Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||||||
Titolo: | Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata - A.C. 1138 - Testo a fronte tra la normativa vigente e il testo unificato adottato come testo base | ||||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 86 Progressivo: 1 | ||||||||
Data: | 10/10/2014 | ||||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Giustizia ( 066760-9559 – * st_giustizia@camera.it |
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Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività
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File:
GI0124_1.doc
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INDICE
§ Le modifiche proposte al Codice Antimafia
(D.Lgs. 159/2011)
§ Le modifiche proposte alle disposizioni di
attuazione del Codice di procedura penale
§ Le modifiche proposte all’ordinamento
giudiziario (R.D. n. 12/1941)
§ Le modifiche proposte al DL
Scotti-Martelli (decreto-legge n. 306 del 1992)
Nel novembre 2013 la Commissione Giustizia ha avviato l’esame della proposta di legge di iniziativa popolare A.C. 1138, concernente "Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata".
Nel corso dell’esame sono state abbinate anche le proposte C. 1039 (Gadda) e C. 1189 (Garavini) ed è stata deliberata un’indagine conoscitiva.
In esito a questa attività istruttoria, l’11 settembre 2014 il relatore ha presentato una proposta di testo unificato che la Commissione ha adottato come testo base (8 ottobre 2014) per il proseguo dell’esame.
Il testo base – ora intitolato “Norme per accelerare i procedimenti in materia di contrasto ai patrimoni illeciti e per favorire il riutilizzo sociale dei beni e delle aziende confiscati alle mafie e tutelare il lavoro” - raccoglie e amplia le disposizioni contenute nelle proposte di legge anche alla luce di quanto emerso in sede di audizioni.
Di seguito è messa a raffronto la normativa vigente (colonna di sinistra) con le modifiche proposte dal testo unificato (colonna di destra). Prima di ciascuna novella è indicato in carattere corsivo l’articolo del testo unificato che introduce la modifica legislativa.
Normativa vigente |
Testo unificato
adottato come testo base (seduta dell’8.10.2014) |
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. |
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LIBRO I - LE MISURE DI PREVENZIONE Titolo I - Le misure di prevenzione personali Capo II - Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorità giudiziaria Sezione I - Il procedimento applicativo (omissis) |
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[TU, art. 1, comma 1] |
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Articolo 7 Procedimento applicativo |
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1. Il tribunale provvede, con decreto
motivato, entro trenta giorni dalla proposta. L'udienza si svolge senza la
presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in
pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta. |
Identico. |
2. Il presidente del collegio fissa la
data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone
interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci
giorni prima della data predetta. Se l'interessato è privo di difensore,
l'avviso è dato a quello di ufficio. |
Identico. |
3. Fino a cinque giorni prima dell'udienza
possono essere presentate memorie in cancelleria. |
Identico. |
4. L'udienza si svolge con la
partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri
destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è
detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e
ne fa tempestiva richiesta, deve essere sentito prima del giorno
dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo. Ove siano disponibili
strumenti tecnici idonei, il presidente del collegio può disporre che
l'interessato sia sentito mediante collegamento audiovisivo ai sensi
dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7 disp. att. c.p.p. |
Identico. |
5. L'udienza è rinviata se sussiste un
legittimo impedimento dell'interessato che ha chiesto di essere sentito
personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello
in cui ha sede il giudice. |
Identico. |
6. Ove l'interessato non intervenga ed
occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale
lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinare
l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica. |
Identico. |
7. Le disposizioni dei commi 2, 4, primo,
secondo e terzo periodo, e 5, sono previste a pena di nullità. |
Identico. |
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7-bis.
Le questioni concernenti la competenza per territorio sono precluse se non
proposte o rilevate di ufficio subito dopo compiute per la prima volta
l'accertamento della costituzione delle parti. Il tribunale, se ritiene la
propria incompetenza, ordina la restituzione degli atti all'organo
proponente. |
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7-ter.
Le disposizioni del comma precedente si applicano anche qualora la proposta
non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore
legittimati ai sensi dell'articolo 5. |
8. L'esame a distanza dei testimoni può
essere disposto dal presidente del collegio nei casi e nei modi indicati
all'articolo 147-bis, comma 2, disp. att. c.p.p. |
Identico. |
9. Per quanto non espressamente previsto
dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
contenute nell'articolo 666 del codice di procedura penale. |
Identico. |
10. Le comunicazioni di cui al presente
titolo possono essere effettuate con le modalità previste dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. |
Identico. |
[TU, art. 1, comma 2] |
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Articolo 7-bis. (Termine di redazione del provvedimento) |
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1.
Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni
dalla conclusione dell'udienza. |
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2.
Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il
tribunale, se ritiene di non potere depositare il decreto nel termine
previsto dal comma 1, subito dopo la conclusione delle parti, può indicare un
termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni. |
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3.
Al decreto del Tribunale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui all'articolo 546 del codice di procedura penale, con eccezione di
quella prevista dal comma 1, lettera c),
nonché di quelle di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del citato codice.». |
omissis |
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Titolo II - Le misure
di prevenzione patrimoniali |
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omissis |
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[TU, art. 1, comma 3] |
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Articolo 20 Sequestro |
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1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina
con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui
confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o
indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito
dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di
sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto
di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. |
1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina
con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona, nei cui confronti è stata presentata la
proposta, risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando
il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività
economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha
motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne
costituiscano il reimpiego. |
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1-bis.
Il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie, o comunque
tali da assicurare il controllo della società, si estende di diritto
all'intero complesso aziendale. |
2. Il sequestro è revocato dal tribunale
quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione o
quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei
quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente. |
2. Il sequestro è revocato dal tribunale
quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale o quando, nel corso del procedimento, risulta
che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato
non poteva disporre direttamente o indirettamente. Si applica la disposizione di cui all'articolo 24, comma 1, secondo
periodo. |
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2-bis.
Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni necessarie e
consequenziali nei pubblici registri. |
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2-ter.
Il decreto di sequestro è comunicato all'Agenzia subito dopo la sua
esecuzione. |
3. L'eventuale revoca del provvedimento
non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso
degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19. |
Identico. |
[TU, art. 3, comma 1] |
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Articolo 21 Esecuzione del sequestro |
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1. Il sequestro è eseguito con le modalità
previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
L'ufficiale giudiziario, eseguite le formalità ivi previste, procede
all'apprensione materiale dei beni e all'immissione dell'amministratore
giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati da diritti reali o
personali di godimento, con l'assistenza obbligatoria della polizia
giudiziaria. |
1. Il sequestro è eseguito con le modalità
previste dall'articolo 104 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La polizia giudiziaria, eseguite le
formalità ivi previste, procede all'apprensione materiale dei beni e all'immissione
dell'amministratore giudiziario nel possesso degli stessi, anche se gravati
da diritti reali o personali di godimento, con l'assistenza, ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale
giudiziario e di funzionari dell'Agenzia. |
2. Il tribunale, ove gli occupanti non vi
provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza
titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al
sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica. |
2. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, ove gli occupanti non vi
provvedano spontaneamente, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza
titolo ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al
sequestro. Il tribunale, su proposta
del giudice delegato, può disporre il differimento dell'esecuzione dello
sgombero per il tempo necessario per la stipula o l'esecuzione dei contratti
previsti dall'articolo 40, commi 3-bis e 3-ter, sempre che l'occupante
corrisponda l'indennità eventualmente determinata e provveda a sue cure alle
spese e a tutti gli oneri inerenti all'unità immobiliare, esclusa ogni azione
di regresso. |
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2-bis. Il tribunale provvede ai sensi del comma 2, primo periodo,
qualora i beni immobili siano occupati dal proposto e dai familiari
conviventi, ovvero dai terzi titolari del bene di cui il proposto risulta
poter disporre indirettamente. Lo sgombero è differito dal tribunale: a) qualora entro dieci giorni dalla notifica del decreto di sequestro
sia presentata istanza di assegnazione della casa di proprietà del proposto
nel caso previsto dall'articolo 40, comma 2-bis, nella parte in cui richiama
l'articolo 47, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; b) quando è necessario ai fini della migliore conservazione dei beni,
con provvedimento revocabile in ogni tempo e comunque non oltre il decreto di
confisca definitiva, sempre che l'occupante corrisponda l'indennità
eventualmente determinata e provveda a sue cure alle spese e a tutti gli
oneri inerenti all'unità immobiliare, esclusa ogni azione di regresso. |
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2-ter. I provvedimenti con cui è disposto lo sgombero, ai sensi delle
disposizioni contenute nel presente decreto sono trasmessi per l'immediata
esecuzione e per la necessaria successiva vigilanza al questore del luogo ove
è ubicato il bene e sono comunicati al prefetto del medesimo luogo. |
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2-quater. I provvedimenti di cui al comma 2-ter sono opponibili
esclusivamente con incidente di esecuzione, a norma dell'articolo 666 del
codice di procedura penale, innanzi allo stesso tribunale, con citazione anche
dell'Agenzia. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, a
meno che il tribunale che l'ha emesso disponga diversamente. |
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2-quinquies. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di
cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 41. |
3. Il rimborso delle spese postali e
dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario è regolato
dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59. |
3. Identico. |
omissis |
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[TU, art. 1, comma 4] |
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Articolo 23 Procedimento applicativo |
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1. Salvo che sia diversamente disposto, al
procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal titolo I, capo
II, sezione I. |
Identico. |
2. I terzi che risultino proprietari o
comproprietari dei beni sequestrati, nei trenta giorni successivi
all'esecuzione del sequestro, sono chiamati dal tribunale ad intervenire nel
procedimento con decreto motivato che contiene la fissazione dell'udienza in
camera di consiglio. |
Identico. |
3. All'udienza gli interessati possono
svolgere le loro deduzioni con l'assistenza di un difensore, nonché chiedere
l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca.
Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 24 il tribunale ordina la
restituzione dei beni ai proprietari. |
Identico. |
4. Il comma 2 si applica anche nei
confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento sui
beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la
liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al
titolo IV. |
Identico. |
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4-bis.
Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro sessanta giorni
dalla conclusione dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 7-bis. |
[TU, art. 1, comma 5] |
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Articolo 24 Confisca |
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1. Il tribunale dispone la confisca dei
beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il
procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche
per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la
disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,
dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività
economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o
ne costituiscano il reimpiego. |
1. Il tribunale dispone la confisca dei
beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il
procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche
per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la
disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito,
dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica,
nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne
costituiscano il reimpiego. In ogni
caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul
presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego
dell'evasione fiscale. |
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1-bis.
La confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie, o comunque
tali da assicurare il controllo della società, si estende di diritto
all'intero complesso aziendale. |
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1-ter.
Il decreto di confisca è comunicato senza ritardo all'Agenzia. |
2. Il provvedimento di sequestro perde
efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca
entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da
parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o
compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con
decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due
volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto
dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei
termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura
penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per il tempo
necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la
persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre,
direttamente o indirettamente. |
2. Il provvedimento di sequestro perde
efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca
entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da
parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o
compendi patrimoniali rilevanti, tale termine può essere prorogato con
decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due
volte. Ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto
dall'articolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione dei
termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura
penale, in quanto compatibili. Il termine resta sospeso per il tempo
necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la
persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre,
direttamente o indirettamente, nonché
per il tempo decorrente dalla morte del proposto alla citazione dei soggetti
previsti dall'articolo 18, comma 2. |
3. Il sequestro e la confisca possono
essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e
2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura
di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha
disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il
relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo. |
Identico. |
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3-bis.
Qualora il tribunale provveda ai sensi dell'articolo 7, commi 7-bis e 7-ter,
il sequestro diviene inefficace se, entro 60 giorni dalla pronuncia, il
tribunale competente non provvede a norma dell'articolo 20. Il termine
previsto dal comma 2 decorre nuovamente dal decreto di sequestro emesso dal
Tribunale competente. |
[TU, art. 1, comma 6] |
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Articolo 25 |
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Sequestro
o confisca per equivalente |
Sequestro
e confisca per equivalente |
1. Se la persona nei cui confronti è
proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni
al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca
su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni
di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possono
essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione
del sequestro, a terzi in buona fede. |
1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere
al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non
ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti
legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la
confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente di legittima
provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta
persona. 2. Si procede con le modalità di cui al comma 1 nei casi di cui
all'articolo 18, commi 2 e 3, nei riguardi dei soggetti nei cui confronti
prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima
provenienza loro pervenuti dal proposto. |
omissis |
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Capo II - Le impugnazioni |
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[TU, art. 1, comma 7] |
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Articolo 27 Comunicazioni e impugnazioni |
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1. I provvedimenti con i quali il
tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro
ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la
confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono
comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello,
al procuratore della Repubblica e agli interessati. |
1. I provvedimenti con i quali il
tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca
anche qualora non sia stata precedentemente disposto il sequestro ovvero
la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca
della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono
comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello,
al procuratore della Repubblica e agli interessati. |
2. Per le impugnazioni contro detti
provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10. I
provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca
della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano
esecutivi con la definitività delle relative pronunce. |
Identico. |
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2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado e ordina
la restituzione degli atti all'organo proponente qualora riconosca che il
tribunale era incompetente e l'incompetenza, tempestivamente eccepita, sia
stata riproposta nei motivi di appello. Il sequestro perde efficacia qualora
non sia confermato dal Tribunale competente entro 60 giorni dalla
declaratoria di incompetenza. |
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2-ter. La corte di appello procede come previsto dal comma precedente
anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della
Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione,
tempestivamente avanzata, sia stata riproposta nei motivi di appello. |
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2-quater. Qualora La corte di appello provveda ai sensi dei commi
2-bis e 2-ter il sequestro diviene inefficace se, entro 60 giorni dalla
pronuncia, il tribunale competente non provvede a norma dell'articolo 20. Il
termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dal decreto di
sequestro emesso dal Tribunale competente. |
3. I provvedimenti del tribunale che
dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la
comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale
termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la
corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta,
il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa
fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia
definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la
richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni
momento revocato dal giudice che procede. |
Identico. |
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3-bis.
I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di
confisca emesso dal tribunale, dispongano la revoca del sequestro, divengono
esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il
procuratore generale della corte d'appello, entro tale termine, ne chieda la
sospensione e proponga l'impugnazione. In tal caso, se la corte, in diversa
composizione, entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la
richiesta, il decreto diventa esecutivo, altrimenti la esecutività resta
sospesa fino a quando sia intervenuta pronuncia definitiva. |
4. In caso di impugnazione, il cancelliere
presso il giudice investito del gravame dà immediata notizia al tribunale che
ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia. |
Identico. |
5. Dopo l'esercizio dell'azione di
prevenzione, e comunque quando il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti
delle indagini patrimoniali sono trasmessi al competente nucleo di polizia
tributaria della Guardia di Finanza a fini fiscali. |
Identico. |
6. In caso di appello, il provvedimento di
confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno
e sei mesi dal deposito del ricorso. Si applica l'articolo 24, comma 2. |
Identico. |
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6-bis. Al termine del procedimento di primo grado il procuratore della
Repubblica, se è proposta impugnazione, forma un fascicolo nel quale vengono
raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori non acquisiti agli atti
del procedimento. Il fascicolo è trasmesso senza ritardo al procuratore
generale presso la corte d'appello competente per il giudizio di secondo
grado. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo, ivi compresi quelli
successivamente trasmessi dal procuratore della Repubblica, sono depositati
nella segreteria del procuratore generale con facoltà per il difensore e per
le parti che hanno proposto impugnazione di esaminarli e di estrarne copia
nei cinque giorni successivi alla notifica dell'avviso di deposito. |
omissis |
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[TU, art. 1, comma 8] |
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Capo VI - Trattazione prioritaria del procedimento |
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Articolo 34-bis Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale |
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1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei
procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto. |
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2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i
provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e
definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei
termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al
Consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il
dirigente dell'Ufficio comunica, sulla base delle indicazioni del Consiglio
superiore della Magistratura, con cadenza annuale a tale organo e al
Ministero della Giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti. Il
Consiglio superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia
valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici
sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei
procedimenti previsti dal comma 1. In sede di comunicazioni
sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia
riferisce alle Camere in merito alla trattazione di cui al comma 1. |
omissis |
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Titolo III - L'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati Capo I - L'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati omissis |
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[TU, art. 4, comma 1] |
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Articolo 36 Relazione
dell'amministratore giudiziario |
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1. L'amministratore giudiziario presenta
al giudice delegato, entro trenta giorni dalla nomina, una relazione
particolareggiata dei beni sequestrati. La relazione contiene: |
1. Identico: |
a) l'indicazione, lo stato e la
consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende; |
a) l'indicazione, lo stato e la
consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende, nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni
sequestrati; |
b) il presumibile valore di mercato dei
beni quale stimato dall'amministratore stesso; |
b) identica; |
c) gli eventuali diritti di terzi sui beni
sequestrati; |
c) identica; |
d) in caso di sequestro di beni organizzati
in azienda, l'indicazione della documentazione reperita e le eventuali
difformità tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture
contabili; |
d) identica; |
e) l'indicazione delle forme di gestione
più idonee e redditizie dei beni. In particolare, nel caso di sequestro di
beni organizzati in azienda o di partecipazioni societarie che assicurino le
maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, la relazione
contiene una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di
prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di
caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della
natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è
svolta, della forza lavoro occupata, della capacità produttiva e del mercato
di riferimento. |
e) l'indicazione delle forme di gestione
più idonee e redditizie dei beni. In particolare, nel caso di sequestro di
beni organizzati in azienda o di partecipazioni societarie che assicurino le
maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, la relazione
contiene una prima analisi sulla
sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa
dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con
il proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle
modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata, della
capacità produttiva e del mercato di riferimento anche al fine dell'adozione immediata del provvedimento previsto
dall'articolo 41, comma 5. |
2. La relazione di cui al comma 1 indica
anche le eventuali difformità tra quanto oggetto della misura e quanto
appreso, nonché l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di
sequestro, di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza.. |
Identico. |
3. Ove ricorrano giustificati motivi, il
termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice
delegato per non più di novanta giorni. Successivamente l'amministratore
giudiziario redige, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione
periodica sull'amministrazione, che trasmette anche all'Agenzia, esibendo,
ove richiesto, i relativi documenti giustificativi. |
Identico. |
4. In caso di contestazioni sulla stima
dei beni, il giudice delegato nomina un perito, che procede alla stima dei
beni in contraddittorio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dettate dal codice di procedura penale in materia di perizia |
4.
La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore
giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente
ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate
contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla
ricezione dell'avviso, il tribunale, sentite le parti, procede
all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle
forme della perizia, ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di
procedura penale. |
omissis |
|
[TU, art. 4, comma 2] |
|
Articolo 38 Compiti
dell'Agenzia |
|
1. Fino al decreto di confisca di primo
grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del
giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di
tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in
vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può chiedere al
tribunale la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione
adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi possono recare
pregiudizio alla destinazione o all'assegnazione del bene. |
1. Fino al decreto di confisca di primo
grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto la direzione del
giudice delegato. A tal fine l'Agenzia propone al tribunale l'adozione di
tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in
vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia propone al tribunale l'adozione dei provvedimenti necessari per la
migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione e
assegnazione provvisoria, anche con le modalità indicate dall'articolo 110,
comma 2-bis. |
2. All'Agenzia sono comunicati per via
telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di
autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. |
Identico. |
3. Dopo il decreto di confisca di primo
grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può farsi
coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti
qualificati, retribuiti secondo le modalità previste per l'amministratore
giudiziario. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento
dell'incarico. L'incarico ha durata annuale, salvo che non intervenga revoca
espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'incarico può essere conferito
all'amministratore giudiziario già nominato dal tribunale. |
3. Dopo il decreto di confisca di primo
grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può farsi
coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti
qualificati, retribuiti secondo le modalità previste per l'amministratore
giudiziario. L'Agenzia assume
l'amministrazione dei beni ed esercita le relative competenze dopo la
comunicazione al tribunale del provvedimento di conferimento
dell'incarico. L'incarico ha
durata annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile
tacitamente. L'incarico può essere conferito all'amministratore giudiziario
già nominato dal tribunale. |
4. In caso di mancato conferimento
dell'incarico all'amministratore giudiziario già nominato, il tribunale
provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del
rendiconto della gestione. |
4. In
ogni caso, dopo la confisca di primo grado e la comunicazione prevista dal
comma precedente, il tribunale provvede agli adempimenti di cui
all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione. |
5. Entro sei mesi dal decreto di confisca
di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli
aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei
beni immobili oggetto del provvedimento. |
5. Entro sei mesi dal decreto di confisca
di primo grado, al fine di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli
aventi diritto, l'Agenzia pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei
beni immobili oggetto del provvedimento inserendo
tutti i dati necessari per la consentire quanto previsto dagli articoli 40,
comma 3-ter e 41, comma 2-ter. La mancata pubblicazione comporta
responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33. |
6. L'Agenzia promuove le intese con
l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la
rotazione degli incarichi degli amministratori, la corrispondenza tra i
profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi
percepiti, secondo modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro
dell'interno e dal Ministro della giustizia. |
Identico. |
7. Salvo che sia diversamente stabilito,
le disposizioni del presente decreto relative all'amministratore giudiziario
si applicano anche all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa
attribuite ai sensi del comma 3. |
Identico. |
omissis |
|
Capo II - La gestione dei beni sequestrati e confiscati |
|
[TU, art. 4, comma 3] |
|
Articolo 40 Gestione dei beni sequestrati |
|
1. Il giudice delegato impartisce le
direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche tenuto conto
degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo
dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a). |
Identico. |
2. Il giudice delegato può adottare, nei
confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i
provvedimenti indicati nell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste.
Nel caso previsto dal secondo comma
del citato articolo 47, il beneficiario provvede a sue cure alle spese e agli
oneri inerenti l'unità immobiliare ed è esclusa ogni azione di regresso. |
2. Il giudice delegato può adottare, nei
confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i
provvedimenti indicati nell'articolo 47,
primo comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le
condizioni ivi previste. |
|
2-bis.
Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento,
dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto
di confisca definitivo e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo
periodo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a
corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a
provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare;
è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui
rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente
differito. |
3. L'amministratore giudiziario non può
stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi,
fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di
straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza
autorizzazione scritta del giudice delegato. |
Identico. |
|
3-bis.
L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice
delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la
cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non
successiva alla pronuncia della confisca definitiva. |
|
3-ter.
L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice
delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere
in comodato i beni immobili ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3,
lettera c) con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale,
su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone
l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i
provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 21, commi 2-bis, lettera b),
2-ter, lettera b), e del comma 2-bis del presente articolo. |
|
3-quater.
In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di
titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario,
previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari
per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale. |
4. Avverso gli atti dell'amministratore
giudiziario compiuti in violazione del presente decreto, il pubblico ministero,
il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine
perentorio di dieci giorni, al giudice delegato che, entro i dieci giorni
successivi, provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile. |
4. Avverso gli atti dell'amministratore
giudiziario compiuti in assenza di
autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il
proposto e ogni altro interessato possono proporre, nel termine perentorio di dieci giorni dalla conoscenza del
provvedimento, opposizione con incidente di esecuzione, a norma dell'articolo
666 del codice di procedura penale. |
5. In caso di sequestro di beni in
comunione indivisa, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del
giudice delegato, può chiedere al giudice civile di essere nominato
amministratore della comunione. |
Identico. |
5-bis. I beni mobili sequestrati, anche
iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in
custodia giudiziale agli organi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività
istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere
affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non
economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di soccorso
pubblico, di protezione civile o di tutela ambientale. |
5-bis. I beni mobili sequestrati, anche
iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal giudice delegato in custodia giudiziale agli organi di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta
per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia
giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi
dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità
di giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di tutela
ambientale, nonché ai soggetti
previsti dall'articolo 48 comma 3 lettera c).. |
5-ter. Il tribunale, se non deve
provvedere alla revoca del sequestro ed alle conseguenti restituzioni, su
richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta
giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, può destinare
alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono
essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti
diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore,
improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale
può procedere alla loro distruzione o demolizione. |
5-ter. Il tribunale, se non deve
provvedere alla revoca del sequestro ed alle conseguenti restituzioni, su
richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta
giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, dispone la vendita dei beni mobili, anche
registrati, sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere
amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se
i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi,
oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione. |
5-quater. I proventi derivanti dalla
vendita dei beni di cui al comma 5-ter affluiscono, al netto delle spese
sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo
di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, nei limiti e con le
modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008,
n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, nella misura del 50
per cento secondo le destinazioni previste dal predetto articolo 2, comma 7,
e per il restante 50 per cento allo stato di previsione della spesa del
Ministero dell'interno per le esigenze dell'Agenzia che li destina
prioritariamente alle finalità sociali e produttive. |
Identico. |
5-quinquies. Se il tribunale non provvede
alla confisca dei beni di cui al comma 5-ter, dispone la restituzione
all'avente diritto dei proventi versati al Fondo unico giustizia in relazione
alla vendita dei medesimi beni, oltre agli interessi maturati sui medesimi
proventi computati secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 30
luglio 2009, n. 127 |
Identico. |
[TU, art. 5, comma 1] |
|
Articolo 41 Gestione delle aziende sequestrate |
|
1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad
oggetto aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del
codice civile, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti
in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. In
tal caso, la relazione di cui all'articolo 36 deve essere presentata entro
sei mesi dalla nomina. La relazione contiene, oltre agli elementi di cui al
comma 1 del predetto articolo, indicazioni particolareggiate sullo stato
dell'attività aziendale e sulle sue prospettive di prosecuzione. Il
tribunale, sentiti l'amministratore giudiziario e il pubblico ministero, ove
rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il
programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione
dell'impresa. |
1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto
aziende di cui agli articoli 2555 e
seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto
partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario è scelto nella
sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli
amministratori giudiziari. La nomina
dell'amministratore va comunicata tempestivamente, secondo le indicazioni
impartite dal Tribunale, al Prefetto che provvede a informare le associazioni
di datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale interessate nonché la Camera di
Commercio. Dopo la relazione preliminare di cui all'articolo 36,
l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a
sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione
contenente: a)
gli ulteriori dati acquisiti integrativi di quelli già esposti nella
relazione di cui all'articolo 36, comma 1, nonché gli eventuali provvedimenti
da adottare ai sensi del comma 5-bis; b)
la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico
ed estimativo delle attività; c)
una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di
prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di
caratterizzazione della stessa con il proposto ed i suoi familiari, della
natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è
svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare
esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di
riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione
dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività
è allegato un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei
tempi di adempimento della proposta che deve essere accompagnato, previa
autorizzazione del giudice delegato, dalla relazione di un professionista in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che
attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo,
considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure
previste dagli articoli da 41-bis a 41-sexies; d)
il valore di mercato dell'azienda tenuto conto degli oneri correlati al
processo di legalizzazione della stessa; e)
le attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli
abilitativi. |
|
1-bis.
Si applica la procedura prevista dall'ultimo comma dell'articolo 36 con
riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1. |
|
1-ter.
Il tribunale, su proposta del giudice delegato, sentiti l'amministratore
giudiziario, l'Agenzia e il pubblico ministero, ove rilevi concrete
prospettive di prosecuzione dell'impresa, approva il piano di cui al comma 1,
lettera c), apportate le eventuali modifiche e integrazioni, con decreto
motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa, ivi comprese
quelle relative ad assicurare l'efficacia delle autorizzazioni, concessioni e
titoli abilitativi necessari che conservano efficacia, in deroga a qualunque
diversa disposizione, durante l'amministrazione giudiziaria e dopo la
confisca definitiva Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni
societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del
codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca
dell'amministratore della società che può essere nominato, nelle forme
previste dal comma 6, lettera a), nella persona dell'amministratore giudiziario;
qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della
società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei
poteri da parte dell'amministrazione giudiziario. |
|
1-quater.
Fino all'adozione del provvedimento previsto dal comma precedente il giudice
delegato adotta tutti i provvedimenti necessari per la immediata prosecuzione
dell'attività dell'impresa. |
|
1-quinquies.
Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non
assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il
tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario. |
[TU, art. 6, comma 1] |
|
|
1-sexies.
L'allontanamento dall'azienda dei soggetti di cui all'articolo 21, commi
2-bis, avviene sulla base delle disposizioni impartite dal tribunale su
proposta del giudice delegato, dando priorità all'allontanamento del
proposto. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, impartisce
disposizioni, fino al momento dell'allontanamento, sulla presenza dei
soggetti indicati e ordina agli organi di amministrazione e di controllo
della società la consegna all'amministratore giudiziario della documentazione
necessaria alla redazione della relazione di cui al primo comma. |
2. L'amministratore giudiziario provvede
agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica
dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica
svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità
produttiva e del suo mercato di riferimento, può con decreto motivato
indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di
ordinaria amministrazione. L'amministratore giudiziario non può frazionare
artatamente le operazioni economiche al fine di evitare il superamento di
detta soglia. |
Identico. |
|
2-bis.
L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice
delegato, può affittare l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione di
diritto nei casi previsti dal comma 2-ter, primo periodo, dall'articolo 44-bis
e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva. |
|
2-ter.
L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice
delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, nel caso previsto
dall'articolo 44-bis e comunque in data non successiva alla pronuncia della
confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di
azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni, i soggetti previsti
dall'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste
dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel
medesimo settore o settori affini previsti dall'articolo 41-octies,. Nel caso
in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8-bis,
l'azienda può essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei
casi di cui al periodo precedente e, in deroga al disposto dell'articolo 1808
del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese
straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della
cosa. |
|
2-quater.
Nei casi previsti dai due commi precedenti, il tribunale, qualora non si sia
già provveduto, dispone l'esecuzione dell'allontanamento immediato
dall'azienda dei soggetti previsti dall'articolo 21, commi 2-bis.» |
3. Si osservano per la gestione
dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 42, in quanto applicabili. |
Identico. |
4. I rapporti giuridici connessi
all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile,
ove non espressamente altrimenti disposto. |
Identico. |
5. Se mancano concrete possibilità di
prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere
del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in
liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63,
comma 1. |
Identico. |
|
5-bis.
In tutti i casi previsti dal presente articolo in cui si deve provvedere
all'allontanamento dei soggetti di cui all'articolo 21, commi 2-bis, si
procede ai sensi dell'articolo 21, comma 2-ter, anche sulla base delle
disposizioni eventualmente impartite dal tribunale. Si applica l'articolo 21,
comma quater. |
6. Nel caso di sequestro di partecipazioni
societarie che assicurino le maggioranze necessarie per legge,
l'amministratore giudiziario può, previa autorizzazione del giudice delegato:
a) convocare l'assemblea per la
sostituzione degli amministratori; b) impugnare le delibere societarie di
trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione
o estinzione della società, nonché di ogni altra modifica dello statuto che
possa arrecare pregiudizio agli interessi dell'amministrazione giudiziaria. |
Identico. |
|
6-bis.
Con decreto da emanarsi su proposta del Ministro della giustizia di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità
semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare
qualora sia priva di beni aziendali, con esenzione di ogni onere economico. |
[TU, art. 7, comma 1] |
|
|
Articolo 41-bis Fondo di garanzia per le aziende sequestrate
e confiscate |
|
1.
Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo di garanzia
per il credito delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca, di seguito
denominato “Fondo”, avente come principali obiettivi la continuità del credito
bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri
da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei
livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro
irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno
alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c) e comma 8,
lettera a). |
|
2.
Il Fondo si articola in una sezione di garanzia per il credito bancario e in
una sezione per il sostegno agli investimenti, per la ristrutturazione
aziendale e per l'emersione alla legalità. |
|
3.
Nell'accesso al Fondo, richiesto dall'amministratore giudiziario previa
autorizzazione del giudice delegato o dall'Agenzia e dopo l'adozione dei
provvedimenti di prosecuzione dell'attività d'impresa previsti dall'articolo
41, commi 1-ter e 1-quater, sono preferite le aziende che versano in
difficoltà economiche di particolare rilevanza. Le modalità di accesso, di
utilizzo dei finanziamenti e le relative condizioni sono stabilite con
decreto, da adottarsi dal Ministro per lo sviluppo economico. |
|
4.
Le spese di funzionamento delle sezioni previste dal comma 2 sono coperte da
una quota delle risorse intestate al Fondo unico giustizia nella parte
destinata all'entrata del bilancio dello Stato determinata annualmente, in
misura non inferiore al 5 per cento, dal Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008,
e successive modificazioni, sentito il Ministro per lo sviluppo economico. |
|
5.
I finanziamenti previsti dal comma 2 per il sostegno agli investimenti e per
la ristrutturazione aziendale devono essere restituiti usufruendo di un tasso
agevolato, secondo le condizioni ed i tempi definiti dal decreto di cui al
comma 3. |
|
6.
In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado
del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione
dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi prelevati dal Fondo, a
seguito della escussione della garanzia. |
|
7.
Le piccole e medie aziende costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti
del codice civile, sottoposte a sequestro e confisca per le ragioni e alle
condizioni indicate al comma 3 possono accedere al Fondo di garanzia di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione delle
garanzie del Fondo. |
|
8.
Il Tribunale, col procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-ter, anche
su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione
dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la loro
ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle
condizioni previste dall'articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270. Dopo la confisca di primo grado provvede
l'Agenzia, previo nulla osta del giudice delegato ai sensi dell'articolo 44,
comma 2. |
[TU, art. 8, comma 1] |
|
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Articolo 41-ter Misure a sostegno delle aziende
sequestrate o confiscate |
|
1.
Alle aziende sottoposte a sequestro o confisca non definitiva, si applicano
le disposizioni previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, e successive modificazioni, prescindendo dai limiti di fatturato
ivi previsti. |
|
2.
Fino al decreto definitivo di destinazione o vendita dell'azienda emanato dal
Consiglio direttivo dell'Agenzia, a chiunque usufruisca di lavori, servizi o
forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca è applicata
l'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota agevolata determinata al 10 per
cento. |
|
3.
Nel rispetto delle norme che regolano le procedure di evidenza pubblica e
garantiscono la trasparenza nella contrattazione nonché dei criteri di
efficienza ed economicità, gli enti pubblici, compresi quelli economici,
possono stipulare convenzioni, finalizzate alla creazione di opportunità di
lavoro, con aziende sequestrate o confiscate e, in via preferenziale, con
quelle che siano state rilevate da cooperative sociali di cui all'articolo
48, comma 3 lettera c), o affidate a cooperative costituite da dipendenti
dell'impresa confiscata. |
|
4.
L'Agenzia, nella individuazione dell'affidatario nei contratti con procedura
negoziata o per lavori, servizi e forniture in economia per i quali non è
prevista la gara pubblica, sceglie preferibilmente le aziende sequestrate o
confiscate e le cooperative di lavoratori che le hanno rilevate e le
cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c). |
[TU, art. 9, comma 1] |
|
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Articolo 41-quater Regolarizzazione dei rapporti di lavoro e
agevolazioni per l'emersione alla legalità delle aziende sequestrate o
confiscate |
|
1.
L'amministratore giudiziario, verificati i contratti di lavoro in essere,
adotta le iniziative necessarie per l'applicazione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro di settore e per la regolarizzazione degli obblighi
relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi
maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria. |
|
2.
Nel percorso di emersione alla legalità, alle aziende sequestrate è
riconosciuto uno sgravio contributivo di importo massimo pari a un terzo
della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali. |
|
3.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56, comma 5-bis, l'assunzione a
tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo
irregolare è altresì incentivata con un credito di imposta pari al cinquanta
per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali
per un periodo di dodici mesi dalla data dell'assunzione. |
|
4.
Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta per il quale è concesso. |
|
5.
Le misure di agevolazione di cui ai commi 2 e 3 non sono cumulabili con altri
benefici previsti da disposizioni vigenti in relazione alle medesime
assunzioni. |
|
6.
Le risorse destinate al finanziamento delle misure di cui ai commi 2 e 3 sono
coperte da una quota delle risorse intestate al Fondo unico giustizia nella
parte destinata all'entrata del bilancio dello Stato determinata annualmente
dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 7,
del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, sentiti il
Ministro per lo sviluppo economico e il Ministro del Lavoro. |
|
7.
L'INPS riconosce il beneficio di cui al comma 2 previa autorizzazione
dell'impresa beneficiaria e mediante conguaglio sui contributi. L'Agenzia
delle Entrate riconosce il beneficio di cui al comma 3 previa autorizzazione
dell'impresa beneficiaria. |
|
8.
A seguito del provvedimento di prosecuzione dell'attività dell'impresa
adottato ai sensi dell'articolo 41, commi 1-ter o 1 quater, l'azienda
interessata ha titolo al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210. A decorrere dalla medesima data, non hanno effetto nei
confronti dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per
inadempimenti e condotte anteriori al provvedimento di sequestro. |
|
9.
In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado
del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione
dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli incentivi fruiti ai sensi dei commi 2
e 3. |
[TU, art. 10, comma 1] |
|
|
Articolo 41-quinquies Misure in favore dei lavoratori delle
aziende sequestrate e confiscate |
|
1.
La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di
accesso agli ammortizzatori sociali prevista dalla legislazione vigente per
le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali, nonché la
disciplina relativa agli altri ammortizzatori sociali, anche in deroga, si
applicano ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca,
prescindendo dalla tipologia e dalla dimensione delle stesse. A tal fine
all'amministratore giudiziario sono attribuite le facoltà previste
dall'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive
modificazioni, per il curatore, il liquidatore e il commissario nominati in
relazione alle procedure concorsuali. |
|
2.
L'amministratore giudiziario può richiedere l'accesso all'intervento
straordinario di integrazione salariale e agli altri ammortizzatori sociali,
anche in deroga, inclusi i casi di cessazione, anche temporanea,
dell'attività aziendale. |
[TU, art. 11, comma 1] |
|
|
Articolo 41-sexies Incentivi a cooperative di lavoratori |
|
1.
Le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate e confiscate
alla criminalità organizzata hanno titolo preferenziale nell'assegnazione dei
contributi di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. |
|
2.
Le cooperative costituite dai lavoratori delle aziende sequestrate e
confiscate sono ammesse, a titolo preferenziale, ad avvalersi degli incentivi
economici previsti dalla legge 7 agosto 1997, n. 266. |
|
3.
Le cooperative di cui al comma precedente, per un periodo non superiore a
cinque anni dalla propria costituzione, possono impiegare personale, già alle
dipendenze dell'azienda confiscata, con qualifica dirigenziale, il cui
rapporto di lavoro sia cessato, utilizzando a tal fine, con titolo
preferenziale, gli incentivi previsti dall'articolo 20 della legge 7 agosto
1997, n. 266. |
|
4.
Non possono accedere ai benefici di cui ai commi precedenti le cooperative
che includano fra i soci il coniuge o il convivente, i parenti o gli affini
entro il terzo grado del proposto, ovvero soggetti nei cui confronti sia
stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'articolo 7 del decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. |
|
5.
Le agevolazioni previste dagli articoli da 41-bis a 41-quater si estendono
alle imprese cooperative costituite da ex lavoratori delle aziende confiscate
che esercitano il diritto di prelazione. |
[TU, art. 12, comma 1] |
|
|
Articolo 41-septies Istituzione presso le prefetture-uffici
territoriali del Governo dei Tavoli provinciali permanenti sulle aziende
sequestrate e confiscate |
|
1. Al fine di favorire il coordinamento
tra Istituzioni, associazioni previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c),
organizzazioni sindacali e associazioni dei datori di lavoro più
rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le
prefetture-uffici territoriali del Governo, Tavoli permanenti sulle aziende
sequestrate e confiscate aventi il compito di: a) favorire la continuazione dell'attività
produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali; b) dare ausilio all'amministratore
giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e
all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della
destinazione delle aziende; c) favorire la collaborazione degli
operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate
nel percorso di emersione alla legalità; d) promuovere lo scambio di informazioni
con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende
sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal
giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento
di confisca; e) esprimere un parere non vincolante
sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia. |
|
2. Il Tavolo permanente, coordinato e
convocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da: a) un rappresentante dell'Agenzia
designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente
della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112; b) un rappresentante del Ministero per lo
sviluppo economico; c) un rappresentante delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo
criteri di rotazione; d) un rappresentante delle organizzazioni
dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato, ogni
quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione; e) un rappresentante delle direzioni
territoriali del lavoro; f) un rappresentante delle associazioni
individuate dall'articolo 48, comma 3, lettera c) designato dalle medesime
secondo criteri di rotazione; g) un rappresentante della camera di
commercio. |
|
3.
Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti
degli enti locali la partecipazione al Tavolo. |
|
4.
Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni di datori di lavoro o
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano
nazionale interessate, può convocare apposite riunioni tra le associazioni e
organizzazioni sindacali e l'amministratore. Le parti sono tenute a operare
nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e relazioni
sindacali. |
|
5.
Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o
rimborso spese per la partecipazione ai lavori. |
[TU, art. 13, comma 1] |
|
|
Articolo 41-octies Supporto delle aziende sequestrate o
confiscate |
|
1.
Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, sentito il
competente tavolo tecnico di cui all'articolo 41-septies, previa
autorizzazione del giudice delegato, e l'Agenzia possono avvalersi del
supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo
settore o in settori affini in cui opera l'azienda sequestrata o confiscata,
in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione
dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, prescindendo dai limiti di
fatturato, individuati nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, tenendo
conto dei progetti di affiancamento dagli stessi presentati e della idoneità
a fornire il necessario sostegno all'azienda. |
|
2.
L'effettivo e utile svolgimento dell'attività di supporto di cui al comma 1,
per un periodo non inferiore a diciotto mesi, determina l'attribuzione agli
imprenditori del diritto di prelazione da esercitare, a parità di condizioni,
al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda. |
|
3.
Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, previa
autorizzazione scritta del giudice delegato, e l'Agenzia possono, altresì,
avvalersi del supporto tecnico delle Camere di Commercio per favorire il
collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti ed in
reti d'impresa. |
[TU, art. 23, comma 1] |
|
Articolo 42 Disciplina
delle spese, dei compensi e dei rimborsi |
|
1. Le spese necessarie o utili per la conservazione e
l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'amministratore giudiziario
mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo ovvero
sequestrate, confiscate o comunque nella disponibilità del procedimento. |
Identico. |
2. Se dalla gestione dei beni sequestrati o confiscati
non è ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese di cui al
comma 1, le stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei
confronti del titolare del bene in caso di revoca del sequestro o della
confisca. |
Identico. |
3. Nel caso sia disposta la confisca dei beni, le somme
per il pagamento dei compensi spettanti all'amministratore giudiziario, per
il rimborso delle spese sostenute per i coadiutori e quelle di cui all'articolo 35, comma 9, sono inserite nel conto della gestione;
qualora la confisca non venga disposta, ovvero le disponibilità del predetto
conto non siano sufficienti per provvedere al pagamento delle anzidette
spese, le somme occorrenti sono anticipate, in tutto o in parte, dallo Stato,
senza diritto al recupero. Se il sequestro o la confisca sono revocati, le
somme suddette sono poste a carico dello Stato. |
Identico. |
4. La determinazione dell'ammontare del compenso, la
liquidazione dello stesso e del trattamento di cui all'articolo 35, comma 8, nonché il rimborso delle spese sostenute per
i coadiutori, sono disposti con decreto motivato del tribunale, su relazione
del giudice delegato. Il compenso degli amministratori giudiziari è liquidato
sulla base delle tabelle allegate al decreto di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. |
Identico. |
5. Le liquidazioni e i rimborsi di cui al comma 4 sono
fatti prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata
dell'amministrazione e per gli altri giustificati motivi il tribunale
concede, su richiesta dell'amministratore giudiziario e sentito il giudice
delegato, acconti sul compenso finale. Il tribunale dispone in merito agli
adempimenti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta. |
Identico. |
6. I provvedimenti di liquidazione o di rimborso sono
comunicati all'amministratore giudiziario mediante avviso di deposito del
decreto in cancelleria e all'Agenzia per via telematica. |
Identico. |
7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso,
l'amministratore giudiziario può proporre ricorso avverso il provvedimento
che ha disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul
ricorso in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro
quindici giorni dal deposito del ricorso. Se il provvedimento impugnato è
stato emesso dalla corte d'appello, sul ricorso decide la medesima corte in
diversa composizione. |
7. Entro venti giorni dalla comunicazione dell'avviso,
l'amministratore giudiziario e
l’Agenzia possono proporre ricorso avverso il provvedimento che ha
disposto la liquidazione o il rimborso. La corte d'appello decide sul ricorso
in camera di consiglio, previa audizione del ricorrente, entro quindici
giorni dal deposito del ricorso. Se il provvedimento impugnato è stato emesso
dalla corte d'appello, sul ricorso decide la medesima corte in diversa
composizione. |
[TU, art. 23, comma 2] |
|
Articolo 43 Rendiconto di gestione |
|
1. All'esito della procedura e comunque dopo la confisca
di primo grado, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il
conto della gestione. |
Identico. |
2. Il conto della gestione espone in modo completo e
analitico le modalità e i risultati della gestione e contiene, tra l'altro,
l'indicazione delle somme pagate e riscosse, la descrizione analitica dei
cespiti e il saldo finale. Al conto sono essere allegati i documenti
giustificativi, le relazioni periodiche sull'amministrazione e il registro
delle operazioni effettuate. In caso di irregolarità o di incompletezza, il
giudice delegato invita l'amministratore giudiziario ad effettuare, entro il
termine indicato, le opportune integrazioni o modifiche. |
Identico. |
3. Verificata la regolarità del conto, il giudice
delegato ne ordina il deposito in cancelleria, unitamente ai documenti
allegati, assegnando in calce allo stesso termine per la presentazione di
eventuali osservazioni e contestazioni. Del deposito è data immediata
comunicazione agli interessati, al pubblico ministero e all'Agenzia. |
Identico. |
4. Se non sorgono o non permangono contestazioni, che
debbono a pena di inammissibilità essere specifiche e riferite a singole voci
contabili e non possono in ogni caso avere ad oggetto i criteri e i risultati
di gestione, il giudice delegato lo approva; altrimenti fissa l'udienza di
comparizione dinanzi al collegio, che in esito a procedimento in camera di
consiglio approva il conto o invita l'amministratore giudiziario a sanarne le
irregolarità con ordinanza esecutiva, notificata all'interessato e comunicata
al pubblico ministero. |
Identico. |
5. Avverso l'ordinanza di cui al comma 4 è ammesso
ricorso per cassazione entro i dieci giorni dalla notificazione o
comunicazione. |
Identico. |
|
5-bis.
L'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora il
sequestro sia revocato. In ogni altro caso trasmette al giudice delegato una
relazione sull'amministrazione dei beni contenente le somme pagate e
riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti
previsti dall'articolo 53. Il giudice delegato, all'esito degli eventuali
chiarimenti richiesti, prende atto della relazione. |
[TU, art. 23, comma 3] |
|
Articolo 44 Gestione
dei beni confiscati |
|
1. L'Agenzia gestisce i beni confiscati anche in via non
definitiva ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 e, in quanto
applicabile, dell'articolo 40, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida
adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera
a). Essa provvede al rimborso ed all'anticipazione delle spese, nonché alla
liquidazione dei compensi che non trovino copertura nelle risorse della
gestione, anche avvalendosi di apposite aperture di credito disposte, a
proprio favore, sui fondi dello specifico capitolo istituito nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, salva, in
ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità generale dello Stato
e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. |
Identico. |
2. L'Agenzia richiede al giudice delegato il nulla osta
al compimento degli atti di cui all'articolo 40, comma 3. |
Identico. |
|
2-bis.
Dopo la confisca di primo grado l'Agenzia richiede al tribunale, ove
necessario, l'adozione dei provvedimenti di sgombero o di allontanamento
previsti dagli articoli 21, 40 e 41. |
Capo III - La destinazione dei beni confiscati |
|
[TU, art. 23, comma 4] |
|
Articolo 45 Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato |
|
1.
A seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono
acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi. La tutela dei
diritti dei terzi è garantita entro i limiti e nelle forme di cui al titolo
IV. |
Identico. |
2. Il provvedimento definitivo di confisca
è comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il
provvedimento, all'Agenzia, nonché al prefetto e all'ufficio dell'Agenzia del
demanio competenti per territorio in relazione al luogo ove si trovano i beni
o ha sede l'azienda confiscata. |
Identico. |
|
2-bis.
L'Agenzia verifica tempestivamente l'esatta corrispondenza dei beni
confiscati con quelli amministrati e, se necessario, promuove incidente di
esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. |
[TU, art. 15, comma 1] |
|
|
Articolo 45-bis Liberazione degli immobili e delle aziende |
|
1.
L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del decreto di confisca definitiva,
qualora l'immobile risulti ancora occupato ovvero nell'azienda siano presenti
i soggetti di cui all'articolo 21, commi 2-bis e 2-ter, trasmette il
provvedimento al questore affinché provveda ai sensi dell'articolo 21, comma
2-quater, e 41, comma 5-bis. L'Agenzia, con provvedimento revocabile in ogni
momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel
caso previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga
opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare. I
provvedimenti dell'Agenzia sono opponibili esclusivamente con le modalità
previste dall'articolo 21, comma 2-quinquies, e 41, comma 5-bis. |
[TU, art. 16, comma 1] |
|
Articolo 46 Restituzione per equivalente |
|
1. La restituzione dei beni confiscati, ad
eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree
dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e
seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente, può avvenire anche per
equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati
assegnati per finalità istituzionali
e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso
l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il
diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma
equivalente al valore del bene confiscato quale risultante dal rendiconto di
gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di
inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale
rivalutazione delle rendite catastali. |
1. La restituzione dei beni confiscati, ad
eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree
dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e
seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente, avviene per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni
medesimi sono stati assegnati e la restituzione possa pregiudicare
l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a
qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto
alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato
quale risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie,
rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni
immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite
catastali. |
2. Il comma 1 si applica altresì quando il
bene sia stato venduto anche prima della confisca definitiva, nel caso in cui
venga successivamente disposta la revoca della misura. |
Identico. |
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il
tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma,
ponendola a carico: a) del Fondo Unico Giustizia, nel caso in cui il bene sia stato
venduto; b)
dell'amministrazione assegnataria, in tutti gli altri casi. |
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il
tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma,
ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia. |
omissis |
|
[TU, art. 17, comma 1] |
|
Articolo 48 Destinazione dei beni e delle somme |
|
1. L'Agenzia versa al Fondo unico
giustizia: |
1. Identico: |
a) le somme di denaro confiscate che non
debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non
debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo
mafioso; |
a) identica; |
b) le somme ricavate dalla vendita, anche
mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati,
compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della
vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo
mafioso; |
b) le somme ricavate dalla vendita, anche
mediante trattativa privata, dei beni mobili, anche registrati, confiscati,
compresi i titoli e le partecipazioni societarie, al netto del ricavato della
vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo
mafioso. La vendita delle partecipazioni
societarie maggioritarie o totalitarie è consentita esclusivamente se la
società è priva di beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e
seguenti del codice civile o di beni immobili e, comunque, dopo aver assunto
le determinazioni previste dei commi seguenti. In ogni caso la vendita delle
partecipazioni societarie viene effettuata con modalità tali da garantire la
tutela dei livelli occupazionali preesistenti; |
c) le somme derivanti dal recupero dei
crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo
accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti anche attraverso gli
organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato
con provvedimento del direttore dell'Agenzia. |
c) identica. |
1-bis. L'Agenzia versa il 3 per cento del
totale delle somme di cui al comma 1 al fondo integrativo statale per la
concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68. |
Identico. |
2. La disposizione del comma 1 non si
applica alle somme di denaro e ai proventi derivanti o comunque connessi ai
beni aziendali confiscati. |
Identico. |
3. I beni immobili sono: |
3. I beni immobili sono: |
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per
finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove
idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento
delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali,
università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse,
salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al
risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso; |
a) identica; |
b) mantenuti al patrimonio dello Stato e,
previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per
finalità economiche; |
b) identica; |
c) trasferiti per finalità istituzionali o
sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito,
ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali
provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi
trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L'elenco, reso pubblico con
adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la
consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di
assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi,
l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. Gli enti territoriali, anche
consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il
bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a
titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata
pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad
associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità
terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale
riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
successive modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l'uso del
bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione
del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono essere
utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi
proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se
entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del
bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un
commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di sei mesi il sindaco
invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura; |
c) trasferiti per finalità istituzionali o
sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito,
ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali
provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi
trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico periodicamente sul sito istituzionale dell'ente; con
adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la
consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di
assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi,
l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai
sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli
enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono
amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione,
assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di
trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche
giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti
locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,
n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a
comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui
al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale
riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
successive modificazioni, e ad altre
tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il
requisito della mancanza dello scopo di lucro. La convenzione disciplina
la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione,
le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati a seguito di
procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti
territoriali per finalità di lucro; e i relativi proventi devono essere
reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro un anno l'ente
territoriale non ha provveduto all'assegnazione
o all'utilizzazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del
trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla
scadenza di sei mesi il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione
sullo stato della procedura. La
destinazione, assegnazione e utilizzazione dei beni è soggetta a pubblicità
sui siti dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario ai sensi del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione
del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non
trasmettano i dati nel termine richiesto. |
|
c-bis)
assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia agli enti o alle
associazioni indicati alla lettera c), in deroga a quanto previsto
dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di
apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata
pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione
sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Agenzia; |
d) trasferiti al patrimonio del comune ove
l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del
citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure,
preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo
i criteri di cui all'articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni,
comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio
ove è sito l'immobile. Se entro un anno l'ente territoriale non ha provveduto
alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento
ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. |
d) identica. |
4. I proventi derivanti dall'utilizzo dei
beni di cui al comma 3, lettera b), affluiscono, al netto delle spese di
conservazione ed amministrazione, al Fondo unico giustizia, per essere
versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e
riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'interno al fine di
assicurare il potenziamento dell'Agenzia. |
Identico. |
5. I beni di cui al comma 3, di cui non
sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità
di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento
dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni
del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito
internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì
notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio
territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata
per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata
ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di
acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo
della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore
all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il disposto dei
commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici
aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel
settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori
garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle
fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati,
nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del
contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla
stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del
decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia
interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale
per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i
beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai
quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla
criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita. |
Identico. |
6. Il personale delle Forze armate e il
personale delle Forze di polizia possono costituire cooperative edilizie alle
quali è riconosciuto il diritto di opzione prioritaria sull'acquisto dei beni
destinati alla vendita di cui al comma 5. |
Identico. |
7. Gli enti territoriali possono
esercitare la prelazione all'acquisto dei beni di cui al comma 5. Con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini,
le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del
presente comma. Nelle more dell'adozione del predetto regolamento è comunque
possibile procedere alla vendita dei beni. |
Identico. |
8. I beni aziendali sono mantenuti al
patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia che ne
disciplina le modalità operative: |
8. Identico. |
a) all'affitto, quando vi siano fondate
prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo
oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo
gratuito, senza oneri a carico dello
Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata.
Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono
il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere
destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa
confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o
convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei
suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati
nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55; |
a) all'affitto, quando vi siano fondate
prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo
oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero in comodato, a cooperative di
lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario o del comodatario sono privilegiate
le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I
beni non possono essere destinati all'affitto e al comodato alle cooperative di lavoratori dipendenti
dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge,
affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in
cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati
nell'articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55; |
b) alla vendita, per un corrispettivo non
inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia, a soggetti
che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per
l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al
risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Nel caso di vendita
disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario può
esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione
della vendita del bene da parte dell'Agenzia; |
b) identica; |
c) alla liquidazione, qualora vi sia una
maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima
sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, con
le medesime modalità di cui alla lettera b). |
c) identica. |
|
8-bis.
Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza che ne
derivino nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento
dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative, al trasferimento per
finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali
assegnatari in concessione, dal comma 3, lettera c), con le modalità ivi
previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con
riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività da parte dei
soggetti indicati. |
9. I proventi derivanti dall'affitto,
dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al
netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati
all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per
le finalità previste dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. |
Identico. |
10. Le somme ricavate dalla vendita dei
beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita
degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati,
previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 50
per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e
del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero
della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli
uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli
obiettivi di stabilità della finanza pubblica. |
Identico. |
11. Nella scelta del cessionario o
dell'affittuario dei beni aziendali l'Agenzia procede mediante licitazione
privata ovvero, qualora ragioni di necessità o di convenienza,
specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa
privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi
solo per importi eccedenti euro 1.032.913,80 nel caso di licitazione privata
euro 516.456,90 nel caso di trattativa privata. |
Identico. |
12. I beni mobili, anche iscritti in
pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in
attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli
enti territoriali o ad associazioni di volontariato che operano nel sociale. |
12. I beni mobili, anche iscritti in
pubblici registri, possono essere utilizzati dall'Agenzia per l'impiego in
attività istituzionali ovvero destinati ad altri organi dello Stato, agli
enti territoriali o ai soggetti
previsti dal comma 3 lettera c). |
12-bis. Sono destinati in via prioritaria
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco autocarri, mezzi d'opera, macchine
operatrici, carrelli elevatori e ogni altro mezzo per uso speciale,
funzionali alle esigenze del soccorso pubblico. |
Identico. |
13. I provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo
47 e dei commi 3 e 8 del presente articolo sono immediatamente esecutivi. |
Identico. |
14. I trasferimenti e le cessioni di cui
al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi
imposta. |
Identico. |
15. Quando risulti che i beni confiscati
dopo l'assegnazione o la destinazione sono rientrati, anche per interposta
persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al
provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o
della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo
provvedimento. |
Identico. |
|
15-bis.
L'Agenzia, con delibera del Consiglio Direttivo e sentito il comitato
consultivo, può altresì disporre il trasferimento dei medesimi beni al
patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si
tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi
titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è
adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata. |
[TU, art. 18, comma 1] |
|
|
Articolo 48-bis Istituzione di Fondi dedicati |
|
1.
Sono istituiti presso l'Agenzia: a)
un Fondo destinato a rendere utilizzabili i beni confiscati prima della
destinazione disposta ai sensi dell'articolo 48 e per il sostegno dei
soggetti assegnatari di beni immobili previste dall'articolo 48 comma 3
lettera c); b)
un Fondo destinato a soddisfare i creditori riconosciuti in buona fede non
ricompresi nel riparto delle somme ricavate all'esito della vendita prevista
dall'articolo 60. |
|
2.
I Fondi di cui al comma 1 sono alimentati: a)
in parte attraverso una riduzione dell'aggio riconosciuto a Equitalia
Giustizia, determinato con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b)
in parte con una quota del 10 per cento dei proventi derivanti dai beni
confiscati ai sensi del presente decreto, versati annualmente allo Stato da
Equitalia Giustizia ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera a)
e dall'Agenzia Nazionale ai sensi dell'articolo 48, comma 1. |
|
3.
Le modalità di accesso, di utilizzo dei finanziamenti e le relative
condizioni sono stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico,
sentita l'Agenzia nazionale. |
omissis |
|
[TU, art. 19, comma 1] |
|
Titolo IV - La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali Capo I - Disposizioni generali |
|
Articolo 52 Diritti dei terzi |
|
1. La confisca non pregiudica i diritti di
credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al
sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore
al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che l'escussione del restante
patrimonio del proposto sia risultata insufficiente al soddisfacimento del
credito, salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su
beni sequestrati; b) che il credito non sia strumentale
all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego,
a meno che il creditore dimostri di avere ignorato in buona fede il nesso di
strumentalità; c) nel caso di promessa di pagamento o di
ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale; d) nel caso di titoli di credito, che il
portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il
possesso. |
Identico
|
2. I crediti di cui al comma 1 devono
essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e
59. |
Identico
|
2-bis. Gli interessi convenzionali,
moratori e a qualunque altro titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1 sono
riconosciuti, nel loro complesso, nella misura massima comunque non superiore
al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere
composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato obbligazionario
telematico (RENDISTATO). |
Identico
|
3. Nella valutazione della buona fede, il
tribunale tiene conto delle condizioni delle parti, dei rapporti personali e
patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche
con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi
di diligenza nella fase precontrattuale nonché, in caso di enti, alle
dimensioni degli stessi. |
Identico
|
|
3-bis.
Il decreto, con cui sia stata rigettata definitivamente la domanda di
ammissione del credito, presentata ai sensi dell'articolo 58, comma 2, in
ragione del mancato riconoscimento della buona fede nella concessione del
credito, proposta da soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia,
va comunicato a quest'ultima ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231. |
4. La confisca definitiva di un bene
determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto
personale di godimento, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento
sui beni stessi. |
Identico
|
5. Ai titolari dei diritti di cui al comma
4, spetta in prededuzione un equo indennizzo commisurato alla durata residua
del contratto o alla durata del diritto reale. Se il diritto reale si
estingue con la morte del titolare, la durata residua del diritto è calcolata
alla stregua della durata media della vita determinata sulla base di
parametri statistici. Le modalità di calcolo dell'indennizzo sono stabilite
con decreto da emanarsi dal Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro della giustizia entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto. |
Identico
|
6. Se sono confiscati beni di cui viene
dichiarata l'intestazione o il trasferimento fittizio, i creditori del
proposto sono preferiti ai creditori chirografari in buona fede
dell'intestatario fittizio, se il loro credito è anteriore all'atto di
intestazione fittizia. |
Identico
|
7. In caso di confisca di beni in
comunione, se il bene è indivisibile, ai partecipanti in buona fede è
concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al
valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione
del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta
persona nella disponibilità del sottoposto, di taluna delle associazioni di
cui all'articolo 416-bis c.p., o dei suoi appartenenti. Si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 48, sesto e settimo periodo. |
7. In caso di confisca di beni in
comunione relativa a quota inferiore
alla metà, se il bene è indivisibile, ai partecipanti in buona fede è
concesso diritto di prelazione per l'acquisto della quota confiscata al
valore di mercato, salvo che sussista la possibilità che il bene, in ragione
del livello di infiltrazione criminale, possa tornare anche per interposta
persona nella disponibilità del sottoposto, di taluna delle associazioni di
cui all'articolo 416-bis c.p., o dei suoi appartenenti. Si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 48, sesto e settimo periodo. |
8. Se i soggetti di cui al comma 7 non
esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita, il
bene può essere acquisito per intero al patrimonio dello Stato al fine di soddisfare un concreto
interesse pubblico e i partecipanti hanno diritto alla corresponsione di
una somma equivalente al valore attuale della propria quota di proprietà, nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente. |
8. Se i soggetti di cui al comma 7 non
esercitano il diritto di prelazione o non si possa procedere alla vendita ovvero se la confisca riguarda una quota
pari o superiore alla metà, il bene è
acquisito per intero al patrimonio dello Stato e i partecipanti hanno diritto
alla corresponsione di una somma equivalente al valore attuale della propria
quota di proprietà. |
|
8-bis.
È istituita un'apposita gestione separata del Fondo unico giustizia destinata
alle operazioni previste al comma 8, sulla base delle risorse disponibili
rivenienti dalla vendita delle quote minoritarie. |
9. Per i beni appartenenti al demanio
culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, la vendita non può essere disposta senza previa
autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. |
9. Per i beni appartenenti al demanio
culturale, ai sensi degli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, la vendita, anche
di quote inferiori alla metà, non può essere disposta senza previa
autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. |
[TU, art. 21, comma 1] |
|
Articolo 53 Limite della garanzia patrimoniale |
|
1. I crediti per titolo anteriore al
sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono
soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni
sequestrati o confiscati, risultante dalla stima redatta dall'amministratore
o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi. |
1. I crediti per titolo anteriore al
sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono
soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni
sequestrati o confiscati, risultante dalla stima redatta dall'amministratore
o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi, al netto delle spese del procedimento
di confisca nonché di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle
sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61. |
omissis |
|
[TU, art. 21, comma 2] |
|
Articolo 55 Azioni esecutive |
|
1. A seguito del sequestro non possono essere iniziate o
proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in
consegna dall'amministratore giudiziario. |
Identico. |
2. Le esecuzioni sono riassunte entro un anno dalla
revoca definitiva del sequestro o della confisca. In caso di confisca
definitiva, esse si estinguono. |
Identico. |
3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande
giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di
proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento sul bene, il terzo,
che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di
prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57. |
Identico. |
4. In caso di revoca definitiva del sequestro o della
confisca per motivi diversi dalla pretesa originariamente fatta valere in
sede civile dal terzo chiamato ad intervenire, il giudizio civile deve essere
riassunto entro un anno dalla revoca. |
Identico. |
|
4-bis.
Al fine di soddisfare il saldo dei creditori, salvaguardando la continuità
dell'attività produttiva, sono estese alle aziende sottoposte a sequestro o
confisca di primo grado le disposizioni in materia di procedura di concordato
previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 23 dicembre 2003,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.
39, e successive modificazioni nonché quelle di cui agli articoli 160 e
seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di concordato
preventivo. |
[TU, art. 20, comma 1] |
|
Articolo 56 Rapporti pendenti |
|
1. Se al momento dell'esecuzione del
sequestro un contratto relativo al bene o all'azienda sequestrata è ancora
ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti, l'esecuzione
del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario,
previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel
contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero
di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già
avvenuto il trasferimento del diritto. |
Identico. |
2. Il contraente può mettere in mora
l'amministratore giudiziario, facendosi assegnare dal giudice delegato un
termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si
intende risolto. |
Identico. |
3. Se dalla sospensione di cui al comma 1
può derivare un danno grave al bene o all'azienda, il giudice delegato
autorizza, entro trenta giorni dall'esecuzione del sequestro, la provvisoria
esecuzione dei rapporti pendenti. L'autorizzazione perde efficacia a seguito
della dichiarazione prevista dal comma 1. |
3. Se dalla sospensione di cui al comma 1
può derivare un danno grave al bene o all'azienda, l'amministratore giudiziario dichiara di subentrare provvisoriamente
nel contratto. La dichiarazione è trasmessa immediatamente al giudice
delegato che entro trenta giorni dispone per la conferma o la risoluzione del
contratto. |
|
3-bis.
Qualora l'amministratore subentri nel contratto i crediti certi, liquidi ed
esigibili in favore del contraente sono pagati, previa autorizzazione del
giudice delegato e verifica di quanto previsto dall'articolo 52, lettera b),
nei casi in cui ciò sia assolutamente necessario per il prosieguo dell'attività
produttiva. |
4. In caso di scioglimento, il contraente
ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato
adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 72 a 83 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267. |
Identico. |
5. In caso di scioglimento del contratto
preliminare di vendita immobiliare, trascritto ai sensi dell'articolo
2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio
credito secondo le disposizioni del capo II del presente titolo e gode del
privilegio previsto nell'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che
gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati
anteriormente alla data del sequestro. Al promissario acquirente non è dovuto
alcun risarcimento o indennizzo. |
Identico. |
|
5-bis.
L'amministratore giudiziario, previo provvedimento motivato del giudice
delegato, può procedere al licenziamento per giusta causa dei dipendenti
quando, in relazione alla natura e all'intensità dei rapporti con il proposto
o alla qualità dei precedenti penali e giudiziari, sussistono elementi
concretamente idonei ad escludere il rapporto di fiducia con
l'amministrazione giudiziaria. |
[TU, art. 21, comma 3] |
|
Articolo 57 Elenco dei crediti. Fissazione dell'udienza di verifica dei crediti |
|
1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da
presentare al giudice delegato l'elenco nominativo dei creditori con
l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo
di coloro che vantano diritti reali o personali sui beni, con l'indicazione
delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. |
1. L'Agenzia allega alle relazioni da
presentare al giudice delegato l'elenco nominativo dei creditori con
l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo
di coloro che vantano diritti reali o personali sui beni, con l'indicazione
delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. |
2. Il giudice delegato, anche prima della confisca,
assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a novanta giorni,
per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa
la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i trenta giorni
successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura
dell'amministratore giudiziario. |
2. Il
giudice delegato, dopo il decreto di
confisca definitivo, assegna ai creditori un termine perentorio, non
superiore a novanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei
rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro
i trenta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli
interessati, a cura dell’Agenzia. |
3. Il giudice
delegato fissa per l'esame delle domande tardive di cui all'articolo 58,
comma 6, un'udienza ogni sei mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. |
Soppresso |
[TU, art. 21, comma 4] |
|
Articolo 58 Domanda
del creditore |
|
1. I creditori di cui all'articolo 52 presentano al
giudice domanda di ammissione del credito. |
Identico. |
2. La domanda di cui al comma 1 contiene: a) le generalità del
creditore; b) la determinazione del
credito di cui si chiede l'ammissione allo stato passivo ovvero la
descrizione del bene su cui si vantano diritti; c) l'esposizione dei
fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda,
con i relativi documenti giustificativi; d) l'eventuale indicazione
del titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la
prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale. |
Identico. |
3. Il creditore elegge domicilio nel comune in cui ha
sede il tribunale procedente. È facoltà del creditore indicare, quale
modalità di notificazione e di comunicazione, la trasmissione per posta
elettronica o per telefax ed è onere dello stesso comunicare alla procedura
ogni variazione del domicilio o delle predette modalità; in difetto, tutte le
notificazioni e le comunicazioni sono eseguite mediante deposito in
cancelleria. |
Identico. |
4. La domanda non interrompe la prescrizione né impedisce
la maturazione di termini di decadenza nei rapporti tra il creditore e
l'indiziato o il terzo intestatario dei beni. |
Identico. |
5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il
termine di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il
termine di un anno dalla definitività del provvedimento di confisca, le
domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore
provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto
presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile. |
5. La
domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2. |
[TU, art. 21, comma 5] |
|
Articolo 59 Verifica
dei crediti. Composizione dello stato passivo |
|
1. All'udienza il giudice delegato, con l'assistenza
dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del
pubblico ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni,
verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di
ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che
ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo sommariamente i
motivi della esclusione. |
1.
All'udienza il giudice delegato, con l'assistenza dell’Agenzia e con la partecipazione facoltativa del pubblico
ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le
domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con
indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non
ammettere, in tutto o in parte, esponendo sommariamente i motivi della
esclusione. |
2. All'udienza di verifica gli interessati possono farsi
assistere da un difensore. L'Agenzia può sempre partecipare per il tramite di
un proprio rappresentante, nonché depositare atti e documenti. |
Identico. |
3. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice
delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato
in cancelleria e comunicato all'Agenzia. Del deposito l'amministratore
giudiziario dà notizia agli interessati non presenti a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento. Nel caso previsto dall'articolo 58, comma 3, secondo
periodo, la comunicazione può essere eseguita per posta elettronica o per
telefax. |
3.
Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato
passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria e
comunicato all'Agenzia. Del deposito l’Agenzia
dà notizia agli interessati non presenti a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento. Nel caso previsto dall'articolo 58, comma 3, secondo periodo, la
comunicazione può essere eseguita per posta elettronica o per telefax. |
4. I provvedimenti di ammissione e di esclusione dei
crediti producono effetti solo nei confronti dell'Erario. |
Identico. |
5. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo
sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza dell'amministratore
giudiziario o del creditore, sentito il pubblico ministero, l'amministratore
giudiziario e la parte interessata. |
5. Gli
errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del
giudice delegato su istanza dell’Agenzia
o del creditore, sentito il pubblico ministero, l’Agenzia e la parte interessata. |
6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma
3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al
tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore può
impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi. |
6.
Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori
esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha
applicato la misura di prevenzione. Il
pubblico ministero, l’Agenzia e ciascun creditore possono impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i
crediti ammessi. |
7. Il tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni e
le impugnazioni fissando un'apposita udienza in camera di consiglio, della
quale l'amministratore giudiziario dà comunicazione agli interessati. |
7. Il
tribunale tratta in modo congiunto le opposizioni e le impugnazioni fissando
un'apposita udienza in camera di consiglio, della quale l’Agenzia dà comunicazione agli interessati. |
8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con
l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni, chiedere l'acquisizione di
ogni elemento utile e proporre mezzi di prova. Nel caso siano disposti
d'ufficio accertamenti istruttori, ciascuna parte può dedurre, entro un
termine perentorio fissato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari. |
8.
All'udienza, con la partecipazione
facoltativa del pubblico ministero e dell’Agenzia, ciascuna parte può
svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni, chiedere
l'acquisizione di ogni elemento utile e proporre mezzi di prova. Nel caso
siano disposti d'ufficio accertamenti istruttori, ciascuna parte può dedurre,
entro un termine perentorio fissato dal giudice, i mezzi di prova che si
rendono necessari. |
9. Esaurita l'istruzione, il tribunale fissa un termine
perentorio entro il quale le parti possono depositare memorie e, nei sessanta
giorni successivi, decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine
di trenta giorni dalla sua notificazione. |
Identico. |
10. Anche dopo la confisca definitiva,
se sono state presentate domande di ammissione del credito ai sensi
dell'articolo 57, il procedimento giurisdizionale per la verifica e il
riparto dei crediti prosegue dianzi al tribunale che ha applicato la misura
di prevenzione. |
Soppresso. |
[TU, art. 21, comma 6] |
|
Articolo 60 Liquidazione
dei beni |
|
1. Conclusa l'udienza di verifica, l'amministratore
giudiziario effettua la liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami
d'azienda e degli immobili ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute
non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al
passivo. |
1. Conclusa l'udienza di verifica, l'Agenzia provvede alla liquidazione
dei beni mobili, anche registrati, ove
le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a
soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo. Il giudice delegato fissa i tempi e le modalità per la liquidazione
dei beni. |
2. Le vendite sono effettuate dall'amministratore
giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, adottando procedure
competitive, sulla base del valore di stima risultante dalla relazione di cui
all'articolo 36 o utilizzando stime effettuate da parte di esperti. |
2. Le
vendite sono effettuate dall'Agenzia,
previa autorizzazione del giudice delegato, adottando procedure competitive,
sulla base del valore di stima risultante dalla relazione di cui all'articolo 36 o utilizzando stime effettuate da parte
di esperti. |
3. Con adeguate forme di pubblicità, sono assicurate,
nell'individuazione dell'acquirente, la massima informazione e partecipazione
degli interessati. La vendita è conclusa previa acquisizione del parere ed
assunte le informazioni di cui all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo. |
Identico. |
4. L'amministratore giudiziario può sospendere la vendita
non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa
per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto. |
4. L’Agenzia può sospendere la vendita
non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa
per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto. |
5. L'amministratore giudiziario informa il giudice
delegato dell'esito della vendita, depositando la relativa documentazione. |
5. L'Agenzia
informa il giudice delegato dell'esito della vendita, depositando la relativa
documentazione. |
|
5-bis.
Qualora le somme ricavate non siano sufficienti a soddisfare i creditori
utilmente collocati al passivo, le somme necessarie sono prelevate dal Fondo
istituito ai sensi dell'articolo 48-bis. |
[TU, art. 21, comma 7] |
|
Articolo 61 Progetto e piano di pagamento dei crediti |
|
1. Nei sessanta giorni successivi alla
formazione dello stato passivo, ovvero nei dieci giorni successivi all'ultima
vendita, l'amministratore giudiziario redige un progetto di pagamento dei
crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati al
passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli
importi da corrispondere a ciascun creditore. |
1. Nei sessanta giorni successivi alla
formazione dello stato passivo, ovvero nei dieci giorni successivi all'ultima
vendita, l’Agenzia redige un
progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti
utilmente collocati al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché
l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore. |
2. I crediti, nei limiti
previsti dall'articolo 53, sono soddisfatti nel seguente ordine: 1) pagamento dei crediti
prededucibili; 2) pagamento dei crediti
ammessi con prelazione sui beni confiscati, secondo l'ordine assegnato dalla
legge; 3) pagamento dei
creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui
ciascuno di essi è stato ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2), per
la parte per cui sono rimasti insoddisfatti sul valore dei beni oggetto della
garanzia. |
Identico. |
3. Sono considerati debiti prededucibili quelli così
qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in
occasione o in funzione del procedimento di prevenzione, incluse le somme
anticipate dallo Stato ai sensi dell'articolo 42. |
Identico. |
4. Il giudice delegato apporta al progetto le variazioni
che ritiene necessarie od opportune e ne ordina il deposito in cancelleria,
disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori. |
Identico. |
5. Entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma
4 i creditori possono presentare osservazioni sulla graduazione e sulla
collocazione dei crediti, nonché sul valore dei beni o delle aziende
confiscati. |
Identico. |
6. Decorso il termine di cui al comma 5, il giudice
delegato, tenuto conto delle osservazioni pervenute, sentito l'amministratore
giudiziario, il pubblico ministero e l'Agenzia, determina il piano di
pagamento. |
6.
Decorso il termine di cui al comma 5, il giudice delegato, tenuto conto delle
osservazioni pervenute, sentito il pubblico ministero e l'Agenzia liquidati i compensi dovuti all’Agenzia
per i coadiutori eventualmente nominati in questa fase, determina il
piano di pagamento. |
7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di
pagamento, i creditori possono proporre opposizione avverso il decreto
dinanzi al tribunale della prevenzione. Si applica l'articolo 59, commi 6, 7,
8 e 9. |
Identico. |
8. Divenuto definitivo il piano di pagamento,
l'amministratore giudiziario procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di
cui all'articolo 53. |
8. Divenuto definitivo il piano di
pagamento, l’Agenzia procede ai
pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53. |
9. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di
pagamento non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di
domande di revocazione. |
Identico. |
10. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti,
devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento
del pagamento effettuato a loro favore. In caso di mancata restituzione, le
somme sono pignorate secondo le forme stabilite per i beni mobili dal codice
di procedura civile. |
Identico. |
[TU, art. 21, comma 8] |
|
Articolo 62 Revocazione |
|
1. Il pubblico ministero, l'amministratore giudiziario e
l'Agenzia possono in ogni tempo chiedere la revocazione del provvedimento di
ammissione del credito al passivo quando emerga che esso è stato determinato
da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di
documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non
imputabile al ricorrente. La revocazione è proposta dinanzi al tribunale
della prevenzione nei confronti del creditore la cui domanda è stata accolta.
Se la domanda è accolta, si applica l'articolo 61, comma 10. |
1. Il pubblico ministero e l'Agenzia
possono in ogni tempo chiedere la revocazione del provvedimento di ammissione
del credito al passivo quando emerga che esso è stato determinato da falsità,
dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti
decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile
al ricorrente. La revocazione è proposta dinanzi al tribunale della
prevenzione nei confronti del creditore la cui domanda è stata accolta. Se la
domanda è accolta, si applica l'articolo 61, comma 10. |
omissis |
|
[TU, art. 22, comma 1] |
|
Titolo II - L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata |
|
Articolo 110 L'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata |
|
1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia
organizzativa e contabile, ha la sede principale in Reggio Calabria ed è
posta sotto la vigilanza del Ministro dell'interno. |
1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia
organizzativa e contabile, ha sede in
Roma ed è posta sotto la vigilanza del Presidente del consiglio dei ministri. |
2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti: |
2. Identico: |
a) acquisizione dei dati
relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel
corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle
informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca;
verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della
consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione
dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati
acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e
destinazione; |
a) acquisizione dei dati
relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel
corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle
informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca;
verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti; accertamento della
consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni tramite appositi sopralluoghi sui beni da parte dei funzionari dell’Agenzia
e con l’ausilio delle forze dell’ordine; programmazione dell'assegnazione
e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché
delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione; |
b) ausilio dell'autorità
giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso
del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; |
b) identica; |
c) ausilio dell'autorità
giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso
dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis,
del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive
modificazioni, e amministrazione dei predetti. beni a decorrere dalla data di
conclusione dell'udienza preliminare; |
c) ausilio dell'autorità
giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso
dei procedimenti penali per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis,
del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive
modificazioni, e amministrazione dei predetti. beni a decorrere dalla data di
conclusione dell'udienza preliminare ovvero,
nei casi in cui questa non sia prevista, dall'emissione del decreto di citazione
a giudizio, del decreto che dispone il giudizio immediato o dalla data di
conclusione dell'udienza celebrata ai sensi dell'articolo 447, comma 1, del
codice di procedura penale ovvero dal provvedimento di sequestro o confisca
emesso dal giudice dell'esecuzione; |
d) amministrazione e
destinazione dei beni confiscati in esito del procedimento di prevenzione di
cui al libro I, titolo III; |
d) identica; |
e) amministrazione e
destinazione dei beni confiscati in esito ai procedimenti penali per i
delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale
e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive
modificazioni; |
e) identica; |
f) adozione di iniziative
e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione
dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di
commissari ad acta. |
f) identica; |
|
f-bis)
assegnazione diretta del bene ove risulti evidente la sua destinazione
sociale con le modalità previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c-bis); |
|
2-bis.
Ai fini dell'attività di ausilio di cui al comma 2, lettere b) e c),
l'Agenzia fin dall'adozione del provvedimento che dispone il sequestro
fornisce all'autorità giudiziaria consulenze e ogni attività utile e, per i
beni aziendali, propone gli interventi necessari a salvaguardare il
mantenimento del valore patrimoniale del bene anche avvalendosi di società a
totale o prevalente capitale pubblico, specializzate in attività di sostegno
alle industrie senza alcun ulteriore onere. |
3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei
conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive
modificazioni. |
Identico. |
[TU, art. 22, comma 2] |
|
Articolo 111 Organi
dell'Agenzia |
|
1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per
quattro anni rinnovabili per una sola volta: |
1. Identico: |
a) il Direttore; |
a) identica; |
b) il Consiglio
direttivo; |
b) identica; |
|
b-bis) il Comitato consultivo |
c) il Collegio dei
revisori. |
c) identica. |
2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, è
nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è
collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29
ottobre 1991, n. 345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. |
2. Il Direttore è scelto fra i dirigenti di prima fascia, di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo 2001, n. 165, ovvero fra i prefetti, da collocare a
disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991,
n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n.
410, ovvero fra i magistrati ordinari che abbiano conseguito almeno la V
valutazione di professionalità. Il Direttore è nominato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. |
3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore
dell'Agenzia ed è composto: a) da un magistrato
designato dal Ministro della giustizia; b) da un magistrato
designato dal Procuratore nazionale antimafia; c) da due qualificati
esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di
concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle
finanze. |
3. Il
Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto: a) da
un qualificato esperto in materia di gestioni patrimoniali designato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e
delle finanze; b) da
un qualificato esperto in materia di gestioni aziendali designato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno dal Ministro dello sviluppo economico; c)
da un componente designato dal Ministero dell'Interno con specifica
esperienza nell'ambito della destinazione ed assegnazione dei beni
sequestrati e confiscati; d) da un magistrato
designato dal Ministro della giustizia,
con specifica esperienza nel settore del sequestro e della confisca dei beni;
e) da un magistrato
designato dal Procuratore nazionale antimafia, con specifica esperienza nel settore del sequestro e della confisca
dei beni. f) da un rappresentante delle associazioni che possono essere
destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati e confiscati, di cui
all'articolo 48, comma 3, lettera c), nominato dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali sulla base di criteri di rotazione, trasparenza,
idoneità alla gestione. |
4. Il Ministro dell'interno propone al Presidente del
Consiglio dei Ministri il decreto di nomina dei componenti del Consiglio
direttivo, designati ai sensi del comma 3. |
4.
I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono
nominati con decreto dal Presidente del Consiglio. |
|
4-bis.
Il Comitato consultivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto: a) da un esperto in materia di politiche di coesione designato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentiti il Capo Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica e il Direttore dell'Agenzia per la coesione
territoriale; b) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali; c) da un rappresentante dell'Agenzia del demanio; d) da un rappresentante delle Regioni designato dalla Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome; e) da un rappresentante delle Province designato dall'Unione delle
province italiane; f) da un rappresentante dei Comuni, designato dall'Associazione
nazionale Comuni d'Italia; g) da un rappresentante delle associazioni che possono essere
destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati e confiscati, di cui
all'articolo 48, comma 3, lettera c), nominato dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, di
rappresentatività e di rotazione specificati con apposito decreto; h) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori,
da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle
associazioni dei datori di lavoro, più rappresentative a livello nazionale; i) da un rappresentante di Unioncamere. |
|
4-ter.
Ai componenti del Comitato consultivo non spetta alcun compenso, indennità,
gettone o rimborso spese per la partecipazione ai lavori. |
5. Il collegio dei revisori, costituito da tre componenti
effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Ministro
dell'interno fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Un
componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro
dell'economia e delle finanze. |
Identico. |
6. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione
alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a
qualsiasi titolo dovuti. |
6.
Al Direttore dell’Agenzia e ai componenti del Consiglio direttivo è
corrisposto il solo rimborso delle spese sostenute. |
[TU, art. 22, comma 3] |
|
Articolo 112 Attribuzioni
degli organi dell'Agenzia |
|
1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza
legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza,
convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.
Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate
dal Consiglio direttivo in materia di amministrazione, assegnazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al Consiglio
direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore
riferisce periodicamente ai Ministri dell'interno e della giustizia e
presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo. |
1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza
legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza,
convoca il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.
Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida fissate
dal Consiglio direttivo nel rispetto
delle direttive di cui al comma 4 in materia di amministrazione,
assegnazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e presenta al
Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il
Direttore riferisce periodicamente al
Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Ministri dell'interno e della
giustizia e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta
dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo. |
2. L'Agenzia provvede all'amministrazione dei beni confiscati
anche in via non definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni
confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le
modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste
dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il
bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non
alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i
provvedimenti di distruzione o di demolizione. |
2. Identico. |
3. L'Agenzia per le attività connesse all'amministrazione
e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati anche in via non
definitiva può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica delle prefetture territorialmente competenti. In tali casi i
prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
un nucleo di supporto cui possono partecipare anche rappresentanti di altre
amministrazioni, enti o associazioni. |
3. L'Agenzia, per le attività connesse
all'amministrazione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati
anche in via non definitiva, si avvale
delle prefetture territorialmente competenti presso le quali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, un apposito nucleo di supporto. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno
previo parere Consiglio Direttivo dell'Agenzia, è definita la composizione di
ciascun nucleo di supporto, di cui fa parte personale di ruolo, comandato o
in distacco dell'Agenzia, ed il relativo contingente di personale, secondo
criteri di flessibilità e modularità che tengano conto anche della presenza
significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata. I prefetti, con il provvedimento di
costituzione del nucleo di supporto, individuano, sulla base delle
indicazioni contenute nelle linee guida adottate dal Consiglio direttivo
dell'Agenzia, le altre amministrazioni, gli enti e le associazioni che
partecipano alle attività del nucleo con propri rappresentanti. |
4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo: |
4. Identico: |
a) adotta gli atti di
indirizzo e le linee guida in materia di amministrazione, assegnazione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati; |
a) identica; |
b) programma
l'assegnazione e la destinazione dei beni in previsione della confisca; |
b) identica; |
c) approva piani generali
di destinazione dei beni confiscati; |
c) approva piani generali
di destinazione dei beni confiscati individuando,
in raccordo con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica e
l'Agenzia per la coesione territoriale, le risorse e gli strumenti necessari
per l'effettivo riutilizzo dei beni confiscati; |
d) richiede all'autorità
di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione ad utilizzare i beni immobili di cui
all'articolo 48, comma 3, lettera b); |
d) identica; |
e) richiede la modifica
della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della
valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o
sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici; |
e) identica; |
f) approva il bilancio
preventivo ed il conto consuntivo; |
f) identica; |
g) verifica l'utilizzo
dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai
provvedimenti di assegnazione e di destinazione; |
g) verifica in modo continuo e sistematico, avvalendosi delle prefetture e, ove
necessario, delle forze di polizia, la conformità dell'utilizzo dei beni, da
parte dei privati e degli enti pubblici, ai provvedimenti di assegnazione e
di destinazione. Il prefetto riferisce semestralmente all'Agenzia sugli esiti
degli accertamenti effettuati; |
|
g-bis)
fornisce, se necessario, adeguata assistenza agli assegnatari e ai
destinatari dei beni, pubblici e privati; |
h) revoca il
provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme
utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi
stabiliti dalla legge; |
h) identica; |
i) sottoscrive
convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali,
ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente
decreto; |
i) identica; |
l) provvede all'istituzione, in relazione a particolari esigenze, di
sedi secondarie nelle regioni ove sono presenti in quantità significativa
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; |
Soppressa |
m) adotta un regolamento
di organizzazione interna. |
m) identica. |
5. Alle riunioni del Consiglio direttivo possono essere
chiamati a partecipare i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche,
centrali e locali, di enti e associazioni di volta in volta interessati e
l'autorità giudiziaria. |
5. Identico. |
|
5-bis. Il Comitato consultivo: a) esprime parere sugli atti di indirizzo, sulle linee guida, sugli
atti di programmazione e di pianificazione adottati dal Consiglio direttivo
ai sensi del comma 4; b) può presentare proposte e fornisce elementi ai fini della
predisposizione della relazione semestrale di cui al comma 1; c) esprime pareri, anche a richiesta del Consiglio direttivo o del
Direttore dell'Agenzia, su specifiche questioni riguardanti la destinazione e
l'utilizzazione dei beni sequestrati e confiscati, sulla composizione del
nucleo di supporto previsto dall'articolo 112, comma 3, nonché su ogni altra
questione che gli venga sottoposta dal Consiglio direttivo o dal Direttore
dell'Agenzia. |
6. Il collegio dei revisori provvede: a) al riscontro degli
atti di gestione; b) alla verifica del
bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni; c) alle verifiche di
cassa con frequenza almeno trimestrale. |
6. Identico. |
[TU, art. 22, comma 4] |
|
Articolo 113 Organizzazione
e funzionamento dell'Agenzia |
|
1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia,
dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118: a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali
per il funzionamento dell'Agenzia; b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla
gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile
dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e
confiscati; c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti
attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi
per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria. |
Identico. |
2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni
confiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e
l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione anche
onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei
beni custoditi, nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio. |
Identico. |
3. Successivamente alla data di entrata in vigore del
regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al
comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre
amministrazioni ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla
base di apposite convenzioni anche onerose. |
3.
Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero,
quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia
per l'assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni
ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, l’Agenzia per la coesione territoriale e il Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica sulla base di apposite convenzioni anche
onerose. |
3-bis. Per le esigenze connesse alla vendita e alla
liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati,
l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di
bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o
prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società
incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le
modalità. di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla
rendicontazione e al controllo. |
Identico. |
4. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni. |
Identico. |
[TU, art. 22, comma 5] |
|
Articolo 113-bis Disposizioni
volte a garantire la funzionalità dell'Agenzia |
|
1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in
trenta unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e
non, secondo contingenti da definire con il regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 113, comma 1. |
1. La dotazione organica dell'Agenzia è determinata in cento unità complessive, ripartite
tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da
definire con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1. |
2. Oltre al personale indicato al comma 1, l'Agenzia è
autorizzata ad avvalersi di un contingente di personale, militare e civile,
entro il limite massimo di cento unità, appartenente alle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché ad enti
pubblici economici ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non.
L'aliquota di personale militare di cui al periodo precedente non può
eccedere il limite massimo di quindici unità, di cui tre ufficiali di grado
non superiore a colonnello o equiparato e dodici sottufficiali. Tale
personale, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può
essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di
distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di
mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. |
Identico. |
3. Il personale di cui al comma 2 conserva lo stato
giuridico e il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio,
secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico
dell'Amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte
dell'Agenzia all'amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al
trattamento accessorio. |
Identico. |
|
3-bis.
I nominativi del personale di cui ai commi precedenti è inserito nel sito
dell'Agenzia con l'indicazione dei provvedimenti di assunzione o comando, delle
specifiche competenze possedute nel settore dell'amministrazione, gestione e
destinazione dei beni sequestrati e confiscati, dell'eventuale
amministrazione e sede di provenienza. |
4. Fino al 31 dicembre 2013, le assegnazioni temporanee
di personale all'Agenzia possono avvenire in deroga al limite temporale
stabilito dall'articolo 30, comma 2-sexies, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001. |
Identico. |
5. Fino al 31 dicembre 2016, il Direttore dell'Agenzia,
nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1 e delle disponibilità
finanziarie esistenti, è autorizzato a stipulare contratti a tempo
determinato, al fine di assicurare la piena operatività dell'Agenzia. |
Identico. |
omissis |
|
[TU, art. 27] |
|
Articolo 117 Disciplina
transitoria |
|
1. Le
disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei
quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata
formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi,
continuano ad applicarsi le norme previgenti. |
1. Salvo quanto previsto dal presente
articolo, le
disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei
quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata
formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi,
continuano ad applicarsi le norme previgenti. |
|
1-bis.
Le disposizioni di cui agli articoli 7-bis, 20, 21, 23, comma 4-bis, 24, comma
1, 1-bis e 1-ter, 27, commi 1, 3-bis e 6-bis, 34-bis, 36, da 40 a 41-octies,
52, commi da 7 a 9, si applicano anche ai procedimenti nei quali, alla data
di entrata in vigore della presente provvedimento, sia già stata formulata
proposta di applicazione della misura di prevenzione. |
3. Al fine di garantire il potenziamento
dell'attività istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture,
l'Agenzia, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione, si avvale di personale proveniente dalle
pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie, compresa l'Agenzia del demanio, e
dagli enti territoriali, assegnato all'Agenzia medesima anche in posizione di
comando o di distacco, ove consentito dai rispettivi ordinamenti, ovvero
stipula contratti di lavoro a tempo determinato, anche ricorrendo alle
modalità di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tali
rapporti di lavoro sono instaurati in deroga alle disposizioni dell'articolo
113-bis, commi 1, 2 e 3, nonché nei limiti stabiliti dall'autorizzazione di
cui al primo periodo del presente comma e delle risorse assegnate all'Agenzia
ai sensi del terzo periodo del presente comma, e non possono avere durata
superiore al 31 dicembre 2012. Per tali fini, all'Agenzia sono assegnati 2
milioni di euro per l'anno 2011 e 4 milioni di euro per l'anno 2012. |
Identico. |
4. A decorrere dalla nomina di cui
all'articolo 111, comma 2, cessa l'attività del Commissario straordinario per
la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali
e vengono contestualmente trasferite le funzioni e le risorse strumentali e
finanziarie già attribuite allo stesso Commissario, nonché, nell'ambito del
contingente indicato al comma 1, lettera a), le risorse umane, che restano
nella medesima posizione già occupata presso il Commissario. L'Agenzia
subentra nelle convenzioni, nei protocolli e nei contratti di collaborazione
stipulati dal Commissario straordinario. L'Agenzia, nei limiti degli
stanziamenti di cui all'articolo 118, comma 1, può avvalersi di esperti e
collaboratori esterni. |
Identico. |
5. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti previsti
dall'articolo 113, ai procedimenti di cui all'articolo 110, comma 2,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Le predette disposizioni si applicano
anche ai procedimenti, di cui al medesimo articolo 110, comma 2, lettere b) e
c), pendenti alla stessa data. |
5.
Le disposizioni sull'Agenzia previste dagli articoli da 35 a 44-bis si
applicano ai procedimenti per i quali sia stata formulata proposta di
applicazione della misura di prevenzione dal 15 marzo 2012, nonché ai
procedimenti previsti dall'articolo 110, comma 2, lettera c), iscritti nel
registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale dalla
medesima data. |
6. Al fine di
programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni oggetto dei
procedimenti di cui al comma 5, il giudice delegato ovvero il giudice che
procede comunica tempestivamente all'Agenzia i dati relativi ai detti
procedimenti e impartisce all'amministratore giudiziario le disposizioni necessarie.
L'Agenzia può avanzare proposte al giudice per la migliore utilizzazione del
bene ai fini della sua successiva destinazione. |
6. Al fine di
programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni oggetto dei
procedimenti di cui al comma 5, proposti
o iscritti prima del 15 marzo 2012, il giudice delegato ovvero il giudice che ha disposto il sequestro comunica tempestivamente all'Agenzia i
dati relativi ai detti procedimenti e impartisce all'amministratore
giudiziario le disposizioni necessarie. L'Agenzia può avanzare proposte al
giudice per la migliore utilizzazione del bene ai fini della sua successiva
destinazione. |
7. Qualora gli
enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già
presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalità di cui
all'articolo 48, comma 3, lettera c), l'Agenzia procede alla definizione e al
compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti
richiedenti. Qualora non sia rilevata possibile la cessione dell'intera
azienda e gli enti territoriali manifestino interesse all'assegnazione dei
soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, l'Agenzia può
procedere, valutati i profili occupazionali, alla liquidazione della stessa
prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti
richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali residui
rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali
sono poste a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione
derivi un attivo, questo è versato direttamente allo Stato. |
7. Qualora gli
enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano già
presentato una manifestazione d'interesse al prefetto per le finalità di cui
all'articolo 48, comma 3, lettera c), l'Agenzia procede alla definizione e al
compimento del trasferimento di tali beni immobili a favore degli stessi enti
richiedenti. Qualora non sia rilevata possibile la cessione dell'intera
azienda e gli enti territoriali manifestino interesse all'assegnazione dei
soli beni immobili dell'azienda e ne facciano richiesta, l'Agenzia può
procedere, valutati i profili occupazionali, alla liquidazione della stessa
prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti
richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali residui
rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali
sono poste a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione
derivi un attivo, questo è versato direttamente allo Stato. |
8.
L'Agenzia può, altresì, disporre, con delibera del Consiglio
direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda confiscata
non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti
territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli
enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità
istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i
diritti dei creditori dell'azienda confiscata. |
Soppresso. |
Normativa vigente |
Testo unificato adottato come testo base (seduta dell’8.10.2014) |
Norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale |
|
Articolo 132-bis Formazione
dei ruoli di udienza e trattazione dei processi |
|
[TU, art. 26, comma 2] |
|
1. Nella formazione
dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la
priorità assoluta: |
1. Identico: |
a) ai processi
relativi ai delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice
e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica; |
a) identica; |
a-bis) ai delitti
previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice
penale; |
a-bis) identica; |
b) ai processi
relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla
prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro e delle norme in materia
di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai
delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a
quattro anni; |
b) identica; |
c) ai processi a
carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si
procede; |
c) identica; |
d) ai processi nei
quali l’imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di
delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui
efficacia sia cessata; |
d) identica; |
e) ai processi nei
quali è contestata la recidiva, ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del
codice penale; |
e) identica; |
f) ai processi da
celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato. |
f) identica; |
|
f-bis) ai processi nei quali vi sono beni
sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356. |
2. I dirigenti
degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per
assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la
trattazione prioritaria . |
2. Identico. |
Normativa vigente |
Testo unificato
adottato come testo base (seduta dell’8.10.2014) |
R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 Ordinamento
giudiziario |
|
[TU, art. 2] |
|
Articolo 7-bis Tabelle
degli uffici giudicanti |
|
1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui
all'articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle
sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti,
la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma
dell'articolo 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui
agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni
processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti
sono stabiliti ogni triennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia
in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura
assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i
consigli giudiziari. Decorso il triennio, l'efficacia del decreto è prorogata
fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per
l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non
determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati. |
Identico. |
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal
Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni
formulate dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere
variate nel corso del triennio per sopravvenute esigenze degli uffici
giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i
consigli giudiziari. I provvedimenti in via di urgenza, concernenti le
tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei
magistrati, sono immediatamente esecutivi, salva la deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura per la relativa variazione tabellare. |
Identico. |
2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei
provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di
giudice dell'udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per
almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice
dell'udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudice del
dibattimento. |
Identico. |
2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per
la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell'udienza preliminare
non possono esercitare tali funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio
superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive
modificazioni. Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il
compimento di un atto del quale sono stati richiesti, l'esercizio delle
funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al
compimento dell'attività medesima. |
Identico. |
[2-quater. Il tribunale in
composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato
la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni.] |
Identico. |
2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater
possono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di
servizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi
1 e 2. |
Identico. |
|
2-sexies.
Per assicurare la trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione
patrimoniale presso gli uffici giudicanti competenti, applicando il
procedimento di cui ai commi 1 e 2, sono individuati i collegi o le sezioni
che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. A tali collegi o
sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali
carenze di organico, è attribuito un ruolo, per quanto possibile, limitato di
procedimenti ordinari ed è assegnata una percentuale di magistrati non
inferiore a una percentuale dell'organico complessivo dell'Ufficio stabilita
dal Consiglio Superiore della Magistratura. |
3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il
Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo
presidente della stessa corte, sentito il Consiglio direttivo della Corte di
cassazione. |
Identico. |
3-bis. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento
degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli
uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad
eccezione dei capi degli uffici. |
Identico. |
3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua
gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale
e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la
emanazione del relativo decreto. |
Identico. |
3-quater. L'individuazione delle sedi da ricomprendere nella
medesima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri: |
Identico. |
a) l'organico complessivo
degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli
uffici giudicanti; |
Identico. |
b) le tabelle
infradistrettuali dovranno essere formate privilegiando l'accorpamento tra
loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a
quattro unità se requirenti; |
Identico. |
c) nelle esigenze di
funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità
funzionali dei magistrati; |
Identico. |
d) si deve tener conto
delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in
modo da determinare il minor onere per l'erario. |
Identico. |
3-quinquies. Il magistrato può essere assegnato anche a più uffici
aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di servizio
principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l'ufficio del cui
organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettuale non opera per
le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni. |
Identico. |
Normativa vigente |
Testo unificato
adottato come testo base (seduta dell’8.10.2014) |
D.L. 8 giugno 1992, n. 306[1] Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa |
|
[TU, art. 24, comma 1] |
|
Articolo 12-sexies Ipotesi particolari di confisca |
|
1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su
richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno
dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter,
317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis,
325, 416, sesto comma, 416,
realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 600, 600-bis, primo comma,
600-ter, primo e secondo comma , 600-quater.1, relativamente alla condotta di
produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo
comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli
73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o
delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza
e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere
titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato
al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla
propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente
si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su
richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno
dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine
costituzionale. |
1.
Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti
previsti dall'articolo 51, comma 3-bis,
del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis,
316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di
commettere delitti previsti dagli articoli 517-ter
e 517-quater, 600-bis, primo comma, 600-ter,
primo e secondo comma, 600-quater.I, relativamente alla
condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies,
629, 644, 644-bis,
648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis,
648-ter del codice penale, dall'articolo 295, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-quinquies, primo comma,
del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al
quinto comma, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per taluno dei delitti commessi
per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, è
sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui
il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per
interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la
disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul
reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima
provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli
sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. |
2. Le disposizioni
del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della
pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per
un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416-bis
del codice penale, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni
previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un
delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui all'articolo 295, secondo
comma, del testo unico approvato con D.P.R.
23 gennaio 1973, n. 43. |
Soppresso. |
2-bis. In
caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater,
320, 322, 322-bis e 325 del codice penale, si applicano le
disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. |
Soppresso. |
2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non
è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre
utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di
denaro, di beni e altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo
ha la disponibilità, anche per interposta persona. |
2-ter. Nei casi previsti dal comma 1, quando non è possibile procedere alla
confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui allo stesso comma, il giudice ordina
la confisca di altre somme di denaro, di beni e altre utilità di legittima provenienza per un
valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per
interposta persona. |
2-quater. Le
disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e
di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice
di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630,
648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter
del codice penale, nonché dall’articolo 12-quinquies del presente
decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. |
Soppresso. |
3. Fermo quanto
previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati
a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni
contenute nel D.L. 14 giugno 1989,
n. 230, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di
condanna o con quella prevista dall' art. 444, comma 2, del codice di
procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla
custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non
possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il
provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le
persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi
l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata
irrogata una misura di prevenzione. |
Soppresso. |
4. Se, nel corso
del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell' art. 321,
comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo
delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le
disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo
periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette. |
Soppresso. |
4-bis. Le disposizioni in materia di
amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal
decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di
sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e
confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In
tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e
nella custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo
dell'udienza preliminare e, successivamente a tale provvedimento, amministra
i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto
legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della
persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno. |
4-bis. Le disposizioni in materia
di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei
terzi e di esecuzione del sequestro; previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e
confisca previsti dai commi 1 e 2-ter del presente articolo. In tali
casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella
custodia dei beni sequestrati, sino al provvedimento conclusivo dell'udienza
preliminare ovvero, ove questa
non sia prevista, sino all'emissione del decreto di citazione a giudizio o
del decreto che dispone il giudizio immediato ovvero sino al provvedimento
conclusivo dell'udienza celebrata ai sensi dell'articolo 447, comma 1, codice
di procedura penale, nonché dopo il decreto di sequestro emesso dal giudice
dell'esecuzione, e, successivamente a tali provvedimenti amministra i beni medesimi secondo le modalità
previste dal citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano
comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e
al risarcimento del danno. |
4-ter. Con separati decreti, il Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli altri
Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei beni sequestrati e
confiscati a norma del presente decreto da destinarsi per l'attuazione delle
speciali misure di protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le elargizioni previste
dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302,
recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata. Nei decreti il Ministro stabilisce anche che, a favore delle
vittime, possa essere costituito un Fondo di solidarietà per le ipotesi in
cui la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in parte le
restituzioni o il risarcimento dei danni conseguenti al reato. |
Identico. |
4-quater. Il
Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di
cui al comma 4-ter entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
regolamento può comunque essere adottato. |
Identico. |
|
4-quinquies. Nel processo
di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o
personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere
la disponibilità a qualsiasi titolo. |
|
4-sexies. Competente a
emettere i provvedimenti previsti dai commi 1 e 1-ter, dopo l'irrevocabilità
della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3 del
codice di procedura penale. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e
contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme
previste dall'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla
comunicazione o notificazione del decreto. |
[TU, art. 25, comma 1] |
|
|
4-septies. Le disposizioni
di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-ter, si applicano
quando, pronunziata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il
giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per
prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti
della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato. |
|
4-octies. In caso di morte
del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di
condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a
norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli
eredi o comunque degli aventi causa. |
[TU, art. 26, comma 1] |
|
|
4-novies. L'autorità
giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha
disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato
nominato dal collegio stesso. L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove
consentita, è presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice di
procedura penale, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del
giudice delegato, al collegio. |
Normativa vigente |
Testo unificato
adottato come testo base (seduta dell’8.10.2014) |
L. 27 febbraio 1985, n. 49 Provvedimenti
per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli
di occupazione |
|
[TU, art. 14, comma 2] |
|
Articolo 4 |
|
1. I crediti derivanti dai finanziamenti concessi ai
sensi del precedente articolo 1 o erogati dalle società finanziarie ai sensi
dell'articolo 17, comma 5, hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e
su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili della cooperativa,
comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio. |
1. I crediti derivanti dai finanziamenti
concessi ai sensi del precedente articolo 1 o erogati dalle società
finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5, hanno privilegio sugli
immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli
utensili della cooperativa, comunque destinati al suo funzionamento ed
esercizio a esclusione dei beni
immobili sequestrati e confiscati ai sensi del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ovvero dell'articolo 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, concessi
a favore delle cooperative. |
2. Il privilegio può essere esercitato anche nei
confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni dopo la
data di annotazione stabilita nei commi successivi. |
Identico. |
3. Il privilegio immobiliare è preferito ad ogni altro
titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione dei privilegi
per le spese di giustizia e di quelli di cui all'articolo 2780 del codice
civile, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi o
ipoteche preesistenti alle annotazioni di cui ai successivi commi. |
Identico. |
4. Per quanto riguarda il privilegio sui beni mobili,
esso segue i privilegi per i contributi a istituti, enti o fondi speciali che
gestiscano forme di assicurazione sociale obbligatoria. |
Identico. |
5. Il privilegio di cui sopra è annotato nell'apposito
registro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075, presso gli uffici dei registri
immobiliari e gli uffici tavolari competenti, in relazione alla località in
cui si trovano i beni e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice
civile presso il tribunale competente, sempre in relazione alla località in
cui si trovano i beni. |
Identico. |
6. Le annotazioni sono effettuate anche presso gli
uffici della circoscrizione nella quale la cooperativa aveva la propria sede
all'atto della stipulazione del contratto di finanziamento. |
Identico. |
7. Qualora nei confronti della stessa cooperativa siano
fatte più annotazioni di privilegio ai sensi del presente articolo, l'ordine
di priorità tra le rispettive ragioni è determinato dalla data delle
annotazioni medesime. |
Identico. |
8. Nessuna garanzia di qualsiasi altra natura deve
essere richiesta. |
Identico. |
9. Le eventuali perdite, accertate dalla Sezione
speciale per il credito alla cooperazione, restano a carico del Foncooper. |
Identico. |
10. Il privilegio di cui ai commi precedenti è esente
da qualsiasi tassa o imposta indiretta sugli affari. |
Identico. |
D.L.
22 giugno 2012, n. 83[2] Misure
urgenti per la crescita del Paese |
|
[TU, art. 14, comma 1] |
|
Articolo 23 Fondo per la crescita sostenibile |
|
1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la
crescita sostenibile e la creazione di nuova occupazione nel rispetto delle
contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica e di equità sociale, in
un quadro di sviluppo di nuova imprenditorialità, con particolare riguardo al
sostegno alla piccola e media impresa e di progressivo riequilibrio
socio-economico, di genere e fra le diverse aree territoriali del Paese. |
Identico. |
2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso
il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di «Fondo per
la crescita sostenibile» (di seguito Fondo). Il Fondo è destinato, sulla base
di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di
programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla
competitività dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle
seguenti finalità: |
Identico: |
a) la promozione di
progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il
rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite il
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle
imprese; |
identica; |
b) il rafforzamento della
struttura produttiva, il riutilizzo di impianti produttivi e il rilancio di
aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale
tramite la sottoscrizione di accordi di programma; |
identica; |
c) la promozione della
presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti
dall'estero, anche in raccordo con le azioni che saranno attivate dall'ICE -
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane. |
identica; |
|
c-bis)
la ristrutturazione o la riqualificazione delle aziende, costituite ai sensi
degli articoli 2555 e seguenti del codice civile e sottoposte a sequestro,
disposto ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero
dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive
modificazioni. |
3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2,
con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono
individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili
nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 ad eccezione del
credito d'imposta. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero
direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini,
le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione
ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il
Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di apposita
convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei
necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base
di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Agli oneri derivanti
dalle convenzioni e contratti di cui al presente comma si applica quanto
previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dall'articolo 19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102. |
Identico. |
3-bis. Gli obiettivi e le priorità del Fondo possono essere
periodicamente aggiornati con la medesima procedura di cui al comma 3 sulla
base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi relativi agli anni
precedenti. |
Identico. |
4. Il Fondo può operare anche attraverso le due distinte
contabilità speciali già intestate al Fondo medesimo esclusivamente per
l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono rientri e per gli
interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o
dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli altri
interventi. Per ciascuna delle finalità indicate al comma 2 è istituita
un'apposita sezione nell'ambito del Fondo. |
Identico. |
[5. Il comitato
tecnico previsto dall'articolo 16, comma 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46
continua a svolgere le proprie funzioni, sino alla data del 31 dicembre 2015,
per le attività e i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore del
presente decreto, che continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti
disposizioni attuative della medesima legge.] |
|
6. I finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo
possono essere assistiti da garanzie reali e personali. È fatta salva la
prestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi. |
Identico. |
7. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge sono abrogate le disposizioni di legge indicate dall'allegato 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 11 del presente
articolo. |
Identico. |
8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati
nonché le somme restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei
provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni concesse ai
sensi delle disposizioni abrogate ai sensi del precedente comma, così come
accertate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo
importo alla contabilità speciale del Fondo, operativa per l'erogazione di
finanziamenti agevolati. Le predette disponibilità sono accertate al netto
delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti e per
garantire la definizione dei procedimenti di cui al comma 11. |
Identico. |
9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai
sensi del comma 7, le disponibilità esistenti sulle contabilità speciali
nella titolarità del Ministero dello sviluppo economico e presso l'apposita
contabilità istituita presso Cassa Depositi e Prestiti per l'attuazione degli
interventi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo
importo, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su
richiesta del Ministero dello sviluppo economico, ad apposito capitolo dello
stato di previsione dello stesso Ministero per la successiva assegnazione
alla contabilità speciale del Fondo operativa per l'erogazione di
finanziamenti agevolati. Le predette disponibilità sono accertate al netto
delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti e per
garantire la definizione dei procedimenti di cui al successivo comma 11. Le
predette contabilità speciali continuano ad operare fino al completamento dei
relativi interventi ovvero, ove sussistano, degli adempimenti derivanti dalle
programmazioni comunitarie già approvate dalla UE alla data di entrata in
vigore del presente decreto. |
Identico. |
10. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni
volte a promuovere la coesione e il riequilibrio economico e sociale tra le
diverse aree del Paese, le disponibilità accertate e versate al Fondo ai
sensi dei commi 8 e 9 del presente articolo, rivenienti da contabilità
speciali o capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate alle
aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo il vincolo di destinazione di
cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. |
Identico. |
|
|
L. 24 dicembre 2012, n. 228 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). |
|
[TU, art. 21, comma 9] |
|
Articolo 1 |
|
omissis |
|
194. A decorrere dall'entrata in vigore
della presente legge, sui beni confiscati all'esito dei procedimenti di
prevenzione per i quali non si applica la disciplina dettata dal libro 1 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159,
non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni
esecutive. |
194. A decorrere dall'entrata in vigore
della presente legge, sui beni sequestrati o confiscati all'esito
dei procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina
dettata dal libro 1 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159,
non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni
esecutive. |
195. La disposizione di cui al comma 194 non si
applica quando, alla data di entrata in vigore della presente legge, il bene
è stato già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero quando
è costituito da una quota indivisa già pignorata. |
195. Identico. |
196. Nei processi di esecuzione forzata di
cui al comma 195 si applica, ai fini della distribuzione della somma
ricavata, il limite di cui al comma 203, terzo periodo, e le somme residue
sono versate al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 204. |
196. Nei processi di esecuzione forzata di
cui al comma 195 si applica, ai fini della distribuzione della somma
ricavata, il limite di cui al comma 203, terzo periodo, e le somme residue
sono versate al Fondo unico giustizia ai sensi del comma 204. Le annotazioni presso il competente
conservatore dei registri immobiliari in ordine alla cancellazione
dell'ipoteca sono eseguite sulla base della sola attestazione del Direttore
dell'Agenzia sulla insussistenza delle condizioni di cui al comma 195. |
197. Fuori dei casi di cui al comma 195,
gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni di cui al comma 194
anteriormente alla confisca sono estinti di diritto. |
197. Identico. |
198. I creditori muniti di ipoteca
iscritta sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla trascrizione del
sequestro di prevenzione, sono soddisfatti nei limiti e con le modalità di
cui ai commi da 194 a 206. Allo stesso modo sono soddisfatti i creditori che: a)
prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto
un pignoramento sul bene; b)
alla data di entrata in vigore della presente legge sono intervenuti
nell'esecuzione iniziata con il pignoramento di cui alla lettera a). |
198. Identico. |
199. Entro 180 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, i titolari dei crediti di cui al comma 198
devono, a pena di decadenza proporre domanda di ammissione del credito, ai
sensi dell'articolo 58, comma 2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la
confisca. |
199. Identico. |
200. Il giudice, accertata la sussistenza
e l'ammontare del credito nonché la sussistenza delle condizioni di cui
all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, lo ammette
al pagamento, dandone immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 666
commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del codice di proceduta penale. La proposizione
dell'impugnazione non sospende gli effetti dell'ordinanza di accertamento. Il
decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la richiesta proposta ai
sensi del comma precedente è comunicato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo n. 231 del 2007, alla Banca d'Italia. |
200. Identico. |
201. Decorsi dodici mesi dalla scadenza
del termine di cui al comma 199, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata individua beni dal valore di mercato complessivo non inferiore al
doppio dell'ammontare dei crediti ammessi e procede alla liquidazione degli
stessi con le modalità di cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi 7, 8 e 9 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I beni residui possono essere destinati,
assegnati o venduti secondo le disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo decreto
legislativo n. 159 del 2011. |
201. Decorsi dodici mesi dalla scadenza
del termine di cui al comma 199, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e
la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata individua beni dal valore di mercato complessivo corrispondente all’ammontare dei
crediti ammessi e procede alla liquidazione degli stessi con le modalità di
cui agli articoli 48, comma 5, e 52, commi 7, 8 e 9 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I beni residui possono essere destinati,
assegnati o venduti secondo le disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo decreto
legislativo n. 159 del 2011. |
202. Il ricavato della liquidazione di cui
al comma 201 è versato al Fondo unico giustizia e destinato a gestione
separata per il tempo necessario alle operazioni di pagamento dei crediti. |
202. Identico. |
203. Terminate le operazioni di cui al
comma 202, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per ciascun bene,
anche se non sottoposto a liquidazione, individua i creditori con diritto a
soddisfarsi sullo stesso, forma il relativo piano di pagamento e lo comunica
ai creditori interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
a mezzo di posta elettronica certificata. La medesima Agenzia procede ai
pagamenti nell'ordine indicato dall'articolo 61, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ponendo le somme a carico della gestione
separata di cui al comma 202. Ciascun piano non può prevedere pagamenti
complessivi superiori al minor importo tra il 70 per cento del valore del
bene ed il ricavato dall'eventuale liquidazione dello stesso. I creditori
concorrenti, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione
della comunicazione di cui al presente comma, possono proporre opposizione
contro il piano di pagamento al tribunale del luogo che ha disposto la
confisca. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione
monocratica. Contro il decreto del tribunale non è ammesso reclamo. |
203. Terminate le operazioni di cui al
comma 202, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per ciascun bene,
anche se non sottoposto a liquidazione, individua i creditori con diritto a
soddisfarsi sullo stesso, forma il relativo piano di pagamento e lo comunica
ai creditori interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
a mezzo di posta elettronica certificata. La medesima Agenzia procede ai
pagamenti nell'ordine indicato dall'articolo 61, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ponendo le somme a carico della gestione
separata di cui al comma 202. Ciascun piano non può prevedere pagamenti
complessivi superiori al minor importo tra il 70 per cento del valore del
bene ed il ricavato dall'eventuale liquidazione dello stesso, al netto delle spese del procedimento
di confisca e di amministrazione dei beni sequestrati, nonché di quelle
sostenute nel procedimento di cui ai commi precedenti e del presente comma.
I creditori concorrenti, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
ricezione della comunicazione di cui al presente comma, possono proporre
opposizione contro il piano di pagamento al tribunale del luogo che ha
disposto la confisca. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e
seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in
composizione monocratica. Contro il decreto del tribunale non è ammesso
reclamo. |
204. Le somme della gestione separata che
residuano dopo le operazioni di pagamento dei crediti, affluiscono, al netto
delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati
all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati nei
limiti e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 7, del
decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito dalla legge 13 novembre 2008, n. 181. |
204.
Le somme della gestione separata che residuano dopo le operazioni di
pagamento dei crediti, affluiscono, al netto delle spese sostenute, in egual
misura, ai Fondi previsti dall'articolo 48-bis, comma 1, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. |