Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura , Servizio Studi - Dipartimento lavoro
Titolo: Modifiche al codice penale e di procedura penale concernenti i delitti di truffa e circonvenzione di incapaci ai danni di anziani - A.C. 4130 e abb A Elementi per esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 257/XVII   AC N. 4130/XVII
AC N. 40/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 526    Progressivo: 1
Data: 21/07/2017
Organi della Camera: II-Giustizia


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Frode in danno di soggetti vulnerabili e circonvenzione di incapace

21 luglio 2017
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


Il provvedimento all'esame dell'Assemblea si compone di 5 articoli, concernenti la repressione penale delle condotte di frode in danno di soggetti vulnerabili.

Contenuto

L'Frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili (art. 643-bis c.p.)articolo 1, comma 1, del provvedimento elaborato dalla Commissione Giustizia introduce nel codice penale il nuovo delitto di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili. La fattispecie è inserita all'art. 643-bis, nel titolo XIII - relativo ai delitti contro il patrimonio - e, in particolare, nel capo II, dedicato ai delitti contro il patrimonio mediante frode.

L'illecito consiste nella condotta di chiunque (reato comune), con mezzi fraudolenti, induce una persona a dare o promettere indebitamente a sé o ad altri denaro, beni o altra utilità; il reato si caratterizza per le qualità personali della persona offesa, che deve versare in situazioni di vulnerabilità psicofisica in ragione dell'età avanzata. Dunque, non ricorre il reato in presenza di qualsiasi vulnerabilità, ma solo di quella causata ("in ragione") dall'età avanzata, che la Commissione ha scelto di non collegare a priori al superamento di una specifica età. Spetterà al giudice valutare il ricorrere di entrambi i presupposti.

Si applica questa fattispecie penale solo se il fatto è posto in essere secondo una delle seguenti modalità ("ovvero"):

  • nell'abitazione della persona offesa, o in altro luogo di privata dimora, o all'interno o in prossimità di uffici postali o di sedi di istituti di credito, di luoghi di cura o di ritrovo di persone anziane o di case di riposo;
  • simulando un'offerta commerciale di beni o servizi.

Si tratta di un reato di pericolo, in quanto - diversamente dalla truffa (art. 640 c.p.) e dalla circonvenzione di incapaci (art. 643 c.p.) - non è espressamente richiesto il danno (che peraltro si realizza almeno nel caso della dazione di denaro, beni o altra utilità).

Il nuovo delitto è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 400 a 3.000 euro. Stante l'innalzamento delle pene per il delitto di circonvenzione di incapaci (v. infra, art. 4-bis, che prevede la reclusione da 2 a 7anni), la nuova fattispecie si caratterizza per la minore gravità. Non è prevista la clausola di salvaguardia (salvo che il fatto costituisca più grave reato). Si ricorda che il reato di truffa, nell'ipotesi aggravata (art. 61, n. 5, c.p.) relativa anche all'età della persona offesa, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e la multa da € 309 a €1.032.

Il nuovo delitto è aggravato (secondo comma del nuovo art. 643-bis) se il fatto è commesso, alternativamente ("ovvero"):

  • con strumenti telefonici, informatici o telematici;
  • avvalendosi di dati della vita privata della persona offesa, acquisiti fraudolentemente o senza il suo consenso.

Il Confisca penalecomma 2 dell'articolo 1 modifica l'art. 640-quater c.p. per prevedere, in caso di condanna per il reato di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili, la confisca, anche per equivalente, dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo.

L'Condizioni per accedere alla sospensione condizionale della penaarticolo 2 introduce nel codice penale l'art. 643-ter, con l'obiettivo di limitare i casi di applicazione della sospensione condizionale della pena ai condannati per circonvenzione di incapaci (art. 643 c.p.) e frode in danno di soggetti vulnerabili (art. 643-bis c.p.). La disposizione stabilisce, infatti, che la concessione del beneficio debba essere subordinata:

  • all'obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento (o provvisoriamente assegnata);
  • all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

L'Custodia cautelarearticolo 3 integra il contenuto del comma 2-bis dell'art. 275 c.p.p. prevedendo che, in relazione al nuovo reato di frode in danno di soggetti vulnerabili, possa applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere anche se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni.

L'Arresto obbligatorio in flagranzaarticolo 4, modificando l'art. 380 c.p.p., prevede l'arresto obbligatorio in flagranza dei delitti di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.) e di frode in danno di soggetti vulnerabili (nuovo art. 643-bis c.p.).

L'Aumento di pena per la circonvenzione di incapacearticolo 5 innalza la pena stabilita per il delitto di circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.), prevedendo la reclusione da 2 a 7 anni (oggi da 2 a 6 anni) e la multa da 1.302 a 3.500 euro (oggi da 206 a 2.065 euro).

Attualmente l'art. 643 c.p. (Circonvenzione di persone incapaci) punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 206 a 2.065 euro chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso.

La giurisprudenza ha interpretato in senso ampio il riferimento allo stato di infermità o deficienza psichica della persona offesa (Cassazione, II sez., sent. n. 3458 del 2005); tale stato si sostanzia in tutte le forme, anche non morbose, di abbassamento intellettuale, di menomazione del potere di critica, di indebolimento della funzione volitiva ed affettiva, che rendono facile la suggestionabilità e diminuiscono i poteri di difesa contro le insinuazioni e le insidie. Secondo Cassazione, II sez., sent. n. 24192 del 2010, rientra nella nozione di "deficienza psichica" ex art. 643 c.p.. la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione, perché è "deficienza psichica" qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intellettiva che agevoli la suggestionabilità della vittima e ne riduca i poteri di difesa contro le altrui insidie. Sul rapporto tra truffa (art. 640 c.p.) e circonvenzione di incapaci (art. 643 c.p.) recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione, II sez., sent. 13 gennaio 2016, n. 945), scongiurando la violazione del principio del ne bis in idem, ha chiarito che la condotta tipica dell'abuso di cui all'art. 643 c.p. non esige che la qualità dell'azione raggiunga il livello degli artifizi o raggiri (previsti per la truffa), ma neppure li esclude. Pertanto, ove la condotta del soggetto attivo sia riconducibile astrattamente ad entrambe le fattispecie richiamate, ma l'abuso si sostanzi in artifizi o raggiri posti in essere in un lasso temporale unitario e circoscritto, connotato dalla condizione di deficienza psichica della persona offesa, la circonvenzione di incapace assorbe la truffa.

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La Commissione Giustizia ha avviato l'esame delle proposte di legge C. 4130 Ermini, C. 40 Cirielli e C. 257 Fucci il 26 gennaio 2017, abbinando successivamente anche la proposta C. 4362 Ferraresi.

Dopo aver svolto nel mese di febbraio 2017 un'Indagine conoscitivaindagine conoscitiva sui temi oggetto dei provvedimenti - nell'ambito della quale sono stati sentiti professori di diritto penale, magistrati e rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione delle Camere penali italiane - la Commissione ha adottato la proposta C. 4130 come testo base ed ha approvato alcuni emendamenti al testo.

Il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea è stato conferito il 20 luglio 2017.


I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul nuovo testo della proposta di legge ora all'esame dell'Assemblea hanno espresso il proprio parere le Commissioni Affari costituzionali e Affari sociali.

In particolare, la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni:

  • valutare l'opportunità di precisare il rapporto tra la nuova fattispecie penale e il delitto di circonvenzione di persone incapaci che, a seguito della modifica apportata all'art, 643 c.p., presenta una maggiore gravità rispetto alla nuova fattispecie;
  • valutare l'espressione "in ragione dell'età avanzata", contenuta nella nuova fattispecie penale, alla luce del principio di tassatività, di cui all'articolo 25 della Costituzione;
  • valutare la formulazione del nuovo art. 643-ter, che subordina la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'obbligo delle restituzioni e al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento (o provvisoriamente assegnata) nonché all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, alla luce del fatto che la fattispecie di frode patrimoniale in danno di soggetti vulnerabili ammette anche ipotesi che prescindano da una effettiva dazione di denaro, beni o altra utilità.

Anche la Commissione Affari sociali ha formulato un parere favorevole con osservazioni, attraverso le quali ha chiesto alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di:

  • coordinare le rubriche dei nuovi artt. 643-bis e 643-ter, facendo riferimento in entrambi i casi a "soggetti vulnerabili" e non ad "anziani". La Commissione Giustizia ha accolto l'osservazione, approvando uno specifico emendamento al testo prima di concludere l'esame in sede referente;
  • meglio precisare, all'articolo 1, comma 1, l'espressione "in ragione dell'età avanzata", così da consentire una più precisa identificazione dei soggetti che la norma intende tutelare.