Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera |
Titolo: | Gli organismi preposti alla tutela delle foreste in Francia, Germania e Spagna |
Serie: | Guida alla documentazione Numero: 27 |
Data: | 07/06/2016 |
Camera dei deputati
XVII Legislatura
BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA
Guida
alla documentazione |
Gli
organismi preposti alla tutela delle foreste
in
Francia, Germania e Spagna
(7
giugno 2016)
Francia
In Francia, la tutela
delle foreste pubbliche è affidata
ad “un ente pubblico nazionale a carattere industriale e commerciale”,
denominato Office national des forêts (ONF).
L’ONF, istituito nel 1964, organizza le
sue attività nel quadro di un contratto
pluriannuale di obiettivi e di prestazioni stipulato con lo Stato. Gli
obiettivi generali di tale contratto, nonché le missioni e l’organizzazione
dell’ONF sono stabiliti nel Code
forestier (Livre II,
Titre II, artt. L221-1 - L224-2).
Presso l’ONF operano gli agents techniques forestiers, chiamati
anche generalmente gardes forestiers.
Gli agenti
forestali dell’ONF sono suddivisi
in diversi corpi. Ogni corpo è regolato da uno Statuto specifico. In
particolare, il Decreto n. 2013-1173 del 17 dicembre 2013 reca lo Statuto
particolare dei “corpi dei tecnici superiori forestali” dell’ONF, che hanno
importanti incarichi di gestione.
I “tecnici
superiori forestali” (techniciens
supérieurs forestiers) svolgono le seguenti funzioni:
·
contribuiscono
alla realizzazione delle missioni di protezione,
conservazione e sorveglianza delle foreste e degli ambienti naturali, nel
quadro delle missioni di interesse generale affidate all’ONF. In tale ambito,
hanno l’incarico di constatare le
infrazioni commesse a danno delle foreste;
·
partecipano
alla realizzazione dei compiti di gestione e sfruttamento delle foreste e degli
ambienti naturali associati;
·
possono
svolgere missioni particolari di formazione professionale, ricerca e
accoglienza del pubblico nelle foreste e negli ambienti naturali associati.
A tali agenti è generalmente assegnata la
gestione di una specifica circoscrizione territoriale forestale, denominata triage, che in media è pari a circa 1000
ettari.
Gli agenti sono reclutati, nominati e
gestiti dal direttore generale dell’ONF. Il loro Statuto prevede che indossino
un’uniforme regolamentare.
Per svolgere la funzione di
“constatazione delle infrazioni forestali” nelle foreste pubbliche, i “tecnici superiori forestali” devono ricevere
uno specifico incarico in tal senso dal direttore generale dell’ONF e devono
prestare un giuramento presso il Tribunale di primo grado in materia civile
territorialmente competente. Accanto ai tecnici superiori forestali e ad altri
agenti dell’ONF, anche specifici “agenti dei servizi dello Stato incaricati
delle foreste” e altri agenti pubblici possono essere abilitati alla funzione
di “constatazione delle infrazioni forestali” (cfr. in particolare Code forestier, artt. L161-4 - L161-7 e artt. R161-1 - R161-4).
Con riferimento alle foreste private, la missione di “constatazione delle infrazioni forestali”
è invece affidata a guardie forestali
private, denominate “gardes des bois
et forêts des particuliers”, che devono ottenere una specifica abilitazione
per svolgere tale compito nell’area di loro competenza (cfr. Code forestier, art. L161-6).
Si rileva, infine, che la superficie
delle foreste pubbliche francesi è
di estensione minore (circa il 24%)
rispetto alla superficie delle foreste
private francesi (circa il 76%).
Per maggiori approfondimenti sulle
foreste in Francia si veda La
surface forèstiere en France métropolitaine, scheda informativa pubblicata sul sito
dell’Institut national de l’information
géographique et forestière (IGN); si veda inoltre l’articolo Un
siècle d’expansion des forêts françaises, pubblicato sulla rivista L’IF- Le supplément d’IGN magazine sur
l’information forestière, n. 31 (maggio 2013).
Germania
In Germania, con
l’espressione Waldschutz o Forstschutz si indica l’insieme
delle misure volte alla tutela dei boschi e del patrimonio arboreo da danni di
ogni tipo.
Storicamente, con tale
espressione si intendeva l’attività di polizia svolta dal personale forestale
contro i cosiddetti “sacrilegi forestali” (furto di legname, bracconaggio,
pesca di frodo). Oggi è in primo piano, invece, la tutela delle foreste contro
i parassiti delle piante arboree forestali e, più in generale, contro l’azione
negativa sull’ambiente.
La gestione e il controllo
della proprietà terriera e del patrimonio forestale regionale sono svolti non
da un corpo forestale federale, ma, a livello di Länder, dagli Uffici forestali (Forstämter) o Amministrazioni regionali forestali (Landesforstverwaltung).
I compiti di tali uffici
sono i seguenti:
·
amministrazione
della proprietà terriera e gestione delle foreste dal punto di vista
dell’economia aziendale;
·
produzione,
raccolta e commercializzazione di legna e sottoprodotti;
·
cura
e assistenza dei relativi distretti forestali (Revierförstereien);
·
informazioni
e organizzazione di corsi di formazione nei distretti forestali.
Per
quanto riguarda, in
particolare, il Land della Baviera, l’Amministrazione forestale
bavarese (Bayerische
Forstverwaltung),
che fa capo al Ministero statale bavarese per l’alimentazione, l’agricoltura e
le foreste (Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
- StMELF), è responsabile per le foreste e la silvicoltura in Baviera;
inoltre, sulla base della legge
forestale bavarese (Waldgesetz für
Bayern - BayWaldG, del 22 luglio 2005), assicura che le foreste siano
gestite correttamente e in modo sostenibile, favorendo inoltre lo sviluppo del
settore forestale e dell’industria del legno.
Attraverso un dialogo con
i proprietari delle foreste, i cittadini e i gruppi di interesse sociali, tale
ente ha il compito di mediare gli interessi in conflitto e di sviluppare
soluzioni adeguate. L’Amministrazione forestale bavarese sostiene gli sforzi
per mantenere i boschi in buona salute rispetto ai cambiamenti climatici, al
fine di fornire prodotti e servizi che la società richiede, non tutti garantiti
dall’evoluzione naturale, ma da una gestione sapiente, sostenibile e duratura.
Infine l’ente, dichiarando il proprio sostegno in favore dell’autonomia e della
responsabilità personale dei proprietari di boschi, si impegna a rafforzare le
loro organizzazioni di auto-aiuto.
Spagna
In
Spagna, l’art. 6, lettera q), della Ley 43/2003,
de 21 de noviembre, de Montes definisce come agente forestale (agente
forestal) il dipendente con funzione di agente appartenente alla pubblica
amministrazione che, in accordo con la propria normativa e indipendentemente
dalla denominazione specifica del corpo, ha, tra le altre funzioni, quelle di polizia e di custodia dei beni giuridici di
natura forestale e di polizia giudiziaria in senso generale ai sensi dell’art.
283 della
Ley de Enjuiciamento Criminal (codice
di procedura penale), che, al punto 6, elenca tra gli appartenenti alla polizia
giudiziaria anche le guardie di montagna, campi e colture.
La
Ley 21/2015, de 20 de julio, di riforma della normativa del 2003, ha
tuttavia stabilito che l’attività dell’agente forestale è complementare alle
funzioni svolte dai magistrati, dai tribunali e dal pubblico ministero e si
coordina altresì con l’attività dei Corpi e delle Forze di Sicurezza, nel
rispetto ovviamente dei poteri loro attribuiti dalla relativa legislazione
organica[1].
Questa modifica, così come quelle che hanno innovato l’art. 58 della legge del
2003, è stata introdotta con l’obiettivo dichiarato di limitare l’azione degli agenti forestali alla semplice adozione di
misure di prevenzione, attribuendo invece i poteri d’investigazione direttamente
agli organi giudiziari.
L’appena
citato art.
58
prevede che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle loro competenze,
possano svolgere, tra le altre, le seguenti funzioni di polizia e guardiania
forestale:
·
polizia,
custodia e vigilanza ai sensi della normativa applicabile in materia forestale,
in particolare di prevenzione e ricerca delle cause degli incendi forestali, redigendo apposite relazioni tecniche;
·
di
consulenza facoltativa in materia di estensione e gestione forestale e di
conservazione della natura.
I dipendenti che svolgono
funzioni di polizia amministrativa forestale hanno lo status di “agenti dell’autorità” (agentes de la autoridad) ed i fatti constatati e formalizzati dagli
stessi nei relativi atti di ispezione e denuncia hanno presunzione di certezza,
senza pregiudizio delle prove in difesa dei diritti e degli interessi dei
soggetti coinvolti. Essi possono:
·
entrare
liberamente, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei luoghi sottoposti a
ispezione e permanere in essi, nel rispetto comunque dell’inviolabilità del
domicilio; nell’effettuare un’ispezione devono comunicare la propria presenza
alla persona interessata o al suo rappresentante, a meno che tale comunicazione
non rischi di pregiudicare l’esito dell’ispezione;
·
procedere
a investigazioni o esami ritenuti necessari per verificare che le disposizioni
di legge siano correttamente osservate; in particolare, prendere o rimuovere
campioni di sostanze e materiali, effettuare misurazioni, ottenere fotografie,
video e registrazioni di immagini, nonché realizzare disegni e mappe, a
condizione che ciò sia stato notificato al titolare o al suo rappresentante,
salvo casi urgenti nei quali la notificazione può essere successiva.
Nell’esercizio delle
funzioni svolte, più generalmente, in qualità di polizia giudiziaria, gli
agenti, come sottolineato in precedenza, si limitano a mettere in atto le prime
misure preventive, in accordo con quanto previsto dalla normativa che
disciplina la polizia giudiziaria e in conformità con quanto disposto dall’art. 284 della Ley de Enjuiciamento Criminal. Nel momento in cui vengono a
conoscenza che i fatti accaduti possono costituire un reato, sono tenuti ad
informarne l’autorità giudiziaria o il pubblico ministero, secondo il
procedimento previsto dal cpp.
Nell’esercizio, invece,
delle loro più strette competenze, gli agenti forestali prestano in qualsiasi
momento aiuto e collaborazione ai Corpi e alle Forze di Sicurezza, in
conformità con la legge che disciplina questi ultimi.
Alla normativa statale si
accompagna una dettagliata disciplina delle varie Comunità autonome in materia. Talvolta la stessa definizione degli
agenti può variare a seconda delle Comunità e in alcune di esse gli agenti
forestali non sono organizzati in un vero e proprio Corpo, ad esempio:
·
in
Castiglia-La Mancia vi è il Cuerpo de
agentes medioambientales;
·
nella
Comunità di Madrid è presente il Cuerpo
de agentes forestales;
·
in
Catalogna opera il Cuerpo de agentes
rurales;
·
in
Andalusia operano gli Agentes de medio
ambiente, non organizzati però in un Corpo specifico;
·
in
Galizia vi sono gli Agentes forestales -
Agentes facultativos medioambientales, non organizzati in un Corpo
specifico;
·
nella
Comunità Valenciana operano gli Agentes
medioambientales, non organizzati in un Corpo specifico.
Ulteriori
informazioni sugli agenti forestali nelle diverse Comunità autonome sono
disponibili a partire dalla pagina web Agentes Forestales
y Medioambientales de España (sul sito dell’APAF-Madrid, Asociación
Profesional de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid).
Tra le normative delle singole Comunità autonome, si segnalano le
seguenti:
·
Comunità di Madrid:
Ley 1/2002, de 27 de marzo,
por la que se crea el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid;
·
Catalogna: Ley 17/2003, de 4 de julio,
del Cuerpo de Agentes Rurales;
·
Castiglia-La
Mancia: Decreto 17/2000, de 01-02-2000,
por el que se aprueba el reglamento del Cuerpo de Agentes Medioambientales de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancia.
In particolare, la legge
della Comunità di Madrid, all’art. 5, prevede, tra le altre, le seguenti funzioni del Corpo degli agenti
forestali:
·
polizia,
custodia e vigilanza per l’osservanza della normativa legale applicabile nella
Comunità di Madrid, relativa a materia forestale, flora, fauna, caccia, pesca,
incendi forestali, ecosistemi, acque interne, sentieri, spazi naturali
protetti, geomorfologia, paesaggio e uso corretto delle risorse naturali e di
tutto ciò che concerne l’ambiente naturale;
·
polizia,
custodia e vigilanza del patrimonio storico-artistico e archeologico, ubicato
nell’ambiente naturale della Comunità di Madrid;
·
polizia,
custodia e vigilanza delle specie di flora e fauna selvatica e alberi protetti
ai sensi di legge;
·
polizia,
custodia e vigilanza delle specie di fauna autoctona e alberi protetti ai sensi
di legge;
·
polizia
e vigilanza di animali domestici nell’ambiente naturale e in quello agricolo;
·
partecipazione
ai lavori di difesa e prevenzione contro parassiti, malattie e qualsiasi
possibile minaccia verso l’intero ecosistema.
Per un approfondimento
sulle funzioni del Corpo degli agenti forestali della Comunità di Madrid, si
veda anche la pagina web Todas
las funciones de los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.
Si rileva, infine, che le associazioni
degli agenti forestali e ambientali delle varie Comunità sono federate nell’AEAFMA, Asociación
Española de Agentes Forestales y Medioambientales.
[1] Sulla riforma della Ley de Montes si veda anche l’articolo Un
incendio por la Ley de Montes,
pubblicato su El Mundo il 25 febbraio
2015.