Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze |
Titolo: | Cassa depositi e prestiti: principali linee di intervento |
Serie: | Documentazione e ricerche Numero: 204 |
Data: | 11/11/2015 |
Organi della Camera: |
VI-Finanze
X-Attività produttive, commercio e turismo |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione e ricerche |
Cassa depositi e
prestiti: |
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n. 204 |
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11 novembre 2015 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi –
Dipartimento Finanze ( 066760-2233 – * st_finanze@camera.it
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File:
FI0390.doc |
INDICE
3. Principali linee di
intervento della Società
§ 3.1 Gli interventi di sostegno al tessuto
economico imprenditoriale
-
3.1.1 Sostegno
all’internazionalizzazione delle imprese. Il Plafond Export-Banca
-
3.1.5 Prestazione di garanzia
sui pagamenti della P.A. verso le imprese
-
3.1.6 Partecipazione di
CDP in SGR Fondo Italiano di Investimento S.p.A.
-
3.1.7 Assunzione di
partecipazioni strategiche
-
3.1.8 Assunzione di
altre partecipazioni azionarie
-
3.1.9 L’intervento di
CDP al “Piano Junker”. Il Fondo europeo per gli investimenti strategici
§ 3.2 Ulteriori interventi di sostegno
all’economia
-
3.2.2 Interventi di
sostegno alla ricostruzione per calamità naturali
§ 3.3. Le risorse finanziarie mobilitate per
gli interventi di supporto all’economia dal 2009
§ 3.4. Risultati d’esercizio di CDP S.p.A.
Cassa depositi e prestiti (CDP) è una società per azioni[1] a controllo pubblico statale: il Ministero dell'Economia e delle Finanze detiene l'80,1% del capitale, il 18,4% è posseduto da 61 Fondazioni di origine bancaria, il restante 1,5% in azioni proprie. L’attuale compagine azionaria è il risultato del riassetto realizzatosi in attuazione dell’articolo 36, comma 3-octies del D.L. n. 179/2012[2].
Cassa depositi e prestiti gestisce una parte consistente del risparmio nazionale, il risparmio postale (buoni fruttiferi e libretti postali), che rappresenta la sua principale fonte di raccolta.
Dall’anno 2008, le potenzialità di utilizzo del risparmio postale, che avviene in un regime di gestione separata ai fini contabili e amministrativi, sono state ampliate: dai soli investimenti pubblici, storica forma di impiego di CDP, ai programmi a sostegno dell’economia.
In questo ambito, CDP, quale operatore finanziario di lungo termine, ha rapidamente acquisito un ruolo centrale, in particolare nel supporto alle imprese di piccola e media dimensione, articolando la sua offerta in strumenti di debito e di equity[3].
Cassa depositi, in considerazione delle funzioni svolte, non è ricompresa nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, ai fini della definizione dei parametri di finanza pubblica rilevanti in sede europea[4].
Assetto
organizzativo di Cassa depositi e prestiti
Il Consiglio di amministrazione di CDP è composto da nove membri; per l’amministrazione della cd. gestione separata, è integrato dai rappresentanti del MEF e delle autonomie territoriali.
Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.
Ai sensi dello Statuto di CDP - come modificato dall’Assemblea lo scorso 10 luglio 2015, contestualmente alla
nomina del nuovo Consiglio di
amministrazione per gli esercizi 2015-2017 - il CDA viene nominato
dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci.
Hanno diritto di presentare liste, nelle quali i candidati debbono essere elencati mediante un numero progressivo, soltanto i soci che, anche congiunti ad altri soci, rappresentano almeno il 10% delle azioni aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.
Nel caso in cui siano state presentate più liste, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, sei membri; dalla lista che è risultata seconda per numero di voti vengono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nelle corrispondenti sezioni della lista, gli altri tre membri. Presidente della Società è il primo della lista che è risultata seconda per numero di voti (articolo 15, comma 11 dello Statuto).
Il Consiglio di amministrazione nomina poi, tra i propri componenti diversi dal Presidente, un Amministratore Delegato tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, al quale, nei limiti di legge e di Statuto, delega proprie attribuzioni, determinandone il compenso (articolo 23).
Il nuovo Statuto prescrive ora che il CDA elegga un vice-Presidente e nomini un Segretario e un vice-Segretario, questi ultimi due anche estranei al CDA stesso (articolo 16); e che il Vice presidente presieda il Comitato Rischi istituito dal CDA (articolo 21).
Il Comitato Rischi, di nuova istituzione, ha responsabilità di controllo e formulazione di proposte di indirizzo in materia di gestione dei rischi e valutazione della adozione dei nuovi prodotti.
Il CDA determina con apposito regolamento le specifiche competenze, le modalità di funzionamento, gli obiettivi, le responsabilità e i componenti del Comitato rischi (Regolamento del Comitato Rischi).
Il Vice presidente partecipa altresì (assieme al Presidente e all’Amministratore delegato) al Comitato Strategico, che, all'interno del Consiglio di amministrazione, opera a supporto dell'attività di organizzazione e coordinamento dello stesso Consiglio e a supporto della supervisione strategica dell'attività della società.
Oltre alle novità legate alla istituzione in seno al Consiglio di amministrazione di un Comitato rischi e di un Comitato strategico, e alla prescrizione della nomina del Vice presidente con compiti specifici, da segnalare è la modifica dei requisiti per la nomina degli amministratori: lo Statuto in proposito ora prevede, in particolare, all’articolo 15, che costituisce causa di ineleggibilità o decadenza dalle funzioni di amministratore l'emissione di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale[5].
Le modifiche statutarie approvate dall’Assemblea il 10 luglio scorso riguardano anche l’introduzione di quorum costitutivi e deliberativi rafforzati per le decisioni del Consiglio di amministrazione in materia di politiche di gestione dei rischi e distribuzione degli utili.
In particolare, agli azionisti spetta il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge, ivi inclusa l'ipotesi di una modifica dell'oggetto sociale, che consenta un cambiamento significativo dell'attività della società, anche connessa ad una disposizione di legge o regolamentare (articolo 9 dello Statuto).
Inoltre, le deliberazioni del CDA sono di regola assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il nuovo Statuto (articolo 18) prevede specificamente una maggioranza qualificata, voto favorevole di almeno sette degli amministratori eletti dall'Assemblea, per le delibere adottate:
ai
sensi dell’articolo 30, comma 3, dello Statuto, relativo
alle proposte avanzate da CDA all’Assemblea di riparto degli utili annuali netti in misura
inferiore al 60%.
L’articolo
30 dello Statuto prevede ora che dedotto l’importo
destinato alla riserva legale, gli utili
siano distribuiti tra i soci in misura pari al 60%[6], ma l’Assemblea può
deliberare una percentuale di
riparto inferiore in deroga solo con il voto favorevole di almeno l’85% del capitale sociale. La delibera deve essere adottata su proposta del CDA
espressamente motivata per esigenze di
rafforzamento patrimoniale della società e approvata mediante voto
favorevole di almeno 7 degli amministratori eletti
dall’Assemblea. L’Assemblea, con la maggioranza dell’85% del capitale sociale
può anche deliberare un riparto di utili superiore al 60%[7].
La precedente formulazione dello Statuto disponeva che gli utili netti annuali risultanti dal bilancio, dedotto l'importo destinato alla riserva legale, fossero assegnati, in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea.
Per ciò che attiene all’esercizio 2014, secondo le informazioni diffuse da CDP Spa con comunicato del 27 maggio 2015, a fronte di un utile di CDP S.p.A. di 2,2 miliardi di euro al 31 dicembre 2014, il dividendo per gli azionisti è stato quantificato in 853 milioni di euro (dunque circa il 39,3 percento). La riforma dello Statuto determina quindi la distribuzione agli azionisti di una percentuale fissa (e nella sostanza maggiore rispetto al passato) di dividendi in rapporto agli utili.
§
ai sensi
dell'art. 21, comma 1, lettera m), relativo alla definizione
degli obiettivi di rischio, delle eventuali
soglie di tolleranza e delle politiche di governo e di gestione dei rischi
e delle relative modalità di rilevazione,
da determinarsi in apposito regolamento (Regolamento Rischi).
§
ai sensi
dell'art. 21, comma 2, relativo all’istituzione Comitato Rischi.
Il nuovo CDA si è insediato il 13 luglio
scorso e si rinvia al comunicato
stampa della Società.
Il Collegio Sindacale viene nominato dall’Assemblea dei soci. Si compone di cinque sindaci effettivi e di due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
Controlli
e vigilanza su Cassa depositi e prestiti
A CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del Titolo V del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385/1993) previste per gli intermediari finanziari, tenuto conto delle caratteristiche del soggetto vigilato e la speciale disciplina della gestione separata (articolo 5, comma 6, D.L. n. 269).
A seguito di comunicazione ufficiale da parte di Banca d’Italia, dal 2006 la CDP S.p.A. è stata qualificata, in virtù dell’attività di finanziamento da essa svolta, come ente creditizio e pertanto assoggettato al regime di riserva obbligatoria previsto per gli enti creditizi dal regolamento n. 1745/2003 della BCE del 12 settembre 2003[8].
Le passività di CDP S.p.A. attualmente assimilabili a quelle soggette a riserva obbligatoria sono i libretti di risparmio postale, i buoni fruttiferi postali e i depositi passivi a favore di controparti bancarie di paesi UE non appartenenti all’Unione monetaria che si vengono a costituire in forza degli accordi di garanzia per il contenimento del rischio di controparte derivante da transazioni in strumenti derivati (cd. Credit Support Annex).
Attualmente Cassa depositi e prestiti è però sottratta a taluni altri profili di vigilanza bancaria. Al fine di valutare la propria adeguatezza patrimoniale, secondo informazioni ricevute dalla Società, risulta che CDP effettua da anni (31 dicembre 2005) le simulazioni dei ratios patrimoniali che deriverebbero dall’applicazione della vigilanza prudenziale prevista per le banche[9].
Si ricorda, peraltro, che il D.L. n. 91/2014 ha introdotto poi alcune variazioni al regime fiscale, diretto e indiretto, cui è assoggettata la stessa CDP, al fine di equipararlo a quello delle banche (articolo 22-quinquies, come modificato dall’articolo 1, comma 389 della legge n. 190/2014[10]).
Cassa depositi è inoltre soggetta al controllo della Corte dei conti esercitato sugli enti ai quali lo Stato contribuisce con apporto al patrimonio in capitale ovvero mediante concessione di garanzie finanziaria, ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 259/1958 (articolo 5, comma 17 del D.L. n. 269/2003).
L’ultima relazione presentata il 7 agosto 2015 dalla Corte dei conti riguarda il controllo eseguito su CDP nell’esercizio 2013 (Doc. XV, n. 231).
Cassa,
inoltre, è soggetta, per la gestione separata, alla Commissione di vigilanza
prevista dall’articolo 3, R.D. 453/1913[11].
Si
ricorda, inoltre, che, ai sensi della legge
di stabilità 2015, ferme restando le attribuzioni proprie della predetta
Commissione, stabilisce che rientrano nelle competenze della Commissione
parlamentare di controllo sull'attività
degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale anche le funzioni di vigilanza sulla gestione separata di CDP relativamente ai
profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico
realizzate con riferimento all'intero settore previdenziale e assistenziale (legge
n. 190/2014, articolo 1, comma 253 che ha novellato l’articolo 5, comma 9 del
D.L. n. 269/2003). Si segnala che, allo stato,
non vi sono operazioni di finanziamento di CDP al settore previdenziale e assistenziale.
Il
Ministro dell’economia, sulla base di apposita
relazione presentata dalla CDP S.p.A., deve riferire annualmente al Parlamento
sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.A. (articolo 5,
comma 16, D.L. n. 269/2003).
L’ultima
Relazione è stata presentata alle Camere dal Ministro dell’Economia e Finanze
il 7 agosto 2015 ed è relativa all’anno 2014 (Doc.
LIV, n. 3).
In base alla normativa vigente[12], la
raccolta del risparmio postale è
affidata a CDP che si avvale di Poste
italiane S.p.a., società controllata dal Ministero dell’economia e
finanze (quota parte del capitale sociale in mano pubblica è stato recentemente
collocato sul mercato)[13].
Poste Italiane cura la distribuzione dei prodotti
del risparmio postale e per tale servizio Cassa depositi e prestiti è tenuta a
versare a Poste Italiane un corrispettivo per il servizio di gestione del
risparmio postale[14].
Per risparmio postale si intende
la raccolta di Fondi con obbligo di
rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. La raccolta di Fondi avviene sotto forma di buoni postali fruttiferi
e di libretti di risparmio postale.
I Fondi sono garantiti dallo Stato proprio in
virtù del carattere di servizio di interesse economico
generale e sono in “gestione separata” ai fini contabili e amministrativi[15](cfr. infra la gestione separata).
L’emissione
dei prodotti del risparmio postale nonché
l’effettuazione di altre operazioni finanziarie assistite da garanzia statale permette dunque a Cassa depositi il
reperimento delle principali risorse
necessarie per lo svolgimento delle sue attività istituzionali.
La tabella che segue indica l’evoluzione dello
stock del risparmio postale (che si compone delle consistenze sui libretti di risparmio e sui
buoni postali fruttiferi) negli anni 2010-2014.
miliardi di euro
|
2010 |
var. |
2011 |
var. |
2012 |
var. |
2013 |
var. |
2014 |
var. |
Stock di risparmio postale |
207,3 |
8,6 |
218,4 |
5,4 |
233,6 |
7,0 |
242,4 |
3,8 |
252,0 |
4,0 |
|
||||||||||
Disponibilità c/c tesoreria |
122,5 |
8,1 |
122,0 |
-0,4 |
132,7 |
8,8 |
132,9 |
0,2 |
146,8 |
10,5 |
Secondo i dati esposti in tabella e desunti
dai Bilanci della Cassa depositi e prestiti, lo stock di risparmio postale nell’anno 2014 è ammontato complessivamente
a 252 miliardi di euro circa, in
aumento del 4,0 percento rispetto all’anno 2013.
L’aumento dello stock è prevalentemente riconducibile al flusso positivo di raccolta netta CDP registrato sui libretti, e, in via residuale, all’incremento registrato sullo stock dei Buoni fruttiferi.
Per l’anno 2014, la raccolta netta postale di CDP, cioè l’importo della raccolta postale costituito dalla differenza tra
sottoscrizioni/versamenti e rimborsi/prelevamenti, è ammontato a 4,6 miliardi, superiore a quella
registrata nel 2013 (3,6 miliardi di euro). Nell’anno 2012 essa era pari a 9,6
miliardi di euro circa, nel 2011 a 6,9 miliardi, nel 2010 a 13,9 miliardi[16].
Le disponibilità
liquide della CDP S.p.A. sono depositate nel conto corrente fruttifero n. 29814, denominato “Cassa depositi e
prestiti SPA – Gestione Separata”,
aperto presso la Tesoreria centrale
dello Stato. Le disponibilità liquide di Tesoreria registrate alla fine dell’anno finanziario rappresentano quella
parte di risorse in gestione separata
che la Cassa depositi non impiega
per le sue finalità istituzionali.
AI 31
dicembre 2014 il saldo del conto corrente presso la Tesoreria centrale dello
Stato, su cui è depositata la raccolta di CDP della Gestione Separata, si è
attestato a quota 146,8 miliardi di
euro, in crescita rispetto al dato di fine 2013 (pari a 132,9 miliardi di euro),
anche grazie al positivo contributo della raccolta postale netta.
Nella Relazione al Parlamento sull’attività di CDP nel 2014 tale
crescita è attribuita principalmente agli effetti: (i) del positivo contributo
della raccolta postale netta CDP, (ii) del progressivo accentramento della
tesoreria delle società controllate da CDP, (iii) delle nuove emissioni Euro Medium
Term Notes (EMTN), (iv) delle operazioni di
razionalizzazione del portafoglio partecipativo (v) della vendita di parte di
titoli di Stato precedentemente acquistati[17].
Sulle giacenze il Ministero dell'economia e
delle finanze corrisponde alla CDP S.p.a
un interesse semestrale a un tasso variabile pari alla media aritmetica
semplice tra il rendimento lordo dei Buoni ordinari del Tesoro a sei mesi e
l'andamento dell'indice mensile Rendistato.
Nel corso del 2014 si è assistito ad una modifica della remunerazione delle giacenze sul conto
corrente di Tesoreria per effetto del D.M. 28 maggio 2014 che ha recepito le
novità introdotte dal D.L. cd. Spending review, D.L. n. 66 del 24 aprile 2014[18], In particolare, fermi restando i parametri di
riferimento di detta remunerazione (tasso medio dei BOT e quello dell'indice Rendistato), viene previsto un diverso periodo di
rilevazione degli stessi, non più riferito al semestre precedente ma
corrispondente al "semestre di validità della remunerazione” [19].
Nella Relazione presentata alle Camere sui
risultati conseguiti nel 2014, CDP evidenzia che in un contesto
di mercato contraddistinto dalla significativa riduzione dei tassi di interesse,
si è verificata una “discesa del rendimento del conto corrente di Tesoreria a
livelli minimi storici anche per effetto delle novità introdotte dal sopra
citato D.M. 28 maggio 2014 sulla revisione delle modalità di calcolo della
remunerazione delle giacenze”.
Si consideri al riguardo che legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014, comma 390) stabilisce che i conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, non siano produttivi di interessi, ad eccezione di quelli individuati nell’allegato 9 della medesima legge, tra i quali, appunto, il conto di tesoreria n. 29814 Cassa depositi e prestiti - Gestione separata, nonché i conti correnti di tesoreria Poste Italiane spa – Bancoposta (conti correnti e soggetti privati).
Dunque tali conti sono produttivi degli interessi a carico del bilancio statale sulla base delle disposizioni che li regolano (per CDP, il D.M. 28 maggio 2014).
La norma contenuta nella legge di stabilità 2015 fa seguito alle decisioni del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea del 5 giugno 2014, in conseguenza delle quali la remunerazione dei depositi delle amministrazioni pubbliche presso le banche centrali nazionali (Banca d'Italia) è diventata negativa.
Tale decisione ha altresì determinato il trasferimento da Banca d'Italia a CDP della gestione del Fondo ammortamento titoli di Stato (articolo 1, comma 387 della legge di stabilità n. 190/2014). In data 30 dicembre 2014 è stata sottoscritta una convenzione tra CDP ed il MEF per la gestione del Fondo ammortamento titoli di Stato[20]. La relativa liquidità riversata sul conto di gestione è interamente impiegata in pronti conto termine e in acquisto di titoli di Stato a brevissimo termine.
Si ricorda che la disciplina del Fondo ammortamento è contenuta Capo III del Titolo I (artt. 44-52) del D.Lgs 30 dicembre 2003, n. 396 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico” (Testo A).
Le operazioni
compiute da CDP attraverso
l’utilizzo dei fondi della raccolta postale, e degli altri fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da
altre operazioni finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato[21] sono in cd. gestione separata ai fini
contabili ed organizzativi, uniformata a criteri di trasparenza e di
salvaguardia dell'equilibrio economico e sottoposta i poteri di indirizzo del
Ministero dell’economia e finanze, che interviene a tal fine con propri decreti
di natura non regolamentare (comma 8 dell’articolo 5).
Il MEF, in particolare,
per l’attività della gestione separata, determina i criteri per la definizione
delle condizioni generali ed economiche dei libretti e dei buoni fruttiferi
postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie
assistiti dalla garanzia dello Stato; i criteri di definizione delle condizioni
generali ed economiche degli impieghi; le norme su trasparenza, pubblicità,
contratti e comunicazioni periodiche. I predetti criteri sono stati fissati nel
Decreto del Ministro dell’economia e
finanze del 6 ottobre 2004[22].
Al MEF spetta altresì di determinare, via
via, i criteri generali per la individuazione delle
operazioni compiute da CDP e promosse dai soggetti pubblici con l’utilizzo
delle risorse della gestione separata (articolo 5, comma 11, lettere da a) ad e) del D.L. n. 269).
Sempre con un decreto di natura non regolamentate spetta al MEF determinare le esposizioni assunte o previste da Cassa
depositi, attraverso l’utilizzo delle risorse in gestione separata, che possono essere garantite dallo Stato,
anche a livello pluriennale[23].
La garanzia dello Stato può essere rilasciata
a prima domanda, deve essere onerosa e
compatibile con la normativa dell'Unione europea sulle garanzie onerose
concesse dallo Stato. E’ consentita l’azione di regresso verso Cassa[24].
La disciplina dei criteri e delle modalità operative, la durata e la remunerazione della garanzia dello Stato è rimessa ad una o più convenzioni tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti Spa. (articolo 1, comma 4, della legge di stabilità 2014, che ha introdotto la lettera e-bis) nel comma 11 dell’articolo 5 del D.L. n. 269/2003, successivamente modificata dall’articolo 10 del D.L. n. 133/2014).
La garanzia
statale (di cui alla citata lettera e-bis
del comma 11 del D.L. n. 269/2003) risulta rilasciata una sola volta, con D.M. 29 dicembre
2014, relativamente alle operazioni di provvista/garanzia CDP sui finanziamenti
bancari previsti a favore dei destinatari delle misure di rimodulazione degli
incentivi per il fotovoltaico, di cui all’articolo
26, comma 5 del D.L. n. 91/2014, cd. “spalma incentivi”.
Ad oggi, non
è stata però sottoscritta la prevista convenzione con il MEF, in attesa del
pronunciamento della Corte Costituzionale sul ricorso incidentale per questione
di legittimità sul predetto articolo 26 del D.L. n. 91[25].
Con il D.M. 29
dicembre 2014 lo Stato garantisce l'esposizione CDP S.p.A. rappresentata da
crediti connessi ad operazioni di provvista dedicata o
di garanzia da parte della stessa CDP, per i finanziamenti bancari a favore dei
destinatari della rimodulazione della tariffa incentivante ad essi spettante per
l'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a
200 kW[26].
Dunque, le forme di raccolta da parte di CDP
in gestione separata, in primis la raccolta
postale, quali i Buoni fruttiferi e i Libretti postali, possono beneficiare della
garanzia dello Stato in caso di inadempimento
dell'emittente.
La presenza di tale garanzia è motivata, in
primo luogo, dalla valenza sociale ed economica della raccolta tramite il risparmio postale, definita dal D.M. economia e
finanze 6 ottobre 2004 come servizio di interesse economico generale, al pari delle attività
di finanziamento degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico
della gestione separata.
Posta la valenza economica generale delle
risorse, il sistema di separazione organizzativa e contabile è motivato dalla
necessità di rispettare la normativa europea in materia di aiuti di Stato e
concorrenza interna, distinguendo le predette risorse da quelle invece reperite sul mercato attraverso finanziamenti e da
altre operazioni finanziarie, che sono in gestione ordinaria.
Come già accennato, dall’anno 2008, le potenzialità di utilizzo del risparmio postale sono state ampliate: dai soli investimenti pubblici, storica forma di impiego di CDP, ai programmi a sostegno dell’economia.
Il tradizionale ambito operativo di CDP delineato nell’articolo 5 del D.L. n. 269/2003, che ne ha disposto la trasformazione in società per azioni[27], ha dunque subito una considerevole estensione, grazie anche ad ulteriori interventi legislativi che hanno integrato, anche nell’anno 2014, il predetto articolo 5 e hanno determinato modifiche allo statuto sociale della società.
Cassa depositi, per missione tradizionale, opera come soggetto finanziatore, sotto qualsiasi forma, di Stato, Regioni, enti locali, enti pubblici e organismi di diritto pubblico, mediante l’utilizzo dei fondi della raccolta del risparmio postale, assistiti dalla garanzia dello Stato, e dei fondi provenienti altre operazioni finanziarie che possono essere assistiti da garanzia dello Stato (art. 5, co. 7, lett. a), primo periodo)[28].
In base al decreto-legge n. 185/2008, Cassa è stata autorizzata ad utilizzare i fondi provenienti dalla raccolta del risparmio postale anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A. nei confronti dei suddetti soggetti istituzionali - Stato, regioni, enti locali, enti pubblici ed organismi di diritto pubblico - o promossa dai medesimi soggetti, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione[29].
La finalità delle operazioni di interesse pubblico che possono essere compiute da CDP è
stata dunque in primo luogo individuata dal legislatore nel sostegno al tessuto economico produttivo
nazionale, anche per ciò che concerne l’internazionalizzazione delle
imprese[30] (cfr.
infra paragrafo seguente).
La concessione di finanziamenti, ivi compreso
l’acquisto di crediti di impresa, il rilascio di
garanzie, l’assunzione di capitale di rischio e di debito, la sottoscrizione di
quote di fondi comuni d’investimento nei confronti dei soggetti pubblici o
promosse dai medesimi, costituiscono, in sintesi, gli strumenti operativi di
CDP per le attività da essa svolte attraverso l’utilizzo dei fondi della
raccolta postale.
Tali attività sono in regime cd. di gestione separata ai fini contabili ed organizzativi
e assoggettate a poteri di indirizzo del MEF che, con D.M. non regolamentare,
predetermina i criteri per lo svolgimento delle predette attività (cfr. art. 3 dello Statuto). Le esposizioni assunte o previste da Cassa depositi,
attraverso l’utilizzo delle risorse in gestione separata, possono essere a loro
volta garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale.
Il perimetro
di operatività della gestione separata di
Cassa depositi e prestiti è stato ulteriormente implementato nel corso dell’anno
2014.
In particolare, la legge 125/2014 ha
autorizzato CDP ad assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione
internazionale allo sviluppo (articolo 22). CDP opererà attraverso due
distinte attività[31]:
§
la gestione
– in coordinamento con gli altri attori istituzionali delle cooperazione
italiana - delle risorse pubbliche destinate allo sviluppo internazionale, con l’obiettivo di fornire finanziamenti a
condizioni di favore ai settori pubblico e privato dei paesi partner;
§
il finanziamento
diretto di progetti di sviluppo,
per favorire l'imprenditoria locale e la costituzione di imprese miste,
mettendo a disposizione del settore pubblico e privato finanziamenti, strumenti
di risk sharing e
capitale di rischio.
Le operazioni possono essere effettuate da CDP anche in cofinanziamento con istituzioni pubbliche
e private, nonché con istituzioni finanziarie europee, internazionali, multilaterali
o sovranazionali, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata
tra la medesima CDP S.p.A. e il Ministero dell'economia e delle finanze.
Non sono ancora stati adottati i decreti di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze che devono definire i criteri e le modalità per l'effettuazione delle
operazioni (articolo 22 della legge n. 125/2014 e articolo 5, comma 7, lettera a) e comma 11-bis) del D.L. n. 269/2003 come integrati dall’articolo 31, comma
5, lettera a) del D.L. n. 125/2014 e
modificati dall’articolo 10 del D.L. n. 133/2014).
Il D.L.
n. 133/2014 ha poi previsto che le risorse della gestione separata possano
essere utilizzate – non solo per le operazioni di interesse
pubblico nei confronti dei soggetti pubblici e per quelle da loro promosse, ma anche
per finanziare operazioni in favore dei
soggetti privati in settori di interesse generale da individuare con uno o
più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sempre tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di
ciascuna operazione (articolo 10, che ha integrato l’articolo 5, comma 7 lettera
a) e comma 11 del D.L. n. 269/2003).
L’intervento diretto di CDP avviene peraltro,
per l’export banca, ai sensi del D.L.
n. 3/2015 (cfr. infra, paragrafo
successivo)[32].
Si ricorda, infine, che CDP interviene comunque tradizionalmente anche come finanziatore di opere ed impianti, reti e dotazioni infrastrutturali per la fornitura di servizi pubblici e per le bonifiche, attraverso l’utilizzo di risorse reperite mediante operazioni finanziarie “ordinarie”, cioè attraverso fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista (articolo 5, comma 7, lettera b) del D.L. n. 269/2003 modificata dall’articolo 1, comma 45 della legge di stabilità 2014). Tali attività appartengono alla gestione ordinaria.
Il D.L. n. 133/2014 ha anche allargato il perimetro delle operazioni finanziate con la gestione ordinaria, includendovi le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinate non solo alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche ma, in modo più ampio, ad iniziative di pubblica utilità, nonché gli investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, ambiente, cultura, turismo ed efficientamento energetico - anche con riferimento a quelle interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della green economy - in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi (articolo 10).
L'articolo
8 del D.L. n. 78/2009 ha disposto che il Ministro dell'economia e
finanze, con propri decreti, autorizzi e disciplini le attività di Cassa
depositi e prestiti per dar vita, a condizioni di mercato, al sistema integrato "export banca".
A questo fine, Cassa può compiere, con
l'utilizzo dei fondi in gestione separata, operazioni di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese.
Il
perimetro di operatività di CDP in tale settore è stato considerevolmente rafforzato
dal D.L. 3/2015. Il provvedimento ha previsto che CDP, direttamente o tramite la società SACE S.p.a - società totalmente partecipata dalla
stessa CDP [33]- svolge
il proprio intervento anche attraverso l'esercizio
del credito diretto.
L'attività può essere esercitata da CDP anche
attraverso una diversa società controllata, previa autorizzazione della Banca
d'Italia (articolo 3, comma 1 e articolo 3, comma 2,
che ha modificato l’articolo 8, comma 1 del D.L. n. 78/2009).
CDP
opera in tale campo anche attraverso SIMEST
S.p.A., società di cui Cassa detiene il 76% del capitale sociale[34].
I
decreti attuativi del sistema export-Banca
stabiliscono inoltre modalità e criteri per consentire
le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE s.p.a.
anche in favore delle piccole e medie
imprese nazionali.
Il sistema integrato export-Banca ha preso avvio con il D.M. del Ministero dell'economia e finanze del 22 gennaio 2010[35], sostituito dal D.M. 23 dicembre 2014 (pubblicato in G.U. 12 febbraio 2015, n. 35),
cd. “secondo decreto attuativo export-Banca”[36].
La
Cassa ha quindi stipulato, il 18 marzo 2015
un protocollo d’intesa con l'ABI recante “Linee guida ai prodotti CDP per
l’internazionalizzazione delle imprese e dell’esportazione” in sinergia con il
sistema bancario.
Si
consideri che successivamente è intervenuto il D.L. n.
3/2015 con le modifiche sopra indicate ed è in corso di adozione il D.M.
attuativo.
A seguito delle
decisioni del CDA di febbraio 2015 sono stati messi a disposizione da CDP per
il plafond
export banca fino a 14 miliardi di euro, dei quali 5,5 miliardi
sono stati impegnati. Le risorse
servono appunto a finanziare il sostegno all’export, in complementarietà con il sistema bancario.
L’articolo 3, comma 4-bis, del D.L. n. 5/2009 ha stabilito
che le operazioni effettuate da Cassa attraverso l'utilizzo dei fondi della
raccolta del risparmio postale possono assumere qualsiasi forma, quale la
concessione di finanziamenti, il rilascio di garanzie, l’assunzione di capitale
di rischio o di debito, e possono essere realizzate per finalità di sostegno dell’economia anche a favore delle
piccole e medie imprese, nonché, in virtù della novella operata dalla legge di
stabilità 2014, anche a favore delle grandi imprese (articolo 1, comma 42 della
legge n. 147/2013).
Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso
l’intermediazione di soggetti autorizzati all’esercizio del credito, ad
eccezione delle operazioni a favore delle imprese (piccole, medie e grandi),
che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l’intermediazione di soggetti autorizzati all’esercizio del
credito nonché attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento
gestiti da una società di gestione collettiva del risparmio.
Cassa ha pertanto messo a disposizione dei plafond a
valere sulle risorse provenienti dalla gestione separata.
Sulla base di specifici
accordi con il sistema bancario italiano i plafond messi a disposizione da Cassa sono
stati utilizzati dagli istituti di credito per finanziare spese di investimento
delle PMI, o per coprire esigenze di incremento del loro capitale circolante;
ovvero sono stati finalizzati per operazioni di acquisto da parte delle banche di
crediti vantati dalle PMI nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Le risorse complessivamente messe a disposizione, attraverso appositi plafond imprese, dal 2009 ad oggi, ammontano a 21,5 miliardi di euro.
Nel 2009 è stato approntato un primo plafond per le operazioni di sostegno alle PMI, ulteriormente
incrementato nel corso del 2010, fino all’importo di 8
miliardi di euro (cd. Plafond PM
I-Investimenti 2009).
Tale prima provvista è stata finalizzata ed interamente utilizzata[37] per
operazioni di sostegno in senso proprio delle PMI, dovendo essere utilizzata
dagli istituti di credito per finanziare spese di investimento delle PMI,
ovvero per coprire esigenze di incremento del loro capitale circolante. Tale plafond non è stato dunque finalizzato ad operazioni sui crediti da queste vantati nei
confronti delle PP.AA..
A marzo 2012[38], sulla base di una
nuova convenzione con ABI, Cassa depositi e prestiti ha messo a disposizione
del sistema bancario un nuovo plafond di 10 miliardi di euro,
dei quali:
§ 8
miliardi sono stati destinati al finanziamento di investimenti
e ad esigenze di incremento del capitale circolante per il comparto
imprenditoriale (Plafond PMI -
Investimenti);
§ 2 miliardi di euro sono stati
destinati alle banche per operazioni di acquisto, ovvero
altre operazioni consentite sui crediti certificati vantati dalle PMI nei
confronti della Pubblica Amministrazione per somministrazioni, forniture e
appalti, ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis del D.L. n. 185/2008 (Plafond
PMI - Crediti vs. PA)[39].
Successivamente, i 2 miliardi in questione, che come detto erano originariamente dedicati a favorire il pagamento dei debiti della PA verso le imprese, sono stati trasferiti a gennaio 2014 al Plafond “PMI - Investimenti” [40].Le motivazione addotta da Cassa a tale trasferimento risiede nel fatto che le misure straordinarie adottate dal Governo per favorire il pagamento dei crediti delle imprese da parte della PA hanno di fatto disincentivato lo strumento creato ad hoc da CDP, che ha dunque ritenuto di destinare anche queste risorse al primario obiettivo del sostegno degli investimenti delle PMI.
A gennaio del 2014, si è esteso il perimetro di operatività del predetto Plafond “PMI - Investimenti” anche alle imprese di più grande dimensione adottando la definizione di PMI utilizzata dalla BEI (imprese fini a 250 dipendenti, a prescindere dal fatturato e dall’attivo di bilancio).
A gennaio 2014 si è destinato un ulteriore pparlafond per la liquidità delle imprese “Mid-Cap”, cioè le aziende con un numero di dipendenti tra 250 e 3.000 unità (definizione BEI), che hanno pesantemente risentito della crisi finanziaria e del credit crunch.
Il nuovo plafond PMI – “MID” è stato dotato di 2 miliardi di euro. Si tratta, come per il PMI Investimenti, di una provvista a medio lungo termine (fino a 15 anni) messa a disposizione del sistema bancario per il finanziamento delle spese di investimento e incremento del capitale circolante.
CDP ha poi costituito, sempre nei primi mesi del 2014, un nuovo Plafond PMI –“Reti”, cui sono stati destinati 500 milioni di euro di nuove risorse, per agevolare la crescita dimensionale delle PMI che sottoscrivano un contratto di rete per il perseguimento di un programma comune. Le risorse – messe a disposizione come provvista a medio lungo termine (15 anni) al sistema bancario - finanziano le spese di investimento e le esigenze di incremento del capitale circolante.
CDP ha messo poi a disposizione del sistema bancario,
nell’ambito dell’attività di sostegno delle imprese uno specifico plafond per
l’internazionalizzazione di 1 miliardo.
L’Addendum del 15 aprile 2015 relativamente al Plafond Esportazione, ne ha estendeso l’operatività dal solo post-financing delle lettere di credito a
qualsiasi forma tecnica di finanziamento delle esportazioni. E’ rivolto alle
imprese di ogni dimensione - anche PMI. Il palfond
esportazione è una provvista a breve, medio e lungo termine (7 anni).
Dunque, i quattro “Plafond” sopra indicati dedicati a favorire l’accesso al credito dei diversi comparti imprenditoriali: “PMI - Investimenti” (2 miliardi), “Mid-Cap” (2 miliardi), PMI –“Reti”(0,5 miliardi) ed “Esportazione” (1 miliardo), sono stati raggruppati ad agosto 2014 in un unico strumento organico la “Piattaforma Imprese”, dotata di 5,5 miliardi di euro. Dei 5,5 miliardi della piattaforma imprese, ne risultano erogati 2,2 miliardi.
Cassa depositi interviene
a sostegno delle PMI prestando specifica provvista al sistema bancario per
l’ottenimento da parte delle micro, piccole e medie
imprese di finanziamenti a tasso agevolato per investimenti, anche tramite leasing, di macchinari, impianti,
attrezzature ad uso produttivo, nonché all’acquisto di beni strumentali
d'impresa, hardware, software ed tecnologie digitali
(articolo 2, D.L. n. 69/2013).
Il meccanismo prevede che Cassa - attraverso l’utilizzo delle risorse in gestione separata[41] - costituisca un plafond destinato alle banche e agli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario (purché garantiti da banche) perché questi forniscano, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti alle imprese per i predetti investimenti[42].
Gli istituti finanziatori aderiscono a tal fine alla convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico (sentito il Ministero dell'economia e delle finanze), CDP S.p.A. e ABI.
L'importo massimo del plafond da parte di CDP è stato fissato dal D.L. n. 69/2013 inizialmente in 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili anche con successivi provvedimenti legislativi, fino a 5 miliardi (secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla CDP e comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze). La legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014, articolo 1, comma 243) ha portato l’importo massimo del plafond a 5 miliardi di euro.
Alla misura è
stata data attuazione con il D.M Sviluppo Economico, adottato di
concerto con il Ministro dell’ Economia e delle Finanze del 27 novembre 2013
(pubblicato in G.U. 24 gennaio 2014).
L’articolo 2 del D.L. n. 69/2013 ha disposto che le PMI finanziate attraverso le risorse della provvista avessero accesso ad un contributo a copertura di parte degli interessi sui finanziamenti bancari per gli investimenti realizzati, erogato direttamente dal Ministero dello sviluppo economico.
Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi statali sopra detti, l’articolo 2 del D.L. n. 69 contiene un’autorizzazione di spesa, che – a seguito dell’innalzamento del plafond a 5 miliardi disposto dalla legge di stabilità 2015 è stato dalla medesima legge rideterminata in 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, in 21 milioni di euro per l'anno 2015, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro per l'anno 2021[43].
Relativamente alla fase attuativa della misura, a gennaio 2014 è stato messo a disposizione da CDP il Plafond “Beni Strumentali”, da 2,5 miliardi di euro dedicato esclusivamente al finanziamento, attraverso il sistema bancario, dell’acquisto di beni strumentali da parte delle Piccole e medie imprese. La Convenzione CDP-MISE-ABI è stata stipulata il 14 febbraio 2014. All’indomani dell’intervento contenuto nella legge di stabilità 2015, MISE, ABI e CDP hanno sottoscritto in data 11 febbraio 2015 un Addendum che raddoppia la dotazione del Plafond a 5 miliardi di euro.
Quanto all’utilizzo del Plafond “Beni strumentali”, ad oggi risultano erogati 2,4 miliardi di euro.
Si segnala infine che il D.L. n. 3/2015 ha permesso che i contributi statali stanziati a copertura di quota parte degli interessi sui finanziamenti concessi a valere sul plafond CDP, possano essere riconosciuti alle PMI che abbiano ottenuto un finanziamento, compresa la locazione finanziaria per investimenti in beni strumentali (di cui al comma 1 dello stesso articolo 2 del D.L. n. 69/2013), non necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti.
In virtù di recenti interventi contenuti nella legge di stabilità 2014, Cassa può acquistare titoli cartolarizzati aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese, ciò al fine di accrescere il volume del credito delle stesse.
Gli acquisti di tali titoli, se effettuati a valere sulla raccolta postale o su altri fondi assistiti dalla garanzia dello Stato, possono a loro volta essere garantiti dallo Stato stesso, secondo criteri da stabilirsi con decreto del Ministero dell’economia e finanze, il quale non è stato ancora adottato.
Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni di garanzie, si provvede a valere sulle
disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito
dall’articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996[44].
Cassa depositi può
inoltre, in virtù della legge di stabilità 2014, prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di incremento dell'efficienza
energetica delle infrastrutture
pubbliche, compresi quelli relativi alla illuminazione pubblica, realizzati
attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o a società private
appositamente costituite, in particolare per
garantire il pagamento dei
corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per la realizzazione
degli interventi e per la fornitura dei servizi[45].
La finalità della misura appare pertanto
quella di sostenere il settore pubblico per garantire il pagamento dei propri
debiti commerciali con le imprese private.
In caso di escussione della garanzia, sarà l'Agenzia delle entrate, che entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.
Agli eventuali maggiori oneri si provvede a valere su ulteriori risorse messe a disposizione dagli enti pubblici territoriali sulla base di convenzioni stipulate con il MISE e con il MEF, nonché a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.
Si demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative della misura e, in particolare, i criteri, le tipologie e le caratteristiche degli interventi, le modalità di selezione nonché di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia, l'importo massimo utilizzabile e le modalità di comunicazione dei dati da parte della Cassa depostiti e prestiti Spa all'Agenzia delle entrate[46].Tale decreto ministeriale attuativo non è stato adottato.
Come già detto, CDP è stata già coinvolta nelle attività
finalizzate a far fronte al ritardo dei
pagamenti alle imprese da parte delle pubbliche amministrazioni, sulla base
della disciplina via via susseguitasi sulla materia.
In particolare, a Cassa depositi è stato attribuito
legislativamente il compito di gestire a gestire la concessione delle
anticipazioni di liquidità agli enti locali per i pagamenti dei debiti pregressi certi, liquidi ed esigibili da questi maturati,
attraverso la apposita Sezione enti locali del Fondo statale per le
anticipazioni liquidità di cui all’articolo 1, comma 10 del D.L. n. 35/2013.
CDP inizialmente ha messo a disposizione, nell’anno 2012, un importo di 2 miliardi di euro destinati alle banche per operazioni di acquisto, ovvero per altre operazioni consentite sui crediti commerciali certificati delle PMI verso la PA (Plafond PMI - Crediti vs. PA). Tale ammontare di risorse è stato però trasferito, nel gennaio 2014, al Plafond “PMI - Investimenti”. Ciò, in ragione della maggiore efficacia delle misure straordinarie adottate dal Governo per favorire il pagamento dei crediti delle imprese da parte della PA con il D.L. n. 35/2013 e il D.L. n. 102/2013 e, successivamente, il D.L. n. 66/2014, nonché da ultimo il D.L. n. 78/2015.
I decreti legge in questione, nondimeno, hanno visto il coinvolgimento di Cassa depositi, in quanto la Società è stata preposta dai medesimi a gestire la concessione delle anticipazioni di liquidità agli enti locali per i pagamenti dei debiti pregressi certi, liquidi ed esigibili da questi maturati, attraverso la apposita Sezione enti locali del citato Fondo statale per le anticipazioni liquidità.
In particolare, l’articolo 1, comma 11 del D.L n. 35/2013, al fine di garantire l’immediata operatività della citata “Sezione enti locali” del Fondo anticipazioni, ha disposto il trasferimento delle disponibilità della Sezione su un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell’economia, affidandone la gestione a Cassa depositi e prestiti S.p.A., la quale è stata autorizzata ad effettuare, operazioni di prelevamento e versamento sul medesimo conto.
Per regolare i rapporti tra Ministero dell’economia e C.D.P. relativamente alla gestione del conto, sono stati stipulati Addendum alla Convenzione tra CDP e MEF del 23 dicembre 2009. L’Addendum definisce i criteri e le modalità per la gestione della Sezione da parte di Cassa, nonché i criteri e le modalità per l’accesso da parte degli enti locali alle risorse della Sezione, secondo un contratto-tipo di anticipazione approvato dal Direttore generale del Tesoro.
Infine, si
ricorda che recenti provvedimenti sono intervenuti con misure finalizzate ad assicurare
il pagamento dei debiti di parte
corrente certi, liquidi ed esigibili delle pubbliche amministrazioni diverse
dalla Stato, per somministrazioni, forniture ed
appalti e per prestazioni professionali, maturati al 31 dicembre 2013 e
certificati attraverso la piattaforma informatica della RGS, per mezzo della
cessione pro-soluto da parte dei
creditori alle banche e/o agli intermediari finanziari. Tali crediti vengono assistiti dalla garanzia dello Stato dal momento
dell'effettuazione delle operazioni di cessione ovvero di ridefinizione dei
termini e delle condizioni di pagamento dei debiti. Il meccanismo introdotto
nel 2014 prevede la possibilità per CDP (nonché istituzioni finanziarie dell'Unione Europea e
internazionali) di acquisire i crediti
ceduti alle banche e/o agli intermediari finanziari sulla base di una
convenzione quadro con l’Associazione Bancaria Italiana, che è stata stipulata
in data 5 agosto 2014 (articolo 37 del
D.L. n. 66/2014) [47].
L'intervento di Cassa può essere effettuato
nei limiti di una dotazione finanziaria che
Cassa depositi ha stabilito in 10
miliardi, i quali non risultano utilizzati.
Per quanto riguarda la partecipazione di CDP in società di gestione del risparmio volte alla costituzione di Fondi mobiliari chiusi destinati al sostegno, diretto ed indiretto, delle piccole e medie imprese, si ricorda che Cassa partecipa, alla SGR Fondo Italiano di Investimento S.p.A.
La società è stata costituita nell'anno 2010 con il Ministero dell'economia e finanze, l'ABI, Confindustria e Istituti Bancari quali Banca MPS S.p.A., Banca Intesa San Paolo S.p.A., Istituto centrale delle Banche popolari e Banca Unicredit S.p.a. Ciascuno di tali soggetti partecipa alla SGR con il 12,5 percento del capitale.
L'obiettivo della società è creare nel medio termine una fascia più ampia di aziende di media dimensione, per stimolare e sostenere la capitalizzazione, l’aggregazione e la maggiore competitività anche sui mercati internazionali.
Gli interventi sono effettuati essenzialmente attraverso investimenti nel capitale di rischio (private equity), di società di piccole e medie dimensioni operanti nei settori dell'industria, commercio e servizi[48].
Secondo i dati risultanti dal Rendiconto del Fondo al 31 dicembre 2014 il totale degli investimenti diretti deliberati è pari a 39 corrispondenti a circa 400 milioni di Euro (di cui circa 370 milioni di Euro effettivamente investiti, includendo un investimento in corso di perfezionamento al 31/12/2014), mentre il totale degli impegni deliberati per i fondi ammonta a 425 milioni di Euro (di cui 408 milioni di Euro già sottoscritti), distribuiti su 21 veicoli di investimento (di cui 20 in portafoglio).
Il totale degli impegni complessivamente deliberati è, dunque, pari ad oltre 820 milioni di Euro, corrispondente a circa l’80% del capitale gestito dal Fondo Italiano disponibile per investimenti.
Nell’anno 2011, con un ulteriore intervento legislativo[49], il perimetro di operatività di Cassa è stato esteso all’assunzione di partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore operativo, di livelli occupazionali, di fatturato o di ricadute sul sistema economico-produttivo del Paese, che risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e che siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività, sulla base di requisiti fissati con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e finanze.
Le partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP. Qualora l’acquisizione delle partecipazioni da parte della CDP avvenga utilizzando risorse provenienti dalla raccolta postale, esse devono essere contabilizzate nella “gestione separata” della Società.
Il Decreto del Ministro dell’economia e finanze 3 maggio 2011 ha fissato i criteri per la individuazione delle società di rilevante interesse nazionale. Il successivo Decreto del Ministro dell’economia e finanze 2 luglio 2014 è intervenuto nuovamente sulla materia, ritenuta la necessità, rispetto a quanto previsto dal D.M. 3 maggio 2011, di consentire investimenti in ulteriori ambiti e di ampliare quindi il novero dei settori ritenuti di rilevante interesse nazionale, nonché di esplicitare la possibilità di investimenti anche indiretti da parte di CDP. È stato dunque adottato tale nuovo decreto, pur facendosi salvi gli effetti già prodotti dal precedente D.M.
Ai sensi del D.M. 2 luglio 2014, sono di rilevante interesse nazionale le società di capitali (di seguito "Società") operanti nei settori della difesa, della sicurezza, delle infrastrutture, dei trasporti, delle comunicazioni, dell’energia, delle assicurazioni e dell'intermediazione finanziaria, della ricerca e dell'innovazione ad alto contenuto tecnologico, dei pubblici servizi, turistico-alberghiero, dell’agroalimentare e della distribuzione, della gestione dei beni culturali e artistici.
Al di fuori dei settori sopra indicati, sono di rilevante interesse nazionale le Società che possiedono i seguenti requisiti cumulati:
a) fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro;
b) numero medio di dipendenti nel corso dell’ultimo esercizio non inferiore a 250.
Se il livello di fatturato o il numero dei dipendenti sono inferiori a quelli indicati, ma comunque nei limiti del 20% dei valori suddetti (quindi 240 milioni di fatturato annuo e 200 dipendenti), l'attività della Società deve risultare rilevante in termini di indotto e di benefici per il sistema economico-produttivo del Paese, anche in termini di presenza sul territorio di stabilimenti produttivi.
Inoltre, ai sensi del nuovo D.M., sono di rilevante interesse nazionale le Società che, seppur non costituite in Italia, operano nei settori sopra indicati (difesa, sicurezza, infrastrutture, trasporti, comunicazioni, energia, assicurazioni e intermediazione finanziaria, ricerca e innovazione ad alto contenuto tecnologico, pubblici servizi, turistico-alberghiero, agroalimentare e distribuzione, gestione beni culturali e artistici) e dispongono di società controllate o stabili organizzazioni nel territorio nazionale che possiedono nel territorio nazionale i seguenti requisiti cumulati:
a) fatturato annuo netto non inferiore a 50 milioni di euro;
b) numero medio di dipendenti nel corso dell'ultimo esercizio non inferiore a 250.
In ogni caso, le Società devono presentare significative prospettive di sviluppo.
La valutazione di questo requisito spetta ai competenti organi della società che delibera l'investimento unitamente alla valutazione della ricorrenza degli altri requisiti previsti dal presente decreto e alla luce delle previsioni statutarie in merito alla situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico delle società nelle quali CDP, direttamente o indirettamente, assume partecipazioni e alla presenza di adeguate prospettive di redditività.
I requisiti previsti dalla legge, dal D.M. e dallo Statuto CDP devono essere presenti al momento in cui l'operazione è deliberata. La società che delibera l'investimento condivide il piano industriale con il Consiglio di Amministrazione di CDP e fornisce alla stessa tempestiva informativa circa le operazioni concluse e circa la sussistenza dei requisiti. La stessa informativa è trasmessa tempestivamente da CDP al MEF.
Lo strumento operativo di CDP è il Fondo Strategico Italiano Spa (FSI), una holding di partecipazioni creata ai sensi del Decreto Ministeriale 3 maggio 2011.
Azionista di controllo è il Gruppo CDP (77,7%), azionista di minoranza è Banca d’Italia (20%), nonché Fintecna (2,3%), società del gruppo CDP.
Il capitale di FSI è aperto ad altri investitori istituzionali, italiani o esteri [50].
Gli strumenti di investimento di FSI possono essere di vario tipo. Ad esempio: azioni, quote, titoli rappresentativi del capitale di rischio di società, obbligazioni, altri strumenti finanziari associati a diritti di conversione, obbligazioni non associate a diritti di conversione contestualmente ad investimenti in strumenti di capitale di rischio, strumenti finanziari partecipativi ai quali siano associati diritti di conversione, parziale o totale, in azioni o quote del capitale della società rilevante, strumenti e titoli che attribuiscano il diritto di acquistare gli strumenti finanziari di cui sopra, quote di fondi comuni d’investimento, che perseguano politiche di investimento coerenti con quelle di FSI.
Secondo i dati del bilancio di esercizio 2014, FSI, direttamente o indirettamente tramite le proprie controllate o joint ventures costituite, ha una dotazione di capitale disponibile per investimenti fino a circa 5,1 miliardi di euro[51].
Al 31 dicembre 2014 le risorse investite da FSI (direttamente o indirettamente) risultavano pari a circa 1,5 miliardi di euro, di cui circa 0,3 miliardi di euro relativi ad impegni di investimento sottoscritti in attesa di perfezionamento.
Tali dati non includono gli importi relativi alla partecipazione detenuta in Generali, dismessa a giugno 2015.
La tabella che segue indica le risorse investite e gli ambiti principali di investimento.
* per Ansaldo energia, l’investimento aggiornato indicato
sul sito FSI è pari a € 659 mln (cui si aggiunge l'impegno di € 147 mln per
l'acquisto differito del 15%)
Infine, si segnala che il 27 ottobre 2015, il
Fondo Strategico Italiano S.p.A., con proprio comunicato stampa, ha informato
di aver sottoscritto un contratto di compravendita con Eni S.p.A. (“Eni”)
che prevede l’ingresso di FSI nel capitale sociale di Saipem S.p.A.,
società con azioni quotate sul MTA di Borsa Italiana.
L’accordo ha previsto l’acquisto da Eni di una
partecipazione in Saipem costituita da 55.176.364 azioni, pari a circa il 12,5%
del capitale sociale.
FSI si è inoltre impegnata, insieme a Eni, a sottoscrivere, pro-quota, le azioni Saipem di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale fino a 3,5 miliardi di euro proposto dal Consiglio di Amministrazione di Saipem. Nell’ambito dell’accordo è altresì previsto che, a seguito del completamento dell’aumento di capitale, Saipem rifinanzi il proprio debito verso Eni con linee di credito bancarie, divenendo finanziariamente indipendente da quest’ultima. L’accordo sarà risolto in caso di mancato regolamento dell’aumento di capitale di Saipem entro il 31 maggio 2016 e di mancato rimborso per cassa del debito del Gruppo Saipem nei confronti del Gruppo Eni entro il 30 giugno 2016.
All’esito dell’operazione e dell’aumento di capitale, si legge nel comunicato, FSI deterrà una partecipazione in Saipem del 12,5% più un’azione del capitale sociale. L’investimento complessivo massimo di FSI, nell’ipotesi di price cap pagato a Eni e di sottoscrizione pro-quota di un aumento di capitale di Saipem di 3,5 miliardi di euro, sarebbe pari a circa 929 milioni di euro[52].
Secondo il comunicato, l’investimento di FSI in Saipem, azienda leader a livello internazionale nel settore dell’oil&gas, ha una rilevante valenza strategica in relazione alle ricadute economiche e occupazionali della società in Italia[53].
Con successivo comunicato del 3 novembre 2015 è stata data indicazione del corrispettivo della compravendita tra FSI ed ENI della partecipazione in Saipem, in circa 463 milioni di euro complessivi. Il prezzo di ciascuna azione Saipem acquistata da FSI sarà pari a 8,3956 euro.
Come in precedenza accennato, l’assunzione di partecipazioni azionarie è attività rientrante nella missione istituzionale della società (comma 8, articolo 5 del D.L. n. 269/2003). All’atto della sua trasformazione in società per azioni, a CDP sono stati pertanto trasferiti, da parte del MEF beni e partecipazioni societarie dello Stato, e assegnate alla gestione separata (articolo 5, comma 3, lett. b)), facendosi peraltro salva la possibilità di successivi trasferimenti e conferimenti, con decreto del Ministro dell’economia e finanze soggetto al controllo preventivo della Corte dei Conti e trasmesso alle competenti commissioni parlamentari.
Al momento della trasformazione di Cassa in S.p.A., ai sensi dell’articolo 9 del D.M. 5 dicembre 2003 (vedi nota 1), il MEF ha trasferito a CDP partecipazioni azionarie in ENEL, ENI e Poste italiane. Successivi decreti ministeriali hanno riorganizzato tali rapporti di partecipazioni azionarie tra MEF e CDP.
In particolare, si ricorda il D.M. 30 novembre 2010, in base al quale nell’anno 2010 CDP ha ceduto al MEF le proprie partecipazioni in ENEL (17,36%), in Poste Italiane (35%), nonché in STMicroelectronics Holding N.V. (50%) e, a titolo di corrispettivo, il MEF ha ceduto a CDP le proprie partecipazioni in ENI S.p.A (16,38%)[54].
Si ricorda, inoltre, che il D.L. n. 95/2012, ha attribuito a Cassa Depositi e Prestiti il diritto di opzione per l'acquisto del 100% delle partecipazioni azionarie detenute dallo Stato in Fintecna S.p.A. e Sace S.p.A. e del 76% delle partecipazioni in Simest S.p.A. L’importo trasferito allo Stato da CDP, a titolo di corrispettivo per la cessione delle predette partecipazioni è stato pari a 8,8 miliardi di euro versati in varie tranches.
Il Decreto del MEF del 18 giugno 2004 ha stabilito i criteri per la gestione da parte di CDP delle partecipazioni societarie dello Stato ad essa trasferite.
Nel provvedimento, si dispone che deve essere preventivamente concordato con il MEF- Dipartimento del tesoro qualsiasi atto di disposizione ed i trasferimento avente ad oggetto, in tutto o in parte, le partecipazioni trasferite ed i relativi diritti di voto (ivi inclusi la permuta, la vendita, la donazione, la dazione in pagamento, la costituzione in usufrutto con attribuzione del diritto di voto all’usufruttuario, la dazione in pegno con attribuzione al creditore pignoratizio del diritto di voto, il conferimento in società, i trasferimenti a qualunque titolo di diritti di opzione e prelazione).
Relativamente
alle operazioni di gestione diverse da quelle sopra indicate, la CDP deve consultare il MEF e ad attenersi alle indicazioni motivate dello
stesso, ove difformi dalla proposta formulata. I predetti criteri si
applicano anche in relazione alle azioni e agli altri strumenti
finanziari acquisiti a qualsiasi titolo da CDP in quanto titolare delle partecipazioni trasferite.
Al 31 dicembre 2014, il valore di bilancio del portafoglio partecipazioni societarie risulta in diminuzione di circa 2.732 milioni di euro (il 9%) rispetto all’anno 2013, passando da 32.693 milioni di euro nel 2013 a 30.346 milioni nel 2014.
La Relazione al Parlamento evidenzia che nel corso dell'esercizio 2014, il portafoglio si è principalmente modificato per effetto dell'operazione che ha visto: il trasferimento della partecipazione in Terna da CDP a CDP Reti; l'accensione di un finanziamento da parte di quest'ultima con contestuale distribuzione di riserve a CDP; la cessione a terzi di una partecipazione in CDP Reti complessivamente pari al 40,9%. L'operazione, nel complesso, ha comportato una riduzione del valore di bilancio del portafoglio partecipativo di CDP pari a 2.815 milioni di euro.
La tabella seguente dà indicazione del
portafoglio di partecipazioni posseduto da Cassa depositi e prestiti alla data
di agosto scorso.
La strategia del Piano di investimenti per l’Europa, il cd. “Piano Junker”, lanciato con la Comunicazione della Commissione UE del 26 novembre 2014 (COM (2014) 903 final) – prevede la mobilitazione di finanziamenti finalizzati a promuovere progetti in grado di attrarre investitori privati attraverso l’istituzione del Fondo europeo investimenti strategici (FEIS).
L'Italia ha annunciato durante la riunione
del Consiglio Ecofin (Consiglio di Economia e
finanza), tenutasi il 10 marzo 2015 il contributo di 8 miliardi per il Piano investimenti prestato tramite Cassa depositi e prestiti[55].
Come osservato dalla Commissione UE[56] nella comunicazione del 22 luglio 2015 COM(2015) 361 final, per quanto l'attuazione del Piano sia affidata principalmente alla Commissione in collaborazione con la BEI come partner strategico, l'efficace partecipazione delle banche nazionali di promozione è necessaria per migliorare l'impatto del piano sugli investimenti, la crescita e l'occupazione, grazie alle competenze specifiche delle banche nazionali di promozione e alla loro conoscenza del contesto locale, delle imprese e della comunità degli investitori, nonché delle politiche e strategie nazionali.
Il FEIS-Fondo europeo per gli investimenti strategici, istituito nel contesto della BEI, si basa sull’utilizzo di strumenti finanziari innovativi – essenzialmente, una garanzia di 21 miliardi di euro, provenienti per 16 miliardi dal bilancio UE e per 5 miliardi dalla BEI.
La finalità del Piano è comunque quella di mobilitare investimenti pubblici e privati per 315 miliardi tra il 2015 e il 2017, con un effetto moltiplicatore dunque degli strumenti finanziari stanziati pari a 15. Secondo la Commissione, infatti, a fronte dei 21 miliardi forniti da Commissione e BEI, il FEIS dovrebbe attivare finanziamenti pari a 315 miliardi.
La disciplina del Fondo europeo per gli investimenti strategici è contenuta nel Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015.
Più in dettaglio, il Regolamento prevede una garanzia da parte della UE alla BEI di 16 miliardi. Il Regolamento prevede che la Commissione europea versi con gradualità al FEIS le relative risorse, fino ad un importo obiettivo del 50 per cento delle garanzie. In base a questo importo obiettivo viene dunque costituito un Fondo di garanzia dotato di 8 miliardi. Si consideri che gli 8 miliardi che versati dall’UE deriveranno dalla riallocazione di risorse attualmente assegnate al programma “Connecting Europe Facility” (2,8 miliardi di euro) e da “Horizon 2020” (2,2 miliardi) e i restanti 3 miliardi nell’ambito del margine di flessibilità del bilancio dell’Unione. I primi contributi al FEIS saranno versati nel 2015 e nel 2016. I restanti stanziamenti di bilancio saranno poi distribuiti tra gli esercizi successivi. Per assegnare al FEIS i primi fondi necessari, il Bilancio UE 2015 è stato già modificato mediante il progetto di bilancio rettificativo n. 1 (PBR 1).
Circa un quarto del Fondo sarà dedicato a progetti a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) e delle imprese a media capitalizzazione. Un'impresa a media capitalizzazione è una società con un massimo di 3000 dipendenti che non è una PMI. Il FEIS non erogherà sovvenzioni o sussidi. Dalla ripartizione delle risorse finanziarie, che vengono destinate a investimenti strategici (16 miliardi) e finanziamento alle imprese (5 miliardi) , un importo massimo pari a 2,5 miliardi può essere destinato al finanziamento delle imprese, tramite il Fondo europeo degli investimenti (FEI[57]) della BEI, a condizione che la BEI fornisca un equivalente finanziamento allo stesso Fondo.
Il Piano, infatti, prevede di finanziare investimenti in due grandi
aree: piccole e medie imprese e imprese a media
capitalizzazione attraverso non solo prestiti ma anche equity e venture capital;
investimenti strategici di lungo termine in particolare nei settori dell’energia,
della banda larga, della R&S e dell’istruzione.
Il 22 aprile e successivamente il 19
maggio 2015, la BEI ha annunciato i primi progetti, che riceveranno
prefinanziamenti nell’ambito del Piano. Il primo gruppo di quattro progetti
riguarda il settore sanitario, l’innovazione industriale e i trasporti, e il
secondo gruppo di quattro progetti è dedicato all’efficienza energetica.
Dunque, benché il FEIS non risulti ancora pienamente operativo (deve essere nominato il comitato per
gli investimenti, composto da otto esperti
indipendenti, incaricati di esaminare i progetti potenziali e decidere quali possano ricorrere alla
garanzia UE), vi è la seguente lista di progetti prefinanziati dalla BEI che beneficeranno della garanzia del FEIS (per un totale complessivo
di oltre 1 miliardo di euro), e
precisamente:
§ infrastruttura di Copenhagen II –
Danimarca (2 miliardi di euro di cui 75 milioni di euro di finanziamento BEI);
§ ricerca, sviluppo ed innovazione di Abengoa
II – Spagna (340 milioni di euro di cui 70 milioni di euro di finanziamento
BEI);
§ efficienza energetica negli edifici residenziali – Francia
(800 milioni di euro di cui 400 milioni di euro di finanziamento BEI);
§ ricerca e
sviluppo di Grifols Bioscience
– Spagna (100 milioni di euro di finanziamento BEI);
§ mulino di bio-prodotti ad Äänekoski – Finlandia (275 milioni di euro di finanziamento
BEI);
§ trasmissione e distribuzione di gas Redexis
– Spagna (250 milioni di euro di cui 125 milioni di euro di finanziamento BEI);
§ programma di modernizzazione
del gruppo siderurgico Arvedi – Italia (227
milioni di euro di cui 100 milioni di euro di finanziamento BEI);
§ Centri
di Assistenza sanitaria primaria – Irlanda (142 milioni di euro di cui 70
milioni di euro di finanziamento BEI).
Il 28 settembre, nel corso del Dialogo
economico e commerciale di alto livello tra Cina e Unione europea, il vice
premier cinese Ma Kai ha informato il vicepresidente
della Commissione Jyrki Katainen
che anche la Cina contribuirà al FEIS,
pur senza indicare l’entità del contributo. A tal proposito, Cina e UE hanno
convenuto di istituire un gruppo di lavoro composto da
esperti provenienti dal Silk Road Fund
cinese, dalla Commissione e dalla Banca europea per gli investimenti (BEI).
Cassa depositi e prestiti, in virtù di recenti interventi legislativi, interviene con specifici strumenti a supporto del settore residenziale, in particolare:
§ può acquistare obbligazioni bancarie garantite (OBG) emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli cartolarizzati aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali (ABS), (comma 8-bis dell’articolo 5, D.L. n. 269/2003, introdotto dall’articolo 6 del D.L. n. 102/2013);
§ può fornire agli istituti di credito
italiani, nonché delle succursali di banche estere
comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all’esercizio
dell’attività, provvista di liquidità per erogare nuovi finanziamenti
espressamente destinati a mutui, garantiti da ipoteca, su immobili
residenziali, da destinare all'acquisto dell'abitazione principale (con
preferenza per le classi energetiche elevate) e ad interventi di
ristrutturazione ed efficientamento energetico, con
priorità per le giovani coppie per i nuclei familiari di cui fa parte
almeno un soggetto disabile e le famiglie numerose[58] (comma
7-bis dell’articolo 5, D.L. n.
269/2003, introdotto dall’articolo 6 del D.L. n.
102/2013).
Nell’ambito di tali nuovi programmi, Cassa depositi e prestiti è intervenuta con il Pacchetto casa per complessivi 5 miliardi di euro di cui:
§ 3 miliardi di euro, con il Plafond “Acquisto OBG/ABS” destinato all’acquisto di Obbligazioni Bancarie Garantite (OBG) o altri titoli emessi a fronte di mutui residenziali (ABS), finalizzato a favorire la concessione da parte del sistema bancario (attraverso il netto ricavo derivante dalla vendita di tali titoli) di credito alle famiglie;
§ 2 miliardi di euro, con il Plafond Casa (Convenzione con ABI del 20 novembre 2013) finalizzato a dare provvista agli istituti di credito per favorire l’accesso ai mutui da parte di soggetti privati, per l’acquisto e la ristrutturazione con efficientamento energetico di immobili residenziali anche diversi dalla abitazione principale. Da aprile 2014 sono iniziate le erogazioni a valere sul plafond. L’accesso al plafond è regolato “a sportello”, fino ad esaurimento dello stesso. Nella fase di avvio, una quota del 30% del Plafond è stata riservata alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo ed alle Banche Piccole e Minori.
Ad oggi, sul Pacchetto casa vi sono state erogazioni complessive per 3 miliardi.
L’attività di Cassa depositi consistente nel
fornire disponibilità liquide agli istituti bancari è consentita anche da altre
norme, per finalità di finanziamento di sostegno al tessuto
sociale e produttivo di territori colpiti da calamità naturali. Tra esse, si
richiama l’articolo 3, comma 3 del D.L. n. 39/2009
(legge n. 77/2009), il quale prevede che le banche operanti nei territori
colpiti dal sisma nella regione Abruzzo dell’aprile 2009, possano contrarre
finanziamenti con Cassa depositi nell’ambito di un plafond predefinito e messo a disposizione dalla predetta Società,
per la concessione di finanziamenti assistiti da garanzia dello Stato ai
privati per la costruzione, ricostruzione e riparazione dell’abitazione
principale distrutta dal sisma.
Successivi analoghi interventi legislativi[59] hanno
poi previsto che CDP metta a disposizione delle banche
ulteriori plafond finalizzati
a finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione e al sostegno alle
attività produttive dei territori colpiti da calamità, quali il sisma del
maggio 2012 in Emilia Romagna.
Negli ultimi anni CDP ha stanziato risorse per un totale di oltre 14,09 miliardi di euro, che vengono distribuiti grazie alla collaborazione con il sistema creditizio nazionale:
§ 2 miliardi di euro sono stati messi a disposizione per favorire la ricostruzione delle abitazioni distrutte o lesionate a seguito del sisma in Abruzzo del 2009. Alla data del dicembre 2012 l’intero plafond era stato erogato.
§ 12 miliardi di euro sono stati stanziati per favorire la ricostruzione dei territori di Emilia – Romagna, Veneto e Lombardia colpiti dal sisma del maggio 2012 e per sostenere la ripresa delle attività economiche della zona[60].
Le risorse sono suddivise in due distinti plafond da 6 miliardi di euro ciascuno:
1)
"Moratoria
Sisma 2012"- Prima fase: provvista di scopo agli istituti di credito per
la dilazione del pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicurazione obbligatoria,
dovuti da maggio 2012 al 15 novembre 2013. Beneficiano della misura sia i
danneggiati diretti che i danneggiati economici.
Materialmente sono stati erogati 600 milioni e l’utilizzo del plafond si è chiuso[61];
2) “Ricostruzione Sisma 2012"-Seconda Fase: provvista agli istituti di credito per la concessione di finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dal sisma per interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di immobili adibiti ad uso residenziale e ad uso produttivo (inclusi gli impianti e i macchinari)[62].
Si segnala che il
lavoro in esame non analizza gli specifici interventi di CDP relativi
al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca (FRI), per il quale CDP ha messo a disposizione risorse fino a 6
miliardi di euro [63] e che rientra nelle operazioni di credito agevolato a favore
delle imprese, nonché il cd. Fondo Kyoto, che rientra negli interventi di
sostegno legati all’ambiente, per il quale Cassa ha
messo a disposizione 600 milioni di euro [64].
Al lordo dei sopra indicati interventi e di quelli segnalati nei precedenti paragrafi (fatta eccezione per il Piano Junker), le risorse complessivamente mobilitate da CDP dal 2009 ad oggi per il sostegno all’economia sono state pari a circa 66,2 miliardi di euro.
Per ciò che specificamente attiene ai risultati dei Plafond PMI (provvista di medio lungo termine per il finanziamento delle spese di investimento o di esigenze di incremento del capitale circolante), che hanno messo a disposizione circa 21,5 miliardi di euro, le PMI che hanno ricevuto finanziamento su provvista CDP sono circa 100.000 e sono circa 16 miliardi le quote erogate dal 2009 ad oggi.
Infine, la tabella che segue indica i risultati complessivi d’esercizio della Società, negli 2009-2014:
(in mld euro)
|
2009 |
var. |
2010 |
var. |
2011 |
var. |
2012 |
var. |
2013 |
var. |
2014 |
var. |
Attivo |
227,1 |
n.d |
249,2 |
9,7 |
273,6 |
9,8 |
305,4 |
11,6 |
314,7 |
3,0 |
350,2 |
11,3 |
liquidità |
118,4 |
n.d |
127,9 |
8,0 |
128,6 |
0,6 |
139,1 |
8,2 |
147,5 |
5,7 |
180,9 |
22,6 |
crediti |
85,2 |
n.d |
92,0 |
8,0 |
98,6 |
7,2 |
100,5 |
1,9 |
103,2 |
2,8 |
103,1 |
-0,2 |
partecipazioni titoli azionari |
18,3 |
n.d |
18,7 |
2,2 |
19,8 |
6,3 |
30,6 |
54,5 |
32,7 |
6,2 |
30,3 |
-7,2 |
raccolta postale |
190,8 |
n.d |
207,3 |
8,6 |
218,4 |
5,3 |
233,6 |
7,0 |
242,4 |
3,8 |
252,0 |
4,0 |
patrimonio netto |
12,2 |
n.d |
13,7 |
12,3 |
14,5 |
5,4 |
16,8 |
15,9 |
18,1 |
8,0 |
19,6 |
7,8 |
utile |
1,7 |
n.d |
2,7 |
58,8 |
1,6 |
-41,2 |
2,8 |
75,0 |
2,3 |
-17,9 |
2,2 |
-7,6 |
Nell’anno 2014, il totale dell’attivo si
attesta a circa 350 miliardi di euro, in
crescita di circa l’11% rispetto all’esercizio
precedente.
Lo stock di disponibilità liquide raggiunge i 181 miliardi di euro, in crescita di quasi il 23% rispetto al 2013.
Lo stock
di crediti verso la clientela e
verso le banche risulta sostanzialmente stabile e pari
a 103 miliardi di euro.
Le partecipazioni
e i titoli azionari registrano un valore pari a 30
miliardi di euro, in flessione di circa il 7% rispetto all’ultimo esercizio, a
seguito del conferimento della quota di Terna precedentemente detenuta da CDP
in CDP RETI e della cessione di una quota di minoranza del veicolo a
investitori terzi.
La raccolta complessiva risulta
in crescita dell’11% e pari a 325 miliardi di euro, di cui 252 miliardi di euro
rappresentati dalla raccolta postale,
quest’ultima in crescita del 4%.
Il margine
d’interesse si attesta a 1,2 miliardi di euro, in flessione del 54% rispetto all’esercizio precedente. La
flessione è attribuita alla contrazione dei tassi di mercato, ed in particolare della
discesa del rendimento del conto
corrente di Tesoreria a livelli minimi storici.
L’utile si è attestato a 2,2 miliardi di euro, in riduzione di quasi l’8% circa rispetto
al 2013. Il risultato viene attribuito al positivo
contributo del portafoglio partecipativo.
CDP si rafforza a livello
patrimoniale con un patrimonio netto che risulta in crescita
dell’8% e pari a circa 20 miliardi di euro.
[1] Il
D.L. n. 269/2003 (legge n. 326/2003), all’articolo 5
ha disposto la trasformazione di Cassa depositi e prestiti in società per
azioni, in ragione alla tipologia di funzioni svolte e della maggiore agilità
dello strumento privatistico rispetto alla forma pubblica, nonché dei mercati
di riferimento. La trasformazione di Cassa ha avuto effetto dal 12 dicembre
2003, data di pubblicazione in G.U. del D.M. 5 dicembre 2003, che ha
disciplinato:
§
le funzioni, le attività e le passività
della Cassa trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze, con
indicazione di quelle assegnate alla cd. “gestione separata” della CDP S.p.a.;
§
i beni e le partecipazioni societarie
dello Stato, anche indirette, trasferite alla CDP S.p.a. e assegnate alla
“gestione separata”, anche in deroga alla normativa vigente. Il D.M. ha
demandato a successivi D.M. la possibilità di ulteriori
trasferimenti e conferimenti;
§
gli impegni accessori assunti dallo Stato;
§
il capitale sociale della CDP S.p.a.
(fissato dal D.M. in 3,5 miliardi di euro).
[2] Cfr.
D.L. n. 179/2012 (articolo 36, commi da 3-bis a
3-decies) che è intervenuto sull’assetto azionario di Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A., individuando i meccanismi per la conversione delle azioni privilegiate
in azioni ordinarie.
[3] Interventi
attinenti all’acquisizione di azioni ovvero alla sottoscrizione di nuove
emissioni azionarie, vale a dire investimenti nel capitale di rischio di
società per azioni.
[4] Si
ricorda che, sulla base del Sec 2010, il Sistema europeo dei conti e, in
particolare, delle indicazioni fornite nel Manuale sull’indebitamento netto e del debito delle AP,
l’Istat predispone l’elenco delle unità istituzionali che fanno parte del
settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S13), i cui conti concorrono
alla costruzione del conto economico consolidato delle AP.
L’elenco delle AP inserite nel conto
economico consolidato riconducibili al settore S13 è stato predisposto
dall’Istat e pubblicato da ultimo in G.U. n. 227 del 30 settembre 2015.
La compilazione dell’elenco risponde
dunque a norme classificatorie e definitorie del Sistema statistico nazionale e
comunitario. In particolare, ai sensi del SEC 2010, il Settore S13 “è
costituito dalle unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e
servizi non destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi
collettivi e individuali e sono finanziate da versamenti obbligatori effettuati
da unità appartenenti ad altri settori, nonché dalle
unità istituzionali la cui funzione principale consiste nella redistribuzione
del reddito della ricchezza del paese” (par. 2.111)
Secondo il SEC2010, ogni unità
istituzionale viene classificata o meno nel Settore
S13 sulla base di criteri di natura prevalentemente economica,
indipendentemente dal regime giuridico che la governa. Seguendo tali criteri
(cfr. i par. 2.111- 2.117),
le unità incluse nell’S13 sono:
a) unità pubbliche che in forza di una legge
esercitano un potere giuridico su altre unità nel territorio economico e
gestiscono e finanziano un insieme di attività, principalmente consistenti nel
fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita;
b) società o quasi-società, a condizione che la
loro produzione consista prevalentemente in beni e servizi non destinabili alla
vendita ed esse siano controllate da un'amministrazione pubblica;
c) istituzioni senza scopo di lucro riconosciute come
entità giuridiche indipendenti che agiscono da produttori di beni e servizi non
destinabili alla vendita e che sono controllate da amministrazioni pubbliche;
d) fondi pensione autonomi per i quali la
contribuzione è obbligatoria e la fissazione e approvazione dei contributi e
delle prestazioni sono gestite da amministrazioni pubbliche.
Per stabilire se una unità
controllata dalle amministrazioni pubbliche debba essere classificata nel
settore S13 il Sec2010 prevede di verificarne il comportamento economico
attraverso l’applicazione del test market/non market (test del 50%) e l’analisi
delle condizioni di concorrenzialità in cui opera.
Il test market/non
market, è funzionale alla distinzione tra produttori di beni e servizi
destinabili alla vendita e produttori di altri beni e servizi non destinabili
alla vendita e verifica in quale quota le vendite coprono i costi di produzione
(compreso il costo del capitale) dell’unità istituzionale.
Le condizioni di concorrenzialità in
cui operano le unità istituzionali devono essere verificate mediante
valutazioni qualitative che riguardano la struttura della domanda e
dell’offerta (quali ad esempio le modalità di
affidamento, le condizioni contrattuali di fornitura, attività svolta).
[5] Ai
sensi del comma 4 dell’articolo 15 dello Statuto,
viene confermato che gli amministratori devono possedere i requisiti di
onorabilità e professionalità previsti per gli esponenti aziendali di banche e
intermediari finanziari di cui al D.Lgs. n. 385/1993.
Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità,
incompatibilità, sospensione e decadenza previste dalla predetta normativa
nonché da quella ulteriormente applicabile. Il Consiglio di amministrazione
comprende un numero di amministratori indipendenti non inferiore a due, qualora
la normativa applicabile lo richieda.
Quale novità, si prevede che
costituisce altresì causa di ineleggibilità o
decadenza dalle funzioni di amministratore l'emissione di una sentenza di
condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale. In
tutti i casi di sospensione o decadenza sopra indicati, l'amministratore non
avrà diritto al risarcimento danni.
Il nuovo Statuto non prevede infatti più che costituisce causa di ineleggibilità o
decadenza per giusta causa senza diritto al risarcimento danni dalle funzioni
di amministratore l’emissione a suo carico di una sentenza di condanna anche
non definitiva per una serie di delitti (che erano esplicitamente indicati
nello statuto), quali quelli, previsti dalle norme di disciplina dell’attività
bancaria finanziaria mobiliare e assicurativa, dalle norme che individuano i
delitti contro la P.A. , contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro
l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero in materia tributaria.
Inoltre, ai sensi del comma 4-bis
dell’articolo 15 dello Statuto, fermo restando quanto
previsto dal comma 4, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza
automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle
funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di
sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile
lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'art. 309 o
all'art. 311, comma 2, del codice di procedura penale,
ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.
Ai sensi del comma 4-ter, rimasto invariato, l'Amministratore Delegato non può rivestire la carica di amministratore
in più di due ulteriori Consigli di società per
azioni. Ai fini del calcolo di tale limite, non si considerano gli incarichi di
amministratore ricoperti in società controllate dalla CDP S.p.A. o collegate
alla medesima. Gli altri amministratori non possono rivestire la carica di
amministratore in più di cinque ulteriori Consigli di
società per azioni.
[6] Si
ricorda, relativamente alla tassazione degli utili,
che la legge di stabilità 2015
(articolo 1, commi 655 e 656) ha aumentato dal
5 al 77,74 per cento la quota
imponibile degli utili percepiti
dagli enti non commerciali, incluse le fondazioni.
[7] L'Assemblea
ordinaria è regolarmente costituita e delibera con i quorum previsti dalla
legge, salvo quanto previsto dal sopra citato articolo 30,
comma 3, dello Statuto. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con
la presenza di almeno l'85% del capitale sociale; essa
delibera, anche in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno l'85%
del capitale sociale.
[8] La
Relazione sull’attività svolta e i risultati conseguiti nel 2014 da CDP
presentata recentemente dal MEF alle Camere evidenzia
che la “giacenza di liquidità puntuale sul Conto di Riserva Obbligatoria al 31
dicembre 2014 è stata pari a 1.891 milioni di euro, a fronte di un obbligo di
Riserva Obbligatoria già assolto e che si attestava per l'ultimo periodo di
mantenimento del 2014 a 2.879 milioni di euro.
[9] Con
approccio prudenziale, vengono considerati alcuni
indicatori di rischio nello spirito delle istruzioni di vigilanza per le banche
per la determinazione degli assorbimenti di capitale e delle indicazioni del
Comitato di Basilea, tenendo presenti le peculiarità CDP.
[10] In
particolare, l’articolo 22-quinquies, comma 1, lettera
a) prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva ad aliquota agevolata,
vigente per i titoli di Stato (nella misura del 12,5%), anche ai proventi dei
buoni fruttiferi postali e degli altri titoli emessi da CDP per finanziare le
amministrazioni pubbliche; la successiva lettera b) prevede che a CDP si
applichi il regime fiscale in materia di IRES, IRAP, imposta di bollo,
registro, ipocatastale e qualunque altra imposta
diretta e indiretta vigente per le banche.
[11] La
commissione deve essere composta di quattro senatori e di quattro deputati, di
tre consiglieri di Stato e di un consigliere della
Corte dei conti. Per la composizione attuale, si rinvia al seguente indirizzo: http://www.cassaddpp.it/chi-siamo/organizzazione-e-governance/la-commissione-di-vigilanza.html
[12] Cfr.
articolo 2, comma 2 del D.L. n. 487/1993.
[13] Il MEF, con comunicato del 23 ottobre 2015 ha
comunicato che si è conclusa l’Offerta Globale di Vendita di azioni ordinarie
di Poste Italiane S.P.A. finalizzata alla quotazione sul Mercato Telematico
Azionario ("MTA"),
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
Poste Italiane S.p.A. era
detenuta al 100% dal MEF. L’Offerta Globale ha avuto ad
oggetto un quantitativo massimo di n. 453,0 milioni di azioni ordinarie,
corrispondente al 34,7% del capitale sociale
della Società (38,2% del capitale
della Società in caso di integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe)
e si è realizzata attraverso un’Offerta Pubblica in Italia rivolta al pubblico
indistinto e ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane e avente ad oggetto un
minimo di 135,9 milioni di azioni, pari al 30% dell'Offerta Globale di Vendita,
e un contestuale Collocamento Istituzionale.
[14] la Corte dei Conti nell’ultima relazione sul controllo
eseguito su Poste Spa (relazione n. 17 del 2 marzo 2015) ricorda che, dopo un
intenso confronto tra Cassa Depositi e Prestiti e Poste italiane, le due
società il 4 dicembre 2014, hanno stipulato una nuova convenzione per la
gestione del risparmio postale. La novità di tale nuovo accordo è rappresentata
dalla sua durata: cinque anni, dal 2014 al 2018, anziché tre anni, arco di tempo coperto dalle precedenti convenzioni.
CDP nella relazione presentata alle
Camere sull’attività svolta nel 2014 afferma che il nuovo accordo definisce una
remunerazione, per il servizio di raccolta del Risparmio Postale svolto da
Poste Italiane, proporzionale alla giacenza media dello stock e legata, tra
l'altro, ad obiettivi di raccolta netta e qualità del
servizio stesso.
L'ammontare
delle commissioni inerenti al Risparmio Postale maturate da Poste Italiane per
l'anno 2014 è stato pari a circa 1.640
milioni di euro (1.620 milioni di euro nel 2013).
[15] Cfr.
articolo 5, commi 8 e 11 del D.L. n. 269/2003.
[16] Si
osservi al riguardo che Cassa depositi e prestiti gestisce anche il rimborso di
quei titoli del risparmio postale, la cui accensione è precedente alla
trasformazione di CDP in S.p.a
e che sono rimasti direttamente in capo al MEF. La Raccolta postale netta
comprensiva anche dei rimborsi dei titoli in capo al MEF (CDP+MEF) per il 2014
è stata pari a 2,7 miliardi di euro. Per il 2013 essa era stata pari a 3,7
miliardi.
[17] Nella
citata relazione, inoltre, si rileva che - nel corso dell'esercizio 2014 - è
continuato il piano di rientro anticipato del rifinanziamento a tre anni della
BCE (LTRO). In particolare, nel corso dell'anno sono stati rimborsati
complessivamente circa 13,6 miliardi di euro in gestione separata.
[18] L’articolo
12, comma 1 del D.L. n. 66/2014 ha disposto che il
Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore D.L., adeguasse l'articolo 6 del decreto 5 dicembre 2003, al
fine di allineare la rilevazione dei tassi di interesse corrisposti sulle
giacenze dei conti correnti fruttiferi di tesoreria al momento della loro
effettiva maturazione.
[19] Tutti
i pagamenti disposti dalla CDP sono, di norma, eseguiti
con bonifici che, in base alla normativa possono essere accreditati, oltre che
su conti correnti bancari, anche su conti della Tesoreria dello Stato o su
capitoli di entrata del bilancio dello Stato.
[20] Secondo
la Relazione semestrale CDP 2015 (pg. 94 e ss.), alla data del 30 giugno 2015, le giacenze del
Fondo ammontavano a circa 2,6 miliardi di euro.
[21] Secondo
informazioni ricevute per le vie brevi da CDP, circa il 95
percento delle risorse in gestione separata sono costituite dalle
risorse della raccolta postale.
In gestione separata, vi sono altresì
talune risorse relative ad emissioni obbligazionarie
"Euro Medium Term Notes" (EMTN), che
costituiscono anch’esse uno strumento di raccolta a medio lungo termine
riservato a investitori istituzionali.
[22] D.M.
Economia e Finanze 6 ottobre 2004, recante Determinazioni ai sensi dell'art. 5,
comma 11, lettere a), b) e c), del D.L. n. 269/2003 ed
esercizio del potere di indirizzo della gestione separata della Cassa depositi
e prestiti, a norma dell'art. 5, comma 9, del citato
D.L..
[23] La predette previsioni sono state introdotte dall’articolo
1, comma 4, legge di stabilità 2014, che ha inserito la lettera e-bis) nel
comma 11 dell’articolo 5 del D.L. n. 269, lettera successivamente modificata
dall’articolo 10 del D.L. n. 133/2014.
La legge di stabilità 2014 aveva
previsto che la determinazione con D.M. delle esposizioni assunte o previste da
Cassa depositi avvenisse con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Tale
previsione è stata soppressa dal D.L. n. 133/2014.
[24] La
legge di stabilità 2014 aveva previsto che il rilascio della garanzia avvenisse
con rinuncia all’azione di regresso sulla Cassa. Tale previsione è stata
soppressa dal D.L. n. 133/2014.
[25] TAR
Lazio (Sezione Terza Ter) ha sollevato la questione con l’ordinanza n.
8669/2015 (udienza del 19 marzo 2015; deposito del 24 giugno 2015 - N.
15359/2014 Reg. Ric.)
[26] L'art.
26, comma 3, del D.L. n. 91/2014, ha disposto che, a
decorrere dal 1° gennaio 2015, la tariffa incentivante per l'energia prodotta
dagli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW è
rimodulata, a scelta dell'operatore, sulla base di tre opzioni specifiche:
§ la tariffa è erogata per un periodo di 24 anni,
decorrente dall'entrata in esercizio degli impianti, ed è conseguentemente
ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui
all'allegato 2 al D.L.
§ fermo restando il periodo di erogazione ventennale,
la tariffa è rimodulata prevedendo un primo periodo di fruizione di un
incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di fruizione di un
incentivo incrementato in ugual misura
§ fermo restando il periodo di erogazione ventennale,
la tariffa è ridotta di una quota percentuale dell'incentivo riconosciuto alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per la durata residua del
periodo di incentivazione, secondo specifiche quantità.
Per attutire gli effetti sulle imprese beneficiarie di tali misure, il
comma 5 dell’articolo 26 dispone che il beneficiario
della tariffa incentivante di cui ai commi 3 e 4 può accedere a finanziamenti
bancari per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già
spettante al 31 dicembre 2014 e l'incentivo rimodulato ai sensi dei commi 3 e
4. Tali finanziamenti possono beneficiare, cumulativamente o alternativamente, sulla base di apposite convenzioni con il sistema bancario,
di provvista dedicata o di garanzia concessa dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.A. (Cdp) a valere sui fondi della gestione separata.
[27] La
trasformazione di CDP in società per azioni è stata disposta dall’articolo 5 del D.L n. 269/2003 ed ha avuto effetto dal 12 dicembre
2003, data di pubblicazione in G.U. del D.M. 5 dicembre 2003, che, in
attuazione del comma 3 del citato articolo 5 ha disciplinato: le funzioni, le attività e le passività della
Cassa trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze, con indicazione di
quelle assegnate alla cd. “gestione separata” della CDP S.p.a. (cfr. infra nota
3); i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette,
trasferite alla CDP S.p.a. e assegnate alla “gestione separata”. Il medesimo
decreto ha demandato a successivi D.M. la possibilità di ulteriori
trasferimenti e conferimenti; gli impegni accessori assunti dallo Stato; il capitale sociale di CDP S.p.a. (fissato in
3,5 miliardi).
[28] L’organo
amministrativo di CDP delibera le operazioni di raccolta Fondi con obbligo di
rimborso sotto qualsiasi forma. A tali operazioni non si applicano (fermo
restando la possibilità di impiego di risorse non
assistite da garanzia statale ai sensi dell’articolo 4, comma 7, lettera a)),
il divieto di raccolta del risparmio
pubblico previsto dal T.U.B (D.Lgs. n. 385/1993), né
i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente, né gli
articoli da 2410 a 2420 cc., relativi alle obbligazioni emesse da società per
azioni.
[29] Cfr.
art. 5, co. 7, lett. a), secondo periodo, introdotto dall’art. 22, co. 1, D.L.
n. 185/2008.
[30] Cfr.
articolo 3, comma 4-bis, del D.L. n. 5/2009, ai sensi
del quale le operazioni di CDP a favore delle imprese per finalità di sostegno
dell'economia possono essere effettuate esclusivamente attraverso
l’intermediazione di soggetti autorizzati all’esercizio del credito nonché
attraverso la sottoscrizione di fondi comuni di investimento gestiti da una
società di gestione collettiva del risparmio.
[31] Cfr.
comunicato stampa di CDP S.p.a
del 14 luglio 2015 (comunicato n. 39/2015).
[32] L’articolo
3 dello Statuto sociale di CDP dispone che gli
interventi di interesse pubblico o gli interventi in favore dei soggetti
privati in settori di interesse generale, da individuare con uno o più decreti
del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere effettuati in via
diretta (se di importo pari o superiore
a 25 milioni di euro) o attraverso l’intermediazione di enti creditizi.
[33] CDP
ha acquisito SACE ai sensi dell’art. 23-bis del D.L. n. 95/2012.
[34] acquisito ai sensi del citato D.L. n. 95/2012 dal Ministero
dello sviluppo economico.
[35] Il
D.M. ha autorizzato CDP a fornire alle banche italiane ovvero alle succursali
di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia la
provvista per interventi a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese
nazionali, secondo le condizioni inizialmente fissate dall’articolo 8 del D.L. n. 78/2009, che, condizionava l’intervento di CDP
al fatto che le operazioni fossero assistite da garanzia o assicurazione della
SACE s.p.a. Il D.L. n. 102/2009 aveva poi aggiunto la
previsione che i decreti ministeriali attuativi dell’export-banca stabilissero
modalità e criteri per consentire le operazioni di assicurazione del credito
per le esportazioni da parte della SACE s.p.a. anche
in favore delle piccole e medie imprese nazionali.
[36] La
legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 44 della
legge n. 147/2013) è nuovamente intervenuta sull’articolo 8 del D.L. n.
78/2009, consentendo che le operazioni fossero assistite da garanzia o
assicurazione di altro istituto assicurativo emittente obbligazioni garantite
da uno Stato. All’indomani di tale intervento, è stato adottato il D.M. 23
dicembre 2014.
[37] A
luglio 2012, le risorse del Plafond PMI I-Investimenti 2009 risultavano
interamente utilizzate (dunque contrattualizzate dalle banche).
[38] La
Convenzione è stata stipulata il 1 marzo 2012 (cd.
“Quarta convenzione”).
[39] La
finalità è stata dunque quella di immettere liquidità nel sistema bancario e
riattivare la dinamica delle spese di investimento,
attraverso la previsione di un obbligo di pagamento dei crediti da parte dalla
PA debitrice entro 12 mesi dalla relativa data di certificazione.
[40] Cfr.
comunicato stampa di CDP del 29 gennaio 2014, disponibile al seguente link:
[41] Per
l’intervento della Cassa depositi e prestiti sono richiamate le disposizioni di
cui al citato 3, comma 4-bis, del D.L. n. 5/2009.
[42] I
finanziamenti bancari dovranno avere durata non superiore a cinque anni e
saranno erogati fino ad un massimo di 2 milioni di euro per impresa, anche
frazionato in più iniziative. Si prevede, inoltre, la possibilità che il
finanziamento copra l'intero costo dell'investimento. La concessione dei
finanziamenti può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese, nella misura massima 80% dell'ammontare del
finanziamento (articolo 2, comma 2 del D.L. n.
69/2013, come sostituito dall'art. 18, comma 9-bis, lett. a), D.L. n. 91/2014).
[43] Il
contributo è pari all’ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento
convenzionale con rate semestrali, al tasso
del 2,75% annuo per cinque anni.
Le PMI, insieme al contributo e al
finanziamento, possono anche attingere al “Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80%
dell’ammontare del finanziamento. Per accedere al contributo occorre avere una
delibera di finanziamento bancario o di leasing non superiore a cinque anni di importo tra i 20mila e i 2 milioni di euro. Il
finanziamento può coprire fino al 100% degli investimenti. Le domande di finanziamento
e di contributo possono essere presentate alle banche o intermediari finanziari
dal 31 marzo 2014.
[44] Articolo
8-quater del D.L. n. 269/2003, introdotto dall’art. 1, comma 47,
legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
[45] Articolo
8-quater del D.L. n. 269/2003, introdotto dall’art. 1, comma 52,
legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
[46] Le
somme trattenute sono assegnate alla Cassa depositi e prestiti S.p.A..
[47] I
crediti assistiti dalla garanzia dello Stato, già oggetto di ridefinizione,
possono essere acquisiti dai soggetti cui si applicano le disposizioni sulla
cartolarizzazione dei crediti, oppure possono essere ceduti da questi ultimi a
Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché alle
istituzioni finanziarie dell'Unione europea e internazionali.
[48] Per
quanto attiene agli investimenti diretti, il Fondo investe in imprese con un
fatturato indicativo tra i 10 e i 250 milioni, in
prevalenza in posizioni di minoranza, per rispettare ruolo e responsabilità
dell’imprenditore. Il Fondo effettua altresì operazioni
di investimento indiretto - "fondo di fondi" - in strumenti
finanziari non quotati rappresentativi di quote di fondi di private equity (OICR) o di società finanziarie ex artt. 106 e 107
TUB (anche di nuova costituzione) con vocazione in prevalenza territoriale.
[49] Articolo
5, co. 8-bis, come introdotto dall’articolo 7 del D.L. n. 34/2011.
[50] FSI
dispone di un capitale sottoscritto e versato pari a
4,4 miliardi di euro. L’obiettivo è raccogliere fino 7
miliardi di euro.
[51] Capitale complessivamente disponibile in FSI, FSI Investimenti e IQ
Made in Italy Investment
Company.
[52] Contestualmente
al contratto di compravendita, FSI e Eni hanno
sottoscritto un patto parasociale riguardante un ammontare complessivo di poco
superiore al 25% del capitale sociale di Saipem (ciascuna delle parti apporterà
il 12,5% più un’azione).
Il patto, efficace dalla data del Closing e di durata triennale,
prevede, tra l’altro: (i) la presentazione da parte di FSI e
Eni, in occasione del prossimo rinnovo degli organi sociali di Saipem, di
un’unica lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione (in cui il
Presidente e l’Amministratore Delegato saranno nominati congiuntamente dalle
parti) e del Collegio Sindacale; (ii) obblighi di preventiva consultazione e,
ove consentito, impegni di voto (anche relativamente alle azioni Saipem non
apportate al patto parasociale), con riguardo a tutte le delibere assembleari e
a talune delibere del Consiglio di Amministrazione; (iii) alcune limitazioni al
regime di circolazione delle azioni Saipem detenute dalle due società.
[53] Saipem, si legge sempre nel comunicato,
impiega direttamente 7.600 dipendenti in Italia, di cui 3.200 ingegneri
specializzati, e ha in essere collaborazioni stabili con le principali
università e istituti di ricerca italiani, tra cui il Politecnico di Milano e
di Torino. Nel Paese sono inoltre presenti, oltre alla sede principale, 5 tra centri di engineering,
produzione e ricerca e sviluppo dell’azienda. In termini di impatti
indiretti sull’occupazione del Paese, Saipem effettua circa 1,8 miliardi di
euro di acquisti da fornitori italiani e subappalta a società italiane
d’ingegneria circa 1,7 milioni di ore di lavoro, con un impatto occupazionale
stimato in circa 22.500 addetti. Nel 2014, Saipem ha registrato un fatturato di
circa 12,9 miliardi di euro, impiegando circa 46.500 persone a livello globale.
[54] Nell’anno
2010, prima dello scambio di partecipazioni azionarie CDP risultava
titolare del 17,36% del capitale sociale in ENEL; del 35% del capitale sociale
di poste Italiane; del 50% del capitale sociale in STMicroelectronics
N.V.. CDP possedeva, inoltre, una
partecipazione azionaria, pari al 29,9%, nel capitale di Terna S.p.A.,
acquistata da ENEL il 15 settembre 2005.
L'Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato aveva autorizzato tale ultima acquisizione (Provv.
n. 14542 del 4 agosto 2005), subordinandola alla cessione, a decorrere dal 1°
luglio 2007 ed entro il 1° luglio 2009, della partecipazione detenuta da CDP in
ENEL. il termine per la cessione è stato poi prorogato
dall’AGCM di 12 mesi.
La necessità di procedere a tale
dismissione ha generato l’opportunità di addivenire ad
una permuta di azioni tra MEF e CDP.
Si è pertanto convenuto che il MEF
trasferisse a CDP di una partecipazione in ENI di valore corrispondente a
quello delle partecipazioni detenute dalla stessa CDP in ENEL, Poste e STH.
Il MEF è così divenuto azionista unico
di Poste italiane e azionista di controllo per il 50% in STMicroelectronics
Holding N.V. (50%). Al MEF è residuato il 3,93% di partecipazione
in ENI.
[55] In
febbraio, la Germania ha annunciato l'intenzione di
contribuire con 8 miliardi di euro al piano d'investimenti per l'Europa,
mediante la banca KfW (Kreditanstalt
für Wiederaufbau). Sempre
in febbraio, la Spagna ha annunciato un contributo pari a
1,5 miliardi di euro mediante l'ICO (Instituto de Crédito Oficial). Nel mese di
marzo, la Francia ha comunicato l'impegno di 8
miliardi di euro mediante la CDC (Caisse des Dépôts) e la BPI (Bpifrance) mentre l'Italia ha annunciato un contributo di 8
miliardi di euro mediante la Cassa Depositi e Prestiti. In aprile il Lussemburgo ha annunciato un contributo di 80
milioni di euro mediante la SNCI (Société Nationale de Crédit et d’Investissement) mentre la Polonia ha annunciato che avrebbe
contribuito con 8 miliardi di euro mediante la banca BGK (Gospodarstwa
Krajowego). In giugno la Slovacchia ha annunciato un contributo di
400 milioni di euro mediante le sue banche nazionali di promozione Slovenský Investičný Holding
e Slovenská Záručná a Rozvojová Banka e la Bulgaria ha annunciato un contributo di 100
milioni di euro mediante la banca bulgara per lo sviluppo. Il 16 luglio il Regno Unito ha annunciato un contributo di 6
miliardi di lire sterline (circa 8,5 miliardi di euro) per progetti che
beneficiano di finanziamenti del FEIS.
[56] Commissione
Europea COM(2015)
361 final del 22 luglio 2015 “Lavorare insieme per la crescita e
l'occupazione: il ruolo delle banche nazionali di promozione a sostegno del
piano di investimenti per l'Europa”.
[57] Cassa
depositi e prestiti partecipa al Fondo europeo per gli investimenti-FEI, una public private partnership di diritto lussemburghese
partecipata dalla BEI (63,7 %), dalla Commissione europea (24,3%) e da 26
istituzioni finanziarie pubbliche e private (12,0%).Il 3 settembre 2014 CDP ha
acquistato 50 quote del Fondo, per un valore nominale
complessivo di 50 milioni di euro, pari ad una quota dell’1,2%. La missione del
Fondo è supportare le piccole e medie imprese europee aiutandole ad accedere a
finanziamento, anche attraverso innovativi prodotti finanziari rivolti ai partners, che si muovono come intermediari finanziari del
Fondo. Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI ) è
impegnato nella realizzazione del FEIS.
[58] Si
è prevista, a tal fine, la stipula di una apposita
convenzione tra CDP e ABI.
[59] Articolo
11, comma 7 del D.L. n. 174/2012 e articolo 3-bis del
D.L. n. 95/2012.
[60] A per i particolari eventi calamitosi del novembre 2013 in
Sardegna, CDP, ai sensi del D.L. n. 151/2013 ha stanziato un “Plafond Moratoria
Sardegna”, a sostegno della popolazione sarda danneggiata dall’alluvione. Il
Plafond dell’importo di 90 milioni di euro è stato
destinato alla concessione di finanziamenti agevolati finalizzati al pagamento
di tributi sospesi, quali anche cartelle di pagamento emesse dagli agenti della
riscossione, con scadenza nel periodo compreso tra il 18 novembre 2013 e il 20
dicembre 2013. Il D.L. n. 151/2013 è però decaduto e alla data della sua
decadenza risultavano impiegati 100 mila euro.
[61] CDP
e ABI hanno sottoscritto in data 5 novembre 2012 una Convenzione, integrata da
un Addendum del 18 novembre 2012 che ha definito le linee guida e le regole
applicative della prima fase, conclusa nel mese di giugno del 2013. CDP e ABI
hanno sottoscritto il 26 maggio 2014 un Secondo Addendum, per la proroga
biennale del termine di restituzione dei finanziamenti
agevolati. CDP e ABI hanno sottoscritto il 31 marzo 2015 un Terzo Addendum ai
sensi dell’art. 10, commi 11-ter e 11-quater, del D.L.
n. 192/2014 (legge n. 11/2015) che ha previsto la sospensione di ulteriori 12
mesi dell’avvio del rimborso del capitale e l’allungamento di un ulteriore anno
del termine di restituzione dei finanziamenti agevolati.
[62] CDP
e ABI hanno sottoscritto in data 31 luglio 2013 una Convenzione che definisce
le linee guida e le regole applicative della seconda fase di operatività dello strumento, conclusa nel mese di novembre 2013.
CDP e ABI hanno sottoscritto in data 26
maggio 2014 un Addendum ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. n. 4/2014, che ha
previsto la proroga biennale del termine di restituzione dei
finanziamenti agevolati. CDP e ABI hanno sottoscritto in data 31 marzo 2015 un
Secondo Addendum ai sensi dell’art. 10, commi 11-ter e 11-quater, del D.L. 31
dicembre 2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 11/2015, che ha
previsto la sospensione di ulteriori 12 mesi
dell’avvio del rimborso del capitale e l’allungamento di un anno del termine di
restituzione dei finanziamenti agevolati.
[63] Attraverso
il Plafond Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca FRI, la cui disciplina è contenuta al comma 354 e
seguenti della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005), CDP cofinanzia a
medio lungo termine (fino a 15 anni) gli investimenti delle imprese ammesse a
godere di agevolazioni pubbliche (R&S, Industri, commercio, artigianato,
agricoltura, turismo, etc..) a condizioni economiche aagevolate
(0,50%). CDP riceve dal MEF, attraverso apposita
autorizzazione di spesa pluriennale (art. 1, comma 361 della
legge n. 311/2014), la differenza tra un tasso di mercato (determinato sulla
base dei criteri stabiliti con D.M.MEF) e il tasso di finanziamento
agevolato. L’esposizione di CDP è assistita da una garanzia di ultima istanza dello stato. Vi sono attualmente
impegni per 2,4 miliardi di euro.
[64] Attraverso tale Plafond
Kyoto, vengono concessi finanziamenti a tasso
agevolato (0,50% per i soggetti privati o 0,25% per i soggetti pubblici) che
realizzano progetti di investimento destinati ad incrementare l’efficienza
energetica negli usi finali, con particolare riguardo alla prevenzione del
rischio idrogeologico e sismico, alla ricerca, sviluppo e produzione di
biocarburanti e alla ricerca, sviluppo e produzione e installazione di impianti
da fonti rinnovabili. L’articolo 9 del D.L. n. 91/2014
ha disposto che le residue disponibilità
del Fondo (350 milioni) fossero
destinate a finanziamenti a tasso agevolato (0,25%) a soggetti pubblici al fine
di realizzare interventi di incremento dell’efficienza energetica negli edifici scolastici.