Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||
Titolo: | Indici sintetici di affidabilità fiscale - A.C. 4440 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 574 | ||
Data: | 09/05/2017 | ||
Organi della Camera: | VI-Finanze |
Indici sintetici di affidabilità fiscale
8 maggio 2017
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Indice |
Contenuto| |
ContenutoLa presente proposta di legge disciplina l'introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefìci, in relazione ai diversi livelli di affidabilità , prevedendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore. Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, il grado di affidabilità fiscale che gli indici sintetici intendono esprimere si basa sull'analisi della gestione economica dell'attività del contribuente, che viene confrontata - anche attraverso banche dati esterne - con quella di operatori con analogo modello organizzativo e appartenenti allo stesso settore. Si intende inoltre fornire al contribuente una più approfondita conoscenza del settore economico di appartenenza e della sua collocazione rispetto ai concorrenti.
La proposta si compone di 13 articoli.  In primo luogo, l'articolo 1, comma 1 dispone l'istituzione di indici sintetici di affidabilità fiscale con l'obiettivo esplicito di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte del contribuente. Si intende inoltre migliorare la collaborazione tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria, utilizzando forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali. Gli indici riguardano gli esercenti attività di impresa, arti o professioni e sono elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta; in sostanza, essi rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono - su una scala da 1 a 10 -il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente. Tale grado di affidabilità rileva anche ai fini dell'accesso ad un regime premiale, istituito dal successivo articolo 6. Si ricorda che già l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 reca l'abolizione degli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, con decreto ministeriale (non ancora emanato), indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti. La disciplina degli studi di settore è contenuta all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 in base alla quale gli uffici del Dipartimento delle Finanze del MEF sentite le associazioni professionali e di categoria elaborano, in relazione ai vari settori economici, studi al fine di rendere più efficace l'azione accertatrice e di consentire una più articolata determinazione dei coefficienti presuntivi di compensi e di ricavi.
Successivamente, la legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha disciplinato, ai commi da 181 a 189 dell'articolo 3, in estrema sintesi, le fattispecie individuate nelle more della determinazione degli studi di settore. In particolare, sono definiti i parametri per determinare i ricavi, i compensi ed il volume d'affari attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della attività svolta. Si prevede l'identificazione, in riferimento a settori omogenei di attività , di campioni di contribuenti che hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano coerenti indici di natura economica e contabile. Sulla base degli stessi vengono poi determinati parametri che tengono conto delle specifiche caratteristiche della attività esercitata.
Per approfondimenti sugli studi di settore si rinvia al sito della Sose, la Società che svolge, tra l'altro, tutte le attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli studi di settore.
Il comma 2 dell'articolo 1 demanda l'approvazione degli indici a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati. Eventuali integrazioni possono esser approvate entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate (comma 3). In ogni caso, gli indici sono soggetti a revisione ogni due anni (comma 4), mentre un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, dovrà individuare le attività economiche interessate dagli indici (comma 5).  Ai sensi dell'articolo 2, i dati rilevanti per la realizzazione e applicazione degli indici sono acquisiti dalle fonti informative disponibili presso l'anagrafe tributaria e dalle dichiarazioni fiscali, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (commi 1 e 2). A tal fine, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti appositi programmi informatici per la compilazione e la trasmissione dei dati, nonché gli elementi derivanti dall'applicazione degli indici (comma 3).  L'articolo 3 definisce alcune cause di esclusione dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale:
Per le imprese, tra i ricavi sono esclusi i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni, delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli (articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e) Tuir), mentre per i lavoratori autonomi sono considerati i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili (ai sensi dell'articolo 54, comma 1, Tuir). Ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti.  L'articolo 4 prevede l'istituzione – con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - di una commissione di esperti per la valutazione dell'idoneità degli indicatori a rappresentare la realtà cui si riferiscono, prima che questi siano approvati e pubblicati (commi 1 e 2). La commissione esprime il proprio parere anche sulle attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici (comma 3). Ai componenti non spetta alcun compenso o rimborso (comma 4). Nelle more dell'istituzione della commissione le funzioni sono esercitate, in via transitoria, dalla commissione di esperti costituita per esprimere un parere in merito alla idoneità di singoli studi di settore a rappresentare la realtà cui si riferiscono (ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146 che ha istituito gli studi di settore). La commissione degli esperti per gli studi di settore è stata designata per la prima volta con decreto ministeriale 10 novembre 1998 e, di seguito, modificata con decreti 5 febbraio 1999, 24 ottobre 2000, 2 agosto 2002, 14 luglio 2004, 27 gennaio 2007, 19 marzo 2009, 4 dicembre 2009, 20 ottobre 2010, 29 marzo 2011, 8 ottobre 2012, 17 dicembre 2013, 16 dicembre 2014 e 15 febbraio 2017. L'Organismo collegiale, al quale partecipano anche due rappresentati dell'ANCI, come previsto dal decreto ministeriale 19 maggio 2009 - pdf, ha il compito di esprimere un parere, prima dell'approvazione e della pubblicazione dei singoli studi di settore, in merito all'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà cui si riferiscono. La segreteria della Commissione degli esperti è stata individuata, da ultimo, con il Provvedimento del 17 novembre 2016 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.  L'articolo 5 consente di integrare i dati delle dichiarazioni per migliorare la propria collocazione rispetto agli indicatori e, conseguentemente, al valore dell'indice sintetico di affidabilità , anche al fine di accedere agli specifici benefìci correlati ai diversi livelli di affidabilità . Il contribuente potrà effettuare tale integrazione indicando ulteriori elementi positivi di reddito, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, che determinino un corrispondente maggior volume di affari ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (commi 1 e 2). In particolare, il comma 3 chiarisce che ai fini IVA si applica l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato. Ai sensi del comma 4, tale integrazione non determina l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che:
 L'articolo 6 esplicita i contenuti del regime premiale, da attribuire in funzione dei diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli indici, la cui definizione è demandata a un provvedimento del direttore dell'Agenzia:
Ai sensi dell'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento), e dell'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), l'Amministrazione finanziaria procede alla rettifica della dichiarazione annuale presentata dal contribuente quando ritiene che ne risulti un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante. L'infedeltà della dichiarazione può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti (articolo 2729 del codice civile).
d. anticipazione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento; Si osserva al riguardo che la norma non specifica di quanto sono anticipati i termini. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, sia per quanto riguarda il reddito di impresa e di lavoro autonomo (ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), sia per le dichiarazioni IVA (sensi dell'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).
e. esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo. Si ricorda che l'Amministrazione finanziaria può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile (articolo 38, quarto comma, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600).
 L'articolo 7 demanda ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate le disposizioni attuative della presente legge, mentre l'articolo 8 detta disposizioni sui controlli svolti dall'Agenzia delle entrate dalla Guardia di finanza, che devono tenere conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici, nonché delle informazioni presenti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria.  L'articolo 9 prevede l'affidamento alla Sose - mediante concessione - delle attività relative all'elaborazione e alla revisione degli indici nonché ogni altra attività idonea a potenziare le attività di analisi per il contrasto della sottrazione di basi imponibili all'imposizione. La società deve inoltre sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, aggiornare la mappatura del rischio di evasione fiscale e individuare le relative aree territoriali e merceologiche di intervento. La società può stipulare convenzioni non onerose con le amministrazioni pubbliche o con altri soggetti per finalità attinenti allo svolgimento delle attività citate e per assicurare il coordinamento di queste con ulteriori attività svolte dalla medesima società per altre finalità e per conto di altre amministrazioni pubbliche. Si ricorda che la Sose – Soluzioni per il Sistema Economico Spa è una Società per Azioni costituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (88%) e dalla Banca d'Italia (12%), in base all'art. 10, comma 12 della legge 146 dell'8/5/1998. La Società , operativa dal 1999, svolge le attività relative alla costruzione, realizzazione e aggiornamento degli studi di settore, nonché ogni altra attività di analisi strategica dei dati e di supporto metodologico all'Amministrazione finanziaria in materia tributaria e di economia d'impresa, al fine di creare sistemi di prevenzione dell'evasione, nonché di determinare i fabbisogni standard in attuazione del federalismo fiscale.
Ai sensi del comma 2, le quote di partecipazione al capitale della Sose possono essere cedute, in tutto o in parte, ad amministrazioni centrali dello Stato, in conformità ai princìpi stabiliti dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175). L'articolo 6 del predetto Testo unico reca i princìpi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico. In particolare, le società a controllo pubblico che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività .
Esse predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea. Esse inoltre valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con sistemi volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.
 L'articolo 10 stabilisce che nei casi di omissione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini della costruzione e dell'applicazione degli indici o di comunicazione inesatta o incompleta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.000 euro (prevista dall'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997). Negli stessi casi di omissione della comunicazione ovvero di comunicazione inesatta o incompleta l'Agenzia delle entrate comunica al contribuente le informazioni in proprio possesso, invitando lo stesso a correggere spontaneamente gli errori o a eseguire la comunicazione dei dati dopo la presentazione della dichiarazione, nel termine indicato dall'Agenzia (invito alla compliance). Qualora anche dopo tale invito il contribuente ometta di adeguarsi decade dai benefìci previsti dall'articolo 6, sopra descritti. In particolare la norma esplicita che in tal caso si applicano i termini ordinari per l'accertamento.  L'articolo 11 prevede la graduale cessazione dell'applicazione delle disciplina sui parametri e sugli studi di settore, con effetto dai periodi d'imposta per i quali entreranno in vigore i nuovi indici sintetici di affidabilità e per le attività economiche per le quali gli stessi indici sono approvati (comma 1). È abrogata inoltre la norma che disciplina le modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore, a decorrere dal 1° gennaio 2017 (comma 2). Sono infine abrogate le precedenti disposizioni concernenti l'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e l'abolizione degli studi di settore, contenute nell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 (comma 3). Come anticipato, l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016 prevede che, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze individua con decreto indici sintetici di affidabilità fiscale cui collegare livelli di premialità per i contribuenti più affidabili. La premialità può configurarsi anche nell'esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti. Tale previsione è volta a promuovere l'adempimento degli obblighi tributari e il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti. Contestualmente all'adozione degli indici di affidabilità fiscale cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore.
 L'articolo 12 prevede che per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici è emanato, in via transitoria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (in via ordinaria deve essere emanato entro il mese di gennaio di ciascun anno). Si prevede, inoltre, che fino alla costituzione della commissione degli esperti (di cui all'articolo 4), le sue funzioni sono svolte dalla commissione degli esperti prevista dalla normativa sugli studi di settore (articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146).  L'articolo 13 prevede la clausola di invarianza finanziaria: dall'attuazione delle disposizioni della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Â
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