Camera dei deputati - XVII Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||||
Titolo: | Conti annuali, conti consolidati e documenti contabili di enti creditizi - Atto del Governo n. 172 | ||||
Riferimenti: |
| ||||
Serie: | Atti del Governo Numero: 175 | ||||
Data: | 08/06/2015 | ||||
Descrittori: |
| ||||
Organi della Camera: | VI-Finanze | ||||
Altri riferimenti: |
|
SENATO
DELLA REPUBBLICA:
Servizio del Bilancio
Tel. 06 6706-5790 - SBilancioCU@senato.it -
Elementi di documentazione n.
25
Servizio Studi
Tel. 06 6706-2451
Studi1@senato.it
CAMERA DEI DEPUTATI:
Servizio Studi – Dipartimento Finanze
Tel.
06 6760-9496 - st_finanze@camera.it -
Atti del Governo n. 175
Ha
partecipato alla redazione del dossier il seguente ufficio:
Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea
( 06 6760-2145 – * cdrue@camera.it
La
documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per
l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni
responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini
non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti,
nel rispetto della legge, a
condizione che sia citata la fonte. In copertina: Piazza San Macuto in una stampa
d’epoca |
Il contenuto
dello schema in esame
Premessa: brevi cenni sui bilanci societari in Italia
Articolo 2 (Redazione dei bilanci)
Articolo 3 (Patrimoni destinati)
Articolo 4 (Stato patrimoniale e conto economico)
Articolo 5 (Criteri per la redazione dei conti del
bilancio)
Articolo 6 (Contabilizzazione degli elementi
dell'attivo)
Articolo 7 (Rettifiche di valori e fondi per rischi e
oneri)
Articolo 9 (Fondo per rischi finanziari generali)
Articolo 10 (Ratei e risconti)
Articolo 12 (Profitti e perdite da operazioni
finanziarie)
Articolo 13 (Princìpi generali)
Articolo 14 (Immobilizzazioni immateriali)
Articolo 15 (Immobilizzazioni materiali)
Articolo 16 (Immobilizzazioni finanziarie)
Articolo 17 (Partecipazioni rilevanti)
Articolo 18 (Attività che non costituiscono
immobilizzazioni)
Articolo 19 (Operazioni in valuta)
Articoli 20 e 21 (Criteri generali; contenuto della
nota integrativa)
Articolo 22 (Obblighi di redazione del bilancio
consolidato per intermediari non IFRS)
Articolo 23 (Direzione unitaria)
Articolo 24 (Esonero dall'obbligo di redazione del
bilancio consolidato)
Articoli 25 e 26 (Imprese incluse nel consolidamento e
casi di esclusione)
Articolo 27 (Regole generali per la redazione del
bilancio consolidato)
Articolo 28 (Consolidamento integrale)
Articolo 29 (Consolidamento delle partecipazioni)
Articolo 30 (Azioni o quote di terzi)
Articolo 31 (Rapporti reciproci)
Articolo 32 (Consolidamento proporzionale)
Articolo 33 (Partecipazioni non consolidate)
Articolo 34 (Data di riferimento del bilancio
consolidato)
Articolo 36 (Contenuto della nota integrativa)
Articolo 37 (Contenuto delle relazioni di gestione)
Articolo 38 (Obblighi di redazione per gli
intermediari IFRS)
Articolo 39 (Direzione unitaria)
Articolo 40 (Esonero dall’obbligo di redazione del
bilancio consolidato)
Articolo 41 (Contenuto delle relazioni sulla gestione)
Articolo 43 (Poteri delle Autorità)
Articolo 44 (Sanzioni amministrative pecuniarie)
Articolo 45 (Situazioni e bilanci richiesti da
specifiche disposizioni)
Articolo 46 (Disposizioni di chiusura)
Articolo 47 (Esercizio di prima applicazione)
Articolo 48 (Disposizioni transitorie e finali)
Articolo 49 (Disposizioni finanziarie)
Testo a fronte tra il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e
lo Schema di D.Lgs. n. 172
Il contenuto dello schema in esame
Lo schema di decreto legislativo in esame reca attuazione della direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese dei Paesi membri dell’Unione europea in ossequio a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 e dall’allegato B della legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre). Il termine per il recepimento è fissato al 20 luglio 2015.
Lo schema di decreto si applica a due distinte categorie di intermediari finanziari:
· confidi minori e operatori di microcredito, che non sono tenuti alla redazione dei bilanci secondo le norme contabili internazionali IFRS (“intermediari non IFRS”);
· intermediari finanziari e bancari tenuti alla redazione dei bilanci secondo i princìpi IFRS (“intermediari IFRS”).
A tale proposito si ricorda che il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, esercitando le opzioni previste dal regolamento (CE) 1606/2002, prevede, in capo a differenti tipologie di soggetti, la facoltà o l’obbligo di utilizzare i princìpi contabili IFRS (International Financial Reporting Standards). Il Capo II del presente schema di decreto reca la disciplina del bilancio d’impresa e del bilancio consolidato degli intermediari non IFRS; la disposizioni sugli intermediari IFRS di cui al Capo III fanno invece riferimento al solo bilancio consolidato (si veda a tale proposito la scheda relativa all’articolo 38).
Il provvedimento in esame riprende numerose disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, di cui propone contestualmente l'abrogazione: il suddetto decreto legislativo n. 87 del 1992 recepisce la direttiva 86/635/CEE relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari e la direttiva 89/117/CEE relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro. Allo schema di decreto legislativo n. 171[1] è affidata, invece, l'attuazione della medesima direttiva con riferimento alle società di capitali e ad altri soggetti.
Si segnala infine che in vista dell'adozione degli schemi di decreto di attuazione, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro ha promosso nel 2014 una consultazione pubblica i cui esiti sono reperibili presso il sito dedicato.
L’articolo 1, comma 1 della
legge n. 154 del 2014 reca la delega al Governo per l’attuazione delle
direttive elencate negli allegati A e B, rinviando, per quanto riguarda le
procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, alle disposizioni
previste dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234.
L’art. 32 della legge n. 234
del 2012 detta i seguenti princìpi e criteri direttivi generali di delega per
l’attuazione del diritto dell’Unione europea:
· le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture,
secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti;
· ai fini di un migliore coordinamento
con le discipline vigenti sono introdotte le occorrenti modificazioni alle
discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione
normativi;
· gli atti di recepimento di direttive
dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di
livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive
stesse (c.d. gold plating);
· ove necessario, al fine di assicurare
l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni
dei decreti stessi;
· al recepimento di direttive o di
altri atti che modificano precedenti direttive o di atti già attuati con legge
o con decreto legislativo si procede apportando le corrispondenti modificazioni
alla legge o al decreto legislativo di attuazione;
· nella redazione dei decreti
legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive
comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
· quando si verificano sovrapposizioni
di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le
competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano le
procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, l’efficacia
e la trasparenza dell’azione amministrativa, nel rispetto dei princìpi di
sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti territoriali;
· le direttive che riguardano le stesse
materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi vengono
attuate con un unico decreto legislativo, compatibilmente con i diversi termini
di recepimento;
· è sempre assicurata la parità di
trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un
trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.
Il comma 2 individua il termine per
l’esercizio della delega mediante rinvio all’art. 31, comma 1, della legge n.
234 del 2012.
La norma citata dispone, analogamente
a quanto previsto in precedenza per le leggi comunitarie annuali, che il
termine per l’esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di
delegazione europea sia di due mesi antecedenti il termine di recepimento
indicato in ciascuna delle direttive. Per le direttive il cui termine così
determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di
delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere
esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
Per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il termine per
l’esercizio della delega è di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di delegazione europea.
Si ricorda che il comma 5 dell’art.
31 della legge n. 234 prevede inoltre che il Governo possa adottare
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati in base
alla delega conferita con la legge di delegazione entro 24 mesi dalla data di
entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, sempre nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge stessa.
Il comma 3 prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell’allegato B siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tale procedura è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all’allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.
La disposizione ripropone lo schema
procedurale applicato nelle precedenti leggi comunitarie e ora disciplinato in
via generale dall’art. 31, comma 3, della legge 234 del 2012. Essa prevede che
gli schemi di decreto legislativo, una volta acquisiti gli altri pareri
previsti dalla legge, siano trasmessi alle Camere per l’espressione del parere
e che, decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti siano
emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine fissato per
l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il
termine per l’esercizio della delega o successivamente, il termine per la
delega è prorogato di tre mesi. Si intende in tal modo permettere al Governo di
usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l’eventuale
recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede
parlamentare. Il comma 9 del medesimo art. 31 prevede altresì che ove il
Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi dagli organi parlamentari
relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi,
ritrasmette i testi alle Camere, con le sue osservazioni e con eventuali
modificazioni. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti
sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
Sugli schemi di decreto legislativo
che comportano conseguenze finanziarie è prevista inoltre l’espressione del
parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari
(ovvero le Commissioni Bilancio delle due Camere). Tale procedura, anch’essa
mutuata dalle precedenti leggi comunitarie e disciplinata in via generale
dall’art. 31, comma 4, della legge n. 234, prevede altresì che il Governo, ove
non intenda conformarsi alle condizioni formulate al fine di garantire la
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione,
deve sottoporre i testi (corredati delle necessarie informazioni integrative) a
un nuovo parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che si
esprimono entro 20 giorni.
La direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 riguarda i bilanci d’esercizio, i bilanci consolidati e le relative relazioni di talune tipologie di imprese dei Paesi membri dell’Unione europea.
La direttiva tende principalmente a migliorare la portata informativa del documento contabile e ad avviare un processo di semplificazione degli oneri amministrativi, e quindi del carico normativo, che regola la redazione e la pubblicazione del bilancio.
Il recepimento di tale direttiva dovrà avvenire entro il 20 luglio 2015, interessando la redazione dei bilanci a partire dal 2016.
Le disposizioni riportate nella direttiva 2013/34/UE, secondo quanto indicato nell’articolo 1, paragrafo 1, riguardano sostanzialmente le società a responsabilità limitata, le società per azioni e le società in accomandita per azioni, a cui si aggiungono anche le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice.
Sono escluse le imprese senza fine di lucro, ovvero le imprese regolamentate da altre normative specifiche al settore di loro appartenenza.
Ai sensi dell’articolo 2, tra le imprese rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 vi sono gli "enti di interesse pubblico", che comprendono, oltre alle società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro, gli enti creditizi, le imprese di assicurazione e le imprese designate dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico, ad esempio le imprese che presentano un interesse pubblico significativo per via della natura della loro attività, delle loro dimensioni o del numero di dipendenti.
I soggetti destinatari della normativa sono, inoltre, raggruppati sulla base di dati quantitativi riferiti all’attivo dello stato patrimoniale, ai ricavi e al numero medio dei dipendenti, distinguendo tra imprese singole e realtà aziendali facenti parte di un gruppo.
L’individuazione di questi tipi di imprese ha come principale finalità quella di identificare i fruitori delle semplificazioni degli adempimenti amministrativi in termini di redazione e pubblicazione del bilancio di esercizio.
A tal proposito, l’articolo 3 detta i parametri quantitativi per distinguere, nel caso di singole aziende, le microimprese dalle piccole imprese, dalle medie imprese e dalle grandi imprese, mentre, nel caso di gruppi aziendali, vengono separati i piccoli gruppi, dai gruppi di medie dimensioni e dai grandi gruppi.
Nella tabella successiva sono riportati i limiti numerici, almeno due su tre, da rispettare alla data di chiusura del bilancio.
Parametri |
Micro imprese |
Piccole imprese |
Medie imprese |
Grandi imprese |
Stato patrimoniale (euro) |
≤ 350.000 |
≤ 4.000.000 |
≤ 20.000.000 |
> 20.000.000 |
Ricavi netti vendite e prestazioni (euro) |
≤ 700.000 |
≤ 8.000.000 |
≤ 40.000.000 |
> 40.000.000 |
Numero medio dei dipendenti (unità) |
≤ 10 |
≤ 50 |
≤ 250 |
> 250 |
Con riferimento ai gruppi societari, la direttiva stabilisce che, affinché l’impresa madre e le imprese figlie rientrino a pieno titolo all’interno di un raggruppamento piuttosto che di un altro, necessita che almeno due dei tre limiti di seguito riportati vengano rispettati alla data di chiusura dell’esercizio.
Parametri |
Gruppi piccoli |
Gruppi medi |
Gruppi grandi |
Stato patrimoniale (euro) |
≤ 4.000.000 |
≤ 20.000.000 |
> 20.000.000 |
Ricavi netti vendite e prestazioni (euro) |
≤ 8.000.000 |
≤ 40.000.000 |
> 40.000.000 |
Numero medio dei dipendenti (unità) |
≤ 50 |
≤ 250 |
> 250 |
Il testo comunitario sostituisce la normativa comunitaria vigente, abrogando la IV e la VII direttiva sul diritto societario e modificando la direttiva n. 2006/43/CEE in materia di revisione legale.
Le innovazioni introdotte mirano a rendere più trasparenti i rapporti commerciali tra imprese residenti in uno Stato UE e soggetti residenti in uno Stato UE diverso, nonché per tutelare i soci terzi. In particolare, tali innovazioni rispondono ai seguenti obiettivi:
a) ridurre gli oneri amministrativi a carico soprattutto delle piccole e medie imprese e semplificarne la relativa disciplina;
b) migliorare la comparabilità dell’informativa resa con i bilanci;
c) tutelare l’interesse degli utilizzatori dei bilanci con una corretta rappresentazione delle informazioni contabili più rilevanti;
d) migliorare la trasparenza relativa ai pagamenti effettuati ai governi da parte delle grandi imprese e degli enti di interesse pubblico attivi nelle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali primarie.
In particolare, la classificazione delle imprese in quattro fasce (le microimprese, le piccole imprese, le medie imprese e le grandi imprese), individuate in base a parametri di natura quantitativa (totale dello Stato patrimoniale, ricavi, numero dei dipendenti) è funzionale a disegnare un regime semplificato per le imprese di minori dimensioni, in ossequio alla Comunicazione della Commissione intitolata “Pensare innanzitutto in piccolo”: gli obblighi in materia di informativa contabile, ivi compresi quelli di pubblicazione dei documenti, sono infatti modulati in base alle dimensioni dell’impresa, potendo questa attività risultare oltremodo onerosa per le microimprese.
Sono gli Stati membri, tenuto conto delle condizioni e delle esigenze dei propri mercati interni, a decidere sul se e in che modo sfruttare i margini discrezionali previsti nella Direttiva per il recepimento delle norme comunitarie.
Documenti
all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con
l’Unione Europea)
Il 9 aprile 2014 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica (COM(2014)213) della direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario.
In particolare, al fine di fornire agli azionisti un facile accesso a tutte le informazioni rilevanti in materia di governo societario, si propone di modificare l’art. 20 della direttiva 2013/34/UE, inserendo come parte integrante della relazione sul governo societario che le società quotate dovrebbero pubblicare la relazione sulle retribuzioni, che comprende un quadro completo della remunerazione, compresi tutti i benefici in qualsiasi forma, concessa ai singoli amministratori, inclusi gli amministratori recentemente assunti e gli ex amministratori.
La proposta, che segue la procedura legislativa ordinaria (già procedura di codecisione), verrà esaminata in prima lettura dal Parlamento europeo nella seduta del 10 giugno 2015.
Premessa: brevi cenni sui bilanci societari in Italia
Con i documenti di bilancio l’impresa rappresenta, assolvendo così a specifici obblighi di legge, in modo chiaro, veritiero e corretto la propria situazione finanziaria e patrimoniale; tale adempimento si verifica al termine del periodo amministrativo di riferimento (cd. esercizio) e consente inoltre di illustrare il risultato economico dell'esercizio stesso.
Le norme che presiedono alla redazione del bilancio sono norme generali (codice civile) e norme speciali, queste ultime dettate in ossequio alla struttura dell’impresa (ad es. il decreto legislativo n. 127 del 1991 per quanto riguarda il bilancio consolidato del gruppo societario) ovvero al tipo di attività da essa svolto (ad es. il decreto legislativo n. 173 del 1997 per le imprese assicurative).
Accanto alle norme civilistiche (ivi comprese le leggi speciali), la redazione del bilancio avviene anche secondo le norme fiscali (TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986) e ai princìpi contabili nazionali e internazionali.
Nel corso degli ultimi anni, l’armonizzazione delle regole contabili ha rappresentato uno dei principali obiettivi della Comunità Europea per agevolare lo sviluppo e l'efficienza dei mercati finanziari europei.
L'applicazione di differenti princìpi contabili in ciascun Paese membro ha determinato infatti uno scarso grado di confrontabilità dei bilanci delle imprese europee, costituendo di fatto un freno allo sviluppo di tali mercati; la decisione della Comunità europea di introdurre progressivamente i princìpi contabili internazionali IAS/IFRS dello IASB (International Accounting Standard Board) all'interno di ciascun Paese membro nasce dall’esigenza di “affidarsi” ad un corpus di regole contabili organico, coordinato e qualitativamente riconosciuto a livello internazionale. In particolare, gli standard internazionali sono stati recepiti in Europa per la prima volta con il Regolamento (CE) n. 1606/2002, cui ha fatto seguito il Regolamento (CE) n. 1725/2003 e i regolamenti (“omologativi”) emanati per disciplinare l’applicazione concreta degli IAS/IFRS nell’ordinamento europeo. Con il regolamento n. 1606 del 2002 l'Unione europea ha reso obbligatoria l'adozione dei princìpi internazionali nei bilanci consolidati delle società quotate a partire dal bilancio dell'esercizio in corso al 1º gennaio 2005, nonché per banche e assicurazioni.
In Italia, il decreto legislativo n. 38 del 2005, come sopra accennato, ha previsto l'obbligo o la facoltà di applicare i princìpi contabili internazionali per talune tipologie di società (società quotate, società con strumenti finanziari diffusi, banche e intermediari finanziari e imprese di assicurazione) a partire dal 1° gennaio 2005. Per le altre società si prevede l’applicazione della normativa interna (tra cui le norme del codice civile) che, tuttavia, grazie anche alle modifiche apportate dalla normativa europea – tra cui la direttiva recepita con le disposizioni in commento – progressivamente si adegua agli standard.
Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Esso è accompagnato da alcuni documenti di complemento, ossia la relazione sulla gestione e il rendiconto finanziario.
Nel conto economico sono esposti costi e ricavi di competenza dell'esercizio finanziario; la differenza tra ricavi e costi illustra il risultato economico conseguito dalla società. Con lo stato patrimoniale si definisce la situazione patrimoniale di una società, suddivisa in sezione dell’attivo e sezione del passivo.
Con la nota integrativa sono illustrate le decisioni prese dagli amministratori dell’impresa nel redigere il bilancio, in modo da favorirne l’intelligibilità, spiegando dettagliatamente le voci inserite nello stato patrimoniale e nel conto economico.
L'articolo 1 reca le definizioni distinguendo, ai fini del presente provvedimento, gli intermediari che adottano i princìpi contabili internazionali IFRS (International Financial Reporting Standards) e gli intermediari non IFRS.
Ai sensi della lettera c), comma 1, alla nozione di intermediario IFRS sono riconducibili i soggetti elencati nell'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, cui l’articolo in esame rinvia. In particolare:
· le banche italiane;
· le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti dall'apposito albo previsto dall'articolo 64 del testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (albo dei gruppi bancari);
· le società di intermediazione mobiliare (SIM), definite dall'articolo 1, comma 1, lett. e) del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) qualificate come imprese autorizzate a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia e diverse dalle banche e dagli intermediari finanziari;
· le capogruppo dei gruppi di SIM, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 11, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998;
· le società di gestione del risparmio (SGR), definite dall'articolo 1, comma 1, lett. o) del medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, quali "società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio”;
· le società finanziarie iscritte in apposito albo di cui all'articolo 107 del TUB; si segnala che la formulazione vigente dell’articolo 107 reca le condizioni di autorizzazione all’esercizio dell’attività degli intermediari e non più un elenco speciale degli stessi (cfr. oltre in relazione alla riforma recata dal decreto legislativo n. 141 del 2010);
· gli istituti di moneta elettronica previsti dal titolo V-bis del TUB;
· gli istituti di pagamento previsti dal titolo V-ter del TUB.
Secondo la lettera d), con intermediari non IFRS devono intendersi gli operatori del microcredito e i confidi minori: si tratta dei soggetti iscritti negli elenchi previsti, rispettivamente, dall'articolo 111 e dall'articolo 112-bis del testo unico bancario (lettere a) e b)).
L’articolo 111 del TUB – in deroga a quanto stabilito dall’articolo 106, comma 1, in materia di albo degli intermediari finanziari – prevede uno specifico elenco di soggetti autorizzati a concedere finanziamenti per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, a condizione che i finanziamenti siano di ammontare non superiore a 25.000 euro e non siano assistiti da garanzie reali; siano finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro; siano accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.
L’articolo 112-bis del TUB istituisce l’Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi. Tale elenco è previsto dall’articolo 112, comma 1, del TUB e vi sono iscritti confidi, anche di secondo grado, che esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali. Si ricorda che i confidi tenuti all’iscrizione all’Albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del TUB non sono tenuti all’iscrizione dell’albo di cui all’articolo 112.
La strutturazione dell’apparato delle definizioni previste dal presente articolo deriva anche da quanto disposto dalla riforma dei soggetti operanti nel settore dell’intermediazione finanziaria operata dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141[2] che ha determinato sostanzialmente la seguente tripartizione: soggetti autorizzati a erogare finanziamenti nei confronti del pubblico ed iscritti in apposito albo previsto dal TUB all’articolo 106; confidi minori e operatori del microcredito (i soggetti non IFRS del presente decreto); altri soggetti non iscritti ad albo e non sottoposti a vigilanza tenuti a redigere i bilanci secondo le norme del codice civile e del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 171, (Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati). Con riferimento ai confidi, infatti, il decreto legislativo n. 141 del 2010 ha previsto l’iscrizione all’Albo generale (“Albo unico” per tutti gli intermediari autorizzati ad esercitare attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico) ex articolo 106 per i confidi che superano determinate soglie patrimoniali. La riforma ha poi previsto l’istituzione di un nuovo elenco, riferibile ai confidi cosiddetti “minori” (di cui all’art. 112 TUB) che esercitano in via esclusiva l’attività di garanzia collettiva dei fidi, tenuto da un apposito Organismo di diritto privato disciplinato dall’art. 112‑bis TUB.
Ai fini del Capo II, dedicato agli intermediari non IFRS, sono inoltre definite dall’articolo 1 dello schema di decreto legislativo le seguenti nozioni: "controllo", ricorrente nelle ipotesi previste dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (ai fini del capo III si fa riferimento ai princìpi contabili internazionali adottati dall'Unione europea); "impresa collegata", consistente in un'impresa in cui un'altra impresa detiene una partecipazione e sulla cui gestione e politica finanziaria esercita un'influenza notevole; "partecipazioni", consistenti in diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese i quali, in presenza di una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante (lettere f), g) ed h)).
In relazione ad altre nozioni (strumento finanziario e strumento finanziario derivato; fair value; parte correlata), il comma 2 rinvia ai princìpi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.
In particolare, si ricorda che i principi contabili internazionali IAS/IFRS qualificano il fair value (valore corretto, valore coerente o congruo, valore corrente o di mercato) come il corrispettivo al quale un’attività può essere scambiata, o una passività estinta, tra parti consapevoli e disponibili, in una transazione tra terzi indipendenti. Esso include quindi gli elementi fondamentali del consenso e della consapevolezza delle parti, nonché quello della piena libertà della contrattazione, cioè la mancanza di vincoli che obblighino o forzino i soggetti a concludere l'operazione.
Articolo 2
(Redazione dei bilanci)
L'articolo 2, in materia di redazione dei bilanci, si colloca all'interno del Capo II ed è quindi da riferirsi, insieme agli altri articoli che costituiscono il medesimo Capo, agli intermediari non IFRS disciplinati dal presente schema di decreto: gli operatori del microcredito e i confidi minori. Esso prevede che gli amministratori degli intermediari non IFRS – o altro organo individuato da norma di legge o dagli statuti – redigano il bilancio dell'impresa e, ove ricorrano determinati presupposti previsti dall'articolo 22 del presente provvedimento, il bilancio consolidato. I bilanci d'esercizio sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Quando i bilanci – redatti con chiarezza e secondo le prescrizioni dettate dal presente schema di decreto – non sono sufficienti a restituire una descrizione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico d'esercizio, la nota integrativa fornisce le ulteriori informazioni necessarie (commi 1-4).
Ai sensi del comma 5, le disposizioni di carattere generale sulla redazione dei bilanci possono essere derogate quando dal rispetto delle stesse derivi una rappresentazione non veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa, nonché del risultato economico dell'esercizio. In tali casi la nota integrativa al bilancio dovrà indicare tali discostamenti dalla disciplina applicabile e le relative motivazioni. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato.
Le disposizioni del presente articolo sono dettate in analogia a quanto previsto dall'articolo 2423 del codice civile dedicato alla redazione dei bilanci e riprendono quanto previsto dall'articolo 2 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, oggetto di abrogazione.
Articolo 3
(Patrimoni destinati)
L'articolo 3 stabilisce la redazione di un rendiconto separato relativo a ciascun patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, come previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lett. a), del codice civile. Esso riprende quanto previsto dall'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 87 del 1992.
Il rendiconto separato deve rispettare le disposizioni previste dal presente provvedimento e dalle disposizioni tecniche emanate dalla Banca d'Italia, quale autorità competente ai sensi dell'articolo 43.
Articolo 4
(Stato patrimoniale e conto economico)
L'articolo 4, comma 1, nell’ambito della sezione II dedicata al bilancio dell’impresa, stabilisce che gli intermediari non IFRS sono tenuti a rispettare le disposizioni del decreto legislativo e delle disposizioni tecniche emanate dalla Banca d'Italia. Tali disposizioni tecniche possono prevedere la possibilità di considerare totali parziali o nuove voci, ma solo nel caso che il contenuto delle nuove voci non sia riconducibile a quello delle voci già previste. Il comma 2 stabilisce che ogni voce debba riportare l'importo della voce corrispondente nell'anno precedente. Nei casi in cui le due voci non siano comparabili possono essere stabilite delle forme di adattamento da parte delle disposizioni tecniche della Banca d’Italia. In ogni caso la non comparabilità dovrà essere segnalata nella nota integrativa al bilancio.
Articolo 5
(Criteri per la redazione dei conti del bilancio)
Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico degli intermediari non IFRS, secondo quanto disposto dai commi 1-5, sono redatti secondo quanto stabilito dal presente decreto e dalle successive disposizione tecniche. Il sistema contabile degli schemi deve consentire il raccordo con il conto del bilancio. Si stabilisce inoltre che i criteri per la redazione del bilancio non possono essere modificati da un anno all'altro ed eventuali deroghe a tale principio devono essere indicate nella nota integrativa, insieme all'indicazione dei relativi effetti nella rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Attraverso le disposizioni adottate dalla Banca d'Italia, si possono prevedere le modalità di applicazione del principio generale della prevalenza della sostanza sulla forma, nonché le deroghe, soddisfatte determinate condizioni, del principio del divieto dei compensi di partite (divieto di compensazioni tra valori di bilancio di segno opposto).
Con riferimento al principio di prevalenza della sostanza, si segnala che l'articolo 6, par. 1, lettera h) della direttiva 2013/34/UE stabilisce che "la rilevazione e la presentazione delle voci nel conto economico e nello stato patrimoniale tengono conto della sostanza dell'operazione e del contratto in questione" derivando tale principio dal sistema IFRS: l'International Accounting Standard Board ha stabilito che il bilancio debba essere redatto in modo da riportare "the substance of contractual rights and contractual obligation" (A Review of the Conceptual Framework for Financial Reporting, 2013, p. 60). L’articolo 2423-bis, primo comma, n. 1) del codice civile, recependo il principio di prevalenza della sostanza sulla forma[3], nella sua attuale formulazione afferma che la valutazione delle voci del bilancio deve essere condotta – oltre che in base al principio di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività – tenendo conto “della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato”.
Si rammenta al riguardo che l’articolo 6, comma 3 dello schema di decreto n. 171 - presentato contestualmente al presente provvedimento, con lo scopo di recepire la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda gli obblighi di bilancio per le società di capitali e gli altri soggetti che adottano la medesima disciplina - , apporta modifiche all'articolo 2423-bis del codice civile. In particolare si modifica il richiamato primo comma, numero 1 dell’articolo 2423-bis, eliminando il riferimento alla funzione economica degli elementi rappresentati in bilancio ed inserendo un nuovo numero 1-bis), col quale si dispone che la valutazione delle voci sia fatta tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto, come previsto dalla direttiva.
Il comma 6 afferma che la situazione dei conti alla data di apertura dell'esercizio debba corrispondere a quella confluita nel bilancio approvato nell'esercizio precedente. Il bilancio deve essere scritto in euro, senza cifre decimali, e solo gli atti delle autorità competenti possono stabilire le eccezioni a tale regola. Le note integrative possono essere redatte in migliaia di euro (comma 7).
Il comma 8 riprende il principio di competenza e il principio di prudenza. Il principio di prudenza è privilegiato nella misura in cui non vi sia formazione di riserve non esplicite.
Articolo 6
(Contabilizzazione degli elementi dell'attivo)
L'articolo 6 dispone in ordine alle modalità di contabilizzazione dell'attivo.
Il comma 1 prevede che i crediti derivanti da contratti di finanziamento siano contabilizzati per l'importo erogato. Ai sensi del comma 2 tutti gli altri elementi sono contabilizzati al costo di acquisto (comprendente qualsiasi corrispettivo compresi i costi accessori) ovvero di produzione (comprendente tutti i costi imputabili al prodotto). Il costo di produzione può comprendere anche altri costi ragionevolmente imputabili al prodotto e relativi al periodo di fabbricazione fino al momento in cui il bene può essere utilizzato. Oneri relativi al finanziamento della fabbricazione del prodotto possono essere considerati con apposita segnalazione nella nota integrativa. Restano esclusi i costi di distribuzione.
Il costo degli elementi fungibili (inclusi i valori mobiliari), secondo il comma 3, può essere considerato in base a valori medi ponderati o rispettando determinati metodi di calcolo. I metodi previsti dall'articolo 6 sono quelli ammessi dal codice civile, art. 2426, primo comma, n. 10)[4]: il LIFO (Last In First Out o “Ultimo Entrato Primo Uscito”), il FIFO (First In First Out o “Primo Entrato Primo Uscito”) e il costo medio ponderato.
Articolo 7
(Rettifiche di valori e fondi per rischi e oneri)
Il comma 1 stabilisce l'obbligo di effettuare direttamente la rettifica in diminuzione in occasione di svalutazione o ammortamento di elementi dell'attivo. Il comma 2 enumera i casi in cui possono essere previsti i fondi per rischi e oneri e stabilisce che tali fondi non possono rettificare valori dell'attivo. Essi, inoltre, non possono superare l'importo necessario alla copertura dei rischi a fronte dei quali sono costituiti. La disposizioni del comma 2 è da collegare a quanto previsto dal comma che lo precede: l'obbligo di svalutare in via diretta il valore delle attività comporta che nel passivo dello stato patrimoniale non possano essere iscritti fondi rettificativi di elementi dell'attivo.
L'articolo 8 reca la disciplina generale sulle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. Ulteriori disposizioni in materia di carattere più specifico sono recate da articoli successivi. Le immobilizzazioni sono definite dall'articolo in commento in analogia a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, 87: rispetto a tale disposizione sono eliminati i costi di ricerca dal novero delle immobilizzazioni immateriali (non più previsti dalla direttiva n. 2013/34/UE). Si ricorda che il primo comma dell'art. 2424-bis del codice civile stabilisce che gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.
Le immobilizzazioni materiali sono costituite da terreni, fabbricati, impianti tecnici, attrezzature di qualsiasi tipo, nonché dagli acconti versati per l'acquisto o la costruzione di tali beni; sono da considerarsi anche le immobilizzazioni in corso di completamento. I terreni e i fabbricati includono tutti i diritti reali di godimento su immobili e i diritti a questi assimilabili ai sensi della legislazione del Paese dove il bene è ubicato. Costituiscono inoltre immobilizzazioni materiali tutti gli altri beni materiali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa (comma 1).
Costituiscono immobilizzazioni immateriali (quindi caratterizzate dall'intangibilità) inserite nei conti dell'attivo: a) i costi di impianto e di ampliamento e di sviluppo, quando abbiano utilità pluriennale; b) l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso; c) i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi, i diritti e i beni simili e i relativi acconti versati; d) tutti gli altri costi pluriennali. Per alcune delle suddette categorie di immobilizzazioni immateriali (in particolare le immobilizzazioni di cui alle citate lettere a), b) e d)) l'iscrizione all'attivo è consentita ove autorizzata dall'organo di controllo (commi 2 e 3).
Sono considerate immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni, incluse quelle in imprese del gruppo; i titoli e gli altri valori mobiliari sono considerati immobilizzazioni finanziarie solo se destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa (comma 4).
Articolo 9
(Fondo per rischi finanziari generali)
L'articolo 9 consta del solo comma 1 e autorizza l’eventuale costituzione di un fondo per la copertura dei rischi propri delle operazioni finanziarie. I movimenti ascrivibili al fondo sono riportati in apposita voce del consuntivo.
Articolo 10
(Ratei e risconti)
I ratei e i risconti, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, sono indicati in apposite voci di attivo e passivo nello stato patrimoniale. Alle norme tecniche emanate dalla Banca d'Italia è attribuita la definizione dei casi per i quali è ammessa la rettifica.
L'articolo 11, comma 1, prevede che interessi, proventi, oneri assimilati relativi a titoli, crediti e debiti siano contabilizzati secondo il principio di competenza. Tali proventi e oneri assimilati sono definiti dal comma 2. Vi rientrano, tra l'altro: la differenza tra il costo di acquisto e il valore superiore di rimborso dei titoli di debito che costituiscono immobilizzazioni finanziarie; le riduzioni e gli aumenti di costo rivenienti dalla assunzione di debiti, rispettivamente, sopra o sotto la pari; le commissioni e le provvigioni calcolate in funzione dell'importo o della durata del credito o del debito cui si riferiscono. Si osserva che la lettera e) include nell'elencazione proventi e oneri derivanti da operazioni "fuori bilancio" destinate a coprire attività o passività. In tale categoria possono rientrare operazioni che gli intermediari non IFRS potrebbero porre in essere per trasferire i rischi di mercato cui sono esposti portafogli di attività ovvero passività finanziarie oppure specifiche attività o passività finanziarie.
Articolo 12
(Profitti e perdite da operazioni finanziarie)
L'articolo 12 reca le norme per la contabilizzazione dei profitti e delle perdite da operazioni in bilancio e fuori bilancio: si tratta dell'attività di negoziazione su titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie (comma 1, lett. a)), valute (lett. b)), metalli preziosi e altri strumenti finanziari (lett. c)). Con riferimento a tali attività, la norma prevede che l'utile o la perdita debbano rappresentare il saldo complessivo dei profitti e delle perdite delle operazioni finanziarie. Tale previsione è finalizzata ad evidenziare in maniera chiara il risultato dell'attività complessiva di negoziazione dell'intermediario.
Articolo 13
(Princìpi generali)
L'articolo 13 reca la disciplina generale delle valutazioni. I due commi riprendono, sostanzialmente, quanto previsto dall'articolo 2423-bis del codice civile e sono dettati in continuità con quanto prevede l'articolo 15 del decreto legislativo n. 87 del 1992.
Vi si prevede che: la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro; si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio (salvo deroghe previste dal presente decreto); si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; si devono considerare, in ogni caso, tutte le rettifiche di valore. Si prevede inoltre l'obbligo di valutare in modo coerente le attività e le passività (in bilancio e "fuori bilancio") tra loro collegate. In casi eccezionali, possono essere previste deroghe (comma 2) da indicare nella nota integrativa, insieme con l'illustrazione degli effetti della deroga.
Sotto il profilo della formulazione del
testo occorrerebbe valutare l’opportunità di modificare la rubrica
dell’articolo al fine di chiarire che i principi generali riguardano la
disciplina delle valutazioni.
Articolo 14
(Immobilizzazioni immateriali)
L'articolo 14 reca disposizioni per la valutazione delle immobilizzazioni immateriali (i successivi articoli 15 e 16 trattano la medesima materia in riferimento, rispettivamente, alle immobilizzazioni materiali e finanziarie; i tre articoli corrispondono agli articoli 16-18 del decreto legislativo n. 87 del 1992).
Il comma 1 stabilisce che le immobilizzazioni immateriali (per la cui definizione si veda sopra articolo 8) devono essere ammortizzate in via sistematica in ogni esercizio. Secondo la relazione di accompagnamento al decreto legislativo n. 127 del 1991 di attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati – citata dalla relazione al presente schema di decreto – l'avverbio "sistematicamente" mira ad evitare che gli ammortamenti vengano accelerati o rallentati nei vari esercizi a seconda della convenienza, anziché essere effettuati in conformità a piani: l'ammortamento deve essere, infatti, operato in conformità di un piano prestabilito. Poiché le immobilizzazioni immateriali sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo ma lungo un arco temporale di più esercizi, qualora non sia facile stimare in maniera attendibile i tempi di vita utile delle stesse in termini di avviamento e sviluppo, il comma 2 prevede che i relativi costi siano ammortizzati entro dieci anni per l'avviamento e cinque anni per lo sviluppo. I costi pluriennali contemplati dall'articolo 8, comma 2, lett. d), nonché i costi di impianto e ampliamento, devono essere ammortizzati entro cinque anni; con riferimento ai suddetti costi, finché l'ammortamento non è completato si può dar luogo alla distribuzione dei dividendi solo in presenza di riserve necessarie all'ammortamento stesso (commi 3 e 4). Qualora le immobilizzazioni immateriali risultino di valore inferiore alla chiusura dell'esercizio, esse andranno iscritte a tale minor valore che non può essere mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano a mancare i motivi della rettifica effettuata (commi 5 e 6).
Articolo 15
(Immobilizzazioni materiali)
In analogia a quanto previsto dall'articolo 14 in relazione alle immobilizzazioni immateriali, il comma 1 dell'articolo 15 impone l'ammortamento del costo in maniera "sistematica" anche nel caso delle immobilizzazioni materiali e si applica la stessa disposizione dell'articolo 14 in caso di minor valore risultante (vedi sopra).
Articolo 16
(Immobilizzazioni finanziarie)
Le immobilizzazioni finanziarie si valutano al costo d’acquisto. Quando alla chiusura del bilancio d’esercizio il loro valore risulta durevolmente inferiore, esse devono essere iscritte a tale minor valore tenendo conto delle quotazioni nei casi in cui le immobilizzazioni siano costituite da titoli ovvero considerando l'andamento del mercato negli altri casi. La svalutazione diviene obbligatoria nei casi in cui le immobilizzazioni non siano costituite da partecipazioni, quando la situazione di criticità nella solvibilità dell'emittente risulti essere duratura e quando si verifichi il deterioramento della capacità di rimborso del Paese di residenza dell'emittente medesimo. Anche quando la partecipazione registri una perdita di valore durevole si applica l'obbligo di svalutazione. Il comma 3 prevede l'applicazione dei criteri suddetti ai valori mobiliari che rappresentano operazioni "fuori bilancio" diverse da quelle su valute, nei casi si tratti di immobilizzazioni finanziarie. Il comma 4 ribadisce, per il caso delle immobilizzazioni finanziarie, la norma secondo cui la svalutazione non può essere mantenuta qualora siano venuti meno i motivi che l'hanno originata.
Articolo 17
(Partecipazioni rilevanti)
L'articolo 17 dispone in ordine alla valutazione delle partecipazioni rilevanti, costituite dalle partecipazioni in imprese controllate o collegate[5]; in tali casi si stabilisce un metodo alternativo di valutazione (c.d. metodo del "patrimonio netto"). Le partecipazioni possono essere valutate "al valore della frazione, corrispondente alla quota di partecipazione, di patrimonio netto della partecipata" (comma 2). Tale valore può essere rettificato in relazione all'andamento del valore del patrimonio netto (ovvero patrimonio netto consolidato se le imprese sono tenute alla redazione del bilancio consolidato) della partecipata, corrispondente alla quota di partecipazione. Sono detratti i dividendi ad essa corrispondenti.
Come illustrato dalla relazione di accompagnamento allo schema di decreto legislativo, l'impresa che per la prima volta applica il metodo del patrimonio netto modifica il valore contabile della partecipazione per adeguarlo alla frazione di patrimonio netto della partecipata corrispondente alla quota di interessenza. L'eventuale differenza positiva, per la parte riferibile a beni ammortizzabili e all'avviamento, viene ammortizzata secondo le pertinenti disposizioni del decreto.
Se la differenza è di segno negativo, essa è iscritta (per la parte non attribuibile a elementi dell'attivo o del passivo della partecipata) in una riserva non distribuibile ovvero nei fondi per rischi e oneri diversi, qualora il minor costo rispetto al patrimonio netto sconti la previsione di future perdite della partecipata.
Il valore della partecipazione così determinato deve essere annualmente aumentato o diminuito, in proporzione alla quota di capitale posseduto, della variazione intervenuta nel patrimonio netto della partecipata. L'eccedenza degli incrementi rispetto ai dividendi percepiti o assegnati va imputata in una riserva non distribuibile.
Per l'applicazione del metodo dovranno essere eliminati i profitti e le perdite risultanti da operazioni di negoziazione, secondo le procedure di eliminazione dal bilancio consolidato dettate dall’articolo 31, comma 1, lett. c)). Tale eliminazione può essere omessa se di importo irrilevante (in analogia a quanto stabilito dall’articolo 31, comma 2).
Articolo 18
(Attività che non costituiscono immobilizzazioni)
L'articolo 18 disciplina la valutazione delle attività diverse dalle immobilizzazioni.
I titoli quotati che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono valutati al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di mercato oppure al valore di mercato con indicazione delle rivalutazioni nella nota integrativa (comma 1).
I titoli non quotati sono valutati al costo di acquisto. In questo caso eventuali svalutazioni (mancando la quotazione di mercato) dovranno essere effettuati sulla base della solvibilità del debitore ovvero in relazione alle difficoltà di servizio del debito nel Paese di residenza del debitore stesso, anche tenendo conto di fattore economici negativi (commi 2, 4 e 5). Tali criteri trovano applicazione anche per gli impegni che comportino assunzioni di rischi di credito (comma 3).
I criteri qui sopra ricordati applicabili ai titoli quotati o non quotati sono applicabili anche ai valori mobiliari (quotati o meno) sempre a condizione che essi non costituiscano immobilizzazioni finanziarie (comma 6).
Essi sono applicati, per quanto possibile, per la valutazione di tutte le attività che non costituiscono immobilizzazioni. Le svalutazioni non possono essere mantenute quando vengano meno i presupposti che le hanno originate (commi 7 e 8).
Articolo 19
(Operazioni in valuta)
Il comma 1 stabilisce che le attività e le passività in valuta, diverse da quelle relative a operazioni fuori bilancio, sono valutate al tasso di cambio "a pronti" (quindi per scambi di valuta “on the spot”, ovvero nell’immediato che normalmente diventano effettivi dopo due giorni) corrente alla fine dell'esercizio. Soltanto per le immobilizzazioni che non risultano "coperte" da operazioni in valuta di segno opposto è possibile adottare un criterio di valutazione basato sul cambio "storico".
Con riferimento ad operazioni in valuta fuori bilancio, il comma 2 introduce una distinzione tra le operazioni "a pronti" non ancora regolate finanziariamente e quelle "a termine" (tassi di cambio per scambi di valuta che si verificano ad una data futura, c.d. forward). Mentre alle prime è applicato il cambio "a pronti" corrente, per le seconde deve essere adottato, per omogeneità, il cambio "a termine" corrente per scadenze temporali corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione.
Il comma 3 stabilisce che la differenza di conversione derivante dal processo di valutazione dell'insieme delle attività e delle passività in valuta, "a pronti" e "a termine", sia iscritta nel conto economico tra i proventi (o tra le perdite) da operazioni finanziarie.
Articoli 20 e 21
(Criteri generali; contenuto della nota integrativa)
Ai sensi dell'articolo 20 gli intermediari non IFRS possono arricchire la nota integrativa – suddivisa in sezioni riferibili a singoli sezioni dell'attività aziendale – con informazioni aggiuntive rispetto ai contenuti necessari fissati dall'articolo 21, da altre disposizioni dello schema di decreto nonché dalle disposizioni tecniche emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 43.
L'articolo 21 indica una serie di contenuti della nota integrativa. In sintesi:
· politiche contabili adottate;
· nome e sede legale di tutte le imprese nelle quali l'intermediario possiede una partecipazione con una serie di ulteriori informazioni ad esso riferite;
· l'ammontare dei compensi che spettano agli amministratori e ai sindaci, compresi crediti erogati e garanzie prestate a loro favore;
· numero medio dei dipendenti ripartito per categorie;
· dati (ad esempio numero e valore nominale) relativi ad azioni e quote dell'ente;
· crediti in sofferenza e per interessi di mora;
· fair value e altre informazioni circa gli strumenti finanziari derivati;
· l’indicazione, per le immobilizzazioni iscritte ad un valore superiore rispetto alla valutazione ai sensi dell’articolo 16, della valutazione ridotta e dei motivi della mancata riduzione, specificando i motivi in base ai quali si ritiene possibile che il valore possa essere recuperato;
· le operazioni rilevanti con parti correlate e non concluse a normali condizioni di mercato, specificando ogni informazione utile alla comprensione del bilancio, nonché gli effetti di tali operazioni;
· natura e obiettivi commerciali di accordi non rilevati dallo stato patrimoniale con l’indicazione dei loro effetti, nei casi in cui tali accordi siano di rilevo;
· dati (in particolare nome e sede legale) relativi alla controllante tenuta alla redazione del bilancio consolidato, nonché l’indicazione del luogo ove è possibile reperire copia del bilancio consolidato medesimo.
Rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo n. 87 del 1992, le informazioni da includere nella nota integrativa sono state integrate tenendo conto di quanto previsto dalla direttiva n. 2013/34/UE includendovi, fra l'altro, la natura e l'effetto finanziario, patrimoniale ed economico dei fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio e la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.
Sotto il profilo della formulazione del
testo occorrerebbe valutare l’opportunità di modificare la rubrica
dell’articolo 20 al fine di chiarire che i criteri generali riguardano la nota
integrativa.
Articolo 22
(Obblighi di redazione del bilancio consolidato per intermediari non IFRS)
L'articolo 22 disciplina gli obblighi di redazione del bilancio consolidato per gli intermediari non IFRS. Ai sensi del comma 1 sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato gli intermediari che controllano altre imprese e che non sono controllate da imprese (eventualmente intermediari IFRS) tenute alla redazione del bilancio consolidato. A tale proposito si segnala che la nozione di controllo è ricondotta (dall'articolo 1, comma 1, lett. f)), alla definizione recata dall'articolo 23 del TUB. Ai sensi del suddetto articolo 23, il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile: in particolare il comma secondo prevede che la società è da considerarsi controllata da altra società quando questa possiede un numero di azioni tale da assicurarle la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie, o quelle che, in virtù di particolari vincoli contrattuali, sono sotto l'influenza dominante di altra società. Il medesimo articolo 23 stabilisce anche che il controllo sussiste in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.
Sono inoltre tenuti alla redazione del bilancio consolidato i soggetti sottoposti alla direzione unitaria disciplinata dall'articolo 23, alla cui scheda si rimanda (comma 2).
Il comma 3 stabilisce che le imprese controllate, le imprese sottoposte a controllo congiunto (ai sensi dell'articolo 32 cui si rimanda) e le imprese partecipate (articolo 33) sono tenute a trasmettere tutte le informazioni necessarie all'intermediario tenuto alla redazione del bilancio consolidato.
Si ricorda che il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127[6], all'articolo 25, prevede (in attuazione degli articoli 1 e 4 della direttiva 83/469/CEE) l'obbligo di redazione del bilancio consolidato per le società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata, che controllano un'impresa. Lo stesso obbligo hanno gli enti di cui all'art. 2201 del codice civile (enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale), le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata. L'articolo 27 (in attuazione dell'articolo 6 della direttiva 83/349/CEE) dispone l'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato in base a limiti di grandezza ovvero in base a ricavi oppure attivi delle imprese. In particolare sono esonerate le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
a) 17.500.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
b) 35.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
Si segnala che lo schema di decreto legislativo n. 171, che reca l'attuazione della medesima direttiva oggetto del presente schema con riferimento alle società di capitali e ad altri soggetti modifica (all’articolo 7) il citato articolo 27 del d.lgs. n. 127 elevando la misura delle soglie quantitative al superamento delle quali sorge l'obbligo di consolidamento, da 17,5 a 20 milioni di euro per quanto riguarda il totale degli attivi degli stati patrimoniali e da 35 a 40 milioni di euro per il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, fermo restando il numero di 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio. Tali nuovo limiti corrispondono a quelli previsti per definire le grandi imprese ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2013/34/UE.
Per ulteriori ipotesi di esonero si veda l'articolo 24 dello schema di decreto.
Articolo 23
(Direzione unitaria)
Il comma 1 pone l’obbligo di redazione del bilancio consolidato quando intermediari non IFRS non siano controllati da altri soggetti tenuti alla redazione dello stesso ma operino secondo direzione unitaria, anche in assenza di legami partecipativi. La direzione unitaria può sussistere "in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone". Ulteriori ipotesi sono dettate dal comma 2 che prevede la redazione del bilancio consolidato nei casi in cui un intermediario sia diretto in maniera unitaria da un soggetto controllante che può essere: impresa o ente diverso da un intermediario (IFRS ovvero non IFRS) costituito in Italia; impresa o ente costituito in altro Paese, salvo non ricorrano le ipotesi di esonero dalla redazione del bilancio consolidato previste dall'articolo 24 per gli intermediari non IFRS e dall'articolo 40 per gli intermediari IFRS; una persona fisica.
Il comma 3 stabilisce quale degli intermediari non IFRS, che operano in direzione unitaria, sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato: tale onere è attribuito all'intermediario che presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo, considerando anche gli impegni a erogare fondi e garanzie rilasciate.
Secondo quanto prevede il comma 4, gli intermediari non IFRS per i quali ricorrano le condizioni di obbligo di redazione del bilancio consolidato e che operino in regime di direzione unitaria, sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in virtù del comma 3.
Articolo 24
(Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato)
L'articolo 24 elenca le condizioni di esonero dalla redazione del bilancio consolidato da parte di un intermediario non IFRS controllante costituito in Italia che sia a sua volta controllato da una banca soggetta al diritto di un altro stato membro dell'Unione europea:
a) l'intermediario non ha emesso titoli quotati in borsa si segnala al riguardo che l’analoga previsione contenuta all’articolo 27, comma 2, del citato d.lgs. n. 127 del 1991, in materia di bilanci delle società quotate, è oggetto di modifica ad opera dello schema n. 171. In particolare, l’articolo 7 dello schema introduce il riferimento agli enti di interesse pubblico in sostituzione del previgente richiamo alle società che emettono titoli quotati in borsa. Ai sensi dell’articolo 2 della direttiva, gli "enti di interesse pubblico" comprendono le società i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato membro, gli enti creditizi, le imprese di assicurazione e le imprese designate dagli Stati membri quali enti di interesse pubblico. Per effetto di tale previsione, nel caso in cui la controllante o una delle controllate sia un ente di interesse pubblico sorge l'obbligo di consolidamento a prescindere dalla misura delle soglie quantitative;
b) la banca estera controllante dispone di almeno il 90 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'intermediario esentato, purché gli altri azionisti o soci abbiano approvato l'esonero (analogamente a quanto previsto dall'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 1991, che prevede l’esonero quando la controllante sia titolare di oltre il 95 per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata);
c) l'intermediario e tutte le sue imprese sono ricomprese nel bilancio consolidato della banca estera controllante;
d) il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione consolidata sono redatti dalla banca estera controllante e revisionati secondo il diritto dello Stato membro in cui esso è costituito.
Si deve osservare che la disposizione si limita a considerare il caso che l’impresa controllante sia una banca in quanto ciò è consentito dall’articolo 43, par. 2, lett. b) della direttiva 86/635/CEE (sui conti annuali consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari).
Il comma 2 prevede che la nota integrativa dia indicazione dell'esonero e dei motivi dello stesso.
Il comma 3 indica un ulteriore motivo di esonero per gli intermediari che controllano imprese irrilevanti ai fini della chiara e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico di esercizio. Sono inoltre esonerati gli intermediari che controllano solamente imprese che possono essere escluse dal consolidamento in base alla disciplina applicabile.
Articoli 25 e 26
(Imprese incluse nel consolidamento e casi di esclusione)
L'articolo 25 stabilisce che sono incluse nel consolidamento l'intermediario non IFRS controllante o le imprese che operano secondo una direzione unitaria e le controllate, ovunque costituite.
Il successivo articolo 26 prevede i casi di esclusione dal consolidamento delle imprese controllate. Tali casi si verificano quando (comma 1): l'inclusione sia irrilevante; l'esercizio effettivo dei diritti dell'intermediario non IFRS tenuto alla redazione del bilancio consolidato sia soggetto a forti e durature restrizioni; non è possibile ottenere tempestivamente le informazioni ovvero è possibile ottenerle a costi troppo alti o sproporzionati; azioni o quote sono detenute solamente in prospettiva della loro alienazione. Il comma 2, analogamente ad altre disposizioni del presente decreto, stabilisce l'obbligo di indicare in nota integrativa l'esclusione e i motivi.
Articolo 27
(Regole generali per la redazione del bilancio consolidato)
L'articolo 27 prevede che per la redazione del bilancio consolidato degli intermediari non IFRS si applichino le norme specifiche dettate dai successivi articoli 28-34, le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 43, nonché le disposizioni relative alla redazione dei bilanci degli intermediari non IFRS dettate dagli articoli 4-12 del presente decreto. Sono inoltre ribaditi i princìpi già enunciati con riferimento ai bilanci d'esercizio: i criteri di redazione del bilancio consolidato non possono essere modificati da un esercizio all'altro e le eventuali deroghe devono essere illustrate nella nota integrativa. Infine si prevede che il bilancio consolidato possa essere redatto in migliaia di euro; le disposizioni tecniche della Banca d'Italia possono imporlo.
Sotto il profilo della formulazione del
testo occorrerebbe valutare l’opportunità di modificare la rubrica
dell’articolo al fine di chiarire che le regole generali riguardano la
redazione del bilancio consolidato.
Articolo 28
(Consolidamento integrale)
Ai sensi dell'articolo 28 il bilancio consolidato deve riprendere integralmente gli elementi dell'attivo e del passivo, le operazioni fuori bilancio, proventi e oneri delle imprese incluse nel consolidamento, salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31, in materia, rispettivamente, di partecipazione e di rapporti reciproci tra imprese.
Articolo 29
(Consolidamento delle partecipazioni)
L'articolo 29 disciplina il procedimento di calcolo e di attribuzione delle differenze risultanti dalla compensazione tra il valore della partecipazione e la corrispondente quota di patrimonio netto dell'impresa controllata. Il comma 1 stabilisce che le partecipazioni delle imprese controllate sono compensate con la corrispondente frazione del patrimonio netto di tali imprese. Il comma 2 dispone in ordine a talune modalità per effettuare tale compensazione. Il comma 3 prevede che nel caso la compensazione implichi una differenza, questa deve essere imputata, nel bilancio consolidato, agli elementi dell’attivo e del passivo dell’impresa controllata. Con riferimento al calcolo i commi successivi stabiliscono che: a) la compensazione tra partecipazione e patrimonio netto può essere operata anche sulla base dei valori esistenti alla data di acquisizione della partecipazione; b) l'eventuale differenza deve essere imputata, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo della partecipata che l'hanno generata; c) la parte residua della differenza se positiva, va contabilizzata nello stato patrimoniale consolidato nella voce avviamento e trattata secondo le regole previste per l'avviamento, salvo che debba essere imputata tra i componenti negativi di reddito del conto economico consolidato per la parte non recuperabile; se negativa e dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri esercizi, va accantonata nel "fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri"; altrimenti deve essere iscritta in una specifica voce dello stato patrimoniale.
Articolo 30
(Azioni o quote di terzi)
Il comma 1 dell'articolo 30 stabilisce l'esposizione della voce denominata "patrimonio di pertinenza di terzi" nello stato patrimoniale consolidato cui iscrivere l'ammontare del patrimonio netto consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi.
Nella voce "utile (perdita) di esercizio di pertinenza di terzi" nel conto economico consolidato è iscritto l'ammontare del risultato economico (comma 2).
Articolo 31
(Rapporti reciproci)
L'articolo 31, comma 1, stabilisce che rapporti reciproci interni al gruppo devono essere eliminati dal bilancio consolidato. Sono in particolare oggetto di eliminazione rapporti attivi e passivi e operazioni fuori bilancio; proventi ed oneri di operazioni intragruppo; negoziazioni cui possono rientrare le compravendite di titoli, di valute e di altri strumenti finanziari. Tali eliminazioni possono essere omesse in caso di rapporti reciproci irrilevanti (comma 2).
Articolo 32
(Consolidamento proporzionale)
L’articolo 32 include nel consolidamento le imprese controllate congiuntamente con altre imprese, che si aggiungono quindi alle controllate dal singolo intermediario e alle imprese in direzione unitaria. L’inclusione è operata quando il soggetto tenuto alla redazione del bilancio consolidato e le imprese da questo controllate abbiano una partecipazione corrispondente almeno ad un quinto dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria. Gli elementi ripresi nel bilancio consolidato dell’impresa congiuntamente controllata – elementi dell’attivo e del passivo, operazioni fuori bilancio, proventi e oneri – sono considerati in proporzione con la partecipazione in essa posseduta (commi 1 e 2). Il comma 3 prevede l’applicazione delle eventuali esclusioni dettate in particolare dall’articolo 26.
Articolo 33
(Partecipazioni non consolidate)
L’articolo 33, comma 1, prevede l’applicabilità del metodo del “patrimonio netto”, previsto dall’articolo 17 per la valutazione delle partecipazioni rilevanti, ai fini della valutazione del valore alle partecipazioni in imprese collegate. Si prevede che la frazione dell’utile della partecipata che superi i dividendi può essere iscritta nel conto economico consolidato. Secondo quanto disposto dal comma 2, la disposizione si applica alle imprese controllate, anche congiuntamente, che non siano incluse nel consolidamento. Il comma 3 prevede l’irrilevanza quale causa di non applicazione della presente disposizione con relativa indicazione in nota integrativa.
Articolo 34
(Data di riferimento del bilancio consolidato)
Il comma 1 dell’articolo 34 stabilisce la coincidenza, in via generale, tra la data di riferimento del bilancio d’esercizio e quella del bilancio consolidato. Al fine di favorire la comparabilità tra documenti, è prevista la possibilità di deroga a tale regola, da indicare in nota integrativa, quando la maggior parte delle imprese consolidate abbiano una diversa data di riferimento. Secondo quanto stabilito dal comma 2, quando il bilancio di un’impresa inclusa nel consolidamento differisce da quella del bilancio consolidato, il consolidamento di tale impresa è effettuato con riferimento ad un bilancio intermedio riferito alla stessa data del bilancio consolidato.
Sempre al fine di favorire la comparabilità dei documenti contabili, l’articolo 35, comma 1, prevede che i criteri di valutazione utilizzati per il bilancio consolidato siano gli stessi di quelli utilizzati per il bilancio di esercizio. Per la deroga a tale regola si richiede apposita evidenziazione nella nota integrativa, ove dovranno essere indicati i motivi della scelta di diversi criteri di valutazione. Qualora imprese incluse nel consolidamento abbiano utilizzato criteri di valutazione differenti da quelli utilizzati nel bilancio consolidato, si dovranno ripetere le valutazioni riferite agli elementi dell’attivo e del passivo e alle operazioni fuori bilancio. Non si procede a tali nuove valutazioni in caso di difformità irrilevanti ovvero in casi eccezionali, debitamente riportati in nota integrativa.
Articolo 36
(Contenuto della nota integrativa)
Riguardo ai contenuti della nota integrativa del bilancio consolidato, il presente articolo 36 rimanda alla disciplina sui contenuti del bilancio d’esercizio di cui agli articoli 20 e 21. Il comma 1 prevede che siano rispettate ulteriori regole in considerazione di alcune specificità legate al consolidamento: le operazioni fra parti correlate escluse in sede di consolidamento sono conseguentemente escluse; è indicato a parte il numero di dipendenti delle imprese oggetto di consolidamento proporzionale, ai fini dell’indicazione del numero medio di dipendenti durante l’esercizio; sono indicati gli importi concessi dalla controllante e dalle controllate solamente ad amministratori e sindaci dell’intermediario controllante, in relazione a compensi, crediti e garanzie a loro favore.
Sono inoltre indicati: l’elenco delle imprese incluse con metodo integrale e l’elenco di quelle incluse proporzionalmente; l’elenco delle partecipazioni la cui valutazione è effettuata con il metodo proporzionale ai sensi dell’articolo 33; l’elenco di tutte le altre imprese controllate, collegate o sottoposte a controllo congiunto. In relazione a tali elenchi andranno indicati denominazione e sede dell’impresa, quote possedute direttamente o indirettamente dalla capogruppo e dalle controllate, la percentuale dei voti nell’assemblea ordinaria; inoltre devono comunque risultare le ragioni dell’inclusione negli elenchi (commi 2 e 3).
Qualora si siano determinate variazioni notevoli all’interno di un gruppo, la norma impone di fornire gli elementi necessari a chiarire il confronto tra il bilancio consolidato e il precedente bilancio di esercizio, anche tramite la redazione di documenti contabili adattati riferiti all’anno precedente (comma 4). Il comma 5 prevede la possibilità di non includere nella nota informazioni relative a una o più imprese incluse nel bilancio consolidato quando dall’indicazione possa derivare un pregiudizio grave per le imprese stesse.
Articolo 37
(Contenuto delle relazioni di gestione)
L’articolo 37 dispone in ordine ai contenuti minimi della relazione di gestione redatta dagli amministratori a corredo del bilancio dell’impresa e del bilancio consolidato. Anche con riferimento al presente articolo si prevede l’applicazione di quanto stabilito dal decreto e dalle norme tecniche emanate dalla Banca d’Italia. Il comma 1 prescrive che la relazione contenga un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente dell’andamento e del risultato di gestione, completo di una descrizione dei principali rischi e delle incertezze; la relazione deve essere coerente, secondo il comma 2, con l’entità e la complessità degli affari e integrata con gli indicatori di risultato, finanziari e non finanziari, nella misura necessaria a meglio comprendere la situazione dell’impresa o del complesso delle imprese incluse nel conto consolidato.
Il comma 3 enumera i seguenti contenuti specifici:
· l’indicazione delle attività di ricerca e sviluppo;
· l’evoluzione prevedibile della gestione;
· nel bilancio d’impresa, talune informazioni relative all’uso di strumenti finanziari (quando ciò sia rilevante per al situazione patrimoniale e finanziaria) consistenti nell’indicazione degli obiettivi e delle politiche adottate nella gestione del rischio finanziario nonché l’esposizione al rischio di prezzo, di credito, di liquidità, di variazione dei flussi finanziari; le medesime informazioni sono richieste nella relazione al bilancio consolidato con riferimento alle imprese incluse nel consolidamento;
· nella relazione al bilancio d’impresa, il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie come delle azioni o quote dell’impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell’esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi; le medesime informazioni sono richieste nella relazione al bilancio consolidato con riferimento alle imprese incluse nel consolidamento e all’impresa capogruppo;
· nella relazione al bilancio d’impresa, i rapporti reciproci tra le imprese controllate del gruppo, tra le controllanti e le controllate, i rapporti con le collegate.
Le disposizioni relative a quote e azioni si applicano anche nei casi in cui le stesse sono acquistate o alienate per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria (comma 4). Il comma 5 contempla la possibilità che le relazioni di gestione al bilancio d’impresa e a quello consolidato siano presentate in unico documento. In tal caso, si darà maggior rilievo, se opportuno, alle questioni rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel consolidamento.
Articolo 38
(Obblighi di redazione per gli intermediari IFRS)
L’articolo 38 apre il Capo III del decreto dedicato alla disciplina degli intermediari IFRS, distinto in due sezioni riguardanti, rispettivamente, il bilancio consolidato (Sezioni I) e le relazioni di gestione (Sezione II) a corredo del bilancio dell’impresa e del bilancio consolidato. Per quanto riguarda i bilanci di esercizio per gli intermediari IFRS continuano ad applicarsi le disposizioni nazionali anche di recepimento della Quarta direttiva contabile (direttiva 78/660/CEE, non contenute nel decreto legislativo n. 87 di cui si propone l’abrogazione ma nel d.lgs. n. 127 del 1991, modificato dal citato schema di decreto n. 171, all’esame delle Camere).
Si osserva come il regolamento (CE) n. 1606/2002 relativo ai princìpi contabili internazionali (c.d. regolamento IAS) trovi applicazione diretta ai conti consolidati e pone alcune opzioni relative ai conti annuali. Come chiarito dalle Osservazioni della Commissione[7] del novembre 2013 in tema di interazione tra il diritto nazionale e il regolamento IAS, le disposizioni del diritto nazionale che attuano le direttive contabili e disciplinano questioni che esulano dal campo di applicazione del medesimo regolamento continuano comunque ad applicarsi (si veda in particolare il capitolo 3 delle Osservazioni relativo a “Interazione tra il Regolamento IAS e le direttive contabili”). Conseguentemente, la circolare della Banca d’Italia n. 262 del 22 dicembre 2005, concernente il bilancio bancario, prevede che le banche e le società finanziarie capigruppo di gruppi bancari debbano redigere, ove ricorrano i presupposti ai sensi del decreto legislativo n. 87 del 1992, il bilancio consolidato secondo i princìpi contabili internazionali. Lo schema di decreto, quindi, in relazione ai soggetti IFRS, è chiamato a disciplinare il bilancio consolidato ed altri aspetti quali la pubblicità e le relazioni annuali, in seguito all’abrogazione delle direttive contabili (operata dalla direttiva 2013/34/UE) ed in sostituzione del decreto legislativo n. 87 del 1992 di cui si propone l’abrogazione.
Si ricorda inoltre che il decreto legislativo n. 38 del 2005, nel novero delle opzioni proposte dal regolamento (CE) n. 1606/2002, ha esteso l’obbligo di applicazione dei princìpi internazionali a tutti gli enti finanziari sottoposti a vigilanza della Banca d’Italia, oltre che ai gruppi assicurativi vigilati da ISVAP, quotati e non quotati. Tale obbligo riguarda anche le società capogruppo quotate e degli enti finanziari vigilati dalla Banca d’Italia, quotati e non quotati, per il bilancio di esercizio. Il medesimo decreto legislativo dispone la possibilità di adottare i princìpi IFRS nella redazione di bilanci di esercizio e di bilanci consolidati, da parte di società incluse in consolidati IFRS.
Il comma 1 dell’articolo in esame stabilisce l’obbligo di redazione del bilancio consolidato da parte di intermediari IFRS controllanti che non siano a loro volta controllati da soggetti tenuti a redigerlo; in particolare esso include le seguenti tipologie: intermediari IFRS che controllano un gruppo bancario, un gruppo di SIM o finanziario – ovvero che controllino banche, SIM o società finanziaria non appartenenti a gruppi – che a loro volta non siano controllati da altri intermediari tenuti alla redazione del bilancio consolidato; intermediari IFRS che in generale controllano imprese e che non siano controllati da intermediari tenuti alla redazione del bilancio consolidato. Il comma 2 dispone l’obbligo di trasmissione di tutte le informazioni utili alla redazione del bilancio consolidato da parte delle imprese controllate incluse nel consolidamento, di quelle sottoposte a controllo congiunto e delle imprese collegate.
Articolo 39
(Direzione unitaria)
Il comma 1 pone l’obbligo di redazione del bilancio consolidato quando intermediari IFRS non siano controllati da altri intermediari IFRS ma operino secondo direzione unitaria, anche in assenza di legami partecipativi. Tale disposizione – analoga all’articolo 23 sugli intermediari non IFRS – stabilisce che la direzione unitaria può sussistere "in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone". Ulteriori ipotesi sono dettate dal comma 2 che prevede la redazione del bilancio consolidato nei casi in cui un intermediario sia diretto in maniera unitaria da un soggetto controllante che può essere: impresa o ente diverso da un intermediario IFRS costituito in Italia; impresa o ente costituito in altro Paese, salvo non ricorrano le ipotesi di esonero dalla redazione del bilancio consolidato previste dall'articolo 40 per gli intermediari IFRS; una persona fisica. Il comma 3 stabilisce quale degli intermediari non IFRS, che operano in direzione unitaria, sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato: tale onere è attribuito all'intermediario che presenta l'ammontare maggiore del totale dell'attivo, considerando anche gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate. Secondo quanto prevede il comma 4, intermediari IFRS per i quali ricorrano le condizioni di obbligo di redazione del bilancio consolidato e che operino in regime di direzione unitaria, sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente in virtù del comma 3. Restano comunque salve le disposizioni relative a enti e società che abbiano emesso titoli quotati in borsa.
Articolo 40
(Esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato)
Il presente articolo pone, per gli intermediari IFRS, le medesime condizioni di esonero dalla redazione del bilancio consolidato poste dall’articolo 24 per gli intermediari non IFRS. Esso quindi elenca le condizioni che determinano l’esonero per l’intermediario IFRS controllante, costituito in Italia, che sia a sua volta controllato da una banca soggetta a diritto di altro stato membro dell'Unione europea. Si prevede, analogamente all’articolo 24, che la nota integrativa dia indicazione dell'esonero e dei motivi dello stesso.
Con riferimento al concetto di “titoli quotati in mercati regolamentati", impiegato nell'articolo in commento alla lettera a) del comma 1, si osserva che tale locuzione potrebbe essere utilizzata tutte le volte che nel testo ci si riferisce alla locuzione “titoli quotati in borsa”, ciò al fine di conferire una maggiore coerenza interna al testo, in alcune parti viene infatti impiegata la locuzione suggerita, e una maggiore coerenza esterna in particolare con il D.Lgs. n. 58 del 1998.
Articolo 41
(Contenuto delle relazioni sulla gestione)
L’articolo 41 presenta, per gli intermediari IFRS, disciplina analoga a quanto previsto dall’articolo 37 per gli intermediari non IFRS. Anche nel presente articolo si prevede, tra l’altro, che si applichino gli atti della Banca d’Italia emanati in virtù dell’articolo 43, oltre alle disposizioni qui dettate.
Il comma 1 prevede che le succursali di banche o società finanziarie costituite in altri Stati membri debbano pubblicare il bilancio di esercizio e, ove previsto, quello consolidato, corredati dalle relazioni di gestione e di controllo, della propria casa madre. Ai sensi del comma 2, quando la casa madre sia costituita in Stato extracomunitario, si applica la previsione del comma 1 qualora il bilancio sia redatto con i criteri dettati dalla legislazione comunitaria o in modo equivalente (ci si riferisce in particolare alla direttiva 86/635/CEE) e quando sussistano condizioni di reciprocità. Negli altri casi, le succursali sono tenute alla pubblicazione di un bilancio separato oppure, quando ciò sia previsto dalle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia, sono tenute alla pubblicazione del bilancio della casa madre. Le forme tecniche del bilancio separato, le informazioni supplementari, i criteri per la verifica dell’equivalenza dei bilanci sono dettati sempre dalle disposizioni della Banca d’Italia.
Gli obblighi di pubblicazione sono assolti da una delle succursali; le altre comunicano il registro delle imprese presso il quale i documenti qui previsti sono stati depositati. Trovano applicazione le norme nazionali in materia di pubblicità del bilancio e delle relazioni: tale disposizione si applica anche in deroga alle esclusioni di taluni enti creditizi e finanziari dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di conti annuali e consolidati previste dall’articolo 44 del decreto legislativo n. 127 del 1991. I documenti previsti nel presente articolo sono tradotti in italiano e la conformità della traduzione all’originale è certificata dal soggetto che rappresenta la succursale (commi 3 e 4).
Articolo 43
(Poteri delle Autorità)
L'articolo 43, comma 1, dispone in ordine al potere della Banca d'Italia di emanare specifiche disposizioni concernenti le forme tecniche dei bilanci e le situazioni dei conti destinate al pubblico, nonché modalità e termini di pubblicazione delle medesime situazioni dei conti. Tali disposizioni si applicano agli intermediari IFRS e non IFRS. Ai sensi del comma 4, tali disposizioni vengono adottate anche per le modifiche alle forme tecniche previste dal presente decreto ovvero per l'adeguamento alla disciplina comunitaria; il comma 6 prevede la pubblicazione delle suddette disposizioni in Gazzetta ufficiale.
Analogamente a quanto previsto dal comma 1, la Banca d'Italia può emanare disposizioni relative ai patrimoni destinati di cui all'articolo 3 dello schema di decreto in esame e ai patrimoni destinati di cui all'articolo 8, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, nonché alle relazioni sulla gestione disciplinate dagli articoli 37 e 41 (comma 2). Il comma 1 dell'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 38 del 2005 stabilisce che il rendiconto di ciascun patrimonio destinato – costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile[8] – deve essere redatto in conformità ai princìpi contabili internazionali e allegato al bilancio di esercizio o al bilancio consolidato. Tale obbligo sussiste quando il bilancio di esercizio ovvero quello consolidato sono redatti in conformità con i princìpi contabili internazionali.
Il comma 3 prevede che le disposizioni relative ad intermediari IFRS devono sempre rispettare i princìpi contabili internazionali. Inoltre, devono sempre rispettare i princìpi contabili internazionali i rendiconti dei patrimoni destinati di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 38 del 2005. Si tratta dei patrimoni destinati costituiti ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB): tale disposizione disciplina la costituzione di patrimoni destinati per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali nei casi in cui la Banca d'Italia abbia autorizzato soggetti che esercitino altre attività imprenditoriali alla prestazione di tali servizi.
Il comma 5 disciplina i casi in cui le istruzioni sono adottate dalla Banca d'Italia d'intesa con la Consob. L'intesa è richiesta quando le istruzioni riguardano intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ed iscritti nel relativo albo (articolo 106 del TUB). L'intesa è altresì richiesta nel caso le istruzioni riguardino:
· società di intermediazione mobiliare (SIM) definite dall'articolo 1, comma 1, lett. e) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico sull'intermediazione finanziaria) quali "impresa, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari [...], autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in Italia";
· società di gestione del risparmio (SGR) definite dalla lett. o) del medesimo articolo quali "società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio".
Articolo 44
(Sanzioni amministrative pecuniarie)
L'articolo 44 reca le sanzioni amministrative pecuniarie.
Il comma 1 stabilisce che le violazioni compiute dagli intermediari IFRS comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 150.000. Il comma 2 prevede una sanzione da euro 4.000 a euro 12.000 nei confronti di violazioni compiute da soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo per gli intermediari IFRS, nonché al dirigente chiamato a predisporre – ai sensi dell'articolo 154-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998 – le procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.
Il comma 3 dispone l'applicazione dei capi V e VI del titolo VIII del testo unico bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) alla procedura sanzionatoria.
Si ricorda che l'atto del governo n. 147, recante Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2013/36/UE che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, ha apportato una sostanziale revisione alla disciplina delle sanzioni nei confronti degli intermediari, contenute nell’articolo 144 del TUB. In particolare, recependo l'articolo 65, comma 2, della CRD IV, viene sancito il passaggio ad un sistema volto a sanzionare in primo luogo l'ente e, solo sulla base di presupposti che saranno individuati dal diritto nazionale anche l'esponente aziendale o la persona fisica responsabile della violazione. Il comma 53 dell'articolo 1 dello schema modifica l’articolo 145 del TUB, al fine di rivedere la procedura sanzionatoria e il regime di pubblicità delle sanzioni. In sintesi, tra le principali modifiche vi è il rafforzamento del contraddittorio col soggetto sanzionato (gli interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un’audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare con l’assistenza di un avvocato).Si chiarisce inoltre che il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie. Si sostituisce la pubblicazione dei provvedimenti su giornali cartacei con quella sul sito web della Banca d'Italia. Viene dettata una puntuale disciplina dell’opposizione alla sanzione, con possibilità di ricorrere in corte d’appello. Il comma 54 dell’articolo 1 dello schema introduce gli articoli 145-bis (che impone la comunicazione all’ABE dei provvedimenti sanzionatori) e 145-ter (che conferisce alla Banca d’Italia il potere di emanare le relative disposizioni attuative).
Alla riscossione delle sanzioni previste dal presente titolo si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
Articolo 45
(Situazioni e bilanci richiesti da specifiche disposizioni)
L'articolo 45 prevede che le disposizioni del presente decreto legislativo nonché le ulteriori disposizioni emanante dalla Banca d'Italia come previsto dall'articolo 43, trovano applicazione anche alle situazioni di conti infrannuali e ai bilanci consolidati previsti da specifiche disposizioni di legge.
Articolo 46
(Disposizioni di chiusura)
L'articolo 46 prevede la generale applicabilità delle disposizioni del codice civile in relazione a quanto non diversamente disposto dal presente decreto e alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 43, anche in deroga all’articolo 44 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 (recante Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati). Tale articolo esclude dal campo di applicazione delle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 127 gli enti creditizi e le imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente, anche indirettamente, attività di raccolta e collocamento di pubblico risparmio o attività finanziaria, consistente: nella concessione di finanziamenti sotto ogni forma; nell’assunzione di partecipazioni; nella compravendita, possesso, gestione e collocamento di valori mobiliari.
Si segnala che lo schema di decreto legislativo sui bilanci delle società quotate e dei soggetti che applicano la medesima disciplina (Atto del Governo n. 171, adottato contestualmente al presente schema dal Consiglio dei Ministri per il recepimento della direttiva 2013/34/UE), apporta numerose modifiche alla disciplina del bilancio contenuta nel codice civile (articolo 6 dello schema n. 171), cui rinviano le disposizioni in esame.
Articolo 47
(Esercizio di prima applicazione)
L'articolo 47 fissa l'esercizio di prima applicazione per gli intermediari non IFRS al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2015. La prima applicazione può derogare alla disposizione, recata dall'articolo 4, comma 2, primo periodo, secondo la quale per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico debba essere riportato anche l'importo dell'esercizio dell'anno precedente.
Articolo 48
(Disposizioni transitorie e finali)
Il comma 1 del presene articolo abroga il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. L'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Ai sensi del comma 2, tuttavia, le pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 87 del 1992 continuano ad applicarsi agli intermediari non IFRS e ai soggetti previsti dall'articolo articolo 10, comma 1 e comma 4, lett. e), del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141[9] con riferimento al bilancio d’impresa o il bilancio consolidato relativi all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015. Si segnala che l’articolo 10 citato reca le disposizioni transitorie e finali del decreto legislativo n. 171 del 2010. Oltre alle pertinenti disposizioni del decreto n. 87, si applicano altresì le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 5 (corrispondente all’articolo 43 del presente schema) del medesimo decreto legislativo n. 87 del 1992 e le disposizioni pertinenti del decreto legislativo n. 38 del 2005, più volte citato.
L’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 141 del 2010 richiama gli intermediari finanziari e i confidi che risultano iscritti:
· nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del TUB, concernente l’Albo degli intermediari finanziari che esercitano nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
· nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia di cui all'articolo 107 del TUB, riservato a taluni intermediari finanziari secondo criteri oggettivi (determinati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB) riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio;
· nella sezione (dell’Albo di cui all’articolo 106 del TUB) prevista dall'articolo 155, comma 4, del TUB medesimo, riservata ai confidi, anche di secondo grado, non abilitati in virtù di tale iscrizione a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nell’Albo;
con l’avvertenza che dovranno considerarsi tali riferimenti normativi nella formulazione vigente alla data del 4 settembre 2010 (precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 171 del 2010). Si deve infatti tener presente che l’articolo 107 è ora dedicato ai criteri in base ai quali la Banca d’Italia concede l’autorizzazione agli intermediari finanziari ad esercitare le proprie attività, mentre l’articolo 155 risulta abrogato proprio dal decreto legislativo n. 171 del 2010.
Inoltre lo stesso articolo 10, comma 1, richiama le società fiduciarie previste dall'articolo 199, comma 2, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.
Si ricorda che, con riferimento ai soggetti ivi contemplati, l’articolo 10, comma 1, stabiliva le condizioni e i termini temporali in base ai quali gli stessi soggetti potevano continuare ad operare, per le attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento.
Infine, l’articolo 10, comma 4, lett. e), richiama i soggetti iscritti nell’elenco di cui agli articoli 106 e 107 del TUB, vigenti alla data del 4 settembre 2010, che esercitano attività di intermediazione in cambi.
Articolo 49
(Disposizioni finanziarie)
L'articolo 49 stabilisce che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo a fronte tra
il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87
e lo Schema di D.Lgs. n. 172
D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 |
Schema di D.Lgs.
n. 172 |
|
|
|
CAPO I |
|
Articolo 1 |
|
1. Ai fini del presente decreto, si
definiscono: |
|
a) "operatori del “microcredito":
gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n, 385; |
|
b) "Confidi minori"; i confidi
iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385; |
|
c) "intermediari IFRS"; i
soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, 'lettera c), del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38; |
|
d) " intermediari non lFRS” gli
operatori del microcredito e i confidi minori; |
|
e) "intermediari": gli
intermediari IFRS e gli intermediari non IFRS; |
|
f) "controllo"; ai fini del Capo
II il controllo ricorre nelle ipotesi previste dall'articolo 23, del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Ai fini del Capo III per la nozione di
controllo si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati
dall'Unione europea; |
vedi articolo 36 |
g) "impresa collegata": ai fini
del Capo II per impresa collegata si intende un'impresa in cui un'altra
impresa detiene una partecipazione e sulla cui gestione e politica
finanziaria esercita un'influenza notevole. Si presume che un'impresa
eserciti un'influenza notevole su un'altra impresa quando detiene il 20 per
cento o più dei diritti di voto degli azionisti o soci di tale altra impresa; |
|
h) "partecipazioni"; ai fini del
Capo II per partecipazioni si intendono i diritti, rappresentati o meno da
titoli, nel capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di
legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attività del
partecipante. Si ha partecipazione quando un soggetto è titolare di almeno un
decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. |
|
2. Per le definizioni di "strumento
finanziario", "strumento finanziario derivato", "fair
value" e "parte correlata" si fa riferimento ai principi
contabili internazionali adottati dall'Unione europea. |
|
|
CAPO I |
CAPO II |
Articolo 1 |
|
1. Le disposizioni del presente decreto si
applicano: |
|
a) alle banche; |
|
b) alle società di gestione previste dalla
legge 23 marzo 1983, n. 77; |
|
c) alle società finanziarie capogruppo dei
gruppi bancari iscritti nell'albo; |
|
d) alle società previste dalla legge 2
gennaio 1991, n. 1; |
|
e) ai soggetti di cui ai titoli V, V-bis e
V-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai
sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché
alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59,
comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.. |
|
2. Il Ministro del tesoro con riferimento
ai soggetti previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di
esclusione dall'applicazione del presente decreto con particolare riguardo
all'incidenza dell'attività di carattere finanziario su quella
complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l'attività è
esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio
partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione
disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato. |
|
3. Ai fini del presente decreto la
detenzione o la gestione di partecipazioni è considerata attività finanziaria
soltanto se riguarda, in via esclusiva o principale, partecipazioni in enti
creditizi o in imprese finanziarie; è altresì considerata attività
finanziaria l'assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi. |
|
3-bis. La detenzione o la gestione di
partecipazioni si considera esclusiva quando l'atto costitutivo o lo statuto
preveda unicamente lo svolgimento di tali attività. Ai medesimi fini,
l'esercizio di tali attività si considera principale quando, in base ai dati
dei due ultimi bilanci approvati, risultino soddisfatte entrambe le seguenti
condizioni: |
|
a) l'ammontare complessivo degli elementi
dell'attivo di natura finanziaria, inclusi gli impegni a erogare fondi e le
garanzie rilasciate, è superiore al 50 per cento del totale dell'attivo,
inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate; non rientrano
fra tali elementi le partecipazioni pari o superiori al 10 per cento, che non
siano assunte al fine di successivi smobilizzi, in soggetti diversi dagli
enti creditizi e dalle imprese finanziarie nonché i crediti, i titoli e le
garanzie verso tali soggetti partecipati; |
|
b) l'ammontare complessivo dei proventi
prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla lettera a), dei profitti
derivanti da operazioni su titoli, su valute e su altri strumenti finanziari
e delle commissioni attive sui servizi finanziari di cui all'articolo 67-ter
del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è superiore al 50 per cento
dei proventi complessivi. |
|
4. Per l'applicazione del presente decreto
i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari. |
|
5. Per le società disciplinate dalla legge
2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono attuate,
avuto riguardo alla specialità della disciplina della legge stessa, con
disposizioni emanate dalla Banca d'Italia sentita la Commissione nazionale
per le società e la borsa (CONSOB). |
|
Articolo 2 |
Articolo 2 |
1. Gli amministratori o altro
organo specificamente deputato a norma di legge o di statuto redigono per
ciascun esercizio il bilancio dell'impresa e, ove ne ricorrano i presupposti
ai sensi dell'art. 24, il bilancio consolidato. |
1. Gli amministratori o altro
organo specificamente deputato a norma di legge o di statuto redigono per
ciascun esercizio il bilancio dell'impresa e, ove ne ricorrano i presupposti
ai sensi dell'articolo 22, il bilancio consolidato. |
2. Il bilancio dell'impresa e
il bilancio consolidato sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto
economico e dalla nota integrativa. |
2. Identico. |
3. Il bilancio dell'impresa e
il bilancio consolidato sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo
veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e
il risultato economico dell'esercizio. |
3. Identico. |
4. Se le informazioni
richieste da disposizioni del presente decreto e dagli atti di cui all'art. 5
non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella
nota integrativa sono fornite informazioni complementari necessarie allo
scopo. |
4. Se le informazioni
richieste da disposizioni del presente decreto e dagli atti di cui
all'articolo 43 non sono sufficienti a dare una rappresentazione
veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni
complementari necessarie allo scopo. |
5. Se, in casi eccezionali,
l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile
con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere
applicata. Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga e la
sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella
finanziaria e del risultato economico. Nel bilancio dell'impresa gli
eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non
distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. |
5. Identico. |
|
|
Articolo 2-bis |
Articolo 3 |
Per ciascun patrimonio
destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a)
del codice civile, va allegato al bilancio dell'impresa e al bilancio
consolidato un separato rendiconto redatto secondo le disposizioni contenute
nel presente decreto e negli atti di cui all'articolo 5. |
1. Per ciascun patrimonio destinato costituito ai
sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile, va
allegato al bilancio dell’impresa e al bilancio consolidato un separato
rendiconto redatto secondo le disposizioni contenute nel presente decreto e
negli atti di cui all'articolo 43. |
Articolo 3 |
Articolo 37 |
1. Il bilancio dell'impresa e
il bilancio consolidato sono corredati di una relazione degli amministratori
contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione
dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e
dell'andamento e del risultato della gestione, nonché una descrizione dei
principali rischi e incertezze cui l'impresa o le imprese incluse nel
consolidamento sono esposte. Le relazioni sono redatte secondo quanto
stabilito dagli atti di cui all'art. 5.. |
1. Il bilancio dell'impresa e
il bilancio consolidato sono corredati da una relazione degli
amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della
situazione dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel
consolidamento e dell'andamento e del risultato della gestione, nonché una
descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'impresa o le imprese
incluse nel consolidamento sono esposte. Le relazioni sono redatte secondo
quanto stabilito dagli atti di cui all'articolo 43.. |
1-bis. L'analisi di cui al
comma 1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa o
dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella
misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa o
dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del
risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se
del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle
imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel
bilancio dell'impresa o nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su
di essi.. |
2. Identico. |
2. Dalle relazioni di cui al
comma 1 risultano in ogni caso: |
3. Identico: |
a) le attività di ricerca e
di sviluppo; |
a) identica; |
b) se si tratta della
relazione al bilancio dell'impresa, il numero e il valore nominale sia delle
azioni o quote proprie sia delle azioni o quote dell'impresa controllante
detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso
dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, i motivi
degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi; |
b) identica; |
c) se si tratta della
relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla
lettera b) riferite sia alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel
consolidamento sia alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute,
acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento; |
c) identica; |
d) i fatti di rilievo
avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio; |
d) abrogata; |
e) l'evoluzione prevedibile
della gestione; |
d) identica; |
f) se si tratta della
relazione al bilancio dell'impresa, i rapporti verso le imprese del gruppo |
e) se si tratta della relazione al bilancio
dell'impresa, i rapporti verso le imprese del gruppo, distinguendo fra
imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo
di queste ultime, nonché i rapporti verso le imprese collegate; |
f-bis) se si tratta della
relazione al bilancio dell'impresa, in relazione all'uso da parte
dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico
dell'esercizio: |
f) identica; |
1) gli obiettivi e le
politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario,
compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di
operazioni previste; |
1) identico; |
2) l'esposizione dell'impresa
al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al
rischio di variazione dei flussi finanziari.; |
2) identico; |
f-ter) se si tratta della
relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla
lettera f-bis), riferite alle imprese incluse nel consolidamento. |
g) se si tratta della relazione al bilancio
consolidato, le medesime informazioni di cui alla lettera f), riferite
alle imprese incluse nel consolidamento. |
3. Le disposizioni delle
lettere b) e c) del comma 2 si applicano anche alle azioni o quote detenute,
acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta
persona. |
4. Le disposizioni delle lettere b) e c) del comma 3
si applicano anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il
tramite di società fiduciaria o per interposta persona. |
3-bis. La relazione sulla
gestione consolidata e la relazione sulla gestione dell'impresa possono
essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove opportuno,
alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese incluse nel
consolidamento |
5. Identico. |
|
|
Articolo 4 |
|
1. Ai
fini del presente decreto per partecipazioni si intendono i diritti,
rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese i quali,
realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a
sviluppare l'attività del partecipante. Si ha partecipazione quando un
soggetto è titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria. |
vedi articolo 1, lettera h) |
2. Ai medesimi fini sono considerate
imprese del gruppo: |
|
a) il singolo ente creditizio o finanziario
e il soggetto controllante che non sia impresa capogruppo ai sensi dell'art.
25; |
|
b) l'impresa capogruppo ai sensi dell'art.
25, le imprese da questa controllate nonché il soggetto controllante che non
sia impresa capogruppo ai sensi del suddetto articolo; |
|
c) le imprese, anche diverse dagli enti
creditizi e finanziari, che operano secondo una direzione unitaria, le
imprese da queste controllate nonché il soggetto controllante che non sia
impresa capogruppo ai sensi dell'art. 25. |
|
3. Ai fini del presente
decreto il controllo ricorre nelle ipotesi previste dall'art. 59, comma 1,
lettera a), del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia |
vedi articolo 1, lettera f) |
|
|
Articolo 5 |
Articolo 43 |
1. Gli enti creditizi e
finanziari si attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia emana
relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata,
dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico nonché alle
modalità e ai termini della pubblicazione delle situazioni dei conti. |
1. Gli intermediari si
attengono alle disposizioni che la Banca d'Italia adotta relativamente
alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e
delle situazioni dei conti destinate al pubblico, nonché alle modalità e ai
termini della pubblicazione delle situazioni dei conti. |
|
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono
adottate anche in relazione: |
|
a) ai rendiconti dei patrimoni destinati di
cui all'articolo 3; |
|
b) ai rendiconti dei patrimoni destinati di
cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38,
costituiti dagli intermediari IFRS; |
|
c) ai rendiconti dei patrimoni destinati di
cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38; |
|
3. Le disposizioni di cui al comma 1
relative agli intermediari IFRS e ai rendiconti di cui al comma 2, lettera
c), sono adottate nel rispetto dei principi contabili internazionali. |
2. I poteri
conferiti dal comma 1 sono esercitati anche per le modifiche, le integrazioni
e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente decreto
nonché per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi della
disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari. |
4. Le disposizioni di cui
al comma 1 sono adottate altresì per le modifiche, le
integrazioni e gli aggiornamenti delle forme tecniche stabilite dal presente
decreto nonché per l'adeguamento della disciplina nazionale all'evolversi
della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari. |
3. Nel caso dei soggetti
operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco speciale previsto
dall'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
le istruzioni della Banca d'Italia sono emanate d'intesa con la CONSOB. Per
le società previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, le istruzioni della
Banca d'Italia sono emanate sentita la CONSOB. Per le società previste dalla
legge 2 gennaio 1991, n. 1, le istruzioni sono emanate dalla Banca d'Italia
sentita la CONSOB, tenendo conto della specialità della disciplina della
legge stessa. |
5. Nel caso di società finanziarie iscritte
nell'albo di cui all'articolo 106 deI decreto legislativo 1°settembre
1993, n. 385, le disposizioni della Banca d'Italia di cui al
presente articolo sono adottate d'intesa con la Consob. Nel
caso di società di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1
comma 1, lettera e), e di società di gestione del risparmio di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, le istruzioni della Banca d'Italia sono adottate sentita
la Consob. |
4. Gli atti emanati
nell'esercizio dei poteri previsti dal presente articolo sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
6. Le disposizioni adottate nell'esercizio
dei poteri previsti dal presente articolo sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
|
|
CAPO II Sezione I |
Sezione II |
Articolo 6 |
Articolo 4 |
1. Gli
enti creditizi e finanziari redigono gli schemi dello stato patrimoniale e
del conto economico secondo le disposizioni del presente decreto e degli atti
di cui all'art. 5. Tali atti possono consentire l'aggiunta di nuove voci,
purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già
previste. |
1. Gli intermediari
non IFRS redigono gli schemi dello stato patrimoniale e del
conto economico secondo le disposizioni del presente decreto e degli atti di
cui all'articolo 43. Tali atti possono prevedere totali parziali
e consentire l'aggiunta di nuove voci, purché il contenuto di queste
ultime non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste. |
2. Per
ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo
della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Gli atti di cui all'art.
5 possono prevedere, se le voci non sono comparabili l'adattamento delle voci
relative all'esercizio precedente. In ogni caso, la non comparabilità e
l'eventuale adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e
commentati nella nota integrativa. |
2. Per
ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo
della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Gli atti di cui
all'articolo 43 possono prevedere, se le voci non sono comparabili
l'adattamento delle voci relative all'esercizio precedente. In ogni caso, la
non comparabilità e l'eventuale adattamento o l'impossibilità di questo sono
segnalati e commentati nella nota integrativa. |
Articolo 7 |
Articolo 5 |
1. Le
voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi previsti dagli schemi di
stato patrimoniale e di conto economico costituiscono i conti del bilancio,
che sono redatti dagli enti creditizi e finanziari secondo le disposizioni
del presente decreto e gli atti di cui all'art. 5. |
1. Le
voci, le sottovoci; e i relativi dettagli informativi previsti dagli schemi
di stato patrimoniale e di conto economico costituiscono i conti del
bilancio, che sono redatti dagli intermediari non IFRS secondo le
disposizioni del presente decreto e gli atti di cui all'articolo 43. |
2. Le
modalità di tenuta del sistema contabile adottate dagli enti creditizi e
finanziari devono consentire il raccordo con i conti del bilancio. |
2. Le
modalità di tenuta del sistema contabile adottate dagli intermediari non
IFRS devono consentire il raccordo con i conti del bilancio. |
3. I
criteri per la redazione dei conti del bilancio non possono essere modificati
da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale
principio, purché nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga
e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di
quella finanziaria e del risultato economico. |
3.
Identico. |
4. Gli
atti di cui all'art. 5 possono stabilire che i conti del bilancio siano
redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza
sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni su quello della
contrattazione. |
4. Gli
atti di cui all'articolo 43 disciplinano le modalità di
applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma e
possono stabilire che i conti del bilancio siano redatti privilegiando, ove
possibile, il momento del regolamento delle operazioni su quello della
contrattazione. |
5. Sono
vietati compensi di partite. Fanno eccezione a tale principio i casi
espressamente previsti dal presente decreto e quelli disciplinati dagli atti
di cui all'art. 5 quando la compensazione sia un aspetto caratteristico
dell'operazione oppure si tratti di operazioni di copertura. |
5. Sono
vietati compensi di partite. Fanno eccezione a tale principio i casi
espressamente previsti dal presente decreto e quelli disciplinati dagli atti
di cui all'articolo 43 quando la compensazione sia un aspetto
caratteristico dell'operazione oppure si tratti di operazioni di copertura. |
6. La
situazione dei conti alla data di apertura dell'esercizio corrisponde a
quella confluita nel bilancio approvato relativo all'esercizio precedente. |
6.
Identico. |
7. Il
bilancio è redatto in unità euro, senza cifre decimali, ad eccezione della
nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. Gli atti di cui
all'articolo 5 possono imporre che la nota integrativa sia redatta in
migliaia di euro |
7. Il
bilancio è redatto in unità euro, senza cifre decimali, ad eccezione della
nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro. Gli atti di cui
all'articolo 43 possono imporre che la nota integrativa sia redatta in
migliaia di euro. É ammessa la tenuta di una contabilità plurimonetaria. |
8. La rilevazione
dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza,
indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di
prudenza. È privilegiato quest'ultimo principio, purché non vi sia formazione
di riserve non esplicite. |
8. Identico. |
|
|
Sezione II |
|
|
|
Articolo 8 |
Articolo 6 |
1. I crediti derivanti da
contratti di finanziamento sono contabilizzati per l'importo erogato. |
1. Identico. |
2. Gli elementi dell'attivo
diversi dai crediti sono contabilizzati al costo di acquisto o di produzione
maggiorato delle spese incrementative. Il costo di acquisto è rappresentato
da qualsiasi corrispettivo, inclusi i costi accessori. Il costo di produzione
comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; può comprendere
anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto,
relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può
essere utilizzato. Con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi
al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; in tal caso la
loro iscrizione nell'attivo è segnalata nella nota integrativa. |
2. Gli elementi dell'attivo
diversi dai crediti sono contabilizzati al costo di acquisto o di produzione
maggiorato delle spese incrementative. Il costo di acquisto è rappresentato
da qualsiasi corrispettivo, inclusi i costi accessori. Il costo di produzione
comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto; può comprendere
anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto,
relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può
essere utilizzato. Con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri
relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi; in tal
caso la loro iscrizione nell'attivo è segnalata nella nota integrativa. I
costi di distribuzione restano esclusi. |
3. Il costo degli elementi
fungibili, inclusi i valori mobiliari, appartenenti alla medesima categoria,
definita anche in base alla destinazione di tali elementi ai sensi dell'art.
10, può essere calcolato anche sulla base di valori medi ponderati o secondo
i metodi «ultimo entrato, primo uscito» «primo entrato, primo uscito» o
varianti di tali metodi. Nella nota integrativa è indicato il valore corrente
dei titoli. |
3. Il costo degli elementi
fungibili, inclusi i valori mobiliari, appartenenti alla medesima categoria,
definita anche in base alla destinazione di tali elementi ai sensi
dell'articolo 8, può essere calcolato anche sulla base di valori medi
ponderati o secondo i metodi “ultimo entrato, primo uscito” "primo
entrato, primo uscito" o un metodo che rifletta la miglior prassi
generalmente accettata. Nella nota integrativa è indicato il valore
corrente dei titoli. |
4. Se, in sede di prima applicazione
del presente decreto, i costi di acquisto o di produzione non possono essere
agevolmente determinati, può considerarsi come costo di acquisto o di
produzione il valore indicato nell'ultimo bilancio approvato. Di tale circostanza
si fa menzione nella nota integrativa. |
|
|
|
Articolo 9 |
Articolo 7 |
1. La svalutazione e
l'ammortamento di elementi dell'attivo sono effettuati con una rettifica in
diminuzione del valore di tali elementi. |
1. Identico. |
2. I fondi per rischi ed
oneri sono destinati soltanto a coprire perdite, oneri o debiti di natura
determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali tuttavia alla data di
chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di
sopravvenienza. I suddetti fondi non possono avere la funzione di rettificare
valori dell'attivo e non possono superare l'importo necessario alla copertura
dei rischi a fronte dei quali sono stati costituiti. |
2. Identico. |
|
|
Articolo 10 |
Articolo 8 |
1. Sono considerati immobilizzazioni
materiali: |
1. Identico: |
a) i terreni, i fabbricati,
gli impianti tecnici, le attrezzature di qualsiasi tipo, gli acconti versati
per l'acquisto o la costruzione di tali beni e le immobilizzazioni in corso
di completamento. I terreni e i fabbricati includono tutti i diritti reali di
godimento su immobili e i diritti a questi assimilabili ai sensi della
legislazione del Paese dove il bene è ubicato; |
a) identica; |
b) gli altri beni materiali
destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa. |
b) identica. |
2. Sono considerati
immobilizzazioni immateriali se iscritti nei conti dell'attivo: |
2. Identico: |
a) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di ricerca e di
sviluppo, quando abbiano utilità pluriennale; |
a) identica; |
b)
l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso; |
b)
identica; |
c) i
diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le
concessioni, le licenze, i marchi, i diritti e i beni simili e i relativi
acconti versati; |
c)
identica; |
d) gli
altri costi pluriennali. |
d)
identica. |
3. I
costi pluriennali di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2 possono essere
iscritti nei conti dell'attivo solo con il consenso del collegio sindacale. |
3. I
costi pluriennali di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2 possono essere
iscritti nei conti dell'attivo solo con il consenso dell’organo di
controllo ove costituito. |
4. Sono
considerate immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni, incluse quelle in
imprese del gruppo, come definite dall'art. 4; i titoli e gli altri valori mobiliari
sono considerati immobilizzazioni finanziarie solo se destinati ad essere
utilizzati durevolmente dall'impresa. |
4. Sono
considerate immobilizzazioni finanziarie le partecipazioni, incluse quelle in
imprese del gruppo, come definite dall'articolo 1; i titoli e gli
altri valori mobiliari sono considerati immobilizzazioni finanziarie solo se
destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa. |
|
|
Articolo 11 |
Articolo 9 |
1. Le riserve di
rivalutazione costituite prima dell'applicazione del presente decreto possono
essere indicate come sottovoci della voce riserva di rivalutazione. |
|
2. È
ammessa la costituzione di un fondo per rischi bancari generali destinato
alla copertura dei rischi propri delle operazioni bancarie. Il saldo delle
dotazioni e dei prelievi riguardanti tale fondo è iscritto in apposita voce
del conto economico. |
1. È
ammessa la costituzione di un fondo per rischi finanziari generali
destinato alla copertura dei rischi propri delle operazioni finanziarie.
II saldo delle dotazioni e dei prelievi riguardanti tale fondo è iscritto in
apposita voce di conto economico. |
3. Le disposizioni del
comma 2 si applicano in ogni caso alle società e agli enti finanziari che
rientrano nei gruppi bancari iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. |
|
|
|
Articolo 12 |
Articolo 10 |
1. I
ratei e i risconti sono separatamente indicati nello stato patrimoniale in
apposite sottovoci dell'attivo e del passivo. |
1.
Identico. |
2. È ammessa la
rettifica diretta, in aumento o in diminuzione, dei conti dell'attivo e del
passivo ai quali i ratei e i risconti si riferiscono, quando ciò sia
considerato tecnicamente appropriato dagli atti di cui all'art. 5. Le
rettifiche di rilevanza apprezzabile sono illustrate nella nota integrativa. |
2. È ammessa la
rettifica diretta, in aumento o in diminuzione, dei conti dell'attivo e del
passivo ai quali i ratei e i risconti si riferiscono, quando ciò sia
considerato tecnicamente appropriato dagli atti di cui all'articolo 43.
Le rettifiche di rilevanza apprezzabile sono illustrate nella nota
integrativa. |
|
|
Sezione III |
|
|
|
Articolo 13 |
Articolo 11 |
1. Sono contabilizzati
secondo il principio di competenza gli interessi e i proventi e gli oneri
assimilati relativi a titoli, crediti e debiti, anche se indicizzati o
subordinati. |
1. Identico. |
2. I proventi e gli oneri
assimilati agli interessi comprendono in particolare: |
2. Identico: |
a) la differenza tra il costo
di acquisto e il valore superiore di rimborso dei titoli a reddito fisso che
costituiscono immobilizzazioni finanziarie; |
a) la differenza tra il costo
di acquisto e il valore superiore di rimborso dei titoli di debito che
costituiscono immobilizzazioni finanziarie; |
b) la differenza tra il costo
di acquisto e il valore inferiore di rimborso dei titoli a reddito fisso che
costituiscono immobilizzazioni finanziarie; tale differenza è portata in
riduzione degli interessi prodotti dai titoli; |
b) la differenza tra il costo
di acquisto e il valore inferiore di rimborso dei titoli di debito che
costituiscono immobilizzazioni finanziarie; tale differenza è portata in
riduzione degli interessi prodotti dai titoli; |
c) le riduzioni e gli aumenti
di costo rivenienti dalla assunzione di debiti, rispettivamente, sopra o
sotto la pari; |
c) identica; |
d) le commissioni e le
provvigioni calcolate in funzione dell'importo o della durata del credito o
del debito cui si riferiscono; |
d) identica; |
e) i proventi e gli oneri
relativi ad operazioni «fuori bilancio» destinate alla copertura di attività
o di passività; |
e) identica; |
f) i proventi e gli oneri
relativi ai riporti e alle operazioni pronti contro termine, che prevedano
l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività oggetto
della transazione; tali proventi ed oneri sono calcolati tenendo conto sia
della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei frutti
prodotti, nel periodo di durata dell'operazione, dalle suddette attività. |
f) identica. |
Articolo 14 |
Articolo 12 |
1. Sono contabilizzati come
profitti o come perdite da operazioni finanziarie: |
1. Identico. |
a) il saldo tra i profitti e
le perdite delle operazioni, in bilancio e «fuori bilancio», su titoli che
non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, inclusi i risultati delle
valutazioni di tali titoli effettuate a norma dell'art. 20; |
a) il saldo tra i profitti e
le perdite delle operazioni, in bilancio e «fuori bilancio», su titoli che
non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, inclusi i risultati delle
valutazioni di tali titoli effettuate a norma dell'articolo 18; |
b) il saldo tra i profitti e
le perdite delle operazioni, in bilancio e «fuori bilancio», su valute,
inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni effettuate a norma
dell'art. 21; |
b) il saldo tra i profitti e
le perdite delle operazioni, in bilancio e «fuori bilancio», su valute,
inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni effettuate a norma
dell'articolo 19; |
c) il saldo tra i profitti e
le perdite delle operazioni, in bilancio e «fuori bilancio», su metalli
preziosi e su altri strumenti finanziari, inclusi i risultati delle
valutazioni di tali valori effettuate a norma dell'art. 20. |
c) il saldo tra i profitti e
le perdite delle operazioni, in bilancio e «fuori bilancio», su metalli
preziosi e su altri strumenti finanziari, inclusi i risultati delle
valutazioni di tali valori effettuate a norma dell'articolo 19. |
|
|
Sezione IV |
|
|
|
Articolo 15 |
Articolo 13 |
1. Le valutazioni sono
effettuate conformemente ai seguenti principi: |
1. Identico: |
a) i criteri di valutazione
non possono essere modificati da un esercizio all'altro; |
a) identica; |
b) le valutazioni sono fatte
secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività; in
particolare: |
b) identica; |
1) si possono indicare
esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio,
salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto; |
1) identico; |
2) si tiene conto dei rischi
e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la
chiusura di questo; |
2) identico; |
3) si tiene conto dei
deprezzamenti sia che l'esercizio chiuda in perdita sia che chiuda in utile; |
3) sono rilevate tutte le
rettifiche di valore sia che l'esercizio chiuda in perdita sia che chiuda
in utile; |
c) le attività e le passività
in bilancio e «fuori bilancio» sono valutate separatamente; tuttavia, le
attività e le passività tra loro collegate sono valutate in modo coerente. |
c) identica. |
2. In casi eccezionali sono
ammesse deroghe al principio di cui al comma 1, lettera a), purché nella
nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza
sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e
del risultato economico. |
2. Identico. |
|
|
Articolo 16 |
Articolo 14 |
3. Alle immobilizzazioni
immateriali di cui all'art. 10, comma 2, lettera c), si applicano le
disposizioni dell'art. 17. |
1. Le immobilizzazioni immateriali sono
sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione alla loro vita
utile. |
2. L'avviamento è
ammortizzato entro un periodo di cinque anni. È tuttavia consentito
ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata
superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo
attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa. |
2. In casi eccezionali in
cui la vita utile dell'avviamento e dei costi di sviluppo non può essere
stimata attendibilmente, essi sono ammortizzati entro un termine massimo di
dieci anni per l'avviamento e di cinque anni per i costi di sviluppo. Nella
nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento
dell'avviamento. |
1. Il costo delle
immobilizzazioni immateriali rappresentate dai costi di impianto e di
ampliamento, dai costi di ricerca e di sviluppo e dagli altri costi
pluriennali di cui all'art. 10, comma 2, lettera d), è ammortizzato entro un
periodo non superiore a cinque anni. |
3. Il costo delle immobilizzazioni immateriali
rappresentate dai costi di impianto e di ampliamento, e dagli altri costi
pluriennali di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), è ammortizzato
entro un periodo non superiore a cinque anni. |
Fino a che l'ammortamento non
è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve
disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati. |
4. Fino a che l'ammortamento
dei costi di impianto e di ampliamento, dei costi di sviluppo e degli altri
costi pluriennali di cui all'articolo 8, comma 2. lettera d), non è
completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve
disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costì non ammortizzati. |
|
5. Le immobilizzazioni immateriali che,
alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore
inferiore al costo o al valore determinato a norma dei commi precedenti sono
iscritte a tale minor valore. |
|
6. Il minor valore non può essere mantenuto
nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica
effettuata. Questa disposizione non si applica a rettifiche di valore
relative all'avviamento. |
Articolo 17 |
Articolo 15 |
|
|
1. Il costo delle immobilizzazioni
materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo viene sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di
utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei
coefficienti applicati sono motivate nella nota integrativa. |
1. Il costo delle
immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo viene
sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro vita
utile Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti
applicati sono motivate nella nota integrativa. |
2. Le immobilizzazioni
materiali che, alla data di chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente
di valore inferiore al costo o al valore determinato a norma del comma 1 sono
iscritte a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi
bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. |
2. Identico. |
|
|
Articolo 18 |
Articolo 16 |
1. Le immobilizzazioni
finanziarie sono valutate al costo di acquisto. Tuttavia, esse possono essere
svalutate per dare loro un valore inferiore da determinarsi tenendo anche
conto: |
1. Identico: |
a) per le immobilizzazioni
rappresentate da titoli quotati in mercati organizzati, delle relative
quotazioni; |
a) per le immobilizzazioni
rappresentate da titoli quotati in mercati regolamentati, delle
relative quotazioni; |
b) per le altre
immobilizzazioni, dell'andamento del mercato. |
b) identica. |
2. La svalutazione delle
immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni è obbligatoria nel
caso di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità
dell'emittente nonché della capacità di rimborso del debito da parte del
Paese di residenza di questi. Per le partecipazioni l'obbligo di svalutazione
sussiste quando la perdita di valore sia ritenuta durevole. Per le
partecipazioni rilevanti di cui all'art. 19 che risultino iscritte per un
valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di
valutazione previsto dall'articolo suddetto o, se non vi sia l'obbligo di
redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la
differenza è motivata nella nota integrativa. |
2. La svalutazione delle
immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni è obbligatoria nel
caso di deterioramento duraturo della situazione di solvibilità
dell'emittente nonché della capacità di rimborso del debito da parte del
Paese di residenza di questi. Per le partecipazioni l'obbligo di svalutazione
sussiste quando la perdita di valore sia ritenuta durevole. Per le
partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 17 che risultino iscritte
per un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di
valutazione previsto dall'articolo suddetto o, se non vi sia l'obbligo di
redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la
differenza è motivata nella nota integrativa. |
3. Ai valori mobiliari,
quotati e non quotati in mercati organizzati, che rappresentano operazioni
«fuori bilancio» diverse da quelle su valute si applicano i criteri di
valutazione indicati nei commi 1 e 2, se tali valori costituiscono
immobilizzazioni finanziarie. |
3. Ai valori mobiliari,
quotati e non quotati in mercati regolamentati, che rappresentano
operazioni «fuori bilancio» diverse da quelle su valute si applicano i
criteri di valutazione indicati nei commi 1 e 2, se tali valori costituiscono
immobilizzazioni finanziarie. |
4. Le svalutazioni effettuate
ai sensi dei commi precedenti non possono essere mantenute, se sono venuti
meno i motivi che le hanno originate. |
4. Le svalutazioni effettuate
ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere mantenute, se sono
venuti meno i motivi che le hanno originate. |
5. Fatto salvo quanto stabilito ai commi 1
e 2, le immobilizzazioni finanziarie rappresentate da titoli a reddito fisso
il cui costo di acquisto sia superiore al valore di rimborso possono essere
svalutate, in deroga all'art. 13, comma 2, lettera b), per un importo
corrispondente a tale differenza. L'ammontare della svalutazione è imputato
al conto economico in unica soluzione. Non si applica la disposizione del
comma 4 del presente articolo. |
|
|
|
Articolo 19 |
Articolo 17 |
1. In alternativa a quanto
disposto dall'art. 18, le partecipazioni in imprese controllate e quelle
sulle quali è esercitata un'influenza notevole possono essere valutate, con
riferimento a una o a più tra dette imprese, secondo il metodo indicato nel
presente articolo. Si ha influenza notevole quando l'impresa partecipante
disponga di almeno un quinto dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea
ordinaria della partecipata. |
1. In alternativa a quanto
disposto dall'articolo 16, le partecipazioni in imprese controllate e collegate
possono essere valutate, con riferimento a una o a più tra dette imprese,
secondo il metodo indicato nel presente articolo. Si ha influenza notevole
quando l'impresa partecipante disponga di almeno un quinto dei diritti di
voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della partecipata. |
2. Le partecipazioni di cui
al comma 1 possono essere valutate in base al valore della frazione,
corrispondente alla quota di partecipazione, di patrimonio netto della
partecipata, rettificato annualmente secondo quanto disposto nel |
2. Le partecipazioni di cui
al comma 1 possono essere valutate in base al valore della frazione,
corrispondente alla quota di partecipazione, di patrimonio netto della
partecipata, rettificato annualmente secondo quanto disposto nel comma 5. |
3. Se al momento
della prima applicazione del metodo il valore della partecipazione
determinato ai sensi dell'art. 18 è superiore alla corrispondente frazione
del patrimonio netto della partecipata, la differenza, per la parte
attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, viene ammortizzata
secondo le disposizioni del presente decreto. Se il valore della
partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione del patrimonio della
partecipata, la differenza è contabilizzata, per la parte non attribuibile a
elementi dell'attivo o del passivo della partecipata, in una riserva non
distribuibile oppure, quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione
sfavorevole dei futuri risultati economici della partecipata, nei fondi per
rischi ed oneri. Nella nota integrativa è indicato l'importo della
differenza. |
3. Se al momento
della prima applicazione del metodo il valore della partecipazione
determinato ai sensi dell'articoli 16 è superiore alla corrispondente
frazione del patrimonio netto della partecipata, la differenza, per la parte
attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, viene ammortizzata
secondo le disposizioni del presente decreto. Se il valore della
partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione del patrimonio della
partecipata, la differenza è contabilizzata, per la parte non attribuibile a
elementi dell'attivo o del passivo della partecipata, in una riserva non
distribuibile oppure, quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione
sfavorevole dei futuri risultati economici della partecipata, nei fondi per
rischi ed oneri. Nella nota integrativa è indicato l'importo della
differenza. |
4. La differenza di cui al
comma 3 è calcolata con riferimento ai valori esistenti al momento della
prima applicazione del metodo. Tale differenza può anche essere determinata
secondo i valori esistenti alla data di acquisizione della partecipazione
oppure, se all'acquisizione si è proceduto in più riprese, alla data in cui
le azioni o quote sono diventate una partecipazione ai sensi del comma 1. Per
il calcolo della differenza gli elementi dell'attivo e del passivo e le
operazioni «fuori bilancio» della partecipata che sono stati valutati secondo
criteri non uniformi a quelli seguiti dalla partecipante possono essere
valutati nuovamente. Se non si procede a nuove valutazioni, nella nota
integrativa è fatta menzione di tale circostanza. |
4. La differenza di cui al
comma 3 è calcolata con riferimento ai valori esistenti al momento della
prima applicazione del metodo. Tale differenza può anche essere determinata
secondo i valori esistenti alla data di acquisizione della partecipazione
oppure, se all'acquisizione si è proceduto in più riprese, alla data in cui
le azioni o quote sono diventate una partecipazione ai sensi del articolo
1. Per il calcolo della differenza gli elementi dell'attivo e del passivo e
le operazioni «fuori bilancio» della partecipata che sono stati valutati
secondo criteri non uniformi a quelli seguiti dalla partecipante possono
essere valutati nuovamente. Se non si procede a nuove valutazioni, nella nota
integrativa è fatta menzione di tale circostanza. |
5. Al valore della
partecipazione risultante dall'ultimo bilancio approvato è sommata o
detratta, se non già contabilizzata, la variazione in aumento o in
diminuzione, intervenuta nell'esercizio, del valore del patrimonio netto
della partecipata corrispondente alla quota di partecipazione e sono detratti
i dividendi ad essa corrispondenti. Se la variazione è in aumento e supera i
dividendi riscossi o esigibili, l'eccedenza viene iscritta in una riserva non
distribuibile senza interessare il conto economico. |
5. Identico. |
6. Per l'applicazione del
metodo sono effettuate le eliminazioni di cui all'art. 34, comma 1, lettera
c), se ne sono noti o accessibili gli elementi. Si applicano anche le
disposizioni dell'art. 34, comma 2. |
6. Per l'applicazione del
metodo sono effettuate le eliminazioni di cui all'articolo 31, comma
1, lettera c), se ne sono noti o accessibili gli elementi. Si applicano anche
le disposizioni dell'articolo 31, comma 2. |
7. Se le imprese partecipate
ai sensi del comma 1 sono tenute a redigere il bilancio consolidato, le
disposizioni del presente articolo riguardanti il patrimonio netto si
applicano al patrimonio netto consolidato. |
7. Identico. |
|
|
Articolo 20 |
Articolo 18 |
1. I titoli che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie e che sono quotati in mercati
organizzati sono valutati secondo uno dei due seguenti criteri: |
1. I titoli che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie e che sono quotati in mercati regolamentati
sono valutati secondo uno dei due seguenti criteri: |
a) al minor valore tra il
costo di acquisto e il valore di mercato; |
a) identica; |
b) al valore di mercato;
l'importo delle rivalutazioni è indicato nella nota integrativa. |
b) identica. |
2. I titoli che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie e che non sono quotati in mercati
organizzati sono valutati al costo di acquisto. Tuttavia, essi sono oggetto
di svalutazioni per dare loro un valore inferiore al costo, da calcolarsi
tenendo conto dell'andamento del mercato e delle perdite di valore
determinate secondo il criterio di valutazione dei successivi commi 4 e 5. |
2. I titoli che non
costituiscono immobilizzazioni finanziarie e che non sono quotati in mercati regolamentati
sono valutati al costo di acquisto. Tuttavia, essi sono oggetto di
svalutazioni per dare loro un valore inferiore al costo, da calcolarsi
tenendo conto dell'andamento del mercato e delle perdite di valore
determinate secondo il criterio di valutazione dei successivi commi 4 e 5. |
3. Ai valori mobiliari,
quotati e non quotati in mercati organizzati, che rappresentano operazioni
«fuori bilancio» diverse da quelle su valute si applicano i criteri di
valutazione indicati nei commi 1 e 2, se tali valori non costituiscono
immobilizzazioni finanziarie. |
3. Identico. |
4. I crediti sono valutati
secondo il valore presumibile di realizzazione da calcolare, tenendo anche
conto di quotazioni di mercato ove esistenti, in base: |
4. I crediti sono valutati considerando
il fattore temporale e il valore presumibile di realizzazione da
calcolare, tenendo anche conto di quotazioni di mercato ove esistenti, in
base: |
a) alla situazione di
solvibilità dei debitori; |
a) identica; |
b) alla situazione di
difficoltà nel servizio del debito da parte dei Paesi di residenza dei
debitori. |
b) identica. |
5. Nel calcolo
del valore presumibile di realizzazione di cui al comma precedente può
inoltre tenersi conto di andamenti economici negativi riguardanti categorie
omogenee di crediti. Le relative svalutazioni possono essere determinate,
come quelle di cui alla lettera b) del comma precedente, anche in modo
forfettario; il loro importo è indicato nella nota integrativa. |
5. Nel calcolo
del valore presumibile di realizzazione di cui al comma 4 può inoltre
tenersi conto di andamenti economici negativi riguardanti categorie omogenee
di crediti. Le relative svalutazioni possono essere determinate, come quelle
di cui alla lettera b) del comma 4, anche in modo forfettario; il loro
importo è indicato nella nota integrativa. |
6. È ammessa la costituzione di fondi nel
passivo dello stato patrimoniale, purché tali fondi siano destinati a
fronteggiare rischi soltanto eventuali sui crediti. |
|
7. I criteri di valutazione
indicati nei commi 4 e 5 si applicano anche alle garanzie rilasciate e agli
impegni che comportano l'assunzione di rischi di credito. |
6. Identico. |
8. Per la valutazione di
attività diverse da quelle indicate nei commi precedenti e che non
costituiscono immobilizzazioni si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni contenute nel presente articolo. |
7. Identico. |
9. Le svalutazioni effettuate
ai sensi del presente articolo non possono essere mantenute, se sono venuti
meno i motivi che le hanno originate. |
8. Identico. |
|
|
Articolo 21 |
Articolo 19 |
1. Le attività e le passività
denominate in valuta sono valutate al tasso di cambio a pronti corrente alla
data di chiusura dell'esercizio. Le immobilizzazioni finanziarie, materiali e
immateriali che non sono coperte né globalmente né specificamente sul mercato
a pronti o su quello a termine possono essere valutate al tasso di cambio
corrente alla data del loro acquisto. |
1. Identico. |
2. Le operazioni in valuta
«fuori bilancio» sono valutate: |
2. Identico: |
a) al tasso di cambio a
pronti corrente alla data di chiusura dell'esercizio, se si tratta di
operazioni a pronti non ancora regolate; |
a) identica; |
b) al tasso di cambio a
termine corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a quelle
delle operazioni oggetto di valutazione, se si tratta di operazioni a
termine. |
b) identica; |
3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 2, lettera e), la
differenza tra il valore corrente, determinato ai sensi dei commi precedenti,
degli elementi dell'attivo e del passivo e delle operazioni «fuori bilancio»
e il valore contabile degli stessi elementi e operazioni è inclusa nel conto
economico a norma dell'art. 14, comma 1, lettera b). |
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 comma 2, lettera
e), la differenza tra il valore corrente, determinato ai sensi dei commi 1
e 2, degli elementi dell'attivo e del passivo e delle operazioni «fuori
bilancio» e il valore contabile degli stessi elementi e operazioni è inclusa
nel conto economico a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera b). |
|
|
Sezione V |
|
|
|
Articolo 22 |
Articolo 20 |
1. La
nota integrativa contiene le informazioni stabilite dal presente decreto e
dagli atti di cui all'art. 5. |
1. La
nota integrativa contiene le informazioni stabilite dal presente decreto e
dagli atti di cui all'articolo 43. |
2. Gli
enti creditizi e finanziari possono fornire nella nota integrativa altre
informazioni ad integrazione di quelle di cui al comma 1. |
2. Gli intermediari
non IFRS possono fornire nella nota integrativa altre informazioni ad
integrazione di quelle di cui al comma 1. |
3. La
nota integrativa è suddivisa in sezioni che illustrano singoli aspetti della
gestione aziendale. |
3.
Identico. |
|
|
Articolo 23 |
Articolo 21 |
1. Oltre
a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto, la nota
integrativa indica: |
1.
Identico: |
a) i
criteri applicati nelle valutazioni di bilancio e nelle rettifiche di valore; |
a) le
politiche contabili adottate; |
b)
l'elenco delle imprese controllate e di quelle sottoposte a influenza
notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1, possedute direttamente o per il tramite
di società fiduciaria o per interposta persona, indicando per ciascuna la
denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita
dell'ultimo esercizio chiuso, la quota posseduta, il valore attribuito in
bilancio; |
b) il
nome e la sede legale di ciascuna delle imprese nelle quali l’intermediario
possiede, direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio, ma
per conto dell'intermediario, una partecipazione, precisando la frazione del
capitale posseduto, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della
perdita dell'ultimo esercizio dell'impresa interessata per la quale è stato
approvato il bilancio; l'indicazione del patrimonio netto e dell'utile o
della perdita può anche essere omessa, qualora l'impresa interessata non pubblichi
il suo stato patrimoniale e non sia controllata dall'intermediario di cui
trattasi; |
c) l'ammontare dei compensi
spettanti agli amministratori e ai sindaci nonché i crediti erogati e le
garanzie prestate in loro favore, cumulativamente per ciascuna categoria; |
c} l'ammontare dei compensi
spettanti agli amministratori e ai sindaci nonché i crediti erogati e le
garanzie prestate in loro favore, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando
il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente
rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per
loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il
totale per ciascuna categoria; |
d) il numero medio dei
dipendenti, ripartito per categoria; |
d) identica; |
e) il numero e il valore
nominale di ciascuna categoria di azioni o quote dell'ente e il numero e il
valore nominale delle nuove azioni o quote sottoscritte durante l'esercizio; |
e) identica; |
f) le azioni di godimento, le
obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi
dall'ente, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono; |
f) le azioni di godimento, le
obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli
o valori simili emessi dall'intermediario, specificando il loro numero
e i diritti che essi attribuiscono; |
g) i crediti in sofferenza e
quelli per interessi di mora; |
g) identica; |
g-bis) per ciascuna categoria
di strumenti finanziari derivati: |
h) identica; |
1) il loro fair value; |
1) identico; |
2) informazioni sulla loro
entità e sulla loro natura; |
2) identico; |
g-ter) per le
immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle
partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile e delle partecipazioni in joint venture: |
i) per le immobilizzazioni
finanziarie iscritte a un valore superiore a quello derivante
dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'articolo 16,
comma 1, lettere a) e b), con esclusione delle partecipazioni in società
controllate e collegate e delle partecipazioni a controllo
congiunto: |
1) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o
di appropriati raggruppamenti di tali attività; |
1) il valore contabile e il valore
derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto
dall’articolo 16, comma 1, lettere a) e b), delle singole attività o di
appropriati raggruppamenti di tali attività; |
2) i motivi per i quali il
valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi
sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere
recuperato; |
2) identico; |
g-quater) le
operazioni con parti correlate di importo rilevante, non concluse a normali
condizioni di mercato, la natura del rapporto, e ogni altra informazione
relativa a tali operazioni necessaria per la comprensione del bilancio,
nonché gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e
finanziaria e sul risultato economico della società; |
l) identica; |
g-quinquies) la natura e
l'obiettivo commerciale di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale,
con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a
condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e
l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione
patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società. |
m) identica. |
|
n) la natura e l'effetto patrimoniale,
finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura
dell'esercizio; |
|
o) il nome e la sede legale dell'impresa
controllante che redige il bilancio consolidato in cui l'impresa è inclusa in
quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del
bilancio consolidato; |
|
p) la proposta di destinazione degli utili
o di copertura delle perdite. |
2. È consentito omettere le
informazioni di cui al comma 1, lettera b), quando esse possano arrecare
grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta
menzione nella nota integrativa. |
2. Identico. |
2-bis. Ai fini
dell'applicazione del comma 1, lettere g-bis), g-ter) e g-quater), e
dell'articolo 3, comma 2, lettera f-bis), per le definizioni di «strumento
finanziario», «strumento finanziario derivato», «fair value» e «parte correlata» si fa riferimento ai principi
contabili internazionali adottati dall'Unione europea. |
vedi articolo 1, comma 2 |
CAPO III Sezione I |
SEZIONE III |
|
|
Articolo 24 |
Articolo 22 |
1. Sono tenuti alla redazione
del bilancio consolidato gli enti creditizi e finanziari che sono imprese
capogruppo ai sensi dell'art. 25 o che sono ad esse assimilati ai sensi
dell'art. 26. |
1. Sono tenuti alla redazione
del bilancio consolidato gli intermediari non IFRS che controllano
altre imprese e che non siano a loro volta controllati da un'impresa tenuta a
redigere il bilancio consolidato ai sensi del presente comma e dell'articolo
38. |
2. Le imprese controllate
incluse nel consolidamento a norma dell'art. 28, le imprese sottoposte a
controllo congiunto ai sensi dell'art. 35 e le imprese partecipate di cui
all'art. 36 sono tenute a trasmettere tempestivamente all'impresa capogruppo
le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio
consolidato. |
2. Sono altresì tenuti alla redazione del
bilancio consolidato gli intermediari non IFRS sottoposti alla direzione
unitaria di cui all'articolo 23. |
2-bis. Non sono tenuti alla redazione del
bilancio consolidato gli enti creditizi e finanziari che controllano solo
imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini
indicati nel terzo comma dell'articolo 2. |
|
|
|
Articolo 25 |
|
1. Agli effetti dell'art. 24 è impresa
capogruppo: |
|
a) l'ente creditizio o la società finanziaria
capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell'albo previsto dall'art. 64 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; |
|
a-bis) la banca, non ricompresa in un
gruppo bancario, che controlla altre imprese; |
|
b) l'ente finanziario che controlla imprese
di cui all'art. 28, comma 1, lettere a) e b), e che non sia a sua volta
controllato da enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del bilancio
consolidato. |
|
2. Restano salve le disposizioni
riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in borsa. |
|
Articolo 26 |
Articolo 23 |
1. Gli enti creditizi e
finanziari non controllati da un'impresa tenuta a redigere il bilancio
consolidato ai sensi dell'art. 24 sono assimilati alle imprese capogruppo
quando, anche in assenza di legami partecipativi, operino secondo una
direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola dei rispettivi
statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano composti in
maggioranza dalle medesime persone. |
1. Gli intermediari non
IFRS non controllati da un'impresa tenuta a redigere il bilancio
consolidato ai sensi degli articoli 22, comma 1, e 38 sono tenuti
a redigere il bilancio consolidalo quando, anche in assenza di legami partecipativi,
operino secondo una direzione unitaria in virtù di un contratto o di una
clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di
amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone. |
2. Sono altresì assimilati
alle imprese capogruppo gli enti creditizi e finanziari diretti in maniera
unitaria da uno dei seguenti soggetti controllanti: |
2. Sono altresì tenuti
a redigere un bilancio consolidato gli intermediari non IFRS diretti
in maniera unitaria da uno dei seguenti soggetti controllanti: |
a) un'impresa o un ente,
costituito in Italia, diverso da un ente creditizio o finanziario; se il
soggetto controllante è un ente pubblico di gestione di partecipazioni
statali, la disposizione della presente lettera non si applica; |
a) un'impresa. o un ente,
costituito in Italia, diverso da un intermediario; |
b) un'impresa o un ente
costituito in un altro Paese, salvo che non ricorrano le condizioni di
esonero di cui all'art. 27; |
b) un'impresa o un ente
costituito in un altro Paese, salvo che non ricorrano le condizioni di esonero
di cui agli articoli 24 e 40; |
c) una persona fisica. |
c) identica; |
4. Fra gli enti creditizi e
finanziari che operano secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o
del comma 2 è tenuto alla redazione del bilancio consolidato quello che, in
base ai dati dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare
maggiore del totale dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le
garanzie rilasciate. |
3. Fra gli intermediari non IFRS che operano
secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 è tenuto
alla redazione del bilancio consolidato quello che, in base ai dati
dell'ultimo bilancio consolidato approvato o, se non redatto,
dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore
del totale dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie
rilasciale, |
5. Le imprese capogruppo di
cui all'art. 25 che operino anche secondo una direzione unitaria ai sensi del
comma 1 o del comma 2 del presente articolo sono tenute alla redazione del
bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 4, salvo che si tratti
delle banche e delle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari
iscritti nell'albo previsto dall'art. 64 del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia. Restano salve le disposizioni riguardanti gli
enti e le società che abbiano emesso titoli quotati in borsa. |
4. Gli intermediari non IFRS tenuti a redigere un bilancio
consolidato ai sensi dell'articolo 22 che operino anche secondo
una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente
articolo sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato esclusivamente
in base al comma 3. Restano salve le disposizioni riguardanti gli enti
e le società che abbiano emesso titoli quotati in borsa. |
Articolo 27 |
Articolo 24 |
1. Non è tenuta alla
redazione del bilancio consolidato l'impresa capogruppo costituita in Italia
e controllata da un ente creditizio di un altro Paese della Comunità europea,
quando ricorrano tutte le seguenti condizioni: |
1. Non è tenuto alla
redazione del bilancio consolidato l'intermediario non lFRS controllante
(intermediario esentato), costituito in Italia e controllato
da una banca soggetta al diritto di un altro Stato membro dell'Unione
europea, quando ricorrano tutte le seguenti condizioni: |
a) l'impresa capogruppo non
ha emesso titoli quotati in borsa; |
a) l’intermediario
esentato non ha emesso titoli quotati in borsa; |
b) l'ente creditizio estero
controllante dispone di almeno il 90 per cento dei diritti di voto
esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'impresa capogruppo, purché gli
altri azionisti o soci abbiano approvato l'esonero; |
b) la banca estera
controllante dispone di almeno il 90 per cento dei diritti di voto
esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'intermediario esentato
purché gli altri azionisti o soci abbiano approvato l'esonero; |
c) l'impresa capogruppo e
tutte le sue imprese controllate da includere nel consolidamento ai sensi
dell'art. 28 sono ricomprese nel bilancio consolidato dell'ente creditizio
estero controllante; |
c) l'intermediario
esentato e tutte le sue imprese controllate da includere nel
consolidamento ai sensi dell'articolo 25 sono ricomprese nel bilancio
consolidato della banca estera controllante; |
d) il bilancio consolidato e
la relazione sulla gestione sono redatti dall'ente creditizio estero
controllante e verificati secondo il diritto del Paese in cui esso è
costituito conformemente alla direttiva dell'8 dicembre 1986, n. 635, del
Consiglio delle Comunità Europee. Il bilancio consolidato, la relazione sulla
gestione e la relazione degli organi e dei soggetti incaricati della verifica
di tale bilancio sono pubblicati in lingua italiana secondo le modalità
indicate nell'art. 41. La conformità della traduzione alla versione in lingua
originale è certificata dal consiglio di amministrazione dell'impresa
capogruppo. |
d) il bilancio consolidato e
la relazione sulla gestione consolidata sono redatti dalla banca estera
controllante e revisionati secondo il diritto dello Stato
membro in cui esso è costituito, conformemente alla direttiva 86/635/CEE
o ai principi contabili internazionali adottati a norma del regolamento (CE)
n. 1606/2002. Il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e la
relazione di revisione sono pubblicati in lingua italiana o nella
lingua comunemente utilizzata negli ambienti delia finanza internazionale
secondo le modalità indicate all'articolo 42. La conformità della
traduzione alla versione in lingua originale è certificata dal consiglio di
amministrazione dell'intermediario esentato. |
2. L'impresa capogruppo
indica nella nota integrativa al proprio bilancio d'esercizio il nome e la
sede dell'ente creditizio estero controllante che redige il bilancio
consolidato e il motivo dell'esonero. |
2. L'intermediario
esentato indica nella nota integrativa al proprio bilancio d'esercizio il
nome e la sede della banca estera controllante che redige il bilancio
consolidato e il motivo dell'esonero. |
|
3. Non sono altresì tenuti
alla redazione del bilancio consolidato gli intermediari non IFRS: |
|
a) che controllano solo imprese che,
individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel
comma 3 dell'articolo 2; |
|
b) che controllano solo imprese che possono
essere escluse dal consolidamento ai sensi dell’articolo 26. |
|
|
Articolo 28 |
Articolo 25 |
1. Sono incluse nel
consolidamento l'impresa capogruppo o le imprese che operano secondo una
direzione unitaria e le imprese controllate, ovunque costituite, purché
queste ultime appartengano a una delle seguenti categorie |
1. Sono inclusi nel
consolidamento l'intermediario non IFRS controllante o le imprese che
operano secondo una direzione unitaria e le imprese controllate, ovunque
costituite. |
a) enti creditizi e finanziari; |
|
b) imprese che esercitano, in via esclusiva
o prevalente, attività strumentale, come definita dall'art. 59, comma 1,
lettera c), del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. |
|
2. L'ente creditizio o la società
finanziaria capogruppo di un gruppo bancario iscritto nell'albo previsto
dall'art. 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
include nel consolidamento le imprese che compongono il gruppo stesso. |
vedi articolo 9, comma 1, lettera a) dello schema n. 171 che modifica
l’articolo 2, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 38 del 2005 |
|
|
Articolo 29 |
Articolo 26 |
1. Possono essere escluse dal
consolidamento le imprese controllate quando: |
1. Possono essere escluse dal
consolidamento le imprese controllate quando ricorra almeno una delle
seguenti condizioni:: |
a) la loro inclusione sarebbe
irrilevante per i fini indicati nell'art. 2, comma 3, sempre che il complesso
delle esclusioni non contrasti con tali fini; |
a) identica; |
b) l'esercizio effettivo dei
diritti dell'impresa capogruppo è soggetto a gravi e durature restrizioni; |
b) l'esercizio effettivo dei
diritti dell'intermediario non IFRS tenuto a redigere il bilancio
consolidato ai sensi dell'articolo 22 è soggetto a gravi e durature restrizioni; |
c) non è
possibile ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate le necessarie
informazioni; |
c) in casi
eccezionali non è possibile ottenere tempestivamente o senza spese
sproporzionate le necessarie informazioni; |
d) le loro azioni o quote
sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione. Quando
la temporaneità del possesso di tali azioni o quote dipenda da un'operazione
di assistenza finanziaria finalizzata al risanamento o al salvataggio di un
ente creditizio controllato, l'ultimo bilancio approvato di tale ente è
accluso al bilancio consolidato o, in mancanza, al bilancio d'esercizio
dell'impresa capogruppo. |
d) le loro azioni o quote
sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione. |
2. Se una o più imprese
controllate sono escluse dal consolidamento in base al presente articolo,
l'impresa capogruppo indica nella nota integrativa il motivo dell'esclusione.
Nel caso di cui al comma 1, lettera d), essa illustra anche la natura e i
termini dell'operazione di assistenza finanziaria. |
2. Se una o più imprese
controllate sono escluse dal consolidamento in base al presente articolo,
l’intermediario non IFRS tenuto a redigere il bilancio consolidato indica
nella nota integrativa il motivo dell'esclusione. |
|
|
Sezione II |
|
|
|
Articolo 30 |
Articolo 27 |
1. Il bilancio consolidato è
redatto dagli enti creditizi e finanziari in base alle disposizioni della
presente sezione e agli atti di cui all'art. 5. Si applicano anche le
disposizioni del capo II, sezioni I, II e III, salvi gli adeguamenti
necessari per il consolidamento dei conti. |
1. Il bilancio consolidato è
redatto dagli intermediari non IFRS in base alle disposizioni del
presente articolo, di quelle contenute negli articoli dal 28 al 34 e
agli atti di cui all'articolo 43. Si applicano gli articoli da 4 a
12, salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti. |
2. I criteri di redazione del
bilancio consolidato non possono essere modificati da un esercizio all'altro.
In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota
integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla
rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del
risultato economico. |
2. Identico. |
3. Il bilancio consolidato
può essere redatto in migliaia di euro. Gli atti di cui all'articolo 5
possono imporre che il bilancio consolidato sia redatto in migliaia di euro oppure
consentire o imporre un grado di sintesi maggiore delle migliaia, sentita la
Consob per le società quotate. |
3. Il bilancio consolidato
può essere redatto in migliaia di euro. Gli atti di cui all'articolo 43
possono imporre che il bilancio consolidato sia redatto in migliaia di euro. |
Articolo 31 |
Articolo 28 |
1. Gli elementi dell'attivo e
del passivo e le operazioni «fuori bilancio» nonché i proventi e gli oneri
delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente nel
bilancio consolidato, salvo quanto disposto dagli articoli 32 e 34. |
1. Gli elementi dell'attivo e
del passivo e le operazioni «fuori bilancio» nonché i proventi e gli oneri
delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente nel
bilancio consolidato, salvo quanto disposto dagli articoli 29 e 31. |
|
|
Articolo 32 |
Articolo 29 |
1. Le partecipazioni nelle
imprese controllate incluse nel consolidamento sono compensate con la
corrispondente frazione del patrimonio netto di tali imprese. Le azioni o le
quote dell'impresa capogruppo possedute dalla stessa impresa o dalle imprese
controllate incluse nel consolidamento non formano oggetto di compensazione e
sono trattate come azioni o quote proprie. |
1. Le partecipazioni nelle
imprese controllate incluse nel consolidamento sono compensate con la
corrispondente frazione del patrimonio netto di tali imprese. Le azioni o le
quote dell'intermediario tenuto a redigere il bilancio consolidato
possedute dalla stessa impresa o dalle imprese controllale incluse nel
consolidamento non formano oggetto di compensazione e sono trattate come
azioni o quote proprie. |
2. La compensazione di cui al
comma 1 è attuata sulla base dei valori riferiti alla data in cui l'impresa
controllata è inclusa per la prima volta nel consolidamento o alla data di
acquisizione della partecipazione in tale impresa oppure, se all'acquisizione
si è proceduto in più riprese, alla data in cui l'impresa è divenuta
controllata. |
2. Identico. |
3. Se la compensazione di cui
al comma 1 determina una differenza, questa è imputata nel bilancio
consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo
dell'impresa controllata. |
3. Identico. |
4. La differenza che residua
dopo l'applicazione del comma 3, se negativa, è iscritta nello stato
patrimoniale consolidato in una voce specifica. Tuttavia, tale differenza,
quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri
risultati economici dell'impresa controllata, è registrata in una sottovoce
dei fondi per rischi ed oneri denominata «fondo di consolidamento per rischi
e oneri futuri», che viene trasferito al conto economico consolidato al
momento e nella misura in cui tale previsione si realizzi. Se la differenza è
positiva, viene contabilizzata nello stato patrimoniale consolidato in una
voce specifica oppure è portata in detrazione delle differenze negative e
fino a concorrenza di queste. L'importo iscritto nell'attivo è ammortizzato
secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2. |
4. La differenza che residua
dopo l'applicazione del comma 3, se negativa, è iscritta nello stato
patrimoniale consolidato in una voce specifica. Tuttavia, tale differenza,
quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri
risultati economici dell'impresa controllata, è registrata in una sottovoce
dei fondi per rischi ed oneri denominata «fondo di consolidamento per rischi
e oneri futuri», che viene trasferito al conto economico consolidato al
momento e nella misura in cui tale previsione si realizzi. Se la differenza è
positiva, viene contabilizzata nello stato patrimoniale consolidato in una
voce specifica denominata "avviamento", salvo che
debba essere in tutto o in parte imputata a conte economico. L'importo
iscritto nell'attivo è ammortizzato secondo quanto previsto dall'articolo 14,
commi 1 e 2. |
5. Le voci indicate nel comma
4, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni
significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente sono
adeguatamente illustrati nella nota integrativa. Se vi sia stata
compensazione fra le differenze positive e quelle negative, l'importo delle
differenze prima della compensazione è indicato nella nota integrativa. |
5. Le voci indicate nel comma
4, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni
significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente sono
adeguatamente illustrati nella nota integrativa. |
6. Le differenze derivanti
dalla conversione, al tasso di cambio corrente alla data di riferimento del
bilancio consolidato, del patrimonio netto delle imprese controllate incluse
nel consolidamento sono ricomprese nelle riserve consolidate. Gli atti di cui
all'art. 5 possono consentire che i proventi e gli oneri delle imprese
suddette siano convertiti a tassi di cambio medi. |
6. Le differenze derivanti
dalla conversione, al tasso di cambio corrente alla data di riferimento del
bilancio consolidato, del patrimonio netto delle imprese controllate incluse
nel consolidamento sono ricomprese nelle riserve consolidate. Gli atti di cui
all'articolo 43 possono consentire che i proventi e gli oneri delle
imprese suddette siano convertiti a tassi di cambio medi. |
|
|
Articolo 33 |
Articolo 30 |
1. L'ammontare del patrimonio
netto consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi è iscritto nello
stato patrimoniale consolidato in una voce denominata «patrimonio di
pertinenza di terzi». |
1. Identico. |
2. L'ammontare del risultato
economico consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi è iscritto nel
conto economico consolidato in una voce denominata «utile (perdita) di
esercizio di pertinenza di terzi». |
2. Identico. |
|
|
Articolo 34 |
Articolo 31 |
1. Sono eliminati dal
bilancio consolidato: |
1. Identico: |
a) i rapporti attivi e
passivi e le operazioni «fuori bilancio» fra le imprese incluse nel
consolidamento; |
a) identica; |
b) i proventi e
gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese incluse nel
consolidamento; |
b) identica; |
c) i profitti e le perdite
risultanti da operazioni di negoziazione effettuate fra le imprese incluse
nel consolidamento e riguardanti, nel caso di beni diversi dai titoli, dalle
valute e da altri strumenti finanziari, valori compresi nel patrimonio. |
c) identica. |
2. Le eliminazioni indicate
nel comma 1 possono essere omesse se di importo irrilevante. Inoltre, le
eliminazioni indicate alla lettera c) possono essere omesse, facendone
menzione nella nota integrativa, quando l'operazione sia stata conclusa alle
normali condizioni di mercato e l'elisione possa comportare costi
sproporzionati. |
2. Le eliminazioni indicate
nel comma 1 possono essere omesse se di importo irrilevante. |
|
|
Articolo 35 |
Articolo 32 |
1. Oltre a quanto previsto
dall'art. 28, sono incluse nel consolidamento anche le imprese sulle quali
l'impresa capogruppo o imprese da questa controllate hanno il controllo
congiuntamente con altre imprese e in base ad accordi con esse, purché: a) la partecipazione
posseduta dall'impresa capogruppo e dalle imprese da questa controllate non
sia inferiore a un quinto dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea
ordinaria; |
1. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 25, sono incluse nel consolidamento anche le imprese
sulle quali l’intermediario non IFRS tenuto a redigere il bilancio
consolidato ai sensi dell'articolo 22 o imprese da questo
controllate hanno il controllo congiuntamente con altre imprese e in base ad
accordi con esse, purché la partecipazione posseduta dal soggetto tenuto a
redigere il bilancio consolidato e dalle imprese da questo controllate
non sia inferiore a un quinto dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea
ordinaria. |
b) l'impresa controllata congiuntamente
appartenga a una delle categorie indicate nell'art. 28. |
|
2. Gli elementi dell'attivo e
del passivo e le operazioni «fuori bilancio» nonché i proventi e gli oneri
dell'impresa sottoposta a controllo congiunto sono ripresi nel bilancio
consolidato secondo il criterio della proporzione con la partecipazione in
essa posseduta. |
2. Identico. |
|
3. Si applicano i casi di esclusione dal
consolidamento previsti nell'articolo 26. |
Articolo 36 |
Articolo 33 |
1. Sono imprese associate quelle sulle
quali l'impresa capogruppo o imprese da questa controllate esercitano
un'influenza notevole. Si ha influenza notevole quando l'impresa capogruppo e
le imprese da questa controllate dispongano di almeno un quinto dei diritti
di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della partecipata. |
|
2. Alle partecipazioni in
imprese associate è attribuito un valore determinato a norma dell'art. 19.
Tuttavia, la frazione, corrispondente alla quota di partecipazione,
dell'utile d'esercizio della partecipata è iscritta in apposita voce del
conto economico consolidato. |
1. Alle partecipazioni in imprese collegate
è attribuito un valore determinato a norma dell'articolo 17. Tuttavia,
la frazione, corrispondente alla quota di partecipazione, dell'utile
d'esercizio della partecipata è iscritta in apposita voce del conto economico
consolidato. |
3. Le disposizioni del comma
2 si applicano anche alle partecipazioni in imprese controllate diverse da
quelle indicate nell'art. 28 e alle partecipazioni in imprese sottoposte a
controllo congiunto diverse da quelle indicate nell'art. 35, comma 1. |
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano
anche alle partecipazioni in imprese controllate e alle imprese
sottoposte a controllo congiunto che sono escluse dal consolidamento ai
sensi dell'articolo 26. |
4. Quando l'entità della
partecipazione è irrilevante per i fini indicati nell'art. 2, comma 3, i
commi 2 e 3 del presente articolo possono non essere applicati. Di ciò
l'impresa capogruppo indica il motivo nella nota integrativa. |
3. Quando l'entità della partecipazione è
irrilevante per i fini indicati nell'articolo 2, comma 3, i commi 1 e 2
del presente articolo possono non essere applicati. Di ciò l'intermediario
tenuto a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 22
indica il motivo nella nota integrativa. |
|
|
Articolo 37 |
Articolo 34 |
1. La data di riferimento del
bilancio consolidato coincide con quella del bilancio d'esercizio
dell'impresa capogruppo. Tuttavia, la data di riferimento può anche essere
quella dei bilanci della maggior parte delle imprese incluse nel
consolidamento o delle più importanti di esse. L'uso di questa facoltà è
indicato e debitamente motivato nella nota integrativa. |
1. La data di riferimento del
bilancio consolidato coincide con quella del bilancio d'esercizio dell'intermediario
tenuto a redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 22.
Tuttavia, la data di riferimento può anche essere quella dei bilanci della
maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti
di esse. L'uso di questa facoltà è indicato e debitamente motivato nella nota
integrativa. |
2. Se la data di
riferimento del bilancio di un'impresa inclusa nel consolidamento è diversa
da quella del bilancio consolidato, questa impresa è consolidata in base a un
bilancio annuale intermedio riferito alla medesima data del bilancio
consolidato e redatto secondo le disposizioni del capo II. |
2. Se la data di
riferimento del bilancio di un'impresa inclusa nel consolidamento è diversa
da quella del bilancio consolidato, questa impresa è consolidata in base a un
bilancio annuale intermedio riferito alla medesima data del bilancio
consolidato e redatto secondo le disposizioni della sezione II del
presente capo. |
|
|
Sezione III |
|
|
|
Articolo 38 |
Articolo 35 |
1. I criteri di valutazione
sono quelli utilizzati nel bilancio d'esercizio dell'impresa che redige il
bilancio consolidato. Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione
nella nota integrativa, altri criteri, purché ammessi dal presente decreto. |
1. I criteri di valutazione
sono quelli utilizzati nel bilancio d'esercizio dell'intermediario che
redige il bilancio consolidato. Possono tuttavia essere utilizzati. dandone
motivazione nella nota integrativa, altri criteri, purché ammessi dal
presente decreto. |
2. Se un'impresa inclusa nel
consolidamento ha adottato criteri di valutazione diversi da quelli
utilizzati per il bilancio consolidato ai sensi del comma 1, si procede a una
nuova valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo e delle operazioni
«fuori bilancio» di questa impresa, a meno che la difformità sia irrilevante.
In casi eccezionali sono ammesse deroghe a questo principio, purché tali
deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota integrativa. |
2. Identico. |
|
|
Articolo 39 |
|
1. L'eventuale eccedenza dell'onere fiscale
calcolabile in base al bilancio consolidato rispetto all'onere già pagato o
da pagare è ricompresa nel medesimo bilancio, se è probabile che tale
eccedenza si traduca in un onere effettivo per una delle imprese incluse nel
consolidamento. |
vedi articolo 13, comma 1, lettera a), n. 3 |
Sezione IV |
|
|
|
Articolo 40 |
Articolo 36 |
1. Si applicano gli articoli
22 e 23, lettere a), b), c), d), g), g-bis), g-ter), g-quater) e
g-quinquies).. |
1. Si applicano gli articoli 20
e 21, lettere a), b), c), d), g), h), i), I), m) ed n) tenendo
conto degli adeguamenti indispensabili risultanti dalle peculiarità dei
bilanci consolidati rispetto ai bilanci d'esercizio, tra cui quanto segue: |
|
a) nell'indicare le operazioni fra parti
correlate, non sono incluse le operazioni fra parti correlate comprese in un
consolidamento che sono eliminate in sede di consolidamento; |
|
b) nell'indicare il numero di dipendenti
occupati in media durante l'esercizio, è indicato a parte il numero di
dipendenti occupati in media da imprese che sono oggetto del consolidamento
proporzionale; e; |
|
c) nell'indicare l'importo dei compensi
spettanti agli amministratori e ai sindaci nonché dei crediti erogati e le
garanzie prestate in loro favore, cumulativamente per ciascuna categoria,
sono indicati soltanto gli importi concessi dall'intermediario controllante e
dalle sue controllate ai membri di detti organi dell'intermediario
controllante, |
2. Oltre a quanto stabilito
da altre disposizioni del presente decreto, la nota integrativa indica: |
2. Identico: |
a) l'elenco delle imprese
incluse nel consolidamento con il metodo integrale ai sensi dell'art. 31; |
a) l'elenco delle imprese
incluse nel consolidamento con il metodo integrale ai sensi dell'articolo 28; |
b) l'elenco delle imprese
incluse nel consolidamento con il metodo proporzionale ai sensi dell'art. 35; |
b) l'elenco delle imprese
incluse nel consolidamento con il metodo proporzionale ai sensi dell'articolo
32; |
c) l'elenco delle partecipazioni
alle quali è applicato il metodo di cui all'art. 36; |
c) l'elenco delle
partecipazioni alle quali è applicato il metodo di cui all'articolo 33; |
d) l'elenco delle altre
imprese controllate, associate o sottoposte al controllo congiunto. |
d) l'elenco delle altre
imprese controllate, collegate o sottoposte al controllo congiunto. |
3. Gli elenchi
previsti nel comma 2 indicano per ciascuna impresa: |
3. Identico: |
a) la denominazione e la
sede; |
a) identica; |
b) le quote possedute,
direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona,
dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle imprese controllate; |
b) identica; |
c) se diversa, la percentuale
dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria; |
c) identica; |
d) la ragione della inclusione
nell'elenco, se già non risulti dalle indicazioni richieste dalle lettere b)
e c). |
d) identica. |
4. Qualora si sia verificata
una variazione notevole nella composizione delle imprese incluse nel
consolidamento, sono fornite le informazioni che rendono significativo il
confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e
quelli dell'esercizio precedente. Le suddette informazioni possono essere
fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto
economico dell'esercizio precedente. |
4. Identico. |
5. È consentito omettere le
informazioni di cui ai commi 2 e 3, quando esse possano arrecare grave
pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta
menzione nella nota integrativa. |
5. Identico. |
|
|
|
Articolo. 38 |
|
1. Sono tenuti alla redazione del bilancio
consolidato: |
|
a) gli intermediari IFRS che controllano un
gruppo bancario, di SlM o finanziario e che non siano a loro volta
controllati da intermediari tenuti a redigere il bilancio consolidato ai
sensi del presente articolo; |
|
b) gli intermediari IFRS, diversi da quelli
di cui alla lettera a), che controllano banche, SIM o società finanziarie non
appartenenti a gruppi e che non siano a loro volta controllati da
intermediari tenuti a redigere il bilancio consolidato ai sensi del presente
articolo; |
|
c) gli intermediari IFRS, diversi da
quelli di cui alle lettere a) e b), che controllano altre imprese e che non
siano a loro volta controllati da intermediari tenuti a redigere il bilancio
consolidato ai sensi del presente articolo. |
|
2. Le imprese controllate incluse nel
consolidamento, le imprese sottoposte a controllo congiunto e le imprese
collegate sono tenute a trasmettere tempestivamente all'intermediario tenuto
a redigere il bilancio consolidato le informazioni richieste ai fini della
redazione del bilancio consolidato. |
|
|
vedi articolo 26 |
Articolo. 39 |
|
1. Gli intermediari lFRS non
controllati da un intermediario IFRS tenuto a redigere il bilancio
consolidato ai sensi dell'articolo 38 sono tenuti a redigere il bilancio
consolidato quando, anche in assenza di legami partecipativi, operino secondo
una direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola dei
rispettivi statuti oppure quando i loro organi di amministrazione siano
composti in maggioranza dalle medesime persone. |
|
2. Sono altresì tenuti a
redigere un bilancio consolidato gli intermediari IFRS diretti in maniera
unitaria da uno dei seguenti soggetti controllanti: |
|
a) un'impresa o un ente,
costituito in Italia, diverso da un intermediario IFRS; |
|
b) un'impresa o un ente
costituito in un altro Paese, salvo che non ricorrano le condizioni di
esonero di cui all'articolo 40; |
|
c) una persona fisica. |
|
3. Fra gli intermediari IFRS
che operano secondo una direzione unitaria ai sensi del comma 1 o del comma 2
è tenuto alla redazione del bilancio consolidato quello che, in base ai dati
dell'ultimo bilancio consolidato approvato, o se non redatto, dell'ultimo
bilancio d'esercizio approvato, presenta l'ammontare maggiore del totale
dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate. |
|
4. Gli
intermediari lFRS tenuti a redigere un bilancio consolidato ai sensi
dell'articolo 38 che operino anche secondo una direzione unitaria ai sensi
del comma 1 o del comma 2 del presente articolo sono tenuti alla redazione
del bilancio consolidato esclusivamente in base al comma 3. Restano salve le
disposizioni riguardanti gli enti e le società che abbiano emesso titoli
quotati in borsa. |
|
|
vedi articolo 27 |
Articolo 40 |
|
1. Non è tenuto alla
redazione del bilancio consolidato l'intermediario IFRS controllante
(intermediario esentato), costituito in Italia e controllato da una banca
soggetta al diritto di un altro Stato membro, quando ricorrano tutte le
seguenti condizioni: |
|
a) l'intermediario esentato
non ha emesso titoli quotati in mercati regolamentati; |
|
b) la banca estera
controllante dispone di almeno il 90 per cento dei diritti di voto
esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'intermediario esentato, purché gli
altri azionisti o soci abbiano approvato l'esonero; |
|
c) l'intermediario esentato e
tutte le sue imprese controllate da includere nel consolidamento sono
ricomprese nel bilancio consolidato della banca estera controllante; |
|
d} il bilancio consolidato e
la relazione sulla gestione sono redatti dalla banca controllante e revisionati
secondo il diritto dello Stato membro in cui esso è costituito, conformemente
alla direttiva 86/635/CEE o ai principi contabili internazionali adottati a
norma del regolamento (CE) n. 1606/2002. Il bilancio consolidato, la
relazione sulla gestione e la relazione di revisione sono pubblicati in
lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della
finanza internazionale secondo le modalità indicate all'articolo 42. La
conformità della traduzione alla versione in lingua originale è certificata
dal consiglio di amministrazione dell'intermediario esentato. |
|
2.
L'intermediario esentato indica nella nota integrativa al proprio bilancio
d'esercizio il nome e la sede della banca controllante che redige il bilancio
consolidato e il motivo dell'esonero. |
|
|
|
SEZIONE II |
|
|
vedi l’articolo 3 |
Articolo 41 |
|
1. Il bilancio dell'impresa e
il bilancio consolidato sono corredati di una relazione degli amministratori
contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione
dell'impresa o dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e
dell'andamento e del risultato della gestione, nonché una descrizione dei
principali rischi e incertezze cui l'impresa o le imprese incluse nel
consolidamento sono esposte. Le relazioni sono redatte secondo quanto
stabilito dagli atti di cui all'articolo 43. |
|
2. L'analisi di cui al comma
1 è coerente con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa o
dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e contiene, nella
misura necessaria alla comprensione della situazione dell'impresa o
dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento e dell'andamento e del
risultato della loro gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se
del caso, quelli non finanziari pertinenti alle attività specifiche delle
imprese, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.
L'analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel
bilancio dell'impresa o nel bilancio consolidato e chiarimenti aggiuntivi su
di essi. |
|
3. Dalle relazioni di cui al
comma 1 risultano in ogni caso: |
|
a) le attività di ricerca e
di sviluppo; |
|
b) se si tratta della
relazione al bilancio dell'impresa, il numero e il valore nominale sia delle
azioni o quote proprie sia delle azioni o quote dell'impresa controllante
detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso
dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, i motivi
degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi; |
|
c) se si tratta della
relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla
lettera b) riferite sia alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel
consolidamento sia alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute,
acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento; |
|
d) l'evoluzione prevedibile
della gestione; |
|
e) se si tratta della
relazione al bilancio dell'impresa, i rapporti verso le imprese del gruppo
distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese
sottoposte al controllo di queste ultime, nonché i rapporti verso le imprese
collegate; |
|
f) se si tratta della
relazione al bilancio dell'impresa, in relazione all'uso da parte
dell'impresa di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della
situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico
dell'esercizio: |
|
1) gli obiettivi e le
politiche dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario,
compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di
operazioni previste; |
|
2) l'esposizione dell'impresa
al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al
rischio di variazione dei flussi finanziari.; |
|
g) se si tratta della
relazione al bilancio consolidato, le medesime informazioni di cui alla
lettera f), riferite alle imprese incluse nel consolidamento. |
|
4. Le disposizioni delle
lettere b) e c) del comma 3 si applicano anche alle azioni o quote detenute,
acquistate o alienate per il tramite di società fiduciaria o per interposta
persona. |
|
5. La relazione sulla
gestione consolidata e la relazione sulla gestione dell'impresa possono
essere presentate in un unico documento, dando maggiore rilievo, ove
opportuno, alle questioni che sono rilevanti per il complesso delle imprese
incluse nel consolidamento. |
|
|
CAPO IV Documenti contabili delle succursali di enti creditizi e finanziari di
altri Paesi |
|
Articolo 41 |
Articolo 42 |
1. Le succursali di enti
creditizi e finanziari costituiti in altri Paesi membri della Comunità
Europea pubblicano copia del bilancio d'esercizio e, ove redatto, del
bilancio consolidato della propria casa madre, entrambi compilati e
controllati secondo le modalità previste dalla legislazione del Paese in cui
la casa madre ha sede. I suddetti bilanci sono corredati delle relazioni di
gestione e di controllo. |
1. Le succursali di banche
e società finanziarie costituite in altri Stati membri pubblicano copia
del bilancio d'esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato della
propria casa madre, entrambi compilati e controllati secondo le modalità
previste dalla legislazione del Paese in cui la casa madre ha sede. I
suddetti bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo. |
2. Le succursali di enti
creditizi e finanziari costituiti in Paesi extracomunitari, salva la
estensione della disposizione del comma 1 quando il bilancio della propria
casa madre sia redatto conformemente alla direttiva dell'8 dicembre 1986, n.
635, del Consiglio delle Comunità Europee o in modo equivalente e sussistano
condizioni di reciprocità, sono tenute a pubblicare un bilancio separato
oppure il bilancio della casa madre e informazioni supplementari se ciò sia
previsto dagli atti di cui all'art. 5. I suddetti bilanci sono corredati
delle relazioni di gestione e di controllo. Gli atti di cui all'art. 5 determinano
le forme tecniche del bilancio separato e le informazioni supplementari
nonché i criteri per la verifica dell'equivalenza dei bilanci. |
2. Le succursali di banche
e società finanziarie costituite in Stati extracomunitari, salva la
estensione della disposizione del comma 1 quando il bilancio della propria
casa madre sia redatto conformemente alla direttiva 86/635/CEE o in modo
equivalente e sussistano condizioni di reciprocità, sono tenute a pubblicare
un bilancio separato oppure il bilancio della Casa madre e informazioni
supplementari se ciò sia previsto dagli atti di cui all'articolo 43. I
suddetti bilanci sono corredati delle relazioni di gestione e di controllo.
Gli atti di cui all'articolo 43 determinano le forme tecniche del
bilancio separato e le informazioni supplementari nonché i criteri per la
verifica dell'equivalenza dei bilanci. |
3. I bilanci, le relazioni e
le informazioni supplementari di cui ai commi precedenti sono pubblicati da
almeno una delle succursali insediate in Italia; le altre succursali danno
comunicazione del registro delle imprese presso il quale viene effettuato il
deposito dei suddetti documenti. Si applicano, anche in deroga all'art. 44
del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le disposizioni del codice
civile e quelle contenute in altre norme di legge riguardanti la pubblicità
del bilancio e delle relazioni. |
3. Identico |
4. I bilanci, le relazioni e le informazioni supplementari di cui ai
commi precedenti sono tradotti in lingua italiana. La conformità della traduzione
alla versione in lingua originale è certificata, con apposita dichiarazione
scritta da pubblicare insieme al bilancio, dal soggetto che rappresenta la
succursale. |
4. ldentico |
|
|
Capo V |
Capo VI |
|
|
Articolo
42 |
|
1. I fondi in
precedenza iscritti a fronte di elementi dell'attivo sono portati in diretta
riduzione del valore degli elementi stessi per la parte corrispondente alla
perdita di valore calcolata secondo i criteri di valutazione stabiliti dal
presente decreto. |
|
2. L'attribuzione ai
fondi di cui all'art. 20, comma 6, oppure al fondo per rischi bancari
generali di cui all'art. 11, comma 2, della parte dei fondi rischi su crediti
eccedente le svalutazioni di cui al comma 1 del presente articolo non
modifica il regime fiscale proprio dei fondi di provenienza. |
|
|
|
Articolo 43 |
Articolo 45 |
1. Le disposizioni
del presente decreto e gli atti di cui all'art. 5 si applicano anche alle
situazioni dei conti infrannuali e ai bilanci consolidati la cui redazione è
prevista da specifiche disposizioni di legge. |
1. Le
disposizioni del presente decreto e le disposizioni di cui all'articolo 43
si applicano anche alle situazioni dei conti infrannuali e ai bilanci
consolidati la cui redazione è prevista da specifiche disposizioni di legge. |
|
|
Articolo 44 |
Articolo 46 |
1. Per
quanto non diversamente disposto dal presente decreto e dagli atti di cui
all'art. 5 si applicano, anche in deroga all'art. 44 del decreto legislativo
9 aprile 1991, n. 127 , le disposizioni del codice civile e le altre
disposizioni di legge. Le norme riguardanti la pubblicità del bilancio
dell'impresa, del bilancio consolidato e delle relazioni si applicano anche
agli enti creditizi e finanziari costituiti in forma di enti pubblici. |
1. Per
quanto non diversamente disposto dal presente decreto e dagli atti di cui
all'articolo 43 si applicano, anche in deroga all'articolo 44 del
decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, le disposizioni del codice civile
e le altre disposizioni di legge. |
|
|
Articolo 45 |
Articolo 44 |
1. Per la violazione
dell'art. 3 del capo I; delle disposizioni del capo II, sezioni I, II, III e
V; delle disposizioni del capo III, sezioni II e IV; dell'art. 41 del capo
IV; degli articoli 42, comma 1, 43 e 46 del capo V, nonché degli atti di cui
all'art. 5 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un
milione a lire cinquanta milioni nei confronti dei soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo in enti creditizi e finanziari.. |
1. Agli intermediari lFRS che violano le
disposizioni adottate nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 43 si
applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 ad euro 150.000.
Le disposizioni del presente comma non si applicano alle ipotesi previste
dall'articolo 45. |
2. Si applica l'art. 145 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. |
2. Per l'inosservanza delle disposizioni
richiamate dal comma 1, ai soggetti che svolgono, per gli intermediari IFRS
funzioni di amministrazione, direzione e controllo e a! dirigente preposto
alla redazione dei documenti contabili societari di cui all'articolo 154-bis
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 4.000 ad euro 120.000, quando
l'inosservanza è conseguenza della grave violazione di doveri propri o
dell’organo di appartenenza. |
3. Con riferimento ai
soggetti previsti nell'art. 1, comma 1, lettera e), i commi 1 e 2 del
presente articolo si applicano solo a quelli iscritti nell'elenco speciale
previsto dall'art. 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia. |
3. Alla procedura sanzionatoria e ai
criteri per la determinazione delle sanzioni di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni dei capi V e VI del titolo VIII del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 |
|
|
Articolo 46 |
Articolo 47 |
1. Le disposizioni del
presente decreto e gli atti di cui all'art. 5 si applicano per la prima volta
al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo
esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 1992. Nei
suddetti bilanci la disposizione dell'art. 6, comma 2, primo periodo, può non
essere applicata. |
1. Le disposizioni del Capo
II del presente decreto e gli atti di cui all'articolo 43 relativi
agli intermediari non IFRS si applicano per la prima volta al bilancio
dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo
a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2015. Nei suddetti bilanci
la disposizione dell'articolo 4, comma 2, primo periodo, può non
essere applicata |
|
|
|
Articolo 48 |
|
1. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 87, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo. fatto salvo quanto disposto dal comma 2. |
|
2. Nei confronti dei soggetti che possono
continuare a operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell’articolo 10,
comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e degli
intermediari non IFRS, ai finì del bilancio dell'impresa e del bilancio
consolidato relativi all'esercizio chiuso o in corso ai 31 dicembre 2015,
continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 87, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e
degli atti emanati nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 5 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto. |
|
|
|
Articolo 49 |
|
1. Dall’attuazione del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. |
[1] Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.
[2] Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
[3] La direttiva 2003/51/CE ha aggiunto all'articolo 4, par. 6, della direttiva 78/660/CE i seguenti periodi: "Gli stati membri possono autorizzare o prescrivere che la presentazione degli importi nelle voci del conto profitti e perdite e dello stato patrimoniale tenga conto della sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzato. Tale autorizzazione o obbligo può essere limitata a determinati tipi di società e/o ai conti consolidati secondo la definizione della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati".
[4] Che così recita: "il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: «primo entrato, primo uscito» o: «ultimo entrato, primo uscito»; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa".
[5] Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. g) dello schema in esame – corrispondente all'articolo 2, n. 13) della direttiva in recepimento – per impresa collegata dovrà intendersi "un'impresa in cui un'altra impresa detiene una partecipazione e sulla cui gestione e politica finanziaria esercita un'influenza notevole. Si presume che un'impresa eserciti un'influenza notevole su un'altra impresa quando detiene il 20% o più dei diritti di voto degli azionisti o soci di tale altra impresa".
[6] Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati.
[7] Osservazioni riguardanti taluni articoli del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di princìpi contabili internazionali, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 relativa ai conti annuali di taluni tipi di società e della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati.
[8] Tale disposizione prevede che possano essere costituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare e "convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi". Tali fondi non possono peraltro aver un valore superiore al 10% del patrimonio netto della società e non possono essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.
[9] Recante Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.