Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera | ||||||
Titolo: | Le competenze delle Corti dei Conti in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna | ||||||
Serie: | Guida alla documentazione Numero: 17 | ||||||
Data: | 03/07/2014 | ||||||
Descrittori: |
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Camera dei
deputati
XVII
Legislatura
BIBLIOTECA
– LEGISLAZIONE STRANIERA
Guida alla documentazione |
Le competenze delle
Corti dei Conti in
Francia, Germania, Regno
Unito e Spagna
(3 luglio 2014)
Documentazione comparata
-
Antonello
Tarzia, Corte dei conti e controllo
esterno sull’attività economico-finanziaria delle autonomie negli stati
regionali, CEDAM, 2008 (il vol. contiene una trattazione dettagliata dei
sistemi spagnolo, pp. 189-236, portoghese, pp. 237-276, francese, pp. 277-301) – Volume disponibile
presso la Biblioteca della Camera.
-
Una
comparazione tra le funzioni esercitate dai vari organismi nazionali (inclusa
la Corte dei Conti italiana) è presente in alcune pagine contenute in un
capitolo sul controllo esterno della Corte dei Conti europea, tratto dal vol. “Trattato
di diritto amministrativo europeo”, diretto da Mario P. Chiti e Guido Greco (2.
ed., 2007, Parte generale, Tomo II, pp. 560-563). Le pagine in questione sono
riprodotte in allegato alla presente Guida.
Francia
Normativa
La Corte dei Conti (Cour des Comptes) è l’organo, previsto dalla Costituzione francese,
che ha il compito principale di controllare la regolarità dei conti pubblici
dello Stato, degli enti pubblici, delle imprese pubbliche e degli organismi
della sicurezza sociale, ma anche degli organismi privati che beneficiano di
aiuti dello Stato o che ricevono contributi da parte di persone fisiche o
giuridiche. L’art. 47-2
della Costituzione, nella formulazione risultante dalla revisione
costituzionale del 2008, precisa e definisce le competenze della Corte.
La Corte dei Conti, giurisdizione contabile
indipendente sia dal potere legislativo sia dall’esecutivo, assiste il Governo
e il Parlamento e informa le due istituzioni e l’opinione pubblica sulla
regolarità dei conti sottoposti al suo controllo.
Le principali attività della Corte riguardano:
-
il controllo della gestione della cosa
pubblica; la Corte controlla le amministrazioni centrali, gli enti pubblici
nazionali, le imprese pubbliche (dal 1976) e gli organismi di sicurezza sociale
(dal 1950), ma anche tutti gli organismi privati che beneficiano di aiuti
pubblici. Spetta alla Corte conoscere la gestione di tali organismi attraverso
la documentazione giustificativa fornita dai relativi responsabili della
contabilità (Code des jurisdictions
financiéres, art. L 111-3); si tratta di un controllo non-giurisdizionale,
ma che può portare la Corte a indirizzare osservazioni agli amministratori o ad
adire la Corte per la disciplina di bilancio e finanziaria (Cour de discipline budgétaire et financière);
-
l’accertamento giurisdizionale; la Corte
verifica la regolarità delle entrate e delle spese pubbliche e le condizioni di
tenuta della contabilità degli organismi pubblici; giudica, inoltre, sui conti
presentati dai responsabili ufficiali della contabilità pubblica (comptables patents) (Code des jurisdictions financières, art. L 111-1) e sui soggetti che abbiano comunque
maneggiato fondi pubblici, considerati per estensione giurisprudenziale
responsabili di fatto (comptables de fait);
-
la certificazione della regolarità dei conti
dello Stato e del regime generale della sicurezza sociale; la legge
organica n. 2001-692 del 1° agosto 2001 relativa alle lois de
finances (c.d. Legge LOLF) (cfr. testo in vigore) e la legge organica n. 2005-881 del 2 agosto 2005 relativa alle leggi di finanziamento
della sicurezza sociale (cfr. testo in vigore) hanno affidato alla Corte il compito di
certificare che i conti pubblici siano conformi alle regole contabili in vigore
contenute nella raccolta delle norme contabili dello Stato;
-
l’assistenza al Parlamento nel controllo
sull’azione del Governo e l’assistenza
al Parlamento e al Governo nel controllo sull’esecuzione delle leggi
finanziarie e sull’applicazione delle leggi di finanziamento della sicurezza
sociale, come anche nella valutazione delle politiche pubbliche. In seguito all’approvazione
della Legge n. 2011-140 del 3 febbraio 2011 sul rafforzamento
degli strumenti del Parlamento in materia di controllo dell’azione del Governo
e di valutazione delle politiche pubbliche, i Presidenti
dell’Assemblea nazionale e del Senato possono presentare alla Corte specifiche
richieste di valutazione alle quali la Corte risponde nella forma di un rapporto
entro un anno dalla richiesta (Code de
jurisdictions financières, art. L 132-5).
I controlli e le valutazioni della Corte dei Conti
riguardano in particolare: la regolarità dell’utilizzo del denaro pubblico in
conformità alle regole e alle leggi in vigore; l’efficienza e l’economicità dei
risultati che devono essere proporzionati alle risorse impiegate; l’efficacia
dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati.
Per
quanto riguarda l’esercizio delle funzioni giurisdizionali relative al
controllo dei conti pubblici, rientranti nelle competenze della Corte dei Conti
fin dalla sua istituzione, la Corte è la giurisdizione superiore dell’ordine
delle giurisdizioni finanziarie del quale sono giudici di prima istanza le
Camere regionali e territoriali dei Conti (chambres
régionales et territoriales des comptes -
CRTC). La Corte dei Conti è il giudice d’appello per le sentenze delle
CRTC, mentre il Consiglio di Stato costituisce l’istanza di cassazione delle
sentenze della Corte e delle CRTC. Sono associate alla Corte dei Conti anche la
Corte per la disciplina di bilancio e finanziaria (Cour de discipline budgétaire et financière) e il Consiglio per i
prelievi obbligatori (Conseil des
prélèvements obligatoires).
Le procedure davanti alla Corte dei
Conti, riformate con la Legge n. 2008-1091
(cfr. testo in
vigore) e successivamente anche dalla
Legge n.
2011-1862 du 13 décembre 2011 sulla ripartizione del contenzioso e
l’alleggerimento di alcune procedure giurisdizionali,
sono basate attualmente sui principi del contraddittorio, della collegialità
delle decisioni e della pubblicità delle osservazioni e delle raccomandazioni. La
specificità dell’attività delle giurisdizioni finanziarie e la tecnicità delle
loro attività, che combina perizia in materia di bilancio e di contabilità,
valutazione finanziaria e analisi giuridica, hanno conferito alle loro
procedure tratti peculiari rispetto alle
altre giurisdizioni, amministrative e ordinarie.
La Corte rende pubblici tutti i suoi lavori (salvo
esigenze particolari di riservatezza) e li rende disponibili sul suo sito
internet.
Documentazione
Sito
internet della Cour des Comptes. Su tale sito sono illustrate le missioni,
l’organizzazione, le attività di controllo, le attività internazionali, le
pubblicazioni e la storia della Corte.
Jan
Pascal, Parlement et cour des comptes, Pouvoirs 3/ 2013 (n. 146), p.
107-116
Germania
Normativa
Legge
fondamentale, art. 114
(1) Il
Ministro federale delle finanze, ai fini del discarico del Governo federale,
deve rendere conto al Bundestag e al Bundesrat di tutte le entrate e di tutte
le spese, nonché dei beni patrimoniali e dei debiti afferenti all'anno
finanziario precedente.
(2) La Corte federale
dei conti, i cui membri godono dell'indipendenza propria dei giudici, esamina
il consuntivo, nonché l’economicità e la correttezza della conduzione economica
e di bilancio. Essa informa, oltre che il Governo federale, direttamente ogni
anno il Bundestag e il Bundesrat. Per il resto le funzioni
della Corte federale dei conti vengono disciplinate dalla Legge federale sulla
Corte dei conti (Bundesrechnungshofgesetz - BRHG)
dell’11 luglio 1985 (da ultimo modificata il 2 febbraio 2009)[1] e dal Regolamento della
Corte dei conti (Geschäftsordnung
des Bundesrechnungshofes – GO-BRH) del 19 novembre 1997 (da ultimo
modificato il 6 settembre 2011)[2].
La Corte dei conti federale (Bundesrechnungshof) è un’autorità federale suprema:
nell’ordinamento federale il suo status
è gerarchicamente equiparato a quello dell’Ufficio del Presidente federale, del
Cancelliere e dei ministeri del Governo federale. Come organo indipendente di controllo finanziario, la Corte dei conti è
soggetta soltanto alla legge. Nell’ambito dei suoi compiti istituzionali essa è
di ausilio al Parlamento (Bundestag e
Bundesrat) e al Governo federale
nelle loro decisioni. Per dettato costituzionale i membri della Corte godono
della stessa indipendenza dei giudici. Il Presidente e il Vicepresidente sono
eletti dal Parlamento su proposta del Governo federale per un periodo, non
rinnovabile, di 12 anni. L’elezione
avviene senza dibattito e al Bundestag
è richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi con scrutinio segreto.
Gli altri membri della Corte sono invece nominati dal Presidente federale su
proposta dello stesso Presidente della Corte e dirigono le 9 divisioni (Prüfungsabteilungen)
e le 49 unità (Prüfungsgebiete) in cui è strutturato l’organismo. Per diventare
membro della Corte dei conti federali è necessario aver conseguito
l’abilitazione alla carriera direttiva nel pubblico impiego e, inoltre,
disporre di una vasta e versatile esperienza professionale. Il Presidente o il
Vicepresidente e almeno un terzo dei restanti membri deve avere i requisiti per
la magistratura, mentre un adeguato numero degli altri component deve possedere
una preparazione economico-scientifica o tecnica. Oltre alla sede centrale di Bonn, ove la Corte si
è trasferita da Francoforte nel 2000, vi sono nove uffici regionali che
esercitano funzioni di controllo a livello federale e altre corti indipendenti
di controllo a livello dei Länder.
I compiti di controllo e di verifica
spettanti alla Corte dei conti federale riguardano la gestione finanziaria
dello Stato federale (autorizzazioni di spesa, voci attive e passive, programmi
di spesa, ecc.), degli istituti previdenziali, delle imprese a partecipazione
statale e degli enti che godono di contributi finanziari pubblici. I risultati
delle verifiche effettuate sono resi noti con appositi atti amministrativi (Prüfungsmitteilungen)
inviati agli enti sottoposti a controllo. La Corte presenta al Parlamento e al
Governo delle Relazioni annuali con
osservazioni (Bemerkungen) e può
anche pubblicare rapporti speciali (Sonderberichte) su argomenti di
particolare rilevanza e interesse per il Parlamento e per il Governo.
Secondo una tradizione, che risale alla
Repubblica di Weimar, le funzioni di Incaricato
federale per le economie amministrative (Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung - BWV)
sono esercitate dal Presidente della Corte dei conti federale. Le specifiche
competenze dell’Incaricato sono delineate nelle Direttive del Governo federale (Richtlinien
für die Tätigkeit des Bundesbeauftragten) del 26 agosto 1986. La sua attività, che consta di
proposte, perizie e pareri, è finalizzata ad un adempimento economico dei
compiti dello Stato e ad una corrispondente e più razionale organizzazione
dell’amministrazione federale. Le competenze dell’Incaricato si estendono anche
ai beni e alle imprese della Federazione.
Documentazione
The
Bundesrechnungshof and the Regional Audit Offices (opuscolo informativo in lingua inglese)
Regno Unito
Normativa
La funzione di controllo (audit) sulla spesa pubblica disposta a
livello centrale (Dipartimenti del
Governo, amministrazioni ed agenzie pubbliche) nelle materie riservate allo
Stato a seguito del processo di decentramento avviato nel 1998 (difesa, affari
esteri, sicurezza, fiscalità statale) è esercitata dal Comptroller and Auditor General (C&AG). Istituito nel XIX,
questo organo (la cui completa denominazione è: Comptroller General of the Receipt and Issue of Her
Majesty's Exchequer and Auditor General of Public Accounts),
monocratico e indipendente, è qualificato come officer della Camera dei Comuni ed è responsabile del National Audit Office (NAO), amministrazione specializzata posta
alle sue dipendenze.
In base alla
legge istitutiva (National Audit
Act 1983), il NAO
provvede all’attività di audit sulla spesa dei dipartimenti del governo
e predispone al riguardo specifiche relazioni (Value for Money Report)
su determinati programmi o settori di spesa, nonché sull’economia, efficienza
ed efficacia della gestione della spesa pubblica. Queste relazioni sono
presentate alla Camera dei Comuni dal C&AG
ed al loro esame è dedicata gran parte dell’attività della Commissione dei
Conti Pubblici (Committee of Pubblic
Accounts) della Camera dei Comuni. Il
C&AG svolge il suo controllo anche sui conferimenti (block grants) dello Stato centrale alle regioni.
Il Government
Resources and Accounts Act 2000 ha introdotto una riforma della gestione e del
controllo della finanza pubblica, ridefinendo l’impostazione dei documenti
contabili in base al criterio della competenza (con graduale superamento
dell’attuale sistema basato sul criterio di cassa).
Più
recentemente, la legge che nel 2011 ha istituito l’Office for Budget Responsibility[3]
(Budget
Responsibility and National Audit Act 2011) ha modificato altresì l’organizzazione
interna del NAO e l’ufficio del Comptroller
and Auditor General che ne è a capo, al fine di innovare gli strumenti
istituzionali di analisi della finanza pubblica, di previsione economica e di
valutazione indipendente della sostenibilità delle politiche di spesa. La legge
ha previsto, in particolare, che il NAO sia composto da 9 membri (nominati dal Primo Ministro, previo parere parlamentare),
assicurando la presenza maggioritaria di esperti esterni all’amministrazione: il C&AG, che lo presiede, 5 non-executive members e 3 employee members. (Schedule 2) e fissa in dieci anni la durata in carica del Comptroller (s. 11 (6)).
La spesa pubblica locale (disposta nelle
materie devolute alla competenza degli organi regionali di autogoverno
istituiti nel 1998 in Scozia, nel Galles e nell’Irlanda del Nord) è tuttavia
soggetta al controllo dei rispettivi auditors
regionali: Auditor General for Scotland
(istituito dallo Scotland Act 1998, art. 69); Auditor General for Wales
(istituito dal Government of Wales Act
1998, art. 90); Comptroller and Auditor General for Northern Ireland
(istituito dal Northern Ireland Act 1998, art. 65). Tali organi, di nomina regia, sono
preposti anch’essi a capo di amministrazioni specializzate e di ciò rispondono
alle assemblee legislative locali.
A questi organi va aggiunta per
completezza, sempre con riferimento all’ambito locale, la Audit Commission, organo collegiale indipendente con esclusiva
competenza sulla qualità dei servizi pubblici e delle prestazioni del sistema
sanitario nazionale in Inghilterra e nel Galles.
Documentazione
Martino Bianchi, Il
National Audit Office e il Public Accounts Committee: ancora lezioni da
Westminster? (in
“Rivista italiana di politiche pubbliche”, 2012, n. 1, pp. 89-115)
Spagna
Normativa
Il Tribunal
de Cuentas è disciplinato dall’art. 136 della Costituzione spagnola[4]. Esso è il supremo organo di controllo
della contabilità e della gestione economica dello Stato così come del settore
pubblico. Dipende direttamente dal Parlamento (Cortes Generales) e svolge le sue funzioni, per sua delega,
nell’esame e nel riscontro del Rendiconto generale dello Stato (comma 1).
I Rendiconti dello Stato e del settore
pubblico statale sono trasmessi al Tribunale dei conti e sono da questo
verificati. Il Tribunale, senza pregiudizio della propria giurisdizione,
trasmette alle Cortes Generales una
relazione annuale in cui, ove necessario, comunica le infrazioni o le
responsabilità che a suo giudizio si siano verificate (comma 2).
I membri del Tribunale dei conti godono
della stessa indipendenza e inamovibilità e sono sottoposti alle stesse
incompatibilità dei giudici (comma 3).
Una legge organica disciplina la
composizione, l’organizzazione e le funzioni del Tribunale dei conti (comma 4).
Inoltre l’art. 153 della Costituzione
prevede che il controllo dell’attività degli organi delle Comunità autonome sia
esercitato “dal Tribunale dei conti, quello economico e relativo al bilancio”
(lettera d).
La legge organica
di attuazione del precetto costituzionale è stata approvata nel 1982: si tratta
della Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, a cui ha fatto seguito nel 1988 la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
La Costituzione istituisce quindi il Tribunale quale organo di controllo sulla gestione dei conti pubblici, dipendente dal Parlamento. Il Tribunale è inoltre titolare di poteri giurisdizionali.
I consiglieri
del Tribunale sono dodici e sono eletti dal Parlamento: sei dal Senato e sei
dal Congresso dei deputati, con la maggioranza dei tre quinti dei membri in
ciascuna Camera, per un periodo di nove anni; sono scelti tra letrados e auditores del Tribunale, censores
jurados de cuentas, magistrati e pubblici ministeri, professori
universitari e pubblici funzionari appartenenti a corpi riservati a soggetti
laureati, avvocati, economisti e professori in materia commerciale di
comprovata competenza e con almeno quindici anni di esercizio. I dodici
consiglieri formano il Pleno del
Tribunale dei conti. Ad essi si applica la disciplina delle incompatibilità e
delle ineleggibilità per i magistrati previste dalla Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Il Presidente
del Tribunale è eletto dal Pleno del
Tribunale tra i suoi membri e nominato dal Re per un periodo di tre anni.
Sono organi del Tribunale, oltre al
Presidente e al Pleno, la Commissione
di Governo (Comisión de Gobierno),
composta dal Presidente e dai Presidenti di sezione, le Sezioni di controllo e
giurisdizionale (Secciones de
Fiscalización e de Enjuiciamiento),
i Consiglieri dei conti (Consejeros de
Cuentas), la Procura (Fiscalía) e
la Segreteria generale.
Al controllo del Tribunale sono soggetti:
le amministrazioni statali; gli organi delle Comunità autonome; gli enti di
previdenza; le agenzie e le autorità indipendenti; le aziende di Stato e le
altre aziende pubbliche; la Banca di Spagna.
Le funzioni del Tribunale si informano ai
principi di legalità, trasparenza ed economicità. Il controllo concerne il
rispetto dei parametri dettati dalla Costituzione e dalle leggi in materia di
gestione della finanza pubblica e il rispetto di quanto stabilito dalla legge
statale di bilancio. Il Tribunale può richiedere qualsiasi tipo di dato o
informazione all’ente soggetto al controllo e può segnalare al Parlamento i
casi di mancata trasmissione.
Il Tribunale invia al Parlamento
relazioni annuali e la relazione sul Rendiconto generale del bilancio dello
Stato, che sono sottoposte alla Commissione bicamerale per i rapporti con il
Tribunale dei conti (Comisión
Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas), composta da 46
membri.
Documentazione
Ulteriori informazioni relative al Tribunal de Cuentas (natura,
composizione, funzioni, bilancio, giurisprudenza) sono disponibili in lingua
spagnola (o in lingua inglese) sul sito dell’istituzione.
[1] Il testo è disponibile anche in versione inglese (aggiornato al 9 luglio 2001).
[2] Il testo è disponibile anche in versione inglese (aggiornato al 30 agosto 2005).
[3] L’Office
for Budget Responsibility (OBR), nominato dal Ministro del Tesoro previo
parere della competente commissione parlamentare della Camera dei Comuni, ma
posto in condizione di autonomia rispetto al Governo, è un organismo investito
del compito di formulare stime previsionali oggettive e trasparenti in base
alle quali il Tesoro provvede a definire la politica fiscale e ad assumere le
decisioni che impegnano il bilancio pubblico. L’OBR è formato da un collegio di
tre esperti, tra cui il presidente.
[4] È disponibile anche una traduzione in italiano della Costituzione spagnola.