Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||||||
Titolo: | Modifiche al c.p. e al c.p.p. per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena - A.C. 2798-a - Elementi per l'esame in Assemblea | ||||||||
Riferimenti: |
| ||||||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 256 Progressivo: 2 | ||||||||
Data: | 27/07/2015 | ||||||||
Descrittori: |
| ||||||||
Organi della Camera: | II-Giustizia |
Modifiche al c.p. e al c.p.p. per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena
27 luglio 2015
|
Indice |
Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva| |
ContenutoIl provvedimento è composto da 34 articoli, suddivisi in quattro titoli, attraverso i quali vengono modificate alcune disposizioni dei codici - penale e di procedura penale - e delle norme di attuazione, e viene delegato il Governo a una riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario. L'originario disegno di legge del Governo è stato ampiamente modificato dalla Commissione giustizia: in particolare, in sede referente sono state soppresse le disposizioni relative alla confisca allargata, alla riforma della prescrizione e del patteggiamento; a seguito dell'eliminazione da parte della Commissione Giustizia della previsione che aumentava le pene per il delitto di corruzione, il provvedimento opera un mero coordinamento con la recente legge n. 69 del 2015, che è intervenuta in materia. |
Estinzione del reato per condotte riparatorieI primi due articoli del disegno di legge disciplinano l'estinzione del reato per condotte riparatorie. In particolare, l'articolo 1 introduce nel codice penale l'Nuovo art. 162-ter c.p.articolo 162-ter che, in relazione ai reati perseguibili a querela, quando la stessa è soggetta a remissione, consente al giudice di dichiarare estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, salva la fissazione di un termine ulteriore, non superiore a 6 mesi, per il pagamento di quanto dovuto anche in forma rateale. Se il giudice riconosce la congruità della somma offerta a titolo di risarcimento, anche in assenza di accettazione da parte della persona offesa, l'imputato, con il deposito della somma, può vedere estinto il reato. Si applicano le vigenti disposizioni del codice sulla confisca obbligatoria. L'articolo 2 contiene la disciplina transitoria, prevedendo l'applicazione delle nuove disposizioni sulle condotte riparatorie anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge, disciplinando la fissazione del termine da parte del giudice volto a consentire all'imputato di provvedere alle restituzioni e al risarcimento. |
Inasprimento di peneL'articolo 3 interviene sul reato di scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.art. 416-ter c.p., come recentemente modificato dalla legge n. 62 del 2014), per punirlo con la pena della reclusione da 6 a 12 anni (attualmente la pena è la reclusione da 4 a 10 anni). Gli Reati contro il patrimonioarticoli da 4 a 6 intervengono sulla disciplina, rispettivamente, del furto in abitazione e con strappo (art. 624-bis c.p.), del furto aggravato (art. 625 c.p.) e della rapina (art. 628 c.p.), aumentando le pene e escludendo - in relazione al reato di furto - il bilanciamento di alcune circostanze. |
Modifiche al C.P. in tema di querela e deleghe al GovernoGli articoli da 7 a 9 contengono deleghe al Governo in materia penale, di revisione del casellario giudiziale e per le relative disposizioni di coordinamento e attuazione. Tutte le deleghe dovranno essere attuate entro un anno dall'entrata in vigore della legge. In particolare, l'Delega per la riforma delle condizioni di procedibilità , delle misure di sicurezza e per la sistematizzazione del diritto penalearticolo 7 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per modificare alcuni istituti previsti dal codice penale e per assicurare maggiore coerenza e conoscibilità alle fattispecie penali. In particolare, il Governo dovrà :
La stessa disposizione prevede anche puntuali modifiche al codice penale. In particolare, intervenendo sull'art. 610 (Violenza privata) il provvedimento prevede che il reato sia perseguibile a querela della persona offesa, limitando le ipotesi di perseguibilità d'ufficio alle fattispecie aggravate. La modifica all'art. 612 (Minaccia) comporta l'introduzione di una specifica aggravante quando il fatto è commesso in danno di minore. L'Delega per la riforma del casellario giudizialearticolo 8 delega il Governo a emanare un decreto legislativo per modificare la disciplina del casellario giudiziale. La norma di delega non individua particolari principi e criteri direttivi per l'attuazione della riforma, limitandosi a prevedere che la revisione della disciplina del casellario debba avvenire alla luce delle «modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e dei principi e dei criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali». Entrambi gli articoli delineano il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, sui quali è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti. Infine, l'articolo 9 delega il Governo ad adottare decreti legislativi, nel rispetto delle procedure e dei termini fissati dagli articoli 7 e 8, con riguardo alle disposizioni di attuazione e di coordinamento, nonché le norme transitorie, che si rendano opportune in relazione alle suddette riforme. |
Modifiche al C.P.P.: incapacità irreversibile dell'imputatoL'articolo 10 riguarda la definizione del procedimento per incapacità dell'imputato, distinguendo l'ipotesi in cui l'incapacità sia reversibile da quella in cui essa sia irreversibile. La disposizione, oltre a integrare l'art. 71 c.p.p., in modo da prevederne l'applicabilità al solo caso in cui l'incapacità sia reversibile, introduce un nuovo art. 72-bis sulla definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato. Questa disposizione prevede che se, a seguito degli accertamenti previsti, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. Se l'incapacità viene meno, o è stata erroneamente dichiarata, può essere nuovamente esercitata l'azione penale. |
Indagini preliminari, procedimento di archiviazione e udienza preliminareL'articolo 11 modifica molteplici disposizioni del codice di procedura penale relative alle indagini preliminari e al procedimento di archiviazione. In particolare, interviene:
L'articolo 12 del disegno di legge interviene sulla disciplina dell'udienza preliminare per abrogare l'art. 421-bis c.p.p., relativo all'ordinanza per l'integrazione delle indagini. Conseguentemente viene modificato anche l'art. 422 c.p.p. |
Impugnazione della sentenza di non luogo a procedereL'articolo 13Â modifica la disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (art. 428 c.p.p.), che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio, prevedendo:
|
Riti specialiL'articolo 14 modifica l'art. 438 c.p.p. in materia di Giudizio abbreviatogiudizio abbreviato prevedendo che:
La disposizione modifica anche:
L'articolo 15 riguarda, anzitutto, un aspetto collaterale del Patteggiamentopatteggiamento intervenendo sull'art. 130 c.p.p. relativo alla correzione di errori materiali nelle sentenze. La disposizione prevede che, quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si deve correggere soltanto la specie o la quantità della pena a seguito di errore nella determinazione o nel computo, sia lo stesso giudice che ha emesso la sentenza a provvedere. In caso di impugnazione del provvedimento (ci si riferisce, evidentemente, all'impugnazione del solo PM ex art. 448, comma 2, c.p.p.) alla rettifica provvede la corte di cassazione senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza. La disposizione prevede inoltre una modifica all'art. 448 c.p.p. per prevedere che il ricorso per cassazione da parte del PM e dell'imputato contro la sentenza del giudice che accoglie il patteggiamento possa essere presentato soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato (vizi della volontà ), al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione del fatto e alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate. |
DibattimentoL'articolo 16 modifica l'art. 493 c.p.p., relativo alle Richiesta di proverichieste di prove in sede di dibattimento. In particolare, viene ripristinata la distinzione tra PM e altre parti in relazione all'esposizione dei fatti e delle prove richieste, anteriore alla cd. riforma Carotti (L. 479/1999): oltre a stabilire la priorità  (rispetto alle altre parti) dello stesso PM nella richiesta di prove al giudice, la riforma prevede che il pubblico ministero debba esporre concisamente i fatti oggetto dell'imputazione per consentire al giudice di valutare la rilevanza e la pertinenza delle prove di cui si chiede l'ammissione. Successivamente, le altre parti e l'imputato indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove. |
SentenzaL'articolo 17 interviene sull'art. 546 c.p.p., relativo al contenuto della sentenza, per stabilire che tale provvedimento deve contenere anche l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati avendo riguardo:
|
Ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniariaGli articoli 18 e 19 del disegno di legge intervengono in tema di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie modificando:
|
ImpugnazioniGli articoli da 20 a 24 modificano alcuni aspetti della disciplina delle impugnazioni penali. In particolare, l'articolo 20, intervenendo sulla disciplina in generale delle In generaleimpugnazioni:
 L'articolo 21 del disegno di legge reintroduce nel Concordato anche con rinuncia ai motivi in appellocodice di procedura penale il c.d. concordato sui motivi in appello, abrogato nel 2008. A tal fine inserisce l'articolo 599-bis c.p.p. che consente alle parti di concludere un accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello, da sottoporre al giudice d'appello, che deciderà in merito in camera di consiglio. Se l'accordo comporta una rideterminazione della pena, anche tale nuova pena dovrà essere concordata tra le parti (pubblico ministero, imputato e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) e sottoposta al giudice. Se il giudice decide di non accogliere il concordato tra le parti, ordina la citazione a comparire al dibattimento; la richiesta e la rinuncia perdono effetto ma potranno essere riproposte nel dibattimento (viene a tal fine modificato l'art. 602 c.p.p.). Il procuratore generale presso la Corte d'appello dovrà confrontarsi con i PM del suo ufficio e del distretto per poi indicare criteri idonei a orientare la valutazione di tutti i PM del distretto rispetto al concordato sui motivi in appello. Con una modifica all''art. 603 c.p.p. è prevista la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'appello è proposto dal PM contro la sentenza di proscioglimento ed è fondato sulle valutazioni della prova dichiarativa. L'articolo 22 dispone in ordine ai prRicorso in cassazioneocedimenti dinanzi alla Corte di cassazione. In particolare, il disegno di legge:
La disposizione, inoltre, modifica:
L'articolo 23 abroga l'art. 625-ter c.p.p. concernente la Rescissione del giudicatorescissione del giudicato  spostando la relativa disciplina nell'art. 629-bis, all'interno del Titolo IV relativo alla revisione; analogamente agli altri casi di revisione, spetterà alla corte d'appello decidere in ordine alla richiesta e, in caso di accoglimento, revocare la sentenza e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Le nuove disposizioni si applicano anche in riferimento ai giudicati già formati al momento dell'entrata in vigore della legge, salvo che sia stata già presentata la richiesta di rescissione. L'articolo 24 prevede che i presidenti delle corti d'appello, con la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia, debbano riferire dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, in relazione al periodo di sospensione del termine di prescrizione di cui al nuovo articolo 159, comma 2, del codice penale, e dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi del nuovo articolo 599-bis c.p.p. sul concordato anche con rinuncia ai motivi di appello. |
Ulteriori modificheL'articolo 25 modifica l'art. 129 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., concernente le informazioni sull'azione penale relativa ai Reati ambientali: obblighi di informazionereati ambientali precisando che, quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel codice dell'ambiente ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il PM – nell'informare il Ministero dell'ambiente e la Regione interessata – deve dare notizia dell'imputazione. La riforma interviene inoltre sui procedimenti amministrativi connessi ad indagini penali. L'Notizie di reatoarticolo 26 riguarda la riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, modificando il d.lgs. n. 106 del 2006. In particolare, tra le funzioni proprie del procuratore della Repubblica è inserita anche quella di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato; la violazione di tali norme costituisce illecito disciplinare. L'Partecipazione al dibattimento a distanzaarticolo 27 apporta alcune modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (artt. 45-bis, 134-bis e 146-bis), per riformare la disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza. In particolare, il disegno di legge fa della partecipazione a distanza al procedimento la regola nei seguenti casi:
L'eccezione alla regola - ovvero la presenza fisica in udienza - può essere prevista dal giudice con decreto motivato; tale eccezione non opera mai per i detenuti soggetti alle misure di detenzione speciale di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario. La partecipazione a distanza può essere disposta dal giudice anche quando, fuori dalle ipotesi obbligatorie, ravvisi ragioni specifiche di sicurezza, ovvero quando il dibattimento sia particolarmente complesso o debba essere asunta la testimonianza di un recluso. |
Deleghe per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziarioL'articolo 28 delega il Governo a modificare entro un anno, con più decreti legislativi, la disciplina del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, sulla base di principi e criteri direttivi dettati dagli articoli seguenti, individuando il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi. In particolare, l'articolo 29 individua principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione. Elenca quindi una serie di principi e criteri direttivi. Per quanto riguarda le Delega per la riforma delle intercettazioniintercettazioni:
Per quanto riguarda le Delega per la riforma delle impugnazioniimpugnazioni:
L'articolo 30 contiene una delega diretta a modificare l'Delega per la riforma dell'ordinamento penitenziarioordinamento penitenziario, secondo una serie di principi e criteri direttivi:
La disposizione di delega contiene inoltre specifici principi e criteri direttivi per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età , con riferimento tanto alle autorità giurisdizionali coinvolte, quanto all'organizzazione degli istituti per i minorenni, passando per la revisione delle misure alternative alla detenzione e dei benefici penitenziari, con particolare attenzione all'istruzione ed ai contatticon la società esterna, in funzione di reinserimento sociale. Ulteriore delega è affidata al Governo dall'articolo 31 ed è relativa all'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, mentre l'articolo 32 riguarda la delega per le eventuali disposizioni integrative e correttive. Gli articoli 33 e 34 dispongono in ordine all'invarianza finanziaria della riforma e alla sua entrata in vigore. |
Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referenteLa Commissione giustizia ha avviato l'esame del disegno di legge del Governo il 13 gennaio 2015 deliberando, circa un mese dopo, lo svolgimento di un'Indagine conoscitivaindagine conoscitiva sul provvedimento e le abbinate proposte di legge (C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1194 Colletti, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi e C. 2777 Formisano). In particolare, nel corso dell'indagine sono stati auditi rappresentanti dell'ANM, dell'Avvocatura, e numerosi magistrati (Piercamillo Davigo, Francesco Lo Voi, Cesare Vincenti, Edmondo Bruti Liberati, Gabriella Manfrin, Giuseppe Pignatone, Fabrizio Gentili), oltre ad alcuni direttori di importanti testate giornalistiche. La Commissione ha sentito anche i presidenti di alcune Commissioni di studio istituite dal Ministero della Giustizia: il presidente della Commissione per la riforma del processo penale (Giovanni Canzio), quello della Commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario e delle misure alternative alla detenzione (Glauco Giostra) e quello della Commissione per la revisione del sistema penale attraverso la depenalizzazione (Antonio Fiorella).
Sono stati inoltre auditi sul disegno di legge di riforma numerosi professori universitari di diritto processuale penale (Giorgio Spangher, Daniele Negri, Daniele Vicoli, Stefania Carnevale, Francesco Caprioli) e di diritto penale (Marco Pelissero, Tullio Padovani).
La Commissione ha approvato numerose modifiche al testo, conferendo il mandato al relatore nella seduta del 24 luglio scorso. |
I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultivaSul disegno di legge hanno espresso parere favorevole le Commissioni Affari costituzionali, Finanze, Affari sociali e Politiche dell'unione europea. La Commissione Ambiente ha condizionato il proprio parere favorevole all'accoglimento di modifiche relative al rapporto tra procedimento penale in materia di reati ambientali e procedimento amministrativo riguardante i medesimi fatti mentre la Commissione Agricoltura ha svolto un'osservazione sulla disciplina della confisca allargata (disciplina poi soppressa nel corso dell'esame in sede referente). Il Comitato per la legislazione ha svolto alcune considerazioni sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente. |