Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili - Schema di D.Lgs. n. 246 - (art. 2, comma 3, L. 67/2014)
Riferimenti:
SCH.DEC 246/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 236
Data: 30/11/2015
Descrittori:
ABROGAZIONE DI NORME   DEPENALIZZAZIONE DI REATI
L 2014 0067   SANZIONI AMMINISTRATIVE
Organi della Camera: II-Giustizia

Casella di testo: Schede di letturaCasella di testo: 30 novembre 2015

Casella di testo: Schema di D.Lgs. n. 246
(art. 2, comma 3, L. 67/2014)
Casella di testo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili

 

 

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Dossier n. 256

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Atti del Governo n. 236

 

 

 

 

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INDICE

Schede di lettura

La delega legislativa...................................................................................... 3

Il contenuto dello schema di decreto legislativo............................................ 5

§  L’abrogazione di reati..................................................................................... 6

§  Gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili........................................... 13

 

 


Schede di lettura

 


La delega legislativa

 

Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili (A.G. 246) dà attuazione alle legge 28 aprile 2014, n. 67, e in particolare all’articolo 2, comma 3, concernente delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria.

L’articolo 2 della legge prevede che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria dei reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, in ordine alle fattispecie e secondo i princìpi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3.

Il Governo ha esercitato la delega con due distinti schemi di decreto legislativo, in attuazione, rispettivamente, del comma 2 (A.G. 245) e del comma 3 (A.G. 246).

 

In base al comma 2, la riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie ivi individuate – per cui v. A.G. 245 - è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:

1) edilizia e urbanistica;

2) ambiente, territorio e paesaggio;

3) alimenti e bevande;

4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

5) sicurezza pubblica;

6) giochi d'azzardo e scommesse;

7) armi ed esplosivi;

8) elezioni e finanziamento ai partiti;

9) proprietà intellettuale e industriale;

b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:

1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma;

2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726;

c) trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, purché l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione;

d) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di legge:

1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234;

2) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633;

3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;

4) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329;

5) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

6) articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

e) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 50.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d), l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;

f) indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l'autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera e), nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

g) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.

 

In base al comma 3 dell’articolo 2 della legge 67/2014, la riforma della disciplina sanzionatoria è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) abrogare i reati previsti dalle seguenti disposizioni del codice penale:

1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491;

2) articolo 594;

3) articolo 627;

4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-bis;

5) articolo 635, primo comma;

6) articolo 647;

b) abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia;

c) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai reati di cui alla lettera a);

d) prevedere una sanzione pecuniaria civile che, fermo restando il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del danno dell'offeso, indichi tassativamente:

1) le condotte alle quali si applica;

2) l'importo minimo e massimo della sanzione;

3) l'autorità competente ad irrogarla;

e) prevedere che le sanzioni pecuniarie civili relative alle condotte di cui alla lettera a) siano proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'arricchimento del soggetto responsabile, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

I decreti legislativi previsti dal comma 1 debbono essere adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al comma 4 nonché dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

 

Il contenuto dello schema di decreto legislativo

Lo schema di decreto legislativo è composto da 13 articoli, suddivisi in due capi: il capo I (articoli 1 e 2) riguarda l’abrogazione di reati e modifiche al codice penale; il capo II riguarda gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili.

Lo schema riprende le proposte della commissione ministeriale, costituita con D.M. 27 maggio 2014 e presieduta dal Prof. Francesco Palazzo. La relazione finale della Commissione non è peraltro allegata allo schema in esame né è disponibile sul sito Internet del Ministero della giustizia.

L’abrogazione di reati

 

L’articolo 1 abroga alcuni articoli del codice penale.

Si tratta dei seguenti articoli:

-   art. 485 (Falsità in scrittura privata).

Commette tale reato chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera. La pena, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, è la reclusione da sei mesi a tre anni (primo comma). Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata (secondo comma).

 

-   art. 486 (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato)

In base all’art. 486, chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni (primo comma) . Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito (secondo comma).

 

 

art. 594 (Ingiuria)

Commette tale reato chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito  con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516 (primo comma). Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa (secondo comma). La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato (terzo comma). Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone (quarto comma).

 

 

art. 627 (Sottrazione di cose comuni)

Commette tale reato il comproprietario, socio o coerede  che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 20 a euro 206 (primo comma). Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante (secondo comma).

 

art. 647 (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito)

In base all’art. 647, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 309:

1. chiunque, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se li appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;

2. chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;

3. chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.

Nei casi preveduti dai numeri 1 e 3, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 309.

 

Lo schema di decreto legislativo, secondo quanto stabilito dalla legge delega, non interessa quindi gli articoli del libro secondo, titolo VII, capo III, del codice penale che non riguardino condotte relative a scritture private. In tale ambito non è abrogato (o parzialmente modificato) neppure l’art. 482 (Falsità materiale commessa dal privato) che può, ad esempio, interessare anche la falsità materiale commessa dal privato in copie autentiche di atti privati, ai sensi dell’art. 478 c.p.

Inoltre, lo schema di decreto legislativo non prevede l’abrogazione, stabilita invece dalla legge delega, dei seguenti articoli del codice penale:

-   631 (usurpazione, punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206);

-   632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, punita con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206);

-   633 (invasione di terreni o edifici (punita con la reclusione fino a due anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032).

 

L’abrogazione dell’articolo 635, primo comma, del codice penale (danneggiamento, punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309) è contenuta nell’art. 2 dello schema, in cui è prevista la sostituzione dell’intero art. 635 (v. ultra).

 

Lo schema in esame non prevede poi l’abrogazione, nei limiti stabiliti dalla legge delega e con conseguente trasformazione in illecito amministrativo (art. 2, comma 3, lettera b), della legge 67/2014), del reato previsto dall’art. 10-bis del testo unico immigrazione (d.lgs. 286/1998: Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato).

 

Si ricorda che l’art. 10-bis del testo unico immigrazione (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato), stabilisce che:

-     salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all’ articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l’articolo 162 del codice penale (comma 1);

-     le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell’ articolo 10, comma 1 ovvero allo straniero identificato durante i controlli della polizia di frontiera, in uscita dal territorio nazionale (comma 2);

-     al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sulla competenza penale del giudice di pace (comma 3);

-     ai fini dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all’ articolo 13, comma 3, da parte dell’autorità giudiziaria competente all’accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l’avvenuta esecuzione dell’espulsione ovvero del respingimento di cui all’ articolo 10, comma 2, all’autorità giudiziaria competente all’accertamento del reato (comma 4);

-     il giudice, acquisita la notizia dell’esecuzione dell’espulsione o del respingimento ai sensi dell’ articolo 10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall’ articolo 13, comma 14, si applica l’articolo 345 del codice di procedura penale (comma 5);

-     nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all’ articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere (comma 6).

 

La relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo sottolinea che la delega non è stata esercitata con riguardo all’abrogazione degli articoli 631, 632 e 633, in quanto si tratta di fenomeni criminali che, seppur ancora di scarsa incidenza sul carico giudiziario, meritano rilievo penale in quanto attengono ai fenomeni di occupazione di luoghi privati (es. seconde case di villeggiatura) in via di drammatica espansione.

La medesima relazione non precisa invece le ragioni per cui non è stata prevista l’abrogazione dell’art. 10-bis del testo unico immigrazione.

Tuttavia, la relazione illustrativa dell’A.G. 245 (schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione) affronta la questione del parziale esercizio della delega, anche con riferimento alla mancata abrogazione dell’art. 10-bis del testo unico immigrazione.

In particolare, secondo la relazione illustrativa, ciascuna previsione di depenalizzazione ha autonomia strutturale rispetto all'intero contesto di prescrizioni impartite al legislatore delegato. Questi, pertanto, nel momento in cui ritiene di svolgere una precisa opzione di opportunità politica, non esercitando la delega in riguardo ad uno o più dei reati oggetto delle previsioni di depenalizzazione, dà luogo ad un parziale recepimento della stessa, per esercizio frazionato del potere devolutogli che non intacca la conformità alle direttive nella parte in cui, invece, la delega è attuata.

Ancora la relazione sottolinea che la mancata attuazione della delega relativamente all’art. 10-bis del testo unico immigrazione – oltre che all’art. 28 del testo unico sugli stupefacenti – è giustificata dal fatto che “si tratta di fattispecie che intervengono su materia "sensibile" per gli interessi coinvolti, in cui lo strumento penale appare come indispensabile per la migliore regolazione del conflitto con l'ordinamento innescato dalla commissione della violazione”.

 

L’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna lo schema di decreto richiama i dati acquisiti dalla Direzione generale di statistica del Ministero in ordine al numero dei procedimenti aperti per le ipotesi di reato interessate dalla abrogazione e dai quali si può ricavare la stima di impatto del provvedimento:

-      24.000 – 30.000 procedimenti pendenti innanzi al GIP (incidenza del 2,5% sul totale);

-      15.000 – 18.000 procedimenti in dibattimento (incidenza di circa il 3% del totale).

Non sono indicati invece i dati relativi alle ipotesi di reato di cui non viene prevista l’abrogazione.

 

 

L’articolo 2 dello schema di decreto contiene le modifiche conseguenti alle abrogazioni previste dall’art. 1.

Le modificazioni investono disposizioni che comprendono nel proprio ambito applicativo anche ipotesi depenalizzate e disposizioni connesse ad articoli abrogati.

Come precisa la relazione illustrativa, l’adeguamento delle disposizioni interessate solo indirettamente dall’abrogazione o depenalizzazione – sebbene non esplicitato dalla legge delega – è da essa inevitabilmente presupposto, in chiave di coordinamento logico-sistematico e di funzionalità applicativa.

Sotto il profilo della tecnica redazionale, l’alinea dell’articolo 2 richiama il regio decreto con cui è stato approvato il codice penale. Sarebbe più corretto prevedere il richiamo diretto al codice.

 

Le modifiche apportate dalle lettere da a) a f) sono connesse alle abrogazioni relative alle fattispecie di falsità nelle scritture private.

Pertanto, alla lettera a), è sostituito l’art. 488 c.p. (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali) con la soppressione del richiamo all’art. 486, oggetto di abrogazione.

Alla lettera b) viene abrogato il secondo comma dell’art. 489 c.p., sull’uso di atto falso: il secondo comma riguarda infatti l’ipotesi delle scritture private.

Alla lettera c) è sostituito il primo comma dell’art. 490 c.p. (soppressione, distruzione e occultamento di atti veri): l’oggetto è delimitato agli atti pubblici ed è inserita l’ipotesi della distruzione, soppressione o occultamento di un testamento olografo, di una cambiale o di un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri. Nella relazione illustrativa è indicato che in tal modo la rilevanza penale delle condotte di falsificazione previste dagli articoli 476, 487 e 488 c.p. è estesa a oggetti materiali presi in considerazione dalla legge delega in funzione delimitativa della depenalizzazione. Si tratta infatti dei documenti equiparati agli atti pubblici dall’art. 491 c.p. che, come si è visto, è espressamente escluso dall’ambito abrogativo in base alla legge delega.

E’ inoltre abrogato per coordinamento il secondo comma dell’art. 490 c.p., che rinvia all’art. 489, secondo comma, a sua volta abrogato.

La lettera d) sostituisce con finalità di coordinamento l’art. 491 c.p., sui documenti equiparati ad atti pubblici agli effetti della pena, in modo da eliminare i riferimenti alla scrittura privata.

Analogamente, la lettera e) sostituisce l’art. 491-bis c.p., sulle falsità nei documenti informatici, sopprimendo il riferimento alle scritture private.

La lettera f) sostituisce l’art. 493-bis c.p. sui casi perseguibilità a querela. Il vigente art. 493-bis stabilisce che i delitti previsti dagli articoli 485 e 486 e quelli previsti dagli articoli 488, 489 e 490, quando concernono una scrittura privata, sono punibili a querela della persona offesa (primo comma). Stabilisce inoltre che si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo (secondo comma).

Le modifiche apportate all’art. 493-bis ne interessano il solo primo comma: sopprimendo il riferimento ai due articoli abrogati dallo schema (artt. 485 e 486); sostituendo il rinvio agli articoli 488, 489 e 490 con quello agli articoli 490 e 491; individuando le sole scritture private che residuano (cambiale e titolo di credito trasmissibile) in luogo della categoria generica delle scritture private.

Si valuti la correttezza del richiamo all’art. 491 c.p. in cui non è individuata un’autonoma fattispecie di reato ma sono stabilite solamente pene diverse per la falsità che riguarda il testamento olografo, la cambiale o altro titolo di credito.

 

Le modifiche apportate dalle lettere da g) a i) sono connesse all’abrogazione del reato di ingiuria.

La lettera g) modifica per coordinamento i commi primo e quarto dell’articolo 596 del codice penale in materia di esclusione della prova liberatoria. Al primo comma viene pertanto modificato il rinvio agli articoli precedenti, che adesso non riguarda l’ingiuria ma la sola diffamazione, con riguardo al divieto per il colpevole di tale reato di provare a sua discolpa la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa. Analogamente, al quarto comma, sulla non punibilità dell’autore della imputazione, il richiamo ai reati di ingiuria e diffamazione è sostituito da quello al solo reato di diffamazione.

La lettera h) modifica l’articolo 597, primo comma, del codice penale, in tema di querela della persona offesa ed estinzione del reato. Anche in questo caso, la punibilità a querela è riferita alla sola diffamazione, a seguito della abrogazione del reato di ingiuria.

La lettera i) modifica l’articolo 599 del codice penale in tema di ritorsione e provocazione. La nuova rubrica riguarda la sola provocazione. Inoltre sono abrogati il primo e il terzo comma che riguarda il caso di offese reciproche nella ingiuria. Infine è modificato il secondo comma sui casi di non punibilità per chi ha commesso il reato nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso: la non punibilità riguarda esclusivamente la diffamazione.

 

Le lettere da l) a q) riguardano i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose. Come già ricordato, la delega non è stata esercitata con riguardo alla abrogazione dei reati di cui agli articoli 631 (usurpazione), 632 (deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi) e 633 (invasione di terreni o edifici). Tuttavia è stata esercitata con riferimento all’abrogazione del primo comma dell’articolo 635 del codice penale in tema di danneggiamento. Tale abrogazione comporta un adattamento delle parti residue dello stesso articolo 635 a partire dalla trasformazione delle attuali circostanze in autonomi fattispecie.

La relazione illustrativa dello schema di decreto sottolinea che non si è inteso operare una riscrittura arbitraria delle disposizioni incriminatrici ad opera del legislatore delegato, chiamato dalla legge delega soltanto a depenalizzare e non ha operare una diversa costruzione delle fattispecie penali non toccate dall’intervento dei penalizzanti. Lo schema ha invece inteso tenere conto delle abrogazioni conseguenti alla depenalizzazione per assicurare la piena intelligibilità della disposizione incriminatrice.

La lettera l), pertanto, sostituisce l’articolo 635 del codice penale sul danneggiamento, con la abrogazione del primo comma e con il mantenimento della disposizioni residuali l’unica differenza è data dal fatto che l’attuale ipotesi aggravata del secondo comma diventa una fattispecie autonoma).

 

In base al vigente art. 635 c.p., chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309 (primo comma, di cui lo schema in esame prevede l’abrogazione).

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso:

1. con violenza alla persona o con minaccia;

2. da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333;

3. su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto, o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel n. 7 dell'articolo 625;

4. sopra opere destinate all'irrigazione;

5. sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;

5-bis. sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive (secondo comma).

Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna (terzo comma).

 

La lettera m) modifica per coordinamento l’articolo 635-bis, secondo comma, del codice penale, in materia di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici: il richiamo alla circostanza del secondo comma dell’articolo 635 è sostituito dal rinvio al fatto di reato quale previsto, in luogo della circostanza, a seguito della modifica del medesimo articolo 635, appena commentata.

In termini del tutto analoghi le lettere n), o) e p) modificano per coordinamento il richiamo alla circostanza aggravata di danneggiamento contenuto negli articoli 635-ter, terzo comma, 635-quater, secondo comma, e 635-quinquies, terzo comma, concernenti rispettivamente: il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, il danneggiamento di sistemi informatici o telematici e il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

La lettera q) modifica il quarto comma dell’articolo 636 del codice penale concernente la introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo. L’attuale terzo comma prevede che, qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall’abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 51 a euro 516. Il quarto comma prevede poi che il delitto sia punibile a querela della persona offesa. Con la modifica introdotta si prevede che la punibilità a querela per il delitto in questione venga meno qualora il fatto sia commesso su fondi, terreni o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.

Si osserva che la modifica del quarto comma dell’articolo 636 non pare espressamente circoscritta alla sola ipotesi di danneggiamento, rispetto alla cui abrogazione dovrebbe costituire una mera conseguenza di coordinamento.

Gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili

Il capo secondo dello schema di decreto, sugli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili, riguarda sia la tipizzazione degli illeciti sottoposti a tali sanzioni sia la disciplina sostanziale e processuale.

Nell’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna il provvedimento è indicato come obiettivo l’alleggerimento del carico giudiziario penale, così da incidere sulla durata ragionevole dei processi penali.

Non sono presenti indicazioni in ordine all’impatto sui procedimenti civili e su eventuali adattamenti organizzativi.

Le modifiche sono introdotte senza novellare la normativa vigente, sia essa di carattere sostanziale o processuale.

 

L’istituto delle sanzioni pecuniarie civili non è completamente nuovo nel nostro ordinamento.

L’istituto delle sanzioni civili, ulteriori rispetto al risarcimento, evoca i punitive damages (danni punitivi) di derivazione anglosassone. I punitive damages si caratterizzano per una condanna che prevede il pagamento di una somma di denaro che oltrepassa l'ammontare dei danni effettivamente subìti dal danneggiato, allo scopo di punire comportamenti dolosi, oppressivi od oltraggiosi aventi particolare gravità sociale.

I punitive damages già trovano una prima, embrionale espressione nel nostro ordinamento nell’art. 96 c.p.c., il cui terzo comma, introdotto dalla legge 69/2009, prevede la possibilità per il giudice di pronunciare, contestualmente alla statuizione sulle spese di lite, condanna, anche di ufficio, della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di somma – ulteriore rispetto alle spese processuali – equitativamente determinata.

Come può desumersi dall'analisi dei lavori preparatori alla riforma, il legislatore ha adottato quale modello di riferimento l'istituto regolato dal previgente - e contestualmente abrogato - articolo 385, quarto comma (che così recitava: «Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 375, la Corte, anche d'ufficio, condanna, altresì, la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave»). In questo modo, – con l'inserimento di una norma analoga nel libro primo del codice – il legislatore ha introdotto una disposizione di portata generale, riferita a ogni tipo di controversia e non circoscritta al solo ricorso per Cassazione.

Peraltro, diversamente dal modello ispiratore dell'art. 385, 4° co., la norma introdotta chiarisce unicamente che la condanna può essere pronunciata: a) anche d'ufficio, senza necessità di un'apposita istanza di parte (che, se formulata, assume valenza di mera sollecitazione all'esercizio del potere officioso); b) soltanto nei confronti della parte soccombente in giudizio; soccombenza, questa, da intendere, in analogia con quanto ritenuto in relazione alla fattispecie di cui al 1° co., come totale e concreta, con esclusione delle ipotesi di soccombenza reciproca o parziale.

Sul punto, si veda da ultimo Trib. Bari Sez. III, 14-02-2012, secondo cui l'art. 96, comma 3, c.p.c. ha introdotto una vera e propria pena pecuniaria che prescinde dalla domanda di parte e dalla prova dei danni e si fonda sulla mala fede o la colpa grave del soggetto risultato poi soccombente nel giudizio.

Anche il Consiglio di Stato, nella sent. n. 3083 del 23 maggio 2011, ha evidenziato come, in materia di spesa di giudizio, la norma sancita dall'art. 96, co. 3, persegua lo scopo immediato di approntare una soddisfazione in denaro alla parte risultata vincitrice in un processo civile; indirettamente si coglie l'ulteriore intento della legge di arginare il proliferare di cause superflue che appesantiscono oggettivamente gli uffici giudiziari ostacolando la realizzazione del giusto processo attraverso il rispetto del valore (costituzionale ed internazionale) della ragionevole durata del processo.

 

L’articolo 3 dello schema di decreto prevede in primo luogo che i fatti presi in considerazione dal successivo articolo 4, ove dolosi, determinano l’obbligo al pagamento della sanzione pecuniaria civile stabilita.

Tale obbligo si aggiunge a quello concernente le restituzioni e il risarcimento del danno secondo le leggi civili.

Il presupposto dell’azione dolosa consegue alla esigenza di mantenere una impostazione analoga a quella originariamente prevista in sede penale ai fini della responsabilità.

Pertanto, l’avvio di una azione civile per risarcimento dei danni non comporta automaticamente l’applicabilità delle sanzioni pecuniarie civili. L’obbligo di risarcimento può infatti sorgere anche per un fatto colposo (art. 2043 c.c.).

In assenza di specificazioni, l’azione di risarcimento potrà riguardare tanto il danno patrimoniale quanto il danno non patrimoniale

Lo stesso articolo 3 stabilisce poi, al comma 2, che si osserva la disposizione di cui all’articolo 2947, primo comma, del codice civile. Pertanto, il termine di prescrizione per l’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria civile corrisponde al termine prescrizionale di cinque anni, stabilito con riguardo al diritto al risarcimento del danno.

 

L’articolo 4 individua gli illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie.

Gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie sono distinti in due gruppi, suddivisi in base alla gravità della sanzione.

Un primo gruppo di sei illeciti civili soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro 100 a euro 8000.

Un secondo gruppo di altri sei illeciti civili soggiace alla sanzione pecuniaria da euro 200 a euro 12.000.

I due aspetti fondamentali, individuati nella stessa legge delega, al fine della tipizzazione degli illeciti sono la correlazione con i reati abrogati dalla lettera a) del comma 3 dell’articolo 2 della legge numero 67 del 2014 e la tassativa individuazione delle condotte alle quali si applica la nuova disciplina.

Come precisa la stessa relazione illustrativa dello schema di decreto, al fine di evitare i rischi di un eccesso di delega, sono stati mantenuti in linea di principio immutati i confini delle fattispecie abrogate.

La distinzione tra le sanzioni è diretta a realizzare una corrispondenza con la diversa gravità delle pene previste per i reati abrogati.

In particolare, in base al comma 1 soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro 100 a euro 8000:

-      chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa; si tratta quindi di un illecito analogo alla abrogata fattispecie di ingiuria, con l’introduzione dell’esplicito riferimento al mezzo informatico o telematico. Viene inoltre prevista una ipotesi analoga alla ritorsione: a tal fine il comma 2 dell’articolo 4 prevede che, se le offese sono reciproche, il giudice possa non applicare la sanzione pecuniaria civile; inoltre è stata prevista l’ipotesi della non sanzionabilità per chi ha commesso il fatto nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso (ipotesi analoga alla non punibilità già presente nell’articolo 599, secondo comma, del codice penale anche con riguardo all’ingiuria). Non è stata invece prevista una disciplina analoga a quella dell’articolo 596 del codice penale in tema di esclusione della prova liberatoria; tale scelta è giustificata dalla relazione illustrativa da esigenze di semplificazione e, soprattutto, dalla convinzione che, a seguito della depenalizzazione dell’ingiuria, sia preferibile affidarsi al prudente apprezzamento del giudice civile. Non sono inoltre qui previste distinte e più gravi ipotesi - analoghe a quelle previste dall’articolo 594 del codice penale - con riguardo all’offesa consistente nell’attribuzione di un fatto determinato o commessa in presenza di più persone. Tali ipotesi sono infatti incluse nell’elenco delle violazioni più gravi, individuate dal comma 4 dell’articolo 4 dello schema;

-      il comproprietario, socio o coerente che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune sottraendola a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose fungibili e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore; si tratta quindi di una fattispecie corrispondente all’articolo 627 del codice penale sulla sottrazione di cose comuni, di cui è prevista – come si è visto – l’abrogazione;

-      chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui; si tratta di una fattispecie corrispondente al reato di danneggiamento previsto dal primo comma dell’articolo 635 del codice penale, di cui, come si è visto, è prevista la abrogazione. Sono fatte comunque salve le ipotesi superstiti di danneggiamento previste dagli articoli 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale;

-      chi, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull’acquisto della proprietà di cose trovate;

-      chi, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, della quota dovuta al proprietario del fondo;

-      chi si appropria delle cose delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito; si tratta, in questa come nelle due precedenti ipotesi, di fattispecie corrispondenti al reato di appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito di cui all’articolo 647 del codice penale, abrogato dall’articolo 1 dello schema di decreto legislativo in esame.

 

Il comma 4 prevede un secondo gruppo di illeciti civili, per i quali è prevista una più grave sanzione pecuniaria da euro 200 a euro 12.000. Si tratta – per le prime cinque - di fattispecie corrispondenti a quelle abrogate in materia di falsità nelle scritture private. Soggiace quindi a tale sanzione:

-      chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata; la fattispecie corrisponde a quella dell’art. 485 del codice penale di cui l’art. 1 dello schema prevede l’abrogazione; non è stata espressamente prevista l’ipotesi, presente nella fattispecie penale, della falsa formazione di una scrittura privata “in tutto o in parte”;

-      chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l’obbligo la facoltà di riempirlo vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, se dal fatto di farne uso di lasciare che se ne faccia uso, deriva un danno ad altri; l’illecito corrisponde all’art. 486 c.p. di cui l’art. 1 dello schema prevede l’abrogazione;

-      chi commettendo falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dalla ipotesi precedente, arreca ad altri un danno; l’illecito corrisponde all’art. 488 c.p. di cui l’art. 1 dello schema prevede l’abrogazione; in questa come nella precedente ipotesi si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito;

-      chi, senza essere concorso nella falsità, facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno; l’illecito corrisponde all’art. 489 c.p. di cui l’art. 1 dello schema prevede l’abrogazione; la fattispecie penale di riferimento costituisce peraltro una ipotesi sanzionata in modo più mite (riduzione di un terzo rispetto al reato di falso);

-      chi, distruggendo, sopprimendo o occultando in tutto o in parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno; l’illecito corrisponde all’art. 490 c.p. di cui l’art. 1 dello schema prevede l’abrogazione;

-      chi commette l’illecito di ingiuria, nel caso in cui l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato ossia commessa in presenza di più persone. Come già rilevato, si tratta di ipotesi aggravate già previste per il reato di ingiuria dall’art. 594 c.p.; anche in questo caso, la sanzione non è applicabile nel caso di offese reciproche né è sanzionabile l’ingiuria dettata da uno stato d’ira per fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

 

Gli illeciti di falso nelle scritture private si dovranno applicare anche laddove le falsità riguardino un documento informatico privato con efficacia probatoria (comma 5): la disposizione corrisponde a quanto previsto dall’articolo 491-bis c.p. sul falso nei documenti informatici.

Sono da considerarsi “scritture private” gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti (comma 6, corrispondente all’art. 492 c.p.).

 

L’articolo 5 riguarda i criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie e riprende, a tal fine, quanto già previsto dall’articolo 2, comma 3, lettera e), della legge delega, di cui riproduce il contenuto.

Prevede pertanto che l’importo della sanzione pecuniaria civile è determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri: gravità della violazione; reiterazione dell’illecito; arricchimento del soggetto responsabile; opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell’illecito; personalità dell’agente; condizioni economiche dell’agente.

Riguardo al secondo criterio (reiterazione dell’illecito) lo schema di decreto disciplina presupposti e condizioni affinché un illecito possa considerarsi reiterato.

 

Pertanto, l’articolo 6 dello schema di decreto legislativo prevede, al comma 1, che sia reiterazione nel caso in cui l’illecito sottoposto a sanzione pecuniaria civile sia compiuto entro quattro anni dalla commissione, da parte dello stesso soggetto, di un’altra violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile, che sia della stessa indole e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo.

Inoltre, il comma 2 stabilisce che, ai fini della presente legge, si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. Tale definizione ricalca quella dell’articolo 101 del codice penale con cui sono individuati i reati della stessa indole.

 

L’articolo 7 riguarda il concorso di persone e prevede che, quando più persone concorrono in in un illecito civile sottoposta sanzione pecuniaria, ciascuna di esse soggiace alla sanzione pecuniaria civile presso stabilita. Anche in questo caso riecheggia la disposizione in tema di concorso di persone nel reato di cui all’articolo 110 del codice penale, oltre all’art. 5 della legge 689/1981 in materia di illeciti amministrativi.

 

L’articolo 8 disciplina il procedimento per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie civili. Prevede al comma 1 che esse sono applicate dal giudice competente a conoscere dell’azione di risarcimento del danno. In conformità al carattere pubblicistico delle sanzioni (e nel silenzio della legge delega sul punto), lo schema adotta la scelta della applicabilità d’ufficio delle sanzioni.

Al comma 2 si prevede che il giudice decide sull’applicazione di tale sanzione al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa. Occorre tuttavia ricordare che l’azione di risarcimento può essere accolta anche nel caso in cui la condotta sia colposa; in tale ipotesi non potrebbe essere applicata la sanzione civile.

In base al comma 3, qualora l’atto introduttivo del giudizio abbia avuto luogo nelle forme della notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.) la sanzione pecuniaria civile non può essere applicata. Fa eccezione l’ipotesi in cui la controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque conoscenza del processo.

In base all’art. 143 c.p.c., se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.

Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.

Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente (notificazione a persona non residente), la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.

Il comma 3 è dunque diretto ad assicurare garanzie analoghe a quelle introdotte dalla stessa legge 67/2014 nei confronti degli imputati irreperibili nel processo penale.

 

Al procedimento, anche ai fini della irrogazione della sanzione pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili (comma 4). Il rinvio al codice, senza alcuna specifica disposizione, implica anche l’adozione del regime probatorio ordinario proprio del processo civile, anche ai fini  quantum di prova necessario per l’infliggere la sanzione.

Nella relazione illustrativa si precisa inoltre che il rinvio alle disposizioni del codice di procedura intende offrire garanzie minime per l’irrogazione di sanzioni che presenta una componente afflittiva ed è quindi assimilabile a una sanzione tipica della materia penale, alla stregua della giurisprudenza della Corte Edu sui diritti convenzionali all’equo processo.

 

Si osserva che, in assenza di una puntuale novella al codice di procedura civile, il rinvio a tale codice - unito alla clausola di compatibilità - potrebbe essere causa di incertezze sul piano applicativo.

 

L’articolo 9 riguarda il pagamento della sanzione. Al comma 1 si prevede che termini e modalità per il pagamento della sanzione pecuniaria civile, nonché le forme per la riscossione dell’importo dovuto siano stabiliti con decreto del ministro della giustizia da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo.

È peraltro rimessa al giudice la possibilità di disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che il pagamento della sanzione pecuniaria civile sia effettuato in rate mensili da due a otto. Ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 50. Si ricorda che le condizioni economiche dell’agente costituiscono anche un criterio di commisurazione delle sanzioni pecuniarie. Anche nel procedimento relativo alle sanzioni amministrative, la legge 689/1981 prevede all’art. 26 la possibilità di rateizzazione.

In base al comma 3, qualora sia decorso inutilmente, anche con riguardo ad una sola rata, il termine di pagamento, l’ammontare residuo deve essere pagato in un’unica soluzione.

In ogni caso, il condannato può estinguere la sanzione civile pecuniaria in una unica soluzione in qualsiasi momento.

Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non è ammessa alcuna forma di copertura assicurativa. Si osserva che non sono previste misure sanzionatorie per chi contravvenga a tale divieto, né a carico dei singoli né a carico di assicurazioni.

L’obbligo di pagamento non si trasmette agli eredi, similmente a quanto previsto dall’art. 7 della legge 689/1981 sugli illeciti amministrativi.

 

L’articolo 10 prevede che il provento della sanzione pecuniaria civile è devoluto a favore della cassa delle ammende.

La relazione illustrativa precisa che il legislatore delegato, tra le diverse opzioni possibili (destinazione dei proventi allo Stato, destinazione dei proventi alla persona offesa dall’illecito, destinazione dei proventi in parte allo Stato e in parte alla persona offesa), ha infine optato per la destinazione pubblicistica, in considerazione della funzione generale preventiva e compensative a sottesa alla minaccia della sanzione pecuniaria civile nonché della vocazione pubblicistica di quest’ultima.

Un precedente è costituito dall’art. 709-ter, comma 2, n. 4), c.p.c., in base a cui il giudice può condannare al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria il genitore inadempiente con riguardo all’esercizio della responsabilità genitoriale o alle modalità dell’affidamento: il pagamento è in favore della Cassa delle ammende.

 

L’articolo 11 prevede poi che con decreto del ministro della giustizia siano adottate le disposizioni sulla tenuta di un registro automatizzato in cui siano iscritti i provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civile. Ciò sire si rende necessario ai fini della valutazione relativa alla reiterazione dell’illecito civile.

Si osserva che l’efficacia delle nuove disposizioni introdotte dal capo II, non risulta condizionata dalla realizzazione del registro informatizzato.

 

L’articolo 12, relativo alle disposizioni transitorie, stabilisce che le disposizioni concernenti le sanzioni pecuniarie civili del decreto si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data della sua entrata in vigore, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Occorre valutare se tale disposizione – che non individua direttamente le parti interessate dello schema - sia riferita al contenuto di tutto lo schema di decreto oppure del solo capo II (Illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili). Nel primo caso, infatti, a seguito delle previste abrogazioni di reati, la disposizione potrebbe non risultare conforme all’articolo 2 del codice penale, sulla successione di leggi penali (in base al secondo comma dell’art. 2, infatti, nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato e, se vi è stata condanna, ne cessano la esecuzione e gli effetti penali). Nel secondo caso (disposizione riferita al solo capo II), invece, dovrebbero essere chiarite le modalità attraverso le quali il giudizio penale in corso sia dichiarato estinto e, se del caso, convertito in un procedimento civile per il risarcimento e le sanzioni civili. Potrebbe in fine essere disciplinata anche l’ipotesi residuale di giudizi civili per azioni risarcitorie in corso, riferite a reati già definiti con sentenza irrevocabile.

 

L’articolo 13 contiene disposizioni finanziarie e stabilisce che, alle minori entrate derivanti dalle abrogazioni e modificazioni degli articoli 1 e 2, si provvede con quota parte dei risparmi derivanti dalle medesime abrogazioni e modificazioni.