Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Organizzazione delle agenzie fiscali - D.Lgs. n. 24 settembre 2015, n. 157 - Esito pareri al Governo
Riferimenti:
SCH.DEC 181-BIS/XVII   DLGS n.157 del 24/09/2015
Serie: Atti del Governo    Numero: 186    Progressivo: 2
Data: 13/10/2015
Descrittori:
DL 2015 0157   L 2014 0023
ORGANIZZAZIONE FISCALE     
Organi della Camera: VI-Finanze

Organizzazione delle agenzie fiscali

D.Lgs. n. 24 settembre 2015, n. 157

(art. 9, co. 1, lett. h), L. 23/2014)

 

Ottobre 2015

 

XVII legislatura

 


 


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Atti del Governo n. 186/2 (Esito pareri)

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In copertina: Piazza San Macuto in una stampa d’epoca

 


INDICE

INTRODUZIONE.. 1

La legge delega. 1

Principi e criteri direttivi 1

La procedura. 2

Le disposizioni finanziarie. 3

Lo stato di attuazione della delega. 4

SCHEDE DI LETTURA.. 6

Articolo 1 (Disposizioni in materia di riorganizzazione delle agenzie fiscali) 6

TESTO A FRONTE.. 13


 

 


INTRODUZIONE

La legge delega

La legge 11 marzo 2014, n. 23, conferisce una delega al Governo per la realizzazione di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita da attuare entro dodici mesi (27 marzo 2015).

In considerazione dell'elevato numero di previsioni di delega e tenuto conto della complessità della materia, l'articolo 1, comma 2, della legge 24 marzo 2015, n. 34 (di conversione del decreto-legge n. 4 del 2015), ha prorogato di tre mesi il termine per l'esercizio della delega (vale a dire fino al 27 giugno 2015).

Con l'introduzione all'articolo 1 di un nuovo comma 7-bis si prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare cada negli ultimi trenta giorni precedenti il termine finale di scadenza della delega, ovvero successivamente a tale termine, operi una proroga automatica di novanta giorni del predetto termine di delega (25 settembre 2015).

 

La legge, che persegue l’obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti (articolo 16), si compone di 16 articoli concernenti i princìpi generali e le procedure di delega (art. 1); la revisione del catasto dei fabbricati (art. 2); le norme per la stima e il monitoraggio dell’evasione e il riordino dell’erosione fiscale (artt. 3 e 4); la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale (art. 5); la cooperazione rafforzata tra l’amministrazione finanziaria e le imprese, con particolare riguardo al tutoraggio, alla semplificazione fiscale e alla revisione del sistema sanzionatorio (artt. 6-8); il rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo (art. 9); la revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali (art. 10); la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e delle imposte indirette (artt. 11-13); la disciplina dei giochi pubblici (art. 14); le nuove forme di fiscalità ambientale (art. 15).

Principi e criteri direttivi

Nell’esercizio della delega il Governo deve attenersi, oltre che ai singoli criteri direttivi esplicitati in ciascun articolo, al rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione (uguaglianza e capacità contributiva), nonché del diritto dell’Unione europea; al rispetto dei princìpi dello statuto dei diritti del contribuente, con particolare riferimento al rispetto del vincolo di irretroattività delle norme tributarie; le nuove norme devono inoltre essere coerenti con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale.

 

Ulteriori principi di delega riguardano: la tendenziale uniformità della disciplina delle obbligazioni tributarie; il coordinamento e la semplificazione degli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti; la coerenza e uniformità dei poteri in materia tributaria; la generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d’imposta vantati dal contribuente e debiti tributari a suo carico.

 

Con riferimento al presente atto, l'articolo 9, comma 1, lett. h) delega il Governo a procedere alla revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali, in funzione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e di potenziamento dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonché ai fini di una più razionale ripartizione delle funzioni tra le diverse agenzie.

La procedura

Quanto alla procedura per l’emanazione dei decreti legislativi attuativi, le Commissioni parlamentari competenti hanno 30 giorni (prorogabili di altri 20) per l’espressione del parere, trascorsi i quali il provvedimento può essere comunque adottato. Si prevede altresì una procedura rafforzata analoga a quella prevista per i decreti attuativi della legge sul federalismo fiscale: qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, il Governo è tenuto a trasmettere nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modifiche. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro dieci giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, nei 18 mesi successivi dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto attuativo, può adottare eventuali decreti correttivi e integrativi.

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, almeno uno degli schemi dei decreti legislativi deve essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge (27 giugno 2014).

Il Governo è inoltre tenuto a riferire ogni quattro mesi alle Commissioni parlamentari competenti in ordine all'attuazione della delega (in sede di prima applicazione entro due mesi).

 

Nei decreti legislativi, il Governo deve provvedere all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili (articolo 1, comma 9). Il comma 10 prevede inoltre l’emanazione di decreti legislativi recanti le norme necessarie per il coordinamento formale e sostanziale con le altre leggi dello Stato e l'abrogazione delle norme incompatibili con i nuovi decreti.

Le disposizioni finanziarie

L’articolo 16 della legge n. 23 (come riformulato dall'art. 1, comma 11, della legge 23 giugno 2014, n. 89) dispone che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti.

In considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi attuativi e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo la relazione tecnica evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi, adottati ai sensi della legge delega, presentati prima o contestualmente a quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri.

A tal fine le maggiori entrate confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il richiamato comma 2 dell’articolo 17 della legge di contabilità stabilisce che le leggi di delega comportanti oneri devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.

I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

 

Il comma 1-bis stabilisce che i decreti legislativi attuativi che recano maggiori oneri entrano in vigore contestualmente o successivamente a quei decreti attuativi che recano la necessaria copertura finanziaria.

 

In sostanza, tale formulazione permette che uno schema di decreto legislativo attuativo recante maggiori oneri per la finanza pubblica possa essere esaminato dalle Commissioni parlamentari per l’emanazione del parere, ma entrerà in vigore nell’ordinamento contestualmente (o successivamente) all’entrata in vigore di un altro schema di decreto attuativo che invece genererà maggiori entrate per la finanza pubblica.

Alla fine la somma degli effetti finanziari di tutti i decreti attuativi della legge delega dovrà essere pari a zero, in quanto diversamente altererebbe in negativo i saldi della finanza pubblica, o finirebbe con l’aumentare la pressione fiscale complessiva a carico del contribuente.

Lo stato di attuazione della delega

In attuazione della delega sono stati emanati i seguenti provvedimenti:

·     il Decreto Legislativo n. 175 del 2014, relativo alle semplificazioni fiscali e alla dichiarazione dei redditi precompilata (Atto del Governo n. 99-bis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 novembre 2014;

·     il Decreto Legislativo n. 188 del 2014, in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (Atto del Governo n. 106-bis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2014;

·     il Decreto Legislativo n. 198 del 2014, riguardante la composizione, le attribuzioni e il funzionamento delle Commissioni censuarie (Atto del Governo n. 100-bis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2015;

·     il Decreto Legislativo n. 127 del 2015, in materia di fatturazione elettronica, trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto del Governo n. 162-bis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2015;

·     il Decreto Legislativo n. 128 del 2015, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente (Atto del Governo n. 163-bis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2015;

·     il Decreto Legislativo n. 147 del 2015, recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto del Governo n. 161-bis), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2015.

 

Il 27 giugno 2015 il Governo ha presentato in Parlamento ulteriori cinque schemi di decreto attuativi della delega. Dopo l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti nel mese di agosto 2015, il 4 settembre 2015 il Consiglio dei ministri ha approvato, in secondo esame preliminare, i predetti cinque schemi, con formulazioni che tengono conto delle richieste delle Commissioni.

Il 9 settembre 2015 i predetti schemi sono stati trasmessi di nuovo al Parlamento, per l'espressione degli ulteriori pareri, prima di essere approvati definitivamente. Il Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2015 ha approvato definitivamente i seguenti decreti, pubblicati in GU n.233 del 7 ottobre 2015 – Suppl. Ordinario n. 55:

·     decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157 recante "Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali", in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge 11 marzo 2014, n. 23 (A.G. 181); oggetto del presente lavoro. Si ricorda che su tale atto la Commissione VI Finanze della Camera ha espresso parere favorevole il 4 agosto 2015, con una condizione e alcune osservazioni; nella stessa data, la Commissione 6° Finanze e tesoro del Senato ha espresso parere favorevole sul predetto schema, con alcune osservazioni. Ad esito del secondo esame preliminare del Consiglio dei Ministri, il 16 settembre 2015 la 6° Commissione finanze del Senato ha espresso parere favorevole, con osservazioni, sull'A.G.181-bis; la VI Commissione finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con una condizione, il 17 settembre 2015;

·     decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160 recante "Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale", in attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23, (A.G. 182);

·     decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, recante "Revisione del sistema sanzionatorio", in attuazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, (A.G. 183);

·     decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 recante "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario", in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23, (A.G. 184);

·     decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 recante "Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione", in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 11 marzo 2014, n. 23, (A.G. 185).

 

Si rammenta che il 27 giugno 2015 è scaduto il termine per l'attuazione della delega. Restano quindi inattuate o parzialmente attuate le seguenti norme:

·     revisione del catasto dei fabbricati, fatta salva la riforma delle Commissioni censuarie (articolo 2);

·     revisione della riscossione degli enti locali (articolo 10, comma 1, lettera c));

·     revisione dell'imposizione sui redditi di impresa (articolo 11, comma 1, lettera a));

·     razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, fatta salva la revisione delle accise sui tabacchi lavorati (articolo 13);

·     revisione della disciplina dei giochi pubblici e rilancio del settore ippico (articolo 14);

·     revisione della fiscalità energetica e ambientale (articolo 15).


 

SCHEDE DI LETTURA

Il decreto legislativo all'esame attua l'articolo 9, comma 1, lett. h) della legge 11 marzo 2014, n. 23 e si compone di un unico articolo. Si rammenta che dalla versione di cui all'A.G. 181 è stato espunto l'articolo 2 in materia di reclutamento del personale dirigenziale, la cui disciplina è confluita all'interno del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, (cfr. il dossier ED 27-1).

Articolo 1
(Disposizioni in materia di riorganizzazione delle agenzie fiscali)

L'articolo 1 reca disposizioni varie in materia di riorganizzazione della disciplina concernente le agenzie fiscali.

 

Il comma 1 prevede il riordino della struttura della agenzie fiscali in funzione del contenimento delle spese di funzionamento, già disposto ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, ed il conseguente riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo.

Si ricorda che l'articolo 23-quater ha disposto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e la soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico. Ivi si è in particolare previsto che l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio fossero incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1º dicembre 2012.

Tale riordino si pone l'obiettivo di facilitare gli adempimenti tributari attraverso l'impiego di nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, promuovendo una maggiore competitività delle imprese italiane e favorendo l'attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale. È stabilito inoltre che, nella riorganizzazione, le agenzie perseguano l'obiettivo di una riduzione dell'invasività dei controlli e dei connessi adempimenti secondo il principio del controllo amministrativo unico, sviluppando ulteriormente tecniche di analisi dei rischi.

Tali tecniche concernono, in particolare, gli approfondimenti metodologici e le analisi di settori e comparti poste in essere dalle agenzie, così da intercettare situazioni “concrete” di specifico rischio di evasione/elusione, tanto ai fini dell’attività istruttoria "esterna" quanto ai fini dell’attività di accertamento vera e propria[1], la cui incisività e accuratezza condizionano giocoforza la qualità ed efficacia dei controlli.

Sul punto, si rammenta che l'articolo 6, comma 1, della legge delega n. 23 del 2014 stabilisce, per i soggetti di maggiori dimensioni, l'attivazione di sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del "rischio fiscale", prevedendo l'organizzazione di adeguate strutture dell'amministrazione finanziaria dedicate alle attività di comunicazione e cooperazione con i contribuenti di maggiori dimensioni, finalizzata a promuovere la conoscenza della gamma di attività e procedure ad elevato "rischio" di evasione e, dunque, del complesso di attività di accertamento da parte dell'amministrazione.

Il terzo periodo del comma 1 stabilisce che, in funzione degli obiettivi istituzionali e della missione prioritaria di facilitare e promuovere l'assolvimento degli obblighi tributari, le agenzie orientano i programmi di formazione e sviluppo del personale, nonché i criteri di determinazione dei compensi incentivanti, nel quadro della revisione del sistema delle convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Va rammentato che il predetto articolo 59, comma 2, in tema di rapporti del Ministero dell'economia con le agenzie fiscali, stabilisce che il Ministro e ciascuna agenzia, sulla base del documento di indirizzo del Ministro cui è riservata l'individuazione delle linee generali e degli obiettivi della politica tributaria su base triennale[2], stipulano, per ciascun esercizio finanziario, una convenzione, con la quale vengono fissati: a) i servizi dovuti e gli obiettivi da raggiungere; b) le direttive generali sui criteri della gestione ed i vincoli da rispettare; c) le strategie per il miglioramento; d) le risorse disponibili; e) gli indicatori ed i parametri in base ai quali misurare l'andamento della gestione.

 

Con riferimento alla riorganizzazione delle agenzie, le osservazioni (all'A.G. 181) di cui alla lettera A) del parere espresso dalla 6a Commissione (Finanze e tesoro) del Senato e alla lettera a) del parere espresso dalla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati invitano il Governo a valutare l'utilità di procedere a un'analisi valutativa anche tenendo conto dei migliori standard internazionali e avvalendosi anche di professionalità e competenze di organismi terzi, in particolare l'OCSE e (secondo il parere approvato dalla 6a Commissione del Senato) il Fondo monetario internazionale.

Tale osservazione non è stata accolta nel testo dell'articolato in esame, in considerazione del fatto che trattasi di attività riconducibile alle competenze istituzionali del Dipartimento delle Finanze ai sensi degli artt. 12 e 13 del dPCM 27 febbraio 2013, n. 67, recante riorganizzazione del MEF.

 

Il comma 2 stabilisce che le convenzioni stipulate dal Ministro dell'economia e delle finanze con le singole agenzie fiscali ai sensi dell'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 300/1999, contengano per le medesime l'indicazione di specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, del livello di efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti tributari, anche mediante l'attuazione delle disposizioni in materia di collaborazione informativa e semplificazione degli adempimenti per i contribuenti di cui all'articolo 1, commi 634, 635 e 636 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), e dei nuovi istituti della semplificazione introdotti in attuazione dell'articolo 7 della legge 10 marzo 2014, n. 23.

Ivi si stabilisce, infatti, che il riordino dovrà tra l'altro contemplare la revisione sistematica dei regimi fiscali e il loro riordino, al fine di eliminare complessità superflue (lettera a)) nonché la revisione degli adempimenti, con particolare riferimento a quelli superflui o che diano luogo a duplicazioni anche in riferimento alla struttura delle addizionali regionali e comunali (lettera b)) in aggiunta alla revisione, a fini di semplificazione, delle funzioni dei sostituti d'imposta e di dichiarazione, dei centri di assistenza fiscale, volta ad assicurare che gli stessi forniscano adeguate garanzie di idoneità tecnico-organizzativa (lettera c)).

In particolare, il comma 634 della legge di stabilità 2015 prevede che, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale – anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili – l'Agenzia delle entrate metta a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d'affari e al valore della produzione a lui imputabili, nonché alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni e ai crediti d'imposta. Il comma 635 stabilisce che l'Agenzia delle entrate metta, altresì, a disposizione del contribuente gli elementi e le informazioni utili a quest'ultimo per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione. Il comma 636 stabilisce che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuate le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui ai commi precedenti sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza.

 

Il comma 3 stabilisce pertanto che il citato sistema delle convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali venga rivisto in relazione alla nuova strategia di controllo fiscale e agli obiettivi di maggiore efficienza. In tal senso, prevede in primis che le convenzioni debbano contenere l'indicazione degli indicatori della produttività, qualità e tempestività dell'attività svolta nelle singole aree di operatività (lettera a)), e quelli idonei alla misurazione della efficacia e efficienza gestionale complessiva (lettera b)).

 

Il comma 4 reca la specificazione dei criteri di definizione degli indicatori da adottarsi ai sensi del comma 3. Innanzitutto, ivi si prevede che la loro adozione dovrà avvenire tenendo conto di quanto stabilito in materia di "statuto dei diritti del contribuente" dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riguardo alle richieste di documentazione già in possesso dell'amministrazione finanziaria (lett. a)); alla preponderanza del peso che, nell'ambito degli indicatori, rivestano quelli che siano espressione delle attività volte a facilitare gli adempimenti tributari, a contribuire a una maggiore competitività delle imprese italiane e a favorire l'attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale, nonché delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di erogazione dei servizi al contribuente e di tempestiva esecuzione dei provvedimenti di rimborso e di sgravio (lett. b)); alla tempestività delle direttive adottate a seguito di mutamenti legislativi e della giurisprudenza di legittimità che possano incidere sui rapporti pendenti ai fini dell'autotutela, acquiescenza a sentenze, adesioni, mediazioni e conciliazioni giudiziali.

 

Il comma 5 afferma che le convenzioni di cui al comma 1 debbano definire puntualmente anche i criteri per la redazione della mappa dei rischi operativi per il conseguimento degli obiettivi assegnati nell'attività di propria competenza sulla base dell'Atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché la definizione degli indicatori di rischio di non "conformità" ai medesimi, per ciascuna agenzia fiscale.

 

Il comma 6 stabilisce che le nuove norme relative alle convenzioni di cui al comma 1, si applichino solo a decorrere dal 1° gennaio 2016.

 

Il comma 7 prevede che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi individuati nelle convenzioni di cui al comma 1, gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ordinariamente destinati al finanziamento delle agenzie, per la quota incentivante da destinarsi al personale delle stesse, saranno integrati con un apposito provvedimento in corso di gestione, nel rispetto del vincolo di neutralità finanziaria relativamente al previgente sistema. Il dispositivo precisa, inoltre, che, in forza di detto vincolo, per l'attività svolta a decorrere dall'anno 2016, l'ammontare della predetta quota incentivante da assegnare alle agenzie non potrà superare la media degli importi assegnati a ciascuna, nel triennio precedente, ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, e successive modificazioni.

L'articolo 12 del citato decreto-legge n. 79/1997, nel testo previsto dal comma 165 della legge n. 350/2003, prevede ai commi 1 e 2 che il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale, dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta, delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello Stato nonché sulla base dei risparmi di spesa per interessi, determina annualmente con proprio decreto le misure percentuali da applicare su ciascuna di tali risorse, per l'amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva competenza, per il potenziamento dell'Amministrazione economica e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralità finanziaria rispetto al previgente sistema (comma 1). Il comma 2 prevede che le somme affluiscono ad appositi fondi destinati al personale dell'Amministrazione economica e finanziaria in servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di controllo che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria, in sede di contrattazione integrativa.

Il testo del comma 7 è stato integrato prevedendo che tra gli strumenti utilizzati per la verifica del maggior gettito siano anche considerati i dati, ove disponibili e pertinenti, desumibili dal rapporto al Parlamento sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva di cui all'articolo 3, comma 1, lett. f), della legge n. 23 del 2014. Attraverso tale specificazioni sono state accolte le osservazioni formulate sia dalla 6a Commissione del Senato (lett. B)), sia dalla VI Commissione della Camera (lett. b)), che sottolineano l'opportunità di coordinare le attività previste dalle disposizioni in esame con quelle di stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e contributiva e dell'erosione fiscali previste dallo schema di decreto legislativo n. 182-bis, anch'esso attualmente all'esame del Parlamento.

 

Il comma 8 prevede che, ai fini del contenimento dei costi, le agenzie fiscali riducono di non meno del 10 per cento il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente previsto dall'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in modo da diminuire ulteriormente le posizioni dirigenziali rispetto a quanto previsto dalla medesima disposizione.

Per quanto qui rileva, l'articolo 23-quinquies («Riduzione delle dotazioni organiche e riordino delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali»), comma 1, lettera a), ha imposto alle agenzie fiscali di provvedere a un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, da apportare, entro il 31 ottobre 2012, all'esito della riduzione degli assetti organizzativi già prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. In particolare, il punto 2 della lettera a) ha previsto che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente sia non superiore ad 1 su 40 ed il rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello non generale sia non superiore ad 1 su 20 per l'Agenzia delle entrate e ad 1 su 15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Per assicurare la funzionalità dell'assetto operativo conseguente alla riduzione dell'organico dirigenziale delle agenzie fiscali, possono essere previste posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in numero comunque non superiore ai posti dirigenziali coperti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettivamente soppressi, e in ogni caso non oltre 380 unità complessive, nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota non inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non superiore a 13,8 milioni di euro, da affidare a personale della terza area che abbia maturato almeno cinque anni di esperienza professionale nell'area stessa; l'attribuzione di tali posizioni è disposta secondo criteri di valorizzazione delle capacità e del merito sulla base di apposite procedure selettive; al personale che ricopre tali posizioni sono attribuite un'indennità di posizione, graduata secondo il livello di responsabilità ricoperto, e un'indennità di risultato, in misura complessivamente non superiore al 50 per cento del trattamento economico attualmente corrisposto al dirigente di seconda fascia di livello retributivo più basso, con esclusione della retribuzione di risultato; l'indennità di risultato, corrisposta a seguito di valutazione annuale positiva dell'incarico svolto, è determinata in misura non superiore al 20 per cento della indennità di posizione attribuita; in relazione alla corresponsione dell'indennità di posizione non sono più erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia; il fondo per il trattamento accessorio del personale dirigente è corrispondentemente ridotto in proporzione ai posti dirigenziali coperti e effettivamente soppressi ai sensi del citato articolo 23-quinquies.

 

Non sono state accolte le osservazioni espresse dalle Commissioni parlamentari di cui alla lettera C) delle osservazioni del parere della 6a Commissione (Finanze e tesoro) del Senato e alle condizioni del parere approvato della VI Commissione (Finanze) della Camera in merito alla possibilità di istituire posizioni organizzative non dirigenziali, al fine di garantire l'operatività delle Agenzie, in aggiunta a quelle previste dal decreto-legge n. 95 del 2012, finanziate con una parte delle risorse derivanti dal risparmio conseguito mediante la soppressione delle posizioni dirigenziali (destinando comunque una quota del risparmio ad economia di bilancio). La relazione illustrativa dà conto di tale scelta chiarendo che la valutazione riguardo a un intervento di questo tipo è rinviata nell'ambito di una riforma più organica e complessiva delle Agenzie fiscali.

 

In sede di secondo esame le Commissioni Finanze di Camera e Senato si sono espresse richiedendo un'integrazione dell'articolo 1, comma 8, al fine di prevedere che a fronte della riduzione del loro organico dirigenziale le Agenzie fiscali siano autorizzate a istituire posizioni organizzative di livello non dirigenziale, in aggiunta a quelle già previste dal decreto-legge n. 95 del 2012, finanziate con il risparmio di spesa derivante dalla soppressione delle posizioni dirigenziali – ferma restando una determinata quota da destinare in ogni caso a economia di bilancio – in numero non superiore a quello delle posizioni dirigenziali soppresse, da attribuirsi mediante specifiche procedure selettive conformi a criteri oggettivi e trasparenti di valorizzazione delle capacità e del merito e riservate a personale laureato inquadrato da almeno cinque anni nella III area, tenendo conto, ai fini della retribuzione, del livello di rilevanza e responsabilità delle posizioni organizzative di nuova istituzione. Gli incarichi dovrebbero avere durata definita ed essere soggetti a valutazione annuale.

Il Decreto Legislativo oggetto della presente nota non tiene conto di tale osservazione.

 

Il comma 9 impone altresì alle agenzie una riduzione complessiva di almeno il 10 per cento delle loro posizioni dirigenziali di livello generale con riferimento alla dotazione organica cumulativa delle stesse. Accogliendo le osservazioni espresse sull'AG 181 alla lettera D) della 6a Commissione del Senato e alla lettera c) del parere approvato dalla VI Commissione della Camera nel nuovo testo del comma 9 si specifica che tale percentuale è da riferirsi alla dotazione organica complessiva delle agenzie relativa a tali posizioni.

 

Il comma 10, a seguito della riduzione delle dotazioni organiche di cui ai commi 8 e 9, dispone che i fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente di prima e seconda fascia sono corrispondentemente ridotti in proporzione ai posti dirigenziali effettivamente soppressi.

 

Il comma 11 dispone che, in coerenza con il processo d'integrazione operativa tra le attività dell'Agenzia delle entrate e quelle dell'incorporata Agenzia del territorio, cessano di avere effetto le limitazioni per specifiche materie introdotte dall'articolo 23-quater, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con riguardo allo svolgimento delle funzioni dei vicedirettori, fermo restando il contingente complessivo ivi previsto.

L’articolo 23-quater («Incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio e soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico»), comma 7, dispone che le Agenzie incorporanti esercitano i compiti e le funzioni facenti capo agli enti incorporati con le articolazioni amministrative individuate mediante le ordinarie misure di definizione del relativo assetto organizzativo. Nell'ambito di dette misure, nei limiti della dotazione organica della dirigenza di prima fascia, l'Agenzia delle entrate istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Agenzia del territorio; l'Agenzia delle dogane e dei monopoli istituisce due posti di vicedirettore, di cui uno, anche in deroga ai contingenti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i compiti di indirizzo e coordinamento delle funzioni riconducibili all'area di attività dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per lo svolgimento sul territorio dei compiti già devoluti all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula apposite convenzioni, non onerose, con la Guardia di finanza e con l'Agenzia delle entrate. Al fine di garantire la continuità delle attività già facenti capo agli enti di cui al presente comma fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l'attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata dalle articolazioni competenti, con i relativi titolari, presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati. Nei casi in cui le disposizioni vigenti o atti amministrativi ovvero contrattuali fanno riferimento all'Agenzia del territorio ed all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato si intendono riferite, rispettivamente, all'Agenzia delle entrate ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.


 

TESTO A FRONTE

Atto del Governo

n. 181

Atto del Governo

n. 181-bis

D.Lgs. 24 settembre 2015,

n. 157

Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle Agenzie fiscali

Identico

Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle agenzie fiscali

Articolo 1

(Disposizioni in materia di riorganizzazione delle agenzie fiscali)

 

1. Le agenzie fiscali procedono alla riorganizzazione delle proprie strutture in funzione del contenimento delle spese di funzionamento ai sensi dell'articolo 23‑quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del riassetto dei servizi di assistenza, consulenza e controllo con l'obiettivo di facilitare gli adempimenti tributari anche grazie all'impiego di nuove e più avanzate forme di comunicazione con il contribuente, contribuendo a una maggiore competitività delle imprese italiane e favorendo l'attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale. Nei programmi di riorganizzazione le agenzie, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni loro assegnate, perseguono, inoltre, la riduzione della invasività dei controlli e dei connessi adempimenti secondo il principio del controllo amministrativo unico, sviluppando ulteriormente tecniche di analisi dei rischi. Le agenzie orientano, in funzione degli obiettivi istituzionali e della missione prioritaria di facilitare e promuovere l'assolvimento degli obblighi tributari, i programmi di formazione e sviluppo del personale, nonché i criteri di determinazione dei compensi incentivanti, nel quadro della revisione del sistema delle convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

2. Al fine di potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa e favorire l'emersione delle basi imponibili, le convenzioni stipulate ai sensi del citato articolo 59, comma 2, stabiliscono per le agenzie fiscali specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, del livello di efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti tributari, anche mediante l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 634, 635 e 636 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dei nuovi istituti introdotti in attuazione della legge 10 marzo 2014, n. 23.

 

3. Per la misurazione degli obiettivi di cui al comma 2, le convenzioni di cui al comma 1 definiscono, per ciascuna agenzia fiscale:

a)  indicatori della produttività, qualità e tempestività dell'attività svolta nelle aree di operatività;

b)  indicatori della complessiva efficacia e efficienza gestionale.

 

4. Gli indicatori di cui al comma 3 sono definiti in base ai seguenti criteri generali:

a)      rispetto dei principi di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, anche con riguardo alla richiesta di documentazione già in possesso dell'amministrazione finanziaria;

b)     preponderanza di peso degli indicatori espressione delle attività volte a facilitare gli adempimenti tributari, a contribuire a una maggiore competitività delle imprese italiane e a favorire l'attrattività degli investimenti in Italia per le imprese estere che intendono operare nel territorio nazionale, nonché delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di erogazione dei servizi al contribuente e di tempestiva esecuzione dei provvedimenti di rimborso e di sgravio;

c)      tempestività delle direttive adottate a seguito di mutamenti legislativi e della giurisprudenza di legittimità che possano incidere sui rapporti pendenti ai fini dell'autotutela, acquiescenza a sentenze, adesioni, mediazioni e conciliazioni giudiziali.

 

5. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono i criteri per la redazione della mappa dei rischi operativi e per la definizione degli indicatori di rischio di non conformità di ciascuna agenzia fiscale.

 

6. Le disposizioni del presente decreto relative alle convenzioni di cui al comma 1, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.

 

7. All'esito positivo delle verifiche effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, finalizzate ad accertare il maggior gettito incassato con riferimento all'ultimo anno consuntivato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui al comma 1, sulla base di strumenti di monitoraggio e di riscontro del suddetto maggior gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e dell'attività di controllo fiscale, nonché in base all'accertamento dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta, gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono integrati con apposito provvedimento in corso di gestione per la quota incentivante di cui all'articolo 59, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto del vincolo di neutralità finanziaria relativamente al previgente sistema. In forza di tale vincolo, per l'attività svolta a decorrere dall'anno 2016 l'ammontare della predetta quota non può superare la media degli importi assegnati nel triennio precedente a ciascuna agenzia in applicazione del citato articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 e dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. In relazione al vincolo di neutralità finanziaria relativamente al previgente sistema e subordinatamente alla realizzazione degli strumenti di monitoraggio e riscontro di cui al primo periodo cessano di avere applicazione per le agenzie fiscali, con riferimento all'attività svolta a decorrere dal 1° gennaio 2016, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 79 del 1997 riguardanti l'assegnazione di risorse per il potenziamento dell'amministrazione economica e finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12 per la quota di risorse rivenienti dall'attività delle agenzie fiscali destinata al fondo di assistenza per i finanzieri, al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria e del Corpo della Guardia di Finanza nonché quanto previsto dal medesimo articolo in relazione all'incentivazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze cui continua a provvedersi annualmente con decreto ministeriale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, commi da 11 a 11-quinquies, del decreto-legge n. 95 del 2012, nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, i sistemi di misurazione e valutazione della performance individuale adottati dalle agenzie fiscali e i criteri selettivi da esse stabiliti per l'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance del personale dipendente sono verificati nel quadro delle convenzioni di cui al comma 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ai fini del contenimento dei costi, le agenzie fiscali riducono di non meno del 10 per cento il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente previsto dall'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in modo da diminuire ulteriormente le posizioni dirigenziali rispetto a quanto previsto dalla medesima disposizione.

 

9. Le agenzie provvedono con riferimento alla dotazione organica cumulativa delle loro posizioni dirigenziali di livello generale, a una riduzione complessiva di almeno il 10 per cento di tali posizioni.

 

 

 

10. A seguito dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, i fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente di prima e seconda fascia sono corrispondentemente ridotti in proporzione ai posti dirigenziali effettivamente soppressi.

 

11. In coerenza con il processo d'integrazione operativa tra le attività dell'Agenzia delle entrate e quelle dell'incorporata Agenzia del territorio cessano di avere effetto le limitazioni per specifiche materie introdotte dall'articolo 23-quater, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con riguardo allo svolgimento delle funzioni dei vicedirettori, fermo restando il contingente complessivo ivi previsto.

 

Articolo 1

(Identica)

 

 

 

1. Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Identico

 

 

 

 

 

 

6. Identico

 

 

 

 

7. All'esito positivo delle verifiche effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, finalizzate ad accertare il maggior gettito incassato con riferimento all'ultimo anno consuntivato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui al comma 1, sulla base di strumenti di monitoraggio e di riscontro del suddetto maggior gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e dell'attività di controllo fiscale, ivi compreso, ove disponibile e in relazione ai dati pertinenti, il rapporto di cui all'articolo 3, comma 1, lett. f), della legge 11 marzo 2014, n. 23, nonché in base all'accertamento dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta, gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono integrati con apposito provvedimento in corso di gestione per la quota incentivante di cui all'articolo 59, comma 4, lett. c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto del vincolo di neutralità finanziaria relativamente al previgente sistema. In forza di tale vincolo, per l'attività svolta a decorrere dall'anno 2016 l'ammontare della predetta quota non può superare la media degli importi assegnati nel triennio precedente a ciascuna agenzia in applicazione del citato articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 e dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. In relazione al vincolo di neutralità finanziaria relativamente al previgente sistema e subordinatamente alla realizzazione degli strumenti di monitoraggio e riscontro di cui al primo periodo cessano di avere applicazione per le agenzie fiscali, con riferimento all'attività svolta a decorrere dal 1° gennaio 2016, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 79 del 1997 riguardanti l'assegnazione di risorse per il potenziamento dell'amministrazione economica e finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12 per la quota di risorse rivenienti dall'attività delle agenzie fiscali destinata al fondo di assistenza per i finanzieri, al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria e del Corpo della Guardia di Finanza nonché quanto previsto dal medesimo articolo in relazione all'incentivazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze cui continua a provvedersi annualmente con decreto ministeriale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, commi da 11 a 11-quinquies, del decreto-legge n. 95 del 2012, nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, i sistemi di misurazione e valutazione della performance individuale adottati dalle agenzie fiscali e i criteri selettivi da esse stabiliti per l'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance del personale dipendente sono verificati nel quadro delle convenzioni di cui al comma 1.

 

 

 

8. Ai fini del contenimento dei costi, le agenzie fiscali riducono di non meno del 10 per cento il rapporto tra personale dirigenziale di livello non generale e personale non dirigente previsto dall'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in modo da diminuire ulteriormente le posizioni dirigenziali rispetto a quanto previsto dalla medesima disposizione.

 

9. Le agenzie provvedono a una riduzione complessiva di almeno il 10 per cento delle posizioni dirigenziali di livello generale, computata con riferimento alla dotazione organica cumulativa delle agenzie stesse relativa a tali posizioni.

 

10. Identico

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Identico.

Articolo 1

(Disposizioni in materia di riorganizzazione delle agenzie fiscali)

 

1. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Al fine di potenziare l'efficienza dell'azione amministrativa e favorire l'emersione delle basi imponibili, le convenzioni stipulate ai sensi del citato articolo 59, comma 2, stabiliscono per le agenzie fiscali specifici obiettivi di incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, del livello di efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale, delle frodi e degli illeciti tributari, anche mediante l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 634, 635 e 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dei nuovi istituti introdotti in attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23.

 

3. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Identico.

 

 

 

 

 

 

6. Identico.

 

 

 

 

7. All'esito positivo delle verifiche effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, finalizzate ad accertare il maggior gettito incassato con riferimento all'ultimo anno consuntivato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni di cui al comma 1, sulla base di strumenti di monitoraggio e di riscontro del suddetto maggior gettito derivante dall'attività volta a promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e dell'attività di controllo fiscale, ivi compreso, ove disponibile e in relazione ai dati pertinenti, il rapporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge 11 marzo 2014, n. 23, nonché in base all'accertamento dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta, gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono integrati con apposito provvedimento in corso di gestione per la quota incentivante di cui all'articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel rispetto del vincolo di neutralità finanziaria relativamente al previgente sistema. In forza di tale vincolo, per l'attività svolta a decorrere dall'anno 2016 l'ammontare della predetta quota non può superare la media degli importi assegnati nel triennio precedente a ciascuna agenzia in applicazione del citato articolo 59, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999 e dell'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, come sostituito dall'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. In relazione al vincolo di neutralità finanziaria relativamente al previgente sistema e subordinatamente alla realizzazione degli strumenti di monitoraggio e riscontro di cui al primo periodo cessano di avere applicazione per le agenzie fiscali, con riferimento all'attività svolta a decorrere dal 1° gennaio 2016, le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 79 del 1997 riguardanti l'assegnazione di risorse per il potenziamento dell'amministrazione economica e finanziaria e per la corresponsione di compensi al personale dipendente. Resta fermo quanto previsto dal citato articolo 12 per la quota di risorse rivenienti dall'attività delle agenzie fiscali destinata al fondo di assistenza per i finanzieri, al fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, al potenziamento ed alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria e del Corpo della Guardia di Finanza nonché quanto previsto dal medesimo articolo in relazione all'incentivazione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze cui continua a provvedersi annualmente con decreto ministeriale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, commi da 11 a 11-quinquies, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, i sistemi di misurazione e valutazione della performance individuale adottati dalle agenzie fiscali e i criteri selettivi da esse stabiliti per l'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance del personale dipendente sono verificati nel quadro delle convenzioni di cui al comma 1.

 

8. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Identico.

Articolo 2

(Reclutamento personale dirigenziale)

 

1. Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, le agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite nel 2013 e nel 2014 e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016, utilizzando modalità selettive definite con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze. I predetti concorsi sono avviati con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi. Al personale dipendente dalle agenzie fiscali è riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. È autorizzata l'assunzione dei vincitori nei limiti delle facoltà assunzionali delle agenzie fiscali.

Articolo 2

()

 

 

Soppresso

Articolo 2

()

 

 

Soppresso

 

 



[1]     La qualità e l’efficacia dell’attività di controllo condizionano, infatti, la selezione accurata delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo tra quelle individuate a seguito dell’analisi del rischio, nonché da un’adeguata attività istruttoria, anche in contraddittorio con il contribuente. In tal modo, si agevola sia la realizzazione in tempi più rapidi della pretesa tributaria, ma anche la riscossione delle somme dovute. Cfr. Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento, Prevenzione e contrasto dell’evasione – Anno 2013 – Indirizzi operativi, Circolare n. 25/E del 2013.

[2]     Per il triennio 2015-2017 cfr. Senato della Repubblica, Doc. CII n. 1.