Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Titolo: | Depenalizzazione, abrogazione di reati e introduzione di illeciti civili - Esito pareri atti del Governo D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 237 Progressivo: 1 | ||||
Data: | 01/02/2016 | ||||
Organi della Camera: | II-Giustizia |
Servizio
Studi
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Dossier n. 277
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Atti del Governo
237/1
La
documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati è destinata alle
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dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale
utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti
originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
INDICE
Schede di lettura
§ Introduzione................................................................................................... 7
Esito dei pareri resi dalle
competenti commissioni parlamentari sull’A.G. 246, Disposizioni in materia di
abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili
(decreto legislativo n. 7 del 2016)................................................................................... 11
Esito dei pareri resi dalle
competenti commissioni parlamentari sull’A.G. 245, Disposizioni in materia di
depenalizzazione (decreto legislativo n. 8 del 2016)...................... 25
Il presente dossier è diretto a evidenziare l’esito dei pareri espressi
dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati e dalla Commissione
Giustizia del Senato della Repubblica su due schemi di decreti legislativi in
attuazione della delega contenuta nell’articolo 2,
comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe
al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema
sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con
messa alla prova e nei confronti degli irreperibili):
• lo schema di decreto
legislativo concernente “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e
introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie
civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67”
(A.G. 246), approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella
riunione del 15 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22
gennaio 2016 (decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7); su tale schema la
Commissione Giustizia della Camera dei deputati ha espresso il proprio parere
il 3 dicembre 2015 e la Commissione Giustizia del Senato della Repubblica ha
espresso il proprio parere il 2 dicembre 2015;
• lo schema di decreto
legislativo concernente “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma
dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014,
n. 67” (A.G. 245), approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella
riunione del 15 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22
gennaio 2016 (decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8); su tale schema la
Commissione Giustizia della Camera dei deputati ha espresso il proprio parere
il 3 dicembre 2015 e la Commissione Giustizia del Senato della Repubblica ha
espresso il proprio parere il 1° dicembre 2015.
Per ciascun provvedimento sono messi a
raffronto su diverse colonne lo schema di decreto legislativo, il decreto
legislativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e le ipotesi di modifica dello
schema contenute nei pareri delle Commissioni.
Si ricorda, inoltre, che l’articolo 2 della
legge n. 67 del 2014 prevede una delega al Governo per la riforma della
disciplina sanzionatoria e per la contestuale introduzione di sanzioni
amministrative e civili, in ordine alle fattispecie e secondo una serie di
princìpi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3 (comma 1). Lo stesso
articolo disciplina poi il procedimento per l’esercizio della delega.
Il comma 2 prevede che la riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:
1) edilizia e urbanistica;
2) ambiente, territorio e paesaggio;
3) alimenti e bevande;
4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
5) sicurezza pubblica;
6) giochi d'azzardo e scommesse;
7) armi ed esplosivi;
8) elezioni e finanziamento ai partiti;
9) proprietà intellettuale e industriale;
b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:
1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma;
2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726;
c) trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, purché l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione;
d) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di legge:
1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234;
2) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633;
3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;
4) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329;
5) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
6) articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
e) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 50.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d), l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;
f)indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l'autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera e), nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
g) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.
Il comma 3 stabilisce che la riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie richiamate è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) abrogare i reati previsti dalle seguenti disposizioni del codice penale:
1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491;
2) articolo 594;
3) articolo 627;
4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-bis;
5) articolo 635, primo comma;
6) articolo 647;
b) abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia;
c) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai reati di cui alla lettera a);
d) prevedere una sanzione pecuniaria civile che, fermo restando il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del danno dell'offeso, indichi tassativamente:
1) le condotte alle quali si applica;
2) l'importo minimo e massimo della sanzione;
3) l'autorità competente ad irrogarla;
e) prevedere che le sanzioni pecuniarie civili relative alle condotte di cui alla lettera a) siano proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'arricchimento del soggetto responsabile, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
In base al comma 4, i decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.
In fine, il comma 5 stabilisce che, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al comma 4 nonché dei princìpi e criteri direttivi sopra richiamati.
Di seguito si mettono a confronto il testo dello schema di decreto legislativo (A.G. n. 246) e il testo del provvedimento approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7).
L’ultima colonna riporta gli elementi principali – condizioni e osservazioni - del parere espresso dalla Commissione Giustizia del Senato, nella seduta del 2 dicembre 2015.
Non si riporta il parere della Commissione Giustizia della Camera in quanto si è trattato di un parere favorevole, senza indicazioni di modifica del testo.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di
abrogazione di reati e introduzione di illeciti con
sanzioni pecuniarie civili |
Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67. |
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Capo I Abrogazione di reati e modifiche al codice penale |
Capo I Abrogazione di reati e
modifiche al codice penale |
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Art. 1 Abrogazione di reati |
Art. 1 Abrogazione di reati |
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1. Sono abrogati i seguenti articoli del codice
penale: a) 485; b) 486; c) 594; d) 627; e) 647. |
1. Identico. |
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Art. 2 Modifiche al codice penale |
Art. 2 Modifiche al codice penale |
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1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono
apportate le seguenti modificazioni: |
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a) l'articolo 488 è sostituito dal seguente: «Altre
falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità
materiali. – Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli
preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni
sulle falsità materiali in atti pubblici.»; |
a) l'articolo 488 è sostituito dal seguente: «488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali. - Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.»; |
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b) all'articolo 489, il secondo comma è abrogato; |
b) identica; |
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c) all'articolo 490: 1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque, in tutto o in
parte, distrugge, sopprime od occulta un atto
pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare
ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una
cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore
veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e
482, secondo le distinzioni in essi contenute.»; 2) il secondo comma è abrogato; |
c) identica; |
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d) l'articolo 491 è sostituito dal seguente: «491.
Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito. - Se alcuna
delle falsità prevedute dagli articoli precedenti
riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di
credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine
di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si
applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo
476 e nell'articolo 482. Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo
comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena
stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.»; |
d) identica; |
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e) l'articolo 491-bis è sostituito dal seguente: «491-bis.
Documenti informatici. - Se alcuna delle falsità previste dal presente capo
riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si
applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli
atti pubblici.»; |
e) identica; |
[…] esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni: a) all'articolo 2, comma 1, lettera e), dello schema, recante modifiche all'articolo 491-bis del codice penale, in materia di documenti informatici, si raccomanda al Governo di ricomprendere nell'ambito di applicazione di tale previsione - così come modificato dallo schema - anche i documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera a), n. 1, della legge di delega. Conseguentemente si raccomanda al Governo di specificare al comma 5 dell'articolo 4, dello schema che le sanzioni pecuniarie civili ivi previste si applicano ai documenti informatici privati aventi efficacia probatoria diversi da quelli stabiliti all'articolo 491; |
f) l'articolo 493-bis è sostituito dal seguente: «493-bis.
Casi di perseguibilità a querela. - I delitti previsti dagli articoli 490 e
491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per
girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa. Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al
precedente comma riguardano un testamento olografo.»; |
f) identica; |
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g) all'articolo 596: 1) al comma primo, le parole «dei delitti preveduti dai due articoli precedenti»
sono sostituite dalle seguenti: «dal delitto previsto dall'articolo precedente»;
2) al comma quarto, le parole «applicabili le disposizioni
dell'articolo 594, comma primo, ovvero» sono sostituite
dalle seguenti: "applicabile la disposizione dell'articolo 595, primo comma.»; |
g) all'articolo 596: 1) al comma primo, le parole «dei delitti preveduti dai due articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal delitto previsto dall'articolo precedente»; 2) al comma quarto, le parole «applicabili le disposizioni dell'articolo 594, primo comma, ovvero dell'articolo 595, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «applicabile la disposizione dell'articolo 595, primo comma»; |
[…] esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni: a) all'articolo 2, comma 1, lettera g), riformulare la previsione di cui al n. 2) in modo da sopprimere, e non già sostituire, al comma quarto dell'articolo 596, del codice penale, le seguenti parole: "dell'articolo 594, comma primo, ovvero"; |
h) all'articolo 597, comma primo, le parole «I delitti preveduti dagli
articoli 594 e 595 sono punibili» sono sostituite dalle seguenti: «Il delitto
previsto dall'articolo 595 è punibile»; |
h) identica; |
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i) all'articolo 599: 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Provocazione.»; 2) i commi primo e terzo sono abrogati; 3) nel secondo comma, le parole «dagli articoli 594 e» sono sostituite
dalle seguenti: «dall'articolo»; |
i) identica; |
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l) l'articolo 635 è sostituito dal seguente: «635.
Danneggiamento. - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o
in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona
o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo
pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o
rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui: 1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un
culto o cose di interesse storico o artistico
ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici,
ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero
o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose
indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 2. opere destinate all'irrigazione; 3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o
foreste, ovvero vivai forestali destinati al
rimboschimento; 4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere
lo svolgimento di manifestazioni sportive. Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione
condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze
dannose o pericolose del reato, ovvero, se il
condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a
favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore
alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice
nella sentenza di condanna.»; |
l) identica; |
[…] esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni: b) all'articolo 2, comma 1, lettera l), dello schema, riformulare l'articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento, eliminando le parole "di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperte al pubblico", non essendo prevista alcuna indicazione in tal senso da parte dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 67 del 2014; |
m) l'articolo 635-bis, secondo comma, è sostituito dal seguente: «Se il
fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della
qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione
da uno a quattro anni.»; |
m) identica; |
|
n) l'articolo 635-ter, terzo comma, è sostituito dal seguente: «Se il
fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso
della qualità di operatore del sistema, la pena è
aumentata.»; |
n) identica; |
|
o) l'articolo 635-quater, secondo comma, è sostituito dal seguente: «Se
il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso
della qualità di operatore del sistema, la pena è
aumentata.»; |
o) identica; |
|
p) l'articolo 635-quinquies, terzo comma, è sostituito dal seguente:
«Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con
abuso della qualità di operatore del sistema, la
pena è aumentata.». |
p) identica. |
|
q) l'articolo 636, quarto
comma, è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della
persona offesa, salvo che il fatto sia commesso su fondi, terreni o edifici
pubblici o destinati ad uso pubblico.». |
Soppressa. |
[…] esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni: c) pur apprezzando la ratio sottesa a tale previsione, espungere la lettera q) dell'articolo 2, comma 1, dello schema, volto a modificare il quarto comma dell'articolo 636 del codice penale, in materia di procedibilità d'ufficio del reato di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, non essendo prevista alcuna indicazione in tal senso da parte della legge delega; |
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Capo II Illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili |
Capo II Illeciti sottoposti a
sanzioni pecuniarie civili |
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Art. 3 Responsabilità civile per gli illeciti
sottoposti a sanzioni pecuniarie |
Art. 3 Responsabilità civile per gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie |
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1. I fatti previsti dall'articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre
che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili,
anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita. |
1. Identico. |
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2. Si osserva la disposizione di cui all'articolo 2947, primo comma,
del codice civile. |
2. Identico. |
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Art. 4. Illeciti civili sottoposti a sanzioni
pecuniarie |
Art. 4. Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie |
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1. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila: |
1. Identico: |
|
a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica,
informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona
offesa; |
a) identica; |
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b) il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad
altri un profitto, s'impossessa della cosa comune,
sottraendola a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose
fungibili e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore; |
b) identica; |
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c) chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei casi di cui agli articoli 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e
635-quinquies del codice penale; |
c) identica; |
|
d) chi, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne
appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto
della proprietà di cose trovate; |
d) identica; |
|
e) chi, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte,
della quota dovuta al proprietario del fondo; |
e) identica; |
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f) chi si appropria di cose delle quali sia venuto in possesso per
errore altrui o per caso fortuito. |
f) identica; |
|
2. Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma,
se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria
civile. |
2. Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori. |
[…] esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni: b) all'articolo 4, comma 2, dello schema, valuti il Governo l'opportunità di inserire, infine, le seguenti parole "ad uno o ad entrambi gli offensori", in conformità a quanto previsto dall'articolo 599, comma primo, del codice penale; |
3. Non è sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo
comma, lettera a), del presente articolo, nello
stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso. |
3. Identico. |
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4. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila: |
4. Identico: |
[…] esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni: c) in ossequio ai criteri e principi direttivi della delega, riformulare l'articolo 4, comma 4, lettere a), b) e d), precisando che la sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila si applichi anche a chi, "al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio" incorra nelle condotte ivi specificate, in conformità a quanto previsto rispettivamente dagli articoli 485, comma primo, 486, comma primo, e 489, comma secondo, del codice penale; |
a) chi, facendo uso o lasciando che altri faccia
uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata,
arreca ad altri un danno. Si considerano alterazioni anche le aggiunte
falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente
formata; |
a) identica; |
|
b) chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il
possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi
scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso
da quello a cui era obbligato o autorizzato, se dal
fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia uso, deriva un danno ad
altri; |
b) identica; |
|
c) chi, commettendo falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle
previste dalla lettera b), arreca ad altri un danno; |
c) chi, limitatamente alle scritture private, commettendo falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dalla lettera b), arreca ad altri un danno; |
[…] esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni: d) all'articolo 4, comma 4, lettera c) dello schema, in materia di sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila, riformulare la previsione ivi contenuta circoscrivendo la fattispecie della falsità su un foglio firmato in bianco alle ipotesi di scritture private, con esclusione degli atti pubblici, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 67 del 2014; |
d) chi, senza essere concorso nella falsità, facendo uso di una
scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno; |
d) identica; |
|
e) chi, distruggendo, sopprimendo od
occultando in tutto o in parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un
danno; |
e) identica; |
|
f) chi commette il fatto di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo, nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione
di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone. |
f) identica; |
|
5. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 4, si applicano anche nel caso in cui le
falsità ivi previste riguardino un documento informatico privato avente
efficacia probatoria. |
5. Identico. |
|
6. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 4,
lettere a), b), c), d) ed e) del presente articolo, nella denominazione di
«scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di
essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti. |
6. Identico. |
|
7. Nei casi di cui al comma 4, lettere b) e c)
del presente articolo, si considera firmato in bianco il foglio in cui il
sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere
riempito. |
7. Identico. |
|
8. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del
presente articolo si applicano anche nel caso di cui al comma 4, lettera f),
del medesimo articolo. |
8. Identico. |
|
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Art. 5 Criteri di commisurazione delle sanzioni
pecuniarie |
Art. 5 Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie |
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1. L'importo della sanzione pecuniaria civile è determinato dal giudice
tenuto conto dei seguenti criteri: a) gravità della violazione; b) reiterazione dell'illecito; c) arricchimento del soggetto responsabile; d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle
conseguenze dell'illecito; e) personalità dell'agente; f) condizioni economiche dell'agente. |
1. Identico. |
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Art. 6 Reiterazione dell'illecito |
Art. 6 Reiterazione dell'illecito |
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1. Si ha reiterazione nel caso in cui l'illecito sottoposto a sanzione
pecuniaria civile sia compiuto entro quattro anni dalla commissione, da parte
dello stesso soggetto, di un'altra violazione sottoposta a sanzione
pecuniaria civile, che sia della stessa indole e che
sia stata accertata con provvedimento esecutivo. |
1. Identico. |
[…] esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni: d) si invita il Governo a valutare l'opportunità di riformulare l'articolo 6 dello schema, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 8-bis della legge n. 689 del 1981, in materia di reiterazione delle violazioni amministrative; |
2. Ai fini della presente legge, si considerano della stessa indole le
violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che,
per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità
della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri
fondamentali comuni. |
2. Identico. |
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Art. 7 Concorso di persone |
Art. 7 Concorso di persone |
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1. Quando più persone concorrono in un illecito di cui al presente
capo, ciascuna di esse soggiace alla sanzione pecuniaria civile per esso
stabilita. |
1. Identico. |
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Art. 8 Procedimento |
Art. 8 Procedimento |
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1. Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente
a conoscere dell'azione di risarcimento del danno. |
1. Identico. |
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2. Il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria
al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta
dalla persona offesa. |
2. Identico. |
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3. La sanzione pecuniaria civile non può essere applicata quando l'atto
introduttivo del giudizio è stato notificato nelle forme di cui all'articolo
143 del codice di procedura civile, salvo che la controparte si sia
costituita in giudizio o risulti con certezza che
abbia avuto comunque conoscenza del processo. |
3. Identico. |
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4. Al procedimento, anche ai fini dell'irrogazione della sanzione
pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di procedura
civile, in quanto compatibili con le norme del
presente capo. |
4. Identico. |
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Art. 9 Pagamento della sanzione |
Art. 9 Pagamento della sanzione |
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1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità per il pagamento della sanzione pecuniaria
civile, nonché le forme per la riscossione dell'importo dovuto. |
1. Identico. |
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2. Il giudice può disporre, in relazione alle
condizioni economiche del condannato, che il pagamento della sanzione
pecuniaria civile sia effettuato in rate mensili da due a otto. Ciascuna rata
non può essere inferiore ad euro cinquanta. |
2. Identico. |
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3. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per
il pagamento, l'ammontare residuo della sanzione è dovuto
in un'unica soluzione. |
3. Identico. |
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4. Il condannato può estinguere la sanzione civile pecuniaria in ogni
momento, mediante un unico pagamento. |
4. Identico. |
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5. Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non è ammessa
alcuna forma di copertura assicurativa. |
5. Identico. |
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6. L'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria civile non si trasmette
agli eredi. |
6. Identico. |
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Art. 10 Destinazione del provento della sanzione |
Art. 10 Destinazione del provento della sanzione |
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1. Il provento della sanzione pecuniaria civile è devoluto a favore
della Cassa delle ammende. |
1. Identico. |
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Art. 11 Registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie |
Art. 11 Registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie |
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1. Con apposito decreto del Ministro della
giustizia sono adottate le disposizioni relative alla tenuta di un registro,
in forma automatizzata, in cui sono iscritti i provvedimenti di applicazione
delle sanzioni pecuniarie civili, per gli effetti di cui all'articolo 6. |
1. Identico. |
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Art. 12 Disposizioni transitorie |
Art. 12 Disposizioni transitorie |
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1. Le disposizioni relative alle sanzioni
pecuniarie civili del presente decreto si applicano anche ai fatti commessi
anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il
procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti
irrevocabili. |
1. Identico. |
[…] esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni: e) all'articolo 12 dello schema, recante disposizioni transitorie, si propone di inserire un comma aggiuntivo al fine di evitare dubbi ermeneutici e per esigenze di coerenza sistematica, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del codice penale, dall'articolo 673 del codice di procedura penale e da un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nonché avendo rilevato l'assenza di una diversa indicazione sul punto da parte della legge di delega. Il suddetto comma dovrebbe avere formulazione analoga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, dello schema di decreto legislativo in materia di depenalizzazione (A.G. n. 245), nonché dall'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1999, in materia di depenalizzazione dei reati minori, ovverosia: «2. Se i procedimenti penali per le violazioni trasformate in illeciti con sanzioni pecuniarie civili dal presente decreto legislativo sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabile, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.» |
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2. Se i procedimenti penali per i reati abrogati dal presente decreto
sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di
condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la
sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge
come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione
provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. |
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Art. 13 Disposizioni finanziarie |
Art. 13 Disposizioni finanziarie |
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1. Con riferimento alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1
e 2, valutate in 86.582,00 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede
con quota parte dei risparmi derivanti dalla attuazione dei medesimi articolo 1 e 2. |
1. Con riferimento alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 12, valutate in euro 129.873,00 per l'anno 2016 e in euro 86.582,00 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede con quota parte dei risparmi derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2. |
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare. |
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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Di seguito si mettono a confronto il testo dello schema di decreto legislativo (A.G. n. 245) e il testo del provvedimento approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8).
La terza e la quarta colonna riportano gli elementi principali – condizioni e osservazioni – dei pareri espressi dalla Commissione Giustizia della Camera e dalla Commissione Giustizia del Senato.