| Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
| Titolo: | Coordinamento delle disposizioni di diritto internazionale privato con la legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso (A.G. n. 345) | ||||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Atti del Governo Numero: 342 | ||||
| Data: | 17/10/2016 | ||||
| Descrittori: |
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| Organi della Camera: | II-Giustizia | ||||
Coordinamento delle disposizioni di diritto internazionale privato con la legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso
17 ottobre 2016
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Indice |
| Premessa|Presupposti normativi|Contenuto|Relazioni e pareri allegati|Conformità con la norma di delega|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite| |
PremessaL'A.G. 345 reca disposizioni volte a coordinare la normativa italiana in materia di unioni civili same sex con le norme di diritto internazionale privato. Su tale schema, adottato in attuazione della lettera b) del comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 76 del 2016 (c.d. Legge Cirinnà), le Commissioni Giustizia di Senato e Camera sono chiamate ad esprimersi entro il 4 dicembre 2016.
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Presupposti normativiLa legge 20 maggio 2016, n. 76 , che consta di un unico articolo suddiviso in 69 commi, ha, da un lato, istituito le "unioni civili tra persone dello stesso sesso" e, dall'altro, disciplinato le "convivenze di fatto"(che possono riguardare coppie sia omosessuali che eterosessuali). Con riguardo alle sole unioni civili same sex la legge n. 76, al comma 28 dell'articolo 1 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi - sui quali, ai sensi del comma 30 è prevista l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti- al fine di: - adeguare alla nuova disciplina le disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni (lettera a) (Per l'attuazione si veda l'AG 344); - modificare e riordinare le norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina della unione civile omosessuale italiana alle coppie omosessuali che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo (lettera b); - apportare modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti (lettera c) (Per l'attuazione si veda l'AG 346).
Lo schema di decreto legislativo in esame è adottato proprio sulla base della delega contenuta nella lettera b). E'appena il caso di ricordare che la legge n. 76 è intervenuta con riguardo alle convivenze sulle norme di diritto internazionale privato, inserendo nella legge del 1995 il nuovo articolo 30-bis (Contratti di convivenza). Secondo tale articolo ai contratti di convivenza si applicherà "la legge nazionale comune dei contraenti" o, in caso di diversa cittadinanza, "la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata". |
ContenutoLo schema di decreto si compone di 3 articoli, suddivisi in 2 Capi. Il Capo I, costituito dal solo articolo 1, reca modifiche alle disposizioni di diritto internazionale privato di cui alla legge n. 218 del 1995. Attraverso tali modifiche, volte a consentire, nel breve periodo, la qualificazione e il trattamento nell'ordinamento italiano dei matrimoni e delle unioni civili same-sex, armonizzando i diritti e le garanzie offerte alle coppie che hanno costituito in Italia una unione con quelli inerenti ad analoghi istituti vigenti in altri Paesi, il provvedimento contribuisce ad adeguare l'ordinamento italiano all'evoluzione, in tema di riconoscimento di forme di vita familiare alle coppie omosessuali, imposte dalla giurisprudenza CEDU secondo la quale "per un verso il diritto al matrimonio può essere riconosciuto alle persone dello stesso sesso sulla base di una scelta riservata ai singoli Stati (CEDU, Sentenza 15.03.2012 Gas e Dubois v. Francia), per un altro verso, la Convenzione garantisce alle coppie dello stesso sesso di disporre di uno specifico quadro giuridico per il riconoscimento e la tutela delle unioni omosessuali" (CEDU, Sentenza 21.07.2015, Oliari e altri v. Italia). Più nel dettaglio l'articolo 1 interviene sulla legge del 1995:
o il matrimonio contratto all'estero da persone dello stesso sesso; o l'unione civile o altro istituto analogo costituiti all'estero da cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia;
Più nel dettaglio la lettera a) del comma 1 dell'articolo in commento introduce nella legge n. 218 del 1995 quattro nuovi articoli, da 32-bis a 32-quinquies. L'articolo 32-bis, dando puntuale attuazione alla norma di delega, prevede che il matrimonio same sex contratto all'estero produca gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge n. 76 del 2016. L'articolo 32-ter regolamenta le unioni civili costituite all'estero da coppie dello stesso sesso. Si tratta di una regolamentazione che, come si legge nella relazione illustrativa, si basa su "una lettura delle disposizioni di delega orientata ai principi costituzionali e sovranzionali, e dunque nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dell'Unione europea". La disposizione detta in primo luogo le condizioni per costituire un'unione civile. Ai sensi del comma 1, la capacità e gli altri requisiti per costituire un'unione civile si giudicano in base alla legge nazionale di ciascuna parte dell'unione civile. Nel caso in cui la legge applicabile non contempli tale istituto trova applicazione la legge italiana. In ogni caso trovano applicazione le cause impeditive fissate dalla legge n. 76 del 2016, all'articolo 1, comma 4. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso: - la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso; - l'interdizione di una delle parti per infermità mentale; in caso sia soltanto promossa la causa di interdizione, il PM può chiedere che si sospenda il procedimento per l'unione civile; quest'ultimo riprende solo dopo la formazione del giudicato sulla causa per l'interdizione; - la sussistenza di rapporti di affinità o parentela tra le parti; - la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento. In base al comma 2, ai fini del nulla osta di cui al primo comma dell'articolo 116 c.c. non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti. L'articolo 116 c.c.- che, ai sensi del comma 19 dell'articolo 1 della legge n. 76, trova applicazione anche con riguardo alle unioni civili- prevede che il nubendo straniero debba presentare all'ufficiale dello stato civile "una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano". Le parti che vogliono costituire un'unione devono, come ricordato, rispettare in ogni caso le condizioni poste dall' articolo 1, comma 4 della legge n. 76, fra le cui cause impeditive è indicata "la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso". A tal fine riveste indubbio rilievo la libertà di status. La disposizione prevede all'uopo che in ogni caso si acquisisce lo stato libero per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia. Con riguardo alla forma dell'unione, ovvero dell'insieme delle formalità necessarie per la "costituzione" dell'unione civile il comma 3 prevede un concorso alternativo di criteri di collegamento. L'unione civile è, infatti, valida quanto alla forma se risulta tale in base: - alla legge del luogo di costituzione o - alla legge dello Stato di almeno una delle parti al momento della costituzione - o alla legge dello Stato di comune residenza. La disposizione, similmente a quanto previsto dall'articolo 28 della legge del 1995 con riguardo alla forma del matrimonio, recepisce il principio del favor validitatis. Dall'unione derivano una serie di diritti e obblighi tra le parti dell'unione che sono sia di carattere personale che di carattere patrimoniale. La disposizione sottopone i rapporti personali e patrimoniali alla legge dello Stato davanti alle cui autorità è stata costituita l'unione. Su richiesta di una delle parti dell'unione il giudice può disporre l'applicazione della legge dello Stato nel quale la vita comune è prevalentemente localizzata. Il criterio della prevalente localizzazione della vita comune dovrebbe coincidere con quello della residenza o del domicilio comune dei partner. E' evidente che problemi potrebbero porsi nell'ipotesi in cui le parti abbiano più residenze comuni oppure quando risiedano separatamente in Stati diversi. La disposizione attribuisce, poi, alle parti la possibilità di scegliere (per iscritto) la legge applicabile, ma per evitare che le stesse scelgano una legge con cui l'unione non presenta alcun collegamento, tale scelta viene limitata alla sola legge dello Stato di cui uno dei partner è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede (comma 4). La formulazione della disposizione, come si precisa nella relazione illustrativa, è "coerente con quanto previsto dal Regolamento 2016/1104/ UE sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate" (articoli 21 e ss). Tale Regolamento sarà in vigore dal 29 luglio 2016 e applicabile a partire dal 29 gennaio 2019. E'opportuno ricordare come sulla relativa proposta originaria (COM (16) 107 def.) si siano espresse in fase ascendente entrambe le Commissioni giustizia di Camera e Senato. In base, infine al comma 5 dell'articolo 32-ter alle obbligazioni alimentari si applica l'articolo 45 (modificato dalla successiva lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema). L'articolo 32-quater detta norme in materia di scioglimento, nullità o annullamento dell'unione civile, prevedendo che la giurisdizione italiana sussista: - nei casi previsti dall'articolo 3 della legge del 1995. La normativa dell'articolo 3 ("Ambito della giurisdizione") prevede tre distinti criteri di competenza: il criterio generale del foro del convenuto (convenuto domiciliato o residente in Italia; i criteri speciali stabiliti per la competenza interna stabiliti dalla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968) e infine il criterio residuale di rinvio alle norme sulla competenza territoriale. Con riguardo alla competenza è opportuno rinviare anche a quanto previsto dal Regolamento(CE) 12/12/2012, n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; - nei casi previsti dall'articolo 9 della legge del 1995. L'articolo 9 in particolare prevede che in materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione sussiste, oltre che nei casi specificamente contemplati dalla presente legge e in quelli in cui è prevista la competenza per territorio di un giudice italiano, quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana; - quando una delle parti è cittadina italiana o l'unione è stata costituita in Italia. L'articolo rinvia, poi, al comma 2, al diritto internazionale privato dell'Unione Europea, posto che la legge applicabile al divorzio è il Regolamento n. 1259/2010/UE relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, che assegna una specifica rilevanza all'autonomia privata anche nel caso di scioglimento del matrimonio. Il citato regolamento stabilisce, in mancanza di una scelta delle parti, che il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a). della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l' autorità giurisdizionale o, in mancanza; b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita tale autorità giurisdizionale, o in mancanza; c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o in mancanza; d) in cui adita l' autorità giurisdizionale. Ai sensi del nuovo articolo 32-quinquies l'unione civile o altro istituto analogo, costituiti all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana. Si tratta, come si osserva nella relazione illustrativa, di una disciplina corrispondente alla ratio che la delega sottintende, per la quale si vogliono evitare "comportamenti elusivi della disciplina italiana di cittadini italiani che si rechino all'estero per sottrarsi alla legge n. 76 del 2016 in una logica di system shopping". La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 dello schema sostituisce l'articolo 45 della legge n. 218 del 1995, in materia di obbligazioni alimentari nella famiglia. A norma del nuovo articolo 45 le obbligazioni alimentari nella famiglia sono in ogni caso regolate dalla legge designata dal Regolamento 2009/4/CE relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari e successive modificazioni. Tale modifica, come si precisa nella relazione illustrativa, è imposta ai sensi del Protocollo dell'Aja del 2007, recepito dal Regolamento 2009/4/CE, il quale lascia agli Stati la facoltà di includere le unioni civili nel proprio ambito di applicazione. Il Regolamento 2009/4/CE istituisce una serie di misure volte ad agevolare il pagamento dei crediti alimentari in situazioni transfrontaliere. Esso regola la legge applicabile alle obbligazioni alimentari derivanti da tutti i tipi di rapporti di famiglia, di parentela, di coniugio o affinità. Per quanto concerne la determinazione della giurisdizione il Regolamento prevede che competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari è la giurisdizione del luogo in cui il convenuto, o il creditore, risiede abitualmente; o la giurisdizione competente per esaminare un'azione relativa allo stato di una persona (ad esempio un divorzio) o di responsabilità genitoriale, quando una domanda relativa all'obbligazione alimentare sia correlata a detta azione (a condizione che tale competenza non si basi unicamente sulla nazionalità di una delle parti).
Il Capo II, composto dagli articoli 2 e 3, reca la clausola di invarianza finanziaria e disciplina l'entrata in vigore del decreto legislativo (il giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.)
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Relazioni e pareri allegatiAllo schema di decreto sono allegati la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'Analisi tecnico-normativa e l'Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.).
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Conformità con la norma di delegaLo schema di decreto non reca disposizioni direttamente confliggenti con i principi e criteri direttivi di delega. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia di cui all'art. 117, secondo comma, (nella parte "rapporti internazionali" e " ordinamento civile"), ambito riservato alla potestà legislativa statale esclusiva. |