Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Revisione del sistema sanzionatorio - Atto del Governo 183
Riferimenti:
SCH.DEC 183/XVII     
Serie: Atti del Governo    Numero: 188
Data: 08/07/2015
Descrittori:
L 2014 0023   SANZIONI AMMINISTRATIVE
SISTEMA TRIBUTARIO     
Organi della Camera: II-Giustizia
VI-Finanze
Altri riferimenti:
L N. 23 DEL 11-MAR-14     

 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Revisione del sistema sanzionatorio

Schema di D.Lgs. n. 183

(Artt. 1 e 8, co. 1, L. 23/2014)

 

 

 

 

 

 

 

n. 188

 

 

 

8 luglio 2015


SENATO DELLA REPUBBLICA:

 

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Atti del Governo n. 188

 

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati č destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attivitā degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilitā per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 

 

 

In copertina: Piazza San Macuto in una stampa d’epoca

 

 

 

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INDICE

Introduzione

§  La legge delega. 3

Schede di lettura

§  Sintesi del contenuto. 15

§  Articolo 1 (Definizioni) 17

§  Articolo 2 (Modifica in materia di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) 19

§  Articolo 3 (Modifica in materia di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) 20

§  Articolo 4 (Modifica in materia di dichiarazione infedele) 22

§  Articolo 5 (Modifica in materia di omessa dichiarazione) 24

§  Articolo 6 (Modifica in materia di occultamento o distruzione di documenti contabili) 25

§  Articolo 7 (Modifica in materia di omesso versamento di ritenute certificate) 26

§  Articolo 8 (Modifica in materia di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto) 27

§  Articolo 9 (Modifica in materia di indebita compensazione) 28

§  Articolo 10 (Confisca) 29

§  Articolo 11 (Causa di non punibilitā. Pagamento del debito tributario) 30

§  Articolo 12 (Circostanze del reato) 32

§  Articolo 13 (Custodia giudiziale dei beni sequestrati nell’ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari) 33

§  Articolo 14 (Abrogazioni) 35

§  Articolo 15 (Modifiche in materia di sanzioni tributarie non penali su imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione dei tributi) 37

§  Articolo 16 (Modifiche in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie) 50


§  Articolo 17 (Sanzione applicabile in caso di cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili) 54

§  Articolo 18 (Modifiche in materia di sanzioni ai fini dell'imposta di registro) 55

§  Articolo 19 (Associazioni sportive dilettantistiche) 56

§  Articolo 20 (Modifica dell’atto di recupero) 57

§  Articolo 21 (Violazioni in materia di certificazione unica) 58

§  Articolo 22 (Violazioni degli obblighi di comunicazione degli enti e delle casse aventi esclusivamente fine assistenziale) 59

§  Articolo 23 (Violazioni degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria) 60

§  Articolo 24 (Riduzione sanzionatoria in caso di rettifiche del CAF o del professionista) 61

§  Articolo 25 (Procedimento di computo in diminuzione delle perdite in accertamento) 62

§  Articolo 26 (Ulteriori modifiche in materia di imposta di registro) 64

§  Articolo 27 (Modifiche in materia di imposte ipotecaria e catastale) 65

§  Articolo 28 (Modifiche in materia di imposta sulle successioni e donazioni) 66

§  Articolo 29 (Modifiche in materia di imposta di bollo) 67

§  Articolo 30 (Modifiche in materia di imposta sugli intrattenimenti) 68

§  Articolo 31 (Decorrenza degli effetti e abrogazioni) 69

§  Articolo 32 (Disposizioni finanziaria) 70

Testo a fronte tra lo Schema di D.Lgs. n. 183 in materia di revisione del sistema sanzionatorio e la normativa vigente. 75


Introduzione


La legge delega

La legge 11 marzo 2014, n. 23, conferisce una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale pių equo, trasparente e orientato alla crescita da attuare entro dodici mesi (27 marzo 2015).

 

In considerazione dell'elevato numero di previsioni di delega non ancora attuate, e tenuto conto della complessitā della materia, l'articolo 1, comma 2, della legge 24 marzo 2015, n. 34 (di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015), ha prorogato di tre mesi il termine per l'esercizio della delega (vale a dire fino al 27 giugno 2015).

Con l'introduzione all'articolo 1 di un nuovo comma 7-bis si prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare cada negli ultimi trenta giorni precedenti il termine finale di scadenza della delega, ovvero successivamente a tale termine, operi una proroga automatica di novanta giorni del predetto termine di delega (25 settembre 2015).

 

La legge, che persegue l’obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti (articolo 16), si compone di 16 articoli concernenti i princėpi generali e le procedure di delega (art. 1); la revisione del catasto dei fabbricati (art. 2); le norme per la stima e il monitoraggio dell’evasione e il riordino dell’erosione fiscale (artt. 3 e 4); la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale (art. 5); la cooperazione rafforzata tra l’amministrazione finanziaria e le imprese, con particolare riguardo al tutoraggio, alla semplificazione fiscale e alla revisione del sistema sanzionatorio (artt. 6-8); il rafforzamento dell’attivitā conoscitiva e di controllo (art. 9); la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali (art. 10); la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e delle imposte indirette (artt. 11-13); la disciplina dei giochi pubblici (art. 14); le nuove forme di fiscalitā ambientale (art. 15).

Princėpi e criteri direttivi

Nell’esercizio della delega il Governo deve attenersi, oltre che ai singoli criteri direttivi esplicitati in ciascun articolo, al rispetto dei princėpi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione (uguaglianza e capacitā contributiva), nonché del diritto dell’Unione europea; al rispetto dei princėpi dello statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattivitā delle norme tributarie; le nuove norme devono inoltre essere coerenti con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale.

 


Ulteriori princėpi di delega riguardano: la tendenziale uniformitā della disciplina delle obbligazioni tributarie; il coordinamento e la semplificazione degli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti; la coerenza e uniformitā dei poteri in materia tributaria; la generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d’imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico.

La procedura

Quanto alla procedura per l’emanazione dei decreti legislativi attuativi, si prevede che le Commissioni parlamentari competenti hanno 30 giorni (prorogabili di altri 20) per l’espressione del parere, trascorsi i quali il provvedimento puō essere comunque adottato. Si prevede altresė una procedura rafforzata analoga a quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale: qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo č tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modifiche. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, nei 18 mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, puō adottare eventuali decreti correttivi e integrativi.

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, almeno uno degli schemi dei decreti legislativi deve essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge (27 giugno 2014).

Il Governo č inoltre tenuto a riferire ogni quattro mesi alle Commissioni parlamentari competenti in ordine all'attuazione della delega (in sede di prima applicazione entro due mesi).

 

Nei decreti legislativi, il Governo deve provvedere all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili (articolo 1, comma 9). Il comma 10 prevede inoltre l’emanazione di decreti legislativi recanti le norme necessarie per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme incompatibili con i nuovi decreti.

Le disposizioni finanziarie

articolo 16 della legge n. 23 del 2014 (come riformulato dall’art. 1, comma 11, della legge 23 giugno 2014, n. 89) dispone che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti.

In considerazione della complessitā della materia trattata dai decreti legislativi attuativi e dell'impossibilitā di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Qualora uno o pių decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi, adottati ai sensi della legge delega, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri.

A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il richiamato comma 2 dell’articolo 17 stabilisce che le leggi di delega comportanti oneri devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessitā della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi č effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

A ciascuno schema di decreto legislativo č allegata una relazione tecnica, che dā conto della neutralitā finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

 

Il comma 1-bis stabilisce che i decreti legislativi attuativi che recano maggiori oneri entrano in vigore contestualmente o successivamente a quei decreti attuativi che recano la necessaria copertura finanziaria.

 

In sostanza, tale formulazione permette che uno schema di decreto legislativo attuativo recante maggiori oneri per la finanza pubblica possa essere esaminato dalle Commissioni parlamentari per l’emanazione del parere, ma entrerā in vigore nell’ordinamento contestualmente (o successivamente) all’entrata in vigore di un altro schema di decreto attuativo che invece genererā maggiori entrate per la finanza pubblica.

Alla fine la somma degli effetti finanziari di tutti i decreti attuativi della legge delega dovrā essere pari a zero, in quanto diversamente altererebbe in negativo i saldi della finanza pubblica, o finirebbe con l’aumentare la pressione fiscale complessiva a carico del contribuente.

Lo stato di attuazione della delega

L'Atto del Governo n. 99, recante lo schema di decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali, ha ricevuto parere favorevole con osservazioni da parte della 6a Commissione Finanze e Tesoro del Senato il 1° agosto 2014 e successivamente il 7 agosto 2014 da parte della Commissione VI Finanze della Camera dei deputati che ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni. Tra le misure previste nello schema di decreto, si ricorda l'introduzione della dichiarazione dei redditi precompilata, la revisione della disciplina concernente i rimborsi IVA e lo snellimento degli adempimenti connessi ad operazioni intracomunitarie e con i Paesi esteri. Sono semplificati alcuni adempimenti in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali.

 

A seguito dell’accoglimento parziale delle condizioni e osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari, il 30 settembre 2014 il Governo ha ritrasmesso, ai fini dell'espressione del parere parlamentare definitivo lo schema di decreto (Atto del Governo n. 99-bis). Rispetto al testo originario, sono state introdotte norme in materia di societā in perdita e di responsabilitā solidale negli appalti. E’ stata soppressa la norma in materia di societā tra professionisti. Il 16 ottobre 2014 la Commissione VI della Camera e la 6a Commissione del Senato hanno reso parere favorevole in ordine a tale ultima formulazione dello schema di decreto. Nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014 č stato pubblicato il D.Lgs. n. 175 del 2014 recante Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

 

In attuazione delle disposizioni di delega in materia di accise (contenute in particolare nell’articolo 13, comma 2 della legge delega, e che tra l'altro impegna il Governo a procedere alla semplificazione degli adempimenti, alla razionalizzazione delle aliquote, all'accorpamento o soppressione di fattispecie particolari), il 22 ottobre 2014 č stato reso parere favorevole, con condizioni e osservazione, da parte della VI Commissione Finanze della Camera in pari data la 6a Commissione Finanze e Tesoro del Senato ha reso parere favorevole con condizioni sull'atto del Governo n. 106, Tale atto contiene lo schema di decreto legislativo volto a ridefinire l'imposizione sui tabacchi, sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo e sui fiammiferi, contenute essenzialmente nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico delle accise). A seguito dell'esame dello schema 106-bis, trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la 6a Commissione Finanze e Tesoro del Senato, in data 20 novembre 2014 ha espresso parere favorevole, in data 25 novembre 2014 anche l'omologa Commissione della Camera ha espresso parere favorevole. Nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2014 č stato pubblicato il D.Lgs. n. 188 del 2014, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.

 

L'11 luglio 2014 il Governo ha trasmesso lo schema di decreto legislativo riguardante la revisione delle Commissioni censuarie (Atto del Governo n. 100). Si segnalano, al riguardo, le audizioni al Senato, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli organismi della fiscalitā e sul rapporto tra contribuenti e fisco. Il 6 agosto 2014 la Commissione VI Finanze ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni e condizioni. A seguito dell'esame dello schema n. 100-bis, trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, la VI Commissione Finanze della Camera in data 22 ottobre 2014 ha espresso parere favorevole. Nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2015 č stato pubblicato il D.Lgs. n. 198 del 2014, in materia di composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.

 

Si segnala che la legge di stabilitā 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi 54-89), istituisce, per gli esercenti attivitā d’impresa e arti e professioni in forma individuale, un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l’aliquota del 15 per cento. Per accedere al regime agevolato (che costituisce il regime “naturale” per chi possiede i requisiti) sono previste delle soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attivitā esercitata. Tali soglie variano da 15.000 euro per le attivitā professionali a 40.000 per il commercio.

La norma sembra dare attuazione all’articolo 11, comma 1, lettera b), della legge di delega fiscale, il quale prevede l’istituzione di regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni, nonché, per i contribuenti di dimensioni minime, di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attivitā svolta, con eventuale premialitā per le nuove attivitā produttive.

 

Le disposizioni dell’articolo 1, commi 629-633, della medesima legge di stabilitā incrementano il numero delle ipotesi di applicazione del meccanismo di inversione contabile (reverse charge) a fini IVA, in particolare estendendo tale sistema anche ad ulteriori ambiti del settore edile e del settore energetico, al settore della grande distribuzione, nonché alle cessioni di bancali in legno (pallet).

Si dispone inoltre che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici l’imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. split payment). Pertanto i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l’importo del corrispettivo al netto dell’IVA che verrā cosė versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all’erario.


La norma sembra dare attuazione all’articolo 9, comma 1, lettera e), della legge di delega fiscale, il quale prevede l’introduzione di meccanismi atti a contrastare l'evasione dell'IVA dovuta sui beni e servizi intermedi, facendo in particolare ricorso al meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge), nonché di introdurre il meccanismo della deduzione base da base per alcuni settori.

 

Infine, l’articolo 1, commi 634-641, modificano le modalitā di gestione del rapporto tra fisco e contribuenti, al fine di migliorarne la cooperazione ed aumentare l’adempimento spontaneo agli obblighi fiscali (cd. tax compliance).

In particolare, sono rafforzati i flussi informativi tra contribuenti e Agenzia delle entrate; sono modificate le modalitā, i termini e le agevolazioni connessi all’istituto del ravvedimento operoso, consentendo l’accesso all’istituto anche oltre i termini previsti dalle norme vigenti, a prescindere dalla circostanza che la violazione sia giā stata constatata, con una riduzione automatica delle sanzioni; sono apportate sostanziali semplificazioni in materia di dichiarazione IVA.

 

Si ricorda al riguardo che l’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge di delega fiscale prevede – tra i princėpi di delega – il coordinamento e la semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con l'amministrazione finanziaria in un quadro di reciproca e leale collaborazione, anche attraverso la previsione di forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli atti di accertamento dei tributi.

 

Il 29 aprile 2015 il Governo ha presentato in Parlamento tre schemi di decreto attuativi della delega:

§  lo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (161), sul quale la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, il 18 giugno 2015; la Commissione 6° Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, il 9 giugno 2015;

§  lo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (162) sul quale la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, il 18 giugno 2015; sullo stesso schema, la Commissione 6° Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con alcune osservazioni, l’11 giugno 2015;

§  lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (163), su cui la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune condizioni e osservazioni, l’11 giugno 2015; la Commissione 6° Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole, con condizioni e osservazioni, il 10 giugno 2015.

 

Il 27 giugno 2015 il Governo ha presentato in Parlamento ulteriori cinque schemi di decreto attuativi della delega:

§  lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali (181);

§  lo schema di decreto legislativo recante norme in materia di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (182);

§  lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (183)

§  lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (184);

§  lo schema di decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione (185).

 

Si rammenta che il 27 giugno 2015 č scaduto il termine per l’attuazione della delega. Restano quindi inattuate o parzialmente attuate le seguenti norme:

§  revisione del catasto dei fabbricati, fatta salva la riforma delle Commissioni censuarie (articolo 2);

§  revisione della riscossione degli enti locali (articolo 10, comma 1, lettera c));

§  revisione dell'imposizione sui redditi di impresa (articolo 11, comma 1, lettera a)) e definizione di autonoma organizzazione ai fini Irap (articolo 11, comma 2);

§  razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, fatta salva la revisione delle accise sui tabacchi lavorati (articolo 13);

§  revisione della disciplina dei giochi pubblici e rilancio del settore ippico (articolo 14);

§  revisione della fiscalitā energetica e ambientale (articolo 15).

 

Per le modalitā di attuazione delle singole disposizioni, si rinvia alla documentazione concernente i decreti legislativi.

 


 

La delega fiscale nel Documento di economia e finanza (DEF) 2015

Si segnala, infine, che nel DEF 2015 l’attuazione della delega fiscale rappresenta una delle venti azioni del Cronoprogramma del PNR.

Inoltre, il fisco rientra tra i cinque settori strategici di intervento dell’Agenda per la semplificazione 2015-2017, con l’obiettivo di ridurre i tempi e i costi amministrativi derivanti dagli adempimenti fiscali, a partire dall’attuazione della dichiarazione precompilata e delle altre misure di semplificazione recentemente approvate. In tale ambito il Governo punta sulle seguenti azioni principali:

§  dichiarazione dei redditi precompilata per dipendenti e pensionati entro aprile 2015;

§  dichiarazione dei redditi precompilata con l’indicazione delle spese sanitarie: le spese mediche effettuate presso le farmacie saranno inserite direttamente sulla dichiarazione dei redditi entro aprile 2016;

§  presentazione telematica della dichiarazione di successione: dopo una fase sperimentale da avviare entro dicembre 2015, si stima la messa a regime entro dicembre 2017.

Con riguardo alla struttura del sistema tributario, si prefigura – nell’ambito dei programmi di revisione della spesa - la creazione di un sistema di tracciabilitā telematica delle transazioni commerciali e la razionalizzazione delle tax expenditure.

In tale ambito, si preannuncia l’adozione - in attuazione della delega fiscale - di un provvedimento diretto ad introdurre nel processo di decisione di bilancio la razionalizzazione delle agevolazioni fiscali. In particolare, il Governo si impegna a predisporre un rapporto annuale sulle detrazioni fiscali da allegare al disegno di legge di bilancio, basato su una relazione programmatica da allegare alla Nota di aggiornamento del DEF. Tale rapporto dovrā identificare le detrazioni non giustificate da esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione al fine di eliminarle o riformarle, salvaguardando tuttavia la tutela dei redditi da lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, e di altre prioritā.

Per quanto riguarda la riforma del catasto, attraverso l’allineamento dei valori catastali ai valori economici reali il Governo intende correggere i problemi di equitā orizzontale e verticale che il sistema attuale ha generato in materia di imposizione di immobili. Il sistema si baserā su due sole classificazioni di fabbricati, “ordinari” e “speciali”. A ogni unitā immobiliare sarā attribuita una rendita e un relativo valore patrimoniale.

In linea con le azioni dell’Agenda digitale, sarā incentivata la progressiva adozione, a partire dal 1° gennaio 2017, della fatturazione elettronica e dei metodi di tracciabilitā dei pagamenti nei rapporti tra privati. Grazie ai nuovi flussi elettronici incrociabili con le informazioni disponibili presso l’Anagrafe tributaria, il ruolo dell’Amministrazione finanziaria potrā evolvere verso un modello cooperativo funzionale a fornire un supporto attivo al contribuente anche nella fase pre-dichiarativa, per favorire una spontanea emersione di basi imponibili.

Il Governo si impegna quindi a promuovere un fisco che incentivi attrazione di investimenti esteri, attraverso - tra l’altro - la riduzione degli adempimenti delle imprese e dei costi amministrativi, consentendo alle imprese di minori dimensioni di determinare il reddito e il valore della produzione netta secondo il criterio di cassa (e non pių di competenza), nonché allineando l’aliquota per le societā di persone a quella delle societā di capitali, con l’intento di rendere neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica.

Per quanto riguarda gli obiettivi di modernizzazione dell’amministrazione fiscale e tax compliance, il Documento di economia e finanza ritiene urgente l’approvazione del disegno di legge, all’esame del Senato (A.S. 1719) che comprende l’accordo sottoscritto con gli USA sul Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), in materia di scambio automatico d’informazioni su basi di reciprocitā e l’implementazione del nuovo standard globale, il CRS (Common Reporting Standard), introdotto nella legislazione comunitaria con la direttiva 2014/107/UE durante il semestre di presidenza italiana.

Nell’ottica di un rafforzamento delle misure di contrasto all’evasione e di un miglioramento della tax compliance, il Governo intende:

I.    focalizzare l'azione di controllo sulle diverse macro-tipologie di contribuenti (grandi e medie imprese, piccole imprese e lavoratori autonomi, enti non commerciali, persone fisiche);

II.   adottare metodologie di intervento differenziate per ciascuna macro-tipologia e coerenti con altrettanto distinti sistemi di analisi e valutazione del rischio di evasione e/o di elusione da sviluppare tenendo anche conto delle peculiaritā che connotano ciascuna realtā territoriale ed economica.

Tra gli strumenti proposti per raggiungere i predetti obiettivi, si citano:

I.    la sinergia operativa tra le diverse componenti dell’amministrazione fiscale;

II.   l’utilizzo sinergico delle banche dati;

III.  la diffusione degli strumenti di pagamento tracciabili, della fatturazione elettronica, della trasmissione telematica dei corrispettivi;

IV. una maggiore educazione fiscale.

Il contrasto all’evasione verrā perseguito da un lato rafforzando gli strumenti di controllo, dall’altro ponendo le premesse per il miglioramento del rapporto di fiducia e collaborazione reciproca tra Amministrazione Fiscale e contribuente.

 


Schede di lettura


Sintesi del contenuto

Lo schema di decreto prevede la revisione del sistema penale tributario, mediante modifiche del D.Lgs. n. 74 del 2000 (Titolo I) e la modifica dell’impianto sanzionatorio amministrativo (Titolo II).

Il decreto dā attuazione all’articolo 8 della legge delega n. 23 del 2014, il quale reca i principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio penale, che deve essere attuata secondo criteri di predeterminazione e proporzionalitā, e la revisione del regime della dichiarazione infedele e del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare le sanzioni all’effettiva gravitā dei comportamenti, con la possibilitā di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilitā.

Lo schema in esame dā attuazione, inoltre, alla delega nella parte in cui si dispone che l'Autoritā giudiziaria possa affidare i beni sequestrati in custodia giudiziale all'amministrazione finanziaria, in luogo degli organi della polizia giudiziaria, al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative (articolo 13).

 

Con riferimento alla revisione del sistema sanzionatorio, lo schema prevede numerose modifiche al D.Lgs. n. 74 del 2000, il quale disciplina i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. In sintesi:

§  la riforma prevede, in generale, un inasprimento delle condotte fraudolente (sono previste pene pių severe per l'omessa presentazione della dichiarazione, l'occultamento o distruzione di scritture contabili e l'indebita compensazione di crediti inesistenti; introdotto il reato di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta) e un alleggerimento di quelle ritenute meno gravi (ad esempio, č elevata la soglia di punibilitā, da 50 mila a 250 mila, per l'omesso versamento dell'Iva, da 50 mila a 150 mila euro per la dichiarazione infedele, da 30 mila a 50 mila per l’omessa dichiarazione); per la citata omessa dichiarazione, superata la soglia di 50.000 euro, la pena č aumentata (art. 5);

§  per l’omessa dichiarazione č elevata la soglia di punibilitā, ma una volta scattato il reato la pena č aumentata (art. 5);

§  č innalzata la soglia di punibilitā della dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Sono inoltre circoscritte le definizioni di ‘documenti falsi’, di ‘mezzi fraudolenti’ e di ‘operazioni simulate’ (art. 3);

§  č mitigata la disciplina penale della dichiarazione infedele: sono elevate le soglie di punibilitā ed č esclusa la rilevanza penale delle operazioni di ordine classificatorio relative ad elementi, attivi o passivi, effettivamente esistenti; infine, non sono punibili le valutazioni che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento rispetto a quelle corrette (art. 4);

§  č inasprita la sanzione per il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (da diciotto mesi a sei anni, rispetto alla sanzione attuale da sei mesi a cinque anni) (art. 8);

§  č aumentata la soglia di punibilitā per l’omesso versamento di ritenute certificate e dell’IVA (rispettivamente centocinquantamila e duecentocinquantamila euro) (artt. 7 e 8);

§  č prevista la confisca dei beni che costituiscono il profitto in caso di condanna per un reato previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000 (art. 10);

§  č prevista la non punibilitā nel caso del pagamento del debito tributario prima del dibattimento, per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento delle ritenute e dell’IVA; in caso di pagamento del debito per gli altri reati le pene sono diminuite fino alla metā (attualmente fino a un terzo) e non si applicano le pene accessorie e le circostanze aggravanti (artt. 11 e 12);

§  i beni sequestrati, diversi dal denaro e dalle disponibilitā finanziarie, possono essere affidati in custodia giudiziale agli organi dell’amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le loro esigenze operative (art. 13).


 

TITOLO I

Revisione del sistema sanzionatorio penale tributario

 

Articolo 1
(Definizioni)

 

 

articolo 1 interviene sull’articolo 1 del D.Lgs. n. 74 del 2000, modificando e aggiungendo alcune definizioni volte a chiarire la portata dei termini impiegati nei titoli successivi del decreto. In particolare, con riferimento alle modifiche:

§  la definizione di “elementi attivi o passivi” (lettera b) dell'articolo 1, vale a dire le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell’applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto) č estesa anche alle “componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta” (ad esempio, i crediti d'imposta e le ritenute);

§  la definizione di “imposta evasa” (lettera f), vale a dire la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine) č stasa circostanziata nel senso che non si considera imposta evasa quella teorica collegata sia ad una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio sia all'utilizzo di perdite pregresse spettanti e utilizzabili.

Pertanto non si considera imposta evasa quella teorica collegata alla rettifica di perdite: l’evasione di imposte dovute non puō verificarsi per effetto della diminuzione della perdita inizialmente dichiarata.

Si evidenzia che l’articolo 25 del provvedimento in esame ha disciplinato, nell’ambito dei procedimenti di accertamento e di adesione, le modalitā di riconoscimento di eventuali perdite da computare in diminuzione dal maggior reddito imponibile accertato, sulla falsariga di quanto previsto nella disciplina del consolidato nazionale per i soggetti aderenti alla tassazione di gruppo (articolo 40-bis del D.P.R. n. 600 del 1973).

 

Sono aggiunte, inoltre, due definizioni:

§  le "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" (lettera h)) sono le operazioni, che non rientrando nella fattispecie di abuso del diritto (nuovo articolo 10-bis dello Statuto del contribuente, introdotto dal decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, non ancora pubblicato in G.U.), sono poste in essere con la volontā di non realizzarle in tutto o in parte ovvero sono riferite a soggetti fittiziamente interposti;

L’articolo 10-bis prevede che l’abuso del diritto e l’elusione fiscale sono unificati in un unico concetto che riguarda tutti i tributi, imposte sui redditi e imposte indirette, fatta salva la speciale disciplina vigente in materia doganale. Si tratta, in sostanza, di una norma generale antiabuso: in sintesi, l’abuso del diritto si configura in presenza di una o pių operazioni prive di sostanza economica le quali, nel rispetto formale delle norme fiscali; comportano la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito che costituisce l’effetto essenziale dell’operazione. Le Commissioni parlamentari competenti hanno espresso parere favorevole sull’A.G. 163: il decreto legislativo non č ancora stato emanato.

§  i "mezzi fraudolenti" (lettera i)) sono le condotte artificiose attive, oltre che quelle omissive, realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico che determinano una falsa rappresentazione della realtā.


 

Articolo 2
(Modifica in materia di dichiarazione fraudolenta mediante uso
di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

 

 

articolo 2, attraverso la soppressione della parola “annuali” nell'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 74 del 2000, estende il novero delle dichiarazioni rilevanti al fine del reato ivi previsto.

Rimane ferma la pena, da un anno e sei mesi a sei anni, nei confronti di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni (ora non solo quelle “annuali”) relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

 

La modifica apportata, pertanto, estende la portata della sanzione penale a tutte le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’IVA, comprese quelle che vengono presentate in occasione di operazioni straordinarie o nell’ambito di procedure concorsuali.

Si osserva che potrebbe risultare opportuno individuare con maggiore precisione le dichiarazioni, non annuali, interessate dalla norma.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, la definizione di “elementi passivi fittizi” č stata estesa anche alle “componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta” (ad esempio, i crediti d'imposta e le ritenute).


 

Articolo 3
(Modifica in materia di dichiarazione fraudolenta
mediante altri artifici)

 

 

articolo 3 sostituisce la disposizione relativa al reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 del D.Lgs. n. 74 del 2000), modificando la condotta punibile, elevando la soglia di punibilitā ed escludendo esplicitamente da tale fattispecie la mancata fatturazione o la sottofatturazione.

Con la modifica della struttura dell’illecito, il delitto si trasforma da reato proprio dei soli contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili in reato ascrivibile a qualunque soggetto tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o a fini IVA.

 

Rimane ferma la pena, da un anno e sei mesi a sei anni, nei confronti di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in dichiarazione elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie.

Si ricorda che l’articolo 2 dello schema in esame prevede che per “operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente” si intendono le operazioni poste in essere con la volontā di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti e che per “mezzi fraudolenti” si intendono condotte attive e artificiose che determinano una falsa rappresentazione della realtā.

 

Rispetto alla formulazione attuale scompare la disposizione che richiede l’elemento della “falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie”.

In tal modo, la sfera operativa della figura criminosa risulta ampliata in particolar modo sul versante soggettivo. Il delitto, infatti, si trasforma da reato proprio dei soli contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili - quale č attualmente - in reato ascrivibile a qualunque soggetto tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi o a fini dell'imposta sul valore aggiunto

Sul piano oggettivo la norma in esame estende la condotta punibile in quanto il reato sarā integrato, oltre che nel caso di indicazione in dichiarazione di “elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi”, anche qualora la falsa indicazione abbia ad oggetto “crediti e ritenute fittizi”.

 

Per la configurazione del reato devono, inoltre, sussistere congiuntamente i seguenti presupposti (soglie di punibilitā):

a)  imposta evasa superiore a 30 mila euro con riferimento a taluna delle singole imposte (soglia non modificata);

b)  elementi attivi sottratti all’imposizione (anche considerando gli elementi passivi fittizi) superiori al 5 per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione (soglia invariata) o comunque superiore a 1,5 milioni di euro (soglia aumentata rispetto alla vigente soglia di 1 milione); in alternativa, qualora la condotta fraudolenta abbia ad oggetto crediti e ritenute fittizie, il reato č configurabile ove l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta č superiore al 5 per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro 30.000.

 

Il comma 2 stabilisce che il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

Tale disposizione riprende quella giā contenuta nel comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto a proposito del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

La relazione illustrativa dello schema di decreto afferma che si tratta di precisazione resa necessaria dal fatto che il delitto si consuma con la presentazione della dichiarazione, alla quale, in base alla disciplina tributaria in vigore, non deve essere allegata alcuna documentazione.

 

Il comma 3 chiarisce, per altro verso, che non rientrano tra i “mezzi fraudolenti” perseguiti dalla norma in esame, la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili (ad es. la mancata emissione dello scontrino fiscale) e di annotazione dei corrispettivi nelle scritture contabili, o la mera indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di corrispettivi inferiori a quelli reali (sottofatturazione).

La relazione illustrativa al riguardo afferma che una volta venuto meno il riferimento alla falsa rappresentazione contabile, quale requisito di fattispecie aggiuntivo rispetto all'utilizzo di mezzi fraudolenti, la giurisprudenza potrebbe essere indotta a ricondurre le suddette violazioni a quest'ultimo concetto: e ciō soprattutto nel caso di indicazione di corrispettivi inferiori a quelli effettivi nelle fatture o nelle annotazioni nelle scritture, potendosi in tal caso ipotizzare che si sia di fronte alla creazione (e al conseguente utilizzo a supporto della dichiarazione) di documenti ideologicamente falsi. In questo modo, si determinerebbe, peraltro, un effetto decisamente inopportuno, anche in rapporto alle esigenze di deflazione del settore penale tributario. Nei confronti dei contribuenti tenuti alla fatturazione e alla tenuta delle scritture contabili, i fatti di evasione attualmente qualificabili come dichiarazione (semplicemente) infedele si trasformerebbero, per la gran parte, in fatti di dichiarazione fraudolenta, peraltro con soglie di punibilitā notevolmente pių basse.


 

Articolo 4
(Modifica in materia di dichiarazione infedele)

 

 

articolo 4, modificando la disciplina del reato di dichiarazione infedele (previsto dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000), eleva le soglie di punibilitā ed esclude dall’ambito applicativo della norma una serie di condotte: la non corretta classificazione, la valutazione di elementi esistenti e riportati in bilancio, la violazione dei criteri di determinazione dell’esercizio di competenza, della non inerenza e della non deducibilitā di elementi passivi reali.

Si prevede infine una “franchigia” di non punibilitā per le valutazioni che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette; degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilitā del reato.

 

Le lettere a) e b) del comma 1 elevano le soglie di punibilitā del reato di dichiarazione infedele che punisce con la reclusione da uno a tre anni (pena non modificata) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi.

Per la configurazione del reato devono, inoltre, sussistere congiuntamente i seguenti presupposti (soglie di punibilitā):

a)  imposta evasa superiore a 150 mila euro con riferimento a taluna delle singole imposte (la soglia attuale č di 50 mila euro);

b)  elementi attivi sottratti all’imposizione (anche considerando gli elementi passivi fittizi) superiori al 10 per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione (soglia invariata) o comunque superiore a 3 milioni di euro (soglia aumentata rispetto alla vigente soglia di 2 milioni).

 

La lettera c) aggiunge i commi 1-bis e 1-ter all’articolo 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000. Il nuovo comma 1-bis prevede che, ai fini della configurabilitā del delitto di dichiarazione infedele, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza e della non deducibilitā di elementi passivi reali.

 

Il nuovo comma 1-ter stabilisce, inoltre, che non danno comunque luogo a fatti punibili a titolo di dichiarazione infedele le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette e che degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilitā previste dal comma 1, lettere a) e b). Pertanto, nella verifica del superamento delle soglie di punibilitā del delitto concernente la dichiarazione infedele non dovrā tenersi conto degli importi compresi entro il 10 per cento, anche quando lo scarto complessivo eccedesse il limite tollerato.

 

Si ricorda che il vigente articolo 7 del D.Lgs. n. 74 del 2000 prevede che con riferimento ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) e di dichiarazione infedele (art. 4) non danno luogo a fatti punibili le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio. Per gli stessi reati, inoltre, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilitā previste nel comma 1, lettere a) e b), dei medesimi articoli.

Tale norma č abrogata dall’articolo 14 del provvedimento in esame.


 

Articolo 5
(Modifica in materia di omessa dichiarazione)

 

 

articolo 5 eleva la pena prevista per il reato di omessa dichiarazione (articolo 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000); allo stesso tempo č elevata la soglia di punibilitā che scatta quando l’imposta evasa č superiore a 50 mila euro (la soglia attuale č di 30 mila euro).

 

Il comma 1-bis introduce il nuovo reato di omessa dichiarazione del sostituto d’imposta che punisce, con la reclusione da uno a tre anni, chiunque non presenta, essendovi tenuto, la dichiarazione di sostituto d’imposta (il c.d. modello 770), quando l’ammontare delle ritenute non versate č superiore a 50 mila euro.

 

In particolare, il nuovo comma 1 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 74 del 2000 prevede per il reato di omessa dichiarazione la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni (la pena vigente č da un anno a tre anni).

 

Il nuovo comma 1-bis, istituisce il nuovo reato di omessa dichiarazione del sostituto d’imposta quando l’ammontare delle ritenute non versate č superiore a 50 mila euro che prevede la reclusione da uno a tre anni.


 

Articolo 6
(Modifica in materia di occultamento
o distruzione di documenti contabili)

 

 

L'articolo 6, modificando l'articolo 10 del D.Lgs. n. 74 del 2000, eleva la pena edittale a carico di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui č obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. La nuova pena va da un anno e sei mesi fino a sei anni di reclusione (la pena attuale č da sei mesi a cinque anni).

 

Si evidenzia che il nuovo articolo 12-bis (inserito dal successivo articolo 10) dispone che nel caso di condanna o di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p.) per uno dei delitti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 74 del 2000 č sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando non č possibile, la confisca per equivalente di beni per un valore corrispondente nella disponibilitā del reo. La confisca risulta pertanto applicabile anche all’occultamento o distruzione di documenti contabili, a differenza di quanto previsto dalla normativa vigente.


 

Articolo 7
(Modifica in materia di omesso versamento di ritenute certificate)

 

 

articolo 7, modificando l’articolo 10-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000, chiarisce la portata del reato di omesso versamento di ritenute certificate e innalza la soglia di non punibilitā da cinquantamila euro a centocinquantamila euro.

 

Il reato di omesso versamento di ritenute certificate punisce con la reclusione da sei mesi a due anni (pena non modificata) chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta le ritenute “dovute sulla base della dichiarazione” (inserito con la norma in esame) ovvero risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a “150 mila euro” (la soglia vigente č di 50 mila euro) per ciascun periodo d’imposta.

 

Ne consegue che nel reato di omesso versamento delle ritenute le omissioni non devono pių necessariamente risultare dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, essendo sufficiente che esse siano dovute in base alla dichiarazione.


 

Articolo 8
(Modifica in materia di omesso versamento
dell’imposta sul valore aggiunto)

 

 

articolo 8, sostituendo l’articolo 10-ter del D.Lgs. n. 74 del 2000, eleva la soglia di punibilitā del reato di omesso versamento dell’IVA da 50 mila a 250 mila euro per ciascun periodo di imposta.

 

L’attuale formulazione dell’articolo 10-ter prevede l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 10-bis dello stesso D.Lgs. n. 74 del 2000 (omesso versamento di ritenute certificate: pena da sei mesi a due anni, soglia di punibilitā di 50 mila euro) anche a chiunque non versa l’IVA, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo.

La norma in esame, senza fare riferimento all’articolo 10-bis, esplicita che č punito con la reclusione da sei mesi a due anni (pena non modificata) chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250 mila euro (la soglia vigente č di 50 mila euro) per ciascun periodo d’imposta.

 

Il Governo nella relazione illustrativa afferma che in rapporto ai fatti di omesso versamento dell'IVA al di sotto della soglia si sono ritenute sufficienti le sanzioni amministrative giā comminate dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzione del 30% di ogni importo non versato).


 

Articolo 9
(Modifica in materia di indebita compensazione)

 

 

articolo 9, sostituendo l’articolo 10-quater del D.Lgs. n. 74 del 2000, distingue l’ipotesi di indebita compensazione di crediti non spettanti, per la quale rimane ferma la vigente pena, da sei mesi a due anni, nei confronti di chi non versa le somme dovute, dall’ipotesi di indebita compensazione di crediti inesistenti, punita pių severamente con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Per entrambe rimane ferma la vigente soglia di punibilitā di 50 mila euro.

 

La formulazione vigente dell’articolo 10-quater prevede l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 10-bis dello stesso D.Lgs. n. 74 del 2000 (omesso versamento di ritenute certificate: pena da sei mesi a due anni, soglia di punibilitā di 50 mila euro) anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, crediti non spettanti o inesistenti.

L’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 disciplina i versamenti unitari effettuati dai contribuenti, con eventuale compensazione dei crediti risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche dei redditi. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.


 

Articolo 10
(Confisca)

 

 

articolo 10 inserisce nel D.Lgs. n. 74 del 2000 il nuovo articolo 12-bis, il quale dispone che nel caso di condanna o di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p.) per uno dei delitti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 74 del 2000 č sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando non č possibile, la confisca per equivalente di beni per un valore corrispondente nella disponibilitā del reo.

Il comma 2 aggiunge che la confisca non opera per la parte che puō essere restituita all’Erario.

 

La norma in esame riproduce, sostanzialmente, quanto giā previsto dall’articolo 1, comma 143, della legge n. 244 del 2007 (abrogato dal successivo articolo 14), collocandolo nel Titolo III relativo alle disposizioni comuni del D.Lgs. n. 74 del 2000.

Il comma 143 citato rinvia all’articolo 322-ter del c.p., il quale contiene una norma simile a quella introdotta dall’articolo in esame: nel caso di condanna č sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non č possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilitā, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilitā date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.

 

Si evidenzia che rispetto al comma 143, la formulazione in esame si riferisce a tutti i delitti previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000: risulta pertanto applicabile anche all’occultamento o distruzione di documenti contabili, di cui all’articolo 10 dello stesso D.Lgs., non richiamato dal comma 143.

 

Il comma 2 dispone che la confisca non opera per la parte che puō essere restituita all’Erario.

 

Al riguardo potrebbe essere opportuno precisare che tale parte debba essere effettivamente restituita all’Erario.


 

Articolo 11
(Causa di non punibilitā. Pagamento del debito tributario)

 

 

articolo 11, sostituendo l’articolo 13 del D.Lgs. n. 74 del 2000, introduce una causa di non punibilitā rappresentata dall'integrale pagamento di tutte le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni e interessi, con una disciplina diversa a seconda che si tratti, da un lato, dei reati di omesso versamento delle ritenute certificate, di omesso versamento dell’IVA e dell’indebita compensazione di crediti non spettanti (comma 1), e dall’altro lato dei reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione (comma 2).

Per i debiti tributari per i quali sono giā in corso piani di rateizzazione, č concesso un termine di tre mesi per provvedere al pagamento del debito residuo. Il termine decorre dall'apertura del dibattimento di primo grado e puō essere prorogato una sola volta dal giudice per altri tre mesi. Durante il maggior temine per adempiere la prescrizione del reato č sospesa (comma 3).

 

Il comma 1 del nuovo articolo 13 prevede che per i delitti di omesso versamento dell'IVA (art. 10-bis), delle ritenute (art. 10-ter) e per le indebite compensazioni di crediti non spettanti (art. 10-quater, comma 1), scatta la non punibilitā in caso di integrale pagamento degli importi dovuti (debiti tributari, sanzioni e interessi) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche se le violazioni sono state giā scoperte (ciō si evince dal fatto che la norma non pone limiti al riguardo).

Il pagamento degli importi dovuti puō essere fatto anche mediante le speciali procedure conciliative e di adesione all’accertamento, nonché mediante il ravvedimento operoso.

Tra gli strumenti deflativi del contezioso tributario si ricordano: l’autotutela, l’acquiescenza, l’adesione ai verbali di constatazione, l’adesione all’invito al contraddittorio, l’accertamento con adesione, la mediazione e la conciliazione giudiziale.

Al riguardo si evidenzia che la legge di stabilitā 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi 637-640) ha profondamente innovato l’istituto del ravvedimento operoso. In sostanza, si puō accedere all’istituto del ravvedimento anche oltre i termini previsti dalle norme previgenti, nonché - per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate - a prescindere dalla circostanza che la violazione sia giā stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivitā amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolaritā in materia di imposte sui redditi e di IVA. Si potrā dunque usufruire senza limiti di tempo dell’istituto del ravvedimento operoso, con una riduzione automatica delle sanzioni che tanto sarā pių vantaggiosa, quanto pių vicino il “ravvedimento” sarā al momento in cui sorge l’adempimento tributario. Il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivitā amministrative di controllo e accertamento.

Con finalitā di rendere coerente il nuovo “ravvedimento” con l’attuale impianto normativo sono eliminati gli istituti della definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio e dell’adesione ai processi verbali di constatazione, con efficacia differita agli atti notificati o consegnati dal 31 dicembre 2016. Sono coerentemente modificati i relativi impianti sanzionatori: tuttavia, l’abrogazione delle disposizioni in materia di sanzioni in sede di acquiescenza si applicherā agli atti definibili notificati dagli uffici dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2016.

La relazione illustrativa sottolinea al riguardo che nei casi previsti dalla norma il contribuente ha correttamente indicato il proprio debito risultando in seguito inadempiente; il successivo adempimento, pur non spontaneo, rende sufficiente il ricorso alle sanzioni amministrative.

 

Il comma 2 del nuovo articolo 13 prevede che per i reati di dichiarazione infedele (articolo 4) e di omessa dichiarazione (articolo 5) la non punibilitā scatta solo con l’integrale pagamento degli importi dovuti (debiti tributari, sanzioni e interessi), a condizione che il ravvedimento o la presentazione della dichiarazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attivitā di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

Il pagamento degli importi dovuti puō avvenire tramite il ravvedimento operoso o la presentazione della dichiarazione omessa (nelle ipotesi di omessa presentazione) entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

La relazione governativa al riguardo afferma che si tratta in questo caso di situazioni nelle quali la spontaneitā della resipiscenza del contribuente, insieme con l'estinzione tempestiva dei debiti, giustifica senza bisogno di ulteriori sanzioni amministrative la rinuncia alla pena da parte dello Stato.

 

Il comma 3 prevede che nel caso in cui il contribuente, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, stia provvedendo all'estinzione del debito tributario mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilitā delle circostanze attenuanti previste dall’articolo 13-bis (introdotto dal successivo articolo 12 del provvedimento in esame), č data la possibilitā allo stesso contribuente di pagare il debito residuo entro tre mesi, termine che puō essere prorogato per ulteriori tre mesi dal giudice una sola volta, ferma restando la sospensione della prescrizione.


 

Articolo 12
(Circostanze del reato)

 

 

articolo 12, inserisce il nuovo articolo 13-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000, relativo alle circostanze del reato.

 

Il comma 1 prevede, al di fuori dei casi di non punibilitā (indicati dall’articolo 13 per i reati espressamente indicati), la diminuzione fino alla metā delle pene (la norma vigente prevede la riduzione fino ad un terzo), senza applicazione delle pene accessorie, nel caso in cui il debito tributario sia estinto mediante pagamento integrale prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, anche a seguito speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie (si veda al riguardo quanto detto nella scheda precedente).

Si osserva che, a differenza di quanto previsto dall’articolo precedente in tema di cause di non punibilitā, in questo caso non č espressamente citato il ravvedimento operoso tra le modalitā mediante le quali č possibile provvedere al pagamento del debito tributario.

 

Il vigente articolo 13 prevede che il pagamento - prima dell’apertura del dibattimento di primo grado - dei debiti tributari e delle sanzioni relativi ai delitti previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, comporta la riduzione fino ad un terzo della pena e la non applicazione delle pene accessorie.

 

Il comma 2 condiziona la richiesta di patteggiamento per i delitti di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 al solo caso in cui sia stato pagato integralmente il debito tributario prima dell’apertura del dibattimento (comma1) ovvero nel caso in cui sia stato esperito il ravvedimento operoso.

Da tale previsione sono escluse le ipotesi di cui all’articolo 13, comma 2, ovvero i casi in cui l’autore dei reati di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione abbia avuto formale conoscenza dell’avvio di un procedimento penale o di un’attivitā di controllo.

 

Il comma 3 prevede che se il reato č commesso dal correo nell'esercizio dell'attivitā di intermediazione fiscale, attraverso l'elaborazione di modelli seriali di evasione fiscale, le pene stabilite per il Titolo II del D.Lgs. n. 74 del 2000 sono aumentate della metā.


 

Articolo 13
(Custodia giudiziale dei beni sequestrati nell’ambito
di procedimenti penali relativi a delitti tributari)

 

 

articolo 13, introducendo l’articolo 18-bis nel D.Lgs. n. 74 del 2000, prevede che i beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti da detto decreto e ad ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilitā finanziarie, possano essere affidati dall'autoritā giudiziaria in custodia giudiziale agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.

 

Tale previsione attua, in particolare il criterio di delega contenuto nell’articolo 8, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 23 del 2014, che prevede l'estensione della possibilitā, per l'autoritā giudiziaria, di affidare in custodia giudiziale i beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative

 

Il comma 2 fa espressamente salve le disposizioni dell'articolo 61, comma 23, del decreto­legge 25 giugno 2008, n. 112 e dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, in materia di affluenza al “Fondo unico giustizia” delle somme di denaro sequestrate e dei proventi derivanti dai beni confiscati.

 

Si segnala che il comma 2 appare superfluo stante il riferimento fatto dal comma 1 alla salvezza delle disposizioni di cui all’art. 61, comma 23, del decreto­legge 25 giugno 2008, n. 112 e all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143.

 

La salvezza delle citate disposizioni va riferita alla obbligatoria affluenza al Fondo unico giustizia: delle somme di denaro sequestrate nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione antimafia o di irrogazione di sanzioni amministrative (comprese quelle pagate dagli enti per responsabilitā amministrativa da reato ex D.Lgs. 231/2001); dei proventi derivanti dai beni confiscati nell’ambito degli stessi procedimenti; delle somme sequestrate di cui non č stata, entro 5 anni, chiesta la restituzione; dei proventi relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attivitā finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione antimafia, o di irrogazione di sanzioni amministrative, inclusi quelli di cui al citato D.Lgs. 231/2001; delle somme depositate presso Poste Italiane S.p.A., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si č estinto o č stato comunque definito o č divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia; delle somme non riscosse dai creditori nel fallimento, decorsi 5 anni dal loro deposito.


 

Articolo 14
(Abrogazioni)

 

 

articolo 14 dispone l’abrogazione espressa degli articoli 7 (Rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio) e 16 (Adeguamento al parere del Comitato per l’applicazione delle norme antielusive) del D.Lgs. n. 74 del 2000 e dell’articolo 1, comma 143, della legge n. 277 del 2007 (in tema di confisca).

 

articolo 7 del D.Lgs. n. 74 del 2000 prevede che con riferimento ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) e di dichiarazione infedele (art. 4) non danno luogo a fatti punibili le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio. Per gli stessi reati, inoltre, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilitā previste nel comma 1, lettere a) e b), dei medesimi articoli.

Lo schema di decreto in esame, peraltro, con riferimento alla sola dichiarazione infedele (art. 4) prevede che, ai fini della configurabilitā del delitto, non si debba tener conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza e della non deducibilitā di elementi passivi reali. Si prevede inoltre che non danno comunque luogo a fatti punibili a titolo di dichiarazione infedele le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette e che degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilitā.

In sostanza, il legislatore delegato ha voluto mantenere una visione di favore in relazione a valori corrispondenti a non corrette valutazioni (secondo i parametri tributari) di elementi attivi e passivi, purché oggettivamente esistenti e nella misura in cui esse esistano effettivamente.

La relazione illustrativa afferma che, per una diversa ragione, si č ritenuto che, in rapporto al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) le suddette regole "di garanzia" siano prive di adeguata giustificazione. La circostanza che il contribuente supporti la violazione dei criteri di rilevazione contabile con manovre a carattere fraudolento, idonee ad ostacolarne l'accertamento, fa apparire, in effetti, inopportuno e, almeno per certi versi, contraddittorio il mantenimento delle predette regole di esclusione del dolo di evasione, ferma restando la possibilitā, per il giudice, di pervenire alla conclusione dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato sulla base delle peculiaritā dei singoli casi concreti.

 

L'articolo 16 del D.Lgs. n. 74 del 2000 sancisce la non punibilitā di chi si sia uniformato al parere del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ovvero ha compiuto le operazioni esposte nell'istanza sulla quale si č formato il silenzio-assenso.

La relazione illustrativa afferma che lo scopo della norma era semplicemente quello di introdurre una scusante correlata ad un caso "codificato" di ignoranza inevitabile della legge penale, stante il naturale "affidamento" del contribuente nell'avviso espresso da un organo tecnico particolarmente qualificato. Di fatto, tuttavia, proprio dalla previsione normativa in questione la giurisprudenza di legittimitā ha tratto, a contrario sensu, uno dei principali argomenti per sostenere la rilevanza penalistica dell'elusione fiscale (Cassazione penale, sentenza n. 7739 del 2012). Una volta esclusa in modo espresso quest'ultima, secondo quanto disposto dal comma 13 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (ancora non pubblicato), la previsione normativa in questione resta priva di significato.

 

articolo 1, comma 143, della legge n. 277 del 2007 dispone che nel caso di condanna o di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p.) per uno dei delitti previsti dallo stesso D.Lgs. n. 74 del 2000 č sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando non č possibile, la confisca per equivalente di beni per un valore corrispondente nella disponibilitā del reo.

Tale norma, come sopra detto, č stata trasfusa nel nuovo articolo 12-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 ad opera dell’articolo 10 del provvedimento in esame.


 

TITOLO II

Revisione del sistema sanzionatorio amministrativo

 

Capo I

Sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette,
di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi

 

Articolo 15
(Modifiche in materia di sanzioni tributarie non penali su imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione dei tributi)

 

 

Il Titolo II dello schema in esame riguarda il sistema sanzionatorio amministrativo, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della legge delega, il quale, si ricorda, prevede la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo al fine di meglio correlare, nel rispetto del principio di proporzionalitā, le sanzioni all'effettiva gravitā dei comportamenti; un altro criterio di delega prevede la possibilitā di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno gravi o di applicare sanzioni amministrative anziché penali, tenuto anche conto di adeguate soglie di punibilitā.

 

Il Capo I, contenente il solo articolo 15, attua, in generale, il principio di proporzionalitā della risposta sanzionatoria di fronte a condotte illecite che riguardano imposte dirette, Iva e riscossione di tributi, con l'obiettivo di graduare le sanzioni riducendole per gli illeciti di pių lieve disvalore.

In particolare, in materia di riscossione, si segnala la riduzione della sanzione amministrativa in caso di versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza: la sanzione del 30 per cento dell'imposta non pagata viene ridotta fino alla metā. La convenienza č ancora maggiore per chi effettua il versamento entro quindici giorni.

In caso di dichiarazione infedele č prevista una riduzione della sanzione di un terzo se l’imposta evasa (la maggiore imposta o il minor credito accertati) č inferiore al limite del 3 per cento di quanto dichiarato e complessivamente inferiore a 30mila euro, sempre che non vi sia stata una condotta fraudolenta. La stessa riduzione si applica in caso di errore d'imputazione dei costi per competenza.

Sono previste inoltre sanzioni dimezzate anche per chi presenta entro l'anno l'omessa dichiarazione: dal 60 al 120 per cento delle imposte dovute.

Si segnala, inoltre, il raddoppio della sanzione in caso di omessa o infedele indicazione del canone di locazione per gli immobili assoggettati a “cedolare secca”.

Sono previste infine modifiche alle sanzioni per gli intermediari in tema di dichiarazione precompilata, con l’introduzione di tetti massimi e di riduzioni in caso di tempestive rettifiche.

 

In particolare, l’articolo 15, comma 1, modifica il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.

Si segnala, in generale, che con le modifiche in esame le sanzioni sono state convertite dalla lira all’euro.

 

La lettera a) sostituisce l'articolo 1 del D.Lgs. n. 471 del 1997, relativo alle violazioni in materia di dichiarazione delle imposte sui redditi, collocando in questa sede, tra le altre, la disciplina sanzionatoria delle violazioni in materia di Irap, attualmente contenuta dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 446 del 1997 (articolo abrogato dal successivo articolo 31 del provvedimento in esame).

Il nuovo comma 1 dell'articolo 1 modifica la disciplina per la violazione di omessa presentazione della dichiarazione, in quanto le sanzioni sono proporzionate all'eventuale ritardo nell'adempimento. In particolare, se la dichiarazione omessa č presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, la sanzione base (dal 120 al 240 per cento, con un minimo di euro 250) č ridotta della metā. Ciō purché non abbia avuto inizio nessuna attivitā amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza. Pertanto, nella fattispecie considerata, si applica la sanzione dal 60 al 120 per cento delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione in misura fissa, da un minimo di euro 150 ad un massimo di euro 500. Se la dichiarazione č presentata oltre il suddetto termine, trova applicazione la sanzione in misura piena, in misura fissa, da euro 250 a euro 1.000, se non sono dovute imposte. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti di soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

La relazione illustrativa sottolinea che tale riduzione sanzionatoria č volta a distinguere, in un ottica di maggiore proporzionalitā, la condotta di chi omette completamente la dichiarazione da quella di chi la presenta tardivamente, prima che sia intervenuta un'attivitā di controllo relativa all'annualitā da parte dell'Amministrazione.

 

Nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 č modificata la disciplina per la violazione di infedele dichiarazione, attraverso una graduazione della sanzione base, secondo la gravitā del comportamento tenuto dal contribuente.

In particolare, al comma 2, č inserito il riferimento al valore della produzione ai fini Irap. Inoltre č espressamente previsto che la sanzione, compresa tra il 90 e il 180 per cento (ridotta rispetto ai vigenti parametri compresi tra il 100 e il 200 per cento), č commisurata alla maggiore imposta dovuta o alla differenza del credito utilizzato.

 

Al comma 3 viene introdotta l'aggravante dell'aumento della metā della sanzione base in presenza di condotte fraudolente del contribuente: ovvero l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

La relazione illustrativa evidenzia che tale aggravante segue la logica posta a base della delega, avente ad oggetto la necessitā di punire gravemente le condotte che si siano caratterizzate da particolare insidiositā e che si estrinsechino attraverso comportamenti oggettivamente fraudolenti. Tale modifica č, inoltre, finalizzata a colpire in via amministrativa in modo pių severo le fattispecie di dichiarazione fraudolenta che, per effetto delle modifiche apportate nel D.Lgs. 74 del 2000 non risultano pių penalmente rilevanti.

 

Il comma 4 prevede, al di fuori di condotte fraudolente, una riduzione di un terzo della sanzione base, applicabile in sede d'accertamento, nell'ipotesi in cui la maggiore imposta o il minore credito accertato siano complessivamente inferiori al 3 per cento rispetto all'imposta e al credito dichiarato. Tale soglia percentuale č individuata calcolando il rapporto tra l'ammontare complessivo del quantum dichiarato e quello del quantum accertato. La riduzione non si applica in caso di condotte fraudolente e di superamento della soglia di euro 30.000.

La previsione di tale tetto in misura fissa rappresenta un correttivo volto a scongiurare l'introduzione di una "franchigia di evasione" proporzionale all'ammontare dichiarato, inevitabilmente pių alta per i soggetti di grandi dimensioni.

La stessa riduzione di un terzo della sanzione (che la relazione governativa ritiene alternativa a quella sopra richiamata) č prevista quando l’infedeltā della dichiarazione deriva da errori sull'imputazione dei costi per competenza temporale di elementi positivi o negativi di reddito. Per beneficiare di tale riduzione č necessario che il componente positivo sia stato erroneamente imputato e, quindi, abbia concorso alla determinazione del reddito nell'annualitā in cui interviene l'attivitā di accertamento o in una precedente.

Si ritiene opportuno specificare nella norma che per beneficiare della riduzione della sanzione prevista dal secondo periodo del comma 4 č necessario che il componente negativo non sia stato dedotto pių volte.

 

Nell'ipotesi in cui l'errore sull’imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito non abbia determinato alcun tipo di danno per l'erario, la sanzione č applicata in misura fissa per un ammontare pari ad euro 250.

Si tratta delle ipotesi in cui l'anticipazione o la posticipazione dell'elemento reddituale non abbia prodotto alcun vantaggio nei confronti del contribuente. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui il contribuente anticipi un elemento positivo di reddito in un'annualitā in perdita, cosė riducendo la perdita di periodo. Va da sé che, laddove tale elemento positivo, nell'annualitā di corretta imputazione, determini una maggiore imposta dovuta, deve ritenersi sussistente danno erariale, con la conseguenza che la sanzione dovrā essere applicata nella misura proporzionale, sebbene ridotta.

 

Nel comma 6 dell’articolo 1 č stata disciplinata una specifica ipotesi di omessa o infedele indicazione del canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo assoggettati a cedolare secca, prima disciplinata all'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. n. 23 del 2011 (di cui si prevede l’abrogazione dal successivo articolo 31). In particolare si prevede il raddoppio delle sanzioni base.

La relazione governativa ricorda che l'inasprimento sanzionatorio trova giustificazione nella circostanza che la cedolare secca costituisce un regime impositivo opzionale, alternativo rispetto a quello ordinario, utilizzabile al fine di contenere il prelievo fiscale.

 

Rispetto alla vigente formulazione dell’articolo 1 sono state eliminate le aggravanti previste nei commi 2-bis e 2-bis.1 per le violazioni relative al contenuto e alla presentazione dei modelli per gli studi di settore, in un'ottica di maggiore proporzionalitā e di rimozione delle sanzioni improprie dal sistema sanzionatorio.

 

La lettera b) modifica l'articolo 2 del D.Lgs. n. 471 del 1997 che disciplina le violazioni di omessa e di infedele presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta.

Si segnala che alcune delle novitā introdotte corrispondono a quelle previste per le violazioni di omessa e di infedele presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Anche per tali fattispecie č stato introdotto un principio di proporzionalitā della sanzione in base all'eventuale ritardo nell'adempimento, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, prevedendosi una sanzione pių lieve (dal 60 al 120 per cento dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 200 euro) nel caso di tardivitā contenuta nell'effettuazione dell'adempimento, purché non siano giā iniziate attivitā di controllo, altrimenti la sanzione va da 150 a 500 euro e la sanzione per ogni percipiente non indicato č ridotta della metā.

La vigente sanzione amministrativa in capo al sostituto per l’omessa presentazione della dichiarazione va dal 120 al 240 per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, fermo restando un minimo di 250 euro.

 

Parallelamente per la dichiarazione infedele dei sostituti d’imposta sono inserite le graduazioni sanzionatorie giā previste nell'infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette: oltre a una riduzione della sanzione base (dal 90 al 180 per cento; l’attuale va da 100 al 200 per cento), si prevede l'aggravante dell'aumento della metā della sanzione in presenza di condotte fraudolente.

Anche in questo caso, al di fuori di condotte fraudolente, č prevista una riduzione di un terzo della sanzione nell'ipotesi in cui l’ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati sia complessivamente inferiore al 3 per cento rispetto alle ritenute riferibili all’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati. La riduzione non si applica in caso di condotte fraudolente e di superamento della soglia di euro 30.000.

Una integrazione al comma 3 prevede che, ove la presentazione omessa venga presentata dal sostituto nel termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, si applica una sanzione da 150 a 500 euro; č poi dimezzata la sanzione amministrativa (attualmente 50 euro) per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.

 

Nel comma 4-bis dell'articolo 2 viene estesa ai sostituti d'imposta la definizione di base di commisurazione della sanzione giā prevista con riferimento alla dichiarazione infedele ai fini delle imposte sui redditi. In particolare, si precisa che per ritenute non versate si intende la differenza tra l'ammontare delle ritenute accertate e quelle liquidabili in base alla dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

La relazione illustrativa chiarisce che tale intervento č volto ad evitare che la base di commisurazione della sanzione per infedele dichiarazione nei confronti dei sostituti possa eventualmente comprendere anche le maggiori imposte liquidabili ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, relativamente alle quali resta applicabile la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997 per i ritardati od omessi versamenti diretti.

Per ragioni di coerenza con la disciplina dettata ai fini delle imposte sui redditi, il nuovo comma 4-ter dell'articolo 2 prevede, anche per i sostituiti d'imposta, l'esclusione dell'applicazione della sanzione per infedele dichiarazione in caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del TUIR. L'esimente si applica qualora il sostituto presenti all'amministrazione finanziaria la documentazione nazionale idonea a consentire il riscontro della conformitā al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati (transfer pricing).

 

La lettera c) modifica le misure sanzionatorie presenti nell'articolo 3 del D.Lgs. n. 471 del 1997 che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa in caso di omessa denuncia, nel termine previsto per legge, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni, convertendo in euro (da 250 a 2.000 euro) la sanzione prima prevista da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

 

La lettera d) abroga l'articolo 4 del D.Lgs. n. 471 del 1997, originariamente inserito per disciplinare, in via transitoria, il regime sanzionatorio delle dichiarazioni incomplete previste dall'articolo 46, secondo e terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 (articolo abrogato a decorrere dal 1° aprile 1998).

 

La lettera e) modifica l'articolo 5 del D.Lgs. n. 471 del 1997, relativo alle violazioni riguardanti la dichiarazione dell'IVA.

Si segnala che, anche in questo caso, alcune delle novitā introdotte corrispondono a quelle previste per le violazioni di omessa e di infedele presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Anche per tali fattispecie si č introdotta una maggiore proporzionalitā della sanzione in base all'eventuale ritardo nell'adempimento, nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, prevedendosi una sanzione pių lieve nel caso di tardivitā contenuta nell'effettuazione dell'adempimento, purché non siano giā iniziate le attivitā di controllo.

Parimenti, vengono riproposte le graduazioni sanzionatorie giā inserite nell'articolo 1 e nell'articolo 2, connaturate al disvalore del comportamento tenuto dal contribuente, nell'ipotesi di infedele dichiarazione: si prevede l'aggravante dell'aumento della metā della sanzione in presenza di condotte fraudolente; al di fuori di condotte fraudolente, č prevista una riduzione di un terzo della sanzione nell'ipotesi in cui la maggiore imposta ovvero la minore eccedenza detraibile o rimborsabile accertata č complessivamente inferiore al 3 per cento dell’imposta ovvero dell’eccedenza detraibile o rimborsabile dichiarate. La riduzione non si applica in caso di condotte fraudolente e di superamento della soglia di euro 30.000.

Anche in questo caso viene definito il concetto di imposta dovuta ai fini della commisurazione della sanzione per infedeltā, intendendosi per tale la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in sede di accertamento e quello liquidabile in base alla dichiarazione, ai sensi dell'articolo 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La relazione governativa chiarisce che tale delimitazione č volta ad evitare che la base di commisurazione della sanzione per infedele dichiarazione ai fini IVA possa comprendere anche la maggiore imposta liquidabile mediante controllo automatizzato, relativamente alla quale č applicabile la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997.

Analogamente alla fattispecie sanzionatoria dell'infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette, sono eliminate le aggravanti previste nei commi 4-bis e 4-ter per le violazioni relative al contenuto e alla presentazione dei modelli per gli studi di settore.

Nel comma 4-quinquies č riformulata la disciplina sanzionatoria della richiesta di rimborso dell'imposta in difformitā rispetto al contenuto della dichiarazione, in linea con le diverse modalitā con cui viene effettuata la richiesta di rimborso dell'eccedenza detraibile. In particolare č prevista una sanzione proporzionale, pari al 30 per cento dell'ammontare del credito rimborsato, in caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti (individuati dall'articolo 30 del D.P.R. n. 633 del 1973: versamento di conguaglio e rimborso della eccedenza).

La relazione illustrativa sul punto chiarisce che quando la richiesta di rimborso Iva era presentata direttamente al concessionario della riscossione - indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione o da quanto in essa esposto - la mera richiesta del rimborso in assenza dei presupposti veniva colpita con una sanzione particolarmente grave, dal cento al duecento per cento dell'ammontare della somma non spettante. Con la modifica al meccanismo di richiesta dei rimborsi Iva - attualmente effettuata in sede dichiarativa, in cui č possibile l'immediato riscontro tra la richiesta di rimborso e quanto esposto nella dichiarazione – č venuta meno la necessitā del presidio sanzionatorio cosė grave. Sebbene non si proceda al recupero del rimborso erogato - laddove l'eccedenza sia maturata - rimane fermo il recupero degli interessi, nella misura prevista dall'articolo 38-bis, comma 9, del D.P.R. n. 633 del 1972, dal giorno successivo alla data di erogazione fino alla data del pagamento, nonché degli interessi eventualmente corrisposti al soggetto passivo in sede di erogazione del rimborso.

 

Nel comma 6 dell'articolo 5, con riferimento all’obbligo di presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attivitā, sono stati compiuti due interventi di adeguamento: il primo attraverso l'inserimento, nel primo periodo, del richiamo all'articolo 35-ter del D.P.R. n. 633 del 1973: identificazione ai fini IVA ed obblighi contabili del soggetto non residente; il secondo, consistente in un adeguamento della disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 42 del 2015 - c.d. mini sportello unico (Mini One Stop Shop, abbreviato in MOSS) - attraverso il richiamo alle comunicazioni di cui all'articolo 74-quinquies, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1973, al fine di consentire l'applicazione della sanzione per mancata presentazione di una delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attivitā, oltre che alla richiesta di registrazione MOSS, anche alla incompleta o inesatta presentazione delle successive comunicazioni.

Il decreto legislativo n. 42 del 2015, recante attuazione della direttiva 2008/8/UE che modifica la direttiva 2006/112/UE sul luogo delle prestazioni di servizi, attribuisce agli Stati membri ove i privati consumatori sono stabiliti il gettito dell'IVA delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici rese da soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea a committenti non soggetti passivi. Il provvedimento si propone di semplificare gli adempimenti di tali fornitori dei servizi, evitando una loro identificazione in tutti gli Stati membri ove sono stabiliti i committenti non soggetti passivi. A tale scopo viene istituito il mini sportello unico (Mini One Stop Shop - MOSS). In pratica, nell'ambito di questo regime, un soggetto passivo registrato al MOSS in uno Stato membro (Stato membro di identificazione) trasmette telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali, in cui fornisce informazioni dettagliate sui servizi prestati a persone che non sono soggetti passivi in altri Stati membri (Stati membri di consumo), e versa l'IVA dovuta. Le dichiarazioni, assieme all'IVA versata, vengono poi trasmesse dallo Stato membro di identificazione ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura.

 

La lettera f) effettua diversi interventi puntuali nell'articolo 6 del D.Lgs. n. 471 del 1997 recante la disciplina sanzionatoria relativa all'inosservanza degli obblighi di documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'IVA, anche intracomunitaria.

Al comma 1 dell'articolo 6 - che disciplina le ipotesi di violazioni degli obblighi di fatturazione e registrazione (di fatture o corrispettivi) relative ad operazioni imponibili - si prevede una sanzione ridotta - da euro 250 a euro 2000 - quando la ritardata registrazione/certificazione non abbia inciso sulla liquidazione periodica e, quindi, sull'assolvimento del tributo. Tale sanzione si applica in luogo di quella proporzionale attualmente vigente (dal 100 al 200 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio). Conseguentemente sono apportati i corrispondenti adeguamenti ai riferimenti contenuti nel successivo comma 4.

Nel comma 8, relativo all'obbligo di regolarizzazione della fattura da parte del cessionario o del committente, la misura minima della sanzione viene portata ad euro 250.

Nel comma 9-bis viene ridotta la sanzione amministrativa (fra il novanta ed il centottanta per cento) relativa al mancato assolvimento dell'IVA mediante il meccanismo del reverse charge.

Ai sensi dell'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, il debitore o soggetto passivo IVA č colui che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi. Con il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. reverse charge), la responsabilitā del versamento IVA viene trasferita al destinatario della cessione o della prestazione. La direttiva 2008/8/CE, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, ha introdotto il meccanismo generale del reverse charge per i servizi transfrontalieri business to business all’interno dei confini dell’Unione europea. Pertanto, in caso di prestazione di servizi resa a favore di un soggetto passivo IVA, quest’ultimo provvederā all’autofatturazione tramite il meccanismo dell’inversione contabile. Scopo del meccanismo dell’inversione contabile č essenzialmente quello di contenere l’evasione fiscale in materia di IVA che si verifica quando i rivenditori evadono il pagamento dell'IVA all'erario dopo aver venduto i loro prodotti, mentre i loro acquirenti hanno il diritto di beneficiare di una detrazione fiscale in quanto sono in possesso di fatture valide. Il meccanismo dell’inversione contabile risulta particolarmente efficace a fronte del cosiddetto “carosello”, ovvero l’evasione realizzata cedendo o prestando pių volte gli stessi beni o servizi tra vari Stati membri senza alcun versamento di IVA all'erario. In questi casi, designare, attraverso il meccanismo del reverse charge, il destinatario dei beni o servizi forniti quale debitore dell'IVA elimina la possibilitā di praticare la forma di evasione fiscale sopra descritta.

Nel comma 9-ter la sanzione amministrativa relativa all’acquisto non documentato regolarmente (ora pari al 20 per cento del corrispettivo) č resa applicabile dal 10 al 20 per cento.

 

La lettera g) modifica l'articolo 7 del D.Lgs. n. 471 del 1997 che concerne le specifiche violazioni relative alle esportazioni. In particolare, nella nuova formulazione della disposizione risulta attenuata la sanzione prevista per il fornitore dell'esportatore abituale di cui al comma 5 che da proporzionale (dal cento al duecento per cento dell'imposta) viene stabilita in misura fissa da euro 250 a euro 2.000, al fine di armonizzarla con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 175 del 2014 in materia di semplificazioni fiscali, anch’esso attuativo della legge delega in commento. Dal 1° gennaio 2015, infatti, il fornitore dell'esportatore abituale non č pių tenuto a comunicare le lettere d'intento ricevute dell'esportatore abituale, dovendo verificare l'avvenuta trasmissione delle stesse all'Agenzia delle Entrate, prima di effettuare la relativa operazione.

 

La lettera h) modifica ed aggiorna l'articolo 8 del D.Lgs. n. 471 del 1997 che disciplina le violazioni di carattere formale relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni. In particolare:

§  sono disciplinate unitariamente le sanzioni per le imposte dirette e l’Irap;

§  č aggiornato il riferimento al soggetto attualmente preposto all'approvazione dei modelli dichiarativi (Direttore dell'Agenzia e non pių il Ministero delle Finanze);

§  č eliminato il riferimento all'obbligo di allegare i documenti alla dichiarazione;

§  č aggiornato il riferimento agli elementi relativi alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, ora contenuto all'articolo 4 del D.P.R. n. 322 del 1998.

 

Inoltre, il nuovo comma 3-ter dell'articolo 8 individua, nel contesto delle disposizioni volte a punire le eventuali omissioni o incompletezze dei dati della dichiarazione, una sanzione fissa (da 2.000 a 21.000 euro) applicabile nei casi in cui il contribuente non abbia provveduto a effettuare le segnalazioni richieste da:

§  l'articolo 113, comma 6, del TUIR, in relazione alle partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari;

§  l'articolo 124, comma 5-bis, del TUIR, in ordine alla continuazione del consolidato nazionale;

§  l'articolo 132, comma 5, del TUIR, relativo al consolidato mondiale;

§  l'articolo 30, comma 4-quater, della legge 30 dicembre 1994, n. 724 per le societā di comodo;

§  l'articolo 1, comma 8 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in tema di Aiuto per la crescita economica (ACE).

Le ipotesi menzionate, infatti, sono oggetto di modifica da parte dello schema di decreto delegato in materia di interpello, nel cui contesto la presentazione dell'istanza di interpello - fino ad oggi obbligatoria - č stata resa facoltativa ed č stata sostituita, in omaggio all'esigenza di monitoraggio da parte dell'amministrazione sulle predette situazioni, dalla introduzione di un obbligo di segnalazione.

 

La lettera i) modifica l'articolo 9 del D.Lgs. n. 471 del 1997, relativo alle violazioni degli obblighi concernenti la contabilitā in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, nel quale si prevede l'applicazione di un'unica sanzione per entrambi i settori impositivi e per le diverse infrazioni configurabili.

In particolare:

§  al comma 4 la disposizione č stata aggiornata nelle parti in cui rinviava a istituti ormai abrogati (semplificazioni per i contribuenti minori, per le imprese ed i lavoratori autonomi di minori dimensioni e per i contribuenti cosiddetti "minimi");

§  al comma 5 la disciplina sanzionatoria della sottoscrizione della dichiarazione delle societā e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle societā sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali, č stata aggiornata con i vigenti riferimenti normativi, contenuti nell'articolo 1 del D.P.R. n. 322 del 1998.

 

La lettera l) modifica l'articolo 10 del D.Lgs. n. 471 del 1997, relativo alle violazioni da parte degli operatori finanziari degli obblighi scaturenti da richieste operate nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'IVA nonché le violazioni degli obblighi di comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari. Salva la conversione dei valori in euro, la disposizione non č stata oggetto di modifica sostanziale.

 

La lettera m) modifica l'articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997, contenente norme sanzionatorie volte a colpire le residue fattispecie di infrazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.

In particolare, il nuovo comma 7-bis, prevede l’applicazione di una sanzione dal 10 al 50 per cento delle somme in caso di mancata o inesatta indicazione del soggetto beneficiario delle somme prelevate nell'ambito dei rapporti finanziari e delle relative operazioni di cui all'artico 32, primo comma n. 2 del D.P.R n. 600 del 1973, salvo che le somme non risultino dalle scritture contabili.

Il nuovo comma 7-ter introduce una nuova disciplina in materia di tardiva presentazione delle garanzie richieste nell'ambito delle compensazioni dell’IVA di gruppo sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o societā controllante ovvero delle societā controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre societā controllate o dall'ente o societā controllante, di cui all'articolo articolo 73, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Viene, in particolare, previsto che se la garanzia č presentata entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale, la violazione ha natura formale ed č applicata la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. Per le garanzie presentate con ritardo superiore trova applicazione l'articolo 13, comma 6, del D.Lgs. n. 471 del 1997, come riformulato dalla successiva lettera o) dell’articolo in esame.

Il nuovo comma 7-quater prevede la sanzione per la mancata presentazione dell’interpello nei casi in cui questo sia oggetto di un obbligo, c.d. “interpello disapplicativo”, previsto dal comma 2 dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) come modificato da parte del decreto legislativo in tema di interpello.

Tale provvedimento ha previsto un interpello obbligatorio nel caso in cui il contribuente intenda disapplicare norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario. Tramite l’interpello il contribuente deve fornire la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi.

In caso di inosservanza da tale obbligo il comma 7-quater prevede una sanzione in misura fissa di importo pari a quella prevista dal comma 3-quinquies dell'articolo 8 che viene applicata in misura doppia qualora venga disconosciuta la legittimitā della disapplicazione a cui il contribuente ha provveduto autonomamente.

 

Si osserva che l’articolo 8 in commento non reca un comma 3-quinquies; di conseguenza occorrerebbe precisare a quale misura di sanzione fa riferimento la norma in esame.

 

La lettera n) modifica l'articolo 12 del D.Lgs. n. 471 del 1997 che disciplina le sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e IVA, convertendo in euro le sanzioni ivi previste.

 

La lettera o) sostituisce l'articolo 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997, relativo alle violazioni degli obblighi di versamento dei tributi, modificandone altresė la rubrica in "Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione".

In un'ottica di maggiore proporzionalitā della sanzione č previsto un meccanismo di riduzione sanzionatoria per i versamenti effettuati con lieve ritardo. In particolare, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione del trenta per cento č ridotta alla metā. Di conseguenza, salva l'applicazione del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione base su cui commisurare la riduzione pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo č quella ridotta del 15 cento.

Il nuovo comma 4 dell’articolo 13 prevede una disciplina specifica per l'ipotesi di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante. In tal caso č espressamente prevista l'applicazione della sanzione pari al 30 per cento del credito utilizzato, salva l'applicazione di disposizioni speciali. Analogamente a quanto giā rappresentato con riferimento all'articolo 5 in relazione alla richiesta di rimborso Iva dell'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti, anche nelle ipotesi in cui non si proceda al recupero del credito utilizzato, rimane fermo il recupero degli interessi dalla data di utilizzazione del credito a quella in cui il contribuente provveda a versare le sanzioni dovute.

Il nuovo comma 5 prevede, inoltre, la disciplina dell'utilizzo in compensazione di un credito inesistente attualmente contenuta nel decreto-legge n. 185 del 2008 (articolo 27, comma 18, abrogato dal successivo articolo 31 del provvedimento in esame). La nuova disposizione definisce inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli automatizzati di cui agli articoli 36-bis, 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Devono, pertanto, escludersi dall'ambito applicativo della disposizione tutte quelle ipotesi in cui l'inesistenza del credito emerga direttamente dai controlli operati dall'amministrazione nonché quelle ipotesi di utilizzazione di crediti in violazione di regole di carattere procedurale non prescritte a titolo costitutivo del credito stesso.

In caso di utilizzo in compensazione di un credito inesistente, č applicata esclusivamente la sanzione dal 100 al 200 per cento della misura del credito. Non č stata riprodotta l'aggravante per l'utilizzo in compensazione del credito inesistente di importo superiore a euro 50.000, sanzionata nella vigente disciplina in misura pari al 200 per cento della misura del credito compensato.

Il nuovo comma 6 introduce la disciplina sanzionatoria della garanzia IVA di gruppo presentata oltre 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, prevedendo la sanzione del 30 per cento dell'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o societā controllante ovvero delle societā controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre societā controllate o dall'ente o societā controllante, di cui all'articolo articolo 73, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972. Prima dell'intervento normativo, attraverso cui č stata introdotta una sanzione ad hoc per la fattispecie, la mancata presentazione della garanzia prescritta entro il termine era sanzionata, in applicazione delle regole sanzionatorie generali, con la sanzione prevista per l'omesso versamento.

 

La lettera p) modifica l'articolo 14 del D.Lgs. n. 471 del 1997 il quale prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 20 per cento dell'ammontare non trattenuto nei confronti dei soggetti che violano l'obbligo di esecuzione, in tutto o in parte, delle ritenute alla fonte. La norma in esame elimina, rispetto alla vigente formulazione, il riferimento all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 per il caso di omesso versamento.

 

La lettera q) modifica l'articolo 15 del D.Lgs. n. 471 del 1997 che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata. In particolare, si riconduce nel corpo del D.Lgs. n. 471 del 1997 la sanzione per l'omessa presentazione del modello F24 a saldo zero, attualmente prevista dall'articolo 19, comma 4, del D.Lgs. n. 241 del 1997 che viene, conseguentemente, abrogato dal successivo articolo 31 del provvedimento in esame.

Con una seconda modifica si inserisce il comma 2-bis nel richiamato articolo 15, ai sensi del quale l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione č punita con una sanzione di 100 euro, ridotta a 50 se il ritardo non č superiore a cinque giorni lavorativi.

 


 

Capo II

Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie

 

Articolo 16
(Modifiche in materia di sanzioni amministrative
per violazioni di norme tributarie)

 

 

Il Capo II, contenente il solo articolo 16, introduce modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

 

La lettera a) modifica l'articolo 2, comma 4, del Decreto legislativo n. 472 del 1997 il quale prevede un meccanismo di adeguamento triennale delle misure delle sanzioni amministrative. In particolare, viene eliminato il riferimento al Ministro del Tesoro ed aggiornato il riferimento al Ministro dell'economia e delle finanze.

 

La lettera b) abroga l'articolo 5, comma 2, del Decreto legislativo n. 472 del 1997, relativo alla disciplina della responsabilitā dell'autore materiale della violazione. Il contenuto di detto comma viene trasfuso nel successivo articolo 11, che regolamenta la responsabilitā per le violazioni commesse nell'interesse di societā, associazioni o enti aventi o meno personalitā giuridica.

 

La lettera c) modifica l'articolo 7 del Decreto legislativo n. 472 del 1997, relativo ai criteri di determinazione della sanzione.

In primo luogo, al comma 3 č eliminata la discrezionalitā nell'applicazione della recidiva. Si prevede, infatti, che la sanzione debba essere aumentata fino alla metā nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole. Tale automatismo non opera, tuttavia, quando l'applicazione della recidiva determinerebbe la manifesta sproporzione fra l'entitā del tributo e la sanzione.

Inoltre, tra le violazioni che risultano non rilevanti ai fini della recidiva sono aggiunte, oltre a quelle giā contemplate, anche quelle definite a seguito di mediazione e conciliazione tributaria.

 

Al comma 4 viene eliminata la natura eccezionale della circostanza attenuante in base alla quale la sanzione puō essere ridotta fino alla metā del minimo se ricorrono circostanze che rendano manifesta la sproporzione fra l'entitā del tributo e la sanzione. Con la modifica in esame, pertanto, l'attenuante assume carattere generale e non pių eccezionale.

La lettera d) modifica l'articolo 11 del Decreto legislativo n. 472 del 1997, relativo alla disciplina dei responsabili della sanzione amministrativa.

Come detto sopra, per esigenze di coordinamento la norma contenuta nell’articolo 5, comma 2, č stata inserita alla fine del comma 1.

 

La lettera e) modifica l'articolo 12, del Decreto legislativo n. 472 del 1997 concernente il concorso di violazioni e la continuazione.

In particolare, modificando il comma 8, si estende la previsione secondo cui le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta anche nell'ipotesi di mediazione e conciliazione giudiziale.

La relazione governativa sottolinea che con la previsione che le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta anche nell'ipotesi di mediazione (per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro) e conciliazione giudiziale si superano i possibili effetti distorsivi che potrebbero indurre il contribuente a concludere con esito negativo il procedimento di accertamento con adesione, allo scopo di definire successivamente il medesimo atto in conciliazione.

 

La lettera f) interviene sull'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, recante l'istituto del ravvedimento operoso.

Si ricorda che l’istituto del ravvedimento operoso č stato modificato in modo significativo dalla legge di stabilitā 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, commi da 637 a 640). In sostanza, per effetto delle modifiche si puō accedere all’istituto del ravvedimento anche oltre i termini previsti dalle norme previgenti, nonché – per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate - a prescindere dalla circostanza che la violazione sia giā stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivitā amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolaritā in materia di imposte sui redditi e di IVA. Si puō dunque usufruire senza limiti di tempo dell’istituto del ravvedimento operoso, con una riduzione automatica delle sanzioni che tanto sarā pių vantaggiosa, quanto pių vicino il “ravvedimento” sarā al momento in cui sorge l’adempimento tributario.

Le norme chiariscono tuttavia che il pagamento e la regolarizzazione non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivitā amministrative di controllo e accertamento.

Oltre all’allungamento dei termini per avvalersi del ravvedimento, sono state introdotte ulteriori ipotesi di riduzione delle sanzioni; la sanzione č ridotta ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non č prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall'errore (lettera a-bis) al comma 1 dell’articolo 13).

Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate sono previste tre ulteriori ipotesi che riducono rispettivamente la sanzione:

§  ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale č stata commessa la violazione; se non č prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

§  ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre detto termine;

§  ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione: č fatto salvo il caso in cui la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3 (mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali), o 11, comma 5 (omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro, nonché delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

 

Con la prima modifica in esame (al comma 1, lettera a-bis), dell’articolo 13), si specifica che la riduzione sanzionatoria ivi disciplinata trova applicazione se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore (in luogo del termine per la presentazione della dichiarazione, previsto dalla norma vigente), ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in sede dė dichiarativa avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore č stato commesso.

Si modifica, altresė, il comma 1-bis dell’articolo 13, prevedendo espressamente che anche la lettera b-quater (riduzione ad un quinto del minimo della sanzione) si applica ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

 

La lettera g) modifica l'articolo 14 del Decreto legislativo n. 472 del 1997 che disciplina la materia della responsabilitā dipendente da cessione di azienda o di un ramo di azienda, prevedendo la responsabilitā solidale del cessionario per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui č avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle giā irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

In particolare si introduce il nuovo comma 5-bis che prevede una causa di disapplicazione della norma quando la cessione avviene nell'ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti, di un piano attestato o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio.

Il nuovo comma 5-ter estende l'applicazione dell’intera disciplina, in quanto compatibile, anche con riferimento alla fattispecie di conferimento di azienda.

La lettera h) modifica l'articolo 23 del Decreto legislativo n. 472 del 1997, che disciplina l'istituto della sospensione dei rimborsi e la compensazione.

Viene introdotta un’ulteriore ipotesi di sospensione del pagamento: la notifica di un provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivo. La sospensione, inoltre, opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria, ovvero dalla decisione di altro organo.


 

Capo III

Altre disposizioni

 

Articolo 17
(Sanzione applicabile in caso di cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili)

 

 

Con il Capo III vengono introdotte modifiche a specifiche disposizioni sanzionatorie, non contenute nei decreti legislativi nn. 471 e 472 del 1997.

 

articolo 17, comma 1, modificando l'articolo 17, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), prevede espressamente che la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite del contratto di locazione deve essere presentata all'ufficio presso cui č stato registrato il contratto entro trenta giorni.

 

Si osserva che – con l’eccezione del caso di cui al comma 2 (v. ultra) - non č prevista una sanzione per l’inosservanza di tali obblighi di comunicazione.

 

Inoltre viene previsto che chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui al comma 1, č sanzionato ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione, modificato dall’articolo 15 del provvedimento in esame).

Contestualmente viene soppresso il comma 2, dell'articolo 17, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il quale prevede che l'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all'ufficio del registro presso cui č stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento.

 

Il comma 2 modifica l'articolo 3, comma 3, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prevedendo che in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione per il quale č stata esercitata l'opzione per il regime della cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione in misura fissa pari ad euro 67, ridotta a euro 35 se presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.


 

Articolo 18
(Modifiche in materia di sanzioni ai fini dell'imposta di registro)

 

 

L'articolo 18 introduce, nell'ambito dell'articolo 69, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), una riduzione della sanzione prevista per omessa registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta qualora la richiesta di registrazione sia effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni: fermo restando un importo minimo pari a 200 euro, si prevede in tali casi che la sanzione per omessa registrazione sia compresa tra il 60 e il 120 per cento dell’ammontare delle imposte dovute.

 

Sono inoltre ridotte le misure minima e massima della sanzione prevista dall'articolo 72 del D.P.R. n. 131 del 1986 per l'occultazione di corrispettivo convenuto. Le vigenti sanzioni (dal 200 al 400 per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella giā applicata in base al corrispettivo dichiarato) sono sostituite quelle (analoghe) dal 120 al 240 per cento.


 

Articolo 19
(Associazioni sportive dilettantistiche)

 

 

L'articolo 19 modifica l'articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 recante disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche. In particolare, la norma in esame sopprime la sanzione impropria della decadenza dalle relative agevolazioni in caso di inosservanza della disciplina sulla tracciabilitā dei pagamenti e dei versamenti dettata per lo svolgimento di efficaci controlli da parte dell’amministrazione finanziaria.

 

L’articolo 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999 impone a societā, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, il ricorso a mezzi di pagamento che consentano la tracciabilitā delle movimentazioni di denaro al fine di garantire lo svolgimento di efficaci controlli da parte dell’amministrazione finanziaria. La violazione della norma comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997 e la decadenza dalla possibilitā di continuare ad applicare le disposizioni agevolative di cui alla legge n. 398 del 1991 (tale ultima sanzione impropria č eliminata dalla norma in esame).

Si ricorda che le sanzioni improprie sono sanzioni che alterano i criteri normativi di quantificazione del tributo, ampliando in modo fittizio la base imponibile.

 

La legge di stabilitā 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo1, comma 713) ha elevato da 516,46 a 1.000 euro il limite dei pagamenti effettuati a favore di societā, enti ed associazioni sportive dilettantistiche, nonché i versamenti da questi operati, che devono essere effettuati con mezzi tracciabili.


 

Articolo 20
(Modifica dell’atto di recupero)

 

 

L'articolo 20 modifica l'articolo 1, comma 421, della legge n. 311 del 2004, concernente la disciplina dell'atto di recupero motivato per la riscossione di crediti indebitamente utilizzati.

 

Con la modifica in esame si prevede che tale strumento puō essere utilizzato anche per la riscossione delle relative sanzioni ed interessi.


 

Articolo 21
(Violazioni in materia di certificazione unica)

 

 

L'articolo 21 modifica l'articolo 4, comma 6-quinquies del D.P.R. n. 322 del 1998, recante la disciplina sanzionatoria della certificazione unica.

 

Si ricorda che la norma modificata č stata introdotta dal D.Lgs. n. 175 del 2014 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, in attuazione della delega fiscale). In particolare l’articolo 2 ha introdotto alcuni obblighi di trasmissione da parte dei sostituti di imposta nei confronti dell’Agenzia delle entrate funzionali alla compilazione della dichiarazione dei redditi “precompilata” nei tempi necessari.

Il comma 6-quinquies prevede che i sostituti di imposta trasmettono in via telematica all’Agenzia, entro il 7 marzo di ogni anno, i dati relativi alla certificazione unica (articolo 4, comma 6-ter, del D.P.R. 322 del 1998) che attesta l’ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d’imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti, nonché gli altri dati previsti.

Tale comunicazione in via telematica risulta necessaria per l’inserimento dei dati nella dichiarazione precompilata che dovrā essere resa disponibile entro il 15 aprile di ogni anno.

La norma prevede altresė una sanzione di 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata. In tal caso non si applica la norma in tema di concorso di violazioni e continuazione (articolo 12 del D.Lgs. n. 472 del 1997), la quale dispone un’aggravante di pena per chi viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con pių azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.

Nel caso di errore nella trasmissione della certificazione, la sanzione suddetta non si applica se la trasmissione della corretta certificazione č effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza.

 

Con la norma in esame viene inserito un tetto massimo, pari ad euro 50.000, per ciascun sostituto di imposta, quale limite per l'irrogazione della sanzione di 100 euro, prevista per ogni certificazione omessa, tardiva o errata (sanzione, peraltro, non cumulabile per espressa previsione normativa).

Si prevede, inoltre, che se la certificazione č correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo, la sanzione č ridotta ad un terzo con un massimo di 20.000 euro.


 

Articolo 22
(Violazioni degli obblighi di comunicazione degli enti
e delle casse aventi esclusivamente fine assistenziale)

 

 

L'articolo 22 modifica la disciplina in tema di obbligo da parte degli enti e delle casse aventi esclusivamente fine assistenziale di comunicazione in via telematica all'Anagrafe tributaria degli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati di cui all'articolo 51, comma 2, lett. a), del TUIR. Si tratta dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformitā a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.

 

In particolare, per tali soggetti, l'articolo 78, comma 26, della legge n. 413 del 1991 prevede che, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione, senza possibilitā di cumulo.

 

Per effetto delle modifiche in esame si inserisce un tetto massimo di euro 50.000 per soggetto terzo e viene previsto che se la comunicazione č correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza, la sanzione č ridotta ad un terzo, con un massimo di euro 20.000.


 

Articolo 23
(Violazioni degli obblighi di comunicazione
al Sistema tessera sanitaria)

 

 

L'articolo 23 modificando l'articolo 3 del D.Lgs. n. 175 del 2014 introduce una specifica disciplina sanzionatoria per i soggetti tenuti a inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate.

 

Si ricorda che l’articolo 3 del D.Lgs. n. 175 del 2014 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, in attuazione della delega fiscale) prevede la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, da parte delle aziende sanitarie ed ospedaliere e di tutti i soggetti erogatori di prestazioni mediche e sanitarie, delle informazioni necessarie al fine di predisporre, a partire dal 2016 per l'anno d'imposta 2015, le dichiarazioni precompilate con tutti i dati relativi alle spese mediche, quelle di assistenza specifica e alle spese sanitarie che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta (commi 3, 4 e 5).

I soggetti coinvolti dalla norma in esame sono, in particolare, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie, pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Per tali soggetti si prevede che, in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014, si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del D.Lgs. n. 472 del 1997, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti č effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione č correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione č ridotta ad un terzo con un massimo di euro 20.000.


 

Articolo 24
(Riduzione sanzionatoria in caso di rettifiche
del CAF o del professionista)

 

 

articolo 24 modifica l'articolo 39 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, recante la disciplina del visto ovvero dell'asseverazione infedele, al fine di coordinare tale disposizione con le nuove misure di riduzione sanzionatoria introdotte nell'istituto del ravvedimento operoso dalla legge di stabilitā 2015 (legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 637).

 

In particolare, l'articolo 39 citato dispone che se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione č stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto č definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta č pari all'importo della sola sanzione.

A tale fine l'articolo 39 prevede espressamente la possibilitā di applicare il ravvedimento operoso, nella "misura prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".

 

Per effetto delle successive modifiche apportate all'istituto del ravvedimento e, in particolare, con l'introduzione della lettera a)-bis, si č reso necessario un coordinamento della disposizione, al fine di consentire, anche per tale fattispecie, la nuova e pių vantaggiosa riduzione sanzionatoria.

Si ricorda, infatti, che la sanzione č ridotta ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non č prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall'errore (lettera a-bis) al comma 1 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997).


 

Articolo 25
(Procedimento di computo in diminuzione
delle perdite in accertamento)

 

 

articolo 25 disciplina le modalitā di riconoscimento, nell'ambito dei procedimenti di accertamento (articolo 42 del D.P.R. n. 600 del 1973) e di adesione (articolo 7 del Decreto legislativo n. 218 del 1997), di eventuali perdite da computare in diminuzione dal maggior reddito imponibile accertato.

 

Le modalitā di scomputo delle perdite si fondano, con precipue peculiaritā, sui principi sottesi alla disciplina del consolidato nazionale di cui all'articolo 40-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevista per i soggetti aderenti alla tassazione di gruppo e che resta vigente nei confronti di questi ultimi.

 

Il comma 1, in particolare, introduce il nuovo comma 2-bis dell’articolo 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 con il quale si prevede che l'ufficio computi in diminuzione, dal maggiore imponibile accertato, le perdite "di periodo", ovvero le perdite del periodo d'imposta oggetto di accertamento fino a concorrenza del loro importo.

 

Per quanto riguarda le "perdite pregresse", ovvero le perdite maturate in periodi d'imposta antecedenti a quello oggetto di accertamento, la disposizione prevede che le stesse siano computate in diminuzione su richiesta del contribuente. Lo scomputo riguarda le perdite che erano utilizzabili alla data di chiusura del periodo d'imposta oggetto di accertamento, non maturate successivamente allo stesso periodo d'imposta e che, al momento di presentazione dell'istanza per lo scomputo in sede di accertamento, non siano state giā utilizzate. A tal fine il contribuente deve presentare un'apposita istanza all'ufficio competente all'emissione dell'avviso di accertamento entro il termine di proposizione del ricorso. La presentazione dell'istanza comporta la sospensione dell'atto per un periodo di sessanta giorni. L'ufficio, in tale arco temporale, procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito al contribuente.

 

Il computo in diminuzione delle perdite implica, pertanto, la correlata rideterminazione delle sanzioni per infedele dichiarazione, le quali sono commisurate (ai sensi dell'articolo 1l del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471) alla maggiore imposta che eventualmente residua dopo la rideterminazione dei redditi nell'anno oggetto di accertamento.

Si evidenzia, inoltre, che considerando anche la nuova definizione di “imposta evasa” nell’ambito del Decreto legislativo n. 74 del 2000, operata dall’articolo 1 del provvedimento in esame (per cui non si considera imposta evasa quella teorica collegata sia ad una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio sia all'utilizzo di perdite pregresse spettanti e utilizzabili), la disciplina in esame comporta un minore ambito di applicazione dei reati tributari per i quali sono previste delle soglie di punibilitā collegate all’imposta evasa (soglie che, peraltro, in taluni casi sono state elevate dal provvedimento in esame).

 

Il comma 2 introduce il nuovo comma 1-ter nell’articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con il quale č introdotta la stessa disciplina nell'ambito dei procedimenti di adesione: fermo restando il computo in diminuzione delle perdite del periodo d'imposta oggetto di adesione, il contribuente ha facoltā di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite pregresse, non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.

 

Al fine di garantire che le perdite pregresse richieste e scomputate non restino nella disponibilitā del contribuente, il comma 3 dispone che, a seguito del computo in diminuzione di dette perdite in accertamento o in adesione, l'ufficio provveda a ridurre l'importo delle perdite riportabili nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. Analogamente, in conseguenza dello scomputo delle perdite relative al periodo d'imposta oggetto di accertamento o di adesione, l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili nelle dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede alla rettifica ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

 

I contenuti e le modalitā di presentazione dell'istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse, nonché le conseguenti attivitā dell'ufficio competente, saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in commento.

 

Le disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2016, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini per l'accertamento (articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973).


 

Articolo 26
(Ulteriori modifiche in materia di imposta di registro)

 

 

L'articolo 26, introducendo un nuovo comma 1-bis all'articolo 13 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), amplia il termine per la richiesta di registrazione dei decreti di trasferimento e degli atti ricevuti dai cancellieri, portandolo a 60 giorni da quello in cui il provvedimento č stato emanato.

 

Il vigente comma 1 dell’articolo 13 prevede che la registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3–bis (per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata), entro venti giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero.


 

Articolo 27
(Modifiche in materia di imposte ipotecaria e catastale)

 

 

articolo 27 apporta modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347).

 

Il comma 1 modifica l'articolo 6, comma 2, ampliando il termine concesso ai cancellieri per richiedere la trascrizione, portandolo a 120 giorni (rispetto agli attuali 30 giorni) dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa č prescritta.

 

Il comma 2 modifica i commi 1 e 2 dell'articolo 9.

 

Al comma 1 dell'articolo 9, č prevista una riduzione del cinquanta per cento della misura minima e massima della sanzione stabilita per l'omessa richiesta di trascrizione o delle annotazioni obbligatorie, qualora la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie siano effettuate entro trenta giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero dalla sua pubblicazione.

 

Al comma 2, oltre alla conversione in euro delle previsioni edittali giā contemplate, qualora le richieste siano effettuate con analogo ritardo non superiore a 30 giorni, č prevista una sanzione in misura fissa di 50 euro.


 

Articolo 28
(Modifiche in materia di imposta sulle successioni e donazioni)

 

 

L'articolo 28 apporta modifiche all'articolo 50 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346) operando, preliminarmente, la conversione in euro delle previsioni edittali giā contemplate per l'omissione della dichiarazione di successione.

 

In aggiunta č prevista una riduzione al cinquanta per cento delle misura minima e massima della sanzione per omessa presentazione della dichiarazione di successione, qualora la stessa sia presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. Per tale ultima ipotesi, sono stabilite misure minime e massime pari ad euro 150 e 500, qualora non sia dovuta l'imposta di successione.


 

Articolo 29
(Modifiche in materia di imposta di bollo)

 

 

Con l'articolo 29 sono apportate modifiche agli articoli 24 e 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo).

 

All'articolo 24, comma 1, sono convertite in euro le previsioni edittali giā previste per l'inosservanza degli obblighi stabiliti all'articolo 19 per arbitri, funzionari e pubblici ufficiali.

 

All'articolo 25, comma 3, č introdotta una riduzione al cinquanta per cento delle misure minime e massime della sanzione per omessa dichiarazione di conguaglio di cui all'articolo 15 (dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa e degli altri elementi utili per la liquidazione dell'imposta, nonché degli assegni bancari estinti nel suddetto periodo), qualora la stessa dichiarazione sia presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni.


 

Articolo 30
(Modifiche in materia di imposta sugli intrattenimenti)

 

 

L'articolo 30 apporta modifiche agli articoli 32 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di sanzioni sull'imposta sugli intrattenimenti, prevedendo, tra l'altro, la riduzione delle misure previste.

 

Al comma 1 dell'articolo 32 viene introdotta un'attenuante, laddove la violazione non incide sulla corretta liquidazione del tributo.

 

Al comma 2 č introdotta una riduzione al cinquanta per cento della misura minima e massima della sanzione qualora le dichiarazioni siano presentate con un ritardo non superiore a trenta giorni.

 

Al comma 3 č prevista una sanzione minima di 500 euro per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di certificazione dei corrispettivi, ovvero per l'emissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali.

 

Il comma 4 dell'articolo 33 viene abrogato al fine di prevedere la non sanzionabilitā dei destinatari del titolo di accesso o del documento di certificazione dei corrispettivi, cosė come accade per gli scontrini fiscali ordinari a seguito dell’abrogazione del comma 6 dell’articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997 da parte dell’articolo 33, comma 10, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, a decorrere dal 2 ottobre 2003.


 

Capo IV

Decorrenza degli effetti, abrogazioni e disposizioni finanziarie

 

Articolo 31
(Decorrenza degli effetti e abrogazioni)

 

 

Il comma 1 stabilisce che le disposizioni previste dal provvedimento in esame si applicano a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017.

Il comma 1-bis, conseguentemente, individua le disposizioni che non debbono essere applicate, in coincidenza con la temporanea applicazione nel 2016 e nel 2017 delle disposizioni del decreto legislativo.

 

Al riguardo si evidenzia l’opportunitā che il Governo chiarisca il motivo della limitazione temporale degli effetti della complessa normativa introdotta con il provvedimento in esame.

Trattandosi, peraltro, di normativa sanzionatoria penale e amministrativa (assimilata alla prima dalla giurisprudenza costituzionale quanto agli effetti dell’art. 25, secondo comma, Cost. v. sent. 196/2010) andrebbero approfonditi gli aspetti che riguardano la successione di leggi penali nel tempo A tal riguardo il quinto comma dell’articolo 2 del codice penale esclude l’applicazione della disciplina prevista dallo stesso articolo in tema di successione di leggi penali nel caso di leggi “temporanee”. Potrebbe, pertanto, mettersi in dubbio l’applicabilitā del principio del “favor rei” che consentirebbe di far retroagire le disposizioni pių favorevoli per i contribuenti anche sulle violazioni commesse precedentemente, ad esclusione delle situazioni definitive. Si rammenta che la Corte costituzionale (si veda ad es. la sent. 236/2011) ha rilevato che il principio di retroattivitā della norma pių favorevole non trova copertura nell’art. 25, secondo comma, Cost. ma puō trovare fondamento costituzionale nel principio di uguaglianza.

Si evidenzia, peraltro, che la norma di delega non fa alcun riferimento a una applicazione temporanea della normativa delegata.


 

Articolo 32
(Disposizioni finanziaria)

 

 

Alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, stimati in 40 milioni di euro annui per il 2016 e per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 23 del 2014.

 

Si ricorda che l’articolo 1, comma 11, della legge n. 89 del 2014 ha riformulato il comma 1 dell’articolo 16 della legge 11 marzo 2014, n. 23, (cd. delega fiscale) e ha introdotto un comma 1-bis, per quanto concerne gli effetti finanziari. Si prevede in particolare che qualora uno o pių decreti legislativi in attuazione della delega fiscale determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi, adottati ai sensi della legge delega, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il richiamato comma 2 dell’articolo 17 della legge di contabilitā stabilisce che le leggi di delega comportanti oneri devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessitā della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi č effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo č allegata una relazione tecnica, che dā conto della neutralitā finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

 

Il comma 1-bis stabilisce che i decreti legislativi attuativi che recano maggiori oneri entrano in vigore contestualmente o successivamente a quei decreti attuativi che recano la necessaria copertura finanziaria.

 


In sostanza, la nuova formulazione dell’invarianza finanziaria della legge di delega fiscale (legge n. 23 del 2014) permette che uno schema di decreto legislativo attuativo recante maggiori oneri per la finanza pubblica possa essere esaminato dalle Commissioni parlamentari per l’emanazione del parere, ma entrerā in vigore nell’ordinamento contestualmente (o successivamente) all’entrata in vigore di un altro schema di decreto attuativo che invece genererā maggiori entrate per la finanza pubblica. Alla fine la somma degli effetti finanziari di tutti i decreti attuativi della legge delega dovrā essere pari a zero, in quanto diversamente altererebbe in negativo i saldi della finanza pubblica, o finirebbe con l’aumentare la pressione fiscale complessiva a carico del contribuente.


Testo a fronte tra lo Schema di D.Lgs. n. 183 in materia di revisione del sistema sanzionatorio e la normativa vigente

 


 

D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto,
a norma dell'articolo 9 della legge
25 giugno 1999, n. 205

Schema D.Lgs. n. 183
Revisione del sistema sanzionatorio

 

 

 

TITOLO I
(Revisione del sistema
sanzionatorio penale tributario)

 

Articolo 1
(Modifica dell'articolo 1 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74)

Titolo I
Definizioni

Titolo I
Definizioni

Articolo 1
Definizioni

Articolo 1
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo:

1. Identico:

a) per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;

a) identica;

b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;

b) per "elementi attivi o passivi" si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;

c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualitā di amministratore, liquidatore o rappresentante di societā, enti o persone fisiche;

c) identica;

d) il "fine di evadere le imposte" e il "fine di consentire a terzi l'evasione" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;

d) identica;

e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualitā di amministratore, liquidatore o rappresentante di societā, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla societā, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;

e) identica;

f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine;

f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili

g) le soglie di punibilitā riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione.

g) identica;

 

h) per "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente" si intendono le operazioni, non integranti quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontā di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;

 

i) per "mezzi fraudolenti" si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtā.

 

 

 

Articolo 2
(Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti)

Articolo 2
Dichiarazione fraudolenta mediante
uso di fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti

Articolo 2
Dichiarazione fraudolenta mediante
uso di fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2. Identica.

[3. Abrogato.]

 

 

 

 

Articolo 3
(Modifica dell’articolo 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia
di dichiarazione fraudolenta
mediante altri artifici)

Articolo 3
Dichiarazione fraudolenta
mediante altri artifici

Articolo 3
Dichiarazione fraudolenta
mediante altri artifici

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 2, č punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, č punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente

a) l'imposta evasa č superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

a) identica,

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, č superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, č superiore a euro un milione.

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, č superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, č superiore a euro unmilionecinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, č superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

 

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

 

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

 

 

 

Articolo 4
(Modifica dell'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di dichiarazione infedele)

Articolo 4
Dichiarazione infedele

Articolo 4
Dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, č punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

1. Identico:

a) l'imposta evasa č superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro cinquantamila;

a) l'imposta evasa č superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centocinquantamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, č superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, č superiore a euro due milioni.

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, č superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, č superiore a euro tre milioni.

 

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilitā di elementi passivi reali.

 

1-ter. In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilitā previste dal comma 1, lettere a) e b).

 

 

 

Articolo 5
(Modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di omessa dichiarazione)

Articolo 5
Omessa dichiarazione

Articolo 5
Omessa dichiarazione

1. E' punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa č superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a euro trentamila.

1. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa č superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

 

1-bis. E' punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate č superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

2. Identico.

 

Articolo 6
(Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia occultamento o distruzione
di documenti contabili)

Articolo 10
Occultamento o distruzione
di documenti contabili

Articolo 10
Occultamento o distruzione
di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca pių grave reato, č punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui č obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

1. Salvo che il fatto costituisca pių grave reato, č punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui č obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

 

 

 

Articolo 7
(Modifica dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di omesso versamento di ritenute certificate)

Articolo 10-bis
Omesso versamento di ritenute certificate

Articolo 10-bis
Omesso versamento di ritenute certificate

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

 

 

 

Articolo 8
(Modifica dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
in materia di omesso versamento
dell'imposta sul valore aggiunto)

Articolo 10-ter
Omesso versamento di IVA

Articolo 10-ter
Omesso versamento di IVA

1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta.

 

Articolo 9
(Modifica dell'articolo 10-quater del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di indebita compensazione)

Articolo 10-quater
Indebita compensazione

Articolo 10-quater
Indebita compensazione

1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti.

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

 

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

 

 

 

Articolo 10
(Confisca)

1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, č inserito il seguente:

 

Articolo 12-bis
Confisca

 

1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, č sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non č possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilitā, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

 

2. La confisca non opera per la parte che puō essere restituita all'Erario.

 

 

 

Articolo 11
(Modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
in materia di cause di estinzione
e circostanze del reato.
Pagamento del debito tributario)

Articolo 13
Circostanza attenuante.
Pagamento del debito tributario

Articolo 13
Causa di non punibilitā
Pagamento del debito tributario

1. Le pene previste per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino ad un terzo e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.

1. I reati di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso.

2. A tale fine, il pagamento deve riguardare anche le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie, sebbene non applicabili all'imputato a norma dell'articolo 19, comma 1.

2-bis. Per i delitti di cui al presente decreto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale puō essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui ai commi 1 e 2.

3. Della diminuzione di pena prevista dal comma 1 non si tiene conto ai fini della sostituzione della pena detentiva inflitta con la pena pecuniaria a norma dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. I reati di cui agli articoli 4 e 5 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, sempreché il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attivitā di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini dell'applicabilitā dell'articolo 13-bis, č dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso la prescrizione č sospesa. Il Giudice ha facoltā di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.

 

Articolo 12
(Circostanze del reato)

1. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 č inserito il seguente:

 

Articolo 13-bis
Circostanze del reato

 

Vedi articolo 13, comma 1

1. Fuori dai casi di non punibilitā, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metā e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie.

 

Vedi articolo 13, comma 2-bis

2. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale puō essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, nonché il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, comma 2.

 

3. Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metā se il reato č commesso da correo nell'esercizio di attivitā di intermediazione fiscale, attraverso l'elaborazione di modelli seriali di evasione fiscale.

 

 

 

Articolo 13
(Custodia giudiziale dei beni sequestrati nell’ambito di procedimenti
penali relativi a delitti tributari)

1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, č inserito il seguente:

 

Articolo 18-bis
Custodia giudiziale dei beni sequestrati

 

1. I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dal presente decreto e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilitā finanziarie, possono essere affidati dall'autoritā giudiziaria in custodia giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.

 

2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

 

 

 

Articolo 14
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 7 e 16 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

b) il comma 143 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 7
Rilevazioni nelle scritture
contabili e nel bilancio

Articolo 7
Rilevazioni nelle scritture
contabili e nel bilancio

 

1. Non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile, nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio.

1. Soppresso

2. In ogni caso, non danno luogo a fatti punibili a norma degli articoli 3 e 4 le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al dieci per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilitā previste nel comma 1, lettere a) e b), dei medesimi articoli.

 

Articolo 16
Adeguamento al parere del Comitato per l'applicazione delle norme antielusive

Articolo 16
Adeguamento al parere del Comitato per l'applicazione delle norme antielusive

 

1. Non dā luogo a fatto punibile a norma del presente decreto la condotta di chi, avvalendosi della procedura stabilita dall'articolo 21, commi 9 e 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si č uniformato ai pareri del Ministero delle finanze o del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive previsti dalle medesime disposizioni, ovvero ha compiuto le operazioni esposte nell'istanza sulla quale si č formato il silenzio-assenso.

1. Soppresso

 

 

Legge 24 dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

 

 

 

Articolo 1
Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.

Articolo 1
Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali.

omissis

omissis

143. Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 322-ter del codice penale.

143. Soppresso


 

 

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Schema D.Lgs. n. 183
Revisione del sistema sanzionatorio

 

 

Titolo I
SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Capo I
Sanzioni in materia di imposte dirette

TITOLO Il
(Revisione del sistema
sanzionatorio amministrativo)

Capo l·
(Sanzioni tributarie non penali
in materia di imposte dirette,
di imposta sul valore aggiunto
e di riscossione dei tributi)

 

Articolo 15
(Modifiche al decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471)

Articolo 1
Violazioni relative alla dichiarazione
delle imposte dirette

Articolo 1
Violazioni relative alla dichiarazione
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivitā produttive

1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni. Essa puō essere aumentata fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivitā produttive, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione omessa č presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attivitā amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

2. Se nella dichiarazione č indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggior imposta o della differenza del credito. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.

2. Se nella dichiarazione č indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.

2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 č elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilitā degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d’impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non č superiore al 10 per cento del reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato.

3. La sanzione di cui al comma precedente č aumentata della metā quando la violazione č realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

2-bis.1. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 č elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2- bis.

4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la sanzione di cui al comma 2 č ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento, dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori dai casi di cui al comma 3, l'infedeltā č conseguenza di un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo abbia giā concorso alla determinazione del reddito nell' annualitā in cui interviene l'attivitā di accertamento o in una precedente. Se non vi č alcun danno per l'Erario, la sanzione č pari ad euro 250.

4. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

5. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

 

6. Nelle ipotesi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non č indicato o č indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dai precedenti commi 1 e 2.

2-ter. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivitā istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformitā al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalitā e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2.

7. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivitā istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate idonea a consentire il riscontro della conformitā al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalitā e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 2.

3. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi.

8. Se le violazioni previste nei commi 1 e 2 riguardano redditi prodotti all'estero, le sanzioni sono aumentate di un terzo con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi.

Articolo 2
Violazioni relative alla dichiarazione
dei sostituti d'imposta

Articolo 2
Violazioni relative alla dichiarazione
dei sostituti d'imposta

1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di lire cinquecentomila.

1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250. Se la dichiarazione omessa č presentata dal sostituto entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attivitā amministrativa di accertamento dė cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 200.

2. Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati č inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di lire cinquecentomila.

2. Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati č inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 250.

 

2-bis. La sanzione di cui al comma 2 č aumentata della metā quando la violazione č realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

 

2-ter. Fuori dai casi di cui al comma 2-bis, la sanzione di cui al comma 2 č ridotta di un terzo quando l'ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati č inferiore al tre per cento delle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore ad euro 30.000.

3. Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

3. Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. Se la dichiarazione omessa č stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500 e la sanzione del comma 4 č ridotta del cinquanta per cento.

4. In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa di lire centomila per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.

4. In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1, 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.

 

4-bis. Per ritenute non versate si intende la differenza tra l'ammontare delle maggiori ritenute accertate e quelle liquidabili in base alle dichiarazioni, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

 

4-ter. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi la mancata esecuzione, in tutto o in parte, della ritenuta di cui all'articolo 25 comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione di cui al comma 2 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attivitā istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformitā al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al periodo precedente, deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalitā e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si rende applicabile il comma 2.

Articolo 3
Omessa denuncia delle variazioni
dei redditi fondiari

Articolo 3
Omessa denuncia delle variazioni
dei redditi fondiari

1. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto per legge, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

1. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto per legge, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

 

 

Articolo 4
Disposizione transitoria

Articolo 4
Disposizione transitoria

1. Le dichiarazioni incomplete, previste dall'articolo 46, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, si considerano comprese tra le dichiarazioni infedeli previste dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto.

1. Soppresso

 

 

Articolo 5
Violazioni relative alla dichiarazione
dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi

Articolo 5
Violazioni relative alla dichiarazione
dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi

1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non č stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. Nel caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sanzione č commisurata all'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione. La sanzione non puō essere comunque inferiore a lire cinquecentomila.

1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non č stato chiesto il rimborso, nonché le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. Nel caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sanzione č commisurata all'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione. La sanzione non puō essere comunque inferiore a euro 250. Se la dichiarazione omessa č presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attivitā amministrativa di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione. La sanzione non puō essere comunque inferiore a euro 200.

2. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile relativa agli acquisti intracomunitari, prescritta dall'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la sanzione č riferita all'ammontare dell'imposta dovuta per le operazioni che ne avrebbero dovuto formare oggetto. In caso di presentazione della dichiarazione con indicazione dell'ammontare delle operazioni in misura inferiore al vero, la sanzione č commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta.

2. Identico.

3. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non č dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione č punita con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. La stessa sanzione si applica anche se č omessa la dichiarazione periodica o quella prescritta dall'articolo 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel caso di effettuazione di acquisti intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso nel quale non vi č debito d'imposta.

3. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non č dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione č punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La stessa sanzione si applica anche se č omessa la dichiarazione prescritta dall'articolo 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel caso di effettuazione di acquisti intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso nel quale non vi č debito d'imposta. Se la dichiarazione omessa č presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell' inizio di qualunque attivitā amministrati va di accertamento di cui il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000.

4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della differenza. La medesima sanzione si applica se dalla dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, risulta, con riferimento alle operazioni effettuate nel territorio dello Stato, un'imposta inferiore a quella dovuta. Se la violazione riguarda la dichiarazione periodica si applica la sanzione prevista dal comma 3.

4. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato.

4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 č elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilitā degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non č superiore al 10 per cento di quella dichiarata.

4-bis. La sanzione di cui al comma 4 č aumentata della metā quando la violazione č realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

4-ter. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 č elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 4-bis.

4-ter. Fuori dai casi di cui al comma 4-bis, la sanzione di cui al comma 4 č ridotta di un terzo quando la maggiore imposta ovvero la minore eccedenza detraibile o rimborsabile accertata č complessivamente inferiore al tre per cento dell'imposta, dell'eccedenza detraibile o rimborsabile dichiarata e, comunque, complessivamente inferiore ad euro 30.000 euro.

 

4-quater. Per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

4-quinquies. Chi chiede a rimborso l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti individuati dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, č punito con sanzione amministrativa pari al trenta per cento del credito rimborsato.

5. Chi, in difformitā della dichiarazione, chiede un rimborso non dovuto o in misura eccedente il dovuto, č punito con sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della somma non spettante.

 

5. Identico

6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attivitā, previste nel primo e terzo comma dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove č esercitata l'attivitā o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti č punito con sanzione da lire un milione a lire quattro milioni. Č punito con la medesima sanzione chi presenta la richiesta di registrazione di cui all'articolo 74-quinquies, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con indicazioni incomplete o inesatte, anche relativamente all'indirizzo di posta elettronica e all'URL del sito web, tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove č esercitata l'attivitā. La sanzione č ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.

6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attivitā, previste dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove č esercitata l'attivitā o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti č punito con sanzione da euro 500 a euro 2.000. Č punito con la medesima sanzione chi presenta la richiesta di registrazione o le comunicazioni di cui all'articolo 74-quinquies, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con indicazioni incomplete o inesatte, anche relativamente all'indirizzo di posta elettronica e all'URL del sito web, tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove č esercitata l'attivitā. La sanzione č ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.

 

 

Articolo 6
Violazione degli obblighi relativi
alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto

Articolo 6
Violazione degli obblighi relativi
alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto

1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati č punito con la sanzione amministrativa compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, č soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta.

1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati č punito con la sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, č soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione č dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

2. Chi viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA č punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

2. Chi viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA č punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione č in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione č punita con sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

3. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione č in ogni caso pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione č punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

3-bis. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all’ articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l’imposta č punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente. Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi dell’ articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l’imposta č punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente. Qualora le indicazioni di cui all’ articolo 74, primo comma, lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 siano non veritiere, le sanzioni di cui ai periodi precedenti del presente comma sono aumentate al 40 per cento.

3-bis. Identico.

4. Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis la sanzione non puō essere inferiore a lire un milione.

4. Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo periodo, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis la sanzione non puō essere inferiore ad euro 500.

5. Nel caso di violazione di pių obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di una medesima operazione, la sanzione č applicata una sola volta.

5. Identico.

6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, č punito con la sanzione amministrativa uguale all'ammontare della detrazione compiuta.

6. Identico.

7. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si applica anche se, in mancanza della comunicazione di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'operazione č stata assoggettata ad imposta in altro Stato membro.

7. Identico.

8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, č punito, salva la responsabilitā del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di lire cinquecentomila, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalitā:

8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, č punito, salva la responsabilitā del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, sempreché non provveda a regolarizzare l'operazione con le seguenti modalitā:

a) se non ha ricevuto la fattura, entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, presentando all'ufficio competente nei suoi confronti, previo pagamento dell'imposta, entro il trentesimo giorno successivo, un documento in duplice esemplare dal quale risultino le indicazioni prescritte dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alla fatturazione delle operazioni;

a) identica;

b) se ha ricevuto una fattura irregolare, presentando all'ufficio indicato nella lettera a), entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta.

b) identica.

9. Se la regolarizzazione č eseguita, un esemplare del documento, con l'attestazione della regolarizzazione e del pagamento, č restituito dall'ufficio al contribuente che deve registrarlo ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

9. Identica.

9-bis. E' punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell’imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l’imposta in fattura omettendone il versamento. Qualora l’imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell’ articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa č pari al 3 per cento dell’imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolaritā commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo. Al pagamento delle sanzioni previste nel secondo e terzo periodo, nonché al pagamento dell’imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile. E' punito con la sanzione di cui al comma 2 il cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l’obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l’omissione ai sensi del comma 8, applicando, comunque, il meccanismo dell’inversione contabile.

9-bis. E' punito con la sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centottanta per cento dell’imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell’inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l’imposta in fattura omettendone il versamento. Qualora l’imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell’ articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa č pari al 3 per cento dell’imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolaritā commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo. Al pagamento delle sanzioni previste nel secondo e terzo periodo, nonché al pagamento dell’imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile. E' punito con la sanzione di cui al comma 2 il cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l’obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l’omissione ai sensi del comma 8, applicando, comunque, il meccanismo dell’inversione contabile.

9-ter. Il cessionario che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all’ articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell’indicazione della denominazione e del soggetto passivo che ha assolto l’imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere, č punito, salva la responsabilitā del cedente, con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo dell’acquisto non documentato regolarmente sempreché non provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all’acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all’ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all’operazione irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento attestante la vendita gli estremi dell’avvenuta regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall’ufficio competente.

9-ter. Il cessionario che, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all’ articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell’indicazione della denominazione e del soggetto passivo che ha assolto l’imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere, č punito, salva la responsabilitā del cedente, con la sanzione amministrativa dal 10 al 20 per cento del corrispettivo dell’acquisto non documentato regolarmente sempreché non provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all’acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all’ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all’operazione irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento attestante la vendita gli estremi dell’avvenuta regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall’ufficio competente.

 

 

Articolo 7
Violazioni relative alle esportazioni

Articolo 7
Violazioni relative alle esportazioni

1. Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alle cessioni all'esportazione, č punito con la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine ivi prescritto. La sanzione non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.

1. Identico.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi effettua cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Unione europea senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se non provvede alla regolarizzazione dell'operazione nel termine ivi previsto.

2. Identico.

3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, č punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.

3. Identico.

4. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltā di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, ovvero ne beneficia oltre il limite consentito. Se il superamento del limite consegue a mancata esportazione, nei casi previsti dalla legge, da parte del cessionario o del commissionario, la sanzione č ridotta alla metā e non si applica se l'imposta viene versata all'ufficio competente entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esportazione, previa regolarizzazione della fattura.

4. Identico.

4-bis. E' punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

4-bis. E' punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

5. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione, indica quantitā, qualitā o corrispettivi diversi da quelli reali, č punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato, calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni. La sanzione non si applica per le differenze quantitative non superiori al cinque per cento.

5. Identico.

 

 

Articolo 8
Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni

Articolo 8
Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni

1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto compresa quella periodica non č redatta in conformitā al modello approvato dal Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non č indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni. La medesima sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto della dichiarazione prevista dall'articolo 74-quinquies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attivitā produttive o dell'imposta sul valore aggiunto non č redatta in conformitā al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non č indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La medesima sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto della dichiarazione prevista dall'articolo 74-quinquies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.

2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali č prescritta l'allegazione alla dichiarazione, la conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio.

2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali č prescritta, la conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio.

3. Si applica la sanzione amministrativa da lire un milione a lire otto milioni quando l'omissione o l'incompletezza riguardano gli elementi previsti nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 4.000 quando l'omissione o l'incompletezza riguardano gli elementi previsti nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

3-bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di euro 50.000.

3-bis. Identico.

 

3-ter. Quando l'omissione o l'incompletezza riguarda le segnalazioni previste dall'articolo 113, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 124, comma 5 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall’articolo 132, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 30, comma 4 quater, della legge 30 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 1, comma 8 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica una sanzione da 2.000 a 21.000 euro.

Articolo 9
Violazioni degli obblighi relativi alla contabilitā

Articolo 9
Violazioni degli obblighi relativi alla contabilitā

1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali č imposta da altre disposizioni della legge tributaria, č punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire quindici milioni.

1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali č imposta da altre disposizioni della legge tributaria, č punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi, nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo comma ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza.

2. Identico.

3. La sanzione puō essere ridotta fino alla metā del minimo qualora le irregolaritā rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, sempreché non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute. Essa č irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente superiori, nell'esercizio, a lire cento milioni.

3. La sanzione puō essere ridotta fino alla metā del minimo qualora le irregolaritā rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, sempreché non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute. Essa č irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente superiori, nell'esercizio, a euro 50.000.

4. Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette risultano non rispettati in dipendenza del superamento, fino al cinquanta per cento, dei limiti previsti per l'applicazione del regime semplificato per i contribuenti minori di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del regime speciale per l'agricoltura di cui all'articolo 34 dello stesso decreto n. 633 del 1972, ovvero dei regimi semplificati per l'adempimento degli obblighi documentali e contabili da parte di esercenti imprese, arti e professioni di cui all'articolo 3, commi 165 e 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

4. Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette risultano non rispettati in dipendenza del superamento, fino al cinquanta per cento, dei limiti previsti per l'applicazione del regime semplificato per i contribuenti minori di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, del regime speciale per l'agricoltura di cui all'articolo 34 dello stesso decreto n. 633 del 1972, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500.

5. I soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e ai fini dell’imposta regionale sulle attivitā produttive (IRAP), che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi prescritti dall’articolo 2409-ter, terzo comma, del codice civile, sono puniti, qualora da tali omissioni derivino infedeltā nella dichiarazione dei redditi o ai fini dell’IRAP, con la sanzione amministrativa fino al 30 per cento del compenso contrattuale relativo all’attivitā di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all’imposta effettivamente accertata a carico del contribuente. In caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o ai fini dell’IRAP si applica, oltre alla disposizione del precedente periodo, la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065.

5. Se la dichiarazione delle societā e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle societā sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali non č sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica la sanzione amministrativa fino al 30 per cento del compenso contrattuale relativo all'attivitā di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di euro 250.

 

 

Articolo 10
Violazione degli obblighi
degli operatori finanziari

Articolo 10
Violazione degli obblighi
degli operatori finanziari

1. Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da lire quattro milioni a lire quaranta milioni. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione č ridotta alla metā se il ritardo non eccede i quindici giorni.

1. Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 21.000. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione č ridotta alla metā se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi.

1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

1-bis. Identico.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle societā ed enti di assicurazione e alle societā ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attivitā di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonché all'Ente poste italiane.

2. Identico.

3. Fino a prova contraria, si presume che autori della violazione siano coloro che hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di risposta, i legali rappresentanti della banca, societā o ente.

3. Si presume che autori della violazione siano coloro che hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di risposta, i legali rappresentanti della banca, societā o ente.

4. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta.

4. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta.

 

 

Articolo 11
Altre violazioni in materia di imposte dirette
e di imposta sul valore aggiunto

Articolo 11
Altre violazioni in materia di imposte dirette
e di imposta sul valore aggiunto

1. Sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni le seguenti violazioni:

1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni:

a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica ed accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;

a) identica;

b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;

b) identica;

c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.

c) identica.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione pių gravemente punita, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione pių grave, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

[3. Abrogato.]

 

4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da lire un milione a lire due milioni per ciascuno di essi, ridotta alla metā in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.

4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro 500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla metā in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.

4-bis. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonché delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, č punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione č omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50000 euro.

4-bis. Identico.

5. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, č punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire otto milioni.

5. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, č punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 4.000.

[6. Abrogato..]

 

7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

7. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da euro 250 a euro 2.000.

 

7-bis. La mancata o inesatta indicazione del soggetto beneficiario delle somme prelevate nell'ambito dei rapporti e delle operazioni di cui all'articolo 32, primo comma, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, č punita con la sanzione dal 10 al 50 per cento delle predette somme, salvo che non risultino dalle scritture contabili.

 

7-ter. Quando la garanzia di cui all'articolo dell'art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, č presentata dalle societā controllate o dall'ente o societā controllante, di cui all'articolo articolo 73, terzo comma del medesimo decreto, con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.

 

7 quater. Nei casi in cui il contribuente non presenti l'interpello previsto dall'articolo Il, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante Statuto dei diritti del contribuente, si applica la sanzione prevista dall' articolo 8 comma 3-quinquies. La sanzione č raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria disconosca la disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo.

 

 

Articolo 12
Sanzioni accessorie in materia di imposte
dirette ed imposta sul valore aggiunto

Articolo 12
Sanzioni accessorie in materia di imposte
dirette ed imposta sul valore aggiunto

1. Quando č irrogata una sanzione amministrativa superiore a lire cento milioni e la sanzione edittale prevista per la pių grave delle violazioni accertate non č inferiore nel minimo a ottanta milioni e nel massimo a centosessanta milioni di lire, si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da uno a tre mesi. La durata delle sanzioni accessorie puō essere elevata fino a sei mesi, se la sanzione irrogata č superiore a lire duecento milioni e la sanzione edittale prevista per la pių grave violazione non č inferiore nel minimo a centosessanta milioni di lire.

1. Quando č irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 52.000 e la sanzione edittale prevista per la pių grave delle violazioni accertate non č inferiore nel minimo a euro 40.000 e nel massimo a euro 80.000, si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da uno a tre mesi. La durata delle sanzioni accessorie puō essere elevata fino a sei mesi, se la sanzione irrogata č superiore a euro 100.000 e la sanzione edittale prevista per la pių grave violazione non č inferiore nel minimo a euro 80.000.

2. Qualora siano state contestate ai sensi dell’ articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, č disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attivitā ovvero dell’esercizio dell’attivitā medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all’ articolo 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione č immediatamente esecutivo. Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione č disposta per un periodo da un mese a sei mesi .

2. Identico.

2-bis. La sospensione di cui al comma 2 č disposta dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando č stata contestata la quarta violazione.

2-bis. Identico.

2-ter. L’esecuzione e la verifica dell’effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 č effettuata dall’Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell’ articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2-ter. Identico.

2-quater. L’esecuzione della sospensione di cui al comma 2 č assicurata con il sigillo dell’organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato.

2-quater. Identico.

2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 č disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all’ articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell’obbligo di regolarizzazione dell’operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-ter dell’ articolo 6.

2-quinquies. Identico.

2-sexies. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero ad ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, č disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, la sospensione č disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di sospensione č immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinché ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter.

2-sexies. Identico.

2-septies. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 2-sexies siano commesse nell'esercizio in forma associata di attivitā professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma č disposta nei confronti di tutti gli associati.

2-septies. Identico.

3. Se č accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, č disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivitā nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione č disposta da due a sei mesi.

3. Identico.

4. In caso di recidiva nelle violazioni previste dall'articolo 10, l'autore delle medesime č interdetto dalle cariche di amministratore della banca, societā o ente per un periodo da tre a sei mesi.

4. Identico.

 

 

Articolo 13
Ritardati od omessi versamenti diretti

Articolo 13
Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, č soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, č ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, č soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo č ridotta alla metā. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo č ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresė in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresė in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

 

4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalitā di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.

 

5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute č applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis, 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 

6. Fuori dall'ipotesi di cui all'art. 11, comma 7-ter, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o societā controllante ovvero delle societā controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre societā controllate o dall'ente o societā controllante, di cui all'articolo articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica la sanzione del 30 per cento quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto č presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale.

3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

7. Identico.

 

 

Articolo 14
Violazioni dell'obbligo di esecuzione
di ritenute alla fonte

Articolo 14
Violazioni dell'obbligo di esecuzione
di ritenute alla fonte

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte č soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto, salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 per il caso di omesso versamento.

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte č soggetto alla sanzione amministrativa pari al venti per cento dell'ammontare non trattenuto.

 

 

Articolo 15
Incompletezza dei documenti di versamento

Articolo 15
Incompletezza dei documenti di versamento

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione.

1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500..

2. Il concessionario per la riscossione č tenuto a comunicare l'infrazione all'ufficio o all'ente impositore.

2. Identico.

 

2-bis. Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non č superiore a cinque giorni lavorativi.


 

D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Schema D.Lgs. n. 183
Revisione del sistema sanzionatorio

 

 

 

Capo II
Sanzioni amministrative per
le violazioni di norme tributarie

 

Articolo 16
(Modifiche al decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472)

 

 

Articolo 2
Sanzioni amministrative

Articolo 2
Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.

1. Identico.

2. La sanzione č riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

2. Identico.

3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

3. Identico.

4. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa possono essere aggiornati ogni tre anni in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine, entro il 30 giugno successivo al compimento del triennio, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa le nuove misure, determinandone la decorrenza.

4. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa possono essere aggiornati ogni tre anni in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine, entro il 30 giugno successivo al compimento del triennio, il Ministro dell'economia e delle finanze, fissa le nuove misure, determinandone la decorrenza.

 

 

Articolo 5
Colpevolezza

Articolo 5
Colpevolezza

1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attivitā di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltā sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave.

1. Identico.

2. Nei casi indicati nell'articolo 11, comma 1, se la violazione non č commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non puō essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente lire cento milioni, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilitā prevista a carico della persona fisica, della societā, dell'associazione o dell'ente indicati nel medesimo articolo 11, comma 1. L'importo puō essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

2. Soppresso

3. La colpa č grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non č possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.

3. Identico.

4. E' dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad ostacolare l'attivitā amministrativa di accertamento.

4. Identico.

 

 

Articolo 7
Criteri di determinazione della sanzione

Articolo 7
Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravitā della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalitā e alle condizioni economiche e sociali.

 

2. La personalitā del trasgressore č desunta anche dai suoi precedenti fiscali.

 

3. La sanzione puō essere aumentata fino alla metā nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalitā dell'azione, presentano profili di sostanziale identitā.

3. Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione č aumentata fino alla metā nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalitā dell'azione, presentano profili di sostanziale identitā.

4. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entitā del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa puō essere ridotta fino alla metā del minimo.

4. Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entitā del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa puō essere ridotta fino alla metā del minimo.

 

 

Articolo 11
Responsabili per la sanzione amministrativa

Articolo 11
Responsabili per la sanzione amministrativa

1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo č commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di societā, associazione od ente, con o senza personalitā giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la societā, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.

1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo č commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di societā, associazione od ente, con o senza personalitā giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la societā, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti. Se la violazione non č commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni degli articoli 7, comma 3, e 12, non puō essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente euro 50.000, salvo quanto disposto dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, e salva, per l'intero, la responsabilitā prevista a carico della persona fisica, della societā, dell'associazione o dell'ente. L'importo puō essere adeguato ai sensi dell'articolo 2, comma 4.

2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.

2. Identico.

3. Quando la violazione č commessa in concorso da due o pių persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la societā, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione pių grave.

3. Identico.

4. Il pagamento della sanzione da parte dell'autore della violazione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella pių grave estingue l'obbligazione indicata nel comma 1.

4. Soppresso.

5. Quando la violazione non č commessa con dolo o colpa grave, il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella pių grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto dall'articolo 5, comma 2, la responsabilitā della persona fisica, della societā, dell'associazione o dell'ente indicati nel comma 1 č limitata all'eventuale eccedenza.

5. Il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella pių grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto dall'articolo 11, comma 1, la responsabilitā della persona fisica, della societā, dell'associazione o dell'ente indicati nel comma 1 č limitata all'eventuale eccedenza.

6. Per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, la persona fisica, la societā, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 possono assumere il debito dell'autore della violazione.

6. La persona fisica, la societā, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 possono assumere il debito dell'autore della violazione.

7. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorché avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilitā della persona fisica, della societā o dell'ente indicati nel comma 1.

7. Identico.

 

 

Articolo 12
Concorso di violazioni e continuazione

Articolo 12
Concorso di violazioni e continuazione

1. E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione pių grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con pių azioni od omissioni, diverse violazioni formali della medesima disposizione.

1. Identico.

2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette pių violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

2. Identico.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di pių tributi, si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella pių grave aumentata di un quinto.

3. Identico.

4. Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi.

4. Identico.

5. Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metā al triplo. Se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se pių atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.

5. Identico.

6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.

6. Identico.

7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non puō essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

7. Identico.

8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia, all'impugnazione dell'avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non puō stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.

8. Nei casi di accertamento con adesione di mediazione tributaria e di conciliazione giudiziale, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d'imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia, all'impugnazione dell'avviso di accertamento, e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente decreto non puō stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.

Articolo 13
Ravvedimento

Articolo 13
Ravvedimento

1. La sanzione č ridotta, sempreché la violazione non sia stata giā constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivitā amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

1. Identico:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a) identica;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non č prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore č stato commesso;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale č stata commessa la violazione ovvero, quando non č prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

b) identica;

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale č stata commessa la violazione ovvero, quando non č prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-bis) identica;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale č stata commessa la violazione ovvero, quando non č prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) identica:

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

b-quater) identica;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

c) identica.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis) e b-ter), si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater, si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

1.ter Identico.

1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivitā amministrative di controllo e accertamento.

1-quater. Identico.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

2. Identico.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

3. Identico.

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

5. Identico.

 

 

Articoli 14
Cessione di azienda

Articoli 14
Cessione di azienda

1. Il cessionario č responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui č avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle giā irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

1. Identico.

2. L'obbligazione del cessionario č limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.

2. Identico.

3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle giā definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta .

3. Identico.

4. La responsabilitā del cessionario non č soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.

4. Identico.

5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.

5. Identico.

 

5-bis. Salva l'applicazione del comma 4, la disposizione non trova applicazione quando la cessione avviene nell'ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio.

 

5-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, al conferimento di azienda.

 

 

Articolo 23
Sospensione dei rimborsi e compensazione

Articolo 23
Sospensione dei rimborsi e compensazione

1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento puō essere sospeso se č stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione opera nei limiti della somma risultante dall'atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.

1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento puō essere sospeso se č stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.

2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

2. Identico.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido, sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che puō disporne la sospensione ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. Identico.

4. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, č ammessa azione avanti al tribunale, cui č rimesso il potere di sospensione.

4. Identico.


 

D.P.R. 26 aprile, 1986 n. 131
Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro

Schema D.Lgs. n. 183
Revisione del sistema sanzionatorio

 

 

 

Capo III
Altre disposizioni

 

Articolo 17
(Sanzione applicabile in caso di cessioni, risoluzioni e proroghe anche
tacite dei contratti di locazione
e di affitto di beni immobili)

 

1. All'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

Articolo 17
Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili

Articolo 17
Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili

1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, č liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.

1. L'imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, č liquidata dalle parti contraenti ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Entro il termine di trenta giorni deve essere presentata all'ufficio presso cui č stato registrato il contratto di locazione la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe anche tacite dello stesso.

 

1-bis. Chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di cui al comma 1, č sanzionato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. L'attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe deve essere presentato all'ufficio del registro presso cui č stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento.

2. Soppresso.

3. Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta puō essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ovvero annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il contribuente che ha corrisposto l'imposta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualitā successive a quella in corso. L'imposta relativa alle annualitā successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve essere versata con le modalitā di cui al comma 1.

3. Identico.

3-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'obbligo della registrazione puō essere assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese di febbraio, una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell'anno precedente. La denuncia deve essere sottoscritta e presentata da una delle parti contraenti e deve contenere le generalitā e il domicilio nonché il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo e la data di stipulazione, l'oggetto, il corrispettivo pattuito e la durata del contratto..

3-bis. Identico.


 

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Disposizioni in materia di
federalismo Fiscale Municipale

Schema D.Lgs. n. 183
Revisione del sistema sanzionatorio

 

 

 

Capo III
Altre disposizioni

 

Articolo 17
(Sanzione applicabile in caso di cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite
dei contratti di locazione e di affitto
di beni immobili)

 

 

Articolo 3
Cedolare secca sugli affitti

Articolo 3
Cedolare secca sugli affitti

1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unitā immobiliari abitative locate ad uso abitativo puō optare per il seguente regime.

1. Identico.

2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, puō essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca puō essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti č ridotta al 15 per cento (21). Sui contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

2. Identico.

3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.

3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione per il quale č stata esercitata l'opzione per il regime della cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione in misura fissa pari ad euro 67, ridotta a euro 35 se presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

4. La cedolare secca č versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente giā pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalitā di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

4. Identico.

5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non č indicato o č indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.

5. Identico.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unitā immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attivitā d'impresa, o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non puō essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Identico.

6-bis. L'opzione di cui al comma 1 puō essere esercitata anche per le unitā immobiliari abitative locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II del codice civile, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

6-bis. Identico.

7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

7. Identico.

8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:

8. Identico:

a) la durata della locazione č stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;

a) identica;

b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;

b) identica;

c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione č fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.

c) identica.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:

9. Identico:

a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;

a) identica;

b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

b) identica.

10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Identico.

10-bis. Per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali.

10-bis. Identico.

11. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca č sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltā di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltā di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.

11. Identico.


 

D.P.R. 26 aprile, 1986 n. 131
Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro

Schema D.Lgs. n. 183
Revisione del sistema sanzionatorio

 

 

 

Articolo 18
(Modifiche in materia di sanzioni
ai fini dell'imposta di registro)

Articolo 69
Omissione della richiesta di registrazione
e della presentazione della denuncia

Articolo 69
Omissione della richiesta di registrazione
e della presentazione della denuncia

1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 č punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta.

1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 č punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione č effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200.

 

 

Articolo 72
Occultazione di corrispettivo

Articolo 72
Occultazione di corrispettivo

1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella giā applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71.

1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella giā applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 71.


 

Legge 13 maggio 1999 n. 133
Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

Schema D.Lgs. n. 183
Revisione del sistema sanzionatorio

 

 

 

Articolo 19
(Associazioni sportive dilettantistiche)

Articolo 25
Disposizioni tributarie in materia
di associazioni sportive dilettantistiche.

Articolo 25
Disposizioni tributarie in materia
di associazioni sportive dilettantistiche.

1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le societā e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo 11 dello stesso testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione dell'imposta, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. La ritenuta č a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a lire 40 milioni ed č a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.

1. Identico.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle associazioni pro-loco.

1-bis. Identico.

2. Per le associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attivitā culturali:

2. Identico.

a) i proventi realizzati dalle associazioni nello svolgimento di attivitā commerciali connesse agli scopi istituzionali;

a) identica;

b) i proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformitā all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di formazione del reddito complessivo.

b) identica;

3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 18 maggio 1999, l'importo fissato dall'articolo 1, comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, come modificato da ultimo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 1998, in lire 130.594.000, č elevato a lire 360 milioni.

3. Identico.

4. Alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

4. Identico.

a) nell'articolo 1, il comma 3 č abrogato;

a) identica;

b) nell'articolo 2:

b) identica;

1) al comma 3, le parole: Ŧquinto commaŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧsesto commaŧ;

1) identico;

2) al comma 5, le parole: Ŧ6 per centoŧ sono sostituite dalle seguenti: Ŧ3 per centoŧ.

2) identico;

5. I pagamenti a favore di societā, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalitā idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.

5. I pagamenti a favore di societā, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo pari o superiore a 1.000 euro, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalitā idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi.


 

Legge 30 dicembre 2004 n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)

Schema D.Lgs. n. 183
Revisione del sistema sanzionatorio

 

 

 

Articolo 20
(Modifica dell'atto di recupero)

Articolo 1, comma 421

Articolo 1, comma 421

421. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate puō emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalitā previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. La disposizione del primo periodo non si applica alle attivitā di recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

421. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l'Agenzia delle entrate puō emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalitā previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. La disposizione del primo periodo non si applica alle attivitā di recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.


 

D.P.R. 22-7-1998 n. 322
Regolamento recante modalitā
per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivitā produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell'articolo 3, comma 136,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Schema D.Lgs. n. 183
Revisione del sistema sanzionatorio

 

 

 

Articolo 21
(Violazioni in materia di certificazione unica)

Articolo 4
Dichiarazione e certificazioni
dei sostituti d'imposta

Articolo 4
Dichiarazione e certificazioni
dei sostituti d'imposta

1. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i percipienti, redatta in conformitā ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 1.

1. Identico.

2. La dichiarazione indica i dati e gli elementi necessari per l'individuazione del sostituto d'imposta, dell'intermediario e degli altri soggetti di cui al precedente comma, per la determinazione dell'ammontare dei compensi e proventi, sotto qualsiasi forma corrisposti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, nonché per l'effettuazione dei controlli e gli altri elementi richiesti nel modello di dichiarazione, esclusi quelli che l'Agenzia delle entrate, l'I.N.P.S. e l'I.N.A.I.L. sono in grado di acquisire direttamente e sostituisce le dichiarazioni previste ai fini contributivi e assicurativi.

2. Identico.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, la dichiarazione unica di cui al comma 1 puō essere estesa anche ai contributi dovuti agli altri enti e casse.

3. Identico.

3-bis. I sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis e 29 del citato decreto n. 600 del 1973, tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 7-bis del medesimo decreto, trasmettono in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, all'Agenzia delle entrate i dati fiscali e contributivi contenuti nella predetta certificazione, nonché gli ulteriori dati necessari per l'attivitā di liquidazione e controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di erogazione. Entro la stessa data sono, altresė, trasmessi in via telematica i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate, a tutti gli effetti, alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1.

3-bis. Identico.

4. Le attestazioni comprovanti il versamento delle ritenute e ogni altro documento previsto dal decreto di cui all'articolo 1 sono conservati per il periodo previsto dall'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e sono esibiti o trasmessi, su richiesta, all'ufficio competente. La conservazione delle attestazioni relative ai versamenti contributivi e assicurativi resta disciplinata dalle leggi speciali.

4. Identico.

4-bis. Salvo quanto previsto dal comma 3-bis, i sostituti di imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli intermediari e gli altri soggetti di cui al comma 1 presentano in via telematica, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3, la dichiarazione di cui al comma 1, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno.

4-bis. Identico.

[5. Abrogato.]

 

[6. Abrogato.]

 

6-bis. I soggetti indicati nell'articolo 29, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenuta alla fonte comunicano all'Agenzia delle entrate mediante appositi elenchi i dati fiscali dei percipienti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalitā delle comunicazioni, previa intesa con le rispettive Presidenze delle Camere e della Corte costituzionale, con il segretario generale della Presidenza della Repubblica, e, nel caso delle regioni a statuto speciale, con i Presidenti dei rispettivi organi legislativi . Nel medesimo provvedimento puō essere previsto anche l'obbligo di indicare i dati relativi ai contributi dovuti agli enti e casse previdenziali.

6-bis. Identico.

6-ter. I soggetti indicati nel comma 1 rilasciano un'apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica. La certificazione č unica anche ai fini dei contributi dovuti agli altri enti e casse previdenziali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali , sono stabilite le relative modalitā di attuazione. La certificazione unica sostituisce quelle previste ai fini contributivi.

6-ter. Identico.

6-quater. Le certificazioni di cui al comma 6-ter, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la certificazione puō essere sostituita dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.

6-quater. Identico.

6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione č effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.

6-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione č effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione č correttamente trasmessa entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo, la sanzione č ridotta ad un terzo con un massimo di euro 20.000.


 

Legge 30 dicembre 1991, n. 413

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivitā di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale

Schema D.Lgs. n. 183
Revisione del sistema sanzionatorio

 

 

 

Articolo 22
(Violazioni degli obblighi di comunicazione degli enti e delle casse aventi
esclusivamente fine assistenziale)

Articolo 78, comma 26

Articolo 78, comma 26

26. Gli elenchi debbono essere predisposti su supporti magnetici con le modalitā ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. In caso di inosservanza degli obblighi relativi a tali elenchi si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Le modalitā e il contenuto della trasmissione sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al comma 25 si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti č effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui al comma 25, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.

26. Gli elenchi debbono essere predisposti su supporti magnetici con le modalitā ed i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze. In caso di inosservanza degli obblighi relativi a tali elenchi si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni. Le modalitā e il contenuto della trasmissione sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al comma 25 si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 con un massimo di euro 50.000 per soggetto terzo. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti č effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui al comma 25, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione č correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza di cui al comma 25, la sanzione č ridotta ad un terzo, con un massimo di euro 20.000.


 

D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175
Semplificazione fiscale e dichiarazione
dei redditi precompilata

Schema D.Lgs. n. 183
Revisione del sistema sanzionatorio

 

 

 

Articolo 23
(Violazioni degli obblighi di comunicazione
al Sistema tessera sanitaria)

Articolo 3
Trasmissione all'Agenzia delle entrate
da parte di soggetti terzi di dati relativi
a oneri e spese sostenute dai contribuenti

Articolo 3
Trasmissione all'Agenzia delle entrate
da parte di soggetti terzi di dati relativi
a oneri e spese sostenute dai contribuenti

1. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) il comma 25 č sostituito dal seguente:

Ŧ25. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno all'Agenzia dell'entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente:

a) identica:

a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;

a) identica;

b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;

b) identica;

c) contributi previdenziali ed assistenziali;

c) identica;

d) contributi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.ŧ;

d) identica;

b) nel comma 26 č aggiunto, in fine, il seguente periodo: ŦLe modalitā e il contenuto della trasmissione sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al comma 25 si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti č effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui al comma 25, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa.ŧ.

b) identica.

2. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle entrate puō utilizzare i dati di cui all'articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Identico.

3. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, inviano al Sistema tessera sanitaria, secondo le modalitā previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2008, attuativo dell'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015 ad esclusione di quelle giā previste nel comma 2, ai fini della loro messa a disposizione dell'Agenzia delle entrate. Le specifiche tecniche e le modalitā operative relative alla trasmissione telematica dei dati, sono rese disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria.

3. Identico.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati i termini e le modalitā per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3.

4. Identico.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita l'Autoritā garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalitā tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3.

5. Identico.

 

5-bis. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti č effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell' Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione č correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione č ridotta ad un terzo con un massimo di euro 20.000

6. L'Agenzia delle entrate effettua controlli sulla correttezza dei dati trasmessi dai soggetti terzi con i poteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. Identico.


 

D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241
Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni

Schema D.Lgs. n. 183
Revisione del sistema sanzionatorio

 

 

 

Articolo 24
(Riduzione sanzionatoria in caso di rettifiche
del CAF o del professionista)

Articolo 39
Sanzioni

Articolo 39
Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie: 

1. Identico.

a) ai soggetti indicati nell'Art. 35 che rilasciano il visto di conformitā, ovvero l'asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele č relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalitā di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, i soggetti indicati nell'articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione č stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto č definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta č pari all'importo della sola sanzione. La sanzione č ridotta nella misura prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se il versamento č effettuato entro la stessa data del 10 novembre. La violazione č punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all’ Art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione č punibile a condizione che non trovi applicazione l’Art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, č disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltā di rilasciare il visto di conformitā e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, č disposta l’inibizione dalla facoltā di rilasciare il visto di conformitā e l’asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione;

a) ai soggetti indicati nell'Art. 35 che rilasciano il visto di conformitā, ovvero l'asseverazione, infedele si applica, la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Salvo il caso di presentazione di dichiarazione rettificativa, se il visto infedele č relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalitā di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, i soggetti indicati nell'articolo 35 sono tenuti nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Se entro il 10 novembre dell'anno in cui la violazione č stata commessa il CAF o il professionista trasmette una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, trasmette una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto č definito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, la somma dovuta č pari all'importo della sola sanzione. La sanzione č ridotta ad un nono del minimo, se il versamento č effettuato entro la stessa data del 10 novembre. La violazione č punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all’Art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione č punibile a condizione che non trovi applicazione l’Art. 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, č disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltā di rilasciare il visto di conformitā e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, č disposta l’inibizione dalla facoltā di rilasciare il visto di conformitā e l’asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione;

a-bis) se il visto infedele č relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalitā di cui all'articolo 13, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione amministrativa di cui al primo periodo della lettera a);

a-bis) identica;

a-ter) nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di cui al comma 1, lettera a), il contribuente č tenuto al versamento della maggiore imposta dovuta e dei relativi interessi.

a-ter) identica;

b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'Art. 36 infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, č disposta la sospensione dalla facoltā di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facoltā č inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravitā; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.

b) identica.

1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente Art. e dell’ Art. 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore č obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.

1-bis. Identico.

2. Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente Art. e dell’ Art. 7-bis sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L’atto di contestazione č unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, puō essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

2. Identico.

3. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'Art. 37, commi 2 e 4, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582.

3. Identico.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivitā di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, č sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35, nonché quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, č disposta la revoca dell'esercizio dell'attivitā di assistenza; nei casi di particolare gravitā č disposta la sospensione cautelare.

4. Identico.

4-bis. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca.

4-bis. Identico.

4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro.

4-ter. Identico.


 

D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Schema D.Lgs. n. 183
Revisione del sistema sanzionatorio

 

 

 

Articolo 25
(Procedimento di computo in diminuzione delle perdite in accertamento)

Articolo 42
Avviso di accertamento

Articolo 42
Avviso di accertamento

Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

Identico.

L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Identico.

 

2-bis. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 40-bis del presente decreto, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili di cui al comma 2, le perdite relative al periodo d'imposta oggetto di accertamento, fino a concorrenza del loro importo. Dai maggiori imponibili che residuano dall'eventuale computo in diminuzione di cui al periodo precedente, il contribuente ha facoltā di chiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, il contribuente deve presentare un'apposita istanza all'ufficio competente all'emissione dell'avviso di accertamento di cui al comma 2, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto č sospeso per un periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito al contribuente, entro sessanta giorni dalla presentazione dell' istanza. Ai fini del presente comma per perdite pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili alla data di chiusura del periodo d'imposta oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del TUIR

L'accertamento č nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non č allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma.

Identico.

 

 


 

D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218
Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale

Schema D.Lgs. n. 183
Revisione del sistema sanzionatorio

 

 

 

Articolo 25
(Procedimento di computo in diminuzione delle perdite in accertamento)

Articolo 7
Atto di accertamento con adesione

Articolo 7
Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione č redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

1.Identico.

1-bis. Il contribuente puō farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

1-bis. Identico.

 

1-ter. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 9-bis del presente decreto, il contribuente ha facoltā di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite di cui al comma 2-bis dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo.

 

 


 

D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Schema D.Lgs. n. 183
Revisione del sistema sanzionatorio

 

 

 

Articolo 25
(Procedimento di computo in diminuzione delle perdite in accertamento)

Articolo 36-bis
Liquidazioni delle imposte, dei contributi,
dei premi e dei rimborsi dovuti in base
alle dichiarazioni

Articolo 36-bis
Liquidazioni delle imposte, dei contributi,
dei premi e dei rimborsi dovuti in base
alle dichiarazioni

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta .

1. Identico.

2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:

2. Identico:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;

a) identica;

b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

b) identica;

c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

c) identica;

d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;

d) identica;

e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione;

e) identica;

f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivitā dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualitā di sostituto d'imposta.

f) identica.

2-bis. Se vi č pericolo per la riscossione, l'ufficio puō provvedere, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualitā di sostituto d'imposta.

2-bis. Identico.

3. Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, l'esito della liquidazione č comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali . Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puō fornire i chiarimenti necessari all'amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

3. Identico.

 

3-bis. A seguito dello scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo del comma 2-bis dell'articolo 42 del presente decreto, del comma 3 dell'articolo 40-bis del presente decreto, del comma 1-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, del comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del TUIR nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata. A seguito dello scomputo delle perdite dai maggiori imponibili effettuato ai sensi del primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 42 del presente decreto, l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre l'importo delle perdite riportabili ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del TUIR nelle dichiarazioni dei redditi successive a quella oggetto di rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede alla rettifica ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 42 del presente decreto.

4. I dati contabili risultanti dalla liquidazione prevista nel presente articolo si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente e dal sostituto d'imposta.

4. Identico.


 

Articolo 25
(Procedimento di computo in diminuzione delle perdite in accertamento)

Per i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 25 vedi i testi a fronte sopra riportati

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i contenuti e le modalitā di presentazione dell'istanza di cui ai precedenti commi, nonché le conseguenti attivitā dell'ufficio competente.

 

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti entrano in vigore 1° gennaio 2016, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.


 

D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro

Schema D.Lgs. n. 183
Revisione del sistema sanzionatorio

 

 

 

Articolo 26
(Ulteriori modifiche in materia
di imposta di registro)

Articolo 13
Termini per la richiesta di registrazione

Articolo 13
Termini per la richiesta di registrazione

1. La registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3–bis, entro venti giorni dalla data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta giorni se formato all'estero.

1. Identico.

 

1-bis. Per i decreti di trasferimento e gli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro sessanta giorni da quello in cui il provvedimento č stato emanato.

2. Per gli inventari, le ricognizioni dello stato di cose o di luoghi e in genere per tutti gli atti che non sono stati formati in un solo giorno il termine decorre dalla data di chiusura dell'atto; per le scritture private autenticate il termine decorre dalla data dell'ultima autenticazione e per i contratti verbali dall'inizio della loro esecuzione, salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3–bis.

2. Identico.

3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i cancellieri devono richiedere la registrazione entro cinque giorni da quello in cui il provvedimento č stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67 e, in mancanza di tali elementi, entro cinque giorni dalla data di acquisizione degli stessi.

3. Identico.

4. Nei casi di cui al comma secondo dell'art. 12 la registrazione deve essere richiesta entro venti giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli artt. 2505 e segg. del Codice civile, e in ogni caso non oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento della sede amministrativa, legale o secondaria nel territorio dello Stato, o dalle altre operazioni di cui all'art. 4.

4. Identico.


 

D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 347
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti
le imposte ipotecaria e catastale

Schema D.Lgs. n. 183
Revisione del sistema sanzionatorio

 

 

 

Articolo 27
(Modifiche in materia di imposte
ipotecaria e catastale)

Articolo 6
Termini per la trascrizione

Articolo 6
Termini per la trascrizione

1. I notai e gli altri pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, o presso i quali č stato depositato l'atto ricevuto o autenticato all'estero, hanno l'obbligo di richiedere la formalitā relativa nel termine di trenta giorni dalla data dell'atto del deposito.

1. Identico.

2. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalitā entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa č prescritta.

2. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalitā entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa č prescritta.

3. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria.

3. Identico.

 

 

Articolo 9
Sanzioni

Articolo 9
Sanzioni

1. Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie č punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta.

1. Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie č punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta. Se la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare delle imposte dovute.

2. Se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta č stata giā pagata entro il termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattro milioni.

2. Se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta č stata giā pagata entro il termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 2.000, ridotta a euro 50 se la richiesta č effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni..


 

D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346
Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni

Schema D.Lgs. n. 183
Revisione del sistema sanzionatorio

 

 

 

Articolo 28
(Modifiche in materia di imposta sulle successioni e donazioni)

Articolo 50
Omissione della dichiarazione

Articolo 50
Omissione della dichiarazione

1. Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa č punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio. Se non č dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire due milioni.

1. Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa č punito con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio. Se non č dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione č presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio. Se non č dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500.


 

D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642
Disciplina dell'imposta di bollo

Schema D.Lgs. n. 183
Revisione del sistema sanzionatorio

 

 

 

Articolo 29
(Modifiche in materia di imposta di bollo)

Articolo 24
Sanzioni a carico di soggetti
tenuti a specifici adempimenti

Articolo 24
Sanzioni a carico di soggetti
tenuti a specifici adempimenti

1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 č punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire quattrocentomila.

1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 č punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 200.

 

 

Articolo 25
Omesso od insufficiente pagamento
dell'imposta ed omessa o infedele
dichiarazione di conguaglio

Articolo 25
Omesso od insufficiente pagamento
dell'imposta ed omessa o infedele
dichiarazione di conguaglio

1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine č soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta.

1. Identico.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo di lire duecentomila.

2. Identico.

3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 č punita con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta.

3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 č punita con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta dovuta. Se la dichiarazione di conguaglio č presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.


 

D.P.R. 26-10-1972 n. 640
Imposta sugli spettacoli

Schema D.Lgs. n. 183
Revisione del sistema sanzionatorio

 

 

 

Articolo 30
(Modifiche in materia di
imposta sugli intrattenimenti)

Articolo 32
Sanzioni amministrative per violazioni concernenti la fatturazione e l'annotazione delle operazioni, nonché la presentazione della dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso

Articolo 32
Sanzioni amministrative per violazioni concernenti la fatturazione e l'annotazione delle operazioni, nonché la presentazione della dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso

1. Per l'omessa fatturazione o annotazione delle operazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di lire un milione. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, č soggetto chi indica nella documentazione o nell'annotazione un'imposta inferiore a quella dovuta.

1. Per l'omessa fatturazione o annotazione delle operazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di euro 500. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, č soggetto chi indica nella documentazione o nell'annotazione un'imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione č dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione prescritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, o per la presentazione della stessa con indicazione di importi inferiori a quelli reali si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con un minimo di lire cinquecentomila.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione prescritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, o per la presentazione della stessa con indicazione di importi inferiori a quelli reali si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 250. Se la dichiarazione di cui all'articolo 2 e quella di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, da presentarsi, rispettivamente, entro dieci giorni dalla fine di ciascun anno sociale, ed entro il quinto giorno successivo al termine della data della manifestazione, sono presentate con un ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento dell'ammontare dell'imposta con un minimo di 150 euro.

3. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di certificazione dei corrispettivi, ovvero per l'emissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali.

3. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di certificazione dei corrispettivi, ovvero per l'emissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato con un minimo di euro 500. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali.

 

 

Articolo 33
Altre violazioni

Articolo 33
Altre violazioni

1. Si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni per:

1. Si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000 per:

a) l'irregolare certificazione dei corrispettivi;

a) identica;

b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e dei documenti obbligatori;

b) identica;

c) l'omessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei titoli di accesso;

c) identica;

d) la mancata emissione del documento riepilogativo degli incassi;

d) identica;

e) l'omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di attivitā;

e) identica;

f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco;

f) identica;

g) l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui all'articolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

g) identica;

h) l'omessa o infedele comunicazione del numero e degli importi degli abbonamenti al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o all'ufficio delle entrate competente.

h) identica.

2. Per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate si applica la sanzione da lire due milioni a lire otto milioni.

2. Identica.

3. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione dei misuratori fiscali č punita con la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

3. Identica.

4. Al destinatario del titolo di accesso o del documento di certificazione dei corrispettivi che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo di effettuazione dell'operazione o nelle immediate adiacenze, non esibisce i predetti documenti o li esibisce con indicazione di corrispettivi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione da lire centomila a lire due milioni.

4. Soppresso.


 

 

Schema D.Lgs. n. 183
Revisione del sistema sanzionatorio

 

 

 

Capo IV
Decorrenza degli effetti, abrogazioni
e disposizioni finanziarie

 

Articolo 31
(Decorrenza degli effetti e abrogazioni)

 

1 Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a partire dallo gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2017.

 

1-bis. Per gli anni di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non si applicano le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) l'articolo 27, comma 18, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

c) l'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

d) l'articolo 3, commi 5 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

e) nell'articolo 32, comma 1, n. 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole "o compensi" e le parole "i prelevamenti o".

D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446
Istituzione dell'imposta regionale sulle attivitā produttive, revisione degli scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef
e istituzione di una addizionale regionale
a tale imposta, nonché riordino
della disciplina dei tributi locali.

 

Articolo 32
Violazioni relative alla dichiarazione

 

1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta, con un minimo di lire cinquecentomila. Se non č dovuta imposta, si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni.

2. Se nella dichiarazione č indicato un imponibile inferiore a quello accertato o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta, si applica la sanzione amministrativa da una a due volte l'ammontare della maggiore imposta dovuta.

2–bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 č elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilitā degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior imponibile, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non č superiore al 10 per cento di quello dichiarato.

2-ter. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 č elevata del 50 per cento nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle entrate. Si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2-bis.

3. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alla dichiarazione ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

Articolo 33
Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni

 

1. Fuori dai casi previsti nell'articolo 32 se la dichiarazione non č redatta in conformitā al modello approvato dal Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non č indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

2. Identica sanzione si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e documenti dei quali č prescritta l'allegazione alla dichiarazione o l'esibizione all'ufficio.

 

 

 

D.L. 29 novembre 2008 n. 185
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anti-crisi
il quadro strategico nazionale.

 

Articolo 27
Accertamenti

 

18. L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute č punito con la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. E' punito con la sanzione del duecento per cento della misura dei crediti compensati chiunque utilizza i crediti di cui al primo periodo per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

 

 

 

D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241
Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

 

Articolo 19
Modalitā di versamento mediante delega

 

omissis

4. Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di lire 300.000, ridotta a lire 100.000 se il ritardo non č superiore a cinque giorni lavorativi.

 

D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23
Disposizioni in materia di
federalismo Fiscale Municipale.

 

Articolo 3
Cedolare secca sugli affitti

 

omissis

5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non č indicato o č indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unitā immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attivitā d'impresa, o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non puō essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 

 

 

D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

 

Articolo 32
Poteri degli uffici

 

Per l'adempimento dei loro compiti gli uffici delle imposte possono:

1) procedere all'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche a norma del successivo art. 33;

2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati, notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero rilevati a norma dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell'articolo 33, secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresė posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni. Le richieste fatte e le risposte ricevute devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresentante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;

omissis

 

 

 

 

Art. 32
(Disposizione finanziaria)

 

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, della legge 11 marzo 2014, n. 23. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.