Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: Il reato di negazionismo in alcuni paesi europei ed extraeuropei
Serie: Guida alla documentazione    Numero: 23
Data: 10/04/2015

Camera dei deputati

XVII Legislatura

 

BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA

 

Guida alla documentazione

 

Il reato di negazionismo in alcuni paesi europei ed extraeuropei

(10 aprile 2015)

 

Documentazione comparata

-      Germán M. Teruel Lozano, Il reato di negazionismo nella prospettiva europea: tentativo di ricostruzione costituzionalmente orientata (in “Rivista AIC”, 2014, n. 2)

-      Fronza, Emanuela, Il reato di negazionismo e la protezione penale della memoria (in “Ragion pratica”, Il Mulino, giugno 2008, n. 1)

-      Laws against Holocaust denial (voce di Wikipedia)

(paesi considerati: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Francia, Germania, Israele, Liechtenstein, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Spagna, Svizzera, Ungheria)

-      Luther, Jörg, L’antinegazionismo nell’esperienza giuridica tedesca e comparata, Il Mulino, 2008

(paesi considerati: Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Israele, Lussemburgo, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito (in questo paese sono state presentate negli anni alcune proposte di legge, tuttavia mai approvate, e pertanto il reato di negazionismo non è previsto dall’ordinamento britannico), Repubblica ceca, Spagna, Svizzera)

 

Austria

Normativa

Con la legge del 26 febbraio 1992, l’Austria ha inserito nel Verbotsgesetz 1947 (Legge costituzionale sul divieto di formazione del partito nazionalsocialista, dell’8 maggio 1945) due paragrafi nuovi: il primo contiene una fattispecie generale e sussidiaria che punisce “chiunque compia attività in senso nazionalsocialista con pena detentiva da uno fino a dieci anni e, in caso di particolare pericolosità del reo o dell’attività, fino a 20 anni(§ 3g); il secondo contiene una disposizione specifica contro la negazione del genocidio nazionalsocialista: “In applicazione del § 3g viene anche punito chiunque con un’opera di stampa, in radiotelevisione o per mezzo di altro mezzo di comunicazione di massa (medium) o in altro modo pubblico accessibile a una moltitudine di persone nega, banalizza grossolanamente, apprezza o cerca di giustificare il genocidio nazionalsocialista o altri reati contro l’umanità” (§ 3h).

 

 

 

 

Canada

Normativa

L’art. 181 del Codice penale canadese (Criminal code) stabilisce il reato di diffusione di notizie false.

In particolare l’articolo dispone che “è colpevole di un atto criminoso e passibile di detenzione fino ad un periodo massimo di due anni, chiunque, volontariamente, pubblica una dichiarazione, una storia o una notizia che sa falsa e che causa o che potrebbe attentare o causare un danno ad un interesse pubblico”.

Nel 1988 il cittadino canadese Ernst Zundel, fu condannato dalla Corte di Toronto per aver pubblicato un pamphlet (“Did Six Million Really Die ?” di Richard Verrall, con lo pseudonimo di Richard E. Harwood) con cui si negava l’Olocausto. L’atto di pubblicazione è stato giudicato criminoso ai sensi dell’ art.181 del Codice penale.

La sentenza del 1988 è stata poi impugnata davanti alla Corte Suprema canadese.

Nel 1992 tale organo giurisdizionale, nella sentenza “R. v. Zundel [1992] 2 S.C.R. 731”, ha dichiarato incostituzionale l’art.181 del Codice penale perché non conforme all’art. 2 (b) della Carta canadese dei diritti e delle libertà(1982), con cui è tutelata la libertà di espressione.

 

NdR: Il sistema di giustizia costituzionale canadese si presenta come un sistema di tipo diffuso. In tale sistema ogni giudice ha il potere di verificare la conformità alla Costituzione di una legge e qualora ne valuti l’incostituzionalità disapplicarla. La disapplicazione comporta che la norma giudicata incostituzionale venga considerata come “non esistente” ai fini della decisione che il giudice deve assumere. Ma l'efficacia della disapplicazione è limitata al processo in corso, sicché un diverso giudice, ove ritenesse la stessa norma non contrastante con la Costituzione, potrebbe comunque applicarla.

Tuttavia, in base alla regola dello “stare decisis”, secondo la quale le corti inferiori sono vincolate ai precedenti desumibili dalle pronunce delle corti superiori, accade che, qualora la Corte Suprema giudichi una disposizione di legge incostituzionale, di fatto vincoli tutti gli altri giudici del paese a disapplicarla.

 

Documentazione

Scheda di presentazione della  sentenza  “ R. versus Zundel” [1992] della Corte Suprema Canadese:

https://en.wikipedia.org/wiki/R._v._Zundel

 

Francia

Normativa

L’art. 24-bis della Loi du 28 juillet 1881 sur la liberté de la presse, introdotto dall’art. 9 della Loi n. 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe (la cosiddetta “Loi Gayssot dal nome del suo presentatore) stabilisce il reato di negazione di uno o più crimini contro l’umanità.

L’art. 24 bis della Loi sur la liberté de la presse, successivamente modificato dall’art. 247 della Loi n. 92-1336 du 16 décembre 1992,e dall’art. 5 della Loi n. 2014-1353 du 13 novembre 2014, recita nello specifico:

“Saranno puniti con 1 anno di reclusione e 45.000 euro di ammenda coloro che avranno contestato attraverso uno dei mezzi enunciati all’articolo 23 [ad es. discorsi espressi in luoghi pubblici, scritti, mezzi di comunicazione al pubblico per via elettronica], l’esistenza di uno o più crimini contro l’umanità, definiti dall’articolo 6 dello statuto del tribunale militare internazionale allegato all’accordo di Londra dell’8 agosto 1945 e che sono stati commessi sia dai membri di un’organizzazione dichiarata criminale in applicazione dell’articolo 9 del suddetto statuto, sia da una persona riconosciuta colpevole di tali crimini da parte di una giurisdizione francese o internazionale.

Il tribunale potrà inoltre ordinare:

1° l’affissione o la diffusione della decisione pronunciata nelle condizioni previste dall’articolo 131-35 del codice penale”.

Si segnala inoltre che il legislatore, con la Loi n. 2001-70 du 29 janvier 2001, ha stabilito che la Francia riconosce pubblicamente il genocidio armeno del 1915.

Nell’ottobre 2011 era stata presentata all’Assemblea nazionale francese una proposta di legge recante trasposizione del diritto comunitario in merito alla lotta contro il razzismo e che prevedeva la repressione della contestazione dell’esistenza del genocidio armeno (Proposition de loi portant transposition du droit communautaire sur la lutte contre le racisme et réprimant la contestation de l'existence du génocide arménien, nel testo approvato dal Senato il 23 gennaio 2012). Tale proposta, tuttavia, è stata dichiarata incostituzionale con decisione del Conseil constitutionnel (Decision n. 2012-647 DC du 18 février 2012) per violazione della libertà di espressione.

Documentazione

Scheda di presentazione della Loi n. 90-615 (“Loi Gayssot”) :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Gayssot

 

Germania

Normativa

Il § 130, comma 3, del Codice penale tedesco punisce con pena detentiva fino a cinque anni o con pena pecuniaria “chiunque apprezza, nega o banalizza in un modo idoneo a turbare la pace pubblica, in pubblico o in una riunione, fatti di cui al § 220a, comma 1, del Codice penale (genocidio) commessi sotto il regime nazionalsocialista”. Si puniscono pertanto non solo la negazione, ma anche l’approvazione, espressa o tacita, e la minimizzazione.

Nel diritto penale tedesco, la perseguibilità d’ufficio dei reati di apologia e negazione dei genocidi nazionalsocialisti è contenuta nel § 194, comma 2, secondo periodo, del Codice penale tedesco, in base al quale, se il fatto è commesso con la diffusione o la messa a disposizione del pubblico di uno scritto, in una riunione o tramite una rappresentazione radiofonica, la querela non è richiesta quando il defunto ha perso la vita come vittima della tirannia o del dispotismo nazionalsocialista o di altri ed il vilipendio sia connesso a ciò.

 

Spagna

Normativa

L’art. 607, comma 2, del codice penale spagnolo del 1995, stabilisce che la diffusione con qualunque mezzo di idee o dottrine che [neghino o] giustifichino i delitti di genocidio (previsti dal medesimo articolo, al comma 1) o pretendano la riabilitazione di regimi o istituzioni che proteggano pratiche generatrici dei medesimi delitti, è punita con la reclusione da uno a due anni.

Tuttavia la sentenza 235/2007, del 7 novembre 2007, del Tribunale Costituzionale, ha dichiarato incostituzionale e nulla l’espressione “nieguen o” (“neghino o”) contenuta nel testo dell’articolo. Attualmente, pertanto, la negazione dell’Olocausto come di ogni altro crimine contro l’umanità non è considerata reato.

Stati Uniti

Normativa

Il primo emendamento della Costituzione americana proibisce l’approvazione di leggi che, tra l’altro, “limitino la libertà di parola, o di stampa” (“abridging the freedom of speech, or of the press”). Ciò impedisce che possa essere pertanto approvata una legge in materia di negazionismo.