Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: Consumo, detenzione e coltivazione della cannabis indica in Belgio, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito
Serie: Guida alla documentazione    Numero: 28
Data: 13/07/2016

Camera dei deputati

XVII Legislatura

 

BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA

 

Guida alla documentazione

 

Consumo, detenzione e coltivazione della cannabis indica

in Belgio, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito

(agg. 13 luglio 2016)

 

 

Documentazione comparata

-       European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), Legal topic overviews: Possession of cannabis for personal use (cfr. in particolare la Comparative table by country relativa alla normativa su consumo, coltivazione e detenzione della cannabis per uso personale in 25 Paesi UE oltre alla Norvegia) (è disponibile anche una traduzione in italiano non ufficiale della citata tabella)

-       European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), Insights Cannabis. Cannabis production and markets in Europe (2012)

-       European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), Relazione annuale 2012

 

Belgio

Normativa

In Belgio la cannabis è vietata sulla base della legge del 24 febbraio 1921 sul traffico di stupefacenti e di un arrêté royal del 31 dicembre 1930 riguardante l’estratto, la resina e la tintura di cannabis (canapa indiana).

Considerata come la droga con minori rischi per la salute, è anche la droga illegale più consumata in Belgio, il Governo ha pertanto deciso di disciplinare l’uso di questa sostanza con una legislazione specifica, distinguendola in parte dalle altre droghe illecite. La legge del 1921 è stata così modificata dalla Loi “cannabis” del 3 maggio 2003, completata successivamente dalla Directive commune de la Ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux del 25 gennaio 2005, relativa alla constatazione, la registrazione e il perseguimento dei reati in materia di detenzione di cannabis. I due strumenti normativi hanno delineato la nuova legislazione secondo la quale non sono perseguibili la coltivazione di cannabis per uso personale (una pianta femmina) e il possesso di non più di 3 grammi.

L’importazione, la fabbricazione, il trasporto, l’acquisto e la detenzione di cannabis per uso personale beneficiano di pene più leggere, consistenti in ammende amministrative ed eventuale pena detentiva in caso di recidiva. Sono previste in particolare:

·     un’ammenda da € 15 a € 25 per la prima infrazione;

·     un’ammenda da € 26 a50 in caso di recidiva entro un anno dalla prima infrazione;

·     la detenzione da 8 giorni a un mese e un’ammenda da € 50 a100 in caso di nuova recidiva entro un anno dalla seconda condanna.

La polizia stende un verbale “semplificato” in caso di detenzione di cannabis finalizzata al consumo personale. La quantità di cannabis rinvenuta deve essere inferiore a quella che “può essere consumata in una sola volta o, al massimo, nelle 24 ore”. La circolare ministeriale precisa inoltre che la detenzione di una quantità di cannabis non superiore ai 3 grammi debba essere considerata come relativa a un uso personale.

La detenzione di cannabis per uso personale accompagnata da disturbi all’ordine pubblico (nuisances publiques), quali la detenzione in un istituto penitenziario, scolastico o nei locali di un servizio sociale, o nelle loro vicinanze immediate o in altri luoghi frequentati da minori a fini scolastici, sportivi o sociali, è punita con la reclusione da 3 mesi a un anno e/o con ammenda da € 1.000 a € 100.000. In tal caso si procede alla redazione di processo verbale.

 

 

Documentazione

-       European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), Profil national – Belgique

-       Infor-drogues.be, Cannabis: permis ou interdit? Des questions citoyennes (2010)

-       Infor-drogues.be, Les réglementations concernant le cannabis

-       Radio Télévision Belge Francophone, Les Belges cultivent de plus en plus de cannabis (4 aprile 2013)

 

Francia

Normativa

In Francia è prescritto un divieto generale per quanto riguarda la produzione, la fabbricazione, il trasporto, l’importazione, l’esportazione, la detenzione, l’offerta, la cessione, l’acquisto, la vendita e l’impiego di canapa non omologata, classificata come sostanza psicotropa (Code de la Santé, art. R5132-86).

L'uso illecito di una sostanza stupefacente è punito con 1 anno di reclusione ed un’ammenda di € 3.750 (Code de la Santé, art. L3421-1). Gli autori del reato incorrono anche, come pena complementare, nell’obbligo di seguire uno stage de sensibilisation sui pericoli dell’uso di stupefacenti, secondo le modalità fissate dal Codice penale (art. 131-35-1).

Sebbene l’ordinamento francese non operi una distinzione ufficiale tra droghe “leggere” e “pesanti” e non entri nel merito delle motivazioni per il possesso di sostanze stupefacenti, una Circolare del Ministro della Giustizia del maggio 2008 ha sottolineato la necessità di una risposta penale differenziata, che tenga conto del tipo di droga, del consumo (occasionale o da dipendenza), del rifornimento, della situazione familiare, dell’età, e di altre circostanze. Ciò comporta la possibilità per i magistrati di comminare, a seconda dei casi, pene alternative alla reclusione (come la confisca della patente di guida) e/o di prevedere misure alternative al procedimento giudiziario (ad es., ammenda di patteggiamento per un massimo di €1.900, lavori non remunerati per la collettività, stages di sensibilizzazione).

Il traffico di stupefacenti, consistente nel trasporto, detenzione, offerta, cessione, acquisto o impiego illecito degli stessi, è punito con 10 anni di reclusione e un’ammenda di € 7.500.000 (Code pénal, art. 222-37). La produzione o la fabbricazione illecite sono un crimine punibile con 20 anni di reclusione (aumentata a 30 anni se tali reati sono commessi da bande organizzate) e un’ammenda di € 7.500.000 (art. 222-35). L’importazione o l’esportazione di stupefacenti sono invece punite con 10 anni di reclusione (aumentata a 30 anni se tali reati sono commessi da bande organizzate) e un’ammenda di € 7.500.000 (art. 222-36).

Alcune deroghe al divieto generale possono essere concesse dal Ministero della Sanità a fini di ricerca, controllo o fabbricazione di prodotti derivati che devono essere autorizzati dal Direttore generale dell’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.  

Non sono, infatti, vietate le operazioni di fabbricazione, trasporto, importazione, esportazione, detenzione, offerta, vendita o impiego che riguardino specialità farmaceutiche contenenti una delle sostanze provenienti dalla cannabis, purché siano state oggetto di autorizzazione alla commercializzazione sul mercato francese sulla base delle disposizioni del Code de la Santé o della normativa dell’Unione europea in applicazione del Regolamento (CE) n. 726/2004, relativo alle procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza sui medicinali ad uso umano e ad uso veterinario, che ha istituito l’Agenzia europea dei farmaci.

A determinate condizioni è peraltro autorizzata la coltivazione della canapa a fibre. Il Ministro per la Sanità, il Ministro dell’Agricoltura e il Ministro dell’Industria possono, con arrêté congiunto, autorizzare la coltivazione, l’importazione e l’esportazione di talune varietà di Cannabis prive delle loro proprietà stupefacenti (Arrêté del 22/08/90 e successive modifiche, relativo all’applicazione dell’art. R5181 (oggi R5132-86) per la Cannabis - testo in vigore). Sono attualmente autorizzate, ai sensi dell’art. R5132-86 del Code de la Santé Publique, la coltivazione, l’importazione, l’esportazione, l’utilizzo industriale e commerciale (fibre e semi) delle varietà di Cannabis sativa che rientrino nell’elenco delle varietà ammesse alla coltivazione in Francia e indicate nell’Arrêté sopra indicato.

 

Documentazione

-       European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), Country Profile - France

-       Sito internet ufficiale della Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie. Si segnala il dossier online Ce que dit la loi en matière de drogues e, in particolare, le schede dedicate a Usage, Trafic e Stages de sensibilisation.

 

Paesi Bassi

Normativa

La detenzione di cannabis è illegale anche nei Paesi Bassi, ma l’Opium Act (introdotto per la prima volta nel 1919, ma successivamente sostituito dal nuovo testo approvato nel 1928), in virtù delle modifiche intervenute dal 1976 in poi (OpiumWet[1], articoli 3C e 11(1), e Policy Guidelines Opium Act exemptions), ha creato una chiara distinzione tra la cannabis, classificata tra le droghe “leggere”, e le altre droghe più “ pesanti”, depenalizzando inoltre l’uso e il possesso di piccole quantità di cannabis per uso personale. Anche la coltivazione di cannabis per uso personale non costituisce reato fino a cinque piante.

Sono attualmente tollerati sia l’acquisto di piccole quantità (5 grammi) di cannabis nei coffee shops, sia la detenzione di piccole quantità da parte dei cittadini olandesi.

Il meccanismo che consente la distribuzione e la vendita di cannabis su “piccola scala” si basa sul Code of Criminal Procedure (artt. 167 e 242) e sulle Official National Guidelines of Investigation and Prosecution, entrate in vigore nel 1979, che consentono alle autorità giudiziarie l’astensione dall’azione penale, senza necessità di approvazione da parte di un tribunale penale, attraverso l’applicazione di due criteri:

-        perseguimento di determinati reati, all’infuori di particolari circostanze;

-        non perseguimento di reati minori, se ciò favorisce l’interesse pubblico.

I reati collegati al consumo della cannabis sono pertanto considerati reati minori in linea generale, mentre il non perseguimento degli stessi consente alle autorità, nell’interesse pubblico, di concentrare con maggiore efficacia gli sforzi nella lotta contro i reati più gravi.

La vendita e il consumo di cannabis nei coffee-shops sono attualmente tollerati fino ad una quantità non superiore ai 5 grammi per transazione (una transazione comprende tutte le vendite ed acquisti effettuati da un unico caffè nello stesso giorno con lo stesso committente) (Public Prosecution Service Guidelines del 1° gennaio 2001).

La vendita, la produzione e il possesso di cannabis è punibile, secondo l’art. 3 della legge sulle droghe (Opiumwet), con la reclusione fino a un mese o una multa di seconda categoria (pari attualmente a € 4.100)

Se tali azioni vengono condotte con la piena consapevolezza di commettere un reato, le pene previste sono:

-        oltre 5 e fino a 30 grammi di cannabis con la reclusione fino a un mese o una multa di seconda categoria (pari attualmente a € 4.100);

-        oltre i 30 grammi  con la reclusione per 2 anni e/o una multa di € 11.250.

Sono inoltre puniti:

-        la coltivazione, la vendita e il trasporto di più di 5 piante di cannabis  con la reclusione per 2 anni e/o una multa di €11.250;

-        la coltivazione, la vendita, il trasporto o la produzione a scopi commerciali con la reclusione per 4 anni e/o una multa di € 45.000; le medesime pene sono previste anche per l’import/export di cannabis, aumentabili fino alla pena massima di 6 anni di reclusione.

Della legge e delle successive Guidelines, originariamente intese a formalizzare l’uso e le operazioni legate al “consumo domestico” di cannabis, si sono avvalse le imprese dei caffè per creare una nuova forma di distribuzione conosciuta come i coffee shops. Inizialmente vietati, una serie di sentenze hanno consentito che i coffee shops fossero riconosciuti sotto la stessa legislazione prevista per il “consumatore domestico” e dalla fine degli anni ’80 i coffee shops dominano il mercato della distribuzione al dettaglio di cannabis.

Questo mercato “tutelato” ha comportato la preponderanza dell’elemento criminale nella coltivazione commerciale della cannabis oltre all’aumento di punti di vendita “non-tollerati” e all’aumento consistente del “turismo per droga”. Per rispondere alle preoccupazioni e agli effetti nocivi associati al turismo per droga (soprattutto nelle regioni di confine), negli ultimi tempi il governo olandese sta apportando modifiche alle AHOJ-G regulations che disciplinano i coffee shops per dare l’avvio ad una legislazione che consenta la lotta ai problemi collegati al turismo per droga.

Dal 1° maggio 2012 ai 670 coffee shops è stato richiesto di esigere una “carte cannabis”, rilasciata solo agli abitanti dei Paesi Bassi, e di diventare dei “circoli a numero chiuso” con al massimo 2.000 soci, domiciliati nel Paese e di età pari o superiore a 18 anni. Entrata in vigore inizialmente solo nelle province del sud dei Paesi Bassi, confinanti con il Belgio e la Germania, l’introduzione della “carte-cannabis” doveva estendersi al resto del territorio olandese nel 2013. Tuttavia, alla fine del 2012, per il timore di un impatto negativo di tale misura sul turismo nel paese, il Ministro olandese della giustizia ha dichiarato che le autorità locali (municipalità) determineranno autonomamente la loro politica in materia di coffee-shops (il 73% delle municipalità olandesi non ha coffee shops), assicurandone esse stesse l’attuazione.

 

Documentazione

-       European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), Country Profile - The Netherlands

-       Minister of Health, Welfare and Sport, Cannabisbureau

-       Radio Télévision Belge Francophone, La "carte cannabis" arrive dans les coffee shops du sud des Pays-Bas (1° maggio 2012)

-        Radio Télévision Belge Francophone, Les Pays-Bas abandonnent l'impopulaire "carte cannabis" (21 novembre 2012)

 

Regno Unito

Normativa

Nel Regno Unito la Cannabis e i suoi derivati sono strettamente controllati ai sensi del Misuse of Drugs Act 1971, la principale legge nazionale sul controllo e la classificazione delle droghe soggette ad abuso. La legge elenca tutte le droghe illecite (o controllate) nel Regno Unito, suddividendole in tre classi (A, B e C) a seconda del grado di pericolosità per gli individui o la società. La Cannabis rientra dal 2009 tra gli stupefacenti di classe B.

Il possesso, la produzione e l’offerta di Cannabis costituiscono reati puniti con sanzioni penali. Il possesso di cannabis è punito con 5 anni di reclusione e/o una pena pecuniaria. La fornitura e la produzione di cannabis e dei suoi derivati sono punite con 14 anni di reclusione e/o una pena pecuniaria.

Qualora tuttavia un adulto sia trovato in possesso di una piccola quantità di cannabis per uso personale, la polizia - se è la prima volta - può rivolgergli un ammonimento (Cannabis Warning) o infliggergli sul posto una multa di £ 90. Sono altresì tollerate la semina e la coltivazione di una singola pianta di cannabis per uso personale.

Anche la coltivazione commerciale della canapa a basso tenore di THC è subordinata al rilascio di una licenza. L’Home Office ha sottolineato, infatti, che tutte le piante della famiglia della Cannabis (inserita tra le droghe soggette a richiesta di regolamentazione nell’allegato 1 del The Misuse of Drugs Regulations 2001) sono strettamente controllate nel Regno Unito ai sensi dell’art. 4 della legge del 1971 e che non viene fatta alcuna distinzione tra le varietà a basso tenore di THC e le varietà della pianta usate per scopi medici. La legge del 1971 stabilisce la competenza del Secretary of State a rilasciare licenze per la produzione, il possesso e la fornitura della canapa a fini di ricerca e licenze per “altri fini speciali”, senza tuttavia dare una definizione di “fine speciale”. Il rilascio di tali licenze viene deciso caso per caso in ciascuna categoria, sia essa industriale o di ricerca.

 

Documentazione

-       DrugWise, What are the UK drug laws? (agg. 2016)

-       Department of Health, Home Office, 2010 to 2015 government policy: drug misuse and dependency (agg. 8 maggio 2015)

-       Association Chef Police Officers – ACPO, National Policing Guidelines on KHAT. Possession for Personal Use Intervention Framework (England & Wales Only) (gennaio 2014)

-       Gov.uk, Drugs penalties (quick answer) (novembre 2013)

 



[1] E’ disponibile una versione in lingua inglese dell’Opium Act, aggiornata alle modifiche del 13 luglio 2002.