Camera dei
deputati
XVII
Legislatura
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– LEGISLAZIONE STRANIERA
Guida alla documentazione
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I servizi
d’informazione e sicurezza, in ambito civile e militare,
nei principali paesi
europei e il controllo parlamentare
previsto dai rispettivi
ordinamenti
(20 febbraio 2014)
Francia
Normativa
Nel 2008 è stata avviata dal governo francese un’ampia
riorganizzazione dei servizi di informazione e sicurezza, conformemente alle
raccomandazioni contenute nel “Libro
bianco sulla difesa e la sicurezza nazionale” (giugno 2008).
La riforma ha inteso favorire un riordino dei servizi
segreti, una maggiore cooperazione tra gli stessi e la costituzione di una governance
unitaria delle loro attività.
Dei sei servizi
che compongono attualmente la cosiddetta “communauté du renseignement” francese:
-
due sono a
competenza generale: la
Direction
générale de la sécurité extérieure
(DGSE) e la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI);
-
quattro sono competenti
in settori specifici: la Direction du renseignement militaire (DRM), la Direction de la protection
et de la sécurité de la défense
(DPSD), il Servizio Traitement du renseignement
et action contre les circuits financiers
clandestins (TRACFIN) e la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières
(DNRED).
I sei servizi di
informazione e sicurezza sono posti sotto l’autorità di tre differenti
Ministeri: il Ministero della Difesa, quello degli Interni e quello
dell’Economia.
Presso il Ministero della Difesa operano:
-
la
Direction générale de la sécurité
extérieure (DGSE), che dipende direttamente dal Ministro
della Difesa e si occupa di coordinare le attività di spionaggio e
controspionaggio al di fuori del territorio nazionale (Code de la défense, artt. D3126-1 -
D3126-4);
-
la
Direction de la protection
et de la sécurité de la défense
(DPSD), che si occupa di
elaborare, insieme ai vertici degli organismi militari, le misure necessarie
alla protezione del personale, delle informazioni e delle strutture sensibili
che dipendono dal Ministero della Difesa; la Direzione è incaricata
inoltre di gestire l’applicazione di tali misure (Code de la défense, artt.
D3126-5 - D3126-9;
-
la Direction du renseignement militaire (DRM),
che dipende dal Capo di Stato maggiore delle Forze armate e che si occupa di
fornire informazioni di strategia militare sugli scenari in cui devono essere
impegnate le Forze armate (Code de la défense, artt. D3126-10 - D3126-14).
Presso il Ministero degli Interni è incardinata:
-
la
Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), che ha il compito di prevenire e
contrastare, sul territorio nazionale, le attività promosse da entità statali o
organizzazioni straniere volte a minacciare la sicurezza della Francia (Décret n. 2008-609 du 27 juin 2008
e Arrêté du 27 juin
2008).
Presso il Ministero dell’Economia operano:
-
la
Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières
(DNRED), incaricata del reperimento di
informazioni sulla circolazione di beni che entrano ed escono dal territorio
francese e della diffusione delle informazioni presso i servizi doganali; la Direzione ha in
particolare il compito di seguire le indagini per combattere la frode doganale (Arrêté du
29 octobre 2007
);
-
il Servizio Traitement du renseignement et de l’action contre les circuits financiers
clandestins (TRACFIN), cellula d’informazione finanziaria nazionale che ha il compito di
reperire informazioni in materia di circuiti finanziari sospetti o clandestini,
il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (Code monétaire et financier, art. L561-23 e artt. R561-33 - R561-37).
Nell’ambito
degli interventi promossi dopo la pubblicazione del Libro bianco sulla difesa
del 2008 rientra inoltre l’istituzione del Coordonnateur national du
renseignement (CNR), consigliere
del Presidente della Repubblica in materia di informazione e sicurezza. Il Coordonnateur esercita alcuni dei suoi compiti per
conto del Primo Ministro e coordina le attività
dei servizi d’informazione, favorendone la cooperazione (Code de la défense,
art. R1122-8). Il primo CNR è stato l’ambasciatore Bernard Bajolet, nominato dal Presidente della Repubblica Sarkozy il 23 luglio 2008. Attualmente il CNR in carica è
il prefetto Alain Zabulon, nominato dal Presidente Hollande il 19 giugno 2013.
Sempre nel quadro
degli interventi promossi dopo l’uscita del Libro bianco è stato istituito il Conseil National du Renseignement (CNR),
che consiste in una formazione
speciale in cui si può riunire il Conseil de défense et de sécurité nationale: per esaminare le questioni riguardanti la
materia dell’informazione e della sicurezza (Décret n. 2009-1657 du 24 dècembre 2009). Ai lavori del CNR, presieduto dal
Presidente della Repubblica, partecipano il Primo Ministro, i ministri e i
direttori dei servizi di informazione e sicurezza, la cui presenza sia
richiesta da uno specifico ordine del giorno, nonché il Coordonnateur national
du renseignement. Il Coordonnateur
prepara le riunioni del Conseil national du renseignement, al quale egli stesso riferisce, e delle
cui decisioni controlla l’attuazione (Code
de la défense, artt. R1122-6 - R1122-8).
Per
promuovere lo sviluppo di una cultura condivisa in seno alla “comunità” dei
servizi segreti francesi e favorire una loro maggiore cooperazione, è stata poi
istituita nel 2010 l’Académie du renseignement (Décret n. 2010-800 du 13 juillet 2010). L’Académie,
incardinata presso il Primo Ministro, ha il compito di formare il personale dei
servizi d’informazione posti sotto l’autorità dei ministri competenti per la
sicurezza interna, la difesa, l’economia e il bilancio, rafforzare i collegamenti
tra i servizi segreti e di promuovere una cultura dell’intelligence.
Il controllo del Parlamento sull’attività
dei servizi di informazione e sicurezza francesi è assicurato dalla Délégation parlementaire au renseignement: un
organo parlamentare bicamerale creato nel 2007 (Loi n. 2007-1443 du 9 octobre 2007).
La Délégation
è composta da quattro deputati e quattro
senatori. Sono membri di diritto della delegazione i Presidenti delle
commissioni permanenti dell’Assemblea nazionale e del Senato competenti in
materia di difesa e di sicurezza interna (si tratta rispettivamente della Commission de la Défense e della Commission de Lois). Gli altri quattro membri dell’organo parlamentare sono
nominati dai Presidenti di ciascuna assemblea in modo da assicurare una
rappresentanza pluralista tra maggioranza e opposizione. I due deputati nominati
dal Presidente dell’Assemblea nazionale sono designati all’inizio di ogni
legislatura e il loro mandato dura l’intero periodo della stessa; i due
senatori sono designati dopo ciascun rinnovo parziale del Senato. La presidenza
della delegazione è affidata in alternanza a uno dei membri di diritto, un anno
al Presidente della Commission de la Défense e un anno al Presidente della Commission de Lois.
I Ministri
interessati (Difesa, Interno ed Economia) hanno l’obbligo di inviare alla délégation
informazioni relative al bilancio, all’attività generale e all’organizzazione
dei servizi posti sotto la loro autorità. Tali dati non possono riguardare le
attività specifiche dei servizi, così come alcune altre informazioni riservate.
Nell’esercizio
delle sue funzioni di controllo, la délégation può ascoltare il Primo Ministro, i Ministri e il
Segretario generale della difesa nazionale e i direttori dei sei servizi d’intelligence. I lavori della délégation sono
protetti dal segreto della difesa nazionale al quale sono tenuti sia i membri
della delegazione, sia il personale delle due assemblee che presta assistenza
alle riunioni.
Nell’ambito
dei suoi lavori, la délégation
può inviare al Presidente della Repubblica e al Primo Ministro raccomandazioni
o osservazioni, che trasmette anche ai Presidenti di ciascuna assemblea, ed è
tenuta a presentare annualmente un Rapporto pubblico sul bilancio della sua
attività, senza far riferimento a dati protetti dal segreto della difesa
nazionale (cfr. l’ultimo Rapporto pubblicato: Rapport relatif à l’activité pour l’année 2012).
Per ulteriori
informazioni sui servizi di informazione e sicurezza francesi e sulle
prospettive delle loro future attività, si veda inoltre il nuovo Libro bianco in materia pubblicato nel 2013: Livre blanc sur
la défense et la sécurité nationale 2013. In particolare si segnala, nel
Capitolo VI, la sezione dedicata al tema La conoscenza e l’anticipazione (pp.
70-75).
Germania
Normativa
In Germania
operano tre Servizi federali di
informazione e sicurezza (Deutsche Nachrichtendienste
des Bundes):
-
il Servizio d’informazione
federale (Bundesnachrichtendienst- BND) è l'agenzia di intelligence
"esterna" della Repubblica Federale Tedesca, sotto il controllo del
cancelliere. Opera come un sistema di allarme precoce a favore del
Governo federale tedesco per quanto riguarda minacce ad interessi tedeschi
all'estero (o dall'estero). Il Servizio d’informazione federale è regolato
dall’omonima legge (Gesetz über den Bundesnachrichtendienst – BNDG) del 20 dicembre 1990. Il
servizio, oltre ad utilizzare sistemi di intercettazione e di "guerra
elettronica" in senso ampio, raccoglie e valuta informazioni su diversi
settori: terrorismo internazionale, proliferazione delle armi di distruzione di
massa, spionaggio industriale, crimine organizzato, traffico di droga o armi,
riciclaggio di valuta, immigrazione illegale e informazione militare. Essendo
l'unico servizio segreto "esterno" tedesco, non fa distinzione tra
questioni di intelligence cosiddetta civile e militare, occupandosi di
entrambe. Il Servizio ha sede a Pullach (Monaco) ed a
Berlino.
-
l’Ufficio federale
per la protezione dell’ordinamento costituzionale (Bundesamt für Verfassungsschutz - BfV)
è il servizio segreto “interno” della Germania. La funzione principale del Verfassungsschutz è di
sorvegliare le attività e le organizzazioni che sono considerate una minaccia
contro “l'ordine di base libero e democratico” (Freiheitlich-demokratische
Grundordnung) della Repubblica federale tedesca. L’Ufficio, con sede a Colonia, è disciplinato
dalla Legge sulla cooperazione della Federazione e dei Länder negli affari relativi alla protezione della
Costituzione (Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes und über das Bundesamt für Verfassungsschutz – Bundesverfassungsschutz - BVerfSchG), del 20 dicembre 1990.
-
il Servizio di
controspionaggio militare (Amt für den militärischen Abschirmdienst
- MAD) è organizzato come un ufficio del Ministero federale della Difesa ed
è regolato dalla Legge sui servizi di
controspionaggio militare (Gesetz über den militärischen Abschirmdienst - MAD-Gesetz - MADG), del 20 dicembre 1990.
L’Ufficio ha sede a Colonia.
I Servizi federali
di informazione e di sicurezza offrono un rilevante contributo alla
salvaguardia della sicurezza, interna ed esterna, ed operano sulla base degli
articoli 73, comma 10, e 87, comma 1, della Legge fondamentale.
Come tutti gli
organi del potere esecutivo, anche i Servizi federali di informazione e sicurezza
sono sottoposti al controllo esercitato dal Parlamento. Tali accertamenti
vengono svolti, in particolare, dal Comitato
per il controllo parlamentare dell’attività di intelligence della
Federazione (Parlamentarisches Kontrollgremium -
PKGr), ai sensi della nuova Legge sul controllo
parlamentare delle attività di intelligence della Federazione (Gesetz über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes - Kontrollgremiumgesetz - PKGrG) del 29 luglio 2009. Nell’attuale
Comitato, istituito con la riforma costituzionale del 17 luglio 1999, è confluito
l’organismo di controllo precedente, la Parlamentarische Kontrollkommission
(Commissione parlamentare di controllo) con competenze ampliate.
Il Governo
federale è tenuto ad informare il Comitato sulle attività dei Servizi di intelligence e sugli eventi di
particolare rilevanza. Su richiesta del Comitato il Governo deve anche riferire
sulle altre operazioni. Il Comitato può esaminare documenti e file dei Servizi,
avere colloqui con i membri ed avere accesso a tutte le informazioni
utilizzate.
Il Comitato
presenta al Bundestag
due relazioni, la prima a metà della legislatura, la seconda alla sua
conclusione. Se due terzi dei membri sono d’accordo, possono essere rese
pubbliche anche altre relazioni specifiche.
All’inizio di ogni
legislatura il Bundestag elegge i membri del Comitato per il
controllo parlamentare tra i componenti la nuova assemblea legislativa. Il numero
dei parlamentari che dovranno far parte del Comitato viene deciso
immediatamente prima della loro elezione, così come anche le regole per il suo
funzionamento e per la sua composizione. I membri vengono eletti a maggioranza
assoluta dal Bundestag
e decadono se cessano dal mandato parlamentare, se escono dal gruppo
parlamentare o se diventano membri di Governo. Il Comitato si riunisce almeno
una volta ogni tre mesi (nella prassi avviene una volta al mese) e può essere
convocato anche su richiesta di uno dei suoi membri. Il suo mandato prosegue
oltre la fine della legislatura, fino all’elezione del nuovo Comitato.
Attualmente il
Comitato è composto da 9 deputati (4 CDU/CSU, 3 SPD, 1 Die Linke, 1 Verdi). La presidenza del
Comitato ha una durata annuale e prevede l’alternanza tra maggioranza e
opposizione.
Due importanti
modifiche normative approvate dal Bundestag nel
luglio 2009 hanno riguardato il sistema di controllo parlamentare sulle
attività federali di informazione e di sicurezza. In primo luogo, l’introduzione
dell’articolo 45d della Legge Fondamentale,
avvenuta con la modifica costituzionale del 17 luglio 2009, è volta a
salvaguardare e a rafforzare il diritto del Parlamento ad esercitare un
controllo sull’attività svolta dal Governo nell’ambito dei servizi di
informazione e di sicurezza. In tal modo, non solo è stata attribuita una
valenza costituzionale all’esercizio della verifica dell’attività di intelligence
del Governo federale, anche a tutela dei diritti di libertà della
cittadinanza, ma è stata altresì rafforzata la posizione del Comitato con
riferimento al suo diritto di ricevere informazioni dall’esecutivo.
In secondo luogo,
con la Legge
per l’ulteriore sviluppo del controllo parlamentare sui servizi di informazione
e di sicurezza della Federazione (Gesetz zur Fortentwicklung der parlamentarischen Kontrolle der Nachrichtendienste
des Bundes) del 29
luglio 2009 sono state migliorate le possibilità informative e di intervento
del Comitato per il controllo parlamentare ed è stato precisato che il dovere
di collaborazione del Governo federale costituisce un vero e proprio obbligo
giuridico. La legge amplia i poteri conoscitivi del Comitato parlamentare, la
cui attività continua a svolgersi a porte chiuse al fine di salvaguardare il
principio della riservatezza delle informazioni trasmesse dal Governo federale.
Prima dell’istituzione
del Comitato parlamentare di controllo, il Bundestag esercitava la stessa
funzione attraverso il Parlamentarische Vertrauensmännergremium
(PMVG), istituito nel 1956 da Konrad Adenauer,
senza alcuna base normativa. Nel 1978 una legge ha istituito la Parlamentarische Kontrollkommission (PKK), che successivamente
è stata trasformata nell’attuale Comitato, con compiti ampliati e meglio
precisati.
Documentazione
Informazioni
sul Servizio di controspionaggio militare,
tratte dal sito del comando delle Forze armate.
Scheda riassuntiva sulle competenze del PKGr sul sito internet del Bundestag.
Relazione
conclusiva sull’attività di controllo svolta dal Comitato nel periodo 2011-2013 (Stampato BT n. 18/217, del 19 dicembre 2013).
Hansalek, Erik,
Die parlamentarische Kontrolle der Bundesregierung im Bereich der Nachrichtendienste, Peter Lang, 2006.
Regno Unito
Normativa
Il testo
normativo di riferimento per la disciplina dei servizi segreti del Regno Unito
è costituito dall’Intelligent Services Act 1994, come modificato dal Regulation of Investigatory Powers Act 2000
e, più di recente, dal Justice and Security Act 2013.
Essa ha
istituito (art. 10; schedule 3) l’Intelligence and Security Committee
(ISC), organismo con funzioni di
controllo sull’attività, sull’amministrazione e sulla spesa dei tre
principali servizi di informazione e di sicurezza operanti nel Regno Unito. Le
sue competenze di supervisione, originariamente riferite all’operato del Security Service (noto anche come MI5), del Secret Intelligence Service
(SIS) e del Government Communications Headquarter
(GCCQ), sono state estese (dapprima in via di prassi, poi per espressa
disposizione della nuova legge del 2013) al controllo sull’attività del Joint Intelligence Committee
(JIC), comitato interno al Cabinet Office
con compiti di direzione e di coordinamento delle attività preordinate alla
sicurezza nazionale.
La scelta del legislatore britannico, caduta
inizialmente sull’istituzione non di una commissione parlamentare, ma di un
organo esterno al Parlamento che da questo traeva la sua derivazione, è stata
recentemente riformata con l’approvazione del Justice and Security Act 2013, che ha trasformato l’ISC in comitato parlamentare,
dotato di competenze stabilite dalla legge (statutory committee), nonché di maggiori poteri di
controllo (esplicitamente estesi, come si è detto, alle attività di sicurezza e
di intelligence del Governo: art. 2).
Nel vigore della legge del 1994, i nove componenti
erano designati dal Primo Ministro tra i membri della Camera dei Comuni e della
Camera dei Lord, previa consultazione con il Leader dell’Opposizione e
assicurando la rappresentanza delle diverse componenti politiche (cross-party); successivamente, la Camera dei Comuni ha
approvato nel 2008 una risoluzione tendente a riservare al Committee of Selection della stessa Camera la
proposta dei membri designandi, fatto salvo il potere
di nomina del Primo Ministro (la regola venne codificata nel regolamento della
Camera (Standing Orders,
articolo 152E).
Il Justice and Security Act 2013 (art. 1) dispone ora che i componenti del
comitato siano nominati dalle due Camere tra i propri membri. Di conseguenza,
l’obbligo referente del comitato, precedentemente assolto nei confronti del
Primo Ministro con la presentazione di una relazione annuale (che lo stesso
Primo Ministro provvedeva a presentare alle Camere espungendone eventualmente
le parti la cui divulgazione, a suo giudizio e previo parere dell’ISC, potesse
pregiudicare la funzionalità e l’efficacia dei servizi di sicurezza), è ora
diretto verso le stesse Assemblee. E’ tuttavia previsto, in linea con la
precedente disciplina, che il documento sia prima trasmesso al Primo Ministro, il
quale, in concerto con il comitato medesimo, può ometterne le parti ritenute
pregiudizievoli per operazioni poste in essere dai servizi di intelligence (art. 3); dell’esistenza di tali omissioni
deve, in ogni caso, essere dato conto nella relazione presentata alle Camere.
All’interno
del collegio è nominato il presidente del comitato; per tutti i membri dell’ISC
vigono l’obbligo del segreto (sancito dallo Official Secrets Act 1989)
e l’incompatibilità con ogni carica ministeriale.
Merita
segnalare come la riforma del 2013 sia giunta a seguito di una revisione
critica del modello di controllo imperniato sull’ISC. Esso è stato da più parti
ritenuto carente, per un verso, a causa delle limitazioni che la legge
istitutiva poneva rispetto all’accesso del comitato alle informazioni detenute
dai servizi segreti, tali da depotenziarne le capacità investigative (aspetto,
questo, venuto in risalto in alcuni casi esaminati dal comitato, nei quali erano
in questione le responsabilità del Governo in operazioni anti-terrorismo); per
altro verso, a causa della scarsa trasparenza dell’operato dello stesso
organismo, che anche in ragione del carattere non pubblico delle sue riunioni
si distaccava nettamente dal sistema dei controlli parlamentari.
Con
particolare riguardo a questo secondo aspetto, una prima riflessione circa
l’opportunità di innovare lo statuto e le modalità organizzative dell’ISC venne
avviata dal Governo nel 2007, nel quadro delle iniziative – esposte nel “Libro
bianco” Governance of Britain – complessivamente rivolte
alla riforma della pubblica amministrazione e a rafforzare la responsabilità
politica del Governo. Successivamente, l’elaborazione di un “Libro verde” in
tema di giustizia e sicurezza (pubblicato dal Ministro della Giustizia
nell’autunno del 2011: Justice and Security Green Paper)
ha costituito l’occasione per l’esame di ipotesi di revisione dell’assetto
istituzionale dello ISC, nella prospettiva di superare il suo attuale carattere
atipico e di porlo in diretto ed organico rapporto con il Parlamento attraverso
la sua trasformazione in commissione parlamentare.
A tale
riguardo, le diverse opzioni considerate nel documento vertevano essenzialmente
sul grado di riservatezza che la natura istituzionale della nuova commissione parlamentare
avrebbe implicato per le informazioni da questa acquisite nella sua attività. Nell’opinione
del Governo, in particolare, l’esigenza di preservare il carattere
confidenziale di informazioni ritenute rilevanti per la sicurezza nazionale avrebbero
reso preferibile l’istituzione di uno statutory committee, disciplinato dalla legge quanto ai suoi
obblighi referenti, ai suoi rapporti con il Governo e alle misure di segretezza
degli atti, anziché la creazione di un departmental select committee, la cui
competenza, secondo il modello ordinario, avrebbe ad oggetto generale
l’attività amministrativa, le politiche e il bilancio del dipartimento
governativo di riferimento e degli organismi correlati. In questo caso, la
salvaguardia della confidenzialità delle informazioni trattate dalla
commissione avrebbe richiesto la precisazione, con specifiche previsioni
regolamentari da reiterare negli Standing
Orders (regolamento parlamentare) all’inizio di
ciascuna legislatura, dell’ambito delle sue competenze e di particolari
modalità operative; ma il Governo non avrebbe potuto comunque opporre il
proprio veto alla eventuale diffusione di informazioni “sensibili”.
Da tali
premesse, e dalla necessità di individuare il punto di equilibrio tra la
segretezza di informazioni rilevanti per la sicurezza nazionale segreto e
l’effettività dei controlli parlamentari, deriva la disciplina dettata dalla
legge del 2013, che pur attribuendo alla sfera parlamentare la supervisione
sulle attività di intelligence, ha
previsto il “filtro” governativo sulla relazione del comitato destinata al
Parlamento, rinviandone le specifiche modalità procedurali ad un protocollo di
intesa (memorandum of understanding)
concordato tra il Primo Ministro e lo stesso comitato.
Documentazione
Un’illustrazione
sintetica del sistema di intelligence vigente nel Regno Unito è stata
predisposta dal Cabinet Office con la
pubblicazione National Intelligence Machinery
(2010).
I compiti
istituzionali e gli ambiti di competenza di ciascun servizio segreto sono
oggetto di documenti esplicativi e di relazioni consultabili presso i
rispettivi siti internet:
-
The Security Service (MI5);
-
Government Communications Headquarter (GCCQ);
-
Secret
Intelligence Service (SIS).
Sullo ISC può consultarsi la nota
predisposta dai servizi della Camera dei Comuni:
-
House of Commons Library, Intelligence and Security Committee (“Standard Note”, 21 aprile 2009).
Le relazioni
annuali dello ISC sono disponibili (oltre che su una pagina del sito del comitato, assieme ai rapporti che lo ISC ha pubblicato su
specifici temi) presso il sito della Camera dei Comuni:
-
Intelligence and Security Committee of Parliament, Annual Report 2012–2013.
Spagna
Normativa
Con la Ley 11/2002, de 6 de mayo,
reguladora del Centro Nacional
de Inteligencia, il legislatore spagnolo
ha raccolto in forma unitaria la normativa sul regime giuridico dei servizi
segreti, istituendo, innanzi tutto, il Centro
nazionale di Intelligence (Centro Nacional de Inteligencia), in sostituzione del
Centro superiore di informazione della Difesa.
Il Centro nazionale di Intelligence
è un organismo pubblico speciale organicamente ascritto al Ministero della
Difesa. Il suo compito principale, come definito dall’art. 1 della legge
11/2002, è quello di fornire al Presidente del Governo, e al Governo stesso,
tutte le informazioni, le analisi, gli studi e le proposte che permettano di
prevenire ed evitare qualunque pericolo, minaccia o aggressione contro
l’indipendenza e l’integrità territoriale dello Spagna, gli interessi nazionali
e la stabilità dello Stato di diritto e delle sue istituzioni.
Il Centro si articola in una Direzione, una Segreteria
generale ed altre unità stabilite in via regolamentare (si veda anche il Real Decreto 436/2002, de 10 de mayo, por el que
se establece la estructura orgánica del Centro Nacional de Inteligencia). Il Direttore del Centro ha la qualifica di Segretario di Stato
ed è nominato mediante regio decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della Difesa. Il suo mandato è di cinque anni.
Gli obiettivi
del Centro sono definiti annualmente dal Consiglio dei Ministri, mediante
l’approvazione di una direttiva sull’Intelligence,
che ha carattere segreto.
Il Centro
deve inoltre operare in stretto coordinamento con gli altri servizi di
informazione e sicurezza, presenti sia all’interno dei Corpi e delle Forze di
Sicurezza dello Stato, sia nell’amministrazione civile e militare; a tal fine
la legge 11/2002 ha istituito la Commissione delegata del Governo per gli
Affari di Intelligence (Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia), presieduta dal Vicepresidente del
Governo e formata dai Ministri degli Affari esteri, della Difesa, dell’Interno
e dell’Economia, dal Segretario generale della Presidenza, dal Segretario di
Stato per la Sicurezza e dal Direttore del Centro Nazionale di Intelligence.
La disciplina
del controllo giudiziario delle
attività svolte dal Centro nazionale di Intelligence
è invece contenuta nella Ley Orgánica 2/2002,
de 6 de mayo, reguladora
del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia,
complementare alla legge 11/2002. L’approvazione di una legge organica si è
resa necessaria, in base all’articolo 81 della Costituzione spagnola (“Sono
leggi organiche quelle relative all’attuazione dei diritti fondamentali e delle
libertà pubbliche …”), poiché alcune attività svolte dal Centro possono riguardare
i diritti fondamentali della persona garantiti dall’articolo 18, commi 2 e 3,
della Costituzione medesima (“2. Il domicilio è inviolabile. Nessun accesso o
perquisizione saranno consentiti senza il consenso del titolare o decisione
giudiziaria, eccezion fatta nel caso di flagrante reato. 3. È garantito il
segreto delle comunicazioni e in specie di quelle postali, telegrafiche e
telefoniche, salvo decisione giudiziale”), ovvero l’inviolabilità del domicilio
e la segretezza delle comunicazioni; inoltre la legge organica 2/2002 ha apportato
delle modifiche conseguenti alla legge organica 6/1985, sul potere giudiziario.
In
particolare la legge prevede la nomina di un magistrato del Tribunale supremo,
incaricato di dare o meno l’autorizzazione giudiziaria al Direttore del Centro
nazionale di Intelligence per lo
svolgimento di attività di perquisizione domiciliare o di intercettazione delle
comunicazioni. Il magistrato è nominato, per un periodo di cinque anni, dal
Consiglio generale del Potere giudiziario ed è scelto tra i giudici con almeno
tre anni di servizio nel Tribunale supremo. Il magistrato deve decidere entro
72 ore dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, mediante risoluzione
motivata; tale lasso di tempo può essere eccezionalmente ridotto a 24 ore, per
motivi di urgenza debitamente giustificati dal Direttore del Centro nazionale
di Intelligence.
L’articolo 11
della legge 11/2002 disciplina invece
il controllo parlamentare sul Centro nazionale di Intelligence, prevedendo
che esso sia esercitato dalla Commissione speciale per il controllo delle
spese destinate a scopi riservati (Comisión
que controla los créditos destinados
a gastos reservados)
del Congresso dei Deputati, presieduta dal Presidente del Congresso. A tal fine
essa viene messa a conoscenza sia delle direttive annuali sull’intelligence,
sia del rapporto annuale elaborato dal direttore del Centro, contenente una
valutazione delle attività svolte e del grado di realizzazione degli obiettivi
prefissati.
Documentazione
Informazioni
sulla composizione e sui lavori della Commissione speciale per il controllo delle spese destinate a scopi riservati
possono essere reperite direttamente sulla pagina del sito del Congresso dei Deputati
dedicata a quest’organismo.