Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario - Atto del Governo 184 - Seconda edizione
Riferimenti:
SCH.DEC 184/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 189
Data: 22/07/2015
Descrittori:
CONTROVERSIE TRIBUTARIE   DL 2015 0156
L 2014 0023     
Organi della Camera: II-Giustizia
VI-Finanze
Altri riferimenti:
L N. 23 DEL 11-MAR-14     

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario

Schema di D.Lgs. n. 184

(Artt. 1, 6, comma 6, e 10, comma 1,
lettere a) e b), L. 23/2014)

 

 

 

Seconda edizione

 

 

 

n. 189

 

 

 

22 luglio 2015


SENATO DELLA REPUBBLICA:

 

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CAMERA DEI DEPUTATI:

 

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Atti del Governo n. 189 – (Seconda edizione)

 

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati č destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attivitā degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilitā per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 

 

 

In copertina: Piazza San Macuto in una stampa d’epoca

 

 

 

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INDICE

Introduzione

§  La legge delega. 3

Schede di lettura

§  TITOLO I: Revisione della disciplina degli interpelli (Articoli da 1 a 8) 15

§  Articolo 9 (Revisione del contenzioso tributario) 29

§  Articolo 10 (Norme di coordinamento) 57

§  Articolo 11 (Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545) 60

§  Articolo 12 (Disposizioni transitorie) 68

§  Articolo 13 (Disposizione finanziaria) 69

Atto del Governo n. 184: testo a fronte con la normativa vigente  71


Introduzione


La legge delega

La legge 11 marzo 2014, n. 23, conferisce una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale pių equo, trasparente e orientato alla crescita da attuare entro dodici mesi (27 marzo 2015).

 

In considerazione dell'elevato numero di previsioni di delega non ancora attuate, e tenuto conto della complessitā della materia, l'articolo 1, comma 2, della legge 24 marzo 2015, n. 34 (di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015), ha prorogato di tre mesi il termine per l'esercizio della delega (vale a dire fino al 27 giugno 2015).

Con l'introduzione all'articolo 1 di un nuovo comma 7-bis si prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare cada negli ultimi trenta giorni precedenti il termine finale di scadenza della delega, ovvero successivamente a tale termine, operi una proroga automatica di novanta giorni del predetto termine di delega (25 settembre 2015).

 

La legge, che persegue l’obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti (articolo 16), si compone di 16 articoli concernenti i princėpi generali e le procedure di delega (art. 1); la revisione del catasto dei fabbricati (art. 2); le norme per la stima e il monitoraggio dell’evasione e il riordino dell’erosione fiscale (artt. 3 e 4); la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale (art. 5); la cooperazione rafforzata tra l’amministrazione finanziaria e le imprese, con particolare riguardo al tutoraggio, alla semplificazione fiscale e alla revisione del sistema sanzionatorio (artt. 6-8); il rafforzamento dell’attivitā conoscitiva e di controllo (art. 9); la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali (art. 10); la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e delle imposte indirette (artt. 11-13); la disciplina dei giochi pubblici (art. 14); le nuove forme di fiscalitā ambientale (art. 15).

Princėpi e criteri direttivi

Nell’esercizio della delega il Governo deve attenersi, oltre che ai singoli criteri direttivi esplicitati in ciascun articolo, al rispetto dei princėpi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione (uguaglianza e capacitā contributiva), nonché del diritto dell’Unione europea; al rispetto dei princėpi dello statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattivitā delle norme tributarie; le nuove norme devono inoltre essere coerenti con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale.

 


Ulteriori princėpi di delega riguardano: la tendenziale uniformitā della disciplina delle obbligazioni tributarie; il coordinamento e la semplificazione degli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti; la coerenza e uniformitā dei poteri in materia tributaria; la generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d’imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico.

La procedura

Quanto alla procedura per l’emanazione dei decreti legislativi attuativi, si prevede che le Commissioni parlamentari competenti hanno 30 giorni (prorogabili di altri 20) per l’espressione del parere, trascorsi i quali il provvedimento puō essere comunque adottato. Si prevede altresė una procedura rafforzata analoga a quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale: qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo č tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modifiche. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, nei 18 mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, puō adottare eventuali decreti correttivi e integrativi.

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, almeno uno degli schemi dei decreti legislativi deve essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge (27 giugno 2014).

Il Governo č inoltre tenuto a riferire ogni quattro mesi alle Commissioni parlamentari competenti in ordine all'attuazione della delega (in sede di prima applicazione entro due mesi).

 

Nei decreti legislativi, il Governo deve provvedere all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili (articolo 1, comma 9). Il comma 10 prevede inoltre l’emanazione di decreti legislativi recanti le norme necessarie per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme incompatibili con i nuovi decreti.

Le disposizioni finanziarie

articolo 16 della legge n. 23 del 2014 (come riformulato dall’art. 1, comma 11, della legge 23 giugno 2014, n. 89) dispone che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti.

In considerazione della complessitā della materia trattata dai decreti legislativi attuativi e dell'impossibilitā di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Qualora uno o pių decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi, adottati ai sensi della legge delega, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri.

A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il richiamato comma 2 dell’articolo 17 stabilisce che le leggi di delega comportanti oneri devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessitā della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi č effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

A ciascuno schema di decreto legislativo č allegata una relazione tecnica, che dā conto della neutralitā finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

 

Il comma 1-bis stabilisce che i decreti legislativi attuativi che recano maggiori oneri entrano in vigore contestualmente o successivamente a quei decreti attuativi che recano la necessaria copertura finanziaria.

 

In sostanza, tale formulazione permette che uno schema di decreto legislativo attuativo recante maggiori oneri per la finanza pubblica possa essere esaminato dalle Commissioni parlamentari per l’emanazione del parere, ma entrerā in vigore nell’ordinamento contestualmente (o successivamente) all’entrata in vigore di un altro schema di decreto attuativo che invece genererā maggiori entrate per la finanza pubblica.

Alla fine la somma degli effetti finanziari di tutti i decreti attuativi della legge delega dovrā essere pari a zero, in quanto diversamente altererebbe in negativo i saldi della finanza pubblica, o finirebbe con l’aumentare la pressione fiscale complessiva a carico del contribuente.

Lo stato di attuazione della delega

L'Atto del Governo n. 99, recante lo schema di decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali, ha ricevuto parere favorevole con osservazioni da parte della 6a Commissione Finanze e Tesoro del Senato il 1° agosto 2014 e successivamente il 7 agosto 2014 da parte della Commissione VI Finanze della Camera dei deputati che ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni. Tra le misure previste nello schema di decreto, si ricorda l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata, la revisione della disciplina concernente i rimborsi IVA e lo snellimento degli adempimenti connessi ad operazioni intracomunitarie e con i Paesi esteri. Sono semplificati alcuni adempimenti in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali.

 

A seguito dell’accoglimento parziale delle condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, il 30 settembre 2014 il Governo ha ritrasmesso, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo lo schema di decreto (Atto del Governo n. 99-bis). Rispetto al testo originario, sono state introdotte norme in materia di societā in perdita e di responsabilitā solidale negli appalti. E’ stata soppressa la norma in materia di societā tra professionisti. Il 16 ottobre 2014 la Commissione VI della Camera e la 6a Commissione del Senato hanno reso parere favorevole in ordine a tale ultima formulazione dello schema di decreto. Nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014 č stato pubblicato il D.Lgs. n. 175 del 2014 recante Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

 

In attuazione delle disposizioni di delega in materia di accise (contenute in particolare nell’articolo 13, comma 2 della legge delega, e che tra l'altro impegna il Governo a procedere alla semplificazione degli adempimenti, alla razionalizzazione delle aliquote, all'accorpamento o soppressione di fattispecie particolari), il 22 ottobre 2014 č stato reso parere favorevole, con condizioni e osservazione, da parte della VI Commissione Finanze della Camera in pari data la 6a Commissione Finanze e Tesoro del Senato ha reso parere favorevole con condizioni sull'atto del Governo n. 106, Tale atto contiene lo schema di decreto legislativo volto a ridefinire l'imposizione sui tabacchi, sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e sui fiammiferi, contenute essenzialmente nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise). A seguito dell'esame dello schema 106-bis, trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la 6a Commissione Finanze e Tesoro del Senato, in data 20 novembre 2014 ha espresso parere favorevole, in data 25 novembre 2014 anche l'omologa Commissione della Camera ha espresso parere favorevole. Nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2014 č stato pubblicato il D.Lgs. n. 188 del 2014, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.

 

L'11 luglio 2014 il Governo ha trasmesso lo schema di decreto legislativo riguardante la revisione delle Commissioni censuarie (Atto del Governo n. 100). Si segnalano, al riguardo, le audizioni al Senato, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalitā e sul rapporto tra contribuenti e fisco. Il 6 agosto 2014 la Commissione VI Finanze ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni. A seguito dell'esame dello schema n. 100-bis, trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la VI Commissione Finanze della Camera in data 22 ottobre 2014 ha espresso parere favorevole. Nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2015 č stato pubblicato il D.Lgs. n. 198 del 2014, in materia di composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.

 

Si segnala che la legge di stabilitā 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi 54-89), istituisce, per gli esercenti attivitā d’impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l’aliquota del 15 per cento. Per accedere al regime agevolato (che costituisce il regime “naturale” per chi possiede i requisiti) sono previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attivitā esercitata. Tali soglie variano da 15.000 euro per le attivitā professionali a 40.000 per il commercio.

La norma sembra dare attuazione all’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge di delega fiscale, il quale prevede l’istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attivitā svolta, con eventuale premialitā per le nuove attivitā produttive.

 

Le disposizioni dell’articolo 1, commi 629-633, della medesima legge di stabilitā incrementano il numero delle ipotesi di applicazione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) a fini IVA, in particolare estendendo tale sistema anche ad ulteriori ambiti del settore edile e del settore energetico, al settore della grande distribuzione, nonché alle cessioni di bancali in legno (pallet).

Si dispone inoltre che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici l’imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. split payment). Pertanto i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l’importo del corrispettivo al netto dell’IVA che verrā cosė versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all’erario.


La norma sembra dare attuazione all’articolo 9, comma 1, lettera e), della legge di delega fiscale, il quale prevede l’introduzione di meccanismi atti a contrastare l'evasione dell'IVA dovuta sui beni e servizi intermedi, facendo in particolare ricorso al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), nonché di introdurre il meccanismo della deduzione base da base per alcuni settori.

 

Infine, l’articolo 1, commi 634-641, modificano le modalitā di gestione del rapporto tra fisco e contribuenti, al fine di migliorarne la cooperazione ed aumentare l’adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (cd. tax compliance).

In particolare, sono rafforzati i flussi informativi tra contribuenti e Agenzia delle entrate; sono modificate le modalitā, i termini e le agevolazioni connessi all’istituto del ravvedimento operoso, consentendo l’accesso all’istituto anche oltre i termini previsti dalle norme vigenti, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia giā stata constatata, con una riduzione automatica delle sanzioni; sono apportate sostanziali semplificazioni in materia di dichiarazione IVA.

 

Si ricorda al riguardo che l’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge di delega fiscale prevede – tra i princėpi di delega – il coordinamento e la semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con l'amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione, anche attraverso la previsione di forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli atti di accertamento dei tributi.

 

Il 29 aprile 2015 il Governo ha presentato in Parlamento tre schemi di decreto attuativi della delega:

§  lo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (161), sul quale la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, il 18 giugno 2015; la Commissione 6° Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, il 9 giugno 2015;

§  lo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (162) sul quale la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, il 18 giugno 2015; sullo stesso schema, la Commissione 6° Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, l’11 giugno 2015;

§  lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (163), su cui la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune condizioni e osservazioni, l’11 giugno 2015; la Commissione 6° Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con condizioni e osservazioni, il 10 giugno 2015.

 

Il 27 giugno 2015 il Governo ha presentato in Parlamento ulteriori cinque schemi di decreto attuativi della delega:

§  lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (181);

§  lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (182);

§  lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (183)

§  lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (184);

§  lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (185).

 

Si rammenta che il 27 giugno 2015 č scaduto il termine per l’attuazione della delega. Restano quindi inattuate o parzialmente attuate le seguenti norme:

§  revisione del catasto dei fabbricati, fatta salva la riforma delle Commissioni censuarie (articolo 2);

§  revisione della riscossione degli enti locali (articolo 10, comma 1, lettera c));

§  revisione dell'imposizione sui redditi di impresa (articolo 11, comma 1, lettera a)) e definizione di autonoma organizzazione ai fini Irap (articolo 11, comma 2);

§  razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, fatta salva la revisione delle accise sui tabacchi lavorati (articolo 13);

§  revisione della disciplina dei giochi pubblici e rilancio del settore ippico (articolo 14);

§  revisione della fiscalitā energetica e ambientale (articolo 15).

 

Per le modalitā di attuazione delle singole disposizioni, si rinvia alla documentazione concernente i decreti legislativi.

 


 

La delega fiscale nel Documento di economia e finanza (DEF) 2015

Si segnala, infine, che nel DEF 2015 l’attuazione della delega fiscale rappresenta una delle venti azioni del Cronoprogramma del PNR.

Inoltre, il fisco rientra tra i cinque settori strategici di intervento dell’Agenda per la semplificazione 2015-2017, con l’obiettivo di ridurre i tempi e i costi amministrativi derivanti dagli adempimenti fiscali, a partire dall’attuazione della dichiarazione precompilata e delle altre misure di semplificazione recentemente approvate. In tale ambito il Governo punta sulle seguenti azioni principali:

§  dichiarazione dei redditi precompilata per dipendenti e pensionati entro aprile 2015;

§  dichiarazione dei redditi precompilata con l’indicazione delle spese sanitarie: le spese mediche effettuate presso le farmacie saranno inserite direttamente sulla dichiarazione dei redditi entro aprile 2016;

§  presentazione telematica della dichiarazione di successione: dopo una fase sperimentale da avviare entro dicembre 2015, si stima la messa a regime entro dicembre 2017.

Con riguardo alla struttura del sistema tributario, si prefigura – nell’ambito dei programmi di revisione della spesa - la creazione di un sistema di tracciabilitā telematica delle transazioni commerciali e la razionalizzazione delle tax expenditure.

In tale ambito, si preannuncia l’adozione - in attuazione della delega fiscale - di un provvedimento diretto ad introdurre nel processo di decisione di bilancio la razionalizzazione delle agevolazioni fiscali. In particolare, il Governo si impegna a predisporre un rapporto annuale sulle detrazioni fiscali da allegare al disegno di legge di bilancio, basato su una relazione programmatica da allegare alla Nota di aggiornamento del DEF. Tale rapporto dovrā identificare le detrazioni non giustificate da esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione al fine di eliminarle o riformarle, salvaguardando tuttavia la tutela dei redditi da lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, e di altre prioritā.

Per quanto riguarda la riforma del catasto, attraverso l’allineamento dei valori catastali ai valori economici reali il Governo intende correggere i problemi di equitā orizzontale e verticale che il sistema attuale ha generato in materia di imposizione di immobili. Il sistema si baserā su due sole classificazioni di fabbricati, “ordinari” e “speciali”. A ogni unitā immobiliare sarā attribuita una rendita e un relativo valore patrimoniale.

In linea con le azioni dell’Agenda digitale, sarā incentivata la progressiva adozione, a partire dal 1° gennaio 2017, della fatturazione elettronica e dei metodi di tracciabilitā dei pagamenti nei rapporti tra privati. Grazie ai nuovi flussi elettronici incrociabili con le informazioni disponibili presso l’Anagrafe tributaria, il ruolo dell’Amministrazione finanziaria potrā evolvere verso un modello cooperativo funzionale a fornire un supporto attivo al contribuente anche nella fase pre-dichiarativa, per favorire una spontanea emersione di basi imponibili.

Il Governo si impegna quindi a promuovere un fisco che incentivi attrazione di investimenti esteri, attraverso - tra l’altro - la riduzione degli adempimenti delle imprese e dei costi amministrativi, consentendo alle imprese di minori dimensioni di determinare il reddito e il valore della produzione netta secondo il criterio di cassa (e non pių di competenza), nonché allineando l’aliquota per le societā di persone a quella delle societā di capitali, con l’intento di rendere neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica.

Per quanto riguarda gli obiettivi di modernizzazione dell’amministrazione fiscale e tax compliance, il Documento di economia e finanza richiama l’accordo sottoscritto con gli USA sul Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA, ora legge 18 giugno 2015, n. 95), in materia di scambio automatico d’informazioni su basi di reciprocitā e l’implementazione del nuovo standard globale, il CRS (Common Reporting Standard), introdotto nella legislazione comunitaria con la direttiva 2014/107/UE durante il semestre di presidenza italiana.

Nell’ottica di un rafforzamento delle misure di contrasto all’evasione e di un miglioramento della tax compliance, il Governo intende:

I.    focalizzare l'azione di controllo sulle diverse macro-tipologie di contribuenti (grandi e medie imprese, piccole imprese e lavoratori autonomi, enti non commerciali, persone fisiche);

II.   adottare metodologie di intervento differenziate per ciascuna macro-tipologia e coerenti con altrettanto distinti sistemi di analisi e valutazione del rischio di evasione e/o di elusione da sviluppare tenendo anche conto delle peculiaritā che connotano ciascuna realtā territoriale ed economica.

Tra gli strumenti proposti per raggiungere i predetti obiettivi, si citano:

I.    la sinergia operativa tra le diverse componenti dell’amministrazione fiscale;

II.   l’utilizzo sinergico delle banche dati;

III.  la diffusione degli strumenti di pagamento tracciabili, della fatturazione elettronica, della trasmissione telematica dei corrispettivi;

IV. una maggiore educazione fiscale.

Il contrasto all’evasione verrā perseguito da un lato rafforzando gli strumenti di controllo, dall’altro ponendo le premesse per il miglioramento del rapporto di fiducia e collaborazione reciproca tra Amministrazione Fiscale e contribuente.

 


Schede di lettura


 

TITOLO I:
Revisione della disciplina degli interpelli
(Articoli da 1 a 8)

 

 

L’articolo 6, comma 6, della legge n. 23 del 2014 delega il Governo a introdurre disposizioni per la revisione generale della disciplina degli interpelli, secondo i seguenti criteri direttivi:

§  garantire una maggiore omogeneitā, anche ai fini della tutela giurisdizionale;

§  assicurare una maggiore tempestivitā nella redazione dei pareri;

§   procedere all'eliminazione delle forme di interpello obbligatorio nei casi in cui non producano benefėci ma solo aggravi per i contribuenti e per l'amministrazione.

 

Tale misura si colloca nell’ambito delle norme volte a semplificare i rapporti tra fisco e contribuente, favorire l'adesione spontanea all'obbligazione tributaria e costruire un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione rafforzata (articolo 6 della legge delega).

 

Si segnala in primo luogo che nuove tipologie di interpello sono state recentemente introdotte da alcuni schemi legislativi di attuazione della delega fiscale:

§  articolo 2 dello schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (161), sul quale la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con osservazioni, il 18 giugno 2015 la Commissione 6° Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con osservazioni, il 9 giugno 2015; introduce nell’ordinamento una nuova tipologia di interpello preventivo indirizzato alle societā che effettuano nuovi investimenti, con un termine per la risposta di 120 giorni;

§  lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (163), su cui la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con condizioni e osservazioni, l’11 giugno 2015 e la Commissione 6° Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con condizioni e osservazioni, il 10 giugno 2015; al titolo III contiene la disciplina del regime dell’adempimento collaborativo, istituito con la finalitā di promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra l’amministrazione finanziaria e le societā di maggiori dimensioni, nonché di favorire la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale. In tale ambito, l’articolo 6 prevede la possibilitā di accedere ad una procedura abbreviata di interpello preventivo, con un termine per la risposta di 45 giorni.

 

Lo schema di decreto in esame introduce quindi, all’articolo 1, una disciplina complessiva dell’interpello - a tal fine modificando l’articolo 11 dello Statuto del contribuente (vedi box) – che contempla cinque diverse tipologie di interpello:

§  ordinario (comma 1, lettera a)), riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni;

§  qualificatorio (comma 1, lettera b)), in relazione alla corretta qualificazione di fattispecie, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure relative all’accordo preventivo per le imprese con attivitā internazionale e all’interpello sui nuovi investimenti, introdotte – rispettivamente – dagli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo sull’internazionalizzazione in corso di approvazione. Al riguardo, la Relazione illustrativa dello schema in esame chiarisce che, a differenza dell’interpello interpretativo, oggetto dell’istanza qualificatoria non č la norma e la sua applicazione, ma la qualificazione della fattispecie;

§  probatorio (comma 1, lettera c)), concernente la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneitā degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;

§  antiabuso (comma 1, lettera d)), sull'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie;

§  disapplicativo (comma 2), per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Tale ultima tipologia č di carattere obbligatorio, ferma restando la possibilitā per il contribuente, qualora non sia stata resa risposta favorevole, di fornire la richiesta dimostrazione anche nelle successive fasi dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

 

L’interpello

Si rammenta che per interpello si intende l'istanza che il contribuente rivolge all'Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in merito all'interpretazione di una norma obiettivamente incerta, relativa a tributi erariali, da applicare a casi concreti e personali.

Esistono quattro tipologie di interpello, con elementi comuni (relativi all’istanza) e modalitā di presentazione diversa secondo la finalitā perseguita.

L’interpello ordinario consente a ogni contribuente di chiedere un parere riguardo un caso concreto e personale al quale applicare una norma tributaria di incerta interpretazione. Esso č previsto dall'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), in base al quale le istanze di interpello ordinario sono finalizzate ad ottenere il parere dell'Agenzia delle entrate in merito all'interpretazione di una norma tributaria obiettivamente incerta rispetto ad un caso concreto e personale, prima di porre in essere il relativo comportamento fiscale. La risposta deve essere notificata o comunicata al contribuente, anche telematicamente, entro 120 giorni dalla corretta presentazione e sottoscrizione dell'istanza. Se l'Agenzia non si pronuncia, si forma il silenzio assenso sulla soluzione interpretativa indicata dal contribuente. Il parere espresso dall'Agenzia non vincola il contribuente, che puō decidere di non uniformarsi. Gli uffici dell'Agenzia, invece, salva la possibilitā di rettificare il parere, non possono emettere atti impositivi e/o sanzionatori difformi dal contenuto della risposta fornita in sede di interpello, nel presupposto che i fatti accertati coincidano con quelli rappresentati nell'istanza. Se, invece, quanto emerge in sede di controllo non coincide con la descrizione dei fatti contenuta nell'istanza, la risposta all'interpello non produce effetti vincolanti per l'Agenzia. Nella procedura di interpello ordinario rientrano anche le istanze finalizzate a ottenere un parere favorevole sulla continuazione del consolidato nazionale a seguito di talune operazioni straordinarie che, in genere, determinano l'interruzione della tassazione di gruppo (articolo 124, comma 5, del Tuir); le istanze dirette a ottenere un parere favorevole sull'accesso al consolidato mondiale (articolo 132 del Tuir); le istanze di cui all'articolo 113 del Tuir, mirate ad ottenere la disapplicazione del regime di cui all'articolo 87 del Tuir, con riferimento alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi realizzati per il recupero dei crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltā finanziaria (articolo 4, comma 3, decreto del Ministro del Tesoro n. 242632/1993); le istanze di cui all'articolo 1, comma 55, della legge n. 244/2007, finalizzate a dimostrare, da parte delle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, il possesso degli ulteriori requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, della legge n. 244/2007, necessari per escludere l'applicazione del limite di utilizzazione dei crediti d'imposta previsti ex lege.

L'interpello sulle societā estere controllate - Controlled foreign companies (Cfc) - consente al soggetto residente di dimostrare preventivamente la sussistenza dei presupposti per ottenere la disapplicazione della normativa sulle imprese estere partecipate, relativamente a ciascuna controllata estera (articolo 167 TUIR). Attraverso l'istanza di interpello Cfc, il soggetto residente dimostra preventivamente, fornendo le informazioni necessarie e allegando idonea documentazione, la sussistenza dei presupposti per ottenere la disapplicazione della normativa sulle imprese estere partecipate, relativamente a ciascuna controllata estera. La presentazione dell'istanza di interpello Cfc č prevista anche in relazione ad altre ipotesi, comunque collegate a rapporti tra contribuenti nazionali e societā residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (articolo 168-bis del Tuir): interpello in materia di utili da partecipazione (articolo 47, comma 4, del Tuir); interpello sulle plusvalenze da partecipazioni (articolo 68, comma 4, del Tuir); interpello concernente la participation exemption (articolo 87 del Tuir); interpello in materia di dividendi (articolo 89 del Tuir).

L'interpello antielusivo consente di acquisire un parere favorevole su diverse operazioni e sulla classificazione di spese alle quali si riferiscono le disposizioni antielusive (ai sensi dell’articolo 21 della legge n 413/1991). Riguarda, pertanto, casi e situazioni in cui possono trovare applicazione le disposizioni antielusive contenute negli articoli 37, comma 3, e 37-bis del D.P.R. 600/1973, e quando si tratta di classificare determinate spese tra quelle di pubblicitā/propaganda o di rappresentanza. Trascorsi 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, il contribuente a cui non č stata fornita risposta puō diffidare l'Agenzia; decorsi ulteriori 60 giorni dalla presentazione della diffida, si forma il silenzio assenso in relazione alla soluzione prospettata dal contribuente. Questa procedura di interpello si applica anche ai casi inerenti la deducibilitā dei costi derivanti da operazioni tra soggetti residenti e soggetti domiciliati in territori con regimi fiscali privilegiati. Infatti, le disposizioni dettate dai commi 10 e 12-bis dell'articolo 110 del Tuir possono essere disapplicate nel caso in cui l'impresa residente provi che le imprese estere svolgano prevalentemente un'attivitā commerciale effettiva o, in alternativa, che le operazioni effettuate rispondano a un effettivo interesse economico e che le stesse abbiano avuto concreta esecuzione. Tali prove possono essere fornite dal contribuente in sede di controllo o in via preventiva, inoltrando all'Agenzia delle Entrate l'istanza di interpello antielusivo.

L'interpello disapplicativo consente di dimostrare che, per determinate operazioni, non sussistono gli elementi di elusivitā contrastati da specifiche norme dell'ordinamento tributario, delle quali si chiede pertanto la disapplicazione. L'istanza č presentata allo scopo di disapplicare una norma antielusiva che, in linea di principio, trova applicazione in riferimento alla fattispecie prospettata, limitando deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, ecc. A tal fine, il contribuente deve provare che nella situazione concreta non possono realizzarsi gli effetti elusivi che la norma intende evitare (articolo 37-bis, comma 8, del D.P.R. 600/1973). L'istanza va presentata preventivamente, ossia prima della dichiarazione dei redditi che accoglie gli effetti del comportamento oggetto dell'interpello.

A differenza dell'istituto dell'interpello finalizzato alla soluzione di casi concreti e personali, la consulenza giuridica si occupa dell'individuazione del corretto trattamento fiscale di fattispecie riferite a problematiche di carattere generale, prospettate anche nel corso di attivitā di controllo o in sede di esame di istanze di rimborso o di autotutela.

 

La risposta dell’amministrazione

L'amministrazione risponde alle istanze sull’interpello ordinario e qualificatorio (lettere a) e b)) entro novanta giorni e a quelle sull’interpello probatorio, antiabuso e disapplicativo (lettere c) e d) e comma 2) nel termine di centoventi giorni (articolo 1, comma 3).

La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non č comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente.

Gli atti - anche a contenuto impositivo o sanzionatorio - difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente, riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri.

Condizioni di incertezza

Il comma 4 č volto a chiarire la definizione delle condizioni di obiettiva incertezza, peraltro giā presente nell’ordinamento; in particolare, tale condizione non ricorre quando l'amministrazione ha fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati - principalmente circolari o risoluzioni - come previsto dall'articolo 5, comma 2, dello Statuto del contribuente.

 

Al riguardo si segnala che l’articolo 10 dello Statuto del contribuente prevede, al comma 3, la non irrogazione delle sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimitā della norma tributaria.

 

Si ricorda che, in relazione alle procedure di interpello, giā il decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209, emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 5, dello Statuto del contribuente, prevede una definizione pressoché identica a quella contenuta nel comma 4 in commento. La norma dispone, inoltre, che l'amministrazione finanziaria deve comunque comunicare al contribuente, l'eventuale inammissibilitā dell'istanza con indicazione della circolare, risoluzione, istruzione o nota contenente la soluzione interpretativa richiesta.

 

Inoltre, l’articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997 in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie contiene, al comma 2, una specifica causa di non punibilitā della violazione quando essa č determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.

Effetti

La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione (comma 5).

Pubblicazione

Ai sensi del comma 6, l'amministrazione provvede alla pubblicazione delle risposte rese mediante la forma di circolare o di risoluzione nei seguenti casi:

§  un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro;

§  il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali;

§  siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici;

§  ritenga di interesse generale il chiarimento fornito.

Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

Legittimazione e presupposti

articolo 2 stabilisce che possono presentare istanza di interpello i contribuenti, anche non residenti, i sostituti e i responsabili d’imposta (comma 1). L'istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari (comma 2).

Contenuto delle istanze

Ai sensi dell’articolo 3, l'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere i seguenti elementi:

a)  i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;

b)  l'indicazione del tipo di istanza fra quelle illustrate;

c)  la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;

d)  le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;

e)  l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

f)  l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante;

g)  la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale.

Inoltre, all'istanza č allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta, ivi inclusi eventuali pareri concernenti accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente (comma 2).

Regolarizzazione

Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, l’amministrazione, nei casi in cui le istanze siano carenti di alcuni requisiti, invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. Si tratta in particolare, dei seguenti requisiti:

§  l'indicazione del tipo di istanza, escluse quelle riguardanti gli interpelli ordinario e qualificatorio;

§  le disposizioni oggetto dell’istanza;

§  l'esposizione della soluzione proposta;

§  l'indicazione del domicilio e dei recapiti;

§  la sottoscrizione dell'istanza.

In tal caso, i termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione č stata effettuata.

Istruttoria dell'interpello

articolo 4 consente all'amministrazione di chiedere - una sola volta - l’integrazione della documentazione presentata, qualora non sia possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati.

In tal caso il parere č reso entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione integrativa per gli interpelli ordinario e qualificatorio e entro novanta giorni per gli interpelli probatorio, antiabuso e disapplicativo (comma 1).

Ai sensi del comma 2, la mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza; resta ferma la possibilitā di presentare una nuova istanza.

Inammissibilitā delle istanze

articolo 5 reca le seguenti cause di inammissibilitā:

§  mancanza dei dati identificativi ovvero della descrizione della fattispecie;

§  mancanza della presentazione preventiva;

§  mancanza delle obiettive condizioni di incertezza;

§  questione sulla quale il contribuente ha giā ricevuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

§  materie oggetto degli accordi preventivi per le imprese con attivitā internazionale o riguardanti l’interpello preventivo indirizzato alle societā che effettuano nuovi investimenti - introdotti dal citato schema di decreto legislativo in materia di internazionalizzazione – ovvero riguardanti la procedura abbreviata di interpello preventivo, introdotta dallo schema di decreto legislativo sulla certezza del diritto;

§  questioni per le quali siano state giā avviate attivitā di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;

§  mancata regolarizzazione dell’istanza nei termini previsti.

Coordinamento con l'attivitā di accertamento e contenzioso

articolo 6 stabilisce che le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili, salvo le risposte relative ad interpello disapplicativo, avverso le quali puō essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo (comma 1).

In caso di interpello disapplicativo, qualora la risposta sia resa senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, l'atto di accertamento č preceduto, a pena di nullitā, dalla notifica di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni.

La richiesta di chiarimenti č notificata dall'amministrazione entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti, ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta, e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo č automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. L'atto impositivo č specificamente motivato, a pena di nullitā, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al periodo precedente (comma 2).

Ai sensi del comma 3, l’amministrazione puō prendere in considerazione anche la documentazione non trasmessa nel corso dell'istruttoria delle istanze di interpello, cosė derogando a quanto prescritto dall’articolo 32, comma 4 del D.P.R. n. 600 del 1973 in materia di accertamento e dall’articolo 52, comma 5 del D.P.R. n. 633 del 1972 in materia di IVA.

Revisione di specifiche tipologie di interpello

L’articolo 7 reca la revisione di alcune specifiche fattispecie di interpello contenute in diversi provvedimenti:

§  partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari;

§  permanenza nel regime del consolidato nazionale;

§  accesso al regime del consolidato mondiale;

§  applicazione del regime delle imprese estere controllate;

§  deducibilitā dei componenti negativi derivanti da operazioni con imprese black list;

§  interposizione fittizia;

§  classificazione di spese di pubblicitā, propaganda o di rappresentanza;

§  disapplicazione di disposizioni che limitano il riporto delle perdite (operazioni straordinarie e dividend washing);

§  societā di comodo;

§  aiuto alla crescita economica (Ace).

 

Viene conseguentemente abrogata la disciplina dell’interpello antielusivo di cui alla legge n. 413 del 1991.

Partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari

In particolare, il comma 1 modifica l’articolo 113 del Testo Unico delle imposte sui redditi - Tuir (D.P.R. n. 917 del 1986, testo unico delle imposte sui redditi) riguardante le partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari.

Ai sensi del nuovo comma 1 dell’articolo 113, gli enti creditizi possono quindi optare per la non applicazione del regime di esenzione delle plusvalenze (participation exemption) previsto dall’articolo 87 Tuir (in luogo della necessitā di proporre un interpello preventivo come previsto dalla norma vigente) relativamente alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltā finanziaria. E’ fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia di vigilanza bancaria.

 

L’opzione puō essere esercitata quando sussistono le seguenti condizioni (giā previste nella formulazione precedente della norma):

§  nel caso di acquisizione di partecipazioni per il recupero dei crediti, i motivi di convenienza rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, le modalitā ed i tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di ·partecipazioni dirette nella societā debitrice, che l'operativitā di quest'ultima sarā limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio (comma 2, lettera a), del nuovo articolo 113);

§  nel caso di conversione di crediti, la presunta temporaneitā della situazione di difficoltā finanziaria del debitore, ragionevoli prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed una conversione economicamente conveniente rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti; inoltre il piano di risanamento deve essere predisposto da pių enti creditizi o finanziari rappresentanti una quota elevata dell'esposizione debitoria dell'impresa in difficoltā (comma 2, lettera b)).

I commi 3 e 4 riproducono norme giā vigenti in relazione agli effetti dell’opzione (rinuncia alla tassazione del consolidato e al regime di trasparenza fiscale ed equiparazione delle partecipazioni ai crediti estinti o convertiti).

 

Il contribuente che desideri acquisire preventivamente il parere dell'Agenzia sulla sussistenza delle menzionate condizioni puō, tuttavia, presentare istanza di interpello probatorio (nuovo comma 5 dell’articolo 113).

 

L'ente creditizio che non intende applicare il regime di cui all'articolo 87 ma non ha presentato l'istanza di interpello, ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare nella dichiarazione del redditi gli elementi conoscitivi essenziali da individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate(nuovo comma 6 dell’articolo 113).

Permanenza nel regime del consolidato nazionale

Il comma 2 interviene sulla continuazione del consolidato nazionale in presenza di determinate operazioni straordinarie, modificando l'articolo 124, comma 5, del Tuir.

La disposizione chiarisce che in caso di fusione della societā o ente controllante con societā o enti non inclusi nel consolidato, il consolidato puō continuare ove la societā o ente controllante sia in grado di dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali operazioni, la permanenza di tutti i requisiti previsti ai fini dell'accesso al regime.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 117 Tuir, la societā o l'ente controllante e ciascuna societā controllata possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo a specifiche condizioni di legge (secondo la disciplina vigente, essere residenti in Paesi con i quali č in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione; esercitare nel territorio dello Stato un'attivitā d'impresa mediante una stabile organizzazione, nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna societā controllata. L'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed č irrevocabile. Si rammenta che il giā menzionato A.G. n. 161, in materia di internazionalizzazione delle imprese, estende ulteriormente l’ambito applicativo del consolidamento di basi imponibili).

 

Ai fini della continuazione del consolidato, la societā o ente controllante puō comunque proporre interpello probatorio all'amministrazione finanziaria (comma 2, lettera a)).

 

Il nuovo comma 5-bis dell'articolo 124 (introdotto dal comma 2, lettera b)) richiede alla societā o ente controllante che intende continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma non ha presentato l'istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva, la segnalazione di detta circostanza nella dichiarazione dei redditi.

 

La relazione illustrativa chiarisce che la modifica dell'articolo 124, comma 5, incide anche sull'interpretazione dell'articolo 13, comma 2, del D.M. 9 giugno 2004, attuativo della disciplina del consolidato nazionale: anche nei casi rientranti nel campo di applicazione di tale ultima disposizione (ad esempio, scissione totale della consolidante), pertanto, il consolidato potrā continuare ove la societā o ente controllante sia in grado di dimostrare la permanenza di tutti i requisiti, ferma restando la possibilitā, per il contribuente di interpellare l'amministrazione finanziaria.

Accesso al regime del consolidato mondiale

Il comma 3 dell’articolo 7 dello schema modifica l'articolo 132 del Tuir, eliminando l'obbligo di interpello preventivo dalle condizioni previste per l'accesso al regime del consolidato mondiale previsto dagli articoli 130 e seguenti dei Tuir.

In primo luogo, viene abrogata la lettera d-bis) del comma 2, che prevedeva l’obbligo di comunicare l'esercizio dell'opzione all'Agenzia delle entrate entro il mese successivo a quello di scadenza del termine previsto per la comunicazione della risposta all'interpello.

Il comma 3 č modificato nel senso di prevedere che al ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 130 e seguenti, la societā controllante accede al regime in commento. Al contribuente viene comunque riconosciuta la facoltā di proporre interpello probatorio al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell'opzione.

Anche per il consolidato mondiale, l'avvenuto esercizio dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

Applicazione del regime delle imprese estere controllate

Il comma 4 apporta una modifica di mero coordinamento all'articolo 8, comma 1, lettera b), dello schema di decreto in materia di internazionalizzazione delle imprese, il quale inserisce nell'articolo 167 del Tuir – sulla disciplina delle imprese estere controllate - un rinvio all'interpello antielusivo previsto dall'articolo 21 della legge 413 del 1991. Tale ultima disposizione, tuttavia, č abrogata dal comma 6 dell'articolo in esame. Viene dunque previsto che l'istanza di interpello facoltativo per la disapplicazione della disciplina CFC va presentata come interpello probatorio ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) dello Statuto.

Deducibilitā dei componenti negativi derivanti da operazioni con imprese black list

Il comma 5 aggiunge un periodo al comma 11 dell'articolo 110 del Tuir in materia di deducibilitā dei componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra l'istante e le imprese residenti o localizzate in Stati o territori black list. Attualmente, le limitazioni alla deduzione dei componenti negativi non si applicano qualora il contribuente fornisca la prova della sussistenza delle condizioni esimenti previste dalla legge mediante presentazione del cd. interpello antielusivo (articolo 21, legge n. 413 del 1991).

La presentazione dell'interpello secondo le modalitā di cui al citato articolo 21 si applica, in virtų del richiamo contenuto nell'articolo 11, comma 13, della medesima legge n. 413 del 1991, alle istanze concernenti l'applicazione dell'articolo 110, commi 10 e 12, del Tuir.

 

La modifica introdotta chiarisce che la prova richiesta puō essere fornita anche mediante interpello probatorio.

 

Il comma 6 abroga l'articolo 11, comma 13 e l'articolo 21 della citata legge n. 413 del 1991, contenenti la speciale disciplina dell’interpello antielusivo, da ritenersi assorbita nella generale revisione della disciplina degli interpelli operata dall'articolo 1 del decreto in esame.

Interposizione fittizia e classificazione di spese di pubblicitā, propaganda o di rappresentanza

Le modifiche di cui ai commi 7 e 8 riguardano le altre ipotesi di interpello "antielusivo" ancora previste dall'ordinamento e, cioč, gli interpelli relativi all'applicazione dell'articolo 37, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 (interposizione fittizia) e dell'articolo 108 del Tuir (classificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicitā e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza).

 

l primi hanno carattere realmente antielusivo e sono dunque riconducibili all'interpello "antiabuso" previsto dalla lettera d) del nuovo articolo 11, comma 1, dello Statuto. Di conseguenza, il comma 7 inserisce un rinvio a tale interpello nell'articolo 37 del D.P.R. n. 600 del 1973.

l secondi, invece, hanno carattere pių strettamente qualificatorio e sono riconducibili all'interpello previsto dalla lettera b) del comma 1 del nuovo articolo 11 dello Statuto. Di conseguenza, il comma 8 inserisce un rinvio a tale interpello nell'articolo 108 del TUIR.

Disapplicazione di disposizioni che limitano il riporto delle perdite

I successivi commi 9, 10 e 11, introducono l’interpello disapplicativo – rispettivamente – per le seguenti fattispecie:

§  disapplicazione delle disposizioni di cui agli articoli 84 e 172 Tuir che limitano il riporto delle perdite in conseguenza dell'effettuazione di operazioni straordinarie e fusioni;

§  disapplicazione delle disposizioni di cui all’articolo 109 Tuir in materia di dividend washing.

Con l’espressione dividend washing si intende un’operazione consistente nell’acquisto di partecipazioni in prossimitā della data di stacco del dividendo e nella successiva cessione dei titoli dopo l’incasso degli utili. Si tratta in sostanza di un arbitraggio fiscale da parte di contribuenti che, volendo minimizzare il carico impositivo, potrebbero incassare i dividendi esclusi da imposizione e poi realizzare plusavalenze esenti e minusvalenze fiscalmente deducibili.

Societā di comodo

Il comma 12 interviene suIla disciplina delle societā di comodo inserendo un rinvio espresso all'interpello probatorio (articolo 11, comma 1, lettera c) dello Statuto).

Per le societā e gli enti non operativi ai sensi dell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1994, n. 724, infatti, l'accesso al regime ordinario di tassazione č subordinato alla sussistenza delle situazioni oggettive che, ai sensi del comma 4-bis del citato articolo 30, hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, nonché del reddito determinati presuntivamente ai sensi del medesimo articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

 

Viene, inoltre, chiarito che la presentazione della relativa istanza non costituisce un onere per il contribuente che non ritiene di dover applicare la disciplina in esame ma č in ogni caso facoltativa; tuttavia, il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni per l'accesso al regime ordinario di tassazione ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi (nuovo comma 4-quater dell’articolo 30).

Aiuto alla crescita economica (Ace)

Il comma 13 interviene sul regime di aiuto alla crescita economica (Ace) di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, consentendo al contribuente di presentare un interpello probatorio al fine di dimostrare che le operazioni effettuate non comportano duplicazioni del beneficio concesso.

Le operazioni richiamate sono quelle che comportano le limitazioni all'operativitā del regime previste dalle disposizioni antielusive contenute nel D.M. 14 marzo 2012, emanato in attuazione del comma 8 del citato articolo 1.

Il contribuente che ha effettuato le richiamate operazioni e intende fruire pienamente del beneficio ACE ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve indicare separatamente nella dichiarazione dei redditi gli elementi conoscitivi da individuarsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

 

Gli interventi di cui ai commi 14, 15 e 16, infine, sono volti a coordinare la nuova disciplina dell'interpello con le previsioni dei citati schemi di decreto legislativi sulla certezza del diritto e sull’internazionalizzazione.

 

In particolare, il comma 14 armonizza la formulazione dell'articolo 1, comma 3, dello schema sulla certezza del diritto, che prevede la disapplicazione delle disposizioni antielusive specifiche, con la disciplina dell’interpello disapplicativo. In entrambe le disposizioni risulta cosė esplicitata la possibilitā riconosciuta al contribuente di fornire la dimostrazione in ordine alla disapplicazione delle disposizioni antielusive specifiche, non solo in sede di interpello preventivo, ma anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

 

Il comma 15 sostituisce il comma 5 del nuovo articolo 10-bis dello Statuto del contribuente, introdotto dal medesimo schema, prevedendo che l'interpello finalizzato a conoscere se le operazioni effettuate costituiscono fattispecie di abuso del diritto č presentato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d) del medesimo Statuto (interpello antiabuso).

 

Il comma 16, infine, integra l'articolo 14, comma 11, dello schema sull’internazionalizzazione, che ha introdotto l’articolo 168-ter Tuir (Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti), per chiarire che l'istanza per interpellare l'Agenzia delle entrate in merito all'esistenza di una stabile organizzazione estera del contribuente va presentata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) del medesimo Statuto (interpello qualificatorio).

 


L'articolo 8 reca norme di carattere procedurale.

 

Il comma 1 demanda a provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali le modalitā di presentazione delle istanze, gli uffici delle Agenzie competenti alla ricezione ed alla risposta, le modalitā di comunicazione delle risposte stesse nonché ogni altra eventuale regola concernente la procedura.

 

Per ciō che concerne gli enti territoriali, ai commi 2 e 3, si prevede che:

§  le regioni a statuto ordinario regolano la materia in attuazione delle disposizioni contenute nello schema in esame;

§  le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello schema, ad adeguare i rispettivi ordinamenti;

§  gli enti locali provvedono entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai principi illustrati.

 

Infine, al comma 4, si prevede che alle istanze di interpello presentate prima dell'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 restano applicabili le disposizioni procedurali in vigore al momento della presentazione dell'istanza.


 

Articolo 9
(Revisione del contenzioso tributario)

 

 

articolo 9 reca numerose modifiche alla disciplina del contenzioso tributario, a tal fine novellando il decreto legislativo n. 546 del 1992, che reca norme sul processo tributario.

 

La norma in commento dā attuazione all’articolo 10 della legge di delega fiscale, il quale reca, in primo luogo, la delega per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, da perseguire sia mediante la razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario, anche in un’ottica di deflazione del contenzioso, sia tramite l’incremento della funzionalitā della giurisdizione tributaria.

 

Ai sensi del comma 1, lettera b) dell’articolo 10, l’incremento della funzionalitā della giurisdizione tributaria, deve essere raggiunto, in particolare, attraverso interventi riguardanti:

§  la distribuzione territoriale dei componenti delle commissioni tributarie;

§  l’eventuale composizione monocratica dell’organo giudicante in relazione a controversie di modica entitā e comunque non attinenti a fattispecie connotate da particolari complessitā o rilevanza economico-sociale, con conseguente regolazione, secondo i criteri propri del processo civile, delle ipotesi di inosservanza dei criteri di attribuzione delle controversie alla cognizione degli organi giudicanti monocratici o collegiali, con connessa disciplina dei requisiti di professionalitā necessari per l’esercizio della giurisdizione in forma monocratica;

§  la revisione delle soglie per le quali il contribuente puō stare in giudizio anche personalmente e l'eventuale ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie;

§  il massimo ampliamento dell’utilizzazione della posta elettronica certificata per le comunicazioni e notificazioni;

§  l’attribuzione e la durata, anche temporanea e rinnovabile, degli incarichi direttivi;

§  i criteri di determinazione del trattamento economico spettante ai componenti delle commissioni tributarie;

§  la semplificazione e razionalizzazione della disciplina relativa al meccanismo di elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in particolare attraverso la concentrazione delle relative competenze e funzioni direttamente in capo al Consiglio medesimo e la previsione di forme e modalitā procedimentali idonee ad assicurare l’ordinato e tempestivo svolgimento delle elezioni;

§  il rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle commissioni tributarie, al fine di assicurarne l’adeguata preparazione specialistica;

§  l’uniformazione e generalizzazione degli strumenti di tutela cautelare nel processo tributario;

§  la previsione dell’immediata esecutorietā, estesa a tutte le parti in causa, delle sentenze delle commissioni tributarie;

§  l'individuazione di criteri di maggior rigore nell'applicazione del principio della soccombenza ai fini del carico delle spese del giudizio, con conseguente limitazione del potere discrezionale del giudice di disporre la compensazione delle spese in casi diversi dalla soccombenza reciproca;

§  il rafforzamento del contenuto informativo della relazione ministeriale sull'attivitā delle commissioni tributarie.

 

In ottemperanza alla suddetta delega, l’articolo 9 apporta numerose innovazioni all’attuale assetto del processo in materia tributaria.

In estrema sintesi, le norme:

§  intendono sottolineare il ruolo di parte processuale delle nuove articolazioni dell’Amministrazione finanziaria, ivi compresi gli agenti della riscossione ed i concessionari della riscossione per conto degli enti territoriali,

§  in materia di assistenza tecnica nel processo, elevano il valore della lite che consente alle parti di stare in giudizio senza assistenza tecnica, complessivamente riformando e razionalizzando la disciplina dei soggetti abilitati a tale attivitā;

§  rafforzano il principio in base al quale le spese del giudizio tributario seguono la soccombenza, in particolare riducendo la discrezionalitā del giudice nel disporre la compensazione delle spese;

§  modificano la disciplina di comunicazioni e notifiche, orientandola verso il rafforzamento degli strumenti telematici ed elettronici;

§  estendono a tutti gli enti impositori l’istituto del reclamo, razionalizzandone la struttura e incoraggiandone l’utilizzo mediante la previsione di sconti sulle sanzioni irrogate;

§  dettano una disciplina delle diverse tipologie di conciliazione giudiziale, rafforzando tale istituto ed estendendolo anche ai giudizi pendenti davanti alla Commissione tributaria regionale; in tal modo la conciliazione č resa esperibile per tutta la durata del giudizio di merito, anche mediante l’introduzione di disposizioni premiali che riducono l’entitā delle sanzioni irrogabili;

§  stabiliscono che anche la sentenza di primo grado č provvisoriamente esecutiva, salvo provvedimento di sospensione;

§  apportano ulteriori modifiche con l’intento di velocizzare il giudizio tributario e ottenere effetti deflativi del contenzioso, quali il ricorso per saltum alla Cassazione;

§  dispongono l'immediata esecutivitā delle sentenze di condanna in favore del contribuente, il cui pagamento puō essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia, ove superi l'importo di 10.000 euro;

§  rafforzano il cd. rimedio dell’ottemperanza, esperibile anche nei confronti degli agenti della riscossione e dei concessionari della riscossione.

Oggetto della giurisdizione tributaria

articolo 9, comma 1, lettera a) modifica in pių punti l’articolo 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, che definisce l’oggetto della giurisdizione tributaria, al fine di adeguarne il disposto ad alcune pronunce della Corte Costituzionale.

 

Con le modifiche al comma 1 si intende adeguare il testo vigente alla sentenza n. 130 del 2008, che l’ha dichiarato illegittimo per la parte in cui attribuiva alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari, anche laddove esse conseguissero alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria. Viene dunque espunto dall’articolo il riferimento alle sanzioni amministrative “comunque irrogate da uffici finanziari”.

Nella richiamata sentenza si era ritenuto indubbio che tale disposizione finiva per attribuire alla giurisdizione tributaria le controversie relative a sanzioni unicamente sulla base del mero criterio soggettivo, costituito dalla natura finanziaria dell'organo competente ad irrogarle e, dunque, a prescindere dalla natura tributaria del rapporto cui tali sanzioni inerissero. Essa, dunque, si poneva in contrasto con l'art. 102, secondo comma, e con la VI disposizione transitoria della Costituzione, risolvendosi nella creazione di un nuovo giudice speciale.

 

Con una seconda modifica (al comma 2 del richiamato articolo 2) si chiarisce che non sono di competenza del giudice tributario le controversie relative all’obbligo di corresponsione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - COSAP e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, come sancito dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 64/2008 e 39/2010, che ha dichiarato l'illegittimitā costituzionale del comma 2 per la predetta parte.

Le predette sentenze hanno chiarito la natura non tributaria delle predette prestazioni; da ciō discende l'illegittimitā costituzionale della norma menzionata, in quanto attribuisce alla giurisdizione tributaria la cognizione di controversie relative a prestazioni patrimoniali non tributarie e, pertanto, si risolve nella creazione di un giudice speciale vietato dal secondo comma dell'art. 102 Cost.

 

articolo 9, comma 1, lettera b) modifica l’articolo 4 del D.Lgs. n. 546 del 1992 al fine di aggiornarvi i relativi riferimenti all’attuale articolazione degli agenti della riscossione e dell’amministrazione finanziaria.

Qualifica di parte processuale

articolo 9, comma 1, lettera c) sostituisce integralmente l’articolo 10 del richiamato D.Lgs. n. 546 del 1992, al fine di chiarire a quali soggetti spetta la qualifica di parte nel processo tributario.

Le modifiche aggiornano le diciture contenute nell’attuale articolo 10 alle modifiche intervenute all’articolazione amministrativa degli uffici dell’amministrazione finanziaria. In particolare si chiarisce che sono parti del processo tributario il contribuente, le Agenzie fiscali e gli altri enti impositori (tra cui gli enti territoriali, le camere di Commercio, ecc.) e l'agente di riscossione che hanno emesso l'atto impugnato (atto impositivo o diniego di rimborso o di agevolazione), ovvero che non hanno emesso l'atto richiesto (nel caso di silenzio-rifiuto ad una richiesta di rimborso). Si chiarisce che rientrano tra le parti processuali anche i soggetti privati, concessionari della riscossione, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i quali svolgono le attivitā di liquidazione e di accertamento, di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni che non si avvalgono di Equitalia per le medesime attivitā.

Inoltre, viene confermata la disposizione secondo cui, qualora l'ufficio dell'Agenzia delle entrate al quale spettano ex lege le attribuzioni sul rapporto controverso abbia una competenza diffusa su tutto o parte del territorio nazionale, spetta ad esso stare in giudizio innanzi alle Commissioni tributarie. In tale ultimo caso, la legittimazione processuale non č in capo all'ufficio delle entrate che ha adottato l'atto, bensė all'ufficio competente in base al generale criterio del domicilio fiscale del contribuente.

Capacitā di stare in giudizio

Con l’articolo 9, comma 1, lettera d) dello schema in esame sono apportate modifiche alle norme in materia di capacitā di stare in giudizio, contenute nell’articolo 11 del richiamato D.Lgs. n. 546 del 1992.

Con le modifiche al comma 2 le disposizioni sono aggiornate alle nuove articolazioni funzionali dell’amministrazione finanziaria, chiarendo inoltre che la capacitā di stare in giudizio spetta, oltre che all'ufficio delle due Agenzie fiscali (entrate e dogane e monopoli), anche all’agente della riscossione nei cui confronti č proposto il ricorso, il quale sta in giudizio direttamente ovvero mediante la struttura territoriale sovraordinata.

Inoltre, per le controversie in materia di contributo unificato per le spese di giustizia, si chiarisce che stanno altresė in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per tutti i gradi del contenzioso.

Viene dunque soppresso il comma 3-bis del richiamato articolo 11, che limitava la legittimazione processuale e la difesa diretta di cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari al giudizio di primo grado.

 

Il contributo unificato di iscrizione a ruolo, di cui all’articolo 9 del D.P.R. n. 115 del 2002 TU spese di giustizia), č previsto per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario. Esso ha natura tributaria, per cui le relative controversie sono affidate al giudice tributario.


Assistenza tecnica nel processo tributario

Con l’articolo 9, comma 1, lettera e) dello schema in esame sono apportate modifiche alle norme in materia di assistenza tecnica nel processo tributario, contenute nell’articolo 12 del richiamato D.Lgs. n. 546 del 1992, che viene integralmente sostituito.

Il novellato comma 1 ribadisce il principio generale secondo cui le parti private devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato (chiarendo che sono sottratti a questa regola gli enti impositori, gli agenti della riscossione ed i concessionari della riscossione di cui al giā citato articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

 

Il nuovo comma 2 rielabora il contenuto del vigente comma 5 dell’articolo 12, elevando da 2.582 a 3.000 euro il valore della lite che consente alle parti di stare in giudizio senza assistenza tecnica. Viene mantenuto l’attuale criterio per definire il valore della lite, che corrisponde all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore č costituito dalla somma di queste.

Viene espunta la disposizione che consentiva al presidente della commissione o della sezione o al collegio di ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica.

I novellati commi 3, 5 e 6 individuano i soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, in particolare operando una differenziazione tra:

§  soggetti che possono assistere i contribuenti nella generalitā delle controversie (lettere da a) a d) del nuovo comma 3); si tratta rispettivamente di avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro, ovvero impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto dell'amministrazione finanziaria debitamente autorizzati dal MEF (vale a dire, i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come novellati dalle norme in commento, per cui cfr. la scheda di lettura del successivo articolo 10, comma 1);

§  soggetti abilitati alla difesa con riguardo a controversie aventi ad oggetto materie specifiche (lettera e) del comma 3, lettere da a) a g) del comma 5 e comma 6). Si tratta dei soggetti giā iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES; ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agrotecnici e periti agrari (comma 5) per le controversie afferenti alla materia catastale (dettagliatamente enumerate dall’articolo 2, comma 2, primo periodo del D.Lgs. 546 del 1992); spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo, per le controversie relative ai tributi doganali (comma 6);

§  soggetti che possono assistere esclusivamente alcune categorie di contribuenti (lettere f) e g) e h) del comma 3). Si tratta di: funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio; dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e dipendenti delle imprese, o delle loro controllate, limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) e delle relative societā di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.

 

Rispetto alle norme vigenti, la principale novitā č costituita dalla capacitā di fornire assistenza tecnica in giudizio attribuita anche ai dipendenti dei CAF e delle relative societā di servizi. l predetti dipendenti possono difendere esclusivamente i propri assistiti in contenziosi tributari che scaturiscono dall'attivitā di assistenza loro prestata dal CAF (ad es. rettifica della detrazione di spese mediche esposte in dichiarazione compilata e trasmessa dal CAF). I dipendenti dei CAF, per esercitare la difesa tecnica, devono essere in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di professionalitā: diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o diploma di ragioneria e relativa abilitazione professionale.

Non sembrerebbe confermata la possibilitā dei ragionieri e dei periti commerciali di fornire assistenza tecnica, a meno che non siano in possesso di titoli o requisiti previsti dalle nuove norme.

 

Il novellato comma 4 affida la tenuta dell'elenco dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica (di cui al comma 3, lettere d), e), f), g) ed h)) al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si tratta dell’elenco che individua i funzionari dell’amministrazione, gli ufficiali della GDF, i periti/esperti delle camere di commercio, i funzionari delle associazioni di categoria i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e i dipendenti delle imprese.

Si affida a un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il Ministero della Giustizia, il compito di disciplinare le modalitā di tenuta dell'elenco, nonché i casi di incompatibilitā, diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco č pubblicato nel sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il nuovo codice deontologico forense č stato approvato dal C.N. F. nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2014.

 

Il novellato comma 7 ribadisce il vigente articolo 12, comma 3 in merito alle modalitā di conferimento dell’incarico (atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa č certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico puō essere conferito oralmente e se ne dā atto a verbale).

Si chiarisce (comma 8, che ribadisce quanto giā previsto al vigente comma 4 dell’articolo 12, riformulando la norma sulla base dell’attuale articolazione territoriale dell’amministrazione finanziaria) che le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.

Si ribadisce la regola secondo cui (comma 9, che riprende il vigente comma 6) i soggetti abilitati a prestare assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro attivitā previste ex lege.

Il comma 10 dispone l’applicazione dell'articolo 182 del codice di procedura civile in materia di accertamento del difetto di rappresentanza o autorizzazione, secondo cui il giudice verifica d'ufficio la regolaritā della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.

L’art. 182, secondo comma. c.p.c., stabilisce che il giudice- rilevato un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullitā della procura al difensore - assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione.

Per il processo tributario si chiarisce, con le norme in esame che i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o della sezione o dal collegio.

 

Al riguardo, la Relazione illustrativa chiarisce che la declaratoria di inammissibilitā del ricorso potrā essere pronunciata dal giudice tributario soltanto all'esito dell'inottemperanza all'invito formulato alla parte a provvedere. Ciō in conformitā a quanto ripetutamente statuito dalla Corte di Cassazione, la quale ha precisato che soltanto se l'invito del giudice risulta infruttuoso, quest'ultimo deve dichiarare invalida la costituzione della parte in giudizio (da ultimo: Cass. civ. Sez. III, 11-09-2014, n. 19169 e 22-05-2014, n. 11359).

Spese di giudizio

Con l’articolo 9, comma 1, lettera f) viene modificato l’articolo 15 del richiamato D.Lgs. n. 546 del 1992 in materia di spese di giudizio.

 

Con le modifiche all’articolo 15 si intende rafforzare il principio in base al quale le spese del giudizio tributario seguono la soccombenza, in ottemperanza all’articolo 10, comma 1, lettera b), n. 10 della legge di delega, che prevede l'individuazione di criteri di maggior rigore nell'applicazione del principio della soccombenza ai fini del carico delle spese del giudizio, con conseguente limitazione del potere discrezionale del giudice di disporre la compensazione delle spese in casi diversi dalla soccombenza reciproca.

 

In particolare, con le modifiche al comma 1 si mantiene la previsione per la quale č la parte soccombente quella condannata a rimborsare le spese del giudizio liquidate con la sentenza.

Dalla suddetta norma viene espunta la norma che consente alla commissione tributaria di dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, secondo le norme del codice di procedura civile; tale possibilitā, recata nel novellato comma 2 dell’articolo 15, č condizionata alle seguenti ipotesi alternative:

§  soccombenza reciproca;

§  sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate dal giudice.

 

Viene introdotto il comma 2-bis all'articolo 15, col quale si prevede che, ove risulti che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave, la commissione tributaria la condanna, su istanza dell'altra parte, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni liquidati, anche d'ufficio nella sentenza. La disposizione č mutuata testualmente dall’art. 96, primo comma, c.p.c., in materia di responsabilitā aggravata per la cd. lite temeraria.

Il nuovo comma 2-ter dell'articolo 15 specifica che le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre al contributo previdenziale e all'!VA, se dovuti.

Il nuovo comma 2-quater stabilisce che la statuizione sulle spese di lite deve essere contenuta anche nell'ordinanza con cui il giudice definisce la fase cautelare del giudizio. La pronuncia sull'istanza cautelare in ordine alle spese di giudizio produce effetti anche dopo l'adozione del provvedimento giurisdizionale che definisce il merito. Resta ferma, comunque, la possibilitā per il giudice di disporre nella sentenza di merito diversamente in ordine alle spese di lite della fase cautelare.

La Relazione illustrativa sul punto chiarisce che tale disposizione mira ad evitare un abuso delle richieste di tutela cautelare.

Con il nuovo comma 2-quinquies dell'articolo 15 viene confermato il principio (recato dal vigente comma 2) secondo cui i compensi spettanti agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati in base ai parametri previsti per le relative prestazioni professionali; per i soggetti autorizzati all'assistenza tecnica dal Ministero dell'economia e delle finanze si applica, invece, la disciplina dei compensi per i dottori commercialisti ed esperti contabili (D.M. Giustizia n. 169/2010).

Il comma 2-sexies dell'articolo 15 (che riproduce il vigente comma 2-bis del medesimo articolo) stabilisce che nella liquidazione delle spese a favore degli enti impositori, degli agenti della riscossione e soggetti concessionari della riscossione (di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997), se assistiti da propri dipendenti, si applica la disciplina relativa ai compensi degli avvocati (D.M. Giustizia n. 55/2014) con la riduzione del 20 per cento Infine, con una disposizione di favore per il contribuente, si prevede che la riscossione delle somme liquidate a favore di tutti gli enti impositori, nonché degli agenti e concessionari della riscossione avviene, mediante iscrizione a ruolo, soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Il comma 2-septies conferma che le spese di giudizio sono maggiorate del 50 per cento nelle controversie proposte avverso atti reclamabili ai sensi dell'articolo 17-bis del medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, ovvero controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate (attuale comma 10 dell’articolo 17-bis, anch’esso modificato dalle norme in esame, vedi infra). La maggiorazione č prevista a titolo di rimborso delle spese sostenute per la fase del procedimento amministrativo.

La norma ha la finalitā di incentivare la risoluzione stragiudiziale delle controversie e di riconoscere alla parte vittoriosa i maggiori oneri sostenuti nella fase procedimentale obbligatoria ante causam.

Il comma 2-octies dell'articolo 15, al fine di incentivare la deflazione del contenzioso, stabilisce che la parte che abbia rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta conciliativa formulata dall'altra parte č tenuta a sopportare le spese processuali quando il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della stessa proposta conciliativa. Anche tale previsione riproduce analoga disposizione del codice di procedura civile (art. 91) in materia di condanna alle spese processuali.

Comunicazioni e notificazioni

Con l’articolo 9, comma 1, lettera g) viene modificato l’articolo 16 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in materia di comunicazioni e notifiche.

Pių in dettaglio, con una prima modifica (n. 1) si chiarisce che le modalitā di effettuazione delle comunicazioni all’amministrazione finanziaria sono riferite, oltre che a tutti gli enti impositori, anche agli agenti delle riscossione ed ai concessionari privati (in luogo dell'ufficio del Ministero delle finanze e dell'ente locale).

Con una seconda modifica (n. 2) si abroga il comma 1-bis dell’articolo 16, il cui contenuto viene riscritto all’articolo 16-bis, introdotto dalla successiva lettera h), cui si rinvia.

Anche il comma 4, che riguarda la possibilitā per le PP.AA. di avvalersi per le notifiche del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, viene modificato al fine di concedere tale possibilitā agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai concessionari degli EE.LL.

 

articolo 9, comma 1, lettera h) introduce l’articolo 16-bis nel D.Lgs. n. 546 del 1992 relativo al processo tributario telematico.

La disposizione amplia, in particolare l'uso della posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni e le notificazioni nel processo tributario, in attuazione del relativo principio di delega (articolo 10, comma 1, lettera b), n. 4 della legge n. 23 del 2014).

Il comma 1 ripropone le disposizioni giā previste nel comma 1-bis dell'articolo 16 abrogato; le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, mentre tra le pubbliche amministrazioni esse possono essere effettuate mediante scambio di documenti informatici nell'ambito del sistema pubblico di connettivitā (ai sensi dell'articolo 76 del codice dell’amministrazione digitale, D.Lgs. n. 82 del 2005). Il medesimo comma chiarisce che l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti č indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo; nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi la stessa puō indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.

Il comma 2 ripropone quanto previsto dall'articolo 17, comma 3-bis, che viene abrogato con l’articolo 9, comma 1, lettera i), dello schema in esame: in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.

Il comma 3 dispone che le notificazioni tra le parti e il successivo deposito presso la Commissione tributaria possano avvenire per via telematica, tenendo conto di quanto stabilito nel regolamento sul processo tributario telematico (D.M. Economia n.163/2013). Le modalitā di attuazione e l'ambito di operativitā delle notificazione a mezzo posta elettronica certificata e dei depositi telematici presso le Commissioni tributarie sono stabiliti dai decreti del Ministero dell'Economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 3 del predetto regolamento.

Il comma 4 stabilisce che l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni e le notificazioni ha, a tutti gli effetti, valore di elezione di domicilio.

Reclamo e mediazione

Con l’articolo 9, comma 1, lettera l) si sostituisce l’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992 in materia di reclamo e mediazione nel processo tributario.

 

Si rammenta che la legge delega (articolo 10, comma 1, lettera a) della legge n. 23 del 2014) prevede che il Governo emani norme sul rafforzamento e razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario, anche a fini di deflazione del contenzioso e di coordinamento con la disciplina del contraddittorio fra il contribuente e l'amministrazione nelle fasi amministrative di accertamento del tributo, con particolare riguardo ai contribuenti nei confronti dei quali sono configurate violazioni di minore entitā.

 

Il reclamo e la mediazione

Nel solco degli interventi volti ad avvicinare la disciplina del processo tributario a quella civile, l’articolo 39, comma 9, del D.L. n. 98 del 2011 ha introdotto l’istituto del reclamo e della mediazione, procedure da esperire obbligatoriamente prima della presentazione del ricorso, al fine di fornire uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie col fisco aventi un valore inferiore o pari a ventimila euro.

La procedura puō essere esperita solo per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative a tutti gli atti impugnabili emessi esclusivamente dall’Agenzia delle entrate.

La presentazione del reclamo costituisce condizione di procedibilitā del ricorso; dunque il contribuente che non presenta il reclamo non decade definitivamente dal diritto all’azione. Qualora si depositi il ricorso prima di novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, puō eccepire l'improcedibilitā del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilitā, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.

La mediazione puō riguardare le controversie relative a: avviso di accertamento; avviso di liquidazione; provvedimento che irroga le sanzioni; ruolo; rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti; diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilitā innanzi alle Commissioni tributarie.

Possono essere oggetto di mediazione anche le controversie relative al silenzio rifiuto alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori (art. 21, c. 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992).

Il reclamo puō contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, né l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilitā della pretesa e al principio di economicitā dell'azione amministrativa.

La mediazione rileva anche ai fini contributivi: gli effetti dell’esito del procedimento di mediazione sono estesi anche ai contributi previdenziali e assistenziali, laddove presentino la medesima base imponibile delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso; per il computo di tale termine si applicano le disposizioni sui termini processuali. Deve intendersi, pertanto, che si applica la sospensione feriale dei termini, di cui al D.Lgs. n. 742 del 1969.

Il comma 9-bis prevede la sospensione della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo fino alla data dalla quale decorre il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente (ovvero entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso: articolo 22), fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilitā dovuta alla mancata presentazione del reclamo (comma 2 modificato).

 

Con le modifiche al comma 1, ferma restando la soglia di ventimila euro per accedere al reclamo, si chiarisce che:

§  il ricorso stesso produce gli effetti del reclamo (eliminando la necessitā di presentare due atti);

§  esso puō contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa;

§  il valore della controversia č determinato secondo le disposizioni di cui al giā richiamato articolo 12, comma 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore č costituito dalla somma di queste).

Viene altresė statuito che le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di alcune controversie in materia catastale, enumerate all'articolo 2, comma 2, primo periodo del medesimo D.Lgs. 546/1992. (controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuitā di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unitā immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale).

 

Rispetto alle norme vigenti, l'istituto viene esteso a tutti gli enti impositori.

 

Ratio della norma, secondo la Relazione illustrativa dello schema, č il principio di economicitā dell'azione amministrativa diretta a produrre effetti deflattivi del contenzioso, anche alla luce dell’abbattimento riscontrato nel contenzioso contro gli atti emessi dall'Agenzia delle entrate e del fatto che oltre il 90 per cento dei ricorsi proposti nei confronti degli enti locali hanno un valore non superiore a 20.000 euro. Se le Agenzie fiscali provvedono all'esame dei reclami attraverso apposite strutture diverse da quelle che hanno emesso gli atti reclamabili, per gli altri enti la disposizione prevede che l'individuazione della struttura eventualmente deputata alla trattazione dei reclami č rimessa all'organizzazione interna di ciascuno di essi. Tale scelta viene ritenuta da un lato coerente con l'autonomia gestionale ed organizzativa tipica, ad esempio, degli enti locali; dall'altro evita di imporre un vincolo ad enti impossibilitati a rispettarlo (ad esempio, a causa della ridotta dimensione).

 

Il novellato comma 2 ribadisce l’improcedibilitā del ricorso fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo; viene esplicitato che si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

 

Il nuovo comma 3 precisa che il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2 (novanta giorni dalla notifica del ricorso); ove la Commissione rilevi che la costituzione č avvenuta in data anteriore, l’effetto č di rinviare la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

 

Il comma 4 stabilisce che le Agenzie fiscali provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

 

Ai sensi del comma 5 l'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta, con riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilitā della pretesa e al principio di economicitā dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile č riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

 

Il successivo comma 6 chiarisce che, nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per le rate successive si applica l'articolo 48-ter, comma 3. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalitā di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

In tal modo si intende consentire al contribuente, ove la controparte non dia esecuzione al pagamento concordato, di agire in via monitoria davanti al giudice ordinario per ottenere un decreto ingiuntivo. La giurisprudenza ha infatti precisato che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando l'Amministrazione abbia riconosciuto la spettanza del tributo (Cass. 15.10.2009 n. 21893).

 

Viene fissato (comma 7) uno sconto sulle sanzioni amministrative, che si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

 

Ai sensi del comma 8, la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla notifica del ricorso che reca il reclamo, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

 

Il comma 9 estende, per quanto compatibili, le norme in esame su reclamo e mediazione anche agli agenti della riscossione ed ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Al riguardo la Relazione illustrativa precisa che tali soggetti non hanno la disponibilitā del tributo, dunque l'istituto puō trovare applicazione nei casi, ad esempio, di vizi propri delle cartelle di pagamento da essi emesse, ovvero di impugnazione di fermi di beni mobili registrati o di ipoteche. In sostanza, la disposizione in esame ha la finalitā di consentire anche a detti soggetti di procedere al ritiro dei loro atti impugnati.

 

Si ribadisce (comma 10) che il reclamo non si applica alle controversie riguardanti atti volti al recupero di aiuti di Stato.

Sottoscrizione ed elementi del ricorso

La lettera m) del comma 1 modifica l’articolo 18 che reca indicazioni sulla sottoscrizione del ricorso e sugli elementi in esso contenuti. Le modifiche al comma 1 intendono apportare alcune correzioni di coordinamento.

Con le modifiche al comma 3 si prevede che il ricorso contenga tra l’altro anche l'indicazione della categoria alla quale appartiene il difensore (anche al fine della liquidazione del compenso), dell’incarico conferito e l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.


Costituzione in giudizio della parte resistente

Con l’articolo 9, comma 1, lettera n) viene modificato l’articolo 23 del D.Lgs. n. 546 del 1992, relativo alla costituzione in giudizio della parte resistente, al fine di equiparare anche a tal fine gli enti impositori all'agente della riscossione ed ai concessionari privati.

Sospensione del processo

Il comma 1, lettera o) apporta modifiche all'articolo 39 del D.Lgs. n. 546 del 1992, che reca le ipotesi di sospensione del processo.

Sono in particolare inseriti due nuovi commi, 1-bis e 1-ter, ai sensi dei quali, rispettivamente:

§  la sospensione del processo č disposta dalla commissione tributaria ogniqualvolta essa stessa o altra commissione tributaria debba risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa. E' stato in tal modo riprodotto il contenuto dell'articolo 295 c.p.c., concernente la sospensione necessaria del processo. Il comma 1-bis introduce, pertanto, un'ulteriore ipotesi di sospensione necessaria, che si aggiunge a quella giā prevista dal comma 1 (disposta quando č presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacitā delle persone, salvo che si tratti della capacitā di stare in giudizio);

§  su richiesta conforme delle parti, il processo č sospeso nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni, oppure quando sia iniziata una procedura amichevole ai sensi della Convenzione sull'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, n. 90/463/CEE del 23 luglio 1990.

Liquidazione delle spese per rinuncia al ricorso

La lettera p) del comma 1 modifica l’articolo 44 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in tema di estinzione del processo per rinuncia al ricorso.

Viene in particolare modificato il comma 2, ai sensi del quale il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione č fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo.

Le norme eliminano l’esecutivitā della predetta ordinanza, in quanto nell’impianto del provvedimento in esame l'unico strumento utilizzabile č il giudizio di ottemperanza, anche per le spese legali in favore del contribuente. Diversamente, per le spese liquidate in favore dell'ente impositore e degli altri soggetti equiparati č prevista l'iscrizione a ruolo dopo il giudicato, come dispone il nuovo articolo 15, al comma 4, come visto supra.

Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere

La lettera q) del comma 1 apporta modifiche all'articolo 46 del D.Lgs. n. 546 del 1992, che disciplina l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. In particolare, con le modifiche al comma 2 si conferma che in tal caso l'estinzione del giudizio č dichiarata con sentenza o con decreto presidenziale, sopprimendo il riferimento ad altre leggi speciali.

Con le modifiche al comma 3 si chiarisce il principio in base al quale, in caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge, le spese del giudizio rimangono a carico di chi le ha anticipate.

Come chiarisce al riguardo la Relazione illustrativa, cosė la norma viene adeguata alla sentenza della Corte Costituzionale n. 74 del 2005, che ha dichiarato l'illegittimitā costituzionale del comma 3 nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge.

Sospensione dell’atto impugnato

articolo 9, comma 1, lettera r) apporta modifiche alle disposizioni in materia di sospensione dell’atto impugnato, di cui all'articolo 47 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

 

Le modifiche al comma 3 riguardano la sospensione in caso di eccezionale urgenza che puō essere disposta, ai sensi delle norme vigenti, con lo stesso decreto che dispone l’udienza per la trattazione dell’istanza di sospensione. Con la formulazione proposta si consente di disporre tale sospensione “con decreto motivato”; con tale locuzione sembra doversi intendere che il giudice puō disporre tale sospensione con un provvedimento diverso da quello che fissa l’udienza di trattazione e, dunque, ancor prima della suddetta decisione concernente la trattazione dell’istanza di sospensione.

 

Con una modifica al comma 4, si chiarisce che il dispositivo dell'ordinanza di sospensione deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza.

 

Infine, per quanto riguarda la garanzia (comma 5) cui puō essere subordinata la sospensione dell’atto, in luogo di una cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa con modalitā e termini indicati nello stesso provvedimento di sospensione, si chiarisce che essa č fornita ai sensi dell’articolo 69, comma 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 come modificato dall’articolo in esame (comma 1, lettera gg), per cui si veda infra). In particolare, la determinazione di detta garanzia č demandata a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che disciplina la durata ed il termine entro il quale essa puō venire escussa, nel caso di inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite, protrattasi per tre mesi.

 

Infine, viene aggiunto il comma 8-bis, secondo il quale durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 21 maggio 2009, ovvero gli interessi dovuti per ritardato pagamento.

articolo 6 del predetto D.M. disciplina gli interessi per ritardato pagamento.

A decorrere dalle dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, gli interessi relativi alle somme dovute a seguito di controlli automatici e formali, versate entro i termini previsti dalle relative norme, sono dovuti nella misura del 3,5 per cento annuo.

Dal 1° gennaio 2010 sono stabiliti al tasso del 3,5 per cento annuo gli interessi relativi alle somme dovute a seguito di:

a)  all'impugnazione dell'accertamento versate entro i termini di legge;

b)  pagamento dell'imposta di registro, di donazione, ipotecaria e catastale entro i termini di legge;

c)  pagamento delle tasse sulle concessioni governative, e delle tasse automobilistiche la cui gestione č di competenza dello Stato, entro i termini previsti dagli avvisi di accertamento;

d)  accertamento con adesione versate nei termini stabiliti dalla relativa disciplina;

e)  conciliazione giudiziale, sempre se versate nei termini di legge.

Inoltre, dal 1° gennaio 2010 sono stabiliti nella misura del 2,5 per cento per ogni semestre compiuto gli interessi relativi alle somme dovute per le imposte sulle successioni e per le imposte ipotecarie e catastali, versate entro sessanta giorni da quello in cui č stato notificato l'avviso di liquidazione.

 

Si rammenta in proposito che l’Atto del Governo n. 185, col quale si intende ottemperare alla delega contenuta nella legge n. 23 del 2014 sotto il profilo della semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione dei tributi, all’articolo 13 introduce una complessiva revisione della misura dei tassi degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo.

Il tasso di interesse viene determinato preferibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell’intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento, determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'emanazione del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle norme primarie e secondarie vigenti; per gli interessi di mora si applica il tasso individuato annualmente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Si dispone infine che la misura del tasso di interesse puō essere rideterminata annualmente con decreto Ministro dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, occorrerebbe apportare le opportune modifiche di coordinamento delle norme in esame con quanto previsto nell’A.G. 185 il quale, come si č visto supra, intende fissare una misura uniforme di interessi relativa a tutti i tributi.

Modifiche alla conciliazione giudiziale

articolo 9, comma 1, lettere s) e t) riformula l’articolo 48 e introduce gli articoli 48-bis e 48-ter nel D.Lgs. n. 546 del 1992, con lo scopo di dettare una disciplina compiuta delle diverse tipologie di conciliazione giudiziale, rafforzando tale istituto ed estendendolo anche ai giudizi pendenti davanti alla Commissione tributaria regionale.

In tal modo la conciliazione sarā esperibile per tutta la durata del giudizio di merito, anche mediante l’introduzione di disposizioni premiali che riducono l’entitā delle sanzioni irrogabili.

Attualmente l'irrogazione della sanzione č dovuta nella misura del 40 per cento dell'importo conciliato e non puō essere inferiore al 40 per cento dei minimi edittali previsti per le violazioni pių gravi relative a ciascun tributo. Le norme proposte prevedono che le sanzioni si applichino nella misura del quaranta per cento del minimo previsto per legge per le singole violazioni; tale percentuale č la medesima per tutte le fasi di giudizio.

La Relazione illustrativa chiarisce che non viene ritenuto opportuno prevedere la conciliazione nella fase dė cassazione, stante la particolare natura di tale giudizio, in cui si controverte solo di violazioni di legge con l'esclusione di accertamenti in fatto.

 

La conciliazione giudiziale

Le norme vigenti (articolo 48, comma 1) consentono a ciascuna delle parti, con l’istanza di discussione della controversia in pubblica udienza, di proporre all'altra la conciliazione totale o parziale della controversia.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 48 la conciliazione puō aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione puō essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.

Se la conciliazione ha luogo (comma 3), viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata

In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima (comma 3-bis) entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione pari al trenta per cento di ogni importo non versato (sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) applicata in misura doppia), sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

Ove (comma 4) una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione puō assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta dell’ufficio ai sensi del successivo comma 5; tale comma prevede che l’ufficio possa, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza č presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilitā, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto č comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente č depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.

Il comma 6 del vigente articolo 48 In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40 per cento delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non puō essere inferiore al 40 per cento dei minimi edittali previsti per le violazioni pių gravi relative a ciascun tributo.

 

Il novellato comma 1 dell'articolo 48 (lettera s) del comma 1) disciplina la c.d. conciliazione "fuori udienza", prevedendo che se le parti raggiungono un accordo conciliativo per la definizione totale o parziale della controversia, in pendenza del giudizio (a differenza della formulazione attuale, secondo cui la conciliazione opera solo in primo grado) esse possono presentare istanza congiunta, sottoscritta personalmente o dai rispettivi difensori.

In caso di conciliazione totale o parziale della controversia, i commi 2 e 3 dell'articolo 48 prevedono la tipologia dei provvedimenti che possono essere adottati dal giudice per dichiarare la cessazione della materia del contendere.

Se č giā stata fissata l'udienza, la Commissione pronuncia sentenza in presenza di accordo totale, ovvero ordinanza se l'accordo č parziale; in tale ultimo caso la sentenza sarā adottata, infatti, al termine del giudizio di merito per le questioni che non sono state oggetto di conciliazione. Se, invece, la data di udienza non č fissata, provvede il Presidente di sezione con apposito decreto.

Il successivo comma 4 stabilisce che la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo; detto accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute. A differenza della vigente disciplina, il perfezionamento dell'accordo avviene non pių con il versamento dell'importo totale dovuto o della prima rata, bensė con la mera sottoscrizione dell'accordo.

In sostanza, si č stabilito il principio secondo cui l'intervenuto accordo ha efficacia novativa del precedente rapporto, con la conseguenza che il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente porterā solo alla iscrizione a ruolo del nuovo credito derivante dall'accordo stesso. In caso di mancato pagamento delle somme dovute dall'ente impositore vale invece quanto giā detto per l'accordo di mediazione, di cui all'art. 17-bis in ordine al concetto di titolo esecutivo (v. supra).

 

Con la lettera t) sono inseriti gli articoli 48-bis (relativo alla conciliazione in udienza) e 48-ter (relativo alla definizione e al pagamento delle somme dovute a titolo di imposta e di sanzioni) nel D.Lgs. n. 546 del 1992.

articolo 48-bis, al comma 1 (conciliazione in udienza) riconosce a ciascuna delle parti la possibilitā, entro il termine di dieci giorni prima della data fissata per l'udienza di discussione, di presentare alla Commissione tributaria l'istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

Ai sensi del comma 2 il giudice, ove ritenga che sussistano i presupposti di ammissibilitā dell'istanza (ammissibilitā del ricorso introduttivo, imposte di competenza della Commissione tributaria, esistenza del potere di conciliare ecc..), invita le parti alla conciliazione; qualora l'accordo conciliativo non si realizzi alla prima udienza di trattazione, il giudice puō comunque concedere alle parti un rinvio e fissare una nuova successiva udienza, per l'eventuale perfezionamento dell'accordo conciliativo ovvero, in mancanza, per la discussione della causa nel merito.

Il comma 3 dispone che la conciliazione risulti da apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e interessi; detto verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

In base al comma 4, in caso di avvenuta conciliazione in udienza, il giudizio si chiude con sentenza di cessata materia del contendere.

 

L'articolo 48-ter disciplina il pagamento delle somme dovute a titolo di conciliazione, stabilendo la percentuale delle sanzioni dovute, le modalitā di versamento e di recupero delle somme non versate.

Le norme ivi introdotte sono comuni alla conciliazione perfezionatasi in udienza e fuori udienza.

In particolare, ai sensi del comma 1 del predetto articolo 48-ter, in caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge se la conciliazione si perfeziona nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento se la conciliazione si perfeziona nel corso del secondo grado di giudizio (in luogo dell’attuale misura, pari al 40 per cento delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione e, in ogni caso, in misura non inferiore al 40 per cento dei minimi edittali previsti per le violazioni pių gravi relative a ciascun tributo).

La Relazione illustrativa rileva che tale misura si allinea a quanto previsto nella mediazione, salvo l'incremento della percentuale applicabile al cinquanta per cento ove la definizione della controversia avvenga in una fase successiva al primo grado.

 

Il comma 2 dell'articolo 48-ter dispone che il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo per la conciliazione fuori udienza, ovvero della redazione del processo verbale per la conciliazione in udienza.

Il comma 3 prevede che, in caso di mancato pagamento delle somme dovute, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione del trenta per cento dell’importo residuo dovuto (di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), applicata in misura doppia.

Il comma 4 dell'articolo 48-ter, infine, prevede che per il versamento si applicano le disposizioni, anche di carattere sanzionatorio, previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997, in tema di accertamento con adesione.

 

Si rammenta che il giā richiamato A.G. n. 185 in materia di riscossione intende integralmente sostituire il richiamato articolo 8 del D.Lgs. n. 218 del 1997. In particolare, le disposizioni novellate, fermo il termine per il versamento del quantum dovuto per effetto dell'accertamento con adesione (venti giorni dalla redazione dell'atto) e il numero delle rate che possono essere versate dal contribuente (otto rate trimestrali di pari importo, o al massimo sedici rate trimestrali) abbassano la soglia per accedere ad un numero superiore di rate a otto da 51.646 a cinquantamila euro. Viene specificato che le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Resta identico il calcolo degli interessi sull'importo delle rate successive alla prima, computati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.

Fermo restando inoltre il termine per l’invio della quietanza agli uffici, la disciplina delle conseguenze del mancato pagamento delle rate confluisce nella norma generale di cui al nuovo articolo 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 3 dello stesso A.G. n. 185: si decade dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva; in tal caso sono inoltre iscritti a ruolo i residui importi dovuti a titolo di imposte, interessi e sanzioni, nonché della sanzione del trenta per cento del quantum non versato (di cui all' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471), aumentata della metā e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. In caso di pagamento tardivo (introdotto articolo 15-ter, comma 5) si dispone l’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, del 30 per cento della somma dovuta (commisurata all’importo pagato in ritardo) e dei relativi interessi. L’iscrizione a ruolo per adempimento tardivo non avviene se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, nel caso di ultima rata o di pagamento in un’unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza del termine. Per quanto attiene alle modalitā di versamento delle somme dovute, la relativa disciplina č contenuta all'articolo 15-bis del D.Lgs. n. 218 del 1997, aggiunto dal comma 3 dell’articolo 2 dell’A.G. 185: il pagamento si esegue mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (in sostanza, con F24) e con le modalitā di cui all’articolo 19 del medesimo provvedimento, fatte salve le ipotesi in cui siano previste altre modalitā di pagamento in ragione della tipologia di tributo.

Esecuzione delle sentenze

L’articolo 9, comma 1, lettera u) modifica l’articolo 49 del D.Lgs. n. 546 del 1992, al fine di consentire l’applicazione alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie di tutte le disposizioni sull’appello civile contenute nel titolo III, capo I, del libro II del c.p.c., ivi incluso l’articolo 337, ai sensi del quale l'esecuzione della sentenza non č sospesa per effetto della sua impugnazione (principio di esecutivitā della sentenza civile) in precedenza incompatibile col processo tributario. L’eliminazione dell’inciso che fa riferimento a detto articolo consegue alle modifiche disposte con il provvedimento in esame in materia di esecutivitā delle sentenze tributarie.

 

articolo 9, comma 1, lettera v) riformula l’articolo 52 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in materia di esecuzione provvisoria delle sentenze del giudice tributario.

 

Il vigente articolo 52 si limita a statuire che la sentenza della commissione provinciale puō essere appellata alla commissione regionale competente. Tale previsione viene mantenuta; per effetto delle norme in commento sono aggiunti ulteriori commi al predetto articolo 52.

 

L’introdotto comma 2 consente all’appellante di chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l'esecutivitā della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi (al pari dell'art. 283 c.p.c).

Il contribuente puō comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa puō derivargli un danno grave e irreparabile; la sospensione dell'atto impugnato resta subordinata all'esistenza di un danno grave e irreparabile, cioč agli stessi presupposti previsti dall'art. 47 per la sospensione in primo grado.

La sentenza di primo grado diventa, dunque, immediatamente esecutiva.

 

Si prevede (comma 3) che il presidente fissi con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

 

Ove vi sia eccezionale urgenza (comma 4) il presidente, previa delibazione del merito, puō disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutivitā della sentenza fino alla pronuncia del collegio (pronuncia inaudita altera parte).

Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile (comma 5).

 

La sospensione (comma 6) puō essere subordinata alla prestazione di garanzia di cui all'articolo 69 comma 2, come modificato dall’articolo in esame (comma 1, lettera gg), per cui si veda infra). In particolare, la determinazione di detta garanzia č demandata a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che disciplina la durata ed il termine entro il quale essa puō venire escussa, nel caso di inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite, protrattasi per tre mesi.

Si prevede l’applicazione dell'articolo 47, comma 8-bis come modificato dal provvedimento in esame (articolo 9, comma 1, lettera r), per cui si veda supra): durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 21 maggio 2009, ovvero gli interessi dovuti per ritardato pagamento.

 

Il comma 7 prevede che la sospensione della esecutivitā della sentenza favorevole al contribuente consente la riscossione delle somme esigibili nella pendenza del giudizio di primo grado, analogamente a quanto avviene nel giudizio amministrativo, in cui la sospensione della esecutivitā della sentenza del T.A.R. da parte del Consiglio di Stato fa rivivere l'esecutivitā dell'atto annullato con la sentenza sospesa.

La Relazione illustrativa chiarisce che il ripristino della esigibilitā dell'atto per effetto della sospensione della sentenza che lo ha ritenuto illegittimo, si impone anche per rispettare il principio di paritā delle parti. Al contribuente č infatti consentito ottenere la sospensione degli effetti dell'atto impugnato pur dopo una sentenza di merito che lo ha confermato rendendo in tal modo tale decisione come "tanquam non esset". Parallelamente la sospensione della sentenza di annullamento dell'atto ottenuta dall'ente impositore sarā idonea a ripristinare l'esecutivitā (parziale o totale, a seconda del regime di riscossione graduale del tributo) dell'atto impugnato.

La Relazione chiarisce altresė che non si č ritenuto necessario, infine, prevedere espressamente che in caso di sospensione l'ente impositore non č tenuto, a norma dell'articolo 68, comma 2, a restituire le somme medio tempore riscosse, trattandosi di un effetto naturale della sospensione della sentenza.

Ricorso in Cassazione per saltum

articolo 9, comma 1, lettera z) modifica l’articolo 62 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in materia di norme applicabili al giudizio per Cassazione.

 

Accanto a modifiche puramente formali, si aggiunge il comma 2-bis, prevedendo che sull'accordo delle parti la sentenza della commissione tributaria provinciale (dunque di primo grado) puō essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, ovvero per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro.

Viene introdotto il ricorso "per saltum" (saltando dunque il secondo grado di giudizio) anche nel processo tributario, con un intento di deflazione del contenzioso: si intende consentire tempi brevi una pronuncia della Corte di Cassazione su questioni giuridiche, non appena sorte in primo grado.

Esecuzione provvisoria della sentenza impugnata per cassazione

articolo 9, comma 1, lettera aa) introduce l’articolo 62-bis nel D.Lgs. n. 546 del 1992 in materia di esecuzione provvisoria delle sentenze impugnate per cassazione.

Ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 62-bis, la sospensione parziale o totale della sentenza puō essere chiesta da chi ha proposto ricorso in cassazione, subordinatamente all'esistenza di un danno grave ed irreparabile.

La Relazione illustrativa sul punto chiarisce che la formulazione della norma proposta č analoga a quella contenuta nell'art. 373 c.p.; si attribuisce rilievo al solo periculum in mora senza possibilitā di valutare il cd. fumus boni iuris, coerentemente alla natura della sospensione della sentenza d'appello, richiesta allo stesso giudice che non deciderā perō il merito della causa.

Il rito č analogo al giā commentato nuovo articolo 52, cosė come identica č la previsione dell'ultimo comma, secondo cui la sospensione della esecutivitā della sentenza favorevole al contribuente consente la riscossione delle somme esigibili nella pendenza del giudizio di primo grado.

La Relazione illustrativa sul punto chiarisce che il ripristino della esecutivitā riferibile alla pendenza del giudizio di primo grado trova una duplice ratio: in primo luogo per il cd. effetto devolutivo dell'appello, che comporta la definitiva sostituzione della sentenza di primo grado, come confermato anche dagli artt. 393 c.p.c. e 63 (come modificato) del decreto, i quali prevedono che in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione della sentenza di appello, se il processo non viene riassunto si estingue l'intero giudizio (e non passa in giudicato la sentenza di primo grado). In secondo luogo, si ravvisa una esigenza di semplificazione. La scelta fatta č, inoltre, coerente con quanto previsto per i casi di annullamento con rinvio da parte della Cassazione, che producono i medesimi effetti "ripristinatori" della esecutivitā dell'atto nella pendenza in primo grado (cfr. infra nell’articolo 68, comma 1, alla novellata lettera d)).

Si ribadisce che anche in tale ipotesi sono dovuti (comma 5) gli interessi per ritardato pagamento.

Giudizio di rinvio

articolo 9, comma 1, lettera bb) modifica l’articolo 63 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in materia di giudizio di rinvio.

 

Per effetto delle modifiche al comma 1 dell’articolo 63, il termine per la riassunzione del giudizio dopo la cassazione con rinvio della sentenza č stato ridotto da un anno a sei mesi.

Tale riduzione viene disposta in parallelo a quanto previsto per le cause civili dal c.p.c. (il cui articolo 393 prevede un termine per la riassunzione di soli tre mesi); dall'altro lato, il termine di sei mesi coincide con quello giā previsto dall'articolo 43 del decreto per la riassunzione del giudizio interrotto o sospeso.

Sentenze revocabili

articolo 9, comma 1, lettera cc) modifica l’articolo 64, comma 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in materia di sentenze revocabili e giudizio di revocazione.

 

Le norme vigenti prevedono che contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto, e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate, sia ammessa la revocazione ai sensi delle norme del codice di procedura civile.

Con la riformulazione del primo comma si statuisce che le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate per revocazione secondo le norme del c.p.p., eliminando il riferimento agli accertamenti di fatto ed alla ulteriore impugnabilitā.

Impugnazione delle sentenze per revocazione

articolo 9, comma 1, lettera dd) modifica l’articolo 65 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in materia di impugnazione delle sentenze per revocazione.

 

Viene inserito un comma 3-ter, ai sensi del quale le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 52, in quanto compatibili. Viene cosė attuato il principio di delega che consente di estendere il pių possibile l’ambito applicativo delle misure cautelari nel giudizio. La scelta del legislatore delegato – come spiegato dalla Relazione illustrativa – č di rinviare alla disciplina della tutela cautelare prevista per le sentenze di primo grado, in luogo della pių limitata tutela dell’introdotto articolo 62-bis, poiché la revocazione - a differenza del ricorso per cassazione – viene decisa nel merito dalla stessa Commissione.

Esecuzione provvisoria delle sentenze

articolo 9, comma 1, lettera ee) inserisce l’articolo 67-bis nel D.Lgs. n. 546 del 1992, ai sensi del quale si chiarisce che le sentenze emesse dalle commissioni tributarie sono esecutive.

Pagamento del tributo nel corso del processo

articolo 9, comma 1, lettera ff) modifica l'articolo 68 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

 

Viene introdotta la lettera c-bis) nel comma 1; si precisa che, ove č prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, l'imposta con i relativi interessi deve essere pagata per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della corte di cassazione di annullamento con rinvio, e per l'intero importo indicato nell'atto, in caso di mancata riassunzione.

 

Viene cosė chiarito il potere degli enti impositori di riscuotere il tributo dopo una sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio; la mancanza di tale norma, come a proposito viene riferito nella Relazione illustrativa, oggi porta gli uffici ad agire in modo diversificato (talvolta con la iscrizione a ruolo dell'intero importo). Scelta del legislatore č di consentire la riscossione del tributo nella misura prevista nella pendenza del giudizio di primo grado.

In sostanza, in caso di omessa riassunzione dopo il rinvio, si estingue l'intero giudizio e diventa definitivo l'atto originariamente impugnato.

E’ cosė codificato un principio pių volte ribadito dalla giurisprudenza (anche di legittimitā) e sono rese chiare, soprattutto ai contribuenti, le conseguenze pregiudizievoli che derivano dalla mancata riassunzione del giudizio, indipendentemente da quale parte sia risultata vittoriosa in cassazione.

 

Viene integrato poi il comma 2 con la previsione che, in caso di mancata esecuzione del rimborso, il contribuente puō richiedere l'ottemperanza alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio č pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.

In tal modo si fornisce al contribuente uno strumento di reazione di fronte all'inerzia dell'ente impositore, che all'esito di una sentenza anche non definitiva favorevole al contribuente, ometteva di eseguire in suo favore il rimborso delle somme medio tempore riscosse. Il rimedio previsto č dunque quello della ottemperanza, con una specifica previsione in ordine al giudice competente anche al fine di evitare eventuali incertezze sulla individuazione della Commissione da adire.

Esecuzione delle sentenze di condanna

articolo 9, comma 1, lettera gg) sostituisce l'articolo 69 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in materia di esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente.

Il vigente articolo 69 disciplina l’ipotesi di condanna dell’amministrazione finanziaria o del concessionario del servizio di riscossione, con sentenza passata in giudicato, disponendone la spedizione in forma esecutiva.

 

Con le modifiche in esame l’articolo 69 viene riscritto e rubricato "Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente".

Il nuovo comma 1 dispone l'immediata esecutivitā delle sentenze di condanna in favore del contribuente, il cui pagamento puō essere subordinato dal giudice alla prestazione di idonea garanzia, ove superi l'importo di 10.000 euro, diverse dalle spese di lite anche tenuto conto delle condizioni di solvibilitā del contribuente.

La Relazione illustrativa chiarisce, ancorché non sia esplicito nella norma, che tale solvibilitā va argomentata in sentenza e valutata sulla base della consistenza del patrimonio del contribuente e dell'ammontare delle somme oggetto di rimborso. Si chiarisce che il riferimento al "pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro" esclude che tale limite possa operare come una franchigia, per le evidenti complicazioni che un tale sistema provocherebbe.

 

Come giā analizzato in precedenza, il comma 2 demanda ad un apposito decreto ministeriale la disciplina della garanzia, sulla base di quanto previsto dall’articolo 38-bis, comma 5 del D.P.R. n. 633 del 1972 per rimborsi IVA superiori a 15.000 euro.

La disciplina dovrā prevedere la durata della garanzia, nonché il termine entro il quale puō essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi.

 

Il comma 3 prevede che i costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio, mentre il comma 4 prevede che il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta.

Infine il comma 5 consente l'ottemperanza nei casi di inerzia dell'Amministrazione al rimborso.

Il termine di esecuzione della sentenza di condanna in favore del contribuente č dunque di 90 giorni, a cui vanno aggiunti gli eventuali ulteriori 30 giorni necessari per l'ottemperanza. Pertanto il termine complessivo arriva a 120 giorni e corrisponde a quello previsto in via generale dall'articolo 14, comma 1 del D.L. n. 669/1996 per l'esecuzione delle decisioni civili nei confronti di soggetti pubblici.

Giudizio di ottemperanza

articolo 9, comma 1, lettera hh) apporta modifiche all’articolo 70 del D.Lgs. n. 546 del 1992 in materia di ottemperanza.

Il vigente comma 1 dell’articolo 70 prevede che, salvo quanto previsto dalle norme di procedura civile per l' esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse, puō richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale.

Con le modifiche in esame č stato soppresso l'inciso che fa salvo quanto previsto dal codice di procedura civile per l'esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, in quanto, come si č detto, viene previsto in via esclusiva il rimedio del giudizio di ottemperanza.

Con le modifiche al comma 2 si precisa che l'ottemperanza puō essere richiesta oltre che verso l'ente impositore, anche nei confronti dell'agente della riscossione o del soggetto privato concessionario (iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997).

 

Le modifiche ai commi 4, 5 e 7 hanno per finalitā di coordinamento con le modifiche apportate dal presente provvedimento ovvero per aggiornamento alle modifiche apportate ad altre disposizioni vigenti cui si rinvia.

 

Infine, viene inserito il comma 10-bis dello stesso articolo 70, ai sensi del quale per il pagamento di somme dell'importo fino a 10.000 euro e, comunque, per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso č deciso dalla commissione in composizione monocratica.


 

Articolo 10
(Norme di coordinamento)

 

 

articolo 10 apporta le modifiche di coordinamento conseguenti alla nuova disciplina del contenzioso contenuta nell’articolo 9.

 

Il comma 1 dell’articolo 10 modifica l’articolo 63 del D.P.R. n. 600 del 1973 sulla rappresentanza in giudizio dei contribuenti, sostituendo in particolare i commi da terzo a quinto del medesimo articolo.

Per quanto riguarda le novitā concernenti il comma terzo, in primo luogo viene ampliato il novero dei soggetti che possono ottenere l'autorizzazione dal MEF: essa puō essere rilasciata non solo ai dipendenti dell'amministrazione finanziaria (Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli) e della Guardia di Finanza, ma anche quelli degli altri enti impositori (ad esempio: regioni, province, comuni).

Sono modificati anche i requisiti per ottenere detta autorizzazione, che viene rilasciata in presenza di:

1)  cessazione dall'impiego a qualsiasi titolo (dimissioni e pensionamento), in luogo del solo collocamento a riposo;

2)  effettivo servizio per almeno venti anni, con l’introdotta precisazione per cui gli ultimi dieci anni nell'esercizio di "attivitā connesse ai tributi", come ad es. verifiche fiscali, attivitā di accertamento e riscossione dei tributi erariali e locali.

Si chiarisce che l'individuazione delle “attivitā connesse ai tributi" deve avvenire con lo stesso decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da adottarsi ai sensi del novellato articolo 12, comma 4, (che disciplina, tra l’altro la tenuta dell’elenco dei soggetti autorizzati all’attivitā di assistenza tecnica; si veda supra alla scheda di lettura dell’articolo 9, comma 1, lettera e) per ulteriori precisazioni).

 

Infine, per di consentire al Ministero di effettuare un controllo sul rispetto dei principi di deontologia professionale da parte degli iscritti al citato elenco, si prevede che l'autorizzazione possa essere revocata o sospesa, con provvedimento motivato nelle ipotesi che verranno individuate nel decreto stesso.

 

Con le modifiche al comma 4 del predetto articolo 63 si introduce il divieto di esercitare attivitā di assistenza e rappresentanza durante i due anni successivi alla data di cessazione dell'impiego.

La Relazione illustrativa al riguardo chiarisce che le conoscenze acquisite e le relazioni instaurate nel corso del rapporto d'impiego possano alterare il corretto svolgimento della difesa in giudizio del contribuente.

Con le novelle al comma 5 si provvede ad aggiornare l'entitā della sanzione irrogabile in caso di esercizio delle funzioni in violazione di quanto previsto nella disposizione. La nuova sanzione amministrativa č prevista da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro (in precedenza la forbice era da cinquantamila a cinquecentomila lire).

 

Il comma 2 dell’articolo 10 modifica l’articolo 14, comma 3-bis del D.Lgs. n. 115 del 2002 in materia di spese di giustizia, modifica di coordinamento che si reputa necessaria per le novelle apportate all'articolo 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992.

 

Il comma 3 dell’articolo 10 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di sanzioni amministrative tributarie.

Al riguardo si rammenta che l’A.G. n. 183, all’esame delle competenti commissioni parlamentari, riforma – attuando la delega contenuta nella legge n. 23 del 2014 - la disciplina e l’impianto sanzionatorio amministrativo tributario.

 

In particolare, il comma 3, lettera a) apporta modifiche al comma 3 dell'articolo 19, per adeguare la disposizione in materia di tutela cautelare con il richiamo alla garanzia di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 546 del 1992. Le modifiche apportate al comma 6 dell'articolo 19 invece riguardano l'applicabilitā delle disposizioni contenute nell'articolo 68, comma 2, del medesimo decreto (in materia di esecuzione delle sentenze).

 

La lettera b) del comma 3 modifica l'articolo 22 del richiamato D.Lgs. n. 472 del 1997, in materia di ipoteca e sequestro conservativo.

In sintesi, in base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, puō chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.

Il comma 3 dell’articolo 22 prevede che il presidente fissi con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. Per effetto delle modifiche in commento, si chiarisce che, ove la notifica debba effettuarsi all’estero, il termine č elevato a trenta giorni (ovvero č triplicato).

 

Viene sostituito integralmente il comma 4 del richiamato articolo 22 sulla possibilitā di adottare il provvedimento cautelare inaudita altera parte. Le norme vigenti subordinano tale provvedimento all’ipotesi di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo; il presidente, ricevuta l'istanza, provvede con decreto motivato. Contro il decreto č ammesso reclamo al collegio entro trenta giorni. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con sentenza.

 

Con le modifiche in esame presupposto per l’adozione di tale provvedimento č la possibilitā che la convocazione della controparte pregiudichi l'attuazione del provvedimento; resta fermo che il presidente provvede con decreto motivato, precisando che in tal caso sono assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa la camera di consiglio entro un termine non superiore a trenta giorni, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza la commissione, con sentenza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

Viene soppresso il comma 5 dell'articolo 22, che disciplina la presentazione delle istanze di tutela cautelare agli organi di giurisdizione ordinaria, in quanto la materia delle sanzioni tributarie č ormai tutta devoluta alla cognizione delle commissioni tributarie, a seguito delle modifiche introdotte nel 2002 all'articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992 (articolo 12 della legge n. 448 del 2001).

 

Le modifiche al comma 6 dell’articolo 22 sono anch’esse di coordinamento formale con le nuove norme (in particolare con le disposizioni in materia di garanzia).

 

Con la sostituzione del comma 7 sono ridisciplinate le ipotesi in cui i provvedimenti cautelari (ipoteca e sequestro conservativo) perdono efficacia. In particolare, si aggiunge un’ulteriore causa di perdita di efficacia, che si verifica qualora essi non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Rimane ferma l’inefficacia nel caso di mancata notifica di atto impositivo, di contestazione o di irrogazione nel termine di centoventi giorni dall’adozione del provvedimento; in tal caso, il presidente della commissione su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, dispone la cancellazione dell'ipoteca; viene altresė ribadita la perdita di efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso avverso gli atti di imposizione, di contestazione o irrogazione.


 

Articolo 11
(
Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545)

 

 

articolo 11 reca norme sulla funzionalitā della giurisdizione tributaria, a tal fine modificando il decreto legislativo n. 545 del 1992, relativo all'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria.

 

La norma in commento dā attuazione all’articolo 10 della legge di delega fiscale, il quale reca, in primo luogo, la delega per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, da perseguire sia mediante la razionalizzazione dell'istituto della conciliazione nel processo tributario, anche in un’ottica di deflazione del contenzioso, sia tramite l’incremento della funzionalitā della giurisdizione tributaria.

 

Ai sensi del comma 1, lettera b) dell’articolo 10, l’incremento della funzionalitā della giurisdizione tributaria deve essere perseguito, in particolare, attraverso interventi riguardanti, tra l’altro:

§  la distribuzione territoriale dei componenti delle commissioni tributarie;

§  l’eventuale composizione monocratica dell’organo giudicante in relazione a controversie di modica entitā e comunque non attinenti a fattispecie connotate da particolari complessitā o rilevanza economico-sociale, con conseguente regolazione, secondo i criteri propri del processo civile, delle ipotesi di inosservanza dei criteri di attribuzione delle controversie alla cognizione degli organi giudicanti monocratici o collegiali, con connessa disciplina dei requisiti di professionalitā necessari per l’esercizio della giurisdizione in forma monocratica;

§  l’attribuzione e la durata, anche temporanea e rinnovabile, degli incarichi direttivi;

§  i criteri di determinazione del trattamento economico spettante ai componenti delle commissioni tributarie;

§  la semplificazione e razionalizzazione della disciplina relativa al meccanismo di elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, in particolare attraverso la concentrazione delle relative competenze e funzioni direttamente in capo al Consiglio medesimo e la previsione di forme e modalitā procedimentali idonee ad assicurare l’ordinato e tempestivo svolgimento delle elezioni;

§  il rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle commissioni tributarie, al fine di assicurarne l’adeguata preparazione specialistica;

§  il rafforzamento del contenuto informativo della relazione ministeriale sull'attivitā delle commissioni tributarie.

 

La lettera d) del comma 1 impone il rafforzamento, l’aggiornamento, l’informatizzazione e la condivisione tra gli uffici competenti dei meccanismi di monitoraggio e analisi statistica circa l'andamento, in pendenza di giudizio, e circa gli esiti del contenzioso tributario, al fine di assicurare la tempestivitā, l'omogeneitā e l'efficacia delle scelte dell'amministrazione finanziaria in merito alla gestione delle controversie, nonché al fine di verificare la necessitā di eventuali revisioni degli orientamenti interpretativi dell'amministrazione stessa, ovvero di interventi di modifica della normativa tributaria vigente.

Si rileva che lo schema in esame non reca l’attuazione del principio di delega concernente la distribuzione territoriale dei componenti delle commissioni tributarie, né l’eventuale composizione monocratica dell’organo giudicante in relazione a specifiche controversie.

 

Il comma 1, lettera a) – modificando il comma 1 dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 545 del 1992 -introduce il principio della rotazione degli incarichi direttivi, analogo a quello previsto per la magistratura ordinaria (D.Lgs. 160/2006). In particolare, l’incarico del presidente delle commissioni provinciali e regionali ha durata quadriennale ed č rinnovabile per una sola volta, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dell'attivitā svolta nel primo triennio del quadriennio iniziale.

 

Con proprio regolamento – da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ai sensi dell’articolo 11, comma 2, dello schema in esame) - il Consiglio di presidenza stabilisce il procedimento e le modalitā di tale valutazione, garantendo la previa interlocuzione con l'interessato.

 

Si chiarisce inoltre che il presidente non puō essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'etā pensionabile entro i tre anni successivi alla nomina.

 

Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 2 del D.Lgs. n. 545 del 1992 prevede che, in caso di valutazione negativa e comunque dopo otto anni di esercizio delle funzioni di presidente di commissione tributaria, il giudice tributario, salvo tramutamento ad analoghe o diverse funzioni, viene riassegnato a sua richiesta all'incarico di presidente di sezione nella commissione tributaria a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza.

Il tramutamento comporta che il presidente, all'atto della cessazione dell'incarico, andrā a svolgere altre funzioni analoghe a quelle svolte sino a quel momento, ovvero funzioni diverse ed inferiori nell'ambito della giustizia tributaria.

 

Si segnala che l’articolo 12, comma 4, dello schema in esame prevede che nel computo del periodo di otto anni per la durata in carica del presidente delle commissioni provinciali e regionali, per gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si tenga conto anche del periodo maturato alla medesima data nelle relative funzioni.

 

La lettera b) modifica il comma 1 dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 545 del 1992, affidando ad un provvedimento del Consiglio di Presidenza l'istituzione di sezioni specializzate in relazione a questioni controverse

Ai sensi del nuovo comma 1-bis, l'assegnazione da parte del presidente della Commissione tributaria deve tener conto, preliminarmente, della istituzione delle sezioni specializzate per materia, all'interno delle quali si applicheranno i criteri cronologici e casuali.

 

La lettera c) modifica l’articolo 7 introducendo tra i requisiti generali per i componenti delle commissioni tributarie il possesso di laurea magistrale o quadriennale.

Ai sensi dell’articolo 7, gli altri requisiti sono: essere cittadini italiani; avere l'esercizio dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di etā; avere idoneitā fisica e psichica.

 

La lettera d) modifica l'articolo 8 in materia di incompatibilitā, integrando la definizione di incompatibilitā di cui alla lettera h) laddove si fa riferimento a coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici, includendovi il riferimento ai movimenti. E’ inoltre specificato che non possono essere componenti delle commissioni tributarie coloro che svolgono attivitā di consulenza tributaria non solo direttamente ma anche indirettamente, attraverso forme associative.

 

Per quanto concerne la disciplina dell’incompatibilitā, si ricorda che l’articolo 39 del decreto-legge 98 del 2011 ha rafforzato le cause di incompatibilitā dei giudici tributari e incrementato la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici togati. In particolare, le nuove norme sanciscono che sono incompatibili con l’esercizio delle funzioni di giudice tributario coloro che in qualsiasi forma esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attivitā di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario. Sono altresė incompatibili con il ruolo di giudice tributario coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli, e il relativo personale dipendente, individuati nell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - che disciplina l’assistenza tecnica - ed esercitano, anche in forma non individuale, le attivitā individuate in precedenza, nonché i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali, ovvero esercitano le attivitā sopraindicate nella regione e nelle province confinanti. Infine, non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante, oltre a coniugi, parenti e affini entro il quarto grado, i conviventi.

 

La lettera e) modifica l’articolo 9, intervenendo sull'iter di nomina dei giudici con l’intento di ridurre i tempi delle relative procedure amministrative. Il previsto decreto del Presidente della Repubblica viene ora limitato esclusivamente all’immissione nel ruolo unico dei giudici tributari, mentre i trasferimenti e le progressioni in carriera avvengono con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La relazione illustrativa sottolinea che le procedure vigenti prevedono l'adozione di un decreto del Presidente della Repubblica per qualunque tipo di nomina sia che riguardi l'ingresso nel ruolo dei giudici tributari sia a seguito di trasferimento di sede per funzioni analoghe o per progressioni di carriera.

 

Si ricorda che l’articolo 4, comma 39-bis, della legge n. 183 del 2011 (introdotto dall’articolo 12, comma 4-bis, del D.L. n. 16 del 2012) ha istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni tributarie presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale.

 

La lettera f) modifica l’articolo 11 in materia di durata dell’incarico e assegnazione degli incarichi per trasferimento, prevedendo che nei casi di necessitā di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze puō disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, l'anticipazione nell'assunzione delle funzioni nelle more del completamento dell'iter dei decreti di nomina.

 

La lettera g) sostituisce l’articolo 15 in materia di vigilanza e sanzioni disciplinari.

 

In ordine alle funzioni di vigilanza, al comma 1 viene precisato che il presidente di ciascuna commissione esercita il potere di vigilanza sui componenti e sulla qualitā e l’efficienza dei servizi di segreteria, segnalandone le risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, che conserva il compito istituzionale di adottare, anche a seguito della segnalazione del presidente, i provvedimenti organizzativi degli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie necessari a garantire qualitā ed efficienza dei relativi servizi. Resta ferma la vigilanza del presidente di ciascuna commissione tributaria regionale sull’attivitā giurisdizionale delle commissioni provinciali e sui loro componenti.

 

Con i commi da 2 a 7 si elencano le sanzioni disciplinari irrogabili, sulla scorta di quelle giā previste per i giudici ordinari. In particolare, si prevedono le seguenti sanzioni disciplinari: l'ammonimento, la censura, la sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due anni, l'incapacitā ad esercitare un incarico direttivo e la rimozione dall'incarico, tipizzando le condotte punibili per ciascuna sanzione:

§  si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni (comma 3);

§  si applica la sanzione non inferiore alla censura (comma 4), per:

a)  i comportamenti che, violando i doveri d’ufficio, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;

b)  la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

c)  i comportamenti che, a causa dei rapporti esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento o a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialitā;

d)  i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della Commissione tributaria, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;

e)  l'ingiustificata interferenza nell'attivitā giudiziaria di altro giudice;

f)  l'omessa comunicazione al Presidente della Commissione tributaria da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze;

g)  il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

h)  la scarsa laboriositā, se abituale;

i)   la grave o abituale violazione del dovere dė riservatezza;

l)   l'uso della qualitā di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti.

§  si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due anni (comma 5), per:

a)  reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

b)  i comportamenti che, violando i doveri d’ufficio, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;

c)  l'uso della qualitā di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

d)  il frequentare persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subėto condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone.

§  si applica la sanzione dell'incapacitā a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attivitā di altro giudice tributario, da parte del presidente della commissione o della sezione, se ripetuta o grave (comma 6);

§  si applica la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni punite con la sospensione o con la sanzione dell'incapacitā a esercitare un incarico direttivo (comma 7).

 

La lettera h) modifica l’articolo 21 riguardante l’elezione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

Il primo comma riguarda l'indizione delle elezioni, che hanno luogo entro quattro mesi (e non pių tre mesi) dallo scadere del precedente Consiglio e sono indette con provvedimento del Presidente del Consiglio di presidenza, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni (in luogo del decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta giorni prima della data stabilita) Non č riproposta la norma che prevedeva lo svolgimento in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

 

Il comma 2 disciplina la composizione dell'ufficio centrale elettorale e prevede che lo stesso č istituito presso lo stesso Consiglio di presidenza escludendo qualsiasi coinvolgimento delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze. Esso č costituito da un presidente di Commissione tributaria, che lo presiede, e da due giudici tributari. Con la stessa delibera sono nominati tre giudici supplenti.

Attualmente l’ufficio č composto da un presidente di commissione tributaria regionale o provinciale che lo presiede e da due giudici tributari, nominati dal Ministro delle finanze.

 

I successivi commi da 2-bis a 2-quater regolamentano la presentazione delle candidature e l'accertamento dei relativi requisiti di legge da parte dell'Ufficio centrale. I commi 2-quinquies e 2-sexies prevedono le modalitā di svolgimento delle operazioni elettorali presso le sedi delle Commissioni tributarie provinciali e regionali, dove sono istituiti gli uffici elettorali locali. Da ultimo, il comma 2-septies demanda le disposizioni di attuazione del presente articolo ad un apposito regolamento emanato dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

 

La lettera i) sostituisce l’articolo 22 in materia di votazioni. I commi 1 e 2 stabiliscono che ciascun elettore non puō indicare pių di tre candidati (in luogo degli attuali sei) e che il voto, personale e segreto, č espresso dal giudice tributario presso la sede di Commissione dove esercita la propria funzione giurisdizionale.

I commi 3 e 4 prevedono che le operazioni di scrutinio siano effettuate dagli uffici elettorali locali, che le attestano in apposito processo verbale e decidono a maggioranza sulle eventuali contestazioni sorte durante le operazioni di voto e su quelle in ordine alla validitā delle schede.

Infine, ai sensi del comma 5, i verbali di scrutinio sono trasmessi dagli uffici elettorali locali all'ufficio centrale presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la proclamazione degli eletti.

 

La lettera l) modifica l’articolo 23 in materia di proclamazione degli eletti e reclami. In particolare, al comma 1 - il quale stabilisce che l'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti e che a paritā di voti č eletto il pių anziano di etā - si prevede che i nominativi degli eletti debbano essere comunicati anche al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il nuovo comma 3-bis stabilisce che il presidente in carica convochi il Consiglio nella nuova composizione entro quindici giorni dall'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di costituzione del nuovo organo di autogoverno. Ai sensi del nuovo comma 3-ter, fino all'insediamento del nuovo organo, il Consiglio uscente continua a svolgere le proprie attivitā, nonostante la scadenza del termine di durata di quattro anni.

 

La lettera l) modifica l’articolo 24, comma 1, lettera h), in materia di attribuzioni del Consiglio di presidenza, delegando a tale organo la funzione di aggiornamento professionale dei giudici tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi.

 

La lettera n) modifica l'articolo 29, comma 2, anticipando dal 31 dicembre al 30 ottobre di ciascun anno la data di presentazione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze relazione al Parlamento sullo stato della giustizia tributaria nell'anno precedente, che viene predisposta anche sulla base degli elementi forniti dal Consiglio di presidenza; si specifica che particolare attenzione deve essere riservata alla durata dei processi e all'efficacia degli istituti deflattivi del contenzioso.

 

Il dimensionamento delle Commissioni tributarie
e le misure di razionalizzazione

Giā dal 2007 il legislatore tributario persegue l’obiettivo di ridistribuire territorialmente e razionalizzare l’impianto delle Commissioni Tributarie.

L’articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ha introdotto norme volte a “delocalizzare” la Commissione Tributaria Centrale (CTC), con l’obiettivo di accelerare il processo di smaltimento delle controversie ancora pendenti (entro il 31 dicembre 2014, secondo quanto previsto, da ultimo, dall’articolo 9, comma 2 del D.L. n. 150 del 2013).

L’articolo 39 del decreto-legge 98 del 2011 ha poi rafforzato le cause di incompatibilitā dei giudici tributari e incrementato la presenza nelle Commissioni tributarie regionali di giudici togati. Al fine di coprire 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie, č stato tra l’altro predisposto un bando riservato a magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili che non prestino giā servizio presso le predette commissioni.

Per quanto concerne la disciplina dell’incompatibilitā, le nuove norme sanciscono che sono incompatibili con l’esercizio delle funzioni di giudice tributario coloro che in qualsiasi forma esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attivitā di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario. Sono altresė incompatibili con il ruolo di giudice tributario coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli, e il relativo personale dipendente, individuati nell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - che disciplina l’assistenza tecnica - ed esercitano, anche in forma non individuale, le attivitā individuate in precedenza, nonché i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che sono iscritti in albi professionali, ovvero esercitano le attivitā sopraindicate nella regione e nelle province confinanti. Infine, non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante, oltre a coniugi, parenti e affini entro il quarto grado, i conviventi. In caso di mancata rimozione nel termine indicato delle cause di incompatibilitā, i giudici decadono.

L’articolo 4, comma 39-bis, della legge n. 183 del 2011 (introdotto dall’articolo 12, comma 4-bis, del D.L. n. 16 del 2012) ha istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni tributarie presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale.

Da ultimo l’articolo 1, comma 2, della legge n. 64 del 2013 (conversione del D.L. n.35/2013) ha escluso dall'elettorato attivo e passivo per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria i componenti delle commissioni tributarie soprannumerari che entro la data delle elezioni non sono stati immessi nelle funzioni giurisdizionali e i componenti della Commissione tributaria centrale.

 


 

Articolo 12
(Disposizioni transitorie)

 

 

articolo 12 reca alcune norme transitorie.

 

In particolare, si dispone la decorrenza della normativa in commento a decorrere dal 1° gennaio 2016, ad eccezione dell'articolo 9, comma 1, lettere ee) e gg) che entrano in vigore dal 1° gennaio 2017 (comma 1), lettere che - rispettivamente - riguardano l’ immediata esecutivitā delle sentenze del giudice tributario e la nuova disciplina dell’esecuzione di sentenze di condanna in favore del contribuenti.

 

Il comma 2 stabilisce che fino all'approvazione dei decreti ministeriali di attuazione dei novellati articoli 12, comma 4 (in materia di soggetti autorizzati a rappresentare in giudizio le parti private) e 69, comma 2 (in materia di garanzie) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, restano sono applicabili le previgenti disposizioni di cui ai predetti articoli 12 e 69.

 

Ai sensi del comma 3, le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, relative alla possibilitā di effettuare notificazioni tra le parti e successivo deposito presso la Commissione tributaria per via telematica, si applicano con decorrenza e modalitā previste dai decreti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163 di attuazione del processo tributario telematico.

Il richiamato comma 3 affida a uno o pių decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'Agenzia per l'Italia Digitale e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, il Garante per la protezione dei dati personali, il compito di individuare le regole tecnico-operative per le operazioni relative all'abilitazione al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria- S.I.Gi.T., alla costituzione in giudizio mediante deposito, alla comunicazione e alla notificazione, alla consultazione e al rilascio di copie del fascicolo informatico, all'assegnazione dei ricorsi e all'accesso dei soggetti coinvolti nel processo, nonché alla redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze. I medesimi decreti sono stabilite le regole tecnico-operative finalizzate all'archiviazione e alla conservazione dei documenti informatici, in conformitā a quanto disposto dal codice dell’amministrazione digitale.

 

Il comma 4 prevede che nel computo del periodo di otto anni per la durata in carica del presidente delle commissioni provinciali e regionali, per gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si tenga conto anche del periodo maturato alla medesima data nelle relative funzioni (articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera a)).


 

Articolo 13
(Disposizione finanziaria)

 

 

articolo 13 reca le disposizioni finanziarie.

 

In particolare, gli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettera gg), che ridisciplina l’esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente sono quantificati in 86 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Si ricorda che il richiamato articolo 16 della legge 23/2014 stabilisce l’invarianza per la finanza pubblica delle disposizioni emanate in attuazione della delega, demandando alla relazione tecnica relativa a ciascuno schema di decreto legislativo il compito di evidenziare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Inoltre, qualora uno o pių decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi, adottati ai sensi della legge delega, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Gli oneri derivanti dagli altri provvedimenti di attuazione della delega

Al riguardo occorre ricordare che l’articolo 2 del D.Lgs. n. 188 del 2014, con il quale č stata revisionata l’imposizione fiscale sui tabacchi lavorati ai sensi della legge delega, al comma 4 ha ascritto alle nuove accise sui tabacchi maggiori entrate pari a 195 milioni di euro per il 2015 e 196 milioni a decorrere dal 2016. Quota parte di dette maggiori entrate (pari a 50 milioni a decorrere dal 2015) ha fornito la copertura finanziaria a disposizioni precedenti (in particolare agli oneri di cui all’articolo 14, comma 3 del D.L. n. 91 del 2013).

Quanto ai rimanenti 145 milioni per il 2015 e 146 milioni per il 2016, tali risorse sono confluite nel predetto fondo del MEF (di cui all’articolo 16 della legge delega, n. 23 del 2014) volto a compensare eventuali nuovi o maggiori oneri introdotti dai decreti di attuazione della delega fiscale.

Si ricorda che il Governo, nell’attuare la delega fiscale per la parte relativa all’internazionalizzazione e alla crescita delle imprese (Atto del Governo n. 161, su cui le Commissioni parlamentari competenti di entrambi i rami del Parlamento hanno espresso parere favorevole) stima che dalle suddette misure derivino minori entrate pari a 99,3 milioni di euro per il 2016 e 28 milioni per il 2017 e 40,7 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Per quanto invece concerne gli oneri derivanti dalle norme di attuazione della delega in materia di fatturazione elettronica (Atto del Governo n. 162, su cui le Commissioni parlamentari competenti di entrambi i rami del Parlamento hanno espresso parere favorevole) si stima che dalle disposizioni introdotte discendano oneri pari a 6,12 milioni di euro per l’anno 2016 e a 9,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

La stima degli oneri derivanti dalle norme di attuazione della delega in materia di revisione del sistema sanzionatorio (articolo 32 dell’atto del Governo n. 183, all’esame delle competenti Commissioni parlamentari per l’espressione del parere) č pari a 40 milioni di euro annui per il 2016 e per il 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui al citato articolo 16.

 

Tutti i summenzionati schemi di decreto legislativo dispongono che vi si provveda mediante corrispondente riduzione del predetto Fondo di cui all’articolo 16 della legge n. 23 del 2014.

 


 

 

 

Atto del Governo n. 184:
testo a fronte con la normativa vigente

 

 

 


Schema D.Lgs. n. 184

Misure per la revisione della disciplina
degli interpelli e del contenzioso tributario

 

Testo a fronte con la normativa vigente

 

L. 27 luglio 2000, n. 212
Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente

Schema D.Lgs. n. 184
Misure per la revisione della disciplina
degli interpelli e del contenzioso tributario

 

 

 

TITOLO I
Revisione della disciplina degli interpelli

 

Articolo 1
(Modificazioni allo Statuto
dei diritti del contribuente)

 

1. L'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, č sostituito dal seguente:

 

 

Articolo 11
Interpello del contribuente

Articolo 11
Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente puō inoltrare per iscritto all'amministrazione finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

1. Il contribuente puō interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:

a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni;

 

Vedi comma 5

 

b) la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo .. . (internazionalizzazione) e di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo .. . (internazionalizzazione);

 

c) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneitā degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;

 

d) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie.

 

2. Il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilitā per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

 

 

 

 

2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformitā dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, č nullo.

3. L'amministrazione risponde alle istanze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 nel termine di novanta giorni e a quelle di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2 nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non č comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.

 

Vedi comma 6

Vedi l’articolo 3, comma 5, del DM 26 aprile 2009, n. 209, (recante Regolamento concernente la determinazione degli organi, delle procedure e delle modalitā di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria, di cui all'articolo 11, comma 5, della L. n. 212 del 2000)

 

4. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria puō rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

 

Vedi comma 1, ultimo periodo

e DM 26 aprile 2009, n. 209, articolo 1, comma 5

 

5. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

5. Con decreto del Ministro delle finanze , adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalitā di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria.

 

 

 

Vedi gli articoli da 2 a 6 e l’articolo 8

 

 

Vedi comma 4

 

 

 

 

 

 

 

vedi DM 26 aprile 2009, n. 209, articolo 1, comma 5

6. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.

 

Vedi articolo 6, comma 7, che abroga l’articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413


 

 

Schema D.Lgs. n. 184
Misure per la revisione della disciplina
degli interpelli e del contenzioso tributario

 

 

 

TITOLO I
Revisione della disciplina degli interpelli

 

Articolo 2
(Legittimazione e presupposti)

 

Vedi il D.M. 26 aprile 2001 n. 209, articolo 1

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.

 

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.

 

 

 

Articolo 3
(Contenuto delle istanze)

Vedi il DM 26 aprile 2009, n. 209, articolo 3

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:

 

a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;

 

b) l'indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle lettere del comma 1 e al comma 2, dell'articolo 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;

 

c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;

 

d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;

 

e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

 

f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;

 

g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non č contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

 

2. All'istanza di interpello č allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresė i pareri resi dall'ufficio competente.

 

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti del requisito di cui alle lettere b), esclusi i casi di errata indicazione del tipo di istanza fra quelle di cui alle lettere a) e b) dell' articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, e dei requisiti di cui alle lettere d), e), f), g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione č stata effettuata.

 

 

 

Articolo 4
(Istruttoria dell’interpello)

 

vedi DM 26 aprile 2009, n. 209, articolo 4, comma 4

1. Quando non č possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'amministrazione puō chiedere, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere č reso, per gli interpelli di cui al comma 1 lettere a) e b) dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, entro sessanta giorni e, per gli interpelli di cui al medesimo comma 1, lettere c) e d), e per quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo 11, entro novanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa.

 

2. La mancata presentazione della documentazione richiesta ai sensi del comma 1 entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltā di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

 

 

 

Articolo 5
(Inammissibilitā delle istanze)

 

1. Le istanze di cui all'articolo 2 sono inammissibili se:

 

a) sono prive dei requisiti di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 3, comma 1;

 

b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 2;

 

c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;

 

d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha giā ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

 

e) vertono su materie oggetto delle procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo ... (internazionalizzazione), 2 del decreto legislativo ... (internazionalizzazione) e della procedura di cui all'articolo 6 del decreto legislativo ... (certezza del diritto);

 

f) vertono su questioni per le quali siano state giā avviate attivitā di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;

 

g) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

 

Articolo 6
(Coordinamento con l'attivitā
di accertamento e contenzioso)

 

1. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili, salvo le risposte alle istanze presentate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11, avverso le quali puō essere proposto ricorso unitamente all'atto impositivo.

 

2. Se č stata fornita risposta alle istanze di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, al di fuori dei casi di cui all'articolo 5, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, l'atto di accertamento avente ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo č preceduto, a pena di nullitā, dalla notifica di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni. La richiesta di chiarimenti č notificata dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti, ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta, e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo č automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni. L'atto impositivo č specificamente motivato, a pena di nullitā, anche in relazione ai chiarimenti forniti dal contribuente nel termine di cui al periodo precedente.

 

3. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 52, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non si applicano a dati, notizie, atti, registri o documenti richiesti dall'amministrazione nel corso dell'istruttoria delle istanze di interpello.


 

D.P.R. 22-12-1986 n. 917
Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi

Schema D.Lgs. n. 184
Misure per la revisione della disciplina
degli interpelli e del contenzioso tributario

 

 

 

Articolo 7
(Modifiche e abrogazioni)

 

1. L'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 č sostituito dal seguente:

Articolo 113
Partecipazioni acquisite per
il recupero di crediti bancari

Articolo 113
Partecipazioni acquisite per
il recupero di crediti bancari

1. Gli enti creditizi possono chiedere all'Agenzia delle entrate, secondo la procedura di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, che il regime di cui all'articolo 87 non si applichi alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltā finanziaria, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro 22 giugno 1993, n. 242632.

1. Gli enti creditizi possono optare per la non applicazione del regime di cui all'articolo 87 alle partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltā finanziaria, nel rispetto delle diposizioni di vigilanza per le banche emanate da parte di Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005 n. 262.

2. L'istanza all'Agenzia delle entrate deve contenere:

2. L'opzione di cui al comma 1 puō essere esercitata quando sussistono:

a) nel caso di acquisizioni di partecipazioni per recupero di crediti, l'indicazione dei motivi di convenienza di tale procedura rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, delle modalitā e dei tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di partecipazioni dirette nella societā debitrice, la precisazione che l'operativitā di quest'ultima sarā limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio;

a) nel caso di acquisizione di partecipazioni per il recupero dei crediti, i motivi di convenienza rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti, le modalitā ed i tempi previsti per il recupero e, ove si tratti di . partecipazioni dirette nella societā debitrice, che l'operativitā di quest'ultima sarā limitata agli atti connessi con il realizzo e la valorizzazione del patrimonio;

b) nel caso di conversione di crediti, l'indicazione degli elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di difficoltā finanziaria del debitore, ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed economicamente conveniente la conversione rispetto a forme alternative di recupero dei crediti; inoltre devono essere indicate le caratteristiche del piano di risanamento, che deve essere predisposto da pių enti creditizi o finanziari rappresentanti una quota elevata dell'esposizione debitoria dell'impresa in difficoltā;

b) nel caso di conversione di crediti, gli elementi che inducono a ritenere temporanea la situazione di difficoltā finanziaria del debitore, ragionevoli le prospettive di riequilibrio economico e finanziario nel medio periodo ed economicamente conveniente la conversione rispetto ad altre forme alternative di recupero dei crediti; inoltre il piano di risanamento deve essere predisposto da pių enti creditizi o finanziari rappresentanti una quota elevata dell'esposizione debitoria dell'impresa in difficoltā.

c) la rinuncia, in caso di accoglimento dell'istanza, ad avvalersi, nei confronti della societā in cui si acquisisce la partecipazione, delle opzioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e della facoltā prevista dall'articolo 115 fino all'esercizio in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui sopra.

 

 

3. L'opzione di cui al comma 1 comporta, nei confronti della societā di cui si acquisisce la partecipazione, la rinuncia ad avvalersi delle opzioni di cui alle sezioni II e III del presente capo e della facoltā prevista dall'articolo 115 fino all'esercizio in cui mantenga il possesso delle partecipazioni di cui sopra.

3. L'accoglimento dell'istanza di cui al comma 1 comporta, ai fini dell'applicazione degli articoli 101, comma 5, e 106, da parte degli originari creditori, l'equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell'esercizio del relativo diritto d'opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute.

4. Ove sussistano le condizioni di cui ai commi precedenti, l'opzione di cui al comma 1 comporta, ai fini dell'applicazione degli articoli 101, comma 5, e 106, da parte degli originari creditori, l'equiparazione ai crediti estinti o convertiti delle partecipazioni acquisite e delle quote di partecipazioni successivamente sottoscritte per effetto dell'esercizio del relativo diritto d'opzione, a condizione che il valore dei crediti convertiti sia trasferito alle azioni ricevute.

 

5. Gli enti creditizi possono interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. La relativa istanza deve indicare le condizioni di cui ai commi 2 e 3.

 

6. L'ente creditizio che non intende applicare il regime di cui all'articolo 87 ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 5, ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare nella dichiarazione del redditi gli elementi conoscitivi essenziali indicati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

 

2. All'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

Articolo 124
Interruzione della tassazione di gruppo
prima del compimento del triennio

Articolo 124
Interruzione della tassazione di gruppo
prima del compimento del triennio

1. Se il requisito del controllo, cosė come definito dall'articolo 117, cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il reddito della societā o dell'ente controllante, per il periodo d'imposta in cui viene meno tale requisito, viene aumentato o diminuito per un importo corrispondente:

1. Identico.

a) agli interessi passivi dedotti o non dedotti nei precedenti esercizi del triennio per effetto di quanto previsto dall'articolo 97, comma 2;

a) identica;

b) alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa societā o ente controllante o da altra societā controllata secondo il regime di neutralitā fiscale di cui all'articolo 123. Il periodo precedente si applica nel caso in cui il requisito del controllo venga meno anche nei confronti della sola societā cedente o della sola societā cessionaria.

b) identica.

2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal venir meno del requisito del controllo:

2. Identico:

a) la societā o l'ente controllante deve integrare quanto versato a titolo d'acconto se il versamento complessivamente effettuato č inferiore a quello dovuto relativamente alle societā per le quali continua la validitā dell'opzione;

a) identica;

b) ciascuna societā controllata deve effettuare l'integrazione di cui alla lettera precedente riferita ai redditi propri, cosė come risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 121.

b) identica.

3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi previsto, con le modalitā stabilite dal decreto di cui all'articolo 129, la societā o l'ente controllante puō attribuire, in tutto o in parte, i versamenti giā effettuati, per quanto eccedente il proprio obbligo, alle controllate nei cui confronti č venuto meno il requisito del controllo.

3. Identico.

4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122, i crediti chiesti a rimborso e, salvo quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo permangono nell'esclusiva disponibilitā della societā o ente controllante. Il decreto di cui all'articolo 129 puō prevedere appositi criteri per l'attribuzione delle perdite fiscali, risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122, alle societā che le hanno prodotte , al netto di quelle utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo.

4. Identico.

5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di fusione di una societā controllata in altra non inclusa nel consolidato. Nel caso di fusione della societā o ente controllante con societā o enti non appartenenti al consolidato puō essere richiesta, mediante l'esercizio dell'interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la continuazione del consolidato. Con il decreto di cui all'articolo 129 sono disciplinati gli eventuali ulteriori casi di interruzione anticipata del consolidato.

5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di fusione di una societā controllata in altra non inclusa nel consolidato. Nel caso di fusione della societā o ente controllante con societā o enti non appartenenti al consolidato, il consolidato puō continuare ove la societā o ente controllante sia in grado di dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali operazioni, la permanenza di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 117 e seguenti ai fini dell'accesso al regime. Ai fini della continuazione del consolidato, la societā o ente controllante puō interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

 

5-bis. La societā o ente controllante che intende continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 5 ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei redditi.

6. L'articolo 118, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate tra le societā del comma 1 per compensare gli oneri connessi con l'interruzione della tassazione di gruppo relativi all'imposta sulle societā.

6. Identico.

 

3. All'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 132
Condizioni per l'efficacia dell'opzione

Art. 132
Condizioni per l'efficacia dell'opzione

1. Permanendo il requisito del controllo, cosė come definito nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo 131 č irrevocabile per un periodo di tempo non inferiore a cinque esercizi del soggetto controllante. I successivi rinnovi hanno un'efficacia non inferiore a tre esercizi.

1. Identico.

2. L'efficacia dell'opzione č altresė subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

2. Identico:

a) il suo esercizio deve avvenire relativamente a tutte le controllate non residenti, cosė, come definite dall'articolo 133;

a) identica;

b) identitā dell'esercizio sociale di ciascuna societā controllata con quello della societā o ente controllante, salvo nel caso in cui questa coincidenza non sia consentita dalle legislazioni locali;

b) identica;

c) revisione dei bilanci del soggetto controllante residente e delle controllate residenti di cui all'articolo 131, comma 2, e di quelle non residenti di cui all'articolo 133, da parte dei soggetti iscritti all'albo Consob previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o, per quanto riguarda le controllate non residenti, anche da altri soggetti a condizione che il revisore del soggetto controllante utilizzi gli esiti della revisione contabile dagli stessi soggetti effettuata ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato. Nel caso in cui la controllata non abbia l'obbligo della redazione annuale del bilancio, redazione a cura dell'organo sociale cui compete l'amministrazione della societā di un bilancio volontario riferito ad un periodo di tempo corrispondente al periodo d'imposta della controllante, comunque soggetto alla revisione di cui al primo periodo;

c) identica;

d) attestazione rilasciata da ciascuna societā controllata non residente secondo le modalitā previste dal decreto di cui all'articolo 142 dalla quale risulti:

d) identica:

1) il consenso alla revisione del proprio bilancio di cui alla lettera c);

1) identico;

2) l'impegno a fornire al soggetto controllante la collaborazione necessaria per la determinazione dell'imponibile e per adempiere entro un periodo non superiore a 60 giorni dalla loro notifica alle richieste dell'Amministrazione finanziaria;

2) identico;

d-bis) l'esercizio dell'opzione č comunicato all'Agenzia delle entrate, secondo le modalitā previste dal decreto di cui all'articolo 142, entro il mese successivo a quello di scadenza del termine previsto per la comunicazione della risposta all'interpello di cui al comma 3.

d-bis) abrogata.

3. Entro il primo esercizio di cui al comma 1 la societā controllante interpella l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell'opzione. In particolare dall'istanza di interpello dovrā risultare:

3. Al ricorrere delle condizioni previste dagli articoli 130 e seguenti, la societā controllante accede al regime previsto dalla presente sezione; la medesima societā controllante puō interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per il valido esercizio dell'opzione. In particolare dall'istanza di interpello dovrā risultare:

a) la qualificazione soggettiva del soggetto controllante all'esercizio dell'opzione ai sensi dell'articolo 130, comma 2;

a) identica;

b) la puntuale descrizione della struttura societaria estera del gruppo con l'indicazione di tutte le societā controllate;

b) identica;

c) la denominazione, la sede sociale, l'attivitā svolta, l'ultimo bilancio disponibile di tutte le controllate non residenti nonché la quota di partecipazione agli utili riferita alla controllante ed alle controllate di cui all'articolo 131, comma 2, l'eventuale diversa durata dell'esercizio sociale e le ragioni che richiedono tale diversitā;

c) identica;

d) la denominazione dei soggetti cui č stato attribuito l'incarico per la revisione dei bilanci e le conferme dell'avvenuta accettazione di tali incarichi;

d) identica;

e) l'elenco delle imposte relativamente alle quali verrā presumibilmente richiesto il credito di cui all'articolo 165.

e) identica.

4. La risposta positiva dell'Agenzia delle entrate puō essere subordinata all'assunzione da parte del soggetto controllante dell'obbligo ad altri adempimenti finalizzati ad una maggiore tutela degli interessi erariali. Con lo stesso interpello di cui al comma 3 il soggetto controllante puō a sua volta richiedere, oltre a quelle giā previste, ulteriori semplificazioni per la determinazione del reddito imponibile fra le quali anche l'esclusione delle societā controllate di dimensioni non rilevanti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’ articolo 168-bis.

4. Identico.

5. Le variazioni dei dati di cui al comma 3 sono comunicate all'Agenzia delle entrate con le modalitā previste dallo stesso comma 3 entro il mese successivo alla fine del periodo d'imposta durante il quale si sono verificate.

5. Le variazioni dei dati di cui al comma 3 possono essere comunicate all'Agenzia delle entrate con le modalitā previste dallo stesso comma 3 entro il mese successivo alla fine del periodo d'imposta durante il quale si sono verificate. La societā o ente controllante che intende accedere al regime previsto dalla presente sezione ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve segnalare detta circostanza nella dichiarazione dei redditi.

 

 

 

4. L'ultimo periodo della lettera b), del comma 5, dell'articolo 167, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del decreto legislativo ... (internazionalizzazione), č sostituito dal seguente:

Articolo 167
Disposizioni in materia
di imprese estere controllate

Articolo 167
Disposizioni in materia
di imprese estere controllate

1. Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite societā fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una societā o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’ articolo 168-bis, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto.

1. Identico.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle persone fisiche residenti e ai soggetti di cui agli articoli 5 e 87, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Identico.

3. Ai fini della determinazione del limite del controllo di cui al comma 1, si applica l'articolo 2359 del codice civile, in materia di societā controllate e societā collegate.

3. Identico.

4. [Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti. Si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali.]

 

5. Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che:

5. Identico

a) la societā o altro ente non residente svolga un'effettiva attivitā industriale o commerciale, come sua principale attivitā, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento; per le attivitā bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento;

a) identica;

b) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4. Ai fini del presente comma, il contribuente puō interpellare l'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 21 della Legge 30 settembre 1991, n. 413.

b) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al comma 4. Ai fini del presente comma, il contribuente puō interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

5-bis. La previsione di cui alla lettera a) del comma 5 non si applica qualora i proventi della societā o altro ente non residente provengono per pių del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attivitā finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietā industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la societā o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societā che controlla la societā o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

5-bis. Identico.

6. I redditi del soggetto non residente, imputati ai sensi del comma 1, sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento. I redditi sono determinati in base alle disposizioni del titolo I, capo VI, nonché degli articoli 96, 96-bis, 102, 103, 103-bis; non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 4, e 67, comma 3. Dall'imposta cosė determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

6.Identico.

7. Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma, dai soggetti non residenti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito dei soggetti residenti fino all'ammontare del reddito assoggettato a tassazione, ai sensi del medesimo comma 1, anche negli esercizi precedenti. Le imposte pagate all'estero, sugli utili che non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del primo periodo del presente comma, sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'articolo 15, fino a concorrenza delle imposte applicate ai sensi del comma 6, diminuite degli importi ammessi in detrazione per effetto del terzo periodo del predetto comma.

7. Identico.

8. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo.

8. Identico

8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

8-bis. Identico:

a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a pių della metā di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;

a) identica;

b) hanno conseguito proventi derivanti per pių del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attivitā finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietā industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la societā o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societā che controlla la societā o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

b) identica.

8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare l'amministrazione finanziaria secondo le modalitā indicate nel precedente comma 5.

8-ter. Identico.

 

 

 

5. All'articolo 110, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, č aggiunto, in fine, il seguente periodo:

Articolo 110
Norme generali sulle valutazioni

Articolo 110
Norme generali sulle valutazioni

1. Agli effetti delle norme del presente capo che fanno riferimento al costo dei beni senza disporre diversamente:

1. Identico:

a) il costo č assunto al lordo delle quote di ammortamento giā dedotte;

a) identica;

b) si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l'esercizio dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto; per gli immobili alla cui produzione č diretta l'attivitā dell'impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione;

b) identica;

c) il costo dei beni rivalutati, diversi da quelli di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b) ed e), non si intende comprensivo delle plusvalenze iscritte, ad esclusione di quelle che per disposizione di legge non concorrono a formare il reddito. Per i beni indicati nella citata lettera e) che costituiscono immobilizzazioni finanziarie le plusvalenze iscritte non concorrono a formare il reddito per la parte eccedente le minusvalenze dedotte;

c) identica;

d) il costo delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle azioni si intende non comprensivo dei maggiori o minori valori iscritti i quali conseguentemente non concorrono alla formazione del reddito, né alla determinazione del valore fiscalmente riconosciuto delle rimanenze di tali azioni, quote o strumenti;

d) identica;

e) per i titoli a reddito fisso, che costituiscono immobilizzazioni finanziarie e sono iscritti come tali in bilancio, la differenza positiva o negativa tra il costo d'acquisto e il valore di rimborso concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio.

e) identica.

1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princėpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002:

1-bis. Identico.

a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell’ articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali princėpi, assumono rilievo anche ai fini fiscali;

a) identica;

b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’ articolo 85, comma 3-bis;

b)identica;

c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell’ articolo 87, comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo articolo 87, il costo č ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito.

c) identica.

1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princėpi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali princėpi, delle passivitā assumono rilievo anche ai fini fiscali.

1-ter.

2. Per la determinazione del valore normale dei beni e dei servizi e, con riferimento alla data in cui si considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione dei corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura o in valuta estera, si applicano, quando non č diversamente disposto, le disposizioni dell'articolo 9; tuttavia i corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri in valuta estera, percepiti o effettivamente sostenuti in data precedente, si valutano con riferimento a tale data. La conversione in euro dei saldi di conto delle stabili organizzazioni all'estero si effettua secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e le differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio precedente non concorrono alla formazione del reddito. Per le imprese che intrattengono in modo sistematico rapporti in valuta estera č consentita la tenuta della contabilitā plurimonetaria con l'applicazione del cambio di fine esercizio ai saldi dei relativi conti.

2. Identico.

3. La valutazione secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio dei crediti e debiti in valuta, anche sotto forma di obbligazioni, di titoli cui si applica la disciplina delle obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o di titoli assimilati, non assume rilevanza. Si tiene conto della valutazione al cambio della data di chiusura dell'esercizio delle attivitā e delle passivitā per le quali il rischio di cambio č coperto, qualora i contratti di copertura siano anche essi valutati in modo coerente secondo il cambio di chiusura dell'esercizio.

3. Identico.

[4. Le minusvalenze relative ai singoli crediti ed ai singoli debiti in valuta estera, anche sotto forma di obbligazioni, i titoli cui si applica la disciplina della obbligazioni ai sensi del codice civile o di altre leggi o titoli assimilati alle obbligazioni, iscritti fra le immobilizzazioni sono deducibili per un importo non superiore alla differenza tra la valutazione di ciascun credito e di ciascun debito secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio e la valutazione dello stesso debito o credito secondo il cambio del giorno in cui č sorto o del giorno antecedente pių prossimo e in mancanza secondo il cambio del mese in cui č sorto. Non sono deducibili le minusvalenze relative a crediti o debiti per i quali esiste la copertura del rischio di cambio, salvo che il contratto di copertura non sia valutato in modo coerente. La minusvalenza dedotta concorre alla formazione del reddito imponibile quando per due esercizi consecutivi il cambio medio risulta pių favorevole di quello utilizzato per la determinazione della minusvalenza dedotta. Ai fini della determinazione dell'importo da assoggettare a tassazione si tiene conto del cambio meno favorevole rilevato alla fine dei due esercizi considerati. ]

 

5. I proventi determinati a norma dell'articolo 90 e i componenti negativi di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 102, agli articoli 104e 106 e ai commi 1 e 2 dell'articolo 107sono ragguagliati alla durata dell'esercizio se questa č inferiore o superiore a dodici mesi.

5. Identico.

6. In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all'agenzia delle entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato.

6. Identico.

7. I componenti del reddito derivanti da operazioni con societā non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societā che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autoritā competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali Ŧprocedure amichevoliŧ previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi. La presente disposizione si applica anche per i beni ceduti e i servizi prestati da societā non residenti nel territorio dello Stato per conto delle quali l'impresa esplica attivitā di vendita e collocamento di materie prime o merci o di fabbricazione o lavorazione di prodotti.

7. Identico.

8. La rettifica da parte dell'ufficio delle valutazioni fatte dal contribuente in un esercizio ha effetto anche per gli esercizi successivi. L'ufficio tiene conto direttamente delle rettifiche operate e deve procedere a rettificare le valutazioni relative anche agli esercizi successivi.

8. Identico.

9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese č accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo.

9. Identico.

10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’ articolo 168-bis. Tale deduzione č ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto.

10. Identico.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attivitā commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilitā di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrā darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attivitā commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento d'imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilitā di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrā darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento. A tal fine il contribuente puō interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 non si applicano per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risultino applicabili gli articoli 167 o 168, concernenti disposizioni in materia di imprese estere partecipate.

12. Identico

12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’ articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto.

12-bis. Identico.

 


 

L. 30-12-1991 n. 413

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivitā di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.

Schema D.Lgs. n. 184
Misure per la revisione della disciplina
degli interpelli e del contenzioso tributario

 

 

 

Articolo 7
(Modifiche e abrogazioni)

 

6. L'articolo 11, comma 13, e l'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono abrogati.

Articolo 11

Articolo 11

omissis

 

13. Fermo restando il potere dell'Amministrazione di controllare l'effettiva esecuzione dell'operazione, le prove di cui al comma 7-ter dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non devono essere fornite qualora il contribuente abbia preventivamente richiesto, secondo le disposizioni di cui all'art. 21 della presente legge, di conoscere l'avviso dell'Amministrazione finanziaria in merito alla natura ed al relativo trattamento tributario dell'operazione che intende porre in essere e l'abbia realizzata nei termini proposti tenendo conto delle eventuali prescrizioni dell'Amministrazione.

Abrogato.

omissis

 

 

 

Articolo 21

Articolo 21

Abrogato

1. Č istituito, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, cui č demandato il compito di emettere pareri su richiesta dei contribuenti.

 

2. La richiesta di parere deve riguardare l'applicazione, ai casi concreti rappresentati dal contribuente, delle disposizioni contenute negli articoli 37, comma terzo e 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La richiesta di parere puō altresė riguardare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicitā e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza..

 

3. Il parere reso dal comitato ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario. Nella eventuale fase contenziosa l'onere della prova viene posto a carico della parte che non si č uniformata al parere del comitato.

 

4. Il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, nominato con decreto del Ministro delle finanze, č composto dai seguenti membri:

 

a) i direttori generali della direzione generale delle imposte dirette e della direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari e il direttore dell'ufficio centrale per gli studi di diritto tributario comparato e per le relazioni internazionali;

 

b) il comandante generale della Guardia di finanza;

 

c) il direttore del servizio centrale degli ispettori tributari;

 

d) il direttore dell'ufficio del coordinamento legislativo;

 

e) due componenti del Consiglio superiore delle finanze, non appartenenti all'Amministrazione finanziaria, designati dal Consiglio stesso;

 

f) tre esperti in materia tributaria designati dal Ministro delle finanze.

 

5. I membri del comitato possono farsi rappresentare da funzionari, di grado non inferiore a primo dirigente, e da ufficiali superiori; possono altresė farsi assistere da personale delle qualifiche e grado indicati che partecipano, in tal caso, alle sedute senza diritto di voto. Il comitato si avvale degli stessi poteri istruttori attribuiti agli uffici finanziari.

 

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'organizzazione interna, il funzionamento e le dotazioni finanziarie del comitato.

 

7. Il presidente del comitato č nominato dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, tra i membri del comitato stesso.

 

8. Le indennitā da corrispondere ai membri del comitato non appartenenti all'Amministrazione finanziaria verranno stabilite ogni triennio con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

9. Il contribuente, anche prima della conclusione di un contratto, di una convenzione o di un atto che possa dar luogo all'applicazione delle disposizioni richiamate nel comma 2, puō richiedere il preventivo parere alla competente direzione generale del Ministero delle finanze fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata. La mancata comunicazione del parere da parte dell'Agenzia delle entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio assenso.

 

10. [In caso di mancata risposta da parte della direzione generale, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, ovvero qualora alla risposta fornita il contribuente non intenda uniformarsi, lo stesso potrā richiedere il parere in ordine alla fattispecie medesima al comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive. La mancata risposta da parte del comitato consultivo entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, e dopo ulteriori sessanta giorni da una formale diffida ad adempiere da parte del contribuente stesso, equivale a silenzio-assenso].

 

11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalitā da osservare per l'invio delle richieste di parere alla competente direzione generale e per la comunicazione dei pareri stessi al contribuente.

 

12. All'onere derivante dal comma 8, stimato in lire 150 milioni annui, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge.

 


 

D.P.R. 29-9-1973 n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

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Misure per la revisione della disciplina
degli interpelli e del contenzioso tributario

 

 

 

Articolo 7
(Modifiche e abrogazioni)

 

7. All'articolo 37 del decreto del Presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo comma, č inserito il seguente:

Articolo 37
Controllo delle dichiarazioni

 

Gli uffici delle imposte procedono, sulla base di criteri selettivi fissati annualmente dal Ministro delle finanze tenendo anche conto delle loro capacitā operative, al controllo delle dichiarazioni e alla individuazione dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione sulla scorta dei dati e delle notizie acquisiti ai sensi dei precedenti articoli e attraverso le dichiarazioni previste negli artt. 6 e 7, di quelli raccolti e comunicati dall'anagrafe tributaria e delle informazioni di cui siano comunque in possesso. I criteri selettivi per l’attivitā di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attivitā in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento.

Identico.

In base ai risultati dei controlli e delle ricerche effettuati gli uffici delle imposte provvedono, osservando le disposizioni dei successivi articoli, agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d'ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omesso la dichiarazione.

Identico.

In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne č l'effettivo possessore per interposta persona.

Identico.

 

Il contribuente puō comunque richiedere un parere all'amministrazione in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 al caso concreto, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

Le persone interposte, che provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati, a norma del comma terzo, ad altro contribuente, possono chiederne il rimborso. L'amministrazione procede al rimborso dopo che l'accertamento, nei confronti del soggetto interponente, č divenuto definitivo ed in misura non superiore all'imposta effettivamente percepita a seguito di tale accertamento.

Identico.

 


 

D.P.R. 22-12-1986 n. 917
Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi

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Misure per la revisione della disciplina
degli interpelli e del contenzioso tributario

 

 

 

Articolo 7
(Modifiche e abrogazioni)

 

8. All'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 4, č inserito il seguente:

Articolo 108
Spese relative a pių esercizi

Articolo 108
Spese relative a pių esercizi

1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo giā dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica l'articolo 88, comma 3.

1. Identico.

2. Le spese di pubblicitā e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruitā stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attivitā caratteristica dell’impresa e dell’attivitā internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.

2. Identico.

3. Le altre spese relative a pių esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Le medesime spese, non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi.

3. Identico.

4. Le spese di cui al presente articolo sostenute dalle imprese di nuova costituzione, comprese le spese di impianto, sono deducibili secondo le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 a partire dall'esercizio in cui sono conseguiti i primi ricavi.

4. Identico.

 

4-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, il contribuente puō interpellare l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), in ordine alla qualificazione di determinate spese, sostenute dal contribuente, tra quelle di pubblicitā e di propaganda ovvero tra quelle di rappresentanza.

 

 

 

9. Al comma 3 dell'articolo 84, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, č aggiunto, in fine, il seguente periodo:

Articolo 84
Riporto delle perdite

Articolo 84
Riporto delle perdite

1. La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, puō essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita č riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. La perdita č diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5. Detta differenza potrā tuttavia essere computata in diminuzione del reddito complessivo in misura tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto, e dalle eccedenze di cui all'articolo 80.

1. Identico.

2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono, con le modalitā previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attivitā produttiva.

2. Identico.

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attivitā principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attivitā assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La limitazione non si applica qualora:

3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata l'attivitā principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica dell'attivitā assume rilevanza se interviene nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. La limitazione non si applica qualora:

[a) le partecipazioni siano acquisite da societā controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite ovvero dal soggetto che controlla il controllante di questi.]

 

b) le partecipazioni siano relative a societā che nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unitā e per le quali dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello di trasferimento risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attivitā caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori

b) identica.

 

 

 

10. Al comma 7, dell'articolo 172, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, č aggiunto, in fine, il seguente periodo:

 

 

Articolo 172
Fusione di societā

Articolo 172
Fusione di societā

1. La fusione tra pių societā non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle societā fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.

1. Identico.

2. Nella determinazione del reddito della societā risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcuna delle societā fuse possedute da altre. I maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo derivante dall'annullamento o dal concambio di una partecipazione, con riferimento ad elementi patrimoniali della societā incorporata o fusa, non sono imponibili nei confronti dell'incorporante o della societā risultante dalla fusione. Tuttavia i beni ricevuti sono valutati fiscalmente in base all'ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti.

2. Identico.

3. Il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce né realizzo né distribuzione di plusvalenze o di minusvalenze né conseguimento di ricavi per i soci della societā incorporata o fusa, fatta salva l'applicazione, in caso di conguaglio, dell'articolo 47, comma 7 e, ricorrendone le condizioni, degli articoli 58 e 87.

3. Identico.

4. Dalla data in cui ha effetto la fusione la societā risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle societā fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi, salvo quanto stabilito nei commi 5 e 7.

4. Identico.

5. Le riserve in sospensione di imposta, iscritte nell'ultimo bilancio delle societā fuse o incorporate concorrono a formare il reddito della societā risultante dalla fusione o incorporante se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel suo bilancio prioritariamente utilizzando l'eventuale avanzo da fusione. Questa disposizione non si applica per le riserve tassabili solo in caso di distribuzione le quali, se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle societā partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse giā possedute dalla stessa o da altre, concorrono a formare il reddito della societā risultante dalla fusione o incorporante in caso di distribuzione dell'avanzo o di distribuzione del capitale ai soci; quelle che anteriormente alla fusione sono state imputate al capitale delle societā fuse o incorporate si intendono trasferite nel capitale della societā risultante dalla fusione o incorporante e concorrono a formarne il reddito in caso di riduzione del capitale per esuberanza.

5. Identico.

6. All'aumento di capitale, all'avanzo da annullamento o da concambio che eccedono la ricostituzione e l'attribuzione delle riserve di cui al comma 5 si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve della societā incorporata o fusa, diverse da quelle giā attribuite o ricostituite ai sensi del comma 5 che hanno proporzionalmente concorso alla sua formazione. Si considerano non concorrenti alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata.

6. Identico.

7. Le perdite delle societā che partecipano alla fusione, compresa la societā incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della societā risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto economico della societā le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione č stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attivitā caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni o quote della societā la cui perdita č riportabile erano possedute dalla societā incorporante o da altra societā partecipante alla fusione, la perdita non č comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla societā partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione. In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell’ articolo 96.

7. Le perdite delle societā che partecipano alla fusione, compresa la societā incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della societā risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa, e sempre che dal conto economico della societā le cui perdite sono riportabili, relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione č stata deliberata, risulti un ammontare di ricavi e proventi dell'attivitā caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori. Tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato a da altri enti pubblici. Se le azioni o quote della societā la cui perdita č riportabile erano possedute dalla societā incorporante o da altra societā partecipante alla fusione, la perdita non č comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo della svalutazione di tali azioni o quote effettuata ai fini della determinazione del reddito dalla societā partecipante o dall'impresa che le ha ad essa cedute dopo l'esercizio al quale si riferisce la perdita e prima dell'atto di fusione. In caso di retrodatazione degli effetti fiscali della fusione ai sensi del comma 9, le limitazioni del presente comma si applicano anche al risultato negativo, determinabile applicando le regole ordinarie, che si sarebbe generato in modo autonomo in capo ai soggetti che partecipano alla fusione in relazione al periodo che intercorre tra l'inizio del periodo d'imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica della fusione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell’ articolo 96. Al fine di disapplicare le disposizioni del presente comma il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

8. Il reddito delle societā fuse o incorporate relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la data in cui ha effetto la fusione č determinato, secondo le disposizioni applicabili in relazione al tipo di societā, in base alle risultanze di apposito conto economico.

8. Identico.

9. L'atto di fusione puō stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si č chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle societā fuse o incorporate o a quella, se pių prossima, in cui si č chiuso l'ultimo esercizio della societā incorporante.

9. Identico.

10. Nelle operazioni di fusione, gli obblighi di versamento, inclusi quelli relativi agli acconti d'imposta ed alle ritenute operate su redditi altrui, dei soggetti che si estinguono per effetto delle operazioni medesime, sono adempiuti dagli stessi soggetti fino alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2, del codice civile; successivamente a tale data, i predetti obblighi si intendono a tutti gli effetti trasferiti alla societā incorporante o comunque risultante dalla fusione.

10. Identico.

10-bis. Il regime dell’imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell’ articolo 176 puō essere applicato, con le modalitā, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla societā incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

10-bis. Identico.

 

 

 

11. All'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-quinquies, č aggiunto il seguente:

Articolo 109
Norme generali sui componenti
del reddito d'impresa

Articolo 109
Norme generali sui componenti
del reddito d'impresa

1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

1. Identico.

2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:

2. Identico:

a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietā o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietā. La locazione con clausola di trasferimento della proprietā vincolante per ambedue le parti č assimilata alla vendita con riserva di proprietā;

a) identica;

b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi;

b) identica;

c) per le societā e gli enti che hanno emesso obbligazioni o titoli similari la differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza dell'emissione č deducibile in ciascun periodo di imposta per una quota determinata in conformitā al piano di ammortamento del prestito.

c) identica.

3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico.

3. Identico.

3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell’ articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all’ articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all’ articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi.

3-bis. Identico.

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per l’esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’ articolo 87.

3-ter. Identico.

3-quater. Resta ferma l’applicazione dell’ articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d’imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis.

3-quater. Identico.

3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princėpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

3-quinquies. Identico

 

3-sexies. Al fine di disapplicare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3 -ter il contribuente interpella l' amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali. Sono tuttavia deducibili:

4. Identico:

a) quelli imputati al conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione č stata rinviata in conformitā alle precedenti norme della presente sezione che dispongono o consentono il rinvio;

a) identica;

b) quelli che pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizione di legge. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e gli altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi.

b) identica.

5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilitā sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attivitā o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivitā o beni produttivi di proventi computabili e ad attivitā o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell’articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento.

5. Identico.

[6. Qualora nell'esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell'articolo 1996 che eccedono l'ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui al secondo periodo del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 96, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione. ]

 

7. In deroga al comma 1 gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti.

7. Identico.

8. In deroga al comma 5 non č deducibile il costo sostenuto per l'acquisto del diritto d'usufrutto o altro diritto analogo relativamente ad una partecipazione societaria da cui derivino utili esclusi ai sensi dell'articolo 89.

8. Identico.

9. Non č deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:

9. Identico:

a) su titoli, strumenti finanziari comunque denominati, di cui all'articolo 44, per la quota di essa che direttamente o indirettamente comporti la partecipazione ai risultati economici della societā emittente o di altre societā appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi;

a) identica;

b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi

b) identica.

 


 

L. 23-12-1994 n. 724
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica.

Schema D.Lgs. n. 184
Misure per la revisione della disciplina
degli interpelli e del contenzioso tributario

 

 

 

Articolo 7
(Modifiche e abrogazioni)

 

12. All'articolo 30 della legge 30 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni

Articolo 30
Societā di comodo. Valutazione dei titoli.

Articolo 30
Societā di comodo. Valutazione dei titoli.

1. Agli effetti del presente articolo le societā per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilitā limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le societā e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, č inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali: a) il 2 per cento al valore dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione nelle societā commerciali di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico, anche se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale č ridotta al 5 per cento; per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti, la percentuale č ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale č dell'1 per cento; c) il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le disposizioni del primo periodo non si applicano: 1) ai soggetti ai quali, per la particolare attivitā svolta, č fatto obbligo di costituirsi sotto forma di societā di capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta; 3) alle societā in amministrazione controllata o straordinaria; 4) alle societā ed enti che controllano societā ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, nonché alle stesse societā ed enti quotati ed alle societā da essi controllate, anche indirettamente; 5) alle societā esercenti pubblici servizi di trasporto; 6) alle societā con un numero di soci non inferiore a 50; 6-bis) alle societā che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unitā; 6-ter) alle societā in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; 6-quater) alle societā che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; 6-quinquies) alle societā partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale; 6-sexies) alle societā che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.

1. Identico.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 110, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

2. Identico.

3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta personale sul reddito per le societā e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all'ammontare della somma degli importi derivanti dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle seguenti percentuali: a) l'1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b) il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8- bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale č ridotta al 3 per cento; per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale č ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale č dello 0,9 per cento c) il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma.

3. Identico.

3-bis. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai fini dell'imposta regionale sulle attivitā produttive per le societā e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi.

3-bis. Identico.

4. Per le societā e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non č ammessa al rimborso né puō costituire oggetto di compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o di cessione ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la societā o l'ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non inferiore all'importo che risulta dalla applicazione delle percentuali di cui al comma 1, l'eccedenza di credito non č ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito relativa ai periodi di imposta successivi.

4. Identico.

4-bis. In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la societā interessata puō richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4-bis. In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la societā interessata puō interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente.

4-ter. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali č consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza dover assolvere all’onere di presentare l’istanza di interpello di cui al comma 4-bis.

4-ter. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi precedenti.

4-quater. I provvedimenti del direttore regionale dell’Agenzia delle entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai sensi del comma 4-bis, sono comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica.

4-quater. Il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di cui al comma 4-bis ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi.

5. abrogato

 

6. abrogato

 

7 abrogato

 

8. abrogato

 

9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1994.

 

10. abrogato

 

 


 

D.L. 6-12-2011 n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equitā e il consolidamento dei conti pubblici.

Schema D.Lgs. n. 184
Misure per la revisione della disciplina
degli interpelli e del contenzioso tributario

 

 

 

Articolo 7
(Modifiche e abrogazioni)

 

13. All'articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, č aggiunto, in fine, il seguente periodo:

Articolo 1
Aiuto alla crescita economica (Ace)

Articolo 1
Aiuto alla crescita economica (Ace)

1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle societā e dagli enti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, č ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8 del presente articolo. Per le societā e gli enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), del citato testo unico le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

1. Identico.

2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio č valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale individuata con il provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

2. Identico.

2-bis. Per le societā le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo, per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta č incrementata del 40 per cento. Per i periodi d'imposta successivi la variazione in aumento del capitale proprio č determinata senza tenere conto del suddetto incremento.

2-bis. Identico.

3. Dal settimo periodo di imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio č determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici, aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota č fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota č fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento e al 4,75 per cento.

3. Identico.

4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato č computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi ovvero si puō fruire di un credito d'imposta applicando alla suddetta eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta č utilizzato in diminuzione dell'imposta regionale sulle attivitā produttive, e va ripartito in cinque quote annuali di pari importo.

4. Identico.

5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 č costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonché gli utili accantonati a riserva ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione:

5. Identico.

a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;

a) identica;

b) gli acquisti di partecipazioni in societā controllate;

b) identica;

c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.

c) identica.

6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le societā di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.

6. Identico.

7. Il presente articolo si applica anche al reddito d'impresa di persone fisiche, societā in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilitā ordinaria, con le modalitā stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti di cui al comma 1.

7. Identico.

8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalitā antielusiva specifica.

8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalitā antielusiva specifica. Il contribuente puō interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge 212 del 2000, recante lo Statuto dei diritti del contribuente al fine di dimostrare che in relazione alle disposizioni con finalitā antielusiva specifica le operazioni effettuate non comportano duplicazioni del beneficio di cui al presente articolo. Il contribuente che intende fruire del beneficio ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve separatamente indicare nella dichiarazione dei redditi gli elementi conoscitivi indicati con provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle entrate.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.

9. Identico.


 

Atto del Governo n. 163
Schema di decreto legislativo
recante disposizioni sulla certezza del diritto
nei rapporti tra fisco e contribuente

Schema D.Lgs. n. 184
Misure per la revisione della disciplina
degli interpelli e del contenzioso tributario

 

 

 

Articolo 7
(Modifiche e abrogazioni)

 

14. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo ... (certezza del diritto) č sostituito con il seguente:

Articolo 1
Modificazioni allo Statuto dei
diritti del contribuente

Articolo 1
Modificazioni allo Statuto dei
diritti del contribuente

omissis

 

3. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente presenta istanza di interpello ai sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19 giugno 1998, n. 259. Resta fermo il potere del Ministro dell'economia e delle finanze di apportare modificazioni a tale regolamento.

3. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. A tal fine il contribuente interpella l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente. Resta ferma la possibilitā del contribuente di fornire la dimostrazione di cui al primo periodo anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

 


 

L. 27-7-2000 n. 212
Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente

Schema D.Lgs. n. 184
Misure per la revisione della disciplina
degli interpelli e del contenzioso tributario

 

 

 

Articolo 7
(Modifiche e abrogazioni)

 

15. Il comma 5 dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo ... (certezza del diritto) č sostituito dal seguente

Atto del Governo n. 163
Schema di decreto legislativo
recante disposizioni sulla certezza del diritto
nei rapporti tra fisco e contribuente

 

TITOLO I

ABUSO DEL DIRITTO O ELUSIONE FISCALE

Articolo 1

Modificazioni allo Statuto dei
diritti del contribuente

1. Nella legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, dopo l'articolo 10 č inserito il seguente:

 

Articolo 10-bis
Disciplino dell'abuso
del diritto o elusione fiscale

Articolo 10-bis
Disciplino dell'abuso
del diritto o elusione fiscale

1. Configurano abuso del diritto una o pių operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti, Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni.

1. Identico.

2.Ai fin i del comma 1 si considerano:

2. Identico:

a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformitā dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;

a) identica;

b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalitā delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario.

b) identica.

3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalitā di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attivitā professionale del contribuente.

3. Identico.

4. Resta ferma la libertā di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.

4. Identico.

5. II contribuente puō proporre interpello preventivo secondo la procedura e con gli effetti dell'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 per conoscere se le operazioni che intende realizzare costituiscano fattispecie di abuso del diritto.

5. Il contribuente puō proporre interpello ai sensi dell' articolo 11, comma 1, lettera d), per conoscere se le operazioni costituiscano fattispecie di abuso del diritto.

6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto č accertato con apposito atto, preceduto, a pena di nullitā, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile un abuso del diritto.

6. Identico.

7. La richiesta di chiarimenti č notificata dall'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo č automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a concorrenza dei sessanta giorni.

7. Identico.

8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo č specificamente motivato, a pena di nullitā, in relazione alla condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti fomiti dal contribuente nel termine di cui al comma 6.

8. Identico.

9. L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2. Il contribuente ha l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui al comma 3.

9. Identico.

10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati, unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e, successive modificazioni, e dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

10. Identico.

11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicale le disposizioni del presente articolo possono chiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono stati disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, inoltrando a tal fine, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento č divenuto definitivo ovvero č stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza all'Agenzia delle entrate, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.

11. Identico.

12. In sede di accertamento l'abuso del diritto puō essere configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni tributarie .

12. Identico.

13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative tributarie.

13. Identico.


 

D.P.R. 22-12-1986 n. 917
Approvazione del testo unico
delle imposte sui redditi

Schema D.Lgs. n. 184
Misure per la revisione della disciplina
degli interpelli e del contenzioso tributario

 

 

 

Articolo 7
(Modifiche e abrogazioni)

 

16. Al comma 11, dell'articolo 168-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo (internazionalizzazione), dopo le parole "articolo 11 sono aggiunte le seguenti:

Atto del Governo n. 161
Schema di decreto legislativo recante
misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese, in attuazione dell'articolo
12 della legge il marzo 2014, n. 23

 

Articolo 14
Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di cembre 1986, n. 917 dopo l'articolo 168 č aggiunto il seguente:

 

Articolo 168-ter
Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti

Articolo 168-ter
Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti

omissis

 

11. Ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni l'impresa residente nel territorio dello Stato puō interpellare l'Agenzia delle entrale ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito alla sussistenza di una stabile organizzazione all'estero, da valutarsi anche in base ai criteri previsti da accordi internazionali contro le doppie imposizioni , ave in vigore.

11. Ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni l'impresa residente nel territorio dello Stato puō interpellare l'Agenzia delle entrale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, in merito alla sussistenza di una stabile organizzazione all'estero, da valutarsi anche in base ai criteri previsti da accordi internazionali contro le doppie imposizioni , ave in vigore.

omissis

 


 

 

Schema D.Lgs. n. 184
Misure per la revisione della disciplina
degli interpelli e del contenzioso tributario

 

 

 

 

 

Articolo 8
(Disposizioni attuative e regole procedurali)

 

1. Con provvedimenti dei Direttori delle Agenzie fiscali, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalitā di presentazione delle istanze e indicati gli uffici cui le medesime istanze sono trasmesse e quelli da cui perverranno le risposte, le modalitā di comunicazione delle medesime, nonché ogni altra regola concernente la procedura.

 

2. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dal presente Titolo I in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente Titolo I.

 

3. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essi emanati ai princėpi dettati dal presente Titolo I.

 

4. Alle istanze di interpello presentate prima dell'emanazione del provvedimento di cui al comma 1 restano applicabili le disposizioni procedurali in vigore al momento della presentazione dell'istanza.

 


 

D.Lgs. 31-12-1992 n. 546
Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo
contenuta nell'art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413.

Schema D.Lgs. n. 184
Misure per la revisione della disciplina
degli interpelli e del contenzioso tributario

 

 

 

TITOLO II

Revisione del contenzioso tributario e incremento della funzionalitā della giurisdizione tributaria

 

Articolo 9
(Modifiche al decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546)

 

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

Articolo 2
Oggetto della giurisdizione tributaria

Articolo 2
Oggetto della giurisdizione tributaria

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

2. Appartengono altresė alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuitā di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unitā immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie attinenti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicitā e il diritto sulle pubbliche affissioni.

2. Appartengono altresė alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuitā di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unitā immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie attinenti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicitā e il diritto sulle pubbliche affissioni.

3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacitā delle persone, diversa dalla capacitā di stare in giudizio.

3. Identico.

 

 

Articolo 4
Competenza per territorio

Articolo 4
Competenza per territorio

1. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione; se la controversia č proposta nei confronti di un centro di servizio o altre articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione, senza oneri aggiuntivi, degli Uffici dell'Agenzia č competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul tributo controverso.

1. Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione. Se la controversia č proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, č competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

2. Le commissioni tributarie regionali sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle commissioni tributarie provinciali, che hanno sede nella loro circoscrizione.

2. Identico.

 

 

Articolo 10
Le parti

Articolo 10
Le parti

Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto ovvero, se l'ufficio č un centro di servizio o altre articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito della dotazione organica prevista a legislazione vigente e anche mediante riorganizzazione, senza oneri aggiuntivi, degli Uffici dell'Agenzia, l'ufficio delle entrate del Ministero delle finanze al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

1. Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto. Se l'ufficio č un'articolazione dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuata con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, č parte l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.

 

 

Articolo 11
Capacitā di stare in giudizio

Articolo 11
Capacitā di stare in giudizio

1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, puō risultare anche da scrittura privata non autenticata.

1. Identico.

2. L'ufficio del Ministero delle finanze nei cui confronti č proposto il ricorso sta in giudizio direttamente o mediante l'ufficio del contenzioso della direzione regionale o compartimentale ad esso sovraordinata.

2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti č proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresė in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.

3. L'ente locale nei cui confronti č proposto il ricorso puō stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui č collocato detto ufficio.

3. Identico.

3-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato davanti alle Commissioni tributarie provinciali.

3-bis. Soppresso.

 

 

Articolo 12
L’assistenza tecnica

Articolo 12
Assistenza tecnica

1. Le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall' ente locale nei cui confronti č stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

1. Le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

5. Le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di lire, anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonché i ricorsi di cui all'art. 10 del D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787, possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore č costituito dalla somma di queste. Il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa č tenuta, a pena di inammissibilitā, a conferire l'incarico a un difensore abilitato.

2. Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore č costituito dalla somma di queste.

 

 

2. Sono abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall’amministrazione pubblica. Sono altresė abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuitā di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unitā immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale e gli spedizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane. In attesa dell' adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attivitā di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresė, abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'ILOR e l'IRPEG, nonché i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del c.c., primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalitā per l' attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell' elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell' articolo 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4:

a) gli avvocati;

b) i dottori commercialisti e gli esperti contabili;

c) i consulenti del lavoro;

d) i soggetti di cui all'articolo 63, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

e) i soggetti giā iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'IRPEF, l'IRAP e l'IRES;

f) i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636;

g) i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;

h) i dipendenti dei centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e delle relative societā di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il CAF ha prestato loro assistenza.

 

4. L'elenco dei soggetti di cui al comma 3, lettere d), e), f) g) ed h) č tenuto dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sentito il Ministero della Giustizia, emesso ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalitā di tenuta dell'elenco, nonché i casi di incompatibilitā, diniego, sospensione e revoca della iscrizione anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense. L'elenco č pubblicato nel sito internet del Ministero dell'Economia e delle finanze.

 

5. Per le controversie di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono anche abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:

a) gli ingegneri;

b) gli archi tetti;

c) i geometri;

d) i periti industriali;

e) i dottori agronomi e forestali;

f) gli agrotecnici;

g) i periti agrari.

 

6. Per le controversie relative ai tributi doganali sono anche abilitati all'assistenza tecnica gli spedizionieri doganali iscritti nell'apposito albo.

3. Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa č certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico puō essere conferito oralmente e se ne dā atto a verbale.

7. Ai difensori di cui ai commi precedenti deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa č certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico puō essere conferito oralmente e se ne dā atto a verbale.

4. L' ufficio del Ministero delle finanze, nel giudizio di secondo grado, puō essere assistito dall'Avvocatura dello Stato.

8. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono essere assistite dall'Avvocatura dello Stato.

6. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel comma 2 possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di altri difensori 

9. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nei commi 3, 5 e 6 possono stare in giudizio personalmente, ferme restando le limitazioni all'oggetto della loro attivitā previste nei medesimi commi.

 

10. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o della sezione o dal collegio.

Articolo 15
Spese del giudizio

Articolo 15
Spese del giudizio

1. La parte soccombente č condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria puō dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell'art. 92, secondo comma, del c.p.c..

1. La parte soccombente č condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.

 

2. Le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate.

 

2-bis. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con malafede o colpa grave . la commissione tributaria, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, anche al risarcimento dei danni liquidati, anche d'ufficio, nella sentenza.

 

2-ter. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti.

 

2-quater. Con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari la commissione provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.

2. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'art. 12, comma 2, si applica la tariffa vigente per i ragionieri.

2-quinquies. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12, comma 4, si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili.

2-bis. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica il decreto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

2-sexies. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

 

2-septies. Nelle controversie di cui all'articolo 17-bis le spese di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate del 50 per cento a titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento.

 

2-octies. Qualora una delle parti abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del processo ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se č intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

 

 

Articolo 16
Comunicazioni e notificazioni

Articolo 16
Comunicazioni e notificazioni

1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso. Le comunicazioni all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, č restituito alla segreteria della commissione tributaria. La segreteria puō anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2.

1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso. Le comunicazioni agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, č restituito alla segreteria della commissione tributaria. La segreteria puō anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2.

1-bis. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del medesimo decreto legislativo. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti č indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo; nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi la stessa puō indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.

1-bis. Abrogato

2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del c.p.c., salvo quanto disposto dall'art. 17.

2. Identico.

3. Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell' atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all' ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.

3. Identico.

4. L'ufficio del Ministero delle finanze e l'ente locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.

4. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.

5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto č ricevuto

5. Identico.

 

 

 

Articolo 16-bis
Comunicazione e notificazioni
per via telematica

 

1. Le comunicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 82 del 2005. L'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti č indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. Nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente puō indicare l'indirizzo di posta al quale vuol ricevere le comunicazioni.

 

2. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.

 

3. Le notificazioni tra le parti e il deposito presso la competente Commissione tributaria possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dei successivi decreti di attuazione.

 

4. L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto.

 

 

Articolo 17
Luogo delle comunicazioni e notificazioni

Articolo 17
Luogo delle comunicazioni e notificazioni

1. Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all' atto della sua costituzione in giudizio. Le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione.

1. Identico.

2. L'indicazione della residenza o della sede e l' elezione del domicilio hanno effetto anche per i successivi gradi del processo.

2. Identico.

3. Se mancano l'elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non č possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione .

3. Identico.

3-bis. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in segreteria della Commissione tributaria.

3-bis. Abrogato.

 

 

Articolo 17-bis
Il reclamo e la mediazione

Articolo 17-bis
Il reclamo e la mediazione

1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso č tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed č esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48.

1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e puō contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente č determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 comma 2. Le controversie di valore in determinabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo.

2. La presentazione del reclamo č condizione di procedibilitā del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, puō eccepire l'improcedibilitā del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilitā, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.

2. Il ricorso non č procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il valore di cui al comma 1 č determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione č avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili.

4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, provvedono all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa.

8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, né l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilitā della pretesa e al principio di economicitā dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile č riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 48, in quanto compatibili.

5. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilitā della pretesa e al principio di economicitā dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile č riconducibile a quella delle imposte sui redditi.

6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22, in quanto compatibili.

 

10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente č condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, puō compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione.

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per le rate successive si applica l'articolo 48-ter, comma 3. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalitā di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Il reclamo puō contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.

9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali.

 

9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all'articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilitā di cui al comma 2.

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

 

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.

10. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis.

 

 

Articolo 18
Il ricorso

Articolo 18
Il ricorso

1. Il processo č introdotto con ricorso alla commissione tributaria provinciale.

1. Identico.

2. Il ricorso deve contenere l'indicazione:

2. Identico:

a) della commissione tributaria cui č diretto;

a) identica;

b) del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eventualmente eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell’indirizzo di posta elettronica certificata;

b) identica;

c) dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell' ente locale o del concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti il ricorso č proposto;

c) dell'ufficio nei cui confronti il ricorso č proposto;

d) dell'atto impugnato e dell' oggetto della domanda;

d) identica;

e) dei motivi.

e) identica.

3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del ricorrente e contenere l'indicazione dell'incarico a norma dell' art. 12, comma 3, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente, nel qual caso vale quanto disposto dall'art. 12, comma 5. La sottoscrizione del difensore o della parte deve essere apposta tanto nell' originale quanto nelle copie del ricorso destinate alle altre parti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 2.

3. Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione:

a) della categoria di cui all'art. 12 alla quale appartiene il difensore;

b) dell'incarico a norma dell'art. 12, comma 7, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente;

c) dell' indirizzo di posta elettronica certificata del difensore.

4. Il ricorso č inammissibile se manca o č assolutamente incerta una delle indicazioni di cui al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all’indirizzo di posta elettronica certificata, o non č sottoscritta a norma del comma precedente

 

 

 

Articolo 23
Costituzione in giudizio della parte resistente

Articolo 23
Costituzione in giudizio della parte resistente

1. L'ufficio del Ministero delle finanze, l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti č stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso č stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.

1. L'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446, nei cui confronti č stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso č stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.

2. La costituzione della parte resistente č fatta mediante deposito presso la segreteria della commissione adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni in tante copie quante sono le parti in giudizio e i documenti offerti in comunicazione.

2. Identico.

3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresė le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d' ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa 

3. Identico.

 

 

Articolo 39
Sospensione del processo

Articolo 39
Sospensione del processo

1. Il processo č sospeso quando č presentata querela di falso o deve essere decisa in via pregiudiziale una questione sullo stato o la capacitā delle persone, salvo che si tratti della capacitā di stare in giudizio

1. Identico.

 

1-bis. La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

 

1-ter. Il processo tributario č altresė sospeso, su richiesta conforme delle parti, nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia ovvero nel caso in cui sia iniziata una procedura amichevole ai sensi della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate n. 90/463/CEE del 23 luglio 1990.

 

 

Articolo 44
Estinzione del processo per rinuncia al ricorso

Articolo 44
Estinzione del processo per rinuncia al ricorso

1. Il processo si estingue per rinuncia al ricorso.

1. Identico.

2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione č fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile, che costituisce titolo esecutivo.

2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altre parti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione č fatta dal presidente della sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile.

3. La rinuncia non produce effetto se non č accettata dalle parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo.

3. Identico.

4. La rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono sottoscritte dalle parti personalmente o da loro procuratori speciali, nonché, se vi sono, dai rispettivi difensori e si depositano nella segreteria della commissione.

4. Identico.

5. Il presidente della sezione o la commissione, se la rinuncia e l'accettazione, ove necessaria, sono regolari, dichiarano l'estinzione del processo. Si applica l'ultimo comma dell'articolo seguente.

5. Identico.

 

 

Articolo 46
Estinzione del giudizio per cessazione
della materia del contendere

Articolo 46
Estinzione del giudizio per cessazione
della materia del contendere

1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.

1. Identico.

2. La cessazione della materia del contendere č dichiarata, salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge, con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale č reclamabile a norma dell'art. 28.

2. La cessazione della materia del contendere č dichiarata con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale č reclamabile a norma dell'art. 28.

3. Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge.

3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

 

 

Articolo 47
Sospensione dell’atto impugnato

Articolo 47
Sospensione dell’atto impugnato

1. Il ricorrente, se dall'atto impugnato puō derivargli un danno grave ed irreparabile, puō chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell' esecuzione dell' atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all'art. 22.

1. Identico.

2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

2. Identico.

3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, con lo stesso decreto, puō motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio.

3. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, puō disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del collegio.

4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile. Il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza.

5. La sospensione puō anche essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, nei modi e termini indicati nel provvedimento.

5. La sospensione puō anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2..

5-bis. L’istanza di sospensione č decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

5-bis. Identico.

6. Nei casi di sospensione dell'atto impugnato la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre novanta giorni dalla pronuncia.

6. Identico.

7. Gli effetti della sospensione cessano dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

7. Identico.

8. In caso di mutamento delle circostanze la commissione su istanza motivata di parte puō revocare o modificare il provvedimento cautelare prima della sentenza, osservate per quanto possibile le forme di cui ai commi 1, 2 e 4.

8. Identico.

 

8-bis. Durante il periodo di sospensione cautelare si applicano gli interessi al tasso di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 21 maggio 2009.

 

 

Articolo 48
Conciliazione giudiziale

Articolo 48
Conciliazione fuori udienza

1. Ciascuna delle parti con l'istanza prevista dall'articolo 33, puō proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.

1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.

2. La conciliazione puō aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione puō essere esperito d'ufficio anche dalla commissione.

2. Se la data di trattazione č giā fissata e sussistono le condizioni di ammissibilitā, la commissione pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo č parziale, la commissione dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.

3. Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro.

La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata. Per le modalitā di versamento si applica l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 592. Le predette modalitā possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Se la data di trattazione non č fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.

 

 

 

 

 

 

4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalitā di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

 

 

4. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione puō assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta ai sensi del comma 5.

 

5. L'ufficio puō, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito. Se l'istanza č presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilitā, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto č comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente č depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.

 

 

 

 

Articolo 48-bis
Conciliazione in udienza

 

1. Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo 32 comma 2 puō presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

 

2. All'udienza la commissione, se sussistono le condizioni di ammissibilitā, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo.

 

3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalitā di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

 

4. La commissione dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

 

 

 

Articolo 48-ter
Definizione e pagamento delle somme dovute

6. In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40 per cento delle somme irrogabili in rapporto dell'ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non puō essere inferiore al 40 per cento dei minimi edittali previsti per le violazioni pių gravi relative a ciascun tributo.

1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio.

 

2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 48 o di redazione del processo verbale di cui all'articolo 48-bis.

3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

3. In caso di mancato pagamento delle somme di cui al comma 2 nel termine ivi previsto, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto.

 

4. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni anche sanzionatorie previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

 

 

Articolo 49
Disposizioni generali applicabili

Articolo 49
Disposizioni generali applicabili

1. Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del c.p.c., escluso l' art. 337 e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto.

1. Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo III, capo I, del libro II del c.p.c., e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto.

 

 

Articolo 52
Giudice competente e
legittimazione ad appellare

Articolo 52
Giudice competente e provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello

1. La sentenza della commissione provinciale puō essere appellata alla commissione regionale competente a norma dell' art. 4, comma 2.

1. Identico.

 

2. L'appellante puō chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l'esecutivitā della sentenza impugnata, se sussistono gravi e fondati motivi. Il contribuente puō comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa puō derivargli un danno grave e irreparabile.

 

3. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

 

4. In caso di eccezionale urgenza il presidente, previa delibazione del merito, puō disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutivitā della sentenza fino alla pronuncia del collegio.

 

5. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

 

6. La sospensione puō essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69 comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-bis.

 

7. La sospensione della esecutivitā della sentenza favorevole al contribuente consente la riscossione delle somme esigibili nella pendenza del giudizio di primo grado.

 

 

Articolo 62
Norme applicabili

Articolo 62
Norme applicabili

1. Avverso la sentenza della commissione tributaria regionale puō essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell' art. 360, comma 1, del c.p.c..

1. Avverso la sentenza della commissione tributaria regionale puō essere proposto ricorso per cassazione per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell' art. 360, primo comma, del c.p.c..

2. Al ricorso per cassazione ed al relativo procedimento si applicano le norme dettate dal c.p.c. in quanto compatibili con quelle del presente decreto.

2. Identico.

 

2-bis. Sull'accordo delle parti la sentenza della commissione tributaria provinciale puō essere impugnata con ricorso per cassazione a norma dell'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile.

 

 

 

Articolo 62-bis
Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria
della sentenza impugnata per cassazione

 

1. La parte che ha proposto ricorso per cassazione puō chiedere alla commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata di sospenderne in tutto o in parte l'esecutivitā allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Il contribuente puō comunque chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'atto se da questa puō derivargli un danno grave e irreparabile.

 

2. Il presidente fissa con decreto la trattazione della istanza di sospensione per la prima camera di consiglio utile disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima.

 

3. In caso di eccezionale urgenza il presidente puō disporre con decreto motivato la sospensione dell'esecutivitā della sentenza fino alla pronuncia del collegio.

 

4. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.

 

5. La sospensione puō essere subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2. Si applica la disposizione dell'articolo 47, comma 8-bis.

 

6. La commissione non puō pronunciarsi sulle richieste di cui al comma 1 se la parte istante non dimostra di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza.

 

7. La sospensione della esecutivitā della sentenza favorevole al contribuente consente la riscossione delle somme esigibili nella pendenza del giudizio di primo grado.

 

 

Articolo 63
Giudizio di rinvio

Articolo 63
Giudizio di rinvio

1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.

1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla commissione tributaria provinciale o regionale la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.

2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma precedente o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue.

2. Identico.

3. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla commissione tributaria a cui il processo č stato rinviato. In ogni caso, a pena d'inammissibilitā, deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.

3. Identico.

4. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui č stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.

4. Identico.

5. Subito dopo il deposito dell'atto di riassunzione, la segreteria della commissione adita richiede alla cancelleria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo del processo.

5. Identico.

 

 

Articolo 64
Sentenze revocabili e motivi di revocazione

Articolo 64
Sentenze revocabili e motivi di revocazione

1. Contro le sentenze delle commissioni tributarie che involgono accertamenti di fatto e che sul punto non sono ulteriormente impugnabili o non sono state impugnate č ammessa la revocazione ai sensi dell'art. 395 del c.p.c.

1. Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado dalle commissioni tributarie possono essere impugnate ai sensi dell'art. 395 del codice di procedura civile.

2. Le sentenze per le quali č scaduto il termine per l' appello possono essere impugnate per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell' art. 395 del c.p.c. purché la scoperta del dolo o della falsitā dichiarata o il recupero del documento o il passaggio in giudicato della sentenza di cui al numero 6 dell' art. 395 del c.p.c. siano posteriori alla scadenza del termine suddetto.

2. Identico.

3. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il termine per l'appello il termine stesso č prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i sessanta giorni da esso.

3. Identico.

 

 

Articolo 65
Proposizione della impugnazione

Articolo 65
Proposizione della impugnazione

1. Competente per la revocazione č la stessa commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

1. Identico.

2. A pena di inammissibilitā il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall'art. 53, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell' art. 395 del c.p.c. nonché del giorno della scoperta o della falsitā dichiarata o del recupero del documento. La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica.

2. Identico.

3. Il ricorso per revocazione č proposto e depositato a norma dell'art. 53, comma 2.

3. Identico.

 

3-ter. Le partė possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 52, in quanto compatibili.

 

 

 

Articolo 67-bis
Esecuzione provvisoria

 

1. Le sentenze emesse dalle commissioni tributarie sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo.

 

 

Articolo 68
Pagamento del tributo
in pendenza del processo

Articolo 68
Pagamento del tributo
in pendenza del processo

1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui č prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:

1. Identico:

a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso;

a) identica;

b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso;

b) identica;

c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.

c) identica;

 

c-bis) per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di Cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.

Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto giā corrisposto.

Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto giā corrisposto.

2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza.

2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente puō richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio č pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.

3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l' ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.

3. Identico.

3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, come riformato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia. 

3-bis. Identico.

 

 

Articolo 69
Condanna dell’ufficio al rimborso

Articolo 69
Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente

1. Se la commissione condanna l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell' articolo 15 e la relativa sentenza č passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell'art. 475 del c.p.c., applicando per le spese l'art. 25, comma 2.

1. La sentenza di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente č immediatamente esecutiva. Tuttavia il pagamento di somme dell'importo superiore a diecimila euro, diverse dalle spese di lite, puō essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilitā dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia.

 

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emesso ai sensi dell'articolo 17 comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall’articolo 38-bis comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonché il termine entro il quale puō essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi.

 

3. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio.

 

4. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta.

 

5. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente puō richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 70 alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio č pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale.

 

 

Articolo70
Giudizio di ottemperanza

Articolo70
Giudizio di ottemperanza

1. Salvo quanto previsto dalle norme del c.p.c. per l' esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse, puō richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale.

1. La parte che vi ha interesse, puō richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale.

2. Il ricorso č proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale č prescritto dalla legge l'adempimento dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale dell' obbligo posto a carico della sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto.

2. Il ricorso č proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale č prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l'obbligo non sia estinto.

3. Il ricorso indirizzato al presidente della commissione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilitā, della sentenza passata in giudicato di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all' originale o copia autentica dell' atto di messa in mora notificato a norma del comma precedente, se necessario.

3. Identico.

4. Uno dei due originali del ricorso č comunicato a cura della segreteria della commissione all'ufficio del Ministero delle finanze o all'ente locale obbligato a provvedere.

4. Uno dei due originali del ricorso č comunicato a cura della segreteria della commissione ai soggetti di cui al comma 2 obbligati a provvedere.

5. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale puō trasmettere le proprie osservazioni alla commissione tributaria, allegando la documentazione dell' eventuale adempimento.

5. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio puō trasmettere le proprie osservazioni alla commissione tributaria, allegando la documentazione dell' eventuale adempimento.

6. Il presidente della commissione tributaria, scaduto il termine di cui al comma precedente, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria.

6. Identico.

7. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il collegio, se lo ritiene opportuno, puō delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni della legge 8 luglio 1980, n. 319 , e successive modificazioni e integrazioni.

7. Il collegio, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. Il collegio, se lo ritiene opportuno, puō delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni del Titolo VII del Capo IV del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115..

8. Il collegio, eseguiti i provvedimenti di cui al comma precedente e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.

 

9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.

 

10. Contro la sentenza di cui al comma 7 č ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento

 

 

10-bis. Per il pagamento di somme dell'importo fino a diecimila euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso č deciso dalla Commissione in composizione monocratica.


 

D.P.R. 29-9-1973 n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Schema D.Lgs. n. 184
Misure per la revisione della disciplina
degli interpelli e del contenzioso tributario

 

 

 

Articolo 10
(Norme di coordinamento)

 

1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento dell'imposta sui redditi", i commi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

Articolo 63
Rappresentanza e assistenza dei contribuenti

Articolo 63
Rappresentanza e assistenza dei contribuenti

Presso gli uffici finanziari il contribuente puō farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma.

Identico.

La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L'autenticazione non č necessaria quando la procura č conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura č conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria ovvero ai soggetti indicati nell’ articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 č data facoltā agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione. Quando la procura č rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una societā di servizi di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta societā di servizi.

Identico.

Il Ministero delle finanze puō autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto dell'amministrazione finanziaria, nonché gli ufficiali e i sottufficiali della guardia di finanza, collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio. L'autorizzazione puō essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni.

Il Ministero dell'economia e delle finanze puō autorizzare all'esercizio dell'assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie, se cessati dall'impiego dopo almeno venti anni di effettivo servizio di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attivitā connesse ai tributi, gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto degli enti impositori e del Ministero nonché gli ufficiali e ispettori della guardia di finanza. L'autorizzazione puō essere revocata o sospesa in ogni tempo con provvedimento motivato. Le attivitā connesse ai tributi sono individuate con il decreto di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

A coloro che hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria e alla guardia di finanza, ancorché iscritti in un albo professionale o nell'elenco previsto nel precedente comma, č vietato, per due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego, di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie.

Ai soggetti di cui al terzo comma, ancorché iscritti in un albo professionale, č vietato di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli enti impositori e davanti le commissioni tributarie per un periodo di due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria in violazione del presente articolo č punito con la multa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila.

L'esercizio delle funzioni di rappresentanza e assistenza in violazione del presente articolo č punito con la sanzione amministrativa da euro mille a euro cinquemila.


 

D.P.R. 30-5-2002 n. 115
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)

Schema D.Lgs. n. 184
Misure per la revisione della disciplina
degli interpelli e del contenzioso tributario

 

 

 

Articolo 10
(Norme di coordinamento)

 

2. All'articolo 14, comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia"

Articolo 14 (L)
Obbligo di pagamento

Articolo 14 (L)
Obbligo di pagamento

1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, č tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

1. Identico.

1-bis. La parte che fa istanza a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice di procedura civile č tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

1-bis. Identico.

2. Il valore dei processi, determinato ai sensi del codice di procedura civile, senza tener conto degli interessi, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

2. Identico.

3. La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, č tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta.

3. Identico.

3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

3-bis. Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

3-ter. Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore č costituito dalla somma di queste.

3-ter. Identico.


 

D.Lgs. 18-12-1997 n. 472
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Schema D.Lgs. n. 184
Misure per la revisione della disciplina
degli interpelli e del contenzioso tributario

 

 

 

Articolo 10
(Norme di coordinamento)

 

3. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

Articolo 19
Esecuzione delle sanzioni

Articolo 19
Esecuzione delle sanzioni

1. In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non č prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario.

1. Identico.

2. La commissione tributaria regionale puō sospendere l'esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La commissione tributaria regionale puō sospendere l'esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. La sospensione deve essere concessa se viene prestata idonea garanzia anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa.

3. La sospensione deve essere concessa se viene prestata la garanzia di cui all'articolo 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546..

4. Quando non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie; la sanzione č riscossa provvisoriamente dopo la decisione dell'organo al quale č proposto ricorso amministrativo, nei limiti della metā dell'ammontare da questo stabilito. L'autoritā giudiziaria ordinaria successivamente adita, se dall'esecuzione puō derivare un danno grave ed irreparabile, puō disporre la sospensione e deve disporla se viene offerta idonea garanzia.

4. Identico.

5. Se l'azione viene iniziata avanti all'autoritā giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adita dopo la decisione dell'organo amministrativo, la sanzione pecuniaria č riscossa per intero o per il suo residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado, salva l'eventuale sospensione disposta dal giudice d'appello secondo le previsioni dei commi 2, 3 e 4.

5. Identico.

6. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

6. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legislativo·31 dicembre 1992, n. 546..

7. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione č divenuto definitivo.

7. Identico.

 

 

Articolo 22
Ipoteca e sequestro conservativo

Articolo 22
Ipoteca e sequestro conservativo

1. In base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, puō chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda. A tal fine l’Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

1. Identico.

2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere notificate, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi.

2. Identico.

3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2, fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. La commissione decide con sentenza.

3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2, fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle parti almeno dieci giorni prima. La commissione decide con sentenza. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, il termine č triplicato.

4. In caso di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, il presidente, ricevuta l'istanza, provvede con decreto motivato. Contro il decreto č ammesso reclamo al collegio entro trenta giorni. Il collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con sentenza.

4. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il presidente provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, la camera di consiglio entro un termine non superiore a trenta giorni assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a quindici giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza la commissione, con sentenza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.

5. Nei casi in cui non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, le istanze di cui al comma 1 devono essere presentate al tribunale territorialmente competente in ragione della sede dell'ufficio richiedente, che provvede secondo le disposizioni del libro IV, titolo I, capo III, sezione I, del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

5. Soppresso

6. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. In tal caso l'organo dinanzi al quale č in corso il procedimento puō non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.

6. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, la garanzia di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In tal caso l'organo dinanzi al quale č in corso il procedimento puō non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.

7. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto di contestazione o di irrogazione. In tal caso, il presidente della commissione tributaria provinciale ovvero il presidente del tribunale dispongono, su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, la cancellazione dell'ipoteca. I provvedimenti perdono altresė efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o la domanda. La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entitā dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza č pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza č stata impugnata con ricorso per cassazione

7. I provvedimenti cautelari pronunciati ai sensi del comma 1 perdono efficacia:

a) se non sono eseguiti nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione;

b) se, nel termine di centoventi giorni dalla loro adozione, non viene notificato atto impositivo, di contestazione o di irrogazione; in tal caso, il presidente della commissione su istanza di parte e sentito l'ufficio o l'ente richiedente, dispone la cancellazione dell'ipoteca;

c) a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso avverso gli atti di cui alla lettera b). La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell'ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l'entitā dell'iscrizione o del sequestro; se la sentenza č pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza č stata impugnata con ricorso per cassazione.


 

D.Lgs. 31-12-1992 n. 545
Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Schema D.Lgs. n. 184
Misure per la revisione della disciplina
degli interpelli e del contenzioso tributario

 

 

 

Articolo 11
(Modifiche al decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545)

 

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

 

Articolo 2
La composizione delle commissioni tributarie

Articolo 2
La composizione delle commissioni tributarie

1. A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali č preposto un presidente, che presiede anche la prima sezione.

1. A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e regionali č preposto un presidente che presiede anche la prima sezione. L'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla data di esercizio effettivo delle funzioni ed č rinnovabile per una sola volta e per un uguale periodo, previa valutazione positiva da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria dell'attivitā svolta nel primo triennio del quadriennio iniziale. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce con proprio regolamento il procedimento e le modalitā di tale valutazione, garantendo la previa interlocuzione con l'interessato. Il Presidente non puō essere nominato tra soggetti che raggiungeranno l'etā pensionabile entro i tre anni successivi alla nomina.

 

1-bis. A seguito di valutazione negativa da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e comunque all'esito dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni di cui al comma 1l, il giudice tributario č riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento all'esercizio di funzioni analoghe o diverse all'incarico di presidente di sezione nella commissione tributaria a cui era preposto ovvero in quella di precedente provenienza.

2. Il presidente della commissione, in caso di assenza o di impedimento, č sostituito nelle funzioni non giurisdizionali dal presidente di sezione con maggiore anzianitā nell'incarico subordinatamente d'etā.

2. Identico.

3. Il presidente di commissione con oltre quindici sezioni puō delegare sue attribuzioni non giurisdizionali ad uno o pių presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2.

3. Identico.

4. A ciascuna sezione č assegnato un presidente, un vice-presidente e non meno di quattro giudici tributari.

4. Identico.

5. Ogni collegio giudicante č presieduto dal presidente della sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di tre votanti.

5. Identico.

6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, il presidente della commissione designa i componenti di altre sezioni.

6. Identico.

 

 

Articolo 6
La formazione delle sezioni
e dei collegi giudicanti

Articolo 6
La formazione delle sezioni
e dei collegi giudicanti

1. Il presidente di ciascuna commissione tributaria, all'inizio di ogni anno, stabilisce con proprio decreto la composizione delle sezioni in base ai criteri fissati dal consiglio di presidenza per assicurare l'avvicendamento dei componenti tra le stesse.

1. Con provvedimento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria sono istituite sezioni specializzate in relazione a questioni controverse individuate con il provvedimento stesso.

 

1-bis. I presidenti delle commissioni tributarie assegnano il ricorso ad una delle sezioni tenendo conto, preliminarmente, della specializzazione di cui al precedente comma e applicando successivamente i criteri cronologici e casuali.

2. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze ed, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenza. Ciascun collegio giudicante deve tenere udienza almeno una volta alla settimana.

2. Identico.

3. Il presidente della commissione tributaria, col decreto di cui al comma 1, indica una o pių delle sezioni, che, nel periodo di sospensione feriale dei termini processuali, procedono all'esame delle domande di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

3. Identico.

 

 

Articolo 7
Requisiti generali

Articolo 7
Requisiti generali

1. I componenti delle commissioni tributarie debbono:

1. Identico:

a) essere cittadini italiani;

a) identica;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

b) identica;

c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

c) identica;

d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni di etā;

d) identica;

e) avere idoneitā fisica e psichica;

e) identica;

 

e-bis) essere muniti di laurea magistrale o quadriennale in materie giuridiche o economico-aziendalistiche;

 

 

Articolo 8
Incompatibilitā

Articolo 8
Incompatibilitā

1. Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finché permangono in attivitā di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attivitā professionali:

1. Identico:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;

a) identica;

b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;

b) identica;

c) i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici delle Agenzie delle entrate, delle dogane e del territorio, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

c) identica;

d) gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;

d) identica;

e) i soci, gli amministratori e i dipendenti delle societā concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;

e) identica;

f) abrogata

 

g) i prefetti;

g) identica;

h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;

h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti o movimenti politici;

i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attivitā di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di societā di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;

i) coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, direttamente o attraverso forme associative, esercitano l'attivitā di consulenza tributaria, detengono le scritture contabili e redigono i bilanci, ovvero svolgono attivitā di consulenza, assistenza o di rappresentanza, a qualsiasi titolo e anche nelle controversie di carattere tributario, di contribuenti singoli o associazioni di contribuenti, di societā di riscossione dei tributi o di altri enti impositori;

l) gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;

l) identica;

m) abrogata

 

m-bis) coloro che sono iscritti in albi professionali, elenchi, ruoli e il personale dipendente individuati nell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, ed esercitano, anche in forma non individuale, le attivitā individuate nella lettera i).

m-bis) identica.

1-bis. Non possono essere componenti di commissione tributaria provinciale i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attivitā individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione e nelle province confinanti con la predetta regione dove ha sede la commissione tributaria provinciale. Non possono, altresė, essere componenti delle commissioni tributarie regionali i coniugi, i conviventi o i parenti fino al secondo grado o gli affini in primo grado di coloro che, iscritti in albi professionali, esercitano, anche in forma non individuale, le attivitā individuate nella lettera i) del comma 1 nella regione dove ha sede la commissione tributaria regionale ovvero nelle regioni con essa confinanti. All'accertamento della sussistenza delle cause di incompatibilitā previste nei periodi che precedono provvede il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

1-bis. Identico.

2. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, i conviventi, nonché i parenti ed affini entro il quarto grado.

2. Identico.

3. Nessuno puō essere componente di pių commissioni tributarie.

3. Identico.

4. I componenti delle commissioni tributarie, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilitā; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza.

4. Identico.

 

 

Articolo 9
Procedimenti di nomina dei componenti
delle commissioni tributarie

Articolo 9
Procedimenti di nomina dei componenti
delle commissioni tributarie

1. I componenti delle commissioni tributarie sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del consiglio di presidenza, secondo l'ordine di collocazione negli elenchi previsti nel comma 2.

1. I componenti delle commissioni tributarie immessi per la prima volta nel ruolo unico di cui al1 'articolo 4, comma 40, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle finanze, previa deliberazione del consiglio di presidenza, secondo l'ordine di collocazione negli elenchi previsti nel comma 2. In ogni altro caso alla nomina dei componenti di commissione tributaria si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Il consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1 sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni commissione tributaria e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilitā all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti.

 

2-bis. Per le commissioni tributarie regionali i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.

 

3. Alla comunicazione di disponibilitā all'incarico deve essere allegata la documentazione circa l'appartenenza ad una delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 e il possesso dei requisiti prescritti, nonché la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni di incompatibilitā indicate all'art. 8.

 

4. La formazione degli elenchi di cui al comma 2 č fatta secondo i criteri di valutazione ed i relativi punteggi indicati nella tabella E e sulla base della documentazione allegata alla comunicazione di disponibilitā all'incarico.

 

5. Il Ministro delle finanze stabilisce con proprio decreto il termine e le modalitā per le comunicazioni di disponibilitā agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi di cui al comma 2.

 

6. Le esclusioni dagli elenchi di coloro che hanno comunicato la propria disponibilitā all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, č fatta con decreto del Ministro delle finanze, su conforme deliberazione del consiglio di presidenza.

 

 

 

Articolo 11
Durata dell’incarico e assegnazione
degli incarichi per trasferimento

Articolo 11
Durata dell’incarico e assegnazione
degli incarichi per trasferimento

1. La nomina a una delle funzioni dei componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego.

1. Identico.

2. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico, in ogni caso, al compimento del settantacinquesimo anno di etā.

2. Identico.

3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per pių di cinque anni consecutivi.

3. Identico.

4. L’assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio č disposta nel rispetto dei seguenti criteri:

4. Identico:

a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali č annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all’incarico devono presentare domanda;

a) identica;

b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in conformitā a quanto previsto dall’articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti č fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’ articolo 44-ter,allegate al presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriositā e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di paritā di punteggio, della maggiore anzianitā di etā;

b) identica;

c) i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall’incarico svolti, non possono concorrere all’assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell’incarico ricoperto.

c) identica.

5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l’espletamento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall’articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle commissioni tributarie provinciali e regionali 

5. Identico.

 

5-bis Nei casi di necessitā di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze puō disporre, su richiesta del Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria, l'anticipazione nell' assunzione delle funzioni.

 

 

Articolo 15
Vigilanza e sanzioni disciplinari

Articolo 15
Vigilanza e sanzioni disciplinari

1. Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti. Il Presidente di ciascuna commissione tributaria segnala alla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, per i provvedimenti di competenza, la qualitā e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione. Il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sulla attivitā giurisdizionale delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.

1. Il presidente di ciascuna commissione tributaria esercita la vigilanza sugli altri componenti e sulla qualitā e l'efficienza dei servizi di segreteria della propria commissione, al fine di segnalarne le risultanze al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i provvedimenti di competenza. Il presidente di ciascuna commissione tributaria regionale esercita la vigilanza sulla attivitā giurisdizionale delle commissioni tributarie provinciali aventi sede nella circoscrizione della stessa e sui loro componenti.

2. I componenti delle commissioni tributarie, per comportamenti non conformi a doveri o alla dignitā del proprio ufficio, sono soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari:

2. I componenti delle commissioni tributarie, per comportamenti non conformi a doveri o alla dignitā del proprio ufficio, sono soggetti alle sanzioni individuate nei successivi commi.

a) ammonimento, per lievi trasgressioni;

3. Si applica la sanzione dell'ammonimento per lievi trasgressioni.

b) censura, per il mancato deposito di una decisione dopo un primo ammonimento e nei casi di recidiva in altre trasgressioni di cui alla lettera a);

4. Si applica la sanzione non inferiore alla censura, per:

a) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;

b) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;

c) i comportamenti che, a causa dei rapporti comunque esistenti con i soggetti coinvolti nel procedimento ovvero a causa di avvenute interferenze, costituiscano violazione del dovere di imparzialitā;

d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, o di chiunque abbia rapporti con il giudice nell'ambito della Commissione tributaria, ovvero nei confronti di altri giudici o di collaboratori;

e) l'ingiustificata interferenza nell'attivitā giudiziaria di altro giudice;

f) l'omessa comunicazione al Presidente della Commissione tributaria da parte del giudice destinatario delle avvenute interferenze;

g) il perseguimento di fini diversi da quelli di giustizia;

h) la scarsa laboriositā, se abituale;

i) la grave o abituale violazione del dovere di riservatezza;

l) l'uso della qualitā di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti.

c) sospensione dalle funzioni per un periodo da tre a sei mesi, per tardivo deposito pių di tre volte in un anno delle decisioni dopo la scadenza dell'ulteriore termine fissato per iscritto dal presidente della commissione dopo l'inosservanza del termine prescritto di sessanta giorni, per omissione da parte di presidente di sezione di convocazione del collegio giudicante per un periodo superiore ad un mese senza giustificato motivo o di fissazione per pių di tre volte da parte di presidente di commissione dell'ulteriore termine per il deposito tardivo di sentenze, per inosservanza di altri doveri dell'incarico e per contegno scorretto nell'ambito della sezione, del collegio giudicante o verso il pubblico;

5. Si applica la sanzione non inferiore alla sospensione dalle funzioni per un periodo da un mese a due anni, per:

a) il reiterato o grave ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni;

b) i comportamenti che, violando i doveri di cui al comma 2, arrecano grave e ingiusto danno o indebito vantaggio a una delle parti;

c) l'uso della qualitā di giudice tributario al fine di conseguire vantaggi ingiusti, se abituale e grave;

d) il frequentare persona che consti essere stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza o aver subėto condanna per delitti non colposi alla pena della reclusione superiore a tre anni o essere sottoposta ad una misura di prevenzione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione, ovvero l'intrattenere rapporti consapevoli di affari con una di tali persone.

 

6. Si applica la sanzione. dell'incapacitā a esercitare un incarico direttivo per l'interferenza, nell'attivitā di altro giudice tributario, da parte del presidente della commissione o della sezione, se ripetuta o grave.

d) rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui alla lettera c).

7. Si applica la rimozione dall'incarico nei casi di recidiva in trasgressioni di cui ai commi 5 e 6.

 

 

Articolo 21
Elezioni del consiglio di presidenza

Articolo 21
Elezioni del consiglio di presidenza

1. Le elezioni del consiglio di presidenza hanno luogo entro i tre mesi anteriori alla scadenza del precedente consiglio e sono indette con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana almeno trenta giorni prima della data stabilita . Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

1. Le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria hanno luogo entro quattro mesi dallo scadere del precedente Consiglio. Esse sono indette con provvedimento del Presidente del Consiglio di presidenza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni. Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

2. Per l'elezione dei componenti del consiglio di presidenza č istituito presso il Ministero delle finanze l'ufficio elettorale centrale, composto da un presidente di commissione tributaria regionale o provinciale che lo presiede e da due giudici tributari, nominati dal Ministro delle finanze.

 

2. Il Presidente del Consiglio di presidenza nomina, con propria delibera, l'ufficio centrale elettorale, che si insedia presso lo stesso Consiglio di presidenza, ed č costituito da un presidente di Commissione tributaria, che lo presiede, e da due giudici tributari. Con la stessa delibera sono nominati, altresė, i tre giudici supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

2-bis. Le candidature devono essere presentate all'ufficio centrale elettorale, a mezzo plico raccomandato, almeno venticinque giorni prima delle elezioni mediante compilazione della apposita scheda di presentazione. Ciascun candidato č presentato da non meno di venti e da non oltre trenta giudici tributari. Le firme di presentazione possono essere apposte e depositate anche su pių schede di presentazione, se i candidati raccolgono firme di presentazione in Commissioni diverse da quella di appartenenza.

2-ter. Nessuno puō presentare pių di un candidato né essere, contemporaneamente, candidato e presentatore di se stesso. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma determina la nullitā di ogni firma di presentazione proposta dal medesimo soggetto.

2-quater. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'ufficio elettorale centrale accerta che nei confronti del candidato non sussistono le cause di ineleggibilitā di cui all'articolo 20. Lo stesso Ufficio verifica, altresė, il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, esclude, con provvedimento motivato, le candidature non presentate dal prescritto numero di presentatori ovvero quelle dei candidati ineleggibili, e trasmette immediatamente le candidature ammesse al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. L'elenco dei candidati č pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio ed inviato dallo stesso per posta elettronica a tutti i componenti delle Commissioni tributarie. Detto elenco č altresė affisso, a cura dei Presidenti di commissione, presso ciascuna Commissione tributaria.

2-bis. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi č istituito l'ufficio elettorale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari nominati dal presidente delle rispettive commissioni. Il voto viene espresso presso la sede della commissione presso la quale č espletata la funzione giurisdizionale.

2-quinquies. Le operazioni elettorali si svolgono presso le sedi delle commissioni tributarie provinciali e regionali e presso ciascuna di queste sedi č istituito l'ufficio elettorale locale, che assicura l'espletamento delle operazioni di voto, composto dal presidente della commissione o da un suo delegato, che lo presiede, e da due giudici tributari, nominati dal presidente delle rispettive commissioni almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. Sono nominati altresė tre supplenti, i quali sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento. Non possono far parte degli Uffici elettorali giudici tributari che abbiano riportato sanzioni disciplinari pių gravi dell'ammonimento.

 

2-sexies. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, come pure delle contestazioni decise ai sensi dell'articolo 22, comma 4, si dā atto nel processo verbale.

2-septies. Con regolamento del Consiglio di Presidenza sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

 

 

Articolo 22
Votazioni

Articolo 22
Votazioni

1. abrogato

 

2. abrogato

 

3. Ciascun elettore puō esprimere il voto per non pių di sei candidati. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

1. Ciascun elettore puō esprimere il voto per non pių di tre candidati. Le schede devono essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale ed essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

 

2. Il voto, personale, diretto e segreto, viene espresso presso la sede della commissione presso la quale č espletata la funzione giurisdizionale.

 

3. Gli uffici elettorali locali presiedono alle operazioni di voto che si svolgono presso di esse e provvedono allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato. Le operazioni di scrutinio hanno inizio il giorno successivo a quello di voto e di esse, come pure delle contestazioni decise ai sensi del comma 4, si deve dare atto nel processo verbale delle operazioni.

4. L'ufficio elettorale regionale decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto nonché su quelle relative alla validitā delle schede, dandone atto nel processo verbale delle operazioni.

4. Identico.

5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio č trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti ed alla loro prima convocazione.

5. Al termine delle operazioni elettorali il verbale di scrutinio č trasmesso all'ufficio elettorale centrale che provvede alla proclamazione degli eletti.

 

 

Articolo 23
Proclamazione degli eletti. Reclami

Articolo 23
Proclamazione degli eletti. Reclami

1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A paritā di voti č eletto il pių anziano di etā.

1. L'ufficio elettorale centrale proclama eletti coloro che, nell'ambito di ciascuna categoria di eleggibili, hanno riportato il maggior numero di voti. A paritā di voti č eletto il pių anziano di etā. I nominativi degli eletti sono comunicati al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. I reclami relativi alla eleggibilitā e alle operazioni elettorali sono indirizzati al consiglio di presidenza e debbono pervenire alla segreteria dello stesso entro il quindicesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati. Essi non hanno effetto sospensivo.

2. Identico.

3. Il consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua prima adunanza.

3. Identico.

 

3-bis. Nei quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, di cui all’articolo 17, comma 1, il Presidente in carica del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria convoca per l'insediamento il Consiglio nella sua nuova composizione.

 

3-ter. Il Consiglio di Presidenza scade al termine del quadriennio e continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

 

 

Articolo 24
Attribuzioni

Articolo 24
Attribuzioni

1. Il consiglio di presidenza:

1. Identico:

a) verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;

a) identica;

b) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;

b) identica;

c) delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie;

c) identica;

d) formula al Ministro delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie;

d) identica;

e) predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro delle finanze di cui all'art. 29, comma 2, anche in ordine alla produttivitā comparata delle commissioni;

e) identica;

f) stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;

f) identica;

g) stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie divise in sezioni;

g) identica;

h) promuove iniziative intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari;

h) assicura l'aggiornamento professionale dei giudici tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di ottobre dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi;

i) esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie;

i) identica;

l) esprime parere sulla ripartizione fra le commissioni tributarie dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per le spese di loro funzionamento;

l) identica;

m) esprime parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1;

m) identica;

m-bis) dispone, in caso di necessitā, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno;

m-bis) identica;

n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

n) identica.

2. Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento dell'attivitā giurisdizionale delle commissioni tributarie e puō disporre ispezioni nei confronti del personale giudicante affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti. 

2. Identico.

 

 

Articolo 29
Alta sorveglianza

Articolo 29
Alta sorveglianza

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita l'alta sorveglianza sulle commissioni tributarie e sui giudici tributari. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle finanze hanno facoltā di chiedere al consiglio di presidenza e ai presidenti delle commissioni informazioni circa il funzionamento della giustizia tributaria ed i servizi relativi e possono fare, al riguardo, le comunicazioni che ritengono opportune al consiglio di presidenza.

1. Identico.

2. Il Ministro delle finanze presenta entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione al Parlamento sull'andamento dell'attivitā degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal consiglio di presidenza.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta entro il 30 ottobre di ciascun anno una relazione al Parlamento sullo stato della giustizia tributaria nell'anno precedente anche sulla base degli elementi predisposti dal Consiglio di presidenza, con particolare riguardo alla durata dei processi e all'efficacia degli istituti deflattivi del contenzioso.

 

 


 

 

Schema D.Lgs. n. 184
Misure per la revisione della disciplina
degli interpelli e del contenzioso tributario

 

 

 

Articolo 11
(Modifiche al decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 545)

 

2. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria adotta il regolamento di cui al comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto.

 

 

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E NORMA FINANZIARIA

 

Articolo 12
(Disposizioni transitorie)

 

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016, ad eccezione dell'art. 9, comma 1, lettere ee) e gg) che entrano in vigore dal 1° gennaio 2017.

 

2. Fino all'approvazione dei decreti previsti dagli articoli 12, comma 4 e 69, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificati dall'articolo 10 del presente decreto, restano applicabili le disposizioni previgenti di cui ai predetti articoli 12 e 69.

 

3. Le disposizioni contenute nel comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificati dall'articolo 10 del presente decreto, si applicano con decorrenza e modalitā previste dai decreti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163.

 

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, come sostituito dal comma 1, lettera a), dell'articolo 11 agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, si tiene conto anche del periodo maturato alla medesima data nelle relative funzioni.

 

 

 

Articolo 13
(Disposizione finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettera gg), pari a 86 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge Il marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.