Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Depenalizzazione, abrogazione di reati e introduzione di illeciti civili - Esito pareri atti del Governo D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8
Riferimenti:
SCH.DEC 246/XVII   DLGS n.7 del 15/01/2016
DLGS n.8 del 15/01/2016   SCH.DEC 245/XVII
Serie: Atti del Governo    Numero: 237    Progressivo: 1
Data: 01/02/2016
Organi della Camera: II-Giustizia

 

 

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Dossier n. 277

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Atti del Governo 237/1

 

 

 

 

 

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INDICE

 

Schede di lettura

§  Introduzione................................................................................................... 7

Esito dei pareri resi dalle competenti commissioni parlamentari sull’A.G. 246, Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili (decreto legislativo n. 7 del 2016)................................................................................... 11

Esito dei pareri resi dalle competenti commissioni parlamentari sull’A.G. 245, Disposizioni in materia di depenalizzazione (decreto legislativo n. 8 del 2016)...................... 25

 

 


 

 

Schede di lettura

 


 

Introduzione

Il presente dossier è diretto a evidenziare l’esito dei pareri espressi dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati e dalla Commissione Giustizia del Senato della Repubblica su due schemi di decreti legislativi in attuazione della delega contenuta nell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili):

   lo schema di decreto legislativo concernente “Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67” (A.G. 246), approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella riunione del 15 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016 (decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7); su tale schema la Commissione Giustizia della Camera dei deputati ha espresso il proprio parere il 3 dicembre 2015 e la Commissione Giustizia del Senato della Repubblica ha espresso il proprio parere il 2 dicembre 2015;

   lo schema di decreto legislativo concernente “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67” (A.G. 245), approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella riunione del 15 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2016 (decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8); su tale schema la Commissione Giustizia della Camera dei deputati ha espresso il proprio parere il 3 dicembre 2015 e la Commissione Giustizia del Senato della Repubblica ha espresso il proprio parere il 1° dicembre 2015.

 

Per ciascun provvedimento sono messi a raffronto su diverse colonne lo schema di decreto legislativo, il decreto legislativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale e le ipotesi di modifica dello schema contenute nei pareri delle Commissioni.

 

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 2 della legge n. 67 del 2014 prevede una delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, in ordine alle fattispecie e secondo una serie di princìpi e criteri direttivi specificati nei commi 2 e 3 (comma 1). Lo stesso articolo disciplina poi il procedimento per l’esercizio della delega.

Il comma 2 prevede che la riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie di cui al presente comma è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:

1) edilizia e urbanistica;

2) ambiente, territorio e paesaggio;

3) alimenti e bevande;

4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

5) sicurezza pubblica;

6) giochi d'azzardo e scommesse;

7) armi ed esplosivi;

8) elezioni e finanziamento ai partiti;

9) proprietà intellettuale e industriale;

b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti reati previsti dal codice penale:

1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma, e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al secondo comma;

2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659, 661, 668 e 726;

c) trasformare in illecito amministrativo il reato di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, purché l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui e preservando comunque il principio per cui il datore di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo, se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione;

d) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di legge:

1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio 1931, n. 234;

2) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633;

3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506;

4) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329;

5) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

6) articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

e) prevedere, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche; prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 50.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d), l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione;

f)indicare, per i reati trasformati in illeciti amministrativi, quale sia l'autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera e), nel rispetto dei criteri di riparto indicati nell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

g) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola sanzione pecuniaria, la possibilità di estinguere il procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.

Il comma 3 stabilisce che la riforma della disciplina sanzionatoria nelle fattispecie richiamate è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) abrogare i reati previsti dalle seguenti disposizioni del codice penale:

1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo III, limitatamente alle condotte relative a scritture private, ad esclusione delle fattispecie previste all'articolo 491;

2) articolo 594;

3) articolo 627;

4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le ipotesi di cui all'articolo 639-bis;

5) articolo 635, primo comma;

6) articolo 647;

b) abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo, il reato previsto dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia;

c) fermo il diritto al risarcimento del danno, istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione ai reati di cui alla lettera a);

d) prevedere una sanzione pecuniaria civile che, fermo restando il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al risarcimento del danno dell'offeso, indichi tassativamente:

1) le condotte alle quali si applica;

2) l'importo minimo e massimo della sanzione;

3) l'autorità competente ad irrogarla;

e) prevedere che le sanzioni pecuniarie civili relative alle condotte di cui alla lettera a) siano proporzionate alla gravità della violazione, alla reiterazione dell'illecito, all'arricchimento del soggetto responsabile, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

In base al comma 4, i decreti legislativi previsti dal comma 1 sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. Nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

In fine, il comma 5 stabilisce che, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi, nel rispetto della procedura di cui al comma 4 nonché dei princìpi e criteri direttivi sopra richiamati.

 


 

Esito dei pareri resi dalle competenti commissioni parlamentari sull’A.G. 246, Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili (decreto legislativo n. 7 del 2016)

Di seguito si mettono a confronto il testo dello schema di decreto legislativo (A.G. n. 246) e il testo del provvedimento approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7).

L’ultima colonna riporta gli elementi principali – condizioni e osservazioni - del parere espresso dalla Commissione Giustizia del Senato, nella seduta del 2 dicembre 2015.

Non si riporta il parere della Commissione Giustizia della Camera in quanto si è trattato di un parere favorevole, senza indicazioni di modifica del testo.

 

Schema di decreto legislativo n. 246

Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7

Parere della Commissione Giustizia del Senato

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili

Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

 

Capo I

Abrogazione di reati e modifiche al codice penale

Capo I

Abrogazione di reati e modifiche al codice penale

 

Art. 1

Abrogazione di reati

Art. 1

Abrogazione di reati

 

1. Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale:

a) 485;

b) 486;

c) 594;

d) 627;

e) 647.

1. Identico.

 

 

 

 

Art. 2

Modifiche al codice penale

Art. 2

Modifiche al codice penale

 

1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

a) l'articolo 488 è sostituito dal seguente: «Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali. – Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.»;

a) l'articolo 488 è sostituito dal seguente: «488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali. - Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall'articolo 487 si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.»;

 

b) all'articolo 489, il secondo comma è abrogato;

b) identica;

 

c) all'articolo 490:

1) il primo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.»;

2) il secondo comma è abrogato;

c) identica;

 

d) l'articolo 491 è sostituito dal seguente: «491. Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito. - Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.»;

d) identica;

 

e) l'articolo 491-bis è sostituito dal seguente: «491-bis. Documenti informatici. - Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.»;

e) identica;

[…] esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera e), dello schema, recante modifiche all'articolo 491-bis del codice penale, in materia di documenti informatici, si raccomanda al Governo di  ricomprendere nell'ambito di applicazione di tale previsione - così come modificato dallo schema - anche i documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera a), n. 1, della legge di delega. Conseguentemente si raccomanda al Governo di specificare al comma 5 dell'articolo 4, dello schema che le sanzioni pecuniarie civili ivi previste si applicano ai documenti informatici privati aventi efficacia probatoria diversi da quelli stabiliti all'articolo 491;

f) l'articolo 493-bis è sostituito dal seguente: «493-bis. Casi di perseguibilità a querela. - I delitti previsti dagli articoli 490 e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela della persona offesa.

Si procede d'ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al precedente comma riguardano un testamento olografo.»;

f) identica;

 

g) all'articolo 596:

1) al comma primo, le parole «dei delitti preveduti dai due articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal delitto previsto dall'articolo precedente»;

2) al comma quarto, le parole «applicabili le disposizioni dell'articolo 594, comma primo, ovvero» sono sostituite dalle seguenti: "applicabile la disposizione dell'articolo 595, primo comma.»;

g) all'articolo 596:

1) al comma primo, le parole «dei delitti preveduti dai due articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal delitto previsto dall'articolo precedente»;

2) al comma quarto, le parole «applicabili le disposizioni dell'articolo 594, primo comma, ovvero dell'articolo 595, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «applicabile la disposizione dell'articolo 595, primo comma»;

[…] esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera g), riformulare la previsione di cui al n. 2) in modo da sopprimere, e non già sostituire, al comma quarto dell'articolo 596, del codice penale, le seguenti parole: "dell'articolo 594, comma primo, ovvero";

h) all'articolo 597, comma primo, le parole «I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili» sono sostituite dalle seguenti: «Il delitto previsto dall'articolo 595 è punibile»;

h) identica;

 

i) all'articolo 599:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Provocazione.»;

2) i commi primo e terzo sono abrogati;

3) nel secondo comma, le parole «dagli articoli 594 e» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo»;

i) identica;

 

l) l'articolo 635 è sostituito dal seguente: «635. Danneggiamento. - Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;

2. opere destinate all'irrigazione;

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.»;

l) identica;

[…] esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni:

b) all'articolo 2, comma 1, lettera l), dello schema, riformulare l'articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento, eliminando le parole "di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperte al pubblico", non essendo prevista alcuna indicazione in tal senso da parte dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 67 del 2014;

 

m) l'articolo 635-bis, secondo comma, è sostituito dal seguente: «Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.»;

m) identica;

 

n) l'articolo 635-ter, terzo comma, è sostituito dal seguente: «Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.»;

n) identica;

 

o) l'articolo 635-quater, secondo comma, è sostituito dal seguente: «Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.»;

o) identica;

 

p) l'articolo 635-quinquies, terzo comma, è sostituito dal seguente: «Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.».

p) identica.

 

q) l'articolo 636, quarto comma, è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso su fondi, terreni o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico.».

Soppressa.

[…] esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni:

c) pur apprezzando la ratio sottesa a tale previsione, espungere la lettera q) dell'articolo 2, comma 1, dello schema, volto a modificare il quarto comma dell'articolo 636 del codice penale, in materia di procedibilità d'ufficio del reato di introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo, non essendo prevista alcuna indicazione in tal senso da parte della legge delega;

 

 

 

Capo II

Illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili

Capo II

Illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie civili

 

Art. 3

Responsabilità civile per gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie

Art. 3

Responsabilità civile per gli illeciti sottoposti a sanzioni pecuniarie

 

1. I fatti previsti dall'articolo seguente, se dolosi, obbligano, oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi stabilita.

1. Identico.

 

2. Si osserva la disposizione di cui all'articolo 2947, primo comma, del codice civile.

2. Identico.

 

 

 

 

Art. 4.

Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie

Art. 4.

Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie

 

1. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila:

1. Identico:

 

a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;

a) identica;

 

b) il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, s'impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose fungibili e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore;

b) identica;

 

c) chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei casi di cui agli articoli 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale;

c) identica;

 

d) chi, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;

d) identica;

 

e) chi, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, della quota dovuta al proprietario del fondo;

e) identica;

 

f) chi si appropria di cose delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.

f) identica;

 

2. Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile.

2. Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori.

[…] esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

b) all'articolo 4, comma 2, dello schema, valuti  il Governo l'opportunità di inserire, infine, le seguenti parole "ad uno o ad entrambi gli offensori", in conformità a quanto previsto dall'articolo 599, comma primo, del codice penale;

3. Non è sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo comma, lettera a), del presente articolo, nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

3. Identico.

 

4. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila:

4. Identico:

[…] esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

c) in ossequio ai criteri e principi direttivi della delega, riformulare l'articolo 4, comma 4, lettere a), b) e d), precisando che la sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila si applichi anche a chi, "al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio" incorra nelle condotte ivi specificate, in conformità a quanto previsto rispettivamente dagli articoli 485, comma primo, 486, comma primo, e 489, comma secondo, del codice penale;

a) chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata;

a) identica;

b) chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia uso, deriva un danno ad altri;

b) identica;

c) chi, commettendo falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dalla lettera b), arreca ad altri un danno;

c) chi, limitatamente alle scritture private, commettendo falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dalla lettera b), arreca ad altri un danno;

[…] esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni:

d) all'articolo 4, comma 4, lettera c) dello schema, in materia di sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila, riformulare la previsione ivi contenuta circoscrivendo la fattispecie della falsità su un foglio firmato in bianco alle ipotesi di scritture private, con esclusione degli atti pubblici, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 67 del 2014;

d) chi, senza essere concorso nella falsità, facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno;

d) identica;

 

e) chi, distruggendo, sopprimendo od occultando in tutto o in parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno;

e) identica;

 

f) chi commette il fatto di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone.

f) identica;

 

5. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 4, si applicano anche nel caso in cui le falsità ivi previste riguardino un documento informatico privato avente efficacia probatoria.

5. Identico.

 

6. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) ed e) del presente articolo, nella denominazione di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

6. Identico.

 

7. Nei casi di cui al comma 4, lettere b) e c) del presente articolo, si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

7. Identico.

 

8. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano anche nel caso di cui al comma 4, lettera f), del medesimo articolo.

8. Identico.

 

 

 

 

Art. 5

Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie

Art. 5

Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie

 

1. L'importo della sanzione pecuniaria civile è determinato dal giudice tenuto conto dei seguenti criteri:

a) gravità della violazione;

b) reiterazione dell'illecito;

c) arricchimento del soggetto responsabile;

d) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito;

e) personalità dell'agente;

f) condizioni economiche dell'agente.

1. Identico.

 

 

 

 

Art. 6

Reiterazione dell'illecito

Art. 6

Reiterazione dell'illecito

 

1. Si ha reiterazione nel caso in cui l'illecito sottoposto a sanzione pecuniaria civile sia compiuto entro quattro anni dalla commissione, da parte dello stesso soggetto, di un'altra violazione sottoposta a sanzione pecuniaria civile, che sia della stessa indole e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo.

1. Identico.

[…] esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

d) si invita il Governo a valutare l'opportunità di riformulare l'articolo 6 dello schema, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 8-bis della legge n. 689 del 1981, in materia di reiterazione delle violazioni amministrative;

2. Ai fini della presente legge, si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

2. Identico.

 

 

 

 

Art. 7

Concorso di persone

Art. 7

Concorso di persone

 

1. Quando più persone concorrono in un illecito di cui al presente capo, ciascuna di esse soggiace alla sanzione pecuniaria civile per esso stabilita.

1. Identico.

 

 

 

 

Art. 8

Procedimento

Art. 8

Procedimento

 

1. Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice competente a conoscere dell'azione di risarcimento del danno.

1. Identico.

 

2. Il giudice decide sull'applicazione della sanzione civile pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di risarcimento proposta dalla persona offesa.

2. Identico.

 

3. La sanzione pecuniaria civile non può essere applicata quando l'atto introduttivo del giudizio è stato notificato nelle forme di cui all'articolo 143 del codice di procedura civile, salvo che la controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che abbia avuto comunque conoscenza del processo.

3. Identico.

 

4. Al procedimento, anche ai fini dell'irrogazione della sanzione pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili con le norme del presente capo.

4. Identico.

 

 

 

 

Art. 9

Pagamento della sanzione

Art. 9

Pagamento della sanzione

 

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità per il pagamento della sanzione pecuniaria civile, nonché le forme per la riscossione dell'importo dovuto.

1. Identico.

 

2. Il giudice può disporre, in relazione alle condizioni economiche del condannato, che il pagamento della sanzione pecuniaria civile sia effettuato in rate mensili da due a otto. Ciascuna rata non può essere inferiore ad euro cinquanta.

2. Identico.

 

3. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, l'ammontare residuo della sanzione è dovuto in un'unica soluzione.

3. Identico.

 

4. Il condannato può estinguere la sanzione civile pecuniaria in ogni momento, mediante un unico pagamento.

4. Identico.

 

5. Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non è ammessa alcuna forma di copertura assicurativa.

5. Identico.

 

6. L'obbligo di pagare la sanzione pecuniaria civile non si trasmette agli eredi.

6. Identico.

 

 

 

 

Art. 10

Destinazione del provento della sanzione

Art. 10

Destinazione del provento della sanzione

 

1. Il provento della sanzione pecuniaria civile è devoluto a favore della Cassa delle ammende.

1. Identico.

 

 

 

 

Art. 11

Registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie

Art. 11

Registro informatizzato dei provvedimenti in materia di sanzioni pecuniarie

 

1. Con apposito decreto del Ministro della giustizia sono adottate le disposizioni relative alla tenuta di un registro, in forma automatizzata, in cui sono iscritti i provvedimenti di applicazione delle sanzioni pecuniarie civili, per gli effetti di cui all'articolo 6.

1. Identico.

 

 

 

 

Art. 12

Disposizioni transitorie

Art. 12

Disposizioni transitorie

 

1. Le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili del presente decreto si applicano anche ai fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

1. Identico.

[…] esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

e) all'articolo 12 dello schema, recante disposizioni transitorie, si propone di inserire un comma aggiuntivo al fine di evitare dubbi ermeneutici e per esigenze di coerenza sistematica, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del codice penale, dall'articolo 673 del codice di procedura penale e da un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, nonché avendo rilevato l'assenza di una diversa indicazione sul punto da parte della legge di delega. Il suddetto comma dovrebbe avere formulazione analoga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, dello schema di decreto legislativo in materia di depenalizzazione (A.G. n. 245), nonché dall'articolo 101, comma 1, del decreto legislativo n. 507 del 1999, in materia di depenalizzazione dei reati minori, ovverosia: «2. Se i procedimenti penali per le violazioni trasformate in illeciti con sanzioni pecuniarie civili dal presente decreto legislativo sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabile, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.»

 

2. Se i procedimenti penali per i reati abrogati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

 

 

 

Art. 13

Disposizioni finanziarie

Art. 13

Disposizioni finanziarie

 

1. Con riferimento alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di  cui agli articoli 1 e 2, valutate in 86.582,00 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede con quota parte  dei risparmi derivanti  dalla attuazione dei medesimi articolo 1 e 2.

1. Con riferimento alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 12, valutate in euro 129.873,00 per l'anno 2016 e in euro 86.582,00 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede con quota parte dei risparmi derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

 


Esito dei pareri resi dalle competenti commissioni parlamentari sull’A.G. 245, Disposizioni in materia di depenalizzazione (decreto legislativo n. 8 del 2016)

Di seguito si mettono a confronto il testo dello schema di decreto legislativo (A.G. n. 245) e il testo del provvedimento approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8).

La terza e la quarta colonna riportano gli elementi principali – condizioni e osservazioni – dei pareri espressi dalla Commissione Giustizia della Camera e dalla Commissione Giustizia del Senato.

 

Schema di decreto legislativo n. 245

Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8

Parere della Commissione Giustizia della Camera

Parere della Commissione Giustizia del Senato

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione

Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.

 

 

Art. 1

(Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni)

Art. 1

(Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed esclusioni)

 

 

1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.

1. Identico.

[…] preso atto della scelta di non prevedere un elenco delle fattispecie trasformate in illecito amministrativo, giustificata dall'esigenza di evitare il rischio di una formulazione che potrebbe essere lacunosa;

rilevato tuttavia che, a seguito della scelta di non richiamare espressamente tutte le fattispecie penali depenalizzate, si potrebbero verificare dei dubbi interpretativi al momento dell'applicazione delle disposizioni che dovrebbero rientrare nel novero delle fattispecie depenalizzate; […]

esprime PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) il Governo – anche ai fini degli eventuali successivi decreti integrativi e correttivi dello schema di decreto – valuti l'opportunità di provvedere alla predisposizione di un apposito allegato che comprenda, in maniera esaustiva, la lista delle fattispecie di reato oggetto di depenalizzazione ai sensi dell'articolo 1;

 

2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di reato.

2. Identico.

 

 

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal codice penale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, e a quelli compresi nell'elenco allegato al presente decreto.

3. Identico.

 

[…] esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

[…] - con riferimento all’articolo 1, terzo comma, dello schema, che rinvia al solo comma 6 del successivo articolo 2 per individuare le eccezioni alla regola generale per cui la depenalizzazione non si applica ai reati previsti dal codice penale, si rileva un’incongruenza con le disposizioni dell’articolo 2 medesimo. In sostanza per l’indicazione dei reati del codice penale a cui si applica la depenalizzazione dovrebbe essere richiamato tutto l’articolo 2  e non già il solo comma 6 di tale articolo;

4. La medesima disposizione non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

4. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

[…] rilevato che la scelta di non procedere alla depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina previsto dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, secondo quanto invece previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge n. 67 del 2014 – non incide sulla legittimità del provvedimento in esame, in quanto non si tratta di una violazione dei principi di delega quanto piuttosto di un mancato esercizio della delega su un particolare punto, che comunque è del tutto autonomo rispetto alle altre ipotesi di depenalizzazione previste dallo schema di decreto legislativo;

ritenuto tuttavia opportuno procedere alla depenalizzazione dei richiamati reati di immigrazione clandestina […] secondo quanto previsto dalla legge delega, in considerazione del principio secondo cui la sanzione penale deve essere considerata dall'ordinamento come una extrema ratio;

rilevato che la trasformazione in illecito amministrativo del reato di immigrazione clandestina non inciderebbe sulla funzione preventiva e, quindi, di deterrente della sanzione ed avrebbe invece il pregio di consentire alla magistratura di interrogare i soggetti che sono entrati in Italia clandestinamente senza considerarli indagati del reato di immigrazione clandestina e quindi con tutte le misure conseguenti a tale condizione, ma come vittime del reato di traffico di esseri umani, con il risultato di poter acquisire più efficaci informazioni in merito a tale traffico, come peraltro sottolineato, in data 16 luglio 2015, dal Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo all'esito delle riunioni di coordinamento strategico in materia di indagini per il reato di traffico di migranti via mare gestito da organizzazioni criminali; […]

esprime PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1. sia trasformato in illecito amministrativo il reato di immigrazione clandestina previsto dall'articolo 10-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 

5. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, è così determinata:

a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;

b) da euro 5,000 a euro 30,000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;

c) da euro 10.000 a euro 50,000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.

5. Identico.

 

 

6. Se per le violazioni previste dal comma 1 è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000,

6. Identico.

 

 

 

 

 

 

Art. 2

(Depenalizzazione di reati del codice penale)

Art. 2

(Depenalizzazione di reati del codice penale)

 

 

1. All'articolo 527 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole «è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»;

b) nel secondo comma, le parole «La pena è aumentata da un terzo alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi».

1. Identico.

 

 

2. All'articolo 528 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole «è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;

b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;

c) nel terzo comma, le parole «Tale pena si applica inoltre» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103».

2. Identico.

 

 

3. All'articolo 652 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole «è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000»;

b) nel secondo comma, le parole «è punito con l'arresto da uno a sei mesi ovvero con l'ammenda da euro 30 a euro 619» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000».

3. Identico.

 

 

4. All'articolo 661 del codice penale, le parole «è punito» sono sostituite con le seguenti: «è soggetto» e le parole «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000».

4. Identico.

 

 

5. All'articolo 668 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo comma, le parole «è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000»;

b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;

c) nel terzo comma, le parole «la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000».

5. Identico.

 

 

6. All'articolo 726 del codice penale, le parole «è punito con l'ammenda da euro 258 a 2582» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000».

6. L'articolo 726 del codice penale è sostituito dal seguente: «Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000».

[…] condivisa l'interpretazione dei principi di delega richiamati, secondo cui dalla depenalizzazione sono esclusi i reati puniti con la sola pena pecuniaria, previsti dal codice penale, considerato che la legge delega prevede espressamente che il reato di cui all'articolo 726 (Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio.) del codice penale debba essere trasformato in illecito amministrativo (articolo 2, comma 2, lettera b) della legge n. 67 del 2014), per quanto sia punito con la sola pena dell'ammenda a seguito del trasferimento della sua competenza al giudice di pace. È evidente che la previsione espressa dell'articolo 726 del codice penale sarebbe superflua qualora si intendessero ricompresi nella clausola generale della depenalizzazione tutti i reati inseriti nel codice penale che siano puniti con la sola pena pecuniaria;

 

 

 

 

 

Art 3

(Altri casi di depenalizzazione)

Art 3

(Altri casi di depenalizzazione)

 

 

1. Alla legge 8 gennaio 1931, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

 

 

a) all'articolo 8, primo comma, in fine, dopo la parola «reato» sono aggiunte le seguenti: «, o delle sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si tratti di illeciti amministrativi»;

a) identico;

 

 

b) all'articolo 11:

1) al primo comma, le parole «reato più grave, con una ammenda da lire 40.000 a lire 400.000 o con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Chiunque commette la violazione indicata nel primo comma, dopo avere commesso la stessa violazione accertata con provvedimento esecutivo, è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da euro 30 a euro 309.»;

3) al terzo comma dell'articolo 11, le parole «Sì fa luogo alla confisca, a termini del Codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «Si fa luogo a confisca amministrativa»;

b) identico;

 

 

c) all'articolo 12, primo comma, le parole «e della presente legge,» sono soppresse.

c) l'articolo 12 è abrogato.

[…] osservato che all'articolo 3, comma 1, dando attuazione alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della legge delega, trasforma in illecito amministrativo la contravvenzione prevista dall'articolo 11 della legge n. 234 del 1931, che detta norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici, e conseguentemente modifica l'articolo 12 della legge n. 234 del 1931, che si riferisce ai controlli che gli ufficiali di pubblica sicurezza e gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di fondato sospetto di contravvenzione alle disposizioni dell'articolo 1 del regio decreto febbraio 1923, n. 1067, prevedendo che possono eseguire perquisizioni domiciliari secondo le formalità prescritte dagli articoli 167 e 171 del codice di procedura penale, senza tenere conto che così come modificato l'articolo 12 si riferirebbe unicamente ad una disposizione priva di efficacia, in quanto il regio decreto n. 1067 del 1923, Norme per il servizio delle comunicazioni senza filo, è stato abrogato dal cosiddetto «taglia leggi» del 2008 (decreto-legge n. 112 del 1998, articolo 24). Occorrerebbe, quindi, abrogare l'articolo 12 della legge n. 234 del 1931 che a seguito della depenalizzazione risulta inapplicabile; […]

Esprime PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

[…] 2. all'articolo 3, comma 1, la lettera c) sia sostituita dalla seguente: c) l'articolo 12 è abrogato;

 

2. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Identico:

 

 

a) all'articolo 171-quater, primo comma, le parole «più grave reato, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da euro 516 a euro 5.164» sono sostituite dalle seguenti: «reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»;

a) all'articolo 171-quater, primo comma, le parole «più grave reato, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»;

 

 

b) all'articolo 171-sexies, comma 2, le parole «e 171-ter e 171-quater» sono sostituite dalle seguenti: «171-ter e l'illecito amministrativo di cui all'articolo 171-quater».

b) identico;

 

 

3. All'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «è punito con l'arresto non inferiore nel minimo a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;

b) le parole «la pena è dell'arresto non inferiore a tre mesi o dell'ammenda non inferiore a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000».

3. Identico.

 

 

4. All'articolo 15 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, secondo comma, le parole «è punito con la pena dell'ammenda da lire 150.000 a lire 600.000 o con l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000».

4. Identico.

 

 

5. L'articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è sostituito dal seguente: «All'installazione o all'esercizio di impianti in mancanza di concessione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».

5. Identico.

 

 

6. L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dal seguente: «1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 1 0.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

6. Identico.

 

 

 

7. All'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole «è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000».

[…] rilevato che la scelta di non procedere alla depenalizzazione del reato di immigrazione clandestina […] secondo quanto invece previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge n. 67 del 2014 – così come peraltro in altri casi in cui non si è proceduto a depenalizzare reati per i quali la legge delega prevedeva la depenalizzazione ([…] contravvenzione relativa alla coltivazione di piante proibite sul territorio nazionale di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) – non incide sulla legittimità del provvedimento in esame, in quanto non si tratta di una violazione dei principi di delega quanto piuttosto di un mancato esercizio della delega su un particolare punto, che comunque è del tutto autonomo rispetto alle altre ipotesi di depenalizzazione previste dallo schema di decreto legislativo;

ritenuto tuttavia opportuno procedere alla depenalizzazione dei richiamati reati di immigrazione clandestina e di coltivazione di piante proibite sul territorio nazionale, secondo quanto previsto dalla legge delega, in considerazione del principio secondo cui la sanzione penale deve essere considerata dall'ordinamento come una extrema ratio; […]

esprime PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

[…] b) il Governo valuti l'opportunità di prevedere la trasformazione in illecito amministrativo del reato di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).

 

 

 

 

 

Art. 4

(Sanzioni amministrative accessorie)

Art. 4

(Sanzioni amministrative accessorie)

 

 

1. In caso di reiterazione specifica di una delle violazioni di seguito indicate, l'autorità amministrativa competente, con l'ordinanza ingiunzione, applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della concessione, della licenza, dell'autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività da un minimo di dieci giorni a un massimo di tre mesi:

1. Identico:

 

 

a) articolo 668 del codice penale;

a) identico;

 

 

b) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633.

b) identico;

 

 

 

c) articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

 

 

2. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna qualora sia competente, ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a decidere su una delle violazioni indicate nel comma precedente.

2. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna qualora sia competente, ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a decidere su una delle violazioni indicate nel comma 1.

 

 

3. Per gli illeciti amministrativi di cui al comma 1 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Per gli illeciti amministrativi di cui al comma 1, in caso di reiterazione specifica, non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

[…] rilevato che l'articolo 4 dello schema di decreto legislativo dà attuazione all'articolo 2, comma 2, lettera e) della delega, introducendo la sanzione accessoria della sospensione (da 10 giorni a 3 mesi) della concessione, della licenza, delle autorizzazioni o di altro provvedimento amministrativo che consenta l'esercizio dell'attività, dalla quale è derivato l'illecito, nel caso di reiterazione degli illeciti amministrativi relativi alla concessione in uso di opere protette dalla legge sul diritto d'autore od alla rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive;

considerato che il comma 3 dell'articolo 4 esclude per i predetti illeciti il pagamento in misura ridotta, potrebbe essere opportuno chiarire se l'inammissibilità del pagamento in misura ridotta riguardi la commissione del singolo illecito, ovvero la reiterazione specifica dello stesso; […]

esprime PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni: […]

c) il Governo valuti l'opportunità di chiarire all'articolo 4, comma 3, se l'inammissibilità del pagamento in misura ridotta riguardi la commissione del singolo illecito previsto dal comma 1 del medesimo articolo ovvero la reiterazione specifica dello stesso;

 

 

 

 

 

Art. 5

(Disposizione dì coordinamento)

Art. 5

(Disposizione dì coordinamento)

 

 

1. Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato.

1. Identico.

 

 

 

 

 

 

Art. 6

(Disposizioni applicabili)

Art. 6

(Disposizioni applicabili)

 

 

1. Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e Il del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.

1. Identico.

 

 

 

 

 

 

Art. 7

(Autorità competente)

Art. 7

(Autorità competente)

 

 

1. Per le violazioni di cui all'articolo 1, sono competenti a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni amministrative le autorità amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse; nel caso di mancata previsione, è competente l'autorità individuata a norma dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

1. Per le violazioni di cui all'articolo 1, sono competenti a ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni amministrative le autorità amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni amministrative già previste dalle leggi che contemplano le violazioni stesse; nel caso di mancata previsione, è competente l'autorità individuata a norma dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

[…] esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

[…] in ordine all’articolo 7, primo comma, appare non esatto il rinvio al "primo comma" dell’articolo 17 della legge n. 689 del 1981. In realtà l’articolo 17 testé richiamato prevede una suddivisione di competenza in ordine all’obbligo del rapporto e all’irrogazione delle sanzioni, a seconda che le violazioni riguardino materie di competenza statale-ministeriale, ovvero delle regioni e degli enti locali: il primo e il secondo comma concernono le violazioni di competenza "ministeriale" e, per l’irrogazione della sanzione, se non è specificata una competenza, questa è attribuita in via residuale al Prefetto. I successivi commi terzo e quarto dell’articolo 17 disciplinano le violazioni nelle materie di competenza delle regioni e degli enti locali prevedendo che, in questo caso, siano competenti, rispettivamente, l’ufficio regionale, il Presidente della Giunta regionale, ovvero il sindaco. In questo quadro, l’articolo 7 dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviando al "primo comma" dell’articolo 17 della legge n. 689,  attribuisce in via residuale al prefetto la competenza ad irrogare le sanzioni senza alcuna distinzione tra competenza statale, regionale o locale nelle materie oggetto di violazione. Si invita pertanto il Governo ad espungere dal testo le parole "primo comma",  richiamando in generale l’articolo 17 della legge n. 689 del 1981. […]

 

2. Per le violazioni di cui all'articolo 2, è competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative il prefetto.

2. Identico.

 

 

3. Per le violazioni di cui all'articolo 3, sono competenti a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative:

3. Identico:

 

 

a) le autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative già indicate nella legge 22 aprile 1941, n, 633, nel decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n, 638;

a) le autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative già indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, nel decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

 

 

b) il Ministero dello sviluppo economico in relazione all'articolo 11 della legge 8 gennaio 1931. n. 234;

b) identico;

 

 

c) l'autorità comunale competente al rilascio dell'autorizzazione all'installazione o all'esercizio di impianti di distribuzione di carburante di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;

c) identico;

 

 

d) il prefetto con riguardo alle restanti leggi indicate all'articolo 3,

d) identico.

 

 

 

 

 

 

Art. 8

(Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse)

Art. 8

(Applicabilità delle sanzioni amministrative alle violazioni anteriormente commesse)

 

 

1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

1. Identico.

 

 

2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti. Il giudice dell'esecuzione provvede con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

2. Identico.

 

 

3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto non può essere applicata una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale. A tali fatti non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti pene accessorie.

3. Identico.

[…] rilevato che l'articolo 8 prevede l'applicabilità delle sanzioni amministrative pecuniarie anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo, sempre che il procedimento penale non sia già stato definito in modo irrevocabile (comma 1), e che per garantire il principio del favor rei, il comma 3 precisa che in nessun caso potrà essere applicata in relazione a fatti commessi prima della depenalizzazione, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo superiore al massimo della pena inflitta per il reato, anche tenendo conto del ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie dell'articolo 135 del codice penale;

ritenuto che, in relazione a questa ultima previsione, si dovrebbe valutare l'opportunità di fare riferimento, oltre che alla pena inflitta, anche alla pena prevista per il reato, in quanto il campo d'applicazione della disposizione riguarda i procedimenti penali in corso, rispetto ai quali una pena non è stata ancora necessariamente inflitta; […]

esprime PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni: […]

d) il Governo valuti l'opportunità, all'articolo 8, comma 3, di fare riferimento, oltre che alla pena inflitta, anche alla pena prevista per il reato, in quanto il campo d'applicazione della disposizione riguarda i procedimenti penali in corso, rispetto ai quali una pena non è stata ancora necessariamente inflitta.

 

 

 

 

 

Art. 9

(Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa)

Art. 9

(Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa)

 

 

1. Nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

1. Identico.

 

 

2. Se l'azione penale non è stata ancora esercitata, la trasmissione degli atti è disposta direttamente dal pubblico ministero che, in caso di procedimento già iscritto, annota la trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede l'archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto anche elenchi cumulativi di procedimenti.

2. Identico.

 

 

3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice, ove l'imputato o il pubblico ministero non si oppongano, pronuncia, in camera di consiglio, sentenza inappellabile di assoluzione o di non luogo a procedere perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.

3. Se l'azione penale è stata esercitata, il giudice pronuncia, ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza inappellabile perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1. Quando è stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

[…] valutata positivamente la previsione all'articolo 9 di una disposizione di natura transitoria che disciplini il passaggio dal procedimento penale al procedimento amministrativo per gli illeciti depenalizzati;

rilevato che, al fine di evitare dubbi interpretativi, potrebbe essere opportuno disciplinare espressamente l'ipotesi in cui il giudice penale abbia statuito in merito al risarcimento del danno in relazione ad un reato depenalizzato prima del passaggio in giudicato della sentenza;

esprime PARERE FAVOREVOLE

[…] e) il Governo valuti l'opportunità, all'articolo 9, di disciplinare espressamente l'ipotesi in cui il giudice penale abbia statuito in merito al risarcimento del danno in relazione ad un reato depenalizzato prima del passaggio in giudicato della sentenza.

 

4. L'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.

4. Identico.

 

 

5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione l'interessato è ammesso al pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Identico.

 

 

6. Il pagamento determina l'estinzione del procedimento.

6. Identico.

 

 

 

 

 

 

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

 

 

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto legislativo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO

ELENCO DELLE LEGGI CONTENENTI REATI PUNITI CON LA SOLA PENA PECUNIARIA ESCLUSI DALLA DEPENALIZZAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 2

ALLEGATO

ELENCO DELLE LEGGI CONTENENTI REATI PUNITI CON LA SOLA PENA PECUNIARIA ESCLUSI DALLA DEPENALIZZAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 2

 

 

Edilizia e urbanistica

1. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

2. Legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".

 3. Legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".

Identico.

 

 

Ambiente, territorio e paesaggio

1. Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni".

2. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

3. Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, recante "Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti".

 4. Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di preparati pericolosi", limitatamente all'art. 18, comma 1, quando ha ad oggetto le sostanze e i preparati pericolosi per l'ambiente, per come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera q).

5. Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi".

6. Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante "Attuazione della direttiva 92/32/CE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose", limitatamente all'art. 36, comma 1, quando ha ad oggetto le sostanze e i preparati pericolosi per l'ambiente, per come definiti  dall'art. 2, comma 1, lettera q).

7. Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

8. Legge 26 aprile 1983, n. 136, recante norme sulla "Biodegradabilita' dei detergenti sintetici".

9. Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente "Impiego pacifico dell'energia nucleare".

Identico.

 

 

Alimenti e bevande

1. Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", limitatamente all'art. 4, comma 8.

2. Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, recante "Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari".

Identico.

 

 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

2. Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

3. Legge 16 giugno 1939, n. 1045, recante "Condizioni per l'igiene e l’abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali", con riguardo alla violazione, sanzionata dall'art. 90, delle disposizioni di cui agli articoli 34, 39, limitatamente ai locali di lavoro, 40, 41, 44, comma 2, limitatamente alla installazione di impianti per la distribuzione di aria condizionata nella sala nautica e nei locali della timoneria, 45, limitatamente ai locali destinati al lavoro, 66, limitatamente ai posti fissi di lavoro, 73, 74, 75, 76.

Identico.

 

 

Sicurezza pubblica

1. Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

Identico.

[…] considerato che laddove la delega, – articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n. 67 del 2014 – escludeva la materia della «sicurezza pubblica» dalla riforma della disciplina sanzionatoria, lo schema di decreto fa unicamente riferimento alle fattispecie contenute nel TULPS, senza indicare altre leggi comunque attinenti alla medesima materia (ad esempio legge 15 luglio 2009, n. 94, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica; decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica; decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori; decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilità e per la sicurezza pubblica) che potrebbero pertanto indebitamente rientrare nell'ambito della depenalizzazione prevista dalla medesima disposizione; […]

Esprime PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

f) il Governo valuti l'opportunità di estendere, nell'allegato allo schema di decreto, la riserva di depenalizzazione relativa alla materia della pubblica sicurezza, anche a leggi ulteriori rispetto al TULPS che comunque attengono alla medesima materia.

 

 

Giochi d'azzardo e scommesse

1. Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante "Riforma delle leggi sul lotto pubblico".

 

 

Armi ed esplosivi

1. Legge 18 aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".

2. Legge 23 dicembre 1974, n. 694, recante la "Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili".

Armi ed esplosivi

1. Legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "Nuove norme sul controllo delle esportazioni, importazioni e transito dei materiali di armamento".

2. Legge 18 aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".

 3. Legge 23 dicembre 1974, n. 694, recante la "Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili".

4. Legge 23 febbraio 1960, n. 186, recante "Modifiche al R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorietà della punzonatura delle armi da fuoco portatili".

 

 

Elezioni e finanziamento ai partiti

1. Legge 21 febbraio 2014, n. 13, recante "Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e  la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore".

2. Legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero".

3. Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica".

4. Legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e al Senato della Repubblica".

5. Legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente "Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale"

6. Legge 18 novembre 1981, n. 659, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici".

7. Legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente "Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

8. Legge25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo".

9. Legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale".

10. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali".

11. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,n. 361, recante "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati".

12. Legge 8 marzo 1951, n. 122, recante "Norme per le elezioni dei Consigli provinciali".

Elezioni e finanziamento ai partiti

 1. Legge 21 febbraio 2014, n. 13, recante "Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore".

2. Legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero".

 . Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica".

4. Legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della  Camera dei deputati e al Senato della Repubblica".

5. Legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente "Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale".

6. Legge 18 novembre 1981, n. 659, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici".

 7. Legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente "Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia".

8. Legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo".

9. Legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "Norme  per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale".

10. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali".

11. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali".

12. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante "Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati".

13. Legge 8 marzo 1951, n. 122, recante "Norme per le elezioni dei Consigli provinciali".

 

 

Proprietà intellettuale e industriale

1. Legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"

Identico.