Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||||
Titolo: | Scambio elettorale politico mafioso - A.C. 204, 251, 328 e 923-B - Elementi per l'esame in Assemblea | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 11 Progressivo: 2 | ||||||
Data: | 05/02/2014 | ||||||
Organi della Camera: | II-Giustizia |
Scambio elettorale politico mafioso
5 febbraio 2014
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Indice |
Quadro normativo|Contenuto|Necessità dell'intervento con legge|Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite|Rispetto degli altri principi costituzionali| |
La proposta di legge modifica il reato di scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), estendendo le tipologie delle condotte sottoposte a sanzione penale. Il testo trasmesso dal Senato, con le modifiche apportate a quello già approvato dalla Camera, amplia ulteriormente l'elenco delle condotte che determinano lo scambio illecito e innalza la pena nel minino e nel massimo, parificata - come già nel codice penale vigente - alla pena prevista per l'associazione mafiosa.
Quadro normativoLa fattispecie di scambio elettorale politico-mafioso si inserisce in un quadro normativo le cui origini risalgono al 1992. Infatti, con l'intento di affrontare il problema delle collusioni e delle contiguità tra i rappresentanti degli organi elettivi e le associazioni criminali di tipo mafioso, l'art. 11-ter, del Il DL Scotti-Martellidecreto-legge n. 306 del 1992 (c.d. decreto Scotti-Martelli), convertito dalla legge n. 356 del 1992, ha inserito nel codice penale l'articolo 416-ter, rubricato "scambio elettorale politico-mafioso". Contestualmente, il provvedimento del 1992 ha novellato anche l'art. 416-bis, relativo alle associazioni di tipo mafioso, aggiungendovi - come espressione tipica del sodalizio mafioso - il fine di «impedire o di ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali» (art. 416 bis, terzo comma, c.p.).
Ai sensi dell'art. 416-ter, la pena prevista dal primo comma dell'art. 416-bis (ovvero la reclusione da 7 a 12 anni) si applica anche a chi ottiene dalla mafia la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro. Soggetto attivo del reato è un uomo politico, candidato in una competizione elettorale, che riceve la promessa di voti. Colui che promette i voti risponde, invece, del reato di cui all'art. 416-bis, nella qualità di associato dell'organismo mafioso, nonché del reato di coercizione elettorale di cui all'art. 97 del D.P.R. n. 361 del 1957, se si avvalga in concreto della forza di intimidazione allo scopo di procacciare voti. Si ricorda, infatti, che l'art. 416-ter del codice penale si affianca ai Art. 416-ter e reati elettorali del DPR 361/1957reati elettorali previsti dal D.P.R. 361/1957 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), per i quali lo stesso decreto Scotti-Martelli ha aumentato le pene. Vengono in rilievo soprattutto le seguenti disposizioni:
La giurisprudenza ha chiarito che il delitto di cui all'art. 416-ter del codice penale si distingue dalle fattispecie di reato contemplate dal TU del 1957 per la presenza di un aderente ad associazione mafiosa che assicura l'intervento di membri della medesima, ricorrendo alla forza d'intimidazione ovvero alla prevaricazione derivante dal vincolo associativo mafioso (cfr. Cassazione, Sez. I, sent. n. 27655 del 24 gennaio 2012; Sez. VI, sent. n. 18080 del 13 aprile 2012; Sez. III, sent. n. 39554 del 23 settembre 2005).
La La presenza intimidatoria della mafiapromessa di voti concerne non tanto la scelta elettorale degli appartenenti al sodalizio (il c.d. voto di cosca), quanto soprattutto la scelta di terzi. Ciò risulta chiaramente dalla precisazione che la promessa di voto è quella prevista dall'art. 416-bis, terzo comma, cioè una promessa che si attua nei modi, con i metodi e secondo gli scopi dell'organismo mafioso. Il disvalore del fatto non sta nello scambiare contro denaro i voti appartenenti alla cosca, intesi anch'essi come membri del corpo elettorale (per sanzionare questo contegno sarebbe stato sufficiente il reato di corruzione elettorale), quanto nel promuovere la presenza intimidatoria della mafia nella competizione elettorale allo scopo di condizionarla. La condotta dell'art. 416-ter lede dunque l'interesse alla tutela dell'ordine pubblico, leso dal connubio tra mafia e politica, e solo strumentalmente l'interesse elettorale che risulta invece protetto dalle norme del D.P.R. 361/1957 (segnatamente, dall'art. 96). L'L'oggetto materiale del reatooggetto materiale della erogazione offerta in cambio della promessa di voti può essere rappresentato non solo dal denaro, ma da qualsiasi bene traducibile in un valore di scambio immediatamente quantificabile in termini economici (ad es., mezzi di pagamento diversi dalla moneta, preziosi, titoli, valori mobiliari, ecc.), restando invece escluse dal contenuto precettivo della norma incriminatrice altre "utilità", che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione ovvero trasformate in "utili" monetizzabili e, dunque, economicamente quantificabili (in questo senso cfr. Corte di Cassazione, Sez. II, sent. n. 46922 del 30 novembre 2011; Sez. II, sent. n. 47405 del 30 novembre 2011). Peraltro, con la sentenza n. 20924 dell'11 aprile 2012 la Sesta sezione della Corte di Cassazione ha ritenuto integrato il reato laddove l'oggetto materiale dell'erogazione era costituito da posti di lavoro. Il La consumazione del reatoreato si consuma al momento della formulazione delle reciproche promesse, indipendentemente dalla materiale erogazione del denaro, essendo rilevante - per quanto attiene alla condotta dell'uomo politico - la sua disponibilità a venire a patti con la consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell'impegno assunto in cambio dell'appoggio elettorale (cfr. Cassazione, Sez. I, sent. n. 32820 del 21 agosto 2012). E' altresì irrilevante, ai fini dell'applicazione dell'art. 416-ter, anche la fase successiva della raccolta di voti e delle modalità con cui essa si svolge, nonchè la condotta successiva del politico eletto. In merito, la Corte di Cassazione ha precisato che per la sussistenza del delitto è sufficiente un accordo elettorale tra l'uomo politico e l'associazione mafiosa, avente per oggetto la promessa di voti in cambio del versamento di denaro, non essendo richiesta la conclusione di ulteriori patti che impegnino l'uomo politico ad operare in favore dell'associazione in caso di vittoria elettorale. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui tali ulteriori patti vengano conclusi, occorre accertare se la condotta successivamente posta in essere dall'uomo politico a sostegno degli interessi dell'associazione mafiosa che gli ha promesso o procurato i voti assuma i caratteri della partecipazione ovvero del concorso esterno all'associazione medesima, configurandosi, oltre il reato di cui all'art. 416-ter, anche quello di cui all'art. 416-bis c.p. (Sez. VI, sent. n. 43107 del 9 novembre 2011; si veda anche Sez. I, sent. n. 4043 del 3 febbraio 2004). |
ContenutoIl Senato ha approvato il 28 gennaio 2014 la proposta di legge in esame, il cui articolo unico novella l’art. 416-ter del codice penale (Scambio elettorale politico-mafioso) con alcune modifiche rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati. Il testo approvato dalla Camera in prima letturaIl testo unificato approvato dalla Camera il 16 luglio 2013 prevedeva che fosse sanzionato con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque - in cambio dell'erogazione di denaro o di altra utilità - accetti consapevolmente il procacciamento di voti da parte di un terzo con le modalità proprie dell'associazione di tipo mafioso. Il nuovo art. 416-ter c.p. prevedeva, a differenza della norma vigente, che con la stessa pena fosse sanzionato anche il procacciatore di voti. Si ricorda che il vigente art. 416-ter c.p. prevede l’applicazione della pena stabilita dal primo comma dell’art. 416-bis (Associazione mafiosa) - ovvero la reclusione da 7 a 12 anni - a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma dello stesso art. 416-bis in cambio della erogazione di denaro.
Il testo della Camera proponeva, quindi, una formulazione dell'articolo 416‑ter, basata su alcuni elementi chiave:
Le modifiche introdotte dal SenatoLa formulazione dell’art. 416-ter c.p. approvata dal Senato risulta modificata, rispetto al testo Camera, sotto cinque principali aspetti:
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Necessità dell'intervento con leggeLa proposta di legge novella il codice penale; ciò giustifica l'intervento con legge. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (nella parte "ordinamento penale"), ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. |
Rispetto degli altri principi costituzionaliPare utile valutare la formulazione delle nuove fattispecie alla luce del principio di tassatività (art. 25, secondo comma, Cost.), in particolare con riguardo alla "disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze" dell'associazione. Occorre infatti considerare se la formulazione interessi la tassatività o piuttosto rivesta esclusivamente un rilievo sul piano probatorio. |