Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: I servizi d'informazione e sicurezza, in ambito civile e militare, nei principali paesi europei e il controllo parlamentare previsto dai rispettivi ordinamenti
Serie: Guida alla documentazione    Numero: 19
Data: 20/02/2014
Descrittori:
CONTROLLO SUL GOVERNO   DIFESA E SICUREZZA INTERNAZIONALE
DIFESA NAZIONALE   EUROPA
PUBBLICA SICUREZZA   SERVIZI DI SICUREZZA

Camera dei deputati

XVII Legislatura

 

BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA

 

Guida alla documentazione

 

 

I servizi d’informazione e sicurezza, in ambito civile e militare,

nei principali paesi europei e il controllo parlamentare

previsto dai rispettivi ordinamenti

(20 febbraio 2014)

 

Francia

Normativa

Nel 2008 è stata avviata dal governo francese un’ampia riorganizzazione dei servizi di informazione e sicurezza, conformemente alle raccomandazioni contenute nel “Libro bianco sulla difesa e la sicurezza nazionale(giugno 2008).

La riforma ha inteso favorire un riordino dei servizi segreti, una maggiore cooperazione tra gli stessi e la costituzione di una governance unitaria delle loro attività.

Dei sei servizi che compongono attualmente la cosiddetta “communauté du renseignementfrancese:

-         due sono a competenza generale: la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) e la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI);

-         quattro sono competenti in settori specifici: la Direction du renseignement militaire (DRM), la Direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD), il Servizio Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) e la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED).

I sei servizi di informazione e sicurezza sono posti sotto l’autorità di tre differenti Ministeri: il Ministero della Difesa, quello degli Interni e quello dell’Economia.

Presso il Ministero della Difesa operano:

-          la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), che dipende direttamente dal Ministro della Difesa e si occupa di coordinare le attività di spionaggio e controspionaggio al di fuori del territorio nazionale (Code de la défense,  artt. D3126-1 - D3126-4);

-          la Direction de la protection et de la sécurité de la défense (DPSD), che si occupa di elaborare, insieme ai vertici degli organismi militari, le misure necessarie alla protezione del personale, delle informazioni e delle strutture sensibili che dipendono dal Ministero della Difesa; la Direzione è incaricata inoltre di gestire l’applicazione di tali misure (Code de la défense, artt. D3126-5 - D3126-9;

-          la Direction du renseignement militaire (DRM), che dipende dal Capo di Stato maggiore delle Forze armate e che si occupa di fornire informazioni di strategia militare sugli scenari in cui devono essere impegnate le Forze armate (Code de la défense, artt. D3126-10 - D3126-14).

Presso il Ministero degli Interni è incardinata:

-          la Direction centrale du renseignement intérieur (DCRI), che ha il compito di prevenire e contrastare, sul territorio nazionale, le attività promosse da entità statali o organizzazioni straniere volte a minacciare la sicurezza della Francia (Décret n. 2008-609 du 27 juin 2008

 e Arrêté du 27 juin 2008).

Presso il Ministero dell’Economia operano:

-          la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), incaricata del reperimento di informazioni sulla circolazione di beni che entrano ed escono dal territorio francese e della diffusione delle informazioni presso i servizi doganali; la Direzione ha in particolare il compito di seguire le indagini per combattere la frode doganale (Arrêté du 29 octobre 2007

);

-          il Servizio Traitement du renseignement et de l’action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN), cellula d’informazione finanziaria nazionale che ha il compito di reperire informazioni in materia di circuiti finanziari sospetti o clandestini, il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo (Code monétaire et financier, art. L561-23 e artt. R561-33 - R561-37).

Nell’ambito degli interventi promossi dopo la pubblicazione del Libro bianco sulla difesa del 2008 rientra inoltre l’istituzione del Coordonnateur national du renseignement (CNR), consigliere del Presidente della Repubblica in materia di informazione e sicurezza. Il Coordonnateur esercita alcuni dei suoi compiti per conto del Primo Ministro e coordina le attività dei servizi d’informazione, favorendone la cooperazione (Code de la défense, art. R1122-8). Il primo CNR è stato l’ambasciatore Bernard Bajolet, nominato dal Presidente della Repubblica Sarkozy il 23 luglio 2008. Attualmente il CNR in carica è il prefetto Alain Zabulon, nominato dal Presidente Hollande il 19 giugno 2013.

Sempre nel quadro degli interventi promossi dopo l’uscita del Libro bianco è stato istituito il Conseil National du Renseignement (CNR), che consiste in una formazione speciale in cui si può riunire il Conseil de défense et de sécurité nationale: per esaminare le questioni riguardanti la materia dell’informazione e della sicurezza (Décret n. 2009-1657 du 24 dècembre 2009). Ai lavori del CNR, presieduto dal Presidente della Repubblica, partecipano il Primo Ministro, i ministri e i direttori dei servizi di informazione e sicurezza, la cui presenza sia richiesta da uno specifico ordine del giorno, nonché il Coordonnateur national du renseignement. Il Coordonnateur prepara le riunioni del Conseil national du renseignement, al quale egli stesso riferisce, e delle cui decisioni controlla l’attuazione (Code de la défense, artt. R1122-6 - R1122-8).

Per promuovere lo sviluppo di una cultura condivisa in seno alla “comunità” dei servizi segreti francesi e favorire una loro maggiore cooperazione, è stata poi istituita nel 2010 l’Académie du renseignement (Décret n. 2010-800 du 13 juillet 2010). L’Académie, incardinata presso il Primo Ministro, ha il compito di formare il personale dei servizi d’informazione posti sotto l’autorità dei ministri competenti per la sicurezza interna, la difesa, l’economia e il bilancio, rafforzare i collegamenti tra i servizi segreti e di promuovere una cultura dell’intelligence.

 

Il controllo del Parlamento sull’attività dei servizi di informazione e sicurezza francesi è assicurato dalla Délégation parlementaire au renseignement: un organo parlamentare bicamerale creato nel 2007 (Loi n. 2007-1443 du 9 octobre 2007).

La Délégation è composta da quattro deputati e quattro senatori. Sono membri di diritto della delegazione i Presidenti delle commissioni permanenti dell’Assemblea nazionale e del Senato competenti in materia di difesa e di sicurezza interna (si tratta rispettivamente della Commission de la Défense e della Commission de Lois). Gli altri quattro membri dell’organo parlamentare sono nominati dai Presidenti di ciascuna assemblea in modo da assicurare una rappresentanza pluralista tra maggioranza e opposizione. I due deputati nominati dal Presidente dell’Assemblea nazionale sono designati all’inizio di ogni legislatura e il loro mandato dura l’intero periodo della stessa; i due senatori sono designati dopo ciascun rinnovo parziale del Senato. La presidenza della delegazione è affidata in alternanza a uno dei membri di diritto, un anno al Presidente della Commission de la Défense e un anno al Presidente della Commission de Lois.

I Ministri interessati (Difesa, Interno ed Economia) hanno l’obbligo di inviare alla délégation informazioni relative al bilancio, all’attività generale e all’organizzazione dei servizi posti sotto la loro autorità. Tali dati non possono riguardare le attività specifiche dei servizi, così come alcune altre informazioni riservate.

Nell’esercizio delle sue funzioni di controllo, la délégation può ascoltare il Primo Ministro, i Ministri e il Segretario generale della difesa nazionale e i direttori dei sei servizi d’intelligence. I lavori della délégation sono protetti dal segreto della difesa nazionale al quale sono tenuti sia i membri della delegazione, sia il personale delle due assemblee che presta assistenza alle riunioni.

Nell’ambito dei suoi lavori, la délégation può inviare al Presidente della Repubblica e al Primo Ministro raccomandazioni o osservazioni, che trasmette anche ai Presidenti di ciascuna assemblea, ed è tenuta a presentare annualmente un Rapporto pubblico sul bilancio della sua attività, senza far riferimento a dati protetti dal segreto della difesa nazionale (cfr. l’ultimo Rapporto pubblicato: Rapport relatif à l’activité pour l’année 2012).

Per ulteriori informazioni sui servizi di informazione e sicurezza francesi e sulle prospettive delle loro future attività, si veda inoltre il nuovo Libro bianco in materia pubblicato nel 2013: Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale 2013. In particolare si segnala, nel Capitolo VI, la sezione dedicata al tema La conoscenza e l’anticipazione (pp. 70-75).

 

Germania

Normativa

In Germania operano tre Servizi federali di informazione e sicurezza (Deutsche Nachrichtendienste des Bundes):

-        il Servizio d’informazione federale (Bundesnachrichtendienst- BND) è l'agenzia di intelligence "esterna" della Repubblica Federale Tedesca, sotto il controllo del cancelliere. Opera come un sistema di allarme precoce a favore del Governo federale tedesco per quanto riguarda minacce ad interessi tedeschi all'estero (o dall'estero). Il Servizio d’informazione federale è regolato dall’omonima legge (Gesetz über den Bundesnachrichtendienst – BNDG) del 20 dicembre 1990. Il servizio, oltre ad utilizzare sistemi di intercettazione e di "guerra elettronica" in senso ampio, raccoglie e valuta informazioni su diversi settori: terrorismo internazionale, proliferazione delle armi di distruzione di massa, spionaggio industriale, crimine organizzato, traffico di droga o armi, riciclaggio di valuta, immigrazione illegale e informazione militare. Essendo l'unico servizio segreto "esterno" tedesco, non fa distinzione tra questioni di intelligence cosiddetta civile e militare, occupandosi di entrambe. Il Servizio ha sede a Pullach (Monaco) ed a Berlino.

-        l’Ufficio federale per la protezione dell’ordinamento costituzionale (Bundesamt für Verfassungsschutz - BfV) è il servizio segreto “interno” della Germania. La funzione principale del Verfassungsschutz è di sorvegliare le attività e le organizzazioni che sono considerate una minaccia contro “l'ordine di base libero e democratico” (Freiheitlich-demokratische Grundordnung) della Repubblica federale tedesca. L’Ufficio, con sede a Colonia, è disciplinato dalla Legge sulla cooperazione della Federazione e dei Länder negli affari relativi alla protezione della Costituzione (Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes und über das Bundesamt für Verfassungsschutz Bundesverfassungsschutz - BVerfSchG), del 20 dicembre 1990.

-        il Servizio di controspionaggio militare (Amt für den militärischen Abschirmdienst - MAD) è organizzato come un ufficio del Ministero federale della Difesa ed è regolato dalla Legge sui servizi di controspionaggio militare (Gesetz über den militärischen Abschirmdienst - MAD-Gesetz - MADG), del 20 dicembre 1990. L’Ufficio ha sede a Colonia.

I Servizi federali di informazione e di sicurezza offrono un rilevante contributo alla salvaguardia della sicurezza, interna ed esterna, ed operano sulla base degli articoli 73, comma 10, e 87, comma 1, della Legge fondamentale.

 

Come tutti gli organi del potere esecutivo, anche i Servizi federali di informazione e sicurezza sono sottoposti al controllo esercitato dal Parlamento. Tali accertamenti vengono svolti, in particolare, dal Comitato per il controllo parlamentare dell’attività di intelligence della Federazione (Parlamentarisches Kontrollgremium - PKGr), ai sensi della nuova Legge sul controllo parlamentare delle attività di intelligence della Federazione (Gesetz über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes - Kontrollgremiumgesetz - PKGrG) del 29 luglio 2009. Nell’attuale Comitato, istituito con la riforma costituzionale del 17 luglio 1999, è confluito l’organismo di controllo precedente, la Parlamentarische Kontrollkommission (Commissione parlamentare di controllo) con competenze ampliate.

Il Governo federale è tenuto ad informare il Comitato sulle attività dei Servizi di intelligence e sugli eventi di particolare rilevanza. Su richiesta del Comitato il Governo deve anche riferire sulle altre operazioni. Il Comitato può esaminare documenti e file dei Servizi, avere colloqui con i membri ed avere accesso a tutte le informazioni utilizzate.

Il Comitato presenta al Bundestag due relazioni, la prima a metà della legislatura, la seconda alla sua conclusione. Se due terzi dei membri sono d’accordo, possono essere rese pubbliche anche altre relazioni specifiche.

All’inizio di ogni legislatura il Bundestag elegge i membri del Comitato per il controllo parlamentare tra i componenti la nuova assemblea legislativa. Il numero dei parlamentari che dovranno far parte del Comitato viene deciso immediatamente prima della loro elezione, così come anche le regole per il suo funzionamento e per la sua composizione. I membri vengono eletti a maggioranza assoluta dal Bundestag e decadono se cessano dal mandato parlamentare, se escono dal gruppo parlamentare o se diventano membri di Governo. Il Comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi (nella prassi avviene una volta al mese) e può essere convocato anche su richiesta di uno dei suoi membri. Il suo mandato prosegue oltre la fine della legislatura, fino all’elezione del nuovo Comitato.

Attualmente il Comitato è composto da 9 deputati (4 CDU/CSU, 3 SPD, 1 Die Linke, 1 Verdi). La presidenza del Comitato ha una durata annuale e prevede l’alternanza tra maggioranza e opposizione.

Due importanti modifiche normative approvate dal Bundestag nel luglio 2009 hanno riguardato il sistema di controllo parlamentare sulle attività federali di informazione e di sicurezza. In primo luogo, l’introduzione dell’articolo 45d della Legge Fondamentale, avvenuta con la modifica costituzionale del 17 luglio 2009, è volta a salvaguardare e a rafforzare il diritto del Parlamento ad esercitare un controllo sull’attività svolta dal Governo nell’ambito dei servizi di informazione e di sicurezza. In tal modo, non solo è stata attribuita una valenza costituzionale all’esercizio della verifica dell’attività di intelligence del Governo federale, anche a tutela dei diritti di libertà della cittadinanza, ma è stata altresì rafforzata la posizione del Comitato con riferimento al suo diritto di ricevere informazioni dall’esecutivo.

In secondo luogo, con la Legge per l’ulteriore sviluppo del controllo parlamentare sui servizi di informazione e di sicurezza della Federazione (Gesetz zur Fortentwicklung der parlamentarischen Kontrolle der Nachrichtendienste des Bundes) del 29 luglio 2009 sono state migliorate le possibilità informative e di intervento del Comitato per il controllo parlamentare ed è stato precisato che il dovere di collaborazione del Governo federale costituisce un vero e proprio obbligo giuridico. La legge amplia i poteri conoscitivi del Comitato parlamentare, la cui attività continua a svolgersi a porte chiuse al fine di salvaguardare il principio della riservatezza delle informazioni trasmesse dal Governo federale.

Prima dell’istituzione del Comitato parlamentare di controllo, il Bundestag esercitava la stessa funzione attraverso il Parlamentarische Vertrauensmännergremium (PMVG), istituito nel 1956 da Konrad Adenauer, senza alcuna base normativa. Nel 1978 una legge ha istituito la Parlamentarische Kontrollkommission (PKK), che successivamente è stata trasformata nell’attuale Comitato, con compiti ampliati e meglio precisati.

 

Documentazione

 

Informazioni sul Servizio di controspionaggio militare, tratte dal sito del comando delle Forze armate.

Scheda riassuntiva sulle competenze del PKGr sul sito internet del Bundestag.

Relazione conclusiva sull’attività di controllo svolta dal Comitato nel periodo 2011-2013 (Stampato BT n. 18/217, del 19 dicembre 2013).

Hansalek, Erik, LinkDie parlamentarische Kontrolle der Bundesregierung im Bereich der Nachrichtendienste, Peter Lang, 2006.

 

Regno Unito

Normativa

Il testo normativo di riferimento per la disciplina dei servizi segreti del Regno Unito è costituito dall’Intelligent Services Act 1994, come modificato dal Regulation of Investigatory Powers Act 2000 e, più di recente, dal Justice and Security Act 2013.

Essa ha istituito (art. 10; schedule 3) l’Intelligence and Security Committee (ISC), organismo con funzioni di controllo sull’attività, sull’amministrazione e sulla spesa dei tre principali servizi di informazione e di sicurezza operanti nel Regno Unito. Le sue competenze di supervisione, originariamente riferite all’operato del Security Service (noto anche come MI5), del Secret Intelligence Service (SIS) e del Government Communications Headquarter (GCCQ), sono state estese (dapprima in via di prassi, poi per espressa disposizione della nuova legge del 2013) al controllo sull’attività del Joint Intelligence Committee (JIC), comitato interno al Cabinet Office con compiti di direzione e di coordinamento delle attività preordinate alla sicurezza nazionale.

La scelta del legislatore britannico, caduta inizialmente sull’istituzione non di una commissione parlamentare, ma di un organo esterno al Parlamento che da questo traeva la sua derivazione, è stata recentemente riformata con l’approvazione del Justice and Security Act 2013, che ha trasformato l’ISC in comitato parlamentare, dotato di competenze stabilite dalla legge (statutory committee), nonché di maggiori poteri di controllo (esplicitamente estesi, come si è detto, alle attività di sicurezza e di intelligence del Governo: art. 2).

Nel vigore della legge del 1994, i nove componenti erano designati dal Primo Ministro tra i membri della Camera dei Comuni e della Camera dei Lord, previa consultazione con il Leader dell’Opposizione e assicurando la rappresentanza delle diverse componenti politiche (cross-party); successivamente, la Camera dei Comuni ha approvato nel 2008 una risoluzione tendente a riservare al Committee of Selection della stessa Camera la proposta dei membri designandi, fatto salvo il potere di nomina del Primo Ministro (la regola venne codificata nel regolamento della Camera (Standing Orders, articolo 152E).

Il Justice and Security Act 2013 (art. 1) dispone ora che i componenti del comitato siano nominati dalle due Camere tra i propri membri. Di conseguenza, l’obbligo referente del comitato, precedentemente assolto nei confronti del Primo Ministro con la presentazione di una relazione annuale (che lo stesso Primo Ministro provvedeva a presentare alle Camere espungendone eventualmente le parti la cui divulgazione, a suo giudizio e previo parere dell’ISC, potesse pregiudicare la funzionalità e l’efficacia dei servizi di sicurezza), è ora diretto verso le stesse Assemblee. E’ tuttavia previsto, in linea con la precedente disciplina, che il documento sia prima trasmesso al Primo Ministro, il quale, in concerto con il comitato medesimo, può ometterne le parti ritenute pregiudizievoli per operazioni poste in essere dai servizi di intelligence (art. 3); dell’esistenza di tali omissioni deve, in ogni caso, essere dato conto nella relazione presentata alle Camere.

All’interno del collegio è nominato il presidente del comitato; per tutti i membri dell’ISC vigono l’obbligo del segreto (sancito dallo Official Secrets Act 1989) e l’incompatibilità con ogni carica ministeriale.

Merita segnalare come la riforma del 2013 sia giunta a seguito di una revisione critica del modello di controllo imperniato sull’ISC. Esso è stato da più parti ritenuto carente, per un verso, a causa delle limitazioni che la legge istitutiva poneva rispetto all’accesso del comitato alle informazioni detenute dai servizi segreti, tali da depotenziarne le capacità investigative (aspetto, questo, venuto in risalto in alcuni casi esaminati dal comitato, nei quali erano in questione le responsabilità del Governo in operazioni anti-terrorismo); per altro verso, a causa della scarsa trasparenza dell’operato dello stesso organismo, che anche in ragione del carattere non pubblico delle sue riunioni si distaccava nettamente dal sistema dei controlli parlamentari.

Con particolare riguardo a questo secondo aspetto, una prima riflessione circa l’opportunità di innovare lo statuto e le modalità organizzative dell’ISC venne avviata dal Governo nel 2007, nel quadro delle iniziative – esposte nel “Libro bianco” Governance of Britain – complessivamente rivolte alla riforma della pubblica amministrazione e a rafforzare la responsabilità politica del Governo. Successivamente, l’elaborazione di un “Libro verde” in tema di giustizia e sicurezza (pubblicato dal Ministro della Giustizia nell’autunno del 2011: Justice and Security Green Paper) ha costituito l’occasione per l’esame di ipotesi di revisione dell’assetto istituzionale dello ISC, nella prospettiva di superare il suo attuale carattere atipico e di porlo in diretto ed organico rapporto con il Parlamento attraverso la sua trasformazione in commissione parlamentare.

A tale riguardo, le diverse opzioni considerate nel documento vertevano essenzialmente sul grado di riservatezza che la natura istituzionale della nuova commissione parlamentare avrebbe implicato per le informazioni da questa acquisite nella sua attività. Nell’opinione del Governo, in particolare, l’esigenza di preservare il carattere confidenziale di informazioni ritenute rilevanti per la sicurezza nazionale avrebbero reso preferibile l’istituzione di uno statutory committee, disciplinato dalla legge quanto ai suoi obblighi referenti, ai suoi rapporti con il Governo e alle misure di segretezza degli atti, anziché la creazione di un departmental select committee, la cui competenza, secondo il modello ordinario, avrebbe ad oggetto generale l’attività amministrativa, le politiche e il bilancio del dipartimento governativo di riferimento e degli organismi correlati. In questo caso, la salvaguardia della confidenzialità delle informazioni trattate dalla commissione avrebbe richiesto la precisazione, con specifiche previsioni regolamentari da reiterare negli Standing Orders (regolamento parlamentare) all’inizio di ciascuna legislatura, dell’ambito delle sue competenze e di particolari modalità operative; ma il Governo non avrebbe potuto comunque opporre il proprio veto alla eventuale diffusione di informazioni “sensibili”.

Da tali premesse, e dalla necessità di individuare il punto di equilibrio tra la segretezza di informazioni rilevanti per la sicurezza nazionale segreto e l’effettività dei controlli parlamentari, deriva la disciplina dettata dalla legge del 2013, che pur attribuendo alla sfera parlamentare la supervisione sulle attività di intelligence, ha previsto il “filtro” governativo sulla relazione del comitato destinata al Parlamento, rinviandone le specifiche modalità procedurali ad un protocollo di intesa (memorandum of understanding) concordato tra il Primo Ministro e lo stesso comitato.

 

Documentazione

Un’illustrazione sintetica del sistema di intelligence vigente nel Regno Unito è stata predisposta dal Cabinet Office con la pubblicazione National Intelligence Machinery (2010).

I compiti istituzionali e gli ambiti di competenza di ciascun servizio segreto sono oggetto di documenti esplicativi e di relazioni consultabili presso i rispettivi siti internet:

-        The Security Service (MI5);

-        Government Communications Headquarter (GCCQ);

-        Secret Intelligence Service (SIS).

Sullo ISC può consultarsi la nota predisposta dai servizi della Camera dei Comuni:

-        House of Commons Library, Intelligence and Security Committee (“Standard Note”, 21 aprile 2009).

Le relazioni annuali dello ISC sono disponibili (oltre che su una pagina del sito del comitato, assieme ai rapporti che lo ISC ha pubblicato su specifici temi) presso il sito della Camera dei Comuni:

-        Intelligence and Security Committee of Parliament, Annual Report 2012–2013.

 

 

 

 

Spagna

Normativa

Con la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, il legislatore spagnolo ha raccolto in forma unitaria la normativa sul regime giuridico dei servizi segreti, istituendo, innanzi tutto, il Centro nazionale di Intelligence (Centro Nacional de Inteligencia), in sostituzione del Centro superiore di informazione della Difesa.

Il Centro nazionale di Intelligence è un organismo pubblico speciale organicamente ascritto al Ministero della Difesa. Il suo compito principale, come definito dall’art. 1 della legge 11/2002, è quello di fornire al Presidente del Governo, e al Governo stesso, tutte le informazioni, le analisi, gli studi e le proposte che permettano di prevenire ed evitare qualunque pericolo, minaccia o aggressione contro l’indipendenza e l’integrità territoriale dello Spagna, gli interessi nazionali e la stabilità dello Stato di diritto e delle sue istituzioni.

Il Centro si articola in una Direzione, una Segreteria generale ed altre unità stabilite in via regolamentare (si veda anche il Real Decreto 436/2002, de 10 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica del Centro Nacional de Inteligencia). Il Direttore del Centro ha la qualifica di Segretario di Stato ed è nominato mediante regio decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Difesa. Il suo mandato è di cinque anni.

Gli obiettivi del Centro sono definiti annualmente dal Consiglio dei Ministri, mediante l’approvazione di una direttiva sull’Intelligence, che ha carattere segreto.

Il Centro deve inoltre operare in stretto coordinamento con gli altri servizi di informazione e sicurezza, presenti sia all’interno dei Corpi e delle Forze di Sicurezza dello Stato, sia nell’amministrazione civile e militare; a tal fine la legge 11/2002 ha istituito la Commissione delegata del Governo per gli Affari di Intelligence (Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia), presieduta dal Vicepresidente del Governo e formata dai Ministri degli Affari esteri, della Difesa, dell’Interno e dell’Economia, dal Segretario generale della Presidenza, dal Segretario di Stato per la Sicurezza e dal Direttore del Centro Nazionale di Intelligence.

 

La disciplina del controllo giudiziario delle attività svolte dal Centro nazionale di Intelligence è invece contenuta nella Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, complementare alla legge 11/2002. L’approvazione di una legge organica si è resa necessaria, in base all’articolo 81 della Costituzione spagnola (“Sono leggi organiche quelle relative all’attuazione dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche …”), poiché alcune attività svolte dal Centro possono riguardare i diritti fondamentali della persona garantiti dall’articolo 18, commi 2 e 3, della Costituzione medesima (“2. Il domicilio è inviolabile. Nessun accesso o perquisizione saranno consentiti senza il consenso del titolare o decisione giudiziaria, eccezion fatta nel caso di flagrante reato. 3. È garantito il segreto delle comunicazioni e in specie di quelle postali, telegrafiche e telefoniche, salvo decisione giudiziale”), ovvero l’inviolabilità del domicilio e la segretezza delle comunicazioni; inoltre la legge organica 2/2002 ha apportato delle modifiche conseguenti alla legge organica 6/1985, sul potere giudiziario.

In particolare la legge prevede la nomina di un magistrato del Tribunale supremo, incaricato di dare o meno l’autorizzazione giudiziaria al Direttore del Centro nazionale di Intelligence per lo svolgimento di attività di perquisizione domiciliare o di intercettazione delle comunicazioni. Il magistrato è nominato, per un periodo di cinque anni, dal Consiglio generale del Potere giudiziario ed è scelto tra i giudici con almeno tre anni di servizio nel Tribunale supremo. Il magistrato deve decidere entro 72 ore dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, mediante risoluzione motivata; tale lasso di tempo può essere eccezionalmente ridotto a 24 ore, per motivi di urgenza debitamente giustificati dal Direttore del Centro nazionale di Intelligence.

 

L’articolo 11 della legge 11/2002 disciplina invece il controllo parlamentare sul Centro nazionale di Intelligence, prevedendo che esso sia esercitato dalla Commissione speciale per il controllo delle spese destinate a scopi riservati (Comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados) del Congresso dei Deputati, presieduta dal Presidente del Congresso. A tal fine essa viene messa a conoscenza sia delle direttive annuali sull’intelligence, sia del rapporto annuale elaborato dal direttore del Centro, contenente una valutazione delle attività svolte e del grado di realizzazione degli obiettivi prefissati.

 

Artículo 11. Control parlamentario.

1. El Centro Nacional de Inteligencia someterá al conocimiento del Congreso de los Diputados, en la forma prevista por su Reglamento, a través de la Comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados, presidida por el Presidente de la Cámara, la información apropiada sobre su funcionamiento y actividades. El contenido de dichas sesiones y sus deliberaciones será secreto.

2. La citada Comisión del Congreso de los Diputados tendrá acceso al conocimiento de las materias clasificadas, con excepción de las relativas a las fuentes y medios del Centro Nacional de Inteligencia y a aquellas que procedan de servicios extranjeros u organizaciones internacionales en los términos establecidos en los correspondientes acuerdos y convenios de intercambio de la información clasificada.

3. Los miembros de la Comisión correspondiente estarán obligados, en los términos del Reglamento del Congreso de los Diputados, a guardar secreto sobre las informaciones y documentos que reciban. Una vez examinados los documentos, serán reintegrados al Centro Nacional de Inteligencia para su debida custodia, sin que se puedan retener originales, copias o reproducciones.

4. La Comisión a que se refiere este artículo conocerá de los objetivos de inteligencia establecidos anualmente por el Gobierno y del informe que, también con carácter anual, elaborará el Director del Centro Nacional de Inteligencia de evaluación de actividades, situación y grado de cumplimiento de los objetivos señalados para el período anterior.

 

Documentazione

Informazioni sulla composizione e sui lavori della Commissione speciale per il controllo delle spese destinate a scopi riservati possono essere reperite direttamente sulla pagina del sito del Congresso dei Deputati dedicata a quest’organismo.