Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||
Titolo: | Disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro - Atto del Governo n. 390 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 387 | ||
Data: | 07/03/2017 | ||
Organi della Camera: | VI-Finanze | ||
Altri riferimenti: |
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Disposizioni per l'esercizio delle attività di compro oro
7 marzo 2017
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Indice |
Sintesi del contenuto|La vigente disciplina del commercio dell'oro|Il contenuto dello schema| |
Sintesi del contenutoLo schema di decreto in esame attua la delega contenuta nell'articolo 15, comma 2, lettera l) della legge di delegazione europea 2015, n. 170 del 2016. Detta norma prevede, a fini di contrasto dei fenomeni criminali con particolare riferimento al riciclaggio, l'adozione di una disciplina organica sulle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, svolto da operatori non soggetti alla disciplina generale prevista dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7 (cd. "compro oro"). La nuova normativa, volta alla piena tracciabilità e registrazione delle operazioni di compravendita dell'oro e alla rapida acquisizione dei dati da parte delle forze di polizia, deve inoltre prevedere uno specifico apparato sanzionatorio. Nella premessa allo schema in esame viene citato l'articolo 2, paragrafo 7 della nuova direttiva antiriciclaggio (Direttiva 849/2015/UE) che vincola gli Stati membri, nel valutare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai fini del presente articolo, a prestare particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Si rammenta che è all'esame delle competenti Commissioni parlamentari l'Atto del Governo n. 389, che reca lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Lo schema, nel recepire la predetta normativa UE, sostanzialmente riscrive il D.Lgs. n. 231 del 2007.
Tratto fondamentale della riforma è l'ampliamento del principio dell'approccio basato sul rischio (risk based approach), diretto ad identificare e valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento al terrorismo insiti nell'esercizio delle attività , finanziarie e professionali, svolte dai destinatari della normativa. Il legislatore europeo vincola gli Stati membri ad assumere misure per mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo esistente in ogni paese e a tenere aggiornata la valutazione del rischio. In particolare, agli Stati membri è affidata la valutazione dei rischi a livello nazionale e la definizione di adeguate politiche di mitigazione. A loro volta, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono chiamati a valutare i rischi cui sono esposti e a dotarsi di presidi commisurati alle proprie caratteristiche. Nelle situazioni a più elevato rischio trovano applicazione misure rafforzate di adeguata verifica della clientela.
In sostanza, l'applicazione dell'approccio basato sul rischio informa con maggiore chiarezza gli assetti nazionali, l'azione delle autorità competenti e quella dei soggetti obbligati, e rende necessario, in seno allo Stato membro, lo svolgimento di un esercizio di valutazione delle normative, delle strutture e delle istituzioni di contrasto al riciclaggio, aggiornato su base periodica.
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Si segnala che nel richiamato Atto del Governo n. 389 - che attua la nuova normativa UE antiriciclaggio - non è più contenuto il riferimento ai compro oro tra i soggetti obbligati, che venogno ora disciplinati dallo schema in commento. In particolare, l'articolo 1 reca le definizioni rilevanti: si definisce l'attività di compro oro quale attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compravendita o la permuta di oggetti preziosi usati. L'articolo 2 chiarisce le finalità e l'ambito applicativo dello schema. L'articolo 3 istituisce e disciplina un apposito Registro degli operatori compro oro tenuto e gestito dall'OAM - Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-undecies (inserito dall'art. 11, D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e successivamente modificato dall'art. 6, c. 1, lett. f), D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169) del decreto legislativo n. 385 del 1993, Testo Unico Bancario – TUB. L'articolo 4 individua gli obblighi di identificazione della clientela a carico dei compro oro; l'articolo 5 disciplina la tracciabilità delle transazioni effettuate nell'esercizio dell'attività di compro oro. Con l'articolo 6 si disciplinano gli obblighi di conservazione dei dati acquisiti nell'esercizio dell'attività . All'articolo 7 si prevede l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette secondo la procedura e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto antiriciclaggio. L'articolo 8 punisce l'esercizio abusivo dell'attività di compro oro, mentre l'articolo 9 fissa le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione all'OAM. Anche l'articolo 10 si occupa di sanzioni irrogate per mancato rispetto degli obblighi posti dalle norme in esame in capo agli operatori compro oro. L'articolo 11 reca la disciplina dei controlli e del procedimento sanzionatorio, mentre l'articolo 12 individua i criteri per la quantificazione delle sanzioni. All'articolo 13 sono specificate ulteriori disposizioni procedurali; l'articolo 14 contiene le norme transitorie e finali; l'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria. |
La vigente disciplina del commercio dell'oroLa legge (articolo 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7) qualifica come operatore professionale in oro il soggetto che esercita in via professionale, per conto proprio o di terzi, il commercio dell'oro. In sostanza l'operatore professionale esercita l'acquisto e le vendita, in via professionale, per conto proprio o di terzi di:
L'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o di terzi, deve essere preventivamente comunicato alla Banca d'Italia; i soggetti che possono svolgere tale attività devono (articolo 1, comma 3, della legge n. 7 del 2000) essere in possesso dei seguenti requisiti:
 Sono esclusi dalla disciplina (articolo 1, comma 4) gli operatori che acquistano oro al fine di destinarlo alla propria lavorazione industriale o artigianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavorazione, ad un titolare del marchio di identificazione dei metalli Il soggetto che intende esercitare in via professionale il commercio di oro deve darne comunicazione alla Banca d'Italia (Ufficio Italiano Cambi) prima dell'avvio dell'attività (articolo 1, comma 3). Per gli operatori professionali in oro sussistono gli obblighi antiriciclaggio. L'esercizio abusivo dell'attività di commercio di oro - senza averne dato comunicazione alla Banca d'Italia, ovvero in assenza dei requisiti richiesti - è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.065 a 10.329 euro (articolo 4, comma 1, della legge n. 7 del 2000). Inoltre, chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 12.500 euro; la violazione di tale obbligo di dichiarazione è punita con una sanzione amministrativa da un minimo del 10% ad un massimo del 40% del valore negoziato (articolo 1, comma 2).
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Dall'altro lato, ai sensi della disciplina vigente il commercio di oro da gioielleria (cd. compro oro) non prevede il possesso dei requisiti elencati in precedenza, come sottolineato dai chiarimenti forniti con la nota del 28 maggio 2010 della Banca d'Italia. Ne consegue che gli esercizi commerciali qualificati come "compro oro" possono acquistare oggetti preziosi, sia nuovi che usati, e rivenderli al pubblico, a fonderie o altri operatori. In particolare, l'Istituto ha chiarito che l'oro il cui commercio è legittimamente consentito ai c.d. compro oro può essere dedotto, per esclusione, da quello non riservato agli "operatori professionali in oro". Non occorre pertanto la comunicazione di avvio dell'attività – e quindi il possesso dei requisiti di forma societaria, oggetto sociale e onorabilità degli esponenti di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 7 del 2000 – per quei soggetti che limitino la propria attività al commercio di oro da gioielleria. A titolo esemplificativo, detti soggetti oggi possono acquistare oggetti preziosi nuovi, usati o avariati e rivenderli al pubblico, a fonderie o ad altri operatori. Tale attività si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di oro contenuta nell'art. 1, comma 1, della legge n. 7 del 2000. In tale caso è la fonderia che dovesse trarne il contenuto in fino e rivenderlo come "oro da investimento" a dover assumere la qualifica di "operatore professionale in oro". Ne discende che i compro oro non possono congiuntamente acquistare "oro da gioielleria" usato/avariato, fonderlo (per proprio conto o con incarico a terzi previo accordo di mantenimento del diritto di proprietà sul fino ottenuto) e cedere il fino ottenuto. Si segnala da ultimo che i compro-oro entrano in rapporto con la Banca d'Italia solo per il tramite della struttura dedicata al contrasto del riciclaggio (Unità di Informazione Finanziaria, UIF). La Banca d'Italia, ai sensi della normativa vigente non esercita sui compro oro alcuna forma di vigilanza o di controllo in relazione allo svolgimento delle attività . L'attività dei compro oro è regolata da altre norme di rango primario, contenute principalmente nel Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), segnatamente negli articoli 127 e 128, nonché nelle norme di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635). In primo luogo (articolo 127 TULPS e articolo 242 del relativo regolamento di esecuzione) il commercio di cose usate è sottoposto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA, previa dichiarazione all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza. Più in particolare, l'articolo 127 TULPS e il regolamento di esecuzione stabiliscono che i commercianti di oggetti preziosi hanno l'obbligo di munirsi di licenza del Questore territorialmente competente. Detta licenza viene rilasciata previa verifica di alcuni requisiti oggettivi e soggettivi del titolare, affinché non sia rilasciata a soggetti aventi precedenti penali per specifici reati. L'obbligo della licenza spetta anche agli esercenti stranieri che intendono fare commercio, nel territorio dello Stato, di oggetti preziosi. Ai sensi del successivo articolo 128 TULPS (e 247 del regolamento di esecuzione) i commercianti non possono compiere operazioni su cose usate se non con le persone provviste della carta d'identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato. Essi devono tenere un Registro delle operazioni che compilano giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute, trascrizione che deve sempre avvenire con tempestività e senza alcuna omissione, cosi come affermato anche dalla giurisprudenza. Il TULPS (articolo 9) consente al Questore il potere di impartire discrezionalmente prescrizioni di dettaglio a salvaguardia del pubblico interesse. Attualmente, i compro oro sono soggetti agli obblighi antiriciclaggio (ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), n, 2 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e, in particolare, sono tenuti agli obblighi di identificazione della clientela e di registrazione delle operazioni, cui adempiono mediante le procedure di identificazione e registrazione previste dal TULPS.  Si rammenta tuttavia che l'Atto del Governo n. 389 sopra citato espunge tale riferimento.Â
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Il contenuto dello schemaL'articolo 1 reca le definizioni rilevanti. In particolare (comma 1, lettera b)) si definisce l'attività di compro oro quale attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di compro oro, esercitata in via esclusiva ovvero in via secondaria rispetto all'attività prevalente. Per operazioni di compro oro (lettera o) si intendono la compravendita ovvero la permuta di oggetti preziosi usati e, cioè (lettera m)) di oggetti in oro o in altri metalli preziosi nella forma di prodotti finiti o di gioielleria, ovvero nella forma di rottami, cascami o avanzi di oro e materiali gemmologici.  L'articolo 2, nell'enumerare le finalità e l'ambito applicativo dello schema, chiarisce che esso introduce norme specifiche per la definizione degli obblighi di tracciabilità delle operazioni di compro oro e la prevenzione dell'utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, in particolare di riciclaggio di denaro e reimpiego di proventi di attività illecite (comma 1). Si chiarisce (comma 2) che restano fermi i poteri e le funzioni attribuiti al Ministero dell'interno dalla vigente normativa di pubblica sicurezza, come illustrati nel paragrafo introduttivo.  L'articolo 3 istituisce e disciplina un apposito Registro degli operatori compro oro, ai fini dell'esercizio in via professionale dell'attività , tenuto e gestito dall'OAM, ovvero l'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, di cui all'articolo 128-undecies del decreto legislativo n. 385 del 1993, Testo Unico Bancario – TUB. In particolare, oltre alla tenuta degli albi, tale Organismo verifica il rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti; per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo può effettuare ispezioni e può chiedere la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini. Esso è sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia (Art. 128-terdecies TUB).
Il possesso della licenza di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'articolo 127 TULPS (per cui si veda al paragrafo introduttivo) costituisce requisito per l'iscrizione nel registro (comma 1 dell'articolo 3). Sono individuate le modalità di iscrizione nel registro, e l'invio dei dati identificativi dell'operatore compro oro (comma 2) e le relative variazioni (comma 3). L'OAM, verificata la completezza della documentazione inviata, dispone l'iscrizione dell'operatore nel registro e assegna a ciascun iscritto un codice identificativo unico (comma 2). Si rimette ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 4), l'individuazione delle specifiche tecniche relative alle modalità di alimentazione del registro e di invio dei relativi dati, affinché ne sia garantito il costante aggiornamento e la tempestiva disponibilità alle autorità competenti. Il decreto ministeriale individua tra l'altro l'entità e i criteri di determinazione del contributo, dovuto dagli iscritti, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro, nonché le modalità e i termini entro cui provvedere al relativo versamento. Il mancato versamento del contributo annuo (comma 5) costituisce causa ostativa all'iscrizione ovvero alla permanenza nel registro. Il comma 6 intende coordinare la disciplina introdotta con gli adempimenti prescritti dalla legge n. 7 del 2000 posti a carico degli operatori professionali in oro. In particolare, si prescrive che gli obblighi di iscrizione e comunicazione nel registro si applicano anche agli operatori professionali in oro, diversi dalle banche, che svolgono in via professionale l'attività di commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi (ai sensi dell'articolo l, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7) ove svolgano o intendano svolgere l'attività di compro oro. Per essi restano ferme la disciplina specifica della legge n. 7 del 2000 e le disposizioni dettate dalla normativa antiriciclaggio, in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.  L'articolo 4 individua le specifiche modalità con cui i compro oro sono obbligati a identificare la clientela (comma 1). In particolare si rinvia all'articolo 18, comma l, lettera a), del decreto antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231 del 2007). In proposito, il menzionato A.G. n. 389 (per cui si veda il paragrafo introduttivo) tra l'altro novella il vigente articolo 18, rinforzando le modalità di riscontro documentale attualmente previste dalla legge.
Il vigente articolo 18, comma 1, lettera a) chiarisce che gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono - tra l'altro - nell'attività di identificazione del cliente e verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente.
La novella invece specifica che l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità avvengono attraverso riscontro di un documento d'identità o di altro documento di riconoscimento equipollente, nonché sulla base di documenti, dati o informazioni da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore materiale delle operazioni, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente.  Si pone l'obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento, diversi dal denaro contante, per operazioni di compro oro eccedenti la soglia dei mille euro, al fine di garantire la piena tracciabilità soggettiva dell'operazione medesima e la sua univoca riconducibilità al disponente (comma 2).  L'articolo 5 disciplina la tracciabilità delle transazioni effettuate nell'esercizio dell'attività di compro oro. In particolare viene disposto l'obbligo (comma 1) dell'uso di un conto corrente dedicato in via esclusiva a tali transazioni, con l'obbligo di compilare e numerare progressivamente le schede relative a ciascuna operazione (comma 2) con specifici elementi che descrivano l'oggetto della transazione, corredate tra l'altro della fotografia digitale dell'oggetto e dell'indicazione della specifica destinazione dell'oggetto prezioso, per ricostruire pienamente l'ulteriore impiego e l'eventuale cessione ad operatori professionali in oro autorizzati alla trasformazione e/o fusione dell'oggetto in metallo. Si rilascia al cliente (comma 3), a conclusione dell'operazione, una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite.  L'articolo 6 disciplina gli obblighi di conservazione dei dati acquisiti nell'esercizio delle attività (informazioni sui clienti, schede relative alle operazioni e copia delle ricevute rilasciate), che valgono per 5 anni (comma 1). Gli operatori devono adottare sistemi di conservazione che - tra l'altro - siano idonei a garantire l'accessibilità completa e tempestiva ai dati da parte delle autorità competenti, l'integrità e la non alterabilità dei medesimi dati nonché il mantenimento della storicità dei medesimi, in modo che, rispetto a ciascuna operazione, sia assicurato il collegamento tra i dati e le informazioni acquisite (comma 2). I sistemi di conservazione adottati garantiscono il rispetto delle norme e delle procedure dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonché il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalità previste dal provvedimento in esame (comma 3). Con l'adempimento di tali obblighi di conservazione (comma 4) sono adempiuti anche gli obblighi previsti dall'articolo 128 del TULPS, relativi alla tenuta del già citato registro delle operazioni avente finalità di pubblica sicurezza.  All'articolo 7 si prevede l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette secondo la procedura e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto antiriciclaggio. Si rileva che le norme in commento fanno riferimento all'articolo 35 del D.Lgs. n. 231 del 2007, come novellato dall'A.G. n. 389. A seguito della modifica, infatti, nell'articolo 35 confluisce la normativa riguardante gli obblighi di segnalazione; nella sua formulazione vigente, invece, l'articolo 35 disciplina l'applicazione della normativa antiriciclaggio ai rapporti di esternalizzazione o di agenzia.  L'articolo 8 punisce l'esercizio abusivo dell'attività di compro oro - ovvero l'attività svolta in assenza dell'iscrizione al registro dei relativi operatori - con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 a 10.000 euro.  L'articolo 9 fissa le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione all'Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi: la mancata ottemperanza all'obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.500 euro. Se le violazioni sono gravi, ripetute o sistematiche, la sanzione è triplicata. Se la comunicazione avviene in ritardo, ossia nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione è ridotta a 500 euro. L'Organismo definisce la procedura per la contestazione delle violazioni e l'irrogazione e riscossione delle sanzioni.  Anche l'articolo 10 si occupa di sanzioni irrogate per mancato rispetto degli obblighi posti dalle norme in esame in capo agli operatori compro oro. L'omessa identificazione del cliente con le modalità di legge (comma 1) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro. Tale sanzione (comma 2) si applica anche agli operatori compro oro che, in violazione di quanto disposto dall'articolo 6, non effettuano, in tutto o in parte, la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni. Ai sensi del comma 3, l'omissione di segnalazione di operazione sospetta ovvero la segnalazione tardiva comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. Per violazioni gravi o ripetute o sistematiche ovvero plurime, tutte le suddette sanzioni amministrative pecuniarie sono raddoppiate nel minimo e nel massimo edittali (comma 4). Sono previste norme specifiche (comma 5) per le violazioni ritenute di minore gravità , con possibilità di ridurre la sanzione fino a un terzo.  L'articolo 11 reca la disciplina dei controlli e del procedimento sanzionatorio. Organo competente (comma 1) a irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie è il Ministero dell'economia e delle finanze, udito il parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio (articolo 1 del D.P.R. n. 114 del 2007). Tale Commissione svolge attività istruttoria e di consulenza obbligatoria per l'adozione dei decreti di determinazione ed irrogazione delle sanzioni per violazioni di norme in materie valutaria ed economica (violazione delle norme in materia di valuta e antiriciclaggio; di misure restrittive per contrastare l'attività di Stati, individui o organizzazioni che minacciano la pace e la sicurezza internazionale; di rilevazione, a fini fiscali, di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori; di disciplina del mercato dell'oro; di sistema statistico nazionale e nelle altre materie previste da legge o da regolamento).
 Più in dettaglio, il procedimento sanzionatorio per le violazioni in tema di identificazione della clientela e conservazione di documenti (articoli 4 e 6) è svolto dagli Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato. La citata Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio formula pareri di massima (comma 1). È prevista (comma 2) la comunicazione all'Organismo del decreto che irroga la sanzione, per l'annotazione in apposita sottosezione del registro degli operatori compro oro. Si consente l'accesso a tale sottosezione anche alle autorità competenti (MEF, UIF e Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c)), all'autorità giudiziaria, al Ministero dell'interno e alle altre amministrazioni interessate, per l'esercizio delle rispettive competenze. Sono disciplinati (commi 3 e 4) i poteri della Guardia di finanza e la sanzione accessoria della sospensione dell'attività . In particolare, la Guardia di finanza esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni in esame da parte degli operatori compro oro, anche esercitando i poteri di accesso, ispezione e verifica, fermi restando i poteri di controllo attribuiti agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza dalle disposizioni vigenti. Ove la Guardia di finanza accerti e contesti gravi violazioni delle disposizioni in esame e riscontri la sussistenza, a carico del medesimo soggetto, di due distinte annotazioni nella menzionata sottosezione del registro degli operatori, avvenute nel corso dell'ultimo triennio, propone la sanzione accessoria della sospensione da quindici giorni a tre mesi dell'esercizio dell'attività . Tale sospensione è adottata dagli uffici centrali del Ministero dell'economia e delle finanze e notificato all'interessato nonché comunicato all'Organismo, per l'annotazione nella sottosezione del registro e per la sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, per un periodo di pari durata. Del predetto provvedimento è data, altresì, notizia al Questore che ha rilasciato la licenza di PS. L'inosservanza del provvedimento di sospensione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 30.000 euro. Ai sensi del comma 6, se dopo l'esecuzione del provvedimento di sospensione dell'attività sono commesse altre violazioni degli obblighi di cui alla normativa in esame, il Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto di irrogazione della sanzione - tenuto conto della rilevanza della violazione - richiede all'Organismo la cancellazione dell'operatore compro oro dal registro. Per i tre anni successivi al provvedimento di cancellazione, l'iscrizione nel registro è interdetta sia all'operatore, sia ai suoi affini e congiunti entro il terzo grado.  L'articolo 12 individua i criteri per la quantificazione delle sanzioni. In particolare (comma 1) nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie o delle sanzioni accessorie il MEF è tenuto a considerare ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica: a) la gravità e durata della violazione; b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica; c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile; d) l'entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili; e) l'entità del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile; f) il livello di cooperazione con le autorità competenti prestato della persona fisica o giuridica responsabile; g) le precedenti violazioni. Ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 21 novembre 1981, n. 689 in tema, rispettivamente, di violazioni plurime con la medesima azione e di reiterazione di violazioni. L'articolo 8 è relativo alle ipotesi in cui con un'azione od omissione siano violate diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o siano commesse più violazioni della stessa disposizione; in tale ipotesi si soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione soggiace anche chi, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
L'articolo 8-bis disciplina la reiterazione delle violazioni: si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria. La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.
 L'articolo 13 reca ulteriori disposizioni procedurali, in particolare disponendo (comma l) che al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applichino le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689. Le somme riscosse a titolo di sanzioni amministrative sono ripartite secondo le disposizioni generali in tema di riparto dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni alle leggi tributarie (legge 7 febbraio 1951, n. 168).  In estrema sintesi, nei casi in cui le leggi tributarie prevedono la partecipazione degli accertatori delle violazioni nella ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie ed ammende, la legge n. 168 fissa le percentuali di tali somme da attribuire: all'erario; ai fondi di previdenza e assistenza delle Amministrazioni e dei Corpi di polizia cui appartengono gli accertatori; agli accertatori medesimi; ai fondi costituiti per la distribuzione di premi al personale distinto per particolari meriti. Sono previste regole specifiche per gli accertatori che sono militari della Guardia di finanza,
 Ai sensi del comma 2 i decreti sanzionatori sono assoggettati alla giurisdizione del giudice ordinario. I provvedimenti sanzionatori sono comunicati dall'autorità irrogante all'Organismo, al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza e alle altre amministrazioni interessate, per le iniziative di rispettiva competenza.  L'articolo 14 reca le disposizioni transitorie e finali. In primo luogo l'Organismo avvia la gestione del registro degli operatori compro oro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto che fissa le modalità tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro stesso (comma 1). Per migliorare il patrimonio informativo dell'ISTAT nella revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO) è inserito un codice specifico dell'attività di compro oro (comma 2).  Infine l'articolo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria. |