Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Modifiche al Codice antimafia e delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate - A.C. 1039-B - Schede di lettura e testo a fronte
Riferimenti:
AC N. 1039-B/XVII   AC N. 1039/XVII
Serie: Progetti di legge    Numero: 86    Progressivo: 5
Data: 18/07/2017

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Modifiche al Codice antimafia e delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate

A.C. 1039-B

Schede di lettura e testo a fronte

 

 

 

 

 

 

n. 86/5

 

 

 

18 luglio 2017

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Giustizia

( 066760-9559 / 066760-9148 – * st_giustizia@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: GI0124_6.docx

 


INDICE

Schede di lettura

Introduzione                                                                                                        3

Contenuto della proposta di legge                                                                   7

§  Le misure di prevenzione personali (artt. 1-4)                                                 7

§  Le misure di prevenzione patrimoniali (artt. 5-12)                                          13

§  Amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati (artt. 13-19)                                                                                                             25

§  La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali (artt. 20-28)       39

§  Potenziamento dell’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (art. 29)                                                       47

§  Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legislazione complementare e deleghe al Governo (artt. 30-34)                                       51

§  Disposizioni di attuazione e transitorie (artt. 35-38)                                       57

Testo a fronte

§  Le modifiche al c.d. Codice antimafia (d.lgs. n. 59 del 2011)                        61

§  Le modifiche al codice penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale                                                                                         215

§  Le modifiche all’ordinamento giudiziario                                                      221

§  Le ulteriori modifiche alla disciplina vigente                                                 225

 

 


Schede di lettura

 


Introduzione

Il provvedimento all’esame della Camera (A.S. 1039 e abb--B) è composto da 38 articoli, la gran parte dei quali riformano in più punti la disciplina del Codice antimafia (D.Lgs. n. 159 del 2011).

La proposta di legge è divisa in sette Capi:

Capo I, Misure di prevenzione personali;

Capo II, Misure di prevenzione patrimoniali;

Capo III, Amministrazione, gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati;

Capo IV, Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali;

Capo V, Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

Capo VI, Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione complementare. Deleghe al governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare e per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate;

Capo VII, Disposizioni di attuazione e transitorie

 

Tra i punti più qualificanti del provvedimento si segnalano:

§  l’ampliamento dei destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali agli indiziati del reato di assistenza agli associati e di associazione a delinquere finalizzata a numerosi reati contro la pubblica amministrazione;

§  la trattazione prioritaria del procedimento di prevenzione patrimoniale;

§  il passaggio della competenza per l’adozione delle misure di prevenzione dal tribunale del capoluogo della provincia al tribunale del distretto;

§  l’istituzione, in sede distrettuale, di sezioni o collegi giudicanti specializzati per le misure di prevenzione;

§  l’introduzione di limiti di eccepibilità dell’incompetenza territoriale e della competenza dell’organo proponente la misura;

§  le modifiche procedimentali alla disciplina delle misure di prevenzione;

§  la revisione della disciplina dell’amministrazione giudiziaria;

§  la dettagliata disciplina del controllo giudiziario dell’azienda;

§  le norme sulla trasparenza nella scelta degli amministratori giudiziari;

§  le disposizioni in tema di sgombero e liberazione di immobili sequestrati;

§  le forme di sostegno volte a consentire la ripresa delle aziende sequestrate, la loro continuità produttiva e le misure a tutela dei lavoratori;

§  la revisione della disciplina sulla tutela dei terzi di buona fede;

§  la riorganizzazione e il potenziamento dell'Agenzia nazionale per i beni confiscati, con competenza nell’amministrazione e destinazione dei beni solo dalla confisca di secondo grado;

§  l’estensione della cd. confisca allargata e la sua assimilazione alla disciplina della confisca di prevenzione antimafia.

 

 

La più recente giurisprudenza CEDU sulle misure di prevenzione

 

In materia di misure di prevenzione, va ricordata preliminarmente la recente sentenza della Corte EDU, Grande Camera, depositata il 23 febbraio 2017 (De Tommaso c. Italia) con la quale è stata dichiarata la violazione della libertà di circolazione (art. 2, Prot. 4 alla Convenzione) da parte dello Stato italiano per aver imposto la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (art. 6 del Codice antimafia, già art. 3 legge n. 1423/1956) sulla base della generica prognosi di pericolosità (per la sicurezza pubblica).

La violazione della libertà di circolazione è stata ravvisata, nel caso di specie (che risale al 2008, prima della vigenza del Codice antimafia del 2011), nel difetto di prevedibilità e precisione delle norme della legge 1423 del 1956 relative ai soggetti idonei e alle condizioni necessarie per l’applicazione della misura di prevenzione, nonché nella descrizione del contenuto precettivo delle misure e connesse prescrizioni conseguenti all’imposizione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Si tratta in particolare degli artt. 1, 3 e 5 della citata legge del 1956 (oggi parzialmente trasposti negli artt. 1, 6 e 8 del Codice antimafia) che, a giudizio della Corte, conferiscono un potere discrezionale assai ampio al giudice e hanno un coefficiente di prevedibilità troppo basso, con la conseguenza che al cittadino non è dato conformare con certezza e a priori le proprie condotte al precetto normativo.

La motivazione addotta dalla Corte in particolare, implica che l’applicazione della misura, seppur ancorata ad un giudizio meramente prognostico, trovi il suo presupposto indefettibile in “fattispecie di pericolosità” previste ed accuratamente descritte dalla legge. Tali fattispecie costituiscono dunque, parallelamente, il parametro dell’accertamento giudiziale e il fondamento di ogni prognosi di pericolosità in tema di prevenzione. Identico giudizio di indeterminatezza colpisce la norma di cui all’art. 8 legge 1423/1956 nella parte in cui prevede che venga imposta al prevenuto di “vivere onestamente”, “rispettare le leggi” e “non dare ragioni di sospetti” (quest’ultima locuzione è stata espunta con l’entrata in vigore del Codice antimafia).

La determinatezza della fattispecie legale assurge, dunque, a presupposto logico necessario e indefettibile, al punto che, come affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 177/1980, «l’intervento del giudice (e la presenza della difesa, la cui necessità è stata affermata senza riserve) nel procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione non avrebbe significato sostanziale (o ne avrebbe uno pericolosamente distorcente la funzione giurisdizionale nel campo della libertà personale) se non fosse preordinato a garantire, nel contraddittorio tra le parti, l’accertamento di fattispecie legali predeterminate».

La sentenza della Corte Edu non è stata condivisa all’unanimità dai giudici della Grande Camera, alcuni dei quali hanno sottolineato come il quadro normativo interno esistente, per come delineato dalla Corte costituzionale (sent. n. 282/2010) e dalla giurisprudenza del giudice nazionale, non aveva dato luogo sinora ad alcun deficit in punto di prevedibilità.

La sentenza De Tommaso, pur riguardando una misura di prevenzione personale, appare di grande rilievo in relazione alle possibile ricadute sull’intero sistema di prevenzione; ciò, in considerazione del fatto che anche le misure di prevenzione patrimoniali (del sequestro e della confisca) sono ancorate allo stesso parametro di pericolosità dei soggetti proposti (di cui all’art. 4 del Codice antimafia).

Come prevedibile, costituendo la violazione della Convenzione EDU (in quanto parametro interposto ex art. 117 Cost.) violazione della Costituzione Italiana, la sentenza De Tommaso ha già comportato più di una rimessione alla Corte costituzionale delle disposizioni del Codice antimafia sulle misure di prevenzione (si segnalano le recenti Corte di appello di Napoli, ordinanza 14 marzo 2017 e Tribunale di Udine, ordinanza 4 aprile 2017).

In senso contrario, discostandosi dall’interpretazione fornita dalla CEDU e a difesa della legittimità della disciplina sulle misure di prevenzione, si ricorda il decreto 7 marzo 2017 del Tribunale di Milano, secondo il quale la sentenza De Tommaso non integra un precedente consolidato.

A conferma del rilievo immediatamente assunto in giurisprudenza dalla sentenza De Tommaso si segnala il decreto 14 marzo 2017 con cui il Primo Presidente della Cassazione, ai sensi dell’art. 610, comma 2, c.p.p. (trattandosi di questione di speciale importanza), ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto in tema di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di cui all’art. 75, comma 2, del Codice antimafia: «Se il reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la condotta di chi violi le prescrizioni “di vivere onestamente” e “di rispettare le leggi”, imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. cit., sia coerente con i principi di precisione, determinatezza e tassatività delle norme penali, anche alla luce della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 23 febbraio 2017, De Tommaso c. Italia».

All’udienza pubblica del 27 aprile 2017, secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito si è data la seguente risposta: «Negativa, in quanto trattasi di prescrizioni generiche e indeterminate, la cui violazione può tuttavia rilevare in sede di esecuzione del provvedimento ai fini dell’eventuale aggravamento della misura».

 

Il presente dossier, nella prima parte, illustra in sintesi il contenuto della proposta di legge, con le modifiche apportate dal Senato. Nella seconda parte mette a confronto la normativa vigente con il testo approvato dalla Camera e con il testo modificato dal Senato.


Contenuto della proposta di legge

Le misure di prevenzione personali (artt. 1-4)

La prima parte della riforma novella la disciplina sulle misure di prevenzione contenuta negli articoli da 4 a 8 del Codice antimafia (d’ora in poi: “il Codice”).

 

In particolare, l'articolo 1 – nel testo approvato dalla Camera - modifica l'articolo 4 del Codice ampliando il catalogo dei possibili destinatari delle misure di prevenzione personali (e patrimoniali, in forza del rinvio di cui all’art. 16, comma 1, lett. a), del Codice).

Il testo trasmesso al Senato ha previsto che tali misure possano essere applicate anche a coloro i quali:

·     fuori dei casi di concorso e favoreggiamento, sono indiziati di prestare assistenza agli associati alle organizzazioni a delinquere e mafiose (articolo 418 del codice penale).

·     sono indiziati di una serie di reati contro la pubblica amministrazione.

Rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, il Senato ha ulteriormente esteso l'ambito soggettivo di applicazione delle misure di prevenzione, ricomprendendovi anche:

·     gli indiziati di uno dei delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo (art. 51, comma 3-quater, c.p.p.);

·     coloro che, isolatamente o in gruppi, pongano in essere “atti esecutivi” diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato mediante la commissione di una serie di delitti (i delitti di comune pericolo mediante violenza, tra cui strage, incendio, disastro aviatorio o ferroviario, naufragio; insurrezione armata contro i poteri dello Stato; devastazione, saccheggio e strage; guerra civile; banda armata; epidemia; avvelenamento di acque o di sostanze alimentari; sequestro di persona, anche a scopo di estorsione); terrorismo, anche internazionale; coloro che partecipino a conflitti in territorio estero a sostegno di organizzazioni terroristiche internazionali (cd. foreign fighters); attualmente il Codice fa riferimento ai soli atti preparatori;

·     coloro che compiano atti esecutivi (a legislazione vigente sono previsti unicamente gli “atti preparatori”) diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell’articolo 1 della “legge Scelba” (legge 654/1952);

·     gli indiziati per il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di  erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);

L’applicazione delle misure agli indiziati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche – come ricordato in sede di relazione dal sen. Lumia (seduta dell’Assemblea del 20 giugno 2017) - si ricollega all’'esperienza maturata in Sicilia volta a colpire la c.d. mafia dei terreni, che ha sostituito l’arcaica e tradizionale mafia dei pascoli (è nota la vicenda del Parco dei Nebrodi, in Sicilia dove nel maggio 2016 il presidente del Parco, Giuseppe Antoci è sfuggito, con gli uomini della sua scorta, a un grave attentato). Tale intervento si salda con quello con cui si sono innalzati i limiti di pena per il reato di cui all’art. 640-bis (art. 30 della p.d.l.) nonché con la possibilità che gli enti parco, sia regionali che nazionali, diventino destinatari di gestione a fini sociali e produttivi proprio di beni sequestrati e confiscati alla mafia (art. 18 della p.d.l.). Analoghe finalità di colpire la mafia dei terreni ha il contenuto dell’art. 28 della p.d.l., di modifica dell’art. 91 del Codice.

 

·     gli indiziati del delitto di atti persecutori, cd. stalking (art. 612-bis c.p.).

 

Per quanto riguarda gli indiziati di una specifica serie di reati contro la pubblica amministrazione, una modifica approvata dal Senato:

·     ha introdotto il collegamento di tali delitti con il reato associativo;

·     ha escluso dal catalogo dei delitti contro la p.a. il peculato d’uso, già individuato dal testo della Camera dei deputati (art. 314, secondo comma, c.p.).

Le misure di prevenzione personali e patrimoniali potranno quindi essere applicate nei confronti degli indiziati di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) finalizzata alla commissione di taluno dei seguenti delitti contro la pubblica amministrazione: peculato (art. 314, primo comma), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316), malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter), concussione (art. 317), le diverse ipotesi di corruzione (artt. 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis), induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater). Si tratta, sostanzialmente, dello stesso catalogo di reati contro la p.a. alla cui condanna consegue la confisca allargata di cui all’art. 12-sexies del DL 306/1992.

 

L'articolo 2 della proposta di legge modifica gli articoli da 5 a 8 del Codice relativi al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali. La disposizione:

·     all'articolo 5 del Codice prevede – a seguito delle novelle introdotte dal Senato – che: le funzioni e le competenze del procuratore della Repubblica presso il tribunale capoluogo del distretto sono attribuite “anche” al procuratore della Repubblica del tribunale del circondario (il testo della Camera prevedeva che l’attribuzione avesse luogo in esclusiva al procuratore della Repubblica presso il tribunale circondariale); tali funzioni e competenze, relative alla titolarità della proposta di misure di prevenzione personale, riguardi anche gli indiziati di associazione finalizzata alla commissione dei citati reati contro la pubblica amministrazione, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e atti persecutori; la proposta debba essere adottata previo coordinamento con il procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto (il testo-Camera prevedeva la sola comunicazione);

·     sempre all’articolo 5 modifica la competenza del giudice delle misure di prevenzione, che appartiene attualmente al tribunale del capoluogo di provincia del territorio ove la persona proposta dimora (art. 5, comma 4, del Codice); la competenza viene ora trasferita a livello di tribunale del distretto;

·     in base ad altra modifica introdotta dal Senato all’art. 5, prevede una eccezione alla nuova regola generale secondo cui la proposta di misura di prevenzione antimafia debba essere depositata presso le cancellerie delle istituende sezioni o dei collegi speciali per le misure di prevenzione del tribunale distrettuale nel territorio del quale la persona dimora (sezioni e collegi istituiti dal successivo articolo 31 della p.d.l.); infatti, tali sezioni e collegi sono istituiti anche presso i tribunali circondariali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, dove quindi andranno proposte le misure (anziché presso i tribunali distrettuali di Palermo e Napoli);

·     all'articolo 6 del Codice, prevede che il divieto di soggiorno possa essere applicato anche in relazione a una o più regioni (anziché a più province);

·     all'articolo 7 del Codice in particolare prevede, in relazione al procedimento di applicazione delle misure (sia personali che patrimoniali) che:

-       il termine di trenta giorni per la decisione del tribunale sulla proposta relativa all’applicazione della misura decorre dal deposito della medesima (attualmente il termine decorre dalla proposta);

-       l’avviso di fissazione dell’udienza deve esporre in modo conciso i contenuti della proposta di misura (comma 2);

-       se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all’udienza a distanza possa essere assicurata mediante collegamento audiovisivo, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte; il detenuto è tradotto all’udienza solo se sono indisponibili idonei mezzi tecnici (comma 4); attualmente, in presenza dei medesimi presupposti, l’interessato deve essere sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza;

-       il tribunale, dopo l’accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti escludendo quelle vietate dalla legge o superflue (nuovo comma 4-bis, introdotto dal Senato);

-       anche il legittimo impedimento del difensore costituisce motivo di rinvio dell’udienza (la disposizione è stata introdotta dal Senato al comma 5);

-       in caso di mancato intervento all’udienza dell’interessato e qualora occorra la sua presenza, il presidente lo invita a comparire, avvisandolo della sua facoltà di non rispondere; è soppresso il riferimento all’accompagnamento forzato a mezzo della forza pubblica (comma 6);

-       l’utilizzo della partecipazione mediante esame a distanza, finora previsto per i testimoni, trovi applicazione nelle ipotesi in cui il tribunale debba sentire persone informate su fatti rilevanti per il procedimento (comma 8).

Si segnala che la recente legge di riforma del processo penale (legge n. 103 del 2017) ha sostituito il comma 8 dell’art. 7 del Codice, prevedendo per l’esame dei testimoni l’applicazione degli artt. 146-bis e 147-bis delle norme di attuazione del c.p.p. vale a dire l’audizione mediante collegamento a distanza. La legge entra in vigore il 3 agosto 2017.

 

Sempre con riguardo al giudizio di primo grado, poi, l’articolo 2 introduce sette nuovi commi all’articolo 7 del Codice.

Più nel dettaglio i nuovi commi 10-bis, 10-ter e 10-quater recano un’articolata regolamentazione delle questioni concernenti la competenza territoriale.

Il comma 10-bis prevede un limite temporale alla eccepibilità dell’incompetenza per territorio, dovendo le relative questioni essere rilevate o eccepite a pena di decadenza alla prima udienza e comunque subito dopo l’accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente. Il Senato ha soppresso la possibilità che dette questioni di competenza possano essere rilevate di ufficio con la decisione di primo grado.

Ai sensi del comma 10-ter, se ritiene la propria incompetenza, il tribunale la dichiara con decreto ordinando la restituzione degli atti al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente. La declaratoria di incompetenza non produce l’inefficacia degli elementi già acquisiti La stessa disciplina trova applicazione anche nel caso in cui la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5.

Ai sensi del nuovo comma 10-quater, quando il Tribunale accoglie l’eccezione d’incompetenza il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento il Tribunale competente (se investito dal pubblico ministero competente che ha ricevuto gli atti) non dispone il sequestro. Il termine di efficacia del sequestro previsto dall’articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente. E’ stata soppressa al Senato, nel caso di annullamento del decreto di confisca da parte della Cassazione, con rinvio al tribunale competente, la possibilità che il termine di efficacia previsto dall’articolo 24, comma 2, decorra nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria dello stesso tribunale.

Il comma 10-quinquies stabilisce che il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta della misura di prevenzione pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali, oggi dovute solo per il giudizio di Cassazione (articolo 204, TU giustizia).

I nuovi commi 10-sexies, 10-septies e 10-octies dell’articolo 7, intervengono in tema di termini di deposito del decreto del Tribunale. Il decreto deve essere depositato entro 15 giorni dalla conclusione dell’udienza. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il Tribunale, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a 90 giorni; per le modalità di redazione del decreto viene fatto rinvio alla disciplina dell’art. 154, disp. att. c.p.p.

Si valuti se il complessivo rinvio all’art. 154 delle norme di attuazione possa riguardare anche la proroga di 90 gg. del termine di redazione della sentenza, ivi prevista Il prolungamento del termine per il deposito del decreto che decide sulle misure di prevenzione è infatti già oggetto del nuovo comma 10-septies dell’art. 7 del Codice.

Infine, la disposizione in esame modifica l'articolo 8 del Codice, coordinandone il contenuto con le modifiche all’art. 6, comma 2, del Codice, in modo da prevedere che il decreto del tribunale possa contenere, tra le prescrizioni, il divieto di soggiorno in una o più regioni; è poi previsto che la decisione del tribunale debba essere comunicata anche al difensore del proposto.

 

L'articolo 3 del provvedimento interviene sui commi 1 e 3 dell'articolo 10 del Codice, in materia di impugnazione delle misure di prevenzione personali, permettendo la proposizione del ricorso in appello e in Cassazione anche al difensore dell'interessato (attualmente tale facoltà compete al solo legittimato).

Nel corso dell’esame al Senato sono stati aggiunti nuovi commi all’art. 10:

-     il comma 1-bis, che prevede in capo al PM obblighi di rapida trasmissione al PG presso la corte d’appello del proprio fascicolo nel quale, al termine del procedimento di prevenzione di primo grado, deve inserire tutti gli eventuali elementi di prova sopravvenuti dopo la decisione del tribunale (da portare a conoscenza delle parti);

-     il comma 2-bis, che stabilisce l’annullamento del decreto di primo grado in caso di incompetenza del tribunale, riproposta in appello; si precisa tuttavia la validità degli elementi acquisiti nonostante la declaratoria di incompetenza;

-     il comma 2-ter, che stabilisce che si applicano le citate disposizioni del comma 2-bis anche se la proposta sia stata avanzata da soggetti che non ne avevano la titolarità in base all’art. 5 del Codice e l’eccezione di incompetenza sia stata riproposta con il gravame;

-     il comma 3-bis, che prevede, in caso di ricorso per cassazione, l’applicazione delle indicate disposizioni di cui ai nuovi commi 2-bis e 2-ter.

 

L'articolo 4 integra con due commi aggiuntivi (2-bis e 2-ter) l'articolo 14 del Codice, relativo a decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

La disciplina sulla sorveglianza speciale viene, in particolare, adeguata alle indicazioni della Corte costituzionale (sentenza n. 291 del 2013).

Ai sensi del nuovo comma 2-bis, l’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. Il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi.

Il comma 2-ter, modificato dal Senato - oltre a prevedere che l’esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l’interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena - stabilisce che il tribunale, dopo la cessazione della detenzione ove protratta per almeno due anni, debba verificare la pericolosità anche sentendo il PM che ha esercitato le relative funzioni nel corso della camera di consiglio. Il Senato ha inoltre precisato che a tal fine sono assunte informazioni anche presso gli organi di polizia giudiziaria, oltre che presso l’amministrazione penitenziaria e l’autorità di P.S. Se la pericolosità sociale è cessata, il Tribunale emette decreto con cui revoca la misura di prevenzione; se, invece, persiste la pericolosità sociale, il Tribunale emette decreto con cui ordina l’esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all’interessato.


 

Le misure di prevenzione patrimoniali (artt. 5-12)

L’articolo 5 della proposta di legge modifica la disciplina del Codice sul procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.

Più nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo interviene, attraverso modifiche all’articolo 17 del Codice, sulla titolarità della proposta di misura, precisando che il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è comunque titolato a proporre la misura di prevenzione patrimoniale (indipendentemente dall’esercizio dei poteri di impulso e coordinamento delle procure distrettuali antimafia, previsti dall’art. 371-bis, c.p.p.).

Una modifica introdotta al Senato ha poi previsto che - nel caso di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali a persone indiziate per alcuni dei reati indicati dall’art. 1 della proposta di legge (art. 4 del Codice) - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, atti preparatori alla ricostituzione del partito fascista, reati associativi contro la pubblica amministrazione, agevolazione alle manifestazioni di violenza nel corso di manifestazioni sportive, atti persecutori - le funzioni di coordinamento spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica del tribunale nel cui circondario dimora la persona, previo coordinamento con il procuratore distrettuale. In questi stessi casi, per coordinamento, le funzioni di PM nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

Infine la disposizione aggiunge un comma 3-bis all’art. 17 del Codice, che prevede che il procuratore della Repubblica presso il tribunale distrettuale, attraverso il raccordo con il questore e il direttore della DIA, curi che l’applicazione delle misure patrimoniali non rechi intralcio ad altre indagini in corso.

Per evitare i citati, possibili intralci a indagini parallele, in capo al questore competente e al direttore della DIA sono in tal senso assegnati dal comma 3-bis precisi obblighi di informazione, comunicazione e aggiornamento nei confronti del citato procuratore della Repubblica distrettuale.

Tali obblighi informativi, nel testo trasmesso dalla Camera, dovevano invece essere assolti nei confronti del procuratore della Repubblica circondariale competente per territorio.

Il comma 2 dell’art. 5 della proposta di legge modifica poi il comma 4 dell'articolo 19 del Codice in materia di indagini patrimoniali, consentendo- senza ulteriori oneri per la finanza pubblica (comma 3) - alle autorità titolari del potere di proposta sulle misure di prevenzione patrimoniali (PM circondariale, distrettuale, procuratore nazionale antimafia, questore, direttore della DIA) di accedere anche al Sistema di interscambio flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini della indagini.

Il comma 4 dell’articolo 5 modifica l'articolo 20 del Codice precisando, anzitutto, che il tribunale ordina con decreto il sequestro dei beni di cui la persona “nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre.

Attualmente il Codice prevede che il sequestro colpisce i beni della persona “nei cui confronti è iniziato il procedimento”. La precisazione conferma la prassi giudiziaria (v. Cass,. sent. n. 37263/2014), dell’ammissibilità del sequestro da parte del tribunale “inaudita altera parte” cioè prima dell’udienza davanti al tribunale; diversamente, parte della dottrina ritiene che solo dalla fissazione dell’udienza il procedimento può dirsi iniziato.

Il nuovo art. 20 prevede inoltre che, oltre al sequestro di valori ingiustificati ritenuti probabile frutto di attività illecita, il decreto del tribunale può disporre anche.

·     l'amministrazione giudiziaria di aziende nonché di beni strumentali all'esercizio delle relative attività economiche (art. 34 del Codice);

·     il controllo giudiziario dell'azienda (art. 34-bis, introdotto nel Codice dalla proposta di legge in esame, v. ultra);

La disposizione prevede, inoltre, che il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie si estende ex lege a tutti i beni aziendali e che, nel decreto di sequestro, il tribunale debba indicare i conti correnti e i beni aziendali a cui si estende la misura ablativa.

Altra disposizione aggiuntiva (nuovo comma 2 dell’art. 20) stabilisce l’obbligo del tribunale, prima di ordinare il sequestro (o, a seguito di un’integrazione del Senato, le altre misure dell’amministrazione o controllo giudiziario dell’azienda) e fissare la relativa udienza, di restituire gli atti all’autorità che propone la misura ove ritenga necessarie ulteriori indagini anche patrimoniali per verificarne i requisiti di applicazione.

Il comma 3 dell’art. 20 (ex comma 2) è integrato con una precisazione in base a cui:

-      il tribunale ordina le trascrizioni e annotazioni sul registro delle imprese, libri sociali e pubblici registri conseguenti all'eventuale revoca del sequestro;

-      sia il sequestro che la sua eventuale revoca, anche parziale, devono essere comunicati anche in via telematica all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (da ora in poi: “l’Agenzia nazionale”).

Il comma 5 dell'articolo 5 interviene sulla disciplina dell'esecuzione del sequestro di cui all'articolo 21 del Codice.

La disposizione inverte, anzitutto, le competenze in materia di apprensione dei beni sequestrati tra ufficiale giudiziario e polizia giudiziaria, stabilendo che all'immissione dell'amministratore giudiziario nel loro possesso provvede la polizia giudiziaria (anziché l'ufficiale giudiziario), con l’eventuale assistenza dell’ufficiale giudiziario ("ove opportuno").

Una modifica introdotta dal Senato interviene sulla disciplina dello sgombero degli immobili sequestrati. Viene previsto che spetti – anziché al tribunale (come attualmente) - al giudice delegato alla procedura (nominato dal tribunale ai sensi dell’art. 35 del Codice), sentito l'amministratore giudiziario e previa valutazione delle circostanze, l'onere di provvedere allo sgombero con l'ausilio della forza pubblica degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro. Il testo-Camera prevedeva la competenza dello stesso tribunale su proposta del giudice delegato.

Sono stati soppressi dal Senato i nuovi commi da 2-bis a 2-quinquies dell’art. 21 del Codice che prevedevano: l’ipotesi di sgombero di immobili occupati dal proposto alla misura di prevenzione (o dai suoi familiari o conviventi) nonchè le diverse ipotesi di differimento della misura (2-bis); la trasmissione al questore del provvedimento di sgombero per l’esecuzione e la relativa comunicazione al prefetto (comma 2-ter); la possibile opposizione allo sgombero (comma 2-quater); l’applicazione della disciplina dell’art. 41 del Codice in caso di sequestro di aziende.

Il comma 6 dell'articolo 5 della proposta di legge interviene sull'articolo 22 del Codice prevedendo, al comma 2, che il decreto che dispone il sequestro urgente perde efficacia se non è convalidato dal tribunale entro 30 gg. (attualmente, entro 10 gg.). Ai fini del termine per la convalida del sequestro, si tiene conto delle cause di sospensione previste dall'articolo 24, comma 2, del Codice (accertamenti peritali, eventuale richiesta di ricusazione). Il Senato ha soppresso la previsione del testo-Camera che stabiliva, per il sequestro ex art. 20 (anticipato e d’urgenza), la disciplina procedimentale di cui all'articolo 7 del Codice (ove compatibile), dimezzando il termine per l'avviso di fissazione dell'udienza (5 giorni anziché 10).

Il comma 7 interviene sul procedimento di prevenzione patrimoniale di cui all'articolo 23 del Codice prevedendo, con riguardo all'udienza per l'applicazione della misura, anche il possibile intervento dei terzi che vantino sul bene in sequestro diritti reali di garanzia (attualmente l'intervento è possibile ai titolari di diritti reali o personali di godimento sul bene).

Il comma 8 dell’art. 5 modifica l'articolo 24 del Codice, in materia di confisca, escludendo che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale.

 

In relazione a tale norma - e in particolare sulla questione concernente l’opponibilità dell’evasione fiscale - si sono pronunciate le Sezioni unite dalla Corte di Cassazione (SU sent. 30.07.2014, n. 33451). Più nel dettaglio, le Sezioni Unite sono state chiamate a chiarire se, ai fini della confisca di prevenzione, per individuare il presupposto della sproporzione tra i beni posseduti e il reddito dichiarato o le attività economiche svolte dal soggetto, titolare diretto o indiretto dei beni, si dovesse tenere conto o meno anche dei proventi dell'evasione fiscale. Nella citata sentenza le Sezioni Unite osservano preliminarmente come, con riguardo a questa specifica questione, non si segnalino contrasti giurisprudenziali, avendo il giudice nomofilattico mostrato negli anni una solida unità di indirizzo, in senso decisamente negativo. Infatti, salvo che in un caso isolato, Cass., Sez. VI, 24 ottobre 2012, n. 44512, la giurisprudenza di legittimità ha sempre negato che i proventi dell'evasione fiscale possano rilevare per giustificare la provenienza legittima dei beni, pur senza approfondire se tali proventi si debbano identificare con l'intero imponibile al lordo dell'imposta dovuta ovvero solo con l'importo corrispondente all'imposta evasa (si vedano tra le altre, Cass., Sez. IV, 5 febbraio, 1990, n. 265,; Cass., Sez. V., 10 novembre 1993, n. 3561,; Cass., Sez. I, 15 gennaio 1996, n. 148; Cass., Sez. VI, 23 gennaio 1996, n. 258; Cass., Sez. II, 26 gennaio 1998, n. 705.; Cass., Sez. I, 2 luglio 1998, n. 3964; Cass., Sez. I, 20 novembre 1998, n. 5760; Cass., Sez. VI, 22 marzo 1999, n. 95; Cass., Sez. VI, 27 maggio 2003, n. 36762; Cass., Sez. VI, 25 gennaio 2012, n. 6570; Cass., Sez. II, 27 marzo 2012, n. 27037; Cass., Sez. I, 17 maggio 2013, n. 39204). Secondo la giurisprudenza dominante, i proventi dell'evasione fiscale non possono essere considerati proventi leciti in quanto derivano pur sempre da un'attività costituente reato, e quindi, in quanto annoverabili fra " i beni che risultino frutto di attività illecite" non possono che essere assoggettati alla confisca in questione. Secondo questo orientamento, peraltro non rileva neppure l'eventuale condono fiscale che abbia l'effetto di far rientrare legalmente nel patrimonio del proposto le somme sottratte al fisco, "dal momento che l'illiceità originaria del comportamento con cui quest'ultimo se le era procurate continua a dispiegare i suoi effetti ai fini della confisca" (così Cass., Sez. II, 6 maggio 1999, n. 2181.)

 

Viene poi introdotta, con un nuovo comma 1-bis dell’art. 24, una disposizione analoga a quella relativa al sequestro di prevenzione relativo a partecipazioni sociali totalitarie (cfr nuovo art. 20 del Codice): è stabilito che la confisca di tali beni si estenda anche ai beni aziendali; anche in tal caso vanno precisati i conti correnti e i beni aziendali a cui si estende la confisca.

Il comma 2 dell'articolo 24 del Codice conferma in un anno e sei mesi dalla data d’immissione in possesso dei beni da parte dell’amministratore giudiziario il termine per l’emissione del decreto di confisca da parte del Tribunale, pena la perdita di efficacia del sequestro. Una modifica è introdotta all’attuale disciplina in caso d’indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti: mentre attualmente il Codice prevede una possibile proroga con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte, la nuova formulazione del comma 2 stabilisce una sola proroga semestrale.

Ai fini del computo dei termini suddetti si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Analoga sospensione è confermata ove siano necessari accertamenti peritali sui beni del soggetto proposto alla misura di prevenzione; detta sospensione viene però limitata a un periodo massimo di 90 giorni. Il termine stabilito per il deposito del decreto di sequestro da parte del tribunale resta altresì sospeso anche per il tempo decorrente dalla morte del proposto alla citazione degli eredi o aventi causa ai sensi dell'articolo 18, comma 2, dello stesso Codice; il Senato ha integrato la disciplina della sospensione dei termini, prevedendola anche durante la pendenza dei termini previsti dai commi 10-sexies, 10-septies e 10-octies dell’art. 7 del Codice (v. ante, art. 2, comma 3, della proposta di legge). Sempre nel corso dell’esame al Senato:

·      è stata soppressa la disposizione che, in caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, prevedeva che il nuovo termine di 18 mesi decorresse dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso;

·     è stata aggiunta una disposizione (comma 2-bis) che ha stabilito che con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivi del decreto di confisca venga ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni.

Il comma 9 dell’art. 5 della proposta di legge riformula integralmente l’articolo 25 del Codice, apportando significative modifiche alla disciplina relativa a sequestro e confisca per equivalente, attualmente possibile ove il proposto distrae, occulta o svaluta i beni allo scopo di eludere le misure.

L’adozione della misura, nel nuovo testo, anzitutto prescinde dalle finalità di dispersione e occultamento dei beni.

Si prevede che, ogni qualvolta dopo la presentazione della proposta non risulti possibile procedere al sequestro dei beni, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno a oggetto altri beni di valore equivalente, di cui viene precisata la legittima provenienza, dei quali il proposto ha la disponibilità anche per interposta persona.

E', inoltre, ampliato l’ambito di applicazione degli istituti anche ai soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto.

 

L’articolo 6 interviene sull’articolo 27 del Codice, apportando numerose modifiche alla disciplina delle impugnazioni delle misure di prevenzione patrimoniali.

In particolare, rispetto alla normativa vigente, si prevede l’impugnabilità:

-        del decreto che dispone o nega il sequestro (attualmente si può impugnare solo la revoca del sequestro);

-        del rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato ancora disposto il sequestro (tale previsione risolve un contrasto in giurisprudenza sull’appellabilità di tale provvedimento o della sola proponibilità del ricorso per cassazione).

Manca invece la previsione di un’impugnazione del rigetto da parte del tribunale della domanda di revoca del sequestro che continua, quindi, a essere opponibile davanti allo stesso tribunale.

 

Il Senato ha soppresso i tre nuovi commi che il testo-Camera aveva aggiunto all’art. 27 (commi 2-bis, 2-ter e 2-quater), al fine di coordinare il regime delle impugnazioni con l’introduzione dei commi 10-bis e seguenti dell’art. 7 del Codice; le disposizioni prevedevano la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, da parte della corte di appello, nel caso di accoglimento della questione di incompetenza territoriale riproposta in secondo grado. In base alle nuove norme la corte di appello annulla il decreto di primo grado e ordina la restituzione degli atti all'organo competente non solo qualora riconosca che il tribunale era incompetente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione (nuovo comma 2-bis), ma anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore o dagli altri soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello (nuovo comma 2-ter). Se il decreto impugnato è confermato, anche solo in parte, il pagamento delle spese processuali è posto a carico di chi ha proposto il gravame (nuovo comma 2-quater).

L’articolo 6 della proposta di legge introduce, ancora, un nuovo comma 3-bis all’articolo 27 che contempla la possibilità di sospendere, nelle more del giudizio di Cassazione, la decisione con cui la corte d’appello, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, abbia disposto la revoca del sequestro (analogamente a quanto già previsto per i provvedimenti del tribunale).

Il Senato ha soppresso la disposizione del comma 4-bis introdotta dalla Camera, in materia di trasmissione del fascicolo da parte del procuratore della Repubblica al Procuratore generale presso la corte d’appello, nell’ipotesi in cui, al termine del procedimento di primo grado, è proposta impugnazione; in abse al comma 4-bis il fascicolo avrebbe dovuto contenere anche nuovi elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione di primo grado (atti da portare a conoscenza delle parti mediante deposito nella segreteria del PG).

Il Senato ha confermato l’introduzione di un comma 6-bis concernente il decorso del termine di un anno e sei mesi per l'emissione del decreto di confisca, in caso di annullamento dell'originario decreto con rinvio al tribunale; il termine decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso.

 

E’ stata soppressa dal Senato la modifica del comma 6 dell’art. 27 del Codice. Il testo della Camera aveva previsto la perdita immediata di efficacia del provvedimento di confisca in caso di appello; il bene non avrebbe, quindi, potuto essere destinato, rimanendo tuttavia soggetto a sequestro. Dall’applicazione dell’art. 24, comma 2, del Codice, derivava - in caso di mancata pronuncia sull’appello entro 18 mesi  - il venir meno anche del sequestro.

Con la conferma del testo vigente del Codice da parte del Senato, è mantenuta la perdita di efficacia della confisca se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso (in tale periodo, quindi, il bene può anche essere destinato). Anche in tal caso, dall’applicazione dell’art. 24, comma 2, consegue la perdita di efficacia anche del sequestro.

In caso di perdita di efficacia della confisca (come in caso di revoca), se il bene è già stato destinato, la restituzione all’avente diritto avviene per equivalente, mediante una somma di denaro, ai sensi dell’art. 46 del Codice (v. ultra).

 

L’articolo 7 interviene sull’articolo 28, comma 1, del Codice prevedendo che la revocazione della confisca sia richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e ss. c.p.p., in quanto compatibili. La novità introdotta riguarda la corte di appello competente, che viene individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 c.p.p.

Attraverso una modifica al comma 4 dell’articolo 28 si attribuisce alla stessa corte di appello, nel caso in cui accolga la richiesta di revocazione, di provvedere direttamente ai sensi dell’articolo 46 con la restituzione per equivalente, evitando che gli atti siano trasmessi per questa incombenza al Tribunale.

 

L'articolo 8 interviene sulla disciplina prevista nel caso di misure di prevenzione antimafia disposte su beni già sequestrati nel corso di un procedimento penale (articolo 30 del Codice). La proposta di legge stabilisce che, in caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il giudice del procedimento penale, anziché nominare (come ora) un nuovo custode, può confermare quello nominato nel procedimento di prevenzione. L’articolo inoltre prevede che, se la sentenza di condanna definitiva in sede penale che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, se ha già disposto il sequestro ed è ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la confisca è stata già eseguita in sede penale (attualmente, invece, nella stessa ipotesi, il tribunale dichiara la confisca già eseguita in sede penale solo quando disponga la confisca di prevenzione).

 

L’articolo 9 interviene in materia di cauzione e garanzie reali a carico del proposto (art. 31 del Codice), prevedendo che il Tribunale possa "disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili".

 

L’articolo 10 della proposta di legge riscrive l’articolo 34 del Codice in materia di amministrazione giudiziaria di attività economiche e aziende.

Nel dettaglio, il nuovo comma 1 dell’articolo 34 riguarda le ipotesi in cui, anche a seguito delle verifiche disposte ai sensi dell’art. 213 del nuovo Codice dei contratti pubblici dall’Autorità nazionale anticorruzione - oltre che, come ora, a seguito delle indagini patrimoniali (art. 19) o di quelle compiute per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa (art. 92) - sussistano sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di assoggettamento o condizionamento mafioso o possa agevolare l’attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale. In tali ipotesi, il tribunale competente, su proposta del PM presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia, dal questore o dal direttore della DIA, dispone l’amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche.

A seguito del trasferimento al comma 1 del contenuto del vigente comma 2 dell’art. 34, si prevede che analoga misura è disposta quando, non ricorrendo i presupposti per l’applicazione delle misure di prevenzione (si precisa: “patrimoniali”), il tribunale ritenga che il libero esercizio delle stesse attività economiche possa agevolare l’attività di persone sottoposte a procedimento penale per una serie di delitti, considerati spia di infiltrazione mafiosa; a quelli già previsti sono aggiunti ulteriori delitti: quelli di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a), b) e i-bis), del Codice (per i quali cfr. ante art. 1 della proposta di legge); il delitto di caporalato (articolo 603-bis c.p.).

Il comma 2 del nuovo articolo 34 stabilisce che l’amministrazione giudiziaria è adottata per un periodo non superiore a un anno (ora è di sei mesi), prorogabile di ulteriori sei mesi per un periodo non superiore complessivamente a due anni (ora è un anno), a richiesta del PM (è aggiunta la possibile adozione d’ufficio).

Integrando il testo-Camera, il Senato ha previsto che la misura debba essere disposta a seguito di relazione dell’amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e diritto che avevano determinato la misura (il testo approvato dalla Camera si limitava a prevedere che la proroga potesse essere prevista solo nel caso in cui persistessero le condizioni in base alle quali la misura era stata adottata la prima volta).

 

Confermando che, con l’emanazione del provvedimento di amministrazione straordinaria, sono nominati il giudice delegato e l’amministratore giudiziario, la formulazione del comma 3 (corrispondente all’attuale comma 4) dell'articolo 34, è integrata prevedendosi:

·     che l’amministratore esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura;

·     che, nel caso di imprese esercitate in forma societaria, questi – senza percepire ulteriori emolumenti - può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività di impresa.

Il nuovo comma 4 dell'articolo 34 prevede che il provvedimento di amministrazione giudiziaria è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso il quale è iscritta l'impresa. Confermando il contenuto dell’attuale comma 5, la proposta di legge prevede che, qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento deve essere trascritto presso i pubblici registri.

Ai sensi del comma 5, l’amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all’articolo 36, comma 2, anche nei confronti del PM. Una nuova disposizione, per garantire la corretta gestione dei beni in questione, al fine di salvaguardare, in vista di un risanamento, tanto le potenzialità produttive quanto i livelli occupazionali dell’azienda, rinvia in quanto applicabili ai meccanismi previsti dal codice antimafia per l’amministrazione e gestione dei beni sotto sequestro.

Il comma 6 stabilisce che, entro la data di scadenza dell’amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro (attualmente, 15 gg. prima di tale data), il tribunale, qualora non opti per il rinnovo del provvedimento, sceglie tra tre opzioni. Il procedimento si svolge con le modalità previste, in quanto compatibili, per il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali da parte dell'autorità giudiziaria con udienza camerale. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato (la cui presenza diventa obbligatoria) e il PM. Le tre diverse tipologie di decisioni da parte del tribunale sono le seguenti: la revoca della misura; la confisca dei beni; la revoca della misura con contestuale applicazione del controllo giudiziario (tale ultima previsione è contenuta nel vigente comma 8 dell’art. 34, che risulta soppresso dalla proposta di legge).

Il tribunale dispone la revoca della misura quando sono venuti meno i pericoli di agevolazione descritti. Alla revoca può seguire il controllo giudiziario (v. ultra, art. 34-bis), quando il pericolo dell’agevolazione non sia completamente escluso e non sussistano i presupposti della confisca. Il tribunale dispone invece la confisca dei beni quando ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego (comma 6).

Sempre nell’ambito della c.d. fase cautelare, l’articolo 34, comma 7, stabilisce la possibilità di adottare il sequestro dei beni in amministrazione giudiziaria qualora sussista il concreto pericolo che detti beni vengano dispersi, sottratti o alienati; rispetto al testo vigente, si prevede che la misura è applicata anche quando si abbia motivo di ritenere che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Il sequestro è possibile fino alla scadenza del termine stabilito ai sensi del comma 2 (un anno rinnovabile fino ad un massimo di ventiquattro mesi).

 

L’articolo 11 della proposta di legge introduce, con il nuovo articolo 34-bis del Codice, l'istituto del "controllo giudiziario", destinato a trovare applicazione in luogo della "amministrazione giudiziaria" nei casi in cui l'agevolazione dell’attività delle persone proposte o soggette a misure di prevenzione conseguente all’esercizio dell’attività aziendale “risulta occasionale e sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose" idonee a condizionare l'attività di impresa (comma 1 dell’articolo 34-bis). L’adozione della misura risulta quindi condizionata dall’occasionalità dell’agevolazione e dall’accertamento delle circostanze che fanno presumere il condizionamento dell’impresa.

Si tratta di una misura non inedita ma con caratteristiche proprie rispetto al controllo giudiziario che, ai sensi del vigente art. 34, comma 8, del Codice, segue, in alcuni casi, l’amministrazione giudiziaria dell’azienda.

Tale misura non determina lo spossessamento della gestione dell'impresa dando luogo, per un periodo minimo di un anno e massimo di tre anni, ad un intervento meno invasivo, di "vigilanza prescrittiva" affidata ad un commissario giudiziario nominato dal tribunale, con il compito di monitorare dall'interno dell'azienda l'adempimento delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

Più nel dettaglio, ai sensi del comma 2 dell’articolo 34-bis, con il provvedimento che dispone il controllo giudiziario, il tribunale può in primo luogo imporre l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale (ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di una impresa), gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente. In secondo luogo, con il provvedimento il tribunale può procedere alla nomina di un giudice delegato e di un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, con cadenza almeno bimestrale, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

Con il provvedimento di nomina il tribunale, nello stabilire i compiti dell’amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo, può imporre i seguenti obblighi (comma 3 dell’articolo 34-bis):

a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza, e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell’amministratore giudiziario;

c)  di informare preventivamente l’amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

d) di adottare e attuare efficacemente misure organizzative, anche ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sulla responsabilità amministrativa degli enti;

e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 34-bis, al fine di verificare il corretto adempimento degli obblighi da ultimo citati, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche e intermediari mobiliari, al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili.

La cessazione del controllo giudiziario avviene, oltre che per scadenza del termine della misura stabilito dal comma 2, nei seguenti casi:

-        in caso di accertamento della violazione di una o più prescrizioni ovvero qualora ricorrano i presupposti dell’amministrazione giudiziaria, il tribunale può disporre tale ultima misura;

-        per la revoca del provvedimento di controllo giudiziario proposta dal titolare dell’azienda. Entro dieci giorni dal deposito dell'istanza, il tribunale fissa udienza e provvede in camera di consiglio; all'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l’amministratore giudiziario.

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 34-bis, le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario. Il tribunale, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniale.

Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario nei confronti delle imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva sospende gli effetti delle informazioni del prefetto previste dall'articolo 94 del Codice (comma 7).

 

L’articolo 12 della p.d.l., al comma 1, introduce il capo V-bis nel titolo II del libro I del Codice antimafia, consistente nel solo articolo 34-ter, con cui si garantisce la trattazione prioritaria dei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.

Più nel dettaglio, il comma 1 del nuovo articolo 34-ter sancisce la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Al fine di assicurare la trattazione e definizione prioritaria di tali procedimenti e il rispetto dei termini previsti, i dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari. Tali provvedimenti sono tempestivamente comunicati al Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Con cadenza annuale, il dirigente dell'ufficio è tenuto a comunicare al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura. Detto organo valuta gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti. La norma prevede inoltre che il Ministro della giustizia, in occasione delle annuali comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, riferisca al Parlamento anche in merito alla trattazione prioritaria dei procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali (comma 2 dell’articolo 34-ter).

E’ stato soppresso dal Senato il comma 2 dell’art. 12. Integrando l'articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione del c.p.p., il comma estendeva le ipotesi di partecipazione al dibattimento a distanza al procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, quando l'interessato fosse detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne facesse tempestiva richiesta.


 

Amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati (artt. 13-19)

L’articolo 13 della proposta di legge interviene sulle norme del Codice antimafia che definiscono i criteri per la scelta degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e regolano gli adempimenti connessi alla cessazione del loro incarico. Sono introdotte nell’art. 35 del Codice un complesso di disposizioni che mira a superare le difficoltà connesse alla mancata operatività dell’Albo degli amministratori giudiziari, nonostante l’adozione del DM attuativo del 2013 (v. ultra).

Il comma 1 dell’articolo – recependo una prassi giudiziaria già esistente - modifica l'articolo 35 del Codice sulla nomina e revoca dell'amministratore giudiziario prevedendo che: qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari, eventualmente stabilendo se possono operare disgiuntamente (comma 1 dell'articolo 35).

Il comma 2 dell’articolo 35, come modificato dalla proposta in esame, prevede che l'amministratore giudiziario di beni immobili sequestrati venga scelto, nell'ambito degli iscritti all'apposito albo, secondo criteri di trasparenza, di rotazione degli incarichi e di corrispondenza tra i profili professionali del professionista individuato e la tipologia e l’entità (requisito quest’ultimo inserito dal Senato) dei beni appresi in via cautelare.

 

L'Albo degli amministratori giudiziari è stato istituito dal D.Lgs. n. 14/2010 presso il Ministero della giustizia ed è articolato in due sezioni: la sezione ordinaria e la sezione esperti in gestione aziendale, che comporta anche l'iscrizione nella sezione ordinaria dell'Albo. Con DM Giustizia 160/2013 è stato adottato il Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari, modalità di sospensione e cancellazione  ed esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia; il DPR 177/2015 riguarda poi il Regolamento in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti all'albo. Il Decreto direttoriale del Ministero della giustizia 26 gennaio 2016 ha, infine, dettato le modalità di tenuta ed accesso all'Albo degli amministratori giudiziari.

 

L'individuazione dei criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori viene demandata a un successivo decreto del Ministro della giustizia (di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dello sviluppo economico) che comunque deve tenere conto del numero degli incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a tre. A tale decreto è, altresì, demandata l’individuazione dei casi in cui è vietato il cumulo degli incarichi contraddistinti dalla particolare complessità o dall'eccezionalità del valore del patrimonio immobiliare da amministrare. L’amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato e al momento della nomina è tenuto a comunicare al tribunale l’eventuale titolarità di altri incarichi di analoga natura.

Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 35 precisa che l'incarico di amministratore giudiziario di aziende sequestrate deve essere scelto fra i soggetti iscritti nella nell'apposita sezione di esperti in gestione aziendale dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

Il Senato ha introdotto un ulteriore comma 2-ter dell’articolo 35 del Codice, che prevede che l’amministratore giudiziario può essere anche nominato tra il personale dipendente dell’Agenzia nazionale. In tale caso l’amministratore giudiziario per lo svolgimento dell’incarico non ha diritto a emolumenti aggiuntivi, ad eccezione del rimborso spese (l’art. 35 della p.d.l. prevede che l’Agenzia nazionale debba adottare i criteri per l’individuazione di detto personale; v. ultra).

Il comma 3 dell’articolo 35 amplia le cause ostative all'assunzione dell'incarico di amministratore giudiziario (nonché di coadiutore dello stesso nell’attività di gestione). Alle cause già previste sono aggiunte le seguenti:

-        l’essere incorso nelle pene accessorie previste dalla legge fallimentare;

-        l’avere svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle sue imprese;

-        l’essere in rapporto di coniugio, parentela (fino al quarto grado) o affinità (entro il secondo grado) con il magistrato che conferisce l’incarico nonchè essere conviventi o commensali abituali di quest’ultimo.

Potrebbe essere opportuno, al comma 3, aggiungere tra le cause ostative alla nomina l’essere parte dell’unione civile con la persona nei cui confronti è disposto il sequestro. Si segnala che analoga previsione è contenuta all’art. 34, comma 3, lett. b), della proposta di legge.

Il Senato ha aggiunto tra coloro che sono incompatibili con la nomina ad amministratore giudiziario:

·     i creditori e i debitori del magistrato (che conferisce l’incarico), di sua moglie o dei suoi figli;

·     le persone legate da collaborazione professionale stabile con il coniuge o i figli del magistrato;

·     i prossimi congiunti, i conviventi, i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che assiste il magistrato.

Anche in tal caso, recependo una prassi già esistente, il comma 4 dell'articolo 35 prevede che l'amministratore giudiziario può organizzare, su autorizzazione del giudice delegato, un proprio ufficio di coadiuzione; i compiti di conservazione dei beni sequestrati in capo all'amministratore giudiziario debbono essere da questi esercitati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi (comma 5).

Con una modifica del comma 8 dell’art. 35, si prevede che l'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, è tenuto a rendere il conto della gestione ai sensi dell’art. 43 (come modificato dall’art. 17 della p.d.l. (v. ultra).

 

Il comma 2 dell'articolo 13 della p.d.l. introduce nel Codice un nuovo articolo 35-bis, relativo alla responsabilità nella gestione e controlli della P.A. In particolare si prevede che, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da responsabilità civile l'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35 e l'amministratore nominato per gli atti di gestione compiuti durante la vigenza del provvedimento di sequestro.

Gli accertamenti disposti dalle pubbliche amministrazioni sull'azienda sequestrata sono notificati all'amministratore giudiziario. Per sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni e l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività aziendale dell'impresa sequestrata o confiscata, il Prefetto rilascia all'amministratore giudiziario la nuova documentazione antimafia, che ha efficacia per tutta la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca dell'azienda e sino alla destinazione della stessa.

 

Il comma 3 dell'articolo 13 della proposta di legge modifica l'articolo 36 del Codice sulla relazione dell'amministratore giudiziario. In particolare, in relazione alle novità introdotte:

·     si prevede che la relazione debba indicare anche i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati;

·     si stabilisce l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni da parte dell'amministratore giudiziario anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale;

·     è disciplinato il procedimento concernente il deposito della relazione dell'amministratore giudiziario, la possibilità di visionarla ed estrarne copia nonché le modalità per le eventuali contestazioni delle parti sul valore di mercato dei beni, che deve essere quindi accertato dal tribunale con perizia.

 

Il comma 4 dell'articolo 13 della proposta di legge interviene sull'articolo 37, comma 3, del Codice, relativo ai compiti dell'amministratore giudiziario, demandando a un decreto del Ministro dell'economia (di concerto con i ministri della giustizia e dell'interno) l'individuazione di disposizioni per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili.

Il comma 5 reca modifiche all'articolo 38 del Codice, relativo a ruolo e compiti che l'Agenzia nazionale svolge nel corso del procedimento

In particolare:

·     l’attività di supporto dell’Agenzia nazionale nei confronti dell'autorità giudiziaria è prorogata fino al decreto di confisca di secondo grado (e non più, come ora, di primo grado) emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione;

·     le competenze esclusive sull’amministrazione dei beni sono, però, conferite all’Agenzia nazionale solo “dopo” che la confisca è divenuta definitiva (attualmente, invece, l’Agenzia esercita tale competenza già dopo la confisca di primo grado) e permane fino all’emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia nazionale si avvale, per la gestione, di un coadiutore che deve essere individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale, salvo che ricorrano le ipotesi di incompatibilità previste o che non sussistano altri giusti motivi (attualmente, invece, la scelta dei coadiutori è rimessa all’Agenzia e la nomina dell’amministratore giudiziario è solo eventuale); l'incarico va comunicato al tribunale e dura fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa (attualmente è di durata annuale, tacitamente rinnovabile);

·     si precisa che le l'Agenzia nazionale è tenuta a effettuare le comunicazioni con l'autorità giudiziaria in via telematica attraverso il proprio sistema informativo, inserendo tutti i dati necessari (la mancata comunicazione comporta responsabilità dirigenziale);

·     l'amministratore giudiziario, divenuta irrevocabile la confisca, provvede agli adempimenti relativi a spese, compensi e rimborsi e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato; per l'amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia nazionale , il coadiutore predisporrà separato conto di gestione;

·     l'Agenzia nazionale, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di secondo grado, deve pubblicare nel proprio sito Internet l'elenco dei beni immobili confiscati definitivamente al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto (a oggi l’Agenzia nazionale, operando fino al decreto di confisca di primo grado, doveva pubblicare l’elenco dei beni immobili entro sei mesi da tale decreto).

 

Infine, il comma 6 dell'articolo 13 della p.d.l. inserisce un comma all'articolo 39 del Codice, relativo all'assistenza legale all’amministratore giudiziario, da parte dell’Avvocatura dello Stato, nelle controversie relative a beni sequestrati

Il nuovo comma 1-bis prevede che, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltri richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato; qualora l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista.

 

L'articolo 14 della proposta di legge modifica la disciplina della gestione di beni e aziende sequestrati.

Più nel dettaglio, il comma 1 della disposizione interviene sull'articolo 40 del Codice al fine di consentire, in primo luogo, l’utilizzo per fini sociali e istituzionali dei beni immobili e delle aziende fin dalla fase del sequestro, con l’ausilio dell’Agenzia nazionale (comma 1 dell'articolo 40 del Codice).

Ai sensi del nuovo comma 2-bis dell'articolo 40, se oggetto del sequestro è la casa di proprietà della persona sottoposta alla procedura, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone che lo sgombero possa essere differito non oltre la confisca definitiva. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare.

I successivi commi dell'articolo 40, come modificati dalla proposta di legge, mirano a disciplinare l'attività del Tribunale e del giudice delegato in ordine alla gestione dei beni.

Con riguardo ai beni immobili sequestrati, tre nuovi commi prevedono che:

-      autorizzato dal giudice delegato, l’amministratore giudiziario può dare in locazione o in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione non oltre la data di confisca definitiva (comma 3-bis); stante detta cessazione, in via prioritaria i beni immobili liberi ovvero liberati (in seguito alla esecuzione dello sgombero ovvero per la cessazione della locazione o del comodato) possono essere concessi in comodato agli enti territoriali (comma 3-ter) fino alla confisca definitiva; se non si è già provveduto, il tribunale dispone l’esecuzione immediata dello sgombero revocando, ove necessario, il decreto di differimento della misura già adottato;

-      nel caso di locazione o comodato con data certa anteriore al sequestro, l’amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione dei contratti alla scadenza naturale (comma 3-quater).

 

La proposta di legge modifica poi il comma 4 dell'articolo 40 del Codice in materia di reclamo degli atti dell’amministratore giudiziario posti in essere in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato. La disposizione come modificata prevede che il PM, il proposto e ogni altro interessato possano avanzare reclamo nel termine perentorio di 15 giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza (attualmente 10 gg.) al giudice delegato che, entro i 10 giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 c.p.p. (procedimento in camera di consiglio).

 

Per quel che riguarda, invece, i beni mobili sequestrati, sono introdotte disposizioni più stringenti finalizzate a non perpetuare costose, inutili custodie di beni privi di redditività. Al comma 5-bis dell'articolo 40 del Codice sono, intanto, aggiunti gli enti territoriali tra i soggetti cui tali beni possono essere affidati in custodia giudiziale; il successivo comma 5-ter obbliga il tribunale alla vendita (su richiesta dell’amministratore o dell’Agenzia nazionale) nel caso in cui non possano essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie e alla loro distruzione o demolizione nel caso in cui i beni siano privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili (attualmente, tale possibilità è discrezionale).

Il comma 2 dell'articolo 14 della p.d.l. interviene sull'articolo 41 del Codice in materia di gestione delle aziende sequestrate. L’intervento su tale complessa materia (oggetto dell’originaria proposta di legge d’iniziativa popolare da cui ha preso avvio il testo poi approvato dalla Camera) mira a rimuovere le principali criticità di tali gestioni, che vedono attualmente fallire la stragrande maggioranza delle aziende oggetto di misura di prevenzione.

 

La banca dati di Infocamere riferisce che le imprese sequestrate alle organizzazioni criminali nei registri delle Camere di Commercio sono 17.838, con un totale di quasi 250.000 addetti. Tali dati registrano un incremento esponenziale generale, nel biennio 2015-2016, delle attività di sequestro: ben 2.829 i beni immobili confiscati e destinati dall’Agenzia nazionale (in pratica lo stesso valore ottenuto in tutto il periodo 2009-2014) e 280 le aziende confiscate e destinate dall’Agenzia.

 

La riforma interviene su diversi aspetti: disciplinando più precisamente i compiti dell’amministratore giudiziario, soprattutto in relazione alla possibile prosecuzione dell’attività d’impresa; prevedendo specifiche forme di sostegno con appositi fondi; modificando la disciplina dei crediti anteriori al sequestro dell’azienda; delegando il Governo all’adozione di normative volta a tutelare i lavoratori delle aziende.

In primo luogo il nuovo art. 41 del Codice, intervenendo sull'ambito soggettivo di applicazione della disposizione, estende la disciplina relativa alla gestione delle aziende anche alla gestione delle partecipazioni societarie.

Il comma 1 conferma che l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Viene, tuttavia, previsto che dopo la relazione particolareggiata preliminare di cui all'articolo 36, comma 1, del Codice, l'amministratore giudiziario entro tre mesi dalla propria nomina (prorogabili a sei per giustificati motivi dal giudice delegato) deve presentare una ulteriore relazione che, in base a una integrazione del Senato, deve trasmettere anche all’Agenzia nazionale.

La relazione deve contenere:

a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione preliminare;

b) l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività;

c)  una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto di vari elementi (grado di caratterizzazione dell'attività con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, della forza lavoro occupata, ecc...) , ivi compresi gli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato uno specifico programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo, considerata anche la possibilità di avvalersi delle agevolazioni previste;

d) la stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa;

e) l'indicazione delle attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi (lettera a))

 

La lettera b) del comma 2 dell'articolo in esame aggiunge all'articolo 41 sette ulteriori commi (da 1-bis a 1-opties).

Il nuovo comma 1-bis dell'articolo 41 del Codice prevede che, anche con riguardo al contenuto della relazione previsto dalla lettera d), trovi applicazione l’articolo 36, comma 4, in tema di comunicazione e contestazione dei valori.

Di notevole rilievo appare il contenuto del comma 1-ter dell'articolo 41 del Codice, che testimonia la centralità della decisione inerente alla prosecuzione dell’attività d’impresa.

Si intende, infatti, permettere al tribunale una valutazione ponderata imponendo all'amministratore giudiziario l'obbligo di allegare alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività una specifica documentazione. Si segnalano, tra gli obblighi documentali previsti: quello di distinguere tra beni personali del proposto e beni aziendali (così da permettere gestioni separate dei beni e impedire commistioni con il patrimonio personale dell’imprenditore); l’elenco dei creditori dell’impresa; l’elenco dei lavoratori impiegati; le proposte di prosecuzione dell’attività avanzate da sindacati interni all’azienda.

 

Il nuovo comma 1-quater dell'articolo 41, introdotto dal Senato, prevede che, autorizzato dal giudice, l’amministratore giudiziario conferisce la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aziende sequestrate preferibilmente alle imprese fornitrici di lavori, beni e servizi già sequestrate o confiscate.

Il comma 1-quinquies prevede la possibilità di adozione di un provvedimento provvisorio al fine di evitare la chiusura provvisoria dell’azienda o incertezze che comportano danni irreparabili all’attività imprenditoriale. Più nel dettaglio, in attesa del provvedimento del Tribunale, entro trenta giorni dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario è autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compendi sequestrati.

Ai sensi del comma 1-sexies dell'articolo 41 del Codice, il provvedimento del Tribunale è adottato dopo avere esaminato la relazione dell’amministratore in camera di consiglio, ai sensi dell'articolo 127 c.p.p., con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, il Tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile (e quindi riguardi quote di minoranza) il Tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario (comma 1-septies dell'articolo 41).

Il Senato ha soppresso l’originario comma 1-septies dell'articolo 41, il quale disciplinava in modo analitico l’allontanamento dall’azienda del proposto, familiari conviventi e terzi intestatari.

Ai sensi del comma 1-octies dell'articolo 41 per le società sottoposte a sequestro le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale non operano dalla data di immissione in possesso sino all'approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività.

La lettera c) del comma 2 dell'articolo 14 della proposta in esame introduce due ulteriori commi all'articolo 41 (commi 2-bis e 2-ter).

In particolare, i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 41 prevedono che l’amministratore giudiziario:

-      possa affittare l’azienda o un ramo di azienda in data non successiva a quella della confisca definitiva,

-      possa affittare l’azienda o un ramo di azienda in via prioritaria (anche con mero comodato) agli enti territoriali, associazioni e altri soggetti (indicati all'articolo 48, comma 3, lettera c)), alle cooperative (previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a)), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41-quater.

 

E’ stato soppresso dal Senato il comma 2-quater, introdotto dalla Camera, che prevedeva nei casi indicati (affitto di azienda o ramo d’azienda o concessione in comodato) l’allontanamento immediato dall’azienda, da parte del tribunale, del preposto alla misura di prevenzione, dei familiari e dei terzi titolari del bene di cui il preposto risulta potere disporre indirettamente (per coordinamento, risulta soppresso anche il comma 6-bis, relativo allo stesso oggetto).

In base al comma 5 dell’art. 41, sulla eventuale messa in liquidazione dell’impresa disposta dal tribunale deve essere acquisito il parere anche dei difensori delle parti (del procedimento di prevenzione).

 

La lettera e) del comma 2 modifica il comma 6 dell'articolo 41 e vi introduce un’ulteriore disposizione.

Ai sensi del comma 6, nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, qualunque sia l’entità delle quote sequestrate, l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata. Qualora il sequestro riguardi quote (non necessariamente totalitarie ma) che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 c.c. l'amministratore giudiziario provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori; ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro.

Per coordinamento con la soppressione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’art. 21 del Codice (art. 5, comma 5, p.d.l.) è stato soppresso dal Senato il comma 6-bis del testo Camera, relativo all’allontanamento dall’azienda del proposto e dei familiari.

Un nuovo comma 6-bis stabilisce invece che le modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali, devono essere stabilite con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

 

L’articolo 15, comma 1, della proposta di legge introduce nel Codice l’articolo 41-bis, che prevede strumenti finanziari volti al sostegno e alla valorizzazione delle aziende sequestrate, necessari per la legalizzazione delle attività non irreversibilmente inquinate dai capitali o dai metodi illeciti.

La disposizione è stata profondamente modificata dal Senato in quanto gran parte dell'articolo 41-bis, nella formulazione approvata dalla Camera dei deputati, era stato trasfuso in alcune disposizioni della legge di stabilità 2016 (i commi da 192 a 198 (escluso il 194) dell’articolo 1 della legge 208 del 2015).

L'articolo 41-bis, come riformulato, prevede in primo luogo che l’accesso alle risorse del Fondo di garanzia e del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 1, comma 196, della legge di stabilità 2016 deve essere richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione dell'attività dell’azienda, adottati dal Tribunale sulla base delle concrete prospettive di ripresa (comma 1).

 

Il comma 196 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 ha previsto l'istituzione di:

-      un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie, erogate in favore di imprese sequestrate o confiscate (3 milioni di euro annui);

-      un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle medesime imprese (7 milioni di euro annui).

 

Il comma 2 dell’art. 41-bis stabilisce che i crediti derivanti dai finanziamenti agevolati erogati a valere sull'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa. Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti in relazione al luogo in cui si trovano i beni nonché (ex art. 1524 c.c.) nel registro tenuto presso la cancelleria del tribunale competente in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata (comma 5).

Dopo la data di annotazione, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni. Nell'ipotesi in cui non sia possibile fare valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo (comma 3). Il privilegio è preferito a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per quelli per crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società o enti cooperativi e delle imprese artigiane (comma 4).

Ai sensi del comma 6 dell’articolo 41-bis del Codice, il Tribunale, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'attività dell'azienda sequestrata (o confiscata), può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Dopo la confisca definitiva, provvede nello stesso modo l’Agenzia nazionale.

Il comma successivo (comma 7) reca poi norme “speciali” per l’amministrazione relativa a sequestro (o confisca) di "aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi", individuate sulla base dei criteri adottati dall’Agenzia nazionale. In tali casi l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, indicati dalla società INVITALIA s.p.a. tra i suoi dipendenti. L'amministratore giudiziario, dipendente della società INVITALIA Spa, per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto a emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento. I dipendenti della società INVITALIA s.p.a. che abbiano svolto, nei tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, attività di gestione diretta di aziende in crisi possono iscriversi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sezione dell'Albo degli amministratori giudiziari. Il dipendente della società INVITALIA s.p.a., nominato amministratore giudiziario, svolge le proprie funzioni sotto la direzione del giudice delegato, avvalendosi dell'organizzazione della società INVITALIA s.p.a.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell’art. 15 in esame, l'Agenzia nazionale, con delibera del Consiglio direttivo adotta i criteri per l'individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio-economico e per la definizione dei piani di valorizzazione (comma 8).

Il comma 2, dell'articolo 15 della p.d.l., infine, integra il comma 2 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese), inserendo fra le finalità del Fondo per la crescita sostenibile anche la definizione e l'attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

 

L'articolo 16 introduce nel Codice il nuovo articolo 41-ter con il quale, presso le prefetture, debbono essere istituiti tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, alla cui attuazione le amministrazioni provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente (comma 5 dell'articolo 41-ter).

Di tali tavoli la disposizione disciplina analiticamente le funzioni e la composizione. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni dei datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale interessate, può convocare apposite riunioni tra le medesime associazioni e organizzazioni sindacali e l'amministratore giudiziario. Le parti sono tenute a operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e di relazioni sindacali.

Il medesimo comma 1 dell'articolo 16 della proposta di legge introduce poi nel Codice l'ulteriore articolo 41-quater, il quale, con l’obiettivo di assicurare ulteriori opportunità alle aziende sequestrate, prevede che l'amministratore giudiziario, sentito il competente tavolo provinciale permanente, previa autorizzazione del giudice delegato, e l'Agenzia nazionale (dopo la confisca di secondo grado) possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini a quelli in cui opera l'azienda sequestrata o non definitivamente confiscata, specificando presupposti e criteri. L'effettivo e utile svolgimento dell'attività di supporto tecnico risultante dalla relazione dell'amministratore giudiziario, per un periodo non inferiore a dodici mesi, determina l'attribuzione agli imprenditori del diritto di prelazione da esercitare, a parità di condizioni, al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda e altri benefici. Inoltre l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, e l'Agenzia (dopo la confisca di secondo grado) possono avvalersi del supporto tecnico delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per favorire il collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti e in reti d'impresa.

 

L'articolo 17 del provvedimento modifica gli articoli 43 e 44 del Codice, relativi, rispettivamente: al rendiconto di gestione che l'amministratore dovrà presentare al giudice delegato; alla gestione dei beni confiscati da parte dell'Agenzia.

Più nel dettaglio, all'articolo 43 del Codice, il Senato ha modificato il comma 1 (comma 1 dell’art. 17 della proposta di legge):

-      ripristinando, come dettato dal testo vigente, al momento successivo alla confisca di primo grado (e non alla confisca di secondo grado, come previsto dal testo della Camera) l’obbligo per l’amministratore giudiziario di presentare il conto della gestione al giudice delegato.

-      introducendo un termine di sessanta giorni dal deposito del citato provvedimento per la presentazione del conto.

Un nuovo comma 5-bis dell’articolo 43 prevede, poi, che, se il sequestro è revocato, è l'Agenzia nazionale, subentrata nell’amministrazione, a provvedere al rendiconto. In ogni altro caso, l’Agenzia trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo anche le spese sostenute per consentire la determinazione del limite di garanzia patrimoniale previsto dall’articolo 53 (il 60% del valore dei beni, v. ultra, art. 20 della p.d.l.); il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione.

Il comma 2 dell'articolo 17 della p.d.l. modifica invece il primo periodo del comma 1 dell'articolo 44 del Codice in materia di gestione dei beni confiscati.

In particolare, si prevede che:

-      in coordinamento con le modifiche introdotte, la gestione dei beni confiscati da parte dell’Agenzia nazionale decorre dalla confisca pronunciata in secondo grado (anziché in primo grado);

-      la gestione avvenga in base alle linee guida adottate dall’Agenzia nazionale con delibera del Consiglio direttivo, previo parere del Comitato consultivo di indirizzo (organo di nuova istituzione, v. ultra, art. 29 della p.d.l., di modifica dell’art. 111 del Codice)

 

L'articolo 18 interviene sulla disciplina in materia di destinazione dei beni confiscati. Viene, a tal fine, introdotto nel Codice un nuovo articolo e sono modificati gli articoli da 46 a 48.

Più nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 18, modificato dal Senato, inserisce nel Codice l'articolo 45-bis che disciplina la liberazione e lo sgombero degli immobili ancora occupati nonostante la confisca definitiva.

La disposizione prevede che l'Agenzia, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l’esecuzione dello sgombero o dell’allontanamento ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare. La norma coordina il testo con la soppressione delle disposizioni sullo sgombero degli immobili confiscati previste all’art. 21 del Codice (art. 5, comma 5, della p.d.l).

Il comma 2 dell'articolo 18 della proposta in esame modifica l'articolo 46 del Codice prevedendo la possibile restituzione per equivalente di beni confiscati; anche quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile (la norma vigente prevede le sole finalità istituzionali). La disposizione inoltre modifica il comma 2 dell'articolo 46 del Codice nella parte in cui prevede l'applicazione della restituzione anche per equivalente quando il bene sia stato venduto.

Il comma 3 dell'articolo 18 interviene sull'articolo 47 del Codice, relativo al procedimento di destinazione, disponendo che, se si attivano le procedure a salvaguardia dei terzi o dei creditori, l'Agenzia deve adottare il provvedimento di destinazione entro 90 giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento dei crediti (termine prorogabile di ulteriori 90 gg. in caso di operazioni molto complesse).

Consistenti modifiche sono apportate dal comma 4 dell'articolo 18 della proposta di legge all'articolo 48 del Codice in materia di destinazione dei beni e delle somme.

Trattandosi di numerosi e puntuali interventi correttivi si rinvia - per una analitica disamina dei contenuti del nuovo art. 48 –al testo a fronte allegato.

Le principali modifiche riguardano:

-      le condizioni per la vendita delle partecipazioni societarie e la destinazione dei relativi beni immobili;

-      l’attribuzione al Presidente del Consiglio – in luogo del Ministro dell’interno – del potere di autorizzare il mantenimento al patrimonio dello Stato dei beni immobili;

-      le modalità e i presupposti per il trasferimento dei beni agli enti territoriali;

-      l’alienazione di beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati;

-      la possibilità di affidare i beni aziendali in comodato;

-      la destinazione a finalità istituzionali delle aziende.

 

Il Senato ha soppresso l'originario articolo 19 della p.d.l. che introduceva nel Codice l'articolo 48-bis. Tale disposizione prevedeva la possibilità che i beni immobili mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile potessero essere dati in locazione dall'amministrazione assegnataria dell'immobile, su proposta dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si ricorda che il vigente art. 48 del Codice prevede, al comma 6, che cooperative edilizie formate da personale delle Forze armate e di polizia abbia diritto di priorità sull’acquisto degli immobili confiscati da destinare alla vendita.

 

L'articolo 19 interviene sull'articolo 51 del Codice, concernente il regime fiscale dei beni sequestrati per specificare, con più puntuale formulazione, che se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha inizio, il reddito derivante dal bene è determinato dall'amministratore giudiziario in via provvisoria, ai soli fini fiscali.


 

La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali (artt. 20-28)

L'articolo 20 della proposta di legge interviene sugli articoli da 52 a 56 del Codice in materia di tutela dei terzi. Le modifiche sono volte a superare alcune criticità esistenti, con particolare riguardo alla liquidazione dei crediti aziendali.

Il comma 1 dell'articolo in esame modifica l'articolo 52 del Codice. Più in particolare attraverso la riscrittura della lettera a) del comma 1 - per far valere il credito del terzo anteriore al sequestro - si sostituisce il presupposto della previa escussione del patrimonio del proposto con la più agevole dimostrazione "che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento dei creditori".

Viene inoltre modificata anche l’attuale lettera b) del comma 1 dell'articolo 52 che, anche qui per far valere il credito, prevede le condizioni che questo non sia strumentale all'attività illecita (o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego) “sempre che il creditore dimostri la buona fede e l’inconsapevole affidamento”.

 

La vigente lett. b) prevede che la confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità;

 

La novella rende quindi più severe le condizioni per la tutela dei diritti dei terzi rispetto alla disciplina vigente: quest’ultima infatti prevede che il creditore possa opporre il suo credito nei confronti dello Stato dimostrando soltanto la propria buona fede, anche ove il credito sia stato strumentale all’attività illecita del debitore. La nuova lettera b), invece, richiede per l’opponibilità del credito - in quanto condizioni cumulative e non alternative - sia la mancanza di strumentalità dello stesso all’attività illecita (o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego), sia la sussistenza della buona fede e dell’affidamento incolpevole.

In secondo luogo, la p.d.l. modifica il comma 2 dell'articolo 52, prevedendo che i crediti accertati concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5. Si tratta di una modifica volta a coordinare la disposizione con le diverse modifiche apportate in materia di crediti aziendali.

Il comma 1 dell'articolo 20 della proposta in esame inserisce un nuovo comma 3-bis nell’articolo 52 del Codice. La disposizione, riprendendo il disposto dell’articolo 1, comma 200, della legge n. 228 del 2012 in materia di crediti relativi a procedimenti non soggetti alla disciplina del Codice del 2011 (proposte avanzate prima del 13 ottobre 2011), prevede che il decreto di rigetto definitivo della domanda di ammissione del credito in ragione del mancato riconoscimento della buona fede nella concessione del credito, proposta da soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, sia comunicato a quest'ultima per le opportune valutazioni.

E' poi modificato il comma 4 dell'articolo 52 del Codice: la confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento anche dei contratti aventi ad oggetto un diritto reale di garanzia.

Il comma 2 dell'articolo 20 interviene sull'articolo 53 del Codice, chiarendo che il limite di garanzia entro cui possono essere soddisfatti i crediti per titolo anteriori al sequestro (il 60% del valore dei beni sequestrati o confiscati) va determinato al netto delle spese del procedimento di confisca nonché di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61 (accertamento dei diritti dei terzi).

Il successivo comma 3 della disposizione in commento introduce nel Codice il nuovo articolo 54-bis, il quale interviene sulla questione relativa al pagamento di debiti anteriori al sequestro. La nuova disciplina prevede che:

-      l'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività (comma 1 dell'articolo 54-bis);

-      nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, il Tribunale può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti (comma 2 dell'articolo 54-bis).

Il comma 4 dell'articolo 20 della p.d.l. modifica l'articolo 55 del Codice, disponendo la sospensione delle procedure esecutive pendenti al momento del sequestro e l'estinzione delle stesse in caso di confisca definitiva. In caso di dissequestro, la procedura deve essere iniziata o riassunta entro un anno dall'irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene. Nel caso in cui il sequestro riguardi beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato a intervenire nel procedimento di prevenzione; in tali ipotesi il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione.

Infine il comma 5 dell’articolo 20 interviene sull'articolo 56, commi 1 e 4, del Codice, sui rapporti giuridici pendenti al momento del sequestro. Confermando che, se il contratto relativo all'azienda sequestrata o al bene in sequestro deve essere ancora eseguito, l'esecuzione resta sospesa fintanto che l'amministratore giudiziario non dichiara di subentrare, la disposizione precisa che la dichiarazione deve intervenire entro 6 mesi dalla immissione in possesso. In caso di risoluzione del contratto, il contraente ha diritto al risarcimento del danno da fare valere nei confronti del solo proposto e potrà fare valere il proprio credito nel passivo.

 

L'articolo 21 detta disposizioni relative all'accertamento dei diritti dei terzi, modificando gli articoli da 57 a 61 del Codice.

Più nel dettaglio, il comma 1 della disposizione in commento interviene sull'articolo 57 del Codice, relativo all'elenco e alla verifica dei crediti, per specificare quanto già contemplato dall’articolo 41, comma 1-ter (ai fini della prosecuzione dell’attività d’impresa), per cui l'amministratore giudiziario deve allegare alle relazioni da presentare al giudice delegato:

-      l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis (relativi a beni e servizi collegati a rapporti commerciali);

-      l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze;

-      l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

La medesima disposizione modifica il comma 2 dell'articolo 57 del Codice, fissando l’inizio del procedimento di verifica dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado e intervenendo sui termini previsti per il deposito delle istanze di accertamento (il termine perentorio che il giudice assegna ai creditori per il deposito delle istanze di accertamento dei crediti è ridotto dagli attuali 90 a 60 giorni) e per la fissazione dell'udienza di verifica dei crediti (l'udienza di verifica dei crediti è fissata entro i successivi 60 giorni e non 30, come attualmente).

Il comma 2 dell'articolo 21 modificando, poi, l'articolo 58 del Codice sulle domande di ammissione del credito, disciplina più rigorosamente la presentazione delle istanze tardive (comma 5 dell'articolo 58 del Codice):il termine di un anno per la presentazione di tali istanze decorre dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (attualmente la decorrenza è dalla definitività del provvedimento di confisca) e al procedimento si applica la disciplina per la verifica dei crediti dell’art. 59 del Codice.

Si prevede inoltre un maggiore ruolo dell'amministratore giudiziario nel procedimento, dovendo questi non solo esaminare le domande e redigere un progetto di stato passivo, rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ciascuna domanda (comma 5-bis dell'articolo 58), ma anche depositare il progetto di stato passivo almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza (comma 5-ter dell'articolo 58).

Il comma 3 dell'articolo 21 reca modifiche alla disciplina di cui all'articolo 59 del Codice in materia di verifica dei crediti e di composizione dello stato passivo, consentendo in particolare a ciascun creditore di impugnare i crediti ammessi, compresi quelli di cui all'articolo 54-bis. Il comma 8 dell’art. 59, in relazione all’opposizione dei creditori esclusi, condiziona la possibilità di produrre nuovi documenti in udienza davanti al tribunale alla dimostrazione del possesso non tempestivo degli stessi, per causa non imputabile al creditore. E’ espunto al comma 9 dell’art. 59 il riferimento alla possibile produzione di memorie e al termine di 60 gg. per la decisione del tribunale con decreto: E’ invece confermato il termine di 30 gg. dalla notificazione del decreto per il possibile ricorso per cassazione.

E’ abrogato il comma 10 dell’art. 59 che prevede che, anche dopo la confisca definitiva, se sono state presentate domande di ammissione del credito anteriore al sequestro ai sensi dell'articolo 57, il procedimento giurisdizionale per la verifica e il riparto dei crediti prosegue dinanzi al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione.

Di rilievo sono poi gli interventi correttivi all'articolo 60 del Codice, relativo alla vendita e alla liquidazione dei beni,

Tali correttivi sono volti in particolare a prevedere che il pagamento dei creditori ammessi al passivo avvenga solo dopo che la confisca sia divenuta irrevocabile; ne consegue la sostituzione dell’amministratore giudiziario con l’Agenzia nazionale come protagonista della procedura.

L’art. 60 demanda, quindi, all'Agenzia nazionale, a seguito dell'irrevocabilità della confisca, il pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. Se le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non sono sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, l'Agenzia potrà procedere alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili non sono sufficienti, alla liquidazione dei beni, aspettando fino a massimo di un anno (dalla irrevocabilità del provvedimento di confisca) quando ritenga che i beni possano rivelarsi diversamente redditizi. Le vendite devono essere effettuate dall'Agenzia con procedure competitive (comma 4).

Il comma 5 dell'articolo 21 modifica infine l'articolo 61 del Codice, intervenendo sulla fase del progetto e del successivo piano di pagamento dei crediti. Si attribuisce all'Agenzia nazionale (invece che all’amministratore giudiziario) il compito di redigere il progetto di pagamento dei crediti, anche in tal caso dopo che il provvedimento di confisca sia divenuto irrevocabile. La stessa Agenzia (che qui prende il posto del giudice delegato) dovrà ordinare il deposito del progetto di pagamento. L'opposizione potrà essere proposta dai creditori non più davanti (come attualmente) al tribunale-sezione per le misure di prevenzione, bensì davanti alla sezione civile della corte d'appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente sulla confisca.

Si procede in forma camerale e si applicano le disposizioni relative al procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione.

 

L’articolo 22 della p.d.l. in esame reca disposizioni in materia di rapporti con le procedure concorsuali.

Il comma 1 della disposizione disciplina l’ipotesi di fallimento successivo al sequestro. In particolare, la modifica del comma 4 dell’articolo 63 – oltre a confermare l’esclusione dalla massa attiva fallimentare dei beni sequestrati o confiscati - precisa che la verifica dei crediti e dei diritti relativi a tali beni è svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione (e non dal giudice delegato al fallimento) nell’ambito del procedimento per la tutela dei terzi creditori di cui agli artt. 52 e ss.

Al comma 6 dell’art. 63 è poi soppresso il riferimento all’applicazione della disciplina sulla tutela dei terzi nel procedimento di chiusura del fallimento a seguito della constatazione che la massa attiva è costituita solo da beni già sequestrati.

Al comma 7, in caso di revoca del sequestro o della confisca, i compiti di verifica dei crediti e dei diritti sui beni su cui è intervenuta la revoca vengono attribuiti al giudice delegato al fallimento.

Viene confermato che, se la revoca avviene a fallimento chiuso, il tribunale provvede ai sensi dell’art. 121 della legge fallimentare (che prevede la possibile riapertura della procedura) anche su iniziativa del PM; la novità è che il tribunale provvede in tal senso anche decorso il termine quinquennale dalla chiusura del fallimento stabilito dallo stesso art. 121; spetta al curatore il subentro nei rapporti processuali all’amministratore giudiziario.

 

E’ aggiunto poi all’articolo 63 un nuovo comma 8-bis, che consente all'amministratore giudiziario (previa autorizzazione del tribunale), ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, di presentare al Tribunale fallimentare competente prima che intervenga la confisca definitiva:

-        domanda per l'ammissione al concordato preventivo;

-        un accordo di ristrutturazione dei debiti;

-        un piano attestato da un revisore legale idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria.

Se il piano è finalizzato al mantenimento dell’azienda e dei suoi livelli occupazionali, lo stesso piano può prevedere la vendita dei beni sequestrati anche fuori dei casi ordinari previsti dall’art. 48 del Codice.

 

Il comma 2 dell’articolo 22 interviene sull’articolo 64 del Codice relativo, stavolta, al sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento,

Al comma 2 dell’art. 64 sono, in particolare, attribuite al giudice delegato del tribunale di prevenzione le verifiche dei crediti con riferimento ai beni oggetto di sequestro, anche se già verificati dal giudice delegato al fallimento.

Al comma 4 è poi precisato che se rispetto alla dichiarazione di fallimento sono pendenti giudizi di impugnazione, gli stessi dovranno essere sospesi, in attesa degli esiti del procedimento di prevenzione; ove sia revocato il sequestro le parti interessate dovranno riassumere il giudizio.

Sono abrogati i commi 3 e 5 dell’art. 64 ovvero: l’obbligo di verifica di crediti e diritti insinuati nel fallimento dopo il deposito della richiesta di applicazione di una misura di prevenzione (comma 3); il concorso alla ripartizione dell’attivo del fallimento (sulla base della disciplina di cui agli artt. 110 e ss., del RD legge 267/1942) dei soli creditori ammessi al passivo fallimentare (comma 5).

Si conferma al comma 6 che i crediti inerenti ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento. Viene peraltro soppresso il riferimento al fatto che il piano di pagamento debba tenere conto dei crediti soddisfatti in sede fallimentare.

Analoga conferma riguarda, al comma 7, la chiusura del fallimento con decreto del tribunale (sentiti il curatore e il comitato dei creditori) se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili; viene anche qui soppresso il riferimento all’applicazione delle disposizioni sulla tutela dei terzi previste dagli artt. 52 e ss. del Codice.

 

Rispetto al testo trasmesso dalla Camera, il Senato ha introdotto nella proposta di legge tre nuove disposizioni (articoli 23, 24 e 25) che modificano, rispettivamente, gli artt. 71, 76 e 83 del Codice.

 

L’articolo 23 apporta modifiche all’articolo 71 del Codice che prevede un’aggravante di pena (aumento da un terzo alla metà) per un catalogo di delitti commessi da chi è sottoposto in via definitiva a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e fino ai tre anni successivi all’esecuzione della misura.

Ai delitti già previsti dall’art. 71, il Senato ha aggiunto quelli di scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.) e di assistenza agli associati (art. 418 c.p.) nonché una serie di delitti contro la pubblica amministrazione.

L’elenco dei delitti contro la P.A. introdotto nell’art. 71 corrisponde - (esclusa, all’art. 314, la limitazione del peculato d’uso) - a quello previsto dall’art. 4, comma 1, lett. i-bis) del Codice (v. art. 1 della p.d.l.), che fa conseguire la possibile applicazione delle misure di prevenzione al collegamento di tali delitti con l’associazione a delinquere.

 

L’articolo 24 della proposta di legge modifica l’articolo 76 del Codice:

-      sostituendo il comma 6, conferma la sanzione della pena della reclusione da uno a quattro anni e la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per cui è stata la comunicazione per coloro che – sottoposti a controllo giudiziario della propria azienda - omettono di adempiere ai doveri informativi nei confronti dell’amministratore giudiziario previsti dal nuovo art. 34-bis, comma 2, lett. a) (non si fa più rinvio al soppresso art. 34, comma 8); si tratta dell’obbligo di comunicare gli atti di disposizione, gli acquisti e pagamenti effettuati, quelli ricevuti, gli incarichi professionali conferiti, ecc. (v. ante, art. 11 della p.d.l.);

-      aumentando da 5 a 6 anni il limite massimo di pena per il sorvegliato speciale che contravviene al divieto di svolgere propaganda elettorale.

 

I successivi articoli del provvedimento riguardano la disciplina sulla documentazione antimafia.

 

Si ricorda che tale documentazione è costituita dalla comunicazione antimafia e dall’informazione antimafia. La seconda consente un accertamento più approfondito della prima, stabilendo la necessità per la pubblica amministrazione di verificare oltre che le cause di decadenza sospensione e divieto conseguenti all’applicazione di misure di prevenzione – anche l’insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

 

L’articolo 25 interviene sull'articolo 83 del Codice relativo all'ambito di applicazione della documentazione antimafia. In particolare:

-      è più specificamente formulato il comma 1 in relazione all’obbligo di acquisire detta documentazione da parte dei concessionari di lavori o di servizi pubblici prima di stipulare, autorizzare o approvare contratti o subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici;

-      al comma 3, relativo all’esonero dalla richiesta di documentazione antimafia, viene soppresso il riferimento alle erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000 euro;

-      è introdotto un nuovo comma 3-bis che prevede sempre l’obbligo di acquisire la documentazione antimafia per le concessioni di terreni agricoli e zootecnici demaniali di qualunque valore che ricadano nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune nonché su tutti i terreni agricoli che usufruiscano di fondi europei.

Sul punto andrebbe precisato se il riferimento generico alla documentazione antimafia riguardi la comunicazione ovvero l’informazione antimafia. Vedi anche ultra, art. 28 della p.d.l.

 

L’articolo 26 della proposta di legge interviene sull’articolo 84 del Codice, attribuendo valore significativo di una situazione di pericolo di infiltrazione mafiosa anche al coinvolgimento in procedimenti penali per il reato di caporalato, di cui all'articolo 603-bis del codice penale.

 

L’articolo 27, introdotto dal Senato, modifica l’articolo 85 del Codice, precisando che la documentazione antimafia per le società di capitali anche consortili deve riferirsi, in ogni caso, a ciascuno dei consorziati (sono, in particolare, eliminati dalla disposizione vigente i riferimenti ai limiti numerici di partecipazione al consorzio).

 

L’articolo 28, anch’esso introdotto dal Senato, interviene sull’articolo 91 del Codice, stabilendo l’obbligo di richiesta dell’informazione antimafia per le concessioni di terreni agricoli demaniali che ricadano nell’ambito dei regimi a sostegno della politica agricola comune nonché su tutti i terreni agricoli che usufruiscano di fondi europei.

Tale disposizione andrebbe coordinata con quella di cui all’articolo 25, comma 1, lett. c) della p.d.l. che prevede analogo obbligo con rinvio generico alla documentazione antimafia.


 

Potenziamento dell’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (art. 29)

L'articolo 29 della proposta di legge, di riforma della disciplina dell’Agenzia nazionale, è stato oggetto di significative modifiche volte, in particolare, a potenziare le dotazioni organiche dell’ufficio e a coordinarne le disposizioni con le modifiche introdotte dalla riforma. L’art. 29 interviene sugli articoli da 110 a 113-bis del Codice e inserisce una nuova disposizione (art. 113-ter). Di seguito, si da conto delle principali novità introdotte.

 

All’articolo 110:

·     la sede principale dell’Agenzia nazionale è trasferita a Roma (attualmente è a Reggio Calabria, che diventa sede secondaria). Oltre a quest’ultima, il Senato ha previsto nuove sedi secondarie dell’Agenzia a Palermo, Catania, Napoli, Bologna e Milano (il testo approvato dalla Camera prevedeva una sola sede secondaria a Reggio Calabria); si prevede, inoltre, che le sedi dell’Agenzia siano poste, ove possibile, all’interno di immobili confiscati alle mafie;

·     l'Agenzia nazionale è mantenuta nel testo del Senato sotto la vigilanza del Ministro dell'Interno (Il testo licenziato dalla Camera attribuiva, invece, la vigilanza alla Presidenza del Consiglio);

·     i compiti attribuiti all'Agenzia sono ridefiniti, ai fini del miglior svolgimento dei compiti d’istituto, con particolare riferimento alla necessità dello scambio dei flussi informativi (dati, documenti e informazioni) con il Ministero della giustizia, l’autorità giudiziaria, con le banche dati delle prefetture, degli enti territoriali, di Equitalia ed Equitalia-giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari. La proposta di legge prevede un finanziamento di 850.000 euro all’anno nel triennio 2018-2020 per l’espletamento di tali compiti;

Si ricorda che dal 1° luglio 2017, ai sensi del DL 193/2016 (art. 1), Equitalia è stata sciolta (non così Equitalia-Giustizia, che si occupa del Fondo unico giustizia) e le competenze e il personale passano all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, ente pubblico economico vigilato dal Ministero dell’economia.

·     si precisa che l’ausilio all’autorità giudiziaria sia nella fase del procedimento di prevenzione patrimoniale sia nel corso dei procedimenti penali per i gravi reati di cui agli artt. 51, comma 3-bis, c.p.p. e 12-sexies del DL 30671992 (reati che consentono la c.d. confisca allargata) è finalizzato a rendere possibile fin dal sequestro l’assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali a enti, associazioni, cooperative, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulle modalità di assegnazione;

·     l’amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati da parte dell’Agenzia nazionale inizia dal provvedimento di confisca di secondo grado emesso all’esito del procedimento di prevenzione o di quello penale per i reati di cui ai citati artt. 51, comma 3-bis c.p.p. e 12-sexies del DL 306/1992.

 

All’articolo 111:

·     agli organi dell'Agenzia nazionale (Direttore, Consiglio direttivo e Collegio dei revisori) è aggiunto il “Comitato consultivo di indirizzo”, presieduto dal Direttore dell’agenzia e nominato con DPCM. Il nuovo organo dell'Agenzia esprime una serie specifica di pareri motivati e può presentare proposte; il Comitato è composto: da rappresentanti dei Ministeri (sviluppo economico; lavoro; istruzione), di regioni e comuni, delle associazioni del terzo settore, delle associazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, delle cooperative, delle associazioni dei datori di lavoro, da un esperto in politica di coesione territoriale (designato dal Dipartimento per le politiche di coesione), da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale "sicurezza" (designato dal Ministro dell'interno). Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare anche rappresentanti degli enti territoriali ove sono ubicati i beni e le aziende sequestrate e confiscate;

·     non è più previsto che il Direttore sia necessariamente scelto tra i prefetti (il riferimento alla necessaria provenienza dalla carriera prefettizia, presente nel testo-Camera, è stato soppresso dal Senato) ed è indicata una platea cui attingere, in cui figurano, oltre ai prefetti, anche i dirigenti dell'Agenzia del demanio, i magistrati "che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità" e i magistrati delle magistrature superiori; viene introdotto per la nomina uno specifico requisito di competenza (esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione di beni e aziende). La proposta di nomina, con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri - per una modifica del Senato – torna, come attualmente, nella competenza del Ministro dell'interno e non più del Presidente del Consiglio, come nel testo-Camera;

·     la composizione del Consiglio direttivo è ampliata di due unità: sono previsti come membri un rappresentante designato dal Ministro dell'interno e un esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali (quest’ultimo, previsto a seguito di una modifica introdotta dal Senato);

·     coerentemente con il mantenimento delle competenze in materia in capo al Ministero dell’interno, ripristinate dal Senato, sia i componenti del Consiglio direttivo che il Collegio dei revisori sono designati non con DPCM ma con decreto del Ministro dell’interno; analogamente, sono determinati i compensi degli organi dell’Agenzia nazionale.

 

All’articolo 112:

·     coerentemente con le modifiche introdotte, si prevede che l’Agenzia nazionale collabora con l’autorità giudiziaria nella gestione dei beni sequestrati fino alla confisca di secondo grado (come detto, attualmente, ciò avviene fino alla confisca di primo grado, a decorrere dalla quale subentra nell’amministrazione);

·     viene stabilito che l'Agenzia nazionale, per le attività di competenza, "si avvale" (nel testo vigente del Codice, tale avvalimento è discrezionale) delle prefetture territorialmente competenti. Il testo approvato dal Senato demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'interno la definizione della composizione del nucleo di supporto alle attività connesse ai beni sequestrati e confiscati (nucleo la cui istituzione è già prevista dal Codice) e il relativo contingente di personale in base a criteri flessibili che tengano conto del numero dei beni oggetto di sequestro e confisca antimafia sul territorio di riferimento; si prevede, poi, che i prefetti, in base alle linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell’Agenzia nazionale, individuano enti e associazioni che partecipano con propri rappresentanti all’attività del nucleo di supporto;

·     l’utilizzo delle informazioni acquisite dall’Agenzia nazionale è volto a facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e coadiutori e a favorire sul territorio, soprattutto in relazione alle aziende, l’instaurazione e prosecuzione di rapporti commerciali tra imprese oggetto di sequestro e confisca;

·     l’Agenzia nazionale predispone meccanismi di analisi aziendale per verificare la possibilità di proseguire l’attività imprenditoriale o avviare la liquidazione o la ristrutturazione del debito; stipula protocolli d’intesa, anche con associazioni di categoria per individuare professionalità necessarie alla ripresa dell’attività dell’azienda (anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture) e protocolli operativi nazionali con l’ABI per garantire la rinegoziazione dei rapporti bancari in corso con le aziende sequestrate e confiscate;

·     a seguito di una integrazione introdotta dal Senato si prevede una verifica continua e sistematica della conformità dell’utilizzo dei beni ai relativi provvedimenti di assegnazione e destinazione

 

All’articolo articolo 113 del Codice:

·     viene precisato che il regolamento di organizzazione dell’Agenzia nazionale debba prevedere che la selezione del personale avvenga privilegiando le specifiche competenze in materia di gestione aziendale, accesso al credito e finanziamenti europei.

 

L’articolo 113-bis del Codice (non oggetto di modifiche nel testo trasmesso dalla Camera) è stato modificato dal Senato. La disposizione, ora rubricata “Disposizioni in materia di organico dell’Agenzia”:

-      aumenta a 200 unità complessive la dotazione organica dell'Agenzia (attualmente 30 unità); 170 posti sono coperti mediante il ricorso a procedure di mobilità; i nominativi del personale sono inseriti nel sito Internet dell’Agenzia nazionale;

-      prevede che, fino al completamento delle procedure di mobilità, resta in servizio presso l’Agenzia nazionale il personale comandato e distaccato o fuori ruolo proveniente da altre amministrazioni;

-      prevede la possibilità, per il Direttore dell’Agenzia nazionale, di ricorrere a contratti a tempo determinato, per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione a professionisti esperti in gestioni aziendali e patrimoniali (attualmente è possibile il ricorso al comando o al distacco - fino a 100 unità - di personale delle pubbliche amministrazioni; la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato nei limiti delle dotazioni finanziarie disponibili, era possibile fino al 31 dicembre 2016).

 

Completa gli interventi sulla disciplina dell’Agenzia nazionale, il nuovo articolo 113-ter del Codice, introdotto dal Senato.

La disposizione prevede - in aggiunta alla dotazione organica - il possibile ricorso a un contingente massimo di 10 unità per incarichi speciali Si tratta di particolari professionalità, con qualifica dirigenziale, che vengono comandate o distaccate dalla pubblica amministrazione e che operano alle dirette dipendenze funzionali del Direttore dell'Agenzia nazionale.

L’art. 113-ter precisa che restano fermi i diritti acquisiti dal personale inquadrato nei ruoli organici dell’Agenzia nazionale al momento dell’entrata in vigore del provvedimento in esame.


 

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legislazione complementare e deleghe al Governo (artt. 30-34)

L’articolo 30 della p.d.l. è stato modificato dal Senato, che ha anzitutto soppresso al comma 1 - per motivi di coordinamento - il nuovo articolo 603-quater c.p., introdotto dal testo della Camera.

 

La disposizione imponeva la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, il cd. caporalato (art. 603-bis c.p.). La confisca obbligatoria, relativa anche al prezzo, al prodotto al profitto del citato reato, poteva essere disposta anche in relazione a beni diversi di cui il reo aveva la disponibilità (confisca per equivalente) e scattava a seguito della sentenza definitiva di condanna, o dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

 

Tale previsione è, infatti, ora contenuta nell’art. 603-bis.2 c.p. introdotto dalla legge di riforma del caporalato (legge n. 199 del 2016).

Il nuovo comma 1 dell’art. 30 inasprisce la pena della reclusione (attualmente da uno a sei anni) prevista per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all’articolo 640-bis c.p. La reclusione viene portata a due anni nel minimo e a sette anni nel massimo.

Il comma 2 novella l'articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del c.p.p., inserendo, da un lato – per coordinamento – al comma 1 il riferimento alla nomina da parte dell’autorità giudiziaria di un amministratore giudiziario dell’azienda sequestrata, scelto tra gli iscritti al relativo albo di cui all'articolo 35 del Codice antimafia e, dall'altro, aggiungendo due ulteriori commi i quali prevedono che:

-      il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione dell’azienda sequestrata (comma 1-bis);

-      i compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato dal tribunale ai sensi dell’art. 35, comma 1, del Codice (comma 1-ter).

 

Un'ulteriore modifica è apportata all'articolo 132-bis delle norme di attuazione del c.p.p. con l’inserimento, al comma 1, di una lettera f-bis) attraverso cui si assicura priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi anche ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca allargata di cui all’art. 12-sexies del DL 306/1992 (art. 30, comma 3, della p.d.l.).

 

Ha, invece, natura di coordinamento la soppressione da parte del Senato della modifica dell’art. 25-quinquies del d.lgs. 231 del 2001 (sulla responsabilità amministrativa degli enti). Identica modifica - che introduce sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione alla commissione del delitto di caporalato (art. 603-bis, c.p.) – è, infatti, stata già introdotta dalla legge n. 199 del 2016 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo).

 

L’art. 30, comma 4, della proposta di legge modifica poi lo stesso d.lgs. 231 del 2001, introducendo sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione alla commissione dei delitti di procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, di cui all'articolo 12 del TU immigrazione (D.Lgs. 286/1998).

 

L’articolo 31, al quale il Senato ha apportato limitate modifiche di coordinamento, interviene sull'articolo 12-sexies del decreto-legge 306/1992, convertito dalla legge 356/1992, in materia di confisca allargata o per sproporzione.

 

L’art. 12-sexies, frutto di una stratificazione normativa, permette in estrema sintesi la confisca dei beni di cui il condannato per associazione mafiosa e per una lunghissima serie di ulteriori gravi delitti non possa giustificare la legittima provenienza e di cui anche per interposta persona risulti essere titolare o avere la disponibilità in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.

 

Notevoli le novità introdotte alla disciplina della confisca penale di valori ingiustificati, sia in relazione ai presupposti della misura che al procedimento; si introduce poi una nuova  confisca senza condanna.

Oltre alla citata modifica all'articolo 132-bis delle norme di attuazione del c.p.p. che assicura la priorità assoluta nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi anche ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca allargata di cui all’art. 12-sexies del DL 306/1992, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 31, riformulando il comma 1 del citato articolo 12-sexies:

-      estende il catalogo dei reati per i quali è possibile procedere alla confisca allargata; sono, in particolare, direttamente richiamati i gravi reati di cui all’art. 51, comma 3-bis, c.p.p.; l’abrogazione dell’attuale comma 2 dell’art. 12-sexies consegue all’inserimento dei reati ivi previsti nell’elenco del comma 1;

-      esclude esplicitamente che la legittima provenienza dei beni possa essere giustificata adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale.

Strettamente collegate alla riformulazione del comma 1 dell'articolo 12-sexies sono le modifiche apportate al comma 2-ter (lettera c) relativo alla confisca per equivalente (analogamente a quanto previsto dall’art. 25 del Codice nella confisca per equivalente nel procedimento di prevenzione è precisato che i beni che ne sono oggetto debbono essere di legittima provenienza) e l'abrogazione, oltre che del citato comma 2, dei commi 2-bis (lettera b), 2-quater, 3 e 4 (lettera d) dell’art. 12-sexies previste dal medesimo comma 1 dell’articolo 31 in esame. In particolare, viene confermata con finalità di coordinamento l’abrogazione, già prevista dal testo della Camera, del comma 2-bis, relativo all’applicabilità a una serie di reati contro la p.a. della vecchia disciplina sulla confisca, già superata dal Codice;

La lettera e) interviene, poi, sul comma 4-bis dell'articolo 12-sexies per procedere all’assimilazione della disciplina della confisca allargata a quella del Codice antimafia. Si stabilisce, così, che possano essere applicate alla confisca allargata - oltre alle disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati - anche quelle in materia di tutela dei terzi ed esecuzione del sequestro contenute nel Codice antimafia.

Come nella procedura di prevenzione dettata dal Codice antimafia, l’Agenzia nazionale:

-        coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento di confisca emesso dalla corte d’appello nei procedimenti penali;

-        successivamente a tale provvedimento, ne amministra i beni.

La lettera f) aggiunge in fine cinque nuovi commi (da 4-quinquies a 4-novies) all'articolo 12-sexies.

Il nuovo comma 4-quinquies stabilisce che i terzi, titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni sequestrati di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo, devono essere citati nel processo di cognizione al fine di garantire piena tutela ai loro diritti difensivi.

Si osserva che, diversamente dal procedimento di prevenzione previsto dal Codice antimafia (v. ante, art. 55 del Codice; art. 20, comma 4, della p.d.l.), non si prevede qui la citazione dei terzi titolari di diritti di garanzia.

Il comma 4-sexies individua – come già ammesso dalla giurisprudenza (es: Cass., sentt. n. 5018/2011, n. 4116/2014 e n. 2057/2015) - nel giudice dell’esecuzione il giudice competente ad adottare sia la confisca allargata ordinaria che quella per equivalente. Il giudice provvede senza formalità con ordinanza comunicata al PM e notificata all'interessato; contro il provvedimento si può proporre opposizione entro 30 gg.

Viene richiamato il procedimento di cui all’art. 667, comma 4, c.p.p. (dove però il termine di opposizione è di soli 15 gg.).

Potrebbe essere opportuno chiarire la forma del provvedimento impugnato. Il comma 4-sexies, infatti, prevede l’opposizione al decreto; tuttavia, il riferimento all’art. 667, comma 4, è ad una ordinanza del giudice dell’esecuzione.

Il comma 4-septies introduce una nuova ipotesi di confisca senza condanna, stabilendo l’applicazione della disciplina della confisca allargata (escluso il comma 2-ter) quando, pronunciata condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la cassazione dichiarino l’estinzione del reato per prescrizione o amnistia (ma non per morte dell’indagato-imputato).

 

La previsione risolve un contrasto in giurisprudenza relativo al caso di estinzione per prescrizione, risolta da una decisione di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 31617 del 2015); la Suprema Corte ha, infatti, ritenuto possibile la confisca allargata di cui all’art. 12-sexies purchè sia intervenuta almeno condanna in primo grado e la responsabilità penale sia stata accertata nei gradi successivi del giudizio, anche se il reato è dichiarato estinto per prescrizione.

Diversamente, giurisprudenza unanime non consente che sia proseguito il procedimento in caso di morte dell’indagato o imputato (v. Cass., sent. n. 43766/2013).

 

Il comma 4-octies prevede – anche qui recependo un costante orientamento giurisprudenziale (tra le altre, v. Cass., sent. n. 9576/2008) – che, anche in caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta una confisca con sentenza di condanna definitiva, il procedimento inizia o prosegue nei confronti degli eredi o degli aventi causa.

Il successivo comma 4-novies individua nel giudice che ha disposto il sequestro (o il giudice delegato dal collegio, se il sequestro è disposto da organo collegiale) l'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati e disciplina l’opposizione ai provvedimenti da questi adottati.

 

L’articolo 32, introdotto dal Senato, modifica l’articolo 4 della legge n. 512 del 1999 relativo all’accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, richiedendo per l’accesso al Fondo da parte degli enti costituiti parte civile, ai fini del rimborso delle spese processuali, determinati requisiti per comprovare l’affidabilità e la capacità operativa in favore delle vittime di reati. Sono esonerati da detta disciplina le associazioni od organizzazioni aventi tra i propri scopi quello di prestare assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, ove iscritte nell’apposito elenco tenuto dal prefetto ai sensi dell’art. 13 della legge n.44/1999.

 

L’articolo 33 reca in primo luogo modifiche all'articolo 7-bis dell’'ordinamento giudiziario.

Vi è introdotto il comma 2-sexies, al fine di individuare i collegi o le sezioni del tribunale del distretto e della corte d’appello da destinare in via esclusiva alla trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale, al fine di assicurarne un più celere svolgimento da parte dei magistrati dotati di particolare competenza per materia (“specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie”).

Analoga previsione riguarda i soli tribunali circondariali di Trapani e di Santa Maria Capua Vetere. La disposizione prevede poi ulteriori norme di dettaglio volte ad assicurare la copertura delle sezioni o collegi e particolari modalità di composizione. Più in particolare, a tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Ove, per le dimensioni dell’ufficio, i magistrati addetti alle sezioni e ai collegi dovessero occuparsi di altre materie, il relativo carico di lavoro sarà proporzionalmente ridotto nella misura da stabilire con delibera del Consiglio superiore della magistratura (comma 1).

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 33 della proposta di legge delega il Governo ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità relative agli uffici di amministratore giudiziario e di coadiutore dell’amministrazione giudiziaria, nonché di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali, secondo stringenti principi e criteri direttivi:

Il comma 3 disciplina la procedura di adozione del decreto legislativo, sul cui schema sono chiamate ad esprimersi le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

 

L’articolo 34 disciplina la delega al Governo per l'adozione di norme su alcuni profili della tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, con riferimento al periodo precedente l'assegnazione delle medesime.

La disposizione, modificata dal Senato, ha anzitutto soppresso il riferimento alla previsione di incentivi sotto forma di premialità fiscale e contributiva, stabilendo che la normativa delegata debba sia realizzare (comma 1) misure per l'emersione del lavoro irregolare e per il contrasto del caporalato, sia salvaguardare l'accesso all'integrazione salariale ed agli altri ammortizzatori sociali. Le norme in oggetto sono definite mediante (comma 2): una completa ricognizione delle discipline vigenti sui summenzionati istituti; l'armonizzazione ed il coordinamento delle stesse con quella sulle misure di prevenzione patrimoniali, posta dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, l'adeguamento alle disposizioni adottate dall'Unione europea. Sono dettati, poi, dal comma 3 gli specifici principi di delega (tra questi, il Senato ha previsto l’esclusione dalle misure di sostegno ai lavoratori della parte dell’unione civile con il proposto alla misura di prevenzione antimafia).

Rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati, il Senato ha soppresso numerosi principi di delega (lettere g), h), i), l), m), n) e p) del comma 4) nonché il riferimento alla possibile neutralità finanziaria derivante dall’attuazione.

Viene, invece, previsto dalla proposta di legge, un onere finanziario (a valere sul Fondo sociale per l’occupazione) per il sostegno al lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate nel limite di 7 milioni all’anno nel biennio 2018-2019 e nel limite di 6 milioni nel 2020.

La delega deve essere esercitata entro quattro mesi dall'entrata in vigore della riforma in esame secondo le modalità di cui al comma 4. E’ stato soppresso dal Senato il riferimento all’applicazione dell’art. 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009) che prevede che, se il decreto attuativo comporti nuovi oneri finanziari, lo stesso decreto vada emanato solo dopo o contestualmente all’entrata in vigore delle leggi di che stanzino le relative risorse.

 


 

Disposizioni di attuazione e transitorie (artt. 35-38)

L'articolo 35, modificato dal Senato, detta i tempi per l'attuazione della riforma prevedendo in primo luogo che, entro 30 giorni (dalla vigenza della riforma), il CSM debba attuare la disposizione dell'ordinamento giudiziario sulle sezioni specializzate e che entro i successivi 60 giorni i dirigenti degli uffici giudiziari debbano garantire la priorità nella trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale (comma 1).

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 35, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della riforma devono essere emanati i decreti ministeriali previsti dal Codice, ivi compresi quelli relativi al Fondo unico giustizia, nonché istituiti o nominati gli organi. Infine, entro 120 giorni il Presidente del Consiglio è tenuto a presentare una relazione al Parlamento sull'attuazione della riforma (comma 3).

Il Senato ha aggiunto un comma 4 secondo cui, entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della legge in esame, l’Agenzia nazionale debba adottare i criteri per l’individuazione del proprio personale, da nominare come amministratore giudiziario (v. ante, comma 2-ter dell’art. 35 del Codice; art. 13 della p.d.l.).

 

L’articolo 36 reca modifiche alle disposizioni transitorie per l’applicazione di specifiche disposizioni del Codice antimafia.

Tra le altre, si precisa che la nuova disciplina dell’Agenzia nazionale non si applica se l’amministrazione dei beni confiscati è stata assunta dall’Agenzia in base alle disposizioni del Codice antimafia vigenti fino all’entrata in vigore della riforma in esame.

 

L'articolo 37 contiene, infine, una norma d’interpretazione autentica di una disciplina introdotta dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), che escludeva la possibilità̀ di avviare azioni esecutive su beni confiscati prima dell'entrata in vigore del Codice antimafia (13 ottobre 2011). Viene precisato che tale disciplina si applica anche in riferimento ai beni confiscati mediante confisca allargata di cui all’art. 12-sexies del DL 306/1992, all’esito di procedimenti iscritti nel registro delle notizie di reato prima della citata data di entrata in vigore.

 

Infine, l'articolo 38, introdotto dal Senato, reca disposizioni finanziarie. E’ stabilita la neutralità finanziaria della riforma in esame ad eccezione di quanto previsto per le risorse necessarie alla riforma dell’Agenzia nazionale (art. 29 della p.d.l.) e per il sostegno dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate (art. 34 della p.d.l.). E’, infine, ribadita l’acquisizione all’entrata del bilancio dello Stato della quota del Fondo unico giustizia derivante da risorse riassegnate, oggetto di sequestro penale o amministrativo.

 


Testo a fronte

 

 

Il presente documento mette a confronto:

a) il codice antimafia vigente, e le ulteriori disposizioni di legge vigenti, interessate dalla proposta di riforma (colonna di sinistra);

b) la normativa vigente coordinata con le modifiche proposte dalla riforma approvata dalla Camera nel novembre 2015 (colonna centrale);

c) la normativa vigente coordinata con le modifiche proposte dalla riforma approvata dal Senato lo scorso 6 luglio 2017 (colonna di destra).

 

Il carattere grassetto indica, nella colonna di sinistra, la normativa vigente soppressa dalla riforma e nelle colonne successive, le novità introdotte dal provvedimento ora all’esame della Camera.

 

 


Le modifiche al c.d. Codice antimafia (d.lgs. n. 59 del 2011)

 

Normativa vigente

A.S. 2134
Testo approvato dalla Camera l’11/11/2015

A.C. 1039-B
Testo approvato dal Senato
il 6/07/2017

 

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate

 

 

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

LIBRO I - LE MISURE DI PREVENZIONE

Titolo I - Le misure di prevenzione personali

Capo I - Le misure di prevenzione personali applicate dal questore

Art. 1

Soggetti destinatari

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:

a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;

b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

1. Identico.

1. Identico.

 

 

 

Art. 2

Foglio di via obbligatorio

1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate.

1. Identico.

1. Identico.

 

 

 

Art. 3

Avviso orale

1. Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano.

1. Identico.

1. Identico.

2. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

2. Identico.

2. Identico.

3. La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accettata. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

3. Identico.

3. Identico.

4. Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, può imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.

4. Identico.

4. Identico.

5. Il questore può, altresì, imporre il divieto di cui al comma 4 ai soggetti sottoposti alla misura della sorveglianza speciale, quando la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo.

5. Identico.

5. Identico.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 è opponibile davanti al tribunale in composizione monocratica.

6. Identico.

6. Identico.

 

 

 

Capo II - Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria

Sezione I - Il procedimento applicativo

 

[art. 1]

[art. 1]

Articolo 4

Soggetti destinatari

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

1. Identico

1. Identico

a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.;

a) identica;

a) identica;

b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o del delitto di cui all’articolo 418 del codice penale;

b) identica;

c) ai soggetti di cui all'articolo 1;

c) identica;

c) identica;

d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte a un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all’articolo 270-sexies del codice penale;

d) identica;

d) agli indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l’ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un’organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all’articolo 270-sexies del codice penale;

e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;

e) identica;

e) identica;

f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;

f) identica;

f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione o la pratica della violenza;

g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);

g) identica;

g) identica;

h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;

h) identica;

h) identica;

i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive.

i) identica;

i) identica;

 

i-bis) ai soggetti indiziati di uno dei delitti di cui agli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale.

i-bis) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 640-bis o del delitto di cui all’articolo 416 del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice penale;

 

 

i-ter) ai soggetti indiziati del delitto di cui all’articolo 612-bis del codice penale.

 

 

 

 

[art. 2, comma 1]

[art. 2, comma 1]

Art. 5

Titolarità della proposta. Competenza

1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 4 possono essere proposte dal questore, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona e dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

1. Identico.

1. Identico.

2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c) e lettera i), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona; nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera c) e lettera i), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona dandone comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto; nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

2. Nei casi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto; nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.

3. Identico

3. Identico

4. La proposta di cui al comma 1 è presentata al presidente del Tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora.

4. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del distretto di cui al comma 2-sexies dell’articolo 7-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

4. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del capoluogo del distretto, nel territorio del quale la persona dimora, previsti dal comma 2-sexies dell’articolo 7-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Limitatamente ai tribunali di Trapani e Santa Maria Capua Vetere, la proposta di cui al comma 1 è depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi specializzati in materia di misure di prevenzione ivi istituiti ai sensi del citato comma 2-sexies, ove la persona dimori nel corrispondente circondario.

 

 

 

 

[art. 2, comma 2]

[art. 2, comma 2]

Art. 6

Tipologia delle misure e loro presupposti

1. Alle persone indicate nell'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

1. Identico.

1. Identico.

2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Province.

2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più Regioni.

2. Identico.

3. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

3. Identico.

3. Identico.

3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche con le modalità di controllo previste all' articolo 275-bis del codice di procedura penale .

3-bis. Identico.

3-bis. Identico.

 

 

 

 

[art. 2, comma 3]

[art. 2, comma 3]

Articolo 7

Procedimento applicativo

1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.

1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.

1, Identico.

2. Il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'interessato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.

2. Il presidente fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta. Se l'interessato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.

2. Identico.

3. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

3. Identico.

3. Identico.

4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il presidente del collegio può disporre che l'interessato sia sentito mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7 disp. att. c.p.p.

4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza è assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Solo in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il presidente dispone la traduzione dell'interessato detenuto.

4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza è assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Il presidente dispone altresì la traduzione dell’interessato detenuto o internato in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei.

 

 

4-bis. Il tribunale, dopo l’accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge o superflue.

5. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

5. Identico

5. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'interessato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice. L’udienza è rinviata anche se sussiste un legittimo impedimento del difensore.

6. Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica.

6. Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere sentito, il presidente lo invita a comparire, avvisandolo che avrà la facoltà di non rispondere.

6. Identico.

7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo, secondo e terzo periodo, e 5, sono previste a pena di nullità.

7. Identico.

7. Identico.

8. L'esame a distanza dei testimoni può essere disposto dal presidente del collegio nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2, disp. att. c.p.p.

8. Qualora il Tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il presidente del collegio può disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

8. Identico.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 666 del codice di procedura penale.

9. Identico

9. Identico

10. Le comunicazioni di cui al presente titolo possono essere effettuate con le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

10. Identico

10. Identico

 

10-bis. Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente. Possono essere altresì rilevate di ufficio con la decisione di primo grado.

10-bis. Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere rilevate o eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente.

 

10-ter. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto ed ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica territorialmente competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposizioni del comma 10-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5.

10-ter. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto ed ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposizioni del comma 10-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5.

 

10-quater. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma 10-ter, il sequestro perde efficacia se entro venti giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente. Nel caso di annullamento del decreto di confisca da parte della Corte di cassazione, con rinvio al tribunale competente, il termine previsto dall’articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria dello stesso tribunale.

10-quater. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma 10-ter, il sequestro perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente.

 

10-quinquies. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali.

10-quinquies. Identico.

 

10-sexies. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza.

10-sexies. Identico.

 

10-septies. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 10-sexies, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni.

10-septies. Identico.

 

10-octies. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

10-octies. Identico.

 

 

 

 

[art. 2, comma 4]

[art. 2, comma 4]

Art. 8

Decisione

1. Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

1. Identico.

1. Identico.

2. Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

2. Identico.

2. Identico.

3. A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e si tratti di persona indiziata di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.

3. Identico.

3. Identico.

4. In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non partecipare a pubbliche riunioni.

4. Identico.

4. Identico.

5. Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Province, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori.

5. Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori.

5. Identico.

6. Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale o del divieto di soggiorno, può essere inoltre prescritto:

1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;

2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

6. Identico.

6. Identico.

7. Alle persone di cui al comma 6 è consegnata una carta di permanenza da portare con sé e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

7. Identico.

7. Identico.

8. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato.

8. Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello, ed all'interessato e al suo difensore.

8. Identico.

 

 

 

Art. 9

Provvedimenti d'urgenza

1. Se la proposta riguarda la misura della sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, il presidente del tribunale, con decreto, nella pendenza del procedimento di cui all'articolo 7, può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente.

1. Identico.

1. Identico.

2. Nel caso in cui sussistano motivi di particolare gravità, può altresì disporre che alla persona denunciata sia imposto, in via provvisoria, l'obbligo o il divieto di soggiorno fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.

2. Identico.

2. Identico.

2-bis. Nei casi di necessità e urgenza, il Questore, all'atto della presentazione della proposta di applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale nei confronti delle persone di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), può disporre il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente. Il temporaneo ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente sono comunicati immediatamente al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona, il quale, se non ritiene di disporne la cessazione, ne richiede la convalida, entro quarantotto ore, al presidente del tribunale del capoluogo della provincia in cui la persona dimora che provvede nelle successive quarantotto ore con le modalità di cui al comma 1. Il ritiro del passaporto e la sospensione della validità ai fini dell'espatrio di ogni altro documento equipollente cessano di avere effetto se la convalida non interviene nelle novantasei ore successive alla loro adozione.

2-bis. Identico.

2-bis. Identico.

 

[art. 3]

[art. 3]

Sezione II - Le impugnazioni

Art. 10

Impugnazioni

1. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la corte di appello e l'interessato hanno facoltà di proporre ricorso alla corte d'appello, anche per il merito

1. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la corte di appello, e l'interessato e il suo difensore hanno facoltà di proporre ricorso alla corte d'appello, anche per il merito.

1. Identico.

 

 

1-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale.

2. Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La corte d'appello provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.

2. Identico.

2. Identico.

 

 

2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l’incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente; la declaratoria di incompetenza non produce l’inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l’articolo 7, comma 10-quater, primo periodo.

 

 

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell’articolo 5 e l’eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.

3. Avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

3. Avverso il decreto della corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

3. Identico.

 

 

3-bis. In caso di ricorso per cassazione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter, ove ricorrano le ipotesi ivi previste.

4. Salvo quando è stabilito nel presente decreto, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza.

4. Identico.

4. Identico.

 

 

 

Sezione III - L'esecuzione

Art. 11

Esecuzione

1. Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione è comunicato al questore per l'esecuzione.

1. Identico.

1. Identico.

2. Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento può essere altresì modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorità proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura.

2. Identico.

2. Identico.

3. Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

3. Identico.

3. Identico.

4. Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale può, nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta.

4. Identico.

4. Identico.

 

 

 

Art. 12

Autorizzazione ad allontanarsi dal comune di residenza o dimora abituale

1. Quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute, le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno possono essere autorizzate a recarsi in un luogo determinato fuori del comune di residenza o di dimora abituale, ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili, allontanandosi per un periodo non superiore ai dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio. L'autorizzazione può essere concessa, nel medesimo limite temporale, anche quando ricorrono gravi e comprovati motivi di famiglia che rendano assolutamente necessario ed urgente l'allontanamento dal luogo di soggiorno coatto.

1. Identico.

1. Identico.

2. La domanda dell'interessato deve essere proposta al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 5.

2. Identico.

2. Identico.

3. Il tribunale, dopo aver accertato la veridicità delle circostanze allegate dall'interessato, provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

3. Identico.

3. Identico.

4. Nei casi di assoluta urgenza la richiesta può essere presentata al presidente del tribunale competente ai sensi dell'articolo 5, il quale può autorizzare il richiedente ad allontanarsi per un periodo non superiore a tre giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio.

4. Identico.

4. Identico.

5. Il decreto previsto dai commi 3 e 4 è comunicato al procuratore della Repubblica ed all'interessato che possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

5. Identico.

5. Identico.

6. Del decreto è altresì data notizia all'autorità di pubblica sicurezza che esercita la vigilanza sul soggiornante obbligato, la quale provvede ad informare quella del luogo dove l'interessato deve recarsi e a disporre le modalità e l'itinerario del viaggio.

6. Identico.

6. Identico.

 

 

 

Art. 13

Rapporti della sorveglianza speciale con le misure di sicurezza e la libertà vigilata

1. Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.

1. Identico.

1. Identico.

 

[art. 4]

[art. 4]

Art. 14

Decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale

1. La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato.

1. Identico.

1. Identico.

2. Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il tribunale verifica d'ufficio se la commissione di tale reato possa costituire indice della persistente pericolosità dell'agente; in tale caso il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.

2. Identico.

2. Identico.

 

2-bis. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi.

2-bis. Identico.

 

2-ter. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione.

2-ter. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione.

 

 

 

Art. 15

Rapporti dell'obbligo di soggiorno con la detenzione, le misure di sicurezza e la libertà vigilata

1. Il tempo trascorso in custodia cautelare seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata dell'obbligo del soggiorno.

1. Identico.

1. Identico.

2. L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno.

2. Identico.

2. Identico.

 

 

 

Titolo II - Le misure di prevenzione patrimoniali

Capo I - Il procedimento applicativo

Art. 16

Soggetti destinatari

1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano:

a) ai soggetti di cui all'articolo 4;

b) alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

1. Identico.

1. Identico.

2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), la misura di prevenzione patrimoniale della confisca può essere applicata relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 22, comma 2.

2. Identico.

2. Identico.

 

 

 

 

[art. 5, comma 1]

[art. 5, comma 1]

Art. 17

Titolarità della proposta

1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo.

1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo.

1. Identico.

2. Quando le misure di prevenzione patrimoniali sono richieste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona; nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

2. Identico.

2. Nei casi previsti dall’articolo 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter), le funzioni e le competenze spettanti al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente.

3. Salvo quanto previsto al comma 2, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi del presente decreto, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.

3. Identico.

3. Identico.

 

3-bis. Il procuratore della Repubblica indicato ai commi 1 e 2, attraverso il raccordo informativo con il questore e con il direttore della Direzione investigativa antimafia relativamente alle misure di prevenzione di cui al presente titolo, cura che non si arrechi pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri procedimenti. A tal fine, il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:

3-bis. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, attraverso il raccordo informativo con il questore e con il direttore della Direzione investigativa antimafia relativamente alle misure di prevenzione di cui al presente titolo, cura che non si arrechi pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri procedimenti. A tal fine, il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:

 

a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall'articolo 19;

a) identica;

 

b) tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore della Repubblica competente per territorio sullo svolgimento delle indagini;

b) tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sullo svolgimento delle indagini;

 

c) dare comunicazione per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica competente per territorio almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale. La mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta;

c) dare comunicazione per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale. La mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta;

 

d) trasmettere al procuratore della Repubblica competente per territorio, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello stesso.

d) trasmettere al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello stesso.

 

 

 

Art. 18

Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto

1. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione.

1. Identico.

1. Identico.

2. Le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. In tal caso il procedimento prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.

2. Identico.

2. Identico.

3. Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenzione può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso.

3. Identico.

3. Identico.

4. Il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere iniziato o proseguito anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, su proposta dei soggetti di cui all'articolo 17 competenti per il luogo di ultima dimora dell'interessato, relativamente ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

4. Identico.

4. Identico.

5. Agli stessi fini il procedimento può essere iniziato o proseguito allorché la persona è sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata.

5. Identico.

5. Identico.

 

 

 

 

[art. 5, comma 2]

[art. 5, comma 2]

Art. 19

Indagini patrimoniali

1. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 16 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

1. Identico.

1. Identico.

2. I soggetti di cui al comma 1 accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o dell'Unione europea.

2. Identico.

2. Identico.

3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

3. Identico.

3. Identico.

4. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale.

4. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3. Possono altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema di interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale.

4. Identico.

5. Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 16, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dei commi che precedono.

5. Identico.

5. Identico.

 

 

 

 

[art. 5, comma 4]

[art. 5, comma 4]

Art. 20

Sequestro

1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposi ivi previsti. Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104, comma 1, lettera b), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro.

1. Il tribunale, anche d'ufficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti. Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie, ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro.

 

2. Prima di ordinare il sequestro e di fissare l'udienza, il tribunale restituisce gli atti all'organo proponente quando ritiene che le indagini non siano complete e indica gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli articoli 34 e 34-bis.

2. Prima di ordinare il sequestro o di disporre le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis e di fissare l'udienza, il tribunale restituisce gli atti all'organo proponente quando ritiene che le indagini non siano complete e indica gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli articoli 34 e 34-bis.

2. Il sequestro è revocato dal tribunale quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente.

3. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.

3. Identico.

3. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.

4. Identico.

4. Identico.

 

5. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'Agenzia di cui all’articolo 110 subito dopo la loro esecuzione.

5. Identico.

 

 

 

 

[art. 5, comma 5]

[art. 5, comma 5]

Art. 21

Esecuzione del sequestro

1. Il sequestro è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. L'ufficiale giudiziario, eseguite le formalità ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza obbligatoria della polizia giudiziaria.

1. Il sequestro è eseguito con le modalità previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La polizia giudiziaria, eseguite le formalità ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza, ove ritenuto opportuno, dell’ufficiale giudiziario.

1. Identico.

2. Il tribunale, ove gli occupanti non vi provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica.

2. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, ove gli occupanti non vi provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, può disporre il differimento dell'esecuzione dello sgombero per il tempo necessario per la stipula o l'esecuzione dei contratti previsti dall'articolo 40, commi 3-bis e 3-ter, sempre che l'occupante corrisponda l'indennità eventualmente determinata e provveda a sue cure alle spese e a tutti gli oneri, compreso il pagamento degli oneri fiscali, inerenti all'unità immobiliare, esclusa ogni azione di regresso.

2. Il giudice delegato alla procedura ai sensi dell’articolo 35, comma 1, sentito l’amministratore giudiziario, valutate le circostanze, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro, mediante l’ausilio della forza pubblica.

 

2-bis. Il tribunale provvede ai sensi del comma 2, primo periodo, qualora i beni immobili siano occupati dal proposto e dai familiari conviventi, ovvero dai terzi titolari del bene di cui il proposto risulta poter disporre indirettamente. Lo sgombero è differito dal tribunale:

a) qualora entro dieci giorni dalla notifica del decreto di sequestro sia presentata istanza di assegnazione della casa di proprietà del proposto nel caso previsto dall'articolo 40, comma 2-bis, del presente decreto, nella parte in cui richiama l'articolo 47, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) quando è necessario ai fini della migliore conservazione dei beni, con provvedimento revocabile in ogni tempo e comunque non oltre il decreto di confisca definitiva, sempre che l'occupante corrisponda l'indennità eventualmente determinata e provveda a sue cure alle spese e a tutti gli oneri, compreso il pagamento di oneri fiscali, inerenti all'unità immobiliare, esclusa ogni azione di regresso.

Soppresso

 

2-ter. I provvedimenti con cui è disposto lo sgombero, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente decreto sono trasmessi per l'immediata esecuzione e per la necessaria successiva vigilanza al questore del luogo ove è ubicato il bene e sono comunicati al prefetto del medesimo luogo.

Soppresso

 

2-quater. I provvedimenti di cui al comma 2-ter sono opponibili esclusivamente con incidente di esecuzione, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, innanzi allo stesso tribunale, con citazione anche dell'Agenzia di cui all’articolo 110 del presente decreto. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, a meno che il tribunale che l'ha emesso disponga diversamente.

Soppresso

 

2-quinquies. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 41 del presente decreto.

Soppresso

3. Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario è regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59.

3. Identico.

3. Identico.

 

 

 

 

[art. 5, comma 6]

[art. 5, comma 6]

Art. 22

Provvedimenti d’urgenza

1. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca vengano dispersi, sottratti od alienati, i soggetti di cui all' articolo 17 , commi 1 e 2 possono, unitamente alla proposta, richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta.

1. Identico

1. Identico

2. Nel corso del procedimento, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1 o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma dell' articolo 19 , comma 5, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei dieci giorni successivi. Analogamente si procede se, nel corso del procedimento, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, emerge l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di confisca.

2. Nel corso del procedimento, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1 o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma dell' articolo 19 , comma 5, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei trenta giorni successivi. Analogamente si procede se, nel corso del procedimento, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, emerge l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di confisca.

2. Identico.

 

2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. L'avviso di fissazione dell'udienza è notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ai fini del computo del termine per la convalida si tiene conto delle cause di sospensione previste dall'articolo 24, comma 2.

2-bis. Ai fini del computo del termine per la convalida si tiene conto delle cause di sospensione previste dall'articolo 24, comma 2.

 

 

 

 

[art. 5, comma 7]

[art. 5, comma 7]

Art. 23

Procedimento applicativo

1. Salvo che sia diversamente disposto, al procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal titolo I, capo II, sezione I.

1. Identico.

1. Identico.

2. I terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, nei trenta giorni successivi all'esecuzione del sequestro, sono chiamati dal tribunale ad intervenire nel procedimento con decreto motivato che contiene la fissazione dell'udienza in camera di consiglio.

2. Identico.

2. Identico.

3. All'udienza gli interessati possono svolgere le loro deduzioni con l'assistenza di un difensore, nonché chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 24 il tribunale ordina la restituzione dei beni ai proprietari.

3. Identico.

3. Identico.

4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV.

4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento nonché diritti reali di garanzia sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del presente libro.

4. Identico.

 

 

 

 

[art. 5, comma 8]

[art. 5, comma 8]

Art. 24

Confisca

1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere fruito di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti.

1. Identico.

 

1-bis. Il tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni sociali totalitarie, ordina la confisca anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende la confisca.

1-bis. Identico.

2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente.

2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili; inoltre, il termine per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni. Il termine resta altresì sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento.

2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili; il termine resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni ove sia necessario procedere all’espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente. Il termine resta altresì sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza dei termini previsti dai commi 10-sexies, 10-septies e 10-octies dell'articolo 7.

 

2-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, il termine previsto dal comma 2 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso.

2-bis. Con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivi del decreto di confisca è ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni..

3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo.

3. Identico.

3. Identico.

 

 

 

 

[art. 5, comma 9]

[art. 5, comma 9]

Art. 25

Sequestro o confisca per equivalente

Sequestro e confisca per equivalente

1. Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possono essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.

1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.

1. Identico.

 

2. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, si procede con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto.

2. Identico.

 

 

 

Art. 26

Intestazione fittizia

1. Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.

1. Identico.

1. Identico.

2. Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria si presumono fittizi:

a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;

b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.

2. Identico.

2. Identico.

 

 

 

Capo II - Le impugnazioni

 

[art. 6]

[art. 6]

Art. 27

Comunicazioni e impugnazioni

1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.

1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, l'applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.

1. Identico.

2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10. I provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.

2. Identico.

2. Identico.

 

2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l'incompetenza sia stata riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 10-quater.

Soppresso

 

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore o dagli altri soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.

Soppresso

 

2-quater. In caso di conferma anche parziale del decreto impugnato, la corte di appello pone a carico della parte che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali.

Soppresso

3. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.

3. Identico.

3. Identico.

 

3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parli, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l’esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva.

3-bis. Identico.

4. In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia.

4. Identico.

4. Identico.

 

4-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza delle parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale.

Soppresso

5. Dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e comunque quando il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali sono trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza a fini fiscali.

5. Identico.

5. Identico.

6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si applica l'articolo 24, comma 2.

6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia.
Se la corte di appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso, si applica l'articolo 24, comma 2.

6. Identico al testo vigente (eliminata la modifica).

 

6-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 24 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso.

6-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, anche ove disposto ai sensi dei commi 2-bis e 3-bis dell'articolo 10, il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 24 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso.

 

 

 

Capo III - La revocazione della confisca

 

[art. 7]

[art. 7]

Art. 28

Revocazione della confisca

1. La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dall'articolo 630 del codice di procedura penale:

1. La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello stesso codice:

1. Identico:

a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento;

a) identica;

 

b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca;

b) identica;

 

c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato.

c) identica.

 

2. In ogni caso, la revocazione può essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura.

2. Identico.

2. Identico.

3. La richiesta di revocazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al comma 1, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile.

3. Identico.

3. Identico.

4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte d'appello trasmette gli atti al tribunale che ha disposto la confisca affinché provveda, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46.

4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte d'appello provvede, ove del caso, ai sensi dell’articolo 46.

4. Identico.

 

 

 

Capo IV - Rapporti con i procedimenti penali

Art. 29

Indipendenza dall'esercizio dell'azione penale

1. L'azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

1. Identico.

1. Identico.

 

 

 

 

[art. 8]

[art. 8]

Art. 30

Rapporti con sequestro e confisca disposti in seno a procedimenti penali

1. Il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in un procedimento penale. In tal caso la custodia giudiziale dei beni sequestrati nel processo penale viene affidata all'amministratore giudiziario, il quale provvede alla gestione dei beni stessi ai sensi del titolo III. Questi comunica al giudice del procedimento penale, previa autorizzazione del tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, copia delle relazioni periodiche. In caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il giudice del procedimento penale provvede alla nomina di un nuovo custode, salvo che ritenga di confermare l'amministratore. Nel caso previsto dall'articolo 104-bis disp. att. c.p.p., l'amministratore giudiziario nominato nel procedimento penale prosegue la propria attività nel procedimento di prevenzione, salvo che il tribunale, con decreto motivato e sentita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia», non provveda alla sua revoca e sostituzione.

1. Il sequestro e la confisca di prevenzione possono essere disposti anche in relazione a beni già sottoposti a sequestro in un procedimento penale. In tal caso la custodia giudiziale dei beni sequestrati nel processo penale viene affidata all'amministratore giudiziario, il quale provvede alla gestione dei beni stessi ai sensi del titolo III. Questi comunica al giudice del procedimento penale, previa autorizzazione del tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, copia delle relazioni periodiche. In caso di revoca del sequestro o della confisca di prevenzione, il giudice del procedimento penale provvede alla nomina di un nuovo custode, salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione. Nel caso previsto dall'articolo 104-bis disp. att. c.p.p., l'amministratore giudiziario nominato nel procedimento penale prosegue la propria attività nel procedimento di prevenzione, salvo che il tribunale, con decreto motivato e sentita l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia», non provveda alla sua revoca e sostituzione.

1. Identico.

2. Nel caso previsto dal comma 1, primo periodo, se la confisca definitiva di prevenzione interviene prima della sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca dei medesimi beni in sede penale, si procede in ogni caso alla gestione, vendita, assegnazione o destinazione ai sensi del titolo III. Il giudice, ove successivamente disponga la confisca in sede penale, dichiara la stessa già eseguita in sede di prevenzione.

2. Identico.

2. Identico.

3. Se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, ove successivamente disponga la confisca di prevenzione, dichiara la stessa già eseguita in sede penale.

3. Se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione, il tribunale, ove abbia disposto il sequestro, e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede penale.

3. Identico.

4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, in ogni caso la successiva confisca viene trascritta, iscritta o annotata ai sensi dell'articolo 21.

4. Identico.

4. Identico.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui il sequestro disposto nel corso di un giudizio penale sopravvenga al sequestro o alla confisca di prevenzione.

5. Identico.

5. Identico.

 

 

 

Capo V - Le misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca

 

[art. 9]

[art. 9]

Art. 31

Cauzione. Garanzie reali

1. Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona sottoposta a tale misura versi presso la cassa delle ammende una somma, a titolo di cauzione, di entità che, tenuto conto anche delle sue condizioni economiche e dei provvedimenti adottati a norma dell'articolo 22, costituisca un'efficace remora alla violazione delle prescrizioni imposte.

1. Identico.

1. Identico.

2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9, il tribunale può imporre alla persona denunciata, in via provvisoria e qualora ne ravvisi l'opportunità, le prescrizioni previste dall'articolo 8, commi 3 e 4. Con il provvedimento, il tribunale può imporre la cauzione di cui al comma 1.

2. Identico.

2. Identico.

3. Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato è disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano. Le spese relative alle garanzie reali previste dal presente comma sono anticipate dall'interessato ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368.

3. Il deposito può essere sostituito, su istanza dell'interessato, dalla presentazione di idonee garanzie reali. Il tribunale provvede circa i modi di custodia dei beni dati in pegno e dispone, riguardo ai beni immobili, che il decreto con il quale accogliendo l'istanza dell'interessato è disposta l'ipoteca legale sia trascritto presso l'ufficio delle conservatorie dei registri immobiliari del luogo in cui i beni medesimi si trovano. Le spese relative alle garanzie reali previste dal presente comma sono anticipate dall'interessato secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può disporre in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili.

3. Identico.

4 Quando sia cessata l'esecuzione della misura di prevenzione o sia rigettata la proposta, il tribunale dispone con decreto la restituzione del deposito o la liberazione della garanzia.

4. Identico.

4. Identico.

5.Le misure patrimoniali cautelari previste dal presente articolo mantengono la loro efficacia per tutta la durata della misura di prevenzione e non possono essere revocate, neppure in parte, se non per comprovate gravi necessità personali o familiari.

5. Identico.

5. Identico.

 

 

 

Art. 32

Confisca della cauzione

1. In caso di violazione degli obblighi o dei divieti derivanti dall'applicazione della misura di prevenzione, il tribunale dispone la confisca della cauzione oppure che si proceda ad esecuzione sui beni costituiti in garanzia, sino a concorrenza dell'ammontare della cauzione. Per l'esecuzione, a cura del cancelliere, si osservano le disposizioni dei primi due titoli del libro terzo del codice di procedura civile in quanto applicabili, ed escluse, riguardo ai beni costituiti in garanzia, le formalità del pignoramento.

1. Identico.

1. Identico.

2. Qualora, emesso il provvedimento di cui al comma 1, permangano le condizioni che giustificarono la cauzione, il tribunale, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore e con le forme previste per il procedimento di prevenzione, dispone che la cauzione sia rinnovata, anche per somma superiore a quella originaria.

2. Identico.

2. Identico.

3. Le spese relative all'esecuzione prevista dal comma 1 sono anticipate dallo Stato.

3. Identico.

3. Identico.

 

 

 

Art. 33

L'amministrazione giudiziaria dei beni personali

1. Nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere c), d), e), f), g) ed h) il tribunale può aggiungere ad una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 6, quella dell'amministrazione giudiziaria dei beni personali, esclusi quelli destinati all'attività professionale o produttiva, quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilità dei medesimi agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attività socialmente pericolosa.

1. Identico.

1. Identico.

2. Il tribunale può applicare soltanto l'amministrazione giudiziaria se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della tutela della collettività.

2. Identico.

2. Identico.

3. L'amministrazione giudiziaria può essere imposta per un periodo non eccedente i 5 anni. Alla scadenza può essere rinnovata se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

3. Identico.

3. Identico.

4. Con il provvedimento con cui applica l'amministrazione giudiziaria dei beni il giudice nomina l'amministratore giudiziario di cui all'articolo 35.

4. Identico.

4. Identico.

 

[art. 10]

[art. 10]

Art. 34

L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche

L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende

1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, ricorrono sufficienti indizi per ritenere che l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis c.p. o che possa, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, il questore o il direttore della Direzione investigativa antimafia possono richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza.

1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, previsti dall'articolo 92, ovvero di quelli compiuti ai sensi dell'articolo 6 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dall'Autorità nazionale anticorruzione, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 16 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e i-bis), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del presente decreto.

1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa, previsti dall'articolo 92, ovvero di quelli compiuti ai sensi dell'articolo 213 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'Autorità nazionale anticorruzione, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle di carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o possa comunque agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 6 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e i-bis), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 603-bis, 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del presente decreto.

2. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma 1 agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, il tribunale dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività.

Soppresso (v. sopra)

Soppresso (v. sopra)

3. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a sei mesi e può essere rinnovata, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non superiore complessivamente a due anni, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.

2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo comunque non superiore complessivamente a due anni, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, a seguito di relazione dell’amministratore giudiziario che evidenzi la necessità di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate e la rimozione delle situazioni di fatto e di diritto che avevano determinato la misura.

4. Con il provvedimento di cui al comma 2, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa, senza percepire emolumenti.

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa, senza percepire ulteriori emolumenti.

5. Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore giudiziario nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento.

4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione dell’amministratore nel possesso e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a iscrizione in pubblici registri, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto nei medesimi pubblici registri.

4. Identico.

6. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero.

5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del Titolo III del presente libro.

5. Identico.

7. Entro i quindici giorni antecedenti la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio, alla quale può essere chiamato a partecipare il giudice delegato, la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.

6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I, del presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.

6. Identico.

8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può disporre il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822,84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Detto obbligo va assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.

Soppresso

Soppresso

9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il Direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 3.

7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati, nei casi in cui si ha motivo di ritenere che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano l'impiego, i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 2.

7. Identico.

 

 

 

 

[art. 11]

[art. 11]

 

Articolo 34-bis

Controllo giudiziario delle aziende

 

1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.

1. Identico.

 

2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:

a) imporre nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 l'obbligo di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 7.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;

b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

2. Identico.

 

3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo:

a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;

b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario;

c) di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;

d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;

e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

3. Identico.

 

4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.

4. Identico.

 

5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa l'udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario.

5. Identico.

 

6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo. Il tribunale, sentiti il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniali.

6. Identico.

 

7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 del presente articolo sospende gli effetti di cui all'articolo 94.

7. Identico.

 

 

 

 

[art. 12]

[art. 12]

 

Capo VI-bis
Trattazione prioritaria del procedimento

 

Art. 34-ter

Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale

 

1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.

1. Identico.

 

2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e la definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il dirigente dell'ufficio comunica, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura, con cadenza annuale, a tale organo e al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti indicati al comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 1 del presente articolo.

2. Identico.

 

 

 

Titolo III - L'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati

Capo I - L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati

 

[art. 13, comma 1]

[art. 13, comma 1]

Articolo 35

Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario

1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario.

1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II del presente libro il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura della attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente.

1. Identico.

2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a tre, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compendi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria o dall'Agenzia.

2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura e dell'entità dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali in corso, comunque non superiore a tre, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compendi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria o dall'Agenzia.

 

2-bis. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

2-bis. Identico.

 

 

2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis, comma 7, l'amministratore giudiziario di cui ai commi 2 e 2-bis può altresì essere nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia, di cui all'articolo 113-bis. In tal caso l'amministratore giudiziario dipendente dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico, non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui al comma 9.

3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di ausiliario o di collaboratore dell'amministratore giudiziario.

3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4 del presente decreto. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione. Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali abituali del magistrato che conferisce l'incarico.

3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4 del presente decreto o per uno dei reati previsti dal libro II, titolo II, capo I, e titolo III, capo I, del codice penale. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione. Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali abituali del magistrato che conferisce l'incarico. Non possono altresì assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quelli di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, i creditori o debitori del magistrato che conferisce l'incarico, del suo coniuge o dei suoi figli, né le persone legate da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con il coniuge o i figli dello stesso magistrato, né i prossimi congiunti, i conviventi, i creditori o debitori del dirigente di cancelleria che assiste lo stesso magistrato.

4. Il giudice delegato può autorizzare l'amministratore giudiziario a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. A costoro si applica il divieto di cui al comma 3.

4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione, la cui composizione ed il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice delegato indicando altresì se e quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori, assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti dei beni di cui all'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di uno dei soggetti indicati nell'articolo 9-bis del medesimo codice. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in stato di sequestro e degli oneri che ne conseguono.

4. Identico.

5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.

5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.

5. Identico.

6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione.

6. Identico.

6. Identico.

7. In caso di grave irregolarità o di incapacità il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, può disporre in ogni tempo la revoca dell'amministratore giudiziario, previa audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutori dell'Agenzia la revoca è disposta dalla medesima Agenzia.

7. Identico.

7. Identico.

8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione.

8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'articolo 43.

8. Identico.

9. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, all'amministratore giudiziario spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato.

9. Identico.

9. Identico.

 

 

 

 

[art. 13, comma 2]

[art. 13, comma 2]

 

Art. 35-bis

Responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione

 

1. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da responsabilità civile l'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, per gli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro.

1. Identico.

 

2. Dalla data del sequestro e sino all'approvazione del programma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c), gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono notificati all'amministratore giudiziario. Entro sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni e l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. Per la durata indicata nel periodo precedente rimangono sospesi i relativi termini di prescrizione.

2. Dalla data del sequestro e sino all'approvazione del programma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c), gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono notificati all'amministratore giudiziario. Per un periodo di sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni ed entro lo stesso termine l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. Per la durata indicata nel periodo precedente rimangono sospesi i relativi termini di prescrizione.

 

3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, il prefetto della provincia rilascia all'amministratore giudiziario la nuova documentazione antimafia di cui all'articolo 84. Tale documentazione ha validità per l'intero periodo di efficacia dei provvedimenti di sequestro e confisca dell'azienda e sino alla destinazione della stessa disposta ai sensi dell'articolo 48.

3. Identico.

 

 

 

 

[art. 13, comma 3]

[art. 13, comma 3]

Art. 36

Relazione dell'amministratore giudiziario

1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei beni sequestrati. La relazione contiene:

1. Identico

1. Identico.

a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende;

a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende, nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati;

 

b) il presumibile valore di mercato dei beni quale stimato dall'amministratore stesso;

b) identica;

 

c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati;

c) identica;

 

d) in caso di sequestro di beni organizzati in azienda, l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture contabili;

d) identica ;

 

e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni. In particolare, nel caso di sequestro di beni organizzati in azienda o di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, la relazione contiene una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato di riferimento.

e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 41.

 

2. La relazione di cui al comma 1 indica anche le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonché l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza..

2. Identico.

2. Identico.

3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice delegato per non più di novanta giorni. Successivamente l'amministratore giudiziario redige, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia, esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi.

3. Identico.

3. Identico.

4. In caso di contestazioni sulla stima dei beni, il giudice delegato nomina un perito, che procede alla stima dei beni in contraddittorio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal codice di procedura penale in materia di perizia.

4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, sentite le parti, se non le ritiene inammissibili, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale. Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato.

4. Identico.

 

 

 

 

[art. 13, comma 4]

[art. 13, comma 4]

Art. 37

Compiti dell'amministratore giudiziario

1. L'amministratore giudiziario, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, tiene un registro, preventivamente vidimato dal giudice delegato alla procedura, sul quale annota tempestivamente le operazioni relative alla sua amministrazione secondo i criteri stabiliti al comma 6. Con decreto emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme per la tenuta del registro.

1.Identico.

1.Identico.

2. Nel caso di sequestro di azienda l'amministratore prende in consegna le scritture contabili e i libri sociali, sui quali devono essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro.

2. Identico.

2. Identico.

3. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore giudiziario in tale qualità, escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Le somme apprese, riscosse o ricevute a qualsiasi titolo dall'amministratore giudiziario in tale qualità, escluse quelle derivanti dalla gestione di aziende e dalla amministrazione dei beni immobili, affluiscono al Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133. Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili.

3. Identico.

4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate alla procedura e i relativi prelievi possono essere effettuati nei limiti e con le modalità stabilite dal giudice delegato.

4. Identico.

4. Identico.

5. L'amministratore giudiziario tiene contabilità separata in relazione ai vari soggetti o enti proposti; tiene inoltre contabilità separata della gestione e delle eventuali vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale. Egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le uscite di carattere specifico e la quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale. Conserva altresì i documenti comprovanti le operazioni effettuate e riporta analiticamente le operazioni medesime nelle relazioni periodiche presentate ai sensi dell'articolo 36.

5. Identico.

5. Identico.

 

 

 

 

[art. 13, comma 5]

[art. 13, comma 5]

Art. 38

Compiti dell'Agenzia

1. Fino al decreto di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può chiedere al tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene.

1. Fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112, proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione.

1. Identico.

2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria.

2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo, inserendo tutti i dati necessari per consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma 3-ter e 41, comma 2-ter. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Identico.

3. Dopo il decreto di confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati, retribuiti secondo le modalità previste per l'amministratore giudiziario. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'incarico può essere conferito all'amministratore giudiziario già nominato dal tribunale.

3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, che ne cura la gestione fino all'emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale, salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa.

3. Identico.

4. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore giudiziario già nominato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione.

4. L'amministratore giudiziario, dopo il decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predispone separato conto di gestione. L'Agenzia provvede all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione.

4. Identico.

5. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto del provvedimento.

5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di secondo grado, pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto.

5. Identico.

6. L'Agenzia promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.

6. Identico.

6. Identico.

7. Salvo che sia diversamente stabilito, le disposizioni del presente decreto relative all'amministratore giudiziario si applicano anche all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa attribuite ai sensi del comma 3.

7. Identico.

7. Identico.

 

 

 

 

[art. 13, comma 6]

[art. 13, comma 6]

Art. 39

Assistenza legale alla procedura

1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora l'Avvocato generale dello Stato ne riconosca l'opportunità.

1. Identico.

1. Identico.

 

1-bis. A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista.

1-bis. Identico.

 

 

 

Capo II - La gestione dei beni sequestrati e confiscati

 

[art. 14, comma 1]

[art. 14, comma 1]

Articolo 40

Gestione dei beni sequestrati

1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a).

1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi della attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112.

1. Identico.

2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste. Nel caso previsto dal secondo comma del citato articolo 47, il beneficiario provvede a sue cure alle spese e agli oneri inerenti l'unità immobiliare ed è esclusa ogni azione di regresso.

2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste.

2. Identico.

 

2-bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo, del presente articolo, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito.

2-bis. Identico.

3. L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato.

3. L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato.

3. Identico.

 

3-bis. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

3-bis. Identico.

 

3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti previsti nell'articolo 48, comma 3, lettera c), con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 21, commi 2-bis, lettera b), 2-ter, e del comma 2-bis del presente articolo.

3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi del comma 2-bis del presente articolo.

 

3-quater. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale.

3-quater. Identico.

4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in violazione del presente decreto, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di dieci giorni, al giudice delegato che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato, che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.

4. Identico.

5. In caso di sequestro di beni in comunione indivisa, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, può chiedere al giudice civile di essere nominato amministratore della comunione.

5. Identico.

5. Identico.

5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di tutela ambientale.

5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale agli organi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di tutela ambientale nonché ai soggetti previsti dall’articolo 48, comma 3, lettera c).

5-bis. Identico.

5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro ed alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, può destinare alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale può procedere alla loro distruzione o demolizione.

5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione.

5-ter. Identico.

5-quater. I proventi derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5-ter affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura del 50 per cento secondo le destinazioni previste dal predetto articolo 2, comma 7, e per il restante 50 per cento allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per le esigenze dell'Agenzia che li destina prioritariamente alle finalità sociali e produttive.

5-quater. Identico.

5-quater. Identico.

5-quinquies. Se il tribunale non provvede alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30 luglio 2009, n. 127.

5-quinquies. Identico.

5-quinquies. Identico.

 

 

 

 

[art. 14, comma 2]

[art. 14, comma 2]

Art. 41

Gestione delle aziende sequestrate

1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. In tal caso, la relazione di cui all'articolo 36 deve essere presentata entro sei mesi dalla nomina. La relazione contiene, oltre agli elementi di cui al comma 1 del predetto articolo, indicazioni particolareggiate sullo stato dell'attività aziendale e sulle sue prospettive di prosecuzione. Il tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Dopo la relazione di cui all'articolo 36, comma 1, l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione contenente:

1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Dopo la relazione di cui all'articolo 36, comma 1, l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione, che trasmette anche all'Agenzia, contenente:

 

a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1, nonché gli eventuali provvedimenti da adottare ai sensi del comma 6-bis del presente articolo;

a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1

 

b) l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività;

b) identica;

 

c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente decreto;

c) identica;

 

d) la stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa;

d) identica;

 

e) l'indicazione delle attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi.

e) identica.

 

1-bis. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 36 si applicano anche con riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo.

1-bis. Identico.

 

1-ter. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività d'impresa. L'amministratore giudiziario allega altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione dell'attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società, che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario.

1-ter. Identico.

 

 

1-quater. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, nell'attività di gestione degli immobili e dei beni aziendali, conferisce la manutenzione ordinaria o straordinaria di preferenza alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate.

 

1-quater. In ogni caso, entro trenta giorni dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario è autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma ai sensi del comma 1-quinquies, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compendi sequestrati.

1-quinquies. In ogni caso, entro trenta giorni dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario è autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma ai sensi del comma 1-sexies, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compendi sequestrati.

 

1-quinquies. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1, depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.

1-sexies. Identico.

 

1-sexies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario.

1-septies. Identico.

 

1-septies. L'allontanamento dall'azienda dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 2-bis, avviene sulla base delle disposizioni impartite dal tribunale su proposta del giudice delegato, dando priorità all'allontanamento del proposto. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, impartisce disposizioni, fino al momento dell'allontanamento, sulla presenza dei soggetti indicati al primo periodo e ordina agli organi di amministrazione e di controllo della società la consegna all'amministratore giudiziario della documentazione necessaria alla redazione della relazione di cui al comma 1.

Soppresso

 

1-octies. Per le società sottoposte a sequestro ai sensi del presente decreto, le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile non operano dalla data di immissione in possesso sino all'approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile.

1-octies. Identico.

2. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può con decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L'amministratore giudiziario non può frazionare artatamente le operazioni economiche al fine di evitare il superamento di detta soglia.

2. Identico.

2. Identico.

 

2-bis. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, può affittare l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione di diritto nei casi previsti dal comma 2-ter, primo periodo, del presente articolo in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.

2-bis. Identico.

 

2-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni e altri soggetti indicati all'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41-quater. Nel caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8-bis, l'azienda può essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa.

2-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni e altri soggetti indicati all'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41-quater. Nel caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8-ter, l'azienda può essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa.

 

2-quater. Nei casi previsti dai commi 2-bis e 2-ter, il tribunale, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione dell'allontanamento immediato dall'azienda dei soggetti indicati all'articolo 21, comma 2-bis.

Soppresso

3. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 42, in quanto applicabili.

3. Identico.

3. Identico.

4. I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto.

4. Identico.

4. Identico.

5. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1.

5. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero, dei difensori delle parti e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1.

5. Identico.

6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze necessarie per legge, l'amministratore giudiziario può, previa autorizzazione del giudice delegato:

a) convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori;

b) impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché di ogni altra modifica dello statuto che possa arrecare pregiudizio agli interessi dell'amministrazione giudiziaria.

6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro.

6. Identico.

 

6-bis. In tutti i casi previsti dal presente articolo in cui si deve provvedere all'allontanamento dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 2-bis, si procede ai sensi dell'articolo 21, comma 2-ter, anche sulla base delle disposizioni eventualmente impartite dal tribunale. Si applica l'articolo 21, comma 2-quater.

Soppresso

 

6-ter. Con decreto da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali.

6-bis. Identico.

 

 

 

 

[art. 15, comma 1]

[art. 15, comma 1]

 

Art. 41-bis

 

Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate nonché per il monitoraggio analitico sull’utilizzo dei beni sequestrati e confiscati

Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate

 

1. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata e il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio analitico sull'utilizzo di tali beni, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di economia e finanza 2015, l'Agenzia promuove specifiche azioni di rafforzamento e sviluppo delle competenze, anche interne, necessarie per l'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali.

Soppresso

 

2. Alla realizzazione delle misure di cui al comma 1 concorrono, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, le risorse previste nell'ambito dei programmi dell'Unione europea 2014/2020 «Governance e capacità istituzionale» e «Legalità», nonché dei programmi di azione e coesione di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 10 del 28 gennaio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2015, previa verifica di coerenza con gli obiettivi dei predetti programmi da parte delle rispettive autorità di gestione.

Soppresso

 

3. Per ciascun anno del triennio 2016-2018 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, lettere a) e b), del presente decreto, la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, commi 3, lettera c), e 8, lettera a). Per gli anni successivi al 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Soppresso

 

4. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono:

a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie, erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al comma 3 del presente articolo, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al medesimo comma 3;

b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a).

Soppresso

 

5. L'accesso alle risorse delle sezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività d'impresa previsti dall'articolo 41, comma 1-quinquies.

1. L'accesso alle risorse delle sezioni di cui alle lettere a) e b) del comma 196 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall’Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa previsti dall'articolo 41, comma 1-sexies.

 

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della giustizia e l'Agenzia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 4. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti condizioni, tempi e livello dei tassi per la restituzione dei finanziamenti di cui alla lettera b) del comma 4.

Soppresso

 

7. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui alla lettera a) del comma 4. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione di cui alla lettera a) del comma 4 hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

2. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione di cui alla lettera b) del comma 196 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.

 

8. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni dopo la data di annotazione stabilita dal comma 10. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

3. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni in data successiva alle annotazioni di cui al comma 5. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.

 

9. Il privilegio di cui al presente articolo è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni di cui al comma 10, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per quelli di cui all'articolo 2751-bis del codice civile.

4. Il privilegio di cui al presente articolo è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni di cui al comma 5, fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per quelli di cui all'articolo 2751-bis del codice civile.

 

10. Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti in relazione al luogo in cui si trovano i beni, e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

5. Identico.

 

11. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro.

Soppresso

 

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Soppresso

 

13. Il tribunale, con il procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-quinquies, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'attività dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Dopo il provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello provvede l'Agenzia.

6. Il tribunale, con il procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-quinquies, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'attività dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Dopo il provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello provvede l'Agenzia.

 

14. Qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, indicati dalla società INVITALIA Spa tra i suoi dipendenti. In tal caso l'amministratore giudiziario, dipendente della società INVITALIA Spa, per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui all'articolo 35, comma 9. I dipendenti della società INVITALIA Spa che abbiano svolto, nei tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, attività di gestione diretta di aziende in crisi possono iscriversi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla sezione dell'Albo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Il dipendente della società INVITALIA Spa, nominato amministratore giudiziario, svolge le proprie funzioni sotto la direzione del giudice delegato, avvalendosi dell'organizzazione della società INVITALIA Spa.

7. Identico.

 

15. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a), i criteri per l'individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio-economico e per la definizione dei piani di valorizzazione.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d), i criteri per l'individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio-economico e per la definizione dei piani di valorizzazione.

 

 

 

 

[art. 16]

[art. 16]

 

Art. 41-ter

Istituzione dei Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo

 

1. Al fine di favorire il coordinamento tra le istituzioni, le associazioni indicate nell'articolo 48, comma 3, lettera c), le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi il compito di:

a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;

b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;

c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalità;

d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;

e) esprimere un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.

1. Identico.

 

2. Il tavolo provinciale permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da:

a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112, comma 3;

b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

c) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale;

d) un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;

e) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;

f) un rappresentante della sede territorialmente competente dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

g) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;

h) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. Identico.

 

3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti degli enti locali la partecipazione al tavolo.

3. Identico.

 

4. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni dei datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale interessate, può convocare apposite riunioni tra le medesime associazioni e organizzazioni sindacali e l'amministratore. Le parti sono tenute a operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e di relazioni sindacali.

4. Identico.

 

5. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso di spese per la partecipazione ai lavori.

5. Identico.

 

 

 

 

Art. 41-quater

Supporto delle aziende sequestrate o confiscate

 

1. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, sentito il competente tavolo provinciale permanente di cui all'articolo 41-ter, previa autorizzazione del giudice delegato, e l'Agenzia possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini a quelli in cui opera l'azienda sequestrata o non definitivamente confiscata, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, prescindendo dai limiti di fatturato, individuati nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, attraverso procedure ad evidenza pubblica indette dall'amministratore giudiziario, tenendo conto dei progetti di affiancamento dagli stessi presentati e dell'idoneità a fornire il necessario sostegno all'azienda.

1. Identico.

 

2. L'effettivo e utile svolgimento dell'attività di supporto tecnico di cui al comma 1, risultante dalla relazione dell'amministratore giudiziario, per un periodo non inferiore a dodici mesi determina l'attribuzione agli imprenditori del diritto di prelazione da esercitare, a parità di condizioni, al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda, nonché l'applicazione ai medesimi, in quanto compatibili, dei benefìci di cui all'articolo 41-bis.

2. Identico.

 

3. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, e l'Agenzia possono altresì avvalersi del supporto tecnico delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per favorire il collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti e in reti d'impresa.

3. Identico.

 

 

 

Art. 42

Disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi

1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento.

1. Identico.

1. Identico.

2. Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della confisca.

2. Identico.

2. Identico.

3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all'articolo 35, comma 9, sono inserite nel conto della gestione; qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato, senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le somme suddette sono poste a carico dello Stato.

3. Identico.

3. Identico.

4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la liquidazione dello stesso e del trattamento di cui all'articolo 35, comma 8, nonché il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione del giudice delegato. Il compenso degli amministratori giudiziari è liquidato sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14

4. Identico.

4. Identico.

5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale concede, su richiesta dell'amministratore giudiziario e sentito il giudice delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito agli adempimenti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Identico.

5. Identico.

6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono comunicati all'amministratore giudiziario mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica.

6. Identico.

6. Identico.

7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso, l'amministratore giudiziario può proporre ricorso avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici giorni dal deposito del ricorso. Se il provvedimento impugnato è stato emesso dalla corte d'appello, sul ricorso decide la medesima corte in diversa composizione.

7. Identico.

7. Identico.

 

 

 

 

[art. 17, comma 1]

[art. 17, comma 1]

Art. 43

Rendiconto di gestione

1. All'esito della procedura e comunque dopo la confisca di primo grado, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione.

1. All'esito della procedura, e comunque dopo il provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5.

1. All’esito della procedura, e comunque dopo il provvedimento di confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal deposito, l’amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall’articolo 37, comma 5.

2. Il conto della gestione espone in modo completo e analitico le modalità e i risultati della gestione e contiene, tra l'altro, l'indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei cespiti e il saldo finale. Al conto sono essere allegati i documenti giustificativi, le relazioni periodiche sull'amministrazione e il registro delle operazioni effettuate. In caso di irregolarità o di incompletezza, il giudice delegato invita l'amministratore giudiziario ad effettuare, entro il termine indicato, le opportune integrazioni o modifiche.

2. Identico.

2. Identico.

3. Verificata la regolarità del conto, il giudice delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti allegati, assegnando in calce allo stesso termine per la presentazione di eventuali osservazioni e contestazioni. Del deposito è data immediata comunicazione agli interessati, al pubblico ministero e all'Agenzia.

3. Identico.

3. Identico.

4. Se non sorgono o non permangono contestazioni, che debbono a pena di inammissibilità essere specifiche e riferite a singole voci contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati di gestione, il giudice delegato lo approva; altrimenti fissa l'udienza di comparizione dinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera di consiglio approva il conto o invita l'amministratore giudiziario a sanarne le irregolarità con ordinanza esecutiva, notificata all'interessato e comunicata al pubblico ministero.

4. Identico.

4. Identico.

5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 è ammesso ricorso per cassazione entro i dieci giorni dalla notificazione o comunicazione.

5. Identico.

5. Identico.

 

5-bis. L'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora il sequestro sia revocato. In ogni altro caso trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. Il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione.

5-bis. Identico.

 

 

 

 

[art. 17, comma 2]

[art. 17, comma 2]

Art. 44

Gestione dei beni confiscati

1. L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 e, in quanto applicabile, dell'articolo 40, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a). Essa provvede al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, anche avvalendosi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

1. L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva dal decreto di confisca della corte d’appello, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 e, in quanto applicabile, dell'articolo 40 del presente decreto, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a). Essa provvede al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, anche avvalendosi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

1. L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non definitiva dal decreto di confisca della corte di appello, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e, in quanto applicabile, dell'articolo 40 del presente decreto, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera d). Essa provvede al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della gestione, anche avvalendosi di apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

2. L'Agenzia richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento degli atti di cui all'articolo 40, comma 3.

2. Identico.

2. Identico.

 

 

 

Capo III - La destinazione dei beni confiscati

Art. 45

Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato

1. A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo IV.

1. Identico.

1. Identico.

2. Il provvedimento definitivo di confisca è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'Agenzia, nonché al prefetto e all'ufficio dell'Agenzia del demanio competenti per territorio in relazione al luogo ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata.

2. Identico.

2. Identico.

 

 

 

 

[art. 18, comma 1]

[art. 18, comma 1]

 

Art. 45-bis

Liberazione degli immobili e delle aziende

 

1. L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l'immobile risulti ancora occupato ovvero nell'azienda siano presenti i soggetti di cui all'articolo 21, comma 2-bis, trasmette il provvedimento al questore affinché provveda ai sensi degli articoli 21, comma 2-ter, e 41, comma 6-bis. L'Agenzia, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare. I provvedimenti dell'Agenzia sono opponibili esclusivamente con le modalità previste dagli articoli 21, comma 2-quater, e 41, comma 6-bis.

1. L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l'immobile risulti ancora occupato, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare.

 

 

 

 

[art. 18, comma 2]

[art. 18, comma 2]

Art. 46

Restituzione per equivalente

1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato quale risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.

1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 48, comma 3, del presente decreto e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato come risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.

1. Identico.

2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto anche prima della confisca definitiva, nel caso in cui venga successivamente disposta la revoca della misura.

2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto.

2. Identico.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico:

a) del Fondo Unico Giustizia, nel caso in cui il bene sia stato venduto;

b) dell'amministrazione assegnataria, in tutti gli altri casi.

3. Identico.

3. Identico.

 

 

 

 

[art. 18, comma 3]

[art. 18, comma 3]

Art. 47

Procedimento di destinazione

1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia, sulla base della stima del valore risultante dalla relazione di cui all'articolo 36, e da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima.

1. Identico.

1. Identico.

2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 45, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione è adottato entro 30 giorni dall'approvazione del progetto di riparto. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.

2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 45, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione è adottato entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento effettuata ai sensi dell’articolo 61, comma 4. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile.

2. Identico.

 

 

 

 

[art. 18, comma 4]

[art. 18, comma 4]

Art. 48

Destinazione dei beni e delle somme

1. L'Agenzia versa al Fondo unico giustizia:

1. Identico:

1. Identico:

a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

a) identica;

a) identica;

b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati, compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. La vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie è consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di beni immobili e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni previste dei commi seguenti. In ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene effettuata con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali preesistenti;

b) identica;

c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti anche attraverso gli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del direttore dell'Agenzia.

c) identica.

c) identica.

1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del totale delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

1-bis. Identico.

1-bis. Identico.

2. La disposizione del comma 1 non si applica alle somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi ai beni aziendali confiscati.

2. Identico

2. Identico

3. I beni immobili sono:

3. Identico:

3. Identico:

a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;

a) identica;

a) identica;

b) mantenuti al patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;

b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;

b) identica;

c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura;

c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico periodicamente nel sito internet istituzionale dell'ente con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro; e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto all'assegnazione o all'utilizzazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura. La destinazione, l’assegnazione e l’utilizzazione dei beni sono soggette a pubblicità sui siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto.

c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'ente con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, nonché agli Enti parco nazionali e regionali. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro; e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto all'assegnazione o all'utilizzazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura. La destinazione, l’assegnazione e l’utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall’utilizzazione per finalità economiche,  sono soggetti a pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto;

 

c-bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera c), in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;

c-bis) identica;

d) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.

d) identica.

d) identica.

4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese di conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di assicurare il potenziamento dell'Agenzia.

4. Identico.

4. Identico.

5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.

5. Identico.

5. Identico.

6. Il personale delle Forze armate e il personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni destinati alla vendita di cui al comma 5.

6. Identico.

6. Identico.

7. Gli enti territoriali possono esercitare la prelazione all'acquisto dei beni di cui al comma 5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque possibile procedere alla vendita dei beni.

7. Identico.

7. Identico.

 

 

7-bis. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, i beni mobili di terzi rinvenuti in immobili confiscati, qualora non vengano ritirati dal proprietario nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'invito al ritiro da parte dell'Agenzia, sono alienati a cura della stessa Agenzia anche a mezzo dell'istituto vendite giudiziarie, previa delibera del Consiglio direttivo, mediante pubblicazione per quindici giorni consecutivi del relativo avviso di vendita nel proprio sito internet. Ai fini della destinazione dei proventi derivanti dalla vendita dei beni mobili, si applicano le disposizioni di cui al comma 9. Non si procede alla vendita dei beni che, entro dieci giorni dalla diffusione nel sito informatico, siano richiesti dalle amministrazioni statali o dagli enti territoriali come individuati dal presente articolo. In tale caso, l'Agenzia provvede alla loro assegnazione a titolo gratuito ed alla consegna all'amministrazione richiedente, mediante sottoscrizione di apposito verbale. Al secondo esperimento negativo della procedura di vendita, l'Agenzia può procedere all'assegnazione dei beni a titolo gratuito ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c), o in via residuale alla loro distruzione.

8. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative:

8. Identico:

8. Identico:

a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;

a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero in comodato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario o del comodatario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto e al comodato alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;

a) identica;

b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte dell'Agenzia;

b) identica;

b) identica;

c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con le medesime modalità di cui alla lettera b).

c) identica.

c) identica.

8-bis. I beni aziendali di cui al comma 8, ove si tratti di immobili facenti capo a società immobiliari, possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non pregiudichi la prosecuzione dell'attività d'impresa o i diritti dei creditori dell'impresa stessa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo in modo da assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al primo periodo è disposto, conformemente al decreto di cui al secondo periodo, con apposita delibera dell'Agenzia.

 

8-bis. Identico.

 

8-bis. Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative, al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 3, lettera c), con le modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività da parte dei soggetti indicati.

8-ter. Identico.

9. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalità previste dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

9. Identico.

9. Identico.

10. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 50 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.

10. Identico.

10. Identico.

11. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata.

11. Identico.

11. Identico.

12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale.

12. I beni mobili, anche iscritti in pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli enti territoriali o ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c).

12. Identico.

12-bis. Sono destinati in via prioritaria al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale, funzionali alle esigenze del soccorso pubblico.

12-bis. Identico.

12-bis. Identico.

13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 47 e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

13. Identico.

13. Identico.

14. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.

14. Identico.

14. Identico.

15. Quando risulti che i beni confiscati dopo l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.

15. Identico.

15. Identico.

 

15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio Direttivo e sentito il Comitato consultivo di indirizzo, può altresì disporre il trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata.

15-bis. Identico.

 

 

15-ter. Per la destinazione dei beni immobili confiscati già facenti parte del patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o siano comunque tali da assicurare il controllo della società, si applicano le disposizioni di cui al comma 3. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, può dichiarare, tuttavia, la natura aziendale dei predetti immobili, ordinando al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli al fine di assicurare l'intestazione del bene in capo alla medesima società. In caso di vendita di beni aziendali, si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

 

 

 

 

[art. 19]

 

 

Art. 48-bis

Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Soppresso

 

1. I beni immobili mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 48 possono essere concessi in locazione dall'amministrazione assegnataria dell'immobile, su proposta dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un periodo di quattro anni, prorogabile per non più di due volte.

Soppresso

 

2. I soggetti dì cui al comma 1 possono provvedere a proprie spese alla ristrutturazione degli immobili concessi in locazione, qualora l'amministrazione assegnataria non disponga delle risorse necessarie e approvi il progetto esecutivo dei lavori e il relativo piano dettagliato di spesa, definendo le modalità e i tempi per la compensazione delle spese di ristrutturazione autorizzate ed effettivamente sostenute mediante la loro detrazione dall'importo del canone di locazione. In ogni caso, il piano di compensazione delle spese di ristrutturazione non può prevedere una durata superiore a quella del periodo di locazione.

Soppresso

 

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Soppresso

 

 

 

Art. 49

Regolamento

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, nonché la trasmissione dei medesimi dati all'Agenzia. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti.

1. Identico.

1. Identico.

2. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.

2. Identico.

2. Identico.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 45, 47, 48, nonché di cui al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emanato il provvedimento di cui al comma 1 del citato articolo 47.

3. Identico.

3. Identico.

 

 

 

Capo IV - Regime fiscale dei beni sequestrati o confiscati

Art. 50

Procedure esecutive dei concessionari di riscossione pubblica

1. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte della società Equitalia Spa o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o partecipazioni societarie disposto ai sensi del presente decreto. È conseguentemente sospeso il decorso dei relativi termini di prescrizione.

1. Identico.

1. Identico.

2. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o partecipazioni societarie sequestrati, i crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile. Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Identico.

2. Identico.

 

 

 

 

[art. 20]

[art. 19]

Art. 51

Regime-fiscale e degli oneri economici

1. I redditi derivanti dai beni sequestrati continuano ad essere assoggettati a tassazione con riferimento alle categorie di reddito previste dall'articolo 6 del testo unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le medesime modalità applicate prima del sequestro.

1. Identico.

1. Identico.

2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati, relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è tassato in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e quelli a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è determinato ai fini fiscali in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Identico.

3. In caso di confisca la tassazione operata in via provvisoria si considera definitiva. In caso di revoca del sequestro l'Agenzia delle Entrate effettua la liquidazione definitiva delle imposte sui redditi calcolate in via provvisoria nei confronti del soggetto sottoposto alla misura cautelare.

3. Identico.

3. Identico.

3-bis. Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono, è sospeso il versamento di imposte, tasse e tributi dovuti con riferimento agli immobili oggetto di sequestro il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso degli stessi. Gli atti e i contratti relativi agli immobili di cui al precedente periodo sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dalle imposte ipotecarie e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Durante la vigenza dei provvedimenti di sequestro e confisca e, comunque fino alla loro assegnazione o destinazione, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi prodotti dai beni immobili oggetto di sequestro situati nel territorio dello Stato e dai beni immobili situati all'estero, anche se locati, quando determinati secondo le disposizioni del capo II del titolo I e dell'articolo 70 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I medesimi redditi non rilevano, altresì, nell'ipotesi di cui all'articolo 90, comma 1, quarto e quinto periodo, del medesimo testo unico. Se la confisca è revocata, l'amministratore giudiziario ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate e agli altri enti competenti che provvedono alla liquidazione delle imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell'amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti.

3-bis. Identico.

3-bis. Identico.

3-ter. Qualora sussista un interesse di natura generale, l'Agenzia può richiedere, senza oneri, i provvedimenti di sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di legge delle opere realizzate sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva.

3-ter. Identico.

3-ter. Identico.

 

 

 

Titolo IV - La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali

Capo I - Disposizioni generali

 

[art. 21, comma 1]

[art. 20, comma 1]

Art. 52

Diritti dei terzi

1. La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni:

1. Identico:

1. Identico.

a) che l'escussione del restante patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;

a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento dei credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;

a) identica;

b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di strumentalità;

b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l’inconsapevole affidamento;

b) identica;

c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale;

c) identica;

c) identica;

d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso.

d) identica.

d) identica;

2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59.

2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5.

2. Identico.

2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO).

2-bis. Identico.

2-bis. Identico.

3. Nella valutazione della buona fede, il tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi.

3. Identico.

3. Identico.

 

3-bis. Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la domanda di ammissione del credito, presentata ai sensi dell'articolo 58, comma 2, in ragione del mancato riconoscimento della buona fede nella concessione del credito, proposta da soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, è comunicato a quest'ultima ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni.

3-bis. Identico.

4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi.

4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi.

4. Identico.

5. Ai titolari dei diritti di cui al comma 4, spetta in prededuzione un equo indennizzo commisurato alla durata residua del contratto o alla durata del diritto reale. Se il diritto reale si estingue con la morte del titolare, la durata residua del diritto è calcolata alla stregua della durata media della vita determinata sulla base di parametri statistici. Le modalità di calcolo dell'indennizzo sono stabilite con decreto da emanarsi dal Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. Identico.

5. Identico.

6. Se sono confiscati beni di cui viene dichiarata l'intestazione o il trasferimento fittizio, i creditori del proposto sono preferiti ai creditori chirografari in buona fede dell'intestatario fittizio, se il loro credito è anteriore all'atto di intestazione fittizia.

6. Identico.

6. Identico.

7. In caso di confisca di beni in comunione, se il bene è indivisibile, ai partecipanti in buona fede è concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta persona nella disponibilità del sottoposto, di taluna delle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p., o dei suoi appartenenti. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 48, comma 5, sesto e settimo periodo.

7. Identico.

7. Identico.

8. Se i soggetti di cui al comma 7 non esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il bene può essere acquisito per intero al patrimonio dello Stato al fine di soddisfare un concreto interesse pubblico e i partecipanti hanno diritto alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

8. Identico.

8. Identico.

9. Per i beni appartenenti al demanio culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

9. Identico.

9. Identico.

 

 

 

 

[art. 21, comma 2]

[art. 20, comma 2]

Art. 53

Limite della garanzia patrimoniale

1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dalla stima redatta dall'amministratore o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi.

1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi, al netto delle spese del procedimento di confisca nonché di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61.

1. Identico.

 

 

 

Art. 54

Pagamento di crediti prededucibili

1. I crediti prededucibili sorti nel corso del procedimento di prevenzione che sono liquidi, esigibili e non contestati, non debbono essere accertati secondo le modalità previste dagli articoli 57, 58 e 59, e possono essere soddisfatti, in tutto o in parte, al di fuori del piano di riparto, previa autorizzazione del giudice delegato.

1. Identico.

1. Identico.

2. Se l'attivo è sufficiente e il pagamento non compromette la gestione, al pagamento di cui al comma 1 provvede l'amministratore giudiziario mediante prelievo dalle somme disponibili. In caso contrario, il pagamento è anticipato dallo Stato. Tuttavia, se la confisca ha ad oggetto beni organizzati in azienda e il tribunale ha autorizzato la prosecuzione dell'attività, la distribuzione avviene mediante prelievo delle somme disponibili secondo criteri di graduazione e proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.

2. Identico.

2. Identico.

3. Il giudice delegato, con il decreto di autorizzazione di cui al comma 1, indica il soggetto tenuto al pagamento del credito prededucibile.

3. Identico.

3. Identico.

 

 

 

 

[art. 21, comma 3]

[art. 20, comma 3]

 

Art. 54-bis

Pagamento di debiti anteriori al sequestro

 

1. L'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività.

1. Identico.

 

2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, il tribunale può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti.

2. Identico.

 

 

 

 

[art. 21, comma 4]

[art. 20, comma 4]

Art. 55

Azioni esecutive

1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario.

1. Identico

1. Identico

2. Le esecuzioni sono riassunte entro un anno dalla revoca definitiva del sequestro o della confisca. In caso di confisca definitiva, esse si estinguono.

2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dall’irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene.

2. Identico

3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57.

3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione.

3. Identico

4. In caso di revoca definitiva del sequestro o della confisca per motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in sede civile dal terzo chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve essere riassunto entro un anno dalla revoca.

4. Identico

4. Identico

 

 

 

 

[art. 21, comma 5]

[art. 20, comma 5]

Art. 56

Rapporti pendenti

1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo al bene o all'azienda sequestrata è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, comma 1-bis e comma 1-ter, e, in ogni caso, entro sei mesi dalla immissione in possesso.

1. Identico.

2. Il contraente può mettere in mora l'amministratore giudiziario, facendosi assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende risolto.

2. Identico.

2. Identico.

3. Se dalla sospensione di cui al comma 1 può derivare un danno grave al bene o all'azienda, il giudice delegato autorizza, entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro, la provvisoria esecuzione dei rapporti pendenti. L'autorizzazione perde efficacia a seguito della dichiarazione prevista dal comma 1.

3. Identico.

3. Identico.

4. In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 72 a 83 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

4. La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto e il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo.

4. Identico.

5. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare, trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito secondo le disposizioni del capo II del presente titolo e gode del privilegio previsto nell'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data del sequestro. Al promissario acquirente non è dovuto alcun risarcimento o indennizzo.

5. Identico.

5. Identico.

 

 

 

Capo II - Accertamento dei diritti dei terzi

 

[art. 22, comma 1]

[art. 21, comma 1]

Art. 57

Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti

1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali o personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.

1. Identico.

2. Il giudice delegato, anche prima della confisca, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a novanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i trenta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario.

2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario.

2. Identico.

3. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui all'articolo 58, comma 5, un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza.

3. Identico.

3. Identico.

 

 

 

 

[art. 22, comma 2]

[art. 21, comma 2]

Art. 58

Domanda del creditore

1. I creditori di cui all'articolo 52 presentano al giudice domanda di ammissione del credito.

1. Identico

1. Identico

2. La domanda di cui al comma 1 contiene:

a) le generalità del creditore;

b) la determinazione del credito di cui si chiede l'ammissione allo stato passivo ovvero la descrizione del bene su cui si vantano diritti;

c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda, con i relativi documenti giustificativi;

d) l'eventuale indicazione del titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale.

2. Identico.

2. Identico.

3. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale procedente. È facoltà del creditore indicare, quale modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare alla procedura ogni variazione del domicilio o delle predette modalità; in difetto, tutte le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in cancelleria.

3. Identico

3. Identico

4. La domanda non interrompe la prescrizione né impedisce la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e l'indiziato o il terzo intestatario dei beni.

4. Identico

4. Identico

5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dalla definitività del provvedimento di confisca, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile.

5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile. Al procedimento si applica l'articolo 59.

5. Identico.

 

5-bis. L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ciascuna domanda.

5-bis. Identico.

 

5-ter. L'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza.

5-ter. Identico.

 

 

 

 

[art. 22, comma 3]

[art. 21, comma 3]

Art. 59

Verifica dei crediti. Composizione dello stato passivo

1. All'udienza il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi della esclusione.

1. All'udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi della esclusione.

1. Identico.

2. All'udienza di verifica gli interessati possono farsi assistere da un difensore. L'Agenzia può sempre partecipare per il tramite di un proprio rappresentante, nonché depositare atti e documenti.

2. Identico.

2. Identico.

3. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e comunicato all'Agenzia. Del deposito l'amministratore giudiziario dà notizia agli interessati non presenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso previsto dall'articolo 58, comma 3, secondo periodo, la comunicazione può essere eseguita per posta elettronica o per telefax.

3. Identico.

3. Identico.

4. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei crediti producono effetti solo nei confronti dell'Erario.

4. Identico.

4. Identico.

5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza dell'amministratore giudiziario o del creditore, sentito il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e la parte interessata.

5. Identico.

5. Identico.

6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi.

6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis.

6. Identico.

7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni e le impugnazioni fissando un'apposita udienza in camera di consiglio, della quale l'amministratore giudiziario dà comunicazione agli interessati.

7. Identico.

7. Identico.

8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni, chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile e proporre mezzi di prova. Nel caso siano disposti d'ufficio accertamenti istruttori, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio fissato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari.

8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla stessa parte non imputabile.

8. Identico.

9. Esaurita l'istruzione, il tribunale fissa un termine perentorio entro il quale le parti possono depositare memorie e, nei sessanta giorni successivi, decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione.

9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione.

9. Identico.

10. Anche dopo la confisca definitiva, se sono state presentate domande di ammissione del credito ai sensi dell'articolo 57, il procedimento giurisdizionale per la verifica e il riparto dei crediti prosegue dianzi al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione.

Abrogato.

Abrogato.

 

 

 

 

[art. 22, comma 4]

[art. 21, comma 4]

Art. 60

Liquidazione dei beni

1. Conclusa l'udienza di verifica, l'amministratore giudiziario effettua la liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo.

1. Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dalla irrevocabilità del provvedimento di confisca.

1. Identico.

2. Le vendite sono effettuate dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, adottando procedure competitive, sulla base del valore di stima risultante dalla relazione di cui all'articolo 36 o utilizzando stime effettuate da parte di esperti.

2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41 o utilizzando stime effettuate da parte di esperti.

2. Identico.

3. Con adeguate forme di pubblicità, sono assicurate, nell'individuazione dell'acquirente, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La vendita è conclusa previa acquisizione del parere ed assunte le informazioni di cui all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo.

3. Identico.

3. Identico.

4. L'amministratore giudiziario può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.

4. L'Agenzia può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10 per cento del prezzo offerto.

4. Identico.

5. L'amministratore giudiziario informa il giudice delegato dell'esito della vendita, depositando la relativa documentazione.

Abrogato.

Abrogato.

 

 

 

 

[art. 22, comma 5]

[art. 21, comma 5]

Art. 61

Progetto e piano di pagamento dei crediti

1. Nei sessanta giorni successivi alla formazione dello stato passivo, ovvero nei dieci giorni successivi all'ultima vendita, l'amministratore giudiziario redige un progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore.

1. Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore.

1. Identico.

2. I crediti, nei limiti previsti dall'articolo 53, sono soddisfatti nel seguente ordine:

1) pagamento dei crediti prededucibili;

2) pagamento dei crediti ammessi con prelazione sui beni confiscati, secondo l'ordine assegnato dalla legge;

3) pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi è stato ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2), per la parte per cui sono rimasti insoddisfatti sul valore dei beni oggetto della garanzia.

2. Identico.

2. Identico.

3. Sono considerati debiti prededucibili quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42.

3. Identico.

3. Identico.

4. Il giudice delegato apporta al progetto le variazioni che ritiene necessarie od opportune e ne ordina il deposito in cancelleria, disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori.

4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori.

4. Identico.

5. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 i creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione e sulla collocazione dei crediti, nonché sul valore dei beni o delle aziende confiscati.

5. Identico

5. Identico

6. Decorso il termine di cui al comma 5, il giudice delegato, tenuto conto delle osservazioni pervenute, sentito l'amministratore giudiziario, il pubblico ministero e l'Agenzia, determina il piano di pagamento.

6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento.

6. Identico

7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione avverso il decreto dinanzi al tribunale della prevenzione. Si applica l'articolo 59, commi 6, 7, 8 e 9.

7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione.

7. Identico

8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'amministratore giudiziario procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53.

8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'Agenzia procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53.

8. Identico

9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di pagamento non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.

9. Identico.

9. Identico

10. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore. In caso di mancata restituzione, le somme sono pignorate secondo le forme stabilite per i beni mobili dal codice di procedura civile.

10. Identico.

10. Identico

 

 

 

Art. 62

Revocazione

1. Il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e l'Agenzia possono in ogni tempo chiedere la revocazione del provvedimento di ammissione del credito al passivo quando emerga che esso è stato determinato da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile al ricorrente. La revocazione è proposta dinanzi al tribunale della prevenzione nei confronti del creditore la cui domanda è stata accolta. Se la domanda è accolta, si applica l'articolo 61, comma 10.

1. Identico

1. Identico

 

 

 

Capo III - Rapporti con le procedure concorsuali

 

[art. 23, comma 1]

[art. 22, comma 1]

Art. 63

Dichiarazione di fallimento successiva al sequestro

1. Salva l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento assunta dal debitore o da uno o più creditori, il pubblico ministero, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario che ne rilevi i presupposti, chiede al tribunale competente che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore i cui beni aziendali siano sottoposti a sequestro o a confisca.

1. Identico

1. Identico

2. Nel caso in cui l'imprenditore di cui al comma 1 sia soggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, il pubblico ministero chiede al tribunale competente l'emissione del provvedimento di cui all'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.

2. Identico

2. Identico

3. Il pubblico ministero segnala alla Banca d'Italia la sussistenza del procedimento di prevenzione su beni appartenenti ad istituti bancari o creditizi ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al titolo IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

3. Identico

3. Identico

4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare.

4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti.

4. Identico

5. Nel caso di cui al comma 4, il giudice delegato al fallimento provvede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verificando altresì, anche con riferimento ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d) e comma 3 del presente decreto.

5. Identico

5. Identico

6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Si applicano in tal caso le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del presente decreto.

6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

6. Identico

7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 anche su iniziativa del pubblico ministero.

7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, anche su iniziativa del pubblico ministero, ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario.

7. Identico

8. L'amministratore giudiziario propone le azioni disciplinate dalla sezione III del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con gli effetti di cui all'articolo 70 del medesimo decreto, ove siano relative ad atti, pagamenti o garanzie concernenti i beni oggetto di sequestro. Gli effetti del sequestro e della confisca si estendono ai beni oggetto dell'atto dichiarato inefficace.

8. Identico

8. Identico

 

8-bis. L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al tribunale fallimentare competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del citato regio decreto n. 267 del 1942, nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto n. 267 del 1942, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942. Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere l'alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui all'articolo 48.

8-bis. Identico

 

 

 

 

[art. 23, comma 2]

[art. 22, comma 2]

Art. 64

Sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento

1. Ove sui beni compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 sia disposto sequestro, il giudice delegato al fallimento, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dispone con decreto non reclamabile la separazione di tali beni dalla massa attiva del fallimento e la loro consegna all'amministratore giudiziario.

1. Identico

1. Identico

2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti ed i diritti vantati nei confronti del fallimento, compresi quelli inerenti i rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, sono sottoposti, nelle forme degli articoli 92 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla verifica delle condizioni di cui all'articolo 52, comma 1, lettere b), c) e d), e comma 3 del presente decreto. Il giudice delegato al fallimento fissa una nuova udienza per l'esame dello stato passivo nel termine di novanta giorni dal disposto sequestro. Sono esclusi dalla verifica di cui al primo periodo i crediti e i diritti che non siano stati ammessi al passivo.

2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti ed i diritti inerenti i rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal giudice del fallimento, sono ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti.

2. Identico

3. Alla stessa verifica sono soggetti i crediti ed i diritti insinuati nel fallimento dopo il deposito della richiesta di applicazione di una misura di prevenzione.

Abrogato

Abrogato

4. Se sono pendenti i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e viene disposto sequestro, il tribunale fallimentare provvede d'ufficio alla verifica di cui al comma 2, assegnando alle parti termine perentorio per l'integrazione degli atti introduttivi.

4. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti ed ai diritti inerenti i rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, il tribunale fallimentare, sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, dovranno riassumere il giudizio.

4. Identico

5. Alle ripartizioni dell'attivo fallimentare concorrono, secondo la disciplina del capo VII del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soli creditori ammessi al passivo fallimentare ai sensi delle disposizioni che precedono.

Abrogato

Abrogato

6. Nei limiti di cui all'articolo 53, i creditori di cui al comma 5 sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 61. Il progetto di pagamento redatto dall'amministratore giudiziario tiene conto del soddisfacimento dei crediti in sede fallimentare.

6. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 61.

6. Identico

7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e si applicano le disposizioni degli articoli 52 e seguenti del presente decreto.

7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni.

7. Identico

8. Se il sequestro o la confisca intervengono dopo la chiusura del fallimento, essi si eseguono su quanto eventualmente residua dalla liquidazione.

8. Identico.

8. Identico.

9. Si applica l'articolo 63, comma 8, ed ove le azioni siano state proposte dal curatore, l'amministratore lo sostituisce nei processi in corso.

9. Identico.

9. Identico.

10. Se il sequestro o la confisca sono revocati prima della chiusura del fallimento, i beni sono nuovamente ricompresi nella massa attiva. L'amministratore giudiziario provvede alla consegna degli stessi al curatore, il quale prosegue i giudizi di cui al comma 9.

10. Identico.

10. Identico.

11. Se il sequestro o la confisca sono revocati dopo la chiusura del fallimento, si provvede ai sensi dell'articolo 63, comma 7.

11. Identico

11. Identico

 

 

 

Art. 65

Rapporti del controllo giudiziario e dell'amministrazione giudiziaria con il fallimento

1. Il controllo e l'amministrazione giudiziaria non possono essere disposti su beni compresi nel fallimento.

1. Identico.

1. Identico.

2. Quando la dichiarazione di fallimento è successiva all'applicazione delle misure di prevenzione del controllo ovvero dell'amministrazione giudiziaria, la misura di prevenzione cessa sui beni compresi nel fallimento. La cessazione è dichiarata dal tribunale con ordinanza.

2. Identico.

2. Identico.

3. Nel caso previsto al comma 2, se alla chiusura del fallimento residuano beni già sottoposti alle anzidette misure di prevenzione, il tribunale della prevenzione dispone con decreto l'applicazione della misura sui beni medesimi, ove persistano le esigenze di prevenzione.

3. Identico.

3. Identico.

 

 

 

Titolo V - Effetti, sanzioni e disposizioni finali

Capo I - Effetti delle misure di prevenzione

Art. 66

Principi generali

1. L'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, importa gli effetti previsti dal presente capo, nonché gli effetti dalla legge espressamente indicati.

1. Identico.

1. Identico.

2. L'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo II, importa gli effetti dalla legge espressamente indicati.

2. Identico.

2. Identico.

 

 

 

Art. 67

Effetti delle misure di prevenzione

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;

f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

1. Identico.

1. Identico.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

2. Identico.

2. Identico.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

3. Identico.

3. Identico.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

4. Identico.

4. Identico.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

5. Identico.

5. Identico.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

6. Identico.

6. Identico.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

7. Identico.

7. Identico.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

8. Identico.

8. Identico.

 

 

 

Art. 68

Divieti e decadenze nei confronti dei conviventi

1. Il tribunale, prima di adottare alcuno dei provvedimenti di cui al comma 4 dell'articolo 67, chiama, con decreto motivato, ad intervenire nel procedimento le parti interessate, le quali possono, anche con l'assistenza di un difensore, svolgere in camera di consiglio le loro deduzioni e chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione. Ai fini dei relativi accertamenti si applicano le disposizioni dell'articolo 19.

1. Identico.

1. Identico.

2. I provvedimenti previsti dal comma 4 dell'articolo 67 possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, del direttore della Direzione investigativa antimafia, o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando la disposizione di cui al precedente comma.

2. Identico.

2. Identico.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2.

3. Identico.

3. Identico.

 

 

 

Art. 69

Elenco generale degli enti e delle amministrazioni

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con tutti i Ministri interessati, è costituito un elenco generale degli enti e delle amministrazioni legittimati a disporre le licenze, le concessioni e le iscrizioni e le attestazioni, nonché le autorizzazioni, le abilitazioni e le erogazioni indicate nell'articolo 67, comma 1. Con le stesse modalità saranno effettuati gli aggiornamenti eventualmente necessari.

1. Identico.

1. Identico.

2. Le cancellerie dei tribunali, delle corti d'appello e della Corte di cassazione debbono comunicare alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 7 e 10, nonché dei provvedimenti di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 67, e all'articolo 68, comma 2. Nella comunicazione deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo.

2. Identico.

2. Identico.

3. I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso.

3. Identico.

3. Identico.

4. I questori dispongono l'immediata immissione nel centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei commi 2 e 3, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione.

4. Identico.

4. Identico.

5. Le prefetture comunicano tempestivamente agli organi ed enti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le decadenze e le sospensioni previste nell'articolo 67. Per i provvedimenti di cui al comma 5 dell'articolo 67 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato, può essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella medesima.

5. Identico.

5. Identico.

6. Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici, la comunicazione va, comunque, fatta dalla prefettura di Roma al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, entro e non oltre cinque giorni dalla ricezione del dato; dell'informativa debbono costituire oggetto anche le proposte indicate nei commi 3 e 4.

6. Identico.

6. Identico.

 

 

 

Capo II - La riabilitazione

Art. 70

Riabilitazione

1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.

1. Identico.

1. Identico.

2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 67.

2. Identico.

2. Identico.

3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione.

3. Identico.

3. Identico.

4. Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale.

4. Identico.

4. Identico.

Capo III - Le sanzioni

 

 

[art. 23]

Art. 71

Circostanza aggravante

1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416-bis, 424, 435, 513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale, nonché per i delitti commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

1. Identico.

1. Le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 336, 338, 353, 377, terzo comma, 378, 379, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 424, 435, 513-bis, 575, 600, 601, 602, 605, 610, 611, 612, 628, 629, 630, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 640-bis, 648-bis, 648-ter, del codice penale, nonché per i delitti commessi con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies del codice penale, sono aumentate da un terzo alla metà e quelle stabilite per le contravvenzioni di cui agli articoli 695, primo comma, 696, 697, 698, 699 del codice penale sono aumentate nella misura di cui al secondo comma dell'articolo 99 del codice penale se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

2. In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al comma 1, per i quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

2. Identico.

2. Identico.

3. Alla pena è aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

3. Identico.

3. Identico.

 

 

 

Art. 72

Reati concernenti le armi e gli esplosivi

1. Le pene stabilite per i reati concernenti le armi alterate nonché le armi e le munizioni di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono triplicate e quelle stabilite per i reati concernenti le armi e le munizioni di cui all'articolo 2, commi primo e secondo, della stessa legge sono aumentate nella misura in cui al terzo comma dell'articolo 99 del codice penale, se i fatti sono commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

1. Identico.

1. Identico.

 

 

 

Art. 73

Violazioni al codice della strada

1. Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell'arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.

1. Identico.

1. Identico.

 

 

 

Art. 74

Reati del pubblico ufficiale

1. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente che, intervenuta la decadenza o la sospensione di cui all'articolo 67, non dispone, entro trenta giorni dalla comunicazione, il ritiro delle licenze, autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni o concessioni ovvero la cancellazione dagli elenchi, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

1. Identico.

1. Identico.

2. Le stesse pene si applicano in caso di rilascio di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni e di attestazioni di qualificazione nonché di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 67.

2. Identico.

2. Identico.

3. Il pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello Stato o di altro ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici nonché il contraente generale che consente alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti dall'articolo 67, è punito con la reclusione da due a quattro anni.

3. Identico.

3. Identico.

4. Se il fatto di cui ai commi 1, 2 e 3 è commesso per colpa, la pena è della reclusione da tre mesi ad un anno.

4. Identico.

4. Identico.

 

 

 

Art. 75

Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale

1. Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

1. Identico.

1. Identico.

2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

2. Identico.

2. Identico.

3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2 gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

3. Identico.

3. Identico.

4. Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.

4. Identico.

4. Identico.

 

 

 

Art. 75-bis

Violazione delle misure imposte con provvedimenti d'urgenza

1. Il contravventore al divieto di espatrio conseguente all'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

1. Identico.

1. Identico.

 

 

 

 

 

[art. 24]

Art. 76

Altre sanzioni penali

1. La persona che, avendo ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 12, non rientri nel termine stabilito nel comune di soggiorno obbligato, o non osservi le prescrizioni fissate per il viaggio, ovvero si allontani dal comune ove ha chiesto di recarsi, è punita con la reclusione da due a cinque anni; è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza.

1. Identico.

1. Identico.

2. Chiunque violi il divieto di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto.

2. Identico.

2. Identico.

3. Il contravventore alle disposizioni di cui all'articolo 2, è punito con l'arresto da uno a sei mesi. Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio.

3. Identico.

3. Identico.

4. Chi non ottempera, nel termine fissato dal tribunale, all'ordine di deposito della cauzione di cui all'articolo 31, ovvero omette di offrire le garanzie sostitutive di cui al comma 3 della medesima disposizione, è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

4. Identico.

4. Identico.

5. La persona a cui è stata applicata l'amministrazione giudiziaria dei beni personali, la quale con qualsiasi mezzo, anche simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento è punita con la reclusione da tre a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento. Per il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con giudizio direttissimo.

5. Identico.

5. Identico.

6. Chi omette di effettuare entro i termini indicati le comunicazioni previste per l'amministrazione giudiziaria all'articolo 34, comma 8, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna segue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione.

6. Identico.

6. Chi omette di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 34-bis nei confronti dell'amministratore giudiziario è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Alla condanna consegue la confisca dei beni acquistati e dei pagamenti ricevuti per i quali è stata omessa la comunicazione.

7. Chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo 80 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.329 a euro 20.658. Alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni acquistati ovvero del corrispettivo dei beni alienati, il giudice ordina la confisca, per un valore equivalente, di somme di denaro, beni o altre utilità dei quali i soggetti di cui all'articolo 80, comma 1, hanno la disponibilità.

7. Identico.

7. Identico.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui all'articolo 67, comma 7 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste all'articolo 67, comma 7 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.

8. Identico.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui all'articolo 67, comma 7 è punito con la reclusione da uno a sei anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste all'articolo 67, comma 7 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.

9. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dal comma 8, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.

9. Identico.

9. Identico.

 

 

 

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 77

Fermo di indiziato di delitto

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4 il fermo di indiziato di delitto è consentito anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 384 del codice di procedura penale, purché si tratti di reato per il quale è consentito l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'articolo 381 del medesimo codice.

1. Identico.

1. Identico.

 

 

 

Art. 78

Intercettazioni telefoniche

1. Il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell'articolo 623-bis del codice penale, quando lo ritenga necessario al fine di controllare che i soggetti nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, capo II non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione.

1. Identico.

1. Identico.

2. Si osservano, in quanto compatibili, le modalità previste dall'articolo 268 del codice di procedura penale.

2. Identico.

2. Identico.

3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali.

3. Identico.

3. Identico.

4. Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale.

4. Identico.

4. Identico.

 

 

 

Art. 79

Verifiche fiscali, economiche e patrimoniali a carico di soggetti sottoposti a misure di prevenzione

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 25 e 26 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a carico delle persone nei cui confronti sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo, una misura di prevenzione, il nucleo di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, competente in relazione al luogo di dimora abituale del soggetto, può procedere alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti valutari e societari e comunque in materia economica e finanziaria, anche allo scopo di verificare l'osservanza della disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o abilitativi di cui all'articolo 67.

1. Identico.

1. Identico.

2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 3, e all'articolo 67, comma 4. Nei casi in cui il domicilio fiscale, il luogo di effettivo esercizio dell'attività, ovvero il luogo di dimora abituale dei soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia tributaria può delegare l'esecuzione degli accertamenti di cui al presente comma ai reparti del Corpo della guardia di finanza competenti per territorio.

2. Identico.

2. Identico.

3. Copia del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione è trasmessa, a cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia tributaria indicato al comma 1.

3. Identico.

3. Identico.

4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente articolo, i militari del Corpo della guardia di finanza, oltre ai poteri e alle facoltà previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, si avvalgono dei poteri di cui all'articolo 19, comma 4, nonché dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale di polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

4. Identico.

4. Identico.

5. La revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1.

5. Identico.

5. Identico.

6. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, secondo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 32, primo comma, numero 2), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

6. Identico.

6. Identico.

7. Tutti gli elementi acquisiti in occasione delle indagini di cui al presente articolo, e comunque le variazioni patrimoniali superiori a euro 10.329,14 intervenute negli ultimi tre anni, con riguardo sia ai conferenti sia ai beneficiari, devono essere comunicati anche ai sensi dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

7. Identico.

7. Identico.

 

 

 

Art. 80

Obbligo di comunicazione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le persone già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nell'entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, i soggetti di cui al periodo precedente sono altresì tenuti a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono complessivamente elementi di valore non inferiore ad euro 10.329,14. Sono esclusi i beni destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani.

1. Identico.

1. Identico.

2. Il termine di dieci anni decorre dalla data del decreto ovvero dalla data della sentenza definitiva di condanna.

2. Identico.

2. Identico.

3. Gli obblighi previsti nel comma 1 cessano quando la misura di prevenzione è a qualunque titolo revocata.

3. Identico.

3. Identico.

 

 

 

Art. 81

Registro delle misure di prevenzione

1. Presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali sono istituiti appositi registri, anche informatici, per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione. Nei registri viene curata l'immediata annotazione nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da presentare al tribunale competente. Le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del Ministro della giustizia.

1. Identico.

1. Identico.

2. Non possono essere rilasciate a privati certificazioni relative alle annotazioni operate nei registri.

2. Identico.

2. Identico.

3. I provvedimenti definitivi con i quali l'autorità giudiziaria applica misure di prevenzione o concede la riabilitazione di cui all'articolo 70, sono iscritti nel casellario giudiziale secondo le modalità e con le forme stabilite per le condanne penali. Nei certificati rilasciati a richiesta di privati non è fatta menzione delle suddette iscrizioni. I provvedimenti di riabilitazione sono altresì comunicati alla questura competente con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 69.

3. Identico.

3. Identico.

 

 

 

Libro II

Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 82

Oggetto

1. Il presente Libro disciplina la documentazione antimafia ed i suoi effetti, istituisce la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di seguito denominata «banca dati nazionale unica», e introduce disposizioni relative agli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (36)

1. Identico.

1. Identico.

 

 

 

 

 

[art. 25]

Art. 83

Ambito di applicazione della documentazione antimafia

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.

1. Identico.

1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai contraenti generali di cui all'articolo 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di seguito denominati «contraente generale».

2. Identico.

2. Identico.

3. La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta:

3. Identico:

3. Identico:

a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1;

a) identica;

a) identica;

b) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui alla lettera a) ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67;

b) identica;

b) identica;

c) per il rilascio o rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;

c) identica;

c) identica;

d) per la stipulazione o approvazione di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e attività di lavoro autonomo anche intellettuale in forma individuale;

d) identica;

d) identica;

e) per i provvedimenti gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

e) identica;

e) per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro.

 

 

3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei.

 

 

 

 

[art. 24]

[art. 26]

Capo II - Documentazione antimafia

Art. 84

Definizioni

1. La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia.

1. Identico.

1. Identico.

2. La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67.

2. Identico.

2. Identico.

3. L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4.

3. Identico.

3. Identico.

4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte:

4. identico:

4. identico:

a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 603-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

a) identica;

b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione;

b) identica;

b) identica;

c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste;

c) identica;

c) identica;

d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto;

d) identica;

d) identica;

e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d);

e) identica;

e) identica;

f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.

f) identica.

f) identica.

4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1.

4-bis. Identico.

4-bis. Identico.

 

 

 

 

 

[art. 27]

Art. 85

Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

1. Identico.

1. Identico.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

2. Identico:

2. Identico:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

a) identica;

a) identica;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

b) identica;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati.

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;

c) identica;

c) identica;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

d) identica;

d) identica;

e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

e) identica;

e) identica;

f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

f) identica;

f) identica;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

g) identica;

g) identica;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

h) identica;

h) identica;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

i) identica.

i) identica.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2-bis. Identico:

2-bis. Identico:

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-ter. Identico:

2-ter. Identico:

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

 

 

3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater.

3. Identico.

3. Identico.

 

 

 

omissis

identico

identico

 

 

 

Art. 91

Informazione antimafia

1. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, devono acquisire l'informazione di cui all'articolo 84, comma 3, prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67, il cui valore sia:

a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture, indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;

b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali;

c) superiore a 150.000 euro per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi, concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche.

1. Identico.

1. Identico.

 

 

1-bis. L'informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei.

2. È vietato, a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiuto allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo.

2. Identico.

2. Identico.

3. La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati nazionale unica al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero trenta giorni prima della stipula del subcontratto.

3. Identico.

3. Identico.

4. L'informazione antimafia è richiesta dai soggetti interessati di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che devono indicare:

a) la denominazione dell'amministrazione, ente, azienda, società o impresa che procede all'appalto, concessione o erogazione o che è tenuta ad autorizzare il subcontratto, la cessione o il cottimo;

b) l'oggetto e il valore del contratto, subcontratto, concessione o erogazione;

c) gli estremi della deliberazione dell'appalto o della concessione ovvero del titolo che legittima l'erogazione;

d) le complete generalità dell'interessato e, ove previsto, del direttore tecnico o, se trattasi di società, impresa, associazione o consorzio, la denominazione e la sede, nonché le complete generalità degli altri soggetti di cui all'articolo 85;

[e) nel caso di società consortili o di consorzi, le complete generalità dei consorziati che detengono una quota superiore al 10 per cento del capitale o del fondo consortile e quelli che detengono una partecipazione inferiore al 10 per cento e che hanno stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, nonché dei consorziati per conto dei quali la società consortile o il consorzio opera nei confronti della pubblica amministrazione.

4. Identico.

4. Identico.

5. Il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa.

5. Identico.

5. Identico.

6. Il prefetto può, altresì, desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali unitamente a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, nonché dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo 92, rilascia l'informazione antimafia interdittiva.

6. Identico.

6. Identico.

7. Con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, sono individuate le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore d'impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l'acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all'articolo 67.

7. Identico.

7. Identico.

7-bis. Ai fini dell'adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni, l'informazione antimafia interdittiva, anche emessa in esito all'esercizio dei poteri di accesso, è tempestivamente comunicata anche in via telematica:

a) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e ai soggetti di cui agli articoli 5, comma 1, e 17, comma 1;

b) al soggetto di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, che ha richiesto il rilascio dell'informazione antimafia;

c) alla camera di commercio del luogo dove ha sede legale l'impresa oggetto di accertamento;

d) al prefetto che ha disposto l'accesso, ove sia diverso da quello che ha adottato l'informativa antimafia interdittiva;

e) all'osservatorio centrale appalti pubblici, presso la direzione investigativa antimafia;

f) all'osservatorio dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture istituito presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai fini dell'inserimento nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

g) all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le finalità previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

h) al Ministero delle infrastrutture e trasporti;

i) al Ministero dello sviluppo economico;

l) agli uffici delle Agenzie delle entrate, competenti per il luogo dove ha sede legale l'impresa nei cui confronti è stato richiesto il rilascio dell'informazione antimafia.

7-bis. Identico.

7-bis. Identico.

 

 

 

omissis

identico

identico

 

 

 

LIBRO III

ATTIVITÀ INFORMATIVE ED INVESTIGATIVE NELLA LOTTA CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA. AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.

omissis

Titolo II

L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

 

[art. 25, comma 1]

[art. 29, comma 1]

Art. 110

L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno.

1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma, la sede secondaria in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio. L’Agenzia dispone, compatibilmente con le sue esigenze di funzionalità, che la propria sede sia stabilita all’interno di un immobile confiscato ai sensi del presente decreto.

1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma, la sede secondaria in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno. L'Agenzia dispone, compatibilmente con le sue esigenze di funzionalità, che le proprie sedi siano stabilite all'interno di un immobile confiscato ai sensi del presente decreto.

2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:

2. Identico

2. Identico

a) acquisizione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;

a) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle società Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari, con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; acquisizione, in particolare, dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione; a tale fine, l'Agenzia si avvale delle risorse di cui all'articolo 41-bis, comma 2;

a) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti e informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, delle società Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari, con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; acquisizione, in particolare, dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione. Per l'attuazione della presente lettera è autorizzata la spesa di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;

b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; ausilio finalizzato, a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l’assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

b) identica;

c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, e amministrazione dei predetti. beni a decorrere dalla data di conclusione dell'udienza preliminare;

c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni; ausilio svolto al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, l'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;

c) identica;

d) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;

d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell’art. 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte d’appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;

d) identica;

e) amministrazione e destinazione dei beni confiscati in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni;

e) amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nonché di sequestro o confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione;

e) identica;

f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.

f) identica.

f) identica.

3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

3. Identico.

3. Identico.

 

 

 

 

[art. 25, comma 2]

[art. 29, comma 2]

Art. 111

Organi dell'Agenzia

1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:

1. Identico:

1. Identico:

a) il Direttore;

a) identica

a) identica

b) il Consiglio direttivo;

b) identica

b) identica

c) il Collegio dei revisori.

c) identica

c) identica

 

d) il Comitato consultivo di indirizzo.

d) identica.

2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

2. Il Direttore è scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende: prefetti provenienti dalla carriera prefettizia, dirigenti dell'Agenzia del demanio, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o delle magistrature superiori. Il soggetto scelto è collocato fuori ruolo o in aspettativa secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Il Direttore è scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende: prefetti, dirigenti dell'Agenzia del demanio, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità o delle magistrature superiori. Il soggetto scelto è collocato fuori ruolo o in aspettativa secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

3. Identico

3. Identico

a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;

a) identica;

a) identica;

b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;

b) identica;

b) identica;

 

 

c) da un rappresentante del Ministero dell'interno designato dal Ministro dell'interno;

c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

c) identica;

d) identica;

 

d) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la politica di coesione.

e) identica.

4. Il Ministro dell'interno propone al Presidente del Consiglio dei Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3.

4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto del Ministro dell’interno.

5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Ministro dell'interno fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fra gli iscritti nel Registro dei revisori legali. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Ministro dell’interno fra gli iscritti nel Registro dei revisori legali. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

 

6. Comitato consultivo di indirizzo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:

6. Identico:

 

a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per le politiche di coesione;

 

b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, designato dal medesimo Ministro;

b) identica;

 

c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro;

c) identica;

 

d) da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale “sicurezza”, designato dal Ministro dell'interno;

d) identica;

 

e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, designato dal medesimo Ministro;

e) identica;

 

f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

f) identica;

 

g) da un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);

g) identica;

 

h) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale, specificati nel decreto di nomina;

h) identica;

 

i) da un rappresentante delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni.

i) identica.

 

7. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano. I componenti del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi del comma 6, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

7. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano. I componenti del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi del comma 6, sono nominati con decreto del Ministro dell’interno. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.

8. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.

8. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.

 

 

 

 

[art. 25, comma 3]

[art. 29, comma 3]

Art. 112

Attribuzioni degli organi dell'Agenzia

1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.

1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo ed il Comitato consultivo di indirizzo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede altresì all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera d), presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.

1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo e il Comitato consultivo di indirizzo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede altresì all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera d), e presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.

2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni confiscati anche in via non definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.

2. L'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nella gestione fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.

2. Identico.

3. L'Agenzia per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre amministrazioni, enti o associazioni.

3. L'Agenzia, per le attività di sua competenza, si avvale, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, delle prefetture – uffici territoriali del Governo territorialmente competenti. I prefetti costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto composto da funzionari di comprovata esperienza nel settore dei beni confiscati, anche provenienti da altra pubblica amministrazione, ed integrato, ove necessario, da rappresentanti di categorie professionali, enti o associazioni per questioni di rispettivo interesse. In relazione ai compiti dell'Agenzia di ausilio all'autorità giudiziaria nella gestione dei beni in sequestro, il prefetto può essere delegato ad accedere agli atti dell'amministratore giudiziario.

3. L'Agenzia, per le attività connesse all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non definitiva, nonché per il monitoraggio sul corretto utilizzo dei beni assegnati, si avvale delle prefetture-uffici territoriali del Governo territorialmente competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con decreto del Ministro dell'interno sono definiti la composizione di ciascun nucleo di supporto ed il relativo contingente di personale, secondo criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. I prefetti, con il provvedimento di costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio direttivo dell'Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che partecipano alle attività del nucleo con propri rappresentanti.

4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:

4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo, previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo:

4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:

a) adotta gli atti di indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati;

a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio sistema informativo per facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto il territorio nazionale in modo particolare per le aziende, l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate;

a) identica;

b) programma l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca;

b) predispone meccanismi di intervento per effettuare, ove l'amministratore giudiziario lo richieda, l'analisi aziendale e verificare la possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di ristrutturazione del debito;

b) identica;

c) approva piani generali di destinazione dei beni confiscati;

c) stipula protocolli di intesa con le strutture interessate e con le associazioni di categoria per l'individuazione di professionalità necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell'attività d'impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture – uffici territoriali del Governo;

c) identica;

 

d) emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorità giudiziaria, sia per stabilire la destinazione dei beni confiscati; indica, in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale e i livelli occupazionali; in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare la loro eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi e oneri, anche prevedendo un'assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera b);

d) previo parere motivato dei Comitato consultivo di indirizzo, emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorità giudiziaria, sia per stabilire la destinazione dei beni confiscati; indica, in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale e i livelli occupazionali; in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare la loro eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi e oneri, anche prevedendo un'assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera b);

 

e) predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'Associazione bancaria italiana (ABI) e con la Banca d'Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrate o confiscate;

e) previo parere motivato dei Comitato consultivo di indirizzo, predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'Associazione bancaria italiana (ABI) e con la Banca d'Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrate o confiscate;

d) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera b);

f) identica;

f) identica;

e) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;

g) identica;

g) identica;

f) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

h) identica

h) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

g) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;

i) identica

i) verifica l'utilizzo dei beni da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione; verifica in modo continuo e sistematico, avvalendosi delle prefetture- uffici territoriali del Governo e, ove necessario, delle Forze di polizia, la conformità dell'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione. Il prefetto riferisce semestralmente all'Agenzia sugli esiti degli accertamenti effettuati;

h) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;

l) identica

l) identica

i) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;

m) identica

m) previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo, sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;

l) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, di sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantità significativa beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

Soppressa

Soppressa

m) adotta un regolamento di organizzazione interna.

n) identica

n) identica

5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, di enti e associazioni di volta in volta interessati e l'autorità giudiziaria.

Soppresso

Soppresso

 

5. Il Comitato consultivo e di indirizzo:

5. Identico:

 

a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4;

a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4, lettere d), e), h) ed m);

 

b) può presentare proposte e fornire elementi per fare interagire gli amministratori giudiziari delle aziende, ovvero per accertare, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, la disponibilità degli enti territoriali, delle associazioni e delle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), a prendere in carico i beni immobili, che non facciano parte di compendio aziendale, sin dalla fase del sequestro;

b) identica;

 

c) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati nonché su ogni altra questione che venga sottoposta ad esso dal Consiglio direttivo, dal Direttore dell'Agenzia o dall'autorità giudiziaria.

c) identica.

6. Il collegio dei revisori provvede:

a) al riscontro degli atti di gestione;

b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;

c) alle verifiche di cassa con frequenza almeno trimestrale.

6. Il Collegio dei revisori svolge i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

6. Identico.

 

 

 

 

[art. 25, comma 4]

[art. 29, comma 4]

Art. 113

Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia

1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:

1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:

1. Identico.

a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia;

a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei;

 

b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;

b) Identica

 

c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.

c) Identica

 

2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione anche onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.

2. Identico

2. Identico.

3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni anche onerose.

3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, comprese le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni, anche onerose.

3. Identico.

3-bis. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità. di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.

4. Identico

4. Identico.

4. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

5. Identico

5. Identico.

 

 

 

 

 

[art. 29, comma 5]

Art. 113-bis

Disposizioni volte a garantire la funzionalità dell'Agenzia

 

Disposizioni in materia di organico dell’Agenzia

1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in trenta unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1.

2. Oltre al personale indicato al comma 1, l'Agenzia è autorizzata ad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile, entro il limite massimo di cento unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti pubblici economici ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non. L'aliquota di personale militare di cui al periodo precedente non può eccedere il limite massimo di quindici unità, di cui tre ufficiali di grado non superiore a colonnello o equiparato e dodici sottufficiali. Tale personale, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il personale di cui al comma 2 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio.

4. Fino al 31 dicembre 2013, le assegnazioni temporanee di personale all'Agenzia possono avvenire in deroga al limite temporale stabilito dall'articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia.

 

1. La dotazione organica dell’Agenzia è determinata in duecento unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi dell’articolo 113, comma 1.

2. Alla copertura dell’incremento della dotazione organica di centosettanta unità, di cui al comma 1, si provvede mediante le procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il passaggio del personale all’Agenzia a seguito della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in organico nell’Amministrazione di provenienza e il contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell’Agenzia e avviene senza maggiori oneri a carico del bilancio medesimo.

3. Fino al completamento delle procedure di cui al comma 2, il personale in servizio presso l'Agenzia continua a prestare servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo senza necessità di ulteriori provvedimenti da parte delle amministrazioni di appartenenza. In presenza di professionalità specifiche ed adeguate, il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché dagli enti pubblici economici, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, presso l'Agenzia in posizione di comando, distacco o fuori ruolo è inquadrato nei ruoli dell'Agenzia, previa istanza da presentare nei sessanta giorni successivi secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 1. Negli inquadramenti si tiene conto prioritariamente delle istanze presentate dal personale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che ha presentato analoga domanda ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 235, e dell'articolo 1, comma 191, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il passaggio del personale all'Agenzia determina la soppressione del posto in organico nell'amministrazione di appartenenza, con conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio dell'Agenzia medesima.

4. I nominativi del personale di cui ai commi precedenti sono inseriti nel sito dell’Agenzia in base ai criteri di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

5. Il Direttore dell’Agenzia, previa delibera del Consiglio direttivo, può stipulare, nei limiti delle disponibilità finanziarie esistenti e nel rispetto dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi di particolare specializzazione in materia di gestioni aziendali e patrimoniali.

 

 

 

 

 

Art. 113-ter

Incarichi speciali

 

 

1. In aggiunta al personale di cui all'articolo 113-bis, presso l'Agenzia e alle dirette dipendenze funzionali del Direttore può operare, in presenza di professionalità specifiche ed adeguate, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, un contingente, fino al limite massimo di dieci unità, di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º; aprile 1981, n. 121, nonché ad enti pubblici economici.

2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

 3. Il personale di cui al comma 1 conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio. Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º; aprile 1981, n. 121, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

 


Le modifiche al codice penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

 

Normativa vigente

A.S. 2134
Testo approvato dalla Camera l’11/11/2015

A.C. 1039-B
Testo approvato dal Senato
il 6/07/2017

Codice penale

 

Capo III - Dei delitti contro la libertà individuale

Sezione I - Dei delitti contro la personalità individuale

 

 

[art. 26, comma 1]

 

 

 

Art. 603-quater

Confisca obbligatoria

Soppresso

 

 

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto previsto dall'articolo 603-bis, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile, è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato.

Soppresso

 

 

 

 

 

 

 

[art. 30, comma 1]

 

Art. 640-bis

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

 

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Identico.

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

 

 

 

 

 

Norme di attuazione del codice di procedura penale

 

 

[art. 26, comma 2]

[art. 30, comma 2]

 

Art. 104-bis.

Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo

 

1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell’Albo di cui all’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell’autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.

1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell’Albo di cui all’articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Con decreto motivato dell’autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.

1. Identico.

 

 

1-bis. Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione. Si applicano le norme di cui al libro I, titolo III del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni.

1-bis. Identico.

 

 

1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, e successive modificazioni.

1-ter. Identico.

 

 

 

 

 

 

[art. 26, comma 3]

[art. 30, comma 3]

 

Art. 132-bis

Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi

 

1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:

1. Identico:

1. Identico:

 

a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;

a) identica;

a) identica;

 

a-bis) ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale;

a-bis) identica;

a-bis) identica;

 

b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

b) identica;

b) identica;

 

c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;

c) identica;

c) identica;

 

d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;

d) identica;

d) identica;

 

e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;

e) identica;

e) identica;

 

f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.

f) identica;

f) identica;

 

 

f-bis) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.

f-bis) identica.

 

2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria .

2. Identico.

2. Identico.

 

 

 

 

 

 

[art. 12, comma 2]

 

 

Art. 146-bis.

Partecipazione al dibattimento a distanza.

 

1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi.

a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico;

b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie.

1. Identico.

1. Identico.

 

1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché, ove possibile, quando si deve udire, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice.

1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, disciplinato dall'articolo 7, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, quando l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne faccia tempestiva richiesta, nonché, ove possibile, quando si deve udire, in qualità di testimone, persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario, salvo, in quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione del giudice.

1-bis. Identico al testo vigente (soppressa la modifica).

 

2. La partecipazione al dibattimento a distanza è disposta, anche d'ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto è comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza.

2.Identico.

2.Identico.

 

3. Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.

3. Identico.

3. Identico.

 

4. E' sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.

4. Identico.

4. Identico.

 

5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.

5. Identico.

5. Identico.

 

6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'articolo 136 del codice.

6. Identico.

6. Identico.

 

7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto.

7. Identico.

7. Identico.

 


Le modifiche all’ordinamento giudiziario

 

Normativa vigente

A.S. 2134
Testo approvato dalla Camera l’11/11/2015

A.C. 1039-B
Testo approvato dal Senato
il 6/07/2017

R.D. 30 gennaio 1941, n. 12

Ordinamento giudiziario

 

 

[art. 28]

[art. 33]

 

Art. 7-bis

Tabelle degli uffici giudicanti

 

1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell'articolo 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni triennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decorso il triennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati.

1. Identico

1. Identico

 

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del triennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare.

2. Identico

2. Identico

 

2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del dibattimento.

2-bis. Identico

2-bis. Identico

 

2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell'udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimento dell'attività medesima.

2-ter. Identico

2-ter. Identico

 

2-quater (abrogato)

 

 

 

2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

 

2-quinquies. Identico

2-quinquies. Identico

 

 

2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello, sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Presso il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni, il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati forniti di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze.

2-sexies. Identico.

 

3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presidente della stessa corte, sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione.

3. Identico

3. Identico

 

3-bis. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici.

3-bis. Identico

3-bis. Identico

 

3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto

3-ter. Identico

3-ter. Identico

 

3-quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:

a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti;

b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti;

c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati;

d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l'erario.

3-quater. Identico

3-quater. Identico

 

3-quinquies. Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l'ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni

3-quinquies. Identico

3-quinquies. Identico

 

3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure previste dal comma 2.

3-sexies. Identico

3-sexies. Identico

 


Le ulteriori modifiche alla disciplina vigente

 

Normativa vigente

A.S. 2134
Testo approvato dalla Camera l’11/11/2015

A.C. 1039-B
Testo approvato dal Senato
il 6/07/2017

D.L. 8 giugno 1992, n. 306,

Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.

 

 

[art. 27]

[art. 31]

 

Art. 12-sexies

Ipotesi particolari di confisca

 

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 452-quater, 452-octies, primo comma, 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma , 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 603-bis, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale, nonché dall' articolo 2635 del codice civile, dall'articolo 55, comma 9, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine costituzionale. La confisca ai sensi delle disposizioni che precedono è ordinata in caso di condanna o di applicazione della pena per i reati di cui agli articoli 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies quando le condotte ivi descritte riguardano tre o più sistemi.

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 603-bis, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, dall’articolo 295, secondo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'art. 12-quinquies, comma 1, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, o per taluno dei delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale.

1. Identico.

 

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43.

Abrogato.

Abrogato.

 

2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Abrogato.

Abrogato.

 

2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2-ter. Nei casi previsti dal comma 1, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona.

2-ter. Identico.

 

2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché dall'articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

Abrogato.

Abrogato.

 

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.L. 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall' art. 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

Abrogato.

Abrogato.

 

4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell' art. 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.

Abrogato.

Abrogato.

 

4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 2-ter del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nei procedimenti penali e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi 1 e 2-ter del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nei procedimenti penali e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno

 

4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato.

4-ter. Identico

4-ter. Identico

 

4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque essere adottato.

4-quater. Identico

4-quater. Identico

 

 

4-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in stato di sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.

4-quinquies. Identico

 

 

4-sexies. Competente a emettere i provvedimenti previsti dai commi 1 e 1-ter, dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.

4-sexies. Competente a emettere i provvedimenti previsti dai commi 1 e 2-ter, dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.

 

 

4-septies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-ter, si applicano quando, pronunziata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.

4-septies. Identico

 

 

4-octies. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.

4-octies. Identico

 

 

4-novies. L'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice di procedura penale, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio.

4-novies. Identico

 

 

 


 

Normativa vigente

A.C. 1039 e abb. – testo approvato dalla Camera

A.C. 1039-B – testo approvato dal Senato

Legge 22 dicembre 1999, n. 512

Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

 

 

[art. 32]

Art. 4

Accesso al Fondo

1. Hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale, a cui favore è stata emessa, successivamente alla data del 30 settembre 1982, sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nonché alla rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e di difesa, a carico di soggetti imputati, anche in concorso, dei seguenti reati:

a) del delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale;

b) dei delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416-bis;

c) dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso.

1. Identico.

1. Identico.

1-bis. Gli enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali.

1-bis. Identico.

1-bis. Identico.

2. Hanno altresì diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, le persone fisiche costituite in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, per il risarcimento dei danni causati dalla consumazione dei reati di cui al comma 1, accertati in giudizio penale, nonché i successori a titolo universale delle persone a cui favore è stata emessa la sentenza di condanna di cui al presente articolo.

2. Identico.

2. Identico.

2-bis. Gli enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al rimborso delle spese processuali.

2-bis. Identico.

2-bis. Identico.

 

 

2-ter. Gli enti di cui ai commi 1-bis e 2-bis, ad eccezione delle associazioni iscritte nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ai fini del rimborso delle spese processuali accedono al Fondo a condizione che l'affidabilità e la capacità operativa in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso siano dimostrate:

a) dall'atto costitutivo dell'ente, in cui la finalità di assistenza e solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso risulti chiaramente enunciata;

b) dalla partecipazione, nell'ultimo biennio, ad almeno uno dei giudizi di cui ai predetti commi 1-bis e 2-bis;

 c) dalla effettiva e non occasionale partecipazione a iniziative di diffusione della cultura della legalità e dei valori di solidarietà promossi dalla presente legge;

 d) dall'insussistenza nei confronti del presidente o del rappresentante legale dell'ente delle condizioni ostative di cui ai commi 3 e 4.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'obbligazione del Fondo non sussiste quando nei confronti delle persone indicate nei medesimi commi è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o è applicata in via definitiva una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

3. Identico.

3. Identico.

4. Il diritto di accesso al Fondo non può essere esercitato da coloro che, alla data di presentazione della domanda, sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, o ad un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

4. Identico.

4. Identico.

4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche quando la sentenza di condanna o la misura di prevenzione o i relativi procedimenti in corso si riferiscono al soggetto deceduto in conseguenza della consumazione dei reati indicati al comma 1, salvo che lo stesso abbia assunto, precedentemente all'evento lesivo che ne ha cagionato la morte, la qualità di collaboratore di giustizia ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e non sia intervenuta revoca del provvedimento di ammissione ai programmi di protezione per cause imputabili al soggetto medesimo.

4-bis. Identico.

4-bis. Identico.


 

Normativa vigente

A.S. 2134
Testo approvato dalla Camera l’11/11/2015

A.C. 1039-B
Testo approvato dal Senato
il 6/07/2017

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

 

 

[art. 26, comma 4]

 

 

Art. 25-quinquies.

Delitti contro la personalità individuale

 

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

1. Identico:

 

 

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;

soppressa la modifica
(ripristinato il testo vigente)

 

b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

b) identica;

 

 

c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

c) identica.

 

 

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

2. Identico.

 

 

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

3. Identico.

 

 

 

 

 

 

omissis

 

 

[art. 26, comma 5]

[art. 30, comma 4]

 

Art. 25-duodecies

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

 

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

1. Identico.

1. Identico.

 

 

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-bis. identico.

 

 

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-ter. identico.

 

 

1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

1-quater. identico.

 

 

 

 

 

 


 

Normativa vigente

A.C. 1039 e abb. – testo approvato dalla Camera

A.C. 1039-B – testo approvato dal Senato

 

[art. 15, comma 2]

[art. 15, comma 2]

D.L. 22 giugno 2012, n. 83

Misure urgenti per la crescita del Paese.

Art. 23

Fondo per la crescita sostenibile

1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel rispetto delle contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equità sociale, in un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialità, con particolare riguardo al sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese

1. Identico.

1. Identico.

2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» (di seguito Fondo). Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalità:

2. Identico:

2. Identico:

a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

a) identica;

a) identica;

b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma;

b) identica;

b) identica;

c) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

c) identica

c) identica

 

c-bis) la definizione e l’attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

c-bis) identica.

(omissis)