Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: Il recepimento nei principali paesi europei della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato
Serie: Guida alla documentazione    Numero: 29
Data: 05/04/2017

Camera dei deputati

XVII Legislatura

 

BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA

 

Guida alla documentazione

 

 

Il recepimento nei principali paesi europei della Direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato

(5 aprile 2017)

Consiglio d’Europa e Unione europea

 

- Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti (Strasburgo, 24 novembre 1983). - Stato delle adesioni e ratifiche (Fonte: Consiglio d’Europa)

- Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato. - Misure nazionali di attuazione (Fonte: EUR-Lex)

 

Francia

Normativa

In Francia è previsto un indennizzo per le vittime di determinati reati (o per i loro congiunti), quando queste ultime non siano in grado di ottenere un risarcimento effettivo e sufficiente del danno subito né dall’autore del fatto criminoso, né dalle assicurazioni o da altri organismi di sicurezza sociale.

Pur non risultando alcuna misura di recepimento della direttiva 2004/80/CE, nell’ordinamento francese la procedura per il risarcimento dei danni alle vittime di determinati reati è disciplinata dal Codice di procedura penale (artt. da 706-3 a 706-15, artt. da 706-15-1 a 706-15-2 e artt. da R50-1 a R50-28).

Hanno diritto al risarcimento le vittime (o i loro congiunti aventi causa) di un reato che abbia procurato un danno personale derivante da un fatto criminoso. Il danno subito deve risultare da fatti, volontari o non, che abbiano le caratteristiche di un reato.

Il diritto al risarcimento è riconosciuto ai cittadini francesi o europei o agli extracomunitari in soggiorno regolare, in caso di reato commesso in Francia. Se il reato è stato commesso fuori del territorio nazionale hanno diritto all’indennizzo i soli cittadini francesi.

La colpa della vittima può comportare l’esclusione o la riduzione dell’indennizzo (ad esempio, in caso di insulti proferiti dalla vittima nel corso di una rissa o della sua partecipazione ad un’attività criminosa) e può, inoltre, essere opposta ai parenti della vittima in caso di suo decesso.

A seconda della natura e della gravità del danno sono previsti due tipi di risarcimento, il primo nei casi di danno fisico grave alla persona, il secondo nei casi di danno fisico meno grave e danno ai beni materiali.

In presenza di un danno fisico grave, la vittima può ottenere il risarcimento illimitato dei danni derivanti da aggressioni e fatti criminosi contro la persona in caso di:

    reato che abbia comportato un’incapacità lavorativa (permanente o totale) per un periodo pari o superiore ad un mese o la morte di un congiunto a seguito di un grave attentato;

    reato di violenza sessuale o attentato sessuale su un minore;

    reato di tratta degli esseri umani.

In presenza di un danno fisico meno grave, la vittima ha diritto ad un indennizzo (per un ammontare massimo di 4.531,1979 euro) se:

    ha subito un danno fisico che gli ha procurato, direttamente o indirettamente, l’incapacità totale dal lavoro per un periodo inferiore ad un mese;

    non è stato in grado di ottenere da altri organismi un indennizzo del danno subito;

Il titolare del diritto deve, inoltre, avere entrate non superiori a 1.510 euro al mese, importo che aumenta progressivamente, in presenza di persone a carico, fino a raggiungere i 2.598 euro mensili (4 persone), a cui si aggiungono 172 euro per ogni ulteriore persona a carico.

In presenza di un danno a un bene materiale, la vittima ha diritto ad un indennizzo (per un ammontare massimo di 4.531,1979 euro) se:

    ha subito un furto, una rapina, una truffa, un’estorsione, ovvero il danneggiamento, la distruzione o il deterioramento di un bene materiale.

    non è stato in grado di ottenere da altri organismi un indennizzo del danno subito;

    il reato di cui è stato vittima ha comportato gravi conseguenze alla sua vita personale.

La soglia reddituale e gli importi aumentati in base alle eventuali persone a carico sono identici a quelli previsti nel caso di danno fisico meno grave.

Anche nei casi di distruzione dell’automobile a causa d’incendio volontario (soggetti ad un regime specifico), l’indennizzo previsto è pari a 4.531,1979 euro, corrisposto se ricorrono le seguenti condizioni:

    la vittima non è stata in grado di ottenere da altri organismi un indennizzo del danno subito;

    il veicolo incendiato doveva avere i relativi documenti in regola (immatricolazione, revisione periodica, assicurazione);

    il reato deve essere avvenuto in Francia.

Il titolare del diritto deve avere, inoltre, entrate non superiori a 2.266 euro al mese, importo che aumenta progressivamente, in presenza di persone a carico, fino a raggiungere i 3.353 euro mensili (4 persone a carico), a cui si aggiungono 272 euro per ogni ulteriore persona a carico.

La procedura d’indennizzo è avviata attraverso la presentazione di una richiesta scritta d’indennizzo alla Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI).

La richiesta, sottoscritta dalla persona lesa, dal suo rappresentante legale o dal suo consulente, deve essere depositata o inviata, con raccomandata, alla segreteria della CIVI ed essere accompagnata dai documenti giustificativi.

Sono competenti a decidere dell’indennizzo sia la CIVI del domicilio del richiedente, sia quella del luogo della giurisdizione penale chiamata a giudicare del reato. Per quanto riguarda i reati commessi fuori del territorio nazionale contro cittadini francesi residenti all’estero, la CIVI competente è quella del Tribunale di Grande Istanza di Parigi.

La presentazione delle richieste di indennizzo è soggetta a limiti di tempo:

        3 anni dalla data del reato;

        1 anno dalla decisione definitiva resa da una giurisdizione penale.

La CIVI può tuttavia, in via del tutto eccezionale, accogliere una richiesta presentata oltre i termini stabiliti.

 

Documentazione

Service-Public.fr, Victime d’infraction: indemnisation par le fonds de garantie (1° gennaio 2017)

 

Germania

Normativa

Il principio ispiratore della Legge per il risarcimento dei danni in favore delle vittime di reati violenti (Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten), dell’11 maggio 1976 (testo in vigore del 7 gennaio 1985, modificato da ultimo il 20 giugno 2011 e disponibile anche in traduzione inglese) è l’introduzione di una tutela statale a favore dei suoi cittadini nei casi di azioni criminali violente che abbiano prodotto danni.

Tale responsabilità trae origine dalla considerazione che lo Stato rappresenta il soggetto titolare dell’uso della forza e in quanto tale deve svolgere una funzione di garanzia sussidiaria nel caso in cui non sia possibile in altro modo risarcire i danni derivanti da reati violenti.

Questo principio è stato fissato dalla Corte federale per le questioni di legislazione sociale (Bundesozialgericht) nella sentenza del 7 novembre 1979 e costituisce, inoltre, applicazione del principio dello Stato sociale (Sozialstaatsprinzip) di cui all‘art. 20, comma 1, della Legge fondamentale tedesca.

Dal punto di vista dei soggetti beneficiari della legge, occorre osservare che in linea di massima la tutela concerne tutte le persone che soggiornano regolarmente in Germania ed è riconosciuta altresì al nascituro nel caso di aggressione ad una donna incinta.

Accanto ai cittadini tedeschi e quelli appartenenti ad un paese UE, hanno diritto alla tutela anche gli stranieri che soggiornano legalmente in Germania da almeno tre anni.  Una tutela, sia pure non completa (che non considera cioè i salari percepiti), viene tuttavia riconosciuta anche agli stranieri che soggiornano in Germania da meno di tre anni.

I visitatori stranieri e i turisti, che si sono trovati per motivi transitori in territorio tedesco per al massimo tre mesi,  ricevono invece, oltre alla copertura delle spese sanitarie, anche una prestazione una tantum in denaro.

Al di fuori dei casi già riconosciuti, è possibile peraltro ottenere tutte le prestazioni previste (tutela piena) a condizione che vi sia reciprocità, vale a dire che nello Stato dello straniero che vuole avvalersi di tale diritto sia possibile invocare una tutela simile da parte di un cittadino tedesco.

Secondo la legge in questione, le prestazioni vengono corrisposte ai cittadini tedeschi e a quelli dell’Unione europea anche nel caso in cui gli stessi si trasferiscano all‘estero.  Per tutti gli altri soggetti invece, nel caso in cui abbandonino il territorio tedesco, è prevista la corresponsione di un importo a titolo compensativo.

Ai sensi dell’art. 1 della legge, l’erogazione delle prestazioni può avvenire solo in presenza di un danno alla salute cagionato da una violenta aggressione.

E‘ pertanto necessario che vi sia dolo (non relativo anche alle conseguenze impreviste dell’atto violento) e che in concreto sia stato posto in essere un atto violento di aggressione. La giurisprudenza ha peraltro chiarito che non occorre vi sia stato  un contatto tra i corpi. Rientrano nel concetto di aggressione sia una ferita, sia atti sessuali, sia casi speciali quali ad esempio atti di particolare trascuratezza e negligenza nei confronti di bambini piccoli.

Non sono quindi sufficienti, al fine di integrare le fattispecie previste dalla legge, semplici minacce o la creazione di una situazione generica di pericolo. Anche lo stalking non rientra automaticamente nelle previsioni della legge se non è accompagnato dalla violenza.

L’omissione può peraltro integrare le fattispecie previste dalla legge secondo quanto stabilito dal § 13 del Codice penale (StrafgesetzbuchStGB) nel caso in cui sia prevista una posizione di garanzia da parte del soggetto che ha omesso un’azione nei confronti della vittima. Non è considerata ovviamente illegittima un’aggressione che deriva da una situazione di necessità o da legittima difesa in base ai principi del diritto penale.

I danni risarcibili sono sia quelli fisici che quelli psichici e vengono misurati in percentuali multiple del 10%, con arrotondamento in eccesso o in difetto a seconda dei casi.

L’art. 2 della legge prevede inoltre alcuni casi in cui le prestazioni non possono essere richieste, tra i quali l’appartenenza della vittima ad un’organizzazione criminale.

La legge, inoltre, non si applica nel caso di danni causati da un’aggressione condotta per mezzo di un veicolo a motore (art. 1, comma 11). Quest‘ultima norma è stata particolarmente contestata in seguito al recente atto terroristico compiuto ad un mercatino natalizio di Berlino, dal momento che, essendo stato l’attentato commesso con un grosso camion, ha escluso automaticamente il risarcimento per le vittime dell’attentato ed i loro parenti, per i quali l’unica erogazione possibile è quella relativa al fondo per i danni da incidenti stradali (Legge sull’assicurazione obbligatoria per i conducenti di autoveicoli, § 12).

L’art. 4 della legge prevede che il risarcimento danni da corrispondere sia per il 40% a carico dello Stato federale e per il 60% a carico del Länder in cui è avvenuto l’atto violento.

Soltanto i costi dei trattamenti medici sono a carico delle casse malattia e vengono poi successivamente compensati dal Bund e dai Länder.

Infine l’art. 3a, introdotto da una modifica del 2009, prevede la possibilità di chiedere, a determinate condizioni, anche il risarcimento di danni patiti all’estero da cittadini tedeschi o stranieri, fissando peraltro delle soglie agli importi erogati a seconda della percentuale di invalidità risultante dall’aggressione subita.

 

Documentazione

Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, Opferentschädigungsrecht (1° giugno 2016)

 

 

 

 

Regno Unito

Normativa

Nel Regno Unito, il riconoscimento di indennizzi alle vittime di gravi reati risale al 1964, allorché venne per la prima volta istituito a tale scopo un fondo pubblico, il Criminal Injuries Compensation Scheme.

La liquidazione degli indennizzi, inizialmente effettuata secondo criteri di valutazione del danno conformi al common law, è stata in seguito disciplinata dal Criminal Injuries Compensation Act 1995, che ha introdotto tabelle omogenee di liquidazione, sottoposte al controllo e alla periodica revisione di un’apposita autorità con sede a Glasgow, la Criminal Injuries Compensation Authority (CICA). In un quadro di continuità tra gli schemi succedutisi nel tempo (dal 1964 al 2016), sono state esaminate più di due milioni di domande di indennizzo, per una liquidazione complessiva di sei miliardi di sterline (fonte: CICA Annual Report and Accounts 2015-2016).

La direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato è stata recepita nell’ordinamento nazionale con l’introduzione delle Victims of Violent Intentional Crime (Arrangements for Compensation) (European Communities) Regulations 2005 (S.I. 2005 n. 3396), dell’8 dicembre 2005, le cui previsioni (entrate in vigore il 1° gennaio 2006) designano la CICA quale “autorità di decisione” e a un tempo “autorità di assistenza”, competente a fornire supporto informativo e procedurale nonché a pronunciarsi a livello nazionale sulle domande di indennizzo (ai sensi degli artt. 3 e 4 della direttiva). Fatta eccezione per l’Irlanda del Nord (dotata di un fondo e di un organismo autonomi), la predetta Autorità è pertanto individuata dalle Regulations come soggetto unitario per l’esercizio delle funzioni (decisionali e di informazione ed assistenza) considerate in modo distinto dal testo normativo comunitario; alla medesima sono inoltre attribuiti i particolari compiti previsti dalla direttiva inerenti alla cooperazione transfrontaliera con le omologhe autorità nazionali (in ordine alla ricezione e alla trasmissione delle domande, alle audizioni del richiedente, alla comunicazione delle decisioni).

Il riesame delle istanze non accolte dalla CICA è di competenza di un organismo di secondo grado, il Criminal Injuries Compensation Tribunal, al quale l’interessato può presentare appello entro i termini prescritti e secondo determinate regole di procedura.

La disciplina di dettaglio degli indennizzi e dei relativi criteri di attribuzione, come richiesto dalla legge del 1995, è stata più volte aggiornata nel tempo, da ultimo anche in prospettiva di adeguarne le previsioni all’esigenza di estenderne la portata applicativa alle vittime del terrorismo internazionale.

A seguito della sua revisione più recente (effettuata nel 2012), la disciplina ha ad oggetto le lesioni all’integrità personale (fisica e psichica) subite dalle vittime di reati di violenza (cittadini britannici, loro familiari o residenti abituali nel Regno Unito; cittadini di Paesi membri dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo oppure firmatari della Convenzione del Consiglio d’Europa n. 116 del 1983) e ha per fine la compensazione dei pregiudizi economici o delle maggiori spese da cui le vittime siano gravate in conseguenza di tali atti criminosi.

Gli effetti lesivi determinati sulle vittime dai reati perpetrati (o tentati) nei loro confronti possono dare titolo a diverse categorie di indennizzo, a seconda che riguardino le lesioni subite, i danni da lucro cessante, le spese sanitarie e di riabilitazione, le spese funerarie, le erogazioni in favore dei superstiti in caso di morte della vittima. Qualora i danni non siano di entità rilevante ai fini dell’applicazione delle tabelle indennitarie, è prevista la possibilità di erogazioni più limitate (quanto all’ammontare e alla durata) finalizzate ad allievare le difficoltà economiche in cui sia incorsa la vittima del reato (hardship fund). 

La soglia massima dell’indennizzo è in ogni caso stabilita nella misura di 500.000 sterline. Il relativo ammontare può subire sensibili riduzioni in considerazione della mancata o carente cooperazione della vittima del reato con le autorità inquirenti; per altro verso, la portata applicativa della disciplina include i casi in cui la lesione riportata dalla vittima sia conseguente alla sua esposizione a un rischio eccezionale, giustificato dallo scopo di prevenire un reato, di contenerne gli effetti o di difendersi dal reo.

Con specifico riferimento alle vittime di atti terroristici all’estero, la CICA è competente dal 2012, mediante un’apposita gestione del fondo, al riconoscimento di indennizzi per le vittime di reati ricompresi in tale categoria dal Foreign Office.

 

Documentazione

Ministry of Justice, The Criminal Injuries Compensation Scheme 2012 (novembre 2012)

Ministry of Justice, Criminal injuries compensation: a guide (26 marzo 2014, aggiornato il 18 novembre 2016)

Criminal Injuries Compensation Tribunal, Rules and Legislation (21 luglio 2013)

 

Spagna

Normativa

La Spagna ha un’ampia normativa in materia di vittime del reato, e dei relativi indennizzi, in particolare la direttiva 2004/80/CE risulta trasposta nell’ordinamento interno nel 2006 e nel 2013.

Un atto molto importante in materia è la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.

La dottrina giuridica penale ha rivolto una sempre maggiore attenzione alla figura della vittima di reati gravi e commessi con violenza. In aggiunta allo Stato, con il suo diritto di ricomporre la violazione della legge penale, e al colpevole, come figura da punire e da recuperare, si è concentrata l’attenzione sul terzo soggetto, ovvero la vittima del reato, spesso socialmente abbandonata o soggetta a ulteriori rischi.

La legge 35/1995 ha inteso stabilire un sistema di aiuti pubblici in beneficio di coloro che sono stati oggetto di reati commessi con dolo e violenza, subendone la morte oppure lesioni fisiche gravi oppure seri danni alla salute fisica o mentale; tra di essi rientrano anche le vittime di reati contro la libertà sessuale, anche se realizzati senza violenza.

Il concetto di aiuto pubblico economico da parte dello Stato si basa sul principio costituzionale della solidarietà ed è quindi distinto dal concetto di risarcimento del danno da parte del colpevole. La legge dichiara tuttavia l’incompatibilità tra queste due forme di indennizzo, specificando che la richiesta di aiuti pubblici determina la sostituzione della vittima con lo Stato nei processi intentati contro i responsabili.

La legge specifica poi i beneficiari degli aiuti, in ordine di grado, in caso di morte della vittima e precisa i criteri per quantificare l’importo degli aiuti stessi, nonché i casi in cui essi possono essere negati.

La concessione degli aiuti è subordinata all’esistenza di una sentenza definitiva di condanna; dati i tempi spesso lunghi della giustizia è prevista la possibilità di aiuti anticipati, ma solo in caso di accertata indigenza economica della vittima.

In aggiunta all’aiuto economico è prevista anche un’assistenza, intesa come attenzione psicologica e sociale nei confronti della vittima, garantita attraverso appositi Uffici per l’assistenza alle vittime costituiti dai Ministeri della Giustizia e degli Interni presso i tribunali.

Il Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, ha approvato il regolamento attuativo della legge 35/1995. Da un lato, affronta la regolamentazione di alcune questioni indicate dalla legge, tra cui: il procedimento e l’organo competente per la qualificazione della lesione o danno alla salute, la fissazione dei coefficienti per determinare l’importo dell’aiuto da ricevere in caso di lesioni invalidanti e di morte, il valore massimo degli aiuti per le spese funerarie e di trattamento terapeutico in reati contro la libertà sessuale, la procedura per verificare il nesso di causalità nei casi in cui, come conseguenza diretta della lesione o danno alla salute, si verifica la morte o l’aggravamento delle lesioni, portando a fornire aiuti supplementari rispetto a quanto inizialmente riconosciuto. Il regolamento completa poi la normativa in quelle questioni in cui necessitano indicazioni più specifiche, come la definizione del concetto di residenza abituale, la definizione e la delimitazione delle situazioni economiche, la determinazione di inabilità temporanea e il grado di disabilità delle vittime non incluse in un eventuale sistema di sicurezza sociale.

Il regolamento, composto da 88 articoli, ha stabilito norme comuni per tutte le procedure, indicando poi individualmente le specialità procedurali per i vari tipi di aiuti, e costituisce inoltre un testo unico relativo ai problemi che possono sorgere al fine di concedere un aiuto finanziario previsto dalla legge 35/1995.

Il Real Decreto 199/2006, de 17 de febrero, por el que se modifica el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, aprobado por Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo; el Reglamento de ejecución de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo, aprobado por el Real Decreto 1912/1999, de 17 de diciembre, y el Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo, aprobado por Real Decreto 288/2003, de 7 de marzo, ha modificato alcuni regolamenti, tra cui il decreto 738/1997, trasponendo nell’ordinamento interno la direttiva 2004/80/CE (prima disposizione finale).

La Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, ha reso omaggio alle vittime del terrorismo e a tutte le persone che hanno sofferto o soffriranno per il terrorismo in qualsiasi forma. Essa persegue obiettivi di memoria, dignità, giustizia e verità, senza tralasciare l’aspetto della riparazione integrale in favore delle vittime.

Il titolo primo (artt. 1-7) definisce l’oggetto e la finalità della legge, vale a dire il riconoscimento delle vittime del terrorismo e la creazione di un quadro di indennizzi, aiuti, benefici, garanzie e decorazioni allo scopo di riconoscere e attenuare, nella misura possibile, le conseguenze dell’azione terroristica nelle vittime e nei loro familiari o nelle persone che hanno sofferto danni in conseguenza di tale azione (art. 1). I benefici previsti dalla legge sono relativi a fatti commessi in territorio spagnolo o sotto la giurisdizione spagnola, così come ai cittadini spagnoli vittime all’estero di gruppi che operano abitualmente in Spagna o di azioni terroristiche rivolte contro la Spagna o gli interessi spagnoli ed ai partecipanti in operazioni di pace e sicurezza dei contingenti spagnoli all’estero oggetti di attentati terroristici. Le disposizioni della legge si applicano ai fatti commessi dal 1° gennaio 1960.

Il titolo secondo (artt. 8-13) comprende le misure di carattere generale e immediato da realizzarsi in caso di attentato terroristico. Le pubbliche amministrazioni collaborano e cooperano al fine di mettere al servizio delle vittime e delle persone coinvolte un’attenzione personalizzata. Sono previsti interventi di assistenza psicologica e psichiatrica, assistenza sanitaria d’urgenza, informazione specifica su aiuti, indennizzi e altre prestazioni, copertura dei costi di sepoltura e inumazione, assistenza consolare e diplomatica.

Il titolo terzo (artt. 14-30) disciplina i diritti e le prestazioni derivanti da atti di terrorismo. In particolare l’art. 17 concerne il risarcimento in caso di morte, da riconoscersi agli eredi, l’art. 18 riconosce invece il risarcimento per danni personali. L’art. 20 disciplina il contributo straordinario dello Stato per responsabilità civile decisa da una sentenza definitiva, fissandone i limiti nei diversi casi: morte (500.000 euro), invalidità grave (750.000 euro), inabilità permanente assoluta (300.000 euro), inabilità permanente totale (200.000 euro), inabilità permanente parziale (125.000 euro), lesioni non invalidanti (100.000 euro), sequestro (125.000). L’art. 22 prevede aiuti eccezionali per i cittadini spagnoli che subiscano danni all’estero per un attentato terroristico. Gli artt. 23-27 concernono invece i danni materiali subiti da case, stabilimenti commerciali o industriali, sedi di partiti politici, sindacati e organizzazioni sociali, veicoli. Il procedimento per il riconoscimento dell’indennizzo per danni è di competenza del Ministero dell’interno; le richieste degli interessati devono essere presentate entro un anno dal verificarsi del danno (art. 28).

Il titolo quarto (artt. 31-47) disciplina il regime di protezione sociale. Sono previsti programmi di sensibilizzazione e formazione continua del personale sanitario al fine di migliorare la diagnosi, l’assistenza coordinata e la riabilitazione delle vittime del terrorismo, esse possono ricevere aiuti specifici destinati a finanziare trattamenti medici, protesi e interventi chirurgici. Le vittime hanno inoltre diritto alla riorganizzazione del loro tempo di lavoro e alla mobilità geografica, le amministrazioni pubbliche devono stabilire delle linee specifiche per includere tali persone nel quadro delle politiche attive dell’occupazione, compatibilmente con le loro condizioni fisiche e psichiche. Sono altresì previsti sussidi straordinari per le vittime da parte del Ministero dell’interno, prevedendo anche corsie preferenziali per l’aggiudicazione di immobili pubblici, esenzioni da tasse universitarie e concessione di borse di studio nonché un quadro di attenzione specifica all’interno del sistema di istruzione (artt. 37-40). Per i cittadini stranieri è prevista la possibilità di utilizzare la condizione di vittima del terrorismo quale circostanza eccezionale ai fini dell’acquisizione della cittadinanza spagnola per naturalizzazione (art. 41).

Il titolo quinto (artt. 48-51) è volto a proteggere le vittime e le loro famiglie nell’ambito processuale. Le vittime del terrorismo senza sufficienti mezzi a disposizione, nonché i loro eredi, hanno diritto alla difesa gratuita da parte di avvocati e procuratori in tutti i processi e procedimenti amministrativi che abbiano una relazione diretta o indiretta con la loro condizione. Il Ministero della giustizia istituisce un Ufficio di informazione e assistenza alle vittime del terrorismo presso l’Audiencia Nacional.

Il titolo sesto (artt. 52-60) concerne i riconoscimenti e le decorazioni. Le vittime sono onorate mediante il conferimento dell’Ordine reale di riconoscimento civile, con il grado di Gran croce, a titolo postumo, e di commendatore, per i feriti e i sequestrati in atti terroristici. Il Governo istituisce un Centro nazionale per la memoria delle vittime del terrorismo, con l’obiettivo di preservare e diffondere i valori democratici ed etici che incarnano le vittime del terrorismo, costruire la memoria collettiva delle vittime ed educare la popolazione alla difesa della libertà e dei diritti umani contro il terrorismo.

Il titolo settimo (artt. 61-65) è relativo alla tutela istituzionale alle vittime del terrorismo. Lo Stato assume la difesa della dignità delle vittime, proibendo la pubblica esibizione di monumenti, insegne, targhe e altri oggetti commemorativi o esaltativi del terrorismo, dei terroristi e delle organizzazioni terroristiche. Il Ministero dell’interno designa un organo dell’Amministrazione generale dello Stato con lo scopo di essere uno strumento di aiuto, relazione e orientamento alle persone e alle famiglie che soffrono l’azione del terrorismo. L’art. 64 riconosce le associazioni e le fondazioni delle vittime del terrorismo quali soggetti che contribuiscono a promuovere l’unità fra le vittime, la difesa dei loro interessi e il miglioramento della loro condizione e promuovono la consapevolezza sociale contro il terrorismo e la conservazione della memoria.

L’allegato I contiene 3 tabelle relative agli indennizzi per danni fisici e psico-fisici. La tabella I riporta i limiti alle diverse indennità: morte (250.000 euro), invalidità grave (500.000 euro), inabilità permanente assoluta (180.000 euro), inabilità permanente totale (100.000 euro), inabilità permanente parziale (75.000 euro).

La prima disposizione aggiuntiva prevede l’applicazione retroattiva della legge a quanti abbiano già avuto indennizzi e sussidi in maniera inferiore a quanto disposto dalla nuova normativa, costoro possono presentare apposita domanda entro 1 anno a partire dall’entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dalla prima disposizione finale.

Il Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011, ha approvato il regolamento attuativo della legge 29/2011. Il regolamento prevede sette titoli e un allegato.

Nel titolo preliminare si dispongono l’applicazione temporale e territoriale, i requisiti per ottenere la condizione di beneficiario, la delimitazione del contenuto delle indennità e degli aiuti previsti e il relativo regime.

Il titolo primo individua i titolari e le quantità dei risarcimenti, il bonus da parte dello Stato per la responsabilità civile, il regime applicabile agli aiuti straordinari per attentati terroristici commessi all’estero.

Il titolo secondo riguarda la regolazione dei danni materiali, considerando risarcibili, entro certi limiti, i danni prodotti a case, edifici commerciali o industriali, sedi di partiti politici, sindacati e altre organizzazioni sociali, veicoli.

Il titolo terzo concerne la prestazione di assistenza psicologica e psichiatrica immediata e sanitaria di urgenza in caso di attentato terroristico, nonché gli aiuti per l’assistenza sanitaria e psicosociale complementare, il trattamento psicologico, il sostegno psicopedagogico per le vittime e i familiari, il regime applicabile agli aiuti in materia di istruzione ed edilizia pubblica. Si prevede altresì la possibilità di concedere aiuti straordinari in caso di necessità personale o familiare non coperta a sufficienza e la concessione di anticipi, nonché il riconoscimento di alcuni diritti in ambito lavorativo.

Il titolo quarto contiene le disposizioni applicabili ai procedimenti per il riconoscimento di risarcimenti, indennità e aiuti, stabilendo anche le norme destinate a facilitare le vittime del terrorismo in situazioni transfrontaliere per il riconoscimento delle indennità a cui hanno diritto in base alle leggi degli Stati membri dell’Unione europea, rispondendo così agli obblighi previsti dalla direttiva 2004/80/CE.

Il titolo quinto contiene la disciplina dell’onorificenza del Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, mentre il titolo sesto riguarda la tutela istituzionale delle vittime del terrorismo. L’allegato contiene i modelli delle richieste di risarcimenti, indennità e aiuti previsti.

Il regolamento costituisce un’ulteriore trasposizione nell’ordinamento interno (dopo il Real Decreto 199/2006) della direttiva 2004/80/CE (seconda disposizione finale).

La Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito ha previsto uno Statuto della vittima del reato, che sancisce una serie di diritti procedurali ed extra-procedurali in favore delle vittime, che parte dal riconoscimento della dignità delle vittime e della difesa dei loro beni materiali e morali.

Ogni vittima ha diritto a protezione, informazione, sostegno, assistenza e attenzione, così come alla partecipazione attiva nel processo penale e a ricevere un trattamento rispettoso, professionale, individualizzato e non discriminatorio dal primo contatto con le autorità, durante i servizi di assistenza e di sostegno alle vittime e di giustizia riparativa, durante il processo penale e per un periodo di tempo adeguato dopo la sua conclusione, indipendentemente dalla conoscenza dell’identità del colpevole e dall’esito del processo.

La vittima ha diritto di essere informata su tutti gli aspetti relativi alla sua condizione, compresi quelli relativi ad eventuali indennità.

Le vittime hanno accesso ai servizi di giustizia riparativa, al fine di ottenere adeguato risarcimento materiale e morale per i danni derivanti dal reato, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

·     l’autore del reato ha riconosciuto i fatti essenziali da cui deriva la sua responsabilità;

·     la vittima ha dato il proprio consenso dopo aver ricevuto un’informazione completa e imparziale sul contenuto, sui possibili risultati e sulle procedure;

·     l’autore del reato ha acconsentito;

·     il processo di mediazione non rappresenta un rischio per la sicurezza della vittima, né vi sia il pericolo di danni materiali e morali alla vittima;

·     non sia vietato dalla legge per il reato di specie.

I dibattiti nell’ambito del processo di mediazione sono confidenziali e non possono essere diffusi senza il consenso di entrambe le parti. I mediatori e gli altri professionisti coinvolti nella procedura di mediazione sono soggetti al segreto professionale per quanto riguarda i fatti e gli eventi conosciuti nell’esercizio della loro funzione. La vittima e l’autore del reato possono ritirare il loro consenso a partecipare al processo di mediazione in qualsiasi momento (art. 15).

Infine, il Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, contiene il regolamento attuativo della legge 4/2015, prevedendo altresì la disciplina degli Uffici di assistenza alle vittime del reato del Ministero della giustizia e delle Comunità autonome.

 

Documentazione

Ministero dell’interno, Ayudas - A víctimas de actos terroristas

Ministero della giustizia, Oficinas de asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra libertad sexual