Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: Gli organismi preposti alla tutela delle foreste in Francia, Germania e Spagna
Serie: Guida alla documentazione    Numero: 27
Data: 07/06/2016

Camera dei deputati

XVII Legislatura

 

BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA

 

Guida alla documentazione

 

 

 

Gli organismi preposti alla tutela delle foreste

in Francia, Germania e Spagna

(7 giugno 2016)

 

Francia

In Francia, la tutela delle foreste pubbliche è affidata ad “un ente pubblico nazionale a carattere industriale e commerciale”, denominato Office national des forêts (ONF).

L’ONF, istituito nel 1964, organizza le sue attività nel quadro di un contratto pluriannuale di obiettivi e di prestazioni stipulato con lo Stato. Gli obiettivi generali di tale contratto, nonché le missioni e l’organizzazione dell’ONF sono stabiliti nel Code forestier (Livre II, Titre II, artt. L221-1 - L224-2).

Presso l’ONF operano gli agents techniques forestiers, chiamati anche generalmente gardes forestiers.

Gli agenti forestali dell’ONF sono suddivisi in diversi corpi. Ogni corpo è regolato da uno Statuto specifico. In particolare, il Decreto n. 2013-1173 del 17 dicembre 2013 reca lo Statuto particolare dei “corpi dei tecnici superiori forestali” dell’ONF, che hanno importanti incarichi di gestione.

I “tecnici superiori forestali” (techniciens supérieurs forestiers) svolgono le seguenti funzioni:

·     contribuiscono alla realizzazione delle missioni di protezione, conservazione e sorveglianza delle foreste e degli ambienti naturali, nel quadro delle missioni di interesse generale affidate all’ONF. In tale ambito, hanno l’incarico di constatare le infrazioni commesse a danno delle foreste;

·     partecipano alla realizzazione dei compiti di gestione e sfruttamento delle foreste e degli ambienti naturali associati;

·     possono svolgere missioni particolari di formazione professionale, ricerca e accoglienza del pubblico nelle foreste e negli ambienti naturali associati.

A tali agenti è generalmente assegnata la gestione di una specifica circoscrizione territoriale forestale, denominata triage, che in media è pari a circa 1000 ettari.

Gli agenti sono reclutati, nominati e gestiti dal direttore generale dell’ONF. Il loro Statuto prevede che indossino un’uniforme regolamentare.

Per svolgere la funzione di “constatazione delle infrazioni forestali” nelle foreste pubbliche, i “tecnici superiori forestali” devono ricevere uno specifico incarico in tal senso dal direttore generale dell’ONF e devono prestare un giuramento presso il Tribunale di primo grado in materia civile territorialmente competente. Accanto ai tecnici superiori forestali e ad altri agenti dell’ONF, anche specifici “agenti dei servizi dello Stato incaricati delle foreste” e altri agenti pubblici possono essere abilitati alla funzione di “constatazione delle infrazioni forestali” (cfr. in particolare Code forestier, artt. L161-4 - L161-7 e artt. R161-1 - R161-4).

Con riferimento alle foreste private, la missione di “constatazione delle infrazioni forestali” è invece affidata a guardie forestali private, denominate “gardes des bois et forêts des particuliers”, che devono ottenere una specifica abilitazione per svolgere tale compito nell’area di loro competenza (cfr. Code forestier, art. L161-6).

Si rileva, infine, che la superficie delle foreste pubbliche francesi è di estensione minore (circa il 24%) rispetto alla superficie delle foreste private francesi (circa il 76%).

Per maggiori approfondimenti sulle foreste in Francia si veda La surface forèstiere en France métropolitaine, scheda informativa pubblicata sul sito dell’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN); si veda inoltre l’articolo Un siècle d’expansion des forêts françaises, pubblicato sulla rivista L’IF- Le supplément d’IGN magazine sur l’information forestière, n. 31 (maggio 2013).

 

Germania

In Germania, con l’espressione Waldschutz o Forstschutz si indica l’insieme delle misure volte alla tutela dei boschi e del patrimonio arboreo da danni di ogni tipo.

Storicamente, con tale espressione si intendeva l’attività di polizia svolta dal personale forestale contro i cosiddetti “sacrilegi forestali” (furto di legname, bracconaggio, pesca di frodo). Oggi è in primo piano, invece, la tutela delle foreste contro i parassiti delle piante arboree forestali e, più in generale, contro l’azione negativa sull’ambiente.

La gestione e il controllo della proprietà terriera e del patrimonio forestale regionale sono svolti non da un corpo forestale federale, ma, a livello di Länder, dagli Uffici forestali (Forstämter) o Amministrazioni regionali forestali (Landesforstverwaltung).

I compiti di tali uffici sono i seguenti:

·     amministrazione della proprietà terriera e gestione delle foreste dal punto di vista dell’economia aziendale;

·     produzione, raccolta e commercializzazione di legna e sottoprodotti;

·     cura e assistenza dei relativi distretti forestali (Revierförstereien);

·     informazioni e organizzazione di corsi di formazione nei distretti forestali.

Per quanto riguarda, in particolare, il Land della Baviera, l’Amministrazione forestale bavarese (Bayerische Forstverwaltung), che fa capo al Ministero statale bavarese per l’alimentazione, l’agricoltura e le foreste (Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten - StMELF), è responsabile per le foreste e la silvicoltura in Baviera; inoltre, sulla base della legge forestale bavarese (Waldgesetz für Bayern - BayWaldG, del 22 luglio 2005), assicura che le foreste siano gestite correttamente e in modo sostenibile, favorendo inoltre lo sviluppo del settore forestale e dell’industria del legno.

Attraverso un dialogo con i proprietari delle foreste, i cittadini e i gruppi di interesse sociali, tale ente ha il compito di mediare gli interessi in conflitto e di sviluppare soluzioni adeguate. L’Amministrazione forestale bavarese sostiene gli sforzi per mantenere i boschi in buona salute rispetto ai cambiamenti climatici, al fine di fornire prodotti e servizi che la società richiede, non tutti garantiti dall’evoluzione naturale, ma da una gestione sapiente, sostenibile e duratura. Infine l’ente, dichiarando il proprio sostegno in favore dell’autonomia e della responsabilità personale dei proprietari di boschi, si impegna a rafforzare le loro organizzazioni di auto-aiuto.

 

Spagna

In Spagna, l’art. 6, lettera q), della Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes definisce come agente forestale (agente forestal) il dipendente con funzione di agente appartenente alla pubblica amministrazione che, in accordo con la propria normativa e indipendentemente dalla denominazione specifica del corpo, ha, tra le altre funzioni, quelle di polizia e di custodia dei beni giuridici di natura forestale e di polizia giudiziaria in senso generale ai sensi dell’art. 283 della Ley de Enjuiciamento Criminal (codice di procedura penale), che, al punto 6, elenca tra gli appartenenti alla polizia giudiziaria anche le guardie di montagna, campi e colture.

La Ley 21/2015, de 20 de julio, di riforma della normativa del 2003, ha tuttavia stabilito che l’attività dell’agente forestale è complementare alle funzioni svolte dai magistrati, dai tribunali e dal pubblico ministero e si coordina altresì con l’attività dei Corpi e delle Forze di Sicurezza, nel rispetto ovviamente dei poteri loro attribuiti dalla relativa legislazione organica[1]. Questa modifica, così come quelle che hanno innovato l’art. 58 della legge del 2003, è stata introdotta con l’obiettivo dichiarato di limitare l’azione degli agenti forestali alla semplice adozione di misure di prevenzione, attribuendo invece i poteri d’investigazione direttamente agli organi giudiziari.

L’appena citato art. 58 prevede che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle loro competenze, possano svolgere, tra le altre, le seguenti funzioni di polizia e guardiania forestale:

·     polizia, custodia e vigilanza ai sensi della normativa applicabile in materia forestale, in particolare di prevenzione e ricerca delle cause degli incendi forestali, redigendo apposite relazioni tecniche;

·     di consulenza facoltativa in materia di estensione e gestione forestale e di conservazione della natura.

I dipendenti che svolgono funzioni di polizia amministrativa forestale hanno lo status di “agenti dell’autorità” (agentes de la autoridad) ed i fatti constatati e formalizzati dagli stessi nei relativi atti di ispezione e denuncia hanno presunzione di certezza, senza pregiudizio delle prove in difesa dei diritti e degli interessi dei soggetti coinvolti. Essi possono:

·     entrare liberamente, in qualsiasi momento e senza preavviso, nei luoghi sottoposti a ispezione e permanere in essi, nel rispetto comunque dell’inviolabilità del domicilio; nell’effettuare un’ispezione devono comunicare la propria presenza alla persona interessata o al suo rappresentante, a meno che tale comunicazione non rischi di pregiudicare l’esito dell’ispezione;

·     procedere a investigazioni o esami ritenuti necessari per verificare che le disposizioni di legge siano correttamente osservate; in particolare, prendere o rimuovere campioni di sostanze e materiali, effettuare misurazioni, ottenere fotografie, video e registrazioni di immagini, nonché realizzare disegni e mappe, a condizione che ciò sia stato notificato al titolare o al suo rappresentante, salvo casi urgenti nei quali la notificazione può essere successiva.

Nell’esercizio delle funzioni svolte, più generalmente, in qualità di polizia giudiziaria, gli agenti, come sottolineato in precedenza, si limitano a mettere in atto le prime misure preventive, in accordo con quanto previsto dalla normativa che disciplina la polizia giudiziaria e in conformità con quanto disposto dall’art. 284 della Ley de Enjuiciamento Criminal. Nel momento in cui vengono a conoscenza che i fatti accaduti possono costituire un reato, sono tenuti ad informarne l’autorità giudiziaria o il pubblico ministero, secondo il procedimento previsto dal cpp.

Nell’esercizio, invece, delle loro più strette competenze, gli agenti forestali prestano in qualsiasi momento aiuto e collaborazione ai Corpi e alle Forze di Sicurezza, in conformità con la legge che disciplina questi ultimi.

Alla normativa statale si accompagna una dettagliata disciplina delle varie Comunità autonome in materia. Talvolta la stessa definizione degli agenti può variare a seconda delle Comunità e in alcune di esse gli agenti forestali non sono organizzati in un vero e proprio Corpo, ad esempio:

·     in Castiglia-La Mancia vi è il Cuerpo de agentes medioambientales;

·     nella Comunità di Madrid è presente il Cuerpo de agentes forestales;

·     in Catalogna opera il Cuerpo de agentes rurales;

·     in Andalusia operano gli Agentes de medio ambiente, non organizzati però in un Corpo specifico;

·     in Galizia vi sono gli Agentes forestales - Agentes facultativos medioambientales, non organizzati in un Corpo specifico;

·     nella Comunità Valenciana operano gli Agentes medioambientales, non organizzati in un Corpo specifico.

Ulteriori informazioni sugli agenti forestali nelle diverse Comunità autonome sono disponibili a partire dalla pagina web Agentes Forestales y Medioambientales de España (sul sito dell’APAF-Madrid, Asociación Profesional de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid).

Tra le normative delle singole Comunità autonome, si segnalano le seguenti:

·     Comunità di Madrid: Ley 1/2002, de 27 de marzo, por la que se crea el Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid;

·     Catalogna: Ley 17/2003, de 4 de julio, del Cuerpo de Agentes Rurales;

·     Castiglia-La Mancia: Decreto 17/2000, de 01-02-2000, por el que se aprueba el reglamento del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancia.

In particolare, la legge della Comunità di Madrid, all’art. 5, prevede, tra le altre, le seguenti funzioni del Corpo degli agenti forestali:

·     polizia, custodia e vigilanza per l’osservanza della normativa legale applicabile nella Comunità di Madrid, relativa a materia forestale, flora, fauna, caccia, pesca, incendi forestali, ecosistemi, acque interne, sentieri, spazi naturali protetti, geomorfologia, paesaggio e uso corretto delle risorse naturali e di tutto ciò che concerne l’ambiente naturale;

·     polizia, custodia e vigilanza del patrimonio storico-artistico e archeologico, ubicato nell’ambiente naturale della Comunità di Madrid;

·     polizia, custodia e vigilanza delle specie di flora e fauna selvatica e alberi protetti ai sensi di legge;

·     polizia, custodia e vigilanza delle specie di fauna autoctona e alberi protetti ai sensi di legge;

·     polizia e vigilanza di animali domestici nell’ambiente naturale e in quello agricolo;

·     partecipazione ai lavori di difesa e prevenzione contro parassiti, malattie e qualsiasi possibile minaccia verso l’intero ecosistema.

Per un approfondimento sulle funzioni del Corpo degli agenti forestali della Comunità di Madrid, si veda anche la pagina web Todas las funciones de los Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid.

Si rileva, infine, che le associazioni degli agenti forestali e ambientali delle varie Comunità sono federate nell’AEAFMA, Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales.

 

 



[1] Sulla riforma della Ley de Montes si veda anche l’articolo Un incendio por la Ley de Montes, pubblicato su El Mundo il 25 febbraio 2015.