Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria - A.C. 3369
Riferimenti:
AC N. 3369/XVII     
Serie: Progetti di legge    Numero: 367
Data: 04/11/2015
Descrittori:
CONSULENTI E ATTIVITA' CONSULTIVA   SISTEMA MONETARIO BANCARIO E INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
Organi della Camera: VI-Finanze

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Norme per la riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria

A.C. 3369

 

 

 

 

 

 

 

n. 367

 

 

 

4 novembre 2015

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Finanze

( 066760-9496 – * st_finanze@camera.it

 

 

 

 

 

 

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File: FI0381.docx


INDICE

Schede di lettura

§  Introduzione. 3

§  Altri operatori finanziari 7

§  Il contenuto della proposta di legge. 9

Quadro sintetico degli operatori dei settori bancario, finanziario e assicurativo

§  Attività di concessione di finanziamenti 17

§  Servizi di investimento. 20

§  Attività di intermediazione assicurativa. 23

 

 


Schede di lettura


Introduzione

La proposta di legge in esame è volta alla razionalizzazione del sistema di vigilanza sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari mediante modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF). Si prevede l'istituzione di un Albo unico gestito da un Organismo con personalità giuridica di diritto privato, ordinato in forma di associazione: l'attuale Organismo per la tenuta dell'Albo dei promotori finanziari (APF) viene trasformato nel nuovo Organismo per la tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari. All’interno dell’Albo unico sono previste tre distinte sezioni con riguardo al tipo di attività svolta dai soggetti, che assumono le seguenti denominazioni:

§  consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (attuali promotori finanziari: art. 31 del D.Lgs. n. 58 del 1998 - TUF);

§  persone fisiche consulenti finanziari indipendenti (attuali consulenti finanziari: art. 18-bis del D.Lgs. n. 58 del 1998 - TUF);

§  società di consulenza finanziaria (attuali società di consulenza finanziaria art. 18-ter del D.Lgs. n. 58 del 1998 - TUF);

A tale Organismo sono trasferite le funzioni di vigilanza e sanzionatorie attualmente esercitate dalla Consob sui promotori finanziari e sui consulenti finanziari.

Si prevede una disciplina regolamentare della Consob, emanata congiuntamente all’Organismo suddetto, per definire le modalità operative e la data di avvio sia dell'albo che della vigilanza da parte dell'organismo preposto.

 

La proposta di legge provvede inoltre alla revisione del sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. Viene rimessa alla Consob la disciplina delle modalità per assicurare l'introduzione di meccanismi di risoluzione stragiudiziale attraverso l'istituzione di un apposito organo i cui componenti sono da essa nominati, a partecipazione obbligatoria, in grado di assicurare la rapida, economica soluzione delle controversie, il contraddittorio tra le parti e l'effettività della tutela in assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale proposito, il disegno di legge si coordina con la normativa vigente sia per quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in materia di mediazione, sia con il TUF.

Si prevede che l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari sia subordinata al versamento di una tassa sulle concessioni governative. Tale tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della legge.

 

Si evidenzia che la disciplina in esame anticipa il recepimento di quanto previsto dalla legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), la quale, all’articolo 9, comma 1, lettere o) e u) - in attuazione della Direttiva MiFID II, n. 65 del 2014 - contiene una delega in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria, promotori finanziari, volta ad assegnare ad un unico organismo, sottoposto alla vigilanza della CONSOB, ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta dell'albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei soggetti anzidetti e ponendo le spese relative all'albo dei consulenti finanziari a carico dei soggetti interessati. Si prevede, inoltre, di attuare la citata direttiva con riferimento al meccanismo extragiudiziale per i reclami dei consumatori.

 

Si ricorda che, secondo la legislazione vigente, i promotori finanziari sono quei soggetti che esercitano professionalmente l'offerta fuori sede di prodotti finanziari e servizi di investimento, in qualità di dipendente, agente o mandatario. L'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto (SIM, SGR, banche). Tale disciplina è stata innovata dal decreto legislativo n. 164 del 2007, in attuazione della direttiva 2004/39/CE (c.d. MiFID) relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Dal 1° gennaio 2009 l'Albo dei promotori finanziari non è più tenuto dalla CONSOB, bensì dall'Organismo per la tenuta dell’albo unico dei promotori finanziari che è stato costituito in forma di associazione tra l'Associazione Nazionale delle società di collocamento di Prodotti Finanziari e di Servizi di Investimento (Assoreti), l'Associazione Nazionale Promotori Finanziari (Anasf) e l’Associazione Bancaria Italiana (Abi).

 

L'Organismo è competente:

§  a deliberare le iscrizioni, le cancellazioni dall’albo dei promotori finanziari e le variazioni dei dati in esso contenute e a rilasciare i relativi attestati;

§  ad indire e ad organizzare lo svolgimento delle prove valutative per l’accesso all'albo dei promotori finanziari;

§  ad aggiornare tempestivamente l'albo sulla base dei provvedimenti adottati nei confronti dei promotori dall'Autorità giudiziaria, dalla Consob e dallo stesso Organismo;

§  a verificare la permanenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione all’albo.

 

L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con il regolamento 16190 del 29 ottobre 2007 dalla CONSOB e sotto la vigilanza della medesima.

 

La CONSOB è competente:

§  a verificare che i comportamenti dei promotori finanziari nei confronti dei risparmiatori siano diligenti, corretti e trasparenti;

§  ad adottare sospensioni cautelari dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di 60 giorni o, in casi determinati, anche di un anno;

§  a disporre radiazioni o sospensioni sanzionatorie da uno a quattro mesi dall'albo;

§  ad irrogare altre sanzioni quali il richiamo scritto e la sanzione amministrativa pecuniaria.

I consulenti finanziari, secondo la disciplina vigente, sono le persone fisiche, in possesso di determinati requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e patrimoniali, che prestano la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti (art. 18-bis del D.Lgs. n. 58 del 1998 – TUF, introdotto dal dall'art. 3, comma 3, D.Lgs. 17 settembre 2007, n. 164, a decorrere dal 1° novembre 2007 e, successivamente, sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 17 luglio 2009, n. 101).

Le società di consulenza finanziaria, che devono essere costituite in società per azioni o in società a responsabilità limitata, svolgono l'attività di consulenza in materia di investimenti e ogni altra attività consentita nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti (art. 18-ter del D.Lgs. n. 58 del 1998 – TUF).

La normativa citata prevede l’istituzione di un Albo delle persone fisiche, consulenti finanziari, al cui interno deve essere istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria. Alla tenuta dell’Albo provvede un Organismo composto da un presidente e quattro membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti che li designano secondo le modalità fissate nello statuto dell'organismo, nominati tutti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I membri dell'organismo sono individuati tra persone di comprovate professionalità e competenza in materie finanziarie, giuridiche ed economiche.

La norma prevede che l'Organismo per la tenuta dell’albo delle persone fisiche consulenti finanziari vigili sul rispetto delle disposizioni relative: alle cause di incompatibilità; alle regole di condotta nel rapporto con i clienti; alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta; all’aggiornamento professionale.

Avverso le decisioni in tema di incompatibilità è ammesso ricorso, da parte dell'interessato, alla Consob. La Consob può richiedere all'organismo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti. La Consob può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'organismo. In caso di inerzia o malfunzionamento dell'organismo la Consob propone motivatamente al Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione dei provvedimenti più opportuni, e, per i casi più gravi, lo scioglimento dell'organismo e la nomina di un commissario.

In attuazione degli articoli 18-bis e 18-ter del TUF è stato emanato il regolamento n. 17130 del 2010 della Consob, in materia di consulenti finanziari persone fisiche e società di consulenza finanziaria. Tuttavia l’Albo dei consulenti finanziari e l’Organismo per la tenuta dello stesso non sono stati costituiti.

Si ricorda che il decreto-legge n. 91 del 2014 (articolo 21-bis) ha prorogato al 31 dicembre 2015 il termine per continuare ad esercitare l'attività di consulenza in materia di investimento, nelle more dell'attuazione della disciplina relativa all'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari. Di conseguenza, nonostante l'esercizio professionale di servizi e attività di investimento sia riservato dalla legge (ai sensi dell'articolo 18 del TUF) a banche e imprese di investimento, i soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano consulenza in materia di investimenti possono continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, fino al 31 dicembre 2015.

Si ricorda inoltre che l’articolo 18-bis del TUF ha previsto, al comma 1, che la riserva di attività di cui al richiamato articolo 18 del TUF non pregiudichi la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob (D.M. 24 dicembre 2008, n. 206), di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.


Altri operatori finanziari

Settore bancario

La disciplina degli operatori finanziari nel settore bancario è stata modificata in maniera molto incisiva da due interventi di riforma, sulla scia del recepimento nell'ordinamento interno di direttive comunitarie. In particolare, il D.Lgs. n. 141 del 2010 sui contratti di credito ai consumatori e il D.Lgs. n. 11 del 2010 sui servizi di pagamento, sono intervenuti sul Testo Unico Bancario - T.U.B. (D.Lgs. n. 385 del 1993) modificando e introducendo nuovi Titoli, riguardanti rispettivamente: i Soggetti operanti nel settore finanziario (Titolo V), la moneta elettronica e gli Istituti di moneta elettronica (Titolo V-bis) e gli Istituti di pagamento (Titolo V-ter). Successivamente sono stati adottati diversi decreti legislativi correttivi, in particolare: il D.Lgs. n. 218 del 2010, il D.Lgs. 230 del 2011, il D.Lgs. 169 del 2012, il D.Lgs. n. 45 del 2012.

Si segnalano in particolare:

§  gli intermediari finanziari, vale a dire soggetti, diversi dalle banche, che esercitano nei confronti del pubblico, in via professionale, l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (compatibile con l’attività di promotore finanziario, incompatibile con l’attività di mediazione creditizia);

§  gli agenti in attività finanziaria, vale a dire i soggetti (persona fisica o giuridica) che promuovono e concludono contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane (compatibile con le attività di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario e incompatibile con l’attività di mediazione creditizia, di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, di consulente finanziario ovvero di società di consulenza finanziaria;

§  i mediatori creditizi, cioè i soggetti (non persona fisica) che mettono in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma (compatibile con l’attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e quella di consulente finanziario, incompatibile con l’attività di agente in attività finanziaria, di agenzia di assicurazione, di promotore finanziario, di agenzia nei servizi di pagamento.

Settore assicurativo

I soggetti che svolgono l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa sul territorio italiano, residenti o con sede legale in Italia, devono iscriversi nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), istituito dal D.Lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni - CAP), in attuazione della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, e disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. In base a tale normativa, l'esercizio dell'attività di intermediazione è riservato ai soli iscritti nel Registro. Il Registro è suddiviso in 5 sezioni:

A.   agenti (compatibile con l’attività di agente in attività finanziaria e di promotore finanziario e incompatibile con l'attività di mediazione creditizia e di consulente finanziario);

B.   broker (compatibile con l’attività di mediatore creditizio e di consulente finanziario e incompatibile con l'attività di agenzia in attività finanziaria);

C.  produttori diretti di imprese di assicurazione (incompatibile con l’attività di consulente finanziario);

D.  banche, intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, Sim e Poste italiane - Divisione servizi di bancoposta;

E.   collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D che operano al di fuori dei locali di tali intermediari (incompatibile con l’attività di consulente finanziario).

 

Si segnala che la citata direttiva MiFID II, al considerando 87, rileva come gli investimenti che riguardano contratti assicurativi sono spesso messi a disposizione dei consumatori come potenziali alternative agli strumenti finanziari regolamentati dalla stessa direttiva o in sostituzione degli stessi. Pertanto la normativa che disciplina le attività degli intermediari assicurativi e delle imprese di assicurazione dovrebbe garantire un approccio normativo coerente sulla distribuzione di prodotti finanziari diversi che rispondono a esigenze simili degli investitori. Le rispettive Autorità di vigilanza, EIOPA ed ESMA, dovrebbero collaborare ai fini del conseguimento della massima coerenza possibile nelle norme di comportamento per tali prodotti di investimento.


Il contenuto della proposta di legge

La proposta di legge è composta da un unico articolo di 9 commi.

 

L’articolo 1, comma 1, dispone che l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari (come disciplinato dal successivo comma 3) è subordinata al versamento della tassa sulle concessioni governative prevista dall’articolo 22 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 (168 euro). Si precisa che la tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della legge.

 

Il comma 2 trasferisce le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari dalla Consob all’Organismo per la tenuta dell’albo dei promotori finanziari (articolo 31, comma 4, del TUF) il quale assume la denominazione, nonché la funzione, di Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari.

Tale Organismo opera sotto la vigilanza della Consob nel rispetto dei principi e dei criteri che devono essere stabiliti dalla stessa con regolamento.

Si segnala che l’Organismo in esame risulterebbe analogo a quello previsto per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), in quanto si occuperebbe di più di una figura professionale e assumerebbe anche le funzioni di vigilanza (essendo a sua volta vigilato dall’Autorità di vigilanza di settore).

Si prevede che i riferimenti all’organismo per la tenuta dell’albo dei promotori finanziari, nonché alla Consob, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6 (relativo ai consulenti finanziari), 31, comma 7 (relativo ai promotori), 55 e 196 del TUF si intendano sostituiti con il riferimento all’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari. Si ricorda che gli articoli 55 e 196 del TUF prevedono i provvedimenti cautelari e le sanzioni applicabili ai promotori finanziari.

Ai fini della formulazione del testo, si osserva che occorrerebbe provvedere ad una novella delle disposizioni citate.

 

Sono abrogate le disposizioni relative all’Albo dei consulenti finanziari e all’Organismo per la tenuta dello stesso (articolo 18-bis, commi 2, 3, 4 e 5, del TUF).

 

Il comma 3 prevede che l'albo unico dei promotori finanziari (di cui al citato articolo 31, comma 4, del TUF) assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari», nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni:

§  i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede

§  i consulenti finanziari indipendenti

§  le società di consulenza finanziaria.

I riferimenti all'albo dei consulenti finanziari contenuti nell'articolo 18-bis, comma 1, e nell'articolo 18-ter, comma 3, del TUF si intendono sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo.

Anche in questo caso si osserva si osserva che occorrerebbe provvedere ad una novella delle disposizioni citate.

 

Il comma 4 dispone che:

§  i promotori finanziari (articolo 31 del TUF) assumono la denominazione di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede;

§  i consulenti finanziari (articolo 18-bis del TUF) assumono la denominazione di consulenti finanziari indipendenti.

Sono conseguentemente modificati i riferimenti interni al TUF.

 

Il comma 5, in considerazione dell’ampliamento delle funzioni e dei soggetti coinvolti, prevede che l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari si avvale di proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche, incluse le autorità amministrative indipendenti. L'organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale; resta a carico dell'organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato.

 

Il penultimo periodo del comma 5, con una disposizione di non facile lettura, fa riferimento alle disposizioni attuative della norma in tema di incompatibilità per i componenti e i dirigenti della CONSOB cessati dall'incarico (articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005, introdotto dal decreto-legge n. 90 del 2014).

Tale articolo, al primo periodo dispone che i componenti degli organi di vertice e i dirigenti della Consob, nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi.

Si prevede quindi che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1, quarto periodo dell’articolo 29-bis citato, sono emanate le relative disposizioni attuative, in coerenza con il predetto provvedimento.

Il quarto periodo del comma 1 dell’articolo 29-bis dispone che le disposizioni si applicano ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per un periodo, non superiore a due anni, stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con D.P.C.M. 29 gennaio 2015 è stato definito tale regime delle incompatibilità.

Al riguardo si osserva che occorrerebbe coordinare la norma in commento con l’intervenuta emanazione del D.P.C.M. Si segnala inoltre che l’articolo 29-bis, al momento, non prevede alcuna norma di attuazione in materia di incompatibilità per i componenti e i dirigenti della Consob cessati dall’incarico. Occorrerebbe pertanto chiarire i contenuti del previsto D.P.C.M.

 

L’ultimo periodo del comma 5 prevede l’applicazione dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il quale stabilisce che nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.

 

Il comma 6 dispone che la Consob e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa, entro sei mesi dall'adozione del regolamento della Consob, i principi e i criteri nel rispetto dei quali deve operare l’organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, con riguardo a:

§  le modalità operative ed i tempi del trasferimento delle funzioni;

§  gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario ed organizzativo;

§  le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria.

Con successive delibere la CONSOB stabilisce:

a)  la data di avvio di operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari;

b)  la data di avvio di operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

 

Il comma 7 prevede con regolamento emanato dalla Consob dovranno essere disciplinati i meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, rimesse alla decisione di un organo i cui componenti sono nominati dalla Consob, a partecipazione obbligatoria. Tali meccanismi dovranno assicurare l’efficienza, la rapidità, l’economicità della soluzione delle controversie, il contradditorio tra le parti e l’effettività della tutela. Non dovranno essere previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A copertura degli oneri occorrenti per il funzionamento del suddetto organo di risoluzione stragiudiziale delle controversie si prevede che le entrate derivanti dal versamento della tassa sulle concessioni governative (previsto dal comma 1) sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e, nei limiti di 0,2 milioni di euro per il solo anno 2016, sono riassegnate ad un apposito fondo da istituire presso il Ministero dell'economia e delle finanze. Alla copertura della restante parte degli oneri per l'anno 2016 si provvede con le risorse derivanti dalle contribuzioni dovute alla Consob dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. A decorrere dall'anno 2017 alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede unicamente con le risorse derivanti dalle contribuzioni dovute alla Consob dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime (articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724).

Si ricorda che l'articolo 75 della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) prevede l'istituzione di procedure efficaci ed effettive di reclamo e di ricorso per la risoluzione extragiudiziale di controversie in materia di consumo relative alla prestazione di servizi di investimento e di servizi accessori da parte delle imprese di investimento. Gli Stati possono avvalersi di organismi preesistenti. La legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015, articolo 9, comma 1, lettera u) dispone l’attuazione di quanto sopra ricordato modificando, ove necessario, le disposizioni vigenti in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie nelle materie disciplinate dal TUF ed assicurando il coordinamento con le altre disposizioni vigenti. Anche tale norma prevede la copertura delle relative spese di funzionamento attraverso le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il comma 8, conseguentemente all’introduzione del meccanismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsto dal comma 7, e a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento ivi previsto, dispone:

§  l’abrogazione dell’articolo 32-ter del TUF che ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie prevede l’intervento della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob per le controversie sorte fra investitori e soggetti abilitati e relative alla prestazione di servizi e di attività di investimento e di servizi accessori e di gestione collettiva del risparmio;

§  il rinvio al nuovo meccanismo di risoluzione stragiudiziale, in luogo di quello sopra menzionato, nella disciplina relativa alla mediazione, la quale prevede l’esperimento della conciliazione quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria (articolo 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28 del 2010);

§  la sanzione amministrativa pecuniaria (da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato) a carico soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione nell'ambito delle società previste dalla disciplina sul sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie a partecipazione obbligatoria disciplinato dalla Consob, nonché alle persone fisiche previste dalla medesima disciplina, in caso di mancata adesione al citato sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

 

Il comma 9 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

 

La Direttiva 2014/65/UE

La Direttiva 2004/39/CE, in materia di mercati degli strumenti finanziari, alla quale ci si riferisce comunemente con l'acronimo MiFID (Market in Financial Instruments Directive), è ora in parte rifusa nella Direttiva 2014/65/UE e in parte sostituita dal Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Direttiva 2014/65/UE, denominata MiFID II, ed il Regolamento n. 600/2014, noto come MiFIR, intendono modificare la precedente disciplina, incentrata sui mercati azionari regolamentati. In base all'articolo 93 della Direttiva, la nuova disciplina deve essere recepita dagli Stati membri entro il 3 luglio 2016 ed applicata a decorrere dal 3 gennaio 2017. La MiFID II ed il relativo regolamento sono stati redatti con lo scopo di normare un mercato sempre più complesso, caratterizzato da un notevole incremento degli strumenti finanziari e dei sistemi di trading ad alta frequenza, attraverso i quali ha luogo una quota rilevante delle transazioni sui mercati telematici più evoluti.

Si intende aumentare la trasparenza delle negoziazioni e la tutela degli investitori, attraverso una maggiore responsabilizzazione degli intermediari, una più approfondita consapevolezza degli investitori (grazie alla disponibilità di informazioni più dettagliate e più frequenti) ed un rafforzamento dei poteri - sia ex-ante che ex post - delle Autorità di vigilanza.

In particolare, per la prima volta sono contenute misure specifiche in tema di prodotti finanziari, come quelle finalizzate a ridurre il rischio che i prodotti finanziari emessi e/o collocati non siano adeguati al cliente finale. Si prevede inoltre che le Autorità nazionali, l’ESMA e l’EBA (per i depositi strutturati) possono proibire o restringere il marketing e il collocamento di alcuni strumenti finanziari o depositi strutturati e le attività o pratiche finanziarie potenzialmente riduttive della protezione degli investitori, della stabilità finanziaria o dell’ordinato funzionamento dei mercati.

In tale contesto, si inserisce, in ambito italiano, la consultazione avviata dalla Consob il 28 maggio 2014 sulla distribuzione di prodotti complessi ai clienti privati. Con la medesima si sottopone all’esame del mercato l’ipotesi di introdurre una serie di presidi per il rafforzamento della tutela del risparmio che comprendono anche la raccomandazione agli intermediari di astenersi dal commercializzare agli investitori retail alcune tipologie di prodotti connotati da più alta complessità e di distribuire prodotti a complessità comunque elevata solo nell’ambito di servizi di consulenza c.d. “evoluta”. Si richiede inoltre agli intermediari di tenere in debita considerazione nelle policy aziendali gli orientamenti dell’ESMA in materia di distribuzione di prodotti complessi; si definiscono poi le caratteristiche del servizio di consulenza indipendente, che deve essere basata su un’analisi di mercato ampia e proporre strumenti finanziari sufficientemente diversificati.

Già in base alle disposizioni della MiFID, l’impresa di investimento erogante servizi di consulenza o di gestione del portafoglio è tenuta ad acquisire informazioni in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente in materia di investimenti e ai suoi obiettivi di investimento. Con la MiFID II tale norma viene integrata, sia perché nel definire gli strumenti finanziari adeguati al cliente si fa esplicito riferimento alla necessità di individuare la capacità dello stesso di fronteggiare eventuali perdite e la sua predisposizione al rischio, sia in quanto, nel caso in cui l’impresa raccomandi una pluralità di prodotti o servizi, la valutazione di adeguatezza deve avvenire in relazione all’intero pacchetto. Inoltre l'impresa, quando effettua consulenza agli investimenti, prima che la transazione sia conclusa, deve condividere con il cliente le motivazioni che hanno portato a ritenere che l'operazione di investimento consigliata sia realmente rispondente alle sue aspettative. Si ampliano poi gli obblighi di comunicazione alla clientela su costi e oneri connessi ai servizi di investimento o accessori che devono includere anche il costo della consulenza (se rilevante), il costo dello strumento finanziario raccomandato o venduto al cliente e le modalità con cui il cliente può remunerare il servizio di investimento ricevuto. Le informazioni circa tutte le voci di costo devono essere presentate in forma aggregata, per consentire al cliente di conoscere il costo complessivo ed il suo impatto sul rendimento atteso dall'investimento.

Per quanto riguarda, in particolare, l’attività di consulenza la direttiva dispone che in caso di prestazione di consulenza in materia di investimenti, l'impresa di investimento, in tempo utile prima della prestazione delle consulenza, deve informare il cliente se la consulenza è fornita su base indipendente o meno; se la consulenza è basata su un'analisi del mercato ampia o più ristretta delle varie tipologie di strumenti finanziari, e in particolare se la gamma è limitata agli strumenti finanziari emessi o forniti da entità che hanno stretti legami con l'impresa di investimento o altro stretto rapporto legale o economico, come un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata. Se la consulenza in materia di investimenti è fornita su base indipendente l’impresa di investimento non accetta e trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai clienti (articolo 24).

La direttiva, inoltre, prevede che gli Stati membri debbano fare in modo che le imprese d'investimento garantiscano e dimostrino alle autorità competenti su loro richiesta che le persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi d'investimento o servizi accessori per conto dell'impresa d'investimento sono in possesso delle conoscenze e competenze necessarie ad adempiere ai loro obblighi. Gli Stat membri pubblicano i criteri da utilizzare per valutare tali conoscenze e competenze (articolo 25).

 


Quadro sintetico degli operatori dei
settori bancario, finanziario e assicurativo


Attività di concessione di finanziamenti

La disciplina degli operatori finanziari contenuta nel Testo Unico Bancario - T.U.B. (D.Lgs. n. 385 del 1993) riguarda i Soggetti operanti nel settore finanziario (Titolo V), gli Istituti di moneta elettronica (Titolo V-bis) e gli Istituti di pagamento (Titolo V-ter).

Il D.M. 2 aprile 2015, n. 53 ha disposto l'attuazione delle novità introdotte nel TUB (articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114) dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, in tema di esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti. Si segnala, in particolare: la specificazione di quale sia il significato dell'espressione "attività di concessione di finanziamenti" e l'individuazione delle circostanze in cui ricorre l'esercizio di tale attività "nei confronti del pubblico"; la determinazione dei criteri per individuare i confidi già iscritti all'elenco ex art. 112 TUB tenuti all'iscrizione nell'elenco ex art. 106 TUB, nonché il passaggio dei confidi iscritti all'elenco ex art. 107 TUB; i criteri di operatività in Italia degli intermediari finanziari esteri.

La Banca d'Italia ha pubblicato la Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 recante "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari" innovando la disciplina in materia di autorizzazione e capitale sociale.

La concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico è riservata a intermediari soggetti a una regolamentazione sostanzialmente equivalente - per gli aspetti disciplinati e per incisività – a quella degli altri intermediari regolamentati (banche, SIM, istituti di pagamento). Sono previsti controlli più incisivi al momento dell'accesso al mercato, nel corso dell'operatività, in caso di crisi.

Alcune tipologie di attività (microcredito, confidi), caratterizzate dal rilievo sociale e solidaristico, godono di un alleggerimento degli oneri regolamentari. La loro vigilanza è affidata a organismi di autoregolamentazione, sottoposti a forme di controllo della Banca d'Italia. Per il microcredito, in via transitoria tale compito spetterà alla Banca d'Italia sino a quando non verrà raggiunto un numero di iscritti congruo per consentire la costituzione e il funzionamento dell'organismo ad hoc.

 


 

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Intermediari finanziari
Titolo V del TUB (artt. 106-114)

Soggetti, diversi dalle banche, che esercitano nei confronti del pubblico, in via professionale, l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Possono altresì:

§  prestare servizi di pagamento ed emettere moneta elettronica, a condizione che siano a ciò autorizzati (articoli 114-novies e 114-quinquies del TUB);

§  prestare servizi di investimento, ove autorizzati ai sensi dell'articolo 18, D.Lgs. n. 58/1998, TUF;

§  esercitare altre attività eventualmente consentite dalla legge nonché connesse o strumentali (rilascio di garanzie).

E' prevista l'istituzione dell'albo unico degli intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma, la cui tenuta è affidata alla Banca d'Italia (articolo 106 del TUB). Nell'albo unico si devono iscrivere anche i confidi di maggiori dimensioni (con volumi di attività pari o superiori ai 150 milioni di euro) e le agenzie di prestito su pegno, mentre è prevista l'iscrizione in una sezione separata del medesimo albo delle società fiduciarie controllate da una banca o aventi un capitale versato non inferiore al doppio di quello previsto dal codice civile per le società per azioni (art.199 TUF).

I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche e intermediari finanziari non possono svolgere attività di mediazione creditizia, né esercitare, neppure per interposta persona, attività di amministrazione, direzione o controllo nelle società di mediazione creditizia ovvero, anche informalmente, attività di promozione per conto di intermediari finanziari diversi da quello per il quale prestano la propria attività. (cfr. art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 141/2010).

Agenti in attività finanziaria
Art. 128-quater (TUB)

Il soggetto (persona fisica o giuridica) che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente le attività indicate, nonché attività connesse o strumentali.

Gli Agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l'intermediario offra solo alcuni specifici prodotti o servizi, è tuttavia consentito all'Agente, al fine di offrire l'intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati (art. 128-quater, comma 4, del TUB).

OAM: Organismo responsabile della tenuta degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (in precedenza la vigilanza sugli agenti in attività finanziaria era esercitata dalla Banca d'Italia) (Art. 128-undecies TUB). L’Organismo, a sua volta, è sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia (Art. 128-terdecies TUB).

Per gli agenti che svolgono esclusivamente servizi di pagamento è prevista l'istituzione di un'apposita sezione del citato elenco (D.M. 28 dicembre 2012, n. 256).

È vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti (art. 128-octies TUB).

Sono compatibili, e dunque esercitabili da parte di un Agente in attività finanziaria, le attività di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario, fermo restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, albo o registro (art. 17, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 141/2010).

L'attività di agenzia in attività finanziaria non è compatibile con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione, né con l'attività di consulente finanziario (articolo 18-bis del TUF) e neppure con quella di società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter del TUF (art. 17, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 141/2010).

Mediatori creditizi
Art. 128-sexies (TUB)

Il soggetto (non persona fisica) che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

I Mediatori creditizi svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza.

OAM: Organismo responsabile della tenuta degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (in precedenza la vigilanza sugli agenti in attività finanziaria era esercitata dalla Banca d'Italia) (Art. 128-undecies TUB). L’Organismo, a sua volta, è sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia (Art. 128-terdecies TUB).

È vietata la contestuale iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.

I collaboratori di agenti in attività finanziaria e di mediatori creditizi sono persone fisiche e non possono svolgere contemporaneamente la propria attività a favore di più soggetti iscritti (art. 128-octies TUB).

Sono compatibili, e dunque esercitabili da parte del Mediatore creditizio, l’attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e quella di consulenza finanziaria, fermo restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, albo o registro (art. 17, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 141/2010).

L'attività di mediazione creditizia non è compatibile con l'attività di agenzia di assicurazione prevista dal D.Lgs. n. 209 del 2005 (CAP), con l'attività di promotore finanziario prevista dal TUF, con quella di agenzia nei servizi di pagamento (art. 128-octies del TUB).

 


Servizi di investimento

La disciplina degli operatori finanziari nell'ambito dei servizi di investimento è stata innovata dal decreto legislativo n. 164 del 2007, in attuazione della direttiva 2004/39/CE (c.d. MiFID) relativa ai mercati degli strumenti finanziari. In materia si segnala la figura del promotore finanziario, ovvero la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE (MiFID), esercita professionalmente l'offerta fuori sede - come dipendente, agente o mandatario - esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto: egli è abilitato alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento in luogo diverso dalla sede e dalle dipendenze del soggetto abilitato per cui opera (SIM, SGR, banche). La relativa attività è disciplinata dall'articolo 31 del D.Lgs. n. 58 del 1998 (TUF).

Lo stesso D.Lgs. n. 164 del 2007 ha inoltre disciplinato le figure del consulente finanziario (articolo 18-bis del TUF) e della società di consulenza finanziaria (articolo 18-ter del TUF).

 

 

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Promotori finanziari
art. 31
D.Lgs. 58/1998 (TUF)

La persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi dell’art. 23, comma 1, della direttiva 2004/39/CE (MiFID), esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto.

Il promotore finanziario, dunque, è l'unico operatore dell'industria del risparmio abilitato alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari e servizi di investimento in luogo diverso dalla sede e dalle dipendenze del soggetto abilitato per cui opera (SIM, SGR, banche).

L'Organismo per la tenuta dell’albo unico dei promotori finanziari è competente:

§  a deliberare le iscrizioni, le cancellazioni dall’albo dei promotori finanziari e le variazioni dei dati in esso contenute e a rilasciare i relativi attestati;

§  ad indire e ad organizzare lo svolgimento delle prove valutative per l’accesso all'albo dei promotori finanziari;

§  ad aggiornare tempestivamente l'albo sulla base dei provvedimenti adottati nei confronti dei promotori dall'Autorità giudiziaria, dalla Consob e dallo stesso Organismo;

§  a verificare la permanenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione all’albo.

La Consob è competente:

§  a verificare che i comportamenti dei promotori finanziari nei confronti dei risparmiatori siano diligenti, corretti e trasparenti;

§  ad adottare sospensioni cautelari dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di 60 giorni o, in casi determinati, anche di un anno;

§  a disporre radiazioni o sospensioni sanzionatorie da uno a quattro mesi dall'albo;

§  ad irrogare altre sanzioni quali il richiamo scritto e la sanzione amministrativa pecuniaria.

Gli intermediari mantengono una responsabilità solidale per i danni arrecati a terzi nello svolgimento dei compiti affidati ai promotori (art. 31, comma 3, TUF).

E’ compatibile con l’agente in attività finanziaria (art. 17, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 141/2010).

L’art. 106 Reg. Consob 16190/07 prevede che l’attività del promotore finanziario è incompatibile (oltre che con il mediatore creditizio: art. 17, comma 4-quinuiqes, del D.Lgs. n. 141/2010):

a)   con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell’articolo 2403-bis cod. civ., responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati;

b)   con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il promotore finanziario;

c)   con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente della società di revisione incaricata 12 della certificazione del bilancio del soggetto abilitato per conto del quale opera il promotore finanziario;

d)   con l’iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;

d-bis) con l’esercizio dell’attività di consulente finanziario di cui all’articolo 18-bis T.U.F.;

e)   con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.

La Consob rispondendo a un quesito ha affermato la compatibilità dell'attività di promotore finanziario con l'attività di agente di assicurazioni purché si presenti alla clientela esclusivamente come tale, senza alcun riferimento alla propria qualità di promotore e promuova o collochi prodotti assicurativi diversi da quelli offerti dall'intermediario per cui opera come promotore.

Consulenti finanziari
art. 18-bis
D.Lgs. 58/1998 (TUF)

La persona fisica, in possesso di determinati requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e patrimoniali, che presta la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

L'Organismo per la tenuta dell’albo delle persone fisiche consulenti finanziari vigila sul rispetto delle disposizioni relative: alle cause di incompatibilità; alle regole di condotta nel rapporto con i clienti; alle modalità di tenuta della documentazione; all’aggiornamento professionale.

Avverso le decisioni in tema di incompatibilità è ammesso ricorso alla Consob. La Consob può richiedere all'organismo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti; può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'organismo; in caso di inerzia o malfunzionamento dell'organismo propone al Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione dei provvedimenti più opportuni, e, per i casi più gravi, lo scioglimento dell'organismo e la nomina di un commissario.

L’art. 13 del Reg. Consob 17130/10 prevede che l’attività di consulente finanziario è incompatibile:

a)   con l’esercizio dell’attività di promotore finanziario;

b)   con l’esercizio dell’attività di agente di cambio;

c)   con l’esercizio delle attività di intermediazione assicurativa: agenti, produttori diretti di imprese di assicurazione e collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D che operano al di fuori dei locali di tali intermediari;

d)   con l’esercizio delle attività di agente in attività finanziaria di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;

e)   con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.

E’ compatibile con l’attività di mediazione creditizia (art. 17, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 141/2010) e quindi con quella di broker.

Società di consulenza finanziaria

Art. 18-ter
D.Lgs. 58/1998 (TUF)
D.M. 5 aprile 2012, n. 66

Società per azioni o società a responsabilità limitata che svolgono l'attività di consulenza in materia di investimenti e ogni altra attività consentita, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Come sopra

Come sopra


Attività di intermediazione assicurativa

I soggetti che svolgono l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa sul territorio italiano, residenti o con sede legale in Italia, devono iscriversi nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), istituito dal D.Lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle Assicurazioni - CAP), in attuazione della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, e disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006. In base a tale normativa, l'esercizio dell'attività di intermediazione è riservato ai soli iscritti nel Registro. Il Registro è suddiviso in 5 sezioni:

Non è consentita la contemporanea iscrizione dello stesso intermediario in più sezioni del Registro, con l'eccezione degli intermediari iscritti nelle sezioni A ed E per i soli incarichi di distribuzione relativi al ramo R.C.auto.

Si segnala che il D.L. n. 179 del 2012 consente agli intermediari assicurativi di poter collaborare tra loro, anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati, garantendo piena informativa e trasparenza nei confronti dei consumatori. Ogni patto contrario tra compagnia assicurativa e intermediario mandatario è nullo. L'intento dichiarato della norma è quello di favorire il superamento dell'attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di libertà dei diversi operatori. Lo stesso provvedimento ha stabilito che non costituiscono esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento, su mandato diretto di banche e intermediari finanziari, di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari. La norma ricalca la disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 169 del 2012 per i promotori finanziari, i quali nel proporre contratti di finanziamento o di servizi di pagamento per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico non sono qualificati come agenti in attività finanziaria.

 

 

chi sono e cosa fanno

da chi sono vigilati

incompatibilità

A - Agenti

Soggetto (persona fisica o società) che colloca i prodotti per i quali ha ricevuto mandato dalla compagnia. Intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione.

IVASS

Compatibile con quella di agente in attività finanziaria (art. 17, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 141/2010).

Incompatibile con l'attività di mediazione creditizia (art. 17, comma 4-quinquies, del D.Lgs. n. 141/2010).

B - Broker

Soggetto (persona fisica o società) che agisce su incarico del cliente e che non ha poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione.

IVASS

Compatibile con quella di mediatore creditizio (art. 17, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 141/2010).

Incompatibile con l'attività di agenzia in attività finanziaria (art. 17, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 141/2010).

C - Produttori diretti di imprese di assicurazione

Intermediari che, anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima.

IVASS

Incompatibile con l’attività di consulente finanziario.

D - Banche, intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, Sim e Poste italiane - Divisione servizi di bancoposta

 

IVASS

 

E- Collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D che operano al di fuori dei locali di tali intermediari

 

IVASS

Incompatibile con l’attività di consulente finanziario.