Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera |
Titolo: | Il recepimento nei principali paesi europei della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato |
Serie: | Guida alla documentazione Numero: 29 |
Data: | 05/04/2017 |
Camera dei
deputati
XVII
Legislatura
BIBLIOTECA
– LEGISLAZIONE STRANIERA
Guida alla documentazione |
Il recepimento nei
principali paesi europei della Direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle
vittime di reato
(5 aprile 2017)
Consiglio d’Europa e
Unione europea
- Convenzione europea relativa
al risarcimento delle vittime di reati violenti (Strasburgo, 24 novembre 1983). - Stato delle adesioni e ratifiche (Fonte: Consiglio
d’Europa)
- Direttiva 2004/80/CE del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato. - Misure nazionali di attuazione (Fonte: EUR-Lex)
Francia
Normativa
In Francia è previsto un indennizzo per le vittime di determinati
reati (o per i loro congiunti), quando queste ultime non siano in grado di
ottenere un risarcimento effettivo e sufficiente del danno subito né
dall’autore del fatto criminoso, né dalle assicurazioni o da altri organismi di
sicurezza sociale.
Pur
non risultando alcuna misura di recepimento della direttiva 2004/80/CE,
nell’ordinamento francese la procedura per il risarcimento dei danni alle
vittime di determinati reati è disciplinata dal Codice di procedura penale (artt. da 706-3 a 706-15, artt. da 706-15-1 a 706-15-2 e artt. da R50-1 a R50-28).
Hanno
diritto al risarcimento le vittime (o i loro congiunti aventi causa) di un
reato che abbia procurato un danno personale derivante da un fatto criminoso.
Il danno subito deve risultare da fatti, volontari o non, che abbiano le
caratteristiche di un reato.
Il
diritto al risarcimento è riconosciuto ai cittadini francesi o europei o agli
extracomunitari in soggiorno regolare, in caso di reato commesso in Francia. Se
il reato è stato commesso fuori del territorio nazionale hanno diritto
all’indennizzo i soli cittadini francesi.
La
colpa della vittima può comportare l’esclusione o la riduzione dell’indennizzo
(ad esempio, in caso di insulti proferiti dalla vittima nel corso di una rissa
o della sua partecipazione ad un’attività criminosa) e può, inoltre, essere
opposta ai parenti della vittima in caso di suo decesso.
A
seconda della natura e della gravità del danno sono previsti due tipi di risarcimento, il primo nei
casi di danno fisico grave alla persona, il secondo nei casi di danno fisico
meno grave e danno ai beni materiali.
In
presenza di un danno fisico grave,
la vittima può ottenere il risarcimento
illimitato dei danni derivanti da aggressioni e fatti criminosi contro la
persona in caso di:
–
reato che abbia comportato un’incapacità lavorativa
(permanente o totale) per un periodo pari o superiore ad un mese o la morte di
un congiunto a seguito di un grave attentato;
–
reato di violenza sessuale o attentato sessuale su
un minore;
–
reato di tratta degli esseri umani.
In
presenza di un danno fisico meno grave, la
vittima ha diritto ad un indennizzo
(per un ammontare massimo di 4.531,1979
euro) se:
–
ha subito un danno fisico che gli ha procurato,
direttamente o indirettamente, l’incapacità totale dal lavoro per un periodo
inferiore ad un mese;
–
non è stato in grado di ottenere da altri organismi
un indennizzo del danno subito;
Il
titolare del diritto deve, inoltre, avere entrate non superiori a 1.510 euro al mese, importo che aumenta
progressivamente, in presenza di persone a carico, fino a raggiungere i 2.598
euro mensili (4 persone), a cui si aggiungono 172 euro per ogni ulteriore persona a carico.
In
presenza di un danno a un bene
materiale, la vittima ha diritto ad un indennizzo
(per un ammontare massimo di 4.531,1979
euro) se:
–
ha subito un furto, una rapina, una truffa,
un’estorsione, ovvero il danneggiamento, la distruzione o il deterioramento di
un bene materiale.
–
non è stato in grado di ottenere da altri organismi
un indennizzo del danno subito;
–
il reato di cui è stato vittima ha comportato gravi
conseguenze alla sua vita personale.
La
soglia reddituale e gli importi aumentati in base alle eventuali persone a
carico sono identici a quelli
previsti nel caso di danno fisico meno grave.
Anche
nei casi di distruzione dell’automobile
a causa d’incendio volontario (soggetti ad un regime specifico), l’indennizzo previsto è pari a 4.531,1979 euro, corrisposto se
ricorrono le seguenti condizioni:
–
la vittima non è stata in grado di ottenere da
altri organismi un indennizzo del danno subito;
–
il veicolo incendiato doveva avere i relativi
documenti in regola (immatricolazione, revisione periodica, assicurazione);
–
il reato deve essere avvenuto in Francia.
Il
titolare del diritto deve avere, inoltre, entrate non superiori a 2.266 euro al mese, importo che aumenta
progressivamente, in presenza di persone a carico, fino a raggiungere i 3.353
euro mensili (4 persone a carico), a cui si aggiungono 272 euro per ogni ulteriore persona a carico.
La
procedura d’indennizzo è avviata
attraverso la presentazione di una richiesta scritta d’indennizzo alla Commission d'Indemnisation
des Victimes d'Infractions (CIVI).
La
richiesta, sottoscritta dalla persona lesa, dal suo rappresentante legale o dal
suo consulente, deve essere depositata o inviata, con raccomandata, alla
segreteria della CIVI ed essere accompagnata dai documenti giustificativi.
Sono competenti a decidere dell’indennizzo sia la
CIVI del domicilio del richiedente, sia quella del luogo della giurisdizione
penale chiamata a giudicare del reato. Per quanto riguarda i reati commessi
fuori del territorio nazionale contro cittadini francesi residenti all’estero,
la CIVI competente è quella del Tribunale di Grande Istanza di Parigi.
La presentazione delle richieste di indennizzo è
soggetta a limiti di tempo:
–
3 anni dalla data del reato;
–
1 anno dalla decisione definitiva
resa da una giurisdizione penale.
La CIVI può tuttavia, in via del tutto eccezionale, accogliere una
richiesta presentata oltre i termini stabiliti.
Documentazione
Germania
Normativa
Il principio ispiratore
della Legge per il risarcimento dei
danni in favore delle vittime di reati violenti (Gesetz über die Entschädigung für Opfer
von Gewalttaten),
dell’11 maggio 1976 (testo in vigore del 7 gennaio 1985, modificato da ultimo
il 20 giugno 2011 e disponibile anche in traduzione inglese) è l’introduzione di una tutela statale a favore dei suoi
cittadini nei casi di azioni criminali violente che abbiano prodotto danni.
Tale responsabilità trae
origine dalla considerazione che lo Stato rappresenta il soggetto titolare
dell’uso della forza e in quanto tale deve svolgere una
funzione di garanzia sussidiaria nel caso in cui non sia possibile in altro
modo risarcire i danni derivanti da reati violenti.
Questo principio è stato
fissato dalla Corte federale per le questioni di legislazione sociale (Bundesozialgericht) nella sentenza del 7 novembre 1979 e
costituisce, inoltre, applicazione del principio dello Stato sociale (Sozialstaatsprinzip) di cui all‘art.
20, comma 1, della Legge
fondamentale tedesca.
Dal punto di vista dei
soggetti beneficiari della legge, occorre osservare che in linea di massima la
tutela concerne tutte le persone che soggiornano regolarmente in Germania ed è
riconosciuta altresì al nascituro nel caso di aggressione ad una donna incinta.
Accanto ai cittadini
tedeschi e quelli appartenenti ad un paese UE, hanno diritto alla tutela anche
gli stranieri che soggiornano legalmente in Germania da almeno tre anni. Una tutela, sia pure non completa (che non considera
cioè i salari percepiti), viene tuttavia riconosciuta anche agli stranieri che
soggiornano in Germania da meno di tre anni.
I visitatori stranieri e i
turisti, che si sono trovati per motivi transitori in territorio tedesco per al
massimo tre mesi, ricevono invece, oltre
alla copertura delle spese sanitarie, anche una prestazione una tantum in
denaro.
Al di fuori dei casi già
riconosciuti, è possibile peraltro ottenere tutte le prestazioni previste (tutela
piena) a condizione che vi sia reciprocità, vale a dire che nello Stato dello
straniero che vuole avvalersi di tale diritto sia possibile invocare una tutela
simile da parte di un cittadino tedesco.
Secondo la legge in
questione, le prestazioni vengono corrisposte ai cittadini tedeschi e a quelli
dell’Unione europea anche nel caso in cui gli stessi si trasferiscano
all‘estero. Per tutti gli altri soggetti
invece, nel caso in cui abbandonino il territorio tedesco, è prevista la
corresponsione di un importo a titolo compensativo.
Ai sensi dell’art. 1 della
legge, l’erogazione delle prestazioni può avvenire solo in presenza di un danno
alla salute cagionato da una violenta aggressione.
E‘ pertanto necessario che
vi sia dolo (non relativo anche alle conseguenze impreviste dell’atto violento)
e che in concreto sia stato posto in essere un atto violento di aggressione. La
giurisprudenza ha peraltro chiarito che non occorre vi sia stato un contatto tra i corpi. Rientrano nel
concetto di aggressione sia una ferita, sia atti sessuali, sia casi speciali
quali ad esempio atti di particolare trascuratezza e negligenza nei confronti
di bambini piccoli.
Non sono quindi sufficienti,
al fine di integrare le fattispecie previste dalla legge, semplici minacce o la
creazione di una situazione generica di pericolo. Anche lo stalking non rientra
automaticamente nelle previsioni della legge se non è accompagnato dalla
violenza.
L’omissione può peraltro
integrare le fattispecie previste dalla legge secondo quanto stabilito dal § 13 del Codice penale (Strafgesetzbuch
– StGB) nel caso in cui sia prevista
una posizione di garanzia da parte del soggetto che ha omesso un’azione nei
confronti della vittima. Non è considerata ovviamente illegittima
un’aggressione che deriva da una situazione
di necessità o da legittima difesa
in base ai principi del diritto penale.
I danni risarcibili sono
sia quelli fisici che quelli psichici e vengono misurati in percentuali multiple
del 10%, con arrotondamento in eccesso o in difetto a seconda dei casi.
L’art. 2 della legge
prevede inoltre alcuni casi in cui le prestazioni non possono essere richieste,
tra i quali l’appartenenza della vittima ad un’organizzazione criminale.
La legge, inoltre, non si
applica nel caso di danni causati da un’aggressione condotta per mezzo di un
veicolo a motore (art. 1, comma 11). Quest‘ultima norma è stata particolarmente
contestata in seguito al recente atto terroristico compiuto ad un mercatino
natalizio di Berlino, dal momento che, essendo stato l’attentato commesso con
un grosso camion, ha escluso automaticamente il risarcimento per le vittime
dell’attentato ed i loro parenti, per i quali l’unica erogazione possibile è quella
relativa al fondo per i danni da incidenti stradali (Legge sull’assicurazione
obbligatoria per i conducenti di autoveicoli, § 12).
L’art. 4 della legge
prevede che il risarcimento danni da corrispondere sia per il 40% a carico
dello Stato federale e per il 60% a carico del Länder in cui è avvenuto l’atto violento.
Soltanto i costi dei
trattamenti medici sono a carico delle casse malattia e vengono poi successivamente
compensati dal Bund e dai Länder.
Infine l’art. 3a, introdotto da una
modifica del 2009, prevede la possibilità di chiedere, a determinate
condizioni, anche il risarcimento di danni patiti all’estero da cittadini
tedeschi o stranieri, fissando peraltro delle soglie agli importi erogati a
seconda della percentuale di invalidità risultante dall’aggressione subita.
Documentazione
Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales, Opferentschädigungsrecht (1° giugno 2016)
Regno Unito
Normativa
Nel Regno Unito, il
riconoscimento di indennizzi alle vittime di gravi reati risale al 1964,
allorché venne per la prima volta istituito a tale scopo un fondo pubblico, il Criminal Injuries Compensation Scheme.
La liquidazione degli
indennizzi, inizialmente effettuata secondo criteri di valutazione del danno
conformi al common law, è stata in
seguito disciplinata dal Criminal
Injuries Compensation Act 1995,
che ha introdotto tabelle omogenee di liquidazione, sottoposte al controllo e
alla periodica revisione di un’apposita autorità con sede a Glasgow, la Criminal
Injuries Compensation Authority (CICA). In un quadro di continuità tra gli
schemi succedutisi nel tempo (dal 1964 al 2016), sono state esaminate più di
due milioni di domande di indennizzo, per una liquidazione complessiva di sei
miliardi di sterline (fonte: CICA Annual
Report and Accounts 2015-2016).
La direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di
reato è stata recepita nell’ordinamento nazionale con l’introduzione delle Victims
of Violent Intentional Crime (Arrangements for Compensation) (European
Communities) Regulations 2005
(S.I. 2005 n. 3396), dell’8 dicembre 2005, le cui previsioni (entrate in vigore
il 1° gennaio 2006) designano la CICA quale “autorità di decisione” e a un
tempo “autorità di assistenza”, competente a fornire supporto informativo e
procedurale nonché a pronunciarsi a livello nazionale sulle domande di
indennizzo (ai sensi degli artt. 3 e 4 della direttiva). Fatta eccezione per
l’Irlanda del Nord (dotata di un fondo e di un organismo autonomi), la predetta
Autorità è pertanto individuata dalle Regulations
come soggetto unitario per l’esercizio delle funzioni (decisionali e di
informazione ed assistenza) considerate in modo distinto dal testo normativo
comunitario; alla medesima sono inoltre attribuiti i particolari compiti
previsti dalla direttiva inerenti alla cooperazione transfrontaliera con le omologhe
autorità nazionali (in ordine alla ricezione e alla trasmissione delle domande,
alle audizioni del richiedente, alla comunicazione delle decisioni).
Il riesame delle istanze
non accolte dalla CICA è di competenza di un organismo di secondo grado, il Criminal
Injuries Compensation Tribunal, al quale l’interessato può presentare
appello entro i termini prescritti e secondo determinate regole di procedura.
La disciplina di dettaglio
degli indennizzi e dei relativi criteri di attribuzione, come richiesto dalla
legge del 1995, è stata più volte aggiornata nel tempo, da ultimo anche in
prospettiva di adeguarne le previsioni all’esigenza di estenderne la portata
applicativa alle vittime del terrorismo internazionale.
A seguito della sua
revisione più recente (effettuata nel 2012), la disciplina ha ad oggetto le
lesioni all’integrità personale (fisica e psichica) subite dalle vittime di
reati di violenza (cittadini britannici, loro familiari o residenti abituali
nel Regno Unito; cittadini di Paesi membri dell’Unione europea, dello Spazio economico
europeo oppure firmatari della Convenzione del Consiglio d’Europa n. 116 del
1983) e ha per fine la compensazione dei pregiudizi economici o delle maggiori
spese da cui le vittime siano gravate in conseguenza di tali atti criminosi.
Gli effetti lesivi
determinati sulle vittime dai reati perpetrati (o tentati) nei loro confronti
possono dare titolo a diverse categorie di indennizzo, a seconda che riguardino
le lesioni subite, i danni da lucro cessante, le spese sanitarie e di
riabilitazione, le spese funerarie, le erogazioni in favore dei superstiti in
caso di morte della vittima. Qualora i danni non siano di entità rilevante ai
fini dell’applicazione delle tabelle indennitarie, è prevista la possibilità di
erogazioni più limitate (quanto all’ammontare e alla durata) finalizzate ad
allievare le difficoltà economiche in cui sia incorsa la vittima del reato (hardship fund).
La soglia massima dell’indennizzo è in ogni caso stabilita nella
misura di 500.000 sterline. Il
relativo ammontare può subire sensibili riduzioni in considerazione della
mancata o carente cooperazione della vittima del reato con le autorità
inquirenti; per altro verso, la portata applicativa della disciplina include i
casi in cui la lesione riportata dalla vittima sia conseguente alla sua
esposizione a un rischio eccezionale, giustificato dallo scopo di prevenire un
reato, di contenerne gli effetti o di difendersi dal reo.
Con specifico riferimento
alle vittime di atti terroristici all’estero, la CICA è competente dal 2012,
mediante un’apposita gestione del fondo, al riconoscimento di indennizzi per le vittime di reati
ricompresi in tale categoria dal Foreign
Office.
Documentazione
Ministry of Justice, The
Criminal Injuries Compensation Scheme 2012 (novembre 2012)
Ministry of Justice, Criminal
injuries compensation: a guide
(26 marzo 2014, aggiornato il 18 novembre 2016)
Criminal Injuries Compensation Tribunal, Rules
and Legislation (21
luglio 2013)
Spagna
Normativa
La Spagna ha un’ampia
normativa in materia di vittime del reato, e dei relativi indennizzi, in
particolare la direttiva 2004/80/CE risulta trasposta nell’ordinamento interno
nel 2006 e nel 2013.
Un atto molto importante
in materia è la Ley 35/1995,
de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos
y contra la libertad sexual.
La dottrina giuridica
penale ha rivolto una sempre maggiore attenzione alla figura della vittima di
reati gravi e commessi con violenza. In aggiunta allo Stato, con il suo diritto
di ricomporre la violazione della legge penale, e al colpevole, come figura da
punire e da recuperare, si è concentrata l’attenzione sul terzo soggetto,
ovvero la vittima del reato, spesso
socialmente abbandonata o soggetta a ulteriori rischi.
La legge 35/1995 ha inteso
stabilire un sistema di aiuti pubblici
in beneficio di coloro che sono stati oggetto di reati commessi con dolo e
violenza, subendone la morte oppure lesioni fisiche gravi oppure seri danni
alla salute fisica o mentale; tra di essi rientrano anche le vittime di reati
contro la libertà sessuale, anche se realizzati senza violenza.
Il concetto di aiuto pubblico economico da parte dello
Stato si basa sul principio costituzionale della solidarietà ed è quindi
distinto dal concetto di risarcimento del danno da parte del colpevole. La
legge dichiara tuttavia l’incompatibilità tra queste due forme di indennizzo,
specificando che la richiesta di aiuti pubblici determina la sostituzione della
vittima con lo Stato nei processi intentati contro i responsabili.
La legge specifica poi i
beneficiari degli aiuti, in ordine di grado, in caso di morte della vittima e
precisa i criteri per quantificare l’importo degli aiuti stessi, nonché i casi
in cui essi possono essere negati.
La concessione degli aiuti
è subordinata all’esistenza di una sentenza definitiva di condanna; dati i
tempi spesso lunghi della giustizia è prevista la possibilità di aiuti
anticipati, ma solo in caso di accertata indigenza economica della vittima.
In aggiunta all’aiuto
economico è prevista anche un’assistenza, intesa come attenzione psicologica e
sociale nei confronti della vittima, garantita attraverso appositi Uffici per
l’assistenza alle vittime costituiti dai Ministeri della Giustizia e degli Interni
presso i tribunali.
Il Real
Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el
Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad
sexual, ha approvato il regolamento attuativo della legge 35/1995.
Da un lato, affronta la regolamentazione di alcune questioni indicate dalla
legge, tra cui: il procedimento e l’organo competente per la qualificazione
della lesione o danno alla salute, la fissazione dei coefficienti per
determinare l’importo dell’aiuto da ricevere in caso di lesioni invalidanti e di
morte, il valore massimo degli aiuti per le spese funerarie e di trattamento
terapeutico in reati contro la libertà sessuale, la procedura per verificare il
nesso di causalità nei casi in cui, come conseguenza diretta della lesione o
danno alla salute, si verifica la morte o l’aggravamento delle lesioni,
portando a fornire aiuti supplementari rispetto a quanto inizialmente
riconosciuto. Il regolamento completa poi la normativa in quelle questioni in
cui necessitano indicazioni più specifiche, come la definizione del concetto di
residenza abituale, la definizione e la delimitazione delle situazioni
economiche, la determinazione di inabilità temporanea e il grado di disabilità
delle vittime non incluse in un eventuale sistema di sicurezza sociale.
Il regolamento, composto
da 88 articoli, ha stabilito norme comuni per tutte le procedure, indicando poi
individualmente le specialità procedurali per i vari tipi di aiuti, e costituisce
inoltre un testo unico relativo ai problemi che possono sorgere al fine di concedere
un aiuto finanziario previsto dalla legge 35/1995.
Il Real
Decreto 199/2006, de 17 de febrero, por el que se
modifica el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra
la libertad sexual, aprobado por Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo; el
Reglamento de ejecución de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con
las víctimas del terrorismo, aprobado por el Real Decreto 1912/1999, de 17 de
diciembre, y el Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos
de terrorismo, aprobado por Real Decreto 288/2003, de 7 de marzo, ha modificato alcuni regolamenti, tra
cui il decreto 738/1997, trasponendo
nell’ordinamento interno la direttiva 2004/80/CE (prima disposizione
finale).
La Ley
29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento
y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, ha reso omaggio alle vittime del terrorismo e a tutte le
persone che hanno sofferto o soffriranno per il terrorismo in qualsiasi forma.
Essa persegue obiettivi di memoria, dignità, giustizia e verità, senza
tralasciare l’aspetto della riparazione integrale in favore delle vittime.
Il titolo primo (artt.
1-7) definisce l’oggetto e la finalità della legge, vale a dire il
riconoscimento delle vittime del terrorismo e la creazione di un quadro di
indennizzi, aiuti, benefici, garanzie e decorazioni allo scopo di riconoscere e
attenuare, nella misura possibile, le conseguenze dell’azione terroristica
nelle vittime e nei loro familiari o nelle persone che hanno sofferto danni in
conseguenza di tale azione (art. 1). I benefici previsti dalla legge sono
relativi a fatti commessi in territorio spagnolo o sotto la giurisdizione
spagnola, così come ai cittadini spagnoli vittime all’estero di gruppi che
operano abitualmente in Spagna o di azioni terroristiche rivolte contro la
Spagna o gli interessi spagnoli ed ai partecipanti in operazioni di pace e
sicurezza dei contingenti spagnoli all’estero oggetti di attentati
terroristici. Le disposizioni della legge si applicano ai fatti commessi dal 1°
gennaio 1960.
Il titolo secondo (artt.
8-13) comprende le misure di carattere generale e immediato da realizzarsi in
caso di attentato terroristico. Le pubbliche amministrazioni collaborano e
cooperano al fine di mettere al servizio delle vittime e delle persone
coinvolte un’attenzione personalizzata.
Sono previsti interventi di assistenza psicologica e psichiatrica, assistenza
sanitaria d’urgenza, informazione specifica su aiuti, indennizzi e altre
prestazioni, copertura dei costi di sepoltura e inumazione, assistenza
consolare e diplomatica.
Il titolo terzo (artt.
14-30) disciplina i diritti e le prestazioni derivanti da atti di terrorismo.
In particolare l’art. 17 concerne il risarcimento
in caso di morte, da riconoscersi agli eredi, l’art. 18 riconosce invece il
risarcimento per danni personali.
L’art. 20 disciplina il contributo
straordinario dello Stato per responsabilità civile decisa da una sentenza
definitiva, fissandone i limiti nei diversi casi: morte (500.000 euro),
invalidità grave (750.000 euro), inabilità permanente assoluta (300.000 euro),
inabilità permanente totale (200.000 euro), inabilità permanente parziale
(125.000 euro), lesioni non invalidanti (100.000 euro), sequestro (125.000).
L’art. 22 prevede aiuti eccezionali per i cittadini spagnoli che subiscano
danni all’estero per un attentato terroristico. Gli artt. 23-27 concernono
invece i danni materiali subiti da case, stabilimenti commerciali o
industriali, sedi di partiti politici, sindacati e organizzazioni sociali,
veicoli. Il procedimento per il riconoscimento dell’indennizzo per danni è di
competenza del Ministero dell’interno; le richieste degli interessati devono
essere presentate entro un anno dal verificarsi del danno (art. 28).
Il titolo quarto (artt.
31-47) disciplina il regime di protezione
sociale. Sono previsti programmi di sensibilizzazione e formazione continua
del personale sanitario al fine di migliorare la diagnosi, l’assistenza
coordinata e la riabilitazione delle vittime del terrorismo, esse possono
ricevere aiuti specifici destinati a finanziare trattamenti medici, protesi e
interventi chirurgici. Le vittime hanno inoltre diritto alla riorganizzazione
del loro tempo di lavoro e alla mobilità geografica, le amministrazioni
pubbliche devono stabilire delle linee specifiche per includere tali persone
nel quadro delle politiche attive dell’occupazione, compatibilmente con le loro
condizioni fisiche e psichiche. Sono altresì previsti sussidi straordinari per
le vittime da parte del Ministero dell’interno, prevedendo anche corsie
preferenziali per l’aggiudicazione di immobili pubblici, esenzioni da tasse
universitarie e concessione di borse di studio nonché un quadro di attenzione
specifica all’interno del sistema di istruzione (artt. 37-40). Per i cittadini
stranieri è prevista la possibilità di utilizzare la condizione di vittima del
terrorismo quale circostanza eccezionale ai fini dell’acquisizione della
cittadinanza spagnola per naturalizzazione (art. 41).
Il titolo quinto (artt.
48-51) è volto a proteggere le vittime e le loro famiglie nell’ambito
processuale. Le vittime del terrorismo senza sufficienti mezzi a disposizione,
nonché i loro eredi, hanno diritto alla difesa gratuita da parte di avvocati e
procuratori in tutti i processi e procedimenti amministrativi che abbiano una
relazione diretta o indiretta con la loro condizione. Il Ministero della
giustizia istituisce un Ufficio di informazione e assistenza alle vittime del
terrorismo presso l’Audiencia Nacional.
Il titolo sesto (artt.
52-60) concerne i riconoscimenti e le decorazioni. Le vittime sono onorate
mediante il conferimento dell’Ordine reale di riconoscimento civile, con il
grado di Gran croce, a titolo postumo, e di commendatore, per i feriti e i
sequestrati in atti terroristici. Il Governo istituisce un Centro nazionale per
la memoria delle vittime del terrorismo, con l’obiettivo di preservare e
diffondere i valori democratici ed etici che incarnano le vittime del
terrorismo, costruire la memoria collettiva delle vittime ed educare la
popolazione alla difesa della libertà e dei diritti umani contro il terrorismo.
Il titolo settimo (artt.
61-65) è relativo alla tutela istituzionale alle vittime del terrorismo. Lo
Stato assume la difesa della dignità delle vittime, proibendo la pubblica
esibizione di monumenti, insegne, targhe e altri oggetti commemorativi o
esaltativi del terrorismo, dei terroristi e delle organizzazioni terroristiche.
Il Ministero dell’interno designa un organo dell’Amministrazione generale dello
Stato con lo scopo di essere uno strumento di aiuto, relazione e orientamento
alle persone e alle famiglie che soffrono l’azione del terrorismo. L’art. 64
riconosce le associazioni e le fondazioni delle vittime del terrorismo quali
soggetti che contribuiscono a promuovere l’unità fra le vittime, la difesa dei
loro interessi e il miglioramento della loro condizione e promuovono la
consapevolezza sociale contro il terrorismo e la conservazione della memoria.
L’allegato I contiene 3
tabelle relative agli indennizzi per
danni fisici e psico-fisici. La tabella I riporta i limiti alle diverse
indennità: morte (250.000 euro), invalidità grave (500.000 euro), inabilità
permanente assoluta (180.000 euro), inabilità permanente totale (100.000 euro),
inabilità permanente parziale (75.000 euro).
La prima disposizione
aggiuntiva prevede l’applicazione retroattiva della legge a quanti abbiano già
avuto indennizzi e sussidi in maniera inferiore a quanto disposto dalla nuova
normativa, costoro possono presentare apposita domanda entro 1 anno a partire
dall’entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dalla prima
disposizione finale.
Il Real
Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011, ha approvato il regolamento
attuativo della legge 29/2011. Il regolamento prevede sette titoli e un
allegato.
Nel titolo preliminare si
dispongono l’applicazione temporale e territoriale, i requisiti per ottenere la
condizione di beneficiario, la delimitazione del contenuto delle indennità e
degli aiuti previsti e il relativo regime.
Il titolo primo individua
i titolari e le quantità dei risarcimenti, il bonus da parte dello Stato per la
responsabilità civile, il regime applicabile agli aiuti straordinari per
attentati terroristici commessi all’estero.
Il titolo secondo riguarda
la regolazione dei danni materiali, considerando risarcibili, entro certi
limiti, i danni prodotti a case, edifici commerciali o industriali, sedi di
partiti politici, sindacati e altre organizzazioni sociali, veicoli.
Il titolo terzo concerne
la prestazione di assistenza psicologica e psichiatrica immediata e sanitaria
di urgenza in caso di attentato terroristico, nonché gli aiuti per l’assistenza
sanitaria e psicosociale complementare, il trattamento psicologico, il sostegno
psicopedagogico per le vittime e i familiari, il regime applicabile agli aiuti
in materia di istruzione ed edilizia pubblica. Si prevede altresì la
possibilità di concedere aiuti straordinari in caso di necessità personale o
familiare non coperta a sufficienza e la concessione di anticipi, nonché il riconoscimento
di alcuni diritti in ambito lavorativo.
Il titolo quarto contiene
le disposizioni applicabili ai procedimenti per il riconoscimento di
risarcimenti, indennità e aiuti, stabilendo anche le norme destinate a
facilitare le vittime del terrorismo in situazioni transfrontaliere per il
riconoscimento delle indennità a cui hanno diritto in base alle leggi degli
Stati membri dell’Unione europea, rispondendo così agli obblighi previsti dalla
direttiva 2004/80/CE.
Il titolo quinto contiene
la disciplina dell’onorificenza del Real
Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo, mentre il
titolo sesto riguarda la tutela istituzionale delle vittime del terrorismo.
L’allegato contiene i modelli delle richieste di risarcimenti, indennità e
aiuti previsti.
Il regolamento costituisce
un’ulteriore trasposizione nell’ordinamento
interno (dopo il Real Decreto 199/2006) della
direttiva 2004/80/CE (seconda disposizione finale).
La Ley
4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la
víctima del delito ha
previsto uno Statuto della vittima del
reato, che sancisce una serie di diritti procedurali ed extra-procedurali
in favore delle vittime, che parte dal riconoscimento della dignità delle
vittime e della difesa dei loro beni materiali e morali.
Ogni vittima ha diritto a
protezione, informazione, sostegno, assistenza e attenzione, così come alla
partecipazione attiva nel processo penale e a ricevere un trattamento
rispettoso, professionale, individualizzato e non discriminatorio dal primo
contatto con le autorità, durante i servizi di assistenza e di sostegno alle
vittime e di giustizia riparativa, durante il processo penale e per un periodo
di tempo adeguato dopo la sua conclusione, indipendentemente dalla conoscenza
dell’identità del colpevole e dall’esito del processo.
La vittima ha diritto di
essere informata su tutti gli aspetti relativi alla sua condizione, compresi
quelli relativi ad eventuali indennità.
Le vittime hanno accesso
ai servizi di giustizia riparativa, al fine di ottenere adeguato risarcimento
materiale e morale per i danni derivanti dal reato, purché siano rispettate le
seguenti condizioni:
·
l’autore
del reato ha riconosciuto i fatti essenziali da cui deriva la sua
responsabilità;
·
la
vittima ha dato il proprio consenso dopo aver ricevuto un’informazione completa
e imparziale sul contenuto, sui possibili risultati e sulle procedure;
·
l’autore
del reato ha acconsentito;
·
il
processo di mediazione non rappresenta un rischio per la sicurezza della
vittima, né vi sia il pericolo di danni materiali e morali alla vittima;
·
non
sia vietato dalla legge per il reato di specie.
I dibattiti nell’ambito
del processo di mediazione sono confidenziali e non possono essere diffusi
senza il consenso di entrambe le parti. I mediatori e gli altri professionisti
coinvolti nella procedura di mediazione sono soggetti al segreto professionale
per quanto riguarda i fatti e gli eventi conosciuti nell’esercizio della loro
funzione. La vittima e l’autore del reato possono ritirare il loro consenso a
partecipare al processo di mediazione in qualsiasi momento (art. 15).
Infine, il Real
Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se
desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del
delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, contiene il regolamento attuativo della legge 4/2015, prevedendo altresì la
disciplina degli Uffici di assistenza alle vittime del reato del Ministero
della giustizia e delle Comunità autonome.
Documentazione
Ministero dell’interno, Ayudas
- A víctimas de actos terroristas
Ministero della giustizia, Oficinas
de asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra libertad sexual