Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Modifiche al c.p. e al c.p.p. per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena - A.C. 2798-a - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 2798-A/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 256    Progressivo: 2
Data: 27/07/2015
Descrittori:
CODICE DI PROCEDURA PENALE   CODICE E CODIFICAZIONI
CODICE PENALE   DIRITTO PENALE
DIRITTO PROCESSUALE PENALE   ORDINAMENTO PENITENZIARIO
RIEDUCAZIONE DEL CONDANNATO     
Organi della Camera: II-Giustizia


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Modifiche al c.p. e al c.p.p. per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena

27 luglio 2015
Elementi per l'esame in Assemblea


Indice

Contenuto|Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente|I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva|


Contenuto

Il provvedimento è composto da 34 articoli, suddivisi in quattro titoli, attraverso i quali vengono modificate alcune disposizioni dei codici - penale e di procedura penale - e delle norme di attuazione, e viene delegato il Governo a una riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario. L'originario disegno di legge del Governo è stato ampiamente modificato dalla Commissione giustizia: in particolare, in sede referente sono state soppresse le disposizioni relative alla confisca allargata, alla riforma della prescrizione e del patteggiamento; a seguito dell'eliminazione da parte della Commissione Giustizia della previsione che aumentava le pene per il delitto di corruzione, il provvedimento opera un mero coordinamento con la recente legge n. 69 del 2015, che è intervenuta in materia.


Estinzione del reato per condotte riparatorie

I primi due articoli del disegno di legge disciplinano l'estinzione del reato per condotte riparatorie. In particolare, l'articolo 1 introduce nel codice penale l'Nuovo art. 162-ter c.p.articolo 162-ter che, in relazione ai reati perseguibili a querela, quando la stessa è soggetta a remissione, consente al giudice di dichiarare estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. La riparazione deve realizzarsi nel termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, salva la fissazione di un termine ulteriore, non superiore a 6 mesi, per il pagamento di quanto dovuto anche in forma rateale. Se il giudice riconosce la congruità della somma offerta a titolo di risarcimento, anche in assenza di accettazione da parte della persona offesa, l'imputato, con il deposito della somma, può vedere estinto il reato. Si applicano le vigenti disposizioni del codice sulla confisca obbligatoria.

L'articolo 2 contiene la disciplina transitoria, prevedendo l'applicazione delle nuove disposizioni sulle condotte riparatorie anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge, disciplinando la fissazione del termine da parte del giudice volto a consentire all'imputato di provvedere alle restituzioni e al risarcimento.


Inasprimento di pene

L'articolo 3 interviene sul reato di scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.art. 416-ter c.p., come recentemente modificato dalla legge n. 62 del 2014), per punirlo con la pena della reclusione da 6 a 12 anni (attualmente la pena è la reclusione da 4 a 10 anni).

Gli Reati contro il patrimonioarticoli da 4 a 6 intervengono sulla disciplina, rispettivamente, del furto in abitazione e con strappo (art. 624-bis c.p.), del furto aggravato (art. 625 c.p.) e della rapina (art. 628 c.p.), aumentando le pene e escludendo - in relazione al reato di furto - il bilanciamento di alcune circostanze.


Modifiche al C.P. in tema di querela e deleghe al Governo

Gli articoli da 7 a 9 contengono deleghe al Governo in materia penale, di revisione del casellario giudiziale e per le relative disposizioni di coordinamento e attuazione. Tutte le deleghe dovranno essere attuate entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

In particolare, l'Delega per la riforma delle condizioni di procedibilità, delle misure di sicurezza e per la sistematizzazione del diritto penalearticolo 7 delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per modificare alcuni istituti previsti dal codice penale e per assicurare maggiore coerenza e conoscibilità alle fattispecie penali. In particolare, il Governo dovrà:

  • modificare il regime di procedibilità di alcuni reati, prevedendo in particolare la procedibilità a querela dell'offeso in relazione ai reati contro la persona ed ai reati contro il patrimonio che arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto. La procedibilità d'ufficio dovrà essere mantenuta quando la persona offesa da tali condotte sia incapace per età o per infermità;
  • riformare la disciplina delle misure di sicurezza, in particolare rivedendo l'istituto dell'infermità mentale, anche alla luce della normativa sul superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, e riformando i presupposti di applicazione delle misure con riferimento categorie della abitualità e della tendenza a delinquere;
  • ricondurre al codice penale le fattispecie incriminatrici attualmente contenute nelle leggi speciali, quando le stesse siano riconducibili a settori di tutela penale che, per omogeneità di materia o di interesse protetto, possono essere inserite nel codice. Ciò dovrebbe garantire una "migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni".

La stessa disposizione prevede anche puntuali modifiche al codice penale. In particolare, intervenendo sull'art. 610 (Violenza privata) il provvedimento prevede che il reato sia perseguibile a querela della persona offesa, limitando le ipotesi di perseguibilità d'ufficio alle fattispecie aggravate. La modifica all'art. 612 (Minaccia) comporta l'introduzione di una specifica aggravante quando il fatto è commesso in danno di minore.

L'Delega per la riforma del casellario giudizialearticolo 8 delega il Governo a emanare un decreto legislativo per modificare la disciplina del casellario giudiziale. La norma di delega non individua particolari principi e criteri direttivi per l'attuazione della riforma, limitandosi a prevedere che la revisione della disciplina del casellario debba avvenire alla luce delle «modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e dei principi e dei criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali».

Entrambi gli articoli delineano il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi, sui quali è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari, entro 60 giorni dalla trasmissione degli atti.

Infine, l'articolo 9 delega il Governo ad adottare decreti legislativi, nel rispetto delle procedure e dei termini fissati dagli articoli 7 e 8, con riguardo alle disposizioni di attuazione e di coordinamento, nonché le norme transitorie, che si rendano opportune in relazione alle suddette riforme.


Modifiche al C.P.P.: incapacità irreversibile dell'imputato

L'articolo 10 riguarda la definizione del procedimento per incapacità dell'imputato, distinguendo l'ipotesi in cui l'incapacità sia reversibile da quella in cui essa sia irreversibile. La disposizione, oltre a integrare l'art. 71 c.p.p., in modo da prevederne l'applicabilità al solo caso in cui l'incapacità sia reversibile, introduce un nuovo art. 72-bis sulla definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato. Questa disposizione prevede che se, a seguito degli accertamenti previsti, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. Se l'incapacità viene meno, o è stata erroneamente dichiarata, può essere nuovamente esercitata l'azione penale.


Indagini preliminari, procedimento di archiviazione e udienza preliminare

L'articolo 11 modifica molteplici disposizioni del codice di procedura penale relative alle indagini preliminari e al procedimento di archiviazione. In particolare, interviene:

  • sull'art. 104 c.p.p., relativo ai colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare, per circoscrivere la possibilità di dilazionare il colloquio con il difensore alle indagini preliminari concernenti reati di maggior allarme sociale. Si tratta dei reati per i quali è competente il p.m. del tribunale capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (art. 51, comma 3-bis, e 3-quater c.p.p.);
  • sull'art. 335 c.p.p., per consentire alla persona offesa dal reato di chiedere informazioni sullo stato del procedimento penale nel quale ha presentato la denuncia o la querela; la richiesta potrà essere presentata decorsi sei mesi dalla presentazione della denuncia e le informazioni potranno essere rese purché ciò non pregiudichi il segreto investigativo; 
  • sulla disciplina degli accertamenti tecnici non ripetibili (art. 360 c.p.p.), per prevedere che qualora, prima del conferimento dell'incarico al consulente da parte del PM, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, la riserva perda efficacia se l'incidente non è effettivamente richiesto entro 5 giorni;
  • sugli gli Obbligo per il PM di esercitare l'azione penale o chiedere l'archiviazione; altrimenti avocazione del PGartt. 407 e 412 c.p.p., per prevedere che allo spirare del termine di durata massima delle indagini preliminari il PM abbia tempo 3 mesi per decidere se chiedere l'archiviazione o esercitare l'azione penale. La disposizione obbliga dunque il PM ad assumere una posizione rispetto alla notizia di reato; se non lo farà l'indagine sarà avocata dal procuratore generale presso la corte d'appello; 
  • sull'art. 408 c.p.p., per allungare da 10 a 20 giorni il termine concesso alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione e chiedere la prosecuzione delle indagini e per prevedere che anche per il furto in abitazione o con strappo (oltre che per i delitti commessi con violenza alla persona) il PM debba notificare all'offeso la richiesta di archiviazione concedendogli 20 giorni per opporsi;
  • sull'art. 409 c.p.p., per imporre al giudice l'archiviazione quando la persona offesa non abbia presentato opposizione e PM o PG insistano nel richiedere l'archiviazione stessa, nonché per abrogare la disposizione in base alla qual l'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti per i procedimenti in camera di consiglio dall'articolo 127, comma 5. La modifica risulta connessa alla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione prevista dal nuovo art. 410-bis c.p.p. (v. infra);
  • sulla disciplina della nullità del provvedimento di archiviazione, introducendo nel codice di rito l'o l'Nullità del provvedimento di archiviazioneart. 410-bis, in base al quale il decreto di archiviazione è nullo se emesso in mancanza dell'avviso alla persona offesa, prima della scadenza del termine di 10 giorni entro cui la parte offesa può prendere visione degli atti, o prima della presentazione dell'atto di opposizione. In caso di nullità, l'interessato, entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo dinanzi al tribunale in composizione monocratica; il tribunale, se il reclamo è fondato, annulla il provvedimento e ordina la restituzione degli atti al giudice che ha emesso il provvedimento. Viceversa, condanna la parte privata che ha proposto il reclamo al pagamento delle spese del procedimento, e, nel caso di inammissibilità, anche a quello di una somma in favore della cassa delle ammende. Per coordinamento con questa disposizione è poi modificato anche l'art. 411 c.p.p.
  • sull'art. 415 c.p.p., per disporre che il termine di sei mesi entro il quale il PM chiede il rinvio a giudizio decorre dal provvedimento di iscrizione nel registro delle notizie di reato.

L'articolo 12 del disegno di legge interviene sulla disciplina dell'udienza preliminare per abrogare l'art. 421-bis c.p.p., relativo all'ordinanza per l'integrazione delle indagini. Conseguentemente viene modificato anche l'art. 422 c.p.p.


Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere

L'articolo 13 modifica la disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere (art. 428 c.p.p.), che viene riarticolata su un doppio grado di giudizio, prevedendo:

  • che tale sentenza emessa in sede di udienza preliminare sia impugnabile in appello, anziché direttamente in cassazione;
  • la soppressione della disposizione che consente alla persona offesa costituita parte civile nel processo penale di proporre ricorso per cassazione;
  • che la corte d'appello decide sull'impugnazione con rito camerale;
  • che, se ad appellare è il PM, la corte, ove non confermi la sentenza: o dispone con decreto il giudizio formando il fascicolo dibattimentale o pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato; se, invece, ad appellare è l'imputato, se non conferma la sentenza, la corte d'appello pronuncia il non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato;
  • che il ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in appello può essere presentato dall'imputato e dal PG presso la corte d'appello per i soli motivi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 606 c.p.p. ovvero: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;
  • che sull'impugnazione della sentenza di appello decide la Corte di cassazione in camera di consiglio.

Riti speciali

L'articolo 14 modifica l'art. 438 c.p.p. in materia di Giudizio abbreviatogiudizio abbreviato prevedendo che:

  • ove la richiesta dell'imputato venga subito dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede soltanto dopo che sia decorso l'eventuale termine (max 60 giorni) chiesto dal PM per lo svolgimento di indagini suppletive; in tale ipotesi, l'imputato può revocare la richiesta di giudizio abbreviato;
  • dalla richiesta di giudizio abbreviato in udienza preliminare deriva la sanatoria delle eventuali nullità (escluse quelle assolute) e la non rilevabilità delle inutilizzabilità (salvo quelle derivanti da un divieto probatorio) e la preclusione a sollevare ogni questione sulla competenza territoriale del giudice;
  • ove la richiesta dell'imputato sia subordinata ad una integrazione probatoria, che venga poi negata dal giudice, l'imputato possa chiedere che il processo sia comunque definito all'udienza preliminare o possa chiedere il patteggiamento.

La disposizione modifica anche:

  • l'art. 442 c.p.p., intervenendo sulle riduzioni di pena connesse a questo rito speciale; in particolare, se il rito abbreviato riguarda un delitto il d.d.l. conferma la diminuzione della pena di un terzo ma, se si procede per una contravvenzione, consente il dimezzamento della pena;
  • l'art. 458 c.p.p. per disciplinare i contenuti della possibile decisione assunta dal giudice in camera di consiglio sulla richiesta di rito abbreviato dell'imputato.

L'articolo 15 riguarda, anzitutto, un aspetto collaterale del Patteggiamentopatteggiamento intervenendo sull'art. 130 c.p.p. relativo alla correzione di errori materiali nelle sentenze.  La disposizione prevede che, quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si deve correggere soltanto la specie o la quantità della pena a seguito di errore nella determinazione o nel computo, sia lo stesso giudice che ha emesso la sentenza a provvedere. In caso di impugnazione del provvedimento (ci si riferisce, evidentemente, all'impugnazione del solo PM ex art. 448, comma 2, c.p.p.) alla rettifica provvede la corte di cassazione senza bisogno di pronunciare annullamento della sentenza.

La disposizione prevede inoltre una modifica all'art. 448 c.p.p. per prevedere che il ricorso per cassazione da parte del PM e dell'imputato contro la sentenza del giudice che accoglie il patteggiamento possa essere presentato soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato (vizi della volontà), al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione del fatto e alla illegalità della pena o delle misure di sicurezza applicate.


Dibattimento

L'articolo 16 modifica l'art. 493 c.p.p., relativo alle Richiesta di proverichieste di prove in sede di dibattimento. In particolare, viene ripristinata la distinzione tra PM e altre parti in relazione all'esposizione dei fatti e delle prove richieste, anteriore alla cd. riforma Carotti (L. 479/1999): oltre a stabilire la priorità (rispetto alle altre parti) dello stesso PM nella richiesta di prove al giudice, la riforma prevede che il pubblico ministero debba esporre concisamente i fatti oggetto dell'imputazione per consentire al giudice di valutare la rilevanza e la pertinenza delle prove di cui si chiede l'ammissione. Successivamente, le altre parti e l'imputato indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove.


Sentenza

L'articolo 17 interviene sull'art. 546 c.p.p., relativo al contenuto della sentenza, per stabilire che tale provvedimento deve contenere anche l'indicazione dei risultati acquisiti e dei criteri di valutazione della prova adottati avendo riguardo:

  • all'accertamento dei fatti e alle circostanze relative all'imputazione e alla loro qualificazione giuridica;
  • alla punibilità e alla determinazione della pena e della misura di sicurezza;
  • alla responsabilità civile da reato;
  • all'accertamento dei fatti dai quali dipende l'applicazione di norma processuali.

Ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria

Gli articoli 18 e 19 del disegno di legge intervengono in tema di ragguaglio tra pene detentive e pene pecuniarie modificando:

  • l'art. 135 c.p., norma generale sul ragguaglio, per abbassare da 250 a 75 euro il valore di un giorno di pena detentiva;
  • l'art. 459 c.p.p., sul procedimento per decreto, per introdurre una norma speciale sul ragguaglio, da applicare esclusivamente a questo procedimento. Anche in questo caso il valore base di ragguaglio è di 75 euro.

Impugnazioni

Gli articoli da 20 a 24 modificano alcuni aspetti della disciplina delle impugnazioni penali. In particolare, l'articolo 20, intervenendo sulla disciplina in generale delle In generaleimpugnazioni:

  • modifica l'art. 571 c.p.p., per specificare che l'impugnazione può essere proposta personalmente dall'imputato purché non si tratti di ricorso per cassazione  (v. infra);
  • sostituisce l'art. 581 c.p.p. specificando che l'atto di impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, anche l'indicazione delle prove delle quali si deduce l'inesistenza o l'omessa o erronea valutazione;
  • modifica l'art. 591 c.p.p., relativo all'inammissibilità dell'impugnazione, per prevedere che la maggior parte dei vizi che determinano l'inammissibilità (difetto di legittimazione all'impugnazione; improponibilità del mezzo di impugnazione in quanto il provvedimento non è impugnabile; inosservanza delle modalità di presentazione e spedizione dell'atto di impugnazione; violazione dei termini previsti per l'impugnazione; intervenuta rinuncia all'impugnazione) siano rilevabili da parte dello stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento da impugnare. Superato il filtro iniziale da parte del giudice a quo, anche il giudice dell'impugnazione può comunque dichiarare l'inammissibilità del gravame, ma solo per i restanti vizi (difetto di interesse a impugnare; inosservanza dei requisiti di forma diversi dalla mancata enunciazione dei motivi). 

 L'articolo 21 del disegno di legge reintroduce nel Concordato anche con rinuncia ai motivi in appellocodice di procedura penale il c.d. concordato sui motivi in appello, abrogato nel 2008. A tal fine inserisce l'articolo 599-bis c.p.p. che consente alle parti di concludere un accordo sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello, da sottoporre al giudice d'appello, che deciderà in merito in camera di consiglio. Se l'accordo comporta una rideterminazione della pena, anche tale nuova pena dovrà essere concordata tra le parti (pubblico ministero, imputato e persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria) e sottoposta al giudice. Se il giudice decide di non accogliere il concordato tra le parti, ordina la citazione a comparire al dibattimento; la richiesta e la rinuncia perdono effetto ma potranno essere riproposte nel dibattimento (viene a tal fine modificato l'art. 602 c.p.p.).

Il procuratore generale presso la Corte d'appello dovrà confrontarsi con i PM del suo ufficio e del distretto per poi indicare criteri idonei a orientare la valutazione di tutti i PM del distretto rispetto al concordato sui motivi in appello.

Con una modifica all''art. 603 c.p.p. è prevista la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'appello è proposto dal PM contro la sentenza di proscioglimento ed è fondato sulle valutazioni della prova dichiarativa.

L'articolo 22 dispone in ordine ai prRicorso in cassazioneocedimenti dinanzi alla Corte di cassazione. In particolare, il disegno di legge:

  • interviene sull'art. 48 c.p.p. che, nell'ambito della rimessione del processo penale, disciplina la decisione che la Corte di cassazione assume in camera di consiglio e prevede che in caso di rigetto o inammissibilità della richiesta di rimessione, le parti private che l'hanno richiesta possano essere condannate a pagare una somma eventualmente aumentata fino al doppio in ragione della causa di inammissibilità del richiesta di rimessione;
  • modifica l'art. 610 c.p.p. per gli aspetti relativi all'inammissibilità del ricorso. In particolare, la riforma prevede che quando il presidente della Corte rileva una causa di inammissibilità del ricorso, trasmettendolo all'apposita sezione, la cancelleria della Corte debba, nell'avviso che invia alle parti, enunciare anche la causa di inammissibilità. Inoltre, quando l'inammissibilità non sia stata già dichiarata dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (in base all'art. 591, comma 1-bis, v. sopra), alla dichiarazione di inammissibilità può provvedere la Cassazione senza formalità di procedura. Infine, la Cassazione può, sempre senza formalità, dichiarare l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di patteggiamento e contro la sentenza che accoglie il concordato sui motivi in appello e contro le dichiarazioni di inammissibilità della Corte è proponibile il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, da rivolgere alla stessa Corte, in base all'art. 625-bis c.p.p.

La disposizione, inoltre, modifica:

  • l'art. La doppia conforme di proscioglimento limita i motivi di ricorso in Cassazione608 c.p.p., per prevedere che se il giudice d'appello conferma la sentenza di proscioglimento, il ricorso per Cassazione è possibile solo per i vizi di cui all'art. 606, lett. a), b) e c) del codice di procedura (ovvero: esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza);
  • l'art. 613 c.p.p. per escludere che la parte possa provvedere personalmente alla presentazione del ricorso per Cassazione;
  • l'art. 616 c.p.p. per quanto riguarda la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso. Anche in questo caso, la sanzione pecuniaria può essere aumentata fino al triplo in ragione della causa di inammissibilità del ricorso;
  • l'art. 618 c.p.p., relativo alla rimessione alle Sezioni Unite dei ricorsi quando le sezioni semplici ravvisino un contrasto giurisprudenziale che debba essere risolto, prevedendo che le stesse possano operare la rimessione anche quando non concordino con un principio di diritto già enunciato dalle SSUU ma non condiviso dai giudici della sezione. Di contro, le SSUU possono enunciare il principio di diritto anche d'ufficio, quando il ricorso sia stato dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta;
  • l'articolo 620 c.p.p. per specificare in quali casi la Cassazione può procedere all'annullamento della decisione senza rinvio della causa al giudice di merito. La riforma specifica che la Corte può procedere autonomamente se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e, quanto alla rideterminazione della pena, se può essere effettuata sulla base delle statuizioni del giudice di merito;
  • l'art. 625-bis c.p.p., in tema di ricorso straordinario per la correzione dell'errore materiale o di fatto, per precisare che la rilevazione d'ufficio dell'errore, per precisare può essere effettuata senza formalità ma entro 90 giorni dalla deliberazione; dopo, saranno le parti a poter richiederne la correzione, entro 180 giorni dal deposito del provvedimento.

L'articolo 23 abroga l'art. 625-ter c.p.p. concernente la Rescissione del giudicatorescissione del giudicato  spostando la relativa disciplina nell'art. 629-bis, all'interno del Titolo IV relativo alla revisione; analogamente agli altri casi di revisione, spetterà alla corte d'appello decidere in ordine alla richiesta e, in caso di accoglimento, revocare la sentenza e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Le nuove disposizioni si applicano anche in riferimento ai giudicati già formati al momento dell'entrata in vigore della legge, salvo che sia stata già presentata la richiesta di rescissione.

L'articolo 24 prevede che i presidenti delle corti d'appello, con la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia, debbano riferire dati e valutazioni circa la durata dei giudizi di appello avverso le sentenze di condanna, in relazione al periodo di sospensione del termine di prescrizione di cui al nuovo articolo 159, comma 2, del codice penale, e dati e notizie sull'andamento dei giudizi di appello definiti ai sensi del nuovo articolo 599-bis c.p.p. sul concordato anche con rinuncia ai motivi di appello.


Ulteriori modifiche

L'articolo 25 modifica l'art. 129 delle disposizioni di attuazione del c.p.p., concernente le informazioni sull'azione penale relativa ai Reati ambientali: obblighi di informazionereati ambientali precisando che, quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel codice dell'ambiente ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente, il PM – nell'informare il Ministero dell'ambiente e la Regione interessata – deve dare notizia dell'imputazione. La riforma interviene inoltre sui procedimenti amministrativi connessi ad indagini penali.

L'Notizie di reatoarticolo 26 riguarda la riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, modificando il d.lgs. n. 106 del 2006. In particolare, tra le funzioni proprie del procuratore della Repubblica è inserita anche quella di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato; la violazione di tali norme costituisce illecito disciplinare.

L'Partecipazione al dibattimento a distanzaarticolo 27 apporta alcune modifiche alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (artt. 45-bis, 134-bis e 146-bis), per riformare la disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza. In particolare, il disegno di legge fa della partecipazione a distanza al procedimento la regola nei seguenti casi:

  • la persona si trova in carcere per un delitto di grave allarme sociale (art. 51, comma 3-bis, c.p.p.); in questo caso la partecipazione a distanza si applica anche alle udienze civili;
  • la persona è ammessa a misure di protezione.

L'eccezione alla regola - ovvero la presenza fisica in udienza - può essere prevista dal giudice con decreto motivato; tale eccezione non opera mai per i detenuti soggetti alle misure di detenzione speciale di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario.

La partecipazione a distanza può essere disposta dal giudice anche quando, fuori dalle ipotesi obbligatorie, ravvisi ragioni specifiche di sicurezza, ovvero quando il dibattimento sia particolarmente complesso o debba essere asunta la testimonianza di un recluso.


Deleghe per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario

L'articolo 28 delega il Governo a modificare entro un anno, con più decreti legislativi, la disciplina del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, sulla base di principi e criteri direttivi dettati dagli articoli seguenti, individuando il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi.

In particolare, l'articolo 29 individua principi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione. Elenca quindi una serie di principi e criteri direttivi.

Per quanto riguarda le Delega per la riforma delle intercettazioniintercettazioni:

  • prevedere disposizioni per garantire la riservatezza delle comunicazioni e conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 Cost., attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in specie dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale;
  • prevedere una nuova fattispece penale (punita con la reclusione da 6 mesi a 4 anni) a carico di quanti diffondano il contenuto di conversazioni fraudolentemente captate, con la finalità di recare danno alla reputazione;
  • prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda le Delega per la riforma delle impugnazioniimpugnazioni:

  • prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge  delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti di competenza del giudice di pace;
  • prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;
  • prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;
  • prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: "il fatto non sussiste"; "l'imputato non lo ha commesso";
  • prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità.

L'articolo 30 contiene una delega diretta a modificare l'Delega per la riforma dell'ordinamento penitenziarioordinamento penitenziario, secondo una serie di principi e criteri direttivi:

  • semplificazione delle procedure;
  • valorizzazione degli uffici dell'esecuzione penale esterna e potenziamento del sistema dei controlli da condurre sui soggetti in stato di libertà;
  • revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative (limite di pena 4 anni);
  • revisione del sistema delle preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari;
  • previsione di attività di giustizia riparativa;
  • valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma e del volontariato;
  • revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario relative alla medicina penitenziaria, all'utilizzo dei collegamenti audiovisivi, al riconoscimento del diritto all'affettività;
  • interventi specifici relativi ai detenuti stranieri.

La disposizione di delega contiene inoltre specifici principi e criteri direttivi per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età, con riferimento tanto alle autorità giurisdizionali coinvolte, quanto all'organizzazione degli istituti per i minorenni, passando per la revisione delle misure alternative alla detenzione e dei benefici penitenziari, con particolare attenzione all'istruzione ed ai contatticon la società esterna, in funzione di reinserimento sociale.

Ulteriore delega è affidata al Governo dall'articolo 31 ed è relativa all'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, mentre l'articolo 32 riguarda la delega per le eventuali disposizioni integrative e correttive.

Gli articoli 33 e 34 dispongono in ordine all'invarianza finanziaria della riforma e alla sua entrata in vigore.


Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La Commissione giustizia ha avviato l'esame del disegno di legge del Governo il 13 gennaio 2015 deliberando, circa un mese dopo, lo svolgimento di un'Indagine conoscitivaindagine conoscitiva sul provvedimento e le abbinate proposte di legge (C. 370 Ferranti, C. 372 Ferranti, C. 373 Ferranti, C. 408 Caparini, C. 1194 Colletti, C. 1285 Fratoianni, C. 1604 Di Lello, C. 1957 Ermini, C. 1966 Gullo, C. 1967 Gullo, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi e C. 2777 Formisano).

In particolare, nel corso dell'indagine sono stati auditi rappresentanti dell'ANM, dell'Avvocatura, e numerosi magistrati (Piercamillo Davigo, Francesco Lo Voi, Cesare Vincenti, Edmondo Bruti Liberati, Gabriella Manfrin, Giuseppe Pignatone, Fabrizio Gentili), oltre ad alcuni direttori di importanti testate giornalistiche. La Commissione ha sentito anche i presidenti di alcune Commissioni di studio istituite dal Ministero della Giustizia: il presidente della Commissione per la riforma del processo penale (Giovanni Canzio), quello della Commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario e delle misure alternative alla detenzione (Glauco Giostra) e quello della Commissione per la revisione del sistema penale attraverso la depenalizzazione (Antonio Fiorella).
Sono stati inoltre auditi sul disegno di legge di riforma numerosi professori universitari di diritto processuale penale (Giorgio Spangher, Daniele Negri, Daniele Vicoli, Stefania Carnevale, Francesco Caprioli) e di diritto penale (Marco Pelissero, Tullio Padovani).

La Commissione ha approvato numerose modifiche al testo, conferendo il mandato al relatore nella seduta del 24 luglio scorso.


I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul disegno di legge hanno espresso parere favorevole le Commissioni Affari costituzionali, Finanze, Affari sociali e Politiche dell'unione europea.

La Commissione Ambiente ha condizionato il proprio parere favorevole all'accoglimento di modifiche relative al rapporto tra procedimento penale in materia di reati ambientali e procedimento amministrativo riguardante i medesimi fatti mentre la Commissione Agricoltura ha svolto un'osservazione sulla disciplina della confisca allargata (disciplina poi soppressa nel corso dell'esame in sede referente). Il Comitato per la legislazione ha svolto alcune considerazioni sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente.