Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Biblioteca - Ufficio Legislazione straniera
Titolo: Le competenze delle Corti dei Conti in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna
Serie: Guida alla documentazione    Numero: 17
Data: 03/07/2014
Descrittori:
CORTE DEI CONTI   FRANCIA
GERMANIA   GRAN BRETAGNA
SPAGNA     

Camera dei deputati

XVII Legislatura

 

BIBLIOTECA – LEGISLAZIONE STRANIERA

 

Guida alla documentazione

 

 

Le competenze delle Corti dei Conti in

Francia, Germania, Regno Unito e Spagna

(3 luglio 2014)

 

Documentazione comparata

-          Antonello Tarzia, Corte dei conti e controllo esterno sull’attività economico-finanziaria delle autonomie negli stati regionali, CEDAM, 2008 (il vol. contiene una trattazione dettagliata dei sistemi spagnolo, pp. 189-236, portoghese, pp. 237-276, francese, pp. 277-301) – Volume disponibile presso la Biblioteca della Camera.

-          Una comparazione tra le funzioni esercitate dai vari organismi nazionali (inclusa la Corte dei Conti italiana) è presente in alcune pagine contenute in un capitolo sul controllo esterno della Corte dei Conti europea, tratto dal vol. “Trattato di diritto amministrativo europeo”, diretto da Mario P. Chiti e Guido Greco (2. ed., 2007, Parte generale, Tomo II, pp. 560-563). Le pagine in questione sono riprodotte in allegato alla presente Guida.

 

 

Francia

Normativa

La Corte dei Conti (Cour des Comptes) è l’organo, previsto dalla Costituzione francese, che ha il compito principale di controllare la regolarità dei conti pubblici dello Stato, degli enti pubblici, delle imprese pubbliche e degli organismi della sicurezza sociale, ma anche degli organismi privati che beneficiano di aiuti dello Stato o che ricevono contributi da parte di persone fisiche o giuridiche. L’art. 47-2 della Costituzione, nella formulazione risultante dalla revisione costituzionale del 2008, precisa e definisce le competenze della Corte.

La Corte dei Conti, giurisdizione contabile indipendente sia dal potere legislativo sia dall’esecutivo, assiste il Governo e il Parlamento e informa le due istituzioni e l’opinione pubblica sulla regolarità dei conti sottoposti al suo controllo.

Le principali attività della Corte riguardano:

-        il controllo della gestione della cosa pubblica; la Corte controlla le amministrazioni centrali, gli enti pubblici nazionali, le imprese pubbliche (dal 1976) e gli organismi di sicurezza sociale (dal 1950), ma anche tutti gli organismi privati che beneficiano di aiuti pubblici. Spetta alla Corte conoscere la gestione di tali organismi attraverso la documentazione giustificativa fornita dai relativi responsabili della contabilità (Code des jurisdictions financiéres, art. L 111-3); si tratta di un controllo non-giurisdizionale, ma che può portare la Corte a indirizzare osservazioni agli amministratori o ad adire la Corte per la disciplina di bilancio e finanziaria (Cour de discipline budgétaire et financière);

-        l’accertamento giurisdizionale; la Corte verifica la regolarità delle entrate e delle spese pubbliche e le condizioni di tenuta della contabilità degli organismi pubblici; giudica, inoltre, sui conti presentati dai responsabili ufficiali della contabilità pubblica (comptables patents) (Code des jurisdictions financières, art. L 111-1) e sui soggetti che abbiano comunque maneggiato fondi pubblici, considerati per estensione giurisprudenziale responsabili di fatto (comptables de fait);

-        la certificazione della regolarità dei conti dello Stato e del regime generale della sicurezza sociale; la legge organica n. 2001-692 del 1° agosto 2001 relativa alle lois de finances  (c.d. Legge LOLF) (cfr. testo in vigore) e la legge organica n. 2005-881 del  2 agosto 2005 relativa alle leggi di finanziamento della sicurezza sociale (cfr. testo in vigore) hanno affidato alla Corte il compito di certificare che i conti pubblici siano conformi alle regole contabili in vigore contenute nella raccolta delle norme contabili dello Stato;

-        l’assistenza al Parlamento nel controllo sull’azione del Governo e l’assistenza al Parlamento e al Governo nel controllo sull’esecuzione delle leggi finanziarie e sull’applicazione delle leggi di finanziamento della sicurezza sociale, come anche nella valutazione delle politiche pubbliche. In seguito all’approvazione della Legge n. 2011-140 del 3 febbraio 2011 sul rafforzamento degli strumenti del Parlamento in materia di controllo dell’azione del Governo e di valutazione delle politiche pubbliche, i Presidenti dell’Assemblea nazionale e del Senato possono presentare alla Corte specifiche richieste di valutazione alle quali la Corte risponde nella forma di un rapporto entro un anno dalla richiesta (Code de jurisdictions financières, art. L 132-5).

 

I controlli e le valutazioni della Corte dei Conti riguardano in particolare: la regolarità dell’utilizzo del denaro pubblico in conformità alle regole e alle leggi in vigore; l’efficienza e l’economicità dei risultati che devono essere proporzionati alle risorse impiegate; l’efficacia dei risultati rispetto agli obiettivi prefissati.

Per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni giurisdizionali relative al controllo dei conti pubblici, rientranti nelle competenze della Corte dei Conti fin dalla sua istituzione, la Corte è la giurisdizione superiore dell’ordine delle giurisdizioni finanziarie del quale sono giudici di prima istanza le Camere regionali e territoriali dei Conti (chambres régionales et territoriales des comptes - CRTC). La Corte dei Conti è il giudice d’appello per le sentenze delle CRTC, mentre il Consiglio di Stato costituisce l’istanza di cassazione delle sentenze della Corte e delle CRTC. Sono associate alla Corte dei Conti anche la Corte per la disciplina di bilancio e finanziaria (Cour de discipline budgétaire et financière) e il Consiglio per i prelievi obbligatori (Conseil des prélèvements obligatoires).

Le procedure davanti alla Corte dei Conti, riformate con la Legge n. 2008-1091 (cfr. testo in vigore) e successivamente anche dalla Legge n. 2011-1862 du 13 décembre 2011 sulla ripartizione del contenzioso e l’alleggerimento di alcune procedure giurisdizionali, sono basate attualmente sui principi del contraddittorio, della collegialità delle decisioni e della pubblicità delle osservazioni e delle raccomandazioni. La specificità dell’attività delle giurisdizioni finanziarie e la tecnicità delle loro attività, che combina perizia in materia di bilancio e di contabilità, valutazione finanziaria e analisi giuridica, hanno conferito alle loro procedure tratti  peculiari rispetto alle altre giurisdizioni, amministrative e ordinarie.

La Corte rende pubblici tutti i suoi lavori (salvo esigenze particolari di riservatezza) e li rende disponibili sul suo sito internet.

 

Documentazione

 

Sito internet della Cour des Comptes. Su tale sito sono illustrate le missioni, l’organizzazione, le attività di controllo, le attività internazionali, le pubblicazioni e la storia della Corte.

 

Jan Pascal, Parlement et cour des comptes, Pouvoirs 3/ 2013 (n. 146), p. 107-116

 

 

Germania

Normativa

Legge fondamentale, art. 114

(1) Il Ministro federale delle finanze, ai fini del discarico del Governo federale, deve rendere conto al Bundestag e al Bundesrat di tutte le entrate e di tutte le spese, nonché dei beni patrimoniali e dei debiti afferenti all'anno finanziario precedente.

(2) La Corte federale dei conti, i cui membri godono dell'indipendenza propria dei giudici, esamina il consuntivo, nonché l’economicità e la correttezza della conduzione economica e di bilancio. Essa informa, oltre che il Governo federale, direttamente ogni anno il Bundestag e il Bundesrat. Per il resto le funzioni della Corte federale dei conti vengono disciplinate dalla Legge federale sulla Corte dei conti (Bundesrechnungshofgesetz - BRHG) dell’11 luglio 1985 (da ultimo modificata il 2 febbraio 2009)[1] e dal Regolamento della Corte dei conti (Geschäftsordnung des Bundesrechnungshofes – GO-BRH) del 19 novembre 1997 (da ultimo modificato il 6 settembre 2011)[2].

La Corte dei conti federale (Bundesrechnungshof) è un’autorità federale suprema: nell’ordinamento federale il suo status è gerarchicamente equiparato a quello dell’Ufficio del Presidente federale, del Cancelliere e dei ministeri del Governo federale. Come organo indipendente di controllo finanziario, la Corte dei conti è soggetta soltanto alla legge. Nell’ambito dei suoi compiti istituzionali essa è di ausilio al Parlamento (Bundestag e Bundesrat) e al Governo federale nelle loro decisioni. Per dettato costituzionale i membri della Corte godono della stessa indipendenza dei giudici. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Parlamento su proposta del Governo federale per un periodo, non rinnovabile, di 12 anni. L’elezione avviene senza dibattito e al Bundestag è richiesta la maggioranza assoluta dei voti espressi con scrutinio segreto. Gli altri membri della Corte sono invece nominati dal Presidente federale su proposta dello stesso Presidente della Corte e dirigono le 9 divisioni (Prüfungsabteilungen) e le 49 unità (Prüfungsgebiete) in cui è strutturato l’organismo. Per diventare membro della Corte dei conti federali è necessario aver conseguito l’abilitazione alla carriera direttiva nel pubblico impiego e, inoltre, disporre di una vasta e versatile esperienza professionale. Il Presidente o il Vicepresidente e almeno un terzo dei restanti membri deve avere i requisiti per la magistratura, mentre un adeguato numero degli altri component deve possedere una preparazione economico-scientifica o tecnica. Oltre alla sede centrale di Bonn, ove la Corte si è trasferita da Francoforte nel 2000, vi sono nove uffici regionali che esercitano funzioni di controllo a livello federale e altre corti indipendenti di controllo a livello dei Länder.

I compiti di controllo e di verifica spettanti alla Corte dei conti federale riguardano la gestione finanziaria dello Stato federale (autorizzazioni di spesa, voci attive e passive, programmi di spesa, ecc.), degli istituti previdenziali, delle imprese a partecipazione statale e degli enti che godono di contributi finanziari pubblici. I risultati delle verifiche effettuate sono resi noti con appositi atti amministrativi (Prüfungsmitteilungen) inviati agli enti sottoposti a controllo. La Corte presenta al Parlamento e al Governo delle Relazioni annuali con osservazioni (Bemerkungen) e può anche pubblicare rapporti speciali (Sonderberichte) su argomenti di particolare rilevanza e interesse per il Parlamento e per il Governo.

Secondo una tradizione, che risale alla Repubblica di Weimar, le funzioni di Incaricato federale per le economie amministrative (Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung - BWV) sono esercitate dal Presidente della Corte dei conti federale. Le specifiche competenze dell’Incaricato sono delineate nelle Direttive del Governo federale (Richtlinien für die Tätigkeit des Bundesbeauftragten) del 26 agosto 1986. La sua attività, che consta di proposte, perizie e pareri, è finalizzata ad un adempimento economico dei compiti dello Stato e ad una corrispondente e più razionale organizzazione dell’amministrazione federale. Le competenze dell’Incaricato si estendono anche ai beni e alle imprese della Federazione.

 

Documentazione

The Bundesrechnungshof and the Regional Audit Offices (opuscolo informativo in lingua inglese)

 

 

Regno Unito

Normativa

La funzione di controllo (audit) sulla spesa pubblica disposta a livello centrale  (Dipartimenti del Governo, amministrazioni ed agenzie pubbliche) nelle materie riservate allo Stato a seguito del processo di decentramento avviato nel 1998 (difesa, affari esteri, sicurezza, fiscalità statale) è esercitata dal Comptroller and Auditor General (C&AG). Istituito nel XIX, questo organo (la cui completa denominazione è: Comptroller General of the Receipt and Issue of Her Majesty's Exchequer and Auditor General of Public Accounts), monocratico e indipendente, è qualificato come officer della Camera dei Comuni ed è responsabile del National Audit Office (NAO), amministrazione specializzata posta alle sue dipendenze.

In base alla legge istitutiva (National Audit Act 1983), il NAO provvede all’attività di audit sulla spesa dei dipartimenti del governo e predispone al riguardo specifiche relazioni (Value for Money Report) su determinati programmi o settori di spesa, nonché sull’economia, efficienza ed efficacia della gestione della spesa pubblica. Queste relazioni sono presentate alla Camera dei Comuni dal C&AG ed al loro esame è dedicata gran parte dell’attività della Commissione dei Conti Pubblici (Committee of Pubblic Accounts) della Camera dei Comuni. Il C&AG svolge il suo controllo anche sui conferimenti (block grants) dello Stato centrale alle regioni.

Il Government Resources and Accounts Act 2000 ha introdotto una riforma della gestione e del controllo della finanza pubblica, ridefinendo l’impostazione dei documenti contabili in base al criterio della competenza (con graduale superamento dell’attuale sistema basato sul criterio di cassa).

Più recentemente, la legge che nel 2011 ha istituito l’Office for Budget Responsibility[3] (Budget Responsibility and National Audit Act 2011) ha modificato altresì l’organizzazione interna del NAO e l’ufficio del Comptroller and Auditor General che ne è a capo, al fine di innovare gli strumenti istituzionali di analisi della finanza pubblica, di previsione economica e di valutazione indipendente della sostenibilità delle politiche di spesa. La legge ha previsto, in particolare, che il NAO sia composto da 9 membri (nominati dal Primo Ministro, previo parere parlamentare), assicurando la presenza maggioritaria di esperti esterni all’amministrazione: il C&AG, che lo presiede, 5 non-executive members e 3 employee members. (Schedule 2) e fissa in dieci anni la durata in carica del Comptroller (s. 11 (6)).

La spesa pubblica locale (disposta nelle materie devolute alla competenza degli organi regionali di autogoverno istituiti nel 1998 in Scozia, nel Galles e nell’Irlanda del Nord) è tuttavia soggetta al controllo dei rispettivi auditors regionali: Auditor General for Scotland (istituito dallo Scotland Act 1998, art. 69); Auditor General for Wales (istituito dal Government of Wales Act 1998, art. 90); Comptroller and Auditor General for Northern Ireland (istituito dal Northern Ireland Act 1998, art. 65). Tali organi, di nomina regia, sono preposti anch’essi a capo di amministrazioni specializzate e di ciò rispondono alle assemblee legislative locali.

A questi organi va aggiunta per completezza, sempre con riferimento all’ambito locale, la Audit Commission, organo collegiale indipendente con esclusiva competenza sulla qualità dei servizi pubblici e delle prestazioni del sistema sanitario nazionale in Inghilterra e nel Galles.

 

Documentazione

Martino Bianchi, Il National Audit Office e il Public Accounts Committee: ancora lezioni da Westminster? (in “Rivista italiana di politiche pubbliche”, 2012, n. 1, pp. 89-115)

 

 

Spagna

Normativa

Il Tribunal de Cuentas è disciplinato dall’art. 136 della Costituzione spagnola[4]. Esso è il supremo organo di controllo della contabilità e della gestione economica dello Stato così come del settore pubblico. Dipende direttamente dal Parlamento (Cortes Generales) e svolge le sue funzioni, per sua delega, nell’esame e nel riscontro del Rendiconto generale dello Stato (comma 1).

I Rendiconti dello Stato e del settore pubblico statale sono trasmessi al Tribunale dei conti e sono da questo verificati. Il Tribunale, senza pregiudizio della propria giurisdizione, trasmette alle Cortes Generales una relazione annuale in cui, ove necessario, comunica le infrazioni o le responsabilità che a suo giudizio si siano verificate (comma 2).

I membri del Tribunale dei conti godono della stessa indipendenza e inamovibilità e sono sottoposti alle stesse incompatibilità dei giudici (comma 3).

Una legge organica disciplina la composizione, l’organizzazione e le funzioni del Tribunale dei conti (comma 4).

Inoltre l’art. 153 della Costituzione prevede che il controllo dell’attività degli organi delle Comunità autonome sia esercitato “dal Tribunale dei conti, quello economico e relativo al bilancio” (lettera d).

La legge organica di attuazione del precetto costituzionale è stata approvata nel 1982: si tratta della Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, a cui ha fatto seguito nel 1988 la Ley 7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

La Costituzione istituisce quindi il Tribunale quale organo di controllo sulla gestione dei conti pubblici, dipendente dal Parlamento. Il Tribunale è inoltre titolare di poteri giurisdizionali.

I consiglieri del Tribunale sono dodici e sono eletti dal Parlamento: sei dal Senato e sei dal Congresso dei deputati, con la maggioranza dei tre quinti dei membri in ciascuna Camera, per un periodo di nove anni; sono scelti tra letrados e auditores del Tribunale, censores jurados de cuentas, magistrati e pubblici ministeri, professori universitari e pubblici funzionari appartenenti a corpi riservati a soggetti laureati, avvocati, economisti e professori in materia commerciale di comprovata competenza e con almeno quindici anni di esercizio. I dodici consiglieri formano il Pleno del Tribunale dei conti. Ad essi si applica la disciplina delle incompatibilità e delle ineleggibilità per i magistrati previste dalla Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Il Presidente del Tribunale è eletto dal Pleno del Tribunale tra i suoi membri e nominato dal Re per un periodo di tre anni.

Sono organi del Tribunale, oltre al Presidente e al Pleno, la Commissione di Governo (Comisión de Gobierno), composta dal Presidente e dai Presidenti di sezione, le Sezioni di controllo e giurisdizionale (Secciones de Fiscalización e de Enjuiciamiento), i Consiglieri dei conti (Consejeros de Cuentas), la Procura (Fiscalía) e la Segreteria generale.

Al controllo del Tribunale sono soggetti: le amministrazioni statali; gli organi delle Comunità autonome; gli enti di previdenza; le agenzie e le autorità indipendenti; le aziende di Stato e le altre aziende pubbliche; la Banca di Spagna.

Le funzioni del Tribunale si informano ai principi di legalità, trasparenza ed economicità. Il controllo concerne il rispetto dei parametri dettati dalla Costituzione e dalle leggi in materia di gestione della finanza pubblica e il rispetto di quanto stabilito dalla legge statale di bilancio. Il Tribunale può richiedere qualsiasi tipo di dato o informazione all’ente soggetto al controllo e può segnalare al Parlamento i casi di mancata trasmissione.

Il Tribunale invia al Parlamento relazioni annuali e la relazione sul Rendiconto generale del bilancio dello Stato, che sono sottoposte alla Commissione bicamerale per i rapporti con il Tribunale dei conti (Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas), composta da 46 membri.

 

Documentazione

Ulteriori informazioni relative al Tribunal de Cuentas (natura, composizione, funzioni, bilancio, giurisprudenza) sono disponibili in lingua spagnola (o in lingua inglese) sul sito dell’istituzione.

 

 



[1] Il testo è disponibile anche in versione inglese (aggiornato al 9 luglio 2001).

[2] Il testo è disponibile anche in versione inglese (aggiornato al 30 agosto 2005).

[3] L’Office for Budget Responsibility (OBR), nominato dal Ministro del Tesoro previo parere della competente commissione parlamentare della Camera dei Comuni, ma posto in condizione di autonomia rispetto al Governo, è un organismo investito del compito di formulare stime previsionali oggettive e trasparenti in base alle quali il Tesoro provvede a definire la politica fiscale e ad assumere le decisioni che impegnano il bilancio pubblico. L’OBR è formato da un collegio di tre esperti, tra cui il presidente.

[4] È disponibile anche una traduzione in italiano della Costituzione spagnola.