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni; 8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio
guida nell'attività trattamentale in funzione del
reinserimento sociale; |
p) identico:
1) identico;
6) identico;
|
p) attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di
codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti
e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della
pena, presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario
sia pienamente conforme ai princìpi costituzionali, attraverso l'inserimento
nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni
di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza
costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il
principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di
ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i
beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e
dell'ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità
del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di
mercato. |
q) identica; |
|
r) previsione di norme volte al rispetto
della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la
massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza
dinamica; s) revisione delle norme vigenti in
materia di misure alternative alla detenzione al fine di assicurare la tutela
del rapporto tra detenute e figli minori e di garantire anche all'imputata
sottoposta a misura cautelare la possibilità che la detenzione sia sospesa
fino al momento in cui la prole abbia compiuto il primo anno di età; t) previsione di norme che considerino gli
specifici bisogni e diritti delle donne detenute; u) revisione del sistema delle pene
accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al
reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata
superiore alla durata della pena principale; v) revisione delle attuali previsioni in
materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi. |
Art. 32. (Princìpi e criteri direttivi per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie) |
|
1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura
di cui all'articolo 29, decreti legislativi recanti le norme di attuazione
delle disposizioni previste negli articoli 30 e 31 e le norme di
coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le
norme di carattere transitorio. |
86. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di
cui al comma 83, decreti
legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste dai
commi 84 e 85 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre
leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio. |
Art. 33. (Disposizioni
integrative e correttive) |
|
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova
disciplina processuale e penitenziaria, il Governo è autorizzato ad adottare,
con la procedura indicata nell'articolo 29, comma 2, uno o più decreti legislativi
recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e
criteri direttivi fissati dagli articoli 30 e 31. |
87. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 82, il
Governo è autorizzato ad adottare, con la procedura indicata dal comma 83, uno o più decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi stabiliti dai commi 84 e 85. |
|
88. Ai fini della
ristrutturazione e della razionalizzazione delle spese relative alle
prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
all'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo 1°; agosto 2003, n.
259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola:
«repertorio» è sostituita dalla seguente: «decreto»; b) il comma 2 è sostituito
dal seguente: «2. Ai fini dell'adozione
del canone annuo forfettario per le prestazioni obbligatorie di cui al comma
1, con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro il 31 dicembre 2017, è attuata la revisione delle voci di listino
di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001. Il decreto: a) disciplina le tipologie
di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto
dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio
di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella
tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente
attivati o utilizzati da ogni identità di rete; b) individua i soggetti
tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i
fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o
la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a
qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o
applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto
non proprie; c) definisce gli obblighi
dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione
delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella
trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche
con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni»; c) al comma 3, la parola: «repertorio»
è sostituita dalla seguente: «decreto»; d) al comma 4, le parole: «,
secondo periodo,» sono soppresse. |
|
89. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite, con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le
prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e sono determinate
le corrispondenti tariffe. Il decreto, da aggiornare ogni due anni, sulla
base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche e organizzative e delle
variazioni dei costi dei servizi: a) individua le tipologie di prestazioni
funzionali erogate, tenendo conto altresì: delle prestazioni obbligatorie;
dell'acquisizione e della elaborazione della documentazione del traffico
telefonico o telematico; della strumentazione tecnica utilizzabile e delle
altre eventuali necessità atte ad assicurare l'intrusione nei sistemi
telefonici, informatici e telematici; b) determina la tariffa per ogni tipo di
prestazione in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato,
nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri
distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni, così da
conseguire un risparmio della spesa complessiva; c) specifica gli obblighi dei fornitori
delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi
dei servizi offerti e alle modalità di conservazione e gestione, mediante
canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto
dei requisiti di sicurezza e della necessità del loro trattamento secondo
criteri di riservatezza, disponibilità e integrità. |
|
90. Il decreto di cui al
comma 89 è trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari per il relativo parere. |
|
91. Ai fini della razionalizzazione delle
spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
i-bis), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il Governo è delegato ad adottare, nel
termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e
secondo le procedure di cui al comma 83, uno o più decreti legislativi per armonizzare
le disposizioni di cui ai commi 88 e 89 con quelle di cui al citato testo
unico, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) accelerazione dei tempi di pagamento
delle prestazioni rese; b) individuazione dell'autorità
giudiziaria competente alla liquidazione della spesa; c) natura esecutiva del provvedimento di
liquidazione della spesa; d) modalità di opposizione al
provvedimento di liquidazione della spesa. |
Titolo
V - DISPOSIZIONI FINALI |
|
Art. 34. (Clausola di invarianza finanziaria) |
|
1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato. |
92. Dall'attuazione della presente legge e
dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. |
|
93. I decreti legislativi di attuazione
delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione
tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei
nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di
copertura. 94. In conformità all'articolo 17, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti
legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione
al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo
successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. |
Art. 35. (Entrata in vigore) |
|
1. La presente legge, salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo
28, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
95. La presente legge, salvo quanto previsto dal comma 81, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |