Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||
Titolo: | Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario - Atto del Governo 184 - Seconda edizione | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 189 | ||||
Data: | 22/07/2015 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
II-Giustizia
VI-Finanze | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XVII LEGISLATURA |
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Documentazione per lesame di |
Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso
tributario Schema di D.Lgs. n. 184 |
(Artt. 1, 6, comma 6, e 10, comma 1, |
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Seconda edizione |
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n. 189 |
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22 luglio 2015 |
Servizio del
Bilancio
Tel. 06 6706-5790 - SBilancioCU@senato.it - @SR_Bilancio
Elementi di
documentazione n. 31
Servizio Studi
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6706-2451
Studi1@senato.it
CAMERA
DEI DEPUTATI:
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Dipartimento
finanze
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- CD_finanze
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giustizia
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- CD_giustizia
Atti del
Governo n. 189 (Seconda edizione)
La
documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della
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l'attivitā degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni
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depoca |
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§
TITOLO I: Revisione della disciplina degli
interpelli (Articoli da 1 a 8)
§
Articolo 9 (Revisione
del contenzioso tributario)
§
Articolo 10 (Norme
di coordinamento)
§
Articolo 11 (Modifiche
al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545)
§
Articolo 12 (Disposizioni
transitorie)
§
Articolo 13 (Disposizione
finanziaria)
Atto del Governo n. 184: testo a fronte con la
normativa vigente
La legge 11 marzo 2014, n. 23, conferisce una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale pių equo, trasparente e orientato alla crescita da attuare entro dodici mesi (27 marzo 2015).
In considerazione dell'elevato numero di previsioni di delega non ancora attuate, e tenuto conto della complessitā della materia, l'articolo 1, comma 2, della legge 24 marzo 2015, n. 34 (di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015), ha prorogato di tre mesi il termine per l'esercizio della delega (vale a dire fino al 27 giugno 2015).
Con l'introduzione all'articolo 1 di un nuovo comma 7-bis si prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare cada negli ultimi trenta giorni precedenti il termine finale di scadenza della delega, ovvero successivamente a tale termine, operi una proroga automatica di novanta giorni del predetto termine di delega (25 settembre 2015).
La legge, che persegue lobiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti (articolo 16), si compone di 16 articoli concernenti i princėpi generali e le procedure di delega (art. 1); la revisione del catasto dei fabbricati (art. 2); le norme per la stima e il monitoraggio dellevasione e il riordino dellerosione fiscale (artt. 3 e 4); la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale (art. 5); la cooperazione rafforzata tra lamministrazione finanziaria e le imprese, con particolare riguardo al tutoraggio, alla semplificazione fiscale e alla revisione del sistema sanzionatorio (artt. 6-8); il rafforzamento dellattivitā conoscitiva e di controllo (art. 9); la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali (art. 10); la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e delle imposte indirette (artt. 11-13); la disciplina dei giochi pubblici (art. 14); le nuove forme di fiscalitā ambientale (art. 15).
Nellesercizio della delega il Governo deve attenersi, oltre che ai singoli criteri direttivi esplicitati in ciascun articolo, al rispetto dei princėpi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione (uguaglianza e capacitā contributiva), nonché del diritto dellUnione europea; al rispetto dei princėpi dello statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattivitā delle norme tributarie; le nuove norme devono inoltre essere coerenti con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale.
Ulteriori princėpi di delega riguardano: la tendenziale uniformitā della disciplina delle obbligazioni tributarie; il coordinamento e la semplificazione degli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti; la coerenza e uniformitā dei poteri in materia tributaria; la generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti dimposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico.
Quanto alla procedura per lemanazione dei decreti legislativi attuativi, si prevede che le Commissioni parlamentari competenti hanno 30 giorni (prorogabili di altri 20) per lespressione del parere, trascorsi i quali il provvedimento puō essere comunque adottato. Si prevede altresė una procedura rafforzata analoga a quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale: qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo č tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modifiche. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, nei 18 mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, puō adottare eventuali decreti correttivi e integrativi.
Ai sensi dellarticolo 1, comma 3, almeno uno degli schemi dei decreti legislativi deve essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge (27 giugno 2014).
Il Governo č inoltre tenuto a riferire ogni quattro mesi alle Commissioni parlamentari competenti in ordine all'attuazione della delega (in sede di prima applicazione entro due mesi).
Nei decreti legislativi, il Governo deve provvedere all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili (articolo 1, comma 9). Il comma 10 prevede inoltre lemanazione di decreti legislativi recanti le norme necessarie per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme incompatibili con i nuovi decreti.
Larticolo 16 della legge n. 23 del 2014 (come riformulato dallart. 1, comma 11, della legge 23 giugno 2014, n. 89) dispone che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti.
In considerazione della complessitā della materia trattata dai decreti legislativi attuativi e dell'impossibilitā di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica.
Qualora uno o pių decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi, adottati ai sensi della legge delega, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri.
A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il richiamato comma 2 dellarticolo 17 stabilisce che le leggi di delega comportanti oneri devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessitā della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi č effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.
I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
A ciascuno schema di decreto legislativo č allegata una relazione tecnica, che dā conto della neutralitā finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
Il comma 1-bis stabilisce che i decreti legislativi attuativi che recano maggiori oneri entrano in vigore contestualmente o successivamente a quei decreti attuativi che recano la necessaria copertura finanziaria.
In sostanza, tale formulazione permette che uno schema di decreto legislativo attuativo recante maggiori oneri per la finanza pubblica possa essere esaminato dalle Commissioni parlamentari per lemanazione del parere, ma entrerā in vigore nellordinamento contestualmente (o successivamente) allentrata in vigore di un altro schema di decreto attuativo che invece genererā maggiori entrate per la finanza pubblica.
Alla fine la somma degli effetti finanziari di tutti i decreti attuativi della legge delega dovrā essere pari a zero, in quanto diversamente altererebbe in negativo i saldi della finanza pubblica, o finirebbe con laumentare la pressione fiscale complessiva a carico del contribuente.
L'Atto del Governo n. 99, recante lo schema di decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali, ha ricevuto parere favorevole con osservazioni da parte della 6a Commissione Finanze e Tesoro del Senato il 1° agosto 2014 e successivamente il 7 agosto 2014 da parte della Commissione VI Finanze della Camera dei deputati che ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni. Tra le misure previste nello schema di decreto, si ricorda l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata, la revisione della disciplina concernente i rimborsi IVA e lo snellimento degli adempimenti connessi ad operazioni intracomunitarie e con i Paesi esteri. Sono semplificati alcuni adempimenti in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali.
A seguito dellaccoglimento parziale delle condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, il 30 settembre 2014 il Governo ha ritrasmesso, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo lo schema di decreto (Atto del Governo n. 99-bis). Rispetto al testo originario, sono state introdotte norme in materia di societā in perdita e di responsabilitā solidale negli appalti. E stata soppressa la norma in materia di societā tra professionisti. Il 16 ottobre 2014 la Commissione VI della Camera e la 6a Commissione del Senato hanno reso parere favorevole in ordine a tale ultima formulazione dello schema di decreto. Nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014 č stato pubblicato il D.Lgs. n. 175 del 2014 recante Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.
In attuazione delle disposizioni di delega in materia di accise (contenute in particolare nellarticolo 13, comma 2 della legge delega, e che tra l'altro impegna il Governo a procedere alla semplificazione degli adempimenti, alla razionalizzazione delle aliquote, all'accorpamento o soppressione di fattispecie particolari), il 22 ottobre 2014 č stato reso parere favorevole, con condizioni e osservazione, da parte della VI Commissione Finanze della Camera in pari data la 6a Commissione Finanze e Tesoro del Senato ha reso parere favorevole con condizioni sull'atto del Governo n. 106, Tale atto contiene lo schema di decreto legislativo volto a ridefinire l'imposizione sui tabacchi, sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e sui fiammiferi, contenute essenzialmente nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise). A seguito dell'esame dello schema 106-bis, trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la 6a Commissione Finanze e Tesoro del Senato, in data 20 novembre 2014 ha espresso parere favorevole, in data 25 novembre 2014 anche l'omologa Commissione della Camera ha espresso parere favorevole. Nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2014 č stato pubblicato il D.Lgs. n. 188 del 2014, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.
L'11 luglio 2014 il Governo ha trasmesso lo schema di decreto legislativo riguardante la revisione delle Commissioni censuarie (Atto del Governo n. 100). Si segnalano, al riguardo, le audizioni al Senato, nellambito dellindagine conoscitiva sugli organismi della fiscalitā e sul rapporto tra contribuenti e fisco. Il 6 agosto 2014 la Commissione VI Finanze ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni. A seguito dell'esame dello schema n. 100-bis, trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la VI Commissione Finanze della Camera in data 22 ottobre 2014 ha espresso parere favorevole. Nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2015 č stato pubblicato il D.Lgs. n. 198 del 2014, in materia di composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.
Si segnala che la legge di stabilitā 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi 54-89), istituisce, per gli esercenti attivitā dimpresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a ununica imposta sostitutiva di quelle dovute con laliquota del 15 per cento. Per accedere al regime agevolato (che costituisce il regime naturale per chi possiede i requisiti) sono previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attivitā esercitata. Tali soglie variano da 15.000 euro per le attivitā professionali a 40.000 per il commercio.
La norma sembra dare attuazione allarticolo 11, comma 1, lettera b), della legge di delega fiscale, il quale prevede listituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attivitā svolta, con eventuale premialitā per le nuove attivitā produttive.
Le disposizioni dellarticolo 1, commi 629-633, della medesima legge di stabilitā incrementano il numero delle ipotesi di applicazione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) a fini IVA, in particolare estendendo tale sistema anche ad ulteriori ambiti del settore edile e del settore energetico, al settore della grande distribuzione, nonché alle cessioni di bancali in legno (pallet).
Si dispone inoltre che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici limposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. split payment). Pertanto i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno limporto del corrispettivo al netto dellIVA che verrā cosė versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente allerario.
La norma sembra dare attuazione allarticolo 9, comma 1, lettera e), della legge di delega fiscale, il quale prevede lintroduzione di meccanismi atti a contrastare l'evasione dell'IVA dovuta sui beni e servizi intermedi, facendo in particolare ricorso al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), nonché di introdurre il meccanismo della deduzione base da base per alcuni settori.
Infine,
larticolo 1, commi 634-641,
modificano le modalitā di gestione del rapporto
tra fisco e contribuenti, al fine di migliorarne
la cooperazione ed aumentare ladempimento spontaneo agli obblighi fiscali (cd.
tax
compliance).
In particolare, sono rafforzati i flussi informativi tra contribuenti e Agenzia delle entrate; sono modificate le modalitā, i termini e le agevolazioni connessi allistituto del ravvedimento operoso, consentendo laccesso allistituto anche oltre i termini previsti dalle norme vigenti, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia giā stata constatata, con una riduzione automatica delle sanzioni; sono apportate sostanziali semplificazioni in materia di dichiarazione IVA.
Si ricorda al riguardo che larticolo 1, comma 1, lettera b), della legge di delega fiscale prevede tra i princėpi di delega il coordinamento e la semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con l'amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione, anche attraverso la previsione di forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli atti di accertamento dei tributi.
Il 29 aprile 2015 il Governo ha presentato in Parlamento tre schemi di decreto attuativi della delega:
§ lo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (161), sul quale la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, il 18 giugno 2015; la Commissione 6° Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, il 9 giugno 2015;
§ lo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (162) sul quale la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, il 18 giugno 2015; sullo stesso schema, la Commissione 6° Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, l11 giugno 2015;
§ lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (163), su cui la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune condizioni e osservazioni, l11 giugno 2015; la Commissione 6° Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con condizioni e osservazioni, il 10 giugno 2015.
Il 27 giugno 2015 il Governo ha presentato in Parlamento ulteriori cinque schemi di decreto attuativi della delega:
§ lo
schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina
dell'organizzazione delle agenzie
fiscali (181);
§ lo
schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio
dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle
disposizioni in materia di erosione fiscale (182);
§ lo
schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (183)
§ lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (184);
§ lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (185).
Si rammenta che il 27 giugno 2015 č scaduto il termine per lattuazione della delega. Restano quindi inattuate o parzialmente attuate le seguenti norme:
§ revisione del catasto dei fabbricati, fatta salva la riforma delle Commissioni censuarie (articolo 2);
§ revisione della riscossione degli enti locali (articolo 10, comma 1, lettera c));
§ revisione dell'imposizione sui redditi di impresa (articolo 11, comma 1, lettera a)) e definizione di autonoma organizzazione ai fini Irap (articolo 11, comma 2);
§ razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, fatta salva la revisione delle accise sui tabacchi lavorati (articolo 13);
§ revisione della disciplina dei giochi pubblici e rilancio del settore ippico (articolo 14);
§ revisione della fiscalitā energetica e ambientale (articolo 15).
Per le modalitā di attuazione delle singole disposizioni, si rinvia alla documentazione concernente i decreti legislativi.
La delega fiscale nel Documento di
economia e finanza (DEF) 2015
Si segnala, infine, che nel DEF 2015 lattuazione
della delega fiscale rappresenta una delle venti
azioni del Cronoprogramma del PNR.
Inoltre, il fisco rientra tra i cinque settori
strategici di intervento dellAgenda per
la semplificazione 2015-2017, con lobiettivo di ridurre i tempi e i costi
amministrativi derivanti dagli adempimenti fiscali, a partire dallattuazione
della dichiarazione precompilata e delle
altre misure di semplificazione recentemente approvate. In tale ambito il
Governo punta sulle seguenti azioni principali:
§ dichiarazione dei redditi precompilata per dipendenti
e pensionati entro aprile 2015;
§ dichiarazione dei redditi precompilata con
lindicazione delle spese sanitarie: le spese mediche effettuate presso le
farmacie saranno inserite direttamente sulla dichiarazione dei redditi entro
aprile 2016;
§ presentazione telematica della dichiarazione di
successione: dopo una fase sperimentale da avviare entro dicembre 2015, si
stima la messa a regime entro dicembre 2017.
Con riguardo alla
struttura del sistema tributario, si prefigura nellambito dei programmi di
revisione della spesa - la creazione di un sistema di tracciabilitā telematica delle transazioni commerciali e la
razionalizzazione delle tax expenditure.
In tale ambito, si
preannuncia ladozione - in attuazione della delega fiscale - di un
provvedimento diretto ad introdurre nel
processo di decisione di bilancio la razionalizzazione delle agevolazioni
fiscali. In particolare, il Governo si impegna a predisporre un rapporto
annuale sulle detrazioni fiscali da allegare al disegno di legge di bilancio,
basato su una relazione programmatica da allegare alla Nota di aggiornamento
del DEF. Tale rapporto dovrā identificare le detrazioni non giustificate da
esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione al fine di
eliminarle o riformarle, salvaguardando tuttavia la tutela dei redditi da
lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di
pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o
socialmente svantaggiate, e di altre prioritā.
Per quanto riguarda
la riforma del catasto, attraverso
lallineamento dei valori catastali ai valori economici reali il Governo
intende correggere i problemi di equitā orizzontale e verticale che il sistema
attuale ha generato in materia di imposizione di immobili. Il sistema si baserā
su due sole classificazioni di fabbricati, ordinari e speciali. A ogni
unitā immobiliare sarā attribuita una rendita e un relativo valore
patrimoniale.
In linea con le
azioni dellAgenda digitale, sarā incentivata la progressiva adozione, a
partire dal 1° gennaio 2017, della fatturazione
elettronica e dei metodi di tracciabilitā dei pagamenti nei rapporti tra
privati. Grazie ai nuovi flussi elettronici incrociabili con le informazioni
disponibili presso lAnagrafe tributaria, il ruolo dellAmministrazione
finanziaria potrā evolvere verso un modello cooperativo funzionale a fornire un
supporto attivo al contribuente anche nella fase pre-dichiarativa, per favorire
una spontanea emersione di basi imponibili.
Il Governo si
impegna quindi a promuovere un fisco che incentivi lattrazione di investimenti
esteri, attraverso - tra laltro - la riduzione degli adempimenti delle
imprese e dei costi amministrativi, consentendo alle imprese di minori
dimensioni di determinare il reddito e il valore della produzione netta secondo
il criterio di cassa (e non pių di competenza), nonché allineando laliquota
per le societā di persone a quella delle societā di capitali, con lintento di
rendere neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica.
Per quanto riguarda gli obiettivi di modernizzazione dellamministrazione
fiscale e tax compliance, il
Documento di economia e finanza richiama laccordo sottoscritto con gli USA sul
Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA, ora legge 18 giugno 2015, n. 95), in materia di scambio automatico
dinformazioni su basi di reciprocitā e limplementazione del nuovo standard
globale, il CRS (Common Reporting
Standard), introdotto nella legislazione comunitaria con la direttiva
2014/107/UE durante il semestre di presidenza italiana.
Nellottica di un rafforzamento delle misure di
contrasto allevasione e di un miglioramento della tax compliance, il Governo
intende:
I.
focalizzare
l'azione di controllo sulle diverse macro-tipologie di contribuenti (grandi e
medie imprese, piccole imprese e lavoratori autonomi, enti non commerciali,
persone fisiche);
II.
adottare
metodologie di intervento differenziate per ciascuna macro-tipologia e coerenti
con altrettanto distinti sistemi di analisi e valutazione del rischio di
evasione e/o di elusione da sviluppare tenendo anche conto delle peculiaritā
che connotano ciascuna realtā territoriale ed economica.
Tra gli strumenti proposti per raggiungere i predetti
obiettivi, si citano:
I.
la sinergia
operativa tra le diverse componenti dellamministrazione fiscale;
II.
lutilizzo
sinergico delle banche dati;
III.
la diffusione
degli strumenti di pagamento tracciabili, della fatturazione elettronica, della
trasmissione telematica dei corrispettivi;
IV.
una maggiore
educazione fiscale.
Il contrasto allevasione verrā perseguito da un lato
rafforzando gli strumenti di controllo, dallaltro ponendo le premesse per il
miglioramento del rapporto di fiducia e collaborazione reciproca tra
Amministrazione Fiscale e contribuente.
TITOLO I:
Revisione della disciplina degli interpelli
(Articoli da
1 a 8)
Larticolo 6, comma 6, della legge n. 23 del 2014 delega il Governo a introdurre disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, secondo i seguenti criteri direttivi:
§ garantire una maggiore omogeneitā, anche ai fini della tutela giurisdizionale;
§ assicurare una maggiore tempestivitā nella redazione dei pareri;
§ procedere all'eliminazione delle forme di interpello obbligatorio nei casi in cui non producano benefėci ma solo aggravi per i contribuenti e per l'amministrazione.
Tale misura si colloca nellambito delle norme volte a semplificare i rapporti tra fisco e contribuente, favorire l'adesione spontanea all'obbligazione tributaria e costruire un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione rafforzata (articolo 6 della legge delega).
Si segnala in primo luogo che nuove tipologie di interpello sono state recentemente introdotte da alcuni schemi legislativi di attuazione della delega fiscale:
§ larticolo 2 dello schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (161), sul quale la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con osservazioni, il 18 giugno 2015 la Commissione 6° Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con osservazioni, il 9 giugno 2015; introduce nellordinamento una nuova tipologia di interpello preventivo indirizzato alle societā che effettuano nuovi investimenti, con un termine per la risposta di 120 giorni;
§ lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (163), su cui la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con condizioni e osservazioni, l11 giugno 2015 e la Commissione 6° Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con condizioni e osservazioni, il 10 giugno 2015; al titolo III contiene la disciplina del regime delladempimento collaborativo, istituito con la finalitā di promuovere ladozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra lamministrazione finanziaria e le societā di maggiori dimensioni, nonché di favorire la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale. In tale ambito, larticolo 6 prevede la possibilitā di accedere ad una procedura abbreviata di interpello preventivo, con un termine per la risposta di 45 giorni.
Lo schema di decreto in esame introduce quindi, allarticolo 1, una disciplina complessiva dellinterpello - a tal fine modificando larticolo 11 dello Statuto del contribuente (vedi box) che contempla cinque diverse tipologie di interpello:
§ ordinario (comma 1, lettera a)), riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni;
§ qualificatorio (comma 1, lettera b)), in relazione alla corretta qualificazione di fattispecie, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure relative allaccordo preventivo per le imprese con attivitā internazionale e allinterpello sui nuovi investimenti, introdotte rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo sullinternazionalizzazione in corso di approvazione. Al riguardo, la Relazione illustrativa dello schema in esame chiarisce che, a differenza dellinterpello interpretativo, oggetto dellistanza qualificatoria non č la norma e la sua applicazione, ma la qualificazione della fattispecie;
§ probatorio (comma 1, lettera c)), concernente la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneitā degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
§ antiabuso (comma 1, lettera d)), sull'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie;
§ disapplicativo (comma 2), per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Tale ultima tipologia č di carattere obbligatorio, ferma restando la possibilitā per il contribuente, qualora non sia stata resa risposta favorevole, di fornire la richiesta dimostrazione anche nelle successive fasi dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
Linterpello
Si rammenta che per interpello si intende l'istanza che il contribuente rivolge all'Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in merito all'interpretazione di una norma obiettivamente incerta, relativa a tributi erariali, da applicare a casi concreti e personali.
Esistono quattro tipologie di interpello, con elementi comuni (relativi allistanza) e modalitā di presentazione diversa secondo la finalitā perseguita.
Linterpello ordinario
consente a ogni contribuente di chiedere un parere riguardo un caso concreto e
personale al quale applicare una norma tributaria di incerta interpretazione.
Esso č previsto dall'articolo 11 della
legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), in base al quale le
istanze di interpello ordinario sono finalizzate ad ottenere il parere
dell'Agenzia delle entrate in merito all'interpretazione di una norma
tributaria obiettivamente incerta rispetto ad un caso concreto e personale,
prima di porre in essere il relativo comportamento fiscale. La risposta deve
essere notificata o comunicata al contribuente, anche telematicamente, entro 120
giorni dalla corretta presentazione e sottoscrizione dell'istanza. Se l'Agenzia
non si pronuncia, si forma il silenzio
assenso sulla soluzione interpretativa indicata dal contribuente. Il parere
espresso dall'Agenzia non vincola il
contribuente, che puō decidere di non uniformarsi. Gli uffici dell'Agenzia,
invece, salva la possibilitā di rettificare il parere, non possono emettere
atti impositivi e/o sanzionatori difformi dal contenuto della risposta fornita
in sede di interpello, nel presupposto che i fatti accertati coincidano con
quelli rappresentati nell'istanza. Se, invece, quanto emerge in sede di
controllo non coincide con la descrizione dei fatti contenuta nell'istanza, la
risposta all'interpello non produce effetti vincolanti per l'Agenzia. Nella
procedura di interpello ordinario rientrano anche le istanze finalizzate a
ottenere un parere favorevole sulla continuazione del consolidato nazionale a
seguito di talune operazioni straordinarie che, in genere, determinano
l'interruzione della tassazione di gruppo (articolo 124, comma 5, del Tuir); le
istanze dirette a ottenere un parere favorevole sull'accesso al consolidato
mondiale (articolo 132 del Tuir); le istanze di cui all'articolo 113 del Tuir,
mirate ad ottenere la disapplicazione del regime di cui all'articolo 87 del
Tuir, con riferimento alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli
interventi realizzati per il recupero dei crediti o derivanti dalla conversione
in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltā
finanziaria (articolo 4, comma 3, decreto del Ministro del Tesoro n.
242632/1993); le istanze di cui all'articolo 1, comma 55, della legge n.
244/2007, finalizzate a dimostrare, da parte delle imprese impegnate in
processi di ricerca e sviluppo, il possesso degli ulteriori requisiti di cui
all'articolo 1, comma 54, della legge n. 244/2007, necessari per escludere
l'applicazione del limite di utilizzazione dei crediti d'imposta previsti ex lege.
L'interpello sulle societā estere controllate - Controlled foreign companies (Cfc) - consente al soggetto residente di dimostrare preventivamente la sussistenza dei presupposti per ottenere la disapplicazione della normativa sulle imprese estere partecipate, relativamente a ciascuna controllata estera (articolo 167 TUIR). Attraverso l'istanza di interpello Cfc, il soggetto residente dimostra preventivamente, fornendo le informazioni necessarie e allegando idonea documentazione, la sussistenza dei presupposti per ottenere la disapplicazione della normativa sulle imprese estere partecipate, relativamente a ciascuna controllata estera. La presentazione dell'istanza di interpello Cfc č prevista anche in relazione ad altre ipotesi, comunque collegate a rapporti tra contribuenti nazionali e societā residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (articolo 168-bis del Tuir): interpello in materia di utili da partecipazione (articolo 47, comma 4, del Tuir); interpello sulle plusvalenze da partecipazioni (articolo 68, comma 4, del Tuir); interpello concernente la participation exemption (articolo 87 del Tuir); interpello in materia di dividendi (articolo 89 del Tuir).
L'interpello antielusivo consente di acquisire un parere favorevole su diverse operazioni e sulla classificazione di spese alle quali si riferiscono le disposizioni antielusive (ai sensi dellarticolo 21 della legge n 413/1991). Riguarda, pertanto, casi e situazioni in cui possono trovare applicazione le disposizioni antielusive contenute negli articoli 37, comma 3, e 37-bis del D.P.R. 600/1973, e quando si tratta di classificare determinate spese tra quelle di pubblicitā/propaganda o di rappresentanza. Trascorsi 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, il contribuente a cui non č stata fornita risposta puō diffidare l'Agenzia; decorsi ulteriori 60 giorni dalla presentazione della diffida, si forma il silenzio assenso in relazione alla soluzione prospettata dal contribuente. Questa procedura di interpello si applica anche ai casi inerenti la deducibilitā dei costi derivanti da operazioni tra soggetti residenti e soggetti domiciliati in territori con regimi fiscali privilegiati. Infatti, le disposizioni dettate dai commi 10 e 12-bis dell'articolo 110 del Tuir possono essere disapplicate nel caso in cui l'impresa residente provi che le imprese estere svolgano prevalentemente un'attivitā commerciale effettiva o, in alternativa, che le operazioni effettuate rispondano a un effettivo interesse economico e che le stesse abbiano avuto concreta esecuzione. Tali prove possono essere fornite dal contribuente in sede di controllo o in via preventiva, inoltrando all'Agenzia delle Entrate l'istanza di interpello antielusivo.
L'interpello disapplicativo consente di dimostrare che, per determinate operazioni, non sussistono gli elementi di elusivitā contrastati da specifiche norme dell'ordinamento tributario, delle quali si chiede pertanto la disapplicazione. L'istanza č presentata allo scopo di disapplicare una norma antielusiva che, in linea di principio, trova applicazione in riferimento alla fattispecie prospettata, limitando deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, ecc. A tal fine, il contribuente deve provare che nella situazione concreta non possono realizzarsi gli effetti elusivi che la norma intende evitare (articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. 600/1973). L'istanza va presentata preventivamente, ossia prima della dichiarazione dei redditi che accoglie gli effetti del comportamento oggetto dell'interpello.
A differenza dell'istituto dell'interpello finalizzato alla soluzione di casi concreti e personali, la consulenza giuridica si occupa dell'individuazione del corretto trattamento fiscale di fattispecie riferite a problematiche di carattere generale, prospettate anche nel corso di attivitā di controllo o in sede di esame di istanze di rimborso o di autotutela.
L'amministrazione risponde alle istanze sullinterpello ordinario e qualificatorio (lettere a) e b)) entro novanta giorni e a quelle sullinterpello probatorio, antiabuso e disapplicativo (lettere c) e d) e comma 2) nel termine di centoventi giorni (articolo 1, comma 3).
La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non č comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.
Gli atti - anche a contenuto impositivo o sanzionatorio - difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente, riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dellamministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri.
Il comma 4 č volto a chiarire la definizione delle condizioni di obiettiva incertezza, peraltro giā presente nellordinamento; in particolare, tale condizione non ricorre quando l'amministrazione ha fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati - principalmente circolari o risoluzioni - come previsto dall'articolo 5, comma 2, dello Statuto del contribuente.
Al riguardo si segnala che larticolo 10 dello Statuto del contribuente prevede, al comma 3, la non irrogazione delle sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimitā della norma tributaria.
Si ricorda che, in relazione alle procedure di interpello, giā il decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 5, dello Statuto del contribuente, prevede una definizione pressoché identica a quella contenuta nel comma 4 in commento. La norma dispone, inoltre, che l'amministrazione finanziaria deve comunque comunicare al contribuente, l'eventuale inammissibilitā dell'istanza con indicazione della circolare, risoluzione, istruzione o nota contenente la soluzione interpretativa richiesta.
Inoltre, larticolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997 in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie contiene, al comma 2, una specifica causa di non punibilitā della violazione quando essa č determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione (comma 5).
Ai sensi del comma 6, l'amministrazione provvede alla pubblicazione delle risposte rese mediante la forma di circolare o di risoluzione nei seguenti casi:
§ un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro;
§ il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali;
§ siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici;
§ ritenga di interesse generale il chiarimento fornito.
Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.
Larticolo 2 stabilisce che possono presentare istanza di interpello i contribuenti, anche non residenti, i sostituti e i responsabili dimposta (comma 1). L'istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari (comma 2).
Ai sensi dellarticolo 3, l'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle illustrate;
c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante;
g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale.
Inoltre, all'istanza č allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta, ivi inclusi eventuali pareri concernenti accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente (comma 2).
Ai sensi dellarticolo 3, comma 3, lamministrazione, nei casi in cui le istanze siano carenti di alcuni requisiti, invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. Si tratta in particolare, dei seguenti requisiti:
§ l'indicazione del tipo di istanza, escluse quelle riguardanti gli interpelli ordinario e qualificatorio;
§ le disposizioni oggetto dellistanza;
§ l'esposizione della soluzione proposta;
§ l'indicazione del domicilio e dei recapiti;
§ la sottoscrizione dell'istanza.
In tal caso, i termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione č stata effettuata.
Larticolo 4 consente all'amministrazione di chiedere - una sola volta - lintegrazione della documentazione presentata, qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati.
In tal caso il parere č reso entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione integrativa per gli interpelli ordinario e qualificatorio e entro novanta giorni per gli interpelli probatorio, antiabuso e disapplicativo (comma 1).
Ai sensi del comma 2, la mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza; resta ferma la possibilitā di presentare una nuova istanza.
Larticolo 5 reca le seguenti cause di inammissibilitā:
§ mancanza dei dati identificativi ovvero della descrizione della fattispecie;
§ mancanza della presentazione preventiva;
§ mancanza delle obiettive condizioni di incertezza;
§ questione sulla quale il contribuente ha giā ricevuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
§ materie oggetto degli accordi preventivi per le imprese con attivitā internazionale o riguardanti linterpello preventivo indirizzato alle societā che effettuano nuovi investimenti - introdotti dal citato schema di decreto legislativo in materia di internazionalizzazione ovvero riguardanti la procedura abbreviata di interpello preventivo, introdotta dallo schema di decreto legislativo sulla certezza del diritto;
§ questioni per le quali siano state giā avviate attivitā di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
§ mancata regolarizzazione dellistanza nei termini previsti.
Larticolo 6 stabilisce che le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili, salvo le risposte relative ad interpello disapplicativo, avverso le quali puō essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo (comma 1).
In caso di interpello disapplicativo, qualora la risposta sia resa senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, l'atto di accertamento č preceduto, a pena di nullitā, dalla notifica di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni.
La richiesta di chiarimenti č notificata dall'amministrazione entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti, ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta, e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo č automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. L'atto impositivo č specificamente motivato, a pena di nullitā, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al periodo precedente (comma 2).
Ai sensi del comma 3, lamministrazione puō prendere in considerazione anche la documentazione non trasmessa nel corso dell'istruttoria delle istanze di interpello, cosė derogando a quanto prescritto dallarticolo 32, comma 4 del D.P.R. n. 600 del 1973 in materia di accertamento e dallarticolo 52, comma 5 del D.P.R. n. 633 del 1972 in materia di IVA.
Larticolo 7 reca la revisione di alcune specifiche fattispecie di interpello contenute in diversi provvedimenti:
§ partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari;
§ permanenza nel regime del consolidato nazionale;
§ accesso al regime del consolidato mondiale;
§ applicazione del regime delle imprese estere controllate;
§ deducibilitā dei componenti negativi derivanti da operazioni con imprese black list;
§ interposizione fittizia;
§ classificazione di spese di pubblicitā, propaganda o di rappresentanza;
§ disapplicazione di disposizioni che limitano il riporto delle perdite (operazioni straordinarie e dividend washing);
§ societā di comodo;
§ aiuto alla crescita economica (Ace).
Viene conseguentemente abrogata la disciplina dellinterpello antielusivo di cui alla legge n. 413 del 1991.
In particolare, il comma 1 modifica larticolo 113 del Testo Unico delle imposte sui redditi - Tuir (D.P.R. n. 917 del 1986, testo unico delle imposte sui redditi) riguardante le partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari.
Ai sensi del nuovo comma 1 dellarticolo 113, gli enti creditizi possono quindi optare per la non applicazione del regime di esenzione delle plusvalenze (participation exemption) previsto dallarticolo 87 Tuir (in luogo della necessitā di proporre un interpello preventivo come previsto dalla norma vigente) relativamente alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltā finanziaria. E fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di vigilanza bancaria.
Lopzione puō essere esercitata quando sussistono le seguenti condizioni (giā previste nella formulazione precedente della norma):
§ nel caso di acquisizione di partecipazioni per il recupero dei crediti, i motivi di convenienza rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, le modalitā ed i tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di ·partecipazioni dirette nella societā debitrice, che l'operativitā di quest'ultima sarā limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio (comma 2, lettera a), del nuovo articolo 113);
§ nel caso di conversione di crediti, la presunta temporaneitā della situazione di difficoltā finanziaria del debitore, ragionevoli prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed una conversione economicamente conveniente rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti; inoltre il piano di risanamento deve essere predisposto da pių enti creditizi o finanziari rappresentanti una quota elevata dell'esposizione debitoria dell'impresa in difficoltā (comma 2, lettera b)).
I commi 3 e 4 riproducono norme giā vigenti in relazione agli effetti dellopzione (rinuncia alla tassazione del consolidato e al regime di trasparenza fiscale ed equiparazione delle partecipazioni ai crediti estinti o convertiti).
Il contribuente che desideri acquisire preventivamente il parere dell'Agenzia sulla sussistenza delle menzionate condizioni puō, tuttavia, presentare istanza di interpello probatorio (nuovo comma 5 dellarticolo 113).
L'ente creditizio che non intende applicare il regime di cui all'articolo 87 ma non ha presentato l'istanza di interpello, ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare nella dichiarazione del redditi gli elementi conoscitivi essenziali da individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate(nuovo comma 6 dellarticolo 113).
Il comma 2 interviene sulla continuazione del consolidato nazionale in presenza di determinate operazioni straordinarie, modificando l'articolo 124, comma 5, del Tuir.
La disposizione chiarisce che in caso di fusione della societā o ente controllante con societā o enti non inclusi nel consolidato, il consolidato puō continuare ove la societā o ente controllante sia in grado di dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali operazioni, la permanenza di tutti i requisiti previsti ai fini dell'accesso al regime.
Si ricorda che ai sensi dellarticolo 117 Tuir, la societā o l'ente controllante e ciascuna societā controllata possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo a specifiche condizioni di legge (secondo la disciplina vigente, essere residenti in Paesi con i quali č in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione; esercitare nel territorio dello Stato un'attivitā d'impresa mediante una stabile organizzazione, nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna societā controllata. L'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed č irrevocabile. Si rammenta che il giā menzionato A.G. n. 161, in materia di internazionalizzazione delle imprese, estende ulteriormente lambito applicativo del consolidamento di basi imponibili).
Ai fini della continuazione del consolidato, la societā o ente controllante puō comunque proporre interpello probatorio all'amministrazione finanziaria (comma 2, lettera a)).
Il nuovo comma 5-bis dell'articolo 124 (introdotto dal comma 2, lettera b)) richiede alla societā o ente controllante che intende continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma non ha presentato l'istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva, la segnalazione di detta circostanza nella dichiarazione dei redditi.
La relazione illustrativa chiarisce che la modifica dell'articolo 124, comma 5, incide anche sull'interpretazione dell'articolo 13, comma 2, del D.M. 9 giugno 2004, attuativo della disciplina del consolidato nazionale: anche nei casi rientranti nel campo di applicazione di tale ultima disposizione (ad esempio, scissione totale della consolidante), pertanto, il consolidato potrā continuare ove la societā o ente controllante sia in grado di dimostrare la permanenza di tutti i requisiti, ferma restando la possibilitā, per il contribuente di interpellare l'amministrazione finanziaria.
Il comma 3 dellarticolo 7 dello schema modifica l'articolo 132 del Tuir, eliminando l'obbligo di interpello preventivo dalle condizioni previste per l'accesso al regime del consolidato mondiale previsto dagli articoli 130 e seguenti dei Tuir.
In primo luogo, viene abrogata la lettera d-bis) del comma 2, che prevedeva lobbligo di comunicare l'esercizio dell'opzione all'Agenzia delle entrate entro il mese successivo a quello di scadenza del termine previsto per la comunicazione della risposta all'interpello.
Il comma 3 č modificato nel senso di prevedere che al ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 130 e seguenti, la societā controllante accede al regime in commento. Al contribuente viene comunque riconosciuta la facoltā di proporre interpello probatorio al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell'opzione.
Anche per il consolidato mondiale, l'avvenuto esercizio dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.
Il comma 4 apporta una modifica di mero coordinamento all'articolo 8, comma 1, lettera b), dello schema di decreto in materia di internazionalizzazione delle imprese, il quale inserisce nell'articolo 167 del Tuir sulla disciplina delle imprese estere controllate - un rinvio all'interpello antielusivo previsto dall'articolo 21 della legge 413 del 1991. Tale ultima disposizione, tuttavia, č abrogata dal comma 6 dell'articolo in esame. Viene dunque previsto che l'istanza di interpello facoltativo per la disapplicazione della disciplina CFC va presentata come interpello probatorio ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) dello Statuto.
Il comma 5 aggiunge un periodo al comma 11 dell'articolo 110 del Tuir in materia di deducibilitā dei componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra l'istante e le imprese residenti o localizzate in Stati o territori black list. Attualmente, le limitazioni alla deduzione dei componenti negativi non si applicano qualora il contribuente fornisca la prova della sussistenza delle condizioni esimenti previste dalla legge mediante presentazione del cd. interpello antielusivo (articolo 21, legge n. 413 del 1991).
La presentazione dell'interpello secondo le modalitā di cui al citato articolo 21 si applica, in virtų del richiamo contenuto nell'articolo 11, comma 13, della medesima legge n. 413 del 1991, alle istanze concernenti l'applicazione dell'articolo 110, commi 10 e 12, del Tuir.
La modifica introdotta chiarisce che la prova richiesta puō essere fornita anche mediante interpello probatorio.
Il comma 6 abroga l'articolo 11, comma 13 e l'articolo 21 della citata legge n. 413 del 1991, contenenti la speciale disciplina dellinterpello antielusivo, da ritenersi assorbita nella generale revisione della disciplina degli interpelli operata dall'articolo 1 del decreto in esame.
Le modifiche di cui ai commi 7 e 8 riguardano le altre ipotesi di interpello "antielusivo" ancora previste dall'ordinamento e, cioč, gli interpelli relativi all'applicazione dell'articolo 37, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 (interposizione fittizia) e dell'articolo 108 del Tuir (classificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicitā e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza).
l primi hanno carattere realmente antielusivo e sono dunque riconducibili all'interpello "antiabuso" previsto dalla lettera d) del nuovo articolo 11, comma 1, dello Statuto. Di conseguenza, il comma 7 inserisce un rinvio a tale interpello nell'articolo 37 del D.P.R. n. 600 del 1973.
l secondi, invece, hanno carattere pių strettamente qualificatorio e sono riconducibili all'interpello previsto dalla lettera b) del comma 1 del nuovo articolo 11 dello Statuto. Di conseguenza, il comma 8 inserisce un rinvio a tale interpello nell'articolo 108 del TUIR.
I successivi commi 9, 10 e 11, introducono linterpello disapplicativo rispettivamente per le seguenti fattispecie:
§ disapplicazione delle disposizioni di cui agli articoli 84 e 172 Tuir che limitano il riporto delle perdite in conseguenza dell'effettuazione di operazioni straordinarie e fusioni;
§ disapplicazione delle disposizioni di cui allarticolo 109 Tuir in materia di dividend washing.
Con lespressione dividend washing si intende unoperazione consistente nellacquisto di partecipazioni in prossimitā della data di stacco del dividendo e nella successiva cessione dei titoli dopo lincasso degli utili. Si tratta in sostanza di un arbitraggio fiscale da parte di contribuenti che, volendo minimizzare il carico impositivo, potrebbero incassare i dividendi esclusi da imposizione e poi realizzare plusavalenze esenti e minusvalenze fiscalmente deducibili.
Il comma 12 interviene suIla disciplina delle societā di comodo inserendo un rinvio espresso all'interpello probatorio (articolo 11, comma 1, lettera c) dello Statuto).
Per le societā e gli enti non operativi ai sensi dell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1994, n. 724, infatti, l'accesso al regime ordinario di tassazione č subordinato alla sussistenza delle situazioni oggettive che, ai sensi del comma 4-bis del citato articolo 30, hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, nonché del reddito determinati presuntivamente ai sensi del medesimo articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
Viene, inoltre, chiarito che la presentazione della relativa istanza non costituisce un onere per il contribuente che non ritiene di dover applicare la disciplina in esame ma č in ogni caso facoltativa; tuttavia, il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni per l'accesso al regime ordinario di tassazione ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi (nuovo comma 4-quater dellarticolo 30).
Il comma 13 interviene sul regime di aiuto alla crescita economica (Ace) di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, consentendo al contribuente di presentare un interpello probatorio al fine di dimostrare che le operazioni effettuate non comportano duplicazioni del beneficio concesso.
Le operazioni richiamate sono quelle che comportano le limitazioni all'operativitā del regime previste dalle disposizioni antielusive contenute nel D.M. 14 marzo 2012, emanato in attuazione del comma 8 del citato articolo 1.
Il contribuente che ha effettuato le richiamate operazioni e intende fruire pienamente del beneficio ACE ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi gli elementi conoscitivi da individuarsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Gli interventi di cui ai commi 14, 15 e 16, infine, sono volti a coordinare la nuova disciplina dell'interpello con le previsioni dei citati schemi di decreto legislativi sulla certezza del diritto e sullinternazionalizzazione.
In particolare, il comma 14 armonizza la formulazione dell'articolo 1, comma 3, dello schema sulla certezza del diritto, che prevede la disapplicazione delle disposizioni antielusive specifiche, con la disciplina dellinterpello disapplicativo. In entrambe le disposizioni risulta cosė esplicitata la possibilitā riconosciuta al contribuente di fornire la dimostrazione in ordine alla disapplicazione delle disposizioni antielusive specifiche, non solo in sede di interpello preventivo, ma anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.
Il comma 15 sostituisce il comma 5 del nuovo articolo 10-bis dello Statuto del contribuente, introdotto dal medesimo schema, prevedendo che l'interpello finalizzato a conoscere se le operazioni effettuate costituiscono fattispecie di abuso del diritto č presentato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d) del medesimo Statuto (interpello antiabuso).
Il comma 16, infine, integra l'articolo 14, comma 11, dello schema sullinternazionalizzazione, che ha introdotto larticolo 168-ter Tuir (Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti), per chiarire che l'istanza per interpellare l'Agenzia delle entrate in merito all'esistenza di una stabile organizzazione estera del contribuente va presentata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) del medesimo Statuto (interpello qualificatorio).
L'articolo 8 reca norme di carattere procedurale.
Il comma 1 demanda a provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali le modalitā di presentazione delle istanze, gli uffici delle Agenzie competenti alla ricezione ed alla risposta, le modalitā di comunicazione delle risposte stesse nonché ogni altra eventuale regola concernente la procedura.
Per ciō che concerne gli enti territoriali, ai commi 2 e 3, si prevede che:
§ le regioni a statuto ordinario regolano la materia in attuazione delle disposizioni contenute nello schema in esame;
§ le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello schema, ad adeguare i rispettivi ordinamenti;
§ gli enti locali provvedono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi illustrati.
Infine, al comma 4, si prevede che alle istanze di interpello presentate prima dell'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 restano applicabili le disposizioni procedurali in vigore al momento della presentazione dell'istanza.
Articolo 9
(Revisione del contenzioso tributario)
Larticolo 9 reca numerose modifiche alla disciplina del contenzioso tributario, a tal fine novellando il decreto legislativo n. 546 del 1992, che reca norme sul processo tributario.
La norma in commento dā
attuazione allarticolo 10 della legge di delega fiscale, il quale reca, in primo luogo, la delega per il rafforzamento
della tutela giurisdizionale del contribuente, da perseguire sia
mediante la razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo
tributario, anche in unottica di deflazione del contenzioso, sia tramite lincremento
della funzionalitā della giurisdizione tributaria.
Ai sensi del comma
1, lettera b) dellarticolo 10,
lincremento della funzionalitā della giurisdizione
tributaria, deve essere raggiunto, in particolare, attraverso interventi
riguardanti:
§ la distribuzione territoriale dei componenti delle
commissioni tributarie;
§ leventuale composizione monocratica dellorgano
giudicante in relazione a controversie di modica entitā e comunque non
attinenti a fattispecie connotate da particolari complessitā o rilevanza
economico-sociale, con conseguente regolazione, secondo i criteri propri del
processo civile, delle ipotesi di inosservanza dei criteri di attribuzione
delle controversie alla cognizione degli organi giudicanti monocratici o
collegiali, con connessa disciplina dei requisiti di professionalitā necessari
per lesercizio della giurisdizione in forma monocratica;
§ la revisione
delle soglie per le quali il contribuente puō stare in giudizio anche
personalmente e l'eventuale ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare
i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie;
§ il massimo ampliamento dellutilizzazione della posta elettronica certificata per le
comunicazioni e notificazioni;
§ lattribuzione e la durata, anche temporanea e
rinnovabile, degli incarichi direttivi;
§ i criteri di determinazione del trattamento economico
spettante ai componenti delle commissioni tributarie;
§ la semplificazione e razionalizzazione della
disciplina relativa al meccanismo di elezione del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria, in particolare attraverso la concentrazione delle
relative competenze e funzioni direttamente in capo al Consiglio medesimo e la
previsione di forme e modalitā procedimentali idonee ad assicurare lordinato e
tempestivo svolgimento delle elezioni;
§ il rafforzamento della qualificazione professionale
dei componenti delle commissioni tributarie, al fine di assicurarne ladeguata
preparazione specialistica;
§ luniformazione e generalizzazione degli strumenti di tutela cautelare nel
processo tributario;
§ la previsione dellimmediata esecutorietā, estesa a tutte le parti in causa, delle
sentenze delle commissioni tributarie;
§ l'individuazione di criteri di maggior rigore
nell'applicazione del principio della
soccombenza ai fini del carico delle spese
del giudizio, con conseguente limitazione del potere discrezionale del
giudice di disporre la compensazione delle spese in casi diversi dalla
soccombenza reciproca;
§ il rafforzamento del contenuto informativo della
relazione ministeriale sull'attivitā delle commissioni tributarie.
In ottemperanza alla suddetta delega, larticolo 9 apporta numerose innovazioni allattuale assetto del processo in materia tributaria.
In estrema sintesi, le norme:
§ intendono sottolineare il ruolo di parte processuale delle nuove articolazioni dellAmministrazione finanziaria, ivi compresi gli agenti della riscossione ed i concessionari della riscossione per conto degli enti territoriali,
§ in materia di assistenza tecnica nel processo, elevano il valore della lite che consente alle parti di stare in giudizio senza assistenza tecnica, complessivamente riformando e razionalizzando la disciplina dei soggetti abilitati a tale attivitā;
§ rafforzano il principio in base al quale le spese del giudizio tributario seguono la soccombenza, in particolare riducendo la discrezionalitā del giudice nel disporre la compensazione delle spese;
§ modificano la disciplina di comunicazioni e notifiche, orientandola verso il rafforzamento degli strumenti telematici ed elettronici;
§ estendono a tutti gli enti impositori listituto del reclamo, razionalizzandone la struttura e incoraggiandone lutilizzo mediante la previsione di sconti sulle sanzioni irrogate;
§ dettano una disciplina delle diverse tipologie di conciliazione giudiziale, rafforzando tale istituto ed estendendolo anche ai giudizi pendenti davanti alla Commissione tributaria regionale; in tal modo la conciliazione č resa esperibile per tutta la durata del giudizio di merito, anche mediante lintroduzione di disposizioni premiali che riducono lentitā delle sanzioni irrogabili;
§ stabiliscono che anche la sentenza di primo grado č provvisoriamente esecutiva, salvo provvedimento di sospensione;
§ apportano ulteriori modifiche con lintento di velocizzare il giudizio tributario e ottenere effetti deflativi del contenzioso, quali il ricorso per saltum alla Cassazione;
§ dispongono l'immediata esecutivitā delle sentenze di condanna in favore del contribuente, il cui pagamento puō essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia, ove superi l'importo di 10.000 euro;
§ rafforzano il cd. rimedio dellottemperanza, esperibile anche nei confronti degli agenti della riscossione e dei concessionari della riscossione.
Oggetto della giurisdizione tributaria
Larticolo 9, comma 1, lettera a) modifica in pių punti larticolo 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, che definisce loggetto della giurisdizione tributaria, al fine di adeguarne il disposto ad alcune pronunce della Corte Costituzionale.
Con le modifiche al comma 1 si intende adeguare il testo vigente alla sentenza n. 130 del 2008, che lha dichiarato illegittimo per la parte in cui attribuiva alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguissero alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria. Viene dunque espunto dallarticolo il riferimento alle sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari.
Nella richiamata sentenza si era ritenuto indubbio che
tale disposizione finiva per attribuire alla giurisdizione tributaria le
controversie relative a sanzioni unicamente sulla base del mero criterio
soggettivo, costituito dalla natura finanziaria dell'organo competente ad
irrogarle e, dunque, a prescindere dalla natura tributaria del rapporto cui
tali sanzioni inerissero. Essa, dunque, si poneva in contrasto con l'art. 102,
secondo comma, e con la VI disposizione transitoria della Costituzione,
risolvendosi nella creazione di un nuovo giudice speciale.
Con una seconda modifica (al comma 2 del richiamato articolo 2) si chiarisce che non sono di competenza del giudice tributario le controversie relative allobbligo di corresponsione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - COSAP e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, come sancito dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 64/2008 e 39/2010, che ha dichiarato l'illegittimitā costituzionale del comma 2 per la predetta parte.
Le predette sentenze hanno chiarito la natura non
tributaria delle predette prestazioni; da ciō discende l'illegittimitā
costituzionale della norma menzionata, in quanto attribuisce alla giurisdizione
tributaria la cognizione di controversie relative a prestazioni patrimoniali
non tributarie e, pertanto, si risolve nella creazione di un giudice speciale
vietato dal secondo comma dell'art. 102 Cost.
Larticolo 9, comma 1, lettera b) modifica larticolo 4 del D.Lgs. n. 546 del 1992 al fine di aggiornarvi i relativi riferimenti allattuale articolazione degli agenti della riscossione e dellamministrazione finanziaria.
Larticolo 9, comma 1, lettera c) sostituisce integralmente larticolo 10 del richiamato D.Lgs. n. 546 del 1992, al fine di chiarire a quali soggetti spetta la qualifica di parte nel processo tributario.
Le modifiche aggiornano le diciture contenute nellattuale articolo 10 alle modifiche intervenute allarticolazione amministrativa degli uffici dellamministrazione finanziaria. In particolare si chiarisce che sono parti del processo tributario il contribuente, le Agenzie fiscali e gli altri enti impositori (tra cui gli enti territoriali, le camere di Commercio, ecc.) e l'agente di riscossione che hanno emesso l'atto impugnato (atto impositivo o diniego di rimborso o di agevolazione), ovvero che non hanno emesso l'atto richiesto (nel caso di silenzio-rifiuto ad una richiesta di rimborso). Si chiarisce che rientrano tra le parti processuali anche i soggetti privati, concessionari della riscossione, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i quali svolgono le attivitā di liquidazione e di accertamento, di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni che non si avvalgono di Equitalia per le medesime attivitā.
Inoltre, viene confermata la disposizione secondo cui, qualora l'ufficio dell'Agenzia delle entrate al quale spettano ex lege le attribuzioni sul rapporto controverso abbia una competenza diffusa su tutto o parte del territorio nazionale, spetta ad esso stare in giudizio innanzi alle Commissioni tributarie. In tale ultimo caso, la legittimazione processuale non č in capo all'ufficio delle entrate che ha adottato l'atto, bensė all'ufficio competente in base al generale criterio del domicilio fiscale del contribuente.
Con larticolo 9, comma 1, lettera d) dello schema in esame sono apportate modifiche alle norme in materia di capacitā di stare in giudizio, contenute nellarticolo 11 del richiamato D.Lgs. n. 546 del 1992.
Con le modifiche al comma 2 le disposizioni sono aggiornate alle nuove articolazioni funzionali dellamministrazione finanziaria, chiarendo inoltre che la capacitā di stare in giudizio spetta, oltre che all'ufficio delle due Agenzie fiscali (entrate e dogane e monopoli), anche allagente della riscossione nei cui confronti č proposto il ricorso, il quale sta in giudizio direttamente ovvero mediante la struttura territoriale sovraordinata.
Inoltre, per le controversie in materia di contributo unificato per le spese di giustizia, si chiarisce che stanno altresė in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per tutti i gradi del contenzioso.
Viene dunque soppresso il comma 3-bis del richiamato articolo 11, che limitava la legittimazione
processuale e la difesa diretta di cancellerie e segreterie degli uffici
giudiziari al giudizio di primo grado.
Il contributo
unificato di iscrizione a ruolo,
di cui allarticolo 9 del D.P.R. n. 115 del 2002 TU spese di giustizia), č
previsto per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la
procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo
amministrativo e nel processo tributario. Esso ha natura tributaria, per cui le relative controversie sono affidate
al giudice tributario.
Con larticolo 9, comma 1, lettera e) dello schema in esame sono
apportate modifiche alle norme in materia di assistenza tecnica nel processo tributario, contenute nellarticolo 12 del richiamato D.Lgs. n.
546 del 1992, che viene integralmente
sostituito.
Il novellato comma 1 ribadisce il principio generale secondo cui le parti private devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato (chiarendo che sono sottratti a questa regola gli enti impositori, gli agenti della riscossione ed i concessionari della riscossione di cui al giā citato articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).
Il nuovo comma 2 rielabora il contenuto del vigente comma 5 dellarticolo 12, elevando da 2.582 a 3.000 euro il valore della lite che consente alle parti di stare in giudizio senza assistenza tecnica. Viene mantenuto lattuale criterio per definire il valore della lite, che corrisponde all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore č costituito dalla somma di queste.
Viene espunta la disposizione che consentiva al presidente della commissione o della sezione o al collegio di ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica.
I novellati commi 3, 5 e 6 individuano i soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, in particolare operando una differenziazione tra:
§ soggetti che possono assistere i contribuenti nella generalitā delle controversie (lettere da a) a d) del nuovo comma 3); si tratta rispettivamente di avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, ovvero impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto dell'amministrazione finanziaria debitamente autorizzati dal MEF (vale a dire, i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come novellati dalle norme in commento, per cui cfr. la scheda di lettura del successivo articolo 10, comma 1);
§ soggetti abilitati alla difesa con riguardo a controversie aventi ad oggetto materie specifiche (lettera e) del comma 3, lettere da a) a g) del comma 5 e comma 6). Si tratta dei soggetti giā iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES; ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari (comma 5) per le controversie afferenti alla materia catastale (dettagliatamente enumerate dallarticolo 2, comma 2, primo periodo del D.Lgs. 546 del 1992); spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo, per le controversie relative ai tributi doganali (comma 6);
§ soggetti che possono assistere esclusivamente alcune categorie di contribuenti (lettere f) e g) e h) del comma 3). Si tratta di: funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio; dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e dipendenti delle imprese, o delle loro controllate, limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) e delle relative societā di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.
Rispetto alle norme vigenti, la principale novitā č costituita dalla capacitā di fornire assistenza tecnica in giudizio attribuita anche ai dipendenti dei CAF e delle relative societā di servizi. l predetti dipendenti possono difendere esclusivamente i propri assistiti in contenziosi tributari che scaturiscono dall'attivitā di assistenza loro prestata dal CAF (ad es. rettifica della detrazione di spese mediche esposte in dichiarazione compilata e trasmessa dal CAF). I dipendenti dei CAF, per esercitare la difesa tecnica, devono essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di professionalitā: diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o diploma di ragioneria e relativa abilitazione professionale.
Non sembrerebbe confermata la possibilitā dei ragionieri e dei periti commerciali di fornire assistenza tecnica, a meno che non siano in possesso di titoli o requisiti previsti dalle nuove norme.
Il novellato comma 4 affida la tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica (di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) ed h)) al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Si tratta dellelenco che individua i funzionari
dellamministrazione, gli ufficiali della GDF, i periti/esperti delle camere di
commercio, i funzionari delle associazioni di categoria i dipendenti delle
associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL) e i dipendenti delle imprese.
Si affida a un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il Ministero della Giustizia, il compito di disciplinare le modalitā di tenuta dell'elenco, nonché i casi di incompatibilitā, diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco č pubblicato nel sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il nuovo codice deontologico forense č stato approvato dal C.N. F. nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014.
Il novellato comma 7 ribadisce il vigente articolo 12, comma 3 in merito alle modalitā di conferimento dellincarico (atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa č certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico puō essere conferito oralmente e se ne dā atto a verbale).
Si chiarisce (comma 8, che ribadisce quanto giā previsto al vigente comma 4 dellarticolo 12, riformulando la norma sulla base dellattuale articolazione territoriale dellamministrazione finanziaria) che le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.
Si ribadisce la regola secondo cui (comma 9, che riprende il vigente comma 6) i soggetti abilitati a prestare assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro attivitā previste ex lege.
Il comma 10 dispone lapplicazione dell'articolo 182 del codice di procedura civile in materia di accertamento del difetto di rappresentanza o autorizzazione, secondo cui il giudice verifica d'ufficio la regolaritā della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.
Lart. 182,
secondo comma. c.p.c., stabilisce che il giudice- rilevato un difetto di
rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina
la nullitā della procura al difensore - assegna alle parti un termine
perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza
o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il
rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa.
L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali
della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.
Per il processo tributario si chiarisce, con le norme in esame che i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o della sezione o dal collegio.
Al riguardo, la Relazione illustrativa chiarisce che
la declaratoria di inammissibilitā del ricorso potrā essere pronunciata dal
giudice tributario soltanto all'esito dell'inottemperanza all'invito formulato
alla parte a provvedere. Ciō in conformitā a quanto ripetutamente statuito
dalla Corte di Cassazione, la quale ha precisato che soltanto se l'invito del
giudice risulta infruttuoso, quest'ultimo deve dichiarare invalida la
costituzione della parte in giudizio (da ultimo: Cass. civ. Sez. III,
11-09-2014, n. 19169 e 22-05-2014, n. 11359).
Con larticolo 9, comma 1, lettera f) viene modificato larticolo 15 del richiamato D.Lgs. n. 546 del 1992 in materia di spese di giudizio.
Con le modifiche allarticolo 15 si intende rafforzare il principio in base al quale le spese del giudizio tributario seguono la soccombenza, in ottemperanza allarticolo 10, comma 1, lettera b), n. 10 della legge di delega, che prevede l'individuazione di criteri di maggior rigore nell'applicazione del principio della soccombenza ai fini del carico delle spese del giudizio, con conseguente limitazione del potere discrezionale del giudice di disporre la compensazione delle spese in casi diversi dalla soccombenza reciproca.
In particolare, con le modifiche al comma 1 si mantiene la previsione per la quale č la parte soccombente quella condannata a rimborsare le spese del giudizio liquidate con la sentenza.
Dalla suddetta norma viene espunta la norma che consente alla commissione tributaria di dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, secondo le norme del codice di procedura civile; tale possibilitā, recata nel novellato comma 2 dellarticolo 15, č condizionata alle seguenti ipotesi alternative:
§ soccombenza reciproca;
§ sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate dal giudice.
Viene introdotto il comma 2-bis all'articolo 15, col quale si prevede che, ove risulti che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, la commissione tributaria la condanna, su istanza dell'altra parte, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni liquidati, anche d'ufficio nella sentenza. La disposizione č mutuata testualmente dallart. 96, primo comma, c.p.c., in materia di responsabilitā aggravata per la cd. lite temeraria.
Il nuovo comma 2-ter dell'articolo 15 specifica che le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre al contributo previdenziale e all'!VA, se dovuti.
Il nuovo comma 2-quater stabilisce che la statuizione sulle spese di lite deve essere contenuta anche nell'ordinanza con cui il giudice definisce la fase cautelare del giudizio. La pronuncia sull'istanza cautelare in ordine alle spese di giudizio produce effetti anche dopo l'adozione del provvedimento giurisdizionale che definisce il merito. Resta ferma, comunque, la possibilitā per il giudice di disporre nella sentenza di merito diversamente in ordine alle spese di lite della fase cautelare.
La Relazione illustrativa sul punto chiarisce che tale
disposizione mira ad evitare un abuso delle richieste di tutela cautelare.
Con il nuovo comma 2-quinquies dell'articolo 15 viene confermato il principio (recato dal vigente comma 2) secondo cui i compensi spettanti agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati in base ai parametri previsti per le relative prestazioni professionali; per i soggetti autorizzati all'assistenza tecnica dal Ministero dell'economia e delle finanze si applica, invece, la disciplina dei compensi per i dottori commercialisti ed esperti contabili (D.M. Giustizia n. 169/2010).
Il comma 2-sexies dell'articolo 15 (che riproduce il vigente comma 2-bis del medesimo articolo) stabilisce che nella liquidazione delle spese a favore degli enti impositori, degli agenti della riscossione e soggetti concessionari della riscossione (di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997), se assistiti da propri dipendenti, si applica la disciplina relativa ai compensi degli avvocati (D.M. Giustizia n. 55/2014) con la riduzione del 20 per cento Infine, con una disposizione di favore per il contribuente, si prevede che la riscossione delle somme liquidate a favore di tutti gli enti impositori, nonché degli agenti e concessionari della riscossione avviene, mediante iscrizione a ruolo, soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Il comma 2-septies conferma che le spese di giudizio sono maggiorate del 50 per cento nelle controversie proposte avverso atti reclamabili ai sensi dell'articolo 17-bis del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, ovvero controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate (attuale comma 10 dellarticolo 17-bis, anchesso modificato dalle norme in esame, vedi infra). La maggiorazione č prevista a titolo di rimborso delle spese sostenute per la fase del procedimento amministrativo.
La norma ha la finalitā di incentivare la risoluzione
stragiudiziale delle controversie e di riconoscere alla parte vittoriosa i
maggiori oneri sostenuti nella fase procedimentale obbligatoria ante causam.
Il comma 2-octies dell'articolo 15, al fine di incentivare la deflazione del contenzioso, stabilisce che la parte che abbia rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta conciliativa formulata dall'altra parte č tenuta a sopportare le spese processuali quando il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della stessa proposta conciliativa. Anche tale previsione riproduce analoga disposizione del codice di procedura civile (art. 91) in materia di condanna alle spese processuali.
Con larticolo 9, comma 1, lettera g) viene modificato larticolo 16 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in materia di comunicazioni e notifiche.
Pių in dettaglio, con una prima modifica (n. 1) si chiarisce che le modalitā di effettuazione delle comunicazioni allamministrazione finanziaria sono riferite, oltre che a tutti gli enti impositori, anche agli agenti delle riscossione ed ai concessionari privati (in luogo dell'ufficio del Ministero delle finanze e dell'ente locale).
Con una seconda modifica (n. 2) si abroga il comma 1-bis dellarticolo 16, il cui contenuto viene riscritto allarticolo 16-bis, introdotto dalla successiva lettera h), cui si rinvia.
Anche il comma 4, che riguarda la possibilitā per le PP.AA. di avvalersi per le notifiche del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, viene modificato al fine di concedere tale possibilitā agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai concessionari degli EE.LL.
Larticolo 9, comma 1, lettera h) introduce larticolo 16-bis nel D.Lgs. n. 546 del 1992 relativo al processo tributario telematico.
La disposizione amplia, in particolare l'uso della posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni e le notificazioni nel processo tributario, in attuazione del relativo principio di delega (articolo 10, comma 1, lettera b), n. 4 della legge n. 23 del 2014).
Il comma 1 ripropone le disposizioni giā previste nel comma 1-bis dell'articolo 16 abrogato; le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, mentre tra le pubbliche amministrazioni esse possono essere effettuate mediante scambio di documenti informatici nell'ambito del sistema pubblico di connettivitā (ai sensi dell'articolo 76 del codice dellamministrazione digitale, D.Lgs. n. 82 del 2005). Il medesimo comma chiarisce che l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti č indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo; nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi la stessa puō indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.
Il comma 2 ripropone quanto previsto dall'articolo 17, comma 3-bis, che viene abrogato con larticolo 9, comma 1, lettera i), dello schema in esame: in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.
Il comma 3 dispone che le notificazioni tra le parti e il successivo deposito presso la Commissione tributaria possano avvenire per via telematica, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento sul processo tributario telematico (D.M. Economia n.163/2013). Le modalitā di attuazione e l'ambito di operativitā delle notificazione a mezzo posta elettronica certificata e dei depositi telematici presso le Commissioni tributarie sono stabiliti dai decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento.
Il comma 4 stabilisce che l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni ha, a tutti gli effetti, valore di elezione di domicilio.
Con larticolo 9, comma 1, lettera l)
si sostituisce larticolo 17-bis del
D.Lgs. n. 546 del 1992 in materia di reclamo
e mediazione nel processo tributario.
Si rammenta che la legge delega (articolo
10, comma 1, lettera a) della legge n. 23 del 2014) prevede che il
Governo emani norme sul rafforzamento e razionalizzazione dell'istituto della
conciliazione nel processo tributario, anche a fini di deflazione del contenzioso e di coordinamento con la disciplina del
contraddittorio fra il contribuente e l'amministrazione nelle fasi
amministrative di accertamento del tributo, con particolare riguardo ai
contribuenti nei confronti dei quali sono configurate violazioni di minore
entitā.
Il reclamo e
la mediazione
Nel solco degli interventi volti ad
avvicinare la disciplina del processo tributario a quella civile, larticolo
39, comma 9, del D.L. n. 98 del 2011 ha introdotto listituto del reclamo e
della mediazione, procedure da esperire
obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, al fine di fornire
uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie col fisco aventi
un valore inferiore o pari a ventimila euro.
La procedura puō essere esperita
solo per le controversie di valore non
superiore a 20.000 euro, relative a tutti gli atti impugnabili emessi
esclusivamente dallAgenzia delle entrate.
La
presentazione del reclamo
costituisce condizione di procedibilitā
del ricorso; dunque il contribuente
che non presenta il reclamo non decade definitivamente dal diritto allazione.
Qualora si depositi il ricorso prima di novanta giorni senza che sia stato
notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la
mediazione, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in
giudizio, puō eccepire l'improcedibilitā del ricorso e il presidente, se rileva
l'improcedibilitā, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.
La mediazione puō riguardare le controversie relative a: avviso di
accertamento; avviso di liquidazione; provvedimento che irroga le sanzioni;
ruolo; rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni
pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti; diniego o revoca di
agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti
tributari; ogni altro atto emanato dallAgenzia delle entrate, per il quale la
legge preveda lautonoma impugnabilitā innanzi alle Commissioni tributarie.
Possono essere oggetto di mediazione
anche le controversie relative al silenzio rifiuto alla restituzione di
tributi, sanzioni, interessi o altri accessori (art. 21, c. 2, del D.Lgs. n.
546 del 1992).
Il reclamo puō contenere una motivata proposta di mediazione, completa
della rideterminazione dell'ammontare della pretesa. L'organo destinatario, se
non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale
dell'atto, né l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una
proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni
controverse, al grado di sostenibilitā della pretesa e al principio di
economicitā dell'azione amministrativa.
La mediazione rileva anche ai fini
contributivi: gli effetti dellesito del procedimento di mediazione sono estesi
anche ai contributi previdenziali e
assistenziali, laddove presentino la medesima base imponibile delle imposte
sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e
assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.
Decorsi novanta giorni senza che sia
stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la
mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso; per il computo di tale
termine si applicano le disposizioni sui
termini processuali. Deve intendersi, pertanto, che si applica la sospensione feriale dei termini, di cui
al D.Lgs. n. 742 del 1969.
Il comma 9-bis prevede la sospensione
della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo fino alla data dalla
quale decorre il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente (ovvero
entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso: articolo 22), fermo
restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle
singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di
improcedibilitā dovuta alla mancata presentazione del reclamo (comma 2
modificato).
Con le modifiche al comma 1, ferma restando la soglia di ventimila euro per accedere al reclamo, si chiarisce che:
§ il ricorso stesso produce gli effetti del reclamo (eliminando la necessitā di presentare due atti);
§ esso puō contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa;
§ il valore della controversia č determinato secondo le disposizioni di cui al giā richiamato articolo 12, comma 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore č costituito dalla somma di queste).
Viene altresė statuito che le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di alcune controversie in materia catastale, enumerate all'articolo 2, comma 2, primo periodo del medesimo D.Lgs. 546/1992. (controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuitā di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unitā immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale).
Rispetto alle norme vigenti, l'istituto viene esteso a tutti gli enti impositori.
Ratio della norma,
secondo la Relazione illustrativa dello schema, č il principio di economicitā dell'azione amministrativa
diretta a produrre effetti deflattivi
del contenzioso, anche alla luce dellabbattimento riscontrato nel
contenzioso contro gli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e del fatto che
oltre il 90 per cento dei ricorsi proposti nei confronti degli enti locali
hanno un valore non superiore a 20.000 euro. Se le Agenzie fiscali provvedono
all'esame dei reclami attraverso apposite strutture diverse da quelle che hanno
emesso gli atti reclamabili, per gli altri enti la disposizione prevede che
l'individuazione della struttura eventualmente deputata alla trattazione dei
reclami č rimessa all'organizzazione
interna di ciascuno di essi. Tale scelta viene ritenuta da un lato coerente
con l'autonomia gestionale ed organizzativa tipica, ad esempio, degli enti
locali; dall'altro evita di imporre un vincolo ad enti impossibilitati a
rispettarlo (ad esempio, a causa della ridotta dimensione).
Il novellato comma 2 ribadisce limprocedibilitā del ricorso fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo; viene esplicitato che si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Il nuovo comma 3 precisa che il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2 (novanta giorni dalla notifica del ricorso); ove la Commissione rilevi che la costituzione č avvenuta in data anteriore, leffetto č di rinviare la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.
Il comma 4 stabilisce che le Agenzie fiscali provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.
Ai sensi del comma 5 l'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta, con riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilitā della pretesa e al principio di economicitā dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile č riconducibile a quella delle imposte sui redditi.
Il successivo comma 6 chiarisce che, nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per le rate successive si applica l'articolo 48-ter, comma 3. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalitā di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
In tal modo si intende consentire al contribuente, ove
la controparte non dia esecuzione al pagamento concordato, di agire in via
monitoria davanti al giudice ordinario per ottenere un decreto ingiuntivo. La giurisprudenza ha infatti precisato che
sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando l'Amministrazione abbia
riconosciuto la spettanza del tributo (Cass. 15.10.2009 n. 21893).
Viene fissato (comma 7) uno sconto sulle sanzioni amministrative, che si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.
Ai sensi del comma 8, la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla notifica del ricorso che reca il reclamo, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
Il comma 9 estende, per quanto compatibili, le norme in esame su reclamo e mediazione anche agli agenti della riscossione ed ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Al riguardo la Relazione illustrativa precisa che tali
soggetti non hanno la disponibilitā del tributo, dunque l'istituto puō trovare
applicazione nei casi, ad esempio, di vizi propri delle cartelle di pagamento
da essi emesse, ovvero di impugnazione di fermi di beni mobili registrati o di
ipoteche. In sostanza, la disposizione in esame ha la finalitā di consentire
anche a detti soggetti di procedere al ritiro dei loro atti impugnati.
Si ribadisce (comma 10) che il reclamo non si applica alle controversie riguardanti atti volti al recupero di aiuti di Stato.
La lettera m) del comma 1 modifica larticolo 18 che reca indicazioni sulla sottoscrizione del ricorso e sugli elementi in esso contenuti. Le modifiche al comma 1 intendono apportare alcune correzioni di coordinamento.
Con le modifiche al comma 3 si prevede che il
ricorso contenga tra laltro anche l'indicazione
della categoria alla quale appartiene il difensore (anche al fine della
liquidazione del compenso), dellincarico
conferito e l'indirizzo di posta
elettronica certificata del difensore.
Con larticolo 9, comma 1, lettera n) viene modificato larticolo 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992, relativo alla costituzione in giudizio della parte resistente, al fine di equiparare anche a tal fine gli enti impositori all'agente della riscossione ed ai concessionari privati.
Il comma 1, lettera o) apporta modifiche all'articolo 39 del D.Lgs. n. 546 del 1992, che reca le ipotesi di sospensione del processo.
Sono in particolare inseriti due nuovi commi, 1-bis e 1-ter, ai sensi dei quali, rispettivamente:
§ la sospensione del processo č disposta dalla commissione tributaria ogniqualvolta essa stessa o altra commissione tributaria debba risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa. E' stato in tal modo riprodotto il contenuto dell'articolo 295 c.p.c., concernente la sospensione necessaria del processo. Il comma 1-bis introduce, pertanto, un'ulteriore ipotesi di sospensione necessaria, che si aggiunge a quella giā prevista dal comma 1 (disposta quando č presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacitā delle persone, salvo che si tratti della capacitā di stare in giudizio);
§ su richiesta conforme delle parti, il processo č sospeso nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni, oppure quando sia iniziata una procedura amichevole ai sensi della Convenzione sull'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, n. 90/463/CEE del 23 luglio 1990.
La lettera p) del comma 1 modifica larticolo 44 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in tema di estinzione del processo per rinuncia al ricorso.
Viene in particolare modificato il comma 2, ai sensi del quale il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione č fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo.
Le norme eliminano lesecutivitā della predetta
ordinanza, in quanto nellimpianto del provvedimento in esame l'unico strumento utilizzabile č il
giudizio di ottemperanza, anche per le spese legali in favore del contribuente.
Diversamente, per le spese liquidate in favore dell'ente impositore e degli
altri soggetti equiparati č prevista l'iscrizione a ruolo dopo il giudicato,
come dispone il nuovo articolo 15, al comma 4, come visto supra.
La lettera q) del comma 1 apporta modifiche all'articolo 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992, che disciplina lestinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. In particolare, con le modifiche al comma 2 si conferma che in tal caso l'estinzione del giudizio č dichiarata con sentenza o con decreto presidenziale, sopprimendo il riferimento ad altre leggi speciali.
Con le modifiche al comma 3 si chiarisce il principio in base al quale, in caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge, le spese del giudizio rimangono a carico di chi le ha anticipate.
Come chiarisce al riguardo la Relazione illustrativa,
cosė la norma viene adeguata alla sentenza della Corte Costituzionale n. 74 del
2005, che ha dichiarato l'illegittimitā costituzionale del comma 3 nella parte
in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere
diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge.
Larticolo 9, comma 1, lettera r) apporta modifiche alle disposizioni in materia di sospensione dellatto impugnato, di cui all'articolo 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Le modifiche al comma 3 riguardano la sospensione in caso di eccezionale urgenza che puō essere disposta, ai sensi delle norme vigenti, con lo stesso decreto che dispone ludienza per la trattazione dellistanza di sospensione. Con la formulazione proposta si consente di disporre tale sospensione con decreto motivato; con tale locuzione sembra doversi intendere che il giudice puō disporre tale sospensione con un provvedimento diverso da quello che fissa ludienza di trattazione e, dunque, ancor prima della suddetta decisione concernente la trattazione dellistanza di sospensione.
Con una modifica al comma 4, si chiarisce che il dispositivo dell'ordinanza di sospensione deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza.
Infine, per quanto riguarda la garanzia (comma 5) cui puō essere subordinata la sospensione dellatto, in luogo di una cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa con modalitā e termini indicati nello stesso provvedimento di sospensione, si chiarisce che essa č fornita ai sensi dellarticolo 69, comma 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 come modificato dallarticolo in esame (comma 1, lettera gg), per cui si veda infra). In particolare, la determinazione di detta garanzia č demandata a un decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, che disciplina la durata ed il termine entro il quale essa puō venire escussa, nel caso di inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite, protrattasi per tre mesi.
Infine, viene aggiunto il comma 8-bis, secondo il quale durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 21 maggio 2009, ovvero gli interessi dovuti per ritardato pagamento.
Larticolo 6
del predetto D.M. disciplina gli interessi per ritardato pagamento.
A decorrere dalle dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2007, gli interessi relativi alle somme dovute a seguito
di controlli automatici e formali, versate entro i termini previsti dalle
relative norme, sono dovuti nella misura del 3,5 per cento annuo.
Dal 1° gennaio 2010 sono stabiliti al tasso del 3,5 per cento annuo gli
interessi relativi alle somme dovute a seguito di:
a)
all'impugnazione dell'accertamento versate entro i termini di legge;
b) pagamento
dell'imposta di registro, di donazione, ipotecaria e catastale entro i termini
di legge;
c) pagamento
delle tasse sulle concessioni governative, e delle tasse automobilistiche la
cui gestione č di competenza dello Stato, entro i termini previsti dagli avvisi
di accertamento;
d) accertamento
con adesione versate nei termini stabiliti dalla relativa disciplina;
e) conciliazione
giudiziale, sempre se versate nei termini di legge.
Inoltre, dal 1° gennaio 2010 sono stabiliti nella misura del 2,5 per
cento per ogni semestre compiuto gli interessi relativi alle somme dovute per
le imposte sulle successioni e per le imposte ipotecarie e catastali, versate
entro sessanta giorni da quello in cui č stato notificato l'avviso di
liquidazione.
Si rammenta in proposito che lAtto del Governo n. 185, col quale si intende ottemperare alla delega contenuta nella legge n. 23 del 2014 sotto il profilo della semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione dei tributi, allarticolo 13 introduce una complessiva revisione della misura dei tassi degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo.
Il tasso di interesse viene determinato preferibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nellintervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'emanazione del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle norme primarie e secondarie vigenti; per gli interessi di mora si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Si dispone infine che la misura del tasso di interesse puō essere rideterminata annualmente con decreto Ministro dell'economia e delle finanze.
Al riguardo, occorrerebbe apportare le opportune modifiche di
coordinamento delle norme in esame con quanto previsto nellA.G. 185 il quale,
come si č visto supra, intende
fissare una misura uniforme di interessi relativa a tutti i tributi.
Larticolo 9, comma 1, lettere s) e t) riformula larticolo 48 e introduce gli articoli 48-bis e 48-ter nel D.Lgs. n. 546 del 1992, con lo scopo di dettare una disciplina compiuta delle diverse tipologie di conciliazione giudiziale, rafforzando tale istituto ed estendendolo anche ai giudizi pendenti davanti alla Commissione tributaria regionale.
In tal modo la conciliazione sarā esperibile per tutta la durata del giudizio di merito, anche mediante lintroduzione di disposizioni premiali che riducono lentitā delle sanzioni irrogabili.
Attualmente l'irrogazione della sanzione č dovuta nella misura del 40 per cento dell'importo conciliato e non puō essere inferiore al 40 per cento dei minimi edittali previsti per le violazioni pių gravi relative a ciascun tributo. Le norme proposte prevedono che le sanzioni si applichino nella misura del quaranta per cento del minimo previsto per legge per le singole violazioni; tale percentuale č la medesima per tutte le fasi di giudizio.
La Relazione illustrativa chiarisce che non viene
ritenuto opportuno prevedere la conciliazione nella fase dė cassazione, stante la
particolare natura di tale giudizio, in cui si controverte solo di violazioni
di legge con l'esclusione di accertamenti in fatto.
La
conciliazione giudiziale
Le norme vigenti (articolo 48, comma 1) consentono a ciascuna delle
parti, con listanza di discussione della controversia in pubblica udienza, di
proporre all'altra la conciliazione
totale o parziale della controversia.
Ai sensi del comma 2 dellarticolo
48 la conciliazione puō aver luogo solo
davanti alla commissione provinciale e non
oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione puō
essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.
Se la conciliazione ha luogo (comma 3), viene redatto apposito
processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di
sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la
riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica
soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di
pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme
dovute superano i 50.000 euro. La conciliazione si perfeziona con il
versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del
processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata
In caso di mancato pagamento anche
di una sola delle rate diverse dalla prima (comma 3-bis) entro il
termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia
delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e
della sanzione pari al trenta per cento
di ogni importo non versato (sanzione di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) applicata in misura doppia), sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.
Ove (comma 4) una delle parti abbia proposto la conciliazione e la
stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione puō
assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una
proposta dellufficio ai sensi del successivo comma 5; tale comma prevede che lufficio possa, sino alla data di
trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica
udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte
abbia previamente aderito. Se l'istanza č presentata prima della fissazione
della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la
sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilitā, dichiara con
decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto
tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto č comunicato
alle parti ed il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere
effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in
cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della
commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del
presidente č depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di
presentazione della proposta.
Il comma 6 del vigente articolo 48 In caso di avvenuta conciliazione
le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40 per cento delle
somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla
conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non puō essere
inferiore al 40 per cento dei minimi edittali previsti per le violazioni pių
gravi relative a ciascun tributo.
Il novellato comma 1 dell'articolo 48 (lettera s) del comma 1) disciplina la c.d. conciliazione "fuori udienza", prevedendo che se le parti raggiungono un accordo conciliativo per la definizione totale o parziale della controversia, in pendenza del giudizio (a differenza della formulazione attuale, secondo cui la conciliazione opera solo in primo grado) esse possono presentare istanza congiunta, sottoscritta personalmente o dai rispettivi difensori.
In caso di conciliazione totale o parziale della controversia, i commi 2 e 3 dell'articolo 48 prevedono la tipologia dei provvedimenti che possono essere adottati dal giudice per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Se č giā stata fissata l'udienza, la Commissione pronuncia sentenza in presenza di accordo totale, ovvero ordinanza se l'accordo č parziale; in tale ultimo caso la sentenza sarā adottata, infatti, al termine del giudizio di merito per le questioni che non sono state oggetto di conciliazione. Se, invece, la data di udienza non č fissata, provvede il Presidente di sezione con apposito decreto.
Il successivo comma 4 stabilisce che la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo; detto accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute. A differenza della vigente disciplina, il perfezionamento dell'accordo avviene non pių con il versamento dell'importo totale dovuto o della prima rata, bensė con la mera sottoscrizione dell'accordo.
In sostanza, si č stabilito il principio secondo cui
l'intervenuto accordo ha efficacia novativa del precedente rapporto, con la
conseguenza che il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente
porterā solo alla iscrizione a ruolo del nuovo credito derivante dall'accordo
stesso. In caso di mancato pagamento delle somme dovute dall'ente impositore
vale invece quanto giā detto per l'accordo di mediazione, di cui all'art. 17-bis in ordine al concetto di titolo
esecutivo (v. supra).
Con la lettera t) sono inseriti gli articoli 48-bis (relativo alla conciliazione in udienza) e 48-ter (relativo alla definizione e al pagamento delle somme dovute a titolo di imposta e di sanzioni) nel D.Lgs. n. 546 del 1992.
Larticolo 48-bis, al comma 1 (conciliazione in udienza) riconosce a ciascuna delle parti la possibilitā, entro il termine di dieci giorni prima della data fissata per l'udienza di discussione, di presentare alla Commissione tributaria l'istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.
Ai sensi del comma 2 il giudice, ove ritenga che sussistano i presupposti di ammissibilitā dell'istanza (ammissibilitā del ricorso introduttivo, imposte di competenza della Commissione tributaria, esistenza del potere di conciliare ecc..), invita le parti alla conciliazione; qualora l'accordo conciliativo non si realizzi alla prima udienza di trattazione, il giudice puō comunque concedere alle parti un rinvio e fissare una nuova successiva udienza, per l'eventuale perfezionamento dell'accordo conciliativo ovvero, in mancanza, per la discussione della causa nel merito.
Il comma 3 dispone che la conciliazione risulti da apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e interessi; detto verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
In base al comma 4, in caso di avvenuta conciliazione in udienza, il giudizio si chiude con sentenza di cessata materia del contendere.
L'articolo 48-ter disciplina il pagamento delle somme dovute a titolo di conciliazione, stabilendo la percentuale delle sanzioni dovute, le modalitā di versamento e di recupero delle somme non versate.
Le norme ivi introdotte sono comuni alla conciliazione perfezionatasi in udienza e fuori udienza.
In particolare, ai sensi del comma 1 del predetto articolo 48-ter, in caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge se la conciliazione si perfeziona nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento se la conciliazione si perfeziona nel corso del secondo grado di giudizio (in luogo dellattuale misura, pari al 40 per cento delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione e, in ogni caso, in misura non inferiore al 40 per cento dei minimi edittali previsti per le violazioni pių gravi relative a ciascun tributo).
La Relazione illustrativa rileva che tale misura si
allinea a quanto previsto nella mediazione, salvo l'incremento della
percentuale applicabile al cinquanta per cento ove la definizione della
controversia avvenga in una fase successiva al primo grado.
Il comma 2 dell'articolo 48-ter dispone che il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo per la conciliazione fuori udienza, ovvero della redazione del processo verbale per la conciliazione in udienza.
Il comma 3 prevede che, in caso di mancato pagamento delle somme dovute, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione del trenta per cento dellimporto residuo dovuto (di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), applicata in misura doppia.
Il comma 4 dell'articolo 48-ter, infine, prevede che per il versamento si applicano le disposizioni, anche di carattere sanzionatorio, previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997, in tema di accertamento con adesione.
Si rammenta che il giā richiamato A.G. n. 185 in materia di riscossione
intende integralmente sostituire il richiamato articolo 8 del D.Lgs. n. 218 del
1997. In particolare, le disposizioni novellate,
fermo il termine per il versamento del quantum
dovuto per effetto dell'accertamento con adesione (venti giorni dalla
redazione dell'atto) e il numero delle rate che possono essere versate dal
contribuente (otto rate trimestrali di pari importo, o al massimo sedici rate
trimestrali) abbassano la soglia per
accedere ad un numero superiore di rate a otto da 51.646 a cinquantamila euro. Viene specificato che le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
Resta identico il calcolo degli interessi sull'importo delle rate successive
alla prima, computati dal giorno successivo al termine di versamento della
prima rata.
Fermo restando inoltre il termine per linvio della
quietanza agli uffici, la disciplina delle conseguenze del mancato pagamento
delle rate confluisce nella norma
generale di cui al nuovo articolo
15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973,
introdotto dallarticolo 3 dello stesso A.G. n. 185: si decade dal beneficio
della rateazione in caso di mancato pagamento di una rata diversa dalla prima
entro il termine di pagamento della rata successiva; in tal caso sono inoltre
iscritti a ruolo i residui importi dovuti a titolo di imposte, interessi e
sanzioni, nonché della sanzione del trenta per cento del quantum non versato (di cui all' articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), aumentata
della metā e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. In
caso di pagamento tardivo
(introdotto articolo 15-ter, comma 5)
si dispone liscrizione a ruolo delleventuale frazione non pagata, del 30 per
cento della somma dovuta (commisurata allimporto pagato in ritardo) e dei
relativi interessi. Liscrizione a ruolo per adempimento tardivo non avviene se
il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di
pagamento della rata successiva ovvero, nel caso di ultima rata o di pagamento
in ununica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza del termine. Per quanto
attiene alle modalitā di versamento
delle somme dovute, la relativa disciplina č contenuta all'articolo 15-bis del D.Lgs.
n. 218 del 1997, aggiunto dal
comma 3 dellarticolo 2 dellA.G. 185: il pagamento
si esegue mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (in sostanza, con F24) e con le modalitā di cui allarticolo 19 del medesimo
provvedimento, fatte salve le ipotesi in cui siano previste altre modalitā di
pagamento in ragione della tipologia di tributo.
Larticolo 9, comma 1, lettera u) modifica larticolo 49 del D.Lgs. n. 546 del 1992, al fine di consentire lapplicazione alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie di tutte le disposizioni sullappello civile contenute nel titolo III, capo I, del libro II del c.p.c., ivi incluso larticolo 337, ai sensi del quale l'esecuzione della sentenza non č sospesa per effetto della sua impugnazione (principio di esecutivitā della sentenza civile) in precedenza incompatibile col processo tributario. Leliminazione dellinciso che fa riferimento a detto articolo consegue alle modifiche disposte con il provvedimento in esame in materia di esecutivitā delle sentenze tributarie.
Larticolo 9, comma 1, lettera v) riformula
larticolo 52 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in materia di esecuzione provvisoria delle sentenze del giudice tributario.
Il vigente articolo 52 si limita a statuire che la sentenza della commissione provinciale puō essere appellata alla commissione regionale competente. Tale previsione viene mantenuta; per effetto delle norme in commento sono aggiunti ulteriori commi al predetto articolo 52.
Lintrodotto comma 2 consente allappellante di chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l'esecutivitā della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi (al pari dell'art. 283 c.p.c).
Il contribuente puō comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa puō derivargli un danno grave e irreparabile; la sospensione dell'atto impugnato resta subordinata all'esistenza di un danno grave e irreparabile, cioč agli stessi presupposti previsti dall'art. 47 per la sospensione in primo grado.
La sentenza di primo grado diventa, dunque, immediatamente esecutiva.
Si prevede (comma 3) che il presidente fissi con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.
Ove vi sia eccezionale urgenza (comma 4) il presidente, previa delibazione del merito, puō disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutivitā della sentenza fino alla pronuncia del collegio (pronuncia inaudita altera parte).
Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile (comma 5).
La sospensione (comma 6) puō essere subordinata alla prestazione di garanzia di cui all'articolo 69 comma 2, come modificato dallarticolo in esame (comma 1, lettera gg), per cui si veda infra). In particolare, la determinazione di detta garanzia č demandata a un decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, che disciplina la durata ed il termine entro il quale essa puō venire escussa, nel caso di inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite, protrattasi per tre mesi.
Si prevede lapplicazione dell'articolo 47, comma 8-bis come modificato dal provvedimento in esame (articolo 9, comma 1, lettera r), per cui si veda supra): durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 21 maggio 2009, ovvero gli interessi dovuti per ritardato pagamento.
Il comma 7 prevede che la sospensione della esecutivitā della sentenza favorevole al contribuente consente la riscossione delle somme esigibili nella pendenza del giudizio di primo grado, analogamente a quanto avviene nel giudizio amministrativo, in cui la sospensione della esecutivitā della sentenza del T.A.R. da parte del Consiglio di Stato fa rivivere l'esecutivitā dell'atto annullato con la sentenza sospesa.
La Relazione illustrativa chiarisce che il ripristino
della esigibilitā dell'atto per effetto della sospensione della sentenza che lo
ha ritenuto illegittimo, si impone anche per rispettare il principio di paritā
delle parti. Al contribuente č infatti consentito ottenere la sospensione degli
effetti dell'atto impugnato pur dopo una sentenza di merito che lo ha
confermato rendendo in tal modo tale decisione come "tanquam non esset". Parallelamente la sospensione della
sentenza di annullamento dell'atto ottenuta dall'ente impositore sarā idonea a
ripristinare l'esecutivitā (parziale o totale, a seconda del regime di
riscossione graduale del tributo) dell'atto impugnato.
La Relazione chiarisce altresė che non si č ritenuto
necessario, infine, prevedere espressamente che in caso di sospensione l'ente
impositore non č tenuto, a norma dell'articolo 68, comma 2, a restituire le
somme medio tempore riscosse,
trattandosi di un effetto naturale della sospensione della sentenza.
Larticolo 9, comma 1, lettera z) modifica
larticolo 62 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in materia di norme applicabili al giudizio per Cassazione.
Accanto a modifiche puramente formali, si aggiunge il comma 2-bis, prevedendo che sull'accordo delle parti la sentenza della commissione tributaria provinciale (dunque di primo grado) puō essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, ovvero per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro.
Viene introdotto
il ricorso "per saltum" (saltando
dunque il secondo grado di giudizio) anche nel processo tributario, con un
intento di deflazione del contenzioso: si intende consentire tempi brevi una
pronuncia della Corte di Cassazione su questioni giuridiche, non appena sorte
in primo grado.
Larticolo 9, comma 1, lettera aa) introduce
larticolo 62-bis nel D.Lgs. n.
546 del 1992 in materia di esecuzione
provvisoria delle sentenze impugnate per cassazione.
Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 62-bis, la sospensione parziale o totale della sentenza puō essere chiesta da chi ha proposto ricorso in cassazione, subordinatamente all'esistenza di un danno grave ed irreparabile.
La Relazione illustrativa sul punto chiarisce che la formulazione della norma proposta č analoga a quella contenuta nell'art. 373 c.p.; si attribuisce rilievo al solo periculum in mora senza possibilitā di valutare il cd. fumus boni iuris, coerentemente alla natura della sospensione della sentenza d'appello, richiesta allo stesso giudice che non deciderā perō il merito della causa.
Il rito č analogo al giā commentato nuovo articolo 52, cosė come identica č la previsione dell'ultimo comma, secondo cui la sospensione della esecutivitā della sentenza favorevole al contribuente consente la riscossione delle somme esigibili nella pendenza del giudizio di primo grado.
La Relazione
illustrativa sul punto chiarisce che il ripristino della esecutivitā riferibile
alla pendenza del giudizio di primo grado trova una duplice ratio: in primo luogo per il cd. effetto devolutivo dell'appello, che
comporta la definitiva sostituzione della sentenza di primo grado, come
confermato anche dagli artt. 393 c.p.c. e 63 (come modificato) del decreto, i
quali prevedono che in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di
Cassazione della sentenza di appello, se il processo non viene riassunto si
estingue l'intero giudizio (e non passa in giudicato la sentenza di primo
grado). In secondo luogo, si ravvisa una esigenza
di semplificazione. La scelta fatta č, inoltre, coerente con quanto
previsto per i casi di annullamento con rinvio da parte della Cassazione, che
producono i medesimi effetti "ripristinatori" della esecutivitā
dell'atto nella pendenza in primo grado (cfr. infra nellarticolo 68, comma 1, alla novellata lettera d)).
Si ribadisce che anche in tale ipotesi sono dovuti (comma 5) gli interessi per ritardato pagamento.
Larticolo 9, comma 1, lettera bb) modifica
larticolo 63 del D.Lgs. n. 546
del 1992 in materia di giudizio di
rinvio.
Per effetto delle modifiche al comma 1 dellarticolo 63, il termine per la riassunzione del giudizio dopo la cassazione con rinvio della sentenza č stato ridotto da un anno a sei mesi.
Tale riduzione
viene disposta in parallelo a quanto previsto per le cause civili dal c.p.c.
(il cui articolo 393 prevede un termine per la riassunzione di soli tre mesi);
dall'altro lato, il termine di sei mesi coincide con quello giā previsto
dall'articolo 43 del decreto per la riassunzione del giudizio interrotto o
sospeso.
Larticolo 9, comma 1, lettera cc) modifica
larticolo 64, comma 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in materia di sentenze revocabili e giudizio di
revocazione.
Le norme vigenti prevedono che contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto, e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate, sia ammessa la revocazione ai sensi delle norme del codice di procedura civile.
Con la riformulazione del primo comma si statuisce che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate per revocazione secondo le norme del c.p.p., eliminando il riferimento agli accertamenti di fatto ed alla ulteriore impugnabilitā.
Larticolo 9, comma 1, lettera dd) modifica larticolo 65 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in materia di impugnazione delle sentenze per revocazione.
Viene inserito un comma 3-ter,
ai sensi del quale le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi
delle disposizioni di cui all'articolo 52, in quanto compatibili. Viene cosė
attuato il principio di delega che consente di estendere il pių possibile
lambito applicativo delle misure cautelari nel giudizio. La scelta del
legislatore delegato come spiegato dalla Relazione illustrativa č di
rinviare alla disciplina della tutela cautelare prevista per le sentenze di
primo grado, in luogo della pių limitata tutela dellintrodotto articolo 62-bis, poiché la revocazione - a
differenza del ricorso per cassazione viene decisa nel merito dalla stessa
Commissione.
Larticolo 9, comma 1, lettera ee) inserisce larticolo 67-bis nel D.Lgs. n. 546 del 1992, ai sensi del quale si chiarisce che le sentenze emesse dalle commissioni tributarie sono esecutive.
Larticolo 9, comma 1, lettera ff) modifica l'articolo 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Viene introdotta la lettera c-bis) nel comma 1; si precisa che, ove č prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, l'imposta con i relativi interessi deve essere pagata per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della corte di cassazione di annullamento con rinvio, e per l'intero importo indicato nell'atto, in caso di mancata riassunzione.
Viene cosė chiarito il potere degli enti impositori di riscuotere il tributo dopo una sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio; la mancanza di tale norma, come a proposito viene riferito nella Relazione illustrativa, oggi porta gli uffici ad agire in modo diversificato (talvolta con la iscrizione a ruolo dell'intero importo). Scelta del legislatore č di consentire la riscossione del tributo nella misura prevista nella pendenza del giudizio di primo grado.
In sostanza, in caso di omessa riassunzione dopo il rinvio, si estingue l'intero giudizio e diventa definitivo l'atto originariamente impugnato.
E cosė codificato un principio pių volte ribadito
dalla giurisprudenza (anche di legittimitā) e sono rese chiare, soprattutto ai
contribuenti, le conseguenze pregiudizievoli che derivano dalla mancata
riassunzione del giudizio, indipendentemente da quale parte sia risultata
vittoriosa in cassazione.
Viene integrato poi il comma 2 con la previsione che, in caso di mancata esecuzione del rimborso, il contribuente puō richiedere l'ottemperanza alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio č pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.
In tal modo si fornisce al contribuente uno strumento
di reazione di fronte all'inerzia dell'ente impositore, che all'esito di una
sentenza anche non definitiva favorevole al contribuente, ometteva di eseguire
in suo favore il rimborso delle somme medio
tempore riscosse. Il rimedio previsto č dunque quello della ottemperanza,
con una specifica previsione in ordine al giudice competente anche al fine di
evitare eventuali incertezze sulla individuazione della Commissione da adire.
Larticolo 9, comma 1, lettera gg)
sostituisce l'articolo 69 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in materia di esecuzione delle sentenze di condanna in
favore del contribuente.
Il vigente articolo 69 disciplina lipotesi di condanna dellamministrazione finanziaria o del concessionario del servizio di riscossione, con sentenza passata in giudicato, disponendone la spedizione in forma esecutiva.
Con le modifiche in esame larticolo 69 viene riscritto e rubricato "Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente".
Il nuovo comma 1 dispone l'immediata esecutivitā delle sentenze di condanna in favore del contribuente, il cui pagamento puō essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia, ove superi l'importo di 10.000 euro, diverse dalle spese di lite anche tenuto conto delle condizioni di solvibilitā del contribuente.
La Relazione illustrativa chiarisce, ancorché non sia
esplicito nella norma, che tale solvibilitā va argomentata in sentenza e
valutata sulla base della consistenza del patrimonio del contribuente e
dell'ammontare delle somme oggetto di rimborso. Si chiarisce che il riferimento
al "pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro"
esclude che tale limite possa operare come una franchigia, per le evidenti
complicazioni che un tale sistema provocherebbe.
Come giā analizzato in precedenza, il comma 2 demanda ad un apposito decreto ministeriale la disciplina della garanzia, sulla base di quanto previsto dallarticolo 38-bis, comma 5 del D.P.R. n. 633 del 1972 per rimborsi IVA superiori a 15.000 euro.
La disciplina dovrā prevedere la durata della garanzia, nonché il termine entro il quale puō essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi.
Il comma 3 prevede che i costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio, mentre il comma 4 prevede che il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta.
Infine il comma 5 consente l'ottemperanza nei casi di inerzia dell'Amministrazione al rimborso.
Il termine di esecuzione della sentenza di condanna in favore del contribuente č dunque di 90 giorni, a cui vanno aggiunti gli eventuali ulteriori 30 giorni necessari per l'ottemperanza. Pertanto il termine complessivo arriva a 120 giorni e corrisponde a quello previsto in via generale dall'articolo 14, comma 1 del D.L. n. 669/1996 per l'esecuzione delle decisioni civili nei confronti di soggetti pubblici.
Larticolo 9, comma 1, lettera hh) apporta
modifiche allarticolo 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in materia di ottemperanza.
Il vigente comma 1 dellarticolo 70 prevede che, salvo quanto previsto dalle norme di procedura civile per l' esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse, puō richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale.
Con le modifiche in esame č stato soppresso l'inciso che fa salvo quanto previsto dal codice di procedura civile per l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, in quanto, come si č detto, viene previsto in via esclusiva il rimedio del giudizio di ottemperanza.
Con le modifiche al comma 2 si precisa che l'ottemperanza puō essere richiesta oltre che verso l'ente impositore, anche nei confronti dell'agente della riscossione o del soggetto privato concessionario (iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997).
Le modifiche ai commi 4, 5 e 7 hanno per finalitā di coordinamento con le modifiche apportate dal presente provvedimento ovvero per aggiornamento alle modifiche apportate ad altre disposizioni vigenti cui si rinvia.
Infine, viene inserito
il comma 10-bis dello stesso articolo 70, ai sensi del quale per il
pagamento di somme dell'importo fino a 10.000 euro e, comunque, per il
pagamento delle spese di giudizio,
il ricorso č deciso dalla commissione in composizione monocratica.
Articolo 10
(Norme di coordinamento)
Larticolo 10 apporta le modifiche di coordinamento conseguenti alla nuova disciplina del contenzioso contenuta nellarticolo 9.
Il comma 1 dellarticolo 10 modifica larticolo 63 del D.P.R. n. 600 del 1973 sulla rappresentanza in giudizio dei contribuenti, sostituendo in particolare i commi da terzo a quinto del medesimo articolo.
Per quanto riguarda le novitā concernenti il comma terzo, in primo luogo viene ampliato il novero dei soggetti che possono ottenere l'autorizzazione dal MEF: essa puō essere rilasciata non solo ai dipendenti dell'amministrazione finanziaria (Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli) e della Guardia di Finanza, ma anche quelli degli altri enti impositori (ad esempio: regioni, province, comuni).
Sono modificati anche i requisiti per ottenere detta autorizzazione, che viene rilasciata in presenza di:
1) cessazione dall'impiego a qualsiasi titolo (dimissioni e pensionamento), in luogo del solo collocamento a riposo;
2) effettivo servizio per almeno venti anni, con lintrodotta precisazione per cui gli ultimi dieci anni nell'esercizio di "attivitā connesse ai tributi", come ad es. verifiche fiscali, attivitā di accertamento e riscossione dei tributi erariali e locali.
Si chiarisce che l'individuazione delle attivitā connesse ai tributi" deve avvenire con lo stesso decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottarsi ai sensi del novellato articolo 12, comma 4, (che disciplina, tra laltro la tenuta dellelenco dei soggetti autorizzati allattivitā di assistenza tecnica; si veda supra alla scheda di lettura dellarticolo 9, comma 1, lettera e) per ulteriori precisazioni).
Infine, per di consentire al Ministero di effettuare un controllo sul rispetto dei principi di deontologia professionale da parte degli iscritti al citato elenco, si prevede che l'autorizzazione possa essere revocata o sospesa, con provvedimento motivato nelle ipotesi che verranno individuate nel decreto stesso.
Con le modifiche al comma 4 del predetto articolo 63 si introduce il divieto di esercitare attivitā di assistenza e rappresentanza durante i due anni successivi alla data di cessazione dell'impiego.
La Relazione illustrativa al riguardo chiarisce che le conoscenze acquisite e le relazioni instaurate nel corso del rapporto d'impiego possano alterare il corretto svolgimento della difesa in giudizio del contribuente.
Con le novelle al comma 5 si provvede ad aggiornare l'entitā della sanzione irrogabile in caso di esercizio delle funzioni in violazione di quanto previsto nella disposizione. La nuova sanzione amministrativa č prevista da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro (in precedenza la forbice era da cinquantamila a cinquecentomila lire).
Il comma 2 dellarticolo 10 modifica larticolo 14, comma 3-bis del D.Lgs. n. 115 del 2002 in materia di spese di giustizia, modifica di coordinamento che si reputa necessaria per le novelle apportate all'articolo 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992.
Il comma 3 dellarticolo 10 apporta alcune
modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di sanzioni amministrative tributarie.
Al riguardo si rammenta che lA.G. n. 183, allesame delle competenti commissioni parlamentari, riforma attuando la delega contenuta nella legge n. 23 del 2014 - la disciplina e limpianto sanzionatorio amministrativo tributario.
In particolare, il comma 3, lettera a) apporta modifiche al comma 3 dell'articolo 19, per adeguare la disposizione in materia di tutela cautelare con il richiamo alla garanzia di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 546 del 1992. Le modifiche apportate al comma 6 dell'articolo 19 invece riguardano l'applicabilitā delle disposizioni contenute nell'articolo 68, comma 2, del medesimo decreto (in materia di esecuzione delle sentenze).
La lettera b) del comma 3 modifica l'articolo 22 del richiamato D.Lgs. n. 472 del 1997, in materia di ipoteca e sequestro conservativo.
In sintesi, in base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, puō chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.
Il comma 3 dellarticolo 22 prevede che il presidente fissi con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. Per effetto delle modifiche in commento, si chiarisce che, ove la notifica debba effettuarsi allestero, il termine č elevato a trenta giorni (ovvero č triplicato).
Viene sostituito
integralmente il comma 4 del richiamato articolo 22 sulla possibilitā di adottare
il provvedimento cautelare inaudita
altera parte. Le norme vigenti subordinano tale provvedimento allipotesi
di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo; il presidente, ricevuta
l'istanza, provvede con decreto motivato. Contro il decreto č ammesso reclamo
al collegio entro trenta giorni. Il collegio, sentite le parti in camera di
consiglio, provvede con sentenza.
Con le modifiche in esame presupposto per ladozione di tale provvedimento č la possibilitā che la convocazione della controparte pregiudichi l'attuazione del provvedimento; resta fermo che il presidente provvede con decreto motivato, precisando che in tal caso sono assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa la camera di consiglio entro un termine non superiore a trenta giorni, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza la commissione, con sentenza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
Viene soppresso il comma 5 dell'articolo 22, che disciplina la presentazione delle istanze di tutela cautelare agli organi di giurisdizione ordinaria, in quanto la materia delle sanzioni tributarie č ormai tutta devoluta alla cognizione delle commissioni tributarie, a seguito delle modifiche introdotte nel 2002 all'articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992 (articolo 12 della legge n. 448 del 2001).
Le modifiche al comma 6 dellarticolo 22 sono anchesse di coordinamento formale con le nuove norme (in particolare con le disposizioni in materia di garanzia).
Con la sostituzione del comma 7 sono ridisciplinate le ipotesi in cui i provvedimenti cautelari (ipoteca e sequestro conservativo) perdono efficacia. In particolare, si aggiunge unulteriore causa di perdita di efficacia, che si verifica qualora essi non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Rimane ferma linefficacia nel caso di mancata notifica di atto impositivo, di contestazione o di irrogazione nel termine di centoventi giorni dalladozione del provvedimento; in tal caso, il presidente della commissione su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, dispone la cancellazione dell'ipoteca; viene altresė ribadita la perdita di efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso avverso gli atti di imposizione, di contestazione o irrogazione.
Articolo 11
(Modifiche al decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545)
Larticolo 11 reca norme sulla funzionalitā della giurisdizione tributaria, a tal fine modificando il decreto legislativo n. 545 del 1992, relativo all'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria.
La norma in commento dā
attuazione allarticolo 10 della legge di delega fiscale, il quale reca, in primo luogo, la delega per il rafforzamento
della tutela giurisdizionale del contribuente, da perseguire sia
mediante la razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo
tributario, anche in unottica di deflazione del contenzioso, sia tramite lincremento
della funzionalitā della giurisdizione tributaria.
Ai sensi del comma 1, lettera b) dellarticolo 10, lincremento della funzionalitā della giurisdizione tributaria deve essere perseguito, in particolare, attraverso interventi riguardanti, tra laltro:
§ la distribuzione territoriale dei componenti delle commissioni tributarie;
§ leventuale composizione monocratica dellorgano giudicante in relazione a controversie di modica entitā e comunque non attinenti a fattispecie connotate da particolari complessitā o rilevanza economico-sociale, con conseguente regolazione, secondo i criteri propri del processo civile, delle ipotesi di inosservanza dei criteri di attribuzione delle controversie alla cognizione degli organi giudicanti monocratici o collegiali, con connessa disciplina dei requisiti di professionalitā necessari per lesercizio della giurisdizione in forma monocratica;
§ lattribuzione e la durata, anche temporanea e rinnovabile, degli incarichi direttivi;
§ i criteri di determinazione del trattamento economico spettante ai componenti delle commissioni tributarie;
§ la semplificazione e razionalizzazione della disciplina relativa al meccanismo di elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in particolare attraverso la concentrazione delle relative competenze e funzioni direttamente in capo al Consiglio medesimo e la previsione di forme e modalitā procedimentali idonee ad assicurare lordinato e tempestivo svolgimento delle elezioni;
§ il rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle commissioni tributarie, al fine di assicurarne ladeguata preparazione specialistica;
§ il rafforzamento del contenuto informativo della relazione ministeriale sull'attivitā delle commissioni tributarie.
La lettera d) del comma 1 impone il rafforzamento, laggiornamento, linformatizzazione e la condivisione tra gli uffici competenti dei meccanismi di monitoraggio e analisi statistica circa l'andamento, in pendenza di giudizio, e circa gli esiti del contenzioso tributario, al fine di assicurare la tempestivitā, l'omogeneitā e l'efficacia delle scelte dell'amministrazione finanziaria in merito alla gestione delle controversie, nonché al fine di verificare la necessitā di eventuali revisioni degli orientamenti interpretativi dell'amministrazione stessa, ovvero di interventi di modifica della normativa tributaria vigente.
Si rileva che lo schema in esame non reca lattuazione del principio di delega concernente la distribuzione territoriale dei componenti delle commissioni tributarie, né leventuale composizione monocratica dellorgano giudicante in relazione a specifiche controversie.
Il comma 1, lettera a) modificando il comma 1 dellarticolo 2 del D.Lgs. n. 545 del 1992 -introduce il principio della rotazione degli incarichi direttivi, analogo a quello previsto per la magistratura ordinaria (D.Lgs. 160/2006). In particolare, lincarico del presidente delle commissioni provinciali e regionali ha durata quadriennale ed č rinnovabile per una sola volta, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dell'attivitā svolta nel primo triennio del quadriennio iniziale.
Con proprio regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ai sensi dellarticolo 11, comma 2, dello schema in esame) - il Consiglio di presidenza stabilisce il procedimento e le modalitā di tale valutazione, garantendo la previa interlocuzione con l'interessato.
Si chiarisce inoltre che il presidente non puō essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'etā pensionabile entro i tre anni successivi alla nomina.
Il nuovo comma 1-bis dellarticolo 2 del D.Lgs. n. 545 del 1992 prevede che, in caso di valutazione negativa e comunque dopo otto anni di esercizio delle funzioni di presidente di commissione tributaria, il giudice tributario, salvo tramutamento ad analoghe o diverse funzioni, viene riassegnato a sua richiesta all'incarico di presidente di sezione nella commissione tributaria a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza.
Il tramutamento comporta che il presidente, all'atto della cessazione dell'incarico, andrā a svolgere altre funzioni analoghe a quelle svolte sino a quel momento, ovvero funzioni diverse ed inferiori nell'ambito della giustizia tributaria.
Si segnala che larticolo 12, comma 4, dello schema in esame prevede che nel computo del periodo di otto anni per la durata in carica del presidente delle commissioni provinciali e regionali, per gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si tenga conto anche del periodo maturato alla medesima data nelle relative funzioni.
La lettera b) modifica il comma 1 dellarticolo 6 del D.Lgs. n. 545 del 1992, affidando ad un provvedimento del Consiglio di Presidenza l'istituzione di sezioni specializzate in relazione a questioni controverse
Ai sensi del nuovo comma 1-bis, l'assegnazione da parte del presidente della Commissione tributaria deve tener conto, preliminarmente, della istituzione delle sezioni specializzate per materia, all'interno delle quali si applicheranno i criteri cronologici e casuali.
La lettera c) modifica larticolo 7 introducendo tra i requisiti generali per i componenti delle commissioni tributarie il possesso di laurea magistrale o quadriennale.
Ai sensi dellarticolo 7, gli altri requisiti sono: essere cittadini italiani; avere l'esercizio dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di etā; avere idoneitā fisica e psichica.
La lettera d) modifica l'articolo 8 in materia di incompatibilitā, integrando la definizione di incompatibilitā di cui alla lettera h) laddove si fa riferimento a coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici, includendovi il riferimento ai movimenti. E inoltre specificato che non possono essere componenti delle commissioni tributarie coloro che svolgono attivitā di consulenza tributaria non solo direttamente ma anche indirettamente, attraverso forme associative.
Per quanto concerne la disciplina dellincompatibilitā, si ricorda che larticolo
39 del decreto-legge 98 del 2011 ha rafforzato le cause di incompatibilitā dei
giudici tributari e incrementato la presenza nelle Commissioni tributarie
regionali di giudici togati. In particolare, le nuove norme sanciscono che sono
incompatibili con lesercizio delle funzioni di giudice tributario coloro che
in qualsiasi forma esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture
contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attivitā di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi
titolo e anche nelle controversie di carattere tributario. Sono altresė
incompatibili con il ruolo di giudice tributario coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli, e
il relativo personale dipendente, individuati nellarticolo 12 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - che disciplina lassistenza tecnica - ed
esercitano, anche in forma non individuale, le attivitā individuate in
precedenza, nonché i coniugi, i
conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di
coloro che sono iscritti in albi professionali, ovvero esercitano le attivitā
sopraindicate nella regione e nelle province confinanti. Infine, non possono
essere componenti dello stesso collegio giudicante, oltre a coniugi, parenti e
affini entro il quarto grado, i conviventi.
La lettera e) modifica larticolo 9, intervenendo sull'iter di nomina dei giudici con lintento di ridurre i tempi delle relative procedure amministrative. Il previsto decreto del Presidente della Repubblica viene ora limitato esclusivamente allimmissione nel ruolo unico dei giudici tributari, mentre i trasferimenti e le progressioni in carriera avvengono con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
La relazione illustrativa sottolinea che le procedure vigenti prevedono l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica per qualunque tipo di nomina sia che riguardi l'ingresso nel ruolo dei giudici tributari sia a seguito di trasferimento di sede per funzioni analoghe o per progressioni di carriera.
Si ricorda che larticolo 4, comma 39-bis, della legge n. 183 del 2011 (introdotto dallarticolo 12, comma 4-bis, del D.L. n. 16 del 2012) ha istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni tributarie presso il Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria, nel quale sono inseriti i componenti delle commissioni
tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale.
La lettera f) modifica larticolo 11 in materia di durata dellincarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento, prevedendo che nei casi di necessitā di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze puō disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni nelle more del completamento dell'iter dei decreti di nomina.
La lettera g) sostituisce larticolo 15 in materia di vigilanza e sanzioni disciplinari.
In ordine alle funzioni di vigilanza, al comma 1 viene precisato che il presidente di ciascuna commissione esercita il potere di vigilanza sui componenti e sulla qualitā e lefficienza dei servizi di segreteria, segnalandone le risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, che conserva il compito istituzionale di adottare, anche a seguito della segnalazione del presidente, i provvedimenti organizzativi degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie necessari a garantire qualitā ed efficienza dei relativi servizi. Resta ferma la vigilanza del presidente di ciascuna commissione tributaria regionale sullattivitā giurisdizionale delle commissioni provinciali e sui loro componenti.
Con i commi da 2 a 7 si elencano le sanzioni disciplinari irrogabili, sulla scorta di quelle giā previste per i giudici ordinari. In particolare, si prevedono le seguenti sanzioni disciplinari: l'ammonimento, la censura, la sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due anni, l'incapacitā ad esercitare un incarico direttivo e la rimozione dall'incarico, tipizzando le condotte punibili per ciascuna sanzione:
§ si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni (comma 3);
§ si applica la sanzione non inferiore alla censura (comma 4), per:
a) i comportamenti che, violando i doveri dufficio, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
c) i comportamenti che, a causa dei rapporti esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento o a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialitā;
d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della Commissione tributaria, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;
e) l'ingiustificata interferenza nell'attivitā giudiziaria di altro giudice;
f) l'omessa comunicazione al Presidente della Commissione tributaria da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze;
g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;
h) la scarsa laboriositā, se abituale;
i) la grave o abituale violazione del dovere dė riservatezza;
l) l'uso della qualitā di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti.
§ si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due anni (comma 5), per:
a) reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;
b) i comportamenti che, violando i doveri dufficio, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;
c) l'uso della qualitā di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;
d) il frequentare persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subėto condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone.
§ si applica la sanzione dell'incapacitā a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attivitā di altro giudice tributario, da parte del presidente della commissione o della sezione, se ripetuta o grave (comma 6);
§ si applica la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni punite con la sospensione o con la sanzione dell'incapacitā a esercitare un incarico direttivo (comma 7).
La lettera h) modifica larticolo 21 riguardante lelezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Il primo comma riguarda l'indizione delle elezioni, che hanno luogo entro quattro mesi (e non pių tre mesi) dallo scadere del precedente Consiglio e sono indette con provvedimento del Presidente del Consiglio di presidenza, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni (in luogo del decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita) Non č riproposta la norma che prevedeva lo svolgimento in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.
Il comma 2 disciplina la composizione dell'ufficio centrale elettorale e prevede che lo stesso č istituito presso lo stesso Consiglio di presidenza escludendo qualsiasi coinvolgimento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze. Esso č costituito da un presidente di Commissione tributaria, che lo presiede, e da due giudici tributari. Con la stessa delibera sono nominati tre giudici supplenti.
Attualmente lufficio č composto da un presidente di commissione tributaria regionale o provinciale che lo presiede e da due giudici tributari, nominati dal Ministro delle finanze.
I successivi commi da 2-bis a 2-quater regolamentano la presentazione delle candidature e l'accertamento dei relativi requisiti di legge da parte dell'Ufficio centrale. I commi 2-quinquies e 2-sexies prevedono le modalitā di svolgimento delle operazioni elettorali presso le sedi delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, dove sono istituiti gli uffici elettorali locali. Da ultimo, il comma 2-septies demanda le disposizioni di attuazione del presente articolo ad un apposito regolamento emanato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
La lettera i) sostituisce larticolo 22 in materia di votazioni. I commi 1 e 2 stabiliscono che ciascun elettore non puō indicare pių di tre candidati (in luogo degli attuali sei) e che il voto, personale e segreto, č espresso dal giudice tributario presso la sede di Commissione dove esercita la propria funzione giurisdizionale.
I commi 3 e 4 prevedono che le operazioni di scrutinio siano effettuate dagli uffici elettorali locali, che le attestano in apposito processo verbale e decidono a maggioranza sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto e su quelle in ordine alla validitā delle schede.
Infine, ai sensi del comma 5, i verbali di scrutinio sono trasmessi dagli uffici elettorali locali all'ufficio centrale presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la proclamazione degli eletti.
La lettera l) modifica larticolo 23 in materia di proclamazione degli eletti e reclami. In particolare, al comma 1 - il quale stabilisce che l'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti e che a paritā di voti č eletto il pių anziano di etā - si prevede che i nominativi degli eletti debbano essere comunicati anche al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il nuovo comma 3-bis stabilisce che il presidente in carica convochi il Consiglio nella nuova composizione entro quindici giorni dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di costituzione del nuovo organo di autogoverno. Ai sensi del nuovo comma 3-ter, fino all'insediamento del nuovo organo, il Consiglio uscente continua a svolgere le proprie attivitā, nonostante la scadenza del termine di durata di quattro anni.
La lettera l) modifica larticolo 24, comma 1, lettera h), in materia di attribuzioni del Consiglio di presidenza, delegando a tale organo la funzione di aggiornamento professionale dei giudici tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi.
La lettera n) modifica l'articolo 29, comma 2, anticipando dal 31 dicembre al 30 ottobre di ciascun anno la data di presentazione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze relazione al Parlamento sullo stato della giustizia tributaria nell'anno precedente, che viene predisposta anche sulla base degli elementi forniti dal Consiglio di presidenza; si specifica che particolare attenzione deve essere riservata alla durata dei processi e all'efficacia degli istituti deflattivi del contenzioso.
Il dimensionamento delle Commissioni tributarie
e le misure di razionalizzazione
Giā dal 2007 il legislatore tributario persegue lobiettivo di
ridistribuire territorialmente e razionalizzare limpianto delle Commissioni
Tributarie.
Larticolo 1, comma 351, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha introdotto norme volte a
delocalizzare la Commissione Tributaria Centrale (CTC), con lobiettivo di
accelerare il processo di smaltimento delle controversie ancora pendenti (entro
il 31 dicembre 2014, secondo quanto
previsto, da ultimo, dallarticolo 9, comma 2 del D.L. n. 150 del 2013).
Larticolo 39 del decreto-legge 98
del 2011 ha poi rafforzato le cause di incompatibilitā
dei giudici tributari e incrementato la presenza nelle Commissioni tributarie
regionali di giudici togati. Al fine di coprire 960 posti vacanti presso le
commissioni tributarie, č stato tra laltro predisposto un bando riservato a magistrati ordinari, amministrativi, militari e
contabili che non prestino giā servizio presso le predette commissioni.
Per quanto concerne la disciplina
dellincompatibilitā, le nuove norme
sanciscono che sono incompatibili con lesercizio delle funzioni di giudice
tributario coloro che in qualsiasi forma esercitano la consulenza tributaria,
detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attivitā
di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle
controversie di carattere tributario. Sono altresė incompatibili con il ruolo
di giudice tributario coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi,
ruoli, e il relativo personale dipendente, individuati nellarticolo 12 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - che disciplina lassistenza
tecnica - ed esercitano, anche in forma non individuale, le attivitā
individuate in precedenza, nonché i coniugi,
i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado
di coloro che sono iscritti in albi professionali, ovvero esercitano le
attivitā sopraindicate nella regione e nelle province confinanti. Infine, non
possono essere componenti dello stesso collegio giudicante, oltre a coniugi,
parenti e affini entro il quarto grado, i conviventi.
In caso di mancata rimozione nel termine indicato delle cause di
incompatibilitā, i giudici decadono.
Larticolo 4, comma 39-bis, della legge n. 183 del 2011 (introdotto dallarticolo 12, comma 4-bis, del D.L. n. 16 del 2012) ha istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni tributarie presso il Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria, nel quale sono inseriti i componenti delle commissioni
tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale.
Da ultimo larticolo 1, comma 2, della legge n. 64 del 2013 (conversione del D.L. n.35/2013) ha escluso dall'elettorato attivo e passivo per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria i componenti delle commissioni tributarie soprannumerari che entro la data delle elezioni non sono stati immessi nelle funzioni giurisdizionali e i componenti della Commissione tributaria centrale.
Articolo 12
(Disposizioni transitorie)
Larticolo 12 reca alcune norme transitorie.
In particolare, si dispone la decorrenza della normativa in commento a decorrere dal 1° gennaio 2016, ad eccezione dell'articolo 9, comma 1, lettere ee) e gg) che entrano in vigore dal 1° gennaio 2017 (comma 1), lettere che - rispettivamente - riguardano l immediata esecutivitā delle sentenze del giudice tributario e la nuova disciplina dellesecuzione di sentenze di condanna in favore del contribuenti.
Il comma 2 stabilisce che fino all'approvazione dei decreti ministeriali di attuazione dei novellati articoli 12, comma 4 (in materia di soggetti autorizzati a rappresentare in giudizio le parti private) e 69, comma 2 (in materia di garanzie) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, restano sono applicabili le previgenti disposizioni di cui ai predetti articoli 12 e 69.
Ai sensi del comma 3, le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relative alla possibilitā di effettuare notificazioni tra le parti e successivo deposito presso la Commissione tributaria per via telematica, si applicano con decorrenza e modalitā previste dai decreti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 di attuazione del processo tributario telematico.
Il richiamato comma 3 affida a uno o pių decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'Agenzia per l'Italia Digitale e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali, il compito di individuare le regole tecnico-operative per le operazioni relative all'abilitazione al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria- S.I.Gi.T., alla costituzione in giudizio mediante deposito, alla comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al rilascio di copie del fascicolo informatico, all'assegnazione dei ricorsi e all'accesso dei soggetti coinvolti nel processo, nonché alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze. I medesimi decreti sono stabilite le regole tecnico-operative finalizzate all'archiviazione e alla conservazione dei documenti informatici, in conformitā a quanto disposto dal codice dellamministrazione digitale.
Il comma 4 prevede che nel computo del periodo di otto anni per la durata in carica del presidente delle commissioni provinciali e regionali, per gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si tenga conto anche del periodo maturato alla medesima data nelle relative funzioni (articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera a)).
Articolo 13
(Disposizione finanziaria)
Larticolo 13 reca le disposizioni
finanziarie.
In particolare, gli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettera gg), che ridisciplina lesecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente sono quantificati in 86 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23.
Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Si ricorda che il richiamato articolo 16 della legge 23/2014 stabilisce linvarianza per la finanza pubblica delle disposizioni emanate in attuazione della delega, demandando alla relazione tecnica relativa a ciascuno schema di decreto legislativo il compito di evidenziare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.
Inoltre, qualora uno o pių decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi, adottati ai sensi della legge delega, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Al riguardo occorre ricordare che larticolo 2 del D.Lgs. n. 188 del 2014, con il quale č stata revisionata limposizione fiscale sui tabacchi lavorati ai sensi della legge delega, al comma 4 ha ascritto alle nuove accise sui tabacchi maggiori entrate pari a 195 milioni di euro per il 2015 e 196 milioni a decorrere dal 2016. Quota parte di dette maggiori entrate (pari a 50 milioni a decorrere dal 2015) ha fornito la copertura finanziaria a disposizioni precedenti (in particolare agli oneri di cui allarticolo 14, comma 3 del D.L. n. 91 del 2013).
Quanto ai rimanenti 145 milioni per il 2015 e 146 milioni per il 2016, tali risorse sono confluite nel predetto fondo del MEF (di cui allarticolo 16 della legge delega, n. 23 del 2014) volto a compensare eventuali nuovi o maggiori oneri introdotti dai decreti di attuazione della delega fiscale.
Si ricorda che il
Governo, nellattuare la delega fiscale per la parte relativa allinternazionalizzazione e alla crescita delle imprese
(Atto del Governo n. 161, su cui le Commissioni parlamentari competenti di
entrambi i rami del Parlamento hanno espresso parere favorevole) stima che dalle suddette misure
derivino minori entrate pari a 99,3 milioni
di euro per il 2016 e 28 milioni per il 2017 e 40,7 milioni di euro a decorrere
dal 2018.
Per quanto invece concerne gli oneri derivanti dalle norme di attuazione della delega in materia di fatturazione elettronica (Atto del Governo n. 162, su cui le Commissioni parlamentari competenti di entrambi i rami del Parlamento hanno espresso parere favorevole) si stima che dalle disposizioni introdotte discendano oneri pari a 6,12 milioni di euro per lanno 2016 e a 9,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
La stima degli oneri derivanti dalle norme di attuazione della delega in materia di revisione del sistema sanzionatorio (articolo 32 dellatto del Governo n. 183, allesame delle competenti Commissioni parlamentari per lespressione del parere) č pari a 40 milioni di euro annui per il 2016 e per il 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al citato articolo 16.
Tutti i summenzionati schemi di decreto legislativo dispongono che vi si provveda mediante corrispondente riduzione del predetto Fondo di cui allarticolo 16 della legge n. 23 del 2014.
Schema D.Lgs. n. 184
Misure per la revisione della disciplina
degli interpelli e del contenzioso tributario
Testo a
fronte con la normativa vigente
L. 27
luglio 2000, n. 212 |
Schema
D.Lgs. n. 184 |
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TITOLO I |
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Articolo 1 |
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1.
L'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente, č sostituito dal seguente: |
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Articolo 11 |
Articolo 11 |
1. Ciascun contribuente puō inoltrare per iscritto all'amministrazione
finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e
specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle
disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano
obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle
disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste
dalla disciplina tributaria. |
1. Il contribuente puō interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie
concrete e personali relativamente a: a) l'applicazione delle disposizioni tributarie,
quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta
interpretazione di tali disposizioni; Vedi comma 5 |
|
b) la corretta qualificazione di fattispecie alla
luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano
condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le
procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto
legislativo .. . (internazionalizzazione) e di cui all'articolo 2 del
medesimo decreto legislativo .. . (internazionalizzazione); |
|
c) la sussistenza delle condizioni e la valutazione
della idoneitā degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione
di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti; |
|
d) l'applicazione della disciplina sull'abuso del
diritto ad una specifica fattispecie. |
|
2. Il contribuente interpella l'amministrazione
finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di
contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti
d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti
ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella
particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei
casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la
possibilitā per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo
precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e
contenziosa. |
2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata,
vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di
interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al
contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che
l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento
prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o
sanzionatorio, emanato in difformitā dalla risposta, anche se desunta ai
sensi del periodo precedente, č nullo. |
3. L'amministrazione risponde alle istanze di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 nel termine di novanta giorni e a quelle di
cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2
nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola
ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione
oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non č comunicata al contribuente entro il termine
previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione,
della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto
impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono
nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente
riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della
soluzione interpretativa da parte dellamministrazione con valenza
esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante. |
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello,
non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non
abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di
cui al comma 1. |
Vedi comma 6 |
Vedi larticolo
3, comma 5, del DM 26 aprile 2009, n. 209, (recante Regolamento concernente
la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalitā di esercizio
dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione
finanziaria, di cui all'articolo 11, comma 5, della L. n. 212 del 2000) |
4.
Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha
compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella
rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi
dell'articolo 5, comma 2. |
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero
elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra
loro, l'amministrazione finanziaria puō rispondere collettivamente, attraverso
una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi
dell'articolo 5, comma 2. |
|
Vedi comma 1, ultimo
periodo e DM 26 aprile 2009, n.
209, articolo 1, comma 5 |
5. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste
dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non
comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione. |
5. Con decreto del Ministro delle finanze , adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai
poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono
determinati gli organi, le procedure e le modalitā di esercizio
dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione
finanziaria. |
Vedi gli articoli da 2 a 6 e larticolo 8 |
Vedi comma 4 vedi DM 26 aprile 2009,
n. 209, articolo 1, comma 5 |
6. L'amministrazione provvede alla pubblicazione
mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi
in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad
oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in
relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi
chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non
uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di
interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la
comunicazione della risposta ai singoli istanti. |
6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione
finanziaria da parte dei contribuenti. |
Vedi articolo 6, comma 7, che abroga larticolo 21 della legge 30 dicembre
1991, n. 413 |
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Schema
D.Lgs. n. 184 |
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TITOLO I |
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Articolo 2 |
Vedi il D.M. 26 aprile
2001 n. 209, articolo 1 |
1. Possono
presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27
luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i
contribuenti, anche non residenti, e
i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli
adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di
obbligazioni tributarie. |
|
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere
presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la
presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi
tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si
riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i
termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta. |
|
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Articolo 3 |
Vedi il DM 26 aprile
2009, n. 209, articolo 3 |
1. L'istanza deve espressamente fare riferimento
alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere: |
|
a) i dati
identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale; |
|
b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di
cui alle lettere del comma 1 e al comma 2, dell'articolo 11, della legge 27
luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente; |
|
c) la
circostanziata e specifica descrizione della fattispecie; |
|
d) le specifiche disposizioni di cui si richiede
l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione; |
|
e)
l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta; |
|
f)
l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o
dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le
comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta; |
|
g) la
sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o
speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la
procura non č contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere
allegata allo stesso. |
|
2. All'istanza
di interpello č allegata copia della documentazione, non in possesso
dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate
dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura
tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze
devono essere allegati altresė i pareri resi dall'ufficio competente. |
|
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti del
requisito di cui alle lettere b), esclusi i casi di errata indicazione del
tipo di istanza fra quelle di cui alle lettere a) e b) dell' articolo 11 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del
contribuente, e dei requisiti di cui alle lettere d), e), f), g) del comma 1,
l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il
termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal
giorno in cui la regolarizzazione č stata effettuata. |
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|
Articolo 4 |
vedi DM 26 aprile 2009,
n. 209, articolo 4, comma 4 |
1. Quando non č possibile fornire risposta sulla
base dei documenti allegati, l'amministrazione puō chiedere, una sola volta,
all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere
č reso, per gli interpelli di cui al comma 1 lettere a) e b) dell'articolo 11
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del
contribuente, entro sessanta giorni e, per gli interpelli di cui al medesimo
comma 1, lettere c) e d), e per quelli di cui al comma 2 del medesimo
articolo 11, entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione
integrativa. |
|
2. La mancata presentazione della documentazione
richiesta ai sensi del comma 1 entro il termine di un anno comporta rinuncia
all'istanza di interpello, ferma restando la facoltā di presentazione di una
nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge. |
|
|
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Articolo 5 |
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1. Le istanze di cui all'articolo 2 sono
inammissibili se: |
|
a) sono prive dei requisiti di cui alle lettere a) e
c) dell'articolo 3, comma 1; |
|
b) non sono presentate preventivamente ai sensi
dell'articolo 2, comma 2; |
|
c) non ricorrono le obiettive condizioni di
incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n.
212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente; |
|
d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla
quale il contribuente ha giā ottenuto un parere, salvo che vengano indicati
elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente; |
|
e) vertono su materie oggetto delle procedure di cui
all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo ...
(internazionalizzazione), 2 del decreto legislativo ...
(internazionalizzazione) e della procedura di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo ... (certezza del diritto); |
|
f) vertono su questioni per le quali siano state giā
avviate attivitā di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui
il contribuente sia formalmente a conoscenza; |
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g) il contribuente, invitato a integrare i dati che
si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, non provvede alla
regolarizzazione nei termini previsti. |
|
Articolo 6 |
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1. Le risposte alle istanze di
interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili, salvo le
risposte alle istanze presentate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo
11, avverso le quali puō essere proposto ricorso unitamente all'atto
impositivo. |
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2. Se č stata fornita risposta alle istanze di cui
all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo
Statuto dei diritti del contribuente, al di fuori dei casi di cui
all'articolo 5, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, l'atto
di accertamento avente ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o
altre posizioni soggettive del soggetto passivo č preceduto, a pena di
nullitā, dalla notifica di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il
termine di sessanta giorni. La richiesta di chiarimenti č notificata
dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro
il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo.
Tra la data di ricevimento dei chiarimenti, ovvero di inutile decorso del
termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta, e quella di
decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto
impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine
di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo č automaticamente
prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta
giorni. L'atto impositivo č specificamente motivato, a pena di nullitā, anche
in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al
periodo precedente. |
|
3. Le disposizioni di cui all'articolo
32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e all'articolo 52, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non si applicano a dati, notizie, atti,
registri o documenti richiesti dall'amministrazione nel corso
dell'istruttoria delle istanze di interpello. |
D.P.R. 22-12-1986 n. 917 |
Schema
D.Lgs. n. 184 |
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Articolo 7 |
|
1.
L'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 č sostituito dal seguente: |
Articolo 113 |
Articolo 113 |
1. Gli enti
creditizi possono chiedere all'Agenzia delle entrate, secondo la procedura di
cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto
dei diritti del contribuente, che il regime di cui all'articolo 87 non si
applichi alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi
finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di
nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltā
finanziaria, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del
tesoro 22 giugno 1993, n. 242632. |
1. Gli enti
creditizi possono optare per la non
applicazione del regime di cui all'articolo 87 alle partecipazioni
acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o
derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso
imprese in temporanea difficoltā finanziaria, nel rispetto delle diposizioni di vigilanza per le banche emanate da
parte di Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre
2005 n. 262. |
2. L'istanza
all'Agenzia delle entrate deve contenere: |
2. L'opzione di cui al comma 1 puō essere
esercitata quando sussistono: |
a) nel caso di
acquisizioni di partecipazioni per recupero di crediti, |
a) nel caso di
acquisizione di partecipazioni per il recupero dei crediti, i motivi di
convenienza rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, le modalitā ed i tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di .
partecipazioni dirette nella societā debitrice, che l'operativitā di
quest'ultima sarā limitata agli atti connessi con il realizzo e la
valorizzazione del patrimonio; |
b) nel caso di
conversione di crediti, |
b) nel caso di
conversione di crediti, gli elementi che inducono a ritenere temporanea la
situazione di difficoltā finanziaria del debitore, ragionevoli le prospettive
di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed economicamente
conveniente la conversione rispetto ad altre forme alternative di recupero
dei crediti; inoltre il piano di risanamento deve essere predisposto da pių
enti creditizi o finanziari rappresentanti una quota elevata dell'esposizione
debitoria dell'impresa in difficoltā. |
|
|
|
3. L'opzione di cui al comma 1 comporta, nei
confronti della societā di cui si acquisisce la partecipazione, la rinuncia
ad avvalersi delle opzioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e
della facoltā prevista dall'articolo 115 fino all'esercizio in cui mantenga
il possesso delle partecipazioni di cui sopra. |
3.
L'accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 comporta, ai fini
dell'applicazione degli articoli 101, comma 5, e 106, da parte degli
originari creditori, l'equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle
partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente
sottoscritte per effetto dell'esercizio del relativo diritto d'opzione, a
condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni
ricevute. |
4. Ove
sussistano le condizioni di cui ai commi precedenti, l'opzione di cui al
comma 1 comporta, ai fini dell'applicazione degli articoli 101, comma 5, e
106, da parte degli originari creditori, l'equiparazione ai crediti estinti o
convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni
successivamente sottoscritte per effetto dell'esercizio del relativo diritto
d'opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito
alle azioni ricevute. |
|
5. Gli enti creditizi possono interpellare
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge
27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. La
relativa istanza deve indicare le condizioni di cui ai commi 2 e 3. |
|
6. L'ente creditizio che non intende applicare il
regime di cui all'articolo 87 ma non ha presentato l'istanza di interpello
prevista dal comma 5, ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta
positiva deve segnalare nella dichiarazione del redditi gli elementi
conoscitivi essenziali indicati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
delle entrate. |
|
2.
All'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: |
Articolo 124 |
Articolo 124 |
1.
Se il requisito del controllo, cosė come definito dall'articolo 117, cessa
per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il reddito della
societā o dell'ente controllante, per il periodo d'imposta in cui viene meno
tale requisito, viene aumentato o diminuito per un importo corrispondente: |
1.
Identico. |
a) agli
interessi passivi dedotti o non dedotti nei precedenti esercizi del triennio
per effetto di quanto previsto dall'articolo 97, comma 2; |
a) identica; |
b) alla
residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei
beni acquisiti dalla stessa societā o ente controllante o da altra societā
controllata secondo il regime di neutralitā fiscale di cui all'articolo 123.
Il periodo precedente si applica nel caso in cui il requisito del controllo
venga meno anche nei confronti della sola societā cedente o della sola
societā cessionaria. |
b) identica. |
2. Nel caso di
cui al comma 1 entro trenta giorni dal venir meno del requisito del
controllo: |
2. Identico: |
a) la societā
o l'ente controllante deve integrare quanto versato a titolo d'acconto se il
versamento complessivamente effettuato č inferiore a quello dovuto
relativamente alle societā per le quali continua la validitā dell'opzione; |
a) identica; |
b) ciascuna
societā controllata deve effettuare l'integrazione di cui alla lettera
precedente riferita ai redditi propri, cosė come risultanti dalla
comunicazione di cui all'articolo 121. |
b) identica. |
3. Ai fini del
comma 2, entro lo stesso termine ivi previsto, con le modalitā stabilite dal
decreto di cui all'articolo 129, la societā o l'ente controllante puō
attribuire, in tutto o in parte, i versamenti giā effettuati, per quanto
eccedente il proprio obbligo, alle controllate nei cui confronti č venuto
meno il requisito del controllo. |
3. Identico. |
4.
Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122, i
crediti chiesti a rimborso e, salvo quanto previsto dal comma 3, le eccedenze
riportate a nuovo permangono nell'esclusiva disponibilitā della societā o
ente controllante. Il decreto di cui all'articolo 129 puō prevedere appositi
criteri per l'attribuzione delle perdite fiscali, risultanti dalla
dichiarazione di cui all'articolo 122, alle societā che le hanno prodotte ,
al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del
controllo. |
4.
Identico. |
5. Le
disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di fusione di
una societā controllata in altra non inclusa nel consolidato. Nel caso di
fusione della societā o ente controllante con societā o enti non appartenenti
al consolidato puō essere richiesta, mediante l'esercizio dell'interpello ai
sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la continuazione
del consolidato. Con il decreto di cui all'articolo 129 sono disciplinati gli
eventuali ulteriori casi di interruzione anticipata del consolidato. |
5. Le
disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di fusione di
una societā controllata in altra non inclusa nel consolidato. Nel caso di
fusione della societā o ente controllante con societā o enti non appartenenti
al consolidato, il consolidato puō
continuare ove la societā o ente
controllante sia in grado di dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali
operazioni, la permanenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di
cui agli articoli 117 e seguenti ai fini dell'accesso al regime. Ai fini
della continuazione del consolidato, la societā o ente controllante puō
interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge 27
luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente. |
|
5-bis. La societā o ente controllante che intende
continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma non ha presentato
l'istanza di interpello prevista dal comma 5 ovvero, avendola presentata, non
ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza nella
dichiarazione dei redditi. |
6. L'articolo
118, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate
tra le societā del comma 1 per compensare gli oneri connessi con
l'interruzione della tassazione di gruppo relativi all'imposta sulle societā. |
6. Identico. |
|
3.
All'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni: |
Art. 132 |
Art. 132 |
1. Permanendo
il requisito del controllo, cosė come definito nell'articolo 133, l'opzione
di cui all'articolo 131 č irrevocabile per un periodo di tempo non inferiore
a cinque esercizi del soggetto controllante. I successivi rinnovi hanno
un'efficacia non inferiore a tre esercizi. |
1. Identico. |
2. L'efficacia
dell'opzione č altresė subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni: |
2. Identico: |
a) il suo
esercizio deve avvenire relativamente a tutte le controllate non residenti,
cosė, come definite dall'articolo 133; |
a) identica; |
b) identitā
dell'esercizio sociale di ciascuna societā controllata con quello della
societā o ente controllante, salvo nel caso in cui questa coincidenza non sia
consentita dalle legislazioni locali; |
b) identica; |
c) revisione
dei bilanci del soggetto controllante residente e delle controllate residenti
di cui all'articolo 131, comma 2, e di quelle non residenti di cui
all'articolo 133, da parte dei soggetti iscritti all'albo Consob previsto dal
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o, per quanto riguarda le
controllate non residenti, anche da altri soggetti a condizione che il
revisore del soggetto controllante utilizzi gli esiti della revisione
contabile dagli stessi soggetti effettuata ai fini del giudizio sul bilancio
annuale o consolidato. Nel caso in cui la controllata non abbia l'obbligo
della redazione annuale del bilancio, redazione a cura dell'organo sociale
cui compete l'amministrazione della societā di un bilancio volontario
riferito ad un periodo di tempo corrispondente al periodo d'imposta della
controllante, comunque soggetto alla revisione di cui al primo periodo; |
c) identica; |
d)
attestazione rilasciata da ciascuna societā controllata non residente secondo
le modalitā previste dal decreto di cui all'articolo 142 dalla quale risulti: |
d) identica: |
1) il consenso
alla revisione del proprio bilancio di cui alla lettera c); |
1) identico; |
2) l'impegno a
fornire al soggetto controllante la collaborazione necessaria per la
determinazione dell'imponibile e per adempiere entro un periodo non superiore
a 60 giorni dalla loro notifica alle richieste dell'Amministrazione
finanziaria; |
2) identico; |
d-bis) l'esercizio dell'opzione č comunicato all'Agenzia
delle entrate, secondo le modalitā previste dal decreto di cui all'articolo
142, entro il mese successivo a quello di scadenza del termine previsto per
la comunicazione della risposta all'interpello di cui al comma 3. |
d-bis) abrogata. |
3. Entro il
primo esercizio di cui al comma 1 la societā controllante interpella
l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, al fine di
verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell'opzione.
In particolare dall'istanza di interpello dovrā risultare: |
3. Al ricorrere delle condizioni previste
dagli articoli 130 e seguenti, la societā controllante accede al regime previsto dalla presente
sezione; la medesima societā controllante puō interpellare l'amministrazione
ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera c), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei
diritti del contribuente, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti
per il valido esercizio dell'opzione. In particolare dall'istanza di
interpello dovrā risultare: |
a) la
qualificazione soggettiva del soggetto controllante all'esercizio
dell'opzione ai sensi dell'articolo 130, comma 2; |
a) identica; |
b) la puntuale
descrizione della struttura societaria estera del gruppo con l'indicazione di
tutte le societā controllate; |
b) identica; |
c) la
denominazione, la sede sociale, l'attivitā svolta, l'ultimo bilancio
disponibile di tutte le controllate non residenti nonché la quota di partecipazione
agli utili riferita alla controllante ed alle controllate di cui all'articolo
131, comma 2, l'eventuale diversa durata dell'esercizio sociale e le ragioni
che richiedono tale diversitā; |
c) identica; |
d) la
denominazione dei soggetti cui č stato attribuito l'incarico per la revisione
dei bilanci e le conferme dell'avvenuta accettazione di tali incarichi; |
d) identica; |
e) l'elenco
delle imposte relativamente alle quali verrā presumibilmente richiesto il
credito di cui all'articolo 165. |
e) identica. |
4.
La risposta positiva dell'Agenzia delle entrate puō essere subordinata
all'assunzione da parte del soggetto controllante dell'obbligo ad altri
adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali. Con
lo stesso interpello di cui al comma 3 il soggetto controllante puō a sua
volta richiedere, oltre a quelle giā previste, ulteriori semplificazioni per
la determinazione del reddito imponibile fra le quali anche l'esclusione
delle societā controllate di dimensioni non rilevanti residenti negli Stati o
territori di cui al decreto del Ministro delleconomia e delle finanze
emanato ai sensi dell articolo 168-bis. |
4.
Identico. |
5. Le
variazioni dei dati di cui al comma 3 sono comunicate all'Agenzia delle
entrate con le modalitā previste dallo stesso comma 3 entro il mese
successivo alla fine del periodo d'imposta durante il quale si sono
verificate. |
5. Le
variazioni dei dati di cui al comma 3 possono
essere comunicate all'Agenzia delle entrate con le modalitā previste
dallo stesso comma 3 entro il mese successivo alla fine del periodo d'imposta
durante il quale si sono verificate. La
societā o ente controllante che intende accedere al regime previsto dalla
presente sezione ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal
comma 3 ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve
segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei redditi. |
|
|
|
4. L'ultimo
periodo della lettera b), del comma 5, dell'articolo 167, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato
dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo ...
(internazionalizzazione), č sostituito dal seguente: |
Articolo 167 |
Articolo 167 |
1. Se un
soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche
tramite societā fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una
impresa, di una societā o di altro ente, residente o localizzato in Stati o
territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro delleconomia e
delle finanze emanato ai sensi dell articolo 168-bis, i redditi conseguiti
dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura
dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai
soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali
disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non
residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni
situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto. |
1. Identico. |
2. Le
disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai
soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c). |
2. Identico. |
3. Ai fini
della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica
l'articolo 2359 del codice civile, in materia di societā controllate e
societā collegate. |
3. Identico. |
4. [Si
considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati,
con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a
quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di
informazioni ovvero di altri criteri equivalenti. Si considera livello di
tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di
tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si
considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che
consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello
applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un
regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello
applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali.] |
|
5. Le
disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra,
alternativamente, che: |
5. Identico |
a) la societā
o altro ente non residente svolga un'effettiva attivitā industriale o
commerciale, come sua principale attivitā, nel mercato dello Stato o
territorio di insediamento; per le attivitā bancarie, finanziarie e
assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior
parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o
territorio di insediamento; |
a) identica; |
b)
dalle partecipazioni non consegue leffetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al comma 4. Ai fini del presente comma, il contribuente
puō interpellare l'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 21
della Legge 30 settembre 1991, n. 413. |
b)
dalle partecipazioni non consegue leffetto di localizzare i redditi in Stati
o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4. Ai fini del
presente comma, il contribuente puō
interpellare l'amministrazione ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante lo Statuto dei diritti del contribuente. |
5-bis. La
previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica qualora i
proventi della societā o altro ente non residente provengono per pių del 50%
dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli,
partecipazioni, crediti o altre attivitā finanziarie, dalla cessione o dalla
concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietā
industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei
confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la
societā o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla
stessa societā che controlla la societā o l'ente non residente, ivi compresi
i servizi finanziari. |
5-bis.
Identico. |
6. I redditi
del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati
a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo
del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi
sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonché
degli articoli 96, 96-bis, 102, 103, 103-bis; non si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall'imposta
cosė determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, le
imposte pagate all'estero a titolo definitivo. |
6.Identico. |
7. Gli utili
distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1
non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino
all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo
comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli
utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo
periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi
dell'articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del
comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo
periodo del predetto comma. |
7. Identico. |
8.
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni
attuative del presente articolo. |
8.
Identico |
8-bis. La
disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i
soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in Stati o
territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente
le seguenti condizioni: |
8-bis.
Identico: |
a) sono
assoggettati a tassazione effettiva inferiore a pių della metā di quella a
cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia; |
a) identica; |
b) hanno
conseguito proventi derivanti per pių del 50% dalla gestione, dalla
detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre
attivitā finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti
immateriali relativi alla proprietā industriale, letteraria o artistica
nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che
direttamente o indirettamente controllano la societā o l'ente non residente,
ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societā che controlla la
societā o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari. |
b) identica. |
8-ter. Le
disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente
dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione
artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del
presente comma il contribuente deve interpellare l'amministrazione
finanziaria secondo le modalitā indicate nel precedente comma 5. |
8-ter.
Identico. |
|
|
|
5. All'articolo
110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, č aggiunto, in fine, il seguente periodo: |
Articolo 110 |
Articolo 110 |
1. Agli
effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni
senza disporre diversamente: |
1. Identico: |
a) il costo č
assunto al lordo delle quote di ammortamento giā dedotte; |
a) identica; |
b)
si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione,
esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni
materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si
comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento
del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di
fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi
diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla
cui produzione č diretta l'attivitā dell'impresa si comprendono nel costo gli
interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o
ristrutturazione; |
b)
identica; |
c) il costo
dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all'articolo 85, comma 1,
lettere a), b) ed e), non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte,
ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a
formare il reddito. Per i beni indicati nella citata lettera e) che
costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non
concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze
dedotte; |
c) identica; |
d) il costo
delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle azioni
si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali
conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, né alla
determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali
azioni, quote o strumenti; |
d) identica; |
e) per i
titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono
iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il
costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la
quota maturata nell'esercizio. |
e) identica. |
1-bis. In
deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del comma 1, per i
soggetti che redigono il bilancio in base ai princėpi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 luglio 2002: |
1-bis.
Identico. |
a)
i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell articolo 85, comma 1,
lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del
comma 3-bis dello stesso articolo, imputati a conto economico in base alla
corretta applicazione di tali princėpi, assumono rilievo anche ai fini
fiscali; |
a)
identica; |
b) la lettera
d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti
finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni
finanziarie ai sensi dell articolo 85, comma 3-bis; |
b)identica; |
c) per le
azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, posseduti
per un periodo inferiore a quello indicato nell articolo 87, comma 1,
lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo
articolo 87, il costo č ridotto dei relativi utili percepiti durante il
periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito. |
c) identica. |
1-ter. Per i
soggetti che redigono il bilancio in base ai princėpi contabili
internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti
positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla
corretta applicazione di tali princėpi, delle passivitā assumono rilievo
anche ai fini fiscali. |
1-ter. |
2. Per la
determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento
alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione
dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si
applicano, quando non č diversamente disposto, le disposizioni dell'articolo
9; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta
estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano
con riferimento a tale data. La conversione in euro dei saldi di conto delle
stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio alla data di
chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto
dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le
imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera č
consentita la tenuta della contabilitā plurimonetaria con l'applicazione del
cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti. |
2. Identico. |
3.
La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei
crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui
si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di
altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza. Si tiene conto
della valutazione al cambio della data di chiusura dell'esercizio delle
attivitā e delle passivitā per le quali il rischio di cambio č coperto,
qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente
secondo il cambio di chiusura dell'esercizio. |
3.
Identico. |
[4. Le
minusvalenze relative ai singoli crediti ed ai singoli debiti in valuta
estera, anche sotto forma di obbligazioni, i titoli cui si applica la
disciplina della obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o
titoli assimilati alle obbligazioni, iscritti fra le immobilizzazioni sono
deducibili per un importo non superiore alla differenza tra la valutazione di
ciascun credito e di ciascun debito secondo il cambio alla data di chiusura
dell'esercizio e la valutazione dello stesso debito o credito secondo il
cambio del giorno in cui č sorto o del giorno antecedente pių prossimo e in
mancanza secondo il cambio del mese in cui č sorto. Non sono deducibili le
minusvalenze relative a crediti o debiti per i quali esiste la copertura del
rischio di cambio, salvo che il contratto di copertura non sia valutato in
modo coerente. La minusvalenza dedotta concorre alla formazione del reddito
imponibile quando per due esercizi consecutivi il cambio medio risulta pių
favorevole di quello utilizzato per la determinazione della minusvalenza
dedotta. Ai fini della determinazione dell'importo da assoggettare a
tassazione si tiene conto del cambio meno favorevole rilevato alla fine dei
due esercizi considerati. ] |
|
5. I proventi
determinati a norma dell'articolo 90 e i componenti negativi di cui ai commi
1 e 6 dell'articolo 102, agli articoli 104e 106 e ai commi 1 e 2
dell'articolo 107sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa č
inferiore o superiore a dodici mesi. |
5. Identico. |
6. In caso di
mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei
precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'agenzia
delle entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato. |
6. Identico. |
7.
I componenti del reddito derivanti da operazioni con societā non residenti
nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano
l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societā che
controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti,
dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del
comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica
anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione
degli accordi conclusi con le autoritā competenti degli Stati esteri a
seguito delle speciali Ŧprocedure amichevoliŧ previste dalle convenzioni
internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente
disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da
societā non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali
l'impresa esplica attivitā di vendita e collocamento di materie prime o merci
o di fabbricazione o lavorazione di prodotti. |
7.
Identico. |
8. La
rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in
un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene
conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le
valutazioni relative anche agli esercizi successivi. |
8. Identico. |
9. Agli effetti
delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il cambio delle
valute estere in ciascun mese č accertato, su conforme parere dell'Ufficio
italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate , pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo. |
9. Identico. |
10. Non sono
ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da
operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o
territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell articolo 168-bis. Tale deduzione č
ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in
Stati dellUnione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella
lista di cui al citato decreto. |
10. Identico. |
11.
Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese
residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono
prevalentemente un'attivitā commerciale effettiva, ovvero che le operazioni
poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le
stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti
negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati
nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere
all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta,
deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene
concessa al medesimo la possibilitā di fornire, nel termine di novanta
giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove
addotte, dovrā darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. |
11.
Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese
residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono
prevalentemente un'attivitā commerciale effettiva, ovvero che le operazioni
poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le
stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti
negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati
nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere
all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta,
deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene
concessa al medesimo la possibilitā di fornire, nel termine di novanta
giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove
addotte, dovrā darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A tal fine il contribuente puō
interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera
c), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del
contribuente. |
12. Le
disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni
intercorse con soggetti non residenti cui risultino applicabili gli articoli
167 o 168, concernenti disposizioni in materia di imprese estere partecipate. |
12. Identico |
12-bis. Le
disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi
rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli
individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell
articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti
domiciliati in Stati dellUnione europea o dello Spazio economico europeo
inclusi nella lista di cui al citato decreto. |
12-bis.
Identico. |
L. 30-12-1991 n. 413 Disposizioni per
ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare
l'attivitā di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria
dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per
la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al
Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati
tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale. |
Schema
D.Lgs. n. 184 |
|
|
|
Articolo 7 |
|
6.
L'articolo 11, comma 13, e l'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, sono abrogati. |
Articolo 11 |
Articolo 11 |
omissis |
|
13. Fermo
restando il potere dell'Amministrazione di controllare l'effettiva esecuzione
dell'operazione, le prove di cui al comma 7-ter dell'articolo 76 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, non devono essere fornite qualora il
contribuente abbia preventivamente richiesto, secondo le disposizioni di cui
all'art. 21 della presente legge, di conoscere l'avviso dell'Amministrazione
finanziaria in merito alla natura ed al relativo trattamento tributario
dell'operazione che intende porre in essere e l'abbia realizzata nei termini
proposti tenendo conto delle eventuali prescrizioni dell'Amministrazione. |
Abrogato. |
omissis |
|
|
|
Articolo 21 |
Articolo 21 Abrogato |
1. Č
istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, il comitato
consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, cui č demandato il
compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti. |
|
2. La
richiesta di parere deve riguardare l'applicazione, ai casi concreti
rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute
negli articoli 37, comma terzo e 37-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La
richiesta di parere puō altresė riguardare, ai fini dell'applicazione
dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, la qualificazione di determinate spese,
sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicitā e di propaganda ovvero
tra quelle di rappresentanza.. |
|
3. Il parere
reso dal comitato ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del
rapporto tributario. Nella eventuale fase contenziosa l'onere della prova
viene posto a carico della parte che non si č uniformata al parere del
comitato. |
|
4. Il comitato
consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, nominato con decreto
del Ministro delle finanze, č composto dai seguenti membri: |
|
a) i direttori
generali della direzione generale delle imposte dirette e della direzione
generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e il direttore
dell'ufficio centrale per gli studi di diritto tributario comparato e per le
relazioni internazionali; |
|
b) il
comandante generale della Guardia di finanza; |
|
c) il
direttore del servizio centrale degli ispettori tributari; |
|
d) il
direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo; |
|
e) due
componenti del Consiglio superiore delle finanze, non appartenenti
all'Amministrazione finanziaria, designati dal Consiglio stesso; |
|
f) tre esperti
in materia tributaria designati dal Ministro delle finanze. |
|
5.
I membri del comitato possono farsi rappresentare da funzionari, di grado non
inferiore a primo dirigente, e da ufficiali superiori; possono altresė farsi
assistere da personale delle qualifiche e grado indicati che partecipano, in
tal caso, alle sedute senza diritto di voto. Il comitato si avvale degli
stessi poteri istruttori attribuiti agli uffici finanziari. |
|
6. Con decreto
del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del
tesoro, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
stabiliti l'organizzazione interna, il funzionamento e le dotazioni
finanziarie del comitato. |
|
7. Il
presidente del comitato č nominato dal Ministro delle finanze, con proprio
decreto, tra i membri del comitato stesso. |
|
8. Le indennitā
da corrispondere ai membri del comitato non appartenenti all'Amministrazione
finanziaria verranno stabilite ogni triennio con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. |
|
9. Il
contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una
convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle
disposizioni richiamate nel comma 2, puō richiedere il preventivo parere alla
competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli
elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria
della fattispecie prospettata. La mancata comunicazione del parere da parte
dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla
diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso. |
|
10.
[In caso di mancata risposta da parte della direzione generale, trascorsi
sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero qualora alla
risposta fornita il contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso potrā
richiedere il parere in ordine alla fattispecie medesima al comitato
consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. La mancata risposta da
parte del comitato consultivo entro sessanta giorni dalla richiesta del
contribuente, e dopo ulteriori sessanta giorni da una formale diffida ad
adempiere da parte del contribuente stesso, equivale a silenzio-assenso]. |
|
11. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalitā da
osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente direzione
generale e per la comunicazione dei pareri stessi al contribuente. |
|
12. All'onere
derivante dal comma 8, stimato in lire 150 milioni annui, si provvede
mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente
legge. |
|
D.P.R. 29-9-1973 n. 600 |
Schema
D.Lgs. n. 184 |
|
|
|
Articolo 7 |
|
7.
All'articolo 37 del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre
1973, n. 600, dopo il terzo comma, č inserito il seguente: |
Articolo 37 |
|
Gli uffici
delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente
dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacitā operative,
al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne
hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti
ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli
artt. 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle
informazioni di cui siano comunque in possesso. I criteri selettivi per
lattivitā di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a
mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei
soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attivitā
in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento. |
Identico. |
In base ai
risultati dei controlli e delle ricerche effettuati gli uffici delle imposte
provvedono, osservando le disposizioni dei successivi articoli, agli
accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti
d'ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione. |
Identico. |
In sede di
rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi
di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base
di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne č l'effettivo
possessore per interposta persona. |
Identico. |
|
Il contribuente puō comunque richiedere un parere
all'amministrazione in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al
comma 3 al caso concreto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d),
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del
contribuente. |
Le
persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi
successivamente imputati, a norma del comma terzo, ad altro contribuente,
possono chiederne il rimborso. L'amministrazione procede al rimborso dopo che
l'accertamento, nei confronti del soggetto interponente, č divenuto
definitivo ed in misura non superiore all'imposta effettivamente percepita a
seguito di tale accertamento. |
Identico. |
D.P.R. 22-12-1986 n. 917 |
Schema
D.Lgs. n. 184 |
|
|
|
Articolo 7 |
|
8.
All'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo il comma 4, č inserito il seguente: |
Articolo 108 |
Articolo 108 |
1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio
in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e
nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni
acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli
stessi diminuito dell'importo giā dedotto. Per i contributi corrisposti a
norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si
applica l'articolo 88, comma 3. |
1. Identico. |
2. Le spese di pubblicitā e di propaganda sono deducibili
nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio
stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono deducibili
nel periodo dimposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza
e congruitā stabiliti con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze,
anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume
dei ricavi dellattivitā caratteristica dellimpresa e dellattivitā internazionale
dellimpresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti
gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50. |
2. Identico. |
3. Le altre spese relative a pių esercizi, diverse da quelle
considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile
a ciascun esercizio. Le medesime spese, non capitalizzabili per effetto dei
principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti
nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. |
3. Identico. |
4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di
nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le
disposizioni dei commi 1, 2 e 3 a partire dall'esercizio in cui sono
conseguiti i primi ricavi. |
4. Identico. |
|
4-bis. Ai
fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il contribuente
puō interpellare l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera b), in ordine alla qualificazione di determinate spese, sostenute dal
contribuente, tra quelle di pubblicitā e di propaganda ovvero tra quelle di
rappresentanza. |
|
|
|
9. Al comma
3 dell'articolo 84, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, č aggiunto, in fine, il seguente periodo: |
Articolo 84 |
Articolo 84 |
1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme
valevoli per la determinazione del reddito, puō essere computata in
diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non
superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e
per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che
fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita č riportabile per
l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del
reddito negli esercizi precedenti. La perdita č diminuita dei proventi esenti
dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del loro
ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo
109, comma 5. Detta differenza potrā tuttavia essere computata in diminuzione
del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al
reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute
alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di
cui all'articolo 80. |
1. Identico. |
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di
costituzione possono, con le modalitā previste al comma 1, essere computate
in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro
il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo
che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione
che si riferiscano ad una nuova attivitā produttiva. |
2. Identico. |
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano
nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto
nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga
trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e,
inoltre, venga modificata l'attivitā principale in fatto esercitata nei
periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica
dell'attivitā assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso
al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od
anteriori. La limitazione non si applica qualora: |
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano
nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto
nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga
trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e,
inoltre, venga modificata l'attivitā principale in fatto esercitata nei
periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica
dell'attivitā assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso
al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od
anteriori. Al fine di disapplicare le
disposizioni del presente comma il contribuente interpella l'amministrazione
ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante lo Statuto dei diritti del contribuente. La limitazione non si
applica qualora: |
[a) le partecipazioni siano acquisite da societā
controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le
perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi.] |
|
b) le partecipazioni siano relative a societā che
nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di
dipendenti mai inferiore alle dieci unitā e per le quali dal conto economico
relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un
ammontare di ricavi e proventi dell'attivitā caratteristica, e un ammontare
delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di
cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello
risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori |
b) identica. |
|
|
|
10. Al comma 7, dell'articolo 172, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, č aggiunto, in fine, il seguente
periodo: |
|
|
Articolo
172 |
Articolo
172 |
1. La fusione tra pių societā non costituisce
realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle
societā fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il
valore di avviamento. |
1. Identico. |
2. Nella determinazione del reddito della societā
risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o
disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle
azioni o quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle
societā fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in bilancio per
effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo derivante dall'annullamento
o dal concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi
patrimoniali della societā incorporata o fusa, non sono imponibili nei
confronti dell'incorporante o della societā risultante dalla fusione.
Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore
riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito
prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti
in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. |
2. Identico. |
3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né
realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento
di ricavi per i soci della societā incorporata o fusa, fatta salva
l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 47, comma 7 e,
ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87. |
3. Identico. |
4. Dalla data in cui ha effetto la fusione la societā risultante dalla
fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle societā
fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito
nei commi 5 e 7. |
4. Identico. |
5. Le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell'ultimo bilancio
delle societā fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della
societā risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non
siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando
l'eventuale avanzo da fusione. Questa disposizione non si applica per le
riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in
cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore
al capitale complessivo delle societā partecipanti alla fusione al netto
delle quote del capitale di ciascuna di esse giā possedute dalla stessa o da
altre, concorrono a formare il reddito della societā risultante dalla fusione
o incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o di distribuzione del
capitale ai soci; quelle che anteriormente alla fusione sono state imputate
al capitale delle societā fuse o incorporate si intendono trasferite nel
capitale della societā risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a
formarne il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza. |
5. Identico. |
6. All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da concambio
che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle riserve di cui al comma
5 si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della societā
incorporata o fusa, diverse da quelle giā attribuite o ricostituite ai sensi
del comma 5 che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si
considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il
capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della
partecipazione annullata. |
6. Identico. |
7. Le perdite delle societā che partecipano alla fusione, compresa la
societā incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della
societā risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro
ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale
risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale
di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei
conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla
data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto economico
della societā le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio
precedente a quello in cui la fusione č stata deliberata, risulti un
ammontare di ricavi e proventi dell'attivitā caratteristica, e un ammontare
delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di
cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello
risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Tra i predetti
versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo
Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni o quote della societā la cui
perdita č riportabile erano possedute dalla societā incorporante o da altra
societā partecipante alla fusione, la perdita non č comunque ammessa in
diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione
di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito
dalla societā partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo
l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione. In
caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma
9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo,
determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo
autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al
periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data
antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione. Le disposizioni
del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di
riporto in avanti di cui al comma 4 dell articolo 96. |
7. Le perdite delle societā che partecipano alla fusione, compresa la
societā incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della
societā risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro
ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale
risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale
di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei
conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla
data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto economico
della societā le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio
precedente a quello in cui la fusione č stata deliberata, risulti un
ammontare di ricavi e proventi dell'attivitā caratteristica, e un ammontare
delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di
cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello
risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Tra i predetti
versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo
Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni o quote della societā la cui
perdita č riportabile erano possedute dalla societā incorporante o da altra
societā partecipante alla fusione, la perdita non č comunque ammessa in
diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione
di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito
dalla societā partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo
l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione. In
caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma
9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato
negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe
generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in
relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la
data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi
indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell articolo
96. Al fine di disapplicare le
disposizioni del presente comma il contribuente interpella l'amministrazione
ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante lo Statuto dei diritti del contribuente. |
8. Il reddito delle societā fuse o incorporate relativo al periodo
compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la
fusione č determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al
tipo di societā, in base alle risultanze di apposito conto economico. |
8. Identico. |
9. L'atto di fusione puō stabilire che ai fini delle imposte sui
redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a
quella in cui si č chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle societā fuse o
incorporate o a quella, se pių prossima, in cui si č chiuso l'ultimo
esercizio della societā incorporante. |
9. Identico. |
10. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di versamento, inclusi
quelli relativi agli acconti d'imposta ed alle ritenute operate su redditi
altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime,
sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della
fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2, del codice civile;
successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli
effetti trasferiti alla societā incorporante o comunque risultante dalla
fusione. |
10. Identico. |
10-bis. Il regime
dellimposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell articolo 176 puō essere
applicato, con le modalitā, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche
dalla societā incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il
riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di
tali operazioni. |
10-bis. Identico. |
|
|
|
11. All'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-quinquies, č aggiunto il seguente: |
Articolo
109 |
Articolo
109 |
1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione
non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio
di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui
nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile
in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si
verificano tali condizioni. |
1. Identico. |
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di
competenza: |
2. Identico: |
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano
conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute,
alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione
dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva,
alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della
proprietā o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di
riserva della proprietā. La locazione con clausola di trasferimento della
proprietā vincolante per ambedue le parti č assimilata alla vendita con
riserva di proprietā; |
a) identica; |
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi
si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si
considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero,
per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri
contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione
dei corrispettivi; |
b) identica; |
c) per le societā e gli enti che hanno emesso
obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla
scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione č deducibile in ciascun
periodo di imposta per una quota determinata in conformitā al piano di
ammortamento del prestito. |
c) identica. |
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze
concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico. |
3. Identico. |
3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell articolo 101 sulle
azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono
i requisiti di cui all articolo 87 non rilevano fino a concorrenza
dellimporto non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti
nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche
alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all articolo 85, comma
1, lettere c) e d), e i relativi costi. |
3-bis. Identico. |
3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento
alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei
trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per
lesenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell articolo 87. |
3-ter. Identico. |
3-quater. Resta ferma lapplicazione dell articolo 37-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con
riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da
operazioni iniziate nel periodo dimposta o in quello precedente sulle
azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma
3-bis. |
3-quater. Identico. |
3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai
soggetti che redigono il bilancio in base ai princėpi contabili
internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 luglio 2002. |
3-quinquies. Identico |
|
3-sexies. Al fine di
disapplicare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3 -ter il contribuente
interpella l' amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge
27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. |
4. Le spese e gli altri componenti negativi non
sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al
conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati
a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto
dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia deducibili: |
4. Identico: |
a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se
la deduzione č stata rinviata in conformitā alle precedenti norme della
presente sezione che dispongono o consentono il rinvio; |
a) identica; |
b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono
deducibili per disposizione di legge. Le spese e gli oneri specificamente
afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al
conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se
e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi. |
b) identica. |
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi
passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilitā sociale, sono
deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attivitā o beni da cui
derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che
non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad
attivitā o beni produttivi di proventi computabili e ad attivitā o beni
produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione
del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra
lammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
dimpresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e lammontare complessivo
di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non
rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando
quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni
alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di
cui al comma 3 dellarticolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per
cento. |
5. Identico. |
[6. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti
gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 1996 che eccedono
l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non
sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui al secondo
periodo del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto
articolo 96, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non
ammesso in deduzione. ] |
|
7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla
formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. |
7. Identico. |
8. In deroga al comma 5 non č deducibile il costo sostenuto per
l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad
una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi
dell'articolo 89. |
8. Identico. |
9. Non č deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta: |
9. Identico: |
a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui
all'articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente
comporti la partecipazione ai risultati economici della societā emittente o
di altre societā appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione
al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi; |
a) identica; |
b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a
quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorché sia previsto un
apporto diverso da quello di opere e servizi |
b) identica. |
L. 23-12-1994 n. 724 |
Schema
D.Lgs. n. 184 |
|
|
|
Articolo 7 |
|
12.
All'articolo 30 della legge 30 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le
seguenti modificazioni |
Articolo 30 |
Articolo 30 |
1. Agli effetti del presente articolo le societā per azioni, in
accomandita per azioni, a responsabilitā limitata, in nome collettivo e in
accomandita semplice, nonché le societā e gli enti di ogni tipo non
residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si
considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli
incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari,
risultanti dal conto economico, ove prescritto, č inferiore alla somma degli
importi che risultano applicando le seguenti percentuali: a) il 2 per cento
al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di
partecipazione nelle societā commerciali di cui all'articolo 5 del medesimo
testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il 6 per
cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni
indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, anche in locazione finanziaria per gli immobili classificati
nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale č ridotta al 5 per
cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati
nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale č ulteriormente ridotta
al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione
inferiore a 1.000 abitanti la percentuale č dell'1 per cento; c) il 15 per
cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Le disposizioni del primo periodo non si applicano: 1) ai soggetti ai quali,
per la particolare attivitā svolta, č fatto obbligo di costituirsi sotto
forma di societā di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo
di imposta; 3) alle societā in amministrazione controllata o straordinaria;
4) alle societā ed enti che controllano societā ed enti i cui titoli sono
negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse
societā ed enti quotati ed alle societā da essi controllate, anche
indirettamente; 5) alle societā esercenti pubblici servizi di trasporto; 6)
alle societā con un numero di soci non inferiore a 50; 6-bis) alle societā
che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai
inferiore alle dieci unitā; 6-ter) alle societā in stato di fallimento,
assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta
amministrativa ed in concordato preventivo; 6-quater) alle societā che
presentano un ammontare complessivo del valore della produzione
(raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato
patrimoniale; 6-quinquies) alle societā partecipate da enti pubblici almeno
nella misura del 20 per cento del capitale sociale; 6-sexies) alle societā
che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore. |
1. Identico. |
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonché
i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle
risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Per la determinazione
del valore dei beni si applica l'articolo 110, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i beni in locazione finanziaria si
assume il costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di
documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto
risultanti dal contratto. |
2. Identico. |
3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta
personale sul reddito per le societā e per gli enti non operativi indicati
nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia
inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione,
ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a)
l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1;
b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni
immobili e da beni indicati nell'articolo 8- bis, primo comma, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, anche in locazione finanziaria per le
immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti
o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale č
ridotta al 3 per cento; per gli immobili classificati nella categoria
catastale A/10, la predetta percentuale č ulteriormente ridotta al 4 per
cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a
1.000 abitanti la percentuale č dello 0,9 per cento c) il 12 per cento sul
valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione
finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate
soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui
al presente comma. |
3. Identico. |
3-bis. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta
regionale sulle attivitā produttive per le societā e per gli enti non
operativi indicati nel comma 1 si presume che il valore della produzione
netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3
aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei
compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi
passivi. |
3-bis. Identico. |
4. Per le societā e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito
risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto non č ammessa al rimborso né puō costituire oggetto di compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di
cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo
1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.
154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la societā o l'ente non
operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle
percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non č ulteriormente
riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta
successivi. |
4. Identico. |
4-bis. In presenza di oggettive situazioni che
hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di
rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente
articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la societā
interessata puō richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni
antielusive ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. |
4-bis. In presenza di oggettive situazioni che
hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di
rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente
articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la societā
interessata puō interpellare
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge
27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. |
4-ter. Con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate
possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza
delle quali č consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo,
senza dover assolvere allonere di presentare listanza di interpello di cui
al comma 4-bis. |
4-ter. Con provvedimento del direttore dellAgenzia delle entrate
possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza
delle quali non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi precedenti. |
4-quater. I provvedimenti del direttore regionale dellAgenzia delle
entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai
sensi del comma 4-bis, sono comunicati mediante servizio postale, in plico
raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta
elettronica. |
4-quater. Il contribuente che
ritiene sussistenti le condizioni di cui al comma 4-bis ma non ha presentato l'istanza di
interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha
ricevuto risposta positiva deve darne separata indicazione nella
dichiarazione dei redditi. |
5. abrogato |
|
6. abrogato |
|
7 abrogato |
|
8. abrogato |
|
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a decorrere dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1994. |
|
10. abrogato |
|
D.L. 6-12-2011 n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equitā e
il consolidamento dei conti pubblici. |
Schema
D.Lgs. n. 184 |
|
|
|
Articolo 7 |
|
13.
All'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, č aggiunto, in fine, il
seguente periodo: |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo
economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione
della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di
rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese
che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale
proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del
sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione del reddito
complessivo netto dichiarato dalle societā e dagli enti indicati
nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, č ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento
nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2
a 8 del presente articolo. Per le societā e gli enti commerciali di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni
del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni
nel territorio dello Stato. |
1. Identico. |
2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio č valutato
mediante applicazione dell'aliquota percentuale individuata con il
provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale
proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al
31 dicembre 2010. |
2. Identico. |
2-bis. Per le societā le cui azioni sono quotate in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri
della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta
di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in
aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di
ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta
č incrementata del 40 per cento. Per i periodi d'imposta successivi la
variazione in aumento del capitale proprio č determinata senza tenere conto
del suddetto incremento. |
2-bis. Identico. |
3. Dal settimo periodo di imposta l'aliquota percentuale per il
calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio č determinata con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31
gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli
obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a
titolo di compensazione del maggior rischio. In via transitoria, per il primo
triennio di applicazione, l'aliquota č fissata al 3 per cento; per il periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre
2016 l'aliquota č fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento e
al 4,75 per cento. |
3. Identico. |
4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo
netto dichiarato č computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito
dei periodi d'imposta successivi ovvero si puō fruire di un credito d'imposta
applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta č utilizzato
in diminuzione dell'imposta regionale sulle attivitā produttive, e va
ripartito in cinque quote annuali di pari importo. |
4. Identico. |
5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso
al 31 dicembre 2010 č costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo
bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come
variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a
riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come
variazioni in diminuzione: |
5. Identico. |
a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi
titolo, ai soci o partecipanti; |
a) identica; |
b) gli acquisti di partecipazioni in societā controllate; |
b) identica; |
c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende. |
c) identica. |
6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a
partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di
utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono
formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si
sono verificati. Per le aziende e le societā di nuova costituzione si
considera incremento tutto il patrimonio conferito. |
6. Identico. |
7. Il presente articolo si applica anche al reddito d'impresa di
persone fisiche, societā in nome collettivo e in accomandita semplice in
regime di contabilitā ordinaria, con le modalitā stabilite con il decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in modo da
assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti di cui al
comma 1. |
7. Identico. |
8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate
con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi
finalitā antielusiva specifica. |
8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate
con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi
finalitā antielusiva specifica. Il
contribuente puō interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11,
comma 1, lettera c) della legge 212 del 2000, recante lo Statuto dei diritti
del contribuente al fine di dimostrare che in relazione alle disposizioni con
finalitā antielusiva specifica le operazioni effettuate non comportano
duplicazioni del beneficio di cui al presente articolo. Il contribuente che
intende fruire del beneficio ma non ha presentato l'istanza di interpello
prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve
separatamente indicare nella dichiarazione dei redditi gli elementi conoscitivi
indicati con provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle entrate. |
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011. |
9. Identico. |
Atto del Governo n. 163 |
Schema
D.Lgs. n. 184 |
|
|
|
Articolo 7 |
|
14. Il
comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo ... (certezza del diritto) č
sostituito con il seguente: |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
omissis |
|
3. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti
elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni
soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere
disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare
fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il
contribuente presenta istanza di interpello ai sensi del regolamento del
Ministro delle finanze 19 giugno 1998, n. 259. Resta fermo il potere del
Ministro dell'economia e delle finanze di apportare modificazioni a tale
regolamento. |
3. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti
elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni
soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere
disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare
fattispecie tali effetti elusivi non possono
verificarsi. A tal fine il contribuente interpella
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. Resta ferma la possibilitā del contribuente di fornire la dimostrazione di
cui al primo periodo anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e
contenziosa. |
L. 27-7-2000 n. 212 |
Schema
D.Lgs. n. 184 |
|
|
|
Articolo 7 |
|
15. Il
comma 5 dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo
Statuto dei diritti del contribuente, introdotto dall'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo ... (certezza del diritto) č sostituito dal seguente |
Atto del Governo n. 163 |
|
TITOLO I ABUSO DEL DIRITTO O
ELUSIONE FISCALE Articolo 1 Modificazioni allo
Statuto dei 1. Nella legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni,
dopo l'articolo 10 č inserito il seguente: |
|
Articolo 10-bis |
Articolo 10-bis |
1. Configurano abuso del diritto una o pių operazioni prive di
sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali,
realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti, Tali operazioni non sono
opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi
determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto
conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni. |
1. Identico. |
2.Ai fin i del comma 1 si considerano: |
2. Identico: |
a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i
contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti
significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di
sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione
delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la
non conformitā dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di
mercato; |
a) identica; |
b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche
non immediati, realizzati in contrasto con le finalitā delle norme fiscali o
con i principi dell'ordinamento tributario. |
b) identica. |
3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni
giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine
organizzativo o gestionale, che rispondono a finalitā di miglioramento
strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attivitā professionale del
contribuente. |
3. Identico. |
4. Resta ferma la libertā di scelta del contribuente tra regimi
opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso
carico fiscale. |
4. Identico. |
5. II contribuente puō proporre interpello preventivo secondo la
procedura e con gli effetti dell'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n.
212 per conoscere se le operazioni |
5. Il contribuente puō proporre interpello ai sensi dell' articolo 11, comma 1, lettera d), per conoscere se
le operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto. |
6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini
stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto č accertato con apposito
atto, preceduto, a pena di nullitā, dalla notifica al contribuente di una
richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in
cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del
diritto. |
6. Identico. |
7. La richiesta di chiarimenti č notificata dall'amministrazione
finanziaria ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il
termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra
la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine
assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza
dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo
intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza
per la notificazione dell'atto impositivo č automaticamente prorogato, in
deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. |
7. Identico. |
8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi,
l'atto impositivo č specificamente motivato, a pena di nullitā, in relazione
alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi
fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti fomiti dal contribuente nel termine
di cui al comma 6. |
8. Identico. |
9. L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la
sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in relazione
agli elementi di cui ai commi 1 e 2. Il contribuente ha l'onere di dimostrare
l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3. |
9. Identico. |
10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati,
unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi
dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e,
successive modificazioni, e dell'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. |
10. Identico. |
11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicale le disposizioni
del presente articolo possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a
seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati
disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, inoltrando a tal fine, entro
un anno dal giorno in cui l'accertamento č divenuto definitivo ovvero č stato
definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza all'Agenzia
delle entrate, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi
effettivamente riscossi a seguito di tali procedure. |
11. Identico. |
12. In sede di accertamento l'abuso del diritto puō essere configurato
solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la
violazione di specifiche disposizioni tributarie . |
12. Identico. |
13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi
delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni
amministrative tributarie. |
13. Identico. |
D.P.R. 22-12-1986 n. 917 |
Schema
D.Lgs. n. 184 |
|
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Articolo 7 |
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16. Al
comma 11, dell'articolo 168-ter del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 14, comma 1, del decreto
legislativo (internazionalizzazione), dopo le parole "articolo 11 sono
aggiunte le seguenti: |
Atto del Governo n. 161 |
|
Articolo 14 1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 di cembre 1986, n. 917 dopo l'articolo 168 č
aggiunto il seguente: |
|
Articolo 168-ter |
Articolo 168-ter |
omissis |
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11. Ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni l'impresa
residente nel territorio dello Stato puō interpellare l'Agenzia delle entrale
ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito alla
sussistenza di una stabile organizzazione all'estero, da valutarsi anche in
base ai criteri previsti da accordi internazionali contro le doppie
imposizioni , ave in vigore. |
11. Ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni l'impresa
residente nel territorio dello Stato puō interpellare l'Agenzia delle entrale
ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito alla
sussistenza di una stabile organizzazione all'estero, da valutarsi anche in
base ai criteri previsti da accordi internazionali contro le doppie
imposizioni , ave in vigore. |
omissis |
|
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Schema
D.Lgs. n. 184 |
|
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Articolo 8 |
|
1. Con provvedimenti dei
Direttori delle Agenzie fiscali, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le modalitā di presentazione
delle istanze e indicati gli uffici cui le medesime istanze sono trasmesse e
quelli da cui perverranno le risposte, le modalitā di comunicazione delle
medesime, nonché ogni altra regola concernente la procedura. |
|
2. Le regioni a statuto
ordinario regolano le materie disciplinate dal presente Titolo I in
attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i
rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente Titolo
I. |
|
3. Gli enti locali
provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi
emanati ai princėpi dettati dal presente Titolo I. |
|
4. Alle istanze di
interpello presentate prima dell'emanazione del provvedimento di cui al comma
1 restano applicabili le disposizioni procedurali in vigore al momento della
presentazione dell'istanza. |
D.Lgs.
31-12-1992 n. 546 |
Schema
D.Lgs. n. 184 |
|
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TITOLO II Revisione
del contenzioso tributario e incremento della funzionalitā della
giurisdizione tributaria |
|
Articolo 9 |
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1. Al decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Articolo 2 |
Articolo 2 |
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie
aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati,
compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le
sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli
interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione
tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione
forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e,
ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad
applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica. |
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie
aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati,
compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, le
sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e
ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria
soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata
tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove
previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi
le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. |
2. Appartengono altresė alla giurisdizione tributaria le controversie
promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione,
la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione
dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuitā di una stessa
particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento
delle singole unitā immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita
catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie |
2. Appartengono altresė alla giurisdizione tributaria le controversie
promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione,
la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione
dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuitā di una stessa
particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento
delle singole unitā immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita
catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie
attinenti limposta o il canone comunale sulla pubblicitā e il diritto sulle
pubbliche affissioni. |
3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da
cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria
giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di
falso e sullo stato o la capacitā delle persone, diversa dalla capacitā di
stare in giudizio. |
3. Identico. |
|
|
Articolo 4 |
Articolo 4 |
1. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le
controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del
territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei
concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro
circoscrizione; se la controversia č proposta nei confronti |
1. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le
controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti
iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la
controversia č proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle
Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale,
individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, č competente la commissione
tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale
spettano le attribuzioni sul rapporto
controverso. |
2. Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le
impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali,
che hanno sede nella loro circoscrizione. |
2. Identico. |
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Articolo 10 |
Articolo 10 |
Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al
ricorrente, l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il
concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato o
non ha emanato l'atto richiesto ovvero, se l'ufficio č un centro di servizio
o altre articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o
parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di
amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, |
1. Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre
al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia
delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l'agente della
riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto
impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto. Se l'ufficio č un'articolazione dell'Agenzia delle entrate, con
competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuata con il
regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, č parte
l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso. |
|
|
Articolo 11 |
Articolo 11 |
1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare
in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura
speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado
ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, puō risultare anche
da scrittura privata non autenticata. |
1. Identico. |
2. L'ufficio del Ministero delle finanze nei cui confronti č proposto
il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso
della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata. |
2. L'ufficio dell'Agenzia delle
entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione,
nei cui confronti č proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o
mediante la struttura territoriale
sovraordinata. Stanno altresė in giudizio direttamente le cancellerie o
segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di
contributo unificato. |
3. L'ente locale nei cui confronti č proposto il ricorso puō stare in
giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli
enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della
posizione organizzativa in cui č collocato detto ufficio. |
3. Identico. |
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche
agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato
davanti alle Commissioni tributarie provinciali. |
3-bis. Soppresso. |
|
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Articolo 12 |
Articolo 12 |
1. Le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'
ente locale nei cui confronti č stato proposto il ricorso, devono essere
assistite in giudizio da un difensore abilitato. |
1. Le parti, diverse dagli enti
impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo
di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato. |
5. Le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di lire, anche se
concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonché i
ricorsi di cui all'art. 10 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, possono essere
proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti
relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per
valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e
delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di
controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore
č costituito dalla somma di queste. Il presidente della commissione o della
sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di
assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa č tenuta, a
pena di inammissibilitā, a conferire l'incarico a un difensore abilitato. |
2. Per le controversie di valore fino a tremila
euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per
valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e
delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di
controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore
č costituito dalla somma di queste. |
2. Sono abilitati allassistenza tecnica dinanzi alle commissioni
tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i
dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i
consulenti del lavoro purché non dipendenti dallamministrazione pubblica.
Sono altresė abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni
tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli ingegneri, gli
architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e
i periti agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei
terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di
promiscuitā di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle
singole unitā immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale e
gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati
dall'Agenzia delle dogane. In attesa dell' adeguamento alle direttive
comunitarie in materia di esercizio di attivitā di consulenza tributaria e
del conseguente riordino della materia, sono, altresė, abilitati alla
assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le
direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'articolo 63,
terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti iscritti alla
data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria
tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e
commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle
materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali,
l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG, nonché i dipendenti delle associazioni delle
categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi
dell'articolo 2359 del c.c., primo comma, numero 1), limitatamente alle
controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le
imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di
ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro
delle finanze sono stabilite le modalitā per l' attuazione delle disposizioni
del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi
alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che,
alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545,
risultavano iscritti nell' elenco tenuto dalla Intendenza di finanza
competente per territorio, ai sensi dell' articolo 30, terzo comma, del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636. |
3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4: a) gli avvocati; b) i dottori commercialisti e gli
esperti contabili; c) i consulenti del lavoro; d) i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 600; e) i soggetti giā iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli
di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea
in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di
ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di
successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES; f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza
competenti per territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 30,
terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti
delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle
quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro
controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o
in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa
abilitazione professionale; h) i dipendenti dei
centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 32 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative societā di servizi,
purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in
economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa
abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri
assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro
assistenza. |
|
4. L'elenco dei soggetti
di cui al comma 3, lettere d), e), f) g) ed h) č tenuto dal Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con
decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il Ministero
della Giustizia, emesso ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalitā di tenuta dell'elenco,
nonché i casi di incompatibilitā, diniego, sospensione e revoca della
iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico
forense. L'elenco č pubblicato nel sito internet del Ministero dell'Economia
e delle finanze. |
|
5. Per le controversie di
cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati
all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali: a) gli ingegneri; b) gli archi tetti; c) i geometri; d) i periti industriali; e) i dottori agronomi e
forestali; f) gli agrotecnici; g) i periti agrari. |
|
6. Per le controversie
relative ai tributi doganali sono anche abilitati all'assistenza tecnica gli
spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo. |
3. Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l'incarico con
atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a
margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa č
certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico puō
essere conferito oralmente e se ne dā atto a verbale. |
7. Ai difensori di cui ai commi
precedenti deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con
scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del
processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa č certificata dallo
stesso incaricato. All'udienza
pubblica l'incarico puō essere conferito oralmente e se ne dā atto a verbale. |
4. L' ufficio del Ministero delle finanze, nel giudizio di secondo
grado, puō essere assistito dall'Avvocatura dello Stato. |
8. Le Agenzie delle
entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato. |
6. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel comma 2 possono
stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di altri difensori |
9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni
all'oggetto della loro attivitā previste nei medesimi commi. |
|
10. Si applica l'articolo
182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi
dal presidente della commissione o della sezione o dal collegio. |
Articolo 15 |
Articolo 15 |
1. La parte soccombente č condannata a rimborsare le spese del
giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria puō
dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, |
1. La parte soccombente č condannata a rimborsare le spese del
giudizio che sono liquidate con la sentenza. 2. Le spese di giudizio
possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza
reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere
espressamente motivate. |
|
2-bis. Se risulta che la parte
soccombente ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave . la
commissione tributaria, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che
alle spese, anche al risarcimento dei danni liquidati, anche d'ufficio, nella
sentenza. |
|
2-ter. Le spese di
giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti
del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo
previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti. |
|
2-quater. Con l'ordinanza
che decide sulle istanze cautelari la commissione provvede sulle spese della
relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento
che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza
di merito. |
2. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati
sulla base delle rispettive tariffe professionali. Agli iscritti negli
elenchi di cui all'art. 12, comma 2, si applica la tariffa vigente per i
ragionieri. |
2-quinquies. I compensi
agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole
categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'articolo
12, comma 4, si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti
contabili. |
2-bis. Nella liquidazione delle spese a favore
dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari
dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri
dipendenti, si applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli
avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi
previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo
definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. |
2-sexies.
Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente
impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo
di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
se assistiti da propri funzionari, si applicano
le disposizioni per la liquidazione
del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento
dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante
iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della
sentenza. |
|
2-septies. Nelle controversie
di cui all'articolo 17-bis le spese di giudizio di cui al comma 1 sono
maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del
procedimento. |
|
2-octies. Qualora una
delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata
dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima
le spese del processo ove il riconoscimento delle sue pretese risulti
inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se č intervenuta
conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse
abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione. |
|
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Articolo 16 |
Articolo 16 |
1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della
commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano
immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico
senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono
apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'avviso. Le comunicazioni all'ufficio del Ministero delle finanze ed
all'ente locale possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in
duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per
ricevuta, č restituito alla segreteria della commissione tributaria. La
segreteria puō anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte
dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2. |
1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della
commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano
immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico
senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono
apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto
dell'avviso. Le comunicazioni agli
enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti
nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice
esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta,
č restituito alla segreteria della commissione tributaria. La segreteria puō
anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio
giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2. |
1-bis. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo
della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi
dell'articolo 76 del medesimo decreto legislativo. L'indirizzo di posta
elettronica certificata del difensore o delle parti č indicato nel ricorso o
nel primo atto difensivo; nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio
personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non
risulta dai pubblici elenchi la stessa puō indicare l'indirizzo di posta al
quale vuol ricevere le comunicazioni. |
1-bis. Abrogato |
2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e
seguenti del c.p.c., salvo quanto disposto dall'art. 17. |
2. Identico. |
3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo
del servizio postale mediante spedizione dell' atto in plico senza busta
raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o
indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero
all'ufficio del Ministero delle finanze ed all' ente locale mediante consegna
dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia. |
3. Identico. |
4. L'ufficio del Ministero delle finanze e l'ente locale provvedono
alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato
dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui
al comma 2. |
4. Gli enti impositori, gli
agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui allarticolo
53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono alle
notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato
dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui
al comma 2. |
5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio
postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno
inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui
l'atto č ricevuto |
5. Identico. |
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Articolo 16-bis |
|
1. Le comunicazioni sono
effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai
sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma
2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono
essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del
2005. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle
parti č indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Nei procedimenti nei
quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta
elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente puō
indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni. |
|
2. In caso di mancata
indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata
consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili
al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante
deposito in segreteria della Commissione tributaria. |
|
3. Le notificazioni tra
le parti e il deposito presso la competente Commissione tributaria possono
avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei
successivi decreti di attuazione. |
|
4. L'indicazione
dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni
e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto. |
|
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Articolo 17 |
Articolo 17 |
1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna
in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella
sede dichiarata dalla parte all' atto della sua costituzione in giudizio. Le
variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal
decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria
della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione. |
1. Identico. |
2. L'indicazione della residenza o della sede e l' elezione del
domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo. |
2. Identico. |
3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della
residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta
incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non č possibile,
questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione . |
3. Identico. |
3-bis. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta
elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta
elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le
comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria
della Commissione tributaria. |
3-bis. Abrogato. |
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Articolo 17-bis |
Articolo 17-bis |
1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro,
relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre
ricorso č tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni
seguenti ed č esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48. |
1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di
un reclamo e puō contenere una proposta di mediazione con rideterminazione
dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente č
determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 comma 2. Le
controversie di valore in determinabile non sono reclamabili, ad eccezione di
quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo. |
2. La presentazione del reclamo č condizione di procedibilitā del
ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di
novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale
costituzione in giudizio, puō eccepire l'improcedibilitā del ricorso e il
presidente, se rileva l'improcedibilitā, rinvia la trattazione per consentire
la mediazione. |
2. Il ricorso non č procedibile
fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro
il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si
applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. |
3. Il valore di cui al comma
1 č determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12. |
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre
dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la
costituzione č avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa
per consentire l'esame del reclamo. |
5. Il reclamo va presentato alla Direzione
provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali
provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che
curano l'istruttoria degli atti reclamabili. |
4.
Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della
proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da
quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti
impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica
compatibilmente con la propria struttura organizzativa. |
8. L'organo destinatario, se non intende
accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, né
l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di
mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni
controverse, al grado di sostenibilitā della pretesa e al principio di
economicitā dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche
per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile č
riconducibile a quella delle imposte sui redditi |
5. L'organo destinatario, se non intende accogliere
il reclamo o l'eventuale proposta
di mediazione, formula d'ufficio una propria
proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse,
al grado di sostenibilitā della pretesa e al principio di economicitā
dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i
contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile č riconducibile
a quella delle imposte sui redditi. |
6. Per il procedimento si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4
dell'articolo 22, in quanto compatibili. 10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte
soccombente č condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio,
una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso
delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle
medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la
commissione tributaria, puō compensare parzialmente o per intero le spese tra
le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella
motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la
proposta di mediazione. |
6.
Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la
mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni
dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute
ovvero della prima rata. Per le rate successive si applica l'articolo 48-ter,
comma 3. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la
mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono
indicate le somme dovute con i termini e le modalitā di pagamento. L'accordo
costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente. |
7. Il reclamo puō contenere una motivata proposta di mediazione,
completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa. |
7. Le sanzioni amministrative
si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto
dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e
assistenziali non si applicano sanzioni e interessi. |
9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato
l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il
reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e
23 decorrono dalla predetta data. Ai fini del computo del termine di novanta
giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali. |
|
9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base
all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre
il termine di cui all'articolo 22, fermo restando che in assenza di
mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.
La sospensione non si applica nel caso di improcedibilitā di cui al comma 2. |
8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto
oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli
interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. |
|
9. Le disposizioni di cui
al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti
della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. |
4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui
all'articolo 47-bis. |
10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui
all'articolo 47-bis. |
|
|
Articolo 18 |
Articolo 18 |
1. Il processo č introdotto con ricorso alla commissione tributaria
provinciale. |
1. Identico. |
2. Il ricorso deve contenere l'indicazione: |
2. Identico: |
a) della commissione tributaria cui č diretto; |
a) identica; |
b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa
residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio
dello Stato, nonché del codice fiscale e dellindirizzo di posta elettronica
certificata; |
b) identica; |
c) dell'ufficio |
c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso č proposto; |
d) dell'atto impugnato e dell' oggetto della
domanda; |
d) identica; |
e) dei motivi. |
e) identica. |
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore |
3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere
l'indicazione: a) della categoria di cui
all'art. 12 alla quale appartiene il difensore; b) dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente; c) dell' indirizzo di
posta elettronica certificata del difensore. |
4. Il ricorso č inammissibile se manca o č assolutamente incerta una
delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al
codice fiscale e allindirizzo di posta elettronica certificata, o non č
sottoscritta a norma del comma precedente |
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Articolo 23 |
Articolo 23 |
1. L'ufficio del Ministero delle finanze, l'ente locale o il
concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti č stato proposto
il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in
cui il ricorso č stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio
postale. |
1. L'ente impositore, l'agente
della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del
decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446, nei cui confronti č stato
proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal
giorno in cui il ricorso č stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo
del servizio postale. |
2. La costituzione della parte resistente č fatta mediante deposito
presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente
le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i
documenti offerti in comunicazione. |
2. Identico. |
3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese
prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di
cui intende valersi, proponendo altresė le eccezioni processuali e di merito
che non siano rilevabili d' ufficio e instando, se del caso, per la chiamata
di terzi in causa |
3. Identico. |
|
|
Articolo 39 |
Articolo 39 |
1. Il processo č sospeso quando č presentata querela di falso o deve
essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacitā
delle persone, salvo che si tratti della capacitā di stare in giudizio |
1. Identico. |
|
1-bis. La commissione
tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa
stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla
cui definizione dipende la decisione della causa. |
|
1-ter. Il processo
tributario č altresė sospeso, su richiesta conforme delle parti, nel caso in
cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni
internazionali per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia ovvero
nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi della
Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di
rettifica degli utili di imprese associate n. 90/463/CEE del 23 luglio 1990. |
|
|
Articolo 44 |
Articolo 44 |
1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso. |
1. Identico. |
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre
parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione č fatta dal presidente
della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile, |
2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre
parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione č fatta dal presidente
della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile. |
3. La rinuncia non produce effetto se non č accettata dalle parti
costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo. |
3. Identico. |
4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte
dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono,
dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione. |
4. Identico. |
5. Il presidente della sezione o la commissione,
se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano
l'estinzione del processo. Si applica l'ultimo comma dell'articolo seguente. |
5. Identico. |
|
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Articolo 46 |
Articolo 46 |
1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di
definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro
caso di cessazione della materia del contendere. |
1. Identico. |
2. La cessazione della materia del contendere č dichiarata, |
2. La cessazione della materia del contendere č dichiarata con decreto
del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento
presidenziale č reclamabile a norma dell'art. 28. |
3. Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico
della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge. |
3. Nei casi di definizione
delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio
estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. |
|
|
Articolo 47 |
Articolo 47 |
1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato puō derivargli un danno grave
ed irreparabile, puō chiedere alla commissione provinciale competente la
sospensione dell' esecuzione dell' atto stesso con istanza motivata proposta
nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in
segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22. |
1. Identico. |
2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di
sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data
comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima. |
2. Identico. |
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione
del merito, con lo stesso decreto, puō motivatamente disporre la provvisoria
sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio. |
3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione
del merito, puō disporre con decreto
motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia
del collegio. |
4. Il collegio, sentite le
parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza
motivata non impugnabile. |
4. Il collegio, sentite le
parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza
motivata non impugnabile. Il
dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti
in udienza. |
5. La sospensione puō anche essere parziale e
subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o
fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel provvedimento. |
5. La sospensione puō anche essere parziale e
subordinata alla prestazione della
garanzia di cui all'articolo 69, comma 2.. |
5-bis. Listanza di sospensione č decisa entro
centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa. |
5-bis. Identico. |
6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la
trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni
dalla pronuncia. |
6. Identico. |
7. Gli effetti della sospensione cessano dalla
data di pubblicazione della sentenza di primo grado. |
7. Identico. |
8. In caso di mutamento delle circostanze la
commissione su istanza motivata di parte puō revocare o modificare il
provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile
le forme di cui ai commi 1, 2 e 4. |
8. Identico. |
|
8-bis.
Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al
tasso di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 21 maggio 2009. |
|
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Articolo
48 |
Articolo
48 |
1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista
dall'articolo 33, puō proporre all'altra parte la conciliazione totale o
parziale della controversia. |
1. Se in
pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo,
presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per
la definizione totale o parziale della controversia. |
2. La conciliazione puō aver luogo solo davanti
alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il
tentativo di conciliazione puō essere esperito d'ufficio anche dalla
commissione. |
2. Se la
data di trattazione č giā fissata e sussistono le condizioni di
ammissibilitā, la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia
del contendere. Se l'accordo conciliativo č parziale, la commissione dichiara
con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede
alla ulteriore trattazione della causa. |
3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo
verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di
sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la
riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica
soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di
pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme
dovute superano i 50.000 euro. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di
venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero
importo dovuto ovvero della prima rata. Per le modalitā di versamento si
applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre
1994, n. 592. Le predette modalitā possono essere modificate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. |
3. Se la data di trattazione
non č fissata, provvede con decreto il presidente della sezione. 4. La conciliazione si perfeziona con
la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le
somme dovute con i termini e le modalitā di pagamento. L'accordo costituisce
titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il
pagamento delle somme dovute al contribuente. |
|
|
4. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa
non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione puō assegnare
un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta
ai sensi del comma 5. |
|
5. L'ufficio puō, sino alla data di trattazione in camera di
consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una
proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito.
Se l'istanza č presentata prima della fissazione della data di trattazione,
il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e
delle condizioni di ammissibilitā, dichiara con decreto l'estinzione del
giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del
processo verbale di cui al comma 3. Il decreto č comunicato alle parti ed il
versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato
entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la
conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione
fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente č
depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della
proposta. |
|
|
|
|
Articolo 48-bis |
|
1. Ciascuna parte entro
il termine di cui all'articolo 32 comma 2 puō presentare istanza per la
conciliazione totale o parziale della controversia. |
|
2. All'udienza la
commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilitā, invita le parti
alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza
per il perfezionamento dellaccordo conciliativo. |
|
3. La conciliazione si
perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le
somme dovute con i termini e le modalitā di pagamento. Il processo verbale
costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore
e per il pagamento delle somme dovute al contribuente. |
|
4. La commissione
dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia
del contendere. |
|
|
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Articolo 48-ter |
6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si
applicano nella misura del 40 per cento delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare
del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura
delle sanzioni non puō essere inferiore al 40 per cento dei minimi edittali
previsti per le violazioni pių gravi relative a ciascun tributo. |
1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta
per cento del minimo previsto dalla
legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo
grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto
dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di
giudizio. |
|
2. Il versamento delle
somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere
effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo
conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di
cui all'articolo 48-bis. |
3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una
sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata
successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede
all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata
in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. |
3. In caso di mancato pagamento
delle somme di cui al comma 2 nel termine ivi previsto, ovvero anche di
una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della
rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle
residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo
importo dovuto. |
|
4. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni
anche sanzionatorie previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. |
|
|
Articolo 49 |
Articolo 49 |
1. Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si
applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del c.p.c., |
1. Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si
applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del c.p.c., e
fatto salvo quanto disposto nel presente decreto. |
|
|
Articolo 52 |
Articolo 52 |
1. La sentenza della commissione provinciale puō essere appellata alla
commissione regionale competente a norma dell' art. 4, comma 2. |
1. Identico. |
|
2. L'appellante puō
chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte
l'esecutivitā della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi.
Il contribuente puō comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione
dell'atto se da questa puō derivargli un danno grave e irreparabile. |
|
3. Il presidente fissa
con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera
di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno
dieci giorni liberi prima. |
|
4. In caso
di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, puō
disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutivitā della sentenza
fino alla pronuncia del collegio. |
|
5. Il collegio, sentite
le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza
motivata non impugnabile. |
|
6. La sospensione puō
essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69
comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-bis. |
|
7. La sospensione della
esecutivitā della sentenza favorevole al contribuente consente la riscossione
delle somme esigibili nella pendenza del giudizio di primo grado. |
|
|
Articolo 62 |
Articolo 62 |
1. Avverso la sentenza della commissione tributaria regionale puō
essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5
dell' art. 360, comma 1, del c.p.c.. |
1. Avverso la sentenza della commissione tributaria regionale puō
essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5
dell' art. 360, primo comma, del
c.p.c.. |
2. Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano
le norme dettate dal c.p.c. in quanto compatibili con quelle del presente
decreto. |
2. Identico. |
|
2-bis. Sull'accordo delle
parti la sentenza della commissione tributaria provinciale puō essere
impugnata con ricorso per cassazione a norma dell'art. 360, primo comma, n.
3, del codice di procedura civile. |
|
|
|
Articolo 62-bis |
|
1. La parte che ha
proposto ricorso per cassazione puō chiedere alla commissione che ha
pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte
l'esecutivitā allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Il
contribuente puō comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto
se da questa puō derivargli un danno grave e irreparabile. |
|
2.
Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione
per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data
comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima. |
|
3.
In caso di eccezionale urgenza il presidente puō disporre con decreto
motivato la sospensione dell'esecutivitā della sentenza fino alla pronuncia
del collegio. |
|
4.
Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con ordinanza
motivata non impugnabile. |
|
5.
La sospensione puō essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui
all'articolo 69, comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma
8-bis. |
|
6.
La commissione non puō pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 se la
parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione
contro la sentenza. |
|
7.
La sospensione della esecutivitā della sentenza favorevole al contribuente
consente la riscossione delle somme esigibili nella pendenza del giudizio di
primo grado. |
|
|
Articolo
63 |
Articolo
63 |
1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa
alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve
essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine
perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza nelle forme
rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto
applicabili. |
1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa
alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve
essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine
perentorio di sei mesi dalla
pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i
giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili. |
2. Se la riassunzione non avviene entro il
termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una
causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue. |
2. Identico. |
3. In sede di rinvio si osservano le norme
stabilite per il procedimento davanti alla commissione tributaria a cui il
processo č stato rinviato. In ogni caso, a pena d'inammissibilitā, deve
essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione. |
3. Identico. |
4. Le parti conservano la stessa posizione
processuale che avevano nel procedimento in cui č stata pronunciata la
sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in
tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di
cassazione. |
4. Identico. |
5. Subito dopo il deposito dell'atto di riassunzione, la segreteria
della commissione adita richiede alla cancelleria della Corte di cassazione
la trasmissione del fascicolo del processo. |
5. Identico. |
|
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Articolo 64 |
Articolo 64 |
1. Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono
accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o
non sono state impugnate č ammessa la revocazione ai sensi dell'art. 395 del
c.p.c. |
1. Le sentenze pronunciate in
grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere
impugnate ai sensi dell'art. 395 del codice di procedura civile. |
2. Le sentenze per le quali č scaduto il termine per l' appello
possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell' art.
395 del c.p.c. purché la scoperta del dolo o della falsitā dichiarata o il
recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al
numero 6 dell' art. 395 del c.p.c. siano posteriori alla scadenza del termine
suddetto. |
2. Identico. |
3. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il
termine per l'appello il termine stesso č prorogato dal giorno
dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso. |
3. Identico. |
|
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Articolo 65 |
Articolo 65 |
1. Competente per la revocazione č la stessa commissione tributaria
che ha pronunciato la sentenza impugnata. |
1. Identico. |
2. A pena di inammissibilitā il ricorso deve contenere gli elementi
previsti dall'art. 53, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di
revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell' art.
395 del c.p.c. nonché del giorno della scoperta o della falsitā dichiarata o
del recupero del documento. La prova della sentenza passata in giudicato che
accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in
copia autentica. |
2. Identico. |
3. Il ricorso per revocazione č proposto e depositato a norma
dell'art. 53, comma 2. |
3. Identico. |
|
3-ter. Le partė possono
proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo
52, in quanto compatibili. |
|
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Articolo 67-bis |
|
1. Le sentenze emesse
dalle commissioni tributarie sono esecutive secondo quanto previsto dal
presente capo. |
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Articolo 68 |
Articolo 68 |
1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta,
nei casi in cui č prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di
giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi
previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: |
1. Identico: |
a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria
provinciale che respinge il ricorso; |
a) identica; |
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione
tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa
accoglie parzialmente il ricorso; |
b) identica; |
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della
commissione tributaria regionale. |
c) identica; |
|
c-bis) per l'ammontare
dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della
Corte di Cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo
indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione. |
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere |
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli importi da
versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto giā corrisposto. |
2. Se il ricorso viene accolto, il tributo
corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della
commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle
leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla
notificazione della sentenza. |
2. Se il ricorso viene accolto, il tributo
corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della
commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle
leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla
notificazione della sentenza. In caso
di mancata esecuzione del rimborso il contribuente puō richiedere
l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla commissione tributaria
provinciale ovvero, se il giudizio č pendente nei gradi successivi, alla
commissione tributaria regionale. |
3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l' ultima
sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione. |
3. Identico. |
3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie
tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione
2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell'imposta sul
valore aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal regolamento
(CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, come riformato dal
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in
materia. |
3-bis. Identico. |
|
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Articolo 69 |
Articolo 69 |
1. Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero delle finanze o
l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di
somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell' articolo 15 e
la relativa sentenza č passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia
spedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 del c.p.c., applicando per
le spese l'art. 25, comma 2. |
1. La sentenza di condanna al
pagamento di somme in favore del contribuente č immediatamente esecutiva.
Tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro,
diverse dalle spese di lite, puō essere subordinato dal giudice, anche tenuto
conto delle condizioni di solvibilitā dell'istante, alla prestazione di
idonea garanzia. |
|
2. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emesso ai sensi
dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto
dallarticolo 38-bis comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonché il termine entro il quale puō
essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla
restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi. |
|
3. I costi della
garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente
all'esito definitivo del giudizio. |
|
4. Il pagamento delle
somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta
giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di
cui al comma 2, se dovuta. |
|
5. In caso di mancata
esecuzione della sentenza il contribuente puō richiedere l'ottemperanza a
norma dell'articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il
giudizio č pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria
regionale. |
|
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Articolo70 |
Articolo70 |
1. |
1. La parte che vi ha
interesse, puō richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla
sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso
da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione
tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da
essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione
tributaria regionale. |
2. Il ricorso č proponibile solo dopo la scadenza
del termine entro il quale č prescritto dalla legge l'adempimento
dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale dell' obbligo
posto a carico della sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta
giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a
quando l'obbligo non sia estinto. |
2. Il ricorso č proponibile solo dopo la scadenza
del termine entro il quale č prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore,
dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli
obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo
trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e
fino a quando l'obbligo non sia estinto. |
3. Il ricorso indirizzato al presidente della commissione deve
contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la
proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilitā, della
sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve
essere prodotta in copia unitamente all' originale o copia autentica dell'
atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario. |
3. Identico. |
4. Uno dei due originali del ricorso č comunicato a cura della
segreteria della commissione all'ufficio del Ministero delle finanze o
all'ente locale obbligato a provvedere. |
4. Uno dei due originali del ricorso č comunicato a cura della
segreteria della commissione ai
soggetti di cui al comma 2 obbligati a provvedere. |
5. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio |
5. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio puō trasmettere le
proprie osservazioni alla commissione tributaria, allegando la documentazione
dell' eventuale adempimento. |
6. Il presidente della commissione tributaria, scaduto il termine di
cui al comma precedente, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato
la sentenza. Il presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione
del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del
ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi
prima a cura della segreteria. |
6. Identico. |
7. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la
documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili
per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio |
7. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la
documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili
per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio che li ha omessi e nelle forme
amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi
risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della
relativa motivazione. Il collegio, se lo ritiene opportuno, puō delegare un
proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine
congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui
spettante secondo le disposizioni del
Titolo VII del Capo IV del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.. |
8. Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente e
preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal
commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza. |
|
9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono
immediatamente esecutivi. |
|
10. Contro la sentenza di cui al comma 7 č ammesso soltanto ricorso in
cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento |
|
|
10-bis. Per il pagamento
di somme dell'importo fino a diecimila euro e comunque per il pagamento delle
spese di giudizio, il ricorso č deciso dalla Commissione in composizione
monocratica. |
D.P.R.
29-9-1973 n. 600 |
Schema
D.Lgs. n. 184 |
|
|
|
Articolo
10 |
|
1. All'articolo 63 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante
"Disposizioni comuni in materia di accertamento dell'imposta sui
redditi", i commi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: |
Articolo 63 |
Articolo 63 |
Presso gli uffici finanziari il contribuente puō farsi rappresentare
da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto
comma. |
Identico. |
La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma
autenticata. L'autenticazione non č necessaria quando la procura č conferita
al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti
da persone giuridiche. Quando la procura č conferita a persone iscritte in
albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma, a soggetti
iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti
tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la
subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in
economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria ovvero ai
soggetti indicati nell articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 č data facoltā agli stessi
rappresentanti di autenticare la sottoscrizione. Quando la procura č rilasciata
ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una societā di
servizi di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal
responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale
rappresentante della predetta societā di servizi. |
Identico. |
Il Ministero delle finanze puō autorizzare
all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni
tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto
dell'amministrazione finanziaria, nonché gli ufficiali e i sottufficiali
della guardia di finanza, collocati a riposo dopo almeno venti anni di
effettivo servizio. L'autorizzazione puō essere revocata in ogni tempo con provvedimento
motivato. Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate e comunica
alle segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni. |
Il Ministero dell'economia
e delle finanze puō autorizzare all'esercizio dell'assistenza tecnica davanti alle commissioni
tributarie, se cessati dall'impiego
dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attivitā connesse
ai tributi, gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di
concetto degli enti impositori e del
Ministero nonché gli ufficiali e
ispettori della guardia di finanza. L'autorizzazione puō essere revocata o sospesa in ogni tempo con
provvedimento motivato. Le attivitā
connesse ai tributi sono individuate con il decreto di cui all'articolo 12,
comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. |
A coloro che hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria e alla
guardia di finanza, ancorché iscritti in un albo professionale o nell'elenco
previsto nel precedente comma, č vietato, per due anni dalla data di
cessazione del rapporto d'impiego, di esercitare funzioni di assistenza e di
rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti le commissioni
tributarie. |
Ai soggetti di cui al
terzo comma, ancorché iscritti in un
albo professionale, č vietato di esercitare funzioni di assistenza e di
rappresentanza presso gli enti
impositori e davanti le commissioni tributarie
per un periodo di due anni dalla data di cessazione del rapporto
d'impiego. |
Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in materia
tributaria in violazione del presente articolo č punito con la multa da lire
cinquantamila a lire cinquecentomila. |
L'esercizio delle funzioni di rappresentanza e assistenza in violazione del presente
articolo č punito con la sanzione
amministrativa da euro mille a euro cinquemila. |
D.P.R.
30-5-2002 n. 115 |
Schema
D.Lgs. n. 184 |
|
|
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Articolo 10 |
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2.
All'articolo 14, comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, recante "Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia" |
Articolo
14 (L) |
Articolo
14 (L) |
1. La parte che per prima si costituisce in
giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi
di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei
beni pignorati, č tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. |
1. Identico. |
1-bis. La parte che fa istanza a norma
dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile č tenuta
al pagamento contestuale del contributo unificato. |
1-bis. Identico. |
2. Il valore dei processi, determinato ai sensi
del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve
risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni
dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. |
2. Identico. |
3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la
domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui
consegue l'aumento del valore della causa, č tenuta a farne espressa
dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre
parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o
formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a
farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un
autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda
proposta. |
3. Identico. |
3-bis. Nei processi tributari, il valore della
lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del
comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e
successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla
parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a
debito. |
3-bis. Nei processi tributari, il valore della
lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve
risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del
ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. |
3-ter. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi
di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle
stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all'articolo
119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in
caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque
denominate, il valore č costituito dalla somma di queste. |
3-ter. Identico. |
D.Lgs.
18-12-1997 n. 472 |
Schema
D.Lgs. n. 184 |
|
|
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Articolo
10 |
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3. Al decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di
sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma
dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", sono
apportate le seguenti modificazioni: |
|
|
Articolo 19 |
Articolo 19 |
1. In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in
cui non č prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni
dettate dall'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario. |
1. Identico. |
2. La commissione tributaria regionale puō sospendere l'esecuzione
applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 47 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. |
2. La commissione tributaria regionale puō sospendere l'esecuzione
applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 52 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. |
3. La sospensione deve essere concessa se viene prestata idonea
garanzia anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa. |
3. La sospensione deve essere concessa se viene prestata la garanzia di cui all'articolo 69 del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.. |
4. Quando non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie;
la sanzione č riscossa provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al
quale č proposto ricorso amministrativo, nei limiti della metā dell'ammontare
da questo stabilito. L'autoritā giudiziaria ordinaria successivamente adita,
se dall'esecuzione puō derivare un danno grave ed irreparabile, puō disporre
la sospensione e deve disporla se viene offerta idonea garanzia. |
4. Identico. |
5. Se l'azione viene iniziata avanti all'autoritā giudiziaria
ordinaria ovvero se questa viene adita dopo la decisione dell'organo
amministrativo, la sanzione pecuniaria č riscossa per intero o per il suo
residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado, salva l'eventuale
sospensione disposta dal giudice d'appello secondo le previsioni dei commi 2,
3 e 4. |
5. Identico. |
6. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma
corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l'ufficio deve provvedere al
rimborso entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della
sentenza. |
6. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma
corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso
ai sensi dell'articolo 68, comma 2,
del decreto legislativo·31 dicembre 1992, n. 546.. |
7. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di
irrogazione č divenuto definitivo. |
7. Identico. |
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Articolo 22 |
Articolo 22 |
1. In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione
della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro
notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia
del proprio credito, puō chiedere, con istanza motivata, al presidente della
commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del
trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a
procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei
loro beni, compresa l'azienda. A tal fine lAgenzia delle entrate si avvale
anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni. |
1. Identico. |
2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere notificate, anche tramite
il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti
giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi. |
2. Identico. |
3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2, fissa con
decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile,
disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni
prima. La commissione decide con sentenza. |
3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2, fissa con
decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile,
disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni
prima. La commissione decide con sentenza. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, il
termine č triplicato. |
4. In caso di eccezionale
urgenza o di pericolo nel ritardo, il presidente, ricevuta l'istanza,
provvede con decreto motivato. Contro il decreto č ammesso reclamo al
collegio entro trenta giorni. Il collegio, sentite le parti in camera di
consiglio, provvede con sentenza. |
4. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare
l'attuazione del provvedimento, il presidente provvede con decreto
motivato assunte ove occorra sommarie
informazioni. In tal caso fissa,
con lo stesso decreto, la camera di consiglio entro un termine non superiore
a trenta giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a
quindici giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale
udienza la commissione, con sentenza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. |
5. Nei casi in cui non sussiste giurisdizione
delle commissioni tributarie, le istanze di cui al comma 1 devono essere
presentate al tribunale territorialmente competente in ragione della sede
dell'ufficio richiedente, che provvede secondo le disposizioni del libro IV,
titolo I, capo III, sezione I, del codice di procedura civile, in quanto
applicabili. |
5.
Soppresso |
6. Le parti interessate possono prestare, in
corso di giudizio, idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria
o assicurativa. In tal caso l'organo dinanzi al quale č in corso il
procedimento puō non adottare ovvero adottare solo parzialmente il
provvedimento richiesto. |
6. Le parti interessate possono prestare, in corso
di giudizio, la garanzia di cui
all'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In tal caso l'organo dinanzi al quale č in corso il procedimento puō non
adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto. |
7. I provvedimenti cautelari perdono efficacia
se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene
notificato atto di contestazione o di irrogazione. In tal caso, il presidente
della commissione tributaria provinciale ovvero il presidente del tribunale
dispongono, su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, la
cancellazione dell'ipoteca. I provvedimenti perdono altresė efficacia a
seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il
ricorso o la domanda. La sentenza costituisce titolo per la cancellazione
dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il
giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entitā
dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza č pronunciata dalla Corte di
cassazione, provvede il giudice la cui sentenza č stata impugnata con ricorso
per cassazione |
7. I provvedimenti cautelari pronunciati ai sensi del comma 1 perdono efficacia: a)
se non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione; b) se, nel termine di centoventi giorni dalla loro
adozione, non viene notificato atto impositivo,
di contestazione o di irrogazione; in tal caso, il presidente della
commissione su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, dispone
la cancellazione dell'ipoteca; c) a seguito
della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso
avverso gli atti di cui alla lettera b). La sentenza costituisce titolo
per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su
istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce
proporzionalmente l'entitā dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza č
pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza č
stata impugnata con ricorso per cassazione. |
D.Lgs.
31-12-1992 n. 545 |
Schema
D.Lgs. n. 184 |
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Articolo
11 |
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1. Al decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Articolo 2 |
Articolo 2 |
1. A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali č
preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione. |
1. A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali č
preposto un presidente che presiede anche la prima sezione. L'incarico ha durata quadriennale a
decorrere dalla data di esercizio effettivo delle funzioni ed č rinnovabile
per una sola volta e per un uguale periodo, previa valutazione positiva da
parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dell'attivitā
svolta nel primo triennio del quadriennio iniziale. Il Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria stabilisce con proprio regolamento il
procedimento e le modalitā di tale valutazione, garantendo la previa
interlocuzione con l'interessato. Il Presidente non puō essere nominato tra
soggetti che raggiungeranno l'etā pensionabile entro i tre anni successivi
alla nomina. |
|
1-bis. A seguito di
valutazione negativa da parte del Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria e comunque all'esito dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni
di cui al comma 1l, il giudice tributario č riassegnato a sua richiesta,
salvo tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse all'incarico
di presidente di sezione nella commissione tributaria a cui era preposto
ovvero in quella di precedente provenienza. |
2. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di
impedimento, č sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente
di sezione con maggiore anzianitā nell'incarico subordinatamente d'etā. |
2. Identico. |
3. Il presidente di commissione con oltre quindici sezioni puō
delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o pių presidenti di
sezione con i criteri di cui al comma 2. |
3. Identico. |
4. A ciascuna sezione č assegnato un presidente, un vice-presidente e
non meno di quattro giudici tributari. |
4. Identico. |
5. Ogni collegio giudicante č presieduto dal presidente della sezione
o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti. |
5. Identico. |
6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il
collegio giudicante, il presidente della commissione designa i componenti di
altre sezioni. |
6. Identico. |
|
|
Articolo 6 |
Articolo 6 |
1. Il presidente di ciascuna commissione tributaria, all'inizio di ogni
anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai
criteri fissati dal consiglio di presidenza per assicurare l'avvicendamento
dei componenti tra le stesse. |
1. Con provvedimento del
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria sono istituite sezioni
specializzate in relazione a questioni controverse individuate con il
provvedimento stesso. |
|
1-bis. I presidenti delle
commissioni tributarie assegnano il ricorso ad una delle sezioni tenendo
conto, preliminarmente, della specializzazione di cui al precedente comma e
applicando successivamente i criteri cronologici e casuali. |
2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno,
stabilisce il calendario delle udienze ed, all'inizio di ogni trimestre, la
composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti
dal consiglio di presidenza. Ciascun collegio giudicante deve tenere udienza
almeno una volta alla settimana. |
2. Identico. |
3. Il presidente della commissione tributaria, col decreto di cui al
comma 1, indica una o pių delle sezioni, che, nel periodo di sospensione
feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di
sospensione cautelare del provvedimento impugnato. |
3. Identico. |
|
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Articolo 7 |
Articolo 7 |
1. I componenti delle commissioni tributarie
debbono: |
1. Identico: |
a) essere cittadini italiani; |
a) identica; |
b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici; |
b) identica; |
c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per
contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati
sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; |
c) identica; |
d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione,
settantadue anni di etā; |
d) identica; |
e) avere idoneitā fisica e psichica; |
e) identica; |
|
e-bis) essere muniti di
laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o
economico-aziendalistiche; |
|
|
Articolo 8 |
Articolo 8 |
1. Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finché
permangono in attivitā di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni
o attivitā professionali: |
1. Identico: |
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo; |
a) identica; |
b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e
gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione
al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di detti enti o
come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi
stessi; |
b) identica; |
c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio
presso gli uffici delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio,
di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni; |
c) identica; |
d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza; |
d) identica; |
e) i soci, gli amministratori e i dipendenti
delle societā concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o
preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio
tecnico del Ministero delle finanze; |
e) identica; |
f) abrogata |
|
g) i prefetti; |
g) identica; |
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti
politici; |
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici; |
i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o
accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria,
detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono
attivitā di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e
anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o
associazioni di contribuenti, di societā di riscossione dei tributi o di
altri enti impositori; |
i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o
accessorio ad altra prestazione, direttamente
o attraverso forme associative, esercitano l'attivitā di consulenza tributaria,
detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono
attivitā di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e
anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o
associazioni di contribuenti, di societā di riscossione dei tributi o di
altri enti impositori; |
l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi
di polizia; |
l) identica; |
m) abrogata |
|
m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli
e il personale dipendente individuati nell'articolo 12
del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, ed esercitano, anche in forma non
individuale, le attivitā individuate nella lettera i). |
m-bis) identica. |
1-bis. Non possono essere componenti di commissione tributaria
provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli
affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali,
esercitano, anche in forma non individuale, le attivitā individuate nella
lettera i) del comma 1 nella regione e nelle province confinanti con la
predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non
possono, altresė, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i
coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo
grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in
forma non individuale, le attivitā individuate nella lettera i) del comma 1
nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle
regioni con essa confinanti. All'accertamento della sussistenza delle cause
di incompatibilitā previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio
di Presidenza della giustizia tributaria. |
1-bis. Identico. |
2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i
coniugi, i conviventi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado. |
2. Identico. |
3. Nessuno puō essere componente di pių commissioni tributarie. |
3. Identico. |
4. I componenti delle commissioni tributarie, che vengano a trovarsi
in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) o che siano
nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di
cessazione dell'incompatibilitā; successivamente alla suddetta data essi
riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la commissione
tributaria di appartenenza. |
4. Identico. |
|
|
Articolo 9 |
Articolo 9 |
1. I componenti delle commissioni tributarie sono nominati con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze,
previa deliberazione del consiglio di presidenza, secondo l'ordine di
collocazione negli elenchi previsti nel comma 2. |
1. I componenti delle commissioni tributarie immessi per la prima volta nel ruolo unico di cui al1 'articolo 4,
comma 40, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono nominati con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze,
previa deliberazione del consiglio di presidenza, secondo l'ordine di
collocazione negli elenchi previsti nel comma 2. In ogni altro caso alla nomina dei componenti di commissione
tributaria si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. |
2. Il consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al
comma 1 sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione
tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate
negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la
propria disponibilitā all'incarico e sono in possesso dei requisiti
prescritti. |
|
2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i
posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la
presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i
magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a
riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo. |
|
3. Alla comunicazione di disponibilitā all'incarico deve essere
allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie
indicate negli articoli 3, 4 e 5 e il possesso dei requisiti prescritti,
nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di
incompatibilitā indicate all'art. 8. |
|
4. La formazione degli elenchi di cui al comma 2 č fatta secondo i
criteri di valutazione ed i relativi punteggi indicati nella tabella E e
sulla base della documentazione allegata alla comunicazione di disponibilitā
all'incarico. |
|
5. Il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il termine
e le modalitā per le comunicazioni di disponibilitā agli incarichi da
conferire e per la formazione degli elenchi di cui al comma 2. |
|
6. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la
propria disponibilitā all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti
prescritti, č fatta con decreto del Ministro delle finanze, su conforme
deliberazione del consiglio di presidenza. |
|
|
|
Articolo 11 |
Articolo 11 |
1. La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni
tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di
pubblico impiego. |
1. Identico. |
2. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali,
indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dallincarico, in ogni caso,
al compimento del settantacinquesimo anno di etā. |
2. Identico. |
3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i
componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono
essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per pių di
cinque anni consecutivi. |
3. Identico. |
4. Lassegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per
trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio č
disposta nel rispetto dei seguenti criteri: |
4. Identico: |
a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di
vice presidente e di componenti delle commissioni tributarie provinciali e
regionali č annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a conoscenza di
tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere
dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i
componenti che aspirano allincarico devono presentare domanda; |
a) identica; |
b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si
procede in conformitā a quanto previsto dallarticolo 9, commi 1, 2, 3 e 6.
La scelta tra gli aspiranti č fatta dal Consiglio di presidenza secondo i
criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti
dallapplicazione delle disposizioni di cui all articolo
44-ter,allegate al presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della
laboriositā e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di paritā di
punteggio, della maggiore anzianitā di etā; |
b) identica; |
c) i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla
funzione o dallincarico svolti, non possono concorrere allassegnazione di
altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle
funzioni dellincarico ricoperto. |
c) identica. |
5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo lespletamento dei
concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dallarticolo
9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle
commissioni tributarie provinciali e regionali |
5. Identico. |
|
5-bis Nei
casi di necessitā di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze puō
disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria,
l'anticipazione nell' assunzione delle funzioni. |
|
|
Articolo 15 |
Articolo 15 |
1. Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la
vigilanza sugli altri componenti. Il Presidente di ciascuna commissione
tributaria segnala alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, per i
provvedimenti di competenza, la qualitā e l'efficienza dei servizi di segreteria
della propria commissione. Il presidente di ciascuna commissione tributaria
regionale esercita la vigilanza sulla attivitā giurisdizionale delle
commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della
stessa e sui loro componenti. |
1. Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la
vigilanza sugli altri componenti e
sulla qualitā e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria
commissione, al fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti
di competenza. Il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale
esercita la vigilanza sulla attivitā giurisdizionale delle commissioni
tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui
loro componenti. |
2. I componenti delle commissioni tributarie, per comportamenti non
conformi a doveri o alla dignitā del proprio ufficio, sono soggetti alle
seguenti sanzioni disciplinari: |
2. I componenti delle commissioni tributarie, per comportamenti non
conformi a doveri o alla dignitā del proprio ufficio, sono soggetti alle
sanzioni individuate nei successivi
commi. |
a) ammonimento, per lievi trasgressioni; |
3. Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni. |
b) censura, per il mancato deposito di una decisione dopo un primo
ammonimento e nei casi di recidiva in altre trasgressioni di cui alla lettera
a); |
4. Si applica la sanzione
non inferiore alla censura, per: a) i comportamenti che,
violando i doveri di cui al comma 2, arrecano ingiusto danno o indebito
vantaggio a una delle parti; b) la consapevole
inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge; c) i comportamenti che, a
causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel
procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano
violazione del dovere di imparzialitā; d) i comportamenti
abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro
difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della
Commissione tributaria, ovvero nei confronti di altri giudici o di
collaboratori; e) l'ingiustificata
interferenza nell'attivitā giudiziaria di altro giudice; f) l'omessa comunicazione
al Presidente della Commissione tributaria da parte del giudice destinatario
delle avvenute interferenze; g) il perseguimento di
fini diversi da quelli di giustizia; h) la scarsa laboriositā,
se abituale; i) la grave o abituale
violazione del dovere di riservatezza; l) l'uso della qualitā di
giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti. |
c) sospensione dalle funzioni per un periodo da tre a sei mesi, per
tardivo deposito pių di tre volte in un anno delle decisioni dopo la scadenza
dell'ulteriore termine fissato per iscritto dal presidente della commissione
dopo l'inosservanza del termine prescritto di sessanta giorni, per omissione
da parte di presidente di sezione di convocazione del collegio giudicante per
un periodo superiore ad un mese senza giustificato motivo o di fissazione per
pių di tre volte da parte di presidente di commissione dell'ulteriore termine
per il deposito tardivo di sentenze, per inosservanza di altri doveri
dell'incarico e per contegno scorretto nell'ambito della sezione, del collegio
giudicante o verso il pubblico; |
5. Si applica la sanzione
non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese
a due anni, per: a) il reiterato o grave
ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; b) i comportamenti che,
violando i doveri di cui al comma 2, arrecano grave e ingiusto danno o
indebito vantaggio a una delle parti; c) l'uso della qualitā di
giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e
grave; d) il frequentare persona
che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per
tendenza o aver subėto condanna per delitti non colposi alla pena della
reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta ad una misura di
prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero
l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone. |
|
6. Si applica la sanzione. dell'incapacitā a esercitare un incarico
direttivo per l'interferenza, nell'attivitā di altro giudice tributario, da
parte del presidente della commissione o della sezione, se ripetuta o grave. |
d) rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di
cui alla lettera c). |
7. Si applica la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui ai commi 5 e 6. |
|
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Articolo 21 |
Articolo 21 |
1. Le elezioni del consiglio di presidenza hanno luogo entro i tre
mesi anteriori alla scadenza del precedente consiglio e sono indette con
decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana almeno trenta giorni prima della data stabilita . Esse si
svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21. |
1. Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria hanno luogo entro quattro mesi dallo
scadere del precedente Consiglio. Esse
sono indette con provvedimento del Presidente del
Consiglio di presidenza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni. Esse si svolgono in
un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21. |
2. Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza č
istituito presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale centrale,
composto da un presidente di commissione tributaria regionale o provinciale
che lo presiede e da due giudici tributari, nominati dal Ministro delle
finanze. |
2. Il Presidente del Consiglio
di presidenza nomina, con propria delibera, l'ufficio centrale
elettorale, che si insedia presso lo
stesso Consiglio di presidenza, ed č costituito da un presidente di
Commissione tributaria, che lo presiede, e da due giudici tributari. Con la stessa delibera sono nominati,
altresė, i tre giudici supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in
caso di loro assenza o impedimento. 2-bis. Le candidature
devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale, a mezzo plico
raccomandato, almeno venticinque giorni prima delle elezioni mediante
compilazione della apposita scheda di presentazione. Ciascun candidato č
presentato da non meno di venti e da non oltre trenta giudici tributari. Le
firme di presentazione possono essere apposte e depositate anche su pių
schede di presentazione, se i candidati raccolgono firme di presentazione in
Commissioni diverse da quella di appartenenza. 2-ter. Nessuno puō
presentare pių di un candidato né essere, contemporaneamente, candidato e
presentatore di se stesso. L'inosservanza delle disposizioni del presente
comma determina la nullitā di ogni firma di presentazione proposta dal
medesimo soggetto. 2-quater. Nei dieci
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'ufficio
elettorale centrale accerta che nei confronti del candidato non sussistono le
cause di ineleggibilitā di cui all'articolo 20. Lo stesso Ufficio verifica,
altresė, il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, esclude, con
provvedimento motivato, le candidature non presentate dal prescritto numero
di presentatori ovvero quelle dei candidati ineleggibili, e trasmette
immediatamente le candidature ammesse al Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria. L'elenco dei candidati č pubblicato sul sito
istituzionale del Consiglio ed inviato dallo stesso per posta elettronica a
tutti i componenti delle Commissioni tributarie. Detto elenco č altresė
affisso, a cura dei Presidenti di commissione, presso ciascuna Commissione
tributaria. |
2-bis. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle
commissioni provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi č
istituito l'ufficio elettorale, che assicura l'espletamento delle operazioni
di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che
lo presiede, e da due giudici tributari nominati dal presidente delle
rispettive commissioni. Il voto viene espresso presso la sede della
commissione presso la quale č espletata la funzione giurisdizionale. |
2-quinquies. Le operazioni
elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni tributarie provinciali e regionali e presso ciascuna di queste
sedi č istituito l'ufficio elettorale
locale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto
dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da
due giudici tributari, nominati dal presidente delle rispettive commissioni almeno venti giorni prima della data
fissata per le elezioni. Sono nominati altresė tre supplenti, i quali
sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.
Non possono far parte degli Uffici elettorali giudici tributari che abbiano
riportato sanzioni disciplinari pių gravi dell'ammonimento. 2-sexies. Gli uffici
elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso
di esse e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa
apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti
validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di
scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, come
pure delle contestazioni decise ai sensi dell'articolo 22, comma 4, si dā
atto nel processo verbale. 2-septies. Con
regolamento del Consiglio di Presidenza sono stabilite le disposizioni di
attuazione del presente articolo. |
|
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Articolo 22 |
Articolo 22 |
1. abrogato |
|
2. abrogato |
|
3. Ciascun elettore puō esprimere il voto per non pių di sei
candidati. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai
componenti dell'ufficio elettorale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore.
|
1. Ciascun elettore puō esprimere il voto per non pių di tre candidati. Le schede devono
essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale
ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore. |
|
2. Il voto, personale,
diretto e segreto, viene espresso presso la sede della commissione presso la
quale č espletata la funzione giurisdizionale. |
|
3. Gli uffici elettorali
locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di esse e
provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura
delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e
il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio
hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, come pure delle
contestazioni decise ai sensi del comma 4, si deve dare atto nel processo
verbale delle operazioni. |
4. L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza sulle
contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonché su quelle relative
alla validitā delle schede, dandone atto nel processo verbale delle
operazioni. |
4. Identico. |
5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio č
trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione
degli eletti |
5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio č
trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione
degli eletti. |
|
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Articolo 23 |
Articolo 23 |
1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che,
nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior
numero di voti. A paritā di voti č eletto il pių anziano di etā. |
1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che,
nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior
numero di voti. A paritā di voti č eletto il pių anziano di etā. I nominativi degli eletti sono comunicati
al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e al Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. |
2. I reclami relativi alla eleggibilitā e alle operazioni elettorali
sono indirizzati al consiglio di presidenza e debbono pervenire alla
segreteria dello stesso entro il quindicesimo giorno successivo alla
proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo. |
2. Identico. |
3. Il consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima
adunanza. |
3. Identico. |
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3-bis. Nei quindici
giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica,
di cui allarticolo 17, comma 1, il Presidente in carica del Consiglio di
presidenza della giustizia tributaria convoca per l'insediamento il Consiglio
nella sua nuova composizione. |
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3-ter. Il Consiglio di
Presidenza scade al termine del quadriennio e continua ad esercitare le
proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio. |
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Articolo 24 |
Articolo 24 |
1. Il consiglio di presidenza: |
1. Identico: |
a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui
reclami attinenti alle elezioni; |
a) identica; |
b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento; |
b) identica; |
c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i
componenti delle commissioni tributarie; |
c) identica; |
d) formula al Ministro delle finanze proposte per
l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i
presidenti delle commissioni tributarie; |
d) identica; |
e) predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro
delle finanze di cui all'art. 29, comma 2, anche in ordine alla produttivitā
comparata delle commissioni; |
e) identica; |
f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e
dei collegi giudicanti; |
f) identica; |
g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi
nell'ambito delle commissioni tributarie divise in sezioni; |
g) identica; |
h) promuove iniziative intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento
professionale dei giudici tributari; |
h) assicura l'aggiornamento
professionale dei giudici tributari attraverso l'organizzazione di corsi
di formazione permanente, in sede centrale e decentrata nell'ambito degli
stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso
Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al
Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di ottobre dell'anno
precedente lo svolgimento dei corsi; |
i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni
previsti dal presente decreto o che comunque riguardano il funzionamento
delle commissioni tributarie; |
i) identica; |
l) esprime parere sulla ripartizione fra le commissioni tributarie dei
fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per le spese di loro
funzionamento; |
l) identica; |
m) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1; |
m) identica; |
m-bis) dispone, in caso di necessitā, l'applicazione di componenti
presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello
stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno; |
m-bis) identica; |
n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge. |
n) identica. |
2. Il consiglio di presidenza vigila sul
funzionamento dell'attivitā giurisdizionale delle commissioni tributarie e
puō disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante affidandone
l'incarico ad uno dei suoi componenti. |
2. Identico. |
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Articolo 29 |
Articolo 29 |
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita l'alta
sorveglianza sulle commissioni tributarie e sui giudici tributari. Il
Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle finanze hanno
facoltā di chiedere al consiglio di presidenza e ai presidenti delle
commissioni informazioni circa il funzionamento della giustizia tributaria ed
i servizi relativi e possono fare, al riguardo, le comunicazioni che
ritengono opportune al consiglio di presidenza. |
1. Identico. |
2. Il Ministro delle finanze presenta entro il 31 dicembre di ogni
anno una relazione al Parlamento sull'andamento dell'attivitā degli organi di
giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal consiglio
di presidenza. |
2. Il Ministro dell'economia e
delle finanze presenta entro il 30
ottobre di ciascun anno una relazione al Parlamento sullo stato della giustizia tributaria nell'anno precedente anche
sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza, con particolare riguardo alla durata dei
processi e all'efficacia degli istituti deflattivi del contenzioso. |
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Schema
D.Lgs. n. 184 |
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Articolo
11 |
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2. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria adotta il
regolamento di cui al comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente
articolo entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto. |
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TITOLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
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Articolo 12 |
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1. Le disposizioni del
presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016, ad
eccezione dell'art. 9, comma 1, lettere ee) e gg) che entrano in vigore dal
1° gennaio 2017. |
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2. Fino all'approvazione
dei decreti previsti dagli articoli 12, comma 4 e 69, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificati dall'articolo 10 del
presente decreto, restano applicabili le disposizioni previgenti di cui ai
predetti articoli 12 e 69. |
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3. Le disposizioni
contenute nel comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546, come modificati dall'articolo 10 del presente decreto,
si applicano con decorrenza e modalitā previste dai decreti di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 23 dicembre 2013, n. 163. |
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4. Ai fini
dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, come sostituito dal comma 1, lettera a), dell'articolo
11 agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto, si tiene conto anche del periodo maturato alla medesima data nelle
relative funzioni. |
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Articolo 13 |
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1. Agli oneri derivanti
dall'articolo 9, comma 1, lettera gg), pari a 86 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della
legge Il marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze č
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. |